ANNO LXX - N. 2 
APRILE - GIUGNO 2018 


RASSEGNA 
AVVOCATURA 
DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 



COMITATO 
SCIENTIfICO: 
Presidente: Michele 
Dipace. Componenti: Franco Coppi 
- Giuseppe 
Guarino Natalino 
Irti - Eugenio Picozza - Franco Gaetano Scoca. 


DIRETTORE 
RESPONSABILE: 
Giuseppe 
Fiengo 
-CONDIRETTORI: 
Maurizio 
Borgo, 
Danilo 
Del 
Gaizo 
e 
Stefano Varone. 


COMITATO 
DI 
REDAZIONE: 
Giacomo Aiello -Lorenzo 
D�Ascia 
-Gianni 
De 
Bellis 
-Francesco 
De 
Luca 
-
Wally 
Ferrante 
-Sergio 
Fiorentino 
-Paolo 
Gentili 
-Maria 
Vittoria 
Lumetti 
-Francesco 
Meloncelli 
Marina 
Russo. 


CORRISPONDENTI 
DELLE 
AVVOCATURE 
DISTRETTUALI: 
Andrea 
Michele 
Caridi 
-Stefano 
Maria 
Cerillo 
Pierfrancesco 
La 
Spina 
-Marco 
Meloni 
-Maria 
Assunta 
Mercati 
-Alfonso 
Mezzotero 
-Riccardo 
Montagnoli 
-Domenico 
Mutino 
-Nicola 
Parri 
-Adele 
Quattrone 
-Pietro 
Vitullo. 


HANNO 
COLLABORATO 
INOLTRE 
AL 
PRESENTE 
fASCICOLO: 
Massimo 
Bachetti, 
Raffaele 
Cantone, 
Gabriele 
Carlotti, 
Antonino 
Cimellaro, 
Michele 
Gerardo, 
Michela 
Giachetti 
Fantini, 
Federico 
Maria 
Giuliani, 
Paolo 
Grasso, 
Thomas 
Jardin, 
Enrico 
Manzon, 
Mariangela 
Mastrogregori, 
Andrea 
Mazzitelli, 
Antonio 
Mitrotti, 
Francesca 
Muccio, 
Gaetana 
Natale, 
Federica 
Nocilla, 
Anna 
Pascale, 
Stefano 
Sbordoni, 
Michelangelo 
Strazzeri, 
Federico 
Silvio 
Toniato, 
Francesco 
Vitali 
Gentilini. 


Email 
giuseppe.fiengo@avvocaturastato.it 
maurizio.borgo@avvocaturastato.it 
danilodelgaizo@avvocaturastato.it 
stefanovarone@avvocaturastato.it 


ABBONAMENTO 
ANNUO 
..............................................................................� 40,00 
UN 
NUMERO 
.............................................................................................. � 12,00 


Per 
abbonamenti 
ed 
acquisti 
inviare 
copia 
della 
quietanza 
di 
versamento 
di 
bonifico 
bancario 
o 
postale 
a 
favore 
della 
Tesoreria 
dello 
Stato 
specificando 
codice 
IBAN: 
IT 
42Q 
01000 
03245 
348 
0 
10 
2368 
05, 
causale 
di 
versamento, 
indirizzo 
ove 
effettuare 
la 
spedizione, 
codice 
fiscale 
del 
versante. 


I 
destinatari 
della 
rivista 
sono 
pregati 
di 
comunicare 
eventuali 
variazioni 
di 
indirizzo 


AVVOCATURA 
GENERALE 
DELLO 
STATO 
RASSEGNA 
- Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma 
E-mail: rassegna@avvocaturastato.it - Sito www.avvocaturastato.it 


Stampato in Italia - Printed in Italy 


Autorizzazione 
Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 



indice 
-sommario 


CONVEGNO 
Per 
un 
osservatorio 
del 
contenzioso 
come 
strumento 
di 
qualit� 
normativa. 
Contenimento della spesa pubblica e 
sviluppo economico. Roma, Avvocatura 
Generale dello Stato, 24 maggio 2018 
Prefazione: 
francesco Vitali Gentilini 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 
2 
Relazione introduttiva: 
Massimo Bachetti 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
3 
Interventi: 
Enrico 
Manzon, 
Il 
valore 
della 
certezza 
del 
diritto 
nell�attuazione 
dei 
tributi 
e nel processo. Qualche idea per una nomofilachia �virtuosa�. . . . �� 
24 
Gabriele Carlotti, La �nuova� attivit� consultiva del Consiglio di Stato 
�� 
30 
federico Silvio Toniato, Contenzioso e tecniche legislative 
. . . . . . . . . . �� 
38 
Gaetana 
Natale, Il 
rapporto di 
collaborazione 
tra magistrati 
ed avvocati. 
Nomofilachia verticale ed orizzontale 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
46 
Mariangela 
Mastrogregori, 
L�analisi 
del 
contenzioso 
tributario 
come 
strumento 
di 
�monitoraggio 
qualitativo� 
(e 
sue 
potenzialit� 
in 
termini 
di 
compliance 
ed effetti deflattivi del contenzioso) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
54 
Michela 
Giachetti 
fantini, 
La 
misurazione 
degli 
Oneri 
Amministrativi 
(MOA) 
e 
l�Analisi 
di 
Impatto 
della 
Regolazione 
sulla 
Concorrenza 
(AIRC) 
come 
strumenti 
di 
better 
regulation 
e 
fattori 
di 
competitivit�. 
Il 
contributo 
dell�analisi 
economica 
del 
diritto 
per 
la 
valutazione 
dell�impatto 
del 
contenzioso 
pubblico 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
63 
Andrea 
Mazzitelli, Analisi 
statistica del 
contenzioso: alcune 
regole 
per 
una qualit� del dato prodotto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
88 
Stefano 
Sbordoni, 
AIR 
e 
VIR: 
strumenti 
di 
implementazione 
della 
qualit� 
della normazione 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
93 
TEMI 
ISTITUZIONALI 
Diritto di 
accesso ex 
L. n. 241/1990, Circolare 
S.G. del 
20 giugno 2018 
prot. 332694 n. 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
105 
Autorit� Nazionale 
Anticorruzione: Relazione 
annuale 
anno 2017. Intervento 
del Presidente Raffaele Cantone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
108 
CONTENZIOSO 
NAZIONALE 
Antonio 
Mitrotti, 
La 
possibile 
confusione 
tra 
il 
provvedimento 
di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
e 
la determinazione 
dei 
confini 
tra comuni 
(C. cost., sent. 9 febbraio 2018 n. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
123 



Antonio Mitrotti, 
Sulla natura giuridica della FIGC come 
organismo di 
diritto pubblico (T.a.r. Lazio, Sez. I ter, sent. 13 aprile 2018 n. 4100). . . pag. 
132 
Anna 
Pascale, Il 
diritto di 
accesso civico generalizzato: una sentenza del 
TAR 
Lazio 
sull�interpretazione 
dell�art. 
5, 
co. 
2 
d.lgs. 
33/2013 
(T.a.r. 
Lazio, Sez. III quater, sent. 16 marzo 2018 n. 2994) 
. . . . . . . . . . . . . . . . �� 
151 
Piero 
Vitullo, 
francesca 
Muccio, 
Il 
divieto 
di 
accesso 
agli 
atti 
strumentale 
a 
precostituire 
prova 
in 
sede 
civile 
nella 
sentenza 
n. 
296/2018 
emessa 
dal 
T.A.R. Molise 
(T.a.r. Molise, Sez. I, sent. 21 maggio 2018 n. 296) 
. . . . . �� 
171 
LEGISLAZIONE 
ED 
ATTUALIT� 
Michele 
Gerardo, Il 
direttore 
generale 
degli 
Enti 
del 
Servizio Sanitario. 
Compiti, natura giuridica del rapporto e relative vicende. . . . . . . . . . . . �� 
179 
Michelangelo 
Strazzeri, 
L�actio 
finium 
regundorum 
in 
materia 
di 
accesso 
ai documenti della Pubblica Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
206 
Thomas 
Jardin, Attribuzione 
di 
un�opera d�arte, garanzia e 
rimedi 
nel-
l�ordinamento giuridico italiano 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
224 
CONTRIBUTI 
DI 
DOTTRINA 
francesco Meloncelli, La natura del 
contributo unificato raddoppiato e 
il suo ambito d�applicazione 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
235 
Antonino 
Cimellaro, 
Il 
superamento 
del 
dissenso 
nelle 
materie 
�sensibili� 
in Conferenza di 
servizi. Un possibile 
conflitto tra legge 
generale 
e 
legge speciale. Il caso delle opere statali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
259 
federico 
Maria 
Giuliani, 
Letteratura 
giuridica 
sul 
WTO 
e 
...... 
del 
dogma 
neoliberista, inclusivo dell�integrazione 
monetaria di 
Maastricht 
(e di un�idea dell�interesse di gruppo) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
268 
federica 
Nocilla, 
Titolarit� 
di 
immobili 
abusivi 
e 
regime 
di 
tutela 
di 
diritti 
nell�ordinamento civilistico 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
278 



Convegno
Per un osservatorio del contenzioso come 
strumento di qualit� normativa. Contenimento 
della spesa pubblica e sviluppo economico 


Roma, avvocatuRa 
GeneRale 
dello 
Stato, 24 maGGio 
2018 


Prefazione: 


Francesco Vitali Gentilini 


Relazione introduttiva: 

Massimo Bachetti 


interventi: 
Enrico Manzon, 
il 
valore 
della certezza del 
diritto nell�attuazione 
dei 
tributi 
e 
nel 
processo. Qualche 
idea per 
una nomofilachia �virtuosa� 


Gabriele Carlotti, 
la �nuova� attivit� consultiva del consiglio di Stato 


Federico Silvio Toniato, 
contenzioso e tecniche legislative 


Gaetana Natale, 


il 
rapporto 
di 
collaborazione 
tra 
magistrati 
e 
avvocati. 
nomofilachia 
verticale 
ed 
orizzonatale 


Mariangela Mastrogregori, 


l�analisi 
del 
contenzioso 
tributario 
come 
strumento 
di 
�monitoraggio 
qualitativo� 
(e 
sue 
pontenzialit� in termini di compliance ed effetti deflattivi del contenzioso 


Michela Giachetti Fantini, 


la misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
(moa) e 
l�analisi 
di 
impatto della Regolazione 
sulla 
concorrenza 
(aiRc) 
come 
strumenti 
di 
better 
regulation 
e 
fattori 
di 
competitivit�. 
il 
contributo dell�analisi 
economica del 
diritto per 
la valutazione 
dell�impatto del 
contenzioso 
pubblico 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Andrea 
Mazzitelli, analisi 
statistica del 
contenzioso: alcune 
regole 
per 
una qualit� del 
dato 
prodotto 


Stefano Sbordoni, aiR e viR: strumenti di implementazione della qualit� della normazione. 


Prefazione 


Francesco Vitali Gentilini* 


L�evento 
� 
stato 
organizzato 
da 
�Res 
magnae�, 
un�associazione 
senza 
scopo 
di 
lucro 
che 
riunisce 
al 
suo 
interno 
studiosi 
e 
professionisti 
di 
molteplici 
settori 
al 
fine 
di 
promuovere 
nella 
societ� 
italiana 
un intenso dibattito sia 
a 
livello 
scientifico che 
culturale, nonch� 
di 
organizzare 
iniziative 
per la 
formazione 
e 
la 
specializzazione 
nei 
campi 
in 
cui 
opera 
l�associazione, 
in 
collaborazione 
con enti 
di 
ricerca 
pubblici 
o privati, scuole 
di 
alta 
specializzazione, 
universit�. 


Il 
tema 
del 
convegno riprende 
e 
sviluppa 
le 
problematiche 
affrontate 
in 
precedenti 
incontri 
organizzati 
da 
Res 
magnae, a 
partire 
da 
quello su �i dati 
inesplorati 
della 
criminalit� 
organizzata�, 
tenutosi 
a 
Roma 
presso 
la 
sede 
della 
Civilt� 
Cattolica 
nel 
maggio del 
2014, e 
dal 
convegno �emergenza corruzione: 
analisi 
e 
prospettive 
future�, 
organizzato 
nel 
mese 
di 
settembre 
dello 
stesso anno. Nel 
confronto interno e 
con altri 
esperti 
del 
settore, � 
emersa 
la 
consapevolezza 
della 
necessit� 
di 
promuovere 
un �uso intelligente 
dei 
dati� 
del 
contenzioso 
nel 
settore 
pubblico, 
adottando 
un 
approccio 
interdisciplinare 
e 
avvalendosi 
del 
supporto 
delle 
moderne 
tecnologie, 
al 
fine 
di 
rendere 
pi� 
efficiente 
la 
gestione 
dei 
giudizi 
e 
realizzare 
una 
maggiore 
uniformit� 
delle 
decisioni, 
nonch� 
di 
fornire 
elementi 
di 
valutazione 
per 
la 
qualit� 
della 
regolazione e per correggere prassi amministrative disfunzionali. 


Appare 
chiaro, 
infatti, 
che 
una 
pi� 
approfondita 
analisi 
del 
contenzioso 
consentirebbe 
di 
portare 
alla 
luce, 
ad 
esempio, 
cattive 
prassi 
amministrative, 
la 
difettosa 
formulazione 
delle 
norme, 
fenomeni 
di 
sindacato 
giurisdizionale 
sulle 
dinamiche 
del 
mercato, 
nonch� 
forme 
di 
controllo 
giurisdizionale 
sulla 
corretta 
gestione 
delle 
risorse. 
Si 
ritiene 
quindi 
utile 
adottare 
un 
procedimento 
induttivo 
che 
parta 
dai 
casi 
singoli 
-nel 
rispetto 
dei 
differenti 
livelli 
di 
riservatezza 
previsti 
dalla 
normativa 
italiana 
ed 
europea, 
in 
particolare 
di 
quella 
in 
materia 
di 
protezione 
dei 
dati 
personali 
-individuando 
gli 
elementi 
comuni 
che 
rendono 
ad 
esempio 
omogenee 
determinate 
tipologie 
di 
ricorsi 
ed 
i 
relativi 
indicatori. 
Occorre 
approfondire 
la 
serialit� 
delle 
cause, 
quasi 
sempre 
sintomatiche 
di 
un 
problema 
normativo 
pi� 
ampio, 
al 
fine 
di 
ridurre 
condotte 
opportunistiche 
che 
sfruttano 
disfunzioni 
amministrative 
e 
normative. 
Tutto 
ci� 
ha 
un 
indubbio 
im


(*) Consiglio Direttivo Res magnae. 



CONVEGNO 


patto 
sull�uniformit� 
delle 
decisioni 
assunte 
nell�ambito 
del 
processo, 
nella 
prospettiva 
di 
una 
pi� 
efficace 
nomofilachia 
orizzontale 
e 
verticale. 


un percorso di 
analisi 
che 
prende 
spunto da 
strumenti 
gi� 
in essere 
per la 
competitivit� 
e 
la 
better 
regulation 
- come 
la 
Misurazione 
degli 
Oneri 
Amministrativi 
(MOA) e 
l'Analisi 
di 
Impatto della 
Regolazione 
sulla 
Concorrenza 
(AIRC) 
-per 
integrarli 
con 
metodologie 
di 
analisi 
statistica 
sui 
dati 
estratti 
dai 
contenziosi. 
A 
tale 
scopo, 
risulta 
evidente 
la 
necessit� 
di 
migliorare 
la 
fruibilit� 
e 
la 
qualit� 
stessa 
degli 
archivi 
informatici 
delle 
sentenze 
valorizzando 
le 
esperienze 
di 
informatica 
giuridica 
applicata 
all�analisi 
del 
contenzioso, integrandole 
con 
nuove 
tecniche 
di 
analisi, 
anche 
georeferenziate, 
sia 
di 
tipo 
quantitativo sia di tipo qualitativo. 


� 
opportuna 
la 
pi� ampia 
interazione 
e 
cooperazione 
fra 
i 
vari 
attori 
istituzionali, 
valorizzando 
le 
preziose 
esperienze 
di 
centri 
gi� 
esistenti, 
come 
l�Osservatorio 
della 
Giustizia 
Civile, l'ufficio del 
massimario presso la 
Corte 
di 
Cassazione, 
l�ufficio 
Studi 
della 
Giustizia 
Amministrativa, 
l�Osservatorio 
AIR, l�uVI presso il 
Senato. In questo processo, � 
fondamentale 
il 
ruolo di 
istituzioni 
come 
la 
Corte 
di 
Cassazione, 
l�Avvocatura 
dello 
Stato, 
il 
Consiglio 
di 
Stato - il 
quale 
interviene 
sia 
a 
monte, nella 
fase 
nomogenetica 
con la 
sua 
funzione 
consultiva 
al 
legislatore, sia 
a 
valle, con il 
monitoraggio della 
fase 
attuativa della normativa - il CNF e il Parlamento. 

Da 
questi 
spunti 
nasce 
l�idea 
di 
promuovere 
un 
osservatorio 
del 
contenzioso 
pubblico 
come 
strumento 
di 
analisi 
della 
qualit� 
della 
normativa, 
anche 
in 
una 
prospettiva 
di 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
e 
della 
c.d. 
�spending 
review�. 


Si 
intende 
cos� 
affrontare 
il 
tema 
della 
complessit� 
degli 
apparati 
pubblici 
senza 
subire 
passivamente 
le 
tortuose 
dinamiche 
esistenti, 
offrendo 
al 
decisore 
politico e 
al 
legislatore 
strumenti 
utili 
per l�individuazione 
e 
il 
contrasto dei 
cosiddetti �fallimenti della regolamentazione�. 

Relazione introduttiva 


Massimo Bachetti* 


Il 
contenzioso 
della 
Pubblica 
Amministrazione 
costituisce 
un 
osservatorio 
particolarmente 
significativo per individuare 
le 
patologie 
(questioni 
interpretative 
ed 
i 
problemi 
applicativi 
delle 
norme) 
dell'azione 
amministrativa 
ed 
elaborare 
ipotesi 
d'interventi 
innovativi 
o correttivi 
che 
possono avere 
notevoli 
ricadute 
sull'Erario. Ciononostante, nella 
prassi 
non � 
svolta 
un'analisi 
sistematica 
per valutare 
la 
qualit� 
della 
regolazione 
e 
l'impatto della 
stessa 
su cittadini, 
imprese 
e 
Pubblica 
Amministrazione 
in termini 
di 
contenimento della 


(*) Avvocato dello Stato. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


spesa 
pubblica 
e 
sviluppo economico. Il 
convegno vuole 
essere 
un'occasione 
per una 
riflessione 
e 
confronto sul 
tema 
fra 
i 
vari 
attori 
istituzionali: 
Avvocatura 
dello 
Stato, 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione, 
Consiglio 
di 
Stato, 
Senato, 
avvocati 
ed universit� anche in una ottica interdisciplinare. 


La 
questione 
fondamentale 
che 
vorrei 
richiamare 
all'attenzione, 
e 
che 
dovrebbe 
costituire 
il 
filo 
conduttore 
del 
convegno, 
� 
la 
mancanza 
di 
una 
visione 
sistematica 
del 
contenzioso (1) da 
parte 
delle 
istituzioni 
del 
mondo della 
Giustizia 
e 
che 
il 
potenziale 
osservatorio 
sulle 
criticit� 
non 
� 
utilizzato 
per 
l�analisi 
della 
qualit� 
della 
normazione 
(2). La 
trattazione 
dei 
giudizi 
continua 
a 
essere 
ispirata 
ad 
un 
criterio 
casistico 
(3). 
Ci� 
deriva 
dall'impostazione 
culturale 
del-
l'operatore 
del 
diritto che 
tende 
alla 
parcellizzazione. Le 
moderne 
tecnologie 
offrono opportunit� 
che 
si 
stanno con lentezza 
iniziando a 
sfruttare. I criteri 
di 
classificazione 
sono 
sempre 
ancorati 
a 
una 
logica 
atomistica, 
dipendente 
dalla 
dinamica 
del 
processo ed alla 
ricerca 
di 
soluzioni 
tecniche 
per il 
singolo 
giudizio (4). Il 
fascicolo elettronico � 
funzionale 
a 
una 
migliore 
e 
pi� agevole 


(1) 
�un 
sistema 
che 
dia 
molte 
informazioni 
vaghe 
o 
contraddittorie 
� 
quantitativamente 
ricco, 
anzi 
sovrabbondante, 
ma 
qualitativamente 
povero: 
la 
sua 
potenzialit� 
informativa, 
per 
paradosso, 
� 
bassa 
e 
inaffidabile 
proprio perch� 
� 
troppo alto il 
numero delle 
informazioni 
fornite. un sistema 
di 
questo 
genere, in sintesi, � 
entropico�, V. FERRARI, �Diritto e 
societ�. Elementi 
di 
sociologia 
del 
diritto�, Bari, 
Laterza, 2010, p. 58. un sistema 
di 
questo genere 
in sintesi 
� 
entropico in quanto presenta 
una 
grande 
quantit� 
di 
unit� 
informative 
tendenzialmente 
equiprobabili 
(eco 
1994 p. 25). Nel 
1979 un illustre 
giurista 
Natalino Irti 
affermava 
che 
l�entropia 
sistemica 
aveva 
raggiunto culmini 
inusitati, che 
stavamo vivendo 
l�et� 
della 
decodificazione 
dal 
momento che 
le 
norme 
vigenti 
nel 
Paese 
erano pi� di 
2.000.000 e 
pertanto tali 
da 
accrescere 
anzich� 
risolvere 
i 
dubbi� Come 
ogni 
sistema 
in particolare 
informativo i 
sistemi giuridici oscillano fra ordine ed entropia (Van de Kerchove, Ost, 1988). 
(2) In tal 
senso � 
opportuno segnalare 
quanto emerso dal 
gruppo di 
lavoro della 
XII Assemblea 
Nazionale 
degli 
Osservatori 
- Roma 
2017, dal 
quale 
sono emersi 
vari 
temi, tra 
cui 
l�utilizzo di 
meccanismi 
diretti 
a 
favorire 
un dialogo consapevole 
e 
uniforme 
tra 
gli 
uffici 
di 
merito e 
tra 
questi 
ultimi 
e 
quelli 
di 
legittimit�, 
ad 
esempio 
attraverso 
tavoli 
di 
lavoro 
e 
confronti 
periodici. 
Si 
segnala, 
inoltre, 
l�intervento 
di 
A. COSENTINO, Consigliere 
della 
Corte 
di 
Cassazione, sulle 
buone 
prassi 
nella 
gestione 
del 
contenzioso, su Questione Giustizia del 17 marzo 2017. 
(3) GIOVANNI 
PASCuzzI, �Il 
problem 
solving nelle 
professioni 
legali� 
il 
Mulino, 2017, p. 113 � le 
comunit� 
umane 
sono sistemi 
complessi 
che 
interagiscono fra 
di 
loro contemporaneamente 
provocano 
effetti 
non predicabili 
in maniera 
automatica. Proprio sulla 
base 
di 
questa 
consapevolezza 
a 
met� 
degli 
anni 
70 del 
secolo scorso giuristi 
provenienti 
dalle 
varie 
discipline 
(ad esempio Edgar Morin, Ilya 
Prigogine, 
Isabelle 
Stengers) 
hanno 
dato 
vita 
a 
nuovi 
filoni 
di 
pensiero 
comunemente 
definiti 
�la 
teoria 
della 
complessit�� 
� 
chi 
studia 
la 
complessit� 
si 
sforza 
di 
trovare 
una 
terza 
via 
tra 
il 
determinismo 
meccanicistico 
dell�ordine 
dettato dalla 
logica 
causa-effetto ed il 
disordine 
di 
quanto � 
assolutamente 
imprevedibile 
perch� determinato dal caso. 
(4) Dal 
1970 nel 
nostro Paese 
si 
pubblica 
una 
rivista 
che 
si 
intitola 
proprio �Politica 
del 
diritto�. 
Di 
seguito riportiamo i 
passaggi 
trattati 
dall�editoriale 
del 
primo numero � 
� i 
giuristi 
hanno lavorato 
accettando il 
presupposto della 
netta 
separazione 
tra 
diritto e 
politica 
perdendo cos� 
ogni 
rapporto con i 
problemi 
reali 
della 
societ� 
italiana 
� Questa 
� 
la 
vera 
responsabilit� 
di 
una 
scienza 
giuridica 
non timorosa 
di 
incontro 
con 
altre 
scienze 
sociali, 
e 
che 
essa 
stessa 
come 
il 
luogo 
in 
cui 
non 
solo 
si 
apprestano 
strumenti 
tecnici 
che 
pretendono alla 
neutralit� 
ma 
si 
operano pure 
coraggiose 
scelte 
politiche 
capaci 
di 
restituire 
a 
quegli 
strumenti 
la 
funzione 
di 
attuare 
i 
valori 
che 
soli 
possono condurre 
alla 
trasformazione 
della 
societ� 
��. 
Vedi 
anche 
GIOVANNI 
PASCuzzI, 
�Il 
problem 
solving 
nelle 
professioni 
legali�, 
il 
Mulino, 
2017, p. 78 � gli 
esperti 
di 
legistica 
ci 
insegnano come 
devono essere 
scritte 
le 
norme. Ma 
il 
tema 
delle 

CONVEGNO 


gestione 
del 
giudizio, 
al 
risparmio 
di 
spesa 
per 
l'acquisto 
di 
materiale 
cartaceo, 
alla 
maggiore 
velocit� 
di 
comunicazione. 
I 
software 
si 
sono 
adeguati 
alla 
logica 
parcellizzante del sistema. 

Tuttavia, 
le 
intelligenze 
artificiali 
offrono 
immense 
opportunit� 
che 
vanno 
sfruttate 
al 
meglio per aggregazione 
dei 
dati 
secondo criteri 
di 
classificazione 
funzionali 
non solo alla 
gestione 
del 
processo ma 
anche 
per un'indagine 
sulla 
validit� della regolazione. 


1. Soluzioni per nomofilachia e confronto fra le istituzioni. 
L'Avvocatura 
dello 
Stato 
ha 
sottoscritto 
un 
protocollo 
d'intesa 
(5) 
con 
la 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
per 
una 
mappatura 
dei 
giudizi, 
da 
identificare 
con 
l'attribuzione 
di 
codici 
in 
ragione 
delle 
questioni 
giuridiche, 
anche 
avvalendosi 
del 
contributo 
dell'Agenzia 
delle 
Entrate. 
L'affare 
� 
identificato 
con 
uno 
specifico 
codice 
condiviso 
con 
la 
Suprema 
Corte, 
il 
sistema 
cattura 
il 
dato 
e 
lo 
classifica 
secondo 
un 
meccanismo 
automatico. 
La 
realizzazione 
di 
quanto 
previsto 
nel 
protocollo 
consentirebbe 
di 
aggregare 
i 
dati 
dei 
giudizi 
inerenti 
medesima 
questione 
giuridica, 
utili 
per 
l'individuazione 
di 
cause 
pilota 
e 
fissazione 
di 
udienze 
tematiche. 
Questo 
sistema 
potrebbe 
essere 
esteso 
ad 
altre 
sezioni 
della 
Suprema 
Corte 
e 
ai 
giudici 
di 
merito. 
La 
condivisione 
delle 
banche 
dati, 
anche 
attraverso 
comuni 
codici 
d'identificazione 
in 
ragione 
delle 
questioni 
giuridiche, 
costituisce 
un 
supporto 
fondamentale 
sia 
per 
la 
razionalizzazione 
della 
gestione 
dei 
giudizi 
che 
per 
una 
verifica 
sulla 
qualit� 
della 
normazione. 


Le 
forme 
di 
collaborazione 
fra 
istituzioni 
non 
si 
esauriscono 
nell'uso 
condiviso 
delle 
moderne 
tecnologie. 
Lo 
scambio 
d'informazioni 
e 
il 
confronto 
possono avvenire anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro. 

In tal 
senso dal 
2003 sono sorti 
presso varie 
sedi 
di 
Corte 
di 
appello per 
iniziative 
di 
alcuni 
magistrati 
e 
del 
CNF, i 
c.d. "osservatori 
per la 
giustizia" 
(6). 
L'attivit� 
ha 
assunto 
sempre 
maggiore 
consistenza. 
Si 
� 
costituita 
una 
strut


scelte 
in ordine 
al 
loro contenuto sostanziale 
non viene 
enfatizzato perch� 
si 
ritiene 
esclusivo appannaggio 
del 
decisore 
politico. Come 
se 
per il 
giurista 
le 
regole 
fossero un dato esistente 
a 
priori 
ed il 
suo 
lavoro si 
sviluppi 
tutto a 
valle 
della 
sua 
emanazione 
come 
� 
stato fatto acutamente 
notare 
(Lipari 
2008, 
XI). una 
delle 
opere 
pi� significative 
della 
civilistica 
del 
secolo scorso non contiene 
neanche 
una 
riga 
sulle 
fonti 
del 
diritto quasi 
che 
esse 
non costituiscano un problema 
meritevole 
di 
approfondimento, comunque 
soluzioni 
alternative, ma 
siano un presupposto incontestato sul 
quale 
fondare 
i 
procedimenti 
teorici e ricostruttivi. 


(5) 
Protocollo 
d�Intesa 
sottoscritto 
con 
la 
Corte 
di 
Cassazione 
(Primo 
Presidente 
Santacroce) 
nel 
dicembre 
2015, 
che 
prevede 
una 
collaborazione 
tra 
Cassazione 
e 
Avvocatura 
dello 
Stato 
per 
l�attribuzione 
di 
un 
codice 
argomento 
per 
ciascuna 
causa 
e 
l�indicazione 
di 
cause 
pilota 
ai 
fini 
dell�unitaria 
trattazione. 
(6) Si 
tratta 
di 
aggregazioni 
nate 
spontaneamente 
in molti 
distretti 
giudiziari 
d�Italia 
allo scopo di 
favorire 
il 
confronto 
e 
la 
collaborazione 
tra 
i 
soggetti 
coinvolti 
nella 
gestione 
del 
processo 
e 
di 
elaborare 
e 
sostenere 
determinate 
scelte 
operative, pratiche 
e 
concrete, ritenute 
idonee 
a 
migliorare 
la 
qualit� 
e 
l�efficienza 
della 
giustizia. 
Si 
veda, 
da 
ultimo, 
il 
verbale 
della 
riunione 
dell�Osservatorio 
di 
Roma 
svoltasi 
in data 
13 dicembre 
2017, nella 
quale 
si 
sono stabilite 
le 
tematiche 
dei 
gruppi 
di 
lavoro per l�anno 2018. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


tura 
centrale 
di 
coordinamento degli 
osservatori 
che 
interagisce 
con la 
magistratura 
e con il Governo. 


I 
pi� 
recenti 
lavori 
dell'osservatorio 
a 
Roma 
hanno 
identificato 
alcune 
questioni 
che 
ai 
fini 
della 
verifica 
della 
qualit� 
della 
normazione 
(7), 
appaiono 
particolarmente 
significative: 
monitoraggio 
sullo 
stato 
dell�arte 
dell�ADR, 
sia 
per 
la 
raccolta 
dei 
dati 
che 
per 
eventuali 
iniziative 
e 
proposte 
legislative; 
gruppo di 
lavoro per la 
chiarezza 
e 
sinteticit� 
degli 
atti 
finalizzato a 
proposte 
normative 
e 
funzionale 
a 
una 
pi� efficace 
gestione 
dei 
giudizi 
(8); 
adozione 
di 
misure 
volte 
a 
garantire 
una 
maggiore 
uniformit� 
delle 
decisioni. 
Sotto 
questo 
ultimo profilo � 
da 
considerarsi 
molto utile 
la 
proposta 
di 
costituzione 
di 
tavoli 
di 
lavoro fra 
Presidenti 
di 
sezione 
di 
Corte 
di 
Appello con i 
Presidenti 
di 
sezione 
di 
Tribunale, e 
di 
Cassazione 
con i 
Presidenti 
delle 
26 Corti 
d�Appello. 
Questo modello organizzativo, fondato sullo scambio di 
informazioni 
per 
l'individuazione 
dei 
nodi 
critici, 
� 
volto 
ad 
assicurare 
una 
nomofilachia 
sia 
orizzontale che verticale (9). 


un contributo importante 
alla 
uniformit� 
delle 
decisioni 
pu� venire 
dal-
l�utilizzo dello strumento di cui all�art. 363 del c.p.c. (10). 

Esistono 
poi 
forme 
di 
collaborazione 
fra 
la 
Corte 
Suprema 
di 
Cassazione, 
Consiglio di 
Stato e 
Corte 
dei 
Conti 
per il 
coordinamento del 
lavoro e 
per assicurare 
l�uniformit� 
del 
diritto (11). Come 
anche 
con le 
Corti 
di 
Strasburgo e 
Corte di Giustizia (12). 


(7) 
Assemblea 
degli 
Osservatori 
Roma 
2017, 
Gruppo 
giurisdizione 
e 
ADR. 
Nel 
documento 
finale 
dell�assemblea 
citata 
sono emerse 
alcune 
proposte 
sintetizzate 
in tre 
punti: 
informazione 
(iniziative 
per 
il 
coinvolgimento 
di 
enti 
territoriali 
e 
cittadini, 
sessioni 
informative 
di 
accesso 
alla 
giustizia), 
formazione 
(per 
avvocati 
e 
magistrati) 
ed 
educazione 
negli 
istituti 
scolastici 
promossa 
da 
enti, 
associazioni 
e 
circoli. 
Inoltre, sono anche 
fornite 
alcune 
indicazioni 
per la 
realizzazione 
degli 
strumenti 
di 
ADR, ossia 
il 
buon 
utilizzo degli 
strumenti 
endoprocessuali 
di 
definizione 
del 
processo, la 
garanzia 
di 
autonomia 
del 
mediatore, 
la risoluzione di conflitti fuori dal processo. 
(8) Si 
veda 
la 
relazione 
conclusiva 
del 
gruppo di 
lavoro sulla 
chiarezza 
e 
la 
sinteticit� 
degli 
atti 
processuali, il 
cui 
mandato � 
stato conferito con D.M. 18 settembre 
2017 dal 
Ministro della 
Giustizia 
Orlando. Si 
veda 
inoltre 
la 
sentenza 
del 
Consiglio di 
Stato n. 6002/2016 secondo la 
quale 
la 
risorsa 
giudiziaria 
� un bene non suscettibile di uso di beni sovralimentati o dispersivi. 
(9) XII Assemblea 
Nazionale 
degli 
Osservatori 
- Roma 
2017 - Gruppo di 
lavoro �Prevedibilit� 
delle 
decisioni 
e 
dialogo fra i 
diversi 
gradi 
della giurisdizione�. La 
discussione 
del 
gruppo di 
lavoro 
riunitosi il 20 maggio 2017 riguarda la nomofilachia verticale ed orizzontale. 
(10) 
Con 
una 
recente 
missiva 
il 
Procuratore 
Generale 
ha 
stimolato 
la 
collaborazione 
di 
tutti 
al 
fine 
del 
rilevamento 
delle 
questioni 
su 
cui 
� 
opportuna 
una 
pronuncia 
di 
diritto 
nell�interesse 
della 
legge. 
Lo 
aveva 
gi� 
fatto 
nel 
2011-12 
ma 
senza 
effetto. 
Riprova 
oggi 
sull�onda 
dei 
casi 
desunti 
da 
fonti 
diverse: 
segnalazioni 
di 
una 
organizzazione 
di 
giudici 
minorili, dal 
difensore 
di 
una 
parte, dalla 
casistica 
disciplinare 
in tema di contrasti interpretativi fra giudici. 
(11) 
Cfr. 
il 
memorandum 
�La 
nomofilachia 
nelle 
tre 
giurisdizioni� 
(Corte 
di 
Cassazione, 
Consiglio 
di 
Stato, Corte 
dei 
Conti), Associazione 
per la 
qualit� 
delle 
Politiche 
Pubbliche, pp. 9-10 ... un apposito 
gruppo di 
lavoro, costituito da alti 
esponenti 
delle 
tre 
giurisdizioni 
su mandato dei 
loro predecessori, 
con il 
supporto di 
italiadecide, associazione 
per 
la qualit� delle 
politiche 
pubbliche, in ragione 
del 
suo 
carattere 
super 
partes, ha svolto un impegnativo percorso di 
approfondimento dei 
problemi 
comuni 
attraverso: 

CONVEGNO 


Per 
la 
classificazione 
delle 
questioni 
giuridiche, 
potrebbe 
anche 
attingersi 
all�esperienza del massimario delle Suprema Corte di Cassazione (13) od ad 


-un primo seminario, svoltosi a porte chiuse il 22 giugno 2012, presso la camera dei deputati, sulla 
base di relazioni dei costituzionalisti massimo luciani e nicol� Zanon i cui esiti sono riassunti nel documento 
intitolato: �Giurisdizioni, costituzione e sistema politico� nel quale si auspica una maggiore 
cooperazione tra i poteri e tra le giurisdizioni superiori per migliorare 
il funzionamento del sistema di 
giustizia; 
-un secondo seminario, svoltosi a porte chiuse il 3 febbraio 2014, presso la camera dei deputati, con 
la partecipazione dei vertici delle giurisdizioni superiori, nel quale si 
� discussa una ampia relazione 
del 
gruppo 
di 
lavoro 
sulle 
questioni 
comuni 
alle 
tre 
giurisdizioni 
e 
si 
� 
concordato 
di 
uscire 
dalla 
logica 
del 
confronto 
interno, 
che 
aveva 
caratterizzato 
il 
precedente 
lavoro, 
e 
di 
proseguire 
allo 
scopo 
di 
avviare 
un dialogo tra le giurisdizioni e gli altri poteri dello Stato sul tema di fondo della giurisdizione come 
servizio alla comunit� e al cittadino; 
che su queste basi il gruppo di lavoro ha proceduto a: 


a. 
ricomporre l�esperienza pi� recente delle tre giurisdizioni in un unico quadro conoscitivo da offrire 
come base di confronto; 
b. 
elaborare proposte condivise per migliorare il contributo delle giurisdizioni superiori al funzionamento 
del sistema di giustizia; 
c. 
ribadire 
l�esigenza 
di 
armonizzare 
l�esercizio 
della 
funzione 
nomofilattica 
in 
un 
sistema 
storicamente 
basato sulla pluralit� di giurisdizioni e avanzare a tal fine proposte volte a sistematizzare il dialogo ed 
i raccordi organizzativi e funzionali, principalmente attraverso processi paralleli e concordati di autoriforma; 
�nel 
corso 
di 
una 
riunione 
tenutasi 
il 
29 
febbraio 
2016 
i 
vertici 
delle 
tre 
giurisdizioni 
e 
il 
vice 
presidente 
del cSm hanno tutti concordemente preso atto del lavoro fin l� svolto e hanno confermato l�impegno a 
sostenere con la loro attiva partecipazione una iniziativa conclusiva di alto profilo istituzionale; 
che il gruppo di lavoro ha provveduto alla elaborazione della Relazione conclusiva composta da note 
tematiche 
sottoscritte 
dai 
singoli 
partecipanti 
e 
dalla 
nota 
di 
sintesi, 
che 
contiene 
uno 
schema 
del 
quadro 
conoscitivo condiviso e l�elenco delle proposte del pari condivise in seno al 
gruppo di lavoro alla luce 
della discussione finale. 
(12) 
L�ufficio 
studi, 
ai 
sensi 
dell�art. 
13, 
comma 
2, 
del 
regolamento 
di 
organizzazione 
degli 
uffici 
amministrativi della Giustizia Amministrativa, �cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, 
l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorit� referente della giustizia amministrativa�. I 
contenuti specifici e le modalit� di svolgimento di tali competenze sono state ulteriormente dettagliate 
dalla delibera del CPGA 
11 maggio 2012, recante: Linee guida e direttive per l'attivit� dell'ufficio studi, 
massimario e formazione, tabella a), la quale prevede all�art. 8, comma 1, la nomina all�interno dell�ufficio 
studi dei magistrati referenti per i rapporti con gli Stati stranieri 
e le Istituzioni internazionali. Le 
Linee guida dedicano particolare attenzione alla disciplina dei criteri di selezione dei magistrati. 
(13) 
un importante passo in questa direzione � stato fatto con delibera del Consiglio Superiore 
della Magistratura del 31 ottobre 2017 relativa a �Linee guida volte alla individuazione delle modalit� 
di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito�. La Settima Commissione referente 
ha chiesto ed ottenuto l�apertura di una pratica avente ad oggetto la possibilit� di elaborare delle linee 
guida o comunque dei criteri di carattere generale in ordine alla costituzione 
di una banca dati della giurisprudenza 
di merito. La Commissione ha preliminarmente attivato una interlocuzione con il direttore 
del C.E.D. innanzitutto per conoscere l�esistenza di progetti gi� elaborati presso la Corte di Cassazione, 
quanto ai criteri di selezione ed alle relative modalit� operative, nonch� 
per individuare gli ambiti di 
collaborazione del Consiglio Superiore con il C.E.D. della Cassazione per elaborare, integrare, migliorare, 
implementare 
i 
progetti 
in 
materia, 
in 
modo 
da 
condividere 
le 
reciproche 
esperienze 
e 
competenze. 
� stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla individuazione delle modalit� di ricostituzione, nel�ambito 
del sistema ItalgiureWeb, gestito dal C.E.D. della Corte di Cassazione dell�archivio della giurisprudenza 
di merito. Compito principale ed iniziale del gruppo � stato quello di individuare criteri di 
selezione e di classificazione dei provvedimenti di merito da inserire nella banca dati; di individuare, 
da un lato, i soggetti deputati alla raccolta ed alla selezione dei suddetti provvedimenti e alla loro clas

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


analoghe 
esperienze 
di 
altre 
giurisdizioni 
come 
Consiglio di 
Stato e 
Corte 
dei 
Conti. 


Per 
l�indagine 
sulla 
qualit� 
della 
regolazione 
nel 
versante 
delle 
Pubbliche 
Amministrazioni, 
possono 
costituire 
utili 
strumenti 
i 
protocolli 
d�intesa 
fra 
Avvocatura 
dello Stato e 
le 
Agenzie 
fiscali 
(14), che 
prevedono incontri 
periodici 
in cui 
viene 
esaminata 
l�evoluzione 
del 
contenzioso e 
si 
discute 
sulle 
modalit� di cooperazione informatica. 

La 
visione 
d'insieme 
dei 
giudizi, anche 
attraverso la 
condivisione 
delle 
banche 
dati 
con comuni 
codici 
di 
identificazione 
e 
classificazione 
degli 
atti, � 
particolarmente 
importante 
per assicurare 
la 
gestione 
razionale 
dei 
giudizi 
in 
materia 
tributaria 
e 
favorire 
la 
funzione 
nomofilattica 
della 
Suprema 
Corte. 
Pu� 
ipotizzarsi 
l�estensione 
di 
questo 
modello 
organizzativo 
e 
di 
cooperazione 
ad 
altre 
amministrazioni 
per 
una 
pi� 
organica 
disciplina 
dei 
rapporti, 
anche 
potenziando il 
raccordo fra 
Avvocatura 
dello Stato ed uffici 
legislativi 
dei 
ministeri. 
Per un migliore 
coordinamento di 
queste 
forme 
di 
cooperazione, dovrebbe 
farsi 
puntuale 
applicazione 
dell�art. 
4 
ter 
del 
codice 
deontologico 
degli 
avvocati e procuratori dello Stato (15). 

2. normativa di riferimento. 
Sul 
piano 
della 
normativa 
primaria, 
vanno 
evidenziati, 
in 
primo 
luogo, 
gli 
articoli 
13 
e 
15 
della 
l. 
n. 
103/1979. 
L�art. 
13 
del 
R.D. 
n. 
1611/1933 
riguarda 
le 
competenze 
in sede 
consultiva 
dell�Avvocatura 
dello Stato. La 
norma 
stabilisce 
che 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
�provvede 
alle 
consultazioni 
legali 
richieste 
dalle 
amministrazioni 
e 
inoltre 
a 
consigliarle 
e 
dirigerle 
quando si 
tratti 
di 
promuovere, contestare 
o abbandonare 
giudizi: 
esamina 
progetti 
di 
legge, di 
regolamenti, 
di 
capitolati 
redatti 
dalle 
amministrazioni, 
quando 
ne 
sia 
richiesta; 
predispone 
transazioni 
d�accordo con le 
amministrazioni 
interessate; 
esprime 
pareri 
sugli 
atti 
redatti 
dalle 
amministrazioni; 
prepara 
contratti, 
suggerisce 
provvedimenti 
intorno 
a 
reclami 
e 
questioni 
sorte 
amministrativamente 
che 


sificazione 
e 
dall�altro, 
le 
strutture 
alle 
quali 
affidare 
il 
trattamento 
informatico 
dei 
documenti 
e 
loro 
eventuale 
atomizzazione; 
di 
definire 
le 
modalit� 
operative 
per garantire 
il 
funzionamento della 
banca 
dati a regime. 


(14) Gli 
accordi 
con le 
Agenzie 
Fiscali 
trovano formalizzazione 
all�interno di 
Protocolli 
d�intesa 
in cui 
si 
regola 
l�attivit� 
consultiva, i 
confini 
dell�assistenza 
e 
della 
rappresentanza 
in giudizio dinanzi 
alle 
varie 
giurisdizioni, la 
notifica 
degli 
atti, gli 
incontri 
periodici 
per l�esame 
dell�evoluzione 
dei 
contenziosi 
e, infine, la cooperazione informatica. 
(15) 
Deliberazione 
del 
Comitato 
Nazionale 
dell�Associazione 
unitaria 
degli 
avvocati 
e 
procuratori 
dello Stato del 
5 maggio 1994 e 
modifiche 
della 
Giunta 
e 
del 
Comitato Nazionale 
dell�Associazione 
ex 
art. 54 del 
T.u. 165 del 
2001 come 
modificato dalla 
legge 
n. 190 del 
2012 - Deliberazione 
del 
Comitato 
direttivo dell�Associazione 
Nazionale 
Avvocati 
e 
Procuratori 
dello Stato del 
12 luglio 2013, l�art. 4 
ter 
stabilisce 
che 
�� L�avvocato o procuratore 
dello Stato titolare 
di 
un 
incarico interno o esterno di 
consulenza, redige 
annualmente 
una relazione 
sui 
profili 
di 
criticit� nonch� 
sulle 
proposte 
di 
razionalizzazione 
del 
contenzioso e 
di 
miglioramento della strategia difensiva della sede 
- sezione 
di 
appartenenza 
o dell�Amministrazione presso la quale ha svolto l�incarico. 

CONVEGNO 


possono dar luogo a 
litigi�. L�art. 15 stabilisce 
che 
�l�Avvocato Generale 
ha 
il 
compito 
di 
riferire 
periodicamente 
al 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
sull�attivit� 
svolta 
dall�Avvocatura 
dello 
Stato, 
presentando 
apposite 
relazioni 
e 
segnalare 
le 
eventuali 
carenze 
legislative 
e 
i 
problemi 
interpretativi 
che 
emergono 
nel corso dell�attivit� dell�Istituto�. 


Dal 
combinato disposto delle 
due 
norme 
deriva 
che 
l�Avvocatura 
dello 
Stato � 
ex 
lege 
tenuta 
a 
svolgere 
il 
monitoraggio sugli 
affari 
legali 
per offrire 
al 
Governo un quadro sistematico ed esprime 
il 
proprio punto di 
vista 
su progetti 
di legge e regolamenti. 


Altra 
importante 
competenza 
per il 
monitoraggio sugli 
affari 
legali, che 
riguarda 
specificamente 
il 
settore 
degli 
appalti 
pubblici, 
� 
da 
rinvenirsi 
nell�art. 
19, 
co. 
5, 
del 
d.l. 
n. 
90/2014, 
convertito 
con 
modificazioni 
nella 
l. 
n. 
114/2014. 
La 
norma 
prevede 
in capo al 
singolo Avvocato dello Stato l�obbligo di 
inviare 
all�Autorit� 
nazionale 
anticorruzione 
�notizie 
e 
segnalazioni� 
in 
ordine 
a 
�violazioni 
di 
disposizioni 
di 
legge 
o di 
regolamento o di 
altre 
anomalie 
e 
irregolarit��, 
di 
cui 
questo 
venga 
a 
conoscenza, 
nell�esercizio 
delle 
proprie 
funzioni, 
con riferimento ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Il 
concetto di 
�anomalia� 
� 
stato interpretato dall�Avvocatura 
dello Stato 
come 
�contemplare 
tutte 
le 
ipotesi, anche 
atipiche, in cui 
sia 
dato ravvisare, 
nella 
materia 
dei 
contratti 
pubblici, 
un 
significativo 
scostamento 
rispetto 
al 
corretto agire 
pubblico, che 
potrebbe 
costituire 
il 
sintomo di 
una 
condotta 
rilevante 
in chiave di anticorruzione� (16). 

(16) L�Avvocatura 
Generale 
dello Stato sull�interpretazione 
della 
norma 
con parere 
n. 41458 del 
28 gennaio 2015 si 
� 
cos� 
espressa 
� 
� 
di 
difficile 
collocazione 
dogmatica si 
rivela il 
concetto di 
�anomalia�, 
almeno nel 
senso suggerito dalla norma in esame� 
come 
contributo alla ricostruzione 
giuridica 
del 
concetto 
di 
anomalia, 
e 
pi� 
in 
generale 
dell�intera 
disposizione 
in 
esame, 
pu� 
essere 
rammentato 
che 
il 
ministero 
dell�interno 
ha 
pubblicato 
nella 
Gazz. 
uff. 
18 
luglio 
2014, 
n. 
165 
le 
�Prime 
linee 
guida 
per 
l'avvio di 
un circuito collaborativo tra anac-Prefetture 
-utG 
e 
enti 
locali 
per 
la prevenzione 
dei 
fenomeni 
di 
corruzione 
e 
l'attuazione 
della trasparenza amministrativa�. nell�ambito di 
tale 
provvedimento, 
ha espresso degli 
orientamenti 
interpretativi 
per 
l'applicazione 
delle 
misure 
straordinarie 
di 
gestione 
e 
sostegno delle 
imprese 
di 
cui 
all'art. 32 del 
decreto-legge 
n. 90/2014, spiegando che 
l�art. 32 
del 
decreto legge 
n. 90/2014 ha attribuito al 
Presidente 
dell'anac il 
potere 
di 
richiedere 
al 
Prefetto 
l'adozione 
di 
misure 
dirette 
ad incidere 
sui 
poteri 
di 
amministrazione 
e 
gestione 
dell'impresa coinvolta 
in 
procedimenti 
penali 
per 
gravi 
reati 
contro 
la 
pubblica 
amministrazione 
o 
�nei 
cui 
confronti 
emergano 
situazioni 
di 
anomalia sintomatiche 
di 
condotte 
illecite 
o criminali�. Secondo l�impostazione 
del 
ministero, 
la 
ratio 
dell'intervento 
legislativo 
� 
rivolta 
al 
principale 
... 
sono 
comunque 
suscettibili 
di 
palesare 
�significativi 
e 
gravi 
discostamenti 
rispetto 
agli 
standard 
di 
legalit� 
e 
correttezza�, 
l'esecuzione 
del 
contratto pubblico non venga oltremodo a soffrire 
di 
tale 
situazione. alla luce 
dei 
suesposti 
elementi, 
appare 
verosimile 
che 
il 
legislatore 
abbia inteso inserire 
nella disposizione 
in commento le 
categorie 
della �irregolarit�� 
e 
della �anomalia�, accanto a quella pi� grave 
della �violazione 
di 
disposizioni 
di 
legge 
o di 
regolamento�, come 
una sorta di 
clausola di 
chiusura che 
potesse 
contemplare 
tutte 
le 
ipotesi, anche 
atipiche, in cui 
sia dato ravvisare, nella materia dei 
contratti 
pubblici, un significativo 
scostamento rispetto al 
corretto agire 
pubblico, che 
potrebbe 
costituire 
il 
sintomo di 
una condotta rilevante 
in chiave 
di 
anticorruzione. invero, l�esercizio dell�attivit� istituzionale 
di 
prevenzione 
e 
di 
repressione 
del 
fenomeno 
della 
corruzione 
da 
parte 
dell�autorit� 
impone 
l�acquisizione 
di 
elementi 
significativi 
anche 
ulteriori 
rispetto a quelli 
che 
configurano vizi 
tipici 
di 
legittimit� dell�azione 
ammi

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


La 
�anomalia�, 
cos� 
intesa, 
consente 
all�Avvocatura 
dello 
Stato 
di 
fornire 
informazioni 
all�ANAC 
utilizzando 
i 
metodi 
di 
rilevazione 
del 
rischio 
corruzione 
elaborati 
nell�analisi 
di 
impatto 
della 
regolazione: 
adeguatezza 
degli 
oneri 
burocratici, 
chiarezza 
delle 
norme, 
appropriatezza 
potere 
discrezionale 
(17). 


3. indicatori 
per 
valutazione 
impatto sulla spesa pubblica e 
controversie 
sul 
tema. 
Per 
quanto 
riguarda 
l�impatto 
in 
termini 
di 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
non 
risultano 
elaborati 
criteri 
di 
aggregazione. 
Pu� 
per� 
farsi 
riferimento 
ad una 
serie 
di 
elementi 
indicativi. Dovendosi 
indicare 
per ogni 
ricorso o domanda 
giudiziale 
il 
valore 
della 
controversia 
per il 
calcolo del 
contributo unificato, 
l�inserimento del 
relativo ammontare 
in banca 
dati 
per ciascun affare 
legale 
potrebbe 
consentire 
un 
calcolo 
di 
massima. 
Per 
quanto 
riguarda, 
invece, 
le 
cause 
di 
valore 
indeterminato, va 
operata 
distinzione 
fra 
casi 
di 
assoluta 
indeterminabilit� 
e 
quelli 
in cui, al 
fine 
di 
calcolare 
l�importo, � 
necessario acquisire 
ulteriori 
dati. 
Ad 
esempio 
le 
controversie 
in 
materia 
di 
classamento 
massivo di 
immobili 
nelle 
grandi 
citt� 
vengono classificate 
come 
�di 
valore 
indeterminato�. Per la 
quantificazione 
del 
valore 
� 
sufficiente 
l�acquisizione 
del 
dato sulla 
rendita 
catastale 
in contestazione 
che 
pu� desumersi 
dal 
ricorso 


o 
dagli 
atti. 
Il 
dato 
pu� 
essere 
utilizzato 
per 
il 
calcolo 
del 
maggior 
gettito. 
Questo 
profilo � 
rilevante 
anche 
ai 
fini 
della 
difesa 
in giudizio in Corte 
Costituzionale 
sulle 
norme 
che 
hanno 
un 
impatto 
di 
ampia 
portata 
sulla 
finanza 
pubblica 
(18). Il 
dato, ai 
fini 
della 
quantificazione 
dell�impatto sulla 
qualit� 
della 
regolazione, 
va 
incrociato 
con 
quello 
relativo 
al 
monitoraggio 
di 
criticit� 
e disfunzioni che emergono dall�analisi del contenzioso. 
Altro elemento rilevante 
� 
il 
rapporto fra 
giudizi 
pendenti 
e 
soluzioni 
alternative 
delle 
controversie 
o 
ricorso 
all�autotutela. 
un 
calcolo 
in 
tal 
senso 
per 


nistrativa, 
elementi 
che, 
quand�anche 
inidonei 
a 
condurre 
ad 
una 
pronuncia 
demolitoria 
del 
giudice 
amministrativo, 
rivelino 
in 
qualche 
modo 
sintomi 
di 
una 
cattiva 
gestione 
della 
funzione 
che 
possa 
essere 
stigmatizzata attraverso l�esercizio dei poteri attribuiti all�autorit��. 

L�ANAC con nota 
39200 datata 
1 aprile 
2015 ha 
rappresentato che 
il 
Consiglio dell�Autorit� 
nell�Adunanza 
del 17-19 marzo 2015 ha ritenuto condivisibili le considerazioni ivi espresse. 


(17) �L�analisi 
di 
impatto della 
corruzione 
(AIC): 
un nuovo strumento per i 
regolatori?�, 
LuCA 
DI 
DONATO, in Federalismi 
- Rivista di 
diritto Pubblico italiano comparato europeo, novembre 
2015, p. 
13. 
(18) Con ordinanza 
del 
16 dicembre 
2016, la 
Commissione 
tributaria 
regionale 
del 
Lazio ha 
sollevato 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale, 
per 
violazione 
degli 
artt. 
3, 
53 
e 
97 
della 
Costituzione, 
dell�art. 1, comma 
335, della 
legge 
30 dicembre 
2004, n. 311, recante 
�Disposizioni 
per la 
formazione 
del 
bilancio annuale 
e 
pluriennale 
dello Stato (legge 
finanziaria 
2005)�, il 
quale 
prevede 
che 
�La 
revisione 
parziale 
del 
classamento delle 
unit� 
immobiliari 
di 
propriet� 
privata 
site 
in microzone 
comunali, 
��. La 
corte 
costituzionale 
con sentenza 
249 del 
2017 ha 
dichiarato non fondata 
la 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 
1, 
comma 
335, 
della 
legge 
30 
dicembre 
2004, 
n. 
311, 
recante 
�Disposizioni 
per la 
formazione 
del 
bilancio annuale 
e 
pluriennale 
dello Stato (legge 
finanziaria 
2005)�, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. 

CONVEGNO 
11 


la 
pubblica 
amministrazione 
pu� dare 
indicazione 
sulle 
capacit� 
amministrative 
di 
modificare 
prassi 
consolidate 
e 
sulle 
relative 
ricadute 
sull�Erario (19). 

Anche 
la 
serialit� 
delle 
cause 
pu� costituire 
un elemento indicativo per 
la 
verifica 
della 
qualit� 
della 
normazione 
in 
quanto 
sintomatiche 
di 
un 
problema 
generale. 
Spesso 
vengono 
proposti 
ricorsi 
con 
le 
medesime 
censure 
che 
danno 
luogo 
a 
filoni 
che 
sovraccaricano 
di 
adempimenti 
l�amministrazione 
della 
Giustizia 
e 
che 
durano finch� 
non si 
consolida 
specifica 
giurisprudenza. 
un 
caso 
significativo 
� 
accaduto 
presso 
la 
Corte 
di 
Appello 
di 
Brescia 
per 
pretese 
azionate 
sia 
avanti 
al 
TAR Lazio che 
ai 
giudici 
ordinari 
di 
merito dei 
tribunali 
territoriali. 
Si 
tratta 
di 
docenti 
in 
possesso 
del 
titolo 
di 
scuola 
magistrale 
che 
chiedevano di 
essere 
inseriti 
nella 
graduatoria 
ad esaurimento. Avevano 
impugnato l�atto generale 
a 
monte 
avanti 
al 
TAR Lazio e 
lo specifico provvedimento 
di 
rigetto 
della 
istanza 
di 
inserimento 
nella 
graduatoria 
innanzi 
al 
Tribunale 
di 
Brescia. 
Vi 
era 
una 
sostanziale 
identit� 
del 
�petitum�. 
La 
circostanza 
della 
doppia 
pendenza 
veniva 
taciuta 
ad entrambe 
le 
giurisdizioni. La 
Corte 
di 
appello condannava 
i 
ricorrenti 
per abuso del 
mezzo processuale 
al 
risarcimento 
del 
danno a 
favore 
dell�Amministrazione 
ai 
sensi 
dell�art. 96 comma 
3 


c.p.c. (20). 
Talvolta 
la 
serialit� 
� 
generata 
da 
condotte 
opportunistiche 
delle 
parti 
private 
che 
tendono a 
reiterare 
giudizi 
per trarre 
vantaggi 
da 
ritardi 
o disfunzioni 
amministrative 
oppure 
costituiscono semplicemente 
normale 
conseguenza 
di 
una 
disfunzione 
o di 
una 
cattiva 
formulazione 
della 
norma. Si 
pensi 
al 
caso 
degli 
indennizzi 
da 
irragionevole 
durata 
del 
processo 
che, 
non 
avendo 
lo 
Stato 
programmato 
risorse 
per 
pagamento 
delle 
somme 
oggetto 
di 
condanna, 
hanno 


(19) Vedi 
Cassazione 
Sez. un. 6820 del 
2017 che 
ha 
affermato che 
le 
valutazioni 
su efficacia 
ed 
economicit� 
assumono la 
valenza 
normativa 
e 
quindi 
vanno valutate 
sul 
piano della 
legittimit� 
e 
non 
della 
mera 
opportunit� 
dell�azione 
amministrativa 
ai 
sensi 
dell�art. 
1 
co. 
1 
legge 
241 
del 
1990. 
Tribunale 
di 
Roma 
Sez. XIII del 
22 giugno 2015 e 
10 marzo 2016 in un caso di 
una 
mediazione 
demandata 
ex art. 
5 
comma 
2 
decreto 
legislativo 
27/10 
ha 
affermato 
il 
seguente 
principio 
�che 
una 
condotta 
agnostica, 
immotivatamente 
anodina 
e 
deresponsabilizzata 
dell�amministrazione 
pubblica 
potrebbe 
esporre 
a 
danno 
erariale 
sotto il 
profilo delle 
conseguenze 
del 
mancato accordo sulla 
proposta 
del 
giudice 
ed invio a 
mediazione 
comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza�. 
(20) Cfr. Corte 
di 
Appello di 
Brescia 
sezione 
Lavoro sentenza 
94/17. Osserva 
la 
Corte 
"il 
fatto 
che 
la 
legge 
non 
disponga 
un 
divieto 
di 
agire 
sia 
davanti 
al 
giudice 
amministrativo, 
sia 
davanti 
al 
giudice 
ordinario, non toglie 
che 
nella 
specie 
la 
pendenza 
dei 
due 
giudizi 
integri 
un abuso, in particolare 
sotto 
il 
profilo di 
un ingiustificato aggravamento del 
sistema 
giurisdizionale, causa 
di 
inutile 
spreco di 
tempo 
e 
di 
energie 
da 
parte 
del 
suddetto sistema 
(si 
osservi 
infatti 
che 
in ogni 
caso una 
delle 
due 
sentenze 
risulter� 
sostanzialmente 
inutile, o perch� 
di 
esito uguale 
all�altra 
o perch�, se 
di 
esito diverso, consentir� 
al 
ricorrente 
di 
scegliere 
quale 
delle 
due 
far valere). In definitiva, essendo mancata 
la 
dimostrazione 
di 
un interesse 
oggettivamente 
valutabile 
alla 
medesima 
tutela 
processuale 
raddoppiata 
avanti 
il 
giudice 
amministrativo 
e 
al 
giudice 
ordinario, 
ricorrono, 
con 
riferimento 
agli 
appellanti 
specificati 
in 
dispositivo, 
tutti 
gli 
estremi 
sia 
soggettivi 
che 
oggettivi 
che, ai 
sensi 
dell�art. 93, co. 3, c.p.c. consentono al 
giudice, 
in ogni 
caso in cui 
condanna 
la 
parte 
soccombente 
alle 
spese, di 
condannare 
la 
stessa 
al 
pagamento, a 
favore 
della 
controparte, di 
una 
somma 
equitativamente 
determinata, che 
nella 
specie 
si 
ritiene 
di 
determinare 
in � 500,00 per ciascuno". 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


determinato insorgenza 
di 
numerose 
procedure 
esecutive 
con addebito di 
ulteriori 
oneri 
per 
spese 
legali 
ed 
interessi, 
abuso 
del 
mezzo 
processuale 
per 
avvio di plurime procedure con il medesimo titolo (21). 


La 
serialit� 
strumentale 
� 
talvolta 
favorita 
dalla 
prassi 
di 
certi 
magistrati 
di 
non 
procedere 
alla 
riunione 
di 
giudizi 
riguardanti 
medesimi 
profili 
di 
diritto 
(22). 


Il 
valore 
e 
le 
disfunzioni 
possono anche 
desumersi 
dall�analisi 
di 
singoli 
giudizi sintomatici di criticit� di carattere generale. 

Per 
la 
Pubblica 
Amministrazione 
le 
ricadute 
sono 
assolutamente 
evidenti 
in termini 
di 
contenimento della 
spesa 
pubblica 
e 
sviluppo economico. In tal 
senso significativo � 
da 
ritenersi 
il 
contenzioso dell�Agenzia 
delle 
Entrate 
in 
materia 
di 
tributi 
(23), 
i 
giudizi 
generati 
dagli 
interventi 
per ridurre 
la 
spesa 
pubblica 
secondo i 
criteri 
stabiliti 
nel 
documento sulla 
revisione 
della 
spesa 
del 
Commissario per la 
spending review 
redatto il 
20 giugno 2017 (24), come 


(21) La 
Cassazione 
con sentenza 
6078/15 affermava 
che 
ҏ 
da 
ritenersi 
che 
all'elevatissimo dispendio 
energetico e 
di 
risorse 
che 
lo Stato ha 
impiegato per fronteggiare 
le 
istanze 
dei 
creditori 
(impedendo 
a 
costoro 
di 
percepire 
tempestivamente 
le 
liquidazioni), 
poteva 
sostituirsi 
una 
task 
force 
di 
uomini 
e 
mezzi 
con il 
fine 
di 
velocizzare 
i 
pagamenti: 
ci� avrebbe 
evitato l'enorme 
spreco di 
denaro che 
invece 
si � avuto con la proliferazione crescente di contenzioso su contenzioso�. 
(22) 
Vedi 
su 
Questione 
Giustizia, 
magistratura 
democratica 
misure 
organizzative 
e 
buone 
prassi 
nella gestione 
del 
contenzioso. 
Si 
commenta 
una 
sentenza 
delle 
sezioni 
unite 
29548/16 con cui 
la 
Suprema 
Corte 
si 
� 
pronunciata 
sulla 
richiesta 
di 
cassazione 
di 
una 
decisione 
della 
sezione 
disciplinare 
del 
CSM 
che 
aveva 
condannato un giudice 
di 
tribunale 
per il 
ritardo nel 
deposito delle 
sentenze. Secondo 
l�incolpato ricorrente 
la 
sezione 
disciplinare 
non aveva 
adeguatamente 
considerato come 
i 
ritardi 
a 
lui 
addebitati 
non dipendessero n� 
dalla 
scarsa 
laboriosit� 
(perch� 
anzi 
le 
sue 
definizioni 
con e 
senza 
sentenza 
erano 
tra 
le 
pi� 
alte 
del 
proprio 
ufficio 
e 
largamente 
superiori 
alle 
medie 
nazionali 
) 
n� 
da 
incapacit� 
organizzativa, al 
contrario costituivano l�effetto di 
una 
precisa 
scelta 
organizzativa 
tendente 
a 
spostare 
il 
collo di 
bottiglia 
del 
giudizio civile 
dalla 
fase 
istruttoria 
a 
quella 
decisoria, riducendo al 
massimo la 
durata 
del 
rinvio per precisazione 
delle 
conclusioni. Le 
Sezioni 
unite 
accoglievano la 
tesi 
del 
ricorrente 
ritenendo la validit� delle scelte organizzative stante la limitatezza delle risorse. 
(23) V.d. relazione 
del 
MEF, Dipartimento delle 
Finanze, sul 
monitoraggio dello stato del 
contenzioso 
tributario e 
sull�attivit� 
delle 
commissioni 
tributarie 
relativo all�anno 2015, da 
cui 
emerge 
che, 
man mano che 
si 
sale 
nel 
valore, diminuisce 
la 
percentuale 
di 
ricorsi 
favorevoli 
al 
contribuente 
e 
che 
la 
durata media dei giudizi davanti alle Commissioni tributarie � dai 150 ai 180 giorni. 
Come 
caso significativo dell�impatto vedi 
sentenza 
delle 
sezioni 
unite 
n. 23397/2016 che 
ha 
affermato 
il 
principio 
secondo 
il 
quale 
la 
scadenza 
del 
termine/perentorio 
stabilito 
per 
opporsi 
o 
impugnare 
un 
atto di 
riscossione 
mediante 
ruolo o comunque 
di 
riscossione 
coattiva 
produce 
soltanto l'effetto sostanziale 
della 
irretrattabilit� 
del 
credito 
ma 
non 
determina 
anche 
l'effetto 
della 
c.d. 
"conversione" 
del 
termine 
di 
prescrizione 
breve 
eventualmente 
previsto in quello ordinario decennale, ai 
sensi 
dell'art. 2953. Tale 
principio, 
pertanto, 
si 
applica 
con 
riguardo 
a 
tutti 
gli 
atti 
-comunque 
denominati 
di 
riscossione 
mediante 
ruolo o comunque 
di 
riscossione 
coattiva 
di 
crediti 
relativi 
ad entrate 
dello Stato tributarie 
ed extra 
tributarie, 
nonch� 
di 
crediti 
delle 
Regioni, 
delle 
Province, 
dei 
Comuni 
e 
degli 
altri 
Enti 
locali, 
nonch� 
delle 
sanzioni 
amministrative 
per la 
violazione 
di 
norme 
tributarie 
amministrative 
e 
cos� 
via. Con la 
conseguenza 
che, qualora 
per i 
relativi 
crediti 
sia 
prevista 
una 
prescrizione 
(sostanziale) pi� breve 
di 
quella 
ordinaria, la 
sola 
scadenza 
del 
termine 
concesso al 
debitore 
per proporre 
l'opposizione, non consente 
di 
fare 
applicazione 
dell'art. 
2953 
cod. 
civ., 
tranne 
che 
in 
presenza 
di 
un 
titolo 
giudiziale 
divenuto 
definitivo. 
Questa 
decisione 
ha 
impatto in termini 
di 
ricadute 
sulla 
spesa 
pubblica 
per numerosi 
miliardi 
di 
euro. I 
ritardi 
dell�Agenzia 
nel 
recupero dei 
crediti 
sono stati 
causati 
dalle 
oscillazioni 
giurisprudenziali 
e 
dal-
l�enorme 
carico di 
lavoro che 
grava 
sugli 
uffici 
fiscali 
che 
impone 
una 
scelta 
di 
scadenzare 
i 
recuperi 
trattando in via prioritaria quelli di pi� prossima scadenza. 

CONVEGNO 
13 


la 
centralizzazione 
degli 
acquisti 
di 
beni 
e 
servizi 
(25), 
l'accorpamento 
dei 
Comuni 
(26), identificazione 
di 
costi 
standard e 
di 
fabbisogni 
standard (27), il 
blocco del 
turn over 
(28). 


(24) V.d. apposita 
relazione 
della 
PCM 
e 
del 
MEF 
su obiettivi, attivit� 
e 
risultati, annualit� 
20142016. 
(25) 
V.d. 
Consiglio 
di 
Stato, 
sez. 
III, 
sentenza 
n. 
3162/2017 
relativa 
all�impugnazione 
di 
una 
determina 
della 
Stazione 
unica 
Appaltante 
della 
Regione 
Basilicata 
concernente 
l�indizione 
di 
una 
procedura 
di 
gara 
per 
l�affidamento 
quinquennale 
del 
servizio 
di 
pulizia 
di 
un�azienda 
ospedaliera. 
Sul 
medesimo 
lotto 
vi 
era 
stata 
una 
precedente 
delibera 
di 
aggiudicazione 
da 
parte 
della 
Consip. 
Il 
Consiglio 
di 
Stato 
censura 
la 
normativa 
nazionale 
art. 
1, 
comma 
449 
e 
ss., 
l. 
296/2006 
perch� 
non 
impone 
un 
espresso 
onere 
della 
centrale 
di 
committenza 
regionale 
di 
regolarsi 
con 
la 
centrale 
di 
committenza 
nazionale. 
(26) V.d. TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza 
n. 1027/2017 riguardante 
un ricorso proposto contro il 
Ministero dell�Interno avente 
ad oggetto l�esercizio obbligatorio in forma 
associata 
delle 
funzioni 
fondamentali 
dei 
Comuni 
mediante 
unioni 
e 
convenzioni 
reciproche. Il 
TAR riemette 
alla 
Corte 
costituzionale 
la 
legittimit� 
dell�art. 14, commi 
26-31, D.L. n. 78/2010 perch� 
incide 
unilateralmente 
sull�assetto 
organizzativo 
dei 
Comuni 
con 
popolazione 
inferiore 
ai 
5000 
abitanti, 
prevedendo 
l�obbligo 
in 
forma 
associata delle funzioni fondamentali. 
(27) 
Si 
veda 
da 
ultimo 
la 
sentenza 
n. 
141/2016 
della 
Corte 
costituzionale 
in 
base 
alla 
quale: 
�non 
sono 
fondate 
le 
questioni 
di 
legittimit� 
costituzionale 
-promosse 
dalla 
Regione 
lombardia 
in 
riferimento 
agli 
artt. 
3, 
117, 
sesto 
comma, 
e 
119 
cost. 
-dell'art. 
1, 
commi 
398, 
555, 
556 
e 
557, 
della 
legge 
n.190 
del 
2014, 
i 
quali 
prevedono 
nel 
caso 
di 
mancato 
raggiungimento 
dell'intesa 
in 
sede 
di 
auto 
coordinamento 
regionale 
per 
la 
riduzione 
della 
spesa 
regionale, 
che 
l'individuazione 
degli 
importi 
e 
degli 
ambiti 
in 
cui 
effettuarla, 
oltre 
alla 
rideterminazione 
dei 
livelli 
di 
finanziamento 
di 
tali 
ambiti 
e 
delle 
modalit� 
di 
acquisizione 
delle 
risorse 
da 
parte 
dello 
Stato 
avvenga 
attraverso 
l'adozione 
di 
un 
d.P.c.m.; 
e 
che 
gli 
eventuali 
risparmi 
nella 
gestione 
del 
Servizio 
sanitario 
nazionale 
conseguiti 
dalle 
Regioni 
rimangono 
nella 
disponibilit� 
di 
queste 
ultime 
per 
scopi 
sanitari. 
alla 
stregua 
degli 
indici 
sostanziali 
elaborati 
dalla 
giurisprudenza, 
l'atto 
attraverso 
cui 
lo 
Stato, 
in 
via 
residuale, 
opera 
la 
determinazione 
del 
taglio 
della 
spesa 
sanitaria 
e 
l'assegnazione 
dei 
relativi 
risparmi 
all'erario, 
non 
ha 
natura 
regolamentare, 
difettando 
del 
requisito 
dell'astrattezza 
(intesa 
quale 
indefinita 
ripetibilit�, 
nel 
tempo, 
delle 
regole 
contenute 
nel-
l'atto, 
ovvero 
quale 
attitudine 
dell'atto 
stesso 
ad 
essere 
applicato 
tutte 
le 
volte 
in 
cui 
si 
verifichino 
i 
presupposti 
da 
esso 
indicati). 
�, 
dunque, 
da 
escludere 
che 
il 
d.P.c.m., 
cui 
la 
disposizione 
impugnata 
rinvia, 
produca 
norme 
intese 
a 
disciplinare 
stabilmente, 
nel 
tempo, 
rapporti 
giuridici. 
al 
contrario, 
il 
decreto 
in 
questione 
non 
pu� 
che 
contenere 
determinazioni 
puntuali, 
di 
rilievo 
essenzialmente 
tecnico, 
volte 
ad 
individuare 
aspetti 
concreti 
non 
aventi 
portata 
innovativa 
del 
sistema 
normativo, 
perch� 
diretti 
a 
fissare, 
per 
una 
durata 
temporanea, 
la 
ripartizione 
delle 
riduzioni 
di 
spesa 
gi� 
individuate, 
in 
via 
di 
massima, 
nella 
disposizione 
di 
legge; 
si 
� 
pertanto 
al 
di 
fuori 
del 
modulo 
regolamentare. 
n� 
ha 
pregio 
l'osservazione 
che 
i 
criteri 
individuati 
per 
la 
riduzione 
unilaterale 
da 
parte 
dello 
Stato, 
in 
assenza 
di 
qualsiasi 
riferimento 
ai 
costi 
ed 
ai 
fabbisogni 
standard 
regionali, 
irrazionalmente 
porterebbero 
a 
premiare 
le 
Regioni 
con 
una 
pi� 
ingente 
spesa 
sanitaria. 
il 
tenore 
letterale 
della 
disposizione 
non 
vieta 
affatto 
n� 
alle 
Regioni, 
in 
sede 
di 
auto 
coordinamento, 
n� 
allo 
Stato, 
in 
sede 
di 
intervento 
sussidiario, 
di 
tenere 
conto 
dei 
costi 
e 
dei 
fabbisogni 
standard 
regionali, 
in 
modo 
da 
onerare 
maggiormente 
le 
Regioni 
caratterizzate 
da 
una 
"spesa 
inefficiente". 
Quanto 
alla 
previsione 
che 
eventuali 
risparmi 
nella 
gestione 
del 
Servizio 
sanitario 
nazionale, 
effettuati 
dalle 
Regioni, 
rimangano 
nella 
disponibilit� 
delle 
stesse 
per 
finalit� 
sanitarie, 
essa 
costituisce 
pedissequa 
attuazione 
del 
cosiddetto 
Patto 
per 
la 
salute, 
frutto 
dell'intesa 
sancita, 
in 
data 
10 
luglio 
2014, 
in 
sede 
di 
conferenza 
permanente 
per 
i 
rapporti 
tra 
lo 
Stato, 
le 
Regioni 
e 
le 
Province 
autonome 
di 
trento 
e 
di 
Bolzano. 
va 
pertanto 
esclusa, 
non 
solo 
qualsiasi 
violazione 
dell'autonomia 
finanziaria 
regionale 
-anche 
perch� 
la 
disposizione 
appare 
neutrale 
in 
termini 
di 
incidenza 
sul 
bilancio 
regionale 
-ma 
anche 
qualsiasi 
imposizione 
statale 
unilaterale 
della 
finalit� 
cui 
destinare 
i 
risparmi 
conseguiti 
nel 
settore 
sanitario. 
n�, 
infine, 
c'� 
contraddizione 
tra 
la 
disposizione 
relativa 
ai 
risparmi 
in 
materia 
sanitaria 
e 
quelle 
che 
individuano 
la 
finalit� 
cui 
destinarli, 
in 
quanto 
la 
norma 
non 
prevede 
un 
trasferimento 
diretto 
allo 
Stato 
dei 
risparmi 
conseguiti 
nei 
settori 
interessati 
dalla 
riduzione 
della 
spesa, 
ma 
soltanto 
una 
ragionevole 
rideterminazione 
dei 
livelli 
di 
finanziamento 
degli 
ambiti 
cos� 
individuati, 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Poi, significativa 
appare 
anche 
la 
giurisprudenza 
costituzionale 
sul 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica, i 
conflitti 
Stato Regioni 
(29), il 
contenzioso 
delle 
autorit� 
indipendenti 
(30), 
quello 
dei 
contratti 
pubblici 
(31), 
della 
materia 


e 
delle 
modalit� 
di 
acquisizione 
delle 
risorse 
da 
parte 
dello 
Stato. 
Sull'ammissibilit� 
del 
ricorso 
avverso 
una 
norma 
statale 
che 
impone 
la 
sottoscrizione 
di 
un 
accordo 
tra 
Stato 
e 
Regioni, 
in 
quanto 
detta 
stipula, 
proprio 
perch� 
imposta, 
non 
produce 
un 
effetto 
di 
acquiescenza�. 


(28) V.d. Corte 
costituzionale 
n. 91/2012: 
�non � 
fondata, in riferimento all'articolo 117, terzo 
comma, 
della 
costituzione, 
la 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell'articolo 
3 
della 
legge 
della 
Regione 
Puglia n. 5 del 
2011, con la quale 
� 
stato modificato l'art. 2 della legge 
regionale 
24 settembre 
2010, n. 12, disponendo la soppressione, al 
comma 1 del 
citato art. 2, delle 
parole 
"aziende 
ospedaliero-
universitarie". tale 
ultima disposizione 
era stata fatta oggetto di 
impugnativa davanti 
alla corte, 
che, 
successivamente 
all'entrata 
in 
vigore 
dell�impugnato 
art. 
3 
della 
legge 
regionale 
n. 
5 
del 
2011, 
l'ha 
dichiarata costituzionalmente 
illegittima (sentenza n. 217 del 
2011) nella parte 
in cui 
includeva fra le 
strutture 
sanitarie 
oggetto del 
divieto anche 
le 
aziende 
ospedaliero-universitarie, riconoscendo che 
il 
rispetto 
dei 
principi 
di 
coordinamento 
della 
finanza 
pubblica, 
che 
impone 
l'osservanza 
dei 
Piani 
di 
rientro 
oggetto di 
accordo, non pu� essere 
realizzato, con riguardo alle 
aziende 
ospedaliero-universitarie, 
in 
violazione 
dell'autonomia 
universitaria, 
costituzionalmente 
tutelata 
all'art. 
33 
cost.; 
sicch� 
, 
le 
misure 
necessarie 
a garantire 
il 
rispetto degli 
obiettivi 
di 
contenimento della spesa di 
cui 
al 
Piano di 
rientro 
concordato con lo Stato dovranno essere 
individuate, quanto alle 
suddette 
aziende 
ospedaliero-universitarie, 
mediante 
appositi 
protocolli 
d'intesa 
fra 
la 
Regione 
e 
le 
specifiche 
universit�. 
orbene, 
sulla 
base 
di 
tali 
argomenti, la questione 
proposta nei 
confronti 
della norma impugnata risulta priva di 
fondamento, 
in 
quanto 
frutto 
di 
un'erronea 
interpretazione 
della 
disposizione 
medesima, 
poich� 
detta 
norma 
si 
� 
solo limitata ad escludere 
dal 
novero degli 
enti 
automaticamente 
assoggettati, per 
unilaterale 
volont� 
della Regione, alla misura del 
blocco del 
turn-over 
anche 
le 
aziende 
ospedaliero-universitarie, 
per 
le 
quali 
la 
determinazione 
del 
regime 
del 
personale 
non 
pu� 
che 
essere 
il 
frutto 
di 
una 
collaborazione 
con le universit� mediante appositi protocolli di intesa�. 
(29) 
V.d. 
Corte 
costituzionale 
n. 
163/2011: 
�Questa 
corte, 
con 
riferimento 
all'art. 
1, 
comma 
796, 
lettera 
b), 
della 
legge 
n. 
296 
del 
2006, 
ha 
affermato 
che 
tale 
norma 
�pu� 
essere 
qualificata 
come 
espressione 
di 
un principio fondamentale 
diretto al 
contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, 
espressione 
di 
un 
correlato 
principio 
di 
coordinamento 
della 
finanza 
pubblica� 
(sentenze 
n. 
123 
del 
2011, n. 100 e 
n. 141 del 
2010), poich� 
la �esplicita condivisione 
da parte 
delle 
Regioni 
della assoluta 
necessit� di 
contenere 
i 
disavanzi 
del 
settore 
sanitario� determina una situazione 
nella quale 
�l'autonomia 
legislativa concorrente 
delle 
Regioni 
nel 
settore 
della tutela della salute 
ed in particolare 
nel-
l'ambito della gestione 
del 
servizio sanitario pu� incontrare 
limiti 
alla luce 
degli 
obiettivi 
della finanza 
pubblica e 
del 
contenimento della spesa� (sentenza n. 193 del 
2007). ci� in quanto le 
�norme 
statali 
che 
fissano limiti 
alla spesa di 
enti 
pubblici 
regionali 
sono espressione 
della finalit� di 
coordinamento 
finanziario (sentenze 
n. 237 e 
n. 139 del 
2009)�, per 
cui 
il 
legislatore 
statale 
pu� �legittimamente 
imporre 
alle 
Regioni 
vincoli 
alla 
spesa 
corrente 
per 
assicurare 
l'equilibrio 
unitario 
della 
finanza 
pubblica 
complessiva, 
in 
connessione 
con 
il 
perseguimento 
di 
obbiettivi 
nazionali, 
condizionati 
anche 
da 
obblighi 
comunitari�. Caso in cui 
il 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
ha 
sollevato questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
in via 
principale 
dell'art. 1 della 
legge 
della 
Regione 
Calabria 
13 luglio 2010, n. 16 (Definizione 
del 
sistema 
di 
finanziamento 
della 
Stazione 
unica 
Appaltante), 
in 
riferimento 
all'art. 
117, 
terzo 
comma, della 
Costituzione. La 
norma 
impugnata, prevedendo genericamente 
che 
il 
sistema 
di 
finanziamento 
della 
Stazione 
unica 
Appaltante 
� 
definito dalla 
Giunta 
regionale, anche 
in deroga 
alla 
misura 
dell'1% dei 
singoli 
provvedimenti 
di 
gara, di 
cui 
all'art. 10, comma 
1, della 
legge 
regionale 
7 dicembre 
2007, 
n. 
26 
(Istituzione 
dell'Autorit� 
regionale 
denominata 
"Stazione 
unica 
Appaltante" 
e 
disciplina 
della 
trasparenza 
in materia 
di 
appalti 
pubblici 
di 
lavori, servizi 
e 
forniture), violerebbe 
i 
principi 
fondamentali 
nella 
materia 
�coordinamento della 
finanza 
pubblica� desumibili 
dall'art. 1, comma 
796, lettera 
b), 
della 
legge 
27 
dicembre 
2006, 
n. 
296 
(Disposizioni 
per 
la 
formazione 
del 
bilancio 
annuale 
e 
pluriennale 
dello Stato - legge 
finanziaria 
2007), non avendo rispettato gli 
specifici 
vincoli, strumentali 
al 
conseguimento dell'equilibrio economico del 
sistema 
sanitario, contenuti 
nel 
piano di 
rientro oggetto 
dell'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria. 

CONVEGNO 
15 


creditizia 
e 
valutaria 
(32), la 
vicenda 
dei 
precari 
nella 
pubblica 
amministrazione 
(33), le 
sanzioni 
avverso lo sforamento dei 
Comuni 
dal 
patto di 
stabilit� 


(30) 
F. 
CINTOLI, 
osservazioni 
sul 
ricorso 
giurisdizionale 
dell�autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato ex 
art. 21-bis 
della legge 
n. 287/1990 e 
sulla legittimazione 
a ricorrere 
delle 
autorit� indipendenti, 
in il 
nuovo diritto amministrativo, n. 2/2012; 
R. CIFARELLI, verso un nuovo protagonismo 
delle 
autorit� indipendenti? Spunti 
di 
riflessione 
intorno all�art. 21-bis 
della legge 
n. 287 del 
1990, in 
amministrazione in cammino. 
(31) 
Come 
riportato 
dal 
Sole 
24 
ore 
del 
30 
gennaio 
2018, 
da 
un�indagine 
statistica 
effettuata 
combinando 
i 
dati 
forniti 
dall�Anac 
sul 
numero 
di 
gare 
bandite 
e 
quelli 
presenti 
sul 
sistema 
informativo 
della 
giustizia 
amministrativa 
emerge 
che 
nel 
settore 
degli 
appalti 
pubblici 
la 
percentuale 
d�impugnazione 
delle procedure di appalto � del circa 2,7% del PIL. 
(32) Si 
vedano le 
cause 
in corso sul 
cambio delle 
lire 
in euro. Infatti, in attuazione 
della 
sentenza 
n. 
216/2015 
della 
Corte 
Costituzionale, 
che 
ha 
dichiarato 
illegittima 
la 
norma 
che 
anticipava 
dal 
28 
febbraio 
2012 
al 
6 
dicembre 
2011 
il 
termine 
di 
conversione 
delle 
lire, 
il 
22 
gennaio 
2016 
sono 
iniziate 
presso 
le 
Filiali 
della 
Banca 
d�Italia 
le 
operazioni 
di 
cambio. 
Ai 
sensi 
dei 
Trattati 
europei, 
la 
conversione 
pu� solo avvenire 
impiegando risorse 
finanziarie 
dello Stato al 
quale 
la 
Banca 
d�Italia, a 
suo tempo, ha 
versato 
il 
controvalore 
delle 
lire 
ancora 
in 
circolazione 
al 
6 
dicembre 
2011. 
Le 
operazioni 
di 
conversione 
sono 
effettuate 
da 
questo 
Istituto 
sulla 
base 
delle 
istruzioni 
impartite 
dal 
Ministero 
dell�Economia 
e 
delle 
Finanze 
il 
21 
gennaio 
2016. 
A 
partire 
dalla 
pubblicazione 
della 
sentenza 
della 
Corte 
Costituzionale, 
sono arrivate 
numerose 
richieste 
di 
chiarimenti 
e 
segnalazioni 
attraverso la 
casella 
dedicata 
(conversionelireeuro@
bancaditalia.it), alcune 
indirizzate 
anche 
al 
Ministero dell�Economia 
e 
delle 
Finanze, alle 
quali 
la 
Banca 
d�Italia 
risponde 
alla 
luce 
delle 
istruzioni 
ricevute. Nel 
dare 
esecuzione 
alla 
sentenza, il 
Ministero dell�Economia 
e 
delle 
Finanze, al 
fine 
di 
garantire 
certezza 
e 
trasparenza 
alle 
operazioni 
di 
conversione, ha 
esplicitamente 
previsto l�obbligo di 
dimostrare 
di 
aver presentato la 
richiesta 
di 
cambio 
tra 
il 
6 dicembre 
2011 e 
il 
28 febbraio 2012, specificandone 
l�importo. In base 
alla 
normativa 
vigente 
la 
Banca d�Italia pu� pertanto procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo � rispettato. 
Oppure 
si 
veda 
anche 
la 
questione 
degli 
interessi 
su beni 
postali, in merito ai 
quali 
si 
rimanda 
all�ordinanza 
n. 
49/2007 
della 
Corte 
costituzionale 
che 
ha 
dichiarato 
la 
manifesta 
inammissibilit� 
della 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 173 del 
decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica 
29 marzo 1973, n. 
156 (Approvazione 
del 
testo unico delle 
disposizioni 
legislative 
in materia 
postale, di 
bancoposta 
e 
di 
telecomunicazioni), 
come 
modificato 
dal 
decreto-legge 
30 
settembre 
1974, 
n. 
460 
(Modifica 
dell'articolo 
173 
del 
testo 
unico 
delle 
disposizioni 
legislative 
in 
materia 
postale, 
di 
bancoposta 
e 
di 
telecomunicazioni, 
approvato con decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica 
29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, 
dalla 
legge 
25 novembre 
1974, n. 588, nonch� 
dell�art. 7, comma 
3, del 
decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 284 (Riordino della 
Cassa 
depositi 
e 
prestiti, a 
norma 
dell�art. 11 della 
legge 
15 marzo 
1997, n. 59) . 
(33) Il 
fenomeno del 
precariato nel 
pubblico impiego ha 
dato origine 
ad un vasto contenzioso nazionale 
e 
sovranazionale 
avente 
ad oggetto l�abusiva 
reiterazione 
di 
contratti 
a 
termine 
e 
le 
eventuali 
conseguenze 
relative 
all�illegittima 
apposizione 
del 
termine 
al 
contratto di 
lavoro. Spesso, infatti, le 
assunzioni 
a 
termine 
hanno di 
fatto costituito un vero e 
proprio sistema 
parallelo di 
reclutamento del 
personale, 
utilizzato per eludere 
il 
principio del 
concorso pubblico, il 
rispetto delle 
dotazioni 
organiche 
ed 
i 
vincoli 
di 
bilancio e 
di 
contenimento della 
spesa 
pubblica. In data 
13 luglio 2017, a 
Lussemburgo si 
� 
tenuta 
un�udienza 
di 
discussione 
concernente 
la 
tematica 
del 
precariato dei 
dipendenti 
pubblici 
italiani. 
La 
questione 
affrontata 
dai 
giudici 
europei 
concerne 
la 
vicenda 
di 
una 
donna 
che 
per anni 
ha 
prestato la 
propria 
attivit� 
lavorativa 
nel 
settore 
pubblico, 
alle 
dipendenze 
di 
un�amministrazione 
Comunale 
(il 
Comune 
di 
Valderice). Pi� precisamente, la 
donna 
era 
stata 
assunta 
sin dal 
1996 come 
Lavoratrice 
socialmente 
utile 
(Lsu), 
dal 
2005 
con 
contratto 
di 
collaborazione 
coordinata 
e 
continuativa 
(Co.co.co.) 
ed, 
infine, 
con 
plurimi 
e 
successivi 
contratti 
a 
tempo 
determinato. 
Evidente 
quindi 
che 
la 
donna 
abbia 
subito 
per anni 
un�illegittima 
precarizzazione 
del 
proprio rapporto di 
lavoro. Detta 
situazione 
di 
illegittimit� 
non � 
sfuggita 
al 
Tribunale 
di 
Trapani 
al 
quale 
la 
donna 
si 
era 
rivolta 
per far valere 
i 
propri 
diritti. In sostanza, 
secondo il 
Tribunale 
di 
Trapani, posto che 
la 
donna 
ha 
subito per oltre 
venti 
anni 
un�abusiva 
situazione 
di 
precariato, 
del 
tutto 
insufficiente 
si 
rivelerebbe 
l�indennit� 
quantificata 
tra 
le 
2,5 
e 
12 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


(34), il 
rapporto fra 
diritti 
sociali 
e 
esigenze 
di 
contenimento della 
spesa 
pubblica 
nei 
limiti 
del 
parametro di 
cui 
all�art. 81 Cost. (35), ecc., le 
sentenze 
che 
impattano 
sulla 
spesa 
pubblica 
in 
modo 
notevole 
(36), 
le 
condanne 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
per inadempimenti 
nell�attivit� 
di 
bonifica 
dei 
rifiuti 
(37), per il 
mancato 
recupero 
dei 
prelievi 
supplementari 
sulle 
quote 
latte 
(38), 
per 
i 
ritardi 
nei recuperi di aiuti di Stato (39). 

mensilit�. 
Alla 
donna, 
di 
contro, 
dovrebbe 
essere 
riconosciuto 
il 
diritto 
alla 
stabilizzazione 
e/o 
comunque 
un risarcimento molto superiore 
il 
cui 
valore 
dovrebbe 
per lo meno eguagliare 
il 
valore 
economico del 
posto di 
lavoro per troppo tempo negatole. Ci� posto, detto Tribunale, schieratosi 
dalla 
parte 
della 
lavoratrice 
ha 
rimesso - con apposita 
ordinanza 
- la 
questione 
ai 
giudici 
europei. La 
Corte 
di 
Lussemburgo 
rileva 
che 
gli 
Stati 
membri 
hanno 
un 
margine 
di 
discrezionalit� 
nella 
scelta 
degli 
strumenti 
per 
contrastare 
l�abuso dei 
contratti 
a 
termine 
e 
che 
il 
diritto dell�unione 
non prevede 
alcun obbligo di 
far conseguire 
a detto abuso la stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia esso pubblico o privato. 


(34) Le disposizioni legislative previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, 
n. 
183, 
sono 
tese 
a 
disciplinare 
il 
patto 
di 
stabilit� 
interno 
al 
fine 
di 
assicurare 
il 
concorso 
degli 
enti 
locali 
alla 
realizzazione 
degli 
obiettivi 
di 
finanza 
pubblica, di 
cui 
agli 
artt. 117, terzo comma 
e 
119, secondo 
comma, della 
Costituzione, conformemente 
agli 
impegni 
assunti 
dal 
nostro Paese 
in sede 
comunitaria. 
In particolare 
l�art. 31 dopo aver individuato i 
soggetti 
preposti 
al 
rispetto del 
patto di 
stabilit� 
interno, prevede 
al 
comma 
26 che, in caso di 
mancato rispetto del 
patto di 
stabilita 
interno, l�ente 
locale 
inadempiente nell�anno successivo a quello dell�inadempienza resta assoggettato ad alcune sanzioni. 
(35) V.d. Corte 
costituzionale 
n. 205/2013, secondo cui 
le 
�norme 
statali 
che 
fissano limiti 
alla 
spesa 
delle 
Regioni 
e 
degli 
enti 
locali 
possono 
qualificarsi 
principi 
fondamentali 
di 
coordinamento 
della 
finanza 
pubblica 
alla 
seguente 
duplice 
condizione: 
in primo luogo, che 
si 
limitino a 
porre 
obiettivi 
di 
riequilibrio della 
medesima, intesi 
nel 
senso di 
un transitorio contenimento complessivo, anche 
se 
non 
generale, della 
spesa 
corrente; 
in secondo luogo, che 
non prevedano in modo esaustivo strumenti 
o modalit� 
per il perseguimento dei suddetti obiettivi�. 
(36) La 
sentenza 
della 
Corte 
Costituzionale 
n. 70 del 
2015 che 
ha 
inciso sulla 
legge 
Fornero c.d. 
riforma 
delle 
pensioni 
sulla 
rivalutazione 
automatica 
dei 
trattamenti 
pensionistici 
ha 
suscitato una 
vasta 
eco negli 
organi 
di 
informazione 
per via 
dell�impatto che 
la 
pronuncia 
avrebbe 
causato sulle 
casse 
dello 
stato stimato in circa 
cinque 
miliardi 
di 
euro; 
altra 
sentenza 
con forte 
impatto � 
quella 
che 
ha 
deciso il 
conflitto di 
attribuzioni 
fra 
Procura 
della 
Repubblica 
di 
Taranto sulla 
vicenda 
dello stabilimento siderurgico 
dell�ILVA 
� 
Il 
problema 
dell�impatto 
sulle 
casse 
erariali 
si 
� 
posto 
anche 
in 
molti 
altri 
casi 
tanto 
che si � ipotizzata che l�art. 81 co. 3 debba valere anche per la Corte Costituzionale. 
(37) V.d. Corte 
di 
Giustizia 
uE, Sez. Grande, sentenza 
2 dicembre 
2014, C-196/13, la 
quale 
ha 
condannato l�Italia. Oltre 
a 
una 
somma 
forfettaria 
di 
40 milioni 
di 
euro, la 
Corte 
ha 
inflitto all'Italia 
una 
penalit� 
di 
42,8 
milioni 
di 
euro 
per 
ogni 
semestre 
di 
ritardo 
nell'attuazione 
delle 
misure 
necessarie 
a 
dare 
piena 
esecuzione 
alla 
sentenza 
del 
2007. In altre 
parole, l'Italia 
dovr� 
continuare 
a 
pagare 
fino a 
quando 
continuer� 
la 
permanenza 
in 
stato 
di 
infrazione. 
Da 
quest�importo 
saranno 
detratti 
400.000 
euro 
per ciascuna 
discarica 
contenente 
rifiuti 
pericolosi 
e 
200.000 per ogni 
altra 
discarica 
che 
nel 
frattempo 
sar� stata messa a norma. 
(38) La 
�tassa� che 
gli 
allevatori 
devono versare 
nelle 
casse 
della 
ue 
se 
superano la 
quota 
produttiva 
assegnata 
ai 
singoli 
Stati. Le 
quote 
latte 
sono state 
istituite 
nel 
1984 per ridurre 
lo squilibrio tra 
domanda 
e 
offerta. Ma 
gli 
allevatori 
italiani, che 
fino alle 
ultime 
campagne 
hanno sforato il 
tetto produttivo, 
hanno pagato le 
multe 
col 
contagocce 
accumulando cos� 
un arretrato di 
4,4 miliardi. Con due 
accordi 
siglati 
in sede 
ECOFIN, nel 
2003 e 
nel 
2009, sono stati 
autorizzati 
piani 
di 
rateizzazione 
delle 
multe arretrate, ma tra ricorsi giudiziari e proroghe i risultati non sono ancora arrivati. 
(39) 
La 
Commissione 
europea 
ha 
deciso 
di 
deferire 
l'Italia 
alla 
Corte 
di 
giustizia 
per 
non 
aver 
eseguito 
una 
decisione 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
dell'unione 
europea 
che 
ordina 
il 
recupero 
di 
aiuti 
di 
Stato illegali 
e 
incompatibili 
da 
imprese 
di 
servizi 
pubblici 
a 
prevalente 
capitale 
pubblico. Bench� 
la 
sentenza 
della 
Corte 
risalga 
al 
2006 e 
nonostante 
i 
recenti 
progressi 
compiuti 
nel 
recupero, le 
autorit� 
italiane 
non 
hanno 
ancora 
notificato 
alla 
Commissione 
l'avvenuto 
completamento 
di 
tale 
operazione. 

CONVEGNO 
17 


In 
particolare, 
vanno 
poi 
esaminate 
le 
relazioni 
della 
Corte 
dei 
Conti 
e 
ministeriali 
sui 
contenziosi 
tributari 
di 
merito e 
di 
legittimit� 
(40), del 
Consiglio 
di 
Stato sul 
contenzioso amministrativo in materia 
di 
appalti 
(41). Sotto 
questo punto di 
vista, un dato interessante 
� 
costituito dal 
contenzioso amministrativo 
delle 
gare 
bandite 
dalla 
CONSIP 
(42) che, nel 
2016, ammonta 
a 
2,6 
miliardi 
di 
euro. Poco meno del 
30% delle 
procedure 
bandite 
sono state 
impugnate. 
Il 
giudizio 
cautelare 
ha 
tempi 
estremamente 
rapidi 
e 
decide 
sulla 
proseguibilit� 
o 
meno 
della 
realizzazione 
dell�appalto. 
Nei 
grandi 
appalti 
la 
percentuale 
delle 
sospensive 
accolte 
� 
sensibilmente 
pi� bassa 
della 
media. Il 
valore 
complessivo del 
contenzioso � 
pari 
al 
2,7% del 
PIL. La 
percentuale 
di 
sospensive 
accolte 
� 
pari 
all�1% rispetto ai 
ricorsi 
di 
valore 
elevato. Per� si 
assiste 
spesso 
alla 
prassi 
di 
autosospensione 
della 
procedura 
in 
assenza 
di 
provvedimenti 
giurisdizionali 
che 
li 
impongano. In sintesi, l�esito sfavorevole 
dei 
giudizi 
per l�Amministrazione 
� 
confinato ad una 
percentuale 
minimale. Le 
diseconomie 
sono 
prevalentemente 
prodotte 
dai 
comportamenti 
bloccanti 
delle 
Amministrazioni 
dovute 
alla 
situazione 
fisiologica 
di 
incertezza 
per 
la 
pendenza 
del 
giudizio. In questi 
casi 
si 
arriva 
raramente 
ad una 
transazione 
e 
si 
preferisce attendere che il giudice �tolga le castagne dal fuoco�. 

Per 
il 
contenzioso 
tributario, 
invece, 
va 
evidenziato 
che 
la 
stragrande 
maggioranza 
dei 
giudizi 
ha 
un 
valore 
di 
scarsa 
rilevanza, 
inferiore 
ai 
20.000,00 
euro (43). La 
percentuale 
di 
giudizi 
di 
valore 
elevato, che 
� 
inferiore 
al 
2% 
della 
quantit� 
complessiva, 
in 
termini 
di 
valore 
ammonta 
circa 
al 
70%. 
Inoltre, 


Trattandosi 
di 
un deferimento alla 
Corte 
per il 
mancato rispetto di 
una 
precedente 
sentenza 
della 
Corte, 
la 
Commissione 
ha 
deciso di 
chiedere 
alla 
Corte 
di 
imporre 
il 
pagamento di 
una 
penalit� 
di 
65.280 euro 
per giorno di 
ritardo successivo alla 
seconda 
sentenza 
della 
Corte 
fino al 
giorno della 
regolarizzazione 
dell'infrazione 
e 
di 
una 
somma 
forfettaria 
di 
7.140 
euro 
al 
giorno 
per 
il 
periodo 
intercorso 
tra 
la 
sentenza 
della 
Corte 
del 
2006 e 
la 
seconda 
sentenza 
della 
Corte. Tali 
pagamenti 
fungerebbero da 
incentivo a 
garantire 
il rapido recupero degli aiuti illegali dai beneficiari. 


(40) 
Secondo 
la 
relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti 
anno 
2016 
(in 
particolare, 
pagg. 
91-92), 
al 
fine 
di 
deflazionare 
il 
contenzioso, 
� 
necessario 
elevare 
la 
qualit� 
delle 
iscrizioni 
al 
ruolo, 
utilizzare 
appieno 
l�istituto 
dell�autotutela, 
identificare 
e 
valutare 
le 
fattispecie 
di 
contenzioso 
pi� 
ricorrenti 
o 
di 
tipo 
seriale. 
(41) Dalla 
relazione 
di 
analisi 
di 
impatto del 
contenzioso in materia 
di 
appalti 
del 
Consiglio di 
Stato emerge 
che 
la 
percentuale 
di 
impugnazioni 
in relazione 
al 
monte 
complessivo delle 
gare 
bandite 
in Italia 
� 
oggettivamente 
bassa 
(una 
media 
del 
2,7%) e 
che, pi� elevato � 
il 
valore 
dell�appalto, minore 
� 
la 
percentuale 
delle 
sospensive 
accolte. Si 
ricorre 
spesso a 
condotte 
di 
autosospensione 
da 
parte 
del-
l�Amministrazione fino alla definizione del giudizio pur in assenza di provvedimento cautelare. 
(42) Di 
rilevante 
interesse 
sono i 
dati 
riportati 
dalla 
relazione 
datata 
27 ottobre 
2017, in base 
alla 
quale 
il 
valore 
dei 
contratti 
�bloccati� 
da 
ricorsi 
dei 
fornitori 
� 
di 
2,6 miliardi 
di 
euro, pari 
allo 0,2% del 
PIL 
nazionale. Il 
monitoraggio effettuato mette 
in luce 
che 
nel 
quinquennio 2012-2017 sono stati 
notificati 
a 
Consip 547 ricorsi 
da 
parte 
di 
265 ricorrenti. Di 
tali 
ricorsi, 190 risultano ancora 
pendenti, il 
che 
significa che il 35% delle questioni sollevate dalle imprese devono essere ancora risolte. 
(43) un articolo del 
Sole 
24 ore, redatto da 
Vittorio Nuti 
del 
26 febbraio 2018, mette 
in evidenza 
come 
pi� 
di 
un 
terzo 
dei 
nuovi 
procedimenti 
presentati 
nel 
2017 
riguardano 
materie 
fiscali, 
comportando 
un 
�ingolfamento� 
della 
Sezione 
tributaria 
della 
Corte 
di 
Cassazione. 
Per 
quanto 
riguarda 
l�esito 
dei 
procedimenti 
in Cassazione, la 
percentuale 
di 
successo per l�Erario � 
dei 
due 
terzi, contro un terzo a 
favore 
del contribuente. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


criticit� 
particolari 
derivano 
dal 
fatto 
che 
spesso 
l�amministrazione 
non 
riesce 
ad incassare il gettito derivante da atti impositivi divenuti definitivi (44). 


4. 
Sinergie 
con 
aiR 
e 
viR. 
importanza 
della 
valorizzazione 
dell�attivit� 
di 
analisi e valutazione dell�impatto della regolazione. 
Le 
attivit� 
di 
AIR e 
VIR svolte 
dalla 
PCM 
(45) e 
dai 
competenti 
uffici 
legislativi 
dei 
ministeri 
sono state 
oggetto di 
maggior attenzione 
istituzionale 
negli 
ultimi 
tempi 
tanto che 
si 
� 
introdotta 
una 
nuova 
regolamentazione 
(46). 
In questo contesto non vi 
� 
alcuna 
analisi 
sistematica 
del 
contenzioso, che 
costituisce 
ai 
fini 
della 
valutazione 
della 
legislazione 
(drafting 
formale 
[47] 
e 


(44) V.d. nota su Relazione Corte dei Conti. 
(45) L�analisi 
di 
impatto della 
regolamentazione 
(AIR) o drafting 
sostanziale 
� 
uno strumento di 
supporto alle 
scelte 
dell�organo politico di 
vertice 
per mezzo del 
quale 
viene 
realizzata 
una 
verifica 
ex 
ante 
dei 
possibili 
effetti 
dell�intervento normativo che 
ricadranno sia 
nei 
confronti 
dell�attivit� 
dei 
cittadini 
ovvero nei 
confronti 
del 
funzionamento e 
dell�organizzazione 
delle 
pubbliche 
amministrazioni. 
La 
verifica 
dell�impatto regolatorio (VIR) consiste 
nella 
valutazione 
del 
raggiungimento delle 
finalit� 
di 
uno o pi� atti 
normativi, nonch� 
nella 
stima 
degli 
effetti 
prodotti 
su cittadini, imprese 
e 
pubbliche 
amministrazioni. La 
finalit� 
della 
VIR �, dunque, di 
fornire, a 
distanza 
di 
un certo periodo di 
tempo dal-
l�introduzione 
di 
una 
norma, informazioni 
sulla 
sua 
efficacia, nonch� 
sull�impatto concretamente 
prodotto 
sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore. 
(46) 
Decreto 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
15 
settembre 
2017, 
n. 
169. 
Regolamento 
recante 
disciplina 
sull�analisi 
dell�impatto 
della 
regolamentazione, 
la 
verifica 
dell�impatto 
della 
regolamentazione 
e 
la 
consultazione 
(G.u. 
Serie 
280/17). 
L�art. 
12 
c. 
6 
stabilisce 
che 
l'Amministrazione 
assicura 
il 
monitoraggio 
dell'attuazione 
degli 
atti 
normativi, 
attraverso 
la 
costante 
raccolta 
ed 
elaborazione 
delle 
informazioni 
e 
dei 
dati 
necessari 
all'effettuazione 
della 
VIR, 
con 
particolare 
riguardo 
a 
quelli 
relativi 
agli 
indicatori 
individuati 
nelle 
corrispondenti 
AIR. 
Da 
questo 
punto 
di 
vista 
i 
dati 
sul 
contenzioso 
non 
possono 
non 
essere 
significativi. 
Si 
pensi 
a 
quanto 
i 
contenziosi 
su 
conferenza 
di 
servizi, 
legge 
241 del 
1990, 
in 
materia 
di 
SCIA 
coinvolgano 
profili 
di 
valutazione 
sulla 
riduzione 
degli 
oneri 
amministrativi 
o 
su 
efficienza 
ed 
efficacia 
dell�azione 
amministrativa, 
cfr. 
sentenza 
Consiglio 
di 
Stato 
sez. 
IV 
5044 
del 
2016 
che 
ha 
affermato 
il 
principio 
che 
�La 
conferenza 
di 
servizi� 
non 
costituisce 
solo 
un 
"momento" 
di 
semplificazione 
dell'azione 
amministrativa 
(come 
indicato 
dal 
capo 
IV 
della 
Legge 
n. 
241/1990) 
ma 
anche 
e 
soprattutto 
un 
momento 
di 
migliore 
esercizio 
del 
potere 
discrezionale 
della 
pubblica 
amministrazione, 
attraverso 
una 
pi� 
completa 
ed 
approfondita 
valutazione 
degli 
interessi 
pubblici 
(e 
privati) 
coinvolti, 
a 
tal 
fine 
giovandosi 
dell'esame 
dialogico 
e 
sincronico 
degli 
stessi. 
In 
altre 
parole, 
la 
valutazione 
tipica 
dell'esercizio 
del 
potere 
discrezionale 
(e 
la 
scelta 
concreta 
ad 
essa 
conseguente) 
si 
giova 
proprio 
dell'esame 
approfondito 
e 
contestuale 
degli 
interessi 
pubblici 
di 
modo 
che 
la 
stessa, 
ove 
avvenga 
in 
difetto 
di 
tutti 
gli 
apporti 
normativamente 
previsti, 
risulta 
illegittima 
perch� 
viziata 
da 
eccesso 
di 
potere 
per 
difetto 
di 
istruttoria, 
che 
si 
riverbera 
sulla 
completezza 
ed 
esaustivit� 
della 
motivazione�. 
Cfr. 
Tar 
Lazio 
3742/17 
e 
9230/18 
sulla 
questione 
della 
legittimit� 
della 
motivazione 
dell�atto 
amministrativo 
fondata 
sulle 
risultanze 
degli 
algoritmi 
secondo 
il 
quale 
un 
algoritmo 
non 
pu� 
decidere 
il 
trasferimento 
dei 
docenti. 
Il 
Tar 
Lazio 
conclude 
che 
le 
procedure 
informatiche, 
anche 
se 
rasentassero 
la 
perfezione, 
non 
possono 
soppiantare 
l'attivit� 
cognitiva, 
acquisitiva 
e 
di 
giudizio 
che 
solo 
un'istruttoria 
affidata 
ad 
un 
funzionario 
persona 
fisica 
� 
in 
grado 
di 
svolgere. 
Cfr. 
Tar 
toscana 
ordinanza 
677 
del 
2017 
con 
cui 
i 
giudici 
hanno 
sottoposto 
alla 
Consulta 
la 
questione 
della 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 
19, 
comma 
6-ter, 
L. 
n. 
241/1990, 
nella 
parte 
in 
cui 
non 
prevede 
un 
termine 
per 
la 
sollecitazione 
da 
parte 
del 
terzo 
delle 
verifiche 
sulla 
SCIA, 
per 
violazione 
degli 
artt. 
3, 
11, 
97, 
119 
comma 
1 
Cost. 
La 
possibilit� 
di 
avanzare 
l�istanza 
di 
sollecitazione 
sine 
die 
� 
secondo 
i 
giudici 
in 
grado 
di 
violare 
l�affidamento 
di 
chi 
intraprende 
legittimamente 
un�attivit� 
economica, 
confliggendo 
una 
tale 
situazione 
con 
il 
principio 
del 
buon 
andamento 
della 
P.A. 
e 
con 
il 
principio 
di 
ragionevolezza 
e 
tutela 
dei 
livelli 
essenziali 
di 
prestazioni. 

CONVEGNO 
19 


drafting 
sostanziale 
[48]) l�emblema 
del 
momento applicativo della 
norma 
in 
cui 
le 
criticit� 
si 
presentano con solare 
evidenza. A 
giudizio dello scrivente, 
l'analisi 
sull'impatto 
di 
una 
legge 
non 
pu� 
prescindere 
da 
indagini 
sulle 
criticit� 
emergenti 
dai 
giudizi 
a 
cui 
essa 
ha 
dato 
luogo. 
Spesso 
� 
proprio 
la 
non 
perfetta 
formulazione 
delle 
norme 
od una 
non puntuale 
valutazione 
dell'impatto a 
determinare 
l'insorgenza 
di 
giudizi, come 
anche 
accade 
che 
il 
legislatore 
intervenga 
con 
norme 
interpretative 
oppure 
con 
modifiche 
legislative 
per 
far 
fronte 
ad emergenze 
causate 
dalle 
pendenze 
di 
giudizi. Adottando i 
criteri 
di 
analisi 
e 
valutazione 
dell�impatto 
elaborati 
dalle 
Amministrazioni 
e 
recepiti 
dalla 
normativa 
in 
materia, 
si 
potrebbe 
creare 
una 
griglia 
di 
riferimento 
per 
l�analisi 
dei contenziosi ai fini della valutazione sulla qualit� della regolazione (49). 

L�analisi 
del 
contenzioso 
dovrebbe 
confluire 
nella 
valutazione 
dell�impatto 
su 
cittadini, 
imprese 
e 
Pubblica 
Amministrazione, 
anche 
per 
un 
giudizio 
sulla 
virtuosit� 
dell�operato 
delle 
amministrazioni 
nel 
monitoraggio 
e 
manutenzione 
della 
regolazione 
(50). 
Da 
questo 
punto 
di 
vista 
i 
criteri 
di 
valutazione 
su 
fatti


(47) 
Per 
�drafting 
formale� 
s'intende 
l'arte 
di 
redigere 
in 
modo 
formalmente 
ineccepibile 
un 
testo 
normativo. Il 
problema 
si 
� 
posto in Italia 
dopo gli 
anni 
'70, il 
Ministro Giannini 
nel 
1979, correlando 
la 
produttivit� 
e 
l'efficienza 
della 
P.A. alla 
qualit� 
della 
legislazione 
pose 
l'attenzione 
sulla 
buona 
formulazione 
delle 
leggi. Col 
tempo � 
cresciuta 
l'attenzione 
verso il 
drafting 
mediante 
l�introduzione 
di 
normative ed appositi uffici istituiti per la corretta redazione dei testi legislativi. 
(48) Per �drafting sostanziale� 
l�analisi 
e 
valutazione 
dell�impatto della 
regolazione 
su cittadini, 
imprese e pubblica amministrazione. 
(49) Vedi 
DPR 169 del 
2017, Regolamento recante 
disciplina 
sull'analisi 
dell'impatto della 
regolamentazione, 
la 
verifica 
dell'impatto della 
regolamentazione, l�art. 13 che 
disciplina 
i 
criteri 
di 
svolgimento 
della 
VIR: 
�a) analisi 
della 
situazione 
attuale 
e 
dei 
problemi, ricorrendo a 
evidenze 
quantitative 
e 
verificando anche 
il 
grado di 
attuazione 
della 
normativa 
in esame, con riferimento, se 
del 
caso, ai 
diversi 
livelli 
istituzionali 
coinvolti; 
b) ricostruzione 
della 
logica 
dell'intervento, in relazione 
ai 
problemi 
che 
si 
intendevano affrontare 
e 
agli 
obiettivi 
che 
si 
intendevano conseguire, alle 
azioni 
poste 
in essere, 
ai 
soggetti 
direttamente 
e 
indirettamente 
coinvolti, all'evoluzione 
registrata 
nel 
contesto di 
riferimento; 
c) valutazione 
dell'intervento, applicando i 
seguenti 
criteri: 
1) efficacia, verificando il 
grado di 
raggiungimento 
degli 
obiettivi 
e 
la 
misura 
in cui 
gli 
effetti 
osservati 
derivano dalla 
regolazione 
in esame 
o da 
ulteriori 
fattori 
che 
sono intervenuti 
nel 
tempo; 
2) efficienza, in relazione 
alle 
risorse 
impiegate; 
3) perdurante 
utilit� 
della 
regolazione 
rispetto alle 
esigenze 
e 
agli 
obiettivi 
delle 
politiche 
attuali; 
4) coerenza 
dell'insieme 
delle 
norme 
che 
disciplinano 
l'area 
di 
regolazione 
in 
esame, 
anche 
con 
riferimento 
ad 
eventuali 
lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di 
costi 
di 
regolazione; 
d) definizione 
di 
ipotesi 
di 
revisione, abrogazione, miglioramento dell'attuazione 
delle 
norme 
in esame, alla 
luce 
dei 
risultati 
del 
processo valutativo. 2. Nello svolgimento della 
VIR l'Amministrazione 
ricorre 
alla 
consultazione, secondo 
quanto 
stabilito 
dagli 
articoli 
16 
e 
18, 
nonch� 
ad 
evidenze 
di 
tipo 
quantitativo, 
ivi 
comprese 
quelle 
desumibili 
da 
relazioni 
degli 
organi 
di 
controllo 
o 
di 
vigilanza�. 
Questi 
criteri 
si 
attagliano 
perfettamente 
all�esame 
del 
contenzioso. 
In 
particolare 
attuazione 
della 
normativa, 
logica 
dell�intervento, 
grado 
di 
raggiungimento degli 
obiettivi, efficienza 
delle 
risorse 
impiegate, utilit� 
della 
regolazione 
rispetto alle 
esigenze 
e 
agli 
obiettivi 
delle 
politiche, coerenza 
dell�insieme 
delle 
norme 
ed ipotesi 
di 
revisione, consultazione 
attraverso i punti di vista dei destinatari che coincidono spesso con le parti del giudizio. 
(50) 
Vedi 
Parere 
sezione 
consultiva 
degli 
atti 
normativi, 
Adunanza 
del 
7 
giungo 
2017 
che 
a 
p. 
35 
prevede 
l�analisi 
comportamentale 
delle 
Amministrazioni 
applicata 
alla 
regolamentazione, 
introducendo 
un 
approccio 
da 
�behavioural 
regulation� 
che 
richiama 
il 
concetto 
di 
�bias 
cognitivo�. 
Il 
bias 
� 
una 
forma 
di 
distorsione 
della 
valutazione 
causata 
dal 
pregiudizio. 
La 
mappa 
mentale 
di 
una 
persona 
presenta 
�bias� 
laddove 
� 
condizionata 
da 
concetti 
preesistenti 
non 
necessariamente 
connessi 
tra 
loro 
da 
legami 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


bilit� 
della 
regolazione 
con 
giudizio 
ex 
ante 
ed 
efficacia 
con 
giudizio 
ex 
post 


(51) 
potrebbero 
essere 
utilizzati 
anche 
per 
l�analisi 
del 
contenzioso 
in 
termini 
di 
misurazione 
della 
riduzione 
degli 
oneri 
amministrativi 
o 
per 
verifica 
dell�efficacia 
delle 
opzioni 
regolative. 
Occorre, 
quindi, 
costruire 
un 
modello 
organizzativo 
che 
si 
articoli 
in 
rapporti 
di 
sinergica 
collaborazione 
fra 
le 
varie 
istituzioni 
del 
mondo 
della 
Giustizia, 
uffici 
legislativi 
della 
PCM 
e 
dei 
singoli 
ministeri, 
uffici 
parlamentari 
(52). 
Molto 
importante 
� 
anche 
il 
contributo 
che 
pu� 
essere 
fornito 
da 
u.V.I., 
S.N.A., 
dall'Osservatorio 
AIR 
e 
dalla 
preziosa 
esperienza 
maturata 
dalle 
Autorit� 
Indipendenti 
su 
analisi 
e 
valutazione 
d'impatto 
(53). 
L�indagine 
sulla 
qualit� 
della 
regolazione 
non 
pu�, 
poi, 
prescindere 
logici 
e 
validi. 
Cfr. 
�La 
spinta 
gentile� 
autori 
ThALER 
e 
SuNSTEIN, 
Feltrinelli. 
Ogni 
giorno 
prendiamo 
decisioni 
sui 
temi 
pi� 
disparati: 
come 
investire 
i 
nostri 
soldi, 
cosa 
mangiare 
per 
cena, 
dove 
mandare 
i 
figli 
a 
scuola, 
con 
che 
mezzo 
di 
trasporto 
raggiungere 
il 
centro 
della 
citt�. 
Purtroppo 
facciamo 
spesso 
scelte 
sbagliate. 
Mangiamo 
troppo, 
usiamo 
la 
macchina 
quando 
potremmo 
andare 
a 
piedi, 
scegliamo 
il 
piano 
tariffario 
peggiore 
per 
il 
nostro 
telefonino 
o 
il 
mutuo 
meno 
conveniente 
per 
comprare 
una 
casa. 
Siamo 
esseri 
umani, 
non 
calcolatori 
perfettamente 
razionali, 
e 
siamo 
condizionati 
da 
troppe 
informazioni 
contrastanti, 
dalla 
complessit� 
della 
vita 
quotidiana, 
dall'inerzia 
e 
dalla 
limitata 
forza 
di 
volont�. 
� 
per 
questo 
che 
abbiamo 
bisogno 
di 
un 
"pungolo", 
di 
una 
spinta 
gentile 
che 
ci 
indirizzi 
verso 
la 
scelta 
giusta: 
di 
un 
nudge, 
come 
l'hanno 
battezzato 
l'economista 
Thaler 
e 
il 
giurista 
Sunstein 
in 
questo 
libro. 
L'idea 
di 
Thaler 
e 
Sunstein 
� 
semplice 
ma 
geniale: 
per 
introdurre 
pratiche 
di 
buona 
cittadinanza, 
per 
aiutare 
le 
persone 
a 
scegliere 
il 
meglio 
per 
s� 
e 
per 
la 
societ�, 
occorre 
imparare 
a 
usare 
a 
fin 
di 
bene 
l'irrazionalit� 
umana. 
I 
campi 
d'applicazione 
sono 
potenzialmente 
illimitati: 
dal 
sistema 
pensionistico 
allo 
smaltimento 
dei 
rifiuti, 
dalla 
lotta 
all'obesit� 
al 
traffico, 
dalla 
donazione 
di 
organi 
ai 
mercati 
finanziari, 
non 
c'� 
praticamente 
settore 
della 
vita 
pubblica 
o 
privata 
che 
non 
possa 
trarre 
giovamento 
dal 
"paternalismo 
libertario". 


(51) 
A.I.R. 
(Analisi 
impatto 
regolazione) 
V.I.R. 
(Valutazione 
impatto 
regolazione) 
ed 
A.I.R.C. 
(Analisi 
impatto regolazione 
concorrenza). Cfr. Relazione 
Osservatorio AIR 2016 su buone 
prassi 
del-
l�Autorit� 
per la 
Concorrenza 
e 
Mercato, ANAC, Banca 
d�Italia 
e 
Consob, Autorit� 
per l�Energia 
ed il 
Gas. 
(52) FABIANA 
DI 
PORTO, �Regolazione 
del 
rischio, informazione 
e 
certezza 
giuridica� 
su rivista 
di 
diritto alimentare, anno V, numero 4 (Ottobre-Dicembre) 2011, p. 5 ��. l�organizzazione 
di 
tipo reticolare 
consente 
la 
circolazione 
delle 
informazioni 
fra 
i 
singoli 
partecipanti 
- o nodi 
- sia 
al 
fine 
di 
accrescere 
le 
conoscenze 
sul 
rischio 
della 
regolazione, 
e 
quindi 
ridurre 
l�incertezza, 
sia 
per 
attenuare 
l�impatto 
su soggetti derivanti dall�evento dannoso, ove verificatosi�. 
(53) L'uVI (ufficio Valutazione 
Impatto Regolazione) � 
una 
struttura 
costituita 
presso il 
Senato 
che 
realizza 
analisi 
d'impatto e 
di 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche, con l'obiettivo di 
diffondere, 
sviluppare 
e 
potenziare 
la 
"cultura 
della 
valutazione" 
dentro il 
perimetro istituzionale. La 
SNA 
(Scuola 
Nazionale 
Amministrazione) 
ha 
stipulato 
un 
protocollo 
d�intesa 
con 
la 
PCM 
per 
l�applicazione 
delle 
scienze 
comportamentali 
all�azione 
amministrativa, 
firmato 
nell�estate 
del 
2017. 
L'Osservatorio 
sul-
l�Analisi 
di 
Impatto 
della 
Regolazione 
(Osservatorio 
AIR) 
nasce 
nel 
2009, 
sulla 
base 
di 
una 
convenzione 
stipulata 
tra 
il 
Dipartimento di 
Scienze 
Giuridiche 
dell�universit� 
degli 
Studi 
della 
Tuscia 
di 
Viterbo 
(ora 
Dipartimento 
di 
studi 
linguistico-letterari, 
storico-filosifici 
e 
giuridici 
-DISTu) 
e 
la 
Facolt� 
di 
Giurisprudenza 
dell�universit� 
degli 
Studi 
di 
Napoli 
�Parthenope�. La 
convenzione 
� 
stata 
rinnovata 
nel 
2016. Il 
10 ottobre 
2013 si 
� 
costituito in associazione. Nel 
2016, l�Osservatorio � 
diventato membro 
dell�International 
Institute 
of 
Administrative 
Sciences 
(IIAS). 
L�obiettivo 
dell�Osservatorio 
� 
esaminare, 
con cadenza 
periodica, le 
tematiche 
della 
qualit� 
della 
regolazione, con particolare 
riferimento all�impiego 
della 
metodologia 
di 
Analisi 
di 
impatto della 
regolazione 
(AIR) e 
di 
Verifica 
di 
impatto della 
regolazione 
(VIR) 
da 
parte 
delle 
amministrazioni 
italiane 
e 
di 
produrre 
indagini, 
paper, 
studi 
di 
caso, 
nonch� 
approfondimenti 
e 
confronti 
con le 
esperienze 
internazionali 
pi� significative. Esso si 
propone 
di 
contribuire 
allo sviluppo delle 
attivit� 
di 
ricerca 
in materia 
di 
AIR e 
di 
formazione 
post-universitaria 
per studiosi 
e 
funzionari 
pubblici. Sulle 
autorit� 
indipendenti 
cfr. �La 
faticosa 
costruzione 
di 
un sistema 

CONVEGNO 
21 


da 
un�interazione 
con 
gli 
istituti 
di 
studio 
e 
di 
ricerca 
universitari, 
anche 
per 
un 
approccio 
interdisciplinare 
con 
professionalit� 
dotate 
di 
competenze 
statistiche, 
di 
analisi 
economica, 
informatiche 
e 
di 
ingegnerizzazione 
dei 
processi 
(54). 


Del 
resto la 
rilevanza 
di 
AIR e 
VIR ai 
fini 
della 
validit� 
degli 
atti 
amministrativi 
generali 
� 
stata 
riconosciuta 
anche 
dalla 
giurisprudenza. Infatti 
per 
gli 
atti 
regolatori 
delle 
Autorit� 
Indipendenti 
si 
� 
affermato il 
principio che 
le 
Autorities 
devono garantire 
forme 
di 
�partecipazione 
rinforzata� 
(55) ed adeguate 
modalit� 
di 
�pubblica 
consultazione� 
(56). 
In 
sede 
consultiva 
poi 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
si 
� 
orientato 
per 
un 
controllo 
sempre 
pi� 
penetrante 
sui 
contenuti 
di 
AIR 
e 
VIR 
(57). 
Sulla 
rilevanza 
dell�osservatorio 
del 
contenzioso 
per 
i 
pareri 
sugli 
atti 
di 
regolazione 
sono 
da 
menzionarsi 
come 
circostanze 
particolarmente 
significative 
la 
costituzione 
delle 
c.d. 
�Commissioni 
Speciali� 
composte 
da 
magistrati 
delle 
sezioni 
atti 
normativi 
e 
sezioni 
giurisdizionali, 
cos� 
da 
poter 
abbinare 
le 
competenze 
(58); 
e 
le 
valutazioni 
contenute 
nel 
parere 
2282 del 
2016 sullo schema 
di 
decreto del 
MIT 
su approvazione 
delle 
linee 
guida 
recanti 
�Il 
Direttore 
dei 
Lavori: 
modalit� 
di 
svolgimento delle 
funzioni 
di 
direzione 
e 
controllo tecnico contabile 
ed amministrativo dell�esecuzione 


per la 
regolazione 
indipendente� 
di 
ELEONORA 
CAVALIERI 
ed EDOARDO 
ChITI 
�che 
ne 
valorizzano le 
preziose 
esperienze,certamente 
pi� evolute 
nella 
cultura 
della 
analisi 
e 
valutazione 
rispetto alle 
Amministrazioni 
Ministeriali�. 

(54) Cfr. Senato della 
Repubblica, ufficio Valutazione 
impatto. �La 
valutazione 
degli 
atti 
normativi 
in Italia: 
criticit�, prospettive 
e 
buone 
pratiche�, p. 6, di 
MELISSO 
BOSChI 
e 
DAVIDE 
zAOTTINI. Dal 
punto di 
vista 
organizzativo si 
d� 
l�indicazione 
di 
dotare 
le 
istituzioni 
di 
competenze 
interdisciplinari, 
accrescere la collaborazione fra istituzioni ed enti di ricerca ed unificare le funzioni di coordinamento. 
(55) Cfr. TAR Lombardia 
sez. III nn. 2310, 11, 12, 13 del 
2013 che 
ha 
affermato che 
l�attivit� 
regolatoria 
posta 
in essere 
dalle 
autorit� 
indipendenti 
senza 
il 
rispetto delle 
garanzie 
partecipative 
� 
da 
ritenersi 
viziata per violazione del principio di �legalit� procedimentale�. 
(56) 
A 
partire 
dal 
2014 
sia 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
che 
i 
Tar 
hanno 
iniziato 
a 
valutare 
anche 
le 
modalit� 
con cui 
le 
consultazioni 
pubbliche 
erano state 
condotte 
ed il 
concreto utilizzo da 
parte 
delle 
AI delle 
informazioni 
raccolte 
nel 
corso delle 
stesse. Cfr. Consiglio di 
Stato Sez. VI 1532 del 
2015 che 
peraltro ha 
precisato che 
il 
mancato rispetto delle 
procedure 
partecipative 
determina 
ex 
se 
l�illegittimit� 
dell�atto 
senza 
che 
sia 
possibile 
per l�autorit� 
invocare 
a 
sua 
difesa 
una 
sorta 
di 
giudizio ex 
post 
controfattuale. 
In altri 
termini 
non si 
ammette 
in sede 
giudiziale 
una 
verifica 
di 
prognosi 
postuma 
circa 
gli 
esiti 
che 
la 
partecipazione 
dei 
�stakeholder� 
avrebbe 
prodotto laddove 
fosse 
stata 
correttamente 
svolta. In senso 
conforme vedi anche 
Tar Lazio 9981 e 9982 del 2014 e 
Tar Lombardia 1245 e 1246 del 2014. 
(57) Come 
� 
noto il 
Consiglio di 
Stato esprime 
pareri 
sugli 
atti 
normativi 
del 
Governo ai 
sensi 
dell�art. 14 legge 
246 del 
2005. Prima 
del 
2015 il 
Consiglio di 
Stato si 
era 
limitato ad un controllo meramente 
formale 
sull�esistenza 
delle 
relazioni. Nel 
2015 si 
� 
registrato un aumento dei 
pareri 
c.d. �interlocutori� 
in 
cui 
la 
sezione 
sospendeva 
il 
parere 
in 
attesa 
della 
trasmissione 
della 
relazione. 
Pareri 
713, 
1040, 
1332, 
1945 
e 
2764 
del 
2015. 
Nel 
2016 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
ha 
iniziato 
a 
pronunciarsi 
sull�idoneit� 
delle 
norme 
giuridiche 
a 
perseguire 
in concreto gli 
interessi 
pubblici 
prefissati 
dalla 
legge. Per esempio 
su 
schemi 
provvedimenti 
attuativi 
della 
legge 
124 
del 
2015 
sulla 
riorganizzazione 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
(c.d. legge 
Madia) in cui 
sono state 
valutate 
le 
informazioni 
contenute 
nelle 
relazioni 
AIR e 
fornito indicazioni 
per migliorarne 
la 
qualit�. Nello stesso senso pareri 
929/16, 764/16 e 
1502/16 in cui 
si � attuato un controllo sostanziale sulle procedure di consultazione. 
(58) In particolare 
nel 
2016 vi 
sono state 
28 commissioni 
speciali: 
17 su legge 
di 
riforma 
Madia 
ed 11 in materia di contratti pubblici. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


del 
contratto�. 
In 
questo 
parere 
si 
valutava 
insufficiente 
l�analisi 
d�impatto 
mancando l�esame dei procedimenti penali e contabili (59). 


Il 
coinvolgimento 
dei 
vari 
attori 
della 
giurisdizione 
nell�analisi 
di 
impatto 
della 
regolazione 
assume 
particolare 
importanza 
nei 
casi 
di 
governance 
giudiziaria 
dell�economia 
(60). Il 
giudice, oltre 
alla 
funzione 
di 
compositore, ha 
il 
ruolo di 
regolatore 
sostituendosi 
in tal 
modo all�autorit� 
politica. La 
complessit� 
del 
sistema 
e 
l�esistenza 
di 
una 
pluralit� 
di 
fonti 
multilivello 
crea 
spesso problemi 
interpretativi 
per una 
composizione 
della 
regolazione 
in un 
quadro 
razionale. 
Questa 
operazione, 
soprattutto 
nei 
contenziosi 
avanti 
al 
giudice 
amministrativo sui 
contratti 
pubblici 
e 
delle 
autorit� 
indipendenti, viene 
svolto dalla 
giurisdizione 
che 
si 
fa 
carico, da 
una 
parte, delle 
esigenze 
di 
sviluppo 
economico e 
di 
crescita, dall�altra, delle 
ragioni 
di 
interesse 
pubblico 
legate 
all�azione 
amministrativa 
e 
dei 
diritti 
di 
cittadini 
e 
di 
imprese, 
supplendo 
alla 
perdita 
della 
centralit� 
statuale. In questo contesto il 
dialogo fra 
sistema 
Giustizia 
e 
sistema 
politico economico ha 
una 
sua 
ragion d�essere 
anche 
per 
la costruzione di una visione completa del quadro regolatorio. 

L�A.I.R. e 
la 
V.I.R. sono svolte 
da 
personale 
che 
ha 
una 
formazione 
prevalentemente 
giuridica. 
L�attivit� 
di 
consultazione 
� 
spesso 
svolta 
in 
modo 
ap


(59) Cfr. Relazione 
osservatorio AIR anno 2016 capitolo VII, SIMONA 
MORETTINI, p. 238 �Queste 
linee 
guida 
riguardano 
una 
figura 
cruciale 
per 
il 
buon 
esito 
dei 
contratti 
pubblici, 
il 
direttore 
dei 
lavori/dell�esecuzione, i 
cui 
compiti 
e 
la 
cui 
interlocuzione 
vanno individuati 
con chiarezza 
e 
rigore. La 
prassi 
pregressa, infatti 
ha 
evidenziato che 
le 
pratiche 
corruttive 
nei 
pubblici 
appalti 
trovano un terreno 
di 
elezione 
nella 
fase 
di 
esecuzione, 
mediante 
�relazioni 
pericolose� 
tra 
direttore 
dei 
lavori 
ed 
esecutore. 
Per prevenire 
il 
perpetuarsi 
di 
prassi 
scorrette 
ed illecite 
occorre, quindi, conoscere 
in modo adeguato il 
fenomeno ed individuare 
i 
pertinenti 
anticorpi 
normativi�. A 
pag. 240 � 
evidenziato �Secondo la 
Commissione, 
contrariamente 
a 
quanto fatto dal 
ministero nel 
caso specifico, l�analisi 
avrebbe 
potuto essere 
condotta 
mediante: 
un esame 
della 
copiosa 
giurisprudenza 
contabile 
in tema 
di 
danno erariale 
arrecato 
dal 
direttore 
dei 
lavori/dell�esecuzione; 
l�acquisizione 
di 
dati 
statistici 
sui 
procedimenti 
contabili 
e 
penali 
che 
coinvolgono il 
direttore 
dei 
lavori/dell�esecuzione; 
una 
indagine 
sui 
principali 
comportamenti 
patologici 
in 
fase 
esecutiva 
da 
parte 
del 
direttore 
dei 
lavori 
/dell�esecuzione; 
un 
esame 
della 
giurisprudenza 
penale ed arbitrale sul direttore dei lavori e dell�esecuzione�. 
(60) 
Con 
tale 
espressione 
sono 
identificate 
quelle 
dinamiche 
istituzionali 
che 
contribuiscono 
a 
forgiare 
le 
regole 
giuridiche, sia 
all�interno degli 
Stati, sia 
nei 
rapporti 
internazionali. Per una 
breve 
ma 
importante 
lettura 
sul 
tema 
si 
rimanda 
a 
quanto scritto da 
A. PAjNO, �Giustizia 
amministrativa 
ed economia�, 
pp. 9-11, in cui 
l�Autore 
mette 
in evidenza 
lo stretto rapporto tra 
la 
crisi 
della 
legislazione, i 
problemi dell�economia e della finanza, e il c.d. dialogo tra le Corti nazionali ed europee. 
Al 
riguardo va 
anche 
menzionato che, per quanto concerne 
la 
verifica 
della 
corretta 
elaborazione 
della 
relazione 
AIR, si 
� 
consolidata 
una 
giurisprudenza 
secondo la 
quale 
l�AIR pu� essere 
sottoposta 
a 
sindacato 
giurisdizionale 
solo nel 
caso in cui 
vi 
sia 
un contrasto con il 
principio di 
ragionevolezza 
tecnica, 
vedi 
Consiglio di 
Stato Sez. VI n. 2521 del 
2012 e 
Sez. VI n. 6153 del 
2014. Cos� 
in un caso relativo ad 
un atto dell�AEEGSI, il 
Consiglio di 
Stato (Sez. VI n. 162 del 
2016) ha 
avuto modo di 
precisare 
che 
�le 
scelte 
regolatorie 
compiute 
dall�Autorit� 
per l�energia 
e 
per il 
Gas, specie 
quelle 
che 
incidono sui 
meccanismi 
tariffari, sono spesso caratterizzate 
da 
un elevato tasso di 
complessit� 
tecnica, in quanto normalmente 
presuppongono o sottendono questioni 
specialistiche 
la 
cui 
risoluzione 
richiede 
l�impiego di 
concetti 
o nozioni 
appartenenti 
a 
discipline 
di 
settore, di 
carattere 
prevalentemente 
economico e 
finanziario. 
A 
fronte 
di 
valutazioni 
tecnicamente 
complesse 
il 
sindacato giurisdizionale 
deve 
avvenire 
�con 
gli occhi dell�esperto�. 

CONVEGNO 
23 


prossimativo 
e 
manca 
un�analisi 
interdisciplinare 
(socio-economico 
e 
statistico). 
Analisi 
e 
valutazione 
di 
impatto 
si 
esauriscono, 
il 
pi� 
delle 
volte, 
in 
meri 
adempimenti 
burocratici, che 
non hanno alcuna 
valenza 
ai 
fini 
del 
procedimento 
legislativo (61). Non � 
solo la 
mancata 
integrazione 
con il 
sistema 
Giustizia 
a 
dare 
incompletezza 
al 
lavoro di 
analisi 
e 
valutazione 
della 
qualit� 
della 
normazione 
ma 
un�inadeguatezza 
complessiva 
del 
modello organizzativo. 
Eppure, questo tipo di 
indagine 
potrebbe 
avere 
un�importanza 
decisiva 
al 
fine 
di 
qualificare 
la 
correttezza 
del 
processo democratico. �Conoscere 
per 
deliberare�, questo dovrebbe 
essere 
il 
motto che 
accompagna 
l�analisi 
e 
valutazione 
della 
qualit� 
di 
legislazione 
e 
regolazione. La 
scelta 
sull�obiettivo da 
perseguire 
e 
sul 
programma 
da 
realizzare 
spetta 
ovviamente 
all�autorit� 
politica, 
invece, 
l�individuazione 
dei 
mezzi 
pi� 
adeguati 
pertiene 
all�indagine 
tecnica 
perch� 
presenta 
elementi 
di 
complessit� 
che 
richiedono 
una 
precipua 
competenza 
professionale. 
una 
democrazia 
compiuta 
potr� 
realizzarsi 
soltanto 
quando 
sar� 
creato 
un 
sistema 
che 
appronta 
per 
i 
decisori 
politici 
le 
misure 
pi� adeguate 
per realizzare 
i 
loro obiettivi 
e 
programmi 
(62). Per questa 
ragione 
non appare 
peregrina 
l�ipotesi 
che 
possano profilarsi 
questioni 
di 
illegittimit� 
costituzionale 
per irragionevolezza 
della 
scelta 
di 
opzioni 
regolative 
in contrasto con le 
valutazioni 
di 
analisi 
di 
impatto della 
regolazione. Assicurando 
adeguata 
pubblicit� 
o trasparenza 
a 
questa 
attivit�, si 
consente 
all�opinione 
pubblica 
di 
poter 
esprimere 
un 
giudizio 
circostanziato 
sull�operato 
degli 
organi 
legislativi. 
Da 
questo 
punto 
di 
vista 
assume 
particolare 
pregnanza 
il 
ruolo dell�Avvocatura 
dello Stato in quanto espressione 
dello Stato-comunit� 
(63), sensibile 
ad assicurare 
al 
massimo livello l�attuazione 
dei 
principi 
di 
legalit� 
e buona amministrazione. 


(61) Relazione 
sullo stato di 
applicazione 
dell�AIR anno 2015. Fra 
i 
limiti 
che 
il 
DAGL 
riscontra 
nelle 
AIR comunicate 
ai 
Ministeri 
si 
rileva 
un�eccessiva 
enfasi 
sulle 
motivazioni 
giuridiche 
piuttosto 
che 
sugli 
aspetti 
sostanziali 
che 
motivano 
l�intervento 
accompagnata 
da 
una 
�debole 
attenzione 
agli 
impatti 
dell�intervento 
pubblico, 
anche 
solo 
in 
termini 
di 
quantificazione 
dei 
destinatari 
diretti 
ed 
indiretti�. 
Nella relazione del 2016 emergono criticit� sulla valutazione in ordine agli effetti anticoncorrenziali. 
(62) Vedi 
DANIELA 
MONE 
�Qualit� 
normativa 
fra 
tecnocrazia 
ed effettivit� 
della 
democrazia 
rappresentativa� 
jovene, Napoli 2010, pp. 97 ss. 
(63) 
F. 
CARAMAzzA, 
�Le 
nuove 
frontiere 
della 
giurisdizione 
amministrativa 
(dopo 
la 
sentenza 
della 
Corte 
Costituzionale 
8 luglio 2004 n. 204)� 
in 
Rass. avv. St. 2004, 741. L�Avvocatura 
dello Stato 
�, infatti, da 
un lato, difensore 
dello Stato, soprattutto dinanzi 
al 
giudice 
amministrativo (recessive 
apparendo 
le 
funzioni 
del 
giudice 
ordinario nei 
giudizi 
con lo Stato) con una 
posizione 
da 
avvocato tendenzialmente 
equiordinata 
a 
quella 
del 
difensore 
privato. Essa 
acquista 
e 
potenzia, poi, una 
dimensione 
diversa 
e 
pi� squisitamente 
pubblicistica 
in quelli 
che 
sono i 
giudizi 
di 
costituzionalit� 
(in cui 
opera 
pi� 
come 
amicus 
curiae 
che 
come 
avvocato) ed i 
giudizi 
dinanzi 
alle 
corti 
internazionali 
e 
sovranazionali 
in cui 
rappresenta 
non gi� 
lo Stato.amministrazione, sebbene 
lo Stato come 
personificazione 
anche 
esterna 
di 
tutta 
la 
Comunit� 
nazionale; 
per 
non 
parlare, 
da 
ultimo, 
delle 
cause 
in 
cui 
difende 
le 
Autorit� 
indipendenti, e che presentano problematiche tutte particolari. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Il valore della certezza del diritto nell�attuazione dei tributi e 
nel processo. Qualche idea per una nomofilachia �virtuosa� 


Enrico Manzon* 


1. il valore della certezza del diritto (tributario). 
L�art. 
65, 
della 
c.d. 
�legge 
base� 
sull�ordinamento 
giudiziario 
(R.D. 
30 
gennaio 
1941, 
n. 
12) 
cos� 
dispone: 
�La 
Corte 
suprema 
di 
cassazione 
.. 
assicura 
l�esatta 
osservanza 
e 
l�uniforme 
interpretazione 
della 
legge, 
l�unit� 
del 
diritto 
oggettivo 
nazionale 
..�. 
L�art. 
111, 
settimo 
comma, 
Cost. 
�copre� 
costituzionalmente 
questa 
disposizione 
legislativa 
formalmente 
ordinaria 
con 
la 
previsione 
di 
ricorribilit� 
in 
Cassazione 
contro 
�le 
sentenze 
.. 
per 
violazione 
di 
legge�. 


I 
due 
enunciati 
normativi 
esprimono 
un 
�valore�, 
dunque 
costituzionalizzato, 
che 
� 
poi 
quello, comunemente 
individuato, della 
certezza 
del 
diritto 
ed 
indica 
la 
Corte 
di 
cassazione 
quale 
organo 
giudiziario 
precipuamente 
e 
primariamente 
deputato alla 
sua 
salvaguardia, cos� 
affermandone 
la 
funzione 
di 
nomofilachia. 


La 
certezza 
del 
diritto 
e 
la 
correlativa 
funzione 
nomofilattica 
rivestono 
anzitutto un aspetto prettamente 
�giuridico�, che 
pure 
di 
consueto viene 
suddistinto 
in due 
articolazioni: 
per un verso, la 
tutela 
interpretativa 
�dei 
diritti 
soggettivi� 
(individuali/collettivi) ossia 
degli 
jura litigatorum; 
per altro verso 
quello 
della 
certezza 
del 
diritto 
in 
senso 
stretto, 
quale 
espressione 
dello 
jus 
constitutionis 
(�uniforme 
interpretazione 
della 
legge 
.. unit� 
del 
diritto oggettivo 
nazionale�). 


La 
�crasi 
giuridica� 
di 
questi 
due 
aspetti 
nella 
materia 
tributaria 
significa 
attuazione, diretta, del 
principio - generale 
- di 
capacit� contributiva 
ex art. 
53, primo comma, Cost., che 
a 
sua 
volta 
deve 
considerarsi 
espressione 
�specifica� 
dei 
principi 
- supremi 
- di 
cui 
all�art. 2, (adempimento dei 
doveri 
inderogabili 
di 
solidariet� 
economica, 
politica 
e 
sociale) 
e 
3, 
primo 
comma, 
(eguaglianza 
di 
fronte 
alla 
legge) della 
Costituzione 
medesima. In sintesi, si 
pu� quindi 
affermare 
che 
la 
mission 
specifica 
della 
nomofilachia 
tributaria 
� 
la 
concretizzazione 
della 
giusta imposta, sia 
nella 
dimensione 
dello jus 
litigatoris 
sia in quella dello jus constitutionis. 


Per il 
suo ruolo istituzionale 
la 
Corte 
di 
cassazione 
quindi 
� 
il 
punto terminale 
dell�attuazione 
di 
detti 
valori 
costituzionali 
fondamentali, 
che 
inizia 
con 
le 
attivit� 
dei 
contribuenti 
(autotassazione) 
e 
degli 
Enti 
impositori, 
poi 
nelle 
eventuali 
�crisi 
di 
cooperazione� 
passa 
attraverso la 
giurisdizione 
speciale 
di 
merito e, statuendo 
principi 
di 
diritto, orienta 
sia 
le 
prassi 
attuative, 
private 
e 
pubbliche 
sia 
la 
giurisprudenza 
meritale, della 
quale 
� 
un essenziale 
punto di riferimento. 


(*) Consigliere Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione. 



CONVEGNO 
25 


In questi termini la Corte concretizza la certezza del diritto come �valore 
giuridico�. 


Vi 
� 
tuttavia 
un 
secondo, 
affatto 
minusvalente, 
aspetto 
della 
nomofilachia 
funzionalizzata 
all�affermazione 
della 
certezza 
del 
diritto: 
quello 
�economico�. 
Orientare 
le 
prassi 
e 
la 
giurisprudenza 
produce 
infatti 
rilevanti 
effetti 
�di 
fatto� 
-sui patrimoni personali dei soggetti contribuenti e sulle finanze pubbliche sancendo 
in concreto (jus litigatoris) e conformando in astratto (jus constitutionis) 
i crediti/debiti fiscali, in ultima analisi incidendo sulla loro �certezza� 
(oltre che �liquidit� ed esigibilit�/esazione�). 


� 
dunque 
evidente, 
e 
non 
abbisogna 
di 
particolare 
argomentazione, 
l� 
importanza 
economica della giurisprudenza tributaria di legittimit�. 


2. 
idee per una nomofilachia �virtuosa�. Qualche premessa. 
Di 
cosa 
sia 
la 
nomofilachia 
si 
� 
detto 
in 
premessa, 
essendo 
peraltro 
un 
concetto 
chiaro 
e 
di 
comune 
uso. 
Ma 
cosa 
possiamo 
intendere 
per 
�virtuosa� 
? 


Essenzialmente, 
due 
obiettivi 
�produttivi�: 
la 
chiarezza 
e 
l�omogeneit� 
delle 
decisioni 
(in 
particolare 
la 
prevenzione 
dei 
contrasti 
interpretativi), 
quindi 
la 
prevedibilit� 
delle 
decisioni 
stesse; 
la 
tempestivit� 
ossia 
in 
termini 
costituzionali 
e 
convenzionali/unionali 
la 
ragionevole 
durata 
del 
giudizio. 
In 
sostanza, 
la 
Corte 
deve 
parlare 
chiaro 
e 
farlo 
quanto 
pi� 
rapidamente 
ci� 
sia 
possibile. 


In 
siffatta 
maniera 
si 
possono/devono 
realizzare 
i 
due 
aspetti 
(giuridico/economico) della certezza del diritto. 

In astratto. In concreto, oggi siamo lontani da questa modalit� attuativa 
del principio. 


Le cause sono invero molteplici e remote. 


Da 
quelle 
pregiuridiche 
(forte 
difetto 
della 
compliance 
fiscale, 
fenomeno 
accentuato 
di 
evasione/elusione 
tributaria) 
a 
quelle 
giuridiche 
(legislazione 
alluvionale ed erratica; mancanza di codificazione, anche sull�esempio straniero: 
Francia, 
Germania) 
per 
giungere 
alle 
giurisdizionali 
(strutturazione 
dell�apparato giudiziario, rispettivamente di merito e di legittimit�). 


In particolare, sotto quest�ultimo profilo, nella (non)architettura o, se si 
preferisce, nell�architettura �sbilenca� della giurisdizione troviamo senz�altro 
le cause pi� prossime, che sono essenzialmente e soprattutto la bassa qualit� 
media delle decisioni delle Commissioni tributarie ed il (correlativo) sovraccarico 
della Cassazione. 


Pu� sicuramente ritenersi che quest�ultima sia la pi� immediata e prossima 
di tutte. 


In questo senso i numeri sono impietosamente chiari: 53mila ricorsi pendenti, 
il 
50% 
del 
carico 
civile 
complessivo 
della 
Corte; 
trend 
�storico� 
dei 
flussi in entrata, costante, di 11/12mila ricorsi all�anno. Pi� precisamente 
nel 
primo 
semestre 
2018 
le 
iscrizioni 
di 
ricorsi 
destinati 
alla 
sezione 
tributaria 
ammontano 
a 7.086, pari al 38% della sopravvenienza totale. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Sono 
indubbiamente 
numeri 
che 
schiacciano 
anche 
le 
migliori 
intenzioni 
e che hanno origini storiche abbastanza evidenti, su tutte la soppressione del 
�filtro� 
(in 
realt� 
un 
vero 
� 
proprio 
�tappo�) 
della 
Commissione 
tributaria 
centrale, 
disposta con la riforma del �92. 


Si tratta quindi di una situazione alquanto compromessa - con particolare 
riguardo ai tempi di giustizia, ma anche senz�altro rispetto all�effettiva 
qualit�/
omogeneit� 
della 
giurisprudenza 
-che 
non 
ha 
n� 
pu� 
avere 
soluzioni 
semplici. 


Vediamone comunque qualcuna, almeno tra le pi� rilevanti. 


Non senza tuttavia una premessa metodologica: l�analisi propositiva va 
suddistinta tra aspetti attinenti alle 
risorse umane 
e quelli attinenti la gestione 
del 
�magazzino� 
ossia 
dell�arretrato 
e 
della 
sopravvenienza. 
Ovvio 
che 
le 
prime 
incidano 
in 
misura 
determinante 
sulla 
seconda, 
ma 
la 
seconda 
ha 
necessit� 
di un approccio non solo �quantitativo�, ma anche �qualitativo� ossia 
dev�essere una gestione attiva, ben oltre il metodo first in first out. 


3. 
le misure organizzative interne. 
Ci� 
posto, 
riferiamoci 
anzitutto 
alle 
possibili 
misure 
organizzative 
interne 
alla Corte ed in particolare alla Sezione specializzata e quindi concentriamo 
la riflessione sulla questione delle risorse umane. 


Va rilevato in primo luogo che l�organico della Sezione Quinta civile-tributaria, 
dalla sua istituzione nel 1999 per via �tabellare� ossia per provvedimento 
organizzativo 
interno 
secondo 
le 
norme, 
primarie 
e 
secondarie, 
di 
ordinamento giudiziario, � stato progressivamente aumentato sino a giungere 
alle attuali circa 41 unit�, compresi i Presidenti di sezione, di cui 11 assegnati 
in via esclusiva alla Sezione Sesta per le sue specifiche attivit�. Va precisato, 
in quanto si tratta di un rilievo senz�altro significativo, che tale dotazione 
di 
magistrati 
� 
pari 
al 
22% 
dell�organico 
complessivo 
dei 
magistrati 
assegnati 
alle sezioni civili. 


Peraltro, 
con 
la 
legge 
di 
bilancio 
2018 
a 
tale 
dotazione 
�ordinaria� 
si 
sono 
aggiunti, 
in 
via 
straordinaria 
e 
temporanea 
(tre 
anni), 
i 
magistrati 
(con 
una 
certa 
anzianit� 
di 
servizio) 
addetti 
all�ufficio 
del 
Massimario 
e 
del 
Ruolo 
presso 
la 
Corte 
e 
50 
giudici 
ausiliari 
scelti 
tra 
i 
magistrati 
in 
pensione 
(con 
specifici 
presupposti). 
Va 
tuttavia 
precisato 
che 
i 
primi 
ammontano, 
allo 
stato, 
a 22 unit� (impiegabili in base alla stessa previsione normativa in questione 
al 50% ossia per non pi� di due udienze mensili). 


Allo 
stato 
entrambe 
tali 
disposizioni 
normative 
primarie 
sono 
state 
attuate, 
mediante 
la 
correlativa 
normazione 
secondaria 
ed 
attivit� 
provvedimentale 
organizzativa. Di conseguenza si sono aggiunti 22 magistrati dell�ufficio 
del 
Massimario 
e 
24 
giudici 
ausiliari, 
i 
primi 
selezionati 
in 
base 
alle 
previsioni 
della citata legge ed i secondi quali risultanti dalla selezione operata dal Csm 
sulla base del relativo bando ministeriale. 



CONVEGNO 
27 


La 
Sezione 
tributaria 
della 
Corte 
pu� 
dunque 
ora 
contare 
su 
87 
magistrati 
addetti, 
delle 
varie 
�categorie�, 
su 
182 
complessivamente 
destinati 
alle 
sezioni 
civili. 


� 
ovvio 
che 
grandi 
speranze 
vengano 
riposte 
sullo 
spiegamento 
di 
una 
tale 
�massa 
critica�, quantomeno sul 
piano dell�abbattimento dell�arretrato e 
quindi 
dei 
tempi 
della 
giustizia 
tributaria 
di 
legittimit�, ora 
davvero molto dilatati 
e di molto superiori a quelli delle altre sezioni civili della Corte. 


Non 
possono 
tuttavia 
nascondersi 
delle 
problematiche 
potenzialmente 
limitative 
degli effetti di questo nuovo ed ampio dispiegamento di forze. 


La 
prima 
ha 
origini 
per 
cos� 
dire 
�storiche� 
e 
rappresenta 
una 
vera 
e 
propria 
�cronicit� 
negativa�, 
ancorch�, 
quantomeno 
allo 
stato, 
poco 
evitabile, 
della 
situazione 
della 
Sezione 
tributaria 
e 
consiste 
nell�accentuato 
turn 
over 
dei 
consiglieri 
(nonch� 
assai 
minore, 
anche 
dei 
Presidenti 
di 
sezione 
�non 
titolari�). 


La 
Quinta 
civile 
� 
infatti 
tradizionalmente 
una 
�sezione 
di 
passaggio� 
che 
accoglie 
i 
cassazionisti 
di 
vocazione/formazione 
civilistica 
solo come 
primo 
step 
verso le 
tre 
sezioni 
del 
�civile 
ordinario�. Il 
che 
crea 
appunto un primo 
problema 
che 
� 
quello della 
perdita 
costante 
di 
professionalit� 
specialistiche 
acquisite 
e 
della 
contemporanea 
necessit� 
di 
formarne 
costantemente 
di 
nuove, 
con 
tutto 
ci� 
che 
comporta 
in 
termini 
di 
stabilit� 
della 
giurisprudenza 
ed 
in 
ultima 
analisi inevitabilmente ed oggettivamente anche della sua qualit�. 


La 
seconda 
riguarda 
l�applicazione 
dei 
massimatori. Questa, che 
per un 
verso 
si 
presenta 
come 
una 
soluzione 
di 
�buona 
amministrazione�, 
poich� 
consente 
l�impiego 
di 
magistrati 
di 
elevata 
qualit� 
professionale, 
ma 
in 
buona 
parte 
non addetti 
alla 
massimazione 
della 
giurisprudenza 
sezionale 
tributaria, 
a ben vedere nasconde una vera e propria �trappola�. 


� 
infatti 
evidente 
che 
queste 
sono 
risorse 
sottratte 
al 
fondamentale 
lavoro 
di 
massimazione 
ufficiale 
della 
giurisprudenza, civile 
e 
penale, quindi 
anche 
tributaria, la 
cui 
rilevanza 
ordinamentale 
generale 
- in termini 
di 
esternazione 
della 
nomofilachia 
e 
perci� dell�attuazione 
concreta 
di 
quei 
valori 
che 
compongono 
la 
�certezza 
del 
diritto� 
di 
cui 
si 
� 
detto dianzi 
- non necessita 
certamente 
di argomentazione. 


Questa, 
in 
ultima 
analisi, 
� 
veramente 
una 
logica 
da 
�coperta 
corta�, 
dunque 
intrinsecamente autolimitativa e perci� depotenziata/depotenziante. 


La 
terza 
riguarda 
l�impiego 
dei 
magistrati 
pensionati. 
Tale 
scelta 
non 
pu� 
che 
considerarsi 
se 
non 
una 
�scommessa�, 
che 
certo 
non 
� 
campata 
in 
aria, 
ma 
che 
ha 
varie 
incognite. 
Non 
pu� 
comunque 
considerarsi 
una 
certezza, 
anche 
se 
� 
ragionevole 
la 
previsione 
che 
si 
riveli 
una 
scommessa 
vincente, almeno 
sul piano degli obiettivi, pur sempre limitati, che essa si � posta. 


In 
questo 
quadro, 
la 
dirigenza 
giudiziaria 
sezionale 
ha 
riorganizzato 
lo 
spoglio sezionale, costituendo nuclei 
operativi 
ad hoc 
nei 
tre 
gruppi 
di 
lavoro 
(imposte 
dirette, 
IVA, 
imposta 
di 
registro/tributi 
locali); 
ha 
avviato 
l�istituzione 
di 
un archivio informatico sezionale; 
ha 
strutturato un nuovo sistema 
per la 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


gestione dei ruoli di udienza, sia in considerazione della distinzione post riforma 
processuale del 2016 tra udienze camerali e pubbliche (rispettivamente 
non nomofilattiche e nomofilattiche) sia in previsione della piena entrata �a 
regime� 
delle 
citate 
misure 
straordinarie 
introdotte 
dalla 
legge 
di 
bilancio 
2018 
(impiego dei massimatori e dei giudici ausiliari); ha disposto in ordine ad un 
pi� 
stretto 
collegamento 
con 
l�ufficio 
del 
Massimario 
per 
un 
servizio 
di 
�pronta massimazione� delle pronunce di maggior impatto verso l�utenza. 


L�indirizzo, 
chiaro, 
di 
questo 
complesso 
di 
scelte 
organizzative 
ha 
un 
obiettivo 
dichiarato, 
che 
non 
� 
solo 
quello 
�quantitativo� 
dell�abbattimento 
dell�arretrato (e quindi della riduzione dei tempi processuali), ma allo stesso 
tempo appunto quello della �gestione qualitativa� del magazzino, con la mira, 
ambiziosa e necessaria, di stimolare la deflazione del contenzioso, anche di 
merito, 
e 
comunque, 
al 
fondo, 
di 
migliorare 
lo 
standard 
nomofilattico 
e 
quindi 
la certezza del diritto (tributario). 


In ogni caso va necessariamente precisato che, in virt� delle limitazioni 
derivanti dalla stessa normazione primaria (art. 1, commi 963-980, legge di 
Bilancio 2018), i magistrati del Massimario ed i giudici ausiliari non possono 
essere impiegati nella stessa misura che i magistrati addetti alla sezione in via 
ordinaria. 


In 
questa 
indubbiamente 
�virtuosa� 
direzione, 
tali 
misure 
potrebbero 
forse 
essere 
ulteriormente 
potenziate 
da 
una 
nuova 
suddivisione 
dei 
gruppi 
di 
lavoro 
interni alla sezione. 


Ferma rimanendo l�attribuzione ad un gruppo dell�imposta di registro (e 
connesse) e dei tributi locali, le grandi imposte erariali, invece che come attualmente 
(II.DD./IVA), 
potrebbero 
essere 
diversamente 
suddivise 
in 
due 
gruppi, dei quali l�uno per IRES/IVA e l�altro per IRPEF/IVA. 


Tale diversa ripartizione pare infatti maggiormente funzionale alla trattazione 
specialistica 
delle 
imposte 
erariali, 
da 
un 
lato 
sull�impresa 
medio-
grande 
(societ� 
di 
capitali), 
dall�altro 
sulla 
piccola 
impresa 
(societ� 
di 
persone) 
e 
sul 
lavoro 
autonomo, 
oltre 
che 
sui 
redditi 
non 
di 
impresa. 
E 
quindi 
a 
generare 
un �ritorno� in termini di ulteriore miglioramento dell�attivit� nomofilattica 
di pertinenza della sezione tributaria. 


4. 
le necessarie interazioni istituzionali. 
Anche la Cassazione si deve per� arrendere ad un evidenza: la scarsit� 
delle risorse a disposizione degli apparati giudiziari implica necessariamente 
una 
politica 
di 
partenariato 
istituzionale. 
Il 
tempo 
delle 
turres 
eburnae 
� 
finito 
e non da ora. 


Per la verit� la Corte, con le ultime Presidenze, si � gi� consapevolmente 
avviata su questa nuova strada. Per quanto riguarda specificamente il contenzioso 
tributario di legittimit�, basilare � senz�altro il Protocollo con l�Avvocatura 
generale dello Stato del 3 dicembre 2015. 



CONVEGNO 
29 


Tuttavia, 
questo 
atto, 
sicuramente 
meritorio, 
� 
comunque 
troppo 
poco, 
apparendo invece necessaria una �concertazione� molto pi� ampia, che coinvolga, 
assieme e/o separatamente, tutte le Istituzioni coinvolte nella 
gestione 
di 
tale 
contenzioso: 
il 
Csm, 
il 
Cpgt, 
il 
Ministero 
della 
giustizia, 
il 
MEF, 
l�Agenzia 
delle entrate, l�Avvocatura dello Stato, il CNF. 


Appare 
infatti 
necessario 
costruire 
una 
�rete 
settoriale� 
per 
la 
giustizia 
tributaria che scambi, dati, informazioni, idee organizzative; adotti protocolli 
per realizzare sinergie e prassi condivise. Va anzitutto colmato il gap, attualmente 
ancora assai pronunciato, tra la giustizia speciale di merito e quella ordinaria 
di 
legittimit�; 
vanno 
fortemente 
potenziate 
le 
�linee 
di 
comunicazione� 
intragiurisdizionale; bisogna mirare ad un operativit� concertata. 


Insomma appare necessario creare un vero e proprio �sistema� che oggi 
sicuramente non esiste, con effetti negativi piuttosto evidenti e come tali noti. 


Cosa si pu� fare subito in questa direzione ? 


Sono prospettabili un paio di idee, ancorch� ad uno stato meramente embrionale, 
che sembrano le pi� immediate ed immediatamente efficaci: 


a) 
costituire un Osservatorio (tavolo tecnico) permanente per il costante 
monitoraggio dell�andamento generale della giustizia tributaria ed in particolare 
di 
quella 
di 
legittimit�, con la 
missione 
di 
elaborarne 
coerenti 
proposte 
organizzative alle Istituzioni rispettivamente competenti; 


b) 
creare 
un 
sistema 
informatico 
che, 
previa 
classificazione 
dei 
ricorsi 
per 
cassazione, 
ne 
consenta 
la 
gestione 
intelligente 
a 
partire 
dallo 
spoglio 
�preliminare� 
in 
Sesta 
sezione 
e 
poi 
di 
quello 
sezionale 
della 
Quinta. 
In 
particolare, 
questo 
sistema 
nella 
giustizia 
civile 
ordinaria 
di 
merito, 
ha 
�nome 
e 
cognome�: 
processo telematico, quindi consolles 
(del magistrato, del cancelliere). 


5. 
osservazioni conclusive. 
L�attuale distanza da una concreta, soddisfacente, dunque �virtuosa�, attuazione 
nomofilattica 
della 
certezza 
del 
diritto 
tributario 
�oggettivo� 
e 
dei 
diritti 
soggettivi 
che 
ne 
derivano/dipendono 
pu� 
essere 
significativamente 
diminuita ed in prospettiva tendenzialmente colmata se: 


-si adeguano le risorse umane della sezione specializzata, ma non solo 
in termini quantitativi; 


-si adottano modalit� di impiego pi� efficaci delle risorse medesime sia 
sul piano della distribuzione interna sia sulla base di rinnovati, potenziati 
ed 
ammodernati metodi di gestione del carico di affari in giacenza ed in entrata. 


Di 
qui 
si 
pu� 
trarre 
una 
proposta 
concreta: 
lanciare 
la 
sperimentazione 
del 
processo 
telematico 
di 
cassazione 
proprio 
a 
partire 
dalla 
materia 
tributaria. 


Nel complesso e tirando le somme, risulta quindi evidente la necessit� 
di 
una 
�piccola 
rivoluzione� 
del 
funzionamento 
interno 
della 
Corte, 
anche 
basata 
sulla cooperazione (partenariato) istituzionale con gli altri attori comprimari 
in questo settore giurisdizionale. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


� 
tuttavia 
innegabile 
che, in parte 
qua, l��obiettivo finale� 
(certezza 
del 
diritto/certezza 
dei 
diritti), 
nella 
sua 
dimensione 
effettiva 
e 
globale, 
implica 
una 
pi� �grande 
rivoluzione� 
del 
sistema 
italiano di 
giustizia 
tributaria 
ossia 
necessita di una riforma, vera e radicale, della giurisdizione di merito. 


Ma 
questa 
� 
un� 
�altra 
storia�, 
che 
non 
� 
nel 
�perimetro 
narrativo� 
di 
questo 
contributo. 


La �nuova� attivit� consultiva del Consiglio di Stato 

Gabriele Carlotti* 


SommaRio: 
1. 
la 
funzione 
consultiva 
e 
la 
qualit� 
della 
normazione 
-2. 
la 
recente 
evoluzione 
della 
funzione 
consultiva 
-3. 
le 
novit� 
di 
ordine 
quantitativo 
-4. 
le 
innovazioni 
di 
carattere 
qualitativo 
-4.1. 
le 
innovazioni 
di 
metodo 
-4.2. 
le 
novit� 
dei 
contenuti: 
l�attenzione 
alla 
fase 
attuativa 
-4.3. 
la 
�fattibilit�� 
quale 
nuova 
dimensione 
della 
legittimit� 
delle 
norme 
-5. 
Gli 
strumenti 
per 
contrastare 
i 
�fallimenti 
della 
regolamentazione� 
-6. 
conclusioni. 


1. la funzione consultiva e la qualit� della normazione. 
Potrebbe 
sembrare 
eccentrico un intervento avente 
ad oggetto l�attivit� 
consultiva 
del 
Consiglio di 
Stato nell�ambito di 
un convegno dedicato al 
contenzioso 
pubblico e, specialmente, a 
quello tributario, quale 
osservatorio privilegiato 
per 
l�individuazione 
delle 
patologie 
dell�azione 
amministrativa 
e 
dei 
possibili 
rimedi, 
nella 
prospettiva 
del 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
e 
dello sviluppo economico. 

In 
effetti 
avrei 
potuto 
parlarvi 
del 
contenzioso 
amministrativo, 
la 
cui 
quotidianit� 
offre 
una 
ricchissima 
crestomazia 
delle 
patologie 
che 
affliggono le 
nostre 
pubbliche 
amministrazioni. 
Avrei 
potuto, 
ad 
esempio, 
soffermarmi 
sull�analisi 
del 
(reale) 
impatto 
dei 
giudizi 
amministrativi 
sulle 
procedure 
di 


(*) Consigliere di Stato. 
Le 
opinioni 
contenute 
nel 
presente 
contributo 
sono 
espresse 
a 
titolo 
personale 
e, 
quindi, 
non 
sono 
in 
alcun modo riconducibili all�Istituto al quale l�Autore ha l�onore di appartenere. 


Il 
presente 
contributo 
riproduce, 
con 
l�aggiunta 
delle 
note 
e 
con 
minimali 
adattamenti, 
il 
breve 
intervento 
svolto in occasione del convegno. 
Il 
testo dell�intervento � 
in gran parte 
debitore 
dell�opera 
di 
LuIGI 
CARBONE, i pareri 
del 
consiglio di 
Stato, in E. D�ALTERIO, B.G. MATTARELLA 
(a 
cura 
di), la riforma della pubblica amministrazione, cap. 
5, il 
Sole-24 ore, 2017 (reperibile 
anche 
sul 
sito istituzionale 
della 
Giustizia 
amministrativa, www.giustizia-
amministrativa.it, con il 
titolo i pareri 
del 
consiglio di 
Stato sulla riforma madia: verso un'evoluzione 
delle 
funzioni 
consultive?), 
Presidente 
di 
Sezione 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
gi� 
Presidente 
della 
Sezione 
consultiva 
per gli 
atti 
normativi, con il 
quale 
chi 
scrive 
ha 
avuto la 
fortuna 
di 
collaborare 
negli 
anni 
2016 e 
2017. Si 
ometteranno, pertanto, nel 
prosieguo le 
citazioni 
degli 
specifici 
riferimenti 
al 
contenuto 
dell�opera 
richiamata, alla 
quale 
integralmente 
si 
rinvia 
per gli 
eventuali, ulteriori 
approfondimenti. 



CONVEGNO 
31 


affidamento 
delle 
commesse 
pubbliche. 
Se 
avessi 
scelto 
questo 
tema, 
avrei 
potuto agevolmente dimostrare, sulla base di dati statistici affidabili 
e aggiornati 
di fonte ANAC e Consiglio di Stato (1), quanto sia errata la vulgata mediatica 
che 
indica 
nei 
processi 
amministrativi 
un 
fattore 
di 
rallentamento 
della 
realizzazione delle opere pubbliche. 

Sennonch�, a ben vedere, la scelta dell�argomento � assolutamente pertinente 
rispetto a uno dei temi centrali del convegno odierno, ossia quello relativo 
alla �qualit� della normazione�, poich� proprio il miglioramento di tale 
qualit� costituisce un snodo fondamentale di ogni serio progetto di riduzione 
del contenzioso. 

2. 
la recente evoluzione delle funzione consultiva. 
Ebbene il Consiglio di Stato si occupa, fin dalle sue lontane origini (2), 
della qualit� della normazione, specialmente (ma non solo) di quella di rango 
secondario (3). E se ne occupa non solo �a valle�, come tutte le altre Magistrature 
- cio� in occasione dell�applicazione delle regole, in sede di giudizio 
-ma 
anche 
�a 
monte�, 
nella 
fase 
nomogenetica, 
attraverso 
l�esercizio 
della 
funzione consultiva. 


A 
differenza, 
per�, 
di 
quella 
giurisdizionale, 
che 
� 
costantemente 
sulla 
ribalta 
mediatica, 
l�attivit� 
consultiva 
dell�Istituto 
� 
molto 
meno 
conosciuta; 
cos� come poco nota � la parabola evolutiva che l�ha interessata, a decorrere 
dal 2016, proprio nel solco di una innovativa riflessione sul tema della qualit� 
della normazione (4). 

Per entrare nel vivo delle questioni, segnalo che i recenti profili di novit� 


(1) 
Si allude allo studio dal titolo analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di 
appalti, documento dell�ufficio Comunicazione del Consiglio di Stato, redatto in collaborazione con 
l�ufficio 
Studi. 
L�analisi 
� 
stata 
elaborata 
sulla 
base 
dei 
dati 
dell�ANAC 
(con 
riferimento 
al 
numero 
complessivo degli appalti banditi negli anni 2015 e 2016, suddivisi per regione, tipologia 
e importo), 
messi 
a 
confronto 
con 
i 
dati 
presenti 
nella 
banca 
dati 
della 
Giustizia 
amministrativa. 
Il 
documento 
� 
stato anche pubblicato sul Giornale di diritto amministrativo, 2/2018, pp. 249-255. 
(2) 
Come � noto, il Consiglio di Stato fu istituito da Carlo Alberto di Savoia con l'editto del 18 
agosto 1831. 
(3) 
Il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sui regolamenti dello Stato � previsto, in via generale, 
dall�art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivit� di Governo e ordinamento 
della Presidenza del consiglio dei ministri) ed � reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, 
istituita dall�art. 17, comma 28, della l. 15 maggio 1997, n. 127. Inoltre il parere obbligatorio del Consiglio 
di Stato � spesso contemplato dalle leggi di delega e ha ad oggetto, in questi casi, gli schemi dei 
decreti legislativi la cui adozione � delegata al Governo (a mero titolo di esempio, si cita l�art. 44 della 
l. 
18 giugno 2009, n. 69, recante �disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit� 
nonch� in materia di processo civile�). In aggiunta, come si indicher� nel testo, il Consiglio 
di Stato pu� essere chiamato, a richiesta delle pubbliche amministrazioni (qualora esse formulino i c.d. 
�quesiti�), a rendere pareri anche su atti normativi in corso di predisposizione. 
(4) un lusinghiero bilancio di tale stagione consultiva � stato tratto da L. TORChIA, Funzione consultiva 
e cultura amministrativa: un bilancio di fine legislatura, in Giornale di diritto amministrativo, 
2/2018, pp. 129-130. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


dell�attivit� consultiva del Consiglio di Stato riguardano sia gli aspetti quantitativi 
sia, specialmente, quelli di carattere qualitativo. 


Il 
tema 
� 
stato 
ripetutamente 
al 
centro 
dei 
discorsi 
tenuti 
dal 
Presidente 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
nelle 
ultime 
cerimonie 
di 
inaugurazione 
dell�anno 
giudiziario: 
fin 
dalla 
Relazione 
del 
2016 
(5), 
� 
stata 
sottolineata 
l�importanza 
strategica 
di 
un 
�rilancio� 
dell�attivit� 
consultiva, 
anche 
attraverso 
l�istituto 
dei 
�quesiti� 
quale 
strumento 
di 
problem 
solving, 
in 
funzione 
di 
contrasto 
preventivo 
dei 
fenomeni 
dell�inflazione 
normativa 
e 
della 
proliferazione 
del 
contenzioso. 


Sull�argomento 
il 
Presidente 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
si 
� 
intrattenuto 
anche 
nelle successive Relazioni del 2017 (6) e del 2018 (7), nelle quali, in linea di 
continuit� con quella del 2016, si � delineato il ruolo dell�Alto Consesso amministrativo, 
una volta ricollocato nel circuito della formazione delle regole, 
quale advisory board 
delle Istituzioni repubblicane, nel contesto di un ordinamento 
giuridico 
multilivello 
e 
fortemente 
caratterizzato 
dal 
pluralismo, 
anche delle fonti. 

3. 
le novit� di ordine quantitativo. 
Sul versante quantitativo va registrato lo straordinario impegno profuso 
dal Consiglio di Stato nel rendere i pareri, in tempi assai brevi, su molti degli 
schemi 
dei 
decreti 
attuativi 
della 
legge 
n. 
124 
del 
2015 
(c.d. 
�Riforma 
Madia�). 
Nello stesso periodo il Consiglio di Stato ha reso anche i pareri sul nuovo Codice 
dei 
contratti 
pubblici 
e 
sul 
�Correttivo�, 
oltre 
a 
numerosi 
pareri 
facoltativi, 
in risposta a quesiti formulati dalle amministrazioni interessate alla soluzione 
di problematiche giuridiche di rilievo generale e anche di ordine normativo. 
Del ricorso allo strumento dei quesiti ha fatto un ottimo esempio di best practice 
l�ANAC, 
che 
ormai 
in 
maniera 
sistematica, 
richiede 
il 
parere 
del 
Consiglio 
di Stato sulle Linee Guida di volta in volta emanate. 

L�attivit� consultiva dell�Istituto ha in definitiva accompagnato, contribuendo 
a 
migliorarne 
la 
qualit� 
normativa 
e 
l�implementazione, 
il 
percorso 
delle principali riforme amministrative avviate nella precedente Legislatura. 


4. 
le innovazioni di carattere qualitativo. 
Ben pi� rilevanti, tuttavia, sono state le innovazioni di carattere qualitativo 
dell�attivit� 
consultiva, 
innovazioni 
che 
hanno 
riguardato 
sia 
il 
metodo 
seguito per rendere i pareri sia l�articolata riflessione sul macrotema dell�ana


(5) 
V. l�intero �. 8 del discorso di �insediamento del Presidente del consiglio di Stato. inaugurazione 
dell�anno giudiziario 2016�, in www.giustizia-amministrativa.it 
(sezione �inaugurazioni anni 
giudiziari�). 
(6) V. l�intero �. 3 del discorso di �inaugurazione dell�anno giudiziario 2017�, in www.giustiziaamministrativa.
it 
(sezione �inaugurazioni anni giudiziari�). 
(7) V. l�intero �. 4 del discorso di 
�inaugurazione dell�anno giudiziario 2018�, in www.giustiziaamministrativa.
it 
(sezione �inaugurazioni anni giudiziari�). 

CONVEGNO 
33 


lisi 
d�impatto della 
regolamentazione, con specifico riferimento alla 
verifica 
ex 
post 
della 
concreta 
attuazione 
delle 
norme 
e 
al 
controllo 
ex 
ante 
(ma 
in 
prospettiva 
applicativa) sulla c.d. �fattibilit�� degli interventi normativi. 


4.1. le innovazioni di metodo. 
Per quanto riguarda 
il 
primo profilo, diverse 
sono le 
innovazioni 
metodologiche 
intervenute. 


Innanzitutto, 
vi 
� 
stato 
un 
ricorso 
massiccio 
all�istituto 
delle 
commissioni 
speciali, 
con 
il 
coinvolgimento, 
nell�espressione 
dei 
pareri, 
anche 
dei 
magistrati 
assegnati 
alle 
sezioni 
giurisdizionali. 
In 
questo 
modo 
si 
� 
potuto 
attingere, 
ai 
fini 
della 
valutazione 
ex 
ante 
dei 
testi 
normativi, 
a 
quel 
formidabile 
�osservatorio 
sul 
contenzioso 
amministrativo� 
-per 
usare 
il 
titolo 
del 
convegno 
-che 
costituisce 
il 
patrimonio 
di 
conoscenze 
dei 
consiglieri 
di 
Stato 
impegnati 
nel-
l�attivit� 
giurisdizionale, 
onde 
poter 
individuare 
con 
il 
loro 
aiuto 
(e, 
se 
del 
caso, 
emendare) 
i 
profili 
regolamentari 
a 
maggior 
rischio 
di 
innesco 
di 
litigiosit�. 


Si 
� 
fatto anche 
un uso notevole, in sede 
istruttoria, delle 
audizioni: 
sono 
stati 
infatti 
spesso convocati 
i 
responsabili 
degli 
uffici 
di 
staff 
di 
vari 
dicasteri 


o 
i 
responsabili 
delle 
strutture 
amministrative 
di 
vertice 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
per 
consentire 
loro 
di 
illustrare, 
in 
via 
diretta 
e 
informale, 
le 
finalit� 
complessive 
degli 
interventi 
e 
le 
loro criticit�, oltre 
alle 
difficolt� 
incontrate 
nella 
redazione 
dei 
testi 
normativi 
sottoposti 
al 
vaglio 
consultivo 
dell�Istituto. 
una 
grande 
innovazione 
rispetto al 
passato � 
stata 
quella 
di 
�aprire� 
la 
funzione 
consultiva 
al 
contributo degli 
stakeholders, cio� 
a 
quelle 
figure 
rappresentative 
delle 
categorie 
dei 
destinatari 
delle 
regole 
da 
emanare; 
� 
stata 
cos� 
ammessa 
l�acquisizione 
e 
la 
valutazione 
di 
eventuali 
contributi 
scritti 
di 
soggetti, 
diversi 
dalle 
amministrazioni 
pubbliche, 
ma 
comunque 
interessati 
ai 
testi 
normativi di volta in volta esaminati. 

Attraverso tale 
forma 
di 
partecipazione 
in funzione 
collaborativa 
� 
stato 
possibile 
arricchire, in poco tempo e 
a 
basso costo, il 
patrimonio di 
dati 
e 
di 
informazioni sui contesti giuridici e fattuali incisi dalle regolamentazioni. 


Infine, profili 
di 
novit� 
metodologica 
sono stati 
introdotti 
anche 
con riferimento 
alla 
comunicazione 
istituzionale: 
tutti 
i 
pareri, non appena 
depositati, 
sono 
stati 
anche 
pubblicati 
sul 
sito 
internet 
della 
Giustizia 
Amministrativa, 
con 
l�accompagnamento 
di 
brevi 
sintesi 
esplicative, 
in 
un 
linguaggio 
semplice 
e 
accessibile 
a 
tutti, 
al 
fine 
di 
esporre 
le 
questioni 
giuridiche 
affrontate 
e 
le 
soluzioni 
prospettate dal Consiglio di Stato. 


4.2. le novit� dei contenuti: l�attenzione alla fase attuativa. 
Ma, 
come 
gi� 
accennato, 
le 
innovazioni 
qualitative 
hanno, 
soprattutto, 
riguardato 
i contenuti dei pareri. 

In primo luogo, il 
Consiglio di 
Stato ha 
sempre 
raccomandato le 
amministrazioni 
di 
prestare 
attenzione 
a 
ci� che 
accade 
dopo il 
varo di 
un provve



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


dimento normativo, nella 
fase 
- delicata 
e 
cruciale 
per il 
successo di 
ogni 
riforma 
- dell�attuazione 
delle 
regole. L�idea 
forte 
alla 
base 
di 
questo reiterato 
monito � 
che 
il 
compito dei 
regolatori 
non termina 
con l�entrata 
in vigore 
di 
un 
testo 
normativo, 
e 
che, 
al 
contrario, 
tale 
momento 
segna 
solo 
�l�inizio� 
delle riforme. 

Sicch� 
le 
amministrazioni 
non 
possono 
disinteressarsi 
di 
quel 
che 
accade 
dopo 
la 
pubblicazione 
dei 
testi 
normativi 
nella 
Gazzetta 
ufficiale. 
� 
invece 
sempre 
necessario verificare 
se 
le 
regole 
abbiano realmente 
comportato mutamenti 
dell�azione 
sociale 
e, in caso affermativo, di 
che 
tipo; 
�, in ogni 
caso, 
indispensabile 
che 
gli 
effetti 
prodotti 
dalle 
norme 
siano accuratamente 
monitorati 
e 
�misurati� 
con 
strumenti 
statistici, 
anche 
al 
fine 
di 
operare, 
se 
del 
caso, 
un successivo fine tuning. 


4.3. la �fattibilit�� quale nuova dimensione della legittimit� delle norme. 
Il 
Consiglio di 
Stato ha 
poi 
esplorato e 
approfondito una 
nuova 
dimensione 
del 
controllo 
preventivo 
di 
legittimit� 
delle 
norme, 
contribuendo 
all�elaborazione 
del 
concetto propriamente 
giuridico, di 
�fattibilit�� 
degli 
interventi 
normativi, che 
costituisce 
il 
punto pi� innovativo e 
pi� alto di 
tutta 
la 
recente 
esperienza consultiva. 


Muovendo 
dalla 
considerazione 
che 
l�attuazione 
delle 
regole 
immesse 
nel 
circuito giuridico pu� condurre 
al 
miglior risultato in termini 
di 
efficienza 
e 
di 
efficacia 
dell�intervento 
normativo 
soltanto 
se 
quest�ultimo 
nasca 
gi� 
provvisto di 
tutte 
le 
condizioni 
di 
�fattibilit��, il 
Consiglio di 
Stato, in plurimi 
pareri, 
ha 
affermato 
che 
la 
garanzia 
della 
qualit� 
della 
normazione 
poggia 
anche sulla verifica preventiva dell�idoneit� delle norme a perseguire in concreto 
gli 
interessi 
pubblici 
prefissati 
dalla 
legge. Siffatta 
verifica, che 
deve 
essere 
condotta 
sulla 
base 
di 
un�analisi 
rigorosa 
(e 
non 
giuridica) 
del 
determinato 
contesto sociale 
ed economico inciso dalle 
nuove 
regole, pu� anche 
condurre 
alla 
conclusione 
che 
le 
medesime 
regole 
siano prevedibilmente 
votate 
all�irrilevanza 
applicativa 
o, peggio, alla 
complicazione 
del 
quadro di 
riferimento. 

Sono molti, invero, i 
casi 
di 
provvedimenti 
normativi, anche 
ben congegnati, 
destinati 
tuttavia 
all�insuccesso, 
perch� 
privi 
di 
concreta 
fattibilit�, 
ossia, 
in altri termini, inapplicabili. 

Si 
pensi 
alla 
prescrizione 
di 
standard 
prestazionali 
delle 
amministrazioni 
eccessivi 
rispetto alle 
reali 
capacit� 
operative 
degli 
apparati 
pubblici 
(tipico � 
il 
caso della 
introduzione 
di 
termini 
brevissimi, per determinati 
adempimenti, 
che 
nella 
prassi 
vengano poi 
sistematicamente 
inosservati); 
oppure 
alla 
creazione 
di 
nuove 
funzioni 
senza 
prevedere 
risorse, 
umane 
e 
strumentali 
adeguate 
per il 
loro esercizio; 
o, ancora, al 
caso di 
riforme 
tradite 
da 
prassi 
applicative 
distorte 
ed elusive, a 
causa 
dell�omessa 
percezione 
e 
della 
mancata 
modifica 
dei fattori �culturali� avversi. 

Nell�interpretazione 
offerta 
dal 
Consiglio di 
Stato, la 
nuova 
dimensione 



CONVEGNO 
35 


giuridica 
della 
�fattibilit�� 
� 
assurta 
- ed � 
questa, in estrema 
sintesi, la 
vera 
novit� 
-a 
condizione 
sostanziale 
di 
legittimit� 
della 
regolamentazione 
(cos� 
nella 
Relazione 
del 
2017 
(8)), 
quale 
declinazione 
del 
principio 
cardine 
di 
buon 
andamento sancito dall�art. 97 della Costituzione. 

Il 
percorso teorico, culminato con l�erezione 
della 
fattibilit� 
a 
parametro 
di 
valutazione 
di 
legittimit� 
del 
singolo provvedimento normativo, ha 
preso 
l�abbrivo dalla 
considerazione 
che 
anche 
la 
funzione 
normativa 
deve 
tradursi 
in 
atti 
che 
siano 
suscettibili 
di 
applicazione 
efficiente 
ed 
efficace. 
L� 
dove, 
invece, 
sussistano consistenti 
indici 
sintomatici, percepibili 
ex 
ante, che 
tale 
favorevole 
esito 
applicativo 
non 
possa 
prodursi, 
allora 
le 
disposizioni 
esaminate 
dovranno 
ritenersi 
viziate 
per 
violazione 
del 
canone 
fondamentale 
di 
buon 
andamento. 
In altri 
termini, il 
�test 
di 
fattibilit�� 
� 
in grado di 
far emergere 
i 
casi 
di sviamento dalla funzione normativa per irragionevolezza. 

Molti 
�fallimenti 
delle 
regolazioni� 
si 
spiegano 
sulla 
base 
del 
vizio 
di 
�non fattibilit��: 
si 
pensi 
alle 
carenze 
informative 
della 
progettazione 
normativa, 
all�inadeguata 
organizzazione 
amministrativa 
o alla 
mancanza 
di 
risorse 
umane 
ed economico-finanziarie 
(9): 
ipotesi 
emblematiche 
di 
testi 
giuridicamente 
perfetti, ma inutili perch� concretamente inapplicabili. 


5. Gli strumenti per contrastare i �fallimenti della regolamentazione�. 
Per fronteggiare 
il 
rischio di 
regulatory 
failure, il 
Consiglio di 
Stato ha 
anche suggerito alle amministrazioni di seguire alcuni accorgimenti tecnici. 

Si 
tratta 
di 
metodiche 
di 
applicazione 
preventiva 
e 
successiva 
rispetto all�innesto 
nell�ordinamento 
giuridico 
delle 
nuove 
norme. 
Pi� 
in 
dettaglio, 
nella 
scia 
degli 
studi 
e 
delle 
migliori 
pratiche, 
nazionali 
e 
internazionali, 
il 
Consiglio 
di 
Stato ha 
delineato un vero e 
proprio kit 
di 
strumenti 
utili 
(10) per confezionare 
norme 
di 
buona 
idoneit� 
applicativa; 
strumenti 
di 
carattere 
multidisciplinare 
che 
dovrebbero essere 
utilizzati 
sinergicamente 
nell�ambito di 
un vero e 
proprio �ciclo della regolazione�. 

Accenno soltanto a quattro di tali strumenti: 


a) l�analisi preventiva e successiva della regolamentazione; 


b) la consultazione; 


c) il monitoraggio normativo; 


d) 
l�informazione, 
nei 
sensi 
di 
comunicazione 
istituzionale 
e 
formazione. 


a) La 
misurazione 
ex 
ante 
degli 
effetti 
attesi 
dall�intervento normativo � 


(8) V. il �. 3.4. 
(9) Appartiene 
alla 
mitologia 
politico-giuridica 
lo slogan delle 
�riforme 
a 
costo zero�, posto che 
ogni 
nuovo diritto e 
ogni 
nuova 
funzione 
amministrativa, se 
effettivi, comportano inevitabili 
costi 
per 
la finanza pubblica. 
(10) Gli 
strumenti 
ai 
quali 
si 
accenna 
nel 
testo sono indicati 
anche 
nella 
Relazione 
2017 del 
Presidente 
del Consiglio di Stato (ibidem). 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


affidata 
a 
una 
tecnica, 
ben 
conosciuta, 
ma 
non 
sempre 
ben 
applicata. 
Si 
allude 
all�AIR 
(Analisi 
di 
Impatto 
della 
Regolamentazione), 
che 
si 
articola 
in 
un 
ampio 
spettro 
di 
metodiche 
per 
la 
qualit� 
della 
normazione, 
quali 
il 
test 
di 
proporzionalit�, 
la 
compliance analysis, il confronto costi-benefici e cos� via. 

Sebbene 
introdotta 
anche 
a 
livello 
legislativo 
gi� 
da 
alcuni 
anni 
(11), 
nondimeno 
l�AIR 
non 
ha 
ancora 
sortito 
gli 
effetti 
rilevanti 
che 
potenzialmente 
potrebbe 
produrre 
perch� 
essa 
viene 
ancora 
concepita 
come 
un adempimento 
burocratico 
e 
cartolare, 
essenzialmente 
affidato 
agli 
uffici 
legislativi 
degli 
staff 
ministeriali. 
Anche 
in 
questo 
caso, 
le 
criticit� 
dell�AIR 
e 
le 
ragioni 
della 
sua 
attuale 
inefficacia 
non 
attengono 
al 
disegno 
giuridico, 
ma 
a 
resistenze 
di 
ordine 
culturale, 
a 
specifiche 
carenze 
formative 
dei 
regolatori 
(gli 
uffici 
legislativi 
dovrebbero 
occuparsi 
della 
sola 
ATN, 
ossia 
dell�analisti 
tecnico-normativa, 
e 
non 
dell�AIR!), 
a 
deficit 
informativi 
dovuti 
soprattutto 
alla 
mancanza 
delle 
competenze 
occorrenti 
sia 
per 
procurare 
i 
dati 
sia 
per 
analizzarli 
dopo 
averli 
raccolti. 


In plurime 
occasioni, il 
Consiglio di 
Stato ha 
dato atto, nei 
suoi 
pareri, di 
essersi 
imbattuto in schemi 
di 
provvedimento non sorretti 
da 
una 
preventiva 
e 
solida 
indagine 
comparativa 
circa 
le 
possibili 
differenti 
soluzioni 
regolatorie, 
ivi 
inclusa 
l��opzione 
zero�, 
oppure 
privi 
dell�esatta 
indicazione 
degli 
obiettivi 
perseguiti 
dagli 
interventi 
normativi 
e 
della 
valutazione 
dei 
vantaggi 
attesi 
o, 
ancora, totalmente 
sprovvisti 
di 
una 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
e 
di indicatori per misurare gli effetti di una normativa. 

b) Fondamentale � il secondo strumento: le consultazioni. 

Se 
trasparenti, 
aperte 
e 
partecipate, 
le 
consultazioni 
permettono 
di 
coinvolgere 
nella 
progettazione 
delle 
norme 
i 
destinatari 
delle 
stesse 
e 
in 
tal 
maniera 
ne 
rafforzano 
la 
compliance, 
cio� 
l�attitudine 
all�osservanza 
delle 
regole 
per 
adesione 
spontanea. 
Le 
consultazioni 
inoltre 
consentono, 
attraverso 
la 
partecipazione 
collaborativa 
dei 
soggetti 
interessati, 
di 
acquisire 
molte 
informazioni 
sul 
fenomeno 
da 
regolare. 
Ovviamente, 
se 
si 
sa 
che 
cosa 
chiedere 
e 
a 
chi. 


Purtroppo, 
invece, 
la 
consultazione 
� 
sovente 
percepita 
dalle 
amministrazioni 
come 
un�inutile 
perdita 
di 
tempo. 
Non 
sono 
stati 
infrequenti 
casi 
in 
cui 
si 
� 
considerata 
alla 
stregua 
di 
una 
consultazione 
la 
mera 
interlocuzione 
documentale 
tra 
gli 
stessi 
uffici 
legislativi 
dei 
Ministeri 
concertanti. 
Si 
sono 
anche 
registrati 
casi 
di 
consultazioni 
rivolte 
solo 
a 
una 
parte 
dei 
potenziali 
destinatari 
di 
una 
normativa 
o 
di 
consultazioni 
non 
seguite 
dalla 
valutazione 
delle 
segnalazioni 
dei 
soggetti 
partecipanti 
e 
delle 
proposte 
emendative 
da 
questi 
formulate. 


c) 
ho 
gi� 
accennato 
all�importanza 
del 
monitoraggio 
degli 
interventi 
normativi. 
Occorre 
comprendere 
quali 
siano 
stati 
gli 
effetti 
prodotti 
dal 
testo 
normativo 
una 
volta 
entrato 
in 
vigore 
e 
verificare 
se 
essi 
corrispondano 
a 
quelli 
avuti 
di 
mira. 
Bisogna 
poi 
indagare, 
in 
caso 
di 
mancato 
raggiungimento 
degli 


(11) 
V. 
l�art. 
14 
della 
l. 
28 
novembre 
2005, 
n. 
246 
(Semplificazione 
e 
riassetto 
normativo 
per 
l'anno 2005). 

CONVEGNO 
37 


obiettivi 
prefissati, 
sulle 
cause 
del 
fallimento 
e, 
ove 
possibile, 
porre 
rimedio 
agli 
eventuali 
malfunzionamenti 
delle 
regole, 
attraverso 
la 
messa 
in 
atto 
di 
interventi 
correttivi 
e 
integrativi. 
A 
questo 
fine 
� 
molto 
utile 
lo 
strumento 
della 
VIR 
(Verifica 
di 
Impatto 
della 
Regolamentazione), 
ad 
oggi 
per� 
molto 
poco 
utilizzato. 


La 
valorizzazione 
degli 
strumenti 
dell�AIR e 
della 
VIR postula 
per� un 
indispensabile 
intervento 
sul 
modello 
culturale 
delle 
amministrazioni, 
giacch� 
la 
consapevolezza 
dell�importanza 
di 
tali 
metodologie, 
ai 
fini 
del 
miglioramento 
della 
qualit� 
normativa, stenta 
a 
entrare 
nella 
weltanshaaung 
dei 
regolatori. 
Questo 
gap 
culturale 
�, 
in 
gran 
parte, 
la 
conseguenza 
di 
una 
carenza 
formativa: 
le 
burocrazie 
non 
credono 
nella 
AIR 
e 
nella 
VIR 
anche 
perch� 
sono 
prive 
di 
personale 
provvisto 
di 
adeguate 
conoscenze. 
Per 
mutare 
tale 
situazione 
occorrerebbe 
allora 
investire 
seriamente 
in 
un 
vasto 
programma 
di 
formazione 
pratica 
e 
permanente 
che 
consenta 
agli 
apparati 
burocratici 
di 
acquisire 
maggiore 
dimestichezza 
con le 
tecniche 
di 
analisi, con i 
principi 
della 
better 
regulation 
e della semplificazione. 

d) Sotto questo profilo si 
rivela 
focale 
l�ultimo strumento del 
kit: 
l�informazione 
e 
la 
comunicazione 
istituzionale, 
che 
dovrebbero 
essere, 
in 
primo 
luogo, finalizzate 
a 
diffondere 
la 
conoscenza 
degli 
strumenti 
di 
qualit� 
della 
regolamentazione 
tra 
i 
cittadini 
allo scopo di 
stimolarne 
la 
partecipazione 
ai 
procedimenti normativi. 

Cos� 
come 
essenziale 
� 
la 
comunicazione 
istituzionale 
allorquando 
sia 
necessario 
portare 
a 
conoscenza 
della 
societ� 
civile 
i 
contenuti 
giuridici 
introdotti 
da 
nuove 
discipline: 
tanto 
sul 
presupposto 
che 
una 
consapevole 
conoscenza, 
da 
parte 
dei 
cittadini, 
dei 
diritti 
loro 
riconosciuti 
� 
un 
ingrediente 
immancabile 
per 
il 
successo 
di 
ogni 
riforma. 
Solo 
l�ampia 
partecipazione 
degli 
stakeholders 
permette 
inoltre 
di 
esercitare 
un controllo diffuso sulle 
amministrazioni 
onde 
contrastarne 
le 
cattive 
prassi 
applicative 
e 
per scongiurare 
che 
esse cedano alle lusinghe delle varie 
lobbies 
che mirano a �catturarle�. 


6. conclusioni. 
Mi avvio a concludere. 

ho provato a 
tracciare 
un quadro delle 
nuove 
modalit� 
con cui 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
esercita 
la 
sua 
funzione 
consultiva 
sugli 
atti 
normativi. 
A 
proposito 
dei 
contenuti 
pu� 
affermarsi, 
in 
sintesi, 
che 
del 
vaglio 
consultivo 
� 
mutato 
l�oggetto principale, posto che 
ormai 
il 
Consiglio di 
Stato pone 
la 
maggiore 
attenzione 
sulla 
verifica 
preventiva 
e 
successiva 
del 
funzionamento concreto 
dei testi normativi pi� che sui soli aspetti giuridico-formali (12). 

L�auspicio 
� 
che 
un�incisiva 
funzione 
consultiva, 
attenta 
alla 
nuova 
di


(12) 
Il 
Consiglio 
di 
Stato 
� 
comunque 
molto 
attento 
ai 
profili 
del 
drafting 
normativo, 
dal 
momento 
che le buone regole richiedono un�elevata qualit� redazionale. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


mensione 
della 
�fattibilit�� 
delle 
norme, 
consenta 
di 
selezionare 
le 
disposizioni 
qualitativamente 
migliori, concorrendo in tal 
modo a 
deflazionare 
il 
contenzioso, 
a 
semplificare 
i 
procedimenti, 
a 
ridurre 
i 
costi 
e 
gli 
oneri 
amministrativi. 

Molto resta ancora da fare, ma molto � stato fatto. 

Le 
considerazioni 
sopra 
succintamente 
svolte 
sono 
state 
compendiate 
dal 
Consiglio di 
Stato, nel 
parere 
n. 1458/2017 del 
7 giugno 2017 (13), reso sullo 
schema 
di 
provvedimento poi 
divenuto il 
d.P.C.M. 15 settembre 
2017, n. 169 
(Regolamento 
recante 
disciplina 
sull�analisi 
di 
impatto 
della 
regolamentazione, 
la verifica di 
impatto della regolamentazione 
e 
la consultazione). Tale 
regolamento � 
gi� 
stato attuato nella 
parte 
in cui 
l�art. 3, comma 
1, prevedeva 
che, con direttiva 
del 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
Ministri, fossero indicate 
le 
tecniche 
di 
analisi 
e 
di 
valutazione, 
nonch� 
determinati 
i 
modelli 
di 
relazione 
da 
utilizzare 
per l'AIR e 
per la 
VIR, anche 
con riguardo alle 
fasi 
di 
consultazione 
e 
di 
monitoraggio. 
Tale 
direttiva 
(del 
16 
febbraio 
2018) 
� 
stata 
approvata 
dal 
Consiglio 
dei 
Ministri 
ed 
� 
stata 
pubblicata 
nella 
G.u.R.I. 
del 
10 
aprile 
2018, n. 83. 


La 
recente 
e 
rapida 
approvazione 
del 
regolamento e 
della 
direttiva 
sono 
un buon viatico. Il 
Consiglio di 
Stato ha 
chiarito che 
si 
tratta 
di 
un punto di 
partenza 
e 
non 
di 
arrivo. 
Ora 
non 
resta 
che 
�inverare� 
il 
regolamento 
nella 
concreta 
attivit� 
normativa 
delle 
istituzioni, innescando un cambiamento culturale 
e adottando le soluzioni organizzative adeguate. 

Siamo fiduciosi. 

Contenzioso e tecniche legislative 


Federico Silvio Toniato* 


introduzione. 


"Prima 
conoscere, 
poi 
discutere, 
poi 
deliberare". 
Sono 
passati 
pi� 
o 
meno 
60 
anni 
dalla 
pubblicazione 
della 
pi� 
famosa 
delle 
Prediche 
inutili 
di 
Luigi 
Einaudi, in cui 
il 
grande 
economista 
piemontese, nonch� 
secondo presidente 
della 
Repubblica 
italiana, 
poneva 
il 
quesito 
ancora 
oggi 
fondamentale 
per 
ogni 
buon legislatore: "Come si pu� deliberare senza conoscere?" 


Einaudi 
si 
dava, e 
ci 
dava, una 
risposta 
chiarissima: 
non si 
pu�! "Alla 
deliberazione 
immatura 
nulla 
segue", scriveva 
infatti. "Le 
leggi 
frettolose 
partoriscono 
nuove 
leggi 
intese 
ad 
emendare, 
a 
perfezionare; 
ma 
le 
nuove, 


(13) Menzionato dal 
Presidente 
del 
Consiglio di 
Stato nella 
Relazione 
del 
2018 (v. il 
�. 4.3) e 
reperibile 
sul sito www.giustizia-amministrativa.it. 
(*) Consigliere Parlamentare. Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica. 



CONVEGNO 
39 


essendo dettate 
dall'urgenza 
di 
rimediare 
a 
difetti 
proprii 
di 
quelle 
male 
studiate, 
sono 
inapplicabili, 
se 
non 
a 
costo 
di 
sotterfugi, 
e 
fa 
d'uopo 
perfezionarle 
ancora, 
sicch� 
ben 
presto 
il 
tutto 
diventa 
un 
groviglio 
inestricabile, 
da 
cui 
nessuno 
cava pi� i piedi [...]". 


Sembra 
la 
descrizione 
di 
quel 
contenzioso pubblico che 
siamo qui 
oggi 
a 
discutere 
e 
che 
rappresenta 
una 
delle 
emergenze 
della 
politica 
e 
della 
pubblica 
amministrazione italiana. 


Conoscere per deliberare, dunque. 


In 
questo 
mezzo 
secolo, 
per 
il 
legislatore 
nazionale 
il 
precetto 
einaudiano 
� 
diventato, se 
possibile, ancora 
pi� cogente. Ma 
come 
conoscere? 
La 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
rappresenta 
oggi 
una 
risposta 
possibile, 
una 
sfida 
importante. Il 
Senato della 
Repubblica 
ha 
istituito l'uVI, ufficio valutazione 
impatto, con la 
finalit� 
di 
fornire 
alle 
Commissioni 
e 
all'Assemblea 
lo 
strumentario necessario per la 
valutazione 
delle 
policy 
e 
con l'obiettivo di 
diffondere, 
sviluppare 
e 
potenziare 
la 
"cultura 
della 
valutazione" 
dentro il 
perimetro 
istituzionale. 


Valutare 
non 
significa 
dare 
giudizi 
di 
meritevolezza, 
ma 
verificare 
la 
validit� 
di 
una 
politica 
pubblica 
rispetto 
alle 
finalit� 
che 
la 
stessa 
si 
� 
prefissa 
di 
perseguire. 


La 
valutazione 
� 
infatti 
lo strumento che, senza 
sostituirsi 
alla 
decisione 
politica 
all'interno 
del 
circuito 
democratico, 
consente 
al 
legislatore 
di 
adottare 
decisioni 
informate 
e 
consapevoli. 
Il 
suo 
obiettivo 
non 
� 
influenzare 
il 
decisore 
politico, 
quanto 
piuttosto 
renderlo 
edotto 
delle 
conseguenze 
delle 
proprie 
scelte, 
promuovendo 
la 
conoscenza 
e 
la 
trasparenza 
di 
informazioni 
fondamentali 
per il processo decisionale. 


La 
valutazione 
pu� essere 
ex 
ante, ex 
post, 
in itinere, e 
comprendere 
altri 
tipi 
ancora 
di 
analisi. In ogni 
caso non si 
limita 
alla 
sola 
misurazione 
di 
cosa 
� 
stato realizzato, il 
che 
� 
compito del 
monitoraggio, ma 
verifica 
- basandosi 
sulla 
raccolta 
e 
sull'interpretazione 
di 
informazioni 
-se 
e 
quanto 
i 
cambiamenti 
prodotti 
da 
una 
policy 
-siano 
essi 
positivi 
o 
negativi, 
voluti 
o 
inattesi 
-possono 
essere 
attribuibili, 
esclusivamente 
o 
in 
quale 
misura, 
alla 
sua 
azione, 
o 
per 
contro, 
se 
queste 
modifiche 
si 
sarebbero 
comunque 
realizzate 
anche 
in 
assenza 
dell'intervento (cosiddetto giudizio controfattuale). 


Questo nuovo imprinting 
culturale 
e 
operativo ha 
gi� 
cominciato a 
permeare, 
al 
Senato, anche 
l'attivit� 
parlamentare 
della 
XVII legislatura. Ne 
� 
un 
esempio l'esperienza 
della 
Commissione 
monocamerale 
di 
inchiesta 
sugli 
infortuni 
sul 
lavoro, che 
ha 
valutato l'efficacia 
degli 
interventi 
contenuti 
nel 
decreto 
legislativo n. 81 del 
2008 sulla 
tutela 
della 
salute 
e 
della 
sicurezza 
nei 
luoghi 
di 
lavoro. Con riguardo all'articolo 11 (Attivit� 
promozionali), agli 
articoli 
36 (Informazione 
dei 
lavoratori) e 
37 (Formazione 
dei 
lavoratori 
e 
loro 
rappresentanti), ci 
si 
� 
proposti 
di 
verificare 
se, grazie 
alla 
realizzazione 
delle 
attivit� 
attuate 
dai 
progetti 
finanziati, si 
� 
prodotto un aumento dei 
livelli 
di 
sicurezza nelle imprese che hanno beneficiato dell'intervento. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


� 
un 
terreno 
nuovo 
per 
un'inchiesta 
parlamentare, 
molto 
diverso 
dagli 
ambiti 
tradizionali, 
ma 
sicuramente 
segue 
l'insegnamento 
einaudiano 
di 
fornire 
una 
conoscenza 
che 
possa 
effettivamente 
sorreggere 
il 
legislatore 
nel 
compiere 
scelte consapevoli e responsabili. 


valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche, 
qualit� 
della 
legislazione 
e 
contenzioso. 


La 
valutazione 
� 
strettamente 
connessa 
al 
processo 
di 
miglioramento 
della 
qualit� 
della 
legislazione: 
per 
rendere 
pi� 
efficace 
la 
produzione 
legislativa 
occorre 
curare 
non solo la 
qualit� 
delle 
norme 
da 
un punto di 
vista 
giuridico e 
linguistico, 
ma 
anche 
e 
soprattutto 
il 
monitoraggio 
e 
la 
verifica 
dei 
risultati 
ottenuti rispetto agli obiettivi attesi. 


Sempre 
maggiore 
attenzione 
riveste, pertanto, il 
problema 
della 
qualit� 
della 
legislazione 
e 
della 
regolazione 
in generale, che 
deve 
essere 
affrontato 
secondo diverse coordinate: 


-buona 
qualit� 
del 
linguaggio con il 
quale 
la 
norma 
si 
presenta 
nella 
sua 
veste 
esteriore, assicurando coerenza, chiarezza 
e 
conoscibilit� 
delle 
"regole" 
(qualit� in senso formale) (1); 
-necessit� 
e 
adeguatezza 
del 
disposto 
normativo, 
ossia 
il 
cuore 
e 
l'essenza 
del 
precetto, quale 
presupposto per la 
sua 
pi� efficace 
attuazione 
(qualit� 
in 
senso sostanziale); 


-stretto legame 
tra 
qualit� 
della 
legge 
e 
il 
principio della 
certezza 
del 
diritto 
-riconosciuto 
dalla 
stessa 
Corte 
costituzionale 
(sentenza 
n. 
171 
del 
1987) 
-che 
entra 
in sofferenza 
quando la 
voce 
della 
legge 
appare 
oscura, ambigua 
ed equivoca; 
-partecipazione 
e 
trasparenza 
nelle 
procedure 
che 
conducono all'elaborazione 
e 
all'adozione 
delle 
norme 
(qualit� 
in 
senso 
procedurale 
e 
cultura 
della 
progettazione normativa). 
In tal 
senso, quindi, la 
cattiva 
qualit� 
degli 
atti 
normativi 
- aggravata 
dal-
l'instabilit�, 
frammentariet� 
e 
precariet� 
dell'assetto 
della 
regolazione, 
ossia 
da 
un 
cattivo 
ed 
irrazionale 
uso 
della 
discrezionalit� 
legislativa 
(sentenza 
della 
Corte 
costituzionale 
n. 70/2013) - alimenta 
l'incertezza 
del 
diritto, misurabile 
in termini di: 


-maggiore 
insicurezza 
nei 
rapporti 
tra 
i 
cittadini 
e 
maggiore 
sfiducia 
di 
imprese ed investitori; 
(1) 
Peraltro, 
la 
chiarezza 
delle 
leggi 
non 
riguarda 
solo 
l'enunciazione 
linguistica 
dei 
suoi 
contenuti, 
ma anche il procedimento: 
"la 
tecnica 
normativa 
- a 
seguito della 
quale, dopo che 
� 
stata 
sollevata 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale, 
� 
stata 
solo apparentemente 
abrogata 
la 
disposizione 
contenente 
la 
norma 
in giudizio (la 
quale, 
infatti, 
ricompariva 
in 
un'altra 
disposizione 
del 
medesimo 
atto 
legislativo) 
e 
sono 
stati 
fatti 
salvi 
gli 
effetti 
pregressi 
prima 
ancora 
che 
scadesse 
il 
termine 
per 
la 
conversione 
del 
decreto-legge 
originario 
che 
la 
conteneva 
-reca 
pregiudizio 
alla 
chiarezza 
delle 
leggi 
e 
alla 
intelligibilit� 
dell'ordinamento" 
(Corte 
costituzionale n. 58/2018 sul caso ILVA). 

CONVEGNO 
41 


-incremento della 
litigiosit�, delle 
controversie 
interpretative 
e 
del 
contenzioso 
giurisdizionale, nei 
diversi 
ambiti 
e 
settori, con conseguente 
proliferazione 
di istanze, esposti, ricorsi e cause. 
Il 
peso 
del 
contenzioso 
rappresenta 
indubbiamente 
un 
ostacolo 
al 
corretto 
ed 
efficiente 
funzionamento 
di 
diversi 
segmenti 
della 
pubblica 
amministrazione. 
Basta 
considerare 
i 
ritardi 
che 
derivano dalla 
definizione 
dei 
procedimenti 
che 
vengono 
avviati 
e 
i 
relativi 
oneri 
che 
si 
producono, 
traducibili 
in 
ritardi 
e 
pagamenti 
di 
indennizzi 
e 
risarcimenti. Ne 
deriva 
che 
la 
finalit� 
di 
ridimensionare 
quanto 
meno 
il 
groviglio 
di 
controversie 
che 
impaccia 
il 
naturale 
e 
salutare 
sviluppo della 
vita 
economica 
e 
sociale 
del 
Paese 
pu� davvero costituire 
una 
sorta 
di 
bisogno trasversale 
che 
accomuna 
le 
politiche 
e 
gli 
interventi 
legislativi in differenti settori (sanit� pubblica, appalti, liti tributarie). 


Si 
tratta, 
peraltro, 
di 
un'indicazione 
di 
scopo 
che 
realizza 
pienamente 
l'aspirazione 
di 
una 
moderna 
politica 
della 
legislazione 
che 
necessariamente 
deve 
oggi 
confrontarsi 
con 
fenomeni 
globali 
che 
vedono 
l'interazione 
(e 
la 
conflittualit�) 
di 
diversi 
attori 
(pubblici 
e 
privati, 
sovranazionali 
e 
locali) 
in 
uno 
spazio 
geografico 
accorciato 
dalla 
velocit� 
delle 
comunicazioni 
e 
degli 
scambi 
e 
in un orizzonte 
temporale 
sempre 
pi� ridotto poich� 
i 
tempi 
di 
risposta 
del legislatore a bisogni complessi esigono maggiore rapidit�. 


In questo scenario, la 
tradizionale 
funzione 
di 
controllo attribuita 
al 
Parlamento 
si 
arricchisce 
e 
si 
rinnova 
proprio 
attraverso 
lo 
strumento 
-che 
si 
configura 
in modo autonomo e 
distinto rispetto alle 
variegate 
attivit� 
di 
sindacato 
ispettivo e 
di 
indirizzo parlamentare 
- dell'analisi 
e 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
secondo un doppio registro: 
"valutare 
per decidere", acquisendo ed 
elaborando una 
solida 
base 
scientifica, costruita 
con indagini 
statistiche, dati 
e 
misuratori, 
che 
consenta 
di 
offrire 
al 
decisore 
politico 
una 
bussola 
per 
orientare 
le 
proprie 
scelte; 
"decidere 
di 
valutare", come 
indirizzo programmatico 
da 
perseguire 
e 
affinare 
nell'ottica 
di 
verificare 
il 
destino di 
una 
legge 
e 
di 
una 
politica, dopo la 
sua 
formale 
approvazione, non riducendo l'interesse 
alla 
sua 
sola 
corretta 
e 
tempestiva 
attuazione/applicazione, ma 
allargando lo sguardo 
alla sua reale efficacia. 


La 
valutazione 
di 
un 
determinato 
intervento 
legislativo, 
nel 
caso 
di 
specie, 
pu� essere orientata a comprendere: 


-in 
primo 
luogo, 
come 
l'obiettivo 
che 
si 
prefigge 
il 
legislatore 
in 
termini 
di 
abbattimento 
del 
contenzioso 
si 
sia 
tradotto 
in 
concreto 
nella 
disposizione 
normativa, 
ossia 
come 
� 
stata 
confezionata 
e 
costruita 
la 
norma 
avente 
questo 
scopo; 


-in secondo luogo, e 
in una 
fase 
successiva 
pi� propriamente 
valutativa, 
come 
la 
norma 
ha 
risposto 
alle 
attese, 
se 
ha 
davvero 
contribuito 
a 
ridurre 
il 
carico dei ricorsi e delle cause, in base a precisi indicatori. 
Il 
rapporto 
tra 
la 
produzione 
legislativa 
e 
il 
contenzioso 
va 
osservato 
anche 
all'interno di 
una 
cornice 
meno virtuosa 
e 
pi� problematica: 
accade 
che 
l'intervento legislativo agisca 
con la 
nobile 
intenzione 
di 
superare 
le 
disfun



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


zioni 
della 
giustizia 
e 
le 
difficolt�, legate 
alla 
risoluzione 
del 
contenzioso civile, 
penale e amministrativo attraverso il processo. 


Il 
veicolo-legge 
(soprattutto 
quando 
si 
presenta 
come 
decreto-legge), 
viaggiando 
a 
una 
velocit� 
pi� 
sostenuta 
del 
veicolo-processo/sentenza, 
� 
impiegato 
secondo 
questa 
finalit� 
preventiva 
e 
anti-contenzioso, 
ma 
pu� 
produrre 
effetti 
collaterali 
dannosi 
e, 
comunque, 
indesiderati: 
si 
pensi 
al 
circolo 
vizioso 
interpretativo 
spesso 
generato 
proprio 
dalle 
norme 
di 
interpretazione 
autentica 
o 
alla 
pretesa 
salvifica 
di 
norme 
eccessivamente 
analitiche, 
iper-speciali 
o 
specialistiche, 
le 
quali, 
anzich� 
regolare 
ogni 
ipotesi, 
circostanza 
o 
fattispecie, 
lasciano 
spazi 
vuoti 
dove 
si 
annida 
l'elusione 
o 
la 
violazione 
delle 
stesse 
norme 
di 
legge. 


Si 
tenga 
presente, sempre 
in una 
dimensione 
critica, il 
rapporto che 
pu� 
innestarsi 
tra 
il 
formante 
legislativo 
e 
il 
formante 
giurisprudenziale, 
ossia 
il 
corto circuito tra 
il 
diritto radicato esclusivamente 
nella 
sua 
apparente 
letteralit� 
dalla 
fonte 
legislativa 
e 
il 
diritto integrato e 
interpretato dal 
giudice, dal-
l'operatore del diritto, dalla comunit� dei consociati. 


In tale 
contesto � 
quasi 
automatico che 
la 
frattura 
creatasi 
tra 
la 
fonte 
e 
l'interpretazione e 
la distanza, fino all'antinomia, che allontana tra di loro decisione, 
giudizio, interpretazione 
e 
applicazione 
delle 
leggi 
finiscono per incentivare, 
piuttosto 
che 
attenuare, 
le 
diverse 
tipologie 
di 
contenzioso. 
Il 
cortocircuito 
legge 
e 
interpretazione 
deriva 
dal 
paralogismo 
irrealistico 
di 
considerare 
la 
norma 
sinonimo di 
proposizione 
ed in quanto tale 
prius 
rispetto al-
l'attivit� 
ermeneutica, che 
invece 
rappresenta 
il 
presupposto di 
esistenza 
dello 
stesso precetto. 


In 
parallelo, 
come 
evidenziato 
nell'ultima 
Relazione 
annuale 
sulla 
giustizia 
amministrativa, � 
in atto ormai 
da 
tempo un processo di 
dequotazione 
delle 
fonti 
del 
diritto nel 
quale 
la 
legge 
tende 
a 
farsi 
provvedimento amministrativo, 
perdendo i 
suoi 
connotati 
di 
generalit� 
e 
astrattezza. In un sistema 
"a 
legislazione 
confusa" 
cos� 
si 
modificano anche 
i 
rapporti 
tra 
giudice 
amministrativo 
e 
amministrazione: 
l'amministrazione 
ha 
paura 
di 
decidere; 
tende 
a 
difendersi 
pi� che 
a 
fare; 
quando non si 
"amministra 
per legge", al 
giudice 
si 
impone talvolta, suo malgrado, di "amministrare per sentenza". 


L'obiettivo 
legislativo 
di 
riduzione 
del 
contenzioso 
pu� 
pertanto 
essere 
un filo conduttore 
che 
si 
irradia 
nelle 
diverse 
politiche 
pubbliche 
di 
settore, 
come testimoniato da alcune situazioni emblematiche. 


Si 
avverte, 
in 
tutta 
la 
sua 
problematicit�, 
lo 
scivolamento 
da 
forme 
di 
crescente 
destrutturazione 
legislativa 
-decodificazione, 
deregolamentazione, 
de-
responsabilizzazione 
amministrativa 
-a 
tendenze 
di 
ipertecnicismo 
normativo, 
dove 
la 
stessa 
definizione 
cosiddetta 
tecnica 
ovvero pseudoscientifica 
viene 
catapultata 
nel 
tessuto 
regolatorio 
con 
tutt'altra 
finalit� 
rispetto 
alla 
descrizione 
fattuale, ossia 
quella 
di 
ricostruire 
una 
disciplina 
cogente, cos� 
ipostatizzando 
i 
concetti 
fino al 
punto di 
trasformarli 
in fendente 
ideologico. Senza 
pretesa 
di esaustivit� possono richiamarsi alcuni esempi. 



CONVEGNO 
43 


Sanit�. 


Gli 
operatori 
sanitari 
hanno per diversi 
anni 
invocato un intervento del 
Parlamento 
per 
l'approvazione 
di 
una 
legge 
in 
grado 
di 
deflazionare 
il 
contenzioso 
giudiziario, ridurre 
la 
spesa 
sanitaria 
in campo assicurativo, restituire 
al 
cittadino la 
fiducia 
nella 
classe 
medica 
e 
nelle 
professioni 
sanitarie, europeizzare 
la 
gestione 
italiana 
del 
contenzioso 
in 
ambito 
sanitario 
e 
limitare 
il 
ricorso 
allo strumento penale. 


Secondo 
l'Associazione 
nazionale 
imprese 
assicuratrici 
(ANIA), 
ogni 
anno 
si 
registrano 
34mila 
denunce 
per 
danni 
dovuti 
a 
cure 
mediche, 
soprattutto 
nei 
confronti 
di 
ginecologi 
e 
ortopedici. 
una 
cifra 
triplicata 
negli 
ultimi 
15 
anni. Ogni 
risarcimento si 
aggira 
tra 
i 
25mila 
e 
i 
40mila 
euro, per un valore 
complessivo di 
circa 
2 miliardi, senza 
trascurare 
poi 
i 
costi 
assicurativi 
sostenuti 
dai 
medici 
con 
alcune 
specializzazioni 
(in 
primis 
anestesisti 
e 
ginecologi) 
e 
la 
fuga 
delle 
compagnie 
dal 
settore 
sanitario. Inoltre, il 
costante 
ricorso alla 
cosiddetta 
"medicina 
difensiva", ossia 
la 
prassi 
di 
prescrivere 
una 
serie 
di 
accertamenti 
e 
terapie 
al 
solo scopo di 
tutelarsi 
dal 
rischio di 
azioni 
legali, determina 
un costo stimato di circa 10 miliardi di euro all'anno. 


una 
prima 
risposta 
legislativa 
a 
questa 
esigenza 
fu 
contenuta 
nell'articolo 
3 
del 
decreto-legge 
n. 
158 
del 
2012, 
il 
cosiddetto 
Decreto 
Balduzzi 
(convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 
n. 189 del 
2012) che 
prevedeva 
che 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
che 
nello svolgimento della 
propria 
attivit� 
si 
attiene 
a 
linee 
guida 
e 
buone 
pratiche 
accreditate 
dalla 
comunit� 
scientifica 
non 
risponde 
penalmente 
per 
colpa 
lieve. 
In 
tali 
casi 
resta 
comunque 
fermo 
l'obbligo 
di 
cui 
all'articolo 
2043 
del 
codice 
civile. 
Il 
giudice, 
anche 
nella 
determinazione 
del 
risarcimento del 
danno, tiene 
debitamente 
conto della 
condotta 
di 
cui 
al 
primo periodo. 


Dopo molto tempo, nella 
scorsa 
legislatura, si 
� 
quindi 
approvato un intervento 
organico 
in 
materia, 
con 
la 
legge 
sulla 
responsabilit� 
professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie (n. 24 del 2017). 


contenzioso giudiziario. 


un 
altro 
esempio 
in 
tema 
� 
dato 
dal 
decreto-legge 
n. 
168 
del 
2016, 
recante 
misure 
urgenti 
per 
la 
definizione 
del 
contenzioso 
presso 
la 
Corte 
di 
Cassazione, 
per l'efficienza 
degli 
uffici 
giudiziari, nonch� 
per la 
giustizia 
amministrativa, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016. 


appalti e contratti pubblici. 


un altro ambito nel 
quale 
il 
contenzioso ha 
un peso significativo � 
rappresentato 
dagli 
appalti 
pubblici. Gli 
ultimi 
interventi 
in tale 
settore 
- con il 
nuovo codice 
degli 
appalti 
(decreto legislativo n. 50 del 
2016, e 
il 
successivo 
decreto 
legislativo 
correttivo 
n. 
57 
del 
2017) 
-hanno 
agito 
anche 
su 
questo 
fronte. Qui 
l'incidenza 
dei 
ricorsi 
e 
dei 
procedimenti 
aperti 
non sempre 
viene 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


spiegata 
attraverso 
i 
dati 
disponibili. 
In 
questo 
particolare 
settore 
si 
registra 
una 
sorta 
di 
"contenzioso percepito" 
se 
� 
vero - come 
attestato dall'ultima 
relazione 
annuale 
sulla 
giustizia 
amministrativa 
e 
da 
un'indagine 
statistica 
basata 
su dati 
ANAC, elaborati 
su richiesta 
del 
Consiglio di 
Stato (dicembre 
2017) che 
la 
percentuale 
di 
impugnazione 
(giudizio cautelare) delle 
procedure 
d'appalto 
� 
pari 
a 
circa 
il 
2,7% e 
che 
i 
provvedimenti 
del 
giudice 
amministrativo 
che 
sospendono 
provvisoriamente 
le 
procedure 
di 
gara 
sono 
in 
media 
pari 
allo 
0,75%. Le 
procedure 
di 
maggiore 
impatto, inoltre, sono anche 
quelle 
relativamente 
pi� 
contestate. 
In 
ogni 
caso, 
l'impatto 
del 
contenzioso 
� 
rilevante. 
Secondo 
l'ANAS, 
principale 
stazione 
appaltante, 
nel 
periodo 
2012-2014, 
su 
1107 
gare 
di 
lavori, sono stati 
attivati 
258 contenziosi 
(pari 
al 
23%); 
l'onere 
economico 
ammonta 
a 
5,4 miliardi 
di 
euro di 
petitum 
su 978 contenziosi 
pendenti 
al 
31 dicembre 
2015; 
nel 
periodo 2010-2015 sono state 
avanzate 
pretese 
per 
4,1 miliardi di euro. 


In virt� della 
nuova 
normativa 
gli 
strumenti 
adottati 
per il 
decongestionamento 
del 
contenzioso 
hanno 
riguardato 
una 
pi� 
rapida 
definizione 
delle 
controversie 
(con l'introduzione 
di 
un nuovo rito camerale 
tramite 
il 
ricorso 
immediato) e 
la 
valorizzazione 
di 
misure 
alternative, assegnando, tra 
l'altro, 
all'ANAC un ruolo attivo. 


mercato del lavoro. 

L'esigenza 
di 
una 
semplificazione 
e 
razionalizzazione 
normativa 
nel 
mercato 
del 
lavoro pu� essere 
inquadrata 
valutando gli 
interventi 
legislativi 
che 
si 
sono succeduti 
in un dato arco temporale 
e 
che, pur approvati 
da 
maggioranze 
parlamentari 
di 
opposti 
schieramenti 
e 
pur oggetto di 
frequenti 
schermaglie 
polemiche 
tra 
avversari 
politici, hanno dato luogo a 
effetti 
di 
una 
certa 
coerenza 
e 
stabilit� 
proprio nell'abbattimento del 
contenzioso. � 
il 
caso 
esemplare 
della 
legislazione 
intervenuta 
negli 
ultimi 
anni, 
dalla 
cosiddetta 
legge 
Fornero (legge 
n. 92 del 
2012) al 
cosiddetto jobs 
act, con particolare 
riferimento 
al 
decreto legislativo n. 81 del 
2015. Grazie 
a 
una 
disciplina, ritenuta 
da 
autorevoli 
esperti, chiara 
e 
univoca, secondo i 
dati 
elaborati 
dal 
Ministero 
della 
giustizia 
si 
sono 
ridotte 
sensibilmente, 
presso 
i 
tribunali 
ordinari 
italiani, 
le 
controversie 
relative 
ai 
rapporti 
a 
tempo determinato (passate 
da 
8019 nel 
2012 ad appena 490 nel primo semestre 2017). 


conclusioni. 


"Si 
� 
fatto 
il 
conto 
delle 
leggi 
rimaste 
lettera 
vana, 
perch� 
al 
primo 
tentare 
di 
attuarle 
sorgono difficolt� 
che 
si 
dovevano prevedere, che 
erano state 
previste, 
ma le critiche erano state tenute in non cale [...]?" si chiedeva Einaudi. 


L'attivit� 
di 
analisi 
e 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
intrapresa 
dal 
Senato 
con 
l'istituzione 
dell'ufficio 
Valutazione 
Impatto 
rappresenta 
un'importante 
novit� 
nel 
quadro istituzionale 
italiano ed europeo. L'uVI supporta 



CONVEGNO 
45 


il 
processo legislativo fornendo evidenza 
analitica 
e 
scientifica 
sull'efficacia 
delle 
politiche 
esistenti. 
Attraverso 
la 
definizione 
del 
nesso 
tra 
qualit� 
della 
legislazione, 
risultati 
delle 
politiche, 
individuazione 
preventiva 
di 
eventuali 
effetti 
indesiderati, l'attivit� 
di 
analisi 
e 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
pu� 
contribuire 
a 
ridurre 
il 
contenzioso 
che 
scaturisce 
dalla 
cattiva 
qualit� 
delle norme. 


In realt�, la 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
apre 
un varco inedito 
per lo stesso parlamentarismo contemporaneo. L'alternativa, intesa 
come 
dicotomia, 
tra 
democrazia 
rappresentativa 
e 
democrazia 
diretta 
nasconde 
una 
fragilit� 
concettuale, 
da 
un 
lato, 
e, 
dall'altro, 
una 
paura, 
mista 
a 
terrore, 
che 
non 
pu� 
certamente 
trovare 
soluzione 
attraverso 
apodittiche 
e 
contrapposte 
prese 
di 
posizione 
di 
segno 
ideologico. 
Il 
rischio 
di 
considerare 
la 
forza 
attrattiva 
dell'opinione 
pubblica 
come 
l'espediente 
pi� attraente 
per impostare 
politiche 
finalizzate 
prevalentemente 
al 
mantenimento 
o 
al 
rafforzamento 
del 
consenso rappresenta 
un ostacolo alla 
razionale 
programmazione 
di 
una 
legislazione, 
che 
abbia 
un carattere 
meno capriccioso e 
intermittente 
rispetto alla 
continua 
rincorsa 
degli 
umori, spesso non duraturi, e 
pi� stabile 
sia 
in termini 
di 
sistema 
sia 
in ragione 
dei 
risultati 
perseguiti 
e 
realizzati 
a 
beneficio degli 
stessi 
cittadini. La 
valutazione 
� 
in definitiva 
la 
"porta 
aperta" 
che 
consente 
tanto 
di 
raccogliere 
la 
voce 
dei 
destinatari 
delle 
norme 
all'esterno 
del 
perimetro 
istituzionale, quanto di 
parlare, dall'interno delle 
Assemblee 
legislative, alla 
societ� 
civile. A 
fondamento della 
valutazione 
resta 
l'obiettivo primario della 
conoscenza, che 
per non cadere 
in tecnicismo o moda 
passeggera 
ha 
bisogno 
di 
indipendenza, imparzialit�, credibilit� 
e, all'un tempo, di 
reciprocit�, intesa 
come 
comunicazione 
dei 
risultati, delle 
evidenze 
empiriche, dei 
nessi 
causali 
tra 
politiche 
ed 
effetti, 
nonch� 
della 
consultazione 
dei 
cittadini, 
interpretata 
come 
diritto e 
dovere 
ad essere 
informati 
in modo inclusivo, accessibile, pubblico, 
chiaro, tempestivo e leale. 


La 
valutazione 
rende 
protagonista 
il 
legislatore, 
sottraendolo 
alla 
prigionia 
di 
se 
stesso 
sia 
rispetto 
all'analisi 
tecnica 
sia 
rispetto 
alla 
mobilit� 
dell'opinione 
pubblica, poich� 
gli 
consente 
un dialogo corretto e 
franco, anche 
laddove 
la 
logica 
del 
pregiudizio 
tenda 
ad 
affermarsi 
rispetto 
a 
quella 
del 
giudizio. 
In 
conclusione, la 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
consente 
alla 
tecnica 
di 
non piegarsi 
a 
una 
burocratica 
calligrafia 
normativa 
spacciata 
per qualit� 
legislativa; 
afferma 
la 
centralit� 
del 
decisore 
pubblico 
in 
chiave 
di 
responsabilit�, 
all'interno del 
circuito democratico, cos� 
come 
verso l'esterno del 
Parlamento, 
ossia 
i 
cittadini 
tutti; 
supera 
le 
tentazioni 
di 
agnosticismo giuridico e 
approcci 
rinunciatari 
o formalistici, per trasformare 
l'efficacia 
normativa 
in effettivit� 
di cambiamento nel tessuto socio economico. 


Le 
potenzialit� 
della 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
possono centrare 
gli 
obiettivi 
di 
ammodernamento e 
salvaguardia 
delle 
strutture 
democratiche 
e 
delle 
Istituzioni 
parlamentari, solo a 
condizione 
che 
non si 
incorra 
in 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


alcune 
trappole. 
Innanzitutto, 
� 
necessario 
non 
considerare 
l'analisi 
di 
impatto 
come 
nicchia 
iperspecialistica 
e 
tecnicistica 
fine 
a 
se 
stessa, 
alla 
stregua 
di 
una 
sorta 
di 
ambito ristretto e 
limitato ai 
soli 
esperti. Occorre, inoltre, scongiurare 
ogni 
forzatura 
tesa 
a 
rendere 
l'attivit� 
valutativa 
una 
moda, 
o 
peggio 
una 
ideologia 
postmoderna, 
che 
inevitabilmente 
renderebbe 
la 
valutazione 
stessa 
un 
onere 
aggiuntivo, uno stilema, un ricciolo liturgico ridondante. Infine, vanno 
preservati 
con nitida 
linearit� 
l'ambito proprio della 
decisione 
di 
merito e 
la 
dimensione 
non-partisan, n� parziale, della ricerca valutativa. 


La 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
che 
dovesse 
trasformarsi 
in 
contrapposizione 
fittizia 
tra 
diverse 
"politiche 
della 
valutazione" 
sancirebbe 
il 
fallimento 
pi� 
eclatante 
di 
un 
tentativo 
di 
riconciliazione, 
tanto 
necessario 
quanto 
urgente, 
tra 
democrazia 
rappresentativa, 
democrazia 
partecipata 
e 
conoscenza 
della 
realt�, dimensioni 
tra 
loro distinte 
e 
indefettibilmente 
complementari 
e 
integrate. 


La 
misura 
concreta 
della 
validit� 
della 
valutazione 
delle 
politiche 
pubbliche 
� nient'altro che la capacit� di tradurre il "sapere" nel "saper fare". 


Il rapporto di collaborazione tra magistrati ed avvocati. 
nomofilachia verticale ed orizzontale 


Gaetana Natale* 


Negli 
ultimi 
due 
anni 
l�Avvocatura 
Generale 
dello 
Stato, 
nella 
sua 
qualit� 
di 
Pubblic 
Attorney deputato alla 
cura 
degli 
interessi 
pubblici, ha 
partecipato 
costantemente 
all�attivit� 
dell�Osservatorio 
sulla 
Giustizia 
Civile, 
cercando 
in 
un�ottica 
di 
reciproca 
collaborazione 
con gli 
organi 
giudicanti, di 
individuare 
nei 
settori 
pi� 
critici 
del 
contenzioso 
civile 
le 
c.d. 
best 
practice, 
ossia 
le 
buone 
prassi, 
le 
regole 
c.d. 
operazionali, 
volte 
a 
realizzare 
quella 
che 
sempre 
pi� 
spesso � invocata come 
�giurisdizione condivisa e partecipata�. 


L�elevato numero delle 
cause 
civili 
pendenti, l�esigenza 
di 
conciliare 
il 
diritto 
giurisprudenziale 
con 
l�esigenza 
di 
prevedibilit� 
ed 
uniformit� 
delle 
decisioni, 
il 
livello alluvionale 
della 
produzione 
legislativa 
ha 
indotto gli 
operatori 
del 
diritto, nel 
rispetto della 
autonomia 
di 
loro ruoli, a 
realizzare 
la 
c.d. 
�alleanza 
dei 
cervelli� 
in una 
fase 
economica-sociale 
sempre 
pi� tesa 
al 
controllo 
delle risorse pubbliche. 


Tale 
attivit� 
di 
collaborazione 
� 
svolta 
nella 
consapevolezza 
che 
in un diritto 
post-moderno (come 
� 
stato definito dal 
prof. Grossi) il 
giudice 
non pu� 
essere 
solo la 
bouche 
de 
la loi, bocca 
della 
legge, secondo la 
concezione 
illuministica, 
ma 
anche 
voce 
della 
collettivit�, 
atteso 
che 
il 
livello 
qualitativo 
della 


(*) Avvocato dello Stato. 



CONVEGNO 
47 


giustizia 
� 
dato sia 
dal 
grado di 
resistenza 
di 
una 
decisione 
nei 
vari 
gradi 
di 
giudizio sia dall�accettazione sociale delle decisioni. 


Secondo un approccio multilivello tale 
esigenza 
risponde, nell�ottica 
del 
diritto euronitario, ai 
criteri 
di 
effettivit� 
e 
di 
efficacia 
della 
tutela 
invocata 
dinanzi 
al 
Giudice 
riconducibile 
all�art. 13 CEDu 
(Diretto ad un ricorso effettivo), 
all�art. 
47 
della 
Carta 
di 
Nizza 
ed 
al 
punto 
31 
del 
Capitolo 
V 
della 
Raccomandazione 
del 
Comitato dei 
Ministri 
del 
Consiglio di 
Europa 
del 
17 
novembre 
2010 
trasfuso 
nella 
Magna 
Corte 
dei 
Giudici 
Europei 
(punto 
15) 
secondo il 
quale 
i 
giudici 
devono pronunciare 
in tempi 
ragionevoli 
provvedimenti 
di qualit� che siano efficaci, idonei a rimuovere la lesione subita. 


La 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
con 
la 
nota 
sentenza 
n. 
174/15 
ha 
avuto 
modo 
di 
affermare 
che: 
�� 
l�attivit� 
interpretativa 
delle 
norme 
giuridiche 
compiuta 
da 
un 
Giudice, 
in 
quanto 
consustanziale 
allo 
stesso 
esercizio 
della 
funzione 
giurisdizionale, 
non 
possa 
mai 
costituire 
limite 
alla 
attivit� 
esegetica 
esercitata 
da 
un 
altro 
Giudice, 
dovendosi 
richiamare 
al 
proposito 
il 
distinto 
modo 
in 
cui 
opera 
il 
vincolo 
determinato 
dalla 
efficacia 
oggettiva 
del 
giudicato 
ex 
art. 
2909 
c.c. 
rispetto 
a 
quello 
imposto 
in 
altri 
ordinamenti 
giuridici, 
dal 
principio 
dello 
�stare 
decisis� 
(cio� 
del 
�precedente 
giurisprudenziale 
vincolante�) 
che 
non 
trova 
riconoscimento 
nell�attuale 
ordinamento 
processuale�. 


Accanto 
a 
tale 
enunciazione 
la 
Suprema 
Corte 
di 
legittimit� 
ha, 
per�, 
fatto 
riferimento al 
principio affermato dalla 
Corte 
di 
Strasburgo secondo il 
quale, 
a 
fronte 
dell�assoluta 
fisiologia 
connessa 
alla 
diversit� 
di 
orientamenti 
giurisprudenziali 
fra 
le 
corti 
di 
merito e 
quelle 
di 
legittimit� 
�non � 
tollerabile 
che 
vi 
siano marcate 
diversit� di 
vedute 
all�interno dell�organo che 
ha il 
compito 
di dare uniformit� alla giurisprudenza�. 


Anche 
la 
Corte 
Costituzionale 
con la 
nota 
sentenza 
n. 230/12 ha 
puntualizzato 
che 
l�orientamento espresso dalla 
decisione 
delle 
Sezioni 
unite 
della 
Corte 
di Cassazione 
�aspira indubbiamente ad acquisire 
stabilit� e generale 
seguito� 
pur 
riconoscendo 
che 
si 
tratta 
di 
una 
efficacia 
non 
cogente, 
ma 
di 
tipo essenzialmente 
�persuasivo�. 


Sul 
piano processuale 
l�esigenza 
di 
prevedibilit� 
ed uniformit� 
delle 
decisioni 
si 
� 
tradotta 
nella 
previsione 
di 
norme 
tecniche 
che, 
seppure 
nel 
rispetto 
dell�autonomia 
valutativa 
e 
decisionale 
del 
giudice, hanno contenuto la 
possibilit� 
di 
pronunzie 
di 
legittimit� 
tra 
loro contrastanti, capaci 
di 
minare 
la 
fiducia 
di cui le autorit� giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto. 


Tale 
norme 
sono 
quelle 
contenute 
nell�art. 
374, 
comma 
3, 
c.p.c. 
(c.d. 
meccanismo di 
�stare 
decisis 
attenuato�), nell�art. 
360 
bis 
c.p.c. 
(nella 
parte 
in cui 
prevede 
che 
il 
ricorso � 
inammissibile 
�quando il 
provvedimento impugnato 
ha deciso le 
questioni 
di 
diritto in modo conforme 
alla giurisprudenza 
della corte 
e 
l�esame 
dei 
motivi 
non offre 
elementi 
per 
confermare 
o mutare 
l�orientamento della stessa�; 
nell�art. 363 c.p.c. 
che 
consente 
al 
Procuratore 
Generale 
presso la 
Corte 
di 
Cassazione 
di 
chiedere 
alla 
Corte, anche 
se 
il 
ri



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


corso 
si 
appalesa 
inammissibile, 
�di 
enunciare 
nell�interesse 
della 
legge, 
il 
principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi�. 


Sul 
piano 
organizzativo 
occorre 
ricordare 
che 
hanno 
avuto 
grande 
rilievo 
per 
la 
realizzazione 
di 
un 
dialogo 
processuale 
teso 
a 
costituire 
l��aide 
a 
la 
decision�, 
(aiuto alla 
decisione) i 
Protocolli 
Processuali 
(si 
ricorda 
il 
Protocollo 
del 
17 dicembre 
2015 e 
Protocollo del 
15 dicembre 
2016 tra 
Consiglio Nazionale 
Forense, 
Corte 
Suprema 
di 
Cassazione 
e 
Avvocatura 
Generale 
dello 
Stato, 
da 
ultimo Protocollo del 
12 dicembre 
2017 sulla 
�Sinteticit� 
degli 
atti 
e 
dei 
provvedimenti 
del 
giudice 
nel 
giudizio di 
primo grado� 
stilato tra 
Consiglio 
dell�ordine degli 
Avvocati di Roma e il Presidente del 
Tribunale di Roma). 


Sul 
piano 
delle 
soluzioni 
organizzative 
interne 
alla 
magistratura 
volte 
a 
favorire 
il 
dialogo 
fra 
i 
diversi 
gradi 
della 
giurisdizione 
sono 
da 
segnalare: 
la 
valorizzazione 
dell�art. 
47 
quater 
ord. 
giud., 
teso 
a 
stimolare 
periodiche 
riunioni 
all�interno 
delle 
sezioni 
giurisdizionali 
per 
la 
puntualizzazione 
di 
ricorrenti 
questioni 
giuridiche; 
il 
funzionamento 
del 
massimario, 
le 
massime 
c.d. 
certa 
lex, 
la 
specializzazione 
ex 
art. 
244 
circolare 
CSM 
tabella 
di 
organizzazione 
2017/19. 


Nell�ambito 
di 
un 
concetto 
ampio 
di 
predittivit� 
delle 
decisioni 
e 
della 
circolarit� 
dei 
dati 
come 
requisito 
di 
qualit� 
della 
giurisprudenza 
si 
� 
invocato 
anche 
il 
ripristino 
dell�Archivio 
Merito 
contenuto 
in 
Italgiure 
(sistema 
dell�information 
retrieval), non pi� alimentato dal 2004/2005. 


Ma 
aldil� 
di 
tali 
apprezzabili 
soluzioni 
processuali 
e 
organizzative, 
occorre 
considerare 
che 
gli 
Osservatori 
sulla 
Giustizia 
oggi, 
alimentati 
essenzialmente 
da 
una 
sentita 
e 
reciproca 
collaborazione 
tra 
magistrati 
ed avvocati 
rappresentano anche 
la 
chiave 
di 
volta, l�indice 
di 
evoluzione 
sistemica 
della 
giurisprudenza 
tesa 
ad un�analisi 
attenta 
e 
critica 
dei 
mutamenti 
socio-economici 
di un paese. 


Gli 
Osservatori 
contribuiscono 
alla 
realizzazione 
di 
una 
nomofilachia 
verticale 
ed 
orizzontale, 
nella 
consapevolezza 
che 
l�uniformit� 
della 
giurisprudenza, 
collegata 
al 
principio 
di 
uguaglianza 
e 
di 
certezza 
del 
diritto, 
non 
significa 
staticit� 
ed 
immutabilit�, 
ma 
�tendenziale 
stabilit��: 
il 
diritto 
in 
quanto scienza 
storica, non pu� che 
adeguarsi 
ai 
mutamenti 
sociali 
ed economici 
di un Paese, � per cosi dire, una scienza dinamica. 


Gli 
Osservatori 
nella 
realizzazione 
di 
una 
giurisdizione 
condivisa 
e 
partecipata, 
attraverso 
un�attenta 
analisi 
delle 
pronunce 
giurisprudenziali 
che 
parte 
dal 
basso, consentono di 
evidenziare 
le 
criticit� 
che 
molte 
riforme 
normative 
presentano 
nella 
loro 
concreta 
applicazione. 
La 
necessit� 
delle 
audizioni, 
delle 
consultazioni 
degli 
stakeholders, intesi 
come 
soggetti 
di 
diritto e/o operatori 
economici 
direttamente 
coinvolti 
da 
una 
riforma 
normativa, � 
stata 
molto avvertita 
anche 
nell�ambito 
dell�attivit� 
consultiva 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
ex 
art. 
100 Cost. definito dal 
Presidente 
Paino nella 
relazione 
relativa 
all�inaugurazione 
dell�anno giudiziario 2018 �advisory 
board delle 
istituzioni 
in un ordinamento 
profondamente innovato e pluralizzato�. 



CONVEGNO 
49 


Ci� � 
stato particolarmente 
evidente 
in relazione 
all�articolato parere 
(n. 
1458 del 
19 giugno 2017) reso dalla 
Sezione 
normativa 
del 
Consiglio di 
Stato 
sullo 
schema 
di 
nuovo 
regolamento 
in 
materia 
di 
AIR, 
VIR 
e 
consultazioni 
(entrato in vigore lo scorso 10 aprile 2018). 


Il 
ruolo 
delle 
consultazioni 
� 
divenuto 
centrale 
nell�ambito 
della 
c.d. 
�manutenzione 
delle 
riforme� 
ossia 
nell�attivit� 
del 
loro 
monitoraggio, 
attuazione, 
fattibilit�, 
analisi 
e 
verifica 
d�impatto 
tra 
indirizzi 
di 
policy 
e 
normativa 
di 
dettaglio 
per la 
realizzazione 
di 
quello che 
� 
stata 
definita 
la 
�decision making 
process�. 


Si 
pensi 
all�attuazione 
della 
riforma 
dei 
contratti 
pubblici: 
con l�emanazione 
di 
un ampio decreto correttivo del 
codice 
del 
2016; 
con l�approvazione 
di 
svariati 
provvedimenti 
attuativi 
del 
Governo 
e 
con 
l�approvazione 
di 
numerose 
altre 
linee 
guida 
dell�ANAC, la 
quale 
ha 
continuato a 
chiedere 
in via 
facoltativa 
il 
parere 
del 
CdS, 
considerandolo 
innovativamente 
come 
�elemento 
costitutivo� del processo di emanazione. 


Quanto 
ai 
pareri 
sulle 
linee 
guida 
dell�ANAC, 
vanno 
ricordati 
quelli 
sugli 
affidamenti 
in 
house, 
il 
partneriato 
pubblico-privato, 
il 
contraente 
generale. 
In 
queste 
delicate 
materie 
il 
contributo 
degli 
osservatori 
c.d. 
�dal 
basso�, 
ossia 
direttamente 
coinvolti 
nell�attuazione 
delle 
riforme 
� 
stato 
determinante. 
Si 
ricorder� 
che 
nel 
noto parere 
del 
30 marzo 2017 del 
CdS, teso a 
chiarire 
su 
cosa 
pu� e 
su cosa 
non pu� incidere 
un decreto correttivo, il 
Supremo Consesso 
ha 
precisato che 
una 
particolare 
tipologia 
compatibile 
con lo strumento 
del 
decreto 
correttivo 
� 
rappresentata 
dalle 
correzioni 
finalizzate 
�a 
rimediare 
a difficolt� insorte 
nella prima applicazione 
dei 
nuovi 
istituti, come 
emerso 
dalle audizioni, dal dibattuto dottrinale 
e dalla prima giurisprudenza�. 


Ecco 
cha 
allora 
l�attivit� 
degli 
Osservatori 
diventa 
centrale 
ed 
imprescindibile, 
qualificandosi 
come 
strumento 
essenziale 
per 
mettere 
a 
fuoco 
le 
criticit� 
delle riforme varate dal legislatore. 


Nel 
contempo gli 
Osservatori, individuando le 
linee 
evolutive 
della 
giurisprudenza, 
consentono 
di 
porre 
in 
essere 
anche 
un�attenta 
analisi 
economica 
del diritto. 


Per 
citare 
un 
esempio 
concreto, 
si 
segnala 
che 
nel 
corso 
dell�attivit� 
dell�Osservatorio 
sulla 
Giustizia 
Civile 
di 
Roma, 
nell�anno 
giudiziario 
in 
corso, si 
� 
posta 
molta 
attenzione 
sulla 
questione 
della 
compensatio lucri 
cum 
danno, sulla 
quale 
si 
sono pronunciate 
di 
recente 
le 
Sezioni 
Unite 
della Suprema 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 12565 del 22 maggio 2018. 


Il 
tema 
della 
�compensatio 
lucri 
cum 
danno� 
ha 
posto 
sia 
i 
giudici 
che 
gli 
avvocati 
di 
fronte 
ad 
un 
problema 
basilare 
nell�ambito 
della 
tematica 
della 
responsabilit� 
civile, 
ossia 
quello 
di 
definire 
cosa 
� 
effettivamente 
il 
�danno 
risarcibile�. 


Il 
principio 
dell�aliunde 
perceptum 
(principio 
non 
previsto 
nelle 
fonti 
romane, 
ma 
elaborato 
per 
la 
prima 
volta 
in 
una 
glassa 
di 
Bortolo 
e 
poi 
dalla 
pandettistica) 
non 
� 
sancito 
espressamente 
in 
uno 
specifico 
articolo 
del 
co



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


dice 
civile 
italiano 
del 
1942 
(contrariamente 
al 
codice 
tedesco, 
249 
BGB 
Shadensersatz), 
ma 
risponde 
ex 
art. 
1223 
c.c. 
ad 
una 
logica 
redistributiva 
degli 
effetti 
positivi 
e 
negativi 
scaturenti 
non 
solo 
dal 
fatto 
illecito 
produttivo 
del 
danno, 
ma 
anche 
dall�inadempimento 
qualificato 
in 
tema 
di 
responsabilit� 
contrattuale. 


La 
questione 
della 
compensatio 
si 
pone 
in questi 
termini: 
� 
possibile 
sottrarre 
dal 
complessivo importo dovuto al 
danneggiato a 
titolo di 
risarcimento 
del 
danno 
gli 
emolumenti 
di 
carattere 
indennitario 
versati 
dagli 
assicuratori 
privati 
o 
sociali 
ovvero 
da 
enti 
pubblici, 
specie 
se 
previdenziali. 
L�orientamento 
tradizionale 
(e 
maggioritario) della 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
- al 
quale 
ha 
sostanzialmente 
aderito il 
Giudice 
Amministrativo (CdS. Ad. Plen. 


n. 1/2018) - ha 
dato una 
rigorosa 
interpretazione 
del 
requisito dell�unit� (ovvero 
identit�) della causa. 
Secondo Cass. Civ. sez. III 30 settembre 
2014 n. 20458 �in tema di 
risarcimento 
del 
danno 
da 
illecito, 
il 
principio 
della 
compensatio 
lucri 
cum 
danno 
trova 
applicazione 
unicamente 
quando 
sia 
il 
pregiudizio 
che 
l�incremento 
patrimoniale 
siano 
conseguenze 
del 
medesimo 
fatto 
illecito, 
sicch� 
non 
pu� essere 
detratto quando gi� percepito dal 
danneggiato a titolo di 
pensione 
di 
invalidit� o di 
reversibilit�, ovvero a titolo di 
assegni, di 
equo indennizzo o 
di 
qualsiasi 
altra 
speciale 
erogazione 
connessa 
alla 
morte 
o 
all�invalidit�, 
trattandosi 
di 
attribuzioni 
che 
si 
fondano su un titolo diverso dall�atto illecito 
e non hanno finalit� risarcitoria�. 


Questo 
orientamento 
rappresenta 
l�applicazione 
pratica 
del 
�principio 
della 
indifferenza 
o del 
c.d. teorema della �terza�, ossia 
il 
principio secondo 
il 
quale 
dopo 
il 
risarcimento 
il 
patrimonio 
del 
danneggiato 
non 
deve 
subire 
mutamenti: 
in altri 
termini 
il 
risarcimento deve 
ricostituire 
il 
patrimonio del 
danneggiato 
nella 
sua 
configurazione 
originaria 
e 
non 
costituire 
arricchimento. 


Pi� precisamente 
per �teorema 
della 
terza� 
si 
fa 
riferimento a 
quella 
elaborazione 
dottrinaria 
che 
propone 
una 
rilettura 
dell�art. 2043 c.c. nei 
seguenti 
termini: 
�Qualunque 
fatto doloso o colposo che 
cagioni 
ad altri 
un danno ingiusto, 
obbliga 
colui 
che 
ha 
commesso 
il 
fatto 
a 
risarcire 
il 
danno, 
sempre 
che 
tale 
danno 
non sia stato risarcito da un terzo per 
legge 
o per 
contratto�. 
Alla 
base 
di 
tale 
conclusione 
�, tra 
l�altro, l�assunto che 
laddove 
il 
danno sia 
anche 
elemento costitutivo di 
una 
fattispecie 
di 
fonte 
normativa 
o negoziale, costitutiva 
di 
una 
provvidenza 
a 
favore 
del 
danneggiato, 
non 
pu� 
essere 
negato 
che, 
alla 
luce 
dell�unitaria 
teoria 
della 
causalit� 
regolare, accolta 
nel 
nostro ordinamento 
(artt. 40 e 
41 c.p.), siffatta 
provvidenza 
sia 
un effetto giuridico �immediato 
e 
diretto� 
della 
condotta 
che 
quel 
danno 
ha 
provocato, 
giacch� 
da 
esso 
deriva secondo un processo di lineare regolarit� causale. 


Ma 
come 
mai 
in 
questo 
momento 
socio-economico 
tale 
problematica 
con 
ben quattro ordinanze 
di 
rimessione 
� 
stata 
sottoposta 
all�attenzione 
delle 
Sezioni 
unite della Suprema Corte di Cassazione? 



CONVEGNO 
51 


Nel 
corso dell�attivit� 
di 
analisi 
e 
di 
studio dell�Osservatorio sulla 
Giustizia 
Civile 
del 
Tribunale 
di 
Roma 
ci 
si 
� 
chiesti 
in una 
prospettiva 
valoriale 
se 
la 
compensatio 
sia 
un principio generale 
o se 
sia 
solo una 
regola 
operazionale, 
ossia una tecnica di liquidazione del danno. 


una 
prima 
considerazione 
nasce 
dalla 
constatazione 
che 
la 
responsabilit� 
civile 
� 
una 
parte 
consistente 
del 
sistema 
economico-sociale 
di 
allocazione 
dei 
costi 
e 
delle 
risorse 
secondo 
un�analisi 
economica 
del 
diritto. 
Si 
pensi 
alla 
teoria 
della 
�loss 
distribution� 
della 
dottrina 
nord-americana 
di 
Coleman e 
Fleming 
e 
alla 
necessit� 
di 
individuare 
il 
c.d. �primary cost bearer� 
e 
il 
�gap. 
filler� 
o anche 
alla 
teoria di 
Shavell, teorie 
secondo le 
quali 
occorre 
che 
il 
risarcimento 
del 
danno, 
secondo 
una 
logica 
non 
solo 
di 
compensazione, 
ma 
anche 
di 
deterrente, 
riporti 
i 
costi 
sociali 
sulla 
curva 
di 
indifferenza, 
intesa 
come 
punto di 
equo contemperamento tra 
costi 
sociali 
e 
risorse 
economiche, 
tra esternalit� negative ed esternalit� positive. 


La 
prassi 
delle 
assicurazioni 
contro gli 
infortuni 
ha 
da 
tempo adottato le 
clausole 
di 
rinuncia 
al 
diritto di 
surrogazione 
ex art. 1916 c.c. che 
consente 
il 
cumulo, importante 
driver commerciale 
(vedi 
anche 
art. 142, IV 
comma 
cod. 
ass. private n. 205/2005) delle polizze assicurative. 


La 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
con la 
recente 
sentenza 
n. 12565/18 del 
22 
maggio 
attraverso 
un 
approccio 
multilivello 
ha 
fatto 
riferimento 
al 
c.d. 
�the 
purpose 
of 
the 
benefit� 
(richiamato 
dai 
principes 
of 
European 
Tort 
Law-
PETL 
art. 10:103), ossia 
allo scopo o �ragione 
giustificatrice 
del 
beneficio�, 
al 
fine 
di 
approdare 
ad un risarcimento che 
rappresenti 
un equo ristoro delle 
conseguenze 
dannose 
subite 
dal 
danneggiato, ma 
non occasione 
di 
ingiustificato 
arricchimento. 


La 
Suprema 
Corte 
di 
legittimit� 
ha 
optato 
per 
una 
valutazione 
del 
rapporto 
danno/vantaggio �per classi 
omogenee 
o per ragioni 
giustificatrici�, attraverso 
la 
previsione 
di 
un 
meccanismo 
di 
surroga, 
di 
rivalsa 
o 
di 
recuperi 
che instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee. 


L�attivit� 
dell�Osservatorio 
sar� 
allora 
in 
futuro 
rivolta 
ad 
individuare 
nel-
l�analisi 
della 
giurisprudenza 
quali 
siano 
le 
�classi 
omogenee�, 
al 
di 
l� 
dei 
casi 
specificamente risolti dalle SS.uu. 


Tale 
attivit� 
di 
analisi 
non sar� 
certamente 
semplice, perch� 
il 
criterio di 
omogeneit�, come 
scrive 
chiaramente 
il 
relatore, non deve 
essere 
individuato 
solo attraverso l�identit� 
del 
soggetto erogatore 
o attraverso il 
criterio causale 
(�si 
avrebbe 
una 
sofferenza 
del 
sistema, 
finendosi 
con 
il 
premiare, 
senza 
merito 
specifico, chi 
si 
� 
comportato in modo negligente�), ma 
attraverso altre 
indicazioni 
di 
sistema 
(nei 
tre 
casi 
affrontati, la 
legislazione 
previdenziale, l�art. 
1916 e la normativa Inail). 


Allo 
stesso 
modo 
nella 
delicata 
materia 
della 
responsabilit� 
sanitaria 
l�attivit� 
dell�Osservatorio sulla 
Giustizia 
Civile 
del 
Tribunale 
di 
Roma 
ha 
sottolineato 
la 
necessit� 
di 
un�adeguata 
prova 
sul 
nesso 
causale 
(si 
vedano 
la 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


sentenza 
Corte 
di 
Cass. 
III 
Sez. 
Civile 
n. 
18392 
del 
26 
luglio 
2017 
e 
n. 
26284 
del 
14 novembre 
2017) con la 
consapevolezza 
e 
la 
presa 
d�atto delle 
criticit� 
che 
l�orientamento 
dettato 
dalle 
sentenze 
delle 
Sezioni 
unite 
nn. 
576-586 
dell�11 gennaio 2008, ispirato al 
favor 
creditoris 
hanno determinato (si 
pensi 
alla 
medicina 
difensiva 
o alla 
fuga 
delle 
compagnie 
dal 
mercato), criticit� 
che 
le 
nuove 
leggi 
Gelli 
Bianco sulla 
responsabilit� 
sanitaria 
ha 
cercato di 
risolvere, 
attraverso il superamento della nozione di �contatto sociale�. 


Nell�ambito di 
una 
riflessione 
pi� generale, se 
� 
vero ed indiscutibile, da 
un lato, che 
la 
salute 
� 
un bene 
primario da 
tutelare 
ex art. 32 Cost., ci 
si 
deve 
chiedere, 
dall�altro, 
se 
addonare 
alle 
strutture 
sanitarie 
oneri 
probatori 
gravosi, 
sia 
davvero la 
scelta 
giusta 
per la 
collettivit� 
dei 
cittadini 
o se, per converso, 
un 
tale 
meccanismo 
non 
vada 
ad 
incidere 
un 
pi� 
ampi 
e 
delicati 
equilibri 
della 
finanza pubblica. 


Il 
rigore 
probatorio imposto dalle 
recenti 
sentenze 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
in tema 
di 
prove 
del 
nesso causale 
nasce 
dalla 
figura 
dei 
�diritti 
finanziariamente 
condizionati� 
introdotti 
dalla 
Corte 
Costituzionale 
con 
la 
nota 
sentenza 
n. 455/1990: 
a 
fronte 
di 
finanziamenti 
limitati, ogni 
risorsa 
sottratta 
al 
sistema 
della 
sanit� 
pubblica 
per 
il 
tramite 
di 
automatismi 
risarcitori 
che 
prescindono da 
una 
verifica 
in concreto del 
nesso causale 
- si 
traduce 
alla 
fine 
nella 
riduzione 
dei 
servizi 
erogati, e 
quindi 
in un vulnus 
per tutti 
i 
cittadini 
pazienti 
che chiedono di essere assistiti e curati. 


La 
constatazione 
che 
le 
pronunce 
dei 
giudici 
possano 
rappresentare 
un 
corretto contrappeso rispetto alle 
criticit� 
del 
sistema 
economico trova 
la 
sua 
ulteriore 
conferma 
nel settore 
tributario, settore 
in cui � 
centrale la �funzione 
nomofilattica� della Suprema Corte di Cassazione. 


Il 
riferimento 
pi� 
evidente 
� 
dato 
dalla 
recente 
sentenza 
del 
18 
aprile 
2018 n. 9672 della Cassazione 
Sez. Tributaria 
la 
quale, con una 
articolata 
argomentazione 
processuale 
fondata 
sulla 
differenza 
tra 
il 
concetto di 
legittimazione 
passiva 
e 
quella 
di 
interesse 
ad 
agire, 
ha 
affermato 
che, 
anche 
se 
i 
soci 
non hanno percepito alcunch� 
in sede 
di 
bilancio finale 
di 
liquidazione, 
l�Agenzia 
delle 
Entrate 
pu� 
evocarli 
in 
giudizio 
per 
farne 
affermare 
la 
responsabilit� 
�sussidiaria� rispetto alla societ� ormai estinta. 


Si 
ricorder� 
che 
l�art. 2495 c.c. del 
Codice 
Civile 
dispone 
che, dopo la 
cancellazione 
della 
societ� 
dal 
registro 
delle 
imprese, 
per 
i 
debiti 
sociali 
rimasti 
insoddisfatti 
possono essere 
chiamati 
a 
rispondere 
anche 
i 
soci, ma 
solo nei 
limiti degli importi ad essi corrisposti con il bilancio finale di liquidazione. 


Le 
successive 
novit� 
di 
sistema 
introdotte 
con la 
riforma 
del 
diritto societario, 
in 
combinazione 
con 
quella 
organica 
del 
diritto 
fallimentare 
del 
2006, 
fanno s� 
che 
oggi 
si 
determini 
una 
sorta 
di 
efficacia 
(impropriamente) �costitutiva� 
della 
cancellazione 
dal 
registro 
delle 
imprese, 
con 
la 
conseguenza 
che, 
dopo un anno dalla 
cancellazione, non � 
pi� possibile 
per i 
creditori 
insoddisfatti 
provocare la dichiarazione di fallimento della societ� cancellata. 



CONVEGNO 
53 


La 
prassi 
applicativa 
ha 
visto un uso distorto di 
questa 
previsione 
che 
ha 
spesso 
provocato 
l�estinzione 
di 
societ� 
cariche 
di 
debiti 
(soprattutto 
tributari) 
con 
la 
conseguente 
impossibilit� 
di 
soddisfacimento 
degli 
stessi 
per 
due 
ordini 
di 
motivi: 
il 
primo, perch� 
la 
societ� 
non � 
pi� soggetta 
a 
dichiarazione 
di 
fallimento 
per il 
decorso dell�anno, il 
secondo perch� 
i 
soci 
non avendo ricevuto 
nulla 
in sede 
di 
bilancio finale 
di 
liquidazione 
- non possono essere 
chiamati 
a rispondere dei debiti sociali. 


Per ovviare 
a 
tale 
situazione 
il 
legislatore 
si 
� 
trovato nella 
necessit� 
di 
introdurre 
l�art. 
28, 
comma 
4, 
del 
D.lgs. 
175/2014: 
tale 
articolo 
ha 
previsto 
che, riguardo alla 
riscossione 
dei 
tributi 
e 
contributi, l�estinzione 
della 
societ� 
ha effetto solo dopo 5 anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. 


In un tale 
quadro la 
sentenza 
della 
Sezione 
Tributaria 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
la 
n. 9672 del 
18 aprile 
2018 assume 
una 
notevole 
rilevanza 
e 
comprova 
la 
funzione 
nomofilattica 
che 
nel 
nostro ordinamento deve 
svolgere 
la 
Suprema Corte di Cassazione. 


Tale 
pronunzia 
fa 
menzione 
del 
significativo contrasto all�interno della 
stessa 
Corte 
di 
Cassazione 
sulla 
validit� 
del 
principio affermato, ma 
sente 
la 
necessit� 
di 
richiamare 
la 
sentenza 
delle 
Sezioni 
unite 
la 
n. 
6070 
del 
12 
marzo 
2013 che 
per l�appunto aveva 
sottolineato la 
sopra 
menzionata 
differenza 
tra 
legittimazione passiva ed interesse ad agire. 


A 
prescindere 
dalla 
particolarit� 
e 
complessit� 
del 
settore 
tributario, gli 
Osservatori 
sulla 
Giustizia 
Civile 
hanno 
certamente 
alimentato 
la 
c.d. 
ortopedia 
interpretativa 
nell�applicazione 
degli 
ADR 
(alternative 
dispute 
Resolutions), 
in 
particolare 
la 
mediazione 
delegata 
ex 
art. 
5, 
co. 
2 
D.lgs. 
28/2010, 
particolare 
strumento di 
deflazione 
del 
contenzioso volto a 
realizzare 
quella 
che 
il 
prof. Sander aveva 
denominato la 
�multi 
door 
court 
house� 
l�accesso 
differenziato alla Giustizia. 


Si 
� 
data 
particolare 
importanza 
alla 
proposta 
conciliativa 
del 
giudice 
ex 
art. 
185 
bis 
c.p.c. 
e 
un�analisi 
complessa 
� 
stata 
condotta 
anche 
sugli 
strumenti 
ADR 
previsti 
nel 
nuovo 
codice 
dei 
Contratti 
Pubblici 
(D.lgs. 
50/2016) 
ex 
art. 
205 
e 
ss. 
(Accordo 
bonario, 
transazione, 
arbitrati 
e 
Pareri 
di 
contenzioso 
dell�ANAC). 


Sul 
piano pi� strettamente 
procedurale 
nel 
corso del 
corrente 
anno giudiziario 
il 
Gruppo 
�uniformit� 
e 
Prevedibilit� 
delle 
decisioni� 
dell�Osservatorio 
sulla 
Giustizia 
Civile 
ha 
cercato 
di 
predisporre 
prassi 
condivise 
relative 
al 
processo 
civile 
telematico e, in particolare, ha 
affrontato il 
tema 
della 
prova 
della 
notificazione effettuata con modalit� telematiche 
ex lege 
53/1994. 


Si 
ricorder� 
che 
il 
noto 
art. 
9, 
co. 
1 
ter 
legge 
53/1994 
prevede 
che 
la 
prova 
della 
notificazione 
deve 
essere 
fornita 
�con modalit� 
telematica�, potendo essere 
fornita 
altrimenti 
(ossia: 
copia 
cartacea 
o.p.d.g. 
della 
ricevuta 
di 
avvenuta 
consegna) solo quando �non sia 
possibile�. In quest�ultimo caso, peraltro, � 
necessaria 
l�attestazione 
della 
conformit� 
della 
copia 
sul 
supporto analogico 
ai documenti informatici ex art. 23 co. 1 D.lgs. 82/2005. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


L�Osservatorio sulla 
Giustizia 
Civile 
del 
Tribunale 
di 
Roma 
ha 
rilevato 
la 
sussistenza 
di 
prassi 
difformi 
alle 
disposizioni 
citate. 
Laddove 
alcuni 
giudici 
richiedono la 
produzione 
degli 
originali 
informatici 
ex art. 9 co. 1 ter 
legge 
n. 
53/1994 - altri 
giudici 
ritengono sufficiente 
la 
produzione 
della 
copia 
analogica, 
anche senza attestazione di conformit�. 


Ci� 
determina 
incertezza 
da 
parte 
della 
utenza 
che 
non 
� 
in 
grado 
di 
sapere 
prima 
della 
udienza 
di 
prima 
comparizione 
quale 
sia 
la 
forma 
di 
prova 
(analogica 
o 
informatica) 
ritenuta 
sufficiente 
per 
la 
declaratoria 
di 
contumacia. 


L�Osservatorio 
in 
un 
apposito 
documento 
ha 
chiarito 
che 
� 
indispensabile 
l�adozione 
di 
una 
regola 
chiara 
e 
prevedibile 
conforme 
alle 
disposizioni 
di 
legge 
sopra 
richiamate: 
produzione 
dell�originale 
telematico 
della 
notificazione 
come 
default; 
produzione 
dell�analogico 
cartaceo 
con 
attestazione 
di 
conformit�, nel 
caso di 
impossibilit� 
della 
parte 
o dei 
giudici 
(ad esempio, indisponibilit� 
o malfunzionamento dei sistemi informatici). 


Da 
quanto sopra 
esposto, emerge 
con molta 
evidenza 
che 
l�attivit� 
degli 
Osservatori, 
luogo 
privilegiato 
di 
collaborazione 
fra 
magistrati 
ed 
avvocati, 
risulta 
oggi 
essenziale 
sia 
nell�analisi 
delle 
questioni 
giuridiche 
sia 
nella 
predisposizione 
di uniformi meccanismi procedurali e organizzativi. 


� 
auspicabile 
che 
tale 
sinergia 
tra 
i 
vari 
operatori 
del 
diritto continui 
in 
futuro, 
creando 
magari 
anche 
nel 
settore 
del 
diritto 
amministrativo 
un 
apposito 
Osservatorio sulla 
Giustizia 
amministrativa, con la 
profonda 
convinzione 
da 
parte 
di 
tutti 
che 
solo 
attraverso 
la 
reciproca 
comprensione 
delle 
difficolt� 
operative, 
si 
pu� migliorare 
la 
governance 
del 
sistema 
giustizia 
nel 
nostro Paese. 


L�analisi del contenzioso tributario come strumento 
di �monitoraggio qualitativo� (e sue potenzialit� 
in termini di compliance ed effetti deflattivi del contensioso) 


Mariangela Mastrogregori* 


1. Premessa. Gli 
strumenti 
di 
�monitoraggio� 
del 
contenzioso tributario: a) 
le 
relazioni 
del 
ministero 
dell�economia 
e 
delle 
Finanze: 
attuale 
analisi 
di 
tipo �quantitativo�; b) la relazione 
della corte 
dei 
conti 
sul 
contenzioso dinanzi 
alle commissioni tributarie: strumento di analisi di tipo �qualitativo�. 
Ringrazio 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
e 
in 
particolare 
l�Avv. 
Bachetti 
per 
l�opportunit� 
di 
partecipare 
al 
Convegno di 
oggi 
e, soprattutto, per il 
coinvolgimento 
in 
questo 
progetto, 
volto 
alla 
costituzione 
di 
un 
�Osservatorio 
del 


(*) Studio Legale e 
Tributario Avv. Cataldo D�Andria e 
Associati. 



CONVEGNO 
55 


contenzioso pubblico� 
che 
possa 
operare 
non solo come 
strumento di 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
(secondo 
quanto 
sottolineato 
anche 
dall�Avv. 
Salvatorelli, 
nella 
sua 
introduzione 
di 
questa 
mattina) 
ma 
anche 
come 
strumento 
di sviluppo economico. 


Aspetto, quest�ultimo, assolutamente 
rilevante 
per imprese 
e 
professionisti 
che, proprio attraverso le 
analisi 
e 
gli 
spunti 
di 
riforma 
che 
potrebbero 
essere 
forniti 
dall�Osservatorio, 
potrebbero 
ricevere 
un 
consistente 
ed 
efficace 
apporto 
in 
termini 
di 
risoluzione 
preventiva 
delle 
conflittualit� 
o 
di 
definizione 
stragiudiziale 
delle 
controversie, 
con 
conseguente 
�liberazione� 
di 
energie 
positive 
ed incremento della produttivit�. 

Questo progetto trova, nel 
Convegno di 
oggi, il 
necessario punto di 
partenza 
e 
di 
confronto, mediante 
una 
prima 
ricognizione 
condivisa, attraverso i 
differenti 
punti 
di 
vista 
coinvolti 
- giuridico, economico, politico, statistico e 
con un profilo di 
analisi 
necessariamente 
interdisciplinare, delle 
questioni 
che 
il 
costituendo Osservatorio potr� 
affrontare 
e 
delle 
possibili 
metodologie 
con cui lo stesso potr� operare. 

Con questa 
finalit�, nel 
ricercare 
il 
punto di 
partenza 
da 
cui 
muovere, in 
vista 
della 
costituzione, all�interno di 
un �Osservatorio del 
contenzioso pubblico� 
di 
uno specifico �Osservatorio del 
contenzioso tributario�, ho pensato 
di 
partire 
dalla 
ricognizione 
dei 
principali 
strumenti 
di 
�monitoraggio� 
del 
contenzioso tributario a nostra disposizione. 


Questi 
strumenti 
sono, da 
un lato, le 
relazioni 
del 
Ministero dell�Economia 
e 
delle 
Finanze 
sullo 
stato 
del 
contenzioso 
e 
sull�attivit� 
delle 
commissioni 
tributarie; 
dall�altro, una 
recente 
relazione della 
Corte 
dei 
Conti, citata 
anche 
dall�Avv. 
Bachetti 
nel 
suo 
intervento 
(avente 
ad 
oggetto 
�Il 
contenzioso 
dinanzi 
alle 
Commissioni 
tributarie. Effetti 
sulle 
entrate. Anni 
2011-2016�) (1). 

a) 
Per quanto riguarda 
le 
relazioni 
del 
Ministero dell�Economia 
e 
delle 
Finanze, si 
tratta 
di 
relazioni 
sia 
annuali 
(2) - quella 
che 
ho preso in esame 
�, 
in 
particolare, 
l�ultima 
pubblicata 
alla 
data 
di 
questo 
Convegno, 
relativa 
al 
2016 
(3) 
-che 
di 
rapporti 
trimestrali 
(4) 
nell�ambito 
dei 
quali, 
ai 
fini 
del


(1) Corte dei Conti, Deliberazione 20 giugno 2017, n. 7/2017/G. 
(2) �la Relazione 
annuale 
sul 
monitoraggio dello stato del 
contenzioso tributario e 
sull'attivit� 
delle 
commissioni 
tributarie 
� 
una pubblicazione 
che 
ha lo scopo di 
rappresentare 
lo stato del 
contenzioso 
tributario. essa contiene 
l'evoluzione 
del 
contenzioso tributario attraverso l'analisi 
delle 
controversie 
pervenute, definite 
e 
pendenti 
e 
l'analisi 
del 
dimensionamento delle 
attivit� delle 
commissioni 
tributarie 
e 
degli 
uffici 
di 
segreteria. la Relazione 
� 
corredata da appendici 
statistiche 
che 
mostrano 
nel 
dettaglio 
i 
dati 
quantitativi� 
(Cfr. 
www.giustiziatributaria.gov.it/gt/relazione-annuale-sullo-statodel-
contenzioso-tributario). 
(3) 
La 
relazione 
annuale 
relativa 
al 
2017 
� 
stata 
pubblicata 
il 
15 
giugno 
2018, 
secondo 
il 
calendario 
delle 
pubblicazioni 
statistiche 
del 
MEF 
con riferimento al 
contenzioso tributario (cfr. sempre 
www.giustiziatributaria.
gov.it); 
ci 
si 
riserva 
di 
svolgere 
un�analisi 
di 
detta 
relazione 
in un successivo articolo, in 
fase 
di 
elaborazione, 
nel 
quale 
le 
argomentazioni 
sintetizzate 
nella 
presente 
relazione 
illustrata 
nella 
giornata di studi del 24 maggio 2018 potranno trovare ulteriore approfondimento e sviluppo. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


l�odierna 
giornata 
di 
studi, ho preso in esame 
quello di 
pi� recente 
pubblicazione, 
relativo al periodo ottobre-dicembre 2017. 

L�approccio di 
analisi 
e 
la 
metodologia 
di 
ricognizione 
del 
contenzioso e 
delle 
attivit� 
delle 
commissioni 
tributarie, che 
caratterizzano sia 
le 
relazioni 
annuali 
che 
i 
rapporti 
trimestrali 
risultano, 
sin 
da 
una 
prima 
lettura, 
di 
tipo 
marcatamente 
�quantitativo�, 
in 
connessione 
con 
lo 
scopo 
espressamente 
individuato 
nelle 
relazioni 
di 
�rappresentare 
lo stato del 
contenzioso tributario� 
e 
di 
prospettarne 
le 
linee 
di 
evoluzione 
in 
una 
prospettiva 
dinamica, 
realizzando 
in 
particolare: 
a) 
l�analisi 
dei 
flussi 
in 
entrata 
e 
in 
uscita; 
b) 
l�analisi 
delle 
strutture 
delle 
commissioni 
tributarie 
e 
delle 
relative 
attivit� 
amministrative; 
c) l�analisi 
degli 
organi 
giudicanti 
e 
delle 
relative 
attivit� 
giurisdizionali, 
corredate 
da 
appendici 
statistiche 
e 
da 
una 
�Guida 
all�interpretazione 
dei 
dati�. 


In 
questa 
prospettiva, 
di 
ricognizione 
del 
contenzioso 
di 
tipo 
�quantitativo�, 
gli 
indicatori 
utilizzati 
e 
i 
dati 
forniti 
attengono 
in 
primo 
luogo 
al 
numero 
dei 
ricorsi 
presentati 
e 
alla 
variazione 
di 
detto 
numero 
nel 
periodo 
sottoposto 
ad 
analisi; 
e, 
con 
riguardo 
a 
detto 
indicatore, 
sia 
nella 
relazione 
annuale 
2016, 
che 
nel 
rapporto 
relativo 
all�ultimo 
trimestre 
2017 
esaminati 
per 
l�odierna 
giornata 
di 
studi, 
nei 
dati 
anticipati, 
con 
riferimento 
in 
via 
complessiva 
al 
2017, 
con 
comunicato 
stampa 
del 
20 
marzo 
2018, 
il 
dato 
che 
emerge 
� 
quello 
di 
un 
progressivo 
e 
costante 
decremento 
del 
contenzioso 
dinanzi 
alle 
commissioni 
tributarie 
(5). 


Nelle 
relazioni 
e 
nei 
rapporti 
esaminati, 
questo 
dato 
� 
accompagnato 
dalla 
precisazione 
che 
la 
diminuzione 
segnalata 
� 
concentrata 
principalmente 
nello 
scaglione 
dei 
ricorsi 
di 
valore 
fino 
a 
ventimila 
euro 
(6) 
(caratterizzati 
dalla 
preventiva 
fase 
di 
reclamo/mediazione 
di 
cui 
all�art. 
17-bis 
D.lgs. 
n. 
546/1992, 
applicabile 
con 
riferimento 
agli 
atti 
notificati 
a 
partire 
dal 
primo 
gennaio 
2018 
per effetto delle 
disposizioni 
del 
D.L. n. 50/2017 a 
controversie 
di 
valore 
elevato 
a 
cinquantamila 
euro); 
e 
dalla 
precisazione 
che, 
pur 
in 
un 
contesto 
di 
complessiva, generale 
diminuzione 
del 
contenzioso tributario nei 
due 
gradi 
di 
merito, in controtendenza 
rispetto ad essa 
si 
evidenzia, tra 
il 
2014 e 
il 
2016, 
un 
consistente 
aumento 
del 
dato 
riguardante 
specificamente 
il 
contenzioso 
avente 
ad 
oggetto 
atti 
di 
riscossione 
(contenzioso 
quindi 
nei 
confronti 
dapprima 
di 
Equitalia, Agente 
della 
Riscossione 
e, oggi, di 
Agenzia 
delle 
Entrate 


- Riscossione) con una diminuzione, per�, di detto contenzioso nel 2017 (7). 
(4) 
�la 
pubblicazione 
statistica 
analizza 
i 
dati 
relativi 
ai 
trimestri 
di 
ciascun 
anno. 
essa 
contiene 
l'evoluzione 
del 
contenzioso tributario attraverso l'analisi 
delle 
controversie 
pervenute, definite 
e 
pendenti� 
(cfr. www.giustiziatributaria.gov.it, cit.). 
(5) 
In 
particolare, 
nelle 
relazioni 
esaminate 
emerge 
la 
costante 
riduzione 
del 
volume 
complessivo 
dei 
nuovi 
contenziosi: 
meno 10,75% di 
controversie 
pendenti, nel 
2017 rispetto all�anno 2016; 
meno 
11,6% nel 2016 rispetto al precedente anno 2015. 
(6) In particolare, come 
emerge 
dalla 
relazione 
annuale 
per il 
2016 il 
72,1% dei 
ricorsi 
pervenuti 
alle 
Commissioni 
tributarie 
provinciali 
nel 
2016 
riguarda 
controversie 
di 
valore 
inferiore 
o 
uguale 
a 
ventimila 
euro 
(per 
un 
totale 
di 
460 
milioni 
di 
euro) 
mentre 
solo 
l�1,4% 
dei 
ricorsi 
riguarda 
controversie 
di valore superiore a 1 milione di euro (per un totale di 13,2 miliardi di euro). 

CONVEGNO 
57 


Altri 
indicatori 
utilizzati 
negli 
strumenti 
di 
monitoraggio in parola 
sono 
poi 
il 
numero 
delle 
�controversie 
definite� 
(8) 
accompagnato 
dalla 
ricognizione 
delle 
percentuali 
di 
definizione 
in favore 
della 
Amministrazione 
e 
del 
contribuente 
sia 
in via 
generale, che 
con ripartizione 
a 
seconda 
delle 
diverse 
tipologie 
di 
Enti 
(in particolare, Agenzie 
fiscali 
- Agenzia 
delle 
Entrate 
(9) e 
Agenzia 
del 
Territorio, Agente 
di 
Riscossione 
ora 
Agenzia 
delle 
Entrate-Riscossione, 
Agenzia 
delle 
Dogane 
e 
dei 
Monopoli 
(10); 
Enti 
locali) e 
delle 
diverse 
tipologie 
di 
tributi 
(11); 
altro 
indicatore 
� 
rappresentato 
dalla 
ricognizione 
delle 
aree 
geografiche 
di 
riferimento ed altro indicatore, infine, 
consiste 
nella 
durata 
dei 
procedimenti 
(12) 
(con 
obiettivo 
specifico 
di 
detto 
indicatore, secondo quanto espressamente 
indicato nelle 
relazioni, volto a 
inquadrare 
la capacit� degli uffici di dare risposta alla domanda di giustizia). 

b) Per quanto riguarda, invece, la 
Relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti 
(Deliberazione 
del 
20 giugno 2017, richiamata 
gi� 
dall�Avv. Bachetti 
e 
su cui 
torner� 
anche 
il 
Prof. 
Mazzitelli), 
la 
tipologia 
di 
analisi 
e 
metodologia 
di 
ricognizione 
utilizzate 
segnano 
il 
passaggio 
ad 
un 
approccio 
anche 
di 
tipo 
�qualitativo�: 
nel 
quale, 
cio�, 
oltre 
ai 
dati 
relativi 
ai 
�flussi� 
in 
entrata 
o 
in 
uscita, e 
al 
loro andamento e 
tipologia 
di 
definizione, se 
ne 
evidenzia 
l�interrelazione 
e 
si 
prospettano le 
possibili 
cause 
e 
funzioni, con l�obiettivo di 
fornire 
una ricostruzione sistematica. 


In particolare, vengono esposti 
i 
dati 
relativi 
alle 
singole 
tipologie 
degli 
atti 
impugnati 
anche 
in 
correlazione 
con 
la 
distribuzione 
territoriale 
(13), 
o 
relativi 
alla 
evidenziazione 
dei 
�volumi� 
della 
riscossione 
correlati 
al 
contenzioso, 
nella 
parte 
in 
cui 
viene 
sottolineato 
il 
positivo 
risultato 
complessivo 
del 
riscosso 
correlato 
alla 
mediazione 
tributaria 
e 
alla 
conciliazione 
giudiziale; 
ed 
ancora, si 
trovano sviluppati 
i 
dati 
relativi 
alla 
analisi 
qualitativa 
del 
processo 
telematico, 
definito 
nella 
relazione 
come 
innovazione 
diretta 
a 
favorire 
la 
semplificazione 
del rapporto fisco/cittadino e l�efficientamento del servizio. 


(7) Decremento segnalato, da 
ultimo, con riferimento al 
2017 e 
correlato ai 
provvedimenti 
normativi 
del 2017 in punto di �definizione agevolata dei ruoli�. 
(8) 
Anche 
il 
numero 
dei 
ricorsi 
complessivamente 
definiti 
dalle 
Commissioni 
tributarie 
nel 
2017 
mostra 
una 
flessione 
del 
10,69% 
rispetto 
all�anno 
precedente: 
cfr. 
comunicato 
stampa 
n. 
47 
del 
20 
marzo 
2018. 
(9) Con individuazione 
dei 
relativi 
indici 
di 
�vittoria� 
nel 
contenzioso, pari 
a 
circa 
il 
70% nella 
relazione annuale esaminata. 
(10) Con individuazione 
dei 
relativi 
indici 
di 
�vittoria� 
nel 
contenzioso, pari 
a 
circa 
il 
90% nella 
relazione annuale esaminata. 
(11) Con individuazione, al 
primo posto - per numero di 
controversie 
- delle 
imposte 
sui 
redditi 
delle 
persone 
fisiche; 
seguite 
dai 
tributi 
per 
lo 
smaltimento 
dei 
rifiuti; 
tributi 
sulle 
propriet� 
immobiliari; 
altri tributi erariali; IVA; IRAP; IRES ed IRPEG. 
(12) 
Come 
indicato 
nella 
relazione 
MEF 
per 
il 
2016, 
in 
tale 
annualit� 
la 
durata 
media 
del 
processo 
tributario nel 
primo grado di 
giudizio � 
stata 
di 
781 giorni 
(pari 
a 
2 anni 
e 
due 
mesi) con un miglioramento 
di 76 giorni rispetto al 2015 e di 180 giorni rispetto al 2014. 
(13) In particolare, mediante 
individuazione 
selettiva 
dei 
territori 
in cui 
si 
assiste 
ad esempio ad 
una riduzione degli accertamenti e all�aumento dei ricorsi contro avvisi di liquidazione e riscossione. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Ma 
soprattutto, nella 
Relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti 
vengono compiute 
un�analisi 
e 
una 
ricognizione 
che 
risultano 
fondamentali 
ai 
fini 
di 
un 
costituendo 
Osservatorio del 
contenzioso tributario e, segnatamente, l�indicazione 
delle 
�questioni 
ricorrenti 
oggetto di 
contenzioso� 
(14) accompagnata 
dalla 
seguente 
considerazione 
conclusiva, 
che 
sintetizza, 
molto 
efficacemente, 
l�obiettivo 
e 
la 
stessa 
funzione 
di 
un 
costituendo 
Osservatorio 
del 
contenzioso: 
�con riferimento al 
contenzioso nel 
suo complesso, appare 
necessaria l�identificazione 
e 
l�approfondimento delle 
specifiche 
fattispecie 
di 
contenzioso pi� 
frequenti 
o di 
tipo seriale 
(come 
� 
stato per 
l�iRaP 
dei 
professionisti, con riferimento 
al 
parametro 
della 
autonoma 
organizzazione) 
per 
superarle 
ove 
possibile, 
ad 
esempio, 
con 
norme 
interpretative 
se 
la 
regola 
fiscale 
non 
� 
chiara, o con altro tipo di intervento�. 

Del 
pari 
risultano centrali, sempre 
ai 
fini 
della 
delimitazione 
degli 
obiettivi 
del 
costituendo Osservatorio, prima 
anche 
delle 
sue 
metodologie 
di 
operativit�, 
le 
raccomandazioni 
conclusive 
della 
Relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti, 
tutte 
volte 
ad 
esprimere 
il 
carattere 
fondamentale 
degli 
interventi 
deflattivi 
del 
contenzioso tributario: 
infatti, �per 
un corretto funzionamento di 
un sistema 
fiscale 
incentrato 
sull�adempimento 
spontaneo� 
secondo 
la 
Relazione 
in 
commento 
� indispensabile 
�deflazionare ulteriormente il contenzioso� 
(15). 


In 
questa 
prospettiva, 
un 
ruolo 
centrale 
viene 
assegnato 
dalla 
Corte 
da 
un 
lato 
all�identificazione 
delle 
�fattispecie 
di 
contenzioso 
pi� 
ricorrenti 
o 
di 
tipo 
seriale� 
per 
tentare 
di 
superarle, 
come 
gi� 
poc�anzi 
rilevato, 
mediante 
una 
norma 
interpretativa 
in 
caso 
di 
regola 
fiscale 
non 
chiara 
o 
con 
�altro 
tipo 
di 
intervento�; 
dall�altro 
lato, 
all�istituto 
dell�autotutela, 
�che 
deve 
essere 
attivato 
per 
ripristinare 
la 
legalit� 
violata 
tutte 
le 
volte 
che 
l�amministrazione 
si 
avveda 
dell�illegittimit� 
anche 
parziale 
della 
pretesa 
tributaria, 
in 
coerenza 
con 
il 
carattere 
vincolato 
dell�attivit� 
impositiva 
(la 
mediazione 
non 
pu� 
essere 
un 
surrogato 
dell�autotutela, 
con 
un 
onere 
aggiuntivo 
ingiustificato 
per 
il 
contribuente)�. 


E 
proprio 
il 
tema 
dell�autotutela 
tributaria 
potrebbe 
essere 
un 
primo 
�banco di prova� per un costituendo Osservatorio del Contenzioso. 


Allo 
stato 
attuale, 
infatti, 
la 
stessa 
conformazione 
e 
funzione 
dell�istituto 
� 
caratterizzata 
da 
un 
dato 
normativo 
di 
riferimento 
specifico 
ma, 
in 
larga 
parte, 
non 
attuato; 
da 
un 
disallineamento 
tra 
ricostruzione 
dottrinale 
dell�istituto 
in 


(14) Cfr., in particolare, la 
Tabella 
17, p. 46 della 
Relazione, nella 
quale 
spicca 
al 
primo posto 
l�abnorme 
numero di 
�questioni 
concernenti 
gli 
altri 
atti 
dell�Agente 
della 
Riscossione: 
intimazione 
di 
pagamento, 
sollecito 
di 
pagamento, 
avviso 
di 
mora, 
estratto 
di 
ruolo, 
accompagnato 
dalla 
considerazione 
secondo cui 
�l�abnorme 
frequenza 
del 
contenzioso avverso gli 
atti 
dell�agente 
della 
riscossione 
fa 
supporre 
la 
strumentalit� 
di 
molti 
ricorsi, probabilmente 
finalizzati 
a 
poter fruire 
di 
future 
sanatorie 
(vedi 
�rottamazione delle cartelle�) o comunque proposti con scopi dilatori�. 
(15) Dalla 
Tabella 
sopra 
citata 
emerge 
il 
significativo valore 
definito con gli 
strumenti 
deflattivi 
e 
con 
la 
conciliazione 
giudiziale 
(il 
20 
per 
cento) 
con 
un 
recupero 
mediante 
versamenti 
diretti 
del 
94,72%. 

CONVEGNO 
59 


termini 
di 
istituto 
nevralgico 
per 
l�attuazione 
di 
una 
giusta 
imposizione 
e 
sua 
invece 
sostanziale 
�riduzione� 
applicativa, 
nell�orientamento 
giurisprudenziale 
di 
legittimit� 
(soprattutto 
concentrato 
sul 
tema 
della 
impugnabilit� 
o 
meno 
del 
diniego 
di 
autotutela); 
infine, 
da 
uno 
stesso 
�disallineamento�, 
sul 
tema 
del-
l�impugnabilit� 
o 
meno 
del 
diniego 
di 
autotutela, 
tra 
interpretazione 
fornita 
dalla 
giurisprudenza 
di 
legittimit�, 
anche 
alla 
luce 
del 
recente 
intervento 
della 
Corte 
Costituzionale, 
e 
un�interpretazione 
contraria 
e 
pi� 
estensiva 
di 
parte 
della 
giurisprudenza 
di 
merito; 
con 
un�incertezza 
applicativa 
che 
comporta, 
invero, 
il 
sostanziale 
non 
utilizzo, 
o 
blocco 
di 
operativit� 
di 
questo 
invece 
fondamentale 
strumento, 
e 
con 
conseguente 
vanificazione, 
ad 
oggi, 
della 
centrale 
funzione 
deflattiva 
ad 
esso 
espressamente 
assegnata, 
invece, 
dalla 
stessa 
Corte 
dei 
Conti. 


2. 
il 
�caso� 
dell�autotutela 
tributaria: 
l�osservatorio 
del 
contenzioso 
come 
strumento di �monitoraggio qualitativo�. 
un costituendo �osservatorio del 
contenzioso tributario� 
dovrebbe 
operare, 
in particolare, individuando e 
trattando in maniera 
condivisa 
e 
multidisciplinare 
le 
questioni 
maggiormente 
ricorrenti 
nella 
patologia 
della 
conflittualit� 
tra 
Fisco 
e 
contribuenti, 
al 
fine 
di 
individuare 
i 
possibili 
interventi 
per superarle, anche 
mediante 
articolazione 
di 
proposte 
di 
intervento normativo: 
in questo senso, dunque, l�Osservatorio pu� essere 
definito come 
vero e 
proprio 
strumento 
di 
monitoraggio 
�qualitativo� 
del 
contenzioso, 
nella 
prospettiva 
di 
indagine 
in cui 
si 
colloca 
la 
pi� volte 
citata 
Relazione 
della 
Corte 
dei Conti e con gli obiettivi anche in essa sanciti. 

In particolare, compito dell�Osservatorio sar� 
l�individuazione 
di 
�filoni 
di 
controversie� 
nelle 
quali 
il 
contenzioso � 
alimentato dal 
riferimento - giurisprudenziale 
e 
di 
tipo 
atomistico 
-a 
concetti 
non 
sufficientemente 
individuati 
e delimitati, seppure richiamati come risolutivi in determinate controversie. 


Si 
pensi, 
ad 
esempio, 
al 
concetto 
di 
�autonoma 
organizzazione� 
nel 
vasto 
contenzioso 
relativo 
alla 
debenza 
dell�IRAP 
da 
parte 
dei 
professionisti; 
oppure, 
ancor 
pi� 
a 
quanto 
accade 
con 
riferimento 
proprio 
all�autotutela 
tributaria, 
che 
sembra 
poter rappresentare 
un �caso� 
tipico di 
efficace 
operativit� 
della 
ricognizione 
condivisa 
nell�ambito dell�Osservatorio, utilizzabile 
al 
fine 
di 
individuare 
e 
soprattutto 
concretamente 
delimitare 
-mediante 
il 
confronto 
tra 
professionisti, Avvocatura, Agenzie 
fiscali 
- la 
nozione 
di 
�rilevante 
interesse 
generale� 
che, secondo l�interpretazione 
pi� volte 
fornita 
dalla 
Corte 
di 
Cassazione, 
�giustifica l�esercizio del potere di annullamento d�ufficio� 
(16). 


(16) 
�� 
infatti 
insegnamento 
di 
questa 
Corte, 
quello 
secondo 
cui 
�in 
tema 
di 
contenzioso 
tributario, 
il 
sindacato 
giurisdizionale 
sull�impugnato 
diniego, 
espresso 
o 
tacito, 
di 
procedere 
ad 
un 
annullamento 
in 
autotutela 
pu� 
riguardare 
soltanto 
eventuali 
profili 
di 
illegittimit� 
del 
rifiuto 
dell�amministrazione, 
in 
relazione 
alle 
ragioni 
di 
rilevante 
interesse 
generale 
che 
giustificano 
l�esercizio 
di 
tale 
potere, 
e 
non 
la 
fondatezza 
della 
pretesa 
tributaria� 
(cfr. 
ex 
multis 
Cass., 
13 
ottobre 
2017, 
n. 
24222 
e 
la 
giurisprudenza 
ivi 
citata). 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Il 
punto 
di 
partenza 
per 
l�analisi 
dell�Osservatorio, 
volta 
alla 
ricognizione 
di 
quali 
siano i 
casi 
in cui 
sia 
ravvisabile 
il 
�rilevante 
interesse 
generale� 
che 
debba 
condurre 
all�esercizio 
dell�annullamento 
d�ufficio 
di 
un 
atto 
impositivo, 
anche 
nell�ipotesi 
in cui 
lo stesso risulti 
gi� 
definitivo, pu� essere 
individuato 
nella 
qualificazione 
dell�autotutela 
non gi� 
come 
�strumento di 
protezione� 
e 
tutela 
del 
contribuente 
(qualificazione 
invero esclusa, dopo l�intervento della 
Corte 
Costituzionale 
(17), 
dalla 
ormai 
consolidata 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
(18)); 
ma 
come 
strumento 
per 
l�Amministrazione 
finanziaria 
di 
attuazione 
della giusta imposta (19), 
come 
strumento di 
preventiva e 
unilaterale 
risoluzione 
di conflitti, potenziali o attuali, 
con i contribuenti 
(20). 

L�autotutela 
nel 
diritto tributario �, come 
noto, normativamente 
disciplinata 
dall�art. 2-quater 
del 
D.L. 30 settembre 
1994, n. 564 e, soprattutto, dal 


D.M. 
n. 
37 
del 
1997, 
regolamento 
recante 
�norme 
relative 
all�esercizio 
del 
potere 
di 
autotutela 
da 
parte 
degli 
organi 
dell�amministrazione 
Finanziaria�. 
Ebbene, troviamo proprio nel 
citato regolamento una 
disposizione, l�art. 
6, alla 
cui 
attuazione 
concreta 
proprio un costituendo Osservatorio del 
Contenzioso 
tributario, 
operante 
come 
piattaforma 
condivisa 
tra 
i 
diversi 
attori 
istituzionali 
(Agenzie 
fiscali, Avvocatura 
dello Stato) e 
le 
parti 
private 
coinvolte, 
per l�attuazione 
effettiva 
dello strumento dell�autotutela 
tributaria, potrebbe 
contribuire efficacemente. 


Viene 
infatti 
previsto 
espressamente, 
in 
tale 
disposizioni, 
che 
le 
direzioni 
regionali 
e 
compartimentali 
avvalendosi 
del 
servizio automatizzato di 
cui 
all�art. 
36, comma 
1, del 
D.Lgs. n. 545/1992 sono tenute 
a 
far pervenire 
trimestralmente 
alle 
stesse 
Direzioni 
centrali 
relazioni 
periodiche 
nelle 
quali 
si 
�rilevano 
i 
motivi 
per 
i 
quali 
pi� 
frequentemente 
i 
ricorsi 
avverso 
gli 
atti 
degli 
uffici 
periferici 
e 
centrali 
sono 
accolti 
o 
respinti 
dalle 
commissioni 
tributarie�; 
e 
soprattutto 
si 
precisa 
che 
�tenuto 
conto 
delle 
rilevazioni 
previste 
dall�articolo 
6 e 
della giurisprudenza consolidata nella materia, le 
direzioni 
dei 
dipartimenti 
impartiscono direttive 
per 
l�abbandono delle 
liti 
gi� iniziate, sulla base 
del 
criterio 
della 
probabilit� 
della 
soccombenza 
e 
della 
conseguente 
condanna 


(17) Cfr. Corte Costituzionale, n. 181 del 13 luglio 2017. 
(18) Cfr. da ultimo Cass., n. 4160 del 21 febbraio 2018. 
(19) Cfr. la 
Relazione 
accompagnatoria 
del 
Consiglio Superiore 
delle 
Finanze 
allo schema 
di 
decreto 
ministeriale 
sull�autotutela 
dell�Amministrazione 
finanziaria 
(approvato il 
10 maggio 1996) laddove, 
nell�escludersi 
la 
prefigurabilit� 
di 
un 
interesse 
pubblico 
all�indiscriminato 
conseguimento 
di 
maggiori 
introiti, si 
rileva 
che 
�se 
cos� 
dovesse 
opinarsi 
� 
evidente 
che 
non vi 
sarebbe 
alcuno spazio 
per 
l�esercizio 
del 
potere 
di 
autotutela, 
che 
nella 
maggior 
parte 
dei 
casi 
concerne 
o 
dovrebbe 
concernere 
la restituzione 
di 
imposte 
indebitamente 
percepite 
o pretese 
nonostante 
che 
il 
contribuente 
non abbia 
fatto o non abbia potuto fare 
validamente 
ricorso al 
giudice�. 
Tale 
Relazione 
individua, in particolare, 
il 
fondamento dell�autotutela 
dell�Amministrazione 
finanziaria 
nel 
combinato disposto degli 
articoli 
53 
e 97 della Costituzione. 
(20) Come 
recentemente 
rilevato dalla 
stessa 
Guardia 
di 
Finanza 
in un intervento di 
prassi 
amministrativa, 
circolare n. 1/2018. 

CONVEGNO 
61 


dell�amministrazione 
finanziaria al 
rimborso delle 
spese 
di 
giudizio. ad analoga 
valutazione 
� 
subordinata l�adozione 
di 
iniziative 
in sede 
contenziosa�, 
prendendo 
in 
considerazione 
�anche 
l�esiguit� 
delle 
pretese 
tributarie 
in 
rapporto 
ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse�. 


Ed infine, con l�art. 8 che 
conclude 
il 
regolamento dell�autotutela 
tributaria 
si 
prevede 
che 
�con successivi 
decreti 
sono stabiliti 
i 
criteri 
di 
economicit� 
sulla 
base 
dei 
quali 
si 
inizia 
o 
abbandona 
l�attivit� 
dell�amministrazione, 
in relazione a predeterminate categorie generali o astratte�. 

In tutte 
queste 
aree 
di 
intervento, normativamente 
devolute 
all�Amministrazione 
finanziaria 
e 
alle 
sue 
articolazioni 
interne, 
estremamente 
efficace 
sarebbe 
l�approccio 
di 
un 
tavolo 
condiviso 
aperto 
invece 
all�esterno, 
cui 
partecipi 
la 
stessa 
Amministrazione, unitamente 
all�Avvocatura 
e 
ai 
professionisti 
del 
settore 
in rappresentanza 
dei 
contribuenti: 
dunque, l�approccio dell�Osservatorio, 
mediante 
il 
quale 
realizzare 
il 
fondamentale 
compito di 
monitoraggio 
qualitativo, ai 
fini 
dell�individuazione 
dei 
possibili 
interventi 
di 
risoluzione 
anche 
di 
carattere 
normativo; 
al 
fine 
di 
poter dare 
finalmente 
avvio e 
impulso 
ad 
un 
efficace 
utilizzo 
dell�autotutela, 
come 
strumento 
di 
attuazione 
della 
giusta 
imposta 
e 
di 
prevenzione 
dei 
conflitti, e 
anche 
al 
fine 
di 
risolvere 
il 
problema 
-evidenziato 
nella 
pi� 
volte 
citata 
Relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti 
come 
grave 
e 
idoneo a 
minare 
la 
complessiva 
�tenuta del 
sistema� 
- del 
�non riscosso� 
derivante 
dall�alta 
percentuale 
di 
atti 
di 
accertamento non impugnati 
e divenuti definitivi (21). 

conclusioni. 

L�importante 
progetto 
in 
cui 
l�Avv. 
Bachetti 
ci 
ha 
coinvolto, 
che 
consiste 
nella 
prossima 
costituzione 
di 
un 
�Osservatorio 
del 
contenzioso 
pubblico� 
e, 
all�interno 
di 
esso, 
di 
un 
�Osservatorio 
del 
contenzioso 
tributario� 
-anche 
mediante 
utilizzazione 
delle 
metodologie 
e 
prassi 
applicative 
di 
altri 
Osservatori 
di 
recente 
affermazione 
con 
positivi 
risultati, 
soprattutto 
di 
carattere 
deflattivo 
o 
di 
risoluzione 
alternativa 
delle 
liti 
(come 
illustrato 
nella 
relazione 
dell�Avvocato 
Natale) 
-trovi 
nella 
odierna 
giornata 
di 
studi 
un 
ottimo 
punto 
di 
avvio 
metodologico 
e 
di 
progressivo 
consolidamento 
degli 
obiettivi 
individuati, 
di 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
da 
un 
lato 
e 
di 
sviluppo 
economico 
dall�altro. 


(21) Si 
tratta 
del 
�non contenzioso� 
- secondo la 
definizione 
fornita 
dalla 
Corte 
dei 
Conti 
- �.. che 
pu� definirsi 
patologico (il 
48,52 per cento di 
accertato non impugnato e 
in massima 
parte 
non pagato, 
come 
si 
� 
detto)� 
per il 
quale 
ҏ 
essenziale 
l�attivit� 
di 
prevenzione. Occorre 
indurre 
comportamenti 
di 
massa 
pi� 
coerenti 
all�assolvimento 
degli 
obblighi 
tributari 
per 
ridurre 
drasticamente 
la 
platea 
degli 
inadempienti 
(attualmente 
oltre 
20 
milioni) 
attivando 
tutti 
gli 
interventi 
legislativi 
e 
le 
misure 
amministrative 
in direzione 
di 
una 
crescita 
della 
tax compliance, con un impegno dell�amministrazione 
finanziaria 
per 
un miglioramento dei 
rapporti 
con il 
contribuente 
e 
una 
crescita 
dell�adempimento spontaneo degli 
obblighi 
fiscali, attraverso la semplificazione 
degli 
adempimenti 
(la 
facilit� 
di 
adempiere 
gioca, infatti, 
un ruolo determinante 
nell�adempimento), la cooperazione 
e 
il 
dialogo con 
il 
contribuente 
sia nella 
fase dell�adempimento che successivamente in sede di autotutela� [il neretto � redazionale]. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Le 
parole 
che 
pi� 
sono 
state 
ribadite 
e 
utilizzate 
questa 
mattina 
sono 
�confronto� 
ed �effettivit�� di azione. 


Mediante 
l�Osservatorio, quale 
idoneo strumento di 
confronto tra 
tutte 
le 
parti 
coinvolte 
si 
potr� 
ulteriormente, 
e 
con 
efficacia, 
sviluppare 
l�attuale 
e 
positiva 
esperienza 
applicativa 
dei 
Protocolli 
di 
Intesa, 
nell�ultimo 
periodo 
sempre 
pi� 
frequenti 
ma 
che 
hanno 
prevalentemente 
carattere 
�bilaterale�: 
l�Osservatorio 
pu�, 
invece, 
rappresentare 
l�effettiva 
realizzazione 
di 
un 
�tavolo 
multilaterale�, nel 
quale 
periodicamente 
si 
lavora 
su di 
una 
�piattaforma 
condivisa� 
al fine di individuare e realizzare differenti ipotesi di riforma: 


a) mediante 
interventi 
di 
modifica 
normativa, con inserimento di 
definizioni 
e 
delimitazioni 
condivise 
di 
nozioni 
di 
carattere 
generale, altrimenti 
destinate 
a rimanere indeterminate; 


b) 
mediante 
impulso 
all�utilizzo 
degli 
strumenti 
deflattivi 
del 
contenzioso 
e, 
in 
particolare, 
della 
conciliazione 
giudiziale, 
anche 
nel 
giudizio 
di 
legittimit� 
secondo le ipotesi 
de iure condendo 
pi� volte recentemente prospettate; 


c) mediante 
impulso a 
strumenti 
di 
velocizzazione 
del 
giudizio tributario 
che, in assenza 
di 
una 
ricognizione 
preventiva 
e 
condivisa 
di 
particolari 
questioni 
giuridiche 
nell�ambito dell�Osservatorio, continuerebbero a 
risultare 
di 
difficile 
attuazione 
pratica 
(si 
pensi 
al 
�ricorso per 
saltum�, di 
recente 
introduzione 
nel 
giudizio tributario (22) e 
di 
finora 
esigua 
applicazione, a 
quanto 
consta: 
sotto 
questo 
profilo 
la 
operativit� 
dell�Osservatorio, 
nell�espletamento 
della 
sua 
funzione 
di 
chiarimento e 
condivisione 
preventiva 
delle 
linee 
guida 
interpretative 
sulle 
pi� rilevanti 
questioni 
giuridiche, potrebbe 
agevolare 
fortemente 
il 
ricorso a 
detto strumento di 
velocizzazione 
del 
giudizio, incentrato 
sul previo accordo delle parti, Amministrazione e contribuenti). 

Emerge 
dunque, in questa 
giornata 
di 
studi, l�assoluta 
necessit�, con riferimento 
al 
contenzioso pubblico, in cui 
si 
contrappongono parte 
pubblica 
e 
parti 
private, e 
nell�ambito di 
esso soprattutto con riferimento al 
contenzioso 
tributario, 
di 
lavorare 
su 
di 
una 
piattaforma 
condivisa 
tra 
tutti 
gli 
operatori 
coinvolti 
- mondo accademico, operatori 
istituzionali, professionisti 
privati 
idonea 
a 
fungere 
da 
impulso sia 
per l�utilizzo di 
istituti 
deflattivi 
del 
contenzioso, 
che 
di 
incremento della 
compliance 
fiscale: 
�adempimento spontaneo� 
dell�obbligazione 
tributaria 
che, 
oggi, 
rappresenta 
l�obiettivo 
principale 
del 
sistema, 
come 
incisivamente 
evidenziato 
nella 
pi� 
volte 
citata 
Relazione 
della 
Corte 
dei 
Conti, in conformit� 
al 
centrale 
principio di 
capacit� 
contributiva, 
di cui all�art. 53 della Costituzione. 

(22) L�art. 9, comma 
1, lett. z) del 
D.Lgs. n. 156 del 
24 settembre 
2015 ha 
inserito infatti 
all�art. 
62 del 
D.Lgs. n. 546/1992 - concernente 
le 
norme 
applicabili 
al 
ricorso per Cassazione 
- il 
comma 
2bis, 
il 
quale 
prevede 
che 
�sull�accordo delle 
parti 
la 
sentenza 
della 
commissione 
tributaria 
provinciale 
pu� essere 
impugnata 
con ricorso per cassazione 
a 
norma 
dell�art. 360, primo comma, n. 3, del 
codice 
di procedura civile�, per i casi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 

CONVEGNO 
63 


La 
Misurazione 
degli 
oneri 
Amministrativi 
(MoA) 
e 
l�Analisi 
di 
Impatto 
della Regolazione 
sulla Concorrenza (AIRC) come 
strumenti 
di 
better 
regulation 
e 
fattori 
di 
competitivit�. 
Il 
contributo 
dell�analisi 
economica 
del 
diritto per la valutazione dell�impatto del contenzioso pubblico 


Michela Giachetti Fantini* 


1. Premessa. 
Come 
rilevato nell�introduzione 
di 
questo Convegno dal 
titolo �Per 
un 
osservatorio del 
contenzioso come 
strumento di 
qualit� normativa. contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
e 
sviluppo 
economico�, 
nella 
prassi 
applicativa 
non 
viene 
svolta 
un�analisi 
sistematica 
per 
valutare 
l�impatto 
della 
qualit� 
della 
regolazione 
su 
cittadini, 
imprese 
e 
Pubblica 
Amministrazione 
in 
termini 
di 
contenimento della 
spesa 
pubblica 
e 
sviluppo economico. Tuttavia 
sul 
piano 
normativo 
sono 
stati 
disciplinati 
alcuni 
istituti 
di 
better 
regulation, 
quali 
la 
MOA 
e 
l�AIRC, deputati 
ad hoc 
alla 
valutazione 
degli 
effetti 
economici 
della 
regolazione, di 
cui 
per� non vengono valorizzate 
pienamente 
le 
potenzialit�, 
e 
che 
potrebbero fungere 
da 
strumento di 
prevenzione 
dell�insorgenza 
di 
liti 
tra 
imprese 
e 
Pubbliche 
Amministrazioni, nonch� 
arricchire 
la 
�cassetta 
degli 
attrezzi� 
di 
cui 
potrebbe 
avvalersi 
un Osservatorio sulla 
qualit� 
normativa 
per 
l�analisi 
del 
contenzioso 
pubblico 
da 
istituire 
all�interno 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato. 

2. la moa, il 
bilancio degli 
oneri 
e 
gli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati. 
La 
MOA 
(1) consiste 
nella 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi, cio� 
dei 
costi 
sostenuti 
da 
cittadini 
e 
imprese 
per 
rispettare 
gli 
adempimenti 
che 
comportino 
la 
raccolta, 
l�elaborazione, 
la 
produzione, 
la 
trasmissione 
e 
la 
conservazione 
di informazioni e documenti alla Pubblica 
Amministrazione (2). 


Per le 
amministrazioni 
statali 
la 
MOA 
� 
stata 
introdotta 
in via 
sperimentale 
nel 
2005 e 
in modo sistematico nel 
2007, quando il 
Piano di 
azione 
per la 


(*) Dottore 
di 
ricerca 
in Diritto Pubblico dell�Economia 
presso l�universit� 
degli 
Studi 
di 
Roma 
�La 
Sapienza�. 


(1) In generale 
sulla 
MOA 
si 
veda 
C. IuVONE, la misurazione 
e 
la riduzione 
degli 
oneri 
amministrativi 
nel 
contesto delle 
politiche 
di 
semplificazione, in R. zACCARIA 
(a 
cura 
di), Fuga dalla legge? 
Seminari 
sulla qualit� della legislazione, capitolo VIII La 
qualit� 
della 
legislazione 
regionale, Grafo, 
Brescia, 
2011, 
pp. 
282-285; 
F. 
FERRONI, 
la 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
politiche 
di 
better 
regulation europee, in R. zACCARIA 
(a 
cura 
di), Fuga dalla legge?, cit., pp. 286-290; 
F. SARPI, S. 
SALCI, 
i 
risultati 
e 
le 
aspirazioni 
della 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi, 
in 
Giornale 
di 
diritto 
amministrativo, 2011, n. 10, pp. 1072-1076. 
(2) S. ANGELETTI, I. GRELLA, la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
in Giornale 
di 
diritto amministrativo, 2018, n. 1, pp. 21 ss.; 
M. BENEDETTI, 
la misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi, 
in 
A. 
NATALINI, 
F. 
SARPI, 
G. 
VESPERINI 
(a 
cura 
di), 
osservatorio 
air, 
l�analisi 
di impatto e gli altri strumenti per la qualit� della regolazione, Annuario 2013, ed. 2014, pp. 73 ss. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


semplificazione 
e 
la 
qualit� 
della 
regolazione 
ha 
recepito l�obiettivo di 
riduzione 
del 
25% dei 
costi 
a 
carico delle 
imprese 
entro il 
2012 fissato dal 
Consiglio 
europeo (3) e 
ha 
individuato le 
aree 
di 
regolazione 
sulle 
quali 
avviare 
la 
MOA 
(4). 
La 
metodologia 
impiegata 
nella 
MOA 
� 
quella 
dello 
SCM 
(Standard 
Cost 
Model) che 
prevede 
la 
misurazione 
degli 
oneri 
sia 
ex 
ante, nella 
forma 
dell�analisi 
degli 
effetti 
di 
nuove 
ipotesi 
di 
regolazione, 
sia 
ex 
post, 
come 
stima 
degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l�attivit� di regolazione (5). 


Il 
meccanismo di 
semplificazione 
collegato alla 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
� 
stato 
messo 
a 
regime 
a 
livello 
statale 
con 
il 
c.d. 
�taglia 
oneri� 
introdotto dal d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008 (6). 


La 
l. n. 180/2011, recante 
lo Statuto delle 
imprese, ha 
previsto uno strumento 
di 
quantificazione 
degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati 
attraverso 
l�attivit� 
di 
regolazione, il 
c.d. �bilancio degli 
oneri� 
(7), che 
si 
configura 
come 
declinazione 
particolare della MOA. 

Il 
bilancio 
degli 
oneri 
si 
basa 
sul 
principio 
di 
compensazione 
sancito 
dal-
l�art. 
8 
dello 
Statuto 
delle 
imprese, 
in 
cui 
si 
stabilisce 
che 
per 
gli 
atti 
normativi 
e 
provvedimenti 
amministrativi 
a 
carattere 
generale 
che 
regolano 
l�esercizio 
di 
poteri 
autorizzatori, 
concessori 
o 
certificatori, 
nonch� 
l�accesso 
ai 
servizi 
pubblici 
ovvero 
la 
concessione 
dei 
benefici, 
non 
possono 
essere 
introdotti 
nuovi 
oneri 
regolatori, 
informativi 
o 
amministrativi 
a 
carico 
di 
cittadini 
e 
imprese 
e 
altri 
soggetti 
privati 
senza 
contestualmente 
ridurre 
o 
eliminare 
altri 
oneri, 
per 
un 
pari 
importo 
stimato, 
con 
riferimento 
al 
medesimo 
arco 
temporale. 


Si 
tratta 
della 
regola 
c.d. 
�one-in, 
one-out� 
diffusa 
a 
livello 
internazionale 
(8). 


(3) Nel 
considerando n. 43 della 
direttiva 
n. 123/2006/CE, meglio nota 
come 
�Direttiva 
Bolkestein�, 
attuata 
nell�ordinamento nazionale 
con il 
d.lgs. n. 59/2010, si 
osserva 
che 
�una 
delle 
principali 
difficolt� 
incontrate, in particolare 
dalle 
PMI, nell�accesso alle 
attivit� 
di 
servizi 
e 
nel 
loro esercizio, � 
rappresentata 
dalla 
complessit�, 
dalla 
lunghezza 
e 
dall�incertezza 
giuridica 
delle 
procedure 
amministrative�. 
La 
richiamata 
direttiva 
� 
volta 
a 
ridurre 
i 
vincoli 
procedimentali 
e 
sostanziali 
gravanti 
sugli 
operatori 
commerciali, 
al 
fine 
di 
favorire 
la 
creazione 
di 
un 
regime 
comune 
inteso 
a 
dare 
concreta 
applicazione 
ai 
principi 
di 
libert� 
di 
stabilimento, libera 
prestazione 
di 
servizi, nonch� 
di 
libera 
concorrenza. 
(4) Le 
attivit� 
di 
misurazione 
sono coordinate 
dall�apposita 
task 
force 
dell�ufficio per la 
semplificazione 
amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica con l�assistenza tecnica dell�Istat. 
(5) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 23. 
(6) L�art. 6 del 
d.l. n. 170/2011, convertito con modificazioni 
nella 
l. n. 106/2011, ha 
esteso la 
MOA 
alle 
Regioni, agli 
enti 
locali 
e 
alle 
autorit� 
amministrative 
indipendenti 
e 
ha 
istituto nell�ambito 
della 
Conferenza 
unificata 
un 
Comitato 
paritetico 
per 
il 
coordinamento 
delle 
metodologie 
di 
misurazione 
e riduzione degli oneri. 
(7) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 22. 
(8) Nel 
Regno unito tale 
regola 
� 
stata 
introdotta 
dal 
1� 
gennaio 2011. Essa 
� 
stata 
poi 
sostituita 
nel 
2013 dalla 
regola 
�one-in, two-out�, secondo cui 
si 
impone 
di 
compensare 
i 
costi 
introdotti 
con risparmi 
pari 
al 
doppio, 
con 
riguardo 
a 
tutte 
le 
misure 
adottate, 
ad 
eccezione 
delle 
norme 
tributarie, 
fiscali 
e 
di 
emergenza, delle 
norme 
di 
derivazione 
europea 
che 
non introducono gold-plating 
e 
di 
quelle 
che 
non hanno un impatto sulle imprese e sul terzo settore. 

CONVEGNO 
65 


L�art. 8, co. 2-bis, della 
l. n. 180/2011, come 
introdotto dall�art. 3, co. 1, 
della 
l. 
n. 
35/2012, 
dispone 
che 
il 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica, 
a 
partire 
dalle 
relazioni 
delle 
amministrazioni 
sul 
bilancio degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati 
con gli 
atti 
normativi 
approvati 
nel 
corso dell�anno precedente, predispone 
una 
relazione 
complessiva, contenente 
il 
bilancio annuale 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati, 
che 
evidenzia 
il 
risultato 
con 
riferimento 
a 
ciascuna 
amministrazione. Inoltre 
si 
prevede 
che 
la 
suddetta 
relazione 
� 
comunicata 
al 
Dipartimento per gli 
Affari 
Giuridici 
e 
Legislativi 
(DAGL) della 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
e 
pubblicata 
sul 
sito 
istituzionale 
del 
Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 

Si 
stabilisce 
altres� 
che 
il 
Dipartimento della 
funzione 
pubblica 
procede 
alla 
redazione 
della 
relazione 
complessiva 
sul 
bilancio 
degli 
oneri 
previa 
consultazione 
con le 
associazioni 
imprenditoriali 
e 
con le 
associazioni 
dei 
consumatori 
rappresentative 
a 
livello 
nazionale 
ai 
sensi 
del 
d.lgs. 
n. 
206/2005, 
recante 
il 
Codice 
del 
Consumo. La 
consultazione 
permette 
alle 
amministrazioni 
di 
avere 
un riscontro sulla 
ricognizione 
dei 
provvedimenti 
che 
introducono 
ed eliminano oneri, di 
acquisire 
informazioni 
utili 
sull�entit� 
degli 
oneri 
stimati, di 
colmare 
lacune 
e 
correggere 
errori 
nelle 
stime 
compiute. Mediante 
la 
consultazione 
le 
associazioni 
fungono da 
pungolo per le 
amministrazioni, 
concorrendo 
al 
miglioramento 
delle 
attivit� 
di 
monitoraggio 
e 
valutazione 
degli oneri esercitate dalle stesse (9). 


L�analisi 
delle 
relazioni 
sul 
bilancio degli 
oneri 
predisposte 
dalle 
amministrazioni 
evidenzia 
un ridotto grado di 
attuazione 
della 
l. n. 180/2011: 
nel 
2016 
due 
amministrazioni 
centrali 
non 
hanno 
provveduto 
alla 
trasmissione 
della 
relazione 
sul 
bilancio degli 
oneri 
non solo entro il 
termine 
normativamente 
previsto 
(31 
gennaio) 
(10) 
ma 
neppure 
entro 
il 
termine 
di 
redazione 


In 
Canada 
la 
regola 
�one-for-one�, 
equivalente 
a 
quella 
�one-in, 
one-out�, 
� 
stata 
introdotta 
dal 
1� 
aprile 
2012. Essa 
� 
stata 
poi 
introdotta 
in Francia 
dal 
1� 
luglio 2013, con la 
denominazione 
moratoire 
�1 pour 
1�, in Portogallo con il 
D.L. n. 72 del 
2 settembre 
2014, in Germania 
a 
partire 
dal 
1� 
luglio 2015. Al 
riguardo 
si 
veda 
Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della 
funzione 
pubblica, Relazione 
complessiva 
contenente 
il 
bilancio 
annuale 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati. 
anno 
2016, 
Roma, 2017, pp. 2 ss. 
Negli 
Stati 
uniti 
l�Executive 
Order 
del 
Presidente 
Trump 
del 
30 
gennaio 
2017, 
rubricato 
�Reducing 
Regulation 
and 
Controlling 
Regulatory 
Costs�, 
ha 
introdotto 
il 
budget 
regolatorio 
e 
la 
regola 
�one-in, 
oneout�, 
che 
prevede 
l�obbligo per le 
Agenzie 
di 
individuare 
per ogni 
nuova 
proposta 
regolatoria, almeno 
due 
norme 
esistenti 
da 
abrogare. Al 
riguardo si 
veda 
F. SARPI, i primi 
passi 
della Regulatory 
Reform 
firmata 
trump, in 
osservatorio sull�analisi 
di 
impatto della Regolazione, Rassegna trimestrale, Roma, 
aprile 
2017, pp. 6 ss.; 
A. RENDA, one 
Step Forward, two Steps 
Back? the 
new u.S. Regulatory 
Budgeting 
Rules 
in light 
of 
the 
international 
experience, in Journal 
of 
Benefit 
cost 
analysis, Volume 
8, 
Issue 
3, pp. 291-304; 
S. KATzEN, Benefit-cost 
analysis 
Should Promote 
Rational 
decisionmaking, in 
the Regulatory Review, 24 aprile 2018. 


(9) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
p. 25. 
(10) L�art. 8, co. 2, della 
l. n. 180/2011, come 
sostituito dall�art. 3, co. 1, della 
l. n. 35/2012, stabilisce 
che 
entro 
il 
31 
gennaio 
di 
ogni 
anno, 
le 
amministrazioni 
statali 
provvedono 
a 
trasmettere 
alla 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


della 
relazione 
complessiva 
da 
parte 
del 
Dipartimento 
della 
Funzione 
pubblica 
(31 marzo) (11). Le 
amministrazioni 
inadempienti 
sono state 
una 
nel 
2015 e 
tre nel 2014. 


Si 
riscontra 
poi 
che, in ordine 
ai 
contenuti, non tutti 
i 
bilanci 
degli 
oneri 
predisposti 
dalle 
amministrazioni 
presentano informazioni 
complete, riferite 
cio� 
alla 
stima 
degli 
oneri 
di 
tutti 
i 
provvedimenti 
adottati 
nell�anno, con la 
conseguenza 
che 
i 
saldi 
di 
bilancio risultano talvolta 
parziali 
e, quindi, potenzialmente 
fuorvianti. 
In 
particolare 
nel 
2016 
su 
otto 
amministrazioni 
che 
hanno 
presentato 
un 
bilancio 
degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati, 
tre 
di 
esse 
hanno 
proceduto 
alla stima degli oneri solo di alcuni dei provvedimenti adottati (12). 


Allo scopo di 
far fronte 
a 
queste 
carenze 
nell�applicazione 
dello Statuto 
delle 
imprese, 
il 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica 
ha 
previsto, 
gi� 
a 
partire 
dal 
2014, dopo cio� 
solo un anno dall�entrata 
in funzione 
del 
bilancio degli 
oneri, 
una 
nota 
di 
aggiornamento 
alla 
relazione 
del 
bilancio 
per 
consentire 
alle 
amministrazioni 
di 
completare 
l�attivit� 
di 
stima 
e 
valutazione 
degli 
oneri. 
Tuttavia 
persistono 
ancora 
significative 
inadempienze, 
posto 
che 
una 
amministrazione 
centrale 
nel 
2016 e 
nel 
2015 e 
due 
nel 
2014 non sono state 
in grado di 
predisporre 
la 
propria 
relazione 
di 
bilancio 
neppure 
entro 
�i 
tempi 
supplementari�, 
la cui scadenza � stata individuata nel 31 maggio di ogni anno (13). 


Parimenti 
la 
circostanza 
che 
solo 
in 
pochi 
casi 
le 
segnalazioni 
formulate 
dalle 
associazioni 
di 
imprese 
e 
cittadini 
consultate 
dal 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica 
ai 
fini 
della 
redazione 
della 
relazione 
complessiva 
sul 
bilancio 
degli 
oneri 
(14) 
abbiano 
avuto 
un 
effettivo 
seguito, 
testimonia 
la 
scarsa 
atten-

Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
una 
relazione 
sul 
bilancio complessivo degli 
oneri 
amministrativi 
a 
carico di 
cittadini 
e 
imprese, introdotti 
o eliminati 
per effetto degli 
atti 
normativi 
adottati 
nell�anno 
precedente e oggetto di valutazione nelle relative analisi di impatto della regolamentazione. 


(11) 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica, 
Relazione 
complessiva 
contenente 
il 
bilancio 
annuale 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati. 
anno 
2016 
(art. 8, comma 2 bis, legge 11 novembre 2011, n. 180), Roma, 2017, p. 13. 
(12) 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica, 
Relazione 
complessiva 
contenente 
il 
bilancio 
annuale 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati. 
anno 
2016 
(art. 
8, 
comma 
2 
bis, 
legge 
11 
novembre 
2011, 
n. 
180), 
nota 
di 
aggiornamento 
al 
31 
maggio 
2017, 
Roma, 2017, p. 6. 
(13) Inoltre 
si 
rileva 
che 
negli 
anni 
2014, 2015 e 
2016 quattro amministrazioni 
hanno dichiarato 
di non avere n� introdotto n� eliminato oneri. 
Nel 
complesso 
i 
bilanci 
degli 
oneri 
presentano 
un 
risultato 
negativo 
nel 
senso 
che 
mostrano 
la 
prevalenza 
degli oneri eliminati su quelli introdotti. 
La 
consistenza 
degli 
oneri 
appare 
poi 
assai 
eterogenea, 
variando 
dai 
753 
milioni 
di 
euro 
di 
oneri 
eliminati 
per i 
cittadini 
dal 
Ministero della 
salute 
con le 
semplificazioni 
delle 
prescrizioni 
dei 
medicinali 
per il 
trattamento di 
patologie 
croniche 
ad opera 
dell�art. 26 del 
d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni 
nella 
l. n. 114/2014, ai 
3.500 milioni 
di 
oneri 
introdotti 
dal 
Ministero della 
difesa 
nel 
2015 per effetto 
del 
D.M. 11 maggio 2015, n. 82, recante 
la 
definizione 
dei 
criteri 
per l�accertamento dell�idoneit� 
delle 
imprese 
ai 
fini 
dell�iscrizione 
all�albo delle 
imprese 
specializzate 
in bonifiche 
da 
ordigni 
esplosivi 
residuati 
bellici. Sul 
punto si 
veda 
S. ANGELETTI, I. GRELLA, la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche amministrazioni, cit., p. 25. 

CONVEGNO 
67 


zione 
rivolta 
dalle 
amministrazioni 
statali 
all�attivit� 
di 
misurazione 
degli 
oneri. 


un�ulteriore 
specificazione 
della 
MOA 
� 
costituita 
dalla 
previsione 
recata 
dall�art. 7 della 
l. n. 180/2011, che 
sancisce 
l�obbligo per le 
amministrazioni 
di 
pubblicare 
gli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati 
(15) e 
che 
mira 
ad 
assicurare 
a 
cittadini 
e 
imprese 
la 
conoscibilit� 
degli 
effetti 
dell�adozione 
dei 
singoli 
provvedimenti 
in termini 
di 
oneri 
introdotti 
ed eliminati 
(16). In quest�ottica 
la trasparenza � quindi funzionale alla semplificazione (17). 

In 
particolare 
si 
prevede 
che 
i 
regolamenti 
ministeriali 
o 
interministeriali, 
nonch� 
i 
provvedimenti 
amministrativi 
a 
carattere 
generale 
adottati 
dalle 
amministrazioni 
dello Stato al 
fine 
di 
regolare 
l�esercizio di 
poteri 
autorizzatori, 
concessori 
o certificatori, nonch� 
l�accesso ai 
servizi 
pubblici 
ovvero la 
concessione 
dei 
benefici, devono recare 
in allegato l�elenco di 
tutti 
gli 
oneri 
informativi 
gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati. 


Inoltre 
all�art. 
7 
si 
dispone 
che 
i 
suindicati 
atti, 
che 
devono 
essere 
corredati 
dell�elenco 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati, 
anche 
se 
pubblicati 
in 
Gazzetta 
ufficiale, 
sono 
pubblicati 
sui 
siti 
istituzionali 
di 
ciascuna 
amministrazione 
secondo 
i 
criteri 
e 
le 
modalit� 
definiti 
con 
apposito 
regolamento 
da 
emanare 
con 
decreto 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
su 
proposta 
del 
Ministro 
per 
la 
pubblica 
amministrazione 
e 
l�innovazione, 
entro 
novanta 
giorni 
dalla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
della 
l. 
n. 
180/2011, 
cio� 
dal 
15 
novembre 
2011. 


La 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
degli 
oneri, 
nella 
forma 
prevista 
dal 


D.P.C.M. n. 252/2012, � 
effettuata 
contestualmente 
all�adozione 
dei 
provvedimenti 
adottati 
dalle 
amministrazioni 
statali 
in 
modo 
tutt�altro 
che 
sistematico 
(18): 
nel 
2016 i 
provvedimenti 
che 
hanno introdotto, modificato o eliminato 
(14) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 24. 
(15) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 23, in cui 
si 
osserva 
che 
con la 
previsione 
dell�obbligo per le 
amministrazioni 
di 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati, l�Italia 
si 
� 
allineata 
alle 
migliori 
pratiche 
internazionali 
in 
tema 
di 
better 
regulation, 
affiancando 
all�attivit� 
di 
misurazione 
degli 
oneri 
svolta 
sulla 
regolazione 
esistente 
il 
controllo degli 
adempimenti 
di 
nuova 
introduzione 
che 
necessitano di 
essere 
attentamente 
monitorati, poich� 
rischiano di 
mettere 
a 
repentaglio il 
mantenimento dei 
risultati 
raggiunti 
mediante gli interventi di semplificazione gi� realizzati. 
(16) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 23. 
(17) La 
trasparenza 
sui 
procedimenti 
amministrativi 
costituisce 
di 
per s� 
uno strumento di 
riduzione 
degli 
oneri, 
nella 
misura 
in 
cui 
concorre 
ad 
abbattere 
una 
specifica 
attivit�, 
quella 
della 
�comprensione 
degli 
adempimenti�, 
che 
rappresenta 
una 
componente 
degli 
oneri 
informativi 
gravanti 
su 
cittadini 
e 
imprese 
e 
che 
si 
riferisce 
al 
tempo speso dall�impresa 
o ai 
costi 
sostenuti 
per il 
ricorso ad intermediari 
per comprendere 
quale 
� 
la 
disciplina 
in vigore, quali 
sono le 
fasi 
della 
procedura 
da 
avviare 
e 
quali 
sono gli 
obblighi 
informativi 
da 
rispettare. Al 
riguardo si 
veda 
FORMEz, linee 
guida per 
la misurazione 
di tempi e oneri nelle amministrazioni regionali, Roma, 2011, p. 28. 
(18) 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica, 
Relazione 
sullo 
stato di 
attuazione 
delle 
disposizioni 
in materia di 
riduzione 
e 
trasparenza degli 
adempimenti 
amministrativi 
a carico di cittadini e imprese. Anno 2015, Roma, 2016, p. 4. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


oneri, 
per 
i 
quali 
sono 
stati 
pubblicati 
i 
relativi 
elenchi, 
ammontano 
a 
circa 
uno su quattro (14 su 58) (19). In particolare 
si 
registra 
un peggioramento rispetto 
agli 
anni 
precedenti, in cui 
i 
provvedimenti 
corredati 
dell�elenco degli 
oneri 
erano oltre 
la 
met� 
del 
totale, rispettivamente 
39 su 70 nel 
2015 e 
40 su 
70 nel 2014. 


Emerge 
la 
tendenza 
delle 
amministrazioni 
ad assolvere 
alle 
prescrizioni 
dettate 
dall�art. 7 dello Statuto delle 
imprese 
in termini 
scolastici 
secondo la 
logica 
del 
mero adempimento (20). Ci� � 
dimostrato dal 
fatto che 
gli 
elenchi 
degli 
oneri, ove 
pubblicati, si 
riferiscono, salvo rare 
eccezioni, a 
singoli 
provvedimenti. 
Al 
contrario, 
alcuni 
dei 
provvedimenti, 
spesso 
adottati 
nello 
stesso 
anno solare, sono connessi 
tra 
loro in relazione 
agli 
oneri 
che 
introducono o 
eliminano: 
un esempio tipico � 
quello di 
un decreto ministeriale 
che 
prevede 
oneri 
a 
carico 
di 
cittadini 
e 
imprese 
introdotti 
o 
eliminati 
disciplinati 
da 
un 
successivo provvedimento cui 
espressamente 
rinvia 
(un decreto direttoriale, 
una 
circolare). L�analisi 
svolta 
dal 
Dipartimento della 
Funzione 
pubblica 
ha 
evidenziato la 
presenza 
di 
17 casi 
su 138 provvedimenti 
censiti 
nel 
2015, e 
di 
15 casi 
su 126 censiti 
nel 
2016, di 
due 
o pi� provvedimenti 
correlati 
tra 
loro 
che intervengono ad introdurre e a eliminare oneri. 

Lo 
Statuto 
delle 
imprese 
stabilisce 
che 
la 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati 
avvenga 
contemporaneamente 
alla 
pubblicazione 
dei 
provvedimenti 
sulla 
Gazzetta 
ufficiale. Tuttavia 
alcuni 
provvedimenti 
sono pubblicati 
dalle 
amministrazioni 
sulla 
Gazzetta 
ufficiale 
solo per 
�comunicato�, 
circostanza, 
quest�ultima, 
che 
potrebbe 
essere 
strumentalizzata 
per eludere 
l�adempimento della 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
degli 
oneri 
(21). 
Invero si 
attesta 
che 
al 
comunicato sulla 
Gazzetta 
ufficiale 
fa 
seguito la 
pubblicazione 
del 
provvedimento 
sul 
sito 
istituzionale 
dell�amministrazione, 
corredato 
per� 
dell�elenco 
degli 
oneri 
solo 
nel 
50% 
dei 
casi 
nel 
2014 
(per 
2 
provvedimenti 
su 
4) 
e 
nel 
2015 
(per 
9 
provvedimenti 
su 
18). 
un 
miglioramento 
si 
registra 
nel 
2016, anno in cui 
su 6 provvedimenti 
pubblicati 
in Gazzetta 
ufficiale 
per comunicato, 5 sono stati 
pubblicati 
sul 
sito web 
dell�amministrazione 
corredati dell�elenco degli oneri (22). 

(19) Nella 
Relazione 
del 
Dipartimento della 
funzione 
pubblica 
sullo stato di 
attuazione 
delle 
disposizioni 
in materia 
di 
riduzione 
e 
trasparenza 
degli 
adempimenti 
amministrativi 
a 
carico di 
cittadini 
e 
imprese, per l�anno 2016, a 
pp. 8-9, si 
rileva, con riguardo alla 
pubblicazione 
degli 
oneri 
introdotti 
e 
eliminati 
che 
�L�attuazione 
di 
questo 
strumento 
di 
monitoraggio 
e 
trasparenza 
non 
ha 
ancora 
consentito, 
a 
cinque 
anni 
dalla 
sua 
introduzione, 
il 
raggiungimento 
dell�obiettivo 
di 
assicurare 
la 
piena 
conoscibilit� 
dei 
nuovi 
oneri 
per i 
cittadini 
e 
le 
imprese 
e 
non ha 
prodotto impatti 
sostanziali 
in termini 
di 
semplificazione 
degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese�. 
(20) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 26. 
(21) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 26. 
(22) In generale 
non si 
riscontra 
la 
piena 
conformit� 
delle 
amministrazioni 
alla 
normativa 
sulla 

CONVEGNO 
69 


Il 
d.lgs. n. 97/2016 ha 
abrogato l�art. 34 del 
d.lgs. n. 33/2013, abolendo 
l�obbligo per le 
amministrazioni 
di 
pubblicazione 
sui 
propri 
siti 
istituzionali 
degli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati. Dinanzi 
all�incertezza 
della 
legislazione 
statale, la 
quale 
ha 
ingenerato il 
dubbio se 
la 
misura 
di 
semplificazione 
degli 
obblighi 
di 
trasparenza 
in materia 
di 
oneri 
che 
comporta 
il 
superamento 
della 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
sui 
siti 
istituzionali 
delle 
amministrazioni, 
introdotta 
dal 
d.lgs. 
n. 
97/2016, 
si 
estenda 
o 
meno 
all�analoga 
disposizione 
dello Statuto delle 
imprese, si 
� 
chiarito che 
tale 
modifica 
normativa 
non incide 
sulla 
disciplina 
sostanziale 
la 
cui 
fonte 
rimane 
l�art. 7 della 


l. n. 180/2011 (23). 
Tuttavia, a 
seguito dell�introduzione 
della 
nuova 
disciplina 
in materia 
di 
trasparenza, le 
amministrazioni 
hanno operato scelte 
diverse. La 
Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
ha 
ritenuto opportuno eliminare 
dalla 
sezione 
�Trasparenza�, 
la 
sottosezione 
�Oneri 
per 
cittadini 
e 
imprese�; 
il 
Ministero 
del-
l�Economia 
e 
delle 
Finanze 
(24) 
ha 
mantenuto 
la 
sottosezione 
ma 
ha 
continuato 
ad 
aggiornare 
solo 
la 
parte 
dello 
scadenzario 
degli 
oneri. 
Altre 
amministrazioni 
hanno 
scelto 
di 
conservare 
la 
sottosezione 
ma 
non 
di 
aggiornarla, 
rendendo nota 
l�abolizione 
dell�obbligo della 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
per 
effetto dell�abrogazione 
dell�art. 34 del 
d.lgs. n. 33/2013 ad opera 
del 
d.lgs. 


n. 97/2016 (25). Solo il 
Ministero dello Sviluppo economico ha 
continuato a 
dare 
conto degli 
effetti 
in termini 
di 
oneri 
della 
propria 
attivit� 
di 
regolazione 
su cittadini 
e 
imprese, trasformando la 
sottosezione 
�Oneri 
per cittadini 
e 
imprese� 
nella 
sottosezione 
denominata 
�Oneri 
introdotti 
ed eliminati� 
(26), che 
riporta 
gli 
elenchi 
degli 
oneri 
associati 
ai 
nuovi 
provvedimenti 
normativi, distinti 
per anno e 
per unit� 
organizzativa 
che 
li 
adotta. L�abbandono da 
parte 
delle 
amministrazioni 
della 
pratica 
della 
pubblicazione 
sui 
propri 
siti 
istituzionali 
dell�elenco 
degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati 
mostra 
il 
ridotto 
interesse 
delle stesse rispetto al tema dell�accountability 
degli oneri (27). 
pubblicazione 
degli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati, contenuta 
nella 
l. n. 180/2011: 
nel 
2015 
per meno di 
1 provvedimento su 4 (23%) � 
stato pubblicato in Gazzetta 
ufficiale 
l�elenco degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati, 
mentre 
per 
quasi 
2 
provvedimenti 
su 
2 
(59%) 
sono 
stati 
pubblicati 
i 
suddetti 
elenchi 
sul 
sito web 
dell�amministrazione. I casi 
di 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati 
pubblicati 
sia 
in Gazzetta 
ufficiale 
che 
sul 
sito istituzionale 
dell�amministrazione 
sono pari 
al 
18%. Nel 
2016 solo per 
1 provvedimento su 7 (14%) sono stati pubblicati gli elenchi degli oneri in Gazzetta ufficiale. 


(23) 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
Dipartimento 
della 
Funzione 
Pubblica, 
Relazione 
sullo 
stato di 
attuazione 
delle 
disposizioni 
in materia di 
riduzione 
e 
trasparenza degli 
adempimenti 
amministrativi 
a carico di cittadini e imprese, Anno 2016, Roma, 2017, p. 8. 
(24) La 
medesima 
condotta 
� 
stata 
seguita 
dal 
Ministero dell�interno, dal 
Ministero della 
difesa, 
dal Ministero dell�istruzione, dell�universit� e della ricerca. 
(25) 
Ministero 
delle 
politiche 
agricole 
e 
forestali, 
Ministero 
della 
salute, 
Ministero 
delle 
infrastrutture 
e 
dei 
trasporti, 
Ministero 
della 
giustizia, 
Ministero 
del 
lavoro 
e 
delle 
politiche 
sociali, 
Ministero 
del-
l�ambiente 
e 
della 
tutela 
del 
territorio 
e 
del 
mare, 
Ministero 
dei 
beni 
e 
delle 
attivit� 
culturali 
e 
del 
turismo. 
(26) 
La 
sottosezione 
� 
inserita 
nell�area 
�Trasparenza� 
ma 
� 
collocata 
all�interno 
della 
sezione 
�Atri contenuti. Dati ulteriori�. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


La 
MOA 
ha 
prodotto 
in 
Italia 
risultati 
significativi 
ma 
al 
di 
sotto 
delle 
aspettative 
elevate 
di 
cittadini 
e 
imprese, che 
avevano ravvisato in essa 
uno 
strumento 
per 
la 
�riduzione 
della 
burocrazia�, 
a 
causa 
del 
ridotto 
livello 
di 
compliance 
delle 
amministrazioni 
alla 
l. 
n. 
180/2011, 
dovuto 
anche 
alla 
scarsa 
percezione 
da 
parte 
delle 
stesse 
dell�utilit� 
di 
tale 
strumento di 
better 
regulation 
(28). 
La 
MOA, 
originariamente 
concepita 
come 
istituto 
di 
semplificazione, 
ha 
prodotto a 
sua 
volta 
una 
�burocrazia 
della 
misurazione 
degli 
oneri� 
(29), poich� 
le 
attivit� 
di 
valutazione 
e 
monitoraggio in cui 
essa 
si 
sostanzia 
richiedono per essere 
presidiate 
uffici 
dedicati 
appositamente 
a 
tali 
funzioni, 
relazioni annuali da presentare e programmi da definire (30). 

Inoltre emergono alcune criticit� della MOA. 


In 
primo 
luogo 
si 
registra 
una 
notevole 
complessit� 
e 
una 
conseguente 
difficolt� 
nell�attivit� 
di 
misurazione 
degli 
oneri. 
Gli 
oneri 
di 
cui 
si 
intende 
dare 
una 
rappresentazione 
quantitativa 
devono 
essere 
calcolati 
sia 
in 
termini 
di 
stock 
che 
di 
flusso, 
sia 
in 
relazione 
ai 
singoli 
provvedimenti 
che 
al 
complesso 
di 
quelli 
che 
disciplinano 
uno 
specifico 
settore 
di 
intervento 
di 
politica 
pubblica 
(31). 


Inoltre 
sussiste 
il 
problema 
riguardante 
la 
determinazione 
dell�equivalente 
monetario 
(32). 
Invero 
la 
misurazione 
degli 
oneri 
richiede 
il 
ricorso 
ad 
un 
mix 
di 
tecniche 
e 
metodologie 
diverse, 
da 
individuare 
in 
relazione 
alla 
differente 
natura 
degli 
stessi 
oneri, 
che 
possono 
assumere 
la 
forma 
della 
�perdita 
di 
tempo� 
da 
valorizzare 
in 
termini 
monetari 
delle 
ore/lavoro 
dei 
dipendenti 
dell�impresa 


o 
dei 
consulenti, 
ai 
quali 
quest�ultima 
si 
trova 
costretta 
a 
ricorrere 
per 
rispondere 
concretamente 
alle 
richieste 
della 
Pubblica 
Amministrazione 
(33). 
(27) Gli 
elenchi 
degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati 
e 
il 
bilancio degli 
oneri 
perseguono in astratto 
l�obiettivo 
di 
obbligare 
le 
amministrazioni 
a 
rendere 
conto 
degli 
oneri 
derivanti 
dai 
provvedimenti 
adottati, 
responsabilizzandole 
e 
dissuadendole 
dall�imporre 
oneri 
eccessivi 
o 
sproporzionati. 
Sul 
punto 
si 
veda 
S. 
ANGELETTI, 
I. 
GRELLA, 
la 
contabilit� 
degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 23. 
(28) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 27. 
(29) 
L�assenza 
di 
un 
chiaro 
commitment 
politico 
ha 
portato 
le 
amministrazioni 
statali 
a 
considerare 
le 
disposizioni 
dello 
Statuto 
delle 
imprese 
sul 
bilancio 
degli 
oneri 
e 
sulla 
pubblicazione 
degli 
oneri 
introdotti 
ed 
eliminati 
un 
inutile 
appesantimento 
procedurale. 
Al 
riguardo 
si 
veda 
MONDO 
PA, 
il 
fallimento 
delle 
norme 
sulla 
valutazione 
degli 
oneri 
amministrativi, 
in 
http://www.mondopa.it/news.aspx?news=288; 
A. ChERChI, Se le semplificazioni rimangono una bandiera, in il Sole 24 0re, 1� settembre 2014. 
(30) A. ChERChI, Se le semplificazioni rimangono una bandiera, cit. 
(31) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 28. 
(32) 
Sulla 
questione 
relativa 
alla 
determinazione 
dell�equivalente 
monetario 
nell�ambito 
della 
misurazione 
degli 
oneri 
si 
veda 
C.R. SuNSTEIN, Simpler: the 
Future 
of 
Government, Simon and Schuster, 
New 
York, 2013, traduzione 
italiana, Semplice. l�arte 
del 
governo nel 
terzo millennio, Feltrinelli, Milano, 
2014, pp. 215 ss. 
(33) 
La 
quantificazione 
dei 
costi 
dei 
singoli 
adempimenti 
� 
stata 
agevolata 
grazie 
all�adozione 
con il 
D.P.C.M. del 
25 gennaio 2013 di 
un tariffario, che 
prevede 
fattori 
di 
conversione 
del 
tempo speso 
per adempiere 
all�obbligo informativo in costo monetario. Permane 
la 
difficolt� 
nella 
stima 
della 
popo

CONVEGNO 
71 


In secondo luogo l�ambito di 
applicazione 
del 
bilancio degli 
oneri 
introdotto 
in Italia 
� 
limitato, dato che 
attualmente 
sono esclusi 
dallo stesso gli 
obblighi 
di 
natura 
fiscale, ossia 
quelli 
che 
consistono nel 
versamento di 
somme 
di 
denaro a 
titolo di 
imposte 
di 
varia 
natura 
e 
gli 
obblighi 
che 
discendono dal-
l�adeguamento 
di 
comportamenti, 
di 
processi 
produttivi 
o 
di 
prodotti, 
quali 
ad 
esempio quelli 
concernenti 
l�adozione 
di 
misure 
di 
prevenzione 
in materia 
di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Come 
rilevato dalle 
associazioni 
imprenditoriali 
e 
dalle 
associazioni 
dei 
consumatori, 
l�esclusione 
dal 
bilancio 
degli 
oneri 
dei 
provvedimenti 
in 
materia 
di 
fisco inficia 
pesantemente 
la 
significativit� 
dello strumento, poich� 
rende 
invisibile 
una 
delle 
principali 
fonti 
di 
oneri 
per le 
imprese 
e 
i 
cittadini 
(34). 
Con riferimento al 
bilancio degli 
oneri, si 
� 
quindi 
osservato criticamente 
che 
esso si configura come un bilancio �a met�� (35). 


Pertanto si 
evidenzia 
la 
necessit� 
di 
estendere 
l�ambito oggettivo di 
applicazione 
del bilancio degli oneri ai provvedimenti in materia di fisco. 


In 
terzo 
luogo 
non 
appare 
sufficiente 
un 
unico 
presidio 
della 
misurazione 
e 
della 
valutazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
collocato presso gli 
uffici 
legislativi 
dei 
Ministeri, n� 
l�ampliamento e 
il 
potenziamento delle 
sole 
competenze 
del 
personale 
di 
questi 
uffici, in ragione 
della 
variet� 
dei 
provvedimenti 
che 
introducono ed eliminano oneri, adottati 
ai 
vari 
livelli 
organizzativi. Ci� 
si 
giustifica 
in ragione 
del 
fatto che 
per gestire 
la 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
sono 
necessarie 
competenze 
ulteriori 
e 
diverse 
rispetto 
a 
quelle 
strettamente giuridiche, che risultano ancora prevalenti (36). 


In 
definitiva 
occorre 
rilanciare 
la 
MOA 
attraverso 
la 
semplificazione 
dell�attivit� 
di 
misurazione, l�ampliamento della 
rilevanza 
informativa, il 
rafforzamento 
delle competenze e della capacit� amministrativa (37). 


L�attivit� 
della 
misurazione 
degli 
oneri 
deve 
essere 
�significativa� 
e 
�selettiva�, 
in modo da 
rendere 
i 
contenuti 
informativi 
prodotti 
rilevanti 
per i 
cittadini 
e 
le 
imprese 
ma 
anche 
per le 
stesse 
amministrazioni. In questo senso si 
pu� 
prevedere 
l�esclusione 
dal 
bilancio 
degli 
oneri 
degli 
adempimenti 
a 
�basso 
impatto�, fissando soglie 
minime 
per la 
popolazione 
a 
cui 
gli 
oneri 
amministrativi 
si 
riferiscono e 
per i 
relativi 
costi 
unitari, al 
di 
sotto delle 
quali 
non oc


lazione 
di 
riferimento, cio� 
del 
numero di 
cittadini 
e 
di 
imprese 
interessati 
dall�introduzione 
o dall�eliminazione 
degli 
oneri. Sul 
punto si 
veda 
S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle pubbliche amministrazioni, cit., p. 24. 


(34) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 31. 
(35) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 22. 
(36) SS. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., pp. 30-31. 
(37) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., pp. 29-32. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


correrebbe 
procedere 
nella 
stima 
degli 
oneri 
(38). 
Potrebbero 
poi 
essere 
esclusi 
dal 
bilancio 
gli 
oneri 
derivanti 
da 
adempimenti 
facoltativi 
finalizzati 
a 
ottenere 
benefici, come quelli riferiti a domande di sussidi e contributi (39). 

Inoltre 
si 
sottolinea 
la 
necessit� 
di 
estendere 
l�ambito soggettivo di 
applicazione 
del 
bilancio 
degli 
oneri, 
oltre 
alle 
amministrazioni 
centrali 
che 
adottano 
provvedimenti, 
anche 
ad 
amministrazioni 
diverse, 
che 
spesso 
hanno 
il 
compito di 
specificare 
in provvedimenti 
attuativi 
gli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati. 
Sotto 
questo 
profilo 
appare 
paradigmatico 
l�esempio 
del 
Codice 
degli 
appalti 
di 
cui 
al 
d.lgs. n. 50/2016 che, ai 
fini 
della 
sua 
attuazione, rimanda 
alle 
Linee Guida dell�ANAC (Autorit� Nazionale 
Anticorruzione) (40). 

Allo 
scopo 
di 
accrescere 
la 
portata 
informativa 
del 
bilancio 
degli 
oneri, 
� 
necessario 
altres� 
evidenziare, 
in 
sede 
di 
recepimento 
delle 
direttive 
comunitarie, 
l�introduzione 
da 
parte 
del 
legislatore 
nazionale 
di 
oneri 
e 
adempimenti 
ulteriori 
rispetto 
a 
quelli 
previsti 
dal 
regolatore 
comunitario 
(c.d. 
�gold 
plating�) 
(41). 


Occorre 
poi 
proiettare 
l�attivit� 
di 
misurazione 
degli 
oneri 
in 
una 
prospettiva 
pluriennale 
in 
modo 
da 
consentire 
una 
visione 
retrospettiva 
che 
� 
indispensabile 
per verificare 
�il 
cumulo degli 
adempimenti� 
ed evitare 
il 
rischio 
che 
i 
provvedimenti 
attuativi 
di 
norme 
rilevanti 
in termini 
di 
oneri 
introdotti 
ed eliminati �sfuggano� al bilancio (42). 


Inoltre 
alcune 
azioni 
di 
miglioramento della 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
possono 
essere 
promosse 
dal 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica 
in 
sede 
di 
attuazione 
del 
Programma 
Operativo 
Nazionale 
(PON) 
�Governance 
e 
capacit� 
istituzionale 
2014-2020�, 
che 
prevede 
il 
rafforzamento 
delle 
risorse 
destinate 
dalle 
amministrazioni 
alla 
semplificazione 
delle 
procedure 
e 
alla 
riduzione 
degli 
oneri 
amministrativi. Al 
fine 
di 
conseguire 
l�obiettivo specifico 
della 
riduzione 
degli 
oneri 
regolatori, il 
Dipartimento della 
funzione 
pubblica 
ha 
progettato e 
realizzato sia 
interventi 
di 
affiancamento alle 
amministrazioni 
tesi 
ad 
aumentare 
la 
capacit�, 
ai 
diversi 
livelli 
di 
governo, 
di 
elaborare 
e 
attuare 
proposte 
di 
semplificazione 
e 
monitorane 
gli 
effetti, sia 
iniziative 
volte 
ad accrescere 
le 
conoscenze 
e 
le 
competenze 
dei 
singoli, mediante 
la 
promozione 
di �reti di semplificatori� e �centri di competenza� (43). 


(38) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 30. 
(39) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 30. 
(40) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 31. 
(41) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 32. 
(42) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 32. 
(43) S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 31. 

CONVEGNO 
73 


Nell�ottica 
di 
elevare 
il 
grado di 
compliance 
delle 
amministrazioni 
allo 
Statuto 
delle 
imprese, 
appare 
poi 
opportuno 
ripensare 
il 
sistema 
sanzionatorio 
predisposto per garantire 
l�osservanza 
delle 
disposizioni 
in materia 
di 
misurazione 
degli 
oneri. In particolare 
sarebbe 
consigliabile 
prevedere 
l�applicazione 
di 
sanzioni 
reputazionali 
per 
le 
amministrazioni 
che 
adempiono 
agli 
obblighi 
di 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
solo 
parzialmente 
o 
in 
modo eminentemente 
formale, nonch� 
stabilire 
per i 
pubblici 
dipendenti 
che 
l�assolvimento 
dei 
suddetti 
adempimenti 
sia 
oggetto 
di 
misurazione 
della 
performance 
e, quindi, di valutazione (44). 


Emerge 
poi 
l�esigenza 
di 
coordinare 
la 
MOA, 
il 
bilancio 
degli 
oneri 
e 
l�elenco degli 
oneri 
introdotti 
ed eliminati, con gli 
altri 
strumenti 
di 
better 
regulation 
(45) e, in particolare, con l�AIR (46). Come 
rilevato dal 
Consiglio di 
Stato nel 
parere 
Numero Affare 
807/2017, il 
nuovo regolamento AIR, recato 
dal 
D.P.C.M. 
n. 
169/2017 
(47), 
pur 
menzionando 
nel 
Preambolo 
la 
l. 
n. 
180/2011, 
si 
rivela 
carente 
nella 
misura 
in 
cui 
non 
enfatizza, 
in 
una 
dimensione 
applicativa, il 
meccanismo compensativo previsto dal 
bilancio degli 
oneri 
in 
sede di analisi di impatto della regolamentazione. 


3. l�aiRc. 
un altro strumento utile 
per valutare 
gli 
effetti 
economici 
della 
regolazione 
� 
costituito 
dall�Analisi 
di 
Impatto 
della 
Regolazione 
sulla 
Concorrenza 
(AIRC), 
che 
pu� 
essere 
definita 
come 
quella 
sezione 
dell�AIR 
finalizzata 
a 
definire 
gli 
effetti 
prodotti 
da 
una 
certa 
regolamentazione 
sul 
livello di 
concorrenza 
in un certo settore o mercato da essa regolato (48). 


Rispetto 
all�AIR, 
per�, 
l�AIRC 
richiede 
un�analisi 
pi� 
approfondita, 
dato 


(44) S. S. ANGELETTI, I. GRELLA, 
la contabilit� degli 
oneri 
amministrativi 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cit., p. 31. 
(45) S. SALVI, la misurazione 
e 
la riduzione 
degli 
oneri 
regolatori: verso un allineamento alle 
migliori pratiche europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, n. 7, pp. 696-701. 
(46) Ai 
sensi 
dell�art. 14, co. 1 e 
2, della 
l. n. 246/2005, l�Air consiste 
nella 
valutazione 
ex 
ante 
degli 
effetti 
di 
ipotesi 
di 
intervento 
normativo 
ricadenti 
sull�attivit� 
dei 
cittadini 
e 
delle 
imprese, 
nonch� 
sull�organizzazione 
e 
sul 
funzionamento 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
mediante 
comparazioni 
di 
opzioni 
alternative, e 
costituisce 
un supporto alla 
decisione 
dell�organo politico di 
vertice 
dell�amministrazione 
in ordine all�opportunit� dell�adozione della proposta normativa. 
(47) Consiglio di 
Stato, Numero Affare 
00807/2017. Oggetto: 
Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
-Dipartimento 
per 
gli 
affari 
giuridici 
e 
legislativi 
-Schema 
di 
decreto 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
recante 
�Disciplina 
sull�analisi 
di 
impatto della 
regolamentazione, la 
verifica 
dell�impatto 
della regolamentazione e la consultazione�, Roma, 2017, 39-40. 
Nel 
summenzionato parere, a 
pag. 9, il 
Consiglio di 
Stato ha 
sottolineato la 
necessit� 
di 
valorizzare 
il 
regulatory 
budget, che 
costituisce 
�un meccanismo utilissimo per il 
controllo sugli 
oneri 
regolatori, informativi 
e 
amministrativi�. Gi� 
nel 
parere 
n. 515 del 
2016, il 
Consiglio di 
Stato aveva 
riconosciuto il 
ruolo del bilancio degli oneri quali strumento idoneo ad accrescere la qualit� della normazione. 
(48) G. MAzzANTINI, l�analisi 
di 
impatto della regolazione 
sulla concorrenza, in F. CACCIATORE 
e 
F. 
DI 
MASCIO 
(a 
cura 
di), 
osservatorio 
air, 
l�analisi 
di 
impatto 
e 
gli 
altri 
strumenti 
per 
la 
qualit� 
della 
regolazione, Annuario 2015, ed. 2016, p. 83. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


che 
non si 
limita 
a 
verificare 
che 
la 
misura 
proposta 
sia 
giustificata, in quanto 
nel 
complesso i 
benefici 
superano i 
costi, ma 
� 
volta 
anche 
ad accertare 
quale 
sia 
il 
livello 
di 
restrizione 
ottimale 
della 
concorrenza 
ai 
fini 
del 
conseguimento 
dell�obiettivo politico prefissato. In altri 
termini, l�AIRC ha 
la 
funzione 
di 
selezionare, 
tra 
le 
molteplici 
opzioni 
regolatorie, quella 
caratterizzata 
dalla 
minore 
intrusivit� 
sui 
naturali 
meccanismi 
di 
libero 
mercato, 
attribuendo 
uno 
specifico rilievo all�impatto sulla dinamica competitiva (49). 


L�AIRC � 
uno strumento di 
better 
regulation 
ex 
ante 
che 
consente 
al 
regolatore 
di 
limitare 
le 
restrizioni 
alla 
concorrenza. 
In 
particolare 
devono 
essere 
eliminate 
le 
restrizioni 
inconsapevoli, cio� 
le 
restrizioni 
introdotte 
involontariamente 
dal 
regolatore 
senza 
che 
ne 
sussista 
un�effettiva 
necessit�, 
e 
le 
restrizioni 
consapevoli 
introdotte 
per tutelare 
la 
rendita 
e 
la 
posizione 
di 
gruppi 
di 
interesse 
costituiti 
e 
incumbent. 
In 
sostanza 
bisogna 
limitare 
le 
restrizioni 
concorrenziali 
a 
quelle 
effettivamente 
necessarie, cio� 
alle 
restrizioni 
introdotte 
volutamente 
per 
tutelare 
interessi 
generali, 
costituzionalmente 
rilevanti 
e 
compatibili 
con l�ordinamento comunitario (50). 

La 
considerazione 
riservata 
nell�AIRC agli 
effetti 
della 
regolazione 
sulla 
concorrenza 
si 
fonda 
sulla 
convinzione 
che 
l�economia 
di 
mercato, 
basata 
sulla 
libera 
concorrenza, permetta 
di 
raggiungere 
il 
pi� ampio benessere 
collettivo 
possibile, tanto che, laddove 
la 
concorrenza 
debba 
essere 
sacrificata, �si 
� 
venuto 
rafforzando 
[..] 
il 
dovere 
delle 
autorit� 
pubbliche 
di 
giustificare 
l�adozione 
e 
il 
mantenimento di 
misure 
di 
regolazione 
dei 
mercati 
aventi 
contenuti 
ed effetti 
generali� (51). 


L�attenzione 
sull�AIRC 
� 
stata 
posta 
dall�Ocse 
e 
dalla 
Commissione 
europea 
nell�ambito 
della 
loro 
attivit� 
di 
promozione 
e 
diffusione 
dei 
principi 
di 
better 
regulation. 
Nel 
2011 
l�Ocse 
ha 
elaborato 
un 
Manuale 
per 
la 
valutazione 
dell�impatto 
concorrenziale 
della 
regolazione 
che 
individua 
una 
metodologia 
generale 
utile, 
da 
un 
lato, 
ad 
identificare 
le 
restrizioni 
eccessivamente 
intrusive 
e 
non 
giustificate 
e, 
dall�altro, 
a 
sviluppare 
politiche 
economiche 
alternative 
meno 
restrittive, 
ma 
ugualmente 
efficaci 
rispetto 
agli 
obiettivi 
perseguiti 
dai 
policy 
makers 
(52). 
Nel 
2015 
la 
Commissione 
europea 
ha 
elaborato 
le 
Better 
Regulation 
Guidelines 
che, 
all�interno 
della 
procedura 
di 
AIR, 
prevedono 
uno 
specifico 
focus 
sulla 
stima 
degli 
effetti 
prodotti 
dalle 
regolamentazioni 
sulla 
concorrenza 
(53). 


Con riguardo all�introduzione 
dell�AIRC in Italia 
va 
rilevato che 
l�art. 6, 


(49) Sul 
punto sia 
consentito rinviare 
a 
M. GIAChETTI 
FANTINI, la regolazione 
proconcorrenziale 
come 
nuovo 
paradigma 
della 
disciplina 
pubblica 
dell�economia, 
in 
Scritti 
in 
onore 
di 
claudio 
Rossano, 
jovene, Napoli, 2013, p. 2124. 
(50) G. MAzzANTINI, l�analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza, cit., pp. 84-85. 
(51) M. D�ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 99. 
(52) Il 
suddetto Manuale 
si 
compone 
di 
due 
volumi: 
il 
primo contenente 
i 
principi 
di 
valutazione 
dell�impatto concorrenziale, il 
secondo contenente 
le 
linee 
guida 
per la 
valutazione 
dell�impatto concorrenziale. 
Al 
riguardo si 
veda 
OCSE, competition assessment 
toolkit, Parigi, OECD 
Publishing, 2011, 
Vol. I e II. 

CONVEGNO 
75 


co. 2, della 
l. n. 180/2011, nel 
modificare 
l�art. 14 della 
l. n. 246/2005, ha 
aggiunto 
un periodo al 
primo comma 
della 
suddetta 
disposizione, in cui 
si 
prevede 
esplicitamente 
che 
�nell�individuazione 
e 
comparazione 
delle 
opzioni 
le 
amministrazioni 
competenti 
tengono 
conto 
della 
necessit� 
di 
assicurare 
il 
corretto 
funzionamento concorrenziale 
del 
mercato e 
la 
tutela 
della 
libert� 
individuali�. 
Inoltre 
� 
stato 
inserito 
il 
comma 
5-bis, 
a 
tenore 
del 
quale 
�la 
relazione 
Air [..] d� 
conto, tra 
l�altro, in apposite 
sezioni, della 
valutazione 
dell�impatto 
sulle 
piccole 
e 
medie 
imprese 
e 
degli 
oneri 
informativi 
e 
dei 
relativi 
costi 
amministrativi, 
introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese� (54). 


Il 
contenuto 
delle 
suindicate 
disposizioni 
� 
stato 
sostanzialmente 
riprodotto 
nella 
direttiva 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
del 
16 
gennaio 
2013 
che, 
in 
sede 
di 
aggiornamento 
del 
modello 
di 
AIR, 
ha 
specificato 
che 
le 
opzioni 
regolatorie 
alternative 
a 
quella 
proposta 
dall�Amministrazione 
devono 
�assicurare 
il 
corretto 
funzionamento 
concorrenziale 
del 
mercato 
e 
la 
tutela 
delle 
libert� 
individuali�, 
mentre 
all�opzione 
prescelta 
deve 
essere 
dedicata 
un�intera 
sezione 
che 
valuti 
l�incidenza 
sul 
corretto 
funzionamento 
concorrenziale 
del 
mercato 
e 
sulla 
competitivit� 
del 
Paese. 
Come 
specificato 
nell�allegato 
A 
della 
direttiva, 
�la 
sezione 
d� 
conto 
della 
coerenza 
e 
compatibilit� 
dell�opzione 
prescelta 
con 
il 
corretto 
funzionamento 
concorrenziale 
dei 
mercati, 
anche 
utilizzando 
delle 
apposite 
liste 
di 
controllo 
analitico 
(check 
lists) 
volte 
e 
prevenire 
possibili 
distorsioni 
della 
concorrenza 
derivanti 
dall�intervento 
di 
regolazione. 


Tali 
liste 
devono consentire 
di 
rispondere 
in modo puntuale 
alle 
seguenti 
domande: 


-la 
norma/regolazione 
limita 
il 
numero o la 
tipologia 
dei 
fornitori 
di 
un 
determinato bene o servizio (restrizioni all�accesso)? 
-la 
norma/regolazione 
riduce 
le 
possibilit� 
competitive 
dei 
fornitori 
(restrizioni 
dell�attivit�)? 
-la 
norma/regolazione 
riduce 
gli 
incentivi 
dei 
fornitori 
a 
competere 
(restrizioni 
delle possibilit� competitive)? 
L�art. 
8 
del 
nuovo 
regolamento 
AIR, 
recato 
dal 
D.P.C.M. 
n. 
169/2017 
che 


(53) Commissione 
europea, Staff Working Document, Better 
regulation Guidelines, 19 maggio 
2015, SWD (2015) 111 final, Strasbourg. 
(54) L�introduzione 
della 
valutazione 
preventiva 
degli 
oneri 
amministrativi 
in sede 
di 
analisi 
di 
impatto 
della 
regolamentazione, 
prevista 
dall�art. 
14 
della 
l. 
n. 
246/2005 
come 
modificato 
dall�art. 
6 
della 
l. n. 180/2011, � 
rimasta 
sostanzialmente 
lettera 
morta. La 
qualit� 
tendenzialmente 
bassa 
della 
relazione 
di 
Air 
condiziona 
la 
relazione 
sul 
bilancio 
degli 
oneri, 
dal 
momento 
che 
l�analisi 
di 
impatto 
della 
regolamentazione 
rappresenta 
la 
base 
di 
partenza 
per la 
misurazione 
degli 
oneri 
amministrativi. Al 
riguardo 
si 
veda 
Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della 
funzione 
pubblica, 
Relazione 
complessiva 
contenente 
il 
bilancio 
annuale 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
ed 
eliminati. 
anno 
2015 
(art. 8, comma 2 bis, legge 
11 novembre 
2011, n. 180), Roma, 2016, p. 14; 
Consiglio di 
Stato, Numero 
Affare 
00807/2017. 
Oggetto: 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
-Dipartimento 
per 
gli 
affari 
giuridici 
e 
legislativi 
-Schema 
di 
decreto 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
recante 
�disciplina 
sull�analisi 
di 
impatto della regolamentazione, la verifica dell�impatto della regolamentazione 
e 
la consultazione�, 
Roma, 2017, p. 9. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


ha 
abrogato il 
D.P.C.M. n. 170/2008, prevede, al 
co. 2, lett. f), che 
una 
delle 
fasi 
in cui 
si 
articola 
l�AIR � 
�la 
comparazione 
delle 
opzioni 
attuabili, valutandone 
e, 
ove 
possibile, 
quantificandone 
i 
principali 
impatti 
di 
natura 
sociale, 
economica, ambientale 
e 
territoriale�. Inoltre 
si 
dispone 
che 
�la 
valutazione 
tiene 
conto 
degli 
effetti 
sulle 
PMI, 
degli 
oneri 
amministrativi, 
degli 
effetti 
sulla 
concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea�. 


L�art. 7 del 
nuovo regolamento AIR prevede 
che 
il 
DAGL 
possa 
autorizzare 
l�esenzione 
dall�AIR 
in 
relazione 
al 
ridotto 
impatto 
dell�intervento 
in 
presenza 
di 
condizioni, 
congiuntamente 
considerate 
ma 
individualmente 
motivate, 
consistenti, tra 
le 
altre, nella 
limitata 
incidenza 
sugli 
assetti 
concorrenziali 
del 
mercato 
(lett. 
d). 
In 
proposito 
va 
rilevato 
che 
� 
stata 
accolta 
l�osservazione 
espressa 
nel 
parere 
n. 807 del 
7 giugno 2017 dal 
Consiglio di 
Stato, ad avviso 
del 
quale, a 
rigor di 
logica, il 
primo periodo del 
comma 
1 dell�art. 7 del 
nuovo 
regolamento 
AIR, 
ponendo 
quale 
presupposto 
della 
richiesta 
di 
esenzione 
dall�AIR il 
�ridotto impatto dell�intervento�, rende 
superflua 
la 
previsione 
di 
cui 
al 
comma 
2 
dello 
stesso 
articolo, 
che 
esclude 
l�esenzione 
per 
iniziative 
normative con un �significativo impatto concorrenziale�. 


In Italia 
si 
assiste 
ad un��esternalizzazione� 
dell�AIRC da 
parte 
dei 
regolatori 
che 
affidano per competenza 
questo specifico tipo di 
analisi 
all�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato. L�Antitrust 
� 
chiamata 
dunque 
a 
svolgere 
un ruolo di 
consulente 
esterno delle 
amministrazioni 
pubbliche 
sul 
tema dell�analisi di impatto della regolamentazione sulla concorrenza (55). 


L�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato 
ha 
pubblicato 
nel 
2007 
le 
linee 
guida 
sull�AIRC. 
Esse 
sono 
contenute 
in 
un 
documento 
che 
riporta 
un 
caso 
di 
studio 
basato 
sulla 
collaborazione 
con 
la 
Regione 
Toscana 
che, 
nel 
2006, ha 
sottoposto ad AIRC, con la 
consulenza 
dell�Antitrust, un disegno di 
legge 
regionale 
che 
avrebbe 
dovuto 
regolamentare 
la 
possibilit� 
per 
i 
veterinari 
di 
allestire 
presso 
i 
propri 
studi 
medici 
i 
c.d. 
�pet 
corner�, 
vale 
a 
dire 
degli 
spazi 
riservati 
alla 
vendita 
al 
pubblico di 
beni 
inerenti 
la 
salute 
degli 
animali. 


Tuttavia 
tali 
linee 
guida 
risultano datate 
e 
necessiterebbero di 
un aggiornamento. 


Comunque 
alla 
luce 
dell�esperienza 
realizzata 
in 
collaborazione 
con 
la 
Regione 
Toscana, l�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato ha 
elaborato 
alcune 
raccomandazioni 
intese 
ad 
assicurare 
ai 
policy 
makers 
una 
maggiore 
fruibilit� 
dell�AIRC. La 
prima 
raccomandazione 
consiste 
nell�applicare 
l�AIRC, non alla 
proposta 
normativa 
nella 
sua 
interezza, bens� 
ai 
singoli 
capi 
in 
cui 
essa 
si 
articola, 
i 
quali 
possono 
presentare 
criticit� 
diverse 
sotto 
il 
profilo 
concorrenziale. 
La 
seconda 
raccomandazione 
attiene 
allo 
svolgimento 
del


(55) G. MAzzANTINI, l�analisi 
di 
impatto della regolazione 
sulla concorrenza, in F. CACCIATORE 
e 
F. 
DI 
MASCIO 
(a 
cura 
di), 
osservatorio 
air, 
l�analisi 
di 
impatto 
e 
gli 
altri 
strumenti 
per 
la 
qualit� 
della 
regolazione, cit., p. 86. 

CONVEGNO 
77 


l�AIRC 
nella 
fase 
di 
individuazione 
dei 
capi 
di 
legge, 
ed 
alla 
conseguente 
identificazione 
in 
tale 
stadio 
di 
avanzamento 
della 
proposta 
normativa 
del 
momento 
pi� 
opportuno 
ai 
fini 
dell�effettuazione 
della 
valutazione 
di 
impatto 
concorrenziale. La 
terza 
raccomandazione 
riguarda 
la 
previsione 
di 
un monitoraggio 
ex 
post 
sui 
risultati 
dell�AIRC, cio� 
di 
una 
valutazione 
delle 
ricadute 
delle 
modifiche 
normative 
introdotte 
sul 
sistema 
economico, intesa 
a 
perfezionare 
l�expertise 
acquisito in vista 
di 
future 
applicazioni 
di 
tale 
strumento a 
nuovi provvedimenti (56). 


Inoltre 
� 
necessario 
rilevare 
che 
l�art. 
21 
bis 
della 
l. 
n. 
287/1990, 
come 
introdotto 
dall�art. 
35 
del 
d.l. 
n. 
201/2011, 
convertito 
con 
modificazioni 
nella 
l. 
n. 
214/2011, 
attribuisce 
un 
nuovo 
potere 
all�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato 
legittimandola 
ad 
agire 
in 
giudizio 
contro 
gli 
atti 
amministrativi 
generali, 
i 
regolamenti 
e 
i 
provvedimenti 
di 
qualsiasi 
pubblica 
amministrazione 
che 
siano 
in 
contrasto 
con 
le 
norme 
a 
tutela 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato. 


L�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato, 
se 
ritiene 
che 
una 
pubblica 
amministrazione 
abbia 
emanato un atto in violazione 
delle 
norme 
a 
tutela 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato, emette 
entro sessanta 
giorni 
un parere 
motivato nel 
quale 
indica 
gli 
specifici 
profili 
delle 
violazioni 
riscontrate. Se 
la 
pubblica 
amministrazione 
non 
si 
conforma 
nei 
sessanta 
giorni 
successivi 
alla 
comunicazione 
del 
parere, 
l�Autorit� 
pu� 
presentare, 
tramite 
l�Avvocatura 
di 
Stato, 
ricorso 
al 
giudice 
amministrativo 
entro 
i 
successivi 
trenta 
giorni 
(57). 

(56) In proposito sia 
consentito rinviare 
a 
M. GIAChETTI 
FANTINI, la regolazione 
proconcorrenziale 
come nuovo paradigma della disciplina pubblica dell�economia, cit., pp. 2140-2141. 
(57) 
Il 
riconoscimento 
all�Antitrust 
di 
un�eccezionale 
legittimazione 
a 
ricorrere 
dinanzi 
agli 
organi 
della 
giustizia 
amministrativa 
si 
inquadra 
nell�ottica 
di 
una 
potenziale 
�oggettivizzazione� 
del 
processo 
amministrativo 
volta 
ad 
assicurare 
una 
pi� 
intensa 
forma 
di 
tutela 
dell�interesse 
generale 
della 
libera 
concorrenza, 
in 
cui 
si 
consolida 
il 
ruolo 
del 
giudice 
amministrativo 
come 
�giudice 
naturale 
dell�interesse 
pubblico 
dell�economia�, 
ovvero 
come 
�giudice 
regolatore 
del 
mercato�. 
Cfr. 
A. 
ARGENTATI, 
concorrenza 
e 
liberalizzazioni, 
in 
Rivista 
trimestrale 
di 
diritto 
dell�economia, 
2012, 
n. 
1, 
pp. 
13 
ss.; 
R. 
CIFARELLI, 
verso 
un 
nuovo 
protagonismo 
delle 
autorit� 
indipendenti?, 
2012, 
su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 
pp. 
1 
ss.; 
F. 
CINTIOLI, 
osservazioni 
sul 
ricorso 
giurisdizionale 
dell�autorit� garante 
della concorrenza e 
del 
mercato e 
sulla legittimazione 
a ricorrere 
delle 
autorit� 
indipendenti, in Federalismi.it, 2012, n. 12, su www.federalismi.it, pp. 1 ss.; 
M. CLARICh, 
i nuovi 
poteri 
affidati 
all�antitrust, 
in 
Quaderni 
costituzionali, 
2012, 
pp. 
117-118; 
A. 
hEIMLER, 
l�autorit� 
garante 
della concorrenza e 
del 
mercato e 
i 
decreti 
del 
Governo monti, in mercato concorrenza regole, 2012, 
n. 2, pp. 367 ss.; 
M. LIBERTINI, i nuovi 
poteri 
della autorit� antitrust, in Federalismi.it, 2011, n. 24, su 
www.federalismi.it, pp. 1 ss.; 
G. NAPOLITANO, 
la rinascita della regolazione 
per 
autorit� indipendenti, 
in Giornale 
di 
diritto amministrativo, 2012, n. 3, pp. 229 ss.; 
R. POLITI, Ricadute 
processuali 
a fronte 
dell�esercizio dei 
nuovi 
poteri 
rimessi 
all�agcm 
ex 
art. 21-bis 
della legge 
287/1990, in Federalismit.it, 
2012, n. 12, su www.federalismi.it, pp. 1 ss.; 
P. QuINTO, un pubblico ministero nel 
processo amministrativo, 
2011, su www.giustamm.it, pp. 1 ss.; 
ID., l�art. 35 del 
decreto monti 
e 
il 
codice 
del 
processo 
amministrativo, 
2011, 
su 
www.giustizia-amministrativa.it, 
p. 
2; 
Id., 
le 
imprese 
protagoniste 
nel 
processo 
amministrativo, 2012, su www.giustizia-amministrativa.it, p. 1; 
M.A. SANDuLLI, il 
processo davanti 
al 
giudice 
amministrativo 
nelle 
novit� 
legislative 
della 
fine 
del 
2011, 
in 
Federalismi.it, 
2012, 
n. 
4, 
su 
www.federalismi.it, p. 4; 
Id., introduzione 
a un dibattito sul 
nuovo potere 
dei 
legittimazione 
al 
ricorso 
dell�aGcm nell�art. 21 bis 
l. n. 287 del 
1990, su Federalismi.it, 2012, n. 12, su www.federalismi.it, p. 
1 ss. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Si 
tratta 
di 
un 
particolare 
caso 
di 
difesa 
in 
giudizio 
da 
parte 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
di 
un�Autorit� 
amministrativa 
indipendente, 
quale 
� 
l�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato, 
in 
sede 
di 
impugnazione 
di 
atti 
potenzialmente 
distorsivi 
della 
concorrenza 
adottati 
da 
una 
pubblica 
amministrazione. 


Nella 
prassi 
la 
valutazione 
degli 
effetti 
economici 
delle 
norme 
appare 
ancora 
deficitaria 
(58). Come 
si 
evince 
dalla 
Relazione 
sullo stato di 
attuazione 
dell�AIR per l�anno 2015, fra 
i 
limiti 
che 
ancora 
si 
riscontrano nelle 
relazioni 
di 
AIR si 
rileva 
un�eccessiva 
enfasi 
sulle 
motivazioni 
giuridiche 
piuttosto che 
sugli 
aspetti 
sostanziali 
(socio-economici) 
che 
giustificano 
l�intervento, 
accompagnata 
da 
una 
debole 
attenzione 
agli 
impatti 
dell�intervento 
pubblico, 
anche solo in termini di quantificazione dei destinatari diretti e indiretti. 


Nella 
relazione 
sullo stato di 
attuazione 
dell�AIR per l�anno 2016, si 
evidenziano 
difficolt� 
nell�analisi 
degli 
effetti 
concorrenziali 
e 
carenze 
nella 
valutazione 
degli 
oneri 
amministrativi 
introdotti 
o 
eliminati 
e 
in 
ordine 
agli 
impatti degli interventi normativi sulle piccole medie imprese. 

4. il 
contributo dell�analisi 
economica del 
diritto per 
la valutazione 
del 
contenzioso 
pubblico. 
L�analisi 
economica 
del 
diritto pu� offrire 
un valido contributo per la 
valutazione 
del contenzioso pubblico. 


� 
opportuno premettere 
che 
l�analisi 
economica 
del 
diritto �richiede 
[..] 
di 
avvicinarsi 
al 
problema 
giuridico con la 
mentalit� 
e 
gli 
strumenti 
dell�economista, 
offrendo in cambio un promettente 
bagaglio di 
opportunit� 
ricognitive� 
(59). 

L�analisi 
economica 
del 
diritto mira 
a 
individuare 
la 
regola 
pi� efficiente 
(60), cio� 
quella 
in grado di 
perseguire 
un determinato obiettivo socialmente 
rilevante a costi pi� bassi, sia per l�individuo che per la collettivit� (61). 

L�analisi 
economica 
del 
diritto 
si 
caratterizza 
per 
il 
tentativo 
di 
descrivere 
il 
sistema 
legale 
come 
un insieme 
di 
vincoli 
ed incentivi 
miranti 
a 
orientare 
il 
comportamento 
di 
individui 
�razionali� 
(62), 
ovvero 
interessati 
alla 
massimiz


(58) G. MAzzANTINI, 
l�analisi 
di 
impatto della regolazione 
sulla concorrenza, in F. CACCIATORE 
e 
F. 
DI 
MASCIO 
(a 
cura 
di), 
osservatorio 
air, 
l�analisi 
di 
impatto 
e 
gli 
altri 
strumenti 
per 
la 
qualit� 
della 
regolazione, cit., p. 99. 
(59) 
R. 
PARDOLESI, 
voce 
analisi 
economica 
del 
diritto, 
in 
dig. 
disc. 
Priv., 
sez. 
civile, 
Vol. 
I, 
Torino, 
1987, pp. 309 ss. 
(60) 
F. 
DENOzzA, 
le 
norme 
efficienti: 
l�analisi 
economica 
delle 
regole 
giuridiche, 
Milano, 
Giuffr�, 
2002; 
G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, analisi 
economica del 
diritto pubblico, Il 
Mulino, Bologna, 2009. 
(61) G. CALABRESI, il 
futuro dell�analisi 
economica del 
diritto, in Soc. dir., nn. 1-2, 1990, pp. 47 
ss.; 
R. COOTER, V. MATTEI, R. PARDOLESI, T. uLEN, P.G. MONATORI, 
il 
mercato delle 
regole. analisi 
economica 
del 
diritto civile, Il 
Mulino, Bologna, 2006; 
G. NAPOLITANO, 
analisi 
economica del 
diritto pubblico, 
in dizionario di diritto pubblico, I, diretto da S. CASSESE, Giuffr�, Milano, 2006, pp. 299 ss. 
(62) La 
cost-benefit 
analisys 
presuppone 
un comportamento razionale 
dei 
destinatari 
e, dunque, 
l�assenza 
di 
errori 
cognitivi 
(biases), a 
differenza 
dell�economia 
comportamentale, che 
considera 
componenti 
psicologiche 
e 
irrazionali 
alla 
base 
dell�agire 
degli 
individui 
e 
che 
rappresenta 
uno 
sviluppo 

CONVEGNO 
79 


zazione 
della 
propria 
utilit� 
e, quindi, attenti 
a 
ponderare 
costi 
e 
benefici 
derivanti 
dalle proprie azioni (63). 


Nell�ambito dell�analisi 
economica 
del 
diritto un criterio di 
valutazione 
che 
riveste 
un�importanza 
centrale, 
sebbene 
non 
esclusiva, 
� 
l�efficienza, 
intesa 
comunemente 
come 
massimizzazione 
della 
somma 
dei 
benefici 
ricevuti, 
al 
netto dei costi sostenuti, da tutte le parti coinvolte. 


Altra 
dimensione 
rilevante 
� 
quella 
dell�equit�, 
intesa 
come 
�equit� 
distributiva�, 
che 
pone 
attenzione 
a 
come 
i 
costi 
e 
i 
benefici 
sono 
ripartiti 
tra 
gli 
individui 
in 
relazione 
alle 
caratteristiche 
che 
ne 
definiscono 
la 
condizione 
socio-economica, 
quali 
ad 
esempio 
la 
ricchezza 
e 
il 
reddito. 
un 
intervento 
normativo 
difficilmente 
comporta 
un 
vantaggio 
per 
tutti 
i 
membri 
di 
una 
collettivit� 
dato 
che 
esso 
spesso 
tende 
a 
favorire 
una 
certa 
categoria 
di 
agenti 
a 
scapito 
di 
altri 
(quali 
ad 
esempio 
i 
conducenti 
di 
autoveicoli 
a 
scapito 
dei 
pedoni, 
i 
proprietari 
di 
immobili 
a 
scapito 
degli 
inquilini). 
Pertanto 
nell�analisi 
economica 
del 
diritto 
bisogna 
considerare 
il 
trade 
off 
tra 
efficienza 
ed 
equit� 
(64). 


Con specifico riguardo all�analisi 
ex 
ante 
dell�impatto del 
contenzioso si 
pone 
il 
problema 
di 
valutare 
i 
costi 
e 
benefici 
dell�opzione 
della 
transazione 
in luogo di quella dell�azione giudiziaria. 


La 
transazione 
� 
generalmente 
vantaggiosa 
sia 
dal 
punto di 
vista 
individuale 
che 
dal 
punto di 
vista 
sociale, poich� 
essa 
consente 
di 
risparmiare 
sulle 
spese 
legali 
e 
di 
funzionamento dell�apparato giudiziario. Tuttavia 
il 
ricorso 
sistematico alla 
transazione, con effetto �deflattivo� 
della 
litigiosit�, potrebbe 
determinare 
una 
riduzione 
della 
capacit� 
deterrente 
dei 
comportamenti 
dannosi 
che costituisce il principale beneficio del sistema giudiziario (65). 


Il 
fallimento 
di 
un 
processo 
di 
negoziazione 
anche 
in 
presenza 
di 
un 
mutuo 
vantaggio 
� 
poi 
riconducibile 
dall�analisi 
economica 
del 
diritto 
alla 
presenza 
di 
un�informazione 
asimmetrica 
tra 
le 
parti 
(ad esempio riguardante 
i 
mezzi 
di 
prova 
di 
cui 
� 
possesso la 
controparte, ma 
anche 
la 
sua 
disponibilit� 
ad affrontare 
il 
rischio del 
processo e 
i 
costi 
che 
esso comporta, nonch� 
concernente 
l�urgenza di chiudere la vertenza) (66). 


L�analisi 
economica 
del 
diritto si 
fonda 
sulla 
valutazione 
della 
funzionalit� 
economica 
e 
della 
giustificazione 
razionale 
delle 
norme 
(67). Si 
aderisce 
ad un approccio �funzionalistica� 
nello studio dei 
problemi 
giuridici 
che, se-

evolutivo 
dell�analisi 
preventiva 
dell�impatto, 
quale 
strumento 
di 
supporto 
ai 
regolatori. 
Sul 
punto 
si 
veda 
M. DE 
BENEDETTO, M. MARTELLI, N. RANGONE, 
la qualit� delle 
regole, Bologna, Il 
Mulino, 2011, 
pp. 190-197. 


(63) M. D�ANTONI, l�analisi 
economica del 
contenzioso civile, in Politica del 
diritto, 2005, n. 2, 
p. 327. 
(64) M. D�ANTONI, l�analisi economica del contenzioso civile, cit., p. 327. 
(65) M. D�ANTONI, l�analisi economica del contenzioso civile, cit., p. 336. 
(66) M. D�ANTONI, l�analisi economica del contenzioso civile, cit., pp. 338-339. 
(67) 
D. 
MONE, 
Qualit� 
normativa 
tra 
tecnocrazia 
ed 
effettivit� 
della 
democrazia 
rappresentativa, 
jovene, Napoli, 2010, p. 204. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


condo 
l�insegnamento 
di 
Bobbio 
(68), 
considera 
lo 
scopo 
che 
viene 
perseguito 
e 
raggiunto dall�ordinamento giuridico e 
la 
congruenza 
della 
norma 
con una 
funzione. 


L�analisi 
economica 
del 
diritto ha 
finalit� 
conoscitive, volte 
alla 
spiegazione 
dei 
fenomeni 
giuridici, finalit� 
normative, di 
elaborazione 
di 
soluzioni 
giuridiche 
migliori 
(69), finalit� 
predittive, di 
previsione 
degli 
effetti 
delle 
regole 
giuridiche (70). 

L�analisi 
economica 
dell�attivit� 
normativa 
non pu� prescindere 
dal 
previo 
esame 
del 
contenzioso 
pubblico, 
il 
quale, 
da 
una 
parte, 
rappresenta 
ex 
ante 
un 
importante 
canale 
di 
informazione 
per 
introdurre 
regole 
correttive 
degli 
aspetti 
patologici 
emersi 
nell�applicazione 
giurisprudenziale; 
dall�altra, 
un 
essenziale 
elemento di 
verifica 
ex 
post 
della 
validit� 
stessa 
della 
scelta 
operata 
dal 
legislatore, 
nell�interesse 
dell�economia 
nazionale, 
del 
mercato 
e 
per 
la 
tutela 
del cittadino e del consumatore (71). 


Se 
la 
norma 
non 
� 
correttamente 
formulata 
oppure 
� 
irragionevole 
poich� 
non � 
stata 
effettuata 
dal 
legislatore 
un�adeguata 
ponderazione 
degli 
interessi, 
se 
la 
Pubblica 
Amministrazione 
ha 
commesso 
errori 
nell�interpretarla, 
ci� 
non 
pu� non emergere 
dall�analisi 
delle 
azioni 
giudiziarie 
proposte. Inoltre 
il 
ricorso 
alla 
tutela 
giudiziaria 
pu� 
essere 
anche 
sintomatico 
di 
esigenze 
e 
bisogni 
a 
cui 
il 
legislatore 
non ha 
voluto o potuto dare 
risposta 
e 
che 
l�operato della 
Pubblica 
Amministrazione non ha saputo soddisfare (72). 


Sono 
poi 
difetti 
legati 
all�oscurit� 
delle 
leggi 
anche 
il 
conferimento 
di 
posizioni 
giuridiche 
scarsamente 
giustiziabili, poich� 
l�equivocit� 
degli 
atti 
normativi 
favorisce 
decisioni 
facilmente 
riformabili 
nei 
successivi 
gradi 
di 
giudizio (73). 


La 
verifica 
sulla 
correttezza 
della 
formulazione 
normativa 
non va 
effet


(68) N. BOBBIO, l�analisi 
funzionale 
del 
diritto: tendenze 
e 
problemi, in IDEM 
(a 
cura 
di), dalla 
struttura alla funzione. nuovi studi di teoria del diritto, Edizioni di Comunit�, Milano, 1977 . 
(69) 
R. 
COOTER, 
le 
migliori 
leggi 
giuste: 
i 
valori 
fondamentali 
dell�analisi 
economica 
del 
diritto, 
in G. ALPA, P. ChIASSONI, A. PERICu, F. PuLITINI, S. RODOT�, F. ROMANI, 
(a 
cura 
di), analisi 
economica 
del diritto privato, Giuffr�, Milano, 1999, pp. 464 ss. 
(70) L�analisi 
economica 
del 
diritto non ha 
per oggetto solo la 
norma 
gi� 
adottata 
o in fieri, ma 
anche 
gli 
effetti 
degli 
atti 
normativi. La 
valutazione 
prospettica 
degli 
effetti 
di 
una 
determinata 
regola 
giuridica 
costituisce 
proprio la 
motivazione 
in base 
alla 
quale 
si 
� 
avvertito il 
bisogno di 
utilizzare 
strumenti 
economici 
per 
lo 
studio 
del 
diritto. 
Sul 
punto 
si 
veda 
P. 
ChIASSONI, 
R. 
Posner: 
pragmatismo 
e 
analisi 
economica del 
diritto, in G. zANETTI 
(a 
cura 
di), Filosofi 
del 
diritto contemporanei, Raffaello 
Cortina, Milano, 1999, pp. 87 ss. 
(71) In proposito si 
veda 
il 
Convegno �l�analisi 
economica del 
contenzioso pubblico�.la statistica 
vince 
la 
crisi?�, 
svoltosi 
il 
15 
gennaio 
2004 
presso 
l�Avvocatura 
dello 
Stato, 
organizzato 
da 
AGEIE 
(Associazione Giuristi Economisti d�Impresa Europei), d�intesa con Co.VALORI (Comitato interassociativo 
per 
la 
Valorizzazione 
di 
Professionalit�, 
Etica 
e 
Qualit�) 
ed 
insieme 
a 
ACCADEMIA 
EuROPEA. 
(72) M. BAChETTI, Rapporto tra gestione 
del 
contenzioso e 
tecnica legislativa nei 
parametri 
del-
l�analisi economica, in www.covalori.net. 
(73) M. BAChETTI, Rapporto tra gestione 
del 
contenzioso e 
tecnica legislativa nei 
parametri 
del-
l�analisi economica, cit. 

CONVEGNO 
81 


tuata 
in 
astratto 
ma 
in 
concreto 
attraverso 
l�esame 
dell�attivit� 
contenziosa. 
Infatti 
solo nell�applicazione 
pratica 
si 
pu� testare 
la 
bont� 
del 
dettato normativo, 
impiegando, 
quindi, 
un 
procedimento 
induttivo 
che 
dai 
singoli 
casi 
risale 
alla 
correttezza 
della 
formulazione 
della 
fattispecie. L�analisi 
del 
contenzioso 
risulta 
funzionale 
all�adozione 
di 
modifiche 
di 
norme 
preesistenti 
ai 
fini 
della 
scelta 
della 
formulazione 
normativa 
pi� adeguata; 
se, invece, si 
tratta 
di 
adottare 
normative 
che 
non 
si 
innestino 
su 
un 
contesto 
gi� 
esistente, 
il 
contenzioso 
costituisce 
uno 
strumento 
di 
analisi 
importante 
per 
gli 
elementi 
conoscitivi 
che esso � in grado di fornire con riguardo a fattispecie analoghe. 

In sostanza 
l�esame 
del 
contenzioso pu� essere 
una 
fonte 
di 
dati 
utili 
per 
la 
scelta 
in ordine 
all�intervento normativo da 
attuare, per decidere 
cio� 
se 
innovare 
il 
quadro normativo con una 
nuova 
disciplina, o incidere 
in via 
interpretativa 
con circolari od atti interni dell�Amministrazione (74). 


I dati 
che 
emergono dall�esame 
delle 
controversie 
giudiziarie 
devono essere 
esaminati 
ed 
elaborati. 
L�analisi 
delle 
esigenze 
economiche 
e 
sociali 
nonch� 
delle 
esigenze 
delle 
pubbliche 
amministrazioni 
sono 
effettuate 
con 
le 
tecniche 
di 
rilevazione 
sociologiche 
(focus 
group, panel, indagini 
campionarie); 
la 
visione 
del 
contenzioso 
pubblico 
nella 
sua 
globalit� 
secondo 
la 
prospettazione 
del 
giurista 
potrebbe 
costituire 
in 
un�ottica 
interdisciplinare 
un 
elemento di 
integrazione 
e 
di 
confronto con altre 
professionalit� 
che, a 
loro 
volta, potrebbero utilizzare 
le 
informazioni 
sulle 
controversie 
della 
Pubblica 
Amministrazione 
per operare 
una 
rivalutazione 
alla 
luce 
della 
loro specifica 
metodologia professionale (75). 


Va 
poi 
rilevato che 
un�applicazione 
particolare 
dell�analisi 
economica 
ai 
fini 
della 
stima 
dell�impatto 
del 
contenzioso 
pubblico 
consiste 
nella 
valutazione 
del 
rendimento dell�amministrazione 
del 
sistema 
giudiziario, attraverso 
specifici 
indicatori 
relativi 
alla 
durata 
dei 
procedimenti, 
alla 
prevedibilit� 
delle 
decisioni 
e 
alla 
produttivit� 
del 
personale 
(quali 
il 
tasso di 
ricambio, la 
durata 
media 
dei 
procedimenti, i 
tassi 
di 
impugnazione 
e 
di 
riforma, la 
produttivit� 
media dei magistrati). 

Inoltre 
si 
segnala 
che 
� 
stato pubblicato sul 
sito web 
della 
Giustizia 
amministrativa 
un 
Report 
sull�Analisi 
di 
impatto 
del 
contenzioso 
amministrativo 
in materia 
di 
appalti 
(76), la 
quale 
� 
finalizzata 
a 
verificare 
quale 
sia 
l�impatto 
delle 
decisioni 
giurisdizionali 
sulle 
procedure 
di 
affidamento 
di 
lavori, 
servizi 
e 
forniture, in modo da 
poter comprendere 
se 
i 
processi 
produttivi 
pubblici 
risentano 
di 
eccezionali 
fattori 
di 
blocco 
o, 
piuttosto, 
di 
un 
fisiologico 
momento 


(74) M. BAChETTI, Rapporto tra gestione 
del 
contenzioso e 
tecnica legislativa nei 
parametri 
del-
l�analisi economica, cit. 
(75) M. BAChETTI, Rapporto tra gestione 
del 
contenzioso e 
tecnica legislativa nei 
parametri 
del-
l�analisi economica, cit. 
(76) 
Il 
suddetto 
Rapporto 
� 
stato 
redatto 
a 
cura 
dell�ufficio 
Stampa 
e 
Comunicazione 
e 
dell�ufficio 
Studi, Massimario e Formazione del Consiglio di Stato. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


di 
controllo 
e 
correzione. 
In 
particolare 
si 
� 
rilevato 
che 
le 
percentuali 
di 
�blocco� 
effettivamente 
determinate 
da 
una 
pronuncia 
del 
giudice 
amministrativo 
appaiono compatibili 
con il 
margine 
fisiologico di 
errore 
delle 
amministrazioni, 
qualora 
si 
consideri 
che 
si 
tratta 
di 
procedure 
complesse 
con 
numerosi partecipanti (77). 


5. la rilevanza degli 
strumenti 
di 
qualit� normativa, quali 
la moa, l�aiRc e 
l�analisi 
economica 
del 
contenzioso 
pubblico, 
nell�ambito 
dell�attivit� 
del-
l�avvocatura dello Stato. 
Strumenti 
di 
qualit� 
normativa, quali 
la 
MOA, l�AIRC e 
l�analisi 
economica 
del 
contenzioso pubblico, possono assumere 
rilevanza 
nell�ambito del-
l�attivit� dell�Avvocatura dello Stato. 


In 
primo 
luogo 
si 
pu� 
ipotizzare 
un�interlocuzione 
tra 
l�Avvocatura 
dello 
Stato e 
le 
amministrazioni 
statali 
(ad esempio Ministero dello sviluppo economico 
e 
Ministero 
dell�economia 
e 
delle 
finanze) 
in 
ordine 
ai 
profili 
anticoncorrenziali 
degli 
atti 
normativi 
e 
all�esigenza 
di 
riduzione 
degli 
oneri 
amministrativi 
dagli 
stessi 
introdotti, in sede 
di 
esercizio della 
funzione 
consultiva 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato, 
ai 
sensi 
dell�art. 
13 
del 
R.D. 
n. 
1611/1933. 


Tale 
disposizione 
stabilisce 
che 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
�provvede 
alle 
consultazioni 
legali 
richieste 
dalle 
amministrazioni 
e 
[..] 
a 
consigliarle 
e 
dirigerle 
quando 
si 
tratti 
di 
promuovere, 
contestare 
o 
abbandonare 
giudizi: 
esamina 
progetti 
di 
legge, 
di 
regolamenti, 
di 
capitolati 
redatti 
dalle 
amministrazioni, 
quando 
ne 
sia 
richiesta; 
predispone 
transazioni 
d�accordo 
con 
le 
amministrazioni 
interessate; 
esprime 
pareri 
sugli 
atti 
redatti 
dalle 
amministrazioni; 
prepara 
contratti, 
suggerisce 
provvedimenti 
intorno 
a 
reclami 
e 
questioni 
sorte 
amministrativamente 
che 
possono 
dar 
luogo 
a 
litigi�. 


Condizione 
di 
efficacia 
di 
tale 
attivit� 
� 
la 
tempestivit� 
della 
consultazione 
che 
� 
stata 
regolamentata 
con particolare 
riguardo all�adozione 
dei 
pareri 
di 
massima. Peraltro, sempre 
pi� spesso, la 
funzione 
consultiva 
dell�Avvocatura 
dello Stato � 
svolta 
in via 
breve, soprattutto qualora 
sia 
richiesta 
in via 
d�urgenza, 
attraverso 
il 
contatto 
diretto 
dell�avvocato 
incaricato 
con 
il 
funzionario 
dell�amministrazione interessata. 


In 
secondo 
luogo 
giova 
evidenziare 
che 
l�art. 
19, 
co. 
5, 
del 
d.l. 
n. 
90/2014, 
convertito 
con 
modificazioni 
nella 
l. 
n. 
114/2014, 
configura 
in 
capo 
al 
singolo 
Avvocato 
dello 
Stato 
l�obbligo 
di 
inviare 
all�Autorit� 
nazionale 
anticorruzione 
�notizie 
e 
segnalazioni� 
in ordine 
a 
�violazioni 
di 
disposizioni 
di 
legge 
o di 
regolamento o di 
altre 
anomalie 
e 
irregolarit��, di 
cui 
questo venga 
a 
conoscenza, 
nell�esercizio delle 
proprie 
funzioni, con riferimento ai 
contratti 
pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 


(77) 
In 
proposito 
si 
veda 
il 
documento 
disponibile 
sul 
sito 
https://www.giustiziaamministrativa.
it/cdsintra/wcm/idc/.../nsiga_4581622.docx. 

CONVEGNO 
83 


La 
suindicata 
norma 
si 
riferisce 
tanto all�attivit� 
svolta 
in sede 
di 
�tutela 
legale 
dei 
diritti 
e 
degli 
interessi 
dello Stato� 
(funzioni 
contenziose), quanto a 
quella 
esercitata 
nelle 
�consultazioni 
legali 
richieste 
dalle 
amministrazioni� 
(funzioni consultive). 

Il 
riferimento alle 
anomalie 
ed alle 
irregolarit� 
presente 
nella 
richiamata 
disposizione 
deve 
essere 
letta 
come 
un�endiadi, 
a 
fianco 
della 
violazione 
di 
legge 
o di 
regolamento, allo scopo di 
ampliare 
l�ambito di 
rilevanza 
della 
patologia 
del provvedimento in oggetto. 

� 
opportuno chiarire 
che 
il 
fenomeno dell�irregolarit� 
del 
procedimento 


o 
del 
provvedimento 
amministrativo 
non 
� 
estraneo 
all�ordinamento 
giuridico, 
dato che 
generalmente 
con tale 
termine 
si 
definiscono le 
ipotesi 
di 
violazione 
delle 
disposizioni 
che 
regolano la 
corretta 
redazione 
degli 
atti 
amministrativi; 
l�atto amministrativo irregolare 
non � 
per� di 
norma 
n� 
annullabile, n� 
inefficace, 
ma 
pu� solo determinare, in alcune 
ipotesi, l�irrogazione 
di 
sanzioni 
a 
carico dell�autore dell�atto stesso. 
Nella 
comune 
accezione 
per anomalia 
si 
intende 
la 
�irregolarit�, difformit� 
dalla 
regola 
generale, o da 
una 
struttura, da 
un tipo che 
si 
considera 
normale�. 
Dunque 
anomalia 
significa 
difformit� 
da 
ci� 
che 
si 
ritiene 
normale, 
abnormit�, atipicit�, deviazione, eccezione, particolarit�, singolarit�. 


Appare 
verosimile 
che 
il 
legislatore 
abbia 
inteso inserire 
nell�art. 19, co. 
5, del 
d.l. n. 90/2014 le 
categorie 
dell��irregolarit� 
e 
dell�anomalia�, accanto 
a 
quella 
pi� 
grave 
della 
�violazione 
di 
disposizioni 
di 
legge 
o 
di 
regolamento�, 
come 
una 
sorta 
di 
clausola 
di 
chiusura 
che 
possa 
contemplare 
tutte 
le 
ipotesi, 
anche 
atipiche, in cui 
sia 
dato ravvisare, nella 
materia 
dei 
contratti 
pubblici, 
un significativo scostamento rispetto al 
corretto agire 
pubblico, che 
potrebbe 
costituire il sintomo di una condotta rilevante in chiave di anticorruzione. 


Tra 
le 
irregolarit� 
e 
le 
anomalie 
che 
l�Avvocatura 
dello Stato � 
tenuta 
a 
segnalare 
all�Anac 
potrebbero 
rientrare 
anche 
i 
profili 
concernenti 
le 
restrizioni 
anticoncorrenziali 
o gli 
oneri 
amministrativi 
eccessivi 
introdotti 
dall�atto normativo, 
tali 
da 
richiedere 
la 
valutazione 
dell�impatto 
concorrenziale 
dello 
stesso e la misurazione degli oneri gravanti su cittadini e imprese. 


In 
terzo 
luogo 
occorre 
ricordare 
che, 
sensi 
dell�art. 
15 
della 
l. 
n. 
103/1979, 
l�Avvocato 
Generale 
ha 
il 
compito 
di 
riferire 
periodicamente 
al 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
sull�attivit� 
svolta 
dall�Avvocatura 
dello 
Stato, 
mediante 
la 
presentazione 
di 
apposite 
relazioni, 
e 
di 
segnalare 
le 
eventuali 
carenze 
legislative 
e 
i 
problemi 
interpretativi 
che 
emergono 
nel 
corso 
dell�attivit� 
dell�Istituto. 


La 
suindicata 
disposizione 
rappresenta 
la 
base 
giuridica 
su cui 
potrebbe 
fondarsi 
l�obbligo di 
redigere 
una 
relazione 
sullo stato del 
contezioso, a 
cui 
peraltro sarebbe 
preposto il 
costituendo Osservatorio sulla 
qualit� 
normativa 
dell�Avvocatura dello Stato. 

Fin 
dalla 
sua 
istituzione 
l�Avvocatura 
ha 
pubblicato 
annualmente 
le 
rela



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


zioni 
sulla 
propria 
attivit�, 
le 
quali 
hanno 
carattere 
prevalentemente 
statistico 
e 
contengono 
notizie 
sui 
principali 
giudizi 
in 
corso. 
Inoltre 
l�Avvocatura 
pubblica, 
con 
carattere 
di 
pubblicazione 
di 
servizio, 
ma 
diffusa 
oltre 
che 
presso 
le 
amministrazioni 
anche 
fra 
i 
cultori 
di 
diritto 
pubblico, 
una 
rassegna 
mensile 
nella 
quale 
sono 
esaminati 
i 
problemi 
giuridici, 
che 
pi� 
direttamente 
interessano 
la 
difesa 
dello 
Stato, 
e 
si 
forniscono 
informazioni 
sulle 
pi� 
importanti 
pronunce 
giurisprudenziali. 
Tale 
pubblicazione 
costituisce 
un 
importante 
strumento 
per 
assicurare 
l�unit� 
di 
indirizzo 
delle 
varie 
Avvocature 
e 
far 
conoscere 
il 
punto 
di 
vista 
dell�Istituto 
sulle 
questioni 
giuridiche 
in 
cui 
esso 
� 
coinvolto 
(78). 


Indicativa 
della 
crescente 
rilevanza 
che 
sta 
assumendo la 
qualit� 
normativa 
nell�ambito dell�attivit� 
dell�Avvocatura 
dello Stato � 
poi 
la 
proficua 
partecipazione 
della 
stessa 
agli 
Osservatori 
sul 
processo 
civile, 
da 
cui 
spesso 
hanno origine 
orientamenti 
di 
prassi 
e 
significative 
iniziative 
normative 
adottate 
per 
realizzare 
un 
miglior 
funzionamento 
del 
processo 
(ad 
esempio, 
in 
tema 
di mediazione e negoziazione assistita). 


Inoltre 
si 
segnala 
la 
partecipazione 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
al 
�Gruppo 
di 
lavoro 
sulla 
chiarezza 
e 
la 
sinteticit� 
degli 
atti 
processuali�, 
istituito 
dal 
Ministro della 
Giustizia, che 
svolge 
attivit� 
tese 
non solamente 
a 
contribuire 
ad una 
semplificazione 
degli 
atti 
del 
processo, ma 
a 
promuovere 
la 
qualit� 
formale (drafting) degli stessi. 


6. l�utilizzo degli 
strumenti 
di 
qualit� normativa in chiave 
di 
rafforzamento 
della vocazione 
tecnico-professionale 
e 
della funzione 
giustiziale 
dell�avvocatura 
dello Stato. 
L�impiego 
da 
parte 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
di 
strumenti 
di 
qualit� 
normativa, quali 
la 
MOA, l�AIRC e 
l�analisi 
economica 
del 
contenzioso pubblico, 
pu� rafforzare 
la 
sua 
vocazione 
tecnico-professionale 
e 
la 
sua 
funzione 
giustiziale. 


L�Avvocatura 
dello Stato esercita 
una 
funzione 
che 
non � 
n� 
amministrativa 
n� 
di 
giustizia, ma 
�giustiziale�, di 
raccordo cio� 
tra 
le 
due 
suesposte 
attivit�, 
dovendo, 
da 
un 
lato, 
in 
sede 
di 
consulenza, 
indirizzare 
l�azione 
pubblica 
istituzionale 
verso l�osservanza 
della 
legalit� 
e, dall�altra, in sede 
giudiziaria, 
sostenere 
le 
ragioni 
di 
legalit� 
dell�operato amministrativo a 
tutela 
degli 
interessi 
pubblici generali coinvolti nel giudizio (79). 


L�Avvocatura 
opera 
formalmente 
non 
a 
tutela 
dello 
Stato-amministrazione 
ma 
dello 
Stato-ordinamento. 
Invero 
essa, 
nei 
contenziosi 
in 
cui 
� 
chiamata 
ad 
intervenire, 
non 
si 
pone 
come 
mera 
"controparte", 
che 
esercita 
la 
difesa 
giudi


(78) G. BELLI, avvocatura dello Stato 
(Voce), in enciclopedia del 
diritto, IV, Giuffr�, Milano, pp. 
678-679. 
(79) 
G. 
MANzARI, 
avvocatura 
dello 
Stato 
(Voce), 
in 
digesto 
delle 
discipline 
Pubblicistiche, 
1987, 
II, utet Giuridica, Torino, p. 113. 

CONVEGNO 
85 


ziaria 
a 
favore 
dell�interesse 
parziale 
della 
singola 
amministrazione, 
ma 
agisce 
come 
�parte 
rappresentativa 
della 
collettivit� 
e 
dei 
suoi 
interessi� 
(80). 


La 
Carta 
costituzionale 
non 
contempla 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
tra 
gli 
organi 
ausiliari 
del 
Governo nel 
Titolo III, Parte 
I, agli 
artt. 99 e 
100. Ciononostante, 
dopo l�entrata 
in vigore 
della 
Carta 
costituzionale 
repubblicana, si 
� 
andata 
via 
via 
realizzando l�attrazione 
dell�Avvocatura 
dello Stato nella 
costituzione 
materiale. 


Pur 
nel 
silenzio 
della 
Carta 
del 
1948, 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
occupa 
quindi 
un 
posizione 
ben 
delineata 
nella 
costituzione 
materiale 
della 
Repubblica 
con riferimento alla 
molteplicit� 
e 
alla 
natura 
dei 
soggetti 
ausiliati, cos� 
come 
delle 
funzioni 
ad 
essa 
commesse 
ed 
alle 
modalit� 
istituzionali 
di 
assolvimento 
di 
tali 
attivit�, 
essendo 
deputata 
ad 
esercitare, 
accanto 
alla 
contingente 
funzione 
di 
assistenza 
del 
soggetto pubblico, un�immanente 
funzione 
di 
giustizia 
nel sistema unitario e indivisibile dello Stato-ordinamento (81). 


L�evoluzione 
del 
sistema 
giuridico-costituzionale 
ha 
portato 
l�Avvocatura 
dello Stato a 
svolgere 
da 
un�elementare 
funzione 
di 
mediazione 
tra 
amministrazione 
e 
giurisdizione 
ad un compito di 
attiva 
presenza 
in tutti 
i 
campi 
in 
cui 
si 
verifica 
il 
confronto tra 
enti 
dotati 
di 
potest� 
pubbliche 
o in cui 
si 
presenta 
comunque una necessit� di tutela legale del pubblico interesse (82). 


L�Avvocatura 
dello Stato pu� dunque 
qualificarsi 
come 
�Avvocato pubblico 
istituzionale�, 
preposto 
-a 
guisa 
di 
cerniera 
allo 
snodo 
giuridico 
dei 
rapporti 
tra 
i 
diversi 
poteri 
e 
tra 
le 
pluralistiche 
articolazioni 
dello 
Stato 
-alla 
tutela 
della 
legalit� 
in sede 
giudiziaria 
e 
consultiva, allo scopo di 
concorrere 
alla 
salvaguardia 
dell�unitariet� 
e 
integrit� 
dello Stato-ordinamento e 
del 
suo 
assetto costituzionale (83). 


7. osservazioni conclusive. 
La 
MOA, 
l�AIRC 
e 
l�analisi 
economica 
del 
contenzioso 
pubblico 
segnano 
il 
passaggio 
dalla 
�regulatory 
reform�, 
che 
� 
finalizzata 
al 
miglioramento 
della 
qualit� 
della 
regolazione, 
al 
�regulatory 
management�, 
che 
ha 
come 
obiettivo 
il governo complessivo dei processi regolativi (84). 


La 
MOA 
e 
l�AIRC favoriscono la 
competitivit� 
internazionale, nella 
misura 
in cui contrastano la crescita 
ipertrofica 
degli adempimenti 
burocratici e 
dei 
carichi 
regolativi 
che 
costituiscono uno dei 
fattori 
rilevanti 
della 
crisi 
di 
competitivit� dei sistemi economici. 


(80) G. MANzARI, avvocatura dello Stato 
(Voce), cit., p. 114. 
(81) G. MANzARI, avvocatura dello Stato 
(Voce), cit., p. 114. 
(82) G. MANzARI, avvocatura dello Stato 
(Voce), cit., p. 114. 
(83) G. MANzARI, avvocatura dello Stato 
(Voce), cit., p. 114. 
(84) 
Cfr. 
R. 
GONENC, 
M. 
MAhER, 
G. 
NICOLETTI, 
the 
implementation 
and 
the 
effects 
of 
Regulatory 
Reform: past 
experience 
and current 
issues, in oecd economics 
department 
Working Papers, n. 24, 
2000. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Inoltre 
la 
MOA 
e 
l�AIRC 
si 
rivelano 
strumenti 
idonei 
al 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica, 
considerato 
che 
l�impiego 
degli 
stessi 
da 
parte 
dei 
policy 
makers 
dimostra 
come 
l�aumento 
della 
spesa 
pubblica, 
dovuto 
all�ampliamento 
delle 
prestazioni 
di 
servizi 
da 
parte 
dello Stato sociale, abbia 
richiesto 
l�applicazione 
di 
criteri 
di 
razionalizzazione 
economico-finanziaria 
agli 
interventi 
normativi, imponendo la 
verifica 
dell�efficienza 
delle 
regole 
giuridiche 
attraverso l�analisi costi-benefici. 


La 
MOA, 
l�AIRC 
e 
la 
consultazione 
degli 
interessati 
costituiscono 
principi 
di 
better 
regulation 
intesi 
a 
scongiurare 
un 
contenzioso 
inutile 
tra 
imprese 
e 
pubbliche 
amministrazioni. 
La 
significativit� 
di 
tali 
istituti 
emerge 
alla 
luce 
dello 
scenario 
delineato 
dai 
rapporti 
internazionali 
sul 
sistema 
della 
giustizia 
italiana. 


Il 
Rapporto 
della 
Banca 
Mondiale 
�Doing 
Business� 
del 
2016 
colloca 
l�Italia 
in posizione 
drammaticamente 
negativa 
per il 
contenzioso economico 
(oltre 
il 
100% 
della 
media 
dei 
Paesi 
Ocse 
ad 
alto 
reddito). 
Il 
Rapporto 
del 
Fondo Monetario Internazionale 
�judicial 
System 
Reform 
in Italy� 
del 
2014 
analizza 
i 
caratteri 
del 
sistema 
giudiziale 
del 
nostro 
Paese 
con 
esclusione 
della 
giustizia 
amministrativa, 
rilevando 
che, 
malgrado 
taluni 
progressi, 
l�inefficienza 
del 
sistema 
giudiziario 
italiano 
ha 
contribuito 
a 
ridurre 
gli 
investimenti, 
a 
rallentare 
la 
crescita 
e 
a 
creare 
un ambiente 
difficile 
per le 
imprese. Il 
Rapporto 
annuale 
dell�Ocse 
�What 
makes 
civil 
justice 
effective?� 
sottolinea 
le 
varie 
disfunzioni 
del 
sistema 
italiano di 
garanzie 
giurisdizionali 
e 
il 
loro impatto 
negativo sui risultati economici del Paese. 


In particolare 
il 
Rapporto dell�Ocse 
si 
concentra 
sui 
seguenti 
aspetti: 
la 
durata 
dei 
processi 
e 
la 
conseguente 
influenza 
sull�incremento dei 
costi 
legali 
(omettendo per� di 
considerare 
i 
costi 
di 
entrata 
dei 
processi, cio� 
i 
c.d. �costi 
di 
giustizia�); 
le 
risorse 
pubbliche 
di 
bilancio 
destinate 
alla 
giustizia; 
l�efficienza 
della 
gestione 
giudiziaria 
da 
parte 
dei 
Presidenti 
delle 
Corti 
e 
la 
diffusione 
delle 
best 
practices 
amministrative; 
le 
tariffe 
professionali. 
L�Ocse 
manifesta 
un chiaro indirizzo a 
favore 
del 
miglioramento della 
gestione 
amministrativa 
degli 
uffici 
giudiziari, 
che 
rappresenta 
una 
condizione 
essenziale, 
al pari delle riforme processuali, per una buona giustizia (85). 


Nel 
Rapporto 
della 
Commissione 
europea 
sui 
risultati 
della 
giustizia 
nell�uE 
- che 
esamina 
anche 
la 
giustizia 
amministrativa 
oggetto di 
scarsa 
attenzione 
nei 
rapporti 
internazionali 
- si 
indaga 
sulla 
qualit� 
dei 
sistemi 
di 
giustizia 
attraverso 
una 
serie 
originale 
di 
indicatori: 
informazioni 
sull�accesso 
alla 
giurisdizione; 
comunicazioni 
elettroniche; 
relazioni 
tra 
corti 
e 
media; 
gratuito 
patrocinio. 


(85) M.P. ChITI, l�efficienza in un sistema di 
tutele 
multilivello nazionale, europeo e 
internazionale, 
in 
Giustizia 
amministrativa 
ed 
economia. 
efficienza 
del 
sistema 
e 
soddisfazione 
dei 
cittadini. 
Profili 
di 
diritto 
interno 
e 
comparato, 
a 
cura 
dell�ufficio 
Studi 
della 
Giustizia 
Amministrativa, 
Gruppo 
Sole 
24 Ore, 2017, p. 53. 

CONVEGNO 
87 


Il 
suesposto 
quadro 
denota 
l�esigenza 
di 
adottare 
un 
diverso 
approccio 
culturale, 
nel 
senso 
che 
da 
un 
atteggiamento 
ancorato 
a 
logiche 
strettamente 
giuridiche 
bisogna 
passare 
ad 
un 
approccio 
di 
tipo 
economico-manageriale. 
Occorre 
realizzare 
una 
�programmazione� 
delle 
risorse 
umane 
e 
finanziarie 
destinate 
alla 
giustizia, 
in 
funzione 
del 
raggiungimento 
di 
determinati 
obiettivi, 
nella 
consapevolezza 
che 
il 
buon 
funzionamento 
del 
sistema 
giurisdizionale 
rappresenta 
una 
componente 
fondamentale 
del 
buon 
funzionamento 
del 
mercato 
(86). 


Con 
specifico 
riguardo 
all�Avvocatura 
dello 
Stato, 
� 
necessario 
attuare 
un�effettiva 
politica 
del 
contenzioso con conseguente 
eliminazione 
dei 
fattori 
di 
distorsione, consistenti 
nella 
gestione 
degli 
affari 
legali 
fondata 
sulla 
memoria 
storica 
degli 
avvocati 
e 
nella 
non 
adeguata 
circolazione 
di 
informazioni 
fra gli avvocati e fra l�Avvocatura dello Stato e l�Amministrazione. 


Come 
rilevato nella 
circolare 
n. 37/2017 dell�Avvocatura 
generale 
dello 
Stato, gli 
obiettivi 
di 
contenimento della 
spesa 
e 
di 
digitalizzazione 
degli 
atti 
sono 
enunciati 
nel 
Piano 
della 
Performance 
della 
struttura 
amministrativa 
dell�Istituto per gli anni 2017-2019. 


Si 
� 
realizzata 
la 
modernizzazione 
della 
piattaforma 
tecnologica 
dell�Avvocatura 
dello Stato, con il 
duplice 
obiettivo, da 
un lato, di 
migliorare 
e 
accelerare 
la 
gestione 
dei 
servizi 
interni 
e, 
dall�altro, 
di 
�aprire 
l�Istituto 
all�esterno�, 
attraverso 
la 
consultabilit� 
delle 
sue 
banche 
dati 
da 
parte 
delle 
pubbliche amministrazioni (87). 

L�iter 
di 
dematerializzazione 
della 
carta 
e 
l�ausilio dell�informatica 
costituiscono 
passaggi 
essenziali 
della 
strategia 
volta 
a 
consentire 
la 
gestione 
dell�ingente 
volume 
del 
contenzioso 
mediante 
la 
riduzione 
dei 
tempi 
e 
dei 
costi 
dei 
processi 
di 
lavoro 
(88). 
Peraltro 
il 
raggiungimento 
dell�obiettivo 
della 
completa 
digitalizzazione 
delle 
procedure 
pu� essere 
agevolato dalla 
costituzione 
della 
c.d. 
�Intermagistratura 
Telematica�, 
un 
importante 
tavolo 
congiunto 
di 
tutte 
le 
magistrature 
(civile, amministrativa, tributaria 
e 
contabile) e 
dell�Avvocatura 
dello Stato deputato all�analisi 
e 
alla 
risoluzione 
di 
problemi 
comuni in materia informatica. 


(86) E. FERRARI, Garanzia e 
regolazione 
dei 
mercati 
di 
fronte 
al 
sindacato dei 
giudici, in E. FERRARI, 
M. RAMAjOLI, M. SICA 
(a cura di), il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per 
il 
funzionamento dei 
mercati, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 341 ss.; 
G. NAPOLITANO, il 
grande 
contenzioso 
economico 
nella 
codificazione 
del 
processo 
amministrativo, 
in 
Giornale 
di 
diritto 
amministrativo, 
2011, n. 6, p. 678. 
(87) Discorso di 
insediamento dell�Avvocato Generale 
Ignazio Francesco Caramazza, Roma, 14 
ottobre 2010, disponibile su http://www.avvocaturastato.it/node/847. 
(88) Intervento dell�Avvocato Generale 
dello Stato Avv. Michele 
Giuseppe 
Dipace 
in occasione 
della 
cerimonia 
di 
inaugurazione 
dell�anno 
giudiziario 
2014, 
Roma, 
24 
gennaio 
2014, 
disponibile 
su 
http://www.avvocaturastato.it/node/847. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Analisi statistica del contenzioso: 
alcune regole per una qualit� del dato prodotto 


Andrea Mazzitelli* 


1. la qualit� della produzione statistica dei dati giuridici. 
La 
tendenza 
a 
misurare 
la 
dimensione 
economica 
di 
fenomeni 
giuridico-
sociali 
non sempre 
genera 
stime 
e 
valutazioni 
statisticamente 
affidabili. Non 
sempre, infatti, si 
osserva 
un adeguato rigore 
metodologico. Il 
problema 
della 
validit� 
scientifica 
di 
talune 
stime 
� 
legato non solo ad una 
mancanza 
di 
dati 


o al 
difficile 
reperimento degli 
stessi 
uniti 
alla 
tempestivit� 
con cui 
vengono 
pubblicati 
dalle 
fonti 
ufficiali, ma 
anche 
al 
fatto che 
spesso tali 
documenti 
riflettono 
l�orientamento e 
il 
sentiment 
degli 
autori 
e 
di 
conseguenza 
i 
risultati 
prodotti risultano parziali e incompleti (1). 
Oltre 
alle 
difficolt� 
di 
reperimento dei 
dati 
ufficiali 
esistono problemi 
di 
aggregazione 
e 
interpretazione 
dei 
risultati. La 
misurazione 
economica 
di 
tali 
fenomeni 
richiede, inizialmente, il 
superamento di 
ostacoli 
di 
natura 
concettuale 
e 
definitoria 
e, successivamente, la 
scelta, non banale, tra 
il 
limitarsi 
a 
fornire 
una 
misura 
di 
natura 
analitica, 
rappresentata 
da 
un 
sistema 
di 
indicatori 
semplici, 
oppure 
costruire 
una 
misura 
sintetica 
che, 
mediante 
un�opportuna 
funzione 
di 
aggregazione 
sia 
capace 
di 
raccogliere 
i 
molteplici 
aspetti 
del 
fenomeno 
oggetto di studio. 


D�altra 
parte, si 
deve 
sottolineare 
che 
ciascun dato da 
solo non � 
in grado 
di 
fornire 
tutta 
l�informazione 
necessaria 
n� 
tale 
informazione 
� 
possibile 
desumerla 
da 
un�unica 
fonte 
per quanto ufficiale 
e 
attendibile. Per una 
migliore 
comprensione 
dei 
fenomeni 
socio-economici 
� 
utile 
armonizzare 
coerentemente 
le 
diverse 
fonti 
ufficiali: 
le 
singole 
informazioni 
contenute 
in ciascuna 
fonte 
devono 
rispettare 
un 
quadro 
di 
coerenza 
metodologica 
e 
non 
possono 
risultare 
contradditorie per costruzione (zuliani, 2006). 


1.1 le fonti. 
Le fonti di dati possono essere raggruppate in due grandi categorie:. 


1. 
le statistiche economiche e sociali ufficiali; 
2. 
i dati sistematici e non prodotti da altri soggetti. 
I dati 
prodotti 
dalle 
istituzioni 
della 
Statistica 
ufficiale 
rispondono a 
requisiti 
di 
qualit� 
concordati 
a 
livello internazionale, sono adatti 
a 
descrivere 
fenomeni 
a 
livello macro, sono caratterizzati 
da 
un grado elevato di 
accessibilit� 
e 
cercano di 
rispondere 
all�esigenza 
di 
tempestivit� 
e 
accuratezza 
(necessitano 
di revisione). 


(*) Ricercatore di Statistica Economica presso �universit� Mercatorum�. 


(1) 
Cfr. 
MARBACh 
G. 
(2001) 
introduzione, 
in 
KOOP 
G. 
(2000) 
logica 
statistica 
e 
territorio: 
un�analisi ragionata dei dati socio-economici, trad. it. a cura di zELLI 
R., uTET, Torino. 

CONVEGNO 
89 


Al 
contrario, i 
dati 
prodotti 
da 
altri 
soggetti 
non ufficiali 
non sono in generale 
sottoposti 
a 
procedure 
di 
validazione, 
sono 
prodotti 
occasionalmente 
ed 
hanno 
un 
tasso 
di 
evoluzione 
elevato. 
Il 
riconoscimento 
della 
qualit� 
nonch� 
la 
reputazione 
del 
soggetto 
produttore 
di 
dati 
� 
affidata 
esclusivamente 
agli 
utilizzatori. 
In 
altri 
termini, 
la 
credibilit� 
dell�informazione 
si 
riferisce 
alla 
fiducia 
che 
gli 
utilizzatori 
ripongono nel 
soggetto che 
l�ha 
prodotta 
(Giovannini, 
2006, pag. 190). 


Seguendo tale 
approccio si 
pu� comprendere 
quanto una 
definizione 
di 
qualit� 
della 
produzione 
statistica 
sia 
articolata 
e 
complessa 
e 
costituisca 
una 
sfida 
ben pi� complessa 
di 
quella 
derivata 
dalla 
semplice 
produzione 
di 
dati 
accurati. Tale 
sfida 
investe 
l�intera 
filiera 
produttiva 
del 
prodotto statistico, a 
partire 
dalla 
sua 
progettazione, passando per la 
sua 
realizzazione 
e 
diffusione 
(Giovannini, 2006, pag. 191). 

Diversamente, 
a 
causa 
dell�enorme 
mole 
di 
dati 
che 
oggi 
� 
possibile 
avere 
a 
disposizione 
grazie 
anche 
alla 
presenza 
di 
numerosi 
strumenti 
elettronici 
di 
diffusione, l�informazione 
finale 
che 
giunge 
agli 
utenti 
finali 
(agenti 
economici) 
� 
distorta, 
ovvero 
caratterizzata 
da 
asimmetria 
informativa. 
� 
necessario, 
quindi, saper �trasformare� 
bene 
un dato statistico, sia 
esso di 
natura 
economica, 
giuridica o sociale, in �conoscenza�. 


1.2 Requisiti essenziali. 
Oltre 
alla 
pertinenza, 
attendibilit� 
e 
tempestivit�, 
i 
requisiti 
richiesti 
per la 
qualit� 
dei 
dati 
riguardano l�accessibilit�, vale 
a 
dire 
la 
facilit� 
con cui 
l�informazione 
pu� 
essere 
individuata 
ed 
utilizzata 
dall�utente 
finale 
e 
l�interpretabilit� 
che 
riflette 
la 
facilit� 
con cui 
l�utente 
pu� comprendere 
le 
caratteristiche 
fondamentali 
del 
dato 
rilevato 
e 
quindi 
valutarne 
l�utilit� 
in 
relazione ai propri fini conoscitivi. 


La 
completezza, infine, consiste 
nella 
capacit� 
dei 
vari 
processi 
di 
integrarsi 
per 
fornire 
un 
quadro 
informativo 
soddisfacente 
del 
dominio 
di 
interesse. 
Spesso 
legato 
al 
concetto 
di 
dati 
mancanti 
e, 
in 
termini 
dinamici, 
al 
cambiamento e 
aggiornamento dei 
dati, il 
criterio della 
completezza 
afferma 
che, 
per 
domini 
con 
dati 
disponibili, 
le 
offerte 
statistiche 
devono 
riflettere 
i 
bisogni 
e 
le 
priorit� 
espresse 
dagli 
utenti. 
Pertanto, 
si 
deve 
avere 
una 
copertura 
sufficiente 
sia 
in termini 
di 
fenomeni 
rilevati, che 
di 
disponibilit� 
di 
dati 
nel 
tempo e nello spazio. 


Ne 
consegue 
che 
l�informazione 
anche 
se 
proveniente 
da 
fonti 
attendibili 
e 
ufficiali 
deve 
essere 
sempre 
armonizzata 
e 
standardizzata 
al 
fine 
da 
comporre 
una 
�filiera� 
logica 
e 
razionale 
della 
conoscenza 
da 
mettere 
a 
disposizione 
dell�utente finale (2). 

(2) Per maggiori 
dettagli 
sull�argomento si 
rimanda 
a 
FORTINI 
M. 
(2000) linee 
guida metodologiche 
per le rilevazioni statistiche, Istat, Roma. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


2. informazione giuridica e contenzioso. 
In tale 
contesto, appare 
urgente 
la 
necessit� 
di 
costruire 
un archivio informatico 
delle 
sentenze 
ancor 
prima 
di 
effettuare 
analisi 
di 
impatto 
che 
rischiano 
di 
risultare 
distorte 
se 
non 
vengono 
rispettati 
i 
requisiti 
di 
accuratezza, 
puntualit�, tempestivit� del dato prodotto su cui tali analisi si basano. 

Nel 
comprendere 
a 
fondo 
il 
fenomeno 
del 
contenzioso 
e 
i 
suoi 
riflessi 
in 
campo 
economico 
e 
sociale 
come 
freno 
allo 
sviluppo 
del 
Paese 
� 
evidente 
che 
si 
avverte 
la 
mancanza 
di 
un�analisi 
sistematica 
del 
problema 
che 
non 
permette 
di 
valutare 
la 
qualit� 
e 
la 
significativit� 
dei 
risultati 
prodotti. 
In 
breve, 
l�analisi 
del 
contenzioso 
e 
il 
giudizio 
si 
basa 
pi� 
sulla 
memoria 
del 
giudice 
e 
sulla 
sua 
sensibilit� 
piuttosto 
che 
su 
criteri 
pi� 
oggettivi, 
quali 
la 
storicit� 
del 
dato 
e 
la 
sua 
dimensionalit� 
ricavabili 
solo 
se 
esistesse 
un 
archivio 
informatico 
che 
non 
solo 
armonizza 
e 
standardizza 
l�informazione 
ufficiale 
ma 
che 
viene 
altres� 
utilizzato 
da 
soggetti 
pubblici 
autorizzati 
nell�ambito 
dell�azione 
amministrativa. 


La 
complessit� 
dell�operazione 
risiede 
quindi 
nel 
produrre 
informazione 
robusta, 
capace 
di 
armonizzare 
e 
integrare 
diverse 
fonti 
ufficiali. 
La 
differenza 
tra 
informazione 
ufficiale 
e 
ufficiosa 
� 
di 
fondamentale 
importanza: 
molti 
dati 
giuridici 
ad 
esempio 
non 
sono 
liberamente 
accessibili 
sul 
web, 
in 
quanto 
raccolti 
in 
banche 
dati 
accessibili 
solo 
a 
pagamento. 
In 
tal 
caso 
non 
consultando 
accuratamente 
le 
fonti, 
si 
rischia 
di 
effettuare 
una 
ricerca 
sul 
web 
non 
impostando 
correttamente 
i 
parametri 
di 
ricerca, 
con 
una 
conseguente 
inevitabile 
incertezza 
sull�affidabilit� 
dei 
risultati 
ottenuti, 
in 
quanto 
non 
sempre 
sono 
noti 
caratteristiche 
e 
confini 
dei 
documenti 
consultati 
on 
line. 


Tuttavia, 
uno 
dei 
problemi 
irrisolti 
dei 
sistemi 
elettronici 
di 
documentazione 
giuridica 
� 
la 
quasi 
totale 
assenza 
di 
interoperabilit� 
tra 
le 
diverse 
banche 
dati 
che 
non 
comunicano 
tra 
loro, 
a 
causa 
dei 
diversi 
sistemi 
di 
concettualizzazione 
e 
classificazione 
dell�informazione, 
spesso 
disallineata 
a 
livello 
temporale 
tra 
i 
medesimi 
database. 
Di 
conseguenza 
i 
risultati 
ottenuti 
con 
i 
medesimi 
criteri 
di 
ricerca 
cambiano 
radicalmente 
in 
base 
alla 
diversa 
configurazione 
informatica 
dei 
metadati 
prodotti. 
� 
allora 
necessario 
armonizzare 
e 
standardizzare 
i 
diversi 
archivi 
digitali, 
incrociando 
e 
confrontando 
le 
informazioni, 
in 
modo 
tale 
che 
la 
consapevolezza 
critica 
di 
un 
giudice, 
che 
non 
deve 
mai 
mancare 
nel 
momento 
interpretativo 
e 
applicativo 
del 
diritto, 
sia 
supportata 
da 
una 
completezza 
dei 
dati 
e 
da 
un 
criterio 
di 
valutazione 
pi� 
oggettivo. 


3. l�analisi delle sentenze e l�incertezza delle regole. 
Il 
tema 
del 
contenzioso sui 
contratti 
pubblici, anche 
a 
causa 
della 
grave 
recessione 
economico-finanziaria 
che 
ha 
investito l�Italia 
a 
partire 
dal 
2008, � 
di 
estrema 
attualit� 
sia 
perch� 
da 
un lato vi 
� 
una 
certa 
difficolt� 
dell�ammini



CONVEGNO 
91 


strazione 
di 
assumersi 
la 
responsabilit� 
della 
scelta, sia 
perch� 
vi 
� 
una 
certa 
difficolt� 
del 
sistema 
delle 
imprese 
ad 
accettare 
il 
principio 
di 
concorrenza, 
dal 
momento che 
talvolta 
esse 
sembrano utilizzare 
il 
processo per sfuggire 
ad 
una 
competizione 
sul 
piano economico e 
produttivo, e 
mirano ad escludere 
il 
concorrente dalla gara (Pajno, 2018). 

Il 
documento 
sulla 
posizione 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
dello 
scorso 
28 
giugno 
2017 
nel 
rapporto 
tra 
Consip 
e 
le 
centrali 
regionali 
di 
committenza 
nel 
sistema 
aggregato degli 
acquisti 
di 
beni 
e 
servizi 
(sentenza 
n. 3162/2017 pronunciata 
dalla sezione III) evidenzia alcune problematiche irrisolte. 

Nell�ottica 
della 
razionalizzazione 
della 
spesa 
pubblica 
che 
interessa 
soprattutto 
il 
servizio 
sanitario 
nazionale, 
la 
principale 
criticit� 
che 
emerge 
dalla 
lettura 
della 
sentenza 
� 
la 
possibilit� 
per 
le 
Regioni 
di 
costituire 
proprie 
centrali 
di 
committenza 
in 
parallelo 
a 
Consip. 
D�altra 
parte, 
in 
tema 
di 
spending 
review 
non sempre 
� 
chiaro il 
problema 
sul 
rapporto e, soprattutto, sulla 
gerarchia 
tra 
Consip e 
le 
varie 
centrali 
regionali 
di 
committenza 
in particolare 
nell�ambito 
del settore sanitario. 


Nello 
specifico, 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
ritiene 
che 
nell�attuale 
sistema 
delle 
acquisizioni 
aggregate 
per beni 
e 
servizi 
(in particolare 
rivolti 
al 
servizio sanitario 
nazionale) non esiste 
un rapporto gerarchico che 
ponga 
Consip al 
di 
sopra 
delle 
centrali 
di 
committenza 
regionali 
che, 
laddove 
costituite, 
hanno 
un rango parificato a 
quello della 
centrale 
nazionale. Di 
conseguenza, le 
centrali 
regionali 
possono indire 
procedure 
di 
gara 
autonome 
rispetto a 
Consip, 
senza alcun obbligo di motivare il proprio operato. 


In sintesi, non vi 
� 
l�obbligo da 
parte 
delle 
Regioni 
di 
creare 
centrali 
di 
committenza 
in 
favore 
degli 
enti 
del 
servizio 
sanitario 
e 
di 
costituire 
unitamente 
a 
Consip un sistema 
a 
rete 
per armonizzare 
la 
razionalizzazione 
della 
spesa, n� 
vi 
� 
l�obbligo da 
parte 
della 
Regione 
di 
motivare 
le 
ragioni 
per l�indizione 
di 
una 
autonoma 
procedura 
di 
acquisizione 
regionale, anche 
qualora 
esistessero analoghi iter da parte della Consip. 


Non si 
avverte 
da 
parte 
del 
Consiglio di 
Stato, la 
necessit� 
di 
coordinamento 
tra 
iniziative 
assunte 
dai 
predetti 
soggetti 
aggregatori 
sia 
allo scopo di 
evitare 
onerose 
duplicazioni 
sia 
allo scopo di 
non frustrare 
l�affidamento dei 
soggetti che abbiano preso parte a procedure gi� avviate. 


Il 
problema 
per il 
Consiglio di 
Stato � 
di 
ordine 
ontologico e 
non di 
modello 
organizzativo ed economico, vale 
a 
dire 
la 
questione 
organizzativa, di 
accordi e di intese di massima tra i vari attori sembra interessare poco. 

La 
posizione 
del 
TAR, che 
aveva 
dato ragione 
all�operatore 
economico 
ricorrente, 
e 
quella 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
sono 
diametralmente 
opposte 
rispetto 
alla 
funzione 
e 
al 
ruolo che 
deve 
svolgere 
la 
Consip: 
quali 
sono i 
suoi 
diritti 
e 
doveri, quali 
le 
sue 
mansioni, quali 
i 
suoi 
limiti. Si 
� 
di 
fronte 
a 
due 
logiche: 
la logica economica e la logica del diritto. 


Generalizzando e 
non limitando l�analisi 
solo agli 
enti 
del 
servizio sani



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


tario nazionale, diverse 
amministrazioni 
non si 
rivolgono alla 
Consip n� 
esistono 
sanzioni per chi aggira le norme, n� controlli mirati. 


Seguendo la 
logica 
del 
Consiglio di 
Stato si 
� 
ben lontani 
dalla 
realizzazione 
di 
economie 
di 
scala 
con l�istituzione 
di 
una 
Centrale 
unica 
per gli 
acquisti 
di 
beni 
e 
servizi 
da 
parte 
della 
Pubblica 
Amministrazione. 
I 
contenziosi, 
inoltre, si 
traducono in maggiori 
costi 
per lo Stato per ritardi 
e 
diseconomie 
di 
sistema, 
minore 
conformit� 
alla 
disciplina 
vigente 
per 
effetto 
delle 
(conseguenti) 
proroghe tecniche, e servizi meno efficienti per i cittadini. 


Questo genera 
incertezza 
nelle 
regole 
creando non poche 
difficolt� 
e 
tensioni 
tra 
le 
imprese: 
si 
va 
da 
intese 
anticoncorrenziali 
a 
situazioni 
di 
sopravvivenza 
per 
il 
sistema 
delle 
piccole 
e 
medie 
imprese 
che 
vedono 
avvantaggiate 
nel 
ricorso 
allo 
�strumento� 
Consip 
da 
parte 
delle 
amministrazioni 
soprattutto 
le grandi imprese e le multinazionali. 

Tuttavia, 
dalla 
lettura 
della 
sentenza 
sopra 
richiamata 
e 
in 
generale 
anche 
per altre 
sentenze 
analoghe, il 
criterio dell�offerta 
economicamente 
pi� vantaggiosa 
non � 
mai 
analizzato e 
approfondito, n� 
� 
chiaro se 
la 
Consip stessa 
possieda 
una 
struttura 
ad hoc 
che 
analizza 
i 
dati 
di 
spesa 
stabilendo dei 
benchmark 
e 
lo spread 
tra 
i 
vari 
beni 
e 
servizi 
da 
mettere 
al 
servizio della 
Pa. Diversamente, 
se 
tale 
struttura 
esistesse, potrebbe 
non essere 
considerata 
in fase 
di 
giudizio se 
offrisse 
alle 
diverse 
amministrazioni 
prodotti 
a 
prezzi 
non competitivi, 
anche 
se 
di 
qualit�, o se 
i 
criteri 
per la 
determinazione 
di 
tali 
prezzi 
e 
per 
la 
selezione 
e 
valorizzazione 
delle 
aziende 
fossero 
poco 
chiari. 
In 
tal 
senso 
l�opacit� 
della 
Consip non aiuta 
il 
processo della 
razionalizzazione 
delle 
risorse 
nell�ottica della tanto invocata 
spending review. 


Bibliografia 


FORTINI 
M. (2000) linee guida metodologiche per le rilevazioni statistiche, Istat, Roma. 
GIOVANNINI 
E. 
(2006) in 
le statistiche economiche, Il Mulino, Bologna. 
MARBACh 
G. 
(2001) 
introduzione, 
in 
KOOP 
G. 
(2000) 
logica 
statistica 
e 
territorio: 
un�analisi 
ragionata dei dati socio-economici, trad. it. a cura di zELLI 
R., uTET, Torino. 
zuLIANI 
A. 
(2006) 
in 
le 
statistiche 
economiche 
(Prefazione), 
di 
GIOVANNINI 
E., 
Il 
Mulino, 
Bologna. 
PITONI 
A. (2018) consip, un ricorso ogni 
tre 
appalti. contratti 
bloccati 
per 
2,3 miliardi, intervista 
al Presidente del Consiglio di Stato, Pajno. la notizia, 31 gennaio. 



CONVEGNO 
93 


AIR e 
vIR: strumenti di implementazione 
della qualit� della normazione 


Stefano Sbordoni* 


1. introduzione. 
La 
qualit� 
della 
produzione 
di 
norme 
e 
regole 
rappresenta 
oggi 
una 
questione 
tra 
le 
pi� nodali 
all�attenzione 
delle 
agende 
politiche 
nazionali 
e 
della 
stessa uE. 


� 
noto, infatti, che 
una 
�cattiva qualit�� 
della 
normazione, nelle 
sue 
diverse 
accezioni, 
quando 
non 
comporti 
una 
vera 
e 
propria 
ipertrofia 
di 
sistema, 
implichi 
una 
�complicazione� 
in luogo della 
�semplificazione�, ritenuta 
fattore 
fondamentale 
ai 
fini 
dello sviluppo sociale 
e 
della 
competitivit� 
economica 
e produttiva. 

� 
in 
questo 
senso 
che 
la 
nozione 
di 
�qualit�� 
della 
normazione 
non 
viene 
pi� 
riferita 
solo 
a 
quella 
�formale� 
dei 
testi 
normativi, 
che 
debbono 
essere 
chiari, 
intellegibili, 
accessibili, 
bens� 
anche 
a 
quella 
�sostanziale�: 
ad 
una 
�qualit�� 
cio� 
che 
garantisca 
un livello qualitativo elevato del 
rapporto Autorit�-
cittadini 
e 
Autorit�-imprese, per il 
tramite 
di 
regole 
�buone� 
in quanto 
il 
loro contenuto sia 
conseguente 
ad una 
adeguata 
progettazione 
in vista 
del 
raggiungimento 
di 
obiettivi 
condivisi, 
in 
grado 
perci� 
di 
assicurare 
l�effettivit� 
dei 
diritti 
e 
delle 
libert� 
fondamentali. � 
a 
questo scenario che 
vanno allora 
rapportate, 
oggi, 
le 
tematiche 
della 
qualit� 
della 
normazione 
e 
della 
regolazione 
generalmente 
intesa, le 
tematiche 
di 
quella 
che 
l�uE 
ha 
definito better 
regulation; 
� 
in siffatto scenario che 
vanno ricercati 
gli 
strumenti 
pi� idonei, 
a 
seconda 
della 
peculiarit� 
dei 
singoli 
sistemi, a 
favorire 
scelte 
razionali 
attraverso 
processi 
decisionali 
pubblici 
(ed anche 
privati) informati, trasparenti 
e 
pertanto accountable. 


� 
su 
questo 
tema 
che 
si 
� 
avuto 
modo 
di 
confrontarsi 
nel 
corso 
del 
convegno, 
tenutosi 
a 
Roma 
in 
data 
24 
maggio 
2018 
presso 
la 
sede 
dell�Avvocatura 
generale 
dello 
Stato, 
intitolato: 
�Per 
un 
osservatorio 
del 
contenzioso 
come 
strumento 
di 
qualit� 
normativa. 
contenimento 
della 
spesa 
pubblica 
e 
sviluppo 
economico�. 


Si 
� 
dibattuto 
circa 
l�importanza 
di 
tale 
strumento, 
per 
la 
prevenzione 
delle 
liti 
giudiziarie, 
che 
insorgono 
quotidianamente 
tra 
cittadini 
e 
pubblica 
amministrazione. 


Ci 
si 
� 
soffermati 
sull�importanza 
di 
una 
visione 
globale 
del 
contenzioso, 
come 
espediente 
per la 
soluzione 
dei 
problemi 
che 
sono alla 
radice 
dell�ordinamento 
giuridico: 


-normative 
poco chiare 
e 
comprensibili, che 
si 
prestano a 
molteplici 
interpretazioni; 
(*) Sbordoni & Partners Studio Legale. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


-mancanza 
di 
considerazione 
da 
parte 
del 
potere 
politico di 
strumenti 
di 
partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini; 
- eccessiva durata dei processi, ecc. 
2. la qualit� della normazione e le istituzioni internazionali. 
I problemi 
della 
qualit� 
della 
normazione 
hanno interessato anche 
il 
livello 
internazionale 
e 
dell�unione 
Europea, intervenuti 
in materia 
soprattutto 
attraverso l�adozione di strumenti di soft law (1). 

Si 
pu� riconoscere 
che 
la 
spinta 
decisiva, che 
ha 
suscitato in Italia 
una 
rinnovata 
attenzione 
per i 
suddetti 
problemi, � 
giunta 
proprio dall�esterno dei 
confini nazionali. 


L�OCSE, in particolare, a 
partire 
dalla 
met� 
degli 
anni 
Novanta, ha 
sostenuto 
numerose 
campagne 
di 
promozione 
della 
semplificazione 
normativa 
in connessione 
con l�obiettivo di 
garantire 
una 
maggiore 
stabilit� 
economica 
(2), sul 
presupposto dell�esistenza 
di 
un nesso imprescindibile 
sussistente 
tra 
il 
miglioramento 
della 
qualit� 
della 
normazione 
e 
il 
benessere 
economico 
della 
collettivit� nazionale. 


Le 
linee-guida 
predisposte 
dall�OCSE 
hanno 
offerto, 
e 
offrono 
ancora 
oggi, 
numerose 
indicazioni 
operative 
per 
un�implementazione 
della 
qualit� 
della 
normazione 
favorendo l�introduzione 
in Europa 
di 
alcuni 
istituti 
gi� 
esistenti 
nelle 
esperienze 
anglosassoni. 
In 
una 
raccomandazione 
OCSE 
del 
1995, 
in particolare, vengono indicati 
alcuni 
criteri 
di 
buona 
regolamentazione 
ispirati 
ai 
principi 
di 
efficacia, efficienza 
e 
trasparenza 
delle 
decisioni 
pubbliche, 
soffermandosi 
sulla 
fattibilit� 
degli 
interventi 
normativi, sulla 
partecipazione 
nei 
processi 
decisionali 
delle 
parti 
interessate, sulla 
chiarezza 
e 
accessibilit� 
dei 
testi 
normativi 
e 
sull�apprezzamento dei 
costi/benefici 
attesi 
da 
ciascuna 
regolamentazione. Nel 
1997 � 
stato presentato il 
Report 
�on regulatory 
reform�, 
nel 
quale, 
tra 
l�altro, 
si 
formulano 
alcune 
raccomandazioni 
per 
una 
buona regolamentazione (3). 


Non sono mancate, da 
parte 
dell�OCSE, le 
verifiche 
circa 
il 
seguito delle 
sue 
raccomandazioni 
nei 
singoli 
ordinamenti. Significativo, a 
tale 
proposito, 
che 
l�OCSE 
abbia 
riconosciuto il 
rilevante 
progresso realizzatosi 
negli 
ultimi 


(1) 
T. 
GALLAS, 
interventi 
dell�ocse 
e 
della 
ue 
sulle 
procedure 
da 
seguire 
per 
rendere 
pi� 
efficiente 
l�attivit� normativa dei 
governi 
degli 
Stati 
membri 
e 
dell�unione 
europea, in E. CATELANI 
- E. ROSSI 
(a 
cura 
di), l�analisi 
di 
impatto della regolamentazione 
(aiR) e 
l�analisi 
tecnico normativa (atn) nell�attivit� 
normativa del Governo, Giuffr�, Milano, 2003, pp. 277 ss. 
(2) C(95)21 Recommendation of the 
Council 
on improving the 
quality of government 
regulation, 
in iter legis, n. 4/1995, pp. 69 ss. 
(3) 
Ove 
si 
legge 
che 
la 
buona 
regolamentazione 
� 
quella, 
tra 
l�altro, 
che 
� 
�necessaria 
in 
funzione 
di 
obiettivi 
chiari 
ed efficace 
nel 
perseguirli�, e 
che 
presuppone 
una 
�solida base 
giuridica�, produce 
�benefici 
che 
giustificano i 
costi�, �riduce 
le 
distorsioni 
del 
mercato�, � 
�chiara e 
semplice 
e 
pratica 
per 
gli 
utenti�. Nel 
Report 
vengono inoltre 
sollecitati 
gli 
Stati 
a 
dotarsi 
dello strumento di 
analisi 
di 
impatto 
della regolamentazione. 

CONVEGNO 
95 


anni 
in 
Italia 
grazie, 
tra 
l�altro, 
all�istituzione 
di 
strumenti 
riguardanti 
l�analisi 
dell�impatto della regolamentazione quali l�AIR. 

Venendo 
al 
fronte 
dell�unione 
Europea, 
numerose 
sono 
state 
le 
iniziative 
del 
Consiglio e 
della 
Commissione 
soprattutto in materia 
predisposizione 
di 
regole di tecnica legislativa (4). 

Nel 
1992 il 
Consiglio europeo ha 
affermato solennemente 
la 
necessit� 
di 
una 
legislazione 
comunitaria 
pi� �semplice, chiara e 
rispondente 
alla buona 
prassi 
legislativa�, mentre 
nel 
1997, si 
invitavano le 
istituzioni 
europee 
�ad 
adottare 
orientamenti 
per 
un 
miglioramento 
della 
qualit� 
redazionale 
della 
legislazione comunitaria�. 


Nel 
2000 
gli 
Stati 
membri 
sono 
stati 
invitati 
a 
�definire, 
entro 
il 
2001, 
una strategia volta, attraverso una nuova azione 
coordinata, a semplificare 
l�ambiente 
regolamentare, 
compreso 
il 
funzionamento 
dell�amministrazione 
pubblica, sia a livello nazionale 
che 
comunitario�; 
nella 
stessa 
occasione 
si 
� 
segnalata 
altres� 
l�esigenza 
di 
dare 
avvio 
a 
concrete 
politiche 
per 
la 
legislazione 
con particolare 
riguardo alla 
necessit� 
di 
prendere 
delle 
contromisure 
rispetto 
alla 
progressiva 
perdita 
di 
posizione, nell�ambito della 
decisione 
legislativa, 
dei Parlamenti rispetto ai Governi. 


Da 
tale 
iniziativa 
� 
scaturito un Rapporto per la 
definizione 
di 
un approccio 
comune 
in materia 
di 
qualit� 
della 
regolamentazione, presentato nel 
2001 
(5), che 
dedica 
ampio spazio ai 
sistemi 
di 
valutazione 
preventiva 
e 
successiva 
dei provvedimenti normativi. 


Sono 
poi 
del 
2002, 
le 
comunicazioni 
della 
Commissione 
europea 
in 
tema 
di 
�valutazione 
di 
impatto normativo� 
(COM2002, n. 276) e 
di 
�semplificazione 
e miglioramento della legislazione� 
(COM2002 n. 278). 


A 
partire 
dal 
2005 la 
Commissione 
ha 
predisposto periodicamente 
delle 
linee 
guida 
per l�analisi 
di 
impatto (6) e, nel 
2006, ha 
istituito un organismo 
(Impact 
Assessment 
Board), 
composto 
di 
alti 
funzionari, 
con 
il 
compito 
di 
valutare 
la qualit� delle analisi di impatto. 


Ancora, nel 
2007 � 
stato pubblicato il 
Rapporto sulla 
valutazione 
del 
sistema 
delle 
analisi 
di 
impatto, una 
sorta 
di 
resoconto sul 
metodo seguito negli 
anni 
precedenti, mentre 
nel 
2010 la 
Commissione 
ha 
prodotto un nuovo documento, 
sotto 
forma 
di 
comunicazione, 
dal 
titolo 
�legiferare 
con 
intelligenza 
nell�unione europea�. 


Da 
ricordare 
inoltre 
che, alla 
fine 
del 
2014, sotto la 
Presidenza 
italiana, il 
Consiglio 
dell�unione 
europea, 
nella 
formazione 
dedicata 
al 
rafforzamento 
della 
competitivit� 
e 
della 
crescita 
(il 
cosiddetto Consiglio Competitivit�), ha 
adottato 
un 
documento 
di 
conclusioni 
con 
il 
quale 
i 
governi 
dell�unione 
hanno 


(4) A. VEDASChI, 
istituzioni europee e tecnica legislativa, Giuffr�, Milano, 2001. 
(5) Final Report, presentato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. 
(6) Impact 
Assessment Guidelines, parzialmente modificato nel 2009. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


espresso una 
serie 
di 
orientamenti 
comuni 
sulle 
politiche 
per la 
qualit� 
della 
regolazione (7). 


Infine, nell�aprile 
del 
2016 � 
stato adottato dai 
Presidenti 
del 
Parlamento 
europeo, del 
Consiglio e 
della 
Commissione 
il 
nuovo Accordo inter-istituzionale 
�legiferare meglio� 
(8). 

Il 
documento 
ha 
inteso 
favorire 
la 
cooperazione 
tra 
le 
tre 
istituzioni 
durante 
il 
processo 
di 
produzione 
e 
attuazione 
del 
diritto 
dell�unione, 
osservando 
i 
principi 
della 
legittimit� 
democratica, 
della 
sussidiariet�, 
della 
proporzionalit� 
e 
della 
certezza 
del 
diritto. 
Le 
tre 
istituzioni 
firmatarie 
concordano 
nel 
promuovere 
la 
qualit� 
della 
normativa 
dell�unione 
e 
la 
trasparenza 
del 
processo 
legislativo, 
convenendo 
sulla 
necessit� 
di 
una 
legislazione 
�comprensibile 
e 
chiara�. 


3. i requisiti di una policy credibile di better regulation. 
Secondo 
tutte 
le 
raccomandazioni 
internazionali, 
una 
buona 
policy 
di 
better 
regulation, per costituire 
una 
strategia 
credibile, deve 
avere 
alcune 
caratteristiche 
che 
prescindono 
dalla 
natura 
giuridica 
dei 
singoli 
Paesi 
che 
la 
attuano: 


-deve 
rivestire 
carattere 
bipartisan, poich� 
mira 
alla 
qualit� 
delle 
regole, 
qualunque sia il loro contenuto politico; 
-deve, 
pertanto, 
essere 
svolta 
con 
continuit�, 
anche 
nei 
cambi 
di 
maggioranza 
politica, 
poich� 
non 
consiste 
in 
una 
�one 
shot 
policy�, 
ma 
in 
uno 
sforzo 
continuo 
e 
paziente 
contro 
le 
continue 
�ricomplicazioni� 
introdotte 
dalle burocrazie di settore o dai gruppi di pressione; 


-deve 
fondarsi 
sulla 
multidisciplinarit�: 
i 
giuristi, gli 
economisti, gli 
statistici, 
devono 
lavorare 
assieme, 
essendo 
tutte 
le 
loro 
professionalit� 
necessarie 
e nessuna, da sola, sufficiente; 
-deve 
consistere 
in 
una 
�strategia 
organica� 
e 
collocare 
in 
un 
unico 
contesto 
i diversi strumenti di 
better regulation che sono almeno quattro: 


a) la semplificazione degli oneri burocratici; 


b) la codificazione e l�abbattimento dello stock normativo; 


c) l�AIR, l�analisi 
ex 
ante 
dell�impatto della 
regolazione, seguita 
da 
una 


verifica 
ex post 
(la cd. VIR); 
d) la 
consultazione 
dei 
destinatari 
delle 
regole 
(imprese, lavoratori, consumatori, 
etc.). 

4. la qualit� della normazione in italia: aiR e viR. 
Nell�ordinamento 
italiano 
le 
principali 
iniziative 
istituzionali 
in 
tema 
di 


(7) 
Cfr. 
F. 
CACCIATORE 
-S. 
SALVI 
(a 
cura 
di), 
l�analisi 
di 
impatto 
e 
gli 
altri 
strumenti 
per 
la 
qualit� 
della regolazione. Annuario 2014, in www.osservatorioair.it, 2016. 
(8) Cfr. unione 
europea: 
il 
nuovo Accordo interistituzionale 
�legiferare 
meglio�, a 
cura 
del 
Servizio 
studi 
per la 
qualit� 
degli 
atti 
normativi 
del 
Senato 
della 
Repubblica, consultabile 
in www.astridonline.
it, 2016. 

CONVEGNO 
97 


qualit� 
della 
normazione 
si 
sono 
prodotte, 
all�indomani 
della 
spinta 
registratasi 
in 
ambito 
internazionale 
e 
dell�unione 
Europea, 
essendo 
ormai 
risultato 
evidente 
lo 
stretto 
legame 
tra 
qualit� 
della 
regolazione 
e 
crescita 
economica 
del 
Paese. 


� cos� che sono nati anche in Italia gli istituti dell�AIR e della 
VIR (9). 


La 
disciplina 
di 
rango primario in materia 
di 
analisi 
dell'impatto della 
regolamentazione 
(AIR) 
e 
di 
verifica 
dell'impatto 
della 
regolamentazione 
(VIR) 
� 
contenuta 
principalmente 
nell'articolo 14 della 
legge 
28 novembre 
2005, n. 
2461 (la 
legge 
di 
semplificazione 
2005) (10), che 
ha 
introdotto una 
normativa 
a 
regime 
dopo 
la 
fase 
di 
sperimentazione 
dell'AIR 
effettuata 
sulla 
base 
del-
l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (11). 


L'AIR 
consiste 
nella 
valutazione 
preventiva 
degli 
effetti 
di 
ipotesi 
di 
intervento 
normativo ricadenti 
sulle 
attivit� 
dei 
cittadini 
e 
delle 
imprese 
e 
sull'organizzazione 
e 
sul 
funzionamento 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
mediante 
comparazione 
di 
opzioni 
alternative. 
Nella 
individuazione 
e 
comparazione 
delle 
opzioni 
le 
amministrazioni 
competenti 
tengono conto della 
necessit� 
di 
assicurare 
il 
corretto 
funzionamento 
concorrenziale 
del 
mercato 
e 
la 
tutela delle libert� individuali. 


Essa 
costituisce 
un supporto alle 
decisioni 
dell'organo politico di 
vertice 
dell'amministrazione in ordine all'opportunit� dell'intervento normativo. 


� 
sottoposta 
all'AIR l'elaborazione 
degli 
schemi 
di 
atti 
normativi 
del 
Governo, 
salvo i 
casi 
di 
esclusione 
previsti 
dai 
decreti 
attuativi 
e 
i 
casi 
di 
esenzione 
autorizzati, 
su 
motivata 
richiesta 
dell'amministrazione 
interessata, 
dal 
Dipartimento 
per 
gli 
affari 
giuridici 
e 
legislativi 
della 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
(DAGL), che 
in materia 
di 
AIR e 
VIR assicura 
il 
coordinamento 
delle amministrazioni. 


L'amministrazione 
competente 
a 
presentare 
l'iniziativa 
normativa 
provvede 
all'AIR e ne comunica i risultati al DAGL. 


Ai 
sensi 
dell'articolo 
5, 
comma 
2, 
della 
gi� 
ricordata 
legge 
n. 
50 
del 
1999, 
le 
Commissioni 
parlamentari 
competenti 
possono 
richiedere 
una 
relazione 
contenente 
l'AIR 
per 
schemi 
di 
atti 
normativi 
e 
progetti 
di 
legge 
al 
loro 
esame, 
ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa. 


(9) Esperienze 
n. 32 �la nuova disciplina dell'analisi 
e 
della verifica dell'impatto della regolamentazione� 
- ufficio Valutazione Impatto - Senato della Repubblica, aprile 2018. 
(10) Si 
veda 
anche 
l'articolo 3 del 
decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, recante 
"Disposizioni 
urgenti 
in materia 
di 
semplificazione 
e 
di 
sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
4 aprile 
2012, n. 35. 
(11) "delegificazione 
e 
testi 
unici 
di 
norme 
concernenti 
procedimenti 
amministrativi 
- legge 
di 
semplificazione 
1998". L'articolo 5, comma 
1, poi 
abrogato dall'articolo 14, comma 
11, della 
legge 
n. 
246 del 
2005, prevedeva 
che: 
"con decreto del 
Presidente 
del 
consiglio dei 
ministri 
sono definiti, entro 
sessanta giorni 
dalla data di 
entrata in vigore 
della presente 
legge 
e 
a titolo sperimentale, tempi 
e 
modalit� 
di 
effettuazione 
dell'analisi 
dell'impatto della regolamentazione 
(aiR) sull'organizzazione 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
e 
sull'attivit� 
dei 
cittadini 
e 
delle 
imprese 
in 
relazione 
agli 
schemi 
di 
atti 
normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali". 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Anche 
le 
autorit� 
amministrative 
indipendenti, cui 
la 
normativa 
attribuisce 
funzioni 
di 
controllo, di 
vigilanza 
o regolatorie, devono dotarsi, nei 
modi 
previsti 
dai 
rispettivi 
ordinamenti, 
di 
forme 
o 
metodi 
di 
analisi 
dell'impatto 
della 
regolamentazione 
per 
l'emanazione 
di 
atti 
di 
competenza 
e, 
in 
particolare, 
di 
atti 
amministrativi 
generali, 
di 
programmazione 
o 
pianificazione, 
e, 
comunque, 
di regolazione, e trasmettere le relative relazioni al Parlamento. 


La 
vIR 
consiste 
invece 
nella 
valutazione, anche 
periodica, del 
raggiungimento 
delle 
finalit� 
e 
nella 
stima 
dei 
costi 
e 
degli 
effetti 
prodotti 
da 
atti 
normativi 
sulle 
attivit� 
dei 
cittadini 
e 
delle 
imprese 
e 
sull'organizzazione 
e 
sul 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 


I metodi 
di 
analisi 
e 
i 
modelli 
di 
AIR, nonch� 
i 
metodi 
relativi 
alla 
VIR, 
sono 
adottati 
con 
direttive 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
e 
sono 
sottoposti 
a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 


Le 
amministrazioni, nell'ambito della 
propria 
autonomia 
organizzativa 
e 
senza 
oneri 
aggiuntivi, devono individuare 
l'ufficio responsabile 
del 
coordinamento 
delle 
attivit� 
connesse 
all'effettuazione 
dell'AIR 
e 
della 
VIR 
di 
rispettiva 
competenza. Nel 
caso non sia 
possibile 
impiegare 
risorse 
interne 
o di 
altri 
soggetti 
pubblici, le 
amministrazioni 
possono avvalersi 
di 
esperti 
o di 
societ� 
di 
ricerca 
specializzate, 
nel 
rispetto 
della 
normativa 
vigente 
e, 
comunque, 
nei limiti delle disponibilit� finanziarie. 


Entro 
il 
31 
marzo 
di 
ogni 
anno, 
le 
amministrazioni 
comunicano 
al 
DAGL 
i 
dati 
e 
gli 
elementi 
informativi 
necessari 
per la 
presentazione 
al 
Parlamento, 
entro il 
30 aprile, della 
relazione 
annuale 
del 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
sullo stato di applicazione dell'AIR. 


Con 
decreti 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri, 
adottati 
ai 
sensi 
del-
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 


a) i 
criteri 
generali 
e 
le 
procedure 
dell'AIR, da 
concludere 
con apposita 
relazione, 
nonch� 
le 
relative 
fasi 
di 
consultazione. 
La 
relazione 
deve 
dare 
conto, 
tra 
l'altro, 
del 
rispetto 
dei 
livelli 
minimi 
di 
regolazione 
comunitaria, 
nonch� 
della 
valutazione 
dell'impatto 
sulle 
piccole 
e 
medie 
imprese 
e 
degli 
oneri 
informativi 
e 
dei 
relativi 
costi 
amministrativi, 
introdotti 
o 
eliminati 
a 
carico 
di cittadini e imprese; 


b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalit� di esclusione dell'AIR; 


c) i 
criteri 
generali 
e 
le 
procedure, nonch� 
l'individuazione 
dei 
casi 
di 
effettuazione 
della 
VIR; 


d) i criteri e i contenuti generali della relazione al Parlamento. 


Sulla 
base 
di 
tale 
previsione, erano stati 
inizialmente 
adottati 
due 
diversi 
provvedimenti: 
il 
decreto del 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
11 settembre 
2008, n. 170, recante 
"Regolamento recante 
disciplina attuativa dell'analisi 
dell'impatto 
della 
regolamentazione 
(aiR), 
ai 
sensi 
dell'articolo 
14, 
comma 
5, della legge 
28 novembre 
2005, n. 246", e 
il 
decreto del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
19 novembre 
2009, n. 212, recante 
"Regolamento recante 



CONVEGNO 
99 


disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione 
(viR), 
ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246". 


I 
suddetti 
D.P.C.M. 
sono 
stati 
abrogati 
dal 
decreto 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
15 settembre 
2017, n. 169, pubblicato nella 
Gazzetta 
ufficiale 
n. 
280 
del 
30 
novembre 
2017, 
che 
ha 
introdotto 
una 
nuova 
disciplina 
dell'AIR, 
della 
VIR 
e 
-per 
la 
prima 
volta 
-delle 
correlate 
fasi 
di 
consultazione. 


Gli elementi che hanno caratterizzato la riforma sono: 


-il 
nuovo regolamento ha 
abrogato i 
due 
previgenti 
e 
riunito in un unico 
provvedimento la 
disciplina 
dell'AIR e 
della 
VIR, nonch� 
delle 
correlate 
fasi 
di consultazione, che vengono disciplinate per la prima volta; 
-il 
nuovo 
regolamento 
si 
applica 
alle 
amministrazioni 
statali, 
con 
esplicita 
esclusione delle 
Autorit� amministrative indipendenti; 


-in sede 
di 
Conferenza 
unificata 
saranno definite 
forme 
di 
cooperazione 
su tecniche, modelli 
e 
procedure 
di 
analisi 
e 
verifica 
dell�impatto della 
regolamentazione, 
nonch� 
in materia 
di 
scambio di 
esperienze, di 
messa 
a 
disposizione 
di 
strumenti 
e 
di 
basi 
informative, 
di 
procedure 
di 
valutazione 
congiunta, riferite anche alla regolazione europea; 
-il 
nuovo regolamento si 
fonda 
sul 
principio che 
AIR, VIR e 
consultazione 
sono strumenti 
che, tra 
loro integrati, concorrono alla 
qualit� 
del 
processo 
normativo, 
dall'individuazione 
dei 
fabbisogni 
e 
delle 
priorit�, 
all'ideazione 
degli 
interventi, alla 
loro attuazione, sino alla 
loro revisione, secondo 
un 
approccio 
circolare 
alla 
regolamentazione. 
Per 
tale 
motivo, 
l'AIR 
deve 
tenere 
conto 
degli 
esiti 
delle 
VIR 
eventualmente 
realizzate, 
anche 
con 
riferimento 
a 
norme 
connesse 
per 
materia 
e, 
viceversa, 
le 
amministrazioni 
devono 
assicurare 
il 
monitoraggio dell'attuazione 
degli 
atti 
normativi 
attraverso 
la 
costante 
raccolta 
ed elaborazione 
delle 
informazioni 
e 
dei 
dati 
necessari 
al-
l'effettuazione 
della 
VIR, con particolare 
riguardo a 
quelli 
relativi 
agli 
indicatori 
individuati nelle corrispondenti 
AIR; 
-entro il 
30 giugno e 
il 
31 dicembre 
di 
ogni 
anno, ciascuna 
amministrazione 
deve 
comunicare 
al 
Sottosegretario di 
Stato con funzioni 
di 
Segretario 
del 
Consiglio dei 
ministri, per il 
tramite 
del 
DAGL, il 
Programma 
normativo 
semestrale 
che 
contiene 
l'elenco delle 
iniziative 
normative 
previste 
nel 
semestre 
successivo, 
fatti 
salvi 
i 
casi 
di 
necessit� 
ed 
urgenza, 
indicando 
per 
ciascuna 
di 
esse: 
a) una 
sintetica 
descrizione 
dell'oggetto e 
degli 
obiettivi; 
b) la 
sussistenza 
di 
eventuali 
cause 
di 
esclusione 
dall'AIR, 
esplicitandone 
le 
motivazioni; 
c) 
le 
procedure 
di 
consultazione 
programmate; 
d) 
le 
amministrazioni 
coinvolte 
nel 
procedimento; 
e) 
i 
pareri 
da 
acquisire, 
inclusi 
quelli 
delle 
autorit� 
indipendenti; 
f) 
gli 
eventuali 
termini 
legislativamente 
previsti 
per 
l'adozione 
dell'atto; 
-al 
fine 
di 
concentrare 
l'impegno delle 
amministrazioni 
sulle 
analisi 
di 
maggiore 
impatto, l'AIR � 
riservata 
ad iniziative 
normative 
di 
impatto significativo 
su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


Sono 
stati 
dunque 
ampliati 
i 
casi 
di 
esclusione. 
Oltre 
che 
per 
i 
disegni 
di 
legge 
costituzionale 
(e 
all'espressa 
previsione 
dell'esclusione 
per 
le 
norme 
di 
attuazione 
degli 
statuti 
delle 
Regioni 
a 
statuto 
speciale), 
per 
i 
quali 
gi� 
non 
si 
procedeva 
ad 
effettuare 
l'AIR, 
sono 
state 
escluse 
nuove 
categorie 
di 
atti, 
ossia: 
tutti 
i 
disegni 
di 
legge 
di 
autorizzazione 
alla 
ratifica 
di 
trattati 
internazionali; 
le 
norme 
di 
mero 
recepimento 
di 
disposizioni 
recate 
da 
accordi 
internazionali 
ratificati; 
le 
leggi 
di 
approvazione 
di 
bilanci 
e 
rendiconti 
generali; 
i 
testi 
unici 
meramente 
compilativi; 
i 
provvedimenti 
adottati 
ai 
sensi 
dell'articolo 
17, 
commi 
4-bis 
e 
4-ter, 
della 
legge 
n. 
400 
del 
1988, 
relativi, 
rispettivamente, 
all'organizzazione 
e 
disciplina 
degli 
uffici 
dei 
Ministeri 
e 
al 
riordino 
delle 
disposizioni 
regolamentari. 
Con 
riferimento, 
invece, 
alla 
materia 
della 
sicurezza 
interna 
ed 
esterna 
dello 
Stato, 
mentre 
il 
regolamento 
n. 
170 
del 
2008 
escludeva 
tutti 
gli 
atti 
normativi 
ad 
essa 
relativi, 
il 
nuovo 
regolamento 
esclude 
le 
sole 
disposizioni 
direttamente 
incidenti 
su 
interessi 
fondamentali 
relativi 
a 
tale 
materia. 


Per 
quanto 
concerne 
l'esenzione, 
il 
nuovo 
regolamento 
� 
ispirato 
ad 
un'ottica 
opposta 
rispetto a 
quella 
precedentemente 
adottata. Mentre 
infatti 
il 
regolamento 
n. 
170 
del 
2008 
prevedeva 
che 
il 
DAGL 
potesse 
autorizzare 
l'esenzione 
dall'AIR 
"nelle 
ipotesi 
di 
peculiare 
complessit� 
e 
ampiezza 
del-
l'intervento normativo e 
dei 
suoi 
possibili 
effetti", il 
nuovo regolamento stabilisce, 
al 
contrario, 
che 
l'esenzione 
possa 
essere 
richiesta 
in 
relazione 
al 
ridotto 
impatto 
dell'intervento, 
in 
presenza 
delle 
seguenti 
condizioni, 
congiuntamente 
considerate 
(ma 
individualmente 
motivate): 
a) costi 
di 
adeguamento 
attesi 
di 
scarsa 
entit� 
in 
relazione 
ai 
singoli 
destinatari, 
tenuto 
anche 
conto 
della 
loro 
estensione 
temporale; 
b) 
numero 
esiguo 
dei 
destinatari 
dell'intervento; 
c) risorse 
pubbliche 
impiegate 
di 
importo ridotto; 
d) limitata 
incidenza 
sugli 
assetti 
concorrenziali 
del 
mercato. 
L'esenzione 
pu� 
essere 
richiesta 
anche 
con riferimento a specifici aspetti della disciplina; 


-� 
stata 
introdotta 
una 
disciplina 
specifica 
e 
semplificata 
per 
i 
decreti 
legge, 
che 
si 
concentra 
sulla 
valutazione 
dell'intervento 
e 
sui 
principali 
impatti 
attesi, senza 
richiedere 
l'elaborazione 
e 
la 
valutazione 
di 
tutte 
le 
possibili 
opzioni 
alternative; 


-� 
stata 
introdotta 
la 
programmazione 
dell'attivit� 
di 
verifica 
dell'impatto 
della 
regolamentazione, 
prevedendo 
che 
ogni 
amministrazione 
predisponga, 
sentito 
il 
DAGL, 
un 
Piano 
biennale 
per 
la 
valutazione 
e 
la 
revisione 
della 
regolamentazione 
relativo 
agli 
atti 
normativi 
di 
competenza 
in 
vigore 
su 
cui 
intende 
svolgere 
la 
VIR, 
nel 
quale 
devono 
rientrare 
le 
leggi 
di 
conversione 
dei 
decreti 
legge; 
gli 
atti 
normativi 
nei 
quali 
sono 
previste 
clausole 
valutative; 
gli 
atti 
normativi 
nei 
quali 
� 
prevista 
l'adozione 
di 
disposizioni 
correttive 
o 
integrative. 


L'individuazione 
degli 
atti 
da 
includere 
nel 
Piano 
biennale 
� 
effettuata 
sulla 
base 
dei 
seguenti 
criteri: 
a) 
rilevanza 
rispetto 
agli 
obiettivi 
perseguiti 
dalle 
politiche 
a 
cui 
gli 
atti 
si 
riferiscono; 
b) 
significativit� 
degli 
effetti, 
anche 
con 
riferimento 
alle 
previsioni 
delle 
relazioni 
AIR, 
ove 
disponibili; 
c) 
problemi 
e 
profili 



CONVEGNO 
101 


critici 
rilevati 
nell'attuazione; 
d) 
modifiche 
nel 
contesto 
socio-economico 
di 
riferimento, 
incluse 
quelle 
derivanti 
dal 
progresso 
tecnologico 
e 
scientifico; 


-il 
nuovo regolamento non prevede 
pi� che 
la 
VIR debba 
essere 
necessariamente 
effettuata 
su tutti 
i 
provvedimenti 
in relazione 
ai 
quali 
sia 
stata 
effettuata 
l'AIR, n� che la 
VIR debba essere svolta a cadenze biennali; 
-la 
VIR potr� 
essere 
svolta 
anche 
con riguardo ad un insieme 
di 
atti 
normativi, 
tra 
loro funzionalmente 
connessi, rendendo cos� 
possibile 
l'estensione 
dell'oggetto della 
verifica 
da 
un singolo provvedimento ad una 
intera 
policy o 
ad un suo ambito; 
-al 
fine 
di 
acquisire 
in 
tempo 
utile 
elementi 
informativi 
volti 
ad 
evidenziare 
gli 
effetti 
attesi 
dalle 
proposte 
normative 
all'esame 
delle 
istituzioni 
europee 
e 
di 
supportare 
il 
Governo 
nel 
corso 
delle 
procedure 
di 
consultazione 
avviate 
da 
tali 
istituzioni, 
nonch� 
nell'ambito 
dell'attivit� 
legislativa 
a 
livello 
europeo, 
le 
amministrazioni 
svolgono 
analisi 
di 
impatto 
sui 
progetti 
di 
atti 
dell'unione 
europea 
significativi 
per 
il 
loro 
impatto 
nazionale. 
Del 
risultato 
di 
tali 
analisi 
di 
impatto 
si 
d� 
conto 
nelle 
relazioni 
trasmesse 
dal 
Governo 
alle 
Camere 
in 
occasione 
dell'esame 
dei 
progetti 
di 
atti 
legislativi 
dell'unione 
europea. 


Analogamente, 
il 
nuovo 
regolamento 
prevede 
che 
le 
amministrazioni 
partecipino, 
anche 
coinvolgendo altri 
livelli 
istituzionali, alle 
attivit� 
di 
valutazione 
della 
normativa 
promosse 
dalle 
istituzioni 
dell'unione 
europea, 
con 
specifico riguardo a 
quelle 
relative 
a 
norme 
che 
disciplinano materia 
di 
particolare 
rilievo 
per 
le 
politiche 
nazionali. 
Esse 
dovranno 
valutare 
gli 
effetti 
della 
normativa 
europea 
a 
livello nazionale, anche 
partecipando ai 
gruppi 
di 
lavoro 
e 
alle 
consultazioni 
che 
le 
istituzioni 
dell'unione 
europea 
pongono in essere 
per valutare la normativa europea; 


-l'amministrazione 
proponente 
deve 
consultare 
i 
destinatari 
dell'intervento 
nel 
corso dell'AIR, salvo i 
casi 
straordinari 
di 
necessit� 
e 
urgenza, nonch� 
della 
VIR, con l'obiettivo di acquisire elementi sui seguenti profili: 


a) nell'AIR: 
aspetti 
critici 
della 
situazione 
attuale; 
opzioni 
di 
intervento; 
valutazione degli effetti attesi; 


b) 
nella 
VIR: 
valutazione 
dell'efficacia 
dell'intervento, 
della 
sua 
attuazione 
e dei suoi principali impatti. 


La 
consultazione 
pu� essere 
rivolta 
a 
chiunque 
abbia 
interesse 
a 
parteciparvi 
(consultazione 
aperta) 
o 
a 
soggetti 
predefiniti 
dall'amministrazione 
sulla 
base 
degli 
interessi 
coinvolti 
(consultazione 
ristretta). L'amministrazione 
pu� 
ricorrere 
alle 
due 
modalit� 
di 
consultazione 
in via 
alternativa 
o congiunta, tenendo 
conto 
dell'ambito 
e 
dei 
destinatari 
dell'intervento 
normativo, 
nonch� 
dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo. 


Le 
consultazioni 
si 
svolgono secondo princ�pi 
di 
trasparenza, chiarezza 
e 
completezza 
dell'informazione, nel 
rispetto delle 
esigenze 
di 
speditezza 
connesse 
al 
processo di 
produzione 
normativa 
e 
di 
congruenza 
dei 
temi 
introdotti 
rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. 



RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


I contributi 
forniti 
dai 
soggetti 
consultati 
sono finalizzati 
ad arricchire 
le 
informazioni 
a 
disposizione 
dell'amministrazione 
procedente, senza 
obbligo 
di riscontro, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa; 


-al 
fine 
di 
garantire 
maggiore 
trasparenza 
in ogni 
fase 
del 
procedimento, 
il 
nuovo 
regolamento 
prevede 
la 
pubblicazione 
nei 
siti 
internet 
istituzionali 
delle 
amministrazioni 
procedenti 
e 
del 
Governo: 
dei 
Programmi 
normativi 
semestrali 
elaborati 
da 
ciascuna 
amministrazione 
e 
delle 
loro eventuali 
modifiche; 
delle 
richieste 
di 
esenzione 
dall'AIR; 
delle 
relazioni 
AIR 
verificate 
dal 
DAGL; 
dei 
Piani 
biennali 
per la 
valutazione 
e 
la 
revisione 
della 
regolamentazione 
e 
dei 
loro 
eventuali 
aggiornamenti; 
delle 
relazioni 
VIR 
validate 
dal 
DAGL; delle iniziative di consultazione; 
-per 
quanto 
riguarda 
il 
coinvolgimento 
del 
Parlamento, 
si 
prevede, 
tra 
l'altro, 
che, 
nei 
casi 
in 
cui 
non 
sia 
prevista 
nel 
Piano 
biennale 
per 
la 
valutazione 
e 
la 
revisione 
della 
regolamentazione, la 
VIR debba 
essere 
comunque 
effettuata 
ove 
ci� 
sia 
richiesto 
dalle 
Commissioni 
parlamentari 
(o 
dal 
Consiglio 
dei ministri). 


Al 
nuovo regolamento � 
stata 
data 
attuazione 
con la 
direttiva 
del 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
16 febbraio 2018, pubblicata 
nella 
Gazzetta 
ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, la quale: 


- ha introdotto nuovi modelli di relazione 
AIR e 
VIR; 
-ha 
approvato 
la 
nuova 
"Guida 
all'analisi 
e 
alla 
verifica 
dell'impatto 
della 
regolamentazione", 
che 
fornisce 
indicazioni 
tecniche 
e 
operative 
alle 
amministrazioni 
statali 
per l'applicazione 
degli 
strumenti 
per la 
qualit� 
della 
regolamentazione. In allegato alla 
Guida 
sono riportati: 
un vademecum 
contenente 
le 
modalit� 
con cui 
svolgere 
la 
valutazione 
degli 
impatti 
specifici 
(effetti 
sulle 
piccole 
e 
medie 
imprese; 
oneri 
informativi 
prodotti 
su 
cittadini 
e 
imprese; 
impatto 
concorrenziale; 
rispetto 
dei 
livelli 
minimi 
di 
regolazione 
europea); 
la 
checklist 
per 
lo 
svolgimento 
dell'AIR; 
la 
checklist 
per 
lo 
svolgimento 
della 
VIR; 
il 
modello di 
Piano biennale 
per la 
valutazione 
e 
la 
revisione 
della 
regolamentazione; 


-ha 
abrogato 
la 
direttiva 
del 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
16 
gennaio 
2013, 
recante 
"disciplina 
sul 
rispetto 
dei 
livelli 
minimi 
di 
regolazione 
previsti 
dalle 
direttive 
europee, 
nonch� 
aggiornamento 
del 
modello 
di 
relazione 
aiR, ai 
sensi 
dell'art. 14, comma 6, della legge 
28 novembre 
2005, n. 
246". 


I due nuovi modelli di relazione presentano due sezioni comuni. 


La 
prima 
riguarda 
le 
consultazioni, 
che 
costituiscono 
un'attivit� 
indispensabile 
e 
trasversale 
all'interno dei 
processi 
di 
analisi 
e 
di 
valutazione 
dell'impatto 
e, 
quindi, 
non 
possono 
essere 
collocate 
in 
una 
specifica 
fase. 
Definita 
una 
strategia 
di 
consultazione, l'amministrazione 
decide, alla 
luce 
delle 
caratteristiche 
dell'intervento, quali e quante consultazioni svolgere. 


La 
sezione 
relativa 
alle 
consultazioni 
deve 
contenere: 
la 
descrizione 
delle 



CONVEGNO 
103 


consultazioni 
svolte 
e 
delle 
relative 
modalit� 
di 
realizzazione; 
l'elenco 
dei 
soggetti 
che 
hanno partecipato a 
ciascuna 
delle 
consultazioni; 
i 
periodi 
in cui 
si 
sono svolte le consultazioni. 


La 
seconda 
sezione 
comune 
concerne 
il 
percorso 
di 
valutazione 
e, 
tra 
l'altro, 
deve 
illustrare 
il 
gruppo di 
lavoro, indicando gli 
uffici 
e 
le 
professionalit� 
coinvolte. 


A 
tal 
proposito, 
l'ufficio 
responsabile 
del 
coordinamento 
delle 
attivit� 
connesse 
all'effettuazione 
dell'AIR e 
della 
VIR, istituito presso ogni 
amministrazione 
statale, 
deve 
assicurare 
il 
coordinamento 
e 
la 
pianificazione 
delle 
attivit� 
di 
valutazione, 
nonch� 
la 
coerenza 
delle 
metodologie 
applicate 
con 
le 
indicazioni contenute nella Guida e nel nuovo regolamento. 


5. Statistiche. 
I 
numeri, 
circa 
lo 
stato 
di 
attuazione 
degli 
istituti 
di 
cui 
si 
� 
sin 
qui 
parlato, 
sono 
contenuti 
nella 
�Relazione 
al 
Parlamento 
sullo 
stato 
di 
applicazione 
del-
l'analisi 
dell'impatto della regolamentazione� 
(anno 2017), laddove 
si 
legge 
che 
il 
rapporto fra 
il 
numero delle 
valutazioni 
di 
impatto ex 
post 
(VIR) e 
le 
analisi 
preventive 
(AIR) 
effettuate 
da 
amministrazioni 
centrali 
� 
relativamente 
basso 
(per 
l�anno 
2016, 
25 
relazioni 
VIR 
contro 
101 
relazioni 
AIR; 
mentre 
per l�anno 2017, 29 relazioni 
VIR contro 113 
relazioni 
AIR ). 


Per 
comprendere 
meglio 
questo 
dato 
� 
importante 
considerare 
che, 
in 
linea 
teorica, 
mentre 
l'AIR 
viene 
realizzata 
in 
caso 
di 
nuovi 
atti 
normativi, 
per 
cui 
il 
massimo numero di 
analisi 
effettuate 
in un anno coincide 
con il 
numero 
degli 
atti 
approvati, la 
VIR pu� essere 
realizzata 
rispetto al 
complesso delle 
disposizioni 
in vigore, per cui 
l'orizzonte 
per la 
realizzazione 
dei 
processi 
di 
valutazione successiva � molto pi� ampio. 

6. conclusioni. 
In queste 
pagine 
si 
� 
cercato di 
osservare 
il 
quadro degli 
strumenti 
di 
valutazione 
degli 
atti 
normativi 
nei 
suoi 
punti 
di 
forza 
e 
di 
debolezza, evidenziando 
alcuni 
miglioramenti 
in 
atto 
insieme 
agli 
elementi 
di 
maggiore 
criticit� 
per via 
dei 
quali 
i 
processi 
decisionali 
continuano a 
essere 
appesantiti 
pi� che 
irrobustiti dagli strumenti in argomento. 


� 
lo stesso ufficio Valutazione 
Impatto (uVI) del 
Senato ad individuare 
le 
linee 
di 
azione, che 
potrebbero portare 
ad un rafforzamento circa 
la 
valutazione 
degli 
atti 
normativi, soprattutto al 
fine 
di 
renderla 
utilizzabile 
per una 
pi� ampia stima delle politiche pubbliche (12). 


A parere del Senato, pertanto, sar� necessario: 


Dal punto di vista procedurale: 


(12) Per approfondimenti: 
ufficio Valutazione 
Impatto, �l'incompiuta. dalla teoria alla prassi: 
la valutazione degli atti normativi in italia� 
- aprile 2018 - Senato della Repubblica. 

RASSEGNA 
AVVOCATuRA 
DELLO 
STATO - N. 2/2018 


-adottare 
un approccio ciclico e 
seguire 
i 
singoli 
atti 
fino all'attuazione 
e 
alla 
identificazione 
degli 
effetti, focalizzando le 
risorse 
sulla 
valutazione 
successiva 
pi� che su quella preventiva; 
-ridurre 
la 
frammentazione 
delle 
fonti 
e 
rendere 
pi� efficiente 
la 
governance 
dei processi di valutazione in seno alle istituzioni; 
-adottare 
un 
approccio 
selettivo 
alla 
valutazione 
per 
garantire 
l'efficienza 
allocativa; 


Dal punto di vista organizzativo: 


-dotare 
le 
istituzioni 
di 
competenze 
multidisciplinari, 
anche 
attraverso 
percorsi di formazione del personale; 


-accrescere 
la 
collaborazione 
fra 
le 
istituzioni 
e 
gli 
enti 
di 
ricerca 
per 
realizzare 
con l'aiuto esterno quanto non pu� essere gestito internamente; 


-unificare 
le 
funzioni 
di 
coordinamento 
del 
ciclo 
della 
valutazione 
in 
una 
specifica 
struttura 
amministrativa, eliminando le 
attuali 
frammentazioni 
nella 
governance 
istituzionale, almeno per le amministrazioni statali; 


Dal punto di vista dei contenuti: 


-costruire 
un patrimonio condiviso di 
conoscenze 
e 
linguaggi, a 
partire 
dalla 
gestione 
istituzionale 
dei 
database, che 
consenta 
di 
integrare 
le 
analisi 
e 
le valutazioni sugli atti normativi per specifiche politiche pubbliche; 
-strutturare 
i 
processi 
di 
selezione 
delle 
tecniche 
da 
utilizzare, 
bilanciando 
il 
ricorso 
alla 
consultazione 
e 
alla 
ricerca 
scientifica, 
quando 
la 
rilevanza 
degli 
interventi � molto alta; 


-estendere 
la 
valutazione 
ai 
benefici 
percepiti 
dai 
cittadini, 
senza 
la 
quale 
l'intero esercizio valutativo pu� risultare inutile se non dannoso. 


Molto 
� 
stato 
fatto 
ma 
ancora 
tanto 
bisogner� 
fare 
per 
attuare 
la 
normativa 
sin qui 
richiamata. Ci� che 
si 
auspica 
� 
che 
tali 
strumenti 
non rimangano inutilizzati 
e 
che 
la 
loro concreta 
attuazione 
sia 
in grado di 
colmare 
il 
Gap esistente 
tra 
l�Italia 
e 
gli 
altri 
paesi 
Europei 
in 
termini 
di 
efficienza 
della 
performance 
della 
Pubblica 
Amministrazione, nonch� 
della 
qualit� 
della 
normazione. 


Ci� inciderebbe, come 
si 
� 
accennato in precedenza, sullo sviluppo sociale, 
competitivit� 
economica 
e 
produttiva 
del 
Paese, 
con 
notevoli 
risvolti 
positivi in termini di risparmio di denaro pubblico. 



TemiisTiTuzionali
Avvocatura 
Generaledello 
Stato 


CIRCOLARE 
N. 33/2018 
Oggetto: Diritto di accesso ex L. n. 241/1990. 


Con riferimento alle 
disposizioni 
operative 
di 
cui 
alla 
circolare 
n. 4/2018 e 
tenuto conto delle 
interazioni 
dell'accesso civico con il 
diritto di 
accesso ex L. a. 241/1990 (cd. accesso documentale) 
si 
ritiene 
opportuno, a 
maggior chiarimento delle 
relative 
procedure, richiamare 
le 
modalit� di esercizio del diritto di accesso documentale. 


1) Caratteristiche dell'accesso documentale. 


Ambito soggettivo: 
Il 
diritto di 
accesso documentale 
� 
riconosciuto a 
tutti 
i 
soggetti 
privati 
che 
abbiano un interesse 
diretto, 
concreto 
ed 
attuale 
corrispondente 
a 
una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata 
e 
collegata al documento del quale � richiesto l'accesso. 
Quindi 
a 
differenza 
dell'accesso 
civico, 
l'accesso 
documentale 
� 
necessariamente 
correlato 
ad 
una situazione soggettiva giuridicamente tutelata. 


Ambito oggettivo: 
L'accesso 
riguarda 
i 
documenti 
amministrativi 
formati 
o 
stabilmente 
detenuti 
dall'Avvocatura 
dello Stato in conformit� 
a 
quanto stabilito nel 
capo V 
della 
legge 
7 agosto 1990 n. 241, e 
successive modificazioni. 
Il 
diritto 
di 
accesso 
si 
esercita 
con 
riferimento 
ai 
documenti 
amministrativi 
materialmente 
esistenti 
al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Avvocatura dello Stato. 
Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti. 


2) Presentazione della domanda di accesso (accesso formale). 


L'istanza 
di 
accesso pu� essere 
presentata 
a 
mano, per posta 
ordinaria 
o per via 
telematica 
all'ufficio 
dell'Avvocatura 
Generale 
o 
delle 
Avvocature 
Distrettuali 
che 
detiene 
l'atto. 
La 
richiesta 
di 
accesso pu� essere 
presentata 
anche 
per il 
tramite 
dell'Ufficio Relazioni 
con il 
Pubblico 
che 
provveder� 
a 
inoltrarla 
alla 
struttura 
competente. L'istanza 
deve 
contenere 
gli 
elementi 
di 
cui all'allegato modulo di richiesta. 



RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


Il 
termine 
di 
trenta 
giorni, previsto dall'art. 6 del 
d.p.r. n 184/2006, per il 
riscontro della 
richiesta, 
decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell'Avvocatura dello Stato. 


3) accesso informale. 


Il 
diritto di 
accesso pu� essere 
esercitato in via 
informale, mediante 
richiesta 
anche 
verbale, 
qualora, 
in 
base 
alla 
natura 
del 
documento 
richiesto, 
non 
risulti 
l'esistenza 
di 
controinteressati. 
Per 
'controinteressati' 
si 
intendono, 
ai 
sensi 
dell'art. 
22 
della 
legge 
n. 
241/1990, 
'tutti 
i 
soggetti, 
individuati 
o 
facilmente 
individuabili 
in 
base 
alla 
natura 
del 
documento 
richiesto, 
che 
dal-
l'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza'. 
L'interessato sar� 
invitato a 
presentare 
richiesta 
d'accesso formale 
qualora 
non sia 
possibile 
l'accoglimento immediato della 
richiesta 
in via 
informale, ovvero sorgano dubbi 
sulla 
legittimazione 
del 
richiedente, sulla 
sua 
identit�, sui 
suoi 
poteri 
rappresentativi, sulla 
sussistenza 
dell'interesse, sull'accessibilit� del documento o sull'esistenza di controinteressati. 


4) Registro dell'accesso documentale. 


Un apposito registro cartaceo, da 
redigere 
secondo i 
contenuti 
riportati 
nel 
modello allegato, 
sar� 
conservato presso ogni 
sede 
Distrettuale 
e 
per la 
sede 
Generale 
(in attesa 
della 
predisposizione 
di 
un unico registro informatico condiviso) presso ogni 
ufficio che 
detiene 
il 
documento 
oggetto della richiesta di accesso documentale. 
Si 
ricorda 
che 
il 
contenuto del 
registro, a 
differenza 
dell'accesso civico generalizzato, non � 
sottoposto a pubblicazione. 


Nel 
caso 
di 
richieste 
irregolari 
o 
incomplete 
il 
Segretario 
Generale 
o 
gli 
Avvocati 
Distrettuali, 
in ossequio a 
quanto previsto dal 
comma 
5 dell'art. 6 del 
d.p.r. n. 184/2006, devono darne, 
entro dieci 
giorni, comunicazione 
al 
richiedente 
tramite 
raccomandata 
o altro mezzo idoneo 
ad 
accertare 
la 
ricezione. 
In 
tal 
caso 
il 
termine 
ricomincia 
a 
decorrere 
dalla 
presentazione 
della 
domanda corretta. 
Analogamente 
va 
annotato sul 
registro l'avvenuto accesso informale 
ovvero il 
diniego controfirmato 
dal soggetto richiedente. 


5) Controinteressati. 


Se 
dall'esame 
della 
richiesta 
di 
accesso vengono individuati 
soggetti 
controinteressati, il 
Segretario 
Generale 
o 
gli 
Avvocati 
Distrettuali 
provvederanno 
a 
darne 
comunicazione 
agli 
stessi, 
inviando copia dell'istanza. 
Entro dieci 
giorni 
dalla 
ricezione 
della 
comunicazione 
i 
controinteressati 
possono presentare 
una 
motivata 
opposizione 
alla 
richiesta 
di 
accesso. Decorso tale 
termine, accertata 
l'avvenuta 
ricezione della comunicazione, l'Ufficio provvede sulla richiesta. 


6) Competenza a decidere sull'istanza di accesso. 


La 
competenza 
a 
decidere 
sull'istanza 
di 
accesso � 
del 
Segretario Generale, per l'Avvocatura 
Generale dello Stato, e degli 
Avvocati Distrettuali, per le 
Avvocature Distrettuali. 
L'accoglimento 
della 
richiesta 
di 
accesso 
� 
comunicata 
all'interessato 
dal 
Segretario 
Generale 


o dagli 
Avvocati Distrettuali. 
La 
comunicazione 
del 
differimento, 
della 
limitazione 
o 
del 
rigetto 
dell'accesso 
richiesto, 
deve 
essere 
adeguatamente 
motivata 
con 
specifico 
riferimento 
alla 
normativa 
vigente, 
alle 
tipologie 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


di 
documenti 
sottratti 
all'accesso e 
alle 
circostanze 
di 
fatto per cui 
la 
richiesta 
non pu� essere 
accolta cosi come proposta. 


7) Disciplina dei casi di esclusione. 


I 
casi 
di 
esclusione 
dell'accesso 
sono 
individuati 
dal 
Regolamento 
per 
la 
disciplina 
di 
categorie 
di 
documenti 
formati 
o 
comunque 
rientranti 
nell'ambito 
delle 
attribuzioni 
dell'Avvocatura 
dello Stato sottratti 
al 
diritto di 
accesso adottato con D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1996 n. 89. 


8) modalit� di accesso. 


L'accesso 
al 
documento 
richiesto 
avverr� 
secondo 
la 
modalit� 
richiesta 
all'atto 
della 
domanda. 
Nel 
caso di 
documenti 
contenenti, in parte, informazioni 
non accessibili 
all'interessato, possono 
essere 
rilasciate 
copie 
parziali 
dei 
documenti. tali 
copie 
devono comprendere 
la 
prima 
e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate. 
L'esame 
dei 
documenti 
� 
gratuito. Il 
rilascio di 
copia 
degli 
stessi 
� 
subordinato al 
rimborso 
del costo di riproduzione di cui al successivo punto 9. 
Se 
� 
stato chiesto di 
ricevere 
le 
copie 
dei 
documenti 
tramite 
servizio postale, la 
spedizione 
avverr� previa ricezione delle marche corrispondenti al costo di riproduzione. 
Nel 
caso di 
trasmissione 
in via 
telematica 
di 
documenti 
gi� 
archiviati 
in formato elettronico 
nulla 
� 
dovuto. Qualora 
invece 
sia 
necessaria 
la 
scansione 
di 
documenti 
cartacei 
i 
costi 
sono 
determinati 
alla 
stregua 
di 
quelli 
stabiliti 
per la 
riproduzione 
da 
cartaceo di 
cui 
al 
successivo 
punto 9. Le 
medesime 
disposizioni 
si 
applicano nel 
caso in cui 
il 
rilascio di 
copia 
della 
documentazione 
avvenga tramite il trasferimento degli atti su supporto di memorizzazione. 


9) Rimborso delle spese per il rilascio di copie. 


Il 
costo di 
riproduzione 
per il 
rilascio di 
copia 
del 
documento, fissato con delibera 
del 
Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 
3 
dicembre 
1993 
in 
conformit� 
alla 
nota 
della 
Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
del 
19 marzo 1993 n. UCA/27720/928, � 
di 
� 0,26 da 
1 a 
2 copie, di 
� 
0,52 da 
3 a 
4 copie 
e 
cosi 
di 
seguito, da 
corrispondere 
mediante 
applicazione 
di 
marche 
da 
bollo da annullare con il datario a cura dell'ufficio. 


10) Rilascio di copia autentica. 


Qualora 
le 
copie 
debbano essere 
rilasciate 
in forma 
autentica 
(copia 
conforme 
all'originale), 
il 
richiedente 
� 
tenuto ad assolvere 
la 
prevista 
imposta 
di 
bollo, unitamente 
ai 
rimborsi 
di 
cui 
al 
punto 9, mediante 
presentazione 
delle 
relative 
marche 
al 
momento della 
consegna 
dei 
documenti; 
l'ufficio competente ne curer� il relativo annullamento. 


IL SEGREtARIo GENERALE 
avv. Paolo Grasso 


elenco allegati: 


(omissis) 



RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


autorit� nazionale 
anticorruzione: 
Relazione annuale - anno 2017 


Roma, Senato 
della 
Repubblica, 14 giugno 
2018 


intervento del Presidente 


Raffaele Cantone 


autorit�, Signore, Signori 


Nel 
giugno 
del 
2014, 
proprio 
in 
questi 
giorni, 
1'ANAC 
cambiava 
del 
tutto 
i 
suoi 
connotati. Nei 
mesi 
precedenti 
il 
Paese 
era 
stato scosso dalle 
notizie 
di 
alcuni 
gravi 
fatti 
corruttivi, 
in 
particolare 
connessi 
al 
grande 
evento 
Expo 
2015 
e 
al 
c.d. "Mose 
di 
Venezia", e 
Governo e 
Parlamento, come 
evidenziato da 
un 
autorevole 
studioso, vollero mandare 
un segnale, istituendo in Italia 
un presidio 
forte 
a 
tutela 
della 
trasparenza 
e 
della 
legalit� 
nella 
pubblica 
amministrazione. 


Investirono sulla 
neocostituita 
e 
molto gracile 
struttura 
dell'ANAC, rafforzandola 
attraverso 
l'iniezione 
di 
nuovi 
poteri 
e 
facendole 
inglobare, 
con 
una 
fusione 
per incorporazione, l'Autorit� 
per la 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici. 


Sono passati 
appena 
quattro anni, ma, per i 
tanti 
cambiamenti 
verificatisi 
nel 
contesto 
generale, 
sembra 
trascorsa 
un'era 
geologica. 
Allora 
si 
dovette 
partire 
in corsa; 
bisognava 
controllare 
gli 
appalti 
di 
Expo e 
farlo in tempi 
stretti 
e 
in una 
situazione 
di 
emergenza, con due 
strutture 
cos� 
diverse 
da 
integrare 
e 
senza 
che 
nemmeno fosse 
stato nominato l'intero Consiglio dell'Autorit�, che 
entr� in carica solo il 14 luglio. 


Come 
� 
noto l'Expo si 
� 
poi 
regolarmente 
svolto; 
nessuno degli 
appalti 
controllati 
� 
stato sfiorato da 
indagini 
giudiziarie 
e 
sembrano smentite 
anche 
le 
previsioni 
pi� pessimistiche 
sui 
costi, visto che, con l'approvazione 
del 
bilancio 
finale, saranno distribuiti utili. 


Da 
allora 
l'Autorit� 
si 
� 
imposta 
come 
un 
riferimento 
per 
amministrazioni, 
imprese 
e 
cittadini, tanto che 
le 
sono state 
assegnate 
anche 
nuove 
e 
non meno 
difficili 
sfide 
come 
quella 
dell'attuazione 
del 
Codice 
degli 
appalti 
e 
quella, 
forse pi� lontana dalla 
mission 
istituzionale, degli arbitrati bancari. 


Ha 
anche 
guadagnato credito internazionale, attraverso le 
tante 
relazioni 
bilaterali 
e 
multilaterali 
intrecciate, partecipando alle 
sessioni 
di 
lavoro delle 
Nazioni 
Unite, del 
Consiglio d'Europa, del 
Greco, dell'ocse, del 
G7 e 
assumendo 
un 
ruolo 
di 
primo 
piano 
nel 
processo 
di 
Berlino, 
per 
l'ingresso 
dei 
Paesi 
Balcanici nella UE. 


Il 
quadro normativo si 
� 
arricchito di 
nuovi 
tasselli, diventando un puzzle 
di 
non 
semplice 
composizione. 
Per 
conoscere 
poteri 
e 
funzioni 
dell'ANAC 



tEMI 
IStItUzIoNALI 


non basta 
consultare 
un'unica 
legge 
ma 
una 
serie 
di 
norme 
sparse 
in pi� provvedimenti 
a 
cui, con non poche 
difficolt�, pu� essere 
data 
una 
lettura 
unitaria. 


Neppure 
dal 
punto di 
vista 
dell'organizzazione 
interna 
l'impianto normativo 
appare 
pi� 
razionale; 
grazie 
a 
una 
norma 
introdotta 
nella 
legge 
di 
bilancio 
per l'anno in corso, l'ANAC transiter�, anche 
sotto il 
profilo ordinamentale, 
nel 
sistema 
delle 
autorit� 
indipendenti 
e 
lo far� 
adottando propri 
regolamenti, 
resi 
per� complicati 
dalle 
stratificazioni 
normative 
e 
da 
vincoli 
di 
spesa 
su cui 
torner� nelle conclusioni. 


Questa 
breve 
premessa 
� 
per rimarcare 
che 
i 
quattro anni 
trascorsi 
sono 
stati 
impiegati, pur fra 
i 
tantissimi 
impegni 
quotidiani, a 
dare 
una 
struttura 
razionale 
all'Autorit� 
e, sebbene 
non mi 
sento di 
dire 
che 
l'impresa 
sia 
del 
tutto 
riuscita, 
voglio 
rivendicare 
con 
orgoglio 
quantomeno 
il 
metodo 
seguito, 
quello, 
cio�, della 
massima 
apertura 
all'esterno, con l'obiettivo di 
rifuggire 
da 
logiche 
autoreferenziali. 


L'idea 
perseguita 
� 
stata 
quella 
di 
un'Autorit� 
che 
potesse 
diventare 
punto 
di 
riferimento e 
luogo visibile 
non solo all' 
�ultimo miglio�, attraverso i 
suoi 
atti, ma anche prima, in quanto istituzione aperta al dialogo e al confronto. 


Questo 
� 
avvenuto 
tramite 
varie 
iniziative, 
tra 
le 
quali 
voglio 
citare 
la 
diffusione 
della 
cultura 
della 
legalit� 
rivolta 
ai 
giovani 
(si 
pensi 
alla 
Carta 
d'intenti, 
che 
ci 
vede 
in partnership 
con il 
Ministero dell'istruzione, la 
Direzione 
nazionale 
antimafia 
e 
l'Associazione 
nazionale 
magistrati; 
alla 
selezione 
di 
tirocinanti 
e 
volontari 
del 
servizio 
civile; 
alla 
cooperazione 
con 
molti 
atenei 
per 
contribuire 
al 
dibattito 
scientifico 
e 
allo 
sviluppo 
di 
una 
cultura 
della 
conoscenza 
delle 
regole 
e 
del 
merito) e 
il 
dialogo con i 
cittadini 
e 
in generale 
con 
il 
mondo della 
societ� 
civile 
(mi 
riferisco ai 
protocolli 
gi� 
siglati 
con Libera 
e 
transparency 
international, a 
cui 
si 
sono aggiunti 
quelli 
con Cittadinanza 
Attiva, 
openpolis, ActionAid e Labsus-laboratorio per la sussidiariet�). 


Altrettanto 
importante 
� 
stato 
il 
confronto 
con 
gli 
stakeholders 
per 
assumere 
decisioni 
partecipate. 
� 
ormai 
consolidata 
la 
prassi 
di 
sottoporre 
gli 
atti 
di 
regolazione 
a 
consultazione 
pubblica 
e 
poi 
al 
parere 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
prima 
della 
loro 
adozione, 
ma 
anche 
di 
attivare 
ogni 
anno 
tavoli 
di 
lavoro 
con 
esperti, 
istituzioni 
e 
operatori 
per 
confrontarsi 
sul 
piano 
nazionale 
anticorruzione. 


In 
questa 
stessa 
prospettiva 
si 
segnala 
che 
per 
il 
quarto 
anno 
l'Autorit� 
ha 
organizzato 
la 
giornata 
dei 
responsabili 
della 
prevenzione 
della 
corruzione, 
un 
laboratorio 
ormai 
permanente 
per 
ascoltare 
e 
affrontare 
i 
problemi 
concreti 
derivanti 
dall'attuazione 
della 
normativa 
anticorruzione 
all'interno delle 
amministrazioni. 


Anche 
su un tema 
cruciale 
come 
l'individuazione 
delle 
cause 
e 
dei 
fattori 
della 
corruzione 
e 
la 
sua 
misurazione 
vogliamo 
andare 
in 
questa 
direzione. 
Gli 
indici 
al 
momento disponibili, come 
quello di 
transparency 
international 
sulla 
percezione 
della 
corruzione, utili 
per valutare 
il 
livello di 
fiducia 
dei 
cittadini 
e 
il 
grado di 
permeabilit� 
del 
Paese, non bastano. Per tale 
ragione 
era 



RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


stato costituito un gruppo di 
lavoro, composto anche 
da 
esperti 
del 
mondo accademico, 
che nel 2016 aveva elaborato un primo rapporto (1). 


Nel 
novembre 
scorso 
� 
stato 
poi 
siglato 
un 
protocollo 
con 
il 
Dipartimento 
per 
le 
politiche 
di 
coesione 
della 
Presidenza 
del 
Consiglio, 
l'Agenzia 
per 
la 
coesione, l'Istat 
e 
i 
Ministeri 
dell'economia, dell'interno e 
della 
giustizia, con 
lo scopo di 
promuovere 
la 
sperimentazione 
di 
indici 
di 
misurazione 
dei 
fenomeni 
corruttivi, attraverso la 
creazione 
e 
l'alimentazione 
di 
apposite 
banche 
dati, 
anche 
cogliendo 
le 
potenzialit� 
offerte 
dai 
prezzi 
di 
riferimento 
che 
l'Autorit� 
ha il compito di elaborare. 


A 
questo tema 
� 
stato anche 
dedicato, nell'ottobre 
2017, un evento organizzato 
nell'ambito della 
presidenza 
italiana 
del 
G7, con il 
quale 
l'Autorit� 
ha 
provato 
a 
coinvolgere 
i 
partner 
internazionali 
sull'argomento, 
ottenendo 
significative 
adesioni. 


Infine, nel 
marzo di 
quest'anno, si 
� 
aggiunto un ulteriore 
tassello: 
dopo 
aver acquisito il 
parere 
del 
Garante 
della 
privacy, l'Autorit� 
ha 
approvato un 
regolamento per disciplinare 
le 
modalit� 
di 
accesso alle 
proprie 
banche 
dati. 
Nessuna 
"gelosia" 
su queste 
informazioni 
ma 
condivisione 
per consentire 
il 
loro 
utilizzo 
a 
fini 
di 
studio 
e 
ricerca, 
perch� 
la 
lotta 
alla 
corruzione 
ha 
bisogno 
del supporto di tutti. 


la prevenzione della corruzione 


Per 
l'esame 
pi� 
approfondito 
delle 
attivit� 
svolte 
dall'Autorit� 
si 
rinvia 
alla 
relazione 
completa, 
pubblicata 
sul 
sito, 
limitandosi 
qui 
solo 
a 
qualche 
cenno. 


Punto di 
partenza 
non pu� che 
essere 
il 
piano nazionale 
anticorruzione, 
il 
pi� 
importante 
documento 
di 
indirizzo 
per 
l'attuazione 
della 
strategia 
di 
prevenzione. 
Nel 
2017 
� 
stato 
aggiornato 
il 
primo 
piano 
adottato 
dall'Autorit� 
nel 
2016 (2), proseguendo con la 
gi� 
sperimentata 
tecnica 
degli 
approfondimenti 
per 
aree 
e 
settori 
caratterizzati 
da 
peculiarit� 
organizzative 
e 
funzionali, 
concentrandosi 
sulle 
autorit� 
di 
sistema 
portuale, sui 
commissari 
straordinari 
di Governo e sulle universit�. 


Grazie 
a 
tavoli 
di 
lavoro molto partecipati, sono state 
individuate, come 
era 
accaduto l'anno precedente 
con la 
sanit�, aree 
di 
rischio e 
misure 
da 
adottare, 
non calandole dall'alto. 


Qualche 
parola 
in pi� va 
dedicata 
al 
piano 
sulle 
universit�. Il 
documento 
si 
� 
giovato del 
contributo di 
qualificati 
esponenti 
dell'intero mondo accademico, 
che, 
superando 
posizioni 
polemiche 
che 
vedevano 
nell'iniziativa 
del


(1) analisi 
istruttoria per 
l'individuazione 
di 
indicatori 
di 
rischio corruzione 
e 
di 
prevenzione 
e 
contrasto nelle amministrazioni pubbliche, disponibile sul sito dell'Autorit�. 
(2) Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


l'Autorit� 
una 
compromissione 
dell'autonomia 
universitaria, 
ha 
saputo 
cogliere 
questa 
occasione 
per una 
riflessione 
di 
fondo sui 
rischi 
che 
anche 
in questo 
settore sono presenti. 


Nel 
piano 
si 
trovano indicazioni 
su misure 
concrete 
per la 
didattica 
e 
la 
ricerca, 
per 
il 
reclutamento 
di 
docenti 
e 
ricercatori 
e 
per 
la 
definizione 
pi� 
precisa 
di 
cause 
di 
incompatibilit� 
con lo svolgimento di 
incarichi 
esterni, assicurando 
sempre 
maggiore 
trasparenza 
sulla 
propria 
organizzazione 
e 
attivit�. 
ora, per�, tocca 
a 
professori 
e 
ricercatori 
farsi 
protagonisti 
di 
un processo che 
rafforzi il prestigio delle universit�! 


L'aggiornamento del 
piano 
per il 
2018 proseguir� 
sulle 
stesse 
direttrici, 
focalizzando l'attenzione 
su rifiuti, immigrazione, agenzie 
fiscali 
e 
semplificazione. 


L'attivit� 
di 
regolazione 
ha 
affrontato anche 
altri 
temi: 
nel 
mese 
di 
marzo 
dello scorso anno, in collaborazione 
con il 
Ministero della 
salute 
e 
l'Agenas, 
sono state 
adottate 
le 
linee 
guida 
sui 
codici 
di 
comportamento nel 
servizio sanitario 
nazionale, 
per 
individuare 
obblighi 
e 
divieti 
degli 
operatori 
in 
relazione, 
tra 
l'altro, 
a 
liste 
di 
attesa 
e 
attivit� 
professionali 
(3); 
nel 
novembre 
quelle, 
molto attese, sulle 
societ� 
pubbliche 
(4) per fornire 
un supporto interpretativo 
a seguito delle modifiche del decreto legislativo 97 del 2016. 


Per 
quanto 
attiene 
alla 
vigilanza, 
si 
segnala 
l'apertura 
di 
241 
istruttorie 
ma 
con 
una 
limitata 
applicazione 
delle 
sanzioni 
per 
omessa 
adozione 
dei 
piani 
(ne 
sono state 
irrogate 
solo 8, ancora 
meno, quindi, delle 
12 dell'anno precedente), 
a 
dimostrazione 
di 
come 
gli 
obblighi 
normativi 
siano 
oggi 
diffusamente 
rispettati. 


L'analisi 
a 
campione, realizzata 
anche 
quest'anno grazie 
alla 
collaborazione 
con l'Universit� 
di 
Roma 
tor Vergata 
ha, infatti, confermato che 
ormai 
il 
90% 
delle 
amministrazioni 
adotta 
il 
piano, 
ma 
ha 
anche 
rimarcato 
persistenti 
carenze 
nella 
fase 
di 
monitoraggio e 
di 
coordinamento con altri 
strumenti 
di 
programmazione. 


I 
problemi 
pi� 
significativi 
emersi 
dalla 
vigilanza 
riguardano, 
per�, 
l'applicazione 
della 
rotazione 
e 
la 
nomina 
e 
revoca 
dei 
responsabili 
della 
prevenzione. 


Pur 
essendo 
stata 
ribadita 
nel 
piano 
l'importanza 
della 
rotazione, 
permane 
la 
resistenza 
all'adozione 
della 
misura, 
spesso 
nascosta 
dietro 
presunte 
esigenze 
organizzative, nonostante 
l'Autorit� 
- soprattutto nelle 
realt� 
di 
ridotte 
dimensioni 
come 
i 
piccoli 
comuni 
- si 
sia 
fatta 
carico di 
indicare 
possibili 
misure 
alternative 
(ad 
esempio, 
l'affiancamento 
di 
pi� 
funzionari 
nell'istruttoria). 


In alcuni 
casi, la 
rotazione 
non � 
stata 
attuata 
neppure 
in presenza 
di 
persone 
sottoposte 
a 
procedimenti 
penali 
o disciplinari 
per fatti 
molto gravi; 
in 
una 
ASL, ad esempio, un dirigente 
rinviato a 
giudizio per associazione 
a 
de


(3) Delibera n. 358 del 29 marzo 2017. 
(4) Delibera n. 1134 dell' 
8 novembre 2017. 

RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


linquere 
e 
truffa, non solo non era 
stato adibito ad altre 
funzioni 
e 
sottoposto 
a 
procedimento disciplinare 
ma 
gli 
era 
stato anche 
rinnovato l'incarico, tanto 
da indurre l'Autorit� ad attivare i poteri ispettivi e di diffida. 


Sul 
responsabile 
della 
prevenzione, l'obiettivo perseguito dall'Autorit� 
� 
di 
evitare 
sia 
che 
tale 
incarico venga 
rivestito dai 
titolari 
delle 
funzioni 
di 
indirizzo 
politico, con sovrapposizione 
delle 
posizioni 
di 
controllore 
e 
controllato, 
sia 
che 
intervengano revoche 
della 
funzione 
di 
carattere 
�ritorsivo� 
che 
compromettano 
l'autonomia 
dell'organo. 
Lo 
strumento 
che 
la 
legge 
riserva 
al-
l'Autorit� 
a 
tale 
scopo (5) �, per�, decisamente 
insufficiente 
perch� 
consiste 
in 
una 
semplice 
richiesta 
di 
riesame 
alle 
amministrazioni, 
che 
ben 
possono 
poi confermare la propria decisione. 


Numerose 
attivit� 
di 
vigilanza 
(oltre 
200 
procedimenti) 
hanno 
riguardato 
l'applicazione 
delle 
misure 
di 
pre-employment 
(inconferibilit� 
e 
incompatibilit� 
degli 
incarichi), on-employment 
(conflitti 
di 
interesse 
nello svolgimento delle 
funzioni) e 
post-employment 
(situazioni 
di 
pantouflage 
successive 
alla 
cessazione 
dell'incarico) finalizzate 
a 
prevenire 
i 
conflitti 
di 
interesse 
e, quindi, la 
compromissione dell'imparzialit�. 


tra 
i 
casi 
trattati, da 
citare 
� 
quello relativo al 
presidente 
di 
un consorzio 
di 
sviluppo industriale 
(6); 
l'Autorit� 
aveva 
ritenuto la 
nomina 
inconferibile 
e 
tale 
decisione 
non era 
stata 
eseguita 
dal 
responsabile 
della 
prevenzione 
della 
corruzione 
ed era 
stata 
impugnata 
dal 
consorzio; 
ribaltando la 
decisione 
del 
tar, 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
ha 
ritenuto 
corretto 
l'operato 
dell'Autorit�, 
ma 
soprattutto 
ha 
qualificato 
i 
suoi 
poteri 
non 
come 
meramente 
ricognitivi 
ma 
di 
accertamento costitutivo di effetti giuridici (7). 


Va 
anche 
menzionato un complesso accertamento in materia 
di 
pantouflage, 
a 
cui 
ha 
anche 
contribuito la 
Guardia 
di 
Finanza, relativo al 
presidente 
di 
un'autorit� 
portuale 
che, cessato l'incarico, aveva 
instaurato un rapporto di 
consulenza 
con un'impresa 
di 
navigazione, destinataria 
di 
provvedimenti 
autorizzativi 
e 
concessori 
da 
parte 
della 
medesima 
autorit� 
(8). 
Pur 
ritenendo 
configurata 
la 
violazione 
non si 
sono potute 
applicare, per�, le 
sanzioni 
interdittive 
previste, per non avere 
la 
norma 
individuato l'autorit� 
competente 
a 
irrogarle, 
carenza che sar� segnalata a Governo e Parlamento. 


Analogo 
vuoto 
normativo 
l'Autorit� 
l'ha 
gi� 
segnalato, 
lo 
scorso 
febbraio, 
per la 
mancata 
individuazione 
dell'organo competente 
ad accertare 
le 
incompatibilit� 
introdotte 
dal 
recente 
testo Unico in materia 
di 
societ� 
pubbliche, 


(5) Ci 
si 
riferisce 
all'art. 15 del 
d.lgs. 39 del 
2013 e 
all'art. 1, co. 82, della 
1. 190 del 
2012, disposizioni 
per la cui applicazione l'Autorit� sta predisponendo un regolamento. 
(6) Delibera 
n. 141 dell' 
11 novembre 
2015. Il 
caso risale 
al 
2015 ma 
� 
citato per gli 
sviluppi 
recenti. 
(7) Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 126 dell�11 gennaio 2018. 
(8) Delibera n. 207 del 21 febbraio 2018. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


rappresentando di 
non avere 
potuto dare 
risposte 
alle 
pur numerose 
e 
spesso 
fondate segnalazioni (9). 


Connesso al 
tema 
della 
prevenzione 
della 
corruzione 
� 
anche 
quello del 
whistleblowing, istituto che 
sta 
dimostrando grande 
vitalit� 
con l'incremento, 
anche 
nel 
2017, 
delle 
segnalazioni, 
purtroppo, 
per�, 
dal 
contenuto 
contrastante 
con 
lo 
spirito 
della 
norma, 
vertendo, 
in 
molti 
casi, 
su 
problematiche 
di 
carattere 
personale. 


Una 
recentissima 
legge 
(la 
179 del 
2017), adottata 
in limine 
della 
precedente 
legislatura, 
ha 
corretto 
questa 
distorsione, 
opportunamente 
considerando 
rilevanti 
le 
sole 
segnalazioni 
fatte 
"nell'interesse 
dell'integrit� 
della 
pubblica 
amministrazione", 
ampliando 
l'ambito 
soggettivo 
di 
applicazione 
della 
norma, 
estendendolo alle 
societ� 
pubbliche 
controllate 
e 
alle 
imprese 
private, ed ha 
rafforzato la tutela del segnalante. 


Sono 
state, 
a 
tal 
fine, 
introdotte 
rigorose 
sanzioni 
(con 
pene 
fino 
a 
50 
mila 
euro!) 
per 
le 
ritorsioni 
e 
le 
misure 
discriminatorie 
nei 
confronti 
del 
segnalante, 
alla 
cui 
irrogazione 
dovr� 
provvedere 
l'Autorit�; 
si 
tratta 
di 
un 
impegno 
oneroso, 
ma 
anche 
delicato 
per 
la 
natura 
degli 
accertamenti 
da 
effettuare, 
cui 
si 
� 
fatto 
fronte 
istituendo 
un 
ufficio 
ad 
hoc 
non 
ancora, 
per�, 
dotato 
del 
sufficiente 
organico. 


La 
normativa 
ha 
anche 
non poche 
ombre 
(come 
la 
scarsa 
tutela 
della 
riservatezza 
del 
segnalante 
che 
denuncia 
fatti 
di 
rilievo penale) e 
solo l'applicazione 
concreta 
evidenzier� 
l'effettiva 
utilit� 
di 
un 
istituto 
gi� 
sperimentato 
positivamente in altri Paesi. 


la trasparenza 


Passando ad esaminare 
la 
tematica 
della 
trasparenza, � 
inevitabile 
ricordare 
come 
la 
materia 
sia 
stata 
oggetto di 
una 
riforma 
nel 
2016 che 
ha 
introdotto, 
tra 
le 
altre 
novit�, 
l'accesso 
civico 
generalizzato, 
puntando 
a 
trasformare 
l'amministrazione sempre pi� in "una casa di vetro". 


La 
sfida 
lanciata 
dal 
legislatore 
� 
stata 
raccolta 
dall'Autorit�, che 
ha 
profuso 
il 
massimo impegno nel 
fornire 
indicazioni 
e 
indirizzi 
interpretativi 
con 
l'adozione 
di 
pi� linee 
guida 
(10), ma 
anche 
nel 
segnalare 
criticit� 
e 
difetti 
di 
coordinamento, 
da 
sanare 
in 
via 
legislativa 
(11). 
Su 
una 
delle 
novit� 
introdotte, 
quella 
relativa 
agli 
obblighi 
di 
pubblicazione 
delle 
situazioni 
patrimoniali 
dei 


(9) Atto di segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018. 
(10) Si 
vedano le 
linee 
guida 
di 
cui 
alle 
delibere 
n. 1309 e 
n. 1310 del 
2016 e 
n. 241 e 
n. 1134 del 
2017 
concernenti 
le 
esclusioni 
e 
i 
limiti 
all�accesso 
civico 
generalizzao, 
gli 
obblighi 
di 
pubblicit�, 
i 
compensi, 
i 
dati 
reddituali 
e 
patrimoniali, le 
spese 
per viaggi 
di 
servizio e 
missioni 
e 
l�attuazione 
della 
trasparenza 
nelle societ� pubbliche. 
(11) Si 
veda 
l'atto di 
segnalazione 
n. 6 del 
20 dicembre 
2017 che 
si 
� 
occupato delle 
modalit� 
di 
pubblicazione 
delle 
informazioni 
tramite 
le 
banche 
dati 
e 
della 
non 
razionale 
equiparazione 
degli 
obblighi 
di 
pubblicazione 
dei 
dati 
reddituali 
dei 
titolari 
di 
incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione 
o di 
governo e dirigenziali. 

RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


dirigenti, 
il 
tar 
Lazio, 
officiato 
dal 
ricorso 
di 
alcuni 
dirigenti, 
ha 
sollevato 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale, 
sospendendo 
per 
i 
ricorrenti 
l'obbligo 
di 
pubblicazione; 
al 
fine 
di 
evitare 
disparit� 
di 
trattamento, l'Autorit� 
ha 
considerato 
sospeso per tutti i dirigenti quel medesimo obbligo (12) . 


Se 
la 
vicenda, 
a 
prescindere 
dal 
merito, 
potrebbe 
indurre 
a 
considerazioni 
pessimistiche 
sugli 
ostacoli 
posti 
da 
una 
parte 
della 
burocrazia 
a 
una 
sempre 
pi� ampia 
trasparenza, gli 
esiti 
di 
un monitoraggio disposto dall'Autorit� 
autorizzano, 
al contrario, un po' di sano ottimismo. 


Nel 
2017, analizzando a 
campione 
le 
visualizzazioni 
della 
sezione 
"amministrazione 
trasparente" 
dei 
siti 
di 
alcune 
grandi 
citt�, � 
emerso non solo il 
notevole 
interesse 
dei 
cittadini 
per la 
consultazione 
delle 
piattaforme 
digitali 
ma 
soprattutto la 
concentrazione 
degli 
accessi 
su quelle 
attivit� 
a 
maggior rischio 
di 
illegalit� 
(appalti 
e 
delibere 
di 
giunta), piuttosto che 
su quelli 
che 
potrebbero 
apparire 
di 
semplice 
curiosit� 
(stipendi 
di 
politici 
e 
burocrati), 
smentendo, quindi, le 
previsioni 
di 
chi 
pensava 
che 
gli 
obblighi 
di 
pubblicazione 
avrebbero 
stimolato 
solo 
il 
voyeurismo 
digitale 
e 
non 
il 
controllo 
civico! 


Dal 
punto di 
vista 
della 
vigilanza, lo scorso anno sono stati 
aperti 
oltre 
300 
procedimenti, 
con 
sole 
19 
sanzioni 
irrogate 
per 
mancata 
pubblicazione 
dei 
dati 
obbligatori 
(in diminuzione 
rispetto alle 
98 del 
biennio 2015-2016); 
l'intervento 
dell'Autorit� 
�, 
infatti, 
teso 
pi� 
che 
a 
sanzionare, 
a 
stimolare 
la 
pi� 
efficace trasparenza. 


I 
dati 
positivi 
dal 
punto 
di 
vista 
numerico 
scontano, 
per�, 
ancora 
problemi 
sul 
piano 
qualitativo; 
dall'esame 
a 
campione 
delle 
attestazioni 
degli 
organismi 
indipendenti 
di 
valutazione, emergono carenze 
relative 
soprattutto alla 
pubblicazione 
dei 
dati 
su performance, premi 
al 
personale 
e 
tempi 
di 
pagamento. 


i contratti pubblici 


Nel 
trattare 
la 
materia 
degli 
appalti 
non si 
pu� che 
partire 
dal 
Codice 
del 
2016, come 
� 
noto, emanato per il 
recepimento delle 
direttive 
comunitarie 
del 
2014 ed entrato in vigore con grandi aspettative. 


La 
qualificazione 
delle 
stazioni 
appaltanti, 
la 
scelta 
dei 
commissari 
di 
gara 
attraverso l'estrazione 
da 
un albo, il 
rating 
di 
impresa, la 
necessit� 
della 
progettazione 
esecutiva, una 
pi� rigorosa 
regolamentazione 
del 
partenariato, 
il 
superamento della 
prassi 
delle 
deroghe 
per singoli 
appalti, l'opzione 
per un 
testo pi� snello non accompagnato da 
un regolamento lungo e 
prolisso, erano 
alcune 
delle 
novit� 
che 
avrebbero dovuto favorire 
efficienza, semplificazione 
e trasparenza. 


A 
poco 
pi� 
di 
due 
anni 
di 
distanza, 
non 
si 
va 
(ancora) 
nella 
direzione 
au


(12) Si 
vedano la 
delibera 
n. 382 del 
12 aprile 
2017 e 
i 
Comunicati 
del 
Presidente 
dell'Autorit� 
del 12 aprile 2017 e del 7 marzo 2018. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


spicata: 
su 
alcuni 
aspetti, 
anche 
per 
non 
sempre 
giustificate 
critiche, 
si 
� 
gi� 
fatta 
marcia 
indietro 
con 
il 
correttivo 
del 
2017; 
sono 
riapparse, 
per 
molti 
interventi, 
deroghe 
ad 
hoc 
e 
di 
recente 
alcuni 
hanno 
persino 
richiesto 
l'abrogazione 
del 
Codice, 
senza 
che 
nemmeno 
le 
pi� 
interessanti 
novit� 
siano 
entrate 
in 
vigore. 


La 
materia 
ha 
certamente 
bisogno di 
scelte 
chiare 
e 
inequivoche 
da 
parte 
del 
nuovo legislatore; 
il 
rilancio del 
sistema 
dei 
lavori 
pubblici 
necessita 
non 
solo di 
regole 
semplici 
e 
comprensibili, ma 
anche 
stabili, per consentire 
alla 
burocrazia il tempo di digerirle per poi applicarle in modo corretto. 


In questo senso, una 
completa 
retromarcia 
rischierebbe 
di 
creare 
una 
ulteriore 
fase 
di 
fibrillazione 
con 
una 
(nuova) 
crisi 
del 
settore 
dalla 
quale, 
invece, 
sia pure a fatica, si sta lentamente uscendo. 


Il 
Codice 
prevedeva, fra 
l'altro, che 
il 
regolamento venisse 
sostituito da 
decreti 
ministeriali 
e 
linee 
guida, 
queste 
ultime 
da 
adottarsi 
anche 
da 
parte 
del-
l'Autorit�, 
a 
cui 
spesso 
sono 
contestati 
ritardi 
e 
omissioni, 
non 
rispondenti, 
per�, al vero. 


A 
noi 
spettava 
redigere 
10 
linee 
guida 
e 
proporre 
3 
decreti 
al 
Ministro 
delle 
infrastrutture 
e 
ad 
oggi, 
malgrado 
sia 
stata 
necessaria 
la 
revisione 
dei 
testi 
gi� 
adottati 
a 
seguito del 
correttivo, l'Autorit� 
ha 
definitivamente 
licenziato 
6 linee 
guida 
(13); 
per una 
si 
� 
in attesa 
del 
parere 
del 
Consiglio di 
Stato 
(14), per due 
si 
� 
conclusa 
la 
consultazione 
(15) e 
un'altra 
potr� 
essere 
predisposta 
solo dopo l'adozione dell'apposito DPCM (16). 


Quanto 
alle 
proposte 
di 
decreto, 
una 
� 
stata 
formulata 
e 
il 
relativo 
decreto 
� 
stato 
recentemente 
pubblicato 
(17), 
un'altra 
� 
stata 
inviata 
al 
Ministro 


(13) Si 
tratta 
dei 
seguenti 
atti: 
linee 
guida 
n. 3 del 
26 ottobre 
2016 (nomina, ruolo e 
compiti 
del 
responsabile 
unico del 
procedimento per 
l'affidamento di 
appalti 
e 
concessioni); 
linee 
guida 
n. 4 del 
26 
ottobre 
2016 (procedure 
per 
l'affidamento dei 
contratti 
pubblici 
di 
importo inferiore 
alle 
soglie 
di 
rilevanza 
comunitaria, indagini 
di 
mercato e 
formazione 
e 
gestione 
degli 
elenchi 
di 
operatori 
economici); 
linee 
guida 
n. 5 del 
16 novembre 
2016 (criteri 
di 
scelta dei 
commissari 
di 
gara e 
di 
iscrizione 
degli 
esperti 
nell'albo nazionale 
obbligatorio dei 
componenti 
delle 
commissioni 
giudicatrici); 
linee 
guida 
n. 
6 del 
16 novembre 
2016 (indicazione 
dei 
mezzi 
di 
prova adeguati 
e 
delle 
carenze 
nell'esecuzione 
di 
un 
precedente 
contratto di 
appalto che 
possano considerarsi 
significative 
per 
la dimostrazione 
delle 
circostanze 
di 
esclusione 
di 
cui 
all'art. 80, comma 5, lett. c), del 
codice); 
linee 
guida 
n. 7 del 
15 febbraio 
2017 (linee 
guida per 
l'iscrizione 
nell'elenco delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici 
e 
degli 
enti 
aggiudicatori 
che 
operano mediante 
affidamenti 
diretti 
nei 
confronti 
di 
proprie 
societ� in house 
previsto dal-
l'art. 192 del 
d.lgs. 50/2016); 
linee 
guida 
n. 9 del 
28 marzo 2018 (monitoraggio delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici sull'attivit� dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato). 
(14) Si 
tratta 
delle 
linee 
guida 
relative 
alle 
indicazioni 
per la 
verifica 
del 
rispetto del 
limite 
di 
cui 
all'art. 177, co. 1, del Codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni. 
(15) Si 
tratta 
delle 
linee 
guida 
sul 
rating 
di 
impresa 
e 
quelle 
sui 
requisiti 
aggiuntivi 
delle 
imprese 
fallite o ammesse al concordato di cui all'art. 110, co. 5, lett. b), del Codice. 
(16) Ci 
si 
riferisce 
alle 
linee 
guida 
sulla 
qualificazione 
delle 
stazioni 
appaltanti 
di 
cui 
all'art. 38, 
co. 6, del Codice. 
(17) Si 
tratta 
del 
decreto n. 49 del 
7 marzo 2018, concernente 
le 
funzioni 
del 
direttore 
dei 
lavori 
e del direttore dell'esecuzione di cui all'art. 111, co. 1, del Codice. 

RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


(18), 
per 
l'ultima 
si 
� 
deciso 
un 
rinvio 
per 
ragioni 
di 
coordinamento 
con 
altro 
testo 
(19). 


Sono state 
anche 
adottate 
alcune 
linee 
guida 
non obbligatorie, particolarmente 
attese 
dagli 
operatori: 
4 
in 
via 
definitiva 
(20), 
una 
in 
via 
di 
approvazione 
e 
due 
in attesa 
del 
parere 
del 
Consiglio di 
Stato (21), cos� 
come 
sono stati 
elaborati 
i 
primi 
due 
bandi-tipo (22), pure 
molto attesi, e 
per un terzo si 
� 
chiusa 
la consultazione pubblica. 


Nella 
redazione 
dei 
testi 
determinante 
� 
stato il 
contributo del 
Consiglio 
di 
Stato, cui 
� 
stato richiesto il 
parere 
e 
le 
cui 
osservazioni 
sono state 
sempre 
recepite. 


Anche 
se 
da 
pi� 
parti 
provengono 
commenti 
nostalgici 
per 
un 
ritorno 
al 
regolamento 
(che, 
� 
bene 
ricordare, 
fu 
adottato 
dopo 
quattro 
anni 
dall'entrata 
in 
vigore 
del 
precedente 
Codice!), 
continuiamo 
a 
ritenere 
opportuna 
l'opzione 
per 
una 
regolazione 
flessibile, 
non 
prescrittiva 
ma 
descrittiva, 
che 
consenta 
una 
maggiore 
comprensione 
e 
una 
pi� 
facile 
applicazione 
da 
parte 
di 
chi 
opera 
sul 
campo; 
� 
una 
valutazione 
che 
offriamo 
al 
legislatore, 
cui 
spetter� 
l'ultima 
parola. 


L'Autorit� 
sta 
ponendo in essere 
anche 
altre 
attivit� 
per l'attuazione 
del 
Codice. 


Dal 
15 
gennaio 
scorso 
� 
operativa 
la 
procedura 
telematica 
per 
l'iscrizione 
delle 
societ� 
in house 
nel 
previsto elenco, la 
cui 
attivazione 
� 
stata 
preceduta 
dall'emanazione 
di 
linee 
guida 
e 
da 
una 
complessa 
fase 
di 
valutazione, anche 
in sede 
consultiva, di 
numerose 
richieste 
di 
chiarimento che 
hanno dato luogo 
a diversi pareri e FAQ. 


Al 
mese 
di 
marzo scorso sono giunte 
500 domande, cui 
sono conseguite, 
all'esito del vaglio, gi� numerose iscrizioni. 


In 
dirittura 
d'arrivo 
� 
l'albo 
dei 
commissari 
di 
gara, 
che 
ha 
richiesto 
l'adozione 
di 
linee 
guida 
finalizzate 
a 
definite 
chi 
pu� 
iscriversi 
e 
quali 
requisiti 
morali 
e 
professionali 
deve 
possedere, nonch� 
la 
progettazione 
e 
la 
realizza


(18) La 
proposta 
� 
finalizzata 
all'adozione 
del 
decreto di 
cui 
all'art. 83, co. 2, del 
Codice, relativo 
al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
(19) Si 
veda 
il 
Comunicato del 
Presidente 
del 
9 maggio 2018 sui 
possibili 
sistemi 
alternativi 
per 
la qualificazione degli operatori economici cui all'art. 84, co. 12, del Codice. 
(20) Si 
tratta 
dei 
seguenti 
atti: 
linee 
guida 
n. 1 del 
14 settembre 
2016 (indirizzi 
generali 
sull�affidamento 
dei 
servizi 
attinenti 
all'architettura e 
all'ingegneria); 
linee 
guida 
n. 2 del 
21 settembre 
2016 
(offerta 
economicamente 
pi� 
vantaggiosa); 
linee 
guida 
n. 
8 
del 
13 
settembre 
2017 
(Ricorso 
a 
procedure 
negoziate 
senza previa pubblicazione 
di 
un bando nel 
caso di 
forniture 
e 
servizi 
ritenuti 
infungibili); 
delibera 
n. 
556 
del 
31 
maggio 
2017 
di 
aggiornamento 
della 
determinazione 
n. 
4 
del 
7 
luglio 
2011 
(linee 
guida 
sulla 
tracciabilit� 
dei 
fluissi 
f�nanziari 
ai 
sensi 
dell'articolo 
3 
della 
legge 
13 
agosto 
2010, 
n. 
136). 
(21) Si 
tratta 
delle 
linee 
guida 
sui 
servizi 
legali, sui 
servizi 
di 
vigilanza 
privata 
e 
sulle 
clausole 
sociali. 
(22) Bando-tipo n. 1 del 
22 novembre 
2017 sull'affidamento di 
servizi 
e 
forniture 
e 
bando-tipo n. 
2 del 
10 gennaio 2018 sull'affidamento dei 
servizi 
di 
pulizia. Per un terzo bando-tipo, quello sui 
servizi 
di ingegneria e architettura, si � chiusa la consultazione il 13 giugno 2018. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


zione 
dei 
sistemi 
informatici 
necessari 
per 
la 
tenuta 
dell'albo 
stesso. 
Auspichiamo 
che possa entrare in vigore, sia pure in pi� 
step, subito dopo l'estate. 


� 
stato elaborato, anche 
in questo caso richiedendo il 
parere 
al 
Consiglio 
di 
Stato, il 
regolamento per disciplinare 
le 
delicate 
funzioni 
di 
cui 
all'art. 211, 
commi 
1-bis 
e 
1-ter 
del 
Codice, che 
hanno opportunamente 
sostituito le 
discusse 
raccomandazioni 
vincolanti 
e 
che 
permettono, 
sulla 
scorta 
di 
quanto 
gi� 
consentito all'Antitrust, l'impugnativa 
dei 
bandi 
e 
degli 
altri 
atti 
di 
gara, 
esercitabile 
autonomamente 
o 
previa 
diffida 
alle 
amministrazioni 
a 
rimuovere 
le 
illegittimit� 
riscontrate. La 
rilevanza 
del 
potere 
ha 
imposto la 
fissazione 
di 
tempi 
stringenti 
per 
la 
conclusione 
del 
procedimento 
e 
la 
delimitazione 
precisa 
del perimetro di intervento. 


Purtroppo, 
invece, 
non 
si 
� 
ancora 
concluso 
l'iter 
per 
l'emanazione 
del 
decreto che 
dovr� 
stabilire 
i 
criteri 
per la 
qualificazione 
delle 
stazioni 
appaltanti; 
l'Autorit� 
ha 
reso al 
Ministero delle 
infrastrutture 
il 
proprio parere 
sullo 
schema 
di 
decreto ministeriale 
ma 
il 
testo, per le 
resistenze 
di 
molte 
amministrazioni, 
attende 
ancora 
il 
via 
libera 
definitivo della 
Conferenza 
Unificata. � 
un passaggio indispensabile 
per giungere 
a 
una 
gestione 
efficiente 
degli 
appalti, 
che 
richieder� 
poi 
un enorme 
impegno per l'Autorit�, chiamata 
all'adozione 
delle linee guida e, successivamente, all'effettiva qualificazione. 


Non meno importanti 
rispetto a 
quelle 
gi� 
descritte 
sono le 
altre 
attivit� 
svolte 
dall'Autorit� 
in materia 
di 
appalti, quelle 
cio� 
consultive, ispettive 
e 
di 
vigilanza. 


Con riferimento all'attivit� 
consultiva, numerose 
sono state 
le 
pronunce 
rese 
in sede 
di 
precontenzioso (297, di 
cui 
35 su richiesta 
congiunta 
e 
quindi 
vincolanti 
per 
le 
parti), 
istituto 
che 
continua 
a 
riscuotere 
grande 
successo 
tanto 
che 
le 
decisioni 
hanno consentito il 
formarsi 
di 
una 
vera 
e 
propria 
giurisprudenza. 
Per 
permetterne 
una 
facile 
consultazione 
agli 
operatori, 
l'anno 
passato, 
� 
stata 
predisposta 
una 
rassegna 
ragionata 
delle 
decisioni 
in materia 
di 
avvalimento 
e 
soccorso 
istruttorio, 
disponibile 
sul 
sito; 
analoga 
operazione 
sar� 
fatta quest'anno per subappalto e partecipazione in forma aggregata. 


Molti 
sono 
stati 
anche 
i 
pareti 
resi 
al 
di 
fuori 
del 
precontenzioso 
(272), 
rilasciati 
quando 
la 
questione 
posta 
� 
di 
interesse 
non 
solo 
del 
richiedente 
ma 
pu� 
servire 
a 
formare 
un 
orientamento 
generale 
per 
amministrazioni 
e 
operatori; 
tutte 
le 
richieste 
non 
rientranti 
in 
tale 
parametro 
(pi� 
di 
1.000!) 
sono 
state, 
invece, 
archiviate 
nell'ottica 
di 
ribadire 
che 
l'Autorit� 
non 
svolge 
funzioni 
di 
consulenza 
e 
non 
intende 
ingerirsi 
nelle 
scelte 
discrezionali 
delle 
amministrazioni. 


La 
vigilanza 
in materia 
di 
lavori, servizi 
e 
forniture 
ha 
toccato molti 
ambiti, 
con circa 
1.100 istruttorie 
aperte. Sono state 
oggetto di 
attenzione, con 
relativa 
contestazione 
di 
irregolarit�, 
sia 
la 
costruzione 
di 
importanti 
infrastrutture 
(ad esempio, il 
collegamento zara-Expo, la 
Metro C di 
Roma, la 
Pe



RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


demontana 
veneta 
e 
in precedenza 
anche 
la 
Pedemontana 
lombarda 
(23)), sia 
la 
realizzazione 
di 
importanti 
privatizzazioni 
(ci 
si 
riferisce 
all'acquisizione 
della 
societ� 
LGH 
da 
parte 
di 
A2A 
nel 
settore 
delle 
mu1tiuti1ity 
e 
al 
trasferimento 
di 
quote 
del 
capitale 
dell'aeroporto 
di 
Verona 
e 
della 
societ� 
di 
trasporto 
pubblico locale della Provincia di Genova (24)). 


Da 
segnalare 
anche 
la 
vigilanza 
effettuata 
su un contratto relativo a 
una 
importante 
trasmissione 
della 
Rai 
(25) (che 
ha 
consentito all'Autorit� 
di 
misurarsi 
con 
le 
problematiche 
dei 
c.d. 
"contratti 
esclusi" 
e 
dell'utilizzo 
di 
forme 
negoziali 
non espressamente 
previste 
dal 
Codice); 
quella 
avviata 
dal 
Nucleo, 
Speciale 
Anticorruzione 
della 
Guardia 
di 
Finanza 
sugli 
appalti 
affidati 
dal 
Comune 
di 
Milano 
per 
l'informatizzazione 
degli 
uffici 
giudiziari 
(26) 
(che 
ha 
fatto 
emergere 
l'utilizzo 
di 
procedure 
negoziate 
fuori 
dai 
casi 
consentiti); 
quella 
inerente 
la 
gestione 
dei 
servizi 
idrici 
nella 
Regione 
Sardegna 
(27) (che 
ha 
evidenziato 
un non regolare 
affidamento in house 
a 
una 
societ� 
a 
partecipazione 
maggioritaria 
dell'ente); 
quella 
relativa 
alla 
gestione 
dei 
centri 
di 
accoglienza 
per richiedenti 
asilo (28) (come 
l'Hotspot 
di 
taranto, per il 
quale 
sono stati 
riscontrati 
eccessi di proroghe e affidamenti diretti). 


Sempre 
grazie 
al 
prezioso 
apporto 
del 
Nucleo 
anticorruzione 
della 
Guardia 
di 
Finanza 
sono 
stati 
controllati 
alcuni 
cantieri 
connessi 
alla 
ricostruzione 
post-terremoto 
del 
2016, 
scoprendo 
la 
presenza 
di 
imprese 
non 
regolarmente 
autorizzate 
al 
subappalto, 
ed 
� 
stata 
effettuata 
un�indagine 
ad 
ampio 
spettro 
sull'avvalimento 
che 
ha 
coinvolto 
17 
stazioni 
appaltanti, 
facendo 
emergere 
diffuse 
pratiche 
elusive 
di 
cui 
si 
� 
data 
evidenza 
con 
12 
diverse 
delibere. 


L'Autorit� 
ha 
poi 
svolto 
molte 
altre 
ispezioni 
con 
i 
propri 
dirigenti 
interni 
(se 
ne 
registrano 20), cui 
si 
aggiungono anche 
quelle 
effettuate 
dalla 
Ragioneria 
Generale dello Stato, frutto di una collaborazione avviata da anni. 


Nel 
settore 
della 
vigilanza 
si 
segnala 
anche 
l'importante 
attivit� 
di 
controllo 
sulle 
SoA, concentrata 
sui 
requisiti 
di 
imparzialit� 
dei 
soci 
e 
degli 
amministratori, 
sull'assenza 
di 
conflitti 
di 
interesse 
e 
soprattutto sul 
rispetto dei 
criteri per il rilascio delle attestazioni. 


Con riferimento a 
questo ultimo profilo, nello scorso anno l'Autorit� 
ha 
deliberato 
in 
tre 
casi 
la 
pi� 
grave 
sanzione 
della 
decadenza 
dell'autorizzazione 
e 
in un caso la 
sospensione 
di 
180 giorni, cui 
ha 
fatto seguito la 
restituzione 
dell'autorizzazione. 


(23) Delibere 
n. 1202 del 
22 novembre 
2017, n. 228 del 
2 marzo 2016, n. 829 del 
27 luglio 2017 
e n. 186 del 1marzo 2018. 
(24) Delibere 
n. 172 del 
21 febbraio 2018, n. 189 del 
1 marzo 2018 e 
n. 677 del 
28 giugno 2017. 
(25) Delibera n. 173 del 21 febbraio 2018. 
(26) Delibera n. 1006 del 11 ottobre 2017. 
(27) Delibera n. 976 del 27 settembre 2017. 
(28) Delibera n. 199 del 1 marzo 2018. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


La 
vigilanza 
dell'Autorit� 
si 
� 
svolta 
anche 
nella 
forma 
c.d. "collaborativa", 
strumento che continua a riscuotere grande apprezzamento. 


Si 
tratta, come 
� 
noto, di 
una 
modalit� 
di 
controllo innovativa 
da 
applicarsi 
a 
situazioni 
di 
una 
certa 
rilevanza 
(grandi 
manifestazioni 
sportive 
e 
culturali, 
infrastrutture 
strategiche, 
calamit� 
naturali 
o 
appalti 
particolarmente 
esposti 
a 
rischi 
corruttivi 
o 
a 
infiltrazioni 
criminali) 
in 
cui 
l'Autorit�, 
su 
richiesta 
della 
stessa 
amministrazione, verifica 
preventivamente 
le 
bozze 
degli 
atti 
di gara, secondo il c.d. �modello Expo� (29). 


Nel 
2017 e 
nei 
primi 
mesi 
del 
2018 sono stati 
sottoscritti 
15 nuovi 
protocolli 
di 
intesa 
(30), con un incremento del 
20% del 
numero delle 
procedure 
sottoposte al vaglio. 


In 
questo 
ambito 
rientra 
anche 
la 
vigilanza 
effettuata 
dall'Unit� 
operativa 
Speciale 
(31), 
costituita 
da 
personale 
della 
Guardia 
di 
Finanza, 
un 
presidio 
nato 
per 
i 
controlli 
sugli 
appalti 
dell'Expo 
e 
poi 
riutilizzato 
per 
altri 
grandi 
eventi 
(Giubileo, lavori 
post-sisma 
e 
da 
ultimo universiade 
2019), evidentemente 
per i 
risultati 
postivi 
conseguiti, come 
dimostrano la 
rapidit� 
dell� 
risposte 
fornite 
(in 
media 
3 
giorni) 
e 
l'elevato 
tasso 
di 
adeguamento 
ai 
pareri 
resi (con punte di oltre il 90%). 


Un cenno merita 
anche 
la 
gestione 
commissariale 
delle 
imprese, che 
ha 
visto l'avvio di 
26 procedimenti, 19 dei 
quali 
hanno dato vita 
a 
una 
proposta 
di 
comniissariamento, 
5 
sono 
stati 
archiviati 
mentre 
due 
sono 
in 
fase 
istruttoria. 
A 
questi 
si 
aggiungono 17 casi 
di 
"commissariamento antimafia", disposti 
dal 
Prefetto 
su 
imprese 
"interdette", 
per 
i 
quali 
l'Autorit� 
ha 
fornito 
il 
proprio 
supporto 
sin dalla fase di valutazione dei presupposti applicativi. 


L'utilit� 
pratica 
dell'istituto � 
emersa 
in modo evidente 
nel 
caso del 
commissariamento 
del 
Consorzio 
Colari, 
titolare 
del 
servizio 
di 
trattamento 
di 
gran 
parte 
dei 
rifiuti 
urbani 
prodotti 
da 
Roma 
Capitale; 
il 
Prefetto 
di 
Roma, 
giovandosi 
anche 
di 
un utile 
confronto con gli 
altri 
attori 
istituzionali 
(Regione, 
Comune, AMA 
e 
ANAC), ha 
disposto il 
commissariamento del 
servizio a 
seguito 
di 
una 
ordinanza 
contingibile 
e 
urgente 
adottata 
dalla 
Sindaca 
di 
Roma 
Capitale, 
evitando 
una 
sicura 
emergenza 
sanitaria 
e 
riuscendo 
persino 
a 
far 
firmare uno storico "contratto ponte" ad AMA e commissario. 


Nell'anno trascorso l'Autorit� 
ha 
fatto anche 
ampio utilizzo della 
meno 
invasiva 
misura 
del 
sostegno e 
monitoraggio, richiedendola 
nei 
confronti 
di 
7 


(29) 
L'Autorit� 
ha 
adottato 
per 
tale 
attivit� 
un 
apposito 
regolamento 
di 
cui 
alla 
delibera 
del 
28 
giugno 2017. 
(30) tra 
i 
soggetti 
che 
hanno fanno fatto richiesta 
di 
vigilanza 
collaborativa 
si 
annoverano la 
Regione 
Piemonte, 
il 
Commissario 
per 
i 
mondiali 
di 
sci 
di 
Cortina 
2021, 
AMA 
S.p.A., 
Roma 
Capitale, 
Metropolitana di Napoli S.p.A., la Prefettura di Catania, RFI S.p.A. e il Consorzio CoCIV. 
(31) Nel 
2017 e 
nei 
primi 
tre 
mesi 
del 
2018 l'Unit� 
operativa 
Speciale 
ha 
reso 121 pareri, di 
cui 
66 con rilievi. 

RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


diverse 
imprese, con risultati 
molto efficaci 
sul 
piano dell'adozione 
di 
misure 
di 
compliance 
anticorruzione. 


gli arbitrati bancari 


Prima 
di 
avviarmi 
alle 
conclusioni, 
vorrei 
spendere 
qualche 
parola 
sugli 
arbitrati 
bancari, 
aventi 
ad 
oggetto 
l'indennizzo 
agli 
acquirenti 
di 
obbligazioni 
subordinate 
azzerate 
dalla 
liquidazione 
di 
4 
banche, 
una 
competenza 
prevista 
dalla 
legge 
di 
stabilit� 
per 
il 
2016 
e 
su 
cui 
non 
erano 
mancate 
all'epoca 
polemiche. 


I decreti 
attuativi 
sono intervenuti 
solo nell'aprile/maggio 2017 e 
la 
nomina 
dei 
componenti 
dei 
due 
collegi 
(titolare 
e 
supplente, il 
primo presieduto 
da 
me 
e 
l'altro dal 
presidente 
della 
Camera 
arbitrale 
presso I'ANAC) vi 
� 
stata 
nel successivo luglio. 


L'Autorit� 
e 
la 
sua 
Camera 
arbitrale, per�, hanno avviato da 
subito il 
lavoro, 
con l'approvazione 
di 
importanti 
linee 
guida 
per rendere 
omogenea 
la 
valutazione 
delle 
violazioni 
degli 
obblighi 
informativi 
delle 
banche 
e 
con la 
stipula 
di 
convenzioni 
(volte 
a 
garantire 
il 
necessario supporto, anche 
di 
formazione, 
alle 
strutture 
di 
segreteria) 
con 
la 
Banca 
d'Italia 
e 
con 
il 
Fondo 
di 
solidariet�, ai quali va tutta la mia riconoscenza. 


Le 
domande 
di 
ristoro 
pervenute 
sono 
state 
oltre 
1.700, 
per 
un 
valore 
complessivo di 
circa 
di 
82 milioni 
di 
euro, con richieste 
che 
variano da 
516 
euro a poco meno di 2.000.000 euro. 


Il 
rilevante 
numero ha 
imposto di 
spalmare 
il 
lavoro tra 
i 
due 
collegi 
e 
dopo una 
prima 
udienza 
nel 
mese 
di 
dicembre, per venire 
incontro il 
pi� celermente 
possibile 
alle 
legittime 
attese 
dei 
risparmiatori, da 
met� 
marzo si 
� 
cominciato 
a 
tenere 
una 
udienza 
settimanale 
per 
entrambi 
i 
collegi, 
con 
almeno 
20 
ricorsi 
sul 
ruolo, 
cosa 
che 
ha 
consentito, 
ad 
oggi, 
gi� 
di 
definire 
circa 
il 
25% dei casi. 


Un impegno notevole 
per i 
componenti 
dei 
collegi 
arbitrali, perch� 
i 
lodi 
emessi, per i 
problemi 
in fatto e 
in diritto affrontati, sono vere 
e 
proprie 
sentenze. 


conclusioni e prospettive 


Le 
brevi 
considerazioni 
proposte 
consentono 
di 
formulare 
alcune 
conclusioni, 
anche sulle possibili prospettive future dell'Autorit�. 


Come 
si 
� 
gi� 
accennato, negli 
anni 
precedenti, l'ANAC � 
stata 
destinataria 
di 
crescenti 
e 
molteplici 
poteri 
che 
si 
� 
provato ad esercitare 
per dare 
risposte 
all'altezza 
delle 
attese, 
risposte 
che, 
come 
� 
giusto 
che 
sia, 
hanno 
incontrato convinti consensi ma anche qualche aspra critica. 


Ipotesi 
di 
rafforzamento dell'Autorit� 
sono circolate 
pure 
di 
recente 
e 
al 
di 
l� 
del 
riconoscimento 
del 
ruolo 
che 
l'ANAC 
si 
� 
ritagliata 
nel 
Paese, 
ci� 



tEMI 
IStItUzIoNALI 


che 
viene 
in evidenzia 
� 
la 
conferma, fra 
le 
direttrici 
della 
politica 
anticorruzione, 
dell'importanza 
del 
momento preventivo, sia 
pure 
in aggiunta 
a 
quello, 
indispensabile, della repressione penale. 


Un tandem, questo, che 
qualche 
risultato per il 
Paese 
ha 
conseguito se 
� 
vero che, nell'ultimo triennio, nelle 
classifiche 
di 
transparency 
international 
l'Italia 
ha 
scalato ben 15 posizioni, giungendo al 
54� 
posto; 
un dato che, con 
tutti 
i 
limiti 
di 
un'indagine 
fondata 
sulla 
percezione, dimostra 
che 
i 
cittadini, 
pur 
continuando 
a 
ritenere 
alto 
il 
livello 
di 
corruzione 
in 
Italia, 
avvertono 
anche 
segnali di inversione. 


Questo segnale 
positivo lo abbiamo constatato con le 
migliaia 
di 
esposti 
e 
richieste 
giunti 
da 
cittadini, imprenditori 
e 
amministrazioni, alcuni 
dei 
quali 
forse 
strumentali 
ad 
ottenere 
una 
sorta 
di 
"bollino" 
sul 
loro 
operato, 
ma 
in 
gran 
parte 
avanzati 
con la 
fiducia 
di 
poter avere 
una 
risposta 
adeguata 
alle 
proprie 
esigenze. 


Ed 
� 
proprio 
partendo 
da 
queste 
aspettative 
che, 
nell'ottica 
della 
leale 
collaborazione 
con il 
legislatore, mi 
permetto di 
evidenziare 
quali 
rafforzamenti 
auspicheremmo. 


Sul 
piano 
della 
prevenzione 
sarebbe 
certamente 
utile 
un 
intervento 
regola-
torio, 
da 
tempo 
atteso, 
sulle 
lobby 
e 
sulle 
fondazioni 
che 
si 
occupano 
di 
politica. 


Non riteniamo, invece, che 
l'Autorit� 
debba 
essere 
destinataria 
di 
nuovi 
poteri 
e 
funzioni 
ma 
che 
sia 
piuttosto messa 
in condizioni 
di 
poter svolgere 
quelle attribuite. 


La 
qualificazione 
delle 
stazioni 
appaltanti, la 
gestione 
dell'albo dei 
commissari 
di 
gara, 
il 
rilascio 
del 
rating 
di 
impresa, 
la 
tutela 
dei 
whistleblower 
sono, per citarne 
solo alcune, funzioni 
delicate 
e 
complesse 
che 
entreranno a 
regime 
nel 
prossimo periodo e 
che, aggiungendosi 
a 
quelle 
gi� 
in essere, richiederanno 
un grande sforzo del personale e un'adeguata motivazione. 


In 
questo 
senso, 
� 
da 
rimarcare 
positivamente 
il 
passaggio, 
finalmente 
sancito con la 
legge 
di 
bilancio, nell'ordinamento delle 
autorit� 
indipendenti, 
che 
fa 
venir 
meno 
una 
evidente 
discriminazione; 
il 
passaggio, 
per�, 
� 
stato 
reso complicato da 
stratificazioni 
normative 
e 
da 
limiti 
di 
spesa 
che 
nel 
corso 
degli anni hanno finito per penalizzare, paradossalmente, solo 1'ANAC. 


Abbiamo 
anche 
avviato 
una 
politica 
di 
nuove 
assunzioni, 
pubblicando 
con non poche 
difficolt� 
un bando di 
concorso per 35 funzionari, che 
ha 
riscosso 
un grande successo, con la partecipazione di oltre 12.000 laureati. 


Dobbiamo, tuttavia, proseguire 
su questa 
strada 
per continuare 
a 
rafforzare 
l'organico, 
tramite 
l'immissione 
di 
giovani 
motivati 
e 
la 
valorizzazione 
delle professionalit� interne. 


Il 
paradosso � 
che 
vi 
sono le 
risorse 
per fare 
tutto ci� e 
che 
non gravano 
sul 
bilancio dello Stato perch� 
vengono dall'autofinanziamento, risorse 
che, 
fra 
l'altro, 
sono 
cresciute 
grazie 
all'eccezionale 
impegno 
degli 
uffici 
nella 
lotta 
all'evasione 
dei 
contributi 
da 
versare 
in sede 
di 
gara 
(3 milioni 
di 
euro recu



RASSEGNA 
AVVoCAtURA 
DELLo 
StAto - N. 2/2018 


perati 
solo 
nell'anno 
scorso!), 
ma 
che 
non 
possono 
essere 
pienamente 
utilizzate 
senza 
un 
definitivo 
sblocco 
legislativo, 
di 
cui 
segnaliamo, 
quindi, 
la 
necessit�. 


Da 
parte 
nostra, comunque, continueremo a 
lavorare 
con il 
massimo impegno 
fino 
al 
2020, 
quando 
questo 
Consiglio 
terminer� 
il 
suo 
mandato, 
per 
far s� 
che 
la 
prevenzione 
si 
imponga, diventando un indispensabile 
strumento 
di efficienza del sistema e non un intralcio burocratico. 


Lo faremo guardando soprattutto ai 
giovani 
e 
al 
loro futuro perch�, per 
citare 
le 
parole 
del 
Papa, "non devono abituarsi 
mai 
alla 
corruzione, perch� 
quello 
che 
lasciamo 
passare 
oggi, 
domani 
si 
ripresenter�, 
finch� 
ci 
faremo 
l'abitudine e anche noi ne diventeremo ingranaggio indispensabile". 


So 
di 
poter 
concludere 
con 
questi 
auspici 
anche 
a 
nome 
degli 
altri 
colleghi 
e 
amici 
che 
compongono 
il 
Consiglio 
dell'Autorit� 
-Michele 
Corradino, 
Francesco 
Merloni, Ida 
Angela 
Nicotra 
e 
Nicoletta 
Parisi 
- e 
del 
Segretario Generale, 
Angela 
Lorella 
Di 
Gioia, 
che 
ringrazio 
per 
il 
loro 
impegno 
e 
abnegazione. 


Lasciatemi 
esprimere 
un 
profondo 
ringraziamento 
al 
Signor 
Presidente 
della 
Repubblica, che, con il 
suo autorevole 
magistero, non manca 
mai 
di 
indicare 
la corruzione come un male assoluto da combattere. 


Un 
ringraziamento 
va 
a 
tutte 
le 
Magistrature, 
all'Avvocatura 
Generale 
dello Stato per il 
costante 
supporto che 
ci 
assicura, e 
alle 
altre 
Autorit� 
indipendenti 
con 
cui 
abbiamo 
costruito 
rapporti 
stabili 
e 
di 
proficua 
collaborazione. 


Un sentito ringraziamento va 
ai 
vertici 
della 
Guardia 
di 
Finanza, che 
ci 
forniscono 
un 
sostegno 
indispensabile 
per 
il 
nostro 
lavoro, 
oltre 
che 
attraverso 
il 
Nucleo Speciale 
Anticorruzione 
anche 
mediante 
le 
altre 
unit� 
che 
operano 
stabilmente in ANAC. 


Un ringraziamento speciale 
a 
quei 
dirigenti, funzionari 
e 
dipendenti 
del-
l'Autorit� 
che 
con 
l'impegno 
quotidiano 
e 
l'alta 
professionalit� 
dimostrati 
hanno consentito il raggiungimento dei risultati fin qui ottenuti. 



CONTENZIOSONAZIONALE
La possibile confusione tra il provvedimento 
di modifica delle circoscrizioni comunali 
e la determinazione dei confini tra comuni 


Nota 
a 
CoRte 
CostituzioNaLe 
9 febbRaio 
2018 N. 21 


Antonio Mitrotti* 


L�art. 133 della 
Carta 
costituzionale 
dispone, al 
suo secondo comma, che 
il 
legislatore 
regionale 
possa 
procedere 
ad 
istituire 
nel 
proprio 
territorio 
nuovi 
Comuni 
ed a 
modificare 
le 
circoscrizioni 
comunali 
- e 
le 
relative 
denominazioni 
- previa 
consultazione 
delle 
�popolazioni 
interessate� 
(1): 
il 
che 
- � 
bene 
precisare 
-si 
applica 
anche 
nel 
caso 
in 
cui 
la 
modifica 
circoscrizionale 
non 
sia 
conseguenza 
dell�istituzione 
di 
un 
nuovo 
Comune 
ma 
l�effetto 
di 
una 
semplice 
variazione delle circoscrizioni tra Comuni. 


trattasi 
della 
consacrazione 
a 
livello costituzionale 
di 
un fondamentale 
principio partecipativo per le 
popolazioni 
locali 
destinatarie 
degli 
effetti 
di 
un 
procedimento legislativo dal 
carattere 
marcatamente 
provvedimentale: 
a 
ben 
riflettere, infatti, il 
rapporto tra 
la 
delibera 
di 
indizione 
del 
referendum 
consultivo 
e 
l�adozione 
della 
legge 
regionale 
-conclusiva 
del 
procedimento 
ex 
art. 133, c. 2, Cost. - si 
configura 
come 
tipica 
espressione 
di 
un vero e 
proprio 
provvedimento a 
formazione 
progressiva, dove 
l�organo politico -in questo 


(*) Gi� 
praticante 
forense 
presso l�Avvocatura 
dello Stato, Dottorando di 
ricerca, abilitato all�esercizio 
della professione forense. 


(1) L�esatta 
individuazione 
di 
cosa 
debba 
intendersi 
per �popolazioni 
interessate� 
ha, invero, dato 
luogo 
a 
numerosissimi 
problemi 
di 
carattere 
applicativo, 
per 
una 
sintetica 
ricostruzione 
giurisprudenziale 
sul 
punto P. CAretti 
- G. tArLi 
BArBieri, Diritto Regionale, torino, 2007, p. 207. Per un approfondimento 
dell�istituto 
referendario 
nei 
procedimenti 
ex 
artt. 
132 
e 
133 
Cost., 
t.F. 
GiuPPoni, 
Le 
�popolazioni 
interessate� 
e 
i 
referendum 
per 
le 
variazioni 
territoriali, ex 
artt. 132 e 
133 Cost.: territorio che 
vai, interesse 
che trovi, in Le Regioni, n. 3/2005, pp. 417-430. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


caso 
il 
Consiglio 
regionale 
-� 
tenuto 
a 
tener 
conto 
della 
volont� 
espressa 
dalle 
popolazioni 
locali 
interessate: 
�componendo nella propria esclusiva valutazione 
discrezionale 
gli 
interessi, sottesi 
alle 
valutazioni, eventualmente 
contrastanti, 
emersi 
nella 
consultazione� 
(C. 
cost. 
sent. 
n. 
94 
del 
2000); 
con 
l�unica 
dovuta 
precisazione 
per cui, in ogni 
caso, la 
legge 
regionale 
di 
variazione 
circoscrizionale 
non � 
mai 
un provvedimento di 
mera 
ratifica 
dell�esito 
referendario - come 
sarebbe 
una 
legge 
di 
approvazione 
di 
un atto amministrativo 
- bens�, pur sempre, una 
�scelta 
politica 
del 
Consiglio regionale�, ossia 
la 
sintesi 
di 
un 
vero 
e 
proprio 
atto 
politico, 
per 
quanto, 
ad 
onor 
del 
vero, 
vincolato 
(sotto 
il 
pregnante 
profilo 
procedimentale) 
a 
dover 
tener 
conto, 
comunque, 
della 
volont� 
espressa 
dalle 
popolazioni 
interessate 
dal 
provvedimento conclusivo 
del procedimento. 

una 
conferma, 
di 
carattere 
applicativo, 
sulla 
natura 
provvedimentale 
della 
legge 
disciplinante 
il 
procedimento di 
modifica 
circoscrizionale 
dei 
Comuni 
� 
rinvenibile, per altro, nello stesso sindacato giurisdizionale 
che 
il 
Giudice 
Amministrativo 
(2) 
-in 
deroga 
al 
principio 
che 
esclude 
la 
sindacabilit� 
di 
qualsivoglia 
atto 
interno 
al 
procedimento 
legislativo 
-pu� 
venire 
ad 
esercitare 
sulla 
legittimit� 
del 
referendum 
consultivo espletato ai 
sensi 
dell�art. 133, comma 
secondo, 
Cost.: 
sul 
punto 
si 
�, 
per 
altro, 
autorevolmente 
espressa 
-ed 
in 
questi 
stessi 
termini 
- una 
recentissima 
pronuncia 
della 
Corte 
costituzionale 
(3), del 
12 gennaio 2018, n. 2 (4). 


Si 
� 
giunti, 
in 
buona 
sostanza, 
ad 
interpretare 
il 
secondo 
comma 
dell�art. 
133 
Cost. 
nel 
senso 
di 
attribuire 
alla 
legge 
regionale 
modificativa 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
la 
natura 
di 
una 
vera 
e 
propria 
legge-provvedimento 
(5) 
che 


(2) in merito al 
sindacato che 
il 
Giudice 
Amministrativo pu� esercitare 
sugli 
atti 
di 
indizione 
del 
referendum 
- sebbene 
atti 
interni 
al 
procedimento legislativo - nonch� 
sul 
rapporto con il 
sindacato di 
costituzionalit� si veda C. cost., sent. 13 febbraio 2003, n. 47. 
(3) C. cost., sent. 12 gennaio 2018, n. 2, Par. 4, ultimo periodo, del 
Considerato in diritto: 
�si 
� 
cos� 
ammesso che 
il 
giudice 
amministrativo possa essere 
investito del 
giudizio su un atto che 
integra 
una fase 
interna al 
procedimento che 
conduce 
alla legge 
di 
variazione 
circoscrizionale 
(si 
intende, nei 
casi 
in cui 
il 
legislatore 
regionale 
abbia cos� 
disciplinato il 
referendum 
consultivo). e 
si 
� 
in tal 
modo 
derogato, 
per 
questo 
specifico 
procedimento 
(e 
sempre 
per 
i 
casi 
in 
cui 
l�ordinamento 
regionale 
configuri 
il 
referendum 
consultivo come 
fase 
interna al 
procedimento legislativo), alla stessa giurisprudenza costituzionale 
(sentenza 
n. 
226 
del 
1999), 
nonch� 
a 
quella 
amministrativa 
(Consiglio 
di 
stato, 
sezione 
quinta, 
sentenza 
27 
settembre 
1993, 
n. 
1301), 
che 
-in 
generale 
-escludono 
la 
sindacabilit� 
nel 
processo 
amministrativo degli atti interni al procedimento legislativo�. 
(4) 
Per 
una 
preziosa 
e 
completa 
analisi 
dei 
termini 
della 
pronuncia 
si 
rimanda 
a 
quanto 
sviluppato 
da 
F. GueLLA, Le 
leggi-provvedimento come 
atti 
di 
non mera approvazione: dall�ipotizzata consequenzialit� 
al 
referendum 
della legge 
di 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
alla riserva del 
sindacato 
alla giurisdizione di costituzionalit�, in osservatorio aiC, n. 1/2018, 15 marzo 2018. 
(5) emblematica 
la 
ricostruzione 
della 
Consulta 
nelle 
motivazioni 
della 
recente 
sentenza 
del 
12 
gennaio 
2018, 
n. 
2, 
Par. 
4 
del 
Considerato 
in 
diritto, 
dove 
� 
stato 
sinteticamente 
puntualizzato 
che: 
�Compete 
ovviamente 
alla Regione, infine, l�approvazione 
della legge 
con cui 
� 
disposta la singola variazione 
circoscrizionale. e 
proprio con riferimento alle 
leggi 
regionali 
che, di 
volta in volta, determinano 
la variazione 
in esame, questa Corte 
ha precisato si 
tratta di 
leggi-provvedimento caratterizzate 



ContenzioSo 
nAzionALe 


presuppone 
per 
il 
suo 
iter 
procedimentale 
l�espletamento 
-ferma 
restando 
la 
garanzia 
di 
piena 
libert� 
nelle 
modalit� 
attuative 
-del 
referendum 
consultivo 
popolare, 
quale 
fase 
(endoprocedimentale) 
obbligatoria; 
il 
cui 
esito, 
ad 
onor 
del 
vero, 
difficilmente 
potrebbe 
essere 
disatteso 
dallo 
stesso 
Consiglio 
regionale. 


Detto in altri 
termini, le 
leggi 
regionali 
finalizzate 
alla 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
territoriali 
dei 
Comuni 
sono 
tipiche 
leggi-provvedimento 
-nonch�, 
per 
altro, 
delle 
�leggi 
atipiche� 
(6) 
-caratterizzate 
da 
un 
aggravamento 
procedurale 
disposto da 
fonte 
costituzionale 
e 
regolato, quanto al 
suo ambito 
applicativo, dalle fonti regionali (7). 


il 
problema 
� 
che 
in ambito applicativo -e 
nella 
fase 
attuativa 
dell�art. 
133, c. 2, Cost. - non sempre 
il 
legislatore 
regionale 
ha 
previsto forme 
di 
consultazione 
popolare: 
� 
il 
caso, 
ad 
esempio, 
venuto 
all�esame 
della 
Consulta 
con la recente pronuncia del 9 febbraio 2018, n. 21. 


La 
Corte, nel 
sollevato giudizio di 
legittimit� 
costituzionale 
- proposto in 
via 
principale 
- dell�art. 1 della 
legge 
n. 4 del 
16 marzo 2017 della 
regione 
autonoma 
Sardegna, 
ha 
preliminarmente 
precisato 
la 
portata 
applicativa 
del 
principio 
partecipativo 
contemplato 
dall�art. 
133, 
secondo 
comma, 
Cost., 
puntualizzandone 
il 
suo 
carattere 
generale, 
posto 
che 
-per 
quanto 
destinato 
ratione 
materiae 
per le 
regioni 
a 
statuto ordinario - � 
da 
considerarsi 
principio vincolante 
anche 
per 
le 
stesse 
regioni 
a 
statuto 
autonomo 
(8); 
la 
ratio 
dell�istituto 
partecipativo �, infatti, da 
dover rinvenire 
nel: 
�principio di 
autodeterminazione 
delle 
popolazioni 
locali 
[vincolante] 
anche 
le 
Regioni 
a 
statuto 
speciale, 
le 
quali 
restano peraltro libere 
di 
dare 
attuazione 
a tale 
principio nelle 
forme 
procedimentali ritenute pi� opportune (sentenza n. 453 del 1989)� 
(9). 


in seconda 
battuta, poi, la 
Corte 
costituzionale 
ha 
ribadito che 
la 
procedura 
legislativa 
aggravata 
di 
cui 
all�art. 133, secondo comma, debba 
trovare 
applicazione 
- con il 
conseguente 
espletamento della 
consultazione 
popolare 


-anche 
nella 
peculiare 
ipotesi 
in cui 
la 
variazione 
circoscrizionale 
non sia 
la 
diretta conseguenza dell�istituzione di un nuovo Comune. 
Per queste 
ragioni 
la 
Consulta, con sentenza 
n. 21 del 
9 febbraio 2018, 
ha 
dichiarato 
fondata 
la 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
sollevata 
nei 
confronti 
della 
impugnata 
legge 
regionale 
sarda, 
con 
l�annullamento, 
dunque, 
di 
una 
legge-provvedimento di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
perch� 


da un aggravamento procedurale 
imposto dal 
ricordato art. 133, secondo comma, Cost. (sentenze 
n. 36 
del 2011 e n. 47 del 2003)� . 

(6) 
Sulle 
peculiarit� 
proprie 
delle 
leggi 
rinforzate 
nonch�, 
specialmente, 
sulle 
fonti 
atipiche, 
si 
veda, ex multis, r. Bin 
- G. PitruzzeLLA, Diritto costituzionale, torino, 2016, pp. 378-384. 
(7) Sulla 
natura 
del 
procedimento legislativo di 
modificazione 
delle 
circoscrizioni 
territoriali 
comunali 
- nel 
senso di 
iter 
adottivo di 
una 
legge-provvedimento - si 
veda, in modo particolare, C. cost., 
sent. 9 febbraio 2011, n. 36. 
(8) C. cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 21, Par. 2.4 del Considerato in diritto. 
(9) C. cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 21, Par. 2.4 del Considerato in diritto. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


adottata 
in assenza 
dell�espletamento della 
fase 
endoprocedimentale 
- obbligatoria 
- di consultazione delle popolazioni comunali interessate. 


Di 
particolare 
interesse, 
per 
altro, 
� 
mettere 
in 
evidenza 
come 
la 
Corte 
abbia 
respinto 
una 
specifica 
eccezione 
sollevata 
dalla 
regione 
Sardegna: 
a 
mente 
della 
difesa 
regionale, infatti, la 
mancanza 
di 
una 
consultazione 
popolare 
sarebbe 
stata 
- invero - giustificata 
dall�adozione 
di 
un procedimento legislativo 
ben 
differente 
rispetto 
all�istituto 
di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali, 
riconducendo, 
cio�, 
la 
norma 
oggetto 
impugnata 
nel 
giudizio 
di 
costituzionalit� 
ad 
una 
diversa 
fattispecie 
astratta, 
inquadrabile 
nell�istituto 
della 
�determinazione dei confini comunali� (10). 


viene, cos�, in rilievo una 
distinzione 
teorica 
fondamentale, alimentata, 
del 
resto, dal 
fatto che 
nella 
prassi 
� 
ingenerata 
una 
non infrequente 
erronea 
confusione: 
probabilmente 
dettata 
dalla 
particolare 
problematicit� 
nell�individuare 
il 
vero discrimen 
intercorrente 
tra 
la 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
che 
-si 
badi 
-non 
importi 
l�istituzione 
di 
un 
nuovo 
Comune 
e 
la 
�determinazione dei confini tra Comuni�. 

utile, preliminarmente, puntualizzare 
come 
per la 
giurisprudenza 
costituzionale 
la 
fase 
consultiva 
delle 
popolazioni 
comunali 
interessate 
debba 
sempre 
essere 
espletata 
anche 
allorch� 
si 
provveda 
ad 
una 
semplice 
variazione 
delle circoscrizioni tra Comuni (11). 

L�art. 
133, 
secondo 
comma, 
Cost. 
fa 
riferimento, 
infatti, 
a 
due 
distinte 
fattispecie 
astratte: 
in primis 
� 
contemplato il 
caso della 
nuova 
istituzione 
di 
un 
Comune; 
in 
secondo 
-e 
distinto 
-luogo 
� 
prevista 
la 
possibilit� 
di 
adozione 
di 
un 
provvedimento 
legislativo 
di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
e 
delle 
loro denominazioni; 
da 
precisare, aggiuntivamente, � 
che, fra 
l�altro, la 
fase 
della 
consultazione 
deve 
svolgersi 
sempre 
ed a 
prescindere 
dal 
numero 
di 
soggetti 
interessati 
e 
dall�entit� 
dell�intervento legislativo regionale 
di 
modifica 
delle circoscrizioni comunali (12). 


n� 
ha 
rilevanza 
alcuna 
- come 
stigmatizzato dalla 
Consulta 
- che 
(al 
fine 
di 
�compensare� 
il 
gap 
procedimentale 
della 
mancata 
consultazione 
popolare) 


(10) 
il 
provvedimento 
di 
�determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni� 
limitrofi 
sorge 
dalla 
necessit� 
di 
dare 
risoluzione 
a 
una 
controversia 
piuttosto 
antica: 
che 
si 
realizza 
allorch� 
due 
Comuni 
vantino 
entrambi 
un 
diritto 
di 
supremazia 
su 
una 
stessa 
porzione 
limitrofa 
di 
territorio. 
naturalmente 
il 
conflitto 
di 
interessi 
non 
pu� 
che 
trovare 
soluzione 
in 
un�attivit� 
ricognitiva 
finalizzata 
all�adozione 
di 
un 
provvedimento 
che 
accerti 
un 
confine 
gi� 
esistente. 
nel 
regime 
previgente 
la 
materia 
era 
disciplinata 
dalla 
disposizione 
di 
cui 
all�art. 
267 
del 
t.u.L.C.P., 
n. 
383 
del 
1934, 
poi 
abrogato 
ad 
opera 
del 
t.u.e.L. 
Attualmente 
la 
materia 
rientra 
proprio 
tra 
le 
competenze 
legislative 
regionali, 
salvo, 
ovviamente, 
che 
si 
tratti 
della 
determinazioni 
dei 
confini 
tra 
Comuni 
appartenenti 
a 
regioni 
diverse, 
nel 
qual 
caso 
la 
competenza 
a 
regolare 
l�actio 
finium 
regundorum 
rientrerebbe 
tra 
le 
materie 
di 
legislazione 
esclusiva 
dello 
Stato. 
(11) 
Sul 
punto 
si 
confronti 
C. 
cost., 
sent. 
23 
giugno 
2010, 
n. 
214; 
nonch� 
con 
specifico 
riferimento 
al caso di una regione a statuto autonomo, C. cost., sent. 27 luglio 1989, n. 453. 
(12) Sulla 
prescritta 
necessit� 
che 
la 
consultazione 
popolare 
avvenga 
a 
prescindere 
dal 
numero 
dei 
soggetti 
interessati 
e 
dall�entit� 
dell�intervento legislativo regionale, C. cost., sent. 6 luglio 1994, n. 
279. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


i 
Consigli 
comunali 
interessati 
e 
il 
Consiglio regionale 
si 
esprimano all�unanimit�: 
�poich� 
l�interesse 
garantito dall�obbligo di 
consultazione 
� 
riferito 
direttamente 
alle 
popolazioni 
e 
non 
agli 
enti 
territoriali 
(sentenza 
n. 
94 
del 
2000)� (13). 


La 
fase 
endoprocedimentale 
della 
consultazione 
popolare 
non �, al 
contrario, 
costituzionalmente 
obbligatoria 
per 
il 
provvedimento 
di 
�determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni�: 
ipotesi, 
questa, 
che 
si 
verifica 
allorch� 
il 
confine 
tra 
due 
o pi� Comuni 
-anche 
se 
di 
Province 
diverse 
-non sia 
delimitato da 
segni 
naturali 
facilmente 
riconoscibili 
e 
sia, comunque, connotato di 
notevoli 
incertezze fisiche. 


Distinta, appare 
chiaro, � 
la 
ratio 
tra 
gli 
istituti 
di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
e 
quello di 
determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni: 
nella 
prima 
ipotesi 
si 
tratta 
infatti 
di 
un 
provvedimento 
legislativo 
di 
modificazione 
�reale� 
delle 
circoscrizioni 
comunali, 
ovvero 
di 
un 
provvedimento 
dal 
carattere 
costitutivo 
che 
affonda 
le 
proprie 
radici 
�costituzionali� 
(ex 
art. 
133, 
c. 
2, 
Cost.) 
nella 
funzione 
di 
andare 
ad 
innovare 
(e 
modificare 
appunto) 
la 
realt� 
istituzionale 
esistente, ragion per cui 
� 
presupposto un puntuale 
e 
ponderato procedimento 
legislativo, 
aggravato 
proprio 
dalla 
fase 
partecipativa 
delle 
popolazioni 
interessate; 
nel 
secondo 
caso 
-quello 
di 
adozione 
del 
distinto 
provvedimento di 
determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni 
limitrofi 
- si 
� 
al 
cospetto, 
invece, di 
un semplice 
provvedimento dalla 
natura 
puramente 
accertativa 
di una situazione incerta. 


La 
�determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni� 
si 
configura, 
infatti, 
come 
un 
provvedimento 
�tecnico� 
-e 
non 
come 
un 
atto 
politico 
-dal 
carattere 
puramente 
accertativo 
(14), 
che 
non 
innova 
in 
alcun 
modo 
la 
realt� 
giuridica 
preesistente, 
contribuendo 
soltanto 
ad 
accertare 
e 
definire 
precisamente 
quella 
gi� 
in 
atto: 
appare 
evidente 
dunque 
-e 
superando 
ogni 
possibile 
confusione 
teorica 
-la 
distinta 
natura 
giuridica 
con 
il 
provvedimento 
di 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali, 
come 
altrettanto 
evidente 
� 
anche 
la 
giustificata 
differenza 
costituzionalmente 
prevista 
nell�aggravamento 
del 
procedimento 
da 
dover 
seguire, 
lampante, 
in 
maniera 
particolare, 
nella 
fase 
consultiva 
delle 
popolazioni 
comunali 
destinatarie 
del 
provvedimento 
di 
modifica 
(effettiva 
e 
reale) 
delle 
circoscrizioni. 


in 
conclusione, 
alla 
luce 
di 
codeste 
evidenti 
differenze 
teoriche 
-insistenti 
su 
natura, 
presupposti 
ed 
effetti 
-tra 
il 
provvedimento 
di 
modifica 
circoscrizionale 
dei 
Comuni 
e 
quello 
di 
determinazione 
dei 
confini 
(incerti) 
tra 
Comuni 
limitrofi, 
si 
pone 
come 
necessario 
l�esprimere 
per 
il 
futuro 
il 
dovuto 
monito 
nei 
confronti 
degli 
amministratori 
regionali, 
affinch� 
continuino 
a 
mantenere 
fermo 


(13) C. cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 21, Par. 3 del considerato in diritto. 
(14) 
Sul 
carattere 
accertativo 
del 
provvedimento 
di 
determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni, 
t.A.r. 
Sardegna-Cagliari, Sez. ii, 9 marzo 2015, n. 417; 
in linea, quest�ultima 
pronuncia, con l�orientamento 
della 
giurisprudenza 
amministrativa 
prevalente, consolidatosi, anche, presso il 
Supremo Consesso Amministrativo; 
tra le sentenze pi� significative, C.d.S. Sez. iv, 2 maggio 2005, n. 1136. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


il 
distinguo 
tra 
l�operativit� 
dei 
due 
istituti, 
specie 
perch� 
-entrambi 
appartenenti 
alla 
competenza 
del 
legislatore 
regionale 
-facilmente 
potrebbero, ambiguamente, 
andare 
confusi, 
bench�, 
come 
posto 
in 
luce, 
siano 
totalmente 
differenti 
e 
lontani 
nelle 
coordinate 
teoriche: 
particolarmente 
nella 
fase 
di 
consultazione 
delle 
popolazioni 
comunali 
destinatarie 
degli 
effetti 
del 
provvedimento 
(15). 


Corte 
Costituzionae, 
sentenza 
9 
febbraio 
2018 
n. 
21 
-Pres. 
Lattanzi, 
Red. 
zanon 
-Giudizio 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 1 della 
legge 
della 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
16 
marzo 
2017, 
n. 
4 
(ridefinizione 
dei 
confini 
tra 
i 
Comuni 
di 
Magomadas 
e 
tresnuraghes), 
promosso 
dal 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
con ricorso notificato il 
19-23 maggio 2017, 
depositato in cancelleria 
il 
23 maggio 2017 ed iscritto al 
n. 39 del 
registro ricorsi 
2017 - avv. 
Stato Massimo Salvatorelli 
per il 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
ministri 
e 
avv.ti 
Mattia 
Pani 
e 
Alessandra Camba per la regione autonoma della Sardegna. 

Considerato in diritto 

1.� 
Con 
il 
ricorso 
indicato 
in 
epigrafe, 
il 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri, 
rappresentato 
e 
difeso dall�Avvocatura 
generale 
dello Stato, propone 
questioni 
di 
legittimit� 
costituzionale 
in via 
principale 
dell�art. 1 della 
legge 
della 
regione 
autonoma 
Sardegna 
16 marzo 2017, n. 
4 
(ridefinizione 
dei 
confini 
tra 
i 
Comuni 
di 
Magomadas 
e 
tresnuraghes), 
per 
violazione 
degli 
artt. 
3 
e 
45 
della 
legge 
costituzionale 
26 
febbraio 
1948, 
n. 
3 
(Statuto 
speciale 
per 
la 
Sardegna) 
e dell�art. 133, secondo comma, della Costituzione. 

osserva 
il 
ricorrente 
che 
la 
disposizione 
impugnata 
-la 
quale 
ridefinisce 
i 
confini 
tra 
i 
Comuni 
di 
Magomadas 
e 
tresnuraghes, 
operando 
una 
permuta 
di 
porzioni 
di 
territorio 
tra 
i 
due 
Comuni, 
con 
conseguente 
incremento 
della 
popolazione 
residente 
in 
favore 
del 
Comune 
di 
tresnuraghes 
e 
decremento 
demografico 
nel 
Comune 
di 
Magomadas 
-� 
stata 
approvata 
senza 
previa 
consultazione 
della 
popolazione 
interessata 
dalla 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
comunali. 


Per tale 
ragione, essa 
si 
porrebbe 
in contrasto con gli 
artt. 3 e 
45 dello statuto speciale 
per 
la 
Sardegna, il 
primo dei 
quali 
riserva 
alla 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
la 
potest� 
legislativa 
esclusiva 
in materia 
di 
ordinamento degli 
enti 
locali 
e 
relative 
circoscrizioni, mentre 
il 
secondo 
stabilisce 
che 
la 
regione 
pu� 
con 
legge 
istituire 
nel 
proprio 
territorio 
nuovi 
Comuni 
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni �sentite le popolazioni interessate�. 

La 
disposizione 
impugnata 
sarebbe 
inoltre 
lesiva 
dell�art. 133, secondo comma, Cost., il 
quale 
-analogamente 
al 
ricordato 
art. 
45 
dello 
statuto 
speciale 
-prevede 
che 
la 
regione, 
sentite 
le 
popolazioni 
interessate, pu� con sue 
leggi 
istituire 
nel 
proprio territorio nuovi 
Comuni 
e 
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

2.� 
La 
difesa 
regionale 
eccepisce 
preliminarmente 
l�inammissibilit� 
del 
ricorso, 
per 
plurime 
ragioni. 

2.1.� Con le 
prime 
due 
eccezioni, assume 
che 
il 
ricorrente, pur riconoscendo che 
alla 
re


(15) Pi� diffusamente 
sulle 
peculiari 
differenze 
tra 
il 
provvedimento di 
modifica 
circoscrizionale 
e 
la 
�determinazione 
dei 
confini 
tra 
Comuni� 
- tratteggiate 
nella 
presente 
nota 
a 
sentenza 
- si 
rimanda, 
in particolar modo, a 
due 
risalenti, quanto consolidate, decisioni: 
C. cost., sent. 30 giugno 1988, n. 743 
e, la successiva pronuncia C. cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 55. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


gione 
autonoma 
della 
Sardegna 
spetta 
una 
potest� 
legislativa 
esclusiva 
in materia 
di 
ordinamento 
degli 
enti 
locali 
e 
relative 
circoscrizioni, 
avrebbe 
�del 
tutto 
contraddittoriamente� 
promosso 
il 
ricorso �a 
tutela 
di 
norme 
statutarie 
e 
di 
una 
competenza 
legislativa 
che 
afferma 
non 
essere 
propria�. 
Aggiunge 
altres� 
la 
resistente 
che 
l�Avvocatura 
generale 
dello 
Stato 
non 
avrebbe 
indicato l�interesse 
che 
intende 
tutelare 
a 
mezzo delle 
questioni 
di 
legittimit� 
costituzionale 
promosse. 

Palesemente 
infondata 
� 
l�eccezione 
d�inammissibilit� 
del 
ricorso perch� 
il 
Governo non 
avrebbe 
indicato l�interesse 
da 
tutelare 
lamentando la 
violazione, da 
parte 
della 
legge 
regionale, 
di 
norme 
dello statuto speciale 
per la 
Sardegna. Quest�ultimo, in quanto legge 
costituzionale, 
svolge 
a 
pieno 
titolo 
la 
funzione 
di 
parametro 
di 
legittimit� 
costituzionale 
nei 
confronti 
di 
tutta 
la 
legislazione 
ordinaria, statale 
e 
regionale, e 
lo Stato � 
chiamato a 
garantirne 
il 
rispetto. 
L�interesse a ricorrere, in altre parole, � in re ipsa. 

A 
diversa 
conclusione 
si 
deve 
giungere 
per la 
censura 
formulata 
dal 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
con riferimento all�art. 3 dello statuto di 
autonomia, il 
quale 
attribuisce 
alla 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
una 
potest� 
legislativa 
esclusiva 
in 
materia 
di 
�ordinamento 
degli enti locali e relative circoscrizioni�. 

il 
ricorrente, 
infatti, 
da 
un 
lato 
riconosce 
che 
in 
tale 
materia 
la 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
gode 
della 
pi� ampia 
autonomia 
legislativa, al 
fine 
di 
argomentare 
che 
tale 
competenza 
deve 
essere 
esercitata 
in conformit� 
dell�art. 45 dello statuto speciale; 
dall�altro, per�, 
eccepisce 
la 
violazione 
del 
citato 
art. 
3. 
Come 
� 
evidente, 
quest�ultima 
disposizione 
costituisce 
un presupposto argomentativo del 
ricorso, a 
giustificazione 
della 
violazione 
dell�art. 45 dello 
statuto medesimo, ma 
non pu� al 
contempo fungere 
da 
parametro rispetto al 
quale 
verificare 
la legittimit� costituzionale della legge impugnata. 

La 
questione 
posta 
con 
riferimento 
all�art. 
3 
dello 
statuto 
speciale 
� 
pertanto 
inammissibile. 

2.2.� non fondata 
� 
l�eccezione 
di 
inammissibilit� 
del 
ricorso per carenza 
di 
adeguata 
motivazione 
delle censure. 

Sia 
pure 
sinteticamente, 
infatti, 
il 
ricorso 
statale 
individua 
esattamente 
la 
questione, 
indicando 
le 
norme 
regionali 
e 
i 
parametri 
costituzionali, 
ed 
espone 
le 
ragioni 
per 
la 
quali 
il 
Presidente 
del 
Consiglio 
dei 
ministri 
ritiene 
che 
la 
legge 
regionale 
impugnata 
sia 
costituzionalmente 
illegittima, 
citando 
anche 
-a 
conforto 
delle 
proprie 
argomentazioni 
-la 
giurisprudenza 
costituzionale 
in 
materia 
(ex 
multis, 
sentenze 
n. 
81 
del 
2017, 
n. 
252 
e 
n. 
228 
del 
2016). 


2.3.� Pure 
non fondata 
� 
l�eccezione 
d�inammissibilit� 
per ipoteticit� 
delle 
censure, sostenuta 
allegando che 
il 
ricorrente 
non avrebbe 
chiarito le 
ragioni 
per le 
quali 
le 
comunit� 
interessate 
sarebbero 
pregiudicate 
dalla 
modificazione 
dei 
confini 
disposta 
dalla 
legge 
impugnata. 

vero che 
il 
ricorrente 
non spende 
argomenti 
in ordine 
all�interesse 
delle 
comunit� 
interessate 
rispetto alla 
variazione 
circoscrizionale: 
ma 
non � 
tenuto a 
farlo n� 
lo potrebbe. Lo Stato, 
infatti, 
pu� 
lamentare 
la 
violazione 
del 
procedimento 
per 
la 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
e, in particolare, la 
mancata 
consultazione 
delle 
popolazioni 
interessate, poich� 
tale 
onere 
procedimentale 
� 
imposto 
da 
disposizioni 
di 
rango 
costituzionale 
a 
garanzia 
del 
principio 
di 
autodeterminazione 
delle 
popolazioni 
interessate. non gli 
appartiene, invece 
- attraverso 
un riferimento all�interesse 
delle 
popolazioni 
la 
cui 
posizione 
� 
incisa 
dalla 
legge 
- svolgere 
una 
valutazione 
sul 
merito della 
scelta 
discrezionale 
assunta 
dal 
Consiglio regionale 
all�esito 
del procedimento legislativo (sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000). 

2.4.� 
eccepisce 
infine 
la 
difesa 
regionale 
che 
il 
ricorrente 
ha 
lamentato 
la 
violazione 
di 
una 
disposizione 
costituzionale 
-l�art. 
133, 
secondo 
comma, 
Cost. 
-riferibile 
soltanto 
alle 
regioni a statuto ordinario e non a quelle speciali. 


rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


il 
ricorrente, in effetti, assume 
che 
la 
legge 
reg. Sardegna 
n. 4 del 
2017 sarebbe 
stata 
adottata 
in violazione, oltre 
che 
dell�art. 45 dello statuto speciale 
per la 
Sardegna, anche 
dell�art. 
133, secondo comma, Cost. Quest�ultimo parametro - a 
suo avviso - porrebbe 
principi 
certamente 
applicabili 
anche 
al 
caso in esame, considerato, tra 
l�altro, l�identico tenore 
delle 
due 
disposizioni. 

L�eccezione 
non � 
fondata, poich� 
questa 
Corte 
ha 
gi� 
affermato che 
l�art. 133, secondo 
comma, 
Cost., 
certamente 
destinato 
alle 
regioni 
a 
statuto 
ordinario, 
tuttavia 
vincola, 
nella 
parte 
in 
cui 
riconosce 
il 
principio 
di 
autodeterminazione 
delle 
popolazioni 
locali, 
anche 
le 
regioni 
a 
statuto 
speciale, 
le 
quali 
restano 
peraltro 
libere 
di 
dare 
attuazione 
a 
tale 
principio 
nelle 
forme 
procedimentali 
ritenute 
pi� opportune 
(sentenza 
n. 453 del 
1989). Per questa 
parte, e 
in questi limiti, il parametro � correttamente evocato. 

3.� La questione � fondata. 

in primo luogo, a 
dispetto di 
quanto sostenuto dalla 
difesa 
regionale, questa 
Corte 
ha 
gi� 
in pi� occasioni 
affermato, con riferimento all�art. 133, secondo comma, Cost., che 
tale 
disposizione 
impone 
di 
sentire 
le 
popolazioni 
interessate 
anche 
quando, come 
accaduto nella 
vicenda 
da 
cui 
origina 
la 
presente 
questione, la 
variazione 
circoscrizionale 
non � 
diretta 
conseguenza 
dell�istituzione di un nuovo Comune. 

L�identico 
tenore 
testuale 
dell�art. 
45 
dello 
statuto 
della 
regione 
autonoma 
Sardegna 
comporta 
che 
alla 
medesima 
conclusione 
si 
debba 
giungere 
anche 
in 
riferimento 
a 
tale 
disposizione. 


Le 
popolazioni 
interessate, 
quindi, 
devono 
essere 
sentite 
anche 
qualora 
si 
proceda 
alla 
mera 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
di 
due 
Comuni 
(sentenze 
n. 214 del 
2010 e 
n. 279 del 
1994, 
nonch�, 
con 
riferimento 
ad 
una 
regione 
a 
statuto 
speciale, 
sentenza 
n. 
453 
del 
1989). 
Peraltro, 
nella 
sentenza 
n. 214 del 
2010 questa 
affermazione 
� 
stata 
svolta 
proprio in relazione 
all�ipotesi 
di 
permuta 
e/o 
cessione 
di 
terreni 
voluta 
da 
due 
amministrazioni 
comunali 
confinanti. 
inoltre, non ha 
peso l�obiezione 
della 
difesa 
regionale, che 
sottolinea 
il 
limitato impatto della 
variazione 
nonch� 
il 
basso numero dei 
cittadini 
ad essa 
interessati. infatti, nella 
sentenza 
n. 
279 del 
1994, questa 
Corte 
ha 
precisato che 
la 
consultazione 
deve 
svolgersi 
a 
prescindere 
dal 
numero dei soggetti interessati e dalla scarsa entit� dell�intervento. 

�, inoltre, pacifico che 
non garantisce 
il 
rispetto del 
principio di 
autodeterminazione 
delle 
popolazioni 
interessate 
la 
circostanza 
che 
la 
richiesta 
di 
variazione 
sia 
originata 
da 
un�istanza 
dei 
cittadini 
(nel 
caso 
in 
esame, 
da 
una 
petizione 
che, 
sulla 
base 
della 
documentazione 
prodotta 
dalla 
regione, risalirebbe, peraltro, al 
1991). Questa 
Corte, infatti, ha 
gi� 
affermato che 
�la 
sottoscrizione 
di 
dette 
istanze 
costituisce 
un modo di 
espressione 
dell�opinione 
che 
non offre 
garanzie 
circa 
la 
libert� 
di 
ciascuno in relazione 
a 
possibili 
condizionamenti 
esterni� e, soprattutto, 
che 
�altro � 
il 
momento dell�iniziativa 
altro � 
quello della 
consultazione 
vera 
e 
propria
� 
(sentenza 
n. 
453 
del 
1989). 
n�, 
infine, 
rileva 
che 
i 
Consigli 
comunali 
interessati 
e 
il 
Consiglio regionale 
si 
siano espressi 
all�unanimit�, poich� 
l�interesse 
garantito dall�obbligo 
di 
consultazione 
� 
riferito direttamente 
alle 
popolazioni 
e 
non agli 
enti 
territoriali 
(sentenza 


n. 94 del 2000). 
La 
legge 
reg. Sardegna 
n. 4 del 
2017 si 
pone, quindi, in contrasto con l�art. 45 dello statuto 
speciale 
poich� 
ha 
determinato una 
sia 
pur limitata 
variazione 
delle 
circoscrizioni 
comunali, 
senza 
previamente 
e 
direttamente 
sentire 
le 
popolazioni 
interessate, violando altres� 
il 
principio, 
desumibile 
dall�art. 133, secondo comma, Cost., che 
garantisce 
in materia 
la 
loro autodeterminazione. 


4.� Si 
deve 
aggiungere 
che 
la 
tesi 
della 
difesa 
regionale, secondo la 
quale 
le 
popolazioni 
interessate 
devono essere 
sentite 
solo quando la 
variazione 
circoscrizionale 
consegua 
all�isti



ContenzioSo 
nAzionALe 


tuzione 
di 
un nuovo Comune, � 
smentita 
dal 
tenore 
letterale 
della 
legge 
della 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
30 ottobre 
1986, n. 58 (norme 
per l�istituzione 
di 
nuovi 
comuni, per la 
modifica 
delle 
circoscrizioni 
comunali 
e 
della 
denominazione 
dei 
comuni 
e 
delle 
frazioni), 
che 
regola, in via 
generale, i 
procedimenti 
per l�istituzione 
di 
nuovi 
Comuni, per la 
modifica 
delle 
loro circoscrizioni 
e 
denominazioni, nonch� 
lo svolgimento dei 
referendum 
consultivi 
previsti dall�art. 45 dello statuto speciale. 

tale 
legge, al 
titolo i, regola 
un procedimento nel 
cui 
ambito le 
popolazioni 
interessate 
devono essere 
sentite 
tramite 
un referendum 
consultivo. Questo procedimento, come 
emerge 
dalla 
rubrica del 
titolo in questione (istituzione e modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni 
dei 
Comuni), � 
applicabile 
in tre 
distinte 
ipotesi: 
istituzione 
di 
Comuni, modifica 
delle circoscrizioni comunali e mutamento delle denominazioni dei Comuni. 

il 
fatto che 
tale 
procedura 
si 
applichi 
anche 
in caso di 
modifica 
delle 
circoscrizioni, senza 
istituzione 
di 
un nuovo Comune, come 
nella 
fattispecie 
in esame, � 
confermato dall�art. 4, il 
quale, nel 
disciplinare 
l�iniziativa 
del 
procedimento di 
variazione, la 
attribuisce 
ad un quinto 
degli 
elettori 
residenti 
nella 
�frazione 
o territorio che 
si 
chiede 
[�] di 
trasferire 
ad altro comune
�, 
ovvero 
nel 
�comune 
che 
si 
chiede 
di 
aggregare 
ad 
altro 
contermine� 
o 
in 
uno 
dei 
�comuni 
che si chiede di fondere�. 

ne 
risulta 
che 
la 
legge 
regionale 
impugnata 
� 
costituzionalmente 
illegittima 
perch� 
non � 
stata 
approvata 
alla 
luce 
del 
procedimento descritto, bens�, erroneamente, secondo la 
ben diversa 
procedura 
disciplinata 
al 
titolo ii della 
legge 
reg. Sardegna 
n. 58 del 
1986, nell�ambito 
del 
quale 
non �, invece, data 
la 
possibilit� 
di 
indire 
una 
consultazione 
popolare. tale 
procedimento 
si 
applica 
nei 
casi 
di 
�Determinazione 
dei 
confini� (art. 16), ossia 
�[q]ualora 
il 
confine 
tra 
due 
o pi� comuni, anche 
se 
di 
province 
diverse, non sia 
delimitato da 
segni 
naturali 
facilmente 
riconoscibili 
o comunque 
dia 
luogo ad incertezze�, e 
di 
�Definizione 
dei 
confini� 
(art. 17), �[q]uando due 
o pi� comuni, anche 
se 
di 
province 
diverse, rivendichino un diritto 
di supremazia su uno stesso territorio o i cui confini, comunque, siano contestati�. 

in tali 
ipotesi 
non � 
necessario sentire 
le 
popolazioni 
interessate, poich� 
� appunto � non 
si 
tratta 
di 
variare 
le 
circoscrizioni 
comunali, bens� 
di 
definire 
una 
situazione 
di 
incertezza. 
Questa 
stessa 
Corte 
ha 
messo in luce 
la 
differenza 
tra 
le 
due 
fattispecie 
(sentenze 
n. 55 del 
1993 e n. 743 del 1988). 

nel 
caso ora 
in esame, alla 
luce 
della 
documentazione 
allegata 
alla 
legge 
impugnata 
e 
a 
quella 
prodotta 
dalla 
difesa 
regionale, risulta 
chiaro che 
non vi 
era 
alcuna 
incertezza 
sulla 
delimitazione 
dei 
confini 
dei 
due 
Comuni 
e 
che 
la 
decisione 
di 
variarne 
le 
circoscrizioni 
� 
stata 
dettata 
da 
esigenze 
di 
razionalizzazione 
relative 
allo 
sviluppo 
urbanistico 
di 
determinate 
zone: 
esigenze 
che, in base 
allo statuto speciale 
e 
alla 
stessa 
legge 
reg. Sardegna 
n. 58 del 
1986, 
non possono escludere la consultazione delle popolazioni interessate. 

Per 
QueSti 
Motivi 


LA Corte CoStituzionALe 


dichiara 
l�illegittimit� 
costituzionale 
dell�art. 1 della 
legge 
della 
regione 
autonoma 
della 
Sardegna 
16 marzo 2017, n. 4 (ridefinizione 
dei 
confini 
tra 
i 
Comuni 
di 
Magomadas 
e 
tresnuraghes). 


Cos� 
deciso in roma, nella 
sede 
della 
Corte 
costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 
23 
gennaio 2018. 


rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


Sulla natura giuridica della FIGC 
come organismo di diritto pubblico 

Antonio Mitrotti* 


the 
purpose 
of 
creating a common market 
inspired the 
founding principles 
of 
the 
european 
union Law. 


Particularly 
the 
instruments 
for 
the 
developing a single 
market 
are 
three: a) the 
fundamental 
liberties 
of 
circulation; 
b) 
prohibiting 
the 
member 
states 
from 
providing 
financial 
support 
for 
economic 
operators; 
c) 
the 
guarantee 
of 
competition. 
these 
three 
principles 
influenced the 
way 
we 
define 
the 
public 
italian administration, by 
guiding the 
rules 
of 
public 
accounting and influencing the 
demands 
of 
privatization originated in order 
to pursue 
the 
efficiency 
of 
the 
services 
provided on the 
market, and especially 
so as 
to avoid the 
undue 
influences 
by 
the 
public 
authorities. body 
of 
public 
law was 
the 
reply 
given by 
the 
community 
jurisprudence, during the 
spread of 
the 
administrative 
divisions 
and the 
uncertainties 
of 
applying 
the 
regime 
inherent 
in the 
rules 
of 
public 
facts. in particular 
the 
european directives 
and the 
code 
of 
contracts 
accepted the 
valuable 
suggestions 
of 
the 
community 
jurisprudence. 
Lazio 
Regional 
administrative 
Court 
recognized 
fiGC 
as 
a 
body 
of 
public 
law 
thanks 
to 
those 
prerequisites, by 
canceling the 
deeds 
of 
a procedure 
started by 
the 
sport 
federation for 
the 
entrustment of services. 


sommaRio: 1. Premessa - 2. sull�organismo di 
diritto pubblico - 3. Le 
conferme 
dalla 
recente sentenza del taR Lazio, 13 aprile 2018, n. 4100. 


1. Premessa. 
L�obiettivo 
di 
creazione 
di 
un 
mercato 
comune 
-tanto 
desiderato 
dai 
Padri 
fondatori 
dell�attuale 
unione 
europea 
(1) - ha 
ispirato, come 
noto, i 
principi 
fondativi 
del 
vigente 
diritto 
unionale, 
che, 
sin 
dall�origine 
dei 
trattati 
istitutivi 
della 
Comunit� 
europea, affonda 
ogni 
proprio provvedimento nella 
precipua 
volont� 
di 
favorire 
un unico mercato interno che 
sia 
caratterizzato e 
contraddistinto 
dall�eliminazione 
di 
qualsivoglia 
ostacolo alla 
libera 
circolazione 
di 
persone, merci, servizi e di capitali. 


tre, in particolare, sono stati 
gli 
strumenti 
realizzativi 
del 
processo di 
integrazione 
che 
ha 
contraddistinto la 
creazione 
del 
mercato unico europeo (2): 


(*) Gi� 
praticante 
forense 
presso l�Avvocatura 
dello Stato, Dottorando di 
ricerca, abilitato all�esercizio 
della professione forense. 


(1) 
nell�ambito 
dell�ampia 
letteratura 
sul 
punto, 
appare 
prezioso 
il 
rinvio 
a 
u. 
DrAettA, 
elementi 
di 
Diritto dell�unione 
europea. Parte 
istituzionale. ordinamento e 
struttura dell�unione 
europea, Milano, 
2009, p. 20. 
(2) Per la 
sintesi 
dei 
principi 
costitutivi 
del 
mercato unico europeo, nonch� 
per una 
preziosa 
ricostruzione 
delle 
vicende 
istituzionali 
(nonch� 
costituzionali) dell�unione 
europea, r. Bin 
- G. PitruzzeLLA, 
Diritto Costituzionale, torino, 2016, pp. 100-143. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


a) 
in primis, ha 
rivestito portata 
dirimente 
la 
garanzia 
delle 
c.d. quattro libert� 
fondamentali 
dell�unione, 
ovvero 
le 
libert� 
di 
circolazione 
di 
lavoratori, 
merci, 
servizi 
e 
capitali; 
b) 
in 
secondo 
luogo, 
ha 
incarnato 
un 
peso 
�decisivo� 
il 
divieto 
per gli 
Stati 
membri 
di 
erogare 
nei 
confronti 
degli 
operatori 
economici 
aiuti 
finanziari 
che 
potessero 
distorcere 
il 
mercato 
comune; 
c) 
da 
ultimo 
-e 
con 
funzione 
strumentale 
rispetto 
ai 
primi 
due 
-la 
necessaria 
tutela 
e 
garanzia 
della 
concorrenza. 


Quanto questi 
tre 
fondamentali 
principi 
normativi, sottesi 
ai 
trattati 
europei, 
abbiano 
influenzato 
il 
diritto 
amministrativo 
interno 
meriterebbe 
una 
trattazione 
ad hoc, nonch� oggetto di approfondimenti in separata sede. 


Sia 
sufficiente, tuttavia, mettere 
in evidenza 
due 
significative, e 
preliminari, 
osservazioni: 
da 
un 
lato 
� 
incontrovertibile, 
ad 
oggi, 
che 
il 
diritto 
europeo 
abbia 
influenzato, con decisivit�, il 
modo stesso di 
definire 
per il 
legislatore 
nazionale 
che 
cosa 
sia 
la 
�pubblica 
amministrazione� 
e 
cosa 
no (3); 
dall�altro 
lato 
-ed 
in 
maniera 
altrettanto 
pacifica 
-� 
evidente 
che, 
sin 
da 
quando 
il 
nostro 
Paese 
dovette 
adeguarsi 
ai 
parametri 
di 
Maastricht, 
il 
sistema 
di 
contabilit� 
pubblica 
delle 
amministrazioni 
(4) sia 
stato pressoch� 
�guidato� 
dalle 
regole 
contabili 
che 
l�italia 
si 
� 
impegnata 
solennemente 
a 
perseguire 
a 
livello europeo 
e 
internazionale 
(5), 
oltre 
che 
-� 
significativo 
puntualizzare 
-a 
livello 
costituzionale 
interno, con la 
modificazione 
degli 
articoli 
81, 97, 117 (6) e 
119 
Cost., 
in 
forza 
dell�entrata 
in 
vigore 
della 
legge 
costituzionale 
del 
20 
aprile 
2012, n. 1. 


Quanto fin qui 
premesso fa 
da 
pendant 
per introdurre 
il 
peculiare 
ruolo 
di 
una 
figura 
�relativamente� 
nuova 
per l�organizzazione 
amministrativa 
italiana, 
qual 
� 
oggi 
l�organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
soprattutto 
affinch� 
poter 
meglio comprendere 
la 
ricostruzione 
argomentativa 
che 
ha 
condotto il 
tAr 
Lazio -con la 
recente 
sentenza 
del 
13 aprile 
2018, n. 4100 -a 
sottoporre 
la 
FiGC 
-reduce, 
per 
altro, 
dalla 
cocente 
delusione 
per 
la 
mancata 
qualificazione 
al 
mondiale 
della 
nostra 
nazionale 
- al 
regime 
contemplato dal 
vigente 
D.lgs. 
2016, 
n. 
50 
(Codice 
dei 
contratti 
pubblici) 
che, 
come 
noto, 
� 
stato 
proprio 


(3) 
utili, 
sul 
punto, 
gli 
approfondimenti 
in 
D. 
urAniA 
GALettA 
(a 
cura 
di), 
Diritto 
amministrativo 
nell�unione europea. argomenti e materiali, torino, 2014. 
(4) Per una 
lucida 
ed aggiornata 
analisi 
tecnica 
della 
complessa 
materia 
di 
contabilit� 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, M. FrAtini, Compendio di 
Contabilit� Pubblica, roma, 2017; 
si 
confronti, in 
particolar modo, l�approfondimento in tema di organismo di diritto pubblico, pp. 6-9. 
(5) 
non 
� 
casuale 
la 
distinzione 
tra 
impegni 
europei 
ed 
impegni 
internazionali: 
giova 
sottolineare, 
solo per un esempio, come 
il 
trattato sulla 
stabilit�, sul 
coordinamento e 
sulla 
governance 
dell�unione 
europea 
- firmato il 
2 marzo 2012 e 
la 
cui 
parte 
fondamentale 
� 
rinvenibile 
nel 
�patto di 
bilancio� 
(comunemente 
noto come 
fiscal 
Compact) - costituisca 
un vero e 
proprio trattato internazionale 
stipulato 
al di fuori dei 
trattati su cui � istituita l�unione europea. 
(6) Preziosa 
e 
significativa 
appare 
la 
ricostruzione 
giurisprudenziale 
sulle 
materie 
di 
legislazione 
esclusiva 
dello Stato di 
cui 
all�art. 117, c. 2, lett. e, Cost., sviluppato nel 
contributo di 
A. SAnDuLLi, La 
concorrenza 
nei 
servizi 
pubblici 
e 
negli 
appalti: 
tra 
sentenze 
della 
Corte 
costituzionale. 
Report 
annuale 
2011. italia, in ius PubLiCum NetWoRK ReVieW, aprile, 2011. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


posto 
in 
essere 
a 
recepimento 
-pressoch� 
fedele 
-del 
contenuto 
delle 
direttive 
europee 
2014/23/ue, 2014/24/ue 
e 
2014/25/ue 
del 
26 febbraio 2014, a 
loro 
volta 
confermative 
di 
quanto gi� 
precedentemente 
statuito con l�assetto normativo 
europeo disposto con le direttive nn. 17 e 18 del 2004. 


2. sull�organismo di diritto pubblico. 
L�obiettivo 
di 
un 
mercato 
unico 
-unitamente 
al 
divieto 
per 
gli 
Stati 
membri 
di 
apprestare 
aiuti 
finanziari 
per 
le 
imprese 
operanti 
sul 
mercato 
e 
alla 
fondamentale 
garanzia 
del 
valore 
della 
concorrenza 
per 
gli 
operatori 
economici 
produttori 
di 
beni 
e 
servizi 
-� 
stato 
l�input 
decisivo 
affinch� 
salva 
l�imprescindibile 
distinzione 
tra 
la 
funzione 
amministrativa 
e 
il 
servizio 
(7) 
-si 
innescasse 
un 
processo 
in 
cui 
si 
� 
realizzata: 
�l�evoluzione 
del 
diritto 
pubblico 
dell�economia 
che 
[�] 
ha 
visto 
una 
ritrazione 
dello 
stato 
dall�intervento 
diretto 
nell�attivit� 
di 
impresa 
ed 
un 
connesso 
utilizzo 
di 
strumenti 
privatistici 
nell�erogazione 
dei 
servizi 
pubblici, 
[il 
che] 
ha 
imposto 
la 
necessit� 
di 
un 
nuovo 
inquadramento 
giuridico 
dei 
soggetti 
di 
diritto 
sorti 
per 
effetto 
del 
fenomeno 
delle 
privatizzazioni. 
Questa 
trasformazione 
epocale 
dell�assetto 
proprietario 
e 
gestionale 
dell�esercizio 
dell�impresa 
pubblica 
ha 
reso 
necessaria 
una 
riconsiderazione 
delle 
categorie 
concettuali 
di 
riferimento� 
(8). 


in termini 
di 
organizzazione 
delle 
amministrazioni 
pubbliche, la 
nozione 
di 
amministrazione 
italiana 
- la 
cui 
definizione 
sfugge, di 
per s�, ad una 
concezione 
unitaria 
(9) - � 
stata 
sempre 
pi� influenzata 
dall�utilizzo di 
strumenti 
privatistici, 
vuoi 
per 
l�esigenza 
-maturata 
anche 
alla 
luce 
delle 
pregresse 
esperienze 
negative 
-di 
esercitare 
attivit� 
imprenditoriali 
in 
modo 
efficiente 
ed 
efficace, 
vuoi 
perch� 
con 
l�utilizzo 
di 
strumenti 
privatistici 
-in 
luogo 
dell�esercizio 
dei 
classici 
poteri 
autoritativi 
-si 
sarebbe 
favorito 
il 
miglior 
adeguamento 
possibile 
dell�organizzazione 
amministrativa 
italiana 
ai 
principi 
del-
l�ordinamento 
dell�unione 
europea: 
che 
non 
ammette, 
in 
alcun 
modo, 
che 
norme 
nazionali 
conferiscano posizioni 
di 
privilegio o vantaggio alle 
amministrazioni 
esercenti attivit� concorrenziali. 


Sennonch� 
la 
selvaggia 
privatizzazione, 
da 
un 
lato, 
e 
la 
stessa 
ibridazione 


(7) illuminante 
sul 
punto, S. CASSeSe 
(a 
cura 
di), istituzioni 
di 
Diritto amministrativo, Milano, 
2012, 
pp. 
25-27. 
in 
modo 
particolare 
appare 
utile 
puntualizzare 
come 
nel 
diritto 
amministrativo 
europeo 
la 
distinzione 
tra 
funzione 
e 
servizio sia 
fondamentale 
proprio per circoscrivere 
esattamente 
l�ambito 
applicativo 
della 
deroga 
disposta 
nei 
confronti 
della 
libera 
circolazione 
dei 
lavoratori, 
contemplata 
-con 
riguardo alle 
funzioni 
attinenti 
all�esercizio dei 
pubblici 
poteri 
e 
alla 
tutela 
degli 
interessi 
generali 
dello 
Stato o di 
enti 
pubblici 
- all�art. 45 t.F.u.e. Analogamente 
� 
sottratto alle 
norme 
europee 
di 
tutela 
della 
concorrenza 
-ex 
art. 
101 
ss. 
t.F.u.e. 
-l�esercizio 
di 
funzioni 
concernenti 
prerogative 
tipiche 
dei 
pubblici 
poteri; 
su quest�ultimo punto � 
emblematico il 
celebre 
caso eurocontrol, Corte 
giust. ue 
19 gennaio 
1994, C-364. 
(8) C. DeoDAto, Le societ� pubbliche. il regime dei contratti, in www.giustamm.it. 
(9) S. CASSeSe 
(a cura di), istituzioni di Diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 3. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


dei 
modelli 
di 
organizzazione 
amministrativa, dall�altro lato, hanno condotto, 
ad un certo punto, ad una 
�nuova� 
situazione 
di 
incertezza, se 
non altro per il 
semplice 
fatto 
che 
non 
sempre 
risultasse 
chiaro 
quale 
dovesse 
essere 
il 
regime 
da applicare a determinati operatori del mercato. 


Sotto questo profilo, l�organismo di 
diritto pubblico costituisce 
la 
pi� interessante 
risposta al fenomeno degli �smembramenti amministrativi� (10). 


Al 
dilagare 
di 
apparati 
amministrativi 
di 
natura 
ibrida 
ed incerta, non riconducibili 
ai 
tradizionali 
schemi 
dell�organizzazione 
amministrativa 
italiana, 
la 
giurisprudenza 
europea 
ha 
infatti 
rinvenuto nell�organismo di 
diritto pubblico 
(11) la 
figura 
risolutiva 
affinch� 
evitare 
che 
i 
principi 
europei 
e 
le 
regole 
dell�evidenza pubblica fossero, in quale modo, eluse. 

� 
stato 
cos� 
che 
-con 
l�accantonamento 
dei 
criteri 
di 
stampo 
squisitamente 
formale 
e 
soggettivistico - si 
� 
pervenuti 
a 
coniare 
una 
figura 
di 
�amministrazione 
aggiudicatrice� 
(12) fondata 
su parametri 
di 
tipo �oggettivo�, in 
cui, 
cio�, 
l�analisi 
delle 
attivit� 
sostanzialmente 
esercitate 
sul 
mercato 
concorrenziale 
fosse 
effettuata 
sulla 
base 
di 
un paradigma 
funzionale, che 
avesse 
riguardo, 
essenzialmente, 
a 
tre 
profili: 
a) 
la 
soggettiva 
natura 
giuridica; 
b) 
le 
finalit� 
di 
interesse 
generale 
perseguite 
dall�ente; 
c) l�esistenza 
di 
forme 
di 
finanziamento 
o di controllo sull�ente da parte dei pubblici poteri. 


invero - gi� 
in forza 
dei 
due 
noti 
leading cases 
del 
1998 (13) - la 
Corte 
di 
Giustizia 
-a 
poco 
tempo 
di 
distanza 
dall�emanazione 
delle 
direttive 
appalti 
degli 
anni 
�90 - ha 
contribuito in maniera 
decisiva 
allo sviluppo di 
una 
interpretazione 
oggettivamente 
estensiva 
della 
nozione 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
(14), 
in 
cui 
-vale 
a 
dire 
-i 
�bisogni 
di 
carattere 
generale� 
-geneticamente 


(10) B. MAMeLi, L�organismo di 
diritto pubblico. Profili 
sostanziali 
e 
processuali, Milano, 2003, 
p. 1. 
(11) Per un approfondimento inerente 
i 
caratteri 
dell�organismo di 
diritto pubblico, nonch� 
per 
una 
ricostruzione 
sulla 
sua 
evoluzione 
nella 
prima 
giurisprudenza 
comunitaria, G. LA 
roSA, 
L�organismo 
di 
diritto pubblico. La non industrialit� nella giurisprudenza, in Le 
istituzioni 
del 
federalismo, n. 
2/2007, pp. 293-318. 
(12) il 
presupposto del 
conseguimento del 
sospirato recupero di 
una 
nozione 
unitaria 
della 
pubblica 
amministrazione 
- che, indirettamente, contribuisse 
anche 
a 
delineare 
nella 
maniera 
pi� certa 
possibile 
i 
contorni 
della 
stessa 
figura 
delle 
'amministrazioni 
aggiudicatrici' 
- ha 
costituito la 
pi� inconscia 
risposta 
data 
dalla 
dottrina 
e 
dalla 
giurisprudenza 
per 
arginare 
il 
dilagante 
fenomeno 
degli 
'smembramenti 
amministrativi', nonch� 
il 
processo di 
strisciante 
'disgregazione' 
dei 
classici 
modelli 
organizzativi 
del-
l'amministrazione 
italiana; 
sul 
punto appare 
emblematica 
l'autorevole 
interpretazione 
suggerita 
da 
chi 
ha 
definito: 
�un intento "risorgimentale" 
quello che 
anima l'autorevole 
e 
raffinata dottrina che 
attribuisce 
alla figura dell'organismo di 
diritto pubblico la somma funzione 
di 
nuovo paradigma della soggettivit� 
pubblica 
in 
grado, 
mediante 
l'applicazione 
di 
noti 
indici 
sintomatici, 
di 
discriminare 
il 
pubblico 
dal 
privato 
e 
di 
scorgere 
la 
"vera 
natura" 
dei 
soggetti 
[...]�, 
F. 
MeruSi, 
La 
legalit� 
amministrativa. 
altri 
sentirei interrotti, Bologna, 2012, p. 52. 
(13) 
Corte 
giust. 
ue 
15 
gennaio 
1998, 
mannesmann, 
C-44/96; 
Corte 
giust. 
ue 
10 
novembre 
1998, 
bfi Holding, C-360/96. 
(14) 
Sul 
punto 
� 
preziosa 
la 
ricostruzione 
presente 
in 
M. 
LiBertini, 
organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
rischio d�impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in federalismi.it. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


propri 
del 
requisito 
teleologico 
dell�organismo 
di 
diritto 
pubblico 
-fossero 
interpretati 
alla 
stregua 
di 
uno 
schema 
estremamente 
dilatato, 
all�interno 
del 
quale, cio�, poteva 
pure 
rinvenirsi 
la 
sotto-categoria 
dei 
�bisogni 
di 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale�: 
la 
cui 
esistenza, 
per 
altro, 
non 
avrebbe 
in 
alcun modo precluso la 
riconducibilit� 
alla 
natura 
di 
organismo di 
diritto pubblico, 
nemmeno 
qualora 
l�attivit� 
finalizzata 
al 
soddisfacimento 
di 
�bisogni 
di 
carattere 
non 
commerciale 
o 
industriale� 
avesse 
rivestito 
una 
posizione 
non 
prevalente 
- quand�anche 
addirittura 
del 
tutto minoritaria 
- sull�attivit� 
esercitata 
dall�ente. 

A 
codesta 
interpretazione 
�estensiva�, 
poi, 
� 
stato 
anche 
significativamente 
precisato 
-sempre 
sulla 
scorta 
di 
quanto 
autorevolmente 
interpretato 
dalla 
Corte 
di 
Giustizia 
(ed 
� 
qui, 
si 
badi, 
il 
vero 
punto 
dirimente 
che 
fa 
da 
collante 
con i 
principi 
fondativi 
del 
diritto unionale) - che 
l�esistenza 
stessa 
di 
una 
effettiva 
concorrenza 
fra 
imprese 
private 
operanti 
sul 
mercato, da 
un lato, 
ed enti 
finanziati, o controllati, dallo Stato per il 
perseguimento di 
attivit� 
di 
interesse 
generale, 
dall�altro 
lato, 
non 
avrebbe, 
in 
alcun 
modo, 
escluso, 
affatto, 
la 
natura 
di 
questi 
ultimi 
come 
organismi 
di 
diritto 
pubblico, 
ma 
anzi 
-e 
al 
contrario - ne 
avrebbe 
avvalorato la 
relativa, e 
dovuta, configurabilit�, stante 
la 
necessaria 
garanzia 
del 
valore 
fondamentale 
della 
concorrenza, 
nonch� 
della 
stessa inammissibilit� per il diritto europeo di interventi statali sul mercato. 

in 
questi 
termini: 
� 
[�] 
la 
nozione 
di 
o.d.p. 
si 
dilatava 
notevolmente, 
fino 
a 
comprendere 
qualsiasi 
societ� 
in 
mano 
pubblica 
che 
avesse 
tra 
i 
propri 
compiti, 
anche 
a titolo non esclusivo, quello di 
produrre 
servizi 
di 
interesse 
economico 
generale� (15). 


Fatta 
salva, 
dunque, 
l�eccezione 
per 
il 
celebre 
caso 
che 
ha 
coinvolto 
la 
Fiera 
di 
Milano 
(16) 
-in 
cui, 
ad 
onor 
del 
vero, 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
� 
sembrata 
imprimere 
una 
decisa 
correzione 
in 
senso 
restrittivo 
al 
suo 
primo 
orientamento 
-il 
trend 
della 
giurisprudenza 
europea 
-negli 
anni 
immediatamente 
successivi 


(17) ai 
primi 
leading cases 
- non ha 
fatto che 
confermare, e 
senza 
alcuna 
soluzione 
di 
continuit�, 
il 
paradigma 
funzionale 
-interpretato 
alla 
stregua 
di 
uno 
schema 
di 
tipo oggettivo, estremamente 
dilatato - della 
figura 
dell�organismo 
di diritto pubblico. 
(15) 
M. 
LiBertini, 
organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
rischio 
d�impresa 
e 
concorrenza: 
una 
relazione 
ancora incerta, in federalismi.it, p. 8. 
(16) Corte 
giust. ue 
10 maggio 2001, agor� c. ente 
autonomo fiera internazionale 
di 
milano, 
C-223/99. in questo caso, precisamente, la 
Corte 
europea 
- sebbene 
avesse 
tenuto a 
puntualizzare 
che 
l�ente 
Fiera 
avesse 
esercitato fino a 
quel 
momento attivit� 
connotata 
dall�assenza 
di 
uno scopo di 
lucro 
(e 
in effetti 
solo successivamente 
l�ente 
sar� 
trasformato in una 
s.p.a.) - focalizz� la 
propria 
analisi 
sul 
fatto 
che 
l�ente 
avesse 
operato 
comunque 
secondo 
criteri 
di 
economicit� 
tali 
da 
sopportare 
direttamente 
il 
rischio 
economico 
dell�attivit�: 
il 
che 
portava 
ad 
escludere, 
di 
per 
s�, 
qualsiasi 
forma 
di 
finanziamento 
o controllo da parte dei pubblici poteri. 
(17) Corte 
giust. ue 
3 ottobre 
2000, university 
of 
Cambridge, C-380/98; 
Corte 
giust. ue 
12 dicembre 
2002, universale - bau ag, C-470/99. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


emblematiche, 
sul 
punto, 
le 
due 
successive 
e 
cruciali 
pronunce 
truley 


(18) e 
fernw�rme Wien 
(19). 
Con 
la 
sentenza 
truley, 
specialmente, 
il 
Giudice 
europeo 
tenne 
significativamente 
a 
puntualizzare 
-e 
per 
la 
prima 
volta 
in 
maniera 
assolutamente 
esplicita 
-quale 
fosse 
la 
ratio 
iuris 
sottesa 
alla 
figura 
dell�organismo 
di 
diritto 
pubblico: 
consistente 
nella 
funzione 
di 
strumentalit� 
rispetto 
l�obiettivo 
di 
liberalizzazione 
dei 
mercati 
e 
della 
loro 
stessa 
trasparenza, 
in 
ragione 
di 
cui 
si 
� 
spinto, 
coerentemente, 
la 
nozione 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
verso 
una 
lettura 
che 
potesse 
�essere 
estensivamente 
intesa� 
(20), 
anche 
a 
fronte 
delle 
stringenti 
motivazioni 
di 
certezza 
del 
diritto 
europeo, 
nonch� 
delle 
naturali 
esigenze 
di 
uniformit� 
di 
regime 
tra 
gli 
Stati 
membri; 
il 
che, 
per 
altro, 
ha 
incentivato 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
a 
rimarcare 
in 
maniera 
meticolosa 
e 
pleonastica 
-ad 
abundantiam 
-che 
la 
nozione 
dei 
�bisogni 
non 
industriali 
o 
commerciali� 
non 
potesse 
mai, 
ed 
in 
alcun 
modo, 
essere 
modificata 
o 
interpretata 
secondo 
la 
�discrezionalit�� 
dal 
legislatore 
nazionale, 
posto 
che, 
naturalmente, 
si 
trattasse 
di 
fattispecie 
rientrante 
sotto 
la 
competenza 
ratione 
materiae 
del 
diritto 
europeo. 


Appare 
evidente, 
dunque, 
la 
ratio 
che 
ha 
condotto 
la 
prima 
giurisprudenza 
europea 
(21) a 
delineare 
la 
figura 
dell�organismo di 
diritto pubblico: 
rinvenibile, 
come 
per altro sostenuto da 
dottrina 
autorevole 
(22), non tanto nella 
volont� 
di 
ampliare 
le 
maglie 
dell�organizzazione 
dei 
soggetti 
pubblici, quanto, 


(18) Corte 
giust. ue 
27 febbraio 2003, adolf 
truley 
GmbH 
v. bestattung Wien Gmbh, C-373/00. 
(19) 
Corte 
giust. 
ue 
10 
aprile 
2008, 
fernw�rme 
Wien, 
C-393/06. 
in 
questo 
caso, 
in 
particolar 
modo, 
la 
Corte 
si 
premur� 
di 
ribadire 
sostanzialmente 
la 
propria 
pregressa 
e 
consolidata 
giurisprudenza, 
ribadendo 
che, 
che 
esigenze 
di 
certezza 
del 
diritto 
legate 
all�uniformit� 
di 
regime 
delle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica, 
la 
qualificazione 
come 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
considerasse 
l�insieme 
delle 
attivit� 
svolte 
dall�ente, 
ben 
potendo 
rientrare 
sotto 
tale 
figura 
anche 
un 
ipotetico 
soggetto 
che 
svolgesse 
attivit� 
miste, 
ovvero in parte di interesse generale e in parte no. 
(20) Corte 
giust. ue 
27 febbraio 2003, adolf 
truley 
GmbH 
v. bestattung Wien Gmbh, C-373/00, 
� 40. 
(21) non si 
pu� far a 
meno di 
approfondire 
il 
primo, e 
celebre, leading case, di 
cui 
alla 
pronuncia 
della 
Corte 
giust. ue 
15 gennaio 1998, mannesmann, C-44/96, in Racc., 1998, i-00073. in quell�occasione, 
pi� 
esattamente, 
la 
Corte 
-impegnata 
in 
un 
delicato 
caso 
inerente 
l�attivit� 
della 
tipografia 
di 
Stato austriaca 
- non esit� nel 
porre 
a 
base 
della 
propria 
decisione 
il 
valore 
preminente 
della 
�certezza 
del 
diritto 
europeo�: 
coniando 
un 
paradigma 
funzionale 
che 
facesse 
dipendere 
la 
qualifica 
di 
'organismo 
di 
diritto 
pubblico' 
unicamente 
dal 
possesso 
di 
requisiti 
di 
carattere 
oggettivo, 
tra 
cui 
spiccava, 
in 
specie, 
(oltre, 
chiaramente, 
al 
possesso 
dei 
concorrenti 
requisiti 
della 
personalit� 
giuridica 
e 
della 
sottoposizione 
all�influenza 
dei 
pubblici 
poteri) il 
soddisfacimento di 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
un carattere 
non industriale 
o commerciale, che 
- tra 
le 
fortissime 
critiche 
della 
dottrina 
- veniva 
assunto come 
requisito 
oggettivo 
di 
riferimento 
indipendentemente 
dalla 
predominanza, 
o 
meno, 
di 
tale 
attivit� 
sulle 
altre 
eventualmente 
svolte 
dall�organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
con 
il 
sicuro 
pregio 
di 
estendere 
al 
massimo 
il 
regime 
della 
disciplina 
europea 
sulle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica 
ma, 
anche, 
con 
l�indubbio 
pericoloso 
risvolto - fatto ben presente 
dalla 
dottrina 
pi� attenta 
- di 
ricadere 
in un nuovo soggettivismo legato alla 
verifica 
�caso per caso� 
dello status 
giuridico di 
organismo di 
diritto pubblico; 
ex 
multis 
r. GAroFoLi, 
organismo di 
diritto pubblico: allineamento tra Giudice 
comunitario e 
nazionale, in www.altalex.com; 
M.A. SAnDuLLi, impresa pubblica e regole di affidamento dei contratti, in federalismi.it. 
(22) M. Chiti, L�organismo di 
diritto pubblico e 
la nozione 
comunitaria di 
pubblica amministrazione, 
Bologna, 2000, p. 8. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


invece, nel 
proposito di 
circoscrivere 
e 
rendere 
il 
pi� certo possibile 
l�ambito 
di 
applicazione 
della 
disciplina 
delle 
procedure 
di 
evidenza 
pubblica, 
con 
l�irrinunciabile 
garanzia 
di 
uniformit� 
di 
regime 
tra 
gli 
Stati 
membri 
dell�unione. 


in forza 
delle 
preziose 
soluzioni 
pretorie 
suggerite 
dagli 
interventi 
della 
giurisprudenza 
europea, 
la 
disciplina 
degli 
organismi 
di 
diritto 
pubblico 
ha 
poi 
trovato la 
propria 
naturale 
sedes 
materiae 
dapprima 
nelle 
direttive 
nn. 17 
e 
18 del 
2004 (recepite 
sul 
piano nazionale 
con il 
D.lgs. 2006, n. 163) e 
pi� di 
recente 
nelle 
direttive 
2014/23/ue, 
2014/24/ue 
e 
2014/25/ue 
del 
26 
febbraio 
2014, il 
cui 
contenuto � 
stato pressoch� 
fedelmente 
riprodotto al 
vigente 
art. 
3 del D.lgs. 2016, n. 50. 


Sul 
piano 
interno 
giova 
evidenziare, 
per 
altro, 
come 
la 
giurisprudenza 
domestica 
si 
sia 
da 
anni 
allineata 
con 
l�interpretazione 
tipicamente 
estensiva, 
suggerita 
dalla 
Corte 
di 
Giustizia, dell�organismo di 
diritto pubblico: 
invero gi� 
prima 
dell�entrata 
in vigore 
del 
previgente 
Codice 
dei 
contratti 
pubblici 
la 
giurisprudenza 
amministrativa 
nazionale 
non ha 
rinvenuto particolari 
difficolt� 
nel 
ricondurre 
la 
natura 
di 
organismo di 
diritto pubblico ad enti 
soggettivamente 
connotati 
dalla 
forma 
privatistica 
(23); 
posto 
che 
la 
mera 
forma 
non 
pu�, di 
per s�, essere 
idonea 
ad escludere 
la 
sostanziale 
ed oggettiva 
natura 
pubblicistica di un ente. 

Ferma 
la 
sterminata 
giurisprudenza 
nazionale, e 
solo per dei 
pi� recenti 
e 
significativi 
esempi, 
appare 
utile 
e 
prezioso 
il 
menzionare 
le 
ultime 
pronunce 
che 
hanno 
riconosciuto 
la 
natura 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
tanto 
alle 
fondazioni 
di 
natura 
privata 
(24) 
quanto 
alla 
stessa, 
e 
controversa, 
societ� 
expo 
2015 (25). 


3. Le 
conferme 
dalla recente 
sentenza del 
taR 
Lazio, 13 aprile 
2018, n. 4100. 
in un recente 
contenzioso amministrativo introdotto con ricorso volto ad 
ottenere 
l�annullamento 
degli 
atti 
di 
una 
procedura 
avviata 
dalla 
FiGC 
per 
l�affidamento di 
servizi 
di 
trasporto e 
facchinaggio, il 
tAr Lazio - con sentenza 
del 
13 aprile 
2018, n. 4100 - ha 
dichiarato infondata 
l�eccezione 
per difetto 
di 
giurisdizione 
sollevata 
dalla 
resistente 
Federazione 
sportiva 
nei 
confronti 
della 
domanda 
con cui 
la 
ricorrente 
societ� 
chiedeva, invece, che 
la 
FiGC venisse 
sottoposta, in via 
generale, ai 
principi 
delle 
procedure 
ad evidenza 
pubblica 
e, in particolare, al 
regime 
contemplato dal 
Codice 
degli 
Appalti: 
sul 
punto ha 
assunto un rilievo pregnante 
proprio la 
questione 
inerente 
la 
qualificabilit� 
della 
FiGC come 
organismo di 
diritto pubblico, dirimente 
al 


(23) C.d.S., sent., sez. vi, 20 maggio 1995, n. 498. Per un autorevole 
commento, S. CASSeSe, Gli 
enti 
privatizzati 
come 
societ� 
di 
diritto 
speciale: 
il 
Consiglio 
di 
stato 
scopre 
il 
diritto 
naturale, 
in 
Giorn. 
Dir. amm., n. 12/1995, pp. 1134-1140. 
(24) C.d.S., sent., sez. vi, 3 giugno 2014, n. 2843. 
(25) C.d.S., sent., sez. iv, 4 febbraio 2014, n. 552. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


fine 
di 
individuare 
l�esatto 
ambito 
di 
applicazione 
delle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica. 


Segnatamente 
-con 
l�esplicito 
richiamo 
all�art. 
3, 
comma 
1, 
lettera 
a) 
del 
D.lgs. 
2016, 
n. 
50 
-� 
stato 
puntualizzato 
che 
nel 
novero 
delle 
�amministrazioni 
aggiudicatrici� 
rientrino 
-oltre 
alle 
amministrazioni 
dello 
Stato, 
agli 
enti 
pubblici 
territoriali 
e 
agli 
enti 
pubblici 
non economici 
- anche 
gli 
organismi 
di 
diritto 
pubblico, 
individuabili 
-secondo 
quanto 
prescritto 
alla 
lettera 
d) 
del 
summenzionato articolo 3 del 
D.lgs. 2016, n. 50 -come 
enti: 
1) istituiti 
per 
soddisfare 
specificatamente 
esigenze 
di 
interesse 
generale, 
aventi 
carattere 
non industriale 
o commerciale; 
2) dotati 
di 
personalit� 
giuridica; 
3) le 
cui 
attivit� 
siano controllate 
o finanziate, in modo maggioritario, dallo Stato, enti 
pubblici 
territoriali 
ed 
economici 
ovvero 
altri 
organismi 
di 
diritto 
pubblico; 
oppure 
ancora 
i 
cui 
organi 
di 
amministrazione, 
direzione 
o 
vigilanza 
siano 
costituiti 
da 
membri 
dei 
quali 
pi� 
della 
met� 
� 
designata 
dallo 
Stato, 
enti 
pubblici 
territoriali ed economici o altri organismi di diritto pubblico. 


Ci� 
posto, 
il 
tAr 
-risalendo 
dalla 
disciplina 
contemplata 
dal 
D.lgs. 
242/1999 
-ha 
evidenziato 
i 
tratti 
distintivi 
delle 
federazioni 
sportive 
nazionali, 
giungendo 
fino 
a 
ricostruirne 
la 
natura 
di 
associazioni 
con 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto privato, perseguenti 
finalit� 
prive 
di 
carattere 
di 
lucro, sebbene 
contraddistinte 
dall�indubbio 
rilievo 
pubblicistico 
connotante, 
per 
esempio, 
le 
funzioni 
amministrative 
relative 
alla 
ammissione 
e 
affiliazione 
di 
societ�, 
associazioni 
sportive 
e 
tesserati 
- ovvero alla 
revoca 
e 
modificazione 
dei 
relativi 
provvedimenti 
- nonch� 
agli 
stessi 
compiti 
di 
controllo in merito al 
regolare 
svolgimento delle 
competizioni 
e 
dei 
campionati 
sportivi 
e 
alla 
delicata 
gestione delle concessioni dei contributi pubblici. 


nelle 
Federazioni 
sportive, 
insomma, 
� 
indubbio 
che 
la 
connotazione 
privatistica 
della 
forma 
associativa 
conviva 
con 
la 
stessa 
valenza 
pubblicistica 
delle attivit� esercitate per legge. 


Da 
puntualizzarsi 
� 
che 
in forza 
dello Statuto del 
Coni - esattamente 
di 
quanto 
disposto 
all�art. 
20, 
comma 
4 
-le 
federazioni 
sportive 
siano 
tenute, 
comunque, 
a 
svolgere 
le 
proprie 
attivit� 
associative 
in armonia 
con le 
deliberazioni 
e 
gli 
indirizzi 
del 
Cio 
e 
del 
Coni, e 
che, soprattutto, nel 
sistema 
delle 
fonti 
dell�ordinamento 
sportivo 
le 
federazioni 
nazionali 
-sebbene 
dotate 
di 
autonomia 
tecnica, organizzativa 
e 
di 
gestione 
- siano sempre 
sottoposte 
alla 
vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano. 


in particolar modo, il 
tAr Lazio non ha 
potuto far a 
meno di 
osservare 
come 
- oltre 
ai 
gi� 
rilevanti 
compiti 
di 
vigilanza 
- il 
Coni eserciti 
anche 
dei 
significativi 
poteri 
di 
controllo sulle 
federazioni, a 
cominciare 
dalla 
verifica 
dei 
requisiti 
per 
il 
riconoscimento 
della 
personalit� 
giuridica, 
passando 
per 
l�approvazione 
annuale 
dei 
bilanci 
delle 
federazioni, sino alla 
stessa 
approvazione 
degli statuti di cui ogni singola federazione sportiva si dota. 


Per queste 
ragioni 
il 
Giudice 
Amministrativo ha 
riconosciuto che 
- ferma 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


restando 
l�autonomia 
attribuita 
dalla 
legge 
e 
dallo 
Statuto 
del 
Coni 
-non 
pu� 
assolutamente 
disconoscersi 
che 
il 
controllo 
esercitato 
dal 
Comitato 
olimpico 
sulla 
FiGC si 
concretizzi: 
�nella titolarit� di 
poteri 
salienti 
nella vita e 
nel-
l�attivit� 
[�] 
della 
fiGC, 
a 
cominciare 
dal 
riconoscimento 
[�] 
per 
continuare 
con 
l�approvazione 
dello 
statuto 
e 
del 
bilancio 
[�] 
fino 
alla 
verifica 
complessiva 
in 
ordine 
allo 
svolgimento 
dell�attivit� 
di 
promozione 
sportiva 
in 
armonia con le 
deliberazioni 
e 
gli 
indirizzi 
del 
Cio 
e 
del 
CoNi. il 
complesso 
di 
tali 
poteri 
deve 
ritenersi 
integrante 
il 
contenuto della nozione 
comunitaria 
di 
controllo, recepita dal 
legislatore 
nazionale 
nel 
disciplinare 
la figura del-
l�organismo di diritto pubblico� (26). 


in sostanza, il 
tAr Lazio, con la 
sentenza 
n. 4100/2018, ha 
ricostruito le 
peculiari 
caratteristiche 
genetiche 
della 
FiGC, quale 
forma 
associativa 
avente 
una 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto privato e 
perseguente 
rilevanti 
finalit� 
di 
interesse 
generale, 
in 
rapporto 
alle 
quali 
vengono 
esercitate 
pregnanti 
funzioni 
amministrative 
di 
controllo da 
parte 
del 
Coni: 
a 
ben riflettere, dunque, sussistono 
tutti 
i 
requisiti 
contemplati 
dal 
Codice 
degli 
Appalti 
per la 
configurabilit� 
come 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
e, 
dunque, 
la 
consequenziale 
estensione 
della 
qualifica 
di 
amministrazione 
aggiudicatrice, sottoposta 
al 
regime 
delle stazioni appaltanti. 


in senso confermativo, peraltro, il 
Collegio del 
tAr ha 
richiamato pure 
una 
delibera 
dell�AnAC - n. 372 del 
26 marzo 2016 - in cui 
l�Autorit� 
anticorruzione 
� giunta alle medesime conclusioni. 


n�, 
all�opposto, 
potrebbe 
aver 
un 
valore 
contrario 
-ha 
stigmatizzato 
il 
tAr - il 
fatto che 
la 
FiGC non sia 
inserita 
nell�elenco delle 
amministrazioni 
pubbliche 
redatto 
dall�iStAt: 
ci� 
in 
quanto 
-sebbene 
in 
forza 
delle 
regole 
fissate 
dal 
Sistema 
europeo dei 
conti 
nazionali 
e 
regionali 
(SeC95) nella 
Federazione 
italiana 
Giuoco 
Calcio 
sia 
assente 
il 
requisito 
afferente 
al 
finanziamento pubblico maggioritario - tale 
requisito sarebbe 
comunque 
irrilevante 
ai 
fini 
della 
qualificabilit� 
come 
organismo di 
diritto pubblico, sussistendo 
l�alternativo presupposto del 
controllo esercitato dal 
Coni (che 
� 
un 
ente pubblico non economico) (27). 


Per completezza 
giova 
puntualizzare 
come 
il 
tAr Lazio abbia 
aggiunto 


-mortificando le 
eccezioni 
processuali 
sollevate 
dalla 
resistente 
FiGC - che, 
(26) tAr Lazio, 13 aprile 2018, n. 4100. 
(27) Per degli 
approfondimenti 
sulla 
natura 
giuridica 
del 
Coni, specie 
all�indomani 
del 
D.lgs. 
23 
luglio 
1999, 
n. 
242, 
G. 
nAPoLitAno, 
La 
nuova 
disciplina 
dell�organizzazione 
sportiva 
italiana: 
prime 
considerazioni 
sul 
decreto 
legislativo 
23 
luglio 
1999, 
n. 
242, 
di 
�riordino� 
del 
C.o.N.i., 
in 
Riv. 
Dir. 
sport., 
n. 
3/1999, 
pp. 
617-623; 
G. 
nAPoLitAno, 
La 
riforma 
del 
Coni 
e 
delle 
federazioni 
sportive, 
in 
Giorn. 
dir. 
amm., 
n. 
1/2000, 
pp. 
113-114; 
C. 
FrAnChini, 
il 
riordino 
del 
Coni, 
in 
Giorn. 
dir. 
amm., 
n. 
11/2003, 
pp. 
1209-1214; 
pi� 
di 
recente 
G. 
PAStori, 
il 
riordino 
del 
C.o.N.i. 
attuato 
con 
il 
d.lgs. 
23 
luglio 
1999, n. 242, in Lineamenti 
di 
Diritto sportivo, L. CAntAMeSSA 
- G.M. riCCio 
- G. SCiAnCALePore 
(a 
cura di), Milano, 2008, pp. 89-93. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


anche 
a 
prescindere 
dalla 
stessa 
riconducibilit� 
della 
FiGC alla 
figura 
dell�organismo 
di 
diritto pubblico, una 
risalente 
e 
consolidata 
giurisprudenza 
amministrativa 
avesse, 
comunque, 
gi� 
affermato 
per 
dei 
casi 
analoghi 
la 
sussistenza 
della 
giurisdizione 
del 
Giudice 
Amministrativo e 
la 
sottoposizione 
alle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica 
dell�attivit� 
contrattuale 
posta 
in essere 
dalla 
FiGC, con 
il 
richiamo 
specifico 
al 
caso 
verificatosi 
in 
merito: 
��la 
licitazione 
privata 
con cui 
la fiGC sceglie 
il 
contraente 
di 
un contratto atipico di 
sponsorizzazione 
della squadra nazionale 
di 
calcio 
[che] 
non costituisce 
una fase 
della 


c.d. vita interna della federazione 
ma rappresenta il 
momento in cui 
questa, 
come 
organo 
del 
Coni, 
disciplina 
interessi 
fondamentali, 
strettamente 
connessi 
con 
l�attivit� 
sportiva� 
(Cons. 
st., 
sez. 
Vi, 
10.10.2002, 
n. 
5442); 
nel 
medesimo 
senso Cons. stato, sez. Vi, 10.9.2007, n. 4743, secondo cui 
�l�attivit� posta 
in 
essere 
da 
una 
federazione 
sportiva 
volta 
alla 
individuazione 
e 
scelta 
del 
contraente 
per 
un 
contratto 
avente 
ad 
oggetto 
l�assicurazione, 
a 
favore 
di 
tutti 
i 
tesserati, per 
la responsabilit� civile 
e 
gli 
infortuni 
personali 
derivanti 
dallo 
svolgimento di 
un�attivit� sportiva, non costituisce 
una fase 
della c.d. vita interna 
della 
federazione 
stessa, 
ma 
rappresenta 
il 
momento 
in 
cui 
questa, 
quale 
organo del 
C.o.N.i., provvede 
alla tutela dei 
suoi 
iscritti 
per 
i 
rischi 
ai 
quali 
questi 
sono esposti 
nell�esercizio dell�attivit� sportiva. �. in quanto finalizzata 
alla realizzazione 
di 
interessi 
fondamentali 
ed istituzionali 
dell�attivit� 
sportiva, 
la 
federazione 
agisce, 
dunque, 
quale 
organo 
del 
C.o.N.i., 
ponendo in essere 
atti 
amministrativi 
(e 
non meramente 
privatistici), con la 
conseguenza 
che 
la 
giurisdizione 
sull�eventuale 
controversia 
nascente 
da 
tale 
situazione deve essere riconosciuta al Giudice 
amministrativo�� (28). 
in 
conclusione 
-anche 
in 
forza 
delle 
preziose 
ricostruzioni 
argomentative 
suggerite 
del 
tAr Lazio per inquadrare 
i 
peculiari 
tratti 
genetici 
associativi 
della 
Federazione 
italiana 
giuoco calcio - si 
deve 
riconoscere 
che 
ogni 
qualvolta 
la 
FiGC 
venga 
ad 
esercitare 
attivit� 
a 
valenza 
pubblicistica 
(29) 
essa 
non 
potrebbe 
che 
essere 
sottoposta 
al 
regime 
tipico 
delle 
regole, 
di 
matrice 
europea, 
dell�evidenza 
pubblica; 
contemplate, 
in 
modo 
puntuale, 
al 
vigente 
D.lgs. 
n. 
50 del 18 aprile 2016. 

il 
che, preme 
evidenziare, trova 
applicazione 
per due 
fondamentali, e 
insuperabili, 
argomentazioni 
di 
diritto: 
in primis, per la 
generale 
riconducibilit� 
della 
stessa 
FiGC 
alla 
peculiare 
figura 
amministrativa 
dell�organismo 
di 
diritto 


(28) tAr Lazio, 13 aprile 2018, n. 4100. 
(29) Giova, per altro, puntualizzare 
come 
il 
tAr Lazio abbia 
significativamente 
precisato, con la 
sentenza 
in commento, che, ai 
fini 
della 
qualificazione 
come 
organismo di 
diritto pubblico della 
FiGC, 
il 
soddisfacimento di 
bisogni 
d�interesse 
generale, che 
siano privi 
di 
natura 
commerciale 
o industriale, 
non 
debba 
necessariamente 
rivestire 
carattere 
esclusivo 
delle 
attivit� 
poste 
in 
essere, 
essendo 
sufficiente 
che 
una 
parte 
dell�attivit� 
della 
FiGC 
presenti 
tali 
fondamentali 
qualit�: 
la 
Federazione 
potrebbe, 
dunque, 
perseguire 
al 
contempo interessi 
di 
carattere 
commerciale 
e 
industriale, rimanendo in ogni 
caso qualificabile 
come 
organismo 
di 
diritto 
pubblico. 
Sul 
punto 
� 
stato 
pure 
fatto 
richiamo 
alla 
recente 
pronuncia 
della Corte giust. ue 5 ottobre 2017, n. 567. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


pubblico; 
in secondo luogo - ed anche 
nella 
denegata 
ipotesi, invero di 
carattere 
residuale, che 
non fosse 
qualificabile 
come 
un organismo di 
diritto pubblico 
-perch�, 
in 
ogni 
caso 
-sulla 
scorta 
di 
una 
risalente 
giurisprudenza 
amministrativa 
domestica 
(30) (debitrice 
forse 
delle 
�tendenze� 
adottate 
dalla 
Corte 
di 
Giustizia) 
-qualsiasi 
tipo 
di 
attivit� 
non 
costituente 
una 
fase 
della 
c.d. 
�vita 
interna� 
alla 
Federazione 
realizza, 
gi� 
di 
per 
s�, 
il 
momento 
in 
cui 
la 
FiGC 
-quale 
federazione 
posta 
sotto 
la 
vigilanza 
ed 
il 
controllo 
del 
Coni 
-provvede 
alla 
tutela 
degli 
interessi 
�generali�, fondamentali 
ed istituzionali 
dell�attivit� 
sportiva calcistica nazionale. 


Tribunale 
Amministrativo 
Regionale 
del 
Lazio, 
Sezione 
Prima 
ter, 
sentenza 
13 
aprile 
2018 n. 4100 
-Pres. G. Panzironi, est. F. Petrucciani 
- De 
vellis 
Servizi 
Globali 
S.r.l. (avv.ti 


A. Catrical�, D. Lipani, F. Sbrana 
e 
S. Grillo) c. Federazione 
italiana 
Giuco Calcio (avv.ti 
L. 
Medugno e L. Mazzarelli). 
FAtto 
Con nota 
prot. n. 19765/2016 del 
20 dicembre 
2016 - trasmessa 
alla 
De 
vellis 
Servizi 
Globali 


S.r.l. in pari 
data 
- la 
Federazione 
italiana 
Giuoco Calcio ha 
invitato la 
ricorrente 
a 
formulare 
la 
propria 
offerta 
- secondo le 
modalit� 
previste 
dal 
Portale 
Acquisti 
FiGC - nell�ambito della 
�Procedura 
negoziata 
plurima 
per 
l�affidamento 
dei 
servizi 
di 
trasporto 
e 
facchinaggio� 
(Prat. 
n. 591/2016/G), da 
aggiudicarsi 
secondo il 
criterio dell�offerta 
economicamente 
pi� vantaggiosa, 
rispetto ad un importo presunto complessivo a 
base 
di 
gara, per una 
durata 
triennale 
del servizio, pari ad euro 1.000.000,00. 
La 
lettera 
di 
invito, dopo avere 
previsto al 
paragrafo 4 che, ai 
fini 
della 
partecipazione 
alla 
procedura 
de 
qua, 
i 
concorrenti 
dovessero 
essere 
in 
possesso 
dei 
requisiti 
di 
carattere 
generale 
indicati 
nel 
Modello r/G 
e 
dei 
requisiti 
di 
capacit� 
economico-finanziaria 
e 
tecnico-organizzativa 
di 
cui 
alla 
lettera 
c) 
del 
citato 
paragrafo, 
al 
successivo 
paragrafo 
5, 
nel 
disciplinare 
l�iter 
di 
aggiudicazione, precisava 
poi 
che 
la 
gara 
sarebbe 
stata 
aggiudicata 
all�offerta 
economicamente 
pi� vantaggiosa 
in favore 
della 
Societ� 
che 
avr� 
ottenuto il 
maggior punteggio complessivo 
dato 
dalla 
somma 
del 
punteggio 
tecnico 
(peso 
complessivo 
60 
punti) 
e 
quello 
economico 
(peso 
massimo 
40 
punti), 
e 
che 
le 
prime 
due 
societ� 
in 
graduatoria 
sarebbero 
state 
invitate 
a 
migliorare 
la 
propria 
offerta 
attraverso 
una 
successiva 
negoziazione, 
al 
termine 
della 
quale la Commissione avrebbe stilato la graduatoria finale. 
Alla procedura in questione veniva invitato, tra gli altri, il Consorzio Ge.Se.Av. 
il 
10 
marzo 
2017, 
la 
Federazione 
aveva 
trasmesso 
alla 
ricorrente, 
mediante 
il 
Portale 
Acquisti 
FiGC, il 
seguente 
messaggio: 
�con riferimento al 
presente 
confronto concorrenziale, essendo 
la 
vostra 
societ� 
risultata 
tra 
le 
prime 
due 
in graduatoria 
all�esito della 
prima 
fase 
esperita 
a 
mezzo Portale 
FiGC, siete 
convocati 
per la 
seconda 
fase 
di 
negoziazione 
presso i 
ns 
uffici 
� alle ore 10.30 di marted� 14/3/2017�. 
Quindi, 
non 
avendo 
avuto 
notizie 
dell�esito 
della 
seconda 
fase 
di 
negoziazione, 
con 
nota 
prot. 
n. 
143/17 
u 
del 
6 
giugno 
2017, 
la 
ricorrente 
aveva 
invitato 
la 
Federazione 
a 
�voler 
comunicare 
(30) ex 
multis, C.d.S., sent., sez. vi, 10 ottobre 
2002, n. 5442; 
C.d.S., sent., sez. vi, 10 settembre 
2007, n. 4743. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


in 
via 
ufficiale� 
lo 
stato 
e 
l�esito 
dell�iter 
selettivo 
in 
questione, 
evidenziando 
in 
ogni 
caso 
�che 
nell�esperimento della 
procedura 
in parola 
non sono stati 
rispettati 
i 
principi 
e 
le 
regole 
poste 
dall�ordinamento giuridico in materia 
di 
pubblicit� 
delle 
sedute 
di 
gara 
e 
di 
conservazione 
dei 
plichi: 
l�apertura 
delle 
buste 
contenenti 
i 
dati 
amministrativi 
e 
le 
offerte 
� 
infatti 
� 
avvenuta 
senza 
dare 
preventiva 
pubblicit� 
alle 
operazioni 
di 
gara 
che 
avrebbero dovuto svolgersi 
in seduta pubblica�. 
in riscontro a 
tale 
invito, con nota 
trasmessa 
a 
mezzo PeC il 
successivo 8 giugno 2017, la 
FiGC aveva 
informato la 
Societ� 
che 
�l�esito della 
procedura 
di 
confronto concorrenziale 
di 
cui 
trattasi 
sar� 
a 
breve 
reso 
noto 
ai 
partecipanti 
tramite 
il 
Portale 
Acquisti 
FiGC�, 
precisando 
che 
�Le 
modalit� 
e 
prescrizioni 
che 
hanno regolato il 
confronto concorrenziale 
�de 
quo� 
sono 
indicate 
nella 
documentazione 
di 
gara 
in 
osservanza 
alle 
procedure 
interne 
della 
scrivente 
Federazione, 
la 
quale 
non era 
tenuta 
al 
rispetto dei 
vincoli 
in materia 
di 
gare 
pubbliche 
di 
cui 
al 
D.Lgs. n. 50/2016�. 
Successivamente, con mail 
del 
14 giugno 2017, la 
Stazione 
appaltante 
ha 
comunicato alla 
De 
vellis che l�offerta formulata dalla societ� non aveva avuto successo. 
La 
ricorrente 
ha 
quindi 
impugnato 
tale 
comunicazione 
e 
tutti 
i 
presupposti 
atti 
della 
procedura. 
A 
sostegno 
del 
ricorso 
sono 
state 
in 
unico 
formulate, 
in 
unico 
motivo, 
le 
censure 
di 
violazione 
degli 
artt. 1 e 
3 del 
d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, violazione 
dell�art. 97 della 
Costituzione, violazione 
dei 
principi 
e 
delle 
norme 
in materia 
di 
evidenza 
pubblica, violazione 
dei 
principi 
di 
imparzialit�, 
buon 
andamento 
e 
correttezza 
dell�azione 
amministrativa, 
eccesso 
di 
potere 
sotto 
i 
profili 
di 
difetto 
dei 
presupposti, 
difetto 
di 
istruttoria, 
illogicit� 
ed 
irragionevolezza, 
contraddittoriet�, 
travisamento, sviamento, in quanto la 
FiGC, nell�espletare 
l�iter concorsuale, 
aveva 
ritenuto di 
non essere 
assoggettata 
�al 
rispetto dei 
vincoli 
in materia 
di 
gare 
pubbliche 
di 
cui 
al 
D.Lgs. n. 50/2016�, mentre, ai 
sensi 
del 
d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, nel 
novero delle 
�amministrazioni 
aggiudicatrici� 
rientravano, oltre 
alle 
amministrazioni 
dello Stato, agli 
enti 
pubblici 
territoriali 
e 
agli 
altri 
enti 
pubblici 
non 
economici, 
gli 
�organismi 
di 
diritto 
pubblico�, 
categoria 
nella 
quale 
rientrava 
la 
FiGC, al 
pari 
delle 
altre 
Federazioni 
sportive 
nazionali 
che, 
pertanto, ai 
fini 
della 
acquisizione 
di 
beni, servizi 
e 
forniture, erano tenute 
all�applicazione 
delle norme di evidenza pubblica di cui al Codice. 
Di 
conseguenza 
risultava 
illegittimo 
l�operato 
della 
FiGC 
che, 
in 
considerazione 
della 
propria 
natura 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
lungi 
dal 
poter 
prescindere 
dall�osservanza 
delle 
regole 
di 
cui 
al 
Codice 
dei 
contratti 
pubblici, avrebbe 
dovuto condurre 
la 
procedura 
de 
qua 
in ossequio 
a 
tali 
regole, curandosi 
di 
dare 
adeguata 
pubblicit� 
alle 
singole 
operazioni 
di 
gara 
e, pi� 
in generale, operando nel 
rispetto dei 
principi 
di 
trasparenza 
e 
imparzialit� 
che 
devono necessariamente 
presiedere al corretto espletamento dell�azione amministrativa. 
tali 
regole 
e 
principi 
erano 
stati 
del 
tutto 
disattesi, 
posto 
che 
l�intero 
procedimento 
concorsuale 
- ivi 
compresa 
la 
fase 
di 
apertura 
dei 
plichi 
e 
delle 
offerte 
presentati 
dai 
singoli 
concorrenti 
si 
era 
svolto senza 
il 
coinvolgimento dei 
concorrenti 
medesimi, ai 
quali, pertanto, anche 
in 
ragione 
della 
mancata 
verbalizzazione 
delle 
attivit� 
valutative 
svolte, 
non 
era 
stato 
consentito 
di 
avere 
contezza 
dell�iter seguito dalla 
Stazione 
appaltante 
e, addirittura, della 
graduatoria 
formata onde addivenire all�affidamento del servizio oggetto della commessa. 
Si 
sono 
costituiti 
la 
FiGC 
e 
il 
Consorzio 
Geseav 
eccependo 
il 
difetto 
di 
giurisdizione 
del 
giudice 
amministrativo 
adito, 
in 
conseguenza 
della 
natura 
di 
associazione 
di 
diritto 
privato 
della 
Federazione, 
l�irricevibilit� 
del 
ricorso 
in 
quanto 
tardivo, 
e 
chiedendo, 
nel 
merito, 
il 
rigetto 
del 
gravame. 
Alla 
camera 
di 
consiglio del 
1 agosto 2017 il 
tribunale 
ha 
respinto l�istanza 
cautelare, rilevando 
che 
il 
contratto era 
stato stipulato, il 
servizio era 
attualmente 
in corso, e 
l�affidamento 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


era 
di 
durata 
triennale, di 
tal 
che 
non erano ravvisabili 
i 
presupposti 
di 
estrema 
gravit� 
ed urgenza 
che consentono la sospensione dell�efficacia degli atti impugnati. 
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018 il ricorso � stato trattenuto in decisione. 


Diritto 
Preliminarmente 
deve 
essere 
esaminata 
l�eccezione 
di 
difetto 
di 
giurisdizione, 
che 
deve 
essere 
disattesa in quanto infondata. 
Al 
riguardo 
assume 
rilievo 
decisivo 
la 
questione 
della 
qualificabilit� 
o 
meno 
della 
Federazione 
italiana 
Giuoco Calcio come 
organismo di 
diritto pubblico, dirimente 
al 
fine 
di 
individuare 
l�ambito di applicazione delle regole di evidenza pubblica. 
Secondo l�art. 1 del 
Codice 
dei 
contratti 
pubblici, infatti, il 
codice 
stesso disciplina 
i 
contratti 
di 
appalto 
e 
di 
concessione 
delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici 
e 
degli 
enti 
aggiudicatori 
aventi 
ad 
oggetto 
l�acquisizione 
di 
servizi, 
forniture, 
lavori 
e 
opere; 
ai 
sensi 
dell�art. 
3, 
comma 
1, lettera 
a), del 
Codice, nel 
novero delle 
�amministrazioni 
aggiudicatrici� 
rientrano -oltre 
alle 
amministrazioni 
dello 
Stato, 
agli 
enti 
pubblici 
territoriali 
e 
agli 
altri 
enti 
pubblici 
non 
economici 
- gli 
�organismi 
di 
diritto pubblico�, i 
quali, secondo quanto previsto alla 
successiva 
lettera 
d) del 
menzionato art. 3, sono cos� 
definiti: 
�qualsiasi 
organismo, anche 
in forma 
societaria, 
il 
cui 
elenco 
non 
tassativo 
� 
contenuto 
nell�allegato 
iv: 
1) 
istituito 
per 
soddisfare 
specificatamente 
esigenze 
di 
interesse 
generale, aventi 
carattere 
non industriale 
o commerciale; 
2) dotato di 
personalit� 
giuridica; 
3) la 
cui 
attivit� 
sia 
finanziata 
in modo maggioritario dallo 
Stato, dagli 
enti 
pubblici 
territoriali 
o da 
altri 
organismi 
di 
diritto pubblico oppure 
la 
cui 
gestione 
sia 
soggetta 
al 
controllo di 
questi 
ultimi 
oppure 
il 
cui 
organo d�amministrazione, di 
direzione 
o 
di 
vigilanza 
sia 
costituito 
da 
membri 
dei 
quali 
pi� 
della 
met� 
� 
designata 
dallo 
Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico�. 
Alla 
lettera 
o) del 
medesimo art. 3 del 
Codice 
� 
poi 
chiarito che 
sono �stazioni 
appaltanti� 
le 
�amministrazioni 
aggiudicatrici 
di 
cui 
alla 
lettera 
a)�, ivi 
inclusi, dunque, gli 
organismi 
di 
diritto 
pubblico. 
Quindi, 
la 
qualificazione 
della 
FiGC 
come 
�organismo 
di 
diritto 
pubblico� 
� 
dirimente 
in 
quanto ne 
conseguirebbe 
che 
la 
stessa 
� 
tenuta 
all�applicazione 
delle 
norme 
di 
evidenza 
pubblica 
di cui al Codice. 
Per valutare 
la 
ricorrenza 
dei 
presupposti 
previsti 
dal 
citato art. 3 ai 
fini 
della 
riconducibilit� 
dell�ente 
a 
tale 
nozione, occorre 
in primo luogo analizzare 
la 
configurazione 
data 
dal 
legislatore 
alle federazioni sportive. 
in merito il 
d.lgs. n. 242/1999, dopo avere 
previsto all�art. 1 che 
il 
�il 
Comitato olimpico nazionale 
italiano � ha 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto pubblico � ed � 
posto sotto la 
vigilanza 
del 
Ministero 
per 
i 
beni 
e 
le 
attivit� 
culturali�, 
al 
successivo 
art. 
15 
dispone 
che 
�Le 
federazioni 
sportive 
nazionali 
e 
le 
discipline 
sportive 
associate 
svolgono 
l�attivit� 
sportiva 
in 
armonia 
con 
le 
deliberazioni 
e 
gli 
indirizzi 
del 
Cio, delle 
federazioni 
internazionali 
e 
del 
Coni, anche 
in 
considerazione 
della 
valenza 
pubblicistica 
di 
specifiche 
tipologie 
di 
attivit� 
individuate 
nello 
statuto del 
Coni. Ad esse 
partecipano societ� 
ed associazioni 
sportive 
e, nei 
soli 
casi 
previsti 
dagli 
statuti 
delle 
federazioni 
sportive 
nazionali 
e 
delle 
discipline 
sportive 
associate 
in relazione 
alla 
particolare 
attivit�, anche 
singoli 
tesserati� 
(comma 
1), precisando che 
�Le 
federazioni 
sportive 
nazionali 
e 
le 
discipline 
sportive 
associate 
hanno 
natura 
di 
associazione 
con 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto privato. esse 
non perseguono fini 
di 
lucro e 
sono soggette, per 
quanto 
non 
espressamente 
previsto 
nel 
presente 
decreto, 
alla 
disciplina 
del 
codice 
civile 
e 
delle relative disposizioni di attuazione� (comma 2). 
Si 
tratta, 
pertanto, 
di 
enti 
cui 
il 
legislatore 
ha 
attribuito 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto 
pri



ContenzioSo 
nAzionALe 


vato, 
cui 
per� 
sono 
assegnate 
funzioni 
di 
rilievo 
pubblicistico 
quali, 
secondo 
lo 
Statuto 
del 
Coni, 
art. 
23, 
quelle 
�relative 
all�ammissione 
e 
all�affiliazione 
di 
societ�, 
di 
associazioni 
sportive 
e 
di 
singoli 
tesserati; 
alla 
revoca 
a 
qualsiasi 
titolo 
e 
alla 
modificazione 
dei 
provvedimenti 
di 
ammissione 
o 
di 
affiliazione; 
al 
controllo 
in 
ordine 
al 
regolare 
svolgimento 
delle 
competizioni 
e 
dei 
campionati 
sportivi 
professionistici; 
all�utilizzazione 
di 
contributi 
pubblici, 
alla 
prevenzione 
e 
repressione 
del 
doping, 
nonch� 
le 
attivit� 
relative 
alla 
preparazione 
olimpica 
e 
all�alto 
livello 
di 
formazione 
dei 
tecnici, 
all�utilizzazione 
e 
alla 
gestione 
degli 
impianti 
sportivi�. 
Le 
Federazioni 
sportive 
sono 
quindi 
istituzionalmente 
deputate 
allo 
svolgimento 
delle 
funzioni 
sopra 
elencate, di 
modo che 
la 
connotazione 
privatistica 
della 
forma 
associativa 
dalle 
stesse 
rivestite convive, per definizione, con la valenza pubblicistica di parte delle attivit� svolte. 
Dall�espressa 
dizione 
legislativa 
risulta 
la 
sussistenza 
del 
requisito, richiesto per la 
configurabilit� 
dell�organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
della 
personalit� 
giuridica; 
n� 
pu� 
dubitarsi 
del 
fatto 
che 
le 
federazioni 
siano 
istituite 
per 
soddisfare 
specificatamente 
esigenze 
di 
interesse 
generale, aventi 
carattere 
non industriale 
o commerciale, essendo le 
stesse, come 
visto, enti 
senza 
fini 
di 
lucro 
deputati 
al 
controllo 
del 
regolare 
svolgimento 
delle 
competizioni 
e 
dei 
campionati 
sportivi 
professionistici, 
della 
preparazione 
olimpica, 
dell�utilizzazione 
e 
alla 
gestione 
degli impianti sportivi. 
L�analisi 
deve 
quindi 
incentrarsi 
sulla 
sussistenza 
del 
requisito di 
cui 
al 
terzo punto, che 
prevede, 
in 
alternativa, 
il 
finanziamento 
in 
misura 
maggioritaria 
delle 
attivit� 
da 
parte 
dello 
Stato, 
degli 
enti 
pubblici 
territoriali 
o di 
altri 
organismi 
di 
diritto pubblico, oppure 
il 
controllo, da 
parte 
dei 
medesimi 
enti, sulla 
gestione, anche 
nella 
forma 
della 
designazione 
diretta 
dei 
componenti 
degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza. 
nel 
caso 
di 
specie, 
� 
incontestato 
che 
non 
si 
versi 
nell�ipotesi 
del 
finanziamento 
maggioritario 
di 
provenienza 
pubblica, in quanto il 
finanziamento in favore 
della 
FiGC da 
parte 
del 
Coni 
� inferiore al 50% dei fondi dalla stessa posseduti. 
va, quindi, esaminato il controllo effettuato da quest�ultimo ente sulla Federazione. 
A 
questo 
riguardo 
deve 
rilevarsi 
che, 
secondo 
lo 
Statuto 
del 
Coni, 
le 
federazioni 
sportive 
nazionali 
�svolgono l�attivit� 
sportiva 
e 
le 
relative 
attivit� 
di 
promozione, in armonia 
con le 
deliberazioni 
e 
gli 
indirizzi 
del 
Cio 
e 
del 
Coni, 
anche 
in 
considerazione 
della 
rilevanza 
pubblicistica 
di 
specifici 
aspetti 
di 
tale 
attivit�. nell�ambito dell�ordinamento sportivo, alle 
Federazioni 
sportive 
nazionali 
� 
riconosciuta 
l�autonomia 
tecnica, organizzativa 
e 
di 
gestione, 
sotto la vigilanza del Coni� (art. 20, comma 4). 
in 
particolare, 
il 
Coni 
provvede 
al 
riconoscimento 
delle 
Federazioni, 
verificando 
che 
rispondano 
ai 
seguenti 
requisiti: 
a) svolgimento, nel 
territorio nazionale 
e 
sul 
piano internazionale, 
di 
una 
attivit� 
sportiva, 
ivi 
inclusa 
la 
partecipazione 
a 
competizioni 
e 
l�attuazione 
di 
programmi 
di 
formazione 
degli 
atleti 
e 
dei 
tecnici; 
b) affiliazione 
ad una 
Federazione 
internazionale 
riconosciuta 
dal 
Cio, 
ove 
esistente, 
e 
gestione 
dell�attivit� 
conformemente 
alla 
Carta 
olimpica 
e 
alle 
regole 
della 
Federazione 
internazionale 
di 
appartenenza; 
c) ordinamento statutario 
e 
regolamentare 
ispirato al 
principio di 
democrazia 
interna; 
d) procedure 
elettorali 
e 
composizione 
degli 
organi 
direttivi 
in 
conformit� 
al 
disposto 
dell�art. 
16, 
comma 
2, 
del 
decreto 
legislativo 
23 
luglio 
1999, 
n. 
242, 
assicurando 
il 
riconoscimento 
di 
una 
sola 
Federazione 
sportiva 
nazionale per ciascuno sport (art. 21 dello Statuto Coni). 
il 
riconoscimento della 
personalit� 
giuridica 
� 
concesso a 
seguito del 
controllo del 
Consiglio 
nazionale 
del 
Coni 
e, 
in 
caso 
di 
venir 
meno 
dei 
requisiti 
sopra 
riportati, 
� 
revocato 
dallo 
stesso organo. 


rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


Allo stesso modo, i 
bilanci 
delle 
Federazioni 
sportive 
nazionali 
sono approvati 
annualmente 
dal 
Consiglio Federale 
e 
sono sottoposti 
alla 
approvazione 
della 
Giunta 
nazionale 
del 
Coni. 
Ancora, 
gli 
statuti 
delle 
Federazioni 
sportive 
sono 
approvati 
dalla 
Giunta 
nazionale 
del 
Coni, 
che 
�ne 
valuta 
la 
conformit� 
alla 
legge, 
allo 
Statuto 
del 
Coni 
ed 
ai 
Principi 
fondamentali 
emanati 
dal 
Consiglio nazionale. in caso di 
difformit� 
la 
Giunta 
nazionale 
rinvia 
alle 
Federazioni, 
entro 90 giorni 
dal 
deposito in Segreteria 
Generale, lo statuto per le 
opportune 
modifiche, 
indicandone 
i 
criteri� 
(art. 
22 
dello 
Statuto 
Coni); 
in 
caso 
di 
omessa 
modifica, 
la 
Giunta 
nazionale 
pu� 
nominare 
a 
tal 
fine 
un 
Commissario 
ad 
acta 
e, 
nei 
casi 
pi� 
gravi, 
previa 
diffida, 
il Consiglio nazionale pu� revocare il riconoscimento. 
infine, 
�nell�esercizio 
delle 
attivit� 
a 
valenza 
pubblicistica, 
di 
cui 
al 
comma 
1, 
le 
Federazioni 
sportive 
nazionali 
si 
conformano agli 
indirizzi 
e 
ai 
controlli 
del 
Coni ed operano secondo 
principi 
di 
imparzialit� 
e 
trasparenza�; 
la 
Giunta 
nazionale, sulla 
base 
dei 
criteri 
e 
delle 
modalit� 
stabilite 
dal 
Consiglio 
nazionale, 
approva 
i 
bilanci 
delle 
Federazioni 
sportive 
nazionali 
e 
stabilisce 
i 
contributi 
finanziari 
in 
favore 
delle 
stesse, 
eventualmente 
determinando 
specifici 
vincoli 
di 
destinazione, con particolare 
riguardo alla 
promozione 
dello sport 
giovanile, alla 
preparazione 
olimpica 
e 
all�attivit� 
di 
alto livello, e 
vigila 
sul 
corretto funzionamento delle 
Federazioni sportive nazionali (art. 23 Statuto citato). 
Dal 
quadro complessivo cos� 
delineato emerge 
che, pur essendo espressamente 
riconosciuta 
dalla 
legge 
e 
dallo Statuto del 
Coni l�autonomia 
delle 
Federazioni, il 
controllo esercitato dal 
Comitato 
olimpico 
si 
concretizza 
nella 
titolarit� 
di 
poteri 
salienti 
nella 
vita 
e 
nell�attivit� 
delle 
stesse 
(e, quindi, della 
FiGC), a 
cominciare 
dal 
riconoscimento, ancorato all�analisi 
dei 
requisiti 
sopra 
elencati, 
per 
continuare 
con 
l�approvazione 
dello 
statuto 
e 
del 
bilancio 
di 
tali 
enti, 
fino 
alla 
verifica 
complessiva 
in 
ordine 
allo 
svolgimento 
dell�attivit� 
di 
promozione 
sportiva 
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni. 
il 
complesso di 
tali 
poteri 
deve 
ritenersi 
integrante 
il 
contenuto della 
nozione 
comunitaria 
di 
controllo, recepita 
dal 
legislatore 
nazionale 
nel 
disciplinare 
la 
figura 
dell�organismo di 
diritto 
pubblico. 
infatti, se 
� 
pur vero, sul 
piano formale, che 
il 
finanziamento pubblico nel 
caso di 
specie 
non 
� 
maggioritario, nondimeno i 
diffusi 
poteri 
di 
ingerenza, desumibili 
dagli 
elementi 
dianzi 
indicati, 
fanno ritenere 
che 
l�attivit� 
della 
Federazione 
sia 
sottoposta 
al 
controllo del 
sovraordinato 
ente pubblico Coni. 
n� 
rileva, al 
riguardo, la 
sussistenza 
di 
una 
sfera 
di 
autonomia 
statutariamente 
prevista, per 
quanto concerne l'attivit� di promozione sportiva e le attivit� connesse, o strumentali. 
Detta 
autonomia, infatti, attiene 
alla 
fase 
attiva 
dell'esercizio delle 
funzioni 
affidate 
alla 
Federazione, 
ma 
non esclude 
il 
controllo, quale 
relazione 
interorganica 
nell'ambito della 
quale 
l'operato 
degli 
organi 
attivi 
viene 
pu� 
essere 
sindacato 
per 
valutare 
la 
relativa 
rispondenza 
alla 
legge, o alla 
convenienza 
amministrativa, o a 
regole 
tecniche 
di 
varia 
natura, relazione 
che 
non 
richiede 
un 
controllo 
di 
tipo 
strutturale, 
tale 
da 
configurare 
una 
significativa 
ingerenza 
nella vita dell'ente. 
Appare 
evidente, 
dunque, 
come 
l'elemento 
fondante 
dell'organismo 
di 
diritto 
pubblico 
sia 
appunto 
quello, 
riconducibile 
alla 
rilevanza 
degli 
interessi 
generali 
perseguiti, 
in 
rapporto 
ai 
quali 
non 
pu� 
venire 
meno 
una 
funzione 
amministrativa 
di 
controllo, 
anche 
qualora 
la 
gestione 
fosse 
produttiva 
di 
utili 
(come 
dimostra 
il 
carattere 
espressamente 
disgiunto dei 
requisiti, di 
cui 
al 
precedente 
punto "c"): 
� 
propria 
dell'Amministrazione, infatti, la 
cura 
concreta 
di 
interessi 
della 
collettivit�, 
che 
lo 
Stato 
ritiene 
corrispondenti 
a 
servizi 
da 
rendere 
ai 
cittadini 
e 
che 
pertanto, ove 
affidati 
a 
soggetti 
esterni 
all'apparato amministrativo vero e 
proprio, debbono 



ContenzioSo 
nAzionALe 


comunque 
rispondere 
a 
corretti 
parametri 
gestionali, anche 
sul 
piano dell'imparzialit� 
e 
del 
buon andamento (Cons. Stato, sez. vi, 31 ottobre 2017, n. 5026). 
in tal 
senso, peraltro, si 
� 
espressa 
l�AnAC, con delibera 
n. 372 del 
26.3.2016, affermando, 
con riferimento alle 
federazioni 
sportive, che 
�nel 
caso di 
specie 
sembra 
potersi 
affermare 
la 
sussistenza 
di 
un controllo pubblico sulla 
gestione. infatti, le 
Federazioni, sebbene 
dotate 
di 
autonomia 
tecnica, organizzativa 
e 
di 
gestione, sono soggette 
alla 
vigilanza 
e 
ai 
controlli 
del 
Coni 
(ente 
pubblico 
non 
economico) 
sia 
in 
fase 
di 
costituzione 
-attraverso 
il 
riconoscimento 
ai 
fini 
sportivi 
(condizione, questa, necessaria, per l�ottenimento della 
personalit� 
giuridica 
di diritto privato) - sia nel corso di tutta la loro attivit��. 
L�AnAC, a 
conclusione 
dell�analisi 
sulla 
sussistenza 
delle 
condizioni 
per affermare 
la 
riconducibilit� 
delle 
federazioni 
sportive 
alla 
nozione 
di 
organismo di 
diritto pubblico, ha 
quindi 
optato per la soluzione positiva. 
n� 
pu� rilevare, in senso contrario, la 
circostanza 
della 
non ricomprensione 
della 
FiGC nel-
l�elenco delle 
amministrazioni 
pubbliche 
redatto dall�istat 
- che 
annovera 
quasi 
tutte 
le 
altre 
Federazioni 
sportive 
-, 
in 
ossequio 
alla 
normativa 
comunitaria, 
recante 
il 
Sistema 
europeo 
dei 
conti 
nazionali 
e 
regionali 
(reg. n. 223/96 - SeC 95 e 
reg. n. 549/2013 - SeC 2010 - entrato 
in 
vigore 
il 
primo 
settembre 
2014), 
introdotto 
al 
fine 
di 
disporre 
di 
conti 
economici 
omogenei 
e 
comparabili 
sulla 
base 
di 
principi 
unici 
e 
non diversamente 
interpretabili 
(cfr. n. 14 
dei considerata del reg. n. 549/2013). 
nel 
settore 
della 
Pubblica 
amministrazione 
il 
SeC95 
(prg. 
2.69) 
riconosce 
la 
qualifica 
di 
�unit� 
istituzionale�: 
a) 
agli 
�organismi 
pubblici�, 
che 
gestiscono 
e 
finanziano 
un 
insieme 
di 
attivit� 
principalmente 
consistenti 
nel 
fornire 
alla 
collettivit� 
beni 
e 
servizi 
non 
destinabili 
alla 
vendita; 
b) 
alle 
�istituzioni 
senza 
scopo 
di 
lucro� 
dotate 
di 
personalit� 
giuridica 
che, 
come 
i 
primi, 
agiscono 
da 
produttori 
di 
beni 
e 
servizi 
non 
destinabili 
alla 
vendita, 
ma 
per 
esse 
alla 
duplice 
condizione 
che 
�siano 
controllate 
e 
finanziate 
in 
prevalenza 
da 
Amministrazione 
pubbliche�, 
s� 
da 
incidere 
in 
modo 
significativo 
sul 
disavanzo 
e 
sul 
debito 
pubblico, 
situazione 
quest�ultima 
ritenuta 
ricorrente 
nel 
caso 
in 
cui 
i 
ricavi 
per 
proprie 
prestazioni 
di 
servizi, 
in 
condizioni 
di 
mercato, 
non 
riescono 
a 
coprire 
una 
quota 
superiore 
al 
50% 
dei 
costi 
di 
produzione. 
Giova 
evidenziare 
che, 
a 
fronte 
del 
ricorso 
proposto 
dalla 
FiGC 
avverso 
l�inclusione 
nel-
l�elenco, questo tribunale 
ha 
analizzato i 
presupposti 
richiesti 
dal 
SeC95 per l�inserimento 
dell�ente 
nell�elenco 
iStAt, 
vale 
a 
dire 
la 
sua 
soggezione 
al 
controllo 
di 
un�Amministrazione 
pubblica 
e 
l�insufficienza 
delle 
sue 
entrate 
a 
coprire 
in misura 
superiore 
al 
50% la 
spesa 
complessiva 
sopportata 
per 
lo 
svolgimento 
della 
sua 
attivit� 
istituzionale, 
con 
conseguente 
necessit� 
di 
un continuo e 
sostanzioso contributo pubblico per ottenere 
il 
pareggio di 
bilancio (tar 
Lazio, sentenza n. 6201/2011). 
Muovendo dal 
presupposto che 
ci� che 
il 
SeC95 richiede, perch� 
possa 
ritenersi 
che 
un�Amministrazione 
pubblica 
esercita 
il 
controllo su un�unit� 
istituzionale, � 
che 
essa 
sia 
in grado 
di 
�influenzarne 
la 
gestione, 
indipendentemente 
dalla 
supervisione 
generale 
esercitata 
su 
tutte 
le 
unit� 
analoghe�, il 
tar ha 
escluso che 
i 
controlli 
esercitati 
dal 
Coni sulla 
FiGC presentassero 
tale 
valenza; 
rilevando poi 
che 
la 
ricorrente 
aveva 
dimostrato l�assenza 
del 
secondo requisito 
afferente 
al 
finanziamento pubblico maggioritario, il 
tar ha 
ritenuto insussistenti 
le 
condizioni richieste per l�inclusione nell�elenco istat. 
La 
soluzione 
di 
tale 
questione, 
tuttavia, 
� 
ancorata, 
come 
visto, 
a 
presupposti 
eterogenei 
-corrispondenti 
alle 
diversa 
finalit� 
prese 
di 
mira 
con 
l�istituzione 
del 
citato 
elenco 
-e 
non 
sovrapponibili 
a 
quelli 
individuati 
per la 
ravvisabilit� 
dell�organismo di 
diritto pubblico, di 
tal 
che deve escludersi che le due qualificazioni debbano necessariamente concorrere. 


rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


occorre 
poi 
rilevare, 
a 
fronte 
dell�eccezione 
sollevata 
dalla 
Federazione, 
che, 
ai 
fini 
della 
qualificazione 
come 
organismo di 
diritto pubblico, il 
soddisfacimento di 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
privi 
di 
natura 
commerciale 
o 
industriale 
non 
deve 
necessariamente 
rivestire 
carattere 
esclusivo, 
essendo 
sufficiente 
che 
una 
parte 
dell�attivit� 
dell�ente 
presenti 
tale 
qualit�, 
ben 
potendo l�ente 
medesimo perseguire 
al 
contempo interessi 
di 
carattere 
commerciale 
e 
industriale 
(Corte giustizia ue, sez. iv, 5 ottobre 2017, n. 567). 
Per completezza 
deve 
comunque 
evidenziarsi 
che, anche 
a 
prescindere 
dalla 
riconducibilit� 
delle 
federazioni 
alla 
figura 
dell�organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
la 
giurisprudenza 
ha 
comunque 
affermato, in casi 
analoghi, la 
sussistenza 
della 
giurisdizione 
amministrativa 
e 
la 
sottoposizione 
dell�attivit� 
contrattuale 
delle 
federazioni 
sportive 
alle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica: 
� 
stato ritenuto, in particolare, che 
�la 
licitazione 
privata 
con cui 
la 
Figc 
sceglie 
il 
contraente 
di 
un contratto atipico di 
sponsorizzazione 
della 
squadra 
nazionale 
di 
calcio non costituisce 
una 
fase 
della 
c.d. vita 
interna 
della 
Federazione 
ma 
rappresenta 
il 
momento in cui 
questa, come 
organo del 
Coni, disciplina 
interessi 
fondamentali, strettamente 
connessi 
con l�attivit� 
sportiva� 
(Cons. 
St., 
sez. 
vi, 
10.10.2002, 
n. 
5442); 
nel 
medesimo 
senso 
Cons. 
Stato, 
sez. 
vi, 
10.9.2007, n. 4743, secondo cui 
�l�attivit� 
posta 
in essere 
da 
una 
federazione 
sportiva 
volta 
alla 
individuazione 
e 
scelta 
del 
contraente 
per un contratto avente 
ad oggetto l�assicurazione, 
a 
favore 
di 
tutti 
i 
tesserati, per la 
responsabilit� 
civile 
e 
gli 
infortuni 
personali 
derivanti 
dallo 
svolgimento di 
un�attivit� 
sportiva, non costituisce 
una 
fase 
della 
c.d. vita 
interna 
della 
Federazione 
stessa, ma 
rappresenta 
il 
momento in cui 
questa, quale 
organo del 
C.o.n.i., provvede 
alla 
tutela 
dei 
suoi 
iscritti 
per i 
rischi 
ai 
quali 
questi 
sono esposti 
nell�esercizio dell�attivit� 
sportiva. �. in quanto finalizzata 
alla 
realizzazione 
di 
interessi 
fondamentali 
ed istituzionali 
dell�attivit� 
sportiva, la 
Federazione 
agisce, dunque, quale 
organo del 
C.o.n.i., ponendo in 
essere 
atti 
amministrativi 
(e 
non meramente 
privatistici), con la 
conseguenza 
che 
la 
giurisdizione 
sull�eventuale 
controversia 
nascente 
da 
tale 
situazione 
deve 
essere 
riconosciuta 
al 
Giudice 
Amministrativo�. 
Ad analoga 
conclusione 
dovrebbe 
pervenirsi 
quindi, come 
dedotto dalla 
ricorrente, nel 
caso 
di 
specie, anche 
laddove 
si 
volesse 
aderire 
alla 
tesi 
secondo cui 
le 
Federazioni 
sportive 
sarebbero 
assoggettate 
alle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica 
sancite 
dal 
Codice 
soltanto ove 
svolgano 
attivit� 
a 
valenza 
pubblicistica, mantenendo, in tutti 
gli 
altri 
casi, la 
propria 
natura 
di 
associazioni 
di diritto privato. 
il 
contratto 
in 
esame 
ha 
infatti 
ad 
oggetto 
servizi 
di 
trasporto 
e 
facchinaggio 
da 
svolgersi, 
oltre 
che 
presso le 
sedi 
federali 
di 
roma, in occasione 
delle 
trasferte 
delle 
Squadre 
nazionali, in 
italia e all�estero. 
L�art. 1 del 
Capitolato tecnico prevede 
che 
�L�affidamento � ha 
ad oggetto i 
servizi 
di 
trasporto 
e 
facchinaggio. tali 
servizi 
dovranno essere 
effettuati 
secondo le 
esigenze 
della 
Committente 
� 
presso 
le 
sedi 
federali 
di 
roma 
� 
e, 
inoltre, 
in 
occasione 
delle 
trasferte 
delle 
Squadre 
nazionali, in italia 
e 
all�estero�; 
il 
successivo art. 3 specifica 
che 
�i servizi 
effettuati 
presso le 
sedi 
federali 
di 
roma 
riguardano prestazioni 
di 
piccola 
e 
media 
entit� 
�; 
i 
servizi 
svolti 
in occasione 
delle 
trasferte 
delle 
Squadre 
nazionali 
sono generalmente 
di 
media 
entit� 
e 
pi� articolati 
e, in caso di 
partecipazione 
a 
Campionati 
europei 
e/o Mondiali, potrebbero richiedere 
prestazioni 
complesse. 
[�.] 
L�80% 
dei 
servizi 
richiesti 
riguarda 
le 
trasferte 
delle 
Squadre 
nazionali 
e 
nell�ambito di 
tali 
servizi 
il 
70% genera 
movimentazione 
su tutto il 
territorio 
nazionale�. 
il 
Capitolato evidenzia 
quindi 
che 
le 
attivit� 
dedotte 
in contratto, al 
pari 
di 
quelle 
oggetto dei 
precedenti 
citati, e 
a 
differenza 
di 
quelle 
prese 
in esame 
dalla 
sentenza 
di 
questa 
Sezione 
n. 



ContenzioSo 
nAzionALe 


3372/2017, relative 
al 
servizio di 
pulizia 
delle 
sedi 
della 
Federazione, non attengono unicamente 
alla 
vicende 
della 
vita 
interna 
dell�ente 
ma 
sono anche 
strumentalmente 
connesse 
alle 
funzioni 
pubblicistiche 
alla 
stessa 
rimesse 
e, pertanto, finalizzate 
a 
soddisfare 
le 
esigenze 
di 
interesse 
generale, 
quali 
la 
partecipazione 
delle 
squadre 
nazionali 
ai 
campionati 
europei 
e 
mondiali, per il 
cui 
perseguimento, pertanto, la 
Federazione 
opera 
esercitando le 
sue 
prerogative 
pubblicistiche svolgendo attivit� amministrativa. 
Se 
ne 
deve 
concludere 
che 
lo svolgimento della 
gara, nel 
caso di 
specie, doveva 
seguire 
le 
modalit� 
procedurali 
previste 
dal 
d.lgs. n. 50 del 
2016, essendo la 
Federazione 
tenuta 
all'osservanza 
di 
dette 
disposizioni 
nelle 
procedure 
selettive 
bandite, con conseguente 
sussistenza 
della 
giurisdizione 
amministrativa 
sulla 
controversia 
concernente 
l'annullamento 
degli 
atti 
della gara in oggetto. 
tale 
conclusione 
� 
conforme, 
del 
resto, 
ai 
principi 
affermati 
dalla 
Corte 
di 
Giustizia 
delle 
Comunit� 
europee, secondo la 
quale, in ossequio ad esigenze 
di 
certezza 
del 
diritto, nonch� 
alla 
ratio di 
estendere, nei 
casi 
dubbi, le 
ipotesi 
di 
assoggettabilit� 
alle 
regole 
dell�evidenza 
pubblica 
in relazione 
alle 
figure 
organizzative 
che 
sono comunque 
riconducibili 
all�ambito pubblicistico, 
una 
volta 
acclarato 
lo 
status 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
di 
un 
determinato 
soggetto, quest�ultimo � 
sempre 
e 
comunque 
tenuto all�osservanza 
delle 
regole 
di 
evidenza 
pubblica 
e 
ci� non soltanto in relazione 
alle 
attivit� 
volte 
al 
soddisfacimento di 
�esigenze 
di 
interesse 
generale, 
aventi 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale�, 
ma 
anche 
con 
riferimento 
alle 
ulteriori 
attivit� 
propriamente 
commerciali 
e 
industriali 
(cfr. Corte 
Giustizia 
Ce, 15 gennaio 
1998, C-44/96, Mannesmann). 
va 
quindi 
esaminata 
l�eccezione 
di 
irricevibilit� 
del 
ricorso per tardivit�, incentrata 
sul 
fatto 
che 
la 
ricorrente, 
pur 
essendo 
stata 
invitata 
a 
partecipare 
alla 
procedura 
autonomamente 
svolta 
dalla 
FiGC, non ha 
tempestivamente 
impugnato la 
nota 
di 
invito dalla 
quale 
avrebbe 
dovuto 
desumersi 
che 
non era 
stata 
indetta 
una 
gara 
pubblica 
nel 
rispetto del 
d.lgs. n. 50/2016, ma 
solo la comunicazione finale con cui le � stato reso noto che non aveva vinto la gara. 
L�eccezione deve essere disattesa in quanto infondata. 
Come 
noto, infatti, le 
determinazioni 
di 
indizione 
della 
gara 
devono essere 
immediatamente 
impugnate, 
in 
quanto 
direttamente 
ed 
autonomamente 
lesive, 
allorch� 
contengano 
clausole 
escludenti 
o prescrizioni 
che 
incidono sulla 
corretta 
e 
consapevole 
elaborazione 
dell'offerta 
o 
che 
impongano, ai 
fini 
della 
partecipazione, oneri 
manifestamente 
incomprensibili 
o del 
tutto 
sproporzionati 
per 
eccesso 
rispetto 
ai 
contenuti 
della 
procedura 
concorsuale 
(Cons. 
Stato, 
Sez. 
v, 26/6/2017, n. 3110; 6/6/2016 n. 2359). 
in questi 
casi, infatti, gi� 
la 
pubblicazione 
del 
bando genera 
una 
lesione 
della 
situazione 
giuridica 
per chi 
intenderebbe 
partecipare 
alla 
competizione, ma 
non pu� farlo a 
causa 
della 
barriera 
all'ingresso 
provocata 
da 
clausole 
del 
bando 
insuperabili 
perch� 
immediatamente 
escludenti 
o irragionevoli 
o sproporzionate 
per eccesso, con la 
conseguente 
inconfigurabilit� 
di successivi atti applicativi impugnabili. 
Al 
di 
fuori 
di 
tali 
ipotesi, 
non 
� 
ravvisabile 
un 
onere 
di 
immediata 
impugnativa 
dell�indizione 
della 
gara, 
in 
quanto, 
essendo 
il 
concorrente 
in 
condizioni 
di 
partecipare 
alla 
stessa, 
la 
lesione 
ai 
suoi 
interessi 
si 
concretizza 
solo 
con 
il 
provvedimento 
finale, 
ovvero 
la 
determinazione 
con 
cui 
viene 
scelto 
un 
altro 
partecipante, 
avverso 
la 
quale 
� 
possibile 
allora 
proporre 
l�impugnativa. 
Sul 
punto la 
sentenza 
dell�Adunanza 
Plenaria 
n. 1/2003 ha 
escluso l�onere 
di 
immediata 
impugnazione 
delle 
clausole 
del 
bando 
riguardanti 
la 
composizione 
ed 
il 
funzionamento 
del 
seggio 
di 
gara, 
delle 
prescrizioni 
del 
bando 
che 
condizionano, 
anche 
indirettamente, 
la 
formulazione 
dell�offerta 
economica, tra 
le 
quali 
anche 
quelle 
riguardanti 
il 
metodo di 
gara, 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


il 
criterio di 
aggiudicazione 
e 
la 
valutazione 
dell�anomalia, delle 
clausole 
del 
bando che 
definiscono 
gli 
oneri 
formali 
di 
partecipazione; 
ci� in quanto l�eventuale 
incidenza 
di 
clausole 
che 
conformino 
illegittimamente 
la 
condizione 
di 
concorrenti 
dei 
singoli 
partecipanti, 
pu� 
acquistare 
rilievo esclusivamente 
se 
si 
traduce 
in un diniego di 
aggiudicazione 
o, comunque, in 
un arresto procedimentale con riferimento al medesimo obiettivo. 
tra 
queste 
ultime 
ipotesi, quindi, � 
suscettibile 
di 
rientrare 
anche 
il 
caso in esame, in cui 
si 
contesta l�applicazione delle regole di funzionamento della procedura di gara. 
nel 
caso di 
specie, inoltre, la 
lettera 
di 
invito presentava 
una 
formulazione 
generica, del 
seguente 
tenore: 
�La 
Federazione 
italiana 
Giuoco 
Calcio 
necessita 
di 
acquisire 
il 
servizio 
in 
oggetto 
ed 
intende, 
pertanto, 
avviare 
una 
procedura 
di 
confronto 
concorrenziale 
mediante 
la 
forma 
della 
procedura 
negoziata 
plurima 
per l�affidamento delle 
prestazioni 
richieste. Con la 
presente 
la 
FiGC 
invita 
codesta 
Societ� 
alla 
formulazione 
dell�offerta 
per 
le 
prestazioni 
in 
oggetto, alle 
condizioni 
sottoelencate. La 
negoziazione 
sar� 
regolata 
dal 
Capitolato tecnico, 
dalla presente lettera d�invito e dalla documentazione ad essa allegata�. 
Sulla 
base 
di 
tale 
scarno 
contenuto 
deve 
ritenersi 
che 
la 
ricorrente 
non 
sarebbe 
stata 
in 
grado 
di 
rilevare, 
a 
seguito 
della 
mera 
ricezione 
della 
lettera, 
la 
violazione 
delle 
regole 
e 
dei 
principi 
di 
pubblicit� 
e 
trasparenza 
sottesi 
al 
regolare 
espletamento 
delle 
procedure 
ad 
evidenza 
pubblica, 
con 
la 
conseguenza 
che 
la 
valenza 
lesiva 
di 
siffatta 
violazione 
si 
� 
manifestata 
solo 
a 
seguito 
della 
adozione, 
da 
parte 
della 
stazione 
appaltante, 
dell�atto 
conclusivo 
della 
procedura. 
Per le 
medesime 
ragioni 
non pu� ritenersi 
che 
la 
partecipazione 
della 
De 
vellis 
alla 
gara, in 
difetto di 
impugnazione 
della 
sua 
indizione, integri 
acquiescenza 
rispetto alla 
scelta 
di 
non 
seguire 
le 
regole 
dell�evidenza 
pubblica, con conseguente 
infondatezza 
anche 
dell�eccezione 
di inammissibilit� del ricorso per difetto di interesse. 
nel 
merito, alla 
luce 
delle 
considerazioni 
sopra 
svolte 
ai 
fini 
della 
affermazione 
della 
giurisdizione 
amministrativa, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 
Con il 
primo e 
unico motivo di 
ricorso, la 
ricorrente 
ha 
lamentato infatti 
l�illegittimit� 
del-
l�operato della 
FiGC, che, non potendo prescindere 
dall�osservanza 
delle 
regole 
di 
cui 
al 
Codice 
dei 
contratti 
pubblici, 
avrebbe 
dovuto 
condurre 
la 
procedura 
de 
qua 
in 
ossequio 
a 
tali 
regole, curandosi 
di 
dare 
adeguata 
pubblicit� 
alle 
singole 
operazioni 
di 
gara, nel 
rispetto dei 
principi di trasparenza e imparzialit�. 
Acclarata, quindi, per quanto sopra 
esposto, la 
sussistenza 
delle 
condizioni 
richieste 
per ritenere 
la 
Federazione 
rientrante 
nella 
nozione 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico, 
ne 
consegue 
che 
la 
stessa 
era 
tenuta 
ad 
indire 
la 
gara 
nel 
rispetto 
della 
disciplina 
prevista 
per 
le 
amministrazioni 
aggiudicatrici 
dal 
d.lgs. n. 50/2016, mentre 
� 
pacifico che, nel 
caso di 
specie, la 
Federazione 
abbia 
proceduto ad un mero confronto tra 
le 
ditte 
interessate 
senza 
seguire 
le 
regole 
suddette. 
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati. 
La 
peculiarit� 
e 
la 
novit� 
della 
questione 
controversa 
giustificano, comunque, la 
compensazione 
delle spese di lite. 


P.Q.M. 
il 
tribunale 
Amministrativo 
regionale 
per 
il 
Lazio 
(Sezione 
Prima 
ter), 
definitivamente 
pronunciando 
sul 
ricorso, come 
in epigrafe 
proposto, lo accoglie 
e, per l�effetto, annulla 
gli 
atti 
impugnati; 
compensa le spese. 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit� amministrativa. 
Cos� deciso in roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 febbraio e 13 marzo 2018. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


Il diritto di accesso civico generalizzato: una sentenza del 


T.a.r. Lazio sull�interpretazione dell�art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 
Nota 
a 
tRibuNaLe 
ammiNistRatiVo 
ReGioNaLe 
PeR 
iL 
Lazio, 
sez. iii QuateR, 16 maRzo 
2018 N. 2994 


Anna Pascale* 


sommaRio: 
1. 
Premesse 
-2. 
La 
sentenza 
tar 
Lazio, 
sezione 
iii-Quater, 
del 
16 
marzo 
2018, n. 2994 - 3. Le 
diverse 
tipologie 
del 
diritto di 
accesso - 3.1. il 
diritto di 
accesso procedimentale 
- 3.2. il 
diritto di 
accesso documentale 
- 3.3. accesso in materia penale 
- 3.4. accesso 
in 
materia 
ambientale 
-3.5. 
accesso 
civico 
semplice 
-3.6. 
accesso 
civico 
generalizzato 


-4. L�accesso agli 
atti 
delle 
istituzioni 
europee 
- 5. L�accesso in Germania e 
in francia - 6. 
Libert� 
di 
informazione: 
art. 
10 
della 
Convenzione 
europea 
per 
la 
salvaguardia 
dei 
diritti 
dell�uomo 
-7. 
�Linee 
Guida� 
dell�aNaC 
-8. 
accesso 
irragionevole 
-9. 
La 
motivazione 
della 
sentenza - 10. Conclusioni finali. 
1. Premesse. 
il 
diritto di 
accesso � 
stato ed � 
tuttora 
uno degli 
argomenti 
di 
maggiore 
discussione, non solo in dottrina, ma 
anche 
e 
soprattutto a 
livello giurisprudenziale. 
A 
complicare 
l�interpretazione 
delle 
norme 
che 
disciplinano 
il 
diritto 
in 
questione 
� 
stata 
l�entrata 
in 
vigore 
del 
d.lgs. 
25 
maggio 
2016, 
n. 
97, 
adottato 
dal 
Governo 
in 
attuazione 
dell�art. 
7 
della 
Legge 
delega 
7 
agosto 
2015, 
n. 
124, 
con il 
quale 
� 
stato riformato il 
d.lgs. 33/2013 mediante 
l�introduzione 
di 
una 
nuova figura, ossia il diritto di accesso civico generalizzato. 

Di 
rilievo 
appaiono 
dunque 
le 
differenze 
tra 
le 
diverse 
tipologie 
di 
accesso, 
non 
solo 
nell�ambito 
del 
diritto 
amministrativo, 
ma 
altres� 
con 
riguardo 
ad altre 
branche 
giuridiche, nonch� 
l�analisi 
dei 
limiti 
dell�accesso civico generalizzato, 
in particolare 
rispetto a 
quello semplice 
e 
con uno sguardo anche 
alle figure di accesso disciplinato dagli ordinamenti stranieri. 

2. La sentenza tar Lazio, sezione iii-Quater, del 16 marzo 2018, n. 2994. 
Con 
riguardo 
alle 
limitazioni 
dell�accesso 
civico 
generalizzato 
il 
tar 
Lazio, con la 
sentenza 
del 
16 marzo 2018, n. 2994, ha 
deciso in merito al 
ricorso 
con 
cui 
la 
Confederazione 
nazionale 
Coldiretti 
ha 
chiesto 
l�annullamento 
di 
diversi 
atti 
del 
Ministero della 
Salute 
sulle 
istanze 
da 
essa 
presentate 
di 
accesso ai 
dati 
dei 
flussi 
commerciali 
del 
latte 
e 
dei 
prodotti 
lattiero caseari 
oggetto 
di 
scambio 
intracomunitario 
e 
provenienti 
dall�estero, 
nonch� 
l�accertamento 
del diritto di accesso agli atti ai sensi dell�art. 5 del d.lgs. 33/2013. 

La 
ricorrente 
ha 
altres� 
chiesto 
l�annullamento: 
della 
nota 
della 
Direzione 
generale 
della 
sanit� 
animale 
e 
dei 
farmaci 
veterinari 
con cui 
� 
stata 
respinta 


(*) 
Dottoressa 
in 
Giurisprudenza, 
ammessa 
alla 
pratica 
forense 
presso 
l�Avvocatura 
Generale 
dello 
Stato. 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


l�istanza 
presentata 
dalla 
Confederazione 
nazionale 
Coldiretti 
in data 
11 ottobre 
2017 ai 
sensi 
dell�art. 5, comma 
2, del 
d.lgs. 33/2013 e 
di 
tutti 
gli 
atti 
ad 
essa 
connessi 
presupposti 
e 
consequenziali; 
del 
silenzio rifiuto opposto dalla 
Direzione 
della 
prevenzione 
sanitaria 
dello stesso Ministero della 
Salute 
alla 
nuova 
istanza 
di 
accesso 
civico 
presentata 
in 
data 
11 
ottobre 
2017, 
nonch� 
l�accertamento 
del 
diritto 
di 
Coldiretti 
ad 
accedere 
alla 
documentazione 
richiesta 
con l�istanza 
di 
accesso civico ai 
sensi 
dell�articolo 5 del 
decreto legislativo 
n. 
33/2013, 
con 
conseguente 
condanna 
dell�amministrazione 
ad 
esibire 
la documentazione richiesta. 

il 
tar Lazio ha 
rigettato il 
ricorso proposto da 
Coldiretti 
e, richiamando 
una 
precedente 
pronuncia 
del 
tar Lombardia 
(1), ha 
affermato che: 
�� 
legittimo 
il 
diniego di 
accesso motivato in base 
alla necessit� di 
impedire 
che 
al-
l'ente 
venga 
imposto 
un 
facere 
straordinario 
quale 
produrre 
-in 
formato 
analogico o digitale 
- una mole 
irragionevole 
di 
dati 
o documenti� 
per i 
quali 
l�amministrazione 
avrebbe 
dovuto interpellare 
un esteso numero di 
controinteressati, 
al 
fine 
di 
valutare 
le 
motivazioni 
da 
questi 
ultimi 
dedotte 
quale 
indice 
di 
sussistenza 
di 
un pregiudizio concreto, cos� 
come 
disposto dall�art. 5 bis, 
comma 2 del d.lgs. 33 del 2013. 

3. Le diverse tipologie del diritto di accesso. 
Per 
comprendere 
al 
meglio 
i 
limiti 
dell�accesso 
civico 
generalizzato 
� 
necessario, 
in sintesi, analizzare 
le 
varie 
tipologie 
di 
diritto di 
accesso presenti 
nell�ordinamento italiano, e cio�: 


l�accesso procedimentale (art. 10 L. n. 241 del 1990); 


l�accesso documentale (art. 22 L. n. 241 del 1990); 


l�accesso in materia penale (art. 391 quater 
c.p.p.), 

l�accesso in materia ambientale (art. 3 del D.lgs. n. 195 del 2005); 


l�accesso 
civico 
o 
civico 
�semplice� 
(art. 
5, 
comma 
1, 
del 
D.lgs. 
n. 
33 
del 
2013); 


l�accesso 
civico 
generalizzato 
(art. 
5, 
comma 
2, 
del 
D.lgs. 
n. 
33 
del 
2013). 

3.1. il diritto di accesso procedimentale. 
il 
diritto di 
accesso procedimentale 
� 
disciplinato dall�art. 10, comma 
1, 
lett. a) della 
L. 7 agosto 1990, n. 241, il 
quale 
stabilisce 
che: 
�i soggetti 
di 
cui 
all�articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell�articolo 9 hanno diritto: 


a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 
dall�articolo 24; 


b) di 
presentare 
memorie 
scritte 
e 
documenti, che 
l�amministrazione 
ha 
l�obbligo di valutare ove siano pertinenti all�oggetto del procedimento�. 


(1) t.a.r. Lombardia, Sez. iii, sentenza 11 ottobre 2017, n. 1951. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
soggettivi, solo i 
destinatari 
di 
effetti 
diretti 
del 
provvedimento finale 
del 
procedimento o coloro che 
debbono intervenirvi 
ex 
lege 
(art. 7 L. n. 241/90) oppure 
che 
ne 
hanno la 
facolt� 
(art. 9 


L. 
n. 
241/90) 
possono 
�prendere 
visione 
degli 
atti 
del 
procedimento, 
salvo 
quanto previsto dall�art. 24� 
(art. 10, comma 1, lett. a) L. n. 241/90). 
Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, il 
diritto di 
accesso in questione 
riguarda 
solamente 
gli 
atti 
del 
procedimento cui 
partecipano i 
soggetti 
di cui all�art. 7 e all�art. 9 della Legge n. 241 del 1990. 


3.2. il diritto di accesso documentale. 
il 
diritto 
di 
accesso 
documentale 
� 
previsto 
dall�art. 
22 
della 
L. 
n. 
241/90, 
il 
quale, 
al 
comma 
1, 
consente 
l�accesso 
ai 
documenti 
amministrativi, 
cos� 
come 
definiti 
dalla 
lett. d), soltanto ai 
�soggetti 
privati, compresi 
quelli 
portatori 
di 
interessi 
pubblici 
o 
diffusi, 
che 
abbiano 
un 
interesse 
diretto, 
concreto 
e 
attuale, 
corrispondente 
ad 
una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata 
e 
collegata 
al documento al quale � chiesto l'accesso�. 


Ci� 
significa 
che 
la 
situazione 
giuridica 
del 
richiedente 
deve 
essere 
tutelata 
dall�ordinamento 
e 
che 
deve 
riscontrarsi 
un 
collegamento 
diretto, 
attuale 
e 
concreto 
tra 
l�interesse 
del 
richiedente 
e 
il 
documento 
di 
cui 
viene 
chiesto 
l�accesso. 


Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
soggettivi, dunque, � 
richiesta 
la 
sussistenza 
di 
una 
situazione 
giuridicamente 
tutelata 
e 
connessa 
al 
documento oggetto 
dell�istanza di accesso in modo diretto, concreto e attuale. 

Per 
quanto 
riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, 
il 
diritto 
di 
accesso 
pu� 
avere 
ad 
oggetto 
i 
documenti 
amministrativi, 
cos� 
come 
individuati 
dall�art. 
22, 
comma 
1, lett. d) L. n. 241/90, vale 
a 
dire 
��ogni 
rappresentazione 
grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque 
altra specie 
del 
contenuto 
di 
atti, anche 
interni 
o non relativi 
ad uno specifico procedimento, detenuti 
da 
una 
pubblica 
amministrazione 
e 
concernenti 
attivit� 
di 
pubblico 
interesse, 
indipendentemente 
dalla 
natura 
pubblicistica 
o 
privatistica 
della 
loro disciplina sostanziale�. 

Pertanto, 
a 
differenza 
dell�accesso 
civico 
semplice 
e 
generalizzato, 
l�istanza di accesso non pu� riguardare dati o informazioni. 

3.3. accesso in materia penale. 
La Legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha introdotto l�art. 391 quater 
c.p.p. 

esso dispone che: 


�1. ai 
fini 
delle 
indagini 
difensive, il 
difensore 
pu� chiedere 
i 
documenti 
in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 

2. 
L�istanza 
deve 
essere 
rivolta 
all'amministrazione 
che 
ha 
formato 
il 
documento 
o lo detiene stabilmente. 
3. 
in 
caso 
di 
rifiuto 
da 
parte 
della 
pubblica 
amministrazione 
si 
applicano 
le disposizioni degli articoli 367 e 368�. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


i presupposti 
soggettivi 
riguardano la 
qualifica 
di 
difensore, il 
quale 
non 
sarebbe 
tenuto a 
motivare 
l�istanza 
di 
accesso, purch� 
sia 
manifesta 
l�utilit� 
ai fini dell'indagine. 

Per 
quanto 
riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi 
la 
richiesta 
pu� 
riguardare 
solo �documenti� della pubblica amministrazione. 

3.4. accesso in materia ambientale. 
il 
D.lgs. n. 195/2005 (�attuazione 
della direttiva 2003/4/Ce 
[2] 
sull'accesso 
del 
pubblico 
all'informazione 
ambientale�) 
prevede 
un 
pi� 
ampio 
diritto 
di 
accesso in materia 
ambientale. L�art. 1 (�Finalit��) del 
D.lgs. n. 195/2005 
garantisce 
il 
diritto 
di 
accesso 
all�informazione 
in 
materia 
ambientale, 
nonch� 
la diffusione sistematica e progressiva della stessa. 

in particolare 
l�art. 3, comma 
1 del 
D.lgs. n. 195/2005 (�accesso all'informazione 
ambientale 
su richiesta�) dispone 
che 
l�informazione 
ambientale 
venga 
fornita 
a 
�chiunque� 
ne 
faccia 
richiesta, senza 
la 
necessit� 
della 
sussistenza 
di un interesse specifico. 


Pertanto 
per 
quanto 
riguarda 
i 
presupposti 
soggettivi, 
a 
differenza 
del-
l�accesso ex art. 22 L. n. 241/90 (3), allo scopo di 
accedere 
alle 
informazioni 
in 
materia 
ambientale, 
il 
richiedente 
non 
deve 
essere 
�interessato�, 
cio� 
titolare 
di 
un 
interesse 
diretto, 
attuale 
e 
concreto 
rispetto 
al 
documento 
al 
quale 
richiede 
di accedere. 


Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, la 
richiesta 
pu� riguardare 
le 
informazioni 
correlate 
all�ambiente, concetto comprendente 
sia 
i 
documenti 
quanto dati 
non oggetto di 
specifici 
documenti 
ma 
gi� 
in possesso delle 
Amministrazioni. 


3.5. accesso civico semplice. 
L�accesso 
civico 
semplice 
� 
previsto 
dall�art. 
5, 
comma 
1 
del 
D.lgs. 
33/2013, il quale dispone: 


�L�obbligo previsto dalla normativa vigente 
in capo alle 
pubbliche 
amministrazioni 
di 
pubblicare 
documenti, 
informazioni 
o 
dati 
comporta 
il 
diritto 
di 
chiunque 
di 
richiedere 
i 
medesimi, nei 
casi 
in cui 
sia stata omessa la loro 
pubblicazione�. 

L�accesso 
civico 
�semplice�, 
consente 
l�accesso 
non 
solo 
ai 
documenti 


(2) La 
direttiva 
2003/4/Ce 
dispone 
all�art. 3, comma 
1 che 
gli 
Stati 
membri 
debbano provvedere 
�affinch� 
le 
autorit� 
pubbliche 
siano 
tenute, 
ai 
sensi 
delle 
disposizioni 
della 
presente 
direttiva, 
a 
rendere 
disponibile 
l�informazione 
ambientale 
detenuta da essi 
o per 
loro conto a chiunque 
ne 
faccia richiesta, 
senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse�. 


(3) Cfr. Cons. di 
Stato, Sez. iv, sent. n. 2557 del 
20 maggio 2014: 
la 
disposizione 
evidenzia 
l�abbattimento 
delle 
limitazioni 
riguardanti 
la 
legittimazione 
attiva, 
poich� 
la 
tutela 
dell�ambiente 
corrisponde 
ad 
un 
interesse 
pubblico 
e 
non 
meramente 
privatistico. 
Si 
veda 
anche 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione europea, Sez. iii, sentenza 28 luglio 2011 in C-71/10. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


amministrativi, ma 
anche 
ai 
dati 
e 
alle 
informazioni 
della 
pubblica 
amministrazione 
e 
non soltanto agli 
�interessati�, ma 
a 
qualunque 
soggetto, purch� 
l�istanza 
abbia 
ad oggetto documenti 
dati 
o informazioni 
che 
� 
obbligatorio 
pubblicare. 

Anche 
in 
tale 
ipotesi, 
come 
in 
quella 
di 
accesso 
ambientale, 
i 
presupposti 
soggettivi non prevedono limitazioni. 


Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, la 
richiesta 
di 
accesso pu� riguardare 
documenti, informazioni 
o dati, a 
condizione 
che 
si 
tratti 
di 
�informazioni� 
per le 
quali 
sia 
aliunde 
previsto l�obbligo dell�amministrazione 
di 
pubblicarli. 

3.6. accesso civico generalizzato. 
L�accesso civico generalizzato � 
previsto dall�art. 5, comma 
2 del 
D.lgs. 
33/2013, il 
quale 
stabilisce: 
�allo scopo di 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo delle 
risorse 
pubbliche 
e 
di 
promuovere 
la partecipazione 
al 
dibattito pubblico, chiunque 
ha 
diritto 
di 
accedere 
ai 
dati 
e 
ai 
documenti 
detenuti 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni, 
ulteriori 
rispetto a quelli 
oggetto di 
pubblicazione 
ai 
sensi 
del 
presente 
decreto, 
nel 
rispetto 
dei 
limiti 
relativi 
alla 
tutela 
di 
interessi 
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis�. 


La 
legittimazione, 
inoltre, 
come 
per 
l�accesso 
civico, 
spetta 
a 
�chiunque�, 
non occorrendo alcun interesse specifico. 

L�accesso civico generalizzato pu� avere 
ad oggetto dati, documenti 
amministrativi 
e 
le 
informazioni, 
ma 
non 
quelli 
da 
pubblicare 
obbligatoriamente. 

� 
interessante 
notare 
che 
lo 
scopo 
dell�accesso 
civico 
generalizzato 
(favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
sul 
perseguimento 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo 
delle 
risorse 
pubbliche 
e 
di 
promuovere 
la 
partecipazione 
al 
dibattito 
pubblico) 
trova 
una 
corrispondenza 
nella 
nuova 
formulazione 
dell�art. 
1, 
comma 
1, 
del 
D.lgs. 
n. 
33 
del 
2013 
(anch�esso 
modificato 
dal 
D.lgs. 
n. 
97 
del 
2016), 
laddove 
si 
afferma 
che: 
�La 
trasparenza 
� 
intesa 
come 
accessibilit� 
totale 
dei 
dati 
e 
documenti 
detenuti 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni, 
allo 
scopo 
di 
tutelare 
i 
diritti 
dei 
cittadini, 
promuovere 
la 
partecipazione 
degli 
interessati 
all'attivit� 
amministrativa 
e 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
sul 
perseguimento 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo 
delle 
risorse 
pubbliche�. 


Lo 
scopo 
del 
Legislatore, 
attraverso 
gli 
istituti 
dell�accesso 
civico, 
va 
oltre 
l�esigenza 
di 
trasparenza 
dell�amministrazione 
(come 
nell�accesso 
documentale), 
e 
sembra 
indirizzarsi 
verso l�attuazione 
di 
forme 
di 
controllo diretto 
da 
parte 
dei 
cittadini 
sull�esercizio 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull�utilizzo delle 
risorse 
delle 
pubbliche 
amministrazioni 
attraverso la 
partecipazione 
al dibattito pubblico. 

in 
altri 
termini, 
si 
passa 
dalla 
tutela 
di 
un 
interesse 
egoistico 
ed 
individuale 
(accesso documentale) ad un interesse 
collettivo (accesso civico) finalizzato 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


non 
pi� 
a 
difendersi 
dall�amministrazione, 
ma 
a 
controllare 
l�amministrazione. 


Analogamente 
a 
quanto 
accade 
nell�accesso 
in 
materia 
ambientale, 
prima 
facie, all�interno della 
disciplina 
sull�accesso civico generalizzato, non sembrano 
sussistere 
limiti 
soggettivi 
all�accesso, 
avendo 
il 
Legislatore 
riconosciuto 
il diritto a �chiunque�. 


Per 
quanto 
riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, 
l�accesso 
pu� 
riguardare 
tutti 
i 
dati, documenti, o informazioni 
che 
la 
pubblica 
amministrazione 
detiene, a 
prescindere 
dalla 
sussistenza 
di 
un obbligo di 
pubblicazione 
(art. 5, comma 
3 
D.lgs. n. 33/2013). 

4. L�accesso agli atti delle istituzione europee. 
il 
regolamento (Ce) 30 maggio 2001, n. 1049 del 
Parlamento europeo e 
del 
Consiglio 
disciplina 
l�accesso 
agli 
atti 
delle 
istituzioni 
europee, 
quali 
il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 

in particolare 
i 
commi 
1 e 
2 dell�art. 2 stabiliscono, rispettivamente, che 
ogni 
cittadino dell�unione 
europea 
e 
chi 
risiede 
in uno Stato terzo pu� accedere 
ai 
documenti 
delle 
suddette 
istituzioni. Questa 
disposizione 
� 
finalizzata 
allo scopo di 
ampliare 
il 
pi� possibile 
l�accesso ai 
documenti, garantendo la 
trasparenza 
e 
la 
partecipazione 
effettiva 
delle 
persone 
fisiche 
e 
giuridiche 
alla 
vita istituzionale europea (art. 1 del medesimo regolamento). 

Per quanto riguarda 
i 
presupposti 
soggettivi, il 
diritto di 
accesso spetta 
ai 
cittadini 
dell�unione 
europea 
residenti 
o meno in uno Stato membro, ai 
sensi 
del 
comma 
1 dell�art. 2 del 
regolamento europeo. il 
comma 
successivo della 
medesima 
norma 
prevede 
che 
le 
istituzioni 
europee 
possano concedere 
l�accesso 
ai 
documenti 
alle 
persone 
fisiche 
e 
persone 
giuridiche 
residenti 
o aventi 
la 
sede 
sociale 
in 
un 
Paese 
extracomunitario. 
Pertanto 
potrebbe 
trattarsi 
di 
una 
mera 
facolt�, 
e 
non 
di 
un 
diritto, 
attribuita 
ai 
soggetti 
non 
cittadini 
dell�unione 
europea, sebbene 
tali 
differenti 
situazioni 
giuridiche 
soggettive 
non si 
desumano 
dai �considerando� dell�esaminato regolamento. 

Per 
quanto 
riguarda 
i 
presupposti 
oggettivi, 
l�accesso 
� 
relativo 
ai 
soli 
documenti 
del 
Parlamento europeo, del 
Consiglio e 
della 
Commissione, ove 
per 
documento si 
intende 
qualsiasi 
contenuto informativo relativo alle 
politiche, 
iniziative 
e 
decisioni 
di 
competenza 
dell�istituzione 
europea 
(art. 3, comma 
1, 
lett. a) regolamento (Ce) n. 1049/2001). 

5. L�accesso in Germania ed in francia. 
il 
sistema 
tedesco e 
quello francese 
disciplinano l�accesso partecipativo, 
avente 
pertanto lo scopo difensivo ed assimilabile 
all�accesso procedimentale 
dell�art. 10 L. n. 241/90. 

entrambi 
gli 
ordinamenti 
hanno da 
tempo introdotto un freedom 
of 
information 
act. 

in 
Germania, 
per 
quel 
che 
riguarda 
la 
prima 
tipologia 
di 
accesso, 
l�art. 



ContenzioSo 
nAzionALe 


29, Sezione 
1, Parte 
ii dell�administrative 
Procedure 
act 
(Verwaltungsverfahrensgesetz) 
(4) consente, a 
coloro che 
partecipano al 
procedimento amministrativo, 
il 
diritto di 
esaminare 
i 
documenti 
del 
procedimento quando la 
loro 
conoscenza 
� 
necessaria 
allo scopo di 
affermare 
o difendere 
i 
propri 
interessi 
giuridicamente rilevanti. 

Accanto 
a 
questa 
forma 
di 
accesso 
procedimentale, 
l�ordinamento 
tedesco 
prevede 
che 
�chiunque� 
ha 
diritto di 
acquisire 
informazioni 
dalle 
Autorit� 
del 
Governo Federale (5). 


Le 
uniche 
eccezioni 
sono di 
tipo oggettive 
e 
sono enucleate 
nelle 
sezioni 
3 e 
ss. del 
federal 
act 
Governing access 
to information held by 
the 
federal 
Government 
(freedom of information act). 


in 
Francia 
l�art. 
L. 
121-1 
del 
primo 
capitolo 
del 
�Code 
des 
relation 
entre 
le 
public 
et 
l�administration� 
stabilisce 
che 
gli 
atti 
della 
pubblica 
amministrazione 
siano 
assunti 
previo 
contraddittorio 
procedimentale 
con 
l�interessato 
(6); 
inoltre 
l�art. 
L. 
122, 
primo 
periodo 
1, 
dispone 
che 
le 
decisioni 
di 
cui 
all�art. 
L. 
211-2 
non 
siano 
prese 
prima 
che 
la 
persona 
interessata 
abbia 


(4) Art. 29 del 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
(�inspection of 
documents 
by 
participants�): 
�(1) 
the 
authority 
shall 
allow participants 
to inspect 
the 
documents 
connected with the 
proceedings 
where 
knowledge 
of 
their 
contents 
is 
necessary 
in order 
to assert 
or 
defend their 
legal 
interests. until 
administrative 
proceedings 
have 
been concluded, the 
foregoing sentence 
shall 
not 
apply 
to draft 
decisions 
and 
work 
directly 
connected with their 
preparation. Where 
participants 
are 
represented as 
provided under 
sections 
17 and 18, only 
the 
representatives 
shall 
be 
entitled to inspect 
documents. (2) the 
authority 
shall 
not 
be 
obliged to allow the 
inspection of 
documents 
where 
this 
would interfere 
with the 
orderly 
performance 
of 
the 
authority�s 
tasks, where 
knowledge 
of 
the 
contents 
of 
the 
documents 
would be 
to the 
disadvantage 
of 
the 
country 
as 
a 
whole 
or 
of 
one 
of 
the 
L�nder, 
or 
where 
proceedings 
must 
be 
kept 
secret 
by 
law 
or 
by 
their 
very 
nature, 
i.e. 
in 
the 
rightful 
interests 
of 
participants 
or 
of 
third 
parties. 
(3) 
inspection 
of 
documents 
shall 
take 
place 
in the 
offices 
of 
the 
record-keeping authority. in individual 
cases, documents 
may 
also be 
inspected at 
the 
offices 
of 
another 
authority 
or 
of 
the 
diplomatic 
or 
consular 
representatives 
of 
the 
federal 
Republic 
of 
Germany 
abroad. 
the 
authority 
keeping 
the 
records 
may 
make 
further exceptions�. 
(5) Sezione 
1 (�underlying principles�) del 
federal 
act 
Governing access 
to information held 
by 
the 
federal 
Government 
(freedom 
of 
information act): 
�(1) everyone 
is 
entitled to official 
information 
from 
the 
authorities 
of 
the 
federal 
Government 
in accordance 
with the 
provisions 
of 
this 
act. this 
act 
shall 
apply 
to other 
federal 
bodies 
and institutions 
insofar 
as 
they 
discharge 
administrative 
tasks 
under 
public 
law. for 
the 
purposes 
of 
these 
provisions, a natural 
or 
legal 
person shall 
be 
treated as 
equivalent 
to 
an 
authority 
where 
an 
authority 
avails 
itself 
of 
such 
a 
person 
in 
discharging 
its 
duties 
under 
public 
law. 
(2) 
the 
authority 
may 
furnish 
information, 
grant 
access 
to 
files 
or 
provide 
information 
in any 
other 
manner. Where 
an applicant 
requests 
a certain form 
of 
access 
to information, the 
information 
may 
only 
be 
provided by 
other 
means 
for 
good cause. in particular, substantially 
higher 
administrative 
expenditure 
shall 
constitute 
good cause. (3)Provisions 
in other 
legislation on access 
to official 
information shall 
take 
precedence, with the 
exception of 
section 29 of 
the 
administrative 
Procedure 
act 
(VwVfG) and section 25 of book ten of the social Code�. 
(6) Art. L. 121-1 del 
Code 
des 
relation entre 
le 
public 
et 
l�administration: �exception faite 
des 
cas 
o� 
il 
est 
statu� 
sur 
une 
demande, 
les 
d�cisions 
individuelles 
qui 
doivent 
�tre 
motiv�es 
en 
application 
de 
l'article 
L. 211-2, ainsi 
que 
les 
d�cisions 
qui, bien que 
non mentionn�es 
� cet 
article, sont 
prises 
en 
consid�ration de la personne, sont soumises au respect d'une proc�dure contradictoire pr�alable�. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


avuto 
modo 
di 
presentare 
osservazioni 
scritte 
e, 
nel 
caso, 
su 
sua 
richiesta, 
osservazioni 
orali 
(7). 


� 
poi 
interessante 
la 
disposizione 
di 
cui 
all�art. 122-1 secondo periodo, 
la 
quale 
prevede 
che 
l�amministrazione 
non � 
tenuta 
ad accogliere 
le 
richieste 
di 
audizioni 
abusive, in particolare 
per il 
loro numero o il 
loro carattere 
ripetitivo 
o sistematico (8). 


Anche 
la 
Francia 
ha 
da 
tempo 
introdotto 
un 
FoiA, 
disciplinandolo 
all�interno 
del suddetto codice. 


L� 
art. L. 300-1 stabilisce 
che 
il 
diritto di 
ogni 
persona 
all�informazione 
� 
previsto e 
garantito dalle 
disposizioni 
dei 
titoli 
i, iii, e 
iv 
del 
presente 
libro 
per quanto concerne la libert� di accesso ai documenti amministrativi (9). 


L� 
art. L. 300- 2 individua 
quali 
documenti 
amministrativi, qualunque 
sia 
la 
loro data, il 
loro luogo di 
conservazione, la 
loro forma 
e 
il 
loro sostegno, i 
documenti 
prodotti 
o 
ricevuti 
dallo 
Stato, 
dalle 
autorit� 
locali 
e 
da 
altri 
soggetti 
di 
diritto pubblico o da 
soggetti 
privati 
responsabili 
di 
un servizio pubblico. 
tali 
documenti 
includono rapporti, studi, relazioni, verbali, statistiche, istruzioni, 
circolari, 
note 
e 
risposte 
ministeriali, 
corrispondenza, 
avvisi, 
previsioni, 
risorse digitali e decisioni (10). 

6. Libert� di 
informazione: art. 10 della Convenzione 
europea per 
la salvaguardia 
dei diritti dell�uomo. 
ulteriore 
profilo 
di 
rilievo, 
che 
si 
interseca 
con 
il 
diritto 
di 
accesso 
civico 
generalizzato, 
risulta 
essere 
la 
libert� 
di 
informazione, 
come 
prescritta 
dall�art. 
10 della 
convenzione 
europea 
per la 
salvaguardia 
dei 
diritti 
dell�uomo e 
delle 
libert� fondamentali del 1952 (11). 


(7) Art. L. 122-1, primo periodo del 
Code 
des 
relation entre 
le 
public 
et 
l�administration: �Les 
d�cisions 
mentionn�es 
� 
l'article 
L. 
211-2 
n'interviennent 
qu'apr�s 
que 
la 
personne 
int�ress�e 
a 
�t� 
mise 
� 
m�me 
de 
pr�senter 
des 
observations 
�crites 
et, 
le 
cas 
�ch�ant, 
sur 
sa 
demande, 
des 
observations 
orales. 
Cette personne peut se faire assister par un conseil ou repr�senter par un mandataire de son choix�. 
(8) 
Art. 
L. 
122-1, 
secondo 
periodo 
del 
Code 
des 
relation 
entre 
le 
public 
et 
l�administration: 
�L'administration 
n'est 
pas 
tenue 
de 
satisfaire 
les 
demandes 
d'audition 
abusives, 
notamment 
par 
leur 
nombre 
ou leur caract�re r�p�titif ou syst�matique�. 
(9) Art. L. 300-1 del 
Code 
des 
relation entre 
le 
public 
et 
l�administration: �Le 
droit 
de 
toute 
personne 
� l'information est 
pr�cis� 
et 
garanti 
par 
les 
dispositions 
des 
titres 
ier, iii et 
iV 
du pr�sent 
livre 
en ce qui concerne la libert� d'acc�s aux documents administratifs�. 
(10) 
Art. 
L. 
300-2 
del 
Code 
des 
relation 
entre 
le 
public 
et 
l�administration: 
�sont 
consid�r�s 
comme 
documents 
administratifs, 
au 
sens 
des 
titres 
ier, 
iii 
et 
iV 
du 
pr�sent 
livre, 
quels 
que 
soient 
leur 
date, 
leur 
lieu 
de 
conservation, 
leur 
forme 
et 
leur 
support, 
les 
documents 
produits 
ou 
re�us, 
dans 
le 
cadre 
de 
leur 
mission 
de 
service 
public, 
par 
l'etat, 
les 
collectivit�s 
territoriales 
ainsi 
que 
par 
les 
autres 
personnes 
de 
droit 
public 
ou 
les 
personnes 
de 
droit 
priv� 
charg�es 
d'une 
telle 
mission. 
Constituent 
de 
tels 
documents 
notamment 
les 
dossiers, 
rapports, 
�tudes, 
comptes 
rendus, 
proc�s-verbaux, 
statistiques, 
instructions, 
circulaires, 
notes 
et 
r�ponses 
minist�rielles, 
correspondances, 
avis, 
pr�visions, 
codes 
sources 
et 
d�cisions.(ii)Les 
actes 
et 
documents 
produits 
ou 
re�us 
par 
les 
assembl�es 
parlementaires 
sont 
r�gis 
par 
l'ordonnance 
n� 
581100 
du 
17 
novembre 
1958 
relative 
au 
fonctionnement 
des 
assembl�es 
parlementaires�. 
(11) Si 
veda 
anche 
l�art. 11, comma 
1 della 
Carta 
di 
nizza 
del 
2000: 
�ogni 
individuo ha diritto 

ContenzioSo 
nAzionALe 


Quest�ultima 
norma 
definisce 
la 
libert� 
d�espressione 
quale 
diritto 
di 
chiunque 
di 
ricevere 
e 
comunicare 
informazioni 
o 
idee 
ad 
eccezione 
dei 
limiti 
imposti 
dalla 
legge 
come 
misure 
necessarie 
�alla 
sicurezza 
nazionale, 
all�integrit� 
territoriale 
o 
alla 
pubblica 
sicurezza, 
alla 
difesa 
dell�ordine 
e 
alla 
prevenzione 
dei 
reati, 
alla 
protezione 
della 
salute 
o 
della 
morale, 
alla 
protezione 
della 
reputazione 
o 
dei 
diritti 
altrui, 
per 
impedire 
la 
divulgazione 
di 
informazioni 
riservate 


o 
per 
garantire 
l�autorit� 
e 
l�imparzialit� 
del 
potere 
giudiziario�. 
La 
questione 
da 
analizzare 
nell�ipotesi 
su 
cui 
si 
� 
pronunciato 
il 
tar 
Lazio 
� 
se 
quest�ultimo, 
rigettando 
il 
ricorso 
della 
Coldiretti, 
abbia 
leso 
il 
predetto 
diritto, 
tenuto 
conto 
della 
giurisprudenza 
della 
Corte 
europea 
dei 
diritti 
dell�uomo 
e 
dell�evoluzione 
della 
stessa, 
nonch� 
del 
diritto 
dell�ordinamento 
italiano. 


innanzitutto 
la 
Corte 
eDu 
ha 
sempre 
qualificato 
negativamente 
la 
libert� 
di 
espressione 
ex art. 10 della 
convenzione 
fino alla 
pronuncia 
della 
Grande 
Camera 
con la 
sentenza 
dell�8 novembre 
2016 (magyar 
Helsinki 
bizotts�g c. 
ungheria, 
ricorso 
n. 
18030/11). 
Con 
detta 
decisione 
si 
� 
affrontata 
la 
questione 
della 
sussistenza 
del 
diritto di 
acquisire 
le 
informazioni 
delle 
pubbliche 
amministrazioni 
per 
esercitare 
effettivamente 
il 
diritto 
di 
espressione, 
con 
lo 
scopo di alimentare il dibattito pubblico su materie di interesse generale. 

il 
caso 
di 
specie 
riguarda 
una 
onG 
che 
ha 
agito 
in 
giudizio 
dinanzi 
le 
autorit� 
giudiziarie 
ungheresi 
nei 
confronti 
dell�amministrazione 
del 
medesimo 
Stato, chiedendo di 
conoscere 
l�effettivit� 
dei 
diritti 
di 
difesa 
dei 
richiedenti 
asilo. A 
seguito del 
rigetto del 
ricorso da 
parte 
delle 
suddette 
autorit� 
e 
della 
Corte 
Suprema, in quanto la 
richiesta 
di 
accesso presentata 
comportava 
la 
conoscenza 
dei 
nomi 
dei 
difensori 
di 
ufficio e 
pertanto veniva 
ritenuta 
lesiva 
del 
diritto alla 
tutela 
dei 
dati 
personali, l�onG 
ha 
adito la 
Corte 
eDu, sostenendo 
che 
la 
propria 
istanza 
era 
legittimata 
dal 
diritto 
alla 
libert� 
di 
espressione 
come 
garantito dall�art. 10 della Convenzione. 

Con 
tale 
decisione, 
la 
Corte 
ha 
affermato 
che 
solo 
nell�ipotesi 
in 
cui 
il 
diritto 
di 
accesso sia 
strumentale 
alla 
libert� 
di 
informazione 
l�amministrazione 
� 
tenuta 
a 
rendere 
conoscibili 
i 
dati 
e 
i 
documenti 
oggetto della 
domanda 
di 
ostensione. 


La 
pubblica 
amministrazione 
dovr� 
dunque 
valutare 
la 
natura 
della 
richiesta, 
ossia 
se 
quest�ultima 
riguardi 
tematiche 
di 
interesse 
pubblico 
e 
se 
abbia rilevanza all�interno dell�intera collettivit�. 

7. �Linee Guida� dell�aNaC (12)(13). 
L�AnAC interviene 
al 
fine 
di 
garantire 
la 
trasparenza 
della 
pubblica 
am


alla libert� di 
espressione. tale 
diritto include 
la libert� di 
opinione 
e 
la libert� di 
ricevere 
o di 
comunicare 
informazioni 
o 
idee 
senza 
che 
vi 
possa 
essere 
ingerenza 
da 
parte 
delle 
autorit� 
pubbliche 
e 
senza 
limiti di frontiera�. 


(12) Sito ufficiale 
AnAC: 
www.anticorruzione.it. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


ministrazione 
attraverso 
l�accesso 
alle 
informazioni, 
documenti 
e 
dati 
(14). 
in 
particolare 
con 
l�avvento 
dell�introduzione 
del 
nuovo 
istituto 
del 
c.d. 
FoiA 
(freedom 
of 
information 
act) 
si 
� 
ampliata, 
come 
sopra 
gi� 
sottolineato, 
la 
partecipazione 
del 
cittadino alla 
vita 
pubblica, mediante 
un accesso ai 
dati 
e 
documenti 
che 
chiunque 
pu� richiedere 
(15), salvo le 
limitazioni 
oggettive 
ex 
art. 
5 
bis 
del 
d.lgs. 
33/2013 
e 
tenuto 
conto 
dello 
scopo 
da 
perseguire 
(ossia 
quello di 
�di 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo 
delle 
risorse 
pubbliche 
e 
di 
promuovere 
la 
partecipazione 
al dibattito pubblico�). 

in 
particolare 
l�art. 
5-bis, 
comma 
2, 
del 
D.Lgs. 
33/2013 
prevede 
una 
ponderazione 
basata 
su 
criteri 
oggettivi 
dell�interesse 
conoscitivo 
con 
gli 
altri 
contrapposti 
interessi, 
ovverosia 
la 
P.A. 
deve 
valutare 
la 
sussistenza 
di 
un 
eventuale pregiudizio concreto di tali interessi. 

Le 
�Linee 
Guida� 
dell�Autorit� 
nazionale 
Anticorruzione 
recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della 
definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
(art. 5-bis, 
co. 
6) 
hanno 
precisato 
che 
al 
fine 
di 
un 
legittimo 
diniego 
dell�accesso 
da 
parte 
dell�amministrazione 
occorre 
che 
il 
predetto pregiudizio sia 
�altamente 
probabile� 
e 
non 
solamente 
�possibile 
in 
via 
generale 
e 
astratta� 
(Delibera 
AnAC 


n. 1309/2016) (16). 
8. accesso irragionevole. 
Al 
fine 
di 
chiarire 
il 
significato di 
accesso irragionevole, tale 
da 
comportare 
un facere 
straordinario, come 
affermato dalla 
sentenza 
del 
tar Lazio qui 
esaminata 
(n. 2994/2018), � 
intervenuta 
la 
circolare 
n. 2/2017 (17) del 
Mini


(13) Garante 
per la 
Protezione 
dei 
dati 
personali, �intesa sullo schema delle 
Linee 
guida aNaC 
recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all'accesso civico 
- 15 
dicembre 2016�, in www.garanteprivacy.it 
(14) Sul 
concetto di 
trasparenza 
si 
veda 
l�art. 1, commi 
2 e 
3 d.lgs. 33/2013. Per la 
trasparenza 
quale prevenzione dei fenomeni di corruzione dell�azione pubblica si veda la l. n. 190/2012. 
(15) Si 
parla 
del 
modello c.d. �open source�, ossia 
di 
una 
concezione 
aperta 
delle 
informazioni 
pubbliche. 
(16) 
Le 
Linee 
guida 
sono 
state 
approvate 
con 
delibera 
del 
Consiglio 
n. 
1309 
del 
28 
dicembre 
2016 
e 
pubblicate 
sul 
sito dell�Autorit� 
e 
nella 
Gazzetta ufficiale 
- Serie 
Generale 
n. 7 del 
10 gennaio 2017. 
Si 
veda 
il 
comunicato 
del 
Presidente 
Cantone 
del 
27 
aprile 
2017 
con 
il 
quale 
chiarisce 
l�attivit� 
del-
l�AnAC in materia di accesso civico generalizzato. 
(17) La 
circolare 
ha 
chiarito che 
per definire 
il 
concetto di 
ragionevolezza 
debbono essere 
considerati 
i 
seguenti 
criteri: 
�-l�eventuale 
attivit� 
di 
elaborazione 
(ad 
es. 
oscuramento 
di 
dati 
personali) 
che 
l�amministrazione 
dovrebbe 
svolgere 
per 
rendere 
disponibili 
i 
dati 
e 
documenti 
richiesti; 
-le 
risorse 
interne 
che 
occorrerebbe 
impiegare 
per 
soddisfare 
la 
richiesta, 
da 
quantificare 
in 
rapporto 
al 
numero 
di 
ore 
di 
lavoro 
per 
unit� 
di 
personale; 
-la 
rilevanza 
dell�interesse 
conoscitivo 
che 
la 
richiesta 
mira 
a 
soddisfare. 
L�irragionevolezza 
della 
richiesta 
� 
manifesta 
soltanto 
quando 
� 
evidente 
che 
un�accurata 
trattazione 
della 
stessa 
comporterebbe 
per 
l�amministrazione 
un 
onere 
tale 
da 
compromettere 
il 
buon 
andamento 
della 
sua 
azione. 
il 
carattere 
palese 
del 
pregiudizio 
serio 
e 
immediato 
al 
buon 
funzionamento 
dell�amministrazione 
va 
motivato 
in 
relazione 
ai 
criteri 
sopra 
indicati. 
Qualora 
tale 
pregiudizio 
sia 
riscontrabile, 
l�amministrazione, 
prima 
di 
decidere 
sulla 
domanda, 
dovrebbe 
con

ContenzioSo 
nAzionALe 


stero per la 
semplificazione 
e 
la 
pubblica 
amministrazione, recante 
l��attuazione 
delle norme sull�accesso civico generalizzato (c.d. foia)�. 

L�AnAC 
(18) 
con 
le 
Linee 
Guida 
ha 
chiarito 
che 
� 
irragionevole 
l�istanza 
di 
ostensione 
per un numero manifestamente 
irragionevole 
di 
documenti 
tale 
da 
imporre 
un carico di 
lavoro dell�amministrazione 
cos� 
oneroso da 
paralizzare, 
�in modo molto sostanziale� l�azione pubblica. 

Pertanto 
l�amministrazione 
dovr�, 
a 
seguito 
della 
presentazione 
di 
una 
domanda 
di 
accesso 
ai 
dati 
e 
informazioni 
pubbliche, 
ponderare 
l�interesse 
del 
richiedente e il carico di lavoro che ne deriverebbe. 

in particolare 
i 
criteri 
applicativi 
per la 
valutazione 
della 
ragionevolezza 
di ciascuna istanza di accesso: 


-l�eventuale 
attivit� 
di 
elaborazione 
(ad 
es. 
oscuramento 
di 
dati 
personali) 
che 
l�amministrazione 
dovrebbe 
svolgere 
per rendere 
disponibili 
i 
dati 
e 
documenti 
richiesti; 


-le 
risorse 
interne 
che 
occorrerebbe 
impiegare 
per 
soddisfare 
la 
richiesta, 
da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unit� di personale; 


-la 
rilevanza 
dell�interesse 
conoscitivo 
che 
la 
richiesta 
mira 
a 
soddisfare. 


irragionevole 
� 
considerata 
altres� 
l�ipotesi 
in cui 
uno stesso soggetto, o 
pi� 
soggetti 
riconducibili 
a 
un 
medesimo 
ente, 
presenti 
pi� 
istanze 
in 
un 
breve 
lasso di 
tempo. infatti 
l�amministrazione 
potrebbe 
valutare 
l�impatto cumulativo 
delle predette domande sul buon andamento della sua attivit� (19). 

in 
particolare, 
nel 
caso 
di 
specie 
si 
potrebbe 
interpretare 
la 
statuizione 
del 
giudice 
amministrativo 
circa 
l�irragionevolezza 
dell�istanza 
di 
accesso 
nel 


tattare 
il 
richiedente 
e 
assisterlo 
nel 
tentativo 
di 
ridefinire 
l�oggetto 
della 
richiesta 
entro 
limiti 
compatibili 
con 
i 
principi 
di 
buon 
andamento 
e 
di 
proporzionalit�. 
soltanto 
qualora 
il 
richiedente 
non 
intenda 
riformulare 
la 
richiesta 
entro 
i 
predetti 
limiti, 
il 
diniego 
potrebbe 
considerarsi 
fondato, 
ma 
nella 
motivazione 
del 
diniego 
l�amministrazione 
non 
dovrebbe 
limitarsi 
ad 
asserire 
genericamente 
la 
manifesta 
irragionevolezza 
della 
richiesta, 
bens� 
fornire 
una 
adeguata 
prova, 
in 
relazione 
agli 
elementi 
sopra 
richiamati, 
circa 
la 
manifesta 
irragionevolezza 
dell�onere 
che 
una 
accurata 
trattazione 
della 
domanda 
comporterebbe. 
i 
medesimi 
principi 
sono 
applicabili 
all�ipotesi 
in 
cui 
uno 
stesso 
soggetto 
(o 
una 
pluralit� 
di 
soggetti 
riconducibili 
a 
un 
medesimo 
ente) 
proponga 
pi� 
domande 
entro 
un 
periodo 
di 
tempo 
limitato. 
in 
questo 
caso, 
l�amministrazione 
potrebbe 
valutare 
l�impatto 
cumulativo 
delle 
predette 
domande 
sul 
buon 
andamento 
della 
sua 
azione 
e, 
nel 
caso 
di 
manifesta 
irragionevolezza 
dell�onere 
complessivo 
che 
ne 
deriva, 
motivare 
il 
diniego 
nei 
termini 
sopra 
indicati. 
se 
il 
medesimo 
richiedente 
ha 
gi� 
formulato 
una 
richiesta 
identica 
o 
sostanzialmente 
coincidente, 
l�amministrazione 
ha 
la 
facolt� 
di 
non 
rispondere 
alla 
nuova 
richiesta, 
a 
condizione 
che 
la 
precedente 
sia 
stata 
integralmente 
soddisfatta�. 


(18) Autorit� 
nazionale 
Anticorruzione, �schema Linee 
Guida Recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della 
definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all�accesso 
civico 
di 
cui 
all�art. 
5, 
co. 
2 
del 
d.lgs. 
33/2013. art. 5 -bis, comma 6, del 
d.lgs. n. 33 del 
14/03/2013 recante 
�Riordino della disciplina riguardante 
il 
diritto di 
accesso civico e 
gli 
obblighi 
di 
pubblicit�, trasparenza e 
diffusione 
di 
informazioni 
da 
parte 
delle 
pubbliche 
amministrazioni��, p. 7; 
cfr. la 
giurisprudenza 
europea, tribunale 
Prima 
Sezione 
ampliata 13 aprile 2005 causa 
t-2/03. 
(19) 
AnAC, 
delibera 
28 
dicembre 
2016 
n. 
1309 
(in 
G.u. 
Serie 
Generale 
n. 
7 
del 
10 
gennaio 
2017) 
-Linee 
guida 
recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della 
definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all'accesso 
civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


senso 
che 
il 
sacrificio 
dell�amministrazione 
conseguente 
l�accoglimento 
della 
richiesta 
della 
Coldiretti 
sarebbe 
stato tanto gravoso da 
rischiare 
di 
ostacolare 


o comunque 
di 
incidere 
negativamente 
sull�andamento della 
pubblica 
amministrazione 
(20). 
9. La motivazione della sentenza. 
Secondo 
il 
tar 
Lazio, 
nella 
sentenza 
n. 
2994 
del 
2108 
afferma 
che 
l�irragionevolezza 
dell�istanza 
risulta 
fondata 
qualora 
sia 
palese 
la 
seriet� 
e 
l�immediatezza 
del 
pregiudizio 
al 
buon 
andamento 
della 
pubblica 
amministrazione. 
in 
tal 
caso 
l�amministrazione 
prima 
di 
decidere 
sulla 
richiesta 
di 
accesso 
deve 
dialogare 
con 
l�istante 
al 
fine 
della 
formulazione 
di 
una 
richiesta 
che 
non 
sia 
pregiudizievole. 
nel 
caso 
di 
specie 
Coldiretti 
non 
ha 
riformulato 
la 
richiesta 
sulla 
base 
delle 
prescrizioni 
dell�amministrazione 
interessata, 
ossia 
quelle 
di 
fornire 
un 
report 
�contenente 
le 
informazioni 
aggregate 
per 
Paese 
estero 
di 
spedizione 
e 
per 
provincia 
di 
destinazione 
in 
italia, 
senza 
i 
riferimenti 
delle 
ditte 
individuali 
e 
dei 
soggetti 
giuridici 
nazionali 
o 
esteri�. 
A 
seguito 
di 
tale 
inosservanza 
della 
ricorrente, 
il 
Ministero 
della 
Salute 
ha 
motivato 
il 
diniego 
della 
domanda 
di 
accesso 
sostenendo 
la 
sussistenza 
del 
pregiudizio 
per 
la 
pubblica 
amministrazione 
individuato 
nel 
notevole 
aggravio 
dell�attivit� 
istituzionale 
nella 
comunicazione 
a 
tutti 
i 
controinteressati 
dell�istanza 
di 
accesso 
civico 
oltre 
che 
nella 
attesa 
per 
ricevere 
le 
relative 
opposizioni 
(21). 


10. Conclusioni finali. 
La 
sentenza 
n. 2294/2018 del 
tar Lazio � 
manifestazione 
giurisprudenziale 
di 
una 
lettura 
teleologica 
dell�art. 5, comma 
2 d.lgs. 33/2013. Da 
un lato 
tiene 
conto del 
diritto di 
accesso attribuito a 
�chiunque�, ma 
dall�altro ha 
riguardo 
non solo delle 
limitazioni 
ex art. 5 bis 
del 
predetto decreto legislativo, 
ma anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 

una 
parte 
della 
dottrina 
e 
della 
giurisprudenza 
� 
fautrice 
di 
un�interpretazione 
della 
norma 
estensiva, 
secondo 
la 
quale 
il 
diritto 
di 
accesso 
civico 
generalizzato 
si 
inquadrerebbe 
come 
diritto 
di 
cittadinanza, 
per 
cui 
ciascun 
cittadino 
ha, 
appunto, 
il 
diritto 
di 
far 
parte 
della 
vita 
pubblica 
mediante 
la 
conoscenza 


(20) Anche 
il 
Consiglio di 
Stato, Sez. v, con la 
sentenza 
del 
7 febbraio 2012, n. 656 si 
� 
pronunciato 
sull�abuso del 
diritto di 
accesso e 
dei 
propri 
elementi 
costitutivi, ossia: 
��1) la titolarit� di 
un diritto 
soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilit� che 
il 
concreto esercizio di 
quel 
diritto possa 
essere 
effettuato secondo una pluralit� di 
modalit� non rigidamente 
predeterminate; 3) la circostanza 
che 
tale 
esercizio 
concreto, anche 
se 
formalmente 
rispettoso 
della cornice 
attributiva 
di 
quel 
diritto, sia 
svolto secondo modalit� censurabili 
rispetto ad un criterio di 
valutazione, giuridico od extragiuridico; 
4) la circostanza che, a causa di 
una tale 
modalit� di 
esercizio, si 
verifichi 
una sproporzione 
ingiustificata 
tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui � soggetta la controparte�. 
(21) Presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione 
Pubblica, �Circolare 
30 maggio 2017, n. 2/2017 (in G.u. n. 162 del 
13 luglio 2017; in vigore 
in pari 
data) - attuazione 
delle 
norme sull�accesso civico generalizzato (c.d. foia). (17a04795)�, p. 64. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


di 
dati 
e 
documenti 
ad 
essa 
relativi 
purch� 
�allo 
scopo 
di 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
sul 
perseguimento 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo 
delle 
risorse 
pubbliche 
e 
di 
promuovere 
la 
partecipazione 
al 
dibattito 
pubblico�. 


Altro 
orientamento, 
tra 
cui 
quello 
del 
tribunale 
di 
cui 
si 
discorre, 
sostiene 
una 
lettura 
pi� restrittiva 
della 
c.d. �funzionalizzazione� 
dell�accesso civico 
generalizzato (22). 

Si 
� 
parlato addirittura 
di 
�un vero e 
proprio stalking della trasparenza�, 
tale 
da 
rendere 
indispensabile 
un 
ridimensionamento 
dell�uso 
distorto 
dell�accesso 
civico generalizzato, che 
avrebbe 
determinato la 
prassi 
di 
domande 
di 
ostensione con finalit� �esorbitanti� o �irragionevoli�. 

in 
definitiva 
la 
conseguenza 
della 
motivazione 
della 
sentenza 
in 
commento 
� 
il 
rigetto della 
richiesta 
di 
ostensione 
che 
incide 
sull�attivit� 
amministrativa 
della 
pubblica 
amministrazione 
in 
senso 
negativo, 
in 
quanto 
richiederebbe 
l�espletamento 
di 
un 
esercizio 
straordinario 
dell�amministrazione 
medesima 
e, 
dunque, 
potrebbe 
essere 
ostativo 
rispetto 
a 
quello 
ordinario. 

tuttavia 
necessitano ulteriori 
chiarimenti 
di 
carattere 
giurisprudenziale 
e 
non, 
al 
fine 
di 
comprendere 
cosa 
debba 
intendersi 
per 
attivit� 
straordinaria 
dell�amministrazione, 
ossia 
qual 
� 
il 
limite 
entro 
il 
quale 
un�istanza 
potr� 
dirsi 
ragionevole. 
infatti 
alla 
luce 
della 
lettura 
della 
pronuncia 
n. 
2994/2018 
appare 
evidente la correlazione tra questi due profili. 

Da 
qui 
sorge 
un ulteriore 
quesito: 
la 
ragionevolezza 
di 
cui 
sopra 
dipende 
dalla 
definizione 
di 
facere 
straordinario 
della 
PA 
oppure 
al 
contrario 
� 
quest�ultima 
subordinata al concetto di istanza ragionevole? 


D�altronde 
�il 
prezzo da 
pagare� 
per l�introduzione 
di 
una 
figura 
di 
accesso 
ai 
dati 
e 
informazioni 
cos� 
aperta, con la 
finalit� 
di 
partecipazione 
e 
accountability 
proprie 
del 
c.d. modello foia, � 
la 
difficolt� 
di 
circoscrivere 
il 
diritto di 
accesso attribuito ad ogni 
individuo entro dati 
limiti, o meglio di 
interpretare 
in maniera opportuna quelli previsti dalla legge. 

Bibliografia 


AnAC, Delibera 
28 dicembre 
2016 n. 1309 (G.u. - Serie 
Generale 
n. 7 del 
10 gennaio 2017) 
-Linee 
guida 
recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della 
definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013; 


GArAnte 
Per 
LA 
Protezione 
Dei 
DAti 
PerSonALi, 
intesa 
sullo 
schema 
delle 
Linee 
guida 
aNaC 
recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all'accesso 
civico - 15 dicembre 2016, in 
www.garanteprivacy.it; 


(22) teSSAro 
t., Bertin 
M., �Accesso civico e 
finalit� 
�esorbitanti� 
della 
richiesta 
di 
ostensione: 
una 
prima 
indagine 
casistica 
per 
la 
necessaria 
distinzione 
con 
l�accesso 
documentale�, 
in 
www. 
lexitalia.it, 2018. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


MiniStero 
Per 
LA 
SeMPLiFiCAzione 
e 
LA 
PuBBLiCA 
AMMiniStrAzione, 
Circolare 
30 
maggio 
2017, n. 2/2017 (in G.u. 
n. 162 del 
13 luglio 2017, in vigore 
in pari 
data) - attuazione 
delle 
norme sull�accesso civico generalizzato (c.d. foia); 


teSSAro 
t., Bertin 
M., accesso civico e 
finalit� �esorbitanti� 
della richiesta di 
ostensione: 
una 
prima 
indagine 
casistica 
per 
la 
necessaria 
distinzione 
con 
l�accesso 
documentale, 
in 
www. lexitalia.it, 2018. 


Riferimenti giurisprudenziali 


trib. delle Comunit� europee, Sez. i ampliata, sent. 13 aprile 2005, causa 
t-2/03; 
CGue, Sez. iii, sent. 28 luglio 2011, causa C-71/10; 
Cons. Stato, Sez. v, sent. 7 febbraio 2012 n. 656; 
Cons. Stato, Sez. iv, sent. 20 maggio 2014 n. 2557; 


t.a.r. Lombardia, Sez. iii, sent. 11 ottobre 2017 n. 1951. 
Tribunale 
Amministrativo Regionale 
per 
il 
Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza 16 marzo 
2018 n. 2994 -Pres. G. Sapone, est. P. Biancofiore 
-Confederazione 
nazionale 
Coldiretti 
(avv.ti B.G. Mattarella, M. Petitto) c. Ministero della Salute (Avv. Gen. Stato). 


Diritto 
1.il 
ricorso in esame 
ha 
per oggetto i 
provvedimenti 
del 
Ministero della 
Salute 
concernenti 
la 
risposta alla richiesta di accesso civico della Coldiretti: 
�ai 
dati 
e 
ai 
documenti, a 
qualsiasi 
titolo detenuti 
dal 
Ministero, relativi 
alla 
provenienza 
del 
latte 
e 
dei 
prodotti 
lattiero-caseari 
provenienti 
da 
paesi 
non 
inerenti 
all�unione 
europea 
ovvero 
oggetto 
di 
scambio 
intracomunitario, 
anche 
attraverso 
l�accesso 
diretto 
e 
continuativo 
alla 
banca 
dati 
dell�uvac 
e 
dell�usmaf 
attraverso 
un 
apposito 
collegamento 
informatico, 
eventualmente 
con oscuramento dei soli dati identificativi degli operatori stranieri; 


-alle 
informazioni 
concernenti 
le 
operazioni 
di 
entrata, uscita, transito e 
deposito di 
materie 
prime 
concernenti 
il 
latte 
e 
i 
prodotti 
lattiero-caseari 
provenienti 
da 
Paesi 
ue 
ed extra 
ue, 
realizzate 
dagli 
operatori 
del 
settore 
alimentare, 
eventualmente 
con 
oscuramento 
dell�identit� 
degli 
operatori 
stranieri, richiedendone 
l�accessibilit� 
tramite 
la 
banca 
dati 
del 
Ministero all�uopo 
predisposta�. 
A 
tale 
richiesta 
le 
competenti 
Direzioni 
Generali 
del 
Ministero della 
Salute 
opponevano sostanzialmente: 
-con la 
risposta 
del 
26 maggio 2017 la 
Direzione 
Generale 
della 
Sanit� 
animale 
e 
dei 
farmaci 
veterinari 
ha 
contestato alla 
ricorrente 
la 
genericit� 
della 
richiesta, la 
mancata 
individuazione 
dei 
soggetti 
controinteressati 
che, secondo le 
Linee 
Guida 
dell�AnAC e 
secondo l�art. 5 bis, 
comma 
2 del 
d.lgs. n. 33 del 
2013 l�Amministrazione 
deve 
interpellare 
onde 
venire 
a 
conoscenza 
degli 
eventuali 
motivi 
di 
pregiudizio 
recati 
dall�istanza. 
La 
Direzione 
generale 
ha 
concluso 
dunque 
chiedendo 
all�interessata 
di 
�circostanziare 
l�istanza, 
individuando 
specificamente 
i 
dati 
e/o i 
documenti 
di 
interesse� 
ed ha 
fatto riserva 
comunque 
�di 
fornire 
tali 
dati 
e/o documenti 
attraverso un report 
contenente 
le 
informazioni 
aggregate 
per Paese 
estero di 
spedizione 
e 
per provincia 
di 
destinazione 
in italia, senza 
i 
riferimenti 
delle 
ditte 
individuali 
e dei soggetti giuridici nazionali ed esteri�; 

ContenzioSo 
nAzionALe 


-con la 
risposta 
del 
6 giugno 2017, la 
Direzione 
Generale 
per la 
Prevenzione 
sanitaria, nel 
far riferimento a 
quella 
della 
Direzione 
Generale 
della 
Sanit� 
animale, cui 
aderiva 
integralmente, 
rappresentava 
inoltre 
che 
�il 
latte 
ed i 
prodotti 
lattiero-caseari, in quanto prodotti 
di 
origine 
animale, non sono sottoposti 
a 
controlli 
sanitari 
da 
parte 
degli 
uSMAF 
SASn, i 
quali 
-nell�ambito delle 
attuali 
distribuzioni 
di 
competenze 
all�interno del 
Ministero della 
Salute, 
effettuano 
controlli 
sanitari 
sulle 
importazioni 
da 
Paesi 
terzi 
di 
alimenti 
di 
origine 
non 
animale 
e 
di 
materiali 
e 
oggetti 
destinati 
a 
venire 
a 
contatto con alimenti 
(MoCA)�, precisazione 
che 
la ricorrente definisce non rilevante. 
1.2 Con i 
motivi 
aggiunti 
la 
ricorrente, che 
ha 
reiterato l�istanza 
di 
accesso limitando la 
richiesta 
a 
�i 
dati 
relativi 
alla 
importazione, nel 
secondo trimestre 
del 
corrente 
anno solare, di 
latte 
e 
di 
prodotti 
lattiero-caseari 
provenienti 
da 
Paesi 
non 
aderenti 
all�unione 
europea 
ovvero 
oggetto di 
scambio intracomunitario�, ha 
impugnato la 
risposta 
con cui 
l�Amministrazione 
ha 
insistito 
che 
la 
richiesta 
di 
accesso 
pone 
un 
problema 
di 
protezione 
e 
tutela 
dei 
dati 
personali 
e 
di 
interessi 
economici 
e 
commerciali 
delle 
ditte 
interessate 
ed 
ha 
concluso 
che, 
ai 
sensi 
delle 
Linee 
Guida 
dell�AnAC in data 
28 dicembre 
2016, quando individua 
un soggetto controinteressato 
ai 
sensi 
dell�art. 5 bis, comma 
2 del 
d.lgs. 33 del 
2013, l�Amministrazione 
deve 
interpellarlo 
e 
le 
motivazioni 
da 
costui 
addotte 
costituiscono un indice 
della 
sussistenza 
di 
un 
pregiudizio concreto la cui valutazione spetta all�Amministrazione medesima. 
e 
poich� 
�gli 
operatori 
del 
Settore 
Alimentare 
registrati 
presso i 
sistemi 
informatizzati 
utilizzati 
dal 
Ministero 
della 
Salute 
per 
lo 
svolgimento 
dei 
controlli 
veterinari, 
� 
sono 
un 
numero 
elevatissimo (relativamente 
agli 
scambi 
intra 
ue, ad esempio, nel 
trimestre 
indicato si 
tratta 
di 
circa 
1.100-1.200 
unit�) 
ha 
concluso 
rilevando 
il 
notevole 
aggravio 
dell�attivit� 
istituzionale 
nella 
comunicazione 
a 
tutti 
costoro dell�istanza 
di 
accesso civico oltre 
che 
della 
attesa 
per ricevere 
le 
relative 
opposizioni, come 
posto in evidenza 
dall�AnAC quale 
motivo di 
irragionevolezza 
della richiesta. 
L�Amministrazione 
ha 
concluso 
altres� 
non 
col 
diniego, 
ma 
con 
la 
proposta 
di 
fornire 
un 
report 
�contenente 
le 
informazioni 
aggregate 
per Paese 
estero di 
spedizione 
e 
per provincia 
di 
destinazione 
in italia, senza 
i 
riferimenti 
delle 
ditte 
individuali 
e 
dei 
soggetti 
giuridici 
nazionali 
o 
esteri�. 
2. Si passa all�esposizione ed all�esame delle censure. 
2.1 Col 
primo motivo del 
ricorso principale 
la 
ricorrente 
lamenta 
che 
la 
finalit� 
della 
nuova 
disciplina 
dell�accesso 
civico 
� 
quello 
di 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
nel 
perseguimento 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
che 
non 
richiede 
motivazione, 
essendo 
sostanzialmente 
uno 
strumento 
di trasparenza. 
Peraltro la 
ricorrente 
gode 
di 
una 
posizione 
di 
interesse 
differenziato, essendo la 
principale 
organizzazione 
agricola 
a 
livello 
nazionale 
ed 
europeo, 
ampiamente 
rappresentativa 
delle 
imprese 
agricole 
italiane 
e 
legittimata 
a 
tutelare 
la 
produzione 
alimentare 
italiana, 
sicch� 
sarebbe 
altres� legittimata all�accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990. 
Con un secondo profilo della 
stessa 
censura 
osserva 
che 
oggetto dell�accesso civico non era 
il 
prezzo o le 
condizioni 
contrattuali 
effettuate 
dalle 
imprese 
importatrici 
che 
giustificherebbero 
la 
mancata 
ostensione, 
ma 
si 
tratta 
di 
sapere 
quanto 
latte 
e 
quanti 
prodotti 
lattiero-caseari 
importa 
ciascuna 
impresa 
operante 
in 
italia, 
in 
base 
alla 
classificazione 
disposta, 
sul 
piano 
doganale, dai 
codici 
di 
nomenclatura 
combinata. La 
ricorrente 
non ha 
chiesto e 
non chiede 
di 
conoscere 
il 
prezzo 
di 
acquisto, 
n� 
l�identit� 
dell�esportatore 
straniero, 
n� 
le 
condizioni 
contrattuali, n� l�uso che viene fatto dei prodotti importati. 
rifiutare 
l�accesso 
significa 
affermare 
il 
diritto 
delle 
imprese, 
produttrici 
di 
prodotti 
alimentari, 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


di 
nascondere 
ai 
consumatori 
la 
provenienza 
dei 
propri 
prodotti; 
significa 
affermare 
che 
l�amministrazione 
ritiene 
conforme 
all�interesse 
pubblico che 
i 
cittadini 
non siano informati 
sulla 
provenienza 
dei 
prodotti 
alimentari, laddove 
la 
legge 
vuole 
proprio consentire 
ai 
cittadini 
di 
conoscere 
le 
stesse 
informazioni 
di 
cui 
sono in possesso le 
pubbliche 
amministrazioni 
anche 
tenuto conto della 
disciplina 
di 
settore 
che, di 
recente, dopo aver introdotto disposizioni 
in 
materia 
di 
tracciabilit� 
ed etichettatura 
del 
latte 
fresco (d.m. 14 gennaio 2005) ha 
adottato il 


d.m. 9 dicembre 
2016 con riguardo all�indicazione 
di 
origine 
del 
latte 
e 
del 
latte 
usato come 
ingrediente 
per ulteriori 
e 
numerose 
categorie 
di 
latte 
e 
prodotti 
lattiero caseari 
compresi 
formaggi, 
latticini e cagliate. 
neanche 
le 
Linee 
Guida 
dell�AnAC del 
13 dicembre 
2016 giustificano il 
diniego come 
sarebbe 
giustificabile in ordine ad interessi economici e commerciali. 
Con 
gli 
ulteriori 
profili 
della 
medesima 
censura 
sostiene 
che 
l�Amministrazione 
non 
ha 
negato 
esplicitamente 
l�accesso, 
ma 
ugualmente 
� 
come 
se 
l�avesse 
fatto, 
in 
quanto, 
laddove 
sostiene 
che 
l�istanza 
� 
generica 
contrasta 
con 
la 
circolare 
n. 
2 
del 
2017 
del 
Ministro 
della 
semplificazione 
e 
della 
pubblica 
amministrazione 
(�Attuazione 
delle 
norme 
sull�accesso 
civico 
generalizzato�, 
pubblicata 
sul 
sito 
istituzionale 
del 
Dipartimento 
della 
funzione 
pubblica 
il 
1� 
giugno 
2017), 
ove 
si 
osserva 
che 
�in 
base 
all�art. 
5, 
c. 
3, 
d.lgs. 
n. 
33 
del 
2013, 
� 
sufficiente 
che 
la 
richiesta 
�identifichi� 
i 
dati 
o 
i 
documenti 
che 
si 
vogliono 
ottenere. 
nel 
valutare 
l�adeguatezza 
di 
tale 
identificazione, 
le 
pubbliche 
amministrazioni 
devono 
tener 
conto 
della 
difficolt� 
che 
il 
richiedente 
pu� 
incontrare 
nell�individuare 
con 
precisione 
i 
dati 
o 
i 
documenti 
di 
suo 
interesse. 
Per 
questa 
ragione, 
conformemente 
al 
parere 
formulato 
dal 
Consiglio 
di 
Stato 
(parere 
del 
18 
febbraio 
2016, 
punto 
11.3), 
nella 
versione 
finale 
dell�art. 
5, 
c. 
3, 
non 
compare 
pi� 
l�obbligo 
per 
il 
richiedente 
di 
identificare 
�chiaramente� 
i 
dati 
o 
documenti 
che 
si 
vogliono 
ottenere�. 
Ma 
anche 
in ordine 
al 
numero eccessivo di 
controinteressati 
solleva 
che, se 
le 
istanze 
di 
accesso 
non devono essere 
emulative 
o mettere 
in difficolt� 
le 
Amministrazioni, quando i 
dati 
sono raccolti, come 
in questo caso in una 
banca 
dati, cui 
appunto la 
ricorrente 
ha 
richiesto 
l�accesso proprio per non creare 
difficolt� 
all�Amministrazione 
non pare 
per questo non rispettato 
il principio di trasparenza e di ragionevolezza. 
2.2 
Con 
la 
seconda 
censura 
oppone 
l�assoluto 
difetto 
di 
motivazione 
negli 
atti 
gravati, 
come 
dimostrata 
pure 
dalla 
inottemperanza 
delle 
istruzioni 
recate 
dalle 
Linee 
Guida 
secondo 
cui: 
�Affinch� 
l�accesso 
possa 
essere 
rifiutato, 
il 
pregiudizio 
agli 
interessi 
considerati 
dai 
commi 
1 
e 
2 
deve 
essere 
concreto 
quindi 
deve 
sussistere 
un 
preciso 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
l�accesso 
e 
il 
pregiudizio. 
L�amministrazione, 
in 
altre 
parole, 
non 
pu� 
limitarsi 
a 
prefigurare 
il 
rischio 
di 
un 
pregiudizio 
in 
via 
generica 
e 
astratta, 
ma 
dovr�: 
a) 
indicare 
chiaramente 
quale 
-tra 
gli 
interessi 
elencati 
all�art. 
5 
bis, 
co. 
1 
e 
2 
-viene 
pregiudicato; 
b) 
valutare 
se 
il 
pregiudizio 
(concreto) 
prefigurato 
dipende 
direttamente 
dalla 
disclosure 
dell�informazione 
richiesta; 
c) 
valutare 
se 
il 
pregiudizio 
conseguente 
alla 
disclosure 
� 
un 
evento 
altamente 
probabile, 
e 
non 
soltanto 
possibile�. 
e 
sulla 
base 
di 
queste 
indicazioni, � 
evidente 
che 
l�amministrazione 
non ha 
applicato correttamente 
la 
legge: 
non 
ha 
indicato 
l�attivit� 
di 
elaborazione 
necessaria 
(se 
non 
con 
un 
generico 
ed erroneo riferimento all�invio di 
raccomandate), non ha 
quantificato questa 
attivit�, non ha 
minimamente ragionato in termini di ore di lavoro e di unit� di personale. 
2.3 Con i 
motivi 
aggiunti 
parte 
ricorrente 
anzitutto insiste 
in punto di 
interesse 
ad osservare 
che 
se 
� 
vero 
che 
esiste 
l�obbligo 
di 
etichettatura 
in 
ordine 
all�origine 
degli 
ingredienti 
di 
alcuni 
alimenti, per i 
formaggi 
affettati 
e 
venduti 
a 
peso dal 
commerciante 
tale 
obbligo non 
vi 
�; 
molti 
prodotti 
caseari 
sono 
prodotti 
e 
confezionati 
in 
italia, 
ma 
sulla 
base 
di 
altri 
prodotti 
caseari 
(come 
i 
cagliati) importati 
ed in questo caso, al 
consumatore 
non � 
garantita 
la 
piena 

ContenzioSo 
nAzionALe 


informazione 
sugli 
ingredienti; 
ed 
infine 
la 
disciplina 
dell�etichettatura 
e 
della 
tracciabilit� 
consente 
di 
vendere, come 
prodotti 
in italia, alimenti 
che 
hanno subito in italia 
alcune 
fasi 
della produzione, ma le cui materie prime sono importate. 


2.4 Con la 
prima 
doglianza 
dei 
motivi 
aggiunti 
sostiene 
che 
la 
invocata 
disciplina 
della 
etichettatura 
in realt� 
fornisce 
ai 
consumatori 
alcune 
informazioni, ma 
non consente 
di 
ottenere 
le informazioni alle quali i ricorrenti aspirano. 
Quanto 
alle 
difficolt� 
organizzative 
per 
ottenere 
l�accesso 
civico 
sostiene 
che 
� 
l�Amministrazione 
a 
doversi 
organizzare 
per esaudirle, pena 
il 
venir meno degli 
obiettivi 
della 
norma 
che lo disciplina. 
2.5 e 
col 
secondo mezzo osserva 
che 
la 
difesa 
dell�Amministrazione 
risulterebbe 
generica 
ed 
anche 
la 
risposta 
fornita 
alla 
seconda 
istanza 
di 
accesso ben pi� circostanziata 
della 
prima 
� 
motivata 
riportando un ampio stralcio delle 
Linee 
Guida 
dell�AnAC del 
13 dicembre 
2016 
senza che risulti la irragionevolezza della richiesta. 
3. i motivi 
opposti 
dalla 
ricorrente 
nel 
ricorso principale 
e 
nei 
motivi 
aggiunti 
possono essere 
esaminati congiuntamente. 
3.1 
Si 
prescinde 
dalla 
problematica 
sollevata 
dall�Amministrazione 
in 
ordine 
alla 
notifica 
alle 
migliaia 
di 
controinteressati 
coinvolti 
dall�istanza 
di 
accesso 
civico, 
in 
quanto 
il 
ricorso 
appare 
infondato ed invero vi 
� 
pure 
un profilo di 
inammissibilit� 
per sopravvenuta 
carenza 
di 
interesse 
alla 
coltivazione 
della 
doglianza, sol 
se 
si 
rifletta 
alla 
clausola 
con la 
quale 
l�Amministrazione 
ha 
concluso sia 
la 
risposta 
del 
26 maggio 2017 sia 
quella 
del 
9 novembre 
2017 alla 
seconda 
istanza 
di 
accesso, laddove 
si 
consente 
l�accesso ad un �report 
dal 
quale 
risultino le 
informazioni 
aggregate 
per 
Paese 
estero 
di 
spedizione 
e 
per 
provincia 
di 
destinazione 
in 
italia, 
senza riferimenti delle ditte individuali e dei soggetti giuridici nazionali ed esteri�. 
Ma 
la 
ricorrente 
si 
oppone 
a 
tale 
modalit� 
ostensiva, 
optando 
per 
l�accesso 
alla 
banca 
dati 
dell�uvAC attraverso un collegamento informatico continuativo, che 
le 
consenta 
di 
accedere 
direttamente ai dati delle varie ditte e quindi si analizzano nel merito i vari profili proposti. 
in ordine 
pure 
alla 
contestata 
irragionevolezza 
della 
richiesta 
ostensiva, opposta 
dall�Amministrazione, 
in quanto coinvolgente 
una 
pluralit� 
quasi 
indeterminata 
di 
soggetti 
produttori 
o 
utilizzatori 
di 
prodotti 
lattiero caseari, effettuata 
con la 
prima 
istanza 
di 
accesso, � 
da 
rilevare 
peraltro che 
essa 
non appare 
superata 
nella 
seconda, pur essendo in questa 
circoscritta 
al 
periodo 
aprile 
- giugno 2017 sopra 
riportato, dal 
momento che, come 
rileva 
l�Amministrazione 
nel 
provvedimento 
gravato 
con 
i 
motivi 
aggiunti, 
riguarderebbe 
comunque 
1.100 
-1.200 
unit� 
produttive nel trimestre. 
Al 
riguardo 
� 
pure 
da 
rilevare 
che, 
in 
base 
alla 
giurisprudenza 
formatasi 
sulla 
ridetta 
questione 
della 
irragionevolezza 
della 
richiesta, come 
collegata 
alla 
quantit� 
di 
dati 
per i 
quali 
� 
necessario 
consultare 
i 
controinteressati 
nell�accesso civico � 
da 
porre 
in rilievo la 
legittimit� 
del 
disposto diniego, anche 
se 
nel 
caso in esame 
le 
risposte 
dell�Amministrazione 
non possono 
essere 
considerate 
quali 
pronunce 
in 
tal 
senso, 
atteso 
che 
viene 
proposta 
una 
valida 
alternativa; 
una 
recente 
pronuncia 
in particolare 
reca 
il 
principio: 
�� 
legittimo il 
diniego di 
accesso motivato 
in 
base 
alla 
necessit� 
di 
impedire 
che 
all'ente 
venga 
imposto 
un 
facere 
straordinario 
quale 
produrre 
-in 
formato 
analogico 
o 
digitale 
-una 
mole 
irragionevole 
di 
dati 
o 
documenti� 
(cfr. tAr Lombardia, Milano Sez. iii, 11-10-2017, n. 1951). 
Di 
conseguenza 
le 
richieste 
ostensive 
appaiono 
effettivamente 
irragionevoli, 
pure 
alla 
luce 
della 
chiara 
differenziazione 
operata 
dalle 
Linee 
Guida 
del 
28 dicembre 
2016 tra 
accesso generalizzato 
e 
accesso civico: 
�L'accesso civico rimane 
circoscritto ai 
soli 
atti, documenti 
e 
informazioni 
oggetto 
di 
obblighi 
di 
pubblicazione 
e 
costituisce 
un 
rimedio 
alla 
mancata 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


osservanza 
degli 
obblighi 
di 
pubblicazione 
imposti 
dalla 
legge, sovrapponendo al 
dovere 
di 
pubblicazione, il 
diritto del 
privato di 
accedere 
ai 
documenti, dati 
e 
informazioni 
interessati 
dall'inadempienza� 
e 
che 
ha 
comportato 
l�istruzione 
recata 
al 
punto 
5 
dell�Allegato 
alle 
Linee 
Guida, che esclude le richieste massive manifestamente irragionevoli. 
oltre 
a 
ci� 
e 
conclusivamente 
delibando 
la 
censura, 
con 
cui, 
si 
ripete, 
parte 
ricorrente 
contesta 
la 
controdedotta 
irragionevolezza 
della 
richiesta 
ostensiva, � 
da 
rilevare 
che 
non � 
dato comprendere 
il 
motivo 
per 
cui, 
qualificandosi 
espressamente 
in 
ricorso 
come 
�la 
pi� 
grande 
e 
rappresentativa 
associazione 
delle 
imprese 
agricole 
italiane, con oltre 
1.300.000 associati, di 
cui 
oltre 
600.000 
titolari 
attivi 
di 
impresa, 
oltre 
5.000 
sezioni 
periferiche, 
873 
uffici 
di 
zona 
e 
116 
federazioni 
territoriali 
associate�, la 
Confederazione 
interessata 
non possa 
procurarsi 
ugualmente 
le 
richieste 
informazioni 
tramite 
i 
propri 
iscritti 
o 
i 
propri 
uffici 
di 
zona, 
laddove 
la 
promossa 
istanza 
parrebbe 
introdurre 
pure 
una 
sorta 
di 
indiretto sindacato sulla 
correttezza 
dell�operato 
dell�Amministrazione 
pubblica, 
che 
richiederebbe 
una 
diversa 
modalit� 
giurisdizionale. 


3.2 Quanto alla 
genericit� 
della 
richiesta 
opposta 
dall�Amministrazione, poi 
limitata 
nel 
secondo 
accesso al 
periodo 1� 
aprile 
2017 al 
30 giugno 2017 ed esemplificata 
in ordine 
al 
burro 
e 
altre 
materie 
grasse 
provenienti 
dal 
latte, formaggi 
latticini, siero di 
latte 
con riferimento ai 
documenti amministrativi anche digitali, in cui sono confluite le informazioni relative al nominativo 
del 
soggetto importatore 
e 
al 
tipo di 
prodotto importato e 
il 
relativo paese 
di 
provenienza 
ed altres� 
con riferimento, salva 
cancellazione 
di 
dati 
ed informazioni 
riservate, anche 
ai nomi delle imprese italiane importatrici, deve essere rilevato quanto segue. 
L�esemplificazione 
effettuata 
nella 
seconda 
istanza 
ostensiva 
circa 
i 
tipi 
di 
prodotti 
in ordine 
ai 
quali 
si 
intende 
ottenere 
l�accesso 
civico 
consente 
di 
non 
potere 
condividere 
quanto 
da 
parte 
ricorrente 
sostenuto 
in 
ordine 
alle 
disposizioni 
sulla 
etichettatura 
e 
sulla 
tracciabilit� 
degli 
stessi, opposte 
proprio dalla 
Amministrazione 
quali 
risolutive 
ai 
fini 
della 
tutela 
dei 
soggetti 
che la Coldiretti intende appunto salvaguardare. 
Parte 
ricorrente 
sosterrebbe 
infatti 
che 
�le 
informazioni 
prescritte 
nelle 
etichette 
sono 
ben 
minori 
di 
quelle 
a 
cui 
si 
chiede 
di 
accedere 
e 
soprattutto non consentono di 
tracciare 
i 
prodotti 
lattiero caseari 
dei 
quali 
il 
latte 
importato sia 
ingrediente� 
(pag. 2 memoria 
di 
replica 
del 
2 
febbraio 2018). 
La 
determinazione 
della 
richiesta 
di 
parte 
ricorrente, richiesta 
che 
altrimenti 
apparirebbe 
realmente 
generica, � 
contenuta 
oltre 
che 
nella 
seconda 
istanza 
di 
accesso a 
titolo esemplificativo, 
proprio nel 
corpo dei 
motivi 
aggiunti 
(pag. 9), laddove 
parte 
ricorrente 
individuerebbe 
alcune 
categorie 
di 
prodotti 
che 
secondo la 
stessa 
in realt� 
non sono neppure 
contemplate 
nel 
decreto ministeriale 
sulla 
etichettatura 
e 
sulla 
tracciabilit�, al 
punto da 
doversene 
rendere 
necessaria 
l�ostensione 
dei 
nominativi 
delle 
imprese 
che 
effettuano operazioni 
con quel 
tipo di 
latte proveniente da quel Paese comunitario e non; e queste categorie sarebbero: 
-nel 
decreto 
sulla 
etichettatura 
per 
i 
formaggi 
affettati 
e 
venduti 
a 
peso 
dal 
commerciante 
tale 
obbligo non vi �; 
-molti 
prodotti 
caseari 
sono prodotti 
e 
confezionati 
in italia, ma 
sulla 
base 
di 
altri 
prodotti 
caseari 
(come 
i 
cagliati) importati 
ed in questo caso, al 
consumatore 
non � 
garantita 
la 
piena 
informazione sugli ingredienti; 
-ed infine 
la 
disciplina 
dell�etichettatura 
e 
della 
tracciabilit� 
consente 
di 
vendere, come 
prodotti 
in 
italia, 
alimenti 
che 
hanno 
subito 
in 
italia 
alcune 
fasi 
della 
produzione, 
ma 
le 
cui 
materie 
prime sono importate. 
orbene 
queste 
informazioni 
sono tutte 
controllabili 
attraverso il 
D.M. 9 dicembre 
2016 che 

ContenzioSo 
nAzionALe 


espressamente 
reca 
�indicazione 
dell'origine 
in 
etichetta 
della 
materia 
prima 
per 
il 
latte 
e 
i 
prodotti 
lattieri 
caseari, 
in 
attuazione 
del 
regolamento 
(ue) 
n. 
1169/2011, 
relativo 
alla 
fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori�. 
in particolare 
l�Allegato 1 al 
detto decreto specifica 
quali 
sono i 
prodotti 
che 
sono soggetti 
ad 
obbligo di etichettatura: 
�Latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1, comma 1. 
Latte e crema di latte, non concentrati n� addizionati con zuccheri o altri edulcoranti. 
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti. 
Latticello, latte 
e 
crema 
coagulata, yogurt, kefir ed altri 
tipi 
di 
latte 
e 
creme 
fermentate 
o acidificate, 
sia 
concentrate 
che 
addizionate 
di 
zucchero o di 
altri 
edulcoranti 
aromatizzate 
o con 
l'aggiunta di frutta o di cacao. 
Siero di 
latte, anche 
concentrato o addizionato di 
zucchero o di 
altri 
edulcoranti; 
prodotti 
costituiti 
di 
componenti 
naturali 
del 
latte, anche 
addizionati 
di 
zucchero o di 
altri 
edulcoranti, 
non nominati n� compresi altrove. 
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili. 
Formaggi, latticini e cagliate. 
Latte sterilizzato a lunga conservazione. 
Latte uht a lunga conservazione�. 
Ma 
se 
la 
preoccupazione 
� 
quella 
che 
l�utente 
non sia 
posto in grado di 
conoscere 
la 
provenienza 
del 
latte 
lavorato o il 
tipo di 
latte 
usato, a 
tale 
informazione 
provvede 
la 
norma 
di 
cui 
all�articolo 2 del 
decreto, stante 
la 
quale 
l�etichetta 
deve 
fornire 
�l'indicazione 
di 
origine 
del 
latte 
o del 
latte 
usato come 
ingrediente 
nei 
prodotti 
lattiero-caseari 
di 
cui 
all'allegato 1, mediante 
le seguenti diciture: 
a) �paese di mungitura�: nome del Paese nel quale � stato munto il latte; 
b) �Paese 
di 
condizionamento o di 
trasformazione�: 
nome 
del 
paese 
nel 
quale 
il 
latte 
� 
stato 
condizionato o trasformato. 


2. 
Qualora 
il 
latte 
o 
il 
latte 
usato 
come 
ingrediente 
nei 
prodotti 
lattiero-caseari 
di 
cui 
all'allegato 
1, 
sia 
stato 
munto, 
condizionato 
o 
trasformato, 
nello 
stesso 
Paese, 
l'indicazione 
di 
origine 
pu� 
essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: �origine del latte�: nome del Paese�. 
Ma 
anche 
la 
tutela 
del 
consumatore 
rispetto alla 
provenienza 
del 
latte 
e 
di 
prodotti 
lattiero caseari 
provenienti 
da 
un 
paese 
extra 
ue 
� 
risolta 
pure 
essa 
dall�obbligo 
di 
etichettatura 
con 
l�informazione relativa secondo quanto disposto dall�art. 3 del decreto ministeriale citato: 
�2. 
Qualora 
le 
operazioni 
di 
cui 
all'art. 
2, 
comma 
1, 
avvengano 
nel 
territorio 
di 
pi� 
Paesi 
situati 
al 
di 
fuori 
dell'unione 
europea, 
per 
indicare 
il 
luogo 
in 
cui 
ciascuna 
singola 
operazione 
� 
stata 
effettuata, possono essere 
utilizzate 
le 
seguenti 
diciture: 
�latte 
di 
Paesi 
non ue� per l'operazione 
di 
mungitura, �latte 
condizionato o trasformato in Paesi 
non ue� per l'operazione 
di 
condizionamento o di trasformazione. 
Quindi, 
in 
sostanza, 
se 
l�interesse 
della 
ricorrente 
� 
quello 
della 
tutela 
del 
consumatore, 
espresso 
secondo 
quelle 
tre 
casistiche, 
secondo 
le 
sue 
prospettazioni, 
non 
sufficientemente 
tutelate 
dal 
decreto sulla 
etichettatura, tale 
preoccupazione 
� 
smentita 
dalla 
elencazione 
dei 
prodotti 
soggetti 
a 
tale 
obbligo, dalla 
indicazione 
nella 
etichetta 
della 
composizione 
del 
prodotto, 
degli 
ingredienti 
a 
base 
di 
latte 
o di 
altri 
componenti 
lattiero caseari 
e 
della 
loro provenienza 
sia 
come 
Paese 
comunitario 
sia 
come 
Paese 
extracomunitario 
e 
sia 
riferito 
al 
momento 
della mungitura sia riferito al momento della lavorazione seppure parziale. 
Se 
poi 
ancora 
l�interesse 
della 
ricorrente 
si 
rivolge 
alla 
conoscenza 
dei 
soggetti 
importatori 
di 
tali 
prodotti 
lattiero caseari 
in italia, al 
di 
l� 
della 
irragionevolezza 
sollevata 
dall�Ammini

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


strazione 
a 
causa 
della 
quantit� 
di 
dati 
da 
muovere, 
� 
da 
rilevare 
che, 
come 
sopra 
gi� 
osservato, 
nessuna 
delle 
risposte 
offerte 
dall�Amministrazione 
si 
pone 
come 
un 
diniego, 
recando 
sia 
quella del 26 maggio 2017 sia quella del 9 novembre 2017 la clausola finale concessiva del-
l�accesso civico mediante 
un report 
di 
dati 
aggregati 
per Paese 
estero di 
spedizione 
e 
per provincia 
di 
destinazione 
in italia, che, se 
da 
un lato non reca 
i 
riferimenti 
alle 
ditte 
individuali, 
come 
voluto dalla 
ricorrente, ma 
escluso dalle 
norme 
ridette 
oltre 
che 
dalla 
giurisprudenza 
sull�argomento, 
consente 
quanto 
meno 
di 
circoscrivere 
la 
ricerca 
alle 
imprese 
collocate 
in 
una 
determinata 
provincia 
e 
quindi 
di 
poter effettuare, una 
volta 
ricevuto il 
dato relativo al 
Paese 
di 
provenienza 
del 
latte, quella 
tutela 
dei 
principi 
di 
eticit� 
con particolare 
riguardo alla 
sicurezza 
alimentare 
e 
di 
diritto all�informazione 
e 
alla 
scelta 
consapevole 
del 
consumatore 
che 
sono gli scopi statutari della ricorrente. 


4. Per le superiori considerazioni il ricorso va rigettato. 
5. La 
novit� 
delle 
questioni 
trattate 
consente 
di 
ritenere 
giustificati 
i 
motivi 
per la 
compensazione 
delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite. 
P.Q.M. 
il 
tribunale 
Amministrativo regionale 
per il 
Lazio (Sezione 
terza 
Quater), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
Spese compensate. 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit� amministrativa. 
Cos� deciso in roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


Il divieto di accesso agli atti 
strumentale a precostituire prova in sede civile 
nella sentenza n. 296/2018 emessa dal 
T.A.R. Molise 


Nota 
a 
tRibuNaLe 
ammiNistRatiVo 
ReGioNaLe 
PeR 
iL 
moLise, 
sez. i, seNt. 21 maGGio 
2018 N. 296 


Piero Vitullo, Francesca Muccio* 


1. Premessa. La questione controversa. 
La 
questione 
di 
cui 
si 
tratta 
trae 
origine 
da 
una 
richiesta 
di 
accesso agli 
atti 
avanzata, 
in 
sede 
amministrativa, 
al 
fine 
di 
comprovare, 
in 
sede 
civile, 
l�esistenza 
di 
un credito vantato, da 
un Consorzio, e 
dunque 
da 
un soggetto 
privato, nei confronti di un ente pubblico, la regione Molise. 


Pi� 
in 
particolare, 
ottenuto 
favorevole 
pronunciamento 
circa 
la 
sussistenza 
di 
un credito di 
lavoro da 
parte 
del 
tribunale 
di 
Campobasso - sezione 
Lavoro (sent. n. 187/2015), a 
seguito di 
formale 
ingiunzione 
di 
pagamento al 
Consorzio rimasta 
insoddisfatta, la 
ricorrente 
si 
� 
vista 
costretta 
a 
procedere 
esecutivamente 
nei 
confronti 
dell�Amministrazione, 
terza 
pignorata 
in 
altro 
procedimento, esecutivo, ex art. 543 e ss. c.p.c. 


Quest�ultima, bench� 
regolarmente 
intimata, non ha 
reso la 
prescritta 
dichiarazione 
concernente 
il 
rapporto 
di 
debito/credito 
intercorrente 
con 
il 
Consorzio. 
Cos�, 
nell�ambito 
del 
procedimento 
per 
l�accertamento 
dell�obbligo 
del 
terzo di 
cui 
all�art. 548 c.p.c., essendole 
richiesto, dal 
Giudice 
dell�esecuzione, 
di 
fornire 
la 
quantificazione 
del 
credito 
del 
debitore 
esecutato 
(lo 
stesso 
Consorzio) 
nei 
confronti 
del 
terzo 
pignorato 
(la 
regione 
Molise), 
la 
ricorrente 
ha formulato istanza di accesso agli atti alla regione, utile allo scopo. 


tuttavia, 
decorsi 
30 
giorni 
dall�istanza 
di 
accesso 
senza 
ricevere 
riscontro 
alcuno, la 
ricorrente 
ha 
adito il 
t.A.r. Molise 
chiedendo l�annullamento del 
silenzio rigetto dell�Amministrazione, l�accertamento e 
la 
declaratoria 
del 
diritto 
di 
accesso agli 
atti 
richiesti 
e 
la 
conseguenziale 
emanazione 
dell�ordine 
di esibizione, nonch� il rilascio di copia di atti e documenti. 

2. La sentenza n. 296/2018 emessa dal t.a.R. molise. 
Definitivamente 
pronunciando sulla 
questione 
il 
t.A.r. Molise, con sentenza 
n. 296 depositata 
in data 
21 maggio 2018 (e 
pubblicata 
sulla 
Gazzetta 
Amministrativa 
del 
27 maggio 2018), ha 
respinto il 
ricorso, integralmente 
accogliendo 
le 
difese 
dell�Amministrazione 
regionale 
e 
compensando le 
spese, 


(*) Piero vitullo, avvocato dello Stato. 


Francesca 
Muccio, dottore 
in Giurisprudenza, ammessa 
alla 
pratica 
forense 
presso l�Avvocatura 
di


strettuale dello Stato di Campobasso. 



rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


data 
la 
�particolare 
rilevanza 
degli 
interessi 
fatti 
valere 
e 
alcuni 
profili 
di 
novit� 
sottesi al giudizio�. 


il 
tribunale 
molisano ha 
affermato il 
principio per cui 
l�accesso agli 
atti 
amministrativi 
non pu� essere 
preordinato a 
precostituire 
prova 
utile 
in sede 
civile 
e 
ha, 
peraltro, 
specificato 
che 
tale 
assunto 
non 
resta 
scalfito 
dall�ulteriore 
principio 
per 
cui 
�la 
Pubblica 
Amministrazione 
pu� 
sempre 
essere 
destinataria 
di 
istanza 
di 
accesso civico generalizzato, nell�ambito della 
fase 
preparatoria 
e 
provvedimentale 
finale, per quella 
che 
� 
la 
attivit� 
sua 
propria, in quanto diretta 
alla 
cura 
imparziale 
ed efficiente 
degli 
interessi 
individuati 
dalla 
legge�. 

il 
t.A.r. 
ha, 
inoltre, 
evidenziato 
che, 
mentre 
l�accesso 
agli 
atti 
deve 
essere 
sostenuto dall�interesse 
qualificato dell�istante 
rispetto al 
contenuto dell�atto 


o documento richiesto, l�accesso civico � 
finalizzato a 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull�utilizzo delle 
pubbliche risorse. 
esso 
intende 
promuovere 
la 
partecipazione 
al 
dibattito 
pubblico 
�nei 
confronti 
specificamente 
dell�apparato della 
Pubblica 
Amministrazione 
in senso 
stretto�. 


L�accesso agli 
atti 
incontra, per�, dei 
limiti, rispondendo �ai 
principi 
costituzionali 
di 
buon andamento dell'agire 
amministrativo, ma 
pur sempre 
nel-
l'ottica 
dei 
rapporti 
tra 
Pubblica 
Amministrazione 
e 
privati 
e 
non 
gi� 
per 
surrogare 
gli 
strumenti 
probatori 
civilistici� 
(ossia, per la 
questione 
che 
ci 
occupa, 
l�ordine 
di 
esibizione); 
e 
ci�, tanto pi� nel 
caso di 
specie, vantando la 
ricorrente 
un 
diritto 
di 
credito 
nei 
confronti 
dell'Amministrazione 
resistente 
non 
concernente 
un 
interesse 
pubblico 
curato 
dall'Amministrazione 
medesima. 


in altri 
termini, il 
t.A.r. ha 
considerato inammissibile 
un�istanza 
di 
accesso 
agli 
atti 
non solo funzionale 
a 
precostituire 
prova 
in sede 
civile, ma 
inerente 
un 
rapporto 
privatistico 
(di 
debito/credito) 
con 
l�Amministrazione 
medesima, neppure ascrivibile alle finalit� istituzionali di quest�ultima. 


Quindi, 
per 
il 
t.A.r. 
Molise, 
l�ammissione, 
in 
un 
caso 
similare, 
del-
l�istanza 
di 
accesso agli 
atti 
avrebbe 
causato uno svantaggio processuale 
per 
la 
regione, che 
si 
sarebbe 
vista 
costretta 
ad ostendere 
una 
mole, anche 
cospicua, 
di 
atti 
concernenti 
privati, con evidente 
compromissione 
del 
principio di 
parit� di trattamento (ex art. 24 Cost.). 


Al 
contempo, si 
sarebbe 
determinato, per la 
parte 
privata, �un obiettivo 
indebito 
vantaggio 
rispetto 
all�altra 
per 
il 
solo 
fatto 
di 
essere 
coinvolta 
un�Amministrazione�. 


3. Commento. 
Si 
ritiene 
di 
condividere 
l�impostazione 
sottesa 
alla 
sentenza 
n. 
296/2018 
del 
tAr Molise per le argomentazioni di seguito illustrate. 

Con 
riguardo 
a 
un 
atto 
di 
carattere 
privatistico, 
va 
anzitutto 
rilevata 
la 
possibilit�, 
per 
esso, 
di 
esser 
fatto 
oggetto 
di 
istanza 
di 
accesso 
agli 
atti, 
se 



ContenzioSo 
nAzionALe 


l�istante 
�invochi 
(sia 
pur 
indirettamente 
e 
sostanzialmente) 
la 
�copertura� 
dell�art. 97 Cost. e i principi di imparzialit� e legalit� in esso inscritti� (1). 


Pi� precisamente, va 
detto che 
l�accesso agli 
atti 
si 
situa, di 
diritto, nel-
l�ambito di 
quella 
serie 
di 
strumenti 
di 
cui 
il 
privato dispone 
al 
fine 
di 
verificare 
che 
l�attivit� 
amministrativa 
sia 
retta 
da 
caratteri 
di 
economicit�, 
efficacia, 
imparzialit�, pubblicit� e trasparenza enucleati dall�art. 1 L. 241/1990. 


Criteri, 
questi, 
evidentemente 
rilevanti 
se 
ed 
in 
quanto 
elevati, 
dall�art. 
97 Cost., a principi costituzionali dell�agire amministrativo. 

tanto precisato, va 
segnalato come, ad un primo approccio, sarebbe 
potuto 
sembrare 
sussistente, ex art. 22, comma 
1, lett. B), L. 241/1990, un interesse 
all�accesso 
in 
capo 
alla 
ricorrente, 
che 
si 
� 
assunta 
titolare 
di 
una 
situazione 
giuridica 
soggettiva 
cui 
la 
documentazione 
richiesta 
� 
collegata, a 
rilevanza processuale e dunque corrispondente a necessit� difensive. 


tuttavia, 
ad 
una 
pi� 
attenta 
analisi, 
la 
medesima 
istanza 
non 
ha 
potuto 
che 
essere 
considerata 
infondata, 
attesa 
la 
sua 
inerenza 
ad 
atti 
e 
documenti 
tesi 
a 
comprovare 
un 
contratto 
esistente 
tra 
Amministrazione 
terza 
pignorata 
ed 
ente 
debitore 
esecutato (che, come 
detto, alla 
prima 
avrebbe 
reso un servizio 
a 
titolo oneroso, conforme 
al 
proprio oggetto e 
scopo sociale) da 
far valere, 
peraltro, in altra sede. 


in effetti, come 
pure 
in ambito giurisprudenziale 
talora 
si 
riscontra, il 
diritto 
di 
accesso non pu� concernere 
atti 
e 
documenti 
�inerenti 
ad un rapporto 
jure 
privatorum 
intercorrente 
con 
altro 
soggetto 
privato, 
di 
cui 
si 
domandi 
l�accesso allo scopo di 
precostituire 
prova 
documentale 
da 
far valere 
in sede 
civilistica al fine di accertare il debito del terzo ex art. 548 c.p.c.� (2). 


Ammettendo, 
dunque, 
l�accesso 
agli 
atti 
in 
sede 
amministrativa, 
si 
sarebbe 
snaturata 
l�essenza 
stessa 
dell�istituto, 
sorto 
al 
fine 
di 
fare 
della 
Pubblica 
Amministrazione 
una 
vera 
e 
propria 
casa 
di 
vetro, ampliandolo a 
tal 
punto da 
�renderlo 
un 
rimedio 
alternativo 
e 
concorrenziale 
rispetto 
a 
quelli 
propri 
della 
prova 
civile 
nell�ambito 
dei 
giudizi 
di 
accertamento 
e 
condanna 
di 
cui 
al 
c.p.c.�. 


Pi� 
esplicitamente, 
ci� 
che 
la 
difesa 
regionale 
ha 
sostenuto 
anche 
in 
corso 
di 
causa 
� 
che 
la 
ricorrente 
avrebbe 
dovuto previamente 
esperire, nella 
sede 
propria 
e 
dunque 
in quella 
civile, i 
rimedi 
utili 
ad attestare 
l�esistenza 
di 
un 
credito del 
debitore 
esecutato nei 
confronti 
del 
terzo pignorato, avvalendosi 
ad esempio di 
strumenti 
quale 
l�istanza 
di 
esibizione 
ex art. 210 c.p.c. (o la 
richiesta 
di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.) (3). 


(1) tAr Campania, v sez., sent. n. 1009/2010. 
(2) Cfr. tAr Campania, v 
sez., sent 
n. 1009/2010; 
tAr Campania, v 
sez., sent. n. 3081/2009; 
tAr Campania, v sezione, sent. n. 6112/2008. 
(3) 
in 
senso 
confermativo 
si 
veda 
ad 
esempio 
tAr 
Campania 
nA, 
sez. 
vi, 
24 
luglio 
2015 
n. 
3931, 
da 
cui 
si 
evince 
il 
principio per cui 
gli 
atti 
di 
un processo civile 
non rientrano, al 
pari 
di 
tutti 
gli 
atti 
giu

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


tanto 
pi� 
che 
� 
parso 
evidente 
che 
la 
ricorrente 
domandasse 
la 
formazione 
(pi� che 
l�ostensione) di 
uno o pi� specifici 
documenti 
o atti 
volti 
a 
provare 
il 
predetto 
rapporto 
di 
debito/credito, 
in 
guisa 
da 
rendere 
l�istanza 
inammissibile, 
considerato che 
l�accesso non pu� che 
riguardare 
documenti 
preformati 
della 
(e 
custoditi 
dalla) Pubblica 
Amministrazione, non gi� 
quelli 
alla 
cui 
ricerca 
e 
�costruzione� una parte muova per finalit� proprie, di tipo defensionale (4). 


A 
conforto di 
quanto esposto, pu� emblematicamente 
citarsi 
- con riferimento 
al 
processo amministrativo - l�art. 116, comma 
2, c.p.a., che 
disciplina 
l�ipotesi 
dell�istanza 
di 
accesso agli 
atti 
riconnessa 
ad un giudizio principale, 
prevedendo che 
venga 
depositata 
presso la 
segreteria 
della 
sezione 
presso cui 
� 
assegnato il 
giudizio principale 
e 
decisa 
con ordinanza, ovvero con la 
sentenza 
che definisce il giudizio (principale) stesso. 


La 
disposizione 
depone, 
peraltro 
in 
modo 
inequivoco, 
per 
la 
congruit� 
dell�assunto 
per 
cui, 
anche 
se 
incidentale, 
l�istanza 
di 
accesso 
agli 
atti 
va 
esclusivamente 
proposta in sede amministrativa. 


4. Conclusioni. 
Presidiare 
l�istituto dell�accesso agli 
atti, esigendo una 
stringente 
applicazione 
delle 
norme 
che 
vi 
sono alla 
base, � 
un�esigenza 
difensiva 
delle 
P.A. 
tra 
le 
pi� 
ricorrenti, 
al 
fine 
di 
evitarne 
il 
carattere 
di 
strumentalit� 
e 
proteggere, 
al contempo, i diversi interessi sensibili che vengono a confrontarsi. 

Ci� � 
tanto pi� vero quanto pi� si 
considerino le 
richieste 
di 
accesso meramente 
esplorative 
avanzate 
dalle 
parti 
private, oltre 
che 
per taluni 
versi, talora, 
generiche 
e 
indefinite 
e, comunque, connotate 
da 
ampiezza 
spropositata, 
tali 
da 
rendere 
oltremodo difficoltoso, se 
non inesigibile, l�adempimento, andando 
ad assorbire, ineluttabilmente, un eccesso di risorse della P.A. 


Come 
� 
noto, la 
giurisprudenza 
ha, sul 
punto, ribadito che 
l�istanza 
non 
pu� 
essere 
�generica, 
eccessivamente 
estesa 
o 
riferita 
ad 
atti 
non 
specificamente 
individuati�, 
non 
essendo 
possibile 
�costringere 
l�amministrazione 
a 


diziari 
o processuali, tra 
quelli 
ostensibili, a 
meno che 
il 
loro contenuto non sia 
assunto a 
presupposto, 
in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo. 
L'esigenza 
di 
conoscere 
atti 
per difendersi 
in un processo, che 
si 
vorrebbe 
iniziare 
o che 
sia 
gi� 
in corso, 
infatti, 
pu� 
indubbiamente 
legittimare 
all'accesso, 
salvo 
trattasi 
di 
atti 
che 
per 
legge 
ne 
siano 
esclusi 
come 
pu� accadere 
per le 
indagini 
correlate 
al 
processo penale, purch� 
la 
richiesta 
abbia 
un carattere 
eminentemente 
strumentale 
rispetto 
all'oggetto 
di 
tale 
giudizio. 
Se 
per� 
gli 
atti 
oggetto 
dell'accesso 
sono 
al 
tempo stesso oggetto di 
tutela 
ampiamente 
contemplata 
nell'ambito dello stesso procedimento giurisdizionale 
civile 
in 
corso, 
poich� 
� 
in 
quest'ultimo 
che 
sono 
stati 
formati, 
� 
evidente 
che 
l'interesse 
curato 
dalla 
disciplina 
dell'accesso viene 
garantito in quest'ultima 
sede 
in quanto processo di 
parti, a 
nulla 
potendo 
rilevare che in una fase di esso, in concreto, vi sia stato un diniego. 


(4) 
Cfr. 
t.A.r. 
Lazio 
rM, 
sez. 
ii, 
9 
luglio 
2018, 
n. 
7645: 
ai 
fini 
dell'esercizio 
del 
diritto 
di 
accesso 
al 
documento amministrativo, questi 
deve 
essere 
un documento gi� 
formato ed esistente, determinato o 
almeno determinabile, in possesso del 
soggetto intimato; 
devono pertanto ritenersi 
inammissibili 
le 
domande 
di 
accesso agli 
atti 
che 
non sono stati 
ancora 
formalmente 
adottati 
o, addirittura, che 
non sono 
stati ancora formati. 

ContenzioSo 
nAzionALe 


compiere 
attivit� 
di 
ricerca 
e 
di 
elaborazione 
dei 
dati. Ci� al 
fine 
di 
coniugare 
il 
diritto alla 
trasparenza 
con l'esigenza 
di 
non pregiudicare, attraverso un improprio 
esercizio del 
diritto di 
accesso, il 
buon andamento dell'Amministrazione, 
riversando sulla 
stessa 
l'onere 
di 
reperire 
documentazione 
inerente 
un 
determinato segmento di attivit��. 


� 
stato, altres�, chiarito che 
l�accesso cosiddetto esplorativo � 
inammissibile 
in quanto induttivo di 
�ricerche 
incompatibili 
sia 
con la 
funzionalit� 
dei 
plessi, sia 
con l'economicit� 
e 
la 
tempestivit� 
dell'azione 
amministrativa� 
(5). 


Sull�inammissibilit� 
della 
ricerca 
cosiddetta 
esplorativa, 
anche 
quando 
giustificata 
da 
ragioni 
defensionali, la 
giurisprudenza, in ambito amministrativo, 
converge 
in maniera 
pressoch� 
univoca, come 
pure 
sull�inammissibilit�, 
gi� 
descritta, di 
un uso strumentale 
dell�istituto dell�accesso agli 
atti, qualora 
finalizzato a 
precostituire 
elementi 
conoscitivi 
e 
probatori 
da 
far valere 
in un 
altro 
giudizio, 
ad 
esempio 
in 
sede 
civile, 
in 
surrettizia 
surroga 
di 
strumenti 
anche cautelari esperibili 
aliunde 
(6). 


trattasi 
di 
pronunce 
manifestamente 
miliari, tanto pi� in una 
societ� 
del-
l�informazione 
quale 
quella 
attuale, in cui 
sempre 
maggiori 
sono i 
dati 
circolanti, 
e 
sempre 
pi� 
forte, 
d�altronde, 
l�esigenza 
della 
tutela 
del 
concorrente 
interesse 
alla 
riservatezza, atteso il 
numero, in taluni 
casi 
potenzialmente 
indefinito, 
di 
controinteressati, non a 
caso contraddittori 
necessari, ex art. 116 
c.p.a., nel 
giudizio finalizzato all�ostensione 
e/o all�ottenimento di 
copia 
del-
l�atto medesimo (7). 


(5) 
Cfr. 
ad 
es. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
iv, 
12 
gennaio 
2016, 
n. 
68. 
Conf. 
t.A.r. 
Lazio, 
i 
sez. 
quater, 
sent. 
n. 733/2017, che, nel 
rimarcare 
l�estraneit� 
dell�accesso esplorativo al 
perimetro delineato dagli 
artt. 22 
e 
ss. l. 241/1990, ha 
statuito che 
�deve 
aggiungersi 
che 
al 
vigente 
ordinamento della 
materia 
� 
estraneo 
anche 
il 
diritto (�) di 
effettuare 
un�attivit� 
di 
raccolta 
di 
una 
massa 
indiscriminata 
e 
generalizzata 
di 
dati, al 
fine 
di 
verificare 
se 
tra 
essi 
ve 
ne 
siano alcuni 
utili 
allo scopo di 
difesa 
in giudizio�. Cfr. anche 
Cons. Stato, sez. iv, 21 maggio 2008, n. 2422: 
si 
deve 
ritenere 
che 
un'estrema 
genericit� 
ed ampiezza 
dell'istanza 
di 
accesso 
sia 
tale 
da 
palesare 
un 
evidente 
e 
non 
ammissibile 
intento 
"esplorativo" 
o 
comunque 
di controllo generalizzato rispetto all'attivit� amministrativa. 
(6) Quanto alla 
sede 
civile, � 
da 
evidenziare 
l�applicabilit� 
dell�art. 2476 c.c., a 
norma 
del 
quale, 
in una 
S.r.l., �i 
soci 
che 
non partecipano all�amministrazione 
hanno diritto di 
avere 
dagli 
amministratori 
notizie 
sullo svolgimento degli 
affari 
sociali 
e 
di 
consultare, anche 
tramite 
professionisti 
di 
loro fiducia, 
libri 
sociali 
e 
documenti 
relativi 
all�amministrazione�. Si 
tratta 
di 
un diritto potestativo - senza 
alcun limite 
se 
non quello della 
buona 
fede, e 
non subordinato a 
particolari 
esigenze 
- che 
pone 
il 
destinatario 
in uno stato di 
soggezione. Difatti, egli 
non pu� sollevare 
alcuna 
contestazione 
(trib. Biella, 18 agosto 
2005). infine, tale 
diritto, se 
ostacolato, legittima 
il 
ricorso allo strumento cautelare 
di 
cui 
all�art. 700 
c.p.c. 
(7) Sulla 
necessaria 
tutela 
della 
posizione 
del 
terzo, nell�ottica 
del 
bilanciamento degli 
interessi 
che nella materia dell�accesso si agitanto, cfr. Cons. di Stato, 13 marzo 2018, sent. n. 1191/2018. 

rASSeGnA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - n. 2/2018 


Tribunale 
amministrativo 
regionale 
per 
il 
Molise, 
Sezione 
Prima, 
sentenza 
21 
maggio 
2018 n. 296 -Pres. S.i. Silvestri, est. D. De 
Falco - z.M. (avv.to M. Marinelli) c. regione 
Molise (avv. distr. Stato Campobasso). 


FAtto e Diritto 


Con ricorso notificato in data 
18 gennaio 2018 e 
depositato il 
successivo 26 gennaio, M.z. ha 
agito per l�annullamento del 
silenzio rigetto formatosi 
sull�istanza 
di 
accesso agli 
atti 
del 
5 
dicembre 
2017, volta 
a 
prendere 
visione 
ed estrarre 
copia 
di 
tutti 
gli 
atti 
e 
documenti 
relativi 
al 
credito vantato dal 
Consorzio di 
Libere 
imprese 
Societ� 
Cooperativa 
onlus 
nei 
confronti 
della regione Molise. 
La 
ricorrente 
espone 
di 
aver avviato innanzi 
al 
tribunale 
civile 
di 
Campobasso un procedimento 
di 
esecuzione 
mobiliare 
di 
pignoramento presso terzi 
nei 
confronti 
del 
Consorzio di 
Libere 
imprese 
Societ� 
Cooperativa 
onlus, 
proprio 
debitore 
per 
crediti 
di 
lavoro 
in 
forza 
della 
Sentenza n. 187/2015 del medesimo tribunale. 
La 
regione, bench� 
regolarmente 
intimata, non rendeva 
la 
prescritta 
dichiarazione 
e 
veniva 
avviato 
il 
procedimento 
per 
l�accertamento 
dell�obbligo 
del 
terzo 
di 
cui 
all�art. 
548 
c.p.c., 
nell�ambito 
del 
quale 
il 
Giudice 
dell�esecuzione 
prescriveva 
alla 
ricorrente 
di 
fornire 
la 
quantificazione 
del credito del debitore esecutato nei confronti della regione. 
Per tale 
motivo la 
ricorrente 
formulava 
la 
richiesta 
di 
accesso del 
5 dicembre 
2017 volta 
appunto 
ad 
accertare 
tale 
debito 
regionale, 
ma 
la 
regione 
non 
dava 
alcun 
riscontro 
e 
la 
ricorrente 
impugnava il silenzio rigetto sulla base del seguente motivo. 
violazione 
degli 
artt. 1, 2, 3, 22, comma 
1, lett. b), e 
24, comma 
7, della 
l. n. 241/1990; 
violazione 
dell�art. 97 cost. e 
dei 
principi 
di 
trasparenza, ragionevolezza, imparzialit� 
e 
buon andamento 
della 
p.a. e 
dell�azione 
amministrativa; 
eccesso di 
potere 
per difetto di 
motivazione; 
sviamento; perplessit�. 
in estrema 
sintesi 
parte 
ricorrente 
contesta 
la 
legittimit� 
del 
diniego a 
fronte 
di 
un�obiettiva 
e 
rappresentata 
esigenza 
di 
difesa 
giudiziale 
puntualmente 
evidenziata 
nell�istanza 
di 
accesso, 
per la 
tutela 
di 
un credito di 
lavoro dell�esponente. in ogni 
caso, non vi 
sarebbe 
altro mezzo 
per corrispondere 
alla 
richiesta 
del 
Giudice 
dell�esecuzione 
rivolta 
alla 
ricorrente 
di 
fornire 
la prova del credito del debitore esecutato verso la regione. 
Con 
atto 
depositato 
in 
data 
29 
gennaio 
2018 
si 
� 
costituita 
in 
giudizio 
la 
regione 
che 
con 
successiva 
memoria ha articolato le proprie difese chiedendo il rigetto del ricorso. 
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2018 la causa � stata trattenuta per la decisione. 
il ricorso non � fondato. 
il 
Collegio 
riconosce 
che 
anche 
un 
atto 
di 
carattere 
privatistico 
pu� 
soggiacere 
all�art. 
22, 
comma 
5, 
l. 
241/1990, 
se 
l�istante 
�invochi 
(sia 
pur 
indirettamente 
e 
sostanzialmente) 
la 
�copertura� 
dell�art. 97 Cost. e 
i 
principi 
di 
imparzialit� e 
legalit� in 
esso inscritti� 
(tAr 
Campania, v sezione, sent. n. 1009/2010). 
tuttavia, come 
correttamente 
rilevato dalla 
difesa 
regionale, l�accesso agli 
atti 
si 
situa, di 
diritto, 
nell�ambito di 
quella 
serie 
di 
strumenti 
di 
cui 
il 
privato dispone 
al 
fine 
di 
verificare 
che 
l�attivit� 
amministrativa 
sia 
retta 
da 
criteri 
di 
economicit�, efficacia, imparzialit�, pubblicit� 
e trasparenza ex art. 1 L. 241/1990. 
L�accesso costituisce, quindi, strumento attraverso cui 
si 
fornisce 
attuazione 
ai 
principi 
costituzionali 
di 
buon 
andamento 
dell�agire 
amministrativo, 
ma 
pur 
sempre 
nell�ottica 
dei 
rapporti 
tra 
pubblica 
Amministrazione 
e 
privati 
e 
non gi� 
per surrogare 
gli 
strumenti 
probatori 
civilistici, 
come 
avviene 
nella 
specie, atteso che 
il 
diritto d�accesso non pu� concernere 
atti 
e 
do



ContenzioSo 
nAzionALe 


cumenti 
�inerenti 
ad un 
rapporto jure 
privatorum 
intercorrente 
con 
altro soggetto privato, 
di 
cui 
si 
domandi 
l�accesso allo scopo di 
precostituire 
prova documentale 
da far 
valere 
in 
sede 
civilistica al 
fine 
di 
accertare 
il 
debito del 
terzo ex art. 548 c.p.c.� 
(Cfr. tar Campania, 
v 
sezione, sent. n. 1009/2010; 
tar Campania, v 
sezione, sent. n. 3801/2009; 
tar Campania, 
v sezione, sent. n. 6112/2008). 
orbene, nel 
caso di 
specie, la 
ricorrente 
vanta 
un diritto di 
credito nei 
confronti 
dell�Amministrazione 
resistente 
non inerente 
a 
un interesse 
pubblico curato dall�Amministrazione 
medesima 
e, strumentalmente 
a 
un procedimento di 
altro ordine 
giudiziale, richiede 
l�accesso di 
atti 
funzionali 
a 
comprovare 
tale 
diritto in sede 
civile, con una 
forma 
di 
inammissibile 
surrogazione 
dei mezzi istruttori garantiti nell�ambito di quel procedimento. 
e 
infatti, se 
si 
ammettesse 
l�accesso anche 
in tali 
casi 
potrebbe 
essere 
messa 
in pericolo la 
stessa 
parit� 
delle 
armi 
tra 
le 
parti 
in giudizio, potendo le 
parti 
private 
contare 
su un rimedio 
ulteriore 
rispetto all�ordinario strumentario probatorio, tra 
cui 
l�ordinaria 
istanza 
per l�adozione 
di 
un 
ordine 
di 
esibizione; 
si 
fornirebbe, 
quindi, 
ad 
una 
delle 
parti 
tra 
cui 
pende 
una 
controversia 
un obiettivo indebito vantaggio rispetto all�altra 
per il 
solo fatto di 
essere 
coinvolta 
un�Amministrazione. 
D�altra 
parte 
la 
stessa 
Amministrazione, 
se 
fosse 
invariabilmente 
chiamata 
a 
produrre 
in 
giudizio 
atti 
inerenti 
a 
rapporti 
con 
privati 
con 
i 
quali 
sussistono 
liti 
attuali 
o 
potenziali 
al 
di 
fuori 
del-
l�esercizio 
dei 
pubblici 
poteri, 
si 
troverebbe 
in 
una 
posizione 
di 
obiettivo 
svantaggio 
processuale. 
Con ci� non si 
intende 
certamente 
creare 
una 
nuova 
categoria 
di 
documenti 
sottratti 
all�accesso, 
ma 
riaffermare 
il 
principio per il 
quale 
l�accesso costituisce 
uno strumento di 
trasparenza 
dell�azione 
amministrativa, ma 
non anche 
un modo per ottenere 
vantaggi 
probatori 
sul 
piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso. 
eventuali 
esigenze 
probatorie 
nel 
processo 
amministrativo 
possono 
essere 
soddisfatte 
mediante 
l�istanza 
ex art. 116 c.p.a., a 
cui 
corrisponde 
l�ordine 
di 
esibizione 
nel 
processo civile, 
ma 
come 
correttamente 
rilevato dall�Avvocatura 
dello Stato, sempre 
nell�ambito di 
una 
vicenda 
processuale 
pendente 
innanzi 
al 
medesimo Giudice 
e 
rispetto alla 
quale 
presenti 
obiettiva 
strumentalit� e connessione. 
n� 
le 
conclusioni 
cui 
si 
� 
qui 
pervenuti 
muterebbero per effetto dell�istituto dell�accesso civico, 
volto a 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull'utilizzo delle 
risorse 
pubbliche 
e 
a 
promuovere 
la 
partecipazione 
al 
dibattito pubblico 
(in ci� differenziandosi 
dal 
requisito dell�interesse 
qualificato che 
regge 
l�accesso tradizionale), 
ma 
nei 
confronti 
specificamente 
dell'apparato 
della 
Pubblica 
Amministrazione 
in 
senso 
stretto. La 
Pubblica 
Amministrazione 
deve 
ritenersi 
destinataria 
dell'accesso civico generalizzato 
sia 
nelle 
sue 
attivit� 
preparatorie 
che 
in 
quelle 
provvedimentali 
finali, 
ma 
anche 
in 
questo caso per quella 
che 
� 
l'attivit� 
sua 
propria, in quanto diretta 
alla 
cura 
imparziale 
ed efficiente 
degli interessi individuati dalla legge. 
in conclusione il ricorso deve essere respinto. 
La 
particolare 
rilevanza 
degli 
interessi 
fatti 
valere 
e 
alcuni 
profili 
di 
novit� 
sottesi 
al 
giudizio 
giustificano l�integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. 


P.Q.M. 
il 
tribunale Amministrativo regionale 
per il 
Molise 
(Sezione 
Prima), definitivamente 
pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall�Autorit� amministrativa. 
Cos� deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018. 

LEGISLAZIONEEDATTUALIT�
Il direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario. 
Compiti, natura giuridica del rapporto e relative vicende 


Michele Gerardo* 


SoMMario: 
1. 
Compiti 
-2. 
Conferimento 
dell�incarico 
-3. 
Natura 
giuridica 
del 
rapporto 


-4. Procedure 
per 
valutare 
e 
verificare 
l�attivit� dei 
direttori 
generali 
- 5. Le 
responsabilit� 
del direttore generale - 6. Conclusioni. 
1. Compiti. 
il 
direttore 
generale 
degli 
enti 
del 
Servizio sanitario nazionale 
(Aziende 
Sanitarie 
locali 
- ASl; 
Aziende 
ospedaliere 
- Ao; 
Aziende 
ospedaliere 
universitarie 
- Aou; 
istituti 
di 
Ricovero e 
Cura 
a 
Carattere 
Scientifico - iRCCS) 
� 
l�organo 
monocratico 
di 
rappresentanza 
legale 
e 
di 
governo 
dei 
soggetti 
erogatori 
pubblici 
del 
servizio sanitario nazionale 
(1). Riassuntivamente, l�art. 3, 
comma 
6, d. l.vo 30 dicembre 
1992 n. 502 e 
succ. mod. enuncia 
che 
�Tutti 
i 
poteri 
di 
gestione, nonch� 
la rappresentanza dell'unit� sanitaria locale 
[rectius: 
dell�Azienda 
Sanitaria 
locale], 
sono 
riservati 
al 
direttore 
generale�. 
Assomma, 
quindi, sia 
le 
funzioni 
di 
rappresentanza 
dell�ente, sia 
vaste 
funzioni 
gestionali. da ci� consegue un�ampia responsabilit�. 


Questa 
concentrazione 
di 
poteri 
in un solo organo, peraltro monocratico, 
� 
molto rara 
negli 
enti 
pubblici. A 
fronte 
di 
tale 
dato, tuttavia, nei 
testi 
normativi 
si 
trovano 
poteri 
distribuiti 
anche 
negli 
altri 
organi 
dell�ente 
del 
S.S.R., 
per 
cui 
l�espressione 
�Tutti 
i 
poteri 
di 
gestione�� 
deve 
essere 
intesa 
cum 


(*) Avvocato dello Stato. 


(1) 
Per 
un 
affresco 
sommario 
sulle 
funzioni 
del 
direttore 
generale 
degli 
Enti 
del 
SSR: 
R. 
BAlduzzi, 
G. CARPAni, Manuale 
di 
diritto sanitario, il 
Mulino, 2013, pp. 234-237; 
F. GiGlioni, Manuale 
di 
diritto 
sanitario, neldiritto Editore, 2018, pp. 126-130. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


grano salis. l�espressione 
serve 
a 
simboleggiare 
l�alta 
responsabilit� 
del 
direttore 
generale 
e 
a 
spiegare 
anche 
tutta 
una 
serie 
di 
misure 
�che 
giustificano 
poteri 
attraverso cui 
le 
regioni 
possono determinare 
la cessazione 
anticipata 
dell�incarico affidato� 
(2). 


la 
descrizione 
dei 
compiti 
di 
tale 
organo � 
contenuta 
nella 
legge 
quadro 
sulla 
materia 
sanitaria, 
ossia 
il 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992 
(specie 
agli 
artt. 
3 
e 
3 
bis), 
e 
nel 
d. l.vo 4 agosto 2016, n. 171 e 
succ. mod. contenente 
l�attuazione 
della 
delega 
di 
cui 
all'articolo 11, comma 
1, lettera 
p), della 
legge 
7 agosto 2015, n. 
124, in materia di dirigenza sanitaria. 


Gli 
artt. 3 e 
3 bis 
del 
d. l.vo n. 502/1992 in modo testuale 
si 
riferiscono 


-rispettivamente 
- al 
direttore 
generale 
della 
ASl 
e 
al 
direttore 
generale 
della 
ASl 
e 
delle 
Ao. Tale 
disciplina, tuttavia, � 
applicabile 
- mutatis 
mutandis 
- al 
direttore 
generale 
di 
tutti 
gli 
Enti 
del 
S.S.R., atteso che 
la 
disciplina 
relativa 
a 
questi 
ultimi, 
salvo 
ove 
diversamente 
previsto, 
� 
quella 
dell�ASl. 
A 
conferma 
di 
quanto 
esposto 
si 
richiama 
-in 
ordine 
al 
direttore 
generale 
delle 
Aou 
-l�art. 
4, comma 
2 del 
d. l.vo. 21 dicembre 
1999, n. 517 secondo cui 
�il 
direttore 
generale 
� 
nominato 
dalla 
regione, 
acquisita 
l'intesa 
con 
il 
rettore 
dell'universit�. 
[�] 
i 
requisiti 
per 
la 
nomina 
a 
direttore 
generale 
[�] 
sono 
quelli 
stabiliti 
nell'articolo 
3-bis 
del 
decreto 
legislativo 
30 
dicembre 
1992, 
n. 
502, 
e 
successive 
modificazioni; 
ai 
direttori 
generali 
si 
applicano 
gli 
articoli, 
3 
e 
seguenti 
del 
medesimo 
decreto 
legislativo, 
ove 
non 
derogati 
dal 
presente 
decreto. 
i protocolli 
d'intesa tra regioni 
e 
universit� disciplinano i 
procedimenti 
di 
verifica 
dei 
risultati 
dell'attivit� dei 
direttori 
generali 
e 
le 
relative 
procedure 
di 
conferma e 
revoca, sulla base 
dei 
principi 
di 
cui 
all'articolo 3-bis 
del 
decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni� 
(3). 
la 
disciplina 
contenuta 
nel 
d. l.vo n. 171/2016 � 
riferita, testualmente, 
ai 
direttori 
generali 
delle 
aziende 
sanitarie 
locali, delle 
aziende 
ospedaliere 
e 
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. 


la 
�tutela della salute� 
rientra 
ex art. 117, comma 
3, della 
Costituzione 
tra 
le 
materie 
di 
legislazione 
concorrente. Sicch� 
la 
normativa 
statale 
deve 
limitarsi 
alla 
determinazione 
dei 
principi 
fondamentali, 
spettando 
invece 
alle 
regioni 
la 
regolamentazione 
di 
dettaglio, trattandosi 
di 
fonti 
tra 
le 
quali 
non vi 
sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze (4). 


Va 
precisato 
che 
i 
principi 
fondamentali 
fissati 
dal 
legislatore 
statale 
contenuti, 
in 
buona 
parte 
nei 
sopracitati 
decreti 
legislativi 
n. 
502/1992 
e 
n. 


(2) Per tali rilievi: F. GiGlioni, Manuale di diritto sanitario, cit., p. 127. 
(3) A 
termini 
dell�art. 9, comma 
1, d.l.vo n. 171/2016 �a 
decorrere 
dalla data di 
istituzione 
del-
l'elenco 
nazionale 
di 
cui 
all'articolo 
1, 
sono 
abrogate 
le 
disposizioni 
del 
decreto 
legislativo 
30 
dicembre 
1992, n. 502, e 
successive 
modificazioni, di 
cui 
all'articolo 3-bis, comma 1, commi 
da 3 a 7, e 
commi 
13 e 
15. Tutti 
i 
riferimenti 
normativi 
ai 
commi 
abrogati 
dell'articolo 3-bis 
devono, conseguentemente, 
intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto�. 
(4) Conf. Corte Cost., 26 gennaio 2005, n. 30. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


171/2016 
-sono 
di 
estremo 
dettaglio, 
lasciando 
�un 
margine 
molto 
esiguo, 
per 
non dire 
inesistente, all�attuazione 
regionale� 
(5), con il 
dubbio del 
mancato 
rispetto 
degli 
ambiti 
competenziali 
fissati 
dall�art. 
117, 
comma 
3 
della 
Costituzione. Emblematico in tal 
senso � 
il 
d. l.vo n. 171/2016, contenente 
varie 
norme 
con 
una 
eccessiva 
procedimentalizzazione, 
la 
quale, 
intuitivamente, 
si 
presenta 
incompatibile 
con 
la 
fissazione 
di 
un 
principio 
fondamentale 
della 
materia, 
appartenendo 
-per 
sua 
stessa 
natura 
-all�ambito 
della 
disciplina 
meramente 
attuativa 
rientrante 
nella 
sfera 
di 
competenza 
legislativa 
concorrente 
delle regioni. 


Tra i compiti attribuiti al direttore generale si richiama: 


a) 
la 
responsabilit� 
della 
gestione 
complessiva 
dell�Ente 
(art. 3, comma 
1 quater, d. l.vo n. 502/1992) e 
della 
direzione 
aziendale 
(art. 3, comma 
1 
quinquies, d. l.vo n. 502/1992), anche 
mediante 
l�adozione 
di 
ogni 
atto a 
rilevanza 
esterna, ad eccezione 
degli 
atti 
che 
l�atto aziendale 
di 
diritto privato 
attribuisce 
ai 
dirigenti. l�adozione 
di 
ogni 
atto a 
rilevanza 
esterna 
implica 
che 
il 
direttore 
generale 
ha 
la 
rappresentanza 
sostanziale 
dell�Ente, come 
espressamente 
riconosciuto dal citato art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992. 


il 
direttore 
generale 
si 
avvale 
del 
Collegio di 
direzione 
di 
cui 
all'articolo 
17 d. l.vo n. 502/1992 per le 
attivit� 
ivi 
indicate 
(art. 3, comma 
1 quater, d. 
l.vo n. 502/1992). 


il 
direttore 
generale, nei 
casi 
previsti 
dalla 
legge, deve 
acquisire 
il 
parere 
del 
direttore 
sanitario 
e 
del 
direttore 
amministrativo 
(come 
si 
preciser� 
alla 
lettera d) e del consiglio dei sanitari (6); 


b) 
l�adozione 
dell�atto 
aziendale 
di 
diritto 
privato 
(art. 
3, 
comma 
1 
quater, 


d. l.vo n. 502/1992). l�atto aziendale 
disciplina 
- nel 
rispetto dei 
principi 
e 
criteri 
previsti 
da 
disposizioni 
regionali 
-l�organizzazione 
ed 
il 
funzionamento 
dell�Ente 
ed 
individua 
altres� 
le 
strutture 
operative 
dotate 
di 
autonomia 
gestionale 
o tecnico-professionale, soggette 
a 
rendicontazione 
analitica 
(cos� 
l�art. 
3, comma 1 bis, d. l.vo n. 502/1992); 
c) 
la 
verifica, anche 
attraverso l�istituzione 
dell�apposito servizio di 
controllo 
interno, 
mediante 
valutazione 
comparativa 
dei 
costi, 
dei 
rendimenti 
e 


(5) Cos�: 
A. PioGGiA, Le nomine dei vertici della sanit�, in Giornale Dir. amm., 2016, 6, 733. 
(6) �il 
consiglio dei 
sanitari 
� 
organismo elettivo dell'unit� sanitaria locale 
con funzioni 
di 
consulenza 
tecnico-sanitaria ed � 
presieduto dal 
direttore 
sanitario. Fanno parte 
del 
consiglio medici 
in 
maggioranza ed altri 
operatori 
sanitari 
laureati 
- con presenza maggioritaria della componente 
ospedaliera 
medica se 
nell'unit� sanitaria locale 
� 
presente 
un presidio ospedaliero - nonch� 
una rappresentanza 
del 
personale 
infermieristico e 
del 
personale 
tecnico sanitario. Nella componente 
medica � 
assicurata la presenza del 
medico veterinario. il 
consiglio dei 
sanitari 
fornisce 
parere 
obbligatorio al 
direttore 
generale 
per 
le 
attivit� tecnico-sanitarie, anche 
sotto il 
profilo organizzativo, e 
per 
gli 
investimenti 
ad esse 
attinenti. il 
consiglio dei 
sanitari 
si 
esprime 
altres� 
sulle 
attivit� di 
assistenza sanitaria. 
Tale 
parere 
� 
da intendersi 
favorevole 
ove 
non formulato entro il 
termine 
fissato dalla legge 
regionale. 
La regione provvede a definire il numero dei componenti nonch� a disciplinare le modalit� di elezione 
e la composizione ed il funzionamento del consiglio� 
(art. 3, comma 12, d.l.vo n. 502/1992). 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


dei 
risultati, 
della 
corretta 
ed 
economica 
gestione 
delle 
risorse 
attribuite 
ed 
introitate, 
nonch� 
dell�imparzialit� 
e 
buon 
andamento 
dell�azione 
amministrativa 
(art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992); 


d) 
la 
nomina 
del 
direttore 
sanitario 
(7) 
e 
del 
direttore 
amministrativo 
(8) 
dell�Ente, 
che 
lo 
coadiuvano 
ciascuno 
nel 
settore 
di 
propria 
competenza 
(art. 
3, 
comma 
1 
quater 
e1 
quinquies 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992) 
e 
che, 
insieme 
al 
direttore 
generale, 
costituiscono 
la 
direzione 
aziendale 
(cd. 
triade). 
il 
direttore 
generale 
� 
tenuto 
a 
motivare 
i 
provvedimenti 
assunti 
in 
difformit� 
dal 
parere 
reso 
dal 
direttore 
sanitario, 
dal 
direttore 
amministrativo 
e 
dal 
consiglio 
dei 
sanitari. 
in 
caso 
di 
vacanza 
dell'ufficio 
o 
nei 
casi 
di 
assenza 
o 
di 
impedimento 
del 
direttore 
generale, 
le 
relative 
funzioni 
sono 
svolte 
dal 
direttore 
amministrativo 
o 
dal 
direttore 
sanitario 
su 
delega 
del 
direttore 
generale 
o, 
in 
mancanza 
di 
delega, 
dal 
direttore 
pi� 
anziano 
per 
et�. 
ove 
l'assenza 
o 
l'impedimento 
si 
protragga 
oltre 
sei 
mesi 
si 
procede 
alla 
sostituzione 
(art. 
3, 
comma 
6, 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992); 


e) 
la 
nomina 
dei 
direttori 
dei 
dipartimenti 
(art. 
7-quater, 
comma 
1, 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992) 
e 
il 
conferimento 
degli 
incarichi 
di 
direttore 
di 
distretto 
(art. 
3-sexies, comma 3, d. l.vo n. 502/1992); 


f) 
la 
nomina 
dei 
responsabili 
delle 
strutture 
operative 
dell�Ente 
(art. 
3, 
comma 
1 quater, d.l.vo n. 502/1992), ivi 
compresa 
l�attribuzione 
degli 
incarichi 
di 
direzione 
di 
strutture 
semplici 
o 
complesse 
(art. 
15-ter 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992), nonch� 
il 
conferimento di 
contratti 
a 
tempo determinato (art. 15septies 
d. l.vo n. 502/1992); 


g) 
la 
nomina 
dei 
componenti 
del 
collegio sindacale 
(art. 3, comma 
13, d. 
l.vo n. 502/1992); 


h) 
l�individuazione, d�intesa 
con il 
collegio di 
direzione, delle 
strutture 
aziendali 
ove 
i 
dirigenti 
sanitari 
possono esercitare 
l�attivit� 
libero-professionale 
individuale, 
al 
di 
fuori 
dell�impegno 
di 
servizio 
(art. 
15 
quinquies, 
comma 
2, lett. a d. l.vo n. 502/1992); 


i) 
la 
legittimazione 
processuale 
(art. 3, comma 
6, d. l.vo n. 502/1992), 
cd. legitimatio ad processum 
ex art. 75, comma 
3 c.p.c. per il 
quale 
�Le 
persone 
giuridiche 
stanno in giudizio per 
mezzo di 
chi 
le 
rappresenta a norma 
della legge o dello statuto� 
(9). 


(7) �il 
direttore 
sanitario � 
un medico che 
non abbia compiuto il 
sessantacinquesimo anno di 
et� 
e 
che 
abbia svolto per 
almeno cinque 
anni 
qualificata attivit� di 
direzione 
tecnico-sanitaria in enti 
o 
strutture 
sanitarie, 
pubbliche 
o 
private, 
di 
media 
o 
grande 
dimensione. 
il 
direttore 
sanitario 
dirige 
i 
servizi 
sanitari 
ai 
fini 
organizzativi 
ed igienico-sanitari 
e 
fornisce 
parere 
obbligatorio al 
direttore 
generale 
sugli atti relativi alle materie di competenza� 
(art. 3, comma 7, d.l.vo n. 502/1992). 
(8) 
�il 
direttore 
amministrativo 
� 
un 
laureato 
in 
discipline 
giuridiche 
o 
economiche 
che 
non 
abbia 
compiuto il 
sessantacinquesimo anno di 
et� e 
che 
abbia svolto per 
almeno cinque 
anni 
una qualificata 
attivit� di 
direzione 
tecnica o amministrativa in enti 
o strutture 
sanitarie 
pubbliche 
o private 
di 
media 
o grande 
dimensione. il 
direttore 
amministrativo dirige 
i 
servizi 
amministrativi 
dell'unit� sanitaria locale� 
(art. 3, comma 7, d.l.vo n. 502/1992). 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


2. Conferimento dell�incarico. 
Requisito 
obbligatorio 
per 
la 
nomina 
a 
direttore 
generale 
� 
l�iscrizione 
all�elenco nazionale dei soggetti idonei. 


la 
disciplina 
relativa 
all�elenco 
� 
contenuta 
nell�art. 
1 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 (10). 


l�elenco � 
istituito presso il 
Ministero della 
Salute 
e 
aggiornato con cadenza 
biennale. l�iscrizione 
� 
valida 
per quattro anni, salva 
la 
cancellazione 
per l�adozione di provvedimenti di decadenza o di decadenza automatica. 

Alla 
formazione 
dell�elenco nazionale 
provvede 
una 
commissione 
di 
nomina 
ministeriale 
(11), 
previa 
pubblicazione 
di 
un 
avviso 
pubblico 
di 
selezione 
per titoli. Alla 
selezione 
sono ammessi 
i 
candidati 
che 
non abbiano compiuto 
i 
sessantacinque 
anni 
di 
et� 
in 
possesso 
di 
laurea 
specialistica 
o 
magistrale; 
comprovata 
esperienza 
dirigenziale, 
almeno 
quinquennale, 
nel 
settore 
sanitario 


o 
settennale 
negli 
altri 
settori, 
con 
autonomia 
gestionale 
e 
diretta 
responsabilit� 
delle 
risorse 
umane, 
tecniche 
o 
finanziarie, 
maturata 
nel 
settore 
pubblico 
o 
nel 
settore 
privato; 
attestato rilasciato all�esito del 
corso di 
formazione 
in materia 
di sanit� pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. 
le 
disposizioni 
relative 
al 
conferimento 
dell�incarico 
di 
direttore 
generale 
sono contenute nell�art. 2 del d. l.vo n. 171/2016. 

il 
direttore 
generale 
� 
nominato dalla 
regione 
(12) attingendo obbligatoriamente 
all�elenco 
nazionale 
dei 
soggetti 
idonei, 
previo 
avviso 
pubblicato 
sul 
sito 
internet 
istituzionale 
della 
regione 
ai 
fini 
della 
manifestazione 
di 
interesse 
da 
parte 
dei 
soggetti 
iscritti 
nell�elenco nazionale. Atteso il 
limite 
di 
et� 
per 
essere 
iscritti 
nell�elenco nazionale 
(meno di 
65 anni) e 
tenuto conto della 
validit� 
dell�iscrizione 
(quattro 
anni), 
al 
fine 
di 
essere 
nominati 
� 
necessario 
avere 


-in limine 
- meno di 69 anni di et�. 
la 
valutazione 
dei 
candidati 
per 
titoli 
e 
colloquio 
� 
effettuata 
da 
una 
commissione, 
nominata dal presidente della regione. 
la 
commissione 
propone 
al 
presidente 
della 
regione 
una 
rosa 
di 
candidati, 
nell�ambito dei 
quali 
viene 
scelto quello che 
presenta 
requisiti 
maggiormente 
coerenti con le caratteristiche dell�incarico da attribuire. 


(9) 
Sulla 
legittimazione 
processuale 
nelle 
AASSll: 
M. 
GERARdo, 
A. 
MuTARElli, 
il 
processo 
nelle controversie di lavoro pubblico, Giuffr�, 2012, p. 167. 
(10) 
il 
d.l.vo 
n. 
171/2016 
innova 
il 
sistema 
previgente, 
nel 
quale 
era 
previsto 
un 
elenco 
regionale 
degli 
idonei 
nel 
quale 
attingere 
il 
nominato (art. 3-bis, commi 
1 e 
3, d.l.vo n. 502/1992, commi 
poi 
abrogati con l�art. 9, comma 1, del d.l.vo n. 171/2016). 
(11) 
in 
data 
12 
febbraio 
2018 
� 
stato 
pubblicato 
sul 
sito 
internet 
del 
Ministero 
della 
Salute 
il 
primo 
elenco nazionale degli idonei. 
(12) nel 
caso di 
nomina 
del 
direttore 
generale 
dell�Aou 
� 
necessaria 
l�intesa 
con il 
Rettore 
(art. 
6 d.l.vo n. 171/2016), mentre 
nell�evenienza 
della 
nomina 
del 
direttore 
generale 
degli 
iRCCS 
� 
necessario 
sentire 
il 
Ministero della 
Salute 
ai 
sensi 
di 
quanto disposto dall�intesa 
stipulata 
in sede 
di 
Conferenza 
Stato-Regioni 
nella 
seduta 
del 
1 luglio 2004, in attuazione 
dell�art. 5 del 
d.l.vo 16 ottobre 
2003, 
n. 288. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


la 
commissione, 
a 
termini 
dell�art. 
2, 
comma 
1, 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016, 
� 
�composta 
da 
esperti, 
indicati 
da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti 
che 
non 
si 
trovino 
in 
situazioni 
di 
conflitto 
d'interessi, 
di 
cui 
uno 
designato 
dall'agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali, 
e 
uno 
dalla 
regione�. 


Ad una 
interpretazione 
rigorosamente 
letterale, risulta 
che 
tutti 
i 
componenti 
della 
commissione 
debbano 
essere 
indicati 
da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti 
e 
che 
tra 
questi 
uno 
debba 
essere 
designato 
dall'AGEnAS 
e 
uno dalla 
regione. occorrerebbe, quindi, distinguere 
- anche 
in senso 
cronologico - tra 


-indicazione 
di 
tutti 
i 
componenti 
(ad 
opera 
di 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche indipendenti); 


-designazione 
di 
due 
componenti, tra 
quelli 
sopraindicati 
(ad opera, rispettivamente, 
dell'AGEnAS e della regione); 
-nomina, da 
parte 
della 
regione, con nominativi 
tutti 
indicati 
da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti, due 
dei 
quali 
designati 
da 
AGEnAS 
e dalla regione. 
il 
sopradescritto procedimento - derivante 
dalla 
mera 
interpretazione 
letterale 
- � 
farraginoso ed illogico. Farraginoso, dovendosi 
distinguere 
tra 
indicazione 
e 
designazione. 
illogico, 
perch� 
la 
regione 
-la 
quale 
effettua 
la 
nomina 
tra 
i 
nominativi 
indicati 
da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti 
dovrebbe 
operare altres� una designazione tra gli stessi nominativi. 


l�interpretazione 
ragionevole 
della 
disposizione 
� 
nel 
senso che, fermo 
restando che 
la 
commissione 
deve 
essere 
composta 
da 
esperti, la 
stessa 
� 
formata 
da 
un 
componente 
designato 
dall�Agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali, 
da 
un 
componente 
individuato 
dalla 
Regione 
e, 
per 
il 
resto, 
da 
componenti 
indicati 
da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti. 
Sicch� 
nell�ipotesi 
- la 
pi� coerente 
con le 
esigenze 
di 
funzionalit� 
e 
semplificazione 
-di 
commissione 
composta 
da 
tre 
componenti, 
questa 
sar� 
costituita 
da 
un 
componente 
individuato dalla 
Regione, da 
un componente 
indicato da 
qualificate 
istituzioni 
scientifiche 
indipendenti, 
nonch� 
da 
un 
componente 
designato 
dall�Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 


la 
commissione 
di 
valutazione 
opera 
�senza nuovi 
o maggiori 
oneri 
a 
carico 
della 
finanza 
pubblica� 
(art. 
2, 
comma 
1, 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016); 
analoga 
previsione 
vi 
� 
per 
la 
commissione 
per 
la 
formazione 
dell�elenco 
nazionale 
(art. 1, comma 
3, d. l.vo n. 171/2016). A 
termini, poi, dell�art. 8, comma 
1, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 
�La 
partecipazione 
alla 
commissione 
nazionale 
di 
cui 
all�art. 
1 
e 
alle 
commissioni 
regionali 
di 
cui 
agli 
articoli 
2 
e 
3 
(13) 
�a 
titolo gratuito e 
ai 
componenti 
non sono corrisposti 
gettoni, compensi, rimborsi 
di spese o altri emolumenti comunque denominati�. 


(13) l�art. 3 � 
relativo al 
conferimento dell�incarico di 
direttore 
sanitario e 
di 
direttore 
amministrativo. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


l�interpretazione 
ragionevole 
delle 
indicate 
disposizioni 
finanziarie 
� 
nel 
senso che 
l�incarico di 
componente 
della 
commissione 
� 
onorario, sicch� 
non 
spetta 
alcun emolumento, giusta 
anche 
la 
chiusa 
- con carattere 
di 
generalit� 
-della 
disposizione 
di 
cui 
all�art. 
8 
(�altri 
emolumenti 
comunque 
denominati�). 
di 
conseguenza 
almeno 
le 
spese 
vive 
-ad 
esempio 
la 
restituzione 
delle 
somme 
versate 
per il 
vitto ed il 
viaggio, debitamente 
documentate, da 
chi 
non 
risiede 
in loco - vanno ristorate. Buon samaritano s�, ma 
�con juicio�. diversamente, 
chi 
avrebbe 
interesse 
a 
partecipare 
a 
siffatte 
commissioni? 
Va 
bene 
l�onore 
e 
il 
senso civico, ma 
rimetterci 
di 
tasca 
propria 
appare 
eccessivo. un 
siffatto 
contesto 
esporrebbe 
ai 
peggiori 
retropensieri. 
Quanto 
argomentato 
anche 
al 
fine 
di 
evitare 
che 
un soggetto pubblico, tenuto ontologicamente 
al 
rispetto del principio di legalit�, consegua un arricchimento senza causa. 


la 
legge, 
ponendo 
particolare 
attenzione 
al 
rischio 
di 
abusi 
derivanti 
dalla 
concentrazione 
del 
potere 
in capo a 
un organo monocratico, prescrive 
un fitto 
elenco 
di 
cause 
di 
inconferibilit� 
e 
di 
incompatibilit� 
per 
l�incarico 
di 
direttore 
generale (14). 


l�inconferibilit� 
� 
un ostacolo alla 
nomina, la 
preclusione, permanente 
o 
temporanea, a conferire l�incarico. 


l�incompatibilit� 
� 
l�impossibilit� 
a 
svolgere 
contemporaneamente 
due 


o pi� incarichi. non � 
vietata 
la 
nomina, ma 
ove 
questa 
determini 
l�incompatibilit� 
germina 
l'obbligo per il 
soggetto cui 
viene 
conferito l'incarico di 
scegliere, 
entro 
un 
termine, 
di 
solito 
perentorio, 
tra 
la 
permanenza 
nel 
preesistente 
incarico e l'assunzione e lo svolgimento del nuovo incarico. 
in specie, in ordine alle cause di inconferibilit� si rileva quanto segue. 


a) Vi 
� 
una 
prima 
tipologia 
di 
fattispecie 
individuate 
dalla 
disposizione 
contenuta 
nell�art. 
3, 
comma 
11, 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992, 
alla 
cui 
stregua 
non 
possono 
essere nominati direttori generali: 


-coloro 
che 
hanno 
riportato 
condanna, 
anche 
non 
definitiva, 
a 
pena 
detentiva 
non 
inferiore 
ad 
un 
anno 
per 
delitto 
non 
colposo 
ovvero 
a 
pena 
detentiva 
non 
inferiore 
a 
sei 
mesi 
per 
delitto 
non 
colposo 
commesso 
nella 
qualit� 
di 
pubblico 
ufficiale 
o 
con 
abuso 
dei 
poteri 
o 
violazione 
dei 
doveri 
inerenti 
ad 
una 
pubblica 
funzione, 
salvo 
quanto 
disposto 
dal 
secondo 
comma 
dell'art. 
166 
c.p. 
(15); 


-coloro che 
sono stati 
sottoposti 
a 
procedimento penale 
per delitto per il 
quale � previsto ex art. 380 c.p.p. l'arresto obbligatorio in flagranza; 
(14) Su tali 
aspetti: 
V. AnTonElli, Le 
misure 
di 
prevenzione 
della corruzione 
nei 
servizi 
sanitari, 
in M. nunziATA 
(a 
cura 
di), riflessioni 
in tema di 
lotta alla corruzione, Carocci 
editore, 2017, pp. 502506. 
(15) 
Che, 
in 
tema 
di 
effetti 
scaturenti 
dalla 
sospensione 
condizionale 
della 
pena, 
statuisce 
�La 
condanna a pena condizionalmente 
sospesa non pu� costituire 
in alcun caso, di 
per 
s� 
sola, motivo per 
l'applicazione 
di 
misure 
di 
prevenzione, 
n� 
d'impedimento 
all'accesso 
a 
posti 
di 
lavoro 
pubblici 
o 
privati 
tranne 
i 
casi 
specificamente 
previsti 
dalla legge, n� 
per 
il 
diniego di 
concessioni, di 
licenze 
o di 
autorizzazioni 
necessarie per svolgere attivit� lavorativa�. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


-coloro che 
sono stati 
sottoposti, anche 
con provvedimento non definitivo, 
ad 
una 
misura 
di 
prevenzione, 
salvi 
gli 
effetti 
della 
riabilitazione 
prevista 
dall�articolo 15 (16) della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
-coloro che 
sono sottoposti 
a 
misura 
di 
sicurezza 
detentiva 
o a 
libert� 
vigilata. 
B) 
Vi 
� 
poi 
la 
tipologia 
di 
fattispecie 
previste 
dal 
d. l.vo 8 aprile 
2013, 


n. 
39, 
contenente 
�Disposizioni 
in 
materia 
di 
inconferibilit� 
e 
incompatibilit� 
di 
incarichi 
presso 
le 
pubbliche 
amministrazioni 
e 
presso 
gli 
enti 
privati 
in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 
50 (17), della legge 
6 
novembre 2012, n. 190�. 
Sicch�: 
- non possono essere 
nominati 
- ex art. 3, comma 
1, d. l.vo n. 39/2013 direttori 
generali 
�coloro che 
siano stati 
condannati, anche 
con sentenza non 
passata in giudicato, per 
uno dei 
reati 
previsti 
dal 
capo i del 
titolo ii del 
libro 
secondo del 
codice 
penale� 
(artt. 314-335 bis, relativi 
ai 
delitti 
dei 
pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione); 


-non 
pu� 
essere 
conferito 
l�incarico 
di 
direttore 
generale 
a 
coloro 
che 
nei 
due 
anni 
precedenti 
abbiano svolto incarichi 
o ricoperto cariche 
in enti 
di 
diritto 
privato 
regolati 
o 
finanziati 
dal 
S.S.R. 
(art. 
5 
d. 
l.vo 
n. 
39/2013) 
e 
in 
dati 
periodi, prossimi 
all�ipotetica 
nomina, siano stati 
componenti 
di 
organi 
di 
indirizzo 
politico secondo le previsioni dell�art. 8 d. l.vo n. 39/2013 (18). 


(16) Articolo abrogato dalla 
lettera 
f) del 
comma 
1 dell'art. 120, d.l.vo 6 settembre 
2011, n. 159; 
le relative disposizioni contenute sono confluite nell'art. 70 dello stesso d.lgs. n. 159/2011. 
(17) i quali cos� dispongono: 
�49. ai 
fini 
della prevenzione 
e 
del 
contrasto della corruzione, nonch� 
della prevenzione 
dei 
conflitti 
di 
interessi, 
il 
Governo 
� 
delegato 
ad 
adottare, 
senza 
nuovi 
o 
maggiori 
oneri 
per 
la 
finanza 
pubblica, 
entro 
sei 
mesi 
dalla data di 
entrata in vigore 
della presente 
legge, uno o pi� decreti 
legislativi 
diretti 
a modificare 
la disciplina vigente 
in materia di 
attribuzione 
di 
incarichi 
dirigenziali 
e 
di 
incarichi 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
di 
vertice 
nelle 
pubbliche 
amministrazioni 
di 
cui 
all'articolo 
l, 
comma 
2, 
del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive 
modificazioni, e 
negli 
enti 
di 
diritto privato sottoposti 
a controllo pubblico esercitanti 
funzioni 
amministrative, attivit� di 
produzione 
di 
beni 
e 
servizi 
a 
favore 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
o 
di 
gestione 
di 
servizi 
pubblici, 
da 
conferire 
a 
soggetti 
interni 


o 
esterni 
alle 
pubbliche 
amministrazioni, 
che 
comportano 
funzioni 
di 
amministrazione 
e 
gestione, 
nonch� 
a modificare 
la disciplina vigente 
in materia di 
incompatibilit� tra i 
detti 
incarichi 
e 
lo svolgimento di 
incarichi 
pubblici 
elettivi 
o la titolarit� di 
interessi 
privati 
che 
possano porsi 
in conflitto con l'esercizio 
imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
50. i decreti 
legislativi 
di 
cui 
al 
comma 49 sono emanati 
nel 
rispetto dei 
seguenti 
principi 
e 
criteri 
direttivi: 
[�]�. 
(18) 
ossia: 
candidati 
in 
elezioni 
europee, 
nazionali, 
regionali 
e 
locali, 
in 
collegi 
elettorali 
che 
comprendano il 
territorio della 
ASl; 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
o di 
Ministro, Viceministro 
o sottosegretario nel 
Ministero della 
Salute 
o in altra 
amministrazione 
dello Stato o di 
amministratore 
di 
ente 
pubblico 
o 
ente 
di 
diritto 
privato 
in 
controllo 
pubblico 
nazionale 
che 
svolga 
funzioni 
di 
controllo, 
vigilanza 
o finanziamento del 
servizio sanitario nazionale; 
parlamentare; 
coloro che 
abbiano fatto parte 
della 
giunta 
o 
del 
consiglio 
della 
regione 
interessata 
ovvero 
abbiano 
ricoperto 
la 
carica 
di 
amministratore 
di 
ente 
pubblico 
o 
ente 
di 
diritto 
privato 
in 
controllo 
pubblico 
regionale 
che 
svolga 
funzioni 
di 
controllo, 
vigilanza 
o finanziamento del 
S.S.R.; 
coloro che 
abbiano fatto parte 
della 
giunta 
o del 
consiglio di 
una 
provincia, di 
un comune 
con popolazione 
superiore 
ai 
15.000 abitanti 
o di 
una 
forma 
associativa 
tra 
comuni 
avente la medesima popolazione, il cui territorio � compreso nel territorio della 
ASl. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


All�evidenza, in ordine 
alle 
ipotesi 
di 
reato integranti 
cause 
di 
inconferibilit�, 
vi 
� 
una 
diffusa 
sovrapposizione 
- rectius: 
concorso di 
cause 
- tra 
la 
disciplina 
contenuta nel d. l.vo n. 502/1992 e nel d. l.vo n. 39/2013. 


C) 
Altra 
tipologia 
di 
fattispecie 
� 
contenuta 
nel 
d. 
l.vo 
31 
dicembre 
2012, 


n. 235, contenente 
il 
�Testo unico delle 
disposizioni 
in materia di 
incandidabilit� 
e 
di 
divieto 
di 
ricoprire 
cariche 
elettive 
e 
di 
Governo 
conseguenti 
a 
sentenze 
definitive 
di 
condanna per 
delitti 
non colposi, a norma dell'articolo 1, 
comma 63 (19), della legge 6 novembre 2012, n. 190�. 
non 
possono 
essere 
nominati 
-venendo 
in 
rilievo 
ex 
art. 
7, 
comma 
2 
(20), 
del 
d. 
l.vo 
n. 
235/2012 
una 
nomina 
di 
competenza 
del 
presidente 
della 
giunta 
regionale - direttori generali: 


�a) 
coloro 
che 
hanno 
riportato 
condanna 
definitiva 
per 
il 
delitto 
previsto 
dall'articolo 416-bis 
del 
codice 
penale 
o per 
il 
delitto di 
associazione 
finalizzata 
al 
traffico illecito di 
sostanze 
stupefacenti 
o psicotrope 
di 
cui 
all'articolo 
74 del 
testo unico approvato con decreto del 
Presidente 
della repubblica 9 
ottobre 
1990, 
n. 
309, 
o 
per 
un 
delitto 
di 
cui 
all'articolo 
73 
del 
citato 
testo 
unico, 
concernente 
la 
produzione 
o 
il 
traffico 
di 
dette 
sostanze, 
o 
per 
un 
delitto 
concernente 
la 
fabbricazione, 
l'importazione, 
l'esportazione, 
la 
vendita 
o 
cessione, 
nonch�, 
nei 
casi 
in 
cui 
sia 
inflitta 
la 
pena 
della 
reclusione 
non 
inferiore 
ad un anno, il 
porto, il 
trasporto e 
la detenzione 
di 
armi, munizioni 
o materie 
esplodenti, o per 
il 
delitto di 
favoreggiamento personale 
o reale 
commesso in 
relazione a taluno dei predetti reati; 

b) 
coloro 
che 
hanno 
riportato 
condanne 
definitive 
per 
i 
delitti, 
consumati 


o tentati, previsti 
dall'articolo 51, commi 
3-bis 
e 
3-quater, del 
codice 
di 
procedura 
penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 
c) 
coloro 
che 
hanno 
riportato 
condanna 
definitiva 
per 
i 
delitti, 
consumati 


o 
tentati, 
previsti 
dagli 
articoli 
314, 
316, 
316-bis, 
316-ter, 
317, 
318, 
319, 
319ter, 
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 
comma, 334, 346-bis del codice penale; 
d) 
coloro 
che 
sono 
stati 
condannati 
con 
sentenza 
definitiva 
alla 
pena 
della 


(19) il 
quale 
cos� 
dispone: 
�il 
Governo � 
delegato ad adottare, senza nuovi 
o maggiori 
oneri 
per 
la finanza pubblica, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore 
della presente 
legge, un decreto legislativo 
recante 
un testo unico della normativa in materia di 
incandidabilit� alla carica di 
membro del 
Parlamento europeo, di 
deputato e 
di 
senatore 
della repubblica, di 
incandidabilit� alle 
elezioni 
regionali, 
provinciali, comunali 
e 
circoscrizionali 
e 
di 
divieto di 
ricoprire 
le 
cariche 
di 
presidente 
e 
di 
componente 
del 
consiglio 
di 
amministrazione 
dei 
consorzi, 
di 
presidente 
e 
di 
componente 
dei 
consigli 
e 
delle 
giunte 
delle 
unioni 
di 
comuni, di 
consigliere 
di 
amministrazione 
e 
di 
presidente 
delle 
aziende 
speciali 
e 
delle 
istituzioni 
di 
cui 
all'articolo 114 del 
testo unico delle 
leggi 
sull'ordinamento degli 
enti 
locali, di 
cui 
al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e 
successive 
modificazioni, di 
presidente 
e 
di 
componente 
degli organi esecutivi delle comunit� montane�. 
(20) Secondo cui: 
�Le 
disposizioni 
previste 
dal 
comma 1 si 
applicano a qualsiasi 
altro incarico 
con riferimento al 
quale 
l'elezione 
o la nomina � 
di 
competenza del 
consiglio regionale, della giunta 
regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali�. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


reclusione 
complessivamente 
superiore 
a 
sei 
mesi 
per 
uno 
o 
pi� 
delitti 
commessi 
con 
abuso 
dei 
poteri 
o 
con 
violazione 
dei 
doveri 
inerenti 
ad 
una 
pubblica 
funzione 
o 
a 
un 
pubblico 
servizio 
diversi 
da 
quelli 
indicati 
alla 
lettera 
c); 


e) coloro che 
sono stati 
condannati 
con sentenza definitiva ad una pena 
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 


f) coloro nei 
cui 
confronti 
il 
tribunale 
ha applicato, con provvedimento 
definitivo, una misura di 
prevenzione, in quanto indiziati 
di 
appartenere 
ad 
una 
delle 
associazioni 
di 
cui 
all'articolo 
4, 
comma 
1, 
lettera 
a) 
e 
b), 
del 
decreto 
legislativo 
6 
settembre 
2011, 
n. 
159� 
(art. 
7, 
comma 
1, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
235/2012). 

l�incarico di 
direttore 
generale 
di 
ente 
del 
S.S.R. - come 
si 
esporr� 
di 
seguito 
- � 
un incarico amministrativo e 
non politico. Va 
rilevato che 
a 
giudizio 
dell�AnAC 
-Autorit� 
nazionale 
Anticorruzione, 
nel 
caso 
del 
conferimento 
di 
un incarico amministrativo non si 
applicano i 
precetti 
di 
cui 
al 
d. l.vo n. 
235/2012, ma solo quelli contenuti nel d. l.vo n. 39/2013 (21). 


Quanto opinato dall�autorevole 
organo non deve 
reputarsi 
condivisibile, 
atteso che 
il 
d. l.vo n. 39/2013, come 
visto, non � 
la 
sede 
esclusiva 
della 
disciplina 
della 
materia 
de 
qua; 
inoltre 
il 
chiaro testo del 
comma 
2 dell�art. 7 citato 
non pone 
limiti. Peraltro, il 
d. l.vo n. 235/2012 prevede 
incompatibilit� 
riferite 
ad 
alcuni 
incarichi 
politici, 
come 
si 
evince 
dalla 
delega 
legislativa. 
Certamente 
l�applicazione 
dei 
due 
decreti 
pu� determinare 
sovrapposizioni 
di 
discipline, 
ma questo � un limite del sistema (22). 


(21) 
nella 
delibera 
n. 
622 
dell�8 
giugno 
2016 
testualmente 
si 
enuncia: 
�inconferibilit� 
e 
incompatibilit� 
per 
l�accesso 
alle 
cariche 
politiche 
e 
per 
l�accesso 
agli 
incarichi 
amministrativi. 
Con 
riferimento 
al 
criterio 
generale 
per 
la 
soluzione 
dell�antinomia 
tra 
la 
disciplina 
del 
d.lgs. 
n. 
235/2012 
e 
quella 
del 
d.lgs. 
n. 
39/2013 
l�autorit� 
(aG 
44-15/aC) 
ha 
affermato 
che: 
�il 
criterio 
non 
pu� 
che 
essere 
rinvenuto 
nella 
ratio 
fondamentale 
delle 
due 
discipline: 
da 
un 
lato 
(d.lgs. 
n. 
235) 
le 
incandidabilit�/
inconferibilit� 
per 
l�accesso 
alle 
cariche 
�politiche� 
e 
dall�altro 
(d.lgs. 
n. 
39) 
le 
inconferibilit� 
per 
l�accesso 
agli 
incarichi 
�amministrativi�. 
Ci� 
determina 
la 
conseguenza 
di 
applicare 
il 
d.lgs. 
n. 
39 
per 
tutti 
gli 
incarichi 
sicuramente 
amministrativi, 
superandosi, 
per 
questi, 
il 
criterio 
della 
competenza 
soggettiva 
al 
conferimento 
dell�incarico 
(organo 
di 
indirizzo 
politico). 
Poich� 
un 
incarico 
amministrativo, 
di 
vertice 
o 
dirigenziale, 
� 
sempre 
conferito 
da 
uno 
degli 
organi 
di 
governo 
indicati 
al 
comma 
2 
degli 
articoli 
7 
e 
10 
del 
d.lgs. 
n. 
235 
la 
possibile 
antinomia 
deve 
essere 
risolta 
nel 
senso 
che 
trova 
applicazione 
il 
d.lgs. 
n. 
39, 
non 
solo 
perch� 
norma 
successiva 
nel 
tempo, 
ma 
perch� 
ha 
disciplinato 
in 
modo 
organico 
e 
ragionato 
proprio 
gli 
incarichi 
amministrativi, 
con 
una 
disciplina 
che 
deve 
essere 
considerata 
speciale 
in 
tutti 
i 
casi 
di 
possibile 
sovrapposizione 
tra 
discipline 
diverse. 
il 
comma 
2 
degli 
artt. 
7 
e 
10 
del 
d.lgs. 
n. 
235, 
nello 
stabilire 
l�incandidabilit� 
e 
l�impossibilit� 
�comunque 
di 
ricoprire 
le 
cariche� 
configura 
per 
i 
soggetti 
condannati 
in 
via 
definitiva 
per 
i 
reati 
previsti 
nello 
stesso 
articolo, 
non 
solo 
il 
divieto 
di 
partecipare 
a 
competizioni 
elettorali, 
ma 
anche 
l�inconferibilit� 
degli 
incarichi 
si 
pone 
in 
conflitto 
con 
la 
disciplina 
del 
d.lgs. 
n. 
39, 
non 
per 
le 
cariche 
sicuramente 
elettive 
o 
per 
le 
cariche 
conferite 
per 
nomina, 
ma 
sicuramente 
�politiche, 
ma 
per 
alcuni 
incarichi 
che 
il 
d.lgs. 
n. 
39 
considera 
come 
�amministrativi�, 
quali 
quelli 
di 
�amministratore 
di 
ente 
pubblico� 
(art. 
3, 
comma 
1 
lettera 
b), 
e 
quelli 
di 
�amministratore 
di 
ente 
privato 
in 
controllo 
pubblico� 
(art. 
3, 
comma 
1, 
lettera, 
d)�. 
(22) 
M. 
dE 
RoSA, 
La 
prevenzione 
della 
corruzione 
nel 
sistema 
di 
inconferibilit� 
e 
incompatibilit� 
degli 
incarichi, 
in 
M. 
nunziATA 
(a 
cura 
di), 
riflessioni 
in 
tema 
di 
lotta 
alla 
corruzione, 
cit., 
p. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


D) 
inoltre 
non possono essere 
nominati 
direttori 
generali 
coloro che 
abbiano 
ricoperto 
l'incarico 
di 
direttore 
generale, 
per 
due 
volte 
consecutive, 
presso la 
medesima 
azienda 
sanitaria 
locale, la 
medesima 
azienda 
ospedaliera 


o il 
medesimo ente 
del 
Servizio sanitario nazionale 
(art. 2, comma 
1, d. l.vo 
n. 171/2016) ed altres� 
coloro che, gi� 
lavoratori 
privati 
o pubblici, sono collocati 
in 
quiescenza 
(art. 
5, 
comma 
9, 
d.l. 
6 
luglio 
2012 
n. 
95, 
conv. 
l. 
7 
agosto 
2012 n. 135). 
E) 
ulteriori 
cause 
di 
ineleggibilit� 
sono fissate 
dalle 
regioni 
con propria 
legislazione di dettaglio (23). 


Poi, in ordine alle cause di incompatibilit�: 


a) 
la 
carica 
di 
direttore 
generale 
� 
incompatibile 
con le 
cariche 
in enti 
di 
diritto privato regolati 
o finanziati 
dal 
S.S.R. e 
lo svolgimento di 
attivit� 
professionale 
regolata 
o finanziata 
dal 
S.S.R. (art. 10 d. l.vo n. 39/2013) (24) ed 
altres� 
con 
le 
cariche 
di 
componente 
degli 
organi 
di 
indirizzo 
politico 
nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14 d. l.vo n. 39/2013) (25); 


B) 
la 
carica 
di 
direttore 
generale 
� 
incompatibile 
con 
la 
sussistenza 
di 
altro 
rapporto 
di 
lavoro, 
dipendente 
o 
autonomo 
(art. 
3 
bis, 
comma 
10, 
d. 
l.vo 


n. 
502/1992). 
la 
nomina 
a 
direttore 
generale 
determina 
per 
i 
lavoratori 
dipendenti 
il 
collocamento in aspettativa 
senza 
assegni 
e 
il 
diritto al 
mantenimento 
del posto (art. 3 bis, comma 11, d. l.vo n. 502/1992). 
il 
provvedimento 
di 
nomina 
dei 
direttori 
generali 
� 
adottato 
esclusivamente 
con 
riferimento 
ai 
requisiti 
di 
legge, 
senza 
necessit� 
di 
valutazioni 
com


135, 
rileva 
il 
difetto 
di 
coordinamento 
tra 
il 
d.l.vo 
n. 
235/2012 
e 
il 
d.l.vo 
n. 
39/2013; 
l�autrice 
evidenzia 
che 
�Le 
norme 
di 
cui 
al 
D.Lgs. 
235/2012, 
al 
comma 
2�, 
prevedono, 
altres�, 
il 
divieto 
di 
conferimento 
di 
qualsiasi 
altro 
incarico 
per 
cui 
l�elezione 
o 
la 
nomina 
� 
di 
competenza 
rispettivamente: 
del 
consiglio 
regionale, 
della 
giunta 
regionale, 
dei 
rispettivi 
presidenti 
e 
degli 
assessori 
regionali, 
del 
consiglio 
provinciale, 
comunale 
o 
circoscrizionale; 
della 
giunta 
provinciale 
o 
del 
presidente, 
della 
giunta 
comunale 
o 
del 
sindaco, 
di 
assessori 
provinciali 
o 
comunali. 
Ne 
consegue 
che 
agli 
organi 
politici 
regionali 
e 
locali 
� 
precluso 
il 
conferimento 
di 
tutti 
gli 
incarichi, 
anche 
di 
quelli 
definiti 
amministrativi 
dall�art. 
1 
del 
D.Lgs. 
39/2013, 
gli 
incarichi 
di 
amministratore 
di 
ente 
pubblico 
(lett. 
b), 
e 
di 
quelli 
di 
amministratore 
di 
ente 
privato 
in 
controllo 
pubblico 
(lett. 
d) 
allorquando 
l�interessato 
abbia 
subito 
una 
condanna 
definitiva 
per 
tutti 
i 
reati 
elencati 
nel 
D.Lgs. 
235/2012� 
(p. 
135 
op.cit.). 


(23) Ad esempio nell�articolo 3, comma 
7, l.R. Campania 
23 dicembre 
2015, n. 20 � 
statuito che 
non pu� essere 
nominato direttore 
generale 
chi 
� 
stato condannato con sentenza, anche 
non definitiva, 
da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. 
(24) il 
nominando, inoltre, non deve 
essere 
coniuge 
o parente 
o affine 
entro il 
secondo grado di 
soggetto che abbia assunto o mantenuto incarichi, cariche e attivit� professionali innanzi indicate. 
(25) 
Riconducibile 
a 
tale 
precetto 
� 
la 
disposizione 
dell�articolo 
66, 
comma 
1, 
del 
d.l.vo 
18 
agosto 2000, n. 267, secondo cui 
la 
carica 
di 
direttore 
generale 
di 
azienda 
sanitaria 
locale 
e 
ospedaliera 
� 
incompatibile 
con quella 
di 
consigliere 
provinciale, di 
sindaco, di 
assessore 
comunale, di 
presidente 
o di 
assessore 
di 
comunit� 
montana; 
analogo rilievo vale 
per la 
disposizione 
dell�art. 60 comma 
1 punto 
8 dello stesso decreto, secondo cui 
il 
direttore 
generale 
di 
azienda 
sanitaria 
locale 
ed ospedaliera 
non � 
eleggibile 
a 
sindaco, presidente 
della 
Provincia, consigliere 
comunale, consigliere 
metropolitano, provinciale, 
e circoscrizionale. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


parative 
(art. 3, comma 
6, d. l.vo n. 502) ed � 
motivato e 
pubblicato (26) sul 
sito internet 
istituzionale 
della 
regione 
e 
delle 
aziende 
e 
degli 
enti 
interessati, 
unitamente 
al 
curriculum 
del 
nominato, nonch� 
ai 
curricula 
degli 
altri 
candidati 
inclusi nella rosa (art. 2, comma 2, d. l.vo n. 171/2016). 


la 
disposizione 
da 
ultimo citata 
precisa 
che 
all�atto della 
nomina 
del 
direttore 
generale 
vengono definiti 
ed assegnati, con aggiornamento periodico, 
gli 
obiettivi 
di 
salute 
e 
di 
funzionamento con riferimento alle 
relative 
risorse, 
gli 
obiettivi 
di 
trasparenza, finalizzati 
a 
rendere 
i 
dati 
pubblicati 
di 
immediata 
comprensione 
e 
consultazione 
per il 
cittadino, con particolare 
riferimento ai 
dati 
di 
bilancio sulle 
spese 
e 
ai 
costi 
del 
personale, da 
indicare 
sia 
in modo aggregato 
che analitico. 


di 
seguito alla 
nomina 
viene 
stipulato il 
contratto di 
lavoro tra 
la 
regione 
(titolare per potere di nomina) e il direttore generale. 

il 
rapporto di 
lavoro del 
direttore 
� 
esclusivo ed "� 
regolato da contratto 
di 
diritto privato, di 
durata non inferiore 
a tre 
e 
non superiore 
a cinque 
anni, 
rinnovabile, 
stipulato 
in 
osservanza 
delle 
norme 
del 
titolo 
terzo 
del 
libro 
quinto 
del 
Codice 
civile" 
[disciplinante 
il 
lavoro 
autonomo] 
(art. 
3 
bis, 
comma 
8 d. l.vo n. 502/1992 (27)). 


Ai 
sensi 
dell'art. 
3 
bis, 
comma 
8, 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992 
il 
trattamento 
economico 
del 
direttore 
generale 
� 
definito, 
in 
sede 
di 
revisione 
del 
d.P.C.M. 
19 
luglio 
1995, 
n. 
502 
anche 
con 
riferimento 
ai 
trattamenti 
previsti 
dalla 
contrattazione 
collettiva 
per 
le 
posizioni 
apicali 
della 
dirigenza 
medica 
e 
amministrativa. 


il 
citato d.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 - modificato con il 
d.P.C.M. 31 
maggio 2001 n. 319 - contiene 
il 
regolamento recante 
norme 
sul 
contratto ed 
il 
trattamento economico del 
direttore 
generale 
degli 
Enti 
del 
S.S.R. l'art. 1, 
comma 
6, del 
d.P.C.M. n. 502 precisa 
che 
nulla 
� 
dovuto a 
titolo di 
indennit� 
di 
recesso al 
direttore 
generale 
nel 
caso di 
cessazione 
dell�incarico per decadenza, 
mancata 
conferma, revoca 
o risoluzione 
del 
contratto nonch� 
per dimissioni. 


3. Natura giuridica del rapporto. 
da 
quanto 
finora 
ricostruito, 
� 
agevole 
individuare 
la 
natura 
giuridica 
dell�incarico di 
direttore 
generale 
di 
aziende 
ed enti 
del 
S.S.R. All�evidenza, 
tra 
la 
regione 
ed il 
direttore 
generale 
intercorre 
un rapporto di 
lavoro privato, 
di 
natura 
autonoma, 
ancorch� 
coordinato 
con 
i 
fini 
dell�ente, 
in 
quanto 
tale 
direttore 
generale 
� 
preposto ad un ente 
a 
cui 
la 
legge 
attribuisce 
autonomia 
organizzativa, 
amministrativa, 
contabile, 
patrimoniale 
e 
gestionale 
e 
dello 
stesso 
ente esercita tutti i poteri di gestione e ha la rappresentanza legale. 


(26) Precetto valevole anche per i provvedimenti di conferma e di revoca. 
(27) l�art. 2, comma 
2, d.l.vo n. 171/2016 conferma 
che 
�La durata dell�incarico di 
direttore 
generale non pu� essere inferiore a tre e superiore a cinque anni�. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


Siffatta 
qualificazione 
affonda 
le 
proprie 
radici 
nel 
dettato legislativo; 
in 
particolare, 
nell'art. 
3 
bis, 
comma 
8, 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992 
sopracitato 
per 
il 
quale 
�il 
rapporto di 
lavoro del 
direttore 
generale, del 
direttore 
amministrativo 
e 
del 
direttore 
sanitario � 
esclusivo ed � 
regolato da contratto di 
diritto 
privato, di 
durata non inferiore 
a tre 
e 
non superiore 
a cinque 
anni, rinnovabile, 
stipulato in osservanza delle 
norme 
del 
titolo terzo del 
libro quinto del 
codice civile� 
(28). 


non vi 
�, quindi, un rapporto di 
lavoro subordinato alle 
dipendenze 
delle 
pubbliche 
amministrazioni 
disciplinato 
ex 
art. 
2, 
comma 
2, 
d. 
l.vo 
n. 
165/2001 �dalle 
disposizioni 
del 
capo i, titolo ii, del 
libro V 
del 
codice 
civile 
[artt. 2082-2134 c.c.] 
e 
dalle 
leggi 
sui 
rapporti 
di 
lavoro subordinato nell'impresa, 
fatte 
salve 
le 
diverse 
disposizioni 
contenute 
nel 
presente 
decreto, che 
costituiscono disposizioni a carattere imperativo� 
(29). 

Corollario di 
quanto detto � 
che 
- in punto di 
giurisdizione 
- il 
rapporto 
di 
lavoro dei 
direttori 
generali 
delle 
aziende 
sanitarie 
non rientra 
tra 
quelli 
devoluti 
alla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
ordinario, ai 
sensi 
dell�articolo 
63, comma 1, d. l.vo n. 165/2001 (30). 

in forza 
del 
contratto stipulato tra 
il 
nominato direttore 
generale 
e 
la 
regione 
discende, per il 
primo, l�obbligo di 
prestare 
la 
propria 
opera 
in favore 
della 
azienda 
sanitaria 
e, per l�azienda, l�onere 
economico del 
compenso del 
direttore. 


dalla 
disciplina 
normativa 
si 
desume 
che 
il 
direttore 
generale 
� 
una 
figura 
tecnico-professionale 
che 
ha 
il 
compito 
di 
perseguire, 
nell'adempimento 
di 
un�obbligazione 
di 
risultato (oggetto di 
un contratto di 
lavoro autonomo), gli 
obiettivi 
gestionali 
e 
organizzativi 
definiti 
dal 
Piano sanitario regionale 
(a 
sua 
volta 
elaborato 
in 
armonia 
con 
il 
Piano 
sanitario 
nazionale), 
dagli 
indirizzi 
della 
giunta, dal 
provvedimento di 
nomina 
e 
dal 
contratto di 
lavoro con l'amministrazione 
regionale (31). 


i direttori 
generali 
devono essere 
considerati 
funzionari 
neutrali, poich� 
non 
sono 
nominati 
in 
base 
a 
criteri 
puramente 
fiduciari, 
essendo 
l'affidamento 
dell'incarico 
subordinato 
al 
possesso 
di 
specifici 
requisiti 
di 
competenza 
e 
professionalit� 
e 
non richiedendosi 
agli 
stessi 
la 
fedelt� 
personale 
alla 
persona 
fisica 
che 
riveste 
la 
carica 
politica, 
ma 
la 
corretta 
e 
leale 
esecuzione 
delle 


(28) la 
natura 
autonoma 
del 
rapporto di 
lavoro tra 
direttore 
generale 
e 
regione 
�, tra 
l�altro, autorevolmente 
condivisa 
dalle 
Sezioni 
unite 
della 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
che, in pi� occasioni, si 
� 
espressa 
confermando siffatta 
natura 
(ex 
plurimis: 
Cass., sez. un., 3 novembre 
2005 n. 21286; 
Cass., 
sez. un., 11 febbraio 2003, n. 2065; Cass., sez. un., 12 aprile 2002, n. 5328). 
(29) 
non 
sono 
riconducibili 
al 
lavoro 
subordinato, 
le 
prestazioni 
rese 
a 
titolo 
di 
lavoro 
autonomo, 
per le 
quali 
permangono le 
ordinarie 
regole 
di 
cognizione 
giurisdizionale. Sul 
punto: 
M. GERARdo, A. 
MuTARElli, il processo nelle controversie di lavoro pubblico, cit.,, p. 51. 
(30) Ex plurimis: Cass., sez. un., n. 2065/2003, cit. 
(31) in tal senso, Corte Cost., 23 marzo 2007, n. 104. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


direttive 
che 
provengono 
dall'organo 
politico, 
quale 
che 
sia 
il 
titolare 
pro 
tempore 
(32). Viene in rilievo un incarico amministrativo e non politico. 

la 
qualificazione 
del 
rapporto in termini 
di 
lavoro autonomo comporta, 
quale 
logico corollario, la 
non applicazione 
dello statuto previsto per il 
rapporto 
di 
lavoro 
subordinato, 
come 
ad 
esempio 
la 
reintegrazione 
nella 
funzione 
di 
direttore 
generale 
nell�ipotesi 
di 
recesso da 
parte 
del 
datore 
di 
lavoro (33). 
difatti, 
la 
praticabilit� 
di 
una 
tutela 
reintegratoria/ripristinatoria 
� 
ammissibile 
solo 
nel 
rapporto 
di 
lavoro 
subordinato 
dei 
non 
dirigenti, 
assistito 
da 
tutela 
reale 
e 
non certamente 
nel 
rapporto di 
lavoro autonomo (parasubordinato) a 
tempo determinato dei dirigenti di azienda sanitaria od enti del SSR. 

il 
giudice 
di 
legittimit� 
rileva 
che 
ai 
sensi 
dell'art. 
3 
bis 
del 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992, e 
dell'art. 2 (34) del 
d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come 
modificato 
dal 
d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, il 
contratto di 
lavoro del 
direttore 
generale, avente 
durata 
non inferiore 
a 
tre 
e 
non superiore 
a 
cinque 
anni, � 
regolato 
dal 
diritto privato e 
soggiace, in mancanza 
di 
una 
specifica 
disciplina 
regionale 
sulle 
cause 
di 
risoluzione 
del 
rapporto, 
alle 
norme, 
imperative 
e 
non 
derogabili 
dalla 
volont� 
negoziale 
delle 
parti, del 
titolo terzo del 
libro quinto 
del 
codice 
civile. 
Sicch� 
-opina 
la 
Suprema 
Corte 
-in 
mancanza 
di 
giusta 
causa 
ex art. 2119 cod. civ., il 
rapporto di 
lavoro non pu� risolversi 
anticipatamente 
rispetto 
al 
periodo 
minimo 
triennale, 
dovendosi 
ritenere 
nulla 
la 
clausola 
che 
consenta 
il 
recesso 
"ad 
nutum" 
-con 
contestuale 
decadenza 
dall'incarico - per il 
venir meno del 
rapporto fiduciario tra 
direttore 
generale 
e 
direttore 
amministrativo, 
e 
a 
quest'ultimo, 
in 
applicazione 
della 
disciplina 
propria 
del 
recesso 
per 
giusta 
causa 
derivante 
da 
inadempimento, 
spetta, 
in 
tale 
evenienza, 
l'integrale 
risarcimento 
del 
danno 
e 
non 
solamente 
il 
mero 
rimborso 
delle 
spese 
sostenute 
e 
il 
compenso 
per 
l'opera 
fino 
a 
quel 
momento 
prestata 
ex art. 2237 cod. civ. (35). 


(32) Cos� Corte Cost., 5 febbraio 2010, n. 34. 
(33) Ex plurimis: Cass. civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n. 24045. 
(34) 
il 
comma 
6 
del 
detto 
articolo 
recita: 
"La 
regione 
disciplina 
le 
cause 
di 
risoluzione 
del 
rapporto 
di 
lavoro 
con 
il 
direttore 
amministrativo 
e 
il 
direttore 
sanitario, 
anche 
con 
riferimento 
alla 
cessazione 
dall'incarico 
del 
direttore 
generale. 
Nulla 
� 
dovuto, 
a 
titolo 
di 
indennit� 
di 
recesso, 
ai 
direttori 
amministrativo 
e 
sanitario 
in 
caso 
di 
cessazione 
dall'incarico 
conseguente 
a 
dimissioni, 
alla 
sostituzione 
del 
direttore 
generale 
nonch� 
a 
decadenza, 
mancata 
conferma, 
revoca 
o 
risoluzione 
del 
contratto". 
(35) 
Cos� 
Cass. 
civ. 
Sez. 
lav., 
9 
luglio 
2015, 
n. 
14349. 
la 
Corte 
giunge 
alla 
applicabilit� 
dell�art. 
2119 
c.c. 
sul 
rilievo 
che 
�dalla 
correlazione 
tra 
la 
previsione 
della 
durata 
minima 
del 
rapporto 
e 
quella 
che 
rinvia 
alle 
norme 
del 
titolo 
terzo 
del 
libro 
quinto 
del 
codice 
civile, 
si 
evince 
che: 
a) 
fra 
gli 
articoli 
del 
suddetto 
titolo 
quinto 
� 
compreso 
anche 
l'art. 
2238 
c.c. 
che, 
a 
sua 
volta, 
stabilisce 
che 
quando 
"l'esercizio 
della 
professione 
costituisce 
un 
elemento 
di 
un'attivit� 
organizzata 
in 
forma 
di 
impresa", 
pubblica 
o 
privata, 
si 
applicano 
anche 
le 
disposizioni 
di 
cui 
al 
titolo 
secondo 
del 
libro 
quinto 
del 
codice 
(artt. 
da 
2082 
a 
2221 
c.c.); 
b) 
fra 
le 
numerose 
norme 
contenute 
nel 
citato 
titolo 
secondo 
vi 
� 
anche 
l'art. 
2093 
c.c., 
riguardante 
le 
"imprese 
esercitate 
da 
enti 
pubblici". 
[�] 
Pertanto, 
gi� 
l'insieme 
di 
queste 
norme 
porta 
ad 
escludere 
che 
nella 
specie 
potesse 
configurarsi 
una 
recedibilit� 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


Al recesso del committente va equiparata la revoca dell�incarico. 

in 
conclusione, 
nel 
caso 
di 
illegittimit� 
del 
recesso 
della 
regione 
si 
potrebbe 
aprire 
la 
strada 
solo 
ad 
una 
tutela 
di 
tipo 
risarcitorio 
e 
non 
ripristinatoria. 


le 
statistiche 
evidenziano 
l'elevata 
instabilit� 
dell'incarico 
di 
direttore 
generale, 
la 
cui 
permanenza 
media 
a 
livello 
nazionale 
� 
pari 
a 
circa 
3 
anni 
e 
mezzo; 
ci� 
costituisce 
una 
delle 
maggiori 
criticit� 
del 
processo 
di 
aziendalizzazione, 
impedendo 
programmazioni 
nella 
gestione 
aziendale 
di 
medio-
lungo 
periodo 
che 
possano 
concretamente 
incidere 
sulla 
organizzazione 
aziendale. 


4. Procedure per valutare e verificare l�attivit� dei direttori generali. 
Atteso che 
l'attivit� 
del 
direttore 
generale 
� 
sottoposta 
a 
indirizzo e 
controllo 
da 
parte 
della 
regione, quest'ultima 
ha 
il 
compito di 
verificare 
l'adempimento 
contrattuale 
del 
direttore 
generale 
attraverso valutazioni 
che 
possono 
condurre alla sua conferma o meno. 

Sul 
punto 
l�art. 
2, 
comma 
3, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 
stabilisce: 
�al 
fine 
di 
assicurare 
omogeneit� 
nella 
valutazione 
dell'attivit� 
dei 
direttori 
generali, 
entro 
centoventi 
giorni 
dalla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
del 
presente 
decreto, 
con 
accordo 
sancito 
in 
sede 
di 
Conferenza 
permanente 
per 
i 
rapporti 
tra 
lo 
Stato, 
le 
regioni 
e 
le 
province 
autonome 
di 
Trento 
e 
di 
Bolzano, 
sono 
definiti 
i 
criteri 
e 
le 
procedure 
per 
valutare 
e 
verificare 
tale 
attivit�, 
tenendo 
conto: 
a) 
del 
raggiungimento 
di 
obiettivi 
di 
salute 
e 
di 
funzionamento 
dei 
servizi 
definiti 
nel 
quadro 
della 
programmazione 
regionale, 
con 
particolare 
riferimento 
all'efficienza, 
all'efficacia, 
alla 
sicurezza, 
all'ottimizzazione 
dei 
servizi 
sanitari 
e 
al 
rispetto 
degli 
obiettivi 
economico-finanziari 
e 
di 
bilancio 
concordati, 
avvalendosi 
anche 
dei 
dati 
e 
degli 
elementi 
forniti 
dall'agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali; 
b) 
della 
garanzia 
dei 
livelli 
essenziali 
di 
assistenza, 
anche 
attraverso 
la 
riduzione 
delle 
liste 
di 
attesa 
e 
la 
puntuale 
e 
corretta 
trasmissione 
dei 
flussi 
informativi 
ricompresi 
nel 
Nuovo 
Sistema 
informativo 
Sanitario, 
dei 
risultati 
del 
programma 
nazionale 
valutazione 
esiti 
dell'agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali 
e 
dell'appropriatezza 
prescrittiva; 
c) 
degli 
obblighi 
in 
materia 
di 
trasparenza, 
con 
particolare 
riferimento 
ai 
dati 
di 
bilancio 
sulle 
spese 
e 
ai 
costi 
del 
personale; 
d) 
degli 
ulteriori 
adempimenti 
previsti 
dalla 
legislazione 
vigente�. 


nel 
difetto 
dell�accordo 
sulla 
definizione 
dei 
criteri 
e 
delle 
procedure 
per 


ad 
nutum 
del 
rapporto, 
in 
quanto, 
in 
base 
al 
regime 
generale, 
un 
rapporto 
di 
lavoro 
autonomo 
di 
cui 
sia 
predeterminata 
la 
durata 
-nella 
specie 
addirittura 
per 
legge 
-non 
pu� 
risolversi 
anticipatamente 
se 
non 
in 
presenza 
di 
una 
giusta 
causa 
ai 
sensi 
dell'art. 
2119 
c.c., 
di 
cui, 
a 
maggior 
ragione, 
pu� 
farsi 
applicazione 
nella 
specie, 
per 
effetto 
dell'anzidetto 
rinvio 
al 
titolo 
secondo 
del 
libro 
quinto 
del 
codice 
civile�. 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


valutare 
e 
verificare 
le 
sopraindicate 
attivit� 
in sede 
di 
Conferenza 
Stato-regioni, 
ciascuna 
regione, intuitivamente, potr� 
autonomamente 
procedere 
nel 
rispetto dei principi fissati nella sopracitata disposizione. 


Ciascuna Regione: 


a) 
all'atto 
della 
nomina 
del 
direttore 
generale, 
definisce 
e 
assegna, 
aggiornandoli 
periodicamente, 
gli 
obiettivi 
di 
salute 
e 
di 
funzionamento 
dei 
servizi 
con 
riferimento 
alle 
relative 
risorse, 
ferma 
restando 
la 
piena 
autonomia 
gestionale 
dei 
direttori 
stessi. 
All�atto 
della 
nomina 
vengono 
definiti 
ed 
assegnati 
altres� 
gli 
obiettivi 
di 
trasparenza, 
finalizzati 
a 
rendere 
i 
dati 
pubblicati 
di 
immediata 
comprensione 
e 
consultazione 
per 
il 
cittadino, 
con 
particolare 
riferimento 
ai 
dati 
di 
bilancio 
sulle 
spese 
e 
ai 
costi 
del 
personale, 
da 
indicare 
sia 
in 
modo 
aggregato 
che 
analitico, 
tenendo 
conto 
dei 
canoni 
valutativi 
di 
cui 
all�art. 
2, 
comma 
3, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 
e 
ferma 
restando 
la 
piena 
autonomia 
gestionale 
dei 
direttori 
stessi 
(art. 
2, 
comma 
2, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016) 
(36); 


b) 
trascorsi 
ventiquattro mesi 
dalla 
nomina 
del 
direttore 
generale, entro 
novanta 
giorni, sentito il 
parere 
del 
sindaco o della 
Conferenza 
dei 
sindaci 
di 
cui 
all'articolo 3, comma 
14, del 
d. l.vo n. 502/1992, ovvero, per le 
aziende 
ospedaliere, 
della 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2 
bis, 
del 
medesimo 


d. 
l.vo, 
verifica 
i 
risultati 
aziendali 
conseguiti 
e 
il 
raggiungimento 
degli 
obiettivi 
di 
cui 
all�art. 2, commi 
2 e 
3, del 
d. l.vo n. 171/2016. in caso di 
esito negativo 
la 
regione 
dichiara, previa 
contestazione 
e 
nel 
rispetto del 
principio del 
contraddittorio, la 
decadenza 
immediata 
dall'incarico con risoluzione 
del 
relativo 
contratto, 
in 
caso 
di 
valutazione 
positiva 
procede 
alla 
conferma 
con 
provvedimento 
motivato. 
la 
disposizione 
si 
applica 
in 
ogni 
altro 
procedimento 
di 
valutazione 
dell'operato 
del 
direttore 
generale 
(art. 
2, 
comma 
4, 
del 
d. 
l.vo 
n. 171/2016) (37); 
(36) 
la 
disposizione 
� 
in 
continuit� 
con 
i 
precetti 
di 
cui 
all�art. 
3 
bis, 
comma 
5 
del 
d.l.vo 
n. 
502/1992 (�al 
fine 
di 
assicurare 
una omogeneit� nella valutazione 
dell'attivit� dei 
direttori 
generali, le 
regioni 
concordano, in sede 
di 
Conferenza delle 
regioni 
e 
delle 
province 
autonome, criteri 
e 
sistemi 
per 
valutare 
e 
verificare 
tale 
attivit�, sulla base 
di 
obiettivi 
di 
salute 
e 
di 
funzionamento dei 
servizi 
definiti 
nel 
quadro 
della 
programmazione 
regionale, 
con 
particolare 
riferimento 
all'efficienza, 
all'efficacia, 
alla 
sicurezza, all'ottimizzazione 
dei 
servizi 
sanitari 
e 
al 
rispetto degli 
equilibri 
economico-finanziari 
di 
bilancio 
concordati, 
avvalendosi 
dei 
dati 
e 
degli 
elementi 
forniti 
anche 
dall'agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali. all'atto della nomina di 
ciascun direttore 
generale, esse 
definiscono ed assegnano, 
aggiornandoli 
periodicamente, 
gli 
obiettivi 
di 
salute 
e 
di 
funzionamento 
dei 
servizi, 
con 
riferimento 
alle 
relative 
risorse, 
ferma 
restando 
la 
piena 
autonomia 
gestionale 
dei 
direttori 
stessi�), 
poi 
abrogato 
dall'art. 
9, comma 1, d.l.vo n. 171/ 2016. 
(37) la 
disposizione 
precisa 
altres�: 
�a 
fini 
di 
monitoraggio, le 
regioni 
trasmettono all'agenzia 
nazionale 
per 
i 
servizi 
sanitari 
regionali 
una 
relazione 
biennale 
sulle 
attivit� 
di 
valutazione 
dei 
direttori 
generali 
e 
sui 
relativi 
esiti�. 
Anche 
tale 
disposizione 
� 
in continuit� 
con i 
precetti 
di 
cui 
all�art. 3 bis, 
comma 
6 del 
d.l.vo n. 502/1992 (�Trascorsi 
diciotto mesi 
dalla nomina di 
ciascun direttore 
generale, 
la regione 
verifica i 
risultati 
aziendali 
conseguiti 
e 
il 
raggiungimento degli 
obiettivi 
di 
cui 
al 
comma 5 
e, sentito il 
parere 
del 
sindaco o della conferenza dei 
sindaci 
di 
cui 
all'articolo 3, comma 14, ovvero, 
per 
le 
aziende 
ospedaliere, della Conferenza di 
cui 
all'articolo 2, comma 2-bis, procede 
o meno alla 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


c) 
in 
caso 
di 
mancato 
adempimento 
contrattuale 
del 
direttore 
generale, 
pu� pronunciarne 
in ogni 
momento la 
decadenza 
- all�esito di 
procedimento 
di verifica o in via automatica - con conseguente risoluzione del rapporto. 


Decadenza all�esito di 
procedimento di 
verifica. 
la 
fattispecie 
� 
prevista 
nell�art. 
2, 
comma 
5, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016, 
secondo 
cui 
la 
regione, 
previa 
contestazione 
e 
nel 
rispetto 
del 
principio 
del 
contraddittorio, 
provvede, 
entro 
trenta 
giorni 
dall'avvio 
del 
procedimento, 
a 
risolvere 
il 
contratto, 
dichiarando 
l'immediata 
decadenza 
del 
direttore 
generale 
con 
provvedimento 
motivato 
e 
provvede 
alla 
sua 
sostituzione 
con 
le 
procedure 
di 
cui 
all�art. 
2 
cit., 
se 
ricorrono 
gravi 
e 
comprovati 
motivi, 
o 
se 
la 
gestione 
presenta 
una 
situazione 
di 
grave 
disavanzo 
imputabile 
al 
mancato 
raggiungimento 
degli 
obiettivi 
di 
cui 
all�art. 
2, 
comma 
3, 
cit. 
o 
in 
caso 
di 
manifesta 
violazione 
di 
legge 
o 
regolamenti 
o 
del 
principio 
di 
buon 
andamento 
e 
di 
imparzialit� 
dell'amministrazione, 
nonch� 
di 
violazione 
degli 
obblighi 
in 
materia 
di 
trasparenza 
di 
cui 
al 
decreto 
legislativo 
14 
marzo 
2013, 
n. 
33. 
in 
tali 
casi 
la 
regione 
provvede 
previo 
parere 
della 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2 
bis, 
del 


d. 
l.vo 
n. 
502/1992, 
che 
si 
esprime 
nel 
termine 
di 
dieci 
giorni 
dalla 
richiesta, 
decorsi 
inutilmente 
i 
quali 
la 
risoluzione 
del 
contratto 
pu� 
avere 
comunque 
corso. 
Si 
prescinde 
dal 
parere 
nei 
casi 
di 
particolare 
gravit� 
e 
urgenza. 
il 
sindaco 
o 
la 
Conferenza 
dei 
sindaci 
di 
cui 
all'articolo 
3, 
comma 
14, 
del 
d. 
l.vo 
n. 
502/1992, 
ovvero, 
per 
le 
aziende 
ospedaliere, 
la 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2 
bis, 
del 
medesimo 
d. 
l.vo, 
nel 
caso 
di 
manifesta 
inattuazione 
nella 
realizzazione 
del 
Piano 
attuativo 
locale, 
possono 
chiedere 
alla 
regione 
di 
revocare 
l'incarico 
del 
direttore 
generale. 
Quando 
i 
procedimenti 
di 
valutazione 
e 
di 
decadenza 
dall'incarico 
riguardano 
i 
direttori 
generali 
delle 
aziende 
ospedaliere, 
la 
Conferenza 
di 
cui 
al 
medesimo 
articolo 
2, 
comma 
2-bis, 
� 
integrata 
con 
il 
sindaco 
del 
comune 
capoluogo 
della 
provincia 
in 
cui 
� 
situata 
l'azienda 
(38). 
. 

conferma entro i 
tre 
mesi 
successivi 
alla scadenza del 
termine. La disposizione 
si 
applica in ogni 
altro 
procedimento di 
valutazione 
dell'operato del 
direttore 
generale, salvo quanto disposto dal 
comma 7�), 
poi abrogato dall'art. 9, comma 1, d.l.vo n. 171/ 2016. 


(38) 
la 
disposizione 
� 
in 
continuit� 
con 
i 
precetti 
di 
cui 
all�art. 
3 
bis, 
comma 
7, 
del 
d.l.vo 
n. 
502/1992 
(�Quando 
ricorrano 
gravi 
motivi 
o 
la 
gestione 
presenti 
una 
situazione 
di 
grave 
disavanzo 
o 
in 
caso 
di 
violazione 
di 
leggi 
o 
del 
principio 
di 
buon 
andamento 
e 
di 
imparzialit� 
della 
amministrazione, 
la 
regione 
risolve 
il 
contratto 
dichiarando 
la 
decadenza 
del 
direttore 
generale 
e 
provvede 
alla 
sua 
sostituzione; 
in 
tali 
casi 
la 
regione 
provvede 
previo 
parere 
della 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2-bis, 
che 
si 
esprime 
nel 
termine 
di 
dieci 
giorni 
dalla 
richiesta, 
decorsi 
inutilmente 
i 
quali 
la 
risoluzione 
del 
contratto 
pu� 
avere 
comunque 
corso. 
Si 
prescinde 
dal 
parere 
nei 
casi 
di 
particolare 
gravit� 
e 
urgenza. 
il 
sindaco 
o 
la 
Conferenza 
dei 
sindaci 
di 
cui 
all'articolo 
3, 
comma 
14, 
ovvero, 
per 
le 
aziende 
ospedaliere, 
la 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2-bis, 
nel 
caso 
di 
manifesta 
inattuazione 
nella 
realizzazione 
del 
Piano 
attuativo 
locale, 
possono 
chiedere 
alla 
regione 
di 
revocare 
il 
direttore 
generale, 
o 
di 
non 
disporne 
la 
conferma, 
ove 
il 
contratto 
sia 
gi� 
scaduto. 
Quando 
i 
procedimenti 
di 
valutazione 
e 
di 
revoca 
di 
cui 
al 
comma 
6 
e 
al 
presente 
comma 
riguardano 
i 
direttori 
ge

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


Decadenza 
automatica. 
la 
fattispecie 
� 
prevista 
nell�art. 
2, 
comma 
6, 
del 


d. l.vo n. 171/2016, secondo cui 
�� 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
52, comma 4, lettera d), della legge 
27 dicembre 
2002, n. 289 (39), e 
quanto 
previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e 
successive 
modificazioni 
(40), e 
dall'articolo 1, commi 
534 e 
535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208� 
(41). 
in 
ordine 
alle 
ricadute 
dei 
provvedimenti 
di 
decadenza 
del 
direttore 
generale, 
l'art. 
2, 
comma 
7 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 
prevede: 
�i 
provvedimenti 
di 
decadenza 
di 
cui 
ai 
commi 
4 
e 
5 
e 
di 
decadenza 
automatica 
di 
cui 
al 
comma 
6 
sono 
comunicati 
al 
Ministero 
della 
salute 
ai 
fini 
della 
cancellazione 
dal-
l'elenco 
nazionale 
del 
soggetto 
decaduto 
dall'incarico. 
Fermo 
restando 
quanto 
disposto 
al 
comma 
6, 
lettera 
a), 
dell'articolo 
1, 
i 
direttori 
generali 
decaduti 
possono 
essere 
reinseriti 
nell'elenco 
esclusivamente 
previa 
nuova 
selezione�. 


inoltre 
l'art. 1, comma 
7 quinquies 
del 
d. l.vo n. 171/2016 prevede 
che 
eventuali 
provvedimenti 
di 
decadenza 
del 
candidato all'iscrizione 
nell'elenco 
nazionale 
degli 
idonei, 
o 
provvedimenti 
assimilabili, 
riportati 
negli 
ultimi 
sette 
anni, sono valutati 
con una 
decurtazione 
del 
punteggio; 
il 
successivo comma 
8 
stabilisce 
altres� 
che 
non 
possono 
essere 
reiscritti 
nell'elenco 
nazionale 
coloro 
che 
siano 
stati 
dichiarati 
decaduti 
dal 
precedente 
incarico 
di 
direttore 
generale 
per violazione 
degli 
obblighi 
di 
trasparenza 
di 
cui 
al 
d. l.vo 14 marzo 2013 


n. 33 e succ. mod. 
nerali 
delle 
aziende 
ospedaliere, 
la 
Conferenza 
di 
cui 
all'articolo 
2, 
comma 
2-bis 
� 
integrata 
con 
il 
sindaco 
del 
comune 
capoluogo 
della 
provincia 
in 
cui 
� 
situata 
l'azienda�), 
poi 
abrogato 
dall'art. 
9, 
comma 
1, 
d.l.vo 
n. 
171/ 
2016. 


(39) 
Precisante 
che 
le 
disposizioni 
legislative 
regionali 
devono 
prevedere 
la 
decadenza 
automatica 
del 
direttore 
generale 
nell'ipotesi 
di 
mancato 
raggiungimento 
dell'equilibrio 
economico 
delle 
aziende 
sanitarie. 
(40) 
Per 
il 
quale 
"L'accertamento 
da 
parte 
della 
regione 
del 
mancato 
conseguimento 
degli 
obiettivi 
di 
salute 
e 
assistenziali 
costituisce 
per 
il 
Direttore 
Generale 
grave 
inadempimento contrattuale 
e 
comporta la decadenza automatica dello stesso". 
(41) il 
comma 
534 dispone 
che 
�Per 
garantire 
il 
pieno rispetto delle 
disposizioni 
di 
cui 
ai 
commi 
da 521 a 547, tutti 
i 
contratti 
dei 
direttori 
generali, ivi 
inclusi 
quelli 
in essere, prevedono la decadenza 
automatica del 
direttore 
generale 
degli 
enti 
di 
cui 
all'articolo 19, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 
[ossia 
le 
aziende 
sanitarie 
locali; 
aziende 
ospedaliere; 
istituti 
di 
ricovero 
e 
cura 
a 
carattere 
scientifico pubblici, anche 
se 
trasformati 
in fondazioni; 
aziende 
ospedaliere 
universitarie 
integrate 
con il 
Servizio sanitario nazionale], in caso di 
mancata trasmissione 
del 
piano di 
rientro 
all'ente 
interessato, ovvero in caso di 
esito negativo della verifica annuale 
dello stato di 
attuazione 
del 
medesimo piano di 
rientro�; 
il 
comma 
535 dispone 
altres� 
che 
�a 
decorrere 
dal 
2017, le 
disposizioni 
di 
cui 
ai 
commi 
da 521 a 547, coerentemente 
con le 
previsioni 
normative 
di 
cui 
agli 
articoli 
2, comma 2sexies, 
lettera d), e 
4, commi 
8 e 
9, del 
decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e 
successive 
modificazioni, 
e 
nel 
rispetto delle 
modalit� e 
dei 
criteri 
stabiliti 
dal 
decreto di 
cui 
al 
comma 536, primo 
periodo, si 
applicano alle 
aziende 
sanitarie 
locali 
e 
ai 
relativi 
pres�di 
a gestione 
diretta, ovvero ad altri 
enti 
pubblici 
che 
erogano prestazioni 
di 
ricovero e 
cura, individuati 
da leggi 
regionali, che 
presentano 
un 
significativo 
scostamento 
tra 
costi 
e 
ricavi 
ovvero 
il 
mancato 
rispetto 
dei 
parametri 
relativi 
a 
volumi, 
qualit� ed esiti delle cure�. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


5. Le responsabilit� del direttore generale. 
l'inosservanza 
delle 
obbligazioni 
assunte 
con 
la 
stipulazione 
del 
contratto 
di 
lavoro 
comporta 
le 
conseguenze, 
RECTiuS: 
le 
responsabilit� 
normativamente 
stabilite. 


A 
seconda 
della 
natura 
degli 
interessi 
saranno configurabili 
varie 
specie 
di responsabilit�: penale, civile, amministrativa, manageriale. 


inapplicabile 
� 
la 
disciplina 
della 
responsabilit� 
disciplinare. 
non 
sussiste, 
infatti, 
un 
rapporto 
di 
pubblico 
impiego 
tra 
il 
direttore 
generale 
e 
l�ente 
al 
quale collegare la violazione di doveri di ufficio. 


responsabilit� penale 


il 
direttore 
generale 
� 
un pubblico ufficiale, secondo la 
nozione 
di 
cui 
all'art. 
357 
c.p. 
venendo 
in 
rilievo 
un 
soggetto 
che 
esercita 
una 
pubblica 
funzione 
amministrativa, 
�caratterizzata 
dalla 
formazione 
e 
dalla 
manifestazione 
delle 
volont� 
della 
pubblica 
amministrazione 
o 
dal 
suo 
svolgersi 
per 
mezzo 
di 
poteri 
autoritativi o certificativi� 
(42). 

la 
trasgressione 
dei 
doveri 
inerenti 
alla 
carica 
potr� 
determinare, quindi, 
l'incriminazione 
per 
delitti 
dei 
pubblici 
ufficiali 
contro 
la 
pubblica 
amministrazione 
(artt. 314 
-335 c.p.), tra 
i 
quali 
il 
peculato (artt. 314 e 
316 c.p.), la 
concussione 
(art. 
317 
c.p.), 
la 
corruzione 
(artt. 
318 
-322 
c.p.), 
l�abuso 
d'ufficio 
(art. 323 c.p.), il rifiuto di atti d'ufficio e l�omissione (art. 328 c.p.). 


nella 
legislazione 
speciale 
in materia 
penale 
di 
particolare 
rilevanza 
� 
la 
tutela 
della 
sicurezza 
e 
della 
salute 
sui 
luoghi 
di 
lavoro. 
in 
materia, 
il 
principale 
destinatario 
dei 
precetti 
penali, 
nell'ambito 
dell'Ente 
del 
SSR, 
� 
il 
direttore 
generale, 
fatta 
salva 
la 
delega 
- nel 
rispetto dei 
requisiti 
in tema 
di 
delega 
di 
funzione 
- ai 
responsabili 
dei 
singoli 
servizi. Analogo discorso va 
fatto in ordine 
alla materia della gestione dei rifiuti. 

il 
direttore 
generale 
- nella 
qualit� 
di 
datore 
di 
lavoro per la 
sicurezza 
formula 
direttive 
ai 
dirigenti, i 
quali 
sono tenuti 
ad organizzare 
l'attivit� 
lavorativa 
e 
vigilare 
su di 
essa 
(art. 2, comma 
1, lettera 
d, d. lvo. 9 aprile 
2008, 


n. 81). l'art. 18 d. l.vo. n. 81/2008 contiene 
sia 
obblighi 
che 
gravano sul 
dirigente 
iure 
proprio, 
in 
maniera 
del 
tutto 
naturale 
sulla 
base 
delle 
funzioni 
esercitate, sia 
obblighi 
che 
sarebbero originari 
del 
datore 
di 
lavoro e 
che 
gravano 
su un dirigente 
nel 
momento in cui 
vengono in qualche 
modo trasferiti 
(ad es. lettera a dell'art. 18) (43). 
il 
direttore 
generale, 
essendo 
collocato 
al 
vertice 
amministrativo 
e 
gestionale 
dell'ente 
pubblico, 
� 
tenuto 
all'osservanza 
delle 
norme 
di 
preven


(42) Su tali 
aspetti: 
G. FiAndACA 
- E. MuSCo, Diritto Penale, Parte 
speciale, vol. 1, zanichelli 
editore, iii edizione, 2002, pp. 170 e ss. 
(43) in difetto di 
delega 
i 
compiti, e 
le 
conseguenti 
responsabilit�, restano in capo al 
direttore 
generale. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


zione 
e 
di 
sicurezza 
che 
rientrano 
nella 
pi� 
ampia 
nozione 
di 
gestione 
del-
l'ente. 


Per 
�datore 
di 
lavoro� 
negli 
enti 
pubblici 
deve 
intendersi 
chi 
in 
concreto 
abbia 
il 
potere 
gestionale 
sui 
luoghi 
di 
lavoro; 
nel 
caso 
di 
un'azienda 
sanitaria 
del 
SSn 
questo 
potere 
gestionale, 
in 
mancanza 
di 
alcuna 
delega, 
spetta 
al 
direttore 
generale. 
l'art. 
2 
del 
d. 
lvo. 
n. 
81/2008, 
infatti, 
prevede 
espressamente 
che 
nelle 
P.A. 
di 
cui 
all'art. 
1, 
comma 
2, 
d. 
l.vo 
30 
marzo 
2001, 
n. 
165 
per 
�datore 
di 
lavoro� 
si 
intende 
il 
dirigente 
al 
quale 
spettano 
i 
poteri 
di 
gestione. 


le 
funzioni, 
tranne 
le 
ipotesi 
espressamente 
escluse, 
sono 
delegabili 
da 
parte 
del 
datore 
di 
lavoro, 
fermo 
restando, 
tuttavia, 
l�obbligo 
di 
vigilanza 
sull�operato 
del 
delegato, 
nonch� 
il 
rispetto 
dei 
seguenti 
limiti 
e 
condizioni: 
a) 
forma 
scritta 
e 
data 
certa 
della 
delega; 
b) 
possesso, 
da 
parte 
del 
delegato, 
di 
tutti 
i 
requisiti 
di 
professionalit� 
e 
di 
esperienza 
richiesti 
dalla 
specifica 
natura 
delle 
funzioni 
delegate, 
c) 
attribuzione 
al 
delegato 
dell�autonomia 
di 
spesa 
necessaria 
allo 
svolgimento 
delle 
citate 
funzioni; 
d) 
accettazione 
per 
iscritto 
della 
delega 
ad 
opera 
del 
delegato; 
e) 
adeguata 
e 
tempestiva 
pubblicit� 
della 
delega. 


responsabilit� civile verso terzi 


in 
conformit� 
ai 
principi 
generali 
il 
direttore 
generale 
risponde 
ex 
art. 
2043 cc. dei 
danni 
ingiusti 
conseguenza 
di 
qualunque 
fatto doloso o colposo 
nell'esercizio delle 
incombenze 
connesse 
alla 
carica, arrecati 
a 
terzi, ossia 
a 
soggetti 
diversi 
dall�ente 
di 
appartenenza 
in relazione 
al 
quale 
vi 
� 
la 
speciale 
responsabilit� amministrativa di seguito trattata. 


il 
danneggiato pu� agire, oltrech� 
nei 
confronti 
del 
direttore 
generale 
responsabile, 
anche 
nei 
confronti 
dell'ente 
di 
appartenenza 
(ASl, 
Ao, 
Aou, 
iRCCS), alla 
luce 
della 
relazione 
di 
immedesimazione 
organica 
tra 
il 
primo 
ed 
il 
secondo 
(art. 
28 
Costituzione; 
art. 
2049 
cc.). 
Perch� 
risponda 
l'ente 
di 
appartenenza 
� 
necessario 
che 
fra 
l'esercizio 
delle 
incombenze 
del 
direttore 
generale 
ed 
il 
fatto 
dannoso 
sussista 
un 
nesso 
di 
occasionalit� 
necessaria; 
nesso 
di 
occasionalit� 
necessaria 
che 
viene 
spezzato ove 
il 
fatto dannoso integri 
la 
fattispecie del reato doloso. 


non 
venendo 
in 
rilievo 
un 
rapporto 
di 
lavoro 
subordinato, 
alle 
dipendenze 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
non 
si 
applicano 
le 
disposizioni 
concernenti 
lo 
statuto 
degli 
impiegati 
civili 
dello 
Stato 
in 
materia 
di 
responsabilit� 
verso 
i 
terzi 
di 
cui 
agli 
artt. 
22-23 
d.P.R. 
10 
gennaio 
1957, 
n. 
3, 
in 
forza 
delle 
quali 
�� 
danno 
ingiusto, 
agli 
effetti 
previsti 
dall'art. 
22, 
quello 
derivante 
da 
ogni 
violazione 
dei 
diritti 
dei 
terzi 
che 
l'impiegato 
abbia 
commesso 
per 
dolo 
o 
per 
colpa 
grave 
(44); 
restano 
salve 
le 
responsabilit� 
pi� 
gravi 
previste 
dalle 
leggi 
vigenti� 
(art. 
23, 
comma 
1, 
d.P.R. 
n. 
3/1957). 
di 
conseguenza 
il 
direttore 
generale 
� 
responsabilit� 
civilmente 
verso 
terzi 
a 
titolo 
di 
dolo 
o 
colpa, 
anche 
lieve. 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


la 
cognizione 
della 
lite 
in 
materia 
di 
responsabilit� 
civile 
verso 
terzi 
spetta all'Autorit� Giudiziaria ordinaria. 

responsabilit� amministrativa 


nell'evenienza 
che 
il 
danno sia 
stato arrecato direttamente 
all'Amministrazione 
di 
appartenenza, 
la 
responsabilit� 
civile 
assume 
connotati 
particolari 
e 
speciali, ricorrendo la 
fattispecie 
della 
responsabilit� 
amministrativa, attribuita 
alla giurisdizione della Corte dei Conti (45). 

i 
funzionari, 
gli 
impiegati, 
gli 
agenti, 
anche 
militari, 
che 
nell'esercizio 
delle 
loro funzioni, per errore 
ed omissione 
imputabili 
anche 
solo a 
colpa 
o 
negligenza 
cagionino danno allo Stato e 
ad altra 
P.A. dalla 
quale 
dipendono 
sono, 
infatti, 
sottoposti 
alla 
giurisdizione 
della 
Corte 
dei 
Conti 
nei 
casi 
e 
modi 
previsti 
dalla 
legge 
sull'amministrazione 
del 
patrimonio 
e 
sulla 
contabilit� 
generale 
dello Stato e 
da 
leggi 
speciali 
(in tal 
senso art. 52 R.d. 12 luglio 1934 


n. 1214). la 
Corte, valutate 
le 
singole 
responsabilit�, pu� porre 
a 
carico del 
responsabile 
tutto 
o 
parte 
del 
danno 
arrecato 
o 
del 
valore 
perduto. 
Regole 
analoghe 
sono sparse 
in varie 
disposizioni 
(es. art. 83 R.d. 18 novembre 
1923 n. 
2440 e art. 18 d.P.R 10 gennaio 1957 n. 3). 
Gli 
elementi 
costitutivi 
della 
responsabilit� 
amministrativa 
possono cos� 
sinteticamente individuarsi: 


rapporto 
di 
servizio. 
il 
primo 
elemento 
che 
deve 
sussistere 
perch� 
sia 
configurabile 
la 
responsabilit� 
amministrativa 
� 
l�esistenza 
di 
un 
rapporto 
di 
servizio, 
che 
leghi 
a 
vario 
titolo 
il 
soggetto 
ritenuto 
responsabile 
alla 
pubblica 
amministrazione 
(quale 
ente 
del 
S.S.R.), 
costituendo 
in 
capo 
al 
primo 
l�esistenza 
di 
specifici 
doveri 
correlati 
allo 
svolgimento 
da 
parte 
dell�Amministrazione 
dei 
compiti 
ad 
essa 
attribuiti. 
dalla 
ricognizione 
delle 
disposizioni 
in 
materia 
emerge 
un�ampia 
latitudine 
dell�ambito 
soggettivo, 
atteso 
che 
tale 
rapporto 
concerne 
sia 
i 
lavoratori 
dipendenti 
con 
rapporto 
di 
lavoro 
privatistico 
che 
quelli 
in 
regime 
di 
diritto 
pubblico 
(art. 
3 
d. 
l.vo 
n. 
165/2001), 
sia 
i 
di


(44) 
la 
colpa 
grave 
consiste 
nella 
violazione 
della 
diligenza 
minima 
(mentre 
integra 
la 
colpa 
lieve 
la 
violazione 
della 
ordinaria 
diligenza): 
C.M. BiAnCA, Diritto Civile, vol. V, ii edizione, Giuffr�, 2012, 
p. 582. la 
diligenza 
consiste 
nell�impiego normalmente 
adeguato di 
energie 
e 
dei 
mezzi 
utili 
al 
soddisfacimento 
dell�interesse 
del 
creditore 
(C.M. BiAnCA, Diritto civile, vol. V, cit., p. 8). la 
colpa 
grave 
esclude 
la 
volontariet�, 
ma 
non 
si 
esaurisce 
solo 
-come 
la 
colpa 
c.d. 
lieve 
-nella 
negligenza, 
imprudenza 
o 
imperizia, 
dovendo 
le 
stesse 
esser 
elevate, 
macroscopiche. 
Si 
deve 
trattare, 
insomma, 
di 
violazioni 
grossolane del dovere di diligenza, di prudenza e perizia (non intelligere quod omnes intelligunt). 
(45) 
Sulla 
responsabilit� 
amministrativa: 
M. 
SCiASCiA, 
Diritto 
delle 
gestioni 
pubbliche, 
ii 
edizione, 
Giuffr�, 2013, pp. 796-822; 
P. SAnToRo, Manuale 
di 
contabilit� e 
finanza pubblica, V 
edizione, Maggioli, 
2012, 
pp. 
687-714; 
M. 
GERARdo, 
A. 
MuTARElli, 
il 
processo 
nelle 
controversie 
di 
lavoro 
pubblico, 
cit. pp. 100-105; 
C.E. GAllo, M. GiuSTi, G. lAdu, M.V. AVAGliAno, l. SAMBuCCi, M.l. SEGuiTi, Contabilit� 
di 
Stato e 
degli 
enti 
pubblici, V 
edizione, Giappichelli, 2011, pp. 145-189; 
S. BuSCEMA, A. Bu-
SCEMA, Contabilit� di Stato e degli enti pubblici, iV edizione, Giuffr�, 2005, pp. 294-309. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


pendenti 
con 
rapporto 
di 
pubblico 
impiego 
volontariamente 
costituito 
che 
quelli 
con 
rapporto 
costituito 
in 
modo 
coattivo 
(es. 
militari), 
sia 
i 
lavoratori 
professionali 
con 
rapporto 
a 
tempo 
determinato 
indeterminato 
che 
quelli 
onorari, 
sia 
infine, 
i 
lavoratori 
autonomi 
(quale 
il 
direttore 
generale 
di 
ente 
del 
SSR). 


Comportamento dannoso. il 
danno, per poter comportare 
responsabilit� 
amministrativa 
deve 
essere 
conseguenza 
di 
un 
comportamento 
-azione 
(provvedimentale 
o 
materiale) 
od 
omissione 
-posto 
in 
essere 
nell�esercizio 
di 
un�attivit� 
non 
discrezionale, 
ferma 
restando 
l�insindacabilit� 
nel 
merito 
delle 
scelte 
discrezionali, 
semprech� 
rispettose 
dei 
limiti 
posti 
dall�ordinamento 
(pertanto 
la 
discrezionalit� 
� 
sindacabile 
sotto 
il 
profilo 
dell�eccesso 
di 
potere). 
Tale 
comportamento 
deve 
essere 
imputabile 
all�agente, 
a 
titolo 
di 
responsabilit� 
personale (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20). 


Elemento psicologico. la 
responsabilit� 
� 
circoscritta 
ai 
fatti 
e 
alle 
omissioni 
commessi 
con dolo o colpa 
grave. la 
colpa 
grave 
implica 
una 
condotta 
che 
sia 
posta 
in essere 
senza 
l�osservanza 
di 
un livello di 
diligenza, prudenza 
e 
perizia 
in relazione 
al 
tipo di 
attivit� 
concretamente 
richiesta 
all�agente 
ed 
alla 
sua 
particolare 
preparazione 
professionale 
nel 
settore 
della 
attivit� 
amministrativa 
al quale � preposto. 


Tale 
attivit� 
si 
caratterizza, quindi, per un atteggiamento di 
estremo disinteresse 
nell�espletamento 
delle 
proprie 
funzioni, 
di 
negligenza 
massima, 
di 
deviazione 
dal 
modello 
di 
condotta 
connesso 
ai 
propri 
compiti, 
senza 
il 
rispetto 
delle 
comuni 
regole 
di 
comportamento (46). in ogni 
caso � 
esclusa 
la 
gravit� 
della 
colpa 
quando il 
fatto dannoso tragga 
origine 
dall�emanazione 
di 
un atto 
vistato 
e 
registrato 
in 
sede 
di 
controllo 
preventivo 
di 
legittimit�, 
limitatamente 
ai 
profili 
presi 
in considerazione 
nell�esercizio del 
controllo (art. 1, comma 
1, 


l. n. 20/1994). 
l�illustrato 
regime 
normativo 
esonera 
da 
responsabilit� 
il 
dipendente 
che 
versa 
in 
colpa 
lieve 
nell�evidente 
obiettivo 
di 
non 
gravare 
il 
dipendente 
di 
preoccupazioni 
eccessive 
in ordine 
alle 
conseguenze 
patrimoniali 
della 
propria 
condotta. 
Preoccupazioni 
che 
(in 
particolare 
in 
una 
fase 
storica 
legislativamente 
dinamica 
in cui 
la 
P.A. si 
trova 
a 
operare 
in una 
realt� 
normativa 
estremamente 
complessa 
e 
talvolta 
disarticolata) 
condurrebbero 
fatalmente 
all�inerzia e alla paralisi amministrativa. 


dalla 
normativa 
soprarichiamata 
sui 
compiti 
e 
responsabilit� 
del 
direttore 
generale 
degli 
Enti 
del 
SSR, si 
desume 
che 
questo deve 
possedere 
particolari 
e 
specifiche 
competenze 
professionali 
e 
deve 
avere 
maturato 
qualificate 
esperienze 
nella 
direzione 
tecnica 
o 
amministrativa 
in 
strutture 
pubbliche 
o 
private, 
equiparabile alla figura del c.d. �manager�. 


(46) Ex plurimis: Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 27 marzo 2007, n. 372. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


Nesso 
causale. 
� 
ovviamente 
richiesta 
la 
sussistenza 
di 
un 
rapporto 
di 
causalit� 
tra 
comportamento 
osservato 
dal 
dipendente 
(e 
ritenuto 
fonte 
del 
danno) ed il 
danno lamentato dall�amministrazione. il 
nesso eziologico deve 
essere 
valutato secondo il 
criterio della 
causalit� 
adeguata, verificando, cio�, 
con 
una 
valutazione 
ex 
ante, 
se 
il 
comportamento 
del 
dipendente 
sia 
stato 
idoneo 
a 
produrre 
l�evento. 
in 
tale 
valutazione 
non 
si 
dovr� 
tenere 
conto 
degli 
eventuali 
e 
imprevedibili 
effetti 
straordinari 
o 
atipici 
della 
condotta 
tenuta. 
nell�ipotesi 
di 
concorso 
di 
pi� 
persone 
nel 
comportamento 
causativo 
del 
danno, la 
Corte 
dei 
Conti, valutate 
le 
singole 
responsabilit�, � 
tenuta 
a 
condannare 
ciascuno in relazione 
al 
proprio contributo causale. � 
altres� 
prevista 
la 
responsabilit� 
solidale 
dei 
soli 
concorrenti 
che 
abbiano 
conseguito 
un 
illecito 
arricchimento o abbiano agito con dolo (art. 1, comma 
quater 
e 
quinquies 
l. 


n. 20/1994). 
Danno. 
il 
danno 
� 
costituito 
dalla 
diminuzione 
patrimoniale 
o 
dal 
mancato 
guadagno 
causato 
direttamente 
dall�attivit� 
dell�agente. 
la 
Corte 
dei 
Conti 
nel 
giudizio 
di 
responsabilit�, 
fermo 
restando 
il 
potere 
di 
riduzione 
deve 
tenere 
conto 
dei 
vantaggi 
comunque 
conseguiti 
dall�amministrazione 
di 
appartenenza, 
da 
altra 
amministrazione 
o dalla 
comunit� 
amministrata 
in relazione 
al 
comportamento 
degli 
amministratori 
o 
dei 
dipendenti 
pubblici 
soggetti 
al 
giudizio 
di responsabilit� (art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/1994). 


il 
giudizio 
di 
responsabilit� 
viene 
instaurato 
da 
un 
attore 
pubblico 
(il 
Procuratore 
Regionale 
presso la 
Sezione 
Giurisdizionale 
della 
Corte 
dei 
Conti) il 
quale 
agisce 
nell�interesse 
della 
comunit� 
intera, assorbendo, perci� nella 
sua 
funzione anche la difesa della P.A. danneggiata. 


il 
diritto al 
risarcimento del 
danno si 
prescrive 
in ogni 
caso nel 
termine 
di 
cinque 
anni, 
decorrenti 
dalla 
data 
in 
cui 
si 
� 
verificato 
il 
fatto 
dannoso 
(comprensivo 
dell�effetto 
lesivo 
dell�eventus 
damni), 
ovvero, 
in 
caso 
di 
occultamento 
doloso del 
danno, dalla 
data 
della 
sua 
scoperta 
(art. 1, comma 
2, l. n. 
20/1994). 

Vasta 
la 
casistica 
di 
danni 
erariali, fonte 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
in capo al 
direttore 
generale 
degli 
Enti 
del 
SSR. A 
titolo di 
esempio: 
responsabilit� 
amministrativa 
di 
un direttore 
generale 
nei 
confronti 
di 
una 
ASl 
per 
l�affidamento di 
un incarico esterno (es. consulenza 
legale) non conferito secondo 
legge, con danno parametrato all�esborso indebitamente erogato (47). 


responsabilit� manageriale 


i dirigenti 
della 
P.A. in aggiunta 
alla 
responsabilit� 
penale, civile, amministrativa 
rispondono 
anche 
a 
titolo 
di 
responsabilit� 
disciplinare 
e 
dirigenziale. 
Quest�ultima 
- disciplinata 
nell�art. 21 d. l.vo n. 165/01 - � 
collegata 
al 
man


(47) Corte Conti, Sez. Giur. Calabria, 8 aprile 2004 n. 273. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


cato 
raggiungimento 
degli 
obiettivi 
o 
all�inosservanza 
di 
direttive 
e 
non 
richiede 
la colpa. 


nell�ipotesi 
del 
direttore 
generale 
degli 
enti 
del 
S.S.R. non sono ipotizzabili 
la 
responsabilit� 
disciplinare 
e 
dirigenziale, 
difettando 
il 
presupposto 
della 
esistenza 
di 
un rapporto di 
pubblico impiego. Come 
visto sopra, infatti, 
il 
rapporto di 
direttore 
Generale 
trova 
fonte 
in un contratto di 
diritto privato 
di lavoro autonomo, disciplinato negli artt. 2222 cc. e ss. 


l�ordinamento, 
tuttavia, 
prevede 
peculiari 
ipotesi 
di 
responsabilit� 
per 
mancato raggiungimento di 
risultati 
o per infrazioni 
disciplinari: 
trattasi 
delle 
fattispecie 
di 
decadenza 
- all�esito di 
specifico provvedimento o automatica 
e 
di 
mancata 
conferma 
in sede 
di 
verifica 
decorsi 
ventiquattro mesi, disciplinate 
nell�art. 
2 
del 
d. 
l.vo 
n. 
171/2016 
(e 
gi� 
nell�art. 
3 
bis 
d. 
l.vo 
502/1992). 

Venendo in rilievo fattispecie 
non comprese 
n� 
nella 
giurisdizione 
esclusiva 
dell�A.G.o. sui 
rapporti 
di 
pubblico impiego privatizzati 
(art. 63 d. l.vo 


n. 
165/2001), 
n� 
nella 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
G.A. 
sui 
rapporti 
di 
pubblico 
impiego in regime 
di 
diritto pubblico (art. 3 d. l.vo n. 165/2001), valgono le 
normali 
regole 
del 
riparto di 
giurisdizione 
(diritto soggettivo = A.G.o.; 
interesse 
legittimo = G.A.) in ordine alle relative controversie (48). 
in tal 
senso � 
orientato l�ormai 
assestato quadro giurisprudenziale, come 
emerge da una rapida rassegna dello stesso. 


A tale stregua spetta alla cognizione del giudice ordinario 

-la 
controversia 
concernente 
l'inserimento 
nell'elenco 
dei 
soggetti 
idonei 
a 
ricoprire 
la 
carica 
di 
direttore 
generale 
di 
azienda 
sanitaria, in quanto l'interesse 
da 
tutelare 
ha 
consistenza 
di 
diritto 
soggettivo, 
posto 
che 
la 
legge 
obbliga 
l'amministrazione 
competente 
ad 
attuarlo 
con 
l'inserimento 
nel 
relativo 
elenco 
di 
tutti 
coloro che 
ne 
hanno i 
titoli 
senza 
che 
residui 
la 
possibilit� 
di 
esercizio 
di poteri discrezionali (49); 


-la 
controversia 
relativa 
alla 
decadenza 
dall'incarico 
di 
direttore 
generale 
di 
un'azienda 
sanitaria 
a 
causa 
della 
situazione 
di 
grave 
disavanzo 
di 
gestione, 
atteso che 
si 
risolve 
in un accertamento di 
fatto, non implicante 
alcuna 
valutazione 
di 
discrezionalit� 
amministrativa, da 
condurre 
in base 
ad un criterio 


(48) 
Ex 
plurimis 
Cass. 
civ. 
Sez. 
un. 
26 
gennaio 
2011, 
n. 
1767 
secondo 
cui 
�Secondo 
la 
consolidata 
giurisprudenza di 
questa Sezioni 
Unite, la giurisdizione 
si 
determina in base 
alla domanda e, ai 
fini 
del 
riparto tra il 
giudice 
ordinario e 
il 
giudice 
amministrativo, rileva non gi� la prospettazione 
delle 
parti, 
bens� 
il 
petitum 
sostanziale, il 
quale 
va identificato non solo e 
non tanto in funzione 
della concreta pronuncia 
che 
si 
chiede 
al 
giudice, ma anche, e 
soprattutto, in funzione 
della causa petendi, ossia dell'intrinseca 
natura 
della 
posizione 
dedotta 
in 
giudizio 
ed 
individuata 
dal 
giudice 
con 
riguardo 
ai 
fatti 
allegati 
ed al 
rapporto giuridico del 
quale 
detti 
fatti 
sono manifestazione 
(cfr., ad esempio, S.U., ordin. 
25 giugno 2010 n. 15323; Cass. S.U., ordin., 27 novembre 
2007 n. 24625). Corte 
Conti, Sez. Giur. Calabria, 
8 aprile 2004 n 273�. 
(49) Cos�: 
Cass. civ. Sez. un. 18 dicembre 
2007, n. 26631 e 
T.A.R. Campania 
napoli, Sez. iii, 20 
gennaio 2015, n. 367. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


relativo, che 
utilizza 
il 
parametro di 
giudizio della 
comparazione 
di 
situazioni 
oggettivamente paragonabili (50). 


Spetta alla cognizione del giudice amministrativo 


-la 
controversia 
che 
ha 
ad oggetto la 
delibera 
regionale 
di 
conferma 
(o 
mancata 
conferma) 
nell'incarico, 
atteso 
che 
tale 
provvedimento, 
condividendo 
la 
natura 
dell'atto di 
nomina, implica 
una 
valutazione 
discrezionale 
sull'idoneit� 
del 
direttore 
generale 
a 
svolgere 
l'incarico 
affidatogli, 
indipendentemente 
da 
eventuali 
violazioni 
dei 
propri 
doveri; 
l'interessato � 
titolare 
di 
una 
posizione 
di 
interesse 
legittimo, tutelabile 
dinanzi 
al 
giudice 
amministrativo (51). 
Tuttavia, 
la 
controversia 
rientra 
nella 
giurisdizione 
dell'autorit� 
giudiziaria 
ordinaria 
ove 
l'interessato, senza 
impugnare 
il 
provvedimento di 
mancata 
conferma 
nell'incarico, 
lo 
individui 
come 
fonte 
di 
una 
pretesa 
civilistica 
di 
risarcimento del 
danno, deducendo la 
violazione 
da 
parte 
della 
regione 
delle 
regole 
di 
imparzialit�, 
correttezza 
e 
buona 
amministrazione 
nell'adozione 
della 
misura 
operativa 
e 
gestoria, 
posta 
in 
essere 
con 
la 
capacit� 
e 
i 
poteri 
del 
privato 
datore di lavoro (52). 
una 
ricognizione 
sulla 
giurisdizione 
� 
operata 
dall�ordinanza 
del 
19 dicembre 
2014, n. 26938 della 
Corte 
di 
Cassazione 
civile 
resa 
a 
sezioni 
unite, 
in sede 
di 
regolamento di 
giurisdizione, a 
termini 
della 
quale: 
�occorre 
premettere 
che, ai 
sensi 
del 
D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502, art. 3, comma 8, 
come 
gi� sottolineato da queste 
Sezioni 
Unite 
(Cass. 16 aprile 
1998 n. 3882, 
23 aprile 
1998 n. 4214, 24 febbraio 1999 n. 100, 5 aprile 
2000 n. 107, 6 maggio 
2003 n. 6854, Cass. S.U. 28 luglio 2004 e 
Cass. S.U. 26 gennaio 2011 n. 
1767), il 
rapporto di 
lavoro intercorrente 
fra azienda sanitaria locale 
e 
direttore 
generale 
� 
regolato da contratto di 
diritto privato. Tale 
rapporto pu� essere 
risolto 
-del 
D.Lgs. 
n. 
502 
del 
1992, 
ex 
art. 
3 
bis, 
comma 
7 
-con 
dichiarazione 
di 
decadenza 
da 
parte 
della 
committente, 
"quando 
ricorrano 
gravi 
motivi 
o 
la 
gestione 
presenti 
una 
situazione 
di 
grave 
disavanzo 
o 
in 
caso 
di 
violazione 
di 
leggi 
o del 
principio di 
buon andamento e 
di 
imparzialit� del-
l'amministrazione". inoltre 
- del 
D.Lgs. n. 502 , ex 
art. 3 bis, comma 6, in parola, 
nella 
formulazione 
vigente 
ratione 
temporis 
-"trascorsi 
diciotto 
mesi 
dalla 
nomina 
di 
ciascun 
direttore 
generale, 
la 
regione 
verifica 
i 
risultati 
aziendali 
conseguiti 
e 
il 
raggiungimento degli 
obiettivi 
di 
cui 
al 
comma 5 e, sentito 


(50) Cos�, ancora, Cass. civ. sez. lav. 5 luglio 2007, n. 15152 per la 
decadenza 
ai 
sensi 
dell'art. 3 
bis, comma 7, del d.l.vo n. 502/1992. 
(51) 
Cos� 
Cass. 
civ. 
Sez. 
unite, 
n. 
2065/2003, 
cit., 
Cass. 
civ. 
Sez. 
un. 
19 
dicembre 
2014, 
n. 
26938 
(che 
qualifica 
il 
provvedimento che 
non conferma 
l'incarico in base 
alla 
verifica 
dei 
risultati 
di 
gestione 
come 
atto discrezionale 
di 
alta 
amministrazione, espressione 
di 
poteri 
pubblicistici, cui 
sono correlati 
interessi 
legittimi 
del 
privato) e 
Cass. civ. Sez. u. 19 dicembre 
2014, n. 26938 (sempre 
a 
proposito del 
provvedimento che non conferma l'incarico). 
(52) Cos�, ancora, Cass. civ. Sez. unite, n. 2065/2003, cit. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


il 
parere 
del 
sindaco o della conferenza dei 
sindaci 
di 
cui 
all'art. 3, comma 
14, 
ovvero, 
per 
le 
aziende 
ospedaliere, 
della 
Conferenza 
di 
cui 
all'art. 
2, 
comma 2 bis, procede 
o meno alla conferma entro i 
tre 
mesi 
successivi 
alla 
scadenza 
del 
termine". 
in 
relazione 
a 
queste 
disposizioni 
le 
Sezioni 
Unite 
hanno chiarito che 
il 
rapporto in questione 
� 
s� 
di 
diritto privato, ma tuttavia, 
avvenendo la nomina del 
direttore 
generale 
previo esperimento di 
un procedimento 
amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto discrezionale 
di 
alta amministrazione, espressione 
di 
poteri 
pubblicistici 
cui 
sono correlati 
in capo al 
privato interessi 
legittimi, analoga natura ha il 
provvedimento previsto 
dal 
citato art. 3 bis, comma 6, in base 
al 
quale 
le 
regioni, trascorso diciotto 
mesi 
dalla 
nomina 
e 
previa 
verifica 
dei 
risultati 
amministrativi 
e 
di 
gestione, 
dispongono 
la 
conferma 
dell'incarico 
o 
la 
risoluzione 
del 
relativo 
contratto, con la conseguenza che 
l'impugnazione 
da parte 
del 
direttore 
generale 
dell'atto di 
risoluzione 
rientra nella giurisdizione 
del 
Giudice 
amministrativo. 
L'ipotesi 
della risoluzione 
del 
contratto di 
lavoro per 
gravi 
motivi 


o per 
violazione 
di 
legge 
o dei 
principi 
di 
buon andamento o di 
imparzialit�, 
di 
cui 
all'art. 3 bis, comma 7, sopra richiamato � 
di 
contro equiparabile 
alla 
risoluzione 
per 
inadempimento 
codicistica 
e 
coinvolge 
perci� 
situazioni 
di 
diritto 
soggettivo tutelabili 
davanti 
al 
giudice 
ordinario (Cass. 16 aprile 
1998 
n. 
3882, 
23 
aprile 
1998 
n. 
4214, 
24 
febbraio 
1999 
n. 
100, 
5 
aprile 
2000 
n. 
107, 
6 
maggio 
2003 
n. 
6854, 
Cass. 
S.U. 
28 
luglio 
2004 
e 
Cass. 
S.U. 
26 
gennaio 
2011 n. 1767, tutte cit.)�. 
6. Conclusioni. 
dall�analisi 
condotta 
emerge 
la 
complessit� 
dei 
compiti 
e 
delle 
responsabilit� 
del direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

il 
direttore 
generale 
� 
dotato di 
notevoli 
poteri, configurandosi 
come 
una 
sorta 
di 
monarca 
dell�ente. Va 
altres� 
tenuto conto che 
gli 
enti 
sono, specie 
le 
AASSll, 
di 
gigantesche 
dimensioni, 
con 
un 
budget 
a 
volte 
superiore 
a 
quello 
di 
un 
ministero 
o 
a 
una 
regione 
di 
piccole 
dimensioni. 
A 
titolo 
di 
esempio 
l�ASl 
di 
Salerno 
-ed 
analoghe 
considerazioni 
valgono 
per 
l�ASl 
napoli 
1 
Centro, l�ASl 
napoli 
2 nord e 
l�ASl 
napoli 
3 Sud - abbraccia 
una 
popolazione 
di 
oltre 
un milione 
e 
centomila 
residenti, ha 
oltre 
settemila 
e 
duecento 
dipendenti, entrate 
di 
parte 
corrente 
di 
oltre 
un miliardo e 
seicentomila 
euro 
ed oltre milleottocento posti letto. 


Si 
� 
gi� 
fatto cenno alla 
circostanza 
che, in media, la 
durata 
in carica 
di 
un direttore 
generale 
non � 
molto lunga. E 
ci� � 
sintomatico del 
fatto che 
il 
cordone ombelicale con gli organi politici non � stato del tutto reciso. 


la 
recente 
modifica 
delle 
modalit� 
di 
nomina 
operata 
con il 
d. l.vo n. 
171/2016 - con la 
istituzione 
di 
un albo nazionale 
degli 
idonei 
- mira 
ad una 
maggiore 
professionalizzazione 
del 
ruolo e 
ad una 
omogeneizzazione 
dei 
requisiti. 
Ad una 
prima 
lettura 
le 
modifiche 
appaiono modeste, proseguendosi 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


in un forte 
centralismo. le 
regioni, nella 
cui 
responsabilit� 
gestoria 
(e 
di 
conseguenza 
politica, 
di 
fronte 
al 
corpo 
elettorale) 
ricade 
la 
materia, 
subiscono 
forti limiti nella scelta del direttore generale. 


Sarebbe 
auspicabile 
un ripensamento delle 
dimensioni, favorendo altres� 
la 
formazione 
di 
un management 
spiccatamente 
tecnico, autonomo sia 
dalla 
politica che dalla categoria sanitaria. 


Solo l�esperienza 
dir� 
se 
si 
� 
riusciti 
nell�intento di 
creare 
una 
dirigenza 
attrezzata ed autonoma dalla politica. 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


L�actio finium regundorum 
in materia di accesso 
ai documenti della Pubblica Amministrazione 


Michelangelo Strazzeri* 


SoMMario: 1. Premessa - 2. il 
rapporto tra accesso civico e 
documentale 
ante 
Foia 



3. Verso il 
nuovo concetto di 
trasparenza amministrativa: una chiave 
di 
lettura del 
diritto di 
accesso 
civico 
-4. 
L�inquadramento 
del 
diritto 
di 
accesso 
civico 
-5. 
La 
situazione 
post 
Foia: 
la �profondit�� della trasparenza condizionata. 
1. Premessa. 
il 
percorso 
di 
riforma 
avviato 
negli 
ultimi 
anni 
sul 
tema 
della 
trasparenza 
amministrativa, dapprima 
con l�approvazione 
del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
e 
poi 
con 
la 
legge 
Madia 
del 
7 
agosto 
2015, 
n. 
124 
e 
il 
d.lgs. 
25 
maggio 
2016, 


n. 
97, 
ha 
operato 
una 
profonda 
trasformazione 
degli 
istituti 
giuridici 
volti 
a 
garantire 
una 
conoscenza 
diffusa 
dell�operato 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
con l�obiettivo primario di 
un riordino e 
di 
una 
complessiva 
semplificazione 
della 
disciplina 
riguardante 
il 
diritto 
di 
accesso 
e 
gli 
obblighi 
di 
pubblicit�, 
trasparenza e diffusione delle informazioni. 
di 
fronte 
alla 
crescente 
attenzione 
e 
preoccupazione 
dell�opinione 
pubblica 
verso i 
fenomeni 
dilaganti 
d�illegalit� 
e 
corruzione 
nelle 
istituzioni 
pubbliche, 
il 
legislatore 
italiano, 
anche 
nel 
tentativo 
d�introdurre 
un 
nuovo 
sistema 
di 
controllo 
e 
standard 
pi� 
elevati 
di 
pubblicit�, 
ha 
offerto 
una 
risposta 
ispirata 
ai modelli normativi pi� maturi della tradizione anglosassone. 

un merito della 
riforma 
Madia 
� 
stato quello di 
aver affrontato il 
tema 
della 
trasparenza 
nell�ambito della 
pi� generale 
riforma 
della 
pubblica 
amministrazione 
anzi 
che 
dar 
luogo 
all�ennesima, 
sistematicamente 
inapprezzabile, 
novella 
parcellizzata 
che 
non 
avrebbe 
affatto 
colto 
l�esigenza 
collettiva 
di 
riorganizzazione 
dei rapporti tra lo Stato e il cittadino (1). 


(*) dottore 
in Giurisprudenza, ammesso alla 
pratica 
forense 
presso l�Avvocatura 
Generale 
dello Stato 
(con l�avv. St. Maria Gabriella Mangia). 


(1) Sul 
punto, il 
parere 
reso dal 
Consiglio di 
Stato, Sez. Consultiva 
per gli 
Atti 
normativi, del 
24 
febbraio 2016, n. 00515, ha 
evidenziato che 
�Una delle 
caratteristiche 
pi� interessanti 
del 
disegno riformatore 
� 
quella 
di 
affrontare 
la 
riforma 
dell�amministrazione 
pubblica 
come 
un 
tema 
unitario, 
anche 
se 
poi 
gli 
interventi 
si 
ripartiscono 
necessariamente 
nei 
singoli 
settori. 
Tale 
approccio 
appare 
innovativo 
rispetto al 
recente 
passato e 
prende 
spunto dai 
pi� importanti 
interventi 
riformatori 
di 
inizio e 
fine 
anni 
�90 
del 
secolo 
scorso. 
� 
stato 
correttamente 
segnalato 
che 
l�intervento 
mira 
a 
reagire 
a 
un 
diffuso 
modo 
di 
intendere 
il 
proprio ruolo da parte 
di 
molte 
pubbliche 
amministrazioni: un�idea di 
separazione 
di 
ciascuna amministrazione 
rispetto alle 
altre, con conseguente 
indifferenza per 
gli 
interessi 
curati 
dalle 
altre, se 
non la contrapposizione 
o la competizione. Si 
perde, cos�, il 
dovere 
per 
la parte 
pubblica di 
considerare 
le 
istanze, gli 
interessi 
e 
i 
diritti 
dei 
cittadini 
in modo unitario, seppure 
a diversi 
apparati 
amministrativi 
siano affidate 
distinte 
competenze: si 
vanifica, in altri 
termini, l�esigenza di 
presentarsi 
al cittadino con una voce sola, coerente nel tempo� 
(punto: 1.1). 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


Tuttavia, 
il 
trapianto 
dei 
modelli 
normativi 
stranieri 
sortisce 
effetti 
diversi 
in 
corrispondenza 
a 
quei 
presupposti 
sociali 
e 
culturali 
che 
contraddistinguono 
il popolo al quale sono applicati. 


nel 
caso italiano, la 
riforma 
che 
secondo il 
Governo avrebbe 
introdotto 
nel 
nostro 
ordinamento 
il 
Freedom 
of 
information 
act 
(Foia) 
statunitense, 
purtroppo, 
si 
scontra 
con 
la 
cultura 
della 
segretezza 
di 
chi 
gestisce 
gli 
apparati 
pubblici, 
la 
quale 
rischia 
di 
svuotare 
la 
portata 
significativa 
delle 
nuove 
norme 
e 
dar luogo ad un�interpretazione 
locale 
e 
disomogenea 
dei 
medesimi 
precetti 
giuridici (2). 


Secondo 
una 
nota 
metafora 
di 
Filippo 
Turati, 
la 
pubblica 
amministrazione 
dovrebbe 
essere 
una 
�casa di 
vetro� 
affinch� 
tutto ci� che 
sta 
all�interno sia 
sempre e costantemente visibile. 


Tale 
obiettivo programmatico per� � 
ostacolato dalla 
parete 
culturale 
del 
segreto che 
tutt�ora 
impedisce 
ai 
nobili 
�muratori 
del 
diritto� 
di 
sostituire 
in 
quella casa le mura di cemento con vetri della trasparenza. 


Cos�, in mancanza 
di 
una 
seria 
sensibilizzazione 
della 
dirigenza 
pubblica 
sul 
rinnovato rapporto con i 
cittadini, nonch� 
in assenza 
di 
un aumento delle 
risorse 
destinate 
a 
finanziare 
la 
realizzazione 
di 
sistemi 
efficienti 
d�informazione 
pubblica, l�indirizzo politico sulla 
trasparenza 
rischia 
di 
non essere 
attuato 
e 
di 
lasciar 
persistere 
quel 
malcontento 
generalizzato 
della 
collettivit� 
sull�esigenza 
di 
un maggiore 
controllo dell�azione 
amministrativa 
e 
dell�utilizzo 
corretto delle risorse pubbliche. 


la 
pubblicit�, 
si 
tenga 
presente, 
� 
un 
corollario 
indefettibile 
del 
principio 
di 
democrazia 
che 
contribuisce 
alla 
diffusione 
d�informazioni 
politicamente 
rilevanti 
e 
stimola 
il 
dibattito 
pubblico, 
condizionando 
ampiamente 
l�esercizio 
del 
voto 
e 
mirando 
ad 
evitare 
che 
il 
processo 
democratico 
scada 
in 
forme 
oclocratiche 
di potere. 


l�ignoranza 
e 
il 
disinteressamento collettivo, ben si 
sa, rispondono alle 
esigenze 
di 
stabilit� 
d�ogni 
potere 
e 
quest�ultimo, a 
volte, non solo si 
giova, 
ma 
anche 
fomenta 
il 
muro dell�opacit� 
per coprire 
inefficienze 
ed errori, oltre 
che, nei casi pi� gravi, le illegalit� nella gestione della cosa pubblica. 


nasce 
cos� 
un circolo vizioso in cui 
l�occultamento delle 
informazioni 
si 
fa 
tanto 
pi� 
ampio 
quanto 
pi� 
si 
diffonde 
la 
corruzione 
e 
il 
malaffare 
all�interno 
delle istituzioni. 


(2) 
A 
tal 
proposito 
� 
interessante 
l�opinione 
di 
G. 
GARdini, 
il 
paradosso 
della 
trasparenza 
in 
italia: dell�arte 
di 
rendere 
oscure 
le 
cose 
semplici, Federalismi.it, n. 1/2017, p. 18, secondo cui 
�l�accesso 
civico ex 
d.lgs. 97/16 con ogni 
probabilit� verr� accolto con molta resistenza da parte 
delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
del 
tutto 
impreparate 
a 
dare 
attuazione 
ad 
una 
forma 
di 
trasparenza 
cos� 
avanzata, 
le 
quali 
sfrutteranno 
appieno 
la 
propria 
discrezionalit� 
nell�operare 
il 
bilanciamento 
quando 
la richiesta di 
accesso civico verr� ad incrociare 
uno degli 
interesse-limite 
previsti 
dall�art. 5bis. Con 
altrettanta probabilit� la giurisprudenza amministrativa si 
mostrer� (quantomeno inizialmente) favorevole 
a 
interpretazioni 
restrittive 
dell�accesso 
civico 
generalizzato 
evitando 
ogni 
sindacato 
diretto 
sulla 
discrezionalit� tecnica e avallando prassi autodifensive delle pubbliche amministrazioni�. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


Al 
di 
l� 
di 
tali 
considerazioni, pi� in generale, la 
diffidenza 
della 
burocrazia 
verso 
la 
visibilit� 
pubblica 
del 
suo 
operato 
� 
un�eredit� 
culturale 
del 
segreto 
d�ufficio 
(3) 
e 
fa 
parte 
della 
storia 
della 
pubblica 
amministrazione 
italiana. 


in un certo senso, potrebbe 
dirsi 
che 
la 
previsione 
normativa 
del 
segreto 
ha 
radicato un �sentimento di 
appartenenza� 
della 
funzione 
pubblica 
nell�impiego 
civile 
dello Stato. E 
ci� sulla 
scorta 
della 
retriva 
riflessione 
secondo cui 
la 
conoscenza 
e 
la 
partecipazione 
del 
cittadino 
non 
possono 
avere 
altro 
risvolto 
se 
non quello di 
prestare 
il 
fianco a 
critiche 
sull�esercizio del 
potere 
pubblico, 
recando pregiudizio alla credibilit� e alla legittimazione delle istituzioni. 


di 
certo, una 
siffatta 
chiusura 
non � 
confacente 
al 
modello occidentale 
di 
democrazia 
liberale 
che 
persegue 
gli 
scopi 
di 
accountability, partecipacition 
e legittimancy. 


la 
rinnovata 
concezione 
della 
trasparenza, 
come 
si 
vedr�, 
interpreta 
la 
visibilit� 
del 
potere 
e 
la 
pubblica 
comprensione 
del 
suo esercizio come 
il 
migliore 
strumento di legittimazione democratica del potere medesimo. 

Sul 
versante 
opposto, 
comunque, 
va 
evidenziato 
che 
i 
sistemi 
liberali 
non 
riconoscono il 
diritto individuale 
d�essere 
informato d�ogni 
cosa, anche 
di 
ci� 
che 
genera 
e 
diffonde 
confusione 
e 
disorientamento 
a 
scapito 
dell�ordine 
pubblico 
e della solidit� degli apparati dello Stato. 


Quando 
si 
parler� 
di 
trasparenza, 
almeno 
in 
questa 
sede, 
non 
si 
intender� 
affatto 
una 
total 
dislocure 
di 
tutto 
ci� 
che 
� 
noto 
alle 
pubbliche 
amministrazioni. 


l�informazione 
deve 
infatti 
illuminare 
e 
non accecare 
quanti 
siano interessati 
alla 
cosa 
pubblica. Se 
essa 
fosse 
assoluta 
ed illimitata 
- o meglio: 
incontrollata 
-sarebbe 
l�origine 
di 
turbamento 
nei 
singoli 
e 
di 
sentimenti 
sovversivi nella societ�. 

Per evitare 
tali 
ripercussioni 
negative 
� 
opportuno che 
vengano definiti 
in modo chiaro e 
preciso i 
confini 
della 
trasparenza, ovvero quegli 
interessi 
protetti 
che 
devono 
essere, 
in 
tutto 
o 
in 
parte, 
preferiti 
all�esigenza 
di 
pubblicit� 
delle 
informazioni, dei 
dati 
e 
dei 
documenti 
detenuti 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni. 


in realt�, la 
difficolt� 
di 
prevedere 
in astratto quali 
categorie 
d�informazioni 
possono 
animare 
tensioni 
individuali 
o 
suscitare 
agitazioni 
collettive 
costituisce 
un�altra 
premessa 
storica 
italiana 
-o 
pi� 
propriamente 
dell�Europa 
continentale 
civil 
law 
- che 
ha 
favorito l�atteggiamento prudente 
della 
segretezza 
nella 
gestione 
dei 
poteri 
dello Stato, piuttosto che 
un regime 
normativamente 
organizzato di trasparenza. 


(3) il 
segreto d�ufficio � 
stato per lungo tempo vigente, sin dagli 
albori 
della 
Repubblica 
italiana, 
a 
partire 
dall�art. 15 del 
d.p.r. n. 3/1957, mentre 
il 
diritto di 
accesso si 
� 
affermato solo con la 
legge 
n. 
241/1990. dal 
punto di 
vista 
storico, invece, le 
prime 
civilt� 
trasparenti 
sono state 
le 
aree 
scandinave 
(in Finlandia 
nel 
1951, in norvegia 
e 
danimarca 
nel 
1970), e 
poi, sul 
modello del 
FoiA 
statunitense 
del 1966, i Paesi di cultura anglosassone (Canada, Australia e nuova zelanda). 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


norberto Bobbio sosteneva 
che 
�la trasparenza del 
potere 
� 
la pi� grave 
e pi� rovinosa tra le promesse non mantenute dalla democrazia�. 

invero, 
per�, 
l�odierno 
ordinamento 
italiano 
si 
presenta 
molto 
pi� 
maturo 
rispetto al 
passato e 
capace 
di 
soddisfare, almeno in astratto, l�esigenza 
conoscitiva 
dei consociati. 


la 
soluzione, pertanto, � 
rimessa 
ai 
destinatari 
dei 
precetti 
normativi 
del 
Foia 
italiano e 
va 
individuata 
nella 
condizione 
che 
venga 
abbandonato ogni 
approccio 
giuridico 
tradizionalista 
in 
favore 
di 
una 
lettura 
orientata 
ai 
principi 
costituzionali 
ed euro-unitari, in particolare, ai 
canoni 
di 
leale 
collaborazione, 
imparzialit� 
e 
buon 
andamento, 
altres� 
privilegiando 
quell�ottica 
che 
considera 
la 
legge 
come 
una 
lente 
rispetto alla 
luce: 
filtro che 
delle 
cose 
d� 
contezza 
e 
discernimento. 


2. il rapporto tra accesso civico e documentale ante Foia. 
Al 
fine 
di 
comprendere 
la 
natura 
e 
lo scopo del 
recente 
istituto dell�accesso 
civico, 
pare 
opportuno 
premettere 
brevi 
cenni 
sulla 
radice 
normativa 
che 
costituisce 
lo sfondo sul 
quale 
sono state 
inserite 
le 
novit� 
legislative 
in 
tema di trasparenza. 


urge 
infatti 
un�analisi 
d�insieme 
che 
tenga 
conto 
della 
sistemazione 
temporale 
delle 
riforme 
e 
dell�evoluzione 
del 
concetto 
di 
trasparenza, 
poich�, 
in 
effetti, 
nell�ordinamento 
vigente 
convivono 
istituti, 
alcuni 
recenti 
ed 
altri 
pi� 
risalenti, 
che 
prevedono 
presupposti 
diversi 
per 
l�accesso 
alle 
informazioni 
detenute 
dalla 
pubblica 
amministrazione 
e 
che 
hanno 
destato 
confusione 
interpretativa 
a 
causa 
della 
sovrapposizione 
dei 
rispettivi 
ambiti 
di 
applicazione 
(4). 


Andando con ordine, il 
nostro Paese, nel 
solco del 
modello continentale 
civil 
law, ha 
introdotto il 
diritto di 
accesso c.d. �documentale� 
con la 
legge 
n. 
241/1990, ancora in vigore. 

Tale 
diritto 
� 
anzitutto 
�procedimentale� 
poich� 
riconosciuto 
al 
privato 
per 
meglio 
tutelare 
le 
proprie 
ragioni, 
in 
chiave 
partecipativa 
e/o 
difensiva, 
attraverso 
la 
cognizione 
degli 
atti 
acquisiti 
al 
procedimento 
che 
lo 
riguardano. 
d�altra 
parte, 
poi, 
� 
anche 
un 
diritto 
autonomo, 
non 
procedimentale, 
volto 
a 
promuovere 
l�imparzialit� 
ed 
accrescere 
la 
trasparenza 
dell�attivit� 
amministrativa. 


Quanto alla 
sfera 
di 
legittimazione 
soggettiva, ai 
sensi 
dell�art. 22, co. 1, 
lett. b), della 
predetta 
legge, il 
diritto di 
accesso documentale 
non � 
libero ed 
incondizionato, 
ma 
riservato 
ai 
soli 
portatori 
di 
un 
�interesse 
diretto, 
concreto 
ed 
attuale, 
riconducibile 
ad 
una 
posizione 
giuridica 
tutelata 
e 
collegata 
al 
documento 
al quale � chiesto l'accesso�. 


(4) A 
tal 
riguardo, � 
interessante 
la 
metafora 
di 
S. VillAMEnA, in il 
c.d. Foia 
(o accesso civico 
2016) ed il 
suo coordinamento con istituti 
consimili, in Federalismi.it, n. 23/2016, p. 2., che 
paragona 
la 
riforma 
sulla 
trasparenza 
ad un �sasso lanciato sullo stagno� 
poich� 
essa 
si 
inserisce 
in un contesto 
normativo preesistente ed ancora vigente, nei cui confronti non pu� che produrre effetti rilevanti. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


in altri 
termini, l�impostazione 
seguita 
dalla 
legge 
n. 241/1990 evidenzia 
la 
�strumentalit�� 
del 
diritto 
d�accesso 
alla 
protezione 
di 
un 
bene 
della 
vita 
che 
non � 
la 
conoscenza 
in s�, non bastando un mero interesse 
di 
fatto o una 
semplice 
curiosit� 
d�informazione, bens� 
una 
situazione 
giuridica 
individuale 
meritevole di tutela (5). 


un 
tale 
regime 
normativo 
presenta 
la 
peculiarit� 
di 
subordinare 
l�accesso 
all�idonea 
rappresentazione 
della 
situazione 
individuale 
d�interesse 
qualificato, 
che 
pertanto il 
soggetto interessato � 
chiamato a 
dimostrare 
mediante 
l�assolvimento 
dell�obbligo di motivazione dell�istanza previsto dalla stessa legge. 


A 
tal 
proposito, � 
importante 
sottolineare 
che 
la 
motivazione 
non si 
configura 
quale 
mero requisito formale, ma 
acquista 
valenza 
sostanziale 
poich�, 
essendo collegata 
alla 
necessit� 
di 
un�indagine 
conoscitiva 
dell�interesse 
privato, 
esprime 
quel 
potere 
di 
convincimento tanto pi� importante 
quanto pi� 
la 
valutazione 
di 
detto interesse 
si 
presta 
a 
margini 
ampi 
di 
apprezzamento e 
discrezionalit� amministrativa. 


Quanto sopra 
esposto mostra 
una 
radice 
normativa 
e 
culturale 
che 
ha 
sostenuto 
una 
trasparenza 
�condizionata� 
alla 
tutela 
d�interessi 
individuali 
ed 
ha 
mantenuto ferma 
la 
segretezza 
di 
tutto quanto non potesse 
dirsi 
�soggettivamente 
rilevante�. 


Si 
tratta 
quindi 
di 
un 
indirizzo 
antitetico 
al 
valore 
puramente 
pubblicistico 
della 
trasparenza, 
inteso 
quale 
favor 
per 
la 
diffusione 
delle 
conoscenze 
idonee 
a 
consentire 
un 
controllo 
esteso 
e 
diffuso 
sulla 
legalit� 
dell�azione 
amministrativa 
(6). 


Tutto 
ci� 
premesso, 
i 
primi 
passi 
verso 
la 
nascita 
di 
un 
modello 
normativo 
a 
favore 
di 
un 
rinnovato 
concetto 
di 
trasparenza 
vanno 
individuati 
dapprima 
nel 
settore 
ambientale 
(7), 
e 
poi, 
con 
riguardo 
agli 
altri 
settori, 
a 
partire 
dall�entrata 
in 
vigore 
del 
d.lgs. 
14 
marzo 
2013, 
n. 
33 
(noto 
come: 
�decreto 
trasparenza�), 
il 
quale, 
in 
particolare, 
si 
� 
caratterizzato 
per 
la 
presenza 
di 
due 
paradigmi 
di 
riferimento 
(c.d. 
�sistema 
doppio 
binario�), 
strettamente 
correlati 
tra 
loro: 
i 
doveri 
di 
pubblicazione 
attiva 
della 
pubblica 
amministra


(5) Cos�, la 
sentenza 
del 
Consiglio di 
Stato, sez. V, 14 settembre 
2017, n. 4346: 
�il 
diritto all'accesso 
documentale 
- pur 
essendo finalizzato ad assicurare 
la trasparenza dell'azione 
amministrativa ed 
a 
favorirne 
lo 
svolgimento 
imparziale 
-non 
si 
configura 
come 
un'azione 
popolare, 
esercitabile 
da 
chiunque, 
indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata�. 
inoltre, l�evoluzione 
giurisprudenziale 
ha 
chiarito e 
riempito i 
contenuti 
del 
diritto di 
accesso documentale, 
affermando 
che 
l�interesse 
sotteso 
all�accesso, 
oltre 
che 
differenziato, 
dev�essere 
altres�: 
serio, 
personale, 
tangibile 
e 
non emulativo (ex 
multis: 
sent. CdS, Sez. Vi, 30 settembre 
1998, n. 1344; 
sent. CdS, 
Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7; sent. CdS, Sez. V, n. 5873/2004). 


(6) Ci� peraltro � 
confermato dall�art. 24, co. 3, della 
legge 
n. 241/1990, che 
sancisce 
l�inammissibilit� 
delle 
richieste 
d�accesso preordinate 
ad un controllo generalizzato dell'operato delle 
pubbliche 
amministrazioni. 
(7) Si 
fa 
riferimento al 
c.d. �accesso ambientale�, disciplinato dal 
d.lgs. n. 39/1997, poi 
abrogato 
dal d.lgs. n. 195/2005, in attuazione della direttiva 2003/4/CE. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


zione 
e 
il 
diritto 
d�accesso 
c.d. 
�civico� 
sui 
dati 
e 
i 
documenti 
che 
quest�ultima 
ha 
omesso 
di 
pubblicare. 


Preliminarmente, 
si 
osserva 
che 
l�originario 
diritto 
di 
accesso 
civico, 
al 
pari 
di 
quello 
ambientale, 
si 
configurava 
come 
un�eccezione 
rispetto 
alle 
regole 
generali 
poste 
dalla 
legge 
n. 
241/1990, 
alla 
stregua 
del 
seguente 
ragionamento: 
posto 
che 
l�amministrazione 
ha 
l�obbligo 
di 
pubblicare 
certi 
dati, 
documenti 
ed 
informazioni, 
l�omesso 
adempimento 
di 
tale 
dovere 
comporta 
un 
corrispondente 
diritto 
di 
�chiunque� 
a 
richiedere 
i 
medesimi, 
senza 
dover 
motivare 
e 
dimostrare 
alcun 
interesse 
diretto, 
concreto 
ed 
attuale 
alla 
loro 
conoscenza. 


Cos�, 
in 
buona 
sostanza, 
seppur 
vero 
che 
il 
diritto 
di 
accesso 
ex 
d.lgs. 
n. 
33/2013 
inizia 
a 
concepire 
la 
conoscenza 
quale 
bene 
giuridico 
di 
per 
s� 
meritevole 
di 
tutela, 
a 
prescindere 
dall�esigenza 
di 
protezione 
di 
interessi 
individuali, 
tale 
diritto 
civico 
era 
riconosciuto 
limitatamente 
agli 
atti 
che 
l�amministrazione 
aveva 
l�obbligo 
giuridico 
di 
pubblicare, 
mentre 
per 
tutti 
gli 
altri 
rimaneva 
ferma 
l�applicabilit� 
del 
solo 
accesso 
documentale, 
strumentale 
rispetto 
alla 
tutela 
delle 
singole 
situazioni 
giuridiche 
(c.d. 
�modello 
compromissorio�) 
. 


Per 
tal 
via, 
il 
discrimen 
tra 
il 
diritto 
di 
accesso 
civico 
e 
quello 
documentale 
rimaneva 
semplice 
poich� 
non vi 
era 
alcuna 
sovrapposizione 
dell�ambito oggettivo 
di applicazione dei due istituti (8). 


la 
scelta 
del 
legislatore 
del 
2013 � 
stata 
quella 
di 
operare 
una 
sorta 
di 
selezione 
delle 
informazioni 
detenute 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni 
in base 
all�esistenza 
o meno di 
un interesse 
apprezzabile 
alla 
loro diffusione. il 
passaggio 
dall�interesse 
privato 
alla 
conoscenza 
all�interesse 
pubblico 
alla 
trasparenza 
era quindi solo parziale. 


Venivano 
distinte 
due 
categorie 
d�informazioni: 
da 
un 
lato, 
quei 
dati 
e 
documenti 
che 
il 
legislatore, con giudizio preventivo ed astratto, ha 
ritenuto 
meritevoli 
di 
conoscenza 
diffusa 
e 
che 
pertanto ha 
coperto con precisi 
doveri 
normativi 
di 
pubblicazione, 
la 
cui 
violazione 
comportava 
l�esercizio 
del 
diritto 
di 
accesso 
civico 
ex 
d.lgs. 
33/2013, 
automaticamente 
riconosciuto 
a 
chiunque, 
senza 
necessit� 
di 
motivazione 
e 
soprattutto 
d�indagine 
sull�esistenza 
di 
un 


(8) A 
tal 
riguardo la 
sentenza 
del 
Consiglio di 
Stato, sez. Vi, 20 novembre 
2013, n. 5515: 
�Le 
nuove 
disposizioni, dettate 
con d.lg. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di 
pubblicit�, trasparenza e 
diffusione 
di 
informazioni 
da 
parte 
delle 
p.a. 
disciplinano 
situazioni, 
non 
ampliative 
n� 
sovrapponibili 
a 
quelle 
che 
consentono l'accesso ai 
documenti 
amministrativi, ai 
sensi 
degli 
art. 22 ss. della l. 7 agosto 
1990 n. 241 
(�); solo in caso di 
omessa pubblicazione 
pu� essere 
esercitato, ai 
sensi 
dell'art. 5 d.lg. n. 
33/2013, 
il 
cd. 
"accesso 
civico", 
consistente 
in 
una 
richiesta 
-che 
non 
deve 
essere 
motivata 
-di 
effettuare 
tale 
adempimento, con possibilit�, in caso di 
conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di 
ricorrere 
al 
giudice 
amministrativo (�). 
Diversamente, l'accesso ai 
documenti 
amministrativi, disciplinato 
dagli 
art. 
22 
ss. 
della 
l. 
7 
agosto 
1990 
n. 
241 
� 
riferito, 
invece, 
al 
diritto 
degli 
interessati 
di 
prendere 
visione 
ed estrarre 
copia di 
documenti 
amministrativi, intendendosi 
per 
interessati 
tutti 
i 
soggetti 
che 
abbiano un interesse 
diretto, concreto ed attuale, corrispondente 
ad una situazione 
giuridicamente 
tutelata 
e 
collegata al 
documento al 
quale 
� 
chiesto l'accesso. in funzione 
di 
tale 
interesse 
la domanda di 
accesso deve essere opportunamente motivata�. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


interesse 
individuale 
da 
tutelare; 
dall�altro, tutti 
i 
restanti 
documenti 
caratterizzati 
per l�assenza 
d�interesse 
pubblico alla 
diffusione, la 
cui 
ostensione 
e 
conoscenza 
poteva, 
tuttavia, 
rispondere 
occasionalmente 
alla 
protezione 
d�interessi 
individuali, 
comunque 
meritevoli 
di 
tutela 
mediante 
l�accesso 
documentale 
ai sensi della legge n. 241/1990. 


Per quest�ultimi, numericamente 
prevalenti, la 
valutazione 
dell�interesse 
-non 
pubblico, 
ma 
privato 
-non 
era 
affrontata 
col 
giudizio 
preventivo 
ed 
astratto 
del 
legislatore, 
bens� 
da 
parte 
dell�amministrazione, 
con 
sindacato 
successivo 
e 
discrezionale, eseguito in concreto e 
su specifica 
istanza 
di 
accesso 
documentale 
formulata 
dal 
singolo, peraltro motivata 
con la 
rappresentazione 
dell�interesse diretto, concreto ed attuale all�ostensione del documento. 


in 
poche 
parole, 
mentre 
il 
diritto 
di 
accesso 
civico 
ex 
art. 
5, 
co. 
1, 
del 
d.lgs. 
n. 
33/2013 
faceva 
da 
contraltare 
ai 
doveri 
di 
pubblicazione 
previsti 
dallo 
stesso decreto, l�assenza 
di 
quest�ultimi 
veniva 
controbilanciata 
dal 
diritto di 
accesso documentale 
dei 
soggetti 
interessati 
ai 
sensi 
degli 
artt. 22 e 
ss. della 
l. 


n. 241/1990. 
3. 
Verso 
il 
nuovo 
concetto 
di 
trasparenza 
amministrativa: 
una 
chiave 
di 
lettura 
del diritto di accesso civico. 
il 
sistema 
sopra 
descritto in materia 
di 
accesso ha 
rappresentato la 
struttura 
normativa 
di 
base 
sulla 
quale 
il 
legislatore 
ha 
costruito l�odierno modello 
di 
trasparenza 
amministrativa 
mediante 
le 
modifiche 
del 
decreto n. 33/2013, 
introdotte 
ad opera 
del 
d.lgs. delegato 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione 
della legge 7 agosto 2015, n. 124. 


il 
nuovo impianto, ispirandosi 
al 
modello d�oltreoceano del 
Freedom 
of 
information 
act, 
configura 
il 
diritto 
di 
accesso 
quale 
declinazione 
della 
libert� 
d�informazione 
che 
deve 
essere 
garantita 
a 
chiunque 
indipendentemente 
dalla 
titolarit� 
di 
situazioni 
giuridicamente 
rilevanti, in armonia 
con l�art. 10 della 
CEdu (9). 


Si 
tratta 
di 
un nuovo approdo evolutivo del 
concetto di 
trasparenza 
che 
ha 
segnato il 
passaggio dal 
bisogno di 
sapere 
al 
diritto di 
sapere, altres� 
superando 
il vecchio modello �condizionato� disegnato dalla legge n. 241/1990. 


A 
tal 
riguardo, 
� 
significativa 
la 
modifica 
dell�articolo 
1 
del 
decreto 
n. 


(9) Tale 
articolo cos� 
recita: 
�ogni 
persona ha diritto alla libert� d�espressione. Tale 
diritto include 
la 
libert� 
d�opinione 
e 
la 
libert� 
di 
ricevere 
o 
di 
comunicare 
informazioni 
o 
idee 
senza 
che 
vi 
possa essere 
ingerenza da parte 
delle 
autorit� pubbliche 
(�)�. Fermo restando che 
il 
secondo comma 
riconosce 
la 
potest� 
degli 
Stati 
di 
sancire, mediante 
la 
legge, le 
limitazioni 
necessarie 
alla 
salvaguardia 
degli interessi pubblici e privati ritenuti pi� rilevanti. 
del 
pari, l�art. 19 della 
dichiarazione 
universale 
dei 
diritti 
dell�uomo sancisce 
che 
�ogni 
individuo 
ha il 
diritto alla libert� di 
opinione 
e 
di 
espressione, incluso il 
diritto di 
non essere 
molestato per 
la 
propria opinione 
e 
quello di 
cercare, ricevere 
e 
diffondere 
informazioni 
e 
idee 
attraverso ogni 
mezzo e 
senza riguardo a frontiere�. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


33/2013, 
che 
ha 
definito 
il 
principio 
generale 
di 
trasparenza 
come 
�accessibilit� 
totale 
dei 
dati 
e 
documenti 
detenuti 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni, 
allo 
scopo 
di 
tutelare 
i 
diritti 
dei 
cittadini, 
promuovere 
la 
partecipazione 
degli 
interessati 
all�attivit� 
amministrativa 
e 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo 
sul 
perseguimento 
delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull�utilizzo 
delle 
risorse 
pubbliche�. 


� 
opportuno 
premettere 
sin 
da 
subito 
che 
una 
siffatta 
disposizione 
concentra 
l�esplicitazione 
del 
principio 
attraverso 
la 
descrizione 
del 
suo 
scopo 
piuttosto 
che 
del 
suo 
contenuto, 
rischiando 
di 
fare 
da 
sponda 
ad 
errori 
interpretativi 
che 
obiettivizzano 
la 
trasparenza 
come 
traguardo 
del 
diritto 
d�accesso 
anzi 
che 
come 
canone 
e 
principio 
guida 
nella 
sua 
concreta 
e 
corretta 
attuazione. 


Va 
segnalato che 
l�impostazione 
finalistica 
di 
un istituto giuridico costituisce 
la 
sua 
condizione 
esistenziale 
e, al 
contempo, un limite 
all�interpretazione 
ed applicazione 
delle 
sue 
norme; 
ci� malgrado, tale 
orientamento non 
va esasperato finanche a contravvenire alla ragione ispiratrice della riforma. 

la 
formulazione 
volutamente 
ampia 
(o meglio: 
in termini 
assoluti) della 
disposizione 
introduttiva 
del 
decreto 
trasparenza 
dimostra 
l�irrilevanza 
del-
l�interesse 
conoscitivo 
dell�individuo 
e 
lo 
scopo 
prevalente 
di 
perseguire 
la 
maggiore 
diffusione 
di 
tutto 
ci� 
che 
� 
noto 
alla 
pubblica 
amministrazione, 
sebbene 
non coperto da doveri proattivi di pubblicazione. 

in altri 
termini, il 
riconoscimento del 
diritto di 
accesso civico, libero ed 
incondizionato 
soddisfa, 
nel 
piccolo, 
l�interesse 
meramente 
conoscitivo 
del 
singolo, 
affinch� 
su 
larga 
scala 
vengano 
perseguiti 
gli 
obiettivi 
della 
democrazia 
partecipativa, della 
lotta 
alla 
corruzione, della 
libert� 
d�informazione, 
del 
ripristino del 
legame 
fiduciario tra 
la 
collettivit� 
e 
le 
istituzioni 
pubbliche, 
del 
miglioramento 
della 
qualit� 
dell�azione 
di 
quest�ultime 
e 
del 
rafforzamento 
della loro legittimazione. 


in 
tal 
senso, 
�accessibilit� 
totale� 
alle 
informazioni 
non 
vuol 
dire 
assenza 
di 
esclusioni 
e 
limitazioni 
all�accesso (di 
fatti 
previste 
dallo stesso decreto), 
ma 
significa 
invertire 
il 
rapporto 
tra 
l�ostensione 
e 
la 
segretezza 
dei 
documenti 
amministrativi, 
ragion 
per 
cui 
la 
prima 
dev�essere 
oramai 
la 
regola 
e 
la 
seconda 
un�eccezione. 


il 
principio generale 
di 
trasparenza, beninteso, ha 
una 
valenza 
estremamente 
costruttiva 
e 
dirimente 
piuttosto 
che 
limitante 
quale 
canone 
di 
scopo 
del 
nuovo impianto normativo, in quanto non � 
funzionalizzato, come 
in passato, 
alla 
tutela 
di 
beni 
della 
vita 
individuali, ma 
si 
traduce 
in un valore 
ordinamentale 
posto 
a 
monte 
come 
precondizione 
per 
la 
cura 
e 
il 
sostegno 
di 
molteplici 
interessi 
pubblici, 
valorizzando 
partecipazione 
e 
interazione 
dei 
consociati con le istituzioni, in maniera libera, consapevole e responsabile. 


4. L�inquadramento del diritto di accesso civico. 
Venendo 
alla 
descrizione 
del 
nuovo 
diritto 
di 
accesso 
civico, 
il 
legislatore 
ha 
optato 
per 
una 
bipartizione 
che 
ha 
differenziato 
due 
species 
normative 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


dell�unico istituto previsto dall�art. 5 del 
d.lgs. n. 33/2013, oramai 
comunemente 
denominate, 
per 
motivi 
di 
pura 
distinzione: 
diritto 
di 
accesso 
civico 
�semplice� e �generalizzato�. 


in realt�, soltanto il 
secondo rappresenta 
una 
novit�, mentre 
il 
primo, gi� 
disciplinato 
dal 
comma 
1 
dell�art. 
5, 
continua 
a 
consistere 
in 
un 
rimedio 
diffuso 
contro l�inottemperanza agli obblighi di pubblicazione. 


il 
limitrofe 
comma 
2 
dello 
stesso 
articolo, 
invece, 
cos� 
recita: 
�allo 
scopo 
di 
favorire 
forme 
diffuse 
di 
controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali 
e 
sull�utilizzo delle 
risorse 
pubbliche, nonch� 
di 
promuovere 
la partecipazione 
al 
dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto ad accedere 
ai 
dati 
e 
ai 
documenti 
detenuti 
dalle 
pubbliche 
amministrazioni, 
ulteriori 
rispetto 
a 
quelli 
oggetto di 
pubblicazione 
ai 
sensi 
del 
presente 
decreto, nel 
rispetto dei 
limiti 
relativi 
alla 
tutela 
degli 
interessi 
giuridicamente 
rilevanti 
secondo 
quanto 
previsto 
dall�art. 5-bis�. 


in 
effetti, 
tale 
disposizione 
assorbe 
del 
tutto 
quella 
sull�accesso 
semplice, 
ragion 
per 
cui 
il 
Consiglio 
di 
Stato 
in 
sede 
consultiva 
ha 
proposto 
di 
espungere 
quest�ultimo in favore di un�unica norma (10). 


Ciononostante, il 
legislatore 
ha 
preferito 
mantenere 
distinte 
le 
due 
disposizioni, 
quasi 
a 
voler 
sottolineare 
quella 
sottile 
diversit� 
di 
fondo 
in 
virt� 
della 
quale: 
mentre 
l�accesso 
semplice 
� 
un 
diritto, 
per 
cos� 
dire, 
�di 
reazione�, 
perch� 
con esso il 
privato risponde 
al 
mancato adempimento di 
un dovere 
della 
pubblica 
amministrazione, 
l�accesso 
generalizzato 
� 
un 
diritto 
�d�azione� 
poich� 
non vՏ 
alcun presupposto per il 
suo esercizio che 
resta 
assolutamente 
libero 
ed incondizionato. 


Tale 
differenza, peraltro, giustifica 
l�inapplicabilit� 
all�accesso semplice 
dei 
limiti 
e 
delle 
esclusioni 
previste 
dall�art. 5-bis, in quanto, come 
gi� 
detto, 
l�interesse 
pubblico 
alla 
diffusione 
delle 
informazioni 
coperte 
da 
doveri 
di 
pubblicazione 
� 
gi� 
stato 
pre-valutato 
in 
astratto 
dal 
legislatore, 
altres� 
confermando 
l�assenza 
di 
conflitti 
con altri 
interessi 
pubblici 
e 
privati 
meritevoli 
di tutela. 


in 
ogni 
caso, 
entrambe 
le 
forme 
di 
accesso 
non 
sono 
soggette 
all�obbligo 
di 
motivazione 
(11) 
e 
a 
limitazioni 
quanto 
alla 
legittimazione 
soggettiva 
dell�istante. 


Queste 
due 
regole, 
che 
non 
hanno 
eccezioni, 
assurgono 
a 
chiave 
di 
lettura 


(10) Si 
veda 
il 
gi� 
citato parere 
del 
Consiglio di 
Stato, Sez. Consultiva 
per gli 
Atti 
normativi, del 
24 febbraio 2016, n. 00515. 
(11) Pur non essendo la 
motivazione 
obbligatoria, essa 
presumibilmente 
resta 
facoltativa. inoltre, 
ai 
sensi 
dell�art. 
5, 
co. 
3, 
del 
decreto 
trasparenza, 
l�istanza 
di 
accesso 
deve 
identificare 
in 
maniera 
chiara 
e 
precisa 
i 
dati, 
le 
informazioni 
e 
i 
documenti 
dei 
quali 
si 
chiede 
l�accesso. 
Fermo 
restando, 
in 
ogni 
caso, 
che 
l�istanza 
�generica� 
o �esplorativa� 
non � 
tout 
court 
inammissibile, ma 
solo a 
condizione 
che 
l�amministrazione 
abbia 
invitato, per iscritto, il 
richiedente 
a 
ridefinire 
l�oggetto dell�istanza, e 
quest�ultimo 
non abbia 
fornito i 
chiarimenti 
richiesti. in tal 
caso, la 
sanzione 
dell�inammissibilit� 
pare 
proporzionata 
al 
tenore 
del 
requisito di 
contenuto-forma 
ed apprezzabile 
come 
una 
risposta 
adeguata 
ad un�impossibilit� 
oggettiva 
a 
consentire 
l�accesso, 
nonostante 
la 
buona 
e 
leale 
collaborazione 
dell�amministrazione. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


dell�accesso civico, potendo aiutare 
a 
spiegare 
il 
senso di 
alcuni 
aspetti 
del-
l�istituto. 

Ad 
esempio, 
sembra 
del 
tutto 
improprio 
l�aggettivo 
�civico� 
riferito 
al 
diritto 
di 
accesso, 
poich� 
esso 
non 
� 
affatto 
subordinato 
allo 
status 
civitatis 
del 
richiedente, ma 
spetta 
�a 
chiunque�, non solo perch� 
espressione 
della 
libert� 
d�informazione 
e 
del 
principio 
generale 
di 
trasparenza, 
ma 
anche 
sul 
presupposto 
che 
lo straniero, al 
pari 
del 
cittadino, ben pu� perseguire 
la 
lotta 
alla 
corruzione 
e 
partecipare, nonch� 
stimolare, il 
dibattito pubblico in favore 
del-
l�efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. 


in 
secondo 
luogo, 
si 
osservi 
una 
peculiarit� 
della 
disposizione 
sull�accesso 
generalizzato: 
spende 
e 
dedica 
larga 
parte 
dei 
suoi 
termini 
per definire 
gli scopi piuttosto che i contenuti del diritto. 

una 
siffatta 
formulazione, come 
gi� 
detto, si 
presta 
a 
letture 
che 
possono 
contraddire 
il 
principio 
generale 
di 
trasparenza, 
figurando 
l�elenco 
degli 
obiettivi 
d�interesse pubblico come limiti all�esercizio del diritto. 


in altre 
parole, il 
rischio sta 
nel 
fatto che 
l�amministrazione 
destinataria 
dell�istanza 
di 
accesso civico, e/o il 
giudice 
chiamato a 
risolvere 
un eventuale 
contenzioso, possano ritenere 
che 
la 
domanda 
debba 
essere 
respinta 
poich� 
la 
conoscenza 
dei 
documenti 
richiesti 
non 
possa 
dirsi 
utile 
ai 
fini 
del 
dibattito 
pubblico, n� 
volta 
a 
realizzare 
un controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni 
istituzionali o sull�utilizzo delle risorse pubbliche. 


la 
suddetta 
interpretazione 
� 
errata 
poich� 
stimare 
la 
capacit� 
dell�accesso 
di 
perseguire 
un 
certo 
traguardo 
normativo 
implica 
un�indagine 
da 
parte 
dell�interprete 
anche 
sull�interesse 
individuale 
dell�istante, 
al 
fine 
di 
saggiarne 
la corrispondenza agli scopi d�interesse pubblico sanciti dalle norme. 


in senso contrario, potrebbe 
dirsi 
che 
l�utilit� 
pubblica 
della 
conoscenza 
di 
un certo documento amministrativo � 
un fatto oggettivo che 
non ha 
nulla 
a 
che vedere con l�utilizzo che ne far� l�istante. 


Cos� 
facendo, 
tuttavia, 
l�amministrazione 
si 
sostituisce 
al 
privato 
nella 
valutazione 
dei 
dati 
e 
delle 
notizie 
che 
sono interessanti 
per lui 
e 
per gli 
altri, 
frustrando la sua libert� d�essere informato. 


Sulla 
base 
di 
queste 
osservazioni, dovrebbe 
quindi 
escludersi 
�qualsiasi� 
indagine 
conoscitiva 
dell�amministrazione, perch� 
il 
principio di 
trasparenza, 
lo 
si 
ripete, 
concepisce 
la 
conoscenza 
come 
un 
bene 
giuridico 
gi� 
di 
per 
s� 
meritevole 
di 
tutela, anche 
quando quest�ultimo consiste 
nella 
soddisfazione 
di 
una 
semplice 
curiosit�, 
essendo 
sufficiente 
un 
�interesse 
terenziano� 
alla 
stregua 
del 
brocardo latino: 
homo sum 
humani 
nihil 
a me 
alienum 
puto 
(purch�, 
ovviamente, l�accesso generalizzato non ricada 
in uno dei 
casi 
tassativamente 
previsti dall�art. 5-bis) (12). 


(12) in evidente 
contrapposizione 
a 
tale 
ricostruzione 
del 
concetto di 
trasparenza 
amministrativa, 
le 
linee 
Guida 
AnAC (del. n. 1309/2016, All. 5) e 
la 
circolare 
n. 2/2017 del 
Ministero per la 
Semplifi

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


Altrimenti 
opinando dovrebbe 
rimettersi 
alla 
pubblica 
amministrazione 
il 
compito di 
verificare 
l�esistenza 
di 
un interesse 
soggettivo precipuamente 
volto al 
perseguimento di 
una 
finalit� 
pubblica, operando un giudizio presuntivo 
con deduzioni 
tratte 
da 
elementi 
esclusivamente 
indiziari, quali 
ad esempio 
la 
professione 
giornalistica 
o 
la 
vita 
politica 
dell�istante, 
nemmeno 
conosciute 
per via 
della 
motivazione 
(non obbligatoria), ma 
solo per la 
notoriet� 
del personaggio (13). 


una 
simile 
ricostruzione 
farebbe 
infatti 
riemergere 
�in 
concreto� 
l�obbligo 
di 
motivazionale 
alla 
stregua 
del 
vecchio modello della 
l. n. 241/1990, 


cazione 
hanno 
chiarito 
che 
deve 
ritenersi 
inammissibile 
la 
richiesta 
di 
accesso 
�manifestamente 
irragionevole�. 
Si 
noti 
che 
la 
valutazione 
della 
manifesta 
irragionevolezza 
dell�istanza 
di 
accesso implica 
un�indagine 
e 
un giudizio di 
rilevanza 
dell�interesse 
conoscitivo che 
la 
richiesta 
mira 
a 
soddisfare. in questo senso, 
l�accesso generalizzato sarebbe 
sostanzialmente 
sottoposto ad un sindacato di 
�minima 
meritevolezza 
della 
tutela� 
dell�interesse 
individuale 
dell�istante, 
in 
contrasto 
col 
principio 
pubblicistico 
di 
trasparenza. 
una 
simile 
conclusione, 
peraltro, 
finisce 
per 
integrare 
in 
modo 
a-tecnico 
la 
lista 
delle 
esclusioni 
previste 
dall�art. 
5-bis 
e, 
in 
considerazione 
dell�innata 
reticenza 
di 
molte 
amministrazioni 
dello 
Stato 
a 
dar 
luogo 
all�accesso, rischia di porsi come serio ostacolo alla 
�hard road from reform to implementation�. 
Ad avviso di 
chi 
scrive, la 
valutazione 
dell�interesse 
individuale 
non pu� essere 
operata 
in assenza 
di 
strumenti 
idonei 
ad eseguirla, pertanto sarebbe 
opportuno che 
l�amministrazione, prima 
di 
negare 
l�accesso 
per 
manifesta 
irragionevolezza, 
inviti 
per 
iscritto 
il 
richiedente 
a 
rappresentare 
il 
proprio 
interesse 
mediante 
una 
motivazione 
quantomeno facoltativa, sebbene, cos� 
facendo, il 
sistema 
si 
traduce 
in un 
modello di trasparenza non dissimile da quello �condizionato� dell�accesso documentale. 


(13) 
l�Autorit� 
nazionale 
Anticorruzione, 
con 
delibera 
28 
dicembre 
2016 
n. 
1309, 
ha 
chiarito 
che 
l�istanza 
di 
accesso civico presentata 
personalmente 
o inviata 
per via 
telematica 
(fax, posta 
elettronica 
o certificata) � 
valida 
solo se 
sottoscritta 
e 
presentata 
insieme 
alla 
copia 
del 
documento identit� 
o 
firmata 
digitalmente 
ai 
sensi 
dell�art. 65, co. 1, lett. c) del 
CAd. l�amministrazione 
pertanto � 
sempre 
capace 
di 
conoscere 
l�identit� 
dell�istante. 
difatti, 
l�identificazione, 
anche 
se 
non 
� 
necessaria 
ai 
fini 
dell�esercizio del diritto, viene valutata come indispensabile per la corretta gestione delle domande. 
in 
ogni 
caso, 
la 
sanzione 
che 
segue 
alla 
violazione 
di 
un 
c.d. 
�requisito 
di 
contenuto-forma� 
va 
ponderata 
secondo criteri 
di 
proporzionalit� 
e 
ragionevolezza 
all�utilit� 
specifica 
che 
quest�ultimo assume 
ai 
fini 
dell�esercizio del diritto per il quale il requisito medesimo � posto. 
Considerato che 
il 
diritto di 
accesso civico spetta 
�a 
chiunque�, e 
che 
inoltre 
l�invio telematico del 
documento 
richiesto pu� essere 
sempre 
fatto al 
medesimo indirizzo di 
posta 
elettronica 
dal 
quale 
� 
pervenuta 
l�istanza, non si 
vede 
come 
un�esigenza 
meramente 
interna 
dell�amministrazione 
possa 
frustrare 
in toto 
l�esercizio del 
diritto in questione, per motivi 
non riconducibili 
all�assenza 
dei 
suoi 
presupposti 
costitutivi. 
Pertanto, tutte 
le 
volte 
che 
all�accesso possa 
darsi 
luogo senza 
aggravio per l�attivit� 
amministrativa, 
nonostante 
la 
mancata 
identificazione 
dell�istante, 
pare 
ragionevole 
l�accoglimento 
immediato 
del-
l�istanza. 
Va 
comunque 
detto che 
la 
necessit� 
di 
sapere 
l�identit� 
dell�istante 
� 
utile 
alla 
verifica 
dei 
soggetti 
che 
realizzano le c.d. �richieste di accesso massive�. 
Con 
riferimento 
a 
quest�ultime, 
le 
linee 
Guida 
AnAC 
(cit. 
All. 
5) 
e 
la 
circolare 
n. 
2/2017 
del 
Ministero 
per la 
Semplificazione 
della 
Funzione 
Pubblica 
hanno precisato che 
l�amministrazione 
� 
tenuta 
a 
consentire 
l�accesso generalizzato anche 
quando riguarda 
un numero cospicuo di 
documenti, a 
meno che, 
nel 
rispetto di 
un criterio di 
stretta 
interpretazione, non si 
ritenga 
che 
la 
richiesta 
importi 
un carico di 
lavoro 
che 
richiede 
un�attivit� 
di 
elaborazione 
e 
un arco di 
tempo tale 
da 
interferire 
con il 
buon funzionamento 
dell�amministrazione, in considerazione 
altres� 
della 
�rilevanza dell�interesse 
conoscitivo che 
la 
richiesta mira a soddisfare�. Per tal 
via, i 
casi 
di 
richieste 
di 
accesso aventi 
natura 
massiva 
finiscono 
per integrare, in senso a-tecnico, la lista dei limiti previsti dall�art. 5-bis. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


che 
pur non essendo requisito formale 
della 
domanda 
di 
accesso civico, sarebbe 
comunque 
una 
necessit� 
sostanziale 
al 
fine 
di 
chiarire 
l�utilit� 
pubblicistica 
dell�accesso all�informazione richiesta. 


in 
tal 
senso, 
osservando 
l�altra 
faccia 
della 
medaglia, 
anche 
l'assenza 
dell�obbligo di 
motivazione 
spiega 
l�irrilevanza 
qualitativa 
dell�interesse 
individuale 
ai fini dell�esercizio dell�accesso civico. 


infine, 
a 
sostegno 
delle 
argomentazioni 
suesposte, 
va 
sottolineato 
che 
porsi 
nell�ottica 
limitante 
dei 
canoni 
di 
scopo rischia 
di 
condurre 
all�ulteriore 
empasse 
logico dovuto al 
fatto che 
per lo straniero alcuni 
valori 
costituzionali 
perseguiti 
mediante 
la 
trasparenza 
amministrativa, come 
ad esempio il 
principio 
di democrazia partecipativa, possono avere una minore rilevanza. 

di 
conseguenza 
il 
riconoscimento 
del 
diritto 
di 
accesso 
generalizzato 
dovrebbe 
proporzionalmente 
ridursi 
per lo straniero rispetto che 
per il 
cittadino, 
in evidente 
contrasto al 
principio di 
non discriminazione 
in ordine 
alla 
libert� 
d�informazione. 


5. La situazione post Foia: la �profondit�� della trasparenza condizionata. 
il 
problema 
dell�indagine 
sull�utilit� 
pubblicistica 
della 
conoscenza 
dei 
documenti 
amministrativi 
non 
si 
pone 
per 
le 
richieste 
di 
accesso 
semplice, 
poich�, come 
visto, l�interesse 
pubblico alla 
conoscenza 
diffusa 
dell�atto coperto 
da 
un 
dovere 
di 
pubblicazione 
� 
gi� 
pre-valutato 
dal 
legislatore, 
con 
giudizio 
insindacabile da parte dell�amministrazione. 


Ci� 
conferma 
che 
non 
vՏ 
sovrapposizione 
tra 
le 
due 
forme 
di 
accesso 
civico sul versante dell�ambito oggettivo di applicazione. 


Purtroppo, altrettanto non pu� dirsi 
con riferimento ai 
medesimi 
rapporti 
tra l�accesso generalizzato e quello documentale. 

non 
vՏ 
chi 
non 
veda, 
infatti, 
che 
il 
documento 
amministrativo 
�concernente 
un�attivit� 
di 
pubblico 
interesse� 
ai 
sensi 
della 
l. 
n. 
241/1990 
(14) 
� 
sempre, 
contestualmente, 
un 
�documento 
detenuto 
dalla 
pubblica 
amministrazione, 
ulteriore 
rispetto 
a 
quelli 
oggetto 
di 
pubblicazione� 
e 
quindi 
potenzialmente 
ostensibile 
ai 
sensi 
dell�art. 
5, 
co. 
2, 
del 
d.lgs. 
33/2013. 


Peraltro, 
anche 
dal 
raffronto 
della 
disciplina 
prevista 
dai 
due 
istituti, 
emerge 
che 
entrambi 
gli 
strumenti 
di 
accesso 
abbracciano 
e 
condividono 
larga 
parte della sfera oggettiva di applicazione. 


nello specifico, l�art. 5 bis, co. 3, del 
decreto trasparenza, oltre 
ai 
casi 
di 
diniego previsti 
dai 
commi 
1 e 
2 (c.d. �limiti� 
o �eccezioni 
relative 
o qualifi


(14) l�art. 22, co. 1, lett. d), definisce 
il 
documento amministrativo: 
�ogni 
rappresentazione 
grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque 
altra specie 
del 
contenuto di 
atti, anche 
interni 
o 
non 
relativi 
ad 
uno 
specifico 
procedimento, 
detenuti 
da 
una 
pubblica 
amministrazione 
e 
concernenti 
attivit� di 
pubblico interesse, indipendentemente 
dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale�. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


cate�), sancisce 
che 
l�accesso generalizzato ҏ 
escluso nei 
casi 
di 
segreto di 
Stato 
e 
negli 
altri 
casi 
di 
divieti 
di 
accesso 
o 
divulgazione 
previsti 
dalla 
legge, 
ivi 
compresi 
i 
casi 
in cui 
l'accesso � 
subordinato dalla disciplina vigente 
al 
rispetto di 
specifiche 
condizioni, modalit� o limiti, inclusi 
quelli 
di 
cui 
all'articolo 
24, comma 1, della legge n. 241 del 1990� 
(c.d. �eccezioni assolute�). 


Sulla 
scorta 
di 
queste 
premesse 
pu� essere 
desunta 
la 
seguente 
conclusione: 
il 
diritto di 
accesso civico generalizzato ha 
una 
formulazione 
positiva 
dell�ambito oggettivo pi� ampia 
rispetto all�accesso documentale, ma 
al 
contempo, 
in negativo, presenta un maggior numero di limiti ed esclusioni. 


dato 
atto, 
quindi, 
che 
tutti 
i 
casi 
sussumibili 
all�accesso 
documentale 
rientrano 
potenzialmente 
nell�accesso 
generalizzato, 
ma 
non 
viceversa 
(15), 
in 
senso 
figurato, 
la 
sfera 
di 
applicazione 
di 
quest�ultimo 
si 
rappresenta 
come 
un 
cerchio concentrico di 
dimensioni 
pi� grandi 
che 
interamente 
comprende 
ed 
assorbe quello pi� piccolo dell�accesso documentale. 


Tuttavia, a 
scanso di 
equivoci, ci� non significa 
che 
nelle 
ipotesi 
di 
sovrapposizione 
normativa 
la 
lex 
posterior 
derogat 
priori, poich�, come 
visto, 
ai 
sensi 
dell�art. 5 bis, co. 3, l�accesso generalizzato � 
altres� 
escluso nei 
casi 
in 
cui, 
in 
via 
generale, 
le 
leggi 
vigenti 
subordinano 
l�accesso 
al 
rispetto 
di 
�specifiche condizioni e modalit��. 


Per tal 
via, considerato che 
la 
legge 
n. 241/1990 richiede 
quale 
apposite 
condizioni 
e 
modalit� 
per 
l�esercizio 
dell�accesso 
la 
sussistenza 
di 
un 
interesse 
diretto, 
concreto 
ed 
attuale, 
nonch� 
un�istanza 
debitamente 
motivata, 
si 
deduce 
che 
ogni 
qual 
volta 
si 
presenta 
una 
fattispecie 
sussumibile 
all�accesso documentale 
� 
ancora 
operante 
il 
modello condizionato a 
tutela 
di 
interessi 
individuali, 
sebbene a scapito della trasparenza amministrativa. 


da 
ultimo, 
la 
ricostruzione 
sopra 
descritta 
� 
stata 
avallata 
dalla 
giurisprudenza 
del 
Consiglio di 
Stato (16), la 
quale 
ha 
chiarito che 
�anche 
dopo l'entrata 
in 
vigore 
delle 
norme 
che 
disciplinano 
l'accesso 
civico 
generalizzato, 
permane 
un settore 
"a limitata accessibilit�", nel 
quale 
continuano ad applicarsi 
le 
pi� rigorose 
norme 
della l. 241/1990. in altri 
termini, se 
� 
vero che 
ormai 
� 
legislativamente 
consentito a chiunque 
di 
conoscere 
ogni 
tipo di 
documento 
o di 
dato detenuto da una pubblica amministrazione 
(oltre 
a quelli 
acquisibili 
dal 
sito web dell'ente, in quanto obbligatoriamente 
pubblicabili), 
nello stesso tempo, qualora la tipologia di 
dato o di 
documento non possa essere 
resa nota per 
il 
pericolo che 
ne 
provocherebbe 
la conoscenza indiscriminata, 
mettendo a repentaglio interessi 
pubblici 
ovvero privati, l'ostensione 
di 
quel 
dato e 
documento sar� resa possibile 
solo in favore 
di 
una ristretta cerchia 
di 
interessati 
(tranne 
nelle 
ipotesi 
in cui 
� 
legislativamente 
escluso l'ac


(15) 
All�inverso, 
infatti, 
i 
dati 
e 
documenti 
suscettibili 
di 
accesso 
generalizzato 
non 
rientrano 
sempre 
nella definizione normativa di documento amministrativo ai sensi della l. n. 241/1990. 
(16) Sentenza CdS, sez. Vi, 31 gennaio 2018, n. 651. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


cesso 
documentale) 
secondo 
le 
tradizionali 
e 
pi� 
restrittive 
regole 
recate 
dalla 


l. 241/1990�. 
d�altronde, 
diversamente 
opinando 
la 
parit� 
di 
rango 
gerarchico 
e 
di 
portata 
generale 
dell�art. 5, co. 2 del 
d.lgs. n. 33/2013 e 
degli 
artt. 22 e 
ss. della 
l. 


n. 241/1990 avrebbe 
suggerito l�applicazione 
del 
criterio cronologico di 
successione 
delle 
leggi 
nel 
tempo 
e 
la 
conseguente 
abrogazione 
in 
toto 
delle 
norme sull�accesso documentale in quanto pi� risalenti. 
in 
buona 
sostanza, 
la 
scelta 
del 
legislatore 
� 
stata 
quella 
di 
permettere 
l'accesso generalizzato ai 
fini 
di 
un controllo diffuso anche 
in assenza 
di 
un 
interesse 
manifesto 
dell�istante. 
Poi, 
per�, 
nel 
tentativo 
di 
tutelare 
gli 
interessi 
pubblici 
e 
privati 
che 
potessero essere 
messi 
in pericolo da 
forme 
di 
accesso 
indiscriminato ed indistinto, ha 
mitigato il 
neonato diritto con gli 
ampi 
limiti 
previsti 
dai 
commi 
1 e 
2 dell�art. 5-bis 
e, per altro verso, ha 
mantenuto in vita 
l'istituto dell'accesso agli atti 
ex 
l. n. 241/1990. 

in tal 
modo, sono rimasti 
fermi 
i 
rigorosi 
presupposti 
dell'ostensione, sia 
sotto 
il 
versante 
della 
dimostrazione 
della 
legittimazione 
e 
dell'interesse 
in 
capo al 
richiedente, sia 
sotto il 
profilo dell�inammissibilit� 
delle 
richieste 
preordinate 
ad 
un 
controllo 
generalizzato 
dell�operato 
della 
pubblica 
amministrazione. 


Cos� 
tracciato - nel 
segno della 
prevalenza 
del 
modello condizionato - il 
perimetro esterno dei 
due 
strumenti 
di 
accesso, se 
si 
considerano anche 
i 
confini 
interni 
relativi 
alle 
esclusioni 
e 
ai 
limiti 
previsti 
dalla 
legge, 
in 
effetti, 
resta 
ben poco del diritto civico generalizzato. 


Allo scopo di 
acquisire 
maggiore 
certezza 
sui 
contenuti 
di 
quest�ultimi, 
l�Autorit� 
nazionale 
Anticorruzione 
ha 
adottato, su delega 
normativa, la 
delibera 
28 dicembre 
2016, n. 1039, avente 
ad oggetto le 
�Linee 
Guida recanti 
indicazioni 
operative 
ai 
fini 
della definizione 
delle 
esclusioni 
e 
dei 
limiti 
all�accesso 
civico di 
cui 
all�art. 5 co. 2 del 
d.lgs. 33/2013�. in particolare, vengono 
distinte 
due 
tipologie 
di 
eccezioni 
all�accesso 
generalizzato: 
le 
eccezioni 
assolute e le eccezioni relative. 


le 
prime 
(anche 
dette: 
�esclusioni�) operano grazie 
al 
richiamo generale 
stabilito 
dall�art. 
5 
bis, 
comma 
3, 
e 
si 
caratterizzano 
perch� 
trovano 
fondamento 
in 
una 
norma 
di 
legge 
che 
esclude 
in 
toto 
l�accesso 
al 
fine 
di 
salvaguardare, 
in via 
generale 
e 
preventiva, interessi 
prioritari 
o fondamentali, oppure 
condiziona 
lo stesso a 
determinati 
presupposti, limiti 
e 
modalit� 
di 
esercizio, 
implicando l�applicazione 
della 
disciplina 
richiamata 
in luogo di 
quella 
del-
l�accesso generalizzato (17). 


(17) Solo la 
fonte 
primaria 
pu� giustificare 
una 
frustrazione 
del 
diritto di 
conoscere. Pertanto, a 
titolo esemplificativo, sono riconducibili 
ad eccezioni 
assolute: 
il 
segreto statistico disciplinato d.lgs. 
del 
6 settembre 
1989 n. 322 all�art. 9; 
il 
Segreto militare 
disciplinato dal 
R.d. 11 luglio 1941 n. 161; 
il 
segreto di 
Stato previsto dalla 
l. n. 124/2007; 
il 
segreto bancario di 
cui 
dall�art. 7 del 
d.lgs. 385/1993; 
il 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


le 
eccezioni 
relative 
(o 
�limiti�), 
invece, 
sono 
quelle 
in 
cui 
non 
opera 
una 
aprioristica 
esclusione 
normativa 
del 
diritto 
civico 
generalizzato, 
ma 
quest�ultimo 
risulta 
potenzialmente 
consentito, in tutto o in parte, a 
seguito del-
l�esito positivo di 
un�attivit� 
valutativa 
e 
discrezionale 
dell�autorit� 
pubblica 
consistente 
nel 
bilanciamento 
in 
concreto 
dell�interesse 
conoscitivo 
dell�istante 
con 
gli 
interessi 
pubblici 
e 
privati 
rispettivamente 
previsti 
e 
tutelati 
dai 
commi 
1 e 2 dell�art. 5 bis 
(18). 


Con riguardo a 
quest�ultimi, occorre 
precisare 
che 
l�accesso deve 
essere 
del 
tutto rifiutato qualora 
il 
diniego sia 
necessario per evitare 
un �pregiudizio 
concreto� 
alla tutela degli interessi elencati. 


Ci� significa, secondo le 
linee 
Guida, che 
la 
pubblica 
amministrazione 
non pu� negare 
l�accesso limitandosi 
a 
prefigurare 
un rischio meramente 
generico 
ed astratto, ma 
� 
tenuta 
a 
verificare, in concreto, che 
la 
dislocure 
del 
documento richiesto � 
idonea 
a 
determinare 
causalmente 
un pregiudizio, non 
soltanto possibile, bens� altamente probabile. 


in ogni 
caso, in luogo del 
rifiuto vanno sempre 
preferite 
- ove 
possibili 
le 
soluzioni 
alternative 
dell�accesso parziale, dell�accesso differito e 
dell�accesso 
con 
oscuramento 
delle 
parti 
sensibili, 
nonch�, 
nei 
casi 
dubbi, 
valorizzare 
il principio della tutela preferenziale dell�interesse conoscitivo. 


inoltre, a 
garanzia 
del 
rispetto dell�iter di 
giudizio sopra 
descritto, l�autorit� 
pubblica 
ha 
l�obbligo di 
motivare 
puntualmente 
le 
ragioni 
del 
diniego o 
della riduzione dell'accesso in forme alternative di ostensione. 


Tuttavia, l�attuale 
regime 
del 
procedimento di 
accesso prefigura 
la 
possibilit� 
di un rifiuto non motivato. 


in 
linea 
di 
principio, 
infatti, 
sebbene 
l�amministrazione 
� 
tenuta 
ad 
adottare 
un 
provvedimento 
espresso 
e 
motivato 
entro 
il 
termine 
di 
30 
giorni 
stabilito 
per 
la 
conclusione 
del 
procedimento, 
l�inosservanza 
di 
tale 
termine, 
seppur 
fonte 
di 
responsabilit� 
dirigenziale, 
produce 
tout 
court 
l�effetto 
di 
silenzio-
rigetto. 


l�inadempimento 
dovuto 
all�inerzia 
dell�amministrazione 
consente 
al-
l�istante 
l�attivazione 
della 
procedura 
di 
riesame 
o 
della 
tutela 
giurisdizionale. 


Ciononostante, 
sul 
piano 
dell�effettivit� 
del 
diritto 
civico, 
l�assenza 
di 
un 


segreto scientifico e 
il 
segreto industriale 
di 
cui 
all�art. 623 del 
c.p.; 
il 
segreto sul 
contenuto della 
corrispondenza 
previsto dall�art. 616 ss. del 
codice 
penale; 
il 
segreto professionale, secondo le 
disposizioni 
del 
codice 
di 
procedura 
penale; 
il 
segreto d�ufficio come 
disciplinato dall�art. 15 del 
d.p.r. n. 3/1957 ed 
altres� il segreto istruttorio in sede penale, disciplinato ai sensi dell�art. 329 c.p.p. 


(18) Si 
fa 
riferimento ai 
seguenti 
interessi 
pubblici: 
�a) la sicurezza pubblica e 
l'ordine 
pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e 
le 
questioni 
militari; d) le 
relazioni 
internazionali; e) la politica 
e 
la stabilit� finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione 
di 
indagini 
sui 
reati 
e 
il 
loro perseguimento; 
g) il 
regolare 
svolgimento di 
attivit� ispettive�; ed altres� 
ai 
seguenti 
interessi 
privati: 
�a) la 
protezione 
dei 
dati 
personali, in conformit� con la disciplina legislativa in materia; b) la libert� e 
la 
segretezza della corrispondenza; c) gli 
interessi 
economici 
e 
commerciali 
di 
una persona fisica o giuridica, 
ivi compresi la propriet� intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali�. 

lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


interesse 
qualificato, 
legato 
ad 
esigenze 
difensive 
concrete 
ed 
attuali 
del-
l�istante, 
comporta 
che 
quest�ultimo, 
nella 
maggior 
parte 
dei 
casi, 
secondo 
una 
logica 
di 
compromesso tra 
spese 
e 
benefici, si 
rifiuter� 
di 
sostenere 
il 
costo di 
attivazione dei rimedi per soddisfare la sua mera curiosit� conoscitiva. 


la 
motivazione 
� 
quindi 
importante 
anche 
per evitare 
che 
l�effetto di 
silenzio-
rifiuto finisca 
per frustrare 
ed abbattere 
quel 
sentimento partecipativo 
che aveva determinato il tentativo di accesso del cittadino. 

Per 
le 
stesse 
ragioni, 
mutatis 
mutandis, 
una 
motivazione, 
seppur 
sintetica, 
sarebbe 
nondimeno 
opportuna 
nei 
casi 
in 
cui 
l�accoglimento 
dell�istanza 
di 
accesso avvenga 
nonostante 
le 
opposizioni 
di 
soggetti 
controinteressati 
manifestanti 
situazioni 
individuali 
contrapposte 
all�interesse 
conoscitivo 
del-
l�istante. 


l�obbligo motivazionale 
si 
configura 
quindi 
come 
una 
garanzia 
generale 
della 
correttezza, 
imparzialit� 
e 
lealt� 
del 
sindacato 
amministrativo, 
rivestendo 
un ruolo che 
non � 
possibile 
ignorare 
finanche 
in quelle 
ipotesi 
in cui 
la 
spiegazione 
delle 
ragioni 
a 
sostegno del 
rifiuto possa 
in qualche 
modo disvelare 
il 
contenuto del documento richiesto (19). 


Tornando 
alla 
tecnica 
del 
bilanciamento 
d�interessi, 
l�AnAC 
ha 
inteso 
trattare 
in 
modo 
ampio 
l�argomento, 
partendo 
dalla 
definizione 
della 
distinzione 
tra 
l�accesso 
generalizzato 
e 
l�accesso 
agli 
atti 
ex 
l. 
n. 
241/1990 
(par. 
2.3). 


in particolare, confermando che 
i 
due 
istituti 
continuano a 
sussistere 
in 
parallelo operando sulla 
base 
di 
norme 
e 
presupposti 
diversi, ha 
sottolineato 
che 
�tenere 
ben distinte 
le 
due 
fattispecie 
� 
essenziale 
per 
calibrare 
i 
diversi 
interessi 
in 
gioco 
allorch� 
si 
renda 
necessario 
un 
bilanciamento 
caso 
per 
caso 
tra tali 
interessi. Tale 
bilanciamento �, infatti, ben diverso nel 
caso dell�accesso 
241 dove 
la tutela pu� consentire 
un accesso pi� in profondit� a dati 
pertinenti 
e 
nel 
caso dell�accesso generalizzato, dove 
le 
esigenze 
di 
controllo 
diffuso del 
cittadino devono consentire 
un accesso meno in profondit� (se 
del 
caso, 
in 
relazione 
all�operativit� 
dei 
limiti) 
ma 
pi� 
esteso, 
avendo 
presente 
che 
l�accesso 
in 
questo 
caso 
comporta, 
di 
fatto, 
una 
larga 
conoscibilit� 
(e 
diffusione) 
di dati, documenti e informazioni�. 


il 
postulato della 
minore 
capacit� 
esplorativa 
dell�accesso generalizzato, 
in grado di 
osservare 
la 
superficie, ma 
inidoneo a 
scendere 
in profondit�, attribuisce 
un 
giudizio 
di 
minor 
valore 
al 
diritto 
di 
accesso 
civico, 
generando 


(19) 
A 
titolo 
esemplificativo, 
si 
pensi 
al 
caso 
in 
cui 
un 
cittadino 
chieda 
di 
accedere 
all�autodichiarazione 
di 
un terzo che, al 
fine 
di 
ricoprire 
una 
certa 
carica 
dirigenziale 
pubblica, aveva 
falsamente 
affermato 
di 
non possedere 
condanne 
e 
carichi 
penali 
pendenti. in tal 
caso, la 
negazione 
dell�accesso per 
motivi 
legati 
a 
pregiudizi 
concreti 
ed 
altamente 
probabili 
ai 
danni 
del 
controinteressato 
potrebbe 
palesare 
l�informazione 
protetta. Per tal 
motivo, secondo le 
indicazioni 
delle 
linee 
Guida 
Anac, piuttosto che 
omettere 
la 
motivazione, 
l�amministrazione 
dovrebbe 
indicare, 
seppur 
genericamente, 
la 
categoria 
d�interesse 
pubblico 
o 
privato, 
la 
cui 
tutela 
� 
stata 
ritenuta 
pi� 
rilevante 
dell�interesse 
conoscitivo 
dell�istante. 

RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


confusione 
pratica, ma 
confermando, in definitiva, la 
prevalenza 
del 
modello 
condizionato. 


il 
rischio di 
un tale 
assunto � 
quello di 
dare 
origine 
ad un convincimento 
diffuso sulla 
secondariet� 
del 
diritto civico rispetto a 
quello documentale, generando 
una 
sorta 
di 
graduatoria 
tra 
diritti 
in cui 
l�uno � 
debole 
e 
l�altro pi� 
forte. 


Si 
osserva, 
comunque, 
che 
l�esigenza 
di 
ordinare 
i 
due 
diritti 
secondo 
una 
scala 
di 
valore 
sorge 
soltanto 
quando 
la 
fattispecie 
concreta 
ricade 
in 
una 
delle 
eccezioni 
relative 
previste 
dalla 
legge. Ci� sul 
presupposto che 
il 
giudizio di 
ponderazione 
impone 
che 
la 
compressione 
di 
un 
interesse 
di 
particolare 
rilievo 
pubblico o privato non possa 
giustificarsi 
in vista 
della 
soddisfazione 
di 
una 
mera 
curiosit�, ma 
richiede 
che 
vi 
sia 
una 
situazione 
giuridicamente 
rilevante 
da tutelare, a tal uopo rappresentata mediante apposita motivazione. 


Pertanto, il 
pericolo che 
si 
prefigura 
non � 
tanto legato alle 
conseguenze 
del 
riconoscimento 
della 
diversa 
intensit� 
e 
misura 
dei 
due 
tipi 
di 
accesso, 
quanto piuttosto � 
quello di 
avere 
scarsa 
contezza 
dell�estensione 
delle 
eccezioni 
relative 
che 
giustificano l�attivit� 
di 
ponderazione 
e 
il 
favor 
per il 
modello 
condizionato. 


l�ampiezza 
dei 
limiti, infatti, � 
tutt�ora 
rimessa 
alla 
discrezionalit� 
del-
l�amministrazione, 
con 
la 
conseguenza 
che 
l�interpretazione 
dell�autorit� 
pubblica 
� in grado di accrescere gli ambiti non aperti alla trasparenza. 

la 
tendenza 
verso 
un 
siffatto 
orientamento, 
seppur 
in 
modo 
del 
tutto 
giustificato, 
si 
evince 
in 
particolare 
con 
riferimento 
all�eccezione 
relativa 
prevista 
per 
la 
protezione 
dei 
dati 
personali, 
comune 
anche 
alla 
disciplina 
della 
l. 
n. 
241/1990. 


l�accesso generalizzato sarebbe 
in linea 
teorica 
consentito, previa 
ponderazione 
tra 
l�interesse 
alla 
trasparenza 
e 
quello 
alla 
riservatezza, 
nel 
rispetto 
delle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 


Ai 
sensi 
dell�art. 11 del 
Codice, i 
dati 
personali 
che 
sono stati 
raccolti 
e 
registrati 
per scopi 
determinati, espliciti 
e 
legittimi 
possono essere 
oggetto di 
altre 
operazioni 
di 
trattamento, purch� 
in modo compatibile 
con lo scopo originario. 


Stante 
una 
tale 
condizione, appare 
evidente 
che 
la 
comunicazione 
di 
dati 
personali 
a 
chi 
ne 
ha 
fatto richiesta 
non pu� avvenire 
senza 
verificare 
preventivamente 
la 
compatibilit� 
tra 
l�ulteriore 
trattamento che 
far� 
il 
richiedente 
e 
la finalit� originaria della raccolta del dato. 


Ci� 
posto, 
mentre 
nel 
caso 
di 
accesso 
documentale 
la 
motivazione 
spiega 
l�interesse 
e 
le 
finalit� 
difensive 
sottese 
all�accesso, 
nell�ipotesi 
di 
accesso 
generalizzato 
l�amministrazione 
� 
priva 
di 
criteri 
valutativi 
idonei 
ad 
eseguire 
l�indagine 
sul 
plausibile 
trattamento che 
verr� 
fatto del 
dato personale. in tali 
casi 
sembra 
opportuno prediligere 
il 
diniego in funzione 
precauzionale 
onde 
evitare 
che 
il 
richiedente, una 
volta 
ottenuta 
l�ostensione, possa 
diffondere 
i 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


dati 
personali 
dei 
terzi 
in modo arbitrario ed illegittimo, recando grave 
nocumento 
a quest�ultimi. 


Quanto 
sin 
ora 
descritto, 
in 
conclusione, 
fa 
emergere 
che 
l�evoluzione 
normativa 
sul 
piano degli 
strumenti 
di 
accesso non ha 
dato luogo a 
significative 
trasformazioni 
del 
sistema 
sulla 
trasparenza 
amministrativa, 
che 
resta 
prevalentemente 
confinato 
ad 
una 
dimensione 
proattiva 
legata 
agli 
obblighi 
di 
pubblicazione 
delle 
amministrazioni 
e 
reattiva 
per 
rimediare 
all�inottemperanza 
di quest�ultimi. 


Per 
quanto 
riguarda, 
invece, 
il 
controllo 
attivo 
e 
diffuso 
sulla 
legalit� 
dell�azione 
amministrativa 
e 
sull�utilizzo delle 
risorse 
pubbliche, le 
capacit� 
esplorative 
riconosciute 
ai 
singoli 
restano 
superficiali 
e 
dipendenti 
in 
larga 
misura 
dalla 
discrezionalit� 
amministrativa, facendo salva 
solamente 
la 
trasparenza 
condizionata alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive. 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


Attribuazione di un�opera d�arte, garanzia 
e rimedi nell�ordinamento giuridico italiano 


Thomas Jardin* 


SoMMario: 
1. 
Garanzia 
della 
paternit�: 
il 
contenuto 
della 
garanzia, 
la 
sua 
portata 
contrattuale 
e 
i 
diversi 
rimedi 
- 2. Come 
si 
opera la scelta fra i 
differenti 
rimedi? - 3. allegati: 1. 
riassunto 
delle 
caratteristiche 
di 
ogni 
azione; 
2. 
Vantaggi 
e 
svantaggi 
di 
ogni 
azione; 
3. 
Scelta 
tra i diversi rimedi. 

1. Garanzia della paternit�: il 
contenuto della garanzia, la sua portata contrattuale 
e i diversi rimedi. 
la 
garanzia 
della 
paternit� 
di 
un�opera 
fa 
riferimento 
ai 
documenti 
forniti 
dal 
venditore 
all�acquirente 
che 
attestano 
dell�attribuzione 
probabile 
dell�opera 
oggetto della 
vendita. in questo ambito, si 
deve 
menzionare 
l�articolo 64 Codice 
dei 
beni 
culturali 
che 
stabilisce 
l�obbligo per il 
venditore 
professionale 
di 
consegnare 
all�acquirente 
la 
documentazione 
che 
attesta 
l�autenticit� 
o la 
probabile attribuzione e la provenienza dell�opera venduta: 


�Chiunque 
esercita 
l'attivit� 
di 
vendita 
al 
pubblico, 
di 
esposizione 
a 
fini 
di 
commercio 
o 
di 
intermediazione 
finalizzata 
alla 
vendita 
di 
opere 
di 
pittura, 
di 
scultura, 
di 
grafica 
ovvero 
di 
oggetti 
d'antichit� 
o 
di 
interesse 
storico 
od 
archeologico, 
o 
comunque 
abitualmente 
vende 
le 
opere 
o 
gli 
oggetti 
medesimi, 
ha 
l'obbligo 
di 
consegnare 
all'acquirente 
la 
documentazione 
che 
ne 
attesti 
l'autenticit� 


o 
almeno 
la 
probabile 
attribuzione 
e 
la 
provenienza 
delle 
opere 
medesime; 
ovvero, 
in 
mancanza, 
di 
rilasciare, 
con 
le 
modalit� 
previste 
dalle 
disposizioni 
legislative 
e 
regolamentari 
in 
materia 
di 
documentazione 
amministrativa, 
una 
dichiarazione 
recante 
tutte 
le 
informazioni 
disponibili 
sull'autenticit� 
o 
la 
probabile 
attribuzione 
e 
la 
provenienza. 
Tale 
dichiarazione, 
ove 
possibile 
in 
relazione 
allanaturadell'opera 
o 
dell'oggetto, 
� 
apposta 
su 
copia 
fotograficadegli 
stessi�. 
in 
appresso 
vengono 
esposti 
il 
contenuto 
della 
garanzia 
[a)], 
la 
sua 
portata 
contrattuale [b)] e i diversi rimedi [c)]. 


a) Come si configura? 


l�attribuzione 
di 
un�opera 
d�arte 
ad un certo artista 
costituisce 
un esercizio 
complesso 
poich� 
gli 
elementi 
di 
cui 
tenere 
conto 
sono 
molti: 
le 
analisi 
sono svolte 
da 
specialisti 
di 
diversi 
settori, le 
opinioni 
di 
diversi 
periti 
si 
confrontano 
e 
infine 
perch� 
l�attribuzione 
dell�opera 
ha 
una 
grande 
influenza 
sul 
suo valore economico. 

il 
certificato d�autenticit� 
e 
la 
garanzia 
sono costituiti 
di 
diversi 
elementi 


(*) licenci� �s droit � l�universit� Paris ii Panth�on-Assas. 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


il 
cui 
scopo � 
di 
affermare 
con il 
pi� alto grado di 
probabilit� 
possibile 
la 
paternit� 
dell�opera. 
innanzitutto, 
il 
certificato 
e 
la 
garanzia 
sono 
basati 
sulla 
documentazione 
fornita 
dalla 
storia 
dell�arte, 
quindi 
rilevano 
i 
documenti 
dell�epoca 
che 
contengono 
informazioni 
sull�opera. 
Poi, 
l�attribuibilit� 
del-
l�opera 
ad un certo autore 
pu� essere 
confermata 
da 
analisi 
scientifiche, senza 
poter 
raggiungere 
una 
attribuibilit� 
certa. 
Questi 
elementi 
permettono 
di 
negare 
con certezza 
la 
paternit� 
di 
un�opera 
ma 
non permettono di 
accertare 
la 
paternit� 
di 
un�opera. infine, se 
l�opera 
d�arte 
� 
firmata, si 
pu� verificare 
l�autenticit� 
della 
sottoscrizione 
con 
una 
perizia 
grafica, 
se 
esistono 
delle 
scritture 
comparative attribuite all�artista in maniera certa. 


la 
garanzia 
della 
paternit� 
si 
configura 
differentemente 
per le 
opere 
anteriori 
alla 
Restaurazione 
da 
quelle 
posteriori 
alla 
Restaurazione. 
la 
differenza 
� 
che 
le 
prime 
normalmente 
non sono firmate 
ma 
sono pi� difficili 
da 
contraffare 
mentre 
le 
seconde 
sono spesso firmate 
ma 
anche 
pi� facilmente 
imitate 
quindi la loro garanzia di paternit� deve essere pi� completa. 

L�attribuzione delle opere anteriori alla restaurazione. 


la 
caratteristica 
principale 
delle 
opere 
d�arte 
anteriori 
alla 
Restaurazione 
� 
che 
non 
sono 
normalmente 
sottoscritte 
quindi 
la 
loro 
attribuzione 
deve 
fondarsi 
su 
altri 
elementi. 
Per 
queste 
opere, 
l�attribuzione 
� 
fondata 
principalmente 
su 
dei 
criteri 
forniti 
dalla 
scienza 
dell�arte 
chiamati 
i 
�dati 
morelliani� 
ma 
lo sviluppo delle 
tecniche 
scientifiche 
fornisce 
anche 
dei 
criteri 
accessori per completare l�attribuzione. 


i dati morelliani. 


Giovanni 
Morelli, 
un 
eminente 
storico 
dell�arte 
italiano, 
ha 
sviluppato 
un 
metodo 
di 
analisi 
dei 
dati 
stilistici 
delle 
opere 
d�arte, fondato sull�applicazione 
del 
rigore 
della 
scienza 
all�attribuzione 
delle 
opere 
d�arte. Tale 
metodo � 
diventato il 
criterio principale 
dell�attribuzione 
delle opere d�arte create fino alla Restaurazione. 

l�idea 
di 
Giovanni 
Morelli 
� 
di 
analizzare 
gli 
elementi 
secondari 
delle 
opere 
che 
secondo 
lui 
erano 
ripetuti 
dal 
pittore 
in 
maniera 
meccanica, 
erano 
degli 
stereotipi 
della 
mano 
del 
pittore. 
Questo carattere 
di 
stereotipo � 
molto importante 
nella 
teoria 
di 
Morelli 
dato che 
gli 
elementi 
principali 
possono essere 
facilmente 
copiati 
da 
altri 
artisti 
mentre 
i 
dettagli 
non ricevono la 
stessa attenzione da parte degli imitatori. 


Berenson, ispirato da 
Morelli, precis� i 
dati 
importanti 
nell�analisi 
morelliana: 
�meglio 
ci 
servono: le 
orecchie, le 
mani, le 
pieghe, il 
paesaggio. Meno bene: i 
capelli, gli 
occhi, il 
naso, la bocca....�. 


Giovanni 
Morelli 
aveva 
distinto 
tre 
categorie 
di 
elementi 
da 
analizzare 
per 
attribuire 
un�opera 
d�arte 
a 
un pittore: 
la 
categoria 
principale 
era 
costituita 
dai 
motivi 
sigla 
che 
sono i 
dettagli 
ripetuti 
dal 
pittore; 
la 
seconda 
categoria 
era 
costituita 
dalle 
pose, 
atteggiamenti, 
forme 
del 
viso, 
andamento 
dei 
panneggi; 
la 
terza 
categoria 
era 
costituita 
dal 
ripetere 
dei 
motivi 
sigla. 

lo storico dell�arte 
analizza 
anche 
fonti 
storiche 
del 
periodo stimato dell�opera 
per cercare 
delle 
informazioni 
che 
sostengano la 
sua 
ipotesi 
di 
attribuzione. nel 
caso in cui 
la 
comparazione 
dei 
risultati 
dell�analisi 
dei 
dati 
morelliani 
e 
dell�analisi 
delle 
fonti 
storiche 
non � 
sufficiente 
per formare 
un�ipotesi 
probabile 
sulla 
paternit� 
dell�opera 
d�arte, lo storico d�arte 
pu� fare ricorso alle analisi scientifiche. 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


Le tecniche scientifiche. 

lo sviluppo delle 
scienze 
ha 
permesso di 
sviluppare 
dei 
mezzi 
tecnici 
per confermare 
la 
probabilit� 
di 
un�attribuzione 
o, al 
contrario, per negarla. in seguito, vengono presentate 
diverse 
tecniche 
scientifiche 
che 
possono essere 
usate 
per completare 
l�analisi 
dei 
dati 
morelliani 
e delle fonti storiche. 


le 
due 
prime 
tecniche 
scientifiche 
riguardano l�analisi 
dell�opera 
al 
livello microscopico. 
il 
primo metodo, chiamato microfotografia 
digitale, permette 
di 
dare 
informazioni 
sulle 
eventuali 
manomissioni, sull�invecchiamento delle 
superfici, sulla 
cronologia 
degli 
strati 
pittorici 
nonch� 
sui 
pigmenti 
usati. Tale 
tecnica 
si 
rivela 
molto importante 
nella 
ricerca 
di 
falsificazioni 
di 
firme 
o 
di 
data. 
il 
secondo, 
chiamato, 
microscopia 
digitale, 
� 
una 
tecnica 
che 
permette 
di 
dare 
informazioni 
sulla 
stratificazione 
dei 
livelli 
pittorici, 
sull�invecchiamento 
del colore, sulle eventuali falsificazioni nonch� sui pigmenti usati. 


le 
tecniche 
scientifiche 
basate 
sull�uso di 
diverse 
luci 
sono molto utili 
per analizzare 
i 
diversi 
livelli 
pittorici. Per esempio, la 
lampada 
di 
Wood, tecnica 
basata 
sul 
fatto che 
la 
reazione 
agli 
uV 
di 
ogni 
materiale 
� 
differente, produce 
una 
luce 
dello spettro invisibile 
per distinguere 
ritocchi, 
vernici 
ossidate, 
incollaggi 
e 
manomissioni. 
un 
metodo 
similare 
� 
la 
riflettografia 
infrarossa 
che 
usa 
una 
luce 
dello spettro infrarosso per distinguere 
dei 
disegni 
preparatori o degli strati pittorici diversi. 


due 
tecniche 
usano una 
luce 
classica 
ma 
variano l�angolo di 
emissione 
per ottenere 
informazioni 
diverse. nel 
caso della 
fotografia 
a 
luce 
radente, la 
luce 
� 
emessa 
con un angolo 
di 
30� 
per analizzare 
la 
superficie 
del 
dipinto e 
distinguere 
eventuali 
sollevamenti, cadute 
o 
distacchi. 
nel 
caso 
della 
fotografia 
a 
luce 
trasmessa, 
la 
luce 
� 
emessa 
dietro 
il 
dipinto 
per 
mostrare 
disegni preparatori, la stratificazione del dipinto o lo stato di conservazione. 

l�analisi 
chimica 
del 
pigmento 
� 
una 
tecnica 
che 
porta 
informazioni 
sul 
tipo 
di 
pigmento 
usato per l�esecuzione 
dell�opera, davvero poco utile 
alla 
scoperta 
di 
indizi 
di 
una 
eventuale 
falsificazione. Tale 
tecnica, in quanto destruttura, � 
da 
utilizzare 
solo in casi 
di 
necessit� 
e 
di 
assenza di strumenti alternativi. 

Alcune 
tecniche 
hanno per scopo di 
datare 
l�opera 
come 
la 
datazione 
al 
Radiocarbonio 
e 
la 
dendrocronologia. 
la 
famosa 
datazione 
al 
Radiocarbonio 
� 
un 
metodo 
di 
datazione 
di 
oggetti 
antichi 
che 
permette 
di 
datare 
dei 
materiali 
organici 
composti 
da 
carbonio 
come 
capelli, 
carta, avorio, legno, stoffe 
ecc. la 
dendrocronologia 
� 
un metodo di 
datazione 
assoluta 
di 
un 
pezzo di 
legno che 
utilizza 
il 
luogo di 
crescita 
dell�albero, la 
datazione 
� 
stata 
effettuata 
contando 
gli 
anelli 
di 
un tronco d�albero. l�inconveniente 
di 
questo metodo � 
che 
si 
deve 
conoscere 
il luogo di crescita dell�albero e che non tutti gli alberi sviluppano gli anelli. 


Tutti 
questi 
elementi, i 
dati 
morelliani, le 
fonti 
storiche 
e 
le 
tecniche 
scientifiche 
sono 
usati 
per attribuire 
le 
opere 
anteriori 
ma 
anche 
quelle 
posteriori 
alla 
Restaurazione. in quest�ultimo 
caso, tali elementi vengono completati da una perizia grafica. 


L�attribuzione delle opere posteriori alla restaurazione. 


dopo 
la 
Restaurazione, 
i 
pittori 
firmano 
le 
loro 
opere, 
quindi 
non 
si 
pone 
pi� 
il 
problema 
dell�attribuzione 
dell�opera 
ma 
si 
pone 
il 
problema 
della 
contraffazione 
dell�opera. le 
opere 
del 
novecento 
sono 
sempre 
suscettibili 
di 
contraffazione 
per 
due 
ragioni 
principali: 
prima 
perch� 
i 
supporti 
invecchiati 
sono facilmente 
reperibili 
e 
poi 
perch� 
i 
colori 
usati 
per l�opera 
originale 
sono dei 
colori 
prodotti 
industrialmente 
e 
quindi 
ancora 
disponibili 
oggi. l�autentificazione 
delle 
opere 
del 
novecento 
� 
basata 
sulle 
stesse 
tecniche 
di 
autentificazione 
delle 
opere 
posteriori 
alla 
Restaurazione. 
oltre 
i 
criteri 
dell�attribuzione 
forniti 
dalla 
storia 
dell�arte, 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


si 
pu� fare 
ricorso alla 
perizia 
grafica 
per individuare 
l�autore 
di 
un�opera 
creata 
dopo la 
Restaurazione. 


la 
perizia 
grafica 
� 
un 
metodo 
di 
analisi 
della 
scrittura 
il 
cui 
scopo 
� 
di 
individuare 
degli 
elementi 
grafici 
per 
accertare 
l�autenticit� 
di 
una 
firma. 
il 
perito 
grafico 
usa 
gli 
elementi 
principali 
della 
grafia 
come 
la 
capacit� 
grafica, il 
movimento, la 
velocit�, la 
conduzione 
del 
grafismo, 
la 
continuit�, 
i 
gesti 
ripetuti, 
le 
qualit� 
della 
traccia 
rimasta 
sul 
supporto 
grafico, 
il 
modo di 
disporre 
il 
nome 
ed il 
cognome 
sul 
foglio, i 
piccoli 
segni, la 
pressione 
o ancora 
i 
rapporti 
proporzionali. 

Si 
possono distinguere 
due 
metodi 
differenti, il 
primo � 
il 
metodo calligrafico, � 
basato 
sulla 
forma 
della 
firma, mentre 
il 
secondo, cosiddetto metodo grafometrico � 
basato sui 
rapporti 
dimensionali. 
Per 
questo 
metodo 
di 
attribuzione 
delle 
opere 
d�arte, 
ci 
serve 
delle 
scritture 
comparative 
fornite 
dalle 
parti. il 
risultato dell�analisi 
grafica 
� 
un dato di 
attribuibilit� 
che 
varia tra certezza e impossibilit� di attribuire l�opera. 


l�ultimo caso particolare 
� 
quello delle 
opere 
attribuite 
ad artisti 
viventi. Prima, l�opinione 
dell�artista 
svolgeva 
un 
ruolo 
importantissimo 
nell�attribuzione 
delle 
opere 
d�arte 
come 
lo dimostra 
bene 
il 
famoso giudizio che 
ha 
opposto Giorgio de 
Chirico ad un gallerista. la 
valutazione 
dell�opinione 
dell�autore 
� 
cambiata 
con 
l�articolo 
9 
comma 
2 
legge 
1062/71 
detta 
legge 
Pieraccini 
in 
quanto 
l�autore 
� 
sentito 
solo 
in 
qualit� 
di 
testimone, 
la 
sua 
opinione 
non ha mai valore assoluto. 

�Nei 
casi 
di 
opere 
d�arte 
moderna e 
contemporanea il 
giudice 
� 
tenuto altres� 
ad assumere 
come 
testimone 
l�autore 
a cui 
l�opera d�arte 
sia attribuita o di 
cui 
l�opera stessa rechi 
la firma�. 


b) Come si intende? 

la 
caratteristica 
principale 
del 
diritto 
dei 
beni 
culturali 
� 
che 
in 
questo 
ambito 
la 
certezza 
non 
si 
raggiunge 
mai, 
ci 
sono 
soltanto 
delle 
opinioni 
diverse 
che 
possono essere 
valutate. detta 
valutazione 
dipende 
dal 
suo autore, dal 
perito 
d�arte 
che 
ha 
espresso questa 
opinione. Quindi, il 
diritto dei 
beni 
culturali 
� 
un ambito in cui 
si 
oppongono diverse 
opinioni 
senza 
potere 
affermare 
con 
certezza la paternit� di un�opera. 

la 
conseguenza 
sulla 
garanzia 
� 
che 
tale 
garanzia 
non 
� 
mai 
assoluta 
perch� 
la 
paternit� 
stessa 
dell�opera 
non � 
mai 
assoluta. il 
proprietario pu� acquisire 
l�opera 
con una 
documentazione 
importante, molte 
ricerche 
storiche 
e 
scientifiche 
ma 
la 
paternit� 
dell�opera 
potr� 
sempre 
essere 
contestata 
da 
un 
altro perito d�arte 
che 
si 
basa 
su fonti 
storiche 
e 
analisi 
scientifiche 
nuove. il 
valore 
della 
garanzia 
corrisponde 
quindi 
alla 
probabilit� 
dell�attribuzione 
che 
varia 
tra 
attribuzione 
improbabile 
ed attribuzione 
altamente 
probabile 
senza 
raggiungere mai la certezza. la garanzia � sempre relativa. 

c) Quali rimedi comporta? 


la 
garanzia 
della 
paternit� 
comporta 
tre 
rimedi 
diversi 
che 
verranno 
esposti 
in seguito: 
l�annullamento per dolo [1)], l�annullamento per errore 
per il 
quale 
si 
devono distinguere 
i 
casi 
di 
errore 
unilaterale 
[2)] e 
di 
errore 
comune 
[3)] e la risoluzione per aliud pro alio 
[4)]. 


RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


1) 
annullamento per dolo. 


l�azione 
di 
annullamento per dolo � 
prevista 
dall�articolo 1439 Codice 
civile che stabilisce quanto segue: 


�il 
dolo � 
causa di 
annullamento del 
contratto quando i 
raggiri 
usati 
da 
uno dei 
contraenti 
sono stati 
tali 
che, senza di 
essi, l'altra parte 
non avrebbe 
contrattato. 


Quando i 
raggiri 
sono stati 
usati 
da un terzo, il 
contratto � 
annullabile 
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio�. 


il 
dolo pu� essere 
causato da 
raggiri, artifici 
o menzogne 
che 
sono stati 
determinanti 
del 
consenso del 
contraente. Si 
possono distinguere 
due 
ipotesi 
di 
dolo: 
il 
caso di 
condotta 
attiva 
da 
parte 
del 
contraente 
o di 
terzi, si 
tratta 
di 
dolo 
commissivo; 
il 
caso 
di 
condotta 
passiva 
da 
parte 
del 
contraente 
o 
di 
terzi, 
si 
tratta 
di 
dolo 
omissivo. 
Si 
deve 
notare 
che 
per 
caratterizzare 
il 
dolo 
omissivo, 
non � 
sufficiente 
la 
prova 
del 
silenzio o della 
reticenza, si 
deve 
provare 
il 
disegno 
ingannevole dell�altro contraente. 

nel 
caso in cui 
la 
condotta 
del 
contraente 
o di 
terzi 
non � 
stata 
determinante 
del 
consenso, 
si 
parla 
di 
dolo 
incidente 
previsto 
ex 
articolo 
1440 
Codice 
Civile che prevede quanto segue: 


�Se 
i 
raggiri 
non sono stati 
tali 
da determinare 
il 
consenso, il 
contratto 
� 
valido, 
bench� 
senza 
di 
essi 
sarebbe 
stato 
concluso 
a 
condizioni 
diverse; 
ma 
il contraente in mala fede risponde dei danni�. 


nel 
caso di 
annullamento per dolo, il 
contraente 
pu� anche 
chiedere 
il 
risarcimento 
del 
danno 
che 
corrisponde 
al 
solo 
interesse 
negativo, 
costituito 
dalla restituzione del prezzo pagato per il bene e dalle spese effettuate. 

2) 
annullamento per errore riconoscibile. 

l�azione 
di 
annullamento per errore 
� 
prevista 
ex 
articolo 1428 Codice 
Civile che stabilisce quanto segue: 


�L'errore 
� 
causa di 
annullamento del 
contratto quando � 
essenziale 
ed 
� riconoscibile dall'altro contraente�. 


l�essenzialit� 
dell�errore 
� 
definita 
dall�articolo 
1429 
Codice 
Civile 
mentre 
la riconoscibilit� dell�errore � definita dall�articolo 1431 Codice Civile. 

�L'errore � essenziale: 

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 

2) quando cade 
sull'identit� dell'oggetto della prestazione 
ovvero sopra 
una qualit� dello stesso che, secondo il 
comune 
apprezzamento o in relazione 
alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 

3) quando cade 
sull'identit� o sulle 
qualit� della persona dell'altro contraente, 
sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 

4) 
quando, 
trattandosi 
di 
errore 
di 
diritto, 
� 
stata 
la 
ragione 
unica 
o 
principale 
del contratto�. 


�L'errore 
si 
considera 
riconoscibile 
quando, 
in 
relazione 
al 
contenuto, 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


alle 
circostanze 
del 
contratto ovvero alla qualit� dei 
contraenti, una persona 
di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo�. 


nell�ambito 
del 
diritto 
dei 
beni 
culturali, 
l�essenzialit� 
dell�errore 
riguarda 
due 
ipotesi, 
la 
prima 
� 
quella 
di 
un�opera 
contraffatta 
mentre 
la 
seconda 
� 
quella di un�opera di un artista differente. 

l�errore 
pu� essere 
individuale 
o bilaterale 
come 
sar� 
spiegato al 
punto 
3). l�errore 
individuale 
riguarda 
il 
caso in cui 
il 
venditore 
ovvero l�acquirente 
si 
sbaglia 
su un elemento essenziale 
del 
contratto. in questo caso viene 
applicato 
il 
principio dell�affidamento. Quindi, la 
parte 
caduta 
in errore 
potr� 
ottenere 
l�annullamento per errore 
del 
contratto se 
l�altro contraente 
non dimostri 
che 
la 
parte 
che 
non ha 
errato, usando la 
diligenza 
del 
buon padre 
di 
famiglia, 
avrebbe potuto riconoscere l�errore. 

nel 
caso 
di 
annullamento 
per 
errore 
riconoscibile, 
il 
contraente 
pu� 
anche 
chiedere 
il 
risarcimento del 
danno corrispondente 
al 
solo interesse 
negativo, 
costituito dalla 
restituzione 
del 
prezzo pagato per il 
bene 
e 
dalle 
spese 
effettuate. 


3) 
annullamento per errore comune. 


l�azione 
di 
annullamento 
per 
errore 
comune 
riguarda 
due 
ipotesi 
diverse, 
quella dell�errore bilaterale e quella dell�errore bilaterale asimmetrico. 


l�ipotesi 
di 
errore 
bilaterale 
riguarda 
il 
caso 
in 
cui 
entrambi 
le 
parti 
si 
sbagliano 
su 
un 
medesimo 
aspetto 
essenziale 
del 
contratto, 
per 
esempio 
le 
due 
parti si sbagliano sul bene oggetto del contratto di compravendita. 

in tale 
caso, il 
principio dell�affidamento non viene 
applicato perch� 
ciascuno 
dei 
contraenti 
ha 
dato 
luogo 
all�invalidit� 
del 
contratto 
indipendentemente 
dal 
comportamento 
dell�atro 
e 
quindi 
� 
sufficiente 
che 
l�errore 
sia 
essenziale per ottenere l�annullamento del contratto. 


Questo principio dell�annullabilit� 
del 
contratto a 
prescindere 
della 
riconoscibilit� 
dell�errore 
� 
stato 
affermato 
pi� 
volte 
dalla 
Corte 
di 
cassazione, 
uno esempio recente 
essendo la 
decisione 
n. 23996 emessa 
dalla 
Seconda 
Sezione 
Civile 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
in 
data 
12 
ottobre 
2017 
che 
prevede 
quanto segue: 


�Nell�ipotesi 
di 
errore 
bilaterale, 
che 
ricorre 
quando 
esso 
sia 
comune 
a 
entrambe 
le 
parti, 
il 
contratto 
� 
annullabile 
a 
prescindere 
dall�esistenza 
del 
requisito 
della 
riconoscibilit�, 
poich� 
in 
tal 
caso 
non 
� 
applicabile 
il 
principio 
dell�affidamento, 
avendo 
ciascuno 
dei 
contrenti 
dato 
causa 
all�invalidit� 
del 
negozio�. 


nello 
stesso 
senso, 
si 
vedano 
anche 
le 
decisioni 
della 
Corte 
di 
cassazione 
5829/1979 e 26974/2011. 

l�ipotesi 
di 
errore 
bilaterale 
asimmetrico 
riguarda 
il 
caso 
in 
cui 
entrambi 
le 
parti 
si 
sbagliano, 
non 
sul 
medesimo 
aspetto 
del 
contratto 
ma 
su 
due 
diversi 
aspetti 
del 
contratto, 
per 
esempio 
una 
parte 
si 
sbaglia 
sul 
bene 
oggetto 
del 
contratto 
di 
compravendita 
mentre 
l�altra 
parte 
si 
sbaglia 
sulla 
natura 
del 
contratto. 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


in tale 
caso, non si 
tratta 
di 
un errore 
comune 
ma 
piuttosto di 
due 
errori 
diversi 
e 
quindi 
viene 
applicato il 
principio dell�affidamento e 
ciascuna 
delle 
parti 
pu� chiedere 
l�annullamento del 
contratto per errore 
se 
prova 
che 
il 
suo 
errore era essenziale e riconoscibile dall�altro contraente. 

4) 
risoluzione per aliud pro alio. 

il 
principio aliud pro alio significa 
che 
il 
bene 
consegnato � 
completamente 
diverso 
da 
quello 
pattuito. 
Questo 
principio 
� 
stato 
precisato 
dalla 
Corte 
di 
cassazione 
nella 
sentenza 
n. 7630 emessa 
dalla 
Seconda 
Sezione 
Civile 
in 
data 31 maggio 2006: 


�� 
configurabile 
la consegna dell�aliud pro alio non solo quando il 
bene 
sia 
totalmente 
difforme 
da 
quello 
dovuto 
e 
tale 
diversit� 
sia 
di 
importanza 
fondamentale 
e 
determinante 
nella 
economia 
del 
contratto, 
ma 
anche 
quando 
la 
cosa 
appartenga 
ad 
un 
genere 
del 
tutto 
diverso 
dal 
bene 
oggetto 
della 
compravendita 
o 
si 
presenti 
priva 
delle 
caratteristiche 
funzionali 
necessarie 
a 
soddisfare 
i bisogni dell�acquirente�. 


nel 
caso di 
aliud pro alio, l�acquirente 
pu� esercitare 
l�azione 
di 
risoluzione 
per inadempimento di cui all�articolo 1453 Codice Civile: 


�Nei 
contratti 
con 
prestazioni 
corrispettive, 
quando 
uno 
dei 
contraenti 
non 
adempie 
le 
sue 
obbligazioni, 
l'altro 
pu� 
a 
sua 
scelta 
chiedere 
l'adempimento 
o 
la 
risoluzione 
del 
contratto, 
salvo, 
in 
ogni 
caso, 
il 
risarcimento 
del 
danno. 


La 
risoluzione 
pu� 
essere 
domandata 
anche 
quando 
il 
giudizio 
� 
stato 
promosso 
per 
ottenere 
l'adempimento; 
ma 
non 
pu� 
pi� 
chiedersi 
l'adempimento 
quando � stata domandata la risoluzione. 


Dalla 
data 
della 
domanda 
di 
risoluzione 
l'inadempiente 
non 
pu� 
pi� 
adempiere la propria obbligazione�. 


l�acquirente 
che 
esercita 
l�azione 
di 
risoluzione 
per 
aliud 
pro 
alio 
pu� 
anche 
chiedere 
il 
risarcimento dei 
danni. in questo caso, il 
danno corrisponde 
all�interesse 
positivo 
costituito 
dalla 
restituzione 
del 
prezzo 
pagato 
per 
il 
bene 
ma 
anche 
dal 
lucro 
cessante 
che 
si 
pu� 
definire 
come 
la 
differenza 
tra 
il 
prezzo 
pattuito e il valore reale delle opere d�arte. 

2. Come si opera la scelta fra i differenti rimedi? 
la 
scelta 
fra 
i 
differenti 
rimedi 
si 
opera 
tenendo conto della 
garanzia 
prestata 
[a)], della situazione di fatto [b)] e dei termini di prescrizione [c)]. 

a) 
in relazione alla garanzia prestata. 


il 
primo criterio di 
scelta 
fra 
i 
diversi 
rimedi 
� 
relativo alla 
garanzia 
prestata. 
nel 
caso in cui 
l�opera 
d�arte 
� 
stata 
venduta 
con una 
garanzia 
o un certificato 
d�autenticit�, 
quindi 
quando 
trova 
applicazione 
l�articolo 
64 
Codice 
dei 
beni 
culturali, l�acquirente 
pu� esercitare 
l�azione 
di 
risoluzione 
per 
aliud 
pro alio se 
il 
bene 
consegnato � 
diverso da 
quello pattuito. Tale 
ipotesi 
pu� 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


verificarsi 
nel 
caso 
in 
cui 
ci 
sia 
differenza 
d�autore, 
d�epoca 
nonch� 
materiale. 

l�azione 
di 
risoluzione 
per aliud pro alio � 
favorevole 
per l�acquirente 
dal 
punto di 
vista 
dei 
requisiti 
dato che 
l�acquirente 
dovr� 
solo dimostrare 
la 
differenza 
tra 
il 
bene 
consegnato 
e 
il 
bene 
menzionato 
dalla 
garanzia 
o 
dal 
certificato 
d�autenticit�. 
Tuttavia, 
lo 
svantaggio 
dell�azione 
di 
risoluzione 
per 
aliud 
pro 
alio 
� 
il 
suo 
termine 
di 
prescrizione 
di 
dieci 
anni 
che 
decorre 
dal 
giorno della 
consegna 
del 
bene. Se 
l�acquirente 
scopre 
che 
il 
bene 
consegnato 
� 
differente 
da 
quello 
pattuito 
pi� 
di 
dieci 
anni 
dopo 
la 
consegna 
del 
bene, 
l�azione di risoluzione per aliud pro alio 
sar� prescritta. 

b) 
in relazione alla situazione di fatto. 


un secondo criterio di 
scelta 
fra 
i 
diversi 
rimedi 
� 
relativo alla 
situazione 
di 
fatto. nel 
caso in cui 
l�opera 
d�arte 
� 
stata 
venduta 
senza 
certificato d�autenticit�, 
quindi 
quando non trova 
ad applicarsi 
l�articolo 64 Codice 
dei 
beni 
culturali, l�acquirente 
pu� beneficiare 
allora 
di 
due 
rimedi 
possibili: 
l�azione 
di annullamento per errore o per dolo. 

una 
scelta 
deve 
essere 
operata 
fra 
i 
due 
rimedi, sussiste 
un�incompatibilit� 
tra 
loro, perch� 
basati 
su presupposti 
differenti. Quindi, l�acquirente 
non 
pu� esercitare 
l�azione 
di 
annullamento per errore 
in via 
principale 
e 
l�azione 
di annullamento per dolo in via subordinata. 


l�elemento 
di 
fatto 
che 
determina 
l�azione 
da 
esercitare 
� 
l�origine 
del 
vizio 
del 
consenso. 
Se 
il 
vizio 
del 
consenso 
� 
stato 
indotto 
dalla 
condotta 
del 
venditore 
che 
ha 
usato 
raggiri 
o 
menzogne, 
quindi 
se 
il 
vizio 
del 
consenso 
� 
esogeno, 
l�acquirente 
dovr� 
esercitare 
l�azione 
di 
annullamento 
per 
dolo. 
nel 
caso 
contrario, 
se 
l�acquirente 
si 
� 
sbagliato 
su 
un 
elemento 
del 
contratto 
senza 
che 
il 
venditore 
abbia 
avuto 
una 
influenza, 
quindi 
se 
il 
vizio 
del 
consenso 
� 
endogeno, 
l�acquirente 
dovr� 
esercitare 
l�azione 
di 
annullamento 
per 
errore. 


in ogni 
caso, l�acquirente 
pu� esercitare 
l�azione 
di 
risoluzione 
per aliud 
pro alio 
in via 
principale 
e 
l�azione 
di 
annullamento per errore 
o per dolo in 
via 
subordinata 
nell�ipotesi 
che 
il 
giudice 
non 
ritenga 
che 
l�autenticit� 
del-
l�opera sia stata pattuita dalle parti. 

c) 
in relazione ai termini di prescrizione. 


la 
scelta 
fra 
i 
diversi 
rimedi 
si 
opera 
in 
relazione 
ai 
termini 
di 
prescrizione 
dato che 
le 
azioni 
di 
annullamento per errore 
o dolo e 
di 
risoluzione 
per aliud 
pro alio hanno dei termini di prescrizione diversi. 

l�azione 
di 
annullamento si 
prescrive 
in cinque 
anni, e 
il 
termine 
decorre 
dalla 
scoperta 
dell�errore 
o del 
dolo, come 
prevede 
l�articolo 1442 Codice 
Civile: 


�L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. 


Quando l'annullabilit� dipende 
da vizio del 
consenso o da incapacit� legale, 
il 
termine 
decorre 
dal 
giorno 
in 
cui 
� 
cessata 
la 
violenza, 
� 
stato 
scoperto 



RASSEGnA 
AVVoCATuRA 
dEllo 
STATo - n. 2/2018 


l'errore 
o il 
dolo, � 
cessato lo stato d'interdizione 
o d'inabilitazione, ovvero il 


minore ha raggiunto la maggiore et�. 


Negli 
altri 
casi 
il 
termine 
decorre 
dal 
giorno 
della 
conclusione 
del 
contratto�. 


l�azione 
di 
risoluzione 
per aliud pro alio 
si 
prescrive 
in 10 anni, e 
il 
termine 
decorre 
dal 
momento 
della 
consegna 
del 
bene, 
come 
affermato 
dalla 
sentenza 
n. 1889 emessa 
dalla 
Seconda 
Sezione 
Civile 
della 
Corte 
di 
cassazione 
in data 25 gennaio 2018: 


�L'azione 
contrattuale 
di 
risoluzione 
o 
di 
adempimento, 
ai 
sensi 
dell'art. 
1453 
c.c., 
cui 
d� 
luogo 
la 
compravendita 
con 
consegna 
di 
"aliud 
pro 
alio", 
�, 
dunque, 
svincolata 
dai 
termini 
di 
decadenza 
e 
prescrizione 
previsti 
dall'art. 
1495 
c.c., 
rimanendo 
piuttosto 
soggetta 
all'ordinario 
termine 
di 
prescrizione 
decennale�. 


nello 
stesso 
senso, 
si 
vedano 
anche 
Cass. 
Sez. 
1, 
5 
febbraio 
2016, 
n. 
2313; 
Cass. 
Sez. 
2, 
9 
dicembre 
2012, 
n. 
19509; 
Cass. 
Sez. 
2, 
3 
agosto 
2000, 
n. 
10188. 


Allegato 1 - Riassunto delle caratteristiche di ogni azione 


Annullamento per dolo 
[1439 Codice Civile] 
Annullamento 
per 
errore 
[1428 Codice Civile] 
Risoluzione 
per 
aliud 
pro alio 
[1453 Codice Civile] 
Requisiti 
� Condotta attiva 
(artifici, raggiri, 
menzogne) 
� Condotta passiva 
(silenzio o reticenza 
con 
un 
disegno 
ingannevole) 
determinante 
del 
consenso 
� Essenziale 
� Riconoscibile 
Bene 
consegnato 
diverso 
da 
quello 
pattuito: 
� periodo 
� artista 
� materialmente 
Prescrizione 
5 anni dalla scoperta 
5 anni dalla scoperta 
10 
anni 
dall�inadempimento 
incompatibilit� 
dolo/Errore 
Errore/dolo 
Concorso possibile 
dolo/Risoluzione 
Erroere/Risoluzione 
� Risoluzione/dolo 
� Risoluzione/Errore 
origine 
Vizio esogneo 
Vizio endogeno 
inadempimneto 
da 
parte 
del 
contraente 



lEGiSlAzionE 
Ed 
ATTuAliT� 


Allegato 2 - Vantaggi e svantaggi di ogni azione 


dolo 
Errore 
aliud pro alio 
Vantaggio 
Prescrizione 
Prescrizione 
Prova 
della 
differenza 
tra 
il 
bene 
pattuito e 
il 
bene consegnato 
Svantaggio 
Prova 
della 
condotta 
dell�altro contraente 
Prova 
della 
riconoscibilit� 
dell�errore 
Prescrizione 


Allegato 3 - Scelta tra i diversi rimedi 


Scelta tra i diversi rimediAzionedirisoluzioneperaliud pro alioAzione di annullamentoPer doloPer erroreGaranziaSenza garanzia[Via principale]
[Via subordinata]
Vizio esogenoVizio endogneoPrescrizione

CONTRIBUTIDIDOTTRINA
La natura del contributo unificato 
raddoppiato e il suo ambito d�applicazione 


Francesco Meloncelli* 


Sommario: 1. Gli 
istitui 
del 
contributo unificato e 
del 
suo raddoppio per 
il 
rigetto del-
l�impugnazione 
-2. 
La 
natura 
giuridica 
del 
cosiddetto 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
per 
il 
rigetto 
dell�impugnazione 
-2.1. 
rassegna 
della 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
sul 
regime 
giuridico del 
raddoppio del 
contributo unificato - 2.1.1. La decorrenza della normazione 
sul 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
-2.1.2. 
Fatto 
rilevante 
per 
la 
decorrenza 
della 
normazione 
sul 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
-2.1.3. 
il 
presupposto 
per 
l�applicazione 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
-2.1.4. 
il 
vincolo 
per 
il 
giudice 
dell�impugnazione 
-2.1.5. 
il 
soggetto 
passivo 
dell�obbligazione 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
-2.1.6. 
La 
formula 
per 
l�applicazione 
del 
raddoppio del 
contributo unificato - 2.2. La tesi 
della natura principalmente 
tributaria 
e 
secondariamente 
sanzionatoria 
del 
cosiddetto 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
per 
il 
rigetto dell�impugnazione 
- 2.3. La tesi 
della natura esclusivamete 
sanzionatoria del 
cosiddetto raddoppio del 
contributo unificato per 
il 
rigetto dell�impugnazione 
- 2.4. Critica 
alla tesi 
della natura sanzionatoria - 2.5. La tesi 
della natura esclusivamente 
tributaria del 
cosiddetto 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
per 
il 
rigetto 
dell�impugnazione 
-3. 
il 
problema 
dell�individuazione 
delle 
giurisdizioni 
costituenti 
l�ambito di 
applicazione 
del 
raddoppio del 
contributo unificato - 4. Conclusioni. 


1. Gli 
istituti 
del 
contributo unificato e 
del 
suo raddoppio per 
il 
rigetto del-
l�impugnazione. 
Il 
contributo unificato e 
il 
suo raddoppio per il 
rigetto dell�impugnazione 
sono prestazioni 
patrimoniali 
imposte 
di 
recente 
conio: 
il 
primo � 
stato introdotto 
nel 
2002 dal 
DPR 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle 
spese 
di 
giustizia 
- d�ora 
in poi 
designato con l�acronimo TUSG 
-, il 
quale 
vi 
dedica 


(*) Avvocato dello Stato. 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


numerosi 
articoli; 
il 
secondo ha 
fatto la 
sua 
comparsa 
nell�ordinamento giuridico 
italiano 
dieci 
anni 
dopo 
attraverso 
l�art. 
1, 
comma 
17, 
L. 
24 
dicembre 
2012, n. 228, che 
ha 
inserito nell�art. 13 TUSG, con efficacia 
decorrente 
dal 
31 
gennaio 
2013, 
il 
comma 
1-quater. 
� 
quanto 
mai 
opportuno 
prender 
fin 
d�ora 
particolare 
nota 
del 
testo 
di 
quest�ultima 
disposizione 
normativa: 


<<Quando 
l'impugnazione, 
anche 
incidentale, 
� 
respinta 
integralmente 
o 
� 
dichiarata inammissibile 
o improcedibile, la parte 
che 
l'ha proposta � 
tenuta 
a 
versare 
un 
ulteriore 
importo 
a 
titolo 
di 
contributo 
unificato 
pari 
a 
quello 
dovuto 
per 
la 
stessa 
impugnazione, 
principale 
o 
incidentale, 
a 
norma 
del 
comma 1-bis. il 
giudice 
d� atto nel 
provvedimento della sussistenza dei 
presupposti 
di 
cui 
al 
periodo precedente 
e 
l'obbligo di 
pagamento sorge 
al 
momento 
del deposito dello stesso>>. 


Il 
contributo unificato, disciplinato negli 
artt. 9-18 TUSG, � 
la 
somma 
di 
danaro 
che 
dev�essere 
pagata, 
come 
corrispettivo 
della 
funzione 
pubblica/servizio 
pubblico 
della 
giurisdizione, 
dalla 
parte 
che 
per 
prima, 
con 
atto 
d�incoazione 
(costituzione 
mediante 
iscrizione 
a 
ruolo, deposito del 
ricorso o istanza 
per l�assegnazione 
o la 
vendita), investe 
l�autorit� 
giudiziaria 
del 
compito di 
esercitare 
in concreto la 
funzione 
giurisdizionale 
(art. 14, comma 
1, TUSG) 
(1). Sotto questo profilo, il 
contributo unificato sembra 
avere 
la 
natura 
giuridica 
della 
tassa: 
il 
contributo 
unificato 
viene 
presentato 
come 
la 
specie 
di 
tassa 
che 
si 
deve 
pagare 
se 
si 
vuole 
ottenere 
una 
prestazione 
pubblica 
giurisdizionale. 
Il 
vincolo 
di 
pagare 
il 
contributo 
unificato 
appartiene 
alla 
specie 
della 
situazione 
giuridica 
soggettiva 
passiva 
di 
onere: 
colui 
che 
intenda 
avviare 
effettivamente 
un giudizio, e 
solo lui, in tanto pu� cos� 
agire 
in quanto paghi 
il 
contributo unificato, tantՏ 
vero che, per contro, se 
egli 
vi 
rinuncia 
senza 
aver 
incoato il 
giudizio, nulla 
� 
tenuto a 
pagare 
(2). In altri 
termini, la 
genesi 
del 
vincolo 
a 
pagare 
dipende 
dalla 
volont� 
del 
soggetto. 
Peraltro, 
il 
contributo 
unificato 
<<costituisce 
un'obbligazione 
"ex 
lege" 
di 
importo 
predeterminato, 
gravante 
sulla 
parte 
soccombente 
per 
effetto 
della 
stessa 
condanna 
alle 
spese, 
sicch� 
il 
beneficiario 
della 
condanna 
alle 
spese 
pu� 
azionare 
quest'ultima 
quale 
titolo 
esecutivo 
anche 
per 
la 
ripetizione 
delle 
somme 
da 
lui 
documentate 
o 
documentabili 
come 
in concreto sborsate 
per adempiere 
quell'obbligazione 
"ex 
lege", 
in 
relazione 
al 
processo 
cui 
si 
riferisce 
la 
complessiva 
condanna 
alle 
spese in danno della controparte>> (3). 

(1) 
V. 
Corte 
di 
cassazione 
4 
luglio 
2007, 
n. 
15123, 
secondo 
cui 
<<le 
norme 
oggi 
relative 
al 
"costo" 
del 
processo, cio� 
quelle 
del 
d.P.R. n. 115 del 
2002 in tema 
di 
spese 
di 
giustizia 
e 
di 
pagamento del 
contributo 
unificato ricollegano tale 
contributo all'iscrizione 
a 
ruolo (art. 9) e 
ne 
impongono la 
debenza 
a 
carico 
della 
parte 
che 
per 
prima 
si 
costituisce 
in 
giudizio 
(art. 
14), 
cos� 
confermando 
che 
l'iscrizione 
deve avvenire all'atto della costituzione>>. 
(2) 
Sulla 
natura 
tributaria 
del 
contributo 
unificato 
Corte 
di 
cassazione: 
20 
dicembre 
2007, 
n. 
26988; 5 maggio 2011, n. 9840; 17 aprile 2012, n. 5994. 
(3) 
Corte 
di 
cassazione 
20 
novembre 
2015, 
n. 
23830, 
e, 
in 
precedenza, 
Corte 
di 
cassazione 
23 
settembre 2015, n. 18828. 

DoTTRInA 
237 


Per chiarezza 
lessicale, allora, se 
si 
vuole 
assumere 
come 
criterio di 
qualificazione 
il 
tempo del 
pagamento, la 
somma 
da 
pagare 
al 
momento dell�instaurazione 
del 
giudizio pu� essere 
chiamata 
�contributo unificato iniziale�, 
per distinguerla 
dal 
contributo unificato raddoppiato che 
potrebbe 
chiamarsi, 
ratione temporis, �finale�. 


Il 
contributo 
unificato, 
tuttavia, 
al 
pari 
dell�imposta 
di 
registro, 
� 
in 
realt� 
un 
tributo 
misto, 
cio� 
un�imposta-tassa, 
comՏ 
confermato 
dal 
suo 
profilo 
quantitativo. Infatti, la 
sua 
misura 
varia 
in dipendenza 
di 
vari 
fattori, alcuni 
dei quali sono espressivi della capacit� contributiva: 


1) 
il 
valore 
del 
processo, 
come 
lo 
chiama 
l�art. 
13 
TUSG, 
o 
il 
valore 
della 
controversia, 
come 
dicono 
l�art. 
13, 
comma 
6-bis, 
e 
l�art. 
13, 
comma 
6-quater, 
TUSG; 


2) 
la 
specie 
di 
giurisdizione, come 
si 
ricava 
dall�art. 13, comma 
6-bis, e 
dall�art. 13, comma 6-quater, TUSG; 


3) 
la 
specie 
di 
processo 
all�interno 
di 
una 
data 
giurisdizione, 
secondo 
l�art. 
13, comma 1-ter, TUSG; 


4) 
il 
comportamento del 
difensore, come, per esempio, l�art. 13, comma 
3-bis, e l�art. 13, comma 6-bis 
1, TUSG; 


5) 
il 
grado 
del 
processo, 
come 
si 
evince 
dall�art. 
13, 
commi 
1-bis 
e 
1quater, 
TUSG. 


A 
prescindere 
dalla 
denominazione 
di 
�contributo�, quindi, il 
contributo 
unificato � 
un�imposta-tassa 
voluta 
dal 
legislatore 
per assicurare, sia 
pure 
con 
notevole 
approssimazione, 
la 
sinallagmaticit� 
di 
prestazione 
e 
controprestazione, 
per un verso, imponendo ai 
cittadini 
che 
usufruiscono del 
servizio giudiziario 
di 
concorrere 
alla 
ripartizione 
delle 
spese 
per l�amministrazione 
della 
giustizia secondo la loro capacit� contributiva. 


Di 
primo acchito, poi, e 
stando alle 
parole 
dell�art. 13, comma 
1-quater, 
TUSG, che 
prevede 
il 
vincolo dell�impugnante 
che 
soccombe 
integralmente, 
anche 
in via 
incidentale, <<a versare 
un ulteriore 
importo a titolo di 
contributo 
unificato pari 
a quello dovuto per 
la stessa impugnazione>>, sembrerebbe 
che 
anche 
il 
contributo 
unificato 
raddoppiato 
sia 
una 
imposta-tassa. 
Infatti, le 
parole 
impiegate 
sono ben significative: 
parlare 
di 
pagamento �a titolo 
di� 
equivarrebbe 
ad indicare 
la 
base, la 
ragione, la 
causa, e 
dunque 
la 
natura 
del 
pagamento, che 
sarebbe 
il 
contributo unificato 
�ulteriore� 
e 
che, in 
quanto � 
previsto nella 
stessa 
misura 
di 
quello gi� 
pagato al 
momento dell�attivazione 
dell�impugnazione, viene raddoppiato. 


Se, tuttavia, si 
volesse 
procedere, come 
si 
deve, ad un esame 
pi� attento 
e 
metodicamente 
pi� 
corretto 
delle 
formule 
legislative, 
si 
deve 
tener 
conto 
non 
solo, 
comՏ 
ovvio, 
della 
singola 
disposizione 
normativa 
di 
base 
e 
della 
sua 
sola 
lettera, ma 
anche, e 
soprattutto, tanto dell�atto normativo in cui 
essa 
� 
inserita 
quanto dell�intero sistema della normazione. 



DoTTRInA 
239 


mento 
del 
doppio 
del 
contributo 
unificato, 
trattandosi 
di 
sanzione 
conseguente 
alle 
sole 
declaratorie 
di 
infondatezza 
nel 
merito ovvero di 
inammissibilit� 
o 
improcedibilit� 
dell�impugnazione, ex 
art. 13, comma 
1-quater, del 
d.P.R. n. 
115 
del 
2002>> 
(4). 
Peraltro, 
non 
mancano 
le 
pronunce 
che 
qualificano 
espressamente 
il 
raddoppio del 
contributo unificato come 
sanzione 
per l�impugnazione 
meritevole di rigetto (5). 


A 
fronte 
delle 
perplessit� 
che 
sorgono 
sia 
dall�impiego 
dell�equivoca 
coppia 
concettuale 
di 
contrasto 
del 
senso 
largo/stretto 
di 
una 
categoria 
sia 
dagli 
incerti 
orientamenti 
della 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
sulla 
natura 
sanzionatoria 
del 
contributo 
unificato 
raddoppiato, 
s�impone 
l�esigenza 
d�esperire 
un�interpretazione 
giuridica 
che 
non 
si 
fermi 
al 
testo 
letterale 
della 
disposizione 
normativa. 
Si 
� 
chiamati, 
dunque, 
a 
dimostrare 
in 
maniera 
pi� 
approfondita 
la 
natura 
giuridica 
del 
contributo 
unificato 
finale, 
partendo 
proprio 
da 
una 
disamina 
delle 
tesi 
che 
attualmente 
sono 
dibattute 
in 
proposito 
e 
raccogliendo 
cos� 
la 
sollecitazione 
della 
Corte 
costituzionale, 
la 
quale, 
nella 
sentenza 
citata, 
ha 
reso 
palese 
la 
connessione 
tra 
ambito 
d�applicazione 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
e 
sua 
natura, 
perch� 
ha 
affermato 
che 
non 
� 
affatto 
scontato 
che 
l�art. 
13, 
comma 
1-quater, 
TUSG 
si 
applichi 
al 
processo 
tributario 
d�appello, 
perch�, 
da 
un 
lato, 
il 
<<tenore 
testuale 
della 
disposizione 
� 
circoscrive 
la 
sua 
operativit�, 
attraverso 
specifico 
rinvio, 
al 
processo 
civile>>, 
e, 
dall�altro 
lato, 
l�applicabilit� 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
al 
processo 
tributario 
d�appello 
<<non 
trova 
riscontro 
in 
un 
�diritto 
vivente� 
consolidatosi 
in 
tal 
senso, 
considerato 
che 
in 
seno 
alle 
Commissioni 
tributarie 
regionali 
non 
si 
rinviene 
un 
orientamento 
univoco 
e 
che 
la 
Corte 
di 
cassazione 
non 
risulta 
essersi 
ancora 
pronunciata 
al 
riguardo>> 
(6). 
Tuttavia, 
la 
Corte 
costituzionale 
lascia 
aperta 
la 
porta 
ad 
una 
possibile 
revisione 
della 
sua 
posizione, 
perch� 
ha 
dichiarato 
inammissibile 
le 
questioni 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 
13, 
comma 
1-quater, 
TUSG 
per 
difetto 
di 
motivazione 
sulla 
loro 
rilevanza, 
in 
quanto 
il 
giudice 
rimettente 
ha 
assunto 
che 
la 
disposizione 
normativa 
si 
applichi 
al 
processo 
tributario 


(4) 
L�evidenziazione 
in 
grassetto 
e 
in 
corsivo 
� 
mia. 
Analogo 
divario 
tra 
sentenza 
e 
massimazione 
si registra per la sentenza 31 marzo 2016, n. 6227. 
(5) 
ne 
sono 
esempi: 
Corte 
di 
cassazione 
15 
settembre 
2014, 
n. 
19464, 
che 
qualifica 
in 
modo 
esplicito 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
come 
�meccanismo 
sanzionatorio�; 
Corte 
di 
cassazione 
2 
luglio 
2015, 
n. 
13636, 
secondo 
la 
quale 
<<la 
ratio 
della 
norma 
[sul 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato] 
-orientata 
a 
scoraggiare 
le 
impugnazioni 
dilatorie 
o pretestuose 
- induce 
ad escludere 
che 
il 
meccanismo sanzionatorio 
ivi 
previsto sia 
applicabile 
in ipotesi 
di 
inammissibilit� 
non originaria 
ma, come 
nella 
specie, 
sopravvenuta>>, e 
Corte 
di 
cassazione 
10 febbraio 2017, n. 3542, secondo cui 
<<la 
ratio 
della 
norma 
[sul 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato] 
-orientata 
a 
scoraggiare 
le 
impugnazioni 
dilatorie 
o 
pretestuose 
-induce 
ad escludere 
che 
il 
meccanismo sanzionatorio ivi 
previsto sia 
applicabile 
in ipotesi 
di 
inammissibilit� 
non originaria. / 
Inoltre, la 
sanzione 
in esame 
appare 
collegata 
all�esito oggettivo dell�impugnazione 
�>>. 
(6) Corte 
costituzionale 
2 febbraio 2018, n. 18, che 
conferma, sul 
primo punto, la 
sua 
precedente 
sentenza 7 aprile 2016, n. 78. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


<<senza 
chiarire 
-come 
sarebbe 
stato 
suo 
onere 
-le 
ragioni 
che 
dovrebbero 
giustificarla>> 
e 
che, 
perci�, 
la 
Corte 
� 
sempre 
disponibile 
a 
prendere 
in 
considerazione. 


esiste, 
dunque, 
un 
buon 
margine 
d�indagine 
al 
riguardo. 
In 
questo 
articolo 
si 
dar�, dapprima, informazione 
sul 
problema 
della 
natura 
giuridica 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato, 
e 
si 
prender�, 
poi, 
posizione 
sulla 
possibile 
soluzione 
della 
seconda 
questione 
- l�estensione 
dell�istituto - che 
� 
lo scopo 
conseguenziale 
e 
applicativo 
che 
s�intende 
perseguire 
con 
la 
redazione 
di 
queste 
note. La prima parte di esse �, dunque, strumentale rispetto alla seconda. 


2.1. 
rassegna 
della 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
sul 
regime 
giuridico 
del 
raddoppio 
del contributo unificato. 
La 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
si 
� 
pi� volte, e 
a 
vario titolo, occupata 
di 
aspetti 
specifici 
del 
regime 
giuridico del 
contributo unificato. Val 
la 
pena, 
anche 
per 
accogliere 
l�invito 
della 
Corte 
costituzionale 
a 
vigilare 
sul 
diritto 
vivente, 
che 
se 
ne 
prenda 
preliminarmente 
atto, 
con 
particolare 
riguardo 
ai 
vari 
aspetti 
che 
saranno evidenziati 
nei 
titoli 
delle 
partizioni 
di 
questo paragrafo. 


2.1.1. 
La 
decorrenza 
della 
normazione 
sul 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato. 
La 
disposizione 
normativa, 
introdotta 
dall�art. 
1, 
comma 
17, 
L. 
24 
dicembre 
2012, n. 228, la 
quale 
ha 
introdotto il 
comma 
1-quater 
nell�art. 13 TUSG, 
� 
entrata 
in 
vigore 
il 
31 
gennaio 
2013. 
Infatti, 
in 
base 
al 
comma 
18 
dello 
stesso 
articolo, <<[l]e 
disposizioni 
di 
cui 
al 
comma 17 si 
applicano ai 
procedimenti 
iniziati 
dal 
trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore 
della 
presente 
legge>>, con la 
conseguenza 
che, poich�, in base 
all�art. 1, comma 
561, 
L. 
24 
dicembre 
2012, 
n. 
228, 
tale 
legge 
entra 
in 
vigore 
il 
1� 
gennaio 
2013, 
il 
contributo unificato finale 
� 
dovuto se 
l�atto d�impugnazione 
sia 
proposto a 
partire dal 31 gennaio 2013 (7). 

2.1.2. Fatto rilevante 
per 
la decorrenza della normazione 
sul 
raddoppio del 
contributo unificato. 
Per 
proposizione 
dell�atto 
d�introduzione 
del 
giudizio 
s�intende 
il 
fatto 
della 
perfezione 
della 
sua 
notificazione: 
si 
deve 
aver riguardo, secondo i 
principi 
generali 
in 
tema 
di 
litispendenza, 
al 
momento 
in 
cui 
la 
notifica 
del 
ricorso 
si 
� 
perfezionata, con la 
ricezione 
dell'atto da 
parte 
del 
destinatario, e 
non a 
quello in cui 
la 
notifica 
� 
stata 
richiesta 
all'ufficiale 
giudiziario o l'atto � 
stato 
spedito a 
mezzo del 
servizio postale 
secondo la 
procedura 
di 
cui 
alla 
legge 
21 
gennaio 1994, n. 53 (8). 

(7) Corte di cassazione 27 novembre 2013, n. 26566. 
(8) Corte di cassazione, Sezione unite, 18 febbraio 2014, n. 3774. 

DoTTRInA 
241 


nel 
caso 
in 
cui 
la 
notificazione 
sia 
indirizzata 
a 
pi� 
intimati, 
� 
sufficiente, 
ad escludere 
l'applicabilit� 
del 
doppio contributo, che 
la 
ricezione 
dell'atto sia 
avvenuta 
anche 
per solo uno di 
essi, in data 
anteriore 
al 
30 gennaio, posto che 
la 
notifica 
del 
ricorso ad una 
delle 
parti 
� 
condotta 
gi� 
sufficiente 
per l'instaurazione 
del procedimento dinanzi alla Corte (9). 

La 
perfezione 
della 
notificazione 
dell�atto d�impugnazione 
�, peraltro, di 
per s� 
sufficiente 
per l�applicazione 
del 
raddoppio del 
contributo unificato in 
caso di 
rigetto integrale 
della 
domanda, perch� 
essa, determinando l'instaurazione 
del 
rapporto 
processuale, 
d� 
inizio 
al 
procedimento 
d�impugnazione, 
senza 
che 
assumano 
rilevanza 
l'omessa 
iscrizione 
a 
ruolo 
della 
causa 
o 
il 
mancato 
deposito dell'atto di impugnazione (10). 

2.1.3. 
il 
presupposto 
per 
l�applicazione 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato. 
Il 
presupposto per il 
pagamento del 
raddoppio del 
contributo unificato � 
costituito esclusivamente 
dalla 
soccombenza 
causata 
da 
una 
pronuncia 
giurisdizionale 
sull�atto d�impugnazione 
che 
decida 
della 
controversia: 
la 
prestazione 
patrimoniale 
� 
imposta 
dalla 
legge 
come 
effetto giuridico del 
solo fatto 
costituito 
dal 
rigetto 
integrale 
dell�impugnazione 
per 
ragioni 
processuali 
(inammissibilit� 
o improcedibilit� 
o irricevibilit� 
dell�impugnazione) e/o per 
ragioni 
sostanziali 
(infondatezza 
dell�impugnazione), non assumendo alcuna 
rilevanza 
la 
decisione 
di 
condanna 
alle 
spese 
o 
della 
loro 
compensazione 
(11). 

ne 
deriva 
che 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
si 
applica, 
nell�ambito 
di giudizi impugnatori (12), anche quando: 


1) 
nonostante 
il 
rigetto integrale 
dell�impugnazione, le 
spese 
processuali 
siano, in deroga 
al 
principio della 
soccombenza, compensate, in tutto o parzialmente, 
tra le parti (13); 


2) 
l�atto d�impugnazione 
sia 
rigettato, ma, essendo rimasto contumace 
il 
soggetto 
intimato, 
non 
si 
debba 
adottare 
alcuna 
disposizione 
in 
ordine 
alle 
spese processuali. 


non 
si 
deve, 
invece, 
applicare 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
quando 
il 
giudizio 
non 
abbia 
natura 
impugnatoria 
o 
sia 
di 
natura 
impugnatoria 
impropria, 
come 
accade 
per 
esempio 
per 
il 
ricorso 
per 
cassazione 
per 
conflitto 
negativo di 
giurisdizione 
(14) o per le 
controversie 
in materia 
di 
opposizione 


(9) Corte di cassazione 10 luglio 2015, n. 14515. 
(10) Corte di cassazione 27 marzo 2015, n. 6280. 
(11) 
Corte 
di 
cassazione 
13 
maggio 
2014, 
n. 
10306; 
Corte 
di 
cassazione 
10 
febbraio 
2017, 
n. 
3542. 
(12) Tra 
di 
essi 
rientra 
anche 
il 
regolamento di 
competenza, al 
cui 
ricorso si 
deve 
riconoscere 
natura 
impugnatoria: Corte di cassazione 22 maggio 2014, n. 11331. 
(13) Corte di cassazione 13 maggio 2014, n. 10306. 
(14) Corte di cassazione 21 aprile 2016, n. 8060. 

DoTTRInA 
243 


di 
condono 
premiale 
o 
di 
condono 
clemenziale, 
� 
la 
legge 
a 
prevedere 
che 
un�accertata 
obbligazione 
tributaria 
possa 
essere 
dal 
contribuente, 
che 
eserciti 
il 
diritto 
potestativo 
di 
condono, 
sostituita 
con 
un�altra 
obbligazione 
tributaria 
a 
lui 
pi� 
favorevole, 
novando 
del 
tutto 
il 
rapporto 
tributario 
precedente, 
che 
cos� 
si 
estingue, 
determinandosi 
per 
tal 
via 
anche 
l�estinzione 
del 
giudizio; 
anche 
in 
questo 
caso 
la 
dichiarazione 
di 
estinzione 
del 
giudizio 
pu� 
accompagnarsi, 
se 
le 
parti 
sono 
entrambe 
costituite, 
alla 
compensazione 
delle 
spese 
processuali, 
senza 
comunque 
la 
sanzione 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato; 


8) 
sia 
stabilita 
l�esenzione 
dal 
pagamento 
del 
contributo 
unificato, 
comՏ 
previsto dall'art. 46 L. 21 novembre 
1991 n. 374, in materia 
di 
imposta 
di 
registro, 
per le 
cause 
e 
le 
attivit� 
conciliative 
in sede 
non contenziosa 
di 
valore 
non 
superiore 
ad 
euro 
1.033,00 
(21), 
o 
per 
il 
ricorrente 
in 
cassazione 
ammesso 
al 
patrocinio dello Stato (22), o per l�esenzione 
realizzata 
mediante 
il 
meccanismo 
della 
prenotazione 
a 
debito 
previsto 
per 
le 
<<amministrazioni 
dello 
Stato che 
� 
sono esentate 
dal 
pagamento delle 
imposte 
e 
tasse 
che 
gravano 
sul processo>> 
(23), o per determinate specie di cause agrarie (24); 


9) 
l�impugnante 
sia 
ammesso all�impugnazione 
con il 
patrocinio a 
spese 
dello 
Stato 
<<stante 
la 
prenotazione 
a 
debito 
in 
ragione 
dell�ammissione 
al 
� 
beneficio>> (25); 


10) 
quando 
l�impugnazione 
sia 
proposta 
da 
una 
delle 
Amministrazioni 
dello Stato, <<che, mediante 
il 
meccanismo della 
prenotazione 
a 
debito, sono 
esentate 
dal 
pagamento 
delle 
imposte 
e 
tasse 
che 
gravano 
sul 
processo>> 
(26); 


11) quando non sia 
dovuto il 
pagamento del 
contributo unificato per la 
proposizione 
di 
una 
determinata 
impugnazione, 
come 
accade, 
per 
esempio, 
per 
il 
ricorso 
per 
cassazione 
proposto 
avverso 
le 
decisioni 
disciplinari 
del 
Consiglio 
nazionale 
Forense 
(27), o per le 
<<cause 
agrarie 
stricto sensu - "le 
controversie 
in 
materia 
di 
contratti 
agrari 
o 
conseguenti 
alla 
conversione 
dei 
contratti associativi in affitto�>> (28). 

(21) Corte di cassazione 24 luglio 2014, n. 16978. 
(22) Corte di cassazione 2 settembre 2014, n. 18523. 
(23) Corte di cassazione 29 gennaio 2016, n. 1778. 
(24) 
Corte 
di 
cassazione 
31 
marzo 
2016, 
n. 
6227, 
cos� 
massimata: 
<<Le 
cause 
agrarie 
"stricto 
sensu", come 
individuate 
dall'art. 11 del 
d.lgs. n. 150 del 
2011, cio� 
quelle 
devolute 
alle 
sezioni 
specializzate 
agrarie 
di 
cui 
alla 
l. 
n. 
320 
del 
1963, 
pur 
non 
annoverate 
tra 
quelle 
esentate 
dal 
contributo 
unificato 
disciplinate 
dagli 
artt. 9 e 
10 del 
d.P.R. n. 115 del 
2002, continuano a 
fruire 
della 
non abrogata 
norma 
di 
cui 
all'art. 3 della 
l. n. 283 del 
1957, sicch� 
sono esenti 
al 
detto contributo e, conseguentemente, al 
suo raddoppio come 
disposto dall'art. 13, comma 
1 quater, del 
d.P.R. n. 115 del 
2002, per sanzionare 
la 
proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata>>. 
(25) Corte 
di 
cassazione 
22 marzo 2017, n. 7368, preceduta 
da 
Corte 
di 
cassazione 
2 settembre 
2014, n. 118523, e seguita da Corte di cassazione 12 aprile 2017, n. 9538 e 5 giugno 2017, n. 13935. 
(26) 
Corte 
di 
cassazione 
29 
gennaio 
2016, 
1778, 
preceduta 
da 
Corte 
di 
cassazione 
14 
marzo 
2014, 
n. 5955. 
(27) Corte di cassazione 25 novembre 2013, n. 26280. 
(28) Corte di cassazione 31 marzo 2016, n. 6227. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


2.1.4. il vincolo per il giudice dell�impugnazione. 
ne 
deriva 
che 
il 
giudice 
dell�impugnazione 
� 
vincolato 
soltanto 
a 
dare 
atto dell�esistenza 
del 
presupposto per l�applicazione 
del 
raddoppio del 
contributo 
unificato, cio� 
del 
rigetto nel 
merito e/o di 
rito dell�impugnazione, cosicch� 
egli 
deve 
astenersi 
da 
qualsiasi 
ulteriore 
valutazione 
su di 
esso (29) e 
non � tenuto a liquidarne l�entit� (30). 

L�accertamento 
della 
debenza 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato, 
pur 
essendo 
<<un 
atto 
dovuto 
collegato 
al 
dato 
oggettivo 
della 
definizione 
del 
giudizio 
in senso sfavorevole 
all'impugnante, incide 
in maniera 
definitiva 
sul 
diritto 
dell�impugnante 
all'accertamento giurisdizionale 
del 
relativo diritto, non 
potendosi 
affermare 
che 
l'eventuale 
sua 
erroneit� 
possa 
essere 
fatta 
valere 
in 
sede 
di 
riscossione, risultando altrimenti 
violati 
l'art. 6 della 
CeDU 
e 
l'art. 47 
della 
Carta 
fondamentale 
dell'Unione 
europea>>, 
con 
la 
conseguenza 
che 
<<va 
riconosciuta 
la 
ricorribilit� 
[per 
cassazione] 
della 
statuizione 
concernente 
la 
sussistenza 
dei 
presupposti 
per il 
versamento dell'ulteriore 
importo a 
titolo 
di contributo unificato>> (31). 

Inoltre, poich� 
l'obbligo di 
versamento, per il 
ricorrente, di 
un ulteriore 
importo 
pari 
a 
quello 
del 
contributo 
unificato 
iniziale 
sorge 
ipso 
iure, 
esso 
<<non 
pu� 
costituire 
un 
capo 
del 
provvedimento 
di 
definizione 
dell'impugnazione 
dotato di 
contenuto condannatorio n� 
di 
contenuto declaratorio; 
sicch�, 
l'errore 
del 
giudice 
nel 
collegare 
il 
detto 
obbligo 
alla 
sostanziale 
integrale 
soccombenza 
nel 
merito dell'impugnazione 
ed alla 
condanna 
alle 
spese, in luogo 
del 
pur sussistente 
fatto oggettivo del 
rigetto integrale 
o della 
definizione 
in 
rito, 
negativa 
per 
l'impugnante, 
del 
gravame, 
non 
pu� 
condurre 
alla 
cassazione 
della 
sentenza 
impugnata, 
potendo 
solo 
consentire 
un'attestazione 
"ex 
lege" 
della non debenza>> dell�ulteriore versamento (32). 

2.1.5. il 
soggetto passivo dell�obbligazione 
del 
raddoppio del 
contributo unificato. 
L�obbligazione 
di 
pagare 
una 
somma 
pari 
al 
contributo 
unificato 
a 
titolo 
di 
sanzione 
pecuniaria 
processuale 
non 
pu� 
essere 
addossata 
a 
quelle 
parti 
del 
giudizio 
d�impugnazione 
che, 
come 
gli 
uffici 
amministrativi 
dello 
Stato 
e 
degli 
enti 
ad 
esso 
strumentali, 
siano 
esonerati 
per 
legge 
dal 
materiale 
versamento 
del 
contributo 
unificato 
mediante 
il 
meccanismo 
della 
prenotazione 
a 
debito 
(33). 


(29) Corte di cassazione 14 marzo 2014, n. 5955. 
(30) Corte di cassazione 17 settembre 2013, n. 21207. 
(31) Corte 
di 
cassazione 
5 giugno 2017, n. 13935 e 
5 ottobre 
2017, n. 23281. In senso contrario, 
peraltro, in precedenza Corte di cassazione 9 novembre 2016, n. 22867. 
(32) Corte di cassazione 3 aprile 2018, n. 8170. 
(33) Corte di cassazione 14 marzo 2014, n. 5955. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


giudiziaria, in base 
al 
principio di 
solidariet� 
ex 
art. 2 Cost. e 
al 
principio del 
giusto 
processo 
(art. 
111 
Cost.), 
che 
sono 
condensati 
nel 
principio 
processualcivilistico 
di 
lealt� 
delle 
parti 
(art. 88 c.p.c.), di 
portata 
generale 
anche 
per effetto 
dei 
richiami 
effettuati 
al 
processo 
civile 
dalla 
disciplina 
di 
quelli 
amministrativo e 
tributario. Resterebbe 
peraltro da 
capire 
come 
possa 
concepirsi 
una 
doppia 
sanzione 
nelle 
ipotesi 
in 
cui 
all�automatismo 
dell�imposizione 
del 
contributo 
unificato 
finale 
si 
aggiunga 
anche 
la 
condanna 
per 
lite 
temeraria, 
discrezionalmente 
determinata 
dal 
giudice 
(art. 96 c.p.c.), allorquando la 
fattispecie 
concreta 
possa 
risultare 
coincidente 
(lite 
temeraria 
proseguita 
con 
l�atto d�impugnazione). 


non 
pare 
porsi 
un 
problema 
di 
legittimit� 
costituzionale, 
invece, 
se 
al 
contributo unificato raddoppiato si 
attribuisca 
esclusivamente 
la 
natura 
di 
imposta-
tassa. Infatti, � 
ben ammissibile 
una 
funzione 
secondaria 
della 
fiscalit�, 
che 
nel 
caso non sarebbe 
punitiva, ma 
disincentivante 
rispetto ad una 
sovrabbondante 
richiesta 
di 
prestazioni 
giudiziarie. Una 
volta 
che 
lo Stato abbia 
amministrato 
il 
primo grado di 
giudizio, il 
servizio ulteriormente 
richiesto per i 
gradi 
successivi 
pu� 
avere 
un 
costo 
superiore 
per 
il 
richiedente 
(corrispettivit� 
della 
tassa), se 
l�esito del 
giudizio dimostra 
concretamente 
che 
l�impugnante, 
il 
quale 
soccombe 
totalmente, 
ha 
insistito 
inutilmente, 
bilanciandosi 
cos� 
in 
maniera 
ragionevolmente 
equilibrata 
il 
principio 
di 
tutela 
del 
diritto 
inviolabile 
di 
difesa 
(art. 24 Cost.) con l�esigenza 
di 
perseguire 
il 
buon andamento del-
l�amministrazione 
giudiziaria 
(art. 
97 
Cost.), 
anche 
al 
fine 
di 
ottenere, 
nell�interesse 
generale 
della 
collettivit�, 
una 
ragionevole 
durata 
del 
processo 
(art. 
111 Cost.) che 
sarebbe 
consequenziale 
alla 
riduzione 
delle 
impugnazioni 
auspicata 
dal disincentivo fiscale. 


A 
conclusione 
provvisoria 
del 
ragionamento, 
allora, 
non 
pare 
opportuno 
abbandonare 
il 
tentativo 
finora 
compiuto 
dalla 
giurisprudenza 
di 
vedere 
nel 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
un 
istituto 
connotato 
sia 
dalla 
natura 
tributaria 
sia 
da 
quella 
sanzionatoria 
e 
operare 
una 
scelta 
di 
campo 
netta 
e 
alternativa. 


2.3. La tesi 
della natura esclusivamente 
sanzionatoria del 
cosiddetto raddoppio 
del contributo unificato per il rigetto dell�impugnazione. 
Provando ad immaginare 
gli 
argomenti 
a 
sostegno della 
tesi 
della 
natura 
esclusivamente 
sanzionatoria 
del 
contributo 
unificato 
finale, 
potrebbe 
dirsi 
che 
il 
contributo unificato dev�essere 
versato sempre 
da 
chi 
per primo adisce 
un giudice, per ciascuna 
fase 
del 
processo (di 
primo, di 
secondo grado o di 
legittimit�), 
mentre 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
� 
pagato 
solo 
eventualmente 
dalla 
parte 
soccombente 
e 
soltanto 
al 
termine 
di 
un 
giudizio 
d�impugnazione. 


Il 
contributo 
unificato 
� 
allora 
un�imposta-tassa 
posta 
a 
carico 
di 
colui 
che 
chiede 
che 
sia 
svolta 
una 
data 
attivit� 
giurisdizionale, 
mentre 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
sarebbe 
una 
restrizione 
patrimoniale 
posta 
a 
carico 
della 



DoTTRInA 
247 


parte 
soccombente 
in 
un 
dato 
grado 
di 
giudizio 
superiore 
al 
primo, 
che 
proponga 
un 
atto 
d�impugnazione 
per 
il 
grado 
successivo, 
al 
termine 
del 
quale 
rimanga 
nuovamente 
e 
integralmente 
soccombente, 
indipendentemente 
dalla 
ragioni 
processuali 
o 
sostanziali 
della 
soccombenza; 
non 
sarebbe 
senza 
rilevanza 
allora 
che 
il 
contributo 
unificato 
possa 
essere 
recuperato 
in 
sede 
di 
condanna 
alle 
spese 
della 
controparte, 
perch� 
� 
ben 
evidente 
che 
la 
stessa 
misura 
non 
ha 
alcun 
senso 
per 
il 
raddoppio, 
che 
sarebbe, 
dunque, 
una 
reazione 
dell�ordinamento 
all�impugnazione, 
dimostratasi 
degna 
di 
rigetto, 
nei 
confronti 
del-
l�impugnante 
per 
il 
fatto 
che 
egli 
si 
� 
vanamente 
rivolto 
al 
giudice 
del 
riesame: 
il 
raddoppio 
sarebbe 
una 
sanzione 
per 
aver 
chiesto 
�malamente� 
l�intervento 
del 
giudice, 
cio� 
in 
forma 
irrituale 
tale 
da 
rendere 
inammissibile 
o 
improcedibile 


o 
irricevibile 
la 
domanda, 
o 
per 
aver 
fatto 
valere 
una 
pretesa 
rivelatasi 
poi 
infondata 
nel 
merito, 
cosicch� 
l�atto 
d�impugnazione 
� 
stato 
rigettato. 
D�altra 
parte, poich� 
� 
da 
escludere 
che 
il 
presupposto del 
vincolo a 
pagare 
una 
somma 
di 
ammontare 
pari 
al 
contributo unificato iniziale 
sia 
un illecito, 
dal 
momento 
che 
l�impugnazione 
consegue 
ad 
un 
comportamento 
che 
consiste 
nell'esercizio del 
diritto di 
difesa, la 
sottoposizione 
al 
vincolo per effetto 
dell�impugnazione 
rigettata 
sembra 
configurarsi 
come 
un'ipotesi 
di 
responsabilit� 
da 
atto lecito, perch� 
essa 
viene 
addossata 
all�impugnante 
per il 
solo fatto che 
l�impugnazione 
si 
�, comunque, dimostrata 
inefficace 
rispetto 
all�invocato riconoscimento della sua asserita ragione. 


Se, 
poi, 
si 
tiene 
conto 
anche 
del 
fatto 
che 
l�eventuale 
compensazione 
delle 
spese 
di 
giudizio tra 
le 
parti 
non sottrae 
l�impugnante 
soccombente 
al 
pagamento 
del 
raddoppio del 
contributo, se 
ne 
dedurrebbe 
che 
il 
legislatore 
sottopone 
ad una 
riduzione 
patrimoniale 
colui 
che 
si 
rivolga 
al 
giudice 
per il 
solo 
fatto, in s� 
considerato, di 
aver fatto svolgere 
al 
giudice 
un�attivit� 
che 
non � 
stata 
di 
alcun giovamento all�impugnante: 
l�attivit� 
giurisdizionale 
di 
grado 
ulteriore 
rispetto al 
primo che 
si 
concluda 
con la 
conferma 
della 
sentenza 
di 
primo 
grado 
apparirebbe, 
in 
conclusione, 
sanzionata 
con 
il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato disposto dal 
giudice 
con provvedimento del 
tutto vincolato, 
a 
prescindere 
anche 
dal 
provvedimento, 
limitatamente 
discrezionale, 
sulla 
eventuale compensazione delle spese processuali. 


La 
tesi 
della 
natura 
sanzionatoria, anzich� 
tributaria, del 
contributo unificato 
finale 
potrebbe 
avere 
allora, come 
conseguenza 
pratica, un�estensione 
dell�ambito soggettivo d�applicazione, in quanto sarebbero tenute 
a 
versarlo 
anche 
le 
amministrazioni 
pubbliche 
ammesse 
alla 
prenotazione 
a 
debito. La 
tesi, 
invece, 
non 
potrebbe 
condurre 
ad 
un�estensione 
oggettiva 
dell�ambito 
d�applicazione 
del 
contributo 
unificato 
finale, 
perch� 
una 
disposizione 
normativa 
che 
irroga 
una 
sanzione 
non pu� essere 
interpretata 
estensivamente 
o 
analogicamente, 
sicch�, 
il 
richiamo 
effettuato 
indirettamente 
dall�art. 
13, 
comma 
1-quater, TUSG 
al 
comma 
1 della 
stessa 
disposizione, ne 
limita 
l�oggetto 
al processo civile. 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


2.4. Critica alla tesi della natura sanzionatoria. 
La 
tesi 
sanzionatoria 
non convince, non soltanto perch� 
lascia 
insoluto il 
problema 
della 
duplicazione 
della 
sanzione 
per un medesimo comportamento 
in caso di 
lite 
temeraria, cos� 
come 
sopra 
accennato, ma 
anche 
perch� 
non si 
riscontra 
alcun elemento di 
diritto positivo che 
corrobori 
la 
natura 
sanzionatoria 
dell�istituto. non � 
sufficiente, infatti, l�afflittivit�, che 
� 
comune 
a 
ogni 
prestazione patrimoniale imposta, a connotare l�istituto come sanzionatorio. 


Avendo 
premesso 
gi� 
che 
non 
s�intende 
qui 
limitarsi 
al 
dato 
letterale 
della 
disposizione 
normativa, 
che 
pur 
costituisce 
la 
base 
di 
ogni 
interpretazione, 
sicch� 
non privo di 
rilievo � 
che 
il 
legislatore 
definisca 
espressamente 
il 
raddoppio 
come 
effettuato a 
titolo di 
contributo unificato ulteriore, assumendone 
cos� 
identica 
natura 
tributaria 
mista, anche 
sotto il 
profilo sistematico va 
osservato 
che 
il 
TUSG, 
all�art. 
1 
inserisce, 
tra 
gli 
altri 
suoi 
oggetti, 
la 
riscossione 
delle 
�sanzioni 
pecuniarie 
processuali�: 
vi 
si 
afferma 
per 
l�appunto 
che 
le 
norme 
del 
TUSG 
<<[d]isciplinano ... la riscossione 
� 
delle 
sanzioni 
pecuniarie 
processuali>>, categoria 
di 
genere 
di 
cui 
il 
raddoppio del 
contributo 
unificato costituirebbe una specie, per la tesi qui criticabile. 


Tuttavia, 
dallo 
stesso 
TUSG 
si 
evince 
che 
il 
contributo 
unificato 
finale 
non � 
considerato una 
sanzione 
pecuniaria 
processuale, perch�, se 
cos� 
fosse, 
anch�esso dovrebbe 
essere 
oggetto della 
disciplina 
ivi 
prevista 
per la 
sua 
riscossione. 
Invece si ricava: 


a) 
dall�art. 3, comma 
1 lett. u), TUSG, che 
<<"sanzione 
pecuniaria processuale" 
� 
la somma dovuta sulla base 
delle 
norme 
del 
codice 
di 
procedura 
civile 
e 
del 
codice 
di 
procedura penale, recuperabile 
nelle 
forme 
previste 
per 
le spese>>) e 


b) 
dall�art. 
202, 
comma 
1, 
TUSG 
(rubricato 
come: 
<<(applicabilit� 
della 
procedura 
alle 
sanzioni 
pecuniarie 
processuali>>), 
che, 
<<Secondo 
le 
disposizioni 
di 
questa 
parte 
sono 
recuperate 
le 
somme 
dovute, 
in 
base 
alle 
norme 
del 
codice 
di 
procedura civile 
e 
del 
codice 
di 
procedura penale, per 
sanzioni 
pecuniarie 
o 
per 
condanna 
alla 
perdita 
della 
cauzione 
o 
in 
conseguenza 
della 
dichiarazione 
di 
inammissibilit� 
o 
di 
rigetto 
di 
una 
richiesta 
sulla 
base 
di 
provvedimenti non pi� revocabili>>. 


Insomma, dal 
punto di 
vista 
sistematico, per il 
TUSG, sono sanzioni 
pecuniarie 
processuali 
soltanto quelle 
previste 
nei 
codici 
processuali, cosicch� 
risulta 
avvalorato 
il 
dato 
letterale 
dell�art. 
13, 
comma 
1-quater, 
circa 
la 
natura 
non sanzionatoria del contributo unificato finale. 


Ulteriore 
argomento 
contrario 
alla 
tesi 
della 
natura 
sanzionatoria 
si 
ricava 
dalla 
considerazione 
che 
il 
comma 
1-quater 
dell�art. 13 TUSG 
� 
stato inserito 
dal 
legislatore 
nel 
testo unico, anzich� 
come 
articolo a 
s� 
stante, quale 
frammento 
normativo 
inglobato 
nell�articolo 
13, 
che 
reca 
la 
seguente 
rubrica: 
�importi�. 
Siffatta 
rubrica 
non ha 
senso, a 
meno che 
non sia 
collegata 
con quella 
dell�art. 
9 
TUSG: 
�Contributo 
unificato�. 
Se 
ne 
trae 
conferma 
che 
per 
volont� 



DoTTRInA 
249 


di 
legge 
anche 
gli 
importi 
previsti 
nel 
comma 
1-quater 
dell�art. 13 TUSG 
costituiscono 
una 
quantificazione 
del 
fenomeno chiamato contributo unificato. 
Siccome 
il 
contributo unificato, di 
per s�, non � 
pacificamente 
una 
sanzione, 
ma 
un�imposta-tributo, il 
contributo unificato raddoppiato non pu� che 
avere 
la stessa natura tributaria. 


2.5. La tesi 
della natura esclusivamente 
tributaria del 
cosiddetto raddoppio 
del contributo unificato per il rigetto dell�impugnazione. 
non resta 
allora 
che 
abbracciare 
la 
tesi 
della 
natura 
esclusivamente 
tributaria 
del contributo unificato finale. 


Al 
riguardo, 
� 
bene, 
per�, 
rovesciare 
la 
prospettiva 
che 
di 
primo 
acchito 
potrebbe 
indurre, 
come 
in 
effetti 
sembra 
essere 
successo 
nella 
giurisprudenza 
di 
legittimit�, 
a 
caratterizzare 
anche 
in 
senso 
latamente 
sanzionatorio 
l�istituto. 


Risulta utile all�uopo, la lettura combinata degli artt. 13 e 14 TUSG. 


Ai 
sensi 
dell�art. 
13, 
comma 
1-bis, 
per 
un 
giudizio 
d�impugnazione 
il 
contributo 
unificato 
iniziale 
� 
aumentato 
della 
met� 
rispetto 
alla 
misura 
prevista 
nel 
comma 
1. 
Tuttavia, 
allorquando 
si 
tratti 
di 
un 
giudizio 
d�impugnazione, 
il 
contributo 
unificato 
iniziale, 
che 
va 
corrisposto 
contestualmente 
all�incoazione 
del 
processo 
dinanzi 
al 
giudice 
secondo 
quanto 
� 
disposto 
dall�art. 
14 
TUSG, 
costituisce 
soltanto 
un 
mero 
anticipo 
dell�intera 
somma 
che 
sarebbe 
ordinariamente 
dovuta: 
la 
somma 
integrale 
da 
corrispondersi 
�, 
in 
realt�, 
pari 
al 
doppio 
del 
contributo 
unificato 
iniziale 
per 
il 
giudizio 
d�impugnazione, 
cio� 
al 
doppio 
del 
contributo 
unificato 
previsto 
per 
il 
primo 
grado, 
gi� 
aumentato 
della 
met�. 


Il 
pagamento della 
somma 
dovuta 
� 
previsto in due 
momenti 
diversi, uno 
dei 
quali 
all�esito del 
giudizio d�impugnazione. Perci� il 
comma 
1-quater 
definisce 
il 
saldo, 
all�esito 
del 
giudizio 
d�impugnazione, 
come 
importo 
�ulteriore�, 
ma pur sempre �a titolo di contributo unificato�. 


L�impugnante 
soccombente, 
anche 
in 
via 
incidentale, 
non 
viene 
allora 
punito 
col 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato. 
egli 
in 
realt� 
paga 
l�importo 
che 
� 
ordinariamente 
da 
lui 
dovuto 
quale 
corrispettivo 
-differito 
-del 
servizio. 
L�ordinamento, 
invece, 
intende 
favorire 
l�impugnante 
che 
si 
sia 
avvalso 
con 
profitto 
dello 
strumento 
processuale, 
esonerandolo 
dal 
pagamento 
di 
una 
parte 
dell�imposta-
tassa, 
che 
sarebbe 
comunque 
dovuta 
a 
saldo. 
In 
effetti, 
risulta 
coerente 
rispetto 
alla 
tutela 
del 
diritto 
di 
difesa 
ridurre 
il 
carico 
fiscale 
in 
favore 
di 
colui 
che, 
insistendo 
nella 
domanda 
di 
tutela 
giudiziaria 
con 
l�impugnazione, 
abbia 
in 
concreto 
dimostrato 
l�erroneit� 
dell�esercizio 
della 
funzione 
giurisdizionale 
compiuto 
dall�autorit� 
giudiziaria, 
sicch� 
il 
mutato 
esito 
del 
processo 
di 
primo 
grado 
rende 
ragione 
di 
un 
trattamento 
fiscale 
agevolato 
a 
vantaggio 
di 
colui 
che 
si 
� 
visto 
�costretto� 
a 
richiedere 
ulteriori 
prestazioni 
da 
parte 
dell�amministrazione 
della 
giustizia 
per 
ottenere 
una 
�decisione 
giusta�. 


ne 
consegue 
che, 
essendo 
privo 
di 
natura 
sanzionatoria, 
l�istituto 
del 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato 
non 
pu� 
considerarsi 
eccezionale. 
ne 
deriva 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


ulteriormente 
che 
ne 
sarebbe 
possibile 
un�interpretazione 
analogica 
o 
estensiva, 
contrariamente 
a 
quanto 
finora 
asserito 
dalla 
giurisprudenza 
di 
legittimit�. 


Si 
viene 
a 
porre 
allora 
la 
problematica 
relativa 
alla 
possibilit� 
di 
applicare 
l�istituto anche ai processi tributario e amministrativo, oltre a quello civile. 


3. il 
problema dell�individuazione 
delle 
giurisdizioni 
costituenti 
l�ambito di 
applicazione del raddoppio del contributo unificato. 
Su un aspetto del 
regime 
del 
raddoppio del 
contributo unificato non ha 
ancora 
avuto occasione 
di 
pronunciarsi 
la 
Corte 
di 
cassazione: 
se 
esso si 
applichi 
a 
tutte 
le 
giurisdizioni, negli 
stessi 
limiti 
in cui 
si 
applica 
il 
contributo 
unificato, o se 
esso si 
applichi 
solo al 
processo civile 
e 
non anche 
alle 
giurisdizioni 
speciali, amministrativa e tributaria. 


Da 
un 
punto 
di 
vista 
pratico, 
la 
questione 
non 
� 
soltanto 
rilevante 
per 
l�impugnante 
che 
soccombe 
integralmente, ma 
anche 
per il 
magistrato decidente, 
perch� 
all�art. 13 comma 
1-quater, TUSG 
� 
collegata 
la 
disposizione 
normativa 
posta 
nell�art. 172, comma 
1, TUSG: 
<<i magistrati 
e 
i 
funzionari 
amministrativi 
sono 
responsabili 
delle 
liquidazioni 
e 
dei 
pagamenti 
da 
loro 
ordinati 
e 
sono 
tenuti 
al 
risarcimento 
del 
danno 
subito 
dall'erario 
a 
causa 
degli 
errori 
e 
delle 
irregolarit� delle 
loro disposizioni, secondo la disciplina 
generale in tema di responsabilit� amministrativa>>. 


Siccome 
dalla 
prima 
proposizione 
del 
secondo 
periodo 
dell�art. 
13, 
comma 
1-quater, TUSG, si 
ricava 
la 
norma 
per cui 
�il 
giudice 
(destinatario) 
d� 
atto nel 
provvedimento (contenuto) della 
sussistenza 
dei 
presupposti 
per il 
raddoppio del 
contributo unificato (oggetto)�, il 
magistrato, preposto all�ufficio 
dell�organo giurisdizionale 
titolare 
del 
potere 
di 
decidere 
su un�impugnazione, 
potrebbe, 
dunque, 
essere 
chiamato 
a 
rispondere 
di 
danno 
erariale 
se 
non 
adempisse 
l�obbligo di 
comminare 
il 
pagamento del 
contributo unificato raddoppiato. 
Pertanto, la 
soluzione 
del 
problema 
enunciato all�esordio � 
operativamente 
rilevante 
in 
termini 
monetari: 
la 
decisione 
del 
giudice 
e, 
di 
conseguenza, l�azione 
adempitiva 
del 
funzionario amministrativo incaricato 
dell�esecuzione, 
si 
riflettono 
comunque 
sul 
patrimonio 
di 
un 
terzo, 
ossia 
dello 
Stato o della parte processuale integralmente soccombente. 


Di 
fatto, per quanto risulta, nessun dubbio sussiste 
sul 
fatto che 
l�art. 13 
comma 
1-quater, 
TUSG 
si 
applichi, 
per 
intanto, 
sicuramente 
al 
processo 
civile 
d�impugnazione, sia di merito sia di legittimit�. 


Porsi 
la 
domanda 
dell�applicabilit� 
di 
tale 
complessa 
formulazione 
normativa 
al 
giudizio amministrativo e 
al 
giudizio tributario d�appello equivale 
a 
domandarsi 
quale 
sia 
il 
suo 
oggetto 
o, 
in 
altre 
parole, 
se 
essa 
sia 
generale 
(quanto al 
suo oggetto, ossia 
norma 
ad oggetto generale), o speciale 
(sempre 
quanto al suo oggetto, ossia norma ad oggetto speciale). 


Si 
deve 
tener 
presente, 
al 
riguardo, 
che 
l�art. 
13, 
comma 
1-quater, 
TUSG, 
contiene, oltre a quella appena ricordata, altre due norme: 



DoTTRInA 
251 


1) 
quella 
situata 
nel 
primo periodo dell�art. 13, comma 
1-quater, TUSG, 
� 
dotata 
di 
questa 
formula: 
�la 
parte 
che 
ha 
proposto l�impugnazione, anche 
incidentale, 
la 
quale 
sia 
stata 
respinta 
integralmente 
o 
dichiarata 
inammissibile 


o improcedibile 
(destinatario) ha 
l�obbligo di 
versare 
(contenuto) un ulteriore 
importo a 
titolo di 
contributo unificato pari 
a 
quello dovuto per la 
stessa 
impugnazione, 
principale 
o incidentale, a 
norma 
del 
comma 
1-bis 
(oggetto)�; 
si 
rammenta 
che 
il 
comma 
1-bis 
cos� 
dispone: 
<<il 
contributo di 
cui 
al 
comma 
1 � 
aumentato della met� per 
i 
giudizi 
di 
impugnazione 
ed � 
raddoppiato per 
i 
processi 
dinanzi 
alla 
Corte 
di 
cassazione.>>; 
infine, 
il 
comma 
1 
prevede 
che 
<<il 
contributo 
unificato 
� 
dovuto 
nei 
seguenti 
importi: 
�>>, 
a 
cui 
segue 
un elenco d�importi 
distinti 
per valore 
del 
processo e/o per specie 
di 
processo 
civile; 
2) 
quella 
situata 
nella 
seconda 
proposizione 
del 
secondo 
periodo 
dell�art. 
13, comma 
1-quater, TUSG 
suona 
cos�: 
�l�impugnante 
soccombente 
(destinatario) 
ha 
l�obbligo di 
pagare 
(contenuto) al 
momento del 
deposito del 
provvedimento 
del giudice (oggetto)�. 


Stando al 
nucleo del 
problema 
sopra 
enunciato, la 
sua 
soluzione 
dipende 
dall�interpretazione 
che 
si 
dia 
del 
richiamo 
ai 
commi 
precedenti 
effettuato 
nella formula della norma n. 1. 


Per orientarsi 
in proposito � 
necessario procedere 
in maniera 
corretta. � 
a 
tutti 
noto 
che 
l�interpretazione 
normativa 
� 
s� 
un�attivit� 
complessa, 
ma 
anche 
ben 
consolidata 
sia 
dal 
punto 
di 
vista 
della 
teoria 
giuridica 
sia 
dal 
punto 
di 
vista 
della 
sperimentazione 
operativa. non si 
vuole 
allora 
liquidare 
la 
questione 
sbrigativamente 
in virt� di 
una 
mera 
interpretazione 
normativa 
topica, 
ossia 
che 
tenga 
conto 
esclusivamente 
della 
collocazione 
della 
disposizione 
normativa 
contenuta 
nell�art. 13, comma 
1-quater, TUSG 
rispetto ad alcune 
altre 
disposizioni, riferite 
all�ammontare 
del 
contributo unificato per la 
giurisdizione 
amministrativa 
e 
per la 
giurisdizione 
tributaria, e 
poste 
in commi 
ulteriori 
dello stesso articolo. 


Per 
essere 
sicuri 
del 
risultato 
ermeneutico, 
infatti, 
occorre 
tener 
conto 
della 
natura 
inevitabilmente 
caotica 
della 
normazione, che 
dipende 
da 
molteplici 
e 
notorie 
ragioni: 
la 
pluralit� 
delle 
fonti 
normative, i 
loro complessi 
rapporti 
di 
gerarchia, 
la 
loro 
successione 
nel 
tempo, 
la 
formulazione 
delle 
disposizioni 
normative 
secondo 
livelli 
di 
genere/specie 
differenti 
per 
ciascuno 
degli 
elementi 
non standardizzati 
della 
norma 
(oggetto, contenuto e 
destinatari), 
l�ineliminabile 
equivocit� 
del 
codice 
linguistico 
utilizzato 
per 
la 
formula 
dichiarativa, la 
pluralit� 
dei 
formanti 
del 
diritto. La 
contemporanea 
influenza 
di 
tutti 
questi 
fattori 
non 
esclude 
la 
rilevanza 
del 
luogo 
in 
cui 
sia 
collocata 
una 
determinata 
disposizione 
normativa, 
ma 
esclude 
anche 
con 
sicurezza 
che 
la 
collocazione 
della 
disposizione 
normativa 
possa 
essere 
eretta 
ad 
unico 
criterio 
d�interpretazione 
normativa. Il 
discorso che 
si 
� 
tenuti 
a 
fare 
�, perci�, necessariamente 
pi� delicato e 
complesso. Tentiamo qui 
uno dei 
possibili 
percorsi 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


interpretativi, che 
possono ritenersi 
metodicamente 
pi� adeguati 
alla 
caoticit� 
e 
alla 
complessit� 
dei 
dati 
normativi 
coniati 
dal 
legislatore 
e 
perci� 
si 
terr� 
conto non solo, comՏ 
ovvio, della 
singola 
disposizione 
normativa 
di 
base 
e 
della 
sua 
sola 
lettera, ma 
anche, e 
soprattutto, tanto dell�atto normativo in cui 
essa � inserita quanto dell�intero sistema della normazione. 


L�art. 
1 
TUSG 
indica 
l�oggetto 
dell�intero 
atto 
normativo 
nelle 
voci 
e 
nelle 
procedure 
di 
spesa 
dei 
processi 
(art. 
1, 
comma 
1): 
<<Le 
norme 
del 
presente 
testo 
unico 
disciplinano 
le 
voci 
e 
le 
procedure 
di 
spesa 
dei 
processi: 
il 
pagamento 
da 
parte 
dell'erario, 
il 
pagamento 
da 
parte 
dei 
privati, 
l'annotazione 
e 
la 
riscossione>>. 
L�oggetto 
�, 
in 
questa 
sede, 
generale: 
il 
TUSG 
si 
applica 
a 
tutti 
i 
processi, 
perch� 
in 
questa 
disposizione 
la 
parola 
processo, 
al 
plurale, 
sta 
per 
il 
genere 
sommo 
della 
disciplina, 
di 
cui 
sono 
specie 
tutti 
i 
processi 
settoriali 
ai 
quali 
l�atto 
normativo 
dedicher� 
successivamente 
la 
sua 
considerazione, 
destinando 
per 
ciascuno 
di 
essi, 
ove 
lo 
ritenga 
opportuno, 
un 
regime 
speciale. 


Dall�esame 
dell�art. 1 TUSG 
si 
desume, dunque 
e 
per ora, che 
l�atto normativo 
intende 
proporsi 
come 
atto normativo ad oggetto generale: 
il 
suo oggetto 
� 
il 
processo o, se 
si 
vuole, esso assume 
tutti 
i 
processi, tutte 
le 
specie 
di 
processo comprese nel genere, come suo oggetto. 


Questo 
orientamento 
del 
legislatore 
� 
confermato 
subito 
dopo 
dall�art. 
2 
TUSG, 
il 
quale 
� 
dedicato 
-cos� 
enuncia 
la 
sua 
rubrica 
-all��ambito 
di 
applicazione� 
di 
tutte 
le 
norme 
del 
TUSG. 
In 
linguaggio 
tecnicamente 
rigoroso, 
esso 
intende 
indicare 
ancora 
una 
volta 
l�oggetto 
delle 
norme 
del 
TUSG. 
Infatti, 
l�art. 
2, 
comma 
1, 
TUSG 
afferma 
che 
le 
sue 
norme 
<<si 
applicano 
al 
processo 
penale, 
civile, 
amministrativo, 
contabile 
e 
tributario, 
con 
l'eccezione 
di 
quelle 
espressamente 
riferite 
dal 
presente 
testo 
unico 
ad 
uno 
o 
pi� 
degli 
stessi 
processi>>. 
Se 
ne 
deducono 
due 
regole: 
anzitutto, 
che, 
in 
linea 
di 
principio, 
le 
norme 
del 
TUSG 
si 
applicano 
a 
tutti 
i 
processi, 
visto 
che 
di 
essi 
sono 
elencate 
tutte 
le 
possibili 
specie, 
non 
potendo 
essere 
loro 
assimilato 
il 
processo 
costituzionale, 
che 
ovviamente, 
per 
sua 
natura, 
ne 
resta 
escluso; 
in 
secondo 
luogo, 
che 
solo 
le 
norme 
che 
siano 
espressamente 
dedicate 
ad 
una, 
o 
pi�, 
delle 
specie 
di 
processo 
costituiscono 
disciplina 
alternativa 
e 
speciale 
rispetto 
a 
quella 
generale. 


Della 
costruzione 
dei 
processi 
secondo l�albero porfiriano di 
classificazione, 
che 
� 
la 
logica 
implicitamente 
adottata 
dal 
legislatore, 
il 
TUSG 
fa 
subito 
applicazione 
nei 
due 
Titoli, II e 
III, della 
sua 
Parte 
I, che 
sono dedicati 
rispettivamente 
alle 
<<Disposizioni 
generali 
relative 
al 
processo penale>> 
(artt. 
4-7 TUSG) e 
alle 
<<Disposizioni 
generali 
relative 
al 
processo civile, amministrativo, 
contabile 
e 
tributario>> 
(art. 
8 
TUSG). 
Dal 
livello 
del 
genere 
sommo, 
al 
quale 
si 
colloca 
il 
processo, 
si 
� 
scesi 
al 
livello 
di 
genere/specie 
immediatamente 
inferiore, 
per 
dettare 
per 
una 
specie, 
quella 
del 
processo 
penale, 
regole 
diverse 
da 
quelle 
riservate 
alle 
altre 
specie, quelle 
del 
processo civile, 
amministrativo, contabile e tributario. 



DoTTRInA 
253 


nel 
Titolo 
I 
della 
Parte 
II 
(artt. 
9-18), 
poi, 
si 
scende 
di 
un 
ulteriore 
livello, 
nel 
quale 
si 
collocano, da 
un lato, il 
processo penale 
e 
quello contabile, e, dal-
l�altro, 
si 
situano 
i 
processi 
civile, 
amministrativo 
e 
tributario. 
Per 
questi 
ultimi 
tre 
soltanto si 
prevede 
l�istituto del 
contributo unificato, di 
cui 
si 
disegna 
un 
regime 
completo e 
unitario, salve 
le 
specialit� 
che 
siano, secondo il 
principio 
gi� 
fissato 
dall�art. 
2, 
comma 
1, 
TUSG, 
<<espressamente 
riferite 
dal 
presente 
testo unico ad uno o pi� degli stessi processi>>. 


Se 
ora, 
forti 
di 
tali 
premesse 
di 
principio, 
si 
percorrono 
le 
disposizioni 
del 
Titolo I della 
Parte 
II, possiamo rilevare 
il 
riferimento di 
ognuna 
di 
esse 
o 
al 
genere 
unificante 
dei 
tre 
processi 
(civile, 
amministrativo 
e 
tributario) 
o 
a 
ciascuno di 
essi 
o a 
specie 
di 
livello inferiore 
di 
ciascuno di 
essi. Lasciamo 
per il 
momento fuori 
da 
ogni 
considerazione 
l�art. 13 TUSG, perch� 
da 
esso 
sorgono, e 
intorno ad esso si 
addensano, i 
dubbi 
relativi 
alla 
soluzione 
da 
dare 
al 
problema 
dell�applicabilit� 
al 
giudizio 
amministrativo 
e 
al 
giudizio 
tributario 
d�appello del contributo unificato raddoppiato. 


Hanno come 
oggetto il 
genere 
unificato dei 
tre 
processi 
civile, amministrativo 
e tributario: 


-l�art. 
9, 
comma 
1, 
TUSG: 
<<� 
dovuto 
il 
contributo 
unificato 
di 
iscrizione 
a 
ruolo, 
per 
ciascun 
grado 
di 
giudizio, 
nel 
processo 
civile, 
compresa 
la 
procedura 
concorsuale 
e 
di 
volontaria 
giurisdizione, 
nel 
processo 
amministrativo 
e 
nel 
processo 
tributario, 
secondo 
gli 
importi 
previsti 
dall'articolo 
13 
... 
>>; 


-l�art. 
11, 
comma 
1, 
TUSG: 
<<il 
contributo 
unificato 
� 
prenotato 
a 
debito 
nei 
confronti 
dell'amministrazione 
pubblica 
ammessa 
da 
norme 
di 
legge 
alla 
prenotazione 
a 
debito 
di 
altre 
imposte 
e 
spese 
a 
suo 
carico, 
nei 
confronti 
della 
parte 
ammessa 
al 
patrocinio 
a 
spese 
dello 
Stato 
e, 
nell'ipotesi 
di 
cui 
all�articolo 
12, 
comma 
2, 
nei 
confronti 
della 
parte 
obbligata 
al 
risarcimento 
del 
danno>>; 


- l�art. 14, comma 1, TUSG; 
- l�art. 14, comma 3, TUSG, soltanto in parte; 
- l�art. 15 TUSG; 
- l�art. 16 TUSG; 
- l�art. 17 TUSG. 
Hanno 
come 
oggetto 
una 
delle 
tre 
specie 
del 
genere 
unificato, 
cio� 
il 
processo 
civile o il processo amministrativo o il processo tributario: 
-l�art. 
14, 
comma 
2, 
TUSG, 
che 
si 
riferisce 
solo 
al 
processo 
civile, 
perch� 
i 
commi 
3-bis 
e 
3-ter, 
aggiunti 
successivamente, 
hanno 
disposto, 
e 
dispongono, 
sul 
medesimo oggetto - la 
determinazione 
del 
valore 
della 
lite 
- per il 
processo tributario e per il processo amministrativo; 


- l�art. 14, comma 3-bis, TUSG, per il processo tributario; 
- l�art. 14, comma 3-ter, TUSG per il processo amministrativo. 
Hanno come 
oggetto una 
specie 
di 
livello inferiore 
di 
una 
delle 
tre 
specie 
del 
genere 
unificato, cio� 
il 
processo civile 
o il 
processo amministrativo o il 
processo tributario: 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


-l�art. 9, comma 
1-bis, TUSG: 
<<Nei 
processi 
per 
controversie 
di 
previdenza 
ed assistenza obbligatorie, nonch� 
per 
quelle 
individuali 
di 
lavoro o 
concernenti 
rapporti 
di 
pubblico impiego le 
parti 
che 
sono titolari 
di 
un reddito 
imponibile 
ai 
fini 
dell'imposta 
personale 
sul 
reddito, 
risultante 
dall'ultima 
dichiarazione, superiore 
a tre 
volte 
l'importo previsto dall'articolo 76, sono 
soggette, 
rispettivamente, 
al 
contributo 
unificato 
di 
iscrizione 
a 
ruolo 
nella 
misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, ...>>; 
- l�art. 10, comma 1, TUSG; 
- l�art. 10, comma 2, TUSG; 
- l�art. 10, comma 3, TUSG; 
- l�art. 10, comma 6-bis, TUSG; 
-l�art. 
14, 
comma 
1, 
TUSG 
(processi 
esecutivi 
di 
espropriazione 
forzata); 
- l�art. 14, comma 1-bis, TUSG. 
Dalla 
classificazione 
appena 
operata, adottata 
dal 
TUSG, abbiamo volutamente 
e 
momentaneamente 
escluso l�art. 13 TUSG, perch� 
una 
sua 
parte, il 
comma 
1-quater, 
attiene 
specificamente 
al 
tema 
dell�applicazione 
al 
processo 
amministrativo e 
al 
processo tributario d�appello. � 
giunto il 
momento di 
attaccare 
frontalmente questo problema. 


Il 
testo attuale 
dell�art. 13 TUSG 
� 
il 
risultato di 
numerosi 
interventi 
succedutisi 
nel 
tempo (35) e 
presenta 
una 
struttura, per cos� 
dire, stratificata 
per 
aggiunte successive a parti preesistenti. 


Se 
si 
percorre 
fin dall�origine 
la 
tormentata 
storia 
dell�art. 13 TUSG 
si 
constata 
che 
esso, quando vide 
la 
luce, aveva 
una 
struttura 
semplicissima: 
il 
primo 
e 
il 
sesto 
comma 
erano 
dettati 
soltanto 
per 
il 
processo 
civile 
e 
per 
il 
processo 
amministrativo; 
lo 
si 
desume 
dal 
richiamo 
che 
ne 
era 
effettuato 
nell�originario 
art. 9 TUSG 
(<<� 
dovuto il 
contributo unificato di 
iscrizione 
a ruolo, 
per 
ciascun grado di 
giudizio, nel 
processo civile� 
e 
nel 
processo ammini


(35) Sono intervenuti a modificare il testo originario dell�art. 13 TUSG: 
1) l�art. 1-ter 
DL 8 febbraio 2003, n. 18; 
2) l�art. 1 L. 30 dicembre 2004, n. 311; 
3) l�art. 9-bis 
DL 30 giugno 2005, n. 115; 
4) l�art. 21 DL 4 luglio 2006, n. 223; 
5) l�art. 1 L. 27 dicembre 2006, n. 296; 
6) l�art. 2 L. 23 dicembre 2009, n. 191; 
7) l�art. 15 DLgs 20 marzo 2010, n. 53; 
8) l�art. 48-bis 
DL 31 maggio 2010, n. 78; 
9) l�art. 37 DL 06 luglio 2011, n. 98; 
10) l�art. 2 DL 13 agosto 2011, n. 138; 
11) l�art. 28 L. 12 novembre 2011, n. 183; 
12) l�art. 2 DL 24 gennaio 2012, n. 1; 
13) l�art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
14) l�art. 53 DL 24 giugno 2014, n. 90; 
15) l�art. 45-bis 
DL 24 giugno 2014, n. 90; 
16) l�art. 19 DL 12 settembre 2014, n. 132 . 

DoTTRInA 
255 


strativo, 
secondo 
gli 
importi 
previsti 
dall�articolo 
13�>>), 
oltre 
che 
dalla 
rubrica 
del 
Titolo 
I 
previgente: 
<<Contributo 
unificato 
nel 
processo 
civile 
e 
amministrativo>>. 
Gli 
altri 
commi 
avevano, invece, come 
oggetto varie 
singole 
specie di processi civili. 


A 
partire 
dal 
4 luglio 2006, per effetto dell�art. 21 DL 
4 luglio 2006 n. 
223, � 
comparso il 
comma 
6-bis, cos� 
formulato: 
<<Per 
i 
ricorsi 
proposti 
davanti 
ai 
Tribunali 
amministrativi 
regionali 
e 
al 
Consiglio 
di 
Stato 
il 
contributo 
dovuto � 
di 
euro 500; per 
le 
istanze 
cautelari 
in primo e 
secondo grado, per 
i 
ricorsi 
previsti 
dall�art. 
21-bis 
della 
legge 
6 
dicembre 
1971, 
n. 
1034, 
aggiunto 
dall�articolo 2 della legge 
21 luglio 2000, n. 205, per 
quelli 
previsti 
dall�articolo 
25, comma 5, della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e 
per 
i 
ricorsi 
di 
ottemperanza 
il 
contributo dovuto � 
di 
euro 250>>. In sostanza, si 
� 
introdotta 
una 
determinazione 
della 
quantit� 
del 
contributo unificato che 
� 
differenziata 
per 
specie di giurisdizione (36). 

Dal 
4 luglio 2009, per volont� 
dell�art. 67 L. 18 giugno 2009, n. 69, sՏ 
inserito il 
comma 
2-bis, che 
cos� 
diceva: 
<<Per 
i 
processi 
dinanzi 
alla Corte 
di 
cassazione, oltre 
al 
contributo unificato, � 
dovuto un importo pari 
all'imposta 
fissa 
di 
registrazione 
dei 
provvedimenti 
giudiziari>>. 
S�introduceva 
cos� 
una 
norma 
che 
aveva 
come 
oggetto una 
specie 
- il 
giudizio di 
cassazione 
-del 
genere 
intermedio 
del 
processo 
civile, 
a 
sua 
volta 
specie 
del 
genere 
sommo (il processo). 


A 
partire 
dal 
6 
luglio 
2011, 
l�art. 
37 
DL 
6 
luglio 
2011, 
n. 
98, 
ha 
modificato 
il 
Titolo I della 
Parte 
II in <<Contributo unificato nel 
processo civile, amministrativo 
e 
tributario>>, 
ha 
inserito 
il 
processo 
tributario 
nell�oggetto 
della 
norma 
di 
cui 
all�art. 9 TUSG 
e 
ha 
aggiunto il 
comma 
3-bis 
all�art. 13: 
<<ove 
il 
difensore 
non indichi 
il 
proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata e 
il 
proprio numero di 
fax 
ai 
sensi 
degli 
articoli 
125, primo comma, del 
codice 
di 
procedura 
civile, 
e 
16, 
comma 
1-bis 
del 
decreto 
legislativo 
31 
dicembre 
1992, 


n. 546, ovvero qualora la parte 
ometta di 
indicare 
il 
codice 
fiscale 
nell'atto 
introduttivo del 
giudizio o, per 
il 
processo tributario, nel 
ricorso il 
contributo 
unificato � 
aumentato della met�>>: 
cos� 
operando il 
contributo unificato � 
stato esteso al 
processo tributario, ma 
la 
sua 
entit� 
era, per effetto dell�art. 13, 
comma 
1, identica 
a 
quella 
prevista 
per il 
processo civile, mentre, come 
si 
� 
gi� visto, la quantificazione era diversa per il processo amministrativo. 
Dal 
17 
settembre 
2011, 
in 
base 
all�art. 
2 
DL 
13 
agosto 
2011, 
n. 
138, 
compare 
il 
comma 
6-quater: 
<<Per 
i 
ricorsi 
principale 
ed 
incidentale 
proposti 
avanti 
le 
Commissioni 
tributarie 
provinciali 
e 
regionali 
� 
dovuto 
il 
contributo 
unificato nei seguenti importi: 


a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 


(36) Sul punto v., di recente, Corte di cassazione 12 dicembre 2017, n. 29679. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


b) euro 60 per 
controversie 
di 
valore 
superiore 
a euro 2.582,28 e 
fino a 
euro 5.000; 


c) 
euro 
120 
per 
controversie 
di 
valore 
superiore 
a 
euro 
5.000 
e 
fino 
a 
euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; 


d) euro 250 per 
controversie 
di 
valore 
superiore 
a euro 25.000 e 
fino a 
euro 75.000; 


e) euro 500 per 
controversie 
di 
valore 
superiore 
a euro 75.000 e 
fino a 
euro 200.000; 


f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000>>. 


Si 
tratta 
di 
un�ulteriore 
norma 
speciale 
efficace 
per il 
processo tributario. 
Per effetto di 
siffatta 
norma, il 
primo comma 
dell�art. 13 riguarda 
soltanto il 
processo civile. 


Dal 
24 
gennaio 
2012, 
in 
forza 
dell�art. 
2 
DL 
24 
gennaio 
2012, 
n. 
1, 
� 
stato 
inserito il 
comma 
1-ter: 
<<Per 
i 
processi 
di 
competenza delle 
sezioni 
specializzate 
di 
cui 
al 
decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e 
successive 
modificazioni, 
il 
contributo 
unificato 
di 
cui 
al 
comma 
1 
� 
quadruplicato. 
Si 
applica il 
comma 1-bis>>. Si 
tratta 
di 
un�altra 
norma 
speciale 
per processi 
di 
specie nell�ambito del processo civile. 


Dal 
1� 
gennaio 2013, ma 
per i 
procedimenti 
iniziati 
dal 
30 gennaio 2013, 
l�art. 1 L. 24 dicembre 
2012, n. 228, introduce 
nell�art. 13 TUSG 
il 
comma 
1quater, 
di 
cui, per comodit� 
del 
lettore, si 
riproduce 
ancora 
una 
volta 
il 
testo: 
<<Quando 
l'impugnazione, 
anche 
incidentale, 
� 
respinta 
integralmente 
o 
� 
dichiarata inammissibile 
o improcedibile, la parte 
che 
l'ha proposta � 
tenuta 
a 
versare 
un 
ulteriore 
importo 
a 
titolo 
di 
contributo 
unificato 
pari 
a 
quello 
dovuto 
per 
la 
stessa 
impugnazione, 
principale 
o 
incidentale, 
a 
norma 
del 
comma 1-bis. il 
giudice 
d� atto nel 
provvedimento della sussistenza dei 
presupposti 
di 
cui 
al 
periodo precedente 
e 
l'obbligo di 
pagamento sorge 
al 
momento 
del deposito dello stesso>>. 


Come 
interpretare 
questo groviglio di 
disposizioni 
normative 
introdotte 
in un accesso di 
bulimia 
legislativa 
� 
il 
problema 
che 
ci 
siamo proposti 
di 
esaminare. 


Anzitutto, e 
non a 
caso, abbiamo finora 
analizzato la 
struttura 
del 
TUSG 
allo scopo d�individuare 
il 
contesto normativo adottato dal 
legislatore 
per incastonarvi 
successivamente 
anche 
l�art. 13, comma 
1-quater. Se 
sono esatte 
le 
rilevazioni 
effettuate, si 
deve 
ritenere 
che 
il 
principio interpretativo fondamentale 
� 
costituito, per il 
diritto attualmente 
vigente, dalla 
decisione 
legislativa 
di 
attribuire 
come 
oggetto alle 
norme 
del 
TUSG 
il 
genere 
�processo� 
e 
di 
riservare a norme speciali uno speciale regime per date specie di processo. 


Di 
conseguenza, concentrando l�attenzione 
soltanto su ci� che 
pi� interessa 
in questa 
sede, assume 
rilievo che 
esclusivamente 
in alcuni 
periodi 
passati 
il 
comma 
1 dell�art. 13, sull�importo del 
contributo unificato, concerneva 
processi di giurisdizioni diverse. 



DoTTRInA 
257 


In altri 
termini, secondo il 
diritto vigente, il 
contributo unificato iniziale 
� 
previsto, 
con 
norma 
generale, 
per 
il 
genere 
�processo�, 
dall�art. 
9 
TUSG, 
ma 
la 
sua 
quantificazione 
� 
diversa 
a 
seconda 
delle 
specie 
di 
giurisdizione, 
perch� l�art. 13 TUSG, contiene le seguenti norme speciali: 


a) 
quelle 
del 
comma 
1, 
che, 
sebbene 
la 
formulazione 
letterale 
non 
escluda 
l�applicabilit� 
a 
processi 
diversi 
da 
quello civile, sono diventate 
speciali, nel 
senso 
che 
si 
riferiscono 
soltanto 
all�entit� 
del 
contributo 
unificato 
nel 
processo 
civile, e 
ci� per esclusione, cio� 
perch� 
gli 
altri 
due 
unici 
processi 
disciplinati 
nel 
Titolo 
III 
della 
Parte 
I 
sono 
quelli 
amministrativo 
e 
tributario, 
ma 
essi 
sono 
specialmente 
regolamentati 
nei 
commi 
successivi 
dell�art. 
13 
per 
lo 
stesso 
oggetto; 


b) 
quelle 
che 
hanno 
per 
oggetto 
il 
processo 
penale 
e 
il 
processo 
contabile; 
infatti, 
l�art. 
9 
TUSG 
prevede 
il 
contributo 
unificato 
per 
il 
processo 
civile, 
per 
il 
processo 
amministrativo 
e 
per 
il 
processo 
tributario 
(art. 
9.1) 
e 
non, 
dunque, 
per 
il 
processo 
penale 
(comՏ 
confermato 
nell�art. 
12.1) 
n� 
per 
il 
processo 
contabile; 


c) 
quelle 
dedicate 
al 
processo 
amministrativo 
(comma 
6-bis) 
e 
al 
processo 
tributario (comma 
6-quater), ma 
limitatamente 
all�ammontare 
del 
contributo 
unificato. 


Quanto a 
queste 
ultime, l�art. 13, comma 
6-quater, TUSG 
si 
riferisce 
al 
processo tributario di 
merito per determinare 
l�ammontare 
del 
contributo unificato, 
senza 
reiterare 
la 
previsione 
del 
raddoppio del 
contributo unificato. Lo 
stesso avviene per il processo amministrativo, nel comma 6-bis 
(37). 

Il 
raddoppio del 
contributo unificato, dunque, non si 
applica 
ai 
processi 
amministrativo e 
tributario, perch� 
non si 
ripete 
nell�art. 13 TUSG, dopo la 
determinazione 
dell�ammontare 
del 
contributo 
unificato, 
la 
previsione 
del 
raddoppio 
che 
oramai, 
per 
effetto 
delle 
modifiche 
normative 
succedutesi, 
sarebbe 
ristretta 
al 
processo 
civile 
quale 
conseguenza 
della 
catena 
di 
richiami 
al 
comma 
1-bis 
e poi al comma 1 del medesimo art. 13 TUSG. 


Certamente 
rimane 
una 
perplessit�, perch�, mentre 
per il 
giudizio amministrativo 
e 
per quello tributario di 
merito non si 
applicherebbe 
il 
raddoppio 
del 
contributo unificato, lo si 
applicherebbe 
in quello di 
legittimit� 
- anche 
allorquando 
s�impugni 
una 
sentenza 
del 
Consiglio di 
Stato per difetto di 
giurisdizione) 
- solo perch� 
cambia 
il 
giudice, che 
da 
speciale 
diventa 
ordinario. 
Infatti, l�art. 261 TUSG 
afferma 
che 
al 
processo tributario di 
legittimit� 
si 
applicano 
le norme del testo unico. 


Vero � 
per�, per costante 
giurisprudenza 
della 
Corte 
di 
cassazione 
(38), 
che 
il 
ricorso 
per 
cassazione 
in 
materia 
tributaria 
d� 
luogo 
ad 
un 
ordinario 
processo 
civile, nonostante 
l�art. 261 TUSG 
lo denomini 
�processo tributario di


(37) Corte di cassazione 12 dicembre 2017, n. 29679. 
(38) Per tutte, da ultimo, Corte di cassazione 19 maggio 2017, n. 12642. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


nanzi 
alla 
Corte 
di 
cassazione�. 
Analogo 
ragionamento 
pu� 
essere 
fatto 
per 
l�impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato. 


Allora, il 
risultato dell�interpretazione 
sistematica 
fin qui 
condotta 
attribuisce 
valore 
decisivo, che 
altrimenti 
di 
per s� 
esso non avrebbe, anche 
al 
significato 
proprio 
delle 
parole 
impiegate 
nel 
comma 
1-quater 
dell�art. 
13 
TUSG: 
<<un ulteriore 
importo � 
pari 
a quello dovuto per 
la stessa impugnazione� 
a norma del comma 1-bis>>: 


-l�importo � 
ulteriore, nel 
senso che 
si 
aggiunge 
a 
quello gi� 
anticipato 
come contributo unificato iniziale; 
-l�importo � 
pari 
a 
quello dovuto: 
non � 
scritto che 
l�importo sia 
pari 
a 
quello �previsto� 
dal 
comma 
1-bis, ma 
magari 
non dovuto in concreto, sicch� 
l�impiego 
del 
verbo 
dovere 
sembra 
comportare 
un 
riferimento 
puntuale 
del 
legislatore 
proprio al 
contributo unificato iniziale 
che 
il 
contribuente 
dovrebbe 
aver effettivamente 
versato in adempimento di 
un obbligo gi� 
sorto rispetto al 
tempo dell�esito del giudizio d�impugnazione; 
-l�importo dovuto � 
pari 
a 
quello dovuto per la 
stessa 
impugnazione 
a 
norma del 
comma 1-bis: 
anche 
l�uso della 
parola 
�stessa� 
indica 
che 
non ci 
si 
riferisce 
alle 
impugnazioni 
disciplinate 
nei 
commi 
6-bis 
(per il 
processo amministrativo) 
e 
6-quater 
(per il 
processo tributario) dell�art. 13 TUSG, ma 
a 
quelle 
impugnazioni 
menzionate 
nel 
comma 
1-bis, cio� 
a 
tutte 
quelle 
impugnazioni 
alle 
quali 
si 
applichi, per la 
determinazione 
dell�entit� 
del 
contributo 
unificato iniziale, il comma 1 dell�art. 13 TUSG. 
4. Conclusioni. 
In conclusione, quel 
che 
la 
legge 
chiama 
esplicitamente 
<<ulteriore 
importo 
a titolo di 
contributo unificato pari 
a quello dovuto per 
la stessa impugnazione>> 
(art. 
13, 
comma 
1-quater, 
TUSG) 
e 
che 
nella 
prassi 
si 
designa 
comunemente 
come 
�il 
raddoppio 
del 
contributo 
unificato�, 
� 
un�impostatassa, 
con funzione 
secondaria 
disincentivante, che 
non s�applica 
nei 
processi 
tributario e amministrativo. 



DoTTRInA 
259 


Il superamento del dissenso nelle materie �sensibili� in 
Conferenza di servizi. Un possibile conflitto tra legge 
generale e legge speciale. Il caso delle opere statali 


Antonino Cimellaro* 


Sommario: 
1. 
Premessa 
-2. 
il 
dissenso/opposizione 
in 
Conferenza 
secondo 
la 
legge 
241/1990 - 2.1. il 
procedimento e 
l�autorit� preposta - 3. L�art. 3 del 
D.P.r. 18 aprile 
1994, 


n. 
383 
per 
opere 
statali 
-4. 
il 
rapporto 
tra 
le 
due 
normative 
-5. 
il 
rapporto 
tra 
legge 
generale 
posteriore 
e 
legge 
speciale 
anteriore 
- 5.1. il 
rapporto tra una legge 
e 
un regolamento - 6. 
Conclusioni. 
1. Premessa. 
Come 
noto, 
con 
il 
Decreto 
Legislativo 
30 
giugno 
2016, 
n. 
127, 
denominato 
�Norme 
per 
il 
riordino 
della 
disciplina 
in 
materia 
di 
conferenza 
di 
servizi, 
in 
attuazione 
dell�articolo 
2 
della 
legge 
7 
agosto 
2015, 
n. 
124� 
(c.d. 
�Riforma 
Madia�) 
si 
� 
intervenuti 
nuovamente 
sull�istituto 
della 
conferenza 
di 
servizi 
(1). 


Appare 
utile 
precisare, 
preliminarmente, 
che 
l�ordinamento 
ha 
sempre 
trattato l�istituto nella 
sua 
valenza 
unitaria 
per le 
varie 
materie 
o ambiti 
di 
applicazione 
(ovvero, 
si 
pu� 
lecitamente 
affermare 
che, 
in 
via 
ordinaria, 
non 
esistono 
le 
�conferenze 
di 
servizi� 
bens� 
esiste 
la 
�conferenza 
di 
servizi� 
la 
cui 
disciplina 
� 
affidata 
alla 
legge 
241/1990 
e 
ai 
suoi 
articoli 
da 
14 
a 
14-quinquies. 
non 
incidono, 
su 
tale 
configurazione, 
particolarit� 
o 
deroghe 
di 
detta 
disciplina 
che devono, per�, essere esplicitate e contenute). 


Per quanto qui 
di 
interesse, occorre 
segnalare 
che, in particolare, il 
predetto 
decreto 127/2016 si compone di due titoli: 


-il 
Titolo I �Disciplina generale 
della conferenza di 
servizi� 
(composto 
del 
solo 
art. 
1) 
che 
sostituisce 
(e 
riscrive) 
integralmente 
gli 
artt. 
14, 
14-bis, 
14-ter, 14-quater 
e 14-quinquies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
-il 
Titolo 
II 
�Disposizioni 
di 
coordinamento 
con 
le 
discipline 
settoriali 
della 
conferenza 
di 
servizi�, 
negli 
artt. 
2, 
3, 
4 
e 
5, 
che 
prevede 
-limitate 
-modifiche 
a 
talune 
ben 
individuate 
disposizioni 
(artt. 
5 
e 
20, 
D.P.R. 
6 
giugno 
2001, 
n. 
380 
-cd. 
Testo 
Unico 
edilizia; 
art. 
38, 
co. 
3, 
lett. 
f), 
decreto-legge 
25 
giugno 
2008, 
n. 
112, 
convertito 
nella 
legge 
6 
agosto 
2008, 
n. 
133 
e 
art. 
7, 
D.P.R. 
7 
settembre 
2010, 
n. 
160 
-cd. 
Sportello 
unico 
per 
le 
attivit� 
produttive; 
art. 
4, 
D.P.R. 
13 
marzo 
2013, 
n. 
59 
-cd. 
Autorizzazione 
integrata 
ambientale 
-AIA; 
artt. 
9, 
25, 
29-quater 
e 
269, 
d.lgs. 
3 
aprile 
2006, 
n. 
152 
-Testo 
Unico 
Ambiente). 
(*) Avv. (Roma). 


(1) 
Si 
tratta 
dell� 
�ennesima 
riforma�, 
dice 
il 
Consiglio 
di 
Stato, 
Comm. 
Speciale, 
nel 
parere 
1127/2018 del 27 aprile 2018 reso sul rappresentante unico in conferenza di servizi. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Ma 
- ed � 
quel 
che 
qui 
pi� rileva 
ai 
presenti 
fini 
- con l�art. 8 di 
detto Titolo 
II 
si 
� 
prevista 
una 
clausola 
generale 
di 
coordinamento 
con 
la 
restante 
normativa 
(quasi 
di 
chiusura 
del 
sistema, si 
potrebbe 
dire). Infatti, si 
legge 
in 
tale 
articolo 
-in 
linea 
con 
lo 
spirito 
riformatore 
-che 
i 
rinvii 
operati 
dalle 
varie 
disposizioni, vigenti 
nell�ordinamento, agli 
artt. 14 e 
seguenti 
della 
legge 
n. 
241/1990 
devono 
intendersi 
riferiti 
alle 
nuove 
corrispondenti 
disposizioni 
della 
legge 
n. 
241/1990 
(come 
introdotte 
dal 
citato 
D.Lgs. 
127/2016). 
non 
sar�, 
certamente, 
agevole 
il 
compito 
dell�interprete 
per 
chiarire 
le 
norme 
di 
settore 
che 
si 
richiamino, 
in 
un 
modo 
o 
nell�altro, 
alle 
disposizioni 
degli 
articoli 
14 
e 
segg. 
della 
legge 
241/1990 
e 
che, 
stando 
al 
predetto 
articolo 
8, 
dovrebbero 
applicare 
integralmente il nuovo dettato normativo scaturito dalla �Riforma Madia�. 


2. il dissenso/opposizione in Conferenza secondo la legge 241/1990. 
Per quanto d�interesse 
nel 
presente 
contributo, tra 
le 
nuove 
disposizioni 
recate 
dal 
D.Lgs. 127/2016 rientra 
l�art. 14-quinquies 
con il 
quale 
si 
delinea, 
con 
talune 
innovazioni 
rispetto 
al 
passato, 
quel 
particolare 
e 
articolato 
sistema 
diretto al 
componimento delle 
posizioni 
delle 
amministrazioni 
preposte 
alla 
cura 
di 
quegli 
interessi 
che 
vengono 
definiti 
�sensibili� 
(ossia 
relative 
a 
materie 
oggetto di 
protezione 
rafforzata, ovvero, secondo Cons. Stato, VI, 23 maggio 
2012, n. 3039, quegli 
interessi 
�� 
di 
particolare 
eco generale, di 
incidenza 
non 
riparabile 
o 
facilmente 
riparabile, 
di 
valore 
costituzionale 
primario�. 
non 
rientrerebbe 
in 
tale 
quadro, 
l�urbanistica, 
stando 
a 
Cons. 
Stato, 
VI, 
30 
settembre 2015 n. 4545). 


Si 
legge 
infatti 
-nel 
nuovo 
comma 
1 
dell�art. 
14-quinquies 
-che 
alle 
�amministrazioni 
preposte 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni 
culturali 
o alla tutela della salute 
e 
della pubblica incolumit� dei 
cittadini� 
� 
data 
facolt� 
di 
proporre 
opposizione 
dinanzi 
al 
Consiglio dei 
Ministri 


-vero e 
proprio organo decisorio, come 
si 
avr� 
modo di 
precisare 
- avverso la 
determinazione 
conclusiva 
della 
conferenza 
a 
condizione 
che 
il 
loro dissenso 
sia 
comunque 
gi� 
stato espresso in maniera 
inequivoca 
in sede 
di 
conferenza. 
Gi� 
in 
precedenza, 
si 
era 
affermato 
che 
la 
presenza 
di 
dissenso 
in 
tali 
materie 
�spoglia� 
totalmente 
la 
conferenza 
(invero, il 
soggetto procedente) della 
capacit� 
di 
proseguire 
oltre, anche 
se 
sarebbe 
forse 
pi� corretto affermare 
che 
si 
verifica, 
comunque, 
una 
sospensione 
della 
(determinazione 
conclusiva 
della) 
conferenza in attesa delle eventuali decisioni del Consiglio dei Ministri. 


Tuttavia, 
affinch� 
operi 
il 
meccanismo 
devolutivo 
in 
parola, 
deve 
trattarsi, 
per�, di 
una 
amministrazione 
che 
sia 
�istituzionalmente� 
preposta 
alla 
tutela 
dell�interesse 
�sensibile� 
- qualificato e 
di 
rilievo costituzionale, come 
ribadisce 
pure 
Tar Lazio, 9 febbraio 2015, n. 2338 - e 
non di 
una 
amministrazione 
che, occasionalmente, possa 
essere 
investita 
di 
quell�interesse. In tale 
quadro, 
� 
utile 
richiamare 
pure 
il 
parere 
del 
Consiglio di 
Stato, I sez., n. 1152 del 
10 
maggio 2016 il 
quale, pur riconoscendo che 
una 
Provincia 
a 
volte 
� 
investita 



DoTTRInA 
261 


della 
tutela 
della 
pubblica 
incolumit�, 
non 
per 
questo 
pu� 
essere 
definita 
come 
amministrazione 
�istituzionalmente� 
preposta 
alla 
sua 
tutela 
(e, quindi, il 
suo 
dissenso in merito non prevede 
l�attivazione 
del 
meccanismo sopra 
cennato 
presso il 
Consiglio dei 
Ministri 
ma 
rientra 
al 
pi� nel 
calcolo delle 
posizioni 
prevalenti 
- si 
parla 
a 
volte, ma 
erroneamente, di 
maggioranza 
- di 
cui 
dovr� 
tener 
conto 
l�amministrazione 
procedente 
quando 
assumer� 
la 
determinazione 
di conclusione della Conferenza). 


2.1 il procedimento e l�autorit� preposta. 
Il 
dissenso 
e 
l�opposizione 
proveniente 
dalle 
amministrazioni 
di 
cui 
in 
precedenza 
introducono, come 
detto, un meccanismo procedimentale 
(risolutorio, 
in un senso o nell�altro) davanti al Consiglio dei Ministri. 

Al 
riguardo 
si 
� 
posto 
subito 
il 
problema 
se 
e 
in 
che 
misura 
lo 
stesso 
Consiglio 
dei 
Ministri 
possa 
dirsi 
(o 
meno) 
organo 
decisorio 
di 
tale 
fase, 
atteso 
l�insolito contrasto sul 
punto, insorto subito dopo l�approvazione 
del 
nuovo 
testo di legge. 

Infatti, secondo quanto si 
legge 
nelle 
schede 
di 
lettura 
proposte 
dal 
Governo 
sul 
contenuto 
della 
riforma 
della 
Conferenza 
(2) 
�il 
Presidente 
del 
Consiglio, 
il 
quale 
riceve 
l'opposizione, non � 
organo decisorio (una previsione 
siffatta sarebbe 
viziata da eccesso di 
delega) bens� 
di 
impulso alla composizione 
degli interessi�. 

Ma, 
ad 
esaminare, 
invece, 
la 
posizione 
della 
giurisprudenza 
(invero 
formatasi 
prima 
della 
nuova 
legge 
ma 
con 
argomenti 
che 
possono 
ritenersi 
validi 
anche 
oggi) 
emerge 
subito 
il 
contrasto 
tra 
l�indicazione 
governativa 
e 
quanto 
pi� 
volte 
affermato 
dalla 
stessa 
giurisprudenza 
(anche 
costituzionale) 
sul 
ruolo 
�decisorio� 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri: 
tra 
le 
altre, 
cfr. 
TAR 
Umbria, 
I, 
10 
novembre 
2017, 


n. 
687 
che 
cita 
i 
precedenti 
di 
Cons. 
Stato, 
VI, 
23 
maggio 
2012, 
n. 
3039; 
IV, 
12 
giugno 
2014, 
n. 
2999; 
TAR 
Calabria, 
I, 
17 
novembre 
2016, 
n. 
2222. 
A 
tali 
decisioni 
si 
� 
pervenuti 
sull�assunto che, in sede 
di 
procedimento 
di 
opposizione 
aperto 
presso 
il 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
i 
partecipanti 
formulano, 
in attuazione 
del 
principio di 
leale 
collaborazione, proposte 
per l�individuazione 
di 
una 
soluzione 
condivisa, che 
sostituisca 
la 
determinazione 
motivata 
di 
conclusione 
della 
conferenza 
con i 
medesimi 
effetti. Qui 
il 
concetto di 
�sostituzione� 
-che 
� 
quello 
comunemente 
adoperato 
per 
indicare 
gli 
effetti 
della 
decisione 
in 
Conferenza 
(3) 
-appare 
effettivamente 
pi� 
aderente 
alla 
realt� 
posto che 
si 
tratta 
(ma 
- come 
si 
dir� 
- nel 
solo caso di 
accoglimento del 
dis


(2) Cfr. Atto del Governo n. 293 - Dossier n. 323 del maggio 2016. 
(3) In effetti, in via 
ordinaria, la 
Conferenza 
di 
servizi 
non sostituisce 
pareri, nulla 
osta, autorizzazioni, 
etc. delle 
amministrazioni 
convocate 
bens� 
assorbe, raccoglie 
e 
coordina 
gli 
stessi 
in vista 
della 
�decisione� 
finale 
che 
spetterebbe 
in ogni 
caso all�amministrazione 
procedente: 
vedi 
TAR Lazio, Sez. 
II-quater, 
9 
febbraio 
2015, 
n. 
2338 
(ed 
ivi 
richiami 
ai 
precedenti) 
che 
lodevolmente 
ribadisce 
che 
la 
Conferenza in s� non � �decidente� in luogo delle amministrazioni convocate. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


senso) di 
eliminare/superare 
con la 
decisione 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
(che 
non 
pu� 
dirsi 
cos�, 
meramente 
confermativa) 
la 
determinazione 
di 
conclusione 
contestata e la cui efficacia � rimasta, come vuole la legge, sospesa. 

Il 
Consiglio 
dei 
Ministri 
pu�, 
quindi, 
modificare 
(anche 
parzialmente, 
come 
auspicava 
la 
Commissione 
Speciale 
del 
Consiglio di 
Stato nel 
proprio 
parere 
sul 
nuovo testo di 
legge) il 
contenuto della 
determinazione 
di 
conclusione 
della 
conferenza 
anche 
in considerazione 
degli 
esiti 
delle 
riunioni 
allo 
scopo convocate. 

� 
utile 
aggiungere, quanto alla 
natura 
della 
decisione 
del 
Consiglio dei 
Ministri, che 
� 
da 
tempo condivisa 
l�opinione 
che 
la 
stessa 
costituisca 
atto di 
�alta 
amministrazione� 
(4), 
come 
si 
era 
gi� 
chiarito 
dopo 
la 
modifica 
introdotta 
nel 
2005, dell�art. 14-quater 
(si 
vedano anche, oltre 
a 
quelle 
in precedenza 
citate, 
Cons. 
Stato, 
I, 
parere 
10 
maggio 
2016 
n. 
1152 
e, 
pi� 
di 
recente, 
Cons. 
Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392). 

� 
lecito, 
cos�, 
proporre 
a 
questo 
punto 
-in 
attesa 
di 
chiarimenti 
legislativi 


o 
forse, 
pi� 
sperabilmente, 
giurisprudenziali 
-quanto 
� 
ricavabile 
dal 
complesso 
sistema delineatosi sul tema che ci occupa: 
-se 
dal 
Consiglio dei 
Ministri 
viene 
respinta 
l�opposizione, acquista 
definitivamente 
efficacia 
la 
determinazione 
motivata 
di 
conclusione 
(verbale/provvedimento) della 
Conferenza 
adottata 
dal 
soggetto procedente 
e 
che era rimasta �sospesa�; 
-se, 
invece, 
l�opposizione/dissenso 
viene 
accolta 
(con 
o 
senza 
modifiche, 
anche 
parziali), la 
determinazione 
conclusiva 
(sospesa 
nell�efficacia 
ma 
che 
pur dovrebbe 
assumersi) perderebbe 
valore 
poich� 
subentra 
il 
potere 
�decisorio� 
- sostitutivo - del 
Consiglio dei 
Ministri 
(potremmo azzardare: 
la 
Conferenza 
e la sua decisione si sposta di sede, anche istituzionale) (5). 

Si 
ripete 
quanto gi� 
disegnato dall�art. 25 D.L. 133/2014 (convertito in 
legge 
164/2014: 
c.d. �Sblocca 
Italia�) il 
quale 
- a 
ben leggere 
le 
parole 
della 
Corte 
Costituzionale 
n. 142 del 
16 giugno 2016, riferita 
alla 
citata 
norma 
del 


D.L. 133/2014 - rispetta 
in pieno il 
principio costituzionale 
di 
leale 
collaborazione 
tra 
le 
amministrazioni 
(anche 
quando, dice 
la 
Corte, dovesse 
permanere 
l�opposizione 
e 
il 
Consiglio dei 
Ministri 
dovesse 
adottare 
la 
deliberazione 
finale 
che 
potrebbe 
pure 
basarsi 
-con 
motivazione 
specifica 
e 
concreta 
-sui 
punti 
di 
contatto condivisi 
durante 
le 
trattative, ottenendo, per questo verso, 
quasi un �parziale consenso�). 
(4) Come 
si 
dir� 
in appresso, anche 
tali 
atti, pur di 
elevato livello, sono sindacabili 
davanti 
al 
giudice 
amministrativo 
ma 
solo 
per 
mancanza 
dei 
presupposti 
ex 
lege 
o 
per 
manifesta 
irragionevolezza 
della 
scelta 
in concreto operata 
(per ampie 
considerazioni, vedi 
Cons. Stato, III, 8 settembre 
2014, n. 
4536). 
(5) A 
sostegno, si 
potrebbe 
citare 
Cass. SS.UU., 16 aprile 
2018 n. 9338 che 
vede, nel 
potere 
del 
Consiglio dei Ministri in merito, una attribuzione discendente direttamente dalla legge. 

DoTTRInA 
263 


Alla 
fine, � 
necessario che 
qualcuno decida, sembra 
dire 
la 
Corte, onde 
superare 
nei 
termini 
suindicati 
un - non accettabile 
- blocco procedimentale 
(viene 
richiamata, 
anche, 
la 
sentenza 
della 
stessa 
Corte 
Costituzionale 
n. 
1 
del 
14 gennaio 2016). 

Al 
riguardo, 
paiono 
pure 
estremamente 
significative 
le 
parole 
di 
Cons. 
Stato, IV, 28 dicembre 
2017, n. 6120 - come 
anche 
IV, 8 gennaio 2018 n. 67 l� 
dove 
si 
legge 
che 
in presenza 
di 
un dissenso si 
verifica 
�� 
una cesura del 
normale 
ordine 
delle 
competenze 
venendosi 
a 
determinare 
una 
attribuzione 
del 
potere 
provvedimentale 
del 
tutto nuovo ed extra ordinem 
� 
per 
la tutela 
di 
valori 
costituzionalmente 
garantiti, attribuzione 
� 
che 
certamente 
non � 
presente in capo ad organi diversi dal Consiglio dei ministri�. 


Ma 
non 
per 
questo 
si 
deve 
parlare 
di 
atto 
politico 
quanto 
bens� 
di 
un 
provvedimento 
di 
�alta 
amministrazione� 
(o, se 
si 
vuole, politico-amministrativo) 
pur sindacabile 
- si 
parla 
di 
sindacato debole 
poich� 
vi 
� 
un tasso di 
elevata 
discrezionalit� 
-in 
ordine 
alla 
sussistenza 
o 
meno 
di 
presupposti 
previsti 
dalla 
legge 
oppure 
per 
manifesta 
irragionevolezza, 
incoerenza, 
inadeguatezza 
(si 
richiedono, 
al 
riguardo, 
una 
istruttoria 
e 
una 
motivazione 
adeguata: 
Cons. 
Stato, 
IV, 
29 
febbraio 
2016, 
n. 
808; 
TAR 
Lombardia, 
Brescia, 
13 
ottobre 
2017, 
n. 
1225; 
e 
anche 
Cons. Stato, IV, 26 settembre 
2013, n. 4768 ed ivi 
precedenti 
richiamati tra cui Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039). 


Come 
acutamente 
rileva 
Tar Lazio, 9 febbraio 2015, n. 2338, si 
tratta 
- in 
tale 
sede 
-di 
manipolare 
con 
attenzione 
una 
fase 
delicata 
di 
�frattura� 
del 
principio 
di separazione tra �politica e gestione�. 


ovvero, in sostanza, il 
Presidente 
del 
Consiglio �, nel 
caso, organo �decisorio�. 


3. L�art. 3 del D.P.r. 18 aprile 1994, n. 383/1994 per opere statali. 
Svolte 
queste 
considerazioni 
di 
carattere 
generale 
sulla 
legge 
n. 
241/1990 
pu� rivolgersi 
l�attenzione 
all�art. 3, D.P.R. 383/1994 (nel 
testo vigente 
e 
risultante 
dalle 
modifiche 
del 
D.L. 
185/2008 
conv. 
nella 
Legge 
2/2009) 
secondo 
cui 
viene 
convocata 
una 
Conferenza 
di 
Servizi 
a 
seguito 
dell�inutile 
preventivo 
tentativo 
d�intesa 
con 
la 
Regione 
per 
la 
localizzazione 
urbanistico/edilizia 
(dell�opera 
per cui si procede) cui il Regolamento in parola � dedicato. 

nella 
apposita 
Conferenza 
per 
la 
quale 
la 
norma 
qui 
in 
esame 
rimanda, 
come 
detto, 
alla 
legge 
241/1990 
-sia 
pure 
non 
direttamente 
(6) 
-si 
acquisisce, 
invero, 
non 
solo 
l�intesa 
Stato-Regione 
bens� 
si 
acquisiscono 
anche 
tutti 
gli 
altri 
permessi 
occorrenti. 
Fino 
a 
questo 
punto 
non 
vi 
sarebbe 
luogo 
per 


(6) Il 
rinvio, sin dall�entrata 
in vigore 
del 
DPR 383, � 
formalmente 
diretto alla 
legge 
537/1993 
(legge 
finanziaria 
per 
il 
1994) 
ma 
detta 
legge 
rimanda 
espressamente 
alla 
conferenza 
di 
servizi 
della 
legge 
241/90 e 
successive 
modificazioni. Ma 
detto rinvio � 
da 
considerarsi 
�mobile� 
per cui 
dovrebbe 
tenersi conto di tutte le modifiche che intervengono sulla legge 241/90. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


la 
distinzione 
tra 
detta 
Conferenza 
e 
quella 
�ordinaria� 
della 
legge 
241/1990. 


Pi� 
precisamente, 
anche 
per 
tale 
specifica 
normativa, 
in 
via 
generale, 
l'amministrazione 
statale 
procedente 
(il 
M.I.T.), d'intesa 
con la 
regione 
interessata, 
valutate 
le 
specifiche 
risultanze 
della 
conferenza 
di 
servizi 
e 
tenuto 
conto delle 
posizioni 
prevalenti 
espresse 
in detta 
sede, assume 
comunque 
la 
determinazione 
di 
conclusione 
del 
procedimento di 
localizzazione 
dell'opera 
(e, a rigore, di acquisizione di ogni permesso). 

Fin 
qui, 
nulla 
di 
diverso 
rispetto 
alla 
legge 
241/1990, 
se, 
per�, 
non 
vi 
sono 
dissensi 
per 
�interessi 
sensibili�. 
Perch�, 
altrimenti, 
le 
strade 
possono 
divaricarsi. 


Vi 
�, infatti, nel 
D.P.R. 383 una 
specificit�: 
in tal 
caso si 
applicano, come 
espressamente 
previsto, le 
disposizioni 
di 
cui 
all'articolo 81, quarto comma, 
del 
24 
luglio 
1977, 
n. 
616, 
nel 
senso 
che 
� 
possibile 
superare 
il 
dissenso 
stesso 
tramite 
un Decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica, previa 
deliberazione 
del 
Consiglio dei 
Ministri, su proposta 
del 
Ministro competente, sentita 
la 
Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 


Quindi, 
un 
diverso 
iter 
ed 
un 
diverso 
organo 
decisionale 
(rispetto 
a 
quello 


-Presidente 
del 
Consiglio dei 
Ministri) previsto dalla 
legge 
241/1990 nei 
termini 
soprarichiamati. 
4. il rapporto tra le due normative. 
Ma 
l�operatore 
e 
l�interprete 
devono 
chiedersi: 
dopo 
il 
recente 
intervento 
normativo, esiste 
davvero (e 
in che 
misura) un contrasto tra 
le 
normative 
sopraindicate 
oppure pu� esservi coesistenza? 


A 
beneficio 
dell�esatto 
inquadramento 
della 
questione 
posta, 
giova 
premettere 
che, 
nel 
riordino 
del 
quadro 
procedurale 
delineato 
dalle 
nuove 
disposizioni 
del 
titolo 
II 
del 
D.Lgs. 
127/2016, 
l�art. 
8 
di 
detto 
decreto 
non 
ha 
fatto 
espresso 
richiamo 
-a 
differenza 
di 
altre 
normative 
come 
si 
� 
rilevato 
nelle 
premesse 
-al 
citato 
D.P.R. 
383/1994 
(il 
quale, 
quindi, 
risulta 
formalmente 
esistente). 


A 
confrontare, 
per�, 
i 
due 
provvedimenti 
normativi 
di 
cui 
trattasi, 
emerge 
sostanziale 
contrasto sulle 
modalit� 
di 
superamento del 
dissenso a 
dirimere 
il 
quale 
l�interprete 
deve 
preliminarmente 
richiamare 
le 
�Disposizioni 
sulla 
legge 
in 
generale� 
c.d. 
�Preleggi� 
al 
codice 
civile 
e, 
tra 
di 
esse, 
l�art. 
15, 
primo 
fondamentale 
criterio 
interpretativo 
del 
rapporto 
tra 
leggi 
che 
si 
succedono 
nel 
tempo che 
merita, pertanto, apposita 
riflessione 
partendo dall�assunto che 
tra 
leggi 
di 
pari 
rango e 
natura 
prevale, per disposta 
abrogazione 
o incompatibilit� 
nel regolare una intera materia, quella pi� recente. 

Ma 
non � 
questo il 
caso di 
cui 
trattasi 
poich�, a 
quanto � 
dato evincere, il 
rapporto 
nella 
questione 
in 
esame, 
correrebbe 
fra 
normative, 
in 
un 
modo 
o 
nell�altro, diverse. 



DoTTRInA 
265 


5. il rapporto tra legge generale posteriore e legge speciale anteriore. 
Giova 
muovere 
dal 
principio acquisito secondo cui 
�lex 
posterior 
generalis 
non 
derogat 
priori 
speciali� 
ossia 
la 
norma 
generale 
successiva 
non 
abroga 
la 
norma 
speciale 
antecedente 
(quest�ultima, 
per 
l�effetto, 
costituirebbe 
una deroga della prima). 


Questo 
principio, 
come 
ha 
chiarito 
la 
Corte 
Costituzionale, 
non 
vale, 
per�, 
in 
assoluto 
in 
quanto, 
di 
volta 
in 
volta, 
va 
verificata 
l�intenzione 
del 
legislatore 
(verifica 
che, 
al 
limite, 
potrebbe 
condurre 
a 
ritenere 
abrogata 
la 
norma 
speciale). 


Conta, quindi, in caso di 
possibile 
conflitto tra 
norme, il 
distinto canone 
interpretativo 
(7) 
che 
valga 
a 
stabilire 
la 
capacit� 
della 
norma 
speciale 
(in 
tesi, 
il 
D.P.R. 383/1994) a 
sottrarre 
una 
certa 
categoria 
di 
casi 
(in tesi, le 
opere 
statali 
e 
il 
superamento del 
dissenso) alla 
disciplina 
prevista, per gli 
stessi 
casi, 
in 
via 
generale 
(sempre 
in 
tesi, 
la 
legge 
241/1990 
nella 
parte 
di 
interesse: 
l�art. 
14-quinquies). 


Come 
ricorda, 
Cons. 
Stato, 
Sez. 
II, 
12 
ottobre 
2016, 
n. 
2439, 
a 
norma 
dell�art. 15 delle 
Disposizioni 
Preliminari 
al 
Codice 
Civile, vi 
� 
abrogazione 
inespressa 
(tacita) di 
una 
legge 
quando vi 
� 
incompatibilit� 
fra 
nuove 
e 
precedenti 
leggi, 
ovvero 
quando 
la 
nuova 
legge 
regoli 
�l�intera 
materia� 
gi� 
regolata 
dalla 
legge 
anteriore 
(abrogazione 
implicita); 
per 
cui 
detta 
incompatibilit� 
sussiste 
se 
vi 
sia 
una 
contraddizione 
tale 
da 
rendere 
impossibile 
la 
contemporanea 
applicazione 
delle 
due 
leggi 
a 
raffronto, e 
tale 
che 
dall�applicazione 
ed osservanza 
della 
nuova 
legge 
derivi 
necessariamente 
la 
disapplicazione 
o 
l�inosservanza 
dell�altra (tra le altre, Cass., I, 21 febbraio 2001, n. 2502). 

� 
stato peraltro, ribadito che 
il 
principio �lex posterior generalis 
non derogat 
priori 
speciali�, che 
ha 
la 
sua 
ragion d�essere 
nella 
migliore 
e 
pi� adeguata 
aderenza 
della 
norma 
speciale 
alle 
caratteristiche 
della 
fattispecie 
oggetto 
della 
sua 
previsione, 
non 
vale 
(quindi 
si 
afferma 
il 
primato 
della 
legge 
successiva) quando dalla 
lettera 
e 
dal 
contenuto di 
detta 
legge 
generale 
successiva 
si 
possa 
evincere 
la 
volont� 
di 
abrogare 
la 
legge 
speciale 
anteriore 
oppure 
quando la 
discordanza 
fra 
le 
due 
disposizioni 
- anteriore 
e 
posteriore 
- ne 
renda 
impossibile 
la 
coesistenza 
(vedi 
Cass., 
sez. 
lav., 
20 
aprile 
1995, 
n. 
4420). 


In 
altre 
parole, 
sempre 
a 
detta 
della 
giurisprudenza 
(cfr. 
anche 
Cons. 
Stato, 
Ad. Plen. n. 17/2016) il 
criterio indicato dall�art. 15 delle 
Preleggi 
al 
cod. civ. 
� 
solo �un criterio orientativo� 
volto a 
temperare 
il 
primato che 
normalmente 
viene riconosciuto alla legge posteriore (per ragioni cronologiche). 


Resta, 
per�, 
sempre 
valido 
il 
principio 
di 
una 
corretta 
interpretazione 
della 
legge 
posteriore 
dal 
cui 
contenuto, 
come 
detto, 
dipende 
l�applicabilit� 
o 
meno 
del canone interpretativo qui in esame. 


(7) 
in 
primis 
quello 
letterale 
di 
cui 
all�articolo 
12 
delle 
preleggi: 
cfr. 
Cass. 
civ., 
III, 
11 
marzo 
2014, 
n. 5595; Cons. Stato, II, 6 novembre 1996, n. 950. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


5.1 il rapporto tra una legge e un regolamento. 
Ma 
il 
raffronto tra 
norma 
generale 
e 
norma 
speciale 
ha 
un presupposto 
implicito, come 
si 
ricava 
dalla 
prassi 
giudiziaria 
e 
cio�: 
il 
raffronto deve 
avvenire 
tra 
fonti 
normative 
di 
eguale 
livello (ci� che, almeno in apparenza, non 
sembra nel caso di specie). 


Infatti, 
si 
rinviene 
in 
giurisprudenza 
(Cons. 
Stato, 
VI, 
30 
settembre 
2015, 


n. 
4545) 
taluna 
posizione 
che, 
entrando 
nel 
merito 
del 
rapporto 
tra 
la 
legge 
241/1990 
e 
un 
Regolamento 
(nel 
caso 
esaminato 
dai 
giudici, 
il 
D.P.R. 
509/1997 (8) invocato da 
taluna 
delle 
parti 
in giudizio, quale 
�procedimento 
speciale�), giunge ad affermare: 
�Vale 
anzitutto 
osservare 
che 
la 
legge 
sul 
procedimento 
amministrativo 
ha 
portata 
ed 
applicazione 
universale, 
onde 
gli 
istituti 
giuridici 
dalla 
stessa 
introdotti 
(per 
quel 
che 
qui 
rileva 
per 
finalit� 
acceleratorie 
e 
di 
semplificazione 
procedimentale) 
devono 
trovare 
indistinta 
applicazione 
in 
relazione 
a 
tutti 
i 
procedimenti 
amministrativi 
previsti 
da 
leggi 
pregresse, 
siano 
esse 
di 
fonte 
statale 


o 
regionale. 
Quel 
modello 
procedimentale 
deve 
trovare 
applicazione 
in 
relazione 
ad 
un 
procedimento 
previsto 
da 
una 
fonte 
normativa 
statale 
di 
rango 
secondario 
(come 
appunto 
il 
richiamato 
regolamento 
di 
cui 
al 
citato 
D.P.r.)� 
(9). 
Si 
confermerebbe, quindi, la 
natura 
di 
fonte 
normativa 
del 
regolamento 


(10) ma 
di 
tipo secondario e 
subordinata 
alla 
legge 
primaria 
(cfr., per ampie 
riflessioni, TAR Lazio, II, 22 febbraio 2016, n. 2283). In via 
generale, esso � 
considerato atto di 
normazione 
secondaria 
in relazione 
al 
quale 
� 
stato tratto 
il 
principio - pacifico - che, in via 
generale, un regolamento non pu� abrogare 
o derogare 
ad una 
legge 
mentre 
una 
legge 
pu� sempre 
abrogare 
o derogare 
ad 
un regolamento. 
Ma 
tale 
principio 
� 
messo 
a 
dura 
prova 
da 
una 
circostanza 
sempre 
pi� 
frequente: 
i 
c.d. 
�regolamenti 
delegati� 
o 
autorizzati 
dalla 
legge 
(come 
sembra 
ragionevolmente 
potersi 
dire 
di 
quello di 
cui 
trattasi) potrebbero, ove 
espressamente 
previsto, derogare 
a 
singole 
norme 
o disciplinare 
particolari 
materie 
(in sostituzione 
di 
precedenti 
leggi 
�primarie�) (11), svolgendo cos� 
una 
funzione 
pi� ampia 
di 
quella 
ordinariamente 
conferita 
ai 
regolamenti 
tipici 
(tradizionali). 


(8) Questo Regolamento sulla 
disciplina 
delle 
concessioni 
demaniali 
marittime 
- considerate 
la 
genesi e la struttura - pu� dirsi l�omologo del D.P.R. 383/1994 relativo alle opere statali in genere. 
(9) 
Anche 
il 
383/1994 
� 
un 
D.P.R. 
che 
contiene 
un 
�Regolamento� 
sebbene 
l�art. 
3 
sia 
stato, 
come 
detto, modificato e 
riscritto per adeguarlo al 
criterio delle 
posizioni 
prevalenti, con un atto avente 
forza 
di legge (D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009). 
(10) L�inquadramento di 
tali 
figure 
non � 
pacifico al 
punto che 
acuta 
dottrina 
definisce 
�figure 
ibride� 
i 
regolamenti: 
cos� 
F. 
CInTIoLI, 
in 
Potere 
regolamentare 
e 
sindacato 
giurisdizionale, 
2007, 
Torino; 
vedi 
anche 
l�ampia 
ricognizione 
operata 
nella 
voce 
�regolamenti� 
di 
A. CeRRI, in 
Enc. Giur. Treccani, 
Roma 1991. 
(11) I pi� autorevoli 
costituzionalisti 
in tal 
senso hanno parlato, a 
proposito dei 
regolamenti 
in 
parola, di �espedienti o finzioni o travestimenti�. 

DoTTRInA 
267 


6. Conclusioni. 
Se 
una 
conclusione 
deve 
trarsi 
da 
quanto 
sopra 
esposto 
questa 
va 
nel 
senso di un dilemma che porta con s� una serie di sottesi interrogativi e cos�: 


1) la 
conferenza 
di 
servizi 
della 
legge 
241/1990 come 
da 
ultimo modificata 
dal 
D.Lgs. 127/2016 - e 
proprio per effetto di 
tale 
decreto - � 
istituto di 
universale applicazione? 


2) 
per 
le 
opere 
statali, 
il 
D.P.R. 
383/1994 
(che 
pure 
richiama 
la 
legge 
241/1990 e 
la 
conferenza 
ivi 
prevista) � 
un atto di 
normazione 
secondaria 
che 
recede 
(12) del 
tutto di 
fronte 
alla 
legge 
241/1990 oppure 
- al 
di 
l� 
della 
sua 
veste 
formale 
- � 
da 
ritenersi 
sostanzialmente, e 
per quali 
ragioni, �legge 
speciale�? 


3) 
e 
se 
anche 
fosse 
�legge 
speciale�, 
potrebbe 
resistere 
alla 
legge 
241/1990 
lo 
stesso 
D.P.R. 
383/1994 
nella 
parte 
in 
cui 
quest�ultimo 
prevede 
(13), per superare 
il 
dissenso delle 
amministrazioni 
statali 
preposte 
alla 
cura 
di 
�interessi 
sensibili� 
ricorso al 
decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica 
(invece 
di 
ricorrere, 
come 
vuole 
la 
legge 
241/1990, 
alla 
sola 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei Ministri)? 


4) la 
scelta 
dell�uno meccanismo in luogo dell�altro (o viceversa) � 
indifferente? 
oppure 
potrebbe 
dar luogo a 
taluna 
censura 
(es. per violazione 
del-
l�ordine formale delle competenze)? 


SiNTESi 
FiNaLE 


Se 
� 
ammissibile 
un sommesso tentativo di 
risposta al 
quesito (o ai 
quesiti) 
di 
cui 
sopra, si 
potrebbe 
sostenere 
che 
tutto milita a favore 
della applicazione 
dell�articolo 
14-quinquies 
della 
legge 
241/1990, 
nel 
testo 
introdotto 
nel 
2016, anche 
per 
quel 
che 
concerne 
le 
opere 
statali 
ed il 
superamento del 
dissenso 
nei ivi casi previsti. 


La prassi 
delle 
amministrazioni 
interessate 
conosce 
(vedi, ad es., D.P.r. 
4 dicembre 
2017 in Gazz. Uff. 24 febbraio 2018 n. 46) tuttora applicazione 
integrale 
del 
D.P.r. 383/94 senza che 
ci� abbia dato luogo, a quanto risulta, 
a censure o contestazioni per via giudiziale. ma il problema rimane aperto. 


(12) Come si ricaverebbe dal citato Cons. Stato 4545/2015. 
(13) 
La 
vera 
grande 
sostanziale 
differenza 
tra 
le 
due 
normative 
qui 
in 
esame, 
ma 
non 
sembrerebbe 
-argomentando da 
Cons. Stato, 22 aprile 
1976, n. 651 - questa 
previsione 
l�elemento tipico di 
specialit� 
(in aggiunta 
a 
quanto regolato dalla 
legge 
241/1990) che 
caratterizza 
la 
persistenza 
della 
�legge� 
speciale. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Letteratura giuridica sul 
WTO e 
...... 
del dogma 


neoliberista, inclusivo dell�integrazione monetaria di 


Maastricht (e di un�idea dell�interesse di gruppo) 


Federico Maria Giuliani* 


Dopo l�Uruguay Round e 
il 
trattato di 
Marrakesh del 
1994, una 
cospicua 
letteratura 
di 
diritto 
dell�economia 
si 
� 
diffusa 
-con 
profili 
sostanzialmente 
propagandistici 
-in 
tema 
di 
World 
Trade 
organization 
(cui 
aderirono 
all�origine 
117 
Paesi 
contro 
i 
23 
del 
GATT 
ginevrino 
del 
�47). 
ora 
la 
filosofia 
storico-giuridica 
pone 
in 
luce 
le 
patologie 
della 
globalizzazione 
post-
ideologica 
(neoliberista 
e 
finanziaria), 
comprendente 
-sul 
piano 
degli 
eventi 
ancor 
prima 
delle 
teorie 
-l�unione 
economico-monetaria 
decisa 
a 
Maastricht 
nel 
1992. 
In 
questo 
clima 
asfittico, 
agiografico da 
un lato e 
disperante 
dall�altro - dove 
l�interesse 
del 
gruppo multinazionale 
risulta 
ipostatizzato 
nella 
prospettiva 
di 
diritto 
societario 
-, 
soccorre 
come 
ossigeno, 
promanando 
da 
una 
dottrina 
commercialistica 
�oltre-moderna�, 
il 
saggio 
che 
muove 
da 
un�enciclica 
papale, 
posto in apertura degli Scritti in onore di 
Vincenzo Salafia (novembre 2015). 


Sommario: 1. Letteratura giuridica sul 
WTo 
- 2. ...... 
e 
....... 
del 
neoliberismo - 3. 
Collegamento alla dottrina commercialistica pi� avanzata. 


1. Letteratura giuridica sul WTo. 
Il 
passaggio dal 
GATT 
alla 
World Trade 
organization 
� 
stato accompagnato 
da 
una 
descrizione 
acritica 
- in buona 
sostanza 
un�agiografia 
narrativa 
-in 
diritto 
dell�economia 
(1). 
Ma 
pi� 
attenzione, 
proprio 
alla 
economia, 
avrebbe potuto indurre a maggiore criticismo empirico-teorico. 


(*) LL.M. avv. (Milano). 


(1) in primis 
richiamo, per essere 
autocritico, me 
medesimo e 
dunque: 
F.M. GIULIAnI, Strumenti 
e 
regole 
del 
commercio internazionale, novara, Interlinea, 1996, pp. 11-24. adde 
ex 
plurimis: 
V. UCk-
MAR, �Introducion�, in ID. 
(coord.), Curso de 
derecho tributario internacional, Bogot�, Temis, 2003, t. 
I, 
pp. 
3 
ss.; 
V. 
TAnzI, 
�Globalization, 
Tax 
Competition, 
and 
the 
Future 
of 
the 
Tax 
Systems�, 
in 
V. 
UCkMAR 
(coord.), L�evoluzione 
dell�ordinamento tributario italiano, Padova, Cedam, 2000, pp. 837 ss.; 
A. Hen-
RIkSen, 
international 
Law, 
oxford, 
oxford 
University 
Press, 
2017, 
pp. 
220 
ss.; 
S. 
ARMeLLA, 
Diritto 
doganale, 
Milano, egea, 2015, pp. 2 ss.; 
G. CoRASAnTI 
- P. De� 
CAPITAnI 
DI 
VIMeRCATe 
- V. UCkMAR 
- C. 
CoRRADo 
oLIVA, Diritto tributario internazionale. manuale, II ed., Padova, Cedam, 2012, pp. 40 ss.; 
F. 
CeRIonI, �ordinamento doganale 
e 
commercio internazionale�, in M. SCUFFI 
- G. ALBenzIo 
- M. MIC-
CIneSI, Diritto doganale, delle 
accise 
e 
dei 
tributi 
ambientali. 
manuale, Milano, Ipsoa 
Wolters 
kluwer, 
2014, pp. 133 ss.; 
G. PReSTI 
- M. ReSCIGno, Corso di 
diritto commerciale, vol. I, Bologna, zanichelli, 
pp. 10-13. adde, (se 
pure 
non in tema 
di 
WTo) ma 
sul 
rapporto tra 
norme 
europee 
e 
disposizioni 
delle 
convenzioni 
bilaterali 
in materia 
tributaria 
stipulate 
dai 
singoli 
Stati 
Membri 
con Paesi 
non-Ue, G. PA-
LADInI, �Brevi 
note 
sul 
rapporto tra 
clausole 
anti 
abuso nei 
trattati 
internazionali 
in materia 
tributaria 
e 
diritto comunitario�, in G. MARIno 
(a 
cura 
di), Temi 
attuali 
di 
diritto tributario comunitario, Milano, 
egea, pp. 48 s., ove 
si 
auspica 
- stante 
la 
�economia 
globale� - �un ordine 
giuridico globale�, un �intervento 
nell�ambito del 
diritto internazionale 
al 
fine 
di 
regolare 
fenomeni 
economici 
transnazionali 
e 
globali� (ai fini di certezza e ottimizzazione dei relativi flussi finanziari). 

DoTTRInA 
269 


� 
infatti 
vero che 
un mondo pieno di 
dazi 
sarebbe 
pi� povero; 
ma 
� 
pure 
vero 
che 
questo 
vale 
soltanto 
a 
certe 
condizioni, 
fra 
cui 
la 
prima 
regola 
� 
quella 
del 
surplus 
commerciale. Affinch�, cio�, vi 
sia 
vantaggio per 
tutti 
nel 
libero 
commercio 
internazionale, 
occorre 
che 
non 
vi 
sia 
nessun 
Paese 
che 
esporta 
stabilmente 
pi� di 
quanto importa, accumulando cos� 
- anno dopo anno - saldi 
commerciali 
attivi. 
Se 
ci� 
accade, 
il 
libero 
commercio 
internazionale 
non 
equivale 
a 
equa 
ripartizione/distribuzione 
di 
vantaggi 
e 
svantaggi, poich� 
succede 
che 
il 
Paese 
in stabile 
surplus 
mostra 
piena 
occupazione, mentre 
i 
Paesi 
verso 
cui 
esso esporta 
hanno sempre 
pi� settori 
industriali 
in crisi. Dal 
che 
ulteriormente 
deriva 
- come 
difesa/contromossa 
- una 
pressione, dai 
settori 
afflitti 
da 
disoccupazione, 
a 
limitare 
fortemente 
le 
importazioni 
dal 
Paese 
in 
surplus; 
mentre 
i 
Paesi 
in surplus 
(quali 
ora 
Cina 
nel 
mondo, Germania 
in europa, e 
nel 
secondo 
dopoguerra 
Stati 
Uniti) 
tendono 
a 
non 
frenare 
il 
proprio 
attivo 
commerciale, pena 
la 
riduzione 
interna 
dei 
consumi 
settoriali 
e 
una 
diminuzione 
di ricchezza/potenza nel mondo (2). 


Questo ragionamento taglia 
trasversalmente 
- strappandolo - il 
tratto paralogistico 
insito nella 
narrazione 
giuridica 
del 
libero commercio mondiale 
di 
cui 
sopra. �Paralogistico� 
nel 
senso kantiano di 
�dialettico�, cio� 
falsamente 
�dogmatico�, ovvero - sempre 
nei 
termini 
del 
pensatore 
di 
k�nigsberg - non 
�analitico� 
(3). eppure 
verrebbe 
da 
pensare 
che, in diritto dell�economia, al 
solito 
emergendo 
l�oeconomicum 
sul 
iuridicum, 
problematiche 
quali 
il 
surplus 
commerciale 
e 
la 
crisi/disoccupazione 
locale-settoriale 
non passino inosservate. 
Cos� 
come, del 
resto, l�economia 
emerge 
perspicuamente 
in temi 
quali 
l�inadempimento del 
contratto - situazioni, conseguenze, rimedi 
(4) -, ovvero 
l�interpretazione della legge in generale (5). 

Perch�? - viene da domandarsi. 


Forse 
perch�, 
riprendendo 
i 
due 
esempi 
appena 
fatti, 
una 
cosa 
� 
la 
scienza 
del 
diritto, cio� 
la 
scienza 
giuridica 
- e 
ivi 
l�analisi 
economica 
costituisce 
un 
possibile 
strumento 
di 
lettura 
del 
dato 
(norma-fatto) 
-, 
altra 
cosa 
� 
la 
teoria 
pura della scienza del 
diritto, cio� 
scienza/conoscenza 
della 
scienza 
giuridica 
e 
della 
omologa 
praxis 
fenomenica 
(6). Quest�ultima, e 
non quella, � 
meta-
giurisprudenza (7), laboratorio concettuale, costruzione di concetti puri. 

Si 
dir�: 
ma 
un 
tema 
quale 
quello 
dell�interpretazione 
� 
gi� 
un 
oltrepassare 


(2) Cfr. il 
perspicuo (pour 
cause 
studioso di 
scienze 
sociali, oltrech� 
giurista), R. LUPI, manuale 
giuridico di scienza delle finanze, Roma, Dike, 2012, p. 106. 
(3) I. kAnT, Prolegomeni 
ad ogni 
futura metafisica che 
possa presentarsi 
come 
scienza, a 
cura 
di 
R. PeTToeLLo, Brescia, La Scuola, 2016 (ed. or. 1783). 
(4) P. TRIMARCHI, il contratto: inadempimento e rimedi, Milano, Giuffr�, 2010. 
(5) F. DenozzA, Le norme efficienti, Milano, Giuffr�, 2002. 
(6) Cos�, lucidamente, G. CAPozzI, Filosofia, scienza e 
�praxis� 
del 
diritto. idee 
per 
una critica 
della ragione giuridica, Pisa, eTS, 1982, passim. 
(7) 
R. 
GUASTInI, 
Filosofia 
del 
diritto 
positivo. 
Lezioni, 
a 
cura 
di 
V. 
VeLLUzzI, 
Torino, 
Giappichelli, 
2017, p. 2. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


il 
diritto positivo e 
la 
sua 
scienza, ch� 
l�interpretazione 
si 
pone 
domande 
fondanti 
su come 
comprendere 
e 
applicare, cio� 
su come 
tra-passare 
dalle 
disposizioni 
alle 
norme, 
e 
poi 
trarne 
sentenze. 
S�, 
ma 
anzitutto 
nell�ordinamento 
italiano (e 
non solo) l�interpretazione 
� 
materia 
di 
diritto positivo (8); 
inoltre, 
una 
cosa 
� 
lo 
studiare 
metodi 
interpretativi 
(di 
testi 
e 
comportamenti), 
altra 
cosa 
� 
l�interrogarsi 
sull�a 
priori 
del 
che 
cosa 
significa 
interpretare, 
in 
scienza 
e 
praxis 
giuridiche: 
chiedersi 
cio� 
quali 
e 
come 
sono - se 
ve 
ne 
sono - le 
condizioni 
generali 
di 
possibilit�, per la 
ragion pratica, dell�attivit� 
giuridico-interpretativa 
come 
scientifico-sociale. Questa, e 
non quella, � 
una 
operazione 
trascendentale, cio� 
filosofica 
in senso proprio. La 
filosofia 
del 
diritto, cio�, 
s�interroga 
(fra 
l�altro) su come 
i 
giuristi, e 
i 
giudici 
e 
i 
funzionari, svolgono 
il 
tema 
dell�interpretazione. 
Sicch� 
i 
giuristi 
dell�interpretazione 
diventano, 
per il filosofo del diritto, a loro volta 
oggetto 
di studio (9). 


Da 
qui 
si 
comprende 
come, 
soltanto 
con 
un 
approccio 
a 
priori, 
si 
sarebbero 
potuti 
considerare 
il 
Trattato 
WTo 
e 
i 
suoi 
Allegati, 
tenendo 
in 
conto 
la 
nostra 
sensibilit�-conoscenza. 
Questa 
non 
pu� 
oggid� 
prescindere, 
ad 
esempio, 
dalle 
su 
menzionate 
distonie 
comparative 
-cio� 
macroeconomiche 
locali 
-, 
correlate 
all�eliminazione 
dei 
dazi 
nel 
commercio 
globale, 
piuttosto 
che 
al 
laissez 
faire 
di 
ascendenza 
smithiano-fisiocratica. 
e 
dunque 
si 
sarebbe 
potuto 
tenere 
conto, 
exempli 
gratia, 
anche 
del 
fatto 
che 
la 
Cina 
post-maoista 
� 
cresciuta 
economicamente 
seguendo 
Alexander 
Hamilton 
piuttosto 
che 
Milton 
Friedman 
(che 
pure 
in 
Cina 
si 
rec� 
in 
visita 
ufficiale 
nel 
1980), 
nonch� 
del 
fatto 
che 
la 
Cina 
ader� 
al 
WTo 
solo 
sette 
anni 
dopo 
il 
Trattato 
di 
Marrakesh. 


Diversamente 
- in termini 
deleuziano-guattariani 
-, nella 
narrazione 
positivistica 
da 
cui 
si 
sono 
prese 
le 
mosse, 
l�oeconomicum 
del 
capitale 
finanziario 
(quello del 
produrre 
per produrre) ha 
�decodificato� 
la 
macchina 
per 
se 
desiderante, 
intellettualmente 
lavorante, 
dello 
scrittore 
giuridico. 
Questi 
�, 
in 
quanto 
tale, 
macchina 
desiderante 
come 
flusso 
energetico 
nomade, 
inevitabilmente 
internazionalistico (liberale 
o socialista): 
� 
dunque 
attratto, figurativamente, 
dalla 
liberalizzazione 
del 
commercio 
internazionale; 
e 
tuttavia 
�, 
senza 
colpa, 
sussunto-nella/rassicurato-dalla 
macchina 
capitalistica 
mondiale, 
dante 
senso 
e 
legge 
(10). 
Cos� 
ha 
finito 
con 
il 
prevalere, 
pur 
senza 
interesse 
personale 


(8) Artt. 3, 5 e 
12, Preleggi; 
artt. 26 ss., Convenzione 
di 
Vienna 
sul 
Diritto dei 
Trattati, 23 maggio 
1969; artt. 31 ss., Convenzione fra organizzazioni Internazionali, 2 marzo 1986. 
(9) e 
infatti 
vedi 
G. CAPozzI, op. cit. adde, come 
esempio di 
attivit� 
gius-filosofica 
autentica, il 
bel 
lavoro di 
S. BeRTeA, Certezza del 
diritto e 
argomentazione 
giuridica, Catanzaro, Rubbettino, 2002. 
Pu� essere 
che 
la 
riferita 
(nel 
testo) �metodologia 
di 
retroguardia�, a 
differenza 
di 
quanto accade 
nel 
sapere 
umanistico 
e 
scientifico, 
incontri 
nel 
diritto 
una 
secolare 
tendenza 
limitativa: 
A. 
CoSTAnzo, 
L�argomentazione 
giuridica, Milano, Giuffr�, 2003, p. 1 s. 
(10) Cfr. G. DeLeUze 
- F. GUATTARI, L�anti 
Edipo. Capitalismo e 
schizofrenia, Torino, einaudi, 
2002 (ed. or. 1975). Su come 
le 
immagini 
e 
le 
emozioni 
incidano nei 
processi 
interpretativi 
del 
giurista, 
si 
� 
formata 
un�interessante 
letteratura 
di 
c.d. 
neurolaw 
(neuroscience 
and 
law): 
o.D. 
JoneS 
et 
al., 
Brain 

DoTTRInA 
271 


n� 
�imputabilit��, 
il 
dis-interesse 
per 
importanti 
sofferenze 
ascrivibili 
all�abuso 
del 
libero 
commercio 
internazionale. 
Ha 
prevalso 
il 
mito 
(11) 
del 
neoliberismo 
anti-keynesiano 
e 
friedmaniano, 
gi� 
incistato 
nel 
Trattato 
di 
Maastricht 
(di 
poco edulcorato a 
Lisbona) (12): 
una sola 
teoria 
economica 
fatta 
assurgere 
a 
surrogato 
politico 
assoluto, 
cio� 
il 
controsenso 
dell�economia, 
la 
quale 
non 
conosce una verit�. 

In controtendendenza 
- a 
riprova 
della 
relativit� 
delle 
teorie 
economiche 
-, da 
ultimo i 
�Chicago Boys� 
sono stati 
�sconfessati� 
dall�attuale 
governo di 
Washington, 
posto 
che, 
quale 
side 
effect 
del 
neoliberismo, 
quello 
ora 
cammina 
verso 
un 
palese 
nazionalismo 
anti-globalista 
-con 
le 
tipiche 
controffensive 
sulle 
altre 
sponde 
(dazi 
euro-cinesi; 
come 
gi� 
prima, 
a 
dispetto 
degli 
altri 
Membri del 
WTo, gli accordi �TTIP� tra U.S.A. ed europa) (13). 

Sicch�, tornando al 
punto di 
partenza, la 
sostanza 
della 
narrazione 
manualistico-
apologetica 
del 
WTo 
assume 
i 
tratti 
- in ottica 
filosofico-politica 


(14) - della 
propaganda, essendo tipico di 
questa 
che 
a 
suo mezzo il 
potere 
economicistico-finanziario 
(15) 
s�imponga, 
tramite 
un 
linguaggio 
di 
slogan 
di 
tipo pubblicitario. 
In termini, a 
sua 
volta, di 
diritto commerciale, la 
propaganda 
del 
libero 
commercio mondializzato per un verso si 
basa 
sull�interesse 
ipostatizzato 
del 
gruppo 
d�impresa 
multinazionale 
(16); 
e 
per 
altro 
verso 
fa 
riferimento 
ai 
flussi 


imagining for 
Legal 
Thinkers: a 
Guide 
for 
the 
Perplexed, 2009 STAn. TeCH. L. ReV. 5; 
THe 
RoyAL 
So-
CIeTy, Brain Waves module 4: Neuroscience and the Law, in https://royalsociety.org. 
Che 
d�altra 
parte 
i 
rapporti 
in 
quanto 
tali 
-e 
dunque 
anche 
quello 
di 
cui 
sopra 
nel 
testo 
-siano 
di 
forza/potere/
conflitto/contesa/contrapposizione/potenza, non risulta 
solo da 
una 
delle 
penne 
pi� originali 
del 
nichilismo 
di 
oggi 
(M. 
FoRTUnATo, 
L�offesa, 
la 
colpa, 
il 
fantasma. 
muovendo 
da 
Caducit� 
di 
Freud, 
Genova, Il 
Melangolo, 2013, p. 133, sulle 
orme 
di 
T.W. Adorno); 
n� 
occorre 
all�uopo �scomodare� 
J. P. 
SARTRe, L�universo della violenza, a 
cura 
di 
F. SCAnzIo, Roma, editrice 
Internazionale, 1991 (ed. or. 
1983), p. 40. Ch�, per la 
verit�, anche 
un professional 
harvardiano come 
V. DIVIACCHI, Existential 
Philosophy 
of Law, in https://www.academia.edu, insiste efficacemente sul punto in questione. 


(11) Cfr. P. MISHRA, The 
rise 
of 
China and the 
Fall 
of 
the 
�Free 
Trade� 
myth, in New York 
Times, 
Feb. 7, 2018, e in https//:www.nytimes.com/2018/02/07magazine. 
(12) G. LA 
MALFA, L�Europa legata. i rischi dell�euro, Milano, Rizzoli, 2000, passim. 
(13) 
Fatti 
salvi 
revirements 
presidenziali, 
di 
nuovo 
nel 
senso 
del 
free 
trade, 
sulle 
orme 
dello 
speech 
di Donald Trump al Forum di Davos 2018. 
(14) B. MonTAnARI, La fragilit� del 
potere. L�uomo, la vita, la morte, Milano-Udine, Mimesis, 
2013, pp. 38 ss., ove 
il 
fine 
propagandistico, ovviamente, � 
individuato nel 
formare 
consenso facile 
su 
questioni invero controverse. 
(15) Sullo strapotere 
finanziario - apolide-informatico - nella 
globalizzazione, si 
consulti 
G. TRe-
MonTI, Uscita di sicurezza, Milano, Rizzoli, 2012, pp. 57 ss. 
(16) Vi torneremo infra, al par. 3, e ivi alle note 38 ss. 
Piuttosto, poich� 
al 
surplus 
e 
al 
deficit 
commerciale 
degli 
Stati 
si 
� 
fatto pi� volte 
riferimento, � 
bene 
riportare 
per inciso i dati seguenti: 
a) 
la 
bilancia 
commerciale 
italiana 
per l�intero 2017 ha 
registrato un avanzo di 
47,5 mld. euro (dai 
49,6 
del 
2016), con esportazioni 
in crescita 
dell�8,2 % verso i 
Paesi 
extra-Ue, e 
del 
6,7 % verso i 
Paesi 
Ue, 
rispetto al 2016; 
b) 
per 
parte 
sua 
l�eurozona 
ha 
registrato, 
secondo 
eurostat, 
nel 
2017 
un 
surplus 
d�interscambio 
col 
resto 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


monetari 
del 
capitalismo 
estremo, 
atteso 
che 
fra 
l�altro, 
dopo 
il 
1994, 
in 
ambito 
WTo 
sono 
stati 
stipulati 
due 
Protocolli 
del 
Trattato 
di 
Marrakesh, 
dedicati 
proprio ai 
servizi finanziari 
(17). 


2. ...... 
e ....... del neoliberismo. 
Se 
� 
vero che, dopo nietzsche 
e 
Heidegger, non 
si 
pu� pi� pensare 
come 
prima 
- essendosi 
la 
�testimonianza� 
del 
vero storicizzata 
in un rapporto non 
pi� dualistico tra 
soggetto e 
oggetto (18) -, WTo 
e 
commercio internazionale 
devono essere scrutati altrimenti. 
VՏ 
una 
...... 
in 
atto 
-malattia 
grave 
del 
capitalismo 
mondializzato, 
fino 
a 
Cina 
e 
India 
-, 
che 
non 
pu� 
essere 
negletta. 
essa 
involge 
anche 
il 
sistema 
economico-monetario 
europeo, 
dove 
il 
potere 
tecnocratico 
(Banca 
Centrale), 
e 
quello 
lobbistico-burocratico 
(Commissione) 
(19), 
comprimono 
i 
singoli 
modelli 
di 
sviluppo 
dei 
Paesi 
Membri 
(non 
tutti 
invero), 
all�insegna 
della 
lotta 
contro 
l�inflazione 
come 
barrage 
nordico-germanico: 
slogan 
codificato 
(20). 
Si 
ha 
qui 
- in termini 
criticamente 
marxiani 
(21) - un primato dell�economico 
sul 
politico, nel 
senso che 
l�Europa monetaria 
si 
manifesta 
come 
pressione 
nordico-macchinica 
sulla 
politica 
economica 
di 
taluni 
Stati 
(tra 
cui 
Grecia 
e 
Italia); 
e 
intanto si 
tende 
a 
portare 
la 
moneta 
unica 
alla 
massima 
tensione, 
fin quasi 
ai 
limiti 
della 
rottura 
(con tutto ci� che 
di 
arduamente 
prevedibile 
da questa seguirebbe sullo scacchiere mondiale). 
e 
se, dall�Unione 
economico-monetaria, si 
passa 
al 
commercio internazionale, 
pensare 
questo oggi 
nella 
prospettiva 
della 
kr�sis 
significa 
scorgere 
i 
pesanti 
squilibri 
inter-planetari 
prodotti 
dal 
dogma 
neoliberista 
(22), 
che 
ha 
soppiantato 
il 
Welfare 
State 
del 
secondo 
dopoguerra. 
Significa 
cogliere 
il 
fatto 
che 
non 
soltanto 
Marrakesh 
1994, 
ma 
anche 
Maastricht 
1992 
-questo 
con 


del mondo pari a 25,4 mld euro, con importazioni dalla stessa sfera extra-euro pari a 155,3 mld euro; 
c) 
quanto allo �scacco� 
intra-europeo 
dell�Italia, si 
noti 
che 
la 
Germania 
nel 
2017 ha 
esportato il 
46 % 
del 
suo PIL, con un surplus 
commerciale 
di 
244,9 miliardi 
di 
euro (elaborazioni 
Ambasciata 
ed eIU). 
Tanto a 
fronte 
di 
esportazioni 
dell�italia, nello stesso anno, per meno di 
un terzo del 
suo PiL, che 
� 
una 
percentuale bassa rispetto a Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, olanda e Irlanda. 

(17) 
Vedi 
P. 
BARGIACCHI 
-A. 
SInAGRA, 
Lezioni 
di 
diritto 
internazionale 
pubblico, 
Milano, 
Giuffr�, 
2009, p. 571. 
(18) 
G. 
VATTIMo, 
Le 
avventure 
della 
differenza. 
Che 
cosa 
significa 
pensare 
dopo 
Nietzsche 
e 
Heidegger, 
Milano, Garzanti, 1980, pp. 47 ss. 
(19) Sulle 
lobbies 
nei 
procedimenti 
normativi, da 
ultimo vedasi 
A. CATTAneo, il 
mestiere 
del 
potere. 
Dal taccuino di un lobbista, napoli, Laterza, 2018. 
(20) H.M. enzenSBeRGeR, il 
mostro buono di 
Bruxelles 
ovvero l�Europa sotto tutela, Torino, einaudi, 
2013, pp. 67 ss. (ed. or. 2011), dove 
si 
parla 
di 
�ingresso in un�era postdemocratica� 
(c.vo aggiunto: 
n.d.r.). 
(21) Cfr. D. FUSARo, Europa e 
capitalismo. Per 
riaprire 
il 
futuro, Sesto San Giovanni, Mimesis, 
passim. 
(22) 
B. 
MonTAnARI, 
�Capire 
l�oggi�, 
in 
ID. 
(a 
cura 
di), 
Luoghi 
della 
filosofia 
del 
diritto. 
idee, 
strutture, movimenti, Torino, Giappichelli, 2012, p. 16. 

DoTTRInA 
273 


l�obiettivo della 
moneta 
unica 
-, hanno finito col 
decurtare 
interventi 
politici 
a 
sostegno dell�economia 
interna. Codesti 
interventi 
sono stati 
degradati/declassati 
a 
fattori 
distorsivi 
dei 
processi 
economici 
�naturali�, 
sotto 
il 
codice 
della 
concorrenza 
come 
idea 
pura, 
e 
della 
vertigo 
verso 
la 
gi� 
citata 
inflazione, 
cos� come per gli aiuti di stato (23). 

Il 
libero mercato senza 
sostegno pubblico all�industria, il 
contenimento 
delle 
politiche 
sociali 
nel 
settore 
del 
bilancio pubblico, il 
divieto di 
agevolazioni 
fiscali 
di 
settore, 
hanno 
coinciso 
con 
l�esaltazione 
di 
una 
politica 
europea 
meramente 
�economicistica�. 
Tanto 
� 
avvenuto/avviene 
in 
base 
a 
ci�: 
a) 
egida 
del 
divieto d�intervento pubblico nelle 
economie 
interne; 
b) 
principio di 
concorrenza 
nel 
mercato 
unico; 
c) 
idea-regola 
della 
parit� 
di 
bilanci 
pubblici, 
vista 
come presupposto di un�economia sana e omogenea fra Stati Membri. 

Il 
tutto coincide 
con una 
visione 
neo-liberista, che 
invoca 
la 
concorrenza 
macchinica 
senza 
considerare/evidenziare 
i 
rapporti 
di 
forza, cos� 
creando il 
fenomeno 
elitario 
degli 
sparuti 
ricchi 
quali 
nuovi 
principes, 
i 
quali 
irridono 
alla 
moltitudine 
dei 
�poveri�, inclusiva 
non soltanto delle 
masse 
di 
migranti, 
ma 
altres� 
dei 
loro avversari 
nella 
lotta 
per la 
vita 
tra 
desperados: 
la 
ex piccola/
media 
borghesia, 
degradata, 
semi 
-�plebeizzata� 
e 
�medievalizzata� 
(24). 


3. Collegamento alla dottrina commercialistica pi� avanzata. 
Il 
fallimento di 
una 
certa 
apologia/agiografia 
del 
liberismo, sul 
versante 
(inter 
alia) del 
libero commercio mondiale 
e 
dell�euro - la 
nuova 
caverna 
platonica 
del 
monoteismo �globalitarista/anglobarista�, �feudalizzante/postmoderno� 
(25) 
-, 
suggerisce 
in 
diritto 
il 
collegamento 
con 
un 
peculiare 
scritto, 
espressione 
di 
una 
dottrina 
gius-commercialistica 
di 
eccellenza 
(diremmo) 
post-ideologica/oltre-moderna (26). 


Ivi, muovendo dall�enciclica 
di 
Bergoglio Laudato si�, l�autore 
perspicuamente 
dipana 
tre 
gangli 
concettuali 
di 
notevole 
momento, anche 
per il 
nostro 
contesto. 


Anzitutto 
vi 
� 
la 
giustapposizione 
tra 
le 
parole 
scritte 
dal 
capo 
della 
chiesa 


(23) Ivi, p. 17. 
(24) Ivi, pp. 17-24. 
Piuttosto risibili 
d�altronde 
- siccome 
esautorate 
dalla 
storia 
economica 
- appaiono oggi 
le 
proposte 
di 
de-globalizzazione, a 
suo tempo formulate 
a 
vario titolo da: 
W. BeLLo, Deglobalizzazione. idee 
per 
una 
nuova economia mondiale, Milano, Baldini 
Castoldi 
Dalani, 2002, pp. 162 ss.; 
A. neGRI, il 
lavoro di 
Giobbe, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 106 ss. (potenza-lavoro contrapposta 
al 
potere-potenza); 
ID., 
Kair�s, alma Venus, multitudo, stesso ed., 2000 (per un - invero scarno e 
oscuro - superamento della 
marxiana 
sussunzione 
reale 
della 
societ� 
del 
capitale 
da 
parte 
della 
moltitudine); 
ID., 
La 
costituzione 
del 
tempo. 
Prolegomeni, 
stesso 
ed., 
1997, 
(per 
un�auto-valorizzazione 
del 
lavoro 
negativo 
-o 
non 
lavoro 
-come 
totalit� 
dislocata); 
M. HARDT 
- A. neGRI, impero, Milano, Rizzoli, 2003 (ed. or. 2000) (su di 
un 
potere costituente dell�operaio sociale/della moltitudine post-imperiale/post-liberista). 
(25) D. FUSARo, Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso, Torino, einaudi, 2017, passim. 
(26) A. TOFFOLETTO, �Note 
minime 
a margine 
di 
Laudato si��, in 
AA.VV., Studi 
in 
onore 
di 
Vincenzo Salafia, in 
Le societ�, n. 11/2015, pp. 1203 ss. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


cattolica 
e 
l�art. 41 cpv. della 
Carta 
Costituzionale 
(27). L�economia sociale 
di 
mercato 
- sintesi 
dialettica, si 
sa, tra 
pensiero cattolico, azionista 
e 
marxista 
in 
sede 
costituente 
-deve 
portare 
(osserva 
Toffoletto) 
a 
soppesare 
attentamente 
gli 
effetti redistributivi 
e le 
esternalit� negative 
correlate. 


Il 
linguaggio 
� 
chiaramente 
quello 
dell�analisi 
economica 
del 
diritto 
(eAL) 
-elaborazione 
dell�ideologia 
neoliberista 
(28) 
-, 
ma 
(si 
noti) 
il 
concetto 
di 
diseconomia a costo esterno 
(o esternalit� negativa 
o danni 
a terzi) nasce 
con Arthur Pigou (London School), fondatore/assertore 
della 
Welfare 
Economics 
(29). 
Si 
tratta, 
come 
noto, 
dei 
non-risarciti 
nocumenti 
causati 
a 
terzi 
(l�intera 
societ� 
nel 
caso 
dell�ambiente) 
dalla 
condotta 
d�impresa; 
e 
sono, 
per 
Pigou, elementi 
d�irrazionalit� 
sistemiche 
propri 
di 
market 
failure: 
donde 
la 
soluzione di tassare per esternalizzare i costi (Pigou Taxation). 

Quanto 
agli 
effetti 
redistributivi, 
siamo 
al 
clou 
della 
concezione 
antismithiana 
(a 
fortiori 
anti-liberista) 
del 
mercato, 
cio� 
all�opposto 
degli 
asseriti 
poteri 
di 
autoregolamentazione 
di 
questo. 
Se 
si 
affidano 
al 
mercato 
le 
risorse 
scarse, 
esse 
divengono 
oggetto 
di 
accaparramento 
da 
parte 
dei 
pi� 
ricchi 
(meccanismo 
automatico 
dei 
prezzi). 
Al 
riguardo, 
Calabresi 
e 
Bobbit 
propugnano, 
come 
si 
sa, 
scelte 
politiche 
mirate, 
oppure 
la 
ricerca 
dei 
pi� 
meritevoli, 
proprio 
ai 
fini 
di 
una 
redistribuzione 
[sorteggi 
e 
metodi 
consuetudinari 
a 
parte] 
(30). 
Il 
tuttto 
con 
attenzione 
ai 
diritti 
delle 
minoranze 
e 
degli 
atteggiamenti 
personali 
(31). 


Insomma 
siamo lontani 
- almeno cos� 
mi 
pare 
- dalle 
descrizioni 
(�di 
descrizioni�, 
direbbe 
Pasolini) manualistiche, carezzevoli 
rispetto alla 
mondializzazione 
�plebeizzante/anglobizzante� 
ed 
�elitario-finanziaria� 
(per 
dirla 
invece 
con Fusaro). S� 
che 
- come 
si 
diceva 
- il 
linguaggio � 
bens� 
economico 


-dunque 
utilizza 
categorie 
dell�omonima 
scienza 
per cogliere 
le 
nuances 
dei 
fenomeni 
cui 
il 
diritto 
deve 
applicarsi 
-, 
ma 
l�analisi 
economica 
del 
diritto, 
come 
costruzione 
teorica 
estratta 
(in 
atenei 
statunitensi) 
dal 
neoliberismo, 
non 
� abbracciata, ma sottosposta a critica storico-concettuale. 
Il 
secondo 
spunto 
critico 
di 
Alberto 
Toffoletto 
� 
la 
messa 
in 
guardia 
di 
Papa 
Francesco circa 
le 
�enunciazioni 
di 
principio non seguite 
da fatti� 
(32). 


(27) Ivi, p. 1207. 
(28) 
F. 
DenozzA, 
�Bozza 
dell�intervento�, 
XViii 
Seminario 
italo-spagnolo-francese 
di 
Teoria 
del 
Diritto, Universit� 
Commerciale 
L. Bocconi, Milano, 26 e 
27 ottobre 
2012, in https://dokodoc.com/tavola-
rotonda-modelli-economici-e-scienza-giuridica.html. Vi 
� 
peraltro, alla 
base 
dell�eAL 
- liberismo 
a 
parte 
- l�individualismo dell�homo oeconomicus, eretto a 
modulo di 
comprensione 
dell�umana 
natura: 
D.J. BRIon, �norms 
and Values 
in Law 
and economics�, in Encyclopedia of 
Law and Economics, vol. 
I, ed. B. Bouckaert - G. De Geest, Cheltenham - northampton, elgar, 2000, pp. 1042 s. 
(29) A.C. PIGoU, Economia del benessere, Torino, Utet, 1948 (ed. or. 1947), p. 122. 
(30) G. CALABReSI 
- P. BoBBIT, Scelte tragiche, Milano, Giuffr�, 2006 (ed. or. 1978), passim. 
(31) G. CALABReSI, ideals, Beliefs, attitudes, and The 
Law, Syracuse 
- new 
yok, Syracuse 
University 
Press, 1985. 
(32) A 
ToFFoLeTTo, op. cit., p. 1207. 

DoTTRInA 
275 


Se 
la 
libert� 
d�iniziativa 
economica 
� 
fondamento 
della 
concorrenza 
prosegue 
Toffoletto -, e 
dunque 
sembra 
che 
il 
mercato giri 
come 
una 
ruota 
sul 
perno di 
quella, la 
prassi 
� 
gi� 
uscita 
dalla 
vecchia/cieca 
tutela 
dell�intrapresa 
per 
se, guardando invece 
all�efficienza come 
auspicato obiettivo selettivo. Su 
questa 
linea, per l�autore, vanno rivisti 
taluni 
profili 
della 
politica concorrenziale, 
per rendere 
la 
libert� 
d�iniziativa 
economica 
non vuota 
formula. Cos�, 
nell�economia 
di 
mercato 
sistemico 
dell�Unione 
Europea, 
non 
si 
deve 
pi� 
soltanto 
andare 
alla 
ricerca 
dell�efficienza 
- o dell�eccellenza, secondo il 
titolo 
di 
un 
celebre 
libro 
(ovviamente) 
degli 
anni 
ottanta 
(33) 
-, 
ma 
devono 
piuttosto 
soppesarsi 
le 
implicazioni 
sociali 
di 
una 
�impresa 
per 
tutti�. 
non 
� 
pi� 
tempo, 
dunque, dell�iniziativa economica come privilegio per pochi (34). 


Mi 
sembra 
che 
qui 
il 
neo-principato 
oligarchico 
del 
capitalismo 
finanziario 
sia 
messo 
in 
discussione, 
cos� 
come 
l�apologia 
macchinicoefficientista/
neo-liberista 
della 
concorrenza, 
in 
termini 
d�impostazione 
inconcussa. Il 
che 
� 
pure 
distante 
da 
quanto ha 
fatto - e 
fa 
- la 
�narrazione� 
giuridica 
acritica 
della 
mondializzazione 
apolide, 
massificante, 
originatrice 
di 
disuguaglianze al contempo (35). 


In 
terzo 
(e 
ultimo) 
luogo, 
lo 
scritto 
in 
parola 
su 
Laudato 
si� 
affronta 
la 
funzione dell�impresa 
e le 
finalit� 
che devono essere perseguite da essa. 


Bisogna 
-osserva 
Toffoletto 
-ripensare 
il 
concetto 
(focale) 
d�interesse 
sociale 
(36), con cui 
l�art. 41 cpv. Cost. circoscrive 
la 
libert� 
d�iniziativa 
economica 
privata. non ci 
si 
pu� pi� ispirare 
soltanto allo shareholder 
value, almeno 
nel 
medio-lungo 
periodo: 
sicch� 
gli 
amministratori 
di 
societ� 
devono 
considerare 
altri 
interessi, per il contesto sociale e territoriale. 


La 
posta 
in gioco � 
alta. I sistemi 
di 
governance 
- aggiunge 
lo studioso devono 
diventare 
tali 
da 
vagliare, in guisa 
trasparente, tutti 
gli 
interessi 
coinvolti, 
dando 
precedenza 
ad 
ambiente, 
occupazione 
e 
tutela 
ambientale 
(le 
�esternalit�� di cui sopra). 


�Superare 
la 
logica 
esclusiva 
del 
profitto, (..) abbandonare� - aggiunge 
il 
nostro autore 
- �la 
prospettiva 
dell�efficienza 
ad ogni 
costo (..), riconoscere 
e 
assicurare 
una 
tutela 
reale 
per 
tutti 
coloro 
che 
subiscono 
conseguenze 
negative 
per 
effetto 
dell�attivit� 
dell�impresa�: 
questa 
� 
l�agenda, 
senza 
necessit� 
di 
trapassare 
dall�impresa 
commerciale 
a 
quella 
sociale, ancorch� 
oggi 
taluno parli 
di tramonto di quella per effetto del �terzo settore� (37). 


(33) 
T. 
PeTeRS 
-R.H. 
WATeRMAn, 
alla 
ricerca 
dell�eccellenza. 
Lezioni 
dalle 
aziende 
meglio 
gestite, 
Sperling & kupfer, Segrate, 2005 (ed. or. 1982). 
(34) Ivi, pp. 1207 s. 
(35) Supra, par. 1. 
(36) Abbiamo anticipato il 
concetto stesso nel 
nostro discorso iniziale 
(supra, giusto in chiusura 
del 
par. 1); 
e, come 
ivi 
si 
era 
detto a 
margine, qui 
lo riprendiamo sulle 
orme 
dello scritto giuridico sull�enciclica. 
(37) Sull�impresa 
sociale 
e 
il 
�terzo settore�, vedi 
A. FICI, La riforma del 
terzo settore 
e 
dell�impresa 
sociale. Una introduzione, napoli, editoriale Scientifica, 2018. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Quanto 
al 
punto 
specifico 
dell�interesse 
di 
gruppo 
-cui 
ho 
fatto 
riferimento 
in 
chiusura 
del 
primo 
paragrafo 
-, 
la 
stessa 
dottrina, 
con 
altri 
autorevoli 
scrittori, da 
tempo mette 
in guardia 
dal 
pericolo della 
maschera 
da 
�interesse 
di 
gruppo�, 
che 
�l�interesse 
della 
capogruppo� 
di 
dominio 
pu� 
indossare 
(38). 

Di 
contro, si 
registra 
una 
lettura 
v�lta 
a 
negare 
questa 
distinzione, auspicando 
una 
sorta 
di 
presunzione 
di 
coincidenza 
tra 
interesse 
della 
holding 
dominante 
e quello delle societ�-figlie (39) (40). 

Gli 
� 
che, 
pi� 
si 
assume 
l�assurgere 
dell�interesse 
della 
capogruppo 
(dominante) 
a 
interesse 
del 
gruppo, 
pi� 
si 
avallano 
teoreticamente 
operazioni 
finanziarie 
di 
scarsa 
etica 
degli 
affari, 
potenzialmente 
originatrici 
di 
danni 
a 
terzi 
creditori 
(e.g. 
�tesorerie� 
erosive 
delle 
casse 
delle 
sussidiarie, 
�reg�e� 
onerose 
[parzialmente] 
simulate, 
tax 
planning 
dei 
prezzi 
di 
trasferimento, 
ecc.). 
In 
altre 
parole, 
come 
anticipato 
(41), 
si 
fa 
(l�inconscio?) 
panegirico 
di 
un 
commercio 
internazionale 
s-regolato, 
di 
un 
capitalismo 
finanziario 
dai 
tratti 
sopra 
descritti. 


Concludendo 
sullo 
scritto 
che 
muove 
da 
Laudato 
si�, 
taluno 
potrebbe 
opinare 
che 
anche 
le 
prospettazioni 
di 
Toffoletto si 
consumino au fond 
in vuote 
formule, speculari 
a 
quelle 
da 
me 
criticate 
siccome 
prive 
di 
�fermezza 
nelle 
sfumature� (42). 


escludo, tuttavia, che 
una 
tale 
obiezione 
coglierebbe 
nel 
segno, poich� 
lo 
scritto 
toffolettiano 
esprime 
l�antitesi 
specialistico-critica 
ai 
..�.. 
di 
una 
certa 
letteratura 
commercialistica. non a 
caso, dicevo che 
l�autore 
- e 
il 
suo 
elaborato 
-mi 
sembrano 
oltre-moderni 
(pi� 
che 
postmoderni, 
se 
il 
postmoderno 
� gi� da incorporare oltrepassandolo [43]). 

Certo, residua 
qualche 
perplessit� 
- non attribuibile 
allo scrittore, che 
ha 
messo a 
fuoco problemi 
e 
soluzioni 
-, in ordine 
alla 
governance, in senso filosofico-
politico intesa. Dopo la 
�caduta 
degli 
dei� 
(non in senso viscontiano, 
ma 
come 
chute 
di 
ogni 
dialettica 
pur 
negativa) 
-insieme 
all�esplosione/implosione 
del 
commercio 
mondializzato 
e 
dell�eurozona 
economicistica 
-, 
� 


(38) P.G. JAeGeR 
- F. DenozzA 
- A. ToFFoLeTTo, appunti 
di 
diritto commerciale, VI ed., Milano, 
Giuffr�, 2006, p. 297. adde, limpidamente, P. SPADA, Diritto commerciale, t. II, Elementi, sec. ed., Padova, 
Cedam, 2009, pp. 164 ss. 
(39) F. GALGAno, Trattato di diritto civile, vol. III, Padova, Cedam, 2009, pp. 562 ss. 
(40) 
L�ultima 
tesi 
riferita 
nel 
testo 
-si 
noti 
-pare 
diversa 
dal 
presumere 
la 
coincidenza 
iuris 
tantum 
tra 
controllo/consolidamento 
e 
direzione-coordinamento, 
perch� 
l�art. 
2497-sexies 
non 
sembra 
significare 
presunzione 
d�interesse 
�identitario� 
della 
capogruppo. Viceversa 
il 
problema 
della 
impresa di 
gruppo, 
rispetto 
ai 
plurimi 
enti 
in 
cui 
essa 
si 
articola, 
non 
si 
porrebbe 
tout 
court 
(rectius 
si 
risolverebbe 
tutto 
nella 
direzione-coordinamento). e 
invece 
vi 
� 
tutta 
la 
questione 
del 
bilanciamento �costi-benefici�, su 
cui vedasi non soltanto P. SPADA, op. loc. cit., ma anche lo stesso F. GALGAno, op. loc. cit. 
(41) Supra, in chiusura del par. 1. 
(42) Cfr. J. BenDA, il 
tradimento dei 
chierici. il 
ruolo dell�intellettuale 
nella societ� contemporanea, 
Torino, einaudi, 2012 (ed. or. 1927), passim. 
(43) Cfr. M. MoSCHInI, rispondere 
al 
moderno oltre 
il 
moderno?, in Democrazia & 
Sicurezza, n. 
2/2016, pp. 47 ss. Sul 
postmoderno, per tutti, J.F. LyoTARD, 
La condizione 
postmoderna: rapporto sul 
sapere, Milano, Feltrinelli, 1981 (ed. or. 1979). 

DoTTRInA 
277 


proprio 
la 
governance 
ad 
essersi 
�orizzontalizzata�. 
� 
in 
essere, 
cio�, 
una 
perdita 
dell�idea 
�verticale� 
di 
democrazia 
rappresentativa, 
fondata 
a 
sua 
volta 
sul concetto di 
legge/diritto 
come fonte di 
doveri. 

La 
legge 
come 
fonte 
principale 
di 
diritto; 
il 
diritto come 
fonte 
di 
doveri 
(col 
parametro dell�uomo razionalmente 
moralizzato e 
non 
dell�homo oeconomicus 
individualista); 
l�ordinamento come 
sistema 
razionale, anzich� 
coacervo 
di 
sottinsiemi 
tipologici 
di 
�transazioni� 
(unit� 
di 
analisi 
con 
costi 
e 
connotati) 
(44); 
una 
politica 
redistributiva 
della 
ricchezza 
che 
incida 
sugli 
orari 
di 
lavoro 
e 
sui 
salari: 
il 
tutto 
per 
un�esistenza 
che 
sia 
fine 
e 
non 
mezzo, 
usando 
come 
mezzo 
-piuttosto 
-l�innovazione 
tecnologica. 
Queste 
idee, 
oggi 
�killed 
or 
seriously 
injured�, sono ardue 
da 
rimodellare 
per un stato di 
diritto/un essere-
nel-mondo oltre 
il 
moderno, comunitariamente 
(in senso filosofico) costituendi, 
senza restaurazioni. 

� 
un�opera 
difficile 
poich� 
pone, a priori, il 
tema 
epistemico del 
diritto: 
ch�, se 
il 
diritto non ha 
valore 
scientifico, il 
sistema 
giuridico non pu� essere 
definito, a 
rigore, �sistema 
razionale�, n� 
si 
pu� ragionare 
in termini 
di 
uomo 
�razionalmente� moralizzato. 


Ma questa non � la sede per dipanare un tema siffatto. 


(44) F. DenozzA, Bozza dell�intervento, cit. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Titolarit� di immobili abusivi e regime di 
tutela di diritti nell�ordinamento civilistico 


Federica Nocilla* 


Sommario: 
1. 
L�abusivismo 
edilizio 
come 
fenomeno 
giuridico 
trasversale: 
inquadramento 
sistematico 
-2. 
abusivismo 
edilizio 
e 
sanzioni 
giuridiche 
civilistiche 
-3. 
La 
vexata 
quaestio 
della 
nullit� 
degli 
atti 
traslativi 
degli 
immobili 
abusivi: 
nullit� 
sostanziale 
o 
formale? 
-4. 
il 
contratto 
preliminare 
e 
gli 
atti 
mortis 
causa 
aventi 
ad 
oggetto 
immobili 
abusivi 
-5. 
altri 
atti 
esclusi 
dal 
regime 
di 
nulit� 
della 
legge 
n. 
47/1985 
e 
del 
D.P.r. 
n. 
380/2001 
-6. 
Espropriazione 
forzata 
avente 
ad 
oggetto 
un 
immobile 
abusivo. 
L�aliud 
pro 
alio 
nella 
vendita 
forzata 
-7. 
Locazione 
di 
immobile 
abusivo 
-8. 
appalto 
di 
immobile 
abusivo 
-9. 
atti 
giudiziari 
sostitutivi 
di 
accordi 
negoziali 
aventi 
ad oggetto immobili 
abusivi 
- 10. La non risarcibilit� 
della lesione 
patrimoniale 
all�immobile 
abusivo: la sentenza della Cassazione 
n. 4206/2011 


-11. il 
non riconoscimento dell�indennizzo espropriativo al 
titolare 
dell�immobile 
abusivo 12. 
immobili 
abusivi 
e 
violazione 
delle 
distanze 
tra edifici 
- 13. i rimedi 
amministrativi 
esperibili 
avverso l�abuso commesso dal 
vicino - 14. ius 
supervenines 
favorevole 
al 
costruttore: 
cosa succede 
se 
l�immobile 
abusivo diventa legittimo in virt� di 
una norma sopravvenuta? 15. 
Usucapione 
e 
immobile 
abusivo: un diverso approccio della giurisprudenza - 16. Considerazioni 
conclusive. 
1. 
L�abusivismo 
edilizio 
come 
fenomeno 
giuridico 
trasversale: 
inquadramento 
sistematico. 
La 
costruzione 
edilizia 
in 
violazione 
delle 
prescrizioni 
urbanistiche 
ed 
edilizie 
integra 
il 
noto 
fenomeno 
dell�abusivismo 
edilizio, 
sorto 
nel 
nostro 
paese gi� nel periodo del secondo dopoguerra. 


Individuare 
la 
normativa 
di 
riferimento 
dell�abusivismo, 
oggi, 
risulta 
un�operazione 
non facile 
per il 
giurista. Invero, il 
settore 
urbanistico-edilizio, 
nel 
corso 
degli 
anni, 
� 
stato 
oggetto 
di 
molteplici 
interventi 
legislativi 
che 
hanno istituito un sistema 
normativo elefantiaco; 
inoltre, dal 
1942 ad oggi 
si 
� 
assistito 
ad 
una 
continua 
successione 
di 
provvedimenti 
abilitativi 
dell�attivit� 
edilizia 
(la 
licenza, la 
concessione 
edilizia, il 
permesso di 
costruire 
e 
il 
permesso 
in sanatoria) (1). 


(*) Dottoressa 
in Giurisprudenza, gi� 
praticante 
forense 
presso l�Avvocatura 
Distrettuale 
dello Stato di 
Catania. 


(1) La 
prima 
legge 
urbanistica 
� 
la 
legge 
n. 1150/1942, che 
ha 
introdotto l�obbligo di 
licenza 
edilizia 
ai 
fini 
dell�attivit� 
edificatoria, ma 
limitatamente 
ai 
centri 
abitati 
e 
ai 
Comuni 
dotati 
di 
un Piano 
Regolatore 
Generale 
(PRG). 
L�obbligo 
� 
poi 
stato 
esteso 
alle 
zone 
agricole 
con 
la 
c.d. 
legge 
Ponte 
(legge 
n. 765/1967). In seguito, la 
legge 
n. 10/1977 (c.d. Bucalossi) ha 
trasformato la 
licenza 
in concessione 
edilizia, 
stabilendone, 
peraltro, 
l�onerosit�. 
Il 
cambio 
di 
denominazione 
deriva 
dall�adozione 
di 
una 
differente 
prospettiva: 
lo 
ius 
aedificandi 
non 
� 
pi� 
inteso 
come 
un 
diritto 
esclusivo 
del 
cittadino, 
bens� 
dello Stato, che 
�concede� 
al 
consociato di 
avviare 
una 
costruzione 
sul 
proprio territorio. In seguito, la 
legge 
n. 47/1985 ha 
previsto una 
disciplina 
urbanistico-edilizia 
pi� completa 
e, come 
si 
vedr�, tutt�oggi 

DoTTRInA 
279 


L�edificazione 
abusiva 
si 
presenta 
come 
una 
fattispecie 
giuridica 
trasversale, 
essendo 
potenzialmente 
lesiva 
di 
differenti 
posizioni 
giuridiche, 
delle 
quali 
pu� 
essere 
titolare 
un 
unico 
soggetto 
o 
talvolta 
anche 
l�intera 
collettivit� 
(2). L�abusivismo, quindi, pu� ledere 
beni 
giuridici 
diversi 
ed � 
suscettibile 
di 
essere 
punito da 
parte 
di 
pi� settori 
dell�ordinamento, fino ad arrivare 
ad un 
cumulo di 
sanzioni 
giuridiche 
di 
diversa 
natura 
e 
intensit�. � 
chiaro, infatti, 
che 
ciascuna 
di 
esse 
si 
occuper� 
di 
colpire 
profili 
di 
illiceit�, che, seppur inerenti 
la 
medesima 
condotta 
contra 
ius, 
risultano 
differenti; 
ogni 
sanzione, 
pertanto, 
perseguir� 
uno 
scopo 
specifico 
ed 
autonomo 
dall�altra, 
tutelando 
soggetti distinti. 


Prima 
di 
tutto, va 
considerato che 
l�abuso edilizio � 
una 
fattispecie 
criminosa 
(pi� 
specificamente, 
si 
tratta 
di 
un 
reato 
contravvenzionale), 
punito 
dall�art. 44 del 
D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), a 
mente 
del 
quale: 
�Salvo che 
il 
fatto costituisca pi� grave 
reato e 
ferme 
le 
sanzioni 
amministrative, si 
applica: 
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per 
l'inosservanza delle 
norme, prescrizioni 
e 
modalit� 
esecutive 
previste 
dal 
presente 
titolo, 
in 
quanto 
applicabili, nonch� 
dai 
regolamenti 
edilizi, dagli 
strumenti 
urbanistici 
e 
dal 
permesso 
di 
costruire; 
b) 
l'arresto 
fino 
a 
due 
anni 
e 
l'ammenda 
da 
5.164 
a 


51.645 
euro 
nei 
casi 
di 
esecuzione 
dei 
lavori 
in 
totale 
difformit� 
o 
assenza 
del 
permesso 
o 
di 
prosecuzione 
degli 
stessi 
nonostante 
l'ordine 
di 
sospensione; 
c) l'arresto fino a due 
anni 
e 
l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel 
caso di 
lottizzazione 
abusiva 
di 
terreni 
a 
scopo 
edilizio, 
come 
previsto 
dal 
primo 
comma dell'articolo 30. La stessa pena si 
applica anche 
nel 
caso di 
interventi 
edilizi 
nelle 
zone 
sottoposte 
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, 
ambientale, in variazione 
essenziale, in totale 
difformit� o in assenza 
del 
permesso�. Il 
reato in questione 
� 
permanente: 
infatti, anche 
se 
l�offesa 
al 
bene 
giuridico si 
verifica 
gi� 
all�avvio della 
costruzione, la 
consumazione 
del 
reato si 
protrae 
nel 
tempo, fin quando i 
lavori 
abusivi 
non vengono definitivamente 
ultimati, ovvero nel 
momento in cui 
vengono sospesi; 
qualora, invece, 
i 
lavori 
siano 
proseguiti 
anche 
dopo 
l'accertamento 
e 
fino 
alla 
data 
del 
giudizio, 
il 
reato 
si 
consumer� 
quando 
viene 
emessa 
la 
sentenza 
di 
primo 
grado 
(cfr. 
Cass. 
sez. 
III, 
sentenza 
n. 
29974/2014 
e 
n. 
38136/2001; 
Trib. 
napoli 
n. 
1154/2016). 
Secondo la 
Cassazione 
penale, proprio a 
partire 
da 
uno dei 
suddetti 
momenti 
decorrerebbe 
il 
dies 
a quo 
ai 
fini 
della 
prescrizione 
del 
reato (3). Il 
pe


rappresenta 
una 
delle 
due 
normative 
di 
riferimento 
per 
l�abusivismo 
edilizio. 
Una 
sistemazione 
organica 
della 
materia 
si 
� 
poi 
avuta 
con il 
D.P.R. 380/2001 (c.d. Testo Unico sull�edilizia), entrato in vigore 
il 
30 giugno 2003, che ha sostituito la concessione edilizia con il permesso di costruire. 


(2) Una 
costruzione 
abusiva, invero, pu� danneggiare 
tanto interessi 
individuali 
(ad esempio, il 
diritto del 
vicino dell�immobile 
edificato in violazione 
delle 
distanze 
tra 
gli 
edifici 
previste 
dalla 
legge 
o 
dal 
regolamento 
comunale), 
quanto 
interessi 
collettivi 
(come 
il 
caso 
in 
cui 
l�immobile 
sia 
stato 
costruito 
senza osservare le norme di protezione del territorio e dell�ambiente). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


riodo di 
prescrizione 
� 
fissato in 4 anni 
(c.d. prescrizione 
ordinaria) oppure 
in 
5 
anni 
(c.d. 
prescrizione 
breve) 
qualora 
siano 
stati 
compiuti 
atti 
interruttivi 
della prescrizione (4). 


Il 
reato de 
quo 
� 
a 
forma 
libera, poich� 
il 
legislatore 
non ha 
tipizzato le 
forme 
e 
le 
modalit� 
con 
cui 
pu� 
estrinsecarsi 
un 
abuso 
edilizio, 
essendo 
questo 
configurabile, 
in 
generale, 
in 
tutti 
i 
casi 
in 
cui 
si 
commette 
una 
violazione 
delle 
prescrizioni 
urbanistiche 
(ad esempio, qualora 
si 
costruisca 
su un suolo non 
edificabile). 
L�elemento 
soggettivo 
pu� 
essere 
indifferentemente 
il 
dolo 
ovvero 
la 
colpa 
(sicch� 
� 
punibile 
anche 
l�abuso edilizio commesso per negligenza, 
imprudenza o imperizia 
ex 
art. 43 c.p.). 

L�abusivismo 
edilizio 
� 
sanzionato 
anche 
dal 
diritto 
amministrativo: 
lo 
scopo perseguito, in tal 
caso, � 
quello di 
rimuovere 
gli 
effetti 
conseguenti 
all�offesa 
arrecata 
dalla 
condotta 
dell�amministrato all�interesse 
pubblico mediante 
l�ordine 
di 
demolizione, 
provvedimento 
repressivo 
che, 
come 
ha 
chiarito la 
giurisprudenza, deve 
presentare 
una 
motivazione 
specifica 
ed articolata, 
riportando 
le 
ragioni 
giustificatrici 
dell�ordinata 
distruzione 
dell�immobile 
(Tar 
Campania, 
napoli, 
n. 
532/2009). 
A 
differenza 
delle 
sanzioni 
penali 
e 
civili, 
peraltro, 
quelle 
amministrative 
non 
presuppongono 
il 
verificarsi 
di 
un 
danno n� 
l�elemento psicologico del 
responsabile 
n� 
un vantaggio conseguito 


(3) 
�il 
reato contravvenzionale 
di 
costruzione 
abusiva in assenza di 
permesso a costruire 
di 
cui 
all'art. 44 Lett. B) DPr 
2011/380 ha natura permanente 
tale 
che 
la prescrizione 
comincia a decorrere 
dalla cessazione 
della permanenza stessa ai 
sensi 
dell'art. 158 c.p., che 
si 
verifica o con la totale 
sospensione 
dei 
lavori 
- sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo quale 
il 
sequestro, ovvero 
con il 
completamento dell'opera o, infine, con la sentenza di 
condanna in primo grado nel 
caso di 
prosecuzione dei lavori successivamente all'accertamento� 
(Cass. pen. sez. VI n. 9617/92). 
(4) A 
mente 
dell'art. 157, co. 1, c.p., �La prescrizione 
estingue 
il 
reato decorso il 
tempo corrispondente 
al 
massimo della pena edittale 
stabilita dalla legge 
e 
comunque 
un tempo non inferiore 
a sei 
anni 
se 
si 
tratta di 
delitto e 
a quattro anni 
se 
si 
tratta di 
contravvenzione, ancorch� 
puniti 
con la sola 
pena 
pecuniaria�. 
La 
norma, 
come 
modificata 
dalla 
legge 
251/2005 
(c.d. 
legge 
ex 
Cirielli), 
rinvia 
quindi 
alla 
pena 
massima 
per calcolare 
il 
periodo di 
prescrizione 
del 
reato, fermo restando i 
limiti 
della 
soglia 
minima 
di 
6 anni 
per i 
delitti 
e 
di 
4 per le 
contravvenzioni. Gli 
atti 
interruttivi 
della 
prescrizione 
sono 
invece 
tutti 
gli 
atti 
del 
procedimento 
penale, 
la 
proposizione 
dei 
quali 
indica 
la 
permanenza 
dell�interesse 
punitivo-preventivo dello Stato nei 
confronti 
dell�illecito penale 
commesso. essi 
sono previsti 
dall�art. 
160 c.p.: 
�il 
corso della prescrizione 
� 
interrotto dalla sentenza di 
condanna [c.p.p. 533] 
o dal 
decreto 
di 
condanna[c.p.p. 
459, 
565]. 
interrompono 
pure 
la 
prescrizione 
l'ordinanza 
che 
applica 
le 
misure 
cautelari 
personali 
e 
quella di 
convalida del 
fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti 
al 
pubblico 
ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del 
pubblico ministero, o al 
giudice, l'invito a presentarsi 
al 
pubblico 
ministero 
per 
rendere 
l'interrogatorio, 
il 
provvedimento 
del 
giudice 
di 
fissazione 
dell'udienza 
in camera di 
consiglio per 
la decisione 
sulla richiesta di 
archiviazione, la richiesta di 
rinvio a giudizio, 
il 
decreto di 
fissazione 
della udienza preliminare, l'ordinanza che 
dispone 
il 
giudizio abbreviato, il 
decreto 
di 
fissazione 
della udienza per 
la decisione 
sulla richiesta di 
applicazione 
della pena, la presentazione 
o 
la 
citazione 
per 
il 
giudizio 
direttissimo, 
il 
decreto 
che 
dispone 
il 
giudizio 
immediato, 
il 
decreto 
che 
dispone 
il 
giudizio e 
il 
decreto di 
citazione 
a giudizio (1). La prescrizione 
interrotta comincia nuovamente 
a 
decorrere 
dal 
giorno 
della 
interruzione. 
Se 
pi� 
sono 
gli 
atti 
interruttivi, 
la 
prescrizione 
decorre 
dall'ultimo 
di 
essi; 
ma 
in 
nessun 
caso 
i 
termini 
stabiliti 
nell'articolo 
157 
possono 
essere 
prolungati 
oltre 
i 
limiti 
di 
cui 
all'art 
161 secondo comma, fatta eccezione 
per 
i 
reati 
di 
cui 
all'articoli 
51, commi 
3 bis 
e 
3 quater, del codice di procedura penale�. 

DoTTRInA 
281 


dalla 
condotta 
illecita; 
ci� 
che 
rileva 
� 
soltanto 
il 
dato 
oggettivo, 
cio� 
l�illecito 
materiale che si pone in contrasto con le regole pubbliche. 

La 
mancata 
esecuzione 
dell�ordine 
di 
demolizione 
da 
parte 
del 
proprietario 
dell�immobile 
entro il 
termine 
di 
legge 
di 
90 giorni 
comporta, ope 
legis, 
l�acquisizione 
gratuita 
del 
bene 
al 
patrimonio disponibile 
del 
Comune 
in cui 
� 
collocato, 
ai 
sensi 
dell�art. 
31, 
co. 
3, 
del 
D.P.R. 
380/2001 
(in 
precedenza, 
un'omologa disposizione si trovava all�art. 7 della legge 47/1985) (5). 

In ogni 
caso, il 
trasferimento al 
patrimonio comunale 
della 
propriet� 
del-
l'immobile 
abusivo non costituisce 
impedimento giuridico a 
che 
il 
privato responsabile 
esegua 
l'ordine 
di 
demolizione 
impartitogli 
dal 
giudice 
con 
la 
sentenza 
di 
condanna, 
salvo 
che 
l'autorit� 
comunale 
abbia 
dichiarato 
l'esistenza 
di 
interessi 
pubblici 
prevalenti 
rispetto a 
quello del 
ripristino dell'assetto urbanistico 
violato (sentenza della Cassazione n. 41537/2017). 


L�acquisizione 
al 
patrimonio 
del 
Comune 
costituisce 
una 
sanzione 
avente 
carattere 
reale 
e 
non personale 
- tesa 
a 
soddisfare 
definitivamente 
l�interesse 
pubblico 
all�eliminazione 
dell�edificio 
costruito 
contrariamente 
alle 
regole 
edilizie, 
e 
quindi 
� 
preposta 
alla 
tutela 
di 
interessi 
collettivi 
(come 
il 
diritto alla 
salute 
e 
alla 
tutela 
dell�ambiente 
e 
del 
territorio). Tuttavia, posto 
che 
ogni 
sanzione 
deve 
essere 
proporzionata 
all�illecito che 
retribuisce, l�acquisizione 
in parola 
non pu� superare 
la 
parte 
interessata 
all�abuso, pertanto 
non pu� mai 
estendersi 
all�intero immobile, se 
questo non � 
interamente 
abusivo. 
� 
quanto 
precisato 
dal 
TAR 
Campania, 
nella 
sentenza 
n. 
4346/2017, 
con 
cui 
� 
stato 
imposto 
all�Amministrazione 
comunale 
di 
frazionare 
il 
lastrico 
dell�immobile 
acquisito, poich� 
questo risultava 
ben pi� ampio del 
perimetro 
dell�area abusiva. 


L�art. 
49 
del 
T.U. 
n. 
380/2001 
prevede 
poi 
l�irrogazione 
di 
sanzioni 
fiscali 
-autonome 
e 
cumulabili 
con 
quelle 
civili 
e 
penali 
-dell�immobile 
per 
gli 
interventi 
edilizi 
eseguiti 
in 
assenza 
di 
titolo, 
o 
in 
contrasto 
con 
esso, 
ovvero 
sulla 
base 
di 
un 
titolo 
successivamente 
annullato. 
La 
sanzione 
consiste 
nel-
l�impossibilit� 
di 
ottenere 
le 
agevolazioni 
fiscali 
previste 
dalle 
norme 
vigenti, 


(5) 
Infatti, 
il 
comma 
3 
dell�art. 
31 
menzionato 
afferma 
che 
�Se 
il 
responsabile 
dell'abuso 
non 
provvede 
alla demolizione 
e 
al 
ripristino dello stato dei 
luoghi 
nel 
termine 
di 
novanta giorni 
dall'ingiunzione, 
il 
bene 
e 
l'area di 
sedime, nonch� 
quella necessaria, secondo le 
vigenti 
prescrizioni 
urbanistiche, 
alla realizzazione 
di 
opere 
analoghe 
a quelle 
abusive 
sono acquisiti 
di 
diritto gratuitamente 
al 
patrimonio 
del 
comune. 
L'area 
acquisita 
non 
pu� 
comunque 
essere 
superiore 
a 
dieci 
volte 
la 
complessiva 
superficie 
utile 
abusivamente 
costruita�. Ci� viene 
ribadito dalla 
giurisprudenza, la 
quale, inoltre, ha 
aggiunto che 
la 
notifica 
dell�accertamento dell�inottemperanza 
all�ordine 
di 
demolizione 
ha 
solo funzione 
certificativa 
del 
trasferimento della 
propriet� 
dello stesso all�ente 
comunale 
e, pertanto, potrebbe 
essere 
omessa, restando valido il 
procedimento di 
acquisizione 
dell�immobile: 
�L�ingiustificata inottemperanza 
all�ordine 
di 
demolizione 
emesso dall�autorit� comunale 
comporta automaticamente 
l�acquisizione 
gratuita 
al 
patrimonio 
disponibile 
del 
Comune 
alla 
scadenza 
di 
detto 
termine, 
indipendentemente 
dalla 
notifica 
all�interessato 
dell�accertamento 
formale 
dell�inottemperanza� 
(Cass. 
Pen. sez. III n. 8082/2011). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


n� 
eventuali 
contributi 
o 
altre 
provvidenze 
dello 
Stato 
e 
di 
enti 
pubblici: 
quali, 
ad 
esempio, 
i 
benefici 
previsti 
dalle 
disposizioni 
per 
l�edilizia 
convenzionata 
(legge 
1� 
novembre 
1965, 
n. 
1179); 
dalle 
disposizioni 
delle 
leggi 
n. 
865 
del 
1971, 
n. 
166 
del 
1975 
e 
n. 
492 
del 
1975; 
nonch� 
i 
benefici 
relativi 
all�acquisizione 
di 
mutui 
a 
tassi 
agevolati 
previsti 
dalla 
legge 
5 
agosto 
1978, 
n. 
457 
(6). 


Ai 
sensi 
dell�art. 15 della 
legge 
n. 765/1967, inoltre, il 
proprietario del-
l�immobile 
decade 
dalle 
agevolazioni 
gi� 
concesse 
e 
dai 
contributi 
erogati 
dallo Stato o da 
altri 
enti 
pubblici: 
l�amministrazione 
comunale, infatti, entro 
tre 
mesi 
dall�ultimazione 
dei 
lavori 
o dalla 
richiesta 
di 
licenza 
di 
abitabilit� 
o 
di 
agibilit� 
ovvero dall�annullamento della 
licenza, ha 
l�obbligo di 
segnalare 
all�amministrazione 
finanziaria 
gli 
abusi 
edilizi 
riscontrati 
(come 
le 
violazioni 
di 
altezza, 
eventuali 
distacchi 
o 
cubature 
realizzate 
oltre 
il 
limite 
stabilito) 
che 
comportano la 
revoca 
dei 
benefici. Dalla 
data 
di 
ricezione 
dell�avviso, l�amministrazione 
ha 
l�onere 
di 
recuperare 
l�imposta 
non riscossa 
entro tre 
anni. 
La 
norma 
in questione, peraltro scarsamente 
applicata, ha 
lo scopo di 
tutelare 
prevalentemente 
l�erario, depauperato ingiustificatamente 
a 
vantaggio di 
chi 
ha messo in atto interventi edilizi 
contra legem 
(7). 


non acquista 
rilevanza 
il 
fatto che, successivamente, si 
sia 
regolarizzata 
la 
costruzione 
corrispondendo le 
relative 
sanzioni 
pecuniarie 
e 
demolendo le 
parti 
abusive 
dell�immobile, posto che 
la 
sanzione 
fiscale 
� 
automatica 
e 
non 
soggetta ad alcuna regolarizzazione o sanatoria. 


Riguardo, 
poi, 
ai 
soggetti 
ritenuti 
ex 
lege 
responsabili 
dell�illecito 
edilizio, 
l'art. 
29 
del 
D.P.R. 
380/2001 
stabilisce 
che 
"il 
titolare 
del 
permesso 
di 
costruire, 
il 
committente 
e 
il 
costruttore 
sono 
responsabili 
della 
conformit� 
delle 
opere 
alla normativa urbanistica (�). Essi 
sono, altres�, tenuti 
al 
pagamento 
delle 
sanzioni 
pecuniarie 
e 
solidalmente 
alle 
spese 
per 
l'esecuzione 
in danno, 
in caso di 
demolizione 
delle 
opere 
abusivamente 
realizzate, salvo che 
dimostrino 
di non essere responsabili dell'abuso�. 


In particolare, il 
direttore 
dei 
lavori, essendo un tecnico, deve 
verificare 
che 
sussista 
un 
valido 
permesso 
di 
costruire 
e 
deve 
controllare 
che 
le 
modalit� 
in esso indicate 
vengano rispettate 
nel 
corso dei 
lavori. Ai 
sensi 
del 
comma 
2 
del 
sopra 
citato art. 29, nei 
casi 
in cui 
il 
direttore 
dei 
lavori 
dovesse 
accorgersi 
di 
un abuso, ha 
la 
possibilit� 
di 
�dissociarsi� 
dall�operato degli 
altri; 
segnatamente, 
si 
potr� 
esonerare 
dalla 
responsabilit� 
rilevando davanti 
agli 
altri 
sog


(6) L�art. 49 del 
D.P.R. n. 380/2001 (gi� 
L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter), dispone 
infatti: 
�Fatte 
salve 
le 
sanzioni 
di 
cui 
al 
presente 
titolo, gli 
interventi 
abusivi 
realizzati 
in assenza di 
titolo o in 
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base 
di 
un titolo successivamente 
annullato, non beneficiano delle 
agevolazioni 
fiscali 
previste 
dalle 
norme 
vigenti, n� 
di 
contributi 
o altre 
provvidenze 
dello Stato o di 
enti pubblici�. 
(7) Qualora, tuttavia, l�abuso edilizio risulti 
realizzato dopo la 
registrazione 
dell�atto di 
acquisto 
dell�immobile, secondo la 
Cassazione 
non troverebbe 
applicazione 
la 
norma 
sulla 
decadenza 
dall�agevolazione 
fiscale (Cass. n. 4669/2014 e n. 4351/2016). 

DoTTRInA 
283 


getti 
le 
violazioni 
delle 
prescrizioni 
del 
permesso di 
costruire 
e 
comunicando 
al competente ufficio comunale l�abuso edilizio riscontrato (8). 


L�art. 
29 
pone 
quindi 
una 
ipotesi 
di 
responsabilit� 
obbiettiva 
(rectius: 
per 
fatto 
altrui): 
i 
soggetti 
individuati 
dalla 
norma, 
essendo 
garanti 
del 
bene 
pubblico 
della 
legalit�, 
sono 
tenuti 
a 
rispondere 
anche 
per 
le 
attivit� 
illecite 
svolte 
dai 
propri 
dipendenti, 
salvo 
dimostrino 
di 
essere 
del 
tutto 
estranei 
all�abuso 
(9). 


Riguardo 
al 
proprietario 
dell�immobile, 
va 
precisato 
che, 
da 
un 
lato, 
potr� 
subire 
sanzioni 
amministrative 
anche 
se 
� 
del 
tutto ignaro dell�abuso edilizio; 
dall�altro, per addebitargli 
una 
responsabilit� 
penale 
servir� 
provare 
il 
suo apporto 
causale 
alla 
condotta 
illecita, e 
che 
abbia 
agito con dolo o colpa. naturalmente 
il 
nuovo 
proprietario 
dell�immobile, 
qualora 
si 
veda 
costretto 
ad 
abbattere 
l�opera 
abusiva 
o 
a 
dover 
pagare 
una 
sanzione 
pecuniaria, 
potr� 
successivamente 
rivalersi nei confronti del suo dante causa (10). 

Infine, l�abuso edilizio subisce 
sanzioni 
civilistiche, sulle 
quali 
si 
rivolger� 
funditus 
l�attenzione nei paragrafi successivi. 


2. abusivismo edilizio e sanzioni giuridiche civilistiche. 
Con il 
presente 
articolo ci 
si 
intende 
soffermare 
sui 
profili 
di 
illiceit� 
civilistici 
dell�abusivismo 
edilizio, 
tenendo 
in 
considerazione 
la 
normativa 
di 
riferimento di 
cui 
alla 
legge 
n. 47/1985 e 
D.P.R. 380/2001, e 
rivolgendo attenzione 
ad alcune 
recenti 
pronunce 
giurisprudenziali. Ci 
si 
interrogher�, segnatamente, 
sull�ambito 
ratione 
materiae 
del 
regime 
di 
nullit� 
previsto 
per 
gli 
atti 
aventi 
ad 
oggetto 
immobili 
costruiti 
in 
modo 
difforme 
dalle 
regole 
edilizie, 
tentando di 
comprendere 
fino a 
che 
punto esso possa 
estendersi, prendendo in 
esame, di 
volta 
in volta, atti 
di 
differente 
natura 
(negoziale 
e 
giurisdizionale) 
e produttivi di diverse tipologie di effetti (reali e obbligatori). 


(8) La 
Cass. pen. sez. III n. 4802/2008 ha 
peraltro interpretato estensivamente 
la 
posizione 
del 
direttore 
dei 
lavori, 
facendovi 
rientrare 
�non 
solo 
l'esecutore 
dei 
lavori 
che 
collabori 
all'edificazione 
delle 
opere 
principali 
ma 
anche 
quello che 
si 
limiti 
a 
svolgere 
lavori 
di 
completamento dell'immobile 
(quali 
la 
pavimentazione, l'intonacatura, gli 
infissi), sempre 
che 
sia 
ravvisabile 
un profilo di 
colpa 
collegato 
alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori�. 
(9) Tale 
disposizione 
richiama 
in mente 
le 
norme 
che 
sanciscono la 
responsabilit� 
contrattuale 
ed 
extracontrattuale 
del 
debitore 
per l�operato dei 
propri 
dipendenti 
(rispettivamente 
agli 
artt. 1228 e 
2049 
c.c.), anch�essa qualificabile come responsabilit� per fatto altrui. 
(10) �Dalla lettura dell'art. 31, commi 
2 e 
3, del 
D.P.r. n. 380/2001 emergono come 
destinatari 
della sanzione 
demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il 
proprietario ed il 
responsabile 
dell'abuso. 
Ne 
discende 
che 
l'ordinanza 
di 
demolizione 
pu� 
legittimamente 
essere 
emanata, 
nei 
confronti 
del 
proprietario dell'immobile 
oggetto di 
intervento abusivo, sebbene 
non responsabile 
della relativa 
esecuzione, trattandosi 
di 
illecito permanente 
sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere 
dall'accertamento 
del 
dolo o della colpa del 
soggetto interessato; infatti, la condizione 
di 
estraneit� alla commissione 
dell'illecito, riguardata in termini 
di 
buona fede 
soggettiva, pu� assumere 
rilievo unicamente 
ai 
fini 
della successiva acquisizione 
gratuita al 
patrimonio comunale, ferma restando la possibilit� del 
proprietario di 
avvalersi, ricorrendone 
i 
presupposti, degli 
ordinari 
rimedi 
civilistici 
contro il 
terzo responsabile 
dell'abuso� 
(Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 358/2016 e n. 1650/ 2015). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Si 
considereranno, poi, i 
differenti 
approdi 
della 
recente 
giurisprudenza, 
che, 
almeno 
apparentemente, 
sembra 
aver 
fornito 
risposte 
non 
univoche 
e 
coerenti 
rispetto ai 
fenomeni 
di 
abusi 
edilizi: 
da 
un lato, infatti, ha 
riconosciuto 
rilevanti 
profili 
di 
tutela 
in 
materia 
di 
diritti 
reali 
al 
proprietario 
dell�immobile 
abusivo, 
dall�altro 
ha 
negato 
che 
lo 
stesso 
possa 
vantare 
pretese 
risarcitorie 
per 
la 
lesione 
del 
proprio 
diritto 
di 
propriet�, 
argomentando 
nel 
senso 
che 
questa 
non sarebbe 
tutelabile 
giuridicamente, a 
causa 
del 
carattere 
abusivo della 
res 
che ha per oggetto. 


Si 
concluder�, 
infine, 
con 
una 
riflessione 
che 
terr� 
conto 
del 
fatto 
che 
ci� 
che 
pu� 
sembrare 
un 
conflitto 
di 
posizioni 
giurisprudenziali 
costituisce 
piuttosto 
l�esito 
naturale 
e 
fisiologico 
della 
diversa 
natura 
giuridica 
dei 
rapporti 
civilistici 
con 
i 
quali 
il 
fenomeno 
dell�abusivismo 
edilizio 
viene 
ad 
intersecarsi. 


3. La vexata quaestio della nullit� degli 
atti 
traslativi 
degli 
immobili 
abusivi: 
nullit� sostanziale o formale? 
La 
norma 
urbanistica 
che 
ha 
comportato le 
conseguenze 
pi� rilevanti 
sul 
piano 
civilistico 
� 
senz�altro 
l�art. 
40, 
comma 
2, 
della 
legge 
n. 
47/1985 
(entrata 
in 
vigore 
il 
17 
marzo 
1985), 
il 
quale 
ha 
disposto 
la 
nullit� 
radicale 
e 
insanabile 
di 
ogni 
atto di 
trasferimento d'immobili 
abusivi 
(11). Lo scopo perseguito dal 
nomoteta 
italiano 
era 
chiaramente 
preventivo: 
vale 
a 
dire 
evitare 
l�abusivismo 
edilizio pro futuro 
(12). 


Dopo qualche 
anno, comunque, il 
frammentario quadro legislativo urbanistico 
ed 
edilizio 
ha 
potuto 
trovare 
una 
sistemazione 
organica 
con 
il 
Testo 
Unico sull�edilizia: 
il 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (pubblicato in G.U. n. 245 
del 
20 ottobre 
2001). Attualmente, il 
Testo Unico contiene 
la 
normativa 
civilistica 
di 
riferimento 
dell�abusivismo, 
avendo 
disposto 
l�abrogazione 
della 
precedente 
legge n. 47/1985, mantenendone in vigore i soli artt. 40 e 41. 


(11) Ai 
sensi 
del 
citato comma 
2: 
�Gli 
atti 
tra vivi 
aventi 
per 
oggetto diritti 
reali, esclusi 
quelli 
di 
costituzione, 
modificazione 
ed 
estinzione 
di 
diritti 
di 
garanzia 
o 
di 
servit�, 
relativi 
ad 
edifici 
o 
loro 
parti, 
sono 
nulli 
e 
non 
possono 
essere 
rogati 
se 
da 
essi 
non 
risultano, 
per 
dichiarazione 
dell'alienante, 
gli 
estremi 
della 
licenza 
o 
della 
concessione 
ad 
edificare 
o 
della 
concessione 
rilasciata 
in 
sanatoria 
ai 
sensi 
dell'articolo 31 ovvero se 
agli 
atti 
stessi 
non viene 
allegata la copia per 
il 
richiedente 
della relativa domanda, 
munita 
degli 
estremi 
dell'avvenuta 
presentazione, 
ovvero 
copia 
autentica 
di 
uno 
degli 
esemplari 
della 
domanda 
medesima, 
munita 
degli 
estremi 
dell'avvenuta 
presentazione 
e 
non 
siano 
indicati 
gli 
estremi 
dell'avvenuto 
versamento 
delle 
prime 
due 
rate 
dell'oblazione 
di 
cui 
al 
sesto 
comma 
dell'articolo 
35. 
Per 
le 
opere 
iniziate 
anteriormente 
al 
1� 
settembre 
1967, 
in 
luogo 
degli 
estremi 
della 
licenza 
edilizia 
pu� 
essere 
prodotta 
una 
dichiarazione 
sostitutiva 
di 
atto 
notorio, 
rilasciata 
dal 
proprietario 
o 
altro 
avente 
titolo, ai 
sensi 
e 
per 
gli 
effetti 
dell'articolo 4 della legge 
4 gennaio 1968, n. 15, attestante 
che 
l'opera risulti 
iniziata in data anteriore 
al 
1� 
settembre 
1967. Tale 
dichiarazione 
pu� essere 
ricevuta e 
inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi 
all'atto medesimo. Per 
gli 
edifici 
di 
propriet� 
comunale, 
in 
luogo 
degli 
estremi 
della 
licenza 
edilizia 
o 
della 
concessione 
di 
edificare, 
possono 
essere 
prodotti 
quelli 
della deliberazione 
con la quale 
il 
progetto � 
stato approvato o l'opera autorizzata�. 
(12) La 
legge 
in questione, peraltro, ha 
previsto la 
prima 
sanatoria 
degli 
abusi 
edilizi 
pregressi, 
introducendo nell�ordinamento italiano l�istituto del condono edilizio (c.d. �primo condono�). 

DoTTRInA 
285 


nonostante 
il 
sopra 
citato 
art. 
40 
sia 
stato 
mantenuto 
in 
vigore 
dalla 
nuova 
disciplina 
(v. art. 137 T.U.), il 
suo contenuto � 
stato letteralmente 
riprodotto 
dall�art. 46 del D.P.R. 380 (13). 


Il 
discrimen 
tra 
l�una 
o l�altra 
norma, in realt�, si 
basa 
su un criterio meramente 
storico: 
l�epoca 
di 
edificazione 
dell�immobile. In particolare, si 
applicher� 
l�art. 40 se 
la 
costruzione 
ha 
avuto inizio tra 
il 
1� 
settembre 
1967 e 
il 
17 marzo 1985; 
se 
invece 
� 
stata 
avviata 
in data 
successiva 
al 
17 marzo 1985, 
si dovr� avere riguardo all�art. 46 T.U. (14). 


Tuttavia, la 
ratio 
che 
ha 
ispirato entrambe 
le 
norme 
(art 
.40 legge 
47/85 
e 
art. 46 T.U.) � 
identica, concretandosi 
cio� 
nella 
volont� 
legislativa 
di 
�reprimere 
e 
scoraggiare 
gli 
abusi 
edilizi 
attraverso lo strumento della invalidazione 
del 
traffico 
giuridico 
avente 
ad 
oggetto 
lotti 
di 
terreno 
per 
l'edificazione 
abusiva� 
(15). 


Chiarito 
che 
nel 
nostro 
ordinamento 
� 
vietato 
stipulare 
atti 
inter 
vivos 
aventi 
ad 
oggetto 
vicende 
costitutive 
di 
diritti 
reali 
immobiliari 
sulle 
opere 
abusive, ci 
si 
pu� chiedere 
che 
tipo di 
nullit� 
abbia 
inteso comminare 
il 
legislatore 
mediante 
le 
norme 
menzionate 
(art. 
40 
legge 
47/85 
e 
art. 
46 
T.U.) 
(16). 
Ci 
si 
domanda, in altre 
parole, se 
la 
nullit� 
de 
qua 
assuma 
natura 
sostanziale, 
ovvero sia 
una 
nullit� 
meramente 
formale 
e, dunque, meno pregnante 
rispetto 
alla prima. 


Il 
discorso, in realt�, non si 
esaurisce 
ad una 
mera 
speculazione 
sulle 
etichette, 
poich� 
stabilire 
la 
species 
di 
nullit� 
che 
colpisce 
gli 
atti 
traslativi 
appare 


(13) Ai 
sensi 
dell�art. 46: 
�Gli 
atti 
tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi 
per 
oggetto trasferimento o costituzione 
o scioglimento della comunione 
di 
diritti 
reali, relativi 
ad edifici, 
o 
loro 
parti, 
la 
cui 
costruzione 
� 
iniziata 
dopo 
il 
17 
marzo 
1985, 
sono 
nulli 
e 
non 
possono 
essere 
stipulati 
ove 
da essi 
non risultino, per 
dichiarazione 
dell'alienante, gli 
estremi 
del 
permesso di 
costruire 
o del 
permesso in sanatoria. Tali 
disposizioni 
non si 
applicano agli 
atti 
costitutivi, modificativi 
o estintivi 
di 
diritti reali di garanzia o di servit��. 
(14) 
Per 
quanto 
concerne, 
poi, 
le 
costruzioni 
edilizie 
avviate 
in 
data 
anteriore 
al 
1� 
settembre 
1967 
non rileverebbe 
un eventuale 
abuso edilizio, a 
prescindere 
dalla 
data 
in cui 
l�opera 
� 
stata 
terminata. In 
questi 
casi, infatti, � 
sufficiente 
inserire 
nell�atto traslativo del 
diritto di 
propriet� 
dell�immobile 
una 
dichiarazione 
sostitutiva 
proveniente 
dal 
notaio (v. art. 40, l. n. 47/1985 e 
art. 47 del 
T.U. edilizio). La 
ratio 
di 
tale 
scelta 
legislativa 
muove 
dal 
disinteresse 
del 
legislatore 
nei 
confronti 
di 
queste 
costruzioni, 
dovuto alla 
vetust� 
delle 
stesse 
e 
alla 
difficolt� 
di 
un controllo serio e 
costante 
(cfr. Circ. Consiglio nazionale 
del 
notariato, 
La 
legge 
febbraio 
1985, 
n. 
47. 
Criteri 
applicativi, 
in 
Condono 
Edilizio. 
Circolari, 
studi e riflessioni del notariato, Milano, 1999, p. 28). 
(15) Cos� Cass. sez. II n. 8685/1999. 
(16) La 
dottrina, peraltro, tende 
ad interpretare 
estensivamente 
la 
norma 
che 
proibisce 
la 
costituzione 
dei 
diritti 
reali 
sugli 
immobili, allargando siffatto divieto ai 
fenomeni 
estintivi 
e 
modificativi 
di 
diritti 
reali 
(in tal 
senso, v. �Le 
menzioni 
urbanistiche 
negli 
atti 
notarili� 
di 
F. BUoneRBA 
e 
e. zAPPone, 
in �officina del 
diritto. il 
notaio�, a 
cura 
di 
R. VIGGIAnI, Giuffr�, 2014, p. 10). Di 
segno contrario si 
pone 
la 
giurisprudenza, ad esempio Cass. sez. II n. 7534/2004, secondo cui: 
�Le 
norme 
che, pongono 
limiti 
all'autonomia privata e 
divieti 
alla libera circolazione 
dei 
beni 
in base 
tanto all'art. 15 della L. n. 
10 del 
1977, quanto all'art. 40 della L. n. 47 del 
1985, debbono ritenersi 
di 
stretta interpretazione, e 
non 
possono, 
pertanto, 
essere 
applicate, 
estensivamente 
o 
per 
analogia, 
ad 
ipotesi 
diverse 
da 
quelle 
espressamente previste�. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


necessario per trarre 
le 
conseguenze 
giuridiche 
delle 
operazioni 
vietate 
dalla 
legge (prima tra tutte, la sorte del negozio posto in essere dalle parti). 


in 
primis, 
sembra 
opportuno 
fare 
una 
precisazione: 
per 
nullit� 
sostanziale 
deve 
intendersi 
la 
circostanza 
che 
quanto 
dichiarato 
dalla 
parte 
in 
seno 
all�atto 
non trovi 
un riscontro oggettivo nella 
realt�; 
in altre 
parole, tale 
nullit� 
sanziona 
la falsit� delle dichiarazioni inserite nell�atto (17). 


La 
nullit� 
formale, 
invece, 
� 
la 
sanzione 
che 
colpisce 
l�atto 
traslativo 
mancante 
degli 
estremi 
del 
provvedimento 
abilitativo 
necessario 
per 
la 
costruzione 
dell�immobile 
(ad esempio, il 
permesso a 
costruire 
ex 
art. 10 del 
Testo Unico 
edilizio) (18). 


La 
giurisprudenza 
prevalente 
sposava 
la 
tesi 
della 
nullit� 
meramente 
formale 
basandosi 
sul 
dato 
letterale 
delle 
norme 
(che 
non 
farebbe 
alcun 
riferimento 
ad una 
nullit� 
di 
carattere 
sostanziale); 
inoltre, riteneva 
applicabile 
alla 
fattispecie 
l�ultimo comma 
dell�art. 1418 c.c., ai 
sensi 
del 
quale 
�il 
contratto 
� 
altres� 
nullo 
negli 
altri 
casi 
stabiliti 
dalla 
legge� 
(cc.dd. 
nullit� 
testuali, 
cio� 
desumibili 
dai 
vari 
testi 
di 
legge) (19). Dall�altro lato, la 
maggioranza 
della 
dottrina, condivisa 
dal 
Consiglio nazionale 
del 
notariato e 
da 
una 
giurisprudenza 
minoritaria 
(20), riteneva 
la 
natura 
sostanziale 
della 
sanzione 
in virt� 
della 
funzione 
di 
repressione 
degli 
abusi 
edilizi 
(svolta 
dagli 
artt. 
40 
legge 
47/1985 
e 
46 
T.U. 
edilizia) 
e 
della 
possibilit� 
di 
sanatoria 
concessa 
in 
presenza 
di requisiti prettamente materiali (21). 


(17) Si 
pensi 
alla 
parte 
alienante 
che 
abbia 
dichiarato che 
le 
planimetrie 
e 
i 
dati 
catastali 
erano 
conformi 
allo 
stato 
di 
fatto, 
mentre 
in 
realt� 
non 
lo 
erano. 
Tale 
condotta, 
peraltro, 
integra 
il 
reato 
di 
falso 
ideologico 
(art. 
483 
c.p.), 
che 
punisce 
�Chiunque 
attesta 
falsamente 
al 
pubblico 
ufficiale, 
in 
un 
atto 
pubblico, fatti 
dei 
quali 
l'atto � 
destinato a provare 
la verit�, � 
punito con la reclusione 
fino a due 
anni. 
Se 
si 
tratta 
di 
false 
attestazioni 
in 
atti 
dello 
stato 
civile, 
la 
reclusione 
non 
pu� 
essere 
inferiore 
a 
tre 
mesi�. 
(18) In questo senso, vedasi 
Cass. n. 8147/2000. Va 
considerata 
una 
terza 
opinione, secondo cui 
la 
nullit� 
non sia 
n� 
sostanziale 
n� 
formale, bens� 
documentale: 
essa, cio�, non riguarda 
il 
negozio giuridico 
(come 
nei 
casi 
succitati), bens� 
unicamente 
il 
�documento autentico�, e 
l�effetto di 
detta 
nullit� 
si 
esaurisce 
sostanzialmente 
nel 
privare 
il 
medesimo documento dell�attributo dell�autenticit� 
(cfr. Pe-
TReLLI, Conformit� catastale e pubblicit� immobiliare, Milano 2010, pp. 56 ss.). 
(19) 
Cos�, 
ex 
multis 
Cass. 
nn. 
1199/1999, 
8685/1995, 
8147/2000, 
5898/2004, 
16876/2013, 
5102/2015. 
(20) 
In 
dottrina, 
v. 
per 
tutti 
RIzzI, 
menzioni 
urbanistiche 
e 
validit� 
degli 
atti 
notarili, 
Cnn, 
Studio 
5389/C del 30 ottobre 2004; Cass. sez. II n. 23591/2013. 
(21) Si 
legge, infatti, dallo Studio n. 4509/2003 di 
G. CASU, redatto dal 
Consiglio nazionale 
del 
notariato, riguardante 
�La commercializzazione 
dei 
fabbricati 
tra Testo unico sull�edilizia e 
legge 
n. 
47 del 
1985 sul 
condono edilizio: �� 
vero, infatti, che 
prima l�art. 17 della legge 
47 del 
1985 ed ora 
l�art. 46 del 
testo unico sull�edilizia, prevedono espressamente 
la nullit� dell�atto se 
non si 
osservano 
alcune 
regole 
documentali. 
ma 
l�interprete 
non 
deve 
fermarsi 
a 
questo 
punto, 
perch� 
egli 
deve 
chiedersi 
quale 
sia effettivamente 
l�interesse 
protetto dalla norma e 
pertanto quali 
siano le 
conseguenze 
qualora, 
pur 
osservando dette 
norme 
documentali, detto interesse 
cos� 
individuato venga effettivamente 
leso. Se 
cos� 
non 
fosse, 
si 
assisterebbe 
alla 
seguente 
discrasia: 
se 
l�atto 
contiene 
la 
richiesta 
dichiarazione, 
esso 
� 
valido e 
occorrerebbe 
rinvenire 
per 
altra strada un eventuale 
vizio dell�atto nell�ipotesi 
che 
la parte 
dichiarante 
abbia dichiarato il 
falso. in sostanza la norma prevede 
la nullit� qualora manchi 
la dichia

DoTTRInA 
287 


ebbene, a 
dirimere 
il 
contrasto in parola 
� 
intervenuta 
la 
Cassazione, la 
quale 
ha 
precisato 
che 
�l�atto 
di 
trasferimento 
dell�immobile 
non 
in 
regola 
con 
la 
normativa 
urbanistica 
sarebbe 
in 
tal 
caso 
affetto 
da 
nullit� 
(di 
carattere 
sostanziale), 
cui 
si 
aggiunge 
una 
nullit� 
di 
carattere 
formale 
per 
gli 
atti 
di 
trasferimento di 
immobili 
non in regola con la normativa urbanistica o per 
i 
quali 
� 
in corso la regolarizzazione, ove 
tali 
circostanze 
non risultino dagli 
atti stessi� 
(Cassazione sez. II sentenza n. 25811/2014). 


La 
Corte, con tale 
pronuncia, ha 
ribaltato gli 
orientamenti 
giurisprudenziali 
precedenti, attenti 
pi� al 
dato letterale 
delle 
norme 
che 
alla 
realt� 
e 
alle 
istanze 
sociali. Con la 
suddetta 
decisione, difatti, la 
Corte 
ha 
collegato il 
requisito 
formale 
a 
quello sostanziale 
richiedendo che, ai 
fini 
della 
validit� 
del-
l�atto, non solo debbano essere 
rispettate 
le 
forme 
prescritte 
dalla 
legge, ma 
debba 
anche 
esistere 
nella 
realt� 
il 
provvedimento 
abilitativo 
della 
costruzione 
menzionato nell�atto medesimo. 

Dunque, in mancanza 
dell�uno o dell�altro elemento l�immobile 
risulter� 
incommerciabile e, in quanto tale, privo di valore economico-giuridico. 

4. il 
contratto preliminare 
e 
gli 
atti 
mortis 
causa aventi 
ad oggetto immobili 
abusivi. 
La 
norma 
(rectius: 
le 
norme) 
che 
prevedono 
la 
sanzione 
della 
nullit� 
degli 
atti 
costitutivi 
di 
diritti 
reali 
sugli 
immobili 
abusivi 
trova 
applicazione 
in relazione 
ai 
soli 
contratti 
con 
effetti 
traslativi, 
e 
non 
anche 
con 
riguardo 
ai 
contratti 
produttivi di effetti obbligatori, come il preliminare di vendita. 

Un 
contratto 
preliminare 
avente 
ad 
oggetto 
un 
immobile 
abusivo, 
pertanto, 
sarebbe 
perfettamente 
valido: 
� 
quanto 
chiarito 
dalla 
Cassazione 
sez. 
II, 
con 
la 
recente 
sentenza 
n. 
10297/2017, 
che 
ha 
seguito 
la 
scia 
del 
maggioritario 
orientamento giurisprudenziale 
formatosi 
in materia 
(ex 
plurimis: 
Cass. sez. 
II n. 9318/2016) (22). 

Inoltre, in base 
al 
principio di 
conservazione 
dei 
contratti, secondo parte 
della 
giurisprudenza, 
le 
attestazioni 
urbanistiche 
relative 
all�immobile 
oggetto 


razione 
di 
parte, ma non prevede 
alcuna conseguenza nell�ipotesi 
che 
la dichiarazione 
esista ma non 
sia veritiera. Proprio per 
stabilire 
quale 
sia la conseguenza in tal 
caso occorre 
individuare 
l�interesse 
protetto 
da 
questa 
norma 
e, 
una 
volta 
identificatolo, 
applicare 
l�art. 
1418, 
primo 
comma 
c.c. 
e 
pervenire 
alla 
conclusione 
che 
la 
violazione 
di 
tale 
interesse 
generale 
non 
pu� 
che 
tradursi 
nella 
nullit� 
sulla 
base della predetta norma codicistica�. 


(22) 
In 
senso 
contrario, 
invece, 
si 
ponevano 
le 
sentenze 
della 
Cassazione 
n. 
25811/2014, 
n. 
28456/2013 
e 
n. 
23591/2013. 
L�orientamento 
favorevole 
ad 
applicare 
la 
sanzione 
della 
nullit� 
rileva 
che 
il 
dato 
letterale 
di 
cui 
all�art. 
40 
della 
legge 
47/1985 
farebbe 
riferimento 
alla 
nullit� 
per 
i 
soli 
contratti 
con effetti 
traslativi 
e 
non anche 
con riguardo ai 
contratti 
con efficacia 
obbligatoria; 
in secondo luogo, 
evidenzia 
la 
circostanza 
che 
successivamente 
al 
contratto 
preliminare 
potrebbe 
intervenire 
la 
concessione 
in sanatoria 
degli 
abusi 
edilizi 
commessi, con la 
conseguenza 
che 
in queste 
ipotesi 
si 
escluderebbe 
la 
possibilit� 
di 
applicare 
la 
sanzione 
di 
nullit� 
per il 
successivo contratto definitivo di 
vendita, ovvero si 
potrebbe far luogo alla pronunzia di sentenza 
ex 
art. 2932 c.c. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


del 
preliminare 
di 
vendita 
possono 
essere 
prodotte 
anche 
ad 
opera 
del 
promissario 
acquirente, pure 
in grado di 
appello (Cass. S.U. n. 23825/2009), qualora 
non siano state 
gi� 
rese 
dal 
promissario venditore. Si 
tratterebbe 
dell�istituto 
della 
sanatoria 
previsto dall�art. 40, co. 4, legge 
47/1985, attuata 
mediante 
la 


c.d. conferma dell�atto nullo (23). 
Alcuni 
dubbi 
potrebbero residuare 
in relazione 
al 
c.d. contratto preliminare 
ad effetti 
anticipati, in merito al 
quale, comunque, l�orientamento prevalente 
della 
giurisprudenza 
ritiene 
tutt�oggi 
che 
la 
situazione 
non 
sarebbe 
difforme 
dal 
comune 
contratto preliminare, poich� 
anch�esso avrebbe 
natura 
meramente 
obbligatoria, 
essendo 
un 
atto 
preparatorio 
al 
contratto 
che 
produrr� 
effetti traslativi. 


Vi 
� 
da 
chiedersi, quindi, se 
vi 
pu� essere 
spazio per una 
esecuzione 
in 
forma 
specifica 
ex 
art. 
2932 
c.c. 
di 
un 
contratto 
preliminare 
privo 
di 
menzione 
del 
titolo 
abilitativo 
edificatorio 
dell�immobile 
oggetto 
di 
vendita. 
Secondo 
l�opinione 
giurisprudenziale 
pi� acclamata, si 
dovrebbe 
distinguere 
tra 
abuso 
edilizio 
minore 
ed 
abuso 
edilizio 
maggiore 
(24). 
nel 
primo 
caso, 
infatti, 
l�esecuzione 
ex 
art. 2932 c.c. sarebbe 
avviabile, poich� 
l�immobile 
� 
commerciabile: 
il 
titolo 
abilitativo, 
cio�, 
esiste 
ma 
non 
� 
stato 
menzionato 
nell�atto 
di 
trasferimento 
(si 
pensi 
ad 
un 
immobile 
al 
quale 
sia 
stato 
aggiunto 
un 
solo 
piano, che 
ne 
ha 
modificato la 
planimetria 
in modo pressoch� 
insignificante). 

La 
seconda 
ipotesi, 
invece, 
si 
riferisce 
alla 
costruzione 
realizzata 
in 
mancanza 
del 
titolo abilitativo edilizio, ovvero in totale 
difformit� 
da 
esso: 
in tal 
caso, 
l�immobile 
non 
sar� 
trasferibile, 
e 
non 
sar� 
possibile 
emettere 
la 
sentenza 
costitutiva 
ex 
art. 2932 c.c. 


nelle 
more 
della 
stipula 
del 
contratto 
definitivo, 
pertanto, 
l�alienante 
avrebbe 
quantomeno l�onere 
di 
provvedere 
a 
regolarizzare 
la 
posizione 
giuridica 
dell�immobile, ottenendo il titolo edilizio abilitativo. 


non possono sorgere 
dubbi, invece, relativamente 
alla 
validit� 
della 
stipula 
degli 
atti 
mortis 
causa 
aventi 
ad oggetto un immobile 
abusivo, dato che 
gli 
artt. 
40 
e 
46 
-pi� 
volte 
citati 
-limitano 
la 
sanzione 
della 
nullit� 
ai 
soli 
�atti 
tra vivi� 
(25). Un immobile 
abusivo, quindi, potr� 
essere 
oggetto di 
un testa


(23) Il 
co. 4 citato afferma 
che 
�se 
la mancanza delle 
dichiarazioni 
o dei 
documenti, rispettivamente 
da indicarsi 
o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione 
o 
dalla inesistenza della domanda di 
concessione 
in sanatoria al 
tempo in cui 
gli 
atti 
medesimi 
sono stati 
stipulati, 
ovvero 
dal 
fatto 
che 
la 
costruzione 
sia 
stata 
iniziata 
successivamente 
al 
1� 
settembre 
del 
1967, 
essi 
possono essere 
confermati 
anche 
da una sola delle 
parti 
mediante 
atto successivo (�)�. Di 
segno 
contrario si 
era 
posta 
Cass. n. 1199/1997, la 
quale 
aveva 
ritenuto 1'evidente 
incompatibilit� 
tra 
l'istituto 
della 
c.d. conferma 
dell'atto nullo e 
le 
peculiari 
caratteristiche 
della 
sentenza 
e 
l'autorit� 
del 
giudicato 
che 
questa 
� 
necessariamente 
destinata 
ad acquistare. La 
sanatoria 
dei 
vizi 
della 
sentenza 
si 
raggiungerebbe, 
quindi, non attraverso la conferma, bens� attraverso il passaggio in giudicato della stessa. 
(24) La 
pronuncia 
pi� recente, in materia, � 
stata 
resa 
da 
Cass. 8081/2014 (conformi, in precedenza, 
ex multis, Cass. n. 20258/2009 e Cass. n. 13221/2006). 
(25) 
Vi 
�, 
infatti, 
chi 
ha 
escluso 
che, 
con 
riguardo 
agli 
immobili 
abusivi, 
possa 
parlarsi 
di 
�incom

DoTTRInA 
289 


mento ovvero di 
un atto di 
divisione 
ereditaria, la 
quale, infatti, secondo un 
consolidato 
orientamento 
giurisprudenziale, 
�pur 
attuandosi 
dopo 
la 
morte 
del 
de 
cuius, 
costituisce 
l�evento 
terminale 
della 
vicenda 
successoria 
e, 
quindi, 
rispetto 
a 
questa 
non 
pu� 
considerarsi 
autonoma� 
(in 
termini, 
Cassazione 
sentenza n. 2313/2010 (26)). 

La 
ragione 
per cui 
si 
tende 
ad escludere 
l�estendibilit� 
delle 
rigide 
prescrizioni 
sulla 
nullit� 
agli 
atti 
mortis 
causa 
andrebbe 
ricercata 
nel 
fatto 
che 
questi, a 
differenza 
degli 
atti 
inter 
vivos, non perseguono un intento speculativo, 
essendo 
finalizzati 
meramente 
a 
disciplinare 
l�attribuzione 
del 
patrimonio 
del 
de 
cuius. 
Il 
concetto 
� 
stato 
chiaramente 
spiegato 
da 
G. 
CASU, 
nello 
Studio 


n. 
4509/2003 
per 
il 
Consiglio 
nazionale 
del 
notariato: 
�il 
motivo 
della 
diversa 
disciplina � 
evidente: non � 
pensabile 
che 
possano reputarsi 
atti 
speculativi 
gli 
atti 
mortis 
causa, non tanto si 
badi, perch� 
solitamente 
i 
beneficiari 
degli 
atti 
mortis 
causa siano persone 
vicine 
al 
de 
cuius, per 
ragioni 
di 
parentela o 
di 
affettivit�, 
quanto 
perch� 
non 
pu� 
ritenersi, 
strutturalmente, 
atto 
speculativo 
quello 
destinato 
a 
disciplinare 
l�attribuzione 
del 
proprio 
patrimonio 
con 
effetto 
dal 
proprio decesso. L�atto speculativo presuppone 
l�esistenza in vita di 
colui 
che intenda speculare, non la sua morte� 
(27). 
Di 
conseguenza, 
mancando 
lo 
scopo 
di 
arricchimento 
in 
capo 
al 
testatore, 
non 
avrebbe 
senso 
vietare 
la 
circolazione 
di 
un 
immobile 
abusivo 
attuata 
a 
mezzo di un testamento. 

Infine, 
� 
opportuno 
ricordare 
il 
principio 
per 
cui 
la 
nullit� 
costituisce 
l�extrema 
ratio tra 
le 
varie 
sanzioni 
che 
colpiscono il 
contratto, stante 
il 
principio 
di 
conservazione 
dei 
contratti 
di 
cui 
all�art. 
1367 
c.c.; 
la 
sua 
applicazione, 
quindi, va 
necessariamente 
limitata 
alle 
ipotesi 
tassativamente 
indicate 
e 
regolate 
dal legislatore. 


5. altri 
atti 
esclusi 
dal 
regime 
di 
nullit� della legge 
n. 47/1985 e 
del 
D.P.r. n. 
380/2001. 
L�art. 46, comma 
5, del 
D.P.R. 380/2001 esclude 
dal 
regime 
di 
nullit� 
gli 
atti 
aventi 
ad oggetto i 
diritti 
reali 
di 
garanzia 
e 
il 
diritto di 
servit�, nonch� 
gli 


merciabilit��, in quanto la 
legge 
consente 
il 
trasferimento degli 
immobili 
per successione 
mortis 
causa, 
a 
seguito di 
procedura 
esecutiva. nella 
prassi, peraltro, il 
termine 
� 
usato per sottolineare 
come 
tali 
beni 
siano privati 
di 
una 
delle 
pi� qualificanti 
caratteristiche 
di 
ogni 
bene 
economico, cio� 
la 
libera 
trasferibilit�. 
Vedasi 
sull�argomento 
CASU 
-RAITI, 
�Condono 
Edilizio 
e 
attivit� 
negoziale�, 
in 
Quaderni 
di 
Notariato, 
IPSoA 1999, p. 13. 


(26) In precedenza 
anche 
Cass. n. 14764/2005; 
Cass. n. 630/2003; 
Cass., n. 15133/2001. La 
massima 
� 
stata 
ripresa, di 
recente, dalla 
Suprema 
Corte 
con la 
sentenza 
n. 20041/2016. Di 
segno contrario, 
invece, 
Trib. 
Marsala 
14 
dicembre 
2006, 
che 
ha 
sostenuto 
che 
�la 
divisione 
ereditaria 
giudiziale 
(al 
pari di quella amichevole) non � assimilabile ad un atto mortis causa�. 
(27) Lo studio da 
cui 
� 
stata 
tratta 
la 
citazione 
� 
intitolato �La commercializzazione 
dei 
fabbricati 
tra testo unico sull'edilizia e 
legge 
n. 47 del 
1985 sul 
condono edilizio�, ed � 
liberamente 
consultabile 
in www.notariato.it. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


atti 
derivanti 
da 
procedure 
esecutive 
immobiliari, 
individuali 
o 
concorsuali. 
La 
ragione 
per cui 
sono esclusi 
gli 
atti 
costitutivi, modificativi 
ed estintivi 
dei 
diritti 
di 
garanzia 
e 
di 
servit� si 
rinviene 
nella 
mancanza 
di 
pericolo di 
abusivismo 
edilizio in tali 
fattispecie 
negoziali 
(28). Riguardo, invece, ai 
trasferimenti 
coattivi 
degli 
immobili, 
va 
osservato 
che 
la 
loro 
esenzione 
dalla 
disciplina 
sulla 
nullit� 
che 
colpisce 
gli 
abusi 
edilizi 
� 
giustificata 
dal 
fatto che 
si tratta di atti privi del requisito della volontariet� traslativa. 


L�art. 
46 
stabilisce, 
inoltre, 
che 
la 
sentenza 
di 
nullit� 
�non 
pregiudica 
i 
diritti 
di 
garanzia 
o 
di 
servit� 
acquisiti 
in 
base 
ad 
un 
atto 
iscritto 
o 
trascritto 
anteriormente 
alla 
trascrizione 
della 
domanda 
diretta 
a 
far 
accertare 
la 
nullit� 
degli 
atti�. 
Vanno esclusi 
dalla 
normativa, inoltre, gli 
atti 
privi 
di 
effetti 
traslativi, quali 
le 
operazioni 
straordinarie 
tra 
le 
societ�, 
attuate 
medianti 
gli 
atti 
di 
fusione, 
scissione 
e 
trasformazione; 
siffatte 
operazioni, 
infatti, 
hanno 
natura 
meramente 
endo-societaria 
e 
non comportano la 
traslazione 
di 
diritti 
reali. Anche 
gli 
atti 
di 
costituzione 
dei 
fondi 
patrimoniali, 
dei 
trust 
o 
dei 
patrimoni 
destinati, 
se 
privi 
di 
effetti 
traslativi 
di 
diritti 
su beni 
immobili 
abusivi, non vengono sanzionati 
con la 
nullit�. Per la 
medesima 
ratio 
(la 
mancanza 
di 
effetti 
traslativi), 
risulta 
valido 
il 
contratto 
di 
c.d. 
mutuo 
dissenso 
con 
cui 
le 
parti 
risolvono 
l�accordo 
di trasferimento di un immobile abusivo (29). 


6. 
Espropriazione 
forzata 
avente 
ad 
oggetto 
un 
immobile 
abusivo. 
L�aliud 
pro 
alio nella vendita forzata. 
Come 
previsto dalla 
normativa 
urbanistica, gli 
atti 
che 
producono effetti 
traslativi dei diritti reali inerenti immobili abusivi sono affetti da nullit�. 

Qualche 
dubbio, tuttavia, pu� sorgere 
relativamente 
a 
quegli 
atti 
che, pur 
producendo 
effetti 
traslativi, 
presentano 
una 
forma 
differente 
da 
quella 
del-
l�ordinaria compravendita. 


Ci 
si 
pu� chiedere, ad esempio, in quale 
disciplina 
ricada 
il 
decreto che 
dispone 
il 
trasferimento dell�immobile 
nell�ipotesi 
in cui 
questo non risulti 
in 
regola 
con le 
norme 
urbanistiche-edilizie. Come 
si 
ricorder�, il 
decreto di 
assegnazione 
dell�immobile 
espropriato 
� 
quel 
provvedimento 
con 
il 
quale 
il 
Giudice 
dell�esecuzione 
trasferisce 
la 
propriet� 
del 
bene 
oggetto dell�espropriazione 
forzata 
all�aggiudicatario, cio� 
al 
soggetto che 
ha 
acquistato l�immobile 
nel corso dell�asta giudiziaria (30). 

(28) In tal senso, v. �Le menzioni urbanistiche negli atti notarili�, op. cit., p. 12. 
(29) Con l�espressione 
di 
�mutuo dissenso�, la 
dottrina 
si 
riferisce 
al 
contratto risolutorio degli 
effetti 
di 
un 
precedente 
trasferimento 
immobiliare 
compiuto 
tra 
le 
medesime 
parti, 
in 
virt� 
del 
venir 
meno del 
consenso di 
una 
ovvero di 
entrambe. Il 
fondamento della 
fattispecie 
negoziale 
de 
qua 
si 
rinviene 
nell�art. 1372 c.c, il 
quale 
prevede 
che 
il 
contratto pu� essere 
sciolto per mutuo consenso (in termini, 
ad esempio, LUMInoSo, il 
mutuo dissenso, Milano 1980, p. 18 ss.; 
BIAnCA, Diritto civile 
iii, il 
contratto, Milano 1998, p. 700; 
CAPozzI, il 
mutuo dissenso nella pratica notarile, in Vita not. 
1993, pp. 
638 ss.). 

DoTTRInA 
291 


Prima 
di 
tutto, 
va 
specificato 
che 
il 
soggetto 
onerato 
di 
effettuare 
le 
dovute 
verifiche 
sulla 
presenza 
di 
eventuali 
abusi 
edilizi 
dell�immobile 
oggetto 
del 
provvedimento 
di 
assegnazione 
� 
il 
consulente 
tecnico 
d�ufficio; 
a 
questi, 
peraltro, 
spetta 
il 
compito 
di 
specificare 
se 
si 
tratta 
di 
abusi 
sanabili. 
Il 
perito 
nominato 
dal 
giudice, 
difatti, 
assume 
nei 
confronti 
dell�aggiudicatario 
un�obbligazione 
ben 
precisa, 
essendo 
gravato 
a 
svolgere 
correttamente 
la 
stima 
dell�immobile 
in 
base 
al 
criterio 
della 
diligenza 
previsto 
dall�art. 
1176 
c.c. 
(31). 


Ci� detto, la 
legge 
consente 
il 
trasferimento di 
un immobile 
abusivo in 
via 
esecutiva, secondo quanto previsto dal 
combinato disposto degli 
artt. 46, 
comma 
5, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia) e 
40, comma 
6, L. 28 
febbraio 
1985 
n. 
47 
(32). 
Ci� 
implica 
che 
il 
trasferimento 
dell�edificio 
abusivo 
in 
sede 
di 
vendita 
forzata 
non 
pu� 
essere 
affetto 
dalla 
nullit� 
prevista, 
di 
regola, 
per gli atti di vendita volontaria degli immobili abusivi (33). 

La 
commerciabilit� 
dell�immobile 
abusivo espropriato comporta 
due 
significative 
conseguenze: 
la 
prima 
� 
che 
il 
creditore 
pignoratizio (nonch� 
gli 
altri 
eventuali 
creditori 
intervenuti) riceve 
ampia 
tutela 
poich�, anche 
se 
l�im


(30) 
Segnatamente, 
ai 
sensi 
dell�art. 
586 
c.p.c., 
il 
decreto 
di 
trasferimento 
� 
il 
�provvedimento 
del Giudice dell�Esecuzione mediante il quale il diritto reale � trasmesso dal debitore esecutato che lo 
possiede, all�aggiudicatario definitivo che 
cos� 
ne 
diviene 
il 
nuovo proprietario�. Il 
decreto di 
trasferimento, 
peraltro, deve 
contenere 
tutti 
gli 
elementi 
di 
cui 
all� 
art. 586 c.p.c. in relazione 
al 
disposto di 
cui 
agli 
artt. 555 e 
569 c.p.c. e 
dell�art. 2826 c.c. Pertanto, il 
decreto di 
trasferimento, oltre 
a 
contenere 
gli 
elementi 
indicati 
nel 
pignoramento 
e 
nella 
ordinanza 
di 
vendita 
deve, 
come 
previsto 
dal 
menzionato 
art. 
2826 c.c., designare 
precisamente 
l�immobile 
mediante 
l�indicazione 
della 
sua 
natura, del 
comune 
in 
cui 
si 
trova, nonch� 
dei 
dati 
di 
identificazione 
catastale; 
per i 
fabbricati 
in corso di 
costruzione 
devono 
essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono. 
(31) 
Si 
veda, 
sul 
punto, 
Cass. 
n. 
13010/2016, 
la 
quale 
ha 
affermato 
che 
�il 
perito 
di 
stima 
nominato 
dal 
giudice 
dell'esecuzione 
risponde 
nei 
confronti 
dell'aggiudicatario, a titolo di 
responsabilit� extracontrattuale, 
per 
il 
danno da questi 
patito in virt� dell'erronea valutazione 
dell'immobile 
staggito, solo 
ove 
ne 
sia accertato il 
comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale 
da determinare 
una significativa alterazione 
della situazione 
reale 
del 
bene 
destinato alla vendita, idonea ad 
incidere 
causalmente 
nella 
determinazione 
del 
consenso 
dell'acquirente�. 
nella 
specie, 
la 
S.C. 
ha 
escluso 
la 
responsabilit� 
del 
perito in relazione 
ai 
costi 
sostenuti 
dall'aggiudicatario per la 
regolarizzazione 
urbanistica 
dell'immobile 
acquistato, maggiori 
rispetto a 
quelli 
indicati 
in perizia, evidenziando come 
gli 
stessi 
fossero 
ricollegabili 
ad 
una 
disattenzione 
dell'acquirente, 
che 
non 
aveva 
considerato 
la 
mancanza, 
pur rappresentata 
dall'ausiliario nel 
proprio elaborato, di 
alcuni 
documenti 
importanti 
ai 
fini 
della 
valutazione 
di tali oneri. 
(32) Infatti, secondo l�art. 46, comma 
5, T.u. edilizia: 
�Le 
nullit� di 
cui 
al 
presente 
articolo non 
si 
applicano agli 
atti 
derivanti 
da procedure 
esecutive 
immobiliari, individuali 
o concorsuali. L'aggiudicatario, 
qualora l'immobile 
si 
trovi 
nelle 
condizioni 
previste 
per 
il 
rilascio del 
permesso di 
costruire 
in sanatoria, dovr� presentare 
domanda di 
permesso in sanatoria entro centoventi 
giorni 
dalla notifica 
del 
decreto 
emesso 
dalla 
autorit� 
giudiziaria�. 
Inoltre, 
ai 
sensi 
dell�art. 
40, 
comma 
6, 
legge 
47/85: 
�Nella 
ipotesi 
in 
cui 
l'immobile 
rientri 
nelle 
previsioni 
di 
sanabilit� 
di 
cui 
al 
capo 
iV 
della 
presente 
legge 
e 
sia oggetto di 
trasferimento derivante 
da procedure 
esecutive, la domanda di 
sanatoria pu� essere 
presentata entro centoventi 
giorni 
dall'atto di 
trasferimento dell'immobile 
purch� 
le 
ragioni 
di 
credito 
per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge�. 
(33) Il 
concetto � 
stato puntualizzato espressamente 
nella 
pronuncia 
della 
Cassazione 
sez. III n. 
23140/2013, che 
ha 
constatato come 
�le 
nullit� di 
cui 
alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2 
non si estendono ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali�. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


mobile 
espropriato non � 
conforme 
alle 
regole 
urbanistiche, questi 
potr� 
ottenere 
soddisfacimento della 
propria 
pretesa 
creditoria 
per mezzo del 
ricavato 
della 
vendita 
forzata, 
allo 
stesso 
modo 
di 
un�ordinaria 
procedura 
esecutiva 
(34). In pi�, riceve 
tutela 
l�assegnatario del 
bene, che 
acquister� 
validamente 
e a pieno titolo l�immobile oggetto del decreto di trasferimento. 


Tuttavia, va 
precisato che 
il 
procedimento dell�asta 
giudiziaria 
non pu�, 
ipso facto, sanare 
l�esistente 
abuso edilizio: 
invero, non esiste 
alcun dato normativo 
che 
contempli 
una 
simile 
sanatoria 
(Consiglio 
di 
Stato 
sez. 
IV 
n. 
1996/2017). 
Il 
legislatore, 
d�altro 
canto, 
ha 
riservato 
una 
serie 
di 
tutele 
a 
favore 
dell�assegnatario 
dell�immobile 
abusivo, 
considerandolo 
soggetto 
debole 
della 
vicenda 
traslativa, 
considerato 
che 
potrebbe 
non 
essere 
a 
conoscenza 
del-
l�abuso edilizio al momento dell�acquisto. 

in primis, se 
gli 
abusi 
non sono stati 
evidenziati 
nella 
perizia 
di 
stima 
e 
la 
procedura 
non 
si 
� 
ancora 
conclusa, 
l�assegnatario 
pu� 
sempre 
instare 
il 
Giudice 
dell�esecuzione 
per 
la 
riconvocazione 
dell�esperto 
nominato, 
affinch� 
fornisca delucidazioni in merito alle omissioni nella relazione da lui redatta. 


Qualora, 
invece, 
il 
procedimento 
esecutivo 
sia 
ormai 
volto 
al 
termine, 
l�assegnatario potr� 
avvalersi 
di 
una 
procedura 
posta 
dalla 
legge 
al 
fine 
di 
sanare 
l�abuso 
edilizio 
della 
costruzione: 
questi, 
infatti, 
potr� 
godere 
di 
una 
vera 
e 
propria 
rimessione 
in termini 
per la 
presentazione 
della 
domanda 
della 
concessione 
in sanatoria (35). A tal scopo, risultano necessarie due condizioni. 

In 
primo 
luogo, 
l�istanza 
de 
qua 
deve 
essere 
presentata 
entro 
120 
giorni 
dalla 
notifica 
del 
decreto 
di 
assegnazione 
dell�immobile, 
a 
pena 
di 
decadenza 
(36). 


Inoltre, 
� 
necessario 
che 
il 
bando 
di 
vendita 
abbia 
inequivocabilmente 
evidenziato 
la 
natura 
abusiva 
dell�immobile. 
In 
altre 
parole, 
il 
bando 
deve 
con


(34) La 
pronuncia 
del 
Trib. Roma 
del 
23 dicembre 
2005 ha 
ritenuto che 
la 
validit� 
della 
vendita 
forzata di un immobile abusivo abbia come precipuo scopo proprio la tutela del creditore procedente. 
(35) � 
lapalissiano specificare 
che 
l�immobile 
potr� 
essere 
sanato in base 
ai 
criteri 
stabiliti 
dalla 
legge 
di 
sanatoria 
in vigore 
all�epoca 
dell�asta 
giudiziaria 
(nello specifico: 
R.D.L. 30 dicembre 
1923 n. 
3267, la legge n. 1497/1939 e la legge. n. 431/1985). 
(36) Si 
noti 
che 
il 
termine 
in questione 
non decorre 
dal 
deposito del 
provvedimento, bens�, appunto, 
dalla 
data 
di 
notifica 
del 
decreto all�assegnatario, poich� 
� 
quest�ultima 
che 
pu� dimostrare 
la 
piena 
conoscenza 
dell�assegnazione 
dell�immobile 
e, quindi, solo da 
quel 
momento l�acquirente 
potr� 
produrre 
la 
documentazione 
necessaria 
per la 
sanatoria 
(cos� 
sentenza 
TAR Basilicata 
n. 604 del 
19 giugno 
2001; 
TAR Lazio, sez. II-bis, n. 7339 del 
5 settembre 
2003; 
TAR Lazio sentenza 
n. 1366 del 
14 
febbraio 
2007). 
Alla 
notifica, 
comunque, 
potrebbero 
essere 
equiparate 
comunicazioni 
di 
natura 
equipollente, 
poich� 
garantiscono allo stesso modo la 
conoscenza 
del 
provvedimento all�assegnatario (ad 
esempio la 
PeC ovvero la 
raccomandata 
A.R.). L�aggiudicatario, secondo la 
legge, pu� presentare 
la 
richiesta 
di 
sanatoria 
per gli 
immobili 
costruiti 
senza 
licenza 
edilizia; 
per gli 
immobili 
costruiti 
in difformit� 
della 
stessa; 
in presenza 
di 
autorizzazione 
annullata, decaduta, diventata 
inefficace, ovvero per la 
quale 
sia 
pendente 
un procedimento di 
annullamento o di 
declaratoria 
di 
decadenza 
in sede 
giudiziaria 
o 
amministrativa 
in 
presenza 
di 
aree 
sottoposte 
a 
vincolo. 
nell�ultimo 
caso 
elencato, 
la 
concessione 
pu� 
essere 
rilasciata 
solo 
con 
il 
parere 
favorevole 
da 
parte 
delle 
Amministrazioni 
preposte 
alla 
tutela 
del 
vincolo stesso. 

DoTTRInA 
293 


tenere 
l�esatta 
ricostruzione 
della 
storia 
urbanistica 
e 
l�attuale 
quadro 
giuridico 
dell�immobile in questione (cos� 
Trib. Milano Sez. III 20 luglio 2017). 

Secondo 
la 
giurisprudenza, 
nell�ipotesi 
in 
cui 
non 
siano 
indicati 
nel 
bando 
i 
gravami 
dell�immobile 
assegnato (e, dunque, l�assegnatario non sia 
posto a 
conoscenza 
della 
reale 
situazione 
del 
bene), 
sarebbe 
configurabile 
un 
grave 
inadempimento, 
consistente 
nel 
c.d. 
�aliud 
pro 
alio� 
(�una 
cosa 
per 
un�altra�), 
il cui onere della prova grava sull�acquirente dell�immobile subastato (37). 

nondimeno, 
rimane 
ad 
oggi 
incerto 
lo 
strumento 
di 
tutela 
utilizzabile 
dall�aggiudicatario 
per 
far 
valere 
l�aliud 
pro 
alio. 
Sul 
punto, 
infatti, 
si 
sono 
succedute 
diverse 
posizioni 
della 
giurisprudenza, ma 
l�orientamento maggioritario 
rimane 
quello pi� restrittivo, secondo il 
quale 
l�acquirente 
pu� esperire 
esclusivamente 
l�opposizione 
ex 
art. 617 c.p.c. avverso il 
decreto di 
trasferimento. 
Tale 
posizione 
ritiene, infatti, che 
l'aggiudicatario del 
bene 
pignorato 
non possa 
essere 
considerato un semplice 
acquirente, essendo parte 
del 
processo 
di 
esecuzione; 
pertanto, non potr� 
avvalersi 
degli 
strumenti 
di 
tutela 
tipici 
dell�acquirente 
di 
vendita 
ordinaria, ma 
dovr� 
esperire 
l�opposizione 
agli 
atti 
esecutivi. In tal 
senso si 
� 
posta 
Cass. Sez. VI n. 11729/2017, la 
quale 
afferma 
che 
�L�aliud pro alio nella vendita forzata va fatto valere 
con l�opposizione 
agli 
atti 
esecutivi 
nel 
termine 
di 
20 giorni 
decorrente 
dal 
decreto di 
trasferimento ovvero dal 
momento in cui 
si 
� 
acquisita conoscenza o conoscibilit� 
del 
vizio o della difformit� del 
bene, gravando sull�opponente 
l�onere 
di 
allegare 
e 
dimostrare 
tale 
momento� 
(cos� 
pure 
Cassazione 
n. 7708/2014 e 
altre). 


Di 
contro, 
un 
opposto 
orientamento 
sostiene 
che 
l�aggiudicatario 
non 
avrebbe 
a 
sua 
disposizione 
il 
rimedio dell�opposizione 
agli 
atti 
esecutivi 
avverso 
il 
provvedimento di 
aggiudicazione; 
pertanto, questi 
potrebbe 
invocare 
l�azione 
generale 
di 
annullamento ex 
artt. 1427 e 
1429 c.c., come 
nel 
caso di 
vendita volontaria (38). 


Altre 
sentenze 
hanno 
richiamato 
ulteriori 
rimedi 
esperibili, 
quale 
l�azione 
generale 
di 
nullit� 
parziale 
del 
negozio 
di 
vendita 
dipendente 
dall�incolpevole 
ignoranza 
della 
situazione 
di 
fatto dell�immobile 
da 
parte 
dell�aggiudicatario 
(Cass. n. 10320/1991) e 
la 
garanzia 
ex 
art. 1489 c.c. per cosa 
venduta 
gravata 
da oneri o diritti di godimento di terzi (Cass. n. 21384/2005). 

(37) 
In 
generale, 
si 
rammenti 
che 
per 
aliud 
pro 
alio 
si 
intende 
la 
circostanza 
nella 
quale 
viene 
consegnato 
un 
bene 
del 
tutto 
differente 
da 
quello 
pattuito 
(GAzzonI, 
manuale 
di 
diritto 
privato, 
eSI 
2004, p. 1077). La 
giurisprudenza 
ritiene 
configurabile 
l�istituto in parola 
�se 
il 
bene 
aggiudicato appartenga 
ad un genere 
affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di 
vendita, ovvero manchi 
delle 
particolari 
qualit� 
necessarie 
per 
assolvere 
alla 
sua 
naturale 
funzione 
economico 
sociale, 
oppure 
quando ne 
sia del 
tutto compromessa la destinazione 
all'uso, ivi 
considerato, che 
abbia costituito elemento 
dominante 
per 
l'offerta di 
acquisto� 
(si 
veda, tra 
le 
tante, Cass. n. 14165/2016). Ha 
escluso la 
sussistenza 
dell�aliud 
pro 
alio 
Corte 
di 
Cassazione 
Sez. 
I 
n. 
5257/2015, 
avendo 
rilevato 
che 
l�acquirente 
era 
gi� 
a 
conoscenza 
della 
non 
condonabilit� 
del 
bene 
assegnatogli 
(ugualmente 
v. 
Cass. 
n. 
10320/1991). 
(38) Ad esempio, Cass. n. 4378/2012 e, in precedenza, Cass. n. 7294/2003 e n. 10320/1991. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


In 
altre 
occasioni, 
la 
Corte 
ha 
osservato 
che 
nelle 
ipotesi 
di 
vendita 
forzata 
di 
aliud 
pro 
alio 
� 
possibile 
ravvisare 
un 
vizio 
incidente 
in 
modo 
decisivo 
nella 
formazione 
del 
consenso 
dell�ignaro 
acquirente 
all�asta 
sull'oggetto 
della 
vendita: 
si 
tratterebbe, cio�, di 
un errore 
essenziale 
sulla 
qualit� 
del 
bene 
ex 
art. 
1429 c.c. Tale 
vizio, pertanto, sarebbe 
idoneo a 
determinare 
l'invalidit� 
della 
vendita, 
previo 
esperimento 
dell'azione 
di 
annullamento 
dalla 
parte 
interessata 
(Cassazione sez. I n. 21249/2010 e Cass. sez III n. 23140/2013). 

Per quanto concerne, poi, le 
garanzie 
di 
cui 
pu� beneficiare 
l�aggiudicatario, 
la 
legge 
gli 
riconosce 
il 
diritto 
di 
far 
valere 
l�evizione 
(art. 
2921 
c.c.) 
(39), ma 
parte 
della 
giurisprudenza 
riconosce 
altres� 
la 
possibilit� 
di 
invocare 
le 
garanzie 
di 
cui 
all�art. 1489 c.c. (cosa 
gravata 
da 
oneri, diritti 
reali 
o personali 
non apparenti) secondo le 
regole 
di 
diritto comune 
(40). Infatti, se 
dette 
garanzie 
sono assicurate 
all�acquirente 
nel 
caso di 
vendita 
volontaria, non si 
vede 
per quale 
motivo non debbano essere 
riconosciute 
all�assegnatario, soggetto 
che, anzi, necessita di una maggior tutela in sede di vendita forzata. 

Sono invece 
escluse 
le 
garanzie 
per i 
vizi, in virt� dell�art. 2922, comma 
1, c.c. secondo il 
quale 
�Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per 
i 
vizi 
della 
cosa�. 
La 
norma 
in 
questione 
farebbe 
implicitamente 
riferimento 
all�art. 
1490 
c.c. 
(vizi 
della 
cosa) 
nonch� 
all�art. 
1497 
c.c. 
(mancanza 
di 
qualit� 
della 
cosa) 
(41). 
La 
ratio 
di 
siffatto 
divieto 
si 
rinviene 
nella 
volont� 
legislativa 
di 
garantire 
una 
certa 
stabilit� 
al 
trasferimento 
coattivo 
compiuto 
con 
la 
vendita 
forzata, 
ed 
altres� 
di 
limitare 
la 
responsabilit� 
a 
carico 
del 
creditore 
procedente. 


Qualora, 
comunque, 
l�abuso 
edilizio 
non 
sia 
sanabile, 
l�immobile 
pu� 
essere 
ugualmente 
ceduto 
all�asta, 
purch� 
la 
non 
sanabilit� 
sia 
stata 
resa 
nota 
nel 
bando di 
vendita 
(in caso contrario, si 
verificherebbe 
anche 
in tale 
ipotesi 
l�aliud pro alio, per cui 
v. supra). In tale 
situazione, tuttavia, l�acquirente 
si 
trover� 
in una 
posizione 
alquanto gravosa, poich� 
l�immobile 
verr� 
trasferito 
nello 
stato 
di 
fatto 
e 
di 
diritto 
in 
cui 
si 
trova 
e 
l�aggiudicatario 
sar� 
gravato 
dell�onere 
di 
effettuare 
un ripristino in toto, riportando il 
bene 
alla 
situazione 
in cui 
si 
trovava 
prima 
del 
compimento degli 
abusi 
edilizi; 
verr� 
comunque 
decurtato dal 
prezzo di 
asta 
l�importo necessario per il 
ripristino in bonis 
del-
l�immobile (cos� Cass. sezione III n. 23140/2013 (42)). 


(39) 
Secondo 
l�art. 
2921 
c.c., 
infatti, 
�L'acquirente 
della 
cosa 
espropriata, 
se 
ne 
subisce 
l'evizione, 
pu� ripetere 
il 
prezzo non ancora distribuito, dedotte 
le 
spese, e, se 
la distribuzione 
� 
gi� avvenuta, pu� 
ripeterne 
da ciascun creditore 
la parte 
che 
ha riscossa e 
dal 
debitore 
l'eventuale 
residuo, salva la responsabilit� 
del 
creditore 
procedente 
per 
i 
danni 
e 
per 
le 
spese�. A 
titolo esemplificativo, l�evizione 
si 
configura 
nel 
caso in cui, in presenza 
di 
un abuso edilizio insanabile, venga 
emanata 
un�ordinanza 
di 
demolizione dell�immobile. 
(40) Particolarmente 
significative, sul 
punto, le 
pronunce 
di 
Tribunale 
Roma 
sezione 
XIII 28 settembre 
2017; Cass. n. 7294/2003 e Cass. n. 21384/2005. 
(41) In tal senso, ex multis 
Cass. n. 10015/1998. 
(42) La 
Corte, infatti, ha 
affermato che 
anche 
l�immobile 
abusivo non sanabile 
pu� costituire 
oggetto 
di 
vendita 
forzata, 
a 
condizione 
che 
tale 
�difetto� 
sia 
dichiarato 
nell�avviso 
di 
vendita. 
Ci�, 
infatti, 

DoTTRInA 
295 


Un altro aspetto meritevole 
di 
essere 
considerato � 
il 
caso in cui 
l�eventuale 
rimozione 
degli 
abusi 
o 
delle 
difformit� 
presenti 
nell�immobile 
potrebbe 
incidere 
sulla 
stabilit� 
dell�intero 
fabbricato, 
che 
risulta 
regolarmente 
costruito. 
In merito a 
tali 
ipotesi, l�art. 34, comma 
2, del 
D.P.R. 380/01 prevede 
una 
differente 
sanatoria, 
che 
consister� 
nell�applicazione 
di 
una 
sanzione 
pari 
al 
doppio 
del 
costo di 
produzione 
(se 
l�edificio � 
residenziale) e 
al 
doppio del 
valore 
venale (se l�edificio non � residenziale) (43). 


Per 
concludere 
il 
nostro 
discorso, 
non 
si 
pu� 
tralasciare 
la 
posizione 
di 
rilievo 
ricoperta 
dalla 
Pubblica 
Amministrazione. 
Difatti, 
ferma 
restando 
la 
validit� 
dell�acquisto 
dell�edificio 
abusivo 
in 
sede 
di 
vendita 
forzata, 
l�Amministrazione, 
secondo 
la 
recente 
giurisprudenza, 
conserverebbe 
in 
ogni 
momento 
la 
possibilit� 
�di 
constatare 
l'abuso 
edilizio, 
di 
rilevare 
la 
non 
condonabilit� 
dell'illecito 
edilizio, 
e 
di 
acquisire 
l'immobile, 
ai 
sensi 
dell'art. 
46, 
D.P.r. 
6 
giugno 
2001, 
n. 
380, 
al 
patrimonio 
comunale 
anche 
nei 
confronti 
dell'aggiudicatario 
acquirente� 
(Trib. 
Roma 
23 
dicembre 
2005). 


L�assegnatario 
del 
bene, 
quindi, 
da 
un 
lato 
risulta 
un 
soggetto 
che 
pu� 
beneficiare 
di 
varie 
tutele 
da 
parte 
dell�ordinamento; 
d�altra 
parte, 
rimane 
pur 
sempre 
in una 
situazione 
precaria, essendo ampiamente 
esposto al 
rischio di 
dover subire 
le 
conseguenze 
delle 
sanzioni 
ripristinatorie 
e 
riparatorie 
(compresa 
l�eventuale 
demolizione 
dell�opera 
abusiva) 
che 
potrebbero 
essere 
comminate 
in qualsiasi momento dalla P.A. 


nella 
stessa 
prospettiva, va 
considerata 
l�incidenza 
negativa 
che 
sul 
patrimonio 
dell�acquirente 
pu� avere 
la 
pendenza 
del 
versamento di 
contributi 
di 
costruzione: 
nonostante 
il 
rilascio della 
sanatoria, infatti, la 
doverosit� 
del 
pagamento permane, gravando sull�assegnatario medesimo (44). 


7. Locazione di immobile abusivo. 
I contratti 
con efficacia 
traslativa 
ovvero costitutiva 
di 
diritti 
reali 
sono 
espressamente 
soggetti 
al 
divieto 
di 
commerciabilit� 
di 
cui 
all�art. 
40 
legge 


� 
desumibile 
dall�art. 40, Legge 
n. 28 febbraio 1985 n. 47 (riguardante 
le 
ipotesi 
di 
nullit� 
nel 
caso in 
cui 
non sia 
presentata 
istanza 
di 
sanatoria 
per un immobile 
abusivo trasferito per atto tra 
vivi) e 
dall�art. 
46 della 
medesima 
legge, dal 
quale 
si 
legge 
che 
la 
facolt� 
di 
sanatoria 
non � 
concessa 
all�acquirente 
di 
un immobile in via automatica, ma � subordinata all�esistenza di determinate condizioni. 


(43) 
Art. 
34, 
comma 
2, 
T.U. 
edilizia: 
�Quando 
la 
demolizione 
non 
pu� 
avvenire 
senza 
pregiudizio 
della parte 
eseguita in conformit�, il 
dirigente 
o il 
responsabile 
dell�ufficio applica una sanzione 
pari 
al 
doppio del 
costo di 
produzione, stabilito in base 
alla legge 
27 luglio 1978, n. 392, della parte 
del-
l'opera realizzata in difformit� dal 
permesso di 
costruire, se 
ad uso residenziale, e 
pari 
al 
doppio del 
valore 
venale, 
determinato 
a 
cura 
della 
agenzia 
del 
territorio, 
per 
le 
opere 
adibite 
ad 
usi 
diversi 
da 
quello residenziale�. 
(44) Invero, l�art. 16, comma 
3, D.P.R. 380/2001 statuisce 
che 
�La quota di 
contributo relativa 
al 
costo di 
costruzione, determinata all'atto del 
rilascio, � 
corrisposta in corso d'opera, con le 
modalit� 
e 
le 
garanzie 
stabilite 
dal 
comune, non oltre 
sessanta giorni 
dalla ultimazione 
della costruzione� 
(per 
la rateizzazione si veda l'art. 47 della legge n. 457 del 1978). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


47/1985. 
Cosa 
succede, 
invece, 
se 
l�immobile 
abusivo 
� 
oggetto 
di 
un 
contratto 
ad effetti obbligatori, quale la locazione 
ex 
art. 1571 c.c.? 


orbene, in risposta 
all�interrogativo sopra 
posto, un orientamento pi� rigido 
(accolto, ad esempio, da 
Trib. Taranto Sez. II sentenza 
27 gennaio 2015) 
invoca 
la 
sanzione 
della 
nullit� 
ex 
art. 1418 c.c., sulla 
considerazione 
del 
fatto 
che 
la 
locazione 
di 
un immobile 
abusivo costituirebbe 
un contratto con causa 
illecita. 
Questo 
indirizzo, 
infatti, 
qualifica 
l�immobile 
abusivo 
quale 
corpo 
del 
reato, soggetto a 
confisca 
obbligatoria 
ex 
art. 240 co. 2 c.p., mentre 
il 
canone 
locativo illecito (in quanto ricchezza 
generata 
da 
una 
cosa 
altrettanto illecita) 
� 
ricondotto 
nel 
novero 
del 
�profitto 
del 
reato�, 
soggetto 
a 
confisca 
facoltativa 
ai sensi dell'art. 240, co. 1, c.p. 


Tuttavia, 
il 
suddetto 
orientamento 
non 
appare 
condiviso 
dalla 
Corte 
di 
Cassazione, che 
ha 
recentemente 
riconosciuto la 
validit� 
di 
un contratto di 
locazione 
di 
un 
immobile 
abusivo. 
La 
sezione 
III 
della 
Corte 
di 
Cassazione, 
con 
ordinanza 
n. 9558/2017, considera 
infatti 
lecito il 
contratto in questione, affermando 
che 
�il 
carattere 
abusivo 
di 
una 
costruzione 
concretandosi 
in 
un�illiceit� 
dell�opera 
pu� 
costituire 
fonte 
della 
responsabilit� 
dell�autore 
nei 
confronti 
dello Stato ma non comporta l�invalidit� del 
contratto di 
locazione 
stipulato 
tra 
privati�. 
La 
Corte, 
nello 
specifico, 
ha 
rigettato 
l�eccezione 
di 
nullit� 
del 
contratto 
poich� 
ha 
considerato 
che 
la 
conduttrice 
aveva 
espressamente 
accettato lo stato di 
fatto e 
di 
diritto dell�immobile; 
a 
dire 
della 
Corte, quindi, 
proprio il 
consenso della 
parte, manifestato mediante 
la 
sottoscrizione 
della 
clausola 
contrattuale 
con cui 
si 
dava 
atto della 
non conformit� 
dell�immobile 
alla 
normativa 
urbanistica 
e 
catastale, 
escluderebbe 
l�illiceit� 
dell�accordo 
contrattuale. 
Di 
conseguenza, il 
versamento del 
canone 
locativo � 
stato ritenuto 
dovuto, poich� l�immobile � stato regolarmente goduto dalla locataria. 


nello 
stesso 
senso, 
peraltro, 
si 
era 
posta 
gi� 
Cass. 
n. 
22312/2007, 
la 
quale 
aveva 
affermato 
che 
il 
carattere 
abusivo 
dell'immobile 
locato 
ovvero 
la 
mancanza 
di 
certificazione 
di 
abitabilit� 
non 
importa 
nullit� 
del 
contratto 
locatizio, 
non 
incidendo 
i 
detti 
vizi 
sulla 
liceit� 
dell'oggetto 
del 
contratto 
ex 
art. 
1346 
c.c. 
(che 
riguarda 
la 
prestazione) 
o 
della 
causa 
del 
contratto 
ex 
art. 
1343 
c.c. 
(che 
attiene 
al 
contrasto 
con 
l'ordine 
pubblico), 
e 
non 
potendo 
operare 
la 
nullit� 
ex 
art. 
40 
L. 
n. 
47 
del 
1985 
(che 
riguarda 
solo 
vicende 
negoziali 
con 
effetti 
reali) 
(45). 


La 
conseguenza 
che 
pu� 
trarsi 
dalle 
pronunce 
sopra 
menzionate 
� 
che 
qualora 
nel 
contratto sia 
stata 
convenuta 
dalle 
parti 
apposita 
clausola 
di 
conoscenza 
dell�abusivit�, il 
conduttore 
non potr� 
esimersi 
dall�obbligo di 
versare 
i 
canoni 
locativi 
invocando l�irregolarit� 
della 
costruzione 
concessa 
in locazione, 
ovvero di 
essere 
incorso in un errore 
sulla 
regolarit� 
urbanistica 
e 
catastale 
dello 
stesso, 
stante, 
appunto, 
l�espresso 
consenso 
manifestato 
in 
seno 
all�accordo contrattuale. 


(45) Ugualmente, cfr. Cass. n. 12983/2010 e Cass. n. 4228/1999. 

DoTTRInA 
297 


In 
un�altra 
occasione, 
stavolta 
relativa 
ad 
un 
immobile 
ad 
uso 
commerciale, 
la 
Corte 
ha 
escluso 
che 
l�abusivit� 
impedisse 
al 
conduttore 
di 
potere 
sfruttare 
il 
bene 
nel 
quale 
svolgeva 
la 
propria 
attivit� 
imprenditoriale, 
ritenendo 
dunque 
doveroso 
il 
pagamento 
del 
corrispettivo 
della 
locazione 
(Cass. 
sez. 
II 
ordinanza 
n. 
20964/2017). 
Tra 
l�altro, 
in 
simili 
fattispecie, 
il 
conduttore 
� 
gravato 
dell�onere 
di 
verificare 
che 
le 
caratteristiche 
del 
bene 
locato 
siano 
adeguate 
a 
quanto 
necessario 
per 
esercitare 
la 
propria 
attivit� 
commerciale, 
non 
essendo, 
dunque, 
legittimato 
ad 
avanzare, 
successivamente, 
lamentele 
su 
eventuali 
anomalie 
che 
aveva 
gi� 
conosciuto 
ed 
accettato 
(in 
questo 
senso 
v. 
Cass. 
nn. 
3341/2001, 
13395/2007, 
20067/2008, 
25278/2009, 
1735/2011, 
7271/2013). 


Diverso � 
invece 
il 
caso in cui 
il 
conduttore 
non conosceva, n� 
avrebbe 
potuto conoscere, i vizi dell�immobile ceduto in locazione. 


Sul 
punto, 
la 
S.C., 
nella 
sentenza 
n. 
6580/2013, 
distingue 
tra 
guasti 
e 
vizi 
dell�immobile. 
Ritiene 
infatti 
che 
qualora 
i 
difetti 
si 
sostanzino 
in 
meri 
guasti, 
il 
conduttore 
potr� 
chiederne 
esclusivamente 
la 
manutenzione 
ovvero la 
riparazione 
ai 
sensi 
degli 
artt. 1575 e 
1576 c. c.; 
se, invece, si 
dovesse 
accertare 
in sede 
giudiziale 
che 
i 
difetti 
integrino veri 
e 
propri 
vizi 
della 
cosa 
locata, il 
conduttore 
potr� 
chiedere 
la 
risoluzione 
del 
contratto 
o 
la 
riduzione 
del 
canone 
locativo di 
cui 
all'art. 1578 c.c. Inoltre, la 
giurisprudenza 
riconosce 
al 
conduttore 
la 
possibilit� 
di 
sospendere 
il 
pagamento 
del 
corrispettivo 
della 
locazione, 
purch� 
si 
ravvisi 
una 
situazione 
di 
extrema ratio 
- perlopi� circoscritta 
al 
caso 
della 
totale 
inutilizzabilit� 
dell�appartamento 
-e 
nei 
limiti 
dei 
generali 
principi 
di 
correttezza 
e 
di 
buona 
fede 
contrattuale 
(46). Al 
contrario, i 
giudici 
di 
legittimit� 
non 
ammettono 
il 
ricorso 
all�autoriduzione 
del 
canone 
locatizio 
da 
parte 
del 
conduttore 
medesimo, nemmeno nei 
casi 
in cui 
si 
sia 
verificata 
una 
significativa 
riduzione 
del 
godimento 
dell�immobile, 
attribuibile 
o 
meno 
ad 
un 
fatto 
del 
locatore; 
il 
rimedio 
dell�autosospensione 
dal 
pagamento, 
infatti, 
non 
rientra 
tra 
gli 
strumenti 
di 
legge 
contemplati 
dall�art. 
1578 
c.c. 
Toccher� 
quindi 
al 
giudice 
il 
compito 
di 
valutare 
l�effettivo 
squilibrio 
venutosi 
a 
creare 
tra 
le 
pre


(46) � 
stato giustamente 
precisato, infatti, che 
la 
sospensione 
della 
controprestazione 
del 
conduttore 
� 
legittima 
solo se 
l�immobile 
risulti 
obiettivamente 
invivibile 
a 
causa 
di 
danni 
evidenti 
e, in ogni 
caso, detta 
sospensione 
deve 
risultare 
conforme 
ai 
criteri 
di 
lealt� 
e 
buona 
fede, come 
nella 
ipotesi 
di 
sospensione 
circoscritta 
alla 
sola 
durata 
della 
inutilizzabilit� 
dell�immobile 
locato (Cass. n. 261/2008). 
In tali 
casi, infatti, la 
sospensione 
del 
pagamento del 
canone 
� 
giustificata 
dal 
fatto che 
viene 
meno la 
possibilit� 
di 
godimento dell�immobile; 
in tutti 
i 
casi 
in cui, invece, l�appartamento risultasse 
ancora 
vivibile, 
nonostante 
la 
riduzione 
dell�utilizzabilit� 
del 
bene, 
l�affitto 
deve 
essere 
versato 
(Cass.. 
n. 
10639/2012; 
Trib. Milano n. 11292/2016). Anche 
per quanto concerne 
la 
riduzione, comunque, devono 
valere 
i 
suddetti 
principi 
di 
correttezza 
e 
buona 
fede 
nell�adempimento. 
Invero, 
sebbene 
la 
riduzione 
del 
canone 
locativo 
sia 
effettuata 
dal 
conduttore 
al 
fine 
di 
ripristinare 
l�equilibrio 
sinallagmatico 
spezzato 
dall�inadempimento 
della 
controparte, 
la 
stessa 
riduzione 
potrebbe 
costituire 
un 
abuso 
del 
diritto 
da 
parte 
del 
locatario, dato che 
questi 
continuerebbe 
a 
godere 
dell�immobile 
ma 
ad un prezzo inferiore 
di 
quello pattuito originariamente con il locatore. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


stazioni 
delle 
parti 
e 
in seguito, se 
ritenuto opportuno, ridurre 
il 
corrispettivo 
della locazione (Cass. n. 261/2008). 


Sempre 
in tema 
di 
locazione, inoltre, la 
Cass. sez. III n. 13651/2014 ha 
specificato che 
il 
locatore 
risulter� 
inadempiente 
�ove 
non abbia ottenuto - in 
presenza di 
un obbligo specifico contrattualmente 
assunto - le 
autorizzazioni 


o concessioni 
amministrative 
che 
condizionano la regolarit� del 
bene 
sotto il 
profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilit� e 
la sua idoneit� all'esercizio 
di 
un'attivit� 
commerciale), 
ovvero 
quando 
le 
carenze 
intrinseche 
o 
le 
caratteristiche 
proprie 
del 
bene 
locato 
ostino 
all'adozione 
di 
tali 
atti 
e 
all'esercizio 
dell'attivit� del conduttore in conformit� all'uso pattuito� 
(47). 
Infine, la 
Suprema 
Corte, con sentenza 
n. 19744/2014, in virt� della 
prevalenza 
del 
diritto alla 
salute 
(art. 32 Cost.), ha 
affermato che 
il 
locatore 
� 
tenuto 
�a 
risarcire 
il 
danno 
alla 
salute 
subito 
dal 
conduttore 
in 
conseguenza 
delle 
condizioni 
abitative 
dell�immobile 
locato 
quand�anche 
tali 
condizioni 
fossero 
note 
al 
conduttore, 
al 
momento 
della 
conclusione 
del 
contratto, 
in 
quanto la tutela del 
diritto alla salute 
prevale 
su qualsiasi 
patto interprivato 
di 
esclusione 
o 
limitazione 
della 
responsabilit��. 
nella 
pronuncia 
menzionata, 
la 
Suprema 
Corte 
ha 
evidenziato che 
la 
responsabilit� 
del 
locatore 
per i 
danni 
alla 
salute 
derivanti 
dai 
vizi 
del 
bene 
sussiste 
anche 
se 
questi 
si 
sono manifestatisi 
successivamente alla consegna dell�immobile (48). 


. 


8. appalto di immobile abusivo. 
La 
giurisprudenza 
non nutre 
dubbi 
sull�applicabilit� 
della 
sanzione 
della 
nullit� 
al 
contratto di 
appalto di 
immobile 
costruito in difformit� 
rispetto al 
titolo 
abilitativo alla costruzione. 


Appare 
chiara, 
sul 
punto, 
la 
massima 
di 
Cass. 
sez. 
II 
n. 
8890/2014 
per 
la 
quale 
�Deve 
ritenersi 
nullo, 
per 
illiceit� 
dell'oggetto, 
l'accordo 
per 
l'esecuzione 
di 
una 
variante 
della 
costruzione 
quando 
essa 
non 
� 
assentita 
dall'autorit� 
amministrativa 
in 
relazione 
ad 
un 
progetto 
approvato 
e 
costituente 
oggetto 
di 
un 
contratto 
d'appalto: 
peraltro 
tale 
nullit� 
non 
si 
estende 
all'intero 
contratto 
ma 
alle 
sole 
parti 
difformi 
dall'assentito 
ed 
esclude 
la 
possibilit� 
di 
far 
valere 
i 
diritti 
nascenti 
dall'accordo 
per 
l'esecuzione 
della 
variante 
che 
non 
era 
stata 
assentita 
[da 
concessione 
edilizia 
o 
da 
altro 
provvedimento 
della 
p.a.]�. 


(47) In ugual senso, Cass. sez. III, n. 26907/2014 e Cass. sez. III n. 666/2016. 
(48) La 
pronuncia 
de 
qua 
ha 
ritenuto fondate 
le 
doglianze 
di 
due 
genitori 
che 
avevano agito nei 
confronti 
del 
proprietario dell�immobile 
da 
loro preso in locazione, deducendo che 
il 
loro figlio era 
deceduto 
per avvelenamento da 
ossido di 
carbonio mentre 
si 
trovava 
nel 
bagno dell'alloggio preso in locazione. 
In 
particolare, 
secondo 
gli 
attori, 
lo 
scaldabagno 
non 
era 
stato 
installato 
a 
regola 
d'arte 
per 
insufficienza 
tanto 
della 
capienza 
del 
locale 
quanto 
del 
sistema 
di 
scarico 
dei 
fumi. 
Sostenevano 
gli 
attori 
che, 
in 
ogni 
caso, 
l'evento 
lesivo 
era 
riferibile 
al 
comportamento 
negligente 
del 
proprietario 
locatore 
dell'immobile 
e 
ne 
chiedevano 
la 
condanna 
al 
risarcimento 
dei 
danni 
morali 
e 
patrimoniali 
da 
essi 
subiti 
in conseguenza 
del 
decesso del 
figlio. In senso conforme, precedentemente, Cass. n. 18854/2008; 
Cass. 
n. 8729/1991; Cass. n. 915/1999. 

DoTTRInA 
299 


In tali 
casi 
� 
indubbio che 
l�oggetto del 
contratto sia 
illecito, in quanto si 
pone 
in contrasto con le 
norme 
imperative 
urbanistiche 
e 
edilizie, e 
ci� impedisce 
tanto l�efficacia 
del 
contratto quanto la 
possibilit� 
di 
convalida 
ex 
art. 
1423 c.c. In altre 
parole, essendo il 
contratto viziato dalla 
nullit� 
ab origine, 
l�appaltatore 
non avr� 
diritto di 
pretendere 
il 
corrispettivo pattuito n� 
il 
committente 
potr� 
chiedere 
l'adempimento 
del 
contratto 
o 
il 
risarcimento 
del 
danno 
per il 
relativo inadempimento (Corte 
d'Appello napoli 
sez. III 9 giugno 2008; 
Cass. n. 4015/2007). 


D�altro 
canto, 
la 
giurisprudenza 
ha 
tentato 
di 
mitigare 
la 
rigidit� 
del 
principio 
di 
nullit� 
sopra 
espresso. 
in 
primis, 
� 
stato 
precisato 
che 
l'illiceit� 
del 
contratto di 
appalto sussiste 
solo qualora 
l'appalto sia 
eseguito in carenza 
di 
concessione, 
e 
non 
anche 
nel 
caso 
in 
cui 
la 
concessione 
sia 
stata 
rilasciata 
dopo 
la 
data 
di 
stipula 
ma 
prima 
della 
realizzazione 
dell'opera 
(Cass. 
sez. 
I 
n. 
3913/2009). 


Inoltre, 
una 
recente 
pronuncia 
del 
Tribunale 
Rimini 
Sez. 
Unica 
del 
5 
gennaio 
2018, 
ha 
distinto 
tra 
difformit� 
totale 
e 
parziale 
della 
costruzione 
rispetto 
alle 
normative 
urbanistiche: 
nel 
primo 
caso, 
che 
si 
verifica 
quando 
� 
stato 
realizzato 
un 
edificio 
radicalmente 
diverso 
per 
caratteristiche 
tipologiche 
e 
volumetriche, 
l'opera 
� 
da 
equiparare 
a 
quella 
costruita 
in 
assenza 
di 
concessione, 
con 
la 
conseguenza 
che 
il 
relativo 
contratto 
di 
appalto 
� 
nullo 
per 
illiceit� 
dell'oggetto 
e 
violazione 
delle 
norme 
imperative 
in 
materia 
urbanistica; 
detta 
nullit�, 
invece, 
non 
sussisterebbe 
nel 
secondo 
caso 
(art. 
12 
della 
legge 
n. 
47 
del 
1985), 
che 
si 
verifica 
quando 
la 
modifica 
concerne 
parti 
non 
essenziali 
del 
progetto 
(49). 


Riguardo alla 
tutela 
che 
la 
legge 
fornisce 
all�appaltatore 
nel 
caso in cui 
il 
contratto 
di 
appalto 
venga 
dichiarato 
nullo 
in 
seguito 
all�accertamento 
del-
l�abuso 
edilizio, 
questi 
pu� 
agire 
ai 
sensi 
dell'articolo 
2042 
c.c. 
(Cass. 
nn. 
6647/2002, 
8040/2009 
e 
2884/2002). 
Il 
requisito 
essenziale 
per 
esperire 
l�azione 
di 
indebito 
arricchimento 
� 
che 
l�appaltatore 
non 
abbia 
ricevuto 
il 
corrispettivo 
pattuito 
a 
causa 
della 
nullit� 
del 
contratto 
di 
appalto 
e 
che 
sussista 
un�indebita 
locupletazione 
del 
committente, 
consistente 
nel 
fatto 
che 
questi 
ha ugualmente goduto dell�immobile costruito abusivamente. 

9. 
atti 
giudiziari 
sostitutivi 
di 
accordi 
negoziali 
aventi 
ad 
oggetto 
immobili 
abusivi. 
In questo paragrafo, ci 
si 
soffermer� 
sulla 
disciplina 
applicabile 
ai 
provvedimenti 
del 
giudice 
che 
attribuiscono beni 
immobili: 
ci 
si 
riferisce, in particolare, 
alla 
divisione 
giudiziale 
(art. 
789, 
comma 
3, 
c.p.c) 
ed 
alla 
separazione 
personale (art. 711 c.p.c.). 

(49) Come 
si 
ricorder�, tale 
distinzione 
risulta 
utile 
altres� 
per comprendere 
se 
il 
contratto preliminare 
con oggetto un immobile 
abusivo possa 
essere 
oggetto di 
esecuzione 
in forma 
specifica 
ex 
art. 
2932 c.c (per questo argomento v. supra, par. 4). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


In entrambi 
i 
casi, secondo l�interpretazione 
giurisprudenziale 
pi� acclamata, 
l�intervento del 
giudice 
in tali 
fattispecie 
si 
limiterebbe 
ad omologare 
un accordo (di 
divisione 
ovvero di 
separazione) gi� 
raggiunto dalle 
parti, cos� 
rendendolo 
efficace, 
senza 
aggiungere 
nulla 
in 
pi� 
rispetto 
a 
quanto 
gi� 
deciso 
dai 
paciscienti. In base 
a 
tale 
impostazione, dunque, vi 
� 
il 
presupposto che 
l�omologa 
del 
giudice 
avrebbe 
natura 
negoziale, e 
non decisoria, in quanto si 
limiterebbe 
semplicemente 
a 
prendere 
atto 
di 
una 
volont� 
gi� 
manifestata 
dalle 
parti. 

Il 
decreto 
di 
omologa 
della 
separazione, 
infatti, 
ha 
lo 
scopo 
di 
�attribuire 
efficacia esterna all'accordo di 
separazione, assumendo la funzione 
di 
condizione 
sospensiva 
della 
produzione 
degli 
effetti 
di 
pattuizioni 
stipulate 
tra 
i 
coniugi, 
gi� 
integranti 
un 
negozio 
giuridico 
perfetto 
ed 
autonomo" 
(Cass. 
n. 
17607/2003) (50). 

Alla 
medesima 
soluzione 
si 
giunge 
relativamente 
alla 
sentenza 
di 
divorzio: 
la 
dottrina 
notarile, 
infatti, 
ha 
sottolineato 
che 
le 
disposizioni 
del 
T.U. 
dell�edilizia 
si 
applicano anche 
alle 
pronunce 
sostitutive 
di 
accordi 
negoziali, 
e 
vi 
fa 
rientrare 
la 
sentenza 
di 
divorzio, nonostante 
la 
normativa 
in questione 
faccia 
riferimento 
soltanto 
agli 
atti 
inter 
vivos 
(cfr. 
le 
risposte 
dell�Ufficio 
Studi 
al Quesito Cnn 4106/2002 e 216-2009/C (51)). 


Riguardo, poi, all�ordinanza 
di 
divisione 
giudiziale, la 
dottrina 
e 
la 
giurisprudenza 
prevalente 
(52) 
ritengono 
abbia 
fondamento 
negoziale, 
poich�, 
analogamente 
all�omologa 
della 
separazione, 
si 
limiterebbe 
a 
delibare 
l�accordo 
inter 
partes. 
Infatti, �l�effetto divisorio si 
produce 
sin dal 
momento in 
cui 
si 
realizza l�accordo tra i 
condividenti, mentre 
il 
giudice 
si 
limita a conferire 
carattere 
esecutivo alla loro volont�. Logico corollario di 
tale 
tesi 
� 
che 
l�ordinanza con cui 
il 
giudice 
istruttore 
dichiara esecutivo il 
progetto di 
divisione 
ex 
art. 789 c.p.c., non avendo contenuto decisorio, non � 
impugnabile 
con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.� 
(53). 


In 
conclusione, 
i 
verbali 
di 
separazione 
personale 
e 
di 
divisione 
giudiziale, 
nonch� 
le 
sentenze 
di 
divorzio, 
essendo 
provvedimenti 
di 
natura 
negoziale, 
sono 
ricondotti 
al 
genus 
degli 
atti 
oggetto 
delle 
sanzioni 
di 
nullit� 
previste 


(50) 
Sulla 
natura 
negoziale 
dell�omologa 
dell�accordo 
divisorio, 
ex 
multis 
si 
veda 
Cass. 
n. 
11754/1999: 
Cass. n. 1902/1959; 
Cass. n. 3200/1975; 
Cass. n. 4032/1980; 
Cass. n. 11754/1999; 
Cass. 
n. 10995/2004. 
(51) 
Quesito 
n. 
4106 
del 
25 
novembre 
2002, 
Cessazione 
degli 
effetti 
civili 
del 
matrimonio 
e 
legge 
n. 
47 
del 
1985, 
in 
Studi 
e 
materiali, 
2/2003, 
734, 
est. 
FABIAnI 
-RUoToLo; 
Quesito 
n. 
216-2009/C 
Sentenza 
di divorzio, normativa urbanistica e conferma, est. M.L. MATTIA. 
(52) In dottrina, F. CARneLUTTI, istituzioni 
del 
processo civile 
italiano, III, Roma, 1956, 205 ss.; 
S. CoSTA, Giudizio divisorio, in Noviss. Di, VI, Torino 1960, 61; 
S. SATTA, Commentario al 
codice 
di 
procedura 
civile, 
IV, 
Milano, 
1971, 
104. 
In 
giurisprudenza, 
ex 
multis 
si 
veda 
Cass. 
20 
ottobre 
n. 
11754/1999; Cass. n. 1902/1959; Cass. n. 10995/2004. 
(53) �Divisione 
giudiziale 
carente 
di 
menzioni 
urbanistiche 
e 
confermabilit� con atto notarile� 
a cura di PAoLo 
DIVIzIA, MARIARoSARIA 
CAnTe, VInCenzo 
PUGLIeSe, in Notariato 3/2010, pp. 279 ss. 

DoTTRInA 
301 


dalla 
Legge 
n. 47/1985 e 
dal 
D.P.R. 380/2001. essi, infatti, a 
differenza 
degli 
ordinari 
provvedimenti 
giudiziali, che 
cristallizzano una 
nuova 
decisione 
del 
giudice 
in relazione 
ad una 
determinata 
fattispecie, si 
limitano a 
recepire 
- e 
cos� 
sostituire 
-accordi 
gi� 
intervenuti 
tra 
le 
parti. 
� 
chiaro, 
quindi, 
che 
se 
l�accordo tra 
le 
parti 
� 
affetto da 
vizi 
che 
comportano la 
nullit�, in base 
alle 
normative 
gi� 
esaminate, 
anche 
il 
successivo 
provvedimento 
giudiziale 
che 
lo 
omologa 
risulter� 
nullo: 
ci� che 
si 
potrebbe 
definire 
una 
sorta 
di 
�nullit� 
derivata�. 


10. 
La 
non 
risarcibilit� 
della 
lesione 
patrimoniale 
all�immobile 
abusivo: 
la 
sentenza della Cassazione n. 4206/2011. 
Dopo aver delineato, seppur sommariamente, il 
quadro giuridico di 
riferimento 
degli 
immobili 
costruiti 
non in regola 
con la 
normativa 
urbanistica, � 
interessante 
chiedersi 
se 
ai 
proprietari 
di 
tali 
costruzioni 
possano essere 
riconosciute 
eventuali 
pretese 
risarcitorie 
per la 
lesione 
cagionata 
da 
terzi 
all�abitazione 
abusiva. 


La 
questione 
de 
qua, peraltro, � 
pi� che 
mai 
attuale. oggigiorno, infatti, 
sempre 
pi� frequentemente 
sono avviati 
nei 
centri 
urbani 
numerosi 
lavori 
di 
escavazione 
(ad esempio, per sviluppare 
le 
tratte 
del 
tram 
o della 
metropolitana), 
ovvero di 
manutenzione 
delle 
strade, nonch� 
cantieri 
di 
vario genere; 
per di 
pi�, gli 
immobili 
sono sovente 
suscettibili 
di 
essere 
danneggiati 
da 
catastrofi 
naturali, 
come 
terremoti 
o 
frane. 
Ci 
si 
pu� 
chiedere, 
pertanto, 
se 
il 
proprietario 
della 
costruzione 
danneggiata 
abbia 
diritto 
ad 
ottenere 
un 
risarcimento per i danni sub�ti, ai sensi dell�art. 2043 c.c. 

ebbene, sul 
punto risulta 
senz�altro emblematica 
e, per certi 
versi, rivoluzionaria 
la 
sentenza 
della 
Cassazione 
sez. II n. 4206/2011, che 
ha 
costituito 
un precedente 
rilevante 
in materia. La 
pronuncia 
in esame 
ha 
infatti 
evidenziato 
che 
�il 
carattere 
abusivo di 
un immobile 
esclude 
che 
possa configurarsi 
come danno la lesione ad esso arrecata�. 

nella 
specie 
affrontata 
dalla 
Suprema 
Corte, l�attore 
aveva 
convenuto in 
giudizio l�ente 
comunale 
chiedendo il 
risarcimento dei 
danni 
(art. 2053 c.c.) 
asseritamente 
sub�ti 
a 
seguito 
della 
costruzione 
di 
una 
strada 
che, 
attraversando 
un 
suo 
fondo, 
aveva 
causato 
un 
movimento 
franoso. 
nella 
motivazione, 
gli 
ermellini 
hanno affermato che 
non � 
avanzabile 
alcuna 
pretesa 
risarcitoria 
da 
parte 
del 
proprietario 
del 
manufatto 
abusivo 
risultato 
danneggiato 
a 
causa 
della 
frana, poich� 
non sorgerebbe 
alcuna 
fattispecie 
di 
danno considerato ex 
lege 
risarcibile. Afferma 
con rigore 
la 
Corte 
che 
�il 
danno � 
inesistente 
in quanto 
il 
bene 
abusivo non � 
suscettibile 
di 
essere 
scambiato sul 
mercato�. Risulta 
chiaro 
che 
la 
pronuncia 
in 
esame 
abbia 
fatto 
un 
passo 
in 
avanti 
rispetto 
a 
quanto 
gi� 
statuito 
in 
precedenza 
dalla 
Corte. 
Invero, 
gi� 
diverse 
sentenze 
avevano 
affermato 
il 
principio 
per 
cui 
il 
proprietario 
non 
pu� 
trarre 
beneficio 
dalla 
propria 
attivit� 
illecita. Tuttavia 
la 
Corte, con la 
sentenza 
de 
qua, � 
giunta 
a 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


ritenere 
che 
il 
danno asseritamente 
sub�to dall�attore 
� 
tamquam 
non esset:i 
giudici, infatti, partendo dalla 
premessa 
per cui 
il 
bene 
abusivo non � 
suscettibile 
di 
essere 
scambiato 
sul 
mercato, 
traggono 
la 
conseguenza 
che 
il 
proprietario 
non ha diritto di ricevere tutela giuridica (54). 

La 
pronuncia 
in questione 
appare 
condivisibile: 
l�ordinamento giuridico 
non pu�, da 
un lato, sanzionare 
una 
condotta 
e 
d�altra 
parte 
prevedere 
un vantaggio 
patrimoniale 
derivante 
dalla 
medesima. 
Un 
ordinamento 
che 
intendesse 
agire 
in 
tal 
modo 
non 
sarebbe 
capace 
di 
fornire 
una 
risposta 
univoca 
e 
coerente 
rispetto 
al 
fenomeno 
dell�abusivismo, 
perdendo 
cos� 
di 
credibilit� 
tra 
gli 
stessi 
consociati. 

Ulteriore 
conferma 
della 
carenza 
di 
valore 
del 
bene 
abusivo � 
l�inapplicabilit� 
di 
quanto prescritto dall�art. 936 c.c. In base 
a 
tale 
norma, infatti, il 
proprietario del 
suolo pu� ritenere 
piantagioni, costruzioni 
od opere 
fatte 
da 
un terzo con materiali 
propri, ma 
pagando a 
quest�ultimo un indennizzo (di 
cui 
al 
comma 
2). Tuttavia, quando l'opera 
� 
abusiva, il 
proprietario del 
suolo 
non 
� 
tenuto 
a 
detto 
pagamento, 
perch�, 
sul 
piano 
civilistico, 
il 
manufatto 
abusivo 
� 
privo di 
valore 
per il 
fondo cui 
accede, il 
che 
impedisce 
al 
proprietario 
del 
suolo 
di 
compiere 
la 
scelta 
discrezionale 
di 
cui 
alla 
norma 
citata 
(Cass. 
sez. II n. 4731/2011) (55). 


L�immobile 
costruito 
abusivamente 
viene 
pertanto 
considerato 
inesistente 
nel 
traffico 
economico-giuridico, 
insuscettibile 
di 
essere 
oggetto 
di 
transazioni 
commerciali 
e, di 
conseguenza, il 
suo danneggiamento non trova 
alcuna 
possibilit� 
di ristoro (proprio perch�, per il legislatore, il bene non esiste). 


La 
carenza 
di 
valore 
dell�immobile 
abusivo 
funge 
da 
motivazione 
di 
molteplici 
pronunce 
della 
Cassazione 
che 
hanno rigettato vari 
tipi 
di 
pretese 
vantate 
dal 
proprietario della 
costruzione 
medesima. Ad esempio, Cass. sez. II n. 
4731/2011, 
riformando 
la 
sentenza 
di 
appello, 
ha 
affermato 
che 
�in 
riferimento 
alle 
opere 
eseguite 
su fondo altrui 
da un terzo con materiali 
propri, quando 
l'opera � 
abusiva, il 
proprietario del 
suolo non � 
tenuto al 
pagamento dell'indennizzo 
di 
cui 
all'art. 936, secondo comma, cod. civ., perch�, sul 
piano civi


(54) 
Si 
vedano 
anche, 
sul 
punto, 
Cass. 
S.U. 
n. 
6272/2008; 
Cass. 
Sez. 
I 
n. 
1017/2009. 
Pi� 
di 
recente, 
la 
carenza 
di 
valore 
del 
manufatto abusivo e 
la 
conseguente 
impossibilit�, per il 
proprietario, di 
trarne 
benefici, � stata sottolineata da Cass. sez. V n. 26509/2016. 
(55) Conforme 
Cass. sez. II n. 1237/2016, che, per�, fa 
salva 
l�ipotesi 
della 
concessione 
in sanatoria 
delle 
opere 
realizzate, la 
quale 
escluderebbe 
l�eventualit� 
di 
una 
demolizione, restituendo l�immobile 
a 
uno stato di 
conformit� 
di 
diritto. e 
ancora, in tema 
di 
contratti 
agrari, �l'affittuario che 
abbia 
eseguito, 
sul 
fondo 
del 
locatore, 
opere 
non 
conformi 
alle 
norme 
edilizie 
e 
insuscettibili 
di 
sanatoria, 
non ha diritto ad alcun indennizzo ai 
sensi 
degli 
artt. 16 e 
17 della legge 
3 maggio 1982, n. 203, la cui 
attribuzione 
sarebbe 
in 
contrasto 
con 
la 
funzione 
dell'amministrazione 
della 
giustizia, 
in 
quanto 
l'agente 
verrebbe 
a 
conseguire 
indirettamente, 
ma 
pur 
sempre 
in 
via 
giudiziaria, 
un 
vantaggio 
da 
attivit� 
illecita, 
che, in via diretta, � 
precluso dagli 
artt. 1346 e 
1418 cod. civ., tanto pi� che 
le 
opere 
- proprio perch� 
non sanabili 
- non sono idonee 
a determinare 
un effettivo aumento di 
valore 
del 
fondo� 
(Cass. sez. III 
n. 5864/2015). 

DoTTRInA 
303 


listico, il 
manufatto abusivo deve 
ritenersi 
carente 
di 
valore 
per 
il 
fondo cui 
accede 
(�)�. 

Ugualmente, Cass. civ. Sez. III n. 8038/2016 ha 
sostenuto che 
�non pu� 
accordarsi 
risarcimento, per 
i 
danni 
determinati 
da una frana provocata da 
un 
cantiere 
superiore, 
al 
titolare 
d'un 
fabbricato 
costruito 
abusivamente 
a 
valle, 
perch� 
il 
bene 
abusivo 
� 
privo 
di 
valenza 
economica 
in 
quanto 
insuscettibile 
d'essere 
scambiato sul 
mercato�. nel 
caso de 
quo, in particolare, era 
risultato 
che 
due 
piani 
dell�immobile 
danneggiato erano difformi 
rispetto alle 
previsioni 
dei 
relativi 
titoli 
edilizi; 
in 
pi�, 
i 
proprietari 
dell�immobile 
non 
avevano 
allegato 
n� 
provato 
in 
giudizio 
il 
rispetto 
della 
normativa 
antisismica 
nella 
costruzione 
dell�immobile. Di 
conseguenza, la 
Corte 
ha 
ritenuto non risarcibile 
la pretesa risarcitoria vantata da parte attrice (56). 


� 
chiaro quindi 
che 
l'immobile 
abusivo si 
pone 
in uno stato di 
difformit� 
rispetto al 
mondo del 
diritto, essendo peraltro passibile 
di 
demolizione, e 
proprio 
ci� impedisce 
che 
possa 
rilevare 
sul 
piano risarcitorio il 
danno a 
questo 
arrecato. 


11. il 
non riconoscimento dell�indennizzo espropriativo al 
titolare 
dell�immobile 
abusivo. 
Altro 
risvolto 
interessante 
dell�irregolarit� 
urbanistico-edilizia 
� 
il 
non 
riconoscimento 
del 
danno 
da 
espropriazione 
e, 
dunque, 
del 
relativo 
indennizzo 
che 
normalmente 
la 
legge 
prevede 
a 
favore 
del 
proprietario 
dell�immobile 
espropriato 
per 
ragioni 
di 
pubblica 
utilit� 
ai 
sensi 
degli 
artt. 
42, 
comma 
3, 
Cost. 
e 
834 
c.c. 


La 
Cassazione, 
infatti, 
nella 
sentenza 
n. 
4206/2011 
(di 
cui 
supra) 
ha 
fatto 
riferimento 
proprio 
al 
consolidato 
orientamento 
formatosi 
in 
materia 
di 
espropriazione 
per 
pubblica 
utilit�, 
che 
esclude 
dall'indennizzo 
gli 
immobili 
costruiti 
abusivamente, salvo che 
alla 
data 
dell'evento ablativo sia 
stata 
gi� 
rilasciata 
la concessione in sanatoria. 


La 
medesima 
regola 
vale 
anche 
per le 
ipotesi 
di 
c.d. "espropriazione 
larvata", 
previste dall'art. 46 della legge n. 2359/1865. 

Il 
principio 
generale, 
infatti, 
� 
il 
medesimo: 
�il 
proprietario 
non 
pu� 
trarre 
beneficio 
alcuno 
dalla 
sua 
attivit� 
illecita� 
(Cass. 
nn. 
17881/2004, 
26260/ 
2009; 
Cass. S.U. n. 9341/2003; 
pi� recentemente, il 
principio � 
stato 
ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27863/2017). 

(56) Cfr. anche 
Cass. sez. III n. 5864/2015, la 
quale 
ha 
negato che 
l'affittuario che 
abbia 
eseguito, 
sul 
fondo del 
locatore, opere 
non conformi 
alle 
norme 
edilizie 
e 
insuscettibili 
di 
sanatoria, abbia 
diritto 
all�indennizzo 
ai 
sensi 
degli 
artt. 
16 
e 
17 
della 
legge 
3 
maggio 
1982, 
n. 
203, 
�la 
cui 
attribuzione 
sarebbe 
in contrasto con la funzione 
dell'amministrazione 
della giustizia, in quanto l'agente 
verrebbe 
a conseguire 
indirettamente, ma pur 
sempre 
in via giudiziaria, un vantaggio da attivit� illecita, che, in via diretta, 
� 
precluso dagli 
artt. 1346 e 
1418 cod. civ., tanto pi� che 
le 
opere 
- proprio perch� 
non sanabili 
non 
sono idonee 
a determinare 
un effettivo aumento di 
valore 
del 
fondo� 
(sulla 
stessa 
linea 
si 
pongono 
Cass. sez. II n. 26853/2011 e Cass. civ. sez. II 25 gennaio 2016, n. 1237). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


A 
tal 
riguardo, 
dal 
punto 
di 
vista 
normativo, 
l'art. 
16, 
comma 
9, 
l. 
22 
ottobre 
1971, 
n. 
865, 
vieta 
che, 
ai 
fini 
del 
calcolo 
dell'indennizzo, 
si 
possa 
tenere 
in 
considerazione 
la 
presenza 
sul 
suolo 
di 
una 
costruzione 
eseguita 
in 
difetto 
o 
in 
contrasto 
con la 
licenza 
edilizia 
o sulla 
base 
di 
una 
licenza 
successivamente 
annullata. 
In 
tali 
ipotesi, 
la 
norma 
statuisce 
che 
l'indennizzo 
debba 
essere 
parametrato 
al 
valore 
della 
sola 
area, 
come 
se 
la 
costruzione 
non 
esistesse 
affatto. 


� 
posto, dunque, sul 
giudice 
di 
merito l'onere 
di 
accertare 
previamente 
l'avvenuto rilascio della 
concessione 
in sanatoria 
poich�, in assenza 
di 
essa, si 
escluder� qualsiasi valore commerciale del manufatto abusivo. 


Un orientamento pi� favorevole 
al 
proprietario, tuttavia, � 
stato recentemente 
esposto dall�ordinanza 
n. 645/2018, con cui 
la 
Corte 
ha 
ammesso il 
riconoscimento 
dell�indennit� 
nei 
casi 
in 
cui 
�l'immobile, 
alla 
data 
in 
cui 
interviene 
l'esproprio, � 
stato fatto oggetto di 
una domanda di 
sanatoria che 
la pubblica amministrazione 
non abbia ancora scrutinato: in tale 
ipotesi 
occorre 
cio� 
che 
l'amministrazione, per 
i 
fini 
del 
riconoscimento dell'indennit�, 
effettui 
una valutazione 
prognostica circa la formazione 
del 
silenzio assenso 


o circa la sua condonabilit�, il 
cui 
esito, se 
positivo, impone 
di 
tener 
conto di 
esso nella quantificazione di quella indennit��. 
12. immobili abusivi e violazione delle distanze tra edifici. 
Un�ulteriore 
conferma 
del 
fatto che 
l�immobile 
abusivo � 
inesistente 
per 
il 
nostro ordinamento giuridico ai 
fini 
risarcitori, � 
fornita 
dall�orientamento 
della 
giurisprudenza 
formatosi 
sulla 
violazione 
delle 
distanze 
tra 
gli 
edifici, 
dei quali uno sia abusivo. 

In merito all�argomento in questione, due 
pronunce 
risultano meritevoli 
di 
segnalazione. 
La 
prima, 
emessa 
dalla 
Corte 
di 
Cassazione 
sez. 
II 
n. 
20849/2013, ha 
ritenuto che, qualora 
sia 
realizzata 
una 
costruzione 
in violazione 
delle 
distanze 
previste 
dalla 
legge 
rispetto a 
un immobile 
abusivo (art. 
873 c.c.), al 
titolare 
di 
quest�ultimo non spetta 
alcun risarcimento del 
danno, 
poich� 
il 
fabbricato difforme 
dalla 
concessione 
edilizia 
� 
giuridicamente 
incommerciabile 
fino alla 
sua 
regolarizzazione, che 
si 
perfeziona 
mediante 
rilascio 
della concessione in sanatoria. 

La 
seconda 
pronuncia 
� 
del 
Consiglio di 
Stato sez. IV 
n. 3968/2015, la 
quale 
ha 
risolto 
il 
caso 
di 
seguito 
esposto. 
Il 
proprietario 
di 
un 
terreno 
vi 
aveva 
edificato un immobile, ma 
il 
confinante 
aveva 
impugnato il 
titolo abilitativo 
sostenendo 
che 
erano 
state 
violate 
le 
distanze 
tra 
le 
costruzioni. 
Il 
proprietario 
del 
nuovo edificio aveva 
invece 
fatto notare 
che 
dai 
progetti 
e 
da 
tutti 
gli 
allegati 
non risultava 
la 
presenza 
di 
una 
veranda 
nella 
propriet� 
confinante: 
la 
veranda 
era 
infatti 
abusiva. Il 
Consiglio di 
Stato, ribaltando la 
decisione 
precedentemente 
resa 
del 
TAR, 
ha 
dunque 
affermato 
che 
� 
pi� 
importante 
tutelare 
i 
diritti 
di 
chi 
costruisce 
rispettando 
le 
regole, 
piuttosto 
che 
la 
posizione 
di 
colui che ha realizzato - anche se in precedenza - un manufatto illegittimo. 



DoTTRInA 
305 


Si 
potrebbe 
obiettare 
che 
il 
mancato riconoscimento della 
tutela 
risarcitoria 
non terrebbe 
conto di 
varie 
esigenze 
generali, quali 
la 
salute 
pubblica, la 
sicurezza, le 
vie 
di 
comunicazione 
e 
la 
buona 
gestione 
del 
territorio. Tali 
interessi 
collettivi, infatti, sono garantiti 
proprio dalla 
normativa 
dettata 
sulla 
distanza 
legale 
degli 
edifici. 
D�altra 
parte, 
non 
pu� 
tralasciarsi 
che, 
riconoscendo 
una 
forma 
di 
risarcimento 
al 
proprietario 
dell�immobile 
abusivo, 
si 
arriverebbe 
al 
risultato 
aberrante 
che, 
a 
causa 
dell�illecito 
ampliamento 
dell�edificio, 
il 
proprietario del 
fondo finitimo sarebbe 
costretto ad arretrare 
il 
proprio manufatto 
rispetto alla sua legittima ubicazione originaria. 


13. i rimedi 
amministrativi 
esperibili 
avverso l�abuso edilizio commesso dal 
vicino. 
Allo 
scopo 
di 
evitare 
possibili 
pericoli 
o 
danni 
alla 
salute 
cagionati 
dalla 
distanza 
tra 
gli 
edifici 
inferiore 
a 
quella 
prescritta 
dalla 
legge 
ovvero 
dagli 
strumenti 
urbanistici, 
il 
proprietario 
dell�immobile 
costruito 
regolarmente, 
vicino 
a 
quello 
abusivo, 
pu� 
rivolgersi 
al 
Comune 
al 
fine 
di 
chiedere 
l�emanazione 
degli 
appositi 
provvedimenti 
sanzionatori, 
nel 
caso 
in 
cui 
l�Amministrazione 
sia 
rimasta 
inerte 
fino 
a 
quel 
momento. 
In 
tal 
senso 
si 
� 
espresso 
il 
TAR 
Campania 
napoli 
sez. 
VI 
n. 
5198/2017, 
riconoscendo 
cos� 
in 
capo 
al 
proprietario 
del 
fondo 
confinante 
un 
vero 
e 
proprio 
interesse 
legittimo 
all�esercizio 
dei 
poteri 
repressivi 
degli 
abusi 
edilizi 
da 
parte 
dell�organo 
preposto 
al 
controllo 
ed 
alla 
prevenzione 
dell�abusivismo. 


La 
legittimit� 
della 
pretesa 
del 
cittadino 
volta 
all�eliminazione 
dell�opera 
abusiva 
del 
vicino 
di 
casa 
era 
gi� 
stata 
oggetto 
di 
varie 
pronunce. 
Ad 
esempio, 
TAR Lazio Roma 
sez. I-quater 
n. 12853/2015 ha 
ritenuto che 
il 
cittadino pu� 
e 
deve 
diffidare 
la 
pubblica 
amministrazione 
a 
procedere 
alla 
materiale 
demolizione 
di 
un�opera 
abusiva. La 
P.A., dal 
canto suo, � 
obbligata 
a 
rispondere 
all�istanza 
presentata; 
infatti, qualora 
l�ente 
comunale 
non avesse 
riscontrato 
la 
segnalazione 
del 
cittadino 
entro 
il 
termine 
di 
trenta 
giorni, 
questi 
potr� 
adire 
il 
giudice 
amministrativo per chiedere 
il 
riconoscimento e 
la 
dichiarazione 
di 
illegittimit� 
del 
silenzio serbato dal 
Comune 
in ordine 
alla 
diffida 
con cui 
gli 
si chiedeva di verificare l�illegittimit� dei lavori segnalati. 

Il 
giudice, accertata 
la 
colpevole 
inerzia 
dell�ente 
locale, ordiner� 
quindi 
al 
Comune 
di 
provvedere 
all�ordine 
di 
demolizione. Inoltre, nei 
casi 
pi� urgenti, 
il 
Tar pu� nominare 
un commissario ad acta 
nella 
persona 
del 
Prefetto 


o di 
un suo delegato che, in qualit� 
di 
funzionario governativo, presieder� 
al 
controllo che 
il 
Comune 
adempia 
ai 
suoi 
obblighi 
e 
faccia 
abbattere 
al 
vicino 
di casa la costruzione abusiva. 
Va 
poi 
evidenziato che 
il 
cittadino, che 
nutra 
il 
sospetto di 
illegittimit� 
di 
un�opera, pu� presentare 
un�istanza 
di 
accesso agli 
atti 
del 
procedimento amministrativo 
avente 
ad oggetto la 
costruzione 
ritenuta 
abusiva; 
il 
Comune, infatti, 
non 
� 
legittimato 
a 
rigettare 
la 
richiesta 
di 
accesso 
agli 
atti 
amministrativi, 



RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


sia 
perch�, 
in 
tali 
casi, 
sono 
coinvolti 
interessi 
di 
carattere 
superindividuale 
(la 
cui 
tutela 
� 
prevalente 
rispetto al 
diritto di 
propriet� 
individuale 
dell�immobile 
ritenuto abusivo), sia 
perch� 
il 
nuovo FoIA 
(Freedom 
of 
information 
act, 
in 
vigore 
dal 
23 
dicembre 
2016) 
ha 
ampliato 
la 
possibilit� 
di 
ottenere 
l�accesso 
agli 
atti 
senza, peraltro, che 
il 
soggetto dei 
cui 
dati 
si 
chiede 
l�accesso 
possa 
venire 
a 
conoscenza 
dell�istanza 
presentata 
dal 
terzo. Inoltre, il 
vicino 
interessato 
all�accertamento 
della 
natura 
abusiva 
dell�immobile 
pu� 
sempre 
chiedere 
ad un perito di 
fiducia 
di 
visionare 
l�opera 
e 
attestarne 
l�eventuale 
irregolarit� 
prima 
di 
proporre 
la 
domanda 
giudiziale 
volta 
alla 
richiesta 
di 
demolizione 
(in 
tal 
senso, 
TAR 
Lombardia 
Milano 
sez. 
II 
n. 
2209/2017). 
Qualora, invece, il 
vicino voglia 
limitarsi 
a 
denunciare 
l�abuso senza 
esperire 
un�azione 
in giudizio, � 
sua 
facolt� 
rivolgersi 
alla 
polizia 
municipale 
del 
Comune 
ove 
� 
ubicato 
l�immobile 
in 
questione, 
oppure 
presentare 
un 
esposto 
alla 
Procura 
della 
Repubblica 
del 
Tribunale 
del 
luogo 
ove 
� 
stato 
commesso 
il 
reato 
edilizio. 

non ci 
sono termini 
massimi 
per procedere 
alla 
denuncia 
dell�abuso edilizio: 
infatti, sebbene 
il 
reato contravvenzionale 
de 
quo si 
prescriva 
ordinariamente 
in 4 anni, l�ordine 
di 
demolizione 
pu� essere 
impartito senza 
limiti 
di 
tempo, 
anche 
nei 
confronti 
degli 
eredi 
ovvero 
dei 
successivi 
acquirenti 
del-
l�immobile, 
poich� 
si 
tratta 
di 
una 
sanzione 
ripristinatoria. 
La 
conseguenza 
pratica 
� 
che 
il 
giudice 
non 
potr� 
mai 
dichiarare 
estinto 
l�ordine 
di 
demolizione 
per 
prescrizione 
del 
sottostante 
reato 
di 
abuso 
edilizio, 
come 
ha 
precisato 
Cass. 


n. 49331/15. 
Trattandosi 
di 
una 
sanzione 
amministrativa, 
in 
altre 
parole, 
l�ordine 
di 
demolizione 
non 
ricade 
nel 
regime 
di 
prescrizione 
ex 
art. 
173 
c.p. 
previsto 
per 
le 
pene, n� 
in quello stabilito dall�art. 28 legge 
689/1981 che 
riguarda 
le 
sanzioni 
pecuniarie 
di 
natura 
punitiva, come 
ha 
recentemente 
ricordato la 
Corte 
di 
Cassazione 
con 
la 
sentenza 
n. 
2755/2018. 
L�inapplicabilit� 
dell�istituto 
della 
prescrizione 
alla 
demolizione, peraltro, ha 
la 
funzione 
di 
deterrente 
contro il 
compimento di 
abusi 
edilizi 
(57). In senso contrario si 
� 
espressa 
tuttavia 
la 
Corte 
di 
Cassazione 
sezione 
III n. 45428/2016, la 
quale 
ha 
annullato l�ordinanza 
del 
GIP 
che 
aveva 
ordinato 
la 
confisca 
e 
la 
demolizione 
di 
un 
manufatto 
abusivo, stante la declaratoria di prescrizione del reato di abuso edilizio. 


Riguardo all�obbiettivo dell�ordine 
di 
demolizione, poi, � 
utile 
ricordare 
che, essendo una 
sanzione 
non penale, non persegue 
finalit� 
rieducativa 
del-
l�autore 
dell�abuso (art. 27, co. 3, Cost.), ma 
intende 
ripristinare 
lo status 
quo 


(57) 
Si 
segnala, 
sul 
punto, 
anche 
T.A.R. 
Umbria 
Perugia 
sez. 
I 
n. 
109/2018, 
secondo 
cui: 
�il 
potere 
di 
reprimere 
abusi 
edilizi 
non � 
soggetto n� 
a prescrizione 
n� 
a decadenza, atteso il 
carattere 
di 
illecito 
permanente 
dell'abuso edilizio medesimo, cui 
consegue 
l'assenza di 
qualsivoglia aspettativa del 
contravventore 
a vedere 
conservata una situazione 
di 
fatto che 
il 
semplice 
decorso del 
tempo non pu� legittimare�. 

DoTTRInA 
307 


ante 
e 
tutelare 
l�ambiente, 
il 
paesaggio 
e, 
in 
generale, 
il 
territorio 
da 
opere 
non 
autorizzate e, talvolta, perfino dannose (58). 

Il 
discorso 
sopra 
svolto 
vale 
anche 
per 
la 
confisca, 
sanzione 
amministrativa 
reale 
prevista 
dall�art. 
44, 
co. 
2, 
del 
D.P.R. 
380/2001. 
Sul 
punto, 
va 
considerata 
la 
pronuncia 
della 
Corte 
Costituzionale, 
sentenza 
n. 
49/2015, 
la 
quale 
ha 
rilevato 
che 
�� 
inammissibile, 
per 
erronea 
individuazione 
del 
presupposto 
interpretativo 
e 
dell�efficacia 
del 
principio 
di 
diritto 
espresso 
dalla 
Corte 
Edu, 
la 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell�art. 
44 
comma 
2, 


d.P.r. 
6 
giugno 
2001 
n. 
380, 
nella 
parte 
in 
cui 
consente 
che 
la 
confisca 
urbanistica 
dei 
terreni 
abusivamente 
lottizzati 
e 
delle 
opere 
abusivamente 
costruite 
venga 
disposta 
anche 
attraverso 
una 
sentenza 
che 
dichiari 
estinto 
il 
reato 
per 
intervenuta 
prescrizione, 
in 
relazione 
all�art. 
7 
Cedu, 
in 
riferimento 
all�art. 
117, 
comma 
1, 
cost.�. 
La 
Corte 
quindi 
ha 
ritenuto 
sussistente 
l�obbligo 
di 
disporre 
la 
confisca 
anche 
in 
presenza 
della 
prescrizione 
del 
reato 
ex 
art. 
44, 
poich� 
ci� 
che 
conta 
� 
la 
materialit� 
dell�illecito, 
che 
la 
confisca 
ha 
lo 
scopo 
di 
eliminare. 
� 
interessante, 
infine, 
sottolineare 
che 
il 
destinatario 
di 
un 
provvedimento 
repressivo 
degli 
abusi 
edilizi 
non 
ha 
il 
diritto 
di 
ricevere 
la 
comunicazione 
del-
l'avvio 
del 
procedimento 
perch� 
trattasi 
di 
provvedimenti 
tipizzati 
e 
vincolati, 
che 
presuppongono 
un 
mero 
accertamento 
tecnico 
sulla 
consistenza 
delle 
opere 
realizzate 
e 
sul 
carattere 
non 
assentito 
delle 
medesime 
(TA.R. 
Campania 
napoli sez. II n. 2926/2015). 


14. 
ius 
superveniens 
favorevole 
al 
costruttore: 
cosa 
succede 
se 
l�immobile 
abusivo diventa legittimo in virt� di una norma sopravvenuta? 
Come 
si 
� 
accennato, 
il 
settore 
urbanistico-edilizio 
� 
in 
costante 
mutamento 
ed 
aggiornamento. 
� 
piuttosto 
frequente, 
perci�, 
che 
il 
legislatore 
decida 
di 
emanare 
provvedimenti 
diretti 
a 
sanare 
i 
fenomeni 
di 
abusivismo 
nell'ambito 
delle 
regole 
di 
costruzione 
e 
modifica 
edile. 
Per 
mezzo 
di 
tali 
provvedimenti, 
cio�, 
l�originario 
carattere 
abusivo 
delle 
opere 
edilizie 
viene 
meno 
(59). 


(58) Si 
consideri 
la 
sentenza 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
per quale 
�La demolizione 
del 
manufatto 
abusivo, anche 
se 
disposta dal 
giudice 
penale 
ai 
sensi 
dell�art. 31, comma 9, T.U. Edil. qualora non sia 
stata altrimenti 
eseguita, ha natura di 
sanzione 
amministrativa, che 
assolve 
ad un�autonoma funzione 
ripristinatoria del 
bene 
giuridico leso, configura un obbligo di 
fare, imposto per 
ragioni 
di 
tutela del 
territorio, 
non 
ha 
finalit� 
punitive 
ed 
ha 
carattere 
reale, 
producendo 
effetti 
sul 
soggetto 
che 
� 
in 
rapporto 
con il 
bene, indipendentemente 
dall�essere 
stato o meno quest�ultimo l�autore 
dell�abuso. Per 
tali 
sue 
caratteristiche 
la demolizione 
non pu� ritenersi 
una �pena� nel 
senso individuato dalla giurisprudenza 
della 
Corte 
EDU 
e 
non 
� 
soggetta 
alla 
prescrizione 
stabilita 
dall�art. 
173 
cod. 
pen� 
(Cassazione 
penale 
sez. III n. 9949/2016). 
(59) Un esempio � 
il 
condono edilizio, che 
viene 
disposto con legge 
speciale, che 
non va 
confuso 
con la 
c.d. sanatoria. Tale 
provvedimento consente, previa 
autodenuncia, di 
sanare 
abusi 
maturati 
nel-
l'ambito delle 
regole 
di 
costruzione, di 
ampliamento o di 
modifiche 
di 
natura 
edile. La 
durata 
temporale 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


Si 
ipotizzi 
il 
caso 
in 
cui, 
nelle 
more 
della 
causa 
di 
accertamento 
della 
violazione 
delle 
distanze 
legali 
previste 
dal 
regolamento 
comunale, 
prima 
del-
l�emissione 
della 
sentenza 
di 
condanna, l�opera 
abusiva 
divenga 
legittima 
in 
virt� di un nuovo regolamento comunale. 


ebbene, secondo una 
recente 
opinione 
giurisprudenziale, la 
costruzione 
divenuta 
legittima 
in 
virt� 
dello 
ius 
superveniens 
non 
pu� 
pi� 
essere 
abbattuta; 
vengono 
fatti 
salvi 
soltanto 
gli 
effetti 
del 
giudicato 
eventualmente 
gi� 
prodotti, 
che, 
infatti, 
avendo 
accertato 
irrevocabilmente 
la 
violazione 
ed 
avendo 
stabilito 
la 
regola 
del 
caso concreto, farebbe 
perdere 
ogni 
rilevanza 
ai 
fatti 
sopravvenuti. 
Cass. 
sez. 
III 
n. 
12987/2016 
ha 
affermato 
infatti 
che 
�lo 
ius 
superveniens 
pi� favorevole 
per 
il 
costruttore 
rende 
legittimo l�edificio sorto in violazione 
della normativa in vigore 
al 
momento della sua ultimazione, fermo il 
diritto 
del 
vicino al 
risarcimento del 
danno, non si 
applica in presenza di 
una sentenza 
passata in giudicato (�)�. 


Si 
badi, per�, che 
la 
costruzione 
viene 
resa 
lecita 
soltanto 
pro futuro: 
ci� 
significa 
che 
nulla 
vieterebbe 
al 
proprietario 
del 
fondo 
confinante 
a 
quello 
originariamente 
abusivo di 
chiedere 
il 
risarcimento del 
danno subito per tutto il 
periodo decorso, concretizzatosi 
nella 
limitazione 
illegittima 
del 
suo diritto di 
propriet� 
(vale 
a 
dire, del 
godimento e 
dell�utilit� 
del 
proprio immobile), che 
andr� provata dal medesimo soggetto che asserisce il danno. 


Inoltre, 
va 
considerato 
che 
non 
assume 
alcun 
rilievo 
la 
possibilit� 
di 
un�eventuale 
emanazione 
di 
atti 
favorevoli 
al 
condannato in tempi 
imprevedibili 
o eccessivamente 
lontani, ragion per cui 
la 
Cassazione 
ha 
stabilito che 
l'ordine 
di 
demolizione 
del 
manufatto abusivo, impartito con sentenza 
irrevocabile, 
non pu� essere 
revocato o sospeso sulla 
base 
della 
mera 
pendenza 
di 
un 
ricorso 
in 
sede 
giurisdizionale 
avverso 
il 
rigetto 
della 
domanda 
di 
condono 
edilizio (Cass. pen. sez. III n. 16686/2009). 


15. 
Usucapione 
e 
immobile 
abusivo: 
un 
diverso 
approccio 
della 
giurisprudenza. 
Il 
nostro ordinamento giuridico nega 
fermamente 
qualsiasi 
rilevanza 
risarcitoria 
della 
violazione 
patrimoniale 
dell�immobile 
non conforme 
alle 
regole 
edilizie, 
come 
ha 
confermato 
anche 
la 
maggioritaria 
giurisprudenza, 
rigettando 
le 
domande 
risarcitorie 
avanzate 
dal 
titolare 
dell�immobile 
per 
varie 
tipologie di danno recato allo stesso. 

Pu� essere 
interessante, a 
questo punto, comprendere 
se 
la 
Cassazione 
� 
pervenuta 
ai 
medesimi 
risultati 
in 
tema 
di 
diritti 
reali 
del 
proprietario 
della 
costruzione 
irregolarmente 
edificata. In particolare, ci 
si 
pu� chiedere 
se 
il 
pro-

del 
condono edilizio, tuttavia, � 
limitata 
nel 
tempo. In Italia 
i 
condoni 
edilizi 
sono stati 
tre, disciplinati 
dalle 
seguenti 
leggi: 
la 
legge 
n. 
47/1985; 
la 
legge 
n. 
724/1994; 
la 
legge 
n. 
326/2003, 
mentre 
nel 
momento 
storico in cui si scrive non � in vigore alcun condono edilizio. 


DoTTRInA 
309 


prietario 
della 
costruzione 
abusiva 
abbia 
il 
diritto 
di 
acquistare 
per 
usucapione 
la 
titolarit� 
dei 
diritti 
reali, ed indagare 
se 
possano essergli 
riconosciute 
eventuali 
azioni in difesa degli stessi. 


orbene, 
la 
Cassazione, 
anche 
con 
pronunce 
recenti, 
ha 
riconosciuto 
in 
pi� occasioni 
un vero e 
proprio diritto del 
proprietario della 
costruzione 
abusiva 
a 
maturare 
l�acquisto 
per 
usucapione 
dei 
diritti 
reali, 
quali 
il 
diritto 
di 
propriet� 
ovvero di 
servit�. Con l�ordinanza 
n. 1395/2017, ad esempio, la 
Corte 
ha 
rilevato 
che 
�� 
ammissibile 
l'acquisto 
per 
usucapione 
di 
una 
servit� 
avente 
ad oggetto il 
mantenimento di 
una costruzione 
a distanza inferiore 
a quella 
fissata 
dal 
codice 
civile 
o 
dai 
regolamenti 
e 
dagli 
strumenti 
urbanistici, 
anche 
nel 
caso in cui 
la costruzione 
sia abusiva, atteso che 
il 
difetto della concessione 
edilizia 
esaurisce 
la 
sua 
rilevanza 
nell'ambito 
del 
rapporto 
pubblicistico, 
senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"�. 


La 
Suprema 
Corte, 
in 
conformit� 
con 
l�orientamento 
gi� 
precedentemente 
espresso 
in 
materia, 
ha 
affermato 
che, 
in 
presenza 
dei 
presupposti 
di 
cui 
all'art. 
1158 c.c., non osta 
all'acquisto per usucapione 
la 
mancanza 
di 
un titolo abilitativo 
della 
costruzione; 
in 
pi�, 
ha 
rilevato 
che 
l'esecuzione 
di 
una 
costruzione 
in violazione 
delle 
norme 
edilizie 
d� 
luogo ad un illecito, la 
cui 
permanenza 
cessa 
per il 
decorso del 
termine 
ventennale 
utile 
per l'usucapione 
del 
diritto di 
mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova (60). 

Cambia, tuttavia, il 
dies 
a quo 
utile 
per l'usucapione 
del 
diritto reale, in 
quanto 
�deve 
farsi 
riferimento 
non 
al 
momento 
di 
inizio 
della 
costruzione 
bens� 
a 
quello 
nel 
quale 
questa 
sia 
venuta 
ad 
esistenza, 
merc� 
la 
realizzazione 
di 
elementi 
strutturali 
ed 
essenziali, 
idonei 
a 
rivelare 
anche 
al 
titolare 
del 
fondo servente 
l'esistenza di 
uno stato di 
fatto coincidente 
con l'esercizio di 
un diritto reale di servit�� 
(Cass. sez. II n. 11052/2016). 


Secondo la 
Cassazione, in definitiva, non vi 
� 
ragione 
per escludere, nel-
l'ambito del 
rapporto privatistico, l'usucapione 
da 
parte 
del 
confinante 
del 
diritto 
di 
mantenere 
il 
proprio immobile 
a 
distanza 
inferiore 
a 
quella 
legale. La 
conseguenza 
� 
che 
qualora 
il 
mancato 
rispetto 
delle 
distanze 
minime 
non 
venga 
fatto valere 
dal 
proprietario del 
fondo finitimo entro il 
termine 
di 
venti 
anni, si 
realizzer� 
l�usucapione 
e 
il 
vicino non potr� 
pi� avanzare 
alcuna 
richiesta 
di 
demolizione 
della 
costruzione 
abusiva, 
n� 
di 
risarcimento 
del 
danno, 
entrambe 
sanzioni 
normalmente 
previste 
dalla 
legge 
in ragione 
dell�abusivit� 
della costruzione (rectius: l�eventuale richiesta avanzata verrebbe rigettata). 


Si 
considera, 
quindi, 
superata 
la 
diversa 
(minoritaria) 
impostazione 
secondo 
cui 
sarebbe 
inammissibile 
l'acquisto 
per 
usucapione 
a 
favore 
del 
co


(60) Conformi: 
Corte 
di 
cassazione 
sez. II n. 14916/2015; 
Cass. sez. II n. 3979/2013. In pi�, la 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
ritenuto che 
l'usucapione 
del 
diritto a 
mantenere 
l'immobile 
a 
distanza 
inferiore 
a 
quella 
legale 
non contrasta 
con il 
divieto di 
derogare 
alle 
distanze 
previste 
dai 
regolamenti 
comunali 
di edilizia e dai piani regolatori (Cass. sez. II n. 4240/2010). 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


struttore 
del 
diritto reale 
di 
servit� a 
mantenere 
la 
costruzione 
a 
distanza 
inferiore 
rispetto a 
quella 
prescritta 
inderogabilmente 
dagli 
strumenti 
urbanistici 
locali 
(orientamento mostrato, ad esempio, dalla 
Cass. sez. II n. 20769/2007). 


Dalle 
suddette 
pronunce 
pu� ricavarsi, pertanto, che 
la 
Corte 
non considera 
ostativa 
all�usucapione 
la 
mancanza 
del 
provvedimento abilitativo della 
costruzione, sicch� 
� 
possibile 
che 
il 
proprietario di 
un immobile 
abusivo acquisti, 
tramite 
usucapione, un diritto reale 
(ad esempio, il 
diritto di 
servit� di 
veduta). Tuttavia, � 
necessario, in ogni 
caso, il 
rispetto dei 
principi 
generali 
dettati 
dall�ordinamento in materia 
di 
usucapione. Infatti, � 
opportuno ricordare 
che, ai 
fini 
dell�acquisto per usucapione, non pu� mai 
prescindersi 
dal-
l�onere 
della 
prova: 
� 
essenziale, 
cio�, 
che 
il 
proprietario 
che 
intenda 
usucapire 
dimostri 
sempre 
il 
decorso dei 
20 anni 
di 
continuo possesso del 
bene 
che 
intende 
usucapire. 


In 
secondo 
luogo, 
per 
quanto 
concerne 
specificamente 
l�acquisto 
per 
usucapione 
di 
una 
servit� 
di 
veduta, 
� 
essenziale 
che 
la 
luce 
risulti 
regolare 
ai 
sensi 
dell�art. 901 c.c. (61). Infatti, �il 
possesso di 
luci 
irregolari, sprovvisto 
di 
titolo e 
fondato sulla mera tolleranza del 
vicino, non pu� condurre 
all'acquisto 
per usucapione della relativa servit�� 
(Cass. S.U. n. 10285/1996). 

La 
ratio 
di 
tale 
orientamento si 
rinviene 
nell�art. 1061 c.c., che 
prevede 
che 
l�acquisto 
per 
usucapione 
possa 
aversi 
soltanto 
per 
le 
servit� 
apparenti, 
per 
le 
quali 
esistano 
opere 
permanenti 
e 
visibili 
che 
consentano 
il 
loro 
esercizio 
(62). L'importanza 
assunta 
dal 
requisito dell'apparenza 
sta 
nella 
necessit� 
di 
escludere 
che 
possano diventare 
servit� le 
facolt� 
esercitate 
clandestinamente 


o per mera tolleranza. 
Inoltre, se 
colui 
che 
ha 
costruito per primo ha 
acquistato per usucapione 
il 
diritto ad avere 
vedute 
verso il 
fondo vicino, il 
proprietario di 
quest�ultimo 
sar� 
tenuto ad osservare 
le 
distanze 
previste 
dall�art. 907 c.c., in base 
al 
principio 
di 
c.d. prevenzione, ricavato dalla 
disciplina 
relativa 
alle 
distanze 
legali 
(Cass. S.U. n. 11489/2002; Cass. n. 3859/88; Cass. n. 11956/2009). 


16. Considerazioni conclusive. 
In definitiva, si 
ravvisano due 
approcci 
antitetici 
da 
parte 
della 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
rispetto all�esistenza 
di 
diritti 
vantati 
dal 
proprietario del


(61) La 
Cass. sez. II n. 16583/2016 ha 
stabilito che 
sono luci 
le 
aperture 
che 
di 
fatto, e 
qualsiasi 
motivo, 
non 
consentono 
l�inspectio 
in 
alienum, 
n� 
tanto 
meno 
una 
comoda 
prospectio, 
quand�anche 
non 
siano state 
rispettate 
le 
prescrizioni 
dettate 
per luci 
dall�art. 901 cc. (luci 
regolari), con la 
conseguenza 
che 
il 
vicino 
pu� 
sempre 
esigere 
la 
loro 
regolarizzazione, 
ovvero 
occluderle 
se 
concorrono 
le 
condizioni 
all�uopo previste e disciplinate dall�ordinamento. 
(62) 
Il 
requisito 
dell'apparenza 
della 
servit�, 
necessario 
ai 
fini 
del 
relativo 
acquisto 
per 
usucapione 
ex 
art. 1061 c.c., si 
configura 
come 
presenza 
di 
opere 
visibili 
e 
permanenti 
obiettivamente 
destinate 
al 
suo 
esercizio 
che 
rivelino 
in 
modo 
non 
equivoco 
l'esistenza 
del 
peso 
gravante 
sul 
fondo 
servente, 
in 
modo da 
rendere 
manifesto che 
non si 
tratta 
di 
attivit� 
compiuta 
in via 
precaria, bens� 
di 
preciso onere 
a carattere stabile (Cass. sez. II n. 25355/2017). 

DoTTRInA 
311 


l�immobile 
abusivo: 
da 
una 
parte, si 
nega 
ogni 
forma 
di 
tutela 
risarcitoria 
per 
eventuali 
danni 
subiti 
dall�immobile, stante 
l�incommerciabilit� 
dello stesso; 
dall�altra, si 
tollera 
che 
il 
proprietario della 
costruzione 
illegittima 
possa 
acquisire 
per usucapione la titolarit� di un diritto reale. 


Ci 
si 
pu� 
chiedere, 
pertanto, 
la 
ragione 
della 
differenza 
dei 
suddetti 
orientamenti 
giurisprudenziali nei confronti della medesima fattispecie illecita. 

ebbene, la 
causa 
di 
una 
tale 
diversit� 
dovr� 
essere 
ricercata 
nei 
principi 
generali del diritto. 


Va 
considerato, infatti, che 
la 
Cassazione 
giunge 
al 
riconoscimento della 
possibilit� 
di 
usucapire 
perch� 
considera 
le 
violazioni 
delle 
norme 
amministrative, 
finalizzate 
all'ottenimento dei 
provvedimenti 
necessari 
per costruire, 
in modo differente 
rispetto all�inosservanza 
delle 
disposizioni 
che 
riguardano 
i 
rapporti 
tra 
privati. 
e 
tale 
differente 
valutazione 
� 
dettata 
dal 
fatto 
che 
diversi 
sono gli 
interessi 
coinvolti 
in ciascun rapporto giuridico, poich� 
il 
primo � 
un 
rapporto tra 
il 
privato e 
la 
Autorit� 
Pubblica, mentre 
il 
secondo � 
un rapporto 
tra soggetti privati. 


La 
Cassazione, 
quindi, 
giustifica 
l�usucapibilit� 
dei 
diritti 
reali 
(ad 
esempio 
del 
diritto di 
veduta 
ovvero di 
mantenere 
la 
propria 
abitazione 
ad una 
distanza 
inferiore 
a 
quella 
prevista 
dalla 
legge) 
da 
parte 
del 
titolare 
dell�immobile 
abusivo in virt� del 
fatto che 
il 
proprietario del 
fondo vicino � 
rimasto 
inerte 
per 
l�intero 
decorso 
del 
tempo 
utile 
per 
giungere 
all�usucapione 
(ben venti anni). 


ebbene, � 
lapalissiano che 
tale 
disinteresse 
dimostra 
che 
il 
vicino non ha 
patito 
alcun 
danno 
n� 
fastidio 
dall�immobile 
adiacente, 
seppur 
irregolarmente 
edificato (63). Si 
� 
reputato, pertanto, pretestuoso e 
ingiustificato negare 
al 
titolare 
dell�abitazione 
irregolare 
la 
possibilit� 
di 
usucapire, posto che 
tale 
circostanza 
non 
lede 
la 
sfera 
giuridica 
del 
vicino, 
essendosi 
questi 
mostrato 
acquiescente, 
nel 
corso 
di 
un 
lungo 
arco 
temporale, 
al 
possesso 
ovvero 
all�utilizzo 
del bene oggetto dell�usucapione. 


Infatti, 
in 
assenza 
di 
un 
interesse 
contrario 
vantato 
dal 
proprietario 
del 
fondo finitimo (unico soggetto al 
quale 
potrebbe 
nuocere 
l�usucapione), non 
cՏ 
ragione 
per 
negare 
siffatto 
diritto 
al 
titolare 
dell�immobile, 
nonostante 
questo 
sia 
abusivo. Peraltro, anche 
per ragioni 
di 
certezza 
del 
diritto, non si 
po


(63) 
La 
giurisprudenza 
tende 
a 
distinguere 
il 
disinteresse 
(o 
indifferenza) 
dalla 
tolleranza 
(nel 
senso di 
condiscendenza 
ovvero disponibilit�) nei 
confronti 
di 
chi 
possiede 
un bene 
ad usucapionem. 
La 
prima, 
infatti, 
non 
osterebbe 
all�usucapibilit�, 
concretizzandosi 
in 
una 
vera 
e 
propria 
inerzia 
derivante 
dalla 
mancanza 
di 
un 
interesse 
contrario 
all�acquisto 
della 
propriet� 
del 
bene 
da 
parte 
di 
terzi; 
la 
seconda, 
invece, 
� 
l�atteggiamento 
mostrato 
da 
chi 
sopporta 
per 
diverse 
cause 
(ad 
esempio, 
per 
ragioni 
di 
amicizia 
o 
di 
parentela) 
un 
possesso 
di 
un 
bene, 
impedendo 
cos� 
la 
decorrenza 
del 
termine 
utile 
per 
la 
maturazione 
dell�usucapione 
(su 
tale 
distinzione, 
cfr. 
Cass. 
sez. 
II 
n. 
26061/2016, 
la 
quale 
ha 
riconosciuto 
la 
possibilit� 
di 
un singolo condomino di 
usucapire 
una 
parte 
comune 
dell�edificio in virt�, tra 
le 
altre 
cose, dell�indifferenza 
manifestata dagli altri condomini all�uso esclusivo della parte comune da parte del primo. 

RASSeGnA 
AVVoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 2/2018 


trebbe 
ammettere 
che 
il 
vicino 
possa 
sollevare 
sine 
die 
un�eventuale 
contestazione 
avverso 
l�uso 
di 
determinati 
beni 
da 
parte 
del 
proprietario 
dell�immobile 
abusivo, 
avendo 
questi 
il 
preciso 
onere 
di 
opporsi 
a 
tale 
utilizzo 
entro 
il 
termine 
utile per l�usucapione fissato dalla legge. 


Diversamente, 
invece, 
come 
sopra 
esposto 
(v. 
par. 
13), 
il 
vicino 
pu� 
chiedere 
in 
ogni 
momento 
l�ordine 
di 
demolizione, 
anche 
nei 
confronti 
degli 
eredi 
del 
proprietario ovvero dei 
successivi 
acquirenti 
dell�immobile, poich� 
la 
distruzione 
della 
res 
ordinata 
dalla 
P.A. 
� 
una 
sanzione 
ripristinatoria, 
volta 
a 
tutelare 
non un diritto del 
singolo, bens� 
un diritto collettivo: 
ad esempio il 
rispetto 
alle 
normative 
antisismiche, 
di 
sicurezza, 
di 
antincendio, 
le 
regole 
igienico-
sanitarie, etc. 


A 
ci� 
si 
aggiunga 
che 
il 
nostro 
legislatore 
da 
sempre 
ha 
la 
tendenza 
di 
proteggere 
le 
situazioni 
basate 
sul 
mero piano di 
fatto, garantendo persino al 
ladro, possessore 
in mala 
fede, la 
tutela 
possessoria 
della 
res 
che 
ha 
sottratto. 
Il 
ladro, infatti, � 
legittimato ad esercitare 
l�azione 
di 
reintegrazione 
o spoglio 
(art. 1168 c.c.) nei 
confronti 
del 
legittimo proprietario del 
bene, al 
fine 
di 
recuperare 
il 
possesso 
perduto 
di 
quest�ultimo. 
Inoltre, 
il 
possessore 
in 
mala 
fede 
ha 
diritto al 
rimborso delle 
spese 
fatte 
per le 
riparazioni 
straordinarie 
e, se 
� 
tenuto alla 
restituzione 
dei 
frutti, gli 
spetta 
anche 
il 
rimborso delle 
spese 
sostenute 
per le 
riparazioni 
ordinarie, limitatamente 
al 
tempo per il 
quale 
� 
dovuta 
la restituzione (art. 1150, co. 4, c.c.). 


� 
palese, pertanto, l�intenzione 
del 
nostro legislatore 
di 
adeguare, quanto 
pi� possibile, le 
situazioni 
di 
diritto, e 
la 
relativa 
tutela, alla 
fattispecie 
concreta, 
cio� 
alla 
situazione 
di 
fatto. Di 
conseguenza, sulla 
scorta 
della 
notoriet� 
del 
mero fatto del 
possesso, il 
Giudice 
� 
obbligato a 
garantire 
la 
tutela 
al 
possessore, 
tantՏ 
vero che 
� 
tenuto a 
ordinare 
la 
reintegrazione 
nel 
possesso immediatamente, 
�senza dilazione� 
(art. 1168, ult. co., c.c.). 


Si 
pu� 
concludere, 
allora, 
che 
la 
giurisprudenza 
concede 
al 
titolare 
del 
bene 
immobile 
la 
possibilit� 
di 
usucapire 
un diritto reale 
poich�, in tali 
fattispecie, 
si 
� 
in presenza 
di 
un rapporto interprivato, dove 
una 
parte 
ha 
acconsentito 
tacitamente, 
per 
un 
periodo 
di 
tempo 
determinato 
dalla 
legge, 
che 
l�altra 
esercitasse, seppur illecitamente, un potere di fatto. 


Del 
tutto differente, invece, � 
la 
fattispecie 
di 
chi 
viola 
le 
norme 
pubblicistiche 
in 
materia 
di 
edilizia 
ed 
urbanistica, 
costruendo 
un�opera 
in 
mancanza 
di 
titolo 
abilitativo, 
e 
poi 
chieda 
un 
risarcimento 
del 
danno 
patrimoniale 
patito 
dalla 
costruzione 
a 
causa, 
ad 
esempio, 
di 
un�attivit� 
svolta 
da 
terzi. 
In 
tal 
caso, 
il 
rapporto 
giuridico 
riguarda 
esclusivamente 
il 
privato 
(titolare 
dell�abitazione 
irregolare) 
e 
la 
Pubblica 
Autorit� 
chiamata 
al 
controllo 
del 
territorio 
ed 
alla 
prevenzione di eventuali irregolarit� e abusi edilizi. 

Si 
pensi 
ad un privato che 
costruisca 
un�abitazione 
all�interno di 
una 
riserva 
naturale 
(dove, 
per 
legge, 
� 
vietato 
edificare): 
in 
tal 
caso, 
la 
sua 
condotta 
illecita 
pregiudicherebbe 
interessi, 
non 
di 
un 
singolo 
privato, 
ma 
dell�intera 



DoTTRInA 
313 


collettivit�, garantiti 
dalla 
nostra 
Carta 
Costituzionale 
(in primis 
il 
diritto alla 
salute e alla salubrit� dell�ambiente). 

� 
condivisibile, 
allora 
che 
tali 
fenomeni 
siano 
sanzionati 
civilmente, 
tanto 
dal 
legislatore 
mediante 
il 
divieto di 
commerciabilit� 
dell�immobile, quanto 
dalla 
giurisprudenza 
che, coerentemente 
alla 
normativa 
in materia, proibisce 
la 
possibilit� 
di 
lucrare 
per 
mezzo 
dell�edificazione 
abusiva, 
reputando 
questa 
totalmente priva di valore patrimoniale e, pertanto, insuscettibile di ristoro. 

Concludendo, 
� 
auspicabile 
che, 
in 
futuro, 
il 
legislatore 
intervenga 
per 
dettare 
una 
disciplina 
compiuta, pi� armoniosa, sull�abusivismo edilizio, facendo 
proprie 
le 
soluzioni 
fornite 
dalla 
prevalente 
giurisprudenza 
in 
relazione 
alle 
fattispecie 
esaminate. Un compito arduo, data 
la 
vastit� 
e 
la 
trasversalit� 
del 
fenomeno 
in 
questione, 
ma 
necessario 
allo 
scopo 
di 
garantire 
maggior 
certezza 
sulla 
posizione 
giuridica 
del 
proprietario dell�immobile 
irregolarmente 
costruito. 


Finito di stampare nel mese di ottobre 2018 
Stabilimenti 
Tipografici Carlo Colombo S.p.A. 
Vicolo della Guardiola n. 22 - 00186 Roma