Avvocatura dello Stato

Legge 3 gennaio 1991, n. 3

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:32:12
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Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 5 del 7 gennaio 1991, Serie Generale)

 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
  1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.
  2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e le anzianità previste dal comma terzo nonchè dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo art. 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.
  4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 2
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato".
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Tabella

 

QualificheNumero di posti
Avvocato generale dello Stato1
Avvocati dello Stato299
Procuratori dello Stato70
Totale370