
Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(G.U. n. 187, 11 agosto 1995, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e in particolare l'art. 73, comma 6, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della predetta legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
- Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 2
Criteri di organizzazione
- L'Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:
- articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- trasparenza, attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonchè con quelli del lavoro privato.
Art. 3
Piante organiche e gestione delle risorse umane
- Per l'Avvocatura dello Stato la consistenza delle piante organiche del personale amministrativo è approvata, previa determinazione dei carichi di lavoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
- La verifica dei carichi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini della determinazione delle piante organiche di cui al comma 1, deve essere effettuata con specifico riferimento al numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio.
Art. 4
Relazioni con il pubblico
- Al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Avvocatura generale, l'ufficio I di cui al successivo art. 12 cura le relazioni con il pubblico provvedendo a fornire agli aventi titolo informazioni sugli atti amministrativi e sullo stato dei procedimenti.
- Gli avvocati distrettuali provvedono ad assicurare analogo risultato adottando misure congruenti con la dimensione dei relativi uffici.
Art. 5
Indirizzo amministrativo
- L'avvocato generale dello Stato, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, anche sulla base delle proposte del segretario generale, emana le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.
- Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, svolge compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dell'avvocato generale, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
Attribuzioni del Segretario Generale
- Al segretario generale, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
- In particolare, il Segretario Generale:
- formula proposte all'avvocato generale anche ai fini di cui all'art. 5, comma 1;
- cura l'attuazione delle direttive adottate dall'avvocato generale;
- esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che gli avvocati distrettuali possono impegnare;
- determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri di organizzazione degli uffici, in conformità del predetto art. 2, secondo le direttive dell'avvocato generale, con particolare riferimento all'orario di servizio e all'orario di ufficio;
- adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale dell'Avvocatura generale dello Stato nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.
- Fermo restando il disposto dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato nominati dall'avvocato generale ed addetti all'ufficio di segreteria generale.
Art. 7
Attribuzioni degli Avvocati Distrettuali
- Agli Avvocati Distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, spettano:
- la direzione, secondo le vigenti disposizioni, degli uffici di avvocatura distrettuale dello Stato;
- la gestione di risorse finanziarie nei limiti di spesa stabiliti dal segretario generale;
- la rilevazione e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura amministrativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'adozione delle proposte di governo del personale;
- l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
- Gli avvocati distrettuali provvedono inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal segretario generale.
Art. 8
Responsabilità dirigenziali
- Il segretario generale e gli avvocati distrettuali sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della attuazione delle direttive ad essi rispettivamente impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno presentano all'avvocato generale, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Art. 9
Uffici di supporto
- Alle dirette dipendenze dell'avvocato generale e del segretario generale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare cui sono addetti impiegati inquadrati negli uffici di cui al successivo art. 12.
- La segreteria particolare dell'avvocato generale attende, altresì, agli adempimenti connessi alle attività di pubbliche relazioni, al cerimoniale, ai rapporti con la stampa, alla organizzazione di congressi e incontri di studio ed alla partecipazione agli stessi, ai contatti con organismi stranieri ed alle relative missioni.
- Nell'ambito della segreteria generale, la segreteria degli organi collegiali cura gli adempimenti ad essa demandati dall'avvocato generale, relativi al funzionamento del comitato consultivo, del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, del comitato permanente per il personale amministrativo e del consiglio di amministrazione.
Art. 10
Responsabile per i sistemi informativi automatizzati
- Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati è nominato dall'avvocato generale, sentito il segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali; mantiene i rapporti con l'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; attende alle funzioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive dell'avvocato generale e in conformità del piano triennale di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo.
- La proposta di schema del piano triennale, con le indicazioni relative al primo anno del triennio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è predisposta, sulla base delle direttive dell'avvocato generale, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, su conforme avviso di un comitato dal medesimo presieduto, del quale fanno parte un avvocato addetto alla segreteria generale ed i preposti agli uffici che si avvalgono dell'informatica per specifiche necessità di funzionamento.
Art. 11
Controllo interno
- E' istituito un nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'avvocato generale dello Stato.
- Il nucleo di valutazione è presieduto da un vice avvocato generale dello Stato e composto da due avvocati dello Stato e da due impiegati amministrativi appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale. Il nucleo dura in carica tre anni.
Capo II
Servizi Amministrativi
Art. 12
Classificazione dei servizi amministrativi
- I servizi amministrativi di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, presso l'Avvocatura generale, sono articolati in uffici, secondo le seguenti previsioni. La elencazione delle relative attribuzioni, competenze e funzioni non ha carattere di esaustività. Tale articolazione trova applicazione presso le avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni avvocatura. a) Ufficio I - Affari generali e personale. Cura i seguenti adempimenti: ricezione e smistamento corrispondenza; protocollo corrispondenza non riguardante affari professionali; rapporti con i sindacati e contrattazione decentrata; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di segreteria generale; reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori e del personale amministrativo; riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; relazioni con il pubblico, ai sensi del precedente art. 4. Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonchè dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992, cura gli adempimenti demandati all'amministrazione per la promozione culturale e il benessere psicofisico dei dipendenti, da realizzare attraverso iniziative a ciò finalizzate; b) Ufficio II - Organizzazione e metodo. Cura, anche in funzione di supporto del nucleo di valutazione di cui all'art. 11, le rilevazioni ed elaborazioni statistiche sul personale amministrativo e sull'attività degli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai fini delle proposte per la modificazione di metodi e condizioni di lavoro per migliorare l'efficienza di servizi ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed enti; c) Ufficio III - Ragioneria. Cura gli adempimenti relativi alle seguenti materie: formazione e gestione capitoli di bilancio; trattamento economico degli avvocati e procuratori in servizio; trattamento economico del personale amministrativo in servizio; trattamento economico del personale in quiescenza; verifica del riparto onorari di competenza di ciascun ufficio dell'Avvocatura dello Stato; d) Ufficio IV - Economato. Espleta le seguenti funzioni: riscossione e pagamento emolumenti, rendicontazione, custodia valori; acquisizione e gestione beni e servizi; cura dei lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sede dell'Avvocatura generale dello Stato; cura dei servizi di vigilanza, custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione veicoli di servizio e di apparecchi di fotoriproduzione; ritiro e sedizione posta; e) Ufficio V - Archivio e impianti. Cura gli adempimenti e le lavorazioni relative ai seguenti settori: atti notificati; corrispondenza in arrivo; impianto affari; corrispondenza in partenza; affari definiti; f) Ufficio VI - Collaborazione professionale. Cura il servizio di segreteria di avvocati e procuratori e quello di copia generale; attende altresì ai rapporti con tipografie, copisterie, servizi di corriere e posta celere esterni all'Istituto; g) Ufficio VII - Attività esterna e agenda. Cura gli adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti giudiziari; depositi, ricerche ed altri incombenti presso le cancellerie e segreterie di ciascuna autorità giudiziaria; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; h) Ufficio VIII - Liquidazione e recupero onorari. Cura gli adempimenti relativi a: protocollo e copia; recupero spese liquidate; liquidazione e recupero spese compensate di competenza dell'Avvocatura generale Stato; istruttoria articoli per spese compensate di competenza delle avvocature distrettuali Stato; cassa, rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività conseguenziali; i) Ufficio IX - Documentazione giuridica. Cura il servizio di biblioteca e acquisto di libri; gli adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; le ricerche presso banche dati esterne; l) Ufficio X - Rilevazione ed elaborazione dati - C.E.D. Attende alla acquisizione, gestione e manutenzione delle apparecchiature informatiche e di comunicazione, e del relativo software operativo e applicativo costituenti il C.E.D. dell'Avvocatura generale; all'analisi e formazione di software applicativo; all'assistenza tecnica relativa ai sistemi informatici delle avvocature distrettuali ed agli utenti di apparecchiature informatiche dell'Avvocatura generale.
Art. 13
Norma finale
- Con decreto dell'avvocato generale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno individuate nel dettaglio le funzioni e gli adempimenti di competenza di ciascuna unità organizzativa e, ove occorra, le opportune ulteriori articolazioni degli uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.