Una volta che la Regione abbia deciso di avvalersi, in via generale, del patrocinio legate dell'Avvocatura dello Stato in attuazione dell'art. 10, co. 1, L. 3 aprile 1979, n. 103, il ricorso deve essere notificato alla Regione presso l'Avvocatura distrettuale, atteso che l'evocazione in giudizio delle pubbliche amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato deve avvenire, ai sensi dello stesso art. 10, co. 3, L. n. 103/1979, mediante notifica dell'atto presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario che deve conoscere della controversia, e non giĆ presso le rispettive sedi delle amministrazioni interessate (C. Stato, sez. IV, 7 marzo 1991, n. 151).