La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato

Ultimo aggiornamento: 12-07-2024 12:41:38

Requisiti per l’accesso alla pratica forense

Il requisito richiesto per l'accesso alla selezione è la laurea in giurisprudenza.
Al fine di assicurare un’adeguata preparazione ai giovani tirocinanti, possono essere ammessi a svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato solo i laureati che debbano svolgere non meno di 12 mesi di pratica alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (D.A.G. n.12604 in data 8 maggio 2013).

Si viene ammessi alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato a seguito di selezione per soli titoli, basata sulla media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l'iscrizione all'albo professionale e per il concorso a procuratore dello Stato (diritto privato, civile e commerciale, procedura civile, diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto penale e procedura penale).

A ogni aspirante viene assegnato un punteggio così calcolato:
VOTO DI LAUREA
   +
1 punto se si è conseguita la lode
   +
la MEDIA risultante da:
· Media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale
· Media esami di Procedura Civile
· Media esami di Diritto Amministrativo
· Media tra gli esami di Penale e Procedura Penale
   +
Media delle lodi negli esami NOTE:
  • In particolare per i corsi di studi con la Laurea Specialistica la media nelle materie si calcola sia sul triennio sia sul biennio (come fosse un percorso di studi unico) e per il voto di laurea si prende in considerazione solo quello della Laurea Specialistica;
  • Sono considerati solo gli esami fondamentali/obbligatori, con eccezione del Diritto processuale Amministrativo, ove previsto come non obbligatorio;
  • Nel caso in cui il piano di studi non abbia previsto l’esame di Diritto Civile, sarà preso in considerazione il solo esame di Diritto Privato;
  • Per la media di Diritto Civile si include anche Contratti e Obbligazioni;
  • Per la media di Diritto Amministrativo si include anche Diritto Processuale Amministrativo, ove sostenuto.
In conformità a tale punteggio è stilata una graduatoria, e si procede all’ammissione al praticantato, fino al completamento dei posti disponibili.

In caso di parità di punteggio i candidati verranno ammessi in ordine crescente d'età.

Lo svolgimento della pratica

La pratica presso l'Avvocatura dello Stato ha durata non superiore al periodo minimo previsto dalla legge e consta essenzialmente di due profili:
  1. Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dello Stato e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza.
  2. Partecipazione alle udienze, soprattutto dinanzi agli uffici della magistratura civile, mediante inserimento in un turno (per lo più settimanale), svolto in affiancamento ai Procuratori dello Stato, ovvero innanzi ai diversi uffici giudiziari in affiancamento all’Avvocato dello Stato.
Per il resto, poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato non dà diritto al rimborso spese previsto dall’art.9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27, ai sensi del comma ottavo della su indicata norma.

Presentazione della domanda

Coloro che intendano prendere parte alla selezione devono far pervenire presso l’Ufficio del Personale dell’Avvocatura in cui desiderano svolgere la pratica  (Avvocatura Generale o  Avvocature Distrettuali) apposita domanda (da inviare in formato .pdf) debitamente compilata in ogni sua parte, dichiarando sotto la propria responsabilità tutti i dati richiesti e allegando copia fronte e retro del documento di riconoscimento.

La presentazione della domanda comporta altresì la presa visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
Per presentare la domanda non è necessario avere la residenza nella Corte d’Appello dell’Avvocatura d’interesse; il cambio di residenza potrà essere effettuato dopo l’eventuale ammissione, al fine dell’iscrizione nel Registro dei praticanti. N.B. Per ulteriori informazioni è necessario prendere contatto con la competente Avvocatura (i termini di scadenza di presentazione della domanda possono variare da Ufficio a Ufficio).