Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego
ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n.200 sono sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza