Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego
si rappresenta che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 “Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”, gli atti e la corrispondenza inerente agli affari consultivi o contenziosi dell’Avvocatura dello Stato sono sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso.