IV. INDIOJJ1 SIS'l!JJ1MATIOO DJJ1LLJJ1 OONSULTAZIONI, p. 165�168. �V�. BASSJJ1GNA DI LEGISLAZ1.0NJJ1, DOTTBINA JJ1 GIUBISPBUDJiJNZA IN MATJJ1BIA DI BJiJSPONSAB1LITA' OIVILJiJ DJiJLLO STATO JJ1 DI DIJFJJ1SA DELLA PUBBLICA AMMIN1SPBAZ10NID IN TUTTI (JLI SPATI DJDL MONDO, a. cute. di SALVA'l?OBlll SIC4, p. 169-171. �'-��~�<"� "" ���� ᥥ� � "� '"��c-~c .....--.-. � �� � ~--� � ..c��--c--...-r~-, ,.,,,,.. - ANNO X -N. 9-10 SETTEMBRE-�TTOBRE 1957 RASSEGNA MENSILE .. DELL'.AVVOCATURA DELLO STA-TO PUBBLICJAZIONE DI 8EBVIZIO NOTE DI DOTTRINA N. �ATALANO: La Comunit� economica Europea e I' Euratom. (Ed. Giuffr�, 1957). Questa opera del Ca.talano non ha certo bisogno di partic0lari segnala.zioni per raccomandarsi all'aftenzione dei giuristi, tanta. � l'importanza dell'argomento trattato e tante le garanzie che per un seri.o e documeutato esame di esso sono offerte dalla professione dell'Autore e dalla circostanza di avere egli pa.rtecipato attivamente alla 1�edazione dei testi dei due trattati. �N� riteniamo necessario, ai fini della presente recensione, parafrasare, sia. pur succintamente, il contenuto di queste convenzioni Internazionali in qua,nto � da presumere che almeno i lettori di questa Rassegna conoscano ormai per grandi linee le origini storiche e gli scopi economico-politici dei due organismi,che quelleG"'ionvenzfoni hanno creati. Il nostro esame, perci�, si limiter� a quella parte del libro del C. che tratta particolarmente dell'aspetto giuridico della Comunit� Economica Europea (l'Euratom presenta da questo punto di vista problemi analoghi). Diremo subito che il volume ha. carattere istitu zionale e questa. constatazione, non che sminuire il pregio dell'opera, ne accresce anzi i meriti, es sendo evidente che aHo stato attuale una tratta zione di maggiore impegno sarebbe intempestiva e non assolverebbe a quei compiti di informazione e di impostazione dei problemi di cui il nascere nel mondo del diritto di due organismi aventi ca ratteristiche assolutamente nuove, determina una profonda esigenza. Tuttavia, pur nei limiti imposti dal suo caratte1 �e, il libro del Catalano co~tituisce il primo tentativo di una sistemazione organica delle norme dei due trattati e consente, per ci� solo, una sintetica visione d'insieme che appare indispensabile per coloro che per motivi professionali, o perch� non intendono resta1�e ciechi di fronte alle nuove realt�, vogliono avere una informazione rapida ma, ad un tempo, precisa e documentata, dei due organismi internazionali. Alla obiettivit� dell'informazione non nuoce il fatto che l'A. intende dimostrare che la Com1�nit� Economica Europea e l'Euratom sono qualche cosa di nuovo nel mondo degli istituti giuridici internazionaU, e precisamente qua.Jche cosa di meno di uno Stato federa.le, ma qualchecosa di pi� delle Unioni Internazionali. Si tratterebbe, secondo l'A., di strutture di nuovo tipo, tendenti verso lo Stato federale, il quale potrebbe rappresentare la tappa finale del loro sviluppo, quando cio�, dall'integrazfone economica si dovesise paissare aU'integrazfone politica. Questa dimostrazione, secondo noi, ci sembra riuscita, ed i pilastri logici sui quali essa si appoggia si trovano soprattutto nei capitoli relativi alle � istituzioni � e � alle fonti del diritto >J i quali, per i giuristi, sono certamente i pi� interessanti. La considerazione generale che pu� anzitutto formularsi � che nessun trattato internazionale salvo quello istitutivo della O.E.O.A., ma in mi surai minore) ha finora dato vita ad istituzioni del genere di quelle previste dal Trattato della O.ID.E., n� si era mai finora verificato il caso che in forza di un trattato potessero inserirsi imme. diatamente nell'ordinamento giuridico stafale norme provenienti da fonti di produzione 11011 statali (regolamenti deliberati dal Consiglio). E' inutile sottolineare l'importanza che da.J punto di vista. politico banno �queste novit�; ba. ster� riflettere in proposito che esse, se pur non eliminano, riducono grandemente quello ~he � il maggiore osta-colo al funzionamento degli organi-__ .. smi internazionali creati da trattati multilaterali, e cio� la vischiosit� insita nel processo di adatta mento della legislazione dei singoli Stati alle norme dei trattati e, in genere, alle deliberazioni -150 degli organi direttivi delle istituzioni internazionali. Quello che ci preme mettere in rilievo; peraltro, � che, sotto l'aspetto giuridico, g�li argomenti sinteticamente esposti dall'A. offrono materia di abbondante meditazione e presentano spunti notevoli per la imposta.zione di problemi il cui approfondimento costituisce certamente uno dei compiti pi� urgenti per la nostra scienza giul'idica. � Ci limiteremo qui ad accennare solo ad alcuni di tali problemi e proprio a quelli che ci sembra potranno pi� facilmente e prima degli a.Itri interessare concretamente, pi� che i giuristi, i pratici del diritto. Intendiamo, perci�, anzitutto parlare sommariamente della natura, delle funzioni, e della competenza della Corte di Giustizia, regolata negli artt. Hl4, 188 e 192 del Trattato della C.E.J<J. La novit� assoluta, per quanto riguarda questa istituzione, � costituita dalla norma contenuta nell'art. 177 il quale stabilisce che la Corte di giustizia � competente a pronunziarsi sull'interpretazione del '.l'rattato, sulla validit� ed interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della comunit� e sulla interpretazione degli Statuti degli organismi creati con atto del Consiglio; tale competenza � esclusiva nel senso che quando una questione del genere � sollevata in un. giudizio pendente a.vanti una giurisdizione nazionale, p1�ima o poi, essa finisce con l'essere obbligatoriamente rimessa al giudizio della Corte di Giustizia. W certo la prima volta che uno Stato inserisce nel suo ordinamento giuridico una norma in forza della quale una vertenza giudiziaria non pu� tro vare la sua definizione davanti ad un giudice na ziona.Ie ma deve svolgersi, sia pure per una fase, davanti ad un giudice non nazionale. Le questioni che possono scaturire da una. situa zione del genere sono evidentemente gravi. Baster� accennare alla compatibilit� del citato art. 177 eon le norme della, Costituzione che regolano l'or dinamento giurisdizionale e la giurisdizione (par ticolarmente a1�tt. 102 e 111). Ci sembra, infatti, difficile negare che con l'ar iicolo 177 citato, che fa parte ormai del nostro ordinamento giuridico, si sia istituito; con legge ordina.ria, un giudice speciale (la Corte di Giu stizia) per i giudizi ineidentali concerJ?-enti inter-. pretazione di norme del trattato e degli altri atti giuridici (alcuni dei quali non aventi contenuto normativo) previsti nell'articolo medesimo, sorti nel corso di giudizi principali .che si . svolgono avanti :td organi giurisdizionali italiani. E altrettanto 11iffir,i]p ei Rembra di negare che non solo contr.o .le decisioni del suddetto giudice specia.le non � previsto il rico1�so per �cassazione, in osservanza dP-ll'art.. 111 della Costituzione, ma � addirittnm la CaRsazione che deve .uniformarsi al punto di diritto deciso dalla Corte di giustizia nelle materie di sua competenza. Non meno gravi ci sembrano infine le probabilit� di interferenze tra la competenza della Corte di giustizia e quella; della Corte Costituzionale tutte le volte che fosse rimesso a quest'ultima il �giudizio per una questione di costituzionalit� che implicasse anche una questione di interpretazione del 'rrattato. Pu� da.rsi che il lubrificante della buona volont�. degli Stati membri (cui l'A. presta giustamente tanta fiducia) porti aUa eliminazione in concreto degli attriti che potrebbero verificarsi tra l'ordi namento giuridico nazionale e quello comunita rio, ma uno studio accu~�ato e profondo dei pro blemi sopra accennati ci sembra indispensabile proprio per rendere pi� efficiente quella buona volont�. Non meno gravi appaiono le questioni che pos sono sorgere in dipendenza dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 189 del trattato C.E.K secondo la quale i regolamenti emanati dagli or� gani comunitari competenti (Consiglio e commis sione) sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 1Su questo punto la trattazione del Catalano t> particolarmente� pregevole per l'estrema preci sione della impostazione dei problemi; pu� dirsi, a questo proposito, che 1'A. non mostra alcun ti more per le conseguenze che necessariamente de rivano dal l'igore logico-giuridico col quale egli compie l'esame delle norme del trattato che rego lano le fonti del diritto della Comunit�. Ed iufatti, una volta a.mmessa e teorizzata la coesistenza nell'ordinamento giuridico internazio n~le di norme derivanti da fonti di produzione statuale e norme derivanti da fonti di produzione comunitaria, regolanti entrambe la stessa mate ria, la scelta della disposizione concretamente applicabil� al singolo l'apporto non potr� non provocare conflitti la cui soluzione, sul piano giu diziario, risulter� necessariamente complicata. dalle interferenze, gi� sopra enunciate, tra gli organi giurisdizionali na.ziona1i e la Corte di Giu Riizia. Il presupposto fondamentale della opinione del Catalano in materia di rapporti fra le norme c� munitarie e gli ordinamenti interni degli Sfati membri, � che, in base ai trattati, si sarebbe veri ficato un trasferimento di competenza normativa <~d amministrativa dagli organi degli Stati agli organi della comunit�; e si tratterebbe di trasfe rim�nto di competenze, non funzionali (nel senso ehe la competenza amministrativa sarebbe passata agli organi amministrativi mentr� la competenza legislativa non sarebbe ancora passata mancando tra le istituzioni delle comunit�, quella che eser <:iti il potere legislativo); ma il trasferimento ath~rrt-hhe alla competenza per materia, si che -151 gli organi degli Stati membri, sia legislativi, sia anuuinii;t'rativi (e come abbiamo visto, in parte, andie quelli giudiziari) i;are�bero ormai privi di competenza ad emettere norme od atti concreti nella mate1�ia regolata dai due trattati. In forza del suddetto trasferimento di competl'l1za per materia si verificherebbe nell'.ordina mmto giuridico degli Stati mem�ri la irn;erziorrn di norme di nuovo tipo, crn;tituite dai regolamenti emauati dagli organi competenti della Comunit� (Consiglio e Commi:ssione), i quali (come dice l'A., p. 66), � anche s.e non possono ei;sere equiparati a vere e proprie leggi si pong'Ono certo su un ip�adino 8Uperiore ri8petto agli atti tmnninhit1�ativi n. La particolarit� di tali regolamenti sarehbt~ quella di prevalere sempre alle norme interne (o meglio alle 1101�me i;tatuali), sia anteriori che i;uccesi; ive, quando queste fossero emanate da. orgaui del potere esecutivo nell'esercizio della poteHt� regolamentare. I�Jssi invece prevarrebbero alle norme legii;lative statuali precedenti, ma non alle successive. E' evidente che questa Roluzione si risolve in un compromesso, politicamente spiegabile, tra hl rigo1�o:s;1 applicazione del principio del trasferimento di competenze clic postulerebbe addirittura la inilevanza gimidica delle norme emanate dagli Stati memhri (sia legislative che regolamentari) in cout1�asto con i regolamenti comunitari, e l'altro principio della. tutela della sovranit� nazionale (('.he nel potere Jegisla.tivo compiutamente si ei;prime) sovranit� alla quale i trattati non hanno ancora appOl'tato quelle limitazioni che pur rientranti forse nel quadro dell'a-rt. 11 della nostra Costituzione, non sono tuttora. ritenute concretameufe attua�ili. Quei;ta soluzione di compromesso non trova pe raltro alcuna base in norme esplicite dei trattati, i;�, che si presenta piuttosto come una anticipa zione sul prevedibile atteggiamento che terranno le gimisdiz.ioni n.a.zionali di fronte a vertenze Belle quali sar� posta in discussione la questione (lelle interferenze tra norme statuali e norme co munitarie. Ci sem�ra tuttavia evidente che, anche imi limiti sopra accennati, il riconoscimento giu diziario cli una prevalenza immediata delle norme comunitarie su norme stafali (anche se di carattere regolamentare) emanate successivamente, costi tuir�, una tale novit� nel nostro ordinamento giu ridico da determinare una trasformazione radi cal e di concezioni e, forse anche, di pregiudizi tuttora incrollabili. Certo la via non sar� n� breve n� facile, e solo un'opera di interpretazione audacemente progresi; iva dell'unico articolo della Costituzione che la consente (art. 11) render� forse possibile superare gli osta.coli che tutto il sistema creato dalla Costituzione stessa pone alla ammissibilit� di inserzione immediata nel nostro ordinamento giuridico di norme emanate da fonti di produzione non nazionale, o alla inserzione tra i nostri istituti giudiziari e amministrativi di organi non nazionali, i cui poteri si esercitano con effetto immediato sui cittadini i quali non.trovano co11tro di 1~ssi le difese apprestate dal nostro ordinamento <'Ostituzi�nale (art. lll e 113). C'�, come si vede, ampio campo, per l'attivit� di i;tndio8i che abbandonando schemi teorici supPrati, vogliano fornire alle nuove tendenze politico- economichc di cooperazione internazionale gli :-;trumenti giuridici necessari per la loro realizza ziorn�~ G. AMORTH : La prescrizione in materia di circolazione stradale relativa al diritto del responsabile solidale di ripetere dal conducente il pagamento dt'i danni. �Foro Italiano�, 1957, I, 1563 e segg. I. ~ Il problema relativo alla identificazione dd termine di prescrizione, in materia di circolaz. ione stradale, del diritto del responsabile solidale di ripetere dal conducente la somma �pagata a risarcimento dei danni causati con condotta colposa di. questi � tutt'altro che sopita in dottrina, nonostante l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione che, con una serie di sentenze, ha ripetutamente affermato che tale termine � di due anni dal giorno del Hinistro (con qualche pi� recente ammissione del maggior termine di dieci anni quando la responsabilit� del conducente sia stata giudizialmente accertata). A tale orientamento sembrano ormai uniformarsi i Giudici di merito: la nota dell'Amorth, che s'intPnde qui prendere in considerazione, � stata scritta a. commento di una sentenza dcl Tribu11ale di Milano (11 maggio l956, 1Societ� Vidal contro Menotti in Foro Italiano, l957, I, 1563 e segg.), in cui, riesaminandosi� il noto problema., si sono esposti, pi� ampiamente che non nella sentenza della Cassazione, i motivi che contrasterebbero l'eserciz.io di un'azione contrattuale, Roggetta a termine di prescrizione pi� lungo, in aggiunta aU'az/ione extracontrattuale per [�atto � illecito fondata sulla violazione del principio del u.cmincni laedere, quando ',l'esercizio di 1questa azione non fosse pi� consentito per decorso del termine molto pi� hreve ent1�0 il quale si pu� porre in essere. L'insi,stenza della d:ottrina nell'esaminare U problema trova giustificazione nel fatto che i;i sente la necessit� di ovviare agli inconven.ienti pratici propri dell'indirizzo giurisprudenziafo che ritiene dovei�si considerare la decorrenza del-termine prescrizionale di due anni dal giorno in cui si � verificato i'incidente: ed appunto al fine di i;oddisfare tale necessit� si sono proposte alla %BY~, -152 attenzione degli studiosi alcune tesi ehe ci ri1;mr' riamo di riassumere nel corso di questa annotazione. IL -Ma prima di sciogliere questa riserva, con p_articolare riguardo naturalmente agli argomenti esposti dall'Amorth, non sar� inopportuno richiamare i precedenti della Corte Suprema in materia. I quaii, se non andiamo errati, sono quattro (tanti almeno risultano essere stati pubblicati sulle Rassegne di giurisprudenza) : tutti quattro riguardano controversie intercOl'se fra privati ed Amministrazioni dello Stato. Al primo si riferisce la sentenza n. 1518 del 13 maggio 19[)4 in causa Ministero Difesa contro Basso (la sentenza � pubblicata nel Foro Italiano, 1955, I, 57 ed � gi� stata da noi annotata in questa Rassegna, 1954, 189); al secondo la sentenza 25 maggio 1955, n. 1584, in causa Ministero Difesa contro Iovine (v. ResrJOns. civ. e prcv., 1955, 497); al terzo la sentenza n. 611 del 29 febbraio 1956, in eansa Ballone Burini contro Ministero Difesa (v. ]:l'oro Italiano, 1956, I, 1675); ed al quarto infine la sentenza 9 giugno 1956, n. 1983 (anche questa sentenza, ipubblicata in Respo11,s. civ. e prev. 1956, 404, � gi� stata da noi annotata in questa Ra.�scgna, 1956, 179). l<J' interessante rilevare come ad un primo complesso di affermazioni pressoch� apodittiche sulla consistenza delle 11uali, dopo quanto gi� abbia�10 avuto occasione di dil'e, non ci sembra il caso di insistere, la Cassazione abbia ammesso, a partire dalla citata sentenza n. 611 del 1956, che qua~1do esista il presupposto indispensabile pe1� l'esercizio del diritto di regresso, e cio� lo accertamento della responsabilit� del conducente dell'automezzo in gimlizio in cui questi sia stato parte, sia ammissibile l'azione di re'gresso nei <'onfronti di questi da pa1�te del pl'oprietario dell'automezzo, azione soggetta alla prescrizione del'ennale. Del principio � stata fatta applicazione specifica nella i;entei�za 11. 1983 del 1956, onde il quadro delle azioni d1e il proprietario pu� esperire nei confronti del conducente per ripetere le somme dovute pagare a risarcimento di .danni prodotti dalla circola~ioue dell'automezzo appare, secondo la Corte Suprema, allo stato attuale della giurii;p1�ndenza della medesima, il seguente: se non i;ussiste affermazioue di rei;ponsabilit� a <�a1�kq (!PI conducente ed emessa nei confronti di quf'Rti, il proprietario pu� suITogarsi al danneggiato (a1-t. 1203, n. 3 C. C.), partecipando della :,;tessa situazione giuridica nella quale questi si tro\�ava (presunzione di colpa quindi a carico del conducente ed azione da esperirsi nel termine di due anni dall'incidente); se tale affermazione sussista invece, il prop1'ietario pu� esperire azione di regresRo (art. 1299 c. c.) nel termine di dieci anni. 1,a Cassazione non precisa da quau- I do, in questo caso, il termine debba farsi decorI rere: in dottrina si � ritenuto dal giorno del pagamento (Bonasi Benucei, La responsabilit� civile, Milano 1955, 103) o da quello di accertaI mento definitivo della .responsabilit� del proprietario (Gentile, La r>rescri.'<!ionc dell'azione di regresso, � Resp. civ. e prev. �, 1956, 253), non iu sede di approvazione della tesi accolta dalla Corte Suprema, sia ben chiaro, ma nella esposizione di altre tesi, che concorrono, nella loro variet�, a costituire quei tali contrasti alla persistenza dei q1,a]j gi� abbiamo accennato. III. ___... Chiaro appare che, quando si afferma essere esperibile l'azione di regre.sso di cui all'art. 1299 c. c., ci si .affida al presupposto secondo il quale, nei rapporti fra il proprietario e_d il conducente, si verterebbe in ipotesi di obbligazione solidale o, quanto meno, se si trattasse di responsabilit� solidale del proprietario, senza debito proprio, per fatto del conducente, di applicazione dei p1�incipi ehe regolano l'obbligazione solidale anche a quei casi di respon:,iabilit�. Anche l'Amorth, sostanzialmente, deve esse1�i-;i proposto il problema e, 11011 risultando apertamente se ritenga essere la responsabilit�1 solidale del proprietario in caso di responsabilit� con debito proprio per fatto alfrni (cio� di responsabilit� in obbligazione solidale), o senza debito proprio, � da pensare che abbia inteso, quanto meno, estendere all'istituto in esame i principi che regolano le obbligazioni solidali (in questa eventualit�, andando oltre l'applicazione fatta dalla Cassazione nell'ipotesi in cui aJl'affermazione della responsabilit� del conducente gi� si sia addivenuti giudiziariamente nei coufronti di questi). Le proposizioni infatti nelle quali si articola il pensiero del nostro A. sono le seguenti: a) per l'art. 1310, 1� comma, c. c. gli atti con i quali il creditore interrompe h1 prescrizione contro uno c]ei debitori in solido hanno effett9 l"iguardo agli a.Itri debitori; b) il pagamento di somma a risarcimento dei danni a cui addivenga il proprietario dell'automezzo � atto interruttivo pe1� eccellenza; c) da questo atto decorre il termirw di due anni per esperire azione di ricupero delle somme pagate da parte del proprietario in surrogazione del danneggiato e nei confronti del conducente autore del fatto dannoso. Chiaro �, secondo il pensiero dell'AmOl'th, che l'atto interruttivo dovrebbe intei�veni1�e nei due anni dal fatto dannoso o da, un precedente atto interruttivo (in caso di transazione senza giudizio nei drn~ anni dall'incidente; a conclusione del giudizio, la citazione nei confronti del prop1:~etario avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente nei due �nni, con conseguente interruzione della prescrizione anche per il conducente e su.ccessiva persistenza della interruzione fino al momento iu cui passi in -153 giudicato la sentenzu, che definisce il giudizio contro il proprietario, con condanna di questi). A parte le riserve che possono formularsi alla premessa fondamentale della tesi (secondo la quale alla materia in esame si applicherebbero i principi che regolano le obbligazioni solidali), non v'ha� dubbio che il citato A., nell'ansia vivamente sentita di ovviare agli inconvenienti propri della giurisprudenza della Cassazione, abbia fatto ricorso ad argomentazioni di cui la ingegnosit� appare chiara: l'affermazione principale per�, relativa alla efficacia interruttiva del pagamento, ci lascia alquanto perplessi. Non vediamo infatti come possa superarsi l'obiezione conseguente al significato del pagamento, che deve ragionevolmente interpretarsi come riconoscimento del debito : ed il riconoscimento del debito fatto da uno .dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1309 c. c.). Vero � che l'Amorth esamina il fenomeno non dal punto di vista del debitore che paga, ma del creditore che riceve e che, .{;ome rileva questo A., mentre con l'interrompere la prescrizione il creditore mira ad assicurarsi la possibilit� di conseguire la prestazione consi - 0.erata nella obbligazione, col pagamento egli ad- 0.irittura consegue la prestazione, ma con l'adem_ pimento l'obbligazione si estingue e non sembra _possa. attribuirsi l'efficacia di conservazione del. l'obbligo della prestazione ad un fatto che tale .obbligo estingue. Appare chiaramente una contradditoriet� nell'ipotesi prospettata, che non ci :Stimbra possa essere superata colla constatazione, ..che presuppone la omogeneit�� dei termini a raffronto, secondo la quale � dove sta il .Pi�, sta il meno�. IV. -Non pi� convincenti sembrano gli argomenti con il conforto dei quali il nostro A. di. chiara di approvare pienamente �il costante in. segnamento della Suprema Corte, secondo il quale il proprietario che agisce per il r_ecupero di quanto ha pagato esperisce un'azione in surrogazione e il termine prescrizionale � quindi q nello bj.<ennale relativo alla. circolazione dei veicoli previsto nel �primo capoverso dell'art. 2947 c. c. � .. E', intanto, da rilevare che la giurisprudenza -della Cassazione, rispetto alle prime due pronun . ce, ha fatto un passo avanti, ammettendo una azione di regresso soggetta alla prescrizione decennale quando la responsabilit� del conducente sia stata giudiziariamente affermata nei confronti �di questi; ma, a parte ci�, non sembra che le considerazioni fatte dall'Amorth in proposito pro . pongano il problema nei suoi termini esatti. Il quesito a cui deve rispondersi �, sostanzial mente, questo: se Tizio, autore di un fatto ille �dto dannoso nei confronti di Caio, � obbliga.to al risarcimento dei danni per responsabilit� extra- contrattuale, pu� essere obbligato alla rivalsa delle somme pagate a tale titolo da Sempronio, responsabile con 'l'izio in solido, per responsabilit� contrattuale nei confronti di Sempronio? Alla risposta a:(Iermativa al quesito ostano argo_ menti teorici insuperabili? A noi non sembra, nulla significando che i rapporti esterni ed interni dell'obbligazione solidale siano identici, in quanto ci� vuol dire solo che, quando nei rappo��ti interni si agisce allo stesso titolo che conforta l'azione nei rapporti esterni, secondo la natura e nei limiti di questa si deve evidentemente operare; e non esclude invece che a tale azione altra possa. aggiungersi (non sostituirsi, nel senso che la coesistenza di entrambe � ammissibile). N� le modalit� di ricupero della somma pagata dall'Amministrazione, se non comportano che altra azione oltre quella in � surrogazione possa essere esercitata, lo escludono (l'Amorth ricorda in proposito l'art. 22 del nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel quale � previsto che contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione � ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave � : il principio investe i limiti del recupero, alle modalit� riferendosi se mai, in certe ipotesi, la giurisdizione della Corte dei Conti per il giudizio di responsabilit�). E l'inconveniente che dovrebbe essere decisivo (si i�iconoscerebbe come dovuto dal dipendente dell'Amministrazione il rimborso di un paga mento anche se questa avesse mal pagato) non pu� verificarsi : l'Amministrazione potr� chiedere il rimborso anche se ha mal pagato, ma ci� non significa che il dipendente al rimborso sia con dannato se non risulti in giudizio che ha mal operato in violazione dei doveri aHa osservanza dei quali � tenuto nei confronti dell'Amministra zione medesima. La giurisprudenza dell� Corte 1Suprema non ha esaminato a fondo la tesi dell'esperibilit� di una, azione di natura contrattuale soggetta alla pre scrizione decennale, limitandosi a respingerla con affermazioni pressoch� apodittiche ed ins.istend<> sul concetto che causa del danno in ogni ipotesi (sia del danno cio� subito dall'investito sia di quello subito dal responsabile in solido tenuto a pagare per fatto altrui) � la circolazione del vei-, � colo. Cosa possa obiettarsi a tale affermazione � gi� da �noi stato rilevato (in questa Rassegna, 1954, 189): abbiamo anche aggiunto che la presun. zione di colpa a carico del condll'ctinte � il corrispettivo della brevit� del termine prescrizionale e che quindi quando questo viene men'O .u<>n pu� non farsi venir meno anche quella (loc. cit. �195u, 179). E' esatto al riguardo quanto ha obiettato la Cassazione (in sentenza n. 613 del 1956) che la brevit� del termine indulge ad esigenze relative -154 aUa difficolt� di conservazione delle prove, tant'� vero che esso vale anche per i danni arrecati da circolazione di veicoli su rotaie per i quali non esiste presunzione di colpa a carico dei conducenti, ma la brevit� del termine non � a ci� solo dovuto (se non vi fosse tale presunzione di colpa l'attore ed il convenuto verserebbero nelle stesse difficolt� a proporre prove a maggior distanza di tempo dall'incidente), onde pu� ragionevolmente ritenersi quel corrispettivo da noi indicato, nulla di deciso significando. che anche per i danni arrecati da circolazione di veicoli su rotaie si abbia la prescrizione bienn;:i,le, irrilevanti quantitativamente essendo, e destinati sempre pi� a ridursi per la eliminazione progressiva sulle strade urbane dei trasporti su rotaie, gli incidenti provocati da questa circolazione rispetto a quelli causati da circolazione libera ed anche perch� la presunzione di colpa a ca;rico del conducente su rotaie non � stata posta stante la limitatezza delle manovre a questo consentite per evitare incidenti; per una ragione peculiare cio�, che il legislatore non ha ritenuto dovesse interferire anche su tutte le altre condizioni dell'azione. Qualche argomento � stato invece avanzato dal Tribunale di Milano nella sentenza annotata dal1' Amorth: si � ivi ritenuto di insistere pa�rticolarmente sulla non coineidenza di situazione r_ispetto a quella che ha consentito alla dottrina ed alla giurisprudenza di affermare }a. concettuale possibilit� di contemporanea sussistenza di azione contrattuale (soggetta a prescrizione pi� breve) ed extracontrattuale (soggetta a prescrizione pi� lunga). Ma � proprio la non coincidenza delle situazioni, assolutamente diverse, che non consente di richiamarci al precedente. Nelle ipotesi invero di cui si � occupata la giurisprudenza � sempre lo stesso fatto dannoso che viene preso in considerazione, nei rapporti tra autore del danno e danneggiato; nelle ipotesi in esame invece il fatto dannoso interferisce su soggetti diversi, riguardando i rapporti fra autore del danno e danneggiato da una parte e autore del danno e responsabile in solido . dall'altra. Ond'� che il problema resta {ermo ai punti, gi� chiariti sin da quando per la prima volta si � in �pratica presentato, che trovano riscontro nel se guente quesito : tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso sub�to dal responsabile�in solido che agisce in rivalsa esiste sempre collegamento causale od anche occasionale? A nostro avviso, quando il proprietario agisce in surrogazione il collegamento � eausa[e, ima. un collegamento �occa:siionale pur esiste se si riguardi il fe!nolneno s�tto altro aspetto ed esso consente azione � diver>sa, �soggetta. alla norma.le prescriziooe decennale. V. -Quanto precede si � esposto per amore di tesi, ma, in relazione al corso della giurisprudenza della Corte Suprema., non si ha motivo di modificare le conclusioni alle quali si � pervenuti (in questa Rassegria 1956, 179). Come possa ovviarsi agli inconvenienti si � allora indicato: non sembrano, oltretutto, neppure tali le pretese incompatibilit� di una presa di posizione contro il conducente con la linea difensiva del proprietario diretta a sostenerne la irresponsabilit� od ina�mmisibilit� di un'azione di regresso prima che sia provveduto al pagamento (segnalati in nota redazionale alla sentenza n .1983 del 1956, in Respon. aiv. e prev., 1956, 404). Proposta l'istanza di intervento del conducente a sensi dell'art. 106 c. p. c. si chiede che il Giudice dichiari il conducente tenuto a restituire all'Amministrazione lesomme �he sia eventualmente condannata a pagare (se si tratti di persona non sottoposta a giudizio di responsabilit� alla Corte dei Conti : in questo caso baster� chiedere che il Giudice, se ritenga l'incidente dovuto alla colpa del conducente, lo dichiari esplicitamente con conseguente condanna in solido al risa.rcime.nto dei danni ed � logico prevedere che, eseguita la sentenza nei soli confronti dell'amministra.zione, potr� questa, i� sede di giudizio di responsabilit�, porre a ca-rico, nei limiti del consentito dal nuovo Statuto sugli impiegati dello Stato, le somme pagate a. risarcimentodei danni): Ia, subordina-z,ione della domanda. a1 verificarsi di� quella eventualit� escludere l'incompatibilit� e l'inammissibilit� sop!radette. In una sola ipotesi restano motivi di perplessit�: ipotesi destinata a verificarsi qua.ndo iI danneggiato chiami in giudizio il proprietarfo. responsabile in solido in tempo tale da non consentire uria tempestiva istanza di intervento nei confronti del conducente. In questo caso, proposta ugualmente l'istanza, ma oltre il biennio~ deve il Giudice in sentenza, in cui rilevi }a. responsabilit� del_ conducente, limitarsi a constatare che l'azione nei confronti di questi si � prescritta prima dell'affermazione della sussistenza dell'obbligazione solidale od, accertata. questar l'accertamento retroagisce in modo da far ritenere efficace anche nei confronti del conducente, pe1~ il proprietario che si surroga al danneggiato, la. interruzione della prescrizione a cui con l'atto ~li citazione ha questi �tempestivamente provvedut0< nei confronti del proprietario medesimo? Al quesito, che appare l)i� che altro di natura scolasti.ca, non pu� forse rispondersi con certezza (sembra peraltro logico pensare che la giurisprn. <lenza, rendendosi conto dell'inconveniente, dar�bbe ingresso alla seconda delle soluzioni prospettate): per cautela, nei limiti' in cui .~ss~ v_!tle (cons. Rassegna 1956; 179) l'Amministrazione potrebbe dimostrare di voler costituire in mora iJ suo dipendente, coll'intimare, ad esempio dopo -155 diciotto mesi dal sinistro se fino allora il danneggiato non si sia fatto vivo, di i�estituire la� somma che dovesse pagare in ca.so di condanna di essa conseguente ad azione che in futuro il danneggia.to dovesse intenta,re. FRANCO CHIAROTTI A. VARANESE : Circolari e Istruzioni ministeriali sulle opere pubbliche. Giu:ffr�, 1957. Le circolari e le istruzioni ministeriali seppure assumono, di regola, rilevanza solo nell'ambito della organizzazione amministrativa in quanto si concretano in manifesta.zioni di v9lont� dell'organo gerarchicamente superiore rivolte ad altri organi subordinati, tuttavia non � infrequente i1 caso in cui tali tipi <li atti, incidendo sul concreto comportamento della pubblica Amministrazione sono suscettibili di produrre effetti .indiretti nella sfera dei cittadini semprech� si tratti di disposizioni interne alle quali l'Amministrazione abbia, peraltro, dato pubblicit�. Non volendo considerare la ipotesi in cui spettando alla pubblica Amministrazione un amplissimo potere discrezionale di apprezzamento essa indica, attraverso l'emanazione degli atti consider. ati; i criteri in base ai quali l'apprezzamento medesimo andr� compiuto, va considerata la normale evenienza in cui l'organo amministrativo competente ad emanare le istruzioni o le circolari agli uffici dipendenti indirizzi questi ultimi secondo un dato .sistema nello svolgimento concreto dell'attivit� amministrativa. Il caso pi� tipico si ha, di regola, dopo l'entrata in vigore di leggi di particolare importanza, in quanto in tale ipotesi l'Amministrazione ravvisa l'opportunit� di segnalare agli Uffici incaricati dell'applicazione della norma la interpretazione di questa che sembra pi� rispondente allo spirito e alle finalit� della norma. medesima. E' evidente che in queste ipotesi, proprio a causa del rapporto di subordinazione gerarchica, il quale impone l'osservanza da parte dell'organo inferiore degli ordini impartiti dall'organo supe riore, l'attivit� amministrativa rimane definitivamente segnata dall'indirizzo manifestato attraverso l'istruzione o la circolare. Questo fenomeno della vita interna della pubblica amministrazione si coglie.appieno attraverso la consultazione dell'opera che recensiamo. L'A. ha predisposto la raccolta in funzione del� l'altra sua opera (Codice delle leggi sui lavori pubblici v. Ra8s. 11fons. 1955, 244) per modo che appare senza dubbio interessante analizzare il comportamento assunto dall'Amministrazione in riferimento alle norme intervenute nel tempo. Le singole istruzioni e circolari, indicano in genere l'interpreta.zione della norma. e contengono, talvolta, elementi di indubbia utilit� per l'esegesi della norma stessa, specie se emanata su iniziativa ministeriale. Accanto a questa funzione per cos� dire di in terpretazione vi � l'altra intesa a indirizzare la azione dell'amministrazione in modo pi� aderente al contenuto della. norma in riferimento alle mol teplici esigenze che dopo l'emana.zione della nor ma sono sorte. Pu�, dunque, dirsi che l'esame della raccolta non va limitato ad una semplice scorsa dei nume rosissimi atti amministrativi generali in essa, con tenuti, ma si palesa. oltremodo utile per quanti si occupano del settore delle opere pubbliche in quanto � dato cogliere, attraverso le concrete ma nifesta.zioni dell'indirizzo amministrativo, quale � il punto di vista della Amministrazione in or dine alle singole questioni oggetto delle istruzioni e delle circolari. � Se questi risultati si considerano di estrema utilit� e se ad essi pu� pervenirsi solo attraverso una agevole e coordinata raccolta deve dirsi al lora che la fatica non indifferente cui appare es sersi sottoposto �'A. assume un particolare rilievo e va, indubbiamente elogiata per avere consentito la conoscenza, in modo agevole, di elementi che si palesano utilissimi in qtiesto vasto campo della materia delle opere pubbliche. La precisa classi fica.zione del materiale acqu�sito e l'an1pio indice analitico, completato dagli indici cronologici e sistematici, consentono di qualificare veramente efficiente questa i�accolta. RAc�coLTA DI GIURISPRUDENZA 'ENERGIA ELETTRICA -Provvedimenti del C. I. P.Ammissione di aziende eiettriche a contributi integrativi -Valutazione discrezfonale della P. A. -Diritti soggettivi -Insussistenza -Giurisdizione del giudice amministrativo. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 3406/57; Pre3. Piacentini; Est. Albanese; P. M. Roberto (conf.) -S. M. E. c. C. I. P.) I provvedimenti di carattere generale 20 gennaio 1953, n. 348, e 23 febbraio 1953, n. 354, con i quali il C.I.P. (Comitato Interministeriale dei Prezzi) ammette le aziende elettriche alla percezione di contributi integrativi per la produzione di energia da nuovi impianti, non attribuiscono alle aziende beneficiarie H diritto soggettivo alla percezione dei contributi essendo i singoli atti amministrativi di ammissione ai contributi integrativi subordinati ad una valutazione discrezionale della P. A. nei confronti di ciascuna azienda interessata. Pertanto � da escludere, nella specie, una pronuncia del giudice ordinario che tenga luogo di un accertamento riservato all'autorit� amministrativa. In relazione alla particolare importanza del principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e che gi�: form� oggetto di indagine in questa �Rassegna� (vedi anno 1956, p. 137) si riporta qui di seguito la motivaz.ione adottata, in tutto conferme alle tesi sostenute da questa Av� vocatura: � La prima indagine che deve essere compiuta, ai fini della risoluzione della questione di giurisdi:< 1ione, verte sul.la natura e sulla portata dei provvedimenti del C.I.P. n. 348 e 354 (rispettivamente in data 20 gennaio e 23 febbraio 1953), nel senso cio� che occorre stabU'ire se i provvedimenti stessi siano dettati per riconoscere e direttamente tutelare gli interessi delle singole aziende produttrici di energia elettrica, cos� da potenziare la volont� dei titolari delle az'iende medesime, attribuendo ad essi la facolt� di agire in giudizio a difesa dei suddetti interessi. � Ora questa indagine conduce a risultato negativo. E' vero, infatti, che il C.I.P., con il prov1; cdimento n. 348 (capo VIII) ha stabilito doversi corrispondere alle aziende, dalla cassa conguagUo, un contribitto integrativo per la produzione di energia da nuovi impi(Jlnti, ed ha dettato i criteri per tale corresponsione, fissando altres� con apposita tabella la misura della integrazione per l'energia proi;eniente da impianti �completamente nuovi �. � Mn altrettanto � '1.;ero che lo stesso provvedimento (penultimio comma del capo VIII) dispone, circa l'ammissione all'integrazione di ogni singolo impianto, che essa debba essere sanzionata, � sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con un provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi, che preciser� la misura del contribiito spettante alla nuova energia tanto per gli imp�ianti nuov�i quanto, ed in misura proporzionalmente ridotta, per la nuova energia provenien- te da ampliamenti >>. �Evidente appare, dunqite, che il Comitato Interministeriale dei Prezzi, nel momento stesso in c�ui ha dettato i criteri per la liquidazione dei contributi, ha riservato t-iittavia a s� stesso di ammettere, in concreto, ciascuna azienda al godimento dell'integrazione, previo accertamento delle condizioni e dci requisiti prestabiliti. Oi� comporta che -il pr01:vedimento generale n. 348 non risponde alla finalit� precipua di attribuire ai beneficiar�i il diritto all(1 percezione dei contriappunto perch�. la P. A. ha subordinato il rico_noscirnento di qiiel diritto ad un proprio definitivo giudizio, da emettere con determinate forme iti confronto di ciascuna azienda interessata. Questo atto amministrativo di ammissione ha dunque natura costitutiva, da ci� discendendo che esso soltanto fa nascere nell'azienda il diritto soggettivo ad ottenere dalla cassa conguaglio la eon.tribuzione in dan(Jlf'O, e che � da escludere una pronuncia del giudice ordinario la quale tenga luogo di un accertamen.to espressamente riservato alla autorit� amministrativa. N � vale riportarsi alla espressione � aventi di� ritto � usata nel comma 7�, del cap. 8, del prov vedimento, dal momento che lo stesso comma, riflettendo l'obbligo della cassa conguaglio di ver sare U contributo alle aziende produttrici, presup pone elle gi� tali aziende siano state ammesse alla integrazione con l'atto formale pre'Gisto nel suc cessivo penultimo comma. cr Nessun contrario argomento, infine,. pu� de sumersi dall'altro provved�imento del 23 febbraio 1953, n. 354, che regola le modalit� per la pre sentazione delle domande di contributo e stabili sce i poteri del C.I.P. per -la relativa istruttoria, e che non immuta pertanto la sostanf<!a del rap porto, quale risulta dalle fondamentali disposi zioni della precedente circolare n. 348. Onde � che devonsi ritenere impropriamente :.usate le parole � che ne abbiano diritto � con cui nel n. 7 del 2� provvedimento si identificano i ben.eficiari del l'integrazione in relazione al momento della pre sen ta.zione della domanda�. -157 IMPOSTA Di REGISTRO � Vendita di opificio � Pre� sanziona di vendita di macchinari (art. 47, comma 5, legge sul Registro) � Pertinenza industriale. Tra� sferimento d'immobile � Separato trasferimento e prezzo per le pertinenze � Regime tributario (Arti� coli 46 e 47 L. Reg. � art. 818 Cod. civ.) (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. 3 Luglio 1957, n. 2599/57; Pres: Petraccone; Est: Di Majo; P. M. omodoro - Borgioli contro Finanze). a) L'art. 47, comma 5, della legge di Registro -nello stabilire che i macchinari che servono ad un opificio e .che non vengono effettivamente smontati e portati altrove, ma rimangono in servizio dell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente di quest'ultimo, ancorch� essi siano stati esclusi dalla vendita e nonostante che lo acquirente del macchinario apparisca. una persona diversa dall'acquirente dell'opificio -pone in essere una prws�wmpt'io furis et de jure, che esclude, quindi, come tale, ogni prova contraria. b) Sussiste l'ipotesi della pertinenza industriale e non gi� quella dell'incorporazione, che presuppone l'assorbimento totale della cosa nel tutto, quando una cosa mobile, in ispecie una macchina, � posta al servizio di una cosa immobiliare (fabbricato, opificio) in modo da agevolare lo scopo di produzione industriale, cui l'immobile stesso � specificamente destinato.� c) A' sensi del comb. disp. degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 5, della legge sul Registro in relazione all'art. 818 codice civile l'atto dl trasferimento a titol� oneroso di pertin'enze mobiliari {macchinari) vendute insieme all'immobile cui sono destinate (edificio adibito a mulino), ma per prezzo separato e distinto da� quello pattuito per l'immobile stesso, � soggetto all'imposta proporzionale di Registro nella misura stabilita per il trasferimento immobiliare e non gi� all'aliquota prevista per il trasferimento delle cose mobili, in quanto nella ratio del nuovo codice il rapporto pertinenz�ale supplisce �alla eliminazione della vecchia categoria degli immobili per destinazione. Esaminiamo, brevemente, ie massime soprar�iportate: I. -Il carattere assol�uto della presunzione di citi all'art. 47, co1nma 5, della legge sul Regi� stro era stato gi� affermato dalla Suprema Corte con senten.za 16 febbraio 1953, n. 387 (v. in Giust. Civ. 1953, p. 583). Esso, d'altra parte, risulta evidente solo che si raffronti il disposto del comma in esame con quello del _1� comma dello stesso art. 47, che contempla un'ipotesi di presunzione juris tantum. Con l'annota,ta senten.za si �, quindi, esattamente, � censurato l'orientamento della Corte di Appello di Fir.enze che aveva ritenuto la detta vresunzione di carattere semplice ed a/veva, conseguentemente, ammessa contro di essa la prova. II -La Corte Suprema ha precisato che nell �'ipote8i di beni mobili (nella specie: macchinari), che servono ad un opificio, ci si trova di fronte al concetto di pertinenza .ind11striale. Nello stesso senso si era pronunciata la stessa Corte di Ca8sazione con sentenza 20 aprile f956 n. 1107 (P. in Giust. Civ. 1956, I, 1958). ' III. -Secondo l'�insegnamento della. maggi-Or parte della dottrina (cfr. Uckmar, Berliri Battista- Jammarino) condiviso dalla giurisp;udenza dominante (cfr. C. C. 4 aprile 1940, n. 245114 in Giur. imp. reg. e neg. 1941, n. 51 e la 8tessa ~entenza �annota.ta) il principio generale in materia d'impo8ta di registro � che, salva contraria disposizione di legge, nel ca.so di trasferimenti plurimi ogni bene deve 8contare la propria aliquota. Costituisce eccezione a tale principio l'art. 46, comma 1, per c�ui l'atto traslativo a titolo oneroso di propriet� di i1,.~ufrntto o di altro diritto reale, quando si riferisca a ben�i mobili e immobili � soggetto alla tassa proporzionale di Registro stabilita per la trasmissione degli immobili (*). Tale eccezione subisce una deroga quando ricorrono, simultaneamente, due condizioni: 1� nell'atto sia stipulato un prezzo distinto per i mobili ed uno per gz.i immobili_; 2� i beni mobili non siano tra quelli che la legge civile parifica ag'li immobili. La seconda delle dette condizioni non ha dato luogo a dubbi interpretativi, sotto l'impero del vecchio Cod. civ., in quanto i mobili parificati agli immobili corrispondevano alla categoria degli immobili per destinazion.e, che quel codice espres8amente contemplava. _Con l'entrata in vigore del nuovo ood'ice ci'!J"ile, soppressa la categoria degli immobili per destina. zione ed introdotta quella delle� pertinenze (art. 817)', il problema dell'iwterpret~one del primo comma dell'art. 46 � divenuto scottante ed ha dato luogo a soliizioni nettamente contrastanti. La sentenza sopramassimata, partendo dal pre8upposto che la oa.tegoria delle pertinenze ha sostitttito nella ratio della legge quella degli immobili per destinazione' ha dato al problema la soluzione, a nostro avviso, p�i-� esatta. Data l'importanza della questione trascriviarno la parte centrale della motivazione. � Es8endo chiara l'intenzion�e dei contraenti di effettuare una vendUa di 11,n edificio con macchine annesse, per cui l'edifieio stesso veniva ad as8umere una funzione nettamente prev,alente e di fronte ad esso il macchinario s~ poneva con carattere meramente strumentale ed accessorio la que . ) t s ione centrale della controversia si appunta sull'interpretazione dell'art. 46, primo comma, della legge di re.gistro, ai 8en.si del quale ogni atto traslativo a titolo oneroso della propriet�, dell'U8ufrittto o di altro diritto reale, qitando si riferisce a beni mobili e immobili, � soggetto all'imposta proporzionale stabilita per le trasmissioni immobiliai- i, tranne ohe sia s�tipulato un� prezzo particolare per i mobili e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. La questione non (*) In senso .contrario: Dee. Comm. Gentr. 10 marzo 1947, n. 88405, in Giur. imp. dir. e reg. 1949, n. 66, per cui il principio generale in materia di registro si ricaverebbe 1proprio dall'art. 46, 10 comma. -158 � nuora all'esame di questa Oor�te Suprema, la quale, di recente, in fattispecie analoga, ha ritenuto che al contratto che importi simultaneo trasferirnento di pi� oggetti, in particolare pertinenze mobiliwri (macchinari) ed immobili (edificio adibito a mulino), ma venduti i primi per prezzo separato da quello dei secondi, debba corrispondere tassazione in base all'aliquota stabilita per <Yiascuno degU oggetti stessi (sent. 2908 del 27 luglio 1956). Al riguardo si � considerato che se le norme della legge di registro, per determinare i bervi mobili parificati agli immobili, si richiamano esplicitamente ed unicamente alla legge oi1?ile del 1865 (che considera1,ia gli �immobili per destinazione >>, c<itegori� ormai soppressa nel vigente co dice�), non sia pi� possibile configurare come immobili quelli che ora la legge civile considera invece beni mobili. 1Jfo le Sezioni Unite, riesaminata la questione, sono di avviso che ad essa debba darsi diversa soluzione. Occorre prendere le mosse dal combinato disposto dei citati arrtt. 46 e 47 della legge de7 registro. Questi precetti indubbiamente derogano al principio generale secondo cui nei casi di trasferimento con pi� oggetti ogni bene deve essere soggetto alla relativa aliquota d'imposta secondo la propria intrinseca natura (art. 8), fissando, al contrario, il principio, di carattere partfoolare, che al 'trasferimento, compren.dente appnnto mobili e immobili, si applica l'aliquota pi� onerosa. � Detta norma (art. 46), non riceve applicazione allorch� venga fi8sato un prezzo separato per i diversi beni, pel quale caso viene ravvisata l' esistenza di disNnti trasferimenti, se pure con unico atto, passibili ognuno di tassazione autonoma. jJfa, anche quando sia stabilito prezzo separato, la legge ha voluto che l'imposizione tributaria sia da attuare con l'aliquota maggiore, allorch� sia man�ifesta l'esistenza di 1.tn particolare vincolo o legame tra i beni di diversa natura (immobili o mobili), s� da realizzare, sul piano economico-giuridico, qiiella caratteristica unit� costituita o dalla destinazione a ser�vizio dell'un bene (mobile) rispetto all'altro (imrnobile) -come nel caso dei macchinar�i di cui al quinto comma dell'art. 47 oppure dalla relazione inscindibile tra i due beni, come nell'altra ipotesi del sesto comma, in cui ,) detto che i contratti anche separati, con i quali si alienano ad uno stesso acquirente un immobile e le materie o altri prodotti naturali da estra,rsi o separarsi dall'immobile stesso o gi� estratti e separat.i, ma non ancora trasportati altrove, sono soggetti indistintamente alla tassa dovuta per i trasferimenti degli immobiU. Si delinea quindi chiaro che il senso della legge si coglie solo ove si consideri, nella s�ua essenzialit�, il previsto collegamento tra i diversi beni. Qggetto dei negozi di trasferimento, per cui gli uni (immob'ili) e gli altri (mobili) si pongono in una destinazione comune e quindi in urna funzione unitaria_. con l'attu,azione dei secondi, in 'Pirt� appimto della loro specifica funzione (� trovansi 1'.n servizio� art. 47, primo comma; �rimangono in servizio �, qu'into comma), nella disciplina tributaria prevista per i primi. Di qui il rich'iamo alla legge civile del tempo, la cui categoria degH � immobili per destinazione >> realizzava appieno, con il criterio deW,immobilizzttzione, .la parificazione dei mobili agli immobili. jjfa, pur abbandonando il veochio concetto della immobilizzazione e soppressa, nella disciplina civilistica, la oategoria degli � i1nmobui per destinazione �, non pu� con ci� ritenersi privo di contenuto il precetto della legge fiErcale, perch� permari,gono le ragioni sostan ziali poste a base del precetto medesimo) anche in relazione a detta disciplina. Per vero se la legge tributaria ha voluto sancire espressamente l'(J;pplicazione dell'aliquota pi� onerosa, per i trasferimenti cumulati�vi di mobili e immobiU, pur nella esistenza di," prez.zi separati, non per la ragione di ordine formale che j, mobili fossero, nello schema della veochia legge civile pa� rifioatj, agli immobili -� ovvio che in tal caso non 8arebbe stato necessario sancirlo esplicitamente, diiscendendo quell'applicazione riai princip�i generali -ma perch� invwe fosse) nella realt� di fatto, sussistente il partiicolare vincolo o legame tra i due beni di diversa natura (art. 47, quarto comma), sembra logico dedurne che, anche eliminato lo schermo dell'immobilizzazione rimane sempre, per il caso che interessa, la ragione sostanzia1le, ispiratrice dello speciale precetto, della stabile o durevol� destinazione a servizio del bene mobile rispetto all'immobile) e precisamente la .sussistenza di quel rapporto pertinenziale che, nella ratio delle disposizioni del vigente codice civile (improntate, nella destinazione dei beni, al criterio naturalistico) supplisce alla eliminazione della categoriia degT!j, immobili per destinazione (Relaz. al Ood. ri. 390). Mera estensione qwindi ai benii mobili, in quanto pertinenze, della disciplina giuridica degli immobili, il che si risolve, agl'fi effetti pratic�i) nella prevista equiparaziori,e di cui al richiamo della legge speciale. Posto quindi che la pertinenza costituisce con la cosa. cui � destinata entit� 1mitaria in conformit� alla funzione della cosa principale, di cui segue il regime per i primi relativi atti e rapporti giuridici, deve conseguentemente ritenersi che) per il combinato disposto degli artt. 46, primo comma e 47, quinto comma, della legge di registro in relazione all'art. 818 codice civile, le cose mobili (nella specie macch;i'Yl!ari), vendute insieme all1immobile cui sono destinate ma per un prezzo distinto da quello pattuUo per l'immobile) ove realizzino quell'imit� economico-giuridica del bene che viene presa in conB"idera.zione della fattispecie legale tributaria) devono del bene principale (immobile) seguire le sorti)). Gli argomenti addotti dalla Suprema Oorte ci trovano senz'altro consenzienti. E' da rilevare oh.e con la sentenza annotata si � avut-o �un mutamento d'indirizzo rispetto a tutta la giurisprudenza. precedente che si era mostrata sempre di avviso contrario alla tesi sostenuta daW Amministraziorne (cfr: Oass. 21~ litglio 1956, n. 2908, in Giust. Oiv. Rep., 1956, v. Imp. Reg. 217. -Trib. jjfilano rn MM rnm rn MM rnm -159 14 maggfo 1956, ,l,vi voci'! cit. 218. -Trib. Bologna 15 febbraio 1956, ivi v. cit. 210. -Trib. Brescia 26 febbr<J;io 1954, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1954, v. 502 con nota adesiva .del GRIZIOTTI: 1'� Imposi. zione delle pertmenze separata da quella degli immobiU, �. -Ancora 'in senso contrario v. dello .stesso GRIZIOT'.l'I : � Il regime delle pertinenze nel cod. civ. e gli immobUi per destinazione secondo l'art. 47 l. Reg. e la legge sulle successioni �, m Riv. Dir. Se. fin., 1953, II, 112. -�Postilla allo articolo del dott. Luigi RASTEJLLO: Le pertinenze -Aspetti cii�ilistfoi e aspetti tributari� iviJ 1954, IJ 345, p. 385-387. -AvmzzA: �Fondamenti di diritto positivo in tema d'imposta di registro ))' JJf'llanoJ 1947, P�. 105. -GoRLA in Giur. Compl. Cass. Civ., 1954. -In stmso conforme: ROTONDI: {( Il regime fiscale delle pertinenze�, in Dir. e prat. trib., IJ 240. SuWargomento vedi anche �Il �contenzioso dello Stato � anni 1951-1955, p. 559 Le pertinenze. L. JVIAZZELLA REQUISIZIONI -Forze armate alleate -Indennit� a norma della L. 9 Gennaio 1951n.10 -Indennit� supplementari -Inammissibilit�. Cass. Sez. I, 1518/57 Pres. Pasquera; Est. Stella Richter; P. M. Criscuoli Ministero Tesoro c. Soc. lavorazione leghe leggere. La legge 9 gennaio 1951, n. 10, che disciplina gli indennizzi per le requisizioni operate in Italia dalle Forze armate alleate; regola l'intera materia gi� regolata dalla precedente legge (R. D. 18 agosto 1940, n. 1741). '.Pertanto, dal giorno della sua entrata in vigore," k nor)ne del. decreto del 1940 devono intenders(~br:iif;ate~ � . . � .. Conseguentemente sotto il ..�vigore della� nuova legge � inanimissibil� �� 1'i'nden~it� � supplementare prevista dall'art. 60 d�i decreto 18 agosto 1940, per le cose indispensabili per l'esercizio di una industria, commer�io oP.rofe~sione. Con questa sentenza della Oorte di Cassazione) pu� or�mai considerarts'� principio consolidato che -la legge 1951, n. 10, disciplini in modo integrale ed wutonomo l"intera ma.teria degli. (( mdenniz.zi per danni arrecati CO'l'b azioni non di combattimento e per le requ,isi.zioni disposte dalle Forze Armate Alleate � e che pertanto dal giorno della .s;:.g, entrata in vigore � inapplicabile il R. D. n. 1741 del 1940 (v. Sezioni Unite 1908/52; id. 723/53, m questa, �Rassegna� 1953, p. 27 e 152). Impor.tante in questa sentenza � lJaffermazione dell'inammissibilit� dell'indennizzo supplementare <li cui all'art. 60 del D. M. n. 1741, relativamente �ai rapporti giuridici non ancora esauritisi al momento della entrata in vigore della nuova leggeJ -argomento sul quale per la prima volta la Corte Sup1�ema � stata chiamata a portare il suo esame. Tale affermazione d6l resto non pote'IJYJ, essere che la coerente consegu.{Jn.za non solo del principio di cui sopraJ ma, altres� della natura dellJindennit� supplementare, r;;omJera regoiata dall'abrogato decreto e della precedente giu;r:isprud,e~a sui limiti di applicabilit� dell'art. 60 R. D. n. 1741 del 1940. EJ noto 'infatti che il decreto del 1940 prevedev,a un'indenrnH� rnens1'ie. c.ornmisuratf.lt al valore venale della cosa requisita e che come tale non era in ogwi caso idonea a coprire l'intero dannoJ poich� questo poteva consistere in altro che non la sola perdita del godimento della cosaJ come lJimpossibilita di usare altri .beni o d'i un proficuo esercizio dell'impresa o professione) o il diminuito reddito. Scopo q�uindi dell'indennit� supplementare era qu6llO e soltanto quello di fodenrvizzare la perdita economica che non sarebb6 rientrata nell'mden. nit� mensile) cos� come dalla legge stabilita. (v. Contenzioso dello Stato '51-'55, II, p. 752). ViniJ,ennit� rn_ens.iie e l'i1u1ewnit� supplementare costituivano cio� l'indennit� complessi'IJ'a che risarciva .lJintero d<J;nno conseguente alla requisizioneJ � da. cui l'affermazione della natura non distinta e non autonoma dell'indennit� supplementare rispetto a quella corrisposta per l'uso della cosa della� quale non costituiva che un'mtegrazione (v. Cass. 1664/52 in questa Rassegna. 1952, p. 231) con la conseguente impossibilit� di chiedere separatamente lJindennit� supplementare quandoJ p6r mancata impugnazione J sia divenuta definiti1;a l'indennit� di requisizione. � Tali essendo i preoedenti legislativi e giurispmden!< ftiaU, era chiaro oomeJ entrata in vigore la, n.uova legge' del 1951 che ha� adottato criteri d�i� versi per la liquidazione <leWi"ri,dennit�J non potesse che esser dichiarata inammissibile unJindennit� supplementare. Do,vendo infatti. a norma della niwi:a legge (art. 8 e 4) essere l'indennit� commisurata � al valore e al prezzo ufficiale del bene requisito., con un potere discrezionale nella AmministrazioneJ nella determinazione del� coefficiente e nella �valutazione della destinazione della cosaJ nonch� nella liquidazfone equitativa dell'indet~ nizw �, viene senzJa-ltro meno la ratio della norma di cui all'art. 60 del precedenfo decreto; invero lJindennit�J liquidata secondo i criteri della nuova leggeJ com.prende tutto il danno subito in conseg�iwnza della reqiiis,izione sicch�J ove si dovesse ancora corrispondere un'indennit� supplementil! reJ questa non sairebbe che unJinammissibile duplicazione. Tali argomentazioni sono sufficienti sia a spiegare il motivo per cui l'indennit� supplementare non sia affatto prevista dalla legge del 51', sia a confortare l'opinione che dell'intera materia questa stessa legge abbia dato una nuova diSciplinaJ integrale ed aittonoma. P. DI TARSIA di BEL.MONTE ~AWW"..&W"~..$$'.&.J>J&.WAU&&&'.~ ~~m:::::m=��ffeW':i:~mlmm::mm~�W':i:~m,,mm;m::ms�ruax~,,,m~mwmm--~2~-m"i:::::'mmru�ru.m.ru.w:m,mi:mwm,�-~~-i::::;,,~w.J~ "!M E i i&l XWf E m:n:mmt E ' ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI, MERITO AGRICOL.TURA -Legge Forestale -Modus dell'atto Amministrativo -Trascrizione. (Trib. di Cagliari, 19 ottobre 1956; Pres. ed Est. Ferrero). Il consenso alla occupazione temporanea di beni immobili da parte dell'Amministrazione Forestale perch� provveda al rimboschimento ai sensi dell'art. 75 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con rinuncia da parte del proprietario alla indennit� prevista dall'art. 78 della stessa legge, costituisce un negozio di natura pubblicistica non equiparabile in alcun modo alla locazione. Pertanto, anche se tale occupazione sia, consentita per un periodo superiore ai nove anni, l'atto non � soggetto a trascrizione, non rientrando nella elencazione dell'art. 2643 Codice civile e nemmeno potendosi ritenere sussistente la identit� degli effetti con la, locazione ultranovennale di cui all'art. 2645 Codice civile stante la diversa natura dei due atti. Il terzo acquirente dell'immobile non ha titolo per ri,chledere all'Amministrazion!p la predetta indennit�, dovendosi ritenere che egli abbia acquistato, l'immobile stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e con il vincolo derivante dalle norme della legge forestale relaUv:a al :rimboschimento. I termini della lite possono riassumersi come segue: Nel 1926 l' Ammin,istrazion-e forestale promosse il rimboschimento della . .fascia costiera della loca l,it� denominata Santa Margherita di Pula. Il proprietario dei terreni,, certo Oorinaldi, li cedette spontaneamente al!' Amministra.done stes sa per tutta la durata dei lavori, prevista per un periodo superiore ari nove an11A, rinunziando con testualmente alla indennit�, di occupazione tem poranea di cui all'art. 78 della legge forestale.� Successiva1nente alien� i terreni di cui trattasi alla Societ� Fondiaria, Agricola Tirrena -S.p.A. (delle attit:it� e dei diritti della quale l'Oratorio Salesiano attore si � asserito titolare a seguito dello scioglimento della Societ� stessa). L'Oratorio Salesiano richiese, a suo tempo, al llfin�istero dell'Agricoltura la corresponsione del l'indennit� di occupazione da determinarsi ai sensi dell'art. 21 della legge forestale da un col legio arbitrale e non avendo aderito il Ministro a tale richiesta lo convenne in giudizio per otte nere la declaratoria di tale vantato diritto. L'attore avev�a posto a fondamento della pro pria tesi la in.apponibilit� ad esso, terzo acqui rente dell'immobile di cu�i trattavasi, del nego.ziry con il quale il precedente proprieta1'io av1eva assentito alla occupaz,ione temporanea da part�e dell' A_mministrazione Forestale del terreno darirnboschire per il periodo necessario al rimboschimento stesso (nella specie, superiore ai nove a?�ni), con 1�inunz�ia all'indennit� prevista dallo, art. 78 dell(JJ legge forestale. Si assmneva che .tale negozio, importando gli effetti di una locooione ultranovennale avrebbe dovuto essere trascritto a�i sensi degli artt. 2643'. e 2645 codice cfoile. Il Tribitnale ha esatta,mente ritenuto che ~i tratti invece di negozio di dtilritto pubblico, che non presenta perci� analogia con un'a locazioneultranotJennale, che � contratto di natura privatistica. Va infatti tenuto presente che il vincolo forestale importa un affievolimento del diritto soggettivo (di propriet�). L'Amministrazione, in forza delle norme con tenute negli artt. 75 e seguenti della legge fore stale, pu� occupare d'imperio i terreni da rirn boschire ~ quando i proprietari non pro'IJVedana direttamente al rimboBchirnento nei modi e ter mini prescritti dal comitato forestal'e -salvo l'obbligo previsto dall'art. 78 di corrispondere ai proprietari stessi una ind;ennit� da determinarsi nei modi sta�biliti dall'art. 21. Perci� il negozio COif/, cui il proprietario, in vista dei particolari 1/antaggi che gli deriveranno dal rimboschimento, cede temporaneamente i pro pri terreni alla Amministrazione e rinunzia ad ogni indennit� (come si � verificato nella specie} costi(f;uisce itn modus dell'atto amminis�tr'altivo.. Poich� in caso di trapasso della propriet� sog getta a trasformazione forestale si trasferiscono ali' acquirente i vantaggi derivanU dalla presta zione dell'Amministrazione, sembra conseguente che ad esso debbano anche automaticamente .far carico gli obblighi imposti ed accettati dal suo dante eaiisa (nella specie: la rinunzia all'inden nit�) a titolo .di modus (sugli atti amministra ti17i modali e sulla loro efficacia verso i terzi cfr. LvcrFREDI: � L'atto amministrativo nei suoi ele menti accidentali � Edi. Giuffr�, 1941, p. 235 e segg.; FRAGOLA: �Gli atti amministrativi ll Utet, 1952, pp. 47 e 52). La. natura pubblicistica del negozio e la nonequiparabilit� dell'indennit� ad un canone locatizio rendono ovvie le conseguenze cui � perrenuto il Tribunale. G. GOZZI -161 IMPOSTA DI REGISTRO -Locazione di terreno per l'impianto di distributori di benzina -Natura giuridica -Imposta applicabile. (Trib. Roma, Sez.. I, 24 giugno 1957; Pres. Gentile; Est. Bonelli -Soc. ESSO Standard Italiana c. Finanze). Il contratto con il quale viene pattuito il godimento di un terreno per l'installazione e l'esercizio d� distributori di benzina, non pone in essere �una locazione, ma attribuisce un diritto reale di superficie; ed � da assoggettare, in quanto tale, all'imposta. proporzionale di trasferimento. La sentenza Diene segnalata perch� risolve una questione di notevole interesse pratico, data la larghissima diffusione ormai raggiunta dalle co sidi?tte sta.zioni di rifornimento per autoveicoli. Nella specie la Soc. ESSO Standard Italiana avera locato da un privato un appezzamento d�i terreno latistante ad �una strada nazionale, al l'espresso fine di imp�iantarvi distributori di car burante ed un chiosco di servizio prefabbricato. In sede di registrazione l'atto era stato assogget tato all'aliquota dello 0,50 per cento, propria delle locazioni; ma in via ispettiva era stato �rite nuto, che in 'realt� la pattuizione realizzava a favore della Soc. ESSO un diritto di superficie, CO'fb conseguento obbligo <li pagare la diversa e maggiore aliquota del 10 per cento, do1.1-uta per il trasferime_nto d�i diritti reali. Il Tribunale, respingendo l'opposizione della Societ�, ha accolto le ragioni prospettate dalla Avvocatura; e con esauriente e precisa motiva zione ha giustamente affermato: a) che sulla letterale espressione usata dalle parti nel qualificare ili. � Zooazione � il contratto, doveva a norma dell'art. 8; pri!Jno comma della leg ge di" registro, prrevalere il conten,uto sostanziale; b) che mentre nella locazione il bene viene go. duto in quanto tale e secondo la propria natUra, nella specie il godimento istesso aveva un fine strumentale, potendo .la E1S.f~O trasformare par zialmente il terreno per installarvi gli impianti relativi ad una � stazione dli, servizio �. Tale fa colt� era espressione d~ un negozio ben diverso dalla locazione,� e precisamente denunciava la co stituzione di un diritto di superficie, a norma de gli artt. 942, primo co1nma e 955 codice civile; c) che, in contrario, non poteva opporsi n� il carattere temporaneo del god'�!mento, ben potendo il diritto di superficie essere costituito per un tem po determinato. N� il fatto, che alla fine del rap porto, la Societ� avrebbe potuto asportare il mate riale installato; poich� l'attribuzione al proprie tario del suolo, della propriet� della costruzione � un elemento solo naturale e non essenziale del diritto di superficie. N� il rilievo, che la Societ� non doveva realizzare costruzioni in senso tecnico, ma solo proced).ere all'installazione di materiali prefabbrieati, poich� la caratteristica essenziale in materia � la immobilizzazione al suolo dell'ope ra. E ci� sf verifica anch� rispetto a qualsiasi opera prefabbricata ed incorporata al suolo. GIUSEPPE DEL GRECO RESPONSABILIT� CIVILE DELLA P. A.� Strade ed autostrade -Manutenzione -Potere discrezionale Insindacabilit� -Limite della insidia ex re -Strade ed autostrade -Omissione di reti di riparo alle sponde dei cavalcavia sovrastanti -Non eostituisce insidia ex re. .RAPPORTO CAUSALE -Condizione di fatt~ che pre esiste all'azione -Rilevanza -Limiti. STRADE ED AUTOSTRADE -Cavalcavia -Obbligo per la P. A. proprietaria della custodia di quanto transita sui cavalcavia e di quanto cade sulle sponde di esso ai fini del 206'1 e 2053 c. c. Tribunale di Firenze 6/6 -26 settembre 1957, I Sez. Pres. Perfetti; Est. Gesmundo; -Bellandi in proprio e n. n. c. ANAS 1) L'attfrit� discrezionale che caratterizza la costruzion6 e la manutenzione di una strada pubblica (stra~ia ordinaria e autostrada) viene meno, con l'insorgere dellq, responsabilit� per danni e con il conseguente Rindacato giurisdizionale della A. G. O., solo quando la P. A. proprietaria, attraverso un comportamento che violi la legge o le norme di elementare prudenza, rubbia posto in essere o lasciato sussistere uno stato di pericolo atto a led,ere, per for�za propria, i diritti alla-incolumit� di coloro che della stra;da usufrui.scono. 2) La manc~nza di reti di riparo alle spallette dei cavalcavia di un'autostrada, dall'alto dei quali � da parte di terzi maHntenzionati lanciato un sasso sui veicoli in transito con conseguenze dan nose agli occupanti i vefooli stessi, non costituisce di per s� uno �stato di peritcolo tale da integrare la responswbilit� dell' A. P. cui � aif.fidata la manu tenzione sia della autostraida che del cavalcavia. 3) La mancanza delle ricordate reti, nella dina mica del fatto dannoso determinato dal lancio di un sasso, costitui�soe un semplice antecedente ma teriale, privo di un pr�e'ciso valore causale con la conseguenza che detta man.canza non assume a fatto colposo concorrente con il fatto doloso del malintenzionato. 4:) DeHa infinita serie degli ante�edenti di un fatto deve attribuirsi valore e natura di causa, ai fini giuri:dici, solta.nto a quelli che appaiono ad esso legati da un rapporto imme�diato e diretto e �~he sono di rilevanza tale da apparire decisivi ai fini di una sua produzion�e e cap3i0e di produrlo: tale natura non pu� riconoscersi a una condizione di fatto che preesista atll'azione dolosa dell'autore dell'illecito, e che �sia tale da non influir.e sulla produzione dell'evento se non per quanto attiene allo aspetto esterno d�ell'azione. 5) La P. A. cui � riservata la propriet� e la manutenzion�e della strada e dei cavalcavia non � tenuta alla custodia di quanto transita sul cavalcaivia e tanto meno di quanto fortuitamente cade sulle �spallette dello ste�S�SO, con conseguente imposs~ bilit�, in una situazione qual.e quella denunciata di far ricorso, ai fini della responsrubilit� civile, alle norme contenute nell'art. 2051-2053__ codke civile. 1) La sentenza che si annota tratta argomenti sui quali dottrina e giurisprudenza hanno pi� volte portato il proprio esame. 162 La peculiarit� del caso deciso 1 per�1 con particolare riguardo alle ,modalit� del fatto ed alla natura della strada limgo la quale il fatto ste8so � avvunuto (autostrada) induce a tornare sitll'argomento. Il fatto � il seguente: nella n'otte del 25 marzo 1953 un auto 1100/E, percorrendo l'autostrada F''irenr::e-Jlarej venne ragg-iunta da un sasso lanciato da persona rimasta sconosciuta dall'alto di un cavaloav,ia che sovrasta l'autostrll!da. n sasso, rotto il parabrezza, colp� al petto uno degli oocupwnti l'auto cagionandone la morte. A seguUo di ci� i famiUwri della vittima chiesero il ristoro d.i danni all'Azienda della strada configurandone la responsabilit� sotto il duplice profilo della mancata apposizione di reti di riparo alle spallette del cavalcavia, e della mancata manutenzione di quest'ult�no che, soggetto al transito di veicoli e di pedoni se tenuto costantemente sgombero non avrebbe reso possibile la caduta o il .lancio di sassi sull'autostrada sottostante. Da qui le statufoioni di cui alle riportat(;! massime e della cui esattezza non pare dubitarsi sia quanto ai limiU della responsabilit� della P. A. per danni sub�ti dal privato nell'uso della s.trada sia quanto al valore causale degli wntecedenti materiali di un evento dannoso sia infi.ne quanto allo obbligo della custod'ia di ci� che ,transita o cade sul cavalcavia ai fini di una responsabilit� ew art. 2051-2053 del codice civile. 2) E' da cons�iderarsi ius receptum, con il eonsenso unanime della dottrina. e della giurisprudenza che la costruzione e la manutenzione d'i un'opera, pubblica costituiscono attivit� essenzialmente discrezionale sottratta al sindacato giurisdizionale e che tale attivU� vfone meno, con il conseguente sindacato giurisdtzfonale, solo quando, la P. A. attraverso itn comportamento che vfoli la legge o le norme di elementare prudenza, abbia posto in essere o lasciato sussistere uno stato di pericolo atto a ledere gli altrui diritti alla inoolumit� (Y. il � Contenzioso dello 1Stato �, 1942-50.� vol. I, p. 193 e segg.; GuGLIEJLMI in nota a sent. Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1953, n. 3212, in Riv. Ginr. Circ. e Trasporti, rn54, p. 534). La responsabilit� d6lla P. A.1 pertanto, per danni sub�ti da un privato durante l'uso della strada, la cui maniitenzione compete alla P. A. stessa, � configurabiie unicamente nel caso che l'evento dannoso possa essere collegato in via diretta ed irnmediata alla violazione di particolati norme di legge o di regolamento che impongono alla P. A. una determinata condotta a tutela dell'interesse privato ovv.ero a,d un'azione od omissione della stessa P. A. che ponga in essere o lasci sussistere una insidia o trabocchetto per l'utente della strada. In tali casi la lesione degli altrui diritti alla integrit�, per un fatto colposo per il quale il privato non possa prevedere o evitare il danno con l'uso dell'o'f'dinaria diligenza, determina la violazione del principio del neminem laedere e di fronte ad esso la discrezionalit� della P. A. non resta sacrifi,cata perch� nell'osservanza di norme di legge e n6ll'adozione di misure di prudenza che evitino insidie atte a ledere -per forza propria, non en tra in gioco alcun uso della d�iscre,<::fonalit� suddetta. Ferm'i tau punti, per il caso delle reti di riparo alle sponde dei cavalcavia il problema si pone nei seguenti termin'i: a) la mancata apposfaione delle reU protettive alle sponde de�i cavalcavia, in V'.ia generale e di princ'ipio, non pu� essere sindacato dal Giudfoe ordinario perch� la manutenzfone della strada pubblica, S'ia essa stroda ordinaria o autostrada' (art. 23 del cod'ice della strada) � rimessa al prudente criterio discrezionale della P. A. e perch� della stmda suddetta 'i privati si servono uti univer, si e non ut1 singuli ; b) in presenza di un danno all'integrit� fisfoa di un utente della strada, per i principi posti a tutela del precetto del neminem laedere, la mancanza delle reti suddette potr� bBSere sindacata d�l giiidice ordinario al fine soltanto di accertare se essa costituisca una violazione d,i norme posiUve di legge o di r"egolamento, generali o locali, ovvero una violazione di norme di comune prudenza tale da integrare nella situazione dei luogh'i una insidia ex re che in rapporto ez�iologico con l'evento dannoso, sia assolutamente imprevedibile ed inelim'inabile con l'ordinaria d-iligenza. Norme di legge o di n�golamenti a presid:io delle strade <1 delle autostrade si rinvengono nell'allegat. o Falla .legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblic,i, nel regio decrefo 8 .dicembre 1933, n. 1740, suUa istituzione dell'Azienda delZa strada, sui compiti ad essa affidati per la gestione delle strade e dell6 autostra�de appartenenti allo Stato e sulla manutenzione delle stesse; nei regolamenti relativi alla circolazione sull'autostrada ove sitssistano (art. 23 codice della strada). In alcuno di tali provve,dimenti legislaUvi n� in alcun'altra legge speciale che disci.pli111i la particolare materia � dato imbattersi in una norma che, se noli in via diretta, cinche soltanto iln via di induzione, porti a configurare per l' Amministrazione che abbia la disponibilit� dei cavalcavia e la manutenzione della strada, un obbligo di apporre r6ti protettive alle sponde laterali dei cavaloavia predetti. La ragione � ovvia: l'apposizione di tali reti, integrando una modalit� di costruzione e di manutenzione delle strade e dei manufatti relativi, risulta collegata soltanto agT:i interessi pubblici da soddisfare ed alle necessit� amministr,ative e finanziarie dell'Amministrazione interessata. N� tale obbligo, escluso per questa via, pu� configurarsi per via delle norme di comune prudenza, la cui violazione -lo si � gi� precisato -fa cessare, in caso di danno all'integrit� fisica, la libert� di movimento deU' Amministrazione. Dato che l'apposizione di reti protettive alle sponde dli cavalcavia non attiene alla funzionalit� ed all'idoneit� diella strada all'uso suo proprio la mancata apposizion� non costituf~~e uno stato di pericolo immanente atto a ledere, per ...jowa. sua propria, i diritti all'incolumit� degli utentt della strada: stato di pericolo immanBnte perch~ l''insidia o il trabocchetto in cui lo stato suadetto deDe sostanziarsi per l'insorgere della responsa . -163 bilit� per danni, consf,ste, nell'acce.done fornita daU.a logica e dal diritto, in un vizio che, in rapporto diretto ed immediato con la cfrcolazione, renda pericolosa per forza sua propria e senza il fatto doloso o anche soltanto colposo del terzo, la circolazione stessa. 3) La mancanza di interdipendenza fra reti <U riparo e circolazione e la ini�oneit� strutturale della mancanza delle ricordate reti a costituire una insidia .ex re, riduce notevolmente la indagine sul nesso causale; La mancanza di tali reti nello iter caiisale di un danno provocato dal lancio di un sasso d�ll'alto del cavalcavia, costituisce indubbiamente un antecedente materiale del fatto. Ma quando e come gli antecedenti mater�iali assumono valore causale nella produzione in un fatto dannoso? L'art. 40 del codice penale, nel porre i cardini del rapporto di causalit�, precisa che intanto si � responsabili di un fatto in quanto l'evento � la � conseg�uenza >> dell'azione o omissione dell'agente: conseguenza intesa nel senso unico ed esclusivo di causa diretta ed immediata che nel paradigma logico del nesso di causalit� costituisca il � fenomeno produttore � dello evento dannoso, vuoi per efficienza -a quo :fit res vuoi per adeguatezza -id quod plerunque aooidit -:-� Applicando tale prf,ncipio agli antecedenti materiali di un fatto dannoso, gli elementi che, soli, possono .attribuire loro valore causale sono dati (qui si ravvisa la esattezza della terza massi?? ta) dall'essere essi legati da un rapporto diretto ed immediato con il fatto dannoso e, decisivi ai fini della sua produaione, dall'essere capaOi di produrli>>: Val quanto dire, nella materia in esame, dall'essere essi un momento insopprimibile ed insostituibile dell'azione posta f,n essere dal malintenzionato al consapevole fine di produrre l'azione stessa e dall'avere in s� la capacit� intrinseca e strutturale a determinare il fatto danc noso,� cose tutte che mancano nel caso in cui, come in quello in esame, si abbia una pura condizione di fatto che, nello svolgimento dell'azione delittuosa si pone sullo stesso piano delle circostanze di tempo e di luogo nella qiiale l'azione viene attuata: l'essere cio� le sponde {f,el cavalcavia sfornite di reti df, riparo. 4) La statuizione contenuta nell'ultima massima, relativa ad una responsabilit� dell' Amministrazione proprietaria per omessa custo�ia di qiianto transita sui cavalcavia o di quanto cade fortuitamente sulle sponde di quest'ultimo � fatta con chiaro riferimento alla responsabilit� ipotizzata dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile. La esclusione dell'obbligo di siffatta custodia � affermata in sentenza f,n relazione aUa situazione di specie, nel senso cio� che, ai fini della circolazione sull'autostrada, non � configurabile un obbligo di custod�ia di quanto avviene sui cavalcavia :wi:rnstrmti. anche se di propriet� della stessa P. A. In tali termini la esclusione, di per s�, esatta, � contenuta per� in limiti ristretti. Un obbligo del genere, ai fini della responsabilit� riportata dagli artt. 2051 (danni di cosa in custodia) e 2053 c. c. (rovine di edificio) non � configurabile per le opere pubbliche in quanto, risolvendosi esso in una modalit� della manutenzione dell'opera, investe l'attivit� riservata in via esclnsiva all'Amministrazione (v. Contenz. dello Stato 1951-1955, vol. I, p. 151) con fa cori;se-gi1.enza che anche per i casi in cui si possano confignrare tali ipotes�i, la responsabilit� opera nei l�i1niti della �insidia ex re. E' noto che per i casi contemplati da�i citati articoli il danno da cose o da rovine di edificio � collegato pur sempre al fatto dell'uomo (v. Commentario a1 codice civile Scialoia e Branca, libro IV, pp.332-333) e che il fondamento della rnsponsabilit� relativa r�isiede nella omessa custodia o nel vizio di costru.zione o difetto di manilten. zione con la di~~crimi-nante del caso fortuito per U 2501 c. c. e della prova di una causa d�versa per il 2053 c. c. Di conseguenza dato che le strnde, le autostrade ed i manufatti relativi appartengono alla P. A. a titolo di P'ropriet� pubblica e per esse hanino vigore, quanto alla costruzione e la manuten.zione, i princip,i gi� chiariti, la rilevata situai-ione ili incompatibilit� � determinata dalla necessit�. di salvaguardare la libert� di mo'&'imenti dell'A.:mministrazione proprietaria con la conseguenza che la responsabilit�. insorge se e qnando si hanno, nella fattispecie concreta, gli estremi della insidia ex re. 5) Un'ultima considerazione; i principi di cili si � discus.~o, vale1,oli per le opere pwbbUohe in genere con particolare riguwrdo alle strade, non soffrono alc.,na limitazione allor<r&h� non di strada ordinaria si tratta ma, come nel caso deciso, di atltostrada. L'art. 23 del codice della strada, regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, dopo aver posto il principio della libert� della cfrcolazione, stabilisce che pe�r la circolazione sulle autostrade possono essere emanate norme speciali. Val quanto dire che se nei svngoli 1�egolamenti non si rinvengono norme che impongono all'Ente proprfotarfo o all'Ente gestore della autostrada cautele particolari ai fini dell'incolumit�. deg'li utenti, i doveri a tale scopo afferenti all'Ente stesso non sono maggiori o diversi da quelli dettati dalle norme a tutela delle strade ordinarie ovvero da.lle norme di elementare prudenza e diligen. za. Di conseguenza, qua.le che sia il rapporto r:he lega, l'utente della autostrada all'Ente proprietario o gestore, i limiti della responsabilit� per danni sono quelli di sopra chiariti. Vuoi infatt �i che tale rapporto lo si configiiri un rapporto di 1lSO normale di un bene demaniale J per essere l'importo del biglietto <U ingresso ivn prezzo pubblico o tassa e non un; corrispettivo contrattnale, mwi che lo si configur�i un rapporto contratuale (il che si contesta perch�, compatibile per le antostrade in concessione alle �industrie private, � incompatibile per le autostrade di propriet� pubblica.), l'indagine dell'Autorit� gitldiziaria., i.n caso di da.nno dell'utente, non potr� in entrambi i casi. non orientarsi a(la. ricerca di una violazio1ie di alcuna delle ricordate norme. Le ragioni, sono da individuare in dite diverse direzioni : la necessit� di tener conto della spe -164 ciale f1tnzione (li interesse pubblico collegato alla a-utostrada, del notorio stato normale del percorso, della sua tUsciplina e del suo controllo da una parte e la considerazione che il pagamento del Mglietto d'ingresso, anche nel caso contestato che non fosse un prezzo pubblico, non determina una responsabilit� obiettfoa a carico dell'Ente gestore dall'altra parte. Tale ultima responsabilit� -� noto -non trova ingresso nel nostro ordinamento giuridico neppun; nei casi del genere (vedi Cassaz. 6 giugno 1940, Belloni c. Azienda della Strada, in Foro It. Rep. 1940, p. 145, n. 74) e la garanma della libert� e sicitrezza della circolazione non si estende fino al punto di sacrificare nello StatoEnte gestore dell'autostrada ogni potere discre zionale nella scelta dei m�zzi di costruzione e di manutenzione n� di costringere lo stesso a misuremaggiori di quelle richieste alla comune prudenza e diligen�:a per evita1�e danni allo utente. L'autostrada come l�. strada o'l'dinaria, allorch� appartiene allo Stato, per il preciso disposto dell'art. 822 del codice ci1.1-ile, � parte integrante del demanio pubblico.: in quanto tale per il disposto� del successivo art. 823 dello stesso codice � rimessa, per la tutela la manutenzione, la disciplina� e la scelta dei mezzi atti a garantire la libert� e sicurezza della circolazione, al prudente criteri<> discre.~ionale dell'Autorit� amministrativa, con f soli limiti di mti si � trattato. L. OORREALE IN� DICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.4. FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4. SOLUZIONE OHE' NE � .ST.J.TA. D.4.T.4. ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' ELETTRICIT� -FORNITURE. -Se, per l'applicazione dei sovraprezzi su forniture di energia elettrica oltre 30 Kw. stabiliti dal provvedimento CIP n. 348, debba farsi riferimento alla potenza impegnata contrattualmente per ()gni singolo utente, anche se fatta constare da pi� -contratti (n. 51). ASSICURAZIONI SOCIALI. -I) Se siano dovuti interessi di mora per i contributi ass1curativi dovuti per i dipendenti dello :Stato, qualora il ritardo nel pagamento sia in relazione .all'impossibilit� giuridica di emettere il titolo di spesa (difetto di valido titolo giuridico del rapporto di lavoro) (n. 48). -II) .se siano dovuti i suddetti interessi odi mora, qualora il titolo del rapporto di lavoro sia :stato costituito posteriormente con efficacia retroa.ttiva (n. 48). -III) Se l'applicazione della disposizione dell'art. 53 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, trovi un limite nei principi della legge di contabilit� generale, relativi all'adempimento delle obbligazioni dello Stato (n. 48). BANCHE ASSEGNI BANCARI. -Se il reato ex art. 116 del R. D. 21 di- cembre 1933, n. 1736, e la trasgressione tributaria ex .art. 35 All. A del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268, siano sanzioni (diverse) di un'unica fattispecie (n. 8). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI COMMISSIONI PROVINCIALI. -Con quale criterio la Pub blica Amministrazione debba procedere alla nomina del rappresentante dei professionisti ed artisti in seno .alla Commissione Provinciale per la tutela delle �bellezze panoramiche e naturali, nomina che, vigente il cessato ordinamento corporativo, avveniva per designazione dell'unione sindacale competente, ai sensi del R. D. 3 giugno 1940, n. 1357 (n. 3). CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE. -Se il nulla osta all'apertura di una sala cinematografi�a, concesso ad un profugo d'Africa ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, debba intendersi trasferito di diritto in ca.so di decesso del beneficiario e prima che sia utilizzato, ai suoi congiunti (n. 21). COMPETENZA E GIURISDIZIONE FALLIMENTO. -I) Se per l'accertamento di un credito contro un fallito possa prescindersi dalla procedura di insinuazione di credito e instaurarsi un giudizio di cognizione (n. 16). -II) Se il principio della connessione dipendente da un litisconsorzio facoltativo si applichi qualora per una della liti sussista la competenza funzionale di un giudice, dinanzi al quale non sia possi� bile convenire l'altro convenuto (n. 16). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE COOPERATIVE DI LAVORO. -I) Se l'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, recante la riduzione della. cauzione, prestata dalle cooperative di produzione e lavoro, che intendano� eseguire appalti di opere pubbliche, sia applicabile nel caso in cui trattisi di rapporto di con� cessione amministrativa (n. 54). -II) Se la gestione di un banco di vendita possa essere attuata da una cooperativa di lavoro (n. 54). CONTRATTI AGRARI PICCOLA PROPRIET� CONTADINA. -Se il beneficio di ottenere il rilascio dell'immobile, riconosciuto dall'art. 8, 2� comma, del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, al contadino che abbia acquistato il fondo rustico gi� concesso in affitto, sia applicabile anche nel caso di fondo concesso in mezza.dria (n. 17). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI l.M.I. -I) Se i benefici tributari, riconosciuti dall'art. 6 del D.L.L. 8 maggio_1946, n. 449, per le formalit�.concernenti le operazioni di finanziamento I.M.I. per conto del Ministero del Tesoro, coprano anche le forma� lit� relative all'esecuzione e all'estinzione del rapporto (n. 22). PUBBLICHE CALAMIT�, -II) Se nell'ipotesi di cessione di aziell'da, il contributo dello Stato, previsto dall'art. 5 della legge 13 febbraio 1952, ri. 50, in fa.vore delle imprese industriali, commerciali o artigiane, che, � danneggiate da pubbliche calamit�, abbiano provveduto con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e delle scorte di esercizio, �debba essere erogato in favore dell'ex titolare, che abbia in concreto gi� effettuato tale riattivazione ovvero in favore del cessionario (n. 23). -Ili) Se l'Intendenza di Finanza competente per territorio possa limitare l'erogazione del contributo sugli stati di avanzamento dei lavori alla quota spettante in base alla documentazione offerta (n. 23). DEBITO PUBBLICO ATTI DI �'IOTORIET�. -I) Se gli atti di notoriet�, prescritti dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle ope-eazion� fo..W~.ffe.ffe~.ffe~~..:W'b~~ -166 sui relativi titoli, abbiano il carattere di atti .giudiziali (n. 10). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di notoriet� ricevuti dal Cancelliere della Pretura per delega del Pretore (n. 10). -III) Se la recezione di atti di notoriet� da parte del Pretore rientri tra le funzioni giurisdizionali (n. 10). DEMANIO INSULA IN FLUMINE NATA. -Se il nuovo codice civile, con l'art. 945, regolante il regime �delle isole formatesi nel letto dei fiumi, abbia, con effetto dalla sua entrata in vigore, tra.volto ogni anteriore diritto di propriet� privata con la declaratoria di demanialit� delle isole stesse (n. 129). EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA ASSEGNAZIONE -REVOCA. -I) Quale sia l'organo competente ad emettere i provvedimenti di revoca e di decadenza dall'assegnazione di alloggio cooperativo, previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 agosto 1950, n. 715 (n. 68). -II) Se, ai .sensi e per gli effetti dell'art. 9, 10 comma della legge n. 715 del 1950, sia valida l'occupazione di alloggio cooperativo a mezzo di parente del titolare entro il terzo grado, il quale sia assegnatario da alloggio contiguo (n. 68). -III) Se la legge, nel comminare la decadenza nei casi in cui l'alloggio venga alienato o locato nel primo quinquennio dell'assegnazione, abbia inteso, nel concetto di locazione, anche l'occupazione a titolo precario (n. 68). I.N.A.-CASA. -IV) Se il termine biennale di validit� dell'occupazione temporanea, di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865. debba ritenersi operante anche per le occupazioni che siano preordinate all'espropriazione (n. 69). -V) Se, con l'inizio della costruzione entro l'anno dalla presa in possesso del fondo, che impedisce l'esercizio di retrocessione da parte del proprietario a termini dell'art. 2."I della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia assorbito il termine di valtdit� biennale dell'occupazione temporanea, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni (n. 69). I.N.A.-CASA. -ALLOGGI. -VI) Se la dichiarazione di decadenza da assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa., previsia dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, abbia carattere di atto amministrativo (n. 70. -VII) Se il provvedimento, recante la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa, sia. soggetto alla graduazione del Pretore, prevista dall'art. 53 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 70). -VIII) Se, in seguit� alla graduazione del Pretore, l'atto di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione sia esecutorio e, pertanto, possa la Gestione, eseguirlo in via amministrativa (n. 70). -IX) Se pronunciata la _deca1denza per morosit� dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa. in danno di un beneficiario, ma stipulato successivamente con il medesimo, il contratto di assegnazione provvisoria dello stesso alloggio, con patto di futura vendita, l'atto ammministrativo di decadenza debba intendersi implicitamente revocato (n. 70). ESPROPlUAZIONE PER P. U. OCCUPAZIONE TEMPORANEA. -I) Se il termine biennale di validit� dell'occupazione temporanea, di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, debba ritenersi operante anche per le occupazioni che siano preordinate all'esp1'<)priazione (n. 133). -II) Se, con l'inizio della co.stn,zione entro l'anno dalla presa di possesso del fondo, che impedisce l'esercizio del diritto di retrocessio119 da parte del proprietario a t�rmini d�ll'a.rt: 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia assorbito il termine di validit� biennale dell'occupazione temporanea previsto clall'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni (n. 133). RETROCESSIONE. --III) Quale sia il termine di prescri-� zione del diritto di retrocessione dei beni espropriati, spettante all'ex proprietario in seguito alla mancata esecuzione dell'opera entro i termini prefissi ai sensi del . l'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 134). IV) Quale sia il termine di prescrizione del diritto dell'ex proprietario di chiedere al Prefetto la pubblicazione dell'avviso, che specifichi e accerti i beni non utilizzati nell'opera pubblica, ai fini della retrocessione, nel caso previsto dagli artt. 60 e 61 della l�gge n. 2359' del 1865. FALLIMENTO CESSIONE DI CREDITO. -I) Se sia valida, nei confronti dell'Amministrazione fallimentare, una cessione di credito, negoziata anteriormente tra il fallito e il terzo, ma notificata a.l debitore ceduto in data posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (n. 32). COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -Il) Se, per l'accertamento di un credito contro il fallito possa prescindersi dalla procedura di insinuazione di credito e instaurarsi un giudizio di cognizione (n. 33). -III Se il principio, della connessione dipendente da un litisconsorzio facoltativo si applichi qualora per una delle liti sussista la competenza funzionale di un giudice, dinanzi al quale non sia possibile convenire l'altro convenuto (n. 33). PROCEDURA. -IV) Se, per tutte le spese della procedura fallimentare, si abbia, in forma generale, un'am-� missione. al gratuito patrocinio della curatela (n. 34). V) Se la norma dell'art. 91 L. fall. sia applicabile nella ipotesi di giudizi, in cui il' curatore sia attore o convenuto (n. 34). SPESE GIUDIZIALI. -VI) Se le spese relative a giudizi penali a carico del fallito siano comprese tra quelle da prelevarsi a carico della massa, a niente degli articoli 111 e 91 legge fallimentare (n. 35). FERROVIE CONDIZIONI E TARIFFE. -I) Se il Ministro dei Trasporti: abbia il potere normativo di inserire nel testo legislativo delle Condizioni e Tariffe per i trasporti di cose sulle Ferrovie dello Stato le modifiche relative all'istituzione di uno speciale tipo di lettera di vettura e condizioni particolari per i trasporti a carro (n. 264). RESPONSABILIT� CIVILE. -II) Se sia valido il patto tra. l'Amministrazione delle FF. SS. e la ditta appaltatrice di lavori, per il quale quest'ultima ass'Uma l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi "1'espon~ sabilit� che, in dipendenza dei servizi appaltati, possa. nascere per eventuali danni o infortuni ai propri dipendenti (n. 265). 7f5W: 3 7f5W: 3 167 IMPIEGO PUBBLICO CONCORSI. -I) Se la riserva dei posti nell'ammissione all'impiego e le preferenze da valutare a favore degli ex combattenti, nell'assunzione presso gli Enti Pubblici in genere, debbano applicarsi, solo se previste nei rispettivi regolamenti organici, anche dopo l'entrata in vigore della legge 1� luglio 1955, n. 565 (n. 437). ENTI PUBBLICI. -Il) Se le norme del D. L. 4 aprile 1947, n. 207, concernenti il personale statale, e non ancora estese ai dipendenti di altri enti pubblici giusta la previsione contenuta nel decreto medesimo, siano applicabili al personale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra (n. 438). PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. -Ili) Quale sia la data di entrata in vigore delle norme del D. P. 11 gennaio 1956, n. 17, concernenti il procedimento disciplinare degli impiegati dello Stato (n. 439). PROMOZIONI. -IV) Se per la determinazione dei posti disponibili, da coprirsi mediante promozioni per merito. distinto o nei modi ordinari ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, debba tenersi conto delle sole vacanze nei singoli gradi o anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori (n. 440). -V) Quali siano i termini della proporzione che occorre stabilire fra il numero degli impiegati che hanno titolo per partecipare a.i concorsi speciali previsti da.ll'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e il � restante personale � che ha maturato l'anzianit� prescritta per il conseguimento della promozione nei modi ordinari agli stessi gradi, ci� al fine di poter determinare quanti posti dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti ai concorsi speciali e quanti dovranno essere coperti con le promozioni conferite nei modi ordinari (n. 440). UFFICI P. T. -VIJ Se il supplente presso Uffici locali P. T. -Albo Ruolo Nazionale -sia da considerarsi impiegato di ruolo dello Stato (n. 441). IMPOSTA DI REGISTRO ACCESSIONI. -I) Se un edificio, costruito da terzi su suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della legge di registro, 3� comma, consid�era trasferite col suolo, salvo prova contraria, a mezzo di atto che abbia data certa anteriore per mezzo della registrazione (n. 125). -II) Se, essendo venditore un Ente Pubblico, tale prova possa ritenersi fondata attraverso l'anteriore delibera amministrativa (n. 125). VENDITA. -.,. III) Se, ai fini dell'imposta di registro, la vendita di un motopeschereccio costituisca vendita di azienda (n. 126). IMPOSTA DI R. M. SocU:r�. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 1948, n. 1057, la fusione per incorporazione di una Societ� nell'altra possa produrre un reddito tassabile (n. 13). II) Se alla norma di esenzione siano escluse soltanto le imposte gi� definitivamente accertate all'atto della fusione (n. 13). I.G.E. CASE DA c:;rnco. -I) Se), nell'esercizio diretto di una casa da gioco da parte di un Comune, possa riscontrarsi l'ipotesi di un monopolio fiscale (n. 64). -II) Se Je entrate realizzate dal Comune mediante l'esercizio di retto di una casa da gioco siano sottoposte all'l.G.E. (n. 64). -III) Se, nell'esercizio di una casa da gioco, affidata dal Comune ad un concessionario, ricorra la ipotesi del monopolio fiscale (n. 64). -IV) Quale sia la natura giuridica del rapporto tra il Comune e l'affidatario dell'esercizio della casa da gioco (n. 64). -V) Se, nei rapporti tra Comune e assuntore della gestione del Casin�, costituisca materia imponibile, ai fini del- 1'1.G.E. solo la quota percentuale-dei proventi che l'appaltatore trattiene in corrispettivo della sua prestazione o anche la percentuale che egli versa al Comune (n. 64). IN ABBONAMENTO. -VI) Se, l'elencazione degli esercenti pubblici, ammessi alla corresponsione dell'I.G.E. in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 23 dicembre 1948, sia tassativa o esemplificativa (n. 65). -VII) Se la Compagnia Carrozze Letto possa. fruire del predetto sr;eciale regime di imposizione (n. 65). IMPOSTE DI CONSUMO ALBO NAZ. APPALTATORI. -I). Se la cancellazione degli appaltatori di imposte di consumo dall'Albo Naziona.le consegua ope legis alla dichiarazione prefettizia di decadenza (n. 2). -Il) Quale sia il valore del provvedimento di cancellazione dall'Albo per indegnit� morale o politica e per litigiosit� (n. 2). IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -I) Se i benefici tributari, riconosciuti dall'art. 6 del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 449, per le formalit� concernenti le operazioni di finanziamento l.M.I. per conto del Ministero del Tesoro,� coprano anche le formalit� relative all'esecuzione e alla estinzione del rapporto (n. 287). SOLVE ET REPETE. -II) Se l'Amministrazione finanziaria possa accettare in semplice deposito, anzich� in pagamento, le somme versate dai contribuenti, in osservanza al principio del � solve et repete � per opporsi alle ingiunzioni fiscali in via giudiziaria (n. 288). INVALIDI DI GUERRA O.N.l.G. -Quale sia l'organo competente all'approvazione degli acquisti di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra (n. 7). LAVORO LAVORO SUBORDINATO. -I) Se i soci di cooperative o di societ� in genere, i quali prestino la propria opera alle dipendenze della Societ� stessa, siano da considerarsi, agli effetti. del trattamento previdenziale e assistenziale, lavoratori subordinati (n. 11). --Se i soci, i quali prestino la propria opera alle dipendenze dell'Ente in forza dello stesso r.ontratto sociale, siano da considerarsi, ai suddetti effetti, lavoratori subordinati (n. 11). IMPONIBILE DI MANO D'OPERA. -III) Se il provvedimento prefettizio recante la fissazione di imponibile di mano d'opera possa essere revocato, in caso di esistenza di un errore sugli elementi di fatto, che ne costituiscono il presupposto, provocato da azione dolosa dell'iiit�ressato (n. 12). -IV) Se il detto provvedimento possa essere revocato, quando i detti elementi di fatto assunti (rapporti di lavoro), siano stati originariamente esistenti, ma siano venuti meno successivamente (n. 12). -168 RICHIAMO ALLE ALIMI. -V) Se la legge 3 maggio 1955, n. 370, stabilisca, in modo univoco e indistinto, per tutti i lavoratori riclliama.ti alle armi, la conservazione del posto (n. 13). -VI) Se la nuova legge abroghi le disposizioni della legge precedente, anche se pi� favorevoli al lavoratore (n. 13). -VII) Se la nuova legge faccia salve le condizioni pi� favorevoli contenute nei .contratti individuali e collettivi di lavoro (n. 13). LOCAZIONI VINCOLI. -I) Se le parti possano sottoporre al regime di proroga legale i contratti stipulati dopo il 1� marzo 1947 (n. 100). -Il) Se le parti possa.no pattuire la. durata delle locazioni stipulate dopo il 1� marzo 1947 o il canone relativo o l'una e l'altro in riferimento alla durata della proroga legale e ai canoni bloccati (n. 100). -III) Se detta pattuizione sia compatibile con eventuali clausole risolutive contenute nel contratto (n. 100). NAVE E NAVIGAZIONE TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI. -I), Se gli ufficiali, _provenienti dalla Marina Militare i quali abbiano con. seguito dopo il congedo un determinato titolo profes � :Sionale marittimo, anche iniziale, per i servizi sia di .coperta che di macchina, possa.no con.seguire un titolo :superiore alle condizioni per essi previste dai rispetti .articoli del regolamento, senza seguire la stessa trafila di gra:dualit� dei titoli prevista per i provenienti dagli istituti tecnici nautici e sehza sostenere gli esami di carattere pratico per questi prescritti (n. 86). VENDITA DI PESCHERECCIO. -II) Se, ai fini dell'imposta di registro, la vendita di un motopeschereccio costituisca vendita di azienda (n. 87). NOTARIATO ATTI DI NOTORIET�. --I) Se gli atti di notoriet�, prescritti dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle operazioni sui relativi titoli, abbian.o il carattere di atti giudiziali {n. 6). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di notoriet�, ricevuti dai Cancelliere della Pretura per delega del Pretore (n. 6). -Ili) Se la recezione di atti di notoriet� da parte del. Pretore rientri tra le funzioni giurisdizionali (n. 6). 'POSTE E TELEGRAFI IMPIEGO PUBBLICO. -Se il supplente presso Uffici locali P. T. -Albo Ruolo nazionale, sia da considerarsi impiegato di ruolo dello Sta.to (n. 61). PRIGIONIERI DI GUERRA ASSEGNI DI PRIGIONIA. -I) Se spetti al dipendente della P. A.. la corresponsione degli assegni anche per il periodo di tempo, in cui sia assente dal servizio per causa a lui 11on imputabili (n. 19). -Il) Se i guadagni da attivit� privata, goduti dal prigioniero durante il periodo di ..captivit�, po.ssano essere considerati ai fini della decuriazione degli assegni di prigionia (n. 19). RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINIS'rRAZIONE PUBBLICA. -I) Se la P. A. possa .essere rit�nuta responsabile per l'incidente occorso ad un. alunno delle scuole elementari, il quale, rinviato dal maestro, durante l'orario delle lezioni alla sua abitazione, sia investito da un automezzo (n. 178). -II) A quale titolo possa ipotizzarsi, nel caso suddetto, la responsabilit� della. P. A. (n. 178). FEHHOVIE. -III) Se sia valido il patto tra l'Amministrazione delle FF. SS. e la ditta appaltatrice di lavori, per il quale questa ultima assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilit� che, in dipendenza dei servizi appaltati, possa nascere per eventuali danni o infortuni ai propri dipendenti (n. 179). SCAMBI E VALUTE CONTESTI VALUTARI. -I) Se la definizione' amministrativa dei contesti valutari seguiti da denuncia penale, debba essere sospesa fino all'esito dei relativi giudizi, ai sensi dell'art. 3 c.p.p. (n. 13). -Il) Se il provvedimento amministrativo di condanna iri materia di contesti valutari possa essere revocato, nel caso in cui sia sopravvenuto lo sta.to fallimentare del trasgressore (n. 13). SOCIETA' FUSIONE DI SOCIET�. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 1948, n. 1057, la fusione per incorporazione di una societ� nell'altra possa produrre un reddito tassabile (n. 70). -JI) Se dalla norma di esecuzione siano escluse soltanto le imposte gi� definitivamente accertate all'atto della fusione (n. 70). SPESE GIUDIZIALI FALLIMENTO. -Se le spese relative a giudizi penali a carico del fallito siano comprese tra quelle da prelevarsi a carico della massa a mente degli articoli �111 e 91 legge fallimentare (n, 11). SUCCESSIONI DELLO STATO. -Se la legge nazionale del d.e cuius, richiamata dall'art. 23 delle disposizioni preliminari al Codice civile, debba applicarsi anche dove dispone che, nella ipotesi di mancanza di altri successibili, l'eredit� � devoluta allo Stato (n. 51). TRATTATO DI PACE ART. 76. -I) Quale sia la portata della rinuncia, contenuta nell'art. 76 del Trattato di Pace, per quanto attiene a risarcimento di danni derivanti da azioni belliche o, comunque, direttamente connesse con lo stato di guerra (n. 69). -II) Se la rinuncia, contenuta nell'art. 76 del Trattato di Pace, alle richieste di indennizzo e di risarcimento da requisizione alleate, sia limitata al territorio italiano (n. 69). VENDITA ACCESSIONI. -I) Se un edificio, c~struito da terzi su. suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della legge di registro, 30 comma, considera trasferite col suolo, salvo prova contraria, a mezzo� di atto che abbia data certa anteriore per mezzo della registrazione (n. 15). -Il) Se essendo vendHore un Ente pubblico, tale prova possa ritenersi fornita attraverso l'anteriore delibera amministrativa (n .. 15) . RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA CINA A) Cina popolare (People's Republic of China) Abbiamo prel'Jente la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 20 settembre 1954 ed alcune leggi organiche (Legge organica del Congresso Nazionale Popolare, del Consiglio degli affari di Stato, delle Corti Popolari, della Procura del Popolo, dei Congressi e dei Consigli locali popolari; tutte leggi del 20-21 settembre 1954; Doaumcnt.s of thc li'ind Scssion of the First National People' s Gongress of thc Pcoplc' s Ropublic of China, Foreign Langnage Press, Peking, 1955). Nella Costituzione 1954 souo :;;tati riveri;ati il ('.Osidetto (< Common Progranuue >> ed una legge or� gauica, statale del 1949. 1. LA P1wcunA PoPOLAHID Crnmsm. -l~a Proctua della Repubblica esercita in Cina una serie vai; tissima di fnnz.ioni, anche pi� vasta di quella normalmente assegnata alla Procura negli ordinamenti a tipo sovietico (v. in �Rassegna dell'Avvocatura dello Stato >> Bulgaria e Cecoslovacchia). In gpnerale (art. 81, Costit. 1954) la Procura. Suprema della Repubblica Popolare Cinese esercita la sua autorit� procuratoriale :;;u tutti i dipartimenti del Consiglio degli Affari di Stato (Council of State), tutti gli organi locali, il J)ersonale amministrativo ed in generale i cittadini, allo scopo di assicurarsi dell'osservanza della legge. Gli organi locali della Procura Popolare e le Procure speciali esercitano l'attivit� procuratoriale nei limiti prescritti dalle leggi. Si ripete, :1nche nell'ordinamento delle Procure, il sistema rigidamente gerarchico, che � caratteristico, nella Cina Popolare, dei Consigli ed Assemblee Locali, delle Corti popolari, tutti sottoposti ttgli organi centrali coordinatori. Recita infatti l'art. 81 (secondo comma) : Gli organi locali della Procura del Popolo e delle Procure speciali lavorano sotto la guida delle Procure Popolari del grado superio1�e e sotto la coordinazione della Procura Suprema della Repubblica. Esponiamo la Legge organica. della Procura Popola. re (Organic La�w of the People's Procuratorat�s of the People's Republic of China) del 21 settembre 1954. Le procure locali sono stabilite nelle provincie, nelle regioni autonome, nel le municipalit� (citt�) direttamente dipendenti dilll'autorit� centrale, nei chou autonomi, nei cantoni, munidpttlit� e ca1ito11i autonomi. Nelle municipalit� (municipalities) llirettamente sottoposte all'auto1�it�, centrale e nelle municipalit�, divise in distretti, le procure possono suddividersi a seconda delle necessit�. Di qualsiasi grado sia, un ufficio di -Procura � composto da un Procuratore-capo, da un numero determinato di sostituti .l"rocuratol'i-capo e da prncuratOl'i. E' prevista la composizione di Comitati Procuratoriali. Ad essi, sotto la direzione dei Procuratori-capo, � affidata la soluz.ione delle pi� importanti questioni che sorgano nello :;volgimento del lavoro. Nell'esercizio del potere ]ll'ocumtoriale, la legge �� applicata egualmente a tutti i cittadini, indipPndent: emente dalla loro nazionalit�, dalla razza, dal sesso, occupazione, origine sociale, credo religioso, educa.zione, censo o durata della residenza (art. ti). E' assicurata ai Procuratori locali l'indipendenza, nell'esercizio delle loro funzioni, e poteri. Essi no11 sono soggetti ad interferenze da parte degli organi amministrativi locali. V assicurata indipendenza non limita naturalmente l'attivit� di guida e di coord�namento affidata ge�rarchicamente alle Procure Superiori ed alla Procura Suprema Popolare. La Procura Suprema Popolare, dal canto suo (art. 7) � respons�bile dava.nti al Congresso Nazionale Popolare, al quale riferisce od al Comitato Permanente, quando l'Assemblea non sieda. Il Procuratore-capo della Procura Suprema della Hepubblica � eletto dal Congresso Nazionale Popolare per un termine di quattro anni. I Sostituti Procuratori-capo de.lla Procura Suprema sono nominati e rimossi dal Comitato Permanente (Standing Committee) dell'Assemblea. I Procuratori della Procura Suprema e i membri del Comitato Procuratoriale, sono nominati e rimossi dal Comitato,Permanente in base ad una � recommeudation >> del Procuratore Capo della Procura Suprema (art. 20, legge organica.). �Il Procuratore Capo, i sostituti ed i membri dei comitati procuratoriali _delle Procure proy_inciali, delle regioni autonome e delle municipalit� dipen-__ denti direttamente dalla autorit� centrale sono . ' nominati e rimossi dalla Procura Suprema con la approvazione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale. -1'/0 I l'rocurntod-capo, i i-;ostituti, i procuratori ed i mPmln�i dPi eomitati procuratoriali dei cantoni, muuidpalit�, chou autonomi e distretti munici1ali sono Homimtti e rimossi dai procuratori provindali del le regioni autonome e dt>lle mnnidpa � Jit�, dipendenti direttamente dall'autorit� centrale, sempre con l'approvazione della Procura Supre ma (a.rt. 21). La Procura Sup1:ema stabilisce gli uffici ed -i i-mrvizi amministrativi delle procure di ogni grndo (art. 22). :!. LM l�'UNZIONI DIDLLA PnocmtA. -Gli art. 3 e :t �,e!J;1, Legge organica delle Procure determinano qua.li siano le funzioni ad esse affidate. In gene mle si pu� dire che la Procura cinese si avviCina, nella struttm�a, a quella dell'Attorney Generai anglosassone, salvo il controllo sull'attivit� am ministrativa, che !~ caratteristico del sistema ci nPse. In questa funzione, ]a Procura ba sostituito la Commissioni' di controllo, prevista nella legge 29 settembre J949 (sui principi generali). La Com missione di controllo a.veva la funziorn~ di vigilare su tutte le Amministrazioni di qua.lunque grado, !-�Ulle Amministrazioni distrettuali e comunali, al fine di ottenere da tntti gli organi dello Stato e dagli impiegati pubblici l'adempimento dei com piti rispettivi. Alla Commissione di controllo po fova rivolgersi ogni cittadino (oltre che ai giudici ordinari) per il riApetto della legge da parte degli mgani dello Stato e di ogni pubblico funzionario (a1�t. Hl, legge 2fl settembre 1949). La Procura Snprema della Repubblica Popolare t>!-�ercita la sua attivit� procuratoriale su tutti i dipartimf?nti amministrativi del Consiglio degli Affari di. Stato (State Council), tutti gli organi locali, le persone operanti negli organi di Stato rd in generale sui c.ittadini, allo scopo di assicu 1�are l'osservanza della legge. (art. 3). Alla Pro (�.ura Ge1wrale spetta inoltre il compito di coordi ua1�e il lavoro delle Procure inferiori (art. 7). Ai procuratori locali sono affidate le seguenti competenze: a.) r:ontrollare la conformit� alla fog ge delle risoluzioni, ordini e provvedimenti degli ol'ganismi locali; controllare l'osservanza delle foggi da parte dei pubblici funzionari (locali) e dei cittadini in genere; 7J) investigare, istruire e soste nere la pubblica accusa ne1le cause penali: e) con trollare la legalit� dell'azione investigatrice dei dipartimenti incaricati; <1) controllare la confor mit� dei procedimenti gim�isdizionali alla legge; e) controllare l'esef'nzione delle sentenze nelle cau 8<~ penali; f) inizforc od intervenire iwlle a�zioni lPgali civili di particolare importanza che riguar dino inte1�essi dello Stato o del Popolo (art. 4, li. 1-6). 3. :SrnTI<JMA PHOCl~DUHALE. -La Procura Supr<~ma Popolare ha il diritto di 1�eclamare contro ogni risoluzione, ordinanza o provvedimento (di qualsiasi organo amminiistra:th'(), ,sia centrale, che locale) che essa ritenga illegittimo (art. 8, n. l). Le Procure locali hanno il diritto di chiedere la rettificazione delle risoluzioni, ordinanze o prov ve1lime11ti Pmanati dagli organi locali <li !-�tf'sso g1�ado. Ove Ja, domanda non sia accolta, alle Procure � dato rifPril"e alle Procure di grado :-iuperiore. q1wste ultime possono elevare una ln�ote!-�ta . .all'organo immediata,mente supe1�iore n quello elw ha e111<~sso l'atto illegittimo, al fine di ott!'nenlP, in via gerarchica, la rettificazione. Alle Procure popolari non � concesim il poteri~ cli annullare direttamente, di modificui�e o di so sp!'udere l'<>A<~euzione delle risoluzioni, ordinauze o provvedimellti illegali. Gli organi amministrativi, ai quali una Procura. si rivolga, sono obbligati a prentlP1�e in c�onsiderazioue e rispondere alle l"ichieHfo od ai ricorsi procuratoriali (art. 8). Quanto alla competenza in materia penale : ove~ il procuratore trovi e si convinca che sia 8fa1 o <�.ommesso un reato, pu� egli stesso inizim�e l!' indag- ini o sollecitarle preAso gli organi di pubhlic�.a sicurezza appositi; dopo la fine delle indagiili, :-;P 1�hmlta necessario affp1�mare la responsabilit� penale ffoll'accnsn.to, inizia il procedimento penale clavanti alle corti popolari. L'arresto di un cittadino � subordinato all'approvazione della Procura, fatta eccPzione p<'r l'arresto autorizzato da una C01�te popola.re (art. 12). E' ammessa una procedura, di l'ic01'so da parte degli organi di polizia giudiziaria alla Procura imnwdiatamente snperi01�p a. quella r:lte ahhia. Yespinto la riehiesta di procedi� mento. J,e Procure hanno inoltre una competenza cara!� teri!-�tica in materia di. rir'.orso in cassazione. Oc�corre l'ifarsi al sistema della giustizia ordinaria dnes(~ (legge organica df?lle Corti popolari, d<'l 21 settembre 1954). A somiglianza degli altri org �ani dello Stato, anche per quel elle riguarda i tribunali ordinari � stato usato il sistema g�eriu. chico: esistono quindi Corti inferiori (hasiccourtes), Corti intermedie (intermediate Cmut8), Alte Corti (High Courts). Vi � poi una Oorte Suprema Popolare (Supreme People's Court). Le sentenze divengono definitive (a.rt. 11) quando il tempo per apjlellare sin, tra8corso o la sentenza sia pronunciata in g�rado di appello. Solo la Procm�a Suprema� ha il diritto di instaurare una procedura di revisione delle sentenze definitive (legally l'l� fective judgements) (art. 16 della J40/l954). -L SrsTlTIMA DEJLUll nESPON8AmLrr�. -I/art. !>7 <l<~lla, Costituzione cinese cos� recita: << I cittadini llella. Repubblica popolare cinese hanno il diritto di ricorrere, sia per is!.'ritto che verbalmente, da vanti ad ogni organo cli Rtato (cli qualunque. gra do) contro il funzionario per violazione di legg<� od eccesso di potere. Chiunque abbia sub�to 1111 pregiudizio in seguito ad offese ai propri diritti da parte di un funziomtrio governativo, ba diritto a una indennit�)). r~a competenza a giudicai�e sulle suddette Yiolazioni e sul risarcimento spetta� ai tribunali ordinari e, per determinate contro versiP (militari; trasporti ferroyiari; trasporti per via d'acqua) alla cognizione di corti_spf)ciali (special conrts) (art. 26, legge organica delle co1:ti popolari del 1954). Per il riscontro contabile totale, la legge 29 set tembre 1949 prevedeva l'attivit� della Commis -171 sione di controllo. Questa � stata sostituita (con la Costituzione e con la legge organica del Consiglio di Stato del 21 settembre 1954, art. 2). da un :Ministero del controllo :(Ministry of Supervision). In sostanza, anche la, Cina (con il Ministero del controllo) segue il sistema bulgaro (ved. numel'i precedenti) delle � insolvenze>>. In base a. quel sistenia, i funzionari sono giudicabili dinanzi ai trilmnali per i danni ai terzi (art. 46, Cost. bulgara del 1947), e i�ispondono invece, per le insolvenze (danni all'Amministrazione dello tStato) dinanzi alla Commissione di controllo (legge bulgara 1949, sul controllo di Stato, riformata). � Non � dato purtroppo conoscere quale sia sfato il lavoto di applicazione di queste norme con lo mmme della giurisprudenza, che spesso tempera o talvolta riporta in contrario la. norma costituzionale o del diritto. civile (Argentina, Belgio). V. in proposito S. SrcA; � Dizionario Universale della Finanza Pubblica �, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, alle voci: Cina, Giudizi di responsnbilit�, Organi locali controllati, rei- ponsabilit� dello Sta,to, J<'inn.nza e controllo (Cina popolare). B) Cina nazionale (Formosa) Formosa usa ancora della Costituz.ioue della Hepuhblica, di Cina del 27 dicembre 1947. I poteri dello Sta,to (nella sti�uttura costituzimrnle data da Sun Iat-sen) sono cinque: Yuan Esecutivo, Yu�n I..egislativo, Yuan giudiziario, Yuan degli t>Hami, Yuan del Controllo. Per quanto l'iguarda la. respornmbilit� dei pubhliei fnnzionn.l'i, l'art. 24 della C0Htituzi01w coi-� t�eeita: � Ogni funzionario pnbhlic-.o che, in vio la.zione della legge, intacca le libert�, od i diritti di una persona �, oltre alle misure disciplina1�i previste dalle norme, responsa.hile penalmente e civilmente. La persona colpita pu�, in base alla legge, richiedere allo Stato un.a indennit�, per .il danno sofferto (ed in proposito: WANG MING-YANG; � La responsabilit� civile des fonctionnaires envers les particuliers en droit chinois �. Paris, 1953). L,a, competenza a. giudicare in tali casi spetta allo Yuan gimisdizionale, il quale infatti (quale supremo organo giudiziario. dello Stato) giudica. in materia civile, penale ed amministrativa ed inoltre anche in materia disciplinare, nei confronti dei pnhhlici funzionari. RIBLIOGRAFIA S. SICA: Diziona1�io Universale deUa .Ftnanza Pul1l1l:ica, Ist. Poligr. Stato, 1956. -A. J. PEASLEE :. Consl'llut'lons of Nat'ions, 2 ed., M. Nijhoff, The Hague, 1956. .1) THOMAS S. B.: Government. and Administration 'l/l. Communist China, New Yorl;:, " International Secre-� tariat, Institute of Pacific Relations '" 1953. -GunoSCHNmow, Die Gerichtsreform in den Jahren 1952-bis 1953 und die weitere Demokratisierung des Gerichtssystems der Volksrepublilc China '" in " Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst '" 20 maggio 1955. n) J. C. Wu, Raffronto fra la Costituzione italiana e la costituzione cinese, in " Annuario di diritto comparato e di studi legislativi �, vol. XXVI, fase. 1, 1950. HSIEH K. S.: A bricf survcy of the Chinese constitution, Taipei, China Cultural Service, 1954. -S1N-K1APEI: La structure administrative die Chine � travers I.es �ges, in " Revue Intern. des Sciences Administrati ves '" 4, 1952. (5106847) Roma, 1958 -lstiluto Poligrafico dello �Stato -G. C.