Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Nullità e conseguenze

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 11:18:12
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 Secondo l'originaria formulazione dell'art. 25 R.D. n. 2828 del 1923, la nullità della notificazione doveva essere pronunziata anche d'ufficio e pertanto, non contemplando la possibilità di una sanatoria o rinnovazione della notificazione, è stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost., sentenza 8 luglio 1967, n. 27 , Rass. Avv. St., 1967, I, 521 ss. Di seguito l'art. 11, 1° comma, r.d. n. 1611/33 è stato modificato nel testo oggi vigente.
Anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è dunque possibile, almeno in linea di principio, la sanatoria o rinnovazione delle notificazioni nulle.
In generale, ex multis, cfr. Cass., sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1548. [il principio, sancito in via generale dall'art. 156, 3º comma, c.p.c., secondo il quale "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario].
Nello stesso senso, cfr. Cass., sez. un., 3 ottobre 1997, n. 9654, Foro it., Rep. 1997, voce Amministrazione Stato (rappresentanza), n. 22. [l'inosservanza delle disposizioni (art. 144 c.p.c. e 11 r.d. n. 1611 del 1933) che impongono che l'atto introduttivo del giudizio (o l'impugnazione di una sentenza) contro una p.a. patrocinata dall'avvocatura dello stato sia a quest'ultima notificato, comporta la nullità dell'atto di citazione (o dell'impugnazione); nullità che può essere sanata dalla costituzione del convenuto o dell'intimato resistente].
Con riferimento all'Anas, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6997, Foro amm., 2000, 3897. [l'avvenuta costituzione in giudizio dell'ente nazionale per le strade a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello stato e senza apposito mandato, sana, ai sensi dell'art. 153, 3º comma, c.p.c., ogni vizio della notifica del ricorso introduttivo del giudizio ed effettuato presso quest'ultima; infatti, l'art. 2, 4º comma, d.leg. 26 febbraio 1994 n. 143, che ha istituito l'ente nazionale per le strade, ne ha previsto la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, e ciò senza dover depositare il relativo mandato, operando in tal caso la disposizione contemplata nell'art. 1, 2º comma, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, ai sensi della quale, gli avvocati dello stato non hanno bisogno per lo svolgimento della loro funzione, neppure quando le norme ordinarie lo richiedono, il mandato speciale].


 

La notificazione del titolo esecutivo


D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
conv. in legge, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 14
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi (1).(omissis)

(1) Comma così modificato dall'art. 147, l. 23 dicembre 2000, n. 388. Con parere prot. 79788 del 1.8.2002, l'Avvocatura Generale dello Stato ha ribadito che nella pendenza del termine dilatorio assegnato per il pagamento non può essere notificato atto di precetto. In giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 23 aprile 1998, n. 142, Foro it., 1999, I, 3473, con nota di G. ALBENZIO, L'esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro nei confronti della pubblica amministrazione. [E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, 1º comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997 n. 30, nella parte in cui dispone che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata né di compiere atti esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici non economici, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in riferimento agli art. 1, 1º comma, 3, 28 e 97, 1º comma, nonché XVIII disp. trans. e finali, 4º comma, cost.]