Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Cassazione, sez. I, 22 febbraio 1990, n. 1308

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 20:28:00
Stampa È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 97, Cost., il quale prevede che le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni da parte dell'Avvocatura dello Stato prescindono dal rilascio di una procura (Cass., sez. 1, 22 febbraio 1990, n. 1308).