ANNO IX -N. 9-10 SETTEMBRE�OT'rO�RE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I� ARTIOOLI ORIGINALI (-) Sui limiti della giurisdizione dell'Autorit� Giudiziaria Ordinaria in temq, di danni arrecati dalle Forze Armate Alleate, dell'Avv. A. REBORI p. 193-195. II. NOTE DI DOTTRINA l) G. GuGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa sulla ricerca e sulla coltivaziong degli idrocarburi, Giuffr�, Milano, 1957, recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 196. 2) A. BENAtt'I -E. DI GIAMBATTISTA: Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati dello Stato, Napoli, Jovene, 1956, recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 196-197. 3) T. AsoARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffr�, 1956, recensione critica dell'Avv. F. ANsALDI, p. 197-199. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA l) Acque pubbliche -Occupazioni d'urgenza di derivazione d'acqua pubblica -Competenza del Tribunale Superiore AA. PP. (Consiglio di Stato), p. 200. � 2) Comune -Ricorso gerarchico -Competenza a deliberare (Consiglio di Stato), p. 200-201. 3) Contabilit� Generale dello Stato -Contratti-Appalto concorso -(ConsigHo di Stato), p. 201-204. 4) Contrabbando -Merci importante con bolletta di cauzione (Corte Cass. Pen.), p. 204. 5) Imposta di registro -Art. 21 R. D. 30 ottobre 1933, n. 3269, Trasferimento a favore di una stessa persona della nuda propriet� e dell'usufrutto -Imposta di registro sul consolidamento. \Corte Cass.), p. 204-206. 6) Sciopero -Sciopero politico -Sanzioni disciplinari a carico di partecipanti allo sciopero -Legittimit� (Consiglio Stato), p. 206. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO . 1) Acque pubbliche -Legittimit� costituzionale dell'art. 1 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici-Demanialit� delle acque sotterranee (Trib. Reg. AA. PP. Palermo), p. 207. 2) Concessioni amministrative -Alloggi INCIS per militari -Revoca della concessione -Illegittimit� della risoluzione contrattuale (Pretura di Roma), p. 207-211. 3) Contratti agrari -Confisca del fondo locato -Effetti (Trib. Roma), p. 211-213. 4) Imposte e tasse -Diritti doganali -Liquidazione supplettiva -Ingiunzione di pagamento -Opposizione -� Salve et repete "� (Corte di Appello di Genova), p. 213-214. 5) Procedimento civile -Giudizio di rinvio -Divieto di nuove conclusioni -Produzioni di nuovi documenti e richieste di nuove prove Inammissibilit� -Limiti (Corte d'Appello di Firenze), p. 214-216. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 217-241. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 242-246. VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� DELLO STATO E DIFESA DELLA PUBBLIOA AMMINISTRAZIONE, p. 247-255. I. ::;:� . j :;;;;;.;;;;;;;;~MH)')'HAWXJQ;;;;;;yj.}.X:J-J:l$'F,.;-,..mz;;;;;;;mz9J'J'Jt'J'/.)~XJrH~~M~~/...m"..�'l-9XlWd..~~.#ff/JX'?)j;i'ffhi':17.IJWZl'/J7~/j"H/Y#~ ,~ ~ "' �I ANNO IX -N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO PUBBLICJAZIONE DI SERVI.ZIO SUI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORIT� GIUDIZIARIA ORDINARIA IN TEMA DI DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE La legge 9 gennaio 1951, n. 10, disciplina la liquidazione e il pagamento degli indennizzi dovuti per i danni arrecati da azioni non di comba, ttimento e per le requisizioni disposte dalle forze armate alleate. Il termine danno � ivi usato in senso lato ed atecnico, essendo in esso comprese oltre le diminuzioni patrimoniali derivate da fatti illeciti, fra cui gli inadempimenti, anche i corrispettivi dovuti per l'acquisto di merci e di cose mobili e per le prestazioni di servizio. La materia era, in precedenza, regolata dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 451, emanato in contemplazione degli accordi armistiziali, e per quanto riguarda le requisizioni, anche dall'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1944, numero 162, in virt� del quale le stesse erano state recepite nel nostro ordinamento e riferite allo Stato italiano (conforme: Oass. Sez. Un. 27 giugno 1952 in ((Foro It. �, 1953, I, 22 ed ivi LANDI). Successivamente, intervenuto il trattato di pace, il cui art. 76 prevede, fra l'altro, l'obbligo, assunto dall'Italia nell'ambito dell'ordinamento internazionale, di corrispondere un'equa indennit� in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi alle forze armate alleate o associate e di soddisfare le domande relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra, fu emanata la detta legge 9 gennaio 1951, n. 10, il cui art. 14 abroga espressamente il citato decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451. Fra i vari problemi, che la legge 9 gennaio 1951, n. 10, pone, assume particolare importanza quello che attiene ai limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e nei confronti dei poteri attribuiti alla Pubblica .Amministrazione. Non sembra dubbio che entro certi limiti, la pretesa al risarcimento dei danni arrecati dalle forze armate alleate realizzi un diritto soggettivo perfetto. Su questo punto possono dirsi concordi dottrina e giurisprudenza (1). (1) Fondamentale la sentenza Cass. Sez. Un. 27 giugno 1952, in cc Foro It. '" 1953, I, 22, ed ivi LANDI, allaI quale fanno seguito le sentenze della stessa Corte 18 mag- I LA-=---�--~ Trattasi peraltro di una questione di limiti e di essi intendiamo qui occuparci. L'art. 4 della legge in esame attribuisce infatti alla Pubblica .Amministrazione (Intendenza di Finanza e Ministero del Tesoro entro i rispettivi limiti di competenza ivi fissati) il potere di determinare la misura dello indennizzo seoondo equit� ed in base ai criteri fissati dall'art. 2. Non � qui il caso di compiere una diffusa indagine, perch� oltre tutto ci� esulerebbe dai fini di questo scritto, sull'intrinseca natura del giudizio di equit�. Preme tuttavia fissare qualche concetto. Il giudizio di equit� e la stessa equit�, che ne � il presupposto, costituiscono una deviazione dal principio della legalit�, -deviazione dovuta ad una carenza del diritto positivo non casuale, come avviene quando alla fattispecie concreta non corrisponde alcuna previsione legislativa (lacuna della legge), ma� volontaria. La legge prevede infatti le singole ipotesi in cui pu� farsi ricorso all'equit�, ma rinuncia a disciplinarle, stante l'inidoneit�, riconosciuta in sede di politica legislativa, della norma astratta a regolare le dette situazioni. Queste verificandosi, l'ordinamento demanda ai soggetti, ritenuti all'uopo i pi� idonei e qualificati, di regolare il conflitto, attribuendo ad essi" una autonomia, condizionata all'osservanza dei principi di equit�. L'accento della legge cade pertanto non tanto sul mezzo (valutazione equit.ativa) adottato per la soluzione del conflitto, quanto sulla scelta del soggetto, cui � attribuito il relativo potere: tale scelta gio 1953, n. 1436; 23 giugno 1953, n. 1915; 29 luglio 1953, n. 2571 e 28 novembre 1953, n. 3694, in cc Giur. Compl. Cass. Civ." 1953 e altre numerose intervenute nel 1954 e massimate in �Foro It. '" Rep. 1954, voce requisizioni n. 64-81. In dottrina vedasi in senso conforme oltre il LANDI, sopra citato, anche il FAVARA in <<Foro It. >>, 1953, IV, 83, e gi� in precedenza in cc Giur. It. >>, 1953, III, 49 e in cc Giur. It. >>, 1951, I, 1, 597. Qualche dissenso si � avuto tra la giurisprudenza dell'Aut..Giud. Ord., da una parte e la giurisprudenza del Comitato�-Centrale Giurisd. e la dottrina, dall'altra, ma esso non verte sulla natura del diritto, ma sulla -cosidetta competenza giurisdizionale, che il Comitato Centrale giurisdizionale rivendicava, per quanto ha tratto alle requisizioni, a se stesso. fmEMJEZ-ITIIl&ml-ITmtlB~ 194 -. . ! cade di regola sulla Pubblica .Amministrazione se il conflitto insorge tra un interesse pubblico e un interesse privato, sull'Autorit� giudiziaria se en trambi gli interessi in conflitto sono privati. A questa intima natura del giudizio di equit� corrisponde il suo carattere essenziale e fonda mentale, a un tempo, e cio� l'infungibilit� sog gettiva. Detta infungibilit� funziona di regola anche nel l'ambito dello stesso potere. Sotto questo profilo l'art. 339 O.p.c., che esclude l'impugnabilit� delle sentenze che decidono secondo equit� il merito della causa, devesi ritenere esplicazione di un prin cipio generale e non norma eccezionale, cos� come nel settore del diritto amministrativo devesi, in questi casi, ritenere conseguenza del principio del l'infungibilit� degli istituti dell'avocazione dei po teri e del controllo di merito. Senonch� il pi� delle volte l'investitura non ri guarda un organo determinato, ma il potere nella sua unit�, come accade, con riguardo all'autorit� giudiziaria, nelle ipotesi previste dagli artt. 912 e 938, � 1226 O. c. e in altre similari. In questi casi si ha una fungibilit� relativa, disci plinata dai principi che regolano le competenze, i gravami ed i controlli. Altre volte infine una fungibilit�, sempre relativa, � prevista dalla stessa legge, la quale, pur attribuendo il potere ad un organo determinato, investe l'interessato di un diritto potestativo di ricorso, sub-specie di gravame, dall'organo investito del potere all'organo superiore. Un'ipotesi di questo genere � per l'appunto prevista dall'art. 5 della legge in esame, che eonsente al danneggiato di ricorrere al Ministro del Tesoro avverso il provvedimento dell'Intendenza di Finanza, che ha determinato, secondo equit�, l'ammontare dell'indennizzo. � di tutta evidenza che qui si � fuori _dell'ipotesi del ricorso gerarchico in senso proprio. Quando invece si tratta di poteri di ordine di verso, l'infungibilit�, salva diversa volont� della legge, del che peraltro non si saprebbe indicare alcun esempio nel nostro ordinamento, diventa as soluta. Non � pertanto consentito ad un soggetto, di verso da quello investito del potere, di sostituirsi all'altro nel giudizio di equit�, n� di sindacarne l'operato se non violando i principi anzidetti. Il giudizio di equit� pu� investire l'intero rap porto o soltanto una parte di esso. Un'ipotesi del l'ultima specie la si � vista nel citato art. 1226 O.e. dove la valutazione equitativa riguarda soltanto la determinazione dell'entit� del danno e la. sua liquidazione. Quest'ultima ipotesi ha particolare importanza allorch� il potere � attribuito alla Pub blica .Amministrazione, perch� in questi casi, il limite del giudizio di equit� costituisce nel con tempo il limite della giurisdizione del giudice ordi nario nei confronti dei poteri attribuiti alla Pub blica Amministrazione e, sotto altro profilo, anche il limite della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo. Questo fenomeno della coesistenza entro l'am bito dello stesso rapporto di due distinte posizioni del privato di fronte all'Amministrazione � tut t'altro che infrequente e ne offre cospicui esempi il diritto tributario. Pu� pertanto accadere che nel corso di un procedimento amministrativo possano essere lesi tanto diritti soggettivi quanto interessi legittimi, che incidono nello stesso rapporto. Ci� verificandosi non si ha un rapporto di concorrenza o di subordinazione tra giurisdizioni diverse, in quanto non possono giudiei di ordine diverso conoscere, n� contemporaneamente, n� in sede di riesame, dell'identica controversia, cosi come non si ha un rapporto di alternazione, dipendente dalla volont� di una delle parti; vige invece il principio fondamentale della separazione, in virt� del quale spetta al giudice ordinario conoscere della lesione dei diritti soggettivi, mentre le controversie, che attengono al giudizio di equit�, o sono sottratte ad ogni giurisdizione, in quanto ledono semplici interessi di fatto, oppure ledono interessi legittimi, sotto il profilo della manifesta iniquit� o della evidente. illogicit� o contradditoriet�, e devono quindi essere portate davanti al giudice degli interessi. (Su questi concetti vedansi: GurncIARDI, �Giust. Amm. ))' p. 427 e 451, e in ccGiur. It.�, 1949, III, 45; VITTA, << Giur. It. ))' 1951, I, 1, 519; TORRENTE, cc Riv. trim. Dir. pubbl. ))' 1951, 249; SANDULLI in cc Foro It. ))' 1952, I; 1073 ed ivi autori citati). � . Vediamo ora entro quali limiti deve essere contenuto il giudizio di equit�. Giusta la formula dell'art. 4, il potere della Pubblica .Amministrazione viene delimitato da due criteri, positivo l'uno deve trattarsi della determinazione della misura dell'indennizzo, negativo l'altro, l'attivit� della Pubblica .Amministrazione � vincolata, anche in ordine alla determinazione dell'indennizzo, ai criteri stabiliti dall'art. 2. La portata della norma apparir� pi� chiara, ove si tenga conto dei momenti salienti del giudizio di accertamento del danno, i quali possono essere cos� sinteticamente indicati: a) accertamento del fatto causativo del danno e sua qualificazione giuridica; b) accertamento del nesso causale; o) accertamento dell'evento dannoso e liquidazione del danno. Per quanto ha tratto alla prima operazione, cui � intimamente connesso il problema della riferibi lit� del danno alle forze armate alleate e quindi allo Stato, l'attivit� della Pubblica .Amministra zione appare, come si ricava dal combinato dispo sto degli articoli 1 e 4 della legge, rigorosamente vincolata. Se pertanto la Pubblica .Amministrazione rifiu tasse l'indennizzo, ritenendo che la fattispecie, su cui � fondata la pretesa, non realizza alcuna delle previsioni di cui all'art. 1, trattandosi invece, a suo giudizio, di un danno di guerra, ben potrebbe lAutorit� giudiziaria sindacare, su domanda del l'interessato, l'operato della Pubblica Ammini strazione e, ove ritenga che il danno rientri nell'er-- bita della legge in esame, riconoscere dovuto il maggiore indennizzo, che questa comporta nei con fronti di quello stabilito in base ai criteri di cui agli articoli 15 e 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra. -195 Il secondo obbietto dell'indagine � l'accertamento del nesso causale. In proposito pu� essere opportuna qualche osservazione per tentare di risolvere quella che, a tutta prima, pu� sembrare un'immanente ed ineliminabile contraddizione della legge. Sembra infatti impossibile valutare il danno, facendo, ad un tempo, ricorso all'equit� ed ai rigorosi e tassativi criteri stabiliti dall'art. 2. Se, ad esempio, il danno alle cose mobili deve essere valutato in base ai prezzi di imperio, o, in mancanza, in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati per il coefficiente fisso cinque (art. 2, lett. a), non si comprende come sul risultato necessario, che ne segue, possa influire l'equit�. Tale incompatibilit� si risolve tuttavia agevolmente ove si consideri che nelJa determinazione dell'entit� obbiettiva del danno � intimamente e necessariamente implicato l'accertamento del nesso eziologico, non essendo n� concettualmente n� praticamente possibile accertare l'entit� del danno se non risolvendo il problema del rapporto tra fatto causativo del danno ed evento dannoso. Questo accertamento, fondato nella pluralit� dei casi, che attengono ai rapporti in esame, su ele. menti meramente indiziari, presuntivi e problematici, � affidato ad un giudizio di equit� attraverso il quale, appunto perch� svincolato dalle formalit� e limiti del processo ordinario,� sono sussunti nell'inter logico dell'accertamento elementi, che altrimenti ne resterebbero fuori con grave pregiudizio per la giustizia del caso concreto. Molte e non sempre individuabili sono infatti le cause, alle quali pu� essere rapportato il danno. Cos�, per fare qualche esempio, ci sono stati degli immobili requisiti di volta in volta dalle forze armate nazionali e straniere e nella cui occupazione regolare od abusiva si avvicendarono oltre le sud dette forze armate, ivi compresi i reparti della R�.S.I. e delle organizzazioni partigiane, anche al tri enti pubblici e privati. Stabilire in situazioni del genere a chi debba essere riferito il danneggiamento dell'immobile o l'asportazione o distruzione delle cose mobili, che ivi si trovano, appare, quasi sempre, estremamente difficile. N� basta, giacch� danneggiamenti e distruzioni po~sono derivare anche da altre cause, furti co muni, vetust�, omessa o negligente manutenzione, eventi naturali e via dicendo. Oberare il danneggiato di un onere probatorio, quasi impossibile ad adempiersi e dal cui inadem pimento sarebbe derivata la reiezione della doman da, apparve al legislatore iniquo, e perci�, ovviando a tale inconveniente e contemperando i concorrenti interessi pubblici con quelli privati, egli ha attrbuito alla Pubblica Amministrazione il potere di accer tare la causa del danno, giudicando secondo equit�. Operazione successiva alla determinazione della entit� obbiettiva del danno, in cui � implicato, come si � visto, l'accertamento' del nesso causale, � la liquidazione del danno stesso, con il che si intende l'operazione diretta a stabilire la quantit� di moneta equivalente all'entit� del danno, adottando, quale parametro una determinata unit� monetaria~ Al riguardo, ed ai fini di stabilire l'ambito del giudizio di equit� in tema di liquidazione, � necessario distinguere le seguenti categorie di danni: a) danni alle cose mobili; b) danni agli immobili derivanti da requisizioni od oecupazio:ni wgolari od abusive; o) danni agli immobili derivanti da azioni non di combattimento; d) danni alle persone; e) corrispettivi per prestazioni di servizio. Per i danni alle cose mobili, ivi compresi, come si � gi� detto, i corrispettivi per gli acquisti, la legge non distingue, agli effetti della liquidazione, la causa del danno, e, sempre che esso rientri nell'orbita dell'art. 1, la liquidazione si opera, tenuto conto dell'entit� del danno, con riguardo al valore della cosa, come si � visto, secondo i prezzi di imperio o, in mancanza, secondo i prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente fisso cinque. Per i danni agli immobili la legge distingue tra danni derivati da requisizioni od occupazioni e danni derivati da azioni non di combattimento. Per i primi, e come tali devonsi intendere i danni derivati dall'uso anormale della cosa o dalla sua trasformazione per l'adattamento all'uso, purch� esista tra danno e requisizione od occupazione un rapporto di ca11salit� (conforme Cass. 24 marzo 1952 in rep. �Foro It. ))' 1962, voce requisizioni, n. 94), l'indennizzo si calcola in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio. Trova invece applicazione il giudizio di equit� per i danni agli immobili derivati da azioni non di combattimento. Per i danni alle persone, la liquidazione � vincolata alJa legge sugli infortuni sul lavoro (decreto legislativo 17 agosto 1955, n. 1765) e, per quanto concerne il salario, al decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14. L'equit� interviene qui, in limiti ristretti, soltanto per ci� che riguarda la capitalizzazione della rendita entro il minimo e il massimo stabiliti dalla tabella allegata alla legge stessa. La liquidazione dei corrispettivi dovuti per la prestazione dei servizi avviene secondo equit�, giu sta quanto era stato anche stabilito dall'art. 76 del trattato di pace. Concludendo la pretesa al risarcimento del danno arrecato dalle forze armate alleate costituisce un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario, per ci� che ha tratto all'accerta mento del fatto causativo del danno, alla sua quali ficazione giuridica e all'applicazione dei criteri sta biliti dall'art. 2 della legge. L'attivit� della Pubblica Amministrazione � in vece discrezionale con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario e, per quanto sopra, anche di ogni altro giudice, per ci� che riguarda la determina zione dell'entit� obbiettiva del danno, anche in rela zione al nesso causale, e per quanto attiene alla liqui dazione, per la parte, cui non sono ad essa applicabili �i criteri legali stabiliti dall'art. 2. ARISTIDE REBORI AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA G. GUGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi. Giuffr�, Milano, 1957. Il primo commento ad un testo legislativo, e specialmente ad un complesso di norme della rilevanza non soltanto giuridica, ma soprattutto economica, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, non potrebbe limitarsi, come di frequente avviene, ad una semplice informazione sui lavori parlamentari e alla parafrasi, sia pure chiaramente esplicativa, delle singole disposizioni. Occorre, perch� un commento possa assumere rilevanza scientifica che il suo autore inizi e dia dimostrazione del lavoro di impostazione e di qualificazione giuridica degli istituti che si rinvengono nelle singole norme e che, inoltre, indichi i problemi, non soltanto di ermeneutica . giuridica, ma di inserimento delle nuove norme nell'ordinamento giuridico dello Stato. Gli il. offrono la dimostrazione piena di essersi dati carico di questi gravosi lavori, e gi� in sede di commento all'art. 2 della legge viene posto e risolto esattamente il primo dei numerosi problemi affrontati e cio� la qualificazione giuridica del �permesso di ricerca n, definito come atto di concessione, per la considerazione che lo Stato �conferisce a terzi il diritto di svolgere un'attivit� in relazione ad un bene del proprio patrimonio indisponibile (giacimento minerario) �. Del pari esatto si palesa il rilievo in ordine alla definizione della posizione del titolare del permesso che, avendo rinvenuto, a seguito delle perforazioni di un pozzo, idrocarburi liquidi o gassosi in quantit� commerciale, richieda la concessione della coltivazione entro l'area nella quale il pozzo � compreso (art. 13 della legge). Al riguardo viene rilevato dagli il. che l'esi stenza di un potere discrezionale dell'Ammini strazione, in ordine alla valutazione del programma di sviluppo del campo di coltivazione, impedisce di qualificare come diritto subietivo la situazione giuridica del ricercatore, discostandosi la disci plina della legge sotto tale aspetto dai principi contenuti nella legge mineraria del 1927. Esaminando, poi, la natura della concessione di coltivazione, la esistenza di una pluralit� di diritti e di obblighi rispettivamente incombenti sul concessionario e sulla stessa .Amministrazione, ha indotto gli il. ad inquadrare tale tipo di con cessione fra le c.d. concessioni-contratto. Fra i diritti spettanti al concessionario �, an zitutto, quello relativo alla coltivazione del gia cimento, seppure subordinato all'adempimento dei particolari obblighi e prescrizioni imposti dalla legge e dell'atto di concessione. L'inadempimento di tali obblighi importa la decadenza della concessione, e, a tale riguardo, gli il. hanno esattamente ritenuto di competenza dell' .Autorit� giudiziaria ordinaria, o del Collegio arbitrale, ove previsto, le controversie relative alla decadenza, in quante> involgenti questioni in materia di diritti subiettivi. . Le soluzioni indicate e le altre numerose che si rinvengono nel testo permettono di formulare un giudizio nettamente favorevole dell'opera, la quale, . arricchita dalle relazioni parlamentari e, specialmente, dalla preeisa e minuziosa indicazione, per ogni articolo della legge, dei lavori preparatori, si palesa quale un necessario strumento per l'interpretazione di questo nuovo complesso di norme. A. T. .A. BENN.ATI, E. DI GI.AMB.ATTIST.A: Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati dello Stato. Napoli, Jovene, 1956, XVI-324. Un commento alla nuova disciplina dello statuto e della carriera dei dipendenti civili dello Stato che non tenesse conto della molteplicit� delle disposizioni le quali rimangono operanti anche dopo l'entrata in vigore dei dd. p.r. 11 gennaio 1956, n. 16 e 17, si paleserebbe manchevole � non darebbe una visione completa del modo come viene regolato, oggi, il rapporto di pubblico impiego con lo Stato. Questa preoccupazione ha indubbiamente indotto gli il. a compiere un intelligente e paziente lavoro di frequentissimi richiami legislativi in tutte le occasioni nelle quali le singole disposizioni commentate richiedevano una pi� approfondita ed esauriente illustrazione. Ne � risultato un lavoro che trascende i limiti di un semplice tempestivo commento a norme nuove, sostanziandosi altres� l'opera in un completo codice delle disposizioni riflettenti la materia disciplinata anche dai decreti presidenziali di cui si � accennato. .. . Appare, poi, di indubbia utilit� l'ampio richiam.o alla pi� recente giurisprudenza amministrativa, in relazione ad istituti che, pur con la nuova disciplina, si atteggiano ancora in maniera identica al passato, il che d� modo di interpretare con maggiore facilit� il contenuto delle nuove disposizioni. LJJ] LJJ] :;rm;;ET77 r -197 B??CT Non manca, infine, la caratteristica propria dei primi commenti a nuove norme, che si succedono ad altre gi� esistenti, e cio� il preciso raffronto fra le due discipline, reso ancora pi� plastico dalla elaborazione di utilissime tavole, poste alla fine del volume, nelle -quali vengono segnalate, sia pure in modo indicativo, le corrispondenze fra le nuove norme e gli articoli del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960. Vanno, poi, segnaJati i tre indici che completano l'opera: l'indice della legislazione, l'indice della giurisprudenza e l'indice analitico-alfabetico. I due primi indici, riferentisi rispettivamente alle disposizioni normative citate (e, frequentemente, riportate per intero nel testo) e alle indicazioni giurisprudenziali, sono stati compilati in modo che risulti chiaro ed immediato il singolo riferimento alle note del testo. L'indice analitico-alfabetico consente, infine, una rapida identificazione delle norme che disciplinano gli istituti considerati. A rendere l'opera di ancora pi� agevole consultazione contribuisce la scelta di chiari caratteri tipografici e di un'intelligente disposizione delle singole note di commento. A. T. T. AscARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali~ (Giuffr�, 1956). Gi� venticinque anni fa l'.Ascarelli richiama va l'attenzione dei propri discepoli sulla funzione di � pioniere del diritto n, propria delle ultime forme del diritto commerciale (1). Chi legge le sue recenti lezioni di diritto industriale (2) nota come, nel volgere di pochi decenni, il compito di battistrada nella evoluzione giuridica, si sia venuto accentrando nel diritto industriale (3). Gli istituti giuridici pi� aderenti alla odierna attivit� produttiva appartengono infatti a questa disciplina, la cui autonomia dalla matrice del diritto commerciale si va sempre meglio delineando. Questi appunti si limitano a segnalare l'opera d�ll'Ascarelli, il cui contenuto non si potrebbe ricapitolare e commentare in breve, investendo, in oltre seicento pagine, i problemi giuridici della concorrenza lecita e della sleale, dei consorzi, della ditta, del marchio, della propriet� industriale, dei brevetti, del diritto d'autore, ecc. � preferibile formulare qualche considerazione nell'intento di cogliere alcuni insegnamenti che, ci sembra, possono trarsi dallo studio dell' .Ascarelli. I * * * L'indagine giuridica, in genere, pu� qualificarsi I� una elaborazione di secondo grado, in quanto di solito si appunta, non sull'esame diretto di fatti (I) AsoARELLI: Appunti di diritto commerciale, parte generale. Ed. Soc. del F~I., 1931. (2) Nonch�, dello stesso Autore: Introduzione al diritto commerciale. Giuffr�, 1955; indispensabile premessa I all'opera qui recensita. i i (3) Oltre che, ben inteso, nel diritto del lavoro. ' ~ i i o fenomeni, bensi nello studio di rapporti intersubiettivi di carattere politico, sociale, economico, familiare, gi� preventivamente vagliati -sub specie politica, sociale, economica, ecc. Ma la giustapposizione della -introspezioM giuridica alla acquisita conoscenza degli elementi non giuridici di quei rapporti non discende da un imperativo di natura razionale: � soltanto frutto di coordinamento effettuato, per ragioni metodologiche, dagli stessi giuristi. Nella realt� storica i fenomeni economico-sociali e la loro regolamentazione giuridica hanno uno sviluppo pressoch� coevo. Sia la odierna tecnica produttiva, sia il diritto industriale, sono realt� in fieri, e pertanto il giurista che del diritto industriale si interessi osserva rapporti sostanziali non ancora chiariti e cristallizzati nei loro aspetti giuridici. Qui dunque non � possibile posporre l'esame sub specie giuridica alla acquisizione di cognizioni elaborate in altra sede. E per� il travaglio per la elaborazione degli istituti del diritto industriale concorre a rivelare la "'grandiosit� e la profondit� della rivoluzione tecnica in atto, la cui entit� pu� sfuggire agli stessi protagonisti del processo produttivo senza l'ausilio di riferimento ad elementi esterni all'ambiente in cui operano. Il vaglio giuridico ha cio�, fra l'altro, funzione chiarificativa per una migliore comprensione dell'essenza, delle peculiari caratteristiche, e degli effetti, della evoluzione tecnica in corso. La constatazione della inadeguatezza di taluni strumenti giuridici, e talora di interi venerandi istituti, a fronteggiare il ribollire di imprevedute esigenze, pone in chiaro 1a latitudine del rivolgimento operato dalla odierna tecnica produttivistica, ed i suoi primi macroscopici effetti. La vendita a rate, il patto di riservato dominio, il contratto predisposto su modulo a stampa le cui clausole non sono discusse dai contraenti ma ammannite da una parte ed accettate supinamente dall'altra: ecco alcuni esempi tipici di strumenti giuridici il cui impiego quotidiano ed universale non suscita ormai alcuna meraviglia, bench� si tratti di negozi inconsueti fino a poco tempo addietro. Ci�, nota l'Ascarelli, � effetto d~l fenomeno dominante ed originale del nostro tempo, il quid che lo caratterizza: la produzione in massa. Fenomeno la cui entit� si pu� meglio apprezzare osservandone i riflessi sul piano giuridico. * * * Forse ancor pi� interessante � notare che in questo campo il giurista non � solo chiamato ad apprestare formule legali idonee a regolamentare nuove situazioni. Non si tratta con nuove norme, o flettendo mediante l'interpretazione norme preesistenti, di colare un nuovo stampo giuridico a rivestimento formale di relazioni di nuovo tipo. Quanto meno, non si tratta soltanto di questo. Poich� manca una acquisita consapevolezza del senso verso cui la evoluzione in corso si indirizza, --essendo cio� le <<nuove situazioni� tuttavia allo stato nascente, il giurista, se non vuole restare inerte, deve collaborare attivamente con gli altri operatori tecnici nel ricercare come sia possibile orientarsi nel nuovo mondo. ~~.�XWWM.tzW%%ME-��W%M%-��"P..;mw.:%::-MZ-}.ID'.W"Z-MJ.W%iZWWUW~~ mli� mli� 1&A ::W&@fmfui' iM:, ! -198 Questo nuovo mondo invero, mentre ci circonda ed � da noi stessi costruito, resta poco noto: il riconoscerne la esistenza sembra gi� una scoperta, primo passo nell'arduo tentativo di intenderlo. Ohi ha acquistato dimestichezza con le tradizionali branche del diritto � assuefatto a trovar saldo sostegno -persino nelle questioni de ju1�e condendo -essenzialmente nelle leggi, nei commenti della dottrina e nei precedenti giurisprudenziali, cio� su basi consolidate nel tempo. Ohi si occupa di diritto industriale si trova proiettato nel fluire del presente, che deve essere illuminato, oltre che dalla scienza e dalla esperienza, dalla percezione delle mete da raggiungere in futuro. Il senso della storicit� del diritto positivo, cos� spiccato nell' Ascarelli, ci induce a riflettere che di fianco alla prospettiva di chi si chiede quali esigenze pratiche abbiano determinato la vita e la evoluzione di ciascun istituto giuridico, deve non trascurarsi un altro punto di vista: come ed in qual misura l'elemento giuridico sia risultato e risulti influente nella evoluzione della vita sociale ed economica, costituendo, volta a volta, incentivo o remora, ed in ogni caso alveo che accogliendo disparati interessi ed impulsi incontrollati, non solo li convoglia, ma certamente concorre a plasmarli. � Vien fatto di pensare alla tesi carneluttiana della �funzione unitiva � del diritto (4), per aggiungere alla intuizione del diritto come mezzo di congiunzione fra uomo ed uomo, la rappresentazione del diritto come ponte proteso verso il futuro, cio� come tramite di congiunzione fra l'economia di ieri e l'economia di domani. * * * L'imponenza della attivit� economica connessa con la produzione industriale in massa ha provocato un intervento sempre pi� esteso e penetrante dello Stato nella vita economica; intervento che si attua con forme e mezzi diretti ed indiretti di estrema variet� e che influenza anche i compiti di tradizionale competenza statuale. In sintonia con l'estendersi delle forme di eco nomia mista, si vanno facendo sempre pi� incerti i confini che separavano il diritto pubblico dal privato. Produzione in massa, intervento dello Stato nella economia, monopoli privati e pubblici, pongono al giurista numerosi problemi"'---de jure condito e de jure condendo -non soiubili isolatamente. La teoria della concorrenza � il felice osserva torio che. consente all'Ascarelli di svolgere una or ganica ed esauriente indagine dommatica su tutti gli aspetti giuridici degli atti di concorrenza, e di trarne altres� frutto per illuminare i problemi di ordine pi� lato sopra ricordati. La fatica dell'illustre Maestro � quindi preziosa sia per chi voglia esaminare in particolare gli aspetti giuridici delle attivit� concorrenziali, sia per chi voglia seguire da questa particolare specola -. che ha fra l'altro il pregio di potere essere considerata alla stregua di un laboratorio �sperimen (4) CARNELUTTI: Arte del diritto, Cedam, 1949, pag.. 12; e Discorsi �}'torno al diritto, Cedam, 1955, pag. 144 e segg. tale in cui si analizzano sub specie giuridica concreti fenomeni del mondo degli affari -l'evolversi della struttura sociale e l'adeguarsi degli schemi giuridici alla esigenza della disciplina dei nuovi rapporti che tale struttura vanno sostanziando. Pur essendo l'indagine scientifica condotta con la maestria consueta al chiaro Autore, tuttavia il pregio precipuo del volume, a nostro avviso, sta in ci� che trascende il puro dommatismo, l� dove l'orizzonte su cui spazia l'Ascarelli si dilata oltre i confini che delimitano diritto, economia e politica. Lo studio tecnico-giuridico dell'Ascarelli ha costantemente come sfondo un quadro di vasto respiro, in cui si intravvede la concorrenza quale mezzo di estrinsecazione della personalit� umana, e quindi come pratico strumento di tutela della libert� (5), a sua volta presuposto per l'incremento della produzione; in cui i limiti di liceit� della concorrenza costituiscono conditio sine qua non per la sua sopravvivenza; in cui, il monopolio, effetto della esasperazione del sistema improntato alla concorrenza, si esaurisce nella mortificazione della concorrenza (6); in cui, l'intervento. dello Stato nella economia si rende necessario per delimitare l'ambito di liceit� della concorrenza, impedire la formazione di monopoli o pubblicizzarli ove necessari per ragioni naturali, supplire la deficienza della concorrenza l� dove sono da affrontare compiti la cui vastit� ed onerosit� non consente soluzioni a mezzo della privata iniziativa e della concorrenza che della iniziativa � il pungolo. * * * Il capitolo nnale del volume � dedicato dall' Autore alla puntualizzazione degli istituti tipici del sistema ad economia mista. Si tratta quasi soltanto di una elencazione schematica che va dalla Cassa del Mezzogiorno . (7) all'I.R.I. (8), dall'E.N.I. ai vari comitati interministeriali, ai servizi gestiti dallo Stato, ai monopoli di Stato, all'intervento della Stato nella disciplina del credito, delle assicurazioni, e dei cambi con l'estero, fino a far cenno della Comunit� Euro pea Carbone Acciaio (9). (5) Vorremmo dire: condizione particolare, Libert�. � libert?J, ma forse imprescindibile, di emulazione� come della (6) Fra le pubblicazioni pi� recenti sulla disciplina delle attivit� monopolistiche: EINAUDI: Lo scrittoio del Presidente, Ed. Einaudi, 1956, pagg. 360 e segg.; nonch�, in "Rivista delle Societ�'" 1956, i progetti di legge elaborati dallo stesso Ascarelli sulle intese industriali e commerciali ed in tema di societ�. (7) Per una completa ed aggiornata analisi storica ed economica dei problemi del Mezzogiorno: FRIEDRIOH VoCHTINS: La questione meridionale. Ist. Ed. del Mezzogiorno, 1955. Per l'aspetto giuridico: F. Rocco: L'ordinamento giuridico della Cassa del Mezzogiorno, in "Acque, Bonifiche, Costruzioni>>, marzo� 1955. (8) R. FRANCESCHELLI: Natura dell'I.R.J. e posizionedel capitale privato nelle sue aziende, in �Riv. Commerciale'" 1954, I, pag. 466. (9) R. RoBLOT: Il diritto commerciale e la comunit� europea del carbone e dell'acciaio, in �Nuova Riv. Commerciale'" 1954, I, pag. 261. � -199 Nell'insieme, un quadro impressionante a dimostrazione della latitudine dell'intervento statale, che sarebbe di molto amplificato se integrato con l'aggiunta della somma delle attivit� svolte da numerosi enti pubblici i cui compiti fiancheggiano l'azione dello Stato. � una zona ancora in corso di esplorazione giuridica, in quanto attende una sistematica elaborazione dommatica. E si tratta, come � intuitivo, di materia di particolare rilievo per gli .Avvocati dello Stato, i quali, sopratutto in sede consultiva, sono chiamati ad interessarsi dei problemi legali che in questo campo quotidianamente richiedono soluzione. Un'ultima osservazione non � forse superflua. Nelle lezioni dell'.Ascarelli sembra inplicito un monito che merita di essere sottolineato. Egli ci dimostra che i problemi del diritto industriale non possono essere affrontati come questioni tecnico-giuridiche da risolvere con mente locale e con il solo ausilio della consueta ermeneutica, ma occorre chiamare a raccolta le risorse di quasi tutt� le discipline giuridiche, ed occorre ancora volgere lo sguardo ai profili politici, economici, sociali, poich�, questi trascurando, i problemi giuridici si appiattiscono ed i tentativi per risolverli si inaridiscono in formule tanto pi� infeconde quanto pi� tecnicamente raffinate. Or ci� non � di poco momento mentre che sempre pi� si va attuando, nel settore giuridico come in ogni altro campo, una ognor pi� minuziosa specializzazione tecnica -portato, anche questa, della produzione in massa -. Come l'artigiano cede il posto allo specialista qualificato, cosi pu� dirsi vada sparendo il giurista artigiano, che, essendo buono a tutto fare in tema giuridico, forse non ecceUeva in alcunch�, ma conservava una visione umanistica, e quindi equilibrata, di ogni problema. Se la specializzazione � oggi una necessit� al fine di evitare, con la genericit�, la superficialit� e l'empirismo, e se la dedizione a settori circoscritti rende possibile una pi� approfondita competenza tecnica, bisogna tuttavia evitare che il giurista si chiuda in un'ala di una torre di avorio, sordo al tumultuare circostante di problemi non dommatici, quasi infastidito dalle << complicazioni della. vita moderna�. Sta proprio al giurista invece studiare e comprendere i problemi tutti della societ� odierna, perch� proprio egli, con metro giuridico, potr� darne la esatta misura, suggerire ed applicare le norme per un ordinato civile progresso. FERN.ANDO .ANS.ALDI RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Occupazioni d'urgenza di derivazioni d'acqua pubblica -Competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. (Cons. Stato, V Sez., dee. n. 630 del 14 luglio. 1956 -Gropallo ed altri c. Ministero dei LL.PP. e Comune di Genova). r,e controversie relative alla legittimit� del decreto prefettizio, che autorizzi l'oecupazione di urgenza di diritti di derivazione d'acqua pubblica, spettanti, per possesso immemorabile o per altro titolo, rientrano nella giurisdizione generale di legittimit� del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 lett. a, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, ed esulano, pertanto, dalla giurisdizione del Consiglio di Stato. Questa deoisione del Consiglio di Stato, ohe merita di essere segnalata anohe per la ohiarezza della motivazione, s'inquadra nel piu vasto indirizzo giurisprudenziale, indioato. dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e seguito sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale superiore delle aoque pubbliohe, seoondo il quale, ai sensi degli artiooli 140 e 143 del T. U. sulle aoque e gli impianti elettrici, da interpretarsi estensivamente e in aderenza o,,llo spirito pi� ohe alla lettera della legge, sono devolute alla cognizione dei Tribunali dell(! acque pubbliche, regionali e superiore, tutte le controversie, ohe coinvolgono l'interesse della Pubblioa Amministrazione oiroa il regime delle acque e ohe impliohino la decisione della esistenza, dell'estensione e delle modalit� dei diritti alla derivazione. (Cass. I, n. 84 7 /54, in questa �Rassegna n, 1955, pag. 15). Il ragionamento seguito dall'annotata decisione � senz'altro da approvare: se appartengono alla giurisdizione generale di legittimit� del Tribunale superiore le controversie relative alla legittimit� dei provvedimenti di espropriazione dei fondi necessari per l'esecuzione di opere idrauliche, necessarie al buon regime delle acque (Trib. Sup. AA.PP., n. 8, 1955, in questa <<Rassegna n, 1955, pag. 246), ed a quella dei Tribunali regionali le controversie relative alle indennit� per le anzidette espropriazioni, deve a fortiori ritenersi ohe siano devolute ai Tribunali delle acque, nei limiti della rispettiva giurisdizione, le controversie relative all'oooupazione di 1irgenza di derivazioni di acqua pubblioa, siano esse legittime o abusive, di antioo diritto o fondate su oonoessioni. Esse, infatti, involgono sempre questioni sull'eQistenza ed estensione dei diritti di derivazione e non possono preso�indere dall'interesse generale al buon regime delle acque. G. G. COMUNE -Ricorso gerarchico -Competenza a deliberare. (Cons. Stato, V Sez., 9 giugno 1956, n. 495; Pres. La Torre, Est. Caccioppoli-Comune di Cerignola c. Ministero Interno ed altri). La proposizione del ricorso gerarchico da parte del Comune richiede una formale deliberazione, che esorbita dalla sfera di attribuzione del Sindaco. Salvo l'intervento sostitutivo della Giunta nei casi previsti dall'art. 340 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e con la osservanza delle eondizioni ivi stabilite, la deliberazione relativa al ricorso gerarchico da parte del Comune rientra nella competenza del Consiglio comunale, ancorch� il provvedimento da impugnare si riferisca ad atto deliberato dalla Giunta municipale. La Giunta comunale di Cerignola, nell'ambito della propria competenza, aveva adottato, in materia di personale una -deliberazione ohe era stata annullata dal Prefetto. Il rioorso gerarohioo proposto contro il provvedimento prefettizio era stato diohiarato inammissibile, peroh� la proposizione di esso era stata deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale. Di tale pron1moia di inammissibilit� si gravava il Comune avanti il Consiglio di Stato; ohe, con la decisione in esame, aderendo alle tesi prospettate dalla Avvocatura a sostegno della legittimit� del provvedimento adottato dal IIIinistro dell'Interno, respingeva il rioorso. La decisione -che ha correttamente risolto una questione particolarmente delioata -� cos� testualmente motivata: � Nella subietta materia � stata posta in dubbio anche la necessit� di una formale deliberazione. E, infatti, la difesa del ricorrente (pur senza prendere al riguardo una netta posizione) contesta il fondamento dell'indir~zzo pi� rigoroso ohe � prevalso nella giurisprudenza. li.fa il Collegio non ritiene di potersi discostare da tale orientamento (V Sez. 20 dicembre 1952, n. 1408; Ad. Gen. 25 giugno 1953, n. 281). �La convenienza di proporre rioorso gerarchioo richiede una valutazione ohe esorbita dal campo dell'attivit� di esecuzione. Si tratta invero di esaminare, di volta in volta, se le ragioni ohe hanno determinato l'atto impugnabile siano tali da consigliare l'acquiescenza o se invece sia giustificato, per motivi --di .J,e-__ gittimit� o di merito, il reclamo all'autorit� superiore. Talvolta pu� giovare all'Amministrazione comunale l'immediato consolidamento di una situazione giuridioa contro la quale sarebbe manifestamente vano reagire, ma in altri oasi l'aoquiesoenza, oon la oon -2()1 seguente preclusione del rimedio giurisdizionale, pu� riuscire pregiudizievole agli interessi dell'ente. Ora cotesta valutazione non si sottrae alla regola della deliberazione collegiale oui sono soggette le manifestazioni di volont� del Comune. � Come si ebbe gi� a rilevare in questa sede (deo. oit., n. 1408), la facolt� di proporre il ricorso gerarchico � fuori della sfera di attribuzione del Sindaco. Essa non pu� discendere n� dall'art. 151, n. 4, del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, ohe oonoerne la esecuzione delle deliberazioni comunali (e non � quindi riferibile all'ipotesi di una deliberazione annullata dal Prefetto od alla quale la G.P.A. abbia negata l'approvazione), n� dalla disposizione di oui al n. 9 dello stesso articolo, ohe contempla gli atti oonserv�tivi nella pi� stretta aooezione. Gli stessi principi sono affermati nel oitato parere, n. 281 del 1953, nel quale � anohe richiamata una precedente pronuncia di questo Consiglio (Ad. Gen. 15 marzo 1951, n. 93) in ordine alla necessit� di una determinazione degli organi deliber.anti del Cornune per la proposizione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato ohe pure hanno la natura di ricorsi amministrativi. Ed invero le funzioni del Bindaoo, se certamente superano la mera esecuzione, non assumono mai carattere deliberativo. �Pertanto, la questione di competenza si pone unioamente nei rapporti tra i due organi deliberanti del Comune: Consiglio comunale e Giunta municipale. �La difesa del ricorrente riassume la sua tesi nella regola cc ogni organo difende la propria competenza �, oon la quale, in sostanza, si identifica la competenza a promuovere i gravami gerarohioi oon la competenza per materia, in relazione all'oggetto dell'atto da impugnare. Ora da un punto di vista puramente astratto, il oriterio potrebbe apparire razionale, in quanto risolve il quesito sul piano oggettivo delle attribuzioni di detti organi. llfa esso si rivela inesatto, se si considera l'effettivo contenuto della deliberazione in questione; giaooh� altro � provvedere in una data materia attribuita alla normale competenza dell'organo, altro � deliberare sulla proposizione del ricorso gerarohioo. Quest'ultimo oostituisoe di per s� una materia da ricondurre in una data sfera di competenza. E non � affatto illogico ohe a valutare la opportunit� dell'impugnativa sia qualificato un organo diverso da quello ohe aveva emanato l'atto ohe � stato annullato o non approvato, giaooh� l'atto, una volta emesso, va riferito all'ente, non all'organo. Per dimostrare la insuff�oienza di detto oriterio basta, del resto, considerare l'ipotesi ohe l'annullamento o il diniego di approvazione di una deliberazione della Giunta municipale sia stato determinato proprio dalla ritenuta incompetenza dell'organo. Non � per vero sostenibile ohe la stessa Giunta sia competente, in tal oaso, a promuovere il gravame, per il sol fatto di aver gi� provveduto su quel dato oggetto. cc Ad avviso del Collegio la esatta soluzione del problema � offerta dalle norme positive ohe regolano le attribuzioni degli organi deliberanti del Comune. Non esiste sul punto in esame ima speoifioa disposizione, n� (oome si � gi� ritenuto, deo. oit., n. 1408 del 1952) possono applicarsi, per analogia, le disposizioni ohe demandano al Consiglio comunale di deli berare sulle azioni giudiziarie in genere (art. 131, n. 5, T. U. 4 febbraio 1915, n. 148) ed alla Giunta municipale di provvedere in ordine alle azioni possessorie ed alle altre ohe non eooedano la competenza del Pretore (art. 26 della legge 9 giugno 1,947~ n. 530, in relazione all'art. 25, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839). llfa oin oonduoe necessariamente ad applicare la disposizione dell'art. 131, ultimo oomma, del oitato T. U. ohe ohiama il Consiglio comunale a deliberare, in generale, sopra tutti gli oggetti ohe sono propri dell'amministrazione ,oomunale e ohe non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaao. Il ricorso gerarohioo deve quindi essere deliberato dal Consiglio, anooroh� il provvedimento da impugnare si riferisca ad una deliberazione della Giunta, salvo, naturalmente, l'intervento sostitutivo della Giunta nei oasi previsti dall'art. 149 del oitato T. U. e oon la osservanza delle condizioni ivi stabilite. cc Nella speoie la Giunta non aveva deliberato nell'esercizio dei poteri di urgenza, ma sul presupposto di una diretta competenza. Il lllinistro, quindi, ha esattamente dicl[iarato inammissibili i ricorsi �. CONTABILITA GENERALE DELLO STATO. CONTRATTI -Appalto concorso -Indagini prelimi� nari � Fattispecie -Legittimit�. CONTRATTI -Appalto concorso -Elementi valutabili � Ordine logico. CONTRATTI -Appalto concorso � Giudizio negativo � Sviamento di potere � Fattispecie � Esclusione. CONTRATTI -Appalto concorso � Giudizio negativo su tutti i progetti -Competenza della commissione consultiva. CONTRATTI � Appalto concorso � Giudizio negativo � Norme sul diniego di approvazione -Inapplicabi� lit�. CONTRATTI -Appalto concorso -Irregolarit� procedurale -Fattispecie -Irrilevanza. INTERESSE -In tema di gara -Invito ad appalto concorso -Sussistenza. CONTRATTI -Appalto concorso -Rinnovazione della gara -Nuove condizioni -Legittimit�. CONTRATTI -Appalto concorso -Schema di contratto -Parere del Consiglio di Stato -Audizione Momento. CONTRATTI -Appalto concorso � Art. 81 Cost. Inapplicabilit�. RICORSO GIURISDIZIONALE � Contratti -Bando Motivi concernenti pretese illegittimit� delle clausole contrattuali -Inammissibilit�. CONTRATTI -Appalto concorso -Valutazioni -Profilo tecnico ed economico -Inscindibilit� (Cons. Stato, VI Sez., 11 aprile 1956, n. 231; Pres. Roehrssen, Est. Cesareo -Societ� G. Manfredi e Ditta E. Stacchini c. Ministero Difesa-Marina). Legittimamente la Amministrazione, in sede di gara per appalto concorso, pu� svolgere delle indagini intese ad accertare se un concorrente sia riucito ad acquistare una posizione di vantaggio o di monopolio, in contrasto con i presupposti della competizione (1). L'appalto concorso rappresenta un procedimento unitario e inscindibile nel quale l'Amministrazione deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi necessari o utili per una ponderata decisione,� anche_ in momenti e con atti separati. � Il vizio di eccesso di potere, che si sostiene intervenuto, in sede di giudizio negativo su una gara di appalto concorso, per preordinata volont� di escludere un concorrente, � escluso se l'Ammini -202 l' l ~ I j strazione, rinnovata la gara, invita, fra gli altri, il medesimo concorrente. In sede di appalto concorso la Commissione consultiva pu� esprimere giudizio negativo su tutti i progetti presentati, e dichiarare quindi deserta la� gara, senza che per ci� occorra un decreto motivato del Ministro (2). .Al giudizio negativo sull'esito di una gara per appalto concorso non si applica l'art. 113 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che concerne il rifiuto di approvazione della gara per gravi motivi di interesse pubblico (3). Non ogni irregolarit� procedurale (come la mancata indicazione, nell'invito a partecipare alla gara, dell'ora entro cui debbono pervenire le offerte) deve necessariamente portare alla illegittimit� della gara, ma solo quelle che possano essere considerate determinanti ai fini del risultato. Una ditta, invitata dalla .Amministrazione a partecipare ad una gara per appalto concorso, ha interesse ad impugnare il relativo bando prima che siano scaduti i termini per la partecipazione alla gara stessa (4). In sede di nuova gara, indetta dopo che una prima � stata dichiarata deserta, lAmministrazione pu� inserire nel bando condizioni diverse da quelle del bando precedente . .Ai sensi dell'art. 5 della legge di contabilit� il progetto di contratto deve essere comunicato al Consiglio di Stato per il parere dopo che l'Ammini strazione ha proceduto, a seguito dei risultati della gara, alla redazione del progetto completo ed alla esatta precisazione degli obblighi delle parti, co sicch� l'organo consultivo sia in grado di giudi care sotto ogni profilo della legittimit� dello esito del concorso, e nel contempo della convenienza di addivenire alla stipulazione del contratto. L'art. 81 della Costituzione ,non si applica agli atti amministrativi che importano spese (5). Nel ricorso giurisdizionale proposto contro il ban do per appalto concorso sono inammissibili le cen sure concernenti le clausole delle quali � prevista la inserzione nel contratto (6). In sede di appalto concorso sono inscindibili il profilo tecnico e il profilo economico della valuta zione (7). Una complessa situazione di fatto ha dato modo al Consiglio di Stato di fissare -in tema di � gare � in genere, e di quella particolare gara ohe � l'� appalto oonoorso � in specie -una serie di principi ohe tra scendono la sfera del oaso deciso. La situazione di fatto si pu� oos� schematizzare. Per la ricostruzione di uno stabilimento militare, il Ministero Difesa-Marina aveva indetto una gara per appalto-oonoorso; ma, esaminati dalla apposita Com missione i progetti e le proposte presentati, la Am ministrazione aveva deciso di non far luogo alla aggiudicazione, non ravvisando aooettabile nessuno dei progetti-offert.e presentati. A breve distanza di tempo la Amministrazione indiceva, poi, una nuova gara per appalto-oonoorso, per lo stesso oggetto, par zialmente modificando rispetto alla prima gara sia taluni elementi tecnici sia alcune clausole ohe sareb bero dovute essere inserite nel futuro contratto da, stipulare oon l'eventuale aggiudicatario. Sia la Societ� �Manfredi� ohe la ditta �Staoohini � impugnarono, distintamente, la mancata aggiudicazione della prima gara, e suooessivamente anche il bando della seconda gara, oui erano state invitate a partecipare, sviluppando una,, serie di motivi di ricorso. I quattro ricorsi riuniti hanno formato oggetto della deoisi()ne in esame, ohe -salvo ohe su un punto di carattere pregiudiziale, relativo alla ammissibilit� o meno dei ricorsi proposti contro il bando della seconda gara -ha aooolto integralmente le ragioni di diritto prospettate dalla A vvooatura. Alcune delle questioni risolte meritano poi di essere particolarmente segnalate . . In ordine alla massima sub. 1) la Sezione ha oos� motivato: � �I neocepibile � stata l'indagine, intesa ad aooertare se le condizioni, ohe la ditta ricorrente era riuscita ad ottenere da una societ� subfornitrice, la ponesse in una posizione di vantaggio tale, da togliere alla gara il carattere di leale oompet-izione, che sarebbe venuto meno qualora una delle concorrenti fosse stata messa nella impossibilit�, o in grave difficolt�, di ottenere, a condizioni possibili ed in tempo utile, quei macchinari ohe l'Amministrazione aveva prescritto tassativamente. �N� vale asserire ohe oiasouna delle oonoorrenti era libera di assicurarsi vantaggiosamente le forni ture necessarie, in quanto la gara cessa di essere tale, non soltanto quando vi si presenta un solo oonoorrente, ma anche quando in qualsivoglia ma niera un oonoorrente riesca ad acquistare una siffatta posizione di vantaggio, o addirittura di monopolio, ohe contrasti oon i presupposti di qualsiasi compe tizione. L'Amministrazione, perci�, ha voluto veder chiaro anche qui, e non le si pu�� fare alcun rimarco. �Difatti, se avesse aooertato ohe una� oonoorrente si era messa in condizione piu vantaggiosa delle altre, non per �la sua migliore organizzazione o la piu moderna attrezzatura ohe le consente di ridurre i costi, o per il maggior valore dei suoi teonioi, ma soltanto in forza di una clausola di favore, ottenuta da una subfornitrioe, clausola oapaoe di sovvertire la graduatoria dei valori, ed avesse deciso di tener conto di tale elemento, al fine di non procedere alla aggiudicazione, il suo comportamento non meriterebbe censura �. La massima indicata sub 2) � in relazione alla tesi sostenuta da una delle ricorrenti: non potere la Commissione costituita ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del regolamento di contabilit� generale per l'esame delle proposte avanzate dai partecipanti alla gara emettere un giudizio negativo su tutte le proposte, ma dovere in ogni oaso indicare quella pref eribile; mentre il giudizio negativo in ordine ai progetti presentati spetterebbe soltanto al Ministro, il quale dovrebbe esercitarlo oon decreto motivato, a sensi dell'art. 4, sesto comma, r.d. 8 febbraio 1922, n. 422, modificato dall'art. 2 r.d.l. 23-agosto 1924, n. 1369. Al riguardo la decisione oos� si esprime: �Rileva la Sezione ohe, per quanto riguarda il primo profilo la lilff!,itazione dei poteri della Commissione, asserita dalla ricorrente, non ha alcun fondamento, n� logico n� positivo. Non fondamento lo -203 gico, petch� sarebbe veramente assurdo che un organo consultivo, istituito per dare l'apporto della sua particolare competenza tecnica al llfinistro, fosse obbligato a diohiarare quale progetto � preferibile, anche quando, in ipotesi, nessuno dei progetti presentati fosse accoglibile; non �, difatti, chi non veda quanto sarebbe irrazionale che la Commissione, in ogni caso, ivi compreso quello che non ritenesse nessuno dei progetti confacente agli interessi dell'Amministrazione, dovesse scegliere un progetto per la realizzazione dell'opera e per l'aggiudicazione della gara; non fondamento positivo, perch� una siffatta limitazione ai poteri dell� Commissione non risulta sancita da nessuna norma legislati1Ja o regolamentare, e se il legislatore si riferisce al progetto ritenuto � preferibile �, ci� � in quanto ha ritenuto implicito, nella scelta, effettuata in base ad un criterio relativo di preferibilit�, l'avvenuto superamento del momento relativo al giudizio assoluto di idoneit�, che costituisce la prima insopprimibile fase di ogni concorso, e non perch� un tale giudizio ignori e voglia escludere. cc Neanche � fondata ia tesi che solo il Ministro, con formale decreto motivato, avrebbe potuto dichiarare la gara deserta. La forma del decreto � prescritta dall'art. 4, 6� comma, del r.d. 8 febbraio 1923, n. 422, modificato con r.d.l. 28 agosto 1924, n. 1369, per il solo caso nel quale l'Amministrazione non creda di uniformarsi al giudizio della Commissione favorevole all'aggiudicazione. Il tenore del comma citato, nel quale di decreto motivato si parla solo con riferimento al caso in cui il llfinistro decida di non procedere ad alcuna aggiudioazione, la ratio della norma e la considerazione che non si spiegherebbe la necessit� di una motivazione in un atto conforme al parere che ne viene a costituire la motivazione, mentre � evidente la sua necessit� qualora l'atto sia difforme al parere sulle cui considerazione non si pu� poggiare, dimostra l'inconsistenza del motivo�. La massima indicata sub 3) non necessita di particolare illustrazione: � di tutta evidenza infatti, che l'art. 113 del regolamento di contabilit�, in quanto disciplina il rifiuto di approvazione dei contratti, ha come suo presupposto l'aggiudioazione della gara e la stipulazione del contratto relativo; onde esso non pu� riguardare i casi di mancata aggiudioazione, quali che siano le ragioni per le quali questa non � seguita. Come si � accennato, poi, le ditte ricorrenti, invitate a prendere parte ad una seconda gara bandita dalla Amministrazione, impugnarono il nuovo bando di gara e. le clausole contrattuali ad esso allegate; e la impugnazione proposero prima ancora di aver compiuto qualsiasi atto che potesse farle considerare come cc partecipanti � alla gara. Sembr� alla Amministrazione che, in questa situazione, le ricorrenti difettassero di interesse, non potendosi ritenere sussistente allo stato la lesione di un interesse diretto ed attuale. La questione, in realt�, si era gi� presentata all'esame del Consiglio di Stato in tema di impugnativa di bandi di concorso a pubbUco impiego; e sia la IV Sez. (dee. 10 ottobre 1950, n. 483) che la VI Sez. (dee. 26 febbraio 1952, n. 73 e 11 marzo 1952, n. 78) avevano dichiarato inammissibile i ricorsi proposti da chi, non avendo ancora presentato la domanda di partecipazione, non aveva acquistato la qualit� di concorrente. E il principio era stato applicato anche in tema di bando di gara, ritenendosi che la impugnativa immediata tendeva a far valere soltanto cc un interesse diffuso, che si sarebbe "tramutat0�' in personale ed attuale solo al momento in cui il ricorrente avesse chiesto di partecipare alla gara� (IV Sez., 17 ottobre 1952, n. 779). Si faceva osservare a questo riguardo che la riconosciuta ammissibilit� del ricorso in questi casi potrebbe in ipotesi portare a queste conseguenze: che il bando venga annullato su istanza di chi, non partecipando al concorso dimostra di disinteressarsi id est: di non avere interesse -in modo assoluto di esso. E se tale non interesse (che non � solo di mero fatto, ma � giuridioo, perch� sta a dimostrare come l'esito, il risultato concreto -e quindi l'acquisizione di particolari posizioni giuridiche -di quel concorso non riguarda affatto colui che la questione della illegittimit� del bando ha sollevato) sussiste allo stato, il ricorso non pu� avere ingresso. � solo attraverso la partecipazione al concorso od alla gara, che trova legittimazione la posizione giu-. ridica di chi sostiene che quel concorso o quella gara debbano svolgersi in un oerto modo e secondo certi principi diversi da quelli indicati dalla Amministrazione. La Sezione peraltro andava in contrario avviso (massima sub 4), pur riconoscendo che la sollevata eccezione fosse cc tutt'altro che priva di seriet��, sotto il profilo che l'invito a partecipare alla gara fosse di per s� elemento sufficiente a differenziare la .posizione delle ditte invitate dalla generalit� dei soggetti e che ci� bastasse a far sorgere in esse un interesse concreto ed immediatamente tutelabile alla legittimit� dell'azione amministrativa. Ovvia la esattezza della massima sub 5 ); mentre in ordine alla questione cui si riferisce la massima n. 6) giover� ricordare quanto fu prospettato d�lla difesa della Amministrazione, le cui argomentaziovi sono state condivise dalla decisione. L'impugnativa riguardava la pretesa illegittimit� di alcune clausole che la Amministrazione aveva dichiarato di voler inserire nel contratto da stipulare .con l'eventuale aggiudicatario; e la inammissibilit� della censura sembrava non discutibile. Queste clausole, infatti, attengono alla parte meramente contrattuale, e quindi privatistica, del rapporto che andr� ad instaurarsi fra la Amministrazione appaltante e la Impresa che riuscisse aggiudicataria della gara; ed � noto che questi partioolari contratti rientrano sostanzialmente nella categoria dei contratti per adesione: una delle parti predispone la disciplina del rapporto e formula le clausole .e le norme che quel rapporto debbono in concreto reggere; l'altra parte � libera o non di prestare adesione a quella disciplina, e potr�, in ipotesi, discutere in via preventiva con chi quelle clausole ha formulato . della opportunit� di addivenire ad una loro modifica, ma non potr� certo rivolgersi ad un' organo di giur�sdizione,_ qualunque esso sia, perch�, in fase ancora pre-contrattuale -quando nessun vinculum juris stringe le parti, e non � dato ancora sapere se un siffatto vinculum sar� mai per sorgere -abbia con una propria pronuncia a dichiarare che certe clausole sono -204 contra legem o comunque illegittime per una qualsiasi ragione. N� deve trarre in inganno la circostanza che il rapporto interessa la pubblica Amministrazione; perch� la questione si pone pur sempre negli stessi precisi termini, anche nei confronti di questa. Queste clausole potranno essere conformi o non a legge; potranno essere piu o meno gravose: ma fino a qiiando esse non saranno state trasfuse in un << con tratto ii, giuridicamente valido e perfetto, esse non potranno formare oggetto di impugnativa alcuna da parte di chicchessia. E nessun giudice ha veste per imporre, in questa fase precontrattuale, ad una delle parti di modificare alcune clausole su richiesta di chi, nella speranza di assumere la veste di contraente, altrimenti non aderirebbe al contratto cos� come predisposto; cos� come, per converso, nessun giudice potrebbe imporre all'altra delle parti di aderire allo sohema predisposto. Qui � la libera volont� delle parti ohe deve mani festarsi, determinandosi nel modo che ritiene piu opportuno. Compito del giudice sar� poi quello di interpretare le norme contrattuali secondo i principi che regolano la interpretazione dei con�tratti; ma non si � mai saputo rientrasse fra i compiti commessi agli organi di giurisdizione anche quello di formare le clausole contrattuali, modificando o sopprimendo quelle che una delle parti -che ha il potere di pre disporle -intende introdurre nel contratto, in di fetto di che essa non contratterebbe. La. massima indicata sub 7), infine, � di evidente esattezza. Qualunque opera si intraprenda, la valutazione da fare � sempre duplice, occorrendo aver riguardo cos� al profilo tecnico che a quello economico. Ci� vale sopratutto quando si indice una gara per a.ppalto-concorso: un progetto tecnioamente pregevole pu� essere non accettabile per un troppo elevato costo di realizzazione, mentre potrebbe esser considerato ottimo se di modico costo. Di qui la necessit�, esattamente rilevata dalla decisione, che l'esame dei progetti sia espletato tenendo presenti, in modo inscindibile, per una esatta valutazione, sia il lato tecnico ohe quello economico. CONTRABBANDO -Merci importate con bolletta di cauzione. (Cass. Pens., I Sez., Sent. n. 1919, del 13 luglio 1956 -Pres. Morcavallo; Est. De Sanctis; P.M. Lo Schiavio (Conf.) -Rie. Buzzurro ed altri). Nel caso di importazione di merci mediante bolletta di cauzione, commette il reato di c.ontrabbando e non gi� la contravvenzione di cui all'art. 120 della legge doganale, l'importatore il quale abbia dichiarato fraudolentemente un quantitativo di merci inferiore a quello :i;eale al fine di sottrarsi al pagamento di una parte dei diritti di confine. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha con fermato la decisione della Corte d'Appello di Roma 20 ottobre 1955, che abbiamo pubblicata in questa Rassegna con una breve nota adesiva (v. �Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato ii, 1956, p. 19). Senza stare a ripetere gli argomenti esposti in quella nota a sostegno dell'opinione seguita dalla Corte d'Appello di Roma, ci sembra utile ricordare come la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, abbia modificato i prinoipi da essa affermati nella sentenza 31 gennaio 1941 (in �Riv. Pen. �, 1941, p. 1072 e segg.), aderendo alla tesi eh~ � stata sempre propugnata dall'A1Jvocatura dello Stato. c. c. IMPOSTA DI REGISTRO -Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 3269 -Trasferimento a favore di una stessa persona della nuda propriet� e dell'usufrutto -Imposta di registro sul-consolidamento. (Cass. I Sez., Sent. n. 2192/56 -Pres. Brunelli; Est. Albanese; P.G. Colli (conf.) -Finanze c. Questa). Se il nudo proprietario. con il concorso dello usufruttuario, aliena in pieno godimento, il bene sul quale grava il diritto di usufrutto, il consolidamento dell'usufrutto con la propriet� avviene nella persona del nudo proprietario, che � tenuto, pertanto, al pagamento della relativa imposta (1). La Corte Suprema � partita dal rilievo che �l'usu frutto non ha esistenza giuridica autonoma se non in quanto appartenga a persona diversa dal proprie tario ii e che �l'esistenza giuridica autonoma dell'usu frutto presuppone che titolare del diritto sia un sog getto diverso dal titolare della nuda propriet� >i. Non � quindi concepibile -ha detto la Suprema Corte -che l'usufruttuario, intervenendo in un atto di vendita, a favore di un terzo, dell'immobile sul quale grava il suo diritto di usufrutto, abbia trasfe rito ad un terzo tale diritto, in quanto che � il trasfe rimento dell'usufrutto, ossia la cessione prevista dal l'art. 980 O.e., presuppone ohe il relativo diritto continui a sussistere in un soggetto diverso dal pro prietario >>. Piu particolarmente, seoondo la predetta disposi zione (art. 980 O.e.) -attraverso la quale � stata codificata la retta interpretazione ohe dottrina e giu rispru,denza avevano dato al corrispondente art. 492 del codice civile del 1865 -� consentito all'usufrut tuario di cedere il proprio diritto solo per un deter (1) Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha confermato la costante sua giurisprudenza in materia, favorevole alla tesi della Finanza. Dalle lontane sentenze 19 giugno 1893 (Bollettino � Amm. Dem. >>, 1893, p. 619) e del 27 gennaio 1900 a Sezioni Unite (�Giur. It.�, 1900, I, 1, 236) alle pi� recenti in materia (3 marzo 1932, n. 757; 19 aprile 1933, n. 1308; 13 maggio 1936, n. 1619; 10 maggio 1943, n. 1102; 8 maggio 1954, n. 1468 tutte della I Sez.) la Suprema Corte ha appunto insegnato che la tassa di consolidazione 6 dovuta anche quando una medesima persona acquista dal nudo proprietario e dall'usufruttuario le rispettive ragioni di dominio e di godimento ,, e che �nel caso di acquisto contemporaneo, da parte di un terzo, della nuda propriet� dell'immobile e dello usufrutto, su di esso costituito, la tassa di consolidamento � dovuta dal nudo proprietario e non dall'acquirente. La quale seconda massima, peraltro, presuppone risolta affermativamente la prima. (v. pure le decisionf"d�lla Commissione Centrale 14 maggio 1949, n. 3408; 16 april�-1949 in � Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 663 e 764 e pi� recentemente C.C. dee. 19 maggio 1954, ivi 1955, p. 1009. In senso contrario e.e. 9 novembre 1949, n. 6867 in �Riv. Leg. Fisc. >>, 1953 pag. 325 con nota favorevole, alla tesi erariale. -205 minato periodo di tempo, ohe al massimo non pu� superare la durata massima del diritto stesso, e oio� la vita dell'usufruttuario. Ora, proprio in relazione alla disposizione raoohiusa nel predetto art. 980 O.o., � stato osservato ohe se per la disposizione stessa la oessione del diritto di usufrutto pu� avvenire solo limitatamente alla sua durata ohe ha per limite massimo la vita dell'usufruttuario, deve dedursi ohe quando il nudo proprietario vende insieme oon l'usufruttuario il suo diritto, e la oessione del diritto d'usufrutto � fatta non gi� nei limiti della durata prevista dal titolo originario, ma illimitatamente, senza oondizioni e riserve, non pu� oerto in tal oaso sostenersi ohe il terzo aoquirente della piena propriet� abbia aoquistato il diritto di usufrutto dal precedente usufruttuario una volta ohe questi non poteva venderglielo se non nei limiti del suo titolo. Pertanto in tal oaso si deve logioamente oonsiderare ohe la oonsolidazione prevista e tassata dalla legge di registro si � verifioata in testa al nudo proprietario il quale -estinto l'usufrutto ed aoquistata la piena propriet� -ha potuto trasferire questa al oompratore (1). Ha anoora rilevato la Suprema Corte ohe il negozio posto in essere dall'usufruttuario � non pu� essere altrimenti qualifioato ohe oome rinunoia al diritto di usufrutto, la quale rinunoia, sebbene non espressa mente menzionata nell'art. 1014 O.o., si inserisoe fra le oause di estinzione dell'usufriitto in virtu del prinoipio generale per oui i diritti sono, salvo eooe zioni, rinunoiabili. In sostanza, nel oaso di vendita ohe riguardi non la sola nuda propriet�, ma il pieno godimento dell'immobile alienato, il oonsenso alla vendita, da parte dell'usufruttuario, si traduoe nel oonsenso all'estinzione dell'usufrutto, e oio� alla sua oonsolidazione nel nudo proprietario, il quale non potrebbe altrimenti trasferire l'immobile in pieno godimento, ma potrebbe soltanto trasferirne la nuda propriet�. La estinzione del diritto di usufrutto, do vendo appunto oonoorrere a produrre il trasferimento della propriet� piena, rappresenta un prius rispetto alla vendita, un fatto oio� anteriore al perfezionarsi della vendita stessa, e ohe importa quindi neoessaria mente il oonsolidamento dello usufrutto nella persona del nudo proprietario, laddove l'aoquirente, pagando un prezzo corrispondente al valore del pieno godimen to del bene alienato, aoquista una propriet� gi� oon solidata ... n. Aggiungiamo, a margine della sentenza annotata, ohe, in definitiva, la legge tributaria finisoe per ade guarsi all'eoonomia del trapasso nei oonfronti del nudo proprietario. Il quale in effetti oonsegue, sia pure in tempi diversi, il pieno dominio della oosa, dal momento ohe, insieme oon l' aoquisto immediato della nuda propriet�, egli aoquista anohe il diritto alla futura oonsolidazione dell'usufrutto. N� pu� negarsi ohe, in vista della normale pienez za, ohe per il nostro diritto riveste il diritto di propriet� il distaoco dell'usufrutto deve essere riguardato oome un avvenimento del tutto eooezionale: si tratta di una parentesi ohe si apre oon la separazione dei due di (1) Comm. Centrale I.I., dee. 14 maggio 1949, n. 3408 in " Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 653. ritti -quello alla nuda propriet� e quello dell'usufrutto -e ohe, stante il oarattere temporaneo di questo, deve neoessariamente e fatalmente ohiudersi appunto oon il oonseguimento nelle stesse mani della pienezza dei diritti dominioali. � Il diritto alla peroezione della imposta di oonsolidazione, se per motivi di equit� � rimandata nel tempo, tuttavia nasoe nel momento stesso del distaooo dell'usufrutto dalla propriet�, appunto peroh� fin da questo momento si ha l'assoluta siourezza ohe oomunque la riunione dei due diritti dovr� avverarsi in futuro. Per oui l'imposta di oonsolidazione non � ohe parte dell'imposta di trasferimento sull'intera propriet� ed integra quella oorrisposta per la nuda propriet�. La tesi della Finanza del resto � anoorata alla natura stessa del diritto di usufrutto ed al suo oarattere temporale. Peraltro la retta interpretazione dell'art. 21 della legge di registro � oonseguenziale ai preoedenti storioi delle disposizioni raoohiuse in questo, oome nel preoedente art. 20. Nella legge fisoale franoese del 22 frimaio, anno� VII, sia per il trasferimento a titolo gratuito, ohe per quelli a titolo oneroso della nuda propriet�, si tassava e si pagava immediatamente il valore della propriet� piena. Il prinoipio venne aooolto dalla legge di registro 21 aprile 1862 -ohe � derivazione diretta di quella franoese -ma oon restrizione del sistema del pagamento immediato ai soli trasferimenti a titolo gratuito. Nelle leggi suooessive del 187 4, del 1897 ed infine in quella vigente, venne unifioato il oriterio di imposizione stabilendo in entrambi i oasi -per ragioni di equit� ----' la peroezione dell'imposta in due tempi. Unica imposta, oomunque, oos� oome attraverso la genesi della disposizione appare in modo evidente: unioa imposta ohe sorge fin dal primo momento, mentre di una sola parte di essa � rimandata nel tempo la peroezione. Conseguentemente nella determinazione del valore imponibile, si ha di mira un elemento (il prezzo, per i trasferimenti a titolo oneroso) ohe � oollegato al tempo della separazione dei due diritti (analogamente per l'art. 20 si ha riguardo al valore della nuda propriet� e oio� al valore oaloolato quando fu oostituito l'usufrutto). In sostanza il trasferimento o�ntemporaneo dell'usufrutto e della nuda propriet� a favore di persone diverse d� luogo a due trapassi distinti e separati. Gol primo di essi il oompratore aoquista il diritto di usufrutto e la tassazione di questo trasferimento si esaurisoe ool sottoporre al tributo il valore dell'usufrutto. Gol seoondo il oompratore aoquista la nuda propriet� ed essendo a questo connesso e aderente il diritto di oonseguire, al oessare dello usufrutto, la propriet� piena, la tassazione ha per oggetto il valore di questa, ma l'imposta viene applioata e peroetta in due tempi suooessivi. Come � stato esattamente osservato, cc l'estinguersi dell'usufrutto non pone in essere un nuovo rapporto giuridioo diverso da quelli gi� esistenti, pa.ssibile di imposta propria, ma segna semplioemente l'avveni-.. " mento al verifioarsi del quale si rende esigibile quell'imposta oomplementare ohe, gi� aoquisita dall'Erario a oarioo del nudo proprietario fin dalla registrazione del primo atto ohe il distaooo ebbe ad operare, era stata tenuta sospesa in attesa del oonsolidamento .del / --206 diritto di usufrutto. E quando usufruttuario e nudo proprietario si aooordano per oedere contestualmente ad una terza persona .i rispettivi diritti, ossia per alienare in piena e libera propriet� l'immobile sul quale grava l'usufrutto, essi antioipano la naturale estinzione dell'usufrutto, in quanto ohe la rinunzia dell'usufruttuario all'ulteriore godimento del suo diritto, importa consolidazione dell'usufrutto nella persona del nudo proprietario prima anoora ohe il progettato trasferimento dell'immobile siasi perfezionato, per oui la imposta ohe era stata tenuta sospesa in attesa della consolidazione � ugualmente dovuta dal nudo proprietario � (1). Infine, una conferma dell'esattezza della tesi erariale � fornita dall'art. 91 della legge di registro, ove, prefiggendosi il termine per il pagamento dell'imposta, fra l'altro, per la <<riunione dell'usufrutto alla nuda propriet� �, si parla di cc tassa (pagamento della tassa) tenuta in sospeso �. Si tratta appunto di una tassa, ohe sorge al momento della costituzione della nuda propriet� e ohe � differita nel tempo e quindi cc tenuta in sospeso�. Ed � in relazione a questo oomma ohe vanno inquadrate le oiroolari ministeriali (2) in ordine alla modalit� della iscrizione a campione della parte �di imposta, tenuta in sospeso, ohe va corrisposta al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda propriet�. T. L. G. SCIOPERO -Sciopero politico � Sanzioni disciplinari a carico di partecipanti allo sciopero -Legittimit�. (Cons. Stato, IV Sez., 16 ottobre 1956, n. 950, Pres. Stumpo; Est. Bartolotta -Salminci c. Min. Tesoro; Id. id. n. 951, Pres. Stumpo; Est. Bartolotta -Andreozzi c. Min. Tesoro; Id. id. 19 ottobre 1956, n. 1007 -Pres. Stumpo, Est. Tozzi, -Furnari c. Min. Finanze; Id. id. n. 1024, Pres. Stumpo, Est. Bartolotta -Sellitti, Carocci ed altri c. Min. Finanze; Id. id. n. 1033, Pres. Stumpo, Est. Bartolotta -Sarcina c. Min. Tesoro). L'art. 40 della Costituzione si riferisce soltanto allo sciopero di natura economica. L'astensione dal lavoro per ragioni di carattere politico (nella specie per protestare contro l'appro (1) Cass. 21 dicembre 1932, ccGiur. It. ))' 1933, I, 1, 178. (2) Circolari 12 maggio 1869 e Il settembre 1869 riportate in BATISTA JAMMARINO: Legge sulla tassa di registro 1935, p. 133-135. L'imposta di consolidazione, proprio perch� il diritto della Finanza sorge fin dal. momento del trasferimento della nuda propriet�, fin da quel momento viene iscritta a campione, sia pure con riserva di precisa liquidazione, nei confronti di chi tale nuda propriet� ha acquistato," per essere riscossa quando, in qualsiasi modo, avverr� la riunione allo usufrutto, riacquistando la pro]ilriet� la sua pienezza. vazione della legge elettorale) � da considerare ar_ bitraria; e pertanto legittime sono le sanzioni disci 1 plinari inflitte ai partecipanti a scioperi di ta natura. Le oinque decisioni sopraindioate, nel respingere i rioorsi proposti avverso provvedimenti disciplinari adottati dall'Amministrazione nei confronti di impiegati e salariati i quali avevano partecipato allo sciopero di protesta indetto da talune organizzazioni sindacali per la intervenuta approvazione della legge elettorale, hanno oos� motivato: cc Col primo mezzo i rioorrenti deducono ohe il provvedimento impugnato erra nel suo presupposto in quanto, nel oaso in esame, non si trattava di sciopero- politioo ma di sciopero di protesta oontro l'emanazione di una legge elettorale. << Secondo i rioorrenti, lo sciopero politioo �, infatti, quello ohe ha per fine il mutamento o la modifica dell'indirizzo politico e questo nella speoie era gi� esaurito oon l'approvazione della legge. <<L'argomentazione �, evidentemente, infondata. << Elemento� oaratteristioo per qualificare lo sciopero � il movente della sospensione del lavoro. << Ora, quando, lo sciopero si propone di eseroi �tare una influenza nella competizione tra partiti politioi o una ooazione sull'attivit� parlamentare o governativa, non si pu� negare il suo carattere politioo. cc E nel oaso il movente dell'astensione dal lavoro, l'affermano gli stessi rioorrenti, fu la protesta oontro l'approvazione di una legge elettorale. <<La mancanza del presupposto eoonomioo, osserva poi la Sezione, fa s� ohe l'astensione di oui trattasi non rientri -nella sfera del diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione. cc A prescindere, infatti, dalla questione relativa al carattere precettivo o programmatioo della norma contenuta nel oitato artioolo e dall'applicabilit� o meno di essa agli impiegati dello Stato, non v'ha dubbio (e la giurisprudenza di questo Consiglio� � costante in proposito) ohe l'art. 40 si riferisce ai rapporti eoonomioi, rioonosoe al lavoratore il diritto di sciopero eoonomioo, ma non legittima l'astensione dal lavoro ohe abbia altri moventi ed altre finalit�. cc Le predette considerazioni fanno oadere anche gli altri motivi di rioorso sulla pretesa violazione dell'art. 40 della Costituzione; oos� oome fanno oadere il 4� mezzo, in quanto si � dimostrato ohe l'arbitrariet� dell'astensione dal lavoro per i oasi del genere di quelli in esame, assume identioo carattere anohe nei confronti dei privati lavoratori�. Per una ampia e completa disamina del problema, anohe sotto il profilo storico e di diritto comparato, si veda ora SrMI, Il diritto di sciopero; ed in partioo lare i nn. 16, 97 e segg. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ACQUE PUBBLICHE -Legittimit� costituzionale dell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici -Demanialit� delle acque sotterranee. (Trib. Reg. AA.PP. di Palermo, n. 476 dell'll aprile 1956; Pres. Dispensa Est. Montalto -Di Manzo ed altri c. Ministero LL.PP.). L'eccezione di illegittimit� costituzionale del l'art. 1 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, � ma nifestamente infondata perch� gli elenchi delle acque pubbliche hanno natura dichiarativa ed effi cacia ex-tuna. Essi, pertanto, non attuano . alcun trasferimento dell'acqua dal patrimonio del� pri vato al demanio pubblico, n� pongono in essere alcuna espropriazione. La demanialit� delle acque sotterranee va accer tata con riferimento alle caratteristiche, qualita tive e quantitative con cui si presentano all'atto dell'affioramento, non con riguardo allo stato, in cui si trovano nel sottosuolo. Deve, pertanto, conside rarsi demaniale l'acqua sotterranea, che sia por tata in superficie mediante la raccolta ed il convo gliamento di numerose piccole vene. La legittimit� aostituzionale dell'art. 1 del T. U. sulle aaque e gl'impianti elettrici in relazione all'artiaolo 42 della Costituzione ai sembra davvero fuor di disaussione. Le aaque ohe abbiano attitudini ad uso di pubblico generale interesse sono demaniali, a nulla rilevando se esse siano o meno isaritte negli elenahi delle aaque pubbliche. Questi hanno eff�aaeia meramente diahiarativa della pubbliait� delle aaque, ohe debbono aonsiderarsi demaniali a1> origine. N� lo �elenao effettua un trasferimento di propriet� o pone in essere una proaedura espropriativa. Il Tribunale regionale, per�, avrebbe dovuto respin gere l'eaaezione di illegittimit� aostituzionale aon ordi nanza, ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, e non aon sentenza. N� la questione � meramente fo;-r;�wle, pe10h� la sentenza � esplicazione di giurisdizione, ohe non spetta ai tribunali regionali in mater{a di legittimit� aostituzionale, ed � susaet tibile di passaggio in giudicato, ove non sia impu gnata per quel aapo, aon la aonseguenza, a nostro avviso, di prealudere nei suoaessivi stadi del giudizio ohe sia nuovamente sollevata la questione di legitti mit� costituzionale. La seaonda massima � senza dubbio esatta e rap presenta, ormai, giurisprudenza aonsolidata (Cass., Sez. Un. Civ. 24 gennaio 1952, n. 217: Trib. Sup. AA.PP. 9 marzo 1949 -Vedasi sull'argomento: SCOTTI: Le acque sotterranee, in �Aeque, Bonifiahe e Costruzioni�, 1953, pag. 233). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi INCIS per militari -Revoca della concessione -Illegittimit� della risoluzione contrattuale. (Pretura di Roma, Sez. Ia -Giud. Jaus, sent. 9 febbraio-2'3 maggio 1955 - Boncinelli c. INCIS nonch� Min. Difesa-Esercito. Per effetto della concessione di alloggi INCIS si costituisce tra l'Ente e l'assegnatario un rapporto di diritto pubblico; tuttavia, sorgono diritti subbiettivi perfetti a favore del beneficiario, di cui il beneficiario stesso non pu� essere privato a giudizio discrezionale dell'Istituto concedente. Il provvedimento di risoluzione del contratto di locazione di alloggi INCIS pu� essere impugnato dinanzi al magistrato ordinario al quale � demandato al quale � demandato dalla legge il compito di accertare l'illegittimit� della risoluzione stessa. Il Ministero della Difesa � passivamente legittimato nelle cause in materia di risoluzione dei contratti di locazione (!egli alloggi per militari, dal medesimo assegnati, e gestiti dall'INCIS. La surriportata sentenza del Pretore di Roma, i oui punti essenziali abbiamo riprodotto nelle prime due massime, ha esaminato in tema di oonaessione di alloggi dell'INCIS questioni ohe gi� hanno avuto ampia trattazione in dottrina e in giurisprudenza, m'a ohe meritano anoora di essere trattate, offrendo il verso di fare il punto degli attuali orientamenti. Il Giudicante ha portato la sua indagine su veoohi problerni, sempre tra i pi� ardui della materia: limiti, interni ed esterni, della competenza del G. O. nei oonfronti della Pubblioa Amrninistrazione; qualificazione del rapporto oonoessionale tra l'INCIS e l'assegnatario di un alloggio, eoa., in una fattispeaie tutta particolare, per l'intersecarsi di mutui rapporti tra il Ministero della Difesa, l'INCIS e l'inquilino. Trattavasi del seguente oaso: un militare chiede al G.O. ohe venga dichiarata illegittima l'ordinanza di risoluzione del contratto di locazione di un alloggio dell'INCIS, oomunioatagli dq,ll'Istituto a seguito della revoca della oonoessione effettuata da parte del competente Comando militare (oonoedente). Il G.O., ritiene la domanda proponibile nei oonfronti di entrambi gli Enti indicati, deaidendo nei termini sopra detti. CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DELL' lNCIS 1. Ai sensi dell'art. 376 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e suaaessive modifiohe, gli alloggi dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) possono essere assegnati in affitto a deter -208 minate oategorie di aventi diritto (art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387). .All'uopo, l'aspirante (art. 377) deve pr,esentare regolare domanda a datare dal giorno e seoondo le modalit� stabilite di volta in volta nei bandi di oonoorso, dalle Rappresentanze dell'INOIS nelle provinoie, e dalla Sede Oentra~e in Roma. La oompetenza delle assegnazioni spetta ad appositi organi: in Roma alla Commissione oostit.uita ai sensi dell'art. 380 del oitato T. U.; fuori Roma, ai Comitati Provinoiali (o looali), oostituiti presso le Intendenze di Finanza (o presso i Oomuni) e di cui all'art. 352. Nell'assegnazione si tengono presenti i criteri stabiliti dall'art. 2 del D. L. L., n . .387 del 1945, ohe oos� si esprime: �nell'assegnazione degli alloggi INOIS deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e ohe hanno famiglia pi� nitmerosa, salvi i oasi speoiali. segnalati dalle .Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio)), L'assegnazione, inveoe, degli alloggi destinati a militari (art. 343, 2� oomma) spetta ai Comandi competenti per territorio, oui spetta anohe dichiarare la revooa delle oonoessioni nei oasi previsti dall'art. 386 .A norma dell'art. 386 del T. U. suooitato, oosti tuisoono motivo direvooa dell'assegnazione e, quindi, di risoluzione del oontratto di affitto; a) il trasferi mento; b) l'uso irregolare dell'alloggio; e) la desti tuzione o le dimissioni dall'impiego_; d) il oollooa mento a riposo (la oessazione, oomunque, dal servizio attivo del personale militare, di oui agli articoli 343, 2� oomma, 345, lett. b) e la morte del looatario). Si avverte preliminarmente ohe le looazioni degli alloggi dell'INOIS hanno oaratteri analoghi a quelle degli Istituti autonomi delle Oase Popolari, distin guendosene, tuttavia, per i maggiori riflessi pubblici stici ad esse inerenti: le prime, infatti, sono riservate a determinate oategorie di aventi diritto (v. art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387 e suooessive modifiohe) mentre le altre (arg. art. 30 del T. U. n. 1165) sono aooessibili alla generalit�, oon la sola limitazione stabilita dal disposto dell'art. 31, modifioato dall'art. 4 della legge n. 408 del 2 luglio 1949. Le looazioni in parola, per la loro partioolare de stinazione, vanno studiate anohe in relazione al oonfe rimento in uso degli alloggi demaniali o di servizio, oonoessi dallo Stato a determinate oategorie di suoi dipendenti (personale p_enitenziario, uff�oiali o subal terni nei presidi, dipendenti delle Zeoohe, eoo.). Il problema della qualifioazione giuridioa del rap porto tra Istituto locatore e inquilino aoquista rilievo sul punto di determinare se si tratti di oonoessione amministrativa o di looazione di diritto privato op pure di negozio misto. I due aspetti sono strettamente oonnessi nel rappor to, ohe riferito a beni pubblioi, si risolve nell'utiliz zazione dei beni stessi e presenta elementi pubblioi stioi e privatistioi, rilevanti, questi ultimi, speoial mente nella forma oontrattuale del oonferimento in uso dell'alloggio. (v. BENVENUTI, in (( Giur. It. ))' 1956, III, 17). D'altra parte l'elemento pubblicistico si rileva nella discrezionalit� dell'assegnazione (arg. art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387), nella natura pub~ blica dell'Ente proprietario, nel oarattere di indisponibilit� del patrimonio edilizio (rectius: degli alloggi). � neoessario approfondire l'indagine sulla natura del rapporto INOIS-inquilino, ohe si inizia oon un atto unilaterale, discrezionale dell' .Amministrazione, ha per oggetto un bene pubblioo ed � sopratutto diretto a finalit� pubbliohe, quali quelle del .Mddisf aoimento delle esigenze di servizio della pubblica .Amministrazione. In altri termini, si ripete, l'indagine verte sulla questione se il rapporto in parola sia di diritto privato o di diritto pubblico o presenti un oarattere misto, come ha avuto a deoidere la Oorte di Cassazione. 2 . .Al fine della qualificazione giuridica della looazione, � opportuno studiare anzitutto la natura (pubblioa o privata) del bene, oggetto del rapporto. � .A norma dell'art. 830 O.o. i beni appartenenti agli Enti pubblioi 'non territoriali sono soggetti alle regole del codice, salve le disposizioni delle leggi speoiali: �.Ai beni di tali Enti ohe sono destinati a un pubblioo servizio si applioa la disposizione del seoondo oomma dell'art. 828 J>. L'art. 828, ohe disoiplina il regime giuridioo dei beni patrimoniali indisponibili degli enti territoriali (Stato, Provinoia e Oomune), presorive ohe i medesimi �non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi ohe li riguardano �. Ora, non v'� dubbio ohe il patrimonio edilizio dell'Istituto sia destinato << a un pubblico servizio �: tale assunto trova oonferma nella legislazione oonoer~ nenie l'Istituto: l'art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387, ohe disoiplina i oriteri per l'assegnazione degli alloggi INOIS, prevede quale motivo di preferenza la segnalazione a favore del oonoorrente da parte delle .Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio; oon tale norma viene indiretta,mente confermato il . carattere di patrimonio pubblico del oomplesso edilizio dell'Ente, posto permanentemente a disposizione delle .Amministrazioni medesime e, nello stesso tempo, il oarattere eminentemente disorezionale dell'assegnazione: gli alloggi dell'INOIS, per lo stesso fine istituzionale dell'Istituto, non vengono assunti nel loro valore di soambio, ma in quello d'uso: essi, oio�, servono esclusivamente al conseguimento delle finalit� pubblicistiohe dell'INOIS, in quanto oostituisoono il mezzo, lo strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalit� istituzionali. Dunque, poioh� i beni di un Ente pubblico, quale l'INOIS, non possono essere ohe pubblioi, il patrimonio edilizio dell'INOIS -esoluso il suo oarattere di demanio, proprio soltanto di alcune oategorie di beni (immobili) di enti territoriali -riveste oarattere di indisponibilit� nel senso di oui al oombinato disposto degli articoli 830 e 828 O.o., essendo destinato istituzionalmente a un pubblioo servizio. Naturalmente il suddetto oarattere di indisponibilit� non va inteso nel senso di inoommeroiabilit� assoluta, ma in quello per cui i beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi oonsentiti dalle leggi ohe li riguardano �. Pertanto, ferma restando la destinazione degli alloggi dell'Istituto al soddisfaoimento �di un pubblico servizio n, rimane sempre possibile la loro commerciabilit�, reotius la loro disponibilitd. Peraltro, questa, ai sensi delle vigenti leggi, non pu� mai oonsistere in vendita o permuta (per le aree edificatorie, vedasi, inveoe, l'art. 374, 2� oomma), ma soltanto nell'iseri :::m:: -209 zione ipoteoaria (sulle aree) e sulle oostruzioni, a garanzia dei mutui oonoessi dalla Oassa DD.PP., e nella looazione delle oase agli aventi diritto. Oi� � oonfermato -ex adverso -dalle disposizioni degli artiooli 387 e segg., oonoernenti le agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto Nazionale: dall'esame di tale norma si evinoe ohe il privilegio subbiettivo oonoesso all'INOIS nei riguardi della tassa di bollo e delle imposte di registro e ipoteoarie nonoh� dei diritti oatastali si riferisoe soltanto ad alouni atti di utilizzazione patrimoniale previsti espressamente dalla legge e, per questa, pienamente oompatibili oon l'indisponibilit� del patrimonio, quali nella speoie -l'affitto degli alloggi, l'aoquisto -delle oase eoo., oon esolusione �di quelli ohe non riguardano la formazione e la utilizzazione del patrimonio edilizio e gli atti giudiziari� (1). Gli alloggi dell'INOIS, dunque, in quanto destinati al oonseguimento di determinate finalit�, pubbliohe, sono senza dubbio da annoverarsi tra i beni pubblioi: essi hanno oarattere di indisponibilit� anohe per il partioolare regime giuridioo oui sono sottoposti. La natura giuridica del bene (alloggio), oggetto del rapporto INOIS-inquilino impermea di s� il rapporto medesimo: infatti, un bene pubblioo (indisponibile), sottratto al commercio giuridico privato, non pu� oostituire �oggetto di un rapporto patrimoniale privato, quale quello della oomune looazione; il negozio � di diritto privato, pur essendo il bene pubblioo solo quando si tratti di bene redditizio, fruttifero (appartenente al patrimonio disponibile). La tesi sostenuta trova oonferma anohe nella partioolarit� del oanone di locazione, pagato dall'inquilino in rate mensili. . Il oanone di looazione deglt appartenenti INOIS non <Jo.Ytituisoe un utile eoonomioo per l'Istituto looatore e presenta oaratteristiohe diverse da quelle del fitto degli appartamenti privati: questo si determina in base alla legge di meroato (l'attuale bloooo dei fitti oostituisee una situazione anormale e transitoria); i fitti INOIS sono fissati per legge, dall'art. 379, 20 oomma) del T. U. n. 1165. Ivi � previsto: �l'importo del canone di affitto di <Jiasoun alloggio sar� oostituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella oooorrente alla oostituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti�. Oio�, i fitti delle oase INOIS sono oaloolati in base a determinati indici ohe oostituisoono il costo della pura looazione, escluso ogni elemento di profitto per l'Istituto. Il fitto non pu�, quindi, nella specie, essere assunto nella sua normale funzione di valore di scambio, estraneo alla natura di semplioe rimborso del oosto delle oostruzioni e delle spese inoontrate. Pertanto, il oanone pagato dall'inquilino all'Isti tuto non esolude il oarattere di indisponibilit�, degli alloggi dell'Istituto; anzi, per le sue peouliari oarat teristiche, oonf erma la natura di bene destinato a un pubblioo servizio, proprio degli appartamenti in parola, (v. BENVENUTI: (( loo. oit. �). (1) Istruzioni ministeriali. �Agevolazioni tributarie in .materia di tasse e imposte indirette sugli affari '" pag. 48 1896a, 1939. 8 3. Il oarattere pubblioistioo del rapporto �, dunque, antioipato dalla natura del bene ohe ne oostituisoe l'oggetto. Questo, infatti, sottoposto a un partioolare regime di propriet�, (che va rettamente qualifioato pubblico), pu� essere assunto so1o in atti {o neg9zi) di carattere pubblico, quale, quindi, � la concessione degli alloggi dell'INOIS. La natura pubblica del rapporto suddetto � altres� oonfermata, avendo riguardo agli altri elementi del medesimo: anzitutto, � diversa la qualit� e la posizione dei soggetti: l'uno, Ente looatore, � una Pubblica .Amministrazione, ohe persegue :finalit� pubbliche; l'altro � un privato, che aspira ad ottenere la looazione di un alloggio a oondizioni favorevoli. Inoltre -e ci� � rilevante ai fini della determinazione della posizione delle parti -dalla oostituzione del rapporto non nasoe una perfetta reoiprocit�, di doveri e di diritti: in/atti, durante tutta la sua esistenza, dalla oostituzione (assegnazione) alla estinzione (revooa e risoluzione del oontratto ai sensi dell'art. 386 del oitato T. U.) la volont� dell'Istituto � sempre preminente di fronte al privato inquilino; la volont� di questo, � il semplioe presupposto della oostituzione del rapporto medesimo (infatti, l'aspirante deve presentare domanda, ai sensi dell'art. 377), in oui l'Istituto, nella sua qualit� di soggetto di potest� pubbliohe, oonserva una posizione di supremazia. L'assegnazione � effettuata in base ad una valutazione dei requisiti del oonoorrente, ohe, vinoolata a disposizione di legge (oitato art. 2 del D. L. L., n. 387 del 3 giugno 1945), involge sempre una valutazione disorezionale delle oondizioni degli aspiranti. Inoltre, il fine assunto dall'Istituto nella formazione del rapporto -ohe � quello, pi� volte <Jitato, del soddisfaoimento delle neoessit� delle Amministrazioni dello Stato di trasferire il proprio personale da una sede d;i servizio all'altra -� spicoatamente pubblioistioo, qualifioandolo, anzi, oome tale, anohe per un altro aspetto. " Gli alloggi, infatti, sono assegnati agli aventi diritto unicamente in virt� della loro <Jondizione di impiego, oui � strettamente inerente la destinazione degli appartamenti. 4. In tempi meno re<Jenti l'opinione prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, era orientata nel senso di ritenere, le <Jonoessioni amministrative quali oontratti: nel rapporto INOIS-inquilino, tale tesi potrebbe essere sostenuta attesa la forma (oontrattuale) della looazione (v. BENVENUTI: �loo. <Jit. �). Ohi per� rioonosoe ohe l'Ente pubblioo, nel rapporto suddetto, agisoe oome soggetto d'imperio distinguer� tra un preoedente atto unilaterale dell'Ente (nella speoie -assegnazione -<Jonoessione) ed un suooessivo oontratto (o disoiplinare) effetto dell' aooordo dei due soggetti. Senonoh�, non pu� neppure <Jonfigurarsi il detto rapporto quale <Jonoessione-<Jontratto (2), in base all'assunto ohe �dalla oonoessione derivano per il oonoedente obblighi simili alle obbligazioni <Jontrattuali �, Le oonoessioni <Jontratto, se<Jondo il GIORGI, sarebbero oaralterizzate dal fatto ohe l'atto di con<Jessione � aocompagnato da 'll:n contratto che, imponendo obblighi (2) RANELLETTI: cc Giur. It. '" 1894, IV, pag. 19. -210 o diritti reciprooi, �muta l'indole giuridioa della oonoessione, la quale diventa figura mista, ohe tiene un luogo medio tra l'atto autoritario ed il oontratto, siooh� la distinzione deriva dall'essere o no l'atto di oonoessione aooompagnato da un oontratto ohe ne modifiohi la purezza >> (3). La natura di oontratto va senz'altro esolusa dalle oonoessioni amministrative di beni pubblioi e, pertanto, dalla looazione-oonoessione di alloggi dell'INCIS. La oonoessione, infatti, oonsiste in un atto amministrativo unilaterale dell'Istituto, alla cui formazione la volont� del conoorrente � del tutto estranea. Pur essendo la domanda di questi un presupposto neoessario dell'assegnazione, l'atto rimane sempre unilaterale, non avendosi mai un incontro di volon.t�: infatti l'istanza dell'aspirante � soltanto un presupposto del provvedimento dell'Amministrazione, la oui volont� rimane sempre preminente. Senonch�, l'Istituto sembra anche assumere veste di vero e proprio contraente, oon la susseguente stipulazione del contratto (ohe corrisponde al disciplinare delle concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato), in oui sono speoifioati i diritti ed i doveri delle parti. Solo in questo senso, l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto Nazionale pu� essere intesa oome oonoessione- oontratto o negozio misto: in essa si rileva un intreocio di fattori eterogenei, nei quali, per�, il vincolo obbligatorio � assai spioeato, oos� da doverne essere infiuenzata tutta la disciplina del rapporto (4 ). Cio�, aooanto all'atto di oonoessione, ohe rimane sempre unilaterale, autoritario, discrezionale va messo in rilievo un secondo elemento giuridico. L'Amministrazione, infatti, volendo regolare in concreto le determinazioni adottate oon la oonoessione, pur senza svestirsi della propria personalit� pubblicistica, entra in rapporto di obbligazioni oon l'assegnatario: il contratto, elemento aooessorio e subordinato, regola le condizioni e le modalit� della oonoessione stessa. Pertanto, l'attivit� del oonoedente rimane sempre in una sfera di discrezionalit�, giustificata dalla neoessit� della valutazione di partioolari elementi di interesse superiore. Dalle suesposte considerazioni rimangono altres� delineate le sfere di competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa a conoscere dei rapporti derivanti dall'assegnazione, previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Ove si verta in materia di interesse legittimo (ricorso avverso l'assegnazione o la revooa), la oompetenza a oonosoere del rapporto sar� della giurisdizione amministrativa; ove, inveoe, si faooia questione di diritti (obbligazioni fra le parti eoo.) i diritti medesimi possono farsi valere dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, la quale avr� f aoolt� di aooertare se essi siano stati lesi, senza per� revooare o sospendere gli atti oompiuti dalla Privata Amministrazione, n� stabilire la condotta da serbare da parte di questa verso il oonoessionario (5). 5. La pretesa ohe l'assegnatario acquista sull'alloggio oonoesso � un diritto subbiettivo (oondizionato), (3) cc F. It. >>, 1880, I, 911. (4) EuLA: cc F. It. '" 1933, I, 1150. (5) Rep. cc F. It. �, 7, 75, 1928 -Conc. amm. II. ohe, quindi, in linea normale, � tutelabile dinanzi alla giurisdizione ordinaria (v. in senso ampio, Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1955, in <e Rass. Dir. Pubbl. n II, 163). La giurisprudenza della. Corte di . .Cassazione ha, in linea di massima, ritenuto ohe tale diritto subbiettivo sia tutelabile davanti all'Autorit� Giudiziaria nei confronti di tutti, ed anohe della Pubblica Amministrazione. La oonoezione del diritto dell'assegnatario sull' alloggio � paoifioa: sotto questo profilo, esso va sempre considerato, quando non assuma la figura dell'interesse legittimo o diritto affievolito, di fronte all'eseroizio della revooa da parte della Pubblica Amministrazione. Pertanto, la suddetta oonoezione va aooolta limitatamente. Infatti l'A.G.O. non giudica mai della pretesa lesione nel merito dell'esercizio, oio� dell'uso, del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione ma solo sui limiti di detto potere, nel oaso di insussistenza del potere medesimo; e, nella specie, solo per fissare la misura del risarcimento a favore dell'assegnatario, in oaso di illegittimit� aooertata (iniuria), in conseguenza della revoca della oonoessione, ove, la revooa stessa sia rioonosoiuta arbitraria. In altri termini, di fronte all'esercizio della revooa il diritto si aff�evolisoe a interesse, legittimo, con la conseguenza dell'esperibilit� della sola tutela amministrativa; ove, peraltro, il privato lamenti non il cattivo uso del detto potere discrezionale, bens� il difetto di tale potere, esso lamenta la lesione di un diritto, oon il oonseguente ristabilimento della competenza del G. O., nei limiti di deoisione aooennati. (Per tutti, v. ZANOBINI: cc Dir. Amm. �, vol. II,-Giuffr�, 1954, p. 132 e segg.: SANDULLI in cc F. It. �, 1951, I, 1481; contra Cass. 21 febbraio 1955, in � Rass, Dir. Pubbl. � oit.). Tale diritto ha natura 1�eale e assume la figura di servit� d'uso. Concludendo, la posizione di diritto dell'assegnatario nei rapporti oon l'Ente oonoedente pu� essere oos� ulteriormente ohiarita. La pretesa ohe sorge nel privato per effetto della oonoessione di beni pubblici, si atteggia, nei oonfronti dell'Autorit� oonoedente o come diritto subbiettivo o oome interesse legittimo (6) << seoondo ohe l'autorit�, amministrativa sia vinoolata dalla legge nel senso ohe ove oonoorrano nel singolo determinati requisiti, essa non pu� non aooordare la oonoessione, oppure possa decidere discrezionalmente, nel senso ohe oltre ad aooertare la esistenza del singolo dei requisiti prescritti, essa deve anohe valutare l'opportunit� di aooordare o meno la oonoessione (e di mantenerla) in base ad elementi e oiroostanze del tutto estranee alla persona e alla qualit� dei richiedenti �. La oonoessione degli alloggi INCIS deriva da un atto amministrativo sostanzialmente disorezionale. Ed essenzialmente discrezionale � il potere di revooa rioonosoiuto dall'art. 386 del oitato T. U. 1165 del 1938, anohe se collegato a determinati motivi di irregolarit� previsti dalla legge o dal oon.tratto. L'ordinanza di risoluzione del contratto, emanata a norm~ _ dell'art. 386, riveste i oaratteri di atto amministrativo, e, oome tale, �, previo esperimento della tutela (6) GurccIARDI; cc Il Demanio>>, -1934 Padova, p. 358. -211 amministrativa, impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa. L'esperimento dell'azione dell'inquilino dinanzi all'A.G.O. �, quindi, subordinato alla sussistenza della lesione di un diritto (oausa petendi) e pu� essere diretto solo ad ottenere la condanna (petitum) eventuale della Pubblica Amministrazione ad un congruo risarcimento a favore di esso oonoessionario, a titolo di danni, in caso di illegittimita accertata dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Non sembra, pertanto, fondato il pi� recente orientamento della Corte di Cass. (v. in � Rass. Dir. Pubbl. �, 1956, II, 163, oit.), la quale ritiene impugnabile il provvedimento stesso di revooa dinanzi al G. O. 6. La competenza nella oonoessione e nella revoca degli alloggi della speciale gestione INCIS-militari spetta, dunque (v. supra, n. 1) ai Comandi Militari competenti per territorio, ai sensi dell'art. 343, 2� oomma del T. U. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica. Dispone anohe il oitato art. 343: �Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le oonsegueriti formalit�; ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del suindicato art. 386. Il carattere di negozio misto, da noi sopra rilevato, dell'assegnazione degli alloggi INCIS assume, nella specie, netti contorni. L'Amministrazione della Diiesa interviene nel rapporto, nella sua veste pubblicistica, nella esplicazione dei suoi poteri discrezionali, relativi alla sistemazione locativa del personale militare secondo le esigenze di servizio. Nel momento (suooessivo) oontrattuale interviene l'INCIS, il quale stipula il oontratto oon l'assegna tario. La posizione dell'assegnatario-inquilino pu�, quindi, esaminarsi sotto un d1~plioe profilo. Nei oon fronti del Ministero della Difesa-Ente o�noedente, l'aspirante oonoessionario, poi eventualmente asse gnatario, vanta una tutela attenuata dalla propria posizione giuridica. Dall'atto amministrativo, di oonoessione o di revooa, di oontenuto essenzialmente discrezionale, deriva solo un interesse, semplioe per quanto oonoerne il merito del provvedimento, ohe as sume la figura di interesse legittimo sotto �il profilo dell'indagine di legittimit� del provvedimento stesso, per quanto oonoerne, in oonoreto, il b1wn uso del po tere disorezionale spettante all'Amministrazione. Piena tutela, per le obbligazioni contrattuali, vanta l'inquilino neioonfronti dell'INCIS; e oio�, un diritto pieno, ma condizionato, in effetti alle superiori ac cennate esigenze di pubblioo interesse e, quindi, de stinato ad affievolirsi, nel oaso di eseroizio del potere della Pubblioa Amministrazione. Nella sentenza surriferita il Pretore di Roma, pur partendo da premesse ineocepibili, non ne ha tratte le dovute oonseguenze. Non si oontesta ohe al Ministero della Difesa (Eseroito) spetti il potere di revooare la oonoessione dell'alloggio al militare, sia pure nei oasi previsti dall'art. 386. In base ai prinoipi suesposti, di fronte all'esplioarsi del potere di revooa, la posizione giuri dioa dell'assegnatario si degrada a interesse legittimo, la oui lesione pu� tutelarsi dinanzi. alla giurisdizione amministrativa ove si f aooia questione del buon uso del detto potere (criterio del petitum e della causa petendi); ove, invece, assuma l'inesistenza del potere di re1,oca, il concessionario lamenter� la lesione di un diritto subbiettivo, con il conseguente ristabilimento della competenza del G. O. Nella specie, l'assegna.tario lamentava, in effetti, il cattivo uso del potere della Pubblica Amministrazione. Ora delle due "soluzioni, l'una: o -come dovevasi -si riconosce ohe trattasi di censura, ciroa l'esercizio del potere di revoca, ed allora la questione va proposta al giudice amministrativo, non vantando l'inquilino, nei confronti, e del Ministero e dell'INCIS, un diritto perfetto; oppure si afferma _; come si � fatto ohe si versa in tema di lesione di diritti, nel qual caso la domanda va proposta nei soli confronti dell'INCIS, derivando la pretesa lesione dalla risoluzione (illegittima) del contratto, che � adottata solo dall'Istituto. V a tenuta, cio�, sempre distinta la rispettiva posizione dell'Autorit� militare, concedente, e dell'INCIS, contraente, l� ove, nelle assegnazioni di appartamenti dell'Istituto alla generalit� degli impiegati, il medesimo assume la doppia veste. Un'eventuale lesione di diritti si concreta, a danno dell'assegnatario solo attraverso la risoluzione del contratto, conseguente alla revoca. Se il potere di revoca sussiste, va dichiarata dal G. O. l'improponibilit� della domanda; nell'altro oaso, nessuna pretesa pu� farsi valere nei confronti dell'autorit� militare. La sentenza richiamata, �ritenendo trattarsi di lesione di diritti ha considerata proponibile la domanda anche verso quest'ultima, asserendo, nell'INCIS, la titolarit�, non fondata su alcuna disposizione n� sui . principi generali, di un potere di controllo, quasi di rimostranza, sull'operato dell'autorit� militare ! RENATO LASCHENA CONTRATTI AGRARI -Fondo soggetto a confisca Ordine lntendentizio di rilascio -Opposizione del mezzadro all'esecuzione in via amministrativa Improponibilit�. OPPOSIZIONE DEL MEZZADRO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO -Proroga legale dei contratti agrari -Confisca -Acquisto a titolo originario Prevalenza -Rigetto della domanda. LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO -Contratto stipulato dal sequestrataiio -lnopponibilit� alla Pubblica Amministrazione -Locazione di fondo rustico Contratto con la Pubblica Amministrazione -Difetto dei requisiti stabiliti dalla legge di contabilit� generale -Inesistenza del contratto. (Trib. Roma, Sez. sp. contr. agr. 25 gennaio-9 giugno 1956 -Mambelli c. Amministrazione Finanze). � improponibile l'opposizione del mezzadro all'ordine di rilascio di un fondo, intimato dall'Autorit� competente a procedere all'esecuzione in via amministrativa (in virt� dell'autotutela, estesa con l'art. 4 D. L. 19 novembre 1946, n. 392, �al�'esecu.: zione della confisca) concretandosi, sostanzialmente, nell'impugnativa di un atto amministrativo, che il giudice ordinario non pu� annullare n� dichiarare inefficace (art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) (1). -212 Operando la confisca un acquisto a titolo origi2. Devesi, comunque, ritenere corretta la statuizione nario essa determina la cessazione di tutti i rapporti anteriori posti in essere con terzi relativamente al bene confiscato (2). I contratti di locazione stipulati dal sequestratario di un bene successivamente confiscato sono inefficaci rispetto alla Pubblica Amministrazione (3) La volont� della Pubblica Amministraz~one di stipulare un contratto non pu� desumersi da un semplice comportamento dell'Amministrazione. stessa (4). NOTA Effetti processuali e sostanziali della oonfisoa sulla proroga dei contratti agrari 1. Il Tribunale ha suddiviso, attraverso due proposizioni esatte in astratto, un problema unioo e non suscettibile -nella fattispecie -di separate statuizioni. Dopo la corretta premessa, circa la improponibilit� dell'opposizione all'atto intendentizio, la oui esecuto riet� (peraltro) ribadita testualmente dalla norma speciale (art. 5 D. L. 19 novembre 1946, n. 392), non pu� essere arrestata se non previo parere dell' A v vooatura dello Stato (v. norma oit.), il Tribunale ha affermato la competenza del Giudioe ordinario a pronunciare sulla dedotta illegittimit� del decreto. Proposizione, questa, aderente all'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ohe non trovava per�, in oonereto, aloun fondamento nella domanda attrioe, oos� oome formulata, nel merito. La domanda non era stata proposta nei limiti di cognizione stabiliti dalla norma citata, in quanto la pretesa illegittimit� era stata assunta oome causa � petendi, rispetto ad un petitum sottratto alla cogni zione del Giudioe ordinario: distruzione e paralizza zione dell'atto amministrativo, e nulla piu; non gi� rispetto all'oggetto consentito dal sistema delle norme citate: risarcimento del danno. N� poteva ritenersi proponibile la domanda, oome diretta ad attuare una pronuncia di mero . accerta mento sulla pretesa illegittimit� dell'atto, essendo, oi�, vietato dalla disposizione dell'art. 5 legge oit., ohe consente la declaratoria di illegittimit� degli atti am ministrativi, incidenter tantum, in relazione all'og getto dedotto in giudizio, ossia alloroh� si tratta delle conseguenze dell'esercizio -da parte della Pub blica Amministrazione -di un potere discrezionale (risarcimento del danno): mentre la pronuncia di mero aooertamento si risolverebbe in un sindacato generale di legittimit�, deferito alla competenza del Consiglio di Stato. Siooh�, per quanto il Tribunale intendesse pervenire al rigetto della domanda, rioonosoendo legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione, esso avrebbe dovuto arrestarsi, nell'iter logioo della sua pronuncia, alla proposizione anteriore, ohe gli vietava di pronunciare, in astratto, sulla legittimit� o non dell'atto amministrativo (equivalente ad annullamento o revooa), non gli avrebbe consentito -d'altra parte di statuire (nel oaso di illegittimit� rioonosoiuta) su un oonoreto petitum non formulato (risarcimento del danno). � adottata nell'esame di merito. La oonfisoa (giusta la giurisprudenza delle Sez. Un. 17 novembre 1953, n. 3541, rioordata nella sentenza annotata) tronoa tutti i rapporti anteriori comunque afferemi la oosa. N � varrebbe l'argomento ohe detti rapporti non ricadano fra i negozi colpiti da ineffeoaoia, a sensi dello art. 2 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134. Non � questa norma per oui detti rapporti vengono meno, a seguito della oonfisoa. Questa opera l'aoquisto a titolo originario, e pertanto non pu� configurarsi entrata del bene nel patrimonio dello Stato, se non nella pienezza della disponibilit� originaria del dominio, onde l'originariet� dell'acquisto � valevole non soltanto:per quanto attenga alla propriet� ma, anohe, per i oontratti di affetto e mezzadria. Ovvio il primo effetto, poioh� nessuna differenza sussiste fra acquisto originario e derivativo (quando esso � ooattivo) rispetto al precedente proprietario. I nveoe gli effetti dell' aoquisto a titolo originario si manifestano, proprio, sui rapporti, aventi riferimento alla oosa oonfisoata, diversi dalla propriet�, e cio�: diritti reali (iura in re) e per quei diritti personali aventi ad oggetto la oosa (jura ad rem). Se un qualsiasi dubbio potesse sorgere, in ordine alla persistenza di diritti reali (in quanto, oggettivamente, limitano la stessa propriet� del bene oonfisoato) nessuna questione potrebbe, neppure, configurarsi 'per la sopravvivenza di rapporti meramente obbligatori. Cos�, nell'analogo istituto dell'espropriazione per pubblica utilit�, del quale si oontroverte se determini trasferimento a titolo �originario� (ofr. ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1955, IV, 259; VITTA: Diritto amministrativo, 1955, II, 92, 126) o <e derivativo� (CARUGNO: L'espropriazione per pubblica utilit�, 1950, p. 23; SABBATINI e BIAMONTI: Commento, vol. II, 63), se, da un lato, cadono tutti i diritti reali (di godimento e di garanzia), i quali sono peraltro, soddisfatti mediante conversione sull'indennit� (articoli 27, 52 legge espropr.), e perfino le limitazioni legali (Sez. Un. 18 gennaio 1950, n. 147, in � JJ'oro Amm. �, 1950, II, I, 42) oon il solo correttivo del risarcimento (art. 46 legge espropriazione), nessuno dubita ohe vengano (senza aloun corrispettivo) troncati anche i rapporti contrattuali, oome l'affetto o la mezzadria. Anohe nel oaso di esercizio del diritto di prelazione (art. 32 legge 1� giugno 1939, n. 1089) su oose di interesse artistico, si determina un acquisto ohe tronca i diritti reali diversi dalla propriet�, e quelli personali aventi ad oggetto la oosa, senza ohe sorga alcun diritto ad indennizzo (ohe, per�, si congloba in quello dovuto al proprietario: A. Roma, 28 giugno 1955, in � Giur. It. �, 1956, I, 2, 806). Tale liberazione da pesi e vincoli di ogni sorta, non deriva dal fatto della demanializzazione del bene nel oaso suindioato. Tale demanializzazione � un posterius, rispetto all'atto di acquisto, ohe si effettua alternativamente, per espropriazione per pubblica utilit� (art. 85 legge espropriazione) n .per effetto della prelazione (art. 32 legge 1939 oit.). La destinazione ohe demanializza quei beni opera ex lege (art. 822, 20 comma o.o.) ma oonoettualmente acquisto e demanializzazione restano distinti. Del resto, non � la natura di bene demaniale ohe non soffre la esistenza di diritti reali (ofr. art. 823, -213 1a parte o.o.). La liberazione dai pesi deriva dalla natura di ogni trasferimento effettuato per pubblioo interesse. N � varrebbe obiettare ohe le norme vinoolistiohe, dettate nelle suddette materie, determinino una protezione di ordine pubblioistioo, suffioiente ad elidere gli effetti dell'aoquisto a seguito di espropriazione per pubblioa utilit� e, peggio, a seguito di oonfisoa. La questione non � nuova. � stata, gi�, prospettata, da taluno, la tesi ohe il grado di pubblioo interesse dell'espropriazione dovrebbe oedere di fronte al diritto del looatario, protetto da una norma di interesse pubblioo prevalente, qual'� quella della proroga legale. Ma, oorrettamente, il aonsiglio di Stato, oon deoisione V, 23 maggio 1950, n. 623 (De Luoa o. Min. LL.PP.), ha ritenuto ohe �Le norme sulla proroga legale delle looazioni tutelano un interesse privato, sia pure per un'esigenza di ordine pubblioo, e non trasformano l'interesse privato in un interesse pubblioo ohe possa avere la stessa oonsistenza e, addirittura, essere prevalente ad un'aooertata ragione di pubblioa utilit� �. Quanto pi� questo prinoipio dovr� valere di fronte ad un aoquisto a titolo originario, il oui interesse pubblioo sta, proprio, nel oarattere sanzionatorio ohe oostituisoe la cc oausa � stessa del trasferimento ope legis. 3-4. aorrettamente, infine, sono state ritenute dal 1� ribunale l'inopponibilit� alla Pubblioa Amministrazione del oontratto di �affittanza agraria stipulata dal sequestratario e la ineffioaoia del oontratto di affittanza agraria oon la Pubblioa Amministrazione in difetto di stipulazione nelle forme previste dalla legislazione sulla oontabilit� generale dello Stato. . � troppo noto, fin �all'antioo insegnamento del MANTELLINI (Lo Stato e il Codice civile, 1880, I, p. 7) ohe cc nei oontratti le regole soritte nel oodioe si applioano all'Amministrazione dello Stato subordi-� natamente alle leggi amministrative di contabilit� generale dello Stato, dei lavori pubblioi, eoo. N� da queste leggi amministrative potrebbero sfuggire nell' applioazione all'Amministrazione dello Stato, le regole della negotiorum gestio e della condictio indebiti�. Orbene, le leggi sulla oontabilit� generale dello Stato esigono .ohe la oonolusione avvenga per valida determinazione degli organi designati (artiooli 15, 29 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 271 regol.), attraverso stipula dell'organo oompetente (art. 94 regol.), in forma soritta pubblioa amministrativa (artiooli 16 e segg. r. d. oit.) e oon approvazione da parte del Ministro (art. 19 r. d. oit. ofr. in arg. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO: Il aontenzioso dello Stato (1942-1950), II, p. 440). Pertanto, a giusta ragione, la sentenza ha affrontato l'argomento della eventuale effioaoia oostitutiva del comportamento ossia del fatto della Pubblioa Amministrazione risolvendolo in senso negativo. Questo pu�, nel oonoorso di determinate oiroostanze, valere oome atto amministrativo e, oome tale, il giudioe dovr� valutarlo in ordine agli effetti sul rapporto dedotto: (Sez. Un. 26 febbraio 1955, n. 575). Giammai potr� assurgere ad elemento oostitutivo di un rapporto oontrattuale. D. FOLIGNO IMPOSTE E TASSE -Diritti doganali -Liquidazio� ne suppletiva -Ingiunzione di pagamento � Oppo� sizione -" Solve et repete �. (Corte di Appello di Genova, Sez. I, Sent. n. 738 del 31 luglio 1956 -Pres..: Lorenzi; Est.: Miani -Pastorino Rinaldo c. Finanze Stato). � L'art. 24 della legge doganale 15 settembre 1940, n. 1424, ai fini della proponibilit� dell'opposizione all'ingiunzione di pi;i,gamento dei diritti doganali, impone l'osservanza del precetto del solve et repete, senza fare alcuna distinzione fra imposta principale o complementare e imposta suppletiva. Daooh� vige l'art. 24 della legge doganale del 1940, � questa -oi pare -la prima volta ohe la giurisprudenza riafferma la validit� del preoetto del cc solve et repete )) per i tributi doganali dovuti in oonseguenza di errori di oaloolo nella liquidazione o di erronea applioazione delle tariffe. Vigendo la legge doganale del 1896, la aorte Suprema, oon varie sentenze e da ultimo oon la sentenza delle sezioni unite n. 378 del 23 gennaio 1936, aveva rilevato oome l'art. 15 della legge stessa (analogo, sotto l'aspetto qui oonsiderato, all'art. 24 della legge del .1940) non faoesse alouna distinzione, ai fini del solve et repete, fra imposta prinoipale, imposta oomplementare e imposta suppletiva. In dottrina, il Tesoro (�Prinoipi di diritto tri butario �, Ediz. 1938, p. 439), jaoendo eoo alle pro nunzie della aorte Suprema, aveva ribadito ohe per i tributi doganali il �solve et repete � aveva valore assoluto e si applioava anohe agli aooertamenti sup pletivi (oonforme, oon riferimento al vigente art. 24, Dr LORENZO: Corso-di diritto dog., Giuffr�, Ediz. 1947, p. 190) . Ora, anohe ammesso ohe sipossa parlare diimposta doganale suppletiva (in oontrapposizione ad imposte doganali prinoipali e oomplementari), sta di fatto ohe i'art. 24 della vigente legge, presorivendo ohe l'opposizione ad ingiunzione sia preoeduta dal pagamento, non oontiene la limitazione prevista, in generale, per i supplementi d'imposta, dall'art. 6 della legge abolitiva del oontenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. ai�, peroh�, in materia doganale, la distinzione fra tributi prinoipali e tributi suppletivi o suppletori, anohe se oonoettualmente possibile, non ha aloun giuridioo effetto e peroi� stesso non ha alouna oonoreta rilevanza. Siffatta distinzione, nel nostro ordinamento tribu tario, ha, oome noto, rilevanza: 1) sul termine di presorizione ohe �, di norma, pi� breve per i supple menti di imposta; 2) sulla regola del cc solve et re pete �, la quale non vige, di solito, per le imposte di natura suppletiva; 3) sugli effetti della opposizione proposta dal debitore oontro la ingiunzione, effetti ohe sono di oarattere sospensivo nel solo oaso dell'im posta suppletiva. Orbene, sotto il primo profilo, basta osservare ohe l'art. 27 legge dog. stabilisoe il termine pres.wizionale di oinque anni per tutti i tributi doganali e quindi anohe (vedasi la lett. a) dell'artioolo), cc per i diritti liquidati e non risoossi in tutto o in parte, per qualsiasi oausa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe�. Segno evidente, questo, ohe il oarattere sup mz. Jf&F m mmtt w -214 pletivo dell'imposta non � stato tenuto in aloun oonto dal legislatore doganale, a differenza di quanto dispone, ad esempio, la legge di registro negli articoli 136 e segg. Sotto gli altri due profili, e particolarmente sotto il secondo, il silenzio del legislatore, in una disposizione ohe -oome quella dell'art. 24 -ha inteso disoiplinare, in modo autonomo e comunque discostandosi dalle norme usuali (vedasi, ad esempio, il termine dell'ingiunzione, portato a 15 giorni anzioh� a 30 e diventato di carattere � perentorio �) la procedura di riscossione dei � diritti � doganali; � pi� ohe eloquente. V alga, a porre in evidenza l'esattezza della tesi secondo la quale non solo la lettera ma anohe la �ratio � della norma sono nel senso ohe la regola del � solve et repete � sia applicata senza alcuna limitazione, la considerazione ohe il legislatore ha usato nell'art. 24 (vedasi il 1� oomma) quella stessa ampia dizione (cc diritti dovuti alla Dogana e non pagati in tutto o in parte�) che troviamo usata nel citato art. 27, lett. A, a proposito del termine prescrizionale. V alga, altres�, la considerazione ohe il maggior presidio per la riscossione dei tributi doganali, apprestato oon la applicazione indiscriminata del solve et repete, si ricollega .alla partioolare natura ed alle speoiali esigenze della materia doganale. . Tale materia, infatti, presenta oaratteristiohe speoiali anche in confronto alle altre norme finanziarie, in quanto si oollega -oome ha rilevato la Corte nella sentenza annotata -oltre ohe oon le neoessit� del pubblioo erario, oon le oondizioni obbiettive dell'eoonomia nazionale e oon la neoessit� della difesa di quest'ultima. Taloh�, potendosi dire -ool Di Lorenzo -ohe essa � imposta dalla realt� delle oose all'opera del legislatore, resta per oi� stesso caratterizzata dalla assolutezza e dal rigore delle norme, oltre ohe dalla loro natura frequentemente sanzionatoria. U. OORONAS PROCEDIMENTO CIVILE -Giudizio di. rinvio -Di vieto di nuove conclusioni -Produzione di nuovi documenti e richieste di nuove prove -Inam missibilit� -Limiti. (Corte di Appello di Firenze - Sez. I -Pres. Perfetti; Est. Lucentini -Raffi c. Am ministrazione Finanziaria). �Nel giudizio di rinvio, per il divieto posto dall'art. 394 O.p.c. di mutare le conclusioni prese nel giudizio di appello, non sono ammissibili n� la produzione di nuovi documenti, n� la richiesta di nuove prove. Tale inammissibilit�, trovando la sua ragione nel divieto di nuove conclusioni di cui al ricordato art. 394 O.p.c. non si estende ai mezzi istruttori rimessi all'impulso del giudice �. 1. Nella vexata quaestio dell'attivit� probatoria nel giudizio di rinvio, la Corte fiorentina ha aooettato la tesi radioale della ammissibilit� di nuove prove solo nel rispetto del divieto di nuove oonolusioni sanoito nell'art. 394 del C.p.o. � detto nella sentenza: �Riservando nell'ordinanza ohe viene pronunziata in pari data di emettere la oonoreta statuizione su tale punto, possono per� in questa sede stabilirsi i oriteri di massima da seguire in questa materia della producibilit� di nuovi mezzi istruttori in sede di rinvio. E pu� subito dirsi ohe la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo la parentesi della sua deoisione 15 ottobre 1954, n. 3739, ohe �iokiarava ammissibili, nel giudizio di rinvio, nuove prove, � ritornata a oriteri sempre pi� restrittivi; oos� oon sentenza 28 gennaio 1955, n. 321, ammise la producibilit� di nuovi dooumenti, non gi� l'ammissione di nuove prove orali; oon sentenza 19 ottobre 1955, n. 3295 ha deoiso inveoe ohe nel giiidizio di rinvio non sono possibili la produzione di nuovi documenti e la ri ohiesta di nuove prove. �A questa ultima decisione questa Corte rioonosoe doversi uniformare, rilevando ohe non sembra oonvinoente l'argomento su oui si era basata la preoedente sentenza, n. 231 del 1955, per ritenere ammissibili i nuovi documenti, e oio� ohe la produzione di essi non implicherebbe neoessit� di nuove oonolusioni, mentre sarebbe inammissibile la richiesta di una nuova prova orale, poich� non potrebbe essere fatta ohe mero� nuove oonolusioni. �Tale argomento non � oonvinoente, peroh� se � vero ohe l'art. 183 C.p.o. ohe -oome � noto -disoiplina l'attivit� ohe si svolge nella prima udienza di trattazione, enuncia ohe le parti � possono chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti e tale formula parrebbe appunto indurre a ritenere ohe tale produzione sia svincolata da ogni neoessit� di riohiesta, deve rioonosoersi ohe oi� non �, peroh� una valida acquisizione di documenti presuppone sempre una sia pur taoita domanda di ammissione degli stessi e non si �P.u� quindi dire ohe la produzione di essi esaurisoa quanto oooorre peroh� essi siano aoquisiti. Di conseguenza deve ritenersi ohe una domanda della parte oooorre anohe a tale proposito e quindi non pu� riconosoersi un trattamento piu favorevole, nel giudizio di rinvio, ad un mezzo di prova preoostituito (dooumenti) rispetto ad uno da oostituirsi (prova testimoniale). Per entrambi deve inveoe valere l'art. 394 u. p. C.p.o. ohe vieta -e la giurisprudenza � paoifioa nel senso ohe non abbia immutato a oi� la revivisoenza dello � ius novorum � in grado d'appello, a seguito della novella di riforma del 1950 -oonolusioni diverse da quelle prese nel precedente giudizio di appello �. 2. Tali statuizioni, a nostro avviso, sono esatte. Con la cassazione della sentenza ohe apre la strada al giudizio di rinvio si ha infatti un rimedio diretto a sostituire ad una sentenza errata una sentenza esatta e non anohe a provooare una rinnovazione del prooesso avanti ad un giudice diverso da quello ohe ha pronunoiato la sentenza oassata. Poich� per i prinoipi ohe regolano il prooesso oivile per dare libero oorso all'attivit� probatoria delle parti, dopo la rimessione della oausa alla decisione di merito del giudice di 2� grado, oooorre appunto una rinnovazione del prooesso e poioh� quest'ultima si inizia e si esaurisce nel giudizio .di appello. (Cfr . .ANDRIOLI in cc Foro It. �, 1955, p.1014, 1) nel giudizio di rinvio, per rimanere nei l{mii� -posti dagli artiooli 184 e 394 C.p.o., la rioordata attivit� probatoria delle parti deve ritenersi preolusa e lo ius novorum di oui all'art. 345 del C.p.o., ohe alla -215 rinnovazione del processo � ontologicamente legato, non pu� utilmente essere invocato. Decisive in proposito in stretta aderenza con la ricordata finalit� del giudizio di rinvio rispetto al giudizio di appello, appaiono le norme processuali poste negli articoli 184, 345 e 394 C.p.c. Tale ultimo articolo dice infatti che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata ed � loro vietato di prendere conclusioni divm�se da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessit� di tali nuove conclusioni sorga per effetto della sentenza di Cassazione e salva pure la facolt� di deferire il giuramento decisorio. Ora il divieto di nuove conclusioni in sede di rinvio, implica che quando il rinvio � fatto ad un giudice di secoudo grado, la parte non pu� proporre nuovi documenti o nuove prove poich� entrambe tali produzioni debbono necessariamente essere proposte mediante nuove conclusioni senza possibilit� di distinzione fra prove precostituite e prove da costituirsi. Da tale necessit� non � dato prescindere neppure per la considerazione che di frequente viene fatta in proposito, che conclusioni e produzioni di documenti e istanze di mezzi di prova sono termini antitetici. Il divieto di mutare le conclusioni infatti -salvo il caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 394 C.p.c. preclude la duplice facolt� di produrre nuovi documenti e di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, non solo per le considerazioni che si leggono nella sentenza, ma anche e sopratutto per il fatto che la preclusione di chiedere nuove prove e di produrre nuovi documenti, nel giudizio di rinvio � imminente per effetto della rimessione della causa dall'istruttore al Collegio di secondo grado, che (v. ANDRIOLI, loc. cit.) per il preciso disposto dell'art. 359 C.p.c. in relazione agli articoli 184 e 345 C.p.c., segna il limite ultimo per la formulazione delle richieste istruttorie, anche nel caso di ritorno della causa all'istruttore. Di qui la logica conseguenza che nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio sono ammissibili nel ri spetto del divieto di nuove conclusioni. Ove, infatti, per effetto della sentenza di Cassazione insorge la necessit� di conclusioni nuove""':e diverse da quelle prese nel giudizio di appello, la nuova attivit� istrut toria si pone in rapporto di mezzo al fine per l' acco glimento delle conclusioni modificate e non incontra la preclusione di cui � cenno, la quale � operante ap punto in funzione dell'avvenuta precisazione delle conclusioni. In tale stato di cose lo ius novorum di cui alla no vella del 50 resta fuori dell'ambito del giudizio di rinvio. Dato che lo ius novorum � posto dalla legge ed opera nella fase in cui il processo � sottoposto alla totale rin novazione dell'appello e dato che il divieto di mutare le conclusioni nel giudizio di rinvio � posto ed opera nella fase in cui tale rinnovazione vi � gi� stata e ad una sentenza errata si vuol sostituire una sentenza esatta, per aversi un rapporto di interdipendenza fra le due normg, contenute rispettivamente negli articoli 345 e 394 C.p.c. bisognerebbe che l'art. 394 C.p.c. dettato a disciplina del giudizio di rinvio, per essere inteso nella sua esatta portata abbisognasse di essere integrato da altre norme di carattere generale, il cui richiamo sarebbe implicito. Bisognerebbe pi� esattamente, per la parte ohe ci riguarda, ohe l'art. 394 C.p.o. non contenesse una regolamentazione completa e sopratutto autonoma del potere delle parti in ordine alla precisazione delle oonclusiOni in sedif�i rinvio. Il ohe non �, peroh�, come sin dal 1951 ha precisato la Corte Suprema nella sentenza, n. 239, riportata nella �Giur. It. �, 1951, I, I, 761, con l'art. 394 C.p.c., che con la novella del 1950 non ha subito modificazione alcuna, il legislatore ha posto una disciplina autonoma ed organica cc del giudizio di rinvio ohe sembra escludere, per quanto riguarda le conclusioni delle parti, qualsiasi ricorso ad altra norma. cc Difatti se si dovesse operare il collegamento con gli articoli 345 C.p.v. e 184, non si spiegherebbe che la sola prima parte del su ricordato art. 394, ove per l'appunto si fa richiamo alle ordinarie regole stabilite per il procedimento davanti al giudice, al quale la causa � rimessa. Senonch� tale generico rinvio � poi limitato dai successivi due capoversi, i quali avvertono che le parti conservano la posizione di prima e quindi non possono prendere nuove conclusioni, avendo queste gi� precisato nella precedente udienza di rimessione della causa al Collegio: unica eccezione perfettamente logica e conseguenziale, � quella ohe la stessa sentenza di Cassazione ponga la necessit� di nuove conclusioni, come nel oaso espressamente previsto, proprio per il giudizio di rinvio, dall'art. 389 C.p.c. cc llfa di conclusioni nuove giustificate da gravi motivi non vi � oenno alcuno nella norma in esame, mentre questa ha espressa menzione della facolt�, pur essa eccezionale, di deferire il giuramento deoisorio. Orbene, se si ritiene applioabile il capoverso dell'art. 345 del giudizio di rinvio, la suddetta menzione del giuramento deoisorio non avrebbe ragione di essere nell'art. 394, perch� gi� l'art. 345 lo dichiara tassativamente ammissibile �. In tale ordine di idee non mancano orientamenti dottrinari degni della pi� attenta considerazione. REDENTI, in Diritto Processuale, 1953, 2a Ed., n. 178, II; ANDRIOLI, ofr. ccJJ'. It. �, 1955, p. 1014, IV; LIEBMAN: Oorso di Diritto Processuale Civile, Edizione 1952, II, 145, p. 225; GIUDICEANDREA: Impugnazioni civili, II, p. 347, i quali ultimi, non esitano ad affermare l'uno oh.e la finalit� dell'art. 394 C.p.o. � quello di mantenere ferma nel giudizio di rinvio la impostazione della oausa attuata nel giudizio ohe ha dato luogo alla sentenza oassata e l'altro ohe il giudizio di rinvio � susoettibile -salvo sempre il disposto dell'art. 394 -di nuovi elementi di giudizio nei limiti in cui detti elementi costituirebbero motivi di revocazione, art. 399 C.p.c. 3. Tali ragioni ostative, in quanto collegate con i poteri delle parti nel processo oivile, non rioorrono -si legge nella sentenza della Corte fiorentina -'-per i mezzi istruttori rimessi all'impulso del giudice, i quali, pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche nel giudizio di rinvio. La affermazione appare esatta, ma soltanto nel rispetto dei limiti posti daZl>art. 336 C.p.o. Rimessa sub iudicio, per effetto della sentenza �di Cassazione, la valutazione dei fatti in contestazione, il potere istruttorio del giudioe, in quanto diretto alla rioerca della verit� nel superiore interesse -216 della giustizia ed in quanto limitato a quei mezzi ohe hanno il oarattere della neoessit� di acquisizione (esibizione di atti e riohiesta di informazioni alla Pubblioa Amministrazione artiooli 210 e 213 C.p.o.) ovvero di integrazione delle oognizioni teoniohe del giudioe (Consulenza teonioa) ovvero anoora di prova legale (giuramento suppletorio) � da ritenersi lo strumento eventualmente utilizzabile per rendere possibile la sostituzione di una sentenza esatta ad una sentenza errata. Ove, al oontrario tale valutazione dei fatti della oausa ris1dti ooperta dal giudioato per effetto della sentenza di Cassazione, il potere in questione non pu� non ritenersi del tutto esaurito neWambito deTle preoedenti fasi del giudizio. J,, CORREALE SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� (3-56) CANONI (3/56) 13. Obbligo dell'utente di una derivazione di acqua pubblica al pagamento del canone anche se di fatto non fruisca o non possa in tutto o in parte fruire dell'utilit� data dalla concessione. (Corte App. Perugia, 23 febbraio 1956 -Mattioli c. Finanze -Cont. 5-226, Avv. Perugia). AEROMOBILI E TRASPORTO PER ARIA (1-56) AGRICOLTURA (3-56) 000PE RATIVE AGRICOLE Vedi: Imposta Generale Entrata 36 (materie tassabili) GRANO DA SEME 31. Sottoposizione del rimborso alle ditte selezionatrici delle L. 300 a q.le di gran<1 da seme da esse pagate ai produttori, alla condizione della prova della quantit� di grano ceduto agli agricoltori per l'impiego a seme; costituzione di un vantaggio alle stesse per avere il Ministero della Agricoltura disposto con circolare che organi propri svolgano le opportune indagini, invertendo cos� la prova. (Corte App. Torino, 1� febbraio 1956 - Rescia c. Agr. e For. -Cont. 11223, Avv. Torino). 32. Applicazione del D.L. n. 667 del 1946 (regolante il premio di L. 300 al qle per i produttori di grano da seme) a tutti i rapporti sorti durante la campagna agraria del 1946, anche precedentemente � alla entrata in vigore del decreto. (Corte App. Torino 10 febbraio 1956 -Rescia c. Agr. For. -Cont. 11223, Avv. Torino). RIFORMA -INDENNIT� 33. Comprensione nella indennit� di esproprio per riforma agraria del valore delle migliorie fatte dall'affittuario: carenza di ogni diritto di questi verso l'Ente di riforma (Trib. Potenza, 10 aprile 1956 -Lepore c. Ente Rif. Bari -Cont. 1817, A vv. Potenza). 34. Conforme (Trib. Potenza, 3 marzo 1956 Lucia c. Ente Rif. Bari -Cont. 1787, Avv. Potenza). 4 RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (3-56) 35. Potere degli enti di riforma di escludere dalla proroga legale gli affittuari dei fondi espropriati ancorch� siano conduttori diretti. (Trib. Potenza, 10 marzo 1956 -Ente Rif. Bari c. Telesca - Oont. 2395, Avv. Potenza). 36. Ammissibilit� dell'esclusione, a ri�hiesta degli enti di riforma, della proroga dei contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione relativamente a terreni facenti parte del terzo residuo; ci� perch� la met� di tali terreni trasformati dal proprietario espropriato vanno restituiti agli Enti di riforma. (Trib. Matera., -22 marzo 1956 -Berlingieri c. Ente Riforma Bari e Giamace -Cont. 1562, Avv. Potenza). 37. Fondamento del diniego di proroga all'affittuario nelle zone di terzo residuo, non sulla norma generale ex art. 1 del D.P. 1� aprile 1947, ma su quella particolare ex art. 5 della L. n. 435 del 1951 abilitante gli enti di Riforma a negare la proroga agli affittuari d0i terreni comunqTJ.e sottoposti ad espropriazione per riforma agraria. (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 -Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari -Cont. 1904, Avv. Potenza. RIFORMA -TERZO RESIDUO 38. Sussistenza del vincolo di indisponibilit� delle zone incluse nel terzo residuo passibili di esproprio ove il proprietario non ne es�gua la trasformazione, o espropriabili per met� ove il proprietario vi adempia (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 -Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari, - Cont. 1904, Avv. Potenza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56) MILITARE 5. Dipendenza organica normale del militare dei Carabinieri dal Ministero della Difesa Esercito, ed eccezionale per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza dal Ministero degli Interni. (Trib. Torino, 9 febbraio 1956 -Vasco c. Min. Interno -Cont. 10171 Avv. Torino). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) (3/56) . ANTICHIT� E BELLE ARTI (3/56) -218 .APP .ALTI E FORNITURE (3/56) .ANNULLA.MENTO DEL CONTRATTO 5. Non invocabilit� come causa di annullamento, in quanto non ragione unica o principale dello stipulato contratto, dell'errore dell'appaltatore per falsa rappresentazione delle norme di legge per cui sia stata ritenuta applicabile al contratto un'esenzione tributaria che non competeva. (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 -.Arietti c. Finanze e LL.PP. - Cont. 299, .Avv. Torino). FORNITURE Vedi: Imposta registro 74 (tassabilit�) REVISIONE I Vedi: Revocatoria 2 (condizione) 6. Natura di potere discrezionale dell'.Amm.ne sia sull'an che sul quantum, nella facolt� di revi-. sione dei prezzi di appalto ex D.L. n. 1501 del 1947 e conseguente sussistenza nel privato solo di un interesse legittimo alla maggiorazione di prezzo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .AN.AS -Cont. 7 4/52, .Avv. Torino). 7. Esclusione dell'indebito arricchimento nella determinazione discrezionale dell' .Amm.ne in' sede di revisione dei prezzi di un pubblico appalto, ancorch� si alleghi che l'aumento sarebbe dovuto avvenire non nella misura adottata ma in altra pi� alta. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). .APPELLO (3/56) .AMMISSIBILIT� (1/56) 9~ Inammissibilit� nelle cause scindibili della impugnazione incidentale tardiva, per coloro cui l'impugnazione principale sia stata notificata ab origine solo per denunciare la lite e non per dar vita ad una impugnazione nei loro confronti. (Corte .App. Genova, 21 luglio 1956 -Panatelli e di Bella c. G.R . .A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). INTERESSE Vedi: Riscossione coattiva 12 (ingiunzione ammi~ nistrativa) 10. Reiezione dell'appello proposto da chi non abbia interesse all'azione. (Corte .App. Perugia, 12 dicembre 1955 -Chigi della Rovere c. Finanze, Cont. 498, .Avv. Perugia). INTERVENTO 11) Inammissibilit� dell'intervento in appello, di un terzo estraneo al giudizio di primo grado, sebbene l'intervento sia proposto dall'attore al limitato fine della esibizione di un documento (Corte .App. Perugia, 7 dicembre 1955 -Paterna c. Vecchi e Min. Interno -Cont. 901, .Avv. Perugia). .ARBITRI E .ARBITRATO (3/56) .ATTO .AMMINISTRATIVO (3/56) CERTIFICAZIONE Vedi: Autoveicoli e Trasporti 3 (ricuperi) Vedi: Ricostruzione 15 (agevolaz. tributarie). .AUTOVEICOLI E TRASPORTI (3/56) PRIVILEGI Vedi: Imposta Registro 50 (materia tassabile) RICUPERI 1. Carattere retroattivo operante su situazioni giuridiche oggetto di giudizi iniziati in precedenza, della convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 delle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica (Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 2. Convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 sulle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica, da parte delle autorit� civili nazionali, autorizzate bench� verbalmente e in via generale del1'. A.M.G. (Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. Musetta -Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 3. Sufficienza, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 della prova della intervenuta autorizzazione dell'.A.M.G. costituita dalla dichiarazione fatta dalla Pubblica .Amministrazione in un successivo documento (Trib. Torino, marzo 1956 -Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). TRASPORTI Vedi: Responsabilit� civile 13 (del privato) .AVVOC.ATO E PROCURATORE (3/56) .AZIONE (3/56) DIRITTO E INTERESSE (3/56) Vedi: Demanio e Patrimonio 27 (beni p.n.f.) Vedi: Demanio e Patrimonio 32 (patrimonio indisponibile) 11. Necessit�, per la discriminazione della giurisdizione, dell'indagine preliminare da.. parte del giudice se indipendetemente dal petito formale, . .. l'oggetto effettivo della pretesa lesione sia un diritto soggettivo oppure un interesse. (Trib . .Ancona, 6 giugno 1956 -Talamonti, Troli ed altri c. Cerboni -Gentile e Prefetto Asroli Piceno -Oont . 2200-2201, .Avv. .Ancona). -219 -� INTERESSE (1/56) Vedi: Appello 10 (interesse) 12. Sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria creditrice, a chiedere, ove intervenga un concordato fallimentare, la pronuncia giudiziale sul credito, e ci� quanto meno allo scopo di perseguire il garante, nel caso che il credito tributario sia stato contestato, ma successivamente sia stato accertato definitivamente in sede amministrativa (Trib. Genova, 10 aprile 1956 -Finanze c. Accorsi -Cont. 17175, Avv. Genova). LEGITTIMAZIONE (3/56) Vedi: Comuni e Provinoie Enti Pubblioi 7 (Eleggibilit�) Vedi: Imposta generale entrata 38 (restituzioni). BENEFICENZA ENTI Vedi: Imposte e tasse in genere 30 (Agevolazioni -esoneri). BONIFICHE (3/56) . CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO AZIONI Vedi: Imposta Suooessione 7 (tassabilit�) CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO (3/56) CIRCOLAZIONE STRADALE (3/56) AzIONE DI REGRESSO (1/56) 24 . .Ammissibilit� dell'azione di rivalsa della G. R.A. che ha risarcito agli aventi diritto il danno occorso per furto delle merci in corso di trasporti, contro i propri autisti consegnatari e sottrazione di tale azione alla breve prescrizione ex art. 2951 O.e. siccome azione di responsabilit� per inosservanza di rapporto di lavoro. (Corte App. Torino, 17 luglio 1956 -G.R.A. c. Tini e Bresso -Cont. 1786, Avv. Torino). 25. Applicabilit� della prescr1z1one biennale ex art. 2947, 2� comma C.c., anche al proprietario del veicolo che pagato il danno proponga azione surrogatoria nei confronti dello autista investitore, e decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'evento dannoso e non da quello dell'eseguito pagamento. (Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 - Sabbatini c. Difesa Aueronautica -Cont. 336, Avv. Ancona). CONDOTTA (1/56) 26. Obbligo di circolazione a moderata velocit� e con particolare prudenza, del conducente di un autoveicolo con fari schermati in ossequio alle norme sull'ordinamento bellico vigenti (Corte App. An:! cona 19 maggio 1956 -Sabbatini c. Difesa Aero I 1 nautica -cont. 336, Avv. .Ancona). DISCIPLINA 27. Improponibilit� contro il sindaco quale ufficiale di governo in funzione di P.S. dell'azione di risarcimento di danni invocante una circolare del Ministero dell'Interno, al fine di sindacare la disciplina discrezionale del traffico sulla via principale del paese affo.llata di pedoni, per un preteso nesso causale fra le difficolt� di transito per i veicoli e l'omicidio co'.poso di un ciclista investito da un automezzo incrociante (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Moroni e Com. Collecchio e Ministero Interni -Oont. 9878, Avv. Bologna). 28. Irresponsabilit� del Sindaco quale ufficiale di governo per la morte di un ciclista ancorch� l'omessa disciplina del traffico pedonale cagioni effettivo intralcio a quello dei veicoli, quando l'imprudenza della vittima sia stata causa unica ed indipendente del fatto nelle particolari condizioni di viabilit� per normale ed abituale affollamento domenicale. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Moroni c. Comune Collecchio e Ministero Interni -Oont. 9878,� Avv. Bologna). PRESUNZIONE DI COLPA (1/56) Vedi: Giudizi (rapporto tra) 8 (Oonoorso di oolpa). 29. Inapplicabilit� della presunzione di colpa comune ex art. 2054, 2� comma e.e., riguardante il caso di collisione tra veicoli, all'ipotesi di danni ad uno solo degli automezzi alla quale si applica il 1� comma detto articolo per cui il conducente del veicolo danneggiante deve risarcire il danno se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. (Trib. Potenza, 12 marzo 1956 -Finanze c. Giordano e Bozzaotre -Oont. 174, Avv. Potenza). CITAZIONI (3/56) COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE (3/56) COMMISSIONE EFFETTI Vedi: Imposta di bollo 2 (atti soggetti) COMODATO (1/56) Vedi: Ediliz. popl. ed eoonomioa 1 (INA-Gasa) RESTITUZIONE DELLE COSE 2. Legittimazione del proprietario delle cose date a comodato ad intervenire nella causa di sequestro contro il comodatario per chiedere la restituzione delle proprie cose assoggettate al sequestro (Trib. Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti c. Vitali, Oaponera ed .Amm.ne Difesa Aeronautica -Cont. 459; Avv. Perugia). �� � 3. Obbligo del comodatario di restituire alla scadenza del pattuito termine le cose avute in comodato, e diritto di azione del comodante, dopo detta scadenza per riavere le cose date in comodato (Trib. I I L _______,______ -220 Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti -c. Vitali, Caponera e Difesa .Aeronautica -Cont. 459 . Avv. Perugia). 4. Mora del comodatario per mancata riconsegna della cosa nel termine intimatogli dal comodante. (Trib . .Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa c. Piaggesi -Cont. 2302 .Avv . .Ancona). COMPETENZA E GIURISDIZIONE (3/56) COMPETENZA Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazioni) Vedi: Esazione 6 (Esecuz. esattoriale). Vedi: Occupazione 1 (rilascio). Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazione). Vedi: Propriet� e azione a difesa 6 (luci e prospetti). DISCREZIONALIT� (1/56) Vedi: Appalto e forniture 6 (revisione) Vedi: Partigiani n. 4 (debiti partigiani). 14) Sindacabilit� da parte del giudice se le misure adottate dall'.Amministrazione ferroviaria per evitare i sinistri siano idonee perch� avendo l'Amministrazione l'obbligo di prendere e usare ogni misura e cautela per prevenire ed evitare i sinistri, la discrezionalit� dell' .Amministrazione si esercita solo nella scelta del mezzo, con la qual cosa se il mezzo prescelto sia inidoneo si intendono ecceduti dall'Amministrazione i limiti della propria discrezionalit�. (Corte .App. Genova -28 settembre 1956 -FF.SS. c. Bottero -Cont. 18421, .Avv. Genova). GIURISDIZIONE Vedi: Azione 11 (diritto e interesse). Vedi: Demanio e Patrimonio 20-21 (autotutela). Vedi: Donazione 5 (Amministrazione Pubblica). Vedi: Espropriazione per pubblica utilit� e occupazione d'urgenza 14-15 (decreto d'esproprio). Vedi: Imposta Registro 79 (valutazione -Impugnazione). Vedi: Imposte e tasse in genere 38 (violazione sanzioni). Vedi: Lavoro 5 (retribuzione). Vedi: Riscossione coattiva 15 (Ingiunzione amministrativa -requisiti formali). Vedi: Riscossione coattiva 16-17 (opposizione). Vedi: � Solve et repete � 23 (applicazione). Vedi: Valuta 8 (Sindacato giurisdizionale). COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBLICI (3/56) ELEGGIBILIT� (3/56) 4. Sussistenza ex art. 15 n. 6 T.U. n. 203 del 1951 di un motivo di decadenza (pendenza di lite) nel caso di ricorso alla Corte dei Conti di un consigliere comunale, contro la decisione del Consiglio di Prefettura che lo dichiara amministrativamente responsabile (Corte .App. Perugia, 18 gennaio 1956 -Gregori, Cinti, Belcapo c. Prefetto Terni -Cont. 919, .Avv. Perugia). ' ... 5. Sussistenza automatica dell'inizio di una lite pendente col Comune, e conseguente avveramente della causa di decadenza ex art. 15 n. 6 del D.P.R. n. 203 del 1951, nella contestazione di addebiti ed amministrativi comunali da parte del Consiglio di Prefettura (G.P . .A. Potenza, 28 febbraio 1956 -Prefetto Potenza c. Martuscelli ed altri -Cont. 3/56 .Avv. Potenza). 6 . .Applicazione, quale ius superveniens ai casi oggetti di giudizio al momento di entrata in vigore della legge, dell'art. 6 legge n. 136 del 1956 escludente la possibilit� di dichiarare decaduti ex art. 15 n. 5 e 6 D.L. n. 203 del 1951 gli amministratori comunali per fatti connessi con l'esercizio del mandato (Corte .App. Potenza, 10 aprile 1956 - Martuscelli ed altri c. Prefetto Potenza -Cont. 3/56 .Avv. Potenza). 7. Esclusione della legittimazione di un comune a proporre ricorso alla Corte di .Appello contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa che dichiari la decadenza del Sindaco per lite contabile pendente (Corte .App. Bologna, 24 novembre 1955 -Comune Casalecchio di Reno c. Prefetto Bologna -Cont. 11218 .Avv. Bo~ogna). _CONFISCA (1/56) EFFETTI Vedi: Giudizi (rapporto tra) 9 (confisca) 3. Esclusione di ogni pretesa del terzo riguardo i beni confiscati, anche se diversa dalla revindica e limitata al risarcimento dei danni per mancata restituzione, deterioramento, distruzione dei beni in tempo successivo al sequestro (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956 -Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). 4. Permanenza della espropriazione dei beni confiscati, incompatibile con ogni contraria pretesa avente come oggetto immediato o indiretto i beni stessi, finch� la confisca non sia revocata dal giudice penale (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956 Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). NATURA 5. Natura di vincolo giuridico e non di mero fatto o di materiale apprensione nel rapporto derivante da confisca: suo effetto positivo (attribuzione allo Stato della propriet� dei beni confiscati e potest� di ricuperarli e rivendicarli contro -chiunque) e negativo (esclusione di ogni diritto di terzi sugli stessi beni) (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956, Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). CONSUMO E PRODUZIONE (3/56) 7 -221 CONTABILIT� GENERA.LE DELLO ST.ATO (3/56) CESSIONE DI CREDITI (1/56) 22. Inefficacia come fonte di obbligazione e tanto meno come cessione irrevocabile di credito, della lettera di un ufficio esecutivo dell'.Amministrazione che comunichi, a richiesta, che in uno stipulando contratto di fornitura verr� inclusa la clausola del pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, a favore di un determinato Istituto bancario (Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa Esercito e Fall. Thermoil -cont. 21169, Avv. Genova). 23. Inopponibilit� all' .Amministrazione di una cessione di crediti che non risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e non sia stata notificata all' .Amministrazione n� da essa accettata (Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa esercito e Fall. Thermoil -Cont. 21169, .Avv. Genova). �REDITI VERSO PRIV.A.TI Vedi: Imposta di suaaessione 5-6 (passivit�) FORMA (3/56) 24. Necessit� che l'assunzione di obbligazioni da parte della Pubblica Amministrazione avvenga a mezzo dell'organo competente e nei modi e forme voluti dalle leggi amministrative (Corte . .App. Genova 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa-Esercito, e Fall. Thermoil -Cont. 21169, .Avv. Genova). 25. Necessit� della manifestazione .della volont� dell' .Amministrazione nelle forme previste dalla legge di Contabilit� per la erezione di rapporti validi a legittimare la detenzione di locali demaniali (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 -Finanze c. Vidotti -Cont. 1090, .Avv. Trento). VISTI DI LEGITTIMIT� Vedi: Requisizioni 6 (alleate). CONTR.ABB.ANDO (3/56) PROVA 4. Inconferenza ai fini della prova del contrabbando, dell'analisi di materia prima proveniente da una distilleria, analisi effettuata presso il laboratorio chimico delle Dogane, non preceduta da verbale di rimozione dei sigilli apposti al campione, anche se l'accertamento avvenga in sede di sommarie indagini di polizia giudiziaria: ci� perch� l'inosservanza di tale formalit� pu� costituire elemento di incertezza circa la corrispondenza del campione analizzato con quello prelevii.to. (Trib. Pen. Trento, 1� dicembre 1955 -Imp. Di Lorenzo Cestarollo -Cont. 979, .Avv. Trento). RESPONSABILIT� 5 . .Ammissibilit� anche al contrabbando del capitano della nave ex art. 99 della legge doganale, del concorso di terze persone in base ai principi generali del Codice Penale (Trib. Pen. Savona, 28 marzo 1956 -Imp. Rissetto ed altri -Oont. 21362 .Avv. Genova). CONTRATTI DI GUERRA (1/56) COSTITUZIONE DELLO ST.ATO (3/56) D.ANNI (3/56) INDENNIT� (3/56) 17. Detrazione dal guadagno, ai fini della capitalizzazione, di una percentuale in rapporto alla differenza fra la durata della vita fisica e di quella lavorativa (Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia c. FF.SS. -Cont. 2639, .A.vv. Torino). 18. Inammissibilit� nella liquidazione del danno alla persona secondo le tabelle ex R.D. n. 1403 del 1922 di una detrazione per scarto fra la vita vegetativa e vita lavorativa, essendo tale scarto tenuto presente nella compilazione di tal tabella (Corte .App. Genova, 22 dicembre 1955 -Deni c. DifesaEsercito -Oont. 20782, .Avv. Genova). 19. Non detraibilit� dall'indennizzo per morte di un congiunto, di quanto gli attori abbiano ereditato dal defunto, operando le norme successorie indipendentemente dal fatto illecito, che non � causa dell'attuazione di dette norme. (Corte .App. Genova, 28 aprile 1956 -De Nardi c. Finanze - Oont. 19973, .Avv. Genova). 20. Determinazione dell'indennizzo in favore dei genitori di una vittima di infortunio, sulla base della vivenza a carico provata e in relazione al tempo, presumibile in relazione alla loro et�, per il quale i genitori avrebbero beneficiato del mantenimento da parte del figlio (Corte .App. Perugia 15 febbraio 1956 -Speziale e Brugnani c. FF.SS. -Cont. 391, .Avv. Perugia). LIQUIDAZIONE (1/56) Vedi: Giudizi (rapporto tra) 10 (effetti del giudiaato penale). 21. Considerazione, onde determinare il guadagno- base per liquidare il risarcimento di un infortunio, del guadagno, oltre il salario, per altre prestazioni eseguite all'infuori del normale lavoro (Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia -FF.SS. -Cont. 2639, .Avv. Torino). MORALI 22. Cessazione con la morte dell'offeso della ra~gione per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali, diritto personalissimo dell'offeso. (Corte .App. Genova, 21 luglio 1956, Passatelli e di Bella c. G.R..A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). mm WP I E w��:tm mm WP I E w��:tm -222 DEMANIO E P .ATRIMONIO (3/56) .AUTOTUTELA (1/56) 20. Difetto assoluto del potere di ordinare in .via amministrativa lo spoglio, mediante sfratto, dei diritti soggettivi di un privato derivanti da contratto di locazione, e inapplicabilit� dei divieti fatti al giudice dall'art. 4 legge contez. amministrativo; applicazione al caso di immobile ex p.n.f. destinato con decreto Presidenziale a sede di pubblica .Amministrazione (Trib. Bologna ..... -P.C.I. Mazzano c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 21. Inammissibilit� ex art. 4 della legge n. 2248 alleg. E del 1865 dell'adozione da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ex art. 700 contro l'atto amministrativo, nella specie costituito dalla impugnazione di ordinanza amministrativa di sfratto. (Pret. Torino, ord. 1� marzo 1956, Col Recupero c. Comiliter Torino -Cont. 1579, .Avv. Torino). 22. Legittimit� della richiesta di sgombero di locali demaniali detenuti da occupanti sforniti di valido titolo quando tal fatto sia dimostrato da documenti (Trib. Trento, 22 febbraio 1956 -Finanze c. Camera Lavoro Merano -Cont. 1251, .Avv. Trento). 23. Conf. (Trib. Trento 22febbraio1956 -Finanze c. Partito D.C. Merano -Cont. 1253, .Avv. Trento). CONCESSIONE (1/56) 24 . .Abusivit� dell'occupazione dei locali demaniali senza relativo atto di concessione (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 -Finanze c. Videsott -Cont. 1090, .Avv. Trento). FORESTE 25. Irresponsabilit�, per validit� dell'ordinanza .AMG disponente per l'approvvigionamento di legname della popolazione civile, del Comune che in base ad essa abbia utilizzato legname di propriet� demaniale, dando senza intervento dello Stato in appalto il taglio e fissando il prezzo di macchiatico da corrispondere allo Stato. (Trib. Torino 19 novembre 1955, Pastore c. Finanze, Cont. 8552, .Avv. Torino). CCOl�PAZIONE Vedi: Contabilit� Generale dello Stato 25 (forma) PATR�.ONIO -BENI P.N.F. (1/56) 26. Insufficienza del solo decreto del Presidente del Consiglio ex art. 30 D.L.L. n. 159 del 1944 con cui si disponga che un� immobile ex p.n.f. fosse destinato a sede di guardia di Finanza, a far passare l'immobile nel patrimonio indisponibile dello Stato; necessit� invece che a tal fine il bene sia effettivamente ed attualmente destinato a soddisfare il pubblico servizio (Trib. Bologna -P.C.I. Mazzano c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 27. .Affievolamento ad interesse del diritto di locazione anche se soggetto a proroga legale relativamente a un immobile gi� casa del fascio e perve nuto poi al Demanio, quando l'immobile riceve la destinazione ad uso pubblico prevista dalla legge -perch� in tal momento con carattere di bene patrimoniale indisponibile subent:r:a... l'autotutela: conseguente carenza di giurisdizione del giudice a pronunciare sulla legittimit� dell'ordinanza di sfratto amministrativo da parte dell'Intendenza di Finanza (Trib. Bologna, 28 novembre 1955 -Fachiri c. Finanze -Cont. 10261, Avv. Bologna). PATRIMONIO -INDISPONIBILE (3/56) 28. Inopponibilit� allo Stato italiano della cessione di beni mobili indisponibili fatta a favore di privati da parte dei tedeschi occupanti che se ne erano impadroniti e ci� malgrado che nei confronti dello Stato italiano sussistesse il diritto di preda bellica (Trib. Genova, 14 maggio 1956 -Carmagnani c.Difesa-Esercito-Cont.15174, .Avv. Genova). 29; Sussistenza del diritto di recupero, da parte della pubblica .Amministrazione presso il terzo acquirente in buona fede, dei beni mobili di patrimonio indisponibile di cui dopo 1'8 settembre 1943 !'.Amministrazione abbia subito la spoliazione ad opera dei tedeschi e ci� sia in virt� del regime proprio dei beni di patrimonio indisponibile sia in virt� del D.L.L. n. 32 del 1945 (Trib. Genova, 14 maggio 1956 -Carmagnani c. Difesa-Esercito - Cont. 15174, .Avv. Genova). 30. Obbligo di chi da un illecito detentore abbia acquistato un automezzo militare privo dei prescritti documenti, di restituire la macchina alla .Amministrazione e risarcire il danno nel valore delle asportazioni subite dallo automezzo e nell'indennit� di nolo in sostituzione del mancato uso. (Trib. Bologna, 8 marzo 1956 -Guglielmetti c. Difesa -Cont. 8573, .Avv. Bologna). 31. Destinazione a pubblico servizio degli immobili usati dall'.Amministrazione per alloggi dei propri dipendenti atteso il rapporto di strumentalit� fra il bene e lo scopo propostosi dall'.Amministrazione (Pret. Torino, ord. 10 marzo 1956 -Col. Recupero e Comiliter, Torino -Cont. 1579, .Avv. Torino). 32. Insussistenza della lesione di un diritto soggettivo denunciabile al giudice ordinario relativamente all'assegnazione in uso di immobili usati dall'.Amministrazione per alloggi dei suoi dipendenti, assegnazione che non pu� avvenire che per concessione amministrativa ((Pret. Torino ord. 1� marzo 1956 -Col. Recupero c. Comiliter Torino -Cont. 1579, Avv. Torirro). DIFES.A DELLE .AMMINISTR.AZIONI IN GIUDIZIO (3/56) .AVVOCATURA DELLO STATO (3/56) 59. Facolt� del Commissariato G.I. che ha conservato la personalit� giuridica dell'ex GIL, di avvalersi del patrocinio dell'.Avvocatura dello Stato (Trib. .Ancona, 20giugno1956 -Cont. 2081, .Avv. Ancona). 223 CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO 60. Nullit� della citazione dell'.A.mlhinistrazione del Demanio intimata al Ministero delle Finanze in persona del Ministro, competendo la rappresentanza dell'Amministrazione all'Intendente di Finanza (Trib. Trento, 19 novembre 1955 -Merignon c. Pfeifer e Demanio -Cont. 749, .Avv. Trento). 61. .Attribuzione della rappresentanza processuale dell' .Amministrazione del Demanio unicamente all'Intendente di Finanza competente per territorio senza che abbia rilievo se l'ingiunzione per canoni demaniali sia stata emessa dal Procuratore dello Ufficio del Registro (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gostner c . .Amministrazione Demanio -Cont. 1220 Avv. Trento). CITAZIONE -AMMINISTRASIONE DIFESA (3/56) 62. Nullit� per difetto di legittimazione processuale della citazione con cui l'.Amministrazione della Difesa Esercito, sia stato citato il Comandante Militare territoriale anzich� il Ministro, nulla, disponendo in ordine ai soggetti legittimati a rappresentare !'.Amministrazione in giudizio l'art. 3 del T.U. n. 639 del 1910 (Trib. Genova, 9 logliu 1956, Raschi c. Comiliter Genova -Cont. 20983 .Avv. Genova). 63. Insussistenza del potere di rappresentare il Ministero della Difesa, del Comandante di un C.AR che non ne ha la rappresentanza secondo le norme organiche (Trib. Orvieto 5 agosto 1955 -Terroni c. 8 C . .A.R. -Cont. 817, .Avv. Perugia). CITAZIONE -�.MMINISTRAZIONE DOGANE (3/56) 65. Nullit� dell'opposizione ad ingiunzione per tributi doganali, notificata all'Intendente di Finanza anzich� al Direttore Superiore delle Dogane cui spetta la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Doganale (Trib. Torino, 30 dicembre 1955 -Redaelli c. Finanze -Cont. 2062, .Avv. Torino). 66. .Attribuzione della legittimazione processuale in tema di imposte doganali, al direttore superiore della competente Dogana. (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Santoni c. Finanze -Cont. 18538, .Avv. Genova). CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FERROVIE (1/56 67. .Attribuzione al Capo Compartimento ex tabelle R.D. n. 1258 del 1923, della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle FF.SS. nelle cause vertenti avanti a giurisdizione non aventi sede in Roma (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 - Priotto c. FF.SS. -Cont. 2189, .Avv. Torino). CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE FINANZE (3/56) 68. Sussistenza, incondizionatamente per ogni giudizio, del potere di rappresentare l'Amministrazione Finanziaria del solo Intendente di Finanza. (Pret. Spoleto, 18 marzo 1955 -Rossi Bartoli c. Uff. Reg. Spoleto -Cont. 778, .Avv. Perugia). 69. Devoluzione all'Intendente di Finanza della. rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione delle Finanze -Nullit� radicale della citazione se sia convenuto in giudizio un organo diverso anche se gerarchicamente superiore. (Trib. Torino, 8 maggio 1956 -Cons . .Agr. Prov. 'Novara e~ Finanze -Cont. 2538, .Avv. Torino). 70. Nullit� della citazione dell'Amministrazione delle Finanze in materia di registro, notificata al Ministro anzich� allo Intendente di Finanza (Trib. Genova, 10 aprile 1956 -Bertorello Ivaldi c. Finanze -Cont. 21260, .Avv. Genova). 71. �Insussistenza del potere di rappresentare l' .Amministrazione delle Finanze del Procuratore del Registro, spettando tale potere solo all'Intendente di Finanza: nullit� assoluta e insanabile della citazione viziatamente intimata. Trib. Perugia, 29 aprile 1955 -Zanotto c. Finanze -Cont. 591, .Avv. Perugia). 72. Improponi~ilit� per difetto di legittimazione passiva dell'opposizione a ingiunzione fiscale proposta nei confronti del Direttore dell'Ufficio .Atti Civili non avendo esso la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze (Corte .App. Catania, 9 marzo 1956 -Cirino c. Finanze -Cont . 17834, .Avv. Catania). 73. Nullit� assoluta dell'opposizione ad ingiunzione amministrativa dell'Ufficio del Registro non notificata alla Intendenza di Finanza, presso !'.Avvocatura dello Stato (Trib. Melfi, 26 gennaio 1956 - Calabritti c. Registro -Cont. 722, .Avv. Potenza). 7 4 . .Attribuzione della rappresentanza giudiziale dell'.Amministrazione delle Finanze all'Intendente di Finanza e non �al Procuratore del Registro, in tema di registro (Trib. .Ancona, 12 marzo 1956 Finanze c. Pasta Cardinale ed altri -Cont. 678 .Avv . .Ancona). 75. .Attribuzione, malgrado il tenore dell'art. 147 legge di registro della rappresentanza sostanziale dell'Amministrazione delle Finanze, nelle opposizioni per impugnazione per imposte di registro all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro: nullit� assoluta dell'opposizione proposta contro quest'ultimo (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Idroelettr. Piemonte c. Finanze -Cont. 2518, .Avv. Torino). 76. Devoluzione della rappresentanza legale delle Finanze all'Intendente di Finanza e �non al Procuratore del Registro, anche in causa di opposizione ad ingiunzione per I.G.E. (Corte .App. Potenza, 16 maggio 1956 -Pistillo c. Finanze -Cont. 1555, .Avv. Potenza). 77. Devoluzione della rappresentanza ..i�l causa dell' .Amministrazione delle Finanze ai Procuratori del Registro nei giudizi pretoriali svolgentesi in sede diversa da quella della Intendenza di Finanza (Pretura San Remo 28 agosto 1955 -Toselli, Saccheri c. Finanze -Oont. 20916, .Avv. Genova). Lffk..i.W'..i.tiiifrW..&'..$"~~zzzz~~m::~.rn>..:W'..rnm:>.?..rnIB"..=��-~M~ -224 78. :Applicabilit� dell'art. 145 legge registro circa . la legittimazione passiva del Procuratore del Registro al solo caso in cui il contribuente adisca immediatamente il giudice in sede di opposizione ad ingiunzione, non nel caso in cui vi ricorra dopo esperimentato il giudizio amministrativo, caso che rientrando nell'art. 146 legge Registro comporta la legittimazione passiva solo dell'Intendente di Finanza. (Corte :App. Perugia, 11 luglio 1956 - Simonetti c. Uff. Registro, Citt� di Castello - Cont. 624, :Avv. Perugia). 79. Sussistenza della legittimazione passiva del cancelliere che per conto dell'Amministrazione finanziaria abbia promosso gli atti per la riscossione delle spese di giustizia prenotate a campione, nell'opposizione a pignoramento promossa ex art. 679 c.p.c. dal proprietario delle cose pignorate. (Trib. Ancona, 7 aprile 1956 -Cane. Corte :App. Ancona �. Domini -Cont. 2188, :Avv. Ancona). 80. Insussistenza del potere di rappresentare l'Amministrazione delle Finanze in giudizio, del Cancelliere che abbia emesso ingiunzione per pagamento delle spese di giustizia e sia stato convenuto in opposizione, spettanto quel potere solo all'Intendente di Finanza; (Pret. Perugia, 9 agosto 1955 -: Lustrini c. Cane. Corte :App. Cont. 826, :Avv. Perugia). CITAZIONI -�MMINISTRAZIONI IN GENERE ('53/56) 81. :Attribuzione della rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni dello Stato ai soli organi investiti di tale potere secondo le norme istituzionali: nullit� radicale della citazione di un organo privo di tale potere (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Idroelett. Piemonte c. Finanze -Cont. 2518, :Avv. Torino). 82. Inammissibilit� dell'opposizione a ingiunzione amministrativa intimata all'ufficio esecutivo o al titolare di questo, che ha spiccato l'ingiunzione nell'esercizio di una attivit� che gli compete o che gli � stata delegata; e non all'Amministrazione che dal titolo trascritto nella ingiunzione risulta creditrice, nella persona dell'organo che ne ha la rappresentanza. (Corte :App. Genova, 29 agosto 1956 Finanze c. De Micheli -Cont. 20423, :Avv. Genova). .83. Nullit� assoluta e insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di un organo non legittimato alla rappresentanza sia che l'organo citato appartenga ad altra Amministrazione, sia �che appartenga alla stessa Amministrazione ancorch� gerarchicamente superiore (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 -Priotto c. FF.SS. - Cont. 2189, :Avv. Torino). 84. Nullit� insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di organo non legittimato alla rappresentanza anche se gerarchicamente superiore a quello legittimato, ed ancorch� l'atto sia notificato presso l'Avvocatura dello Stato (Trib. Genova, 20 gennaio 1956 -Di Mario c. Trasporti -Cont. 18883, :Avv. Genova). 85. Nullit� insanabile per incerta vocatio in ius della citazione con cui sia convenuta �la competente :Amministrazione dello Stato in persona del suo legale rappresentanza in loco pro tempore � (Corte :App. Genova, 21 settembre 1956, Santoni c. Finanze Cont. 18538, :Avv. GenOV'a). 86. Nullit� della citazione di un':Amministrazione dello Stato �nella persona che la rappresenta secondo le leggi organiche � e necessit� della indicazione dell'organo specifico contro cui � diretta la chiamata (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Ferrari c. Difesa Esercito -Cont. 22117, :Avv. Genova). 87. Rilevabilit� in ogni grado del processo della nullit� per chiamata in giudizio di organo incompetente; inesistenza di giudicato formale sulla questione nel senso della preclusione della relativa eccezione. (Corte :App. Catania, 9 dicembre 1955 -Buonasera c. Ferrovie Stato -Cont. 19018, :Avv. Catania). CITAZIONI -�MMINISTRAZIONI VARIE (3/56) Vedi: Metano 17 (oontributi bombole -risoossionee 88 :Attribuzione della rappresentanza della GR:A al Ministro dei Trasporti come presidente dell'Azienda, anche dopo la sostituzione del Comitato di gestione con un Commissario Straordinario. (Corte :App. Genova, 21 luglio 1956 -Passatelli e Di Bella c. G.R.:A. -Cont. 20244, :Avv. Genova). 89. :Attribuzione della legale rappresentanza della G.R.:A. dopo -lo scioglimento del Comitato di gestione e la istituzione di un Commissario Straordinario (ex D. Interro. 25 settembre 1950) a detto Commissario Straordinario cbe ha sostituito tale Comitato e, nella rappresentanza, il Ministro dei Trasporti presidente di quel Comitato (Trib. Genova, 22 giugno 1955 -Laurenti c. GR:A -Oont. 18706, :Avv. Genova). 90. Nullit� della citazione all':AN:AS non notificata al Ministero dei LL.PP. (Trib. Potenza..... Ricciuto c. :AN:AS -Cont. 510, :Avv. Potenza). 91. Onere dell'attore di provare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno quando lo evochi in giudizio per la dipendenza organica di un militare dei carabinieri la quale costituisce la eccezione, vigendo di regola quella del Ministero della DifesaEsercito (Trib. Torino, 9 febbraio 1956, Vasco c. Min. Interno -Cont. 10171, :Avv. Torino). CITAZIONI -SANATORIE (1/56). 92. :Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della sola rappresentanza processuale: inidoneit� della sua comparizione per sanare nullit� della citazione per difetto di sostanziale rappresentanza, dell'organo citato (Trib. Torino, 15 febbraio 1956, Idr�e-lettr. Piemonte c.Finanze-Cont.2518,:Avv. Torino). 93. Insanabilit� del vizio della citazione per evocazione in giudizio di organo non abilitato alla -225 �rappresentanza processuale, malgrado la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per tale organo (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gortncr c. Amministrazione Demanio -Cont. 1220, Avv. Trento). 94. Insanabilit� della nullit� della cit-azione non notificata all'organo legalmente rappresentante, n� per una rinnovazione n� per nuova citazione in corso del giudizio dell'organo che avrebbe dovuto essere inizialmente citato (Trib. Potenza..... , Ricciuto c. A.N.A.S. -Cont. 510, Avv. Potenza). 95. Insanabilit� della nullit� della citazione di un'Amministrazione dello Stato non contenente indicazione dell'organo rappresentante, se mediante la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non si costituisca lo specifico organo che legalmente rappresenta l'Amministrazione (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Ferrari c. Difesa-Esercito -cont. 22117, Avv. Genova). FORO DELLO STATO (3/56) 96. Sussistenza del foro erariale anche quando l'Amministrazione dello Stato sia convenuta per integrare un contraddittorio apertosi fra altre parti e necessit� di integrare il giudizio col rispetto di quelle norme (Trib. Terni, 11 marzo 1955, De Pretis c. Cons. Rie. Edil,. Terni e Prefetto Terni - Cont. 729, Avv. Perugia). 97. Sussistenza, nell'opposizione ad inii.unzione amministrativa, del foro territoriale comune deter-� minato dal luogo ove ha sede l'ufficio emittente, e non del foro dello Stato, se sia parte in causa un'Amministrazione dello Stato, trattandosi di giudizio relativo a procedimento esecutivo (Trib. Orvieto, 5 agosto 1955, Terroni c. 8 C.A.R. -Cont. 817, Avv. Perugia). 98. Attribuzione della competenza funzionale, nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liqujdato la tassa (Trib. Biella, 21 aprile 1956, Ceccarelli c. Finanze -Cont. 2676, Avv. Torino). 99. Conforme: (Pret. Marsiconnovo 18 giugno 1956, Pasquariello c. Finanze -Cont. 517, Avv. Potenza). 100. Sussistenza del foro territoriale ordinario e non del foro dello Stato, nella cause in cui sia parte il Commissariato G.I. (Trib. Ancona, 20 giugno 1956. Cont. 2081, Avv. Ancona). 101. Devoluzione della causa principale e di quella in garanzia, quando una Amministrazione dello Stato, sia chiamata in garanzia, al giudice del foro dello Stato: necessit� che l'accertamento dell'incompetenza del primo giudice sia da questi fatto non con ordinanza ma con sentenza con regolare liquidazione delle spese (Trib. Bolzano, 20 gennaio 1956, Strumpfloner Schratt Morandell c. Difesa-Esercito_ -Cont. 1154, Avv. Trento). NOTIFICHE (3/56) 102. Nullit� della notifica della citazione avanti a Tribunale notificata alla Amministrazione anzich� all'Avvocatura dello Stato (Trib. Trento, 19 novembre 1955, Marignoni e Pfeifer e Demanio - Cont. 749, Avv. Trento). 103. Nullit�, nei giudizi pretorili, della notifica della opposizione a ingiunzione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato invece che presso l'Amministrazione (Pret. Potenza, 26 maggio 1956 Palma c. Finanze -Cont. 1934, Avv. Potenza). DIVISIONE (1/56) . DONAZIONE (3/56) .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56) 4. Capacit� di donare negli enti pubblici (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze - Cont. 2216, Avv. Ancona). 5. Incompetenza del giudice ordinario a valutare le particolari ragioni che possono avere indotto un Comune a fare atti di liberalit� (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze -Cont. 2216, Avv. Ancona). ECCEZIONI (3/56) PROPONIBILIT� (3/56) 3. Preclusione per tutto il grado del giudizio per tardiva proposizione della nuova eccezione che se accolta implicherebbe un riesame delle decisioni di una precedente sentenza non definitiva (Trib. Genova, 23 maggio 1956, Guerra e Mantengoli c. Difesa-Esercito -Cont. 14750, Avv. Genova). EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA (3/56) ALLOGGI PER DIPENDENTI Vedi: Demanio e patrimonio 31-32 (patrimonio indisponibile) INA-CASA 1. Attuazione di un comodato tacito nell'autorizzazione di un assistente sociale del complesso IN.A.Casa ad occupare provvisoriamente un immobile se l'eccesso dei poteri dell'assistente autorizzante sia sanata per ratifica della Direzione della Gestione: possibilit� pel comodante di chiedere in qualunque tempo la riconsegna dell'immobile (Trib. Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa c. Piaggesi - Cont. 2303, Avv. Ancona). 2. Esclusione della qualit� di detentore abusivo di un immobile riguardo a chi in pendenza di lavori di riparazione dell'alloggio assegnatogli sia stato autorizzato ad occuparne provvisoriamente rnk.wau~Em':@fo.: i'Z:WZU W:UW::Z&W WWAW-2%. &&&dl!l!:f ; ; ;; &!:f -228 ~IMPORT.AZIONE ED ESPORTAZIONE (3/56) IMPOSTA SUL BOLLO (3/56) .A'rTI SOGGETTI 2. Sottoposizione a imposta di bollo dei documenti scambiati fra una ditta e il suo commissionario, se il rapporto di commissione non risulti debitamente nei modi di legge (Trib. Perugia 25 novembre 1955 -Mol. Bonaga e Poggi c. Finanze -Cont. 888, .Avv. Perugia). CONTENZIOSO Vedi: �Solve et repete � 35 (Imposta oontr. veri). IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO (1/56) IMPOSTA GENERALE SULL'ENTR.AT.A (3/56) CONTENZIOSO 4.MMINISTRATIVO (3/56) 31. Facolt� della Finanza di accertare in caso di autoapplicazione dell'I.G.E., l'evasione con giudizio di mera estimazione o con sole presunzioni, basate su fatti gravi ed univoci che facciano apparire il fatto ignoto come unica conseguenza di quelli noti: di valersi tanto della prova diretta che di quella indiretta, storica o critica. (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Quaglia c. Finanze -Cont. 2308, .Avv. Torino). 32. Attribuzione di efficacia di titolo per pretendere per ingiunzione l'I.G.E. evasa, all'ordinanza dell'Intendente sul solo caso che contro di essa non sia stato fatto ricorso al Ministro, e in caso contrario al decreto del Ministro che deve avere notificato prima o nel contempo dell'ingiunzione (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze - Cont, 21775, .Avv. Genova). 33 . .Attribuzione alla notifica del decreto ministeriale in materia di I.G.E. del carattere di requisito di efficacia del medesimo, decorrendo ex art. 52 legge I.G.E. da tale notifica il termine per l'azione giudiziaria (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze -Cont. 21775, Avv. Genova). CONTENZIOSO GIUDIZIARIO (3/56) Vedi: �Solve et repete � 32 (I.G.E.). 34. Inammissibilit� del ricorso al giudice ex art. 52 legge I.G.E. contro il diniego della definizione in via oblativa chiesta dal trasgressore in base all'art. 15 legge n. 4 del 1929, dopo intervenute le decisioni dell'Intendente di Finanza e del Ministero, e sostenendo che queste ultime equivalgano a nuova contestazione (Trib. Perugia, 31 gennaio 1956 -Melazzi c. Finanze -Cont. 841, .Avv. Perugia. MATERIE TASSABILI (3/56) 35. Soggezione all'I.G.E. dei passaggi di merce dal laboratorio di produzione al negozio di vendita della stessa ditta quando il laboratorio rifornisca anche spacci di vendita di terzi. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955, Montanucci c. Finanze -Cont. 863, .Avv..Perugia) . 36. Intassabilit� in I.G.E'. delle tfatt�nute effettuate da una cooperativa agricola a titolo di rimborso spese di gestione, su quanto incassato per la vendita ai terzi dei prodotti conferiti dai soci, non essendovi fra soci e cooperativa una contrapposizione economica, identificandosi il fine dell'ente con quello del socio. (Corte .App. Trento, 20 marzo 1956 -Coop. Cons. Frutticolt. Gargazzone c. Finanze Co�t. 739; C'AF.A c. Finanze, Cont. 727; Coop. Frutt. Dodici Ville c. Finanze -Cont. 856, .Avv. Trento). RESTITUZIONE (1/56) 37. Non preclusione dell'azione di ripetizione dell'I. G.E., pagata dal debitore in via di rivalsa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato, per effetto del pagamento dell'imposta effettuato a norma dell'art. 35 della legge n. 25 del 1951 (Corte App . .Ancona� 18 gennaio 1956 -Finanze e Soc. Montecatini e Montefeltro -Cont. 1524, Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Picconi -dont. 1525, .Avv . .Ancona). 38. Legittimazione alla ripetizione dell'imposta generale sull'entrata illegittimamente pagata, del debitore in via di rivalsa dell'imposta stessa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato a tale titolo (Corte App. .Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini e Montefeltro - Cont. 1524, .Avv . .Ancona). 39. Carattere tassativo e perentorio della formalit� e dei termini ai quali il D.M. 26 settembre 1952, n. 83387 subordina la restituzione dell'I.G.E. per alcuni gen�ri di pi� larga esportazione; quindi decadenza del diritto alla concessione del beneficio fiscale per mancat� presentazione della domanda o della documentazione nel termine perentorio fissato (Corte .App. Genova, 5 agosto 1956 -Stab. mecc. Fossati c. Finanze -Cont. 21153, Avv. Genova). 40. Sottoposizione non alla prescrizione ex articolo 47 della legge n. 762 del 1940, bens� alla prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione dell'I. G.E. pagata dal debitore in via di rivalsa, che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato (Corte .App. .Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini e Mont'feltro -Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni -Cont. 1525, .Avv. Ancona). IMPOSTA DI REGISTRO (3/56) MATERIE TASSABILI (3/56) Vedi: Rioostruzione n. 14 (agevolaz. tributarie). 48. Sussistenza della sanatoria ex legge n. 109 del 1952, della nullit� ex R.D.L. n. 1015 del 1911, quando vi sia stato il trasferimento del possesso -229 dell'immobile e l'adempimento della controprestazione (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Commiss. G.I. -Cont. 1666, .Avv. Torino). 49. Natura distinta, agli effetti della imposta di registro, di locazione riguardo alla gestione di un lido lacuale (aliquota 0,50 %) e di appalto riguardo all'obbligazione di eseguire lavori (aliquota 2 %), dell'atto con cui un Comune concede la gestione del detto lido verso un corrispettivo annuo, con l'obbligo pel concessionario di eseguire sul lido determinati lavori (Trib. Torino, 29 marzo 1956 - Com. Meina e Rossi c. Finanze -Cont. 2217, 2156, .Avv. Torino). 50 . .Applicazione dell'imposta proporzionale di registro all'atto di vendita di un autoveicolo con iscrizione di privilegio a garanzia del pagamento di cambiali se l'atto contenga il patto di rinnovo delle cambiali (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 -Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9555, .Avv. Bologna). 51. Conforme (Trib. Bologna, 14 settembre 1955 -Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9349, .Avv. Bologna). ' 52. Natura di donazione agli effetti della imposta di registro della cessione di linee ed impianti elettrici da un Comune ad una impresa elettrica contro impegno da parte di questa di gestirli, mantenerli e potenziarli con nuove cabine di trasformazione e di centri luminosi, impegno che non � corrispettivo ma modus attraverso il quale il Comune consegue a favore della cittadinanza, vantaggi di natura non economica. (Trib . .Ancona, 13 marzo 1956 -U.N.E.S. Finanze -Cont. 2216, .Avv . .Ancona). 53 . .Applicazione all'atto con cui sia ristabilita una comunione gi� sciolta dell'articolo della tariffa di registro avente maggiore analogia, quello cio� della permuta, non quello della costituzione di societ� (Trib. Torino, 20 agosto 1956 -Ramella c. Finanze -Cont. 2789, .Avv. Torino). 54 . .Attribuzione solo all'art. 3 legge n. 283 del 1940, della disciplina tributaria dei contratti di compravendita o di appalto con cui lo Stato si rifornisce di cose mobili: inapplicabilit� dell'art. 52 legge di registro, e di conseguenza dell'abbassamento delle aliquote ex lege n. 261 del 1953 ancorch� i contratti avessero le caratteristiche degli appalti secondo la legge n. 771 del 1940 (Trib. Bologna, 14 giugno 1956, Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 .Avv. Bologna). 55. Natura originaria dell'acquisto per accessione da parte del titolare dell'area a meno che questo non abbia concesso con atto registrato prima dell'edificazione, a terzi un diritto di superficie, al qual fine non � equipollente la delibera del Comune proprietario di un contratto translativo di un diritto di superficie, in effetti non rogato prima della compravendita.: applic�zione pertanto della presunzione di trasferimento delle accessoini, ex art. 47 legge di registro. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 -Semolio c. Finanze e Comm. Firenzuola d'.Arda -Cont. 7312, .Avv. Bologna). 56. Presunzione fiscale che i macchinari di un opificio siano venduti insieme all'edificio a meno che essi non sian stati effettivamente smontati e trasportati altrove prima della registrazione dell'atto di compravendita. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 -Semolio c. Fin. e Com. Firenzuola d'Arda Cont. 7312, .Avv. Bologna). 57. Non natura di compravendita di cosa futura, nell'atto con cui taluno acquisti dall'impresa che sta costruendo un palazzo la quota ideale d'area corrispondente ad uno degli appartamenti del palazzo e la quota delle opere comuni, queste ultime gi� costruite, e commetta alla stessa impresa la costruzione e rifinitura dell'appartamento (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Soc. Pinozzi e c. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 58. Insussistenza dell'aumento di capitale sociale assoggettabile a imposta proporzionale di registro, nel caso che due societ� si fondano con costituzione di una nuova con capitale superiore alla somma di quelli delle due societ� e uguale alla somma degli interi patrimoni netti di esse: appli. cazione invece della tassa fissa ex art. 3 R.D. n. 1057 del 1948 perch� nel caso predetto il capitale del nuovo organismo � costituito appunto dalla somma degli interi patrimoni netti delle societ� fuse, in essi compresi i conferimenti posteriori e le riserve (Corte .App. Bologna, 24 novembre 1955 -Finanze c. Soc. Benassati -Cont. 6363, Avv. Bologna). �59. Sui beni liberati in forza di restrizione d'ipoteca non � dovuta l'imposta di cancellazione del credito, senz'uopo di una dichiarazione espressa che il credito continui a sussistere quando ci� si desuma chiaramente dal testo dell'atto. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Verme e Bachi c. Finanze -Cont. 2713, Avv. Torino). 60. Sussistenza del diritto dell'Amministrazione Finanziaria di chiedere, chiuso il fallimento, .allo ex fallito il pagamento delle tassa dovuta sopra atti stipulati prima della dichiarazione di fallimento. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Maggirotto c. Finanze -Cont. 2332, Avv. Torino). PRESCRIZIONE 61. Termine di venti anni per la prescrizione dell'imposta di registro sui trasferimenti occulti (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). TASSABILIT� (3/56). 62. Liceit� delle parti di scegliere la forma contrattuale preferita ove un effetto economico possa raggiilngersi con pi� mezzi ancorch� la scelta sia ?:Teff ED -230 determinata dal fine di pagare una minore imposta (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Soc. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 63. Natura di imposta complementare e non supplettiva e quindi soggetta a solve et repete, nell'accertamento di occultamento di prezzo da parte dei contraenti (Trib. Potenza, 20 luglio 1956, Palermo c. Finanze -Cont. 2601, .Avv. Potenza). 64. Natura di imposta complementare delle tasse richieste dopo la registrazione relativamente all'aumento dei valori. (Trib. Torino 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, .Avv. Torino). 65. Natura di imposta principale delle tasse e sopratasse di registro pretese per un trasferimento occulto di immobili (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze -Cont. 2237, .Avv. Torino). 66. Rilevanza, ai fini della tassazione degli effetti giuridici di un atto e di quelli economici che siano insieme anche giuridici, non per� dei motivi per cui l'atto � stato stipulato. (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956, -Finanze c. Soc. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 67. Rilevanza ex art. 9 legge Registro della sola delle varie disposizioni dell'atto, che dia luogo alla tassa pi� grave e conseguente irrilevanza agli effetti tributari delle altre; non gi� applicazione a tutte le disposizioni dell'aliquota prevista per la disposizione che sia luogo alla tassa pi� grave (Corte app. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 68 . .Applicabilit�, ai fini della legge di registro dei criteri ex legge n. 771 del 1941 alla distinzione fra appalto e ven.dita. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 -.Avv. Bologna). 69. Necessit� per la tassazione di registro delle convenzioni non registrate enunciate nella sentenza, che si tratti non di semplice enunciazione, ma di fondamento della domanda, su cui pronuncj la sentenza sulla convenzione non registrata. (Trib. Torino, 26 aprile 1956, Tess. Crespi e Porro c. Finanze -Cont. 2591, .Avv. Torino). 70. Inconfigurabilit�, come atti agli effetti della enunciazione dei titoli tassabili di registro, delle sentenze, regolate dallo apposito art. 72 legge di registro e non dall'art. 62. (Trib. Torino, 26 aprile 1956 -Tess. Crespi e Porro c. Finanze -Cont. 2591, .Avv. Torino). 71. Nullit� assoluta delle promesse di vendita immobiliare stipulate durante il vigore del R.D.L. n. 1015 del 1941 per scrittura privata non regi72. Esclusione delle promesse unilaterali irrevo. cabili dall'ambito del R.D.L. n. 1015 del 1941. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colorribato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -Cont. 1666, .Avv. Torino). 73. Sussistenza dell'obbligo solidale dell'amministratore di una societ� di capitali contraente in rappresentanza della Societ�, di pagare l'imposta di registro, non venendo meno l'autonomia della partecipazione a un atto con manifestazione di volont� per il fatto che questa trovi la sua fonte nei poteri conferiti dalla assemblea. (Trib. Genova, 13 giugno 1956 -Finanze c. Fall. Corsini -Cont. 21443, .Avv. Genova). 74. Obbligo diretto del fornitore per le imposte derivanti dalla stipulazione di un contratto con la Pubblica .Amministrazione, ancorch� egli abbia versato le somme all'uopo all'Amministrazione al momento della stipulazione del contratto. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze - Cont. 10663, .Avv. Bologna). VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE (3/56) Vedi: � Solve et repete � 27 (ictus oculi). Vedi: � Solve et repete � 34 (Imp. Registro). 75. NUllit� della decisione della Commissione di valutaz!one che non dia alcuna motivazione circa il calcolo per la stima dei beni, calcolo i cui criteri sono indicati nell'art. 16 del R.D.L; n. 1639 del 1936. (Trib. Torino, 6 luglio 1956 -Finanze c. Padulazzi -Cont. 2926, .Avv. Torino). 76. Necessit� che la motivazione delle Commissioni tributarie in tema di trasferimento contengano ancorch� sommariamente gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazione del valore: invalidit� delle decisioni che si riducano a un semplice preambolo privo di nesso eziologico con la deliberazione, o alla esposizione di dati generici inidonei alla valutazione del caso particolare, o alla semplice moltiplicazione dei prezzi unitari per l'area (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 -Finanze c. Costadone -Cont. 1572, .Avv. Torino) .. 77. Illegittimit� per mancanza di calcolo della decisione di una Commissione Provinciale che in materia di trasferimento di immobili non enunci i criteri particolari di valutazione e i calcoli su cui poggi la stima. (Trib. Genova, 10 aprile 1956 Finanze c. Ghiggeri -Cont. 22066, .Avv. Genova). 78. Nullit� per mancanza di calcolo della decisione della Commissione Imposte -che in materia di valutazione non contenga la indicazione magari sommaria dei dati concreti in base ai quali la Commissione ha emesso il giudizio di stima--(Trib. Genova, 19 maggio 1956 -Finanze c. Hagmann Fal--chetti -Cont. 21381, .Avv. Genova). strata. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato 79. Carattere di giudizio di pura legittimit� del e altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -giudice sulle decisioni delle Commissioni Imposte Cont. 1666, .Avv. Torino). 1.n materia di valutazione; e incompetenza del giu- L_ @=�===% @=�===% -231 dice a procedere alla determinazione dei valori controversi. (Trib. Genova, 19 maggio 1956 - Hagmann Falchetti c. Finanze -Cont. 21381, .Avv. Genova). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE (3/56) IMPOSTE DI SUCCESSIONE (3/56) MATERIE TASSABILI 4. Consolidamento della quota di una societ� in nome collettivo spettante all'erede, nell'altro socio che rimane direttamente obbligato al pagamento dell'imposta di successione, quale terzo possessore della quota e non pu� opporsi all'ingiunzione intimatagli se non previo pagamento dell'imposta. (Trib. Genova, 24 aprile 1956 -Benelli c. Finanze - Cont. 17099, .Avv. Genova). PASSIVIT� (3/56) 5. Necessit� per la deduzione dell'attivo di una successione, di debiti verso le pubbliche amministrazioni, della produzione entro l'ultimo mese .del biennio, di un certificato dell'Amministrazione creditrice accertante che un mese prima della detta scadenza la liquidazione non sia ancora avvenuta e a suo tempo, entro due mesi dalla liquidazione di un altro certificato attestante l'importo del debito. (Corte .App. Bologna ..... , Finanze c . .Arduini -Marchi -Cont. 9192, .Avv. Bologna). 6. Non necessit� che il contribuente, che per detrarre dall'attivo successorio debiti verso pubbliche .Amministrazione abbia provato la data della liquidazione del debito per dimostrare che la richiesta sia avvenuta nel bimestre dalla liquidazione ex art. 50 R.D. n. 3270 del 1923, dimostri con lo stesso documento che la liquidazione non era ancora avvenuta un mese prima della scadenza del biennio essendo ta~e certificazione gi� implicita in quella della data della liquidazione (Corte .App. Bologna ..... , Finanze r. Arduini-Man�hi -Cont. 9192, .Avv. Bologna). TASSABILIT� Vedi: u Solve et repete � 36 (Imp. aontributi vari). 7. Natura complementare dell'imposta di successione richiesta per il successivo accertamento, secondo la stima fatta dal Comitato degli agenti di cambio, che il valore venale di azioni non quotate in borsa sia superiore a quello nominale indicato nella denuncia (Corte .App. Perugia, 12 novembre 1955 -Renzini, Mignini c. Finanze -Cont. 696, .Avv. Perugia). IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI (3/56) PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA (3/56) 7. Improponibilit� per preventiva rinunzia e per avere il contribuente riconosciuto il reddito avocabile, dell'azione giudiziaria proposta dopo la pronunzia della Commissione Centrale Imposte, quando il contribuente nel formale atto di dilazione .della imposta (profitti di contingenza) si sia obbligato a pagare la somma che avrebbe accertato la predetta Commissione. (Corte .App. :Bolognai, 10 novembre 1955 -Padovani c. Finanze -Cont. 7572, .Avv. Bologna). IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA (3/56) DmITTI DI LICENZA (3/56) 12. �Divieto di convenire, in contratti con la Pubblica .Amministrazione, esenzioni da imposte e tasse, potendo l'imposizione e l'esenzione dei tributi essere stabiliti solo per legge; applicazione alla clausola di esonero dal diritto di licenza contenuta in un contratto di compravendita di nave stipulato fra lo Stato e un privato. (Corte .App. Genova -22 giugno 1956 -Tesoro c. Soc. Ravano -Cont. 17797, .Avv. Genova). 13. Conforme (Corte .App. Genova -13 giugno 1956 -Tesoro c. Soc. Un. Navigaz. -Cont. 17655 .Avv. Genova). PRESCRIZIONE E DECADENZA 14. Natura di termine di decadenza e non di prescrizione del termine ex art. 27 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 Di Paco c. Finanze -Cont. 2088, .Avv, Genova). 15. Sussistenza dell'interruzione della prescrizione della imposta doganale nei confronti dell'obbligato solidale, nella specie spedizioniere, quando l'atto interruttivo sia stato notificato all'obbligato principale (Corte .App. Genova, 15 ottobre 1956 - Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze -.Cont. 20560, .Avv. Genova). TASSABILIT� Vedi: u Solve et repete >> 38-39 (Imp. doganali). 16. Sussistenza dell'obbligazione solidale pel pagamento delle imposte doganali, dello spedizioniere che svolga operazioni doganali in rappresentanza del proprietario della merce (Corte .App. Genova, 15 ottobre 1956 -Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze -Cont. 20560, .Avv. Genova). 17. Sussistenza del diritto dell' .Amministrazione al recupero dei diritti riscossi in meno anche per merci che siano state asportate dagli spazi doganali, malgrado il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Di Paco c. Finanze -Cont. 208.82, .Avv. Genova). 18. .Applicazione del dazio doganale preesistente in caso di variazione del dazio, alle merci dichiarate per l'immissione in consumo e depositate presso magazzini privati, e non solo a quelle dichia rn -m1m rn -m1m -232 rate e depositate in temporanea o diretta custodia CONTENZIOSO GIUDIZIALE (3/56) della dogana. (Corte .App. Genova, 26 settembre 1.956 -Matarrese c. Dogana -Cont. 21003, .Avv. Genova). IMPOSTE DI F.ABBRIC.AZIONE (3/56) IMPOSTE E TASSE IN GENERE (3/56) .AGEVOLAZIONI ED ESONERI (3/56) Vedi: Appalti e fornit1,re 5 (annullamento del eontratto). � Vedi: Imposte Doganali e diritti di lieenza 12-13 (diritti di lieenza). Vedi: Rieostruzione 12-13-14-15 (Agevolazioni tributarie). 30. Insussistenza di una presunzione di beneficenza, istruzione, educazione, cultura ecc. ai fini delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 308 del 1925, quando sia mancata da parte del disponente la specificazione dello scopo di una liberalit� a favore di un ente di culto e questo ultimo abbia anche fini esulanti da quelli su indicati (Trib. Genova, 16 maggio 1956 -Com. Israel. Genova c. Finanze -Cont. 21828, .Avv. Genova). � 31. .Applicabilit� alle sole strade considerate obbligatorie per i Comuni dell'agevolazione ex art. 10 legge n. 4613 del 1868 richiamata dall'art. 6 legge n. 312 del 1903, relativa alla tassa fissa di registro per gli atti e contratti relativi all�i, costruzione e sistemazione di tali strade, e non applicabilit�, e quindi applicazione della tassa proporzionale di registro, alle strade comunali occorrenti per l'allacciamento dei Comuni isolati alla preesistente sede stradale, strade che il governo dall'art. 53 della legge n. 383 del 1906 � stato autorizzato a costruire o a ricostruire (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 . Arietti c. Finanze e LL.PP. -Cont. 299, .Avv. Torino). 32 . .Applicazione delle agevolazioni ex R.D.L. n. 1128 del 1934 e art. 4 della legge n. 762 del 1940 all'appalto avente per oggetto il trasporto degli operai nelle miniere di zolfo e ai singoli atti che ne costituiscono l'esecuzione (Corte .App . .Ancona 18 gennaio 1956, Finanze c. Soc. Montecatini -Montefeltro; Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Piccioni -Cont. 1525, .Avv . .Ancona). 33. Estensione dell'esenzione tributaria ex art. 9 del D.L. n. 799 del 1947 a tutti i lavori necessari alla ricostruzione del naviglio sinistrato dalla guerra, alla sola condizione della certificazione del Ministero della Marina Mercantile che i contratti in base ai quali i pagamenti debbano farsi abbiano lo scopo della ricostruzione del naviglio. (Trib. Genova, 31 marzo 1956 -Finanze c. Soc. Navig. Dani -Cont. 19934, .Avv. Genova). CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (3/56) Vedi: Proeedimento eivile 22 (prova) Vedi: Imposte eontributi diversi 7 (profitti di guerra e eontingenza). Vedi: Spese giudiziali 4~{)-6-7 (q'l,(,e.$tioni iJ,i registro). DEBITORE D'IMPOSTA (3/56) 34. Subordinazione alla condizione della iscrizione a ruolo, dell'esigibilit� di una imposta diretta (Corte .App. Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesoro c. Pistone -Cont. 1118, .Avv. Torino). PAGAMENTO (3/56). Vedi: <e Solve et repete � 24, 26 (applieazione) PRESCRIZIONE E DECADENZA Vedi: Imposte doganali e diritti di lieenza 14-15 (Preser. decad.). Vedi: �Solve et repete � 31 (ictus oculi). VIOLAZIONI E SANZIONI (3/56) Vedi: Imposta Generale Entrata 31 ( Oontenz. amministrativo). Vedi: Imposta Generale Entrata 34 ( Oontenz. giudiziario). Vedi: Imposta Generale Entrata 37 (restituzioni). Vedi: Regime Fascista 9 (profitti di regime). 35. Determinazione al momento dell'accertamento ex lege n. 4 del 1929 delle violazioni tributarie, del momento determinante della oggettivit� delle violazioni stesse (Trib. Genova, 10 luglio 1956 -P�rari c. Finanze -Cont. 21940, .Avv. Genova). 36. Valore di prova piena delle confutazioni stragiudiziali fatte dalla parte nel verbale di accertamento di evasione fiscale. (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Quaglia c. Finanze -Cont. 2308, .Avv. Torino). 37. Configurazione come mancato versamento del tributo (nella specie diritti erariali, I.G.E., e sovraprezzo di soccorso invernale sui biglietti di ingresso a pubblico spettacolo) del caso di accertamento della polizia tributaria del mancato pagamento nei termini di legge del tributo e di versamento successivo all'accertamento da parte dell'obbligato stesso. (Trib. Genova, 10 luglio 1956 -Perari c. Finanze -Cont. 21940, .Avv. Genova). 38. Natura di giudizio nuovo ed autonomo e non di impugnativa del provvedimento amministrativo nel ricorso al giudice conko .l'accertamento in via amministrativa di un'infrazione. fiscale: e potere del giudice di ravvisare l'infrazione per un motivo diverso da quello dedotto in via amministrativa. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955 -Montanucci c. Finanze -Cont. 863, .Avv. Perugia). 233 IMPRESA (1/56) LAVORO (3/56) IMPRENDITORE (1/56) Vedi: Imposta Generale Entrata 35 (materie tassabili). INDEBITO (1/56) INGIUNZIONE (Decreto) (1/56) INTERVENTO IN CAUSA (3/56) CHIAMATA Vedi: Appello 11 (intervento). Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 96 (Foro dello Stato). Vedi: Metano 18 (Contributi bombole -riscossione). 4. Possibilit� che la chiamata di un terzo in giudizio sia in ogni tempo ordinata oltre che dal giudice istruttore anche dal Collegio; competendo normalmente a questo (salvo contrario precetto di legge che attribuisca allo istruttore poteri esclusivi) di emanare quei provvedimenti che l'istruttore non ha adottato (Corte App. Genova, 28 aprile 1956 -De Nardi c. Finanze -Cont. 19973, Avv. Genova). 5. Ammissibilit� della chiamata in causa (per danni verificatisi a un trattore privato su un pasljaggio a livello privato) del custode e utente di esso perch� ove si configurasse una responsabilit� dell'Amministrazione nella custodia del passaggio l'utente di esso dovrebbe sollevare l'Amministrazione dalla pretese attoree (Corte App. Potenza, 16 maggio 1956 -Panetta, Graziadei c. FF.SS. -Cont. 433, Avv. Potenza). SPONTANEO Vedi: Comodato 2 (restituzione delle cose) IPOTECA RIDUZIONE Vedi: Imposta di registro 59 (materie tassabili) 1. Configurazione della riduzione di ipoteca, al caso di riduzione della somma per cui l'ipoteca era accesa: di restrizione, al caso in cui l'ipoteca sia limitata a una parte dei beni su cui in origine era stata iscritta (Trib. Torino, 27 giugno 1956 Verme e Bachi c. Finanze -Cont. 2713, Avv. Torino). ISTRUZIONE PUBBLICA (3/56) SCUOLE Vedi: Responsabilit� civile 11 (dell'Amministrazione Pubblica). CONTRATTO COLLETTIVO 3. Non applicabilit� di un contratto collettivo contro un datore di lavoro che abbia -dichiarato di non aderire al contratto stesso (Trib. Potenza, 30 giugno 1956 -Filidoro ed altri c. Min. Agr. For;, Cont. 2650, Avv. Potenza). INFORTUNI (3/56) 4. Improponibilit� della domanda di risarcimento di danni ex lege aquilia proposta contro l'Amministrazione Ferrovie dello Stato da un assuntore a seguito di un infortunio sul lavoro, e ci� a sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1765 del 1935 essendo estese con l'art. 15 legge n. 40 del 1949 agli assuntori le leggi sugli infortuni sul lavoro (Corte App. Genova, 21 settembre 1956 -Cipollini c. FF.SS. -Cont. 20412, Avv. Genova). � RETRIBUZIONE 5. Carattere dell'indennit� di percorso, di prestazione accessoria non facente parte della r<3tribuzione, non corrispondendo a maggior lavoro prestato a favore dell'imprenditore: inammissibilit� di una corresponsione disposta dal giudice in difetto di espressa pattuizione. (Trib. Potenza, 30 giugno 1956 -Filidoro ed altri c. Min. Agr. e For., -Cont. 2650, Avv. Potenza). LEGGE E REGOLAMENTO (1/56) RETROATTIVIT�. Vedi: Autoveicoli e Trasporto 1 (ricupero). LOCAZIONE (3/56) VINCOLI -BLOCCO DEI FITTI 16. Inammissibilit� degli aumenti supplementari ex art. 17 della legge n. 253 del 1950 (applicabile solo agli immobili adibiti ad abitazione) al caso di sublocazione abusiva di immobile in regime di proroga legale destinato ad uso diverso dalla abitazione; ammissibilit� di un indennizzo a carico del conduttore, quale risarcimento di danni, commis. urato alla durata dell'occupazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione (Trib. Genova, 18 gennaio 1956 -Perondi c. Finanze - Cont. 18979, Avv. Genova). VINCOLI -SFRATTI (1/56) Vedi: Occupazione 1 (rilasoio). VINCOLI -RIPARAZIONE (1/56). 17. Facolt� pel conduttore, nell'inerzia del loca~ tore, a provvedere a riparazioni importanti e improrogabili, ex art. 41 legge n. 255 del 1950, nel cui concetto sono comprese non le semplici riparazioni ex art. 1576 e.e., ma opere importanti e inde - rogabili per la destinazione dell'immobile (Pret. S. Mauro Forte -7 marzo 1956 -Min. Interni c. Meles -Cont. 1579, .Avv. Potenza). LOCUPLET.AZIONE (3/56) AMMINIS'.l'RAZIONE PUBBLICA (3/56) Vedi: Appalto e forniture 7 (revisione). 4. Improponibilit� contro la Pubblica .Amministrazione dell'azione di indebito arricchimento. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). METANO (3/56) CONTRIBUTO BOMBOLE -RISCOSSIONE (3/56) 17. .Attribuzione della legittimazione a resistere in o'pposizione ad ingiunzione per la riscossione di contributi bombole metano, unicamente all'Intendente di Finanza nel cui nome sono fatte le ingiunzioni e la riscossione, non al Procuratore del Registro (Pret. Potenza, 26 maggio 1956, Palma c. Finanze, Cont. 1934, .Avv. Potenza). 18. Necessit�, nelle cause di opposizione a ingiunzione per la riscossione di contributi bombole di metano, della integrazione del contraddittorio .. nei confronti dell'ente titolare del Rapporto sostanziale (Pret. Potenza, 26 maggio 1956 -Palma c. Finanze, Cont. 1934, .Avv. Potenza). MONOPOLI (1/56) MUTUO (1/56) N.AVE E N.AVIG.AZIONE (3/56) RICOSTRUZIONE Vedi: Imp. e tasse in genere 33 (agevolaz. -esoneri). NOTAIO E NOTARIATO (3/56) NOTIFICAZIONE (3/56) NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO (3/56) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (3/56) .ANNULLAMENTO (3/56) Vedi: Appalti e forniture 5 (Annullamento del oontratto). Vedi: Regime fascista 10 (violenza). OCCUP .AZIONE (3/56) DANNO (3/56) Vedi: Demanio e Patrimonio 30 (Patrimonio indisponibile). 234 Vedi: Locazione 16 (vincoli -bloooo dei fitti). 6 . .Ammissibilit� del pagamento di un indennizzo per occupazione abusiva di immobili e per mancato godimento degli stessi da parte del proprietario, anche in assenza di danni (Corte ��.App. Perugia 25 giugno 1956 -Cobbe c. Commiss. G.I. -Cont. 651, .Avv. Perugia). RILASCIO (1/56) Vedi: Demanio e Patrimonio 20, 21 22 e 23 (autotutela). Vedi: Demanio e Patrimonio 30 (Patrimonio indisponibile). Vedi: Edilizia popolare ed economioa 2 (INAOasa). 7. Necessit�, per la competenza funzionale ex art. 32 legge n. 252 del 1950 del Pretore, che la domanda di restituzione dell'immobile non sia contestata ex adverso, oltre che apparire fondata (Trib . .Ancona, 20 giugno 1956 -Oont. 2081 .Avv. .Ancona). OCCUP .AZIONI BELLICHE ALLEATE Vedi: Autoveiooli e Trasporti 2-3 (ricuperi). Vedi: Demanio e Patrimonio 25-26 (Foreste). Vedi: Requisizioni 3, 4, 5, 6 (alleate). 2. Validit� rieonosciuta dello Stato italiano alle ordinanze dell'.A.M.G. per il tempo in cui hanno av�to vigore. (Trib. Torino 19 novembre 1955 Pastore .Acrome c. Finanze -Cont. 8550, .Avv. Torino). TEDESCHE Vedi: Demanio e Patrimonio 28 (patrimonio indisponi bile). OPERA PUBBLICA (3/56) OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ESPROPRIAZIONI 1. Competenza dei tribunali delle acque pubbliche sulle controversie relative al quantum delle indennit� di espropriazione dovute per l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche di bonifica (Trib. Potenza, 24 maggio 1956 -Colucci c. Prefetto Potenza -Cont. 749, .Avv. Potenza). ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CANCELLIERE Vedi: Difesa delle Amministrazioni in Giudizio 79-80, (citazione -Amministrazione Finanze). ��'""A7.Mi7.Mi7ff.Jill!W'k.Jm:W-~~k~~~.&AmrA*W~~.JMM&i�.%Y..:om::::::::%.::mm:md 235 PARTIGIANI (3/56) DEBITI PARTIGIANI (3/56) 4. Carenza di discrezionalit� dell'Amministrazione nel concedere o nel negare il riconoscimento dei debiti contratti di formazioni partigiane avendo lo Stato assunto le relative obbligazioni (Corte App. Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesora c. Pistone -Cont. 1118, A vv. Torino). PATRIMONIO (reati contro) (3/56) PENA (1/56) POLIZIA (3/56) SINDACO (3/56) Vedi: Circolazione Stradale 27, 28 (disciplina). POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE (3/56) BUONA FEDE 6. Esclusione della qualifica di buona fede, nel possesso in forza di un titolo non abile a trasferire il dominio, del quale il possessore ignori fl vizio. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I., -Cont. 1666, Avv. Torino). MIGLIORIE 7. Spettanza al possessore non di buona fede per i miglioramenti, della minor somma fra la spesa e il migliorato, la quale pel suo carattere risarcitorio soggiace alla rivalutazione monetaria. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -Cont. 1666, Avv. Torino). POSTE E TELECOMUNICAZIONI (3/56) PRESCRIZIONE (3/56) DURATA Vedi: Circolazione stradale 24-25 (azione di re gresso). Vedi: Imposta Generale Entrata 40 (restituzione). Vedi: Imposta di registro 61 (prescrizione). SOSPENSIONE 2. Il termine prescrizionale � sospeso dall'8 settembre 1943 al 15 ottobre 1946 ex R.D.L. n. 1 del 1944 e n. 392 del 1944 (Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 -Sabbatini c. Difesa-Aeronautica - Cont. 336, Avv. Ancona). PREVIDENZA ED ASSISTENZA (3/56) ASSICURAZIONI -SURROGA 1. Legittimit� della pretesa dell'I.N.A.I.L. che abbia liquidato la vendita per l'assicurazione d'infortunio nel lavoro, al rimborso del valore capitale . attuale della rendita liquidata e non solo dei pagamenti dei relativi ratei mensili man mano effettuati, e ci� pel coordinamento fra l'art. 1916 e.e. e l'art. 5 R.D. n. 1765 del 1935, non avendo l'art. 1916 inteso sostituire la regolamentazione della surroga nelle assicurazioni sociali obbligatorie, ma solo affermare il principio dell'applicabilit� anche ad esse del diritto di surroga salvo il coordinamento con le leggi speciali (Corte App. Genova, 21 luglio 1956 -Passatelli e Di Bella c. G.R.A. -Cont. 20244, Avv. Genova). VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE 2. Carenza di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nelle controversie circa l'obbligo del trattamento previdenziale e assistenziale, essendo quel ministero estraneo al rapnorto previdenziale, e limitandosi il suo compito alla sorveglianza sull'applicazione delle leggi di tutela del lavoro. (Trib. Catania, 20 dicembre 1955 -Coco c. Min. Lavoro -Cont. 18954, Avv. Catania). PROCEDIMENTO CIVILE (3/56) CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (3/56). 21. Pregiudizialit� ad ogni altra della eccezione di temporaneo difetto di giurisdizione per inosservanza del solve et repete. (Trib. Verbania, 12 dicembre 1955 -Forgiarini c. Finanze -Cont. 217 4 Avv. Torino). PROVA (3/56). Vedi: Circolazione stradale 29 (Presunzione di colpa). Vedi: Sentenza ord. decreto 3 (Contenuto della decisione). 22. Facolt� del giudice civile di trarre utili indizi non solo dagli atti istruttori penali in senso proprio ma anche dal rapporto e verbali della polizia tributaria, specialmente se le loro risultanze non vengano contraddette da altri elementi (Corte App. Genova, 27 luglio 1956 -Bracchi c. FF.SS. - Cont. 17047, Avv. Genova). 23. Insussistenza dei gravi motivi per la revoca dell'ordinanza di decadenza dal diritto di assumere la prova, quando la parte, che neppure abbia provato di avere presentato al Pretore Delegato l'Istanza per la fissazione delle prove, alleghi senza darne in modo alcuno la prova l'assenza del cliente e la malattia del patrono, circostanze che comunque non esonerano la parte interessata di chiedere � -236 a.I giudice istruttore la protrazione del termine concesso per la. prova prima della sua scadenza. (Trib. Genova, 30 giugno 1956 -Migliavacca c. .A.N..A.S. -Oont. 21373, .Avv. Genova). PROCEDIMENTO .PENALE (3/56) l!'ROVA (1/56) Vedi: Contrabbando 4 (prova). Vedi: procedimento civile 22 (prova). PROPRIET� E .AZIONI .A DIFESA (3/56) .ACCESSIONE (3/56) Vedi: Imposta Registro 55, 56 (materie tassabili). Vedi: Possesso az. possess. 7 (migliorie). 4. Conservazione, nell'accessione, della individualit� propria della cosa principale, ed attrazione in forma reale dell'addizione, sicch� questa segna la sorte della cosa principale senza che si trasformi in una cosa diversa anche se venga meno una sua qualit�. (Trib . .Ancona, 13 aprile 1956 -SI.AO c. FF.SS. -Oont. 1935, .Avv . .Ancona). DISTANZE 5. Limitazione alle sole costruzioni della distanza ex art. 873 e.e. e della efficacia di maggiori distanze stabilite dai regolamenti locali: inefficacia di tali regolamenti nel punto in cui prescrivano maggiori distanze (Trib. Perugia, 4 luglio 1956 -Baldelli Vombelli e altri c . .A.N..A.S. -Oont. 769, .Avv. Perugia). LUCI E PROSPETTI (1/56) 6. Competenza del giudice comune e non del Tribunale delle acque pubbliche nelle controversie circa la legittimit� e regolarit� di un canone preteso dall'Amministrazione per il prospetto di finestre su un'acqua pubblica (Pret. Sanremo, 28 agosto 1955 -Toselli Saccheri c. Finanze -Oont. 20916, .Avv. Genova). REVINDICA. Vedi: Oonfisca 4 (effetti). REATO (3/56} CONCORSO Vedi: Contrabbando 5 (responsabilit�). REGIME F.ASOIST.A (3/56) ORDINAMENTO SINDACALE (3/56) 7. Legittimazione, a contraddire l'appartenenza di fondi provenienti da liberalit� di associazioni alla confederazione fascista degli industriali, spettante ai singoli elargitori non alle unioni industriali sorte dopo la liberazione; ci� perch� con lo scioglimento delle organizzazioni sindacali fasciste i beni ad esse appartenenti sono amministrati dagli uffici stralcio (Trib. Torino 12 luglio 1956 U:ff. Str. Oonf. Fase. Ind. c. Un. Ind. Biellese e Asso�. Ind. Biellese -Oont. 2901, .Avv. Torino). 8 . .Appartenenza alla Confederazione fascista industriali dei fondi� esistenti presso un ufficio periferico della Confederazione provenienti da liberalit� di associazioni e risultanti disponibili per la locale Unione Industriali; ci� per essere stata revocata col R.D. n. 1382 del 1934 la personalit�' giuridica delle Unioni provinciali -sussistenza della appartenenza malgrado la omessa registrazione dei fondi in bilancio (Trib. Torino 12 luglio 1956 - Uff. Str. Conf. Fase. Industr.. c. Un. Ind. Biellese e .Ass. Ind. Biellese -Oont. 2901, .Avv. Torino). PROFITTI DI REGIME � Vedi: � Solve et repete � 37 (Imp. contributi vari) 9. Carattere non tributario della pena pecuniaria per infedele dichiarazione dei profitti di regime i quali non costituiscono tributo. (Trib . .Alessandria 17 dicembre 1955, Fall. Ooton. Pernigotti c. Esatt. imp. Ovada e Finanze -Oont. 2280, .Avv. Torino). VIOLEN,ZA (3/56). 10. Sussistenza del VIZIO di un contratto ,per violenza quando la minaccia non sia in se stessa ingiusta ma tenda a conseguire vantaggi ingiusti: fattispecie di un federale p.n.f. che minacciava il ritiro della tessera a un fascista se questi non avesse consentito a vendere un immobile nonostante l'avvenuta scadenza del termine di validit� di un'offerta (Corte .App. Bologna, 28 gennaio 1956 Finanze c. Lera -Oont. 10325, .Avv. Bologna). REGIONI (1/56) REPUBBLICA SOCIALE ITALI.AN.A (3/56) REQUISIZIONI (3/56) .ALLEATE 3 . .Applicazione alle requisizioni militari alleate della legge generale delle requisizioni n. 1741 del 1940 nelle parti non regolate dalla legge n. 10 del 1951, per parificazione delle requisizioni alleate a quelle italiane avendo gli alleati con l'armistizio del 1943 acquistato gli stessi poteri degli organi dello Stato. (Trib. .Ancona, 13 aprile 1956 -S.I. .A.O. -FF.SS., Oont. 1935, .Avv . .Anc?na). 4 . .Applicazione alle requisizioni alleate dell'articolo 71 della legge n. 1741 del 1940 per cui il proprietario non pu� acquistare a titolo originario per accessione, le addizioni apportare allo immobile durante la requisizione. (Trib. .Ancona, 13 -237 aprile 1956 -S.I.A.O. c. FF.SS. -Oont. 1935, Avv. Ancona). 5. Attribuzione al proprietario di uno stabilimento metallurgico requisito dagli alleati del diritto, oltre che all'indennit� per mancato reddito normale, anche all'indennit� una tantum per mancato reddito industriale ex legge generale n. 1741 del 1940 art. 60 sebbene non prevista nella legge n. 10 del 1951: ci� perch� alle requisizioni alleate si applica la legge generale in tutte le norme non derogate dalla legge speciale (Corte App. Bologna, 23 febbraio 1956 -Soc. Lavori Leghe Legg. c. Tesoro -Oont. 9483, Avv. Bologna). 6. Non vincolativit� per l'Amministrazione del Tesoro del consenso prestato dalla ditta requisita alla liquidazione di una requisizione alleata, quando la Oorte dei Oonti abbia negato il visto di esecutoriet� alla liquidazione, non costituendo essa una transazione o un risarcimento di debito jure privato ma un atto amministrativo revocabile. (Corte App. Bologna, 23febbraio1956 -Soc. Lav. Leghe Legg. Tes. -Oont. 9483, Avv. Bologna). RESPONSABILITA OIVILE (3/56) DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56) Vedi: (Jiroolazione stradale 2 7 -28 (disoiplina). Vedi: Oonfisoa 3 (effetti). Vedi: Ferrovie e Tramvie 9 (attraversamenti). Vedi: Ferrovie e Tranvie 10-11 (passaggi a livello). Vedi: Ferrovie (trasporto) 10 (di persona -re sponsabilit�). 11. Responsabilit� dell'Amministrazione per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attivit� didattica pericolosa, ove non si provi di� aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ci� per la compatibilit� in un'attivit�, come quella didattica di una scuola statale, delle caratteristiche di pericolosit� ed insieme di liceit� e di socialit� (Trib. Perugia 26 maggio 1955 -Chieruzzi e Labiscia c. Min. P.I., Oont. 807, Avv. Perugia). DEL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE Vedi: Oiroolazione stradale 24-25 -(azione di regresso) DEL PRIVATO (1/56). 12. Responsabilit�, diretta nei confronti dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del concessionario di un raccordo ferroviario che facendo eseguire da una impresa opere di riparazione al raccordo, danneggi la sottostante linea telegrafica di propriet� dell'Amministrazione ferroviaria (Pret. Faenza, 6 dicembre 1955 -FF.SS. c. Soc. Esport. Trento, Cont. 7801, Avv.. Bologna). 13. Sussistenza della responsabilit� dell'autista per il furto di cose trasportate, malgrado il fatto doloso del terzo, a meno che non sia provata l'inevitabilit� dello evento malgrado la ordinaria diligenza. (Corte App. Torino, 17 luglio 1956 -G.R.A. c. Tirsi e Bresso -Oont. 1186, A vv. Torino). REVOCATORIA 00NDIZIONI 1. Perfezionamento del diritto del creditore ad esercitare l'azione revocatoria, con l'avere il debitore compiuto atti dispositivi comportanti pregiudizio delle ragioni creditorie, atti che possono riferirsi tanto a diritti soggettivi perfetti quanto a interessi legittimi. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson e altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). 2. Non carattere di atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, dell'accettazione da parte del debitore della maggiorazione dei prezzi di un pubblico appalto fatto discrezionalmente dalla Amministrazione in sede di revisione, accettazione che comporta rinuncia a ricorso amministrativo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). RIOOSTRUZIONE (3/56) .AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (3/56). 12. Significato di urgenza delle riparazioni, e quindi di alto interesse generale, a che l'opera pubblica sia compiuta ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, del riattamento provvisorio dell'opera pubblica (Trib. Torino 19 aprile 1956, SIMM.A c. Fin., Oont. 2031, e Soc. I.M.I. c. Fin. Cont. 2032, .Avv. Torino). 13. Finalit� dell'agevolazione tributaria ex D.L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946, di favorire in senso ampio la ricostruzione e la riparazione delle opere danneggiate da eventi bellici. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -SIMM.A c. Fin. Cont. 2031; e Soc. I.M.I. c. Finanze -Cont. 2032, .Avv. Torino). 14 . .Applicazione delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 del criterio distintivo fra appalto e vendita ex legge n. 771 del 1941 e non di quello della legge civile con obbligo tuttavia dell'Amministrazione agli effetti del comma 2, art. 1, di promuovere nel prescritto termine l'accertamento ex art. 4. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -SIMM.A c. Finanze -Cont. 2031, e Soc. I.M.I. c. Fin., -Cont. 2032, .Avv. 'l'orino). 15. Efficacia fino a prova contraria (il cui onere ricade nella Amministrazione Finanziaria) delle certificazioni degli uffici tecnici dell'Amministrazione, art. 1, D.L. n. 322 del 1945, e conseguente attribuzione all'Amministrazione della potest� di indagare sulla insussistenza eventuale delle condizioni per la agevolazione tributaria . (Corte .App. Genova, 4 agosto 1956 -Impr. Bertol e Santagostino c. Finanze e AN.ASS, -Cont. 18624, .Avv. Genova). il -238 RISCOSSIONE CO.ATTIV .A (3/56) INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (3/56) Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 97, 98 (Foro dello Stato). Vedi: Imposta generale entrata 32 (Oontenzioso amministrativo). 12. Inconferenza della reiterazione dell'ingiunzione fiscale del giudizio di appello per riattivare il procedimento coattivo in precedenza sospeso, a produrre rinuncia al giudizio di appello, cessazione della materia del contendere, riammissione in termine e �rimessione delle parti al Tribunale per le questioni di merito (Corte .App. Catania, 9 marzo 1956, Cirino c. Finanze-Cont.17834, .Avv. Catania). 13. Necessit� della sussistenza di un rapporto base (come concessione, locazione, enfiteusi ecc.) per attuare una pretesa fatta valere con la procedura ex T.U. n. 639 del 1910, ancorch� non occorra la precostituzione di un titolo esecutivo (Pret. Sanremo, 28 agosto 1955, Toselli -Saccheri c. Finanze, Cont. 20916, .Avv. Genova). INGIUNZIONE AMMINISTR.ATIVA -REQUISITI FORMALI (3/56). 14. Inefficacia della vidimazione pretoria a conferire alla ingiunzione amministrativa ex T.U. n. 639 del 1910 che � atto di parte, carattere di provvedimento giurisdizionale (Corte .App. Genova, 29 agosto 1955 -Finanze c. De Micheli, Cont. 20423, .Avv. Genova). 15. Limitazione del sindacato del Pretore, in sede di vidimazione ad ingiunzione amministrativa, al controllo di legittimit� formale, all'accertamento cio� che la ingiunzione provenga dall'Ufficio competente e contenga gli estremi del titolo su cui si fonda, escluso il sindacato di merito. (Corte .App. Genova, 29 agosto 1956, Finanze c. De Micheli, Cont. 20423, .Avv. Genova). OPPOSIZIONE (3/56) Vedi: �Solve et repete � 25 (applioazione). 16. Improponibilit� della domanda di annullamento o revoca dell'ingiunzione fiscale. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze, Cont. 10663, .Avv. Bologna). 17. Inammissibilit� di una pronuncia di revoca o di inefficacia di una ingiunzione fiscale quando il giudice riconosca non dovuta la somma ingiunta: ammissibilit� soltanto della dichiarazione di illegittimit�. (Trib. Genova, 18 gennaio 1956 -Perondi c. Finanze, cont. 18979, .Avv. Genova). 18. Necessit� che l'opposizione ad ingiunzione amministrativa sia motivata a pena di reiezione senz'uopo di esame delle altre eccezioni di parte resistente (Pret. Bolzano, 10 marzo 1956 -Sartini c. Uffi. Reg. Bolzano -Cont. 1338, .Avv. Trento). RISP.ARMIO E CREDITO (1/56) SENTENZE -ORDIN.ANZ.A -DECRETO (3/56) CONTENUTO DELLA DECISIONE (3/56) Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 101 (Foro dello Stato). Vedi: Imposte e tasse in genere 38 (violaz. sanzioni) . Vedi: Spese giudiziali 4, 5, 6, 7 (questioni di registro). 3. Limitazione della condanna alla ricognizione del debito fatta dall'obbligato se il creditore attore non provi la maggior misura delle pretese esposte in citazione. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Morelli c. G.R . .A., cont. 8805, .Avv. Bologna). 4. Carattere definitivo, solo della sentenza con cui il giudice esaurito il suo compito per l'intera lite, si spoglia della sua giurisdizione ci� che in caso di listiconsorzio necessario o facoltativo avviene con l'esaurimento dell'intera controversia con pronuncia su tutte le domande da chiunque e contro chiunque proposte: carattere non definitivo della sentenza che non chiuda il giudizio pur avendo pronunciato in via definitiva su alcune delle domande nei rapporti di alcune delle parti (Corte .App. Genova, 26 settembre 1956 -Un. It. Tranvie Elettr. c. FF.SS. e Musso -Cont. 15372, .Avv. Genova). GIUDICATO Vedi: Eooezione 3 (proponibilit�). 5. L'accettazione di un capo della sentenza comporta il passaggio in giudicato di esso. (Corte .App. Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesoro c. Pistone, Cont. 1118, .Avv. Torino). SEQUESTRO (3/56) CONSERVATIVO 3. Insufficienza a dimostrare il pericolo di perdere la garanzia del proprio credito e a legittimare la richiesta di sequestro conservativo, della pendenza di qualche esecuzione mobiliare o immobiliare a carico del debitore. (Trib. Trento 2 febbraio 1956, Finanze c. Videsott -Cont. 1090, .Avv. Trento). 4. Fondamento della domanda di sequestro conservativo se il debitore sia proprietario dei soli beni sequestrati di modesto valore, e senza una professione stabile (Trib. Trento, 22 febbraio 1956, Difesa-Esercito c. Christianelli -cont:-1196, .Avv. Trento). SERVIT� (3/56) SIMULAZIONE (3/56) ~..J.&&..8'.4.�r.Jmfr.4%.Mt'.J&W~.4.lli&)-.Atmttt. ~..ii.i.i?fr.Jtf'..61.Jiiti.?.J.ti.llit ~~.....~,..&.H r t&ta&at & r t&ta&at & 239 SOCIET� (3/56) �MMINISTRATORE Vedi: Imposta regist1�0 73 (tassabilit�). FUSIONE Vedi: Imp. registro 58 (materie tassabili). IN NOME COLLETTIVO Vedi: Imposte di successione 4, (materie tassabili). SOLIDARIETA (3/56) �SOijVE ET REPETE.n (3/56) APPLICAZIONE (3/56) . Vedi: Procedimento civile 21 (concorso di pregiud.). 23. Difetto temporaneo di giurisdizione nel giudice ordinario per inosservanza del solve et repete. (Trib. Catania 9 marzo 1956 -Bordonaro e altri c. Finanze, -Cont. 17988, Avv. Catania). 24. Necessit� di soddisfare per int�ro l'imposta ai fini di osservare il solve et repete, in caso di ratizzazione del debito diimposta. (Trib. Catania, 9 marzo 1956 -Bordonaro ed altri c. Finanze - Cont. 17988, Avv. Catania). 25. Applicabilit� del solve et repete a qualsiasi controversia d'imposta anche se insorta in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale (Trib. Verbania, 12 dicembre 1955 -Forgiarini c. Finanze -Cont. 2174, Avv. Torino). 26. Soggezione delle opposizioni in ogni controversia di imposte, al solve et repete il cui adempimento � provato col certificato di pagamento dell'imposta; non soggezione della domanda di supplemento. (Trib. Catania, 6 marzo 1956, Giuffrida c. Finanze, Cont. 17848 e 17849, Avv. Catania). cc ICTUS OCULI� (3/56) 27. Insussistenza dell'ictus oculi nel caso che l'Ufficio abbia eseguito l'accertamento dell'imposta di registro relativo ad aumento di lavori senza procedere a giudizio di stima. (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze - Cont. 2237, Avv. Torino). 28. Inapplicabilit� del solve et repete al caso che la pretesa della Finanza appaia infondata ictus oculi (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). 29. Necessit�, per la riconoscibilit� prima facie della estraneit� dell'opponente al debito di imposta, ai fini della disapplicazione del solve et repete, che bastino gli elementi acquisiti senza bisogno di risolvere complesse questioni di fatto o di diritto controverse. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 -Gaggiotti c. Finanze -Cont. 2447, Avv. Ancona). 30. Conforme. (Trib. Potenz.a, 18. maggio 1956 -Camardella c. Finanze -Cont. 1907 -Avv. Potenza). 31. Non rilevabilit� prima facie della eccezione di prescrizione per non investire ess_a la fondatezza della tassazione o l'assoggettamento a tributo dell'intimato, e per non essere di facile e pronta soluzione occorrendo l'esame sulla solidariet� dell'obbligo fiscale e sugli effetti estensivi della interruzione della prescrizione. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 -Gaggiotti c. Finanze -Cont. 2447, Avv. Ancona). IMPOSTA GENERALE ENTRATA (3/56) 32. Necessit� per adempiere al solve et repete del pagamento prima della domanda, dell'I.G.E. e relativa sopratassa. (Trib. Potenza, 18 maggio 1956 -Camardella c. Finanze -Cont. 1907, Avv. Potenza). IMPOSTA DI REGISTRO (3/56) Vedi: Imposta Registro 63 (tassabilit�). 33. Inammissibilit� in caso di inadempimento al solve et repete, dell'opposizione ad ingiunzione per pagamento di imposta di registro dovuta su contratti di appalto non registrati .(Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Maggiorotto c. Finanze, Cont. 2332, Avv. Torino). 34. Applicabilit� del solve et repete all'opposizione contro ingiunzione di registro relativa alle tasse pretese per a11mento di valori. (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). IMPOSTA DI SUCCESSIONE (3/56). Vedi: Imposta di successione 4 (materie tassabili). IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI (3/56) 35. Osservanza del solve et repete nel caso che l'opponente a un'ingiunzione fiscale pel pagamento di una imposta di bollo evasa e della relativa pena pecuniaria ex T.U. n. 4 del 1929, paghi l'imposta e non anche la pena pecuniaria. (Trib. Perugia, 25 novembre 1956 -Mol. Bona.ca Pozzi c. Finanze -Cont. 888, Avv. Perugia). 36. Assoggettamento al solve et repete dell'opposizione ad ingiunzione per imposta complementare di successione. (Corte .App. Perugia, .12 novembre 1955 -Rengini Mignini c. Finanze -Cont-. 696, Avv. Perugia). 37. Inapplicabilit� del solve et repete all'opposizione a pignoramento per l'evasione di profitti di regime i quali non costituiscono tributo. (Trib. llilli: f:: -240 Alessandria, 17 dicembre 1955 -Fall. Ooton. Pernigotti c. Esatt. imp. Ovada e Finanze -Oont. 2280, Avv. Torino). IMPOSTE DOGANAL:i: (1/56) 38. Improponibilit� per inosservanza del solve et repete dell'opposizione contro ingiunzione doganale per il pagamento di tributi non liquidati e non percepiti per errore al momento dello sdoganamento della merce, e ci� perch� l'art. 24 legge doganale n. 1424 del 1940 regolando con norma speciale l'osservanza del solve et repete non distingue fra imposta principale e imposta complementare o suppletiva. (Oorte App. Genova, 31 luglio 1956 -Pastorino c. Finanze -Cont. 19681, Avv. Genova). 39. Conforme, (Oorte App. Genova, 15 ottobre 1956 -Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze, Cont. 20580, Avv. Genova). SPEDIZIONE SPEDIZIONIERE Vedi: Imposte doganali e diritti di licenza 16 (tassabilit�) SPESE GIUDIZIALI (3/56) QUESTIONI DI REGISTRO (3/~6) 4. Oondanna nelle spese della Finanza soccombente anche nel caso che il previo ricorso amministrativo ex art. 47 della legge n. 762 del 1940, modificato con l'art. 10 del D.L. n. 469 del 1946, sia stato presentato all'Intendente di Finanza incompetente per valore. (Oorte App. Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni -Oont. 1525, Avv. Ancona). 5. Oondanna della Finanza soccombente nelle spese in causa di registro quando la causa pur promossa prima dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo sia stata portata a cognizione del giudizio dopo tale termine. (Trib. Torino, 26 aprile 1956 -Tess. Orespi e Porro c. Finanze -Cont. 2591, Avv. Torino). 6. Inammissibilit� di condanna della Amministrazione soccombente, nelle spese del giudizio quando il contribuente agisca dopo aver presentato reclamo in via amministrativa ma prima che sia decorso il termine ex art. 148 legge di registro (Oorte App. Genova, 4 agosto 1956 -Impr. Bertollo e Santagostino c. Finanze e ANASS -Oont. 18624, Avv. Genova). 7. Condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di causa, ove soccombente, anche quando il contribuente si sia opposto all'ingiunzione per imposta di registro prima del decorso di novanta giorni dal ricorso amministrativo, se la causa sia stata decisa dopo il decorso di tale termine. (Trib. Torino 27 giugno 1956 -Verme e Bachi c. Finanze -Cont. 2713; Avv. TO'rino). SPO_RT -SPETTAOOLO E TURISMO (3/56) MATERIE VARIE Vedi: Imposte e tasse in genere 37 (violazione e sanzioni). STRADE (1/56) COMUNALI Vedi: Imposte e tasse in genere 31 (agevolazioni esoneri). MATERIE VARIE (1/56) Vedi: Ferrovie e Tranvie 9 (attraversam.) SUCOESSIONE (3/56) EREDE Vedi: Danni 19 (indennit�). TRANSAZIONE (1/56) . TRASORIZIONE (3/56) TRASPORTO IN GENERE (1/56) VALUTA (3/56) MATERIE VARIE (3/56) 4. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima inflizione della pena pecuniaria nel caso di un cittadino svizzero domiciliato in Italia che agevoli ditte italiane facendo funzionare abusivamente e con proprio lucro a favore di tali ditte i propri conti liberi in valuta per.acquisti di merci all'estero. (Trib. Genova, 4 agosto 1956 -Girtauner c. Tesoro -Cont. 21649,, Avv. Genova). 5. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima inflizione di pena pecuniari� nel caso di un cittadino svizzero domiciliato in Italia che abbia ceduto a ditte Italiane la licenza di� franco valuta�� di cui era intestatario per l'importazione di merci varie, agevolando quelle ditte in operazioni commerciali con l'estero e ostacolando l'accertamento delle violazioni col consentire che i documenti fossero emessi a suo nome, mentre in effetti le importazioni venivano effettuate da terzi non identifificati. (Trib. Genova, 4 agosto 1956 -Girtauner c. Tesoro -Oont. 21650, Avv. Genova). 6. Sussistenza della infrazione valutaria, si-eco� me illecita compensazione valutaria privata, nel caso di esborso di lire italiane in Italia a favore di una ditta estera senza autorizzazione dell'Ufficio italiano cambi. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 -Ravano c. Tes. -Oont. 21193, Avv. Genova). -241 SINDACATO GIURISDIZIONAI,E (3/56) 7. Natura di atto amministrativo del decreto del Ministro del Tesoro infliggente una pena pecuniaria ai .trasgressori in materia valutaria. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 -Rava.no c. Tesoro - Cont. 21193, Avv. Genova). 8. Competenza del giudice ordinario al sindacato di legittimit� del decreto del Ministro del Tesoro infiittivo di pena pecuniaria, limitato all'accertamento della sussistenza o meno della trasgressione e della responsabilit� dei trasgressori. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 -Ra.vano c. Tesoro -Cont. : 21193, Avv. Genova). � VENDITA (3/56) CONTRATTO Vedi: Imposta Registro 48 (materia tassabile). PROMESSE Vedi: Imposta Registro 71-72 (materie tassabili). VIGILI DEL FUOCO (3/56) ZOLFO MATERIE VARIE Vedi: Imposta e tasse in genere32 (agevolaz. esoneri). mlrnITTffi$0.fil&&!jrnrni�mffi~WITTffirnrni�IDITTffiITTffi@ffifutimrrnrni�IDW~filfilfil. :f:lmIBf:mlJfil]}ffifflmfilfilw:il:mW:m,mmmra:mm:mm:rn::ii:i:::~~W*l~*l:@*l~W.lllrn%rnl=rnlrni:W*lIB*lfil~:@m~~'g@ffl~W~ INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L..4. FORMUL..4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ..4.LOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE7iJSTATA PRESA ACQUE PUBBLICHE CONCESSIONI. -I) Se la utilizzazione di acqua pub. blica, che defluisca da canali demaniali dello Stato, da parte del proprietario del fondo che la riceve, debba essere concessa con atto amministrativo (n. 43). RISERVA. -II) Se la riserva su acque pubbliche, ai sensi dell'art. 51 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, possa costituirsi soltanto su acque per le quali sussistano i caratteri della completa libera disponibilit�, ossia per le quali non vi siano in istruttoria domande di concessione in precedenza presentate (n. 44). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE. -Se l'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, relativo alla rappresentanza in giudizio della Gestione INACasa, abbia carattere innovativo o interpretativo (n. 198). AMNISTIA INVALIDI DI GUERRA. -Quale sia, agli effetti della amnistia di cui al D. P. 19 dicembre 1953, n. 992 il carattere del reato contravvenzionale previsto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 15). ANTICHITA' E BELLE ARTI TUTELA. -Se sia ammessa la costituzione di parte civile dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione nei giudizi per violazione delle norme contenute nella legge 1� giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico (n. 33). ATTI PUBBLICI FmME. -I) Quale sia la differenza fra la legalizzazione e l'autenticazione delle firme (n. 1). FISSATO BOLLATO. -II) Se il fissato bollato consacrante una negoziazione di titoli, sempre che sia redatto e sottoscritto da un agente di cambio: abbia le caratteristiche dell'atto pubblico (n. 2). AUTOVEICOLI ALIENAZIONI. -I) Se l'Amministrazione delle FF.SS. debba rilasciare, in riferimento alle alienazioni di propri autoveicoli, dichiarazioni di vendita o debba provvedere alla regolare stipulazione dei .contratti scritti di vendita degli autoveicoli (n. 52). AVVOCATI E PROCURATORI RAPPRESENTANZA DELL'AMM.NE. -Se l'art. 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, relativo alla rappresentanza in giudizio della Gestione INA-Casa, abbia carattere innovativo o interpretativo (n. 31). BORSA AGENTI DI CAMBIO. -I) Se, ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 7 marzo 1925, n. 222, gli agenti di cambio rivestano la qualifica <ii pubblici ufficiali (n. 8). -II) Se il fissato bollato consacrante una negoziazione di titoli, sempre che sia redatto e sottoscritto da un agente di cambio abbia le caratteristiche dell'atto pubblico (n. 8). COMUNI E PROVINCIE PIANI REGOLATORI. -I) Se, in via generale ed in assenza di norma specifica in materia di inosservanza dei regolamenti edilizi locali, possa il Prefetto adottare provvedimenti in sostituzione -e quindi anche in difformit� -dell'atteggiamento del sindaco e del Consiglio comunale (n. 61). -II) Se il prefetto possa adottare, in base all'art. 20 del T. U. della legge comunale e provinciale, ordinanze di carattere contingibile ed iirgente in materia di edilit�, od anche provvedere sulle ordinarie violazioni dei regolamenti edilizi comunali o dei piani regolatori (n. 61). -III) Se, allorch� vengano eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed il Comune non provveda a far rispettare le prescri:7ioni stesse, spetti, ai sensi dell'art. 26 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, al Ministero dei LL.PP., previo parere del Consiglio superiore, un potere di intervento diretto (n. 61). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE OPERE PUBBLICHE -I) Se, per le concessioni di opere pubbliche, comprendenti al tempo stesso la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera, costituisca entrata imponibile, ai fini dell'imposta entrata, l'importo corrisposto dal concedente al concessionario per la costruzione stessa (n. 50). -II) Quale sia, in linea di massima, ai fini tributari, la natura giuridica del rapporto di concessione di sola costruzione (n. 50) . ..:�III) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini dell'IGE, le somme erogate dal con,cedente, quando la sola costruzione dell'opera pubblica sia affidata ad un ente pubblico (o anche ad un privato) che ne assuma l'incar~co in nome proprio, ma per conto dello Stato (n. 50). -IV) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini dell'IGE, le somme erogate :attrnm tww-rrrfP*"&&~;r~~~ . ' .. -243 dal concedente per la costruzione dell'opera pubblica, effettuata dal concessionario in nome proprio ma per conto dello Stato, ove� l'estensione dell'incarico alla gestione non derivi direttamente dall'atto di concessione, ma da disposizioni di legge o in linea di fatto (n 50)� CONFISCA ORO. -I) Se la vendita, mediante asta pubblica, di lingotti d'oro -dei quali sia stata ordinata la confisca con sentenza passata in giudicato -possa essere effettuata nei locali della Tesoreria Provinciale ai sensi dell'art. 48 del R. D. 9 febbraio 1896, n 25 e dell'art 622 c. p. p. (n. 19). -Il) Se, ai sensi del D. L. L. 9 aprile 1948, n. 486, alla Cancelleria del Tribunale competente competa il 20 % della somma che sar� conseguita dalla vendita dell'oro (n. 19). -I�I) Se un'aliquota della somma ricavata dalla vendita dell'oro competa agli scopritori delle infrazioni valutarie ai sensi del D.L.C.p.S. 15 dicembre 1947, n 1511 (n. 19). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO AsTA. -I) Se sia regolare che pi� ditte, concorrenti ad un'asta ad offerte segrete per l'acquisto di un lotto boschivo facente parte di una foresta demaniale, presentino un'unica offerta cumulativa (n. 146). COMPENSAZIONE. -II) Se, ed in quali limiti, l'istituto della compensazione previsto dagli artt. 1241 e segg. del C. C. sia applicabile quando si tratti di debiti e crediti d'una medesima amministrazione statale verso un soggetto privato (n. 147). -III) Se, ed in quali limiti, l'istituto della compensazione, previsto dagli artt. 1241 e segg. del C. C. sia applicabile quando titolari dei debiti e dei crediti da compensare siano diverse Amministrazioni statali (n. 147). CONTABILE DI FATTO DELLO STATO. -IV) Quali siano gli elementi che debbono intervenire perch� sorga uno Btatt~B di contabile di fatto dello Stato (n. 148). -V) Se possa considerarsi contabile di fatto dello Stato, un oleificio che ha avuto l'incarico di lavorare delle materie dello Stato da parte di un ente, diverso dallo Stato, e che operava per conto dello Stato (n. 148). CON'l'RATTL -IV) Se la legge 10 dicembre 1953, n 936, che ha elevato i limiti originari di somme comunque indicati nella legge e nel regolamento di Contabilit� Generale dello Stato, sia da applicarsi anche sulle ritenute da operarsi, ai sensi dell'art. 48 ,del detto Regolamento, sui pagamenti in conto delle somme dovute per contratti per forniture e lavori (n 149). SERVIZIO CASERMAGGIO. -VII) Se l'art. 12 del Capitolato Generale di Appalto del Servizio Casermaggio possa essere applicato ai Battaglioni Mobili (n 150). TRANSAZIONE. -VIII) Se il visto dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di transazione stipulati dalle Amministrazioni statali debba essere apposto sull'originale dell'atto stesso (n. 151). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICHE CALAM�T�. -I) Se una societ� in accomandita, il cui unico socio accomandatario sia stato dichiarato fallito per una attivit� diversa da quella svolta dalla societ�, possa beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, avendo subito danni per effetto di pubbliche calamit� (n 12) Il) Se, concesso dal Prefetto, sentito l'apposito Comitato Provinciale, ad una impresa industriale un contributo per la riattivazione degli impianti danneggiati da pubbliche calamit� ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n 50, qualora l'impresa non possa procedere.alla riattivazione totale per cause di forza maggiore, la stessa non abbia diritto ad alcun contributo oppure abbia diritto ad un contributo ridotto in proporzione delle somme erogate (n 13). REVOCA CONCESSIONI. -III) Se i decreti che autorizzano l'I.M.I. a concedere il finanziamento a' sensi della legge 30 agosto 1951, n. 952, possano venire revocati fino a quando l'I.M.I. non abbia formalmente concluso il mutuo (n. 14). -IV) S.e possa revocarsi la concessione nei casi di sopravvenute sostanziali variazioni nei presupposti che motivarono la concessione nelle :finalit� specifiche del :finanziamento (n 14). DANNI DI GUERRA RIPARAZIONE D'UFFICIO -I) Se la condizione stabilita dall'art 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 per il beneficio della riduzione ad un terzo della spesa di riparazione, nel caso che l'immobile riparato sia l'unica casa del danneggiato e sia destinata all'alloggio proprio e della sua famiglia, debba essere riferita al momento in cui si verific� il danno o se invece debba sussistere al momento dell'applicazione della legge n. 968 (n. 57). SOCIET� ITALIANE. -II) Quali siano i criteri in base ai quali possa defulirsi la nazionalit� degli enti e delle societ� in relaz�one all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sui danni di guerra per il quale sono ammessi al risarcimento soltanto gli enti e le societ� di nazionalit� italiana (n. 58). CESPITE. -III) Quale sia la esatta definizione del concetto di ceBpite agli effetti del capoverso dell'art 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 58). TASSA DI BOLLO. -IV) Se, in base alla disposizione dell'art. 67 della legge 27 dicembr� 1953, n 968, siano da ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le quietanze sui pagamenti effettuati a titolo di indennizzo per danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 della legge stessa (n. 59). DEPOSITO Se l'Amministrazione risponda a titolo di deposito nei confronti delle Imprese, per la somma che queste avevano versato direttamente nella cassa di essa per gli adempimenti fiscali e delle quali, invece, si appropri� un dipendente addetto all'ufficio (n. 17). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CASE ECONOMICHE P. T. -I) Se, nell'ipotesi di. incarico parziale relativo alla costruzione di case economiche P. T. sia applicabile l'aumento previsto dall'art. 18 della Tariffa Professionale degli ingegneri ed Architetti approvata con legge 2 marzo 194Jl,. n. 143 (n. 61). COOPERATIVE EDILIZIE. -II) Se sia possibile l'intervento del Ministero dei LL.PP. in un giudizio pendente tra una Cooperativa edilizia e l'architetto, incaricato del progetto della palazzina sociale, in ordine ai r�-,. ' ' -244 ~ maggiori compensi dovutigli per aver egli progettato anche i lavori compresi in una perizia suppletiva (n. 62). -III) Se il Ministero dei LL. PP. pu� ritenersi impegnato per la somma ammessa a contributo e nei limiti delle voci risultanti dal progetto approvato o anche per eventuali maggiori compensi in seguito a variazioni in aumento della spesa approntata (n. 62). ESAZIONE ED ESATTORI MOROSIT� DEGLI ESATTORI. -Se, in caso di inadempienza da parte degli esattori comunali nel versamento all'Erario delle rate di rimborso delle anticipazioni godute dai Comuni ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 307�, sia dovuta l'indennit� di mora o "siano dovuti gli interessi di mora (n. 3). ESECUZIONE FISCALE INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE. -I) Se l'ingiunzione amministrativa vada equiparata al precetto e, come tale, divenga inefficace, ai fini dell'esecuzione, se non si procede ad atti esecutivi nel termine di novanta giorni (n. 35). -II) Se l'eventuale opposizione dell'intimato sospenda il termine di inefficacia il quale riprende a decorrere dall'art. 627 C. P. C. (art. 481 C. P. C., 2� comma) (n. 35). ESPROPRIAZIONE PER P. U. INDENNIT�. -Se, per effetto della vigente legge sulla imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, gli atti della procedura per provvedere alla nomina di tutori di minorenni per l'accettazione di indennit� di espropriazione, debbano essere redatti in bollo (n. 126). FALLIMENTO I) Se, sopravvenut'o il fallimento di una ditta impegnata con regolari contratti ad eseguire una f�rnitura per la Amministrazione dell'Aeronautica possa farsi luogo, in applicazione delle Condizioni generali di fornitura alla risoluzione dei contratti per inadempimento ed al conseguente incameramento delle cauzioni prestate (n. 27). -II) Se, nel detto caso, la Amministrazione possa far valere in via di compensazione i crediti nascenti dalle penalit� inflitte alla ditta per i ritardi nella consegna, in quanto anteriori al fallimento (n. 27). -III) Se l'Amministrazione possa richiedere i danni e le penalit� a qualsiasi titoli successivi alla dichiarazione di fallimento (n. 27). FERROVIE ASSUNTORI FERROVIARI. -I) Quale sia lo stato giuridico degli assuntori ferroviari (n. 245). -II) Se alle retribuzioni ed agli altri compensi od indennit� spettanti ai concessionari di assuntorie di stazione sia applicabile la prescrizione biennale o quella quinquennale (n. 245). IMPIEGO PUBBLICO ASSUNTORI FERROVIARI. -I) Quale sia lo stato giuridico degli assuntori ferroviari (n. 418). IMPIEGATI NON DI RUOLO. -II) Se possa essere adottato, nei confronti di un avventizio, il provvedimento di annullamento del decreto di nomina per aver questi riportato, in data anteriore all'assunzione, condanne, passate in giudicato, ad una pena restrittiva della libert� personale (n. 419). -III) Se, nell'ipotesi positiva, al detto avventizio competa o__meno la iz:i:dennit� per cessazione del rapporto di impiego ai sensi .dell'art. 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207 (n. 419). . INSEGNANTI. -IV) Se tra l'Amministrazione della Marina e gli insegnanti civili presso le Scuole del Corpo Equipaggi Marina Militare, assunti con contratto annuale, intercorra un vero e proprio rapporto di pubblico impiego (n. 420). SOTTUFFICIALI. -V) Se la sospensione precauzionale dall'impiego di un sottufti�iale colpito da ordine di cattura decorra dalla data dell'ordine di cattura o dal decreto di sospensione (n. 421). STATALI. -VI) Quali siano i provvedimenti da adottarsi dal Comitato Interministeriale Provvidenze agli Statali, in relazione alla illecita spec:ulazione operata da ditte autorizzate ad accettare, in pagamento delle merci vendute, i buoni acquisto C.I.P.S. le quali, non attenendosi alle norme del R. D. L. 17 maggio 1946,.n. 388, commutavano in danaro i buoni operando una notevole detrazione (n. 422). IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE CONTRATTI. -I) Se l'art. 80 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, trova applicazione per quanto riguarda i contratti stipulati fra l'Amministrazione e le imprese private nella forma di scrittura privata (n. 124). -II) Se l'art. 80 della legge di registro 30 dicembre 1923 b. 3269, trova applicazione per quanto riguarda il tributo relativo ad atti stipulati nella forma pubblica amministrativa (n. 124). I. G. E. ENTRATA IMPONIBILE. -I) Se, per le concessioni di opere pubbliche, comprendenti al tempo stesso la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera, costituisca entrata imponibile, ai fini dell'imposta entrata, l'importo corrisposto dai concedenti al concessionario per la costruzione stessa (n. 57). -II) Quale sia, in linea di massima, ai fini tributari, la natura giuridica del rapporto di concessione di sola costruzione (n. 57). III) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini della I. G. E. le somme erogate dal concedente, quando la sola costruzione dell'opera pubblica sia affidata ad un ente pubblico (o anche ad un pr�vato) che ne assuma l'incarico in nome proprio ma per conto dello Stato (n. 57). -IV) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini dell'I. G. E., le somme rogate dal concedente per la costruzione della opera pubblica, effettuata.dal concessionario in nome proprio ma per conto dello Stato, ove l'estensione dell'incarico alla gestione non derivi direttamente dall'atto di concessione, ma da disposizioni di legge o in linea di fatto (n. 57). PRIVILEGI. -V) Se, ai sensi dell'art 44 della legge 19 giugno 1940, n 762, il credito dello Stafo�per I. G. E. non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia piivil~giato sulla generalit� dei mobili (n. 58) -VI) Se, ai sensi della suddetta legge, il credito dello Stato per I G E. non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia privilegiato anche sulla generalit� degli immobili (n. 58). 245 l I IMPOSTE E TASSE VARIE CONTRIBUTI STRAORDINARI. -I) Quale sia, ai sensi dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 -che istitui per il periodo 1� marzo 1952-31 dicembre 1953 un contributo straordinario sulle retribuzioni -l'aliquota da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza riferimento alle ore di lavoro (n. 274). ESAZIONE. -II) Se sia stato stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America un trattato bilaterale che permetta il recupero in uno Stato dei crediti tributari dell'altro Stato (n. 275). -III) Se, in mancanza di specifici accordi internazionali, sia possibile perseguire all'estero l'esazione di crediti tribut~ri (n. 275). INVALIDI DI GUERRA I) Quale sia, agli effetti dell'amnistia, di cui al D. P. 19 dicembre 1953, n. 992, il carattere del reato con travvenzionale previsto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. (n. 4) -II) Se l'O N.I.G. possa costituirsi parte civile in un procedimento penale a carico di una ditta per violazione agli obblighi degli artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 5). METANO CONTRIBUTI BOMBOLE. -I) Se i corrispettivi per l'uso di bombole per metano abbiano natura tributaria (n. 2). -II) Se gli stessi siano dovuti dai distributori di metano in bombole (n. 2). INGIUNZIONE. -III) Se l'ingiunzione di pagamento per i corrispettivi per l'uso di bombole per metano debba essere emessa dal Procuratore del Registro o debba essere emessa dall'Intendente di Finanza (n. 2). PARTE CIVILE I) Se sia ammessa la costituzione di parte civile della Amministrazione della Pubblica Istruzione nei giudizi per violazione delle norme conte.ute nella legge Io giugno 1939, n. 10~9 sulla� tute~a delle c0se di interesse artistico e storico (n. 9). -II) Se l").N.I.G. possa costituirsi parte civile in un procedi,_ mto penale a carico di una ditta per violazione agli vbblighi degli artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 10). PENSIONI VIVENZA A CARICO. -Se il requisito della vivenza a carico del padre, al quale l'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. L. 27 novembre 1909, n. 2372 subordina la concessione della pensione a favore dei figli e delle figlie nubili maggiorenni, debba essere inteso in senso assoluto o con criteri di relativit� (n. 77). PIANI REGOLATORI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI. -I) Se, in via generale, ed in assenza di norma specifica in materia di inosservanza dei regolamenti edilizi comunali, possa il Prefetto adottare provvedimenti in sostituzione -e quindi anche in difformit� -dell'atteggiamento del Sindaco e del Consiglio Comunale (n. 4). -II) Se il Prefetto possa adottare, in base all'art. 20 del T. U. della legge com. e prov. le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilit�, o anche provvedere sulle ordinarie violazioni dei regolamenti edilizi comunali o dei piani regolatori (n. 4). -III) Se, allorch� vengano eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano rego, latore comunale ed il Comune non provveda a far rispettare le prescrizioni stesse, spetti, ai sensi dell'art 26 legge urbanistica, 17 agosto 1942, ii. 1150, arMinistero dei Lavori Pubblici, previo parere del Consiglio Superiore, un potere di intervento diretto (n 4). POLIZIA APOLIDI. -I) Se all'apolide, residente in Italia, siano applicabili le limitazioni al diritto di incolato previste dagli artt. 142 e segg. della legge di P. S (n 17). II) Quale sia l'interpretazione della dizione "straniero� di cui all'art. 142 legge di P. S. (n. 17). -III) Se la dichiarazione di apolide di un rifugiato assistito dall'I. R. 0., entrato e trattenuto in Italia per concessione dello Stato italiano, abbia potuto trasformare questo stato di fatto precario in un rapporto stabile di residenza (n. ,17). SERVIZIO CASERMAGGIO. -IV) Se l'art. 12 del Capitolato Generale di Appalto del servizio casermaggio possa essere applicato ai battaglioni mobili (n. 18). PORTI DEMANIO. -I) Se un magazzino, situato al di fuori della zona portuale, ma con ingresso nell'ambito di questa, debba considerarsi come esistente nel Demanio Pubblico Marittimo agli effetti delle operazioni di facchinaggio (n. 7). -II) Se le Amministrazioni Statali, che ha:h.no in uso per i propri servizi beni demaniali nell'ambito della giurisdizione portuale, siano tenute o o meno a pagare i canoni per l'occupazione dei beni stessi, quando l'assegnazione in uso del bene demaniale corrisponde ad un interesse dello �stesso Ente portuale (n. 8). RAPPORTI DI LAVORO CONTRIBUTI STRAORDINARI. -I) Quale sia, ai sensi dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 -che istitui per il periodo 1� marzo 1952 31 dicembre 1953 un contributo straordinario sulle retribuzioni -la aliquota da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza riferimento alle ore di lavoro (n. 32). -II) Se nella qualificazione di un rapporto di lavoro si deve far riferimento alla sua sostanza o alla denominazione che le parti gli hanno dato (n. 33). REQUISIZIONI LIQUIDAZIONE INDENNIZZI. -Se, essendo cessato lo stato di guerra, per le modalit� di liquidazione degli indennizzi per danni verificatisi ai beni requisiti durante il periodo della requisizione, sia applicabile il disposto dell'art. 54 del R. D. 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 114). RESPONSABILITA' CIVILE ESERCITAZIONI MILITARI~ -I) Se sia fondata la richiesta di risarcimento di danni, avanzata dall'Ente Ma---remma, che ha dovuto affittare un pascolo di sua propriet� a prezzo minore per la circostanza che nello stesso fondo si svolgono usualmente le esercitazioni di tiro della scuola di artiglieria (n. 174). -246 RECUPERO SPESE. -II) Se le Amministrazioni statali possano promuovere giudizi per il recupero delle spese ospedaliere pagate per il periodo di invalidit� o di degenza di dipendenti vittime di fatti illeciti ad opera di terzi (n. 175). SANITARI MEDICO CONDOTTO. -Se il secondo graduato idoneo in un concorso per medico condotto possa essere nominato nel caso in cui il vincitore del concorso sia dichiarato decaduto dalla nomina per falsit� di documenti �ltre i sei mesi stabiliti dall'art. 26 del D. 11 marzo 1935, n. 281 (n. 4). SOCIETA' FALLIMENTO DT SOCIO ACCOMANDATARIO. -Se, una societ� in accomandita, il cui unico socio accomandatario sia stato dichiarato fallito per un'attivit� diversa da q'uella svolta dalla societ�, possa beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, avendo subito danni per effetto di pubbliche calamit� (n. 69). TASSA DI BOLLO ESENZIONE. -I) Se, in base alla disposizione dell'art. 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, siano da ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le quietanze sui pagamenti effettuati a -titolo di indennizzo per danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 della legge stessa (n. 11). NOMINA DI TUTORE DI MINORENNI. -II) Se per effetto della vigente legge sulla imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, gli atti della procedura per provvedere alla nomina di tutori di minorenni per l'accettazione di indennit� di espropriazione debbano essere redatti in bollo (n. 12). TRANSAZIONE Se il visto dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di transazione stipulati dalle Amministrazioni Statali debba essere apposto sull'originale dell'atto stesso (n. 7). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI I) Se sia stato stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America un trattato bilaterale che permetta il recupero in uno Stato dei crediti tributari dell'altro Stato (n. 5). -II) Se, in mancanza di specifica accordi internazionali, sia possibile perseguire all'estero l'esazione di crediti tributari (n. 5). TRATTATO DI PACE BENI ITALIANI IN JUGOSLAVIA. -I) Se i titolari di diritto all'indennizzo per la perdita di beni confiscati o nazionalizzati in Jugoslavia, ai sensi della legge n. 1064 del 1949, possano essere non solo le persone fisiche ma anche persone giuridiche e societ� (n. 64). -II) Se il limite dei venticinque milioni stabilito dall'art. 4 della legge n. 1131 del 1952 per le anticipazioni da concedere per la perdita di detti beni debba valere nei confronti di una societ� commerciale nel suo insieme o nei confronti di ciascun socio (n. 64). BENI ITALIANI IN TUNISIA. -III) Se possa essere concesso indennizzo a favore di cittadini italiani per quei beni, situati nel territorio della Reggenza di Tunisi, la cui perdita si'a avvenuta per ragioni, giuridiche o naturali, diverse da quelle derivanti dall'applic�zione dello art. 79 del Trattato di Pace (n. 65). -IV) Se possano essere indennizzate le perdite patrimoniali subite dai cittadini italiani_in Tunisia in �pplicazione delle norme stabilite nei decreti beilicali del 12 agosto 1943 e 25 novembre 1943, i quali tendono a colpire con misure di evidente carattere fiscale, i cosi detti arricchimenti illeciti verificatisi durante il periodo in cui la Reggenza di Tunisi fu occupata dalle truppe italo-germaniche (n. 65). 6t&tww.Ai.tt#.4&WiW&JWR@..iMJJW..&M&Wi&W.&&&.JW&WLL222&-..4*""~--diiiiiJW#4tif.&7.@Wq.4@ BULGARIA (seguito) PARTE B. -L'AVVOCATURA DI STATO 1. La legge del 1� novembre 1952. La Bulgaria noll' possiede un organo speciale addetto alla difesa giudiziaria dello Stato. A questa provvede la Procura dello Stato (Prokuraturata); il termine Prokuraturata � reso meglio nella traduzioi;ie tedesca con Staatsanwaltsohaft (Avvocatura dello Stato); per la vicinanza della dizione, preferiamo qui tradurre Procura e traduciamo in Procuratore la dizione bulgara di Procuror. La Procura Bulgara per� non deve essere confusa con il nostro pubblico ministero o con il termine francese di Parqu�t; essa si avvicina piuttosto all'inglese Attorney nella persona del suo rappresentante (Solicitor), per quanto interessa la difesa della Pubblica Amministrazione (Crown). La Procura della Repubblica Popolare bulgara rassomiglia alla Procura dell'Unione Sovietica, di cui parleremo pi. avanti; troviamo una certa rassomiglianza in paesi gi� trattati (Brasile). Occorre qui premettere i precetti della Costituzione del 4 dicembre 1947. Il controllo giudiziario supremo sui Tribunali di ogni categoria � esercitato dal Tribunale Supremo della Repubblica, i cui membri sono eletti dalla Assemblea Nazionale per cinque anni (art. 61). Il controllo supremo sulla stessa applicazione della legge tanto da parte dei diversi organi dello Stato e dei funzionari tanto da parte dei cittadini � esercitato dal Procuratore Generale della Repubblica; questi � particolarmente tenuto a vigilare sulla prosecuzione e sul castigo tanto dei delitti relativi agli interessi dello Stato ed agli interessi economici nazionali della Repubblica quanto dei delitti che arrechino pregiudizio alla indipendenza ed alla sovranit� del paese (art. 62); esso � eletto dalla Assemblea Nazionale per cinque anni e non � subordinato che all'Assemblea (art.63); tutti gli altri Procuratori dei tribunali di ogni categoria sono nominati e revocati dal Procuratore Generale ed a questi sono subordinati (art.64). Si richiamano qui la legge sull'organizzazione dei Tribunali del popolo (Zakon zu ustrojstuoto na narodnite sadilista), n. 70 del 26 marzo 1948 (data e numero di cc Dargiaven Vestnik ))'che indicheremo appresso con cc DV ll), la legge sui Tribunali locali del popolo del 27 agosto 1948, n. 201 (Zakon za i I i I RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA ,DI RESPONSABILIT� CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA mestinite narodni sadilista, cc D.V. ll), la vecchia legge sulla Procura di Stato del 26 marzo 1948 n. 70 (Zakon za Prokuraturata, cc D.V. ll}, la legge sugli avvocati e procuratori, n. 257 del 5 novembre 1947 (Zakon advokatite, cc D.V. �). La legge anzidetta del 1948 sulla Procura di Stato � stata sostituita dalla legge 10 novembre 1952, di cui � stata autorizzata la pubblicazione da parte del Presidium con ukase n. 450 del 6 novembre 1952; seguiamo la pubblicazione nel n. 92 di cc Isvestia )) in data 7 novembre 1952, pag. 3. La traduzione che seguiamo � diretta dal bulgaro ed � stata eseguita di concerto con chi scrive. Il Cap. I della legge riguarda i c6mpiti assegnati alla Procura della Repubblica Popolare di Bulgaria (art. 1-3). Questa � tenuta a salvaguardare e difendere l'ordine sociale, stabilito dalla Costituzione, la propriet� socialista nonch� la legalit� nel paese (art. 1). La Procura di Stato attua nel modo seguente i co_mpiti ad essa assegnati: a) vigila per l'esatta esecuzione delle leggi da parte di tutti gli organi che rappresentano lo Stato, da parte di tutti coloro che prestano la pubblica funzione ed hanno un rapporto di pubblico servizio, da parte di tutti i cittadini e da parte infine di tutti gli enti, imprese ed organizzazioni sociali (obzteztvemi orghanizazii); b) intraprende le prosecuzioni penali per ogni azlone delittuosa contro la Repubblica e contro la propriet� socialista; per ogni altro delitto prov vede e mantiene la pubblica accusa; emette le conclusioni nei processi penali dinanzi ai tribunali; protesta contro le sentenze ingiuste e contro ogni altro provvedimento illegale adottato dai tribunali della Repubblica; o) esercita il controllo sul fondamento legale di ogni imprigionamento ed ordina lo scarcera mento ove la cattura risulti ingiustificata; d) emette gli ordini per l'esecuzione delle senten ze e segue il regolare adempimento delle condanne; e) partecipa nelle cause civili nei casi pre visti dalla legge e quando si renda necessario per la difesa degli interessi dello Stato e sociali; f) dispone il ristabilimento delle situazioni di fl;l>tto dapprima esistenti, la cui modificazione e cambiamento siano illegalmente intervenuti; g) esercita il controllo sulle disposizioni (or: dini, istruzioni, circolari, provvedimenti in genere) emanati dagli organi governativi ministeriali e periferici, dagli organi locali e da ogni altro ente pubblico quando risultino in contrasto con la costituzione e con le leggi; a tal fine egli eleva . -248 una protesta dinanzi agli organi rispettivi ed indica i mezzi affinch� sia. eliminato il contrasto (art. 2). Perch� possano esercitare le proprie funzioni, i procuratori hanno diritto di chiedere le informazioni necessarie e la. documentazione o materia. le relativo da tutti gli organi dello Stato, da tutte le persone che abbia.no un rapporto di servizio con esso, dai cittadini e da tutti gli enti, imprese ed organizzazioni. socia.li (art. 3). Il cap. II della legge 1952 concerne l'organizzazione della Prokuraturata (art. 4-12). La Procura � unitaria. e centralizzata. La Procura Generale comprende anche i Procuratori speciali e cio�: 1) la Procura presso l'Amministrazione militare; 2) la. Procura presso il Ministero degli Interni; 3) la. Procura presso il Ministero dei Trasporti. A capo della Procura sta il Procuratore Generale della Repubblica Popola.re di Bulgaria. Il Procuratore Generale della Repubblica Popolare di Bulgaria viene eletto per cinque anni dall'Assemblea Nazionale; esso dipende dall'Assemblea Nazionale. .Ogni anno il Procuratore Generale presenta al Presidente una relazione sull'attivit� svolta dalla Procura (art. 4). Nell'adempimento delle loro attribuzioni i procuratori funzionano in base alla. legge. Essi sono indipendenti sia. dal potere della Pubblica Amministrazione e sia. da quello degli organi locali. Essi sono dipendenti soltanto dal Procuratore Generale. Ogni procuratore dipende dal procuratore superiore competente$(art. 5). . Ogni rispettivo procuratore pu� provvedere a sospendere (spre) o pu� annullare (odmini) le disposizioni del procuratore inferiore. Il Procuratore Generale pu� sospendere o pu� annulla.re le disposizioni di tutti i procuratori. L'annulla.mento delle disposizioni speciali avvengono sfa da parte del Procuratore dirigente in uno dei detti Ministeri della Difesa, degli Interni o dei Trasporti rispettivamente e sia. dal Procuratore Generale della Repubblica Popola.re di Bulgaria. (art. 6). Ogni procuratore pu� obbligare l'inferiore, in corrispondenza dei gradi, a sostituirlo nell'espletamento delle proprie funzioni di servizio (art. 7). I rapporti tra procuratori e giudici istruttori sono determinati dalle norme del Codice di procedura penale (art. 8); vogliamo qui ricordare il Codice penale (Nakazatelen Zakon) di cui a legge 13 febbraio 1951 n. 13 cc Isvestia. n, il nuovo Codice di procedura penale di cui a legge del febbraio 1952, che in sostanza segue il sistema procedurale sovietico, il Codice penale militare (Voenno -nakazatelen Zakon) di cui a legge n. 21 del 28 gennaio 1949 cc D.V. n, il Codice di procedura penale militare (Voenno -Sadeben Zakon) di cui a legge n. 180 del 6 agosto 1949 cc D.V. n. La Procura.turata � composta dalla Procura Generale, dalle Procure regionali, dalle Procure circondariali, dalle Procure delle citt�, e dalle Procure delle frazioni di citt�. Le procure delle citt� sono create con un ordine del Procuratore Generale. Le sedi e la. competenza territoriale (o i raggi) dei procuratori e dei giudici istruttori sono stabilite dal Procuratore Generale; le sedi e la. competenza delle procure speciali sono stabilite dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della Difesa, o degli Interni o dei Trasporti (art. 9). La Procura dell'Esercito ha procure regionali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori rientra. nel r"Q.olQ. del J}'.[inistero della Difesa (art. 10). La Procura presso il Ministero degli Interni funziona per l'intero paese; � soltanto centrale. Tuttavia possono essere stabilite Procure regionali secondo norme del Procu ratore Generale adottate di concerto con il Ministro dell'Interno; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori � compreso nel ruolo del Ministero degli Interni (art.11). La Procura del Ministero dei Trasporti pu� avere anche Procure territoriali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori � stabilito dallo stesso bilancio (bjudzeta) della Procura.turata (art. 12). Il Cap. III della legge del 1952 sulla Procura concerne la nomina, il dimissiona.mento ed i gradi dei procuratori (art. 13-23). Tutti i procuratori ed i giudici istruttori sono nominati o dimessi dal Procuratore Generale. I procuratori ed i giudici istruttori presso le Procure speciali sono nominati e dimessi dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della difesa, degli Interni o dei Trasporti (art. 13). Possono essere nominati procuratori e giudici istruttori le persone che posseggano i seguenti requisiti: a) essere cittadino bulgaro; ved. in proposito la legge sulla cittadinanza bulgara (Zakon za Bagarskoto grazdanstvo) n. 70 del 26 marzo 1948 cc D.V. n b) aver compiuto gli studi giuridici ed aver superato l'esame statale prestabilito; ved. in proposito la. legge sull'insegnamento superiore (Zakon za Visseto obrazovanie) n. 224 del 24 settembre 1948 cc D.V. n; o) aver compiuto la prova presso le procure dei Tribunali o presso qualche ufficio di consulenza giuridica; d) non. essere stato privato dei diritti, secondo l'art. 28, punti 10 e 20 del codice penale di cui sopra; e) non essere stato condannato alla privazione . della libert� per delitti di carattere co.iune, salvo se sfa intervenuta l'amnistia. o la. riabilitazione; f) non aver manifestato tendenze fasciste o tendenti alla restaurazione capitalista (art. 14). I procuratori ed i giudici istruttori, all'atto di entrata nelle funzioni, prestano promessa di fedelt� alla Repubblica. � appositamente stabilita dalla legge la formula della promessa. Il Procuratore Generale presta la promessa dinanzi al Presidium; i singoli procuratori prestano la promessa dinanzi al procuratore superiore (art. 15). Per l'esercizio delle funzioni di procuratori e di giudici istruttori sono stabiliti i gradi seguenti: 1) Vice-Procuratore Generale; 2) Sostituti Procuratori Generali; 3) Procuratori presso la Procura Generale; 4) Vice Procuratori presso la Procura Gene rale e giudici istruttori per le cause impor tanti presso la Procura Generale; 5) Procuratori regionali; �� � _ . 6) Vice Procuratori regionali e giudici istrut tori presso le Procure regionali; 7) Procuratori circondariali; 8) ViceProcuratori circondariali e giudici istrut tori presso le Procure circondariali (art. 16). i&& i&& ~ 249 Il Procuratore regionale di Sofia � parificato ad lill Procuratore presso la Procura Generale. I Vice Procuratori regionali di Sofia ed i giudici istruttori presso la Procura regionale di Sofia sono parificati ai Procuratori regionali del paese (art. 17). I Procuratori presso il Ministero della Difesa, presso il Ministero degli Interni o presso il Ministero dei Trasporti sono collaboratori del Procuratore Generale; i relativi gradi sono stabiliti dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro (art. 18). Sono nominate a Procuratori circondariali ed alle cariche assimilate od a Vice procuratori regionali le persone che abbiano prestato almeno due anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Sono nominate a Procuratori regionali od alle cariche assimilate le persone che abbiano prestato almeno tre anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Le promozioni od avanzamenti avvengono in base al merito (art. 19). In casi eccezionali o per meriti speciali il Procuratore Generale pu� promuovere i procuratori a sua scelta ma per non pi� di due gradi (art. 20). Il Procuratore Generale pu� nominare presso la Procura funzionari che posseggano i requisiti indicati dall'art. 14 e che abbiano prestato la prova presso i Ministeri (art. 21). I Procuratori regionali e parificati possono essere promossi, dopo aver prestato la debita prova, sino al grado di Procuratore presso la Procura Generale; tutti gli altri Procuratori e giudici istruttori possono essere nominati sino al grado di Procuratore regionale (art. 22). Tutti gl'impiegati della Procura sono nominati e licenziati dal rispettivo Procu ratore. La legge del 1952 sulla Procura contiene al Cap. IV norme transitorie (artt. 24-27). 2. La dottrina bulgara e l'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata). Nel n. 3 di Sozialistitscesko Pravo cc Diritto socialista n del 1953, Sofia, Christo Dionissieff ha studiato il controllo generale affidato all'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata) in Bulgaria; l'articolo riveste tale importanza da essere stato tradotto in tedesco da Alexander Ernst (Halle) nel n. 4 di Rechtswissenwchaftlicher Informationsdient del 20 febbraio 1950 (edito dal cc Deutsche Institut fur Rechtswissenschaft n, pag. 120), Bulgarien, Die allgemeine Aufsicht der Staatsanwaltschaft. Dionissieff parte dalle considerazioni della dottrina sovietica e da quelle di G. Dimitroff e da W. Tscherwenkoff sulla necessit� di mantenere l'ordine legale nello Stato socialista a cura di organi determinati; uno di questi � costituito dall'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata; Staatsanwaltschaft). La caratteristica principale che distingue l'Avvocatura o Procuratura di Stato dagli altri organi di controllo consiste nella supremazia e nella generalit� del suo controllo o vigilanza: infatti, costituzionalmente, essa � il supremo organo di controllo della legalit� nel paese e tale controllo concerne tutti gli organi in cui � ripartito il potere dello Stato, dell'.Aillministrazione, della giustizia nonch� tutti i dipendenti pubblici ed i cittadini; in sostanza tale controllo renderebbe attuale ed effettiva l'espressione. della volont� popolare e la fiducia nei pubblici poteri. '.l'ra i me.zzi diretti a realizzare l~ giustizia nell'Amministrazione ha una importanza non secondaria quello della competenza assegnata alla Procura di rivolgere proteste a qualsiasi organo amministrativo, come si � detto nella esposizione della legge del 1952; � tale possibilit� ch'� fatta risaltare sia da DroNISSIEFF e sia dal prof. A. s. ANGELOFF (Le guarantigie della legalit� nelle pubbliche funzioni della Repubblica Popolare di Bulgaria, Aooademia Bulgara delle Scienze, Sofia, 1953, pag. 203-204, in bulgaro). L'opera della Procura di Stato si serve poi di tutti gli altri organi di controllo come dell'accennata Commissione del Controllo di Stato, degli organi ispettivi dei pubblici servizi, dei servizi ispettivi esistenti presso il Consiglio dei Ministri e presso i singoli ministeri. Nel suo lavoro Angeloff precisa la differenza fondamentale tra la funzione generale e suprema di controllo da parte della Prokuraturata e quella dello specifico organo di controllo (Dragiaven Oontrol), riallacciandosi alla dottrina russa (Tadewossjan); sono soggetti al controllo della Procura tutti gli organi politico-amministrativi, sociali, culturali, economici, sanitari, commerciali, finanziari ecc. Dionissieff. pone in prima linea la competenza della Procura di assicurare e proteggere la propriet� dello Stato e delle istituzioni socialiste, giacch� questa costituisce per il sistema bulgaro il fondamento economico dello Stato e dell'ordine sociale. Il lavoro della Procura, viene avvertito, � stato limitato nel campo della difesa della propriet� dello Stato (1, 7 %degli affari nel 1952), mentre il suo intervento � stato massiccio nel campo e conomico e va accrescendosi nelle questioni del lavoro, laddove nel 1952 si ebbe appena un centinaio di violazioni del Codice del lavoro. Le questioni concernenti la qualit� della produzione furono limitate nel 1952 (56 casi) ma i compiti della Procura sono importantissimi in tale campo. Dionissieff riassume come segue i metodi di difesa da parte dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata: 1) poteri di iniziativa; 2) necessit� di intervenire in seguito alle comunicazioni ed al materiale fornito dagli organi del Controllo di Stato, del Controllo sui funzionari, dei Ministeri, Amministrazioni, Enti, Organizzazioni; 3) necessit� di intervenire su denuncia e ricorsi dei cittadini; 4) necessi.t� d'intervenire in base ad informazioni raccolte dalla stampa, da articoli di giornali ecc. Sulla protesta da parte della Procura la dottrina richiama l'attenzione, riallacciandosi agli autori russi come G. N. SAFONOV (Il oontrollo di legalit� e la competenza predominante dell' A vvooatura di Stato) ed E. A. LUNEW (Le basi costituzionali del controllo generale da parte dell' A vvoc_q,tura di Stato nell'Unione Sovietioa, in �Questioni di dirittQ_ amministrativo e finanziario sovietico )>, Mosca, 1952): la protesta pu� anche ridursi ad una segnalazione; entrambe sono seguite da una proposta o parere della Procura per la eliminazione della -250 violazione e per la determinazione delle responsabilit� disciplinari, amministrative, penali o civili. Ove risultasse definitivamente un danno materiale, l'Avvocatura inizia_ la causa civile. 3. Il sistema dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata. Tenendo conto di quanto siamo venuti esponendo, ci troviamo di fronte ad un sistema particolare, proprio dei presupposti del concetto sovietico della Procura di Stato. Il sistema di difesa, anche civile, si risolve nel controllo di tutta l'organizzazione sociale; la responsabilit� dello Stato resta allo Stato per la parte di cui non debba rispondere il funzionario od impiegato; tale responsabilit� non � totale e si riduce ad una trattenuta sulla retribuzione ma pu� essere anche piena quando la legge lo richieda e nei movimenti contabili, com'� ampiamente avvertito dal dottore MiLTSCHO KosTOFF: Sulla responsabilit� materiale dei lavoratori ed impiegati, in �Diritto socialista n, Sofia, n. 10 del 1953, pag. 19 (ved. traduzione tedesca dal bulgaro a cura di ALEXANDER ERNST, BULGARIEN: Ueber die materielle verantwortlichklit der Arbeiter und A ngestellten, in �Rech tswissenschaftlicher Informationsdienst n, n. 18, 20 settembre 1954, pag. 494 e seg.). Ove, attraverso la Procura, non si possa arrivare ad una ricomposizione della legalit�, la Procura � presente nei tribunali, sia contro coloro che non abbiano soddisfatto alle obbligazioni per il danno materiale provocato allo Stato, sia in difesa dello Stato quando l'iniziativa spetta ai cittadini. Alla edificazione di un tale sistema contribuiscono le particolarit� delle leggi di diritto civile: 1) legge sulle persone e la famiglia (Zakon za Licata i Semejstvoto) del 9 agosto 1949, n. 192 D. V.; 2) legge sulle successioni (Zakon za nasledstvoto) del 29 gennaio 1949, n. 22; 3) legge sulle obbligazioni ed i contratti (Zakon za zadalzenijata i dogovorite) del 22 novembre 1950 n. 275; 4) legge sulla propriet� (Zakon za sobstvenostta) del 20 novembre 1951, n. 93 � I.P.N.S. �. Vi contribuiscono sopratutto il Codice del lavoro (Kodeks na truda) del 13 novembre 1951 n. 91, � I.P.N.S. n, la legge sulla nazionalizzazione delle imprese industriali e minerarie (Zakon za nacionalizacijata na castnite industrialni i minni predpriiatija) del 27 dicembre 1947, n. 302 � D.V. � e lo Statuto delle aziende agrarie collettive (Primeren Ustov na trudovozemedelskoto kooperativno stopanstvo) del 13 maggio 1950, n. 112 �D.V. �. Ved. per tutte le materie di cui sopra S. SICA: Dizionario Universale della Finanza Pubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956. L'Avvocatura o Procura dello Stato bulgaro risolve i conflitti tra Stato e cittadini nel controllo del comportamento legale di tutti gli organi ed i dipendenti dello Stato, inteso in senso lato ed in tutti i campi. Il cittadino, nei conflitti d'interesse con lo Stato, pi� che ai Tribunali, si rivolge anzitutto alla Procura, la quale avanza, ove trovi fondamento alla lagnanza ed alla pretesa, una proposta od un suggerimento o parere all'Amministrazione, precisando le responsabilit�; il dissidio od il conflitto giudiziario con lo Stato, difeso dalla Procura, avviene quando n0n sia stato possibile realizzare, ad opera della_ Procura_ .di Stato, l'annullamento dell'atto o la riparazione del torto od il ristabilimento dello stato di fatto anteriore. A tali conseguenze porta l'esame attento della legge del 1952 sulla Procura o Avvocatura di Stato e della recente dottrina. Ved. i vari contributi di autori sovietici sulla Procura di Stato nell'antologia edita dal Deutsche Institut fur Rechtwissenschaff, Zur Arbeitsweise der 6rtliehen Organe der Staatsgewalt in der Sowietunion, Veb Deutsche Zentralverlag n, Berlin, 1954, ed il lavoro del Langrod, �Le Minist�re public, organe de contr�le de l'Administration dans les pays de l'Est Europ�en, Revue int. de droit compar� n, 1950, pag. 639. Concludendo, la funzione della Procura di Stato tende al ristabilimento della legalit� in ogni settore, indipendentemente da ogni altro potere ed altres� da quello giudiziario. L� dove non giungono gli altri c ntrolli dovrebbe arrivare il potere pro .. curatoriale, con la protesta avanzata dinanzi allo stesso organo, che abbia illegalmente provveduto, od a quello superiore (ved. giurisprudenza del sistema in V. S. TADEVOSIAN, Il controllo generale della Procura, in russo, in � Lo Stato e il Diritto Sovietico � 1951, n. 46). I ministri (art. 45, Cost. 1947) ed i funzionari (art. 46, Cost.) sono responsabili civilmente verso i cittadini per i danni arrecati nell'esercizio illegalle delle loro funzioni; mentre per i danni arrecati allo Stato, in assenza di leggi che richiedano il recupero per intero, i funzionari (e riteniamo i ministri) sono tenuti, entro breve prescrizione, alla refusione in rapporto alla retribuzione mensile, per i danni materiali arrecati invece ai terzi nessun limite � stabilito ed i tribunali condannano per l'intero. Lo Stato si trova verso i terzi nella posizione che segue: I) la Procura sospende od annulla gli atti illegali dei procuratori inferiori; protesta contro le sentenze o deliberazioni -ingiuste dei giudici; protesta contro norme ed atti amministrativi illegali. Non conosciamo sino a che punto essa possa ordinare che le situazioni di fatto illegalmente modificate debbano essere ristabilite (lettera f art. 2, legge 1952). La Procura � presente nei procedimenti civili a carico dei funzionari da cui non sia stato possibile ricuperare amministrativamente l'ammontare del danno di cui cos+;oro siano responsabili ed a cui siano obbligati. La Procura assiste in giudizio lo Stato nei casi in cui le leggi lo considerino responsabile verso il terzo (giurisprudenza del sistema sovietico; ved. Gsovs1a, Soviet Oivil Law, �Ann Arbor n, 1948, I, pag. 848 'e seg.); ove le leggi non lo prevedano, lo Stato non � responsabile; II) la Procura si disinteressa de~~e _cause che i terzi iniziano dinanzi ai tribunali contro i _iun_zionari ed i ministri per l'obbligo diretto al risarcimento. Il concetto pero di offesa alla propriet� socialista fa rientrare il terzo nella categoria dei numerosi stabilimenti, enti industriali ed organiz -251 zazioni sociali ed in tal modo si rientra nel sistema di cui sopra. Si tratta di una materia la cui imperfezione � confessata dagli stessi autori sovietici (TADEVOSIAN, ved. sopra) (Safonov, Sostoianie nadzora za Zakonnostin i ocerednye Zadaci Prokuratury, e cio� Natura del oontroll� sulla legalit� e oompiti ordinari della Prooura, in �La legalit� socialista n, in russo, 1948, n. 6, pag. 14). Il sistema � originale ma tale originalit� ha dovuto affrontare ed affronta problemi connessi con la generalit� della competenza, che rischia di essere genericit�. N� in Bulgaria con la detta legge del 1952 n� nell'Unione Sovietica con i decreti presidenziali dell'Unione del 24 maggio 1955 (� Vedomosti n, 20 giugno 1955, pag. 259) e del 13 luglio 1955 (� Vedomosti �, n. 14 del 29 agosto 1955, pag. 389-390) si � rimediato all'ermetismo delle leggi. Ved. per la Bulgaria, anche .AL. KoZUCHAROV: obligatsiono Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 1953; P. STAINOV ed A. ANGELOV: Administrativno Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 1954; C. KATZAROV: Die Entwi<Jklung des Oeffentli<Jhen Reohtes in Bulgarien seit dem 2 Weltkrieg, Jahrbuch des Oeff. Rechts, 1953, Mohr, Tli.bingen. Ved., per il confronto con il sistema sovietico, anche D. S. KAREV: Sudonstroistvo, <<Ordinamento giudiziario n, Iurizda.t, Mosca, 1948, pag. 257-258; G. TocoPOV: Proverka ispolneia Zakonov, Il oontrollo sulla eseouzione delle leggi, in Sotsialistioeskaia Zakonnost, e cio� in <<La Legalit� socialista n, 1950, n. 6, pag. 60-65; A. E. LUNJEW: Questioni di diritto amministrativo e finanziario sovietioo, Mosca, 1952 e traduzione in tedesco a cura di A. WALTER: Die V erf assungsmassigen Grundlagen der Allgemeinen Aufsi<Jht der Staasanwaltsohaft der UdSSR, in �Rechtswissenschaff tlicher Informationsdienst � del 5 febbraio 1954, n. 19; ved. L. BYDZOVSICY: Il oontrollo generale, Li dov� soudnictvi, 1952, quaderno 10, pag. 377384 e traduzione (Die Allgemeine Aufsicht) di Karl Ammer, in detto n. 19 di R. I. 4. L'arbitrato di Stato. Il sistema della responsabilit� dello Stato e della difesa dello Stato in Bulgaria non pu� essere � scisso dal sistema organico dello Stato, atteggiato a quello sovietico. L'inquadramento dell'economia nazionale di tutti i settori pianificati nella organizzazione dello Stato e degli enti minori nonch� in pubblici stabilimenti e cooperative (Cooperazia) ha richiesto, per il rapido componimento delle controversie sulla produzione, la creazione di un organo speciale, che provvede a risolvere le dispute economiche in via di arbitrato. Gli eventuali interessi contrastainti delle unit� economiche pubbliche o nazionalizzate vengono composti, indipendentemente dalla Procura e dai tribunali, dall'Arbitrato di Stato, che tutela e si erge a difesa della legalit� dell'uno o dell'altro organismo. Formano cosi oggetto di tali giudizi: 1) la materia pre-contrattuale. Una particolarit� del sistema bulgaro (come del sistfma sovietico) consiste in quelle dispute che concernono i rapporti intercorsi fra le unit� economiche per la formazione dei contratti; questi tuttavia non si sono ancora perfezhnati ma la loro preparazione ed elaborazione pu� far nascere controversie. che occorre appianare; 2) la materia contrattuale; 3) la materia .ext.:i:a~contrattuale (torts, secondo la legge inglese). L'Arbitrato di Stato � retto dalla legge del 31 maggio 1950 (<< Isvestia n, n. 127 del 31 maggio 1950), corretta nel n. 137 di Isvestia � del 1950 e modificata con legge del 28 dicembre 1951 ((( Isvestia n, n. 104 del 28 dicembre 1951). La legge del 1950 � stata seguita dal Regolamento del 10 aprile 1951 ((( Isvestia � n. 29 del 10 aprile 195;1.). La materia arbitrale � retta. da una sua speciale procedura, contenuta nella legge del 1950 e nel relativo Regol. del 1951, e pertanto non si applica il Codice di procedura civile dell' 8 febbraio 1952 mcdificato il 7 novembre 1952 ed il 6 novembre 1953. Il Cap. I della legge sull'Arbitrato del 1950 concerne gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato di Stato (art. 1-7). � istituito l'Arbitrato di Stato con il compito di risolvere le divergenze relative a beni economici fra le organizzazioni economiche dei diversi settori sociali (imprese statali, unit� economiche, cooperative); tali divergenze possono riguardare dette imprese� da. una parte e gli enti statali o gli stessi enti statali fra di loro (art. 1). L'Arbitrato di Stato mira, attraverso la soluzione di tali controversie sulla base della salvaguardia severa della legalit� socialista, a proteggere e sostenere l'auto-mantenimento delle unit� produttive, a difendere la disciplina pianificata e dei contratti nonch� a salvaguardare la pubblica propriet� che appartiene al popolo tutto (art. 2). L'Arbitrato di Stato � un organo interministeriale ed interorganico, od � un organo ministeriale. L'Arbitrato interorganico � stabilito presso il Consiglio dei ministri (Governo), presso i Comitati esecutivi delle Giunte regionali, presso il Comitato esecutivo della Giunta di citt� di Sofia. L'Arbitrato amministrativo o ministeriale � stabilito presso i ministeri indicati dal Consiglio dei ministri (Governo) e presso gli enti ed alle�nze (unioni) cooperativistiche (art. 3). Ogni Arbitrato � composto dall'Arbitro (Arbiter) generale, dal suo Sostituto e da Arbitri. Tutti costoro vengono nominati dall'organo presso il quale � stabilito l'Arbitrato; per la nomina alle cariche arbitrali presso le cooperative provvede il Consiglio delle cooperative presso il Consiglio dei ministri su proposta dell'Alleanza centrale delle cooperative (art. 4). L'Arbitrato generale: 1) stabilisce l'ordine interno dei lavori dell'Arbitrato; 2) distribuisce le cause iscritte nel ruolo arbitrale; 3) segue i termini e le scadenze e vigila sull'ordine nel quale le pratiche debbono essere discusse e trattate; 4) controlla le relazioni redatte dagli Arbitri e la regolarit� delle loro decisioni; 5) provvede a dare istruzioni, a disporre inchieste ed a stabilire le convocazioni e le conferenze con gli Arbitri ..(�rt. 5}_. L'Arbitro generale dell'Arbitrato di Stato presso il Consiglio dei ministri dirige il lavoro di tutti gli Arbitri emanando istruzioni, che sono obbligatorie per la condotta funzionale degli Arbitri stessi; convoca le conferenze generali, provvede �8f&~~N] -252 ad ordinare inchieste . e controlli circa il lavoro arbitrale, al fine di giungere ad una rapida soluzione delle cause arbitrate e per la fissazione di una giurisprudenza arbitrale unica (edimna) (art. 6). Il Cap. II della legge del 1950 concerne la competenza dell'Arbitrato di Stato (art. 8-12). Sono sottoposte all'Arbitrato di Stato le controversie concernenti un bene economico e relative a rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, e cio� le divergenze economiche di ordine civile sorte fra le unit� od organizzazioni economiche, di cui all'art. 1 (art. 8). Nom sono invece sottoposte all' .Arbitrato di Stato: a) le controversie relative ad un valore infe-� riore alle 2.000 leve; b) le controversie relative ad ammortizzazioni (amortizazii), a tributi, tasse e multe; o) le controversie relative a contratti di trasporto intervenuti fra imprese di trasporti per via terrestre, acquea o aerea; d) le controversie relative a contratti ed operazioni della Banca Nazionale degli Investimenti (Investizionna Banka) e dell'Istituto statale delle Assicurazioni nonch� le controversie relative agli ~:!fari delle Cooperative di credito come tali; e) le controversie relative a contratti ed obbligazioni verso le Amministrazioni delle poste, telegrafi, telefoni e verso la Direzione della Radiodiffusione; f) le controversie ai servizi delle Imprese di elettricit�, luce a gas e determinati trasporti di persone; g) le controversie relative agli ordini esecutivi (liste esecutive), a precetti, sequestri ecc. che trovano fondamento in decisioni e titoli esecutivi; h) le controversie relative alla liquidazione ed alla riorganizzazione di enti statali ed imprese; i) le controversie relative ad organizzazioni di cui facciano parte cooperative agricole (art. 9). Gli arbitrati ministeriali risolvono le contro versie fra enti statali, imprese e le pi� grandi unit� economi~he della stessa Amministrazione. Le controversie fra le cooperative di una stessa regione sono risolte dall'Arbitrato presso l'Al leanza cooperativistica regionale. Le controver sie fra le cooperative di diversi regioni sono risolte dall'Arbitrato presso l'Alleanza (Unione) centrale delle Cooperative. Quando la stessa Alleanza centrale delle Cooperative � parte �n una contro versia, la decisione di questa spetta all'Arbitrato presso il Consiglio dei ministri (art. 10). Le altre controversie sono risolte: a) dall'Arbitrato presso il Consiglio dei mini stri quando la controversia rivesta importanza nazionale ed il relativo valore sia superiore ad 800.000 leve per le dispute precontrattuali (preadogovorni) o ad 80.000 leve per le dispute contrattuali ed extracontrattuali; b) e negli altri �casi dall'Arbitrato presso le Giunte regionali e presso la Giunta di citt� di Sofia. L'Arbitrato Generale presso il Consiglio dei Ministri pu� avocare a se la decisione delle controversie rimesse alla competenza degli Arbitri presso le Giunte Regionali dei Consigli popolari; pu� anche avocare a s� 1a decisione delle controversie pendenti presso 1'.Arbitrato delle Amministrazioni e presso l'Arbitrato delle Giunte regionali dei Consigli popolari. La controversia � sempre rimessa I alla competenza dell'Arbitrato presso il Consiglio 1 dei Ministri allorch� fra le parti della controversia I figuri un Ministero (art. 11). I1a competenza (territoriale) dell' .Arbitrato presso le Giunte regionali .si determina in :Pase al domicilio (sede) del convenuto; le controversie precontrattuali sono risolte dall'Arbitrato della Giunta della regione in cui abbiano domicilio (sede) le Organizzazioni, ch�' forniscono le merci od effettuano i servizi. I conflitti di competenza fra i singoli (prere-' canja) Arbitrati sono decisi dall'Arbitrato generale presso il Consiglio dei ministri (art. 12). Il Cap. III della legge del 1950 concerne la procedura arbitrale (art. 13-20). Ove l'Arbitrato dovesse riscontrare violazioni di legge da parte delle unit� economiche ed enti od organi statali, esso provvede a denunziarle all'organo superiore, od alla Commissione di controllo (Dragiaven Control) per la materia finanziaria o, per i delitti, alla Prokuraturata (art. 20). Il Cap. IV della legge del 1950 concerne l'esecuzione delle sentenze arbitrali (art. 21-22). Il precetto esecutivo (lista esecutiva) � obbligatorio per le parti (art. 22). Il Cap. V concerne il controllo sulla esecuzione delle decisioni e degli ordini adottati dall'Arbitrato di Stato (art. 23-25). Il Cap. VI concerne le disposizioni finali (art. 2629); la trattazione delle cause di competenza arbitrale che si trovino presso i tribunali � sospesa e le cause passano alla decisione dell' .Arbitrato; a tale norma non sono soggette le cause che si trovino alla decisione della Corte Suprema (art.26). Il Regolamento del 10 aprile 1951 tratta: al Cap. I, gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato (art. 1-4); al Cap. II, la competenza dell'Arbitrato (art. 5-11); al Cap. III, la procedura arbitrale (art. 12-36); al Cap. IV, l'esecuzione delle sentenze arbitra,li (art. 37-38); al Cap. V, il controllo sulla esecuzione delle decisioni ed ordini adottati dal l'Arbitrato; al Cap. VI, le norme finali (art. 43-45). Tutte le decisioni e gli ordini dell'Arbitrato debbono essere immediatamente eseg1�ti dalle parti, salvo se sia stato stabilito un termine pre ciso; ove non si, provveda alla loro esecuzione, le parti interessate possono ottenere il rilascio delle liste esecutive, che hanno lo stesso valore di quelle rilasciate per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali. Le controversie, derivate da una _lagnanza dei privati cittadini contro l'esecuzione delle sentenze arbitrali, sono decise dai tribunali civili con preferenza sulle altre (art. 37, Regol. 1951). La legge bulgara del 1950 trova i suoi prece denti nel decreto sovietico del 3 maggio 1931 (ved. Gsovs1n: Soviet Civil Law, .Ann .Arbor, cc Univ. of Michigan Law School n, 1948, vol. I, pag. 837) e nelle istruzioni procedurali del 27 gennaio 1940, n. 19 (ved, Gsovsm: pag. 873). Non � ammesso appello n� ricorso per� �assaziQne1 salvo per la materia passata alla competenza dei tribunali. Per la giurisprudenza, ved. la voce .Arbitraggio di Stato, in Dizionario Universale della Finanza Pubblica� di SALVATORE SICA, �Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, I, pag. 87. -253 BURMA (Union of -) aveva ottenuto il diritto dell'amministrazione generale e finanziaria del paese. Con il Charter Al solito dividiamo la materia in .Act del 1833 la Compagnia ebbe concesso il governo .A) Responsabilit� dello Stato; parleremo altres� della collegata materiadellaresponsabilit�verso lo Stato. dell'India in amministrazione fiduciaria dalla British Crown. Nel 1858 la Corona per� ay9c� a s� la sovranit� sull'India e riassunse dalla East India B) Difesa dello Stato. Company il governo dell'India. L'art. 65 del Govern � Il sistema � restato sostanzialmente quello inglese dello Attorney General ma non troviamo la funzione delegata del Solioitor. Oooorre quindi riferirci ai legami gi� esistenti per Burma con la Gran Bretagna e con l'India. ment of India .Act 1858 dichiarava che il Secretary of State in Council (coloniale e poi per India e Burma) avesse personalit� giuridica, fosse cio� un �body corporate �ai fini di convenire e di essere convenuto in giudizio. L'art. 65 si esprimeva nei seguenti Burma � fuori degli His Britannio Majesty's dominions; l' Union of Burma � retta dalla Costitutermini: Ogni persona avr� gli stessi rimedi contro il Segretario di Stato in Consiglio che avrebbe possezione 24 settembre 1947, dovuta ad una Constituent Assembly, eletta il 9 aprile 1947. Essa � composta dai seguenti Stati e Territori: 1) Shan (Costit. 1947, art. 154 e seg.); 2) Kaohin (Costit. 1947, art. 166 e 173); 3) Karen (Costit. 1947, art. 189); 4) Karenni (Costit. 1947, art. 183 e 189); 5) Territori determinati, compresi nella Zona speoiale dei Chins (art. 196 e 197). Gli Stati ed i Territori sono rappresentati da un singolo JJ.finistro dell'Unione; questa ha un Ministro (generale) della Giustizia e della Sanit�. Sino alla indipendenza (1947), Burma fu retta dal Burma General Clauses Aot 1898 n. 1 e dal Burma General duti contro la East India Company se non fosse intervenuto il Government of India .Act 1858. L'art. 65 del Government of India .Act 1858 venne poi riprodotto nell'art. 32 del Government of India .Act 1915. Tuttavia non sarebbe stato pi� il Segretario di Stato ad essere convenuto ma o la Federazione dell'India od uno dei Governi provinciali dell'India; la responsabilit� da parte dell'Amministrazione federale o delle singole provincie avrebbe dovuto formare oggetto di una legge da essere adottata rispettivamente dal Parlamento federale dell'India o da uno dei Parlamenti provinciali (art. 176, Government of India .Act 1915). Prima della Costituzione burmese del 1947 si presentava Clauses Aot n. 1 del 1919; nel 1923, ai sensi del la stessa domanda che si � presentata poi per la Government of India come una Governor's Aot 1919, venn,e Provinoe inveoe oostituita ohe oome Costituzione indiana del 1949: se il caso fosse sorto prima del 1858, vi sarebbe stata l'azione contro la Lieutenant-Governorship (1898); il Governatore era responsabile di fronte al Seoretary of State (for India and Burma), questi di fronte al British Cabinet; la sovranit� resiedeva nella Corona inglese (Crown) ed i funzionari giuravano nel Re (o nella Regina) e nei suoi suooessori. Compagnia delle Indie, secondo ch'essa si presentasse in qualit� di ente commerciale o di ente sovrano~ Secondo il Common Law of England la Corona godeva di immunit�; essa non poteva sbagliare (the King can do no wrong) e quindi non si poteva ritenere responsabile per gli atti extracontrattuali (tortious acts) commessi dai suoi A) RESPONSABILIT� DELLO STATO funzionari (servants; public officials) (colpa aquiliana); la detta Compagnia, come ente sovrano, 1. L'azione contro Io Stato in risarcimento. non poteva essere convenuta n� per essa lo avrebbe potuto il successore della Comp�gnia stessa, e cio� La provincia di Burma venne come tale separata il Secretary of State in Council. Per i contratti, il dall'India il 1� aprile 1937; a quella data dovevasi Segretario di Stato od il Governo Federale o delle ritenere applicabile anche per Burma il Government rispettive provincie potevano essere convenuti, of India .Act 1935. L.'art. 176 del Government of senza che peraltro esistesse responsabilit� personale India .Act 1935 diceva: Il Dominion pu� convenire in dei funzionari adibiti a firmare i contratti in nome giudizio ed essere convenuto in nome del Dominion del Governo (art. 30, Government of India .Act 1919; of India ed un Governo provinciale (sino al 1� aprile art. 175 del Government of India .Act 1935). La 1937 anche Burma) pu� essere convenuto e convenire storica immunit� della Compagnia delle Indie ha in giudizio in nome d~lla Provincia; il Parlamento quindi giocato in favore della immunit� governa( Legislature) del Dominion od un Parlamento (Legitiva (per la Federazione dell'India e per le provincie, slature) provinciale avrebbe provveduto ad emanare tra cui Burma si riallacciava a detta immunit�) per la rispettiva legislazione in modo che fosse con-quanto si riferisse all'esercizio di funzioni sovrane. Si sentito di perseguire od essere perseguiti (Dominion � venuta cos� formando una lunga giurisprudenza o Provincia) in giudizio come lo era stato sino allora che si pu� studiare, per i casi di riconosciuta attivit� lo stesso Segretario di Stato (per India e Burma) in sovrana o di attivit� privata, alla pag. 728 del Consiglio (Secretary of State in Council). Commentary on the Constitution of India di Durga Prima della Costituzione burmese del 24 settem-Das Basu, 2 ed., Sarkar and Sons, Calcutta 1952. bre 1947 esisteva uno stato di cose, che occorre Con le costituzioni del 1947 per Burma e del 1949 chiarire al fine di interpretare la costituzione stessa per India deve ancora rivestire una cerfa � impo:r-e stabilire la responsabilit� dello Stato verso terzi. tanza quanto siamo venuti dicendo, circa la distinN el 1765 la East India Company acquist� speciali zione tra le funzioni sovrane e le funzioni commerdiritti dal Moghul Emperor ed ebbe cos�, sino al ciali o private esercitate dal Governo dell'Unione 1858, un duplice carattere e cio� di ente commerciale (di Burma o di India) e degli Stati federati di Burma I (trader) e di ente sovrano (sovereign), giacch� o delle Provincie indiane. Intanto per l'Inghil -254 terra il Crown Proceedings Act 1947 (10 and 11 Geo 6, eh. 44) ha ormai reso la Corona responsabile per i danni extracontrattuali (torts) arrecati dai soci funzionari pubblici (colpa aquiliana) nello stesso modo in cui restano responsabili i privati per i loro commessi; sono competenti in proposito i comuni tribunali (courts) e l'azione non � preceduta dalla petition of right (v., in questa Rivi~ta, Australia). Per l'art. 27 della Costituzione burmese del 1947 ogni cittadino ha il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno sofferto; la dizione concerne anche il diritto di chiamare in causa l'Unione o gli Stati dell'Unione. Si tratta di uno dei diritti costituzionali elencati dagli art. 25-29 della Costituzione e la competenza a decidere � riservata alla Corte Suprema (art. 25). Per l'India vale l'art. 300 della Costituzione 1949, il quale � ancora pi� esplicito e prevede la possibilit� che l'Unione e le Provincie convengano e siano convenute in giudizio, dovendo per� i casi di responsabilit� essere previsti dalla legge dell'Unione o delle Provincie rispettivamente; fuori di tali casi occorre applicare la vec-� chia teoria dell'immunit� dell'azione sovrana. L'art. 27 della Costituzione burmese sospende i diritti costituzionali e quindi il diritto ad agire durante i periodi d'invasione, ribellione, insurrezione o grave emergenza; la concessione al cittadino del diritto al risarcimento (due process of Law) a causa di un danno sofferto e dovuto a responsabilit� extracontrattuale (actionable wrong) non implica per� la esclusione della differenza gi� esistente fra a4ti commerciali od aziendali da una parte ed atti sovrani. Restano quindi gli stessi problemi per l'India e per Burma. Come per l'India restano in vigore le vecchie norme (come se la Costituzione� non fosse st.ata adottata), cos� per Burma restano le istituzioni esistenti sino alla introduzione delle nuove ,art. 233 e 234 Costituzione 1947); non abbiamo peraltro sinora notizie di norme burmesi che avessero imitato quelle del Crown Proceedings Act inglese del 1947. 2. L'azione in annullamento. La competenza a conoscere i rimedi costituzionali appartiene alla Suprema Corte (art. 25, Costit. 1947; Union Judiciary Act 1948). Questa ha il potere di provvedere: 1) per il writ of mandamus (ordine di agire ad un funzionario che vi si rifiuta); 2) per il writof prohibition (clausola ingiuntiva); 3) per il writ quo warranto (ordine di sopprimere una usurpazione di funzione o di privilegio); 4) per il writ of certiorari (ordine di annullare o riformare una decisione). La giurisprudenza, sull'esempio inglese, indiano ed americano, va sviluppando tali criteri nei con fronti delle attivit� quasi giurisdizionali o puramente governative ed in favore dell'eccesso di potere (ultra vires; violations of principles of natural justice; due process of law; assurdit� od illocigit� dell'atto decisivo o deliberativo); i cosidetti administrative tribunals rientrano nella serie degli atti controllati; v. per la discussione il Goverment of India Act 1935, art. 233 e la giurisprudenza moderna per India, citata da Durga Das Ba.su: Oommentary of the Oonstitution of India, 2 ed., Sarkar and Sons, Calcutta, 1952. 3. L'azione contro �n funzionario. Per la responsabilit� amministrativa e contabile, vige ancora la competenza dell'Auditor General (Government of Burma, Audit and Account Order n. 1321 del 1936), nominato dal Presidente dell'Unione su parere del Primo Ministro e con l'approvazione di entrambe le Camere; cos� per gli Stati sovraelencati dell'Unione burmese (v. articoli 128-132, Costit. 1947). Per la procedura contro i defaulting revenue off�cers, v. art. 52 del Burma Land and Revenue Act del 18 gennaio 1876, v. The PU:blic Servants (inquiries) Act 1850, v. Uprpe Burma Land and Revenue Regulation 8891. In ordine alla parte del danno extracontrattuale per cui l'Amministrazione, nella sua attivit� sovrana, non risponde, occorre esaminare se vi sia colpa del funzionario. Per i contrasti non regolati da norme, occorre la petition of right (sistema inglese). � La High Court � competente in tutte le controversie che sorgessero fra l'Unione ed una Unit� o fra una Unit� ed un'altra (Costit. 1947, art. 135, lett. b); unit� (unit) significa ogni Stato che formi una costituente unit� dell'Unione di Burma e tutti i territori della Unione di Burma che non formino parte di uno Stato (art. 222, n. 1, Costit. 1947); per i limiti territoriali v. art. 5-7 Costit.1947; per la creazione di nuovi Stati, v. art. 199 e 200. Non c'� dubbio pertanto che la possibilit� di convenire e dl essere convenuti in giudizio, anche per la materia delle singole responsabilit� da parte dell'Unione o degli Stati verso l'Unione o gli Stati dell'Unione sia esplicitamente riconosciuto, come avviene altres� per la Unione dell'India (Oostit. 1949). L'Unione di Burma � succeduta per ogni diritto al Governo di Burma (Government of Burma Act. 1935; Costituzione burmese 1947, art. 223); l'Union Government � intestatario di ogni diritto gi� riferito alla Corona inglese o ad altra autorit� (Oostit. 1947, art. 224). Riescono di grande interesse per la nostra materia le norme transitorie contenute nell'art. 225 della Costituzione burmese 1947. Infatti qualsiasi azione, relativa sia ai contratti e sia alle obbligazioni (liabilities), che avesse potuto essere intentata contro il passato governo di Burma pu� essere intentata contro l'Amministrazione dell'Unione (art. 225, n. 1). Si ammette poi che l'Unione di Burma pu� convenire ed essere convenuta in giudizio in nome dell'Unione di Burma (art. 225, n. 2); una tale norma non avrebbe dovuto formare oggetto di una disposizione transitoria se avesse avuto un carattere generale e pertanto essa non pu� avere valore che per i giudizi a favore o contro l'Unione nei limiti che abbiamo esposti con riferimento alla situazione stabilitasi negli Stati che abbiano gi� formato una provincia dell'India (Go( Government of India Act, 1935; Government� oI Burma Act 1935). Nei giudizi� gi� intentati contro l'.Amministrazione di Burma s'intende a questa sostituita l'Amministrazione dell'Unione (Costit. 1947, art. 225, n. 3). @::::&+ @::::&+ -255 B) DIFES.A DELLO STATO L'art. 16 del Government of India .Act 1935, anteriore alla separazione di Burma come provincia (1937), prevedeva un .Advocat� Genera!; per la giustizia penale vi era un Government .Advocate, tre Deputy .Advocates, e 30 Public Prosecutors (v. Code of Criminal Procedure 1898; v. Rangoon Police .Act. 1899). .A parte la giustizia burmese buddista (materia di matrimonio, casta, successione, usi ed istituzioni religiose), la giustizia comune � adesso regolata dallo Union Judiciary .Act 1948, che ha creato una Supreme Court; a questa si ricorre dalla High Court, gi� istituita con il Burma Courts .Act 1922 ai sensi della Letters Patent dell'll novembre 1922; in aggiunta alla High Court of Judicature at Rangoon (.Act 1922), alle Provincia! Small Cause Courts (.Act 1887), ed alla Rangoon Small Court (.Act 1920) esiste un sistema di tribu. nali principali e secondari di distretto ( district court; assistant district court), di tribunali suddivionali (suddivisional court) e di tribunali di citt� (township court) (art.3, n.1, BurmaOourts.Act 1922). V. Government of Burma, Judicial Department; The Burma Code, 6a ed., 3 vol. Rangoon, Supdt. Govt. Printing and Stationery, Burma, 1934. Similmente allo .Attorney Genera! inglese, che � il supremo funzionario legale della Corona (chief Law-officer of the Crown) e la rappresenta nei giudizi, lo .Attorney Genera! dell'Unione burmese � una persona nominata dal Presidente dell'Unione su proposta del Primo Ministro e non pu� essere che un avvocato (advocate) della detta High Court (art. 126, n. 1, Costit. 1947). Lo .Attorney Genera! � organo consultivo del Governo in materia legale ed assolve inoltre a tutte le altre attribuzioni affidategli dal Presidente (art. 127, n. 2). Lo .Attorney pu� dimettersi dall'Ufficio, rassegnando le dimissioni nelle mani del Primo Ministro affinch� siano presentate al Presidente (art. 127, n. 1). Il Primo Ministro pu�, per le ragioni che esso creda necessarie e sufficienti, richiedere le dimissioni dello .Attorney Genera! (art. 127, n. 2); ove a tale richiesta non venga ottemperato, lo stesso Presidente dichi::i.ra decaduto lo .Attorney Genera! quando cos� lo ritenga il Primo Ministro (art. 127, n. 3). Lo .Attorney Genera! � tenuto a dimettersi dall'ufficio, con le dimissioni del Primo Ministro ma pu� continuare ad assolvere alle sue funzioni sino a che non venga nominato il Primo Ministro (art. 127, n. 4). Lo stipendio e l'ufficio dello .Attorney Genera! sono regolate da una legge (art. 127, n. 5); tale disposizione ha sostituito l'art. 16 del Government of India .Act, che demandava la disciplina della materia al Governatore; per l'India infatti il Presidente ha provveduto con Rules n. F 43/50 C del 26 luglio 1950; v. per Burma, Union Judiciary .Act 1948, il Public Preservation .Act 1948 ed il Public Property Protection .Act 1948. Ogni membro del Governo dell'Unione e lo .Attorney Genera! hanno il diritto di parlare e comunque di prendere parte 11i dibattiti dell'una \ o dell'altra Camera del Parlamento nelle sedute j' congiunte di queste o di Comitato del Parlamento; : in 1ale Comitato essi possono essere nominati j come membri; in ogni caso per� essi non sono autorizzati a vota.re (art. 79, Costit. 1947). L ,,..,..,..a Risalendo all'art. 55 del Government of India. .Act 1935, ognuno dei detti Stati della Unione Birmana, similmente a quanto avviene nell'Unione dell'India e nelle relative provincie (art. 165, Costit. 1949), ha un .Advocate-General, for the State; questi ha la stessa posizione e competenza dello .Attorney Genera! ma .non ha ex officio il diritto di udienza nei tribunali (right of audience in Courts) fuori del proprio Stato. Secondo i Government of India .Acts 1915 e 1935 lo State .Advocate Genera! ha le seguenti funzioni: 1) rappresenta lo Stato nelle cause in prima istanza presso la High Court, in cui lo Stato si costituisca come parte; 2) rappresenta lo Stato in tutti i giudizi penali di appello presso la High Court, considerati di speciale importanza; 3) protegge i particolari diritti del popolo in materia di pubblica previdenza (public charities) e di pubblica lesione (public nuisances); 4) � organo consultivo del Governo di uno Stato su di ogni questione legale, il cui parere fosse ad esso richiesto. Per l'ammissione degli advocates, pleaders and attorneys presso la High Court of Judicature at Rangoon e per la loro rimozione e sospensione dalla pratica on reasonable cause provvedono gli art. 7 ed 8 di Letters Patent constituting a High Court of Judicature at Rangoon for the province of Burma dell'll nov. 1922; le relative Rules sarebb~ro state emanate dalla High Court (art. 8); la difesa di un suitor o di un co-suitor sarebbe stata indispensabile (art. 8). La revisione processuale in materia penale sarebbe stata_possibile soltanto su relazione (certificate) del Government .Advocate (art. 25): v. anche In.dian Penal Code, di cui ad .Act n. XLI del 1860 ed il Code of Civil Procedure (India) di cui ad .Act n. V del 1908, per gli appealts to Privy Council, ora non pi� ammissibili, v. art. 3 7 -40 Letters Patent 11 nov. 1923; v. infine the Legal Representatives Suits .Act 1855 .. La Costituzione 1947 stabilisce quanti anni di esercizio di avvocato (advocate) presso la High Court siano richiesti per la nomina a giudice od a presidente della Corte Suprema (art. 142, n. 1) od a giudice della High Court (art. 142, n. 2); tale condizione per� non � richiesta per la nomina ad .Attorney General ed � sufficiQnte il requisito di advocate presso la Righ Court (art. 126, n. 1). BIBLIOGRAFIA J. F. CADY: The Development of Self-Rule and lndipen-. dence in Bu.rma (simposio), �American Institute of Pacific Relations "� New York, 1948 (vale anche per hibliografia delle bibliografie). Srn SENEGAL NARSING RAN: The constitution of the Union of Burma, India Quarterly, marzo 1948 e Washington, �Law Reviev,,, n. 23 agosto 1948. DoNNISON F. S. V.: Publio Administration in:� Burma, London and New York, �Royal Institute of Interna-- tional Affaire,,, 1952. A. GLEDHILL : The Burmese Oonstitution, in cc Indian Yearbook on international affairs >>, Madras, 1953. S. SroA: Dizionario Universale della Finanza pubblica �lst. Poligr. dello Stato,,, 1956, vol. I, pag. 636 e segg. e voci richiamate; per la bibliogr. vol. IV, pag. 451 , wem= =Pf!WffWFWTW<:ml!R ,; i ~ , wem= =Pf!WffWFWTW<:ml!R ,; i ~ (4106636) Roma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. c.