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ANNO Ym -N. 9-10 
8ETTEMBRE-0rTOBRE 1955 


RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. ARTICOLI ORIGINALI 
La riforma del Capitolato generale di Appalto per le Opere Pubbliche, p. 177 

II. NOTE DI DOTTRINA 
1) 
F. BREGLIA: Lo Bt�to giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica, recensione critica dell'avv. C. CARBONE, p. 183. 

2) V. MERIXOSKI: Pr�ciB dii droit '/)Ublic de la Finlande, rernnsione critica. 
dell'avv. A. TERBANOVA, p. 183. 

m. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) 
Competenza e giurisdizione -Criterio discriminativo della giurisdizione Beni 
del soppresso p. n. f. -Rapporti di diritto privato -Destinazione 
successiva a pubblico servizio -Effetti (Corte di Cass.), p. 189. 

2) 
Ccmpetenza :e giurisdizicne -Acquisti delle Forze armate alleate Applicabilit� 
della legge 9 gennaio 1951, n. 10-Competenza dell' A.G. O. 
(Corte di Cass.), p. 191. 

3) 
Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle Acque pubbliche Danni 
da omessa manutenzione di opera pubblica (Corije di Cass.), p. 191. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) 
Competenza e giurisdizione -ENPAS -t,Controversia per il rimborso 
di spese per cure mediche tra. dipendenti statali e l'Ente -Natura del 
rapporto -Incompetenza dell'A. G. O. (Corte di Appello di Roma), p. 193. 

2) 
Esazione ed esattore -Ingiunzione fiscale -Opposizione termine relativo 
-Decorrenza (Trib. di Roma), p. 193. 

3) 
Esecuzione fiEcale -Ingiunzione fiscale -Opposizione -Legittimazione 
paEsiva (Trib. di Roma), p. 193. 

4) 
Registro (Tassa di) -Tassa sul conferimento di un capitale sociale Beni 
soggetti -Limiti (Trib. di Roma), p. 193. 

5) 
Trasporto -Trasporto internazionale -Fermo della merce viaggiante 
operato dalle Ferrovie in seguito a pignoramento -Responsabilit� 
delle Ferrovie -Jnsussirtenza (Corte di Appello di Messina), p. 196 

V. SEGN.AL.AZJONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 199. 
VI. INDIOE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 211. 
VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA 
COMPARATE, p. 216. 
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ANNO V.Il! -N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 19~5 

RASSEGNA MENSILE 


DELL' AVVOCATUR�A DELLO STATO 


PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO 


LA RIFORMA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO 
PER LE OPERE PUBBLICHE 


Nel quadro delle riforme degli istituti e degli 

ordinamenti amministrativi conseguenti al muta


mento dell'assetto costituzionale dello Stato, � 

attualmente in corso di elaborazione la riforma 

del Capitolato generale per gli appalti delle opere 

pubbliche, approvato con decreto ministeriale 28 

maggio 1896, e che da allora, ha subito solo scar


sissime modificazioni. 

Le questioni che sorgono in relazione a tale 

riforma sono notevoli ma, secondo noi, (e la nostra 
� opinione, d'altronde, � condivisa da tutti coloro 
che si occupano della materia, compresi i rappresentanti 
degli imprenditori) le pi� importanti 
sono quelle che concernono la natura giuridica 
del Capitolato generale di appalto e il modo di 
risoluzione delle controversie tra amministrazione 


appaltante e appaltatori. 

La prima questione costituisce il presupposto 

fondamentale di tutta la riforma e pur essendo 

escluso (e non sarebbe tecnicamente corretto n� 

consigliabile) che nel nuovo testo sia esplicitamente 

affermata la natura giuridica del Capitolato gene


rale (se cio� si tratti di atto normativo o contrat


tuale) � chiaro che la soluzione della questione 

in un senso o nell'altro eserciter�. un'influenza 

decisiva sulla inserzione o meno nel Capitolato 

generale di determinate norme. 

Sulla natura giuridica del Capitolato generale 

di appalto vi � un contrasto netto tra la dottrina 

e la giurisprudenza. La prima �, quasi totalmente, 

nel senso che il Capitolato generale ha carattere 

di contratto, o meglio, di uno schema di cont


tratto le cui norme acquistano forza vincolante 

per l'appaltatore solo con la sua accettazione 

valida; intesa questa validit�. secondo i criteri 

stabiliti dal Codice civile. 

La giurisprudenza, invece, � quasi totalmente 

orientata nel senso che il Capitolato generale ha 

carattere di atto normativo di natura regolamen


tare che vincola l'appaltatore indipendentemente 

dalla sua accettazione, per il solo fatto che esiste 

un contratto di appalto tra lui e l'amministrazione. 

Per quanto riguarda le ragioni addotte dagli 

scrittori a sostegno della tesi contrattualistica, la 

esposizione pi� obiettiva e seria di esse si trova 

negli articoli del Giannini, particolarmente in 

quelli pubblicati in cc Giur. Compl. ~ass. Civ.�, 

1945,. II, 25 e segg. e in cc Acque, Bonifiche e Costruzioni 
�, 1954, 256. Parliamo di esposizione obiettiva 
e seria in quanto il Giannini � l'unico dei suddetti 
scrittori che dichiari apertamente che la sua 
tesi non � seguita dalla giurisprudenza della Cassazione 
e che pur depreca:..do questa giurisprudenza, 
ne d�., tuttavia, ampia notizia, permettendo a chi 
legge di farsi un'opinione chiara della situazione. 

Gli argomenti addotti dal Giannini a conforto 
della sua tesi e che furono, sostanzialmente, seguiti 
anche dalla Corte di Cassazione in una di 
quelle rarissime sentenze che poco dopo la guerra 
affermarono la natura contrattuale del Capitolato 
generale (Sez. Un., n. 448 del 21 giugno 1945 in 
causa Ministero guerra contro B.P.D.) sono: 

1) il Capitolato generale non � una legge formale, 
non � una legge delegata, non � nemmeno 
un regolamento delegato mancando una norma 
di legge che questa delega dia al potere esecutivo 
e tanto meno al Ministro dei Lavori Pubblici; 

2) se il Capitolato generale non contiene, per 
quel che si � detto, norme di diritto obiettivo, 
la sua forza, evidentemente, non pu� derivare 
che dall'accettazione che ne venga fatta dallo 
appaltatore col contratto di appalto. 

Questi argomenti, in fondo, sono (;)_uelli ripetuti, 
con lievi variazioni, anche dagli altri Autori 
(CIANFLONE: L'appalto delle opere pubbliche, p. 159 
e seguenti). 

Un'obiezione alla tesi contrattualista che non 
� stata mai esaminata dai suoi sostenitori appare 
peraltro quella, invero ovvia, che si fonda sulla 
considerazione che il Capitolato generale contiene 
norme le quali debbono (per avere qualche significato) 
vincolare soggetti estranei all'Amministrazione 
prima che un contratto sia stato stipulato 
tra questi soggetti e l'Amministrazione. La loro 
osservanza, anzi, costituisce un presupposto es~ 
senziale perch� un tale contratto possa stipularsi. 

Queste norme sono quelle contenute negli articoli 
da 1 a 13. 

Non .richiede infatti la previa accettazione dell'appaltatore 
per essere vincolante la norma contenuta 
nell'art. 2, nel quale si descrivono la specie 
dei documenti da esibir.e per essere ammesso alle 
aste e la procedura da seguire per il rilascio dei 
documenti stessi, con disposizioni evidentemente 
obbligatorie sia per i funzionari che tali docu




-178 


menti debbono rilasciare sia per gli aspiranti appaltatori 
che li richiedono. 

Ugualmente, non � subordinata all'esistenza di 
un contratto. valido tra amministrazione ed appaltatore 
la obbligatoriet� della norma contenuta 
nell'art. 13 del Capitolato che, anzi, questa norma 
� dettata proprio per il caso in cui un tale contratto 
non vi sia. 

Ragionamenti analoghi potrebbero ripetersi per 
altri degli . articoli sopra indicati. Ma riteniamo 
che quanto s'� detto sia sufficiente per poter 
affermare che almeno alcune norme del Capitolato 
generale .sono obbligatorie indipendentemente dalla 
loro accettazione contrattuale da parte dell'appaltatore. 


Ma se � cosi, � evidente che la fonte della obbligatoriet� 
delle norme del Capitolato deve trovarsi 
in qualche cosa di diverso dalla volont� comune 
dei contraenti e, precisamente, nel potere della 
Amministrazione di dettare norme obbligatorie 
per tutti i cittadini o per una determinata categoria 
di essi; per essere pi� precisi, nel potere dell'Amministrazione 
di dettare norme obbligatorie 
per soggetti ad essa estranei, cio� non inquadrati 
nella sua organizzazione e non vincolati all'obbedienza 
gerarchica. 

Uno spunto felice per la soluzione di questo 
problema ci sembra quello accennato in� uno studio 
dell'EuLA (in � F.oro Amm. �, 1944-45, II, 77), 
il quale, negando ai capitolati generali il carattere 
di legge delegata dice che �forse con maggiore 
tecnicismo si pu� riscontrare, in cotali capitolati, 
il carattere bensi di regolamento, ma di 
quella particolare categoria di regolamenti che 
sorio detti di organizzazione; laddove si ha in sostanza 
che la Pubblica Amministrazione con riguardo 
a propri speciali fini, quali sono quelli delle 
costruzioni di opere pubbliche, si organizza adeguatamente 
per entrare in rapporti contrattuali 
con terzi appaltatori attraverso le predisposizioni 
di organi, di schemi contrattuali e di norme, che 
avviino la conclusione di quei rapporti secondo ' 
forme idonee e di particolare garanzia per la Pubblica 
Amministrazione n. 

Si tratterebbe, cio�, di regolam�nti che hanno 

la fonte della loro obbligatoriet� nel c. d. rap


porto di sudditanza speciale (v. su questo ROMANO: 

Corso di diritto amministrativo, p. 47 e segg.) e 

dei quali si hanno numerosi esempi nei regola


menti per .l'ammissione e la frequenza di pubblici 

istituti di istruzione, di collegi e negli stessi rego


~amenti interni degli istituti di pena. 

Vengono normalmente chiamati regolamenti in


terni per distinguerli da quelli che obbligano indi


sti:qtamente tutti i cittadini per il solo fatto di 

essere tali o di vivere nel territorio dello Stato, 

ma non per questo cessano di essere norme giuri


diche. (Si veda anche su questo il ROMANO, op. e 

loc. cit. ). N� incide su questa loro. natura la cir


GOStanza che la determinazione dei destinatari di 

quelle norme sia effettuata in funzione del veri" 

ficarsi di fatti specifici, volontari o involontari. 

Un esempio di questa seconda s:pecie di fatti po


trebbe essere la soggezione ad una pena detentiva 

(come condizione per divenire destinatario delle 

norme dei regolamenti interni degli istituti di 

pena). Esempio, invece, della prima specie � quello 
di aspirare ad essere o essere appaltatore di una 
opera pubblica statale. 

In altri termini, il contratto di appalto non � 
se non il fatto assunto da,lla legge come presupposto 
per l'applicabilit� delle norme contenute 
nel Capitolato generale; ma queste non sono da 
considerarsi inserite in quello, n� sua parte integrante, 
e tanto meno subordinate nella loro validit� 
all'accettazione espressa e singola e soggette, 
quanto alla loro interpretazione, alle norme defCodice 
civile relative alla interpretazione dei contr�tti. 

Le contrarie espressioni contenute nel Capitolato 
generale e, particolarmente, il tenore dello 
art. 11, sul quale tanto si fondano i sostenitori 
della teoria contrattualistica, non sembra abbiano 
alcuna rilevanza decisiva,, ove si rifletta che l'articolo 
55 dello stesso Capitolato generale dichiara 
che �si riterranno come parte integrante del contratto
� oltre quanto � prescritto nel Capitolato 
generale, anche le disposizioni del Codice civile, 
delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, 
sulla contabilit� dello Stato ecc. S� che se si volesse 
dare all'espressione cc parte integrante del con.
tratto>> il significato che pretendono i sostenitori 
della teoria contrattualistica (e cio� che quelle 
norme hanno natura contrattuale), questo significato 
dovrebbe valere anche per le altre norme 
indi�ate nel citato art. 55, sulla cui natura di norme 
di diritto obiettivo non � possibile alcun dubbio. 

D'altronde, la tesf contrattualista trascura completamente 
di tener conto della formula dell'articolo 
99 u. p. regolamento contabilit� generale, 
il quale dichiara espressamente che i capitolati 
generali sono atti amministrativi e non contratti 
e li equipara a norme di carattere regolamentare. 

La verit� � che la teoria contrattualistica si 

fonda, forse inconsciamente, su una esasperazione 

del principio secondo il quale l'appalto di opere 

pubbliche � un contratto di diritto privato nel 

quale l'Amministrazione si trova sullo stesso piano 

dell'appaltatore, esasperazione dovuta alla neces


sit� sistematica di contrapporre il nostro sistema 

al sistema francese, nel quale questioni del genere 

sono inconcepibili, attesa l'esistenza della categoria 

del contrat administratif, ben distinta dalla cate


goria del contratto di diritto privato. 

Ma, pretendere di riportare integralmente nella 
categoria del contratto di diritto privato il contratto 
di appalto di opere pubbliche significa 
sacrificare alle esigenze di una sistematica astratta 
la insopprimibile realt� pratica e giuridica secondo 
la quale la posizione dell'Amministrazione appaltante, 
nell'appalto di opere pubbliche, non pu� 
trovarsi mai sullo stesso piano della posizione 
dell'appaltatore, perch� mai l'Amministrazione pu� 
rinunciare alla sua veste di autorit� che le deriva dal 
fatto che essa agisce sempre nell'interesse pubblico. 

Vorremmo, a questo proposito, rimandare alla 

lettura. di quella pregevole quanto antica mono


grafia di un uomo che aveva in proposito--le .idee 

molto chiare, il VITALEVI nel Digesto Italiano (Ap


palto di opere e lavori s� privati che pubblici), il 

quale su questo punto � molto preciso e documenta 
la sua opinione con richiami tanto sobri quanto 
opportuni al Diritto Romano, notando esplicita




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-179 


mente come la lex censoria (qualche cosa di meno 
del nostro Capitolato generale) fosse molto pi� 
che una semplice manifestazione contrattuale, 
penetrata come era della qualit� di autorit� pubblica 
propria dell'Amministrazione appaltante. 

Non sono pochi, d'altronde, gli articoli delle 
leggi nostre che regolano la materia delle opere 
pubbliche, i quali prevedono per l'Amministrazione 
appaltante poteri assolutamente inconcepibili 
per un appaltante privato, poteri che vanno 
dalla rescissione d'ufficio del contratto agli ordini 
di servizio che impongono nuovi lavori, dalla c.d. 
esecuzione in danno alla sospensione dei lavori 
e alla risoluzione ad nutum. 

Tutti questi poteri, assolutamente eccezionali 
nei confronti di quelli. riconosciuti all'appaltainte 
privato, costituiscono evidentemente manifestazioni 
concrete del potere discrezionale unitario 
spettante all'Amministrazione come titolare del 
potere esecutivo ed � in questo quadro che va 
considerata anche la emanazione del Capitolato 
generale di appalto, come atto normativo che regola 
l'uso delle facolt� spettanti al potere esecutivo, 
secondo la nota formula della legge 31 gennaio 
1926, n. 100. 

_ Come accennavano sopra, mentre la dottrina 
� quasi. totalmente orientata verso la tesi contrattualista, 
la giurisprudenza della Corte Suprema 
riconosce, quasi costantemente, al Capitolato generale 
la natura giuridica di regolamento o, comunque, 
di atto normativo. (Per una indicazione precisa di 
tale giurisprudenza (vedi l'articolo di GIANNINI 
sopra citato in cc Acque, Bonifiche e Costruzioni 
n, 1954, p. 256 e in questa Rassegna, 1955, 

p. 59 e segg.). In tal modo la Cassazione ha mantenuto, 
dopo una lieve deviazione verificatasi 
subito dopo la guerra (v. sentenza n. 448/45 sopra 
citata), la giurisprudenza affermatasi per lunghi anni 
prima dell'ultimo conflitto, della quale la manifestazione 
pi� importante resta la sentenza 23 gennaio 
1931 (cc Giur. It. n, 1931, I, 341), che della tesi 
normativistica d� una motivazione ripresa integralmente 
e condivisa dal CAMMEO nel suo libro Contratti 
della Pubblica Amministrazione (p. 60 e segg.). 
Le sentenze pi� recenti della Corte Suprema 
di questa materia sono state provocate da vertenze 
relative all'applicabilit� al Capitolato generale 
dell'art. 1341 Codice civile (necessit� di approva 
zione specifica per iscritto di determinate clausole 
contrattuali), applicabilit� che � stata appunto 
esclusa proprio perch� il Capitolato general.
e non � un contratto e perch� le sue disposizioni 
obbligano cc con la forza propria di norme di diritto 
obiettivo n (Sent. n. 317 4/54 in causa Colabucci 
e Ministero Lavori Pubblici). 

Su questa linea, d'altra parte, la Corte Suprema 
�, da ultimo, (Sent. n. 1806/55 in causa Panzera 
contro G. I.) arrivata fino ad affermare che quando 
alla gestione di un ente pubblico sono estese, con 
legge o regolamento delegato, le norme di contabilit� 
vigente per lo Stato, si ~pplica alle opere 
da essi eseguite anche il Capitolato generale le 
cui norme devono considerarsi non contrattuali 
ma di diritto obiettivo 

Di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale cos� 
univoc� ed autorevole, ci sembra di poter. aff�r


mare che la contraria. tesi ancora sostenuta �da 
vari autori, a prescindere dalla sua agevole confu.~ 
tabilit�, non pu� essere considerata fonte di ispirazione 
adeguata per gli organi st�tali che debbono 
redigere il nuovo. capitolato -generale ~ che, 
pertanto, le disposizioni di questo debbano essere 
formulate sul presupposto che esse siano norme 
di diritto obiettivo e non clausole di un futuro 
contratto. 

Il primo e pi� importante corollario di questa 
conclusione � che il nuovo Capitolato generale 
dev'essere emanato con decreto presidenziale e 
non con decreto ministeriale. Infatti, � anzitutto 
molto dubbio che, dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione, che all'art. 87 attrib~sce al Capo 
dello Stato il potere di emanare regolamenti, 
possa ancora ritenersi esistente il potere regolamentare 
dei ministri; in secondo luogo, anche a 
risolvere il dubbio in senso positivo, questo potere 
sarebbe da escludere nella fattispecie dato che, 
contrariamente a quanto avveniva all'epoca della 
emanazione del Capitolato del 1895, quando, cio�, 
qi1asi tutte le opere pubbliche dello Stato veni" 
vano eseguite a cura del Ministro dei Lavori Pub~ 
blici, ora le attribuzioni relative a tale esecuzione 
sono ripartite tra numerosi organi statali ed enti 
non statali ai quali il Capitolato generale deve 
essere ugualmente applicato e nei confronti dei' 
quali il potere regolamentare d'un ministro, che 
non � loro capo, non si giustifica. 

Il secondo problema da risolvere � quello che 
concerne la disciplina del modo di risoluzione 
delle controversie tra amministrazione appaltante 
e appaltatore. 

Come � noto, la cogn.izione di tali controversie � 
rimessa dagli articoli 42 e segg. del Capitolato 
generale al giudizio di cinque arbitri alla cui no~ 
mina non concorre in alcun modo la volont� delle 
partt, essendo essi scelti rispettivamente tra. i 
consiglieri di Stato (2), gli ispettori generali del 
Genio civile membri del Consiglio Superiore dei� 
Lavori Pubblici (2) e i consiglieri d'appello dBlla 
Corte di Appello di Roma (1), scelti liberamente 
dai presidenti dei rispettivi Istituti. 

La obbligatoriet� e la esclusivit� del giudizio 
arbitrale, il modo di nomina degli arbitri, la loro 
qualit� di funzionari dello Stato hanno fatto sorgere 
talvolta la questione se il Collegio arbitrale 
previsto dal Capitolato generale costituisca una 
vera e propria giurisdizione speciale e vi sono 
affermazioni sia dottrinali sia giurisprudeuziali 
in tal senso (v. �NDRIOLI in cc Foro It. n, 1944-46, 
I, 17; VECCHIONE: L'arbitrato, p. 222 nota 4).. 

Recentemente, tuttavia, sia in dottrina sia in: 
giurisprudenza, si � decisamente affermata l'opinione 
contraria, che si tratti, cio�, soltanto d,i. un 
arbitrato obbligatorio, al quale la obbligatoriet� 
non � sufficiente a. conferire la dignit� di giurisdizione 
speciale. Gli argomenti addotti dalla dottrina. 
sono naturalmente la semplice conseguenza. logica 
della tesi secondo la quale il Capitolato generale 
di appalto ha natura di contratto, essendo chiaro 
che un contratto non pu� mai dar �vita. ad una 
giurisdizione speciale. � 



-180 


Pi� complicata � stata, invece, la via seguita 
dalla giurisprudenza per negare la natura di giurisdizione 
speciale. 

� stato nel 1943 (sentenza n. 1351) che le Sezioni 
Unite della Corte Suprema hanno negatq 
ai Collegi arbitrali previsti dal Capitolato generale, 
il carattere di giurisdizione speciale e questo 
indirizzo giurisprudenziale � stato confermato con 
la sentenza n. 448 del 21 giugno 1945 sopra citata. 

Precedentemente, per circa trenta anni, la Corte 
Suprema aveva costantemente riconosciuto ai 
Collegi arbitrali in questione la natura di giurisdizione 
speciale, basandosi sull'argomento che 
la loro competenza era obbligatoria, esclusiva e 
indipendente dalla volont� delle parti, cosi come 
ne era indipendente la nomina degli arbitri. A 
questi argomenti si aggiungeva, poi, quello deeisivo 
che la istituzione dei collegi arbitrali per la decisione 
delle controversie in materia di opere pubbliche 
era disposta con norma avente forza di 
legge, tale forza attribuendosi al Capitolato generale 
come ema11ato per delegazione legislativa. 

Nel movimento di reazione che travolse questa 
giurisprudenza, della quale non esitiamo a riconoscere 
la scarsa fondatezza, furono tuttavia distrutti, 
insieme con principi falsi, anche principi 
esatti. Cos�, pur non essendovene alcun bisogno 
agli effetti di negare la natura di giurisdizione 
speciale, si attribui al Capitolato generale carattere 
di contratto, con argomenti che, bisogna 
riconoscerlo, non trovarono affatto il plauso dei 
pi� autorevoli commentatori, i quali si affrettarono, 
pur nella adesione alla tesi che negava la 
qualit� di giurisdizione speciale, a gettare acqua 
sul fuoco dell'entusiasmo eversore della Suprema 
Corte, mettendo in rilievo come l'attribuzione al 
Capitolato generale della natura giuridica di norma 
contrattuale dovesse per lo meno formare oggetto 
di ulteriore e specifica elaborazione. Si vedano 
in proposito non solo la nota dell'Eula di cui ci 
siamo occupati e che riconosce esplicitamente al 
Capitolato generale la natura di regolamento 
di organizzazione, ma anche la nota dell' Andrioli 
sopra citata, ampiamente documentata, nella quale 
l'invito ad una pi� cauta valutazione della natura 
giuridica del Capitolato, appare molto chiaro. 

Abbiamo gi� visto sopra come molto rapidamen


te -la Corte Suprema sia ritornata sui suoi passi 

ripudiando decisamente la tesi contrattualista, 

ma 
questa resipiscenza non poteva implicare e 

non 
ha implicato un ritorno alla tesi della giuri


sdizione speciale, in quanto, attribuendosi al Capi


tolato generale natura regolamentare, ne derivava 

necessariamente la inidoneit� di esso a creare 

una giurisdizione speciale, ci� che prima della 

Costituzione poteva �fare soltanto la legge e dopo 

la Costituzione solo una legge costituzionale . 

.Affermatasi cos�, definitivamente, la tesi che 

riconosce ai collegi arbitrali previsti dal Capito


lato generale di appalto la natura di arbitrato 

obbligatorio, ed esclusa d'altronde ogni possibi


lit� di ritorno alJa tesi della giurisdizione speciale, 

contro la quale, nel vigore della Costituzione re


pubblicana militerebbero argomenti an�he pi� 

forti di quelli a suo tempo adottati per respin


gerla, sar� opportuno esaminare brevemente le 

conseguenze che da questa situazione derivano 
per valutare obiettivamente le ragioni che giustificano 
il mantenimento o meno dell'istituto in 
sede di riforma del Capitolato generale. 

Tali conseguenze� sono, sinteticamente, le seguenti: 


1) non impugnabilit� della sentenza arbitrale 
dinnanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
n� ai sensi dell'art. 111 della Costituzione 
(per violazione di legge) n� ai sensi dell'art. 362, 

n. 1, 
c. p. c. (difetto di giurisdizione); 
2) necessit� che la sentenza arbitrale sia munita 
del visto di esecutivit� del pretore; 
3) possibilit� di impugnazione della sentenza 
arbitrale solo per i motivi indicati nell'art. 829 
Codice procedura civile. In relazione all'ultimo 
comma di questo articolo, sorge la questione se 
sia ammessa impugnazione della sentenza arbitrale 
per inosservanza delle regole di diritto una volta 
che l'art. 49 del Capitolato generale dispone che 
�la sentenza arbitrale non sar� soggetta n� ad 
appello n� a cassazione ai quali rimedi le parti 
espressamente rinunciano n. Bench� detta norma 
del Capitolato debba intendersi in relazione al 
sistema vigente nel Codice del 1865, del tutto 
diverso da quello regolato col Codice attuale, tuttavia 
la giurisprudenza (si veda sentenza n. 142 
del 5 marzo 1945, in cc Foro It. n, 1944-46, I, 227) 
ha affermato che,� anche in relazione al nuovo 

Codice la domanda di nulht� della sentenza arbi


trale, emessa dal Collegio previsto dal Capitolato 

generale di appalto, per inosservanza delle regole 

di diritto, � inammissibile. 

Riassumendo le sopra accennate conseguenze, 
pu� dirsi che, col sistema vigente, delicatissime 
questioni di diritto relative a controversie sorte 
in materia di appalti di opere pubbliche sono 
risolte inappellabilmente, da un collegio composto 
solo in parte di esperti in materie giuridiche, 
i quali praticamente non debbono nemmeno osservare 
le norme di legge. L'esperienza, infatti, insegna 
che pur essendo tale osservanza prescritta 
espressamente dall'art. 48 del Capitolato generale, 
la certezza di non essere soggetti ad alcun sindacato 
da parte della Corte Suprema o di altro giudice 
ordinario, facilita spesso negli arbitri la tendenza 
a subordinare a considerazioni di equit�, 
pi� o meno bene intesa, la decisione delle vertenze, 
risolvendole in un senso completamente 
opposto a quello che sarebbe determinato dalla 
rigorosa applicazione della legge. 

Questa tendenza si � particolarmente accentuata 
negli ultimi tempi, ch� anzi, gli arbitri tentano 
di costruire addirittura delle teorie giuridiche 
sulla base della libera interpretazione che essi fanno 
delJe norme di legge per la soluzione delle singole 
fattispecie (si veda in proposito in questa � Rassegna 
n, 1955, p. 59 e segg. e passim.) La dimostrazione 
pi� convincente della verit� di quanto 
affermiamo si trova nella constatazione che quando 
si tratta di arbitrati in relazione ai q�ali' non � 
preclusa l'impugnazione per nullit� per violazione 
delJe regole di diritto, la maggior parte dei lodi 
viene annullata, confermandosi cosi la giustezza 
delle critiche del MORTARA (Oommentario, volume 
III, p. 89 e segg.) il quale, tra i pi� gravi difetti 



-181


rlell'istituto dell'arbitrato, annoverava il fatto che, 
proprio attraverso questi annullamenti per violazione 
delle regole di diritto, sempre scarsamente 
osservate dagli arbitri, il giudizio arbitrale finisce 
Bol diventare pi� lungo e pi� costoso del giudizio 
ordinario. 

Per quanto riguarda, poi, gli interessi dell' .Amministrazione, 
occorre apertamente rilevare che, 
quasi sempre, le violazioni di diritto perpretrate 
dagli arbitri sono a senso unico e precisamente 
in senso sfavorevole alla stazione appaltante nel 
presupposto, non si sa invero quanto fondato, 
Bhe l'appaltatore sia da considerare come il 
Bontraente pi� debole e quindi pi� meritevole 
di aiuto. 

Una conferma di questa nostra osservazione 
3i ha nella constatazione che contro il sistema 
dell'arbitrato non si � levata mai alcuna voce 
da parte dei portavoce o dei giornali e riviste 
Bhe rappresentano gli interessi degli appaltatori, 
ed anche se, talvolta, costoro hanno avanzato 
qualche lamentela per l'eccessivo costo dei giudizi 
f1rbitrali nei quali, com'� noto, i compensi agli 
arbitri sono insindacabilmente stabiliti da loro 
3tessi con riferimenti percentuali ai valori delle 
liti, si � trattato sempre di lamentele molto timide 
e che si sono sempre arrestate davanti al problema 
di fondo. 

Dopo queste brevi considerazioni relative alla 
3ituazione attuale, passiamo ad esaminare se convenga, 
nel provvedere alla riforma del Capitolato 
generale, mantenere l'istituto. 

.La prima questione che si pone � se si possa 
legittimamente, con una norma di Capitolato 
generale, stabilire l'arbi1 rato obbligatorio per tutte 
le controversie tra amministrazione appaltante 
ed appaltatore in materia di esecuzione di opere 
pubbliche. 

Com'� noto, la possibilit� del conferimento agli 
arbitri del potere di decidere le liti rappresenta 
un'eccezione nei confronti della regola che attribuisce 
il potere di decidere le liti relative a pretese 
basate su diritti soggettivi all'.Autorit� giudiziaria 
ordinaria (VEccmoNE: L'arbitrato, cit. 

p. 138). 
Questa eccezione alla competenza della giurisdizione 
ordinaria trova il suo fondamento negli 
articoli 806 e segg. del Codice procedura civile. 
Non riteniamo, per�, che su tali articoli possa 
fondarsi anche l'eventuale potere dell'.Amministrazione 
statale di deferire ad arbitri le controversie 
che la riguardano. Le citate norme, infatti, valgono 
solo a rimuovere il divieto"'generale, vigente per 
tutti i cittadini, di risolvere le liti, con decisioni 
vincolanti, con mezzi diversi da quelli del ricorso 
all'Autorit� giudiziaria, ma non rimuovono l'altro 
divieto speciale esistente per l'.Amministrazione 
statale e per la Pubblica .Amministrazione in genere 
di rinunziare alle proprie pretese o di rimetterne 
la soddisfazione alla volont� di estranei. 

Comunque, possiamo qui prescindere dall'approfondimento 
di questo particolare aspetto del 
problema dato che, per quanto riguarda il conferimento 
agli arbitri del potere di decidere controversie 
in materia di appalto di opere pubbliche 
esiste una espressa norma di legge sulla quale 

tale potere pu� fondarsi, nel senso che !'.Amministrazione 
� autorizzata in questa materia a ricorrere 
all'arbitrato. 

Questa norma � l'art.. 349 della legge sulle opere 
pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, �all. F; iJ�quale 
stabilisce che �nei capitoli di appalto potr� prestabilirsi 
che le questioni tra l'amministrazione e 
gli appaltatori siano decise da arbitri )). 

L'interpretazione pi� logica di tale norma � che 
sia con essa consentito inserire nei singoli contratti 
di appalto di opere pubbliche la clausola compromissoria, 
nella quale sia stabilito anche, eventualmente, 
un modo di nomina degli arbitri diverso 
da quello ordinario e un modo di procedere diverso 
da quello stabilito dal Codice di procedura civile 
in via generale. 

Invece, sulla base di detto articolo, si � emanata 
la norma di cui all'art. 42 del Capitolato 
generale di appalto, il quale stabilisce che �tutte 
le vertenze tra l'amministrazione e l'appaltatore 
cos� durante l'esecuzione, come al termine del 
contratto... quale che sia la loro natura tecnica, 
amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno 
deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura 
civile e 349 della legge sui lavori pubblici, 
al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il 
successivo art. 43 )). 

Se si ammette, e per le ragioni che abbiamo 
esposte non pu� farsi diversamente, che le norme 
del Capitolato generale abbiano natura regolamentare, 
non possono non formularsi i pi� fondati 
dubbi sulla legittimit� dell'art. 42 sopra citato 
e delle successive norme che ne conseguono. 

Infatti, con l'art. 42 sopra citato si finisce in 
sostanza, per trasformare in obbligatoria esclusiva 
e generale la forma di risoluzione arbitrale 
delle controversie in materia di opere pubbliche 
che l'art. 349 della legge prevedeva solo come 
facoltativa, eventuale e specifica. 

Che un regolamento possa avere una tale forza 

appare, per lo meno, molto dubbio. Tanto meno, 

poi, una norma del genere pu� apparire legittima 

ove si rifletta che, qualunque nome si finisca per 

dare all'istituto regolato dagli articoli 42 e segg. 

del Capitolato generale (arbitrato obbligatorio, 

arbitrato quasi forzato, ecc.) in sostanza, il carat


tere di esclusivit� che gli viene attribuito finisce 

per trasformarlo necessariamente in una giuri


sdizione speciale, appunto secondo la migliore 

dottrina (MORTARA: Arbitrato obbligatorio: giu


risdizione speciale, in � Giur. It. ,,, 1936, I, 1, 679, 

opinione condivisa anche dal VEccmoNE, op. e 

loc. cit., il quale non si sa poi come finisca con 

il riconoscere al Collegio arbitrale delle opere pub


bliche il solo carattere di arbitrato). 

Come abbiamo gi� detto, fu appunto per tale 

ragione che la giurisprudenza della Corte Suprema, 

nel trentennio anteriore al 1943 fini per affermare 

costantemente che l'arbitrato in materia di opere 

pubbliche costituiva giurisdizione speciale �. H 

Capitolato generale di appalto era un atto di legi


slazione delegata. Soluzione questa che ora non 

� pi� possibile adottare in quanto, com'� noto, 

nemmeno una legge ordinaria (formale o delegata) 

potrebbe ora avere la forza di dar vita ad una 

giurisdizione del genere. 


~ 


182 I 


La prima conclusione che pu� trarsi da quanto 
abbiamo sopra esposto �. che, dovendosi integralmente 
riformare il Capitolato generale di appalto, 
� assolutamente sconsigliabile mantenervi un sistema 
di norme sulla cui legittimit� possono sorgere, 
nella pi� tenue delle ipotesi, dubbi molto 
seri, e convenga, invece, per cos� dire, rientrare, 
nella normalit�, adeguandosi completamente alla 
norma dell'art. 349 della legge sui lavori pubblici 
e �all� disciplina dell'arbitrato stabilita dal Codice 
di procedura civile. 

Il modo migliore per effettuare tale adeguamento 
consisterebbe, evidentemente, nella soppressione 
pura e semplice _di qualsiasi norma del Capitolato 
generale che si riferisca al giudizio arbitrale, inserendo, 
invece, eventualmente, la clausola compromissoria 
nei singoli capitolati speciali. � questo 
infatti ci� che vuole l'art. 349 nel quale l'espressione 
<e capitoli di appalto � si riferisce evidentemente 
ai capitolati c. d. speciali e non al Capitolato 
generale, come risulta da un'ovvia relazione 
con il precedente art.. 323. Ohe questo sarebbe il 
sisteina pi� conforme alla legge emerge chiaro 
sol che si rifletta che il Codice di procedura civile 
conosce solo due modi� di sottoporre le controversie 
al giudizio arbitrale, il compromesso inID"ente 
alla singola lite e la clausola compromissoria inerente 
al singolo contratto. �, invece, del tutto 
sconosciuto il sistema di sottoporre al giudizio 
arbitrale tutte le controversie relative a rapporti 
contrattuali designati con riferimento all'oggetto, 
senza identificazione del singolo contratto. Naturalmente, 
le singole clausole compromissorie dovrebbero 
essere stipulate in modo tale che fossero 
eliminati i difetti peggiori dell'arbitrato attualmente 
vigente, e particolarmente quello di escludere il 
sindacato di legittimit� da parte della Magist:ratu;
ra � ordinaria sulle decisioni arbitrali viziati da 
violazione di legge. 

Ma, se non si vuole arrivare a questa radicale 
soluzione, per un rispetpo pi� o meno giustificato 
della tradizione risalente ormai al primo Capitolato 
generale del 1870, dovrebbe almeno adottarsi nel 
Capitolato generale una formulazione normativa 
analoga a quella gi� vigente per le Ferrovie dello 
Stato, il cui Capitolato generale rimette alla facolt� 
dell' .Amministrazione la sottoposizione della lite, 
concretamente sorta, a giudizio degli arbitri o a 
giudizio dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. 

Questa formulazione potrebbe, anzi, essere migliorata 
rimettendo la facolt� di scelta alla parte 

convenuta, sia essa !'.Amministrazione appaltante i 

o l'appaltatore, cos� come � disposto nel Capito-j 
lato generale per le opere eseguite dalla Cassa del I 
Mezzogiorno. Comunque, in estrema ipotesi, se ! 
si vogliono mantenere le parti su un piede di perfetta 
parit�, si potranno formulare le norme del 
Capitolato generale in materia di arbitrato in modo 
tale che il ricorso al giudizio arbitrale sia subordi-. 
nato all'accordo di entrambi i litiganti, accordo che, � 
evidentemente, potr� essere raggiunto solo in relazione 
ad una lite concreta e dopo che questa sia sorta. 
Anche questo ultimo sistema, evidentemente, 
non solo gioverebbe a ricondurre l'istituto dello 
arbitrato nei suoi limiti legali, ma ne assicurerebbe 
la rispondenza ai fini per i quali � stato 
creato e che sono quelli di attribuire ad un collegio 
tecnico-amministrativo, la risoluzione di 
controversie tecnico-amministrative, lasciando la 
decisione delle controversie di carattere giuridico 
al loro giudice naturale che � �il giudice ordinario. 

Ricondotto l'arbitrato in materia di opere pubbliche 
nei suoi giusti confini, cesser� evidentemente 
la necessit� di regolarne il modo di nomina 
degli arbitri e il procedimento in maniera diversa 
da quella disciplinata dal Codice di procedura 
civile. Si potr�, cio�, stabilire che ogni parte designi 
il proprio arbitro e che solamente il terzo arbitro 
sia, o designai o d'accordo, o nominato tra i 
membri di un organo giurisdizionale ordinario. 

Ma, quello che pi� conta, dovr� ricondursi anche 
l'arbitrato delle opere pubbliche alla normalit� 
della soggezione al controllo di legittimit� d� parte 
del giudice ordinario mediante l'azione di nullit� 
da esperirsi anche per violazione delle regole di 
diritto, essendo fin troppo chiaro che nulla potrebbe 
giustificare che l'amministrazione, la quale deve 
costantemente informare il suo comportamento 
alla rigorosa osservanza della legge, sia costretta 
ad inchinarsi, senza possibilit� di reazione, a decisioni 
le quali, troppo spesso, subordinano l'interpretazione 
della legge ad un preteso favor rei. 

In tal modo, forse, potr� avvenire che l'arbitrato 
in materia di opere pubbliche, finisca con 
l'atrofizzarsi, ma con ci� esso non far� altro che 
seguire la sorte dell'arbitrato comune, contro il 
quale si � sempre diretta la critica radicale dei pi� 
autorevoli processualisti, �dal Mortara al Oarnelutti, 
critica che nello stiarso rilievo dato al sistema 
arbitrale delle norme del Codice di procedura 
civile, sia abrogato, sia vigente, trova la pi� convincente 
conferma. 


NOTE D I DOTTRINA 


BREGLIA FRANCESCO : Lo stato giuridico degli ufficiali 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Ed. A. Giu:ffr�, Milano, 1954. 

Il regime giuridico delle Forze armate costituisce 
una delle materie che in questi ultimi tempi 
non � stata oggetto di un particolare esame da 
parte della dottrina giuridica moderna. Dopo la 
monografia del CORRADINI sul Diritto amministrativo 
militare, che risale al 1930 e che ormai 
in parfo � superata, vi sono stati solo brevi scritti 
di carattere costituzionale sulla natura giuridica 
delle Forze armate e sul potere di comando del 
Capo dello Stato, ma manca un'opera che esamini 
dal punto di vista amministrativo i numerosi problemi 
che quotidianamente presenta, nella pratica 
amministrativa e giudiziaria, la materia delle 
Forze armate. 

11 commento, del Breglia alla nuova legge sullo 
stato giuridico degli ufficiali incomincia a colmare 
una lacuna, se si considera che il rapporto di impiego 
degli ufficiali ha delle caratteristiche che 
spesso lo diversificano dal rapporto di impiego 
civile e che trovano la loro giustificazione. nella 
particolare struttura giuridica delle Forze armate. 

La legge � commentata per ogni singolo articolo; 
ma, pur seguendo questo sistema, l'A. trova modo 
spesso di dare una visione organica degli istituti. 

Il commento � condotto con esegesi minuziosa 
e penetrante, con sicura informazione dei precedenti 
legislativi e con frequenti richiami alla giurisprudenza, 
relativamente a quegli istituti che erano 
compresi nelle leggi precedenti e su cui il Consiglio 
di Stato ha manifestato il suo orientamento. 

Il richiamo alla giurisprudenza ed il suo esame 
critico attribuisce all'opera un notevole pregio, 
sia per l'utilit� pratica �che presenta ogni esposizione 
ragionata di giurisprudenza, sia perch�, da 
circa un venticinquennio, il rapporto di impiego 
degli ufficiali ha trovato una elaborazione quasi 
esclusivamente ad opera della giurisprudenza del 
Consiglio di Stato. 

C. CARBONE 
V. 
MERIKOSKI: Pr�cis du droit public de la Finlande. 
(trad. Arvid Enckell), 1954, Helsinki, XII-294. 
L'Associazione finlandese dei giuristi ha preso 
l'iniziativa di pubblicare, nella serie �Ius Finlandiae 
� e nelle lingue francese, inglese e tedesco, 
studi contenenti l'esposizione sistemativa del diritto 
finlandese. 

La serie di tali studi si � aperta con la pubblicazione 
di questo Sommario a cura del prof. V. Meri


koski, presidente dell'Associazione e titolare di 
diritto pubblico nell'Universit� di Helsinki. 

Come l'A. avverte nella prefazione dell'opera, 
alcuna esposizione in lingua straniera del sistema 
costituzionale-amministrativo finlandese era stata 
pubblicata dopo la conquista dell'indipendenza da 
parte della Finlandia e, quindi, Jo studio del Merikoski 
si palesa, oggi, di. utilit� evidente ai fini di 
una pi� diffusa conoscenza del diritto pubblico 
finlandese. 

La materia contenuta in questo Sommario 
riguarda sia il diritto costituzionale che l'esposizione 
del diritto amministrativo, nonch� brevi 
cenni sul diritto finanziario e tributario vigente 
in Finlandia. 

L'A. d� notizia, anzitutto, delle quattro leggi 
costituzionali fondamentali e cio� della Costituzione 
(17 luglio 1919), della legge organica sulla 
Camera dei rappresentanti (1928), della legge sul 
diritto della Camera di esaminare la legalit� delle 
misure adottate dal Consiglio dei ministri e dal 
Cancelliere di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni 
(1922) e della legge sull'Alta Corte (1922). 

La Costituzione finlandese appartiene al tipo 
rigido, per cui (� 95) essa, quale legge fondamentale 
irrevocabile, non pu� essere modificata, autenticamente 
intepretata o abrogata, salve quelle 
modifiche che possono essere apportate secondo la 
procedura prescritta per le leggi fondamentali in 
generale. 

Segue la trattazione circa le norme sulla popolazione 
(acquisto e perdita della cittadinanza, 
legge del 1941), circa i diritti e i doveri dei 
cittadini (fra questi ultimi il lavoro obbligatorio, 
legge sullo stato di guerra del 1930; il servizio 
militare obbligatorio, legge del 1950). 
Inizia, poi, l'esame dei poteri dello Stato (legi


. slativo, giurisdizionale, amministraivo). 
Per quanto concerne iJ potere legislativo, esso 
� esercitato dal Presidente della Repubblica congiuntamente 
con la Camera dei rappresentanti 
(composta di 200 membri), eletta a suffragio diretto, 
con il metodo della rappresentanza proporzionale. 
Organi della Camera sono il Presidente, il vicePresidente, 
le Commissioni e il Delegato giudiziario 
della Camera, cui spetta il vigilare sulla 
osservanza della legge da parte dei Tribunali e 
delle altre autorit� pubbliche. 
r deputati godono dell'immunit� parlamentare 
e non sono tenuti a conformarsi. alle pr~~crizioni 
degli elettori n� a rendere loro conto del modo d:L 
svolgimento della attivit� parlamentare (divieto 
del mandato imperativo). 
Gli affari in trattazione alla Camera vengono 
prima esaminati dalle Commissioni e poi dalla 
Assemblea attraverso il sistema delle tre letture. 



-184 


Durante la prima lettura, pur consentendosi il 
dibattito, non pu� essere adottata alcuna deliberazione... 
Dopo di che, l'affare viene inviato alla 
Grande Commissione. Durante la seconda lettura, 
viene comunicato il rapporto della Grande Commissione 
e quindi la Camera procede all'esame 
dettagliato del progetto; in terza lettura si procede 
alla discussione sull'affare. 

Al Presidente della Repubblica spettano, fra 
l'altro, il diritto di iniziativa legislativa, nonch� 
le funzioni di sanzionare e di firmare le leggi. Il 
presidente pu� rifiutare la sanzione; tuttavia la 
legge entra egualmente in vigore e deve essere 
firmata dal presidente se essa viene approvata 
dalla maggioranza dei votanti durante la sessione 
tenuta dalla Camera dopo le nuove elezioni. 

La funzione giudiziaria � esercitata dall'Alta 
Corte, dalla Corte Suprema, dalla Corte amministrativa 
suprema, dal Tribunale superiore dei 
funzionari, dal Tribunale del lavoro (1946), dai 
Tribunali rurali, dai Tribunali municipali, dalle 
Corti di appello, dai Tribunali militari, dai Tribunali 
per la spartizione delle terre, dai Tribunali 
delle assicurazioni. 

Il potere esecutivo � delegato al Presidente della 
Repubblica (art. 2, comma 3a della Costituzione), 
il quale, per il governo dello Stato, si avvale di un 
Consiglio dei ministri, composto da un ministro 
presidente e da un certo numero di altri ministri. 
La dizione Consiglio dei ministri � usata anche 
in un'accezione pi� ampia, comprensiva dei ministri 
e della Cancelleria del Consiglio dei ministri, 
sotto la direzione del presidente del Consiglio. 

Costituisce principio fondamentale dell'azione 
governativa che le decisioni del Presidente della 
Repubblica devono essere adottate in seno al Consiglio 
dei ministri, su proposta del ministro competente. 
Tuttavia, il diritto di decisione spetta sempre 
al presidente, il quale pu� disattendere sia 
l'avviso del ministro proponente sia il parere dello 
stesso Consiglio dei ministri. I provveilimenti adottati 
sono firmati dll.l presidente e controfirmati 
dal ministro proponente. 

Nelle riunioni cui non partecipa il Presidente 
della Repubblica, il consiglio � presieduto dal presidente 
del Consiglio. 

Sussistono, infine, due particolari organi statuali, 
(il Cancelliere di giustizia, il Delegato 
giudiziario della Camera), i quali, pur non partecipando 
della funzione legislativa e pur non facendo 
parte degli organi governativi, ai quali, peraltro, 
non sono subord�nati, esercitano una speciale 
funzione di vigilanza e di controllo sull'attivit� di 
tutti gU organi, anche supremi, dello S.tato. Il 
Cancelliere di giustizia, nominato dal Presidente 
della Repubblica, esercita anche le funzioni di 
procuratore generale e capo deJl'ufficio del pubblico 
ministero; ha il diritto di assistere alle sedute 
del Consiglio dei Ministri, a quelle di tutti i Tribunali 
e degli organi amministrativi e di prendere 
cognizione dei processi verbali del Consiglio dei 
ministri, dei Ministeri, dei Tribunali e delle altre 
autorit�. 

Il Cancelliere rimette, ogni anno, al Presidente 
della Repubblica e alla Camera dei rappresentanti, 
un rapporto riguardante i provvedimenti 

da esso adottati nell'esercizio delle sue funzioni e i 
giudizi dal medesimo espressi in ordine all'osservanza 
delle leggi. 

Il Delegato giudiziario della Camera, eletto da 
quest'ultima per un triennio, .haJunzioni analoghe 
al Cancelliere di Giustizia, sebbene solo a questo 
ultimo spettano le funzioni di procuratore generale 
e di capo degli uffici del pubblico ministero. 

Il Delegato ha il potere di mettere sotto accusa 
i funzionari dello Stato. 

Esaurita cos� la trattazione delle linee costituzionali 
dello Stato, l'A. si occupa del sistema amministrativo, 
ponendo in luce la caratteristica peculiare 
dell'organizzazione amministrativa finlandese 
che si concreta in un diffuso decent.ramento delle 
amministrazioni. 

La ripartizione territoriale amministrativa si 
articola in dipartimenti, suddivisi in circondari 
e questi in distretti. A capo del ilipartimento � 
posto un prefetto. 

I provvedimenti delle Amministrazioni dipartimentali 
sono impugnabili dinanzi alla Corte amministrativa 
suprema; i provvedimenti adottati dal1'
Amministrazione quale organo di esecuzione forzata 
sono esaminati, su ricorso, dalla Corte di 
appello. A capo del Distretto vi � un commissario 
del distretto alle cui dipendenze sono posti gli 
agenti di polizia. Le attribuzioni dei commissari 
del distretto sono devolute, nelle citt�, alla Camera 
municipale, presieduta dal sindaco e composta, 
in genere, d� due assessori. Le funzioni di pubblico 
ministero presso la Camera municipale e il Tribunale 
municipale sono assunte dal procuratore 
municipale. 

Sono, poi, contenuti nell'opera, brevi cenni 
sulle singole amministrazioni dello Stato: sulla 
Amministrazione degli affari esteri, su quella 
della giustizia (i magistrati superiori dei Tribunali 
di diritto comune sono nominati dal Presidente 
della Repubblica; i magistrati inferiori 
sono designati dalla Corte Suprema o dalle Corti 
di appello); su quella della difesa nazionale; sulla 
Amministrazione delle finanze (a cui sono subordinati 
il contabile dello Stato, l'Amministrazione 
delle dogane, l'Ufficio del bollo, l'Ufficio dell'imposta 
sugli affari, la Zecca, la Corte dei conti, la 
Cassa di risparmio postale, il Controllo delle banche, 
la Banca di Finlandia � posta, invece, sotto la 
garanzia e il controllo della Camera); su quella 
degli affari culturali (le scuole elementari sono 
affidate ai Comuni sotto la sorveglianza e con la 
sovvenzione dello Stato); sull'Amministrazione 
degli affari economici (Ministero dell'Agricoltura, 
Ministero delle Comunicazioni e dei L�vori Pubblici, 
Ministero del Commercio e dell'Industria); 
su quella degli affari sociali (Ufficio pubblico degli 
infortuni sul lavoro, Istituto delle pensioni nazionali, 
legge del 1937). 

Particolare attenzione dedica l'A. al problema 
dell'autonomia amministrativa, quale si concreta 
nelle forme dell'autonomii� delle collettivit� terri." 
toriali (es. i Comuni) e dell'autonomia amministrativa 
delle Chiese. 

La prima forma di autonomia si attua nelle 
amministrazioni comunali ed essa stessa concretizza 
una forma di decentramento. 



-185 


L'organo rappresentativo � costituito dai delegati 
comunali; l'organo esecutivo � formato dalla 
Direzione del Comune. I delegati comunali, organo 
collegiale, provvedono alla nomina di un presidente 
e di due vice-presidenti. I Comuni si avvalgono 
oltre che dell'opera dei loro funzionari, anche 
delle prestazioni fornite dai c. d. uomini di fiducia, 
i quali, eletti dai membri delJa comunit�, partecipano 
alle funzioni amministrative senza che ci� 
costituisca la loro principale occupazione. 

I Comuni sono soggetti oltre al controllo amministrativo 
dello Stato, anche ad una particolare 
forma di controllo (c. d. controllo rinforzato), 
pe1� l'ipotesi che lo Stato abbia concesso al Comune 
un prestito. 

Particolare autonomia amministrativa � conferita 
sia alla Chiesa evangelisa luterana sia alla 
Chiesa ortodossa. Entrambe le Chiese hanno personalit� 
giuridica di diritto pubblico. 

Per quanto riguarda, poi, il modo come � organizzata 
la funzione giurisdizionale amministrativa, 
l?�. premette che, in Finlandia, siffatta forma di 
giurisdizione � affidatar alle stesse autorit� amministrative 
che l'assumono a lato della loro attivit� 
amministrativa ordinaria. 

Tuttavia, in ultima istanza, la cognizione degli 
affari amministrativi spetta ai Tribunali amministrativi 
speciali (Corte amministrativa suprema, 
Tribunale superiore dei funzionari). Il criterio di 
ripartizione della competenza fra tali Tribunali 
e gli organi di giurisdizione ordinaria � ratione 
materiae, spettando ai primi la cognizione dei 
rapporti di diritti pubblico, essendo devoluti ai 
secondi l'esame delle cause civili e penali. 

L'esame del rapporto di pubblico impiego con


cerne i requisiti occol'renti (cittadinanza, buona 

condotta, et� -minima 21 anni -studi ed esami, 

conoscenza delle lingue); le forme della nomina 

(nomina diretta, nomina su proposta, nomina su 

presentazione); le autorit� che procedono alla 

nomina (Presidente della Repubblica, Consiglio 

dei ministri, ecc.); il trattamento econoniico (retri


buzione ordinaria, supplemento di et�, indennit� 

di carovita); il trattamento di quiescenza (limite 

di et�: 63 anni, minimo di anni di servizio: 10, 

pensione privilegiata, pensione di riversibilit�); 

la messa a disposizione per soppressione del posto; 

la garanzia delJa inamovibilit� (per alcuni funzio


nari: giudici, funzionari muniti di un potere, fun


zionar~ nominati con lettera aperta, funzionari 

nominati per lettera di impiego). Il controllo sulla 

attivit� dei funzionari � esercitato dal Presidente 

della Repubblica, dal Cancelliere di giustizia, dal 

Delegato giudiziario della Camera, nonch� dalle 

autorit� gerarchiche superiori. Contro i provve


dimenti di nomina dei funzionari � dato ricorso 

al Consiglio dei ministri, salvo che per i provvedi


menti di nomina a giudice che sono portati dinanzi 

alla Corte Suprema. 

Il funzionario � tenuto al risarcimento dei danni 

arrecati sia nei confronti dello Stato sia nei riguardi 

dei privati. Egli pu� essere assoggettato all'azione 

di responsabilit� amministrativa per i danni arre


cati allo Stato nell'espletamento del sercizio. 

In merito alla responsabilit� dello Stato verso i 

terzi, questo assume la medesima posizione, negli 

affari di diritto privato, che il mandante di diritto 
comune. 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilit� 
dello Stato nei rapporti di diritto pubblico, va 
rilevato ad. es., come esso � responsabile deidanni 
cagionati da un soggetto per il fatto di essere stato 
imprigionato o punito fagiusta.mente (legge del 
1927). Eguale responsabilit� ricorre nella ipotesi 
in cui i beni, i documenti o altri� oggetti siano stati 
danneggiati o siano andati perduti per colpa dei 
Tribunali o dei funzionari dello Stato a cui erano 
stati affidati dagli interessati o che erano stati 
presi in consegna in vista del processo o per essere 
tassati oppure per farne l'oggetto di una esecuzione 
forzata di una sentenza. 

Peraltro lo Stato risponde, in via meramente 
sussidiaria, nelle ipotesi di danni cagionati da un 
funzionario che nell'esercizio delle funzioni abbia 
posto in essere un comportamento antigiuridico. 

Nell'ambito della trattazione concernente la 

attivit� amministrativa dello Stato, un posto di 

particolare rilievo � assegnato all'istituto della 

competenza amministrativa, la quale viene netta


mente distinta dalle funzioni legislative e giudi


ziaria (alcuni organi peraltro appartenenti ad un 

dato potere esercitano la funzione pertinente ad 

un potere diverso: es. i Tribunali amministrativi; 

l'attivit� legislativa del Consiglio dei ministri). 

In materia di competenza amministrativa vige 
il principio generale per cui un'autorit� non ha il 
potere di impartire direttive o ordini ad un'altra 
autorit� di ramo diverso dell'amministrazione, 
anche se quest'ultima autorit� � di grado inferiore. 
Se sussiste, invece, un rapporto di gerarchia, la 
possibilit� dell'intervento dell'organo superiore � 
ammissibile nei tipi di amministrazione accentrata, 
mentre � esclusa nell'ambito delle amministrazioni 
ad ordinamento decentrato. 

In merito alla disciplina del regolamento dei 

conflitti di attribuzione fra gli organi, tralasciata 

l'ipotesi del conflitto fra organi di eguale grado 

appartenenti alla medesima amministrazione, per 

la quale. � competente. a dirimere il conflitto l'auto


rit� gerarchicamente superiore, viene considerato 

il caso in cui occorre decidere se un affare deve 

essere trattato da un organo amministrativo, 

ovvero da un organo giudiziario amministrativo 

o da un tribunale di diritto comune, 
Nell'ipotesi di conflitto fra organo amministrativo 
e organo giudiziario amministrativo, il conflitto 
viene risolto in definitiva dalla Corte Suprema 
amministrativa; quando, invece, si tratta della 
competenza di un tribunale di diritto comune, 
manca un'analoga procedura. 

Seppure in base alla legge sulla Corte suprema 
� conferito a questa alta autorit� giurisdizionale lo 
stabilire se un affare deve essere trattato da un 
tribunale di diritto comune, o da un tribunale 
speciale o da un'autorit� amministrativa, tuttavia, 
rileva l'A., nulla impedirebbe alla Corte Suprema 

o alla Corte Suprema amministrativa di pronunciare 
due differenti sentenze su degli affari analoghi. 
Pur non spettando alla Corte Suprema di annullare 
senz'altro la decisione della . Corte Suprema 
amministrativa, l'inconveniente indicato pu�, in 
pratica, venir eliminato, sia perch� la Corte 


-186 


Suprema amministrativa pu� richiedere, in via pre


ventiva, alla Corte Suprema di decidere a quale 

tribunale deve essere sottoposto l'affare, sia perch�, 

anche nel caso della coesistenza delle due decisioni, 

la Corte Suprema amministrativa accorda la po


~iorit� alla decisione della Corte Suprema, provve


dendo di conseguenza all'annullamento della pro


pria decisione. 

Passando ad esaminare la teoria dell'atto ammini


strativo, l'A., nel definire quest'ultimo come dichia


razione di volont� degli organi dell' Amminis~razione 

che producono i loro effetti di diritto determinati, 

costituendo, modificando, abrogando rapporti giuri


dici rilevanti per il diritto amministrativo, esclude 

la natura di atto amministrativo sia ai mezzi concreti 

adottati dall'.A.mministrazione per la reali~zazione 

degli affari amministrativi (costruzione di strade, di 

ponti), e sia agli atti giudiziari di diritto privato 

compiuti dagli organi amministrativi. Per quanto 

riguarda poi i rapporti fra gli organi dello Stato, essi 

non sono ritenuti rilevanti per il diritto amministra


tivo, proprio per la loro natura di rapporti interni. 

Sebbene l'attivit� amministrativa sia sottoposta 
alla legge e al principio di obiettivit�, tuttavia 
viene riconosciuta all'Amministrazione l'appartenenza 
di un potere discrezionale in ordine all'apprezzamento 
dell'opportunit� e della convenienza 
dell'azione amministrativa. 

Posti brevi cenni in ordine alla classificazione 
degli atti amministrativi, l'A. tratta dei vizi dell'atto 
e dei mezzi indicati per la rimozione dell'atto 
viziato, del principio della esecutori�t�, e del 
potere di sospensione dell'esecuzione spettante alla 
Amministrazione. 

In ordine, poi, ai mezzi di comunicazione che il 
cittadino pu� adottare nei rapporti con l'amministrazione 
va segnalata la figura del c. d. commissionario, 
il quale � un mandatario, pubblico impiegato, 
con l'incarico di rappresentare presso gli 
uffici, assumendo la responsabilit� discendente del 
mandato, i soggetti che ne fanno domanda verbalmente 
o per iscritto. 

Egli ha per compito di rimettere all'ufficio 
amministrativo, per conto del suo mandante, i 
documenti riguardanti il suo mandante e di ricevere 
i documenti e le decisioni che interessano 
quest'ul1 imo. L'focarico viene retribuito da par~e 
del mandante,� in base a talune tariffe. 

Esaminate, poi, le varie fasi della procedura 
am.mi.nistrativa, il Merikoski si intrattiene sulle 
forme di tutela di cui dispongono i privati nei 
confronti dell'amministrazione. 

Distinte tali forme in quella di tutela o garanzia 
preventiva e nell'altra di tutela -0 garanzia repressiva 
(punizione del funzionario, risarcimento dei 
danni, riforma o annullamento dell'atto, istanza 
per revisione dell'operato dell'amministrazione, 
reclamo contro il funzionario), l'A. si occupa del 
mezzo di tutela giurisdizionale amministrativo. 

L.a procedura adottata nella giurisdizione amministrativa 
� del tipo inquisitorio; la difesa dello 
Stato � affidata generalmente alla stessa autorit� 
amministrativa che ha trattato l'affare ovvero 
agli stessi organi giurisdizionali amministrativi. 
I mezzi di tutela amministrativa sono distinti 
in ordinari (ricorso, sottoposizione ad approva


zione) e straordinari (ricorso in nullit�, restitu


zione in termini, abrogazione delle decisioni). . 

I ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio 

dei ministri e delle autorit� Amministrative supe


riori sono di competenza della Corte Suprema am


ministrativa, salvo che, in base a disposizioni 

speciali, non debbano essere devoluti alla cogni


zione del Tribunale superiore dei funzionari o di 

altra autorit�. (I ricorsi contro provvedimenti di 

nomina dei funzionari sono di competenza del 

Consiglio dei ministri). I motivi del ricorso possono 

essere di legittimit� o di merito; tuttavia, dinanzi 

la giurisdizione amministrativa, possono essere 

fatti valere solo censure di legittimit�. 

Particolare rilievo assume la disposizione in base 

alla quale in tutti i provvedimenti delle autorit�, 

ad eccezione di quelli del Consiglio dei ministri o 

degli stessi ministri, deve essere specificato il rela


tivo mezzo di impugnativa con l'indicazione della 

autorit� competente a decidere il ricorso, dei docu


menti da produrre e del termine per la proposi


zione del ricorso. Ove l'Autorit� amministrativa 

ha omesso di far luogo a siffatte indicazioni, l'in


teressato, anche se � spirato il termine, pu� egual


mente proporre il ricorso dopo di aver richiesto 

all'amministrazione di fornire le indicazioni di 

cui sopra. Egualmente � a dirsi per l'ipotesi in cui 

le indicazioni dell'amministrazione siano errate. 

I ricorsi han:n.o effetto devolutivo e sospensivo. 

Il tribunale pu� annulJare il provvedimento o 

rinviare l'affare all'autorit� per l'emanazione di 

altro provvedimento ovvero emettere esso stesso 

un provvedimento. 

Nei ricorsi che investono il merito dell'azione 
amministrativa � ipotizzabile una decisione di 
�riforma in peggio, ove l'interesse generale lo esige. 

L.a sottoposizione ad approvazione si concreta 
in realt� in una forma di controllo (di legittimit� 
o di merito) eseguito d'ufficio. 
Il ricorso in nullit� pu� essere proposto da un 
terzo che risenta pregiudizio da un atto o da una 
decisione. amministrativa. 


L.a restituzione in termini �si domanda, con 
ricorso, alla Corte Suprema amministrativa al fine 
di poter proporre un mezzo ordinario, per il quale 
� decorso il termine di impugnativa. 
L'annullamento di una decisione che ha acquistato 
autorit� di giudicato pu� essere richiesta, per 
nuove ragioni prima non conosciute. Tale mezzo 
straordinario pu� essere egualmente proposto anche 
se non sussistono siffatte nuove ragioni, ove una 
decisione dell'Autorit� amministrativa o del Tribunale 
amministrativo sia stata adottata non 
tenendo conto di una disposizione evidente di 
legge ovvero con una motivazione fondata su 
ragioni notoriamente inesatte (c. d. abrogazione 
per analogia), Presupposto, peraltro, dell'ammissibilit� 
di siffatto mezzo di impugnativa � il riconoscimento 
che l'errore commesso abbia arrecato 
conseguenze cos� gravi che la ri'forma della decisione 
si imponga in considerazione dell'interesse 
generale. 

L'esposizione del diritto amministrativo viene 
conclusa con la trattazione dell'istituto della coazione 
amministrativa. Distinti i vari mezzi di coazione 
in indiretti (coazione morale) e diretti, e questi 


ultimi in mezzi di coazione diretti verso le cose 
(recupero forzato dei crediti pubblici) e mezzi di 
coazione diretti verso la persona (mandato di comparizione, 
arresto provvisorio, arresto amministrativo, 
ispezione corporale, visita medica (per 
i cittadini di leva, per le persone affette da malattie 
contagiose), l'A. pone una distinzione fra le misure 
di cui sopra, le quali si palesano con carattere di 
accessoriet�, in quanto dirette ad agevolare l'esecuzione 
di un atto amministrativo, e le misure 
di coazione, invece, che si concretano nell'oggetto 
suo proprio della coazione (es. internamento di un 
alienato, 1a sterilizzazione per le persone affette 
da follia, la castrazione per le persone riconosciute 
colpevoli di un crimine che ponga 1n luce un istinto 
sessuale pericoloso per gli altri). 

Fra i mezzi di coazione portanti restrizioni alla 
propriet� privata � l'istituto della espropriazione 
forzata dei beni immobili per pubblica utilit� (1898) 
(la cessione forzata dei beni mobili si trova regolata 
in varie leggi). L'autorizzazione all'espropriazione 
� concessa dal Consiglio dei ministri; in caso 
di .mancato accordo sull'indennit�, questa pu� 
essere determinata da arbitri o dal tribunale di 
prima istanza (con� ricorso poi alla Corte di appello 
e alla Corte Suprema); l'indennit� deve essere 
ragguagliata al prezzo pi� alto praticato, nulla 
rilevando un ribasso temporaneo dei prezzi. 

Diverse dall'espropriazione sono le misure adottate 
per realizzare riforme agricole, ove i beni continuano 
a servire all'uso personale sebbene trasferiti 
ad altra persona. Inoltre, tali misure sono 
destinate a realizzare in breve tempo il fine delle 
riforme; mentre l'espropriazione tende a soddisfare 
un'esigenza duratura. In sede di applicazione di tali 
misure non vige il principio della piena indennit�. 

Nella trattazione del diritto finanziario e tri


butario, l'A., delineate� le distinzioni fra diritto 

di imposizione e diritto di percepire i tributi, e 

fra imposte dirette (in cui il contribuente provvede 

a versare la imposta direttamente o a mezzo di 

altri) e imposte indirette (in cui il pagamento si 

effettua a mezzo della c. d. interposizione fiscale), 

si occupa delle singole imposte. 

L'imposta sul reddito e la ricchezza (obbligo 

del contribuente di presentare la dichiarazione 

fiscale; obbligo dell'autorit� comunale di fornire 

all'amministrazione finanziaria i dati necessari per 

l'accertamento del reddito; commissione fiscale per 

la determinazione del reddito; ricorso del contri


buente alla Commissione di controllo e quindi alla 

Corte Suprema amministrativa); l'imposta sulle 

successioni e sulle donazioni (organi fiscali identici 

alla precedente); l'imposta comunale sul reddito, 

l'imposta sui cani, l'imposta comunale sulle succes


sioni e le imposte dovute alle comunit� religiose, 

costituiscono le imposte dirette. 

In particolare, per quanto riguarda l'imposta 

comunale sul reddito, �la determinazione dell'am


montare dell'imposta dovuta da ciascun contri


buente dipende dal reddito individuale, dall'insieme 

dei redditi di tutti gli altri contribuenti e dalla 

somma di cui ha bisogno il Comune per far fronte 

ai suoi bisogni. Per fissare siffatto ammontare 

intervengono due diversi organi amministrativi. 

ccFondandosi sulle dichiarazioni :fiscali, sulle informazioni 
d'ufficio, la commissione di .tassazione 
valuta i redditi di cui si presume che ciascun contribuente. 
ha r�cavato durante l'anno fiscale. Secondo 
questa valutazione, ciascun contribuente � 
gravato di un numero di unita di tassazione calcolati 
in modo da far corrispondere a ciascuna 
frazione di 100 marchi di reddito una unit� di 
tassazione. 

�I delegati comunali che hanno stabilito il 
bilancio dell'anno gi� dalla fine dell'anno precedente, 
determinano la somma da percepire a titolo 
di imposta comunale sul reddito al fine di equilibrare 
le spese con le entrate. 

<< Dividendo questa somma per il totale delle 
unit� di tassazione attribuite all'insieme dei contribuenti 
si ottiene l'ammontare dell'unit� di tassazione, 
che l'Amministrazione comunale non pu� 
aumentare pi� del IO %. Moltiplicando la cifra 
che rappresenta l'.unit� di tassazione per il totale 
delle unit� attribuite a ciascun contribuente, si 
ottiene l'ammontare dell'imposta dovuta. I/ammontare 
della unit� di tassazione � lo stesso per 
tutti i contribuenti del comune, quale sia l'importanza 
dei loro reddiditi percepiti durante l'anno in 
questione �. Tale imposta � proporzionale. 

Fra le imposte indirette sono ricordate: i diritti 
doganali, le imposte sul giro d'affari, le tasse sui 
tabacchi, sugli spiriti, sui vini di bacca, sulle bevande 
rinfrescanti, sulla birra e sui fiammiferi. 

Brevi cennij!ono attribuiti alle imposi e di natura 
mista (diritti di bollo, imposta sui veicoli a motore) 
e alle tasse. 

Infine, l'A. si occupa della gestione finanziaria 
dello Stato e delle altre comunit�, trattando del 
bilancio dello Stato (predisposto dai singoli ministri, 
formato dal Ministero delle Finanze e approvato 
con legge dalla Camera, per cui le variazioni 
al bilancio devono essere approvate con altra 
legge c.d. bilancio supplementare) e del bilancio 
del comune. 

Organi di controllo .per l'amministrazione sono 
la Corte dei Conti (le Ferrovie dello Stato hanno 
propri organi di controllo) e i cinque revisori dei 
conti dello Stato, nominati dalla Camera per esercitare 
il controllo parlamentare. 

La chiara e particolareggiata esposizione conte


nuta nell'opera del Merikoski consente di ottenere 

una limpida visione panoramica del diritto pub


blico finlandese. 

Non pu�, anzitutto, non costituire oggetto di 

particolare attenzione, nel campo dell'attivit� 

amministrativa, lo speciale sistema cui sono infor


mati i rapporti fra Stato e cittadino, di talch� a 

quest'ultimo � consentito di partecipare intensa


mente alla vita amministrativa nazionale non solo 

attraverso l'istituto parlamentare e quello del 

pubblico impiego, ma soprattutto attraverso il 

proficuo esercizio dei mezzi di tutela am:g:ti:p.istra


tiva predisposti dall'ordinamento giuridico. 

La disposizione infatti che impone all'organo 

amministrativo di indicare quale mezzo di tutela 

pu� essere esperito nei confronti di un atto ammi


nistrativo, con la relativa precisazione del termine 

in cui il detto mezzo pu� essere proposto, significa 



-188 --188 -
consentire, in ogni caso l'esame del merito della 
questione sottoposta in sede di ricorso e quindi 
facilitare l'attuazione del controllo da parte degli 
organi competenti sull'attivit� arr�ministrativa. 

L'adozione, poi, dell'istituto del cosidetto commissionario, 
il quale, pur nella sua qualit� di pubblico 
impiegato, si occupa della definizione delle 
pratiche amministrative ma nell'interesse del privato, 
consente alla maggior parte dei cittadini 
di evitare errori circa il modo di indirizzare le 
pratiche amministrative che li riguardano. 

.A lato di questa penetrante partecipazione del 
singolo va rilevata la numerosa serie dei controlli 
statuali predisposti in ordine all'attivit� amministrativa. 


La presenza dei due supremi controlli dello Stato 
(il Cancelliere di giustizia, il Delegato giudiziario 
della Camera), del tutto indipendenti dai singoli 
poteri dello Stato, assicura, in modo efficiente, 
l'andamento regolare della cosa pubblica. 

.A rafforzare siffatti presidi, soccorre il principio 
della responsabilit� personale dei funzionari, la 

quale si manifesta ancora pi� efficiente per il fatto 
che lo Stato risponde in genere solo in via sussidiaria. 


Non pu�, inoltre, non essere considerato con particolare 
favore il principio per cu~ lo Stato risponde 
dei danni in caso di detenzione ingiustificata di un 
cittadino o di condanna penale ingiusta; in queste 
ipotesi sussiste invece, quasi a puntualizzare l'importanza 
degli interessi tutelati, la responsabilit� 
diretta dell' .Amministrazione. 

Ulteriore applicazione di questo intenso favor 
civis si rileva in sede di determinazione dell'indennit� 
di espropriazione per pubblica utilit�, stabilendosi 
la commisurazione di essa al prezzo pi� 
alto praticato per il bene espropriato. 

ln materia fiscale, e in particolare per la determinazione 
dell'ammontare dell'imposta comunale 
sul reddito, sono indicati principi del tutto speciali, 
dai quali, peraltro, traspare evidente Io scopo di 
attuare quanto pi� possibile una perfetta armonia 
nel rapporto spese-entrate della Pubblica .Amministrazione. 


A. T. 

RA.CCOLTA.. DI GIURISPRUDENZA 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Criterio discriminativo 
fra la giurisdizione ordinaria e quella 
amministrativa -Accertamento della esistenza del 
diritto soggettivo di cui si lamenta la lesione -Beni 
del soppresso p.n.f. -Provvedimenti che li dest;�na 
a pubblici servizi -Natura -Beni del patrimonio 
indisponibile -Ammissibilit� dell'autotutela amministrativa 
-Improponibilit� della domanda -Effetti 
del provvedimento di destinazione su preesistenti 
rapporti giuridici-Affievolimento dei diritti soggettivi. 

(Cass., Sez. Un., sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955; 
Pres. Eula Est. Siciliani; P.M. Manca: Mani c. Finanze). 

La discriminazione fra la competenza del giudice 
ordinario e quella del giudice amministrativo va 
fatta sulla base del precipuo criterio della causa 
petendi, dovendosi affermare l'una o l'altra competenza 
a seconda che si controverta di un diritto 
subiettivo o di un interesse legittimo. Alla identificazione 
del giudice nella specie;competente, pertanto, 
non diversamente pu� addivenirsi se non 
attraverso l'accertamento della esistenza o meno 
di un diritto subiettivo. 

Sussiste un diritto subiettivo l� dove l'ordinamento 
accorda all'interesse del privato una tutela 
immediata e diretta, con l'esclusione di ogni potere 
d'interferenza da parte dell'Amministrazione; devesi, 
invece, affermare la esistenza di un interesse 
legittimo in presenza di una potest� riconosciuta 
dall'ordinamento in funzione dell'interesse generale 
e di fronte alla quale la tutela dell'interesse del 
singolo pu� essere soltanto occasionale e condizionata 
alla tutela dell'interesse pubblico. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
col quale � data concreta attuazione alle norme 
contenute negli articoli 10 del R. D. L. 2 agosto 
1943, n. 704 e 38 del D. L. Lt. 27 luglio 1944, n. 159, 
che destinarono i beni del soppresso partito fascista 
a servizi pubblici e a scopi di interesse generale, 
costituisce estrinsecazione di un potere attribuito 
dalla legge a tutela dell'interesse generale; onde la 
incidenza nella sfera d'azione del privato, consentita 
dalla peculiare sua natura, non ad altra violazione 
pu� dar luogo, che a quella di un interesse 
legittimo. 

I beni del soppresso partito fascista, destinati in 
attuazione degli articoli 10 R. D. L. 2 agosto 1943, 

n. 704 e 38 D. L. Lt. 27 luglio 1944, n. 159 a servizi 
pubblici, entrano a far parte del patrimonio 
indisponibile dello Stato e sono perci� soggetti 
alla disciplina pubblicistica che non � riservata alla 
sola materia dei beni demaniali. 
rapporti posti in essere dall'Amministrazione 
per consentire al privato la utilizzazione di un bene 
patrimoniale indisponibile per fini compatibili con 
la sua particolare destinazione non ad altra disci


plina possono essere ricondotti che a quella concernente 
i negozi di diritto pubblico. 

Il provvedimento adottato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 10 
R.. D. L. 2 agosto 1943, n. 704 e 38 D. L. Lt. 
27 luglio� 1944, n. 159, incide sui preesistenti rapporti 
relativi al bene destinato a pubblici servizi 
ed affievolisce i diritti soggettivi eventualmente 
sorti in base ad essi, rendendo possibile da parte 
dell'Amministrazione l'esercizio del potere di autotutela, 
contro il quale non pu� ritenersi consentito 
reclamo dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria. 


Per la particolare importanza e delicatezza delle 
questioni trattate riteniamo opportuno riportare integralmente 
la motivazione di questa pregevole sentenza, 
con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo le 
tesi sostenute dall'Avvocatura (per i precedenti della 
questione vedasi Rass. 1953, p. 233 e segg.; Rassegna 
1954, p. 89 e segg.; Rass. 1954, p. 203 e segg.) 
ha dichiarato ammissibile l'autotutela amministrativa 
relativamente ai beni del patrimonio indisponibile 
dello Stato, precisando altres� che tale potere � 
legittimamente esercitato anche in relazione ai beni, 
che siano passati dal patrimonio disponibile a quello 
indisponibile e ci� ancorch�, nel loro precedente status, 
avessero formato oggetto di rapporti giuridici 
jure privato. 

Degna di particolare attenzione � anche la prima 
massima, con la quale la Corte ha decisamente abbandonato 
il principio della prospettazione (vedasi 
in proposito: Rass. 1950, p. 151; Rass. 1954, p. 54), 
affermando che la cc causa petendi n, ai fini della discriminazione 
della giurisdizione ordinaria da quella 
amministrativa, va identificata accertando in concreto 
se effettivamente l'interesse, di cui si lamenta la 
lesione, abbia o meno la consistenza di un diritto 
soggettivo. 

<< Gli odierni ricorrenti con atto di citazione del 
19 agosto 1954 adirono l'Autorit� giudiziaria ordinaria 
per sentir dichiarare illegittima e nulla l'ordinanza 
dell'Intendente di finanza di Bergamo sul 
presupposto, che, avendo, secondo l'assunto, i beni 
di cui si chiedeva il rilascio formato oggetto di apposite 
convenzioni di diritto privato, in conformit� della 
loro peculiare natura di beni patrimoniali, sussistesse 
in favore delle organizzazioni da essi rappresentate 
11,i,n diritto subiettivo perfetto incompatibile corirl'esercizio 
della autotutela che era stata posta in essere -� 
dalla Pubblica Amministrazione. 

�Ora, poich� la discriminazione fra la competenza 
del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo 
va fatta, come � gi� stato ritenuto da questo 
Supremo Collegio (vedi sentenza n. 65 del 15 gennaio 



-190 


1954), sulla base del precipuo criterio della causa 
petendi, dovendosi affermare l'una o l'altra competenza 
a seconda che si controverta di un diritto subiettivo 

o di un interesse legittimo, ne deriva che alla .identificazione 
del giudice nella specie competente non diversamente 
possa addivenirsi se non attraverso l'accertamento 
della esistenza o meno di un� diritto subiettivo 
nei riferiti sensi. Ed in proposito sufficiente � richiamarsi 
ai ben noti concetti elaborati dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza, per i quali � dato ravvisare 
la sussisten.za di un diritto subiettivo l� dove l'ordinamento 
accorda all'interesse del privato una tutela 
immediata e diretta, con la esclusione di ogni potere 
di interferenza da parte della Amministrazione; 
mentre devesi affermare la esistenza di un interesse . 
legittimo in presenza di una potest� riconosciuta 
dall'ordinamento in funzione dell'interesse generale, 
e di fronte alla quale la tutela dell'interesse del singolo 
pu� essere soltanto occasionale e condizionata 
alla tutela dell'interesse pubblico. . 
<< Alla stregua di tali concetti agevole � pervenire 
alla conclusione che nella specie l'operato dell'Amministrazione 
costitu� unicamente estrinsecazione di un 
potere attribuito dalla legge a tutela dell'interesse 
generale; onde la incidenza nella sfera d'azione del 
privato, consentita della peculiare sua natura, non 
ad altra 'Qiolazione potette eventualmente addurre che 
a que~la di un interesse suscettibile di denuncia dinanzi 
al Giudice amministrativo nelle particolari 
ipotesi all'uopo previste dalla legge. 

� Invero i beni di cui l'Intendente di finanza di 
Bergamo ordin� il rilascio in forma autoritaria coattiva 
si appartenevano al disciolto partito fascista, e 
pertanto essi, a termine dell'articolo 10 del R. D. L. 
2 agosto 1943 e 38 del D. L. Lt. 27 luglio 1944, 

n. 159, divennero di propriet� dello Stato per essere 
destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse 
generale, destinazione che ebbe a ricevere la sua concreta 
attuazione mediante il decreto del Presidente 
del Consiglio in data 17 luglio 1944, di sopra richiamato. 
� In tal guisa i beni stessi, come del resto non viene 
contestato, entrarono a far parte del patrimonio indisponibile 
dello Stato. 

� Ora, per quanto nel nuovo assetto dato alla materia 
dal C od�ce civile vigente i beni patrimoniali, in 
genere, vengono nettamente a differenziarsi da quelli 
demaniali, non pu� ritenersi tuttavia consentito di 
affermare che il regime introdotto per i primi renda 
per essi in ogni caso operante la disciplina privatistica~ 
in contrapposto. a quella pubblicistica, che 
sarebbe riservata alla sola materia dei beni demaniali. 

cc Al principio enunciato dal 10 comma dell'art. 828 
del Cod. civ., che assoggetta alle regole di detto codice 
i beni costituenti il patrimonio dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni,' :nel difetto di norme particolari 
che li concernono, non pu� essere attribuito un 
valore assoluto e determinante per i fini in parola, 
sia per il suo carattere di criterio sussidiario destinato 
a valere in mancanza di espressa disciplina, la 
quale � prevista dalla norma quale ipotesi normale, sia 
e pi� ancora a causa del divieto posto dal 2� comma 
dell'articolo suddetto (828) di sottrarre alla loro destinazione 
se non nei modi stabiliti dalla legge che li 
riguardano, i beni facenti parte del patrimonio indisponibile. 
Per questi ultimi, la funzione di pubblico 

servizio da assolvere vale senza dubbio ad imprimere 
un particolare carattere ed a far s� che l'attivit� della 
Pubblica Amministrazione debba considerarsi in 
ogni caso svolta in funzione dell'interesse generale o, 
comunque, in linea di subordinazione ad un tale 
interesse. E correlativo all'obbligo di perseguire lo 
scopo cui il bene patrimoniale indisponibile � destinato 
non pu� ritenersi non sussistente un potere dell'Amministrazione 
atto ad incidere anche nella sfera 
d'azione del privato, il cui interesse eventualmente 
leso pu� riceverne protezione solo attraverso la pretesa 
fatta. valere dinnanzi gli organi della Giustizia 
amministrativa a che il detto potere d'incidenza si 
si1olga in conformit� delle regole poste dall'ordinamento. 

'� N � in contrario potrebbe valere il richiamo al contenuto 
dell'art. 823, 2� comma, Codice civile, il 
quale espressamente contempla la facolt� dell'Autorit� 
amministrativa di provvedere alla tutela diretta dei 
beni che fanno parte del Demanio pubblico. Tale 
espressa menzione, in contrapposto al silenzio osservato 
a proposito di beni patrimoniali indisponibili, 
per i quali, come si � visto, il 2� comma dell' articolo 
828 Cod. civ., prevede il solo divieto di sottrarli 
alla loro destinazione fuori dei modi stabiliti dalle 
leggi che li riguardano, non pu� costituire argomento 
per affermare la sussistenza di una diversa disciplina 
nei sensi di cui innanzi si � detto; essa, invero, riferendosi 
ad un potere che gi� sotto l'impero del Codice 
abrogato veniva universalmente riconosciuto alla 
Amministrazione, ben pu� e deve considerarsi dettata 
dal proposito di puntualizzare una situazione 
giuridica particolarmente in relazione alla esigenza 
determinata dal fatto che contemporaneamente, ad 
eliminare le dispute in precedenza svoltesi al riguardo, 
venivasi a sancire la facolt� della Pubblica Amministrazione 
di valersi altres� dei mezzi di tutela ordinaria. 


�Di tal che i rapporti posti in essere dall'Amministrazione 
per consentire al privato la utilizzazione di 
un bene patrimoniale indisponibile per fini compatibili 
con la sua particolare destinazione non ad altra 
disciplina possono essere ricondotti che a quella 
concernente i negozi giuridici di diritto pubblico. 
Con la conseguenza che essendo in tali rapporti lo 
interesse del singolo necessariamente subordinato a 
quello generale, la valutazione in ogni tempo compiuta 
dall'Amministrazione per stabilire la coincidenza 
o comunque l'assenza di un contrasto fra detti 
due interessi implica l'esercizio di un potere, in relazione 
al quale � da escludere che possa ritenersi configurabile 
ipotesi di lesione di diritto pubblico suscettibile 
di denunzia dinanzi al magistrato ordinario. 

cc Le quali considerazioni sono del resto pienamente 
in armonia con i principi altra volta enunciati da 
questo Supremo Collegio, il quale (vedi sentenza numero 
1309 del 29 aprile 1954 di queste Sezioni Unite) 
ha ritenuto appunto che la concessione al privato 
di un bene patrimoniale indisponibile, per un godimento 
compatibile con la sua destinazione (che continua 
a sussistere) ad esigenza di ..interesse pubblico 
generale, ed alle stesse subordinate, pur 8._e [eg1J:.�ta 
da un regolamento bilaterale dei rapporti (concessione 
contratto) non sottrae il bene stesso al regime di diritto 
pubblico cui esso, per la sua natura, deve ritenersi 
sottoposfo, analogamente a quanto avviene per i beni 
demaniali. 


-191 


� N�lla specie trattavasi, come si e visto, di bent 
patrimoniali indisponibili, e s� anche una tale caratteristica 
i beni stessi ebbero ad assumere unicamente 
per effetto del provvedimento del Presidente del Consiglio 
che ebbe a rendere concreta quella destinazione 
a pubblico servizio che in precedenza, nella previsione 
della legge speciale, sussisteva solt(tnto in astratto, non 
� dubbio che debbano ritenersi egualmente valide le 
ragioni di sopra esposte al fine di escludere la sussistenza 
di un diritto subiettivo e la conseguente possibilit� 
di adire l'autorit� giudiziaria ordinaria. � 
evidente; infatti, che dal momento in cui ebbe ad 
operarsi quella concreta destinazione del bene al pubblico 
servizio, il rapporto inizialmente posto �n 
essere e del quale, per vero, non si conoscono gli esatti 
termini, non potette non rimanere infiuenzato, s� 
da dar vita a situazione perfettamente identica a 
quella che si sarebbe determinata se fin dalla sua costituzione 
il rapporto stesso avesse riguardato un 
bene patrimoniale indisponibile. Ci� perch� gli eventuali 
diritti subiettivi sorti a favore delle due indicate 
organizzazioni sarebbero venuti in ogni caso ad affievolirsi, 
rendendo cos� possibile da parte dell'Amministrazione 
l'esercizio di quel potere di com.ando, che 
nel. caso concreto venne posto in essere attraverso la 
emanazione del provvedimento dell'Intendente di 
finanza contro cui pertanto, alla stregua delle cose 
innanzi dette, non poteva ritenersi consentito reclamo 
dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria n. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Acquisti delle 
Forze armate alleate -Applicabilit� della legge 9 
gennaio 1951, n. 10-Competenza dell'Autorit� giudiziaria 
ordinaria -Necessit� del previo esaurimento 
della procedura amministrativa. (Cass., Sez. Un. Civ., 

n. 1399/55: Pres.: Acampora; Est.: Mastropasqua; 
P. M.: Caruso-Pontesilli c. Tesoro). 
Le norme contenute nella legge 9 gennaio 1951, 

n. 10, sono applicabili a tutte le situazioni non 
ancora definite, con esclusione soltanto dei rapporti 
completamente esauritj, per essere gi� avvenuta 
dagli interessati la riscossione degli indennizzi 
in precedenza liquidati dalle Autorit� alleate 
oppure dall'Amministrazione italiana in ljlise al 
decreto n. 451 del 1946. . 
La legge 9 gennaio 1951, n. 10, regola compiutamente 
la materia degli indennizzi dovuti per 
requisizioni, acquisti e danni riferibili alle forze 
armate alleate e per i servizi prestati alle stesse; 
le norme in essa contenute, per l'ampiezza e genericit� 
di formulazione, non autorizzano in tema 
di acquisti alcuna distinzione e, tanto meno, una 
disparit� di trattamento fra un acquisto e un altro 
a seconda di quelle che potevano essere le particolari 
pattuizioni del momento. 

L'interesse del cittadino ai predetti indennizzi 
ha natura di diritto soggettivo perfetto e Je relative 
controversie, pertanto, sono devolute alla 
giurisdizione ordinaria, dopo, per�, l'esaurimento 
della procedura amministrativa, prevista dalla 
legge 9 gennaio 1951, n. 10. 

Con questa sentenza possiamo considerare definitivamente 
risolta ogni questione sull'applicabilit� 
della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sulla consistenza 

dell'interesse agli indennizzi per le requisizioni e 
gli acquisti effettuati� dalle Forze armate alleate, per 
i servizi loro prestati e per i danni da essi causati 
e, infine, sulla tutela giurisdizionale di tali interessi. 
Esattamente, a nostro avviso, la Corte ha negato 
rilevanza agli eventuali patti intercorsi aU't11tto dell'acquisto; 
la formulazione della legge non autorizza 
alcuna distinzione, restando esclusi dalla sua regolamentazione 
soltanto i rapporti esaurit'i. 

D'altronde, il sistema della legge 9 gennaio 1951, 

n. 10, � aderente a quello del Trattato di pace (articoli 
79 e 80 in relazione alla dichiarazione di Londra), 
secondo il quale gli acquisti fatti sul territorio 
nemico equivalgono ad atti d'imperio e sono, perci�, 
equiparabili alle requisizioni. 
Con l'ultima massima la Corte ha confermato il 
principio, che costituisce ormai giurisprudenza consolidata, 
del temporaneo difetto di giurisdizione dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria in pendenza della 
procedura amministrativa imposta dalla legge 9 
gennaio 1951, n. 10. L'azione giudiziaria, pertanto, 
pu� essere promossa soltanto dopo il provvedimento 
definitivo del Ministero del Tesoro, che quella procedura 
esaurisce, e contro di esso, ai sensi dell'articolo 
113 della Carta costituzionale (per i precedenti 
della questione vedi: Cass. Sez. Un., 2150/53, retro, 
1954, p. 189). 

'G. G. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Tribunali regionali 
delle acque pubbliche -Organi dilgiurisdizione 
ordinaria -Danni da omessa manutenzione di opere 
pubbliche -Risarcibilit� ex art. 46 della legge sulla 
espropriazione per pubblica utilit� -Tronchi di 
strade nazionali attraversanti l'abitato -Responsabilit� 
esclusiva del Comune. (Cass. Sez. Un. Civ. 

n. 1910/55 -Pres.: Acampora; Est.: Vistoso; P. M.: De 
Martini -Comune di Comiziano -A.N.A.S. -Lombardi). 
I Tribunali regionali delle acque pubbliche non 
sono organi di giurisdizione speciale, ma della giurisdizione 
ordinaria e la determinazione dei limiti 
di cognizione tra essi e altri organi dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria pu� dar luogo solo ad una 
questione di competenza, che deve essere espres-� 
samente dedotta con l'atto di appello. 

Il cittadino non ha diritto soggettivo. alla manutenzione 
delle opere pubbliche e non pu� di conseguenza 
chiedere il risarcimento del danno che 
eventualmente soffra nell'uso � delle stesse per il 
loro cattivo stato. 

La Pubblica Amministrazione � tenuta ad indennizzare 
il cittadino per i danni, che dalla mancata 
manutenzione dell'opera pubblica siano derivati, 
con rapporto di causalit� immediata, alla 
sua propriet�. Ci� in analogia a quanto dispone 
l'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica 
utilit�. N� l'accertamento di questo obbligo, 
che prescinde dalla colpa, implica il sindacato 
dell'operato della Pubblica Amministrazione. 

I Comuni sono tenuti al risarcimento dei danni 
derivati ai privati in conseguenza del mancato 
adempimento dell'obbligo, ad essi imposto dall'art. 
41, prima parte, della legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, di provvedere alla manutenzione dei tronchi 
delle strade nazionali o provinciali, che attra

-192 


versano l'abitato delle citt� o villaggi, a nulla 
rilevando la circostanza che, ai sensi della seconda 
parte del citato art. 41, alle spese di manutenzione 
dei predetti tronchi di strade concorrano 
Io Stato o la Provincia. 

La prima massima, tranne l'ultima parte alla 
quale non riteniamo di poter aderire, quanto meno 
nella sua assolutezza, rappresenta giurisprudenza 
ormai consolidata, a cui aderisce la maggior parte 
della dottrina. I Tribunali regionali delle acque 
pubbliche sono organi, sia pure speciali, dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria e, pertanto, i limiti di cognizione 
tra essi e i Tribunali ordinari d�nno luogo 
a questioni di competenza e non di giurisdizione. 
Il contrario deve dirsi per le questioni relative ai 
limiti di cognizione tra essi e il Tribunale superiore 
delle acque pubbliche che, quale giudice di unico 
grado, � organo di giurisdizione speCiale. 

L'ultima parte della massima, come dicevamo, ci 
lascia molto perplessi. Nella specie la questione di 
competenza, indubbiamente inderogabile, non era 
stata sollevata davanti il Tribunale che, perci�, non 
si era su di essa pronunziato. In tale circostanza 
non ci sembra che fosse necessario dedurla espressamente 
nell'atto di appello. Diversamente opinando 
si nega ogni valore alla norma, contenuta nell' articolo 
38 c.p.o., secondo la quale l'incompetenza per 
materia e quella funzionale pu� esser rilevata in 
ogni stato e grado del processo, anohe d'ufficio. Non 
c'� dubbio che questa norma debba essere coordinata 
con quelle contenute nei suocessivi articoli 40 e 41 
e con i principi generali sulla impugnazione delle 
sentenze e sulla cosa giudicata (art. 329 ult. par. 
C.p.c.), seoondo i quali l'impugnazione parziale 
importa aoquiesoenza alle parti della sentenza non 
impugnata, che quindi passano in cosa giudicata. 
Ora, per non negare ogni valore alla norma dello 
art. 38, riteniamo che l'art. 329 ult. par. non possa 
essere interpretato, anohe in relazione all'espressa 
dizione degli articoli 40 e 41, se non nel senso che 
passino in cosa giudicata, ove non siano espressamente 
impugnate, quelle parti della sentenza c"fi,e 
rappresentino una pronunzia del giudice di primo 
grado. Gli articoli 40 e 41, infatti, prevedono il regolamento, 
necessario o facoltativo, di competenza 
avverso le sentenze, ohe abbiano pronunziato sulla 
competenza. 

A nostro avviso, quindi, le questioni di competenza 
per materia o funzione possono essere sollevate 
per la prima volta nel corso del giudizio di 
appello, anoorch� non dedotte espressamente nell'atto 
di impugnativa e possono, comunque, essere rilevate 
di ufficio dal giudice di secondo grado, quando non 
siano state espressamente decise oon la sentenza 
impugnata. A voler tutto ammettere, potrebbe ritenersi 
che in questi casi si sia verificata una preclusione 
per le parti, ma non potrebbe mai negarsi al 
giudice il potere di rilevare d'uffioio la nullit�, in 
oui � incorsa la sentenza impugnata, pronunziata 
fuori dei limiti, inderogabili, della competenza attribuita 
al giudice, ohe l'ha emessa. � 

Le altre massime, ad eccezione dell'ultima parte 
della quarta che � di ovvia esattezza (1), appaiono 
contraddittorie e rivelano il travaglio della giurisprudenza, 
che tende a raggiungere risultati, ritenuti 
rispondenti a principi di giustizia sostanziale, senza 
infrangere i categorici lim�ti posti dalla legge alla 
giurisdizione ordinaria. Si invoca, infatti, l'art. 46 
della legge sull'espropriazione per pubblica utilit�, 
precisandosi che l'obbligo all'indennizzo previsto da 
quella norma prescinde dalla colpa e che, quindi, lo 
accertamento della sua sussistenza non viola l'art. 4 
della legge abolitiva del contenzioso; ma si � prima 
p.arlato di: danni, che si ricolleghino con rapporto 
di casualit� alla mancata manutenzione e si afferma 
esplicitamente, poi, che i Comuni sono tenuti a risarcire 
i danni causati dall'inadempimento dell'obbligo 
di provvedere alla manutenzione delle s1 rade. 

Quasi che l'obbligo fosse loro imposto a favore dei 
privati utenti, a cui poco prima era stato solennemente 
negato il diritto soggettivo alla manutenzione 
delle strade. 

Come gi� abbiamo detto altrove (2), la questione 
pu.� e deve essere risolta in conformit� dei principi, 
ormai pacifioamente acoettati, riportando l'indennizzo 
ex art. 46 nei suoi naturali confini ed applicando 
alla specie le norme sulla responsabilit� della Pubblica 
Amministrazione per fatto illecito. Oocorre, 
cio�, riconoscere e ad ogni effetto il potere discrezionale 
dell'Amministrazione di provvedere � alla 
manutenzione delle. strade, come di ogni altra opera 
pubblica, a suo insindacabile giudizio, senza che 
dall'esercizio di tale potere -che va fino all' abbandono 
della strada ed alla sua, ancoroh� non formale, 
sdemanializzazione -possa mai derivare pretesa risarcitoria, 
tranne ohe, per il oonoorso di particolari 
circostanze, l'omessa manutenzione dell'opera non 
ponga in essere quella insidia o trabocchetto, non 
evitabile con la com.une prudenza, che � fonte di 
responsabilit� anche per la Pubblica Amministraziane. 

Nel caso di specie, si sarebbe potuto far ricorso 
all'art. 46 soltanto se fosse stato dimostrato -cosa 
che l'attore si era ben guardato dal fare -che la 
costruzione della strada aveva alterato lo stato dei 
luoghi, creando una soggezione o servit� a carico 
dei f o-.di contigui, i quali, per effetto della costruzione 
stessa, ricevevano le acque piovane in maggiore 
quantit� o con maggiore violenza s� da subirne 
danno. In tal caso la costruzione e manutenzione 
delle fogne, eliminando il danno, esoludeva ogni pretesa 
risarcitoria, che risorgeva, invece, qualora la 
mancata funzionalit� di essa ne avesse consentito 
il verificarsi. Solo in tal caso si sarebbe potuto dire 
che il venir meno della funzionali1 � dell'opera 
equivaleva ad una costruzione dell'opera ab origine 
produttiva di danni, risarcibili ex art. 46 (3). 

G. G. 
(1) Relazione 1942-1950, vol. I, p. 193. 
(2) Relazione 1942-1950, vol. I, p. 160. Vedasi pure 
nota a sentenza n. 3212/1953 in �Rivista Giur., Cirool. e 
Trasporti�, anno VIII, faso. 6. �� 
(3) Cass. Sez. Unite, 19 marzo 1948: A.N.A;S. �c. Sannino, 
in �G. C. C. C.� 1948, I, n. 16. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -ENPAS Controversia 
per il rimborso di spese per cure mediche 
tra dipendenti statali e l'Ente -Natura del rapporto 
-Incompetenza dell'A.G.O. (Corte di Appello 
di Roma, Sent. 3-30 novembre 1954 -Montefusco 

c. ENPAS -Pres.: Fabbri; Est:. Albanesi). 
L'Autorit� giudiziaria ordinaria difetta di giurisdizione 
a decidere le vertenze tra l'ENPAS e 
i suoi assistiti relative a rimborso di cure mediche 
od altre simili questioni derivanti dal rapporto 
di assistenza. 

1. La questione della natura del rapporto tra i 
dipendenti statali e l' ENP.AS -per quanto riguarda 
la pretesa al rimborso delle spese per cure 
mediche -� stata risolta dalla Oorte di Appello 
.di Roma, con una esatta decisione che conferma la tesi 

gi� sostenuta con successo dall'Avvocatura dello Stato 

in altra vertenza (Trib. di Chieti 30 settembre-18 ot


tobre 1952, in �Rassegna�, 1953, p. 68. 

Il Tribunale di Roma, in. una controversia pro


posta da un dipendente statale che pretendeva di 

fruire retroattivamente dell'assistenza, per il periodo 

in cui gli era stata riconosciuta retroattivamente la 

qualifica di impiegato, pur respingendo nel merito 

la domanda, aveva superato .le eccezioni pregiudi


ziali dell'ENPAS concernenti la improponibilit� 

dell'azione e prospettate sotto due profili: 

a) il primo, perch� non vi � un diritto sog


gettivo perfetto ma solo un interesse legittimo (o 

meglio un diritto a'/fievolito) a conseguire l'assistenza 

e q'uindi sotto questo aspetto la competenza � del giu


dice amministrativo; 

b) il secondo perch� la materia assistenziale � 
di competenza della giustizia amministrativa in 
quanto � direttamente connessa con il rapporto di 
pubblico impiego. 

2. Per quanto riguarda il primo punto la Oorte ha 
posto in rilievo il carattere discrezionale della liquidazione, 
cos� motivan�o: 
�Il primo giudice, esaminando la legge istitutiva 
dell' ENPAS (n. 22 del 1942) e rilevando che 
in essa si sancisce che �"� dovuto" (art. 6) "il diritto 
all'assistenza� (art. 8) in determinati casi, e che la 
relativa azione si prescrive in un anno (art. 9), 
non ha dubitato che all'impiegato statale debba in 
questo settore riconoscersi un diritto subiettivo perfetto, 
tutelabile avanti l'A.G.O. 

cc Non si � posto, per�, mente all' a'/fievolimento 
di tale diritto la cui soddisfazione � contenuta nei 
limiti che l'Ente ha facolt� di porre, in relazione 
non solo alle possibilit� di bilancio, ma altres� "tenuto 
conto della categoria del grado e del carico f ami-

s 

liare del .dipendente statale, nonch� della �urata 
della malattia" (art. 7 del regolamento n. 917 del 
1942). 

. cc All'Ente, inoltre, � riconosciuta la facolt� di 
controllo della malattia, e, in� caso di contestazione, 
� prevista la formazione di un collegio unico che 
emetta a maggioranza una decisione " inappellabile" 
(art. 24 del citato regolamento). 

cc Tutto ci� implica un potere discrezionale che 
discende dalla stessa natura pubblica dell'Ente, dalle 
modalit� di funzionamento e dalle finalit� essenzialmente 
mutualistiche per le quali � stato costituito>>, 

3. Merita, tuttavia, di essere brevemente accennata 
una considerazione fatta dal Tribunale nella precedente 
sentenza, e che cio� il' rapporto di assistenza 
e previdenza tra ENPAS e impiegati statali si 
sostanzia in reciproci diritti ed obblighi per cui 
alla corresponsione dei contributi da parte dei secondi 
corrisponde un obbligo di assistenza da parte del 
primo che d� luogo ad un vero diritto soggettivo 
protetto in modo diretto ed immediato. 
Tale profilo del rapporto, indubbiamente acuto e 
sul quale la Oorte non si � maggiormente soffermata, 
non vale per� a modificare la natura sostanziale 
della pretesa che l'assistito pu� far valere nei confronti 
dell'ENPAS al fine di determinare, in concreto, 
�la competenza giurisdizionale dell'Autorit� 
giudiziaria. � 

Dall'analisi dell'art. 2 della legge sul contenzioso 
amministrativo, all. E, risulta infatti che la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria ordinaria dipende, 
in via generale, dalla sussistenza di un diritto soggettivo 
che il privato possa opporre e possa far valere 
nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
La sussitenza di tale diritto costituisce, sotto l' aspetto 
processuale, la condizione della proponibilit� dell'azione; 
se l'azione non � proponibile, la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria � senz'altro esclusa; 
in caso contrario � di regola ammessa, salve le eccezioni 
previste espressamente dalla lef!ge o elaborate 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

In particolare, certo essendo che l'ENPAS, in 
virt� dell'art. 1 della legge istitutiva, ha personalit� 
giuridica di diritto pubblico ed appartiene qu'indi 
alla categoria degli Enti pubblici, la questione � 
se� l'interesse del dipendente statale ad ottenere dal-
l'ENP AS le prestazioni previste dalle vigemi leggi 
sia tutelato nella forma privilegiata del diritto sogget-�tivo 
o sia soltanto occasionalmente protetto, assumendo 
il carattere di un diritto a'ffievolito. 

La distinzione . fra diritto soggettivo e interesse 
occasionalmente protetto sta essenzialmente nel fatto 
che mentre il diritto si esaurisce nella sfera giuridica 



-194 


del titolare ed � affidato alla sua esclusiva tutela, 
l'interesse � invece valutato soltanto come parte di 
quello generale e -anche se di carattere individuale 
e distinto dall'interesse collettivo -� cose 
intimamente connesso con questo, da non poter essere 
tutelato in modo specifico ed autonomo e, quel che 
pi� conta, da non poter essere neppure affidato alla 
esclusiva difesa del privato. . 

Se si pone mente a tale distinzione, non pu� disconoscersi 
che la P. A., attraverso l'attivit� demandata 
ai vari Enti assistenziali, persegue un fine di interesse 
generale e che soltanto in vista di siffatto interesse 
sorge e pu� essere valutato quello del singolo 
ad ottenere specifiche prestazioni. 

Ci� � tanto vero che la P. A., e in particolare 
l'ENPAS, in forza dell'art. 2 della legge citata, 
modificato dall'art. 19 del D. L. L. 722 del 1945, 
provvede al conseguimento dei fini istituzionali mediante 
un contributo obbligatorio che grava in parti 
eguali sul personale statale, soggetto passivo della 
assistenza e sulle Amministrazioni dalle quali il 
personale stesso dipende, e quindi non pu� considerarsi 
l'assistenza come una reintegrazione, e cio� 
quasi un corrispettivo dei contributi versati. 

Altra conferma si trae dal rilievo, di ordine pi� 
generale, che l'assistenza della quale pu� beneficiare 
il soggetto passivo non � sempre la stessa, n� dal 
punto di vista qualitativo, n� infine, per quanto 
attiene alla forma in cui viene prestata. La legge, 
infatti, prevede attivit� assistenziali di natura e di 
contenuto diverso; pone dei limiti all'entit� e durata 
delle prestazioni; stabilisce, da ultimo, l� forma in 
cui le prestazioni debbano essere concesse (sistema 
diretto, indiretto, misto, dei conti individuali, ecc.) 
riservandone talvolta la scelta, insindacabilmente, 
agli stessi enti preposti ai vari rami assistenziali. 

In base ai principi e alle considerazioni che pre~ 
cedono, si deve concludere che il dipendente statale 
ha soltanto un interesse occasionalmente protetto, 
una pretesa affievolita e non tutelata nella forma 
privilegiata del diritto soggettivo, ad ottenere dalla 

P. A. e nella specie dall'ENPAS, le prestazioni 
assistenziali previste dalla legge. Infatti non si pu� 
parlare di diritto perfetto allorch� (come ha ben 
rilevato la Corte di Roma) la pretesa del singolo �, 
nel suo esercizio, subordinata sempre ad un potere 
discrezionale dell'Amministrazione. Anche le propriet� 
� diritto assoluto, nei confronti dei terzi, ma 
nei conf1�onti di un potere legittimo della Pubblica 
Amministrazione si affievolisce e la sua tutela si 
degrada a quella dell'interesse legittimo. 
Egualmente la pretesa ad ottenere l'esercizio di 
una attivit� concreta della P. A. a proprio vantaggio, 
quando derivi non da un rapporto contrattuale 
ma da una relazione di carattere pubblicistico, �, 
per s� stessa, subordinata al potere dell'Amministrazi.
one e rion ad una semplice valutazione di discrezionalit� 
tecnica. 

D'altra parte, � da considerare che la possibilit� 
del giudice amministrativo di sindacare, sotto il 
profilo della legittimit�, il buon uso che l'Amministrazione 
abbia fatto di. un suo potere discrezionale, 
in sede di liquidazione delle spese di assistenza, 
permette a coloro che di tale assistenza fruiscono, 
di far .valere innanzi al Consiglio di Stato, sotto il 
profilo dell'eccesso di potere, una serie di censure 

ai provvedimenti di liquidazione, che sono loro precluse 
dinanzi alla A.G.O. e che investono invece 
la sostanza economica dei provvedimenti stessi. 

E chi conosce con quanta acutezza di indagine 
il Consiglio di Stato riesce ad 3ndividuare profili 
di eccesso di potere, anche l� dove la possibilit� di 
censura appare maggiormente preclusa dal merito 
dell'atto amministrativo, si deve riconoscere che in 
questo campo l'orientamento giurisprudenziale ridonda 
a vantaggio degli assistiti dell' ENPAS, rendendo 
possibile quelle indagine sulla giustizia sostanziale 
della liquidazioni' effettuate dall'Ente, che 
costituisce, in definitiva, la maggiore aspirazione 
dei ricorrenti. 

G. DALLARI 
ESECUZIONE FISCALE -Ingiunzione fiscale -Oppo


sizione -Legittimazione passiva. 
ESAZIONE ED ESATTORE -lngi~nzione fiscale 


Opposizione -Termine relativo -Decorrenza. 
REGISTRO (TASSA DI) -Tassa sul conferimento di 

capitale sociale -Beni soggetti-Limiti(Trib. di Roma: � 

Sez. I, Sent. 29 gennaio 1955, n. 537-Pres.: Mongiardo; 

Est.: Nucci; Pavoncello (avv. Vitale) c. Ufficio registro 

di Roma (avv. Stato). � 

Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale 
la vocatio in jus va effettuata, ai sensi dell'articolo 
145 legge 30 dicembre 1923, n. 3269, con atto 
da notificarsi all'Ufficio che ha emesso l'ingiunzione 
stessa e non all'Intendente di Finanza cne 
ha la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, 
ai sensi della tabella annessa al R. D. 26 
settembre 1869, n. 5286. 

Il termine di 30 giorni per proporre opposizione 
avverso l'ingiunzione decorre dalla notifica di 
quest'ultima e non dalla comunicazione della 
iscrizione dell'imposta sul campione atti civili. 

L'imposta di conferimento � dovuta sul capitale 
sociale e non sul patrimonio sociale e, pertanto, 
non devono esserne colpiti i beni dei soci che, 
pur costituendo la garanzia dei creditori verso la 
societ�, non risultano conferiti. 

La sentenza, avverso la quale l'Amministrazione� 
ha proposto appello, ci ha profondamente turbati 
per le cose dette e, forse pi�, per quelle non dette. 
Ci saremmo astenuti dal commentarla, .per doveroso 
ossequio al Tribunale d.i Roma, del quale abbiamo 
avuto spesso occasione di constatare l'alto senso di 
giustizia, la dottrina e il sereno equilibrio, cui sono 
ispirate le sue decisioni, se la sentenza non fosse 
stata pubblicata e, soprattutto, massimata, in modo 
da gettare una luce poco favorevole sull'Avvocatura. 
Ci riferiamo espressamente alla seconda massima, 
con la. quale il Tribunale ci attribuisce un grossolano 
errore e ci rimprovera la grave ignoranza dell'articolo 
145, legge di registro e dei principt generali 
sul contenzioso tributario. � 

Ma forse � meglio procedere con ordine. 

Con la prima massima il Trfqunale di Roma 
conferma la sua giurisprudenza e persiste nell_q, SJta 
vana ribellione al costante insegnamento della Corte 
di Cassazione. Diciamo vana, perch� le 8entenze, 
le quali, come questa, negano all'Intendente di ll'inanza 
la competenza esclusiva a rappresentare l'Amministrazione 
finanziaria in tutte le controversie tribu


~~;;;;;;;;;;;. 


-195 


tarie, sono via via riformate dalla Corte di Appello 
di Roma in ossequio alla legge e alla ormai conso.
lidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. 
Come abbiamo gi� scritto in questa � Rassegna >> 
(1953, p. 124, e 1954, p. 188) la nostra � prin.
cipalmente un'esigenza di certezza del diritto, che � 
soddisfatta, con innegabile vantaggio per tutti i 
contribuenti, costretti o indotti ad adire l'Autorit� 
giudiziaria, con il consolidamento della giurisprudenza. 
In queste condizioni, non riusciamo francamente 
a comprendere perch� il Tribunale di Roma 
persista in questo suo orientamento, che riporta il 
dubbio laddove si era, e non senza fatica, raggiunta 
la certezza, con inevitabili e non lievi danni per le 

parti, costrette a due inutili gradi di giudizio. 

La seconda massima, pur non nascondendoci la 

delicatezza della questione decisa, �, a nostro avviso, 

sostanzialmente errata; gravissimo, poi, � l'errore 

in cui � incorso il Tribunale nella sua formulazione. 

Ancor pi� grave, infine, � stato l'aver omesso del 

tutto l'esame dell'altro profilo, sotto il quale era stata 

prospettata l'eccezione d'inammissibilit� dell'opposi


zione. 

Nelle difese di primo grado noi avevamo testualmente 
scritto: � La domanda � inammissibile, perch� 
l'accertamento � � divenuto definitivo per mancato 
ricorso alle Commissioni amministrative, entro i trenta 
giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a campione 
del supplemento e del contestuale invito a 
pagare l'imposta. L'esposto-reclamo, presentato dai 
debitori il 29 marzo 1951, non � idoneo ad interrompere 
i termini di decadenza per la proposizione 
del ricorso. L'inammissibilit� della domanda � ancor 
pi� evidente in seguito al passaggio in giudicato 
della decisione della Commissione provinciale 7 dicembre 
1951 >>. 

Nella specie era accaduto che il 14 marzo 1951 
l'Ufficio aveva inviato ai contribuenti una cartolina 
avviso, con la quale si comunicava loro che era stata 
accertata un'imposta supplementare per L. 441.000 
e contemporaneamente. li si invitava a pagare la 
somma predetta. Avverso questo atto di accertamento 
e liquidazione dell'imposta supplementare i contribuenti 
avevano proposto un irrituale ricorso all' I ntendente 
di Finanza, che su di esso non aveva provveduto. 
Successivamente, l'Ufficio aveva notificato ingiunzione 
di pagamento avverso la quale i contribuenti 
proposero opposizione giudiziaria e ricorso alla 
Commissione provinciale. In pendenza dell'opposizione, 
la Commissi�ne aveva rigettato il ricorso e 
la decisione era passata in cosa giudi�ata per omesso 
ricorso alla CommisHione centrale e mancata impugnativa 
ai sensi dell'art. 146 legge di registro. 

Di qui la nostra eccezione d'inammissibilit� sotto 
un duplice profilo, il secondo dei quali, a nostro 
avviso d'innegabile fondatezza, non � stato dalla 
annotata sentenza neppure esaminato. 

Ma neppure il primo profilo � stato esaminato 
con l'attenzione che meritava. In verit� -ci si perdoni 
l'immodestia -noi conoscevamo bene la norma 
contenuta nell'art. 145 legge di registro. Essa, per�, 
a nostro avviso, va interpretata in relazione a tutto 
l'ordinamento tributario ed ai principi generali del 
diritto amministrativo e tributario. 

L'art. 145 consente al debitore di proporre opposizione 
all'ingiunzione entro i trenta giorni dalla sua 

notificazione, ma questo diritto nessuno contestava 
agli opponenti. L'amministrazione sosteneva, e sostiene, 
che si erano verificate delle preclusioni, per 
effetto delle quali l'opposizione poteva proporsi per 
motivi formali inerenti all'in~iunzione e, comunque, 
non per il merito, in relazione al quale era divenuto 
inoppugnabile l'atto amministrativo di accertamento 
notificato ai debitori il 14 marzo 1951. L'avviso di 
pagamento, versato in atti, conteneva un'espressa 
manifestazione di volont� dell'Amministrazione, anche 
se i debitori erano cortesemente invitati a pagare 
la somma liquidata per la causale indicata. 

L'invito a pagare, come l'ingiunzione, � espressione 
della volont� dell' � mrninistrazione, conseguente 
all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta. 
Non poteva, quindi, negarsi la natura di provvedimento 
amministrativo al cos� detto � avviso di pagamento 
>> del 14 marzo 1951, avverso il quale i debitori 
avevano proposto, in data 29 marzo 1951, un 
irrituale reclamo all'Intendente, non idoneo ad evitare 
che l'atto di accertamento divenisse inoppugnabile. 

Si aggiunge che tale inoppugnabilit� non derivava 
solo dai principi general~ su enunciati, ma da 
espresse disposizioni di legge (art. 37, u. p. R. D. 8 
luglio 1937, n. 1516 e art. 29, u. p., D.L. 7 agosto 
1936, n. 1639), le quali fissano il termine, perentorio, 
di trenta giorni, per ricorrere alla Commissione 
provinciale per le questioni relative all' applic�zione 
della legge di registro. N� il termine decorre esclusivamente 
dalla notifica dell'ingiunzione, ben potendo 
l'Amministrazione, come ha fatto nella specie, 
notific�re l'atto di accertarnento e render nota la sua 
pretesa, in quello determinata, prima dell'inizio del 
procedimento di riscossione coattiva. 

A questa preclusione iniziale, derivante dalla inoppugnabilit� 
dell'atto di accertamento, se ne era aggiunta 
altra sopravvenuta, ben pi� grave, e derivante 
dal giudicato. 

I debitori, come di consueto, avevano proposto, 
avverso l'ingiunzione, sia ricorso alla Commissione 
provinciale, che opposizione giudiziaria. Quella 
aveva rigettato il ricorso con decisione n. 91287/c 
del 7 dicembre 1951, notificata nelle forme del regolamento 
il 5 maggio 1952 e passata in giudicato� il 5 
giugno successivo per mancato ricorso alla Commissione 
centrale o, comunque, il 5 novembre 1952 per 
mancata impugnativa giudiziaria, ai sensi dell' articolo 
146 legge di registro. N � questa decisione poteva 
ritenersi giuridicamente inesistente (tamquam non 
esset). La legge di registro implicitamente ammette 
la contemporanea proposizione del ricorso alle Commissioni 
e dell'opposizione giudiziaria. La pi� recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha 
ripudiato il principio enunciato nella sentenza numero 
123/1947, secondo il quale l'inizio dell'azione 
giudiziaria avrebbe dovuto significare preclusione 
del ricorso alle Commissioni e rinunzia a quello gi� 
proposto, ammettendo, invece, il concorso contemporaneo 
ed indipendente dell'azione giudiziaria e del 
ricorso tributario e affermando che soltanto il ricorso 
per Cassazione, proposto, ai sensi dell'art. llt della 
Carta costituzionale, avverso la decisione definitiva delle 
Commissioni preclude l'azione giudiziaria (Cassazione 
Sez. I, n. 1023/52 : Pomodoro-Castagna 

c . .Finanze, in questa <<Rassegna 1> 1952, p. 107). 
D'altra parte, la stessa Corte, con sentenza n. 2164/50 

-196 


(Raccuglia c. Finanze, in cc G.C.C.C. �1951, I, p. 98), 
confermata da quella precedentemente citata, ha ribadito 
la natura giurisdizionale delle Commissioni 
tributarie e, conseguentemente., delle loro de�isioni, 
suscettibili, perci�, di passaggio in giudicato (Sezioni 
Unite 1911/53: Comune di Brescia c Finanze, in 
questa cc Rassegna� 1953, p. 235). 

Dai principt su enunciati conseguiva, perci�, che 
la decisione della Commissione provinciale n. 91287/c 
del 7 dicembre 1951, essendo passata in cosa giudicata, 
precludeva il riesame della questione da essa 
decisa. L'opposizione doveva, pertanto, essere dichiarata 
inammissibile. 

* * * 

Erroneamente, poi, il Tribunale ha deciso, con 
la terza massima, la questione di merito, fondando 
la sua decisione sulla differenza concettuale fra 
capitale e patrimonio sociale, che � innegabile, ma 
non tenendo conto che in concreto l'ufficio aveva 
ritenuto che essi nella specie s'identificassero e che, 

, pertanto, incombeva, agli opponenti, la prova del 
contrario. In caso analogo la Corte di Cassazione 
(Sez. Un. n. 796/1939: Finanze -fallimento Natali, 
in e( Giur. imp. reg. e neg. � 1940, n. 32, col. 74), 
aveva precisato che l'imposta di registro cc non va 
liquidata in ogni caso sul patrimonio esistente 

al momento della stipulazione dell'atto o della pubblicazione 
della sentenza, ma si deve ricercare, nei 
singoli casi, se esista un capitale sociale distinto 
dal patrimonio dell'ente, nel qual caso la tassa 
di conferimento deve essere commisurata solo allo 
ammontare del capitale sociale �. E la Commissione 
centrale (n. 19477 del 15 novembre 1939, in cc Giurisprudenza 
imp. reg. e neg. � 1940, n. 98, col. 279) 
�aveva precisato che tale distinzione doveva risultare 
da atti di data certa, anteriori all'enunciazione, 
altrimenti dovevano �onsiderarsi come costituenti il 
capitale sociale tutti i beni esistenti all'atto della 
enunciazione (negli stessi sensi vedansi: Cassazione 

� 
Sez. I, 4 luglio 1941, n. 2036, in cc Giur. �imp. reg. 
stro e neg. � 1942, n. 19, col. 49, e Comm. centr. Sez. 
Un. 17febbraio1943, n. 66722, in cc Giur. imp. reg. 
e neg. � 1943, n. 55, col. 222). 

Incombeva, quindi, agli opponenti la prova di 
un capitale sociale diverso dal patrimonio risultante 
all'atto del fallimento. 

G. G. 
TRASPORTO -Trasporto internazionale -Fermo 
della merce viaggiante operato dalle Ferrovie inseguito 
a pignoramento -Responsabilit� delle Ferrovie 
-Insussistenza (Corte di Appello di Messina, I 
Sez. 4 dicembre 1954 -Pres.: Venuti; Est.: Aragona -
Ammistrazione Ferroviaria dello Stato c. Zuffo. 

L'esclusivit�. del potere di disposizione -cos� 
detto diritto di contrordine -spettante al mittente 
sulla merce viaggiante, va solo intesa nel 
senso che i terzi estranei al contratto di trasporto 
non possono interferire nell'esecuzione del tra-� 
sporto dando direttamente ordini al vettore, ma 
non anche nel senso che i terzi non possano ottenere 
il pignoramento presso il vettore della merce, 
sia pur nell'ipotesi in cui la persona del proprietario 
di� essa non coincida col quella del mittente. 

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato � 
tenuta a dare avviso al mittente di qualsiasi impedimento 
all'esecuzione del trasporto, anche di 
quello derivante dal pignoramento della merce 
spedita. 

Sulla questione di diritto decisa dalla Corte di 

Appello non ci constano precedenti giurispruden


ziali, e perci� riteniamo che la sentenza massimata 

merita di essere segnalata. 

La questione, per la verit�, non � nuova in dot


trina, essendo essa stata s�llevata in passato da 
alcuni autori (v. MARCHESINI: Contratto di trasporto, 
I, n. 213; LYoN-CAEN et RENAULT: Trait�, 
III, n. 386; JACOBY, in ccBull. transp. int.�, 1917, 
289), i quali si sono dichiarati decisamente contrari 
a riconoscere al creditore del mittente il diritto di 
interrompere il trasporto con pignoramenti o seque, 
stri delle cose viaggianti, ritenendo che all' ammissibilit� 
di un tale diritto fosse di ostacolo la disciplina 
legale del cosiddetto diritto di contrordine, che 
le norme sul contratto di trasporto attribuiscono 
esclusivamente al mittente, e in virt� del quale, come 
� noto, finQ al momento dello svincolo, il potere di 
disporre delle cose trasportate spetta al mittente, il 
quale viene ad essere per il vettore il solo avente 

diritto sulle cose stesse. 

Di opposto avviso si � mostrato invece qualche 

altro scrittore (v . .ASQUINI: Contratto di trasporto, 

1935, p. 216 e segg.), ritenendo che all'esperimento 

di azioni esecutive o cautelari da parte dei cre


ditori del mittente non fosse di ostacolo il cosid


detto diritto di contrordine, per il motivo che le norme 

che disciplinano quest'ultimo sono destinate soltanto 

a servire agli scopi speciali dell'operazione di tra


sporto, e come tali non debbono essere portate a 

estreme conseguenz�, fino al punto di ritenere che 

esse, derogando alla legge comune, escludano la 

pignorabilit� o sequestrabilit� delle cose consegnate 

al vettore (v. anche Commen. Cod. civ. diretto da 

D'AMELIO e Frnzr, sub. art. 1685). 

Avvertiamo che la fattispecie ij,ecisa dalla sentenza 

annotata era ancora pi� complessa di quella prospet


tata dalla dottrina su richiamata, in quanto, nel caso 

nostro, a spedire la merce, per conto del proprieta


rio ma in nome proprio, era stato uno spedizio


niere (mittente), in esecuzione di un contratto di 

spedizione (art. 1737 c. c.), ed il pignoramento della 

merce spedita era stato eseguito non contro lo spe


dizioniere-mittente, ma contr� il proprietario, e 

quindi contro persona che non era parte nel con


tratto di trasporto. . 

Nel giudizio promosso contro l'Amministrazione 

delle Ferrovie dello Stato lo spedizioniere, premesso 

che secondo la legge soltanto il mittente ha la dispo


nibilit� della merce che forma oggetto del contratto 

di trasporto, sostenne che male aveva fatto l' Ammi


nistrazione ad effettuare il fermo del c�rico per un 

pignoramento posto in essere illegalmente, in quanto 

non riguardante esso mittente, e chiese perci� la con


danna dell'Amministrazione ai diinni. 

La Corte di Appello, accogliendo la iesf sostenuta 
dall'Avvocatura e confermando altres� la sentenza 
dei primi giudici, ha affermato che � consentito 
procedere al pignoramento della merce, spedita, 
e che il pignoramento pu� essere chiesto tanto dai 


-197 


creditori del mittente che sia anche proprietario 
della merce, quanto dai creditori del proprietario 
di essa che sia persona diversa dal mittente, ipotesi 
�quest'ultima che pu� verificarsi appunto nel caso 
in cui il proprietario della merce abbia dato incarico 
ad uno spedizioniere di concludere col vettore 

il contratto di trasporto. 

La Oorte ha cos� motivato: 

�In effetti, la tesi, secondo cui, in costanza 

del contratto di trasporto, la .merce viaggiante non 

potrebbe mai essere pignorata o, tutt'al pi�, soltanto 

per debito del mittente, per quanto sostenuta con 

speciosit� di argomenti, � del tutto inaccettabile e 

devesi riconoscere che ben fece il Tribunale a ripu


diarla, non potendo un siffatto limite, come invano 

si sostiene dall'appellante, discendere dal cos� detto 

potere di contr' ordine, che, come � noto, � ricono


sciuto allo speditore dall'art. 21 della Convenzione 

internazionale per il trasporto delle merci per fer


rovia, stipulata a Roma il 23 novembre 1933 e resa 

esecutiva in Italia con legge 11 aprile 1935, n. 1588, 

disposizione codesta che � sostanzialmente riprodotta 

nell'art. 40. delle condizioni e tariffe interne, appro


vate col R. D. L. 25 gennaio 1940, n. 9, ed ancora 

nell'art. 1685 c. c. Un siffatto potere, che indubbia


mente costituisce una facolt� esclusiva del mittente 

f ondat� sul diritto di 'disporre della spedizione fino 

a che i'l destinatario non abbia eseguito lo svincolo, 

attiene per� essenzialmente alla disciplina del con


tratto di trasporto nei rapporti tra mittente e vettore 

e mira precipuamente ad evitare intralci che potes


sero, per avventura, derivare alla circolazione da 

ordini incrociantisi e contraddittori, conferendo sol


tanto al mittente, anche se proprietario, il diritto 

d� ordinare che la spedizione gli sia restituita da 

qualunque stazione ove essa si trovi; sia fermata 

lungo il percorso; sia consegnata ad altro destinatario 

o in altra destinazione e di apportare, in genere, al 
contratto tutte quelle altre modificazioni previste ed 
ammesse dalle citate norme d� legge. In altri termini, 
in virt� del detto potere, nessun'altra persona, diversa 
dal mittente, fosse anche il proprietario� o qualunque 
altro avente diritto sulla merce viaggiante, pu�, 
durante l'esecuzione del trasporto, disporre della 
merce stessa rivolgendosi direttamente al vettore, al 
quale, correlativamente, incombe solo l'obbligo di 
eseguire le nuove disposizioni del mittente, se e in 
quanto conformi alle condizioni previste dalla legge. 
�Ma ci� non significa che la merce viaggiante cessi 
di appartenenere al proprietario nel caso in cui, 
come quello di specie, la persona del mittente non 
coincida con quella del proprietario e che, comunque, 
la merce stessa possa essere sottratta alla garanzia 
generica prevista, in favore dei creditori del proprietario, 
dalla norma di diritto comune contenuta 
nell'art. 2740 c. c., talch� non possa essere oggetto 
di azfoni esecutive o cautelari secondo le disposizioni 
processuali comuni. Nessuna disposizione di legge 
sancisce, in verit�, un siffatto principio, che non solo 
non � in alcun modo giustificato, come si � visto, dalla 
particolare disciplina del contratto di trasporto, ma 
pu� anche ritenersi escluso dalla stessa legge speciale 
(O.T. e O.I.M.) e dall'art. 1686 c. c., che 
espressamente prevedono l'insorgenza, durante il 
trasporto, di impedimenti a causa di eventi estranei 
alla ferrovia, identificabili tali impedimenti in �sta


coli alla prosecuzione del viaggio o alla riconsegna 
della spedizione nella stazione di arrivo, ostacoli 
che possono � essere materiali, come ad esempio la 
interruzione di linea, o giuridici, quali sono principalmente 
da ritenere, com'� opinione della migliore 
dottrina, proprio i pignoramenti e i sequestri. 

�Un'ulteriore conferma, peraltro, dell'inconsistenza 
della contraria tesi sostenuta dall'appellante, si ha 
nelle disposizioni degli articoli 514 e 515 c. p. c., 
che enumerando le cose assolutamente o relativamente 
impignorabili, non fanno alcun accenno alla 
merce comunque viaggiante. Sicch�, ammessa la 
pignorabilit�, non sussiste alcuna ragione per limitarla 
al solo caso in cui il titolo esecutivo sia intestato 
al mittente, che sia anche, nel contempo, proprietario 
delle cose trasportate. Una siffatta discriminazione 
� del tutto arbitraria e non pu� essere 
ammessa. Le condizioni e tariffe e l'art. 1686 c. c. 
infatti, prevedendo l'ipotesi dell'insorgenza dell'ostacolo 
giuridico alla prosecuzione del viaggio, con formulazione 
molto ampia, in termini generali, non 
legittimano alcuna distinzione o discriminazione, 
nel senso voluto dall'appellante. Se quindi il pignoramento 
� ammissibile, lo � sia quando la merce 
viaggiante appartiene al mittente-proprietario, intestatario, 
del titolo esecutivo, sia quando questo riguarda 
soltanto il proprietario della merce stessa, 
che abbia dato ad altri (spedizioniere) l'incarico di 
contrattare . col vettore; diversamente si verrebbe ad 
affermare un principio oltre che antigiuridico~ manifestamente 
immorale, in quanto, in definitiva, si 
risolverebbe in un ingiustificato privilegio per il 
debitore moroso, non mittente, ma proprietario della 
merce viaggiante, il quale avrebbe, in tal guisa, spianata 
la via q,lla facile frode per spogliarsi impunemente 
dei propri beni mobili, costit�uenti la generale 
garanzia del creditore, affidandoli ad un terzo estraneo 
mediante un semplice contratto di spedizione. 

�Ed allora, riconosciuta la piena legittimit� del 
pignoramento per essere, nella specie, caduto su 
cose che, secondo il contenuto della lettera di vettura, 
erano esportate all'estero dalla ditta E. Sergi e quindi 
di presumibile propriet� della ditta stessa, di cui 
era titolare, come risulta dal certificato in atti della 
locale Oamera di Commercio, il debitore esecutato 
Diego Sergi, intestatario del titolo esecutivo, ogni 
altra questione circa il preteso potere-dovere delle 
Ferrovie di non dar corso all'ingiunzione loro fatta 
dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 543, comma 
2�, n. 2 c. p. c., potrebbe ritenersi assorbita, essendo, 
al riguardo, conseguenziale la stretta applicazione 
delle norme processuali comuni, che disciplinano 
la materia, secondo le quali, come � noto, � escluso 
ogni potere di tal fatta nel terzo �pignorato, il quale 
anzi, dal momento in cui gli � notificato l'atto previsto 
dal succitato art. 543, � tenuto, a norma del 
successivo art. 546, agli obblighi che la legge impone 
al custode, con tutte le conseguenze, anche di carattere 
penale ii. 

� appena il caso di rilevare qui che nella pratica 
della vita commerciale accade spesso che il mittente 
non � il proprietario della merce spedita. � noto 
che nella vendita da piazza a piazza, il diritto di 
propriet� su cose determinate si trasferisce al destinatario 
ancor prima della consegna delle cose stesse 
al vettore, e precisamente nel momento in cui si ha 


-198 

l'incontro dei consensi delle parti (art. 1376 c. c.); 
se trattasi di vendita di cosa determinata solo nel 
genere, la propriet� della merce si trasmette al� destinatario 
al momento della consegna al vettore o allo 
spedizioniere (art. 1378 c. c.). In tali ipotesi il venditore, 
che spedisca direttamente la merce, acquista 
la veste di mittente nel contratto di trasporto, col 
relativo diritto di contrordine, ma ci� non toglie che 
egli non � pi� proprietario delle cose spedite, secondo 
il diritto comune, certo non derogato dalle norme sul 
contratto di trasporto, perch� dal momento dell'incontro 
dei consensi o dell'individuazione delle cose egli 
ha perduto il diritto di propriet�. 

Osserviamo inoltre che all'eventualit� di sequestri 

o pignoramenti fa riferimento l'art. 47 delle condizioni 
e tariffe. 
Avendo affermata la pignorabilit� delle cose oggetto 
del trasporto, la Oorte non ha ritenuto necessario 
scendere ad un esame approfondito dell'altra 
eccezione, sollevata pure dall'Avvocatura in difesa 
dell'Amministrazione.� La Oorte, come risulta dail'ultima 
parte della motivazione sopra riportata, l'ha 
sfiorata appena, sia pitre decidendola in senso favorevole 
all'Amministrazione. 

Aveva eccepito l'Avvocatura che, in ogni caso, 
anche a voler negare la pignorabilit� della merce 
spedita, la responsabilit� delle Ferrovie andava ugualmente 
esclusa, e ci� in applicazione delle norme comuni 
di procedura, in base alle quali il vettore, custode 
della merce pignorata, non pu� sottrarre questa 
ultima al pignoramento. Infatti, se il pignoramento 
� stato eseguito nelle forme di cui all'art. 543 e segg. 
c.p.c., il vettore non pu� venir meno agli obblighi 
di custodia nascenti ope legis a suo carico, in forza 
dell'art. 546; e parimenti se il pignoramento � stato 
eseguito nelle forme di cui all'art. 513 ult. comma, 
la di lui nomina a custode, fatta dall'ufficiale gi'Udiziario, 
gli impone l'obbligo di conservare le cose 
e di non disporre senza ordine di giudice. Una volt� 
eseguito il pignoramento della merce viaggiante, si 
ha nel vettore un mutamento nel titolo della sua detenzione, 
in quanto, mentre prima la detenzione per 
conto del mittente aveva base in un titolo privatistico, 
in seguito al pignoramento la detenzione della 
merce viene ad essere da lui esercitata in forza di 
un titolo pubblicistico: .il vettore assume la� veste di 
custode delle cose staggite e di pubblico ufficiale, in 
quanto ausiliario del giudice. Egli da questo momento 
dovr� rifiutarsi di eseguire le eventuali istruzioni 
del mittente, essendo tenuto, nella sua nuova 
veste, ad eseguire soltanto le disposizioni che gli 
verranno impartite dall'Autorit� giudiziaria: non 
potr�, come dice la legge, disporre delle cose pignorate 
senza ordine di giudice. Torna utile ricordare 
anche che, qualora il vettore desse corso al trasporto 
violando l'obbligo della custodia, incorrerebbe nella 
sanzione civilistica della responsabilit� per danni, 
se persona giuridica, mentre incorrerebbe anche nella 
responsabilit� penale di cui agli articoli 334 e 3;'35 
c.p., se persona fisica. (Per un'esatta interpretazione 
dell'art. 334 c. p. (v. Oass. 10 luglio 1941, in � Giustizia 
Penale n, 1942, II, 339, e Oass. 4 luglio 1950, 
in cc Giustizia Penale�, 1950, II, 1087). 

Resta quindi dimostrato che, anche a volere escludere 
la pignorabilit� delle cose spedite, le Ferrovie 
non potevano nella specie ordinare il proseguimento 
del trasporto, anzi avevano l'obbligo di mantenere 
il fermo, fino a quando il� giudice competente, in 
seguito ad opposizione della parte interessata, non 
avesse dichiarato con sentenza passata in giudicato, 
la impignorabilit� delle cose. 

Nella causa decisa con la sentenza annotata, il 
mittente sostenne pure che quanto meno doveva 
ritenersi la .responsabilit� delle Ferravie, per aver 
queste omesso di dargli l' a;vviso dell'eseguito pignoramento. 
L'Amministrazione riusc� a dimostrare 
che l'avviso era stato invece tempestivamente dato, 
e quindi la Oorte diede ad essa ragione in punto 
di fatto. � 

L'Avvocatura aveva tuttavia sostenuto, in� linea 
subordinata, che, secondo la legge, scopo dell'avviso 
� quello di mettere il mittente, una volta verificatosi 
un impedimento al trasporto, in condizioni di esercitare 
il suo potere di disponibilit� sulla merce, 
dando al vettore le disposizioni del caso~ a norma 
degli articoli 21 e 23 della O.I.M., 40 e 41 delle 
O.T., 1685 e 1686 c. c.; e che quindi non di tutti 
gli impedimenti deve essere data comunicazione al 
mittente, bens� soltanto di q�elli, il cui verificarsi 
non rende impossibile l'esercizio del diritto di disposizione 
a lui spettante. Oos�, ad esempio, nel caso 
che il trasporto resti interrotto per eventi di natura 
(nwbifragi, terremoti, ecc.), o per chiusura di frontiere 
(in seguito a dichiarazione di guerra o a rottura 
di rapporti diplomatici ed economici), o per 
il sopravvenire di un provvedimento ~egislativo o 
amministrativo, che vieti l'esportazione di merce 
del genere di quella oggetto del singolo trasporto, il 
mittente conserva il diritto di disponibilit� sulla 
merce spedita e, non appena avvertito dal vettore 
dell'impedimento sopraggiunto, pu� dare le istruzioni 
opportune a norma degli articoli di legge sopra 
citati. Ma quando l'impedimento sopravvenuto � di 
natura tale da rendere impossibile l'esercizio del 
diritto di contrordine, in quanto le istruzioni del 
mittente non sarebbero in alcun modo attuabili per 
essere uscita la merce fuori del suo potere di disponibilit�, 
il che accade appunto in caso di pignoramento 
o di sequestro o di requisizione, viene meno 
l'obbligo per il vettore di partecipare l'impedimento 
al mittente, in quanto esso non avrebbe senso. Cos� 
ebbe a decidere la Suprema Corte con sentenza 25 
febbraio 1950, n. 441 (cc Giur. Compl. Corte Oass. �, 
1950, II quadr., p. 70), nella quale enunci� il 
principio che nel caso in cui la richiesta di istruzioni 
sul modo di ovviare all'impedimento sia assolutamente 
sterile di pratici� effetti, viene meno l'obbligo 
per il vettore di dare l'avviso, onde l'omissione di 
questo non pu� essere fonte di responsabilit� per lui. 

La Oorte di Appello, per�, si � discostata dallo 
insegnamento della Oassazione, quantunque sia da rilevare 
che essa non ha esaminato a �fondo la questione, 
appunto per aver dato ragione all'Amministrazione 
in punto di fatto, come sopra si � detto. 

O. BUD.A 

l@@=:rn: ;;; ili'; 

SEGNALAZIONI DI DOT.TRINA 
E GIURISPRUDENZA 


.ACQUE PUBBLICHE 

1. La sovrana determinazione di Maria Luigia 
30 settembre 1820 non pu� derogare alle norme 
sancite dal c. c. per le alluvioni proprie e improprie 
nel senso che le alluvioni proprie accedono al fondo 
rivierasco mentre i terreni soggetti alle piene ordinarie 
appartengono come pertinenze idrauliche al 
demanio dello Stato, e le alluvioni improprie come 
appartenenti al demanio non possono essere rivendicate 
da terzi. (Commiss. Usi Civici Bologna, 
15 aprile 1955, Cont. 8547, .Avv. Bologna). 
2 . .Avendo il Po alveo e sponde-variabili la delimitazione 
della linea fino a cui si estende la demanialit� 
dell'alveo spetta al Prefetto ex art. 90 T. U. 
. n. 
523 del 1904, come spetta al Tribunale delle 
.Acque statuire entro quali limiti il terreno abbia 
cessato di essere alveo per incorporarsi al fondo 
rivierasco, consistendo ci� in �na delimitazione 
del letto del fiume; il Commissario Usi Civici anche 
se ha competenza ampia in materia di revindica 
di beni soggetti ad usi civici non pu� statuire su 
revindiche di alluvioni improprie. (Commiss. Usi 
Civici, Bologna, 15 aprile 1955, Cont. 8547, .Avv. 
Bologna). 

3. Spettando al Tribunale delle .Acque pubbliche 
ogni questione relativa alla derivazione ed utilizzazione 
delle acque pubbliche, le controversie di 
opposizione ad ingiunzione amministrativa per 
pagamento di canoni rientrano in tale competenza; 
(Trib. Torino, 25 gennaio 1955, Cont. 1590, .Avv. 
Torino). 
(Vedi: Espropriazione per pubblica utilit�, 2). 

.AGRICOLTURA 

1. Sull'opposizione ad esecuzione di sentenze di 
rilascio per il beneficio della sospensione ex art. 3 
legge n. 765 del 1952 � competente il Giudice ordinario 
non la Sezione specializzata .Agraria non 
vertendosi in materia relativa a proroga legale. 
(Trib. Matera, 26 aprile 1955, Cont. 1099, e altre 5, 
.Avv. Potenza). 
2. In materia di contributi unificati in agricoltura, 
legittimato a contraddire nelle controversie 
giudiziarie in cui sia impugnata la legittimit� dello 
accertamento � l'Ufficio provinciale di detti contributi 
in persona del dirigente in carica, non l'Intendente 
di finanza che compie un'attribuzione 
meramente formale di controllo col visto di esecutoriet�. 
dei ruoli, n� il Prefetto che conosce in sede 
gerarchica impropria dei ricorsi contro l'accertamento 
risultante dalle matricole e di quelli contro 
l'iscrizione a ruolo nei vari casi in cui sono ammessi. 
(Trib. Brindisi, 18 febbraio 1955, Oont. 2106, .Avv. 
Lecce). 

3. I contributi unificati in agricoltura non sono 
imposte ma versamento di premi obbligatori a 
carattere assicurativo in favore dei lavoratori della 
terra, a nulla rilevando la procedura speciale di 
riscossione analoga a �quella stabilita per le imposte 
dirette: non � quindi applicabile il solve et 
repete. (Trib. Brindisi, 18 febbraio 1955, Cont~ 
2106, .Avv. Lecce). � 
4. La riforma fondiaria, attuata con la legge 
stralcio, non � l'applicazione dell'art. 44 della 
Costituzione ma quella dell'art. 42 pel quale la 
privata propriet� pu� essere espropriata per motivi 
di generale interesse. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, 
Cont. 2070, .Avv. Lecce). 
5. I decreti del Presidente della Repubblica 
per gli espropri da riforma agraria sono atti legislativi 
delegati con forza di legge e ci� per una 
valuti:tzione di opportunit� politica riservata �l 
potere sovrano del Parlamento e perci� insindacabili 
dal giudice. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, 
.Avv. Lecce). 
6. Per la legge interpretativa n. 1206 del 1952 
la percentuale di esproprio dei terreni ai fini della 
riforma agraria si determina nell'intera propriet� 
terriera ovunque sita nello Stato, ma la percentuale 
corrispondente grava sui terreni siti nel perimetro 
della riforma. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 
2070, .Avv. Lecce) . 
7 . .Ai fini della riforma agraria i fabbricati rurali 
ancorch� esenti da imposta vanno presi in considerazione 
nella qualificazione del terreno e le relative 
aree vanno computate nella consistenza globale 
� della propriet� ai fini di determinare la percentuale 
di scorporo. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Oont. 2070, 
.Avv. Lecce) . 

8. La riforma fondiaria ha carattere personale ed 
incide sulla propriet� fondiaria in proporzione della 
consistenza patrimoniale dei singoli soggetti allo 
esproprio: quindi i benefici ex legge n. 114del194ff 
in favore di chi abbia venduto o concesso in enfiteusi 
terreni per la formazione della piccola propriet� 
contadina non competono a favore �dei suoi 
eredi, la cui consistenza patrimoniale ai fini dello 

-200 


scorporo va valutata comprendendo i beni pervenuti 
per la successione mortis causa dal 15 novembre 
1949 all'entrata in vigore della legge di riforma. 
(Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, A vv. Lecce). 

9. Anche per gli sfratti disposti in sede di riforma 
agraria si applica la sospensione di un anno 
disposta dalla legge n. 765 del 1952 non essendovi 
alcuna deroga in favore degli enti di riforma. 
(Trib. Matera, 26 aprile 1955, Cont. 1099, e altri 5, 
Avv. Potenza). 
ALVEO 

(Vedi: Acque pubbliche, 2). 

AMMINISTRAZIONE PUBHLICA 

1. L'autorizzazione governativa all'acquisto prevista 
ex art. 17 per le persone giuridiche rig�arda 
solo quelle private e non gli enti pubblici riconosciuti, 
quali le ex confederazioni sindacali fasciste, 
ai quali si applica il diritto pubblico: la vigilanza e 
tutela veniva esercitata, per tali ,enti, a mezzo 'di 
approvazioni successive agli atti e la mancanza 
dava luogo solo ad annullabilit� da farsi valere 
esclusivamente dall'ente tutelato. (Trib. Bologna, 
9 novembre 1954, Cont. 7368, Avv. Bologna). 
(Vedi: Azione possessoria, 2; Ingiunzione, 1). 

ANTICIDT� 

1. Per l'esercizio del potere di vigilanza da parte 
del Ministero ex legge n. 1089 del 1939, deve essergli 
denunciato ogni atto gratuito o oneroso che 
trasmetta la propriet� o la detenzione della cosa di 
dichiarata importanza sto.rica o artistica; anche 
un decreto del Commissario degli alloggi �andava, 
denunciato a pena un difetto di nullit� della requisizione 
e di caducit� del conseguitone rapporto 
locatizio. (Trib. Brescia, 13 aprile 1955, Cont. 3411, 
Avv. Brescia). 
�PPALTO 

1. Ove il Provveditore alle Opere Pubbliche 
abbia delegato �al Genio Civile il pagamento delle 
opere pubbliche da effettuare, competente ad accettare 
la cessione dei crediti dell'appalta~ore � il 
Genio Civile e non il :Provveditore essendo tale 
accettazione un patto strettamente connesso col 
pagamento. (Corte� App. Bologna, 17 febbraio 
1955, Cont. 7752, Avv. Bologna). 
2. Se un atto di cessione di crediti dell'appaltatore 
non sia redatto in forma pubblica o per scrittura 
privata, ma tuttavia l'Amministrazione l'abbia 
accettato non pu� invalidarsi per quel motivo 
la intervenuta accettazione. (Corte .App. Bologna, 
17 febbraio 1955, Cont. 7752, A vv. Bologna). 
3. Per l'accettazione di una cessione di crediti 
per l'appaltatore non sono richieste forme ad 
substantiam bastando che la volont� di accettare 
consti anche per via indiretta o implicita perch� 
tendente ad altri fini,� come se dall'Amministrazione 
sia stata scritta una lettera al creditore 
�cessionario con l'invito a non versare al cedente 
.il di pi� su quanto il cessionario in base alla 
cessione avrebbe riscosso. (Corte App. Bologna, 

17 febbraio 1955, Cont: 7752, AV-V. Bologna). 

4. Una cessione operata in pendenza di lavori e 
non accettata dall'Amministrazione diviene operativa 
verso di questa su semplice richiesta del cessionario, 
quando sia sopravvenuto il collaudo. (Corte 
App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, 
Avv. Bologna). 
5. La cessione di un credito dell'appaltatore, 
in corso di opera va riferita non all'ammontare del 
prezzo dell'opera, ma al prezzo che in sede di collaudo 
sar� riconosciuto; le certificazioni circa il 
credito dell'impresa che il Genio Civile rilascer� 
in corso d'opera hanno mero valore contabile e 
sono fatte sotto riserva del collaudo. (Corte App�. 
Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, Avvocatura 
Bologna). 
6. Ove una banca fondandosi sulle dichiarazioni 
dell'Amministrazione appaltante attestanti in corso 
d'opera l'ammontare del credito dello appaltatore, 
mutui contro cessione del credito, somme corrispondenti 
ma il credito si riduca a somma inferiore 
per cattiva esecuzione dell'appalto, il debito del1'
Amministrazione appaltante non pu� superare 
l'importo del collaudo nemmeno a titolo di ri.sarcimento 
di danni pel rilascio delle dichiarazioni, e la 
banca imputer� a se stessa d'aver attribuito a queste 
�n valore definitivo e non quello condizionato a 
collaudo spettante per legge. (Corte App. Bologna, 
17 febbraio 1955, Cont. 7752, A vv. Bologna). 
7. Il Capitolato generale per la provvista e la 
manutenzione degli effetti di casermaggio dei carabinieri 
contiene disposizioni che per la generalit� 
ed astrattezza e per essere approvate da D. M. 
in virt� di una disposizione di legge, hanno il 
ca,rattere di norme giuridiche. (Corte App. Torino, 
1� aprile 1955, Cont. 10656, Avv. Torino). 
8. La facolt� prevista dall'art. 33 Capitolato 
generale per la provvista e la manutenzione degli 
effetti di caserm::tggio dei carabinieri, di assicurare 
cio� il servizio come creder� meglio, consente alla 
Amministrazione di provvedere durante l'intervallo 
fra la dichiarazione di decadenza dell'appaltatore 
e la effettiva cessazione del servizio, non gi� per 
dopo che il servizio sia cessato. (Corte App. Torino, 
1� aprile 1955, Cont. 10656, Avv. Torino). 
(Vedi: Imposta di registro, 8). 

�PPELLO PENALE 

1. � inammissibile l'appello � co:n,tro una sentenza 
penale quando i motivi siano stati -Sotto-_ 
scritti da un avvocato che non � stato difensore 
dell'imputato in primo grado e che non risulti 
sia stato nominato o delegato a presentare i motivi 
stessi. (Corte App. Pen. Genova, 1� febbraio 1955, 
Cont. 19408, Avv. Genova). 

::: 

-201


ASSEGNO 

1. Il deliberato del Consiglio dei ministri i5 dicembre 
i938, emesso a sensi dell'art. 36 D. L. 
n. i400 del 1937, deliberato che impone una cauzione 
alle banche corrispondenti a garanzia della 
emissione di asBegni in rappresentanza di aziende 
di credito a ci� autorizzate, non � legge in senso 
formale, non � legittimo perch� contrario all'art. 23 
della Costituzione che esige per l'imposizione di 
tributi una legge formale, e comunque perch� il 
comitato ministeriale poteva disciplinare l'emissione 
di assegni solo nei riguardi delle banche emittenti e 
non anche in quelli delle banche corrispondenti; 
pertanto non essendo queste ultime vil).colate dal 
predetto deliberato prestano cauzione solo in base 
alla convenzione con la banca rappresentata e 
non in virt� di una norma di legge. (Trib. Lecce, 
25 marzo 1955, Cont. 2000, Avv. Lecce). 
AT'l'RIBUZIONI AMMINISTRA'.l'IVE 

(Vedi: Appalto, i; Foreste, i; Imposte di Registro, 
i, 2; Violazioni finanziarie, i). � 

AUTOVEICOLI 

(Vedi: Danno, 5, 6). 

AZIONE POSSESSORIA 

1. Le azioni possessorie hanno natura imperativa 
e non dichiarativa, provvedendo alla tutela del 
possesso e dello stato di fatto che ne forma il 
contenuto. (Trib. Lecce, io marzo 1955, Cont. 
2046, Avv. Lecce). 
2. Salvo il caso che agisca come soggetto di 
diritto privato, non sono proponibili azioni possessorie 
contro la Pubblica .Amministrazione perch� 
la .relativa tutela non potrebbe attuarsi senza la 
revoca di un atto amministrativo. (Trib. Lecce, 
� i 0 marzo 1955, Cont. 2046, Avv. Lecce). 

3. La improponibilit� delle azioni. possessorie 
contro la Pubblica .Amministrazione presuppone 
la esistenza di un vero atto amministrativo ema,nato 
dall'Amministrazione nell'esercizio delle facolt� 
riconosciutele dalla legge, non importa poi 
se illegittimo; perci�, poich� la legge attribuisce 
all'Intendente di Finanza la tutela dei beni demaniali 
e patrimoniali dello Stato, non si pu� agire in 
reintegra contro una ordinanza di sfratto amministrativo 
su un bene sia pure patrimoniale (come 
ex casa del fascio), emanata dall'Intendente per 
il raggiungimento di fini pubblicistici. (Pret. Bergamo, 
9 aprile 1955, Cont. 3479, Avv. Brescia). 
BANCA 

1. Gli estratti o anche le copie autenticate dei 
registri di una banca relativi a conti correnti di 
privati, sono semplici scritture contabili con la 
sola efficacia probatoria ex artt. 2709-2710 C. C. 
idonei a provare solo i movimenti di capitale cui 
il conto si riferisce non gi� lo specifico impiego di 
alcuna delle somme che risultano prelevate dal 
correntista. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, 
Cont. 2087, Avv. Lecce). 

BENI IMMOBILI 

(Vedi: Imposta di registro, 6, 7). 

CANONI 

(Vedi: Acque pubbliche, 3). 

CAPITOLA'.l'O 

(Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). 

CASERMA 

1. La successione dello Stato all'Amministazione 
provinciale nella gestione del servizio di alloggi dei 
carabinieri avvenuta per legge durante le more del 
giudizio importa l'applicazione dell'art. 111 C. p. c. 
relativo alla successione a titolo particolare. (Trib. 
Potenza, 17 maggio i955, n. 311, Avv. Potenza). 
(Vedi: Locazione, 6, 7). 

CAUZIONE 

(Vedi: Imposta di registro, 4, 5). 

CESSIONE 

(Vedi: Appalto, 2, 3, 4, 5, 6). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

1. Pur spettando la precedenza di diritto a un 
incrocio ai veicoli provenienti da destra, va assolto 
per insufficienza di prove l'autista del veicolo di 
provenienza di sinistra se possa dubitarsi: che egli 
abbia avuto la precedenza di fatto e che si sia 
fermato prima del sopraggiungere dell'altro veicolo. 
(Pret. Riva, 15 aprile 1955, Oont. 1159, Avv. 
Trento). 

2. Ove il giudice penale abbia, rispetto all'accertato 
mancato funzionamento dei freni deJl'auto 
investitore, usato il termine di fortuito senza darvi 
un valore strettamente giuridico, ma abbia negato 
che il mancato funzionamento derivasse da difetto 
di manutenzione, a fortiori l'anomalia deve imputarsi 
a difetto d.i costruzione che rende responsabile 
di un sinistro l'amministrazione proprietaria. (Trib. 
Bologna, 11 gennaio i955, Cont. 7043, Avv. Bologna). 
COMPETENZA 

(Vedi: Agricoltura, 1; Fallimento, i). 

CONFISCA 

(Vedi: Imposte doganali, 1). 



-20.2 

00NT.ABILIT� GENERALE DELLO STATO 

1. Dalla legge e dal regolamento di Contabilit� 
generale dello Stato si desume che l'atto scritto 
� requisito essenziale di un contratto fra privato e 
Pubblica .Amministrazione; anche la locazione quindi 
va redatta per iscritto, la documentazione costituisce 
il negozio e la conclusione di questo coincide 
con la formale stipulazione. (Corte .App. Bologna, 
24 febbraio 1955, Cont. 8058, .Avv. Bologna). 
2. Nei contratti di locazione fra privato e Pubblica 
.Amministrazione, stante la necessit� ad substantiam 
dello scritto non pu� aversi riconduzione 
tacita. (Corte .App. Bologna, 24 febbraio 1955, 
Oont. 8053, .Avv. Bologna). 
3. Il contabile dello Stato ha facolt� di accettare 
come danaro i vaglia cambiari e gli assegni cambiari 
liberi della Banca d'Italia; in tal caso il pagamento 
si ha per avvenuto in contanti al momento 
in cui il titolo � giunto in possesso del contabile 
e non a quello in cui il danaro entra nelle casse 
dello Stato. (Corte .App. Lecce, 1� aprile 1955, Oont. 
1998, .Avv. Lecce). 
OONTR.ATTI .AGRARI 

(Vedi: Agricoltura, 9). 

CONTRIBUTI UNIFICATI 

(Vedi: Agricoltura, 2, 3). 

OosTITUZIONE 

1. La costituzionalit� intrinseca delle leggi fino 
a che non entri in funzione la Corte costituzionale 
compete, incidenter tantum, al giudice ordinario 
o amministrativo. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, 
Oont. 2070, .Avv. Lecce). 
(Vedi: Agricoltura, 4, 5; Legittimazione, 1). 

DANNO 

1. In caso di incidente stradale di cui siano 
rimaste vittime militari in servizio, l'Amministrazione 
Militare ha diritto al rimborso delle spese 
ospedaliere sostenute per i militari ricoverati e 
di quelle occorse per la riparazione al veicolo danneggiato. 
(Trib. Bologna, 4 febbraio 1955, Oont. 
761, .Avv. Trento). 
2. In caso di danni permanenti alla persona � 
facolt� del giudice effettuarne la liquidazione o 
sotto forma di rendita vitalizia o sotto quella di una 
somma di capitale d'importo sufficiente a costituire 
una rendita vitalizia pari alla perdita del 
reddito lavorativo sofferto. (Trib. Lecce, 29 marzo 
1955, Cont. 2134, .Avv. Lecce). 
3. Nella capitalizzazione delle rendite perdute � 
buona norma seguire le tariffe ex R. D. n. 1403 
del 1922. (Trib. Lecce, 29 marzo 1955, Cont. 2134, 
.Avv. Lecce). 
4. Le spese di cura incontrate dall'investito al 
di fuori dell'assistenza dell'I.N . .A.M. debbono essere 
provate, e non pu� il giudice ricorrere a valutazione 
equitativa delle stesse, appunto perch� si 
tratta di danni che possono e debbono essere provati 
rigorosamente per essere ammessi a risarcimento. 
(Trib. Torino n. 4237 del 1953, Oont. 707, 
.Avv. Torino). 
5. Il danno da mancata disponibilit� di un automezzo 
non pu� essere presunto pel fatto stesso 
della indisponibilit� ma deve essere provato. (Oorte 
.App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 1039, .Avv. Lecce). 
6. Dalla riparazione di un automezzo danneggiato 
non si ottiene mai per comune esperienza una perfetta 
e totale restituzione in integro, ma residua 
un deprezzamento dell'automezzo nel suo valore 
capitale. (Corte .App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 
1039, .Avv. Lecce). 
7. La liquidazione del danno con valutazione 
equitativa ex art. 2056 e 1226 O. c. costituisce un 
giudizio di merito di diversa natura dalla pronuncia 
secondo equit� a richiesta di parte: la prima pu� 
rettamente essere fatta dal giudice senza richiesta 
di parte. (Corte .App. Lecce, 3 marzo 1955, 
Oont. 1039, .Avv. Lecce). 
8. La nozione del danno morale ossia della 
ripercussione psichica del fatto illecito � prevalentemente 
negativa; essa comprende i danni che 
non rientrano nella categoria dei patrimoniali. 
(Trib. Lecce, 29 marzo 1955, Oont. 2134, Avv. 
Lecce). 
(Vedi: Procedimento civile, 3). 

DANNO DI GUERRA 

1. Poich� danno di guerra � quello legato con 
nesso di causalit� od occasionalit� a operazioni. 
belliche, il fatto semplice che il danno si sia verificato 
in un aeroporto militare prima della cessazione 
dello stato di guerra non lo fa presumere come 
danno di guerra. (Corte .App. Lecce, 10 aprile 1955, 
Oont. 943, .Avv. Lecce). ' 
DIFESA DELLO STATO 

1. Anche i ricorsi e i pedissequi decreti di 
fissazione di udienza in sede di opposizione ad 
ingiunzione amministrativa ai sensi del T. U. 
n. 639 del 1910 vanno notificati a pena di nullit� 
assoluta presso l'Avvocatura dello Stato e non 
presso le .Amministrazioni interessate. (Trib. Modena, 
15 novembre 1954, Oont. 6344, .Avv. Bolo~ 
gna). 
2. Gli Uffici Stralcio delle .Associazioni -Sin!lacali 
fasciste disciolte sono organi dell'Amministrazione 
diretta dello Stato necessariamente rappresentati 
e difesi dall'Avvocatura dello Stato. (Trib. 
Bologna, 9 novembre 1954, Oont. 7368, .Avv. Bologna). 

~� 



-203 

DIFFAMAZIONE 

1. L'attribuire ad un ufficio del Corpo Forestale 
il fatto di aver accettata una somma per mettere 
in tacere un reato forestaJe integra il delitto di 
diffamazione di un corpo amministrativo dello 
Stato (Pret. Brunico, 4 aprile 1955, Cont. 1029, 
Avv. Trento). 
DISCIPLINA DEL CONSUMO . 

1. Il D. L. n. 98 del 1948 sulla disciplina delle 
Casse conguaglio resta nei limiti della delega legislativa 
ed � efficace ancorch� non tempestivamente 
-ratificato dal Parlamento; perci� � legittima la 
richiesta da parte delle Finanze a un contribuente, 
dei sovraprezzi previsti nel decreto. (Trib. Brescia, 
22 maggio 1955, Cont. 3341, 3400, Avv. Brescia). 
EREDIT� 

(Vedi: Imposta di registro, 11, 12). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 

1. Poich� la discriminazione fra giurisdizione 
amministrativa ed ordinaria sta nella causa petendi 
integrata dal petit11.m, sussiste la giurisdizione ordinaria, 
quando in tema di espropriazione per 
pubblica utilit� deducendosi con l'impugnativa 
l 'illegittiimit� del decreto di esproprio si chieda il 
risarcimento dei danni patrimoniali anche se il vizio 
lamentato sia di competenza e di forma e non 
soltanto di difetto di uno dei requisiti essenziali. 
(Corte App. Bologna, 6 dicembre 1954, Cont. 7 4 7 4, 
Avv. Bologna). 

2. � competente non il Tribunale ma quello 
delle Acque pubbliche sulle controversie relative 
a determinare e liquidare le indennit� per espropriazione 
o occupazione di fondi in dipendenza di 
opere idrauliche e di bonifiche o di derivazione 
delle acque come l'arginatura del fiume Agri. (Trib. 
Potenza, 20 maggio 1955, Cont. 513, Avv. Potenza). 
3. Il decreto di esproprio. emesso dal Prefetto 
a norma dell'art. 30 legge espropriazione per pubblica 
utilit� � titolo idoneo al trasferimento del 
dominio n� per tale effetto deve pronunciare 
l'espropriazione, ma solo l'occupazione (Corte App. 
Bologna, 6 dicembre 1954, Cont. 7 4 7 4, Avvocatura 
Bologna). 
4. L'indennit� di espropriazione per pubblica 
utilit� costituisce debito di valore. (Corte App. Torino, 
6 aprile 1955, Cont. 136-146, Avv. Torino, 
massima abnorme). 
5. Quando la procedura di espropriazione per 
pubblica utilit� abbia subito lunga interruzione 
per colpa dell'espropriante questi � responsabile 
dei danni nei confronti dell'espropriato. (Corte App. 
Torino, 6 aprile 1955, Cont. 136-146, Avv. Torino). 
6. Per l'art. 23 legge n. 43 del 1949 per l'accertamento 
dell'indennit� di esproprio in favore dell'INA-
Casa, si applicano i criteri ex legge n. 2892 
del 1885 non quelli della legge n. 2359 del 1865. 
(Trib. Trento, 26 gennaio 1955, Cont. 891, Avv. 
Trento). 
FALLIMENTO 

1. Non pu� adire il giudice ordinario per far 
riconoscere sia pure in via alternativa o subordinata 
al mancato accoglimento dell� domanda nei confronti 
di altre parti non fallite, l'esistenza di un 
credito contro un fallimento; e ci� perch� un tale 
credito non pu� essere accertato che in sede di 
verifica dei crediti faJlimentari. (Trib. Brescia, 
22 aprile 1955, Cont. 3203, Avv. Brescia). 
2. La declaratoria da parte del Tribunale ordinario 
della propria incompetenza funzionale sulla 
domanda di accertamento di credito contro un fallimento 
fa cessare la competenza di detto Tribunale 
anche nei confronti di altre parti, dato che 
le domande contro di queste sieno state sottoposte 
alla cognizione del Tribunale per connessione con 
la domanda contro il fallimento. (Trib. Brescia, 
22 aprile 1955, Cont. 3203, Avv. Brescia). 
FASCISMO 

1. Il difetto di autorizzazione dell'autorit� tutoria 
per l'acquisto di beni da parte degli ora soppressi 
enti sindacali fascisti non importa nullit� ma solo 
annullabilit� dei relativi atti, da farsi valere solo 
dagli enti nel cui esclusivo interesse la norma 
era posta, non dai terzi. (Trib. Bologna, 9 novembre 
1954, Cont. 7368, Avv. Bologna). 
(Vedi: Azione possessoria, 3). 

FERROVIE 

(Vedi: Responsabilit�, 1). 

FORESTE 

1. L'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali 
non pu� spogliarsi attraverso contratti di affittanza 
del diritto a modificare i piani di utilizzazione ove 
questo dovesse imporsi per superiori esigenze di 
conservare alla cosa la sua attitudine funzionale, 
pertanto nel caso di utilizzazione del suolo boschivo 
non � configurabile il rapporto di affittanza ma 
solo quello proprio di concessione. (Corte App. 
Potenza, 20 aprile 1955, Cont. 739, Avv. Potenza). 
2. Non si pu� ritenere concessione indiscriminatamente 
qualsiasi rapporto col privato riguardante 
il patrimonio boschivo dello Stato; ma�� bisogna 
determinare la natura dei singoli rapporti e a tale-�� 
fine valutare a seconda del loro oggetto le specifiche 
utilizzazioni accordate potendo esse dar vita 
tanto a concessione quanto a negozi privati. (Corte 
App. Potenza, 20 aprile 1955, Cont. 739, Avv. 
Potenza). 

-204 


3. La cessione dei prodotti del bosco non integra 
la locazione bens� una compravendita non lesiva 
degli scopi prefissi al patrimonio forestale; pertanto 
non sussistono i presupposti per la proroga degli 
affitti dei fondi rustici. (Corte App. Potenza, 
20 aprile 1955, Oont. 739, Avv. Potenza). 
FORNITURE 

(Vedi: Appalto, 7, 8; Imposta di registro, 9). 

-GARANZIA (chiamata) 

1. La chiamata da parte dell'Amministrazione 
delle FF. SS., del custode del passaggio a livello, 
in una causa per incidente a passaggio a livello e 
per sollevare la Amministrazione dal giudizio � 
necessaria nel solo caso che si configuri una responsabilit�," 
dell'Amministrazione per la custodia del 
passaggio a livello. (Trib. Potenza, 23 marzo 1955, 
Oont. 433, Avv. Potenza). 
GIUDIZIO (rapporto). 

1. L'autorit� del giudicato penale vale per 
l'art. 28 O. p. p. solo in riferimento ai fatti materiali 
e non anche in riferimento alla definizione giuridica 
degli stessi. (Trib. Bologna, 11 gennaio 1955, 
Oont. 7043, Avv. Bologna). 
2. Ove la parte civile abbia omesso di precisare 
l'ammontare del risarcimento richiesto, e il giudice 
penale tuttavia con sentenza divenuta irrevocabile 
abbia condannato l'imputato e il responsabile civile 
al risarcimen~o dei danni in separata sede, il giudice 
civile adito per la liquidazione non pu� dichiarare. 
improponibile l'azione ex art. 25 O. p. p. ma � 
vincolato dal giudicato penale irretrattabile anche 
per quanto attiene all'obbligo di risarcire il danno. 
(Trib. Lecce, 20aprile1955, Oont. 2740, Avv. Lecce). 
(Vedi: Circolazione stradale, 2). 

GIURISDIZIONE 

(Vedi: Costituzione, 1; Espropriazione per p. u., 1; 
Imposta di ricchezza mobile, 1; Lotto, 1; Profitti di 
contingenza, 1; Violazioni finanziarie, 2). 

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 

(Vedi: Imposta di registro, 14; Imposte in genere, 4). 

IMPOSTA DI BOLLO 

1. L'ingiunzione amministrativa pel pagamento 
di pena pecuniaria per imposta di bollo � valida 
nonostante l'omessa notifica del decreto ministesteriale 
che ha stabilito detta pena; e ci� perch� 
l'ingiunzione ha insieme valore di titolo esecutivo 
di per s� e di precetto, indipendentemente dalla 
precostituzione del titolo. (Trib. Bologna, 22 marzo 
1955, Oont. 9434, Avv. Bologna). 
2. Ove una ditta contemporaneamente alla emissione 
d'una fattura a prezzo pieno relativa a merce 
non soggetta ad i. g. e. perch� corrisposta all'origine 
rilasci all'acquirente una nota di accredito pari 
a uno sconto sul prezzo, la imposta di bollo su tale 
nota non �. quella proporzionale che si applica solo 
quando l'i. g. e. non sia obbiettivamente dovuta 
ma quella fissa di L. 10 in quanto la nota va riferita 
a un solo �atto economico (compravendita gi� tassata 
con i. g. e.) e non si intende come un atto 
autonomo che. non sia soggetto ad i. g. e. soltanto 
perch� non comportante una effettiva entrata imponibile. 
(Trib. Bologna, _22 marzo 1955, Oont. 9434, 
Avv. Bologna). 

3. L'art. 8 legge bollo che considera equivalente 
a quietanza ordinaria la dichiarazione a stampa di 
� pagato n � applicabile alle stampiglie e diciture 
dello stesso debitore, poich� se dovessero sempre 
provenire dal creditore non vi sarebbe differenza 
dalle vere e proprie quietanze liberatorie di cui 
alle precedenti alinea dello stesso articolo. (Tribunale 
Bologna, 19 febbraio 1954, Oont. 8815, 
Av-v. Bologna). 
4. La facolt�. di applicare la continuazione ai 
reati finanziari attiene solo alla pena non al tributo 
che, trattandosi di imposta di bollo, deve essere 
sempre scontato nella misura stabilita dalla legge 
per ciascun atto non in regola. (Trib. Bologna, 
19 febbraio 1954, Oont. 8815, Avv. Bologna). 
5. La notifica del decreto ministeriale di inflizione 
di pena pecuniaria per imposta sul bollo � 
condizione della decorrenza del termine di impu-� 
gnazione giudiziaria; n� possono ammettersi equipollenti 
come la menzione del decreto in una ingiunzione 
amministrativa pel recupero delle somme 
determinate nel decreto. (Trib. Bologna, 22 marzo 
1955, Oont. 9434, Avv. Bologna). 
(Vedi: Legittimazione, 6). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

(Vedi: Imposta di bollo, 2; Legittimazione, 7). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

1. L'Amministrazione nell'assoggettare un atto 
ad imposta di registro pu� dare al negozio una 
qualificazione giuridica diversa da quella risultante 
nell'atto, ma non .attribuire alle parti contraenti 
una volont� diversa da quella manifestata. (Trib. 
Genova, 4maggio1954, Oont.19862, Avv. Genova). 
2; Il fatto generatore dell'imposta di registro � 
la � stipulazione di un negozio giuridico non gi� 
quella di un negozio economico, quindi il potere 
dell'Amministrazione di identificare la natura e gli 
effetti dell'atto � limitata alla identificazione della 
natura gi�ridica dell'atto stesso. (Trib. Genova, 
4 maggio 1954, Oont. 19862, Avv. G-enova). 

3. Anche nel negozio giuridico complesso la 
tassazione d'imposta di registro va fatta secondo 
la preponderanza di un contratto sull'altro. (Tribunale 
Genova, 4 maggio 1954, Oont .. 19862, Avvocatura 
Genova). 

-205 

4. L'agevolazione del pagamento dell'imposta di 
registro in tassa fissa per la cauzione ex lege si applica 
ai soli c�si in cui la garanzia � imposta dalla 
legge e si attua a mezzo di un atto unilaterale di 
sottomissione come c.auzione dell'esattore, del-
1'.Amministratore di societ� commerciali o beni ereditari, 
ecc., non a quello di cauzione di banche 
corrispondenti per l'emissione di assegni in rappresentanza 
di aziende di credito a oi� autorizzate, 
atti che, malgrado il deliberato del Consigli� dei 
ministri 15 dicembre 1938 in esecuzione del D. L. 
1400 del 1937, scontano la tassa graduale. (Tribunale 
Lecce, 25 marzo 1955, Cont. 2000, Avv. Lecce). 
5. Poich� la sostituzione della cosa data in pegno 
o in cauzione con altra importa la estinzione del 
diritto reale nella prima e la costituzione di altro 
consimile diritto nella cosa nuova, gli atti di sostituzione, 
come quello di costituzione di cauzione 
sono soggetti a tassa graduale ex art. 59, ali. A 
legge di registro. (Trib. Lecce, 25 marzo 1955, 
Cont. 2000, Avv. Lecce). 
6. La prova della provenienza del prezzo sui 
trasferimenti di immobili fra parenti entro il terzo 
grado, deve stabilire con certezza di data che precisamente 
quella somma della quale si accerti la 
provenienza � stata investita nel pagamento del 
prezzo di acquisto risultante dall'atto soggetto 
a registro. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, 
Cont. 2087, Avv. Lecce). 
7. La presunzione di liberalit� nelle trasmissioni 
di immobili tra parenti entro il terzo grado non � 
vinta da semplici presunzioni contrarie ma solo 
dalla prova rigorosa costituita da documenti di 
data certa a sensi del C. c., dai quali risulti la 
provenienza del prezzo che appare corrisposto pel 
trasferimento. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, 
Cont. 1360, Avv. Lecce). 
8. Una scrittura privata da cui risulti l'impegno 
di un contraente ad ampliare e migliorare una 
strada interpoderale da adattarsi a transito di automezzi 
per trasporto di legname contiene agli effetti 
dell'imposta di registro un appalto in senso proprio 
il cui corrispettivo � l'uso della strada per oltre 
nove anni e l'impegno dei frontisti di non permettere 
ad altri il passaggio durante detto periodo. 
(Corte App. Potenza, 13 aprile 1955, Cont. 452, 
Avv. Potenza). 
9. L'aliquota del 0,20 % sui proventi lordi stabilita 
per la concessione del pubblico servizio di 
fornitura di energia elettrica non si applica agli 
atti di proroga di tali concessioni che restano soggetti 
alla norma le aliquote del 0,50 %sui proventi 
lordi. (Trib. Lecce, 11 gennaio 1953, Cont. 2004, 
Avv. Lecce). 
,10. �Se una societ� irregolare collettiva viene 
registrata sotto forma di societ� per azioni, provvedendosi 
agli atti formali relativi, non si ha semplice 
trasformazione della societ� preesistente ma creazione 
di una societ� completamente nuova. (Trib. 
Brescia, 18 marzo 1955, Cont. 3341, Avv. Brescia). 

11. Nelle cessioni o vendite di eredit� o quote di 
eredit� ove non siano compresi mobili si� applica 
al valore di questi l'aliquota mobiliare solo se dalla 
parte si giustifichi l'esistenza di detti mobili. (Tribunale 
Trento, 20 febbraio 1955, Cont. 964, A vvocatura 
Trento). 
12. Ove l'Ufficio accerti che col trasferimento di 
una quota ereditaria di cui nell'atto siano indicati 
solo elementi immobiliari sia stata trasferita anche 
un'azienda, e con l'accertamento di maggior 
valore autonomo all'avviamento, anche a questo 
valore va applicata l'aliquota immobiliare esclusa 
per� la tassa ipotecaria. (Trib. Trento, 20 febbraio 
1955, Cont. 964, Avv. Trento). 
13. La legge n. 926 del 1949 ha oltre i termini di 
prescrizione e di decadenza in. materia di imposte 
indirette sugli affari, gi� prorogati per precedenti 
leggi, prorogato altres� quei termini che venivano 
a scadere per la prima volta dopo il 31 dicembre 
1949 con la conseguenza che la prescrizione per 
un atto registrato nell'aprile 1948, si sarebbe potuta 
verificare solo allo scadere del 31 �dicembre 1951, 
se l'ufficio non avesse provveduto tempestivamente 
all'accertamento ed alla notifica dell'ingiunzione di 
pagamento. (Corte App. Potenza, 13 aprile 1955, 
Cont. 452, Avv. Potenza). 
14. La decisione di Commissione provinciale in 
tema di valutazione, la cui motivazione sia tanto 
generica da non far scorgere neppure per indizi il 
ragionamento logico per cui si � pervenuti alla 
valutazione, va dichiarata nulla e di nessun effetto. 
(Trib. Brescia, 28 marzo 1945, Oont. 3389, Avvocatura 
Brescia). 
(Vedi: Assegno, 1; Banca, 1). 

IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI 

(Vedi: Imposta di ricchezza mobile, 3). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

1. � estimazione complessa di competenza del 
giudice ordinario l'accertare se nel passare dallo 
accertamento in base a bilancio a quello induttivo 
la Finanza abbia debitamente contestato al c�ritribuente 
i motivi concreti del ripudio dell'accertamento 
su bilancio e la inidoneit� di questo. (Tribunale 
Bologna, 2 marzo 1955, Oont. 8006, A vvocatura 
Bologna). 
2. Per disattendere il bilancio di una societ� 
non basta un sospetto generico di frode, ma occorre 
una presunzione di frode desunta da dati concreti 
tali da far ritenere che nella formazione del bilancio 
si sia occultato il vero reddito per sottrarlo alla 
1 imposta; se quindi non si contestino le impostazioni 
di bili:i,ilcio ma si ricorre a fatti generali"�come le 
favorevoli condizioni di quel ramo di industria, l�. 
buona situazione dell'azienda, la sproporzione fra 
vendite ed utili, l'accertamento induttivo � illegittimo 
n� � prova del falso il fatto che la societ� 
abbia denunciato per fruire del beneficio ex art. 33 


-206 


legge n. 25 del 1951 un reddito maggiore di quello 
risultato a bilancio, non rivestendo ci� gli estremi 
della confessione. (Trib. Bologna, 2 marzo 1955, 
Cont. 8006, Avv. Bologna). 

3. Il reddito derivante dalla trasformazione in 
olio delle olive prodotte su fondi di propriet� del 
contribuente, allorch� nella compilazione delle 
tariffe di estimo di reddito agrario per i fondi 
stessi non si sia tenuto conto di tali redditi, � tassabile 
in ricchezza mobile cat. B. (Trib. Lecce, 
17 maggio 1955, Cont. 2554, Avv. Lecce). 
IMPOSTE DOGANALI 

1. L'esonero ex art. 145 legge doganale dal 
pagamento del tributo quando sia avvenuto il 
sequestro della merce contrabbandata non � operante 
se non quando attraverso il sequestro la 
Amministrazione si sia potuta rivalere del tributo; 
e cio� quando sia stata ordinata la confisca con 
la sentenza definitiva, sia stata eseguita la vendita 
e il suo ricavo superi le somme spettanti all'Amministrazione; 
fino allora l'obbligazione al tributo 
dell'autore del reato continuer� a sussistere. (Corte 
App. Pen. Genova, 25 gennaio 1955, Cont. 17755, 
Avv. Genova). 
2. A norma dell'art. 93 regolamento doganale si 
riscuotono a mezzo dell'ingiunzione ex art. 24 legge 
doganale anche i diritti che la dogana per errore di 
liquidazione abbia riscosso in meno all'atto della 
importazione. (Trib. Trento, 23 marzo 1955, Cont. 
1054, Avv. Trento)., 
3. L'art. 24 legge doganale impone per la opposizione 
a ingiunzione l'osservanza del solve et repete 
senza distinguere fra imposta principale e suppletiva; 
perci� l'opposizione e ingiunzione che riguardi 
supplemento ai dazi di confine riscosso � improcedibile 
per inosservanza del solve et repete. (Tribunale 
Trento, 23 marzo 1955, Cont. 1054, A vvocatura 
Trento). 
IMPOSTE IN GENERE 

1. Essendo l'ingiunzione fiscale atto formale di 
accertamento dell'imposta e atto iniziale del procedimento 
coattivo della sua riscossione, la provenienza 
dell'ingiunzione da chi sia legittimato ad 
emetterla � requisito formale indispensabile al 
fine: requisito che manca quando nella copia notificata 
manchi non solo la menzione della vidimazione 
pretoria, ma anche del timbro e della firma del 
procuratore del registro: trattandosi di una anonima 
cartula priva di ogni autenticit� e quindi di 
effetto giuridico il vizio, rilevabile prima facie 
integra una ipotesi di deroga al solve et repete. 
(Trib. Lecce, 25 gennaio 1955, Cont. 2136, A vvocatura 
Lecce). 
2. Poich� non � di mero accertamento quella 
sentenza in cui l'accertamento � strumentale a 
una pronuncia di condanna, deve osservare il solve 
et repete chi domandando l'accertamento della 
inesistenza di una societ� di fatto costituente presupposto 
di un accertamento fiscale nei suoi confronti, 
sostanzialmente contesti la legittimit� della. 
imposizione e della conseguente esecuzione fiscale. 
(Trib. Lecce, 11 gennaio 1955, Cont. 2141, Avvocatura 
Lecce). 

3. Nel caso che la legge disponga in via eccezionale 
la facolt� di eseguire il pagamento di un 
tributo mediante rimessa con raccomandata di un 
assegno della Banca d'Italia non si applica la norma 
generale del solve et repete per cui la domanda deve 
essere accompagnata dal rilascio delle quietanze, 
che � sola prova documentale dell'entrata della 
Amministrazione, ma basta indicare in citazione 
gli estremi della raccomandata e depositare la 
ricevuta della stessa. (Corte App. Lecce, 1� aprile 
1955, Cont. 1998, Avv. Lecce). 
4. Le irregolarit� processuali commesse avanti 
le Commissioni amministrative esorbitano dalla 
competenza della autorit� giudiziaria attesal'autonomia 
dei due giudizi. (Trib. Bologna, 2 marzo 
1955, Cont. 8006, Avv. Bologna). 
INA-CASA 

(Vedi: Espropriazione per pubblica utilit�, 6). 

INGIUNZIONE 

1. I fogli di liquidazione compilati in base a 
tariffe ministeriali come gli estratti conto dai registri 
della Pubblica Amministrazione, sono prove 
scritte idonee per la emissione dell'ingiunzione 
comune ma non sono n� atti ricevuti da pubblico 
ufficiale n� rientrano fra quelli dell'art. 642, 1� 
comma C. p. c. e pertanto l'opposizione contro 
il relativo decreto ingiuntivo provvisoriamente 
esecutivo non richiede il preventivo deposito ex 
art. 651 C. p. c. (Trib. Lecce, 26 aprile 1955, Contenzioso 
2096, Avv. Lecce). 
2. Anche nelle cause marittime pu� ricorrersi 
al comune procedimento ingiunzionale in quanto 
l'art. 588 Codice navale rimanda al C. p. c. per quanto 
non regolato nel titolo e non vi osta l'art. 589 che 
ripartisce la competenza di primo grado, nelle 
cause per sinistri marittimi; n� l'art. 599 che dispone 
la nomina di uno speciale consulente tecnico che 
non � incompatibile col procedimento moratorio, 
perch� pu� trovare applicazione nel giudizio di 
cognizione a seguito di opposizione, ma � limitata 
a questioni tecniche e non si applica quindi se si 
tratti di semplice liquidazione di servizi prestati, 
in base a tariffa ministeriale. (Trib. Lecce, 26 aprile 
1955, Cont. 2096, Avv. Lecce). 
INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

(Vedi: Imposta di bollo, l; Impeste doganali, 2; 
Imposte in genere, 1). 

LEGGE 

(Vedi: Disciplina del consumo, 1). 


-207 


LEGITTIMAZIONE 

1. La domanda spiegata nei confronti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri � inammissibile 
perch� il Governo come gli altri organi costituzionali 
� sfornito di personalit� e per i suoi atti, a differenza 
di quelli dei singoli Ministeri, sussiste solo 
responsabilit� politica. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, 
Cont. 2070, Avv. Lecce). 
2. L'omissione nella citazione dell'organo individuale 
che rappresenta l'Amministrazione convenuta, 
comporta nullit� della citazione, sanabile 
per� ex nunc se l'Amministrazione ricostituisce 
nella persona che si doveva convenire. (Trib. Bologna, 
22 marzo 1955, Cont. 9434, Avv. Bologna). 
3. � solo imprecisione formale e non vizio giuridicamente 
rilevante l'indicazione della vocatio in 
jus dell'Ufficio del registro in luogo dell'Amministrazione 
finanziaria legittimata alla causa, quando 
sia esattamente indicato l'organo legittimato al 
processo nell'Intendente di Finanza. (Trib. Lecce, 
11 gennaio 1955, Cont. 2004, Avv. Lecce). 
4. La vocatio in jus di un organo della Amministrazione 
diverso da quello che per legge ne ha 
la rappresentanza non � sanata n� dalla costitu.
zione in giudizio nell'organo stesso n� da quella 
dell'Avvocatura dello Stato munita solo di jus 
postulandi e costituitosi per l'organo, illegittimamente 
evocato e per ottenerne l'estromissione. 
(Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Cont. 2050, Avvocatura 
Genova). 
5. Fermo che nelle cause tributarie la rappresentenza 
dell'Amministrazione delle Finanze spetti 
al competente Intendente di Finanza, se nel giudizio 
di primo grado l'Amministrazione fu evocata 
in persona del Ministro e dell'Intendente e si costitu� 
solo il Ministro non pu� questi appellando 
chiedere la nullit� del giudizio di primo grado 
per non essere stata dichiarata la contumacia 
dell'Amministrazione in persona dell'Intendente 
di Finanza: ma l'Amministrazione potr� far valere 
in sede di esecuzione le eccezioni che attengono 
al giudizio e alla sentenza di primo grado. (Corte 
App. Torino, 3 marzo 1955, Cont. 11500, A vvocatura 
Torino). 
6. La rappresentanza in giudizio della Amministrazione 
delle Finanze nella causa di opposizione 
ad una ingiunzione erronea dall'Ufficio del bollo 
spetta, a pena di nullit� assoluta ed insanabile 
all'Intendente di Finanza competente. (Trib. Catania, 
22 aprile 1955, Cont. 18704, Avv. Catania; 
Trib. Modena, 15 novembre 1954, Cont. 6344, 
Avv. Bologna). 
7. Nelle controversie per i. g. e. la rappresentanza 
dell'Amministrazione delle Finanze compete allo 
Intendente di Finanza anche per quelle controversie 
sorte per opposizione di terzi ad una esecuzione 
promossa dall'Ufficio del registro. (Pret. Massa, 
26 gennaio 1955, Cont. 19918, Avv. Genova). 
8. La questione del difetto di legittimazione 
dell'organo erroneamente chiamato in giudizio per 
l'Amministrazione � pregiudiziale anche rispetto 
al solve et repete. (Trib. Catania, 22 aprile 1955, 
Cont. 18704, Avv. Catania). 
(Vedi: Nuova opera, n. 2). 


LITISPENDENZA 

(Vedi: Procedimento civile, 1, 2). 

LOCAZIONE 

1. Il locatore per ottenere il rilascio dell'immobile 
� libero di scegliere fra il procedimento di convalida 
e quello ordinario di cognizione e pu� tacitamente 
rinunciare alla facolt� di una preventiva 
discussione con l'Amministrazione locatrice. (Trib. 
Potenza 17maggio1955, Cont. 311, Avv. Potenza). 
2. Un contratto di locazione novennale gratuito 
di una palestra stipulato fra un Comune e la Giovent� 
italiana del littorio, ha natura pubblicistica 
e quindi non pu� essere risolto n� per eccessiva 
onerosit� n� per inadempienza del conduttore nel 
provvedere l'arredamento convenuto. (Trib. Bolzano, 
26 marzo 1955, Cont. 509, Avv. Trento). 
3. In caso di inottemperanza del locatore alla 
esecuzione di lavori improrogabili e urgenti allo 
immobile locato, il conduttore pu� richiedere al 
Pretore di essere autorizzato in sostituzione del 
locatore a eseguire i lavori stessi in modo che, 
determinato il massimo importo da anticiparsi, 
il recupero del credito per le somme stesse anticipate 
si effettui sui canoni di affitto da pagare. 
(Pret. Chiaromonte, 14 maggio l955, Oont. 1580, 
Avv. Potenza; Pret. Maratea, 16 marzo 1955, 
Cont. 1729, Avv. Potenza). 
4. La proroga ex lege � applicabile alle locazioni 
che fossero in corso il 1� marzo 1947 in quanto 
stipulate prima quindi ne � escluso quel contratto 
che pur concluso dopo tale data abbia per -volont� 
delle parti efficacia retroattiva. (Corte App. Bologna, 
24 febbraio 1955, Cont. 8058, Avv. Bologna). 
5. Il bisogno urgente ed improrogabile del locatore 
richiesto dalle leggi vincolistiche per escludere 
la proroga va inteso in senso relativo, ossia in 
rapporto alle svariate esigenze personali del locatore 
e del nucleo familiare. (Trib. Potenza, 17 maggio 
1955, Cont. 311, Avv. Potenza). 
6. Se il proprietario di un immobile locato alla 
Amministrazione per caserma di guardia di finanza 
proponga azione di rilascio per cessazione della 
locazione, il giudice ordinario pu� emettere condanna 
specifica al rilascio senza urtare contro il 
divieto ex art. 4 legge n. 2248, ali. E del186"5, trattandosi 
di rapporti jure privatorum. (Corte App. 
Genova, 26 febbraio 1955, Oont ..... Avv. Genova). 
7. Se un immobile tenuto dall'Amministrazione 
in locazione per caserma di carabinieri � stato ab

-208 


bandonato per alcun tempo per eventi bellici, e 
il contratto dopo tale soluzione di continuo si ristabilisce, 
esso si riallaccia al rapporto precedente, 
sicch� nel conflitto con altro conduttore, introdotto 
nell'immobile durante l'abbandono da parte dei 
carabinieri, � preferita sia per l'art. 1380, sia per 
l'art. 2, legge n. 253 del 1950, l'Amministrazione. 
(Pret. Biella, 15 gennaio 1955, Cont. 1890, Avvocatura 
Torino). 

(Vedi: Contabilit� generale dello Stato, 1,� 2; Poste 
e telecmnunicazioni, 1). 

LOTTO 

1. Ancorch� il giuoco del lotto costituisce una 
entrata di carattere fiscale, tuttavia per la natura. 
contrattuale nelle giocate effettuate dal cittadino 
questi acquisisce in caso di vincita un diritto soggettivo 
perfetto alla corresponsione del premio che 
esclude qualsiasi potest� discrezionale dell'Amministrazione. 
(Corte App. Lecce, 12 maggio 1955, 
Cont. 2087, Avv. Lecce). 
2. Ad accertare il diritto di vincita al lotto occorre 
che la bolletta sia integra e che non contenga alcuna 
alterazione nei. suoi el�menti essenziali per la 
identificazione della giocata; anche le semplici 
rettifiche di scritturazione, se� pur non si risolvono 
' 
in vere alterazioni, costituiscqno correzioni vietate. 
(Corte App. Lecce, 12 maggio 1955, Cont. 2087, 
Avv. Lecce). 

NAVIGAZIONE 

1. La trascrizione sulla matricola della nave 
dell'atto di abbandono di una caratura eseguita 
dopo la nascita e la scadenza di un debito a carico 
dei comproprietari non produce opponibilit� al 
creditore dell'atto di abbandono �anche se questo 
� anteriore al sorgere ed alla scadenza del credito. 
(Trib. Lecce, 26aprile1955, Cont. 2006, Avv. Lecce). 
(Vedi: Ingiunzione, 2). 

NOTIFICA 

(Vedi: Difesa dello Stato, 1). 

NUOVA OPERA 

1. Quando abusivamente si sia costruita un'opera 
su un fondo di altro soggetto, fondatamente il 
danneggiato pu� chiedere la sospensione della 
nuova opera e la riduzione in pristino dello stato 
dei luoghi. (Pr�t. Biella, 20 aprile 1955, Cont. 1581; 
Avv. Potenza; Pret. Genzano, 1� aprile 1955, 
Cont. 1774, Avv. Potenza). 
2. Legittimato a rispondere di una costruzione 
abusiva � il costruttore non il proprietario del suolo 
extraneo a quella costruzione. In conseguenza 
l'assegnatario di alloggio INA-Casa che senza autorizzazione 
abbia costruito un muro senza rispettare 
le distanze dal fondo attiguo va condannato alla 
demolizione e alle spese, mentre l'INA-Oasa va 
assolta. (Pret. Ravenna, 17 novembre 1954, Con. 
tenzioso 9846, Avv. Bologna). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

1. L'Amministrazione finanziaria in qualit� di 
creditrice � legittimata ad agire nei confronti del 
debitore che si � reso fraudolentemente nullatenente 
con la vendita di tutti i beni, �ssendo pregiudicato 
il suo diritto creditorio. (Trib. Potenza, 
29 aprile 1955, Cont. 596, Avv. Potenza). 
2. Stipulazione � termine equivalente a conclusione 
di contratto e non mera documentazione 
dello stesso; e indica il momento in cui si raggiunge 
il consenso. (Corte App. Bologna; 24 febbraio 1955, 
Cont. 8058, Avv. Bologna). 
3. L'art. 1341 C. c. � stato dettato a tutela del 
contraente debole contro mascheramenti maliziosi 
di clausole vessatrici, non ricorre perci� contro 
la Pubblica .Amministrazione che suole dare massima 
pubblicit� alle condizioni generali predisposte, 
e che comunque non tende a sorprendere la 
buona fede dei suoi contraenti: non vi � quindi 
necessit� di approvazione scritta delle clausole 
limitatrici di responsabilit� contenute negli artt. 7 
e 16. del Capitolato per la immatricolazione dei 
carri privati nel parco veicoli. (Corte App. Genova, 
14 aprile 1954, Oont. 17894, Avv. Genova). 
4. Un Comune contraente con la G.I.L., � tenuto 
ad adempiere alle prestazioni in favore del Commissariato 
G. I. subentrando nei diritti della G.I.L. 
(Trib. Bolzano, 26 marzo 19551 Oont. 509, A vvocatura 
Trento). 
5. L'art. 1229 C. c. riguarda il comportamento 
del debitore e non quello dei suoi dipendenti: se 
a norma dell'art. 1228 C. c. il debitore � anche 
responsabile dei fatti dolosi e colposi degli ausiliari 
della cui opera si vale, per l'adempimento della 
obbligazione � ammesso espressamente il patto 
contrario senza distinzione fra dolo e grado di 
colpa. (Corte App. Genova, 14 aprile 1955, Contenzioso 
17894, Avv. Genova). 
6. Non vi � incompatibilit� concettuale tra la 
domanda di nullit� per simulazione e quella di 
revocazione proposte dalla Amministrazione delle 
Finanze, specie quando la seconda sia subordinata 
e sussidiaria alla prima, nel presupposto di una 
eventuale impossibilit� di dimostrare la mancanza 
di una effettiva volont� di concludere alcun negozio. 
(Trib. Potenza, 29 aprile 1955, Cont. 596, 
Avv. :Potenza). 
7. Esiste simulazione assoluta e conseguente 
nullit� di una compravendita posta in: essere dal 
venditore in attuazione del divisamento di frustrare 
l'azione esecutiva della Amministrazione delle 
finanze creditrice. (Trib. Potenza, 29 aprile 1955, 
Cont. 596, Avv. Potenza). 
(Vedi: Foreste, 2, 3). 

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 

(Vedi: Danno, 1, 2, 4). 



-209 


PAGAMENTO 

(Vedi: Contabilit� generale dello Stato, 3; Espropriazione 
per pubblica utilit�, 4). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

1. Il D. P. n. 656 del 1952, stabilendo all'art. 98 
il diritto di subentro dell'Amministrazione PP. TT. 
nelle locazioni coi ricevitori postali, richiedere che 
il diritto sia fatto valere durante il corso della locazione; 
pertanto risolto il contratto per trasferimento 
del ricevitore conduttore in altra sede, e 
ci� prima del citato p. P. e se nel contratto non 
sia stata prevista la facolt� di subentro dell'Amministrazione 
questa come occupante senza titolo � 
soggetta a sfratto. (Trib. Torino, 18 marzo 1955, 
Cont. 1356, .Avv. Torino). 
PRESCRIZIONE 

(Vedi: Imposta di registro, 13). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

1. L'eventuale nullit� per irregolare costituzione 
del rapporto processuale deve essere rilevata dal 
giudice di ufficio. (Pret. Massa, 26 gennaio 1955, 
Cont. 19918, .Avv. Genova). 
2. La decisione sulla questione relativa all'eccezione 
di litispendenza deve essere preliminare a 
quella relativa alla eccezione di nullit� della citazione. 
(Trib. Potenza, 27 aprile 1955, Cont. 729, 
.Avv. Potenza). 
3. Ove per la stessa causa vi sia stata preventivamente 
una citazione davanti ad altro giudice 
e non si dimostri da parte dell'interessato che il 
primo procedimento si sia estinto, si applicano i 
principi della litispendenza. (Trib. Potenza, 27 aprile 
1955, Cont. 729, .Avv. Potenza). 
4. Nell'invito dell'istruttore alla parte a precisare 
le conclusioni pel Collegio � implicita la chiusura 
dell'istruttoria che preclude alle parti la possibilit� 
di chiedere nuove prove. (Trib. Lecce, 
26 aprile 1955, Cont. 2096, .Avv. Lecce). 
5. La richiesta di prove orali non completa dei 
nomi dei testi � inammissibile per irritualit�. (Tribunale 
Lecce, 26 aprile 1955, Cont. 2096, .Avvocatura 
Lecce). 
6. Qualora la causa che pendeva presso un 
giudice che, riconosciutosi incompetente l'abbia 
rimessa a quello dichiarato competente, non venga 
riassunta nei tre mesi ex art. 38 C. p. c. il processo 
si estingue. (Trib. Trento, 28 febbraio 1955, Contenzioso 
3411 .Avv. Trento). 
7. Le formalit� previste per la citazione non 
sono rfohieste per la comparsa di riassunzione 
ex art. 125 dispos. attuaz. C. p. c. la quale pertanto 
non � nulla se manchino i requisiti ex 
art. 163 C. p. c. (Trib. Trento, 28 febbraio 1955, 
Oont. 341, .Avv. Trento). 
8. Se il giudj_ce pu� frazionare il giudizio inizialmente 
unico, pronunziando sullo an debeatur con 
sentenza non definitiva e disponendo con ordinanza 
la prosecuzione del processo sul quantum, non � 
tuttavia lecito alla parte che abbia chiesto una 
pronuncia sull'an e sul quantum, domandare dopo 
l'istruzione della causa la liquidazione del danno, 
in separato giudizio, e l'accoglimento di tale domanda 
da parte del giudice � illegittimo. (Corte 
App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 1039, .Avv. Lecce). 
9. Poich� la rinuncia ad un diritto pur potendo 
essere tacita deve concretarsi sempre in un comportamento 
incompatibile col proposito di far valere 
il diritto vantato, non v'� rinuncia, per la riscossione 
da parte dell'Ufficio del Registro di canoni 
locatizi operata pendente il giudizio di rilascio da 
parte dell'Intendente di Finanza perch� il comportamento 
idoneo a configurare rinuncia deve provenire 
da chi come titolare del diritto possa disporne 
e non da un organo meramente esecutivo, neppure 
legittimo contraddittore in causa. (Corte .App. 
Bologna, 24 febbraio 1955, Cont. 8058, .Avv. Bologna). 
(Vedi: Danno, 7; Fallimento, 2; Locazione, 1). 

PROJ:<'IT'l'I DI CONTINGENZA 

1. Esula dai poteri del giudice ordinario in. tema 
di profitti di contingenza l'indagine sull'esistenza, 
quantit� e entit� dei fatti speculativi a base dell'imposizione 
nonch� la qualificazione� di un'attivit� 
o di un negozio speculativo, indagine che 
rientra nell'apprezzamento discrezionale degli organi 
fiscali. (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Contenzioso 
... , .Avv. Genova). 
PROVA 

(Vedi: Procedimento civile, 4, 5). 

REA'l'I MILITARI 

1. � peculato militare la sottrazione da parte 
del sottufficiale preposto a uno spaccio militare 
di caserma di somme dl cui per quale qualit� sia 
venuto in possesso. (Corte .App. Pen. Trento, 
26 gennaio 1955, Cont. 1064, .Avv. Trento). 
2. Non integra il reato di sottrazione di doeumenti 
segreti quella di documenti semplicemente 
riservati, custoditi nella cassaforte di un comando 
di reggimento. (Corte .App. Pen. Trento, 26 gennaio 
1955, Cont. 1064, .Avv. Trento). 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

1. Gli atti di disposizione dei beni di associazioni 
sindacali fascisti compiuti sotto r. s. i. sono privi 
di efficacia a sensi dell'art. 2, n. 5 D. L. L., n. 249 
del 1944. (Trib. Bologna, 9 novembre 1954, �conten-._ 
zioso 7368, .Avv. Bologna). 
REQUISIZIONI 

(Vedi: .Antichit�, 1). 


210 


RESPONSABILIT� 

1. L'Amministrazione FF. SS. non risponde dei 
danni derivati a. una �trattrice di un privato investita 
da un treno in corsa su un passaggio a livello 
se vi sia stata regolare manutenzione del fondo 
stradale da parte dell'Amministrazione delle FF. SS. 
e rego�are sia stato il comportamento del conducente 
e del macchinista del treno. (Trib. Potenza, 22 marzo 
1955, Cont. 433, Avv. Potenza). 
(Vedi: Espropriazione per� pubblica utilit�, 5; 
Garanzia (chiamata), 1; ObbJigazioni e contratti, 5). 

RIASSUNZIONE 

(Vedi: Procedimento civile, 6, 7). 

RINUNCIA 

(Vedi: Procedimento civile, 9). 

SCORPORO 

(Vedi: Agricoltura, 6, 7, 8). 

SIMULAZIONE 

(Vedi: Obbligazioni e contratti, 6, 7). 

SINDACATI FASCISTI 

(Vedi: Amministrazione Pubblica, 1; Difesa dello 
Stato, 2; Fascismo, 1; Repubblica sociale italiana, 1). 

SoCIE'l'� 

(Vedi: Imposta di registro, 10; Imposta di ricchezza 
mobile, 2). 

SOLVE ET REPETE 

(Vedi: Imposte doganali, 3; Imposte in genere, 
2, 3; Legittimazione, 8). 

SPESE GIUDIZIALI 

1. Per giusti motivi e in particolare quando si 
sia trattato di questioni di non facile soluzione, il 
giudice pu� procedere alla compensazione delle 
spese giudiziali anche quando una delle parti risulti 
totalmente soccombente. (Corte App. Trento, 
23 marzo 1955, Cont. 681, Avv. Trento). 

STIPULAZIONE 

(Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). 

SUCUESSIONE 

(Vedi: Obbligazioni e contratti, 3). 

USI CIVICI 

(Vedi: Acque pubbliche, 1). 

VENDITA 

1. Non costituisce compravendita di cosa futura 
l'atto con cui alcuno acquisti dall'impresa che ha 
un palazzo in costruzione la quota ideale d'area 
corrispondente ad uno degli appartamenti che 
del palazzo faranno parte, e la quota delle opere 
condominiali gi� costruite (muri perimetrali e solai) 
e contemporaneamente commetta all'impresa stessa 
la costruzione e la rifinitura dell'appartamento. 
(Trib. Genova, 4 maggio 1954, Cont. 19862, A vvocatura 
Genova). 
VIOLAZIONI FINANZIARIE 

1. Il giudice non pu� statuire sui criteri usati 
dall'Amministrazione per irrogare le penalit�. finanziarie, 
entro i limiti minimi e massimi ex art. 30 
D. L. n. 242 del 1947 trattandosi di materia riservata 
a mera discrezionalit� dell'Amministrazione. 
(Trib. Bologna, 19 febbraio 1954, Cont. 8815, 
A vv. Bologna). 
2. Il contribuente cui � addebitata un'evasione 
fiscale non pu� chiedere al giudice la dichiarazione 
di insussistenza dell'evasione dopo aver chiesto 
all'Autorit�. amministrativa solo la riduzione della 
pena pecuniaria. (Corte App. Torino, 14 febbraio 
1955, Cont. 454, Avv. Torino). 
(Vedi: Imposta di bollo, 4, 5). 



INDICE SISTEMATICO 
.DELLE CO N S U L. T A Z I O N I 


L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � STAT� D�'l.'A 

ACQUE l~UBBLICHE. -Se, data la formazione di 
nuovo terreno per alluvione, a norma dell'art. 941 c. c. 
od anche per ritiro graduale delle acque correnti, a norma 
dell'art. 942, formazione causata da fenomeni naturali 
e soltanto agevolata o accelerata da opere di protezione 
fatte dal Genio Civile, il nuovo terreno acceda alla propriet� 
privata, cui ha aderito, ovvero, a norma dell'articolo 
947, debba passare in propriet� del Demanio 

(n. 34). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se gli 
Enti sanitari, come i Consorzi antitubercolari, siano tenuti 
a rispettare, anche di fronte alle Amministrazioni 
dello Stato, il segreto circa le condizioni di salute delle 
persone soggette a visita e a controllo medico (n. 182). 
II) Se il reat� di ingiuria possa avere come soggetto 
passivo un ente morale (n. 183). -III) Se gli Istituti 
tecnici agrari rientrino fra gli organi propri dello Stato � 

(n. 184). -IV) Se gli Istituti di istruzione industriale 
rientrino tra gli organi propri dello Stato (n. 184). V) 
Se le Scuole agrarie possano fruire del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del T. U. 
30 ottobre 1933 n. 1611 (n. 184). -VI) Se, quando gli 
atti illegittimi e dannosi per i terzi siano stati posti 
in essere dai dipendenti senza dolo e non per fini privati, 
na nell'interesse, bene o male ritenuto esistente, dalla 
P. A. ed in collegamento con le funzioni degli stessi 
dipendenti, l'avere costoro superato, nel compiere i 
predetti atti, i limiti delle loro attribuzioni, faccia venire 
meno il rapporto causale fra la pubblica funzione 
e il danno subito dai terzi (n. 185). 
ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se sull'opera 
�La Verit� � del Bernini, conservata in uno scalone del 
Palazzo Bernini, fino al 1923 e, successivamente, per 
oltre un trentennio, presso la Galleria Borghese, possa 
ritenersi sorto un diritto di pubblico godimento, per il 
fatto che il proprietario l'abbia esposta alla pubblica 
vista in modo che il pubblico ne abbia potuto godere 
in qualche modo (n. 32). 

APPALTO. -I) Se all'Amministrazione, in caso di 
rescissione dell'appalto, prevista dall'art. 340 della legge 
sui LL.PP., competano il risarcimento dei danni derivati 
dalla mancata esecuzione del contratto e le m.lte 
e penali previste. per il ritardo nell'es~cuzione (n. 202). II) 
Se, in caso di rescissione del contratto di pubblico 
appalto ad opera della P.A. in seguito all'intervenuto 
fallimento della Ditta appaltatrice, possa la P. A. medesime 
incamerare la cauzioni, sino a concorrenza delle 
penalit� per inadempimento maturate al giorno antecedente 
alla dichiarazione di fallimento (n, 203). -III) 

Se, in caso di rescissione del cottimo per inadempimento 
dell'Impresa, sia fondata� la pretesa di questa, relativa 
al pagamento del 10 %, spettante sulla differenza fra 
i �quattro quinti dell'importo contrattuale e quello dei 
lavori effettivamente eseguiti, a norma dell'art. 345 
legge sui LL.PP. e degli articoli 19 e 54 del Capitolato 
generale di appalto (n. 204). -IV) Se, in caso di rescissione 
del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia 
fondata la richiesta di questa per l'esonero dal pagamento 
degli interessi sull'importo della cauzione non 
versata, pel periodo di ritardo nella .effettuazione del 
collaudo rispetto al termine previsto contrattualmente 

(n. 204). 
ASSUNZIONI. -Se gli agenti delle FF.SS., gi� 
facenti parte del personale sussidiario, passati in ruolo 
in base al D.L.L. 292/1946, possano richiedere la prosecuzione 
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, computando 
i contributi relativi al periodo di tempo compreso 
tra la data di decorrenza della retrodatazione 
del provvedimento di passaggio in ruolo e la data di 
emanazione del provvedimento stesso (n. 44). 

AVVOCATI E PROCURATORI. -Se le Scuole 
agrarie possano fruire del patrocinio dell'Avvocatura 
dello Stato ai sensi dell'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933, 

n. 1611 (n. 28). 
CASSAZIONE. -Se il termine di sei mesi dalla 
notifica previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936 

n. 1231, entro il quale la Finanza pu� ricorrere all'Autorit� 
giudiziaria avverso la decisione della Commissione 
centrale delle imposte, che sia stata notificata 
entro i tre mesi dal giorno in cui � pervenuta all'Ufficio, 
possa ritenersi applicabile nel caso di ricorso per Cassazione 
avverso detta decisione, che la Finanza stessa 
intenda. proporre ex art. 111 della Costituzione (n. 2). 
CITTADINANZA. -Se gli eredi dell'optante, morto 
prima che il procedimento di riacquisto della cittadinanza 
italiana sia definito nei modi previsti dagli 
articoli 1 e 2 del D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, possano 
chiedere la riaccensione della partita di pensione, relativa 
al loro dante causa, allo scopo di percepire i ratei, 
astrattamente maturati, jure hereditatis (n. 11). 

COMMERCIO. -I) Se il privato abbia un diritto ad 
ottenere il rilascio di una licenza di importazione o di esportazione 
(n. 10). -II) Se, in seguito al rilascio della 
licenza, sorga un diritto soggettivo del privato all'utilizzo 
pieno della licenza stessa (n. 10). -III) Se dalla 
revoca o dalla sospensione della licenza derivi alcun 



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-212 


diritto del privato verso l'mministrazione ad ottenere 
un giudizio o risarcimento danni per lucro necessante 

o per danno emergente (n. 10). 
CONCESSIONI. -Se possa farsi ricorso alla disciplina 
dei rapporti privatistici di contenuto analogo per 
integrare i rapporti di concessioni amministrative nelle 
parti non disciplinate espressamente in modo diverso 

(n. 47). 
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. I) 
Se il deposito cauzionale, costituito a garenzia di un 
contratto di durata non superiore ai tre mesi, debba 
essere convertito in definitivo e versato alla Cassa DD. 
e PP. ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del Regolamento 
di contabilit� generale dello Stato a cura 
dell'Amministrazione (n. 134). -II) Se l'Amministrazione 
debba corrispondere gli interessi sulla cauzio:ne 
prestata, ove la. medesima non sia versata alla Cassa 
DD.PP. ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Contabilit� 
generale dello Stato (n. 134). 

.CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -I) Se sia 
ammissibile la riduzione della garanzia offerta per la 
concessione di finaziamento ai sensi della legge 30 agosto 
1951, n. 952 (n. 9). -Il) Se possano concedersi proroghe 
al debito delle imprese beneficiarie dei finanziamenti 
di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258 (n. 10). 

DEMANIO. -I) Se la convenzione intervenuta tra 
l'Ente autonomo del Porto di Napoli ed il Ministero 
delle PP.TT. per l'occupazione, nell'ambito del porto, 
dell'area demaniale occorrente per la costruzione di un 
edificio destinato ai servizi postali che si svolgono attraverso 
i traffici marittimi, abbia natura giuridica di 
concessione amministrativa (n. 118). -II) Se i beni del 
patrimonio indisponibile dello Stato siano soggetti al 
regime della comunione forzosa del muro (n. 119). 

DEPOSITO. -I) Se il deposito cauzionale, costituito 
a garenzia di un contratto di durata non superiore ai 
tre mesi, debba essere convertito in definitiva e versato 
alla Cassa DD.PP., ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 
del Regolamento di contabilit� generale dello Stato a 
cura dell'Amministrazione (n. 16). -II) Se l'Amministrazione 
debba corrispondere gli interessi sulla cauzione 
prestata, ove la medesima non sia versata alla cassa 
DD.PP., ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Contabilit� 
generale dello Stato (n. 16). 

DONAZIONI. -'-I) Se sia richiesta l'autorizzazione 
di cui all'art. 17 e.e. per l'accettazione di donazioni 
da parte dell'Opera di previdenza per i ferrovieri (n. 25). 
-II) Se possa ritenersi equivalente ad autorizzazione 
governativa l'assenso all'accettazione della donazione, 
implicitamente dato dall'autorit� dell'Opera di previdenza, 
cio� dal Ministro dei Trasporti, in sede di esame 
di merito della conforme deliberazione adottata dal 
Comitato amministrativo dell'Opera medesima (n. 25). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. -I) Se possa dare 
adito a censure per illegittimit� un decreto di esproprio, 
emesso dopo che la relativa proc�dura era stata 
abbandonata per oltre dieci anni (n. 115). -II) Se possa 
costituire causa di pubblica utilit�, idonea a giustificare 
l'espropriazione, la necessit� di garentire la pubblica in


columit� in relazione ad un grave pericolo minacciato 
da movimenti di assestamento del sottosuolo per l'esecuzione 
di opera ferroviaria, che modifichino lo stato di 
equilibrio dell'edificio sovrastante (n. 115). -III) Se 
costituisca causa di pubblica utilit�~ ido11ea a giustificare 
l'espropriazione di un edificio sovrastante la necessit� 
di soddisfare le esigenze della manutenzione o dell'esercizio 
dell'opera ferroviaria (n. 115). -IV) 

FALLIMENTO -Se, in caso di rescissione del contratto 
di pubblico appalto ad opera della P .A. in seguito 
all'intervento fallimento della Ditta appaltatrice, possa 
la P.A. medesima incamerare la cauzione, sino a concorrenza 
delle penalit� per inadempimento maturale al giorno 
antecedente alla dichiara-zione di fallimento (n. 20). 

FERROVIE. -I) Se le prestazioni dei coadiutori 
ferroviari e dei loro dipendenti possano qualificarsi 
opera privata (n. 232). -II) Se le norme vigenti per le 
prestazioni di opera privata siano applicabili al trattamento 
economico degli assuntori ferroviari e dei loro 
dipendenti (n. 232). -III Se, nei confronti degli assuntori 
e dei loro dipendenti, possano essere invocati i patti 
collettivi cli lavoro che prevedono particolari benefici 
economici, quali i riposi settimanali e le ferie retribuite 

(n. 232). -IV) Se l'obbligo sancito dall'art. 28 del Codice 
stradale, per il quale ogni conducente di veicoli 
o animali, prima di impegnare un passaggio .a livello, 
deve rallentare, in modo di potersi fermare, occorrendo, 
e attraversare rapidamente, assicuratosi che nessun tre. 
no sia in vista, debba ritenersi stabilito senza distinzioni 
tra passaggi a livello custoditi e incustoditi (n. 233). V) 
Quale sia la posizione giuridica dei militari del Genio 
" specialit� ferrovieri >>, che prestano servizio su di 
una linea ferroviaria in sostituzione degli agenti delle 
FF.SS. (n. 234). -VI) Se in caso di decesso di un militare 
del Genio � specialit� ferrovieri �, nel corso e a sausa 
del servizio su di una linea ferroviaria, siano tenute 
le FF.SS. ad alcun trattamento a favore degli aventi 
causa del militare deceduto (n. 234). -VII) Se l'incidente 
occorso ad un viaggiatore in sosta sul marciapiede di 
una stazione, il quale venga colpito da .una pietra, 
sollevata dai binari per effetto del transito di un treno, 
integri gli estremi dell'anormalit� nell'esercizio ferroviario, 
di cui l'Amministrazione delle FF.SS. � tenuta a 
rispondere, ai sensi dell'art. 11, par. 4, delle CC.TT., 
ove non provi che l'anormalit� � avvenuta per causa 
fortuito o forza maggiore (n. 235). -VIII) Se gli agenti 
delle FF.SS., gi� facenti parte del personale sussidiario, 
passati in ruolo in base al D.L. 292/1946, possano richiedere 
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione 
obbligatoria, computanto i contributi relativi al periodo 
di tempo compreso tra la data di decorrenza della retrodatazione 
del provvedimento di passaggio in ruolo e 
la data di emanazione del provvedimento stesso (n. 236). 

IMPIEGO PRIVATO. -Se, in applicazione delle 
norme di legge sull'impiego privato, vi sia alcun obbligo 
alla corresponsione della J3a mensilit� (n. 39). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se debba far,si luogo 
alla liq~idazione dell'indennit� di buonauscita a favore 
di ufficiali che sono collocati in ausiliaria per contemporaneo 
passaggio in ruoli civili (n. 388). -II) Quali 
siano i criteri da adottarsi per la liquidazione del danno 
futuro, derivante a un pubblico impiegato da menoma




-213 


zioni fisiche dipendenti da incidente stradale (n. 389). III) 
Se i guadagni, derivanti a impiegati pubblici da 
attivit� libera che essi esplichino, possano considerarsi 
in relazione alle norme sullo stato giuridico, illeciti, ai 
fini del risarcimento dei danni loro occorsi da incidente 
stradale (n. 389). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se sia legittimo il 
possesso da parte della Finanza, di una scrittura privata, 
reperita dagli organi di polizia tributaria peroh� 
volontariamente consegnata nel corso di un'indagine 
diretta a scopo specifico (n. 112). -II) Se possa procedersi 
a tassazione di un atto reperito in tal modo (n. 112). 
-III) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 96 della tariffa, 
all.A, alla legge di registro la rinnovazione dell'atto 
debba risultare espressamente nell'atto stesso e possa 
desumersi aliunde (n. 113). -IV) Se l'Amministrazione 
finanziaria possa invocare l'applicabilit� dell'articolo 
12 legge di registro e, pertanto, escludere la 
ripetibilit� dell'imposta pagata su di un atto compreso 
nell'ambito di applicazione della legge regionale siciliana 

5 aprile 1950, n. 32, recante agevolazioni fiscali per l'incremento 
di attrezzature turistiche in Sicilia, per il 
quale era gi� stata scontata la normale imposta, in 
attesa ohe la concessione dell'agevolazione, precedentemente 
richiesta, fosse riconosciuta dall'Assessore al turismo 
competente (n. 114). -V) Se la cessione del pacchetto 
azionario di una societ� legittimi la presunzione 
d~ cessione del patrimonio sociale (n. 115). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -I) Se gli atti e le 
dichiarazioni delle parti, utili all'accertamento del maggior 
valore, debbano inerire agli inventari di cui al 30 
e 4� oapv. dell'art. 31 della legge sulle successioni (n. 17). 
-II) Se sia ammissibile l'applicazione di un supplemento 
d'imposta su atto diverso da quello sul quale era stata 
liquidata l'imposta principale (nella specie, un secondo 
testamento) (n. 17). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia ammissibile la stipulazione 
di atti aggiuntivi per l'inclusione di clausole 
relative alle agevolazioni fiscali, di cui al D.L.L. 7 giugno 
1945, n. 322, omesse negli atti principali (n. 261). II) 
Quale sia il procedimento da adottarsi per l'esazione 
dei corrispettivi di bombole di metano da parte di 
utenti residenti in San Marino (n. 262). -III) Se il 
termine di sei mesi dalla notifica, previsto dall'art. 34 
della legge 8 giugno 1936, n. 1231, entro il quale la 
Finanza pu� ricorrere all'Autorit� giudiziaria avverso 
la decisione della Commissione centrale delle Imposte 
ohe sia stata notificata entro i 3 mesi dal giorno in cui 
� pervenuta all'Ufficio, possa ritenersi applicabile nel 
caso di ricorso per Cassazione avverso detta decisione, 
ohe la Finanza stessa intenda proporre ex art. 111 
della� Costituzione (n. 263). 

MILITARI. -I) Se le spese sopportate per la cura 
e per la degenza in ospedale di un militare infortunatosi 
per colpa di un terzo, possano essere a questo richieste 
in via giudiziale (n. 3). -Il) Quale sia la posizione 
giuridica dei militari del Genio �specialit� ferrovieri 
� ohe prestano servizio su di una linea ferroviaria 
in sostituzione di agenti delle FF.SS. (n. 4). -III) Se, 
in caso di decesso di un militare del genio .�specialit� 
ferrovieri >>, nel corso e a causa del servizio su di una 
linea ferroviaria, siano tenute le FF.SS. ad alcun trat


tamento a favore degli aventi causa del militare deceduto 
(n. 4). 

NAVI. -Se l'acquirente a titolo particolare di un 
motopeschereccio, il cui proprietario era stato gi�; ammesso 
ai benefici di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75, 
trattandosi di perdita per causa di guerra di nave, costituente 
per il proprietario stesso l'unico mezzo di 
lavoro non ancora sostituito, possa chiedere lo speciale 
finanziamento previsto dall'art. 26 della prefata legge. 

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE. -Se l'Amministrazione 
PP.TT. possa costituirsi parte civile nel processo 
per omicidio colposo di un suo dipendente per 
ottenere il ristoro della rendita liquidata nella sua qualit� 
di assicuratrice del personale postelegrafonico ai 
sensi del R.D. 16 giugno 1938, n. 1275 (n. 1). 

OPERE PUBBLICHE. -I) Se, in caso di rescissione 
del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia 
fondata la pretesa di questa, relativa al pagamento 
del 10 o/o spettante sulla differenza fra i quattro quinti 
dello importo contrattuale e quello dei lavori effettivamente 
eseguiti, a norma dell'art. 345 legge sui LL.PP. 
e degli articoli 19 e 54 del Capitolato generale di appalto 

(n. 40). -II) Se, in caso di rescissione del cottimo per 
inadempimento dell'Impresa, sia fondata la richiesta di 
questa per l'esonero dal pagamento degli interessi sull'importo 
della cauzione non versata, pel periodo di 
ritardo nella effettuazione del collaudo rispetto al termine 
previsto contrattualmente (n. 40). 
PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione PP.TT. 

.possa costituirsi parte civile nel processo per omicidio 
colposo di un suo dipendente per ottenere il ristoro della 
rendita liquidata nella sua qualit� di assicuratrice del 
personale postelegrafonico ai sensi del R.D. 16 giugno 
1938 n. 1275 (n. 8). 

PENSIONI. -Se gli eredi dell'optante, morto prima 
ohe il procedimento di riacquisto della cittadinanza 
italiana sia definito nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 

D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, possano chiedere la riaccensione 
della partita di pensione, relativa al loro dante 
causa, allo scopo di percepire i ratei, astrattamente 
maturati, iure hereditatis (n. 70). 
POSTE. -I) Se, per procedere alla liquidazione di 
titoli postali, appartenenti a sudditi stranieri defunti, 
sia giustificata la richiesta, prevista dall'art. 193 n. 5, 
del vigente Regolamento generale sui servizi postali; 
della produzione di un atto notorio, diretto a far constare 
quale sia, secondo la legge italiana, lo stato della 
successione del suddito straniero defunto (n. 45). -II) 
Se la convenzione intervenuta tra l'Ente autonomo del 
Porto di Napoli e il Ministero delle PP.TT. per la occupazione, 
nell'ambito del porto, dell'area demaniale occorrente 
per la costruzione di un edificio destinato ai 
servizi postali ohe si svolgono attraverso i traffici marittimi, 
abbia natura giuridica di concessione amministrativa 
(n. 46). -III) Se l'Amministrazione PP.TT. possa 
costituirsi parte civile nel processo per omicidi ooolposo 

di un suo dipendente, per ottenere il ristoro della rendita 
liquidata nella sua qualit� di assicuratrice del personale 
postelegrafonico ai sensi del R. D. 16 giugno 1938, n.1275 

(n. 47). 

-214


PREZZI. -I) Quale sia, ne( confronti del R.D.L. 

n. 901/1940, il valore giuridico della circolare della 
Presidenza del Consiglio in data 31 agosto 1941 secondo 
la quale le particolari provvidenze a favore dei prestatori 
d'opera, concordate nel giugno 1941 tra la Confederazione 
dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovevano 
rimanere a carico dei datori di lavoro e non erano da 
comprendersi nelle revisioni prezzi (n. 24). -II) Se 
siano esclusi dalla revisione prezzi i periodi di esecuzione 
tardiva non giustificati da proroghe (n. 24). -III) Se, 
quando i manufatti siano stati consegnati alla Amministrazion� 
in data anteriore a quella stabilita in contratto, 
la revisione prezzi debba essere fatta con riferimento 
alla data di collaudo fissata in contratto Q a quella di 
effettiva esecuzione e di effettivo collaudo avvenuti 
anteriormente alla data prevista (n. 24). 
PROPRIETA'. -I) Se, data la formazione di nuovo 
terreno per alluvione, a norma dell'art. 941, cod. civ. od 
anche per ritiro graduale delle acque correnti, a norma 
dell'art. 942, formazione causata da fenomeni naturali e 
soltanto agevolata o accelerata da opere di protezione 
fatte �dal Genio Civile, il nuovo terreno acceda alla 
propriet� privata, cui ha aderito, ovvero, a norma 
dell'art. 947, debba passare in propriet� del Demanio 

(n. 16). -H) Se i beni del patrimonio indisponibile 
dello Stato siano soggetti al regime della comunione 
forzosa del muro (n. 17). 
REGIONI. -Se l'Amministrazione finanziaria possa 
invocare l'applicabilit� dell'art. 12 legge di registro e, 
pertanto, escludere la ripetibilit� dell'imposta pagata 
su un atto compreso nell'ambito di applicazione della 
legge regionale siciliana 5 aprile 1950, n. 32, recante 
agevolazioni fiscali per l'incremento di attrezzature turist.
iche in Sicilia, per il quale era stata gi� scontata la 
normale imposta, in attesa che la concessione delle agevolazioni, 
precedent!�)mente richiesta, fosse riconosciuta 
dall'Assessore al turismo competente (n. 52). 

REQUISIZIONE. -Se gli indennizzi per requisizioni 
costituiscano debiti di valore, da rivalutare, pertanto, 
alla data di liquidazione, o debiti di valuta (n. 110). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se possa configurarsi 
responsabilit� della P.A. per l'incidente occorso 
ad un civile durante il trasporto su automezzo militare 
ove il medesimo non fosse munito di autorizzazione 
da parte della competente Autorit� (n. 162). -II) Se, 
in campo privatistico, sussista la responsabilit� del committente 
per il fatto del commesso quando questi abbia 
in concreto abusato o sia uscito fuori dei limiti entro i 
quali l'incarico avrebbe dovuto essere assolto (n. 162). III) 
Se, quando gli atti illegittimi e dannosi per i terzi 
siano stati posti in essere dai dipendenti senza dolo e 
non per fini privati, ma nell'interesse, bene o male 
ritenuto esistente, dalla P.A. ed in collegamento con le 
funzioni degli stessi dipendenti, l'avere costoro superato 
nel compiere i predetti atti; i limiti delle loro attribuzioni 
faccia venire meno il rapporto �usale fra la pubblica 
funzione e il danno subito dai terzi (n. 162). IV) 
Se la P.A. possa essere tenuta responsabile dell'incidente 
occorso ad un civile trasportato su un autocarro 
militare, quando l'incidente stesso non sia derivato da 
comportamento colposo dell'incidente (n. 162). -V) Se 
l'incidente occorso ad un viaggiatore in sosta sul marcia


piede di una stazione, il quale venga colpito da una pietra, 
sollevata dai binari per effetto del transito di un treno, 
integri gli estremi della anormalit� nell'esercizio ferroviario, 
di cui l'Amministrazione FF.SS. � tenuta a rispondere, 
ai sensi dell'art. 11 par, 4, delle CC.TT., ove 
non provi che l'anormalit� � avvenuta per causa fortuita 

o forza maggiore (n. 163). -VI) Quali siano i criteri da 
adottarsi per la liquidazione del danno futuro, derivante 
a un pubblico impiegato da menomazioni fisiche dipendenti 
da incidente stradale (n. 164). -VII) Se i guadagni, 
derivati a impiegati pubblici da attivit� libera che 
essi esplichino, possano considerarsi in relazione alle 
norme sullo stato giuridico, illeciti, ai fini del risarcimento 
dei danni loro occorsi da incidente stradale (n. 164). 
-VIII) Se le spese sopportate per la cura e la degenza 
in ospedale di un militare infortunatosi per colpa di 
un terzo, possano essere a questo richieste in via giudiziale 
(n. 165). 
RICORSI AMMINISTRATIVI. Se, dichiarato 
inammissibile il ricorso gerarchico avverso l'ordinanza 
di sfratto da alloggio demaniale e proposto, avverso il 
detto provvedimento, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato da parte dell'interessato, possa, nelle more della 
procedura, revocarsi il provvedimento di inammissibilit� 
del ricorso gerarchico, procedendo, quindi, all'esame di 
quest'ultimo (n. 4). 

RICOSTRUZIONE. -Se sia ammissibile la stipulazione 
di atti aggiuntivi per l'inclusione di clausole relative 
alle agevolazioni fiscali di cui al D.L.L. 7 giugno 
1945, n. 322, omesse negli atti principali (n. 2). 

SCAMBI E VALUTE. -I) Se il privato abbia un 
diritto ad ottenere il rilascio di una licenza di importazione 
o di esportazione (n. 10). -II) Se, in seguito al 
rilascio della licenza, sorga un diritto soggettivo del 
privato all'utilizzo pieno della licenza stessa (n. 10). III) 
Se dalla revoca o dalla sospensione della licenza 
derivi alcun diritto del privato verso l'Amministrazione 
ad ottenere un indennizzo o risarcimento danni per 
lucro cessante o per danno emergente (n. 10). 

SOCIETA'. -I) Se la cessione del pacchetto azionario 
di una societ� legittimi la presunzione di cessione del 
patrimonio sociale (n. 67). -II) Se la norma dell'art. 148 
della legge di registro possa essere invocata, ove la sentenza 
che d� luogo alla _soccombenza dell'Amministrazione 
venga emessa dopo la scadenza del termine, ivi 
previsto, di 90 giorni (n. 67). 

STRADE. -Se la norma dell'art. 73 della legge 

n. 2248 del 20 marzo 1865 sulle 00.PP., secondo la 
quale le piante, le siepi ed i boschi esistenti nell'.epoca 
della costruzione della strada, a �fianco di questa, sono 
tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, 
ma giungendo maturit� o a deperimento non possono 
venire surrogati se non alla distanza stabilita dall'art. 71, 
abbia voluto intendere quando trattisi di boschi cedui, 
con l'espressione cc giungendo a maturit�� la maturit� 
dei frutti, costituita dal periodico taglio degli afueri oppure 
la maturit� del bosco nel suo insieme, qualora questo 
sia soggetto a taglio definitivo (n. 18). 
SUCCESSIONI. -I) Se l'obbligo imposto dal testatore 
all'erede di pubblicare le .sue opere inedite e di 


-215 


distribuire i relativi volumi a tutte le biblioteche pubbliche 
governative con comminatoria, per il caso di inadempimento, 
di sostituzione ereditaria, integri un semplice 
� obbligo di coscienza � o un legato a favore dello 
Stato (n.� 46). -II) Se la fattispecie giuridica determinatasi 
in seguito alla rinunzia degli eredi all'eredit�. del 
de cuius sia quella dell'eredit�. giacente (n. 47). -III) 
Quale sia la posizione giuridica dello Stato successore 
ex art. 586 c. c. (n. 47). -IV) Se, per effetto della successione 
dello Stato ex art. 586 c. c., si verifichi la estinzione 
per confusione dei debiti ereditari verso lo Stato 
medesimo (n. 47). 

TASSA DI BOLLO. -I) Se, in base all'art. 8 del 

D. P. 25 giugno 1953 n. 492, recante nuove norme sull'imposta 
di bollo, debbano redigere in carta bollata i 
reclami per danni alle persone o a cose, oggette di contratto 
di trasporto (n. 10). -II) Se, ai sensi della succitata 
disposizione, debbano redigersi in carta bollata i 
reclami per danni alle persone o a cose, non attinenti 
al contratto di trasporto (n. IO). -III} Se, in base alla 
stessa norma debbano redigersi in bollo gli atti di 
transazione e di quietanza esatti tra la P.A. e i privati 
(n. IO). 
TELEFONI. -I) Se le convenzioni aggiuntive, stipulate 
con le concessionarie societ�. TETI e TIMO, in 
dipendenza della legge del I926, n. 36, per le quali 
la concessione veniva estesa alle linee colleganti direttamente 
i capoluoghi di provincia entro le zone di rispet


tiva competenza, debbano interpretarsi restrittivamente 
nel senso che il diritto delle predette societ�. concessionarie 
sia delimitato alle linee telefoniche nell'ambito 
di ciascuna zona senza che le convenzioni possano essere 
estese alle linee tra centri o capoluoghi �di provincia 
compresi in zone contigue (n. Il). -II) Se l'impianto 
di nuove linee facoltative da parte del concessionario 
ai sensi dell'art. I4 del R.D. n. 399 del 1923, devesser 
essere limitato all'ambito della zona concessa o potesse 
comprendere le zone contigue (n. 11). -�III) Se la � coesistenza
� tra linee statali e linee dei privati concessionari, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D.L. 3 
gennaio I926, n. 36, vada intesa nel senso di �tratto 
comune � o in quello di incidenza del traffico in linee 
statali e sociali (n. 11). 

TRASPORTO. -I) Se possa configurarsi responsabilit�. 
della P.A. per l'incidente occorso ad un civile 
durante il trasporto su automezzo militare ove il medesimo 
non fosse munito di autorizzazione da parte della 
competente autorit�. (n. 36). -II) Se la P.A. possa 
essere tenuta responsabile dell'incidente occorso ad un 
civile trasporto su autocarro militare, qu�ndo l'incidente 
stesso non sia derivato da comportamento colposo 
dell'incidente (n. 36). 

TRATTATO E CONVENZIONI INTERNAZIONA


LI. -Quale sia il procedimento da adottarsi per l'esazione 
dei corrispettivi di bombole di metano da parte 
di utenti residenti a San Ma;rino (n. 4). 

RASSEGNA DI LE G I S LA Z-1 ON E, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 


CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 


A CURA DI SALVATORE SICA 

BELGIO 

Sotto la voce Belgio ci occuperemo della nostra 
materia con riguardo al: 
e1.:) Regno del Belgio (Royaume de Belgique -
Koninkrijx Belgie) 

~) Congo belga (Congo belge -Belgische Congo); 

y) Territorio del Ruanda-Urund-i (Territoire 

du Ruanda-Urundi). 

a) REGNO DEL BELGIO 

A) La responsabilit� dello Stato 

La questione della responsabilit� dello Stato ha, 
pi� che la legislazione, impressionato e coinvolto, 
durante il secolo IX ed il secolo xx, la giurisprudenza 
belga; su questa molto ha influito la dottrina. 
La responsabilit� dello Stato costituisce il problema 
principale del mondo giuridico belga, specie negli 
ultimi cinquant'anni: tale problema � intimamente 
intrecciato con la stessa concezione dello 
Stato. Nella materia della responsabilit� dello 
Stato e dei funzionari, per�, lo sperimentatore di 
legislazione, se vuole presentare il sistema attualmente 
vigente nella sua concretezza, deve cedere 
le armi alla giurisprudenza ed alla dottrina. 

Rifacciamoci anzitutto, secondo il nostro metodo 
di ricerca dei dati empirici (i quali non possono 
trovarsi che nella norma oggettiva e, solo in mancanza, 
nella giurisprudenza), alla legislazione. 

, 

I) LEGISLAZIONE 

� necessario premettere gli articoli della Costituzione 
7 febbraio 1831, i quali ci possono interessare. 
Premettiamo cio� le norme che delimitano il 
potere esecutivo e determinano la competenza del 
potere giudiziario. 

Delimitano il potere esecutivo le seguenti norme 
costituzionali. Al Re appar.tiene il potere esecutivo, 
secondo quanto � disciplinato dalla Costituzione 
(art. 29). Il Re non pu� sospendere le leggi n� dispensare 
dalla loro esecuzione (art. 67). I trattati di 
commercio e quelli che potrebbero importare un 
onere per lo Stato od obbligare individualmente i 
belgi non hanno effetto che dopo aver ricevuto 
l'assenso delle Camere (art. 68). 

Il Re non possiede altri poteri fuori di quelli che 
formalmente gli attribuiscono la Costituzione e 
le singole leggi introdotte in virt� della Costituzione 
stessa (art. 78). 

Determinano la competenza del potere giudizia


rio le seguenti norme. Non si rende necessaria nes


suna previa autorizzazione perch� si possano esercitare 
azioni giudiziarie (poursuites) contro i funzionari 
pubblici in ordine a fatti inerenti alla loro 
amministrazione, salvo quanto � stabilito in favore 
dei ministri (art. 24). Le contestazioni che hanno 
per oggetto diritti civili appartengono esclusivamente 
alla competenza dei Tribunali (art. 42). Le 
contestazioni che hanno per oggetto diritti politici 
appartengono alla competenza dei Tribunali, fatte 
salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 93). La 
Corte di cassazione pronunzia sui conflitti di attribuzioni 
nei modi stabiliti dalla legge (art. 106). 
Le Corti ed i Tribunali non procederanno ad applicare 
i decreti (arret�s) ed i regolamenti generali, 
provinciali e locali, se non in quanto questi siano 
conformi alle leggi� (art. 107). 

Occorre qui riportare qualche norma del diritto 
civile. Ogni fatto dell'uomo, che abbia ad altri 
cagionato un danno, importa l'obbligazione a risarcirlo 
da parte delle persone dalla cui colpa il danno 
sia derivato (art. 1382, Cod. civ., 1807). Ognuno 
� responsabile del danno che ha cagionato � non 
soltanto per il suo fatto (par son fait), e cio� inten~ 
zionalmente, ma anche per la propria negligenza 
ed imprudenza (art. 1382). Ogni persona � responsabile 
non solo del danno causato per suo fatto 
proprio (par son propre fait), e cio� intenzionalmente, 
ma altres� di quello causato dal fatto delle 
persone di cui occorre rispondere, o delle cose che si 
trovano sotto la propria custodia; i padroni e i committenti 
sono responsabili per danno arrecato dai 
loro domestici e commessi (pr�pos�s) nell'esercizio 
delle incombenze a cui sono adibiti (art. 1384). 

L'art. 96 dello Stato giuridico dei dipendenti 
dello Stato (arret� royal 2 ottobre 1937) recita: 
c<Indipendentemente dalla loro responsabilit� verso 
terzi, i dipendenti (agents) dello Stato sono personalmente 
responsabili di fronte all'Amministrazione 
per il danno che essi avessero causato con la 
violazione dei loro doveri di servizio, sia intenzionalmente, 
sia per negligenza od imprudenza. I limiti e 
le condizioni di tale responsabilit� saranno stabiliti 
da Noi. (N otisi che i decreti reali del 1953 nulla 
hanno introdotto in merito n� ci risulta che sia stato 
emanato il preannunciato regio decreto). La responsabilit� 
stessa d'ordine pecuniario � assimilata 
a quella che d� luogo ad applicazione delle 
pene disciplinari e la sua sanzione {i subordinata 
alle vie di ricorso previste contro le pene disciplinari. 
Il Ministro, su parere del consiglio di direzione, 
provvede a contestare la responsabilit� e 
determinare l'ammontare della pena. 

La legge 23 dicembre 1946 ha istituito il Consiglio 

di Stato (Conseil d'Etat). La competenza della 



-217 


Sezione d'amministrazione del Consiglio di Stato 
� stata fissata dagli articoli 4 a 10 della legge stessa. 
In termini generali, l'art. 4 stabilisce che la detta 
sezione d� pareri (avis) motivati o decide mediante 
arr�ts nei casi previsti dalla legge .in parola o da 
leggi particolari. La Sezione di .Amministrazione 
conosce, nel caso in cui non esista altra giurisdizione 
competente, le domande d'indennit� relative 
al risarcimento di un danno eccezionale derivato 
da una misura adottata od ordinata dallo 
Stato, Provincia, Comune o Governo della colonia, 
sia che l'esecuzione di quella norma �abbia avuto 
un carattere normale sia ch'essa sia stata difettosa 

o ritardata. La Sezione di .Amministrazione si 
pronunzia in equit� a mezzo di pareri motivati, 
tenendo conto di tutte le circostanze d'interesse 
pubblico o privato (art. 7): una tale competenza 
� chiamata il contenzioso delle indennit�. La domanda 
del parere non � ricevibile se non dopo che lo 
Stato, la Provincia, il Comune od il Governo della 
colonia abbia respinto in tutto od in parte una 
richiesta d'indennit� o abbia trascurato per sessanta 
giorni di decidere in merito; il parere � dato 
nel termine che sar� stabilito con regio decreto; 
esso � reso pubblico e comunicato agli interessati; 
tuttavia, la Sezione di .Amministrazione potr� 
decidere di non pubblicare, e di non comunicare, che 
il solo dispositivo del parere, . e ci� nel caso in cui 
rit13nga che lo richieda l'interesse generale; le decisioni 
delle autorit� competenti a trattare gli affari, in 
ordine ai quali la Sezione d'Amministrazione abbia 
emesso un parere per l'applicazione del presente 
articolo, debbono riferirsi (visent) espressamente a 
tale parere ed indicarne il contenuto (art. 7). 
La Corte dei conti giudica i contabili (art. 6, 
legge 29 ottobre 1846) ed i funzionari delegati o i 
contabili degli impegni (legge 10 giugno 1922). 

Dalla legislazione cos� esposta possono derivarsi 
le seguenti direzioni positive, tenuto conto: 
a) della responsabilit� del funzionario verso i 
terzi; 

b) della responsabilit� dell'Amministrazione 
verso i terzi fuori della responsabilit� del funzionario; 
c) della responsabilit� del funzionario verso 

l'Amministrazione. 

1) La separazione dei poteri � l'elemento fondamentale 
in materia (artt. 29, 67, 68, 78, 92, 
106 e 107, Cost. 1831 ). 

2) La responsabilit� del funzionario pubblico 
� personale (art. 24, Cost. 1831); esso pu� essere 
chiamato dinanzi ai giudici senz'altra condizione 
cbe la sua imputabilit� (art. 24, Cost. 1831). 

3) Per giudici s'intendono i tribunali civili. 

4) Fuori che per i contabili, i funzionari delegati 
ed i contabili degli impegni (giurisdizione contabile; 
art. 6 legge 29 ottobre 1846; legge 10 giugno 
1922), la responsabilit� del danno civile apportato 
dal funzionario all'Amministrazione segue 
la sorte delle pene disciplinari e la sua valutazione 
in colpa ed in denaro � rimessa al ministro, su 
parere del Consiglio di direzione (art. 96, Arr. R. 
2 ottobre 1937). 

5) Sul danno eccezionale, provocato comunque 
dall'Amministrazione a terzi o a suoi dipendenti, 
d� un parere motivo sulla relativa domanda, il 
contenzioso dell'indennit� e cio�, la Sezione di 

Amministrazione del Consiglio di Stato (art. 7, 
legge 23 dicembre 1946 ). Qui si tace il regime pensionistico 
di guerra e non di guerra ed il sistema 
dei danni di guerra comunque ai beni (legge 1� ottobre 
1947, ed Arr. du R�gent del 7. nov. 194'Z, ecc.) 
ed alle persone (legge 19 agosto 1947; Arr. du 
R�gent, 5 ottobre 1948; legge 26 luglio 1952, ecc.). 

Il) DOTTRINA 

La dottrina � passata per cinque stadi. Qui � 
in discussione la responsabilit� dello Stato non 
dipendente dalla colpa del funzionario (responsabilit� 
personale), sulla quale la giurisprudenza ha 
molto discusso facendo importanti distinzioni. 

Partendo dalla dottrina francese della separazione 
dei poteri e dei limiti imposti al potere giudiziario 
dalla condotta del potere esecutivo (Henrion 
de Pansey), la dottrina belga afferm�, nel 
secolo scorso, che il giudicare, da parte del potere 
giudiziario, sulle istanze avanzate dai privati contro 
l'esecuzione dei decreti amministrativi, avrebbe 
altres� importato la funzione di amministrare 

(M. DE CUYPER; ved. voce �responsabilit� �, in R�pertoire 
pratique du droit belge, Bruylant, Bruxelles, 
1940, p. 419). Soltanto i diritti individuali 
sensu stricto erano conosciuti dal potere 
giudiziario; il contenzioso amministrativo rientrava 
nella valutazione del potere esecutivo (ved. BOURQUIN: 
La protection des droits individuels contre 
les abus de pouvoir de l'autorit� administrative en 
Belgique, Bruxelles, 1912). 
In un secondo momento Beckers, con una certa 
originalit�, afferma che occorre distinguere la 
deliberazione amministrativa (ordine, divieto, autorizzazione), 
tipica espressione del pubblico potere 
e che esclude qualsiasi idea di colpa e quindi � 
non riprovevole, dalla esecuzione; se le operazioni 
di esecuzione non sono conformi alla deliberazione, 
deve ammettersi la responsabilit� della Amministrazione 
(Revue de l'Administratiori, 1890, p. 95 e seg.). 
Un passo pi� avanti ed il Beckers sarebbe stato 
portato ad esaminare la presunzione assoluta (juris et 
de jure) di legalit� che accompagna o meno certi 
atti dell'Amministrazione; un tale esame � restato 
completamente estraneo alla dottrina belga. 

In un terzo momento la dottrina (ancora forse 
sotto l'influenza del mutato clima giuridico francese) 
accetta la distinzione tra lo Stato, puissance publique, 
e lo Stato, personne civile. cc Lo Stato, -dice 
Ren� Marcq -invoca la propria autorit�, si serve 
della propria forza, agisce come persona pubblica, 
ma esso contratta come lo farebbe un semplice 
cittadino ed agisce come persona civile; i rapporti 
tra lo Stato ed i privati posseggono un carattere 
giuridico del tutto differente secondo ch'essi originano 
da un atto del potere pubblico o da un atto 
della persona civile� (La responsabilit� de la puissance 
publique, Bruxelles, 1911, p. 10). 

In un quarto momento abbiamo una tend~_nza 
ad allargare la responsabilit� dello Stato. Ivi si 
innesta la teoria della colpa oggettiva (condotta 
irriprovevole dell'Amministrazione, ma che importa 
lesione di un diritto preesistente, d'un droit acquis) 
(nota di giurisprudenza, in Rev. de l'Admin. �, 
1911, pp. 344-349). Altra teoria. per attenuare la 


-218 -


responsabilit� dell'Am:ministrazionc, si basava sull'uguaglianza 
dei cittadini dinanzi agli oneri pubblici 
(LECLERQ: Pasicrisie, 1915-16, I, 319, p. 335 
e seg.; Pasic., 1917, I, 119). 

Scoraggiato dalle contraddizioni giurisprudenziali, 
L. WoDON, insistendo nel concetto della separazione 
dei poteri, mira alla valutazione della 
natura della lesione, indipendentemente daJla personificazione 
privata o pubblica dello Stato (Le 
contr6le juridictionnel de l'Administration et la 
respons�bilit� des services publiques en Belgique, 

Bruxelles, 1920). Contro tale differenziazione (Stato 
come persona pubblica e come persona privata) 
reagiva lo stesso DUGUIT (Trait� de droit con~titutionnel, 
Paris, 1921-26, II, p. 349). Sul nuovo 
orientamento giurisprudenziale influiva l'opera del 
Wodon. Nel primo dopoguerra gi� non si dubitava 
della responsabilit� dell'Amministrazione per il 
quasi-contratto (ved. cc Rev. de l'Admin. l>, 1919). 

Ultimamente il DE PAGE (Trait� �l�mentaire de 
droit civil b.elge, 2a ed., Bruxelles, Bruylant, 1948, 
II, p. 1032 e seg.) parte dalla duplice constatazione 
che, nella sostanza, il regime dell'attivit� 
dello Stato e della sua �responsabilit� � disciplinato 
da principi che non sono quelli del diritto civile 
e che in via di logica l'attivit� dello Stato-potere 
pubblico deve razionalmente sfuggire alle norme che 
disciplinano le attivit� private, dalle quali essa � 
assolutamente differente. Il De Page reagisce quindi 
contro la Giurisprudenza introdotta nel 1920. 

Sulla incompletezza della soluzione adottata con 

la istituzione del contenzioso (in via di pareri 

motivati) d'indennit� eccezionale (Sezione d'Ammi


nistrazione del Consiglio di Stato), ved. VAUTHIER: 

Pr�cis du droit administratif, Larcier, Bruxelles, 

1950, II, p. 693 e seg. 

III) GIURISPRUDENZA 

1. Lo Stato responsabile. -La giurisprudenza 
del secolo XIX resti�inse la Costituzione in materia 
di responsabilit�. I diritti civili e politici (artt. 92 
e 93 Cost. 1831) furono quelli che� risultassero da 
leggi e decreti introdotti nell'interesse individuale; 
le leggi, che avessero per oggetto l'amministrazione 
dello Stato e quindi si dirigessero soltanto all'interesse 
generale senza tener conto dell'interesse individuale, 
non avrebbero potuto far nascere diritti 
civili o diritti politici. Di questi i Tribunali non 
avrebbero potuto conoscere (Cass., decis. 25 giugno 
1840, Pasic. I, 409 e Cass, 24 febbraio 1843, 
Pasic. I, 64, citate in cc R�pertoire pratique, 1940, 
x;r, p. 419). 
In seguito; fu ammessa la responsabilit� dello 
Stato, per i danni cagionati dalla colpa o dalla 
negligenza� dei suoi dipendenti ai viaggiatori delle 
ferrovie nazionali (Cass. 27 maggio 1852, Pasic. 
I, 370, in Repertoire ivi); per i contratti, era 
ammessa la competenza dei Tribunali (ivi, 470); 
in materia aquiliana (manovre militari, polizia, 
servizio penitenziario, servizio antincendio, insegnamento, 
ospedali) fu esclusa la competenza dei 
Tribunali (ved. numerosa giurisprudenza, ivi); si 
ammise per� che il Comune fosse responsabile del 
cattivo stato della strada (Cass., 20 marzo 1843, 
Pasic. I, 144, R�pertoire ivi, p. 421). Nonostante 

le contraddizioni, la giurisprudenza era avviata 
a seguire, al principio del secolo xx, la distinzione 
tra lo StatQ persona pubblica e, lo Stato persona 
civile: tale giurisprudenza con l'andare del �secolo, 
finiva con l'andare incontro a �subtilit�s extremes 
et � des difficult�s presque inextricables n (VAUTHIER: 
Pr�cis du droit admin. de la Belgique, Larcier, 
Bruxelles, 1950, II, p. 503). 

La Cassazione reag� contro il principio della 
doppia personalit� dello Stato con due sentenze: 
una del 5 novembre 1919 (Pasic. 1920, I, 193; 
ccRevue de l'Admin.ll, 1921, p. 23) ed una del 16 dicembre 
1920 (Pasic., 1921, I, 65; ccRevue de'l'Admin.
n, 1921, p. 142). Spesso, nei trattati, le due sen~ 
tenze sono riportate con data inesatta. Recita la sentenza 
del 5 novembre 1919 (ved. R�pertoire,XI, 421; 
ved. DE PAGE: Trait�, II, 1026): cc I governanti non 
possono altro fuori di ci� ch'essi sono incaricati 
di fare, e sono, come governati, soggetti alla legge; 
essi trovano limiti alla loro attivit� nelle leggi ed 
in particolare in quelle che disciplinano i diritti 
civili e ... ove abbiano leso uno di tali diritti... 
il loro atto � stato compiuto senza che ne avessero 
la potest� ed � quindi illegale e costitutivo di colpa l>. 
La sentenza avverte inoltre che, quando il potere 
giudiziario constata un fatto amministrativo illecito, 
esso cc fa opera non di amministratore ma di 
giudice di una contestazione il cui oggetto � un 
diritto civile n. In sostanza, si concluse che lo Stato 
non pu� portare lesione ai diritti civili e che, ove 
lo faccia, � in colpa e deve, secondo il diritto comune, 
provvedere a risarcire il danno che ne 
risulti; si sarebbe dovuto in tal caso applicare l'articolo 
1382 o l'art. 1384 secondo che l'atto fosse 
stato messo in essere da un organo o da un commesso 
(pr�pos�) della Amministrazione. La lesione di un 
diritto non avrebbe importato di distinguere se 
lo Stato avesse agito come persona .pubblica o 
come persona civile, distinzione del resto che l'articolo 
92 della Costituzione 1831 non fa (DE PAGE). 
Si arriv� cos� ad ammettere, con tale sentenza, 
che la Costituzione non ha riguardo n� alla qualit� 
delle parti contendenti, n� alla natura degli atti che 
avrebbero causato una lesione di diritto, ma unica


mente alla natura del diritto leso. 

La Cassazione -diceva il Leclerq -aveva fatto 

rientrare sotto l'imperio del diritto civile lo Stato, 

che �ostantemente tentava di uscire e di non esser 

retto dal diritto stesso (nota a Cass. 11 maggio 

1933, Pasic. 1933, I, 2222; ved. CORNIL: Port�e de 

l'arret de la Oour de cassation du 5 nov. 1920, 

cc Belgique judiciaire ))' 1939, 449). 

Spiega il De Page (Trait�, II, p. 1027) che il 

potere giudiziario non potrebbe censurare i decreti 

amministrativi, il decreto stesso, ma decidere sulla 

esecuzione dell'atto amministrativo, sulla maniera 

con cui il decreto � stato eseguito e sulla confor


mit� o meno dell'esecuzione alla legge. Nessuno 

potrebbe lagnarsi della inazione dell'Amministra


zione, o di una misura cattiva; insufficiente od ina


deguata alle esigenze di fatto: in tal caso. non __vi 

sarebbe che un solo rimedio e cio� quello di rivol


gersi all'Amministrazione. Noi aggiungiamo� che 

resta oggi anche la via del contenzioso dell'indennit� 

eccezionale presso il Consiglio di Stato, istituito 

nel 1946. 


~ 219 


In ogni modo il potere giudiziario non potrebbe 

decidere che sul risarcimento del danno, causato 

dal fatto illecito d'un agente o d'un funzionario 

dello Stato (R�pertoire, XIX, p. 422). 

I detti principi si sarebbero applicati anche se lo 
Stato; per sua colpa, avesse leso un diritto civile di 
uno dei suoi agenti (questione dei cumuli di indennit�, 
ved. DE PAGE: Trait�, X, nota 6, p. 1026). 

2. Il funzionario responsabile. -Ma quanto 
si � detto dev'essere messo in relazione alla persona 
umana che rappresenta l'Amministrazione 
cd agisce per essa. � noto che la giurisprudenza 
del Consiglio di Stato francese (ved. WALINE: Trait� 
de droit administr., 1952, Sirey, Paris) ha fatto 
distinzione tra faute personnelle (responsabilit� del 
funzionario) e faute de service (nelle sue funzioni 
il funzionario non risponde ma risponde lo Stato; 
sistema inverso a quello italiano). 
In Belgio si fa differenza tra funzionario organo 
e tra funzionario commesso o preposto. L'agente 
organo esercita attribuzioni politiche o comunque 
non compie operazioni che potrebbero essere compiute 
da un privato; esso si trova in una situazione 
legale o regolamentare e cio� � assunto per nomina; 
esso dispone della '�pubblica. autorit� �. L'agente 
preposto si trova in una situazione contrattuale; 
esso .cio� � assunto per contratto (ved. definizioni 
e giurisprudenza in BUTTGI!JNBAOH: Manuel de droit 
. administratif, Larcier, Bruxelles, 1954, �p. 240 e seg.). 

Non c'� dubbio che, per l'art. 1384, 3� comma, 

Codice civ., lo Stato abbia una responsabilit� 

indiretta (da committente a commesso), nei casi 

di vincolo contrattuale di servizio, sia che lo Stato 

agisca come .potere pubblico e sia come persona 

civile (DE PAGE, Trait�; II, p. 1030). 

La responsabilit� dello Stato � diretta allorch� 

agisca a mezzo di un suo organo. L'organo � lo 

Stato stesso. In tali casi si applicano gli artt. 1382 

e 1383 Codice civ. Ma la giurisprudenza esige, per


ch� la responsabilit� diretta dello Stato possa 

esse:r:e riconosciuta, due condizioni: 

1) l'agente non deve agire fuori delle sue 

funzioni; � 

2) l'agente non. deve aver messo in opera un 
un atto �h'egli non aveva il dovere o il potere di 
compiere (giurisprudenza in UTTGENBAOH, Manuel, 
Larcier, 1954, p. 241; ved. anche Les Oodes belges, 
Bru'ylant, Bruxelles, 1951, I, p. 183). In sostanza, 
dice DE PAGE: <1 L'agente dello Stato (organo) o dei 
poteri pubblici � personalmente responsabile quando 
� in colpa, ai sensi dei soli articoli 1382 e seguenti 
del Codice civ.�. Dice ancora DE PAGE (Trait�, 1948, 

p. 1030): Au point de vue o�. 'flOUS nous pla�ons 
actuellement, faut-il d�cider que l'agent qui agit 
par dol, exc�s de pouvoir ou abus d'autorit� doit 
�tre.consid�r� comme ayant agi hors de l'accomplissement 
de ses fonctions et n'engage d�s lors 
pas, comme organe, la responsabilit� directe de 
l'Etat~ La question n'a pas, � notre connaissance, 
~t� tranch�e par la jurisprudence, mais l'affirmative 
sembl(} s'imposer dans les cas envisag�s,.car l'agent 
est in.contestablement sorti de la legalit�. Ce n'est 
plus l'Etjjit qui a agi,m�me fautivement, c'.est l'agent, 
� la suite d'un d�tournement de pouvoir ii. 
Qui l.a questione si complica perch� da una parte 
sta la teoria del rapporto contrattuale del pubblipo 

impiego in tutti i casi e dall'altra sta la teoria della 

situazione legale o regolamentare, considerata come 

determinazione unilaterale da parte dell'Ammini


strazione (ved. riassunto delle teorie in Buttgen


b:iich e bibliografia, ivi; p. 242), 

Noi dobbiamo concludere che, ove esista colpa 

del funzionario (non contrattuale), la responsabilit� 

resta al funzionario. L'azione relativa si esercita 

dinanzi ai tribunali, senza bisogno di una petition 

of rights del privato o di un fiat dell'Amministra


zione, come avveniva in Inghilterra prima del 

Crown Proceeding .Act 1947 (art. 24 Costituzione 

belga 1831). 

Per la responsabilit�, del funzionario verso la 

.Amministrazione richiamiamo la legislazione ripor


tata (ved. S. SrnA : Il controllo sulla pubblica fi


nanza, Roma, Poligrafico dello Stato, 1955, p. 107 

e 136; bibliografia, ivi). Ved. il lavoro di MATTON 

sul J)roit budg�taire in' � Les N ovelles �, Bruxelles, 

Larcier, 1939, vol. III; e nel R�pertoire pratique la 

voce � Fonctionnaire �. Ved. anche GAUDEMET: 

Le statut des agents de l'Etat en Belgique, �Revue de 

droit public >l, 1949, p. 336. 

Sul contenzioso dell'indennit� eccezionale, di 

cui � competente il Consiglio di Stato, troviamo 

nella Pasicrisie belge molte decisioni d'incompetenza. 

Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla 

concessione dell'indennit� ad un conservatore delle 

ipoteche la cui nomina non era avvenuta secondo 

le presupposte n�rme di �uso (Cons. Stato 12 gen


naio 1954, Pasic., 1954, IV, 20); ha espresso parere 

sfavorevole sulla domanda relativa ad una legge 

equitativa che non aveva esteso l'indennizzo al 

caso in esame (Cons. Stato 29 gennaio 1954, 

Pasic., 1954, IV). 

Sulla responsabilit� del fu,nzionario ved. Giurisprudenza 
in VAUTffiER, Pr�cis, Larcier, Bruxelles, 
1950, II, nota 2 a p. 689 e seg. Sulla giurisprudenza 
del contenzioso dell'indennit� eccezionale, 
ved. ivi, p. 700 e seg. 

B) Avvocatura del1o Stato 

Il Belgio non ha .Avvocatura dello Stato, intesa 
questa come organo dell'Amministrazione dello 
Stato e .diretta alla difesa giudiziaria delle .Amministrazioni 
dello Stato. 

Si designano come A vocats de l' Administration 

� quegli avvocati che sono incaricati della difesa 
in giudizio degli affari d'un servizio ministeriale o 
di una pubblica amministrazione; questi ricevono 
generalmente un trattamento fisso per abbonamento 
(Pandectes belges, Bruxelles, Larcier, 1884 in poi, 
XI, p. 1099; ved. Usages, in Pandectes belges, 1936). 

I. Per quanto concerne lo Stato, la nomina �degli 
avvocati addetti ai servizi ministeriali appartiene 
ai ministri, cbe sono a capo delle singol� amministrazioni 
(Pandectes, voce �.Avocat de l'.Administration 
�, n. 3). La materia non � disciplinata dalla 
legge; essa � puramente regolamentare e�� vi si �_~ 
provveduto con regio decreto o per decreti ministeriali. 
Per i vari ministeri non esistono disposizioni 
particolari (ved. Usages, in Pandectes belge, 
1936). Disposizioni speciali esistono invece per la 
.Amministrazione finanziaria (R.D. 5. febbraio 1851; 

-220 


.D. M. 20 febbraio 1851) e per l'Amministrazione 
dei Lavori pubblici (R . .D. 8 agosto 1854 e .D. M. 
10 gennaio 1855). 

Riportiamo qui il decreto reale 5 febbraio 1851, 
relativo agli avvocati del Ministero delle Finanze. 
La difesa degli interessi dei vari servizi dipendenti 
dal Ministero delle Finanze, dinanzi le Corti ed i 
Tribunali, � affidata ad avvocati specializzati che 
prenderanno il titolo di Avvocati del Ministero delle 
Finanze, e saranno nominati dal ministro, e cio�, 
tre per la provincia di Brabant ed uno per ciascuno 
delle altre (art. 1). Gli avvocati del Ministero delle 
Finanze scelgono, nel capoluogo di ogni arrondissement 
judiciaire diverso da quello della loro residenza, 
un delegato il quale eventualmente li supplisca; 
la scelta di tali delegati � sottoposta al 
gradimento del ministro (art. 2). Il ministro d� il 
suo gradimento altres� per la scelta dei procuratori 
legali (avou�s) che si trovino nel capoluogo della 
provincia, e per la scelta, a Bruxelles, di un avvocato 
presso la Corte� di Cassazione, incaricato di 
rappresentare il Ministero (art. 3). 

Gli avvocati del Ministero delle Finanze, i loro 
delegati ed i procuratori sono retribuiti per abbonamento 
fisso; in base a tale abbonamento, i delegati, 
i procuratori e l'avvocato in cassazione prestano 
gratuitamente il loro ministero di difesa in 
tutti gli affari in cui l'Amministrazione resti soccombente 
definitivamente; sono ad essi rimborsate, 
su presentazione delle parcelle (�tats), soltanto le 
spese fatte per gli atti di procedura (art. 4). Se un 
avvocato � incaricato, in virt� di una disposizione 
speciale, d'incombenze fuori della provincia, egli 
riceve una indennit� di trasferimento (d�plaoement) 
uguale a quella stabilita per i direttori nelle pro�� 
vincie (art. 5). L'art. 6 stabilisce le somme destinate 
a tale servizio; la ripartizione di queste � fatta dal 
ministro (art. 7). Tali somme non costituiscono 
trattaimento pensionabile, agli effetti della legge 
generale sulle pensioni del 21 luglio 1844 (art. 9). 
� prevista l'emanazione di un regolamento (art. 8). 

Al regolamento di esecuzione di detto regio 
decreto 5 febbraio 1851 fu provveduto con decreto 
ministeriale 20 febbraio 1851. Gli avvocati del 
Ministero delle Finanze, a Bruxelles, difendono tutte 
le cause dinanzi ai tribunali dei tre arrondissements 
du Brabant o quelle deferite alla Corte d'appello 
di Bruxelles nonch� alla Corte di cassazione; gli 
avvocati a Gand ed a Li�ge difendono tutte le 
cause dinanzi ai tribunali d' arrondissement e di-� 
nanzi alla Corte di appello della loro rispettiva circoscrizione 
(ressort); gli avvocati nelle altre localit� 
difendono tutte le cause dinanzi ai tribunali 
della loro provincia; 'essi esprimono parere in ogni 
contestazione, dirigono la procedura e perfezionano 
le varie cause in atto ed infine vigilano eventualmente 
sull'esecuzione delle condanne ottenute, in 
conformit� alle istruzioni dell'Amministrazione 
generale; prestano inoltre il loro concorso in tutte 
le difficolt� che si abbiano a verificare nella riscossione 
delle imposte e nelle cause in cui il tesoro sia 
interessato direttamente o indirettamente (art. 1). 
I delegati suppliscono gli avvocati nelle cause 
appartenenti al loro arrondissement judiciaire; essi 
si occupano di tutti gli atti che richiedano il ministero 
di avvocato; prendono conoscenza delle cause 

portate dinanzi la giurisdizione penale (correo


tionnelle) e mettono le cause in stato di essere 

difese; essi curano la esecuzione delle sentenze nel 

loro arrondissement; nelle cause in cui l'Ammini


strazione sia stata definitivamente condannata essi 

verificano i conti del debito, richiedono la parcella 

delle spese giudiziarie e degli onorari, avanzano 

eventualmente opposizione; formano un conto 

delle spese da essi sostenute e lo sottopongono al 

visto dell'avvocato affinch� sia poi ammesso a 

pagamento (art. 2). Il delegato dinanzi la Corte 

di cassazione presta il proprio ufficio in tutte le 

cause che interessano l'Amministrazione finanzia


ria; ne.gli affari definitivamente giudicati contro 

l'Amministrazione, egli verifica l'importo del debito 

e forma il conto delle spese sostenute (art. 3). 

Il decreto reale 6 agosto 1854, seguito dal decreto 

ministeriale 1� gennaio 1955, stabil� le stesse norme 

per l'Amministrazione dei lavori pubblici, appli


cando il sistema dell'abbonamento (art. 6, .D. R. 

6 agosto 1854). 

II. Per quanto riguarda la provincia, spetta 
al governatore della provincia di designare un 
avvocato che difenda gli interessi provinciali; il 
consiglio o le deputazioni provinciali intervengono 
soltanto nei casi previsti dalla legge provinciale 
-del 
30 aprile 1836 (artt. 65, 109, 110, 111 e 121). 
Al riguardo dispongono i decreti reali del 4 marzo 
e del 18 agosto 1879 (�Revue de l'Admin.�, volume 
XXVI, p. 175 e 447). 

III. Per quanto concerne il Comune, la legge 
comunale del 30 marzo 1836 stabilisce all'art. 90, 
n. 9, che il collegio del borgomastro e dei consiglieri 
� incaricato, fra l'altro, delle azioni giudiziarie del 
comune, sia come attore, sia come convenuto; spetta 
quindi a quel collegio di nominare avvocati di difesa. 
IV. Per quanto concerne in genere le questioni al 
riguardo, occorre ricordare: a) gli avvocati della 
.Amministrazione delle finanze possono, senz'altra 
autorizzazione, interporre appello e ricorso in Cassazione 
(Pandectes belges, XI, .Avocats de l'.Admin., 
n. 7); b) sono specialmente le grandi amministrazioni 
pubbliche e particolari che ricorrono all'abon-. 
nement d'avocat (ivi, .Abonnement d'avocat, n. 3); 
c) si � discusso sull'abbonamento di avvocato e 
si � detto che una tale clausola potrebbe prestarsi 
a critica di fronte alla equivalenza perfetta tra la 
causa e l'onorario ed alla dignit� professionale 
(n. 5-13); � stato escluso in ogni modo il pactum de 
quota litis e quindi si applica l'art. 36 del decreto 
14 dicembre 1810, che esclude un tale patto (n. 14); 
la legittimit� dell'abbonamento � stata per� ammessa 
dalla dottrina (.DucuAINE e PICARD) (n. 15) 
e dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che 
l'abbonamento non offende la norma per cui lo 
avvocato non potrebbe trattare i suoi onorari prima 
di averli meritati (n. 18; ved. la giurisprudenza ivi). 
Si tenga presente che, a norma dell'aFt. 121della 
legge 18 giugno 1869 sull'organizzazione giudiziaria, 
le funzioni del pubblico ministero presso 
la Corte di cassazione sono esercitate da un procuratore 
generale e da due avvocati generali: e ci� 
ad evitare confusioni. 


-221 


Ved. anche la voce A vocat pr�s les Cours d'appel 
(per l'abbonamento di avvocato, n. 594 e segg. 
in Pandectes belges, XI). Sugli emolumenti degli 
avvocati dell'Amministrazione � possibile applicare 
il sequestro nelle stesse forme che per i funzionari 
dello Stato (ivi, n. 597). 

{J) CONGO BELGA 

A) La resp0nsabilit� dello Stato. 

Facciamo qui seguire le disposizioni del Codice 

civ. congolese sulla responsabilit�, Ogni fatto dell'uomo, 
che cagioni un danno ad altri, obbliga colui, 
alla cui colpa sia imputabile, a risarcirlo (art. 258 
Codice congolese, libro III, decreto 30 luglio 1888). 
Ognuno � responsabile del danno ch'egli abbia 
prodotto, non solo intenzionalmente, ma anche 
per la propria negligenza o per la propria imprudenza 
(art. 259). Si � responsabile non soltanto 
del danno che si cagiona per il proprio fatto, ma 
altresi di quello che sia causato dal fatto di persona 
di cui si debba rispondere o delle cose che si abbiano 
sotto la propria custodia; i padroni ed i 
committenti sono responsabili del danno causato 
dai loro dipendenti e commessi nelle funzioni alle 
quali essi siano stati destinati (art. 260). 
Commentando la materia in rapporto alla responsabilit� 
del potere amministrativo, PmoN e 
DEVOS (Oodes et lois du Congo Belge, Larcier, 
Bruxelles, 1954, p. 101) si riportano in parte alla 
giurisprudenza metropolitana della Cassazione. La 
Colonia peraltro dev'essere dichiarata responsabile, 
in virt� dell'art. 258 Codioe civile congolese, del 

� 
torto causato dai fatti illeciti e dalle colpe commesse 
dai suoi funzionari che avessero agito nella sfera 
delle loro attribuzioni (Cour d'appel de L�opoldville, 
2 giugno 1925; �Doc. Jurid. col.�, 1926, p. 343; 
18 gennaio 1927, �Revue de droit et de jurisprudence 
du Katanga�; segnalazioni di detti Codes et 
Lois, p. 101). Le persone fisiche le quali esercitano, 
a titoli diversi, i poteri amministrativi ad 
esse delegati, costituiscono organi e non commessi 
(pr�pos�s) dell'Amministrazione; la Colonia non 
risponde se il funzionario esce dalla sfera delle 
attribuzioni conferitegli (Cour d'Appel de L�op., 
10 marzo 1936, �Revue Juridique Congo Beige�, 
1936, p. 127). 

In sostanza resta la distinzione tra organo (per 
nomina) e preposto (per contratto). Resta la responsabilit� 
personale dell'agente se l'atto dannoso 
sia stato compiuto fuori dell'adempimento delle 
funzioni affidategli, in quanto l'atto non sarebbe 
pi� dello Stato ma individuale (art. 24, Costit. 
1831). Per i contabili, ved. regio decreto 6 ottobre 
1885 sulla contabilit� generale, ved. R. D. 18 dicembre 
1951; ved. Ord. sulla contabilit� generale 

n. 34/242 del 10 luglio 1952. Ved. anche A. R 
26 febbraio 1952, Ord. n. 31/166 del 14 maggio 
1949, Ord. 2 settembre 1936, modif. dall'ord. 
n. 250 del 2 agosto 1947. 
Per il contenzioso d'indennit� eccezionale, il 
Consiglio di Stato belga � competente anche per 
il Congo (legge 23 dicembre 1946, art. 1 e 7). 

B) L'avvocatura di Stato. 

Dispone sulla rappresentanza della Colonia in 
giudizio l'ordinanza del governatore generale del 
14 ottobre 1925, composta di un articolo unico 
(ved. p. 378, Codes et lois du Congo Belge, 
Larcier, Bruxelles, 1954). Il direttore generale 
delle finanze, i direttori dei servizi provinciali delle 
finanze e gli ordinatori sono delegati, con potere 
di sostituzione, ad istituire in nome della Colonia 
ogni azione dinanzi le Corti ed i Tribunali al fine di 
ricuperare le somme dovute al Tesoro. Ogni altra 
azione sar� intentata in nome della Colonia a 
mezzo di mandatario nominato appositamente dal 
Governatore generale o dal governatore di provincia. 
I commissari di distretto od i loro sostituti 
nel capoluogo del distretto sono tuttavia delegati 
d'ufficio e con potere di sostituzione per costituire 
eventualmente parte civile in nome della Colonia 
nelle istanze repressive e per intentare tutte le 
altre azioni allorch� l'urgenza non permetter� loro 
di riferirne previamente al governatore della provincia 
od al governatore generale secondo il caso. 
I commissari di distretto ed i loro sostituti nel 
capoluogo del distretto sono delegati, con potere 
di sostituzione, a difendere in nome della Colonia 
tutte le azioni portate dinanzi le Corti ed i Tribunali 
e ad avanzare tutti i ricorsi contro le intervenute 
decisioni. 

Detta ordinanza ha carattere limitativo per i 
funzionari competenti a rappresentare e difendere 
la Colonia dinanzi ai Tribunali (Tribunal de premi�re 
instance de Coquilhatville, 26 gennaio 1943, 
�Revue Juridique du Congo Belge � 1943, p. 155; 
in Oodes et lois du Congo Belge, Larcier, 1954, 

p. 378). Ved. Fonctionnaires comp�tents pour 
repr�senter la Colonie devant les cours et tribunaux 
( � Bulletin administratif et commerciai � 1925, 
p. 617). 
y) RUANDA URUNDI 

Si applicano le leggi del Congo (art. 5 e 6, legge 
21 agosto 1925) per la responsabilit�. Presso il 
Servizio (congolese) del contenzioso e della giustizia 
esiste per le provincie ed il Ruanda-Urundi un Servizio 
di mandatari ad litem (Ordin. 1� marzo 1951). 
Vi � sul luogo un consigliere giuridico (cap. II, 
Ordin. 1� marzo 1951). Ved. V AN DER LINDEN: 
L'Admin du R. U., �Revue Col. belge �, 1948, 

p. 525 e 566. 
BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE 

� enorme la bibliografia. Ci limitiamo a segnalare una 
parte della bibliografia dei libri che contengono un'estesa 
bibliografia sull'argomento. 

R�pertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 
1940, voce Responsabilit�, pp. 289-293�-DE PAGE: 
Trait� �l�mentaire de droit civil belge, II, p. 1023, Bruxelles, 
Bruylant -VAUTHIER: Pr�cis du droit administratif 
de Belgique, Il, p. 661 e segg., Bruxelles, Larcier �_Per 
le teorie sul rapporto d'impiego, ved. BUTTGENBACH: -� 
Manuel, p. 242 e segg., Bruxelles, Larcier 1954-S. SICA: Il 
controllo sulla pubblica finanza, Poligr. Stato, Roma, 1955 
(ved. indice chiave, alla voce Belgio, Congo, RuandaUrundi)-
Pandectes Belges, Bruxelles, Larcier, 1884 e segg., 
voci varie citate -Per il Congo e per il Ruanda-Urundi, 
ved. bibliografie in Oodes et lois, Larcier, Bruxelles, 1954.