
L'art. 1, TU. 30 ottobre 1933, n. 1611, che attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, si riferisce alle amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell'ente Stato; pertanto, la disposizione stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri enti che esercitino funzioni statali, come avviene per il sindaco che agisce in veste di ufficiale di governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente.