IV. INDIOJJ1 SIS'l!JJ1MATIOO DJJ1LLJJ1 OONSULTAZIONI, p. 165�168. 
�V�. 
BASSJJ1GNA DI LEGISLAZ1.0NJJ1, DOTTBINA JJ1 GIUBISPBUDJiJNZA 
IN MATJJ1BIA DI BJiJSPONSAB1LITA' OIVILJiJ DJiJLLO 
STATO JJ1 DI DIJFJJ1SA DELLA PUBBLICA AMMIN1SPBAZ10NID 
IN TUTTI (JLI SPATI DJDL MONDO, a. cute. di SALVA'l?OBlll SIC4, 

p. 169-171. 

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-


ANNO X -N. 9-10 
SETTEMBRE-�TTOBRE 1957 

RASSEGNA MENSILE 


.. 

DELL'.AVVOCATURA DELLO STA-TO 


PUBBLICJAZIONE DI 8EBVIZIO 


NOTE DI DOTTRINA 


N. 
�ATALANO: La Comunit� economica Europea e 
I' Euratom. (Ed. Giuffr�, 1957). 
Questa opera del Ca.talano non ha certo bisogno 
di partic0lari segnala.zioni per raccomandarsi 
all'aftenzione dei giuristi, tanta. � l'importanza 
dell'argomento trattato e tante le garanzie che 
per un seri.o e documeutato esame di esso sono 
offerte dalla professione dell'Autore e dalla circostanza 
di avere egli pa.rtecipato attivamente alla 
1�edazione dei testi dei due trattati. 

�N� riteniamo necessario, ai fini della presente 
recensione, parafrasare, sia. pur succintamente, il 
contenuto di queste convenzioni Internazionali in 
qua,nto � da presumere che almeno i lettori di questa 
Rassegna conoscano ormai per grandi linee le 
origini storiche e gli scopi economico-politici dei 
due organismi,che quelleG"'ionvenzfoni hanno creati. 
Il nostro esame, perci�, si limiter� a quella 

parte del libro del C. che tratta particolarmente 

dell'aspetto giuridico della Comunit� Economica 

Europea (l'Euratom presenta da questo punto di 

vista problemi analoghi). 

Diremo subito che il volume ha. carattere istitu


zionale e questa. constatazione, non che sminuire 

il 
pregio dell'opera, ne accresce anzi i meriti, es


sendo evidente che aHo stato attuale una tratta


zione di maggiore impegno sarebbe intempestiva 

e non assolverebbe a quei compiti di informazione 

e 
di impostazione dei problemi di cui il nascere 

nel mondo del diritto di due organismi aventi ca


ratteristiche assolutamente nuove, determina una 

profonda esigenza. 

Tuttavia, pur nei limiti imposti dal suo caratte1
�e, il libro del Catalano co~tituisce il primo tentativo 
di una sistemazione organica delle norme 
dei due trattati e consente, per ci� solo, una sintetica 
visione d'insieme che appare indispensabile 
per coloro che per motivi professionali, o perch� 
non intendono resta1�e ciechi di fronte alle nuove 

realt�, vogliono avere una informazione rapida 
ma, ad un tempo, precisa e documentata, dei due 
organismi internazionali. 

Alla obiettivit� dell'informazione non nuoce il 
fatto che l'A. intende dimostrare che la Com1�nit� 
Economica Europea e l'Euratom sono qualche 
cosa di nuovo nel mondo degli istituti giuridici 
internazionaU, e precisamente qua.Jche cosa di 
meno di uno Stato federa.le, ma qualchecosa di 
pi� delle Unioni Internazionali. 

Si tratterebbe, secondo l'A., di strutture di 
nuovo tipo, tendenti verso lo Stato federale, il 
quale potrebbe rappresentare la tappa finale del 
loro sviluppo, quando cio�, dall'integrazfone economica 
si dovesise paissare aU'integrazfone politica. 

Questa dimostrazione, secondo noi, ci sembra 
riuscita, ed i pilastri logici sui quali essa si appoggia 
si trovano soprattutto nei capitoli relativi 
alle � istituzioni � e � alle fonti del diritto >J 
i quali, per i giuristi, sono certamente i pi� interessanti. 


La considerazione generale che pu� anzitutto 

formularsi � che nessun trattato internazionale 

salvo quello istitutivo della O.E.O.A., ma in mi


surai minore) ha finora dato vita ad istituzioni 

del genere di quelle previste dal Trattato della 

O.ID.E., n� si era mai finora verificato il caso che 

in forza di un trattato potessero inserirsi imme.
diatamente nell'ordinamento giuridico stafale 
norme provenienti da fonti di produzione 11011 
statali (regolamenti deliberati dal Consiglio). 

E' inutile sottolineare l'importanza che da.J 

punto di vista. politico banno �queste novit�; ba.


ster� riflettere in proposito che esse, se pur non 

eliminano, riducono grandemente quello ~he � il 

maggiore osta-colo al funzionamento degli organi-__ .. 

smi internazionali creati da trattati multilaterali, 

e cio� la vischiosit� insita nel processo di adatta


mento della legislazione dei singoli Stati alle 

norme dei trattati e, in genere, alle deliberazioni 



-150 


degli organi direttivi delle istituzioni internazionali. 


Quello che ci preme mettere in rilievo; peraltro, 
� che, sotto l'aspetto giuridico, g�li argomenti sinteticamente 
esposti dall'A. offrono materia di 
abbondante meditazione e presentano spunti notevoli 
per la imposta.zione di problemi il cui 
approfondimento costituisce certamente uno dei 
compiti pi� urgenti per la nostra scienza giul'idica. 
� 

Ci limiteremo qui ad accennare solo ad alcuni 
di tali problemi e proprio a quelli che ci sembra 
potranno pi� facilmente e prima degli a.Itri interessare 
concretamente, pi� che i giuristi, i pratici 
del diritto. 

Intendiamo, perci�, anzitutto parlare sommariamente 
della natura, delle funzioni, e della 
competenza della Corte di Giustizia, regolata 
negli artt. Hl4, 188 e 192 del Trattato della C.E.J<J. 

La novit� assoluta, per quanto riguarda questa 
istituzione, � costituita dalla norma contenuta 
nell'art. 177 il quale stabilisce che la Corte di 
giustizia � competente a pronunziarsi sull'interpretazione 
del '.l'rattato, sulla validit� ed interpretazione 
degli atti compiuti dalle istituzioni 
della comunit� e sulla interpretazione degli Statuti 
degli organismi creati con atto del Consiglio; 
tale competenza � esclusiva nel senso che quando 
una questione del genere � sollevata in un. giudizio 
pendente a.vanti una giurisdizione nazionale, 
p1�ima o poi, essa finisce con l'essere obbligatoriamente 
rimessa al giudizio della Corte di Giustizia. 

W certo la prima volta che uno Stato inserisce 

nel suo ordinamento giuridico una norma in forza 

della quale una vertenza giudiziaria non pu� tro


vare la sua definizione davanti ad un giudice na


ziona.Ie ma deve svolgersi, sia pure per una fase, 

davanti ad un giudice non nazionale. 

Le questioni che possono scaturire da una. situa


zione del genere sono evidentemente gravi. Baster� 

accennare alla compatibilit� del citato art. 177 

eon le norme della, Costituzione che regolano l'or


dinamento giurisdizionale e la giurisdizione (par


ticolarmente a1�tt. 102 e 111). 

Ci sembra, infatti, difficile negare che con l'ar


iicolo 177 citato, che fa parte ormai del nostro 

ordinamento giuridico, si sia istituito; con legge 

ordina.ria, un giudice speciale (la Corte di Giu


stizia) per i giudizi ineidentali concerJ?-enti inter-. 

pretazione di norme del trattato e degli altri atti 

giuridici (alcuni dei quali non aventi contenuto 

normativo) previsti nell'articolo medesimo, sorti 

nel corso di giudizi principali .che si . svolgono 

avanti :td organi giurisdizionali italiani. 

E altrettanto 11iffir,i]p ei Rembra di negare che 

non solo contr.o .le decisioni del suddetto giudice 

specia.le non � previsto il rico1�so per �cassazione, 

in osservanza dP-ll'art.. 111 della Costituzione, ma 

� addirittnm la CaRsazione che deve .uniformarsi 

al punto di diritto deciso dalla Corte di giustizia 

nelle materie di sua competenza. 

Non meno gravi ci sembrano infine le probabilit� 
di interferenze tra la competenza della Corte 
di giustizia e quella; della Corte Costituzionale 
tutte le volte che fosse rimesso a quest'ultima il 
�giudizio per una questione di costituzionalit� che 
implicasse anche una questione di interpretazione 

del 'rrattato. 

Pu� da.rsi che il lubrificante della buona volont�. 

degli Stati membri (cui l'A. presta giustamente 

tanta fiducia) porti aUa eliminazione in concreto 

degli attriti che potrebbero verificarsi tra l'ordi


namento giuridico nazionale e quello comunita


rio, ma uno studio accu~�ato e profondo dei pro


blemi sopra accennati ci sembra indispensabile 

proprio per rendere pi� efficiente quella buona 

volont�. 

Non meno gravi appaiono le questioni che pos


sono sorgere in dipendenza dell'applicazione della 

norma contenuta nell'art. 189 del trattato C.E.K 

secondo la quale i regolamenti emanati dagli or� 

gani comunitari competenti (Consiglio e commis


sione) sono direttamente applicabili in ciascuno 

degli Stati membri. 

1Su questo punto la trattazione del Catalano t> 

particolarmente� pregevole per l'estrema preci


sione della impostazione dei problemi; pu� dirsi, 

a questo proposito, che 1'A. non mostra alcun ti


more per le conseguenze che necessariamente de


rivano dal l'igore logico-giuridico col quale egli 

compie l'esame delle norme del trattato che rego


lano le fonti del diritto della Comunit�. 

Ed iufatti, una volta a.mmessa e teorizzata la 

coesistenza nell'ordinamento giuridico internazio


n~le di norme derivanti da fonti di produzione 

statuale e norme derivanti da fonti di produzione 

comunitaria, regolanti entrambe la stessa mate


ria, la scelta della disposizione concretamente 

applicabil� al singolo l'apporto non potr� non 

provocare conflitti la cui soluzione, sul piano giu


diziario, risulter� necessariamente complicata. 

dalle interferenze, gi� sopra enunciate, tra gli 

organi giurisdizionali na.ziona1i e la Corte di Giu


Riizia. 

Il presupposto fondamentale della opinione del 

Catalano in materia di rapporti fra le norme c�


munitarie e gli ordinamenti interni degli Sfati 

membri, � che, in base ai trattati, si sarebbe veri


ficato un trasferimento di competenza normativa 

<~d amministrativa dagli organi degli Stati agli 

organi della comunit�; e si tratterebbe di trasfe


rim�nto di competenze, non funzionali (nel senso 

ehe la competenza amministrativa sarebbe passata 

agli organi amministrativi mentr� la competenza 

legislativa non sarebbe ancora passata mancando 

tra le istituzioni delle comunit�, quella che eser


<:iti il potere legislativo); ma il trasferimento 

ath~rrt-hhe alla competenza per materia, si che 


-151 


gli organi degli Stati membri, sia legislativi, sia 
anuuinii;t'rativi (e come abbiamo visto, in parte, 
andie quelli giudiziari) i;are�bero ormai privi di 
competenza ad emettere norme od atti concreti 
nella mate1�ia regolata dai due trattati. 

In forza del suddetto trasferimento di competl'l1za 
per materia si verificherebbe nell'.ordina 
mmto giuridico degli Stati mem�ri la irn;erziorrn 
di norme di nuovo tipo, crn;tituite dai regolamenti 
emauati dagli organi competenti della Comunit� 
(Consiglio e Commi:ssione), i quali (come dice l'A., 

p. 66), � anche s.e non possono ei;sere equiparati 
a vere e proprie leggi si pong'Ono certo su un ip�adino 
8Uperiore ri8petto agli atti tmnninhit1�ativi n. 
La particolarit� di tali regolamenti sarehbt~ 
quella di prevalere sempre alle norme interne (o 
meglio alle 1101�me i;tatuali), sia anteriori che i;uccesi;
ive, quando queste fossero emanate da. orgaui 
del potere esecutivo nell'esercizio della poteHt� 
regolamentare. I�Jssi invece prevarrebbero alle norme 
legii;lative statuali precedenti, ma non alle 
successive. 

E' evidente che questa Roluzione si risolve in 
un compromesso, politicamente spiegabile, tra hl 
rigo1�o:s;1 applicazione del principio del trasferimento 
di competenze clic postulerebbe addirittura 
la inilevanza gimidica delle norme emanate dagli 
Stati memhri (sia legislative che regolamentari) 
in cout1�asto con i regolamenti comunitari, e l'altro 
principio della. tutela della sovranit� nazionale 
(('.he nel potere Jegisla.tivo compiutamente si 
ei;prime) sovranit� alla quale i trattati non hanno 
ancora appOl'tato quelle limitazioni che pur rientranti 
forse nel quadro dell'a-rt. 11 della nostra 
Costituzione, non sono tuttora. ritenute concretameufe 
attua�ili. 

Quei;ta soluzione di compromesso non trova pe


raltro alcuna base in norme esplicite dei trattati, 

i;�, che si presenta piuttosto come una anticipa


zione sul prevedibile atteggiamento che terranno 

le gimisdiz.ioni n.a.zionali di fronte a vertenze 

Belle quali sar� posta in discussione la questione 

(lelle interferenze tra norme statuali e norme co


munitarie. Ci sem�ra tuttavia evidente che, anche 

imi limiti sopra accennati, il riconoscimento giu


diziario cli una prevalenza immediata delle norme 

comunitarie su norme stafali (anche se di carattere 

regolamentare) emanate successivamente, costi


tuir�, una tale novit� nel nostro ordinamento giu


ridico da determinare una trasformazione radi


cal e di concezioni e, forse anche, di pregiudizi 

tuttora incrollabili. 

Certo la via non sar� n� breve n� facile, e solo 
un'opera di interpretazione audacemente progresi;
iva dell'unico articolo della Costituzione che la 
consente (art. 11) render� forse possibile superare 
gli osta.coli che tutto il sistema creato dalla Costituzione 
stessa pone alla ammissibilit� di inserzione 
immediata nel nostro ordinamento giuridico 

di norme emanate da fonti di produzione non 
nazionale, o alla inserzione tra i nostri istituti 
giudiziari e amministrativi di organi non nazionali, 
i cui poteri si esercitano con effetto immediato 
sui cittadini i quali non.trovano co11tro di 
1~ssi le difese apprestate dal nostro ordinamento 
<'Ostituzi�nale (art. lll e 113). 

C'�, come si vede, ampio campo, per l'attivit� 
di i;tndio8i che abbandonando schemi teorici supPrati, 
vogliano fornire alle nuove tendenze politico-
economichc di cooperazione internazionale gli 
:-;trumenti giuridici necessari per la loro realizza


ziorn�~ 

G. 
AMORTH : La prescrizione in materia di circolazione 
stradale relativa al diritto del responsabile 
solidale di ripetere dal conducente il pagamento dt'i 
danni. �Foro Italiano�, 1957, I, 1563 e segg. 
I. ~ Il problema relativo alla identificazione 
dd termine di prescrizione, in materia di circolaz.
ione stradale, del diritto del responsabile solidale 
di ripetere dal conducente la somma �pagata 
a risarcimento dei danni causati con condotta 
colposa di. questi � tutt'altro che sopita in dottrina, 
nonostante l'orientamento della Corte Suprema 
di Cassazione che, con una serie di sentenze, 
ha ripetutamente affermato che tale termine 
� di due anni dal giorno del Hinistro (con 
qualche pi� recente ammissione del maggior termine 
di dieci anni quando la responsabilit� del 
conducente sia stata giudizialmente accertata). 
A tale orientamento sembrano ormai uniformarsi 
i Giudici di merito: la nota dell'Amorth, che 
s'intPnde qui prendere in considerazione, � stata 
scritta a. commento di una sentenza dcl Tribu11ale 
di Milano (11 maggio l956, 1Societ� Vidal 
contro Menotti in Foro Italiano, l957, I, 1563 
e segg.), in cui, riesaminandosi� il noto problema., 
si sono esposti, pi� ampiamente che non nella 
sentenza della Cassazione, i motivi che contrasterebbero 
l'eserciz.io di un'azione contrattuale, 
Roggetta a termine di prescrizione pi� lungo, in 
aggiunta aU'az/ione extracontrattuale per [�atto 

� 
illecito fondata sulla violazione del principio del 
u.cmincni laedere, quando ',l'esercizio di 1questa 
azione non fosse pi� consentito per decorso del 
termine molto pi� hreve ent1�0 il quale si pu� 
porre in essere. 

L'insi,stenza della d:ottrina nell'esaminare U 
problema trova giustificazione nel fatto che i;i 
sente la necessit� di ovviare agli inconven.ienti 
pratici propri dell'indirizzo giurisprudenziafo 
che ritiene dovei�si considerare la decorrenza del-termine 
prescrizionale di due anni dal giorno in 
cui si � verificato i'incidente: ed appunto al fine 
di i;oddisfare tale necessit� si sono proposte alla 


%BY~, 


-152 


attenzione degli studiosi alcune tesi ehe ci ri1;mr'
riamo di riassumere nel corso di questa annotazione. 


IL -Ma prima di sciogliere questa riserva, 
con p_articolare riguardo naturalmente agli argomenti 
esposti dall'Amorth, non sar� inopportuno 
richiamare i precedenti della Corte Suprema 
in materia. I quaii, se non andiamo errati, 
sono quattro (tanti almeno risultano essere stati 
pubblicati sulle Rassegne di giurisprudenza) : 
tutti quattro riguardano controversie intercOl'se 
fra privati ed Amministrazioni dello Stato. 

Al primo si riferisce la sentenza n. 1518 del 
13 maggio 19[)4 in causa Ministero Difesa contro 
Basso (la sentenza � pubblicata nel Foro Italiano, 
1955, I, 57 ed � gi� stata da noi annotata in 
questa Rassegna, 1954, 189); al secondo la sentenza 
25 maggio 1955, n. 1584, in causa Ministero 
Difesa contro Iovine (v. ResrJOns. civ. e 
prcv., 1955, 497); al terzo la sentenza n. 611 del 
29 febbraio 1956, in eansa Ballone Burini contro 
Ministero Difesa (v. ]:l'oro Italiano, 1956, I, 1675); 
ed al quarto infine la sentenza 9 giugno 1956, 

n. 1983 (anche questa sentenza, ipubblicata in 
Respo11,s. civ. e prev. 1956, 404, � gi� stata da 
noi annotata in questa Ra.�scgna, 1956, 179). 
l<J' interessante rilevare come ad un primo complesso 
di affermazioni pressoch� apodittiche sulla 
consistenza delle 11uali, dopo quanto gi� abbia�10 
avuto occasione di dil'e, non ci sembra il 
caso di insistere, la Cassazione abbia ammesso, 
a partire dalla citata sentenza n. 611 del 1956, 
che qua~1do esista il presupposto indispensabile 
pe1� l'esercizio del diritto di regresso, e cio� lo 
accertamento della responsabilit� del conducente 
dell'automezzo in gimlizio in cui questi sia stato 
parte, sia ammissibile l'azione di re'gresso nei 
<'onfronti di questi da pa1�te del pl'oprietario dell'automezzo, 
azione soggetta alla prescrizione del'ennale. 
Del principio � stata fatta applicazione 
specifica nella i;entei�za 11. 1983 del 1956, onde il 
quadro delle azioni d1e il proprietario pu� esperire 
nei confronti del conducente per ripetere le 
somme dovute pagare a risarcimento di .danni prodotti 
dalla circola~ioue dell'automezzo appare, 
secondo la Corte Suprema, allo stato attuale della 
giurii;p1�ndenza della medesima, il seguente: 
se non i;ussiste affermazioue di rei;ponsabilit� a 
<�a1�kq (!PI conducente ed emessa nei confronti di 
quf'Rti, il proprietario pu� suITogarsi al danneggiato 
(a1-t. 1203, n. 3 C. C.), partecipando della 
:,;tessa situazione giuridica nella quale questi si 
tro\�ava (presunzione di colpa quindi a carico del 
conducente ed azione da esperirsi nel termine 
di due anni dall'incidente); se tale affermazione 
sussista invece, il prop1'ietario pu� esperire azione 
di regresRo (art. 1299 c. c.) nel termine di 
dieci anni. 1,a Cassazione non precisa da quau-

I

do, in questo caso, il termine debba farsi decorI 
rere: in dottrina si � ritenuto dal giorno del 
pagamento (Bonasi Benucei, La responsabilit� 
civile, Milano 1955, 103) o da quello di accertaI 
mento definitivo della .responsabilit� del proprietario 
(Gentile, La r>rescri.'<!ionc dell'azione di regresso, 
� Resp. civ. e prev. �, 1956, 253), non iu 
sede di approvazione della tesi accolta dalla Corte 
Suprema, sia ben chiaro, ma nella esposizione 
di altre tesi, che concorrono, nella loro variet�, 
a costituire quei tali contrasti alla persistenza 
dei q1,a]j gi� abbiamo accennato. 

III. ___... Chiaro appare che, quando si afferma 
essere esperibile l'azione di regre.sso di cui all'art. 
1299 c. c., ci si .affida al presupposto secondo 
il quale, nei rapporti fra il proprietario e_d 
il conducente, si verterebbe in ipotesi di obbligazione 
solidale o, quanto meno, se si trattasse di 
responsabilit� solidale del proprietario, senza 
debito proprio, per fatto del conducente, di applicazione 
dei p1�incipi ehe regolano l'obbligazione 
solidale anche a quei casi di respon:,iabilit�. 

Anche l'Amorth, sostanzialmente, deve esse1�i-;i 
proposto il problema e, 11011 risultando apertamente 
se ritenga essere la responsabilit�1 solidale 
del proprietario in caso di responsabilit� con debito 
proprio per fatto alfrni (cio� di responsabilit� 
in obbligazione solidale), o senza debito proprio, 
� da pensare che abbia inteso, quanto meno, 
estendere all'istituto in esame i principi che regolano 
le obbligazioni solidali (in questa eventualit�, 
andando oltre l'applicazione fatta dalla Cassazione 
nell'ipotesi in cui aJl'affermazione della 
responsabilit� del conducente gi� si sia addivenuti 
giudiziariamente nei coufronti di questi). 

Le proposizioni infatti nelle quali si articola il 
pensiero del nostro A. sono le seguenti: a) per 
l'art. 1310, 1� comma, c. c. gli atti con i quali 
il creditore interrompe h1 prescrizione contro 
uno c]ei debitori in solido hanno effett9 l"iguardo 
agli a.Itri debitori; b) il pagamento di somma a 
risarcimento dei danni a cui addivenga il proprietario 
dell'automezzo � atto interruttivo pe1� 
eccellenza; c) da questo atto decorre il termirw 
di due anni per esperire azione di ricupero delle 
somme pagate da parte del proprietario in surrogazione 
del danneggiato e nei confronti del conducente 
autore del fatto dannoso. Chiaro �, secondo 
il pensiero dell'AmOl'th, che l'atto interruttivo 
dovrebbe intei�veni1�e nei due anni dal 
fatto dannoso o da, un precedente atto interruttivo 
(in caso di transazione senza giudizio nei drn~ 
anni dall'incidente; a conclusione del giudizio, la 
citazione nei confronti del prop1:~etario avrebbe 
dovuto essere fatta tempestivamente nei due �nni, 
con conseguente interruzione della prescrizione 
anche per il conducente e su.ccessiva persistenza 
della interruzione fino al momento iu cui passi in 



-153 


giudicato la sentenzu, che definisce il giudizio 
contro il proprietario, con condanna di questi). 

A parte le riserve che possono formularsi alla 
premessa fondamentale della tesi (secondo la 
quale alla materia in esame si applicherebbero i 
principi che regolano le obbligazioni solidali), 
non v'ha� dubbio che il citato A., nell'ansia vivamente 
sentita di ovviare agli inconvenienti propri 
della giurisprudenza della Cassazione, abbia fatto 
ricorso ad argomentazioni di cui la ingegnosit� 
appare chiara: l'affermazione principale per�, 
relativa alla efficacia interruttiva del pagamento, 
ci lascia alquanto perplessi. Non vediamo infatti 
come possa superarsi l'obiezione conseguente al 

significato del pagamento, che deve ragionevolmente 
interpretarsi come riconoscimento del debito 
: ed il riconoscimento del debito fatto da uno 
.dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli 
altri (art. 1309 c. c.). Vero � che l'Amorth esamina 
il fenomeno non dal punto di vista del debitore 
che paga, ma del creditore che riceve e che, 
.{;ome rileva questo A., mentre con l'interrompere 
la prescrizione il creditore mira ad assicurarsi 
la possibilit� di conseguire la prestazione consi -
0.erata nella obbligazione, col pagamento egli ad-
0.irittura consegue la prestazione, ma con l'adem_
pimento l'obbligazione si estingue e non sembra 
_possa. attribuirsi l'efficacia di conservazione del.
l'obbligo della prestazione ad un fatto che tale 
.obbligo estingue. Appare chiaramente una contradditoriet� 
nell'ipotesi prospettata, che non ci 
:Stimbra possa essere superata colla constatazione, 
..che presuppone la omogeneit�� dei termini a raffronto, 
secondo la quale � dove sta il .Pi�, sta il 

meno�. 

IV. -Non pi� convincenti sembrano gli argomenti 
con il conforto dei quali il nostro A. di.
chiara di approvare pienamente �il costante in.
segnamento della Suprema Corte, secondo il quale 
il proprietario che agisce per il r_ecupero di quanto 
ha pagato esperisce un'azione in surrogazione e 
il termine prescrizionale � quindi q nello bj.<ennale 
relativo alla. circolazione dei veicoli previsto nel 
�primo capoverso dell'art. 2947 c. c. � .. 
E', intanto, da rilevare che la giurisprudenza 
-della Cassazione, rispetto alle prime due pronun


. ce, ha fatto un passo avanti, ammettendo una 
azione di regresso soggetta alla prescrizione decennale 
quando la responsabilit� del conducente 
sia stata giudiziariamente affermata nei confronti 
�di questi; ma, a parte ci�, non sembra che le considerazioni 
fatte dall'Amorth in proposito pro


. pongano il problema nei suoi termini esatti. 
Il quesito a cui deve rispondersi �, sostanzial


mente, questo: se Tizio, autore di un fatto ille
�dto dannoso nei confronti di Caio, � obbliga.to al 
risarcimento dei danni per responsabilit� extra-
contrattuale, pu� essere obbligato alla rivalsa 

delle somme pagate a tale titolo da Sempronio, 
responsabile con 'l'izio in solido, per responsabilit� 
contrattuale nei confronti di Sempronio? 
Alla risposta a:(Iermativa al quesito ostano argo_
menti teorici insuperabili? 

A noi non sembra, nulla significando che i rapporti 
esterni ed interni dell'obbligazione solidale 
siano identici, in quanto ci� vuol dire solo che, 
quando nei rappo��ti interni si agisce allo stesso 
titolo che conforta l'azione nei rapporti esterni, 
secondo la natura e nei limiti di questa si deve 
evidentemente operare; e non esclude invece che 
a tale azione altra possa. aggiungersi (non sostituirsi, 
nel senso che la coesistenza di entrambe � 
ammissibile). N� le modalit� di ricupero della 
somma pagata dall'Amministrazione, se non comportano 
che altra azione oltre quella in � surrogazione 
possa essere esercitata, lo escludono 

(l'Amorth ricorda in proposito l'art. 22 del nuovo 
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel 
quale � previsto che contro l'impiegato addetto 
alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi 
meccanici l'azione dell'Amministrazione � ammessa 
solo nel caso di danni arrecati per dolo o 
colpa grave � : il principio investe i limiti del 
recupero, alle modalit� riferendosi se mai, in certe 
ipotesi, la giurisdizione della Corte dei Conti 
per il giudizio di responsabilit�). 

E l'inconveniente che dovrebbe essere decisivo 

(si i�iconoscerebbe come dovuto dal dipendente 

dell'Amministrazione il rimborso di un paga


mento anche se questa avesse mal pagato) non 

pu� verificarsi : l'Amministrazione potr� chiedere 

il rimborso anche se ha mal pagato, ma ci� non 

significa che il dipendente al rimborso sia con


dannato se non risulti in giudizio che ha mal 

operato in violazione dei doveri aHa osservanza 

dei quali � tenuto nei confronti dell'Amministra


zione medesima. 

La giurisprudenza dell� Corte 1Suprema non ha 

esaminato a fondo la tesi dell'esperibilit� di una, 

azione di natura contrattuale soggetta alla pre 

scrizione decennale, limitandosi a respingerla con 

affermazioni pressoch� apodittiche ed ins.istend<> 

sul concetto che causa del danno in ogni ipotesi 

(sia del danno cio� subito dall'investito sia di 

quello subito dal responsabile in solido tenuto a 

pagare per fatto altrui) � la circolazione del vei-, � 

colo. Cosa possa obiettarsi a tale affermazione � 
gi� da �noi stato rilevato (in questa Rassegna, 
1954, 189): abbiamo anche aggiunto che la presun. 
zione di colpa a carico del condll'ctinte � il corrispettivo 
della brevit� del termine prescrizionale 
e che quindi quando questo viene men'O .u<>n pu� 
non farsi venir meno anche quella (loc. cit. �195u, 
179). E' esatto al riguardo quanto ha obiettato la 
Cassazione (in sentenza n. 613 del 1956) che la 
brevit� del termine indulge ad esigenze relative 


-154 


aUa difficolt� di conservazione delle prove, tant'� 
vero che esso vale anche per i danni arrecati da 
circolazione di veicoli su rotaie per i quali non 
esiste presunzione di colpa a carico dei conducenti, 
ma la brevit� del termine non � a ci� solo 
dovuto (se non vi fosse tale presunzione di colpa 
l'attore ed il convenuto verserebbero nelle stesse 
difficolt� a proporre prove a maggior distanza di 
tempo dall'incidente), onde pu� ragionevolmente 
ritenersi quel corrispettivo da noi indicato, nulla 
di deciso significando. che anche per i danni arrecati 
da circolazione di veicoli su rotaie si abbia 
la prescrizione bienn;:i,le, irrilevanti quantitativamente 
essendo, e destinati sempre pi� a ridursi 
per la eliminazione progressiva sulle strade urbane 
dei trasporti su rotaie, gli incidenti provocati 
da questa circolazione rispetto a quelli causati 
da circolazione libera ed anche perch� la presunzione 
di colpa a ca;rico del conducente su rotaie 
non � stata posta stante la limitatezza delle 
manovre a questo consentite per evitare incidenti; 
per una ragione peculiare cio�, che il legislatore 
non ha ritenuto dovesse interferire anche su tutte 
le altre condizioni dell'azione. 

Qualche argomento � stato invece avanzato dal 
Tribunale di Milano nella sentenza annotata dal1'
Amorth: si � ivi ritenuto di insistere pa�rticolarmente 
sulla non coineidenza di situazione r_ispetto 
a quella che ha consentito alla dottrina ed 
alla giurisprudenza di affermare }a. concettuale 
possibilit� di contemporanea sussistenza di azione 
contrattuale (soggetta a prescrizione pi� breve) 
ed extracontrattuale (soggetta a prescrizione pi� 
lunga). 

Ma � proprio la non coincidenza delle situazioni, 
assolutamente diverse, che non consente di richiamarci 
al precedente. Nelle ipotesi invero di cui si 
� occupata la giurisprudenza � sempre lo stesso 
fatto dannoso che viene preso in considerazione, 
nei rapporti tra autore del danno e danneggiato; 
nelle ipotesi in esame invece il fatto dannoso interferisce 
su soggetti diversi, riguardando i rapporti 
fra autore del danno e danneggiato da una 
parte e autore del danno e responsabile in solido 

. dall'altra. 
Ond'� che il problema resta {ermo ai punti, gi� 
chiariti sin da quando per la prima volta si � in 
�pratica presentato, che trovano riscontro nel se


guente quesito : tra la circolazione del veicolo e 
l'evento dannoso sub�to dal responsabile�in solido 
che agisce in rivalsa esiste sempre collegamento 
causale od anche occasionale? A nostro avviso, 
quando il proprietario agisce in surrogazione il 
collegamento � eausa[e, ima. un collegamento 

�occa:siionale pur esiste se si riguardi il fe!nolneno 
s�tto altro aspetto ed esso consente azione � 
diver>sa, �soggetta. alla norma.le prescriziooe decennale. 


V. -Quanto precede si � esposto per amore 
di tesi, ma, in relazione al corso della giurisprudenza 
della Corte Suprema., non si ha motivo di 
modificare le conclusioni alle quali si � pervenuti 
(in questa Rassegria 1956, 179). Come possa ovviarsi 
agli inconvenienti si � allora indicato: non 
sembrano, oltretutto, neppure tali le pretese incompatibilit� 
di una presa di posizione contro il 
conducente con la linea difensiva del proprietario 
diretta a sostenerne la irresponsabilit� od ina�mmisibilit� 
di un'azione di regresso prima che sia 
provveduto al pagamento (segnalati in nota redazionale 
alla sentenza n .1983 del 1956, in Respon. 
aiv. e prev., 1956, 404). Proposta l'istanza di intervento 
del conducente a sensi dell'art. 106 c. 
p. c. si chiede che il Giudice dichiari il conducente 
tenuto a restituire all'Amministrazione lesomme 
�he sia eventualmente condannata a pagare 
(se si tratti di persona non sottoposta a giudizio 
di responsabilit� alla Corte dei Conti : in 
questo caso baster� chiedere che il Giudice, se 
ritenga l'incidente dovuto alla colpa del conducente, 
lo dichiari esplicitamente con conseguente 
condanna in solido al risa.rcime.nto dei danni ed � 
logico prevedere che, eseguita la sentenza nei soli 
confronti dell'amministra.zione, potr� questa, i� 
sede di giudizio di responsabilit�, porre a ca-rico, 
nei limiti del consentito dal nuovo Statuto sugli 
impiegati dello Stato, le somme pagate a. risarcimentodei 
danni): Ia, subordina-z,ione della domanda. 
a1 verificarsi di� quella eventualit� escludere l'incompatibilit� 
e l'inammissibilit� sop!radette. 
In una sola ipotesi restano motivi di perplessit�: 
ipotesi destinata a verificarsi qua.ndo iI 
danneggiato chiami in giudizio il proprietarfo. 
responsabile in solido in tempo tale da non consentire 
uria tempestiva istanza di intervento nei 
confronti del conducente. In questo caso, proposta 
ugualmente l'istanza, ma oltre il biennio~ 
deve il Giudice in sentenza, in cui rilevi }a. responsabilit� 
del_ conducente, limitarsi a constatare 
che l'azione nei confronti di questi si � prescritta 
prima dell'affermazione della sussistenza 
dell'obbligazione solidale od, accertata. questar 
l'accertamento retroagisce in modo da far ritenere 
efficace anche nei confronti del conducente, pe1~ 
il proprietario che si surroga al danneggiato, la. 
interruzione della prescrizione a cui con l'atto ~li 
citazione ha questi �tempestivamente provvedut0< 
nei confronti del proprietario medesimo? 

Al quesito, che appare l)i� che altro di natura 
scolasti.ca, non pu� forse rispondersi con certezza 
(sembra peraltro logico pensare che la giurisprn. 
<lenza, rendendosi conto dell'inconveniente, dar�bbe 
ingresso alla seconda delle soluzioni prospettate): 
per cautela, nei limiti' in cui .~ss~ v_!tle 
(cons. Rassegna 1956; 179) l'Amministrazione potrebbe 
dimostrare di voler costituire in mora iJ 
suo dipendente, coll'intimare, ad esempio dopo



-155 


diciotto mesi dal sinistro se fino allora il danneggiato 
non si sia fatto vivo, di i�estituire la� somma 
che dovesse pagare in ca.so di condanna di essa conseguente 
ad azione che in futuro il danneggia.to dovesse 
intenta,re. 

FRANCO CHIAROTTI 

A. 
VARANESE : Circolari e Istruzioni ministeriali 
sulle opere pubbliche. Giu:ffr�, 1957. 
Le circolari e le istruzioni ministeriali seppure 
assumono, di regola, rilevanza solo nell'ambito 
della organizzazione amministrativa in quanto si 
concretano in manifesta.zioni di v9lont� dell'organo 
gerarchicamente superiore rivolte ad altri 
organi subordinati, tuttavia non � infrequente i1 
caso in cui tali tipi <li atti, incidendo sul concreto 
comportamento della pubblica Amministrazione 
sono suscettibili di produrre effetti .indiretti nella 
sfera dei cittadini semprech� si tratti di disposizioni 
interne alle quali l'Amministrazione abbia, 
peraltro, dato pubblicit�. 

Non volendo considerare la ipotesi in cui spettando 
alla pubblica Amministrazione un amplissimo 
potere discrezionale di apprezzamento essa 
indica, attraverso l'emanazione degli atti consider.
ati; i criteri in base ai quali l'apprezzamento 
medesimo andr� compiuto, va considerata la normale 
evenienza in cui l'organo amministrativo 
competente ad emanare le istruzioni o le circolari 
agli uffici dipendenti indirizzi questi ultimi 
secondo un dato .sistema nello svolgimento concreto 
dell'attivit� amministrativa. 

Il caso pi� tipico si ha, di regola, dopo l'entrata 
in vigore di leggi di particolare importanza, 
in quanto in tale ipotesi l'Amministrazione ravvisa 
l'opportunit� di segnalare agli Uffici incaricati 
dell'applicazione della norma la interpretazione 
di questa che sembra pi� rispondente allo 
spirito e alle finalit� della norma. medesima. 

E' evidente che in queste ipotesi, proprio a 
causa del rapporto di subordinazione gerarchica, 
il quale impone l'osservanza da parte dell'organo 
inferiore degli ordini impartiti dall'organo supe


riore, l'attivit� amministrativa rimane definitivamente 
segnata dall'indirizzo manifestato attraverso 
l'istruzione o la circolare. 

Questo fenomeno della vita interna della pubblica 
amministrazione si coglie.appieno attraverso 
la consultazione dell'opera che recensiamo. 

L'A. ha predisposto la raccolta in funzione del� 
l'altra sua opera (Codice delle leggi sui lavori 
pubblici v. Ra8s. 11fons. 1955, 244) per modo che 
appare senza dubbio interessante analizzare il 
comportamento assunto dall'Amministrazione in 
riferimento alle norme intervenute nel tempo. 

Le singole istruzioni e circolari, indicano in 
genere l'interpreta.zione della norma. e contengono, 
talvolta, elementi di indubbia utilit� per 
l'esegesi della norma stessa, specie se emanata su 
iniziativa ministeriale. 

Accanto a questa funzione per cos� dire di in


terpretazione vi � l'altra intesa a indirizzare la 

azione dell'amministrazione in modo pi� aderente 

al 
contenuto della. norma in riferimento alle mol


teplici esigenze che dopo l'emana.zione della nor


ma sono sorte. 

Pu�, dunque, dirsi che l'esame della raccolta 

non va limitato ad una semplice scorsa dei nume


rosissimi atti amministrativi generali in essa, con


tenuti, ma si palesa. oltremodo utile per quanti 

si occupano del settore delle opere pubbliche in 

quanto � dato cogliere, attraverso le concrete ma


nifesta.zioni dell'indirizzo amministrativo, quale 

� 
il punto di vista della Amministrazione in or


dine alle singole questioni oggetto delle istruzioni 

e 
delle circolari. 

� Se questi risultati si considerano di estrema 

utilit� e se ad essi pu� pervenirsi solo attraverso 

una agevole e coordinata raccolta deve dirsi al


lora che la fatica non indifferente cui appare es


sersi sottoposto �'A. assume un particolare rilievo 

e 
va, indubbiamente elogiata per avere consentito 

la conoscenza, in modo agevole, di elementi che 

si palesano utilissimi in qtiesto vasto campo della 

materia delle opere pubbliche. La precisa classi


fica.zione del materiale acqu�sito e l'an1pio indice 

analitico, completato dagli indici cronologici e 

sistematici, consentono di qualificare veramente 

efficiente questa i�accolta. 


RAc�coLTA DI GIURISPRUDENZA 


'ENERGIA ELETTRICA -Provvedimenti del C. I. P.Ammissione 
di aziende eiettriche a contributi integrativi 
-Valutazione discrezfonale della P. A. -Diritti 
soggettivi -Insussistenza -Giurisdizione del giudice 
amministrativo. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 
3406/57; Pre3. Piacentini; Est. Albanese; P. M. Roberto 
(conf.) -S. M. E. c. C. I. P.) 

I provvedimenti di carattere generale 20 gennaio 
1953, n. 348, e 23 febbraio 1953, n. 354, con 
i quali il C.I.P. (Comitato Interministeriale dei 
Prezzi) ammette le aziende elettriche alla percezione 
di contributi integrativi per la produzione 
di energia da nuovi impianti, non attribuiscono 
alle aziende beneficiarie H diritto soggettivo alla 
percezione dei contributi essendo i singoli atti 
amministrativi di ammissione ai contributi integrativi 
subordinati ad una valutazione discrezionale 
della P. A. nei confronti di ciascuna azienda 
interessata. 

Pertanto � da escludere, nella specie, una pronuncia 
del giudice ordinario che tenga luogo di 
un accertamento riservato all'autorit� amministrativa. 


In relazione alla particolare importanza del 
principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione 
e che gi�: form� oggetto di indagine in 
questa �Rassegna� (vedi anno 1956, p. 137) si 
riporta qui di seguito la motivaz.ione adottata, in 
tutto conferme alle tesi sostenute da questa Av� 
vocatura: 

� La prima indagine che deve essere compiuta, 
ai fini della risoluzione della questione di giurisdi:<
1ione, verte sul.la natura e sulla portata dei 
provvedimenti del C.I.P. n. 348 e 354 (rispettivamente 
in data 20 gennaio e 23 febbraio 1953), nel 
senso cio� che occorre stabU'ire se i provvedimenti 
stessi siano dettati per riconoscere e direttamente 
tutelare gli interessi delle singole aziende produttrici 
di energia elettrica, cos� da potenziare 
la volont� dei titolari delle az'iende medesime, attribuendo 
ad essi la facolt� di agire in giudizio 
a difesa dei suddetti interessi. � 

Ora questa indagine conduce a risultato negativo. 
E' vero, infatti, che il C.I.P., con il prov1;
cdimento n. 348 (capo VIII) ha stabilito doversi 
corrispondere alle aziende, dalla cassa conguagUo, 
un contribitto integrativo per la produzione 
di energia da nuovi impi(Jlnti, ed ha dettato i criteri 
per tale corresponsione, fissando altres� con 
apposita tabella la misura della integrazione per 
l'energia proi;eniente da impianti �completamente 
nuovi �. 

� Mn altrettanto � '1.;ero che lo stesso provvedimento 
(penultimio comma del capo VIII) dispone, 
circa l'ammissione all'integrazione di ogni singolo 
impianto, che essa debba essere sanzionata, 
� sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
con un provvedimento del Comitato Interministeriale 
dei Prezzi, che preciser� la misura del contribiito 
spettante alla nuova energia tanto per gli 
imp�ianti nuov�i quanto, ed in misura proporzionalmente 
ridotta, per la nuova energia provenien-
te da ampliamenti >>. 

�Evidente appare, dunqite, che il Comitato Interministeriale 
dei Prezzi, nel momento stesso in 
c�ui ha dettato i criteri per la liquidazione dei 
contributi, ha riservato t-iittavia a s� stesso di 
ammettere, in concreto, ciascuna azienda al godimento 
dell'integrazione, previo accertamento 
delle condizioni e dci requisiti prestabiliti. Oi� 
comporta che -il pr01:vedimento generale n. 348 
non risponde alla finalit� precipua di attribuire 
ai beneficiar�i il diritto all(1 percezione dei contriappunto 
perch�. la P. A. ha subordinato il rico_noscirnento 
di qiiel diritto ad un proprio definitivo 
giudizio, da emettere con determinate forme iti 
confronto di ciascuna azienda interessata. Questo 
atto amministrativo di ammissione ha dunque 
natura costitutiva, da ci� discendendo che esso 
soltanto fa nascere nell'azienda il diritto soggettivo 
ad ottenere dalla cassa conguaglio la eon.tribuzione 
in dan(Jlf'O, e che � da escludere una pronuncia 
del giudice ordinario la quale tenga luogo 
di un accertamen.to espressamente riservato alla 
autorit� amministrativa. 

N � vale riportarsi alla espressione � aventi di� 

ritto � usata nel comma 7�, del cap. 8, del prov


vedimento, dal momento che lo stesso comma, 

riflettendo l'obbligo della cassa conguaglio di ver


sare U contributo alle aziende produttrici, presup


pone elle gi� tali aziende siano state ammesse alla 

integrazione con l'atto formale pre'Gisto nel suc


cessivo penultimo comma. 

cr Nessun contrario argomento, infine,. pu� de


sumersi dall'altro provved�imento del 23 febbraio 

1953, n. 354, che regola le modalit� per la pre


sentazione delle domande di contributo e stabili


sce i poteri del C.I.P. per -la relativa istruttoria, 

e che non immuta pertanto la sostanf<!a del rap


porto, quale risulta dalle fondamentali disposi


zioni della precedente circolare n. 348. Onde � che 

devonsi ritenere impropriamente :.usate le parole 

� che ne abbiano diritto � con cui nel n. 7 del 

2� provvedimento si identificano i ben.eficiari del


l'integrazione in relazione al momento della pre


sen ta.zione della domanda�. 



-157 


IMPOSTA Di REGISTRO � Vendita di opificio � Pre� 

sanziona di vendita di macchinari (art. 47, comma 

5, legge sul Registro) � Pertinenza industriale. Tra� 

sferimento d'immobile � Separato trasferimento e 

prezzo per le pertinenze � Regime tributario (Arti� 

coli 46 e 47 L. Reg. � art. 818 Cod. civ.) (Corte di 

Cassazione, Sez. Unite, Sent. 3 Luglio 1957, n. 2599/57; 

Pres: Petraccone; Est: Di Majo; P. M. omodoro -

Borgioli contro Finanze). 

a) L'art. 47, comma 5, della legge di Registro 
-nello stabilire che i macchinari che servono ad 
un opificio e .che non vengono effettivamente 
smontati e portati altrove, ma rimangono in servizio 
dell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente 
di quest'ultimo, ancorch� essi siano 
stati esclusi dalla vendita e nonostante che lo 
acquirente del macchinario apparisca. una persona 
diversa dall'acquirente dell'opificio -pone 
in essere una prws�wmpt'io furis et de jure, che 
esclude, quindi, come tale, ogni prova contraria. 

b) Sussiste l'ipotesi della pertinenza industriale 
e non gi� quella dell'incorporazione, che presuppone 
l'assorbimento totale della cosa nel tutto, 
quando una cosa mobile, in ispecie una macchina, 
� posta al servizio di una cosa immobiliare (fabbricato, 
opificio) in modo da agevolare lo scopo 
di produzione industriale, cui l'immobile stesso � 
specificamente destinato.� 

c) A' sensi del comb. disp. degli artt. 46, 
comma 1 e 47, comma 5, della legge sul Registro 
in relazione all'art. 818 codice civile l'atto dl 
trasferimento a titol� oneroso di pertin'enze mobiliari 
{macchinari) vendute insieme all'immobile 
cui sono destinate (edificio adibito a mulino), ma 
per prezzo separato e distinto da� quello pattuito 
per l'immobile stesso, � soggetto all'imposta proporzionale 
di Registro nella misura stabilita per 
il trasferimento immobiliare e non gi� all'aliquota 
prevista per il trasferimento delle cose mobili, 
in quanto nella ratio del nuovo codice il rapporto 
pertinenz�ale supplisce �alla eliminazione 
della vecchia categoria degli immobili per destinazione. 


Esaminiamo, brevemente, ie massime soprar�iportate: 


I. -Il carattere assol�uto della presunzione 
di citi all'art. 47, co1nma 5, della legge sul Regi� 
stro era stato gi� affermato dalla Suprema Corte 
con senten.za 16 febbraio 1953, n. 387 (v. in Giust. 
Civ. 1953, p. 583). 
Esso, d'altra parte, risulta evidente solo che si 
raffronti il disposto del comma in esame con quello 
del _1� comma dello stesso art. 47, che contempla 
un'ipotesi di presunzione juris tantum. 

Con l'annota,ta senten.za si �, quindi, esattamente,
� censurato l'orientamento della Corte di 
Appello di Fir.enze che aveva ritenuto la detta 
vresunzione di carattere semplice ed a/veva, conseguentemente, 
ammessa contro di essa la prova. 

II -La Corte Suprema ha precisato che nell
�'ipote8i di beni mobili (nella specie: macchinari), 
che servono ad un opificio, ci si trova di fronte al 
concetto di pertinenza .ind11striale. 

Nello stesso senso si era pronunciata la stessa 
Corte di Ca8sazione con sentenza 20 aprile f956 

n. 1107 (P. in Giust. Civ. 1956, I, 1958). ' 
III. -Secondo l'�insegnamento della. maggi-Or 
parte della dottrina (cfr. Uckmar, Berliri Battista-
Jammarino) condiviso dalla giurisp;udenza 
dominante (cfr. C. C. 4 aprile 1940, n. 245114 in 
Giur. imp. reg. e neg. 1941, n. 51 e la 8tessa ~entenza 
�annota.ta) il principio generale in materia 
d'impo8ta di registro � che, salva contraria disposizione 
di legge, nel ca.so di trasferimenti plurimi 
ogni bene deve 8contare la propria aliquota. 
Costituisce eccezione a tale principio l'art. 46, 
comma 1, per c�ui l'atto traslativo a titolo oneroso 
di propriet� di i1,.~ufrntto o di altro diritto reale, 
quando si riferisca a ben�i mobili e immobili � soggetto 
alla tassa proporzionale di Registro stabilita 
per la trasmissione degli immobili (*). Tale eccezione 
subisce una deroga quando ricorrono, simultaneamente, 
due condizioni: 1� nell'atto sia stipulato 
un prezzo distinto per i mobili ed uno per 
gz.i immobili_; 2� i beni mobili non siano tra quelli 
che la legge civile parifica ag'li immobili. La seconda 
delle dette condizioni non ha dato luogo a 
dubbi interpretativi, sotto l'impero del vecchio 
Cod. civ., in quanto i mobili parificati agli immobili 
corrispondevano alla categoria degli immobili 
per destinazion.e, che quel codice espres8amente 
contemplava. 

_Con l'entrata in vigore del nuovo ood'ice ci'!J"ile, 
soppressa la categoria degli immobili per destina.
zione ed introdotta quella delle� pertinenze 
(art. 817)', il problema dell'iwterpret~one del 
primo comma dell'art. 46 � divenuto scottante ed 
ha dato luogo a soliizioni nettamente contrastanti. 


La sentenza sopramassimata, partendo dal pre8upposto 
che la oa.tegoria delle pertinenze ha sostitttito 
nella ratio della legge quella degli immobili 
per destinazione' ha dato al problema la soluzione, 
a nostro avviso, p�i-� esatta. Data l'importanza 
della questione trascriviarno la parte centrale della 
motivazione. 

� Es8endo chiara l'intenzion�e dei contraenti di 
effettuare una vendUa di 11,n edificio con macchine 
annesse, per cui l'edifieio stesso veniva ad as8umere 
una funzione nettamente prev,alente e di 
fronte ad esso il macchinario s~ poneva con carattere 
meramente strumentale ed accessorio la que


. )

t

s ione centrale della controversia si appunta sull'interpretazione 
dell'art. 46, primo comma, della 
legge di re.gistro, ai 8en.si del quale ogni atto traslativo 
a titolo oneroso della propriet�, dell'U8ufrittto 
o di altro diritto reale, qitando si riferisce 
a beni mobili e immobili, � soggetto all'imposta 
proporzionale stabilita per le trasmissioni immobiliai-
i, tranne ohe sia s�tipulato un� prezzo particolare 
per i mobili e questi non siano dalla legge 
civile parificati agli immobili. La questione non 

(*) In senso .contrario: Dee. Comm. Gentr. 10 marzo 
1947, n. 88405, in Giur. imp. dir. e reg. 1949, n. 66, 
per cui il principio generale in materia di registro si 
ricaverebbe 1proprio dall'art. 46, 10 comma. 



-158 


� nuora all'esame di questa Oor�te Suprema, la 
quale, di recente, in fattispecie analoga, ha ritenuto 
che al contratto che importi simultaneo trasferirnento 
di pi� oggetti, in particolare pertinenze 
mobiliwri (macchinari) ed immobili (edificio 
adibito a mulino), ma venduti i primi per prezzo 
separato da quello dei secondi, debba corrispondere 
tassazione in base all'aliquota stabilita per 
<Yiascuno degU oggetti stessi (sent. 2908 del 27 luglio 
1956). 

Al riguardo si � considerato che se le norme 
della legge di registro, per determinare i bervi 
mobili parificati agli immobili, si richiamano 
esplicitamente ed unicamente alla legge oi1?ile del 
1865 (che considera1,ia gli �immobili per destinazione 
>>, c<itegori� ormai soppressa nel vigente co 
dice�), non sia pi� possibile configurare come immobili 
quelli che ora la legge civile considera invece 
beni mobili. 

1Jfo le Sezioni Unite, riesaminata la questione, 
sono di avviso che ad essa debba darsi diversa 
soluzione. Occorre prendere le mosse dal combinato 
disposto dei citati arrtt. 46 e 47 della 
legge de7 registro. Questi precetti indubbiamente 
derogano al principio generale secondo cui nei 
casi di trasferimento con pi� oggetti ogni bene 
deve essere soggetto alla relativa aliquota d'imposta 
secondo la propria intrinseca natura (art. 8), 
fissando, al contrario, il principio, di carattere 
partfoolare, che al 'trasferimento, compren.dente 
appnnto mobili e immobili, si applica l'aliquota 
pi� onerosa. � 

Detta norma (art. 46), non riceve applicazione 
allorch� venga fi8sato un prezzo separato per i 
diversi beni, pel quale caso viene ravvisata l' esistenza 
di disNnti trasferimenti, se pure con unico 
atto, passibili ognuno di tassazione autonoma. 

jJfa, anche quando sia stabilito prezzo separato, 
la legge ha voluto che l'imposizione tributaria sia 
da attuare con l'aliquota maggiore, allorch� sia 
man�ifesta l'esistenza di 1.tn particolare vincolo o 
legame tra i beni di diversa natura (immobili o 
mobili), s� da realizzare, sul piano economico-giuridico, 
qiiella caratteristica unit� costituita o dalla 
destinazione a ser�vizio dell'un bene (mobile) rispetto 
all'altro (imrnobile) -come nel caso dei 
macchinar�i di cui al quinto comma dell'art. 47 oppure 
dalla relazione inscindibile tra i due beni, 
come nell'altra ipotesi del sesto comma, in cui ,) 
detto che i contratti anche separati, con i quali 
si alienano ad uno stesso acquirente un immobile 
e le materie o altri prodotti naturali da estra,rsi 

o separarsi dall'immobile stesso o gi� estratti e 
separat.i, ma non ancora trasportati altrove, sono 
soggetti indistintamente alla tassa dovuta per i 
trasferimenti degli immobiU. 
Si delinea quindi chiaro che il senso della legge 
si coglie solo ove si consideri, nella s�ua essenzialit�, 
il previsto collegamento tra i diversi beni. 
Qggetto dei negozi di trasferimento, per cui gli 
uni (immob'ili) e gli altri (mobili) si pongono in 
una destinazione comune e quindi in urna funzione 
unitaria_. con l'attu,azione dei secondi, in 'Pirt� 
appimto della loro specifica funzione (� trovansi 
1'.n servizio� art. 47, primo comma; �rimangono 

in servizio �, qu'into comma), nella disciplina tributaria 
prevista per i primi. Di qui il rich'iamo 
alla legge civile del tempo, la cui categoria degH 
� immobili per destinazione >> realizzava appieno, 
con il criterio deW,immobilizzttzione, .la parificazione 
dei mobili agli immobili. jjfa, pur abbandonando 
il veochio concetto della immobilizzazione e 
soppressa, nella disciplina civilistica, la oategoria 
degli � i1nmobui per destinazione �, non pu� con 
ci� ritenersi privo di contenuto il precetto della 
legge fiErcale, perch� permari,gono le ragioni sostan


ziali poste a base del precetto medesimo) anche in 
relazione a detta disciplina. 

Per vero se la legge tributaria ha voluto sancire 
espressamente l'(J;pplicazione dell'aliquota pi� onerosa, 
per i trasferimenti cumulati�vi di mobili e 
immobiU, pur nella esistenza di," prez.zi separati, 
non per la ragione di ordine formale che j, mobili 
fossero, nello schema della veochia legge civile pa� 
rifioatj, agli immobili -� ovvio che in tal caso non 
8arebbe stato necessario sancirlo esplicitamente, 
diiscendendo quell'applicazione riai princip�i generali 
-ma perch� invwe fosse) nella realt� di fatto, 
sussistente il partiicolare vincolo o legame tra i 
due beni di diversa natura (art. 47, quarto comma), 
sembra logico dedurne che, anche eliminato 
lo schermo dell'immobilizzazione rimane sempre, 
per il caso che interessa, la ragione sostanzia1le, 
ispiratrice dello speciale precetto, della stabile o 
durevol� destinazione a servizio del bene mobile 
rispetto all'immobile) e precisamente la .sussistenza 
di quel rapporto pertinenziale che, nella ratio 
delle disposizioni del vigente codice civile (improntate, 
nella destinazione dei beni, al criterio 
naturalistico) supplisce alla eliminazione della categoriia 
degT!j, immobili per destinazione (Relaz. al 
Ood. ri. 390). 

Mera estensione qwindi ai benii mobili, in quanto 
pertinenze, della disciplina giuridica degli immobili, 
il che si risolve, agl'fi effetti pratic�i) nella 
prevista equiparaziori,e di cui al richiamo della 
legge speciale. 

Posto quindi che la pertinenza costituisce con la 
cosa. cui � destinata entit� 1mitaria in conformit� 
alla funzione della cosa principale, di cui segue il 
regime per i primi relativi atti e rapporti giuridici, 
deve conseguentemente ritenersi che) per il combinato 
disposto degli artt. 46, primo comma e 47, 
quinto comma, della legge di registro in relazione 
all'art. 818 codice civile, le cose mobili (nella specie 
macch;i'Yl!ari), vendute insieme all1immobile cui 
sono destinate ma per un prezzo distinto da quello 
pattuUo per l'immobile) ove realizzino quell'imit� 
economico-giuridica del bene che viene presa in 
conB"idera.zione della fattispecie legale tributaria) 
devono del bene principale (immobile) seguire le 
sorti)). 

Gli argomenti addotti dalla Suprema Oorte ci 
trovano senz'altro consenzienti. E' da rilevare oh.e 
con la sentenza annotata si � avut-o �un mutamento 
d'indirizzo rispetto a tutta la giurisprudenza. precedente 
che si era mostrata sempre di avviso contrario 
alla tesi sostenuta daW Amministraziorne 
(cfr: Oass. 21~ litglio 1956, n. 2908, in Giust. Oiv. 
Rep., 1956, v. Imp. Reg. 217. -Trib. jjfilano 



rn MM rnm rn MM rnm 
-159 


14 maggfo 1956, ,l,vi voci'! cit. 218. -Trib. Bologna 
15 febbraio 1956, ivi v. cit. 210. -Trib. Brescia 
26 febbr<J;io 1954, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1954, 

v. 502 con nota adesiva .del GRIZIOTTI: 1'� Imposi.
zione delle pertmenze separata da quella degli immobiU, 
�. -Ancora 'in senso contrario v. dello 
.stesso GRIZIOT'.l'I : � Il regime delle pertinenze nel 
cod. civ. e gli immobUi per destinazione secondo 
l'art. 47 l. Reg. e la legge sulle successioni �, m 
Riv. Dir. Se. fin., 1953, II, 112. -�Postilla allo 
articolo del dott. Luigi RASTEJLLO: Le pertinenze 
-Aspetti cii�ilistfoi e aspetti tributari� iviJ 1954, 
IJ 345, p. 385-387. -AvmzzA: �Fondamenti di 
diritto positivo in tema d'imposta di registro ))' 
JJf'llanoJ 1947, P�. 105. -GoRLA in Giur. Compl. 
Cass. Civ., 1954. -In stmso conforme: ROTONDI: 
{( Il regime fiscale delle pertinenze�, in Dir. e 
prat. trib., IJ 240. SuWargomento vedi anche �Il 
�contenzioso dello Stato � anni 1951-1955, p. 559 Le 
pertinenze. 
L. JVIAZZELLA 
REQUISIZIONI -Forze armate alleate -Indennit� a 
norma della L. 9 Gennaio 1951n.10 -Indennit� supplementari 
-Inammissibilit�. Cass. Sez. I, 1518/57 
Pres. Pasquera; Est. Stella Richter; P. M. Criscuoli Ministero 
Tesoro c. Soc. lavorazione leghe leggere. 

La legge 9 gennaio 1951, n. 10, che disciplina 
gli indennizzi per le requisizioni operate in Italia 
dalle Forze armate alleate; regola l'intera materia 
gi� regolata dalla precedente legge (R. D. 
18 agosto 1940, n. 1741). '.Pertanto, dal giorno della 
sua entrata in vigore," k nor)ne del. decreto del 
1940 devono intenders(~br:iif;ate~ � . . � .. 

Conseguentemente sotto il ..�vigore della� nuova 
legge � inanimissibil� �� 1'i'nden~it� � supplementare 
prevista dall'art. 60 d�i decreto 18 agosto 1940, 
per le cose indispensabili per l'esercizio di una 
industria, commer�io oP.rofe~sione. 

Con questa sentenza della Oorte di Cassazione) 
pu� or�mai considerarts'� principio consolidato che 

-la legge 1951, n. 10, disciplini in modo integrale 
ed wutonomo l"intera ma.teria degli. (( mdenniz.zi 
per danni arrecati CO'l'b azioni non di combattimento 
e per le requ,isi.zioni disposte dalle Forze 
Armate Alleate � e che pertanto dal giorno della 
.s;:.g, entrata in vigore � inapplicabile il R. D. 

n. 1741 del 1940 (v. Sezioni Unite 1908/52; id. 
723/53, m questa, �Rassegna� 1953, p. 27 e 152). 
Impor.tante in questa sentenza � lJaffermazione 
dell'inammissibilit� dell'indennizzo supplementare 
<li cui all'art. 60 del D. M. n. 1741, relativamente 
�ai rapporti giuridici non ancora esauritisi al momento 
della entrata in vigore della nuova leggeJ 
-argomento sul quale per la prima volta la Corte 
Sup1�ema � stata chiamata a portare il suo esame. 
Tale affermazione d6l resto non pote'IJYJ, essere che 
la coerente consegu.{Jn.za non solo del principio di 
cui sopraJ ma, altres� della natura dellJindennit� 
supplementare, r;;omJera regoiata dall'abrogato 
decreto e della precedente giu;r:isprud,e~a sui limiti 
di applicabilit� dell'art. 60 R. D. n. 1741 
del 1940. 

EJ noto 'infatti che il decreto del 1940 prevedev,a 
un'indenrnH� rnens1'ie. c.ornmisuratf.lt al valore venale 
della cosa requisita e che come tale non era 
in ogwi caso idonea a coprire l'intero dannoJ poich� 
questo poteva consistere in altro che non la sola 
perdita del godimento della cosaJ come lJimpossibilita 
di usare altri .beni o d'i un proficuo esercizio 
dell'impresa o professione) o il diminuito reddito. 
Scopo q�uindi dell'indennit� supplementare era 
qu6llO e soltanto quello di fodenrvizzare la perdita 
economica che non sarebb6 rientrata nell'mden.
nit� mensile) cos� come dalla legge stabilita. (v. 

Contenzioso dello Stato '51-'55, II, p. 752). 

ViniJ,ennit� rn_ens.iie e l'i1u1ewnit� supplementare 
costituivano cio� l'indennit� complessi'IJ'a che 
risarciva .lJintero d<J;nno conseguente alla requisizioneJ
� da. cui l'affermazione della natura non distinta 
e non autonoma dell'indennit� supplementare 
rispetto a quella corrisposta per l'uso della 
cosa della� quale non costituiva che un'mtegrazione 
(v. Cass. 1664/52 in questa Rassegna. 1952, 

p. 231) con la conseguente impossibilit� di chiedere 
separatamente lJindennit� supplementare 
quandoJ p6r mancata impugnazione J sia divenuta 
definiti1;a l'indennit� di requisizione. � 
Tali essendo i preoedenti legislativi e giurispmden!<
ftiaU, era chiaro oomeJ entrata in vigore la, 
n.uova legge' del 1951 che ha� adottato criteri d�i� 
versi per la liquidazione <leWi"ri,dennit�J non potesse 
che esser dichiarata inammissibile unJindennit� 
supplementare. Do,vendo infatti. a norma 
della niwi:a legge (art. 8 e 4) essere l'indennit� 
commisurata � al valore e al prezzo ufficiale del 
bene requisito., con un potere discrezionale nella 
AmministrazioneJ nella determinazione del� coefficiente 
e nella �valutazione della destinazione della 
cosaJ nonch� nella liquidazfone equitativa dell'indet~
nizw �, viene senzJa-ltro meno la ratio della 
norma di cui all'art. 60 del precedenfo decreto; invero 
lJindennit�J liquidata secondo i criteri della 
nuova leggeJ com.prende tutto il danno subito in 
conseg�iwnza della reqiiis,izione sicch�J ove si 
dovesse ancora corrispondere un'indennit� supplementil!
reJ questa non sairebbe che unJinammissibile 
duplicazione. 

Tali argomentazioni sono sufficienti sia a spiegare 
il motivo per cui l'indennit� supplementare 
non sia affatto prevista dalla legge del 51', sia a 
confortare l'opinione che dell'intera materia questa 
stessa legge abbia dato una nuova diSciplinaJ 
integrale ed aittonoma. 

P. DI TARSIA di BEL.MONTE 
~AWW"..&W"~..$$'.&.J>J&.WAU&&&'.~ ~~m:::::m=��ffeW':i:~mlmm::mm~�W':i:~m,,mm;m::ms�ruax~,,,m~mwmm--~2~-m"i:::::'mmru�ru.m.ru.w:m,mi:mwm,�-~~-i::::;,,~w.J~ 



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m:n:mmt E ' 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI, MERITO 


AGRICOL.TURA -Legge Forestale -Modus dell'atto 

Amministrativo -Trascrizione. (Trib. di Cagliari, 19 

ottobre 1956; Pres. ed Est. Ferrero). 

Il consenso alla occupazione temporanea di beni 
immobili da parte dell'Amministrazione Forestale 
perch� provveda al rimboschimento ai sensi dell'art. 
75 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con 
rinuncia da parte del proprietario alla indennit� 
prevista dall'art. 78 della stessa legge, costituisce 
un negozio di natura pubblicistica non equiparabile 
in alcun modo alla locazione. 

Pertanto, anche se tale occupazione sia, consentita 
per un periodo superiore ai nove anni, l'atto 
non � soggetto a trascrizione, non rientrando nella 
elencazione dell'art. 2643 Codice civile e nemmeno 
potendosi ritenere sussistente la identit� degli effetti 
con la, locazione ultranovennale di cui all'art. 
2645 Codice civile stante la diversa natura 
dei due atti. 

Il terzo acquirente dell'immobile non ha titolo 
per ri,chledere all'Amministrazion!p la predetta 
indennit�, dovendosi ritenere che egli abbia acquistato, 
l'immobile stesso nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovava e con il vincolo derivante 
dalle norme della legge forestale relaUv:a al :rimboschimento. 


I termini della lite possono riassumersi come 

segue: 

Nel 1926 l' Ammin,istrazion-e forestale promosse 

il rimboschimento della . .fascia costiera della loca


l,it� denominata Santa Margherita di Pula. 

Il proprietario dei terreni,, certo Oorinaldi, li 

cedette spontaneamente al!' Amministra.done stes


sa per tutta la durata dei lavori, prevista per un 

periodo superiore ari nove an11A, rinunziando con


testualmente alla indennit�, di occupazione tem


poranea di cui all'art. 78 della legge forestale.� 

Successiva1nente alien� i terreni di cui trattasi 

alla Societ� Fondiaria, Agricola Tirrena -S.p.A. 

(delle attit:it� e dei diritti della quale l'Oratorio 

Salesiano attore si � asserito titolare a seguito 

dello scioglimento della Societ� stessa). 

L'Oratorio Salesiano richiese, a suo tempo, al 

llfin�istero dell'Agricoltura la corresponsione del


l'indennit� di occupazione da determinarsi ai 

sensi dell'art. 21 della legge forestale da un col


legio arbitrale e non avendo aderito il Ministro 

a tale richiesta lo convenne in giudizio per otte


nere la declaratoria di tale vantato diritto. 

L'attore avev�a posto a fondamento della pro


pria tesi la in.apponibilit� ad esso, terzo acqui


rente dell'immobile di cu�i trattavasi, del nego.ziry 
con il quale il precedente proprieta1'io av1eva assentito 
alla occupaz,ione temporanea da part�e


dell' A_mministrazione Forestale del terreno darirnboschire 
per il periodo necessario al rimboschimento 
stesso (nella specie, superiore ai nove 
a?�ni), con 1�inunz�ia all'indennit� prevista dallo, 
art. 78 dell(JJ legge forestale. 

Si assmneva che .tale negozio, importando gli 
effetti di una locooione ultranovennale avrebbe 
dovuto essere trascritto a�i sensi degli artt. 2643'. 
e 2645 codice cfoile. 

Il Tribitnale ha esatta,mente ritenuto che ~i 
tratti invece di negozio di dtilritto pubblico, che 
non presenta perci� analogia con un'a locazioneultranotJennale, 
che � contratto di natura privatistica. 


Va infatti tenuto presente che il vincolo forestale 
importa un affievolimento del diritto soggettivo 
(di propriet�). 

L'Amministrazione, in forza delle norme con


tenute negli artt. 75 e seguenti della legge fore


stale, pu� occupare d'imperio i terreni da rirn


boschire ~ quando i proprietari non pro'IJVedana 

direttamente al rimboBchirnento nei modi e ter


mini prescritti dal comitato forestal'e -salvo


l'obbligo previsto dall'art. 78 di corrispondere ai 

proprietari stessi una ind;ennit� da determinarsi 

nei modi sta�biliti dall'art. 21. 

Perci� il negozio COif/, cui il proprietario, in 

vista dei particolari 1/antaggi che gli deriveranno 

dal rimboschimento, cede temporaneamente i pro


pri terreni alla Amministrazione e rinunzia ad 

ogni indennit� (come si � verificato nella specie} 

costi(f;uisce itn modus dell'atto amminis�tr'altivo.. 

Poich� in caso di trapasso della propriet� sog


getta a trasformazione forestale si trasferiscono 

ali' acquirente i vantaggi derivanU dalla presta


zione dell'Amministrazione, sembra conseguente 

che ad esso debbano anche automaticamente .far 

carico gli obblighi imposti ed accettati dal suo 

dante eaiisa (nella specie: la rinunzia all'inden


nit�) a titolo .di modus (sugli atti amministra


ti17i modali e sulla loro efficacia verso i terzi cfr. 

LvcrFREDI: � L'atto amministrativo nei suoi ele


menti accidentali � Edi. Giuffr�, 1941, p. 235 e


segg.; FRAGOLA: �Gli atti amministrativi ll Utet, 

1952, pp. 47 e 52). 

La. natura pubblicistica del negozio e la nonequiparabilit� 
dell'indennit� ad un canone locatizio 
rendono ovvie le conseguenze cui � perrenuto 
il Tribunale. 

G. GOZZI 

-161


IMPOSTA DI REGISTRO -Locazione di terreno per 
l'impianto di distributori di benzina -Natura giuridica 
-Imposta applicabile. (Trib. Roma, Sez.. I, 
24 giugno 1957; Pres. Gentile; Est. Bonelli -Soc. 
ESSO Standard Italiana c. Finanze). 

Il contratto con il quale viene pattuito il godimento 
di un terreno per l'installazione e l'esercizio 
d� distributori di benzina, non pone in essere 
�una locazione, ma attribuisce un diritto reale di 
superficie; ed � da assoggettare, in quanto tale, 
all'imposta. proporzionale di trasferimento. 

La sentenza Diene segnalata perch� risolve una 

questione di notevole interesse pratico, data la 

larghissima diffusione ormai raggiunta dalle co


sidi?tte sta.zioni di rifornimento per autoveicoli. 

Nella specie la Soc. ESSO Standard Italiana 

avera locato da un privato un appezzamento d�i 

terreno latistante ad �una strada nazionale, al


l'espresso fine di imp�iantarvi distributori di car


burante ed un chiosco di servizio prefabbricato. 

In sede di registrazione l'atto era stato assogget


tato all'aliquota dello 0,50 per cento, propria 

delle locazioni; ma in via ispettiva era stato �rite


nuto, che in 'realt� la pattuizione realizzava a 

favore della Soc. ESSO un diritto di superficie, 

CO'fb conseguento obbligo <li pagare la diversa e 

maggiore aliquota del 10 per cento, do1.1-uta per il 

trasferime_nto d�i diritti reali. 

Il Tribunale, respingendo l'opposizione della 

Societ�, ha accolto le ragioni prospettate dalla 

Avvocatura; e con esauriente e precisa motiva


zione ha giustamente affermato: 

a) che sulla letterale espressione usata dalle 

parti nel qualificare ili. � Zooazione � il contratto, 

doveva a norma dell'art. 8; pri!Jno comma della leg


ge di" registro, prrevalere il conten,uto sostanziale; 

b) che mentre nella locazione il bene viene go. 
duto in quanto tale e secondo la propria natUra, 

nella specie il godimento istesso aveva un fine 

strumentale, potendo .la E1S.f~O trasformare par


zialmente il terreno per installarvi gli impianti 

relativi ad una � stazione dli, servizio �. Tale fa


colt� era espressione d~ un negozio ben diverso 

dalla locazione,� e precisamente denunciava la co


stituzione di un diritto di superficie, a norma de


gli artt. 942, primo co1nma e 955 codice civile; 

c) che, in contrario, non poteva opporsi n� il 

carattere temporaneo del god'�!mento, ben potendo 

il diritto di superficie essere costituito per un tem


po determinato. N� il fatto, che alla fine del rap


porto, la Societ� avrebbe potuto asportare il mate


riale installato; poich� l'attribuzione al proprie


tario del suolo, della propriet� della costruzione 

� un elemento solo naturale e non essenziale del 

diritto di superficie. N� il rilievo, che la Societ� 

non doveva realizzare costruzioni in senso tecnico, 

ma solo proced).ere all'installazione di materiali 

prefabbrieati, poich� la caratteristica essenziale 

in materia � la immobilizzazione al suolo dell'ope


ra. E ci� sf verifica anch� rispetto a qualsiasi 

opera prefabbricata ed incorporata al suolo. 

GIUSEPPE DEL GRECO 

RESPONSABILIT� CIVILE DELLA P. A.� Strade ed 

autostrade -Manutenzione -Potere discrezionale 


Insindacabilit� -Limite della insidia ex re -Strade 

ed autostrade -Omissione di reti di riparo alle 

sponde dei cavalcavia sovrastanti -Non eostituisce 

insidia ex re. 
.RAPPORTO CAUSALE -Condizione di fatt~ che pre


esiste all'azione -Rilevanza -Limiti. 

STRADE ED AUTOSTRADE -Cavalcavia -Obbligo 
per la P. A. proprietaria della custodia di quanto 
transita sui cavalcavia e di quanto cade sulle sponde 
di esso ai fini del 206'1 e 2053 c. c. Tribunale di 
Firenze 6/6 -26 settembre 1957, I Sez. Pres. Perfetti; 
Est. Gesmundo; -Bellandi in proprio e n. n. c. ANAS 

1) L'attfrit� discrezionale che caratterizza la 
costruzion6 e la manutenzione di una strada pubblica 
(stra~ia ordinaria e autostrada) viene meno, 
con l'insorgere dellq, responsabilit� per danni e 
con il conseguente Rindacato giurisdizionale della 

A. G. O., solo quando la P. A. proprietaria, attraverso 
un comportamento che violi la legge o le 
norme di elementare prudenza, rubbia posto in essere 
o lasciato sussistere uno stato di pericolo atto 
a led,ere, per for�za propria, i diritti alla-incolumit� 
di coloro che della stra;da usufrui.scono. 
2) La manc~nza di reti di riparo alle spallette 

dei cavalcavia di un'autostrada, dall'alto dei quali 

� da parte di terzi maHntenzionati lanciato un 

sasso sui veicoli in transito con conseguenze dan


nose agli occupanti i vefooli stessi, non costituisce 

di per s� uno �stato di peritcolo tale da integrare 

la responswbilit� dell' A. P. cui � aif.fidata la manu


tenzione sia della autostraida che del cavalcavia. 

3) La mancanza delle ricordate reti, nella dina


mica del fatto dannoso determinato dal lancio di 

un sasso, costitui�soe un semplice antecedente ma


teriale, privo di un pr�e'ciso valore causale con 

la conseguenza che detta man.canza non assume a 

fatto colposo concorrente con il fatto doloso del 

malintenzionato. 

4:) DeHa infinita serie degli ante�edenti di un 

fatto deve attribuirsi valore e natura di causa, ai 

fini giuri:dici, solta.nto a quelli che appaiono ad 

esso legati da un rapporto imme�diato e diretto e 

�~he sono di rilevanza tale da apparire decisivi ai 

fini di una sua produzion�e e cap3i0e di produrlo: 

tale natura non pu� riconoscersi a una condizione 

di fatto che preesista atll'azione dolosa dell'autore 

dell'illecito, e che �sia tale da non influir.e sulla 

produzione dell'evento se non per quanto attiene 

allo aspetto esterno d�ell'azione. 

5) La P. A. cui � riservata la propriet� e la 
manutenzion�e della strada e dei cavalcavia non � 
tenuta alla custodia di quanto transita sul cavalcaivia 
e tanto meno di quanto fortuitamente cade 
sulle �spallette dello ste�S�SO, con conseguente imposs~
bilit�, in una situazione qual.e quella denunciata 
di far ricorso, ai fini della responsrubilit� civile, 
alle norme contenute nell'art. 2051-2053__ codke 
civile. 

1) La sentenza che si annota tratta argomenti 
sui quali dottrina e giurisprudenza hanno pi� volte 
portato il proprio esame. 


162 


La peculiarit� del caso deciso 1 per�1 con particolare 
riguardo alle ,modalit� del fatto ed alla 
natura della strada limgo la quale il fatto ste8so 
� avvunuto (autostrada) induce a tornare sitll'argomento. 


Il fatto � il seguente: nella n'otte del 25 marzo 
1953 un auto 1100/E, percorrendo l'autostrada 
F''irenr::e-Jlarej venne ragg-iunta da un sasso lanciato 
da persona rimasta sconosciuta dall'alto di 
un cavaloav,ia che sovrasta l'autostrll!da. n sasso, 
rotto il parabrezza, colp� al petto uno degli oocupwnti 
l'auto cagionandone la morte. A seguUo di 
ci� i famiUwri della vittima chiesero il ristoro d.i 
danni all'Azienda della strada configurandone la 
responsabilit� sotto il duplice profilo della mancata 
apposizione di reti di riparo alle spallette 
del cavalcavia, e della mancata manutenzione di 
quest'ult�no che, soggetto al transito di veicoli e 
di pedoni se tenuto costantemente sgombero non 
avrebbe reso possibile la caduta o il .lancio di 
sassi sull'autostrada sottostante. 

Da qui le statufoioni di cui alle riportat(;! massime 
e della cui esattezza non pare dubitarsi sia 
quanto ai limiU della responsabilit� della P. A. 
per danni sub�ti dal privato nell'uso della s.trada 
sia quanto al valore causale degli wntecedenti materiali 
di un evento dannoso sia infi.ne quanto allo 
obbligo della custod'ia di ci� che ,transita o cade 
sul cavalcavia ai fini di una responsabilit� ew 
art. 2051-2053 del codice civile. 

2) E' da cons�iderarsi ius receptum, con il eonsenso 
unanime della dottrina. e della giurisprudenza 
che la costruzione e la manutenzione d'i 
un'opera, pubblica costituiscono attivit� essenzialmente 
discrezionale sottratta al sindacato giurisdizionale 
e che tale attivU� vfone meno, con il conseguente 
sindacato giurisdtzfonale, solo quando, la 

P. A. attraverso itn comportamento che vfoli la 
legge o le norme di elementare prudenza, abbia 
posto in essere o lasciato sussistere uno stato di 
pericolo atto a ledere gli altrui diritti alla inoolumit� 
(Y. il � Contenzioso dello 1Stato �, 1942-50.� 
vol. I, p. 193 e segg.; GuGLIEJLMI in nota a sent. 
Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1953, n. 3212, in Riv. 
Ginr. Circ. e Trasporti, rn54, p. 534). 
La responsabilit� d6lla P. A.1 pertanto, per danni 
sub�ti da un privato durante l'uso della strada, 
la cui maniitenzione compete alla P. A. stessa, � 
configurabiie unicamente nel caso che l'evento dannoso 
possa essere collegato in via diretta ed irnmediata 
alla violazione di particolati norme di 
legge o di regolamento che impongono alla P. A. 
una determinata condotta a tutela dell'interesse 
privato ovv.ero a,d un'azione od omissione della 
stessa P. A. che ponga in essere o lasci sussistere 
una insidia o trabocchetto per l'utente della strada. 
In tali casi la lesione degli altrui diritti alla 
integrit�, per un fatto colposo per il quale il privato 
non possa prevedere o evitare il danno con 
l'uso dell'o'f'dinaria diligenza, determina la violazione 
del principio del neminem laedere e di fronte 
ad esso la discrezionalit� della P. A. non resta 
sacrifi,cata perch� nell'osservanza di norme di legge 
e n6ll'adozione di misure di prudenza che evitino 
insidie atte a ledere -per forza propria, non en


tra in gioco alcun uso della d�iscre,<::fonalit� suddetta. 


Ferm'i tau punti, per il caso delle reti di riparo 
alle sponde dei cavalcavia il problema si pone nei 
seguenti termin'i: 

a) la mancata apposfaione delle reU protettive 
alle sponde de�i cavalcavia, in V'.ia generale e di 
princ'ipio, non pu� essere sindacato dal Giudfoe 
ordinario perch� la manutenzfone della strada 
pubblica, S'ia essa stroda ordinaria o autostrada' 
(art. 23 del cod'ice della strada) � rimessa al prudente 
criterio discrezionale della P. A. e perch� 
della stmda suddetta 'i privati si servono uti univer,
si e non ut1 singuli ; 

b) in presenza di un danno all'integrit� fisfoa 
di un utente della strada, per i principi posti a 
tutela del precetto del neminem laedere, la mancanza 
delle reti suddette potr� bBSere sindacata 
d�l giiidice ordinario al fine soltanto di accertare 
se essa costituisca una violazione d,i norme posiUve 
di legge o di r"egolamento, generali o locali, ovvero 
una violazione di norme di comune prudenza tale 
da integrare nella situazione dei luogh'i una insidia 
ex re che in rapporto ez�iologico con l'evento 
dannoso, sia assolutamente imprevedibile ed inelim'inabile 
con l'ordinaria d-iligenza. 

Norme di legge o di n�golamenti a presid:io delle 
strade <1 delle autostrade si rinvengono nell'allegat.
o Falla .legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblic,i, 
nel regio decrefo 8 .dicembre 1933, n. 1740, suUa 
istituzione dell'Azienda delZa strada, sui compiti 
ad essa affidati per la gestione delle strade e dell6 
autostra�de appartenenti allo Stato e sulla manutenzione 
delle stesse; nei regolamenti relativi alla 
circolazione sull'autostrada ove sitssistano (art. 23 
codice della strada). 

In alcuno di tali provve,dimenti legislaUvi n� in 
alcun'altra legge speciale che disci.pli111i la particolare 
materia � dato imbattersi in una norma 
che, se noli in via diretta, cinche soltanto iln via 
di induzione, porti a configurare per l' Amministrazione 
che abbia la disponibilit� dei cavalcavia 
e la manutenzione della strada, un obbligo di apporre 
r6ti protettive alle sponde laterali dei cavaloavia 
predetti. La ragione � ovvia: l'apposizione 
di tali reti, integrando una modalit� di costruzione 
e di manutenzione delle strade e dei 
manufatti relativi, risulta collegata soltanto agT:i 
interessi pubblici da soddisfare ed alle necessit� 
amministr,ative e finanziarie dell'Amministrazione 
interessata. 

N� tale obbligo, escluso per questa via, pu� configurarsi 
per via delle norme di comune prudenza, 
la cui violazione -lo si � gi� precisato -fa 
cessare, in caso di danno all'integrit� fisica, la 
libert� di movimento deU' Amministrazione. 

Dato che l'apposizione di reti protettive alle 
sponde dli cavalcavia non attiene alla funzionalit� 
ed all'idoneit� diella strada all'uso suo proprio 
la mancata apposizion� non costituf~~e uno stato 
di pericolo immanente atto a ledere, per ...jowa. 
sua propria, i diritti all'incolumit� degli utentt 
della strada: stato di pericolo immanBnte perch~ 
l''insidia o il trabocchetto in cui lo stato suadetto 
deDe sostanziarsi per l'insorgere della responsa



. -163 


bilit� per danni, consf,ste, nell'acce.done fornita 
daU.a logica e dal diritto, in un vizio che, in rapporto 
diretto ed immediato con la cfrcolazione, 
renda pericolosa per forza sua propria e senza il 
fatto doloso o anche soltanto colposo del terzo, 
la circolazione stessa. 

3) La mancanza di interdipendenza fra reti <U 
riparo e circolazione e la ini�oneit� strutturale 
della mancanza delle ricordate reti a costituire 
una insidia .ex re, riduce notevolmente la indagine 
sul nesso causale; 

La mancanza di tali reti nello iter caiisale di un 
danno provocato dal lancio di un sasso d�ll'alto 
del cavalcavia, costituisce indubbiamente un antecedente 
materiale del fatto. 

Ma quando e come gli antecedenti mater�iali assumono 
valore causale nella produzione in un fatto 
dannoso? L'art. 40 del codice penale, nel porre 
i cardini del rapporto di causalit�, precisa che 
intanto si � responsabili di un fatto in quanto 
l'evento � la � conseg�uenza >> dell'azione o omissione 
dell'agente: conseguenza intesa nel senso 
unico ed esclusivo di causa diretta ed immediata 
che nel paradigma logico del nesso di causalit� 
costituisca il � fenomeno produttore � dello evento 
dannoso, vuoi per efficienza -a quo :fit res vuoi 
per adeguatezza -id quod plerunque aooidit 
-:-� Applicando tale prf,ncipio agli antecedenti 
materiali di un fatto dannoso, gli elementi che, 
soli, possono .attribuire loro valore causale sono 
dati (qui si ravvisa la esattezza della terza massi??
ta) dall'essere essi legati da un rapporto diretto 
ed immediato con il fatto dannoso e, decisivi 
ai fini della sua produaione, dall'essere capaOi di 
produrli>>: Val quanto dire, nella materia in 
esame, dall'essere essi un momento insopprimibile 
ed insostituibile dell'azione posta f,n essere dal 
malintenzionato al consapevole fine di produrre 
l'azione stessa e dall'avere in s� la capacit� intrinseca 
e strutturale a determinare il fatto danc 
noso,� cose tutte che mancano nel caso in cui, 
come in quello in esame, si abbia una pura condizione 
di fatto che, nello svolgimento dell'azione 
delittuosa si pone sullo stesso piano delle circostanze 
di tempo e di luogo nella qiiale l'azione 
viene attuata: l'essere cio� le sponde {f,el cavalcavia 
sfornite di reti df, riparo. 

4) La statuizione contenuta nell'ultima massima, 
relativa ad una responsabilit� dell' Amministrazione 
proprietaria per omessa custo�ia di 
qiianto transita sui cavalcavia o di quanto cade 
fortuitamente sulle sponde di quest'ultimo � fatta 
con chiaro riferimento alla responsabilit� ipotizzata 
dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile. 

La esclusione dell'obbligo di siffatta custodia � 
affermata in sentenza f,n relazione aUa situazione 
di specie, nel senso cio� che, ai fini della circolazione 
sull'autostrada, non � configurabile un obbligo 
di custod�ia di quanto avviene sui cavalcavia 
:wi:rnstrmti. anche se di propriet� della stessa 

P. A. In tali termini la esclusione, di per s�, 
esatta, � contenuta per� in limiti ristretti. Un 
obbligo del genere, ai fini della responsabilit� riportata 
dagli artt. 2051 (danni di cosa in custodia) 
e 2053 c. c. (rovine di edificio) non � configurabile 
per le opere pubbliche in quanto, risolvendosi 
esso in una modalit� della manutenzione dell'opera, 
investe l'attivit� riservata in via esclnsiva 
all'Amministrazione (v. Contenz. dello Stato 
1951-1955, vol. I, p. 151) con fa cori;se-gi1.enza che 
anche per i casi in cui si possano confignrare tali 
ipotes�i, la responsabilit� opera nei l�i1niti della 
�insidia ex re. 

E' noto che per i casi contemplati da�i citati 
articoli il danno da cose o da rovine di edificio 
� collegato pur sempre al fatto dell'uomo (v. Commentario 
a1 codice civile Scialoia e Branca, libro 
IV, pp.332-333) e che il fondamento della rnsponsabilit� 
relativa r�isiede nella omessa custodia 
o nel vizio di costru.zione o difetto di manilten.
zione con la di~~crimi-nante del caso fortuito 
per U 2501 c. c. e della prova di una causa d�versa 
per il 2053 c. c. Di conseguenza dato che le strnde, 
le autostrade ed i manufatti relativi appartengono 
alla P. A. a titolo di P'ropriet� pubblica e per 
esse hanino vigore, quanto alla costruzione e la 
manuten.zione, i princip,i gi� chiariti, la rilevata 
situai-ione ili incompatibilit� � determinata dalla 
necessit�. di salvaguardare la libert� di mo'&'imenti 
dell'A.:mministrazione proprietaria con la conseguenza 
che la responsabilit�. insorge se e qnando 
si hanno, nella fattispecie concreta, gli estremi 
della insidia ex re. 

5) Un'ultima considerazione; i principi di cili si 

� discus.~o, vale1,oli per le opere pwbbUohe in genere 

con particolare riguwrdo alle strade, non soffrono 

alc.,na limitazione allor<r&h� non di strada ordinaria 

si tratta ma, come nel caso deciso, di atltostrada. 

L'art. 23 del codice della strada, regio decreto 
8 dicembre 1933, n. 1740, dopo aver posto il principio 
della libert� della cfrcolazione, stabilisce che 
pe�r la circolazione sulle autostrade possono essere 
emanate norme speciali. 

Val quanto dire che se nei svngoli 1�egolamenti 
non si rinvengono norme che impongono all'Ente 
proprfotarfo o all'Ente gestore della autostrada 
cautele particolari ai fini dell'incolumit�. deg'li 
utenti, i doveri a tale scopo afferenti all'Ente 
stesso non sono maggiori o diversi da quelli dettati 
dalle norme a tutela delle strade ordinarie 
ovvero da.lle norme di elementare prudenza e diligen.
za. Di conseguenza, qua.le che sia il rapporto 
r:he lega, l'utente della autostrada all'Ente proprietario 
o gestore, i limiti della responsabilit� 
per danni sono quelli di sopra chiariti. Vuoi infatt
�i che tale rapporto lo si configiiri un rapporto 
di 1lSO normale di un bene demaniale J per essere 
l'importo del biglietto <U ingresso ivn prezzo pubblico 
o tassa e non un; corrispettivo contrattnale, 
mwi che lo si configur�i un rapporto contratuale 
(il che si contesta perch�, compatibile per le antostrade 
in concessione alle �industrie private, � incompatibile 
per le autostrade di propriet� pubblica.), 
l'indagine dell'Autorit� gitldiziaria., i.n caso 
di da.nno dell'utente, non potr� in entrambi i casi. 
non orientarsi a(la. ricerca di una violazio1ie di 
alcuna delle ricordate norme. 

Le ragioni, sono da individuare in dite diverse 

direzioni : la necessit� di tener conto della spe



-164 


ciale f1tnzione (li interesse pubblico collegato alla 
a-utostrada, del notorio stato normale del percorso, 
della sua tUsciplina e del suo controllo da una 
parte e la considerazione che il pagamento del 
Mglietto d'ingresso, anche nel caso contestato che 
non fosse un prezzo pubblico, non determina una 
responsabilit� obiettfoa a carico dell'Ente gestore 
dall'altra parte. Tale ultima responsabilit� -� 
noto -non trova ingresso nel nostro ordinamento 
giuridico neppun; nei casi del genere (vedi Cassaz. 
6 giugno 1940, Belloni c. Azienda della Strada, 
in Foro It. Rep. 1940, p. 145, n. 74) e la garanma 
della libert� e sicitrezza della circolazione non si 
estende fino al punto di sacrificare nello StatoEnte 
gestore dell'autostrada ogni potere discre


zionale nella scelta dei m�zzi di costruzione e di 
manutenzione n� di costringere lo stesso a misuremaggiori 
di quelle richieste alla comune prudenza 
e diligen�:a per evita1�e danni allo utente. 

L'autostrada come l�. strada o'l'dinaria, allorch� 
appartiene allo Stato, per il preciso disposto dell'art. 
822 del codice ci1.1-ile, � parte integrante del 
demanio pubblico.: in quanto tale per il disposto� 
del successivo art. 823 dello stesso codice � rimessa, 
per la tutela la manutenzione, la disciplina� 
e la scelta dei mezzi atti a garantire la libert� 
e sicurezza della circolazione, al prudente criteri<> 
discre.~ionale dell'Autorit� amministrativa, con f 
soli limiti di mti si � trattato. 

L. OORREALE 

IN� DICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.4. FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4. SOLUZIONE OHE' NE � .ST.J.TA. D.4.T.4. 
ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' 

ELETTRICIT� -FORNITURE. -Se, per l'applicazione dei 
sovraprezzi su forniture di energia elettrica oltre 30 Kw. 
stabiliti dal provvedimento CIP n. 348, debba farsi riferimento 
alla potenza impegnata contrattualmente per 
()gni singolo utente, anche se fatta constare da pi� 
-contratti (n. 51). 

ASSICURAZIONI 

SOCIALI. -I) Se siano dovuti interessi di mora per i 

contributi ass1curativi dovuti per i dipendenti dello 
:Stato, qualora il ritardo nel pagamento sia in relazione 
.all'impossibilit� giuridica di emettere il titolo di spesa 
(difetto di valido titolo giuridico del rapporto di lavoro) 
(n. 48). -II) .se siano dovuti i suddetti interessi 
odi mora, qualora il titolo del rapporto di lavoro sia 
:stato costituito posteriormente con efficacia retroa.ttiva 

(n. 48). -III) Se l'applicazione della disposizione dell'art. 
53 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, trovi un limite 
nei principi della legge di contabilit� generale, relativi 
all'adempimento delle obbligazioni dello Stato (n. 48). 
BANCHE 

ASSEGNI BANCARI. -Se il reato ex art. 116 del R. D. 21 di-
cembre 1933, n. 1736, e la trasgressione tributaria ex 
.art. 35 All. A del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268, siano 
sanzioni (diverse) di un'unica fattispecie (n. 8). 

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

COMMISSIONI PROVINCIALI. -Con quale criterio la Pub 
blica Amministrazione debba procedere alla nomina 
del rappresentante dei professionisti ed artisti in seno 
.alla Commissione Provinciale per la tutela delle �bellezze 
panoramiche e naturali, nomina che, vigente il 
cessato ordinamento corporativo, avveniva per designazione 
dell'unione sindacale competente, ai sensi del 

R. D. 3 giugno 1940, n. 1357 (n. 3). 
CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE. -Se il nulla osta all'apertura 
di una sala cinematografi�a, concesso ad un profugo 
d'Africa ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, 

n. 137, debba intendersi trasferito di diritto in ca.so di 
decesso del beneficiario e prima che sia utilizzato, ai 
suoi congiunti (n. 21). 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

FALLIMENTO. -I) Se per l'accertamento di un credito 
contro un fallito possa prescindersi dalla procedura di 

insinuazione di credito e instaurarsi un giudizio di cognizione 
(n. 16). -II) Se il principio della connessione 
dipendente da un litisconsorzio facoltativo si applichi 
qualora per una della liti sussista la competenza funzionale 
di un giudice, dinanzi al quale non sia possi� 
bile convenire l'altro convenuto (n. 16). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

COOPERATIVE DI LAVORO. -I) Se l'art. 7 del R. D. 8 febbraio 
1923, n. 422, recante la riduzione della. cauzione, 
prestata dalle cooperative di produzione e lavoro, che 
intendano� eseguire appalti di opere pubbliche, sia 
applicabile nel caso in cui trattisi di rapporto di con� 
cessione amministrativa (n. 54). -II) Se la gestione di 
un banco di vendita possa essere attuata da una cooperativa 
di lavoro (n. 54). 

CONTRATTI AGRARI 

PICCOLA PROPRIET� CONTADINA. -Se il beneficio di ottenere 
il rilascio dell'immobile, riconosciuto dall'art. 8, 
2� comma, del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, al contadino 
che abbia acquistato il fondo rustico gi� concesso in 
affitto, sia applicabile anche nel caso di fondo concesso 
in mezza.dria (n. 17). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

l.M.I. -I) Se i benefici tributari, riconosciuti dall'art. 
6 del D.L.L. 8 maggio_1946, n. 449, per le formalit�.concernenti 
le operazioni di finanziamento I.M.I. per 
conto del Ministero del Tesoro, coprano anche le forma� 
lit� relative all'esecuzione e all'estinzione del rapporto 
(n. 22). 
PUBBLICHE CALAMIT�, -II) Se nell'ipotesi di cessione 
di aziell'da, il contributo dello Stato, previsto dall'art. 5 
della legge 13 febbraio 1952, ri. 50, in fa.vore delle imprese 
industriali, commerciali o artigiane, che, � danneggiate 
da pubbliche calamit�, abbiano provveduto con 
mezzi propri alla riattivazione degli impianti e delle 
scorte di esercizio, �debba essere erogato in favore dell'ex 
titolare, che abbia in concreto gi� effettuato tale riattivazione 
ovvero in favore del cessionario (n. 23). -Ili) Se 
l'Intendenza di Finanza competente per territorio possa 
limitare l'erogazione del contributo sugli stati di avanzamento 
dei lavori alla quota spettante in base alla 
documentazione offerta (n. 23). 

DEBITO PUBBLICO 

ATTI DI �'IOTORIET�. -I) Se gli atti di notoriet�, prescritti 
dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle ope-eazion� 

fo..W~.ffe.ffe~.ffe~~..:W'b~~ 


-166 


sui relativi titoli, abbiano il carattere di atti .giudiziali 

(n. 10). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di 
notoriet� ricevuti dal Cancelliere della Pretura per 
delega del Pretore (n. 10). -III) Se la recezione di atti 
di notoriet� da parte del Pretore rientri tra le funzioni 
giurisdizionali (n. 10). 
DEMANIO 

INSULA IN FLUMINE NATA. -Se il nuovo codice civile, 
con l'art. 945, regolante il regime �delle isole formatesi 
nel letto dei fiumi, abbia, con effetto dalla sua entrata in 
vigore, tra.volto ogni anteriore diritto di propriet� privata 
con la declaratoria di demanialit� delle isole 
stesse (n. 129). 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 

ASSEGNAZIONE -REVOCA. -I) Quale sia l'organo competente 
ad emettere i provvedimenti di revoca e di decadenza 
dall'assegnazione di alloggio cooperativo, previsti 
dagli artt. 8 e 9 della legge 10 agosto 1950, n. 715 

(n. 68). -II) Se, ai .sensi e per gli effetti dell'art. 9, 
10 comma della legge n. 715 del 1950, sia valida l'occupazione 
di alloggio cooperativo a mezzo di parente del 
titolare entro il terzo grado, il quale sia assegnatario 
da alloggio contiguo (n. 68). -III) Se la legge, nel 
comminare la decadenza nei casi in cui l'alloggio venga 
alienato o locato nel primo quinquennio dell'assegnazione, 
abbia inteso, nel concetto di locazione, anche 
l'occupazione a titolo precario (n. 68). 
I.N.A.-CASA. -IV) Se il termine biennale di validit� dell'occupazione 
temporanea, di cui all'art. 73 della legge 

n. 2359 del 1865. debba ritenersi operante anche per le 
occupazioni che siano preordinate all'espropriazione 
(n. 69). -V) Se, con l'inizio della costruzione entro 
l'anno dalla presa in possesso del fondo, che impedisce 
l'esercizio di retrocessione da parte del proprietario a 
termini dell'art. 2."I della legge 28 febbraio 1949, n. 43, 
sia assorbito il termine di valtdit� biennale dell'occupazione 
temporanea, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale 
sulle espropriazioni (n. 69). 
I.N.A.-CASA. -ALLOGGI. -VI) Se la dichiarazione di decadenza 
da assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa., previsia 
dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, abbia 
carattere di atto amministrativo (n. 70. -VII) Se il 
provvedimento, recante la dichiarazione di decadenza 
dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa, sia. soggetto 
alla graduazione del Pretore, prevista dall'art. 53 della 
legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 70). -VIII) Se, in seguit� 
alla graduazione del Pretore, l'atto di dichiarazione 
di decadenza dall'assegnazione sia esecutorio e, 
pertanto, possa la Gestione, eseguirlo in via amministrativa 
(n. 70). -IX) Se pronunciata la _deca1denza per 
morosit� dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa. in danno 
di un beneficiario, ma stipulato successivamente con 
il medesimo, il contratto di assegnazione provvisoria 
dello stesso alloggio, con patto di futura vendita, l'atto 
ammministrativo di decadenza debba intendersi implicitamente 
revocato (n. 70). 

ESPROPlUAZIONE PER P. U. 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA. -I) Se il termine biennale 
di validit� dell'occupazione temporanea, di cui all'art. 73 

della legge n. 2359 del 1865, debba ritenersi operante 
anche per le occupazioni che siano preordinate all'esp1'<)priazione 
(n. 133). -II) Se, con l'inizio della co.stn,zione 
entro l'anno dalla presa di possesso del fondo, 
che impedisce l'esercizio del diritto di retrocessio119 da 
parte del proprietario a t�rmini d�ll'a.rt: 23 della legge 
28 febbraio 1949, n. 43, sia assorbito il termine di validit� 
biennale dell'occupazione temporanea previsto clall'art. 
73 della legge fondamentale sulle espropriazioni 

(n. 133). 
RETROCESSIONE. --III) Quale sia il termine di prescri-� 
zione del diritto di retrocessione dei beni espropriati, 
spettante all'ex proprietario in seguito alla mancata 
esecuzione dell'opera entro i termini prefissi ai sensi del


. l'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 134). IV) 
Quale sia il termine di prescrizione del diritto dell'ex 
proprietario di chiedere al Prefetto la pubblicazione 
dell'avviso, che specifichi e accerti i beni non 
utilizzati nell'opera pubblica, ai fini della retrocessione, 
nel caso previsto dagli artt. 60 e 61 della l�gge n. 2359' 
del 1865. 

FALLIMENTO 

CESSIONE DI CREDITO. -I) Se sia valida, nei confronti dell'Amministrazione 
fallimentare, una cessione di credito, 
negoziata anteriormente tra il fallito e il terzo, ma notificata 
a.l debitore ceduto in data posteriore alla sentenza 
dichiarativa di fallimento (n. 32). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -Il) Se, per l'accertamento 
di un credito contro il fallito possa prescindersi 
dalla procedura di insinuazione di credito e instaurarsi 
un giudizio di cognizione (n. 33). -III Se il principio, 
della connessione dipendente da un litisconsorzio facoltativo 
si applichi qualora per una delle liti sussista 
la competenza funzionale di un giudice, dinanzi al quale 
non sia possibile convenire l'altro convenuto (n. 33). 

PROCEDURA. -IV) Se, per tutte le spese della procedura 
fallimentare, si abbia, in forma generale, un'am-� 
missione. al gratuito patrocinio della curatela (n. 34). V) 
Se la norma dell'art. 91 L. fall. sia applicabile nella 
ipotesi di giudizi, in cui il' curatore sia attore o convenuto 
(n. 34). 

SPESE GIUDIZIALI. -VI) Se le spese relative a giudizi 
penali a carico del fallito siano comprese tra quelle da 
prelevarsi a carico della massa, a niente degli articoli 
111 e 91 legge fallimentare (n. 35). 

FERROVIE 

CONDIZIONI E TARIFFE. -I) Se il Ministro dei Trasporti: 
abbia il potere normativo di inserire nel testo legislativo 
delle Condizioni e Tariffe per i trasporti di cose sulle 
Ferrovie dello Stato le modifiche relative all'istituzione 
di uno speciale tipo di lettera di vettura e condizioni 
particolari per i trasporti a carro (n. 264). 

RESPONSABILIT� CIVILE. -II) Se sia valido il patto tra. 
l'Amministrazione delle FF. SS. e la ditta appaltatrice 
di lavori, per il quale quest'ultima ass'Uma l'obbligo di 
tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi "1'espon~ 
sabilit� che, in dipendenza dei servizi appaltati, possa. 
nascere per eventuali danni o infortuni ai propri dipendenti 
(n. 265). 



7f5W: 3 7f5W: 3 
167 


IMPIEGO PUBBLICO 
CONCORSI. -I) Se la riserva dei posti nell'ammissione 
all'impiego e le preferenze da valutare a favore degli 
ex combattenti, nell'assunzione presso gli Enti Pubblici 
in genere, debbano applicarsi, solo se previste nei 
rispettivi regolamenti organici, anche dopo l'entrata in 
vigore della legge 1� luglio 1955, n. 565 (n. 437). 

ENTI PUBBLICI. -Il) Se le norme del D. L. 4 aprile 1947, 

n. 207, concernenti il personale statale, e non ancora 
estese ai dipendenti di altri enti pubblici giusta la previsione 
contenuta nel decreto medesimo, siano applicabili 
al personale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra 
(n. 438). 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. -Ili) Quale sia la data di 
entrata in vigore delle norme del D. P. 11 gennaio 1956, 

n. 17, concernenti il procedimento disciplinare degli 
impiegati dello Stato (n. 439). 
PROMOZIONI. -IV) Se per la determinazione dei posti 
disponibili, da coprirsi mediante promozioni per merito. 
distinto o nei modi ordinari ai sensi dell'art. 2 del 

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, debba tenersi conto delle 
sole vacanze nei singoli gradi o anche delle vacanze 
esistenti nei gradi superiori (n. 440). -V) Quali siano 
i termini della proporzione che occorre stabilire fra il 
numero degli impiegati che hanno titolo per partecipare 
a.i concorsi speciali previsti da.ll'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 
1956, n. 4, e il � restante personale � che ha maturato 
l'anzianit� prescritta per il conseguimento della 
promozione nei modi ordinari agli stessi gradi, ci� al 
fine di poter determinare quanti posti dovranno essere 
messi a disposizione dei partecipanti ai concorsi speciali 
e quanti dovranno essere coperti con le promozioni 
conferite nei modi ordinari (n. 440). 
UFFICI P. T. -VIJ Se il supplente presso Uffici locali 

P. T. -Albo Ruolo Nazionale -sia da considerarsi impiegato 
di ruolo dello Stato (n. 441). 
IMPOSTA DI REGISTRO 
ACCESSIONI. -I) Se un edificio, costruito da terzi su 
suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della 
legge di registro, 3� comma, consid�era trasferite col 
suolo, salvo prova contraria, a mezzo di atto che abbia 
data certa anteriore per mezzo della registrazione 

(n. 125). -II) Se, essendo venditore un Ente Pubblico, 
tale prova possa ritenersi fondata attraverso l'anteriore 
delibera amministrativa (n. 125). 
VENDITA. -.,. III) Se, ai fini dell'imposta di registro, la 
vendita di un motopeschereccio costituisca vendita di 
azienda (n. 126). 

IMPOSTA DI R. M. 
SocU:r�. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 1948, 

n. 1057, la fusione per incorporazione di una Societ� 
nell'altra possa produrre un reddito tassabile (n. 13). II) 
Se alla norma di esenzione siano escluse soltanto 
le imposte gi� definitivamente accertate all'atto della 
fusione (n. 13). 
I.G.E. 
CASE DA c:;rnco. -I) Se), nell'esercizio diretto di una casa 
da gioco da parte di un Comune, possa riscontrarsi 
l'ipotesi di un monopolio fiscale (n. 64). -II) Se Je 
entrate realizzate dal Comune mediante l'esercizio di


retto di una casa da gioco siano sottoposte all'l.G.E. 

(n. 64). -III) Se, nell'esercizio di una casa da gioco, 
affidata dal Comune ad un concessionario, ricorra la 
ipotesi del monopolio fiscale (n. 64). -IV) Quale sia 
la natura giuridica del rapporto tra il Comune e l'affidatario 
dell'esercizio della casa da gioco (n. 64). -V) Se, 
nei rapporti tra Comune e assuntore della gestione del 
Casin�, costituisca materia imponibile, ai fini del-
1'1.G.E. solo la quota percentuale-dei proventi che l'appaltatore 
trattiene in corrispettivo della sua prestazione 
o anche la percentuale che egli versa al Comune (n. 64). 
IN ABBONAMENTO. -VI) Se, l'elencazione degli esercenti 
pubblici, ammessi alla corresponsione dell'I.G.E. in abbonamento 
mediante canoni ragguagliati al volume degli 
affari, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 23 dicembre 1948, 
sia tassativa o esemplificativa (n. 65). -VII) Se la 
Compagnia Carrozze Letto possa. fruire del predetto 
sr;eciale regime di imposizione (n. 65). 

IMPOSTE DI CONSUMO 
ALBO NAZ. APPALTATORI. -I). Se la cancellazione degli 
appaltatori di imposte di consumo dall'Albo Naziona.le 
consegua ope legis alla dichiarazione prefettizia di 
decadenza (n. 2). -Il) Quale sia il valore del provvedimento 
di cancellazione dall'Albo per indegnit� morale 
o politica e per litigiosit� (n. 2). 

IMPOSTE E TASSE 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -I) Se i benefici tributari, 
riconosciuti dall'art. 6 del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 449, 
per le formalit� concernenti le operazioni di finanziamento 
l.M.I. per conto del Ministero del Tesoro,� coprano 
anche le formalit� relative all'esecuzione e alla 
estinzione del rapporto (n. 287). 

SOLVE ET REPETE. -II) Se l'Amministrazione finanziaria 
possa accettare in semplice deposito, anzich� in pagamento, 
le somme versate dai contribuenti, in osservanza 
al principio del � solve et repete � per opporsi alle ingiunzioni 
fiscali in via giudiziaria (n. 288). 

INVALIDI DI GUERRA 

O.N.l.G. -Quale sia l'organo competente all'approvazione 
degli acquisti di beni stabili da parte dell'Opera 
Nazionale Invalidi di guerra (n. 7). 
LAVORO 

LAVORO SUBORDINATO. -I) Se i soci di cooperative o di 
societ� in genere, i quali prestino la propria opera alle 
dipendenze della Societ� stessa, siano da considerarsi, 
agli effetti. del trattamento previdenziale e assistenziale, 
lavoratori subordinati (n. 11). --Se i soci, i quali prestino 
la propria opera alle dipendenze dell'Ente in 
forza dello stesso r.ontratto sociale, siano da considerarsi, 
ai suddetti effetti, lavoratori subordinati (n. 11). 

IMPONIBILE DI MANO D'OPERA. -III) Se il provvedimento 
prefettizio recante la fissazione di imponibile di mano 
d'opera possa essere revocato, in caso di esistenza di un 
errore sugli elementi di fatto, che ne costituiscono il 
presupposto, provocato da azione dolosa dell'iiit�ressato 

(n. 12). -IV) Se il detto provvedimento possa essere 
revocato, quando i detti elementi di fatto assunti (rapporti 
di lavoro), siano stati originariamente esistenti, 
ma siano venuti meno successivamente (n. 12). 

-168 


RICHIAMO ALLE ALIMI. -V) Se la legge 3 maggio 1955, 

n. 370, stabilisca, in modo univoco e indistinto, per 
tutti i lavoratori riclliama.ti alle armi, la conservazione 
del posto (n. 13). -VI) Se la nuova legge abroghi le 
disposizioni della legge precedente, anche se pi� favorevoli 
al lavoratore (n. 13). -VII) Se la nuova legge 
faccia salve le condizioni pi� favorevoli contenute nei 
.contratti individuali e collettivi di lavoro (n. 13). 
LOCAZIONI 

VINCOLI. -I) Se le parti possano sottoporre al regime 
di proroga legale i contratti stipulati dopo il 1� marzo 
1947 (n. 100). -Il) Se le parti possa.no pattuire 
la. durata delle locazioni stipulate dopo il 1� marzo 1947 

o il canone relativo o l'una e l'altro in riferimento alla 
durata della proroga legale e ai canoni bloccati (n. 100). 
-III) Se detta pattuizione sia compatibile con eventuali 
clausole risolutive contenute nel contratto (n. 100). 
NAVE E NAVIGAZIONE 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI. -I), Se gli ufficiali, 
_provenienti dalla Marina Militare i quali abbiano con.
seguito dopo il congedo un determinato titolo profes


� :Sionale marittimo, anche iniziale, per i servizi sia di 
.coperta che di macchina, possa.no con.seguire un titolo 
:superiore alle condizioni per essi previste dai rispetti 
.articoli del regolamento, senza seguire la stessa trafila 
di gra:dualit� dei titoli prevista per i provenienti dagli 
istituti tecnici nautici e sehza sostenere gli esami di 
carattere pratico per questi prescritti (n. 86). 

VENDITA DI PESCHERECCIO. -II) Se, ai fini dell'imposta 
di registro, la vendita di un motopeschereccio costituisca 
vendita di azienda (n. 87). 

NOTARIATO 

ATTI DI NOTORIET�. --I) Se gli atti di notoriet�, prescritti 
dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle operazioni 
sui relativi titoli, abbian.o il carattere di atti giudiziali 

{n. 6). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di 
notoriet�, ricevuti dai Cancelliere della Pretura per 
delega del Pretore (n. 6). -Ili) Se la recezione di atti 
di notoriet� da parte del. Pretore rientri tra le funzioni 
giurisdizionali (n. 6). 
'POSTE E TELEGRAFI 

IMPIEGO PUBBLICO. -Se il supplente presso Uffici locali 

P. T. -Albo Ruolo nazionale, sia da considerarsi impiegato 
di ruolo dello Sta.to (n. 61). 
PRIGIONIERI DI GUERRA 

ASSEGNI DI PRIGIONIA. -I) Se spetti al dipendente della 

P. A.. la corresponsione degli assegni anche per il periodo 
di tempo, in cui sia assente dal servizio per causa a lui 
11on imputabili (n. 19). -Il) Se i guadagni da attivit� 
privata, goduti dal prigioniero durante il periodo di 
..captivit�, po.ssano essere considerati ai fini della decuriazione 
degli assegni di prigionia (n. 19). 
RESPONSABILITA' CIVILE 

DELL'AMMINIS'rRAZIONE PUBBLICA. -I) Se la P. A. possa 
.essere rit�nuta responsabile per l'incidente occorso ad 

un. alunno delle scuole elementari, il quale, rinviato dal 
maestro, durante l'orario delle lezioni alla sua abitazione, 
sia investito da un automezzo (n. 178). -II) A quale titolo 
possa ipotizzarsi, nel caso suddetto, la responsabilit� 
della. P. A. (n. 178). 

FEHHOVIE. -III) Se sia valido il patto tra l'Amministrazione 
delle FF. SS. e la ditta appaltatrice di lavori, per il 
quale questa ultima assume l'obbligo di tenere indenne 
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilit� che, in dipendenza 
dei servizi appaltati, possa nascere per eventuali 
danni o infortuni ai propri dipendenti (n. 179). 

SCAMBI E VALUTE 

CONTESTI VALUTARI. -I) Se la definizione' amministrativa 
dei contesti valutari seguiti da denuncia penale, 
debba essere sospesa fino all'esito dei relativi giudizi, 
ai sensi dell'art. 3 c.p.p. (n. 13). -Il) Se il provvedimento 
amministrativo di condanna iri materia di contesti 
valutari possa essere revocato, nel caso in cui sia sopravvenuto 
lo sta.to fallimentare del trasgressore (n. 13). 

SOCIETA' 

FUSIONE DI SOCIET�. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 
1948, n. 1057, la fusione per incorporazione di una 
societ� nell'altra possa produrre un reddito tassabile 

(n. 70). -JI) Se dalla norma di esecuzione siano escluse 
soltanto le imposte gi� definitivamente accertate all'atto 
della fusione (n. 70). 
SPESE GIUDIZIALI 

FALLIMENTO. -Se le spese relative a giudizi penali a 
carico del fallito siano comprese tra quelle da prelevarsi 
a carico della massa a mente degli articoli �111 e 91 legge 
fallimentare (n, 11). 

SUCCESSIONI 

DELLO STATO. -Se la legge nazionale del d.e cuius, richiamata 
dall'art. 23 delle disposizioni preliminari al 
Codice civile, debba applicarsi anche dove dispone che, 
nella ipotesi di mancanza di altri successibili, l'eredit� � 
devoluta allo Stato (n. 51). 

TRATTATO DI PACE 

ART. 76. -I) Quale sia la portata della rinuncia, contenuta 
nell'art. 76 del Trattato di Pace, per quanto attiene 
a risarcimento di danni derivanti da azioni belliche o, 
comunque, direttamente connesse con lo stato di guerra 

(n. 69). -II) Se la rinuncia, contenuta nell'art. 76 del 
Trattato di Pace, alle richieste di indennizzo e di risarcimento 
da requisizione alleate, sia limitata al territorio 
italiano (n. 69). 
VENDITA 

ACCESSIONI. -I) Se un edificio, c~struito da terzi su. 
suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della 
legge di registro, 30 comma, considera trasferite col 
suolo, salvo prova contraria, a mezzo� di atto che abbia 
data certa anteriore per mezzo della registrazione 

(n. 15). -Il) Se essendo vendHore un Ente pubblico, 
tale prova possa ritenersi fornita attraverso l'anteriore 
delibera amministrativa (n .. 15) . 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

A CURA DI SALVATORE SICA 

CINA 

A) Cina popolare (People's Republic of China) 

Abbiamo prel'Jente la Costituzione della Repubblica 
Popolare Cinese del 20 settembre 1954 ed 
alcune leggi organiche (Legge organica del Congresso 
Nazionale Popolare, del Consiglio degli 
affari di Stato, delle Corti Popolari, della Procura 
del Popolo, dei Congressi e dei Consigli locali 
popolari; tutte leggi del 20-21 settembre 1954; 

Doaumcnt.s of thc li'ind Scssion of the First National 
People' s Gongress of thc Pcoplc' s Ropublic 
of China, Foreign Langnage Press, Peking, 
1955). 

Nella Costituzione 1954 souo :;;tati riveri;ati il 
('.Osidetto (< Common Progranuue >> ed una legge or� 
gauica, statale del 1949. 

1. LA P1wcunA PoPOLAHID Crnmsm. -l~a Proctua 
della Repubblica esercita in Cina una serie vai;
tissima di fnnz.ioni, anche pi� vasta di quella 
normalmente assegnata alla Procura negli ordinamenti 
a tipo sovietico (v. in �Rassegna dell'Avvocatura 
dello Stato >> Bulgaria e Cecoslovacchia). 
In gpnerale (art. 81, Costit. 1954) la Procura. Suprema 
della Repubblica Popolare Cinese esercita 
la sua autorit� procuratoriale :;;u tutti i dipartimenti 
del Consiglio degli Affari di Stato (Council 
of State), tutti gli organi locali, il J)ersonale 
amministrativo ed in generale i cittadini, allo 
scopo di assicurarsi dell'osservanza della legge. 
Gli organi locali della Procura Popolare e le Procure 
speciali esercitano l'attivit� procuratoriale 
nei limiti prescritti dalle leggi. 
Si ripete, :1nche nell'ordinamento delle Procure, 
il sistema rigidamente gerarchico, che � caratteristico, 
nella Cina Popolare, dei Consigli ed Assemblee 
Locali, delle Corti popolari, tutti sottoposti 
ttgli organi centrali coordinatori. Recita infatti 
l'art. 81 (secondo comma) : Gli organi locali della 
Procura del Popolo e delle Procure speciali lavorano 
sotto la guida delle Procure Popolari del grado 
superio1�e e sotto la coordinazione della Procura 
Suprema della Repubblica. 

Esponiamo la Legge organica. della Procura Popola.
re (Organic La�w of the People's Procuratorat�s 
of the People's Republic of China) del 21 settembre 
1954. 

Le procure locali sono stabilite nelle provincie, 
nelle regioni autonome, nel le municipalit� (citt�) 
direttamente dipendenti dilll'autorit� centrale, nei 
chou autonomi, nei cantoni, munidpttlit� e ca1ito11i 
autonomi. Nelle municipalit� (municipalities) 
llirettamente sottoposte all'auto1�it�, centrale e nelle 
municipalit�, divise in distretti, le procure possono 
suddividersi a seconda delle necessit�. 

Di qualsiasi grado sia, un ufficio di -Procura � 
composto da un Procuratore-capo, da un numero 
determinato di sostituti .l"rocuratol'i-capo e da 
prncuratOl'i. E' prevista la composizione di Comitati 
Procuratoriali. Ad essi, sotto la direzione dei 
Procuratori-capo, � affidata la soluz.ione delle pi� 
importanti questioni che sorgano nello :;volgimento 
del lavoro. 

Nell'esercizio del potere ]ll'ocumtoriale, la legge 
�� applicata egualmente a tutti i cittadini, indipPndent:
emente dalla loro nazionalit�, dalla razza, dal 
sesso, occupazione, origine sociale, credo religioso, 
educa.zione, censo o durata della residenza (art. ti). 
E' assicurata ai Procuratori locali l'indipendenza, 
nell'esercizio delle loro funzioni, e poteri. Essi no11 
sono soggetti ad interferenze da parte degli organi 
amministrativi locali. V assicurata indipendenza 
non limita naturalmente l'attivit� di guida e di 
coord�namento affidata ge�rarchicamente alle Procure 
Superiori ed alla Procura Suprema Popolare. 

La Procura Suprema Popolare, dal canto suo 
(art. 7) � respons�bile dava.nti al Congresso Nazionale 
Popolare, al quale riferisce od al Comitato 
Permanente, quando l'Assemblea non sieda. 

Il Procuratore-capo della Procura Suprema della 
Hepubblica � eletto dal Congresso Nazionale 
Popolare per un termine di quattro anni. I Sostituti 
Procuratori-capo de.lla Procura Suprema sono 
nominati e rimossi dal Comitato Permanente 
(Standing Committee) dell'Assemblea. I Procuratori 
della Procura Suprema e i membri del Comitato 
Procuratoriale, sono nominati e rimossi 
dal Comitato,Permanente in base ad una � recommeudation 
>> del Procuratore Capo della Procura 
Suprema (art. 20, legge organica.). 

�Il Procuratore Capo, i sostituti ed i membri dei 
comitati procuratoriali _delle Procure proy_inciali, 
delle regioni autonome e delle municipalit� dipen-__ 
denti direttamente dalla autorit� centrale sono 

. ' 

nominati e rimossi dalla Procura Suprema con la 
approvazione del Comitato Permanente dell'Assemblea 
Nazionale. 


-1'/0 

I l'rocurntod-capo, i i-;ostituti, i procuratori ed 

i mPmln�i dPi eomitati procuratoriali dei cantoni, 
muuidpalit�, chou autonomi e distretti munici1ali 
sono Homimtti e rimossi dai procuratori provindali 
del le regioni autonome e dt>lle mnnidpa
� Jit�, dipendenti direttamente dall'autorit� centrale, 
sempre con l'approvazione della Procura Supre


ma (a.rt. 21). 

La Procura Sup1:ema stabilisce gli uffici ed -i 
i-mrvizi amministrativi delle procure di ogni grndo 
(art. 22). 


:!. LM l�'UNZIONI DIDLLA PnocmtA. -Gli art. 3 e :t 

�,e!J;1, Legge organica delle Procure determinano 

qua.li siano le funzioni ad esse affidate. In gene


mle si pu� dire che la Procura cinese si avviCina, 

nella struttm�a, a quella dell'Attorney Generai 

anglosassone, salvo il controllo sull'attivit� am


ministrativa, che !~ caratteristico del sistema ci


nPse. In questa funzione, ]a Procura ba sostituito 

la Commissioni' di controllo, prevista nella legge 

29 settembre J949 (sui principi generali). La Com


missione di controllo a.veva la funziorn~ di vigilare 

su tutte le Amministrazioni di qua.lunque grado, 

!-�Ulle Amministrazioni distrettuali e comunali, al 

fine di ottenere da tntti gli organi dello Stato e 

dagli impiegati pubblici l'adempimento dei com


piti rispettivi. Alla Commissione di controllo po


fova rivolgersi ogni cittadino (oltre che ai giudici 

ordinari) per il riApetto della legge da parte degli 

mgani dello Stato e di ogni pubblico funzionario 

(a1�t. Hl, legge 2fl settembre 1949). 

La Procura Snprema della Repubblica Popolare 

t>!-�ercita la sua attivit� procuratoriale su tutti i 

dipartimf?nti amministrativi del Consiglio degli 

Affari di. Stato (State Council), tutti gli organi 

locali, le persone operanti negli organi di Stato 

rd in generale sui c.ittadini, allo scopo di assicu


1�are l'osservanza della legge. (art. 3). Alla Pro


(�.ura Ge1wrale spetta inoltre il compito di coordi


ua1�e il lavoro delle Procure inferiori (art. 7). 

Ai procuratori locali sono affidate le seguenti 

competenze: a.) r:ontrollare la conformit� alla fog


ge delle risoluzioni, ordini e provvedimenti degli 

ol'ganismi locali; controllare l'osservanza delle 

foggi da parte dei pubblici funzionari (locali) e dei 

cittadini in genere; 7J) investigare, istruire e soste


nere la pubblica accusa ne1le cause penali: e) con


trollare la legalit� dell'azione investigatrice dei 

dipartimenti incaricati; <1) controllare la confor


mit� dei procedimenti gim�isdizionali alla legge; 

e) controllare l'esef'nzione delle sentenze nelle cau


8<~ penali; f) inizforc od intervenire iwlle a�zioni 

lPgali civili di particolare importanza che riguar


dino inte1�essi dello Stato o del Popolo (art. 4, 

li. 1-6). 
3. :SrnTI<JMA PHOCl~DUHALE. -La Procura Supr<~ma 
Popolare ha il diritto di 1�eclamare contro ogni 
risoluzione, ordinanza o provvedimento (di qualsiasi 
organo amminiistra:th'(), ,sia centrale, che 
locale) che essa ritenga illegittimo (art. 8, n. l). 
Le Procure locali hanno il diritto di chiedere la 
rettificazione delle risoluzioni, ordinanze o prov


ve1lime11ti Pmanati dagli organi locali <li !-�tf'sso 
g1�ado. Ove Ja, domanda non sia accolta, alle Procure 
� dato rifPril"e alle Procure di grado :-iuperiore. 
q1wste ultime possono elevare una ln�ote!-�ta . 
.all'organo immediata,mente supe1�iore n quello elw 
ha e111<~sso l'atto illegittimo, al fine di ott!'nenlP, 

in via gerarchica, la rettificazione. 

Alle Procure popolari non � concesim il poteri~ 

cli annullare direttamente, di modificui�e o di so


sp!'udere l'<>A<~euzione delle risoluzioni, ordinauze 

o provvedimellti illegali. Gli organi amministrativi, 
ai quali una Procura. si rivolga, sono obbligati 
a prentlP1�e in c�onsiderazioue e rispondere alle 
l"ichieHfo od ai ricorsi procuratoriali (art. 8). 
Quanto alla competenza in materia penale : ove~ 
il procuratore trovi e si convinca che sia 8fa1 o 
<�.ommesso un reato, pu� egli stesso inizim�e l!' indag-
ini o sollecitarle preAso gli organi di pubhlic�.a 
sicurezza appositi; dopo la fine delle indagiili, :-;P 
1�hmlta necessario affp1�mare la responsabilit� penale 
ffoll'accnsn.to, inizia il procedimento penale 
clavanti alle corti popolari. L'arresto di un cittadino 
� subordinato all'approvazione della Procura, 
fatta eccPzione p<'r l'arresto autorizzato da 
una C01�te popola.re (art. 12). E' ammessa una procedura, 
di l'ic01'so da parte degli organi di polizia 
giudiziaria alla Procura imnwdiatamente snperi01�p 

a. quella r:lte ahhia. Yespinto la riehiesta di procedi� 
mento. 
J,e Procure hanno inoltre una competenza cara!� 
teri!-�tica in materia di. rir'.orso in cassazione. Oc�corre 
l'ifarsi al sistema della giustizia ordinaria 
dnes(~ (legge organica df?lle Corti popolari, d<'l 
21 settembre 1954). A somiglianza degli altri org
�ani dello Stato, anche per quel elle riguarda i 
tribunali ordinari � stato usato il sistema g�eriu. 
chico: esistono quindi Corti inferiori (hasiccourtes), 
Corti intermedie (intermediate Cmut8), 
Alte Corti (High Courts). Vi � poi una Oorte Suprema 
Popolare (Supreme People's Court). Le sentenze 
divengono definitive (a.rt. 11) quando il tempo 
per apjlellare sin, tra8corso o la sentenza sia 
pronunciata in g�rado di appello. Solo la Procm�a 
Suprema� ha il diritto di instaurare una procedura 
di revisione delle sentenze definitive (legally l'l� 
fective judgements) (art. 16 della J40/l954). 

-L SrsTlTIMA DEJLUll nESPON8AmLrr�. -I/art. !>7 

<l<~lla, Costituzione cinese cos� recita: << I cittadini 

llella. Repubblica popolare cinese hanno il diritto 

di ricorrere, sia per is!.'ritto che verbalmente, da


vanti ad ogni organo cli Rtato (cli qualunque. gra


do) contro il funzionario per violazione di legg<� 

od eccesso di potere. Chiunque abbia sub�to 1111 

pregiudizio in seguito ad offese ai propri diritti 

da parte di un funziomtrio governativo, ba diritto 

a una indennit�)). r~a competenza a giudicai�e 

sulle suddette Yiolazioni e sul risarcimento spetta� 

ai tribunali ordinari e, per determinate contro


versiP (militari; trasporti ferroyiari; trasporti 

per via d'acqua) alla cognizione di corti_spf)ciali 

(special conrts) (art. 26, legge organica delle co1:ti 

popolari del 1954). 

Per il riscontro contabile totale, la legge 29 set


tembre 1949 prevedeva l'attivit� della Commis



-171


sione di controllo. Questa � stata sostituita (con 
la Costituzione e con la legge organica del Consiglio 
di Stato del 21 settembre 1954, art. 2). da 
un :Ministero del controllo :(Ministry of Supervision). 


In sostanza, anche la, Cina (con il Ministero del 
controllo) segue il sistema bulgaro (ved. numel'i 
precedenti) delle � insolvenze>>. In base a. quel sistenia, 
i funzionari sono giudicabili dinanzi ai trilmnali 
per i danni ai terzi (art. 46, Cost. bulgara 
del 1947), e i�ispondono invece, per le insolvenze 
(danni all'Amministrazione dello tStato) dinanzi 
alla Commissione di controllo (legge bulgara 1949, 
sul controllo di Stato, riformata). � 

Non � dato purtroppo conoscere quale sia sfato 
il lavoto di applicazione di queste norme con lo 
mmme della giurisprudenza, che spesso tempera o 
talvolta riporta in contrario la. norma costituzionale 
o del diritto. civile (Argentina, Belgio). 

V. in proposito S. SrcA; � Dizionario Universale 
della Finanza Pubblica �, Istituto Poligrafico 
dello Stato, Roma, 1956, alle voci: Cina, Giudizi 
di responsnbilit�, Organi locali controllati, rei-
ponsabilit� dello Sta,to, J<'inn.nza e controllo 
(Cina popolare). 
B) Cina nazionale (Formosa) 

Formosa usa ancora della Costituz.ioue della 
Hepuhblica, di Cina del 27 dicembre 1947. I poteri 
dello Sta,to (nella sti�uttura costituzimrnle data 
da Sun Iat-sen) sono cinque: Yuan Esecutivo, 
Yu�n I..egislativo, Yuan giudiziario, Yuan degli 
t>Hami, Yuan del Controllo. 

Per quanto l'iguarda la. respornmbilit� dei pubhliei 
fnnzionn.l'i, l'art. 24 della C0Htituzi01w coi-� 
t�eeita: � Ogni funzionario pnbhlic-.o che, in vio


la.zione della legge, intacca le libert�, od i diritti 
di una persona �, oltre alle misure disciplina1�i 
previste dalle norme, responsa.hile penalmente e 
civilmente. La persona colpita pu�, in base alla 
legge, richiedere allo Stato un.a indennit�, per .il 
danno sofferto (ed in proposito: WANG MING-YANG; 
� La responsabilit� civile des fonctionnaires envers 
les particuliers en droit chinois �. Paris, 
1953). L,a, competenza a. giudicare in tali casi spetta 
allo Yuan gimisdizionale, il quale infatti (quale 
supremo organo giudiziario. dello Stato) giudica. 
in materia civile, penale ed amministrativa ed 
inoltre anche in materia disciplinare, nei confronti 
dei pnhhlici funzionari. 

RIBLIOGRAFIA 

S. 
SICA: Diziona1�io Universale deUa .Ftnanza Pul1l1l:ica, 
Ist. Poligr. Stato, 1956. -A. J. PEASLEE :. Consl'llut'lons 
of Nat'ions, 2 ed., M. Nijhoff, The Hague, 1956. 
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tariat, Institute of Pacific Relations '" 1953. -GunoSCHNmow, 
Die Gerichtsreform in den Jahren 1952-bis 
1953 und die weitere Demokratisierung des Gerichtssystems 
der Volksrepublilc China '" in " Rechtswissenschaftlicher 
Informationsdienst '" 20 maggio 1955. 

n) J. C. Wu, Raffronto fra la Costituzione italiana e la 
costituzione cinese, in " Annuario di diritto comparato 
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