ANNO IX -N. 9-10 
SETTEMBRE�OT'rO�RE 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I� ARTIOOLI ORIGINALI 
(-) Sui limiti della giurisdizione dell'Autorit� Giudiziaria Ordinaria in 
temq, di danni arrecati dalle Forze Armate Alleate, dell'Avv. A. REBORI 

p. 
193-195. 
II. 
NOTE DI DOTTRINA 
l) G. GuGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa sulla ricerca e 
sulla coltivaziong degli idrocarburi, Giuffr�, Milano, 1957, recensione 
critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 196. 
2) A. BENAtt'I -E. DI GIAMBATTISTA: Il nuovo statuto e la carriera degli 
impiegati dello Stato, Napoli, Jovene, 1956, recensione critica dell'Avv. 
A. TERRANOVA, p. 196-197. 
3) 
T. AsoARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffr�, 
1956, recensione critica dell'Avv. F. ANsALDI, p. 197-199. 

III. 
RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 
l) Acque pubbliche -Occupazioni d'urgenza di derivazione d'acqua 
pubblica -Competenza del Tribunale Superiore AA. PP. (Consiglio 
di Stato), p. 200. � 
2) Comune -Ricorso gerarchico -Competenza a deliberare (Consiglio 
di Stato), p. 200-201. 
3) Contabilit� Generale dello Stato -Contratti-Appalto concorso -(ConsigHo 
di Stato), p. 201-204. 
4) Contrabbando -Merci importante con bolletta di cauzione (Corte 
Cass. Pen.), p. 204. 
5) Imposta di registro -Art. 21 R. D. 30 ottobre 1933, n. 3269, Trasferimento 
a favore di una stessa persona della nuda propriet� e dell'usufrutto 
-Imposta di registro sul consolidamento. \Corte Cass.), p. 204-206. 
6) 
Sciopero -Sciopero politico -Sanzioni disciplinari a carico di partecipanti 
allo sciopero -Legittimit� (Consiglio Stato), p. 206. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI 
MERITO . 
1) Acque pubbliche -Legittimit� costituzionale dell'art. 1 T. U. 11 dicembre 
1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici-Demanialit� 
delle acque sotterranee (Trib. Reg. AA. PP. Palermo), p. 207. 

2) 
Concessioni amministrative -Alloggi INCIS per militari -Revoca 
della concessione -Illegittimit� della risoluzione contrattuale (Pretura 
di Roma), p. 207-211. 

3) 
Contratti agrari -Confisca del fondo locato -Effetti (Trib. Roma), 

p. 
211-213. 
4) 
Imposte e tasse -Diritti doganali -Liquidazione supplettiva -Ingiunzione 
di pagamento -Opposizione -� Salve et repete "� (Corte di 
Appello di Genova), p. 213-214. 

5) 
Procedimento civile -Giudizio di rinvio -Divieto di nuove conclusioni 
-Produzioni di nuovi documenti e richieste di nuove prove Inammissibilit� 
-Limiti (Corte d'Appello di Firenze), p. 214-216. 

V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 217-241. 
VI. 
INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 242-246. 
VII. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA 
IN MATERIA DI RESPONSABILIT� DELLO STATO 
E DIFESA DELLA PUBBLIOA AMMINISTRAZIONE, p. 247-255. 
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ANNO IX -N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO 


PUBBLICJAZIONE DI SERVI.ZIO 


SUI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORIT� GIUDIZIARIA ORDINARIA 
IN TEMA DI DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE 


La legge 9 gennaio 1951, n. 10, disciplina la 
liquidazione e il pagamento degli indennizzi dovuti 
per i danni arrecati da azioni non di comba,
ttimento e per le requisizioni disposte dalle 
forze armate alleate. 

Il termine danno � ivi usato in senso lato ed 
atecnico, essendo in esso comprese oltre le diminuzioni 
patrimoniali derivate da fatti illeciti, fra 
cui gli inadempimenti, anche i corrispettivi dovuti 
per l'acquisto di merci e di cose mobili e per le 
prestazioni di servizio. 

La materia era, in precedenza, regolata dal 
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 451, emanato 
in contemplazione degli accordi armistiziali, 
e per quanto riguarda le requisizioni, anche dall'art. 
1 del decreto legislativo 20 luglio 1944, numero 
162, in virt� del quale le stesse erano state 
recepite nel nostro ordinamento e riferite allo 
Stato italiano (conforme: Oass. Sez. Un. 27 giugno 
1952 in ((Foro It. �, 1953, I, 22 ed ivi LANDI). 

Successivamente, intervenuto il trattato di pace, 
il cui art. 76 prevede, fra l'altro, l'obbligo, assunto 
dall'Italia nell'ambito dell'ordinamento internazionale, 
di corrispondere un'equa indennit� in lire 
alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, 
merci o servizi alle forze armate alleate 

o associate e di soddisfare le domande relative a 
danni causati in territorio italiano e non provenienti 
da fatti di guerra, fu emanata la detta 
legge 9 gennaio 1951, n. 10, il cui art. 14 abroga 
espressamente il citato decreto legislativo 21 maggio 
1946, n. 451. 
Fra i vari problemi, che la legge 9 gennaio 1951, 

n. 10, pone, assume particolare importanza quello 
che attiene ai limiti della giurisdizione del giudice 
ordinario nei confronti del giudice amministrativo 
e nei confronti dei poteri attribuiti alla Pubblica 
.Amministrazione. 
Non sembra dubbio che entro certi limiti, la 
pretesa al risarcimento dei danni arrecati dalle 
forze armate alleate realizzi un diritto soggettivo 
perfetto. Su questo punto possono dirsi concordi 
dottrina e giurisprudenza (1). 

(1) Fondamentale la sentenza Cass. Sez. Un. 27 giugno 
1952, in cc Foro It. '" 1953, I, 22, ed ivi LANDI, allaI quale fanno seguito le sentenze della stessa Corte 18 mag-

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Trattasi peraltro di una questione di limiti e 
di essi intendiamo qui occuparci. 

L'art. 4 della legge in esame attribuisce infatti 
alla Pubblica .Amministrazione (Intendenza di Finanza 
e Ministero del Tesoro entro i rispettivi 
limiti di competenza ivi fissati) il potere di determinare 
la misura dello indennizzo seoondo equit� ed 
in base ai criteri fissati dall'art. 2. 

Non � qui il caso di compiere una diffusa indagine, 
perch� oltre tutto ci� esulerebbe dai fini di 
questo scritto, sull'intrinseca natura del giudizio 
di equit�. 

Preme tuttavia fissare qualche concetto. 

Il giudizio di equit� e la stessa equit�, che ne 
� il presupposto, costituiscono una deviazione dal 
principio della legalit�, -deviazione dovuta ad una 
carenza del diritto positivo non casuale, come 
avviene quando alla fattispecie concreta non corrisponde 
alcuna previsione legislativa (lacuna della 
legge), ma� volontaria. La legge prevede infatti le 
singole ipotesi in cui pu� farsi ricorso all'equit�, ma 
rinuncia a disciplinarle, stante l'inidoneit�, riconosciuta 
in sede di politica legislativa, della norma 
astratta a regolare le dette situazioni. Queste verificandosi, 
l'ordinamento demanda ai soggetti, ritenuti 
all'uopo i pi� idonei e qualificati, di regolare il conflitto, 
attribuendo ad essi" una autonomia, condizionata 
all'osservanza dei principi di equit�. 

L'accento della legge cade pertanto non tanto 
sul mezzo (valutazione equit.ativa) adottato per la 
soluzione del conflitto, quanto sulla scelta del soggetto, 
cui � attribuito il relativo potere: tale scelta 

gio 1953, n. 1436; 23 giugno 1953, n. 1915; 29 luglio 
1953, n. 2571 e 28 novembre 1953, n. 3694, in cc Giur. 
Compl. Cass. Civ." 1953 e altre numerose intervenute nel 
1954 e massimate in �Foro It. '" Rep. 1954, voce requisizioni 
n. 64-81. In dottrina vedasi in senso conforme 
oltre il LANDI, sopra citato, anche il FAVARA in <<Foro 
It. >>, 1953, IV, 83, e gi� in precedenza in cc Giur. It. >>, 
1953, III, 49 e in cc Giur. It. >>, 1951, I, 1, 597. Qualche 
dissenso si � avuto tra la giurisprudenza dell'Aut..Giud. 
Ord., da una parte e la giurisprudenza del Comitato�-Centrale 
Giurisd. e la dottrina, dall'altra, ma esso non 
verte sulla natura del diritto, ma sulla -cosidetta competenza 
giurisdizionale, che il Comitato Centrale giurisdizionale 
rivendicava, per quanto ha tratto alle requisizioni, 
a se stesso. 


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cade di regola sulla Pubblica .Amministrazione se 

il conflitto insorge tra un interesse pubblico e un 

interesse privato, sull'Autorit� giudiziaria se en


trambi gli interessi in conflitto sono privati. 

A questa intima natura del giudizio di equit� 

corrisponde il suo carattere essenziale e fonda


mentale, a un tempo, e cio� l'infungibilit� sog


gettiva. 

Detta infungibilit� funziona di regola anche nel


l'ambito dello stesso potere. Sotto questo profilo 

l'art. 339 O.p.c., che esclude l'impugnabilit� delle 

sentenze che decidono secondo equit� il merito 

della causa, devesi ritenere esplicazione di un prin


cipio generale e non norma eccezionale, cos� come 

nel settore del diritto amministrativo devesi, in 

questi casi, ritenere conseguenza del principio del


l'infungibilit� degli istituti dell'avocazione dei po


teri e del controllo di merito. 

Senonch� il pi� delle volte l'investitura non ri


guarda un organo determinato, ma il potere nella 

sua unit�, come accade, con riguardo all'autorit� 

giudiziaria, nelle ipotesi previste dagli artt. 912 e 

938, � 1226 O. c. e in altre similari. 

In questi casi si ha una fungibilit� relativa, disci


plinata dai principi che regolano le competenze, i 

gravami ed i controlli. 

Altre volte infine una fungibilit�, sempre relativa, 
� prevista dalla stessa legge, la quale, pur 
attribuendo il potere ad un organo determinato, 
investe l'interessato di un diritto potestativo di 
ricorso, sub-specie di gravame, dall'organo investito 
del potere all'organo superiore. Un'ipotesi di 
questo genere � per l'appunto prevista dall'art. 5 
della legge in esame, che eonsente al danneggiato 
di ricorrere al Ministro del Tesoro avverso il provvedimento 
dell'Intendenza di Finanza, che ha determinato, 
secondo equit�, l'ammontare dell'indennizzo. 
� di tutta evidenza che qui si � fuori 
_dell'ipotesi del ricorso gerarchico in senso proprio. 

Quando invece si tratta di poteri di ordine di


verso, l'infungibilit�, salva diversa volont� della 

legge, del che peraltro non si saprebbe indicare 

alcun esempio nel nostro ordinamento, diventa as


soluta. 

Non � pertanto consentito ad un soggetto, di


verso da quello investito del potere, di sostituirsi 

all'altro nel giudizio di equit�, n� di sindacarne 

l'operato se non violando i principi anzidetti. 

Il giudizio di equit� pu� investire l'intero rap


porto o soltanto una parte di esso. Un'ipotesi del


l'ultima specie la si � vista nel citato art. 1226 O.e. 

dove la valutazione equitativa riguarda soltanto 

la determinazione dell'entit� del danno e la. sua 

liquidazione. Quest'ultima ipotesi ha particolare 

importanza allorch� il potere � attribuito alla Pub


blica .Amministrazione, perch� in questi casi, il 

limite del giudizio di equit� costituisce nel con


tempo il limite della giurisdizione del giudice ordi


nario nei confronti dei poteri attribuiti alla Pub


blica Amministrazione e, sotto altro profilo, anche 

il limite della giurisdizione del giudice ordinario 

nei confronti del giudice amministrativo. 

Questo fenomeno della coesistenza entro l'am


bito dello stesso rapporto di due distinte posizioni 

del privato di fronte all'Amministrazione � tut


t'altro che infrequente e ne offre cospicui esempi 
il diritto tributario. 

Pu� pertanto accadere che nel corso di un procedimento 
amministrativo possano essere lesi tanto 
diritti soggettivi quanto interessi legittimi, che incidono 
nello stesso rapporto. 

Ci� verificandosi non si ha un rapporto di concorrenza 
o di subordinazione tra giurisdizioni diverse, 
in quanto non possono giudiei di ordine 
diverso conoscere, n� contemporaneamente, n� in 
sede di riesame, dell'identica controversia, cosi come 
non si ha un rapporto di alternazione, dipendente 
dalla volont� di una delle parti; vige invece 
il principio fondamentale della separazione, in virt� 
del quale spetta al giudice ordinario conoscere 
della lesione dei diritti soggettivi, mentre le controversie, 
che attengono al giudizio di equit�, o 
sono sottratte ad ogni giurisdizione, in quanto 
ledono semplici interessi di fatto, oppure ledono 
interessi legittimi, sotto il profilo della manifesta iniquit� 
o della evidente. illogicit� o contradditoriet�, e 
devono quindi essere portate davanti al giudice degli 
interessi. (Su questi concetti vedansi: GurncIARDI, 
�Giust. Amm. ))' p. 427 e 451, e in ccGiur. It.�, 
1949, III, 45; VITTA, << Giur. It. ))' 1951, I, 1, 519; 
TORRENTE, cc Riv. trim. Dir. pubbl. ))' 1951, 249; 
SANDULLI in cc Foro It. ))' 1952, I; 1073 ed ivi 
autori citati). � 

. Vediamo ora entro quali limiti deve essere contenuto 
il giudizio di equit�. 

Giusta la formula dell'art. 4, il potere della 
Pubblica .Amministrazione viene delimitato da due 
criteri, positivo l'uno deve trattarsi della determinazione 
della misura dell'indennizzo, negativo l'altro, 
l'attivit� della Pubblica .Amministrazione � 
vincolata, anche in ordine alla determinazione dell'indennizzo, 
ai criteri stabiliti dall'art. 2. 

La portata della norma apparir� pi� chiara, ove 
si tenga conto dei momenti salienti del giudizio 
di accertamento del danno, i quali possono essere 
cos� sinteticamente indicati: a) accertamento del 
fatto causativo del danno e sua qualificazione giuridica; 
b) accertamento del nesso causale; o) accertamento 
dell'evento dannoso e liquidazione del danno. 

Per quanto ha tratto alla prima operazione, cui 

� intimamente connesso il problema della riferibi


lit� del danno alle forze armate alleate e quindi 

allo Stato, l'attivit� della Pubblica .Amministra


zione appare, come si ricava dal combinato dispo


sto degli articoli 1 e 4 della legge, rigorosamente 

vincolata. 

Se pertanto la Pubblica .Amministrazione rifiu


tasse l'indennizzo, ritenendo che la fattispecie, su 

cui � fondata la pretesa, non realizza alcuna delle 

previsioni di cui all'art. 1, trattandosi invece, a 

suo giudizio, di un danno di guerra, ben potrebbe 

lAutorit� giudiziaria sindacare, su domanda del


l'interessato, l'operato della Pubblica Ammini


strazione e, ove ritenga che il danno rientri nell'er--


bita della legge in esame, riconoscere dovuto il 

maggiore indennizzo, che questa comporta nei con


fronti di quello stabilito in base ai criteri di cui 

agli articoli 15 e 25 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra. 

-195 


Il secondo obbietto dell'indagine � l'accertamento 
del nesso causale. 

In proposito pu� essere opportuna qualche osservazione 
per tentare di risolvere quella che, a tutta 
prima, pu� sembrare un'immanente ed ineliminabile 
contraddizione della legge. 

Sembra infatti impossibile valutare il danno, 
facendo, ad un tempo, ricorso all'equit� ed ai rigorosi 
e tassativi criteri stabiliti dall'art. 2. Se, ad 
esempio, il danno alle cose mobili deve essere valutato 
in base ai prezzi di imperio, o, in mancanza, 
in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati 
per il coefficiente fisso cinque (art. 2, lett. a), 
non si comprende come sul risultato necessario, che 
ne segue, possa influire l'equit�. 

Tale incompatibilit� si risolve tuttavia agevolmente 
ove si consideri che nelJa determinazione 
dell'entit� obbiettiva del danno � intimamente e 
necessariamente implicato l'accertamento del nesso 
eziologico, non essendo n� concettualmente n� 
praticamente possibile accertare l'entit� del danno 
se non risolvendo il problema del rapporto tra 
fatto causativo del danno ed evento dannoso. 

Questo accertamento, fondato nella pluralit� dei 

casi, che attengono ai rapporti in esame, su ele.
menti meramente indiziari, presuntivi e problematici, 
� affidato ad un giudizio di equit� attraverso 
il quale, appunto perch� svincolato dalle formalit� 
e limiti del processo ordinario,� sono sussunti nell'inter 
logico dell'accertamento elementi, che altrimenti 
ne resterebbero fuori con grave pregiudizio 

per la giustizia del caso concreto. 

Molte e non sempre individuabili sono infatti 

le cause, alle quali pu� essere rapportato il danno. 

Cos�, per fare qualche esempio, ci sono stati degli 

immobili requisiti di volta in volta dalle forze 

armate nazionali e straniere e nella cui occupazione 

regolare od abusiva si avvicendarono oltre le sud


dette forze armate, ivi compresi i reparti della 

R�.S.I. e delle organizzazioni partigiane, anche al


tri enti pubblici e privati. 

Stabilire in situazioni del genere a chi debba 

essere riferito il danneggiamento dell'immobile o 

l'asportazione o distruzione delle cose mobili, che 

ivi si trovano, appare, quasi sempre, estremamente 

difficile. 

N� basta, giacch� danneggiamenti e distruzioni 

po~sono derivare anche da altre cause, furti co


muni, vetust�, omessa o negligente manutenzione, 

eventi naturali e via dicendo. 

Oberare il danneggiato di un onere probatorio, 

quasi impossibile ad adempiersi e dal cui inadem


pimento sarebbe derivata la reiezione della doman


da, apparve al legislatore iniquo, e perci�, ovviando 

a tale inconveniente e contemperando i concorrenti 

interessi pubblici con quelli privati, egli ha attrbuito 

alla Pubblica Amministrazione il potere di accer


tare la causa del danno, giudicando secondo equit�. 

Operazione successiva alla determinazione della 
entit� obbiettiva del danno, in cui � implicato, 
come si � visto, l'accertamento' del nesso causale, 
� la liquidazione del danno stesso, con il che si 
intende l'operazione diretta a stabilire la quantit� di 
moneta equivalente all'entit� del danno, adottando, 
quale parametro una determinata unit� monetaria~ 

Al riguardo, ed ai fini di stabilire l'ambito del 
giudizio di equit� in tema di liquidazione, � necessario 
distinguere le seguenti categorie di danni: 
a) danni alle cose mobili; b) danni agli immobili 
derivanti da requisizioni od oecupazio:ni wgolari 
od abusive; o) danni agli immobili derivanti da 
azioni non di combattimento; d) danni alle persone; 
e) corrispettivi per prestazioni di servizio. 

Per i danni alle cose mobili, ivi compresi, come 
si � gi� detto, i corrispettivi per gli acquisti, la 
legge non distingue, agli effetti della liquidazione, 
la causa del danno, e, sempre che esso rientri nell'orbita 
dell'art. 1, la liquidazione si opera, tenuto 
conto dell'entit� del danno, con riguardo al valore 
della cosa, come si � visto, secondo i prezzi di 
imperio o, in mancanza, secondo i prezzi correnti 
al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 
fisso cinque. 

Per i danni agli immobili la legge distingue tra 
danni derivati da requisizioni od occupazioni e 
danni derivati da azioni non di combattimento. 

Per i primi, e come tali devonsi intendere i 
danni derivati dall'uso anormale della cosa o dalla 
sua trasformazione per l'adattamento all'uso, purch� 
esista tra danno e requisizione od occupazione 
un rapporto di ca11salit� (conforme Cass. 24 marzo 
1952 in rep. �Foro It. ))' 1962, voce requisizioni, 

n. 94), l'indennizzo si calcola in base ai valori correnti 
alla data di restituzione o di rilascio. 
Trova invece applicazione il giudizio di equit� 
per i danni agli immobili derivati da azioni non 
di combattimento. 

Per i danni alle persone, la liquidazione � vincolata 
alJa legge sugli infortuni sul lavoro (decreto 
legislativo 17 agosto 1955, n. 1765) e, per quanto 
concerne il salario, al decreto legislativo 25 gennaio 
1947, n. 14. L'equit� interviene qui, in limiti 
ristretti, soltanto per ci� che riguarda la capitalizzazione 
della rendita entro il minimo e il massimo 
stabiliti dalla tabella allegata alla legge stessa. 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti per la 

prestazione dei servizi avviene secondo equit�, giu


sta quanto era stato anche stabilito dall'art. 76 

del trattato di pace. 

Concludendo la pretesa al risarcimento del danno 

arrecato dalle forze armate alleate costituisce un 

diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al 

giudice ordinario, per ci� che ha tratto all'accerta


mento del fatto causativo del danno, alla sua quali


ficazione giuridica e all'applicazione dei criteri sta


biliti dall'art. 2 della legge. 

L'attivit� della Pubblica Amministrazione � in


vece discrezionale con esclusione della giurisdizione 

del giudice ordinario e, per quanto sopra, anche di 

ogni altro giudice, per ci� che riguarda la determina


zione dell'entit� obbiettiva del danno, anche in rela


zione al nesso causale, e per quanto attiene alla liqui


dazione, per la parte, cui non sono ad essa applicabili 

�i criteri legali stabiliti dall'art. 2. 

ARISTIDE REBORI 
AVVOCATO DELLO STATO 


NOTE DI DOTTRINA 


G. 
GUGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa 
sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi. 
Giuffr�, Milano, 1957. 

Il primo commento ad un testo legislativo, e 
specialmente ad un complesso di norme della rilevanza 
non soltanto giuridica, ma soprattutto economica, 
della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla 
ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi liquidi 
e gassosi, non potrebbe limitarsi, come di 
frequente avviene, ad una semplice informazione sui 
lavori parlamentari e alla parafrasi, sia pure chiaramente 
esplicativa, delle singole disposizioni. 

Occorre, perch� un commento possa assumere 
rilevanza scientifica che il suo autore inizi e dia 
dimostrazione del lavoro di impostazione e di qualificazione 
giuridica degli istituti che si rinvengono 
nelle singole norme e che, inoltre, indichi i problemi, 
non soltanto di ermeneutica . giuridica, ma 
di inserimento delle nuove norme nell'ordinamento 
giuridico dello Stato. 

Gli il. offrono la dimostrazione piena di essersi 
dati carico di questi gravosi lavori, e gi� in sede 
di commento all'art. 2 della legge viene posto e 
risolto esattamente il primo dei numerosi problemi 
affrontati e cio� la qualificazione giuridica 
del �permesso di ricerca n, definito come atto di 
concessione, per la considerazione che lo Stato 
�conferisce a terzi il diritto di svolgere un'attivit� 
in relazione ad un bene del proprio patrimonio 
indisponibile (giacimento minerario) �. 

Del pari esatto si palesa il rilievo in ordine 
alla definizione della posizione del titolare del 
permesso che, avendo rinvenuto, a seguito delle 
perforazioni di un pozzo, idrocarburi liquidi o 
gassosi in quantit� commerciale, richieda la concessione 
della coltivazione entro l'area nella quale 
il pozzo � compreso (art. 13 della legge). 

Al riguardo viene rilevato dagli il. che l'esi


stenza di un potere discrezionale dell'Ammini


strazione, in ordine alla valutazione del programma 

di sviluppo del campo di coltivazione, impedisce 

di qualificare come diritto subietivo la situazione 

giuridica del ricercatore, discostandosi la disci


plina della legge sotto tale aspetto dai principi 

contenuti nella legge mineraria del 1927. 

Esaminando, poi, la natura della concessione 

di coltivazione, la esistenza di una pluralit� di 

diritti e di obblighi rispettivamente incombenti 

sul concessionario e sulla stessa .Amministrazione, 

ha indotto gli il. ad inquadrare tale tipo di con


cessione fra le c.d. concessioni-contratto. 

Fra i diritti spettanti al concessionario �, an


zitutto, quello relativo alla coltivazione del gia


cimento, seppure subordinato all'adempimento dei 
particolari obblighi e prescrizioni imposti dalla 
legge e dell'atto di concessione. 

L'inadempimento di tali obblighi importa la 
decadenza della concessione, e, a tale riguardo, 
gli il. hanno esattamente ritenuto di competenza 
dell' .Autorit� giudiziaria ordinaria, o del Collegio 
arbitrale, ove previsto, le controversie relative alla 
decadenza, in quante> involgenti questioni in materia 
di diritti subiettivi. . 

Le soluzioni indicate e le altre numerose che si 
rinvengono nel testo permettono di formulare un 
giudizio nettamente favorevole dell'opera, la quale, 

. arricchita dalle relazioni parlamentari e, specialmente, 
dalla preeisa e minuziosa indicazione, per 
ogni articolo della legge, dei lavori preparatori, 
si palesa quale un necessario strumento per l'interpretazione 
di questo nuovo complesso di norme. 

A. T. 
.A. BENN.ATI, E. DI GI.AMB.ATTIST.A: Il nuovo statuto 
e la carriera degli impiegati dello Stato. Napoli, 
Jovene, 1956, XVI-324. 

Un commento alla nuova disciplina dello statuto 
e della carriera dei dipendenti civili dello Stato 
che non tenesse conto della molteplicit� delle disposizioni 
le quali rimangono operanti anche dopo 
l'entrata in vigore dei dd. p.r. 11 gennaio 1956, 

n. 16 e 17, si paleserebbe manchevole � non darebbe 
una visione completa del modo come viene 
regolato, oggi, il rapporto di pubblico impiego con 
lo Stato. 
Questa preoccupazione ha indubbiamente indotto 
gli il. a compiere un intelligente e paziente lavoro 
di frequentissimi richiami legislativi in tutte le 
occasioni nelle quali le singole disposizioni commentate 
richiedevano una pi� approfondita ed esauriente 
illustrazione. 

Ne � risultato un lavoro che trascende i limiti 
di un semplice tempestivo commento a norme 
nuove, sostanziandosi altres� l'opera in un completo 
codice delle disposizioni riflettenti la materia 
disciplinata anche dai decreti presidenziali di cui 
si � accennato. .. . 

Appare, poi, di indubbia utilit� l'ampio richiam.o 
alla pi� recente giurisprudenza amministrativa, in 
relazione ad istituti che, pur con la nuova disciplina, 
si atteggiano ancora in maniera identica al 
passato, il che d� modo di interpretare con maggiore 
facilit� il contenuto delle nuove disposizioni. 


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Non manca, infine, la caratteristica propria dei 
primi commenti a nuove norme, che si succedono 
ad altre gi� esistenti, e cio� il preciso raffronto 
fra le due discipline, reso ancora pi� plastico dalla 
elaborazione di utilissime tavole, poste alla fine del 
volume, nelle -quali vengono segnalate, sia pure 
in modo indicativo, le corrispondenze fra le nuove 
norme e gli articoli del r.d. 11 novembre 1923, 

n. 2395 e del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960. 
Vanno, poi, segnaJati i tre indici che completano 
l'opera: l'indice della legislazione, l'indice della 
giurisprudenza e l'indice analitico-alfabetico. 

I due primi indici, riferentisi rispettivamente 
alle disposizioni normative citate (e, frequentemente, 
riportate per intero nel testo) e alle indicazioni 
giurisprudenziali, sono stati compilati in 
modo che risulti chiaro ed immediato il singolo 
riferimento alle note del testo. 

L'indice analitico-alfabetico consente, infine, una 
rapida identificazione delle norme che disciplinano 
gli istituti considerati. 

A rendere l'opera di ancora pi� agevole consultazione 
contribuisce la scelta di chiari caratteri 
tipografici e di un'intelligente disposizione delle 
singole note di commento. 

A. T. 
T. 
AscARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni 
immateriali~ (Giuffr�, 1956). 
Gi� venticinque anni fa l'.Ascarelli richiama va 
l'attenzione dei propri discepoli sulla funzione di 
� pioniere del diritto n, propria delle ultime forme 
del diritto commerciale (1). 

Chi legge le sue recenti lezioni di diritto industriale 
(2) nota come, nel volgere di pochi decenni, 
il compito di battistrada nella evoluzione giuridica, 
si sia venuto accentrando nel diritto industriale (3). 

Gli istituti giuridici pi� aderenti alla odierna 
attivit� produttiva appartengono infatti a questa 
disciplina, la cui autonomia dalla matrice del diritto 
commerciale si va sempre meglio delineando. 

Questi appunti si limitano a segnalare l'opera d�ll'Ascarelli, 
il cui contenuto non si potrebbe ricapitolare 
e commentare in breve, investendo, in oltre 
seicento pagine, i problemi giuridici della 
concorrenza lecita e della sleale, dei consorzi, 
della ditta, del marchio, della propriet� industriale, 
dei brevetti, del diritto d'autore, ecc. 

� preferibile formulare qualche considerazione 
nell'intento di cogliere alcuni insegnamenti che, ci 
sembra, possono trarsi dallo studio dell' .Ascarelli. 

I 
* * * 

L'indagine giuridica, in genere, pu� qualificarsi 

I� 

una elaborazione di secondo grado, in quanto di 

solito si appunta, non sull'esame diretto di fatti 

(I) AsoARELLI: Appunti di diritto commerciale, parte 
generale. Ed. Soc. del F~I., 1931. 
(2) Nonch�, dello stesso Autore: Introduzione al diritto 
commerciale. Giuffr�, 1955; indispensabile premessa 
I all'opera qui recensita.

i

i 

(3) Oltre che, ben inteso, nel diritto del lavoro. 
' 

~ 

i

i 

o fenomeni, bensi nello studio di rapporti intersubiettivi 
di carattere politico, sociale, economico, 
familiare, gi� preventivamente vagliati -sub specie 
politica, sociale, economica, ecc. 
Ma la giustapposizione della -introspezioM giuridica 
alla acquisita conoscenza degli elementi non 
giuridici di quei rapporti non discende da un imperativo 
di natura razionale: � soltanto frutto di 
coordinamento effettuato, per ragioni metodologiche, 
dagli stessi giuristi. Nella realt� storica i 
fenomeni economico-sociali e la loro regolamentazione 
giuridica hanno uno sviluppo pressoch� coevo. 

Sia la odierna tecnica produttiva, sia il diritto 
industriale, sono realt� in fieri, e pertanto il giurista 
che del diritto industriale si interessi osserva 
rapporti sostanziali non ancora chiariti e cristallizzati 
nei loro aspetti giuridici. Qui dunque non 
� possibile posporre l'esame sub specie giuridica 
alla acquisizione di cognizioni elaborate in altra 
sede. 

E per� il travaglio per la elaborazione degli 
istituti del diritto industriale concorre a rivelare 
la "'grandiosit� e la profondit� della rivoluzione 
tecnica in atto, la cui entit� pu� sfuggire agli stessi 
protagonisti del processo produttivo senza l'ausilio 
di riferimento ad elementi esterni all'ambiente in 
cui operano. Il vaglio giuridico ha cio�, fra l'altro, 
funzione chiarificativa per una migliore comprensione 
dell'essenza, delle peculiari caratteristiche, e 
degli effetti, della evoluzione tecnica in corso. 

La constatazione della inadeguatezza di taluni 
strumenti giuridici, e talora di interi venerandi istituti, 
a fronteggiare il ribollire di imprevedute esigenze, 
pone in chiaro 1a latitudine del rivolgimento 
operato dalla odierna tecnica produttivistica, ed i 
suoi primi macroscopici effetti. 

La vendita a rate, il patto di riservato dominio, 
il contratto predisposto su modulo a stampa le cui 
clausole non sono discusse dai contraenti ma ammannite 
da una parte ed accettate supinamente 
dall'altra: ecco alcuni esempi tipici di strumenti 
giuridici il cui impiego quotidiano ed universale 
non suscita ormai alcuna meraviglia, bench� si 
tratti di negozi inconsueti fino a poco tempo addietro. 

Ci�, nota l'Ascarelli, � effetto d~l fenomeno dominante 
ed originale del nostro tempo, il quid che 
lo caratterizza: la produzione in massa. 

Fenomeno la cui entit� si pu� meglio apprezzare 
osservandone i riflessi sul piano giuridico. 

* * * 

Forse ancor pi� interessante � notare che in questo 
campo il giurista non � solo chiamato ad apprestare 
formule legali idonee a regolamentare nuove 
situazioni. Non si tratta con nuove norme, o 
flettendo mediante l'interpretazione norme preesistenti, 
di colare un nuovo stampo giuridico a 
rivestimento formale di relazioni di nuovo tipo. 
Quanto meno, non si tratta soltanto di questo. 
Poich� manca una acquisita consapevolezza del 
senso verso cui la evoluzione in corso si indirizza, --essendo 
cio� le <<nuove situazioni� tuttavia allo 
stato nascente, il giurista, se non vuole restare 
inerte, deve collaborare attivamente con gli altri 
operatori tecnici nel ricercare come sia possibile 
orientarsi nel nuovo mondo. 

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-198 


Questo nuovo mondo invero, mentre ci circonda 
ed � da noi stessi costruito, resta poco noto: il riconoscerne 
la esistenza sembra gi� una scoperta, 
primo passo nell'arduo tentativo di intenderlo. 

Ohi ha acquistato dimestichezza con le tradizionali 
branche del diritto � assuefatto a trovar saldo 
sostegno -persino nelle questioni de ju1�e condendo 
-essenzialmente nelle leggi, nei commenti 
della dottrina e nei precedenti giurisprudenziali, 
cio� su basi consolidate nel tempo. Ohi si occupa 
di diritto industriale si trova proiettato nel fluire 
del presente, che deve essere illuminato, oltre che 
dalla scienza e dalla esperienza, dalla percezione 
delle mete da raggiungere in futuro. 

Il senso della storicit� del diritto positivo, cos� 
spiccato nell' Ascarelli, ci induce a riflettere che di 
fianco alla prospettiva di chi si chiede quali esigenze 
pratiche abbiano determinato la vita e la 
evoluzione di ciascun istituto giuridico, deve non 
trascurarsi un altro punto di vista: come ed in 
qual misura l'elemento giuridico sia risultato e risulti 
influente nella evoluzione della vita sociale 
ed economica, costituendo, volta a volta, incentivo 
o remora, ed in ogni caso alveo che accogliendo 
disparati interessi ed impulsi incontrollati, non solo 
li convoglia, ma certamente concorre a plasmarli. 

� Vien fatto di pensare alla tesi carneluttiana della 
�funzione unitiva � del diritto (4), per aggiungere 
alla intuizione del diritto come mezzo di congiunzione 
fra uomo ed uomo, la rappresentazione del 
diritto come ponte proteso verso il futuro, cio� 
come tramite di congiunzione fra l'economia di 
ieri e l'economia di domani. 

* * * 

L'imponenza della attivit� economica connessa 
con la produzione industriale in massa ha provocato 
un intervento sempre pi� esteso e penetrante 
dello Stato nella vita economica; intervento che si 
attua con forme e mezzi diretti ed indiretti di 
estrema variet� e che influenza anche i compiti 
di tradizionale competenza statuale. 

In sintonia con l'estendersi delle forme di eco


nomia mista, si vanno facendo sempre pi� incerti 

i confini che separavano il diritto pubblico dal 

privato. 

Produzione in massa, intervento dello Stato nella 
economia, monopoli privati e pubblici, pongono al 
giurista numerosi problemi"'---de jure condito e de 
jure condendo -non soiubili isolatamente. 

La teoria della concorrenza � il felice osserva


torio che. consente all'Ascarelli di svolgere una or


ganica ed esauriente indagine dommatica su tutti 

gli aspetti giuridici degli atti di concorrenza, e di 

trarne altres� frutto per illuminare i problemi di 

ordine pi� lato sopra ricordati. 

La fatica dell'illustre Maestro � quindi preziosa 
sia per chi voglia esaminare in particolare gli 
aspetti giuridici delle attivit� concorrenziali, sia 
per chi voglia seguire da questa particolare specola 
-. che ha fra l'altro il pregio di potere essere considerata 
alla stregua di un laboratorio �sperimen


(4) CARNELUTTI: Arte del diritto, Cedam, 1949, pag.. 12; 
e Discorsi �}'torno al diritto, Cedam, 1955, pag. 144 e 
segg. 
tale in cui si analizzano sub specie giuridica concreti 
fenomeni del mondo degli affari -l'evolversi 
della struttura sociale e l'adeguarsi degli schemi 
giuridici alla esigenza della disciplina dei nuovi 
rapporti che tale struttura vanno sostanziando. 

Pur essendo l'indagine scientifica condotta con 
la maestria consueta al chiaro Autore, tuttavia il 
pregio precipuo del volume, a nostro avviso, sta 
in ci� che trascende il puro dommatismo, l� dove 
l'orizzonte su cui spazia l'Ascarelli si dilata oltre i 
confini che delimitano diritto, economia e politica. 

Lo studio tecnico-giuridico dell'Ascarelli ha costantemente 
come sfondo un quadro di vasto respiro, 
in cui si intravvede la concorrenza quale 
mezzo di estrinsecazione della personalit� umana, 
e quindi come pratico strumento di tutela della 
libert� (5), a sua volta presuposto per l'incremento 
della produzione; in cui i limiti di liceit� della 
concorrenza costituiscono conditio sine qua non 
per la sua sopravvivenza; in cui, il monopolio, 
effetto della esasperazione del sistema improntato 
alla concorrenza, si esaurisce nella mortificazione 
della concorrenza (6); in cui, l'intervento. dello 
Stato nella economia si rende necessario per delimitare 
l'ambito di liceit� della concorrenza, impedire 
la formazione di monopoli o pubblicizzarli ove 
necessari per ragioni naturali, supplire la deficienza 
della concorrenza l� dove sono da affrontare compiti 
la cui vastit� ed onerosit� non consente soluzioni 
a mezzo della privata iniziativa e della concorrenza 
che della iniziativa � il pungolo. 

* * * 

Il capitolo nnale del volume � dedicato dall' Autore 
alla puntualizzazione degli istituti tipici del 
sistema ad economia mista. 

Si tratta quasi soltanto di una elencazione schematica 
che va dalla Cassa del Mezzogiorno . (7) 
all'I.R.I. (8), dall'E.N.I. ai vari comitati interministeriali, 
ai servizi gestiti dallo Stato, ai monopoli 
di Stato, all'intervento della Stato nella disciplina 
del credito, delle assicurazioni, e dei cambi 
con l'estero, fino a far cenno della Comunit� Euro


pea Carbone Acciaio (9). 
(5) Vorremmo dire: 
condizione particolare, 
Libert�. 
� libert?J, 
ma forse imprescindibile, 
di emulazione� come 
della 

(6) Fra le pubblicazioni pi� recenti sulla disciplina 
delle attivit� monopolistiche: EINAUDI: Lo scrittoio del 
Presidente, Ed. Einaudi, 1956, pagg. 360 e segg.; nonch�, 
in "Rivista delle Societ�'" 1956, i progetti di legge 
elaborati dallo stesso Ascarelli sulle intese industriali e 
commerciali ed in tema di societ�. 
(7) Per una completa ed aggiornata analisi storica 
ed economica dei problemi del Mezzogiorno: FRIEDRIOH 
VoCHTINS: La questione meridionale. Ist. Ed. del Mezzogiorno, 
1955. Per l'aspetto giuridico: F. Rocco: L'ordinamento 
giuridico della Cassa del Mezzogiorno, in 
"Acque, Bonifiche, Costruzioni>>, marzo� 1955. 
(8) R. FRANCESCHELLI: Natura dell'I.R.J. e posizionedel 
capitale privato nelle sue aziende, in �Riv. Commerciale'" 
1954, I, pag. 466. 
(9) R. RoBLOT: Il diritto commerciale e la comunit� 
europea del carbone e dell'acciaio, in �Nuova Riv. Commerciale'" 
1954, I, pag. 261. � 

-199 


Nell'insieme, un quadro impressionante a dimostrazione 
della latitudine dell'intervento statale, 
che sarebbe di molto amplificato se integrato con 
l'aggiunta della somma delle attivit� svolte da 
numerosi enti pubblici i cui compiti fiancheggiano 
l'azione dello Stato. 

� una zona ancora in corso di esplorazione giuridica, 
in quanto attende una sistematica elaborazione 
dommatica. E si tratta, come � intuitivo, di 
materia di particolare rilievo per gli .Avvocati dello 
Stato, i quali, sopratutto in sede consultiva, sono 
chiamati ad interessarsi dei problemi legali che in 
questo campo quotidianamente richiedono soluzione. 


Un'ultima osservazione non � forse superflua. 
Nelle lezioni dell'.Ascarelli sembra inplicito un monito 
che merita di essere sottolineato. 

Egli ci dimostra che i problemi del diritto industriale 
non possono essere affrontati come questioni 
tecnico-giuridiche da risolvere con mente locale e 
con il solo ausilio della consueta ermeneutica, ma 
occorre chiamare a raccolta le risorse di quasi 
tutt� le discipline giuridiche, ed occorre ancora 
volgere lo sguardo ai profili politici, economici, 
sociali, poich�, questi trascurando, i problemi giuridici 
si appiattiscono ed i tentativi per risolverli 

si inaridiscono in formule tanto pi� infeconde 
quanto pi� tecnicamente raffinate. 

Or ci� non � di poco momento mentre che sempre 
pi� si va attuando, nel settore giuridico come 
in ogni altro campo, una ognor pi� minuziosa 
specializzazione tecnica -portato, anche questa, 
della produzione in massa -. Come l'artigiano cede 
il posto allo specialista qualificato, cosi pu� 
dirsi vada sparendo il giurista artigiano, che, essendo 
buono a tutto fare in tema giuridico, forse 
non ecceUeva in alcunch�, ma conservava una visione 
umanistica, e quindi equilibrata, di ogni problema. 

Se la specializzazione � oggi una necessit� al fine 
di evitare, con la genericit�, la superficialit� e 
l'empirismo, e se la dedizione a settori circoscritti 
rende possibile una pi� approfondita competenza 
tecnica, bisogna tuttavia evitare che il giurista si 
chiuda in un'ala di una torre di avorio, sordo al 
tumultuare circostante di problemi non dommatici, 
quasi infastidito dalle << complicazioni della. vita 
moderna�. 

Sta proprio al giurista invece studiare e comprendere 
i problemi tutti della societ� odierna, 
perch� proprio egli, con metro giuridico, potr� 
darne la esatta misura, suggerire ed applicare le 
norme per un ordinato civile progresso. 

FERN.ANDO .ANS.ALDI 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE -Occupazioni d'urgenza di derivazioni 
d'acqua pubblica -Competenza del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche. (Cons. Stato, V Sez., 
dee. n. 630 del 14 luglio. 1956 -Gropallo ed altri c. 
Ministero dei LL.PP. e Comune di Genova). 

r,e controversie relative alla legittimit� del decreto 
prefettizio, che autorizzi l'oecupazione di 
urgenza di diritti di derivazione d'acqua pubblica, 
spettanti, per possesso immemorabile o per altro 
titolo, rientrano nella giurisdizione generale di legittimit� 
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, 
ai sensi dell'art. 143 lett. a, T.U. 11 dicembre 
1933, n. 1775, ed esulano, pertanto, dalla giurisdizione 
del Consiglio di Stato. 

Questa deoisione del Consiglio di Stato, ohe merita 
di essere segnalata anohe per la ohiarezza della motivazione, 
s'inquadra nel piu vasto indirizzo giurisprudenziale, 
indioato. dalle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione e seguito sia dal Consiglio di Stato, 
sia dal Tribunale superiore delle aoque pubbliohe, 
seoondo il quale, ai sensi degli artiooli 140 e 143 
del T. U. sulle aoque e gli impianti elettrici, da interpretarsi 
estensivamente e in aderenza o,,llo spirito pi� 
ohe alla lettera della legge, sono devolute alla cognizione 
dei Tribunali dell(! acque pubbliche, regionali 
e superiore, tutte le controversie, ohe coinvolgono 
l'interesse della Pubblioa Amministrazione oiroa il 
regime delle acque e ohe impliohino la decisione della 
esistenza, dell'estensione e delle modalit� dei diritti 
alla derivazione. (Cass. I, n. 84 7 /54, in questa 
�Rassegna n, 1955, pag. 15). 

Il ragionamento seguito dall'annotata decisione � 
senz'altro da approvare: se appartengono alla giurisdizione 
generale di legittimit� del Tribunale superiore 
le controversie relative alla legittimit� dei provvedimenti 
di espropriazione dei fondi necessari per 
l'esecuzione di opere idrauliche, necessarie al buon 
regime delle acque (Trib. Sup. AA.PP., n. 8, 1955, 
in questa <<Rassegna n, 1955, pag. 246), ed a quella 
dei Tribunali regionali le controversie relative alle 
indennit� per le anzidette espropriazioni, deve a 
fortiori ritenersi ohe siano devolute ai Tribunali delle 
acque, nei limiti della rispettiva giurisdizione, le 
controversie relative all'oooupazione di 1irgenza di 
derivazioni di acqua pubblioa, siano esse legittime 

o abusive, di antioo diritto o fondate su oonoessioni. 
Esse, infatti, involgono sempre questioni sull'eQistenza 
ed estensione dei diritti di derivazione e non 
possono preso�indere dall'interesse generale al buon 
regime delle acque. 

G. G. 
COMUNE -Ricorso gerarchico -Competenza a deliberare. 
(Cons. Stato, V Sez., 9 giugno 1956, n. 495; 
Pres. La Torre, Est. Caccioppoli-Comune di Cerignola 
c. Ministero Interno ed altri). 

La proposizione del ricorso gerarchico da parte 
del Comune richiede una formale deliberazione, 
che esorbita dalla sfera di attribuzione del Sindaco. 


Salvo l'intervento sostitutivo della Giunta nei casi 
previsti dall'art. 340 del T.U. 4 febbraio 1915, 

n. 148, e con la osservanza delle eondizioni ivi 
stabilite, la deliberazione relativa al ricorso gerarchico 
da parte del Comune rientra nella competenza 
del Consiglio comunale, ancorch� il provvedimento 
da impugnare si riferisca ad atto deliberato 
dalla Giunta municipale. 
La Giunta comunale di Cerignola, nell'ambito della 
propria competenza, aveva adottato, in materia di 
personale una -deliberazione ohe era stata annullata 
dal Prefetto. Il rioorso gerarohioo proposto contro 
il provvedimento prefettizio era stato diohiarato inammissibile, 
peroh� la proposizione di esso era stata 
deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale. 

Di tale pron1moia di inammissibilit� si gravava 
il Comune avanti il Consiglio di Stato; ohe, con la 
decisione in esame, aderendo alle tesi prospettate dalla 
Avvocatura a sostegno della legittimit� del provvedimento 
adottato dal IIIinistro dell'Interno, respingeva 
il rioorso. 

La decisione -che ha correttamente risolto una 
questione particolarmente delioata -� cos� testualmente 
motivata: 

� Nella subietta materia � stata posta in dubbio 
anche la necessit� di una formale deliberazione. E, 
infatti, la difesa del ricorrente (pur senza prendere al 
riguardo una netta posizione) contesta il fondamento 
dell'indir~zzo pi� rigoroso ohe � prevalso nella giurisprudenza. 
li.fa il Collegio non ritiene di potersi discostare 
da tale orientamento (V Sez. 20 dicembre 
1952, n. 1408; Ad. Gen. 25 giugno 1953, n. 281). 

�La convenienza di proporre rioorso gerarchioo richiede 
una valutazione ohe esorbita dal campo dell'attivit� 
di esecuzione. Si tratta invero di esaminare, 
di volta in volta, se le ragioni ohe hanno determinato 
l'atto impugnabile siano tali da consigliare l'acquiescenza 
o se invece sia giustificato, per motivi --di .J,e-__ 
gittimit� o di merito, il reclamo all'autorit� superiore. 
Talvolta pu� giovare all'Amministrazione comunale 
l'immediato consolidamento di una situazione giuridioa 
contro la quale sarebbe manifestamente vano 
reagire, ma in altri oasi l'aoquiesoenza, oon la oon




-2()1 



seguente preclusione del rimedio giurisdizionale, pu� 
riuscire pregiudizievole agli interessi dell'ente. Ora 
cotesta valutazione non si sottrae alla regola della 
deliberazione collegiale oui sono soggette le manifestazioni 
di volont� del Comune. 

� Come si ebbe gi� a rilevare in questa sede 
(deo. oit., n. 1408), la facolt� di proporre il ricorso 
gerarchico � fuori della sfera di attribuzione del Sindaco. 
Essa non pu� discendere n� dall'art. 151, n. 4, 
del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, ohe oonoerne la 
esecuzione delle deliberazioni comunali (e non � 
quindi riferibile all'ipotesi di una deliberazione annullata 
dal Prefetto od alla quale la G.P.A. abbia 
negata l'approvazione), n� dalla disposizione di oui 
al n. 9 dello stesso articolo, ohe contempla gli atti 
oonserv�tivi nella pi� stretta aooezione. Gli stessi 
principi sono affermati nel oitato parere, n. 281 del 
1953, nel quale � anohe richiamata una precedente 
pronuncia di questo Consiglio (Ad. Gen. 15 marzo 
1951, n. 93) in ordine alla necessit� di una determinazione 
degli organi deliber.anti del Cornune per 
la proposizione dei ricorsi straordinari al Capo dello 
Stato ohe pure hanno la natura di ricorsi amministrativi. 
Ed invero le funzioni del Bindaoo, se certamente 
superano la mera esecuzione, non assumono 
mai carattere deliberativo. 

�Pertanto, la questione di competenza si pone 
unioamente nei rapporti tra i due organi deliberanti 
del Comune: Consiglio comunale e Giunta municipale. 


�La difesa del ricorrente riassume la sua tesi 
nella regola cc ogni organo difende la propria competenza 
�, oon la quale, in sostanza, si identifica la 
competenza a promuovere i gravami gerarohioi oon 
la competenza per materia, in relazione all'oggetto 
dell'atto da impugnare. Ora da un punto di vista 
puramente astratto, il oriterio potrebbe apparire razionale, 
in quanto risolve il quesito sul piano oggettivo 
delle attribuzioni di detti organi. llfa esso si 
rivela inesatto, se si considera l'effettivo contenuto 
della deliberazione in questione; giaooh� altro � provvedere 
in una data materia attribuita alla normale 
competenza dell'organo, altro � deliberare sulla proposizione 
del ricorso gerarohioo. Quest'ultimo oostituisoe 
di per s� una materia da ricondurre in una 
data sfera di competenza. E non � affatto illogico ohe 
a valutare la opportunit� dell'impugnativa sia qualificato 
un organo diverso da quello ohe aveva emanato 
l'atto ohe � stato annullato o non approvato, giaooh� 
l'atto, una volta emesso, va riferito all'ente, non all'organo. 
Per dimostrare la insuff�oienza di detto oriterio 
basta, del resto, considerare l'ipotesi ohe l'annullamento 
o il diniego di approvazione di una deliberazione 
della Giunta municipale sia stato determinato 
proprio dalla ritenuta incompetenza dell'organo. 
Non � per vero sostenibile ohe la stessa Giunta sia 
competente, in tal oaso, a promuovere il gravame, 
per il sol fatto di aver gi� provveduto su quel dato 
oggetto. 

cc Ad avviso del Collegio la esatta soluzione del 
problema � offerta dalle norme positive ohe regolano 
le attribuzioni degli organi deliberanti del Comune. 
Non esiste sul punto in esame ima speoifioa disposizione, 
n� (oome si � gi� ritenuto, deo. oit., n. 1408 
del 1952) possono applicarsi, per analogia, le disposizioni 
ohe demandano al Consiglio comunale di deli


berare sulle azioni giudiziarie in genere (art. 131, 

n. 5, T. U. 4 febbraio 1915, n. 148) ed alla Giunta 
municipale di provvedere in ordine alle azioni possessorie 
ed alle altre ohe non eooedano la competenza 
del Pretore (art. 26 della legge 9 giugno 1,947~ n. 530, 
in relazione all'art. 25, n. 1, del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 2839). llfa oin oonduoe necessariamente ad 
applicare la disposizione dell'art. 131, ultimo oomma, 
del oitato T. U. ohe ohiama il Consiglio comunale a 
deliberare, in generale, sopra tutti gli oggetti ohe 
sono propri dell'amministrazione ,oomunale e ohe non 
sono attribuiti alla Giunta od al Sindaao. Il ricorso 
gerarohioo deve quindi essere deliberato dal Consiglio, 
anooroh� il provvedimento da impugnare si riferisca 
ad una deliberazione della Giunta, salvo, naturalmente, 
l'intervento sostitutivo della Giunta nei oasi 
previsti dall'art. 149 del oitato T. U. e oon la osservanza 
delle condizioni ivi stabilite. 
cc Nella speoie la Giunta non aveva deliberato nell'esercizio 
dei poteri di urgenza, ma sul presupposto 
di una diretta competenza. Il lllinistro, quindi, ha 
esattamente dicl[iarato inammissibili i ricorsi �. 

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO. 
CONTRATTI -Appalto concorso -Indagini prelimi� 
nari � Fattispecie -Legittimit�. 
CONTRATTI -Appalto concorso -Elementi valutabili 
� Ordine logico. 
CONTRATTI -Appalto concorso � Giudizio negativo 

� Sviamento di potere � Fattispecie � Esclusione. 
CONTRATTI -Appalto concorso � Giudizio negativo 
su tutti i progetti -Competenza della commissione 
consultiva. 

CONTRATTI � Appalto concorso � Giudizio negativo 

� Norme sul diniego di approvazione -Inapplicabi� 
lit�. 
CONTRATTI -Appalto concorso -Irregolarit� procedurale 
-Fattispecie -Irrilevanza. 
INTERESSE -In tema di gara -Invito ad appalto 
concorso -Sussistenza. 
CONTRATTI -Appalto concorso -Rinnovazione della 
gara -Nuove condizioni -Legittimit�. 
CONTRATTI -Appalto concorso -Schema di contratto 
-Parere del Consiglio di Stato -Audizione 
Momento. 

CONTRATTI -Appalto concorso � Art. 81 Cost. 
Inapplicabilit�. 

RICORSO GIURISDIZIONALE � Contratti -Bando 
Motivi concernenti pretese illegittimit� delle clausole 
contrattuali -Inammissibilit�. 

CONTRATTI -Appalto concorso -Valutazioni -Profilo 
tecnico ed economico -Inscindibilit� (Cons. Stato, 
VI Sez., 11 aprile 1956, n. 231; Pres. Roehrssen, Est. 
Cesareo -Societ� G. Manfredi e Ditta E. Stacchini 

c. Ministero Difesa-Marina). 
Legittimamente la Amministrazione, in sede di 
gara per appalto concorso, pu� svolgere delle indagini 
intese ad accertare se un concorrente sia riucito 
ad acquistare una posizione di vantaggio o 
di monopolio, in contrasto con i presupposti della 
competizione (1). 

L'appalto concorso rappresenta un procedimento 
unitario e inscindibile nel quale l'Amministrazione 
deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi 
necessari o utili per una ponderata decisione,� anche_ 
in momenti e con atti separati. � 

Il vizio di eccesso di potere, che si sostiene intervenuto, 
in sede di giudizio negativo su una gara 
di appalto concorso, per preordinata volont� di 
escludere un concorrente, � escluso se l'Ammini




-202 


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strazione, rinnovata la gara, invita, fra gli altri, 
il medesimo concorrente. 

In sede di appalto concorso la Commissione consultiva 
pu� esprimere giudizio negativo su tutti i 
progetti presentati, e dichiarare quindi deserta la� 
gara, senza che per ci� occorra un decreto motivato 
del Ministro (2). 

.Al giudizio negativo sull'esito di una gara per 
appalto concorso non si applica l'art. 113 r.d. 23 
maggio 1924, n. 827, che concerne il rifiuto di approvazione 
della gara per gravi motivi di interesse 
pubblico (3). 

Non ogni irregolarit� procedurale (come la mancata 
indicazione, nell'invito a partecipare alla gara, 
dell'ora entro cui debbono pervenire le offerte) 
deve necessariamente portare alla illegittimit� della 
gara, ma solo quelle che possano essere considerate 
determinanti ai fini del risultato. 

Una ditta, invitata dalla .Amministrazione a partecipare 
ad una gara per appalto concorso, ha 
interesse ad impugnare il relativo bando prima che 
siano scaduti i termini per la partecipazione alla 
gara stessa (4). 

In sede di nuova gara, indetta dopo che una 
prima � stata dichiarata deserta, lAmministrazione 
pu� inserire nel bando condizioni diverse da quelle 
del bando precedente . 

.Ai sensi dell'art. 5 della legge di contabilit� il 

progetto di contratto deve essere comunicato al 

Consiglio di Stato per il parere dopo che l'Ammini


strazione ha proceduto, a seguito dei risultati della 

gara, alla redazione del progetto completo ed alla 

esatta precisazione degli obblighi delle parti, co


sicch� l'organo consultivo sia in grado di giudi


care sotto ogni profilo della legittimit� dello esito 

del concorso, e nel contempo della convenienza di 

addivenire alla stipulazione del contratto. 

L'art. 81 della Costituzione ,non si applica agli 

atti amministrativi che importano spese (5). 

Nel ricorso giurisdizionale proposto contro il ban


do per appalto concorso sono inammissibili le cen


sure concernenti le clausole delle quali � prevista 

la inserzione nel contratto (6). 

In sede di appalto concorso sono inscindibili il 

profilo tecnico e il profilo economico della valuta


zione (7). 

Una complessa situazione di fatto ha dato modo 

al Consiglio di Stato di fissare -in tema di � gare � 

in genere, e di quella particolare gara ohe � l'� appalto 

oonoorso � in specie -una serie di principi ohe tra


scendono la sfera del oaso deciso. 

La situazione di fatto si pu� oos� schematizzare. 

Per la ricostruzione di uno stabilimento militare, il 

Ministero Difesa-Marina aveva indetto una gara per 

appalto-oonoorso; ma, esaminati dalla apposita Com


missione i progetti e le proposte presentati, la Am


ministrazione aveva deciso di non far luogo alla 

aggiudicazione, non ravvisando aooettabile nessuno 

dei progetti-offert.e presentati. A breve distanza di 

tempo la Amministrazione indiceva, poi, una nuova 

gara per appalto-oonoorso, per lo stesso oggetto, par


zialmente modificando rispetto alla prima gara sia 

taluni elementi tecnici sia alcune clausole ohe sareb


bero dovute essere inserite nel futuro contratto da, 

stipulare oon l'eventuale aggiudicatario. 

Sia la Societ� �Manfredi� ohe la ditta �Staoohini 
� impugnarono, distintamente, la mancata aggiudicazione 
della prima gara, e suooessivamente anche 
il bando della seconda gara, oui erano state invitate 
a partecipare, sviluppando una,, serie di motivi 
di ricorso. 

I quattro ricorsi riuniti hanno formato oggetto 
della deoisi()ne in esame, ohe -salvo ohe su un 
punto di carattere pregiudiziale, relativo alla ammissibilit� 
o meno dei ricorsi proposti contro il bando 
della seconda gara -ha aooolto integralmente le 
ragioni di diritto prospettate dalla A vvooatura. 

Alcune delle questioni risolte meritano poi di essere 
particolarmente segnalate . . 
In ordine alla massima sub. 1) la Sezione ha oos� 
motivato: 

� �I neocepibile � stata l'indagine, intesa ad aooertare 
se le condizioni, ohe la ditta ricorrente era 
riuscita ad ottenere da una societ� subfornitrice, la 
ponesse in una posizione di vantaggio tale, da togliere 
alla gara il carattere di leale oompet-izione, che 
sarebbe venuto meno qualora una delle concorrenti 
fosse stata messa nella impossibilit�, o in grave difficolt�, 
di ottenere, a condizioni possibili ed in tempo 
utile, quei macchinari ohe l'Amministrazione aveva 
prescritto tassativamente. 

�N� vale asserire ohe oiasouna delle oonoorrenti 

era libera di assicurarsi vantaggiosamente le forni


ture necessarie, in quanto la gara cessa di essere 

tale, non soltanto quando vi si presenta un solo 

oonoorrente, ma anche quando in qualsivoglia ma


niera un oonoorrente riesca ad acquistare una siffatta 

posizione di vantaggio, o addirittura di monopolio, 

ohe contrasti oon i presupposti di qualsiasi compe


tizione. L'Amministrazione, perci�, ha voluto veder 

chiaro anche qui, e non le si pu�� fare alcun rimarco. 

�Difatti, se avesse aooertato ohe una� oonoorrente 

si era messa in condizione piu vantaggiosa delle altre, 

non per �la sua migliore organizzazione o la piu 

moderna attrezzatura ohe le consente di ridurre i costi, 

o per il maggior valore dei suoi teonioi, ma soltanto 
in forza di una clausola di favore, ottenuta da una 
subfornitrioe, clausola oapaoe di sovvertire la graduatoria 
dei valori, ed avesse deciso di tener conto 
di tale elemento, al fine di non procedere alla aggiudicazione, 
il suo comportamento non meriterebbe censura
�. 
La massima indicata sub 2) � in relazione alla 
tesi sostenuta da una delle ricorrenti: non potere la 
Commissione costituita ai sensi dell'art. 91, secondo 
comma, del regolamento di contabilit� generale per 
l'esame delle proposte avanzate dai partecipanti alla 
gara emettere un giudizio negativo su tutte le proposte, 
ma dovere in ogni oaso indicare quella pref eribile; 
mentre il giudizio negativo in ordine ai progetti 
presentati spetterebbe soltanto al Ministro, il 
quale dovrebbe esercitarlo oon decreto motivato, a 
sensi dell'art. 4, sesto comma, r.d. 8 febbraio 1922, 

n. 422, modificato dall'art. 2 r.d.l. 23-agosto 1924, 
n. 
1369. 
Al riguardo la decisione oos� si esprime: 
�Rileva la Sezione ohe, per quanto riguarda il 
primo profilo la lilff!,itazione dei poteri della Commissione, 
asserita dalla ricorrente, non ha alcun fondamento, 
n� logico n� positivo. Non fondamento lo




-203 


gico, petch� sarebbe veramente assurdo che un organo 
consultivo, istituito per dare l'apporto della sua particolare 
competenza tecnica al llfinistro, fosse obbligato 
a diohiarare quale progetto � preferibile, anche 
quando, in ipotesi, nessuno dei progetti presentati 
fosse accoglibile; non �, difatti, chi non veda quanto 
sarebbe irrazionale che la Commissione, in ogni caso, 
ivi compreso quello che non ritenesse nessuno dei 
progetti confacente agli interessi dell'Amministrazione, 
dovesse scegliere un progetto per la realizzazione 
dell'opera e per l'aggiudicazione della gara; 
non fondamento positivo, perch� una siffatta limitazione 
ai poteri dell� Commissione non risulta sancita 
da nessuna norma legislati1Ja o regolamentare, 
e se il legislatore si riferisce al progetto ritenuto 
� preferibile �, ci� � in quanto ha ritenuto implicito, 
nella scelta, effettuata in base ad un criterio relativo 
di preferibilit�, l'avvenuto superamento del momento 
relativo al giudizio assoluto di idoneit�, che costituisce 
la prima insopprimibile fase di ogni concorso, e non 
perch� un tale giudizio ignori e voglia escludere. 

cc Neanche � fondata ia tesi che solo il Ministro, 
con formale decreto motivato, avrebbe potuto dichiarare 
la gara deserta. La forma del decreto � prescritta 
dall'art. 4, 6� comma, del r.d. 8 febbraio 1923, 

n. 422, modificato con r.d.l. 28 agosto 1924, n. 1369, 
per il solo caso nel quale l'Amministrazione non creda 
di uniformarsi al giudizio della Commissione 
favorevole all'aggiudicazione. Il tenore del comma 
citato, nel quale di decreto motivato si parla solo con 
riferimento al caso in cui il llfinistro decida di non 
procedere ad alcuna aggiudioazione, la ratio della 
norma e la considerazione che non si spiegherebbe 
la necessit� di una motivazione in un atto conforme 
al parere che ne viene a costituire la motivazione, 
mentre � evidente la sua necessit� qualora l'atto sia 
difforme al parere sulle cui considerazione non si 
pu� poggiare, dimostra l'inconsistenza del motivo�. 
La massima indicata sub 3) non necessita di 
particolare illustrazione: � di tutta evidenza infatti, 
che l'art. 113 del regolamento di contabilit�, in quanto 
disciplina il rifiuto di approvazione dei contratti, 
ha come suo presupposto l'aggiudioazione della gara 
e la stipulazione del contratto relativo; onde esso non 
pu� riguardare i casi di mancata aggiudioazione, 
quali che siano le ragioni per le quali questa non � 
seguita. 

Come si � accennato, poi, le ditte ricorrenti, invitate a 
prendere parte ad una seconda gara bandita dalla 
Amministrazione, impugnarono il nuovo bando di 
gara e. le clausole contrattuali ad esso allegate; e la 
impugnazione proposero prima ancora di aver compiuto 
qualsiasi atto che potesse farle considerare come 
cc partecipanti � alla gara. Sembr� alla Amministrazione 
che, in questa situazione, le ricorrenti difettassero 
di interesse, non potendosi ritenere sussistente 
allo stato la lesione di un interesse diretto ed 
attuale. 

La questione, in realt�, si era gi� presentata all'esame 
del Consiglio di Stato in tema di impugnativa 
di bandi di concorso a pubbUco impiego; e sia la 
IV Sez. (dee. 10 ottobre 1950, n. 483) che la VI Sez. 
(dee. 26 febbraio 1952, n. 73 e 11 marzo 1952, n. 78) 
avevano dichiarato inammissibile i ricorsi proposti 

da chi, non avendo ancora presentato la domanda di 
partecipazione, non aveva acquistato la qualit� di 
concorrente. E il principio era stato applicato anche 
in tema di bando di gara, ritenendosi che la impugnativa 
immediata tendeva a far valere soltanto cc un 
interesse diffuso, che si sarebbe "tramutat0�' in personale 
ed attuale solo al momento in cui il ricorrente 
avesse chiesto di partecipare alla gara� (IV Sez., 
17 ottobre 1952, n. 779). 

Si faceva osservare a questo riguardo che la riconosciuta 
ammissibilit� del ricorso in questi casi potrebbe 
in ipotesi portare a queste conseguenze: che il 
bando venga annullato su istanza di chi, non partecipando 
al concorso dimostra di disinteressarsi id 
est: di non avere interesse -in modo assoluto 
di esso. E se tale non interesse (che non � solo di 
mero fatto, ma � giuridioo, perch� sta a dimostrare 
come l'esito, il risultato concreto -e quindi l'acquisizione 
di particolari posizioni giuridiche -di quel 
concorso non riguarda affatto colui che la questione 
della illegittimit� del bando ha sollevato) sussiste 
allo stato, il ricorso non pu� avere ingresso. 

� solo attraverso la partecipazione al concorso od 
alla gara, che trova legittimazione la posizione giu-. 
ridica di chi sostiene che quel concorso o quella gara 
debbano svolgersi in un oerto modo e secondo certi principi 
diversi da quelli indicati dalla Amministrazione. 

La Sezione peraltro andava in contrario avviso 
(massima sub 4), pur riconoscendo che la sollevata 
eccezione fosse cc tutt'altro che priva di seriet��, sotto 
il profilo che l'invito a partecipare alla gara fosse 
di per s� elemento sufficiente a differenziare la .posizione 
delle ditte invitate dalla generalit� dei soggetti 
e che ci� bastasse a far sorgere in esse un interesse 
concreto ed immediatamente tutelabile alla legittimit� 
dell'azione amministrativa. 

Ovvia la esattezza della massima sub 5 ); mentre 
in ordine alla questione cui si riferisce la massima 

n. 6) giover� ricordare quanto fu prospettato d�lla 
difesa della Amministrazione, le cui argomentaziovi 
sono state condivise dalla decisione. 
L'impugnativa riguardava la pretesa illegittimit� di 
alcune clausole che la Amministrazione aveva dichiarato 
di voler inserire nel contratto da stipulare .con 
l'eventuale aggiudicatario; e la inammissibilit� della 
censura sembrava non discutibile. 

Queste clausole, infatti, attengono alla parte meramente 
contrattuale, e quindi privatistica, del rapporto 
che andr� ad instaurarsi fra la Amministrazione 
appaltante e la Impresa che riuscisse aggiudicataria 
della gara; ed � noto che questi partioolari contratti 
rientrano sostanzialmente nella categoria dei contratti 
per adesione: una delle parti predispone la disciplina 
del rapporto e formula le clausole .e le norme che 
quel rapporto debbono in concreto reggere; l'altra 
parte � libera o non di prestare adesione a quella 
disciplina, e potr�, in ipotesi, discutere in via preventiva 
con chi quelle clausole ha formulato . della 
opportunit� di addivenire ad una loro modifica, ma 
non potr� certo rivolgersi ad un' organo di giur�sdizione,_ 
qualunque esso sia, perch�, in fase ancora pre-contrattuale 
-quando nessun vinculum juris stringe 
le parti, e non � dato ancora sapere se un siffatto 
vinculum sar� mai per sorgere -abbia con una 
propria pronuncia a dichiarare che certe clausole sono 



-204 


contra legem o comunque illegittime per una qualsiasi 
ragione. 

N� deve trarre in inganno la circostanza che il 
rapporto interessa la pubblica Amministrazione; perch� 
la questione si pone pur sempre negli stessi precisi 
termini, anche nei confronti di questa. 

Queste clausole potranno essere conformi o non a 
legge; potranno essere piu o meno gravose: ma fino a 
qiiando esse non saranno state trasfuse in un << con tratto 
ii, giuridicamente valido e perfetto, esse non 
potranno formare oggetto di impugnativa alcuna da 
parte di chicchessia. 

E nessun giudice ha veste per imporre, in questa 
fase precontrattuale, ad una delle parti di modificare 
alcune clausole su richiesta di chi, nella speranza 
di assumere la veste di contraente, altrimenti non 
aderirebbe al contratto cos� come predisposto; cos� 
come, per converso, nessun giudice potrebbe imporre 
all'altra delle parti di aderire allo sohema predisposto. 

Qui � la libera volont� delle parti ohe deve mani


festarsi, determinandosi nel modo che ritiene piu 

opportuno. Compito del giudice sar� poi quello di 

interpretare le norme contrattuali secondo i principi 

che regolano la interpretazione dei con�tratti; ma non 

si � mai saputo rientrasse fra i compiti commessi 

agli organi di giurisdizione anche quello di formare 

le clausole contrattuali, modificando o sopprimendo 

quelle che una delle parti -che ha il potere di pre


disporle -intende introdurre nel contratto, in di


fetto di che essa non contratterebbe. 

La. massima indicata sub 7), infine, � di evidente 
esattezza. Qualunque opera si intraprenda, la valutazione 
da fare � sempre duplice, occorrendo aver riguardo 
cos� al profilo tecnico che a quello economico. 
Ci� vale sopratutto quando si indice una gara per 
a.ppalto-concorso: un progetto tecnioamente pregevole 
pu� essere non accettabile per un troppo elevato costo 
di realizzazione, mentre potrebbe esser considerato 
ottimo se di modico costo. Di qui la necessit�, esattamente 
rilevata dalla decisione, che l'esame dei progetti 
sia espletato tenendo presenti, in modo inscindibile, 
per una esatta valutazione, sia il lato tecnico 
ohe quello economico. 

CONTRABBANDO -Merci importate con bolletta di 
cauzione. (Cass. Pens., I Sez., Sent. n. 1919, del 13 
luglio 1956 -Pres. Morcavallo; Est. De Sanctis; P.M. 
Lo Schiavio (Conf.) -Rie. Buzzurro ed altri). 

Nel caso di importazione di merci mediante bolletta 
di cauzione, commette il reato di c.ontrabbando 
e non gi� la contravvenzione di cui all'art. 120 della 
legge doganale, l'importatore il quale abbia dichiarato 
fraudolentemente un quantitativo di merci 
inferiore a quello :i;eale al fine di sottrarsi al pagamento 
di una parte dei diritti di confine. 

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha con


fermato la decisione della Corte d'Appello di Roma 

20 ottobre 1955, che abbiamo pubblicata in questa 

Rassegna con una breve nota adesiva (v. �Rassegna 

mensile dell'Avvocatura dello Stato ii, 1956, p. 19). 

Senza stare a ripetere gli argomenti esposti in 

quella nota a sostegno dell'opinione seguita dalla 

Corte d'Appello di Roma, ci sembra utile ricordare 
come la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, 
abbia modificato i prinoipi da essa affermati nella 
sentenza 31 gennaio 1941 (in �Riv. Pen. �, 1941, 

p. 1072 e segg.), aderendo alla tesi eh~ � stata sempre 
propugnata dall'A1Jvocatura dello Stato. 
c. c. 
IMPOSTA DI REGISTRO -Art. 21 R.D. 30 ottobre 
1933, n. 3269 -Trasferimento a favore di una stessa 
persona della nuda propriet� e dell'usufrutto -Imposta 
di registro sul-consolidamento. (Cass. I Sez., 
Sent. n. 2192/56 -Pres. Brunelli; Est. Albanese; P.G. 
Colli (conf.) -Finanze c. Questa). 

Se il nudo proprietario. con il concorso dello 
usufruttuario, aliena in pieno godimento, il bene sul 
quale grava il diritto di usufrutto, il consolidamento 
dell'usufrutto con la propriet� avviene nella 
persona del nudo proprietario, che � tenuto, pertanto, 
al pagamento della relativa imposta (1). 

La Corte Suprema � partita dal rilievo che �l'usu


frutto non ha esistenza giuridica autonoma se non 

in quanto appartenga a persona diversa dal proprie


tario ii e che �l'esistenza giuridica autonoma dell'usu


frutto presuppone che titolare del diritto sia un sog


getto diverso dal titolare della nuda propriet� >i. 

Non � quindi concepibile -ha detto la Suprema 

Corte -che l'usufruttuario, intervenendo in un atto 

di vendita, a favore di un terzo, dell'immobile sul 

quale grava il suo diritto di usufrutto, abbia trasfe


rito ad un terzo tale diritto, in quanto che � il trasfe


rimento dell'usufrutto, ossia la cessione prevista dal


l'art. 980 O.e., presuppone ohe il relativo diritto 

continui a sussistere in un soggetto diverso dal pro


prietario >>. 

Piu particolarmente, seoondo la predetta disposi


zione (art. 980 O.e.) -attraverso la quale � stata 

codificata la retta interpretazione ohe dottrina e giu


rispru,denza avevano dato al corrispondente art. 492 

del codice civile del 1865 -� consentito all'usufrut


tuario di cedere il proprio diritto solo per un deter


(1) Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha confermato 
la costante sua giurisprudenza in materia, favorevole 
alla tesi della Finanza. Dalle lontane sentenze 
19 giugno 1893 (Bollettino � Amm. Dem. >>, 1893, p. 619) 
e del 27 gennaio 1900 a Sezioni Unite (�Giur. It.�, 1900, 
I, 1, 236) alle pi� recenti in materia (3 marzo 1932, 
n. 757; 19 aprile 1933, n. 1308; 13 maggio 1936, n. 1619; 
10 maggio 1943, n. 1102; 8 maggio 1954, n. 1468 tutte 
della I Sez.) la Suprema Corte ha appunto insegnato 
che la tassa di consolidazione 6 dovuta anche quando una 
medesima persona acquista dal nudo proprietario e dall'usufruttuario 
le rispettive ragioni di dominio e di godimento ,, 
e che �nel caso di acquisto contemporaneo, da parte di un 
terzo, della nuda propriet� dell'immobile e dello usufrutto, 
su di esso costituito, la tassa di consolidamento � dovuta 
dal nudo proprietario e non dall'acquirente. La quale 
seconda massima, peraltro, presuppone risolta affermativamente 
la prima. (v. pure le decisionf"d�lla Commissione 
Centrale 14 maggio 1949, n. 3408; 16 april�-1949 
in � Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 663 e 764 e pi� recentemente 
C.C. dee. 19 maggio 1954, ivi 1955, p. 1009. In senso 
contrario e.e. 9 novembre 1949, n. 6867 in �Riv. Leg. 
Fisc. >>, 1953 pag. 325 con nota favorevole, alla tesi 
erariale. 

-205 


minato periodo di tempo, ohe al massimo non pu� 
superare la durata massima del diritto stesso, e oio� 
la vita dell'usufruttuario. 

Ora, proprio in relazione alla disposizione raoohiusa 
nel predetto art. 980 O.o., � stato osservato ohe 
se per la disposizione stessa la oessione del diritto di 
usufrutto pu� avvenire solo limitatamente alla sua 
durata ohe ha per limite massimo la vita dell'usufruttuario, 
deve dedursi ohe quando il nudo proprietario 
vende insieme oon l'usufruttuario il suo 
diritto, e la oessione del diritto d'usufrutto � fatta non 
gi� nei limiti della durata prevista dal titolo originario, 
ma illimitatamente, senza oondizioni e riserve, 
non pu� oerto in tal oaso sostenersi ohe il terzo aoquirente 
della piena propriet� abbia aoquistato il diritto 
di usufrutto dal precedente usufruttuario una volta 
ohe questi non poteva venderglielo se non nei limiti 
del suo titolo. 

Pertanto in tal oaso si deve logioamente oonsiderare 
ohe la oonsolidazione prevista e tassata dalla legge di 
registro si � verifioata in testa al nudo proprietario il 
quale -estinto l'usufrutto ed aoquistata la piena 
propriet� -ha potuto trasferire questa al oompratore 
(1). 

Ha anoora rilevato la Suprema Corte ohe il negozio 

posto in essere dall'usufruttuario � non pu� essere 

altrimenti qualifioato ohe oome rinunoia al diritto di 

usufrutto, la quale rinunoia, sebbene non espressa


mente menzionata nell'art. 1014 O.o., si inserisoe 

fra le oause di estinzione dell'usufriitto in virtu del 

prinoipio generale per oui i diritti sono, salvo eooe


zioni, rinunoiabili. In sostanza, nel oaso di vendita 

ohe riguardi non la sola nuda propriet�, ma il pieno 

godimento dell'immobile alienato, il oonsenso alla 

vendita, da parte dell'usufruttuario, si traduoe nel 

oonsenso all'estinzione dell'usufrutto, e oio� alla sua 

oonsolidazione nel nudo proprietario, il quale non 

potrebbe altrimenti trasferire l'immobile in pieno 

godimento, ma potrebbe soltanto trasferirne la nuda 

propriet�. La estinzione del diritto di usufrutto, do


vendo appunto oonoorrere a produrre il trasferimento 

della propriet� piena, rappresenta un prius rispetto 

alla vendita, un fatto oio� anteriore al perfezionarsi 

della vendita stessa, e ohe importa quindi neoessaria


mente il oonsolidamento dello usufrutto nella persona 

del nudo proprietario, laddove l'aoquirente, pagando 

un prezzo corrispondente al valore del pieno godimen


to del bene alienato, aoquista una propriet� gi� oon


solidata ... n. 

Aggiungiamo, a margine della sentenza annotata, 

ohe, in definitiva, la legge tributaria finisoe per ade


guarsi all'eoonomia del trapasso nei oonfronti del 

nudo proprietario. Il quale in effetti oonsegue, sia 

pure in tempi diversi, il pieno dominio della oosa, 

dal momento ohe, insieme oon l' aoquisto immediato 

della nuda propriet�, egli aoquista anohe il diritto 

alla futura oonsolidazione dell'usufrutto. 

N� pu� negarsi ohe, in vista della normale pienez


za, ohe per il nostro diritto riveste il diritto di propriet� 

il distaoco dell'usufrutto deve essere riguardato oome 

un avvenimento del tutto eooezionale: si tratta di una 

parentesi ohe si apre oon la separazione dei due di


(1) Comm. Centrale I.I., dee. 14 maggio 1949, n. 3408 
in " Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 653. 
ritti -quello alla nuda propriet� e quello dell'usufrutto 
-e ohe, stante il oarattere temporaneo di 
questo, deve neoessariamente e fatalmente ohiudersi 
appunto oon il oonseguimento nelle stesse mani della 
pienezza dei diritti dominioali. � 

Il diritto alla peroezione della imposta di oonsolidazione, 
se per motivi di equit� � rimandata nel tempo, 
tuttavia nasoe nel momento stesso del distaooo 
dell'usufrutto dalla propriet�, appunto peroh� fin da 
questo momento si ha l'assoluta siourezza ohe oomunque 
la riunione dei due diritti dovr� avverarsi in futuro. 
Per oui l'imposta di oonsolidazione non � ohe 
parte dell'imposta di trasferimento sull'intera propriet� 
ed integra quella oorrisposta per la nuda 
propriet�. 

La tesi della Finanza del resto � anoorata alla natura 
stessa del diritto di usufrutto ed al suo oarattere 
temporale. 

Peraltro la retta interpretazione dell'art. 21 della 
legge di registro � oonseguenziale ai preoedenti storioi 
delle disposizioni raoohiuse in questo, oome nel 
preoedente art. 20. 

Nella legge fisoale franoese del 22 frimaio, anno� 
VII, sia per il trasferimento a titolo gratuito, ohe per 
quelli a titolo oneroso della nuda propriet�, si tassava 
e si pagava immediatamente il valore della propriet� 
piena. Il prinoipio venne aooolto dalla legge di 
registro 21 aprile 1862 -ohe � derivazione diretta 
di quella franoese -ma oon restrizione del sistema 
del pagamento immediato ai soli trasferimenti a titolo 
gratuito. Nelle leggi suooessive del 187 4, del 1897 ed 
infine in quella vigente, venne unifioato il oriterio di 
imposizione stabilendo in entrambi i oasi -per 
ragioni di equit� ----' la peroezione dell'imposta in 
due tempi. Unica imposta, oomunque, oos� oome attraverso 
la genesi della disposizione appare in modo 
evidente: unioa imposta ohe sorge fin dal primo momento, 
mentre di una sola parte di essa � rimandata 
nel tempo la peroezione. 

Conseguentemente nella determinazione del valore 
imponibile, si ha di mira un elemento (il prezzo, per i 
trasferimenti a titolo oneroso) ohe � oollegato al tempo 
della separazione dei due diritti (analogamente per 
l'art. 20 si ha riguardo al valore della nuda propriet� e 
oio� al valore oaloolato quando fu oostituito l'usufrutto). 


In sostanza il trasferimento o�ntemporaneo dell'usufrutto 
e della nuda propriet� a favore di persone 
diverse d� luogo a due trapassi distinti e separati. 
Gol primo di essi il oompratore aoquista il diritto di 
usufrutto e la tassazione di questo trasferimento si 
esaurisoe ool sottoporre al tributo il valore dell'usufrutto. 
Gol seoondo il oompratore aoquista la nuda 
propriet� ed essendo a questo connesso e aderente il 
diritto di oonseguire, al oessare dello usufrutto, la 
propriet� piena, la tassazione ha per oggetto il valore 
di questa, ma l'imposta viene applioata e peroetta in 
due tempi suooessivi. 


Come � stato esattamente osservato, cc l'estinguersi 
dell'usufrutto non pone in essere un nuovo rapporto 
giuridioo diverso da quelli gi� esistenti, pa.ssibile di 
imposta propria, ma segna semplioemente l'avveni-.. " 
mento al verifioarsi del quale si rende esigibile quell'imposta 
oomplementare ohe, gi� aoquisita dall'Erario 
a oarioo del nudo proprietario fin dalla registrazione 
del primo atto ohe il distaooo ebbe ad operare, era 
stata tenuta sospesa in attesa del oonsolidamento .del 



/ 

--206 


diritto di usufrutto. E quando usufruttuario e nudo 
proprietario si aooordano per oedere contestualmente 
ad una terza persona .i rispettivi diritti, ossia per alienare 
in piena e libera propriet� l'immobile sul quale 
grava l'usufrutto, essi antioipano la naturale estinzione 
dell'usufrutto, in quanto ohe la rinunzia dell'usufruttuario 
all'ulteriore godimento del suo diritto, 
importa consolidazione dell'usufrutto nella 
persona del nudo proprietario prima anoora ohe il 
progettato trasferimento dell'immobile siasi perfezionato, 
per oui la imposta ohe era stata tenuta sospesa 
in attesa della consolidazione � ugualmente dovuta 
dal nudo proprietario � (1). 

Infine, una conferma dell'esattezza della tesi erariale 
� fornita dall'art. 91 della legge di registro, ove, 
prefiggendosi il termine per il pagamento dell'imposta, 
fra l'altro, per la <<riunione dell'usufrutto alla 
nuda propriet� �, si parla di cc tassa (pagamento della 
tassa) tenuta in sospeso �. Si tratta appunto di una 
tassa, ohe sorge al momento della costituzione della 
nuda propriet� e ohe � differita nel tempo e quindi 
cc tenuta in sospeso�. Ed � in relazione a questo oomma 
ohe vanno inquadrate le oiroolari ministeriali (2) 
in ordine alla modalit� della iscrizione a campione 
della parte �di imposta, tenuta in sospeso, ohe va corrisposta 
al momento della riunione dell'usufrutto 
alla nuda propriet�. 

T. L. G. 
SCIOPERO -Sciopero politico � Sanzioni disciplinari 
a carico di partecipanti allo sciopero -Legittimit�. 

(Cons. Stato, IV Sez., 16 ottobre 1956, n. 950, Pres. 
Stumpo; Est. Bartolotta -Salminci c. Min. Tesoro; 
Id. id. n. 951, Pres. Stumpo; Est. Bartolotta -Andreozzi 
c. Min. Tesoro; Id. id. 19 ottobre 1956, n. 1007 
-Pres. Stumpo, Est. Tozzi, -Furnari c. Min. Finanze; 
Id. id. n. 1024, Pres. Stumpo, Est. Bartolotta -Sellitti, 
Carocci ed altri c. Min. Finanze; Id. id. n. 1033, Pres. 
Stumpo, Est. Bartolotta -Sarcina c. Min. Tesoro). 

L'art. 40 della Costituzione si riferisce soltanto 
allo sciopero di natura economica. 
L'astensione dal lavoro per ragioni di carattere 
politico (nella specie per protestare contro l'appro


(1) Cass. 21 dicembre 1932, ccGiur. It. ))' 1933, I, 1, 178. 
(2) Circolari 12 maggio 1869 e Il settembre 1869 riportate 
in BATISTA JAMMARINO: Legge sulla tassa di 
registro 1935, p. 133-135. L'imposta di consolidazione, 
proprio perch� il diritto della Finanza sorge fin dal. 
momento del trasferimento della nuda propriet�, fin da 
quel momento viene iscritta a campione, sia pure con 
riserva di precisa liquidazione, nei confronti di chi tale 
nuda propriet� ha acquistato," per essere riscossa quando, 
in qualsiasi modo, avverr� la riunione allo usufrutto, 
riacquistando la pro]ilriet� la sua pienezza. 
vazione della legge elettorale) � da considerare ar_ 
bitraria; e pertanto legittime sono le sanzioni disci

1

plinari inflitte ai partecipanti a scioperi di ta 
natura. 

Le oinque decisioni sopraindioate, nel respingere 
i rioorsi proposti avverso provvedimenti disciplinari 
adottati dall'Amministrazione nei confronti di impiegati 
e salariati i quali avevano partecipato allo 
sciopero di protesta indetto da talune organizzazioni 
sindacali per la intervenuta approvazione della legge 
elettorale, hanno oos� motivato: 

cc Col primo mezzo i rioorrenti deducono ohe il 
provvedimento impugnato erra nel suo presupposto 
in quanto, nel oaso in esame, non si trattava di sciopero-
politioo ma di sciopero di protesta oontro l'emanazione 
di una legge elettorale. 

<< Secondo i rioorrenti, lo sciopero politioo �, 
infatti, quello ohe ha per fine il mutamento o la modifica 
dell'indirizzo politico e questo nella speoie era 
gi� esaurito oon l'approvazione della legge. 

<<L'argomentazione �, evidentemente, infondata. 
<< Elemento� oaratteristioo per qualificare lo sciopero 
� il movente della sospensione del lavoro. 

<< Ora, quando, lo sciopero si propone di eseroi
�tare una influenza nella competizione tra partiti politioi 
o una ooazione sull'attivit� parlamentare o governativa, 
non si pu� negare il suo carattere politioo. 

cc E nel oaso il movente dell'astensione dal lavoro, 
l'affermano gli stessi rioorrenti, fu la protesta oontro 
l'approvazione di una legge elettorale. 

<<La mancanza del presupposto eoonomioo, osserva 
poi la Sezione, fa s� ohe l'astensione di oui trattasi 
non rientri -nella sfera del diritto garantito dall'art. 
40 della Costituzione. 

cc A prescindere, infatti, dalla questione relativa 
al carattere precettivo o programmatioo della norma 
contenuta nel oitato artioolo e dall'applicabilit� o 
meno di essa agli impiegati dello Stato, non v'ha 
dubbio (e la giurisprudenza di questo Consiglio� � 
costante in proposito) ohe l'art. 40 si riferisce ai rapporti 
eoonomioi, rioonosoe al lavoratore il diritto di 
sciopero eoonomioo, ma non legittima l'astensione 
dal lavoro ohe abbia altri moventi ed altre finalit�. 

cc Le predette considerazioni fanno oadere anche 
gli altri motivi di rioorso sulla pretesa violazione 
dell'art. 40 della Costituzione; oos� oome fanno oadere 
il 4� mezzo, in quanto si � dimostrato ohe l'arbitrariet� 
dell'astensione dal lavoro per i oasi del genere di 
quelli in esame, assume identioo carattere anohe nei 
confronti dei privati lavoratori�. 

Per una ampia e completa disamina del problema, 

anohe sotto il profilo storico e di diritto comparato, 

si veda ora SrMI, Il diritto di sciopero; ed in partioo


lare i nn. 16, 97 e segg. 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ACQUE PUBBLICHE -Legittimit� costituzionale dell'art. 
1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque 
e gli impianti elettrici -Demanialit� delle acque 
sotterranee. (Trib. Reg. AA.PP. di Palermo, n. 476 
dell'll aprile 1956; Pres. Dispensa Est. Montalto -Di 
Manzo ed altri c. Ministero LL.PP.). 

L'eccezione di illegittimit� costituzionale del


l'art. 1 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, � ma


nifestamente infondata perch� gli elenchi delle 

acque pubbliche hanno natura dichiarativa ed effi


cacia ex-tuna. Essi, pertanto, non attuano . alcun 

trasferimento dell'acqua dal patrimonio del� pri


vato al demanio pubblico, n� pongono in essere 

alcuna espropriazione. 

La demanialit� delle acque sotterranee va accer


tata con riferimento alle caratteristiche, qualita


tive e quantitative con cui si presentano all'atto 

dell'affioramento, non con riguardo allo stato, in cui 

si trovano nel sottosuolo. Deve, pertanto, conside


rarsi demaniale l'acqua sotterranea, che sia por


tata in superficie mediante la raccolta ed il convo


gliamento di numerose piccole vene. 

La legittimit� aostituzionale dell'art. 1 del T. U. 
sulle aaque e gl'impianti elettrici in relazione all'artiaolo 
42 della Costituzione ai sembra davvero fuor di 
disaussione. Le aaque ohe abbiano attitudini ad uso 
di pubblico generale interesse sono demaniali, a nulla 
rilevando se esse siano o meno isaritte negli elenahi 
delle aaque pubbliche. Questi hanno eff�aaeia meramente 
diahiarativa della pubbliait� delle aaque, ohe 
debbono aonsiderarsi demaniali a1> origine. N� lo 
�elenao effettua un trasferimento di propriet� o pone 

in essere una proaedura espropriativa. 

Il Tribunale regionale, per�, avrebbe dovuto respin


gere l'eaaezione di illegittimit� aostituzionale aon ordi


nanza, ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 

1953, n. 87, e non aon sentenza. N� la questione � 

meramente fo;-r;�wle, pe10h� la sentenza � esplicazione di 

giurisdizione, ohe non spetta ai tribunali regionali 

in mater{a di legittimit� aostituzionale, ed � susaet


tibile di passaggio in giudicato, ove non sia impu


gnata per quel aapo, aon la aonseguenza, a nostro 

avviso, di prealudere nei suoaessivi stadi del giudizio 

ohe sia nuovamente sollevata la questione di legitti


mit� costituzionale. 

La seaonda massima � senza dubbio esatta e rap


presenta, ormai, giurisprudenza aonsolidata (Cass., 

Sez. Un. Civ. 24 gennaio 1952, n. 217: Trib. Sup. 

AA.PP. 9 marzo 1949 -Vedasi sull'argomento: 

SCOTTI: Le acque sotterranee, in �Aeque, Bonifiahe 

e Costruzioni�, 1953, pag. 233). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi INCIS 
per militari -Revoca della concessione -Illegittimit� 
della risoluzione contrattuale. (Pretura di Roma, 
Sez. Ia -Giud. Jaus, sent. 9 febbraio-2'3 maggio 1955 -
Boncinelli c. INCIS nonch� Min. Difesa-Esercito. 

Per effetto della concessione di alloggi INCIS si 
costituisce tra l'Ente e l'assegnatario un rapporto 
di diritto pubblico; tuttavia, sorgono diritti subbiettivi 
perfetti a favore del beneficiario, di cui 
il beneficiario stesso non pu� essere privato a giudizio 
discrezionale dell'Istituto concedente. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto di 
locazione di alloggi INCIS pu� essere impugnato 
dinanzi al magistrato ordinario al quale � demandato 
al quale � demandato dalla legge il compito di accertare 
l'illegittimit� della risoluzione stessa. 

Il Ministero della Difesa � passivamente legittimato 
nelle cause in materia di risoluzione dei contratti 
di locazione (!egli alloggi per militari, dal 
medesimo assegnati, e gestiti dall'INCIS. 

La surriportata sentenza del Pretore di Roma, i 
oui punti essenziali abbiamo riprodotto nelle prime 
due massime, ha esaminato in tema di oonaessione 
di alloggi dell'INCIS questioni ohe gi� hanno avuto 
ampia trattazione in dottrina e in giurisprudenza, 
m'a ohe meritano anoora di essere trattate, offrendo il 
verso di fare il punto degli attuali orientamenti. Il 
Giudicante ha portato la sua indagine su veoohi problerni, 
sempre tra i pi� ardui della materia: limiti, 
interni ed esterni, della competenza del G. O. nei 
oonfronti della Pubblioa Amrninistrazione; qualificazione 
del rapporto oonoessionale tra l'INCIS e 
l'assegnatario di un alloggio, eoa., in una fattispeaie 
tutta particolare, per l'intersecarsi di mutui rapporti 
tra il Ministero della Difesa, l'INCIS e l'inquilino. 

Trattavasi del seguente oaso: un militare chiede 
al G.O. ohe venga dichiarata illegittima l'ordinanza 
di risoluzione del contratto di locazione di un alloggio 
dell'INCIS, oomunioatagli dq,ll'Istituto a seguito 
della revoca della oonoessione effettuata da parte del 
competente Comando militare (oonoedente). Il G.O., ritiene 
la domanda proponibile nei oonfronti di entrambi 

gli Enti indicati, deaidendo nei termini sopra detti. 

CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DELL' lNCIS 

1. Ai sensi dell'art. 376 del T. U. 28 aprile 1938, 
n. 1165 e suaaessive modifiohe, gli alloggi dell'Istituto 
Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato 
(INCIS) possono essere assegnati in affitto a deter

-208 

minate oategorie di aventi diritto (art. 1 del D. L. L. 
9 giugno 1945, n. 387). 

.All'uopo, l'aspirante (art. 377) deve pr,esentare 
regolare domanda a datare dal giorno e seoondo le 
modalit� stabilite di volta in volta nei bandi di oonoorso, 
dalle Rappresentanze dell'INOIS nelle provinoie, 
e dalla Sede Oentra~e in Roma. 

La oompetenza delle assegnazioni spetta ad appositi 
organi: in Roma alla Commissione oostit.uita ai 
sensi dell'art. 380 del oitato T. U.; fuori Roma, ai 
Comitati Provinoiali (o looali), oostituiti presso le 
Intendenze di Finanza (o presso i Oomuni) e di cui 
all'art. 352. 

Nell'assegnazione si tengono presenti i criteri stabiliti 
dall'art. 2 del D. L. L., n . .387 del 1945, ohe 
oos� si esprime: �nell'assegnazione degli alloggi 
INOIS deve darsi di regola la preferenza agli impiegati 
forniti di minore stipendio e ohe hanno famiglia 
pi� nitmerosa, salvi i oasi speoiali. segnalati dalle 
.Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio)), 

L'assegnazione, inveoe, degli alloggi destinati a 
militari (art. 343, 2� oomma) spetta ai Comandi 
competenti per territorio, oui spetta anohe dichiarare 
la revooa delle oonoessioni nei oasi previsti dall'art. 386 

.A norma dell'art. 386 del T. U. suooitato, oosti


tuisoono motivo direvooa dell'assegnazione e, quindi, 

di risoluzione del oontratto di affitto; a) il trasferi


mento; b) l'uso irregolare dell'alloggio; e) la desti


tuzione o le dimissioni dall'impiego_; d) il oollooa


mento a riposo (la oessazione, oomunque, dal servizio 

attivo del personale militare, di oui agli articoli 343, 

2� oomma, 345, lett. b) e la morte del looatario). 

Si avverte preliminarmente ohe le looazioni degli 

alloggi dell'INOIS hanno oaratteri analoghi a quelle 

degli Istituti autonomi delle Oase Popolari, distin


guendosene, tuttavia, per i maggiori riflessi pubblici


stici ad esse inerenti: le prime, infatti, sono riservate 

a determinate oategorie di aventi diritto (v. art. 1 del 

D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387 e suooessive modifiohe) 
mentre le altre (arg. art. 30 del T. U. n. 1165) 
sono aooessibili alla generalit�, oon la sola limitazione 
stabilita dal disposto dell'art. 31, modifioato 
dall'art. 4 della legge n. 408 del 2 luglio 1949. 
Le looazioni in parola, per la loro partioolare de


stinazione, vanno studiate anohe in relazione al oonfe


rimento in uso degli alloggi demaniali o di servizio, 

oonoessi dallo Stato a determinate oategorie di suoi 

dipendenti (personale p_enitenziario, uff�oiali o subal


terni nei presidi, dipendenti delle Zeoohe, eoo.). 

Il problema della qualifioazione giuridioa del rap


porto tra Istituto locatore e inquilino aoquista rilievo 

sul punto di determinare se si tratti di oonoessione 

amministrativa o di looazione di diritto privato op


pure di negozio misto. 

I due aspetti sono strettamente oonnessi nel rappor


to, ohe riferito a beni pubblioi, si risolve nell'utiliz


zazione dei beni stessi e presenta elementi pubblioi


stioi e privatistioi, rilevanti, questi ultimi, speoial


mente nella forma oontrattuale del oonferimento in 

uso dell'alloggio. (v. BENVENUTI, in (( Giur. It. ))' 

1956, III, 17). 

D'altra parte l'elemento pubblicistico si rileva 
nella discrezionalit� dell'assegnazione (arg. art. 2 del 

D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387), nella natura pub~ 
blica dell'Ente proprietario, nel oarattere di indisponibilit� 
del patrimonio edilizio (rectius: degli alloggi). 
� neoessario approfondire l'indagine sulla natura 
del rapporto INOIS-inquilino, ohe si inizia oon un 
atto unilaterale, discrezionale dell' .Amministrazione, 
ha per oggetto un bene pubblioo ed � sopratutto diretto 
a finalit� pubbliohe, quali quelle del .Mddisf aoimento 
delle esigenze di servizio della pubblica .Amministrazione. 
In altri termini, si ripete, l'indagine verte 
sulla questione se il rapporto in parola sia di diritto 
privato o di diritto pubblico o presenti un oarattere 
misto, come ha avuto a deoidere la Oorte di Cassazione. 


2 . .Al fine della qualificazione giuridica della looazione, 
� opportuno studiare anzitutto la natura (pubblioa 
o privata) del bene, oggetto del rapporto. � 
.A norma dell'art. 830 O.o. i beni appartenenti agli 
Enti pubblioi 'non territoriali sono soggetti alle regole 
del codice, salve le disposizioni delle leggi speoiali: 
�.Ai beni di tali Enti ohe sono destinati a un pubblioo 
servizio si applioa la disposizione del seoondo 
oomma dell'art. 828 J>. 

L'art. 828, ohe disoiplina il regime giuridioo dei 
beni patrimoniali indisponibili degli enti territoriali 
(Stato, Provinoia e Oomune), presorive ohe i medesimi 
�non possono essere sottratti alla loro destinazione, 
se non nei modi stabiliti dalle leggi ohe li riguardano �. 

Ora, non v'� dubbio ohe il patrimonio edilizio dell'Istituto 
sia destinato << a un pubblico servizio �: 
tale assunto trova oonferma nella legislazione oonoer~ 
nenie l'Istituto: l'art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, 

n. 387, ohe disoiplina i oriteri per l'assegnazione degli 
alloggi INOIS, prevede quale motivo di preferenza 
la segnalazione a favore del oonoorrente da parte delle 
.Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio; 
oon tale norma viene indiretta,mente confermato il 
. carattere di patrimonio pubblico del oomplesso edilizio 
dell'Ente, posto permanentemente a disposizione 
delle .Amministrazioni medesime e, nello stesso tempo, 
il oarattere eminentemente disorezionale dell'assegnazione: 
gli alloggi dell'INOIS, per lo stesso fine 
istituzionale dell'Istituto, non vengono assunti nel 
loro valore di soambio, ma in quello d'uso: essi, oio�, 
servono esclusivamente al conseguimento delle finalit� 
pubblicistiohe dell'INOIS, in quanto oostituisoono 
il mezzo, lo strumento indispensabile per il 
raggiungimento delle finalit� istituzionali. 

Dunque, poioh� i beni di un Ente pubblico, quale 
l'INOIS, non possono essere ohe pubblioi, il patrimonio 
edilizio dell'INOIS -esoluso il suo oarattere 
di demanio, proprio soltanto di alcune oategorie 
di beni (immobili) di enti territoriali -riveste oarattere 
di indisponibilit� nel senso di oui al oombinato 
disposto degli articoli 830 e 828 O.o., essendo destinato 
istituzionalmente a un pubblioo servizio. 

Naturalmente il suddetto oarattere di indisponibilit� 
non va inteso nel senso di inoommeroiabilit� assoluta, 
ma in quello per cui i beni non possono essere 
sottratti alla loro destinazione se non nei modi oonsentiti 
dalle leggi ohe li riguardano �. 

Pertanto, ferma restando la destinazione degli alloggi 
dell'Istituto al soddisfaoimento �di un pubblico 
servizio n, rimane sempre possibile la loro commerciabilit�, 
reotius la loro disponibilitd. Peraltro, questa, 
ai sensi delle vigenti leggi, non pu� mai oonsistere 
in vendita o permuta (per le aree edificatorie, vedasi, 
inveoe, l'art. 374, 2� oomma), ma soltanto nell'iseri


:::m:: 


-209


zione ipoteoaria (sulle aree) e sulle oostruzioni, a 
garanzia dei mutui oonoessi dalla Oassa DD.PP., e 
nella looazione delle oase agli aventi diritto. 

Oi� � oonfermato -ex adverso -dalle disposizioni 
degli artiooli 387 e segg., oonoernenti le agevolazioni 
tributarie a favore dell'Istituto Nazionale: 
dall'esame di tale norma si evinoe ohe il privilegio 
subbiettivo oonoesso all'INOIS nei riguardi della tassa 
di bollo e delle imposte di registro e ipoteoarie nonoh� 
dei diritti oatastali si riferisoe soltanto ad alouni 
atti di utilizzazione patrimoniale previsti espressamente 
dalla legge e, per questa, pienamente oompatibili 
oon l'indisponibilit� del patrimonio, quali nella 
speoie -l'affitto degli alloggi, l'aoquisto -delle 
oase eoo., oon esolusione �di quelli ohe non riguardano 
la formazione e la utilizzazione del patrimonio edilizio 
e gli atti giudiziari� (1). 

Gli alloggi dell'INOIS, dunque, in quanto destinati 
al oonseguimento di determinate finalit�, pubbliohe, 
sono senza dubbio da annoverarsi tra i beni pubblioi: 
essi hanno oarattere di indisponibilit� anohe per il 
partioolare regime giuridioo oui sono sottoposti. 

La natura giuridica del bene (alloggio), oggetto del 
rapporto INOIS-inquilino impermea di s� il rapporto 
medesimo: infatti, un bene pubblioo (indisponibile), 
sottratto al commercio giuridico privato, non 
pu� oostituire �oggetto di un rapporto patrimoniale 
privato, quale quello della oomune looazione; il negozio 
� di diritto privato, pur essendo il bene pubblioo 
solo quando si tratti di bene redditizio, fruttifero 
(appartenente al patrimonio disponibile). 

La tesi sostenuta trova oonferma anohe nella partioolarit� 
del oanone di locazione, pagato dall'inquilino 
in rate mensili. . 

Il oanone di looazione deglt appartenenti INOIS 
non <Jo.Ytituisoe un utile eoonomioo per l'Istituto looatore 
e presenta oaratteristiohe diverse da quelle del 
fitto degli appartamenti privati: questo si determina 
in base alla legge di meroato (l'attuale bloooo dei fitti 
oostituisee una situazione anormale e transitoria); 
i fitti INOIS sono fissati per legge, dall'art. 379, 
20 oomma) del T. U. n. 1165. Ivi � previsto: �l'importo 
del canone di affitto di <Jiasoun alloggio sar� oostituito 
dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota 
proporzionale per manutenzione e spese generali, e 
da quella oooorrente alla oostituzione di un fondo di 
garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri 
oneri imprevisti�. Oio�, i fitti delle oase INOIS sono 
oaloolati in base a determinati indici ohe oostituisoono 
il costo della pura looazione, escluso ogni elemento di 
profitto per l'Istituto. 

Il fitto non pu�, quindi, nella specie, essere assunto 

nella sua normale funzione di valore di scambio, 

estraneo alla natura di semplioe rimborso del oosto 

delle oostruzioni e delle spese inoontrate. 

Pertanto, il oanone pagato dall'inquilino all'Isti


tuto non esolude il oarattere di indisponibilit�, degli 

alloggi dell'Istituto; anzi, per le sue peouliari oarat


teristiche, oonf erma la natura di bene destinato a un 

pubblioo servizio, proprio degli appartamenti in 

parola, (v. BENVENUTI: (( loo. oit. �). 

(1) Istruzioni ministeriali. �Agevolazioni tributarie in 
.materia di tasse e imposte indirette sugli affari '" pag. 48 
1896a, 1939. 
8 

3. Il oarattere pubblioistioo del rapporto �, dunque, 
antioipato dalla natura del bene ohe ne oostituisoe 
l'oggetto. Questo, infatti, sottoposto a un partioolare 
regime di propriet�, (che va rettamente qualifioato 
pubblico), pu� essere assunto so1o in atti {o neg9zi) 
di carattere pubblico, quale, quindi, � la concessione 
degli alloggi dell'INOIS. 
La natura pubblica del rapporto suddetto � altres� 
oonfermata, avendo riguardo agli altri elementi del 
medesimo: anzitutto, � diversa la qualit� e la posizione 
dei soggetti: l'uno, Ente looatore, � una Pubblica 
.Amministrazione, ohe persegue :finalit� pubbliche; 
l'altro � un privato, che aspira ad ottenere la 
looazione di un alloggio a oondizioni favorevoli. 

Inoltre -e ci� � rilevante ai fini della determinazione 
della posizione delle parti -dalla oostituzione 
del rapporto non nasoe una perfetta reoiprocit�, di doveri 
e di diritti: in/atti, durante tutta la sua esistenza, 
dalla oostituzione (assegnazione) alla estinzione (revooa 
e risoluzione del oontratto ai sensi dell'art. 386 
del oitato T. U.) la volont� dell'Istituto � sempre preminente 
di fronte al privato inquilino; la volont� di 
questo, � il semplioe presupposto della oostituzione 
del rapporto medesimo (infatti, l'aspirante deve presentare 
domanda, ai sensi dell'art. 377), in oui l'Istituto, 
nella sua qualit� di soggetto di potest� pubbliohe, 
oonserva una posizione di supremazia. 

L'assegnazione � effettuata in base ad una valutazione 
dei requisiti del oonoorrente, ohe, vinoolata a 
disposizione di legge (oitato art. 2 del D. L. L., n. 387 
del 3 giugno 1945), involge sempre una valutazione 
disorezionale delle oondizioni degli aspiranti. 

Inoltre, il fine assunto dall'Istituto nella formazione 
del rapporto -ohe � quello, pi� volte <Jitato, del 
soddisfaoimento delle neoessit� delle Amministrazioni 
dello Stato di trasferire il proprio personale da 
una sede d;i servizio all'altra -� spicoatamente 
pubblioistioo, qualifioandolo, anzi, oome tale, anohe 
per un altro aspetto. " 

Gli alloggi, infatti, sono assegnati agli aventi diritto 
unicamente in virt� della loro <Jondizione di 
impiego, oui � strettamente inerente la destinazione 
degli appartamenti. 

4. In tempi meno re<Jenti l'opinione prevalente, in 
dottrina e in giurisprudenza, era orientata nel senso 
di ritenere, le <Jonoessioni amministrative quali oontratti: 
nel rapporto INOIS-inquilino, tale tesi potrebbe 
essere sostenuta attesa la forma (oontrattuale) 
della looazione (v. BENVENUTI: �loo. <Jit. �). Ohi 
per� rioonosoe ohe l'Ente pubblioo, nel rapporto suddetto, 
agisoe oome soggetto d'imperio distinguer� 
tra un preoedente atto unilaterale dell'Ente (nella 
speoie -assegnazione -<Jonoessione) ed un suooessivo 
oontratto (o disoiplinare) effetto dell' aooordo 
dei due soggetti. 
Senonoh�, non pu� neppure <Jonfigurarsi il detto 
rapporto quale <Jonoessione-<Jontratto (2), in base all'assunto 
ohe �dalla oonoessione derivano per il oonoedente 
obblighi simili alle obbligazioni <Jontrattuali �, 
Le oonoessioni <Jontratto, se<Jondo il GIORGI, sarebbero 
oaralterizzate dal fatto ohe l'atto di con<Jessione � aocompagnato 
da 'll:n contratto che, imponendo obblighi 

(2) RANELLETTI: cc Giur. It. '" 1894, IV, pag. 19. 

-210 


o diritti reciprooi, �muta l'indole giuridioa della oonoessione, 
la quale diventa figura mista, ohe tiene un 
luogo medio tra l'atto autoritario ed il oontratto, siooh� 
la distinzione deriva dall'essere o no l'atto di oonoessione 
aooompagnato da un oontratto ohe ne modifiohi 
la purezza >> (3). 
La natura di oontratto va senz'altro esolusa dalle 
oonoessioni amministrative di beni pubblioi e, pertanto, 
dalla looazione-oonoessione di alloggi dell'INCIS. 
La oonoessione, infatti, oonsiste in un atto 
amministrativo unilaterale dell'Istituto, alla cui formazione 
la volont� del conoorrente � del tutto estranea. 
Pur essendo la domanda di questi un presupposto 
neoessario dell'assegnazione, l'atto rimane sempre 
unilaterale, non avendosi mai un incontro di volon.t�: 
infatti l'istanza dell'aspirante � soltanto un presupposto 
del provvedimento dell'Amministrazione, la oui 
volont� rimane sempre preminente. 

Senonch�, l'Istituto sembra anche assumere veste 
di vero e proprio contraente, oon la susseguente stipulazione 
del contratto (ohe corrisponde al disciplinare 
delle concessioni di beni demaniali o patrimoniali 
indisponibili dello Stato), in oui sono speoifioati 
i diritti ed i doveri delle parti. 

Solo in questo senso, l'assegnazione degli alloggi 
dell'Istituto Nazionale pu� essere intesa oome oonoessione-
oontratto o negozio misto: in essa si rileva 
un intreocio di fattori eterogenei, nei quali, per�, il 
vincolo obbligatorio � assai spioeato, oos� da doverne 
essere infiuenzata tutta la disciplina del rapporto (4 ). 

Cio�, aooanto all'atto di oonoessione, ohe rimane 
sempre unilaterale, autoritario, discrezionale va 
messo in rilievo un secondo elemento giuridico. L'Amministrazione, 
infatti, volendo regolare in concreto 
le determinazioni adottate oon la oonoessione, pur 
senza svestirsi della propria personalit� pubblicistica, 
entra in rapporto di obbligazioni oon l'assegnatario: 
il contratto, elemento aooessorio e subordinato, 
regola le condizioni e le modalit� della oonoessione 
stessa. 

Pertanto, l'attivit� del oonoedente rimane sempre 
in una sfera di discrezionalit�, giustificata dalla 
neoessit� della valutazione di partioolari elementi di 
interesse superiore. 

Dalle suesposte considerazioni rimangono altres� 
delineate le sfere di competenza della giurisdizione 
ordinaria e amministrativa a conoscere dei rapporti 
derivanti dall'assegnazione, previo esperimento dei 
ricorsi amministrativi. Ove si verta in materia di interesse 
legittimo (ricorso avverso l'assegnazione o la 
revooa), la oompetenza a oonosoere del rapporto sar� 
della giurisdizione amministrativa; ove, inveoe, si 
faooia questione di diritti (obbligazioni fra le parti eoo.) 
i diritti medesimi possono farsi valere dinanzi all'autorit� 
giudiziaria ordinaria, la quale avr� f aoolt� di 
aooertare se essi siano stati lesi, senza per� revooare 

o sospendere gli atti oompiuti dalla Privata Amministrazione, 
n� stabilire la condotta da serbare da parte 
di questa verso il oonoessionario (5). 
5. La pretesa ohe l'assegnatario acquista sull'alloggio 
oonoesso � un diritto subbiettivo (oondizionato), 
(3) cc F. It. >>, 1880, I, 911. 
(4) EuLA: cc F. It. '" 1933, I, 1150. 
(5) Rep. cc F. It. �, 7, 75, 1928 -Conc. amm. II. 
ohe, quindi, in linea normale, � tutelabile dinanzi alla 
giurisdizione ordinaria (v. in senso ampio, Cass. 
Sez. Un. 21 febbraio 1955, in <e Rass. Dir. Pubbl. n 
II, 163). 

La giurisprudenza della. Corte di . .Cassazione ha, 
in linea di massima, ritenuto ohe tale diritto subbiettivo 
sia tutelabile davanti all'Autorit� Giudiziaria nei 
confronti di tutti, ed anohe della Pubblica Amministrazione. 


La oonoezione del diritto dell'assegnatario sull' alloggio 
� paoifioa: sotto questo profilo, esso va sempre 
considerato, quando non assuma la figura dell'interesse 
legittimo o diritto affievolito, di fronte all'eseroizio 
della revooa da parte della Pubblica Amministrazione. 


Pertanto, la suddetta oonoezione va aooolta limitatamente. 
Infatti l'A.G.O. non giudica mai della pretesa 
lesione nel merito dell'esercizio, oio� dell'uso, del 
potere discrezionale della Pubblica Amministrazione 
ma solo sui limiti di detto potere, nel oaso di insussistenza 
del potere medesimo; e, nella specie, solo per 
fissare la misura del risarcimento a favore dell'assegnatario, 
in oaso di illegittimit� aooertata (iniuria), 
in conseguenza della revoca della oonoessione, ove, la 
revooa stessa sia rioonosoiuta arbitraria. In altri termini, 
di fronte all'esercizio della revooa il diritto si 
aff�evolisoe a interesse, legittimo, con la conseguenza 
dell'esperibilit� della sola tutela amministrativa; ove, 
peraltro, il privato lamenti non il cattivo uso del detto 
potere discrezionale, bens� il difetto di tale potere, 
esso lamenta la lesione di un diritto, oon il oonseguente 
ristabilimento della competenza del G. O., nei limiti 
di deoisione aooennati. (Per tutti, v. ZANOBINI: cc Dir. 
Amm. �, vol. II,-Giuffr�, 1954, p. 132 e segg.: SANDULLI 
in cc F. It. �, 1951, I, 1481; contra Cass. 
21 febbraio 1955, in � Rass, Dir. Pubbl. � oit.). 

Tale diritto ha natura 1�eale e assume la figura 
di servit� d'uso. 

Concludendo, la posizione di diritto dell'assegnatario 
nei rapporti oon l'Ente oonoedente pu� essere oos� 
ulteriormente ohiarita. 

La pretesa ohe sorge nel privato per effetto della oonoessione 
di beni pubblici, si atteggia, nei oonfronti 
dell'Autorit� oonoedente o come diritto subbiettivo o 
oome interesse legittimo (6) << seoondo ohe l'autorit�, 
amministrativa sia vinoolata dalla legge nel senso ohe 
ove oonoorrano nel singolo determinati requisiti, essa 
non pu� non aooordare la oonoessione, oppure possa decidere 
discrezionalmente, nel senso ohe oltre ad aooertare 
la esistenza del singolo dei requisiti prescritti, essa deve 
anohe valutare l'opportunit� di aooordare o meno la 
oonoessione (e di mantenerla) in base ad elementi e 
oiroostanze del tutto estranee alla persona e alla 
qualit� dei richiedenti �. 

La oonoessione degli alloggi INCIS deriva da un 
atto amministrativo sostanzialmente disorezionale. 
Ed essenzialmente discrezionale � il potere di revooa 
rioonosoiuto dall'art. 386 del oitato T. U. 1165 del 
1938, anohe se collegato a determinati motivi di 
irregolarit� previsti dalla legge o dal oon.tratto. L'ordinanza 
di risoluzione del contratto, emanata a norm~ _ 
dell'art. 386, riveste i oaratteri di atto amministrativo, 
e, oome tale, �, previo esperimento della tutela 

(6) GurccIARDI; cc Il Demanio>>, -1934 Padova, p. 358. 

-211


amministrativa, impugnabile dinanzi agli organi 
della giurisdizione amministrativa. 

L'esperimento dell'azione dell'inquilino dinanzi 
all'A.G.O. �, quindi, subordinato alla sussistenza 
della lesione di un diritto (oausa petendi) e pu� 
essere diretto solo ad ottenere la condanna (petitum) 
eventuale della Pubblica Amministrazione ad un 
congruo risarcimento a favore di esso oonoessionario, 
a titolo di danni, in caso di illegittimita accertata 
dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica 
Amministrazione. 

Non sembra, pertanto, fondato il pi� recente orientamento 
della Corte di Cass. (v. in � Rass. Dir. 
Pubbl. �, 1956, II, 163, oit.), la quale ritiene impugnabile 
il provvedimento stesso di revooa dinanzi 
al G. O. 

6. La competenza nella oonoessione e nella revoca 
degli alloggi della speciale gestione INCIS-militari 
spetta, dunque (v. supra, n. 1) ai Comandi Militari 
competenti per territorio, ai sensi dell'art. 343, 2� 
oomma del T. U. delle leggi sull'edilizia popolare 
ed economica. 
Dispone anohe il oitato art. 343: �Le determinazioni 
prese dai comandi sono da essi comunicate alle 
rappresentanze locali dell'Istituto per la stipulazione 
dei contratti di affitto e per tutte le oonsegueriti formalit�; 
ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti 
del suindicato art. 386. 

Il carattere di negozio misto, da noi sopra rilevato, 
dell'assegnazione degli alloggi INCIS assume, nella 
specie, netti contorni. L'Amministrazione della Diiesa 
interviene nel rapporto, nella sua veste pubblicistica, 
nella esplicazione dei suoi poteri discrezionali, 
relativi alla sistemazione locativa del personale 
militare secondo le esigenze di servizio. 

Nel momento (suooessivo) oontrattuale interviene 

l'INCIS, il quale stipula il oontratto oon l'assegna


tario. 

La posizione dell'assegnatario-inquilino pu�, 

quindi, esaminarsi sotto un d1~plioe profilo. Nei oon


fronti del Ministero della Difesa-Ente o�noedente, 

l'aspirante oonoessionario, poi eventualmente asse


gnatario, vanta una tutela attenuata dalla propria 

posizione giuridica. Dall'atto amministrativo, di 

oonoessione o di revooa, di oontenuto essenzialmente 

discrezionale, deriva solo un interesse, semplioe per 

quanto oonoerne il merito del provvedimento, ohe as


sume la figura di interesse legittimo sotto �il profilo 

dell'indagine di legittimit� del provvedimento stesso, 

per quanto oonoerne, in oonoreto, il b1wn uso del po


tere disorezionale spettante all'Amministrazione. 

Piena tutela, per le obbligazioni contrattuali, vanta 

l'inquilino neioonfronti dell'INCIS; e oio�, un diritto 

pieno, ma condizionato, in effetti alle superiori ac


cennate esigenze di pubblioo interesse e, quindi, de


stinato ad affievolirsi, nel oaso di eseroizio del potere 

della Pubblioa Amministrazione. 

Nella sentenza surriferita il Pretore di Roma, pur 

partendo da premesse ineocepibili, non ne ha tratte le 

dovute oonseguenze. 

Non si oontesta ohe al Ministero della Difesa (Eseroito) 
spetti il potere di revooare la oonoessione dell'alloggio 
al militare, sia pure nei oasi previsti dall'art. 
386. In base ai prinoipi suesposti, di fronte 
all'esplioarsi del potere di revooa, la posizione giuri


dioa dell'assegnatario si degrada a interesse legittimo, 
la oui lesione pu� tutelarsi dinanzi. alla giurisdizione 
amministrativa ove si f aooia questione del buon uso 
del detto potere (criterio del petitum e della causa 
petendi); ove, invece, assuma l'inesistenza del potere 
di re1,oca, il concessionario lamenter� la lesione di un 
diritto subbiettivo, con il conseguente ristabilimento 
della competenza del G. O. Nella specie, l'assegna.tario 
lamentava, in effetti, il cattivo uso del potere della 
Pubblica Amministrazione. 

Ora delle due "soluzioni, l'una: o -come dovevasi 
-si riconosce ohe trattasi di censura, ciroa l'esercizio 
del potere di revoca, ed allora la questione va proposta 
al giudice amministrativo, non vantando l'inquilino, 
nei confronti, e del Ministero e dell'INCIS, un diritto 
perfetto; oppure si afferma _; come si � fatto ohe 
si versa in tema di lesione di diritti, nel qual caso 
la domanda va proposta nei soli confronti dell'INCIS, 
derivando la pretesa lesione dalla risoluzione (illegittima) 
del contratto, che � adottata solo dall'Istituto. 

V a tenuta, cio�, sempre distinta la rispettiva posizione 
dell'Autorit� militare, concedente, e dell'INCIS, 
contraente, l� ove, nelle assegnazioni di appartamenti 
dell'Istituto alla generalit� degli impiegati, il medesimo 
assume la doppia veste. 

Un'eventuale lesione di diritti si concreta, a danno 
dell'assegnatario solo attraverso la risoluzione del 
contratto, conseguente alla revoca. 

Se il potere di revoca sussiste, va dichiarata dal 

G. O. l'improponibilit� della domanda; nell'altro 
oaso, nessuna pretesa pu� farsi valere nei confronti 
dell'autorit� militare. 
La sentenza richiamata, �ritenendo trattarsi di lesione 
di diritti ha considerata proponibile la domanda 
anche verso quest'ultima, asserendo, nell'INCIS, la 
titolarit�, non fondata su alcuna disposizione n� sui 

. 
principi generali, di un potere di controllo, quasi di 
rimostranza, sull'operato dell'autorit� militare ! 

RENATO LASCHENA 

CONTRATTI AGRARI -Fondo soggetto a confisca Ordine 
lntendentizio di rilascio -Opposizione del 
mezzadro all'esecuzione in via amministrativa Improponibilit�. 


OPPOSIZIONE DEL MEZZADRO ALLA RISOLUZIONE 
DEL RAPPORTO -Proroga legale dei contratti 
agrari -Confisca -Acquisto a titolo originario Prevalenza 
-Rigetto della domanda. 

LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO -Contratto stipulato 
dal sequestrataiio -lnopponibilit� alla Pubblica 
Amministrazione -Locazione di fondo rustico Contratto 
con la Pubblica Amministrazione -Difetto 
dei requisiti stabiliti dalla legge di contabilit� generale 
-Inesistenza del contratto. (Trib. Roma, Sez. 
sp. contr. agr. 25 gennaio-9 giugno 1956 -Mambelli 

c. Amministrazione Finanze). 
� improponibile l'opposizione del mezzadro all'ordine 
di rilascio di un fondo, intimato dall'Autorit� 
competente a procedere all'esecuzione in via 
amministrativa (in virt� dell'autotutela, estesa con 
l'art. 4 D. L. 19 novembre 1946, n. 392, �al�'esecu.: 
zione della confisca) concretandosi, sostanzialmente, 
nell'impugnativa di un atto amministrativo, che il 
giudice ordinario non pu� annullare n� dichiarare 
inefficace (art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
all. E) (1). 


-212 


Operando la confisca un acquisto a titolo origi2. 
Devesi, comunque, ritenere corretta la statuizione 

nario essa determina la cessazione di tutti i rapporti 
anteriori posti in essere con terzi relativamente al 
bene confiscato (2). 

I contratti di locazione stipulati dal sequestratario 
di un bene successivamente confiscato sono 
inefficaci rispetto alla Pubblica Amministrazione (3) 

La volont� della Pubblica Amministraz~one di 
stipulare un contratto non pu� desumersi da un 
semplice comportamento dell'Amministrazione. 
stessa (4). 

NOTA 

Effetti processuali e sostanziali della oonfisoa sulla 
proroga dei contratti agrari 


1. Il Tribunale ha suddiviso, attraverso due proposizioni 
esatte in astratto, un problema unioo e non 
suscettibile -nella fattispecie -di separate statuizioni. 
Dopo la corretta premessa, circa la improponibilit� 

dell'opposizione all'atto intendentizio, la oui esecuto


riet� (peraltro) ribadita testualmente dalla norma 

speciale (art. 5 D. L. 19 novembre 1946, n. 392), 

non pu� essere arrestata se non previo parere dell' A v


vooatura dello Stato (v. norma oit.), il Tribunale ha 

affermato la competenza del Giudioe ordinario a 

pronunciare sulla dedotta illegittimit� del decreto. 

Proposizione, questa, aderente all'art. 5 legge 20 

marzo 1865, n. 2248, all. E, ohe non trovava per�, in 

oonereto, aloun fondamento nella domanda attrioe, 

oos� oome formulata, nel merito. 

La domanda non era stata proposta nei limiti di 

cognizione stabiliti dalla norma citata, in quanto 

la pretesa illegittimit� era stata assunta oome causa � 

petendi, rispetto ad un petitum sottratto alla cogni


zione del Giudioe ordinario: distruzione e paralizza


zione dell'atto amministrativo, e nulla piu; non gi� 

rispetto all'oggetto consentito dal sistema delle norme 

citate: risarcimento del danno. 

N� poteva ritenersi proponibile la domanda, oome 

diretta ad attuare una pronuncia di mero . accerta


mento sulla pretesa illegittimit� dell'atto, essendo, 

oi�, vietato dalla disposizione dell'art. 5 legge oit., ohe 

consente la declaratoria di illegittimit� degli atti am


ministrativi, incidenter tantum, in relazione all'og


getto dedotto in giudizio, ossia alloroh� si tratta delle 

conseguenze dell'esercizio -da parte della Pub


blica Amministrazione -di un potere discrezionale 

(risarcimento del danno): mentre la pronuncia di mero 

aooertamento si risolverebbe in un sindacato generale 

di legittimit�, deferito alla competenza del Consiglio 

di Stato. 

Siooh�, per quanto il Tribunale intendesse pervenire 
al rigetto della domanda, rioonosoendo legittimo 
l'operato della Pubblica Amministrazione, esso avrebbe 
dovuto arrestarsi, nell'iter logioo della sua pronuncia, 
alla proposizione anteriore, ohe gli vietava di 
pronunciare, in astratto, sulla legittimit� o non dell'atto 
amministrativo (equivalente ad annullamento o 
revooa), non gli avrebbe consentito -d'altra parte di 
statuire (nel oaso di illegittimit� rioonosoiuta) su 
un oonoreto petitum non formulato (risarcimento 
del danno). 

� adottata nell'esame di merito. La oonfisoa (giusta la 
giurisprudenza delle Sez. Un. 17 novembre 1953, 

n. 3541, rioordata nella sentenza annotata) tronoa tutti 
i rapporti anteriori comunque afferemi la oosa. 
N � varrebbe l'argomento ohe detti rapporti non ricadano 
fra i negozi colpiti da ineffeoaoia, a sensi dello 
art. 2 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134. 

Non � questa norma per oui detti rapporti vengono 
meno, a seguito della oonfisoa. Questa opera l'aoquisto 
a titolo originario, e pertanto non pu� configurarsi 
entrata del bene nel patrimonio dello Stato, se non 
nella pienezza della disponibilit� originaria del dominio, 
onde l'originariet� dell'acquisto � valevole 
non soltanto:per quanto attenga alla propriet� ma, 
anohe, per i oontratti di affetto e mezzadria. 

Ovvio il primo effetto, poioh� nessuna differenza 
sussiste fra acquisto originario e derivativo (quando 
esso � ooattivo) rispetto al precedente proprietario. 
I nveoe gli effetti dell' aoquisto a titolo originario si 
manifestano, proprio, sui rapporti, aventi riferimento 
alla oosa oonfisoata, diversi dalla propriet�, e cio�: 
diritti reali (iura in re) e per quei diritti personali 
aventi ad oggetto la oosa (jura ad rem). 

Se un qualsiasi dubbio potesse sorgere, in ordine 
alla persistenza di diritti reali (in quanto, oggettivamente, 
limitano la stessa propriet� del bene oonfisoato) 
nessuna questione potrebbe, neppure, configurarsi 'per 
la sopravvivenza di rapporti meramente obbligatori. 

Cos�, nell'analogo istituto dell'espropriazione per 
pubblica utilit�, del quale si oontroverte se determini 
trasferimento a titolo �originario� (ofr. ZANOBINI: 
Corso di diritto amministrativo, 1955, IV, 259; 
VITTA: Diritto amministrativo, 1955, II, 92, 126) 

o <e derivativo� (CARUGNO: L'espropriazione per 
pubblica utilit�, 1950, p. 23; SABBATINI e BIAMONTI: 
Commento, vol. II, 63), se, da un lato, cadono tutti 
i diritti reali (di godimento e di garanzia), i quali 
sono peraltro, soddisfatti mediante conversione sull'indennit� 
(articoli 27, 52 legge espropr.), e perfino 
le limitazioni legali (Sez. Un. 18 gennaio 1950, 
n. 147, in � JJ'oro Amm. �, 1950, II, I, 42) oon il 
solo correttivo del risarcimento (art. 46 legge espropriazione), 
nessuno dubita ohe vengano (senza aloun corrispettivo) 
troncati anche i rapporti contrattuali, oome 
l'affetto o la mezzadria. 
Anohe nel oaso di esercizio del diritto di prelazione 
(art. 32 legge 1� giugno 1939, n. 1089) su oose di interesse 
artistico, si determina un acquisto ohe tronca i 
diritti reali diversi dalla propriet�, e quelli personali 
aventi ad oggetto la oosa, senza ohe sorga alcun diritto 
ad indennizzo (ohe, per�, si congloba in quello dovuto 
al proprietario: A. Roma, 28 giugno 1955, in � Giur. 
It. �, 1956, I, 2, 806). 

Tale liberazione da pesi e vincoli di ogni sorta, non 
deriva dal fatto della demanializzazione del bene nel 
oaso suindioato. Tale demanializzazione � un posterius, 
rispetto all'atto di acquisto, ohe si effettua 
alternativamente, per espropriazione per pubblica 
utilit� (art. 85 legge espropriazione) n .per effetto 
della prelazione (art. 32 legge 1939 oit.). 

La destinazione ohe demanializza quei beni opera 
ex lege (art. 822, 20 comma o.o.) ma oonoettualmente 
acquisto e demanializzazione restano distinti. 

Del resto, non � la natura di bene demaniale ohe 
non soffre la esistenza di diritti reali (ofr. art. 823, 



-213


1a parte o.o.). La liberazione dai pesi deriva dalla 
natura di ogni trasferimento effettuato per pubblioo 
interesse. 

N � varrebbe obiettare ohe le norme vinoolistiohe, dettate 
nelle suddette materie, determinino una protezione 
di ordine pubblioistioo, suffioiente ad elidere gli 
effetti dell'aoquisto a seguito di espropriazione per 
pubblioa utilit� e, peggio, a seguito di oonfisoa. 

La questione non � nuova. � stata, gi�, prospettata, 
da taluno, la tesi ohe il grado di pubblioo interesse 
dell'espropriazione dovrebbe oedere di fronte al diritto 
del looatario, protetto da una norma di interesse pubblioo 
prevalente, qual'� quella della proroga legale. 

Ma, oorrettamente, il aonsiglio di Stato, oon deoisione 
V, 23 maggio 1950, n. 623 (De Luoa o. Min. 
LL.PP.), ha ritenuto ohe �Le norme sulla proroga 
legale delle looazioni tutelano un interesse privato, 
sia pure per un'esigenza di ordine pubblioo, e non 
trasformano l'interesse privato in un interesse pubblioo 
ohe possa avere la stessa oonsistenza e, addirittura, 
essere prevalente ad un'aooertata ragione di 
pubblioa utilit� �. 

Quanto pi� questo prinoipio dovr� valere di fronte 
ad un aoquisto a titolo originario, il oui interesse 
pubblioo sta, proprio, nel oarattere sanzionatorio ohe 
oostituisoe la cc oausa � stessa del trasferimento ope 
legis. 

3-4. aorrettamente, infine, sono state ritenute dal 
1� ribunale l'inopponibilit� alla Pubblioa Amministrazione 
del oontratto di �affittanza agraria stipulata 
dal sequestratario e la ineffioaoia del oontratto di affittanza 
agraria oon la Pubblioa Amministrazione in 
difetto di stipulazione nelle forme previste dalla legislazione 
sulla oontabilit� generale dello Stato. 

. � troppo noto, fin �all'antioo insegnamento del 

MANTELLINI (Lo Stato e il Codice civile, 1880, I, 

p. 7) ohe cc nei oontratti le regole soritte nel oodioe si 
applioano all'Amministrazione dello Stato subordi-� 
natamente alle leggi amministrative di contabilit� 
generale dello Stato, dei lavori pubblioi, eoo. N� da 
queste leggi amministrative potrebbero sfuggire nell' 
applioazione all'Amministrazione dello Stato, le 
regole della negotiorum gestio e della condictio 
indebiti�. 
Orbene, le leggi sulla oontabilit� generale dello Stato 
esigono .ohe la oonolusione avvenga per valida determinazione 
degli organi designati (artiooli 15, 29 

r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 271 regol.), attraverso 
stipula dell'organo oompetente (art. 94 regol.), 
in forma soritta pubblioa amministrativa (artiooli 16 
e segg. r. d. oit.) e oon approvazione da parte del Ministro 
(art. 19 r. d. oit. ofr. in arg. AVVOCATURA 
GENERALE DELLO STATO: Il aontenzioso dello Stato 
(1942-1950), II, p. 440). 
Pertanto, a giusta ragione, la sentenza ha affrontato 
l'argomento della eventuale effioaoia oostitutiva 
del comportamento ossia del fatto della Pubblioa 
Amministrazione risolvendolo in senso negativo. 
Questo pu�, nel oonoorso di determinate oiroostanze, 
valere oome atto amministrativo e, oome tale, il giudioe 
dovr� valutarlo in ordine agli effetti sul rapporto 
dedotto: (Sez. Un. 26 febbraio 1955, n. 575). Giammai 
potr� assurgere ad elemento oostitutivo di un 
rapporto oontrattuale. 

D. FOLIGNO 
IMPOSTE E TASSE -Diritti doganali -Liquidazio� 
ne suppletiva -Ingiunzione di pagamento � Oppo� 
sizione -" Solve et repete �. (Corte di Appello di Genova, 
Sez. I, Sent. n. 738 del 31 luglio 1956 -Pres..: 
Lorenzi; Est.: Miani -Pastorino Rinaldo c. Finanze 
Stato). � 

L'art. 24 della legge doganale 15 settembre 1940, 

n. 1424, ai fini della proponibilit� dell'opposizione 
all'ingiunzione di pi;i,gamento dei diritti doganali, 
impone l'osservanza del precetto del solve et repete, 
senza fare alcuna distinzione fra imposta principale 
o complementare e imposta suppletiva. 
Daooh� vige l'art. 24 della legge doganale del 1940, � 
questa -oi pare -la prima volta ohe la giurisprudenza 
riafferma la validit� del preoetto del cc solve 
et repete )) per i tributi doganali dovuti in oonseguenza 
di errori di oaloolo nella liquidazione o di erronea 
applioazione delle tariffe. 

Vigendo la legge doganale del 1896, la aorte Suprema, 
oon varie sentenze e da ultimo oon la sentenza 
delle sezioni unite n. 378 del 23 gennaio 1936, aveva 
rilevato oome l'art. 15 della legge stessa (analogo, sotto 
l'aspetto qui oonsiderato, all'art. 24 della legge del 

.1940) non faoesse alouna distinzione, ai fini del 

solve et repete, fra imposta prinoipale, imposta 

oomplementare e imposta suppletiva. 

In dottrina, il Tesoro (�Prinoipi di diritto tri


butario �, Ediz. 1938, p. 439), jaoendo eoo alle pro


nunzie della aorte Suprema, aveva ribadito ohe per i 

tributi doganali il �solve et repete � aveva valore 

assoluto e si applioava anohe agli aooertamenti sup


pletivi (oonforme, oon riferimento al vigente art. 24, 

Dr LORENZO: Corso-di diritto dog., Giuffr�, Ediz. 

1947, p. 190) . 

Ora, anohe ammesso ohe sipossa parlare diimposta 
doganale suppletiva (in oontrapposizione ad imposte 
doganali prinoipali e oomplementari), sta di fatto 
ohe i'art. 24 della vigente legge, presorivendo ohe l'opposizione 
ad ingiunzione sia preoeduta dal pagamento, 
non oontiene la limitazione prevista, in generale, per i 
supplementi d'imposta, dall'art. 6 della legge abolitiva 
del oontenzioso amministrativo 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. E. 
ai�, peroh�, in materia doganale, la distinzione 

fra tributi prinoipali e tributi suppletivi o suppletori, 

anohe se oonoettualmente possibile, non ha aloun 

giuridioo effetto e peroi� stesso non ha alouna oonoreta 

rilevanza. 

Siffatta distinzione, nel nostro ordinamento tribu


tario, ha, oome noto, rilevanza: 1) sul termine di 

presorizione ohe �, di norma, pi� breve per i supple


menti di imposta; 2) sulla regola del cc solve et re


pete �, la quale non vige, di solito, per le imposte di 

natura suppletiva; 3) sugli effetti della opposizione 

proposta dal debitore oontro la ingiunzione, effetti 

ohe sono di oarattere sospensivo nel solo oaso dell'im


posta suppletiva. 

Orbene, sotto il primo profilo, basta osservare ohe 
l'art. 27 legge dog. stabilisoe il termine pres.wizionale 
di oinque anni per tutti i tributi doganali e quindi 
anohe (vedasi la lett. a) dell'artioolo), cc per i diritti 
liquidati e non risoossi in tutto o in parte, per qualsiasi 
oausa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo 
nella liquidazione o di erronea applicazione delle 
tariffe�. Segno evidente, questo, ohe il oarattere sup



mz. Jf&F m mmtt w 



-214


pletivo dell'imposta non � stato tenuto in aloun oonto 
dal legislatore doganale, a differenza di quanto dispone, 
ad esempio, la legge di registro negli articoli 
136 e segg. 

Sotto gli altri due profili, e particolarmente sotto il 
secondo, il silenzio del legislatore, in una disposizione 
ohe -oome quella dell'art. 24 -ha inteso 
disoiplinare, in modo autonomo e comunque discostandosi 
dalle norme usuali (vedasi, ad esempio, il 
termine dell'ingiunzione, portato a 15 giorni anzioh� 
a 30 e diventato di carattere � perentorio �) la procedura 
di riscossione dei � diritti � doganali; � pi� 
ohe eloquente. 

V alga, a porre in evidenza l'esattezza della tesi secondo 
la quale non solo la lettera ma anohe la �ratio � 
della norma sono nel senso ohe la regola del � solve 
et repete � sia applicata senza alcuna limitazione, 
la considerazione ohe il legislatore ha usato nell'art. 24 
(vedasi il 1� oomma) quella stessa ampia dizione 
(cc diritti dovuti alla Dogana e non pagati in tutto o 
in parte�) che troviamo usata nel citato art. 27, 
lett. A, a proposito del termine prescrizionale. 

V alga, altres�, la considerazione ohe il maggior presidio 
per la riscossione dei tributi doganali, apprestato 
oon la applicazione indiscriminata del solve et repete, 
si ricollega .alla partioolare natura ed alle speoiali 
esigenze della materia doganale. 

. Tale materia, infatti, presenta oaratteristiohe speoiali 
anche in confronto alle altre norme finanziarie, 
in quanto si oollega -oome ha rilevato la Corte nella 
sentenza annotata -oltre ohe oon le neoessit� del 
pubblioo erario, oon le oondizioni obbiettive dell'eoonomia 
nazionale e oon la neoessit� della difesa di 
quest'ultima. Taloh�, potendosi dire -ool Di Lorenzo 
-ohe essa � imposta dalla realt� delle oose 
all'opera del legislatore, resta per oi� stesso caratterizzata 
dalla assolutezza e dal rigore delle norme, oltre 
ohe dalla loro natura frequentemente sanzionatoria. 

U. OORONAS 
PROCEDIMENTO CIVILE -Giudizio di. rinvio -Di


vieto di nuove conclusioni -Produzione di nuovi 

documenti e richieste di nuove prove -Inam


missibilit� -Limiti. (Corte di Appello di Firenze -

Sez. I -Pres. Perfetti; Est. Lucentini -Raffi c. Am


ministrazione Finanziaria). 

�Nel giudizio di rinvio, per il divieto posto dall'art. 
394 O.p.c. di mutare le conclusioni prese nel 
giudizio di appello, non sono ammissibili n� la produzione 
di nuovi documenti, n� la richiesta di 
nuove prove. Tale inammissibilit�, trovando la sua 
ragione nel divieto di nuove conclusioni di cui al 
ricordato art. 394 O.p.c. non si estende ai mezzi 
istruttori rimessi all'impulso del giudice �. 

1. Nella vexata quaestio dell'attivit� probatoria 
nel giudizio di rinvio, la Corte fiorentina ha aooettato 
la tesi radioale della ammissibilit� di nuove prove 
solo nel rispetto del divieto di nuove oonolusioni sanoito 
nell'art. 394 del C.p.o. 
� 
detto nella sentenza: 
�Riservando nell'ordinanza ohe viene pronunziata 
in pari data di emettere la oonoreta statuizione 

su tale punto, possono per� in questa sede stabilirsi i 
oriteri di massima da seguire in questa materia della 
producibilit� di nuovi mezzi istruttori in sede di rinvio. 
E pu� subito dirsi ohe la giurisprudenza della 
Corte di Cassazione, dopo la parentesi della sua deoisione 
15 ottobre 1954, n. 3739, ohe �iokiarava ammissibili, 
nel giudizio di rinvio, nuove prove, � ritornata 
a oriteri sempre pi� restrittivi; oos� oon sentenza 28 
gennaio 1955, n. 321, ammise la producibilit� di 
nuovi dooumenti, non gi� l'ammissione di nuove 
prove orali; oon sentenza 19 ottobre 1955, n. 3295 ha 
deoiso inveoe ohe nel giiidizio di rinvio non sono 
possibili la produzione di nuovi documenti e la ri


ohiesta di nuove prove. 

�A questa ultima decisione questa Corte rioonosoe 
doversi uniformare, rilevando ohe non sembra oonvinoente 
l'argomento su oui si era basata la preoedente 
sentenza, n. 231 del 1955, per ritenere ammissibili 
i nuovi documenti, e oio� ohe la produzione di essi non 
implicherebbe neoessit� di nuove oonolusioni, mentre 
sarebbe inammissibile la richiesta di una nuova prova 
orale, poich� non potrebbe essere fatta ohe mero� nuove 
oonolusioni. 

�Tale argomento non � oonvinoente, peroh� se � 
vero ohe l'art. 183 C.p.o. ohe -oome � noto -disoiplina 
l'attivit� ohe si svolge nella prima udienza di 
trattazione, enuncia ohe le parti � possono chiedere 
nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti e 
tale formula parrebbe appunto indurre a ritenere ohe 
tale produzione sia svincolata da ogni neoessit� di 
riohiesta, deve rioonosoersi ohe oi� non �, peroh� una 
valida acquisizione di documenti presuppone sempre 
una sia pur taoita domanda di ammissione degli 
stessi e non si �P.u� quindi dire ohe la produzione di 
essi esaurisoa quanto oooorre peroh� essi siano aoquisiti. 
Di conseguenza deve ritenersi ohe una domanda 
della parte oooorre anohe a tale proposito e quindi non 
pu� riconosoersi un trattamento piu favorevole, nel 
giudizio di rinvio, ad un mezzo di prova preoostituito 
(dooumenti) rispetto ad uno da oostituirsi (prova testimoniale). 
Per entrambi deve inveoe valere l'art. 394 

u. p. C.p.o. ohe vieta -e la giurisprudenza � paoifioa 
nel senso ohe non abbia immutato a oi� la revivisoenza 
dello � ius novorum � in grado d'appello, a 
seguito della novella di riforma del 1950 -oonolusioni 
diverse da quelle prese nel precedente giudizio 
di appello �. 
2. Tali statuizioni, a nostro avviso, sono esatte. 
Con la cassazione della sentenza ohe apre la strada 
al giudizio di rinvio si ha infatti un rimedio diretto a 
sostituire ad una sentenza errata una sentenza esatta 
e non anohe a provooare una rinnovazione del prooesso 
avanti ad un giudice diverso da quello ohe ha pronunoiato 
la sentenza oassata. Poich� per i prinoipi ohe 
regolano il prooesso oivile per dare libero oorso all'attivit� 
probatoria delle parti, dopo la rimessione della 
oausa alla decisione di merito del giudice di 2� grado, 
oooorre appunto una rinnovazione del prooesso e poioh� 
quest'ultima si inizia e si esaurisce nel giudizio .di 
appello. (Cfr . .ANDRIOLI in cc Foro It. �, 1955, p.1014, 
1) nel giudizio di rinvio, per rimanere nei l{mii� -posti 
dagli artiooli 184 e 394 C.p.o., la rioordata attivit� 
probatoria delle parti deve ritenersi preolusa e 
lo ius novorum di oui all'art. 345 del C.p.o., ohe alla 



-215 


rinnovazione del processo � ontologicamente legato, 
non pu� utilmente essere invocato. 

Decisive in proposito in stretta aderenza con la ricordata 
finalit� del giudizio di rinvio rispetto al giudizio 
di appello, appaiono le norme processuali poste 
negli articoli 184, 345 e 394 C.p.c. Tale ultimo articolo 
dice infatti che nel giudizio di rinvio le parti 
conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento 
in cui fu pronunciata la sentenza cassata ed 
� loro vietato di prendere conclusioni divm�se da quelle 
prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza 
cassata, salvo che la necessit� di tali nuove conclusioni 
sorga per effetto della sentenza di Cassazione 
e salva pure la facolt� di deferire il giuramento 
decisorio. 

Ora il divieto di nuove conclusioni in sede di rinvio, 
implica che quando il rinvio � fatto ad un giudice di 
secoudo grado, la parte non pu� proporre nuovi documenti 
o nuove prove poich� entrambe tali produzioni 
debbono necessariamente essere proposte mediante nuove 
conclusioni senza possibilit� di distinzione fra prove 
precostituite e prove da costituirsi. Da tale necessit� 
non � dato prescindere neppure per la considerazione 
che di frequente viene fatta in proposito, che conclusioni 
e produzioni di documenti e istanze di mezzi 
di prova sono termini antitetici. Il divieto di mutare 
le conclusioni infatti -salvo il caso contemplato 
dall'ultimo comma dell'art. 394 C.p.c. preclude la 
duplice facolt� di produrre nuovi documenti e di chiedere 
l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, non solo 
per le considerazioni che si leggono nella sentenza, 
ma anche e sopratutto per il fatto che la preclusione 
di chiedere nuove prove e di produrre nuovi documenti, 
nel giudizio di rinvio � imminente per effetto della 
rimessione della causa dall'istruttore al Collegio di 
secondo grado, che (v. ANDRIOLI, loc. cit.) per il preciso 
disposto dell'art. 359 C.p.c. in relazione agli articoli 
184 e 345 C.p.c., segna il limite ultimo per la formulazione 
delle richieste istruttorie, anche nel caso di 
ritorno della causa all'istruttore. 

Di qui la logica conseguenza che nuovi mezzi di 

prova nel giudizio di rinvio sono ammissibili nel ri


spetto del divieto di nuove conclusioni. Ove, infatti, 

per effetto della sentenza di Cassazione insorge la 

necessit� di conclusioni nuove""':e diverse da quelle 

prese nel giudizio di appello, la nuova attivit� istrut


toria si pone in rapporto di mezzo al fine per l' acco


glimento delle conclusioni modificate e non incontra 

la preclusione di cui � cenno, la quale � operante ap


punto in funzione dell'avvenuta precisazione delle 

conclusioni. 

In tale stato di cose lo ius novorum di cui alla no


vella del 50 resta fuori dell'ambito del giudizio di 

rinvio. 

Dato che lo ius novorum � posto dalla legge ed opera 

nella fase in cui il processo � sottoposto alla totale rin


novazione dell'appello e dato che il divieto di mutare 

le conclusioni nel giudizio di rinvio � posto ed opera 

nella fase in cui tale rinnovazione vi � gi� stata e ad 

una sentenza errata si vuol sostituire una sentenza 

esatta, per aversi un rapporto di interdipendenza fra 

le due normg, contenute rispettivamente negli articoli 

345 e 394 C.p.c. bisognerebbe che l'art. 394 C.p.c. 

dettato a disciplina del giudizio di rinvio, per essere 

inteso nella sua esatta portata abbisognasse di essere 

integrato da altre norme di carattere generale, il cui 
richiamo sarebbe implicito. Bisognerebbe pi� esattamente, 
per la parte ohe ci riguarda, ohe l'art. 394 

C.p.o. non contenesse una regolamentazione completa 
e sopratutto autonoma del potere delle parti in ordine 
alla precisazione delle oonclusiOni in sedif�i rinvio. 
Il ohe non �, peroh�, come sin dal 1951 ha precisato 
la Corte Suprema nella sentenza, n. 239, riportata 
nella �Giur. It. �, 1951, I, I, 761, con l'art. 394 
C.p.c., che con la novella del 1950 non ha subito modificazione 
alcuna, il legislatore ha posto una disciplina 
autonoma ed organica cc del giudizio di rinvio ohe 
sembra escludere, per quanto riguarda le conclusioni 
delle parti, qualsiasi ricorso ad altra norma. 
cc Difatti se si dovesse operare il collegamento con 
gli articoli 345 C.p.v. e 184, non si spiegherebbe che 
la sola prima parte del su ricordato art. 394, ove per 
l'appunto si fa richiamo alle ordinarie regole stabilite 
per il procedimento davanti al giudice, al quale la 
causa � rimessa. Senonch� tale generico rinvio � poi 
limitato dai successivi due capoversi, i quali avvertono 
che le parti conservano la posizione di prima e quindi 
non possono prendere nuove conclusioni, avendo queste 
gi� precisato nella precedente udienza di rimessione 
della causa al Collegio: unica eccezione perfettamente 
logica e conseguenziale, � quella ohe la stessa 
sentenza di Cassazione ponga la necessit� di nuove 
conclusioni, come nel oaso espressamente previsto, 
proprio per il giudizio di rinvio, dall'art. 389 C.p.c. 

cc llfa di conclusioni nuove giustificate da gravi motivi 
non vi � oenno alcuno nella norma in esame, mentre 
questa ha espressa menzione della facolt�, pur essa 
eccezionale, di deferire il giuramento deoisorio. Orbene, 
se si ritiene applioabile il capoverso dell'art. 345 
del giudizio di rinvio, la suddetta menzione del giuramento 
deoisorio non avrebbe ragione di essere nell'art. 
394, perch� gi� l'art. 345 lo dichiara tassativamente 
ammissibile �. 

In tale ordine di idee non mancano orientamenti 
dottrinari degni della pi� attenta considerazione. 
REDENTI, in Diritto Processuale, 1953, 2a Ed., 


n. 178, II; ANDRIOLI, ofr. ccJJ'. It. �, 1955, p. 1014, 
IV; LIEBMAN: Oorso di Diritto Processuale Civile, 
Edizione 1952, II, 145, p. 225; GIUDICEANDREA: Impugnazioni 
civili, II, p. 347, i quali ultimi, non esitano 
ad affermare l'uno oh.e la finalit� dell'art. 394 
C.p.o. � quello di mantenere ferma nel giudizio di rinvio 
la impostazione della oausa attuata nel giudizio 
ohe ha dato luogo alla sentenza oassata e l'altro ohe il 
giudizio di rinvio � susoettibile -salvo sempre il 
disposto dell'art. 394 -di nuovi elementi di giudizio 
nei limiti in cui detti elementi costituirebbero motivi 
di revocazione, art. 399 C.p.c. 
3. Tali ragioni ostative, in quanto collegate con i 
poteri delle parti nel processo oivile, non rioorrono 
-si legge nella sentenza della Corte fiorentina -'-per 
i mezzi istruttori rimessi all'impulso del giudice, 
i quali, pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche 
nel giudizio di rinvio. La affermazione appare esatta, 
ma soltanto nel rispetto dei limiti posti daZl>art. 336 
C.p.o. Rimessa sub iudicio, per effetto della sentenza �di 
Cassazione, la valutazione dei fatti in contestazione, 
il potere istruttorio del giudioe, in quanto diretto 
alla rioerca della verit� nel superiore interesse 

-216 


della giustizia ed in quanto limitato a quei mezzi ohe 
hanno il oarattere della neoessit� di acquisizione (esibizione 
di atti e riohiesta di informazioni alla Pubblioa 
Amministrazione artiooli 210 e 213 C.p.o.) 
ovvero di integrazione delle oognizioni teoniohe del 
giudioe (Consulenza teonioa) ovvero anoora di prova 
legale (giuramento suppletorio) � da ritenersi lo strumento 
eventualmente utilizzabile per rendere possibile 

la sostituzione di una sentenza esatta ad una sentenza 
errata. 
Ove, al oontrario tale valutazione dei fatti della 

oausa ris1dti ooperta dal giudioato per effetto della 
sentenza di Cassazione, il potere in questione non pu� 
non ritenersi del tutto esaurito neWambito deTle preoedenti 
fasi del giudizio. 

J,, CORREALE 



SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� (3-56) 

CANONI (3/56) 

13. Obbligo dell'utente di una derivazione di 
acqua pubblica al pagamento del canone anche se 
di fatto non fruisca o non possa in tutto o in parte 
fruire dell'utilit� data dalla concessione. (Corte 
App. Perugia, 23 febbraio 1956 -Mattioli c. Finanze 
-Cont. 5-226, Avv. Perugia). 
AEROMOBILI E TRASPORTO PER ARIA (1-56) 

AGRICOLTURA (3-56) 

000PE RATIVE AGRICOLE 

Vedi: Imposta Generale Entrata 36 (materie tassabili) 


GRANO DA SEME 

31. Sottoposizione del rimborso alle ditte selezionatrici 
delle L. 300 a q.le di gran<1 da seme da 
esse pagate ai produttori, alla condizione della 
prova della quantit� di grano ceduto agli agricoltori 
per l'impiego a seme; costituzione di un 
vantaggio alle stesse per avere il Ministero della 
Agricoltura disposto con circolare che organi propri 
svolgano le opportune indagini, invertendo cos� 
la prova. (Corte App. Torino, 1� febbraio 1956 -
Rescia c. Agr. e For. -Cont. 11223, Avv. Torino). 
32. Applicazione del D.L. n. 667 del 1946 (regolante 
il premio di L. 300 al qle per i produttori 
di grano da seme) a tutti i rapporti sorti durante 
la campagna agraria del 1946, anche precedentemente
� alla entrata in vigore del decreto. (Corte 
App. Torino 10 febbraio 1956 -Rescia c. Agr. 
For. -Cont. 11223, Avv. Torino). 
RIFORMA -INDENNIT� 

33. Comprensione nella indennit� di esproprio 
per riforma agraria del valore delle migliorie fatte 
dall'affittuario: carenza di ogni diritto di questi 
verso l'Ente di riforma (Trib. Potenza, 10 aprile 
1956 -Lepore c. Ente Rif. Bari -Cont. 1817, 
A vv. Potenza). 
34. Conforme (Trib. Potenza, 3 marzo 1956 Lucia 
c. Ente Rif. Bari -Cont. 1787, Avv. Potenza). 
4 

RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (3-56) 

35. Potere degli enti di riforma di escludere dalla 
proroga legale gli affittuari dei fondi espropriati 
ancorch� siano conduttori diretti. (Trib. Potenza, 
10 marzo 1956 -Ente Rif. Bari c. Telesca -
Oont. 2395, Avv. Potenza). 
36. Ammissibilit� dell'esclusione, a ri�hiesta degli 
enti di riforma, della proroga dei contratti di mezzadria, 
affitto, colonia parziaria e compartecipazione 
relativamente a terreni facenti parte del 
terzo residuo; ci� perch� la met� di tali terreni 
trasformati dal proprietario espropriato vanno restituiti 
agli Enti di riforma. (Trib. Matera., -22 
marzo 1956 -Berlingieri c. Ente Riforma Bari e 
Giamace -Cont. 1562, Avv. Potenza). 
37. Fondamento del diniego di proroga all'affittuario 
nelle zone di terzo residuo, non sulla norma 
generale ex art. 1 del D.P. 1� aprile 1947, ma su 
quella particolare ex art. 5 della L. n. 435 del 1951 
abilitante gli enti di Riforma a negare la proroga 
agli affittuari d0i terreni comunqTJ.e sottoposti ad 
espropriazione per riforma agraria. (Corte App. 
Potenza, 23 aprile 1956 -Grieco c. Berlingieri e 
Ente Rif. Bari -Cont. 1904, Avv. Potenza. 
RIFORMA -TERZO RESIDUO 


38. Sussistenza del vincolo di indisponibilit� delle 
zone incluse nel terzo residuo passibili di esproprio 
ove il proprietario non ne es�gua la trasformazione, 
o espropriabili per met� ove il proprietario 
vi adempia (Corte App. Potenza, 23 aprile 
1956 -Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari, -
Cont. 1904, Avv. Potenza). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56) 

MILITARE 

5. Dipendenza organica normale del militare dei 
Carabinieri dal Ministero della Difesa Esercito, ed 
eccezionale per i servizi di ordine pubblico e di 
sicurezza dal Ministero degli Interni. (Trib. Torino, 
9 febbraio 1956 -Vasco c. Min. Interno -Cont. 
10171 Avv. Torino). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) 
(3/56) 

. ANTICHIT� E BELLE ARTI (3/56) 



-218


.APP .ALTI E FORNITURE (3/56) 

.ANNULLA.MENTO DEL CONTRATTO 

5. Non invocabilit� come causa di annullamento, 
in quanto non ragione unica o principale dello 
stipulato contratto, dell'errore dell'appaltatore per 
falsa rappresentazione delle norme di legge per cui 
sia stata ritenuta applicabile al contratto un'esenzione 
tributaria che non competeva. (Trib. Torino, 
29 febbraio 1956 -.Arietti c. Finanze e LL.PP. -
Cont. 299, .Avv. Torino). 
FORNITURE 

Vedi: Imposta registro 74 (tassabilit�) 

REVISIONE 

I 

Vedi: Revocatoria 2 (condizione) 

6. Natura di potere discrezionale dell'.Amm.ne 
sia sull'an che sul quantum, nella facolt� di revi-. 
sione dei prezzi di appalto ex D.L. n. 1501 del 
1947 e conseguente sussistenza nel privato solo 
di un interesse legittimo alla maggiorazione di 
prezzo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca 
Soisson ed altri c . .AN.AS -Cont. 7 4/52, .Avv. Torino). 
7. Esclusione dell'indebito arricchimento nella 
determinazione discrezionale dell' .Amm.ne in' sede 
di revisione dei prezzi di un pubblico appalto, ancorch� 
si alleghi che l'aumento sarebbe dovuto 
avvenire non nella misura adottata ma in altra 
pi� alta. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca 
Soisson ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, 
.Avv. Torino). 
.APPELLO (3/56) 

.AMMISSIBILIT� (1/56) 

9~ Inammissibilit� nelle cause scindibili della 
impugnazione incidentale tardiva, per coloro cui 
l'impugnazione principale sia stata notificata ab 
origine solo per denunciare la lite e non per dar 
vita ad una impugnazione nei loro confronti. (Corte 
.App. Genova, 21 luglio 1956 -Panatelli e di 
Bella c. G.R . .A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). 

INTERESSE 

Vedi: Riscossione coattiva 12 (ingiunzione ammi~ 
nistrativa) 

10. Reiezione dell'appello proposto da chi non 
abbia interesse all'azione. (Corte .App. Perugia, 12 
dicembre 1955 -Chigi della Rovere c. Finanze, 
Cont. 498, .Avv. Perugia). 
INTERVENTO 

11) Inammissibilit� dell'intervento in appello, di 
un terzo estraneo al giudizio di primo grado, sebbene 
l'intervento sia proposto dall'attore al limitato 
fine della esibizione di un documento (Corte 
.App. Perugia, 7 dicembre 1955 -Paterna c. Vecchi 
e Min. Interno -Cont. 901, .Avv. Perugia). 

.ARBITRI E .ARBITRATO (3/56) 

.ATTO .AMMINISTRATIVO (3/56) 

CERTIFICAZIONE 

Vedi: Autoveicoli e Trasporti 3 (ricuperi) 
Vedi: Ricostruzione 15 (agevolaz. tributarie). 


.AUTOVEICOLI E TRASPORTI (3/56) 

PRIVILEGI 

Vedi: Imposta Registro 50 (materia tassabile) 

RICUPERI 

1. Carattere retroattivo operante su situazioni 
giuridiche oggetto di giudizi iniziati in precedenza, 
della convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 
delle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica 
(Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. Musetta, 
Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto 
Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 
2. Convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 
sulle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica, 
da parte delle autorit� civili nazionali, autorizzate 
bench� verbalmente e in via generale del1'.
A.M.G. (Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. 
Musetta -Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto 
Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 
3. Sufficienza, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 
del D.L. n. 118 del 1948 della prova della intervenuta 
autorizzazione dell'.A.M.G. costituita dalla 
dichiarazione fatta dalla Pubblica .Amministrazione 
in un successivo documento (Trib. Torino, marzo 
1956 -Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, 
Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. 
Torino). 
TRASPORTI 

Vedi: Responsabilit� civile 13 (del privato) 

.AVVOC.ATO E PROCURATORE (3/56) 

.AZIONE (3/56) 

DIRITTO E INTERESSE (3/56) 

Vedi: Demanio e Patrimonio 27 (beni p.n.f.) 
Vedi: Demanio e Patrimonio 32 (patrimonio indisponibile) 


11. Necessit�, per la discriminazione della giurisdizione, 
dell'indagine preliminare da.. parte del 
giudice se indipendetemente dal petito formale, . .. 
l'oggetto effettivo della pretesa lesione sia un diritto 
soggettivo oppure un interesse. (Trib . .Ancona, 
6 giugno 1956 -Talamonti, Troli ed altri c. Cerboni 
-Gentile e Prefetto Asroli Piceno -Oont . 
2200-2201, .Avv. .Ancona). 

-219 -� 

INTERESSE (1/56) 

Vedi: Appello 10 (interesse) 

12. Sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione 
Finanziaria creditrice, a chiedere, ove intervenga 
un concordato fallimentare, la pronuncia 
giudiziale sul credito, e ci� quanto meno allo scopo 
di perseguire il garante, nel caso che il credito tributario 
sia stato contestato, ma successivamente 
sia stato accertato definitivamente in sede amministrativa 
(Trib. Genova, 10 aprile 1956 -Finanze 
c. Accorsi -Cont. 17175, Avv. Genova). 
LEGITTIMAZIONE (3/56) 

Vedi: Comuni e Provinoie Enti Pubblioi 7 (Eleggibilit�) 
Vedi: Imposta generale entrata 38 (restituzioni). 

BENEFICENZA 
ENTI 

Vedi: Imposte e tasse in genere 30 (Agevolazioni 
-esoneri). 

BONIFICHE (3/56) 

. CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO 

AZIONI 

Vedi: Imposta Suooessione 7 (tassabilit�) 

CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO (3/56) 

CIRCOLAZIONE STRADALE (3/56) 

AzIONE DI REGRESSO (1/56) 

24 . .Ammissibilit� dell'azione di rivalsa della G. 
R.A. che ha risarcito agli aventi diritto il danno 
occorso per furto delle merci in corso di trasporti, 
contro i propri autisti consegnatari e sottrazione 
di tale azione alla breve prescrizione ex art. 2951 
O.e. siccome azione di responsabilit� per inosservanza 
di rapporto di lavoro. (Corte App. Torino, 
17 luglio 1956 -G.R.A. c. Tini e Bresso -Cont. 
1786, Avv. Torino). 
25. Applicabilit� della prescr1z1one biennale ex 
art. 2947, 2� comma C.c., anche al proprietario del 
veicolo che pagato il danno proponga azione surrogatoria 
nei confronti dello autista investitore, e 
decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'evento 
dannoso e non da quello dell'eseguito pagamento. 
(Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 -
Sabbatini c. Difesa Aueronautica -Cont. 336, Avv. 
Ancona). 
CONDOTTA (1/56) 

26. Obbligo di circolazione a moderata velocit� 
e con particolare prudenza, del conducente di un 
autoveicolo con fari schermati in ossequio alle norme 
sull'ordinamento bellico vigenti (Corte App. An:! 
cona 19 maggio 1956 -Sabbatini c. Difesa Aero


I 

1 nautica -cont. 336, Avv. .Ancona). 

DISCIPLINA 

27. Improponibilit� contro il sindaco quale ufficiale 
di governo in funzione di P.S. dell'azione di 
risarcimento di danni invocante una circolare del 
Ministero dell'Interno, al fine di sindacare la disciplina 
discrezionale del traffico sulla via principale 
del paese affo.llata di pedoni, per un preteso nesso 
causale fra le difficolt� di transito per i veicoli e 
l'omicidio co'.poso di un ciclista investito da un 
automezzo incrociante (Trib. Bologna, 23 aprile 
1956 -Moroni e Com. Collecchio e Ministero Interni 
-Oont. 9878, Avv. Bologna). 
28. Irresponsabilit� del Sindaco quale ufficiale 
di governo per la morte di un ciclista ancorch� 
l'omessa disciplina del traffico pedonale cagioni 
effettivo intralcio a quello dei veicoli, quando 
l'imprudenza della vittima sia stata causa unica 
ed indipendente del fatto nelle particolari condizioni 
di viabilit� per normale ed abituale affollamento 
domenicale. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 
-Moroni c. Comune Collecchio e Ministero Interni 
-Oont. 9878,� Avv. Bologna). 
PRESUNZIONE DI COLPA (1/56) 

Vedi: Giudizi (rapporto tra) 8 (Oonoorso di oolpa). 

29. Inapplicabilit� della presunzione di colpa comune 
ex art. 2054, 2� comma e.e., riguardante il 
caso di collisione tra veicoli, all'ipotesi di danni ad 
uno solo degli automezzi alla quale si applica il 
1� comma detto articolo per cui il conducente del 
veicolo danneggiante deve risarcire il danno se non 
provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. 
(Trib. Potenza, 12 marzo 1956 -Finanze c. Giordano 
e Bozzaotre -Oont. 174, Avv. Potenza). 
CITAZIONI (3/56) 

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE (3/56) 

COMMISSIONE 
EFFETTI 

Vedi: Imposta di bollo 2 (atti soggetti) 

COMODATO (1/56) 

Vedi: Ediliz. popl. ed eoonomioa 1 (INA-Gasa) 

RESTITUZIONE DELLE COSE 

2. Legittimazione del proprietario delle cose date 
a comodato ad intervenire nella causa di sequestro 
contro il comodatario per chiedere la restituzione 
delle proprie cose assoggettate al sequestro (Trib. 
Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti c. Vitali, Oaponera 
ed .Amm.ne Difesa Aeronautica -Cont. 
459; Avv. Perugia). �� � 
3. Obbligo del comodatario di restituire alla scadenza 
del pattuito termine le cose avute in comodato, 
e diritto di azione del comodante, dopo detta 
scadenza per riavere le cose date in comodato (Trib. 
I I

L _______,______ 



-220 


Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti -c. Vitali, 
Caponera e Difesa .Aeronautica -Cont. 459 .
Avv. Perugia). 

4. Mora del comodatario per mancata riconsegna 
della cosa nel termine intimatogli dal comodante. 
(Trib . .Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa 
c. Piaggesi -Cont. 2302 .Avv . .Ancona). 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE (3/56) 

COMPETENZA 

Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazioni) 


Vedi: Esazione 6 (Esecuz. esattoriale). 

Vedi: Occupazione 1 (rilascio). 

Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazione). 

Vedi: Propriet� e azione a difesa 6 (luci e prospetti). 


DISCREZIONALIT� (1/56) 

Vedi: Appalto e forniture 6 (revisione) 

Vedi: Partigiani n. 4 (debiti partigiani). 

14) Sindacabilit� da parte del giudice se le misure 
adottate dall'.Amministrazione ferroviaria per 
evitare i sinistri siano idonee perch� avendo l'Amministrazione 
l'obbligo di prendere e usare ogni 
misura e cautela per prevenire ed evitare i sinistri, 
la discrezionalit� dell' .Amministrazione si esercita 
solo nella scelta del mezzo, con la qual cosa 
se il mezzo prescelto sia inidoneo si intendono 
ecceduti dall'Amministrazione i limiti della propria 
discrezionalit�. (Corte .App. Genova -28 settembre 
1956 -FF.SS. c. Bottero -Cont. 18421, .Avv. 
Genova). 

GIURISDIZIONE 

Vedi: Azione 11 (diritto e interesse). 

Vedi: Demanio e Patrimonio 20-21 (autotutela). 

Vedi: Donazione 5 (Amministrazione Pubblica). 

Vedi: Espropriazione per pubblica utilit� e occupazione 
d'urgenza 14-15 (decreto d'esproprio). 
Vedi: Imposta Registro 79 (valutazione -Impugnazione). 
Vedi: Imposte e tasse in genere 38 (violazione 

sanzioni). 

Vedi: Lavoro 5 (retribuzione). 

Vedi: Riscossione coattiva 15 (Ingiunzione amministrativa 
-requisiti formali). 
Vedi: Riscossione coattiva 16-17 (opposizione). 
Vedi: � Solve et repete � 23 (applicazione). 
Vedi: Valuta 8 (Sindacato giurisdizionale). 

COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBLICI 
(3/56) 

ELEGGIBILIT� (3/56) 

4. Sussistenza ex art. 15 n. 6 T.U. n. 203 del 
1951 di un motivo di decadenza (pendenza di lite) 
nel caso di ricorso alla Corte dei Conti di un consigliere 
comunale, contro la decisione del Consiglio 
di Prefettura che lo dichiara amministrativamente 
responsabile (Corte .App. Perugia, 18 gennaio 1956 
-Gregori, Cinti, Belcapo c. Prefetto Terni -Cont. 
919, .Avv. Perugia). 

' ... 

5. Sussistenza automatica dell'inizio di una lite 
pendente col Comune, e conseguente avveramente 
della causa di decadenza ex art. 15 n. 6 del D.P.R. 
n. 203 del 1951, nella contestazione di addebiti ed 
amministrativi comunali da parte del Consiglio 
di Prefettura (G.P . .A. Potenza, 28 febbraio 1956 
-Prefetto Potenza c. Martuscelli ed altri -Cont. 
3/56 .Avv. Potenza). 
6 . .Applicazione, quale ius superveniens ai casi 
oggetti di giudizio al momento di entrata in vigore 
della legge, dell'art. 6 legge n. 136 del 1956 escludente 
la possibilit� di dichiarare decaduti ex 
art. 15 n. 5 e 6 D.L. n. 203 del 1951 gli amministratori 
comunali per fatti connessi con l'esercizio del 
mandato (Corte .App. Potenza, 10 aprile 1956 -
Martuscelli ed altri c. Prefetto Potenza -Cont. 
3/56 .Avv. Potenza). 
7. Esclusione della legittimazione di un comune 
a proporre ricorso alla Corte di .Appello contro la 
decisione della Giunta provinciale amministrativa 
che dichiari la decadenza del Sindaco per lite contabile 
pendente (Corte .App. Bologna, 24 novembre 
1955 -Comune Casalecchio di Reno c. Prefetto 
Bologna -Cont. 11218 .Avv. Bo~ogna). 
_CONFISCA (1/56) 

EFFETTI 

Vedi: Giudizi (rapporto tra) 9 (confisca) 

3. Esclusione di ogni pretesa del terzo riguardo 
i beni confiscati, anche se diversa dalla revindica 
e limitata al risarcimento dei danni per mancata 
restituzione, deterioramento, distruzione dei beni 
in tempo successivo al sequestro (Corte .App. Genova, 
26 aprile 1956 -Dogane c. Berg. -Cont. 
19700, .Avv. Genova). 
4. Permanenza della espropriazione dei beni confiscati, 
incompatibile con ogni contraria pretesa 
avente come oggetto immediato o indiretto i beni 
stessi, finch� la confisca non sia revocata dal giudice 
penale (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956 Dogane 
c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). 
NATURA 

5. Natura di vincolo giuridico e non di mero 
fatto o di materiale apprensione nel rapporto derivante 
da confisca: suo effetto positivo (attribuzione 
allo Stato della propriet� dei beni confiscati e potest� 
di ricuperarli e rivendicarli contro -chiunque) 
e negativo (esclusione di ogni diritto di terzi sugli stessi 
beni) (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956, 
Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). 
CONSUMO E PRODUZIONE (3/56) 


7 


-221


CONTABILIT� GENERA.LE DELLO ST.ATO 
(3/56) 

CESSIONE DI CREDITI (1/56) 

22. Inefficacia come fonte di obbligazione e tanto 
meno come cessione irrevocabile di credito, della 
lettera di un ufficio esecutivo dell'.Amministrazione 
che comunichi, a richiesta, che in uno stipulando 
contratto di fornitura verr� inclusa la clausola del 
pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento 
in conto corrente presso la Banca d'Italia, 
a favore di un determinato Istituto bancario 
(Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. 
Difesa Esercito e Fall. Thermoil -cont. 21169, 
Avv. Genova). 
23. Inopponibilit� all' .Amministrazione di una 
cessione di crediti che non risulti da atto pubblico 
o da scrittura privata autenticata e non sia stata 
notificata all' .Amministrazione n� da essa accettata 
(Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. 
Difesa esercito e Fall. Thermoil -Cont. 21169, 
.Avv. Genova). 
�REDITI VERSO PRIV.A.TI 

Vedi: Imposta di suaaessione 5-6 (passivit�) 

FORMA (3/56) 

24. Necessit� che l'assunzione di obbligazioni da 
parte della Pubblica Amministrazione avvenga a 
mezzo dell'organo competente e nei modi e forme 
voluti dalle leggi amministrative (Corte . .App. Genova 
8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa-Esercito, 
e Fall. Thermoil -Cont. 21169, .Avv. Genova). 
25. Necessit� della manifestazione .della volont� 
dell' .Amministrazione nelle forme previste dalla 
legge di Contabilit� per la erezione di rapporti validi 
a legittimare la detenzione di locali demaniali 
(Trib. Trento, 2 febbraio 1956 -Finanze c. Vidotti 
-Cont. 1090, .Avv. Trento). 
VISTI DI LEGITTIMIT� 

Vedi: Requisizioni 6 (alleate). 

CONTR.ABB.ANDO (3/56) 

PROVA 

4. Inconferenza ai fini della prova del contrabbando, 
dell'analisi di materia prima proveniente da 
una distilleria, analisi effettuata presso il laboratorio 
chimico delle Dogane, non preceduta da verbale 
di rimozione dei sigilli apposti al campione, 
anche se l'accertamento avvenga in sede di sommarie 
indagini di polizia giudiziaria: ci� perch� 
l'inosservanza di tale formalit� pu� costituire elemento 
di incertezza circa la corrispondenza del 
campione analizzato con quello prelevii.to. (Trib. 
Pen. Trento, 1� dicembre 1955 -Imp. Di Lorenzo 
Cestarollo -Cont. 979, .Avv. Trento). 
RESPONSABILIT� 

5 . .Ammissibilit� anche al contrabbando del capitano 
della nave ex art. 99 della legge doganale, 
del concorso di terze persone in base ai principi 
generali del Codice Penale (Trib. Pen. Savona, 28 
marzo 1956 -Imp. Rissetto ed altri -Oont. 21362 
.Avv. Genova). 
CONTRATTI DI GUERRA (1/56) 

COSTITUZIONE DELLO ST.ATO (3/56) 

D.ANNI (3/56) 

INDENNIT� (3/56) 

17. Detrazione dal guadagno, ai fini della capitalizzazione, 
di una percentuale in rapporto alla 
differenza fra la durata della vita fisica e di quella 
lavorativa (Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia 
c. FF.SS. -Cont. 2639, .A.vv. Torino). 
18. Inammissibilit� nella liquidazione del danno 
alla persona secondo le tabelle ex R.D. n. 1403 del 
1922 di una detrazione per scarto fra la vita vegetativa 
e vita lavorativa, essendo tale scarto tenuto 
presente nella compilazione di tal tabella (Corte 
.App. Genova, 22 dicembre 1955 -Deni c. DifesaEsercito 
-Oont. 20782, .Avv. Genova). 
19. Non detraibilit� dall'indennizzo per morte 
di un congiunto, di quanto gli attori abbiano ereditato 
dal defunto, operando le norme successorie 
indipendentemente dal fatto illecito, che non � 
causa dell'attuazione di dette norme. (Corte .App. 
Genova, 28 aprile 1956 -De Nardi c. Finanze -
Oont. 19973, .Avv. Genova). 
20. Determinazione dell'indennizzo in favore dei 
genitori di una vittima di infortunio, sulla base 
della vivenza a carico provata e in relazione al 
tempo, presumibile in relazione alla loro et�, per 
il quale i genitori avrebbero beneficiato del mantenimento 
da parte del figlio (Corte .App. Perugia 
15 febbraio 1956 -Speziale e Brugnani c. FF.SS. 
-Cont. 391, .Avv. Perugia). 
LIQUIDAZIONE (1/56) 

Vedi: Giudizi (rapporto tra) 10 (effetti del giudiaato 
penale). 

21. Considerazione, onde determinare il guadagno-
base per liquidare il risarcimento di un infortunio, 
del guadagno, oltre il salario, per altre prestazioni 
eseguite all'infuori del normale lavoro 
(Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia -FF.SS. 
-Cont. 2639, .Avv. Torino). 
MORALI 

22. Cessazione con la morte dell'offeso della ra~gione 
per conseguire il risarcimento dei danni non 
patrimoniali, diritto personalissimo dell'offeso. (Corte 
.App. Genova, 21 luglio 1956, Passatelli e di 
Bella c. G.R..A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). 

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-222 


DEMANIO E P .ATRIMONIO (3/56) 

.AUTOTUTELA (1/56) 

20. Difetto assoluto del potere di ordinare in .via 
amministrativa lo spoglio, mediante sfratto, dei diritti 
soggettivi di un privato derivanti da contratto 
di locazione, e inapplicabilit� dei divieti fatti al 
giudice dall'art. 4 legge contez. amministrativo; 
applicazione al caso di immobile ex p.n.f. destinato 
con decreto Presidenziale a sede di pubblica .Amministrazione 
(Trib. Bologna ..... -P.C.I. Mazzano 
c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 
21. Inammissibilit� ex art. 4 della legge n. 2248 
alleg. E del 1865 dell'adozione da parte del giudice 
ordinario dei provvedimenti ex art. 700 contro 
l'atto amministrativo, nella specie costituito dalla 
impugnazione di ordinanza amministrativa di sfratto. 
(Pret. Torino, ord. 1� marzo 1956, Col Recupero 
c. Comiliter Torino -Cont. 1579, .Avv. Torino). 
22. Legittimit� della richiesta di sgombero di 
locali demaniali detenuti da occupanti sforniti di 
valido titolo quando tal fatto sia dimostrato da 
documenti (Trib. Trento, 22 febbraio 1956 -Finanze 
c. Camera Lavoro Merano -Cont. 1251, 
.Avv. Trento). 
23. Conf. (Trib. Trento 22febbraio1956 -Finanze 
c. Partito D.C. Merano -Cont. 1253, .Avv. Trento). 
CONCESSIONE (1/56) 

24 . .Abusivit� dell'occupazione dei locali demaniali 
senza relativo atto di concessione (Trib. Trento, 
2 febbraio 1956 -Finanze c. Videsott -Cont. 
1090, .Avv. Trento). 
FORESTE 

25. Irresponsabilit�, per validit� dell'ordinanza 
.AMG disponente per l'approvvigionamento di legname 
della popolazione civile, del Comune che in 
base ad essa abbia utilizzato legname di propriet� 
demaniale, dando senza intervento dello Stato in 
appalto il taglio e fissando il prezzo di macchiatico 
da corrispondere allo Stato. (Trib. Torino 19 novembre 
1955, Pastore c. Finanze, Cont. 8552, .Avv. 
Torino). 
CCOl�PAZIONE 

Vedi: Contabilit� Generale dello Stato 25 (forma) 

PATR�.ONIO -BENI P.N.F. (1/56) 

26. Insufficienza del solo decreto del Presidente 
del Consiglio ex art. 30 D.L.L. n. 159 del 1944 con 
cui si disponga che un� immobile ex p.n.f. fosse 
destinato a sede di guardia di Finanza, a far passare 
l'immobile nel patrimonio indisponibile dello Stato; 
necessit� invece che a tal fine il bene sia effettivamente 
ed attualmente destinato a soddisfare il 
pubblico servizio (Trib. Bologna -P.C.I. Mazzano 
c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 
27. .Affievolamento ad interesse del diritto di locazione 
anche se soggetto a proroga legale relativamente 
a un immobile gi� casa del fascio e perve 
nuto poi al Demanio, quando l'immobile riceve la 
destinazione ad uso pubblico prevista dalla legge 
-perch� in tal momento con carattere di bene 
patrimoniale indisponibile subent:r:a... l'autotutela: 
conseguente carenza di giurisdizione del giudice a 
pronunciare sulla legittimit� dell'ordinanza di sfratto 
amministrativo da parte dell'Intendenza di 
Finanza (Trib. Bologna, 28 novembre 1955 -Fachiri 
c. Finanze -Cont. 10261, Avv. Bologna). 

PATRIMONIO -INDISPONIBILE (3/56) 

28. Inopponibilit� allo Stato italiano della cessione 
di beni mobili indisponibili fatta a favore di 
privati da parte dei tedeschi occupanti che se ne 
erano impadroniti e ci� malgrado che nei confronti 
dello Stato italiano sussistesse il diritto di preda 
bellica (Trib. Genova, 14 maggio 1956 -Carmagnani 
c.Difesa-Esercito-Cont.15174, .Avv. Genova). 
29; Sussistenza del diritto di recupero, da parte 
della pubblica .Amministrazione presso il terzo acquirente 
in buona fede, dei beni mobili di patrimonio 
indisponibile di cui dopo 1'8 settembre 1943 
!'.Amministrazione abbia subito la spoliazione ad 
opera dei tedeschi e ci� sia in virt� del regime proprio 
dei beni di patrimonio indisponibile sia in 
virt� del D.L.L. n. 32 del 1945 (Trib. Genova, 14 
maggio 1956 -Carmagnani c. Difesa-Esercito -
Cont. 15174, .Avv. Genova). 

30. Obbligo di chi da un illecito detentore abbia 
acquistato un automezzo militare privo dei prescritti 
documenti, di restituire la macchina alla 
.Amministrazione e risarcire il danno nel valore 
delle asportazioni subite dallo automezzo e nell'indennit� 
di nolo in sostituzione del mancato uso. 
(Trib. Bologna, 8 marzo 1956 -Guglielmetti c. Difesa 
-Cont. 8573, .Avv. Bologna). 
31. Destinazione a pubblico servizio degli immobili 
usati dall'.Amministrazione per alloggi dei 
propri dipendenti atteso il rapporto di strumentalit� 
fra il bene e lo scopo propostosi dall'.Amministrazione 
(Pret. Torino, ord. 10 marzo 1956 -Col. 
Recupero e Comiliter, Torino -Cont. 1579, .Avv. 
Torino). 
32. Insussistenza della lesione di un diritto soggettivo 
denunciabile al giudice ordinario relativamente 
all'assegnazione in uso di immobili usati 
dall'.Amministrazione per alloggi dei suoi dipendenti, 
assegnazione che non pu� avvenire che per 
concessione amministrativa ((Pret. Torino ord. 1� 
marzo 1956 -Col. Recupero c. Comiliter Torino 
-Cont. 1579, Avv. Torirro). 
DIFES.A DELLE .AMMINISTR.AZIONI 
IN GIUDIZIO (3/56) 


.AVVOCATURA DELLO STATO (3/56) 

59. Facolt� del Commissariato G.I. che ha conservato 
la personalit� giuridica dell'ex GIL, di avvalersi 
del patrocinio dell'.Avvocatura dello Stato (Trib. 
.Ancona, 20giugno1956 -Cont. 2081, .Avv. Ancona). 

223 


CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO 

60. Nullit� della citazione dell'.A.mlhinistrazione 
del Demanio intimata al Ministero delle Finanze in 
persona del Ministro, competendo la rappresentanza 
dell'Amministrazione all'Intendente di Finanza 
(Trib. Trento, 19 novembre 1955 -Merignon c. 
Pfeifer e Demanio -Cont. 749, .Avv. Trento). 
61. .Attribuzione della rappresentanza processuale 
dell' .Amministrazione del Demanio unicamente 
all'Intendente di Finanza competente per territorio 
senza che abbia rilievo se l'ingiunzione per canoni 
demaniali sia stata emessa dal Procuratore dello 
Ufficio del Registro (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, 
Gostner c . .Amministrazione Demanio -Cont. 1220 
Avv. Trento). 
CITAZIONE -AMMINISTRASIONE DIFESA (3/56) 

62. Nullit� per difetto di legittimazione processuale 
della citazione con cui l'.Amministrazione 
della Difesa Esercito, sia stato citato il Comandante 
Militare territoriale anzich� il Ministro, nulla, 
disponendo in ordine ai soggetti legittimati a rappresentare 
!'.Amministrazione in giudizio l'art. 3 
del T.U. n. 639 del 1910 (Trib. Genova, 9 logliu 
1956, Raschi c. Comiliter Genova -Cont. 20983 
.Avv. Genova). 
63. Insussistenza del potere di rappresentare il 
Ministero della Difesa, del Comandante di un C.AR 
che non ne ha la rappresentanza secondo le norme 
organiche (Trib. Orvieto 5 agosto 1955 -Terroni 
c. 8 C . .A.R. -Cont. 817, .Avv. Perugia). 
CITAZIONE -�.MMINISTRAZIONE DOGANE (3/56) 

65. Nullit� dell'opposizione ad ingiunzione per 
tributi doganali, notificata all'Intendente di Finanza 
anzich� al Direttore Superiore delle Dogane 
cui spetta la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
Doganale (Trib. Torino, 30 dicembre 
1955 -Redaelli c. Finanze -Cont. 2062, .Avv. 
Torino). 
66. .Attribuzione della legittimazione processuale 
in tema di imposte doganali, al direttore superiore 
della competente Dogana. (Corte .App. Genova, 
21 settembre 1956 -Santoni c. Finanze -Cont. 
18538, .Avv. Genova). 
CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FERROVIE (1/56 

67. .Attribuzione al Capo Compartimento ex tabelle 
R.D. n. 1258 del 1923, della rappresentanza 
in giudizio dell'Amministrazione delle FF.SS. nelle 
cause vertenti avanti a giurisdizione non aventi 
sede in Roma (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 -
Priotto c. FF.SS. -Cont. 2189, .Avv. Torino). 
CITAZIONE -�MMINISTRAZIONE FINANZE (3/56) 

68. Sussistenza, incondizionatamente per ogni 
giudizio, del potere di rappresentare l'Amministrazione 
Finanziaria del solo Intendente di Finanza. 
(Pret. Spoleto, 18 marzo 1955 -Rossi Bartoli c. 
Uff. Reg. Spoleto -Cont. 778, .Avv. Perugia). 
69. Devoluzione all'Intendente di Finanza della. 
rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione delle 
Finanze -Nullit� radicale della citazione se sia 
convenuto in giudizio un organo diverso anche 
se gerarchicamente superiore. (Trib. Torino, 8 maggio 
1956 -Cons . .Agr. Prov. 'Novara e~ Finanze 
-Cont. 2538, .Avv. Torino). 
70. Nullit� della citazione dell'Amministrazione 
delle Finanze in materia di registro, notificata al 
Ministro anzich� allo Intendente di Finanza (Trib. 
Genova, 10 aprile 1956 -Bertorello Ivaldi c. Finanze 
-Cont. 21260, .Avv. Genova). 
71. �Insussistenza del potere di rappresentare 
l' .Amministrazione delle Finanze del Procuratore 
del Registro, spettando tale potere solo all'Intendente 
di Finanza: nullit� assoluta e insanabile 
della citazione viziatamente intimata. Trib. Perugia, 
29 aprile 1955 -Zanotto c. Finanze -Cont. 
591, .Avv. Perugia). 
72. Improponi~ilit� per difetto di legittimazione 
passiva dell'opposizione a ingiunzione fiscale proposta 
nei confronti del Direttore dell'Ufficio .Atti 
Civili non avendo esso la rappresentanza in giudizio 
dell'Amministrazione delle Finanze (Corte .App. 
Catania, 9 marzo 1956 -Cirino c. Finanze -Cont . 
17834, .Avv. Catania). 
73. Nullit� assoluta dell'opposizione ad ingiunzione 
amministrativa dell'Ufficio del Registro non 
notificata alla Intendenza di Finanza, presso !'.Avvocatura 
dello Stato (Trib. Melfi, 26 gennaio 1956 -
Calabritti c. Registro -Cont. 722, .Avv. Potenza). 
7 4 . .Attribuzione della rappresentanza giudiziale 
dell'.Amministrazione delle Finanze all'Intendente 
di Finanza e non �al Procuratore del Registro, in 
tema di registro (Trib. .Ancona, 12 marzo 1956 Finanze 
c. Pasta Cardinale ed altri -Cont. 678 
.Avv . .Ancona). 
75. .Attribuzione, malgrado il tenore dell'art. 147 
legge di registro della rappresentanza sostanziale 
dell'Amministrazione delle Finanze, nelle opposizioni 
per impugnazione per imposte di registro all'Intendente 
di Finanza e non al Procuratore del 
Registro: nullit� assoluta dell'opposizione proposta 
contro quest'ultimo (Trib. Torino, 15 febbraio 
1956 -Idroelettr. Piemonte c. Finanze -Cont. 
2518, .Avv. Torino). 
76. Devoluzione della rappresentanza legale delle 
Finanze all'Intendente di Finanza e �non al Procuratore 
del Registro, anche in causa di opposizione 
ad ingiunzione per I.G.E. (Corte .App. Potenza, 
16 maggio 1956 -Pistillo c. Finanze -Cont. 1555, 
.Avv. Potenza). 
77. Devoluzione della rappresentanza ..i�l causa 
dell' .Amministrazione delle Finanze ai Procuratori 
del Registro nei giudizi pretoriali svolgentesi in 
sede diversa da quella della Intendenza di Finanza 
(Pretura San Remo 28 agosto 1955 -Toselli, Saccheri 
c. Finanze -Oont. 20916, .Avv. Genova). 
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-224 


78. :Applicabilit� dell'art. 145 legge registro circa 
. la legittimazione passiva del Procuratore del Registro 
al solo caso in cui il contribuente adisca 
immediatamente il giudice in sede di opposizione 
ad ingiunzione, non nel caso in cui vi ricorra dopo 
esperimentato il giudizio amministrativo, caso che 
rientrando nell'art. 146 legge Registro comporta 
la legittimazione passiva solo dell'Intendente di 
Finanza. (Corte :App. Perugia, 11 luglio 1956 -
Simonetti c. Uff. Registro, Citt� di Castello -
Cont. 624, :Avv. Perugia). 

79. Sussistenza della legittimazione passiva del 
cancelliere che per conto dell'Amministrazione finanziaria 
abbia promosso gli atti per la riscossione 
delle spese di giustizia prenotate a campione, nell'opposizione 
a pignoramento promossa ex art. 679 
c.p.c. dal proprietario delle cose pignorate. (Trib. 
Ancona, 7 aprile 1956 -Cane. Corte :App. Ancona 
�. Domini -Cont. 2188, :Avv. Ancona). 
80. Insussistenza del potere di rappresentare 
l'Amministrazione delle Finanze in giudizio, del 
Cancelliere che abbia emesso ingiunzione per pagamento 
delle spese di giustizia e sia stato convenuto 
in opposizione, spettanto quel potere solo all'Intendente 
di Finanza; (Pret. Perugia, 9 agosto 1955 
-: Lustrini c. Cane. Corte :App. Cont. 826, :Avv. 
Perugia). 
CITAZIONI -�MMINISTRAZIONI IN GENERE ('53/56) 

81. :Attribuzione della rappresentanza sostanziale 
delle Amministrazioni dello Stato ai soli organi 
investiti di tale potere secondo le norme istituzionali: 
nullit� radicale della citazione di un organo 
privo di tale potere (Trib. Torino, 15 febbraio 
1956 -Idroelett. Piemonte c. Finanze -Cont. 
2518, :Avv. Torino). 
82. Inammissibilit� dell'opposizione a ingiunzione 
amministrativa intimata all'ufficio esecutivo o al 
titolare di questo, che ha spiccato l'ingiunzione 
nell'esercizio di una attivit� che gli compete o che 
gli � stata delegata; e non all'Amministrazione che 
dal titolo trascritto nella ingiunzione risulta creditrice, 
nella persona dell'organo che ne ha la rappresentanza. 
(Corte :App. Genova, 29 agosto 1956 Finanze 
c. De Micheli -Cont. 20423, :Avv. Genova). 
.83. Nullit� assoluta e insanabile della citazione 
di un'Amministrazione dello Stato in persona di 
un organo non legittimato alla rappresentanza sia 
che l'organo citato appartenga ad altra Amministrazione, 
sia �che appartenga alla stessa Amministrazione 
ancorch� gerarchicamente superiore (Trib. 
Torino, 7 gennaio 1956 -Priotto c. FF.SS. -
Cont. 2189, :Avv. Torino). 

84. Nullit� insanabile della citazione di un'Amministrazione 
dello Stato in persona di organo non 
legittimato alla rappresentanza anche se gerarchicamente 
superiore a quello legittimato, ed ancorch� 
l'atto sia notificato presso l'Avvocatura dello 
Stato (Trib. Genova, 20 gennaio 1956 -Di Mario 
c. Trasporti -Cont. 18883, :Avv. Genova). 
85. Nullit� insanabile per incerta vocatio in ius 
della citazione con cui sia convenuta �la competente 
:Amministrazione dello Stato in persona del 
suo legale rappresentanza in loco pro tempore � 
(Corte :App. Genova, 21 settembre 1956, Santoni 
c. Finanze Cont. 18538, :Avv. GenOV'a). 
86. Nullit� della citazione di un':Amministrazione 
dello Stato �nella persona che la rappresenta secondo 
le leggi organiche � e necessit� della indicazione 
dell'organo specifico contro cui � diretta la 
chiamata (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Ferrari 
c. Difesa Esercito -Cont. 22117, :Avv. Genova). 
87. Rilevabilit� in ogni grado del processo della 
nullit� per chiamata in giudizio di organo incompetente; 
inesistenza di giudicato formale sulla questione 
nel senso della preclusione della relativa 
eccezione. (Corte :App. Catania, 9 dicembre 1955 
-Buonasera c. Ferrovie Stato -Cont. 19018, :Avv. 
Catania). 
CITAZIONI -�MMINISTRAZIONI VARIE (3/56) 

Vedi: Metano 17 (oontributi bombole -risoossionee 

88 :Attribuzione della rappresentanza della GR:A 
al Ministro dei Trasporti come presidente dell'Azienda, 
anche dopo la sostituzione del Comitato di 
gestione con un Commissario Straordinario. (Corte 
:App. Genova, 21 luglio 1956 -Passatelli e Di 
Bella c. G.R.:A. -Cont. 20244, :Avv. Genova). 

89. :Attribuzione della legale rappresentanza della 
G.R.:A. dopo -lo scioglimento del Comitato di 
gestione e la istituzione di un Commissario Straordinario 
(ex D. Interro. 25 settembre 1950) a detto 
Commissario Straordinario cbe ha sostituito tale 
Comitato e, nella rappresentanza, il Ministro dei 
Trasporti presidente di quel Comitato (Trib. Genova, 
22 giugno 1955 -Laurenti c. GR:A -Oont. 
18706, :Avv. Genova). 
90. Nullit� della citazione all':AN:AS non notificata 
al Ministero dei LL.PP. (Trib. Potenza..... 
Ricciuto c. :AN:AS -Cont. 510, :Avv. Potenza). 
91. Onere dell'attore di provare la legittimazione 
passiva del Ministero dell'Interno quando lo evochi 
in giudizio per la dipendenza organica di un militare 
dei carabinieri la quale costituisce la eccezione, 
vigendo di regola quella del Ministero della DifesaEsercito 
(Trib. Torino, 9 febbraio 1956, Vasco c. 
Min. Interno -Cont. 10171, :Avv. Torino). 
CITAZIONI -SANATORIE (1/56). 

92. :Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della 
sola rappresentanza processuale: inidoneit� della 
sua comparizione per sanare nullit� della citazione 
per difetto di sostanziale rappresentanza, dell'organo 
citato (Trib. Torino, 15 febbraio 1956, Idr�e-lettr. 
Piemonte c.Finanze-Cont.2518,:Avv. Torino). 
93. Insanabilit� del vizio della citazione per evocazione 
in giudizio di organo non abilitato alla 

-225 


�rappresentanza processuale, malgrado la costituzione 
in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per 
tale organo (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gortncr 

c. Amministrazione Demanio -Cont. 1220, Avv. 
Trento). 
94. Insanabilit� della nullit� della cit-azione non 
notificata all'organo legalmente rappresentante, n� 
per una rinnovazione n� per nuova citazione in 
corso del giudizio dell'organo che avrebbe dovuto 
essere inizialmente citato (Trib. Potenza..... , Ricciuto 
c. A.N.A.S. -Cont. 510, Avv. Potenza). 
95. Insanabilit� della nullit� della citazione di 
un'Amministrazione dello Stato non contenente indicazione 
dell'organo rappresentante, se mediante 
la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non si 
costituisca lo specifico organo che legalmente rappresenta 
l'Amministrazione (Trib. Genova, 23 aprile 
1956 -Ferrari c. Difesa-Esercito -cont. 
22117, Avv. Genova). 
FORO DELLO STATO (3/56) 

96. Sussistenza del foro erariale anche quando 
l'Amministrazione dello Stato sia convenuta per 
integrare un contraddittorio apertosi fra altre parti 
e necessit� di integrare il giudizio col rispetto di 
quelle norme (Trib. Terni, 11 marzo 1955, De 
Pretis c. Cons. Rie. Edil,. Terni e Prefetto Terni -
Cont. 729, Avv. Perugia). 
97. Sussistenza, nell'opposizione ad inii.unzione 
amministrativa, del foro territoriale comune deter-� 
minato dal luogo ove ha sede l'ufficio emittente, 
e non del foro dello Stato, se sia parte in causa 
un'Amministrazione dello Stato, trattandosi di giudizio 
relativo a procedimento esecutivo (Trib. Orvieto, 
5 agosto 1955, Terroni c. 8 C.A.R. -Cont. 
817, Avv. Perugia). 
98. Attribuzione della competenza funzionale, 
nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, al 
Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura 
dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha 
liqujdato la tassa (Trib. Biella, 21 aprile 1956, 
Ceccarelli c. Finanze -Cont. 2676, Avv. Torino). 
99. Conforme: (Pret. Marsiconnovo 18 giugno 
1956, Pasquariello c. Finanze -Cont. 517, Avv. 
Potenza). 
100. Sussistenza del foro territoriale ordinario e 
non del foro dello Stato, nella cause in cui sia parte 
il Commissariato G.I. (Trib. Ancona, 20 giugno 
1956. Cont. 2081, Avv. Ancona). 
101. Devoluzione della causa principale e di 
quella in garanzia, quando una Amministrazione 
dello Stato, sia chiamata in garanzia, al giudice 
del foro dello Stato: necessit� che l'accertamento 
dell'incompetenza del primo giudice sia da questi 
fatto non con ordinanza ma con sentenza con regolare 
liquidazione delle spese (Trib. Bolzano, 20 
gennaio 1956, Strumpfloner Schratt Morandell c. 
Difesa-Esercito_ -Cont. 1154, Avv. Trento). 
NOTIFICHE (3/56) 

102. Nullit� della notifica della citazione avanti 
a Tribunale notificata alla Amministrazione anzich� 
all'Avvocatura dello Stato (Trib. Trento, 19 
novembre 1955, Marignoni e Pfeifer e Demanio -
Cont. 749, Avv. Trento). 
103. Nullit�, nei giudizi pretorili, della notifica 
della opposizione a ingiunzione eseguita presso 
l'Avvocatura dello Stato invece che presso l'Amministrazione 
(Pret. Potenza, 26 maggio 1956 Palma 
c. Finanze -Cont. 1934, Avv. Potenza). 
DIVISIONE (1/56) . 

DONAZIONE (3/56) 

.AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56) 

4. Capacit� di donare negli enti pubblici (Trib. 
Ancona, 13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze -
Cont. 2216, Avv. Ancona). 
5. Incompetenza del giudice ordinario a valutare 
le particolari ragioni che possono avere indotto 
un Comune a fare atti di liberalit� (Trib. Ancona, 
13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze -Cont. 
2216, Avv. Ancona). 
ECCEZIONI (3/56) 

PROPONIBILIT� (3/56) 

3. Preclusione per tutto il grado del giudizio per 
tardiva proposizione della nuova eccezione che se 
accolta implicherebbe un riesame delle decisioni 
di una precedente sentenza non definitiva (Trib. 
Genova, 23 maggio 1956, Guerra e Mantengoli c. 
Difesa-Esercito -Cont. 14750, Avv. Genova). 
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 
(3/56) 

ALLOGGI PER DIPENDENTI 

Vedi: Demanio e patrimonio 31-32 (patrimonio 
indisponibile) 

INA-CASA 

1. Attuazione di un comodato tacito nell'autorizzazione 
di un assistente sociale del complesso IN.A.Casa 
ad occupare provvisoriamente un immobile 
se l'eccesso dei poteri dell'assistente autorizzante 
sia sanata per ratifica della Direzione della Gestione: 
possibilit� pel comodante di chiedere in 
qualunque tempo la riconsegna dell'immobile (Trib.
Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa c. Piaggesi -
Cont. 2303, Avv. Ancona). 
2. Esclusione della qualit� di detentore abusivo 
di un immobile riguardo a chi in pendenza di 
lavori di riparazione dell'alloggio assegnatogli sia 
stato autorizzato ad occuparne provvisoriamente 
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-228 


~IMPORT.AZIONE ED ESPORTAZIONE (3/56) 

IMPOSTA SUL BOLLO (3/56) 

.A'rTI SOGGETTI 

2. Sottoposizione a imposta di bollo dei documenti 
scambiati fra una ditta e il suo commissionario, 
se il rapporto di commissione non risulti 
debitamente nei modi di legge (Trib. Perugia 25 
novembre 1955 -Mol. Bonaga e Poggi c. Finanze 
-Cont. 888, .Avv. Perugia). 
CONTENZIOSO 

Vedi: �Solve et repete � 35 (Imposta oontr. veri). 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO 
(1/56) 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTR.AT.A (3/56) 

CONTENZIOSO 4.MMINISTRATIVO (3/56) 

31. Facolt� della Finanza di accertare in caso 
di autoapplicazione dell'I.G.E., l'evasione con giudizio 
di mera estimazione o con sole presunzioni, 
basate su fatti gravi ed univoci che facciano apparire 
il fatto ignoto come unica conseguenza di quelli 
noti: di valersi tanto della prova diretta che di 
quella indiretta, storica o critica. (Trib. Torino, 15 
febbraio 1956 -Quaglia c. Finanze -Cont. 2308, 
.Avv. Torino). 
32. Attribuzione di efficacia di titolo per pretendere 
per ingiunzione l'I.G.E. evasa, all'ordinanza 
dell'Intendente sul solo caso che contro di essa non 
sia stato fatto ricorso al Ministro, e in caso contrario 
al decreto del Ministro che deve avere notificato 
prima o nel contempo dell'ingiunzione (Trib. 
Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze -
Cont, 21775, .Avv. Genova). 
33 . .Attribuzione alla notifica del decreto ministeriale 
in materia di I.G.E. del carattere di requisito 
di efficacia del medesimo, decorrendo ex art. 52 
legge I.G.E. da tale notifica il termine per l'azione 
giudiziaria (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati 
c. Finanze -Cont. 21775, Avv. Genova). 
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO (3/56) 

Vedi: �Solve et repete � 32 (I.G.E.). 

34. Inammissibilit� del ricorso al giudice ex 
art. 52 legge I.G.E. contro il diniego della definizione 
in via oblativa chiesta dal trasgressore in 
base all'art. 15 legge n. 4 del 1929, dopo intervenute 
le decisioni dell'Intendente di Finanza e del 
Ministero, e sostenendo che queste ultime equivalgano 
a nuova contestazione (Trib. Perugia, 31 gennaio 
1956 -Melazzi c. Finanze -Cont. 841, .Avv. 
Perugia. 
MATERIE TASSABILI (3/56) 

35. Soggezione all'I.G.E. dei passaggi di merce 
dal laboratorio di produzione al negozio di vendita 
della stessa ditta quando il laboratorio rifornisca 
anche spacci di vendita di terzi. (Trib. Perugia, 
20 ottobre 1955, Montanucci c. Finanze -Cont. 
863, .Avv..Perugia) . 

36. Intassabilit� in I.G.E'. delle tfatt�nute effettuate 
da una cooperativa agricola a titolo di rimborso 
spese di gestione, su quanto incassato per la 
vendita ai terzi dei prodotti conferiti dai soci, 
non essendovi fra soci e cooperativa una contrapposizione 
economica, identificandosi il fine dell'ente 
con quello del socio. (Corte .App. Trento, 20 marzo 
1956 -Coop. Cons. Frutticolt. Gargazzone c. Finanze 
Co�t. 739; C'AF.A c. Finanze, Cont. 727; 
Coop. Frutt. Dodici Ville c. Finanze -Cont. 856, 
.Avv. Trento). 
RESTITUZIONE (1/56) 

37. Non preclusione dell'azione di ripetizione dell'I.
G.E., pagata dal debitore in via di rivalsa che 
abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato, 
per effetto del pagamento dell'imposta effettuato 
a norma dell'art. 35 della legge n. 25 del 1951 
(Corte App . .Ancona� 18 gennaio 1956 -Finanze e 
Soc. Montecatini e Montefeltro -Cont. 1524, Finanze 
c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Picconi 
-dont. 1525, .Avv . .Ancona). 
38. Legittimazione alla ripetizione dell'imposta 
generale sull'entrata illegittimamente pagata, del 
debitore in via di rivalsa dell'imposta stessa che 
abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato 
a tale titolo (Corte App. .Ancona, 18 gennaio 1956 
-Finanze c. Soc. Montecatini e Montefeltro -
Cont. 1524, .Avv . .Ancona). 
39. Carattere tassativo e perentorio della formalit� 
e dei termini ai quali il D.M. 26 settembre 1952, 
n. 83387 subordina la restituzione dell'I.G.E. per 
alcuni gen�ri di pi� larga esportazione; quindi decadenza 
del diritto alla concessione del beneficio 
fiscale per mancat� presentazione della domanda 
o della documentazione nel termine perentorio fissato 
(Corte .App. Genova, 5 agosto 1956 -Stab. 
mecc. Fossati c. Finanze -Cont. 21153, Avv. Genova). 
40. Sottoposizione non alla prescrizione ex articolo 
47 della legge n. 762 del 1940, bens� alla prescrizione 
ordinaria dell'azione di ripetizione dell'I.
G.E. pagata dal debitore in via di rivalsa, che 
abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato 
(Corte .App. .Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze 
c. Soc. Montecatini e Mont'feltro -Cont. 1524; 
Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni 
-Cont. 1525, .Avv. Ancona). 
IMPOSTA DI REGISTRO (3/56) 

MATERIE TASSABILI (3/56) 

Vedi: Rioostruzione n. 14 (agevolaz. tributarie). 

48. Sussistenza della sanatoria ex legge n. 109 
del 1952, della nullit� ex R.D.L. n. 1015 del 1911, 
quando vi sia stato il trasferimento del possesso 

-229 


dell'immobile e l'adempimento della controprestazione 
(Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato 
ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Commiss. 

G.I. -Cont. 1666, .Avv. Torino). 
49. Natura distinta, agli effetti della imposta 
di registro, di locazione riguardo alla gestione di 
un lido lacuale (aliquota 0,50 %) e di appalto riguardo 
all'obbligazione di eseguire lavori (aliquota 
2 %), dell'atto con cui un Comune concede la gestione 
del detto lido verso un corrispettivo annuo, 
con l'obbligo pel concessionario di eseguire sul lido 
determinati lavori (Trib. Torino, 29 marzo 1956 -
Com. Meina e Rossi c. Finanze -Cont. 2217, 
2156, .Avv. Torino). 
50 . .Applicazione dell'imposta proporzionale di 
registro all'atto di vendita di un autoveicolo con 
iscrizione di privilegio a garanzia del pagamento di 
cambiali se l'atto contenga il patto di rinnovo 
delle cambiali (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 
-Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9555, .Avv. Bologna). 
51. Conforme (Trib. Bologna, 14 settembre 1955 
-Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9349, .Avv. Bologna). 
' 
52. Natura di donazione agli effetti della imposta 
di registro della cessione di linee ed impianti 
elettrici da un Comune ad una impresa elettrica 
contro impegno da parte di questa di gestirli, mantenerli 
e potenziarli con nuove cabine di trasformazione 
e di centri luminosi, impegno che non � 
corrispettivo ma modus attraverso il quale il Comune 
consegue a favore della cittadinanza, vantaggi 
di natura non economica. (Trib . .Ancona, 13 
marzo 1956 -U.N.E.S. Finanze -Cont. 2216, 
.Avv . .Ancona). 
53 . .Applicazione all'atto con cui sia ristabilita 
una comunione gi� sciolta dell'articolo della tariffa 
di registro avente maggiore analogia, quello cio� 
della permuta, non quello della costituzione di societ� 
(Trib. Torino, 20 agosto 1956 -Ramella c. 
Finanze -Cont. 2789, .Avv. Torino). 
54 . .Attribuzione solo all'art. 3 legge n. 283 del 
1940, della disciplina tributaria dei contratti di 
compravendita o di appalto con cui lo Stato si 
rifornisce di cose mobili: inapplicabilit� dell'art. 52 
legge di registro, e di conseguenza dell'abbassamento 
delle aliquote ex lege n. 261 del 1953 ancorch� 
i contratti avessero le caratteristiche degli appalti 
secondo la legge n. 771 del 1940 (Trib. Bologna, 
14 giugno 1956, Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 
.Avv. Bologna). 
55. Natura originaria dell'acquisto per accessione 
da parte del titolare dell'area a meno che questo 
non abbia concesso con atto registrato prima dell'edificazione, 
a terzi un diritto di superficie, al 
qual fine non � equipollente la delibera del Comune 
proprietario di un contratto translativo di un diritto 
di superficie, in effetti non rogato prima della 
compravendita.: applic�zione pertanto della presunzione 
di trasferimento delle accessoini, ex art. 47 
legge di registro. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 
-Semolio c. Finanze e Comm. Firenzuola d'.Arda 
-Cont. 7312, .Avv. Bologna). 

56. Presunzione fiscale che i macchinari di un 
opificio siano venduti insieme all'edificio a meno 
che essi non sian stati effettivamente smontati e 
trasportati altrove prima della registrazione dell'atto 
di compravendita. (Trib. Bologna, 19 maggio 
1956 -Semolio c. Fin. e Com. Firenzuola d'Arda 
Cont. 7312, .Avv. Bologna). 
57. Non natura di compravendita di cosa futura, 
nell'atto con cui taluno acquisti dall'impresa che 
sta costruendo un palazzo la quota ideale d'area 
corrispondente ad uno degli appartamenti del palazzo 
e la quota delle opere comuni, queste ultime 
gi� costruite, e commetta alla stessa impresa la 
costruzione e rifinitura dell'appartamento (Corte 
.App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. 
Soc. Pinozzi e c. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 
58. Insussistenza dell'aumento di capitale sociale 
assoggettabile a imposta proporzionale di registro, 
nel caso che due societ� si fondano con 
costituzione di una nuova con capitale superiore 
alla somma di quelli delle due societ� e uguale alla 
somma degli interi patrimoni netti di esse: appli. 
cazione invece della tassa fissa ex art. 3 R.D. 

n. 1057 del 1948 perch� nel caso predetto il capitale 
del nuovo organismo � costituito appunto dalla 
somma degli interi patrimoni netti delle societ� 
fuse, in essi compresi i conferimenti posteriori e 
le riserve (Corte .App. Bologna, 24 novembre 1955 
-Finanze c. Soc. Benassati -Cont. 6363, Avv. 
Bologna). 
�59. Sui beni liberati in forza di restrizione d'ipoteca 
non � dovuta l'imposta di cancellazione del 
credito, senz'uopo di una dichiarazione espressa 
che il credito continui a sussistere quando ci� si 
desuma chiaramente dal testo dell'atto. (Trib. Torino, 
27 giugno 1956 -Verme e Bachi c. Finanze 
-Cont. 2713, Avv. Torino). 

60. Sussistenza del diritto dell'Amministrazione 
Finanziaria di chiedere, chiuso il fallimento, .allo 
ex fallito il pagamento delle tassa dovuta sopra 
atti stipulati prima della dichiarazione di fallimento. 
(Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Maggirotto 
c. Finanze -Cont. 2332, Avv. Torino). 
PRESCRIZIONE 

61. Termine di venti anni per la prescrizione dell'imposta 
di registro sui trasferimenti occulti (Trib. 
Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. 
Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). 
TASSABILIT� (3/56). 

62. Liceit� delle parti di scegliere la forma contrattuale 
preferita ove un effetto economico possa 
raggiilngersi con pi� mezzi ancorch� la scelta sia 

?:Teff ED 


-230 

determinata dal fine di pagare una minore imposta 
(Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze 
c. Soc. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. 
Genova). 

63. Natura di imposta complementare e non supplettiva 
e quindi soggetta a solve et repete, nell'accertamento 
di occultamento di prezzo da parte 
dei contraenti (Trib. Potenza, 20 luglio 1956, Palermo 
c. Finanze -Cont. 2601, .Avv. Potenza). 
64. Natura di imposta complementare delle tasse 
richieste dopo la registrazione relativamente all'aumento 
dei valori. (Trib. Torino 24 febbraio 1956 
-Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, 
.Avv. Torino). 
65. Natura di imposta principale delle tasse e 
sopratasse di registro pretese per un trasferimento 
occulto di immobili (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 
-Taveggia Merlano c. Finanze -Cont. 2237, .Avv. 
Torino). 
66. Rilevanza, ai fini della tassazione degli effetti 
giuridici di un atto e di quelli economici che siano 
insieme anche giuridici, non per� dei motivi per 
cui l'atto � stato stipulato. (Corte .App. Genova, 
21 settembre 1956, -Finanze c. Soc. Pinazzi e C. 
-Cont. 19862, .Avv. Genova). 
67. Rilevanza ex art. 9 legge Registro della sola 
delle varie disposizioni dell'atto, che dia luogo alla 
tassa pi� grave e conseguente irrilevanza agli effetti 
tributari delle altre; non gi� applicazione a tutte 
le disposizioni dell'aliquota prevista per la disposizione 
che sia luogo alla tassa pi� grave (Corte 
app. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Pinazzi 
e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 
68 . .Applicabilit�, ai fini della legge di registro 
dei criteri ex legge n. 771 del 1941 alla distinzione 
fra appalto e ven.dita. (Trib. Bologna, 14 giugno 
1956 -Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 -.Avv. 
Bologna). 
69. Necessit� per la tassazione di registro delle 
convenzioni non registrate enunciate nella sentenza, 
che si tratti non di semplice enunciazione, ma di 
fondamento della domanda, su cui pronuncj la 
sentenza sulla convenzione non registrata. (Trib. 
Torino, 26 aprile 1956, Tess. Crespi e Porro c. Finanze 
-Cont. 2591, .Avv. Torino). 
70. Inconfigurabilit�, come atti agli effetti della 
enunciazione dei titoli tassabili di registro, delle 
sentenze, regolate dallo apposito art. 72 legge di 
registro e non dall'art. 62. (Trib. Torino, 26 aprile 
1956 -Tess. Crespi e Porro c. Finanze -Cont. 
2591, .Avv. Torino). 
71. Nullit� assoluta delle promesse di vendita 

immobiliare stipulate durante il vigore del R.D.L. 

n. 1015 del 1941 per scrittura privata non regi72. 
Esclusione delle promesse unilaterali irrevo. 
cabili 
dall'ambito del R.D.L. n. 1015 del 1941. 
(Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colorribato ed altri 

c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -Cont. 
1666, .Avv. Torino). 
73. Sussistenza dell'obbligo solidale dell'amministratore 
di una societ� di capitali contraente in 
rappresentanza della Societ�, di pagare l'imposta 
di registro, non venendo meno l'autonomia della 
partecipazione a un atto con manifestazione di 
volont� per il fatto che questa trovi la sua fonte 
nei poteri conferiti dalla assemblea. (Trib. Genova, 
13 giugno 1956 -Finanze c. Fall. Corsini -Cont. 
21443, .Avv. Genova). 
74. Obbligo diretto del fornitore per le imposte 
derivanti dalla stipulazione di un contratto con la 
Pubblica .Amministrazione, ancorch� egli abbia versato 
le somme all'uopo all'Amministrazione al 
momento della stipulazione del contratto. (Trib. 
Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze -
Cont. 10663, .Avv. Bologna). 
VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE (3/56) 

Vedi: � Solve et repete � 27 (ictus oculi). 
Vedi: � Solve et repete � 34 (Imp. Registro). 

75. NUllit� della decisione della Commissione di 
valutaz!one che non dia alcuna motivazione circa 
il calcolo per la stima dei beni, calcolo i cui criteri 
sono indicati nell'art. 16 del R.D.L; n. 1639 del 
1936. (Trib. Torino, 6 luglio 1956 -Finanze c. 
Padulazzi -Cont. 2926, .Avv. Torino). 
76. Necessit� che la motivazione delle Commissioni 
tributarie in tema di trasferimento contengano 
ancorch� sommariamente gli elementi di fatto 
tenuti a calcolo per la determinazione del valore: 
invalidit� delle decisioni che si riducano a un semplice 
preambolo privo di nesso eziologico con la 
deliberazione, o alla esposizione di dati generici 
inidonei alla valutazione del caso particolare, o 
alla semplice moltiplicazione dei prezzi unitari per 
l'area (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 -Finanze 
c. Costadone -Cont. 1572, .Avv. Torino) .. 
77. Illegittimit� per mancanza di calcolo della 
decisione di una Commissione Provinciale che in 
materia di trasferimento di immobili non enunci i 
criteri particolari di valutazione e i calcoli su cui 
poggi la stima. (Trib. Genova, 10 aprile 1956 Finanze 
c. Ghiggeri -Cont. 22066, .Avv. Genova). 
78. Nullit� per mancanza di calcolo della decisione 
della Commissione Imposte -che in materia 
di valutazione non contenga la indicazione magari 
sommaria dei dati concreti in base ai quali la Commissione 
ha emesso il giudizio di stima--(Trib. Genova, 
19 maggio 1956 -Finanze c. Hagmann Fal--chetti 
-Cont. 21381, .Avv. Genova). 
strata. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato 79. Carattere di giudizio di pura legittimit� del 
e altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -giudice sulle decisioni delle Commissioni Imposte 
Cont. 1666, .Avv. Torino). 1.n materia di valutazione; e incompetenza del giu-

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-231


dice a procedere alla determinazione dei valori 
controversi. (Trib. Genova, 19 maggio 1956 -
Hagmann Falchetti c. Finanze -Cont. 21381, .Avv. 
Genova). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE (3/56) 

IMPOSTE DI SUCCESSIONE (3/56) 

MATERIE TASSABILI 

4. Consolidamento della quota di una societ� in 
nome collettivo spettante all'erede, nell'altro socio 
che rimane direttamente obbligato al pagamento 
dell'imposta di successione, quale terzo possessore 
della quota e non pu� opporsi all'ingiunzione intimatagli 
se non previo pagamento dell'imposta. (Trib. 
Genova, 24 aprile 1956 -Benelli c. Finanze -
Cont. 17099, .Avv. Genova). 
PASSIVIT� (3/56) 

5. Necessit� per la deduzione dell'attivo di una 
successione, di debiti verso le pubbliche amministrazioni, 
della produzione entro l'ultimo mese .del 
biennio, di un certificato dell'Amministrazione creditrice 
accertante che un mese prima della detta 
scadenza la liquidazione non sia ancora avvenuta 
e a suo tempo, entro due mesi dalla liquidazione 
di un altro certificato attestante l'importo del debito. 
(Corte .App. Bologna ..... , Finanze c . .Arduini 
-Marchi -Cont. 9192, .Avv. Bologna). 
6. Non necessit� che il contribuente, che per 
detrarre dall'attivo successorio debiti verso pubbliche 
.Amministrazione abbia provato la data della 
liquidazione del debito per dimostrare che la richiesta 
sia avvenuta nel bimestre dalla liquidazione 
ex art. 50 R.D. n. 3270 del 1923, dimostri con lo 
stesso documento che la liquidazione non era ancora 
avvenuta un mese prima della scadenza del 
biennio essendo ta~e certificazione gi� implicita in 
quella della data della liquidazione (Corte .App. 
Bologna ..... , Finanze r. Arduini-Man�hi -Cont. 
9192, .Avv. Bologna). 
TASSABILIT� 

Vedi: u Solve et repete � 36 (Imp. aontributi vari). 

7. Natura complementare dell'imposta di successione 
richiesta per il successivo accertamento, 
secondo la stima fatta dal Comitato degli agenti 
di cambio, che il valore venale di azioni non quotate 
in borsa sia superiore a quello nominale indicato 
nella denuncia (Corte .App. Perugia, 12 novembre 
1955 -Renzini, Mignini c. Finanze -Cont. 
696, .Avv. Perugia). 
IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI (3/56) 

PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA (3/56) 

7. Improponibilit� per preventiva rinunzia e per 
avere il contribuente riconosciuto il reddito avocabile, 
dell'azione giudiziaria proposta dopo la 
pronunzia della Commissione Centrale Imposte, 
quando il contribuente nel formale atto di dilazione 
.della imposta (profitti di contingenza) si sia 
obbligato a pagare la somma che avrebbe accertato 
la predetta Commissione. (Corte .App. :Bolognai, 10 
novembre 1955 -Padovani c. Finanze -Cont. 
7572, .Avv. Bologna). 

IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA 
(3/56) 

DmITTI DI LICENZA (3/56) 

12. �Divieto di convenire, in contratti con la Pubblica 
.Amministrazione, esenzioni da imposte e tasse, 
potendo l'imposizione e l'esenzione dei tributi essere 
stabiliti solo per legge; applicazione alla clausola 
di esonero dal diritto di licenza contenuta in un 
contratto di compravendita di nave stipulato fra 
lo Stato e un privato. (Corte .App. Genova -22 
giugno 1956 -Tesoro c. Soc. Ravano -Cont. 
17797, .Avv. Genova). 
13. Conforme (Corte .App. Genova -13 giugno 
1956 -Tesoro c. Soc. Un. Navigaz. -Cont. 17655 
.Avv. Genova). 
PRESCRIZIONE E DECADENZA 

14. Natura di termine di decadenza e non di 
prescrizione del termine ex art. 27 legge doganale 
(Trib. Genova, 23 aprile 1956 Di Paco c. Finanze 
-Cont. 2088, .Avv, Genova). 
15. Sussistenza dell'interruzione della prescrizione 
della imposta doganale nei confronti dell'obbligato 
solidale, nella specie spedizioniere, quando 
l'atto interruttivo sia stato notificato all'obbligato 
principale (Corte .App. Genova, 15 ottobre 1956 -
Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze -.Cont. 20560, 
.Avv. Genova). 
TASSABILIT� 

Vedi: u Solve et repete >> 38-39 (Imp. doganali). 

16. Sussistenza dell'obbligazione solidale pel pagamento 
delle imposte doganali, dello spedizioniere 
che svolga operazioni doganali in rappresentanza 
del proprietario della merce (Corte .App. 
Genova, 15 ottobre 1956 -Soc. Comp. It. Scambi 
c. Finanze -Cont. 20560, .Avv. Genova). 
17. Sussistenza del diritto dell' .Amministrazione 
al recupero dei diritti riscossi in meno anche per 
merci che siano state asportate dagli spazi doganali, 
malgrado il disposto dell'ultimo comma dell'art. 
29 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 
1956 -Di Paco c. Finanze -Cont. 208.82, .Avv. 
Genova). 
18. .Applicazione del dazio doganale preesistente 
in caso di variazione del dazio, alle merci dichiarate 
per l'immissione in consumo e depositate 
presso magazzini privati, e non solo a quelle dichia 

rn -m1m rn -m1m 
-232 


rate e depositate in temporanea o diretta custodia CONTENZIOSO GIUDIZIALE (3/56) 

della dogana. (Corte .App. Genova, 26 settembre 

1.956 -Matarrese c. Dogana -Cont. 21003, .Avv. 
Genova). 
IMPOSTE DI F.ABBRIC.AZIONE (3/56) 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE (3/56) 

.AGEVOLAZIONI ED ESONERI (3/56) 

Vedi: Appalti e fornit1,re 5 (annullamento del 
eontratto). � 
Vedi: Imposte Doganali e diritti di lieenza 12-13 
(diritti di lieenza). 
Vedi: Rieostruzione 12-13-14-15 (Agevolazioni tributarie). 


30. Insussistenza di una presunzione di beneficenza, 
istruzione, educazione, cultura ecc. ai fini 
delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 308 del 
1925, quando sia mancata da parte del disponente 
la specificazione dello scopo di una liberalit� a 
favore di un ente di culto e questo ultimo abbia 
anche fini esulanti da quelli su indicati (Trib. 
Genova, 16 maggio 1956 -Com. Israel. Genova 
c. Finanze -Cont. 21828, .Avv. Genova). 
� 31. .Applicabilit� alle sole strade considerate obbligatorie 
per i Comuni dell'agevolazione ex art. 10 
legge n. 4613 del 1868 richiamata dall'art. 6 legge 

n. 312 del 1903, relativa alla tassa fissa di registro 
per gli atti e contratti relativi all�i, costruzione e 
sistemazione di tali strade, e non applicabilit�, e 
quindi applicazione della tassa proporzionale di 
registro, alle strade comunali occorrenti per l'allacciamento 
dei Comuni isolati alla preesistente sede 
stradale, strade che il governo dall'art. 53 della 
legge n. 383 del 1906 � stato autorizzato a costruire 
o a ricostruire (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 .
Arietti c. Finanze e LL.PP. -Cont. 299, .Avv. 
Torino). 
32 . .Applicazione delle agevolazioni ex R.D.L. 
n. 1128 del 1934 e art. 4 della legge n. 762 del 1940 
all'appalto avente per oggetto il trasporto degli 
operai nelle miniere di zolfo e ai singoli atti che ne 
costituiscono l'esecuzione (Corte .App . .Ancona 18 
gennaio 1956, Finanze c. Soc. Montecatini -Montefeltro; 
Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, 
Pianelli, Bucci e Piccioni -Cont. 1525, .Avv . .Ancona). 
33. Estensione dell'esenzione tributaria ex art. 9 
del D.L. n. 799 del 1947 a tutti i lavori necessari 
alla ricostruzione del naviglio sinistrato dalla guerra, 
alla sola condizione della certificazione del Ministero 
della Marina Mercantile che i contratti in 
base ai quali i pagamenti debbano farsi abbiano 
lo scopo della ricostruzione del naviglio. (Trib. 
Genova, 31 marzo 1956 -Finanze c. Soc. Navig. 
Dani -Cont. 19934, .Avv. Genova). 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (3/56) 

Vedi: Proeedimento eivile 22 (prova) 

Vedi: Imposte eontributi diversi 7 (profitti di guerra 
e eontingenza). 

Vedi: Spese giudiziali 4~{)-6-7 (q'l,(,e.$tioni iJ,i registro). 


DEBITORE D'IMPOSTA (3/56) 

34. Subordinazione alla condizione della iscrizione 
a ruolo, dell'esigibilit� di una imposta diretta 
(Corte .App. Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesoro 
c. Pistone -Cont. 1118, .Avv. Torino). 
PAGAMENTO (3/56). 

Vedi: <e Solve et repete � 24, 26 (applieazione) 

PRESCRIZIONE E DECADENZA 

Vedi: Imposte doganali e diritti di lieenza 14-15 
(Preser. decad.). 
Vedi: �Solve et repete � 31 (ictus oculi). 

VIOLAZIONI E SANZIONI (3/56) 

Vedi: Imposta Generale Entrata 31 ( Oontenz. amministrativo). 
Vedi: Imposta Generale Entrata 34 ( Oontenz. giudiziario). 


Vedi: Imposta Generale Entrata 37 (restituzioni). 

Vedi: Regime Fascista 9 (profitti di regime). 

35. Determinazione al momento dell'accertamento 
ex lege n. 4 del 1929 delle violazioni tributarie, 
del momento determinante della oggettivit� 
delle violazioni stesse (Trib. Genova, 10 luglio 
1956 -P�rari c. Finanze -Cont. 21940, .Avv. Genova). 
36. Valore di prova piena delle confutazioni stragiudiziali 
fatte dalla parte nel verbale di accertamento 
di evasione fiscale. (Trib. Torino, 15 febbraio 
1956 -Quaglia c. Finanze -Cont. 2308, 
.Avv. Torino). 
37. Configurazione come mancato versamento 
del tributo (nella specie diritti erariali, I.G.E., e 
sovraprezzo di soccorso invernale sui biglietti di 
ingresso a pubblico spettacolo) del caso di accertamento 
della polizia tributaria del mancato pagamento 
nei termini di legge del tributo e di versamento 
successivo all'accertamento da parte dell'obbligato 
stesso. (Trib. Genova, 10 luglio 1956 
-Perari c. Finanze -Cont. 21940, .Avv. Genova). 
38. Natura di giudizio nuovo ed autonomo e 
non di impugnativa del provvedimento amministrativo 
nel ricorso al giudice conko .l'accertamento 
in via amministrativa di un'infrazione. fiscale: 
e potere del giudice di ravvisare l'infrazione 
per un motivo diverso da quello dedotto in via 
amministrativa. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955 
-Montanucci c. Finanze -Cont. 863, .Avv. Perugia). 

233 


IMPRESA (1/56) LAVORO (3/56) 


IMPRENDITORE (1/56) 

Vedi: Imposta Generale Entrata 35 (materie tassabili). 


INDEBITO (1/56) 

INGIUNZIONE (Decreto) (1/56) 

INTERVENTO IN CAUSA (3/56) 

CHIAMATA 

Vedi: Appello 11 (intervento). 

Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 
96 (Foro dello Stato). 

Vedi: Metano 18 (Contributi bombole -riscossione). 


4. Possibilit� che la chiamata di un terzo in 
giudizio sia in ogni tempo ordinata oltre che dal 
giudice istruttore anche dal Collegio; competendo 
normalmente a questo (salvo contrario precetto di 
legge che attribuisca allo istruttore poteri esclusivi) 
di emanare quei provvedimenti che l'istruttore 
non ha adottato (Corte App. Genova, 28 aprile 
1956 -De Nardi c. Finanze -Cont. 19973, Avv. 
Genova). 
5. Ammissibilit� della chiamata in causa (per 
danni verificatisi a un trattore privato su un pasljaggio 
a livello privato) del custode e utente di 
esso perch� ove si configurasse una responsabilit� 
dell'Amministrazione nella custodia del passaggio 
l'utente di esso dovrebbe sollevare l'Amministrazione 
dalla pretese attoree (Corte App. Potenza, 
16 maggio 1956 -Panetta, Graziadei c. FF.SS. 
-Cont. 433, Avv. Potenza). 
SPONTANEO 

Vedi: Comodato 2 (restituzione delle cose) 

IPOTECA 

RIDUZIONE 

Vedi: Imposta di registro 59 (materie tassabili) 

1. Configurazione della riduzione di ipoteca, al 
caso di riduzione della somma per cui l'ipoteca 
era accesa: di restrizione, al caso in cui l'ipoteca 
sia limitata a una parte dei beni su cui in origine 
era stata iscritta (Trib. Torino, 27 giugno 1956 Verme 
e Bachi c. Finanze -Cont. 2713, Avv. 
Torino). 
ISTRUZIONE PUBBLICA (3/56) 

SCUOLE 

Vedi: Responsabilit� civile 11 (dell'Amministrazione 
Pubblica). 

CONTRATTO COLLETTIVO 

3. Non applicabilit� di un contratto collettivo 
contro un datore di lavoro che abbia -dichiarato 
di non aderire al contratto stesso (Trib. Potenza, 
30 giugno 1956 -Filidoro ed altri c. Min. Agr. 
For;, Cont. 2650, Avv. Potenza). 
INFORTUNI (3/56) 

4. Improponibilit� della domanda di risarcimento 
di danni ex lege aquilia proposta contro 
l'Amministrazione Ferrovie dello Stato da un assuntore 
a seguito di un infortunio sul lavoro, e 
ci� a sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1765 del 1935 
essendo estese con l'art. 15 legge n. 40 del 1949 
agli assuntori le leggi sugli infortuni sul lavoro 
(Corte App. Genova, 21 settembre 1956 -Cipollini 
c. FF.SS. -Cont. 20412, Avv. Genova). � 
RETRIBUZIONE 

5. Carattere dell'indennit� di percorso, di prestazione 
accessoria non facente parte della r<3tribuzione, 
non corrispondendo a maggior lavoro 
prestato a favore dell'imprenditore: inammissibilit� 
di una corresponsione disposta dal giudice in difetto 
di espressa pattuizione. (Trib. Potenza, 30 
giugno 1956 -Filidoro ed altri c. Min. Agr. e For., 
-Cont. 2650, Avv. Potenza). 
LEGGE E REGOLAMENTO (1/56) 

RETROATTIVIT�. 

Vedi: Autoveicoli e Trasporto 1 (ricupero). 

LOCAZIONE (3/56) 

VINCOLI -BLOCCO DEI FITTI 

16. Inammissibilit� degli aumenti supplementari 
ex art. 17 della legge n. 253 del 1950 (applicabile 
solo agli immobili adibiti ad abitazione) al caso 
di sublocazione abusiva di immobile in regime di 
proroga legale destinato ad uso diverso dalla abitazione; 
ammissibilit� di un indennizzo a carico 
del conduttore, quale risarcimento di danni, commis.
urato alla durata dell'occupazione dopo la proposizione 
della domanda di risoluzione (Trib. Genova, 
18 gennaio 1956 -Perondi c. Finanze -
Cont. 18979, Avv. Genova). 
VINCOLI -SFRATTI (1/56) 

Vedi: Occupazione 1 (rilasoio). 

VINCOLI -RIPARAZIONE (1/56). 

17. Facolt� pel conduttore, nell'inerzia del loca~ 
tore, a provvedere a riparazioni importanti e improrogabili, 
ex art. 41 legge n. 255 del 1950, nel 
cui concetto sono comprese non le semplici riparazioni 
ex art. 1576 e.e., ma opere importanti e inde

-

rogabili per la destinazione dell'immobile (Pret. S. 
Mauro Forte -7 marzo 1956 -Min. Interni c. 
Meles -Cont. 1579, .Avv. Potenza). 

LOCUPLET.AZIONE (3/56) 

AMMINIS'.l'RAZIONE PUBBLICA (3/56) 

Vedi: Appalto e forniture 7 (revisione). 

4. Improponibilit� contro la Pubblica .Amministrazione 
dell'azione di indebito arricchimento. 
(Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson 
ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). 
METANO (3/56) 

CONTRIBUTO BOMBOLE -RISCOSSIONE (3/56) 

17. .Attribuzione della legittimazione a resistere 
in o'pposizione ad ingiunzione per la riscossione di 
contributi bombole metano, unicamente all'Intendente 
di Finanza nel cui nome sono fatte le ingiunzioni 
e la riscossione, non al Procuratore del 
Registro (Pret. Potenza, 26 maggio 1956, Palma 
c. Finanze, Cont. 1934, .Avv. Potenza). 
18. Necessit�, nelle cause di opposizione a ingiunzione 
per la riscossione di contributi bombole 
di metano, della integrazione del contraddittorio 
.. 
nei confronti dell'ente titolare del Rapporto sostanziale 
(Pret. Potenza, 26 maggio 1956 -Palma 

c. Finanze, Cont. 1934, .Avv. Potenza). 
MONOPOLI (1/56) 

MUTUO (1/56) 

N.AVE E N.AVIG.AZIONE (3/56) 
RICOSTRUZIONE 

Vedi: Imp. e tasse in genere 33 (agevolaz. -esoneri). 


NOTAIO E NOTARIATO (3/56) 

NOTIFICAZIONE (3/56) 

NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO (3/56) 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (3/56) 

.ANNULLAMENTO (3/56) 

Vedi: Appalti e forniture 5 (Annullamento del 
oontratto). 
Vedi: Regime fascista 10 (violenza). 

OCCUP .AZIONE (3/56) 

DANNO (3/56) 

Vedi: Demanio e Patrimonio 30 (Patrimonio indisponibile). 


234 

Vedi: Locazione 16 (vincoli -bloooo dei fitti). 

6 . .Ammissibilit� del pagamento di un indennizzo 
per occupazione abusiva di immobili e per mancato 
godimento degli stessi da parte del proprietario, 
anche in assenza di danni (Corte ��.App. Perugia 
25 giugno 1956 -Cobbe c. Commiss. G.I. -Cont. 
651, .Avv. Perugia). 
RILASCIO (1/56) 

Vedi: Demanio e Patrimonio 20, 21 22 e 23 
(autotutela). 
Vedi: Demanio e Patrimonio 30 (Patrimonio indisponibile). 
Vedi: Edilizia popolare ed economioa 2 (INAOasa). 


7. Necessit�, per la competenza funzionale ex 
art. 32 legge n. 252 del 1950 del Pretore, che la 
domanda di restituzione dell'immobile non sia 
contestata ex adverso, oltre che apparire fondata 
(Trib . .Ancona, 20 giugno 1956 -Oont. 2081 .Avv. 
.Ancona). 
OCCUP .AZIONI BELLICHE 

ALLEATE 

Vedi: Autoveiooli e Trasporti 2-3 (ricuperi). 
Vedi: Demanio e Patrimonio 25-26 (Foreste). 
Vedi: Requisizioni 3, 4, 5, 6 (alleate). 

2. Validit� rieonosciuta dello Stato italiano alle 
ordinanze dell'.A.M.G. per il tempo in cui hanno 
av�to vigore. (Trib. Torino 19 novembre 1955 Pastore 
.Acrome c. Finanze -Cont. 8550, .Avv. 
Torino). 
TEDESCHE 

Vedi: Demanio e Patrimonio 28 (patrimonio indisponi 
bile). 

OPERA PUBBLICA (3/56) 

OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA 

ESPROPRIAZIONI 

1. Competenza dei tribunali delle acque pubbliche 
sulle controversie relative al quantum delle 
indennit� di espropriazione dovute per l'esecuzione 
e la manutenzione di opere idrauliche di bonifica 
(Trib. Potenza, 24 maggio 1956 -Colucci c. Prefetto 
Potenza -Cont. 749, .Avv. Potenza). 
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

CANCELLIERE 

Vedi: Difesa delle Amministrazioni in Giudizio 
79-80, (citazione -Amministrazione Finanze). 

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235 


PARTIGIANI (3/56) 

DEBITI PARTIGIANI (3/56) 

4. Carenza di discrezionalit� dell'Amministrazione 
nel concedere o nel negare il riconoscimento 
dei debiti contratti di formazioni partigiane avendo 
lo Stato assunto le relative obbligazioni (Corte App. 
Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesora c. Pistone 
-Cont. 1118, A vv. Torino). 
PATRIMONIO (reati contro) (3/56) 

PENA (1/56) 

POLIZIA (3/56) 

SINDACO (3/56) 

Vedi: Circolazione Stradale 27, 28 (disciplina). 

POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE (3/56) 

BUONA FEDE 

6. Esclusione della qualifica di buona fede, nel 
possesso in forza di un titolo non abile a trasferire 
il dominio, del quale il possessore ignori fl vizio. 
(Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato ed altri 
c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I., -Cont. 
1666, Avv. Torino). 
MIGLIORIE 

7. Spettanza al possessore non di buona fede per 
i miglioramenti, della minor somma fra la spesa e 
il migliorato, la quale pel suo carattere risarcitorio 
soggiace alla rivalutazione monetaria. (Trib. Torino, 
4 luglio 1956 -Colombato ed altri c. Com. 
Sommariva Bosco e Comm. G.I. -Cont. 1666, 
Avv. Torino). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI (3/56) 

PRESCRIZIONE (3/56) 

DURATA 

Vedi: Circolazione stradale 24-25 (azione di re


gresso). 
Vedi: Imposta Generale Entrata 40 (restituzione). 
Vedi: Imposta di registro 61 (prescrizione). 

SOSPENSIONE 

2. Il termine prescrizionale � sospeso dall'8 settembre 
1943 al 15 ottobre 1946 ex R.D.L. n. 1 
del 1944 e n. 392 del 1944 (Corte App. Ancona, 19 
maggio 1956 -Sabbatini c. Difesa-Aeronautica -
Cont. 336, Avv. Ancona). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (3/56) 

ASSICURAZIONI -SURROGA 

1. Legittimit� della pretesa dell'I.N.A.I.L. che 
abbia liquidato la vendita per l'assicurazione d'infortunio 
nel lavoro, al rimborso del valore capitale 
. attuale della rendita liquidata e non solo dei pagamenti 
dei relativi ratei mensili man mano effettuati, 
e ci� pel coordinamento fra l'art. 1916 e.e. e l'art. 5 

R.D. n. 1765 del 1935, non avendo l'art. 1916 inteso 
sostituire la regolamentazione della surroga 
nelle assicurazioni sociali obbligatorie, ma solo affermare 
il principio dell'applicabilit� anche ad esse 
del diritto di surroga salvo il coordinamento con 
le leggi speciali (Corte App. Genova, 21 luglio 
1956 -Passatelli e Di Bella c. G.R.A. -Cont. 
20244, Avv. Genova). 
VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE 

2. Carenza di legittimazione passiva del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale nelle controversie 
circa l'obbligo del trattamento previdenziale 
e assistenziale, essendo quel ministero estraneo al 
rapnorto previdenziale, e limitandosi il suo compito 
alla sorveglianza sull'applicazione delle leggi 
di tutela del lavoro. (Trib. Catania, 20 dicembre 
1955 -Coco c. Min. Lavoro -Cont. 18954, Avv. 
Catania). 
PROCEDIMENTO CIVILE (3/56) 

CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (3/56). 

21. Pregiudizialit� ad ogni altra della eccezione 
di temporaneo difetto di giurisdizione per inosservanza 
del solve et repete. (Trib. Verbania, 12 dicembre 
1955 -Forgiarini c. Finanze -Cont. 217 4 
Avv. Torino). 
PROVA (3/56). 

Vedi: Circolazione stradale 29 (Presunzione di 
colpa). 
Vedi: Sentenza ord. decreto 3 (Contenuto della decisione). 


22. Facolt� del giudice civile di trarre utili indizi 
non solo dagli atti istruttori penali in senso proprio 
ma anche dal rapporto e verbali della polizia tributaria, 
specialmente se le loro risultanze non vengano 
contraddette da altri elementi (Corte App. 
Genova, 27 luglio 1956 -Bracchi c. FF.SS. -
Cont. 17047, Avv. Genova). 
23. Insussistenza dei gravi motivi per la revoca 
dell'ordinanza di decadenza dal diritto di assumere 
la prova, quando la parte, che neppure abbia provato 
di avere presentato al Pretore Delegato l'Istanza 
per la fissazione delle prove, alleghi senza 
darne in modo alcuno la prova l'assenza del cliente 
e la malattia del patrono, circostanze che comunque 
non esonerano la parte interessata di chiedere 
� 


-236 


a.I giudice istruttore la protrazione del termine 
concesso per la. prova prima della sua scadenza. 
(Trib. Genova, 30 giugno 1956 -Migliavacca c. 
.A.N..A.S. -Oont. 21373, .Avv. Genova). 
PROCEDIMENTO .PENALE (3/56) 

l!'ROVA (1/56) 

Vedi: Contrabbando 4 (prova). 
Vedi: procedimento civile 22 (prova). 


PROPRIET� E .AZIONI .A DIFESA (3/56) 

.ACCESSIONE (3/56) 

Vedi: Imposta Registro 55, 56 (materie tassabili). 
Vedi: Possesso az. possess. 7 (migliorie). 

4. Conservazione, nell'accessione, della individualit� 
propria della cosa principale, ed attrazione 
in forma reale dell'addizione, sicch� questa segna 
la sorte della cosa principale senza che si trasformi 
in una cosa diversa anche se venga meno una sua 
qualit�. (Trib . .Ancona, 13 aprile 1956 -SI.AO c. 
FF.SS. -Oont. 1935, .Avv . .Ancona). 
DISTANZE 

5. Limitazione alle sole costruzioni della distanza 
ex art. 873 e.e. e della efficacia di maggiori distanze 
stabilite dai regolamenti locali: inefficacia di tali 
regolamenti nel punto in cui prescrivano maggiori 
distanze (Trib. Perugia, 4 luglio 1956 -Baldelli 
Vombelli e altri c . .A.N..A.S. -Oont. 769, .Avv. Perugia). 
LUCI E PROSPETTI (1/56) 

6. Competenza del giudice comune e non del 
Tribunale delle acque pubbliche nelle controversie 
circa la legittimit� e regolarit� di un canone preteso 
dall'Amministrazione per il prospetto di finestre 
su un'acqua pubblica (Pret. Sanremo, 28 agosto 
1955 -Toselli Saccheri c. Finanze -Oont. 
20916, .Avv. Genova). 
REVINDICA. 

Vedi: Oonfisca 4 (effetti). 

REATO (3/56} 

CONCORSO 

Vedi: Contrabbando 5 (responsabilit�). 

REGIME F.ASOIST.A (3/56) 

ORDINAMENTO SINDACALE (3/56) 

7. Legittimazione, a contraddire l'appartenenza 
di fondi provenienti da liberalit� di associazioni 
alla confederazione fascista degli industriali, spettante 
ai singoli elargitori non alle unioni industriali 
sorte dopo la liberazione; ci� perch� con lo scioglimento 
delle organizzazioni sindacali fasciste i beni 
ad esse appartenenti sono amministrati dagli uffici 
stralcio (Trib. Torino 12 luglio 1956 U:ff. Str. Oonf. 
Fase. Ind. c. Un. Ind. Biellese e Asso�. Ind. Biellese 
-Oont. 2901, .Avv. Torino). 

8 . .Appartenenza alla Confederazione fascista industriali 
dei fondi� esistenti presso un ufficio periferico 
della Confederazione provenienti da liberalit� 
di associazioni e risultanti disponibili per la 
locale Unione Industriali; ci� per essere stata revocata 
col R.D. n. 1382 del 1934 la personalit�' giuridica 
delle Unioni provinciali -sussistenza della 
appartenenza malgrado la omessa registrazione dei 
fondi in bilancio (Trib. Torino 12 luglio 1956 -
Uff. Str. Conf. Fase. Industr.. c. Un. Ind. Biellese 
e .Ass. Ind. Biellese -Oont. 2901, .Avv. Torino). 
PROFITTI DI REGIME � 

Vedi: � Solve et repete � 37 (Imp. contributi vari) 

9. Carattere non tributario della pena pecuniaria 
per infedele dichiarazione dei profitti di regime i 
quali non costituiscono tributo. (Trib . .Alessandria 
17 dicembre 1955, Fall. Ooton. Pernigotti c. Esatt. 
imp. Ovada e Finanze -Oont. 2280, .Avv. Torino). 
VIOLEN,ZA (3/56). 

10. Sussistenza del VIZIO di un contratto ,per 
violenza quando la minaccia non sia in se stessa 
ingiusta ma tenda a conseguire vantaggi ingiusti: 
fattispecie di un federale p.n.f. che minacciava il 
ritiro della tessera a un fascista se questi non 
avesse consentito a vendere un immobile nonostante 
l'avvenuta scadenza del termine di validit� di un'offerta 
(Corte .App. Bologna, 28 gennaio 1956 Finanze 
c. Lera -Oont. 10325, .Avv. Bologna). 
REGIONI (1/56) 

REPUBBLICA SOCIALE ITALI.AN.A (3/56) 

REQUISIZIONI (3/56) 

.ALLEATE 

3 . .Applicazione alle requisizioni militari alleate 
della legge generale delle requisizioni n. 1741 del 
1940 nelle parti non regolate dalla legge n. 10 
del 1951, per parificazione delle requisizioni alleate 
a quelle italiane avendo gli alleati con l'armistizio 
del 1943 acquistato gli stessi poteri degli organi 
dello Stato. (Trib. .Ancona, 13 aprile 1956 -S.I. 
.A.O. -FF.SS., Oont. 1935, .Avv . .Anc?na). 
4 . .Applicazione alle requisizioni alleate dell'articolo 
71 della legge n. 1741 del 1940 per cui il 
proprietario non pu� acquistare a titolo originario 
per accessione, le addizioni apportare allo immobile 
durante la requisizione. (Trib. .Ancona, 13 

-237 


aprile 1956 -S.I.A.O. c. FF.SS. -Oont. 1935, Avv. 
Ancona). 

5. Attribuzione al proprietario di uno stabilimento 
metallurgico requisito dagli alleati del diritto, 
oltre che all'indennit� per mancato reddito 
normale, anche all'indennit� una tantum per mancato 
reddito industriale ex legge generale n. 1741 
del 1940 art. 60 sebbene non prevista nella legge 
n. 10 del 1951: ci� perch� alle requisizioni alleate 
si applica la legge generale in tutte le norme non 
derogate dalla legge speciale (Corte App. Bologna, 
23 febbraio 1956 -Soc. Lavori Leghe Legg. c. 
Tesoro -Oont. 9483, Avv. Bologna). 
6. Non vincolativit� per l'Amministrazione del 
Tesoro del consenso prestato dalla ditta requisita 
alla liquidazione di una requisizione alleata, quando 
la Oorte dei Oonti abbia negato il visto di esecutoriet� 
alla liquidazione, non costituendo essa una 
transazione o un risarcimento di debito jure privato 
ma un atto amministrativo revocabile. (Corte App. 
Bologna, 23febbraio1956 -Soc. Lav. Leghe Legg. 
Tes. -Oont. 9483, Avv. Bologna). 
RESPONSABILITA OIVILE (3/56) 

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56) 

Vedi: (Jiroolazione stradale 2 7 -28 (disoiplina). 
Vedi: Oonfisoa 3 (effetti). 
Vedi: Ferrovie e Tramvie 9 (attraversamenti). 
Vedi: Ferrovie e Tranvie 10-11 (passaggi a livello). 
Vedi: Ferrovie (trasporto) 10 (di persona -re


sponsabilit�). 

11. Responsabilit� dell'Amministrazione per i 
danni cagionati dallo svolgimento di un'attivit� didattica 
pericolosa, ove non si provi di� aver adottato 
tutte le misure idonee ad evitare il danno e ci� 
per la compatibilit� in un'attivit�, come quella 
didattica di una scuola statale, delle caratteristiche 
di pericolosit� ed insieme di liceit� e di socialit� 
(Trib. Perugia 26 maggio 1955 -Chieruzzi e Labiscia 
c. Min. P.I., Oont. 807, Avv. Perugia). 
DEL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Vedi: Oiroolazione stradale 24-25 -(azione di regresso) 


DEL PRIVATO (1/56). 

12. Responsabilit�, diretta nei confronti dell'Amministrazione, 
salvo rivalsa nei confronti dell'appaltatore, 
del concessionario di un raccordo ferroviario 
che facendo eseguire da una impresa opere 
di riparazione al raccordo, danneggi la sottostante 
linea telegrafica di propriet� dell'Amministrazione 
ferroviaria (Pret. Faenza, 6 dicembre 
1955 -FF.SS. c. Soc. Esport. Trento, Cont. 7801, 
Avv.. Bologna). 
13. Sussistenza della responsabilit� dell'autista 
per il furto di cose trasportate, malgrado il fatto 
doloso del terzo, a meno che non sia provata l'inevitabilit� 
dello evento malgrado la ordinaria diligenza. 
(Corte App. Torino, 17 luglio 1956 -G.R.A. 

c. Tirsi e Bresso -Oont. 1186, A vv. Torino). 
REVOCATORIA 

00NDIZIONI 

1. Perfezionamento del diritto del creditore ad 
esercitare l'azione revocatoria, con l'avere il debitore 
compiuto atti dispositivi comportanti pregiudizio 
delle ragioni creditorie, atti che possono riferirsi 
tanto a diritti soggettivi perfetti quanto a 
interessi legittimi. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 
-Villafranca Soisson e altri c . .A.N..A.S. -Cont. 
74/52, .Avv. Torino). 
2. Non carattere di atto pregiudizievole alle ragioni 
del creditore, dell'accettazione da parte del 
debitore della maggiorazione dei prezzi di un pubblico 
appalto fatto discrezionalmente dalla Amministrazione 
in sede di revisione, accettazione che 
comporta rinuncia a ricorso amministrativo. (Trib. 
Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed 
altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). 
RIOOSTRUZIONE (3/56) 

.AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (3/56). 

12. Significato di urgenza delle riparazioni, e 
quindi di alto interesse generale, a che l'opera pubblica 
sia compiuta ai fini dell'applicazione delle 
agevolazioni tributarie ex D.L. n. 322 del 1945 e 
n. 221 del 1946, del riattamento provvisorio dell'opera 
pubblica (Trib. Torino 19 aprile 1956, 
SIMM.A c. Fin., Oont. 2031, e Soc. I.M.I. c. Fin. 
Cont. 2032, .Avv. Torino). 
13. Finalit� dell'agevolazione tributaria ex D.L. 
n. 322 del 1945 e 221 del 1946, di favorire in senso 
ampio la ricostruzione e la riparazione delle opere 
danneggiate da eventi bellici. (Trib. Torino, 19 
aprile 1956 -SIMM.A c. Fin. Cont. 2031; e Soc. 
I.M.I. c. Finanze -Cont. 2032, .Avv. Torino). 
14 . .Applicazione delle agevolazioni tributarie ex 
D.L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 del criterio 
distintivo fra appalto e vendita ex legge n. 771 
del 1941 e non di quello della legge civile con obbligo 
tuttavia dell'Amministrazione agli effetti del 
comma 2, art. 1, di promuovere nel prescritto termine 
l'accertamento ex art. 4. (Trib. Torino, 19 
aprile 1956 -SIMM.A c. Finanze -Cont. 2031, 
e Soc. I.M.I. c. Fin., -Cont. 2032, .Avv. 'l'orino). 
15. Efficacia fino a prova contraria (il cui onere 
ricade nella Amministrazione Finanziaria) delle 
certificazioni degli uffici tecnici dell'Amministrazione, 
art. 1, D.L. n. 322 del 1945, e conseguente 
attribuzione all'Amministrazione della potest� di 
indagare sulla insussistenza eventuale delle condizioni 
per la agevolazione tributaria . (Corte .App. 
Genova, 4 agosto 1956 -Impr. Bertol e Santagostino 
c. Finanze e AN.ASS, -Cont. 18624, .Avv. 
Genova). 

il 

-238 


RISCOSSIONE CO.ATTIV .A (3/56) 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (3/56) 

Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 
97, 98 (Foro dello Stato). 
Vedi: Imposta generale entrata 32 (Oontenzioso 
amministrativo). 

12. Inconferenza della reiterazione dell'ingiunzione 
fiscale del giudizio di appello per riattivare 
il procedimento coattivo in precedenza sospeso, a 
produrre rinuncia al giudizio di appello, cessazione 
della materia del contendere, riammissione in termine 
e �rimessione delle parti al Tribunale per le 
questioni di merito (Corte .App. Catania, 9 marzo 
1956, Cirino c. Finanze-Cont.17834, .Avv. Catania). 
13. Necessit� della sussistenza di un rapporto 
base (come concessione, locazione, enfiteusi ecc.) 
per attuare una pretesa fatta valere con la procedura 
ex T.U. n. 639 del 1910, ancorch� non occorra 
la precostituzione di un titolo esecutivo (Pret. 
Sanremo, 28 agosto 1955, Toselli -Saccheri c. 
Finanze, Cont. 20916, .Avv. Genova). 
INGIUNZIONE AMMINISTR.ATIVA -REQUISITI FORMALI 
(3/56). 

14. Inefficacia della vidimazione pretoria a conferire 
alla ingiunzione amministrativa ex T.U. 
n. 639 del 1910 che � atto di parte, carattere di 
provvedimento giurisdizionale (Corte .App. Genova, 
29 agosto 1955 -Finanze c. De Micheli, Cont. 
20423, .Avv. Genova). 
15. Limitazione del sindacato del Pretore, in 
sede di vidimazione ad ingiunzione amministrativa, 
al controllo di legittimit� formale, all'accertamento 
cio� che la ingiunzione provenga dall'Ufficio competente 
e contenga gli estremi del titolo su cui si 
fonda, escluso il sindacato di merito. (Corte .App. 
Genova, 29 agosto 1956, Finanze c. De Micheli, 
Cont. 20423, .Avv. Genova). 
OPPOSIZIONE (3/56) 

Vedi: �Solve et repete � 25 (applioazione). 

16. Improponibilit� della domanda di annullamento 
o revoca dell'ingiunzione fiscale. (Trib. Bologna, 
14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze, Cont. 
10663, .Avv. Bologna). 
17. Inammissibilit� di una pronuncia di revoca 
o di inefficacia di una ingiunzione fiscale quando il 
giudice riconosca non dovuta la somma ingiunta: 
ammissibilit� soltanto della dichiarazione di illegittimit�. 
(Trib. Genova, 18 gennaio 1956 -Perondi 
c. Finanze, cont. 18979, .Avv. Genova). 
18. Necessit� che l'opposizione ad ingiunzione 
amministrativa sia motivata a pena di reiezione 
senz'uopo di esame delle altre eccezioni di parte 
resistente (Pret. Bolzano, 10 marzo 1956 -Sartini 
c. Uffi. Reg. Bolzano -Cont. 1338, .Avv. Trento). 
RISP.ARMIO E CREDITO (1/56) 

SENTENZE -ORDIN.ANZ.A -DECRETO 
(3/56) 

CONTENUTO DELLA DECISIONE (3/56) 

Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio 
101 (Foro dello Stato). 
Vedi: Imposte e tasse in genere 38 (violaz. sanzioni) 
. 
Vedi: Spese giudiziali 4, 5, 6, 7 (questioni di 
registro). 

3. Limitazione della condanna alla ricognizione 
del debito fatta dall'obbligato se il creditore attore 
non provi la maggior misura delle pretese esposte 
in citazione. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Morelli 
c. G.R . .A., cont. 8805, .Avv. Bologna). 
4. Carattere definitivo, solo della sentenza con 
cui il giudice esaurito il suo compito per l'intera 
lite, si spoglia della sua giurisdizione ci� che in 
caso di listiconsorzio necessario o facoltativo avviene 
con l'esaurimento dell'intera controversia con 
pronuncia su tutte le domande da chiunque e 
contro chiunque proposte: carattere non definitivo 
della sentenza che non chiuda il giudizio pur 
avendo pronunciato in via definitiva su alcune 
delle domande nei rapporti di alcune delle parti 
(Corte .App. Genova, 26 settembre 1956 -Un. It. 
Tranvie Elettr. c. FF.SS. e Musso -Cont. 15372, 
.Avv. Genova). 
GIUDICATO 

Vedi: Eooezione 3 (proponibilit�). 

5. L'accettazione di un capo della sentenza comporta 
il passaggio in giudicato di esso. (Corte .App. 
Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesoro c. Pistone, 
Cont. 1118, .Avv. Torino). 
SEQUESTRO (3/56) 

CONSERVATIVO 

3. Insufficienza a dimostrare il pericolo di perdere 
la garanzia del proprio credito e a legittimare 
la richiesta di sequestro conservativo, della pendenza 
di qualche esecuzione mobiliare o immobiliare 
a carico del debitore. (Trib. Trento 2 febbraio 
1956, Finanze c. Videsott -Cont. 1090, .Avv. 
Trento). 
4. Fondamento della domanda di sequestro conservativo 
se il debitore sia proprietario dei soli 
beni sequestrati di modesto valore, e senza una 
professione stabile (Trib. Trento, 22 febbraio 1956, 
Difesa-Esercito c. Christianelli -cont:-1196, .Avv. 
Trento). 
SERVIT� (3/56) 

SIMULAZIONE (3/56) 

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239 


SOCIET� (3/56) 

�MMINISTRATORE 

Vedi: Imposta regist1�0 73 (tassabilit�). 

FUSIONE 

Vedi: Imp. registro 58 (materie tassabili). 

IN NOME COLLETTIVO 

Vedi: Imposte di successione 4, (materie tassabili). 

SOLIDARIETA (3/56) 

�SOijVE ET REPETE.n (3/56) 

APPLICAZIONE (3/56) 

. Vedi: Procedimento civile 21 (concorso di pregiud.). 


23. Difetto temporaneo di giurisdizione nel giudice 
ordinario per inosservanza del solve et repete. 
(Trib. Catania 9 marzo 1956 -Bordonaro e altri 
c. Finanze, -Cont. 17988, Avv. Catania). 
24. Necessit� di soddisfare per int�ro l'imposta 
ai fini di osservare il solve et repete, in caso di 
ratizzazione del debito diimposta. (Trib. Catania, 
9 marzo 1956 -Bordonaro ed altri c. Finanze -
Cont. 17988, Avv. Catania). 
25. Applicabilit� del solve et repete a qualsiasi 
controversia d'imposta anche se insorta in sede 
di opposizione ad ingiunzione fiscale (Trib. Verbania, 
12 dicembre 1955 -Forgiarini c. Finanze 
-Cont. 2174, Avv. Torino). 
26. Soggezione delle opposizioni in ogni controversia 
di imposte, al solve et repete il cui adempimento 
� provato col certificato di pagamento dell'imposta; 
non soggezione della domanda di supplemento. 
(Trib. Catania, 6 marzo 1956, Giuffrida 
c. Finanze, Cont. 17848 e 17849, Avv. Catania). 
cc ICTUS OCULI� (3/56) 

27. Insussistenza dell'ictus oculi nel caso che 
l'Ufficio abbia eseguito l'accertamento dell'imposta 
di registro relativo ad aumento di lavori senza 
procedere a giudizio di stima. (Trib. Torino, 24 
febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze -
Cont. 2237, Avv. Torino). 
28. Inapplicabilit� del solve et repete al caso 
che la pretesa della Finanza appaia infondata ictus 
oculi (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia 
-Merlano c. Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). 
29. Necessit�, per la riconoscibilit� prima facie 
della estraneit� dell'opponente al debito di imposta, 
ai fini della disapplicazione del solve et repete, 
che bastino gli elementi acquisiti senza bisogno di 
risolvere complesse questioni di fatto o di diritto 
controverse. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 -Gaggiotti 
c. Finanze -Cont. 2447, Avv. Ancona). 

30. Conforme. (Trib. Potenz.a, 18. maggio 1956 
-Camardella c. Finanze -Cont. 1907 -Avv. Potenza). 
31. Non rilevabilit� prima facie della eccezione 
di prescrizione per non investire ess_a la fondatezza 
della tassazione o l'assoggettamento a tributo 
dell'intimato, e per non essere di facile e 
pronta soluzione occorrendo l'esame sulla solidariet� 
dell'obbligo fiscale e sugli effetti estensivi 
della interruzione della prescrizione. (Trib. Ancona, 
6 giugno 1956 -Gaggiotti c. Finanze -Cont. 
2447, Avv. Ancona). 
IMPOSTA GENERALE ENTRATA (3/56) 

32. Necessit� per adempiere al solve et repete 
del pagamento prima della domanda, dell'I.G.E. 
e relativa sopratassa. (Trib. Potenza, 18 maggio 
1956 -Camardella c. Finanze -Cont. 1907, Avv. 
Potenza). 
IMPOSTA DI REGISTRO (3/56) 

Vedi: Imposta Registro 63 (tassabilit�). 

33. Inammissibilit� in caso di inadempimento al 
solve et repete, dell'opposizione ad ingiunzione per 
pagamento di imposta di registro dovuta su contratti 
di appalto non registrati .(Trib. Torino, 27 
giugno 1956 -Maggiorotto c. Finanze, Cont. 2332, 
Avv. Torino). 
34. Applicabilit� del solve et repete all'opposizione 
contro ingiunzione di registro relativa alle 
tasse pretese per a11mento di valori. (Trib. Torino, 
24 febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze 
-Cont. 2237, Avv. Torino). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE (3/56). 

Vedi: Imposta di successione 4 (materie tassabili). 

IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI (3/56) 

35. Osservanza del solve et repete nel caso che 
l'opponente a un'ingiunzione fiscale pel pagamento 
di una imposta di bollo evasa e della relativa pena 
pecuniaria ex T.U. n. 4 del 1929, paghi l'imposta 
e non anche la pena pecuniaria. (Trib. Perugia, 
25 novembre 1956 -Mol. Bona.ca Pozzi c. Finanze 
-Cont. 888, Avv. Perugia). 
36. Assoggettamento al solve et repete dell'opposizione 
ad ingiunzione per imposta complementare 
di successione. (Corte .App. Perugia, .12 novembre 
1955 -Rengini Mignini c. Finanze -Cont-. 696, 
Avv. Perugia). 
37. Inapplicabilit� del solve et repete all'opposizione 
a pignoramento per l'evasione di profitti 
di regime i quali non costituiscono tributo. (Trib. 

llilli: f:: 

-240 

Alessandria, 17 dicembre 1955 -Fall. Ooton. Pernigotti 
c. Esatt. imp. Ovada e Finanze -Oont. 
2280, Avv. Torino). 

IMPOSTE DOGANAL:i: (1/56) 

38. Improponibilit� per inosservanza del solve 
et repete dell'opposizione contro ingiunzione doganale 
per il pagamento di tributi non liquidati e 
non percepiti per errore al momento dello sdoganamento 
della merce, e ci� perch� l'art. 24 legge 
doganale n. 1424 del 1940 regolando con norma 
speciale l'osservanza del solve et repete non distingue 
fra imposta principale e imposta complementare 
o suppletiva. (Oorte App. Genova, 31 luglio 
1956 -Pastorino c. Finanze -Cont. 19681, 
Avv. Genova). 
39. Conforme, (Oorte App. Genova, 15 ottobre 
1956 -Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze, Cont. 
20580, Avv. Genova). 
SPEDIZIONE 

SPEDIZIONIERE 

Vedi: Imposte doganali e diritti di licenza 16 (tassabilit�) 


SPESE GIUDIZIALI (3/56) 

QUESTIONI DI REGISTRO (3/~6) 

4. Oondanna nelle spese della Finanza soccombente 
anche nel caso che il previo ricorso amministrativo 
ex art. 47 della legge n. 762 del 1940, modificato 
con l'art. 10 del D.L. n. 469 del 1946, 
sia stato presentato all'Intendente di Finanza incompetente 
per valore. (Oorte App. Ancona, 18 
gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, 
Bucci, Piccioni -Oont. 1525, Avv. Ancona). 
5. Oondanna della Finanza soccombente nelle 
spese in causa di registro quando la causa pur promossa 
prima dei 90 giorni dalla presentazione del 
ricorso amministrativo sia stata portata a cognizione 
del giudizio dopo tale termine. (Trib. Torino, 
26 aprile 1956 -Tess. Orespi e Porro c. Finanze 
-Cont. 2591, Avv. Torino). 
6. Inammissibilit� di condanna della Amministrazione 
soccombente, nelle spese del giudizio 
quando il contribuente agisca dopo aver presentato 
reclamo in via amministrativa ma prima che 
sia decorso il termine ex art. 148 legge di registro 
(Oorte App. Genova, 4 agosto 1956 -Impr. Bertollo 
e Santagostino c. Finanze e ANASS -Oont. 
18624, Avv. Genova). 
7. Condanna dell'Amministrazione finanziaria alle 
spese di causa, ove soccombente, anche quando 
il contribuente si sia opposto all'ingiunzione per 
imposta di registro prima del decorso di novanta 
giorni dal ricorso amministrativo, se la causa sia 
stata decisa dopo il decorso di tale termine. (Trib. 
Torino 27 giugno 1956 -Verme e Bachi c. Finanze 
-Cont. 2713; Avv. TO'rino). 
SPO_RT -SPETTAOOLO E TURISMO (3/56) 

MATERIE VARIE 

Vedi: Imposte e tasse in genere 37 (violazione e 
sanzioni). 

STRADE (1/56) 

COMUNALI 

Vedi: Imposte e tasse in genere 31 (agevolazioni esoneri). 


MATERIE VARIE (1/56) 

Vedi: Ferrovie e Tranvie 9 (attraversam.) 

SUCOESSIONE (3/56) 

EREDE 

Vedi: Danni 19 (indennit�). 

TRANSAZIONE (1/56) 

. TRASORIZIONE (3/56) 

TRASPORTO IN GENERE (1/56) 

VALUTA (3/56) 

MATERIE VARIE (3/56) 

4. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima 
inflizione della pena pecuniaria nel caso di un 
cittadino svizzero domiciliato in Italia che agevoli 
ditte italiane facendo funzionare abusivamente 
e con proprio lucro a favore di tali ditte i propri 
conti liberi in valuta per.acquisti di merci all'estero. 
(Trib. Genova, 4 agosto 1956 -Girtauner c. Tesoro 
-Cont. 21649,, Avv. Genova). 
5. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima 
inflizione di pena pecuniari� nel caso di un 
cittadino svizzero domiciliato in Italia che abbia 
ceduto a ditte Italiane la licenza di� franco valuta�� 
di cui era intestatario per l'importazione di merci 
varie, agevolando quelle ditte in operazioni commerciali 
con l'estero e ostacolando l'accertamento 
delle violazioni col consentire che i documenti fossero 
emessi a suo nome, mentre in effetti le importazioni 
venivano effettuate da terzi non identifificati. 
(Trib. Genova, 4 agosto 1956 -Girtauner 
c. Tesoro -Oont. 21650, Avv. Genova). 
6. Sussistenza della infrazione valutaria, si-eco� me 
illecita compensazione valutaria privata, nel 
caso di esborso di lire italiane in Italia a favore 
di una ditta estera senza autorizzazione dell'Ufficio 
italiano cambi. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 
-Ravano c. Tes. -Oont. 21193, Avv. Genova). 

-241 


SINDACATO GIURISDIZIONAI,E (3/56) 

7. Natura di atto amministrativo del decreto 
del Ministro del Tesoro infliggente una pena pecuniaria 
ai .trasgressori in materia valutaria. (Trib. 
Genova, 29 marzo 1956 -Rava.no c. Tesoro -
Cont. 21193, Avv. Genova). 
8. Competenza del giudice ordinario al sindacato 
di legittimit� del decreto del Ministro del Tesoro 
infiittivo di pena pecuniaria, limitato all'accertamento 
della sussistenza o meno della trasgressione 
e della responsabilit� dei trasgressori. (Trib. Genova, 
29 marzo 1956 -Ra.vano c. Tesoro -Cont. 
: 21193, Avv. Genova). � 

VENDITA (3/56) 

CONTRATTO 

Vedi: Imposta Registro 48 (materia tassabile). 
PROMESSE 

Vedi: Imposta Registro 71-72 (materie tassabili). 
VIGILI DEL FUOCO (3/56) 
ZOLFO 

MATERIE VARIE 

Vedi: Imposta e tasse in genere32 (agevolaz. esoneri). 

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INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L..4. FORMUL..4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ..4.LOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE7iJSTATA PRESA 

ACQUE PUBBLICHE 

CONCESSIONI. -I) Se la utilizzazione di acqua pub. 
blica, che defluisca da canali demaniali dello Stato, da 
parte del proprietario del fondo che la riceve, debba 
essere concessa con atto amministrativo (n. 43). 

RISERVA. -II) Se la riserva su acque pubbliche, ai 
sensi dell'art. 51 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 
sulle acque ed impianti elettrici, possa costituirsi soltanto 
su acque per le quali sussistano i caratteri della 
completa libera disponibilit�, ossia per le quali non vi 
siano in istruttoria domande di concessione in precedenza 
presentate (n. 44). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE. -Se l'articolo 
5 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, relativo 
alla rappresentanza in giudizio della Gestione INACasa, 
abbia carattere innovativo o interpretativo (n. 198). 

AMNISTIA 

INVALIDI DI GUERRA. -Quale sia, agli effetti della 
amnistia di cui al D. P. 19 dicembre 1953, n. 992 il 
carattere del reato contravvenzionale previsto dalla 
legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 15). 

ANTICHITA' E BELLE ARTI 

TUTELA. -Se sia ammessa la costituzione di parte 
civile dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione 
nei giudizi per violazione delle norme contenute nella 
legge 1� giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di 
interesse artistico e storico (n. 33). 

ATTI PUBBLICI 

FmME. -I) Quale sia la differenza fra la legalizzazione 
e l'autenticazione delle firme (n. 1). 

FISSATO BOLLATO. -II) Se il fissato bollato consacrante 
una negoziazione di titoli, sempre che sia redatto 
e sottoscritto da un agente di cambio: abbia le caratteristiche 
dell'atto pubblico (n. 2). 

AUTOVEICOLI 

ALIENAZIONI. -I) Se l'Amministrazione delle FF.SS. 
debba rilasciare, in riferimento alle alienazioni di propri 
autoveicoli, dichiarazioni di vendita o debba provvedere 
alla regolare stipulazione dei .contratti scritti di vendita 
degli autoveicoli (n. 52). 

AVVOCATI E PROCURATORI 

RAPPRESENTANZA DELL'AMM.NE. -Se l'art. 5 della 
legge 26 novembre 1955, n. 1148, relativo alla rappresentanza 
in giudizio della Gestione INA-Casa, abbia 
carattere innovativo o interpretativo (n. 31). 

BORSA 

AGENTI DI CAMBIO. -I) Se, ai sensi dell'art. 1 del 

R. D. L. 7 marzo 1925, n. 222, gli agenti di cambio 
rivestano la qualifica <ii pubblici ufficiali (n. 8). -II) Se 
il fissato bollato consacrante una negoziazione di titoli, 
sempre che sia redatto e sottoscritto da un agente di 
cambio abbia le caratteristiche dell'atto pubblico (n. 8). 
COMUNI E PROVINCIE 

PIANI REGOLATORI. -I) Se, in via generale ed in 
assenza di norma specifica in materia di inosservanza dei 
regolamenti edilizi locali, possa il Prefetto adottare provvedimenti 
in sostituzione -e quindi anche in difformit� 
-dell'atteggiamento del sindaco e del Consiglio 
comunale (n. 61). -II) Se il prefetto possa adottare, 
in base all'art. 20 del T. U. della legge comunale e provinciale, 
ordinanze di carattere contingibile ed iirgente in 
materia di edilit�, od anche provvedere sulle ordinarie 
violazioni dei regolamenti edilizi comunali o dei piani 
regolatori (n. 61). -III) Se, allorch� vengano eseguite 
opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore 
comunale ed il Comune non provveda a far rispettare 
le prescri:7ioni stesse, spetti, ai sensi dell'art. 26 
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, al Ministero 
dei LL.PP., previo parere del Consiglio superiore, un 
potere di intervento diretto (n. 61). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

OPERE PUBBLICHE -I) Se, per le concessioni di opere 
pubbliche, comprendenti al tempo stesso la costruzione, 
la manutenzione e l'esercizio dell'opera, costituisca entrata 
imponibile, ai fini dell'imposta entrata, l'importo 
corrisposto dal concedente al concessionario per la costruzione 
stessa (n. 50). -II) Quale sia, in linea di massima, 
ai fini tributari, la natura giuridica del rapporto di 
concessione di sola costruzione (n. 50) . ..:�III) Se costituiscano 
entrata imponibile, ai fini dell'IGE, le somme 
erogate dal con,cedente, quando la sola costruzione dell'opera 
pubblica sia affidata ad un ente pubblico (o anche 
ad un privato) che ne assuma l'incar~co in nome proprio, 
ma per conto dello Stato (n. 50). -IV) Se costituiscano 
entrata imponibile, ai fini dell'IGE, le somme erogate 



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-243 


dal concedente per la costruzione dell'opera pubblica, 
effettuata dal concessionario in nome proprio ma per 
conto dello Stato, ove� l'estensione dell'incarico alla 
gestione non derivi direttamente dall'atto di concessione, 
ma da disposizioni di legge o in linea di fatto (n 50)� 

CONFISCA 

ORO. -I) Se la vendita, mediante asta pubblica, di 
lingotti d'oro -dei quali sia stata ordinata la confisca 
con sentenza passata in giudicato -possa essere effettuata 
nei locali della Tesoreria Provinciale ai sensi dell'art. 
48 del R. D. 9 febbraio 1896, n 25 e dell'art 622 

c. p. p. (n. 19). -Il) Se, ai sensi del D. L. L. 9 aprile 
1948, n. 486, alla Cancelleria del Tribunale competente 
competa il 20 % della somma che sar� conseguita dalla 
vendita dell'oro (n. 19). -I�I) Se un'aliquota della 
somma ricavata dalla vendita dell'oro competa agli 
scopritori delle infrazioni valutarie ai sensi del D.L.C.p.S. 
15 dicembre 1947, n 1511 (n. 19). 
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

AsTA. -I) Se sia regolare che pi� ditte, concorrenti 
ad un'asta ad offerte segrete per l'acquisto di un lotto 
boschivo facente parte di una foresta demaniale, presentino 
un'unica offerta cumulativa (n. 146). 

COMPENSAZIONE. -II) Se, ed in quali limiti, l'istituto 
della compensazione previsto dagli artt. 1241 e segg. 
del C. C. sia applicabile quando si tratti di debiti e crediti 
d'una medesima amministrazione statale verso un 
soggetto privato (n. 147). -III) Se, ed in quali limiti, 
l'istituto della compensazione, previsto dagli artt. 1241 
e segg. del C. C. sia applicabile quando titolari dei debiti 
e dei crediti da compensare siano diverse Amministrazioni 
statali (n. 147). 

CONTABILE DI FATTO DELLO STATO. -IV) Quali siano 
gli elementi che debbono intervenire perch� sorga uno 
Btatt~B di contabile di fatto dello Stato (n. 148). -V) Se 
possa considerarsi contabile di fatto dello Stato, un 
oleificio che ha avuto l'incarico di lavorare delle materie 
dello Stato da parte di un ente, diverso dallo Stato, e 
che operava per conto dello Stato (n. 148). 

CON'l'RATTL -IV) Se la legge 10 dicembre 1953, 
n 936, che ha elevato i limiti originari di somme comunque 
indicati nella legge e nel regolamento di Contabilit� 
Generale dello Stato, sia da applicarsi anche sulle ritenute 
da operarsi, ai sensi dell'art. 48 ,del detto Regolamento, 
sui pagamenti in conto delle somme dovute per 
contratti per forniture e lavori (n 149). 

SERVIZIO CASERMAGGIO. -VII) Se l'art. 12 del Capitolato 
Generale di Appalto del Servizio Casermaggio 
possa essere applicato ai Battaglioni Mobili (n 150). 

TRANSAZIONE. -VIII) Se il visto dell'Avvocatura 
dello Stato sugli atti di transazione stipulati dalle Amministrazioni 
statali debba essere apposto sull'originale 
dell'atto stesso (n. 151). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

PUBBLICHE CALAM�T�. -I) Se una societ� in accomandita, 
il cui unico socio accomandatario sia stato 
dichiarato fallito per una attivit� diversa da quella 
svolta dalla societ�, possa beneficiare delle provvidenze 
stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, avendo 

subito danni per effetto di pubbliche calamit� (n 12) Il) 
Se, concesso dal Prefetto, sentito l'apposito Comitato 
Provinciale, ad una impresa industriale un contributo 
per la riattivazione degli impianti danneggiati da pubbliche 
calamit� ai sensi della legge 13 febbraio 1952, 
n 50, qualora l'impresa non possa procedere.alla riattivazione 
totale per cause di forza maggiore, la stessa 
non abbia diritto ad alcun contributo oppure abbia 
diritto ad un contributo ridotto in proporzione delle 
somme erogate (n 13). 

REVOCA CONCESSIONI. -III) Se i decreti che autorizzano 
l'I.M.I. a concedere il finanziamento a' sensi della 
legge 30 agosto 1951, n. 952, possano venire revocati 
fino a quando l'I.M.I. non abbia formalmente concluso 
il mutuo (n. 14). -IV) S.e possa revocarsi la concessione 
nei casi di sopravvenute sostanziali variazioni nei presupposti 
che motivarono la concessione nelle :finalit� 
specifiche del :finanziamento (n 14). 

DANNI DI GUERRA 

RIPARAZIONE D'UFFICIO -I) Se la condizione stabilita 
dall'art 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 per il 
beneficio della riduzione ad un terzo della spesa di riparazione, 
nel caso che l'immobile riparato sia l'unica casa 
del danneggiato e sia destinata all'alloggio proprio e 
della sua famiglia, debba essere riferita al momento in 
cui si verific� il danno o se invece debba sussistere al 
momento dell'applicazione della legge n. 968 (n. 57). 

SOCIET� ITALIANE. -II) Quali siano i criteri in base 
ai quali possa defulirsi la nazionalit� degli enti e delle 
societ� in relaz�one all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 968 sui danni di guerra per il quale sono ammessi al 
risarcimento soltanto gli enti e le societ� di nazionalit� 
italiana (n. 58). 
CESPITE. -III) Quale sia la esatta definizione del 
concetto di ceBpite agli effetti del capoverso dell'art 28 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 58). 

TASSA DI BOLLO. -IV) Se, in base alla disposizione 
dell'art. 67 della legge 27 dicembr� 1953, n 968, siano 
da ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le 
quietanze sui pagamenti effettuati a titolo di indennizzo 
per danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 
17 e 18 della legge stessa (n. 59). 

DEPOSITO 

Se l'Amministrazione risponda a titolo di deposito 
nei confronti delle Imprese, per la somma che queste 
avevano versato direttamente nella cassa di essa per gli 
adempimenti fiscali e delle quali, invece, si appropri� 
un dipendente addetto all'ufficio (n. 17). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

CASE ECONOMICHE P. T. -I) Se, nell'ipotesi di. incarico 
parziale relativo alla costruzione di case economiche 
P. T. sia applicabile l'aumento previsto dall'art. 
18 della Tariffa Professionale degli ingegneri ed 
Architetti approvata con legge 2 marzo 194Jl,. n. 143 

(n. 61). 
COOPERATIVE EDILIZIE. -II) Se sia possibile l'intervento 
del Ministero dei LL.PP. in un giudizio pendente 
tra una Cooperativa edilizia e l'architetto, incaricato 
del progetto della palazzina sociale, in ordine ai 


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-244 


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maggiori compensi dovutigli per aver egli progettato 
anche i lavori compresi in una perizia suppletiva (n. 62). 
-III) Se il Ministero dei LL. PP. pu� ritenersi impegnato 
per la somma ammessa a contributo e nei limiti delle voci 
risultanti dal progetto approvato o anche per eventuali 
maggiori compensi in seguito a variazioni in aumento 
della spesa approntata (n. 62). 

ESAZIONE ED ESATTORI 

MOROSIT� DEGLI ESATTORI. -Se, in caso di inadempienza 
da parte degli esattori comunali nel versamento 
all'Erario delle rate di rimborso delle anticipazioni godute 
dai Comuni ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 307�, sia 
dovuta l'indennit� di mora o "siano dovuti gli interessi 
di mora (n. 3). 

ESECUZIONE FISCALE 

INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE. -I) Se l'ingiunzione 
amministrativa vada equiparata al precetto e, come tale, 
divenga inefficace, ai fini dell'esecuzione, se non si procede 
ad atti esecutivi nel termine di novanta giorni 

(n. 35). -II) Se l'eventuale opposizione dell'intimato 
sospenda il termine di inefficacia il quale riprende a 
decorrere dall'art. 627 C. P. C. (art. 481 C. P. C., 2� 
comma) (n. 35). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

INDENNIT�. -Se, per effetto della vigente legge sulla 
imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, gli atti della 
procedura per provvedere alla nomina di tutori di minorenni 
per l'accettazione di indennit� di espropriazione, 
debbano essere redatti in bollo (n. 126). 

FALLIMENTO 

I) Se, sopravvenut'o il fallimento di una ditta impegnata 
con regolari contratti ad eseguire una f�rnitura 
per la Amministrazione dell'Aeronautica possa farsi 
luogo, in applicazione delle Condizioni generali di fornitura 
alla risoluzione dei contratti per inadempimento 
ed al conseguente incameramento delle cauzioni prestate 
(n. 27). -II) Se, nel detto caso, la Amministrazione 
possa far valere in via di compensazione i 
crediti nascenti dalle penalit� inflitte alla ditta per i 
ritardi nella consegna, in quanto anteriori al fallimento 

(n. 27). -III) Se l'Amministrazione possa richiedere 
i danni e le penalit� a qualsiasi titoli successivi alla 
dichiarazione di fallimento (n. 27). 
FERROVIE 

ASSUNTORI FERROVIARI. -I) Quale sia lo stato giuridico 
degli assuntori ferroviari (n. 245). -II) Se alle 
retribuzioni ed agli altri compensi od indennit� spettanti 
ai concessionari di assuntorie di stazione sia applicabile 
la prescrizione biennale o quella quinquennale 

(n. 245). 
IMPIEGO PUBBLICO 

ASSUNTORI FERROVIARI. -I) Quale sia lo stato giuridico 
degli assuntori ferroviari (n. 418). 

IMPIEGATI NON DI RUOLO. -II) Se possa essere adottato, 
nei confronti di un avventizio, il provvedimento 

di annullamento del decreto di nomina per aver questi 
riportato, in data anteriore all'assunzione, condanne, 
passate in giudicato, ad una pena restrittiva della libert� 
personale (n. 419). -III) Se, nell'ipotesi positiva, al 
detto avventizio competa o__meno la iz:i:dennit� per cessazione 
del rapporto di impiego ai sensi .dell'art. 9 del 

D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207 (n. 419). . 
INSEGNANTI. -IV) Se tra l'Amministrazione della 
Marina e gli insegnanti civili presso le Scuole del Corpo 
Equipaggi Marina Militare, assunti con contratto annuale, 
intercorra un vero e proprio rapporto di pubblico impiego 
(n. 420). 

SOTTUFFICIALI. -V) Se la sospensione precauzionale 
dall'impiego di un sottufti�iale colpito da ordine di cattura 
decorra dalla data dell'ordine di cattura o dal 
decreto di sospensione (n. 421). 

STATALI. -VI) Quali siano i provvedimenti da adottarsi 
dal Comitato Interministeriale Provvidenze agli 
Statali, in relazione alla illecita spec:ulazione operata da 
ditte autorizzate ad accettare, in pagamento delle merci 
vendute, i buoni acquisto C.I.P.S. le quali, non attenendosi 
alle norme del R. D. L. 17 maggio 1946,.n. 388, 
commutavano in danaro i buoni operando una notevole 
detrazione (n. 422). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

REGISTRAZIONE CONTRATTI. -I) Se l'art. 80 della 
legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, trova applicazione 
per quanto riguarda i contratti stipulati fra 
l'Amministrazione e le imprese private nella forma di 
scrittura privata (n. 124). -II) Se l'art. 80 della legge 
di registro 30 dicembre 1923 b. 3269, trova applicazione 
per quanto riguarda il tributo relativo ad atti stipulati 
nella forma pubblica amministrativa (n. 124). 

I. G. E. 
ENTRATA IMPONIBILE. -I) Se, per le concessioni di 
opere pubbliche, comprendenti al tempo stesso la costruzione, 
la manutenzione e l'esercizio dell'opera, costituisca 
entrata imponibile, ai fini dell'imposta entrata, 
l'importo corrisposto dai concedenti al concessionario 
per la costruzione stessa (n. 57). -II) Quale sia, in 
linea di massima, ai fini tributari, la natura giuridica del 
rapporto di concessione di sola costruzione (n. 57). III) 
Se costituiscano entrata imponibile, ai fini della 

I. G. E. le somme erogate dal concedente, quando la 
sola costruzione dell'opera pubblica sia affidata ad un 
ente pubblico (o anche ad un pr�vato) che ne assuma 
l'incarico in nome proprio ma per conto dello Stato 
(n. 57). -IV) Se costituiscano entrata imponibile, ai 
fini dell'I. G. E., le somme rogate dal concedente per 
la costruzione della opera pubblica, effettuata.dal concessionario 
in nome proprio ma per conto dello Stato, 
ove l'estensione dell'incarico alla gestione non derivi 
direttamente dall'atto di concessione, ma da disposizioni 
di legge o in linea di fatto (n. 57). 
PRIVILEGI. -V) Se, ai sensi dell'art 44 della legge 
19 giugno 1940, n 762, il credito dello Stafo�per I. G. E. 
non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia piivil~giato 
sulla generalit� dei mobili (n. 58) -VI) Se, ai 
sensi della suddetta legge, il credito dello Stato per 
I G E. non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia 
privilegiato anche sulla generalit� degli immobili (n. 58). 


245 


l 

I 


IMPOSTE E TASSE VARIE 

CONTRIBUTI STRAORDINARI. -I) Quale sia, ai sensi 
dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 -che 
istitui per il periodo 1� marzo 1952-31 dicembre 1953 
un contributo straordinario sulle retribuzioni -l'aliquota 
da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza 
riferimento alle ore di lavoro (n. 274). 

ESAZIONE. -II) Se sia stato stipulato tra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America un trattato bilaterale che permetta 
il recupero in uno Stato dei crediti tributari dell'altro 
Stato (n. 275). -III) Se, in mancanza di specifici 
accordi internazionali, sia possibile perseguire all'estero 
l'esazione di crediti tribut~ri (n. 275). 

INVALIDI DI GUERRA 

I) Quale sia, agli effetti dell'amnistia, di cui al D. P. 
19 dicembre 1953, n. 992, il carattere del reato con 
travvenzionale previsto dalla legge 3 giugno 1950, 

n. 375. (n. 4) -II) Se l'O N.I.G. possa costituirsi 
parte civile in un procedimento penale a carico di una 
ditta per violazione agli obblighi degli artt. 14 e 22 
della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 5). 
METANO 

CONTRIBUTI BOMBOLE. -I) Se i corrispettivi per l'uso 
di bombole per metano abbiano natura tributaria (n. 2). 
-II) Se gli stessi siano dovuti dai distributori di metano 
in bombole (n. 2). 

INGIUNZIONE. -III) Se l'ingiunzione di pagamento 
per i corrispettivi per l'uso di bombole per metano debba 
essere emessa dal Procuratore del Registro o debba essere 
emessa dall'Intendente di Finanza (n. 2). 

PARTE CIVILE 

I) Se sia ammessa la costituzione di parte civile della 
Amministrazione della Pubblica Istruzione nei giudizi 
per violazione delle norme conte.ute nella legge Io giugno 
1939, n. 10~9 sulla� tute~a delle c0se di interesse 
artistico e storico (n. 9). -II) Se l").N.I.G. possa 
costituirsi parte civile in un procedi,_ mto penale a 
carico di una ditta per violazione agli vbblighi degli 
artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 10). 

PENSIONI 

VIVENZA A CARICO. -Se il requisito della vivenza a 
carico del padre, al quale l'ultimo comma dell'art. 8 
del R. D. L. 27 novembre 1909, n. 2372 subordina la 
concessione della pensione a favore dei figli e delle figlie 
nubili maggiorenni, debba essere inteso in senso assoluto 

o con criteri di relativit� (n. 77). 
PIANI REGOLATORI 

REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI. -I) Se, in via generale, 
ed in assenza di norma specifica in materia di inosservanza 
dei regolamenti edilizi comunali, possa il Prefetto 
adottare provvedimenti in sostituzione -e quindi 
anche in difformit� -dell'atteggiamento del Sindaco 
e del Consiglio Comunale (n. 4). -II) Se il Prefetto possa 
adottare, in base all'art. 20 del T. U. della legge com. 
e prov. le ordinanze di carattere contingibile ed urgente 
in materia di edilit�, o anche provvedere sulle ordinarie 

violazioni dei regolamenti edilizi comunali o dei piani 
regolatori (n. 4). -III) Se, allorch� vengano eseguite 
opere non rispondenti alle prescrizioni del piano rego,
latore comunale ed il Comune non provveda a far rispettare 
le prescrizioni stesse, spetti, ai sensi dell'art 26 
legge urbanistica, 17 agosto 1942, ii. 1150, arMinistero 
dei Lavori Pubblici, previo parere del Consiglio Superiore, 

un potere di intervento diretto (n 4). 

POLIZIA 

APOLIDI. -I) Se all'apolide, residente in Italia, siano 
applicabili le limitazioni al diritto di incolato previste 
dagli artt. 142 e segg. della legge di P. S (n 17). II) 
Quale sia l'interpretazione della dizione "straniero� 
di cui all'art. 142 legge di P. S. (n. 17). -III) Se la 
dichiarazione di apolide di un rifugiato assistito dall'I. 
R. 0., entrato e trattenuto in Italia per concessione 
dello Stato italiano, abbia potuto trasformare questo 
stato di fatto precario in un rapporto stabile di residenza 
(n. ,17). 

SERVIZIO CASERMAGGIO. -IV) Se l'art. 12 del Capitolato 
Generale di Appalto del servizio casermaggio possa 
essere applicato ai battaglioni mobili (n. 18). 


PORTI 

DEMANIO. -I) Se un magazzino, situato al di fuori 
della zona portuale, ma con ingresso nell'ambito di 
questa, debba considerarsi come esistente nel Demanio 
Pubblico Marittimo agli effetti delle operazioni di facchinaggio 
(n. 7). -II) Se le Amministrazioni Statali, 
che ha:h.no in uso per i propri servizi beni demaniali nell'ambito 
della giurisdizione portuale, siano tenute o 

o meno a pagare i canoni per l'occupazione dei beni 
stessi, quando l'assegnazione in uso del bene demaniale 
corrisponde ad un interesse dello �stesso Ente portuale 
(n. 8). 
RAPPORTI DI LAVORO 

CONTRIBUTI STRAORDINARI. -I) Quale sia, ai sensi 
dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 -che 
istitui per il periodo 1� marzo 1952 31 dicembre 1953 
un contributo straordinario sulle retribuzioni -la 
aliquota da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza 
riferimento alle ore di lavoro (n. 32). -II) Se nella 
qualificazione di un rapporto di lavoro si deve far riferimento 
alla sua sostanza o alla denominazione che le 
parti gli hanno dato (n. 33). 

REQUISIZIONI 

LIQUIDAZIONE INDENNIZZI. -Se, essendo cessato lo 
stato di guerra, per le modalit� di liquidazione degli 
indennizzi per danni verificatisi ai beni requisiti durante 
il periodo della requisizione, sia applicabile il disposto 
dell'art. 54 del R. D. 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 114). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

ESERCITAZIONI MILITARI~ -I) Se sia fondata la richiesta 
di risarcimento di danni, avanzata dall'Ente Ma---remma, 
che ha dovuto affittare un pascolo di sua propriet� 
a prezzo minore per la circostanza che nello stesso 
fondo si svolgono usualmente le esercitazioni di tiro della 
scuola di artiglieria (n. 174). 


-246 


RECUPERO SPESE. -II) Se le Amministrazioni statali 
possano promuovere giudizi per il recupero delle 
spese ospedaliere pagate per il periodo di invalidit� o 
di degenza di dipendenti vittime di fatti illeciti ad opera 
di terzi (n. 175). 

SANITARI 

MEDICO CONDOTTO. -Se il secondo graduato idoneo 
in un concorso per medico condotto possa essere nominato 
nel caso in cui il vincitore del concorso sia dichiarato 
decaduto dalla nomina per falsit� di documenti 
�ltre i sei mesi stabiliti dall'art. 26 del D. 11 marzo 1935, 

n. 281 (n. 4). 
SOCIETA' 

FALLIMENTO DT SOCIO ACCOMANDATARIO. -Se, una 
societ� in accomandita, il cui unico socio accomandatario 
sia stato dichiarato fallito per un'attivit� diversa da 
q'uella svolta dalla societ�, possa beneficiare delle provvidenze 
stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, 
avendo subito danni per effetto di pubbliche calamit� 

(n. 69). 
TASSA DI BOLLO 

ESENZIONE. -I) Se, in base alla disposizione dell'art. 
67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, siano da 
ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le quietanze 
sui pagamenti effettuati a -titolo di indennizzo per 
danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 17 
e 18 della legge stessa (n. 11). 

NOMINA DI TUTORE DI MINORENNI. -II) Se per 
effetto della vigente legge sulla imposta di bollo 25 giugno 
1953, n. 492, gli atti della procedura per provvedere 
alla nomina di tutori di minorenni per l'accettazione 
di indennit� di espropriazione debbano essere 
redatti in bollo (n. 12). 

TRANSAZIONE 

Se il visto dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di 
transazione stipulati dalle Amministrazioni Statali debba 
essere apposto sull'originale dell'atto stesso (n. 7). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

I) Se sia stato stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti 
d'America un trattato bilaterale che permetta il recupero 
in uno Stato dei crediti tributari dell'altro Stato 

(n. 5). -II) Se, in mancanza di specifica accordi internazionali, 
sia possibile perseguire all'estero l'esazione di 
crediti tributari (n. 5). 
TRATTATO DI PACE 

BENI ITALIANI IN JUGOSLAVIA. -I) Se i titolari di 
diritto all'indennizzo per la perdita di beni confiscati o 
nazionalizzati in Jugoslavia, ai sensi della legge n. 1064 
del 1949, possano essere non solo le persone fisiche ma 
anche persone giuridiche e societ� (n. 64). -II) Se il 
limite dei venticinque milioni stabilito dall'art. 4 della 
legge n. 1131 del 1952 per le anticipazioni da concedere 
per la perdita di detti beni debba valere nei confronti 
di una societ� commerciale nel suo insieme o nei confronti 
di ciascun socio (n. 64). 

BENI ITALIANI IN TUNISIA. -III) Se possa essere 
concesso indennizzo a favore di cittadini italiani per 
quei beni, situati nel territorio della Reggenza di Tunisi, 
la cui perdita si'a avvenuta per ragioni, giuridiche o naturali, 
diverse da quelle derivanti dall'applic�zione dello 
art. 79 del Trattato di Pace (n. 65). -IV) Se possano 
essere indennizzate le perdite patrimoniali subite dai 
cittadini italiani_in Tunisia in �pplicazione delle norme 
stabilite nei decreti beilicali del 12 agosto 1943 e 25 novembre 
1943, i quali tendono a colpire con misure di 
evidente carattere fiscale, i cosi detti arricchimenti 
illeciti verificatisi durante il periodo in cui la Reggenza 
di Tunisi fu occupata dalle truppe italo-germaniche (n. 65). 

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BULGARIA (seguito) 

PARTE B. -L'AVVOCATURA DI STATO 

1. La legge del 1� novembre 1952. 
La Bulgaria noll' possiede un organo speciale 
addetto alla difesa giudiziaria dello Stato. A 
questa provvede la Procura dello Stato (Prokuraturata); 
il termine Prokuraturata � reso meglio 
nella traduzioi;ie tedesca con Staatsanwaltsohaft 
(Avvocatura dello Stato); per la vicinanza della 
dizione, preferiamo qui tradurre Procura e traduciamo 
in Procuratore la dizione bulgara di 
Procuror. La Procura Bulgara per� non deve 
essere confusa con il nostro pubblico ministero 

o con il termine francese di Parqu�t; essa si avvicina 
piuttosto all'inglese Attorney nella persona 
del suo rappresentante (Solicitor), per quanto 
interessa la difesa della Pubblica Amministrazione 
(Crown). 
La Procura della Repubblica Popolare bulgara 
rassomiglia alla Procura dell'Unione Sovietica, 
di cui parleremo pi. avanti; troviamo una certa 
rassomiglianza in paesi gi� trattati (Brasile). 
Occorre qui premettere i precetti della Costituzione 
del 4 dicembre 1947. Il controllo giudiziario 
supremo sui Tribunali di ogni categoria � 
esercitato dal Tribunale Supremo della Repubblica, 
i cui membri sono eletti dalla Assemblea 
Nazionale per cinque anni (art. 61). Il controllo 
supremo sulla stessa applicazione della legge 
tanto da parte dei diversi organi dello Stato e 
dei funzionari tanto da parte dei cittadini � 
esercitato dal Procuratore Generale della Repubblica; 
questi � particolarmente tenuto a vigilare 
sulla prosecuzione e sul castigo tanto dei delitti 
relativi agli interessi dello Stato ed agli interessi 
economici nazionali della Repubblica quanto dei 
delitti che arrechino pregiudizio alla indipendenza 
ed alla sovranit� del paese (art. 62); esso 
� eletto dalla Assemblea Nazionale per cinque 
anni e non � subordinato che all'Assemblea (art.63); 
tutti gli altri Procuratori dei tribunali di ogni 
categoria sono nominati e revocati dal Procuratore 
Generale ed a questi sono subordinati (art.64). 
Si richiamano qui la legge sull'organizzazione dei 
Tribunali del popolo (Zakon zu ustrojstuoto na 
narodnite sadilista), n. 70 del 26 marzo 1948 (data 
e numero di cc Dargiaven Vestnik ))'che indicheremo 
appresso con cc DV ll), la legge sui Tribunali locali 
del popolo del 27 agosto 1948, n. 201 (Zakon za

i 

I 

i 

I 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA ,DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

A CURA DI SALVATORE SICA 

mestinite narodni sadilista, cc D.V. ll), la vecchia 
legge sulla Procura di Stato del 26 marzo 1948 

n. 70 (Zakon za Prokuraturata, cc D.V. ll}, la legge 
sugli avvocati e procuratori, n. 257 del 5 novembre 
1947 (Zakon advokatite, cc D.V. �). 
La legge anzidetta del 1948 sulla Procura di 
Stato � stata sostituita dalla legge 10 novembre 
1952, di cui � stata autorizzata la pubblicazione 
da parte del Presidium con ukase n. 450 del 
6 novembre 1952; seguiamo la pubblicazione nel 

n. 92 di cc Isvestia )) in data 7 novembre 1952, 
pag. 3. La traduzione che seguiamo � diretta dal 
bulgaro ed � stata eseguita di concerto con chi 
scrive. 
Il Cap. I della legge riguarda i c6mpiti assegnati 
alla Procura della Repubblica Popolare di Bulgaria 
(art. 1-3). Questa � tenuta a salvaguardare 
e difendere l'ordine sociale, stabilito dalla Costituzione, 
la propriet� socialista nonch� la legalit� 
nel paese (art. 1). La Procura di Stato attua nel 
modo seguente i co_mpiti ad essa assegnati: 

a) vigila per l'esatta esecuzione delle leggi 
da parte di tutti gli organi che rappresentano 
lo Stato, da parte di tutti coloro che prestano 
la pubblica funzione ed hanno un rapporto di 
pubblico servizio, da parte di tutti i cittadini e 
da parte infine di tutti gli enti, imprese ed organizzazioni 
sociali (obzteztvemi orghanizazii); 

b) intraprende le prosecuzioni penali per ogni 

azlone delittuosa contro la Repubblica e contro 

la propriet� socialista; per ogni altro delitto prov


vede e mantiene la pubblica accusa; emette le 

conclusioni nei processi penali dinanzi ai tribunali; 

protesta contro le sentenze ingiuste e contro 

ogni altro provvedimento illegale adottato dai 

tribunali della Repubblica; 

o) esercita il controllo sul fondamento legale 

di ogni imprigionamento ed ordina lo scarcera


mento ove la cattura risulti ingiustificata; 

d) emette gli ordini per l'esecuzione delle senten


ze e segue il regolare adempimento delle condanne; 

e) partecipa nelle cause civili nei casi pre


visti dalla legge e quando si renda necessario per 

la difesa degli interessi dello Stato e sociali; 

f) dispone il ristabilimento delle situazioni 

di fl;l>tto dapprima esistenti, la cui modificazione 

e cambiamento siano illegalmente intervenuti; 

g) esercita il controllo sulle disposizioni (or: 
dini, istruzioni, circolari, provvedimenti in genere) 
emanati dagli organi governativi ministeriali e 
periferici, dagli organi locali e da ogni altro ente 
pubblico quando risultino in contrasto con la 
costituzione e con le leggi; a tal fine egli eleva 

. 



-248 


una protesta dinanzi agli organi rispettivi ed indica 
i mezzi affinch� sia. eliminato il contrasto (art. 2). 

Perch� possano esercitare le proprie funzioni, 
i procuratori hanno diritto di chiedere le informazioni 
necessarie e la. documentazione o materia.
le relativo da tutti gli organi dello Stato, da 
tutte le persone che abbia.no un rapporto di servizio 
con esso, dai cittadini e da tutti gli enti, 
imprese ed organizzazioni. socia.li (art. 3). 

Il cap. II della legge 1952 concerne l'organizzazione 
della Prokuraturata (art. 4-12). La Procura 
� unitaria. e centralizzata. La Procura Generale 
comprende anche i Procuratori speciali e cio�: 

1) la Procura presso l'Amministrazione militare; 


2) la. Procura presso il Ministero degli Interni; 

3) la. Procura presso il Ministero dei Trasporti. 

A capo della Procura sta il Procuratore Generale 
della Repubblica Popola.re di Bulgaria. Il 
Procuratore Generale della Repubblica Popolare 
di Bulgaria viene eletto per cinque anni dall'Assemblea 
Nazionale; esso dipende dall'Assemblea 
Nazionale. .Ogni anno il Procuratore Generale 
presenta al Presidente una relazione sull'attivit� 
svolta dalla Procura (art. 4). 

Nell'adempimento delle loro attribuzioni i procuratori 
funzionano in base alla. legge. Essi sono 
indipendenti sia. dal potere della Pubblica Amministrazione 
e sia. da quello degli organi locali. Essi 
sono dipendenti soltanto dal Procuratore Generale. 
Ogni procuratore dipende dal procuratore 
superiore competente$(art. 5). . 

Ogni rispettivo procuratore pu� provvedere a 
sospendere (spre) o pu� annullare (odmini) le 
disposizioni del procuratore inferiore. Il Procuratore 
Generale pu� sospendere o pu� annulla.re 
le disposizioni di tutti i procuratori. L'annulla.mento 
delle disposizioni speciali avvengono sfa 
da parte del Procuratore dirigente in uno dei 
detti Ministeri della Difesa, degli Interni o dei 
Trasporti rispettivamente e sia. dal Procuratore 
Generale della Repubblica Popola.re di Bulgaria. 
(art. 6). Ogni procuratore pu� obbligare l'inferiore, 
in corrispondenza dei gradi, a sostituirlo 
nell'espletamento delle proprie funzioni di servizio 
(art. 7). I rapporti tra procuratori e giudici 
istruttori sono determinati dalle norme del Codice 
di procedura penale (art. 8); vogliamo qui ricordare 
il Codice penale (Nakazatelen Zakon) di 
cui a legge 13 febbraio 1951 n. 13 cc Isvestia. n, 
il nuovo Codice di procedura penale di cui a legge 
del febbraio 1952, che in sostanza segue il sistema 
procedurale sovietico, il Codice penale militare 
(Voenno -nakazatelen Zakon) di cui a legge 

n. 21 del 28 gennaio 1949 cc D.V. n, il Codice di 
procedura penale militare (Voenno -Sadeben Zakon) 
di cui a legge n. 180 del 6 agosto 1949 cc D.V. n. 
La Procura.turata � composta dalla Procura Generale, 
dalle Procure regionali, dalle Procure circondariali, 
dalle Procure delle citt�, e dalle Procure 
delle frazioni di citt�. Le procure delle citt� 
sono create con un ordine del Procuratore Generale. 
Le sedi e la. competenza territoriale (o i raggi) 
dei procuratori e dei giudici istruttori sono 
stabilite dal Procuratore Generale; le sedi e la. competenza 
delle procure speciali sono stabilite dal 
Procuratore Generale di concerto con il rispettivo 
Ministro della Difesa, o degli Interni o dei Trasporti 
(art. 9). La Procura dell'Esercito ha procure 
regionali; il numero dei relativi procuratori 
e giudici istruttori rientra. nel r"Q.olQ. del J}'.[inistero 
della Difesa (art. 10). La Procura presso il Ministero 
degli Interni funziona per l'intero paese; � 
soltanto centrale. Tuttavia possono essere stabilite 
Procure regionali secondo norme del Procu ratore 
Generale adottate di concerto con il Ministro 
dell'Interno; il numero dei relativi procuratori 
e giudici istruttori � compreso nel ruolo del 
Ministero degli Interni (art.11). La Procura del 
Ministero dei Trasporti pu� avere anche Procure 
territoriali; il numero dei relativi procuratori e 
giudici istruttori � stabilito dallo stesso bilancio 
(bjudzeta) della Procura.turata (art. 12). 

Il Cap. III della legge del 1952 sulla Procura 
concerne la nomina, il dimissiona.mento ed i 
gradi dei procuratori (art. 13-23). Tutti i procuratori 
ed i giudici istruttori sono nominati o dimessi 
dal Procuratore Generale. I procuratori ed 
i giudici istruttori presso le Procure speciali sono 
nominati e dimessi dal Procuratore Generale di 
concerto con il rispettivo Ministro della difesa, 
degli Interni o dei Trasporti (art. 13). Possono 
essere nominati procuratori e giudici istruttori 
le persone che posseggano i seguenti requisiti: 
a) essere cittadino bulgaro; ved. in proposito la 
legge sulla cittadinanza bulgara (Zakon za Bagarskoto 
grazdanstvo) n. 70 del 26 marzo 1948 cc D.V. n 
b) aver compiuto gli studi giuridici ed aver superato 
l'esame statale prestabilito; ved. in proposito 
la. legge sull'insegnamento superiore (Zakon 
za Visseto obrazovanie) n. 224 del 24 settembre 
1948 cc D.V. n; o) aver compiuto la prova presso 
le procure dei Tribunali o presso qualche ufficio 
di consulenza giuridica; d) non. essere stato privato 
dei diritti, secondo l'art. 28, punti 10 e 20 del 
codice penale di cui sopra; e) non essere stato 
condannato alla privazione . della libert� per delitti 
di carattere co.iune, salvo se sfa intervenuta 
l'amnistia. o la. riabilitazione; f) non aver manifestato 
tendenze fasciste o tendenti alla restaurazione 
capitalista (art. 14). I procuratori ed i 
giudici istruttori, all'atto di entrata nelle funzioni, 
prestano promessa di fedelt� alla Repubblica. 
� appositamente stabilita dalla legge la formula 
della promessa. Il Procuratore Generale presta 
la promessa dinanzi al Presidium; i singoli procuratori 
prestano la promessa dinanzi al procuratore 
superiore (art. 15). Per l'esercizio delle funzioni 
di procuratori e di giudici istruttori sono stabiliti 
i gradi seguenti: 

1) Vice-Procuratore Generale; 

2) Sostituti Procuratori Generali; 

3) Procuratori presso la Procura Generale; 

4) Vice Procuratori presso la Procura Gene


rale e giudici istruttori per le cause impor


tanti presso la Procura Generale; 

5) Procuratori regionali; �� � _ . 

6) Vice Procuratori regionali e giudici istrut


tori presso le Procure regionali; 

7) Procuratori circondariali; 

8) ViceProcuratori circondariali e giudici istrut


tori presso le Procure circondariali (art. 16). 


i&& i&& 
~ 249 


Il Procuratore regionale di Sofia � parificato 
ad lill Procuratore presso la Procura Generale. 
I Vice Procuratori regionali di Sofia ed i giudici 
istruttori presso la Procura regionale di Sofia 
sono parificati ai Procuratori regionali del paese 
(art. 17). I Procuratori presso il Ministero della 
Difesa, presso il Ministero degli Interni o presso 
il Ministero dei Trasporti sono collaboratori 
del Procuratore Generale; i relativi gradi sono 
stabiliti dal Procuratore Generale di concerto con 
il rispettivo Ministro (art. 18). Sono nominate 
a Procuratori circondariali ed alle cariche assimilate 
od a Vice procuratori regionali le persone che 
abbiano prestato almeno due anni di prova per 
una funzione immediatamente inferiore. Sono 
nominate a Procuratori regionali od alle cariche 
assimilate le persone che abbiano prestato almeno 
tre anni di prova per una funzione immediatamente 
inferiore. Le promozioni od avanzamenti 
avvengono in base al merito (art. 19). In casi 
eccezionali o per meriti speciali il Procuratore 
Generale pu� promuovere i procuratori a sua 
scelta ma per non pi� di due gradi (art. 20). Il 
Procuratore Generale pu� nominare presso la 
Procura funzionari che posseggano i requisiti 
indicati dall'art. 14 e che abbiano prestato la 
prova presso i Ministeri (art. 21). I Procuratori 
regionali e parificati possono essere promossi, 
dopo aver prestato la debita prova, sino al grado 
di Procuratore presso la Procura Generale; tutti 
gli altri Procuratori e giudici istruttori possono 
essere nominati sino al grado di Procuratore 
regionale (art. 22). Tutti gl'impiegati della Procura 
sono nominati e licenziati dal rispettivo Procu


ratore. 
La legge del 1952 sulla Procura contiene al 
Cap. IV norme transitorie (artt. 24-27). 

2. La dottrina bulgara e l'Avvocatura dello Stato 
(Prokuraturata). 
Nel n. 3 di Sozialistitscesko Pravo cc Diritto 
socialista n del 1953, Sofia, Christo Dionissieff 
ha studiato il controllo generale affidato all'Avvocatura 
dello Stato (Prokuraturata) in Bulgaria; 
l'articolo riveste tale importanza da essere stato 
tradotto in tedesco da Alexander Ernst (Halle) 
nel n. 4 di Rechtswissenwchaftlicher Informationsdient 
del 20 febbraio 1950 (edito dal cc Deutsche 
Institut fur Rechtswissenschaft n, pag. 120), 
Bulgarien, Die allgemeine Aufsicht der Staatsanwaltschaft. 
Dionissieff parte dalle considerazioni 
della dottrina sovietica e da quelle di G. Dimitroff 
e da W. Tscherwenkoff sulla necessit� 
di mantenere l'ordine legale nello Stato socialista 
a cura di organi determinati; uno di questi � costituito 
dall'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata; 
Staatsanwaltschaft). La caratteristica principale che 
distingue l'Avvocatura o Procuratura di Stato 
dagli altri organi di controllo consiste nella supremazia 
e nella generalit� del suo controllo o vigilanza: 
infatti, costituzionalmente, essa � il supremo 
organo di controllo della legalit� nel paese e tale 

controllo concerne tutti gli organi in cui � ripartito 

il potere dello Stato, dell'.Aillministrazione, della 
giustizia nonch� tutti i dipendenti pubblici ed i cittadini; 
in sostanza tale controllo renderebbe attuale ed 
effettiva l'espressione. della volont� popolare e 
la fiducia nei pubblici poteri. '.l'ra i me.zzi diretti 
a realizzare l~ giustizia nell'Amministrazione ha 
una importanza non secondaria quello della competenza 
assegnata alla Procura di rivolgere proteste 
a qualsiasi organo amministrativo, come si 
� detto nella esposizione della legge del 1952; 
� tale possibilit� ch'� fatta risaltare sia da DroNISSIEFF 
e sia dal prof. A. s. ANGELOFF (Le guarantigie 
della legalit� nelle pubbliche funzioni della 
Repubblica Popolare di Bulgaria, Aooademia Bulgara 
delle Scienze, Sofia, 1953, pag. 203-204, in 
bulgaro). L'opera della Procura di Stato si serve 
poi di tutti gli altri organi di controllo come dell'accennata 
Commissione del Controllo di Stato, 
degli organi ispettivi dei pubblici servizi, dei 
servizi ispettivi esistenti presso il Consiglio dei 
Ministri e presso i singoli ministeri. Nel suo lavoro 
Angeloff precisa la differenza fondamentale tra 
la funzione generale e suprema di controllo da 
parte della Prokuraturata e quella dello specifico 
organo di controllo (Dragiaven Oontrol), riallacciandosi 
alla dottrina russa (Tadewossjan); 
sono soggetti al controllo della Procura tutti gli 
organi politico-amministrativi, sociali, culturali, 
economici, sanitari, commerciali, finanziari ecc. 
Dionissieff. pone in prima linea la competenza 
della Procura di assicurare e proteggere la propriet� 
dello Stato e delle istituzioni socialiste, 
giacch� questa costituisce per il sistema bulgaro il 
fondamento economico dello Stato e dell'ordine 
sociale. Il lavoro della Procura, viene avvertito, � 
stato limitato nel campo della difesa della propriet� 
dello Stato (1, 7 %degli affari nel 1952), mentre il suo 
intervento � stato massiccio nel campo e conomico 

e va accrescendosi nelle questioni del lavoro, 
laddove nel 1952 si ebbe appena un centinaio 
di violazioni del Codice del lavoro. Le questioni 
concernenti la qualit� della produzione furono 
limitate nel 1952 (56 casi) ma i compiti della 
Procura sono importantissimi in tale campo. 
Dionissieff riassume come segue i metodi di difesa 
da parte dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata: 
1) poteri di iniziativa; 2) necessit� di intervenire 
in seguito alle comunicazioni ed al materiale 
fornito dagli organi del Controllo di Stato, 
del Controllo sui funzionari, dei Ministeri, Amministrazioni, 
Enti, Organizzazioni; 3) necessit� di 
intervenire su denuncia e ricorsi dei cittadini; 
4) necessi.t� d'intervenire in base ad informazioni 
raccolte dalla stampa, da articoli di giornali ecc. 
Sulla protesta da parte della Procura la dottrina 
richiama l'attenzione, riallacciandosi agli autori 
russi come G. N. SAFONOV (Il oontrollo di legalit� 
e la competenza predominante dell' A vvooatura 
di Stato) ed E. A. LUNEW (Le basi costituzionali 
del controllo generale da parte dell' A vvoc_q,tura di 
Stato nell'Unione Sovietioa, in �Questioni di dirittQ_ 
amministrativo e finanziario sovietico )>, Mosca, 
1952): la protesta pu� anche ridursi ad una segnalazione; 
entrambe sono seguite da una proposta 

o parere della Procura per la eliminazione della 

-250 


violazione e per la determinazione delle responsabilit� 
disciplinari, amministrative, penali o civili. 
Ove risultasse definitivamente un danno materiale, 
l'Avvocatura inizia_ la causa civile. 

3. Il sistema dell'Avvocatura di Stato 
o Prokuraturata. 
Tenendo conto di quanto siamo venuti esponendo, 
ci troviamo di fronte ad un sistema particolare, 
proprio dei presupposti del concetto sovietico 
della Procura di Stato. Il sistema di difesa, 
anche civile, si risolve nel controllo di tutta l'organizzazione 
sociale; la responsabilit� dello Stato 
resta allo Stato per la parte di cui non debba 
rispondere il funzionario od impiegato; tale responsabilit� 
non � totale e si riduce ad una trattenuta 
sulla retribuzione ma pu� essere anche 
piena quando la legge lo richieda e nei movimenti 
contabili, com'� ampiamente avvertito dal dottore 
MiLTSCHO KosTOFF: Sulla responsabilit� materiale 
dei lavoratori ed impiegati, in �Diritto 
socialista n, Sofia, n. 10 del 1953, pag. 19 (ved. traduzione 
tedesca dal bulgaro a cura di ALEXANDER 
ERNST, BULGARIEN: Ueber die materielle verantwortlichklit 
der Arbeiter und A ngestellten, in �Rech 
tswissenschaftlicher Informationsdienst n, n. 18, 
20 settembre 1954, pag. 494 e seg.). Ove, attraverso 
la Procura, non si possa arrivare ad una 
ricomposizione della legalit�, la Procura � presente 
nei tribunali, sia contro coloro che non abbiano 
soddisfatto alle obbligazioni per il danno materiale 
provocato allo Stato, sia in difesa dello Stato 
quando l'iniziativa spetta ai cittadini. Alla edificazione 
di un tale sistema contribuiscono le particolarit� 
delle leggi di diritto civile: 1) legge sulle 
persone e la famiglia (Zakon za Licata i Semejstvoto) 
del 9 agosto 1949, n. 192 D. V.; 2) legge 
sulle successioni (Zakon za nasledstvoto) del 29 
gennaio 1949, n. 22; 3) legge sulle obbligazioni 
ed i contratti (Zakon za zadalzenijata i dogovorite) 
del 22 novembre 1950 n. 275; 4) legge sulla 
propriet� (Zakon za sobstvenostta) del 20 novembre 
1951, n. 93 � I.P.N.S. �. Vi contribuiscono sopratutto 
il Codice del lavoro (Kodeks na truda) del 
13 novembre 1951 n. 91, � I.P.N.S. n, la legge 
sulla nazionalizzazione delle imprese industriali 
e minerarie (Zakon za nacionalizacijata na castnite 
industrialni i minni predpriiatija) del 27 dicembre 
1947, n. 302 � D.V. � e lo Statuto delle aziende 
agrarie collettive (Primeren Ustov na trudovozemedelskoto 
kooperativno stopanstvo) del 13 maggio 
1950, n. 112 �D.V. �. Ved. per tutte le materie di 
cui sopra S. SICA: Dizionario Universale della 
Finanza Pubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma, 1956. 

L'Avvocatura o Procura dello Stato bulgaro 
risolve i conflitti tra Stato e cittadini nel controllo 
del comportamento legale di tutti gli organi ed 
i dipendenti dello Stato, inteso in senso lato ed 
in tutti i campi. Il cittadino, nei conflitti d'interesse 
con lo Stato, pi� che ai Tribunali, si rivolge 
anzitutto alla Procura, la quale avanza, ove trovi 
fondamento alla lagnanza ed alla pretesa, una 

proposta od un suggerimento o parere all'Amministrazione, 
precisando le responsabilit�; il dissidio 
od il conflitto giudiziario con lo Stato, difeso 
dalla Procura, avviene quando n0n sia stato possibile 
realizzare, ad opera della_ Procura_ .di Stato, l'annullamento 
dell'atto o la riparazione del torto 
od il ristabilimento dello stato di fatto anteriore. 
A tali conseguenze porta l'esame attento della 
legge del 1952 sulla Procura o Avvocatura di Stato 
e della recente dottrina. 

Ved. i vari contributi di autori sovietici sulla 
Procura di Stato nell'antologia edita dal Deutsche 
Institut fur Rechtwissenschaff, Zur Arbeitsweise 
der 6rtliehen Organe der Staatsgewalt in der Sowietunion, 
Veb Deutsche Zentralverlag n, Berlin, 1954, 
ed il lavoro del Langrod, �Le Minist�re public, 
organe de contr�le de l'Administration dans les 
pays de l'Est Europ�en, Revue int. de droit compar� 
n, 1950, pag. 639. 

Concludendo, la funzione della Procura di Stato 
tende al ristabilimento della legalit� in ogni settore, 
indipendentemente da ogni altro potere ed 
altres� da quello giudiziario. L� dove non giungono 
gli altri c ntrolli dovrebbe arrivare il potere pro .. 
curatoriale, con la protesta avanzata dinanzi allo 
stesso organo, che abbia illegalmente provveduto, 
od a quello superiore (ved. giurisprudenza del 
sistema in V. S. TADEVOSIAN, Il controllo generale 
della Procura, in russo, in � Lo Stato e il Diritto 
Sovietico � 1951, n. 46). I ministri (art. 45, 
Cost. 1947) ed i funzionari (art. 46, Cost.) sono 
responsabili civilmente verso i cittadini per i 
danni arrecati nell'esercizio illegalle delle loro 
funzioni; mentre per i danni arrecati allo Stato, 
in assenza di leggi che richiedano il recupero per 
intero, i funzionari (e riteniamo i ministri) sono 
tenuti, entro breve prescrizione, alla refusione 
in rapporto alla retribuzione mensile, per i danni 
materiali arrecati invece ai terzi nessun limite 
� stabilito ed i tribunali condannano per l'intero. 

Lo Stato si trova verso i terzi nella posizione che 
segue: 

I) la Procura sospende od annulla gli atti 
illegali dei procuratori inferiori; protesta contro 
le sentenze o deliberazioni -ingiuste dei giudici; 
protesta contro norme ed atti amministrativi 
illegali. Non conosciamo sino a che punto essa possa 
ordinare che le situazioni di fatto illegalmente modificate 
debbano essere ristabilite (lettera f art. 2, 
legge 1952). La Procura � presente nei procedimenti 
civili a carico dei funzionari da cui non sia stato 
possibile ricuperare amministrativamente l'ammontare 
del danno di cui cos+;oro siano responsabili 
ed a cui siano obbligati. La Procura assiste in giudizio 
lo Stato nei casi in cui le leggi lo considerino 
responsabile verso il terzo (giurisprudenza del 
sistema sovietico; ved. Gsovs1a, Soviet Oivil Law, 
�Ann Arbor n, 1948, I, pag. 848 'e seg.); ove le leggi 
non lo prevedano, lo Stato non � responsabile; 

II) la Procura si disinteressa de~~e _cause che 
i terzi iniziano dinanzi ai tribunali contro i _iun_zionari 
ed i ministri per l'obbligo diretto al risarcimento. 
Il concetto pero di offesa alla propriet� 
socialista fa rientrare il terzo nella categoria dei 
numerosi stabilimenti, enti industriali ed organiz



-251


zazioni sociali ed in tal modo si rientra nel sistema 
di cui sopra. Si tratta di una materia la cui imperfezione 
� confessata dagli stessi autori sovietici 
(TADEVOSIAN, ved. sopra) (Safonov, Sostoianie 
nadzora za Zakonnostin i ocerednye Zadaci Prokuratury, 
e cio� Natura del oontroll� sulla legalit� 
e oompiti ordinari della Prooura, in �La legalit� 
socialista n, in russo, 1948, n. 6, pag. 14). 

Il sistema � originale ma tale originalit� ha 
dovuto affrontare ed affronta problemi connessi 
con la generalit� della competenza, che rischia 
di essere genericit�. N� in Bulgaria con la detta 
legge del 1952 n� nell'Unione Sovietica con i 
decreti presidenziali dell'Unione del 24 maggio 
1955 (� Vedomosti n, 20 giugno 1955, pag. 259) 
e del 13 luglio 1955 (� Vedomosti �, n. 14 del 29 
agosto 1955, pag. 389-390) si � rimediato all'ermetismo 
delle leggi. 

Ved. per la Bulgaria, anche .AL. KoZUCHAROV: 
obligatsiono Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 
1953; P. STAINOV ed A. ANGELOV: Administrativno 
Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 1954; 

C. KATZAROV: Die Entwi<Jklung des Oeffentli<Jhen 
Reohtes in Bulgarien seit dem 2 Weltkrieg, Jahrbuch 
des Oeff. Rechts, 1953, Mohr, Tli.bingen. Ved., per 
il confronto con il sistema sovietico, anche 
D. S. KAREV: Sudonstroistvo, <<Ordinamento giudiziario 
n, Iurizda.t, Mosca, 1948, pag. 257-258; 
G. TocoPOV: Proverka ispolneia Zakonov, Il oontrollo 
sulla eseouzione delle leggi, in Sotsialistioeskaia 
Zakonnost, e cio� in <<La Legalit� socialista 
n, 1950, n. 6, pag. 60-65; A. E. LUNJEW: 
Questioni di diritto amministrativo e finanziario 
sovietioo, Mosca, 1952 e traduzione in tedesco a 
cura di A. WALTER: Die V erf assungsmassigen 
Grundlagen der Allgemeinen Aufsi<Jht der Staasanwaltsohaft 
der UdSSR, in �Rechtswissenschaff 
tlicher Informationsdienst � del 5 febbraio 1954, 

n. 19; ved. L. BYDZOVSICY: Il oontrollo generale, 
Li dov� soudnictvi, 1952, quaderno 10, pag. 377384 
e traduzione (Die Allgemeine Aufsicht) di 
Karl Ammer, in detto n. 19 di R. I. 
4. L'arbitrato di Stato. 
Il sistema della responsabilit� dello Stato e 
della difesa dello Stato in Bulgaria non pu� essere � 
scisso dal sistema organico dello Stato, atteggiato 
a quello sovietico. L'inquadramento dell'economia 
nazionale di tutti i settori pianificati nella organizzazione 
dello Stato e degli enti minori nonch� 
in pubblici stabilimenti e cooperative (Cooperazia) 
ha richiesto, per il rapido componimento delle 
controversie sulla produzione, la creazione di 
un organo speciale, che provvede a risolvere le 
dispute economiche in via di arbitrato. Gli eventuali 
interessi contrastainti delle unit� economiche 
pubbliche o nazionalizzate vengono composti, 
indipendentemente dalla Procura e dai tribunali, 
dall'Arbitrato di Stato, che tutela e si erge a 
difesa della legalit� dell'uno o dell'altro organismo. 
Formano cosi oggetto di tali giudizi: 1) la materia 
pre-contrattuale. Una particolarit� del sistema bulgaro 
(come del sistfma sovietico) consiste in quelle 
dispute che concernono i rapporti intercorsi fra 

le unit� economiche per la formazione dei contratti; 
questi tuttavia non si sono ancora perfezhnati 
ma la loro preparazione ed elaborazione pu� far 
nascere controversie. che occorre appianare; 2) la 
materia contrattuale; 3) la materia .ext.:i:a~contrattuale 
(torts, secondo la legge inglese). 

L'Arbitrato di Stato � retto dalla legge del 31 
maggio 1950 (<< Isvestia n, n. 127 del 31 maggio 
1950), corretta nel n. 137 di Isvestia � del 1950 
e modificata con legge del 28 dicembre 1951 ((( Isvestia 
n, n. 104 del 28 dicembre 1951). La legge del 
1950 � stata seguita dal Regolamento del 10 aprile 
1951 ((( Isvestia � n. 29 del 10 aprile 195;1.). La 
materia arbitrale � retta. da una sua speciale procedura, 
contenuta nella legge del 1950 e nel relativo 
Regol. del 1951, e pertanto non si applica il 
Codice di procedura civile dell' 8 febbraio 1952 mcdificato 
il 7 novembre 1952 ed il 6 novembre 1953. 

Il Cap. I della legge sull'Arbitrato del 1950 
concerne gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato 
di Stato (art. 1-7). � istituito l'Arbitrato di Stato 
con il compito di risolvere le divergenze relative 
a beni economici fra le organizzazioni economiche 
dei diversi settori sociali (imprese statali, unit� 
economiche, cooperative); tali divergenze possono 
riguardare dette imprese� da. una parte e gli enti 
statali o gli stessi enti statali fra di loro (art. 1). 

L'Arbitrato di Stato mira, attraverso la soluzione 
di tali controversie sulla base della salvaguardia 
severa della legalit� socialista, a proteggere 
e sostenere l'auto-mantenimento delle unit� 
produttive, a difendere la disciplina pianificata 
e dei contratti nonch� a salvaguardare la pubblica 
propriet� che appartiene al popolo tutto (art. 2). 

L'Arbitrato di Stato � un organo interministeriale 
ed interorganico, od � un organo ministeriale. 
L'Arbitrato interorganico � stabilito presso 
il Consiglio dei ministri (Governo), presso i Comitati 
esecutivi delle Giunte regionali, presso il 
Comitato esecutivo della Giunta di citt� di Sofia. 
L'Arbitrato amministrativo o ministeriale � stabilito 
presso i ministeri indicati dal Consiglio dei 
ministri (Governo) e presso gli enti ed alle�nze 
(unioni) cooperativistiche (art. 3). 

Ogni Arbitrato � composto dall'Arbitro (Arbiter) 
generale, dal suo Sostituto e da Arbitri. Tutti 
costoro vengono nominati dall'organo presso il 
quale � stabilito l'Arbitrato; per la nomina alle 
cariche arbitrali presso le cooperative provvede 
il Consiglio delle cooperative presso il Consiglio 
dei ministri su proposta dell'Alleanza centrale 
delle cooperative (art. 4). 

L'Arbitrato generale: 1) stabilisce l'ordine interno 
dei lavori dell'Arbitrato; 2) distribuisce le 
cause iscritte nel ruolo arbitrale; 3) segue i termini 
e le scadenze e vigila sull'ordine nel quale le pratiche 
debbono essere discusse e trattate; 4) controlla 
le relazioni redatte dagli Arbitri e la regolarit� 
delle loro decisioni; 5) provvede a dare istruzioni, 
a disporre inchieste ed a stabilire le convocazioni 
e le conferenze con gli Arbitri ..(�rt. 5}_. 

L'Arbitro generale dell'Arbitrato di Stato presso 
il Consiglio dei ministri dirige il lavoro di tutti 
gli Arbitri emanando istruzioni, che sono obbligatorie 
per la condotta funzionale degli Arbitri 
stessi; convoca le conferenze generali, provvede 


�8f&~~N] 


-252 


ad ordinare inchieste . e controlli circa il lavoro 
arbitrale, al fine di giungere ad una rapida soluzione 
delle cause arbitrate e per la fissazione di 
una giurisprudenza arbitrale unica (edimna) (art. 6). 

Il Cap. II della legge del 1950 concerne la competenza 
dell'Arbitrato di Stato (art. 8-12). 

Sono sottoposte all'Arbitrato di Stato le controversie 
concernenti un bene economico e relative 
a rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, 
e cio� le divergenze economiche di 
ordine civile sorte fra le unit� od organizzazioni 
economiche, di cui all'art. 1 (art. 8). Nom sono 
invece sottoposte all' .Arbitrato di Stato: 

a) le controversie relative ad un valore infe-� 
riore alle 2.000 leve; 
b) le controversie relative ad ammortizzazioni 
(amortizazii), a tributi, tasse e multe; 

o) le controversie relative a contratti di trasporto 
intervenuti fra imprese di trasporti per 
via terrestre, acquea o aerea; 

d) le controversie relative a contratti ed operazioni 
della Banca Nazionale degli Investimenti 
(Investizionna Banka) e dell'Istituto statale delle 
Assicurazioni nonch� le controversie relative agli 
~:!fari delle Cooperative di credito come tali; 

e) le controversie relative a contratti ed obbligazioni 
verso le Amministrazioni delle poste, telegrafi, 
telefoni e verso la Direzione della Radiodiffusione; 
f) le controversie ai servizi delle Imprese di elettricit�, 
luce a gas e determinati trasporti di persone; 
g) le controversie relative agli ordini esecutivi 
(liste esecutive), a precetti, sequestri ecc. che 
trovano fondamento in decisioni e titoli esecutivi; 
h) le controversie relative alla liquidazione ed 
alla riorganizzazione di enti statali ed imprese; 
i) le controversie relative ad organizzazioni 
di cui facciano parte cooperative agricole (art. 9). 

Gli arbitrati ministeriali risolvono le contro


versie fra enti statali, imprese e le pi� grandi 

unit� economi~he della stessa Amministrazione. 

Le controversie fra le cooperative di una stessa 

regione sono risolte dall'Arbitrato presso l'Al


leanza cooperativistica regionale. Le controver


sie fra le cooperative di diversi regioni sono risolte 

dall'Arbitrato presso l'Alleanza (Unione) centrale 

delle Cooperative. Quando la stessa Alleanza 

centrale delle Cooperative � parte �n una contro


versia, la decisione di questa spetta all'Arbitrato 

presso il Consiglio dei ministri (art. 10). 

Le altre controversie sono risolte: 

a) dall'Arbitrato presso il Consiglio dei mini


stri quando la controversia rivesta importanza 

nazionale ed il relativo valore sia superiore ad 

800.000 leve per le dispute precontrattuali (preadogovorni) 
o ad 80.000 leve per le dispute contrattuali 
ed extracontrattuali; 
b) e negli altri �casi dall'Arbitrato presso le 
Giunte regionali e presso la Giunta di citt� di Sofia. 

L'Arbitrato Generale presso il Consiglio dei 
Ministri pu� avocare a se la decisione delle controversie 
rimesse alla competenza degli Arbitri presso 
le Giunte Regionali dei Consigli popolari; pu� 
anche avocare a s� 1a decisione delle controversie 
pendenti presso 1'.Arbitrato delle Amministrazioni 
e presso l'Arbitrato delle Giunte regionali dei 
Consigli popolari. La controversia � sempre rimessa 

I 
alla competenza dell'Arbitrato presso il Consiglio 1 
dei Ministri allorch� fra le parti della controversia 

I 

figuri un Ministero (art. 11). 

I1a competenza (territoriale) dell' .Arbitrato 
presso le Giunte regionali .si determina in :Pase al 
domicilio (sede) del convenuto; le controversie 
precontrattuali sono risolte dall'Arbitrato della 
Giunta della regione in cui abbiano domicilio 
(sede) le Organizzazioni, ch�' forniscono le merci 
od effettuano i servizi. 

I conflitti di competenza fra i singoli (prere-' 
canja) Arbitrati sono decisi dall'Arbitrato generale 
presso il Consiglio dei ministri (art. 12). 

Il Cap. III della legge del 1950 concerne la procedura 
arbitrale (art. 13-20). Ove l'Arbitrato 
dovesse riscontrare violazioni di legge da parte 
delle unit� economiche ed enti od organi statali, 
esso provvede a denunziarle all'organo superiore, 
od alla Commissione di controllo (Dragiaven 
Control) per la materia finanziaria o, per i delitti, 
alla Prokuraturata (art. 20). 

Il Cap. IV della legge del 1950 concerne l'esecuzione 
delle sentenze arbitrali (art. 21-22). Il 
precetto esecutivo (lista esecutiva) � obbligatorio 
per le parti (art. 22). 

Il Cap. V concerne il controllo sulla esecuzione 
delle decisioni e degli ordini adottati dall'Arbitrato 
di Stato (art. 23-25). 

Il Cap. VI concerne le disposizioni finali (art. 2629); 
la trattazione delle cause di competenza 
arbitrale che si trovino presso i tribunali � sospesa 
e le cause passano alla decisione dell' .Arbitrato; 
a tale norma non sono soggette le cause che si 
trovino alla decisione della Corte Suprema (art.26). 

Il Regolamento del 10 aprile 1951 tratta: al 

Cap. I, gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato 

(art. 1-4); al Cap. II, la competenza dell'Arbitrato 

(art. 5-11); al Cap. III, la procedura arbitrale 

(art. 12-36); al Cap. IV, l'esecuzione delle sentenze 

arbitra,li (art. 37-38); al Cap. V, il controllo sulla 

esecuzione delle decisioni ed ordini adottati dal


l'Arbitrato; al Cap. VI, le norme finali (art. 43-45). 

Tutte le decisioni e gli ordini dell'Arbitrato 

debbono essere immediatamente eseg1�ti dalle 

parti, salvo se sia stato stabilito un termine pre


ciso; ove non si, provveda alla loro esecuzione, 

le parti interessate possono ottenere il rilascio 

delle liste esecutive, che hanno lo stesso valore 

di quelle rilasciate per l'esecuzione delle sentenze 

dei tribunali. Le controversie, derivate da una 
_lagnanza dei privati cittadini contro l'esecuzione 
delle sentenze arbitrali, sono decise dai tribunali 
civili con preferenza sulle altre (art. 37, 
Regol. 1951). 

La legge bulgara del 1950 trova i suoi prece


denti nel decreto sovietico del 3 maggio 1931 

(ved. Gsovs1n: Soviet Civil Law, .Ann .Arbor, 

cc Univ. of Michigan Law School n, 1948, vol. I, 

pag. 837) e nelle istruzioni procedurali del 27 

gennaio 1940, n. 19 (ved, Gsovsm: pag. 873). 

Non � ammesso appello n� ricorso per� �assaziQne1 

salvo per la materia passata alla competenza dei 

tribunali. Per la giurisprudenza, ved. la voce 

.Arbitraggio di Stato, in Dizionario Universale della 

Finanza Pubblica� di SALVATORE SICA, �Istituto 

Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, I, pag. 87. 



-253 


BURMA (Union of -) aveva ottenuto il diritto dell'amministrazione 
generale e finanziaria del paese. Con il Charter 
Al solito dividiamo la materia in .Act del 1833 la Compagnia ebbe concesso il governo 
.A) Responsabilit� dello Stato; parleremo altres� 
della collegata materiadellaresponsabilit�verso lo Stato. 
dell'India in amministrazione fiduciaria dalla British 
Crown. Nel 1858 la Corona per� ay9c� a s� la 
sovranit� sull'India e riassunse dalla East India 
B) Difesa dello Stato. Company il governo dell'India. L'art. 65 del Govern
� Il sistema � restato sostanzialmente quello inglese 
dello Attorney General ma non troviamo la funzione 
delegata del Solioitor. Oooorre quindi riferirci ai 
legami gi� esistenti per Burma con la Gran Bretagna 
e con l'India. 
ment of India .Act 1858 dichiarava che il Secretary of 
State in Council (coloniale e poi per India e Burma) 
avesse personalit� giuridica, fosse cio� un �body 
corporate �ai fini di convenire e di essere convenuto 
in giudizio. L'art. 65 si esprimeva nei seguenti 
Burma � fuori degli His Britannio Majesty's 
dominions; l' Union of Burma � retta dalla Costitutermini: 
Ogni persona avr� gli stessi rimedi contro 
il Segretario di Stato in Consiglio che avrebbe possezione 
24 settembre 1947, dovuta ad una Constituent 
Assembly, eletta il 9 aprile 1947. Essa � composta 
dai seguenti Stati e Territori: 
1) Shan (Costit. 1947, art. 154 e seg.); 
2) Kaohin (Costit. 1947, art. 166 e 173); 
3) Karen (Costit. 1947, art. 189); 
4) Karenni (Costit. 1947, art. 183 e 189); 
5) Territori determinati, compresi nella Zona 
speoiale dei Chins (art. 196 e 197). 
Gli Stati ed i Territori sono rappresentati da un 
singolo JJ.finistro dell'Unione; questa ha un Ministro 
(generale) della Giustizia e della Sanit�. Sino alla 
indipendenza (1947), Burma fu retta dal Burma 
General Clauses Aot 1898 n. 1 e dal Burma General 
duti contro la East India Company se non fosse 
intervenuto il Government of India .Act 1858. 
L'art. 65 del Government of India .Act 1858 venne 
poi riprodotto nell'art. 32 del Government of India 
.Act 1915. Tuttavia non sarebbe stato pi� il Segretario 
di Stato ad essere convenuto ma o la Federazione 
dell'India od uno dei Governi provinciali 
dell'India; la responsabilit� da parte dell'Amministrazione 
federale o delle singole provincie avrebbe 
dovuto formare oggetto di una legge da essere 
adottata rispettivamente dal Parlamento federale 
dell'India o da uno dei Parlamenti provinciali 
(art. 176, Government of India .Act 1915). Prima 
della Costituzione burmese del 1947 si presentava 
Clauses Aot n. 1 del 1919; nel 1923, ai sensi del la stessa domanda che si � presentata poi per la 
Government of India 
come una Governor's 
Aot 1919, venn,e 
Provinoe inveoe 
oostituita 
ohe oome 
Costituzione indiana del 1949: se il caso fosse sorto 
prima del 1858, vi sarebbe stata l'azione contro la 
Lieutenant-Governorship (1898); il Governatore era 
responsabile di fronte al Seoretary of State (for India 
and Burma), questi di fronte al British Cabinet; 
la sovranit� resiedeva nella Corona inglese (Crown) 
ed i funzionari giuravano nel Re (o nella Regina) 
e nei suoi suooessori. 
Compagnia delle Indie, secondo ch'essa si presentasse 
in qualit� di ente commerciale o di ente 
sovrano~ Secondo il Common Law of England la 
Corona godeva di immunit�; essa non poteva sbagliare 
(the King can do no wrong) e quindi non si 
poteva ritenere responsabile per gli atti extracontrattuali 
(tortious acts) commessi dai suoi 
A) RESPONSABILIT� DELLO STATO 
funzionari (servants; public officials) (colpa aquiliana); 
la detta Compagnia, come ente sovrano, 
1. L'azione contro Io Stato in risarcimento. non poteva essere convenuta n� per essa lo avrebbe 
potuto il successore della Comp�gnia stessa, e cio� 
La provincia di Burma venne come tale separata il Secretary of State in Council. Per i contratti, il 
dall'India il 1� aprile 1937; a quella data dovevasi Segretario di Stato od il Governo Federale o delle 
ritenere applicabile anche per Burma il Government rispettive provincie potevano essere convenuti, 
of India .Act 1935. L.'art. 176 del Government of senza che peraltro esistesse responsabilit� personale 
India .Act 1935 diceva: Il Dominion pu� convenire in dei funzionari adibiti a firmare i contratti in nome 
giudizio ed essere convenuto in nome del Dominion del Governo (art. 30, Government of India .Act 1919; 
of India ed un Governo provinciale (sino al 1� aprile art. 175 del Government of India .Act 1935). La 
1937 anche Burma) pu� essere convenuto e convenire storica immunit� della Compagnia delle Indie ha 
in giudizio in nome d~lla Provincia; il Parlamento quindi giocato in favore della immunit� governa(
Legislature) del Dominion od un Parlamento (Legitiva 
(per la Federazione dell'India e per le provincie, 
slature) provinciale avrebbe provveduto ad emanare tra cui Burma si riallacciava a detta immunit�) per 
la rispettiva legislazione in modo che fosse con-quanto si riferisse all'esercizio di funzioni sovrane. Si 
sentito di perseguire od essere perseguiti (Dominion � venuta cos� formando una lunga giurisprudenza 
o Provincia) in giudizio come lo era stato sino allora che si pu� studiare, per i casi di riconosciuta attivit� 
lo stesso Segretario di Stato (per India e Burma) in sovrana o di attivit� privata, alla pag. 728 del 
Consiglio (Secretary of State in Council). Commentary on the Constitution of India di Durga 
Prima della Costituzione burmese del 24 settem-Das Basu, 2 ed., Sarkar and Sons, Calcutta 1952. 
bre 1947 esisteva uno stato di cose, che occorre Con le costituzioni del 1947 per Burma e del 1949 
chiarire al fine di interpretare la costituzione stessa per India deve ancora rivestire una cerfa � impo:r-e 
stabilire la responsabilit� dello Stato verso terzi. tanza quanto siamo venuti dicendo, circa la distinN 
el 1765 la East India Company acquist� speciali zione tra le funzioni sovrane e le funzioni commerdiritti 
dal Moghul Emperor ed ebbe cos�, sino al ciali o private esercitate dal Governo dell'Unione 
1858, un duplice carattere e cio� di ente commerciale (di Burma o di India) e degli Stati federati di Burma 
I (trader) e di ente sovrano (sovereign), giacch� o delle Provincie indiane. Intanto per l'Inghil



-254 


terra il Crown Proceedings Act 1947 (10 and 11 
Geo 6, eh. 44) ha ormai reso la Corona responsabile 
per i danni extracontrattuali (torts) arrecati dai soci 
funzionari pubblici (colpa aquiliana) nello stesso 
modo in cui restano responsabili i privati per i loro 
commessi; sono competenti in proposito i comuni 
tribunali (courts) e l'azione non � preceduta dalla 
petition of right (v., in questa Rivi~ta, Australia). 

Per l'art. 27 della Costituzione burmese del 1947 
ogni cittadino ha il diritto di agire in giudizio per 
il risarcimento del danno sofferto; la dizione concerne 
anche il diritto di chiamare in causa l'Unione 

o gli Stati dell'Unione. Si tratta di uno dei diritti 
costituzionali elencati dagli art. 25-29 della Costituzione 
e la competenza a decidere � riservata alla 
Corte Suprema (art. 25). Per l'India vale l'art. 300 
della Costituzione 1949, il quale � ancora pi� esplicito 
e prevede la possibilit� che l'Unione e le Provincie 
convengano e siano convenute in giudizio, dovendo 
per� i casi di responsabilit� essere previsti dalla 
legge dell'Unione o delle Provincie rispettivamente; 
fuori di tali casi occorre applicare la vec-� 
chia teoria dell'immunit� dell'azione sovrana. 
L'art. 27 della Costituzione burmese sospende i 
diritti costituzionali e quindi il diritto ad agire 
durante i periodi d'invasione, ribellione, insurrezione 
o grave emergenza; la concessione al cittadino 
del diritto al risarcimento (due process of 
Law) a causa di un danno sofferto e dovuto a 
responsabilit� extracontrattuale (actionable wrong) 
non implica per� la esclusione della differenza gi� 
esistente fra a4ti commerciali od aziendali da una 
parte ed atti sovrani. Restano quindi gli stessi 
problemi per l'India e per Burma. Come per l'India 
restano in vigore le vecchie norme (come se la 
Costituzione� non fosse st.ata adottata), cos� per 
Burma restano le istituzioni esistenti sino alla 
introduzione delle nuove ,art. 233 e 234 Costituzione 
1947); non abbiamo peraltro sinora notizie 
di norme burmesi che avessero imitato quelle 
del Crown Proceedings Act inglese del 1947. 
2. L'azione in annullamento. 
La competenza a conoscere i rimedi costituzionali 
appartiene alla Suprema Corte (art. 25, Costit. 1947; 
Union Judiciary Act 1948). Questa ha il potere di 
provvedere: 

1) per il writ of mandamus (ordine di agire 
ad un funzionario che vi si rifiuta); 

2) per il writof prohibition (clausola ingiuntiva); 

3) per il writ quo warranto (ordine di sopprimere 
una usurpazione di funzione o di privilegio); 
4) per il writ of certiorari (ordine di annullare o 
riformare una decisione). 

La giurisprudenza, sull'esempio inglese, indiano 
ed americano, va sviluppando tali criteri nei con fronti 
delle attivit� quasi giurisdizionali o puramente 
governative ed in favore dell'eccesso di 
potere (ultra vires; violations of principles of 
natural justice; due process of law; assurdit� od 
illocigit� dell'atto decisivo o deliberativo); i cosidetti 
administrative tribunals rientrano nella serie 
degli atti controllati; v. per la discussione il Goverment 
of India Act 1935, art. 233 e la giurisprudenza 

moderna per India, citata da Durga Das Ba.su: 
Oommentary of the Oonstitution of India, 2 ed., 
Sarkar and Sons, Calcutta, 1952. 

3. L'azione contro �n funzionario. 
Per la responsabilit� amministrativa e contabile, 
vige ancora la competenza dell'Auditor General 
(Government of Burma, Audit and Account 
Order n. 1321 del 1936), nominato dal Presidente 
dell'Unione su parere del Primo Ministro e con 
l'approvazione di entrambe le Camere; cos� per gli 
Stati sovraelencati dell'Unione burmese (v. articoli 
128-132, Costit. 1947). Per la procedura 
contro i defaulting revenue off�cers, v. art. 52 del 
Burma Land and Revenue Act del 18 gennaio 1876, 

v. The PU:blic Servants (inquiries) Act 1850, v. Uprpe 
Burma Land and Revenue Regulation 8891. In ordine 
alla parte del danno extracontrattuale per cui 
l'Amministrazione, nella sua attivit� sovrana, non 
risponde, occorre esaminare se vi sia colpa del funzionario. 
Per i contrasti non regolati da norme, 
occorre la petition of right (sistema inglese). � 
La High Court � competente in tutte le controversie 
che sorgessero fra l'Unione ed una Unit� o 
fra una Unit� ed un'altra (Costit. 1947, art. 135, 
lett. b); unit� (unit) significa ogni Stato che formi 
una costituente unit� dell'Unione di Burma e tutti 
i territori della Unione di Burma che non formino 
parte di uno Stato (art. 222, n. 1, Costit. 1947); 
per i limiti territoriali v. art. 5-7 Costit.1947; per la 
creazione di nuovi Stati, v. art. 199 e 200. Non c'� 
dubbio pertanto che la possibilit� di convenire e 
dl essere convenuti in giudizio, anche per la materia 
delle singole responsabilit� da parte dell'Unione o 
degli Stati verso l'Unione o gli Stati dell'Unione sia 
esplicitamente riconosciuto, come avviene altres� 
per la Unione dell'India (Oostit. 1949). L'Unione 
di Burma � succeduta per ogni diritto al Governo 
di Burma (Government of Burma Act. 1935; Costituzione 
burmese 1947, art. 223); l'Union Government 
� intestatario di ogni diritto gi� riferito alla 
Corona inglese o ad altra autorit� (Oostit. 1947, 
art. 224). Riescono di grande interesse per la nostra 
materia le norme transitorie contenute nell'art. 225 
della Costituzione burmese 1947. Infatti qualsiasi 
azione, relativa sia ai contratti e sia alle obbligazioni 
(liabilities), che avesse potuto essere intentata 
contro il passato governo di Burma pu� essere 
intentata contro l'Amministrazione dell'Unione 
(art. 225, n. 1). Si ammette poi che l'Unione di 
Burma pu� convenire ed essere convenuta in giudizio 
in nome dell'Unione di Burma (art. 225, 

n. 2); una tale norma non avrebbe dovuto formare 
oggetto di una disposizione transitoria se avesse 
avuto un carattere generale e pertanto essa non 
pu� avere valore che per i giudizi a favore o contro 
l'Unione nei limiti che abbiamo esposti con riferimento 
alla situazione stabilitasi negli Stati che 
abbiano gi� formato una provincia dell'India (Go(
Government of India Act, 1935; Government� oI 
Burma Act 1935). Nei giudizi� gi� intentati contro 
l'.Amministrazione di Burma s'intende a questa 
sostituita l'Amministrazione dell'Unione (Costit. 
1947, art. 225, n. 3). 

@::::&+ @::::&+ 
-255 


B) DIFES.A DELLO STATO 

L'art. 16 del Government of India .Act 1935, 
anteriore alla separazione di Burma come provincia 
(1937), prevedeva un .Advocat� Genera!; per la giustizia 
penale vi era un Government .Advocate, 
tre Deputy .Advocates, e 30 Public Prosecutors 

(v. Code of Criminal Procedure 1898; v. Rangoon 
Police .Act. 1899). .A parte la giustizia burmese 
buddista (materia di matrimonio, casta, successione, 
usi ed istituzioni religiose), la giustizia comune 
� adesso regolata dallo Union Judiciary .Act 1948, 
che ha creato una Supreme Court; a questa si 
ricorre dalla High Court, gi� istituita con il Burma 
Courts .Act 1922 ai sensi della Letters Patent 
dell'll novembre 1922; in aggiunta alla High Court 
of Judicature at Rangoon (.Act 1922), alle Provincia! 
Small Cause Courts (.Act 1887), ed alla Rangoon 
Small Court (.Act 1920) esiste un sistema di tribu. 
nali principali e secondari di distretto ( district 
court; assistant district court), di tribunali suddivionali 
(suddivisional court) e di tribunali di citt� 
(township court) (art.3, n.1, BurmaOourts.Act 1922). 

V. Government of Burma, Judicial Department; 
The Burma Code, 6a ed., 3 vol. Rangoon, Supdt. 
Govt. Printing and Stationery, Burma, 1934. 
Similmente allo .Attorney Genera! inglese, che � 
il supremo funzionario legale della Corona (chief 
Law-officer of the Crown) e la rappresenta nei giudizi, 
lo .Attorney Genera! dell'Unione burmese 
� una persona nominata dal Presidente dell'Unione 
su proposta del Primo Ministro e non pu� essere 
che un avvocato (advocate) della detta High 
Court (art. 126, n. 1, Costit. 1947). Lo .Attorney 
Genera! � organo consultivo del Governo in materia 
legale ed assolve inoltre a tutte le altre attribuzioni 
affidategli dal Presidente (art. 127, n. 2). Lo .Attorney 
pu� dimettersi dall'Ufficio, rassegnando le 
dimissioni nelle mani del Primo Ministro affinch� 
siano presentate al Presidente (art. 127, n. 1). 
Il Primo Ministro pu�, per le ragioni che esso creda 
necessarie e sufficienti, richiedere le dimissioni dello 
.Attorney Genera! (art. 127, n. 2); ove a tale richiesta 
non venga ottemperato, lo stesso Presidente 
dichi::i.ra decaduto lo .Attorney Genera! quando cos� 
lo ritenga il Primo Ministro (art. 127, n. 3). Lo 
.Attorney Genera! � tenuto a dimettersi dall'ufficio, 
con le dimissioni del Primo Ministro ma pu� continuare 
ad assolvere alle sue funzioni sino a che non 
venga nominato il Primo Ministro (art. 127, n. 4). 
Lo stipendio e l'ufficio dello .Attorney Genera! 
sono regolate da una legge (art. 127, n. 5); tale 
disposizione ha sostituito l'art. 16 del Government 
of India .Act, che demandava la disciplina della 
materia al Governatore; per l'India infatti il Presidente 
ha provveduto con Rules n. F 43/50 C del 
26 luglio 1950; v. per Burma, Union Judiciary 
.Act 1948, il Public Preservation .Act 1948 ed il 
Public Property Protection .Act 1948. 

Ogni membro del Governo dell'Unione e lo 
.Attorney Genera! hanno il diritto di parlare e 
comunque di prendere parte 11i dibattiti dell'una 

\ o dell'altra Camera del Parlamento nelle sedute 
j' congiunte di queste o di Comitato del Parlamento; 
: in 1ale Comitato essi possono essere nominati 
j come membri; in ogni caso per� essi non sono 

autorizzati a vota.re (art. 79, Costit. 1947). 

L 
,,..,..,..a 

Risalendo all'art. 55 del Government of India. 
.Act 1935, ognuno dei detti Stati della Unione 
Birmana, similmente a quanto avviene nell'Unione 
dell'India e nelle relative provincie (art. 165, 
Costit. 1949), ha un .Advocate-General, for the 
State; questi ha la stessa posizione e competenza 
dello .Attorney Genera! ma .non ha ex officio il 
diritto di udienza nei tribunali (right of audience 
in Courts) fuori del proprio Stato. Secondo i Government 
of India .Acts 1915 e 1935 lo State .Advocate 
Genera! ha le seguenti funzioni: 

1) rappresenta lo Stato nelle cause in prima 
istanza presso la High Court, in cui lo Stato si 
costituisca come parte; 

2) rappresenta lo Stato in tutti i giudizi penali 
di appello presso la High Court, considerati di 
speciale importanza; 

3) protegge i particolari diritti del popolo in 
materia di pubblica previdenza (public charities) 
e di pubblica lesione (public nuisances); 

4) � organo consultivo del Governo di uno 
Stato su di ogni questione legale, il cui parere 
fosse ad esso richiesto. 

Per l'ammissione degli advocates, pleaders and 
attorneys presso la High Court of Judicature at 
Rangoon e per la loro rimozione e sospensione dalla 
pratica on reasonable cause provvedono gli art. 7 
ed 8 di Letters Patent constituting a High Court 
of Judicature at Rangoon for the province of 
Burma dell'll nov. 1922; le relative Rules sarebb~ro 
state emanate dalla High Court (art. 8); la difesa 
di un suitor o di un co-suitor sarebbe stata indispensabile 
(art. 8). La revisione processuale in materia 
penale sarebbe stata_possibile soltanto su relazione 
(certificate) del Government .Advocate (art. 25): 

v. anche In.dian Penal Code, di cui ad .Act n. XLI 
del 1860 ed il Code of Civil Procedure (India) di 
cui ad .Act n. V del 1908, per gli appealts to Privy 
Council, ora non pi� ammissibili, v. art. 3 7 -40 
Letters Patent 11 nov. 1923; v. infine the Legal 
Representatives Suits .Act 1855 .. 
La Costituzione 1947 stabilisce quanti anni di 
esercizio di avvocato (advocate) presso la High 
Court siano richiesti per la nomina a giudice od a 
presidente della Corte Suprema (art. 142, n. 1) 
od a giudice della High Court (art. 142, n. 2); 
tale condizione per� non � richiesta per la nomina 
ad .Attorney General ed � sufficiQnte il requisito di 
advocate presso la Righ Court (art. 126, n. 1). 


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