Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Ambito e limiti di applicazione

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 11:20:04
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 La regola sulle notificazioni ha rilievo di principio generale, valevole comunque solo per gli atti giudiziari e con esclusione degli atti aventi diversa natura che devono, pertanto, essere notificati direttamente presso le Amministrazioni competenti. Così, ad esempio, l'atto di precetto, o l'atto di messa in mora prodromico al ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Circa la notifica degli avvisi di citazione relativi a procedimenti penali, con parere del 16.3.2000 prot. 29794, l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che la notifica di atti del processo penale all'Amministrazione quale persona offesa del reato, ivi compresi l'avviso di udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio, o il decreto di citazione a giudizio va fatta direttamente all'Amministrazione.
Anche il ricorso al giudice del lavoro nelle controversie di pubblico impiego privatizzato deve essere notificato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato: sul regime processuale in genere, cfr. E. A. APICELLA, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, voce dell'Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002.
Per ragioni analoghe a quelle valevoli per i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, anche il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, a pena d'inammissibilità, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato: cfr. Cass. [ord.], sez. un., 7 novembre 2000, n. 118, Foro it., Rep. 2000, voce Straniero, n. 163; di seguito, nello stesso senso, cfr. Cass., 19 dicembre 2001, n. 16028, non massimata.
In ipotesi di impugnazioni di atti del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 1994, n. 291, Foro it., 1995, III, 185, e Riv. giur. edilizia, 1994, I, 1113 [è rituale la notifica di ricorso giurisdizionale amministrativo avverso ordine di requisizione del sindaco, effettuata presso la sede comunale anziché presso l'avvocatura dello stato, poiché, anche quando agisce nella veste di ufficiale di governo, il sindaco non può essere considerato organo dello stato].

Ulteriori applicazioni e limiti del regime delle notifiche ricorrono nei seguenti casi: