Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Sez I, U

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 20:14:48
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sez. I, 30 agosto 1996, n. 7986
In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, il ricorso contro il provvedimento con cui il commissario, nominato regionalmente dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 (in sede di prima applicazione della legge), rigetti la domanda di iscrizione va notificato al commissario presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ex art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 (e risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1967 n. 97), atteso che il detto commissario e' organo (ancorche' straordinario) dell'amministrazione statale e che gli spettano, quindi, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del R.D. citato.


sez. U, 2 maggio 1994, n. 4182
Il Commissario straordinario nominato regionalmente dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, per l'istituzione dell'albo professionale degli psicologi, e' passivamente legittimato nelle controversie aventi ad oggetto il suo provvedimento di diniego dell'iscrizione all'albo medesimo, nonche' attivamente legittimato alla impugnazione della sentenza sfavorevole eventualmente pronunziata nei suoi confronti ed inoltre, quale organo, ancorche' straordinario, di Amministrazione dello Stato, puo' avvalersi del regime processuale di assistenze e patrocinio legale da parte dell'Avvocatura erariale, senza necessita' di mandato specifico e senza che possa ritenersi applicabile l'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, concernente la difesa di enti diversi dallo Stato.


sez. U, 9 gennaio 1993, n. 136
Il commissario nominato - ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbra ??io 1989 n. 56 e in sede di prima applicazione della stessa legge - per la formazione dell'albo degli psicologi ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato e, pertanto, puo' avvalersi del regime processuale di assistenza e patrocinio legale previsto "ex lege" per le amministrazioni statali, senza necessita' di mandato ed esclusa l'applicabilita' dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, che riguarda la difesa di enti diversi dallo Stato; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del r.d. citato, la sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere notificata (allo stesso commissario) presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che l'ha emessa.


sez. U, 7 dicembre 1992, n. 12966
Il commissario nominato - ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 e in sede di prima applicazione della stessa legge - per la formazione dell'albo degli psicologi ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato e, pertanto, puo' avvalersi del regime processuale di assistenza e patrocinio legale previsto "ex lege" per le amministrazioni statali, senza necessita' di mandato ed esclusa l'applicabilita' dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, che riguarda la difesa di enti diversi dallo Stato. Lo stesso commissario, quale contraddittore necessario nel procedimento d'impugnazione del (proprio) provvedimento sulla domanda d'iscrizione, puo' impugnare la pronuncia emessa nel procedimento predetto ed e' altresi' dotato di legittimazione (passiva) rispetto all'impugnazione proposta dal controinteressato.