Avvocatura dello Stato

Cos'è l'Avvocatura dello Stato

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 12:03:08
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 Un "pool" di giuristi specializzati che rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale e, più in generale, tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. L'Avvocatura dello Stato tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia.

L'Avvocatura dello Stato svolge da un lato un'attività contenziosa, cioè rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, dall'altro un'attività consultiva, presta cioè la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e agli altri enti ammessi al patrocinio.
A differenza dei sistemi adottati in altri paesi, nell'ordinamento italiano la tutela legale degli interessi, patrimoniali e non patrimoniali dello Stato, è istituzionalmente attribuita ad un corpo di giuristi specializzati, chiamato a svolgere la sua attività quando la cura dell'interesse pubblico - sia nelle forme del diritto comune che attraverso l'esercizio di potestà - richieda di promuovere o sostenere una controversia giudiziaria, ovvero comporti l'adozione di una determinazione che implichi l'applicazione di regole giuridiche. Tale scelta offre innegabili vantaggi che la rendono attuale ancora oggi: considerazione unitaria degli interessi dello Stato, che possono trascendere l'esito della singola causa; unità di indirizzo nell'attività defensionale; visione complessiva delle problematiche della funzione amministrativa; costante integrazione tra attività consultiva e contenziosa; notevole riduzione degli oneri di assistenza legale.
Spettano, dunque, in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato la consulenza e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, anche se dotate di ordinamento autonomo e, più in generale, di tutti i poteri dello Stato nell'esercizio di attività sostanzialmente amministrative; speciali disposizioni di legge o regolamento, o singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono ammettere al patrocinio dell'Avvocatura altri soggetti pubblici non statali o enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza statale (tradizionalmente, regioni ed enti pubblici, anche economici; da ultimo, anche enti di diritto comune a capitale pubblico), ed ancora amministrazioni estere (come le rappresentanze diplomatiche) e organizzazioni internazionali; qualora le amministrazioni o gli enti patrocinati ne facciano richiesta e l'Avvocato Generale ne riconosca l'opportunità, l'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa dei dipendenti nei giudizi civili e penali che li interessano per causa di servizio.
La consulenza che l'Avvocatura dello Stato presta, senza limiti di materia, in favore dell'amministrazione statale e degli enti ammessi al patrocinio prescinde dal collegamento con situazioni potenzialmente o attualmente litigiose, spaziando dalle consultazioni legali, anche sull'opportunità di promuovere o abbandonare giudizi, all'esame di progetti di legge, regolamenti o capitolati, alla predisposizione ed all'esame di contratti e transazioni, al parere sui provvedimenti da adottare in ordine a questioni da definire in via amministrativa.
La funzione consultiva è svolta non solo e non tanto nell'interesse particolare dell'organismo che se ne avvale (ad esempio, per prevenire una lite), ma anche al fine di garantire l'interesse generale alla legalità dell'azione amministrativa.
La legge assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo; i suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato Generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma tale gerarchia (c.d. "esterna") non interferisce sull'autonomia tecnico-professionale dell'Istituto; l'Avvocatura corrisponde direttamente con le amministrazioni, che sono tenute a fornire i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'esercizio delle competenze che l'ordinamento le attribuisce.
L'Istituto si articola sul territorio nell'Avvocatura Generale e nelle avvocature distrettuali, istituite in ciascun capoluogo di regione e, comunque, nelle sedi di corte d'appello. L'Avvocatura Generale dello Stato cura la rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi ai collegi internazionali e comunitari ed alla Corte costituzionale, alle supreme magistrature ordinarie ed amministrative ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché l'attività consultiva su questioni che trascendono il caso singolo; le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio nelle rispettive circoscrizioni ed alla consulenza in favore degli uffici delle amministrazioni ed enti ammessi al patrocinio del proprio distretto; nella circoscrizione della Corte d'Appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura Generale dello Stato; nella circoscrizione della Corte d'Appello di Torino l'Avvocatura Distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta.