Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Cassazione sez. III, I, L

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 10:36:02
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sez. III, 26 luglio 1997, n. 7011

La rappresentanza e difesa in giudizio dell'ANAS, quale amministrazione statale ad ordinamento autonomo (art. 1 della legge 7 febbraio 1961, n. 59), spetta all'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione e senza necessita' che la proposizione di tale ricorso formi oggetto di una specifica deliberazione ne' che l'atto che lo contiene rechi l'indicazione nominativa dell'avvocato dello Stato da cui e' stato redatto, essendo suffi- ciente che il ricorso risulti sottoscritto da uno di tali avvocati stante la loro fungibilita' nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza processua- le.

 

sez. I, 13 novembre 1991, n. 12133

Lo "Jus postulandi" degli avvocati dello Stato deriva direttamente dalla legge e, quindi, non richiede il conferimento di un mandato "ad litem", an- che nel caso di rappresentanza e difesa in giudizio degli impiegati ed agen- ti delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui all'art. 43 del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, ai sensi dell'art. 44 dello stesso R.D., con la conseguenza che l'avvocatura erariale puo' assumere la difesa dei suindicati soggetti senza dovere dimostrare in alcun modo la sussistenza delle condi- zioni di legittimita' imposte dalla norma da ultima richiamata (richiesta dell'ente e parere favorevole dell'Avvocato Generale), che costituiscono at- ti interni relativi al conferimento dell'incarico, che non riguardano i ter- zi, i quali non hanno, quindi, alcuna legittimazione a dedurne la mancanza, dal momento che questa non incide sullo "jus postulandi".

 

sez. L, 29 aprile 1983, n. 2993

LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE CHE, PUR AVENDO UNA PROPRIA PERSONALITA' GIURIDICA, S'INSERISCE NELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO SPETTA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 1 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933 N. 1611, SENZA BISOGNO DI ALCUN MANDATO.