ANNO LXIX - N. 3 
LUGLIO - SETTEMBRE 2017 


RASSEGNA 
AVVOCATURA 
DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 



COMITATO 
SCIENTIfICO: 
Presidente: Michele 
Dipace. Componenti: Franco Coppi 
- Giuseppe 
Guarino Natalino 
Irti - Eugenio Picozza - Franco Gaetano Scoca. 


DIRETTORE 
RESPONSABILE: 
Giuseppe 
Fiengo 
-CONDIRETTORI: 
Maurizio 
Borgo, 
Danilo 
Del 
Gaizo 
e 
Stefano Varone. 


COMITATO 
DI 
REDAZIONE: 
Giacomo Aiello -Lorenzo 
D�Ascia 
-Gianni 
De 
Bellis 
-Francesco 
De 
Luca 
-
Wally 
Ferrante 
-Sergio 
Fiorentino 
-Paolo 
Gentili 
-Maria 
Vittoria 
Lumetti 
-Francesco 
Meloncelli 
Marina 
Russo. 


CORRISPONDENTI 
DELLE 
AVVOCATURE 
DISTRETTUALI: 
Andrea 
Michele 
Caridi 
-Stefano 
Maria 
Cerillo 
Pierfrancesco 
La 
Spina 
-Marco 
Meloni 
-Maria 
Assunta 
Mercati 
-Alfonso 
Mezzotero 
-Riccardo 
Montagnoli 
-Domenico 
Mutino 
-Nicola 
Parri 
-Adele 
Quattrone 
-Pietro 
Vitullo. 


HANNO 
COLLABORATO 
INOLTRE 
AL 
PRESENTE 
fASCICOLO: 
Federico 
Basilica, 
Elisabetta 
Chiarelli, 
Gabriella 
D�Avanzo, 
Guido 
Denicol�, 
Marco 
Esposito, 
Giuliano 
Gambardella, 
Pietro 
Garofoli, 
Michele 
Gerardo, 
Fernando 
Musio, 
Adolfo 
Mutarelli, 
Paola 
Palmieri, 
Gabriele 
Pepe, 
Valentina 
Pincini, 
Diana 
Ranucci, 
Mario 
Antonio 
Scino, 
Daniele 
Sisca, 
Marco 
Stigliano 
Messuti, 
Nicola 
Usai. 


Email 
giuseppe.fiengo@avvocaturastato.it 
maurizio.borgo@avvocaturastato.it 
danilodelgaizo@avvocaturastato.it 
stefanovarone@avvocaturastato.it 


ABBONAMENTO 
ANNUO 
..............................................................................� 40,00 
UN 
NUMERO 
.............................................................................................. � 12,00 


Per 
abbonamenti 
ed 
acquisti 
inviare 
copia 
della 
quietanza 
di 
versamento 
di 
bonifico 
bancario 
o 
postale 
a 
favore 
della 
Tesoreria 
dello 
Stato 
specificando 
codice 
IBAN: 
IT 
42Q 
01000 
03245 
348 
0 
10 
2368 
05, 
causale 
di 
versamento, 
indirizzo 
ove 
effettuare 
la 
spedizione, 
codice 
fiscale 
del 
versante. 


I 
destinatari 
della 
rivista 
sono 
pregati 
di 
comunicare 
eventuali 
variazioni 
di 
indirizzo 


AVVOCATURA 
GENERALE 
DELLO 
STATO 
RASSEGNA 
- Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma 
E-mail: rassegna@avvocaturastato.it - Sito www.avvocaturastato.it 


Stampato in Italia - Printed in Italy 


Autorizzazione 
Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 



indice 
-sommario 


TEMI 
ISTITUZIONALI 


Adolfo 
Mutarelli, 
L�Avvocatura 
dello 
Stato 
e 
il 
patrocinio 
dell�Ispettorato 
Nazionale del Lavoro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Precisazioni 
della Corte 
Costituzionale 
sull�esercizio delle 
funzioni 
dei 
procuratori 
dello 
Stato 
innanzi 
alle 
magistrature 
superiori 
(C. 
Cost., 
sent. 
29 novembre 2017 n. 245) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTENZIOSO 
COMUNITARIO 
ED 
INTERNAZIONALE 


Valentina Pincini, L�onere probatorio nell�ambito dei vaccini: commento 
alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-621/15 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Pietro 
Garofoli, 
Trasporto 
aereo 
e 
tutela 
del 
passeggero: 
sul 
quantum 
della 
compensazione 
pecuniaria 
in 
caso 
di 
ritardo 
prolungato 
di 
un 
volo 
con 
coincidenza 
(C. 
giustizia 
UE, 
Sez. 
VIII, 
sent. 
7 
settembre 
2017, 
C-559/16) 


CONTENZIOSO 
NAZIONALE 


Le Sezioni Unite sull�esatta interpretazione dell�art. 342 cod. proc. civ.: 
forma dell�appello (Cass. civ., Sez. Un., sent. 16 novembre n. 27199) 
. . 

Elisabetta Chiarelli, 
La tutela dell�integrit� del contraddittorio e della libert� 
personale nel procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione 
(Cass. pen., Sez. V, sent. 5 settembre 2016 n. 36857) 
. . . . . . . . 

Elisabetta 
Chiarelli, 
I 
limiti 
della 
legittima 
difesa 
nei 
luoghi 
di 
privata 
dimora 
ovvero 
destinati 
all�esercizio 
dell�attivit� 
commerciale, 
professionale 


o 
imprenditoriale 
(Cass. 
pen., 
Sez. 
V, 
sent. 
25 
settembre 
2017 
n. 
44011) 
Daniele Sisca, Approvazione illegittima dei tributi comunali. Le novit� a 
seguito di una recente decisione del Consiglio di Stato 
(Cons. St., Sez. V, 
sent. 29 agosto 2017 n. 4104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I PARERI 
DEL 
COMITATO 
CONSULTIVO 


Mario Antonio Scino, Depositerie giudiziarie: procedure per la alienzazione 
-rottamazione dei veicoli oggetto di sequestro 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Mario Antonio Scino, 
Sull�utilizzo della negoziazione assistita nel contenzioso 
sulle depositerie giudiziarie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paola Palmieri, Modalit� procedurali per l�operazione di fusione di societ� 
concessionarie autostradali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Giacomo Aiello, 
La revoca del finanziamento ad imprese beneficiarie di 
agevolazioni 
ex 
l. 
n. 
46/1982: 
sul 
calcolo 
degli 
interessi 
di 
mora 
sugli 
importi 
da restituire 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

federico 
Basilica, 
Il 
regime 
di 
incompatibilit� 
dei 
professori 
a 
tempo 
pieno e a tempo definito 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pag. 
1 
�� 
12 
�� 
15 
�� 
44 
�� 
55 
�� 
65 
�� 
73 
�� 
83 
�� 
89 
�� 
107 
�� 
112 
�� 
119 
�� 
126 



fernando 
Musio, 
Fondo 
di 
garanzia 
per 
le 
piccole 
e 
medie 
imprese 
ex 
lege 
662/96: quesiti 
in ordine 
alla escussione 
della controgaranzia concessa 
dal Fondo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 
130 
Gabriella 
D�Avanzo, 
Crediti 
erariali 
e 
riscossione 
coattiva 
in 
caso 
di 
somme percepite e non dovute da dipendenti p.a. a titolo di retribuzione 
�� 
136 
Marco Stigliano Messuti, 
Stazioni 
appaltanti 
e 
centrali 
di 
committenza, 
compensi 
ai 
funzionari 
in qualit� di 
componenti 
delle 
commissioni 
giudicatrici 
alla luce del D.lgs 50/2016 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
140 
Diana 
Ranucci, Fondazione 
a carattere 
pubblico, requisiti 
necessari, disciplina 
applicabile ai rapporti di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
147 
LEGISLAZIONE 
ED 
ATTUALIT� 
Michele 
Gerardo, 
Responsabilit� 
degli 
enti 
e 
degli 
esercenti 
le 
professioni 
per 
l�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
alla luce 
della legge 
8 marzo 
2017 n. 24 (cd. �Legge Gelli�) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� 
157 
Giuliano Gambardella, Le Independent 
Agencies in Europa 
. . . . . . . . . . �� 
178 
CONTRIBUTI 
DI 
DOTTRINA 
Gabriele Pepe, Giudicato amministrativo e sopravvenienze 
. . . . . . . . . . �� 
231 
Daniele Sisca, La successione 
dei rapporti facenti capo al �cessato� ufficio 
del 
Commissario 
delegato 
per 
l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio 
della Regione Calabria: una questione ancora aperta 
. . . . . . . . . . . . . . �� 
266 
Nicola 
Usai, La partecipazione 
del 
contribuente 
al 
procedimento tributario: 
l�auspicabile 
ripensamento della dicotomia tra tributi 
�armonizzati� 
e tributi �non armonizzati� al vaglio delle Corti 
. . . . . . . . . . . . . . �� 
279 
RECENSIONI 
Marco Esposito (a 
cura 
di), Il 
nuovo sistema ispettivo e 
il 
contrasto al 
lavoro 
irregolare dopo il Jobs 
Act, G. Giappichelli Editore, 2017 
. . . . . . . �� 
291 



TEMIISTITUZIONALI
L�Avvocatura dello Stato e il patrocinio 
dell�Ispettorato Nazionale del Lavoro 


Adolfo Mutarelli* 


SommArIo: 1. Il patrocinio dell�Avvocatura dello Stato - 2. La disciplina processuale 


3. 
La rappresentanza in giudizio dell�Ispettorato - 4. Le spese di lite. 
1. 
Il Patrocinio dell�Avvocatura dello Stato. 
Il 
primo 
comma 
dell�art. 
9, 
d.lgs. 
14 
settembre 
2015, 
n. 
149 
(rubricato 
�rappresentanza 
in 
giudizio�) 
sancisce 
in 
favore 
della 
neonata 
Agenzia 
unica 
per 
le 
ispezioni 
del 
lavoro, 
denominata 
Ispettorato 
Nazionale 
del 
Lavoro 
(art. 
1, 
punto 
1, 
d.lgs. 
149/2015) 
la 
conferma 
del 
patrocinio 
istituzionale 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
o, 
pi� 
tecnicamente 
come 
si 
esprime 
l�art. 
1, 
punto 
4 
dello 
Statuto 
dell�Ispettorato 
Nazionale 
del 
Lavoro, 
approvato 
con 
d.p.r. 
26 
maggio 
2016, 
n. 
109, 
la 
diretta 
applicazione 
dell�art. 
1 
del 
t.U. 
delle 
leggi 
e 
delle 
norme 
giuridiche 
sulla 
rappresentanza 
e 
difesa 
in 
giudizio 
dello 
Stato 
e 
sull�ordinamento 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
di 
cui 
al 
r.d. 
30 
ottobre 
1933, 
n. 
1611. 


L�espresso 
rinvio 
all�art. 
1 
r.d. 
1611/1933 
determina 
l�affidamento 
all�Avvocatura 
dello 
Stato 
dello 
jus 
postulandi 
dell�Ispettorato 
Nazionale 
del 
Lavoro 
negli stessi termini e perimetro garantito alle Amministrazioni dello Stato e, 
quindi, 
con 
la 
conseguente 
applicabilit� 
del 
particolare 
regime 
processuale 
ivi 
previsto (1). Mentre il patrocinio e l�assistenza dell�Avvocatura per le Ammi


(*) Gi� Avvocato dello Stato. 


Il presente lavoro costituisce la rielaborazione del saggio pubblicato nell�opera 
�Il nuovo sistema ispettivo 
e 
il 
contrasto 
al 
lavoro 
irregolare 
dopo 
il 
Jobs 
Act�, 
a 
cura 
di 
MArco 
ESpoSIto, 
Giappichelli, 
torino, 
2017 - Volume presentato in Sala Vanvitelli, Avvocatura Generale dello Stato, l�11 ottobre 2017. 


(1) 
In ordine ai giudizi e alle autorit� dinanzi a cui si esplica lo jus postulandi 
dell�Avvocatura 
dello Stato ed alla problematica relativa al rapporto tra personalit� giuridica autonoma e inserimento di 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


nistrazioni 
dello 
Stato 
(ex 
art. 
1 
cit.) 
comporta, 
l�applicabilit�, 
tra 
l�altro, 
della 
disciplina 
del 
foro erariale 
(art. 25 c.p.c.) e 
l�obbligo di 
notificazione 
presso 
l�Avvocatura 
dello Stato (art. 144 c.p.c. e 
art. 11 r.d. 1611/1933) (2) non cos� 
per gli 
enti 
pubblici 
anche 
ove 
autorizzati 
(ai 
sensi 
dell�art. 43 r.d. 1611/1933, 
come 
integrato 
dall�art. 
11 
l. 
3 
aprile 
1979, 
n. 
103) 
ad 
avvalersi 
in 
via 
organica 
ed esclusiva del patrocinio dell�Avvocatura dello Stato (3). 

tuttavia 
� 
bene 
subito evidenziare 
che, mentre 
le 
illustrate 
conseguenze 
processuali 
derivanti 
dall�affidamento 
del 
patrocinio 
istituzionale 
dell�ente 
all�Avvocatura 
dello Stato riguardano tout-court 
l�intera 
attivit� 
contenziosa 
in cui 
pu� essere 
coinvolta 
la 
nuova 
Agenzia, una 
diversa 
e 
pi� articolata 
soluzione, 
pur 
nel 
rispetto 
dell�accordato 
patrocinio istituzionale 
ex 
art. 
1 
r.d. 
cit., pu� e 
deve 
comporsi 
rispetto ai 
giudizi 
di 
cui 
al 
secondo comma, come 
del 
resto sembra 
voler suggerisce 
il 
�Fatto salvo quanto previsto dal 
secondo 
comma� 
con cui si apre la disposizione in esame. 

Fermo 
restando 
l�opzione 
legislativa 
per 
il 
patrocinio 
istituzionale, 
a 
questa, 
peraltro criptica, formula 
sembra 
doversi 
riconoscere 
la 
significativa 
funzione 
di 
assicurare 
che 
i 
giudizi 
enucleabili 
alla 
luce 
del 
secondo 
comma 
continuano 
ad 
essere 
processualmente 
disciplinati 
dalle 
norme 
in 
vigore. 
In 
mancanza 
di 
una 
tale 
�salvezza�, anche 
ai 
predetti 
giudizi 
si 
sarebbe 
dovuto 
infatti 
applicare 
in toto 
la 
disciplina 
del 
patrocinio istituzionale 
dell�Avvocatura 
(art. 1, r.d. 1611/1933) con tutte 
le 
conseguenti 
ricadute 
di 
ordine 
processuale 
ellitticamente 
sopra 
delineate 
(con il 
superamento pertanto 
in parte 
qua 
di 
ogni 
diversa 
disciplina 
in contrasto con il 
patrocinio istituzionale 
ex 
art. 1 
cit.). 


2. La Disciplina processuale. 
Il 
secondo 
comma 
dell�art. 
9 
in 
commento 
prevede 
che 
l�Ispettorato 
�pu� 
farsi 
rappresentare 
e 
difendere, nel 
primo e 
nel 
secondo grado di 
giudizio, da 
propri 
funzionari 
nei 
giudizi 
di 
opposizione 
ad 
ordinanza 
ingiunzione, 
nei 
giudizi 
di 
opposizione 
a 
cartella 
esattoriale 
nelle 
materie 
di 
cui 
all�art. 
6, 
comma 


enti 
nell�apparato dello Stato si 
rinvia 
a 
A. BrUNI 
- G. pALAtIELLo, La difesa dello Stato, UtEt 
- Giuridica, 
Milano, 2011, passim 
e, particolarmente, pp. 45 e 117. 


(2) La 
corte 
costituzionale 
con sentenza 
n. 97 del 
26 giugno 1967, ha 
dichiarato l'illegittimit� 
costituzionale 
del 
terzo 
comma 
dell'art. 
11 
r.d. 
1611/1933, 
nei 
limiti 
in 
cui 
esclude 
la 
sanatoria 
della 
nullit� 
della notificazione. 
(3) per tali 
categorie 
di 
Enti 
la 
giurisprudenza 
ritiene 
non sia 
applicabile 
il 
regime 
di 
favore 
previsto 
per le 
Amministrazioni 
dello Stato mancando nell�art. 43, r.d. 1611/1933 il 
richiamo alle 
norme 
che 
disciplinano il 
foro erariale 
e 
la 
domiciliazione 
ex 
lege 
presso l�Avvocatura 
dello Stato ai 
fini 
della 
notificazione 
degli 
atti 
(cass. S.U. 4 novembre 
1966, 9523; 
cass., 5 marzo 1980, 2967 e 
trib. Napoli, 
12 gennaio 1967, in Foro it., 1967, I, c. 1970). cos� 
pure 
per le 
regioni 
che 
ricorrano al 
c.d. patrocinio 
facoltativo disciplinato dall�art. 107, D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (in ordine 
ai 
rapporti 
tra 
le 
modalit� 
di 
patrocinio sistematico o facoltativo in favore 
delle 
regioni, sia 
consentito il 
rinvio a 
A. MUtArELLI, 
Patrocinio 
�facoltativo� 
delle 
regioni 
a 
statuto 
ordinario 
da 
parte 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
e 
mandato 
ad litem, in Giur. it., 1998, I, p. 667). 



tEMI 
IStItUzIoNALI 


4, lett. a), del 
d.lgs. 1� 
settembre 
2011, n. 150, nonch� 
negli 
altri 
casi 
in cui 
la 
legislazione 
vigente 
consente 
alle 
amministrazioni 
pubbliche 
di 
stare 
in giudizio 
avvalendosi dei propri dipendenti�. 

In relazione 
alle 
conclusioni 
raggiunte 
nel 
precedente 
paragrafo (e 
al 
di 
l� 
dell�immediato 
rilievo 
che 
il 
comma 
disciplina 
la 
c.d. 
difesa 
diretta 
da 
parte 
dell�Amministrazione) 
(4) 
deve 
pertanto 
osservarsi 
che 
ai 
predetti 
giudizi 
dovr� 
applicarsi 
il 
regime 
processuale 
cos� 
come 
attualmente 
disciplinato 
e 
�vivente�. 


pu� fondatamente 
ritenersi 
quindi 
che, mentre 
per i 
giudizi 
non riconducibili 
nell�alveo 
del 
secondo 
comma 
si 
applicher� 
in 
toto 
il 
regime 
processuale 
derivante 
dall�affidamento della 
rappresentanza 
e 
difesa 
all�Avvocatura 
dello 
Stato, 
per 
i 
giudizi 
riconducibili 
in 
tale 
comma 
il 
regime 
processuale 
dovr� 
essere 
di 
volta 
in volta 
coniugato e 
declinato con la 
specificit� 
della 
disciplina 
processuale 
ad 
essi 
(gi�) 
riservata 
dall�ordinamento. 
Una 
volta 
in 
tal 
modo 
determinato 
il 
perimetro 
processuale 
applicabile 
al 
giudizio, 
la 
difesa 
diretta 
dell�Amministrazione 
andr� 
garantita 
nel 
rispetto 
delle 
previsioni 
del 
2� 
comma dell�articolo in esame. 

partendo 
dalle 
illustrate 
premesse 
e 
con 
specifico 
e 
circoscritto 
riferimento 
alla 
vasta 
area 
dei 
giudizi 
di 
opposizione 
ad ordinanza-ingiunzione 
(1� 
comma 
dell�art. 
22, 
l. 
24 
novembre 
1981, 
n. 
689) 
(5), 
gli 
stessi 
continueranno, 
pertanto, ad essere 
disciplinati 
dal 
rito lavoro �ove 
non diversamente 
stabilito 
dalle disposizioni� 
dell�art. 6 d.lgs., 1 settembre 2011, n. 150 (6). 

Ne 
consegue 
che, anche 
in deroga 
all�art. 11 r.d. 1611/1933 che 
impone 
la 
notificazione 
degli 
atti 
presso l�Avvocatura 
dello Stato (7), il 
ricorso in opposizione 
e 
il 
pedissequo decreto di 
fissazione 
di 
udienza 
devono essere 
notificati 
all�Ispettorato, 
quale 
autorit� 
amministrativa 
che 
ha 
emesso 
il 
provvedimento opposto dotata 
di 
una 
peculiare 
autonomia 
funzionale 
all'irrogazione 
della 
sanzione; 
unica 
legittimata 
passiva 
che 
rimarr� 
anche 
l�unica 
attivamente 
legittimata 
ad 
impugnare 
(anche 
in 
sede 
di 
legittimit�) 
(8) 
la 
sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente (9). 

(4) Deve 
osservarsi 
che 
i 
primi 
commenti 
�a 
caldo� 
della 
disposizione 
non sembrano cogliere 
appieno 
il 
portato della 
previsione, che 
viene 
interpretata 
con esclusivo riferimento alla 
disciplina 
della 
rappresentanza 
e 
difesa 
in 
giudizio 
dell�Amministrazione 
a 
mezzo 
di 
propri 
funzionari: 
cfr. 
G. 
toScANo, 
Difesa delle 
pubbliche 
amministrazioni, in Processo del 
lavoro, (a 
cura 
di) c. roMEo, Giappichelli, torino, 
2016, p. 116. 
(5) Appare 
opportuno rammentare 
che 
l�art. 35 l. 689/1981 attribuisce 
espressamente 
agli 
enti 
di 
previdenza 
e 
assistenza 
- in alternativa 
all�impiego del 
procedimento monitorio - il 
potere 
di 
emettere 
ordinanza-ingiunzione. 
(6) con specifico riferimento al 
procedimento in esame 
dopo il 
d.lgs. 150/2011, v. A. SALEttI, 
La semplificazione dei riti, in riv. dir. proc., 2012, p. 727. 
(7) In tal 
senso la 
consolidata 
giurisprudenza 
v. cass., 16 luglio 2010, n. 16774; 
cass., ord., 25 
luglio 2006, n. 16950. 
(8) cass., 26 ottobre 1989, n. 4444. 
(9) 
Ex 
plurimis: 
cass., 
ord., 
7 
novembre 
2013, 
n. 
25080; 
cass., 
Sez. 
lav., 
11 
agosto 
2008, 
n. 
21511; 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


Ai 
fini 
della 
decorrenza 
del 
termine 
breve 
di 
impugnazione, 
la 
legittimazione 
processuale 
dell�autorit� 
che 
ha 
emesso 
l�atto 
e 
l�inapplicabilit� 
dell�art. 
11 
r.d. 
1611/1933 
in 
tema 
di 
notificazioni 
comportano 
che 
la 
notificazione 
della 
sentenza 
deve 
essere 
effettuata, 
in 
applicazione 
degli 
artt. 
292 
e 
285 
c.p.c. 
presso 
l�Ispettorato 
opposto 
(contumace 
o 
costituito 
a 
mezzo 
di 
proprio 
funzionario) 
(10) 
e 
non 
presso 
l�ufficio 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
(11). 
Anche 
la 
notifica 
dell�appello 
e 
del 
ricorso 
per 
cassazione 
dovranno 
pertanto 
avvenire 
presso 
l�Ispettorato 
in 
quanto 
la 
legge 
ha 
assegnato 
a 
tale 
autorit� 
la 
legittimazione 
processuale 
per 
l�intero 
arco 
del 
procedimento 
in 
deroga 
all�art. 
11 
r.d. 
1611/1933 
che 
impone 
la 
notificazione 
presso 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
(12). 


Viceversa 
nell�ipotesi 
in cui 
l�Ispettorato si 
costituisca 
a 
mezzo dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
sar� 
operante 
l�art. 
170 
c.p.c. 
(e 
non 
l�art. 
11, 
r.d. 
1611/1933) in virt� del 
quale 
tutte 
le 
notificazioni 
e 
comunicazioni 
nel 
corso 
del 
procedimento 
(ivi 
compresa 
la 
notificazione 
della 
sentenza 
ai 
fini 
della 
decorrenza 
del 
termine 
breve) devono essere 
effettuate 
presso il 
procuratore 
costituito 
(e 
quindi 
presso 
l�Ufficio 
dell�Avvocatura 
territorialmente 
competente 
per il giudizio) (13). 

La 
competenza 
territoriale 
del 
giudizio 
di 
opposizione 
a 
ordinanza 
ingiunzione 
(rientrante 
nella 
competenza 
per 
materia 
nelle 
ipotesi 
di 
cui 
all�art. 
6, 
comma 
4, 
d.lgs. 
150/2011), 
� 
determinata 
in 
base 
al 
luogo 
in 
cui 
la 
sanzione 
� 
stata 
applicata 
con 
esclusione 
della 
disciplina 
del 
foro 
erariale 
(art. 
6 
r.d. 
1611/1933 
e 
art. 
25 
c.p.c.) 
e 
cio� 
con 
mancata 
attrazione 
della 
controversia 
dinanzi 
al 
tribunale 
in 
cui 
ha 
sede 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
(14). 
Inoperativit� 


cass., Sez. lav., 21 aprile 
2005, n. 8316. tuttavia 
in dottrina 
(p. pAVoNE, Lo Stato in giudizio, Editoriale 
Scientifica, 
Napoli, 
1995, 
p. 
148) 
non 
si 
� 
mancato 
di 
osservare 
che 
l�allora 
vigente 
articolo 
22 
l. 
689/1981 (e 
tuttora 
l�art. 6 d.lgs. 150/2011) non prevedono espressa 
deroga 
dell�art. 11 r.d. 1611/1933 
in tema 
di 
notificazione 
presso l�Avvocatura 
dello Stato. Non pu� infatti 
al 
riguardo trascurarsi 
che 
tra 
obbligo di 
notificazione 
presso l�Avvocatura 
dello Stato e 
difesa 
diretta 
non sussiste 
un legame 
inderogabile 
come 
osservato dalla 
pi� recente 
giurisprudenza 
amministrativa 
in tema 
di 
rito di 
accesso agli 
atti. In ordine 
a 
tale 
problematica 
si 
rinvia, per evidenti 
motivi 
di 
economicit�, alla 
successiva 
nota 
(n. 
25). 

(10) cass., 3 luglio 2005, n. 13469; 
cass., 14 ottobre 
2014, n. 21698; 
cass., 30 gennaio 2009, n. 
2528. 
(11) 
con 
riferimento 
all�analoga 
problematica 
sorta 
con 
riferimento 
all�art. 
417-bis 
c.p.c. 
si 
rinvia 
a: M. GErArDo 
- A. MUtArELLI, Il processo del lavoro pubblico, Giuffr�, Milano, 2012, p. 176 e ss. 
(12) cass. sez. lav., 12 maggio 2016, n. 9770; 
cass., 26 aprile 
2010, n. 9904; 
cass., 21 giugno 
2007, n. 14543 e, con specifico riferimento a 
sanzione 
applicata 
dall�ispettorato Lavoro ai 
sensi 
della 
l. 
689/1981 cass., Sez. lav., 5 dicembre 2003, n. 18595, in Arch. civ., 2004, I, p. 1208. 
(13) cos� 
anche: 
S. ScArAFoNI 
- F. VIGNoLI 
- F. cAIAFA 
- M. cApoLUpo 
- M. MArtINI 
- G. roMEo 
- G. BoBBIo, La difesa in giudizio della P.A., Giuffr�, Milano, 2010, p. 152. 
(14) 
cass., 
26 
luglio 
2004, 
n. 
14057, 
in 
Foro 
it., 
2006, 
I, 
c. 
888. 
In 
particolare 
secondo 
la 
Suprema 
corte 
�l'inapplicabilit� del 
foro della pubblica amministrazione 
consegue 
direttamente 
ai 
connotati 
di 
specialit� del 
procedimento d'opposizione 
all'ordinanza ingiunzione. In esso � 
prevista la notificazione 
del 
ricorso all'autorit� che 
ha emesso il 
provvedimento sanzionatorio, con conseguente 
inoperativit� 
dell'art. 11 del 
r.d. 30 ottobre 
1933, n. 1611 (T.U. delle 
leggi 
sulla rappresentanza e 
difesa in giudizio 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


del 
foro 
erariale 
gi�, 
peraltro, 
normativamente 
prevista 
anche 
(15) 
per 
le 
controversie 
di 
lavoro 
(art. 
413 
c.p.c.), 
nonch� 
per 
le 
controversie 
di 
previdenza 
e 
assistenza 
obbligatoria 
per 
le 
quali 
la 
competenza 
territoriale 
deve 
essere 
determinata 
con 
riferimento 
alla 
circoscrizione 
di 
residenza 
dell�attore 
(art. 
444 
c.p.c.) 
senza 
tener 
conto 
cio� 
che 
la 
parte 
convenuta 
goda 
(o 
meno) 
del 
c.d. 
patrocinio 
istituzionale 
(art. 
1, 
r.d. 
1611/1933) 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato 
(16). 


La 
riferibilit� 
della 
�salvezza� con cui 
si 
apre 
il 
primo comma 
dell�art. 9 
in esame 
costituisce 
pertanto una 
sorta 
di 
rinvio aperto a 
tutte 
le 
altre 
ipotesi 
disseminate 
nella 
�legislazione� 
vigente 
in cui 
le 
amministrazioni 
pubbliche 
sono 
abilitate 
a 
stare 
in 
giudizio 
avvalendosi 
dei 
propri 
dipendenti 
(ultima 
parte 
del 
secondo 
comma) 
e 
che 
consente 
di 
ritenere 
che 
anche 
per 
tali 
liti 
viene 
conservato il 
regime 
processuale 
(gi�) vigente 
che 
non subisce 
alcuna 
ulteriore 
modificazione 
(vengono cio� 
conservate 
le 
deroghe 
eventualmente 
previste 
alla 
disciplina 
processuale 
derivante 
dal 
patrocinio istituzionale 
del-
l�Avvocatura 
dello 
Stato). 
Fermo 
restando 
quanto 
sopra 
rappresentato, 
l�Ispettorato 
in 
tali 
controversie 
potr� 
pertanto 
farsi 
rappresentare 
da 
propri 
funzionari in entrambi i gradi del giudizio. 

Senza 
entrare 
nell�esame 
delle 
molteplici 
ipotesi 
in cui 
l�attuale 
legislazione 
consente 
che 
l�Amministrazione 
pu� 
farsi 
rappresentare 
da 
propri 
dipendenti, 
appare 
necessario 
accennare 
alla 
problematica 
se 
l�Ispettorato, 
nelle 
controversie 
di 
lavoro con i 
propri 
dipendenti, possa 
farsi 
rappresentare 
in entrambi 
i 
gradi 
da 
propri 
funzionari 
o, 
viceversa, 
debba 
applicarsi 
l�art. 
417bis 
c.p.c. 
che 
circoscrive 
al 
solo 
primo 
grado 
di 
giudizio 
la 
facolt� 
di 
rappresentanza diretta a mezzo dei propri �dipendenti�. 

Senza 
anticipare 
quando potr� 
meglio evidenziarsi 
infra, sin d�ora 
deve 
osservarsi 
che 
(anche 
se 
il 
termine 
�legislazione� 
non sembra 
volersi 
riferire 
espressamente 
alla 
disciplina 
del 
codice 
di 
procedura 
civile) 
il 
principio 
di 
specialit� 
e 
di 
successione 
nel 
tempo 
delle 
leggi 
sembra 
autorizzare 
una 
lettura 
estensiva e, come tale, derogatoria 
in parte qua 
dell�art. 417-bis 
c.p.c. 

dello Stato e 
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) sull'obbligatoriet� della notifica degli 
atti 
all'avvocatura dello Stato (v. per 
es. Cass. S.U. 24 agosto 1999, n. 599) e 
la possibilit� per 
l'autorit� 
che 
ha emesso l'ordinanza di 
stare 
in giudizio personalmente. Questa specialit� e 
l'espressa previsione 
contenuta nell�art. 22 della legge 
n. 689 del 
1981 giustificano l'inapplicabilit� dell'art. 25 c.p.c.� 
(cos� 
testualmente 
da 
cass., 
ord., 
11 
ottobre 
2002, 
n. 
14562, 
in 
Arch. 
civ., 
2003, 
I, 
803). 
In 
dottrina, 
da 
ultimo, 


c. MANDrIoLI 
- A. cArrAttA, Diritto processuale civile, Giappichelli, torino, 2016, III, p. 323. 
(15) per una 
casisitica 
delle 
altre 
ipotesi 
in cui 
� 
prevista 
deroga 
alla 
disciplina 
del 
foro erariale 
si rinvia a A. BrUNI 
- G. pALAtIELLo, La difesa dello Stato, cit., pp. 137-145. 
(16) 
In 
giurisprudenza 
si 
� 
rilevato 
che, 
diversamente 
opinando, 
l�art. 
444 
sarebbe 
privo 
di 
un 
reale 
contenuto precettivo v. cass., sez. lav., ord., 19 novembre 
2002, n. 16317, in Arch. civ., 2003, p. 
967 e 
potrebbe 
comportare 
�differenziazioni 
di 
dubbia legittimit� costituzionale 
tra i 
potenziali 
beneficiari 
di 
tutele 
assistenziali 
aventi 
come 
controparte 
un'amministrazione 
fruente 
della difesa erariale 
e 
i 
beneficiari 
di 
tutele 
assistenziali 
o previdenziali 
aventi 
come 
controparte 
soggetti 
non fruenti 
di 
tale 
difesa�, testualmente 
da: 
cass., Sez. lav., 7 giugno 2009, n. 7699, in Foro it., 2001, I, c. 2805. In tal 
senso ancora 
da 
ultimo, cass., Sez. lav., ord., 9 novembre 
2004, n. 21317, in Lavoro giur., 2005, p. 381. 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


tuttavia 
� 
di 
intuitiva 
evidenza 
che 
per 
effetto 
della 
prospettata 
ermeneusi 
in tali 
giudizi 
non sarebbe 
in astratto assicurata 
neanche 
in grado di 
appello la 
terziet� 
della 
difesa 
tecnica 
garantita 
dall�Avvocatura 
dello Stato con giustificati 
scrupoli 
di 
imparzialit� 
e 
disparit� 
rispetto 
alle 
controversie 
dei 
dipendenti 
delle 
altre 
Amministrazioni 
patrocinate 
istituzionalmente 
dall�Avvocatura 
dello Stato. 

per tal 
motivo � 
pertanto ampiamente 
auspicabile 
che 
l�Avvocatura 
dello 
Stato, 
destinataria 
della 
notifica 
dei 
ricorsi 
introduttivi 
ai 
sensi 
dell�art. 
415 


c.p.c. e 
cui 
in via 
esclusiva 
compete 
la 
insindacabile 
possibilit� 
di 
avocazione 
della 
trattazione 
dei 
predetti 
giudizi 
dell�Ispettorato (quantomeno) in appello, 
valuti 
con estrema 
attenzione 
la 
ricorrenza 
dei 
presupposti 
per assumere 
direttamente 
la 
trattazione 
della 
causa 
tenendo altres� 
in debito conto in tale 
valutazione 
i 
valori 
di 
imparzialit�, 
trasparenza 
ed 
efficienza 
dell�azione 
della 
pubblica 
amministrazione. N� 
pu� infine 
sottacersi 
che 
la 
scelta 
di 
affidare 
ai 
funzionari 
anche 
l�appello 
delle 
controversie 
in 
esame 
appare 
non 
tenere 
in 
alcun 
cale 
che, 
a 
differenza 
dei 
giudizi 
di 
opposizione 
a 
ordinanza-ingiunzione 
che 
hanno natura 
impugnatoria 
(17), le 
controversie 
di 
lavoro attengono direttamente 
al rapporto. 
3. La rappresentanza in giudizio dell�Ispettorato. 
L�affidamento della 
rappresentanza 
e 
difesa 
della 
pubblica 
amministrazione 
a 
mezzo 
di 
propri 
dipendenti 
non 
costituisce 
una 
novit� 
della 
novella 
legislativa. trattasi 
infatti 
di 
istituto ampiamente 
sperimentato nel 
nostro ordinamento, 
essendo stato introdotto gi� 
con l�art. 1 del 
regolamento (r.d. 25 
giugno 
1865, 
n. 
2361), 
emanato 
in 
esecuzione 
degli 
artt. 
11, 
14 
e 
16 
della 
legge 
abolitiva 
del 
contenzioso amministrativo (l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), 
secondo 
cui 
i 
funzionari 
potevano 
rappresentare 
le 
Amministrazioni 
�per 
qualsiasi 
giudizio civile�. 

Nel 
riportare 
in 
nota 
(18) 
per 
evidenti 
motivi 
di 
brevit� 
le 
pi� 
significative 


(17) Sulla 
natura 
(prevalentemente) impugnatoria 
del 
giudizio di 
opposizione 
a 
ingiunzione 
fiscale, 
ex 
plurimis, S. ScArAFoNI 
- F. VIGNoLI 
- F. cAIAFA 
- M. cApoLUpo 
- M. MArtINI 
- G. roMEo 
- G. 
BoBBIo, La difesa in giudizio della P.A., cit., p. 320; 
S. cArDIN, Principi 
generali 
dell�illecito amministrativo, 
cedam, 
padova, 
2005, 
p. 
128. 
Si 
osserva 
come 
in 
tali 
giudizi 
� 
impossibile 
introdurre 
domande 
nuove 
v. c. MANDrIoLI 
- A. cArrAttA, Diritto processuale 
civile, cit., p. 323, (in nota 
40). In tal 
senso 
anche 
la 
giurisprudenza 
cfr., cass., 7 gennaio 1999, n. 30, n. 3271, in Foro it., 1990, I, c. 1510 e, da 
ultimo, 
cass., 
2 
settembre 
2008, 
n. 
22035 
secondo 
cui 
il 
giudizio 
di 
�opposizione 
all'ordinanza-ingiunzione 
[�] 
�, 
avuto 
riguardo 
all'oggetto 
del 
giudizio, 
limitato 
all'accertamento 
della 
pretesa 
punitiva 
fatta 
valere 
dall'amministrazione 
nei 
confronti 
del 
destinatario, ed alla 
sua 
struttura, prevedente 
poteri 
istruttori 
ufficiosi, 
inappellabilit� 
delle 
decisioni 
etc. ..., non possono essere 
introdotte 
domande, eccezioni 
e 
questioni 
diverse da quelli attinenti alla legittimit� dell'atto amministrativo impugnato�. 
(18) 
Si 
pensi 
all�art. 
3 
r.d. 
1611/1933 
che 
abilita 
�innanzi 
alle 
preture 
e 
agli 
Uffici 
di 
conciliazione� 
i 
funzionari 
alla 
rappresentanza 
diretta 
(di 
controversa 
applicazione 
con riferimento ai 
giudizi 
dinanzi 
ai 
giudici 
di 
pace) ed ancora 
al 
successivo all�art. 4 t.U. 1611/1933 secondo cui 
nei 
giudizi 
concernenti 
il 
contratto di 
trasporto dinanzi 
ai 
pretori 
o i 
conciliatori 
le 
FF.SS. erano rappresentate 
da 
propri 
agenti; 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


ipotesi 
in 
cui 
via 
via 
nel 
tempo 
� 
stata 
riconosciuta 
la 
possibilit� 
per 
la 
pubblica 
Amministrazione 
di 
essere 
rappresentata 
in 
giudizio 
dal 
proprio 
�personale�, 
deve 
osservarsi 
che 
costituisce 
ipotesi 
di 
assoluta 
novit� 
dinanzi 
al 
giudice 
ordinario, 
la 
previsione 
che 
consente 
la 
c.d. difesa 
diretta 
dell�Amministrazione 
da 
parte 
dei 
propri 
funzionari, sia 
in primo che 
nel 
secondo grado di 
giudizio 
(19). 
Non 
pu� 
trascurarsi 
che, 
nell�ambito 
del 
rito 
lavoro, 
l�ipotesi 
pi� 
recente 
in cui 
� 
stata 
attribuita 
la 
difesa 
diretta 
delle 
pubbliche 
amministrazioni 
� 
costituita 
dall�art. 417-bis 
c.p.c. (introdotto con l�art. 42, d.lgs. 31 marzo 1998, 


n. 80 come 
modificato dall�art. 19, comma 
17, d.lgs. 29 ottobre 
1998, n. 387) 
(20) secondo cui 
nelle 
controversie 
di 
lavoro, limitatamente 
al 
primo grado di 
giudizio, le 
pubbliche 
Amministrazioni 
possono stare 
in giudizio avvalendosi 
dei propri dipendenti. 
Suscita 
perplessit� 
il 
cambio di 
rotta 
attuato con il 
secondo comma 
dal-
l�art. 9 in esame 
che, seppur circoscritto alle 
controversie 
ivi 
previste, sembra 


norma 
poi 
evidentemente 
superata 
per 
effetto 
delle 
trasformazioni 
che 
hanno 
subito 
nel 
tempo 
le 
FF.SS. 
(per un excursus 
si 
rinvia 
a 
A. MEzzotEro 
- D. roMEI, Il 
patrocinio delle 
pubbliche 
amministrazioni, 
cSA 
Editrice, castellana 
Grotte, 2016, p. 255; 
r. cApoNI, Privatizzazione 
dell�ente 
pubblico e 
cessazione 
del 
patrocinio dell�Avvocatura dello Stato, in Foro it., 1998, I, c. 1827). Ed ancora 
l�art. 11 d.lgs. 
31 dicembre 
1992, n. 546 che 
in materia 
di 
contenzioso tributario prevedeva 
originariamente 
che 
l�Amministrazione 
finanziaria 
poteva 
stare 
in giudizio direttamente 
e 
che, attualmente 
(a 
seguito della 
modifica 
apportata 
dall�art. 
9 
comma 
1, 
lett. 
d), 
n. 
1 
d.lgs. 
24 
settembre 
2015, 
n. 
156) 
stabilisce 
che 
le 
Agenzie 


c.d. 
fiscali 
di 
cui 
al 
d.lgs. 
300/1999 
cos� 
come 
l�agente 
della 
riscossione 
stanno 
in 
giudizio 
direttamente; 
altres� 
in tema 
di 
ordinanza-ingiunzione 
l�art. 23, 4� 
comma 
l. 24 novembre 
1989, n. 689 stabiliva 
che 
l�Autorit� 
che 
ha 
emesso l�ordinanza 
poteva 
stare 
a 
mezzo di 
propri 
funzionari 
appositamente 
delegati 
con previsione 
poi 
abrogata 
dall�art. 34, comma 
1, lett. c) d.lgs. 1� 
settembre 
2011, n. 150, poi 
sostanzialmente 
confermata 
dall�art. 6 del 
medesimo d.lgs. 150/2011. con riferimento al 
processo amministrativo 
l�art. 
41, 
t.U. 
26 
giugno 
1924, 
n. 
1054 
-seppur 
con 
norma 
nei 
fatti 
rimasta 
inapplicata 
riconobbe 
all�Autorit� 
che 
aveva 
emanato l�atto impugnato la 
facolt� 
di 
costituirsi 
dinanzi 
al 
consiglio 
di 
Stato per il 
tramite 
di 
propri 
funzionari 
(cfr. pIAcENtINI, voce 
�rappresentanza processuale-rappresentanza 
in 
giudizio 
P.A.�, 
in 
Enc. 
giur. 
Treccani, 
XXV, 
roma 
1988, 
p. 
4) 
e 
pi� 
di 
recente 
l�art. 
116 
c.p.a. 
(d.lgs. 
2 
luglio 
2010, 
n. 
104) 
ha 
previsto 
in 
tema 
di 
accesso 
ai 
documenti 
amministrativi 
che 
dinanzi 
al 
giudice 
amministrativo l�Amm.ne 
pu� essere 
rappresentata 
�da un proprio dipendente 
a ci� autorizzato�. 
con 
riferimento 
al 
giudizio 
pensionistico 
dinanzi 
alla 
corte 
dei 
conti 
il 
nuovo 
codice 
di 
giustizia 
contabile 
approvato 
con 
d.lgs. 
26 
agosto 
2016, 
n. 
174 
ha 
previsto 
che 
�L�amministrazione 
pu� 
farsi 
rappresentare 
in giudizio da un proprio dirigente 
o da un funzionario appositamente 
delegato. Per 
le 
Amministrazioni 
dello Stato e 
equiparate 
si 
applica, anche 
in grado di 
appello, la disposizione 
dell�art. 
417-bis c.p.c.�. 
(19) per l�I.N.p.S, non destinataria 
del 
patrocinio dell�Avvocatura 
dello Stato, l�art. 10, punto 6, 
del 
d.l. 
30 
settembre 
2005, 
n. 
203 
convertito 
in 
l. 
2 
dicembre 
2005, 
n. 
248 
(comma 
poi 
modificato 
dall'art. 
20, comma 
5, lettere 
a, b e 
c, D.L. 1� 
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 3 agosto 
2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 16, comma 
9, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla 
L. 
4 
aprile 
2012, 
n. 
35) 
gi� 
prevede 
che 
nei 
giudizi 
in 
materia 
di 
invalidit� 
civile, 
cecit� 
civile, sordomutismo, handicap e 
disabilit� 
l�Istituto � 
rappresentato e 
difeso dai 
propri 
dipendenti 
�con 
esclusione del giudizio di cassazione�. In tema, da ultimo, v. cass., ord., 24 febbraio 2016, n. 3677. 
(20) 
per 
un�analisi 
ravvicinata 
delle 
problematiche 
poste 
dall�esegesi 
dell�art. 
417-bis 
c.p.c. 
v. 
A. 
MUtArELLI, 
Sub art. 42, in A. corpAcI, M. rUScIANo, L. zoppoLI 
(a 
cura 
di), La riforma dell'organizzazione 
dei 
rapporti 
di 
lavoro 
e 
del 
processo 
nelle 
amministrazioni 
pubbliche, 
in 
Nuove 
leggi 
civili 
comm., 1999, p. 1581. 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


non tenere 
adeguatamente 
conto (peraltro con riferimento ad un contenzioso 
numericamente 
e 
economicamente 
significativo) 
della 
disciplina 
del 
processo 
del 
lavoro, gi� 
in primo grado caratterizzato dalle 
serrate 
decadenze 
processuali 
che 
hanno (solo) definiti 
margini 
di 
tutela 
in sede 
di 
gravame 
e, in secondo 
grado, 
dalla 
sempre 
crescente 
professionalit� 
richiesta 
anche 
per 
effetto 
dei 
noti 
interventi 
che 
hanno interessato (e 
interesseranno) il 
grado di 
appello 
e 
(ove 
si 
ritenga 
in parte 
qua 
modificato anche 
il 
regime 
di 
rappresentanza 
diretta 
di 
cui 
all�art. 417-bis 
c.p.c. per le 
cause 
istaurate 
dai 
propri 
dipendenti) 
di quanto gi� rappresentato nel precedente paragrafo (21). 

Queste 
(forse) 
le 
considerazioni 
che 
hanno 
spinto 
il 
legislatore 
a 
riservare 
il 
potere 
di 
rappresentanza 
e 
difesa 
ai 
soli 
�funzionari� 
(22) 
con 
una 
scelta 
segnatamente 
diversa 
da 
quella 
operata 
con 
l�art. 
19, 
comma 
17, 
d.lgs. 
387/2008 che, intervenendo sull�art. 417-bis 
c.p.c., sostitu� 
�la 
restrittiva 
dizione 
�funzionario� 
con 
quella 
pi� 
generica 
di 
�dipendente� 
(23). 
cautela 
tuttavia 
inidonea a supplire ai rilievi sopra formulati. 

(21) 
Si 
consideri, 
ad 
esempio. 
La 
complessit� 
processuale 
della 
gestione 
tecnica 
di 
una 
lite 
introdotta 
con 
il 
c.d. 
rito 
Fornero 
sulla 
cui 
applicabilit� 
al 
pubblico 
impiego 
vi 
� 
ancora 
aperto 
dibattito. 
� 
agevole, 
da 
ultimo, 
il 
rinvio 
a 
A. 
ANDoLFI, 
Il 
�rito 
Fornero� 
e 
le 
controversie 
aventi 
ad 
oggetto 
l�impugnativa 
dei 
licenziamenti 
instaurate 
dai 
pubblici 
dipendenti, 
in 
rass. 
Avv. 
Stato, 
2017, 
I, 
p. 
137 
e 
ss. 
(22) 
Deve 
ritenersi 
che, 
in 
virt� 
del 
rapporto 
di 
immedesimazione 
organica, 
il 
funzionario 
costituendosi 
in 
giudizio 
deve 
solo 
far 
costatare 
la 
propria 
qualit� 
dichiarando 
di 
essere 
stato 
delegato 
per 
il 
giudizio, 
senza 
necessit� 
di 
produrre 
la 
delibera 
a 
promuovere 
o 
resistere 
alla 
lite 
costituendo 
meri 
atti 
interni. 
In 
tal 
senso 
cass. 
4 
giugno 
1980, 
n. 
3635 
e, 
pi� 
di 
recente, 
v. 
cass., 
ord., 
16 
settembre 
2011, 
n. 
19027 
secondo 
cui 
�in 
materia 
di 
difesa 
della 
p.A., 
qualora 
l'autorit� 
amministrativa 
sia 
rappresentata 
in 
giudizio 
da 
un 
funzionario 
delegato, 
non 
sono 
applicabili 
la 
disciplina 
della 
procura 
al 
difensore 
e 
i 
relativi 
principi, 
dovendosi 
ritenere 
sufficiente, 
ai 
fini 
della 
regolarit� 
della 
costituzione 
del 
delegato, 
la 
sottoscrizione 
del 
ricorso 
e 
la 
sua 
espressa 
dichiarazione 
di 
stare 
in 
giudizio 
in 
tale 
sua 
qualit�. 
ci� 
in 
conformit� 
del 
principio 
secondo 
cui 
la 
investitura 
dei 
pubblici 
funzionari 
nei 
poteri 
che 
dichiarano 
di 
esercitare 
nel 
compimento 
degli 
atti 
inerenti 
i 
loro 
uffici 
si 
presume, 
costituendo 
un 
aspetto 
della 
presunzione 
di 
legittimit� 
degli 
atti 
amministrativi�. 
tuttavia 
viene 
correttamente 
suggerita 
l�opportunit� 
di 
un 
conferimento 
di 
delega 
per 
iscritto 
al 
fine 
di 
evitare 
insorgenti 
contestazioni 
o 
per 
confutare 
quelle 
ex 
adverso 
sollevate: 
S. 
ScArAFoNI 
-F. 
VIGNoLI 
-F. 
cAIAFA 
-M. 
cApoLUpo 
-M. 
MArtINI 
-G. 
roMEo 
-G. 
BoBBIo, 
La 
difesa 
in 
giudizio 
della 
P.A., 
Giuffr�, 
Milano, 
2010, 
p. 
336. 
(23) 
rispetto 
alle 
disposizioni 
che 
consentono 
la 
rappresentanza 
e 
difesa 
della 
pubblica 
amministrazione 
a 
mezzo 
di 
propri 
�dipendenti�, 
il 
riferimento 
ai 
�funzionari� 
contenuto 
nell�art. 
9 
d.lgs. 
149/2015 
appare 
maggiormente 
tutelare 
l�esigenza 
di 
un�adeguata 
difesa 
della 
p.A. 
Non 
bisogna 
infatti 
dimenticare 
che 
la 
corte 
costituzionale 
ha 
ritenuto 
manifestamente 
infondata 
la 
questione 
di 
illegittimit� 
costituzionale 
sollevata 
in 
riferimento 
all�art. 
3 
r.d. 
1611/1933 
(che 
consente 
che 
la 
p.A. 
possa 
farsi 
rappresentare 
da 
propri 
�funzionari�) 
�perch� 
la 
disposizione 
censurata, 
ammettendo 
in 
generale 
(e 
non 
gi� 
in 
forza 
di 
specifica 
autorizzazione 
del 
giudice 
adito) 
la 
rappresentanza 
in 
giudizio 
delle 
amministrazioni 
dello 
Stato 
a 
mezzo 
di 
propri 
funzionari 
per 
tutte 
le 
materie 
affidate 
alla 
competenza 
del 
pretore 
e 
del 
giudice 
conciliatore 
senza 
i 
limiti 
previsti 
dalla 
legge 
processuale 
(artt. 
82 
e 
417 
c.p.c.), 
assicura 
non 
di 
meno 
alle 
stesse 
un 
adeguato 
patrocinio; 
che 
infatti 
da 
una 
parte 
la 
difesa 
personale 
� 
comunque 
limitata 
perch� 
non 
rileva 
indifferenziatamente 
il 
rapporto 
organico 
in 
genere, 
ma 
� 
necessario 
che 
l'Amministrazione 
pubblica 
sia 
rappresentata 
da 
suoi 
�funzionari�, 
che 
in 
ragione 
sia 
della 
loro 
qualifica 
sia 
dell'incardinamento 
nel 
ruolo 
organico 
dell'Amministrazione 
stessa 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


Nelle 
ipotesi 
(ad 
es. 
opposizione 
ad 
ordinanza-ingiunzione) 
in 
cui 
non 
opera 
la 
domiciliazione 
ex 
lege 
presso l�Avvocatura 
dello Stato, la 
notificazione 
degli 
atti 
introduttivi 
avverr� 
presso l�Ispettorato e 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
verr�, 
pertanto, 
a 
conoscenza 
della 
pendenza 
del 
giudizio 
e 
dell�avvenuto 
deposito 
della 
sentenza 
da 
impugnare 
solo 
su 
(eventuale) 
impulso 
da 
parte 
dell�Ispettorato; 
sicch� 
assurge 
a 
mero 
proclama 
l�inciso 
secondo 
cui 
�ove 
vengano in rilievo questioni 
di 
massima 
o aventi 
notevoli 
riflessi 
economici, 
� 
fatta 
salva 
la 
possibilit� 
per 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
di 
assumere 
direttamente 
la 
trattazione 
della 
causa� 
(dettato 
che 
paradossalmente 
riecheggia 
l�art. 
417-bis 
c.p.c. in cui 
tale 
valutazione 
era, viceversa, rimessa 
realmente 
e 
direttamente 
all�Avvocatura 
dello 
Stato 
destinataria, 
ai 
sensi 
dell�art. 
415 
c.p.c., 
della notifica dei ricorsi introduttivi). 


Gli 
adombrati 
rilievi 
avrebbero 
dovuto 
suggerire 
di 
circoscrivere 
la 
difesa 
diretta 
solo al 
primo grado di 
giudizio (come 
del 
resto per il 
contiguo 417-bis 
c.p.c.), o, quantomeno, riservare 
all�Avvocatura 
dello Stato la 
previa 
delibazione 
se 
assumere 
il 
patrocinio in appello che, viceversa, diviene, allo stato, 
per 
tali 
giudizi 
non 
solo 
astrattamente 
facoltativo 
ma 
anche 
in 
concreto 
del 
tutto rimesso a 
uno (auspicabile 
ma 
non coercibile) impulso unilaterale 
del-
l�Ispettorato. 

Del 
resto, nel 
senso di 
una 
generalizzata 
concentrazione 
presso l�Avvocatura 
dello Stato della 
valutazione 
in ordine 
all�esistenza 
dei 
presupposti 
in 
virt� 
dei 
quali 
la 
stessa 
pu� 
�assumere 
direttamente 
la 
trattazione 
della 
causa� 
ex 
art. 
417-bis 
c.p.c., 
appare 
orientata 
la 
recente 
riforma 
del 
codice 
di 
giustizia 
contabile 
(d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, all. 1) che, in tema 
di 
processo pensionistico, 
prevede 
(art. 
158, 
2� 
comma), 
anche 
con 
riferimento 
al 
grado 
di 
appello, l�espresso rinvio all�art. 417-bis 
c.p.c. 


pu� 
fondatamente 
sostenersi 
che 
l�Avvocatura 
dello 
Stato 
conserva 
anche 
per i 
giudizi 
in cui 
l�Ispettorato � 
rappresentato e 
difeso da 
propri 
funzionari 
la 
possibilit� 
di 
fornire 
istruzioni 
tenuto conto dell�esclusivit� 
della 
funzione 
consultiva 
garantita 
in 
favore 
delle 
Amministrazioni 
destinatarie 
di 
patrocinio 
(artt. 
13 
e 
47 
r.d. 
1611/1933) 
(24) 
cos� 
come 
di 
rappresentare 
e 
difendere 
l�Ispettorato anche 
in primo grado in quanto la 
c.d. difesa 
diretta 
da 
parte 
del-
l�Ispettorato � 
(come 
denota 
il 
�pu�� che 
apre 
il 
secondo comma 
della 
disposizione 
in 
esame) 
una 
mera 
facolt�. 
ovviamente 
per 
il 
secondo 
grado 
di 
giudizio resta 
riservata 
all�Avvocatura 
ogni 
valutazione 
sul 
conferimento del 
proprio patrocinio cos� 
come 
il 
potere 
di 
avocazione 
degli 
stessi 
ove 
venga 
a 


esprimono 
una 
elevata 
professionalit� 
ed 
una 
particolare 
esperienza� 
(corte 
cost., 
ord. 
8 
giugno 
1994, 
n. 
228, 
in 
Foro 
it., 
1994, 
I, 
c. 
3274 
e 
in 
Giur. 
Cost., 
1994, 
p. 
1919). 
Decisione 
che, 
anche 
in 
dottrina, 
viene 
ordinariamente 
letta 
come 
un 
generalizzato 
riconoscimento 
di 
legittimit� 
costituzionale 
delle 
norme 
che 
prevedono 
la 
rappresentanza 
e 
difesa 
della 
p.A. 
a 
mezzo 
di 
propri 
�dipendenti� 
(cos� 


L. 
BUSIco, 
La 
difesa 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
nelle 
controversie 
di 
lavoro, 
in 
www. 
lexitalia.it). 
(24) 
p. 
rAUSEI, 
Jobsact, 
IpSoA, 
Milano, 
2016, 
p. 
517. 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


conoscenza, anche 
indiretta 
o casuale, della 
pendenza 
di 
una 
lite 
su questioni 
di massima o aventi notevoli riflessi economici. 


con 
riferimento 
al 
processo 
amministrativo 
l�art. 
9 
in 
commento 
non 
sembra 
poter consentire 
che 
nei 
giudizi 
di 
accesso agli 
atti 
amministrativi, per i 
quali 
l�art. 
116 
c.p.a. 
(d.lgs. 
2 
luglio 
2010, 
n. 
104) 
gi� 
consente 
la 
difesa 
diretta 
dell�Amministrazione, 
l�Ispettorato 
possa 
farsi 
rappresentare 
da 
propri 
funzionari 
nella 
fase 
di 
impugnazione. 
Ed 
infatti 
una 
tale 
lettura 
deve 
ritenersi 
preclusa 
dalla 
previsione 
secondo cui 
nei 
giudizi 
dinanzi 
al 
consiglio di 
Stato 
ҏ 
obbligatorio il 
ministero di 
avvocato ammesso al 
patrocinio dinanzi 
alle 
giurisdizioni superiori� 
(art. 22, punto 2 c.p.a.) (25). 

rientrano nell�attivit� 
procuratoria 
conferita 
al 
funzionario la 
possibilit� 
di 
richiedere 
la 
notificazione 
di 
atti, effettuare 
la 
costituzione 
in giudizio, partecipare 
alle 
udienze, 
curare 
gli 
adempimenti 
di 
cancelleria, 
ritirare 
il 
fascicolo 
di 
parte 
mentre, 
sul 
piano 
dell�attivit� 
difensiva, 
potr� 
procedere 
alla 
predisposizione 
e 
sottoscrizione 
degli 
atti 
difensivi. 
Al 
funzionario 
viene 
cio� 
rimessa 
la 
gestione 
tecnica 
della 
lite 
con 
l�intuitivo 
limite 
di 
non 
poter 
compiere 
atti che comportino la disposizione del diritto controverso (26). 

4. Le Spese di lite. 
Nei 
casi 
in cui 
l�autorit� 
amministrativa 
� 
rappresentata 
in giudizio da 
un 
difensore 
(artt. 
82 
e 
87 
c.p.c.), 
il 
diritto 
dell�amministrazione 
al 
rimborso 
delle 
spese 
di 
lite 
(art. 
91 
c.p.c.) 
comprende 
anche 
gli 
onorari 
di 
difesa 
ancorch� 
tale 
difensore 
sia 
anche 
un 
dipendente, 
in 
quanto 
il 
diritto 
a 
compenso 
per 
l�opera 
professionale 
sorge 
per 
il 
solo 
fatto 
che 
la 
parte 
vittoriosa 
� 
stata 
in 
giudizio con il ministero di un difensore tecnico (27). 

(25) 
Del 
resto 
gi� 
con 
riferimento 
alla 
disciplina 
del 
processo 
amministrativo 
la 
dottrina 
ha 
escluso 
una 
tale 
possibilit�. In tal 
senso v. M.A. SANDULLI, Il 
nuovo processo amministrativo, Giuffr�, Milano, 
2013, II, p. 113; 
A. QUArANtA 
- V. LopILAto, Il 
processo amministrativo, Giuffr�, Milano, 2011, p. 930. 
con riferimento al 
giudizio pensionistico dinanzi 
alla 
corte 
dei 
conti 
la 
l. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 
6, 
comma 
4, 
prevede 
che 
�l'amministrazione, 
ove 
non 
ritenga 
di 
avvalersi 
del 
patrocinio 
dell'Avvocatura 
dello 
Stato, 
pu� 
farsi 
rappresentare 
in 
giudizio 
da 
un 
proprio 
dirigente 
o 
da 
un 
funzionario 
appositamente 
delegato�. 
Anche 
per 
tali 
giudizi 
permane 
l�obbligo 
di 
notificazione 
del 
ricorso 
presso 
l�Avvocatura 
dello Stato v. cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 
2014, n. 5154. come 
di 
recente 
rilevato �nei 
ricorsi 
in 
materia di 
accesso ai 
documenti, il 
fatto 
[�] che 
l'Amministrazione 
possa essere 
rappresentata da un 
proprio dipendente 
con la qualifica di 
dirigente, non vale 
a superare 
la necessit� che 
la notificazione 
del 
ricorso ad Autorit� statale 
debba avvenire 
presso la competente 
Avvocatura, a pena di 
inammissibilit� 
- sempre 
che 
la nullit� della notifica non sia sanata dalla costituzione 
in giudizio della P.A. - tenendo 
presente 
che 
in 
materia 
non 
sussiste 
un 
legame 
necessario 
tra 
la 
"difesa 
personale 
e 
diretta", 
quale 
eccezione 
all'obbligo della difesa tecnica delle 
parti 
nel 
processo amministrativo, e 
la "notificazione 
personale 
e 
diretta", all'organo emanante, del 
ricorso introduttivo� (cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 
2015, n. 3178, in Urbanistica e 
Appalti, 2015, p. 971). 
(26) Su tale 
specifico profilo � 
agevole 
il 
rinvio a: 
M. GErArDo 
- A. MUtArELLI, Il 
processo del 
lavoro pubblico, cit., p. 175; 
E. ApIcELLA, La difesa delle 
amministrazioni 
pubbliche 
nelle 
controversie 
di lavoro, cit., p. 569 e ss. 
(27) cos� cass., 8 settembre 2006, n. 19274. 

tEMI 
IStItUzIoNALI 


ovviamente 
tale 
regime 
non 
opera 
allorch� 
in 
giudizio 
l�amministrazione 
si 
sia 
avvalsa 
della 
facolt� 
di 
farsi 
rappresentare 
da 
proprio dipendente 
(28) 
che, 
ovviamente, 
in 
quanto 
non 
iscritto 
all�elenco 
speciale 
annesso 
all�albo 
professionale, 
non 
� 
sottoposto 
in 
alcun 
modo 
alla 
disciplina 
della 
professione 
forense 
e 
al 
relativo 
codice 
deontologico 
n� 
pu� 
in 
alcun 
caso 
divenire 
distrattario 
delle 
spese 
di 
lite 
(art. 
93 
c.p.c.). 
Incomber� 
tuttavia 
sul 
dipendente 
il 
dovere 
di 
comportarsi 
in giudizio con lealt� 
e 
probit� 
(art. 88 c.p.c.) e, in ipotesi 
di 
violazione, il 
giudice 
� 
tenuto a 
riferirne 
all�autorit� 
che 
esercita 
il 
potere 
disciplinare nei confronti dello stesso. 


Attesa 
l�inesistenza 
di 
previsioni 
in proposito, per lungo tempo l�orientamento 
prevalente 
era 
nel 
senso 
di 
escludere 
la 
liquidazione 
delle 
spese 
di 
causa 
a 
favore 
dell�amministrazione 
rappresentata 
e 
difesa 
in 
giudizio 
dal 
proprio 
dipendente 
(29). 
pi� 
di 
recente 
si 
� 
assistito 
all�introduzione 
di 
specifiche 
previsioni 
che 
hanno 
previsto 
e 
modulato 
l�applicazione 
delle 
spese 
di 
giudizio 
in 
favore 
dell�amministrazione 
anche 
in 
tali 
ipotesi 
da 
liquidarsi 
con 
riduzione 
del 
20% 
rispetto 
ai 
parametri 
ministeriali 
applicabili 
al 
giudizio 
(30). 
A 
tali, oramai 
collaudate 
previsioni, appare 
ispirato anche 
il 
comma 
in esame 
secondo cui, in caso di 
esito favorevole 
del 
giudizio, all�Ispettorato sono riconosciute 
dal 
giudice 
�le 
spese, diritti 
ed onorari 
di 
lite, con la riduzione 
del 
20 per 
cento dell�importo complessivo� 
da 
quantificarsi 
in base 
al 
decreto del 
Ministero 
della 
Giustizia 
adottato 
ai 
sensi 
dell�art. 
9, 
comma 
2, 
d.l. 
24 
gennaio 
2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27. Le 
entrate 
derivanti 
dall�applicazione 
di 
tale 
previsione 
sono 
destinate 
ad 
integrare 
le 
dotazioni 
finanziarie 
dell�Ispettorato. 


(28) 
Il 
compenso 
professionale 
non 
� 
altres� 
dovuto 
nell�ipotesi 
in 
cui 
il 
dipendente, 
bench� 
munito 
del 
titolo di 
avvocato, � 
comparso in giudizio in mera 
rappresentanza 
organica 
dell�ente 
e 
non anche 
quale 
difensore 
in 
senso 
tecnico 
in 
virt� 
di 
procura 
rilasciata 
ai 
sensi 
dell�art. 
83 
c.p.c. 
In 
tal 
senso 
cass., 
27 agosto 2007, n. 18066. 
(29) Ne d� atto c. roMEo, Processo del lavoro, cit., p. 120. 
(30) tra 
i 
pi� recenti 
riferimenti: 
la 
l. 12 novembre 
2011, n. 183 ha 
introdotto (art. 152-bis 
c.p.c.) 
la 
previsione 
secondo cui 
nelle 
controversie 
di 
lavoro la 
liquidazione 
delle 
spese 
di 
lite 
in favore 
del-
l�amministrazione, 
ove 
rappresentata 
da 
propri 
dipendenti, 
devono 
essere 
liquidate 
con 
riduzione 
del 
20% 
rispetto 
ai 
parametri 
di 
cui 
al 
decreto 
da 
adottarsi 
ai 
sensi 
dell�art. 
9, 
comma 
2, 
d.l. 
24 
gennaio 
2012, 
n. 
1, 
convertito 
in 
l. 
24 
marzo 
2012, 
n. 
27. 
Gi� 
in 
tal 
senso 
l�art. 
15, 
comma 
2-bis 
d.lgs. 
31 
dicembre 
1992, n. 546 (dal 
1 gennaio 2016 art. 15, 2-sexies 
per effetto dell�art. 9, comma 
1, lett. f, n. 1, D.Lgs. 24 
settembre 2015, n. 156) in tema di liquidazione delle spese nel processo tributario. 

rASSEGNA 
AVVocAtUrA 
DELLo 
StAto - N. 3/2017 


Precisazioni della Corte Costituzionale 
sull�esercizio delle funzioni dei procuratori 
dello Stato innanzi alle magistrature superiori 


CorTE 
CoSTITUzIoNALE, SENTENzA 
29 NovEmbrE 
2017 N. 245 


Da: De Bellis Gianni [mailto:gianni.debellis@avvocaturastato.it] 
Inviato: gioved� 30 novembre 2017 13:18 


A: 
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it> 
oggetto: 
NotIFIcHE EX 
Art. 55 FIrMAtE DA procUrAtorI DELLo StAto 
Segnalo la 
recente 
sentenza 
n. 245/2017 con la 
quale 
la 
corte 
costituzionale 
ha 
respinto l'eccezione 
della 
regione 
secondo cui 
la 
notifica 
del 
ricorso dello 
Stato 
doveva 
ritenersi 
inesistente 
in 
quanto 
sottoscritta 
da 
un 
procuratore 
dello 
Stato. Ecco la motivazione. 

Gianni De bellis* 


�2.� Eccepisce 
in via 
preliminare 
la 
regione 
autonoma 
Sardegna 
che 
il 
ricorso 
sarebbe 
inammissibile 
perch�, 
dal 
timbro 
apposto 
in 
calce 
alla 
relazione 
di 
notificazione, 
l�atto 
risulta 
notificato, 
a 
mezzo 
posta, 
non 
dall�avvocato 
dello Stato incaricato dell�affare, bens� 
da 
soggetto munito della 
qualifica 
di 
procuratore dello Stato. 

Secondo la 
regione, in particolare, i 
procuratori 
dello Stato non sarebbero 
legittimati ad esercitare il patrocinio innanzi alle corti superiori. 

Ne 
conseguirebbe 
la 
�inesistenza� della 
notificazione 
dell�atto introduttivo 
del 
giudizio, 
trattandosi 
di 
notificazione 
effettuata 
da 
�persona 
priva 
dei 
poteri 
di 
rappresentanza 
giudiziale�, 
con 
conseguente 
impossibilit� 
di 
applicare 
l�istituto 
della 
sanatoria 
per raggiungimento dello scopo. Viene 
citata, a 
sostegno 
dell�argomentazione, 
una 
pronuncia 
del 
consiglio 
di 
Stato 
(sezione 
quinta 
giurisdizionale, 
sentenza 
22 
marzo 
2012, 
n. 
1631), 
peraltro 
relativa 
all�inesistenza 
della 
notifica 
del 
ricorso effettuata 
per via 
postale 
da 
parte 
di 
un avvocato del 
libero foro non iscritto all�albo degli avvocati cassazionisti. 

L�eccezione non � fondata. 

In 
primo 
luogo, 
l�art. 
55 
della 
legge 
18 
giugno 
2009, 
n. 
69 
(Disposizioni 
per 
lo 
sviluppo 
economico, 
la 
semplificazione, 
la 
competitivit� 
nonch� 
in 
materia 
di 
processo civile), che 
consente 
all�Avvocatura 
generale 
dello Stato di 
eseguire 
la 
notificazione 
ai 
sensi 
della 
legge 
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolt� 
di 
notificazioni 
di 
atti 
civili, amministrativi 
e 
stragiudiziali 
per gli 
avvocati 
e 
procuratori 
legali) 
-ossia 
direttamente 
a 
mezzo 
del 
servizio 
postale, 
senza 
l�in


(*) Vice 
Avvocato Generale. 



tEMI 
IStItUzIoNALI 


termediazione 
dell�agente 
notificatore 
- � 
pacificamente 
applicabile 
anche 
ai 
giudizi di legittimit� costituzionale (sentenza n. 310 del 2011). 

In secondo luogo, non pu� essere 
condivisa 
la 
tesi 
della 
regione 
autonoma 
Sardegna, che 
vorrebbe 
applicare 
al 
caso ora 
in esame 
il 
principio desumibile 
dalla decisione del consiglio di Stato sopra richiamata. 

tale 
pronuncia, infatti, si 
� 
uniformata 
all�indirizzo secondo cui 
la 
notifica 
del 
ricorso 
deve 
essere 
effettuata 
da 
un 
avvocato 
iscritto 
all�albo 
degli 
avvocati 
cassazionisti, 
con 
riferimento, 
appunto, 
alle 
notificazioni 
effettuate 
dai 
singoli 
avvocati 
del 
libero foro. Questa regola, tuttavia, non 
si 
estende 
alle 
notificazioni 
effettuate 
dall�Avvocatura 
generale 
dello 
Stato, 
in 
quanto 
i 
procuratori 
dello Stato - a differenza di 
quanto mostra di 
ritenere 
la Regione 
resistente 
-sono 
legittimati, 
al 
pari 
degli 
avvocati 
dello 
Stato, 
ad 
esercitare 
il 
patrocinio 
innanzi 
alle 
magistrature 
superiori. Infatti, il 
tenore 
testuale 
dell�art. 1, secondo 
comma, del 
regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611 (Approvazione 
del 
testo 
unico 
delle 
leggi 
e 
delle 
norme 
giuridiche 
sulla 
rappresentanza 
e 
difesa 
in 
giudizio 
dello 
Stato 
e 
sull�ordinamento 
dell�Avvocatura 
dello 
Stato) 
e 
dell�art. 8, terzo comma, della legge 
3 aprile 
1979, n. 103 (Modifiche 
del-
l�ordinamento dell�Avvocatura dello Stato) chiarisce 
come 
nessuna limitazione 
sia 
prevista 
per 
i 
procuratori 
dello 
Stato, 
i 
quali, 
pertanto, 
possono 
esercitare, allo stesso modo degli 
avvocati 
dello Stato, le 
funzioni 
anche 
innanzi 
alle 
magistrature 
superiori 
(ci� � 
confermato dalla stessa giurisprudenza 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
sezione 
sesta, 
sentenza 
11 
febbraio 
2013, 
n. 
769). 

Si 
aggiunga 
che 
l�art. 
55 
della 
legge 
n. 
69 
del 
2009 
autorizza 
l�Avvocatura 
generale 
dello Stato, intesa quale 
ufficio, ad impiegare 
la modalit� di 
notificazione 
di 
cui 
alla legge 
n. 53 del 
1994. E questo significa che 
anche 
un 
procuratore 
dello 
Stato, 
incardinato 
nell�ufficio, 
� 
autorizzato 
a 
dare 
impulso 
processuale al ricorso mediante la notificazione di quest�ultimo�. 



ContEnziosoComUnitarioEdintErnazionaLE
L�onere probatorio nell�ambito dei vaccini: commento 
alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-621/15 


Valentina Pincini* 


La 
sentenza 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
del 
21 giugno 2017, oggi 
in discussione, 
si 
inserisce 
in 
un 
contesto 
socio-politico 
particolarmente 
acceso, 
soprattutto 
in 
Italia, 
dove 
il 
Decreto 
Legge 
7 
giugno 
2017, 
n. 
73 
convertito 
nella 
Legge 
31 luglio 2017, n. 119 ha 
imposto l�obbligo di 
vaccinazione 
ai 
bambini 
da 
zero a 
sedici 
anni 
che 
vengono iscritti 
presso gli 
istituti 
scolastici 
(nidi 
e 
scuole 
dell�infanzia, 
scuole 
dell�obbligo, 
centri 
di 
formazione 
professionale 
regionale 
e 
scuole 
private 
non paritarie) a 
partire 
dall�anno scolastico 20172018 
(1). 


(*) Dottoressa 
in Giurisprudenza, ammessa 
alla 
pratica 
forense 
presso l�Avvocatura 
dello Stato di 
Bologna. 


(1) Le 
vaccinazioni 
obbligatorie 
sono passate 
da 
quattro (anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomielitica 
e 
anti-epatite 
B) a 
dieci 
e 
nello specifico: 
anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, antiepatite 
B, 
anti-pertosse, 
anti-Haemophilus 
Influenzae 
tipo 
b 
(quali 
vaccinazioni 
obbligatorie 
in 
via 
permanente), 
anti-morbillo, 
anti-rosolia, 
anti-parotite, 
anti-varicella 
(quali 
vaccinazioni 
obbligatorie, 
sino 
a 
diversa 
successiva 
valutazione 
di 
un�apposita 
Commissione 
operante 
presso 
il 
Ministero 
della 
Salute 
che, dopo un monitoraggio di 
almeno tre 
anni, potr� 
decidere 
se 
eliminare 
l�obbligatoriet� 
della 
vaccinazione o meno). 
La 
vaccinazione 
avviene 
mediante 
somministrazione 
di 
due 
prodotti: 
il 
cd. esavalente 
(anti-poliomielitica, 
anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite 
B, anti-pertosse, anti-Haemophilus 
Influenzae 
tipo b) che 
viene 
somministrato per tre 
volte 
nel 
ciclo di 
base 
con richiami 
- anch�essi 
obbligatori 
- a 
sei 
anni 
e 
nel-
l�adolescenza, 
ed 
il 
secondo 
relativo 
alla 
vaccinazione 
cd. 
quadrivalente 
(anti-morbillo, 
anti-rosolia, 
anti-parotite, anti-varicella) con un ciclo a due dosi. 
All�obbligatoriet� 
consegue, 
per 
i 
soli 
bambini 
della 
fascia 
0 
-6 
anni, 
l�impossibilit� 
di 
frequentare 
l�istituto 
scolastico 
in 
difetto 
di 
vaccinazione, 
mentre 
per 
la 
scuola 
dell�obbligo 
la 
frequenza 
� 
consentita 
anche ai non vaccinati previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. 
Per l�iscrizione 
� 
necessario presentare 
idonea 
documentazione 
comprovante 
l�effettuazione 
delle 
vaccinazioni 
obbligatorie, 
oppure 
un 
certificato 
del 
curante 
attestante 
l�esonero, 
l�omissione 
o 
il 
differimento 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


Il 
tema 
delle 
vaccinazioni 
vede, 
da 
sempre, 
contrapposte 
due 
fazioni: 
i 
no vax 
ei 
pro vax. Se 
i 
primi 
insorgono a 
difesa 
del 
loro diritto di 
autodeterminazione, 
i 
secondi 
a 
tutela 
del 
diritto 
alla 
salute 
dei 
propri 
figli. 
Proprio 
nella 
contrapposizione 
e 
bilanciamento fra 
questi 
due 
diritti 
sta 
la 
sfida 
del 
legislatore, 
dei 
giudici 
e 
della 
comunit� 
scientifica 
al 
fine 
di 
porre 
rimedio a 
questa 
guerra fredda latente. 


Il 
conflitto nasce 
alla 
fine 
degli 
anni 
�90, quando sulla 
rivista 
scientifica 
Lancet 
apparve 
lo studio, a 
firma 
di 
Andrew 
Wakefield e 
nei 
collaboratori 
del 
Royal 
free 
Hospital 
di 
Londra 
(2), 
condotto 
su 
dodici 
pazienti 
pediatrici 
affetti 


delle 
vaccinazioni, oppure 
una 
formale 
richiesta 
di 
prenotazione 
o attestazione 
dell�appuntamento per 
la 
somministrazione 
delle 
vaccinazioni 
mancanti. 
La 
documentazione 
comprovante 
l�effettuazione 
delle 
vaccinazioni 
pu� essere 
sostituita 
dalla 
dichiarazione 
resa 
ai 
sensi 
del 
Decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica 
28 
dicembre 
200, 
n. 
445; 
in 
tal 
caso, 
la 
documentazione 
comprovante 
l�effettuazione 
delle 
vaccinazioni 
deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno (10 marzo 2018 per l�anno in corso). 
Le 
vaccinazioni 
possono essere 
omesse 
o differite 
solo in caso di 
accertato pericolo per la 
salute 
in relazione 
a 
specifiche 
condizioni 
cliniche 
documentate 
ed attestate 
dal 
medico di 
medicina 
generale 
o dal 
pediatra curante. 
Sussiste, 
inoltre, 
l�obbligo 
per 
il 
dirigente 
scolastico 
di 
segnalare 
alla 
AUSL 
la 
presenza 
di 
studenti 
senza 
vaccinazione, la 
quale 
contatta 
i 
genitori/tutori/affidatari 
per un colloquio informativo al 
fine 
di 
provvedere 
all�effettuazione 
della 
vaccinazione. 
Qualora 
i 
genitori 
non 
si 
presentino 
all�incontro 
o 
non 
provvedano 
alla vaccinazione, la 
AUSL contesta formalmente l�inadempimento dell�obbligo. 
Al 
mancato 
adempimento 
dell�obbligo 
vaccinale 
consegue 
la 
sanzione 
amministrativa 
pecuniaria 
che 
va 
da 
un 
minimo 
di 
� 
100,00 
ad 
un 
massimo 
di 
� 
500,00 
(proporzionata 
alla 
gravit� 
dell�inadempimento, 
come 
ad 
esempio 
al 
numero 
di 
vaccinazioni 
omesse) 
e 
che 
viene 
comminata 
direttamente 
dall�Azienda 
Sanitaria 
Locale 
territorialmente 
competente. 
Il 
dirigente 
scolastico 
ha, 
inoltre, 
l�obbligo 
di 
non 
allocare 
pi� 
di 
uno 
studente 
che 
non 
pu� 
essere 
vaccinato 
a 
causa 
di 
gravi 
e 
documentati 
problemi 
di 
salute 
in 
ogni 
classe, 
al 
fine 
di 
proteggere 
la 
sua 
salute 
sfruttando 
l�immunit� 
di 
gregge 
costituita 
dalla 
presenza 
di 
tutti 
gli 
altri 
alunni 
vaccinati, 
fermo 
restando 
il 
numero 
delle 
classi 
determinato 
dalle 
vigenti 
leggi. 
Va 
aggiunto 
che 
questa 
Legge 
si 
introduce 
in 
un 
contesto 
nel 
quale 
la 
Lombardia, 
la 
Toscana, 
la 
Sardegna, 
il 
Piemonte 
e 
l�Emilia 
Romagna, 
avevano 
gi� 
introdotto 
l�obbligo 
vaccinale 
per 
la 
frequenza 
ai 
servizi 
per 
l�infanzia 
e 
si 
basa 
sui 
fondamenti 
scientifici 
del 
Piano 
Nazionale 
della 
Prevenzione 
Vaccinale 
2017/2019 
(c.d. 
Piano 
Nazionale 
Vaccini) 
che 
aveva 
proposto 
il 
superamento 
della 
distinzione 
fra 
vaccini 
obbligatori 
e 
vaccini 
raccomandati, 
introducendo 
il 
concetto 
di 
�vaccinazioni 
necessarie� 
istituendo, 
altres�, 
una 
procedura 
concordata 
tra 
genitori 
e 
pediatra 
che, 
in 
piena 
sintonia 
con 
l�avvenuto 
abbandono 
della 
prospettiva 
paternalistica 
in 
favore 
dell�alleanza 
terapeutica 
tra 
medico 
e 
paziente, 
consentiva 
alle 
famiglie 
di 
esercitare 
il 
c.d. 
�dissenso 
informato� 
dopo 
aver 
ricevuto 
informazioni 
precise 
e 
complete 
in 
merito 
ai 
rischi 
cui 
un 
bambino 
non 
vaccinato 
pu� 
andare 
incontro 
e 
senza 
timore 
di 
dover 
subire 
qualsivoglia 
sanzione 
amministrativa, 
o 
peggio, 
una 
limitazione 
al 
proprio 
diritto-dovere 
di 
potest� 
sui 
figli. 
La 
regione 
Veneto era 
andata 
ancora 
oltre: 
con la 
Legge 
regionale 
23 marzo 2007, n. 7, aveva, infatti, 
sospeso l�obbligo vaccinale per tutti i nuovi nati a partire dal primo gennaio 2008. 
Tale 
soluzione 
si 
era 
resa 
possibile 
grazie 
all�elevato livello di 
copertura 
vaccinale 
raggiunto da 
queste 
Regioni, 
fermo 
restando 
l�obbligo 
della 
Giunta 
di 
ristabilire 
lo 
status 
quo 
ante 
in 
caso 
di 
emergenza 
epidemiologiche. 
Alla 
precisazione 
appena 
indicata, 
si 
deve 
aggiungere 
che 
nel 
1999 
le 
strategie 
vaccinali 
adottate 
avevano 
consentito di 
raggiungere 
elevate 
coperture 
e, pertanto, veniva 
meno l�obbligo vaccinale 
quale 
condizione 
per l�ammissione 
a 
scuola 
dell�obbligo. Proprio questa 
libera 
determinazione 
delle 
parti 
ha 
condotto 
ad 
una 
riduzione 
della 
copertura 
tale 
che 
ha 
spinto 
il 
legislatore 
ad 
introdurre 
nuovamente 
l�obbligo 
vaccinale. 

2) A. WAkEfIELD, Ileal 
lymphoid nodular 
hyperplasia, nonspecific 
colitis 
and pervasive 
developmental 
disorder in children, in The Lancet, 1998, 351, pagg. 637-641. 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


da 
disturbi 
psichiatrici 
insorti 
durante 
lo 
sviluppo 
ed 
associati 
a 
diarrea 
e 
dolori 
addominali. In nove 
di 
questi 
pazienti 
affetti 
da 
disturbo autistico, i 
genitori 
riferivano che 
i 
primi 
sintomi 
erano comparsi 
successivamente 
alla 
somministrazione 
del 
vaccino 
MPR. 
Gli 
autori 
ipotizzavano, 
quindi, 
che 
la 
vaccinazione 
potesse 
provocare 
l�infiammazione 
intestinale 
la 
quale, 
attraverso 
specifiche 
alterazioni 
metaboliche, avrebbe 
interferito con la 
reazione 
di 
solfatazione 
dei 
glicosoamminoglicani 
(GAG), 
molecole 
che 
esercitano 
un 
ruolo 
critico nella maturazione del tessuto celebrale. 

La 
ricerca 
ebbe 
un esito disastroso, poich� 
provoc� nella 
sola 
Londra 
un 
crollo della 
percentuale 
dei 
bambini 
vaccinati, che 
pass� dal 
90% al 
50% del 
totale, ed effetti 
simili 
si 
ebbero in tutto il 
mondo anglosassone 
(3). Tuttavia, 
indagini 
successive 
non 
confermarono 
il 
risultato 
di 
quella 
ricerca, 
che 
nel 
2004 fu parzialmente 
ritrattata 
e 
nel 
2010 definitivamente 
ritirata 
dalla 
rivista 
Lancet 
a 
seguito di 
un�inchiesta 
del 
General 
Medical 
Coucil 
che 
port� alla 
radiazione 
di 
Wakefield stesso dal 
Royal 
College 
of Surgeon. Non solo furono 
riscontrati 
errori 
metodologici, ma 
soprattutto la 
ricerca 
era 
stata 
svolta 
con 
intenti 
utilitaristici: 
era 
stata 
finanziata 
da 
un 
avvocato 
che 
intendeva 
promuovere 
causa 
contro 
le 
aziende 
produttrici 
dei 
vaccini 
e 
lo 
stesso 
Wakefield 
aveva 
brevettato un sistema 
per la 
produzione 
di 
tre 
vaccini 
separati 
che 
avrebbero 
dovuto sostituire quello esistente ed applicato. 


Nel 
2000 
lo 
statunitense 
Istitute 
of 
Medicine 
avvi� 
una 
revisione 
delle 
evidenze 
disponibili 
relativamente 
ad una 
correlazione 
fra 
somministrazione 
di 
vaccino MMR e 
insorgenza 
di 
autismo che 
si 
concluse 
per una 
completa 
indipendenza 
dei 
due 
eventi. Bryan H. king ha 
definitivamente 
affermato che 
�decine 
di 
studi 
hanno 
mostrato 
che 
l�et� 
di 
insorgenza 
dell�autismo 
non 
varia 
tra 
la 
popolazione 
di 
bambini 
vaccinati 
e 
quella 
di 
bambini 
non 
vaccinati, 
che 
la 
gravit� 
ed 
il 
decorso 
della 
malattia 
non 
differiscono 
fra 
vaccinati 
e 
non 
vaccinati 
e, 
ora, 
il 
rischio 
di 
ricorrenza 
di 
autismo 
nelle 
famiglie 
non 
differisce 
tra bambini 
vaccinati 
e 
non vaccinati� 
(4). Per queste 
ragioni, anche 
una 
recentissima 
sentenza 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
italiana 
ha 
escluso 
il 
risarcimento 
del danno al padre di un bambino affetto da autismo (5). 


Questo 
gi� 
critico 
contesto 
viene 
ulteriormente 
sollecitato 
dalla 
pronuncia 
in esame, avente 
ad oggetto l�onere 
probatorio in capo alle 
parti 
processuali 
nella 
controversa 
responsabilit� 
da 
prodotto 
difettoso 
delle 
case 
farmaceutiche 


(3) R. DoMENICI 
- M. GERBI 
- B. GUIDI, Vaccini 
e 
autismo: scienza e 
giurisprudenza a confronto, 
in Danno e Responsabilit�, 2016, n. 5, pag. 513. 
(4) 
B.H. 
kING, 
Promising 
forecast 
for 
autism 
spectrum 
disorders, 
in 
JAMA, 
2015, 
313, 
pagg. 
1518-1519. 
(5) 
Con 
una 
recentissima 
sentenza 
(n. 
18358/2017), 
la 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
escluso 
l�indennizzo 
richiesto da 
un padre 
ritenendo che 
non vi 
fosse 
la 
prova 
della 
connessione 
fra 
vaccino antipolio e 
insorgenza 
dell�autismo. Nello specifico la 
Suprema 
Corte 
ha 
concluso che 
la 
scienza 
medica 
citata 
dal 
ricorrente 
�non consente 
allo stato di 
ritenere 
superata la soglia della mera possibilit� teorica della 
sussistenza di un nesso di causalit��. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


produttrici 
dei 
vaccini 
e 
gli 
elementi 
probatori 
sulla 
scorta 
dei 
quali 
il 
giudice 
deve decidere. 


� 
utile 
chiarire 
fin d�ora 
che 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�Unione 
Europea 
ha 
�accantonato la scienza� 
e, quasi 
a 
sedare 
le 
due 
voci 
antitetiche 
dei 
pro 
vax 
e 
no 
vax, 
ha 
detto 
la 
sua 
in 
materia 
di 
prove: 
in 
mancanza 
di 
consenso 
scientifico, il 
difetto del 
vaccino e 
il 
nesso di 
causalit� 
tra 
difetto medesimo e 
patologia 
insorta 
possono 
essere 
provati 
con 
un 
complesso 
di 
indizi 
gravi, 
precisi 
e concordanti. 

Senza 
nulla 
aggiungere 
ed 
anticipare, 
si 
deve 
prendere 
in 
esame 
la 
vicenda 
che ha condotto alla pronuncia della Corte di Giustizia dell�UE. 

Al 
termine 
del 
ciclo di 
vaccinazioni 
contro l�epatite 
B era 
stata 
diagnosticata 
al 
sig. W. la 
sclerosi 
multipla 
e, ritenendo esservi 
un nesso causale 
fra 
vaccino somministrato e 
malattia 
diagnosticata, quest�ultimo proponeva 
domanda 
di 
risarcimento del 
danno alla 
casa 
farmaceutica 
produttrice 
del 
vaccino, 
la Sanofi Pasteur. 

La 
domanda 
veniva 
accolta 
in 
primo 
grado 
dal 
Tribunal 
de 
Grande 
Instance 
di 
Nanterre 
e 
successivamente 
respinta 
dalla 
Cour 
d�Appel 
de 
Paris. 
Tuttavia 
la 
Cour 
de 
Cassation 
annullava 
quest�ultima 
pronuncia 
perch� 
sfornita 
di 
base 
giuridica. 
Solo 
quando 
veniva 
nuovamente 
adita 
dalla 
Corte 
d�Appello 
di 
Parigi, la 
Corte 
di 
Cassazione 
francese 
decideva 
di 
sospendere 
il 
giudizio e 
sottoporre 
alla 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�UE 
tre 
questioni 
inerenti 
all�art. 4 della 
Direttiva 
85/374/CEE 
del 
Consiglio del 
25 luglio 1985 relativo all�onere 
probatorio 
in capo al danneggiato (6). 

A 
discapito 
di 
quanto 
si 
possa 
pensare, 
l�interesse 
protetto 
in 
via 
primaria 
dalla 
Direttiva 
sulla 
responsabilit� 
da 
prodotto difettoso non � 
quello della 
tutela 
dei 
consumatori, 
bens� 
il 
corretto 
funzionamento 
del 
mercato 
interno 
dell�Unione 
Europea. Conseguentemente, il 
rischio dei 
danni 
da 
prodotti 
difettosi 
doveva 
essere 
allocato in modo da 
realizzare 
un buon equilibrio tra 
gli 
interessi 
delle 
imprese 
produttrici 
e 
quelli 
dei 
consumatori 
esposti 
a 
tale 
ri


(6) Le 
questioni 
pregiudiziali 
proposte 
sono: 
�1) Se 
l'articolo 4 della direttiva [85/374] 
osti, per 
quanto riguarda la responsabilit� dei 
laboratori 
farmaceutici 
per 
danni 
ascrivibili 
ai 
vaccini 
da essi 
prodotti, a un mezzo di 
prova che 
prevede 
che 
il 
giudice 
di 
merito, nell'esercizio del 
suo libero apprezzamento, 
possa 
ritenere 
che 
gli 
elementi 
di 
fatto 
presentati 
dal 
ricorrente 
costituiscano 
presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti, tali 
da dimostrare 
il 
difetto del 
vaccino e 
l'esistenza di 
un nesso causale 
tra quest'ultimo e 
la malattia, nonostante 
la constatazione 
che 
la ricerca medica non stabilisce 
alcun 
nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia. 
2) In caso di 
risposta negativa alla prima questione, se 
l'articolo 4 della (...) direttiva 85/374 osti 
a un 
sistema di 
presunzioni 
secondo cui 
l'esistenza di 
un nesso causale 
tra il 
difetto attribuito a un vaccino 
e 
il 
danno 
subito 
dal 
danneggiato 
debba 
sempre 
essere 
considerata 
dimostrata 
in 
presenza 
di 
determinati 
indizi di causalit�. 
3) In caso di 
risposta affermativa alla prima questione, se 
l'articolo 4 della (...) direttiva 85/374 debba 
essere 
interpretato nel 
senso che 
la dimostrazione, a carico del 
danneggiato, dell'esistenza di 
un nesso 
causale 
fra il 
difetto attribuito a un vaccino e 
il 
danno da essa subito, possa essere 
considerata fornita 
soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica�. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


schio. 
L�equilibrio 
doveva 
essere 
uniforme 
in 
tutti 
gli 
Stati 
membri: 
cos� 
i 
consumatori, 
correttamente 
informati, potevano scegliere 
consapevolmente 
l�impresa 
fornitrice 
di 
beni 
o servizi 
in qualunque 
punto del 
mercato. L�equilibrio 
di 
cui 
si 
� 
detto 
� 
stato 
apprezzato 
soprattutto 
dai 
produttori 
e 
dagli 
assicuratori, 
molto meno dai 
consumatori, i 
quali 
hanno continuato a 
praticare 
strade 
alternative, 
specie 
in quegli 
Stati 
che 
da 
tempo conoscevano sistemi 
di 
tutela 
del 
consumatore efficienti e collaudati. 


Nell�ottica 
di 
armonizzare 
le 
norme 
in 
materia 
di 
responsabilit� 
sono 
fondamentali 
gli 
artt. 4 - 6 - 7 della 
Direttiva. Ai 
sensi 
dell�art. 4 � 
il 
danneggiato 
a 
dover 
dar 
prova 
del 
difetto 
del 
prodotto, 
del 
danno 
cagionato 
e 
del 
nesso 
eziologico fra 
i 
due 
elementi. Si 
pu� parlare 
di 
prodotto difettoso quando il 
prodotto stesso non offre 
la 
sicurezza 
che 
ci 
si 
pu� legittimamente 
attendere, 
tenuto conto di 
tutte 
le 
circostanze, fra 
le 
quali 
l�art. 6 richiama 
la 
presentazione 
del 
prodotto, l�uso al 
quale 
il 
prodotto pu� essere 
ragionevolmente 
destinato 
ed 
il 
momento 
di 
messa 
in 
circolazione 
dello 
stesso. 
Da 
ultimo 
e 
ai 
sensi 
dell�art. 7, il 
produttore 
non sar� 
responsabile 
solo se 
prova 
che 
lo stato 
delle 
conoscenze 
scientifiche 
e 
tecniche 
al 
momento in cui 
ha 
messo in circolazione 
il prodotto non permettevano di scoprire l�esistenza del difetto. 

La 
Direttiva 
CE 
85/374, realizzando un faticoso compromesso tra 
l�esigenza 
di 
tutelare 
i 
consumatori 
e 
quella 
di 
garantire 
l�efficienza 
del 
mercato 
europeo, lasciava 
gli 
Stati 
membri 
liberi 
di 
scegliere 
se 
far gravare 
il 
rischio 
dello sviluppo tecnologico e 
scientifico sui 
produttori 
o se 
lasciarlo a 
carico 
dei 
consumatori. Uno Stato che 
avesse 
scelto la 
soluzione 
favorevole 
a 
quest�ultimo 
avrebbe 
penalizzato, sotto il 
profilo concorrenziale, le 
proprie 
imprese 
rispetto 
a 
quelle 
extracomunitarie 
ed 
a 
quelle 
degli 
altri 
Stati 
membri 
dell�Unione 
Europea 
che 
avessero optato per la 
soluzione 
opposta. Non solo. 
Un tale 
approccio probatorio avrebbe 
potuto scoraggiare 
la 
ricerca 
e 
l�innovazione 
ad opera 
dei 
produttori 
soprattuto nel 
settore 
farmaceutico. La 
mappa 
geografica 
dell�Unione 
Europea 
vede 
la 
gran parte 
degli 
Stati 
membri 
che 
addossano 
il 
rischio di 
sviluppo a 
carico dei 
danneggiati, ad eccezione 
del 
Lussemburgo, 
della 
finlandia, 
parzialmente 
della 
Germania, 
limitatamente 
proprio 
ai 
prodotti 
farmaceutici, e 
della 
Spagna, per farmaci 
e 
prodotti 
alimentari 
(7). 


Non dimentichiamo che 
la 
vicenda 
prende 
origine 
in francia 
e, pertanto, 
sar� 
doveroso 
il 
richiamo 
alla 
normativa 
nazionale 
sul 
punto, 
anche 
perch� 
l�attuazione 
della 
Direttiva 
� 
avvenuta 
con 
dieci 
anni 
di 
ritardo 
rispetto 
all�Italia 
(8). All�epoca 
dei 
fatti, l�art. 1386-1 del 
Codice 
Civile 
francese 
prevedeva 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
per 
il 
danno 
causato 
dai 
suoi 
prodotti 
difettosi, 
indipendentemente 
dalla 
circostanza 
che 
esso avesse 
un rapporto contrattuale 


(7) 
L. 
CABBELA 
PISU, 
Ombre 
e 
luci 
nella 
responsabilit� 
del 
produttore, 
in 
Contratti 
e 
imprese, 
2008, pag. 633. 
(8) L. CABBELA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., pag. 633. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


con 
la 
vittima, 
mentre 
l�art. 
1386-9 
richiedeva 
al 
ricorrente 
la 
prova 
del 
difetto, 
del 
danno e 
del 
nesso causale 
fra 
difetto e 
danno, anche 
se 
la 
giurisprudenza 
ammetteva 
che 
la 
prova 
del 
nesso 
di 
causalit� 
poteva 
desumersi 
da 
presunzioni 
gravi, precise e concordanti. 

Da 
questo preliminare 
inquadramento, appare 
doveroso approfondire 
gli 
elementi 
costitutivi 
della 
responsabilit� 
del 
produttore, 
anche 
per 
comprendere 
meglio la 
vicenda 
oggetto di 
esame 
da 
parte 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
e 
per indagare 
la 
portata 
della 
decisione 
in un contesto conflittuale 
come 
quello italiano. 
Tali 
elementi 
sono il 
difetto, il 
danno, il 
nesso di 
causalit� 
fra 
difetto e 
danno, l�elemento soggettivo in capo al 
produttore 
e 
l�onere 
probatorio. Verranno 
affrontati 
con 
riferimento 
alla 
normativa 
comunitaria 
ed 
italiana, 
perch� 
lo scopo dell�elaborato � 
quello di 
individuare 
gli 
effetti 
di 
tale 
pronuncia 
sull�opinione 
pubblica, anche alla luce della nuova riforma. 

Il 
difetto 
viene 
descritto 
nella 
Direttiva 
come 
un 
disallineamento 
delle 
caratteristiche 
del 
prodotto agli 
standard normativi 
o correnti 
capace 
di 
determinare 
una 
minor 
sicurezza 
di 
quella 
ragionevolmente 
attesa. 
Tale 
definizione 
si 
discosta 
da 
quella 
di 
vizio 
ovvero 
difetto 
ex 
art. 
1490 
c.c. 
(9), 
dettato 
in 
tema 
di 
compravendita, e 
si 
avvicina 
a 
quella 
dettata 
in materia 
di 
elevata 
sicurezza 
del consumatore di matrice comunitaria (10). 


Non potr� 
parlarsi 
di 
prodotto difettoso, quando lo stesso presenti 
rischi 
noti 
ai 
consumatori 
all�interno di 
uno standard 
riconosciuto di 
sicurezza 
ed, 
infatti, la 
normativa 
offre 
un parametro generale 
di 
riferimento per accertare 
quando le 
aspettative 
del 
consumatore 
siano o meno giustificate. Nello specifico, 
ove 
non 
si 
possa 
far 
riferimento 
alla 
normativa 
tecnica 
di 
settore, 
si 
dovr� 
far 
ricorso 
allo 
�stato 
dell�arte�, 
ovvero 
alle 
conoscenze 
obiettive 
e 
condivise 
dalla 
scienza 
in quel 
dato momento. Deve 
certamente 
escludersi 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
per i 
cd. danni 
da 
�ignoto tecnologico�, ossia 
quei 
danni 
che 
non potevano ragionevolmente 
prevedersi 
al 
momento della 
commercializzazione 
del prodotto (11). 


La 
giurisprudenza 
italiana 
aggiunge 
che 
il 
difetto 
dovr� 
essere 
provato 
fin dal momento in cui il prodotto viene messo in circolazione (12). 


Quanto al 
danno, va 
accennata 
la 
distinzione 
fra 
danno-evento e 
danno


(9) Cass. Civ., 13 gennaio 1997, n. 244. 
(10) Si 
deve 
necessariamente 
far rinvio all�art. 169 TfUE 
e 
all�art. 117 del 
Codice 
del 
Consumo 
che 
definisce 
�prodotto difettoso�, quel 
prodotto che 
non offre 
la 
sicurezza 
che 
si 
pu� legittimamente 
attendere. L�art. 113 del 
Codice 
del 
Consumo definisce, invece, prodotto sicuro qualsiasi 
prodotto �che 
in 
condizioni 
normali 
o 
ragionevolmente 
prevedibili 
[�] 
non 
presenti 
alcun 
rischio 
oppure 
presenti 
unicamente 
rischi 
minimi, compatibili 
con l�impegno del 
prodotto e 
considerati 
accettabili 
nell�osservanza 
di un livello elevato di tutta della salute e della sicurezza della persona�. 
(11) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
in Contratto e Impres., 2013, n. 1, pag. 220. 
(12) Cass. Civ., 8 settembre 2007, n. 20985. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


conseguenza, ove 
il 
primo � 
un connotato dell�illiceit� 
del 
fatto ed il 
secondo 
oggetto del 
risarcimento del 
danno: 
infatti 
se 
non vi 
� 
il 
danno-conseguenza, 
non 
sorge 
alcun 
obbligo 
risarcitorio 
(13). 
Con 
la 
locuzione 
danno-conseguenza 
si 
intende 
qualsiasi 
alterazione 
negativa 
della 
situazione 
del 
soggetto rispetto 
a 
quella 
che 
si 
sarebbe 
avuta 
senza 
il 
verificarsi 
del 
fatto illecito, ma 
anche, 
grazie 
all�intervento della 
Suprema 
Corte 
(14), la 
perdita 
di 
chance, ovvero la 
perdita 
di 
una 
concreta 
ed effettiva 
occasione 
favorevole 
di 
conseguire 
un determinato 
bene o risultato utile (15). 

Punto di indagine approfondita �, invece, il nesso di causalit�. 


Dal 
punto 
di 
vista 
naturalistico, 
possono 
ritenersi 
causa 
di 
un 
determinato 
evento 
tutte 
quelle 
condotte 
senza 
il 
cui 
concorso 
l�evento 
stesso 
non 
si 
sarebbe 
realizzato: 
ai 
sensi 
dall�art. 
41 
c.p., 
la 
cd. 
�causalit� 
materiale 
o 
di 
fatto� 
(16). 
Con riguardo al 
fatto concreto, il 
giudice 
dovr� 
indagare 
se 
l�evento dannoso 
si 
sarebbe 
verificato 
ugualmente 
in 
assenza 
di 
una 
determinata 
condotta 
ovvero 
se il danno si sarebbe verificato anche se il vaccino non fosse stato iniettato. 

Per 
valutare 
l�esistenza 
o 
meno 
del 
nesso 
causale, 
la 
giurisprudenza 
fa 
ricorso 
alla 
regola 
del 
�pi� probabile 
che 
non� 
- molto meno rigorosa 
di 
quella 
penale 
�al 
di 
l� di 
ogni 
ragionevole 
dubbio� 
- che 
utilizza 
l�alta 
probabilit� 
di 
conseguire 
un 
risultato 
diverso 
(perdita 
di 
chance) 
come 
punto 
di 
riferimento. 
Le 
Sezioni 
Unite 
della 
Cassazione 
hanno parlato di 
�certezza probabilistica� 
(17), 
sostenuta 
da 
elementi 
di 
conferma 
e 
con 
l�esclusione 
di 
ipotesi 
causali alternative. 

Eppure, 
l�obbligo 
del 
risarcimento 
non 
sempre 
grava 
su 
tutti 
i 
soggetti 
che 
hanno 
posto 
in 
essere 
un 
antecedente 
necessario 
dell�evento 
dannoso, 
poich�, 
ai 
sensi 
dell�art. 
41 
co. 
2 
c.p., 
andranno 
selezionate 
esclusivamente 
le 
cause 
giuridicamente 
rilevanti, 
ovvero 
la 
cd. 
�causalit� 
giuridica�. 
In 
tal 
caso 
la 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione, 
espressasi 
a 
Sezioni 
Unite, 
ha 
fatto 
rinvio 
alla 
regola 
della 
causalit� 
adeguata 
(definita 
anche 
regolarit� 
causale): 
una 
condotta 
si 
considera 
causa, 
in 
senso 
giuridico, 
di 
un 
determinato 
evento 
se, 
sulla 
base 
di 
un 
giudizio 
ex 
ante, 
detto 
evento 
ne 
risulta 
la 
conseguenza 
prevedibile 
ed 
evitabile 
ovvero 
quella 
condotta 
che 
� 
normalmente 
(18) 
adeguata 
a 
cagionare 
quel 
determinato 
evento 
dannoso 
sulla 
base 
delle 
comuni 
regole 
di 
esperienza. 
Tale 
giudizio 
di 
causalit� 
si 
differenzia 
dalla 
colpevolezza 
perch� 
ci� 
che 
rileva 
non 
� 
che 
l�evento 
sia 
prevedibile 
da 
parte 
del


(13) Cass. Civ., 12 febbraio 2015, n. 2758. 
(14) 
Cass. 
Civ., 
SS. 
UU., 
26 
gennaio 
2009, 
n. 
1850 
e 
Cass. 
Civ., 
SS.UU., 
27 
marzo 
2008, 
n. 
7943. 
(15) 
f. 
ToRRENTE 
-P. 
SCHLESINGER, 
Manuale 
di 
diritto 
privato, 
a 
cura 
di 
f. 
ANELLI 
e 
C. 
GRANELLI, 
Giuffr�, XXII edizione, pagg. 931 e ss. 
(16) f. ToRRENTE 
- P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., pagg. 931 e ss. 
(17) Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576. 
(18) Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, nn. 576 - 579 - 582 - 583 - 584; 
da 
ultimo Cass. Civ., 
22 ottobre 2013, n. 23915 e 23 settembre 2013, n. 21715. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


l�agente 
(prevedibilit� 
soggettiva), 
ma 
che 
sia 
prevedibile 
alla 
luce 
delle 
migliori 
conoscenze 
statistiche 
e/o 
scientifiche 
disponibili 
(prevedibilit� 
obbiettiva) 
(19). 
Quest�ultima 
svolge, 
quindi, 
la 
funzione 
di 
circoscrivere 
l�area 
del 
danno 
risarcibile 
(20), 
limitando 
cos� 
la 
serie 
causale 
che 
andrebbe 
a 
ritroso 
all�infinito 
(21). 


Allo stesso modo, non si 
pu� prescindere 
dall�analisi 
della 
causalit� 
generale 
ed 
individuale 
(ovvero 
specifica). 
La 
prima 
riguarda 
l�indagine 
sulla 
possibilit� 
che 
un dato antecedente, come 
la 
somministrazione 
di 
una 
data 
sostanza 
o l�esposizione 
ad una 
data 
sostanza, possa 
causare 
l�evento dannoso 
di 
interesse 
nella 
generalit� 
della 
popolazione. 
Con 
la 
seconda, 
imprescindibile 
nell�individuare 
il 
risarcimento del 
caso concreto, si 
individua 
la 
possibilit� 
che 
un preciso antecedente 
possa 
determinare 
l�evento dannoso osservato nel 
particolare soggetto (22). 

Una 
specifica 
ipotesi 
di 
causalit� 
che 
rileva 
nel 
contesto 
in 
esame, 
essendo 
considerata 
da 
dottrina 
e 
giurisprudenza 
pericolosa 
l�attivit� 
del 
produttore 
di 
vaccini, � 
quella 
dell�art. 2050 c.c.: 
il 
rapporto fra 
danno e 
�l�oggettiva pericolosit� 
dell�attivit� svolta�. � 
una 
forma 
di 
responsabilit� 
oggettiva 
che 
pu� 
essere 
esclusa 
solo quando l�evento dipende 
da 
causa 
ignota 
o quando vi 
� 
incertezza 
nella 
riconducibilit� 
del 
fatto 
all�esercente 
l�attivit� 
pericolosa. 
In 
quest�ottica 
la 
Corte 
Costituzionale 
ha 
stabilito che 
non � 
possibile 
imputare 
ad 
un 
soggetto 
la 
responsabilit� 
civile 
solo 
perch� 
� 
presente 
occasionalmente 
nel 
contesto ambientale 
in cui 
si 
� 
sviluppato l�evento di 
danno, pur essendo 
la 
sua 
partecipazione 
molto prossima 
(23). Allo stesso modo il 
nesso causale 
pu� essere 
innescato anche 
dal 
comportamento del 
danneggiato, che 
si 
� 
colposamente 
o 
volontariamente 
esposto 
al 
pericolo 
(24), 
salvi 
i 
casi 
in 
cui 
il 
comportamento del 
danneggiato sia 
stato solo una 
concausa, nel 
qual 
caso si 
applicher� 
l�art. 1227 co. 1 c.c. e 
vi 
sar� 
la 
riduzione 
del 
quantum 
di 
danno risarcibile, 
quale regola di evidente equit� sostanziale (25). 


Nel 
caso oggetto del 
presente 
elaborato, proprio la 
prossimit� 
temporale 
fra 
somministrazione 
dell�antidoto e 
l�insorgenza 
della 
malattia, l�assenza 
di 
antefatti 
medici 
personali 
e 
familiari, 
l�esistenza 
di 
un 
numero 
rilevante 
di 
casi 
repertoriati 
di 
insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla 
a 
seguito di 
simili 
sommini


(19) f. ToRRENTE 
- P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., pagg. 931 e ss. 
(20) Cass. Civ., SS.UU., 1 gennaio 2008, n. 576. 
(21) Cass. Civ., 21 luglio 2011, n. 15991. 
G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, cit., 
pag. 220. 
(22) 
R. 
DoMENICI 
-M. 
GERBI 
-B. 
GUIDI, 
Vaccini 
e 
autismo: 
scienza 
e 
giurisprudenza 
a 
confronto, 
cit., pag. 513. 
(23) Corte Cost., 4 marzo 1992, n. 79. 
(24) Cass. Civ., 15 ottobre 2010, n. 21328. 
(25) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


strazioni 
sono stati 
reputati 
sufficienti 
a 
provare 
la 
causalit� 
fra 
l�evento dannoso 
della 
somministrazione 
del 
vaccino 
e 
l�insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla. 

Ma 
davvero 
si 
pu� 
ritenere 
sufficiente 
a 
provare 
un 
nesso 
di 
causalit� 
una 
serie 
di 
presunzioni, 
seppur 
gravi, 
precise 
e 
concordanti, 
quando 
la 
scienza 
stessa non � in grado di dare una risposta concorde? 


Negli 
Stati 
Uniti 
� 
stata 
coniata 
la 
teoria 
dell�imminent 
danger 
to human 
life 
doctrine, secondo la 
quale 
se 
una 
delle 
parti 
in contratto, con la 
propria 
condotta, 
mette 
in 
imminente 
pericolo 
la 
vita 
umana 
sar� 
responsabile 
nei 
confronti 
del 
consumatore 
finale 
anche 
se 
terzo 
non 
contraente. 
Analoga 
soluzione 
� 
stata 
prospettata 
in 
francia 
mediante 
l�art. 
1386-1 
del 
Codice 
Civile 
francese 
gi� citato. 


In Europa, invece, a 
partire 
dagli 
anni 
�90 si 
� 
iniziata 
a 
coniare 
una 
disciplina 
piuttosto 
dettagliata, 
ove 
il 
farmaco 
assumeva 
le 
forme 
di 
un 
prodotto 
estrinsecamente 
pericoloso 
e, 
pertanto, 
si 
tendeva 
a 
regolamentare 
la 
situazione 
antecedente 
alla 
messa 
in 
circolazione 
del 
bene 
e 
favorire 
comportamenti 
prudenziali, 
come 
gli 
obblighi 
stringenti 
del 
processo 
di 
produzione 
e 
gli 
obblighi 
informativi. La 
tutela 
predisposta 
dalla 
Comunit� 
Europea 
non trascurava 
neanche 
la 
fase 
successiva, 
potendo 
il 
consumatore 
danneggiato 
agire 
in 
giudizio 
avverso la casa farmaceutica produttrice (26). 

La 
base 
giuridica 
della 
normativa 
europea 
� 
l�art. 115 TfUE 
che 
mira 
ad 
incidere 
sul 
funzionamento del 
mercato interno al 
fine 
di 
realizzare 
una 
concorrenza 
efficiente 
ed un buon equilibrio nei 
rapporti 
fra 
operatori 
economici, 
armonizzando 
le 
disposizioni 
legislative, 
regolamentari 
ed 
amministrative 
degli 
Stati 
membri 
che 
abbiano 
un�incidenza 
diretta 
sull�installazione 
o 
sul 
funzionamento 
del 
mercato 
interno. 
Proprio 
a 
tutela 
del 
mercato 
europeo, 
a 
differenza 
del 
disposto dell�art. 114 TfUE, non � 
data 
la 
possibilit� 
di 
prevedere 
norme 
in deroga 
neanche 
con misure 
pi� severe. Inoltre, lo scopo della 
Direttiva 
� 
quello 
di 
favorire 
la 
circolazione 
dei 
beni, 
siano 
essi 
a 
basso 
od 
elevato pericolo, dovendo, allo stesso tempo creare 
standard di 
sicurezza 
comuni, 
anche 
per 
evitare 
che 
la 
normativa 
degli 
Stati 
membri 
possa 
creare 
ostacoli 
al commercio infracomunitario. 

Questa 
scelta 
di 
politica 
europea 
conduce 
alla 
determinazione 
di 
un dato 
onere 
della 
prova 
che 
cerca 
di 
raggiungere 
un faticoso equilibrio fra 
i 
diversi 
attori 
del 
mercato: 
consumatori, produttori 
e 
distributori, imponendo ai 
primi 
la prova del difetto ed i costi della causa (27). 

Sulla 
scia 
del 
tenore 
giuridico della 
responsabilit� 
delineata 
dalla 
Direttiva, 
il 
legislatore 
tedesco ha 
previsto una 
responsabilit� 
oggettiva 
di 
tipo as


(26) E. MENGA, La responsabilit� del 
produttore 
tra onere 
della prova e 
nesso causale 
- responsabilit� 
da 
farmaco 
difettoso: 
il 
delicato 
equilibrio 
tra 
tutela 
della 
salute 
e 
la 
salvaguardia 
delle 
esigenze 
della produzione, in Danno e Responsabilit�, 2016, n. 1, pag. 41. 
(27) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


soluto per il produttore di farmaci, il quale ha anche l�obbligo di assicurarsi. 


Quanto 
all�Italia, 
� 
necessario 
inquadrare 
il 
percorso 
storico 
degli 
orientamenti 
giurisprudenziali 
prima 
e 
dopo 
l�introduzione 
della 
Direttiva 
in 
parola. 
Se 
in 
assenza 
della 
normativa 
europea 
e 
tenuto 
conto 
della 
natura 
intrinsecamente 
pericolosa 
dei 
prodotti 
farmaceutici, 
l�art. 
2050 
c.c. 
era 
una 
scelta 
quasi 
obbligata; 
con 
l�introduzione 
del 
d.P.R. 
n. 
224/1988, 
poi 
confluito 
nel 
Codice 
del 
Consumo, 
quali 
fonti 
attuative 
della 
Direttiva, 
la 
norma 
in 
esame 
appariva 
in 
contrasto 
con 
la 
normativa 
comunitaria: 
la 
disciplina 
contenuta 
nel 
Codice 
del 
Consumo 
tende 
a 
bilanciare 
le 
esigenze 
di 
tutela 
della 
salute 
del 
consumatore 
con 
le 
esigenze 
della 
produzione, 
salvaguardando 
cos� 
anche 
la 
competitivit� 
delle 
imprese 
europee 
sul 
mercato 
internazionale, 
al 
contrario 
l�applicazione 
dell�art. 
2050 
c.c. 
vuole 
incrementare 
la 
tutela 
del 
paziente-consumatore 
a 
detrimento 
degli 
interessi 
della 
produzione. 
Entrambe 
le 
forme 
di 
responsabilit� 
sono 
di 
tipo 
oggettivo, 
ma 
si 
differenziano 
per 
la 
prova 
liberatoria 
in 
capo 
al 
produttore: 
solo 
nell�ambito 
probatorio 
previsto 
dall�art. 
2050 
c.c., 
il 
fabbricante 
deve 
a 
sua 
volta 
provare 
di 
aver 
posto 
in 
essere 
tutte 
le 
necessarie 
cautele, 
sia 
preventive 
sia 
protettive, 
mentre 
tale 
prova 
non 
� 
richiesta 
n� 
dalla 
Direttiva 
n� 
dalla 
normativa 
italiana 
di 
recepimento 
(28). 


Definire 
un prodotto pericoloso ex 
art. 2050 c.c. facilita 
la 
pretesa 
risarcitoria 
del 
danneggiato giacch� 
non solo elimina 
la 
prova 
dell�elemento soggettivo 
(colpa) 
e 
limita 
quella 
del 
difetto 
(che 
riconduce 
alla 
sola 
prova 
del 
nesso 
causale), 
ma 
presuppone 
anche 
che 
detto 
prodotto 
presenti 
intrinseci 
elementi 
di 
pericolosit� 
che 
prescindono 
dalla 
condotta 
tenuta 
dall�utilizzatore. 
Infatti, per essere 
considerato tale, il 
prodotto pericoloso deve 
avere 
in s� 
una 
elevata potenzialit� lesiva (29) e non deve derivarla dall�esterno (30). 


oggi 
la 
norma 
del 
Codice 
Civile 
non 
deve 
ritenersi 
pi� 
applicabile, 
avendo 
la 
giurisprudenza 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
sanzionato 
quegli 
Stati 
membri 
che 
avevano 
applicato 
la 
disciplina 
interna 
pi� 
favorevole 
al 
consumatore-
paziente 
e 
non la 
Direttiva 
sui 
prodotti 
difettosi 
(31). Nello specifico, la 
Corte 
di 
Giustizia 
aveva 
affermato 
che 
la 
previgente 
disciplina 
generale 
spagnola 
della 
responsabilit� 
del 
produttore, 
pi� 
favorevole 
al 
consumatore, 
non 
poteva 


(28) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 
(29) Tribunale di Salerno, 2 ottobre 2007. 
(30) Cass. Civ., 21 ottobre 
2005, n. 20359; 
Cass. Civ., 6 aprile 
2006, n. 8095; 
Cass. Civ., 9 aprile 
2009, n. 8688. 
(31) Si 
tratta 
di 
tre 
sentenze 
depositate 
il 
25 aprile 
2002: 
C-52/00 Commissione 
delle 
Comunit� 
Europee 
c. Repubblica francese; 
C-154/00 Commissione 
delle 
Comunit� Europee 
c. Repubblica Ellenica; 
C-183/00 Gonzales Sanchez c. Medicina Astruriana SA. 
E. MENGA, La responsabilit� del 
produttore 
tra onere 
della prova e 
nesso causale 
- responsabilit� da 
farmaco 
difettoso: 
il 
delicato 
equilibrio 
tra 
tutela 
della 
salute 
e 
la 
salvaguardia 
delle 
esigenze 
della 
produzione, cit., pag. 41. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


essere 
invocata 
dopo l�attuazione 
della 
Direttiva 
perch� 
l�armonizzazione 
ha 
la 
�finalit� di 
garantire 
una concorrenza non falsata fra gli 
operatori 
economici, 
di 
agevolare 
la libera circolazione 
delle 
merci 
e 
di 
evitare 
differenze 
nel 
livello di 
tutela dei 
consumatori�. Non solo la 
Spagna, ma 
anche 
la 
francia. 
La 
Corte 
aveva, 
infatti, 
condannato 
quest'ultima 
per 
aver 
recepito 
in 
modo 
non 
corretto 
la 
Direttiva, 
parificando 
la 
responsabilit� 
del 
fornitore 
a 
quella 
del 
fabbricante. 


Nell�ottica 
comunitaria, anche 
la 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
� 
intervenuta 
per contrastare 
la 
tendenza 
diffusa 
fra 
i 
giudici 
di 
merito di 
favorire 
il 
consumatore 
danneggiato 
attraverso 
un 
vaglio 
meno 
rigoroso 
delle 
allegazioni 
probatorie (32), disapplicando di fatto la Direttiva dell�Unione Europea. 


In definitiva 
quindi, i 
margini 
di 
discrezionalit� 
per i 
governi 
nazionali 
sono solo quelli 
lasciati 
aperti 
dalla 
Direttiva 
stessa: 
l�art. 13 fa 
salvi 
i 
diritti 
che 
competono 
al 
danneggiato 
sulla 
base 
del 
diritto 
degli 
Stati 
membri 
in 
tema 
di 
responsabilit� 
contrattuale 
ed extracontrattuale, ma 
tale 
disposizione 
va 
interpretata 
nel 
senso che 
al 
danneggiato da 
un prodotto difettoso resta 
aperta 
solo la 
concorrente 
tutela 
contrattuale 
o extracontrattuale 
basata 
su elementi 
diversi, come 
la 
garanzia 
per vizi 
che 
concorre 
con la 
responsabilit� 
per colpa 
(33). 
Sulla 
scia 
del 
disposto 
della 
Direttiva, 
l�art. 
15 
d.P.R. 
224 
-prima 
-e 
l�art. 127 del 
Codice 
del 
Consumo - poi 
- stabiliscono che 
le 
disposizioni 
speciali 
sulla 
responsabilit� 
del 
produttore 
�non 
escludono 
n� 
limitano 
i 
diritti 
che 
siano attribuiti 
al 
danneggiato da altre 
leggi�. Ci� significa 
che 
la 
normativa 
generale 
pu� essere 
invocata 
quando non ricorrono i 
presupposti 
applicativi 
della 
disciplina 
speciale 
(34) 
e 
che 
possa 
ritenersi 
ammissibile 
il 
cumulo tra 
azione 
extracontrattuale 
ai 
sensi 
del 
Codice 
del 
Consumo e 
azione 
contrattuale 
(come 
ad esempio la 
garanzia 
per vizi) nei 
casi 
in cui 
tra 
produttore 
e 
danneggiato esista 
anche 
un rapporto contrattuale 
(per esempio la 
vendita) 
(35). 


In 
via 
generale 
non 
� 
ipotizzabile 
un�applicazione 
alternativa 
fra 
la 
disposizione 
europea 
e 
quella 
codicistica, 
perch� 
nel 
sistema 
delle 
fonti 
del 
diritto 
la 
normativa 
di 
rango 
comunitario, 
tendente 
all�armonizzazione, 
� 
prevalente. 
La 
dottrina 
esclude, 
pertanto, 
in 
modo 
categorico 
l�applicabilit� 


(32) Tribunale di Monza, 10 febbraio 2015. 
f. RASPAGNI, Responsabilit� del 
produttore: ripensamenti 
e 
conferme 
in tema di 
onere 
della prova del 
difetto, in Danno e Responsabilit�, 2015, pag. 950. 
L. CABBELLA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., 2008, pag. 633. 
E. MENGA, La responsabilit� del 
produttore 
tra onere 
della prova e 
nesso causale 
- responsabilit� da 
farmaco 
difettoso: 
il 
delicato 
equilibrio 
tra 
tutela 
della 
salute 
e 
la 
salvaguardia 
delle 
esigenze 
della 
produzione, cit., pag. 41. 
(33) L. CABBELLA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., pag. 633. 
(34) Ad esempio, la 
normativa 
sul 
danno da 
prodotti 
difettosi 
pu� essere 
considerata 
come 
disciplina 
generale rispetto a specifiche previsioni relative a prodotti specifici. 
(35) L. CABBELLA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., 2008, pag. 633. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


della 
disposizione 
codicistica 
nei 
casi 
espressamente 
disciplinati 
dalla 
Direttiva 
(36). 


Si 
potrebbe 
ipotizzare, dunque, l�applicazione 
dell�art. 2050 c.c. solo accogliendo 
una 
nozione 
ampia 
di 
attivit� 
pericolosa, 
tale 
da 
ricomprendere 
ogni 
attivit� 
che 
produce 
beni 
potenzialmente 
pericolosi 
per 
la 
salute, 
e 
si 
dovrebbe 
dedurre 
dalla 
difettosit� 
o pericolosit� 
del 
prodotto la 
pericolosit� 
dell�attivit� 
produttiva 
relativa 
allo stesso (37). L�applicazione 
dell�art. 2050 c.c. sarebbe 
difforme 
rispetto al 
diritto comunitario proprio perch� 
la 
prova 
che 
deve 
fornire 
il 
produttore 
ai 
sensi 
della 
Direttiva 
� 
anche 
quella 
dell�efficace 
controllo 
sulla 
produzione, quindi 
molto diversa 
da 
quella 
richiesta 
dall�art. 2050 c.c., 
ovvero l�eccezione del fortuito (38). 


Si 
pu� concludere 
affermando che 
le 
intenzioni 
dei 
redattori 
della 
Direttiva 
erano 
quelle 
di 
creare 
una 
responsabilit� 
oggettiva 
sul 
modello 
di 
Common 
Law, che 
la 
definisce 
�strict 
liability�, senza, perci� stesso assumere 
i 
connotati 
della 
responsabilit� 
oggettiva 
assoluta, 
essendo 
ammessa 
la 
prova 
contraria 
ai 
sensi 
dell�art. 120 Codice 
del 
Consumo. Ed � 
proprio l�onere 
dalla 
prova 
il 
punto nodale della riflessione su tale responsabilit� (39). 


Per entrare 
nel 
vivo dell�argomento inerente 
l�onere 
probatorio, appare 
utile 
richiamare 
una 
sentenza 
della 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione, la 
quale 
rileva 
che 
la 
responsabilit� 
da 
prodotto difettoso ha 
natura 
presuntiva 
e 
non oggettiva: 
ci� comporta 
che, al 
fine 
di 
individuare 
un profilo di 
responsabilit� 
del 
produttore, si 
deve 
prescindere 
dall�accertamento della 
colpevolezza, ma 
non 
anche 
dalla 
dimostrazione 
dell�esistenza 
del 
difetto 
del 
prodotto. 
Tale 
onere 
probatorio 
incombe 
sul 
soggetto 
danneggiato, 
che 
deve 
dimostrare 
il 
nesso causale 
non tanto tra 
prodotto difettoso e 
danno, ma 
fra 
difetto e 
danno 
(40). Secondo la 
soluzione 
proposta 
dalla 
Cassazione, vi 
�, pertanto, una 
presunzione 
esclusivamente 
per 
la 
colpa, 
ma 
non 
anche 
per 
il 
difetto, 
la 
cui 
prova 
continua 
a 
ricadere 
sul 
consumatore. Non si 
tratta, tuttavia, di 
probatio diabolica, 
perch� 
la 
prova 
potr� 
essere 
suffragata 
da 
una 
serie 
di 
circostanze 
poste 
al 
vaglio del 
giudice 
ed indicative 
del 
difetto del 
prodotto. In questo modo il 
legislatore 
ha 
voluto 
evitare 
che 
l�esistenza 
del 
danno 
possa 
essere 
considerata 
ex 
se 
quale 
prova 
del 
difetto 
del 
prodotto: 
il 
consumatore 
deve, 
quindi, 
provare 
la 
mancanza 
di 
sicurezza 
del 
prodotto 
attraverso 
argomentazioni 
autonome 
rispetto 
a quella della mera verificazione del danno (41). 


(36) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 
(37) E. MENGA, La responsabilit� del 
produttore 
tra onere 
della prova e 
nesso causale 
- responsabilit� 
da 
farmaco 
difettoso: 
il 
delicato 
equilibrio 
tra 
tutela 
della 
salute 
e 
la 
salvaguardia 
delle 
esigenze 
della produzione, cit., pag. 41. 
(38) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 
(39) L. CABBELLA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., 2008, pag. 633. 
(40) Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15851. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


Ai 
sensi 
dell�art. 
4 
della 
Direttiva 
n. 
85/374/CEE, 
il 
danneggiato 
deve 
assolvere 
l�onere 
di 
provare 
il 
difetto, 
il 
danno 
ed 
il 
nesso 
di 
causalit� 
fra 
i 
due 
elementi. 
Nello 
specifico, 
il 
danneggiato 
dovr� 
provare 
l�imperizia 
del 
fabbricante 
sulla 
fase 
di 
progettazione 
o 
di 
produzione 
del 
bene, 
la 
cd. 
colpa 
tecnica 
(che 
per 
la 
giurisprudenza 
di 
merito 
italiana 
potr� 
risultare 
una 
prova 
disagevole 
per 
il 
consumatore 
se 
si 
dovessero 
individuare 
carenze 
organizzate 
nel 
processo 
progettuale 
e 
produttivo 
(42)), 
oltre 
al 
difetto 
quale 
mero 
disfunzionamento 
del 
bene 
coinvolgendo 
esclusivamente 
un 
giudizio 
tecnico/fattuale 
(43). 


Una 
volta 
che 
il 
danneggiato ha 
assolto l�onere 
probatorio, il 
fabbricante 
pu� 
difendersi 
mediante 
l�uso 
di 
tre 
differenti 
prove 
liberatorie: 
il 
difetto 
� 
dovuto 
alla 
conformit� 
del 
prodotto 
alle 
regole 
imperative; 
il 
difetto 
non 
esisteva 
al 
momento in cui 
il 
prodotto � 
stato messo in circolazione; 
da 
ultimo, lo stato 
delle 
conoscenze 
tecniche 
al 
momento 
della 
messa 
in 
circolazione 
del 
prodotto 
non permetteva 
di 
scoprire 
l�esistenza 
del 
difetto (44). Da 
questa 
prima 
elencazione 
delle 
prove 
liberatorie, 
appare 
evidente 
che 
la 
responsabilit� 
� 
esclusa 
per i 
difetti 
non casualmente 
connessi 
con la 
messa 
in circolazione 
del 
prodotto, 
in applicazione 
della 
cd. responsabilit� 
per causalit�. Tuttavia 
una 
parte 
della 
dottrina 
italiana 
ha 
avanzato dubbi 
sulla 
natura 
propriamente 
oggettiva 
della 
responsabilit� 
in parola, facendo perno sulla 
prova 
liberatoria 
prevista 
dall�art. 118 lett. e 
del 
Codice 
del 
Consumo (45) relativa 
al 
c.d. rischio di 
sviluppo. 
Infatti 
il 
produttore 
pu� 
liberarsi 
provando 
che 
�lo 
stato 
delle 
conoscenze 
scientifiche 
e 
tecniche, 
al 
momento 
in 
cui 
il 
produttore 
ha 
messo 
in 
circolazione 
il 
prodotto, non permettevano ancora di 
considerare 
il 
prodotto 
come 
difettoso� 
(46). A 
differenza 
delle 
altre 
prove 
liberatorie 
individuate, la 
prova 
relativa 
al 
rischio di 
sviluppo non attiene 
al 
nesso causale 
tra 
messa 
in 
circolazione 
del 
prodotto 
e 
danno 
cagionato 
(47): 
si 
tratta 
piuttosto 
della 
prova 
�che 
lo stato oggettivo delle 
conoscenze 
scientifiche 
e 
tecniche, ivi 
compreso 
il 
loro 
livello 
pi� 
avanzato, 
al 
momento 
della 
messa 
in 
commercio 
del 
prodotto 


(41) E. MENGA, La responsabilit� del 
produttore 
tra onere 
della prova e 
nesso causale 
- responsabilit� 
da 
farmaco 
difettoso: 
il 
delicato 
equilibrio 
tra 
tutela 
della 
salute 
e 
la 
salvaguardia 
delle 
esigenze 
della produzione, cit., pag. 41. 
(42) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 
(43) Trib. di Pordenone, 16 marzo 2011. 
(44) G.f. SIMoNINI, La responsabilit� da prodotto e 
l�interpretazione 
conforme 
al 
diritto comunitario, 
cit., pag. 220. 
(45) In precedenza, art. 6 d.P.R. n. 224/1988. 
(46) Il 
pensiero corre 
al 
caso della 
Talidomide, un farmaco che, assunto da 
donne 
in gravidanza, 
provoc�, 
in 
diversi 
Paesi 
d�Europa, 
una 
serie 
di 
nascite 
di 
bambini 
malformati: 
solo 
dopo 
queste 
nascite 
emerse 
il 
rischio 
connesso 
all�uso 
del 
farmaco, 
che 
le 
conoscenze 
scientifiche 
raggiunte 
al 
momento 
della 
messa 
in circolazione 
non consentivano di 
individuare. In un caso del 
genere, alla 
stregua 
della 
citata 
lett. e 
sarebbe improbabile riuscire ad ottenere un risarcimento. 
(47) L. CABBELLA 
PISU, Ombre e luci nella responsabilit� del produttore, cit., 2008, pag. 633. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


considerato, 
non 
consentiva 
di 
scoprire 
il 
difetto 
di 
quest�ultimo�, 
sempre 
che 
�le 
conoscenze 
scientifiche 
e 
tecniche 
pertinenti 
siano 
state 
accessibili 
al 
momento 
della messa in commercio del prodotto� 
(48). 


Nel 
caso in esame, la 
giurisprudenza 
della 
Cour de 
Cassation aveva 
stabilito 
che 
nell�ambito 
della 
responsabilit� 
dei 
laboratori 
farmaceutici 
per 
danni 
ascrivibili 
ai 
vaccini, la 
prova 
dell�esistenza 
di 
un difetto del 
vaccino e 
di 
un 
nesso di 
causalit� 
fra 
difetto e 
danno subito dal 
danneggiato poteva 
risultare 
da 
presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti 
soggette 
al 
libero apprezzamento 
del 
giudice 
di 
merito. In particolare, da 
tale 
giurisprudenza 
emergeva 
che 
il 
giudice 
di 
merito 
poteva 
ritenere, 
nell�esercizio 
del 
suo 
libero 
apprezzamento, 
che 
gli 
elementi 
di 
fatto 
prospettati 
da 
un 
ricorrente, 
come 
il 
periodo 
intercorso 
tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino 
e 
la 
comparsa 
di 
una 
malattia, 
nonch� 
l�assenza 
di 
precedenti 
familiari 
o personali 
del 
paziente 
per quanto riguarda 
la 
malattia 
in questione, costituissero presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti, 
di 
natura 
tale 
da 
dimostrare 
il 
difetto del 
vaccino e 
l�esistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo e 
la 
malattia 
manifestatasi, nonostante 
la 
constatazione 
che 
la 
ricerca 
medica 
non avesse 
stabilito un nesso fra 
la 
vaccinazione 
e la comparsa della malattia. 

Dello stesso avviso non era 
stata 
la 
Corte 
d�Appello di 
Parigi 
che 
aveva 
escluso la 
responsabilit� 
della 
casa 
farmaceutica, respingendo il 
ricorso e 
riformando 
la 
sentenza 
di 
primo 
grado, 
proprio 
dando 
vigore 
all�assenza 
di 
consenso 
scientifico 
a 
favore 
dell�esistenza 
del 
nesso 
di 
causalit� 
fra 
vaccino 
contro l�epatite 
B e 
l�insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla. Le 
stesse 
autorit� 
internazionali 
e 
nazionali 
francesi 
escludevano l�associazione 
tra 
la 
probabilit� 
di 
essere 
colpiti 
da 
malattia 
demielinizzante 
centrale 
o 
periferica 
(caratteristica 
della 
sclerosi 
multipla) e 
tale 
vaccinazione. Per di 
pi�, la 
Corte 
d�Appello aggiungeva 
che 
l�eziologia 
della 
sclerosi 
multipla 
risultava 
in 
molteplici 
studi 
medici 
del 
tutto 
sconosciuta, 
che 
il 
processo 
fisiopatologico 
ha 
probabilmente 
inizio diversi 
mesi, o addirittura 
diversi 
anni 
prima 
della 
comparsa 
dei 
primi 
sintomi, e 
che 
dal 
92% al 
95% delle 
persone 
colpite 
dalla 
suddetta 
malattia 
non 
hanno 
precedenti 
di 
tale 
tipo 
nelle 
loro 
famiglie, 
andando, 
quindi, 
ad 
escludere 
tutte 
le 
presunzioni 
evidenziate 
e 
poste 
all�attenzione 
del 
giudice 
di 
merito 
dal ricorrente. 


Dato 
il 
contrasto 
giurisprudenziale 
francese, 
la 
normativa 
interna 
e 
comunitaria 
analizzata 
nell�ambito 
dell�onere 
probatorio, 
gli 
orientamenti 
scientifici 
escludenti 
la 
connessione 
fra 
vaccinazione 
e 
insorgenza 
della 
malattia, 
appare 
opportuno indagare 
i 
motivi 
che 
hanno condotto i 
giudici 
della 
Corte 
europea alla decisione in parola. 


In 
primo 
luogo 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
ha 
affermato 
che 
il 
regime 
probatorio 


(48) Corte di Giustizia CE, 29 maggio 1997, causa C-300/1995. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


della 
Direttiva 
�non impone 
al 
danneggiato di 
produrre, in ogni 
circostanza, 
prove 
certe 
e 
inconfutabili 
della 
sussistenza 
del 
difetto 
del 
prodotto 
e 
del 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo 
ed 
il 
danno 
subito, 
ma 
autorizza 
il 
giudice, 
se 
del 
caso, a concludere 
che 
tali 
elementi 
esistono fondandosi 
su un complesso di 
indizi 
la cui 
gravit�, precisione 
e 
concordanza gli 
consentono di 
ritenere, con 
un grado sufficientemente 
elevato di 
probabilit�, che 
una simile 
conclusione 
corrisponda alla realt�� 
(49). Tuttavia, un regime 
siffatto non � 
di 
per s� 
tale 
da 
comportare 
un�inversione 
dell�onere 
della 
prova 
gravante 
sul 
danneggiato 
ai 
sensi 
dell�art. 
4 
della 
Direttiva 
85/374: 
tale 
regime 
lascia 
al 
medesimo 
l�onere 
di 
dimostrare 
i 
vari 
indizi 
la 
cui 
compresenza 
permetter� 
(eventualmente) 
al 
giudice 
adito di 
fondare 
il 
proprio convincimento in ordine 
alla 
sussistenza 
di 
un 
difetto 
del 
vaccino 
e 
del 
conseguente 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo 
e 
il 
danno 
subito. 
Cos� 
come 
i 
giudici 
europei 
ammoniscono 
quei 
giudici 
nazionali 
che 
si 
accontentano di 
prove 
non pertinenti 
ovvero insufficienti, 
applicando un regime 
probatorio troppo poco esigente, perch� 
cos� 
facendo 
si 
violerebbe 
non solo la 
regola 
sull�onere 
probatorio previsto all�art. 
4, 
ma, 
pi� 
in 
generale, 
l�effettivit� 
del 
regime 
di 
responsabilit� 
istituito 
all�art. 
1 di tale Direttiva. 


In questo modo la 
giurisprudenza 
europea, come 
ha 
avuto modo di 
preannunciare 
l�avvocato generale, ha 
voluto impedire 
che 
fosse 
compromesso 
l�effetto utile 
della 
Direttiva 
85/374: 
un sistema 
che 
esclude 
ogni 
modalit� 
di 
prova 
diversa 
dalla 
prova 
certa 
proveniente 
dalla 
ricerca 
medica 
impedirebbe 


o renderebbe 
eccessivamente 
difficoltosa 
l�affermazione 
della 
responsabilit� 
del 
produttore 
in un numero di 
ipotesi 
elevato solo perch� 
la 
ricerca 
medica 
non � in grado di stabilire n� di escludere l�esistenza del nesso di causalit�. 
Nell�ottica 
di 
indirizzare 
i 
giudici 
di 
merito nazionali, nella 
sentenza 
si 
legge 
che 
spetta 
a 
quest�ultimi 
verificare 
che 
gli 
indizi 
prodotti 
siano 
sufficientemente 
gravi, 
precisi 
e 
concordanti 
da 
autorizzare 
la 
conclusione 
secondo 
cui 
l�esistenza 
di 
un difetto del 
prodotto appare 
la 
spiegazione 
pi� plausibile 
dell�insorgenza 
del 
danno, nonostante 
le 
argomentazioni 
presentate 
a 
propria 
difesa 
dal 
produttore 
di 
modo che 
il 
difetto e 
il 
nesso di 
causalit� 
possano ragionevolmente 
essere 
considerati 
dimostrati 
(50). Il 
giudice 
deve, quindi, valutare 
se 
le 
prove 
fornite 
siano, 
secondo 
il 
proprio 
libero 
apprezzamento, 
idonee 
a 
formare 
(in 
modo 
giuridicamente 
sufficiente) 
il 
proprio 
convincimento. 


Il 
sistema 
probatorio cos� 
delineato cerca 
di 
sostenere 
il 
paziente-consumatore 
evitando 
che 
il 
suo 
onere 
probatorio 
diventi 
una 
vera 
e 
propria 
probatio 
diabolica 
senza 
perci� stesso provocare 
un�inversione 
dell�onere 
probatorio 
a 
discapito del 
produttore 
che 
potrebbe 
condurre 
certa 
parte 
della 
giurispru


(49) Corte di Giustizia UE, sez. II, 21 giugno 2017, C-621/15. 
(50) Corte di Giustizia UE, sez. II, 21 giugno 2017, C-621/15. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


denza 
a 
ritener sufficiente 
una 
mera 
possibilit� 
di 
connessione 
fra 
somministrazione 
della 
vaccinazione 
ed 
insorgenza 
della 
malattia. 
Ci� 
deve 
essere 
impedito 
e, 
in 
merito, 
la 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
escluso, 
in 
una 
recente 
pronuncia, 
un indennizzo proprio perch� 
la 
scienza 
medica 
richiamata 
dal 
ricorrente 
non 
consentiva 
�allo 
stato 
di 
ritenere 
superata 
la 
soglia 
della 
mera 
possibilit� 
teorica 
della sussistenza di un nesso di causalit�� 
(51). 


Per 
comprendere 
la 
portata 
della 
decisione 
in 
parola 
si 
deve 
approfondire 
il sistema di vaccinazione esistente nel panorama europeo. 

L�Italia 
rimane 
l�unica 
nazione, insieme 
a 
francia, Grecia 
ed altri 
paesi 
dell�Est, 
a 
prevedere 
l�obbligatoriet� 
delle 
vaccinazioni, 
anche 
se 
questi 
Paesi 
si 
differenziano per il 
numero di 
vaccini 
resi 
obbligatori. In francia, Grecia 
e 
Portogallo 
sono 
obbligatori 
solo 
i 
vaccini 
contro 
difterite, 
tetano 
e 
polio, 
mentre 
in Belgio esclusivamente 
quest�ultimo e, quindi, il 
Paese 
con il 
primato di 
vaccini obbligatori � sicuramente la nostra Nazione. 

In Paesi 
come 
Spagna, Svizzera 
e 
Lussemburgo, invece, le 
vaccinazioni 
sono tutte 
raccomandate, salva 
la 
possibilit� 
di 
chiedere 
il 
certificato a 
talune 
categorie 
di 
soggetti. Addirittura 
in Gran Bretagna 
godono di 
tale 
politica 
sanitaria 
gi� dal 1998 (52). 


Ad avviso di 
chi 
scrive, la 
portata 
della 
sentenza 
appare 
travolgente 
ed in 
grado di 
mettere 
a 
dura 
prova 
la 
nuova 
riforma 
in Italia, pur con una 
serie 
di 
pronunciamenti 
favorevoli 
dei 
Tribunali 
Amministrativi 
italiani. Non pu� trascurarsi 
un quesito fondamentale: 
come 
imporre 
una 
limitazione 
dell�autodeterminazione 
dei 
genitori 
a 
fronte 
di 
una 
giurisprudenza 
che 
prova 
in 
tutti 
i 
modi 
ad individuare 
un nesso di 
causalit� 
fra 
difetto e 
danno pur di 
rendere 
il 
produttore 
responsabile? 
Eppure, anche 
in mancanza 
di 
conoscenze 
scientifiche 
in 
grado 
di 
escludere, 
ma 
nemmeno 
di 
dimostrare, 
la 
pericolosit� 
della 
pratica 
vaccinale, 
al 
giudice 
non 
viene 
meno 
l�obbligo 
di 
decidere. 
Le 
riforme 
e 
gli 
interventi 
legislativi 
dei 
vari 
Paesi 
europei 
hanno sostenuto tesi 
diverse 
ed opposte: 
in alcuni 
casi 
hanno limitato la 
responsabilit� 
del 
produttore 
con 
il 
fine 
ultimo di 
favorire 
la 
ricerca 
scientifica 
e 
la 
concorrenza 
leale 
fra 
le 
case 
farmaceutiche 
come 
richiesto dall�Unione 
Europea, ed in altri 
casi 
hanno ammesso 
forme 
di 
responsabilit� 
presuntiva 
del 
produttore, 
favorendo 
cos� 
il 
consumatore 
a 
discapito dei 
colossi 
farmaceutici. Eppure 
non si 
� 
raggiunto un 
punto di contatto e di bilanciamento fra le due tesi contrapposte. 

Una 
risposta 
pi� che 
convincente 
pu� ricavarsi 
per il 
tramite 
delle 
parole 
del 
giudice 
delle 
leggi 
che, negli 
anni 
novanta, con riferimento al 
vaccino antipoliomielitica, 
aveva 
stabilito che 
il 
trattamento sanitario fosse 
compatibile 


(51) Corte Cass., sentenza n. 18358/2017. 
(52) www.epicentro.iss.it 
G. BARToLozzI, Vaccini e vaccinazioni, III edizione, Milano, 2012, pag. 81. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


con il 
dettato costituzionale 
di 
cui 
all�art. 32 Cost., perch� 
innocuo per il 
minore 
�salvo che 
quelle 
conseguenze, che, per 
la loro temporaneit� e 
scarsa 
utilit�, appaiano normali 
in ogni 
intervento sanitario e 
pertanto tollerabili� 


(53) e, soprattutto che 
gli 
eventuali 
rischi 
per la 
salute 
del 
singolo cittadino 
erano �ampiamente� 
superati 
dai 
benefici 
relativi 
alla 
salvaguardia 
della 
collettivit�. 
Proprio quest�ultimo riferimento giustifica 
la 
riforma 
italiana 
in vigore, 
anche 
perch� 
prende 
le 
mosse 
dai 
dati 
risultanti 
dalla 
copertura 
vaccinale 
riscontrata. 
La 
soglia 
di 
copertura 
raccomandata 
dall�organizzazione 
Mondiale 
della 
Sanit� 
per raggiungere 
la 
cd. �immunit� di 
gregge� 
� 
pari 
al 
95%: 
se 
la 
quota 
di 
individui 
vaccinati 
all�interno di 
una 
popolazione 
raggiunge 
questo 
valore, 
si 
arresta 
la 
circolazione 
dell�agente 
patogeno. 
Il 
raggiungimento 
di 
tale 
soglia 
consente, 
quindi, 
di 
tutelare 
anche 
i 
soggetti 
fragili 
che, 
a 
causa 
delle 
loro condizioni 
di 
salute, non possono essere 
vaccinati. Tuttavia 
la 
copertura 
nazionale 
delle 
vaccinazioni 
�, 
ad 
oggi, 
pericolosamente 
sotto 
la 
soglia 
raccomandata 
dall�oMS, 
non 
essendovi 
vaccinazione 
per 
la 
quale 
si 
raggiunge 
il 
valore 
indicato per l�immunit� 
di 
gregge 
(54). Ci� ha 
reso necessario l�intervento 
del legislatore. 

Certamente 
la 
Legge 
ha 
fatto buon governo del 
bilanciamento fra 
i 
principi 
pi� volte 
richiamati, anche 
perch� 
dalla 
limitazione 
della 
libera 
autodeterminazione 
derivano 
benefici 
per 
l�intera 
comunit� 
sotto 
il 
profilo 
del 
diritto 
alla 
salute. La 
politica 
meno restrittiva 
dell�obbligo di 
vaccinazione 
degli 
ultimi 
anni 
aveva 
comportato, 
infatti, 
un 
aumento 
delle 
patologie 
prevedibili 
con le 
vaccinazioni 
e 
la 
ricomparsa 
di 
quelle 
considerate 
ormai 
debellate 
a 
seguito 
dei 
vaccini 
con elevati 
rischi 
per l�incolumit� 
non solo dei 
bambini, ma 
anche degli adulti. 


In tale 
nuovo quadro normativo italiano, la 
sentenza 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
assume 
una 
centralit� 
primaria 
perch� 
rischia 
di 
rendere 
ancora 
pi� critica 
la 
gi� 
incerta 
situazione: 
un legislatore 
che 
impone 
le 
vaccinazioni, una 
scienza 
medica 
che 
caldeggia 
la 
somministrazione 
dei 
vaccini, 
ma 
non 
sempre 
� 
in 
grado 
di 
individuare 
con 
assoluta 
certezza 
l�eventuale 
connessione 
fra 
vaccinazione 
ed 
insorgenza 
della 
malattia, 
una 
giurisprudenza 
che 
cerca 
di 
impartire 
torti 
e 
ragioni 
troppo 
spesso 
seguendo 
presunzioni 
scollegate 
dalle 
teorie 
scientifiche 
finendo 
per 
mettere 
a 
tacere 
la 
certezza 
giuridica. 
In 
tale 
contesto, nell�opinione 
di 
chi 
scrive, un ruolo primario sar� 
rivestito dal 
giudice 
di 
merito nella 
sua 
funzione 
di 
�peritus 
peritorum� 
(55), cercando di 
co


(53) Corte Cost., sentenza n. 307/1990. 
(54) Entrando nel 
dettaglio, i 
valori 
riscontrati 
fino al 
31 dicembre 
2016 sono: 
46,1% varicella, 
80,7% meningococco C, 87,2% parotite, 87,2% rosolia, 87,3% morbillo, 93% epatite 
B, 93,3% poliomielite, 
93,6% 
difterite, 
93,6% 
pertosse 
e 
93,7% 
tetano. 
Inoltre, 
dall�invio 
del 
2017, 
sono 
stati 
segnalati 
3.670 casi 
di 
morbillo e 
3 decessi, con un incremento di 
oltre 
il 
50% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, nonostante la sotto-notifica. Documentazione del Ministero della Salute. 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


niugare 
la 
verit� 
storica 
(i 
fatti 
di 
causa), la 
verit� 
scientifica 
(i 
risultati 
delle 
ricerche 
mediche) e 
la 
verit� 
processuale 
(quanto risulta 
dall�impianto probatorio 
fornito 
dalle 
parti 
processuali), 
tenendo 
fortemente 
in 
considerazione 
che 
un sistema 
probatorio eccessivamente 
rigoroso per il 
produttore 
sarebbe 
deleterio 
per 
la 
ricerca 
scientifica 
e 
che 
l�assenza 
di 
un 
sistema 
di 
vaccinazione 
ben regolamentato (se 
non addirittura 
obbligatorio) potrebbe 
condurre 
a 
notevoli 
rischi per la salute dell�intera popolazione. 

Corte 
di 
Giustizia 
UE, 
seconda 
sezione, 
sentenza 
21 
giugno 
2017 
in 
causa 
C-621/15 
-
Pres. M. Ile.i. 
, Rel. A. Prechal 
- Domanda 
di 
pronuncia 
pregiudiziale 
proposta 
dalla 
Cour de 
cassation 
(francia) 
il 
23 
novembre 
2015 
-W 
e 
a. 
/ 
Sanofi 
Pasteur 
MSD 
SNC, 
Caisse 
primaire 
d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko. 


�Rinvio 
pregiudiziale 
� 
Direttiva 
85/374/CEE 
� 
Responsabilit� 
per 
danno 
da 
prodotti 
difettosi 


� 
Articolo 
4 
� 
Laboratori 
farmaceutici 
� 
Vaccino 
contro 
l�epatite 
B 
� 
Sclerosi 
multipla 
� 
Prove 
del 
difetto del 
vaccino e 
del 
nesso di 
causalit� tra il 
difetto e 
il 
danno subito � Onere 
della 
prova � Modalit� di 
prova � Mancanza di 
consenso scientifico � Indizi 
gravi, precisi 
e 
concordanti 
lasciati alla valutazione del giudice di merito � Ammissibilit� � Presupposti� 
1 
La 
domanda 
di 
pronuncia 
pregiudiziale 
verte 
sull�interpretazione 
dell�articolo 4 della 
direttiva 
85/374/CEE 
del 
Consiglio, 
del 
25 
luglio 
1985, 
relativa 
al 
ravvicinamento 
delle 
disposizioni 
legislative, regolamentari 
ed amministrative 
degli 
Stati 
membri 
in materia 
di 
responsabilit� per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29). 


2 
Tale 
domanda 
� 
stata 
presentata 
nell�ambito di 
una 
controversia 
che 
contrappone 
le 
sig.re 
N., L. e 
C. W 
(in prosieguo: 
�W 
e 
a.�), che 
agiscono sia 
a 
nome 
personale 
sia 
in qualit� 
di 
eredi 
del 
sig. J. W, alla 
Sanofi 
Pasteur MSD 
SNC (in prosieguo: 
la 
�Sanofi 
Pasteur�) 
nonch� 
alla 
Caisse 
primaire 
d�assurance 
maladie 
des 
Hauts-de-Seine 
e 
alla 
Carpimko, 
una 
cassa 
autonoma 
pensionistica 
e 
previdenziale, in merito all�eventuale 
responsabilit� 
della 
Sanofi 
Pasteur per danno da 
un vaccino asseritamente 
difettoso prodotto dalla 
medesima. 


Contesto normativo 


Diritto dell�Unione 


3 
Il 
primo, secondo, sesto, settimo e 
diciottesimo considerando della 
direttiva 
85/374 sono 
cos� formulati: 
�considerando che 
il 
ravvicinamento delle 
legislazioni 
nazionali 
in materia 
di 
responsa


(55) 
La 
Corte 
d�Appello 
di 
Bologna 
(sentenza 
del 
13 
febbraio 
2015, 
n. 
1767), 
nel 
caso 
prettamente 
tecnico 
e 
scientifico 
di 
stabilire 
il 
nesso 
di 
causalit� 
fra 
vaccino 
e 
sindrome 
di 
down, 
ha 
accolto 
il 
gravame 
del 
Ministero della 
Salute 
avverso la 
sentenza 
del 
Tribunale 
di 
Rimini 
(sentenza 
n. 148/2012), stigmatizzando 
la 
metodologia 
del 
giudice 
riminese 
che 
aveva 
recepito acriticamente 
le 
conclusioni 
del 
consulente 
tecnico 
d�ufficio 
senza 
curarsi 
della 
copiosa 
letteratura 
medico-legale 
contraria, 
abdicando, 
quindi 
e 
di 
fatto, la 
funzione 
peritus 
peritorum 
del 
giudice. Nella 
sentenza 
si 
legge: 
�non � 
quindi 
possibile 
ritenere 
valido il 
riportato assioma che, in assenza di 
dimostrazione 
di 
altre 
cause 
evidenti, che 
comunque 
potrebbero 
non 
essere 
del 
tutto 
assenti, 
l�origine 
del 
disturbo 
sia 
da 
riferire 
alla 
vaccinazione 
sulla base del solo criterio temporale�. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
33 


bilit� 
del 
produttore 
per 
i 
danni 
causati 
dal 
carattere 
difettoso 
dei 
suoi 
prodotti 
� 
necessario 
perch� 
le 
disparit� 
esistenti 
fra 
tali 
legislazioni 
possono 
falsare 
il 
gioco 
della 
concorrenza 
e 
pregiudicare 
la 
libera 
circolazione 
delle 
merci 
all�interno del 
mercato comune 
determinando 
disparit� 
nel 
grado di 
protezione 
del 
consumatore 
contro i 
danni 
causati 
alla 
sua 
salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso; 
considerando che 
solo la 
responsabilit� 
del 
produttore, indipendente 
dalla 
sua 
colpa, costituisce 
un�adeguata 
soluzione 
del 
problema, 
specifico 
di 
un�epoca 
caratterizzata 
dal 
progresso 
tecnologico, di 
una 
giusta 
attribuzione 
dei 
rischi 
inerenti 
alla 
produzione 
tecnica 
moderna; 
(�) 
considerando che 
per proteggere 
il 
consumatore 
nella 
sua 
integrit� 
fisica 
e 
nei 
suoi 
beni 
� 
necessario che 
il 
carattere 
difettoso di 
un prodotto sia 
determinato non gi� 
in base 
alla 
carenza 
del 
prodotto dal 
punto di 
vista 
del 
suo uso, bens� 
in base 
alla 
mancanza 
della 
sicurezza 
che 
il 
grande 
pubblico pu� legittimamente 
attendersi; 
che 
questa 
sicurezza 
� 
valutata 
escludendo 
qualsiasi 
uso 
abusivo 
del 
prodotto 
che 
nella 
fattispecie 
fosse 
irragionevole; 
considerando che 
una 
giusta 
ripartizione 
dei 
rischi 
tra 
il 
danneggiato e 
il 
produttore 
implica 
che 
quest�ultimo possa 
esimersi 
dalla 
responsabilit� 
se 
prova 
l�esistenza 
di 
alcuni 
fatti che lo liberano; 
(�) 
considerando che 
l�armonizzazione 
risultante 
dalla 
presente 
direttiva 
non pu� per ora 
essere 
totale ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione; (�)�. 


4 
L�articolo 1 della direttiva 85/374 cos� prevede: 
�Il produttore � responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto�. 


5 
L�articolo 4 di detta direttiva cos� recita: 
�Il 
danneggiato 
deve 
provare 
il 
danno, 
il 
difetto 
e 
la 
connessione 
causale 
tra 
difetto 
e 
danno�. 


6 
Ai sensi dell�articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva: 
�Un prodotto � 
difettoso quando non offre 
la 
sicurezza 
che 
ci 
si 
pu� legittimamente 
attendere 
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 
a) la presentazione del prodotto, 
b) l�uso al quale il prodotto pu� essere ragionevolmente destinato, 
c) il momento della messa in circolazione del prodotto�. 


Diritto francese 


7 L�articolo 1386-1 del code civil (codice civile) enuncia quanto segue: 
�Il 
produttore 
� 
responsabile 
per il 
danno causato dai 
suoi 
prodotti 
difettosi, indipendentemente 
dalla circostanza che egli abbia un rapporto contrattuale con il danneggiato�. 


8 
L�articolo 1386-9 del codice civile prevede che: 
�Il 
richiedente 
deve 
provare 
il 
danno, 
il 
difetto 
e 
il 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
il 
difetto 
e 
il 
danno�. 


Procedimento principale e questioni pregiudiziali 


9 
Ai 
fini 
della 
vaccinazione 
contro l�epatite 
B, al 
sig. W 
� 
stato somministrato un vaccino 
prodotto 
dalla 
Sanofi 
Pasteur, 
con 
tre 
iniezioni 
praticate, 
successivamente, 
il 
26 
dicembre 
1998, il 
29 gennaio 1999 e 
l�8 luglio 1999. Nel 
mese 
di 
agosto 1999, il 
sig. W 
ha 
iniziato 
a 
manifestare 
vari 
disturbi, che 
hanno condotto, nel 
mese 
di 
novembre 
2000, a 
una 
diagnosi 
di sclerosi multipla. 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


10 
Il 
1o 
marzo 2005 i 
periti 
giudiziari 
hanno concluso che, dal 
20 gennaio 2001, la 
sclerosi 
multipla 
da 
cui 
il 
sig. W 
era 
affetto non gli 
consentiva 
pi� di 
esercitare 
un�attivit� 
professionale. 
Successivamente, le 
condizioni 
del 
sig. W 
si 
sono progressivamente 
aggravate 
fino a 
raggiungere 
una 
disabilit� 
funzionale 
del 
90%, che 
richiedeva 
la 
presenza 
costante 
di un terzo, situazione protrattasi fino al momento del suo decesso, il 30 ottobre 2011. 


11 
Nel 
2006, il 
sig. W 
nonch� 
W 
e 
a., ossia 
tre 
suoi 
familiari, hanno presentato, sulla 
base 
degli 
articoli 
1386-1 
e 
seguenti 
del 
codice 
civile, 
un 
ricorso 
diretto 
ad 
ottenere 
la 
condanna 
della 
Sanofi 
Pasteur al 
risarcimento del 
danno da 
essi 
lamentato a 
causa 
della 
somministrazione 
al 
sig. W 
del 
vaccino in questione. A 
sostegno di 
tale 
ricorso, hanno fatto valere 
che 
la 
concomitanza 
tra 
la 
vaccinazione 
e 
la 
comparsa 
della 
sclerosi 
multipla 
nonch� 
la 
mancanza 
di 
precedenti 
personali 
e 
familiari 
del 
sig. 
W 
relativamente 
a 
tale 
patologia 
sono tali 
da 
far sorgere 
presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti 
quanto all�esistenza 
di 
un difetto del 
vaccino e 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
l�inoculazione 
di 
quest�ultimo e 
l�insorgenza 
della suddetta patologia. 


12 
A 
tale 
riguardo, essi 
hanno richiamato la 
giurisprudenza 
della 
Cour de 
cassation (Corte 
di 
cassazione, francia) secondo cui, come 
esposto da 
quest�ultima 
nella 
sua 
decisione 
di 
rinvio, nel 
settore 
della 
responsabilit� 
dei 
laboratori 
farmaceutici 
per danni 
ascrivibili 
ai 
vaccini 
dai 
medesimi 
prodotti, la 
prova 
dell�esistenza 
di 
un difetto del 
vaccino e 
di 
un 
nesso di 
causalit� 
tra 
tale 
difetto e 
il 
danno subito dal 
danneggiato pu� risultare 
da 
presunzioni 
gravi, 
precise 
e 
concordanti 
soggette 
al 
libero 
apprezzamento 
del 
giudice 
di 
merito. 


13 
In particolare, da 
tale 
giurisprudenza 
emerge 
che 
il 
giudice 
di 
merito pu�, nell�esercizio 
del 
suo 
libero 
apprezzamento, 
ritenere 
che 
gli 
elementi 
di 
fatto 
prospettati 
da 
un 
ricorrente, 
come 
il 
periodo intercorso tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino e 
la 
comparsa 
di 
una 
malattia 
nonch� 
l�assenza 
di 
precedenti 
familiari 
o 
personali 
del 
paziente 
per 
quanto 
riguarda 
la 
malattia 
in questione, costituiscano presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti, di 
natura 
tale 
da 
dimostrare 
il 
difetto del 
vaccino e 
l�esistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo 
e 
la 
malattia 
di 
cui 
trattasi, nonostante 
la 
constatazione 
che 
la 
ricerca 
medica 
non 
stabilisca un nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia. 


14 
Il 
ricorso dei 
litisconsorti 
W 
� 
stato accolto dal 
tribunal 
de 
grande 
instance 
de 
Nanterre 
(Tribunale 
di 
prima 
istanza 
di 
Nanterre, francia) con sentenza 
del 
4 settembre 
2009. Tale 
sentenza 
� 
stata 
successivamente 
riformata 
dalla 
cour d�appel 
de 
Versailles 
(Corte 
d�appello 
di 
Versailles, 
francia), 
la 
quale, 
con 
sentenza 
del 
10 
febbraio 
2011, 
ha 
affermato 
che 
gli 
elementi 
da 
essi 
dedotti 
erano 
idonei 
a 
far 
sorgere 
presunzioni 
gravi, 
precise 
e 
concordanti 
quanto all�esistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
l�inoculazione 
del 
vaccino in 
questione 
e 
l�insorgenza 
della 
malattia, ma 
non quanto all�esistenza 
di 
un difetto di 
tale 
vaccino. 


15 
La 
Cour 
de 
cassation 
(Corte 
di 
cassazione), 
chiamata 
a 
pronunciarsi 
su 
un�impugnazione 
diretta 
contro tale 
sentenza, l�ha 
annullata 
con sentenza 
del 
26 settembre 
2012. In quest�ultima 
sentenza, 
detto 
giudice 
ha 
ritenuto 
che 
la 
cour 
d�appel 
de 
Versailles 
(Corte 
d�appello 
di 
Versailles), pronunciandosi, con considerazioni 
di 
ordine 
generale, sul 
rapporto 
rischi/benefici 
della 
vaccinazione 
e 
dopo 
aver 
riconosciuto, 
alla 
luce 
delle 
eccellenti 
condizioni 
di 
salute 
pregresse 
del 
sig. W, dell�assenza 
di 
precedenti 
familiari 
e 
della 
prossimit� 
temporale 
tra 
la 
vaccinazione 
e 
la 
comparsa 
della 
malattia, 
che 
esistevano 
presunzioni 
gravi, 
precise 
e 
concordanti 
che 
consentivano 
di 
affermare 
che 
il 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
la 
malattia 
e 
l�assunzione 
del 
vaccino 
era 
sufficientemente 
dimostrato, 
senza 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
35 


esaminare 
se 
le 
circostanze 
particolari 
da 
essa 
cos� 
ravvisate 
non costituissero altres� 
presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti 
tali 
da 
dimostrare 
il 
carattere 
difettoso del 
vaccino, 
non avesse fornito una base giuridica alla propria decisione. 


16 
Pronunciandosi 
su 
rinvio 
a 
seguito 
di 
cassazione, 
la 
cour 
d�appel 
de 
Paris 
(Corte 
d�appello 
di 
Parigi, 
francia) 
ha 
riformato 
la 
summenzionata 
sentenza 
del 
tribunal 
de 
grande 
instance 
de 
Nanterre 
(Tribunale 
di 
prima 
istanza 
di 
Nanterre) e 
ha 
respinto il 
ricorso di 
W 
e 
a. con 
sentenza 
del 
7 marzo 2014. In questa 
sentenza, detto giudice 
ha 
rilevato, in primo luogo, 
che 
non vi 
era 
consenso scientifico a 
favore 
dell�esistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
la 
vaccinazione 
contro 
l�epatite 
B 
e 
l�insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla, 
e 
che 
l�insieme 
delle 
autorit� 
sanitarie 
nazionali 
e 
internazionali 
ha 
escluso 
l�associazione 
tra 
la 
probabilit� 
di 
essere 
colpiti 
da 
malattia 
demielinizzante 
centrale 
o 
periferica 
(caratteristica 
della 
sclerosi 
multipla) 
e 
tale 
vaccinazione. 
Esso 
ha 
affermato, 
in 
secondo 
luogo, 
che 
da 
molteplici 
studi 
medici 
emergeva 
che 
l�eziologia 
della 
sclerosi 
multipla 
� 
attualmente 
sconosciuta. 
In terzo luogo, una 
recente 
pubblicazione 
medica 
avrebbe 
concluso che, alla 
comparsa 
dei 
primi 
sintomi 
della 
sclerosi 
multipla, 
il 
processo 
fisiopatologico 
ha 
probabilmente 
avuto inizio diversi 
mesi, o addirittura 
diversi 
anni, prima. In quarto luogo, e 
da 
ultimo, 
detto giudice 
ha 
rilevato che 
studi 
epidemiologici 
indicavano come 
dal 
92 al 
95% delle 
persone 
colpite 
dalla 
suddetta 
malattia 
non avessero precedenti 
di 
tale 
tipo nelle 
loro famiglie. 
Alla 
luce 
di 
questi 
elementi, la 
cour d�appel 
de 
Paris 
(Corte 
d�appello di 
Parigi) 
ha 
concluso che 
i 
criteri 
della 
prossimit� 
temporale 
tra 
la 
vaccinazione 
e 
i 
primi 
sintomi 
e 
della 
mancanza 
di 
precedenti 
personali 
e 
familiari 
fatti 
valere 
da 
W 
e 
a. non potevano 
costituire, insieme 
o separatamente, presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti 
che 
consentivano 
di 
ravvisare 
la 
sussistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
la 
vaccinazione 
e 
la 
malattia 
considerate. 


17 In tale 
contesto, la 
Cour de 
cassation (Corte 
di 
cassazione), chiamata 
a 
pronunciarsi 
su 
un nuovo ricorso per cassazione 
diretto contro tale 
sentenza, ha 
deciso di 
sospendere 
il 
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
�1) Se 
l�articolo 4 della 
direttiva 
[85/374] osti, per quanto riguarda 
la 
responsabilit� 
dei 
laboratori 
farmaceutici 
per 
danni 
ascrivibili 
ai 
vaccini 
da 
essi 
prodotti, 
a 
un 
mezzo 
di 
prova 
che 
prevede 
che 
il 
giudice 
di 
merito, nell�esercizio del 
suo libero apprezzamento, 
possa 
ritenere 
che 
gli 
elementi 
di 
fatto presentati 
dal 
ricorrente 
costituiscano presunzioni 
gravi, precise 
e 
concordanti, tali 
da 
dimostrare 
il 
difetto del 
vaccino e 
l�esistenza 
di 
un 
nesso 
causale 
tra 
quest�ultimo 
e 
la 
malattia, 
nonostante 
la 
constatazione 
che 
la 
ricerca 
medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia. 
2) 
In 
caso 
di 
risposta 
negativa 
alla 
prima 
questione, 
se 
l�articolo 
4 
della 
(�) 
direttiva 
85/374 osti 
a 
un sistema 
di 
presunzioni 
secondo cui 
l�esistenza 
di 
un nesso causale 
tra 
il 
difetto 
attribuito 
a 
un 
vaccino 
e 
il 
danno 
subito 
dal 
danneggiato 
debba 
sempre 
essere 
considerata 
dimostrata in presenza di determinati indizi di causalit�. 
3) In caso di 
risposta 
affermativa 
alla 
prima 
questione, se 
l�articolo 4 della 
(�) direttiva 
85/374 
debba 
essere 
interpretato 
nel 
senso 
che 
la 
dimostrazione, 
a 
carico 
del 
danneggiato, 
dell�esistenza 
di 
un nesso causale 
fra 
il 
difetto attribuito a 
un vaccino e 
il 
danno da 
essa 
subito, possa 
essere 
considerata 
fornita 
soltanto qualora 
tale 
nesso venga 
determinato in 
maniera scientifica�. 
sulle questioni pregiudiziali 
Sulla prima questione 


18 
Con la 
sua 
prima 
questione, il 
giudice 
del 
rinvio chiede, in sostanza, se 
l�articolo 4 della 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


direttiva 
85/374 debba 
essere 
interpretato nel 
senso che 
osta 
a 
un regime 
probatorio nazionale, 
come 
quello di 
cui 
al 
procedimento principale, in base 
al 
quale 
il 
giudice 
di 
merito, 
chiamato 
a 
pronunciarsi 
su 
un�azione 
diretta 
ad 
accertare 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
di 
un vaccino per danno derivante 
da 
un asserito difetto di 
quest�ultimo, pu� 
ritenere, 
nell�esercizio 
del 
libero 
apprezzamento 
conferitogli 
al 
riguardo, 
che, 
nonostante 
la 
constatazione 
che 
la 
ricerca 
medica 
non stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza 
di 
un nesso 
tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
da 
cui 
� 
affetto il 
danneggiato, 
taluni 
elementi 
in 
fatto 
invocati 
dal 
ricorrente 
costituiscano 
indizi 
gravi, 
precisi 
e 
concordanti 
che 
consentono di 
ravvisare 
la 
sussistenza 
di 
un difetto del 
vaccino e 
di 
un 
nesso di causalit� tra detto difetto e tale malattia. 


19 
occorre 
in 
limine 
ricordare 
che, 
mentre 
l�articolo 
1 
della 
direttiva 
85/374 
sancisce 
il 
principio 
secondo 
cui 
il 
produttore 
� 
responsabile 
del 
danno 
causato 
da 
un 
difetto 
del 
suo 
prodotto, 
l�articolo 4 di 
tale 
direttiva 
precisa 
che 
l�onere 
di 
provare 
il 
danno, il 
difetto e 
la 
connessione causale tra difetto e danno grava sul danneggiato. 


20 
Si 
deve 
altres� 
ricordare 
che, 
conformemente 
a 
giurisprudenza 
costante, 
detta 
direttiva 
persegue, sugli 
aspetti 
che 
disciplina, un�armonizzazione 
totale 
delle 
disposizioni 
legislative, 
regolamentari 
e 
amministrative 
degli 
Stati 
membri 
(sentenza 
del 
20 
novembre 
2014, Novo Nordisk Pharma, C.310/13, EU:C:2014:2385, punto 23 e 
giurisprudenza 
ivi 
citata). 


21 Per 
contro, 
come 
risulta 
dal 
diciottesimo 
considerando 
della 
medesima 
direttiva, 
essa 
non 
aspira 
ad 
un�armonizzazione 
completa 
del 
settore 
della 
responsabilit� 
per 
danno 
da 
prodotti 
difettosi 
al 
di 
fuori 
degli 
aspetti 
che 
essa 
disciplina 
(sentenza 
del 
20 
novembre 
2014, 
Novo 
Nordisk 
Pharma, 
C.310/13, 
EU:C:2014:2385, 
punto 
24 
e 
giurisprudenza 
ivi 
citata). 


22 
A 
tale 
riguardo, 
occorre 
rilevare, 
anzitutto, 
che 
la 
direttiva 
85/374 
non 
contiene 
definizioni 
della 
nozione 
di 
causalit� 
ai 
sensi 
degli 
articoli 
1 e 
4 della 
medesima. Per contro, la 
nozione 
di 
�difetto� ai 
sensi 
di 
questi 
articoli 
si 
trova 
definita 
all�articolo 6 di 
tale 
direttiva. 


23 
Come 
emerge 
dall�articolo 
6, 
paragrafo 
1, 
della 
direttiva 
in 
parola, 
un 
prodotto 
� 
difettoso 
quando non offre 
la 
sicurezza 
che 
ci 
si 
pu� legittimamente 
attendere 
tenuto conto di 
tutte 
le 
circostanze, tra 
cui 
la 
presentazione 
di 
tale 
prodotto, l�uso al 
quale 
esso pu� essere 
ragionevolmente 
destinato e 
il 
momento della 
sua 
messa 
in circolazione. Conformemente 
al 
sesto considerando della 
stessa 
direttiva, occorre 
effettuare 
tale 
valutazione 
alla 
luce 
delle 
legittime 
aspettative 
del 
grande 
pubblico 
(sentenza 
del 
5 
marzo 
2015, 
Boston 
Scientific 
Medizintechnik, C.503/13 e C.504/13, EU:C:2015:148, punto 37). 


24 Peraltro, con riferimento alla 
prova, occorre 
sottolineare 
che 
sebbene 
l�articolo 4 della 
direttiva 
85/374 preveda, come 
ricordato al 
punto 19 della 
presente 
sentenza, che 
l�onere 
della 
prova 
grava 
sul 
danneggiato, 
n� 
detto 
articolo 
4 
n� 
altre 
disposizioni 
di 
tale 
direttiva 
affrontano 
gli 
altri 
aspetti 
relativi 
all�assunzione 
di 
una 
prova 
siffatta 
(v., 
in 
tal 
senso, 
sentenza 
del 
20 novembre 
2014, Novo Nordisk Pharma, C.310/13, EU:C:2014:2385, punti 
da 25 a 29). 


25 
Ci� considerato, in base 
al 
principio dell�autonomia 
procedurale 
e 
fatti 
salvi 
i 
principi 
di 
equivalenza 
e 
di 
effettivit�, 
spetta 
all�ordinamento 
giuridico 
interno 
di 
ciascuno 
Stato 
membro 
fissare 
le 
modalit� 
di 
assunzione 
della 
prova, 
i 
mezzi 
di 
prova 
ammissibili 
dinanzi 
al 
giudice 
nazionale 
competente 
o, ancora, i 
principi 
che 
presiedono alla 
valutazione, da 
parte 
di 
detto giudice, dell�efficacia 
probatoria 
degli 
elementi 
di 
prova 
al 
suo esame 
nonch� 
lo standard probatorio richiesto (v., per analogia, sentenza 
del 
15 ottobre 
2015, Nike 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
37 


European 
operations 
Netherlands, 
C.310/14, 
EU:C:2015:690, 
punti 
27 
e 
28, 
nonch� 
sentenza 
del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C.74/14, EU:C:2016:42, punti 30 e 32). 


26 
Per 
quanto 
riguarda, 
pi� 
precisamente, 
il 
principio 
di 
effettivit�, 
esso 
esige, 
con 
riferimento 
alle 
modalit� 
procedurali 
dei 
ricorsi 
destinati 
a 
garantire 
la 
salvaguardia 
dei 
diritti 
spettanti 
ai 
singoli 
in 
forza 
del 
diritto 
dell�Unione, 
che 
tali 
modalit� 
non 
rendano 
praticamente 
impossibile 
o eccessivamente 
difficile 
l�esercizio dei 
diritti 
cos� 
conferiti 
dall�ordinamento 
giuridico dell�Unione 
(v. segnatamente, in tal 
senso, sentenza 
del 
10 aprile 
2003, Steffensen, 
C.276/01, EU:C:2003:228, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 


27 
Quanto, 
pi� 
specificamente, 
alla 
direttiva 
85/374, 
dalla 
giurisprudenza 
della 
Corte 
emerge 
che 
le 
modalit� 
nazionali 
di 
assunzione 
e 
di 
valutazione 
della 
prova 
non devono essere 
tali 
da 
pregiudicare 
n� 
la 
ripartizione 
dell�onere 
della 
prova 
quale 
prevista 
all�articolo 4 
di 
tale 
direttiva 
n�, pi� in generale, l�effettivit� 
del 
regime 
della 
responsabilit� 
previsto 
dalla 
suddetta 
direttiva 
o gli 
obiettivi 
perseguiti 
dal 
legislatore 
dell�Unione 
attraverso la 
stessa 
(v., 
in 
tal 
senso, 
sentenza 
del 
20 
novembre 
2014, 
Novo 
Nordisk 
Pharma, 
C.310/13, 
EU:C:2014:2385, punti 26 e 30 e giurisprudenza ivi citata). 


28 
A 
tale 
riguardo, 
� 
senz�altro 
vero 
che 
un 
regime 
probatorio 
nazionale 
come 
quello 
oggetto 
della 
prima 
questione 
� 
tale 
da 
agevolare 
il 
compito del 
danneggiato chiamato a 
fornire 
le 
prove 
richieste 
per consentirgli 
di 
far sorgere 
la 
responsabilit� 
del 
produttore. Infatti, 
emerge 
in 
sostanza 
dalle 
prospettazioni 
contenute 
nella 
decisione 
di 
rinvio 
che 
un 
regime 
siffatto non impone 
al 
danneggiato di 
produrre, in ogni 
circostanza, prove 
certe 
e 
inconfutabili 
della 
sussistenza 
del 
difetto del 
prodotto e 
del 
nesso di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo 
e 
il 
danno subito, ma 
autorizza 
il 
giudice, se 
del 
caso, a 
concludere 
che 
tali 
elementi 
esistono 
fondandosi 
su un complesso di 
indizi 
la 
cui 
gravit�, precisione 
e 
concordanza 
gli 
consentono di 
ritenere, con un grado sufficientemente 
elevato di 
probabilit�, che 
una 
simile 
conclusione corrisponda alla realt�. 


29 
Tuttavia, un regime 
probatorio siffatto non �, di 
per s�, tale 
da 
comportare 
un�inversione 
dell�onere 
della 
prova 
gravante 
sul 
danneggiato 
ai 
sensi 
dell�articolo 
4 
della 
direttiva 
85/374, poich� 
tale 
regime 
lascia, in tal 
modo, al 
medesimo l�onere 
di 
dimostrare 
i 
vari 
indizi 
la 
cui 
compresenza 
permetter� 
eventualmente 
al 
giudice 
adito di 
fondare 
il 
proprio 
convincimento quanto alla 
sussistenza 
di 
un difetto del 
vaccino e 
del 
nesso di 
causalit� 
tra 
quest�ultimo 
e 
il 
danno 
subito 
(v., 
per 
analogia, 
sentenza 
del 
20 
novembre 
2014, 
Novo 
Nordisk Pharma, C.310/13, EU:C:2014:2385, punti da 26 a 28). 


30 Peraltro, � 
necessario precisare 
- alla 
luce, in particolare, della 
circostanza 
menzionata 
dal 
giudice 
del 
rinvio secondo cui 
la 
ricerca 
medica 
non stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza 
di 
un nesso tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino e 
l�insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla 
che 
un 
regime 
probatorio 
che 
precluda 
ogni 
ricorso 
a 
un 
metodo 
indiziario 
e 
preveda 
che, 
per soddisfare 
l�onere 
della 
prova 
previsto dall�articolo 4 della 
suddetta 
direttiva, il 
danneggiato 
� 
tenuto a 
fornire 
prova 
certa, tratta 
dalla 
ricerca 
medica, dell�esistenza 
di 
un 
nesso di 
causalit� 
tra 
il 
difetto attribuito al 
vaccino e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
sarebbe 
in contrasto con quanto richiesto dalla stessa direttiva. 


31 
Infatti, uno standard probatorio di 
tale 
grado, che 
finirebbe 
con l�escludere 
ogni 
modalit� 
di 
prova 
diversa 
dalla 
prova 
certa 
tratta 
dalla 
ricerca 
medica, avrebbe 
l�effetto, come 
rilevato 
dall�avvocato generale 
al 
paragrafo 45 delle 
sue 
conclusioni, di 
rendere 
in un numero 
elevato di 
situazioni 
eccessivamente 
difficile 
o - quando, come 
nella 
fattispecie, � 
pacifico che 
la 
ricerca 
medica 
non ha 
permesso n� 
di 
stabilire 
n� 
di 
escludere 
l�esistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
siffatto - impossibile 
l�affermazione 
della 
responsabilit� 
del 
pro



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


duttore, 
in 
tal 
modo 
compromettendo 
l�effetto 
utile 
della 
direttiva 
85/374 
(v., 
per 
analogia, 
sentenza del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 14). 


32 
Una 
limitazione 
siffatta 
quanto al 
tipo di 
prove 
ammissibili 
sarebbe 
inoltre 
in contrasto 
con 
taluni 
degli 
obiettivi 
perseguiti 
dalla 
suddetta 
direttiva, 
nel 
novero 
dei 
quali 
rientrano 
in particolare, come 
emerge 
dai 
suoi 
considerando secondo e 
settimo, quello di 
garantire 
una 
giusta 
ripartizione 
dei 
rischi 
inerenti 
alla 
produzione 
tecnica 
moderna 
tra 
il 
danneggiato 
e 
il 
produttore 
(v., in tal 
senso, sentenza 
del 
5 marzo 2015, Boston Scientific 
Medizintechnik, 
C.503/13 e 
C.504/13, EU:C:2015:148, punto 42) e, come 
emerge 
dal 
primo 
e 
dal 
sesto considerando della 
stessa 
direttiva, quello di 
tutelare 
la 
sicurezza 
e 
la 
salute 
dei 
consumatori 
(v., in tal 
senso, sentenza 
del 
5 marzo 2015, Boston Scientific 
Medizintechnik, 
C.503/13 e C.504/13, EU:C:2015:148, punto 47). 


33 
Sebbene 
quindi, dalle 
considerazioni 
espresse 
ai 
punti 
da 
28 a 
32 della 
presente 
sentenza, 
risulti 
che 
un 
regime 
probatorio 
nazionale 
come 
quello 
descritto 
al 
punto 
28 
di 
questa 
sentenza 
appaia, 
in 
quanto 
tale, 
allo 
stesso 
tempo 
neutro 
per 
quanto 
riguarda 
l�onere 
della 
prova 
previsto all�articolo 4 della 
direttiva 
85/374 e, in linea 
di 
principio, idoneo a 
preservare 
l�effettivit� 
del 
regime 
di 
responsabilit� 
sancito da 
tale 
direttiva, garantendo nel 
contempo il 
rispetto degli 
obiettivi 
da 
questa 
perseguiti, nondimeno la 
portata 
effettiva 
di 
un 
regime 
siffatto 
dev�essere 
determinata 
in 
considerazione 
dell�interpretazione 
datane 
e 
dell�applicazione 
fattane 
dai 
giudici 
nazionali 
(v., 
per 
analogia, 
sentenza 
del 
9 
dicembre 
2003, Commissione/Italia, C.129/00, EU:C:2003:656, punto 31). 


34 A 
tale 
riguardo, � 
importante 
che 
i 
principi 
che 
caratterizzano il 
suddetto regime 
probatorio 
non siano applicati 
dal 
giudice 
nazionale 
in modo tale 
da 
risolversi, in pratica, nel-
l�instaurazione 
a 
danno del 
produttore 
di 
forme 
di 
presunzione 
ingiustificate, che 
siano 
tali 
da 
violare 
l�articolo 4 della 
direttiva 
85/374, o addirittura 
da 
pregiudicare 
l�effettivit� 
stessa delle norme sostanziali previste da tale direttiva. 


35 
Ci� 
potrebbe 
avvenire, 
in 
primo 
luogo, 
come 
rilevato 
dall�avvocato 
generale 
ai 
paragrafi 
54, 
60 
e 
75 
delle 
sue 
conclusioni, 
nel 
caso 
in 
cui 
i 
giudici 
nazionali 
applichino 
tale 
regime 
probatorio in modo troppo poco esigente, accontentandosi 
di 
prove 
non pertinenti 
o insufficienti 
(v., 
per 
analogia, 
sentenza 
del 
15 
ottobre 
2015, 
Nike 
European 
operations 
Netherlands, 
C.310/14, 
EU:C:2015:690, 
punti 
29 
e 
43). 
In 
una 
simile 
situazione, 
risulterebbero 
infatti 
violate 
non 
solo 
la 
regola 
sull�onere 
della 
prova 
prevista 
all�articolo 
4 della 
direttiva 
85/374, ma, pi� in generale, l�effettivit� 
del 
regime 
di 
responsabilit� 
istituito 
all�articolo 1 di 
tale 
direttiva, dato che 
la 
sussistenza 
di 
due 
dei 
tre 
presupposti 
cui 
� 
subordinata 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
in base 
a 
tale 
direttiva, ossia 
l�esistenza 
di 
un difetto del 
prodotto e 
quella 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
tale 
difetto e 
il 
danno subito 
dal danneggiato, non sarebbe sufficientemente verificata dal giudice nazionale. 


36 In secondo luogo, l�onere 
della 
prova 
potrebbe 
altres� 
risultare 
violato se 
i 
giudici 
nazionali 
applicassero il 
regime 
descritto al 
punto 28 della 
presente 
sentenza 
in maniera 
tale 
che, in presenza 
di 
uno o pi� tipi 
di 
indizi 
fattuali, si 
presuma 
immediatamente 
e 
automaticamente 
che 
esiste 
un difetto del 
prodotto e/o un nesso di 
causalit� 
tra 
tale 
difetto e 
l�insorgenza 
del 
danno. Infatti, in simili 
circostanze, il 
produttore 
potrebbe 
allora 
trovarsi, 
ancor prima 
che 
i 
giudici 
di 
merito abbiano preso conoscenza 
degli 
elementi 
di 
valutazione 
di 
cui 
dispone 
il 
produttore 
e 
degli 
argomenti 
presentati 
da 
quest�ultimo, obbligato 
a 
rovesciare 
la 
suddetta 
presunzione 
per opporsi 
con successo alla 
domanda 
(v., per analogia, 
sentenze 
del 
9 novembre 
1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 14, e 
del 9 febbraio 1999, Dilexport, C.343/96, EU:C:1999:59, punto 52). 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
39 


37 
Cos�, da 
un lato, spetta 
ai 
giudici 
nazionali 
garantire 
che 
gli 
indizi 
prodotti 
siano effettivamente 
sufficientemente 
gravi, precisi 
e 
concordanti 
da 
autorizzare 
la 
conclusione 
secondo 
cui 
l�esistenza 
di 
un difetto del 
prodotto appare, nonostante 
gli 
elementi 
prodotti 
e 
gli 
argomenti 
presentati 
a 
propria 
difesa 
dal 
produttore, la 
spiegazione 
pi� plausibile 
del-
l�insorgenza 
del 
danno, di 
modo che 
il 
difetto e 
il 
nesso di 
causalit� 
possano ragionevolmente 
essere considerati dimostrati. 


38 
Dall�altro, 
� 
necessario 
che 
questi 
stessi 
giudici 
facciano 
in 
modo 
che 
resti 
impregiudicato 
il 
principio 
secondo 
cui 
spetta 
al 
danneggiato 
dimostrare, 
attraverso 
tutti 
i 
mezzi 
di 
prova 
generalmente 
ammessi 
dal 
diritto nazionale 
e, come 
nella 
fattispecie, segnatamente 
con 
la 
produzione 
di 
indizi 
gravi, precisi 
e 
concordanti, l�esistenza 
di 
un difetto del 
vaccino 
e 
di 
un nesso di 
causalit�. Ci� richiede 
che 
il 
giudice 
si 
assicuri 
di 
preservare 
il 
proprio 
libero 
apprezzamento 
quanto 
al 
fatto 
che 
una 
simile 
prova 
sia 
stata 
o 
meno 
fornita 
in 
modo giuridicamente 
sufficiente, fino al 
momento in cui, avendo egli 
preso conoscenza 
degli 
elementi 
prodotti 
dalle 
due 
parti 
e 
degli 
argomenti 
scambiati 
dalle 
stesse, si 
ritenga 
in grado, alla 
luce 
dell�insieme 
delle 
circostanze 
pertinenti 
del 
caso al 
suo esame, di 
formare 
il 
proprio convincimento definitivo al 
riguardo (v., per analogia, sentenza 
del 
9 novembre 
1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 14). 


39 
Quanto 
agli 
elementi 
concreti 
che 
caratterizzano 
la 
causa 
su 
cui, 
nella 
fattispecie, 
il 
giudice 
del 
rinvio � 
chiamato a 
pronunciarsi, � 
necessario ricordare 
che 
l�articolo 267 TfUE 
legittima 
la 
Corte 
non gi� 
ad applicare 
le 
disposizioni 
del 
diritto dell�Unione 
a 
un determinato 
caso di 
specie, ma 
solamente 
a 
pronunciarsi 
sull�interpretazione 
degli 
atti 
adottati 
dalle istituzioni dell�Unione. 


40 
Secondo costante 
giurisprudenza, la 
Corte 
pu� tuttavia, nell�ambito della 
collaborazione 
giudiziaria 
instaurata 
da 
detto articolo e 
in base 
al 
contenuto del 
fascicolo, fornire 
al 
giudice 
nazionale 
gli 
elementi 
d�interpretazione 
del 
diritto dell�Unione 
che 
potrebbero essergli 
utili 
per la 
valutazione 
degli 
effetti 
di 
tali 
disposizioni 
(v., segnatamente, sentenza 
del 
28 
settembre 
2006, 
Van 
Straaten, 
C.150/05, 
EU:C:2006:614, 
punto 
37 
e 
giurisprudenza 
ivi citata). 


41 
Nella 
fattispecie, elementi 
come 
quelli 
dedotti 
nella 
causa 
principale 
e 
legati 
alla 
prossimit� 
temporale 
tra 
la 
somministrazione 
di 
un vaccino e 
l�insorgenza 
di 
una 
malattia 
nonch� 
alla 
mancanza 
di 
precedenti 
personali 
e 
familiari 
correlati 
a 
tale 
malattia, cos� 
come 
l�esistenza 
di 
un numero significativo di 
casi 
repertoriati 
di 
comparsa 
di 
tale 
malattia 
a 
seguito di 
simili 
somministrazioni, sembrano a 
prima 
vista 
costituire 
indizi 
la 
cui 
compresenza 
potrebbe, 
eventualmente, 
indurre 
un 
giudice 
nazionale 
a 
ritenere 
che 
un 
danneggiato 
abbia 
assolto l�onere 
della 
prova 
su di 
lui 
gravante 
ai 
sensi 
dell�articolo 4 della 
direttiva 
85/374. 
Cos� 
potrebbe 
essere, 
in 
particolare, 
nel 
caso 
in 
cui 
detti 
indizi 
conducano 
il 
giudice 
a 
ritenere, da 
un lato, che 
la 
somministrazione 
del 
vaccino costituisce 
la 
spiegazione 
pi� 
plausibile 
dell�insorgenza 
della 
malattia 
e, 
dall�altro, 
che 
tale 
vaccino 
non 
offre 
quindi, ai 
sensi 
dell�articolo 6 di 
tale 
direttiva, la 
sicurezza 
che 
ci 
si 
pu� legittimamente 
attendere 
tenuto conto di 
tutte 
le 
circostanze, in quanto esso determina 
un danno 
anomalo e 
particolarmente 
grave 
al 
paziente 
che, con riferimento a 
un prodotto di 
questa 
natura 
e 
alla 
luce 
della 
sua 
funzione, 
pu� 
in 
effetti 
legittimamente 
attendersi 
un 
grado 
elevato 
di 
sicurezza 
(v., in tal 
senso, sentenza 
del 
5 marzo 2015, Boston Scientific 
Medizintechnik, 
C.503/13 e C.504/13, EU:C:2015:148, punto 39). 


42 Come 
precedentemente 
sottolineato, eventuali 
conclusioni 
del 
genere 
possono tuttavia 
essere 
tratte 
con 
piena 
cognizione 
di 
causa, 
in 
ciascun 
caso 
concreto, 
dal 
giudice 
chiamato 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


a 
esaminare 
il 
merito di 
una 
data 
controversia 
solamente 
dopo che 
quest�ultimo avr� 
debitamente 
preso in considerazione 
l�insieme 
delle 
circostanze 
della 
causa 
al 
suo esame 
e, 
in 
particolare, 
tutti 
gli 
altri 
elementi 
esplicativi 
e 
gli 
altri 
argomenti 
dedotti 
dal 
produttore 
volti 
a 
contestare 
la 
rilevanza 
degli 
elementi 
di 
prova 
presentati 
dalla 
vittima 
e 
a 
mettere 
in dubbio il 
grado di 
plausibilit�, menzionato al 
punto precedente, della 
spiegazione 
offerta 
dal danneggiato. 


43 Alla 
luce 
dell�insieme 
delle 
suesposte 
considerazioni, occorre 
rispondere 
alla 
prima 
questione 
che 
l�articolo 
4 
della 
direttiva 
85/374 
dev�essere 
interpretato 
nel 
senso 
che 
non 
osta 
a 
un regime 
probatorio nazionale, come 
quello di 
cui 
al 
procedimento principale, in 
base 
al 
quale 
il 
giudice 
di 
merito, 
chiamato 
a 
pronunciarsi 
su 
un�azione 
diretta 
ad 
accertare 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
di 
un vaccino per danno derivante 
da 
un asserito difetto 
di 
quest�ultimo, pu� ritenere, nell�esercizio del 
libero apprezzamento conferitogli 
al 
riguardo, 
che, nonostante 
la 
constatazione 
che 
la 
ricerca 
medica 
non stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza 
di 
un nesso tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
da 
cui 
� 
affetto 
il 
danneggiato, 
taluni 
elementi 
in 
fatto 
invocati 
dal 
ricorrente 
costituiscano 
indizi 
gravi, precisi 
e 
concordanti 
i 
quali 
consentono di 
ravvisare 
la 
sussistenza 
di 
un difetto 
del 
vaccino e 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
detto difetto e 
tale 
malattia. I giudici 
nazionali 
devono 
tuttavia 
assicurarsi 
che 
l�applicazione 
concreta 
che 
essi 
danno 
a 
tale 
regime 
probatorio non conduca 
a 
violare 
l�onere 
della 
prova 
instaurato da 
detto articolo 4 n� 
ad 
arrecare pregiudizio all�effettivit� del regime di responsabilit� istituito da tale direttiva. 
Sulla seconda questione 


44 
Con la 
sua 
seconda 
questione, il 
giudice 
del 
rinvio chiede 
se 
l�articolo 4 della 
direttiva 
85/374 
debba 
essere 
interpretato 
nel 
senso 
che 
osta 
a 
un 
regime 
probatorio 
fondato 
su 
presunzioni 
secondo il 
quale, quando la 
ricerca 
medica 
non stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza 
di 
un nesso tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
da 
cui 
� 
affetto il 
danneggiato, la 
sussistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
il 
difetto attribuito 
al 
vaccino e 
il 
danno subito dal 
danneggiato deve 
sempre 
essere 
considerata 
dimostrata 
in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalit�. 


45 
Dall�insieme 
degli 
atti 
a 
disposizione 
della 
Corte 
emerge 
che 
i 
giudici 
di 
merito, 
chiamati 
a 
pronunciarsi 
su controversie 
pur molto simili 
sotto il 
profilo dei 
fatti, hanno ripetutamente 
concluso, 
sulla 
base 
di 
indizi 
analoghi, 
talvolta 
che 
questi 
ultimi 
erano 
caratterizzati 
dalla 
gravit�, dalla 
precisione 
e 
dalla 
concordanza 
richieste 
perch� 
si 
potesse 
presumere 
la 
sussistenza 
di 
un 
nesso 
di 
causalit� 
tra 
un 
difetto 
attribuito 
a 
un 
vaccino 
contro 
l�epatite 
B e 
l�insorgenza 
della 
sclerosi 
multipla, talaltra 
che 
tali 
caratteristiche 
fossero assenti. Le 
decisioni 
nazionali 
contraddittorie 
emesse 
nella 
causa 
principale, richiamate 
ai 
punti 
da 
14 a 16 della presente sentenza, costituiscono un�illustrazione di tale situazione. 


46 
Nella 
sua 
prima 
questione, il 
giudice 
del 
rinvio fa 
riferimento, peraltro, al 
libero apprezzamento 
di 
cui 
dispongono i 
giudici 
di 
merito quanto alla 
valutazione 
degli 
indizi 
fattuali 
cos� sottoposti al loro vaglio. 


47 
In 
tale 
contesto, 
il 
giudice 
del 
rinvio 
sembra 
interrogarsi 
sulla 
possibilit�, 
per 
il 
medesimo 
o, 
eventualmente, 
per 
il 
legislatore 
nazionale, 
di 
elencare 
taluni 
tipi 
di 
indizi 
materiali 
predeterminati 
la 
cui 
compresenza 
sia 
idonea 
a 
condurre 
automaticamente, 
attraverso 
presunzioni, 
all�individuazione 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
il 
difetto attribuito al 
vaccino e 
l�insorgenza della malattia. 


48 
A 
tale 
riguardo, 
occorre 
senz�altro 
ricordare 
che 
la 
salvaguardia 
dei 
diritti 
spettanti 
ai 
singoli 
in forza 
delle 
pertinenti 
disposizioni 
del 
Trattato dipende, in larga 
misura, da 
succes



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
41 


sive 
operazioni 
di 
qualificazione 
giuridica 
dei 
fatti. 
occorre 
parimenti 
rilevare 
che 
un 
giudice 
chiamato, 
come 
il 
giudice 
del 
rinvio 
nella 
presente 
causa, 
a 
pronunciarsi 
in 
ultimo 
grado � 
incaricato, in particolare, di 
assicurare 
a 
livello nazionale 
l�interpretazione 
uniforme 
delle 
norme 
giuridiche 
(v., in tal 
senso, sentenza 
del 
13 giugno 2006, Traghetti 
del 
Mediterraneo, C.173/03, EU:C:2006:391, punto 36). 


49 
Cionondimeno, la 
Corte 
non � 
competente 
a 
interpretare 
il 
diritto nazionale 
e 
spetta 
solamente 
al 
giudice 
nazionale 
determinare 
l�esatta 
portata 
delle 
disposizioni 
legislative, 
regolamentari 
o amministrative 
nazionali. Questo vale, in particolare, per le 
disposizioni 
nazionali 
in materia 
di 
prova 
(v., in tale 
senso, sentenza 
del 
9 febbraio 1999, Dilexport, 
C.343/96, EU:C:1999:59, punto 51 e 
giurisprudenza 
ivi 
citata) cos� 
come 
per quelle 
che 
fissano le rispettive competenze dei differenti organi giurisdizionali nazionali. 


50 Con riferimento alle 
disposizioni 
nazionali 
in materia 
di 
prova 
oggetto della 
prima 
questione, 
occorre 
sottolineare, 
tuttavia, 
che 
i 
giudici 
nazionali 
chiamati 
ad 
applicarle 
devono 
tener conto, allo stesso tempo, dei 
principi 
enunciati 
ai 
punti 
37 e 
38 della 
presente 
sentenza 
e 
del 
principio 
della 
certezza 
del 
diritto, 
il 
cui 
corollario 
� 
rappresentato 
dal 
principio 
della 
tutela 
del 
legittimo affidamento e 
che, secondo costante 
giurisprudenza, esige, in 
particolare, che 
l�applicazione 
delle 
norme 
giuridiche 
sia 
prevedibile 
per i 
singoli 
(sentenza 
del 
2 dicembre 
2009, Aventis 
Pasteur, C.358/08, EU:C:2009:744, punto 47 e 
giurisprudenza 
ivi citata). 


51 Quanto alle 
norme 
in materia 
di 
competenza 
giurisdizionale, spetta 
esclusivamente 
al 
diritto 
nazionale 
e 
al 
giudice 
del 
rinvio 
determinare 
-tenendo 
conto, 
segnatamente, 
dei 
principi 
menzionati 
ai 
punti 
37, 
38 
e 
50 
della 
presente 
sentenza 
-in 
che 
misura 
le 
competenze 
di 
cui 
detto 
giudice 
� 
investito 
gli 
consentano 
di 
sindacare 
le 
valutazioni 
espresse 
dai 
giudici 
di 
merito relative 
alla 
gravit�, alla 
precisione 
e 
alla 
concordanza 
degli 
indizi 
posti 
al 
vaglio di 
questi 
ultimi, in tal 
modo contribuendo a 
garantire 
la 
maggiore 
uniformit� 
possibile 
nell�applicazione delle norme dell�Unione in questione. 


52 
Per 
contro, 
il 
ricorso, 
da 
parte 
del 
legislatore 
nazionale 
o, 
eventualmente, 
dell�organo 
giurisdizionale 
nazionale 
supremo, a 
un metodo di 
prova, come 
quello prospettato nella 
seconda 
questione, secondo cui 
la 
sussistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
il 
difetto attribuito 
a 
un vaccino e 
il 
danno subito dal 
danneggiato sarebbe 
sempre 
da 
considerarsi 
dimostrata 
in 
presenza 
di 
taluni 
tipi 
di 
indizi 
concreti 
predeterminati 
di 
causalit� 
comporterebbe, 
segnatamente, 
la 
conseguenza 
di 
arrecare 
pregiudizio 
alla 
norma 
relativa 
all�onere della prova prevista all�articolo 4 della direttiva 85/374. 


53 
Da 
un lato, infatti, il 
giudice 
del 
rinvio - precisando, nella 
sua 
questione, che, una 
volta 
accertati 
determinati 
fatti 
cos� 
pre-identificati, l�esistenza 
di 
un simile 
nesso di 
causalit� 
�debba 
sempre 
essere 
considerata 
dimostrata� 
-sembra 
volersi 
riferire 
a 
una 
presunzione 
di 
tipo 
assoluto. 
orbene, 
da 
un 
tipo 
di 
presunzione 
del 
genere 
deriverebbe 
la 
conseguenza 
che, anche 
quando i 
fatti 
cos� 
pre-identificati 
non siano, per ipotesi, idonei 
a 
dimostrare 
in modo certo la 
sussistenza 
di 
un simile 
nesso di 
causalit�, il 
produttore 
risulterebbe, in 
un simile 
caso, privato di 
ogni 
possibilit� 
di 
produrre 
elementi 
di 
fatto o di 
far valere 
argomenti, 
ad 
esempio 
di 
ordine 
scientifico, 
al 
fine 
di 
tentare 
di 
rovesciare 
tale 
presunzione, 
e 
il 
giudice 
sarebbe 
cos� 
privato di 
ogni 
possibilit� 
di 
valutare 
i 
fatti 
alla 
luce 
di 
tali 
elementi 
o 
argomenti. 
Attraverso 
il 
suo 
automatismo, 
una 
situazione 
del 
genere 
non 
solo 
pregiudicherebbe 
il 
principio 
enunciato 
all�articolo 
4 
della 
direttiva 
85/374, 
secondo 
il 
quale 
l�onere 
della 
prova 
del 
difetto e 
del 
nesso di 
causalit� 
grava 
sul 
danneggiato, ma 
rischierebbe, 
per giunta, di 
ledere 
l�effettivit� 
stessa 
del 
regime 
di 
responsabilit� 
istituito 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


da 
detta 
direttiva. Infatti, in tal 
modo il 
giudice 
sarebbe 
costretto a 
riconoscere 
la 
sussistenza 
di 
uno 
dei 
tre 
presupposti 
cui 
� 
subordinata 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
in 
base 
alla 
suddetta 
direttiva, senza 
che 
egli 
possa 
neppure 
esaminare 
se 
gli 
altri 
elementi 
di 
valutazione 
che 
gli 
siano 
stati 
presentati 
nel 
caso 
al 
suo 
esame 
siano 
tali 
da 
imporre 
una 
conclusione opposta. 


54 
Dall�altro lato, anche 
supponendo che 
la 
presunzione 
prospettata 
dal 
giudice 
del 
rinvio 
sia 
relativa, nondimeno, qualora 
i 
fatti 
cos� 
pre-identificati 
dal 
legislatore 
o dal 
giudice 
nazionale 
supremo 
risultino 
dimostrati, 
la 
sussistenza 
di 
un 
nesso 
di 
causalit� 
sarebbe 
automaticamente 
presunta, di 
modo tale 
che 
il 
produttore 
potrebbe 
dunque 
trovarsi, ancor 
prima 
che 
il 
giudice 
di 
merito abbia 
preso conoscenza 
degli 
elementi 
di 
valutazione 
di 
cui 
dispone 
il 
produttore 
e 
degli 
argomenti 
presentati 
da 
quest�ultimo, obbligato a 
rovesciare 
tale 
presunzione 
per 
opporsi 
con 
successo 
alla 
domanda. 
orbene, 
come 
gi� 
rilevato 
al 
punto 36 della 
presente 
sentenza, una 
situazione 
del 
genere 
condurrebbe 
a 
una 
violazione 
di quanto previsto all�articolo 4 della direttiva 85/374 circa l�onere della prova. 


55 Alla 
luce 
delle 
suesposte 
considerazioni, occorre 
rispondere 
alla 
seconda 
questione 
che 
l�articolo 4 della 
direttiva 
85/374 dev�essere 
interpretato nel 
senso che 
osta 
a 
un regime 
probatorio fondato su presunzioni 
secondo il 
quale, quando la 
ricerca 
medica 
non stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza 
di 
un 
nesso 
tra 
la 
somministrazione 
del 
vaccino 
e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
da 
cui 
� 
affetto il 
danneggiato, la 
sussistenza 
di 
un nesso di 
causalit� 
tra 
il 
difetto attribuito al 
vaccino e 
il 
danno subito dal 
danneggiato deve 
sempre 
essere 
considerata 
dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalit�. 
Sulla terza questione 


56 
Alla 
luce 
della 
risposta 
fornita 
alla 
prima 
questione, 
non 
� 
necessario 
rispondere 
alla 
terza. 


sulle spese 


57 Nei 
confronti 
delle 
parti 
nel 
procedimento principale 
la 
presente 
causa 
costituisce 
un incidente 
sollevato dinanzi 
al 
giudice 
nazionale, cui 
spetta 
quindi 
statuire 
sulle 
spese. Le 
spese 
sostenute 
da 
altri 
soggetti 
per presentare 
osservazioni 
alla 
Corte 
non possono dar 
luogo a rifusione. 
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 


1) L�articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del 
Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al 
ravvicinamento 
delle 
disposizioni 
legislative, 
regolamentari 
ed 
amministrative 
degli 
stati 
membri 
in 
materia 
di 
responsabilit� 
per 
danno 
da 
prodotti 
difettosi, 
dev�essere 
interpretato nel 
senso che 
non 
osta a un 
regime 
probatorio nazionale, come 
quello 
di 
cui 
al 
procedimento principale, in 
base 
al 
quale 
il 
giudice 
di 
merito, chiamato a 
pronunciarsi 
su 
un�azione 
diretta 
ad 
accertare 
la 
responsabilit� 
del 
produttore 
di 
un 
vaccino per 
danno derivante 
da un 
asserito difetto di 
quest�ultimo, pu� ritenere, 
nell�esercizio del 
libero apprezzamento conferitogli 
al 
riguardo, che, nonostante 
la 
constatazione 
che 
la ricerca medica non 
stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza di 
un 
nesso 
tra la somministrazione 
del 
vaccino e 
l�insorgenza della malattia da cui 
� 
affetto il 
danneggiato, 
taluni 
elementi 
in 
fatto 
invocati 
dal 
ricorrente 
costituiscano 
indizi 
gravi, 
precisi 
e 
concordanti 
i 
quali 
consentono 
di 
ravvisare 
la 
sussistenza 
di 
un 
difetto 
del 
vaccino e 
di 
un 
nesso di 
causalit� tra detto difetto e 
tale 
malattia. i 
giudici 
nazionali 
devono tuttavia assicurarsi 
che 
l�applicazione 
concreta che 
essi 
danno a tale 
regime 
probatorio 
non 
conduca 
a 
violare 
l�onere 
della 
prova 
instaurato 
da 
detto 
articolo 4 n� 
ad 
arrecare 
pregiudizio all�effettivit� del 
regime 
di 
responsabilit� istituito 
da tale direttiva. 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


2) 
L�articolo 4 della direttiva 85/374 dev�essere 
interpretato nel 
senso che 
osta a un 
regime 
probatorio fondato su 
presunzioni 
secondo il 
quale, quando la ricerca medica 
non 
stabilisce 
n� 
esclude 
l�esistenza di 
un 
nesso tra la somministrazione 
del 
vaccino 
e 
l�insorgenza 
della 
malattia 
da 
cui 
� 
affetto 
il 
danneggiato, 
la 
sussistenza 
di 
un 
nesso 
di 
causalit� tra il 
difetto attribuito al 
vaccino e 
il 
danno subito dal 
danneggiato deve 
sempre 
essere 
considerata dimostrata in 
presenza di 
taluni 
indizi 
fattuali 
predeterminati 
di causalit�. 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


trasporto aereo e tutela del passeggero: 
sul 
quantum 
della compensazione pecuniaria in caso 
di ritardo prolungato di un volo con coincidenza 


CORTE 
DI 
GIUSTIzIA 
UE, SEzIOnE 
OTTAVA, SEnTEnzA 
7 SETTEMBRE 
2017, CAUSA 
C-559/16 


L�interessante 
sentenza 
in 
rassegna 
ha, 
in 
accoglimento 
delle 
posizioni 
espresse 
dal 
Governo 
Italiano 
che 
integralmente 
si 
allegano, 
statuito 
che 
la 
compensazione 
dovuta 
ai 
passeggeri 
in 
caso 
di 
cancellazione 
del 
volo 
con 
coincidenza 
deve 
essere 
calcolata 
in funzione 
della 
distanza 
�radiale� 
tra 
gli 
aeroporti 
di 
partenza 
e 
di 
arrivo, 
essendo 
del 
tutto 
irrilevante, 
ai 
fini 
della 
compensazione, 
che 
la 
distanza 
effettivamente 
percorsa 
sia 
superiore 
alla 
distanza 
tra i due aeroporti, per effetto della coincidenza. 


In particolare, secondo i 
giudici 
europei, il 
fatto che 
vi 
sia 
un volo con 
coincidenza 
non 
incide 
sul 
disagio 
e 
nella 
determinazione 
della 
compensazione 
si 
deve 
tenere 
conto 
della 
distanza 
ortodromica 
che 
sarebbe 
percorsa 
da 
un 
volo diretto tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo. 


Per utilizzare 
le 
parole 
della 
Corte 
�L'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento 
(CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e 
del 
Consiglio, dell'11 febbraio 
2004 
(�) 
deve 
essere 
interpretato 
nel 
senso 
che 
la 
nozione 
di 
�distanza� 
include, in caso di 
collegamenti 
aerei 
con una 
o pi� coincidenze, solamente 
la 
distanza 
tra 
il 
luogo del 
primo decollo e 
la 
destinazione 
finale, da 
stabilire 
secondo 
il 
metodo della 
rotta 
ortodromica, e 
ci� a 
prescindere 
dalla 
distanza 
di 
volo effettivamente percorsa�. 


Ct. 49190/2016 


Corte di Giustizia dell'Unione europea 


osservazioni 


del 
Governo 
della 
repubblica 
italiana, 
in 
persona 
dell'Agente 
Gabriella 
Palmieri, 
rappresentato 
e 
difeso dall'Avvocatura 
Generale 
dello Stato con domicilio eletto a 
Lussemburgo 
presso l'Ambasciata d'Italia 


in relazione 


alla 
causa 
C-559/16 
Domanda 
di 
pronuncia 
pregiudiziale, ex art. 267 TfUE 
proposta 
dal 
Amtsgericht 
Hamburg [Tribunale 
distrettuale 
di 
Amburgo], per sottoporre 
a 
codesta 
on. 
Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione: 


"Se 
l�articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del 
regolamento (CE) n. 261/2004 (in 
prosieguo: 
il 
�regolamento�) 
debba 
essere 
interpretato 
nel 
senso 
che 
la 
nozione 
di 
�distanza� 
includa solamente 
la distanza diretta, da stabilire 
secondo il 
metodo della rotta ortodromica, 
tra il 
luogo di 
partenza e 
l�ultima destinazione 
e 
ci� a prescindere 
dalla distanza di 
volo effettivamente 
percorsa". 


**** 


1. i fatti di causa e le questioni pregiudiziali proposte. 
1) 
Con 
la 
domanda 
pregiudiziale 
posta 
nella 
causa 
di 
rinvio 
il 
Amtsgericht 
Hamburg 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


[Tribunale 
distrettuale 
di 
Amburgo] (Germania) ha 
posto a 
condesta 
on. Corte 
di 
Giustizia 
europea 
il 
quesito 
se 
l'articolo 
7, 
� 
1, 
regolamento 
(CE) 
n. 
261/2004, 
debba 
essere 
interpretato 
nel 
senso che 
la 
nozione 
di 
distanza 
includa 
solamente 
la 
distanza 
diretta 
tra 
il 
luogo di 
partenza 
e 
l'ultima 
destinazione, secondo il 
metodo della 
rotta 
ortodromica, a 
prescindere 
dalla 
distanza di volo effettivamente percorsa nel caso concreto. 


2) La 
questione 
� 
stata 
ritenuta, dal 
Giudice 
remittente, pregiudiziale 
alla 
decisione 
di 
una 
controversia 
nella 
quale 
le 
ricorrenti 
prenotavano un volo da 
Roma 
fiumicino ad Amburgo, 
per il 
22 settembre 
2015, con partenza 
da 
Roma 
alle 
ore 
10:25 e 
scalo a 
Bruxelles 
alle 


12:40. Quivi 
avrebbero dovuto prendere 
la 
coincidenza 
da 
Bruxelles 
per Amburgo alle 
ore 
13:35 con conseguente atterraggio alle 14:45. 
3) 
I1 
decollo 
avveniva, 
tuttavia, 
in 
ritardo, 
cosicch� 
l�atterraggio 
a 
Bruxelles 
aveva 
luogo 
solo alle 13:22, impedendo quindi alle attrici di prendere il volo di coincidenza. 
4) Le 
attrici 
venivano quindi 
imbarcate 
sul 
volo successivo, che 
atterrava 
ad Amburgo 
solamente alle 18:35, maturando, dunque, un ritardo di oltre tre ore. 
5) Si 
riteneva 
pacifico tra 
le 
parti 
che 
il 
ritardo �prolungato� verificatosi 
implicasse 
la 
corresponsione 
di 
diritti 
a 
compensazione 
pecuniaria, 
cos� 
limitando 
la 
materia 
del 
contendere 
solo relativamente al quantum. 


6) Le 
ricorrenti 
chiedevano a 
tali 
fini 
una 
compensazione 
pecuniaria 
nella 
misura 
pari 
ciascuna 
a 
EUR 400,00. Il 
vettore 
ha 
corrisposto, invece, medio tempore, la 
somma 
di 
EUR 
250,00 ciascuna; 
le 
parti 
hanno quindi 
concordemente 
dichiarato definita 
la 
controversia. Le 
attrici chiedevano in un secondo momento ulteriori EUR 150,00 ciascuna. 


7) La 
suddetta 
pretesa 
veniva 
fondata 
sostenendo che, nel 
determinare 
l'importo della 
compensazione 
pecuniaria, ai 
fini 
della 
distanza 
ai 
sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo 
periodo, 
del 
regolamento 
assuma 
rilievo 
la 
distanza 
di 
volo 
effettivamente 
percorsa 
e, 
dunque, 
la 
somma 
delle 
distanze 
tra 
Roma 
fiumicino e 
Bruxelles 
e 
tra 
Bruxelles 
ed Amburgo per un 
totale 
di 
oltre 
1500 km, cosicch� 
i 
diritti 
a 
compensazione 
pecuniaria 
a 
norma 
dell'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento ammonterebbero ciascuno a EUR 400. 


8) Si 
opponeva 
il 
vettore 
convenuto, il 
quale 
sosteneva, invece, l'opposta 
tesi 
secondo 
cui 
ai 
fini 
della 
"distanza" 
di 
cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento rileverebbe 
la 
distanza 
diretta 
tra 
il 
luogo 
di 
partenza 
e 
l'ultima 
destinazione, 
ossia 
la 
distanza 
diretta 
tra 
Roma 
fiumicino e 
Amburgo. 


9) Trattandosi 
di 
soli 
1326 km, conseguentemente, a 
norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera 
a), 
del 
regolamento, 
i 
diritti 
a 
compensazione 
pecuniaria 
ammonterebbero 
ciascuno 
soltanto a EUR 250,00. 


10) 
� 
fatta 
questione 
se 
la 
somma 
da 
corrispondere 
al 
passeggero 
a 
titolo 
di 
compensazione 
pecuniaria 
per 
il 
prolungato 
ritardo 
subito 
all'arrivo 
debba 
essere 
calcolata 
avendo 
come 
riferimento 
la 
distanza 
diretta 
tra 
punto 
di 
arrivo 
e 
punto 
di 
partenza 
(metodo 
della 
rotta 
ortodromica) 
oppure 
liquidata 
tenendo 
conto 
delle 
singole 
tratte 
effettivamente 
percorse. 


2. il diritto comunitario. 
11) L'art. 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, cos� statuisce: 


Articolo 7 
Diritto a compensazione pecuniaria 


1. Quando � 
fatto riferimento al 
presente 
articolo, i 
passeggeri 
interessati 
ricevono una 
compensazione pecuniaria pari a: 
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


b) 400 EUR 
per 
tutte 
le 
tratte 
aeree 
intracomunitarie 
superiori 
a 1500 chilometri 
e 
per 
tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 


c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 


nel 
determinare 
la distanza si 
utilizza come 
base 
di 
calcolo l�ultima destinazione 
per 
la 
quale 
il 
passeggero 
subisce 
un 
ritardo 
all'arrivo 
rispetto 
all'orario 
previsto 
a 
causa 
del 
negato imbarco o della cancellazione del volo. 


2. Se 
ai 
passeggeri 
� 
offerto di 
raggiungere 
la loro destinazione 
finale 
imbarcandosi 
su 
un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: 


a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o 


b) di 
tre 
ore, per 
tutte 
le 
tratte 
aeree 
intracomunitarie 
superiori 
a 1500 km 
e 
per 
tutte 
le 


altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o 
c) di 
quattro ore, per 
tutte 
le 
tratte 
aeree 
che 
non rientrano nei 
casi 
di 
cui 
alle 
lettere 
a) 


o b), 
l'orario 
di 
arrivo 
previsto 
del 
volo 
originariamente 
prenotato, 
il 
vettore 
aereo 
operativo 
pu� ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 


3. La compensazione 
pecuniaria di 
cui 
al 
paragrafo 1 � 
pagata in contanti, mediante 
trasferimento bancario elettronico, con versamenti 
o assegni 
bancari, o, previo accordo firmato 
dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. 
4. Le 
distanze 
di 
cui 
ai 
paragrafi 
1 e 
2 sono misurate 
secondo il 
metodo della rotta ortodromica. 
12) I1 Paragrafo 4.4.7. Comunicazione 
della 
Commissione 
(2016/C 214/04) - orientamenti 
interpretativi 
relativi 
al 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e 
del 
Consiglio - rubricato "Compensazione 
pecuniaria per 
il 
ritardo all'arrivo in caso di 
coincidenze" 
statuisce che: 


La 
Corte 
(43) 
ritiene 
che 
la 
valutazione 
di 
un 
ritardo 
debba 
essere 
effettuata, 
ai 
fini 
della compensazione 
pecuniaria prevista dall'articolo 7 del 
Regolamento, rispetto all'orario 
di 
arrivo previsto alla destinazione 
finale 
del 
passeggero come 
definita all'articolo 2, lettera 
h), del 
regolamento, che, in caso di 
volo con una o pi� coincidenze, deve 
essere 
intesa come 
la destinazione dell'ultimo volo sul quale si � imbarcato il passeggero. 


In conformit� all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i 
passeggeri 
che 
perdono una coincidenza, 
nell�UE 
o fuori 
dall�UE, con un volo proveniente 
da un aeroporto situato nel 
territorio 
di 
uno 
Stato 
membro 
hanno 
diritto 
a 
compensazione 
pecuniaria 
se 
arrivano 
alla 
destinazione 
finale 
con un ritardo superiore 
a tre 
ore, indipendentemente 
dal 
fatto che 
il 
vettore 
che opera la coincidenza sia un vettore UE o non UE. 


nel 
caso 
di 
passeggeri 
in 
partenza 
da 
un 
aeroporto 
di 
un 
paese 
non 
UE 
che 
hanno 
come 
destinazione 
finale 
un aeroporto situato nel 
territorio di 
uno Stato membro, in conformit� all'articolo 
3, paragrafo 1, lettera b), con coincidenze 
dirette 
operate 
in successione 
da vettori 
UE 
e 
non UE 
o solo da vettori 
UE, il 
diritto a compensazione 
pecuniaria dovrebbe 
essere 
valutato 
solo in relazione ai voli operati da vettori UE. 


La 
perdita 
di 
una 
coincidenza 
dovuta 
a 
ritardi 
notevoli 
ai 
controlli 
di 
sicurezza 
o 
al 
mancato 
rispetto 
dell'orario 
di 
imbarco 
del 
volo 
da 
parte 
dei 
passeggeri 
nell'aeroporto 
di 
transito non d� diritto ad alcuna compensazione. 


3. L'interpretazione della normativa comunitaria. 
13) L'art. 7 del 
regolamento in esame 
al 
primo comma, paragrafo 1, stabilisce 
chiaramente 
che, 
"nel 
determinare 
la distanza si 
utilizza come 
base 
di 
calcolo l'ultima destinazione 
per 
la 
quale 
il 
passeggero 
subisce 
un 
ritardo 
all'arrivo 
rispetto 
all'orario 
previsto" 
e 
al 
quarto 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 


comma 
precisa 
che 
"le 
distanze 
di 
cui 
ai 
paragrafi 
1 
e 
2 
sono 
misurate 
secondo 
il 
metodo 
della rotta ortodromica". 


14) Sembrerebbe, dunque, che 
con le 
parole 
"ultima destinazione" 
si 
debba 
fare 
riferimento 
al 
solo 
scalo 
di 
arrivo, 
mentre 
gli 
scali 
o 
coincidenze 
intermedi 
dovrebbero 
essere 
ininfluenti 
ai fini della determinazione del calcolo dell'indennizzo. 


15) L'interpretazione 
appare 
confermata 
anche 
dalla 
Comunicazione 
(2016/C 214/04) orientamenti 
interpretativi 
relativi 
al 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo 
e 
del 
Consiglio, in cui 
la 
Commissione, proprio temendo il 
contrasto sul 
punto, ha 
specificato 
che 
per destinazione 
finale 
debba 
intendersi 
l'ultima 
destinazione 
siccome 
definita 
"all'art. 2 
lett. h) del 
Regolamento" 
e 
che, con specifico riferimento ai 
casi 
in cui 
il 
volo abbia 
una 
o pi� 
coincidenze 
debba 
essere 
interpretata 
come 
"destinazione 
dell'ultimo volo sul 
quale 
si 
� 
imbarcato 
il passeggero". 


16) � 
evidente 
come, a 
conferma 
di 
quanto gi� 
sostenuto, "l�ultimo volo" 
sia 
ragionevolmente 
da 
intendersi 
come 
il 
volo preso dal 
passeggero per recarsi 
nella 
meta 
finale 
programmata, 
senza aver riguardo delle eventuali coincidenze interposte. 


17) Cos� 
ritenendo, peraltro, sarebbero trattati 
allo stesso modo i 
passeggeri 
che 
hanno 
subito un ritardo al 
momento dell'arrivo, sia 
se 
si 
sono imbarcati 
su un volo diretto sia 
se 
abbiano 
fatto uno o pi� scali intermedi. 


18) Questa 
interpretazione 
sembrerebbe 
pi� aderente 
alla 
norma 
del 
medesimo articolo 
che 
prevede 
che 
il 
criterio della 
rotta 
ortodromica 
si 
applichi 
anche 
nei 
casi 
di 
cancellazione 
e 
negato imbarco, e 
dunque 
eventi 
in cui 
gli 
scali 
intermedi 
non sono presi 
in considerazione. 


19) Si 
osserva 
che, accogliendo l'opposta 
interpretazione, che 
vuole 
ricomprendere 
nel 
computo della 
distanza 
rilevante 
anche 
le 
tratte 
percorse 
in occasione 
dello scalo, si 
addiverrebbe 
indubbiamente 
ad un sovvertimento del 
sistema 
come 
pensato dal 
legislatore 
comunitario. 
Infatti, 
cos� 
ritenendo 
il 
passeggero 
beneficerebbe 
di 
un 
eccessivo 
ed 
irragionevole 
trattamento di favore, sia nell'an 
sia nel 
quantum 
del rimborso. 


20) Parametrare, infatti, l'an 
del 
ritardo sulla 
base 
dell'orario di 
arrivo alla 
destinazione 
finale 
che 
risultava 
dal 
titolo di 
viaggio e 
poi 
calcolare 
il 
quantum 
tenendo conto anche 
delle 
altre 
mete 
(rectius 
degli 
scali), avrebbe 
come 
iniquo effetto quello di 
aumentare 
irragionevolmente 
il 
kilometraggio 
rilevante 
ai 
fini 
della 
commisurazione 
dell'indennizzo, 
e 
irragionevolmente 
tutelare 
il 
passeggero, che 
ha 
gi� 
beneficiato dell'assistenza 
di 
cui 
all'art. 9 Reg. citato, 
proprio in ragione del ritardo occorso per causa del primo vettore. 


21) Appare 
evidente, pertanto, che 
ai 
fini 
del 
computo del 
rimborso de 
quo per il 
prolungato 
ritardo comunque 
patito dal 
passeggero, con specifico riferimento al 
parametro del 
kilometraggio, 
debba 
aversi 
riguardo 
alla 
rotta 
ortodromicamente 
calcolata, 
ossia 
tenendo 
conto solamente 
dei 
km 
intercorrenti 
tra 
aeroporto di 
partenza 
ed aeroporto di 
arrivo, escludendo 
la menzione delle eventuali coincidenze. 


22) La 
compensazione 
pecuniaria 
di 
cui 
all'art. 7 reg. CE 
n. 261/2004, si 
sostanzia, pertanto, 
nel 
versamento 
di 
una 
somma 
di 
denaro, 
il 
cui 
importo 
� 
parametrato 
sulla 
distanza 
chilometrica 
della 
tratta 
aerea 
(secondo 
il 
metodo 
della 
rotta 
ortodromica), 
utilizzando 
come 
base 
di 
calcolo l'ultima 
destinazione 
per la 
quale 
il 
passeggero subisce 
un ritardo all'arrivo rispetto 
all'orario originariamente previsto. 


23) Vi 
�, inoltre 
da 
rilevare, nella 
complessiva 
valutazione 
della 
fattispecie, che 
i 
collegamenti 
con 
scali 
intermedi 
generalmente 
sono 
pi� 
vantaggiosi 
per 
il 
passeggero 
per 
le 
tariffe 
minori 
applicate 
dalle 
compagnie 
aeree, non sembrerebbe, quindi 
corrispondere 
a 
canoni 
di 
equit� 
sostanziale 
garantire 
un 
maggior 
vantaggio 
al 
passeggero 
che 
ha 
gi� 
usufruito 
di 
un 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


minor prezzo per il 
trasporto (sebbene 
assoggettandosi 
ad un viaggio pi� lungo e 
ben avendo 
contezza 
della 
possibilit� 
di 
subire 
ritardi) rispetto al 
passeggero che 
ha 
preferito affrontare 
un costo maggiore (anche) nella speranza di non dover subire ritardi all'arrivo. 


24) Si 
segnala, infine, che 
codesta 
Illustrissima 
Corte 
di 
Giustizia 
si 
� 
gi� 
espressa 
sul 
punto nelle 
cause 
C-11/11, ECLI:EU:C:2013: 
106 �folkerts�, nonch� 
con le 
sentenze 
Sturgeon 
e a., punto 61, e Nelson e a., punto 40 (1), in particolare ritenendo che 


�33. Dal 
momento che 
tale 
disagio si 
concretizzerebbe, per 
quanto riguarda i 
voli 
ritardati, 
all'arrivo alla destinazione 
finale, la Corte 
ha dichiarato che 
la valutazione 
di 
un ritardo 
dev'essere 
effettuata, 
ai 
fini 
della 
compensazione 
pecuniaria 
prevista 
dall'articolo 
7 
del 
regolamento n. 261/2004, rispetto all'orario di arrivo previsto a tale destinazione. 
34. Orbene, la nozione 
di 
"destinazione 
finale" 
� 
definita all'articolo 2, lettera h), del 
regolamento n. 261/2004 come 
la 
destinazione 
indicata sul 
biglietto esibito al 
banco di 
accettazione 
o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo. 
35. 
ne 
consegue 
che, 
in 
caso 
di 
volo 
con 
una 
o 
pi� 
coincidenze, 
ai 
fini 
della 
compensazione 
pecuniaria 
forfetaria 
prevista 
dall'articolo 
7 
del 
regolamento 
n. 
261/2004 
� 
determinante 
soltanto 
il 
ritardo 
riscontrato 
rispetto 
all'orario 
d'arrivo 
previsto 
alla 
destinazione 
finale, 
da 
intendersi 
come 
la 
destinazione 
dell'ultimo 
volo 
sul 
quale 
si 
� 
imbarcato 
il 
passeggero 
di 
cui 
trattasi�. 
4. Conclusioni 
25) Per le 
motivazioni 
sopra 
esposte, si 
ritiene 
conclusivamente 
che 
l'art. 7 del 
Regolamento 
(CE) n. 261/2004, del 
Parlamento europeo e 
del 
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che 
istituisce 
regole 
comuni 
in materia 
di 
compensazione 
ed assistenza 
ai 
passeggeri 
in caso di 
negato imbarco, di 
cancellazione 
del 
volo o di 
ritardo prolungato e 
che 
abroga 
il 
regolamento 
(CEE) n. 295/91, debba 
essere 
interpretato nel 
senso che 
ai 
fini 
del 
calcolo dell'indennizzo 
per 
il 
caso 
di 
ritardo 
prolungato 
all'arrivo 
alla 
destinazione 
finale 
si 
debba 
fare 
riferimento 
alla 
distanza 
"ortodromica" 
intercorrente 
tra 
l'aeroporto di 
partenza 
e 
l'aeroporto di 
destinazione 
finale 
del 
passeggero, senza 
che 
rilevi 
la 
distanza 
coperta 
e 
percorsa 
in caso di 
effettuazione 
di scali e coincidenze. 


Roma 17 febbraio 2017 


Pietro Garofoli 


Avvocato dello Stato 


Corte 
di 
Giustiza 
UE, 
sezione 
ottava, 
sentenza 
7 
settembre 
2017, 
causa 
C-559/16 
-Pres. 


M. Vilaras, Rel. J. Malenovsk. - Domanda 
di 
pronuncia 
pregiudiziale 
proposta 
dall�Amtsgericht 
Hamburg (Germania) il 4 novembre 2016 - Birgit Bossen e altri / Brussels 
Airlines. 
�Rinvio pregiudiziale 
� Trasporto � Regolamento (CE) n. 261/2004 � Articolo 7, paragrafo 1 


� Regole 
comuni 
in materia 
di 
compensazione 
ed assistenza 
ai 
passeggeri 
in caso di 
negato 
imbarco, di 
cancellazione 
del 
volo o di 
ritardo prolungato � Volo effettuato su diverse 
tratte 
� Nozione di �distanza� da considerare� 
La 
domanda 
di 
pronuncia 
pregiudiziale 
verte 
sull�interpretazione 
dell�articolo 
7, 
paragrafo 
1, 
del 
regolamento 
(CE) 
n. 
261/2004 
del 
Parlamento 
europeo 
e 
del 
Consiglio, 
dell�11 
feb


(1) 
I 
seguenti 
passi 
della 
decisione 
sono 
anche 
riportati 
nel 
documento 
di 
Comunicazione 
n. 
2016/C214/04, sopra citata. 

CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
49 


braio 
2004, 
che 
istituisce 
regole 
comuni 
in 
materia 
di 
compensazione 
ed 
assistenza 
ai 
passeggeri 
in caso di 
negato imbarco, di 
cancellazione 
del 
volo o di 
ritardo prolungato e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1). 

2 
Tale 
domanda 
� 
stata 
presentata 
nell�ambito 
di 
una 
controversia 
tra, 
da 
un 
lato, 
Birgit 
Bossen, 
Anja 
Bossen 
e 
Gudula 
Gr��mann 
e, 
dall�altro, 
la 
Brussels 
Airlines 
SA/NV, 
in 
merito all�importo della 
compensazione 
pecuniaria 
loro dovuta 
a 
causa 
del 
ritardo prolungato 
verificatosi su un volo di tale compagnia aerea. 

Contesto normativo 


3 L�articolo 2, lettera 
h), del 
regolamento n. 261/2004, rubricato �Definizioni�, dispone 
quanto segue: 
�Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 
(...) 
h) �destinazione 
finale�: 
la 
destinazione 
indicata 
sul 
biglietto esibito al 
banco di 
accettazione 
o, in caso di 
coincidenza 
diretta, la 
destinazione 
dell�ultimo volo; 
i 
voli 
alternativi 
in coincidenza 
disponibili 
non sono presi 
in considerazione 
se 
viene 
rispettato l�orario di 
arrivo originariamente previsto�. 


4 
Ai sensi dell�articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento: 


�1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti: 
(...) 
c) spetta 
la 
compensazione 
pecuniaria 
del 
vettore 
aereo operativo a 
norma 
dell�articolo 
7, a meno che: 
i) 
siano 
stati 
informati 
della 
cancellazione 
del 
volo 
almeno 
due 
settimane 
prima 
dell�orario 
di partenza previsto; oppure 
ii) 
siano 
stati 
informati 
della 
cancellazione 
del 
volo 
nel 
periodo 
compreso 
tra 
due 
settimane 
e 
sette 
giorni 
prima 
dell�orario 
di 
partenza 
previsto 
e 
sia 
stato 
loro 
offerto 
di 
partire 
con 
un 
volo 
alternativo 
non 
pi� 
di 
due 
ore 
prima 
dell�orario 
di 
partenza 
previsto 
e 
di 
raggiungere 
la 
destinazione 
finale 
meno 
di 
quattro 
ore 
dopo 
l�orario 
d�arrivo 
previsto; 
oppure 
iii) 
siano 
stati 
informati 
della 
cancellazione 
del 
volo 
meno 
di 
sette 
giorni 
prima 
dell�orario 
di 
partenza 
previsto e 
sia 
stato loro offerto di 
partire 
con un volo alternativo non pi� di 
un�ora 
prima 
dell�orario 
di 
partenza 
previsto 
e 
di 
raggiungere 
la 
destinazione 
finale 
meno 
di due ore dopo l�orario d�arrivo previsto�. 
5 
L�articolo 6 di detto regolamento � formulato nei seguenti termini: 
�Ritardo 

1. Qualora 
possa 
ragionevolmente 
prevedere 
che 
il 
volo sar� 
ritardato, rispetto all�orario 
di partenza previsto 
a) di due o pi� ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o 
b) di 
tre 
o pi� ore 
per tutte 
le 
tratte 
aeree 
intracomunitarie 
superiori 
a 
1500 km 
e 
per tutte 
le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o 
c) di 
quattro o pi� ore 
per tutte 
le 
altre 
tratte 
aeree 
che 
non rientrano nei 
casi 
di 
cui 
alle 
lettere a) o b), 
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: 
i) l�assistenza 
prevista 
nell�articolo 9, paragrafo 1, lettera 
a), e 
nell�articolo 9, paragrafo 
2; e 
ii) 
quando 
l�orario 
di 
partenza 
che 
si 
pu� 
ragionevolmente 
prevedere 
� 
rinviato 
di 
almeno 
un giorno rispetto all�orario di 
partenza 
precedentemente 
previsto, l�assistenza 
di 
cui 
all�articolo 
9, paragrafo 1, lettere b) e c); e 

RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


iii) 
quando 
il 
ritardo 
� 
di 
almeno 
cinque 
ore, 
l�assistenza 
prevista 
nell�articolo 
8, 
paragrafo 
1, lettera a). 


2. In ogni 
caso l�assistenza 
� 
fornita 
entro i 
termini 
stabiliti 
dal 
presente 
articolo in funzione 
di ogni fascia di distanza�. 
6 
L�articolo 7 dello stesso regolamento prevede quanto segue: 
�Diritto a compensazione pecuniaria 


1. Quando � 
fatto riferimento al 
presente 
articolo, i 
passeggeri 
ricevono una 
compensazione 
pecuniaria pari a: 
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 
b) 
400 
EUR 
per 
tutte 
le 
tratte 
aeree 
intracomunitarie 
superiori 
a 
1500 
chilometri 
e 
per 
tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 
Nel 
determinare 
la 
distanza 
si 
utilizza 
come 
base 
di 
calcolo l�ultima 
destinazione 
per la 
quale 
il 
passeggero 
subisce 
un 
ritardo 
all�arrivo 
rispetto 
all�orario 
previsto 
a 
causa 
del 
negato imbarco o della cancellazione del volo. 
(...) 
4. Le 
distanze 
di 
cui 
ai 
paragrafi 
1 e 
2 sono misurate 
secondo il 
metodo della 
rotta 
ortodromica
�. 
Procedimento principale e questione pregiudiziale 


7 
Le 
ricorrenti 
prenotavano 
presso 
la 
Brussels 
Airlines 
un 
viaggio 
per 
recarsi 
da 
Roma 
(Italia) 
ad 
Amburgo 
(Germania), 
con 
una 
coincidenza 
a 
Bruxelles 
(Belgio). 
Il 
decollo 
del 
volo con partenza 
da 
Roma 
e 
destinazione 
Bruxelles 
era 
previsto per le 
ore 
10:25, con atterraggio 
alle 
12:40, quello con partenza 
da 
Bruxelles 
e 
destinazione 
Amburgo doveva 
decollare alle 13:35 e atterrare alle 14:45. 


8 
Il 
volo da 
Roma 
con destinazione 
Bruxelles 
� 
stato ritardato. L�atterraggio a 
Bruxelles 
� 
avvenuto 
solo 
alle 
13:22 
e 
le 
ricorrenti 
non 
sono 
riuscite 
a 
prendere 
il 
volo 
di 
coincidenza 
in tempo. 


9 
Esse 
sono 
in 
seguito 
state 
imbarcate 
sul 
successivo 
volo 
per 
Amburgo, 
atterrato 
alle 
18:35, 
ossia 
con un ritardo di 
tre 
ore 
e 
cinquanta 
minuti 
rispetto all�orario di 
arrivo inizialmente 
previsto. 


10 
Secondo il 
metodo della 
rotta 
ortodromica, la 
distanza 
tra 
Roma 
e 
Amburgo equivale 
a 
1326 
km. 
La 
distanza 
tra 
Roma 
e 
Bruxelles 
ammonta 
a 
1173 
km 
e 
la 
distanza 
tra 
Bruxelles 
e 
Amburgo 
� 
pari 
a 
483 
km, 
ovvero 
una 
distanza 
totale 
per 
tali 
due 
voli 
combinati 
di 
1656 
km. 


11 
Le 
ricorrenti 
hanno 
proposto 
un 
ricorso 
dinanzi 
all�Amtsgericht 
Hamburg 
(Tribunale 
circoscrizionale 
di 
Amburgo, 
Germania), 
al 
fine 
di 
ricevere 
una 
compensazione 
pecuniaria 
pari 
a 
EUR 
400 
ciascuna, 
ai 
sensi 
dell�articolo 
7, 
paragrafo 
1, 
del 
regolamento 
n. 
261/2004. 


12 Il 
giudice 
del 
rinvio precisa 
che 
le 
parti 
concordano nel 
ritenere 
che 
le 
ricorrenti 
abbiano 
diritto 
ad 
una 
compensazione 
pecuniaria 
a 
causa 
del 
ritardo 
prolungato 
sopravvenuto, 
avendo inoltre la Brussels 
Airlines gi� versato a ciascuna EUR 250 a tale titolo. 


13 Le 
ricorrenti 
chiedono ora 
un importo ulteriore 
di 
EUR 150 ciascuna 
in quanto, secondo 
loro, il 
calcolo della 
distanza 
dovrebbe 
comprendere 
le 
loro due 
tratte, e 
dunque 
essere 
superiore a 1500 km, e non la distanza ortodromica tra Roma e 
Amburgo. 


14 
� 
in 
tali 
circostanze 
che 
l�Amtsgericht 
Hamburg 
(Tribunale 
circoscrizionale 
di 
Amburgo) 
ha 
deciso 
di 
sospendere 
il 
procedimento 
e 
di 
sollevare 
dinanzi 
alla 
Corte 
la 
seguente 
questione 
pregiudiziale: 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
51 


�Se 
l�articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del 
regolamento (CE) n. 261/2004 debba 
essere 
interpretato nel 
senso che 
la 
nozione 
di 
�distanza� 
includa 
solamente 
la 
distanza 
diretta, da 
stabilire 
secondo il 
metodo della 
rotta 
ortodromica, tra 
il 
luogo di 
partenza 
e 
l�ultima 
destinazione 
e 
ci� a 
prescindere 
dalla 
distanza 
di 
volo effettivamente 
percorsa�. 


sulla questione pregiudiziale 


15 
Con la 
sua 
questione, il 
giudice 
del 
rinvio chiede, in sostanza, se 
l�articolo 7, paragrafo 
1, del 
regolamento n. 261/2014 debba 
essere 
interpretato nel 
senso che 
la 
nozione 
di 
�distanza
� include, in caso di 
collegamenti 
aerei 
con una 
o pi� coincidenze, solamente 
la 
distanza 
tra 
il 
luogo del 
primo decollo e 
la 
destinazione 
finale, da 
stabilire 
secondo il 
metodo 
della 
rotta 
ortodromica, 
e 
ci� 
a 
prescindere 
dalla 
distanza 
di 
volo 
effettivamente 
percorsa. 


16 
In 
via 
preliminare 
occorre 
constatare 
che 
� 
pacifico 
che 
le 
ricorrenti 
nel 
procedimento 
principale 
hanno subito, all�arrivo alla 
loro destinazione 
finale, un ritardo che 
d� 
loro diritto 
a 
una 
compensazione 
pecuniaria. 
La 
sola 
determinazione 
dell�importo 
di 
siffatta 
compensazione 
pecuniaria 
alle 
condizioni 
di 
cui 
all�articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento 
n. 261/2004 � dunque in discussione in tale causa. 


17 
occorre, innanzitutto, ricordare 
che 
il 
testo dell�articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento 


n. 261/2004 enuncia, in particolare, che, quando � 
fatto riferimento a 
tale 
articolo, i 
passeggeri 
ricevono una 
compensazione 
pecuniaria 
variabile 
da 
EUR 250 a 
EUR 600, in relazione 
alla 
distanza 
percorsa 
dai 
voli 
di 
cui 
trattasi, 
tenuto 
conto 
dell�ultima 
destinazione 
del 
passeggero coinvolto e 
fermo restando che 
siffatta 
distanza 
deve 
essere 
calcolata, ai 
sensi 
dell�articolo 7, paragrafo 4, di 
tale 
regolamento, secondo il 
metodo della 
rotta 
ortodromica. 
18 
A 
tale 
riguardo, occorre 
rilevare 
che, pur se 
l�articolo 5 del 
regolamento n. 261/2004, relativo 
alla 
cancellazione 
del 
volo, rinvia 
all�articolo 7 di 
tale 
regolamento, non pu� dirsi, 
viceversa, altrettanto a 
proposito dell�articolo 6 dello stesso regolamento, riguardante 
il 
ritardo. 


19 
Tuttavia, la 
Corte 
ha 
ricordato che 
tutti 
gli 
atti 
dell�Unione 
devono essere 
interpretati 
in 
conformit� 
con l�insieme 
del 
diritto primario, compreso il 
principio della 
parit� 
di 
trattamento 
che 
richiede 
che 
situazioni 
paragonabili 
non 
siano 
trattate 
in 
maniera 
diversa 
e 
che 
situazioni 
diverse 
non siano trattate 
in maniera 
uguale, salvo che 
siffatto trattamento non 
sia 
obiettivamente 
giustificato (v., in tal 
senso, sentenza 
del 
23 ottobre 
2012, Nelson e 
a., 
C.581/10 e C.629/10, EU:C:2012:657, punto 33). 


20 
orbene, la 
Corte 
ha 
statuito che 
i 
passeggeri 
di 
voli 
ritardati 
di 
tre 
o pi� ore 
e 
i 
passeggeri 
di 
voli 
cancellati 
e 
imbarcati 
su 
un 
volo 
alternativo 
a 
condizioni 
che 
non 
rispettano 
i 
limiti 
previsti 
dall�articolo 
5, 
paragrafo 
1, 
lettera 
c), 
punto 
iii), 
del 
regolamento 
n. 
261/2004 
devono 
essere 
considerati 
in 
situazioni 
paragonabili, 
in 
quanto 
subiscono 
un 
disagio 
simile, 
che 
costituisce 
la 
base 
della 
loro compensazione 
pecuniaria 
(v., in tal 
senso, sentenza 
del 
23 ottobre 2012, Nelson e a., C.581/10 e C.629/10, EU:C:2012:657, punto 34). 


21 
Ne 
consegue 
che 
� 
necessario 
interpretare 
il 
regolamento 
n. 
261/2004 
nel 
senso 
che 
i 
passeggeri 
di 
voli 
che 
subiscono ritardi 
di 
tre 
o pi� ore 
devono beneficiare 
della 
stessa 
compensazione 
pecuniaria 
prevista 
per i 
passeggeri 
di 
voli 
cancellati, imbarcati 
su un volo 
alternativo a 
condizioni 
che 
non rispettano i 
limiti 
previsti 
all�articolo 5, paragrafo 1, lettera 
c), punto iii), del 
regolamento n. 261/2004 (sentenza 
del 
23 ottobre 
2012, Nelson e 
a., C.581/10 e C.629/10, EU:C:2012:657, punto 38). 


22 
Tale 
giurisprudenza 
deve 
essere 
interpretata 
nel 
senso che 
richiede 
che 
le 
due 
categorie 



RASSEGNA 
AVVoCATURA 
DELLo 
STATo - N. 3/2017 


di 
passeggeri 
menzionate 
al 
punto 
precedente 
siano 
trattate 
in 
maniera 
uguale 
non 
soltanto 
in relazione 
all�insorgenza 
stessa 
del 
diritto a 
compensazione 
pecuniaria, ma 
anche 
per 
quanto riguarda l�importo di siffatta compensazione. 


23 Dunque, � 
alla 
luce 
di 
tale 
requisito che 
devono essere 
interpretati 
l�articolo 7, paragrafo 
1, del 
regolamento n. 261/2004, nonch� 
l�articolo 5, paragrafo 1, lettera 
c), punto iii), di 
tale regolamento. 


24 
orbene, come 
si 
evince 
dalla 
loro formulazione, tali 
disposizioni 
prevedono un diritto a 
compensazione 
pecuniaria 
per i 
passeggeri 
senza 
distinguere 
a 
seconda 
che 
essi 
raggiungano 
la propria destinazione finale tramite un volo diretto o un volo con coincidenze. 


25 
Lo stesso deve valere per il calcolo dell�importo di siffatta compensazione pecuniaria. 


26 
La 
scelta 
e 
l�ampiezza 
delle 
diverse 
misure 
adottate 
nell�ambito 
del 
regolamento 
n. 
261/2004 
dal 
legislatore 
dell�Unione 
variano, 
infatti, 
in 
funzione 
dell�importanza 
dei 
danni 
subiti 
dai 
passeggeri 
(v., 
in 
tal 
senso, 
sentenza 
del 
10 
gennaio 
2006, 
IATA 
e 
ELfAA, 
C.344/04, EU:C:2006:10, punto 85). Si 
deve 
pertanto ritenere 
che 
i 
diversi 
scaglioni 
del-
l�importo della 
compensazione 
pecuniaria 
dovuta 
ai 
passeggeri 
rispecchino le 
differenze 
dell�entit� 
del 
disagio che 
i 
passeggeri 
coinvolti 
subiscono nelle 
ipotesi 
di 
cui 
all�articolo 
7, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 261/2004. 


27 
A 
tale 
riguardo, la 
Corte 
ha 
gi� 
precisato che 
ci� che 
giustifica 
la 
compensazione 
pecuniaria 
dei 
passeggeri 
di 
cui 
all�articolo 5, paragrafo 1, lettera 
c), punto iii), del 
suddetto 
regolamento, 
� 
il 
fatto 
che, 
a 
causa 
della 
cancellazione 
in 
extremis 
del 
loro 
volo, 
sono 
privati 
in concreto della 
possibilit� 
di 
riorganizzare 
liberamente 
il 
proprio spostamento. 
Di 
conseguenza, se 
per un motivo o per l�altro essi 
sono assolutamente 
costretti 
a 
raggiungere 
la 
loro destinazione 
finale 
in un determinato momento, non possono in alcun 
modo evitare 
la 
perdita 
di 
tempo relativa 
alla 
nuova 
situazione, dal 
momento che 
non dispongono 
in 
proposito 
di 
alcun 
margine 
di 
manovra 
(sentenza 
del 
23 
ottobre 
2012, 
Nelson 
e a., C.581/10 e C.629/10, EU:C:2012:657, punto 35). 


28 
In relazione 
alla 
natura 
del 
disagio cos� 
subito, il 
fatto che 
taluni 
passeggeri 
di 
cui 
all�articolo 
5, paragrafo 1, lettera 
c), punto iii), del 
regolamento n. 261/2004 raggiungano la 
loro destinazione 
finale 
non tramite 
un volo diretto, ma, viceversa, tramite 
un volo con 
coincidenze, che 
comporta 
un aumento effettivo della 
distanza 
percorsa 
in quest�ultimo 
caso, non aggrava 
di 
per s� 
l�entit� 
di 
tale 
disagio rispetto a 
quello subito dai 
passeggeri 
di un volo diretto. 


29 
occorre 
dunque 
considerare, nella 
determinazione 
dell�importo della 
compensazione 
pecuniaria, 
unicamente 
la 
distanza 
tra 
il 
luogo del 
primo decollo e 
la 
destinazione 
finale, a 
prescindere da eventuali voli in coincidenza. 


30 
Inoltre, 
come 
deriva 
dal 
requisito 
menzionato 
al 
punto 
21 
della 
presente 
sentenza, 
si 
deve 
adottare 
lo stesso metodo di 
calcolo per quanto riguarda 
i 
passeggeri 
dei 
voli 
ritardati 
di 
tre e pi� ore. 


31 
Pi� in particolare, la 
Corte 
ha 
precisato che 
il 
fondamento della 
loro compensazione 
pecuniaria 
si 
rinviene 
nel 
disagio che 
consiste 
nell�aver subito una 
perdita 
di 
tempo pari 
o 
superiore 
a 
tre 
ore 
rispetto alla 
pianificazione 
iniziale 
del 
loro viaggio, come 
constatata, 
anche 
in caso di 
voli 
con coincidenze, all�arrivo alla 
loro destinazione 
finale 
(v., in tal 
senso, sentenza del 26 febbraio 2013, folkerts, C.11/11, EU:C:2013:106, punto 35). 


32 
orbene, 
in 
relazione 
alla 
natura 
del 
disagio 
in 
tal 
modo 
subito, 
eventuali 
differenze 
in 
merito 
alla 
distanza 
effettivamente 
percorsa 
di 
per s� 
non incidono affatto sull�entit� 
di 
tale 
disagio. 



CoNTENzIoSo 
CoMUNITARIo 
ED 
INTERNAzIoNALE 
53 


33 
Dall�insieme 
delle 
suesposte 
considerazioni 
risulta 
che 
l�articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento 
n. 261/2014 deve 
essere 
interpretato nel 
senso che 
la 
nozione 
di 
�distanza� 
include, in caso di 
collegamenti 
aerei 
con una 
o pi� coincidenze, solamente 
la 
distanza 
tra 
il 
luogo 
del 
primo 
decollo 
e 
la 
destinazione 
finale, 
da 
stabilire 
secondo 
il 
metodo 
della 
rotta ortodromica, e ci� a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa. 
sulle spese 


34 
Nei 
confronti 
delle 
parti 
nel 
procedimento principale 
la 
presente 
causa 
costituisce 
un incidente 
sollevato dinanzi 
al 
giudice 
nazionale, cui 
spetta 
quindi 
statuire 
sulle 
spese. Le 
spese 
sostenute 
da 
altri 
soggetti 
per presentare 
osservazioni 
alla 
Corte 
non possono dar 
luogo a rifusione. 
Per questi motivi, la Corte (ottava Sezione) dichiara: 
L�articolo 
7, 
paragrafo 
1, 
del 
regolamento 
(CE) 
n. 
261/2004 
del 
Parlamento 
europeo 
e 
del 
Consiglio, 
dell�11 
febbraio 
2004, 
che 
istituisce 
regole 
comuni 
in 
materia 
di 
compensazione 
ed 
assistenza ai 
passeggeri 
in 
caso di 
negato imbarco, di 
cancellazione 
del 
volo o di 
ritardo prolungato e 
che 
abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91, deve 
essere 
interpretato nel 
senso che 
la nozione 
di 
�distanza� include, in 
caso di 
collegamenti 
aerei 
con 
una o pi� 
coincidenze, solamente 
la distanza tra il 
luogo del 
primo 
decollo e 
la destinazione 
finale, da stabilire 
secondo il 
metodo della rotta ortodromica, 
e ci� a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa. 



CONTENZIOSONAZIONALE
Le Sezioni Unite sull�esatta interpretazione 
dell�art. 342 cod. proc. civ.: forma dell�appello 


Cassazione 
Civile, sezione 
Unite, sentenza 
16 novembre 
2017 n. 27199 


Da: Guido Denicol� <guido.denicolo@avvocaturastato.it> 
Inviato: luned� 20 novembre 2017 09:17 


A: 
Avvocati_tutti 
Segnalo l�allegata 
sentenza 
delle 
Sezioni 
Unite 
che 
contiene 
un utile 
vademecum 
sulla redazione dell�appello in materia civile. 
Buona lettura. 


Guido Denicol�* 


Cassazione 
civile, Sez. Unite, sentenza 16 novembre 
2017, n. 27199 
Primo 
Pres. 
R. Rordorf, rel. F.M. Cirillo. 


(omissis) 


Fissata 
la 
discussione 
del 
ricorso, 
la 
Terza 
Sezione 
Civile 
di 
questa 
Corte, 
con 
ordinanza 
interlocutoria 
del 
5 
aprile 
2017, 
n. 
8845, 
ha 
disposto 
la 
trasmissione 
degli 
atti 
al 
Primo Presidente 
per la 
trattazione 
di 
due 
questioni 
di 
massima 
di 
particolare 
importanza: 
l'una, 
relativa 
alla 
rilevanza, 
ai 
fini 
dell'improcedibilit� 
del 
ricorso, 
della 
presenza 
della 
copia 
notificata 
della 
sentenza 
impugnata, prodotta 
da 
parte 
diversa 
dal 
ricorrente; 
l'altra, relativa 
all'esatta 
interpretazione 
dell'art. 
342 
c.p.c., 
nel 
testo 
introdotto 
dal 
D.L. 
22 
giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella 
L. 7 agosto 
2012, n. 134. 


In vista 
dell'udienza 
davanti 
a 
queste 
Sezioni 
Unite 
le 
parti 
hanno depositato 
memorie. 


(*) Avvocato dello Stato. 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


RAGIonI 
DeLLA 
DeCISIone 


1. 
La questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria. 
La 
Terza 
Sezione 
Civile 
-dopo 
aver 
premesso 
che 
solo 
la 
decisione 
in 
senso favorevole 
alla 
societ� 
ricorrente 
della 
prima 
delle 
due 
questioni 
suindicate 
avrebbe 
dato ingresso allo scrutinio della 
seconda 
- ha 
chiesto alle 
Sezioni 
Unite 
di 
stabilire 
se 
"sia 
richiesto 
all'appellante 
di 
formulare 
l'appello 
con una 
determinata 
forma 
o di 
ricalcare 
la 
gravata 
decisione 
ma 
con un diverso 
contenuto, ovvero se 
sia 
sufficiente, ma 
almeno necessaria, un'analitica 
individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del 
quantum 
appellatum, circoscrivendo 
il 
giudizio di 
gravame 
con riferimento agli 
specifici 
capi 
della 
sentenza 
impugnata 
nonch� 
ai 
passaggi 
argomentativi 
in 
punto 
di 
fatto 
o 
di 
diritto 
che 
la 
sorreggono e 
formulando, sotto il 
profilo qualitativo, le 
ragioni 
di 
dissenso 
rispetto al percorso adottato dal primo giudice". 


2. 
La procedibilit� del ricorso. 
occorre 
innanzitutto dare 
atto che 
la 
prima 
questione 
prospettata 
nell'ordinanza 
interlocutoria 
� 
stata 
nel 
frattempo gi� 
decisa 
da 
queste 
Sezioni 
Unite 
con la 
sentenza 
2 maggio 2017, n. 10648, in risposta 
a 
precedente 
ordinanza 
di 
rimessione 
della 
Prima 
Sezione 
Civile. 
In 
quella 
pronuncia 
� 
stato 
affermato 
il 
principio 
secondo 
cui 
nel 
giudizio 
di 
cassazione 
deve 
escludersi 
la 
possibilit� 
di 
applicazione 
della 
sanzione 
della 
improcedibilit� 
di 
cui 
all'art. 369 c.p.c., 
comma 
2, n. 2), al 
ricorso contro una 
sentenza 
notificata 
di 
cui 
il 
ricorrente 
non abbia 
depositato, unitamente 
al 
ricorso, la 
relata 
di 
notifica, ove 
quest'ultima 
risulti 
comunque 
nella 
disponibilit� 
del 
giudice 
perch� 
prodotta 
dalla 
parte 
controricorrente 
ovvero acquisita 
mediante 
l'istanza 
di 
trasmissione 
del 
fascicolo di ufficio. 


Poich� 
nel 
caso 
in 
esame 
la 
stessa 
ordinanza 
interlocutoria 
ha 
dato 
atto 
che 
la 
copia 
notificata 
della 
sentenza 
impugnata 
si 
trovava 
negli 
atti 
prodotti 
dal 
controricorrente, 
ne 
deriva 
che 
il 
principio 
enunciato 
nel 
richiamato 
precedente 
risolve 
ogni 
dubbio 
sul 
punto; 
per 
cui, 
pacifica 
dovendosi 
ritenere 
la 
procedibilit� 
del 
ricorso, 
bisogna 
esaminare 
la 
seconda 
questione 
posta, 
riguardante 
l'interpretazione 
delle 
norme 
in 
tema 
di 
contenuto 
dell'atto 
di 
appello. 


3. 
L'interpretazione 
delle 
norme 
sul 
contenuto 
dell'atto 
di 
appello 
fino 
alla riforma del 2012. 
3.1. 
Ai 
fini 
della 
soluzione 
dell'indicata 
questione, � 
opportuno ricapitolare 
brevemente 
i 
principali 
approdi 
della 
giurisprudenza 
di 
questa 
Corte 
nella 
materia in esame. 
nel 
sistema 
delle 
impugnazioni, il 
giudizio di 
appello viene 
tradizionalmente 
individuato come 
un rimedio che 
consente, nei 
limiti 
dei 
motivi 
proposti, 
il 
riesame 
della 
vicenda 
processuale 
definita 
con 
la 
sentenza 
di 
primo 
grado, 
oggetto 
diretto 
della 
impugnazione. 
Si 
sottolinea, 
in 
dottrina, 
come 
l'appello 
sia 
un mezzo di 
gravame 
attraverso il 
quale 
si 
realizza 
il 
principio, sebbene 
privo 
di 
copertura 
costituzionale, 
del 
doppio 
grado 
di 
giurisdizione, 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e 
limitato dai 
motivi 
di 
gravame 
(tantum 
devolutum 
quantum 
appellatum) e 
da 
quello sostitutivo, nel 
senso che, di 
norma, la 
sentenza 
emessa 
dal 
giudice 
di 
appello si 
sostituisce 
a 
quella 
impugnata, sia 
essa 
confermata 
o riformata. A 
differenza 
di 
altri 
mezzi 
di 
impugnazione, nei 
quali 
c'� 
una 
predeterminazione 
del 
tipo di 
vizi 
che 
possono 
essere 
fatti 
valere, con conseguente 
distinzione 
tra 
giudizio rescindente 
e 
giudizio 
rescissorio, 
l'appello 
� 
un 
mezzo 
ordinario 
di 
impugnazione 
avverso 
la 
sentenza 
di 
primo grado, diretto, nella 
sua 
funzione 
essenziale, a 
provocare 
un riesame 
della 
causa 
nel 
merito, non limitato necessariamente 
al 
controllo 
di vizi specifici. 


Tale 
funzione 
tipica, gi� 
delineata 
nel 
vigente 
codice 
di 
rito fin dal 
suo 
testo 
originario, 
� 
stata 
rafforzata 
ed 
ulteriormente 
ribadita 
dalla 
riforma 
di 
cui 
alla 
L. 26 novembre 
1990, n. 353. Dopo tale 
intervento, si 
� 
accentuato il 
carattere 
di 
revisio prioris 
instantiae 
del 
giudizio di 
appello piuttosto che 
quello 
di 
novum 
iudicium; 
si 
tratta, cio�, di 
un'impugnativa 
avverso la 
sentenza 
piuttosto 
che 
di 
un rimedio introduttivo di 
un giudizio sul 
rapporto controverso, 
dal 
momento che 
in esso la 
cognizione 
del 
giudice 
resta 
circoscritta 
alle 
questioni 
dedotte 
dall'appellante 
(anche 
incidentale) attraverso la 
prospettazione 
e, quindi, la 
deduzione 
di 
specifiche 
censure, senza 
che 
al 
giudice 
di 
secondo 
grado 
possa 
ritenersi 
assegnato 
il 
compito 
di 
"ripetere" 
il 
giudizio 
di 
primo 
grado, rinnovando la 
cognizione 
dell'intero materiale 
di 
causa 
e 
pervenendo 
ad 
una 
nuova 
decisione 
che 
involga 
"tutti" 
i 
punti 
gi� 
dibattuti 
in 
prima 
istanza. 


Successivamente 
alla 
L. n. 353 del 
1990, il 
giudizio di 
appello � 
stato interessato 
da 
ulteriori 
e 
pi� limitate 
modifiche 
(si 
ricordano, tra 
le 
altre, quella 
dell'art. 
339 
c.p.c., 
introdotta 
dal 
D.Lgs. 
2 
febbraio 
2006, 
n. 
40, 
quella 
dell'art. 
345 c.p.c., di 
cui 
alla 
L. 18 giugno 2009, n. 69, e 
quelle 
di 
cui 
alla 
L. 12 novembre 
2011, n. 183, art. 27). 


Pi� di 
recente, con il 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
nella 
L. 7 agosto 2012, n. 134, il 
giudizio di 
appello � 
stato ancora 
riformato, 
in particolare 
con la 
modificazione 
degli 
artt. 342 e 
434 c.p.c., e 
con 
l'introduzione 
della 
possibilit� 
di 
pervenire 
ad una 
preliminare 
pronuncia 
di 
inammissibilit� 
nei 
casi 
e 
nei 
modi 
di 
cui 
agli 
interpolati 
artt. 348 bis 
e 
348 ter 
del codice di procedura civile. 


3.2. 
Tanto premesso, si 
rileva 
che 
il 
problema 
dell'esatta 
interpretazione 
dei 
contenuti 
minimi 
dell'atto 
di 
appello 
� 
stato 
oggetto 
di 
pi� 
di 
una 
pronuncia 
di queste Sezioni Unite. 
Gi� 
la 
sentenza 
6 giugno 1987, n. 4991, afferm� che 
quell'atto, tanto nel 
rito ordinario quanto nel 
rito del 
lavoro, introduce 
un procedimento d'impugnazione 
nel 
quale 
i 
poteri 
cognitori 
del 
giudice, all'infuori 
delle 
questioni 
rilevabili 
d'ufficio, sono circoscritti 
dall'iniziativa 
della 
parte 
istante, spettando 
ad essa 
di 
attivarsi 
per la 
riforma 
delle 
decisioni 
sfavorevoli 
contenute 
nella 
sentenza 
di 
primo grado. Pertanto, l'onere 
di 
specificazione 
dei 
motivi 
d'ap



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


pello 
esige 
che 
la 
manifestazione 
volitiva 
dell'appellante, 
indirizzata 
a 
ottenere 
la 
suddetta 
riforma, trovi 
un supporto argomentativo idoneo a 
contrastare 
la 
motivazione 
in proposito della 
sentenza 
impugnata, con la 
conseguenza 
che 
i 
motivi 
stessi 
devono essere 
pi� o meno articolati 
a 
seconda 
della 
maggiore 
o 
minore 
specificit�, 
nel 
caso 
concreto, 
di 
quella 
motivazione. 
La 
pronuncia, 
peraltro, 
aggiunse 
che 
l'inosservanza 
di 
tale 
onere 
determinava 
la 
nullit� 
dell'appello 
e 
non 
la 
sua 
inammissibilit�, 
"che 
nessuna 
norma 
prevede"; 
ed 
interpret� 
il 
richiamo all'art. 163 c.p.c., contenuto nel 
testo dell'art. 342 c.p.c., allora 
vigente 
come 
possibilit� 
che 
la 
costituzione 
del 
convenuto appellato potesse 
sanare 
quella nullit�, "con salvezza dei diritti anteriormente acquisiti". 


Le 
conclusioni 
raggiunte 
da 
tale 
pronuncia 
furono 
in 
sostanza 
confermate 
da 
queste 
Sezioni 
Unite 
nella 
successiva 
sentenza 
20 
settembre 
1993, 
n. 
9628. 
essa, dopo aver rilevato che 
l'appello non � 
un novum 
iudicium 
"con effetto 
devolutivo 
generale 
ed 
illimitato", 
ribad� 
la 
necessit� 
che 
le 
ragioni 
su 
cui 
esso 
si 
fonda 
fossero esposte 
"con sufficiente 
grado di 
specificit�, da 
correlare 
peraltro 
con la 
motivazione 
della 
sentenza 
impugnata: 
il 
che, se 
da 
un lato consente 
di 
affermare 
che 
il 
grado 
di 
specificit� 
dei 
motivi 
non 
pu� 
essere 
stabilito 
in 
via 
generale 
e 
assoluto, 
esige 
pur 
sempre 
che 
alle 
argomentazioni 
svolte 
nella 
sentenza 
impugnata 
vengano contrapposte 
quelle 
dell'appellante, volte 
a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime". 


Si 
giunse, cos�, alla 
sentenza 
29 gennaio 2000, n. 16, nella 
quale 
queste 
Sezioni 
Unite, 
componendo 
ulteriori 
contrasti 
insorti 
in 
argomento, 
in 
qualche 
modo rivisitarono l'orientamento di 
cui 
alla 
precedente 
decisione 
n. 4991 del 
1987, 
pervenendo 
alla 
conclusione 
per 
cui 
la 
violazione 
dell'art. 
342 
c.p.c., 
"determina 
un vizio dell'atto da 
qualificare, in prima 
approssimazione, come 
invalidit�". 
Indi, 
classificata 
l'invalidit� 
in 
termini 
di 
irregolarit�, 
ovvero 
di 
nullit�, ovvero di 
inesistenza, la 
sentenza 
in esame 
rilev� che 
l'art. 164 c.p.c., 
non pu� trovare 
applicazione 
in tema 
di 
appello. Mentre 
in primo grado la 
costituzione 
del 
convenuto "sana 
i 
vizi 
dell'atto di 
citazione, perch� 
consente 
il 
raggiungimento dello scopo dell'atto", la 
costituzione 
dell'appellato nel 
giudizio 
di 
secondo 
grado 
non 
consente 
il 
raggiungimento 
dello 
scopo 
"di 
evitare 
il 
passaggio in giudicato della 
sentenza 
di 
primo grado, attraverso la 
denuncia 
della 
sua 
pretesa 
ingiustizia". 
Di 
qui 
la 
conclusione 
per 
cui 
l'inapplicabilit� 
dell'art. 164 cit. "non esclude 
che 
si 
sia 
in presenza 
di 
un atto nullo", nullit� 
per� 
non 
sanabile 
dalla 
costituzione 
dell'appellato 
"e 
rilevabile 
d'ufficio 
dal 
giudice, 
trattandosi 
di 
accertare 
la 
formazione 
del 
giudicato 
interno". 
Tale 
nullit� 
fu ritenuta 
da 
sanzionare 
"con la 
pronuncia 
d'inammissibilit� 
dell'appello 
proposto, proprio perch� 
il 
giudice, rilevato il 
vizio dell'atto, inducente 
il 
passaggio 
in giudicato della 
sentenza, non pu� non rilevare 
che 
il 
giudizio d'impugnazione 
non pu� giungere 
alla 
sua 
naturale 
conclusione 
e 
cio� 
al 
giudizio 
sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata". 


La 
pronuncia 
delle 
Sezioni 
Unite 
appena 
richiamata, 
quindi, 
teorizz�, 
pur 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


in 
assenza 
di 
un'espressa 
previsione 
nel 
tessuto 
normativo 
allora 
vigente, 
l'inammissibilit� 
dell'atto 
di 
appello 
redatto 
in 
forme 
non 
rispettose 
dell'art. 
342 del codice di rito. 


3.3. 
La 
giurisprudenza 
degli 
anni 
successivi 
si 
attenne 
in 
sostanza 
sempre 
a 
tale 
orientamento 
delle 
Sezioni 
Unite, 
confermando 
che 
la 
sanzione 
conseguente 
al 
mancato 
rispetto 
degli 
artt. 
342 
e 
434 
c.p.c., 
� 
quella 
dell'inammissibilit�. 
Fu 
detto, 
ad 
esempio, 
che 
"il 
requisito 
della 
specificit� 
dei 
motivi 
di 
appello 
postula 
che 
alle 
argomentazioni 
della 
sentenza 
impugnata 
vengano 
contrapposte 
quelle 
dell'appellante, 
finalizzate 
ad 
inficiare 
il 
fondamento 
logico-giuridico 
delle 
prime, 
non 
essendo 
le 
statuizioni 
di 
una 
sentenza 
scindibili 
dalle 
argomentazioni 
che 
le 
sorreggono", 
per 
cui 
� 
indispensabile 
"che 
l'atto 
di 
appello 
contenga 
sempre 
tutte 
le 
argomentazioni 
volte 
a 
confutare 
le 
ragioni 
poste 
dal 
primo 
giudice 
a 
fondamento 
della 
propria 
decisione" 
(sentenza 
30 
luglio 
2001, 


n. 
10401); 
con 
la 
conseguenza 
che 
la 
mancanza 
di 
specificit� 
conduce 
all'inammissibilit� 
dell'appello 
(sentenze 
21 
gennaio 
2004, 
n. 
967). 
orientamento, questo, che 
� 
stato confermato da 
molte 
altre 
pronunce 
le 
quali, con diversit� 
di 
accenti, hanno posto in luce 
che 
l'appello � 
una 
revisio 
prioris 
instantiae 
e 
non 
un 
novum 
iudicium, 
e 
che 
la 
necessit� 
dell'indicazione, 
da 
parte 
dell'appellante, delle 
argomentazioni 
da 
contrapporre 
a 
quelle 
contenute 
nella 
sentenza 
di 
primo grado serve 
proprio ad incanalare 
entro precisi 
confini 
il 
compito 
del 
giudice 
dell'impugnazione, 
consentendo 
di 
comprendere 
con certezza 
il 
contenuto delle 
censure. Tutto questo, per�, senza 
inutili 
formalismi 
e 
senza 
richiedere 
all'appellante 
il 
rispetto di 
particolari 
forme 
sacramentali 
(v., tra 
le 
altre, le 
sentenze 
31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 
2007, 


n. 9244, 17 dicembre 
2010, n. 25588, 23 ottobre 
2014, n. 22502, 27 settembre 
2016, n. 18932, e 
23 febbraio 2017, n. 4695; 
tali 
principi 
hanno trovato conferma 
anche 
nelle 
sentenze 
di 
queste 
Sezioni 
Unite 
25 
novembre 
2008, 
n. 
28057, e 9 novembre 2011, n. 23299). 
4. 
La modifica normativa del 2012 e la giurisprudenza successiva. 
4.1. 
Con 
il 
D.L. 
n. 
83 
del 
2012, 
come 
si 
� 
visto, 
il 
legislatore 
� 
intervenuto 
riscrivendo il testo degli artt. 342 e 434 del codice di rito. 
Il 
testo oggi 
vigente, applicabile 
agli 
atti 
di 
appello proposti 
successivamente 
alla 
data 
dell'11 
settembre 
2012, 
non 
contiene 
pi� 
il 
riferimento 
all'esposizione 
sommaria 
dei 
fatti 
e 
dei 
motivi 
specifici 
di 
impugnazione 
presente 
nel 
testo 
precedente, 
ma 
dispone 
che 
"la 
motivazione 
dell'appello 
deve 
contenere, 
a 
pena 
di 
inammissibilit�: 
1) l'indicazione 
delle 
parti 
del 
provvedimento che 
si 
intende 
appellare 
e 
delle 
modifiche 
che 
vengono 
richieste 
alla 
ricostruzione 
del 
fatto 
compiuta 
dal 
giudice 
di 
primo 
grado; 
2) 
l'indicazione 
delle 
circostanze 
da 
cui 
deriva 
la 
violazione 
della 
legge 
e 
della 
loro rilevanza 
ai 
fini 
della 
decisione 
impugnata". 


L'ordinanza 
interlocutoria 
ha 
ricordato che 
l'interpretazione 
dei 
citati 
articoli 
non � stata costante nella giurisprudenza di legittimit�. 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Mentre, infatti, alcune 
sentenze, pur richiedendo all'appellante 
di 
"individuare 
in modo chiaro ed esauriente 
il 
quantum 
appellatum", hanno escluso 
che 
il 
nuovo testo normativo imponga 
alla 
parte 
di 
compiere 
le 
proprie 
deduzioni 
in una 
determinata 
forma, magari 
ricalcando la 
decisione 
impugnata 
ma 
con diverso contenuto, altre 
sentenze 
hanno richiesto all'appellante 
una 
specificit� 
ben 
maggiore, 
rilevando 
che 
l'impugnazione 
deve, 
per 
non 
essere 
inammissibile, 
offrire 
una 
"ragionata 
e 
diversa 
soluzione 
della 
controversia 
rispetto 
a 
quella 
adottata 
dal 
primo 
giudice". 
Altre 
pronunce 
hanno 
invece 
letto 
le 
suindicate 
disposizioni 
nel 
senso che 
la 
parte 
appellante 
deve 
affiancare 
alla 
parte 
volitiva 
dell'impugnazione 
anche 
una 
parte 
argomentativa, 
"che 
confuti 
e 
contrasti 
le ragioni addotte dal primo giudice". 


4.2. 
Rilevano 
queste 
Sezioni 
Unite, 
innanzitutto, 
che 
la 
giurisprudenza 
di 
legittimit� 
che 
si 
� 
andata 
pronunciando sulle 
norme 
introdotte 
nel 
2012 non 
ha creato, in effetti, alcun contrasto interpretativo. 
La 
prima 
sentenza 
sull'argomento 
�, 
a 
quanto 
consta, 
la 
n. 
2143 
del 
5 
febbraio 
2015, 
della 
Sezione 
Lavoro. 
essa 
ha 
evidenziato 
come 
la 
riscrittura 
della 
norma 
sul 
contenuto dell'atto di 
appello risponda 
ad un'esigenza 
di 
contenimento 
dei 
tempi 
processuali, ottenibile 
solo esigendo da 
parte 
dell'appellante 
il 
rispetto "di 
precisi 
oneri 
formali 
che 
impongano e 
traducano uno sforzo di 
razionalizzazione 
delle 
ragioni 
dell'impugnazione". Detti 
oneri 
devono "consentire 
di 
individuare 
agevolmente, sotto il 
profilo della 
latitudine 
devolutiva, 
il 
quantum 
appellatum 
e 
di 
circoscrivere 
quindi 
l'ambito del 
giudizio di 
gravame, 
con 
riferimento 
non 
solo 
agli 
specifici 
capi 
della 
sentenza 
del 
Tribunale, 
ma 
anche 
ai 
passaggi 
argomentativi 
che 
li 
sorreggono; 
sotto il 
profilo qualitativo, 
le 
argomentazioni 
che 
vengono formulate 
devono proporre 
lo sviluppo 
di 
un 
percorso 
logico 
alternativo 
a 
quello 
adottato 
dal 
primo 
Giudice 
e 
devono 
chiarire 
in che 
senso tale 
sviluppo logico alternativo sia 
idoneo a 
determinare 
le 
modifiche 
della 
statuizione 
censurata 
chieste 
dalla 
parte". 
Ha 
quindi 
aggiunto 
la 
Sezione 
Lavoro 
che 
la 
novella 
"ha, 
sostanzialmente 
e 
ragionevolmente, 
recepito 
e 
formalizzato 
gli 
approdi 
cui 
era 
giunta 
la 
giurisprudenza 
pi� 
recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale". 


Queste 
Sezioni 
Unite, 
con 
la 
successiva 
sentenza 
27 
maggio 
2015, 
n. 
10878, 
pronunciata 
in 
relazione 
ad 
un 
ricorso 
per 
motivi 
di 
giurisdizione, 
hanno 
avallato 
e 
confermato 
tale 
orientamento, 
ribadendo 
che 
simile 
interpretazione 
� 
in 
linea 
con 
i 
risultati 
cui 
si 
era 
giunti 
a 
proposito 
del 
testo 
previgente 
dell'art. 
342, 
pi� 
volte 
citato. 
La 
nuova 
norma, 
pertanto, 
senza 
rigori 
di 
forma, 
esige 
che 
"al 
giudice 
siano indicate, oltre 
ai 
punti 
e 
ai 
capi 
della 
decisione 
investiti 
dal 
gravame, anche 
le 
ragioni, correlate 
ed alternative 
rispetto a 
quelle 
che 
sorreggono la 
pronuncia, in base 
alle 
quali 
� 
chiesta 
la 
riforma, cosicch� 
il 
quantum appellatum 
resti individuato in modo chiaro ed esauriente". 


Ulteriori pronunce, pi� recenti, sono andate nella stessa direzione. 
Senza 
pretese 
di 
completezza, 
si 
possono 
richiamare 
l'ordinanza 
5 
maggio 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


2017, n. 10916, e 
la 
sentenza 
16 maggio 2017, n. 11999, entrambe 
della 
Terza 
Sezione Civile. 


L'ordinanza 
n. 
10916 
ha 
affermato 
che 
il 
novellato 
art. 
342 
c.p.c., 
non 
esige 
dall'appellante 
n� 
la 
redazione 
di 
un progetto alternativo di 
sentenza, n� 
alcun "vacuo formalismo", n� 
una 
trascrizione 
integrale 
o parziale 
della 
sentenza 
impugnata. esso richiede, invece, "la 
chiara 
ed inequivoca 
indicazione 
delle 
censure" 
mosse 
alla 
pronuncia 
appellata, 
sia 
in 
punto 
di 
ricostruzione 
del 
fatto che 
di 
valutazione 
giuridica, con precisazione 
degli 
argomenti 
che 
si 
intendono 
contrapporre a quelli indicati dal primo giudice. 


La 
sentenza 
n. 
11999, 
oltre 
ad 
escludere 
che 
l'atto 
di 
appello 
debba 
essere 
strutturato come 
una 
sentenza 
ovvero contenere 
un progetto alternativo di 
decisione, 
ha 
ribadito la 
perdurante 
differenza 
tra 
l'appello e 
le 
impugnazioni 
a 
critica 
vincolata, 
confermando 
che 
lo 
sforzo 
di 
razionalizzazione 
richiesto 
alla 
parte 
rende 
oggi 
inammissibile 
l'appello contenente 
solo una 
sommaria 
indicazione 
dei 
termini 
di 
fatto della 
controversia 
e 
delle 
ragioni 
per le 
quali 
� 
richiesta 
la 
riforma 
della 
sentenza. Detta 
pronuncia 
ha 
anche 
specificato che 
la 
riproposizione 
delle 
argomentazioni 
gi� 
svolte 
in primo grado non � 
di 
per s� 
indice 
di 
inammissibilit� 
dell'appello, 
purch� 
sia 
articolata 
in 
modo 
da 
evidenziare 
gli 
errori 
nella 
ricostruzione 
del 
fatto 
o 
nell'applicazione 
delle 
norme 
che 
si imputano alla sentenza di primo grado. 


Unica 
pronuncia 
che 
potrebbe, peraltro solo a 
prima 
vista, apparire 
dissonante 
rispetto 
agli 
orientamenti 
ora 
delineati 
� 
la 
sentenza 
7 
settembre 
2016, 


n. 17712, della 
Sezione 
Lavoro. essa, dopo aver rilevato che 
il 
termine 
"motivazione 
dell'appello" 
usato dal 
legislatore 
"� 
tipicamente 
proprio del 
provvedimento 
giudiziale", ha 
precisato che 
gli 
artt. 342 e 
434 cit. esigono oggi 
la 
proposizione 
di 
una 
nuova 
e 
diversa 
ricostruzione 
del 
fatto; 
vi 
devono essere, 
quindi, una 
"pars 
destruens 
della 
pronuncia 
oggetto di 
reclamo" 
e 
"una 
par 
construens, volta 
ad offrire 
un progetto alternativo di 
risoluzione 
della 
controversia, 
attraverso una 
diversa 
lettura 
del 
materiale 
di 
prova 
acquisito o acquisibile 
al 
giudizio". Di 
qui 
la 
conclusione, richiamata 
anche 
nell'ordinanza 
interlocutoria, secondo cui 
l'atto di 
appello deve 
offrire 
una 
"ragionata 
e 
diversa 
soluzione 
della 
controversia 
rispetto 
a 
quella 
adottata 
dal 
primo 
giudice". 
5. 
La risposta al quesito. 
5.1. 
Ritengono 
queste 
Sezioni 
Unite 
che 
gli 
approdi 
interpretativi 
ai 
quali 
la 
giurisprudenza 
della 
Corte 
� 
gi� 
pervenuta 
all'indomani 
della 
riforma 
del 
2012 debbano essere oggi confermati, con le precisazioni che seguono. 
La 
modifica 
in 
questione, 
lungi 
dallo 
sconvolgere 
i 
tradizionali 
connotati 
dell'atto di 
appello, ha 
in effetti 
recepito e 
tradotto in legge 
ci� che 
la 
giurisprudenza 
di 
questa 
Corte, condivisa 
da 
autorevole 
e 
maggioritaria 
dottrina, 
aveva 
affermato gi� 
a 
partire 
dalla 
sentenza 
n. 16 del 
2000 suindicata, e 
cio� 
che, 
ove 
l'atto 
di 
impugnazione 
non 
risponda 
ai 
requisiti 
stabiliti, 
la 
conseguente 
sanzione 
� 
quella 
dell'inammissibilit� 
dell'appello. 
Ci� 
che 
il 
nuovo 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


testo degli 
artt. 342 e 
434 cit. esige 
� 
che 
le 
questioni 
e 
i 
punti 
contestati 
della 
sentenza 
impugnata 
siano 
chiaramente 
enucleati 
e 
con 
essi 
le 
relative 
doglianze; 
per cui, se 
il 
nodo critico � 
nella 
ricostruzione 
del 
fatto, esso deve 
essere 
indicato con la 
necessaria 
chiarezza, cos� 
come 
l'eventuale 
violazione 
di 
legge. ne 
consegue 
che, cos� 
come 
potrebbe 
anche 
non sussistere 
alcuna 
violazione 
di 
legge, se 
la 
questione 
� 
tutta 
in fatto, analogamente 
potrebbe 
porsi 
soltanto una 
questione 
di 
corretta 
applicazione 
delle 
norme, magari 
per presunta 
erronea 
sussunzione 
della 
fattispecie 
in un'ipotesi 
normativa 
diversa; 
il 
tutto, naturalmente, sul 
presupposto ineludibile 
della 
rilevanza 
della 
prospettata 
questione ai fini di una diversa decisione della controversia. 


va 
quindi 
riaffermato, recuperando enunciazioni 
di 
questa 
Corte 
relative 
al 
testo 
precedente 
la 
riforma 
del 
2012, 
che 
nell'atto 
di 
appello 
deve 
affiancarsi 
alla 
parte 
volitiva 
una 
parte 
argomentativa, che 
confuti 
e 
contrasti 
le 
ragioni 
addotte 
dal 
primo giudice. La 
maggiore 
o minore 
ampiezza 
e 
specificit� 
delle 
doglianze 
ivi 
contenute 
sar�, pertanto, diretta 
conseguenza 
della 
motivazione 
assunta 
dalla 
decisione 
di 
primo grado. ove 
le 
argomentazioni 
della 
sentenza 
impugnata 
dimostrino che 
le 
tesi 
della 
parte 
non sono state 
in effetti 
vagliate, 
l'atto 
di 
appello 
potr� 
anche 
consistere, 
con 
i 
dovuti 
adattamenti, 
in 
una 
ripresa 
delle 
linee 
difensive 
del 
primo 
grado; 
mentre 
� 
logico 
che 
la 
puntualit� 
del 
giudice 
di 
primo grado nel 
confutare 
determinate 
argomentazioni 
richieder� 
una 
pi� specifica 
e 
rigorosa 
formulazione 
dell'atto di 
appello, che 
dimostri 
insomma 
di 
aver compreso quanto esposto dal 
giudice 
di 
primo grado offrendo 
spunti per una decisione diversa. 


L'individuazione 
di 
un 
"percorso 
logico 
alternativo 
a 
quello 
del 
primo 
giudice", 
per�, 
non 
dovr� 
necessariamente 
tradursi 
in 
un 
"progetto 
alternativo 
di 
sentenza"; 
il 
richiamo, contenuto nei 
citati 
artt. 342 e 
434, alla 
motivazione 
dell'atto di 
appello non implica 
che 
il 
legislatore 
abbia 
inteso porre 
a 
carico 
delle 
parti 
un onere 
paragonabile 
a 
quello del 
giudice 
nella 
stesura 
della 
motivazione 
di 
un 
provvedimento 
decisorio. 
Quello 
che 
viene 
richiesto 
-in 
nome 
del 
criterio della 
razionalizzazione 
del 
processo civile, che 
� 
in funzione 
del 
rispetto del 
principio costituzionale 
della 
ragionevole 
durata 
-� 
che 
la 
parte 
appellante 
ponga 
il 
giudice 
superiore 
in condizione 
di 
comprendere 
con chiarezza 
qual 
� 
il 
contenuto 
della 
censura 
proposta, 
dimostrando 
di 
aver 
compreso 
le 
ragioni 
del 
primo 
giudice 
e 
indicando 
il 
perch� 
queste 
siano 
censurabili. 
Tutto ci�, inoltre, senza 
che 
all'appellante 
sia 
richiesto il 
rispetto di 
particolari 
forme sacramentali o comunque vincolate. 


Ritengono queste 
Sezioni 
Unite, trattandosi 
della 
risoluzione 
di 
una 
questione 
di 
massima 
di 
particolare 
importanza 
che 
riveste 
una 
portata 
di 
sistema, 
di 
dover 
ribadire 
che 
la 
riforma 
del 
2012 
non 
ha 
trasformato, 
come 
alcuni 
hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di 
impugnazione 
a 
critica 
vincolata. 
L'appello � 
rimasto una 
revisio prioris 
instantiae; 
e 
i 
giudici 
di 
secondo grado 
sono 
chiamati 
in 
tale 
sede 
ad 
esercitare 
tutti 
i 
poteri 
tipici 
di 
un 
giudizio 
di 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


merito, se 
del 
caso svolgendo la 
necessaria 
attivit� 
istruttoria, senza 
trasformare 
l'appello in una 
sorta 
di 
anticipato ricorso per cassazione. La 
diversit� 
tra 
il 
giudizio di 
appello e 
quello di 
legittimit� 
va 
fermamente 
ribadita 
proprio 
alla 
luce 
della 
portata 
complessiva 
della 
riforma 
legislativa 
del 
2012 la 
quale, 
come 
ha 
osservato l'ordinanza 
interlocutoria, mentre 
ha 
introdotto un particolare 
filtro 
che 
pu� 
condurre 
all'inammissibilit� 
dell'appello 
a 
determinate 
condizioni 
(artt. 
348 
bis 
e 
348 
ter 
c.p.c.), 
ha 
nel 
contempo 
ristretto 
le 
maglie 
dell'accesso al 
ricorso per cassazione 
per vizio di 
motivazione; 
il 
che 
impone 
di 
seguire 
un'interpretazione 
che 
abbia 
come 
obiettivo non quello di 
costruire 
un'ulteriore 
ipotesi 
di 
decisione 
preliminare 
di 
inammissibilit�, 
bens� 
quello 
di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste. 


D'altra 
parte, come 
ha 
giustamente 
posto in luce 
l'ordinanza 
n. 10916 del 
2017, � 
una 
regola 
generale 
quella 
per cui 
le 
norme 
processuali 
devono essere 
interpretate 
in modo da 
favorire, per quanto possibile, che 
si 
pervenga 
ad una 
decisione 
di 
merito, 
mentre 
gli 
esiti 
abortivi 
del 
processo 
costituiscono 
un'ipotesi 
residuale. n� 
deve 
dimenticarsi, come 
queste 
Sezioni 
Unite 
hanno gi� 
ribadito 
nella 
sentenza 
n. 
10878 
del 
2015, 
che 
la 
Corte 
europea 
dei 
diritti 
dell'uomo ha 
chiarito in pi� occasioni 
che 
le 
limitazioni 
all'accesso ad un giudice 
sono consentite 
solo in quanto espressamente 
previste 
dalla 
legge 
ed in 
presenza 
di 
un 
rapporto 
di 
proporzionalit� 
tra 
i 
mezzi 
impiegati 
e 
lo 
scopo 
perseguito 
(v., tra 
le 
altre, la 
sentenza 
CeDU 
24 febbraio 2009, in causa 
C.G.I.L. 
e Cofferati contro Italia). 


5.2. 
Deve essere, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: 
"Gli 
artt. 342 e 
434 c.p.c., nel 
testo formulato dal 
D.L. 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, nella 
L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati 
nel 
senso che 
l'impugnazione 
deve 
contenere 
una 
chiara 
individuazione 
delle 
questioni 
e 
dei 
punti 
contestati 
della 
sentenza 
impugnata 
e, 
con 
essi, 
delle 
relative 
doglianze, 
affiancando 
alla 
parte 
volitiva 
una 
parte 
argomentativa 
che 
confuti 
e 
contrasti 
le 
ragioni 
addotte 
dal 
primo giudice. Resta 
tuttavia 
escluso, in considerazione 
della 
permanente 
natura 
di 
revisio prioris 
instantiae 
del 
giudizio di 
appello, il 
quale 
mantiene 
la 
sua 
diversit� 
rispetto 
alle 
impugnazioni 
a 
critica 
vincolata, che 
l'atto di 
appello debba 
rivestire 
particolari 
forme 
sacramentali 
o che 
debba 
contenere 
la 
redazione 
di 
un progetto 
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". 
6. 
L'esame del ricorso. 
6.1. 
Cos� 
ricostruiti 
i 
termini 
giuridici 
del 
problema, 
occorre 
procedere 
al-
l'esame 
dell'unico 
complesso 
motivo 
di 
ricorso, 
tenendo 
presente 
che 
in 
simili 
casi 
la 
Corte 
di 
cassazione 
� 
anche 
giudice 
del 
fatto, 
inteso 
come 
fatto 
processuale. 
Come 
queste 
Sezioni 
Unite 
hanno 
gi� 
affermato 
nella 
sentenza 
22 
maggio 
2012, 
n. 
8077, 
infatti, 
quando 
col 
ricorso 
per 
cassazione 
venga 
denunciato 
un 
vizio 
che 
comporti 
la 
nullit� 
del 
procedimento 
o 
della 
sentenza 
impugnata, 
sostanziandosi 
nel 
compimento 
di 
un'attivit� 
deviante 
rispetto 
ad 
un 
modello 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


legale 
rigorosamente 
prescritto 
dal 
legislatore 
-come 
avviene 
nel 
caso 
odierno, 
relativo 
alla 
regolarit� 
formale 
dell'atto 
di 
appello 
rispetto 
al 
suo 
modello 
legale 
-il 
giudice 
di 
legittimit� 
non 
deve 
limitare 
la 
propria 
cognizione 
all'esame 
della 
sufficienza 
e 
logicit� 
della 
motivazione 
con 
cui 
il 
giudice 
di 
merito 
ha 
vagliato 
la 
questione, 
ma 
� 
investito 
del 
potere 
di 
esaminare 
direttamente 
gli 
atti 
ed 
i 
documenti 
sui 
quali 
il 
ricorso 
si 
fonda, 
purch� 
la 
censura 
sia 
stata 
proposta 
dal 
ricorrente 
in 
conformit� 
alle 
regole 
fissate 
al 
riguardo 
dal 
codice 
di 
rito. 


(...) 


Appare 
evidente 
a 
queste 
Sezioni 
Unite, dunque, che 
l'atto di 
appello era 
pienamente 
rispettoso della 
previsione 
dell'art. 342 c.p.c., e 
che 
pertanto il 
ricorso 
deve essere accolto. 


7. 
Conclusione. 
Il ricorso, pertanto, � accolto e la sentenza impugnata � cassata. 
Il 
giudizio � 
rinviato alla 
Corte 
d'appello di 
Torino, in diversa 
composizione 
personale, la 
quale 
decider� 
il 
merito dell'appello erroneamente 
dichiarato 
inammissibile, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 5.2. 
Al 
giudice 
di 
rinvio � 
demandato anche 
il 
compito di 
liquidare 
le 
spese 
del presente giudizio di cassazione. 


P.Q.M. 
La 
Corte 
accoglie 
il 
ricorso, 
cassa 
la 
sentenza 
impugnata 
e 
rinvia 
alla 
Corte 
d'appello 
di 
Torino, 
in 
diversa 
composizione 
personale, 
anche 
per 
le 
spese del giudizio di cassazione. 
Cos� 
deciso 
in 
Roma, 
nella 
Camera 
di 
Consiglio 
delle 
Sezioni 
Unite 
Civili 
della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2017. 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


La tutela dell�integrit� del contraddittorio 

e della libert� personale nel procedimento 

di opposizione alla richiesta di archiviazione 


nota 
a 
Cassazione 
Penale, QUinta 
sezione, sentenza 
5 settembre 
2016, n. 36857 


Elisabetta Chiarelli* 


sommario: 
1. 
il 
caso 
-2. 
il 
principio 
del 
giusto 
processo 
e 
l�integrit� 
del 
contraddittorio 
come 
corollario fondamentale 
- 3. il 
giusto processo come 
strumento di 
tutela dei 
valori 
costituzionali 
e 
il 
problema del 
�bilanciamento� 
- 4. la tutela del 
contraddittorio e 
il 
bilanciamento 
con 
l�inviolabilit� 
della 
libert� 
personale 
alla 
luce 
della 
sentenza 
della 
Quinta 
sezione 
della Corte di Cassazione. 


1. il caso. 
nei 
confronti 
dell�odierna 
ricorrente, esercente 
la 
professione 
di 
giornalista, 
sono state 
svolte 
indagini 
preliminari 
per il 
delitto di 
cui 
all�articolo 595 
del 
codice 
penale, commesso nei 
confronti 
di 
un attivista 
locale, impegnato 
nelle 
politiche 
per 
il 
territorio. 
Ad 
esito 
delle 
predette 
indagini, 
la 
Pubblica 
Accusa 
ha 
ritenuto 
non 
fondata 
la 
notizia 
di 
reato. 
In 
particolare, 
l�Autorit� 
ha 
ritenuto che 
la 
condotta 
tenuta 
dall�indagata 
non costituisse 
reato, bens� 
legittimo 
esercizio del 
diritto di 
critica. Di 
conseguenza, ha 
proposto istanza 
di 
archiviazione 
delle 
indagini. Avverso la 
predetta 
richiesta 
� 
stata 
proposta 
opposizione. 
Ad esito del 
procedimento cos� 
attivato, il 
Giudice 
per le 
indagini 
preliminari 
ha 
invece 
rilevato la 
fondatezza 
della 
notizia 
di 
reato, ma 
altres� 
riscontrato la 
non punibilit� 
per la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto, ex articolo 131 
bis 
del 
codice 
penale. 
Il 
Giudicante 
ha 
infatti 
valutato 
come 
l�indagata 
avrebbe 
dovuto semplicemente 
prestare 
pi� cura 
nel 
verificare 
l�attendibilit� 
del 
fatto 
propalato 
e 
relativo 
in 
particolare 
alla 
circostanza 
per 
cui 
l�attivista 
non 
avrebbe 
corrisposto 
le 
somme 
dovute 
per 
l�affissione 
di 
taluni 
manifesti, 
e 
correlativamente, 
avrebbe 
dovuto 
far 
uso 
di 
un 
linguaggio 
pi� 
controllato. 
Quanto 
all�ordinanza 
in 
oggetto, 
la 
ricorrente 
ha 
proposto 
ricorso 
per 
Cassazione 
censurando 
in 
particolare 
la 
violazione 
del 
suo 
diritto 
di 
difesa, 
ex 
articolo 
24 
della 
Costituzione. 
La 
ricorrente 
ha 
pi� 
esattamente 
rilevato 
come 
l�ordinanza 
di 
archiviazione 
impugnata 
si 
fondasse 
su presupposti 
diversi 
da 
quelli 
per i 
quali 
� 
stata 
avanzata 
richiesta 
di 
archiviazione; 
in particolare, ha 
rimarcato 
come 
il 
provvedimento de 
quo 
si 
fondasse 
sulla 
valutazione 
(che 
l�indagata 
avrebbe 
inteso contestare 
in sede 
di 
opposizione) per cui 
il 
reato previsto all�articolo 
595 
del 
codice 
penale 
sarebbe 
stato 
in 
realt� 
commesso, 
seppure 
connotato da particolare tenuit�. 


(*) 
Riceviamo e 
pubblichiamo la presente 
nota a sentenza della dott.ssa Elisabetta Chiarelli, gi� praticante 
forense presso l�Avvocatura dello Stato (n.d.r.). 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


La 
Cassazione, Quinta 
Sezione 
Penale, con sentenza 
del 
7 luglio 2016, 
depositata 
il 
5 
settembre 
2016, 
n. 
36857 
si 
� 
occupata 
della 
seguente 
questione: 
se 
il 
principio 
dell�integrit� 
del 
contraddittorio, 
previsto 
dall�articolo 
111 
della 
Costituzione 
possa 
dirsi 
rispettato, qualora 
sia 
disposta 
dal 
Giudice 
per le 
indagini 
preliminari 
l�archiviazione 
per 
la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto, 
ex 
articolo 
131 bis, anche 
in mancanza 
di 
un�espressa 
richiesta 
in tal 
senso da 
parte 
della 
Pubblica 
Accusa 
nel 
quadro 
dell�istanza 
di 
archiviazione. 
L�interesse 
della 
sentenza 
in commento emerge 
con particolare 
evidenza 
poich� 
pone 
un problema 
di 
bilanciamento 
tra 
valori 
costituzionalmente 
rilevanti, 
coinvolti 
nel 
procedimento 
penale, 
quali, 
l�integrit� 
del 
contraddittorio 
e 
l�inviolabilit� 
della 
libert� personale. 


2. il 
principio del 
giusto processo e 
l�integrit� del 
contraddittorio come 
corollario 
fondamentale. 
Il 
principio del 
giusto processo, introdotto all�articolo 111 della 
Costituzione, 
in 
virt� 
della 
Legge 
Costituzionale 
del 
23 
novembre 
1999 
n. 
2, 
prevede 
espressamente 
nei 
primi 
due 
commi: 
�la 
giurisdizione 
si 
attua 
mediante 
il 
giusto processo regolato dalla legge. ogni 
processo si 
svolge 
nel 
contraddittorio 
tra le 
parti, in condizioni 
di 
parit�, davanti 
a giudice 
terzo e 
imparziale. 
la legge 
ne 
assicura la ragionevole 
durata�. La 
�rivoluzione 
copernicana� 
insita 
in queste 
disposizioni 
attiene 
ad un profilo metodologico. L�osservanza 
delle 
regole 
che 
presidiano lo svolgimento del 
processo penale 
costituisce 
un 
obiettivo 
prioritario 
rispetto 
al 
traguardo 
di 
ottenere 
una 
verit� 
�ad 
ogni 
costo� 
in 
punto 
di 
accertamento 
della 
responsabilit� 
penale. 
Il 
processo 
penale 
� 
infatti 
un 
sistema 
di 
regole 
tecniche, 
volte 
a 
definire 
i 
comportamenti 
dei 
soggetti 
che 
vi 
partecipano. 
Pertanto, 
posto 
che 
in 
relazione 
a 
ciascuno 
dei 
protagonisti 
della 
vicenda 
processuale 
la 
relativa 
area 
di 
intervento � 
ben delimitata, �ci� 
che 
ad essi 
non � 
espressamente 
consentito fare 
� 
vietato�. Il 
processo penale 
� 
pertanto il 
sistema 
di 
regole 
con cui 
lo Stato, nell�esercizio dei 
suoi 
poteri 
autoritativi 
autolimita 
la 
propria 
sovranit� 
nei 
confronti 
del 
privato cittadino 
allorquando se 
ne 
debba 
accertare 
la 
responsabilit� 
penale. �, pi� in particolare, 
un sistema 
di 
valori 
costituzionalmente 
rilevanti, relativi 
alle 
libert� 
individuali 
fondamentali, inevitabilmente 
coinvolte 
nel 
fenomeno processuale 
e 
che 
le 
regole, 
a 
fondamento 
di 
questo, 
mirano 
a 
presidiare. 
osservare 
le 
predette 
regole 
� 
pertanto 
garanzia 
del 
risultato 
accertativo, 
� 
un 
presupposto 
fondamentale 
per 
giungere 
ad 
una 
verit� 
processuale 
che 
sia 
il 
pi� 
possibile 
prossima 
alla 
verit� 
sostanziale. 
Il 
principio 
di 
legalit� 
processuale, 
sancito 
all�articolo 
111 
della 
Costituzione, 
segna 
pertanto 
il 
tramonto 
del 
�mito 
del 
giudicato� 
e 
dell�infallibilit� 
del 
Giudicante. Quest�ultimo, preposto al 
controllo 
circa 
l�osservanza 
della 
legge 
quanto all�esercizio delle 
iniziative 
processuali, 
non 
pu� 
quindi 
dirsi 
�legibus 
solutus� 
nella 
formazione 
del 
suo 
libero 
convincimento. 
Un 
risultato 
accertativo 
�giusto�, 
ossia 
prossimo 
alla 
verit� 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


sostanziale, � 
infatti 
anche 
equo. � 
un risultato che 
si 
ottiene 
consentendo a 
ciascuna 
delle 
parti 
processuali 
(Pubblica 
Accusa 
e 
imputato) 
di 
esporre 
le 
proprie 
ragioni 
e 
di 
contribuire 
alla 
formazione 
della 
prova 
a 
fondamento 
della 
decisione 
di 
merito, dinanzi 
ad un giudice 
terzo ed imparziale 
(ossia, equidistante 
dagli interessi di parte). 


In 
base 
a 
quanto 
esposto, 
si 
evince 
pertanto 
come 
l�attuazione 
di 
un 
giusto 
processo 
non 
possa 
prescindere 
dall�integrit� 
del 
contraddittorio 
e 
dal 
metodo 
dialettico nella 
formazione 
della 
prova. Ci� � 
espresso chiaramente 
ai 
commi 
tre, quattro e 
cinque 
dell�articolo 111 della 
Costituzione. Il 
terzo comma 
prevede 
infatti 
nella 
sua 
seconda 
parte 
che 
�nel 
processo penale, la legge 
assicura 
che 
la 
persona 
accusata 
di 
un 
reato 
� 
abbia 
la 
facolt�, 
davanti 
al 
giudice, di 
interrogare 
o di 
far 
interrogare 
le 
persone 
che 
rendono dichiarazioni 
a suo carico, di 
ottenere 
la convocazione 
o l�interrogatorio di 
persone 
a sua difesa nelle 
stesse 
condizioni 
dell�accusa e 
l�acquisizione 
di 
ogni 
altro 
mezzo di 
prova a suo favore��. �Parit� 
delle 
armi� 
significa, come 
� 
ovvio, 
in conformit� 
al 
principio di 
uguaglianza 
e 
al 
suo corollario, principio di 
ragionevolezza, 
che 
anche 
le 
prove 
prodotte 
dall�imputato 
sono 
soggette, 
alla 
stregua 
di 
quelle 
fornite 
dal 
Pubblico 
Ministero, 
al 
vaglio 
giudiziale 
di 
ammissibilit� 
(1). 
Al 
quarto 
comma 
dell�articolo 
111 
� 
inoltre 
specificato 
�expressis 
verbis� 
che: 
�il 
processo 
penale 
� 
regolato 
dal 
principio 
del 
contraddittorio nella formazione 
della prova. la colpevolezza dell�imputato 
non 
pu� 
essere 
provata 
sulla 
base 
di 
dichiarazioni 
rese 
da 
chi, 
per 
libera 
scelta, si 
� 
sempre 
volontariamente 
sottratto all�interrogatorio da parte 
del-
l�imputato o del 
suo difensore�. 
La 
sanzione 
comminata 
dall�ordinamento � 
pertanto 
l�inutilizzabilit� 
delle 
predette 
dichiarazioni 
(2). 
eccezioni 
al 
principio 
del 
contraddittorio 
nella 
formazione 
della 
prova 
sono 
pur 
sempre 
regolate 
dalle 
legge, 
come 
� 
espressamente 
enunciato 
al 
quinto 
comma 
dell�articolo 
111 
(3): 
�la legge 
regola i 
casi 
in cui 
la formazione 
della prova non ha luogo in contraddittorio 
per 
consenso 
dell�imputato 
o 
per 
accertata 
impossibilit� 
di 
natura 
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita�. 


� 
pertanto 
inammissibile 
qualunque 
preclusione 
all�ammissibilit� 
della 


(1) 
M. 
BARGIS, 
Prime 
osservazioni 
sulla 
modifica 
dell�art. 
111 
Cost., 
in 
eAD., 
studi 
di 
diritto 
processuale 
penale. �Giusto processo� 
italiano e 
Corpus 
juris 
europeo, Torino, 2002, 45; 
M. CHIAvARIo, 
voce 
Giusto processo, in 
Diritto processuale 
penale, ed. vI, Collana 
Manuali 
universitari, UTeT 
Giuridica, 
2015; 
C. 
ConTI, 
l�imputato 
nel 
procedimento 
connesso 
alla 
luce 
del 
giusto 
processo, 
in 
A.A.v.v., 
la prova penale, G. Gappichelli editore, Torino, 2013. 
(2) Corte Cost., Sent. n. 184 del 2009. 
(3) C. CeSARI, �Giusto processo�, contraddittorio ed irripetibilit� degli 
atti 
d�indagine, in riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, 75; 
G. GIoSTRA, analisi 
e 
prospettive 
di 
un modello probatorio incompiuto, in 
Quest. giust. 2001, 1130; 
A. MAMBRIAnI, Giusto processo e 
non dispersione 
delle 
prove. i diversi 
equilibri 
del 
processo penale 
tra scopo conoscitivo e 
metodo dialettico, Piacenza, 2002; 
S. RUGGeRI, accertata 
impossibilit� di 
natura oggettiva ed irripetibilit� degli 
atti: qualche 
spunto per 
una ricostruzione 
verfassungs konform, in Giur. it., 2002, 1770. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


prova 
prodotta 
dall�imputato 
o 
qualsivoglia 
restrizione 
dell�oggetto 
di 
questa, 
che 
non 
sia 
giustificata 
da 
una 
valutazione 
d�inutilizzabilit� 
o 
di 
manifesta 
superfluit� 
alla 
luce 
della 
�voluntas 
legis�. 
opinare 
diversamente 
significherebbe 
destituire 
di 
fondamento 
il 
diritto 
di 
difesa, 
enucleato 
all�articolo 
24 
della 
Costituzione 
e 
confinare 
l�imputato ad una 
condizione 
di 
�mera 
aspettativa� 
quanto alle determinazioni discrezionali del Giudicante. 


L�esigenza 
di 
assicurare 
un 
equilibrio 
tra 
le 
parti 
processuali 
spiega 
perch� 
a 
fronte 
di 
una 
fase 
procedimentale, connotata 
dalla 
preponderanza 
del 
ruolo 
dell�Accusa 
(quanto alle 
indagini 
preliminari) � 
prevista 
l�attivazione 
di 
controlli 
da 
parte 
della 
difesa, 
esplicabili, 
in 
particolare, 
mediante 
le 
investigazioni 
difensive, 
ovvero, 
attraverso 
i 
rimedi 
impugnatori 
e 
la 
rinnovazione 
dell�istruttoria 
dibattimentale in appello. 


Alla 
luce 
di 
quanto 
esposto 
si 
evince 
come 
il 
principio 
di 
giusto 
processo, 
enucleato all�articolo 111 della 
Costituzione, ed i 
suoi 
diretti 
corollari 
(in particolare, 
i 
principi 
di 
legalit� 
processuale 
e 
di 
integrit� 
del 
contraddittorio) costituiscano 
costantemente 
un 
parametro 
di 
verifica 
circa 
la 
conformit� 
rispetto 
ai 
valori 
costituzionali 
del 
sistema 
processuale, a 
tratti 
connotato da 
un garantismo 
ridondante e spesso �di facciata� (4). 


3. 
il 
giusto 
processo 
come 
strumento 
di 
tutela 
dei 
valori 
costituzionali 
e 
il 
problema 
del �bilanciamento�. 
� 
riduttivo qualificare 
il 
procedimento penale 
come 
una 
sequenza 
di 
atti 
che 
dall�acquisizione 
della 
�notitia 
criminis� 
si 
snodi 
sino 
alla 
sentenza 
di 
merito 
definitiva 
(poich� 
passata 
in 
giudicato). 
� 
piuttosto 
l�intreccio 
tra 
il 
compimento 
di 
atti 
(la 
cui 
forma 
� 
normativamente 
predeterminata) 
e 
le 
situazioni 
giuridiche 
soggettive 
(normalmente, di 
potere 
e 
dovere) che 
li 
correlano 
all�autore. Il 
processo penale 
� 
pertanto un fenomeno che 
coinvolge 
i 
valori 
fondamentali 
della 
persona, presidiati 
dalla 
Costituzione. La 
tutela 
di 
questi 
valori 
� 
prioritaria 
rispetto 
al 
conseguimento 
del 
risultato 
(l�accertamento 
della 
responsabilit� 
penale) e 
al 
contempo � 
garanzia 
dell�attendibilit� 
di 
esso. ne 
consegue 
pertanto che 
il 
problema 
del 
�bilanciamento� 
dei 
valori 
in oggetto � 
in realt� 
soltanto apparente. Assicurare, ad esempio, una 
ragionevole 
durata 
del 
processo (ossia, la 
rapidit� 
nell�accertamento della 
responsabilit� 
penale) 
� 
un obiettivo che 
non pu� senz�altro prescindere 
dalla 
legalit� 
processuale, 
principio, di 
cui 
tra 
l�altro, la 
Corte 
europea 
dei 
Diritti 
dell�Uomo ha 
riconosciuto 
il rango sovranazionale (5). 


(4) Corte 
eur., Sent. 1 marzo 2006, sejodovic 
c. italia, Corte 
eur., Sent. 1 dicembre 
2006, zuric 
c. italia. 
(5) Corte Cost., Sent. n. 317 del 2009. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


4. la tutela del 
contraddittorio e 
il 
bilanciamento con l�inviolabilit� della libert� 
personale 
alla luce 
della sentenza della Quinta sezione 
della Corte 
di 
Cassazione. 
Il 
problema 
relativo 
al 
bilanciamento 
tra 
valori 
costituzionali 
coinvolti 
nel 
processo penale 
(nel 
caso di 
specie, l�integrit� 
del 
contraddittorio e 
l�inviolabilit� 
della 
libert� 
personale) ha 
indotto la 
Corte 
di 
Cassazione 
a 
statuire 
per 
l�illegittimit� 
dell�ordinanza 
di 
archiviazione 
emessa 
dal 
Giudice 
per 
le 
indagini 
preliminari. La 
Corte 
ha 
infatti 
evidenziato come, sebbene 
la 
norma 
all�articolo 
411 
del 
codice 
di 
rito 
ammetta 
l�archiviazione 
per 
la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto, ex articolo 131 bis 
del 
codice 
penale, tuttavia, alla 
luce 
del 
comma 
1 bis 
della 
stessa 
norma, ad una 
siffatta 
situazione 
non si 
possa 
pervenire 
se 
non sia 
stato attivato il 
contraddittorio sul 
punto, ossia, se 
l�esclusione 
della 
punibilit� 
in tal 
senso, non formi 
oggetto di 
un�espressa 
richiesta 
d�archiviazione 
avanzata 
dal 
Pubblico 
Ministero. 
In 
sostanza, 
alla 
Quinta 
Sezione 
� 
stato posto il 
seguente 
quesito: 
se 
l�esigenza 
di 
assicurare 
tempestivamente 
l��exit 
processuale� 
dell�indagata 
e, quindi, il 
tempestivo ripristino della 
sua 
libert� 
personale, dovesse 
cedere 
il 
passo all�integrit� 
del 
contraddittorio. La 
posizione 
espressa 
dalla 
Quinta 
Sezione 
in 
tale 
sentenza, 
prevede 
che 
�il 
provvedimento 
di 
archiviazione 
previsto 
dall�art. 
411, 
comma 
1, 
cod. 
proc. 
pen., 
anche 
per 
l�ipotesi 
di 
non 
punibilit� 
della 
persona 
sottoposta 
alle 
indagini 
ai 
sensi 
dell�art. 
131 
bis 
cod. 
proc. 
pen. 
per 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto, 
� 
nullo 
se 
non 
si 
osservano 
le 
disposizioni 
processuali 
previste 
dall�art. 
411, 
comma 
1 
bis, 
cod. 
proc. 
pen., 
non 
garantendo 
il 
necessario 
contraddittorio 
sul 
punto 
le 
pi� 
generali 
disposizioni 
previste 
dagli 
artt. 
408 
e 
seguenti 
cod. 
proc. 
pen. 
..�. 
Siffatte 
conclusioni 
non 
sono 
tuttavia 
condivisibili, 
proprio 
sotto 
un 
profilo 
sistematico. 
A 
�prima 
facie� 
emerge 
la 
contraddittoriet� 
del 
ragionamento 
seguito 
dalla 
Suprema 
Corte, alla 
luce, proprio, del 
411 bis 
del 
codice 
di 
rito. La 
norma 
de 
qua 
infatti, 
inquadra 
un�ipotesi 
specifica 
di 
richiesta 
di 
archiviazione, 
qualora, cio�, la 
Pubblica 
Accusa 
rilevi 
la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto. Quanto 
all�ipotesi 
in oggetto, il 
legislatore 
si 
preoccupa 
di 
assicurare 
la 
possibilit� 
di 
esperire 
opposizione 
e 
quindi 
di 
attivare 
un 
contraddittorio, 
alla 
stregua 
di 
tutti 
gli altri casi in cui si avanzi una richiesta di archiviazione. 


nel 
caso 
di 
specie, 
il 
contraddittorio 
si 
� 
oltretutto 
svolto 
nel 
procedimento 
d�opposizione 
avviato 
dall�offeso. 
L�esigenza 
di 
assicurare, 
a 
ripristino 
della 
libert� 
personale 
l��exit� 
tempestivo dell�indagato (o dell�imputato) dal 
procedimento penale, � 
d�altronde 
inderogabile. Quanto evidenziato si 
evince 
espressamente 
dall�articolo 129 del 
codice 
di 
rito. Tale 
norma 
prevede 
infatti 
che 
nel 
caso in cui 
si 
accerti 
la 
non punibilit� 
per ragioni 
in rito o in merito, 
debba 
essere 
pronunciata 
sentenza 
di 
non 
luogo 
a 
procedere 
in 
ogni 
stato 
e 
grado del 
giudizio. La 
priorit� 
assunta 
dalla 
tutela 
della 
libert� 
personale 
traspare 
anche 
dal 
disposto enucleato all�articolo 358 del 
codice 
di 
rito. In base 
alla 
norma 
in oggetto � 
obbligo del 
Pubblico Ministero, in conformit� 
all�ar



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


ticolo 111, terzo comma 
della 
Costituzione, acquisire 
tanto gli 
elementi 
a 
carico 
(ossia, tesi 
a 
dimostrare 
la 
colpevolezza), quanto gli 
elementi 
a 
discarico 
dell�imputato indagato (6). Se 
a 
tale 
obbligo di 
tutela 
della 
libert� 
personale 
il 
Pubblico Ministero non vi 
assolve, spetta 
al 
Giudicante 
provvedervi 
secondo 
le proprie attribuzioni. 


Dalla 
ratio 
sottesa 
all�articolo 
411 
del 
codice 
di 
rito 
emerge 
inoltre, 
come 
la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto sia 
un elemento ostativo alla 
�procedibilit��, di 
portata 
pressoch� 
oggettiva, alla 
stregua 
di 
una 
causa 
estintiva 
del 
reato. La 
pronuncia 
della 
Quinta 
Sezione 
pertanto, sconta 
un�evidente 
miopia 
interpretativa, 
in 
quanto 
i 
principi 
costituzionali 
coinvolti 
nel 
processo 
penale 
debbono 
essere 
intesi 
con 
�elasticit��, 
ossia 
in 
costante 
rapporto 
gli 
uni 
con 
gli 
altri. 
non deve 
essere 
quindi 
mai 
smarrita 
una 
visione 
d�insieme, posto che 
la 
garanzia 
della 
libert� 
fondamentale 
della 
persona 
� 
un 
obiettivo 
pur 
sempre 
prioritario, 
anche rispetto all�accertamento della responsabilit� penale. 


Cassazione 
penale, 
Sezione 
V, 
sentenza 
5 
settembre 
2016 
n. 
36857 
-Pres. 
Fumo, 
rel. 
Scarlini. 


RITenUTo In FATTo 


1 - Con ordinanza 
del 
4 febbraio 2016 il 
Giudice 
per le 
indagini 
preliminari 
del 
Tribunale 
di 
Larino 
disponeva 
l'archiviazione 
del 
procedimento 
intentato 
contro 
G.R. 
in 
ordine 
al 
delitto 
di 
cui 
all'art. 595 cod. pen., consumato l�8 marzo 2014 a 
danno di 
v.F. che, notiziato della 
richiesta 
di 
archiviazione 
del 
pubblico ministero (basata 
sulla 
non configurabilit� 
del 
delitto) 
aveva 
presentato opposizione, ritenendo, all'esito dell'udienza 
camerale, il 
fatto di 
particolare 
tenuit� ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 bis cod. pen. 


Il 
Giudice 
rilevava 
che 
la 
R. non aveva 
controllato sufficientemente 
la 
verit� 
del 
fatto propalato, 
ovverossia 
che 
F. non avesse 
corrisposto quanto dovuto per delle 
affissioni 
e, nell'occasione, 
non aveva 
adottato un linguaggio contenuto. La 
non particolare 
gravit� 
dell'addebito 
e l'incensuratezza dell'indagata consentivano per� di applicare l'art. 131 bis cod. pen. 


2 - Propone ricorso l'indagata G.R. 


2 - 1 - Con il 
primo motivo deduce 
la 
violazione 
di 
legge 
ed in particolare 
degli 
artt. 127, 
411 bis cod. proc. pen. e 24 Cost. 


L'indagata, chiamata 
a 
discutere 
sulla 
opposizione 
alla 
richiesta 
di 
archiviazione 
proposta 
dal 
pubblico ministero per motivi 
attinenti 
al 
merito, si 
era 
trovata 
ad essere 
destinataria 
di 
un provvedimento di 
archiviazione 
per un diverso motivo, che, al 
contrario, presupponeva 
la 
commissione del fatto. 


era stato cos� violato il suo diritto a difendersi. 


La 
particolarit� 
dell'archiviazione 
prevista 
per 
la 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto 
era 
dimostrata 
dalla 
particolare 
procedura 
prevista 
dall'art. 411 comma 
1 bis 
cod. proc. pen. proprio per l'ar


(6) Corte 
eur., Sent. 14 marzo 2002, edwards 
c. regno Unito; 
Corte 
eur., Sent. 27 luglio 2000, 
Pisano 
c. 
italia; 
in 
prospettiva 
di 
metodo 
gi� 
Corte 
eur., 
Sent. 
24 
novembre 
1993, 
imbrioscia 
c. 
svizzera. 
Sull�efficacia delle indagini v. Corte eur., Sent. 18 maggio 2010, anusca c. moldavia. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 
71 


chiviazione 
disposta 
ai 
sensi 
dell'art. 
131 
bis 
cod. 
pen., 
non 
ostandovi 
il 
fatto 
che, 
ai 
sensi 
dell'art. 651 bis 
cod. proc. pen., quel 
giudizio, in ordine 
alla 
sussistenza 
del 
reato, non faccia 
stato nel processo civile. 


e 
dall'art. 
469 
comma 
1 
bis 
da 
cui 
deve 
ricavarsi 
che 
la 
sentenza 
di 
proscioglimento, 
anche 
se 
pronunciata 
ai 
sensi 
dell'art. 131 bis 
cod. pen., debba 
essere 
preceduta 
dall'audizione 
delle 
parti, ed in specie dell'indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio. 


2 - 2 - Con il 
secondo motivo lamenta 
l'abnormit� 
della 
decisione 
in quanto la 
medesima 
non era stata richiesta dal pubblico ministero. 


2 - 3 - Con il 
terzo motivo deduce 
la 
violazione 
di 
legge 
e 
l'omessa 
motivazione 
in ord�ne 
alla 
mancata 
risposta 
del 
giudice 
alle 
eccezioni 
preliminari 
avanzate 
ai 
sensi 
dell'art. 
410 
cod. 
proc. pen. nella memoria. 


Si 
era 
infatti 
rilevato che, nell'opposizione, non si 
erano indicate 
le 
investigazioni 
ulteriori 
ritenute 
necessarie. 
Un 
elemento 
previsto 
a 
pena 
di 
inammissibilit� 
dell'opposizione 
della 
persona 
offesa. 


3 - Il 
Procuratore 
generale 
di 
questa 
Corte 
chiede 
l�annullamento senza 
rinvio del 
provvedimento 
impugnato 
con 
restituzione 
degli 
atti 
al 
Tribunale 
di 
Larino, 
sezione 
per 
i 
giudici 
delle indagini preliminari, ritenendo fondati i motivi di ricorso. 


ConSIDeRATo In DIRITTo 


Il ricorso � fondato. 


1 
-Il 
pubblico 
ministero 
aveva 
richiesto 
l'archiviazione 
del 
procedimento 
instaurato 
nei 
confronti 
di 
G.R. 
ritenendo 
che 
costei 
non 
avesse 
consumato 
il 
delitto 
di 
diffamazione 
ai 
danni 
di 
v.F., 
posto 
che 
l'indagata, 
nel 
pubblicare 
un 
articolo 
di 
critica 
dell'operato 
del 
F., 
impegnato 
in 
politica 
in 
quel 
territorio, 
aveva 
esercitato 
il 
diritto 
di 
critica, 
rispettando 
i 
canoni 
della 
continenza 
delle espressioni usate e della verit� della notizia riportata. 


Di 
tale 
richiesta 
si 
dava 
avviso alla 
persona 
offesa, che 
presentava 
rituale 
atto di 
opposizione. 


Il 
Giudice 
fissava 
l'udienza 
in 
camera 
di 
consiglio 
per 
la 
discussione 
sulla 
richiesta 
del 
pubblico ministero e sull'opposizione formulata dalla persona offesa. 


Si era pertanto seguita la procedura prevista dagli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen. 


Il 
giudice 
disattendeva 
la 
richiesta 
del 
pubblico 
ministero, 
ritenendo 
che 
sussistessero, 
allo 
stato, gli 
elementi 
oggettivi 
e 
soggettivi 
del 
delitto di 
diffamazione 
aggravata 
contestata, ma 
concludeva 
per 
l'archiviazione 
del 
procedimento 
ai 
sensi 
dell'art. 
131 
bis 
cod. 
pen., 
trattandosi 
di un fatto di particolare tenuit�. 


Argomentava 
il 
giudice 
che 
il 
dettato 
dell'art. 
411, 
comma 
1, 
cod. 
proc. 
pen., 
gli 
consentiva 
di 
disporre 
l'archiviazione 
anche 
per motivi 
diversi 
da 
quelli 
individuati 
nella 
richiesta 
della 
pubblica 
accusa. e, quindi, anche 
in riferimento all'ipotesi 
prevista 
dall'art. 131 bis 
cod. pen., 
espressamente citata in tale disposizione. 


2 - La 
decisione 
del 
giudice 
� 
per� errata, ed il 
provvedimento � 
nullo, perch� 
si 
� 
violata 
la 
specifica 
disposizione 
contenuta 
nel 
comma 
1 bis 
del 
citato art. 411 cod. proc. pen., in cui 
si 
richiede 
che, l'eventuale 
provvedimento di 
archiv�azione 
ai 
sensi 
dell'art. 131 bis 
cod. pen., 
sia 
preceduto 
da 
apposita 
richiesta 
in 
tal 
senso 
del 
pubblico 
ministero, 
richiesta 
che 
deve 
essere 
portata 
a 
conoscenza 
delle 
parti 
(sia 
dell'indagato sia 
della 
persona 
offesa, anche 
se 
quest'ultima 
non ne 
ha 
fatto, in precedenza, esplicita 
richiesta), in modo che, all'udienza 
in camera 
di 
consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione. 


Le 
particolarit� 
della 
ricordata 
procedura 
rispondono 
alle 
caratteristiche 
tipiche 
dell'istituto: 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


alla 
decisione 
positiva 
sulla 
sussistenza 
del 
fatto reato (che 
l'indagato ha 
comunque 
interesse 
a 
contrastare), alla 
valutazione 
del 
danno causato (di 
evidente 
interesse 
per qualsiasi 
persona 
offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell'eventuale archiviazione). 


3 - Si 
deve 
pertanto fissare 
il 
seguente 
principio di 
diritto: 
"il 
provvedimento di 
archiviazione 
previsto 
dall'art. 
411, 
comma 
1, 
cod. 
proc 
pen. 
anche 
per 
l'ipotesi 
di 
non 
punibilit� 
della 
persona 
sottoposta 
alle 
indagini 
ai 
sensi 
dell'art. 
131 
bis 
cod. 
pen. 
per 
particolare 
tenuit� 
del 
fatto, � 
nullo se 
non si 
osservano le 
disposizioni 
processuali 
speciali 
previste 
dall'art. 411, 
comma 1 bis, cod. proc. pen., non garantendo i1 necessario contraddittorio sul 
punto le 
pi� 
generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen.". 


4 - Il 
provvedimento impugnato va 
pertanto annullato e 
l'accoglimento del 
primo motivo 
di ricorso comporta l'assorbimento delle residue censure. 


P.Q.M. 
Annulla 
senza 
rinvio 
il 
provvedimento 
impugnato 
e 
dispone 
trasmettersi 
gli 
atti 
al 
Tribunale 
di Larino, ufficio dei giudici per le indag�ni preliminari per il corso ulteriore. 
Cos� deciso in Roma, il 7 luglio 2016. 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


I limiti della legittima difesa nei luoghi di privata 

dimora, ovvero destinati all�esercizio dell�attivit� 

commerciale, professionale o imprenditoriale 


nota 
a 
Cassazione 
Penale, QUinta 
sezione, sentenza 
25 settembre 
2017, n. 44011 


Elisabetta Chiarelli 


sommario: 
1. 
il 
caso 
-2. 
i 
presupposti 
della 
legittima 
difesa 
previsti 
all�articolo 
52, 
comma 1, del 
codice 
penale 
- 3. i presupposti 
della legittima difesa nel 
luogo di 
privata dimora, 
ovvero 
nei 
luoghi 
destinati 
all�esercizio 
di 
un�attivit� 
commerciale, 
professionale 
o 
imprenditoriale 
- 4. i presupposti 
per 
l�applicazione 
dell�istituto della legittima difesa alla luce 
della sentenza della Quinta sezione della Corte di Cassazione. 


1. il caso. 
nei 
confronti 
dell�odierno 
ricorrente, 
esercente 
la 
professione 
di 
gestore 
di 
un 
bar, 
� 
stata 
confermata 
dalla 
Corte 
d�Appello 
la 
sentenza 
pronunciata 
dal 
Tribunale 
di 
Civitavecchia 
con 
la 
quale 
l�anzidetta 
Autorit� 
Giudiziaria 
condannava 
l�interessato 
per 
tentato 
omicidio 
ex 
artt. 
56 
-575 
del 
codice 
penale. 


nel 
caso 
di 
specie, 
il 
ricorrente 
ha 
colpito 
con 
un 
coltello 
utilizzato 
per 
tagliare 
il 
ghiaccio 
un 
cliente 
con 
il 
quale 
si 
era 
svolta 
una 
colluttazione. 
In 
particolare, 
il 
cliente 
era 
rientrato 
nel 
bar, 
gestito 
dal 
ricorrente, 
dopo 
aver 
ascoltato 
alcuni 
apprezzamenti 
che 
il 
gestore 
aveva 
espresso 
nei 
confronti 
della 
sua 
donna. 


A 
seguito 
del 
gesto 
compiuto 
dal 
cliente 
che 
aveva 
scagliato 
il 
suo 
casco 
da 
motociclista 
contro 
un 
distributore 
di 
caramelle, 
ne 
� 
scaturito 
uno 
scontro 
fisico 
tra 
il 
cliente 
e 
l�odierno 
ricorrente 
il 
quale, 
raggiunto 
dal 
primo 
dietro 
il 
bancone 
del 
bar, 
ha 
afferrato 
un 
fendente 
e 
lo 
ha 
colpito 
nella 
zona 
paracardiaca. 


Avverso 
la 
sentenza 
pronunciata 
dalla 
Corte 
d�Appello, 
con 
la 
quale 
� 
stata 
esclusa 
l�applicazione 
nei 
confronti 
del 
ricorrente 
della 
legittima 
difesa 
e 
la 
violazione 
degli 
articoli 
52 
e 
55 
del 
codice 
penale, 
il 
ricorrente 
ha 
proposto 
ricorso per Cassazione. 


La 
Suprema 
Corte, 
ribaditi 
i 
presupposti 
della 
legittima 
difesa 
previsti 
in 
particolare 
all�articolo 
52, 
primo 
comma 
del 
codice 
penale, 
ha 
investito 
la 
Corte 
d�Appello, 
quale 
giudice 
del 
rinvio, 
con 
sentenza 
Sez. 
1, 
n. 
23221 
del 
27 
maggio 
2010 
depositata 
il 
16 
giugno 
2010 
all�esito 
del 
giudizio 
rescindente. 


La 
Corte 
d�Appello che 
aveva 
il 
compito di 
accertare 
nel 
giudizio di 
rinvio 
se 
il 
cliente 
si 
fosse 
introdotto nel 
locale 
del 
ricorrente 
contro la 
sua 
volont�, 
ha 
invece 
rilevato che 
l�offeso si 
era 
tolto il 
casco successivamente 
al 
suo ingresso nel bar. 


Pertanto, la 
Corte 
d�Appello rilevava 
che 
dalle 
dinamiche 
del 
fatto non 
risultava 
in alcun modo che 
il 
comportamento posto in essere 
dal 
ricorrente 
costituisse 
una 
reazione 
difensiva 
necessitata, 
volta 
cio� 
a 
far 
fronte 
al 
pericolo 



RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


attuale 
di 
un�offesa 
non 
altrimenti 
evitabile 
ai 
sensi 
dell�articolo 
52 
del 
codice 
penale, come 
riformulato dalla 
novella 
legislativa 
n. 59 del 
13 febbraio 2006. 


Avverso 
questa 
sentenza 
il 
ricorrente 
ha 
proposto 
ricorso 
alla 
Corte 
di 
Cassazione, lamentando in particolare 
che 
il 
giudice 
del 
rinvio aveva 
omesso 
di 
valutare 
talune 
risultanze 
istruttorie 
(con particolare 
riferimento ad alcuni 
apporti dichiarativi acquisiti nell�istruttoria dibattimentale). 


Dalle 
risultanze 
in oggetto, infatti, era 
possibile 
a 
suo dire, riscontrare 
la 
ricorrenza 
nel 
caso di 
specie, dei 
presupposti 
richiesti 
all�articolo 52, primo 
comma del codice penale. 


La 
Cassazione, 
Quinta 
Sezione 
Penale, 
con 
sentenza 
del 
25 
settembre 
2017, n. 44011 si 
� 
occupata 
della 
seguente 
questione: 
se 
ogni 
situazione 
di 
pericolo 
che 
si 
concretizzi 
nel 
luogo 
di 
privata 
dimora 
o 
nel 
posto 
in 
cui 
� 
esercitata 
un�attivit� 
professionale, commerciale 
o imprenditoriale, possa 
giustificare 
la 
reazione 
difensiva 
realizzata, ai 
sensi 
dell�articolo 52, primo comma 
del codice penale. 


L�interesse 
della 
sentenza 
in commento emerge 
con particolare 
evidenza 
poich� 
riconduce 
al 
bilanciamento tra 
i 
beni 
giuridici 
coinvolti 
nel 
caso concreto 
l�individuazione 
dei 
presupposti 
per 
giustificare 
la 
reazione 
difensiva 
realizzata nei luoghi anzidetti. 


2. i presupposti 
della legittima difesa previsti 
all�articolo 52, comma 1, del 
codice penale. 
Ai 
sensi 
dell�articolo 
52, 
primo 
comma 
�non 
� 
punibile 
chi 
ha 
commesso 
il 
fatto 
per 
esservi 
stato 
costretto 
dalla 
necessit� 
di 
difendere 
un 
diritto 
proprio 
od 
altrui 
contro 
il 
pericolo 
attuale 
di 
una 
offesa 
ingiusta, 
sempre 
che 
la 
difesa 
sia proporzionata all�offesa�. 


L�offesa 
deve 
essere 
pi� che 
�contra ius�, �non in iure� 
ossia 
non contemplata 
dall�ordinamento (1). non � 
quindi 
scriminato il 
comportamento se 
realizzato a 
fronte 
dell�intervento del 
pubblico ufficiale 
che, ad esempio, proceda 
ad un arresto. In tal 
caso, non � 
assolutamente 
possibile 
opporsi 
al 
comportamento 
posto 
in 
essere 
dal 
pubblico 
ufficiale. 
esso, 
se 
pur 
incisivo 
sull�altrui 
diritto (alla 
tutela 
della 
libert� 
personale) � 
realizzato infatti 
in conformit� 
alla 
�voluntas legis�. 


� 
invece 
scriminato 
il 
comportamento 
posto 
in 
essere 
a 
fronte 
del 
pericolo 
attuale 
di 
un�offesa 
perpetrata 
da 
un soggetto �immune�, ossia 
non punibile 
(come nel caso previsto all�articolo 90 della Costituzione). 


Il 
pericolo dell�offesa 
deve 
essere 
attuale; 
deve 
essere 
cio� 
contestuale 
al 
comportamento 
difensivo 
realizzato. 
non 
deve 
essere 
quindi 
n� 
passato, 
n� 
futuro (2). Il 
requisito dell�attualit� 
sussiste 
ad ogni 
modo anche 
a 
fronte 
di 
un 
reato 
permanente 
(come 
ad 
esempio, 
il 
sequestro 
di 
persona 
a 
scopo 
di 


(1) Si rimanda a MAnTovAnI, Diritto penale, 2001, ed. Cedam. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


estorsione, 
previsto 
all�articolo 
630 
del 
codice 
penale). 
Il 
pericolo 
attuale 
deve 
concernere l�offesa ad un diritto proprio o altrui. 


Per diritto si 
intende 
una 
situazione 
giuridica 
soggettiva 
prevista 
dall�ordinamento 
a 
tutela 
di 
un determinato interesse, di 
natura 
personale 
o patrimoniale. 


Quanto al 
requisito della 
necessit� 
del 
comportamento difensivo posto in 
essere, esso consiste 
nel 
fatto che 
l�agente 
non deve 
poter disporre 
nel 
caso 
concreto 
del 
�commodus 
discessus� 
della 
fuga. 
Ad 
una 
tale 
opzione 
ermeneutica 
si 
� 
pervenuti 
a 
seguito dell�avvicendarsi 
di 
diversi 
orientamenti 
interpretativi. 


Secondo 
un 
primo 
indirizzo 
ermeneutico, 
non 
poteva 
domandarsi 
al-
l�agente 
di 
non difendersi 
a 
fronte 
del 
pericolo attuale 
di 
un�offesa 
ingiusta, 
vincolandolo quindi ad optare in ogni caso per la fuga. 

viceversa, secondo un indirizzo del 
tutto opposto, l�agente 
avrebbe 
comunque 
dovuto optare 
per la 
fuga 
anzich� 
per la 
reazione 
difensiva. Da 
una 
siffatta 
interpretazione 
poteva 
tuttavia 
scaturire 
un 
eccessivo 
�favor� 
nei 
confronti 
dell�aggressore. 


L�opzione 
ermeneutica 
pi� 
opportuna 
� 
senza 
dubbio 
la 
seguente. 
Il 
comportamento 
� 
scriminato in ogni 
caso in cui 
non sia 
possibile 
in alcun modo 
evitare il concretizzarsi dell�offesa (3). 


Pertanto, 
laddove 
per 
l�agente 
fosse 
agevole 
allontanarsi 
dall�aggressore, 
il 
fatto posto in essere 
non pu� essere 
scriminato (4). Ad esempio, non � 
certo 
scriminato il 
comportamento posto in essere 
da 
chi, a 
bordo di 
un�automobile 
sia 
stato 
provocato 
da 
un 
altro 
soggetto 
intenzionato 
ad 
addivenire 
ad 
uno 
scontro 
fisico. 
In 
tal 
caso, 
il 
comportamento 
�difensivo� 
realizzato 
� 
reato 
perch� 
per 
l�agente 
che 
si 
trovava 
a 
bordo 
di 
un�automobile 
sarebbe 
stato 
pi� 
agevole 
evitare 
il 
concretizzarsi 
dell�offesa 
proseguendo 
nella 
guida 
dell�autovettura, allontanandosi in tal modo dal suo aggressore. 


Il 
pericolo non deve 
essere 
provocato. Quindi, non pu� dirsi 
scriminato 
il 
comportamento posto in essere 
nell�ambito di 
una 
rissa, a 
meno che 
non ricorra 
l�ipotesi 
di 
un� 
�escalation� 
di 
violenza 
(� 
il 
caso 
in 
cui 
una 
semplice 
�scazzottata� degeneri nell�uso di un coltello da parte di uno dei corrissanti). 


Relativamente 
al 
requisito di 
proporzionalit� 
richiamato all�articolo 52, 


(2) Si 
rimanda 
a: 
Cass. I, 29 luglio 1999, in Cass. pen. 2000; 
Cass. Sez. I, 15 marzo 2000 in Cass. 
pen. 
2000. 
(3) Si 
rimanda 
a 
FIAnDACA 
- MUSCo, Diritto penale, parte 
generale, ed. zanichelli, 2014; 
Cass. 
Sez. I, 13 giugno 1994, in Cass. pen. 1995. 
(4) 
Si 
rimanda 
a: 
MAnzInI, 
trattato 
di 
diritto 
penale 
italiano 
II, 
1981. 
ed. 
Utet; 
PAGLIARo, 
Principi 
di 
diritto penale, 1998, ed. Giuffr�; 
Cass., 24 novembre 
1978, in CeD; 
Cass., 23 aprile 
1981, in Cass. 
pen. 
1982; 
Cass., 
28 
maggio 
1982, 
in 
Cass. 
pen. 
1983; 
Cass., 
16 
novembre 
1982, 
in 
CeD; 
Cass., 
9 
maggio 
1992, in CeD; 
Cass., 8 ottobre 
1992, in Cass. pen. 1994; 
Cass., 8 ottobre 
1992, in 
CeD; 
Cass., 1 luglio 
1996, in Cass. pen. 
1977; Cass., 23 gennaio 1992, in CeD. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


esso concerne 
il 
rapporto tra 
offesa 
e 
difesa. non concerne, pertanto, essenzialmente 
il rapporto tra beni giuridici. 


Infatti, non sempre, a 
fronte 
del 
pericolo attuale 
in un�offesa 
al 
proprio o 
all�altrui 
diritto, 
che 
consista, 
ad 
esempio, 
in 
un�aggressione 
al 
patrimonio, 
corrisponde 
una 
reazione 
difensiva 
che 
incida 
sul 
medesimo bene. Talvolta, 
in un caso del 
genere 
il 
bene 
inciso dall�agente 
che 
si 
difenda 
dal 
pericolo attuale 
dell�offesa pu� riguardare l�incolumit� fisica dell�aggressore. 


In tal 
caso infatti, si 
tratta 
di 
verificare 
se 
l�agente 
ha 
posto in essere 
un 
comportamento 
difensivo 
che 
per 
quanto 
incida 
sul 
bene 
dell�incolumit� 
fisica 
dell�aggressore, sia 
stato realizzato in misura 
tale 
da 
impedire 
all�antagonista 
di offendere il proprio o l�altrui diritto. 

Il 
rapporto 
di 
proporzionalit� 
non 
pu� 
pertanto 
tradursi 
semplicemente 
nella 
relazione 
tra 
i 
mezzi 
utilizzati 
dall�agente 
e 
dall�aggressore 
poich� 
nel 
caso concreto essi sono spesso diversi. 


Quindi, 
il 
rapporto 
di 
proporzionalit� 
non 
pu� 
che 
concernere 
tanto 
i 
beni 
quanto i mezzi utilizzati. 


� 
fondamentale 
quindi 
guardare 
alle 
dinamiche 
con le 
quali 
si 
svolge 
la 
vicenda in concreto (5). 


Riscontrare 
il 
difetto 
dei 
presupposti 
previsti 
all�articolo 
52, 
primo 
comma 
del 
codice 
penale, 
implica 
pertanto 
che 
l�agente 
venga 
punito 
per 
aver 
realizzato 
il 
reato 
con 
dolo, 
ossia, 
con 
la 
coscienza 
e 
la 
volont� 
di 
ledere 
l�altrui 
diritto o per eccesso colposo previsto all�articolo 55 del codice penale. 


Alla 
luce 
di 
quest�ultima 
norma, l�agente 
� 
punito per il 
compimento del 
reato a 
titolo di 
colpa 
(semprech� 
il 
fatto realizzato sia 
punibile 
come 
delitto 
colposo secondo la 
�voluntas 
legis� 
) poich� 
il 
comportamento � 
posto in essere 
nella 
�colposa 
inosservanza� 
dei 
limiti 
della 
situazione 
scriminante. 
Si 
pensi 
al 
caso 
in 
cui 
per 
negligenza, 
imprudenza 
o 
imperizia 
l�agente 
addivenga 
ad un utilizzo �leggero� dell�arma usata per difendersi. 


3. i presupposti 
della legittima difesa nel 
luogo di 
privata dimora, ovvero nei 
luoghi 
destinati 
all�esercizio di 
un�attivit� commerciale, professionale 
o imprenditoriale. 
Ai 
sensi 
dell�articolo 
52, 
secondo 
comma 
del 
codice 
penale 
� 
stabilito 
che 
�nei 
casi 
previsti 
dall�articolo 614, primo e 
secondo comma, sussiste 
il 
rapporto 
di 
proporzionalit� 
di 
cui 
al 
primo 
comma 
del 
presente 
articolo 
se 
taluno legittimamente 
presente 
in uno dei 
luoghi 
ivi 
indicati 
usa un�arma legittimamente 
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 


a) 
la propria o altrui incolumit�; 


(5) 
Si 
rimanda 
a 
PADovAnI, 
voce 
Difesa 
legittima, 
in 
Digesto 
penale 
vol. 
III, 
UTeT, 
Torino, 
1989, 
pp. 496 - 500; 
RoMAno, in RoMAno 
- GRASSo, Commentario sistematico del 
codice 
penale, 1996, ed. 
Feltrinelli. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


b) 
i 
beni 
propri 
o altrui, quando non vi 
� 
desistenza e 
vi 
� 
pericolo d�aggressione�. 


Parimenti, al 
terzo comma 
� 
previsto che 
�la disposizione 
di 
cui 
al 
secondo 
comma si 
applica anche 
nel 
caso in cui 
il 
fatto sia avvenuto all�interno 
di 
ogni 
altro 
luogo 
ove 
venga 
esercitata 
un�attivit� 
commerciale, 
professionale 


o imprenditoriale�. 
I luoghi 
di 
privata 
dimora 
che 
rilevano ai 
sensi 
dell�articolo 52, secondo 
comma 
del 
codice 
penale, sono individuati 
�per 
relationem� 
rispetto al 
contenuto 
della norma prevista all�articolo 614 del codice penale. 


La 
nozione 
di 
�privata 
dimora� 
� 
quindi 
ampia. 
essa 
ricomprende 
non 
soltanto il 
luogo di 
abitazione, ma 
anche 
ulteriori 
luoghi 
come 
quelli 
relativi 
al possesso di camper, baite o baracche. 


La 
previsione 
enucleata 
al 
terzo comma 
dell�articolo 52, nel 
ricomprendere 
i 
luoghi 
destinati 
all�esercizio dell�attivit� 
professionale, imprenditoriale 


o 
commerciale, 
implica 
che, 
ai 
fini 
di 
delimitare 
l�ambito 
applicativo 
della 
norma, relativamente 
ai 
commi 
2 e 
3, si 
deve 
fare 
riferimento ai 
luoghi 
in cui 
si esplichi anche saltuariamente la personalit� dell�individuo. 
Pertanto, il 
comportamento scriminato ai 
sensi 
dell�articolo 52, commi 
2 
e 
3 del 
codice 
penale 
� 
posto in essere 
da 
chi 
ha 
il 
diritto di 
escludere 
altri 
dal-
l�accesso ai 
predetti 
luoghi 
(come 
si 
evince 
�per 
relationem� 
dal 
testo enucleato 
all�articolo 614 del codice penale). 


Il 
diritto di 
escludere 
altri 
dall�accesso ai 
luoghi 
anzidetti 
non appartiene 
pertanto 
solo 
al 
proprietario, 
ma 
anche 
a 
chi 
vi 
sia 
presente 
secondo 
la 
volont� 
del titolare. 


Quanto al 
legittimo uso delle 
armi, il 
legislatore 
richiede 
essenzialmente 
che 
il 
possesso di 
esse 
sia 
autorizzato. Pertanto, non � 
necessario il 
possesso 
del porto d�armi. 


non 
� 
inoltre 
necessario 
che 
vi 
sia 
una 
coincidenza 
tra 
chi 
realizza 
il 
comportamento 
scriminato e chi possiede le armi utilizzate. 


Il 
riferimento a 
�qualsiasi 
mezzo idoneo� 
implica 
che 
il 
comportamento 
preso in considerazione 
dalla 
norma 
pu� essere 
realizzato non soltanto attraverso 
l�uso 
delle 
armi, 
ma 
anche 
attraverso 
l�uso 
delle 
mani 
nude 
e 
dell�energia 
cinetica che da esse sprigiona. 


Relativamente 
al 
rapporto 
di 
proporzionalit� 
tra 
offesa 
e 
difesa, 
esso 
� 
assunto 
dal 
legislatore 
come 
esistente. Tuttavia, ci� non impedisce 
al 
giudice 
di 
accertare 
in 
concreto 
se 
sussistono 
i 
presupposti 
della 
legittima 
difesa 
(6). 
essi 
sono 
pur 
sempre 
quelli 
previsti 
al 
primo 
comma 
dell�articolo 
52 
del 
codice 
penale. 


La 
Cassazione 
� 
concorde 
nel 
ritenere 
che 
il 
comportamento posto in es


(6) Si rimanda a PALAzzo, Corso di diritto penale, Torino, 2006, ed. Giappichelli. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


sere 
per tutelare 
i 
propri 
o gli 
altrui 
beni 
debba 
essere 
pur sempre 
finalizzato 
a tutelare la propria o l�altrui persona. 


Quanto 
appena 
enunciato 
si 
evince 
dal 
riferimento 
compiuto 
nella 
norma 
alla 
sussistenza 
di 
un 
pericolo 
di 
aggressione 
e 
alla 
mancanza 
di 
una 
desistenza 
da parte dell�aggressore. 


4. i presupposti 
per 
l�applicazione 
dell�istituto della legittima difesa alla luce 
della sentenza della Quinta sezione della Corte di Cassazione. 
Relativamente 
al 
quesito 
se 
ogni 
situazione 
di 
pericolo 
che 
si 
prospetti 
nel 
luogo 
di 
privata 
dimora 
o 
destinato 
all�esercizio 
dell�attivit� 
professionale, 
industriale 
o commerciale 
possa 
giustificare 
la 
reazione 
difensiva 
posta 
in essere, 
la 
Quinta 
Sezione 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
correttamente 
statuito 
che 
�.. la causa di 
giustificazione 
prevista dall�art. 52, comma 2, cod. pen., 
cos� 
come 
delineata 
dall�art. 
1, 
l. 
13 
febbraio 
2006, 
n.59, 
non 
consente 
un�indiscriminata 
reazione 
nei 
confronti 
del 
soggetto che 
si 
introduca fraudolentemente 
nella 
propria 
dimora, 
ma 
presuppone 
un 
attacco 
nell�ambiente 
domestico, alla propria e 
altrui 
incolumit�, o quanto meno un pericolo di 
aggressione�. 


Affermare 
che 
la 
presunzione 
enunciata 
dal 
legislatore 
relativamente 
alla 
proporzionalit� 
tra 
offesa 
e 
difesa, sia 
assoluta 
(nei 
casi 
previsti 
ai 
commi 
due 
e 
tre 
) significherebbe 
violare 
il 
principio di 
uguaglianza 
sancito all�articolo 3 
della 
Costituzione 
e 
sovvertire 
il 
rapporto 
gerarchico 
tra 
i 
beni 
giuridici 
espresso nella Carta Fondamentale. 


nel 
caso di 
specie, pertanto, risultano del 
tutto assenti 
i 
presupposti 
richiesti 
all�articolo 52 del codice penale per configurare la legittima difesa. 


� 
senza 
dubbio 
evidente 
dai 
fatti 
di 
causa 
che 
l�agente, 
in 
relazione 
al 
fatto che 
l�avversario avesse 
scagliato il 
proprio casco contro il 
distributore 
di 
caramelle 
ubicato 
nel 
suo 
locale, 
ha 
colpito 
con 
un 
coltello 
l�antagonista 
non per far fronte 
al 
pericolo attuale 
di 
un�offesa 
alla 
propria 
persona, non altrimenti 
evitabile. 


L�agente 
ha 
proditoriamente 
realizzato il 
comportamento in oggetto per 
recare 
un pregiudizio nei 
confronti 
del 
suo antagonista 
con il 
quale, per l�appunto, 
era in atto una colluttazione. 


In 
conclusione, 
la 
Suprema 
Corte, 
in 
linea 
di 
continuit� 
con 
l�orientamento 
seguito 
dalla 
giurisprudenza 
di 
legittimit�, 
ribadisce 
il 
principio 
secondo 
cui 
l�istituto della 
legittima 
difesa, disciplinato all�articolo 52 del 
codice 
penale, 
deve 
essere 
applicato dall�interprete 
con rigore, in riferimento alle 
dinamiche 
del 
caso 
concreto. 
In 
definitiva, 
il 
bilanciamento 
tra 
i 
beni 
giuridici 
coinvolti 
nelle 
dinamiche 
�de 
quibus� 
costituisce 
il 
fulcro 
dell�interpretazione 
e 
dell�applicazione 
dell�intera 
disciplina 
normativa 
in materia 
di 
legittima 
difesa 
(7). 



ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


Cassazione 
penale, 
Sezione 
Quinta, 
sentenza 
25 
settembre 
2017 
n. 
44011 
-Pres. 
Paolo 
Antonio Bruno, rel. Irene Scordamaglia. 


RITenUTo 
In 
FATTo 


1. Con la 
sentenza 
impugnata, la 
Corte 
di 
appello di 
Roma, quale 
giudice 
del 
rinvio da 
questa 
Corte, 
ha 
confermato 
la 
sentenza 
del 
Tribunale 
di 
Civitavecchia 
in 
data 
27 
ottobre 
2008, come 
riformata 
dalla 
sentenza 
della 
Corte 
di 
appello di 
Roma 
del 
8 giugno 2009, che 
aveva 
condannato 
alla 
pena 
di 
anni 
sette 
di 
reclusione 
G.A. 
perch� 
riconosciuto 
colpevole 
del 
delitto di tentato omicidio commesso in danno di R.e., in (oMISSIS). 
Investita 
dalla 
Suprema 
Corte, con sentenza 
Sez. 1, n. 23221 del 
27 maggio 2010 - dep. 
16 
giugno 
2010, 
pronunciata 
all'esito 
del 
giudizio 
rescindente, 
del 
compito 
di 
riesaminare 
l'appello proposto dal 
ricorrente 
G. con riferimento alla 
novella 
legislativa 
n. 59 del 
13 febbraio 
2006, 
accertando 
se 
la 
vittima 
fosse 
entrata 
nel 
bar 
gestito 
dal 
ricorrente 
contro 
la 
volont� 
di 
quest'ultimo, tenendo presente 
che 
la 
detta 
novella 
legislativa 
non aveva 
innovato l'art. 52 


c.p. rispetto ai 
requisiti 
dell'attualit� 
dell'offesa 
e 
della 
inevitabilit� 
dell'uso dell'arma 
come 
mezzo di 
difesa 
della 
propria 
od altrui 
incolumit� 
o dei 
propri 
beni, previsti 
per la 
sussistenza 
della 
scriminante 
della 
legittima 
difesa, la 
Corte 
territoriale 
ha 
ritenuto che 
la 
circostanza 
che 
il 
R. fosse 
entrato nel 
bar gestito dall'imputato G. con il 
casco ancora 
in testa 
e 
che 
solo successivamente 
se 
lo fosse 
tolto lanciandolo contro un contenitore 
di 
caramelle, dirigendosi 
poi 
dietro il 
bancone 
a 
mani 
nude 
per aggredire 
il 
titolare, deponesse 
nel 
senso che 
il 
comportamento 
tenuto dalla 
parte 
offesa 
non poteva 
ragionevolmente 
rappresentare 
per l'imputato una 
minaccia 
provvista 
di 
consistenza 
e 
di 
attualit�: 
concludeva, quindi, che 
era 
da 
escludere, nel 
caso concreto, la 
ricorrenza 
della 
scriminante 
di 
cui 
all'art. 52 c.p. per difetto gi� 
dell'imprescindibile 
requisito dell'attualit� dell'offesa. 
2. 
Avverso 
l'anzidetta 
sentenza 
ricorre 
per 
cassazione 
l'imputato 
a 
mezzo 
del 
proprio 
difensore, 
Avv. 
Mauro 
Tagliani, 
articolando 
un 
unico 
motivo 
di 
censura, 
con 
il 
quale 
deduce 
promiscuamente 
il 
vizio di 
violazione 
di 
legge, per inosservanza 
dell'art. 627 c.p.p., comma 
3, e 
degli 
artt. 52 e 
55 c.p., ed il 
vizio di 
motivazione, per la 
carenza, la 
contraddittoriet� 
e 
la 
manifesta illogicit� della motivazione in ordine alla valutazione della prova. 
Lamenta, 
in 
particolare, 
che 
il 
giudice 
del 
rinvio 
non 
avrebbe 
adempiuto 
in 
maniera 
esaustiva 
al 
compito 
devolutogli 
da 
questa 
Suprema 
Corte, 
avendo 
omesso 
di 
verificare 
se 
la 
parte 
offesa 
R. 
fosse 
entrato 
nel 
bar 
gestito 
dal 
G. 
contro 
la 
volont� 
di 
quest'ultimo 
e 
se 
l'imputato 
non 
avesse 
avuto 
altra 
possibilit�, 
per 
difendere 
l'incolumit� 
propria 
e 
di 
altri 
o 
i 
propri 
beni, 
che 
quella 
di 
fare 
uso 
dell'arma, 
rendendo, 
nondimeno, 
una 
motivazione 
palesemente 
illogica 
anche 
con 
riguardo 
al 
requisito 
dell'attualit� 
del 
pericolo. 
Precisa, 
altres�, 
che 
ove 
il 
giudice 
del 
rinvio 
avesse 
proceduto 
all'accertamento 
richiesto, 
prendendo 
in 
considerazione 
gli 
apporti 
dichiarativi 
raccolti 
nell'istruttoria 
dibattimentale 
e 
richiamati 
nel-
l'atto 
di 
impugnazione, 
avrebbe 
potuto 
apprezzare 
la 
ricorrenza, 
nella 
situazione 
data, 
dell'irrompere 
della 
parte 
offesa 
nel 
bar 
gestito 
dal 
G. 
invito 
domino; 
l'attualit� 
del 
pericolo 
rappresentato 
dall'essersi 
il 
R. 
avventato 
contro 
l'imputato 
non 
a 
mani 
nude 
ma 
armato 
del 
casco 
che 
brandiva 
"in 
mano 
alzato" 
con 
l'evidente 
intenzione 
di 
colpire 
a 
colpo 
sicuro 
il 
G.; 
l'inevitabilit� 
dell'uso 
dell'arma, 
atteso 
che 
l'imputato, 
a 
fronte 
della 
prestanza 
fisica 
dell'avversario, 
stretto 
dietro 
al 
bancone 
del 
bar 
ove 
l'aveva 
ricacciato 
il 
R., 
non 
aveva 
altri 


(7) Si rimanda a Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2007, n. 16677, in Giur. it. 2007. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


oggetti 
a 
sua 
disposizione 
se 
non 
il 
coltello 
per 
contrastare 
efficacemente 
l'azione 
dell'aggressore. 


ConSIDeRATo 
In 
DIRITTo 


1. Il ricorso � infondato. 
2. � 
noto che 
con la 
L. 13 febbraio 2006, n. 59, allo scopo dichiarato di 
rafforzare 
la 
difesa 
dei 
cittadini 
a 
fronte 
del 
dilagare 
dei 
reati 
predatori 
commessi 
in 
luoghi 
di 
privata 
dimora 
o in luoghi 
in cui 
si 
svolge 
la 
personalit� 
umana, il 
nomoteta 
ha 
ritenuto indispensabile 
aggiungere 
all'art. 52 c.p., i 
seguenti 
due 
commi: 
"nei 
casi 
previsti 
dall'art. 614, commi 
1 e 
2, 
sussiste 
il 
rapporto di 
proporzione 
di 
cui 
al 
comma 
1 del 
presente 
articolo se 
taluno legittimamente 
presente 
in 
uno 
dei 
luoghi 
ivi 
indicati 
usa 
un'arma 
legittimamente 
detenuta 
o 
altro 
mezzo idoneo al 
fine 
di 
difendere: 
a) la 
propria 
o la 
altrui 
incolumit�; 
b) i 
beni 
propri 
o altrui, 
quando non vi 
� 
desistenza 
e 
vi 
� 
pericolo di 
aggressione. La 
disposizione 
di 
cui 
al 
secondo 
comma 
si 
applica 
anche 
nel 
caso in cui 
il 
fatto sia 
avvenuto all'interno di 
ogni 
altro luogo ove 
venga esercitata una attivit� commerciale, professionale o imprenditoriale". 
Si 
�, in tal 
modo, introdotta 
una 
presunzione 
di 
proporzionalit� 
tra 
offesa 
e 
difesa 
che 
agisce 
quando sia 
configurabile 
la 
violazione 
di 
domicilio da 
parte 
dell'aggressore, ossia 
la 
sua 
introduzione 
o il 
suo trattenimento nel 
domicilio altrui 
contro la 
volont� 
del 
soggetto legittimato 
ad escluderne 
la 
presenza. In tal 
caso, l'uso dell'arma 
legittimamente 
detenuta 
� 
ritenuto 
proporzionato 
per 
legge, 
se 
finalizzato 
a 
difendere 
la 
propria 
o 
l'altrui 
incolumit� 
ovvero 
i 
beni 
propri 
o altrui 
quando non vi 
� 
desistenza 
e 
vi 
� 
pericolo d'aggressione. In presenza 
di 
queste 
condizioni, 
dunque, 
non 
� 
pi� 
rimesso 
ad 
apprezzamento 
discrezionale 
il 
giudizio 
sulla 
proporzionalit� 
tra 
l'offesa 
e 
la 
difesa, essendo il 
detto rapporto sussistente 
per legge, sia 
in 
ipotesi 
di 
legittima 
difesa 
obiettivamente 
sussistente 
sia 
in ipotesi 
di 
legittima 
difesa 
putativa 
incolpevole. 

La 
giurisprudenza 
di 
questa 
Corte 
ha, per�, precisato che 
non ogni 
pericolo che 
si 
concretizza 
nell'ambito del 
domicilio giustifica 
la 
reazione 
difensiva, atteso che, come 
suggerito 
all'interprete 
dalla 
collocazione 
della 
norma 
di 
nuovo conio dopo quella 
di 
cui 
all'art. 52 c.p., 
comma 
1, restano fermi 
i 
requisiti 
strutturali 
stabiliti 
dalla 
disposizione 
generale: 
il 
pericolo 
attuale 
di 
offesa 
ingiusta 
e 
la 
costrizione 
e 
la 
necessit� 
della 
difesa, dai 
quali 
scaturisce 
l'inevitabilit� 
dell'uso 
delle 
armi 
come 
mezzo 
di 
difesa 
della 
propria 
o 
dell'altrui 
incolumit� 
o, 
alle 
condizioni 
date, dei 
beni 
propri 
o altrui 
(Sez. 1, n. 16677 del 
8 marzo 2007 - dep. 2 maggio 
2007, P.G. in proc. Grimoli, Rv. 23650201). Di 
conseguenza 
si 
� 
affermato che 
la 
causa 
di 
giustificazione 
prevista 
dall'art. 52 c.p., comma 
2, cos� 
come 
delineata 
dalla 
L. 13 febbraio 
2006, n. 59, art. 1, non consente 
un'indiscriminata 
reazione 
nei 
confronti 
del 
soggetto che 
si 
introduca 
fraudolentemente 
nella 
propria 
dimora, 
ma 
presuppone 
un 
attacco, 
nell'ambiente 
domestico, alla 
propria 
o altrui 
incolumit�, o quanto meno un pericolo di 
aggressione 
(Sez. 5, 


n. 35709 del 
2 luglio 2014 - dep. 13 agosto 2014, Desogus 
e 
altri, Rv. 260316; 
Sez. 4, n. 691 
del 
14 novembre 
2013 - dep. 10 gennaio 2014, Gallo Cantone, Rv. 257884; 
Sez. 1, n. 12466 
del 21 febbraio 2007 - dep. 26 marzo 2007, Sampino, Rv. 23621701). 
3. venendo al 
caso di 
specie, ritiene 
il 
Collegio del 
tutto corretta 
la 
motivazione 
della 
Corte 
di 
appello che 
ha 
ribadito la 
impossibilit� 
di 
applicare 
la 
scriminante 
di 
cui 
all'art. 52 
c.p., comma 
2, al 
fatto commesso dal 
G., facendo difetto il 
requisito del 
pericolo attuale 
di 
un'offesa 
ingiusta, 
senza 
che, 
peraltro, 
il 
giudice 
del 
gravame 
sia 
incorso 
nella 
violazione 
del-
l'obbligo di 
conformarsi 
al 
decisum 
della 
Corte 
di 
cassazione 
in esito al 
giudizio rescindente 
prescritto dall'art. 627 c.p.p., comma 3. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


Difatti 
l'accadimento 
per 
cui 
vi 
� 
processo 
avvenne 
intorno 
alle 
ore 
17 
del 
25 
luglio 
2007 
nel 
Comune 
di 
..., 
all'interno 
del 
bar 
gestito 
dal 
G., 
il 
quale 
aveva 
poco 
prima, 
alla 
presenza 
di 
R.e., 
rivolto 
battute 
sgradevoli 
nei 
confronti 
di 
una 
giovane 
donna 
a 
questi 
sentimentalmente 
legata. 
Secondo 
la 
ricostruzione 
operata 
nella 
sentenza 
impugnata, 
il 
R., 
uscito 
dal 
bar, 
vi 
aveva 
fatto 
nuovamente 
ingresso 
indossando 
un 
casco 
da 
motociclista 
e, 
una 
volta 
messovi 
piede, 
evidentemente 
perch� 
"maldisposto" 
per 
quanto 
in 
precedenza 
verificatosi, 
si 
era 
liberato 
del 
casco 
e 
l'aveva 
lanciato 
contro 
un 
espositore 
di 
caramelle; 
di 
poi 
aveva 
ingaggiato 
una 
colluttazione 
a 
mani 
nude 
con 
il 
titolare 
del 
bar, 
raggiunto 
dietro 
il 
bancone, 
nel 
corso 
della 
quale 
questi, 
afferrato 
un 
coltello 
utilizzato 
per 
tagliare 
il 
ghiaccio, 
l'aveva 
colpito 
sferrandogli 
due 
fendenti 
da 
distanza 
ravvicinatissima, 
attingendolo 
con 
uno 
dei 
due 
nella 
zona 
paracardiaca. 


Ritiene 
il 
Collegio che 
la 
Corte 
territoriale, con il 
dare 
conto, nei 
termini 
indicati, delle 
cadenze 
in cui 
il 
fatto matur� e 
raggiunse 
la 
sua 
acme 
offensiva, e 
con il 
precisare 
che 
il 
dato 
centrale 
del 
compendio probatorio dovesse 
essere 
colto nel 
"contesto determinatosi 
a 
seguito 
dell'ingresso di 
R. nel 
bar" 
ove 
questi 
si 
trattenne, evidentemente 
"maldisposto" 
per gli 
apprezzamenti 
rivolti 
dal 
G. alla 
sua 
donna, si 
� 
validamente 
conformato al 
dictum 
impostogli 
all'esito del 
giudizio di 
rinvio escludendo che 
la 
persona 
offesa 
si 
fosse 
introdotta 
all'interno 
del 
bar contro la 
volont� 
espressa 
o tacita 
del 
G., il 
quale 
aveva 
il 
diritto di 
escluderlo. All'interno 
dell'esercizio 
commerciale, 
secondo 
la 
prospettazione 
offerta 
dal 
Collegio 
del 
gravame, 


R. 
certamente 
si 
trattenne, 
palesando 
in 
tale 
frangente 
le 
sue 
intenzioni 
aggressive, 
ma 
siffatta 
condotta 
non 
rileva 
ai 
fini 
dell'integrazione 
della 
violazione 
di 
domicilio 
siccome 
descritta 
dall'art. 
614 
c.p., 
comma 
2, 
non 
essendovi 
alcun 
riferimento 
nella 
sentenza 
impugnata 
all'espressa 
volont� 
contraria 
manifestata 
dal 
titolare 
dello ius 
excludendi 
alios, costituente, secondo 
la 
dottrina, 
l'elemento 
di 
fattispecie 
idoneo 
a 
descrivere, 
in 
termini 
obiettivi, 
l'offensivit� 
del 
permanere 
da 
parte 
del 
soggetto agente 
in un luogo di 
privata 
dimora 
- o a 
questo equiparato 
- all'interno del quale egli si sia introdotto legittimamente. 
Da 
ci� consegue 
che 
non � 
ravvisabile 
l'eccepita 
violazione 
dell'art. 627 c.p.p., comma 
3, e, altres�, che, non essendovi 
stata 
violazione 
di 
domicilio da 
parte 
della 
parte 
offesa 
del 
tentato omicidio ascritto all'imputato, nella 
fattispecie 
censita 
fa 
difetto anche 
il 
primo dei 
requisiti 
previsti 
per il 
venire 
in essere 
della 
scriminante 
della 
legittima 
difesa 
siccome 
prevista 
dall'art. 52 c.p., comma 2, come novellato dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1. 

4. 
nessun 
vizio 
evidente 
di 
motivazione 
inficia, 
peraltro, 
la 
decisione 
impugnata 
nel 
passaggio in cui 
il 
giudice 
del 
rinvio ha 
escluso anche 
il 
requisito del 
pericolo attuale 
per la 
propria 
o altrui 
incolumit� 
o per i 
propri 
beni, risultando pienamente 
conforme 
alle 
regulae 
iuris 
stabilite 
in 
materia 
ed 
ai 
canoni 
della 
logica 
il 
ragionamento 
posto 
a 
fondamento 
del 
giudizio 
di 
merito 
che 
ha 
ritenuto 
che 
il 
comportamento 
tenuto 
dal 
R. 
non 
potesse 
seriamente 
rappresentare 
per l'imputato quel 
pericolo attuale 
richiesto per la 
configurabilit� 
della 
scriminante 
della 
legittima 
difesa. Tale 
presupposto implica, infatti, un effettivo, preciso contegno 
del 
soggetto antagonista 
volto a 
porre 
in essere 
una 
determinata 
offesa 
ingiusta, la 
quale 
si 
prospetti 
come 
concreta 
e 
imminente, cos� 
da 
rendere 
necessaria 
l'immediata 
reazione 
difensiva 
(Sez. 1, n. 6591 del 
27 gennaio 2010 - dep. 18 febbraio 2010, Celeste, Rv. 24656601): 
caratteristiche, queste, che 
la 
Corte 
di 
appello, con motivazione 
insindacabile 
in questa 
sede, 
non ha riconosciuto nell'azione del R. siccome ricostruita. 
Correttamente, dunque, il 
Collegio distrettuale 
ha 
ritenuto di 
non estendere 
il 
proprio 
esame al requisito dell'inevitabilit� altrimenti della reazione difensiva. 

5. va 
da 
s� 
che, se 
non � 
giuridicamente 
prospettabile 
l'esimente 
della 
legittima 
difesa, 
non �, concettualmente, ipotizzabile neppure l'eccesso colposo. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Come 
� 
ovvio, l'eccesso colposo sottintende 
i 
presupposti 
della 
scriminante 
con il 
superamento 
dei 
limiti 
ad essa 
immanenti, sicch�, per stabilire 
se 
nel 
fatto si 
siano ecceduti 
colposamente 
i 
limiti 
della 
difesa 
legittima, bisogna 
prima 
accertare 
che 
di 
questa 
vi 
fossero le 
condizioni 
e, poi, procedere 
alla 
differenziazione 
tra 
eccesso dovuto ad errore 
di 
valutazione 
ed eccesso consapevole 
e 
volontario, dato che 
solo il 
primo rientra 
nello schema 
dell'eccesso 
colposo 
delineato 
dall'art. 
55 
c.p., 
mentre 
il 
secondo 
consiste 
in 
una 
scelta 
volontaria 
che 
comporta 
il 
superamento doloso degli 
schemi 
della 
scriminante 
(Sez. 1, n. 45425 del 
25 ottobre 
2005 - dep. 15 dicembre 
2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 23335201). ed invero, secondo la 
costante 
interpretazione 
giurisprudenziale, poich� 
il 
presupposto su cui 
si 
fondano sia 
l'esimente 
della 
legittima 
difesa 
che 
l'eccesso 
colposo 
� 
costituito 
dall'esigenza 
di 
rimuovere 
il 
pericolo di 
un'aggressione 
mediante 
una 
reazione 
proporzionata 
(nel 
caso che 
ci 
occupa 
tale 
ritenuta 
ex 
lege) e 
adeguata, l'eccesso colposo si 
distingue 
per un'erronea 
valutazione 
del 
pericolo 
e 
dell'adeguatezza 
dei 
mezzi 
usati: 
ne 
deriva 
che, una 
volta 
esclusi 
gli 
elementi 
costitutivi 
della 
scriminante, 
non 
v'� 
spazio 
ovviamente 
-per 
l'inesistenza 
di 
una 
offesa 
dalla 
quale 
difendersi 
- per la 
configurazione 
di 
un eccesso colposo, sicch� 
non vi 
� 
neppure 
obbligo per 
il 
giudice 
di 
una 
specifica 
motivazione 
sul 
punto, pur se 
l'eccesso colposo sia 
espressamente 
prospettato dalla 
parte 
interessata 
(Sez. 5, n. 2505 del 
14 novembre 
2008 - dep. 21 gennaio 
2009, 
olari 
e 
altri, 
Rv. 
24234; 
Sez. 
1, 
n. 
740 
del 
4 
febbraio 
1997 
-dep. 
21 
gennaio 
1998, 
Mendicino 
ed altro, Rv. 20945201). 

4. L'infondatezza 
del 
motivo determina 
il 
rigetto del 
ricorso, cui 
consegue 
la 
condanna 
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Cos� deciso in Roma, il 30 marzo 2017. 
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


Approvazione illegittima dei tributi comunali. Le novit� 
a seguito di una recente decisione del Consiglio di Stato 


nota 
a 
ConsiGlio 
Di 
stato, sez. v, sentenza 
29 aGosto 
2017, n. 4104 


Daniele Sisca* 


sommario: 
1. 
la 
vicenda. 
i 
giudizi 
di 
primo 
grado 
-2. 
le 
novit� 
a 
seguito 
della 
sentenza 


n. 4104/2017 del Consiglio di stato. 
1. la vicenda. i giudizi di primo grado. 
Con una 
serie 
di 
ricorsi, il 
Ministero dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
impugnava 
le 
delibere 
consiliari 
di 
numerosi 
Comuni 
di 
approvazione 
delle 
tariffe 
ed 
aliquote 
dei 
tributi 
di 
loro 
competenza 
in 
riferimento 
all�anno 
finanziario 2015 (1). 

Alla 
base 
dei 
ricorsi 
vi 
era 
il 
mancato 
rispetto 
del 
termine 
(nell�anno 
2015 
fissato al 30 luglio) previsto per l�approvazione delle medesime aliquote (2). 


I 
giudizi 
di 
primo 
grado 
venivano 
definiti 
quasi 
tutti 
(ad 
eccezione 
di 
quello 
conclusosi 
in 
appello 
con 
la 
sentenza 
esaminata 
in 
questa 
sede) 
con 
l�accoglimento dei ricorsi proposti dal M.e.F. 


Le 
sentenze, 
pressoch� 
conformi, 
affrontavano 
due 
questioni: 
quella 
preliminare, 
inerente 
la 
legittimazione 
ad agire 
del 
Ministero e 
quella 
di 
merito, 
inerente 
la 
perentoriet� 
del 
termine 
previsto 
dall�art. 
1, 
comma 
169, 
l. 
n. 
296/2006. 

In merito alla 
prima 
questione, quasi 
tutti 
i 
Tribunali 
Amministrativi 
Regionali 
hanno 
riconosciuto 
la 
legittimazione 
ad 
agire 
del 
M.e.F., 
qualificandola 
come 
legittimazione 
straordinaria 
disciplinata 
dall�art. 52, d.lgs. n. 446/1997, 
il 
quale, al 
comma 
4, attribuisce 
al 
Ministero dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
la 
facolt� 
di 
�impugnare 
i 
regolamenti 
sulle 
entrate 
tributarie 
per 
vizi 
di 
legittimit� 
avanti agli organi di giustizia amministrativa�. 


La 
chiarezza 
testuale 
di 
tale 
disposizione 
varrebbe 
ad escludere 
in radice 
qualsivoglia interpretazione difforme rispetto alla sua portata letterale. 

Inoltre, tale 
legittimazione 
� 
stata 
prevista 
dal 
legislatore 
in funzione 
e 
a 
tutela degli interessi pubblici la cui cura � affidata al Ministero stesso. 

non 
ha 
condiviso 
tale 
conclusione, 
tuttavia, 
il 
(solo) 
T.A.R. 
Friuli 
venezia 


(*) Dottore in Giurisprudenza, gi� praticante forense presso l�Avvocatura dello Stato di Catanzaro. 


(1) 
Per 
un 
maggiore 
approfondimento 
sia 
consentito 
rimandare 
a 
SISCA, 
illegittimit� 
della 
delibera 
consiliare 
con la quale 
vengono approvate 
le 
aliquote 
e 
le 
tariffe 
dei 
tributi 
comunali 
oltre 
il 
termine 
stabilito per l�approvazione del bilancio di previsione, in rass. avv. stato, n. 2/2017, pp. 201 ss. 
(2) Termine 
che, in virt� dell�art. 1, comma 
169, l. n. 296/2006, coincide 
con quello di 
approvazione 
del 
bilancio di 
previsione 
(�gli 
enti 
locali 
deliberano le 
tariffe 
e 
le 
aliquote 
relative 
ai 
tributi 
di 
loro 
competenza 
entro 
la 
data 
fissata 
da 
norme 
statali 
per 
la 
deliberazione 
del 
bilancio 
di 
previsione�). 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Giulia, 
il 
quale, 
con 
la 
sentenza 
n. 
148/2016 
(3) 
(l�unica 
pronuncia 
che 
ha 
escluso la 
legittimazione 
a 
ricorrere 
del 
Ministero) ha 
dichiarato l�inammissibilit� 
del ricorso per carenza dell�interesse ad agire (4). 


In ordine 
alla 
seconda 
questione 
portata 
all�attenzione 
dei 
Tribunali 
Amministrativi 
Regionali, � 
stata 
affermata, in maniera 
unanime, la 
perentoriet� 
del 
termine 
previsto 
dall�art. 
1, 
comma 
169, 
l. 
n. 
296/2006, 
con 
la 
conseguenza 
che 
le 
aliquote 
e 
le 
tariffe 
dei 
tributi 
comunali 
approvati 
oltre 
il 
suddetto termine 
sono da 
considerarsi 
illegittime 
e, quindi, inapplicabili 
all�esercizio finanziario 
di riferimento. 

Ulteriore 
conseguenza 
sarebbe 
l�applicazione 
delle 
aliquote 
previste 
per 
l�anno precedente 
in virt� dell�art. 1, comma 
169, cit., ultima 
alinea, ai 
sensi 
del 
quale 
�in 
caso 
di 
mancata 
approvazione 
entro 
il 
suddetto 
termine, 
le 
tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno�. 


In sostanza, i 
Tribunali 
amministrativi 
dalla 
tardiva 
adozione 
della 
delibera 
impugnata 
ne 
hanno 
fatto 
discendere, 
in 
modo 
automatico, 
l�illegittimit�. 

� 
stata, pertanto, accordata 
esclusiva 
rilevanza 
al 
dato letterale 
della 
disposizione 
in 
questione, 
senza, 
per�, 
dar 
conto 
di 
altre 
possibili 
interpretazioni 
diverse da quella letterale. 

Giova 
segnalare, a 
tal 
proposito, che 
la 
questione 
era 
gi� 
stata 
affrontata 
in precedenza 
(per l�annualit� 
2013) anche 
dal 
Supremo Consesso della 
Giustizia 
Amministrativa, il 
quale 
aveva 
affermato che 
�la perentoriet� del 
termine 
previsto 
dall�art. 
1, 
comma 
169, 
della 
legge 
n. 
296 
del 
2006 
� 
desumibile 
dal 
dato testuale 
della disposizione 
[�] 
il 
termine 
cui 
fa riferimento la citata 
disposizione 
� 
quello 
di 
approvazione 
della 
deliberazione 
del 
bilancio 
annuale 
di 
previsione 
degli 
enti 
locali, che 
per 
l�anno finanziario 2013 � 
stato fissato 
al 
30 
novembre 
2013 
dall�art. 
8 
del 
d.l. 
31 
agosto 
2013, 
n. 
102, 
convertito 
con 
modificazioni 
in 
l. 
28 
ottobre 
2013, 
n. 
124. 
Poich� 
la 
delibera 
di 
aumento 
delle 
aliquote 
� 
stata 
approvata 
successivamente 
al 
30 
novembre 
2013, 
le 
nuove 
aliquote non sono applicabili all�anno 2013� 
(5)(6). 


L�unica 
voce 
discordante 
era 
costituita 
dalla 
citata 
sentenza 
del 
T.A.R. 
Friuli 
venezia 
Giulia, 
la 
quale 
veniva 
prontamente 
appellata 
dal 
Ministero 
dell�economia 
e 
delle 
Finanze, 
che 
ne 
censurava 
l�erronea 
dichiarazione 
di 
inammissibilit� del ricorso per difetto di interesse ad agire. 

(3) 
In 
www.giustizia-amministrativa.it, 
appellata 
dal 
Ministero 
e 
riformata 
con 
la 
sentenza 
del 
Consiglio di Stato esaminata nel presente lavoro. 
(4) Secondo il 
T.A.R., pur sussistendo un�esplicita 
disposizione 
attributiva 
della 
legittimazione 
ad agire 
in capo al 
Ministero avverso i 
provvedimenti 
di 
determinazione 
delle 
aliquote 
tributarie 
comunali, 
non sarebbe 
stata 
provata 
dall�Amministrazione 
l�utilit� 
che 
avrebbe 
ottenuto in caso di 
annullamento 
delle delibere impugnate. 
(5) Cos� in Cons. St., sez. v, 17 luglio 2014, n. 3808, in www.giustizia-amministrativa.it. 
(6) 
Sentenza 
seguita, 
poi, 
da 
Cons. 
St., 
sez. 
v, 
17 
luglio 
2014, 
n. 
3817, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it; 
id., 28 agosto 2014, n. 4409, ivi 
e 
id., 19 marzo 2015, n. 1495, ibidem. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


2. le novit� a seguito della sentenza n. 4104/2017 del Consiglio di stato. 
In questo quadro, la 
decisione 
del 
Consiglio di 
Stato, sez. v, 29 agosto 
2017, n. 4104 innesta elementi di rilevante novit�. 


non 
tanto 
sul 
versante 
della 
legittimazione 
ad 
agire 
del 
Ministero 
(ribadita 
anche 
in 
tale 
decisione), 
quanto 
sulla 
questione 
inerente 
la 
perentoriet� 
e 
la 
portata 
applicativa 
del 
termine 
previsto 
dall�art. 
1, 
comma 
169, 
l. 
n. 
296/2006. 

Su quest�ultimo aspetto, il 
Consiglio di 
Stato, infatti, fornisce 
un�interpretazione 
differente 
rispetto a 
quella 
in precedenza 
fornita 
dai 
Tribunali 
Amministrativi 
Regionali. 


I 
Giudici 
di 
Palazzo 
Spada, 
ritengono 
che 
la 
violazione 
del 
termine 
di 
cui 
all�art. 1, comma 
169 cit. non determina 
di 
per s� 
ed automaticamente 
l�illegittimit� 
dei 
provvedimenti 
comunali 
applicativi 
delle 
aliquote 
tributarie 
(7), 
ma, di 
converso, incide 
solo sul 
regime 
di 
efficacia 
temporale. In sostanza, il 
termine 
suddetto 
sarebbe 
s� 
perentorio, 
ma 
la 
sua 
violazione, 
in 
ogni 
caso, 
non 
produrrebbe 
l�illegittimit� 
integrale 
dei 
provvedimenti, ma 
soltanto l�impossibilit� 
di 
una 
loro applicazione 
retroattiva 
(dall�1 gennaio dell�anno di 
riferimento), 
dovendosi 
considerare 
applicabili, 
invece, 
a 
decorrere 
dalla 
data 
di 
approvazione. 

Si 
legge, 
in 
particolare, 
nella 
sentenza 
in 
commento: 
�ci� 
implica 
che 
nel 
caso 
di 
specie 
l�approvazione 
delle 
deliberazioni 
approvate 
oltre 
il 
termine 
del 
30 
settembre 
2015 
non 
determina 
in 
radice 
la 
loro 
illegittimit�, 
ma 
ne 
preclude 
l�applicazione 
(che 
sarebbe 
stata consentita, invece, dall�approvazione 
tempestiva) a partire 
dall�1 gennaio 2015. ed � 
solo in questi 
termini 
(nella 
misura in cui 
� 
diretto a contestare 
l�efficacia intertemporale 
delle 
deliberazioni 
comunali) che l�appello del ministero merita accoglimento�. 


� 
evidente 
che 
la 
rilettura 
compiuta 
in 
tale 
decisione 
dal 
Consiglio 
di 
Stato dell�art. 1, comma 
169, cit. ne 
muta 
in maniera 
radicale 
la 
portata 
applicativa, 
con rilevanti 
conseguenze 
sul 
piano pratico. Difatti, la 
specificazione 
inerente 
l�efficacia 
temporale 
produce, innanzitutto, una 
diversa 
applicazione 
delle 
aliquote 
rispetto 
a 
quanto 
previsto 
dalle 
numerose 
sentenze 
dei 
TT.AA.RR., che 
avevano concluso - come 
detto - per l�illegittimit� 
tout 
court 
dei 
provvedimenti 
impugnati 
con conseguente 
disapplicazione 
delle 
aliquote 
anche nel periodo successivo alla loro approvazione. 


A 
ben vedere, la 
portata 
applicativa 
del 
termine 
perentorio per l�approvazione 
delle 
aliquote 
cos� 
come 
indicato dal 
Consiglio di 
Stato non sembra 
trovare 
un 
riscontro 
puntuale 
da 
quanto 
emerge 
prima 
facie 
dalla 
disposizione 
regolatrice della materia. 


L�efficacia 
temporale, come 
delineata 
dai 
Giudici 
di 
Palazzo Spada, non 
si 
evince 
da 
nessuna 
delle 
disposizioni 
che 
- oltre 
al 
citato art. 1, comma 
169, 


(7) Con la conseguente applicazione delle tariffe e delle aliquote adottate per l�anno precedente. 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


l. 
n. 
296/2006 
-disciplinano 
l�approvazione 
e 
l�applicazione 
dei 
tributi 
comunali 
(8). 
Invero, l�interpretazione 
rinvenibile 
dalle 
numerose 
precedenti 
decisioni 
dei 
Tribunali 
Amministrativi 
Regionali 
appare 
sicuramente 
pi� coerente 
con 
la lettera della disposizione test� richiamata. 

L�ultima 
alinea 
di 
tale 
disposizione, 
infatti, 
nel 
disciplinare 
le 
conseguenze 
per gli 
enti 
che 
non rispettano il 
termine 
in essa 
indicato, prevede 
che 
�in caso di 
mancata approvazione 
entro il 
suddetto termine, le 
tariffe 
e 
le 
aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno�. 


Il 
dato 
letterale 
sembra 
far 
emergere, 
senza 
necessit� 
di 
ulteriori 
interpretazioni, 
che, in caso di 
mancata 
approvazione 
entro tale 
termine, debbano applicarsi 
le 
tariffe 
inerenti 
l�esercizio 
finanziario 
precedente, 
senza 
alcuna 
specificazione 
in merito all�efficacia 
retroattiva 
o meno dei 
provvedimenti 
rispetto 
alla data di approvazione. 

non resta, a 
questo punto, da 
attendere 
se 
l�indirizzo inaugurato con la 
sentenza 
n. 
4104/2017 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
si 
consolider� 
o 
meno, 
auspicandosi 
che il precedente resti isolato. 

Consiglio 
di 
Stato, 
Sezione 
Quinta, 
sentenza 
29 
agosto 
2017 
n. 
4104 
-Pres. 
C. 
Saltelli, 
est. R. Giovagnoli 
- Min. economia 
e 
Finanze 
(avv. gen. Stato) c. Comune 
di 
Mariano del 
Friuli (avv.ti L. De Pauli e L. Mazzeo). 


FATTo e DIRITTo 


viene 
in decisione 
l�appello proposto dal 
Ministero dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
diretto ad 
ottenere 
la 
riforma 
della 
sentenza, di 
estremi 
indicati 
in epigrafe, con la 
quale 
il 
T.a.r. per il 
Friuli 
venezia 
Giulia 
ha 
dichiarato inammissibile 
per difetto di 
interesse 
il 
ricorso proposto 
in primo grado dallo stesso Ministero appellante 
per l�annullamento delle 
seguenti 
deliberazioni 
del 
Consiglio comunale 
di 
Mariano del 
Friuli: 
a) n. 16 del 
16.10.2015, recante 
integrazione 
e 
modifica 
del 
regolamento di 
disciplina 
dell�imposta 
unica 
comunale 
(IUC); 
b) n. 18 


(8) Regolano la 
materia, principalmente, l�art. 52, d.lgs. n. 446/1997, ai 
sensi 
del 
quale 
�le 
province 
ed 
i 
comuni 
possono 
disciplinare 
con 
regolamento 
le 
proprie 
entrate, 
anche 
tributarie. 
Per 
quanto 
non regolamentato si 
applicano le 
disposizioni 
di 
legge 
vigenti. i regolamenti 
sono approvati 
con deliberazione 
del 
comune 
e 
della provincia non oltre 
il 
termine 
di 
approvazione 
del 
bilancio di 
previsione 
e 
non 
hanno 
effetto 
prima 
dell�1 
gennaio 
dell�anno 
successivo. 
i 
regolamenti 
sulle 
entrate 
tributarie 
sono comunicati, unitamente 
alla relativa delibera comunale 
o provinciale 
al 
ministero delle 
finanze, 
entro trenta giorni 
dalla data in cui 
sono divenuti 
esecutivi 
e 
sono resi 
pubblici 
mediante 
avviso nella 
Gazzetta Ufficiale�; l�art. 54 della 
medesima 
legge, il 
quale 
dispone 
che 
�le 
province 
e 
i 
comuni 
approvano 
le 
tariffe 
e 
i 
prezzi 
pubblici 
contestualmente 
all�approvazione 
del 
bilancio di 
previsione� 
e, da 
ultimo, 
la 
l. 
n. 
147/2013 
(c.d. 
legge 
di 
stabilit� 
2014), 
che 
ha 
ulteriormente 
ribadito 
detto 
termine 
(anche 
se 
in riferimento alle 
sole 
tariffe 
TARI e 
TASI), stabilendo - all�art. 1, comma 
683 - che 
�il 
consiglio 
comunale 
deve 
approvare, entro il 
termine 
fissato da norme 
statali 
per 
l�approvazione 
del 
bilancio di 
previsione, le 
tariffe 
della tari in conformit� al 
piano finanziario del 
servizio di 
gestione 
dei 
rifiuti 
urbani 
� e le aliquote della tasi ��. 

ConTenzIoSo 
nAzIonALe 


del 
16.10.2015, recante 
determinazione 
delle 
tariffe 
della 
tassa 
sui 
rifiuti 
urbani 
(TARI) per 
l�anno 
2015; 
c) 
n. 
19 
del 
16.10.2015, 
recante 
approvazione 
del 
tributo 
per 
i 
servizi 
indivisibili 
(TASI) per l�anno 2015. 

2. Si � costituito in giudizio per resistere all�appello il Comune di Mariano del Friuli. 
3. Alla pubblica udienza del 27 luglio 2017, la causa � stata trattenuta per la decisione. 
4. L�appello merita accoglimento in parte, nei sensi specificati in motivazione. 
5. 
Per 
quanto 
riguarda 
l�ammissibilit� 
del 
ricorso, 
la 
statuizione 
del 
T.a.r. 
risulta 
erronea, 
atteso 
che 
l�articolo 52, comma 
4, d.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 testualmente 
prevede 
che 
il 
Ministero 
dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
�pu� impugnare 
i 
regolamenti 
sulle 
entrate 
per 
vizi 
di 
legittimit� avanti agli organi di giustizia amministrativa�. 
Come 
riconosciuto in pi� occasioni 
dalla 
giurisprudenza 
amministrativa, la 
disposizione 
in 
esame 
attribuisce 
al 
Ministero 
dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
una 
legittimazione 
straordinaria 
a 
ricorrere, per l�annullamento, per motivi 
di 
legittimit�, dei 
regolamenti 
e 
degli 
atti 
adottati 
dall�ente 
locale 
in materia 
di 
entrate. Tale 
legittimazione 
spetta 
ex 
lege 
e 
prescinde, oltre 
che 
dalla 
titolarit� 
di 
una 
posizione 
giuridica 
differenziata 
in capo al 
Ministero, anche 
dall�esistenza 
di 
una 
lesione 
attuale 
e 
concreta 
alla 
prerogative 
del 
Ministero o agli 
specifici 
interessi 
istituzionali di cui lo stesso risulti portatore. 
In questo senso si 
� 
espresso questa 
stessa 
Sezione 
(17 luglio 2014 n. 3817) chiarendo condi-
visibilmente 
che 
�l�articolo 52 del 
d. lgs. n. 446 del 
1977 attribuisce 
[�] 
al 
ministero del-
l'economia e 
delle 
finanze 
una sorta di 
legittimazione 
straordinaria a ricorrere 
alla giustizia 
amministrativa, per 
l'annullamento dei 
regolamenti 
e 
degli 
atti 
in materia di 
tributi 
adottati 
dall'ente 
locale, 
per 
motivi 
di 
legittimit�. 
tale 
legittimazione, 
conferita 
al 
ministero 
dalla 
norma citata, prescinde 
dall'esistenza di 
una lesione 
di 
una situazione 
giuridica tutelabile 
in 
capo allo stesso dicastero, configurandosi 
come 
una legittimazione 
ex lege, 
esclusivamente 
in funzione 
e 
a tutela degli 
interessi 
pubblici 
la cui 
cura � 
affidata al 
ministero dalla stessa 
legge (cfr. Cons. stato, sez. 3, parere del 14 luglio 1998)�. 


6. Il ricorso di primo grado era ed � quindi ammissibile e va esaminato nel merito. 
7. Il 
Ministero ha 
impugnato le 
deliberazioni 
comunali 
sopra 
indicate, deducendone 
l�illegittimit� 
in 
quanto 
adottate 
in 
violazione 
del 
termine 
di 
cui 
all�articolo 
1, 
comma 
169, 
della 
legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). 
Tale 
disposizione 
prevede 
che: 
�Gli 
enti 
locali 
deliberano le 
tariffe 
e 
le 
aliquote 
relative 
ai 
tributi 
di 
loro competenza entro la data fissata da norme 
statali 
per 
la deliberazione 
del 
bilancio 
di 
previsione. Dette 
deliberazioni, anche 
se 
approvate 
successivamente 
all�inizio del-
l�esercizio purch� 
entro il 
termine 
innanzi 
indicato, hanno effetto dal 
1� 
gennaio dell�anno di 
riferimento. 
in 
caso 
di 
mancata 
approvazione 
entro 
il 
suddetto 
termine, 
le 
tariffe 
e 
le 
aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno�. 
Il 
Ministero 
appellante 
evidenzia 
che, 
con 
riferimento 
all�anno 
2015, 
il 
termine 
di 
deliberazione 
del 
bilancio 
di 
previsione 
-fissato 
al 
31 
dicembre 
dell�anno 
precedente 
a 
quello 
cui 
il 
bilancio 
si 
riferisce 
dall�art. 
151, 
comma 
1, 
del 
d.lgs. 
18 
agosto 
200, 
n. 
267 
-per 
i 
Comuni 
della 
Regione 
Friuli 
venezia 
Giulia 
era 
stato 
differito 
(con 
decreto 
n. 
974 
del 
20 
luglio 
2015 
dell�Assessore 
regionale 
alle 
autonomie 
locali, 
delegato 
dalla 
Protezione 
civile, 
come 
previsto 
dall�articolo 
14, 
comma 
42, 
della 
legge 
regionale 
30 
dicembre 
2014, 
n. 
27) 
al 
30 
settembre 
2015. 
nel 
caso 
di 
specie 
pertanto 
il 
Ministero 
sostiene 
che, 
essendo 
gli 
atti 
impugnati 
stati 
approvati 
in 
data 
16 
ottobre 
2015, 
essi 
sarebbero 
illegittimi 
per 
violazione 
del 
citato 
termine 
perentorio. 

8. La tesi del Ministero merita solo parziale condivisione. 
Ai 
sensi 
dell�art. 1, comma 
169, della 
legge 
finanziaria 
per il 
2007, invero, la 
violazione 
del 

RASSeGnA 
AvvoCATURA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


termine 
non 
determina 
di 
per 
s� 
ed 
automaticamente 
l�illegittimit� 
dei 
regolamenti 
e 
degli 
atti 
comunali, 
ma 
incide 
solo 
sul 
regine 
di 
efficacia 
temporale, 
nel 
senso 
che 
il 
rispetto 
del 
termine 
di 
approvazione 
di 
cui 
all�art. 1, comma 
169, cit. � 
condizione 
per applicare 
le 
nuove 
tariffe 


o 
le 
nuove 
aliquote 
retroattivamente 
(a 
partire 
cio� 
dal 
1� 
gennaio 
dell�esercizio 
di 
riferimento). 
ne 
consegue 
che 
le 
tariffe 
e 
le 
aliquote 
approvate 
in data 
successiva 
alla 
scadenza 
del 
termine 
non sono per ci� solo invalide. Ci� che 
risulta 
preclusa 
� 
soltanto l�applicazione 
(retroattiva) all�esercizio in corso (a partire dal 1� gennaio). 
9. Ci� implica 
che 
nel 
caso di 
specie 
l�approvazione 
delle 
deliberazioni 
approvate 
oltre 
il 
termine 
del 
30 settembre 
2015 non determina 
in radice 
la 
loro illegittimit�, ma 
ne 
preclude 
l�applicazione 
(che 
sarebbe 
stata 
consentita, invece, dall�approvazione 
tempestiva) a 
partire 
dal 
1� 
gennaio 2015. ed � 
solo in questi 
termini 
(nella 
misura 
in cui 
� 
diretto a 
contestare 
l�efficacia 
intertemporale 
delle 
deliberazioni 
comunali) che 
l�appello del 
Ministero merita 
accoglimento. 
10. 
La 
peculiarit� 
e 
la 
parziale 
novit� 
della 
questione 
giustifica 
l�integrale 
compensazione 
delle spese del doppio grado di giudizio. 
P.Q.M. 
Il 
Consiglio di 
Stato in sede 
giurisdizionale 
(Sezione 
Quinta), definitivamente 
pronunciando 
sull'appello, come 
in epigrafe 
proposto, lo accoglie 
in parte, e, per l�effetto, in riforma 
della 
sentenza 
appellata, 
accoglie 
parzialmente 
il 
ricorso 
di 
primo 
grado, 
nei 
sensi 
specificati 
in 
motivazione. 
Compensa le spese del doppio grado di giudizio. 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit� amministrativa. 
Cos� deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017. 

PareriDelComitatoCoNsultivo
Depositerie giudiziarie: procedure per la alienazione 
rottamazione 
dei veicoli oggetto di sequestro 


Parere 
del 
06/04/2017-182745-182746-182747, 
al 47565/2014, avv. Mario 
antonio 
Scino 


1) Quesiti applicativi della Prefettura di Napoli. 

1 a) premesse. 


Con nota 
dell�8 marzo 2016 n. 37100 in riferimento la 
Prefettura 
sottopone 
all�Avvocatura 
Distrettuale 
dello Stato di 
Napoli 
due 
quesiti 
attinenti 
la 
possibilit� 
di 
procedere 
ad una 
transazione 
che 
si 
discosti 
da 
quella 
normativamente 
prevista 
dall�art. 1 comma 
444 e 
segg. della 
L. 147/2013 (legge 
finanziaria 
2014) 
che 
disciplina 
la 
procedura 
di 
alienazione 
straordinaria 
dei 
veicoli oggetto di sequestro. 


Si riferisce, nella richiesta di consultazione: 


che 
� 
stato 
dato 
avvio 
alla 
procedura 
di 
rottamazione 
mediante 
avviso 
con 
il 
quale 
le 
depositerie 
sono 
state 
invitate 
a 
far 
pervenire 
gli 
elenchi 
dei 
veicoli da inserire in detta procedura; 


che 
al 
termine 
della 
ricognizione 
il 
numero dei 
veicoli 
giacenti 
presso i 
depositi � risultato essere pari a circa 27.000 unit�; 


che 
la 
procedura 
� 
stata 
informatizzata 
e 
che 
si 
� 
dato 
corso 
alle 
procedure 
di anagrafatura dei veicoli; 


che 
si 
� 
proceduto 
ad 
analitici 
controlli 
sul 
materiale 
messo 
a 
disposizione 
in originale dai custodi; 


che 
la 
Commissione, 
contemplata 
dalla 
normativa 
sopra 
citata, 
ha 
ritenuto 
si 
dovesse 
procedere, tramite 
gli 
organi 
accertatori, a 
sopralluoghi 
per la 
verifica 
dei mezzi con rilievi anche fotografici degli stessi; 


che 
sono 
emerse 
criticit� 
relative 
alla 
corrispondenza 
dei 
requisiti 
richiesti; 


che 
per 
moltissimi 
veicoli 
non 
si 
� 
potuto 
far 
ricorso 
alla 
procedura 
di 
rottamazione 
di 
cui 
si 
discute 
in 
forza 
di 
parere 
reso 
dall�Avvocatura 
Generale, 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


in quanto affidati 
in custodia 
o a 
ditte 
non inserite 
affatto negli 
elenchi 
di 
cui 
all�art. 8 del 
DPR 571/1982 ovvero per periodi 
in cui 
le 
ditte 
non erano state 
incluse; 


che 
con 
un 
primo 
avviso 
del 
7 
febbraio 
2015 
sono 
stati 
invitati 
circa 
6.000 
proprietari a ritirare i veicoli; 


che 
si 
� 
proceduto 
all�accantonamento 
di 
quelli 
per 
cui 
era 
necessario 
esperire 
ulteriori 
elementi 
istruttori, di 
quelli 
risultati 
oggetto di 
sequestro penale 
e/o non in regola 
con i 
requisiti 
di 
legge, di 
quelli 
non pi� presenti 
presso 
il 
custode 
e 
di 
quelli 
depositati 
presso ditte 
non inserite 
negli 
elenchi 
di 
cui 
all�art. 
8 del DPR 571/1982; 


che 
attualmente 
sono in corso laboriose 
valutazioni 
riguardanti 
la 
corresponsione 
delle 
spese 
di 
custodia 
tenuto 
conto 
delle 
percentuali 
di 
abbattimento 
stabilite 
dal 
Decreto 
Interdirigenziale 
10 
settembre 
2014 
(Ministero 
Interno - Agenzia del Demanio); 


che 
il 
valore 
da 
attribuire 
al 
veicolo 
da 
alienare 
al 
custode 
(da 
determinare 
in base 
alle 
risultanze 
di 
riviste 
specializzate 
o dal 
bollettino della 
Camera 
di 
Commercio di 
Milano) sar� 
invece 
determinato a 
ridosso della 
proposta 
che 
il Prefetto formuler� alle 25 sulle 43 ditte che hanno partecipato; 


che 
sono state 
determinate 
le 
spese 
di 
custodia 
per circa 
1.500 veicoli 
sui 


6.000 pubblicati; 
che 
a 
breve 
si 
dar� 
corso ad una 
seconda 
pubblicazione 
che 
comprender� 
altri 
2.000 veicoli 
per la 
quasi 
totalit� 
giacenti 
presso depositerie 
non contemplate 
dalla prima pubblicazione. 


1 B) transazione fratelli P. 


� 
in 
detto 
quadro 
fattuale 
che 
si 
inseriscono 
i 
quesiti 
formulati 
da 
codesta 
Prefettura 
e 
relativi 
alla 
valutazione 
di 
una 
proposta 
transattiva 
formulata 
dalla 
F.lli P. snc., proposta transattiva che cos� � stata sintetizzata: 


-blocco della 
corresponsione 
delle 
indennit� 
di 
custodia 
al 
31 dicembre 
2014; 
-riduzione 
del 
18% 
della 
somma 
dell�intero 
importo 
quantificato 
a 
quella 
data; 


-il 
tutto subordinato alla 
formalizzazione 
dell�accordo transattivo entro 
il 
31 maggio 2016 ed al 
pagamento di 
quanto convenuto entro il 
31 ottobre 
2016. 
Codesta Prefettura riferisce: 


che 
detta 
societ� 
� 
stata 
iscritta 
nell�elenco prefettizio dal 
1 ottobre 
2001 
al 
10 
giugno 
2003 
(data 
in 
cui 
� 
stata 
sospesa 
dalla 
iscrizione); 
dal 
14 
dicembre 
2007 al 13 dicembre 2008; dal 21 giugno 2010 al 20 giugno 2011; 


che 
dai 
complessivi 
445 veicoli 
presso di 
essa 
giacenti 
la 
Commissione 
ha 
proceduto allo stralcio di 
204 veicoli 
(in quanto custoditi 
negli 
intervalli 
di 
tempo 
in 
cui 
la 
societ� 
non 
risultava 
regolarmente 
iscritta 
all�albo 
prefettizio); 


che 
la 
Commissione 
ha 
proceduto 
a 
stralciarne 
altri 
144 
per 
varie 
criticit� 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


rilevate 
quali, ad esempio, l�impossibilit� 
di 
risalire 
al 
proprietario da 
invitare 
a 
ritirare 
il 
veicolo 
come 
previsto 
dall�art. 
1 
co. 
444 
della 
legge 
di 
stabilit� 
147/2013 
(125 
veicoli), 
duplicazioni 
di 
targhe 
e/o 
numeri 
di 
telaio 
evidenziate 
da 
verifiche 
incrociate 
con i 
dati 
forniti 
dal 
PRA 
ovvero perch� 
risultati 
sottoposti 
anche 
(o solo) a 
sequestro penale 
e 
che 
quindi 
si 
� 
proceduto alla 
pubblicazione 
solo di 97 veicoli. 


Codesta 
Prefettura 
riferisce 
inoltre 
che 
�secondo 
le 
risultanze 
prodotte 
dalla 
proposta 
di 
transazione 
anticipata, 
di 
cui 
si 
fa 
riserva 
di 
produrre 
quantificazione 
sull�entit� 
ricavabile 
da 
questi 
atti, 
in 
caso 
di 
eventuale 
favorevole 
accoglimento 
dell�istanza 
de 
qua, 
sui 
995.601,74 
euro 
complessivamente 
calcolati 
al 
31 
maggio 
2016, 
grazie 
al 
blocco 
delle 
corresponsioni 
al 
31 
dicembre 
2014 ed al 
suddetto sconto del 
18% sulla sorta capitale, si 
applicherebbe 
un 
abbattimento pari 
ad 261.776,68 euro e, pertanto, la corresponsione 
delle 
indennit� 
di custodia assommerebbe a euro 703.825,06�. 


La 
Prefettura 
di 
Napoli 
precisa 
altres� 
�che 
la proposta di 
transazione 
in 
argomento 
riguarda 
solo 
i 
veicoli 
ammessi 
alla 
procedura 
di 
rottamazione 
straordinaria. Per 
lo smaltimento dei 
restanti 
veicoli, l�avvocatura Generale 
dello Stato, nel 
parere 
sopra citato (cio� 
quello del 
14 maggio 2013) ha indicato 
lo strumento transattivo qualora si 
possano ipotizzare 
situazioni 
di 
ingiustificato 
arricchimento da parte 
della Pubblica amministrazione 
ai 
sensi 
dell�art. 2041 del c.c., al fine di non alimentare il contenzioso. in alternativa 
agli 
accordi 
transattivi 
da 
promuovere 
ed 
al 
fine, 
comunque, 
di 
smaltire 
le 
giacenze 
presso 
i 
custodi, 
essendo 
per 
la 
quasi 
totalit� 
dei 
veicoli 
giacenti 
ormai 
decorsi 
i 
termini 
perentori 
per 
l�emanazione 
dell�atto 
ablativo, 
si 
ritiene 
di 
dover 
ricorrere 
allo 
strumento 
ordinario 
previsto 
dalla 
normativa 
con 
l�adozione 
di 
decreti 
di 
dissequestro che 
andrebbero notificati 
ai 
destinatari 
intimando 
loro il 
ritiro del 
veicolo, per 
procedere 
poi, in caso di 
inottemperanza, 
a 
far 
attivare 
l�agenzia 
del 
demanio 
per 
l�applicazione 
della 
procedura 
di 
cui al dPr 189/2001�. 


La 
circostanza 
che 
la 
proposta 
transattiva 
della 
F.lli 
P. 
snc. 
sia 
non 
pi� 
valutabile 
nei 
termini 
prospettati, 
avendo 
la 
Prefettura 
di 
Napoli 
nelle 
more 
informato 
l�Avvocatura 
distrettuale 
della 
sussistenza 
di 
ingenti 
crediti 
per 
l�irrogazione 
di 
sanzioni 
penali 
inerenti 
la 
rottamazione 
straordinaria 
del 
2000, 
non 
sembra 
togliere 
concreto 
e 
attuale 
interesse 
alla 
consultazione 
richiesta 
che, 
oltre 
ad 
essere 
stata 
formulata 
dall�Amministrazione 
anche 
con 
riferimento 
ad altre 
proposte 
transattive 
di 
identico contenuto avanzate 
da 
altre 
depositerie 
(cfr. cs 
4554-16; 
cs 
4523-16) � 
afferente 
comunque 
alla 
prospettata 
questione di massima. 

tanto premesso in fatto la 
Prefettura 
di 
Napoli, considerato che 
la 
proposta 
di 
cui 
si 
discute 
si 
discosta, sia 
pure 
parzialmente, dalla 
normativa 
che 
disciplina 
l�alienazione 
straordinaria, 
sottopone 
alla 
all�Avvocatura 
Distrettuale 
dello Stato di Napoli i quesiti che possono cos� esplicitarsi: 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


1) se 
detta 
proposta 
transattiva 
possa 
essere 
presa 
in favorevole 
considerazione 
e 
se, in tal 
caso, la 
ricognizione 
e 
l�esame 
dei 
veicoli 
debbano essere 
effettuate 
comunque 
con 
le 
modalit� 
previste 
per 
la 
procedura 
di 
rottamazione 
al 
fine 
di 
verificare 
oltre 
l�effettiva 
presenza 
degli 
stessi 
all�interno della 
depositeria 
anche 
lo stato di 
conservazione 
rispetto alla 
consistenza 
iniziale 
descritta 
nell�atto di affidamento; 


2) 
se 
sia 
opportuno 
formulare 
una 
controproposta 
che 
contempli 
l�abbattimento 
delle 
spese 
del 
40% 
(percentuale 
massima 
stabilita 
dalla 
norma); 
l�accertamento 
della 
sola 
presenza 
dei 
veicoli 
prescindendosi 
dalle 
laboriose 
attivit� 
di 
valutazione 
dello 
stato 
di 
conservazione 
per 
ogni 
singolo 
veicolo, 
finalizzato 
alla 
scelta 
se 
procedere 
alla 
alienazione 
ovvero 
alla 
rottamazione 
(considerato 
che 
� 
esigua 
la 
percentuale 
di 
mezzi 
immatricolati 
per 
la 
prima 
volta 
da 
oltre 
sette 
anni 
alla 
data 
del 
1 
gennaio 
2014 
e 
che 
le 
generali 
non 
buone 
condizioni 
in 
cui 
versano 
la 
quasi 
totalit� 
dei 
veicoli 
induce 
ad 
optare 
per 
la 
demolizione 
anche 
per 
quelli 
immatricolati 
entro 
i 
7 
anni 
dalla 
data 
del 
1 
gennaio 
2014). 


Sulla 
base 
degli 
elementi 
in 
fatto 
forniti 
dall�Amministrazione 
e 
sulla 
base 
del 
parere 
reso 
dalla 
Scrivente 
G.u. 
il 
14 
maggio 
2015 
in 
ordine 
agli 
aspetti 
applicativi 
della 
procedura 
straordinaria 
di 
alienazione 
dei 
veicoli 
di 
cui 
all�art 
1, 
c. 
444-450, 
Legge 
147/2013, 
l�Avvocatura 
Distrettuale 
dello 
Stato 
di 
Napoli 
con 
parere 
del 
4 
aprile 
2016 
n. 
44995 
-44996 
ha 
ritenuto 
che 
l�ipotesi 
di 
un accordo transattivo con la 
societ� 
F.lli 
P. snc 
c.d. tombale 
(che 
riguardi 
la 
totalit� 
dei 
veicoli 
giacenti 
presso detta 
depositeria 
e 
che 
quindi 
trovi 
solo 
occasione 
nella 
procedura 
in itinere 
il 
cui 
schema 
legale 
tipico non � 
idoneo a 
risolvere 
la 
peculiarit� 
della 
fattispecie) possa 
essere 
positivamente 
valutato, 
ma alle seguenti condizioni: 


1) la transazione 
dovr� riguardare 
tutti 
i 
veicoli 
giacenti 
presso la depositeria 
a seguito dell'applicazione 
di 
misure 
di 
sequestro adottate 
da soli 
organi 
appartenenti 
ad 
amministrazioni 
dello 
Stato 
comunque 
custoditi 
da 
oltre 
due 
anni, anche 
se 
non confiscati, ovvero di 
quelli 
non alienati 
per 
mancanza 
di 
acquirenti 
con 
esclusione 
di 
quelli 
oggetto 
di 
sequestro 
penale 
ovvero 
di 
sequestro operato da organi non statali; 


2) l�accordo dovr� prevedere 
la alienazione 
dei 
veicoli 
al 
custode 
ed il 
corrispettivo dovr� essere 
determinato secondo i criteri fissati 
dall�art. 4 del 
decreto 
sopra 
richiamato, 
ragione 
per 
la 
quale 
non 
si 
potr� 
prescindere 
dalla 
effettuazione degli accertamenti ivi previsti. 


3) 
l�accordo, 
per 
i 
veicoli 
alienati 
e 
destinati 
alla 
rottamazione, 
dovr� 
prevedere 
l�obbligo 
per 
il 
custode 
di 
procedere 
alla 
rottamazione 
e 
radiazione 
dai 
registri 
dei 
veicoli 
che 
entro 
un 
termine 
essenziale 
con 
previsione 
di 
congrua 
penale 
nell�ipotesi 
di 
ritardo 
nell�adempimento 
ovvero 
di 
inadempimento; 


4) le 
indennit� di 
custodia per 
tutti 
i 
veicoli 
destinati 
alla rottamazione 
ovvero per 
quelli 
per 
i 
quali 
l�importo dovuto per 
le 
spese 
di 
custodia e 
per 
gli 
oneri 
di 
rottamazione 
sia superiore 
al 
valore 
degli 
stessi 
dovr� essere 
de



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


terminata operando la decurtazione 
del 
50% rispetto a quella astrattamente 
dovuta, da calcolare 
sino al 
31 dicembre 
2014; per 
quei 
veicoli 
il 
cui 
valore 
� 
superiore 
all�importo dovuto per 
le 
spese 
di 
custodia e 
per 
gli 
oneri 
di 
rottamazione 
la differenza dovr� essere 
detratta dall�importo complessivo della 
indennit� di custodia dovuta per la totalit� dei veicoli; 

5) l�accordo dovr� prevedere 
l�espressa rinuncia da parte 
della societ� 
a qualsiasi 
pretesa e 
azione 
giudiziale 
o stragiudiziale 
passata o presente 
nei 
confronti 
del 
Ministero dell�interno e/o della Prefettura - U.t.G. in relazione 
alla custodia dei veicoli; 


6) l�accordo dovr� contenere 
le 
previsioni 
di 
legge 
in ordine 
alla approvazione 
ed 
efficacia 
dello 
stesso 
e 
le 
spese 
dovranno 
essere 
a 
carico 
della 
parte privata. 


Prima di formulare detta ipotesi transattiva codesta Prefettura dovr�: 


a) procedere 
alla ricognizione 
fisica dei 
veicoli 
e 
alla loro valutazione 
ai 
fini della alienazione; 


b) 
il 
servizio 
contabilit� 
e 
gestione 
finanziaria 
di 
codesta 
amministrazione 
dovr� verificare 
che 
i 
veicoli 
oggetto dell�accordo non siano ricompresi 
tra 
quelli 
per 
i 
quali 
siano gi� state 
corrisposte 
le 
spese 
di 
custodia ovvero siano 
gi� stato oggetto dei 
provvedimenti 
definitivi 
di 
cui 
all�art. 38 comma 2 del 


d.l. 
30 
settembre 
2003 
n. 
269 
per 
come 
convertito 
o 
di 
altri 
accordi 
(si 
pensi, 
a titolo esemplificativo, alla c.d. rottamazione straordinaria anno 2000); 
c) per 
i 
veicoli 
che 
non sono stati 
oggetto di 
pubblicazione 
ai 
sensi 
e 
per 
gli 
effetti 
di 
cui 
all�art. 
1 
commi 
444 
e 
445 
della 
legge 
di 
stabilit� 
2014 
si 
dovr� 
procedere 
alla 
adozione 
del 
dissequestro 
da 
notificare 
ai 
proprietari 
per 
il 
ritiro degli 
stessi 
con avviso che 
in caso di 
inottemperanza essi 
saranno 
alienati al custode� 
(cos� parere del 4 aprile 2016 citato). 


l�avvocatura 
distrettuale 
precisava 
tuttavia 
che 
l�attivit� 
istruttoria 
�dovr� 
essere 
compiuta 
da 
codesta 
Prefettura 
che 
potr� 
chiaramente 
utilizzare 
le 
risultanze 
delle 
istruttorie 
gi� 
espletate 
dalla 
commissione 
costituita 
secondo 
le 
previsioni 
e 
per 
le 
finalit� 
della 
normativa 
speciale 
esaminata� 
(cos� 
citato parere del 4 aprile 2016). 


Si 
condividono 
le 
conclusioni 
cui 
perviene 
l'Avvocatura 
distrettuale 
di 
Napoli 
anche 
in 
considerazione 
della 
natura 
della 
confisca 
di 
tali 
beni 
che 
confluiscono 
nelle depositerie, secondo le considerazioni che seguono. 

1 c) rottamazione ciclomotori. 


Con 
riferimento 
poi 
alla 
possibilit� 
di 
avvalersi 
della 
procedura 
analogica 
di 
cui 
all�art. 150 c.p.c., per la 
formazione 
degli 
elenchi 
dei 
veicoli 
di 
rottamazione, 
con 
riguardo 
ai 
ciclomotori, 
si 
condivide 
la 
soluzione 
proposta 
dalla 
Prefettura di Napoli con nota del 9 maggio 2016 n. 80403. 


Invero con l�ulteriore 
quesito del 
9 maggio 2016 n. 80403 la 
Prefettura 
di 
Napoli, 
nel 
prendere 
atto 
delle 
indicazioni 
fornite 
da 
codesta 
Avvocatura 
con la 
nota 
n. 44995 del 
4 aprile 
2016, in particolare 
al 
punto 6 lett. C di 
pag. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


10 
in 
ordine 
ai 
veicoli 
non 
oggetto 
di 
pubblicazione, 
nel 
rappresentare 
le 
gravi 
criticit� 
operative 
riscontrate 
nella 
individuazione 
del 
proprietario dei 
ciclomotori 
muniti 
di 
contrassegno 
identificativo 
a 
cinque 
cifre, 
privi 
di 
formale 
intestazione 
in 
quanto 
beni 
mobili 
non 
registrati, 
ha 
chiesto 
se 
sia 
possibile 
fare 
ricorso alla 
notifica 
del 
provvedimento di 
dissequestro attraverso la 
formazione 
di 
un 
elenco 
da 
pubblicare 
sul 
sito 
della 
Prefettura 
in 
analogia 
a 
quanto 
previsto 
dall�art. 
150 
c.p.c. 
ovvero 
alla 
notifica 
ad 
altri 
soggetti 
diversi 
dall�intestatario del 
contrassegno di 
identificazione, non conoscibile, come 
il 
conducente/trasgressore 
indicato 
nel 
verbale 
di 
sequestro, 
in 
analogia 
a 
quanto 
previsto dall�art. 196 c.d.s. 


Sul 
punto 
la 
Prefettura 
ha 
rilevato 
condivisibilmente 
che, 
per 
quanto 
concerne 
i 
ciclomotori, il 
codice 
della 
strada 
individua 
�il 
responsabile 
della 
circolazione� 
e 
non 
il 
proprietario, 
laddove, 
�al 
terzo 
comma 
dell�art. 
97 
riferisce 
che 
nell�Archivio Nazionale 
dei 
veicoli 
di 
cui 
agli 
artt. 225 e 
226 ciascun ciclomotore 
� 
individuato 
da 
una 
scheda 
elettronica 
contenente 
il 
numero 
di 
targa, il nominativo del suo titolare..�. 


La 
risposta 
al 
quesito ulteriore 
della 
Prefettura 
di 
Napoli 
� 
dunque 
positiva. 


2) Quesito Prefettura di 
viterbo. 

Con nota 
del 
25 ottobre 
2016 la 
Prefettura 
di 
viterbo poneva 
l�ulteriore 
quesito: 
�se 
sia 
legittimo 
o 
meno 
corrispondere 
somme 
ai 
cessionari 
del 
ramo 
di 
azienda aventi 
causa da depositeria in stato di 
liquidazione 
laddove 
il 
cessionario 
non sia inserito nell�elenco delle depositerie�. 

tale 
quesito 
faceva 
seguito 
ad 
un 
interpello 
tra 
Prefettura 
di 
viterbo 
e 
Ministero 
dell�Interno 
che 
a 
sua 
volta 
suggeriva 
alla 
Prefettura 
di 
consultare 
l�Avvocatura 
Generale presso cui pendeva gi� analoga questione. 


In merito al 
quesito rivolto dalla 
Prefettura 
di 
viterbo riguardante 
la 
cessione 
del 
ramo d�azienda 
da 
parte 
di 
titolari 
di 
una 
societ� 
avente 
per oggetto 
soccorso stradale, deposito giudiziario per conto terzi 
e 
officina 
meccanica 
� 
opportuno precisare quanto segue. 

Nel 
caso 
di 
specie 
a 
una 
cessione 
di 
ramo 
di 
azienda 
si 
� 
innestato 
un 
rapporto 
di 
comodato tra 
il 
cessionario acquirente 
del 
ramo di 
azienda 
(mai 
incluso 
in 
elenchi 
di 
depositerie) 
e 
un 
terzo 
(gi� 
inserito 
nell�elenco 
di 
depositerie) 
e 
che 
nelle 
more 
dalla 
Prefettura 
medesima 
conseguiva 
altres� 
l�autorizzazione 
della 
cedente 
a 
svolgere 
il 
medesimo servizio, senza 
tuttavia 
mai 
assumere 
alcun onere 
di 
custodia 
in ordine 
ai 
veicoli 
presenti 
nel 
terreno 


o capannone. 
In 
disparte 
la 
configurazione 
giuridica 
della 
cessione 
del 
ramo 
di 
azienda 
sotto 
il 
profilo 
successorio 
delle 
situazioni 
soggettive 
in 
capo 
al 
cedente, 
deve 
rilevarsi 
che 
si 
innesta 
in 
tale 
ipotesi 
anche 
una 
vicenda 
di 
cessione 
del 
credito. 


L�art. 
1260 
c.c. 
dispone: 
"il 
creditore 
pu� 
trasferire 
a 
titolo 
oneroso 
o 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


gratuito il 
suo credito, anche 
senza il 
consenso del 
debitore, purch� 
il 
credito 
non abbia carattere 
strettamente 
personale 
o il 
trasferimento non sia vietato 
dalla legge. le 
parti 
possono escludere 
la cedibilit� del 
credito; ma il 
patto 
non 
� 
opponibile 
al 
cessionario, 
se 
non 
si 
prova 
che 
egli 
lo 
conosceva 
al 
tempo 
della cessione". 


Il 
negozio 
in 
questione 
� 
un 
negozio 
bilaterale 
che 
si 
perfeziona 
con 
il 
consenso 
del 
cedente 
e 
del 
cessionario, 
rimanendo 
il 
debitore 
estraneo 
al 
rapporto. 


La 
notifica 
� 
diretta 
a 
portare 
a 
conoscenza 
del 
debitore 
il 
soggetto nei 
confronti 
del 
quale 
deve 
adempiere 
in 
seguito 
alla 
cessione 
del 
credito 
ed 
inoltre 
rende opponibile al debitore la cessione del credito. 


L' 
art. 1264 c.c. dispone 
che 
"la cessione 
ha effetto nei 
confronti 
del 
debitore 
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli � stata notificata". 


La 
disciplina 
della 
cessione 
dei 
crediti 
vantati 
nei 
confronti 
della 
PA 
ha 
natura 
speciale 
rispetto alla 
disciplina 
codicistica 
della 
cessione 
dei 
crediti 
di 
cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. 

La 
prima 
importante 
differenza 
che 
caratterizza 
la 
cessione 
di 
crediti 
verso 
la 
pubblica 
amministrazione 
rispetto 
ai 
crediti 
verso 
privati 
� 
rappresentata 
dalla 
necessaria 
preventiva 
adesione 
da 
parte 
dell'amministrazione. 
Perch� 
quindi 
la 
cessione 
sia 
opponibile, � 
necessario che 
l'ente 
pubblico esprima 
il 
proprio consenso. 

L' 
art. 9 della 
legge 
20 marzo 1865, n. 2248 all. e 
dispone 
che 
sul 
prezzo 
dei 
contratti 
in corso non potr� 
convenirsi 
cessione, se 
non vi 
aderisca 
l'amministrazione 
interessata. 


La 
necessit� 
dell'amministrazione 
interessata 
sussiste 
solo sino a 
quando 
il 
contratto 
� 
"in 
corso" 
e 
cessa 
quando 
questo 
presupposto 
viene 
meno 
in 
conseguenza 
dell'esaurirsi 
del 
rapporto 
contrattuale. 
Nel 
caso 
quindi 
in 
cui 
il 
contratto 
abbia 
esaurito i 
suoi 
effetti 
perch� 
la 
prestazione 
sia 
stata 
correttamente 
ed integralmente 
eseguita, non � 
pi� invocabile 
la 
disciplina 
speciale 
dell'art. 
70 R.D. n. 2440/1923. 


tale 
posizione 
viene 
adottata 
e 
sostenuta 
in giudizio in tutti 
i 
casi 
di 
cessione 
di 
ramo di 
azienda 
ed � 
conforme 
alla 
giurisprudenza 
univoca 
sull�applicazione 
delle suddette norme. 

Pertanto non appare 
sostenibile 
ulteriormente 
la 
tesi 
negativa 
prospettata 
dal 
Ministero a 
codesta 
Prefettura 
di 
viterbo, secondo cui 
potrebbe 
opporsi 
al 
cessionario 
del 
ramo 
di 
azienda 
la 
mancanza 
dei 
requisiti 
previsti 
dal 
DPR 
189/2001 citato sopra, in realt� 
verificandosi 
una 
cessione 
del 
credito opponibile 
all�Amministrazione 
tutte 
le 
volte 
che 
il 
contratto abbia 
esaurito i 
suoi 
effetti. 
La 
tesi 
prospettata 
dal 
Ministero non trova 
accoglimento sia 
nei 
giudizi 
di 
merito 
pendenti 
nei 
vari 
tribunali 
a 
livello 
nazionale 
che 
secondo 
l�indirizzo 
consolidato della Cassazione. 


ovviamente 
il 
caso 
concreto, 
cosi 
come 
prospettato 
dalla 
Prefettura 
di 
viterbo potrebbe 
suggerire 
anzich� 
la 
liquidazione 
al 
comodatario di 
tutte 
le 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


somme 
relative 
ai 
veicoli 
rottamati 
spettanti 
al 
cessionario 
comodante 
secondo 
le 
ordinarie 
tariffe 
un indennizzo in base 
ai 
canoni 
della 
cessione 
del 
credito 
come 
sopra 
esposti, l�indennizzo ai 
sensi 
dell�art. 2041 c.c. purch� 
non sia 
a 
carico del 
cessionario comodante 
o del 
comodatario l�abbandono dei 
veicoli 
che 
non 
giustificherebbero 
nemmeno 
il 
ricorso 
all�indennizzo 
previsto 
dall�art. 
2041 c.c. 


3) Quesito della Prefettura di Napoli avente carattere di massima. 


L�ulteriore 
quesito 
posto 
dalla 
Prefettura 
di 
Napoli 
con 
la 
nota 
dell�8 
marzo 
2016 
all�Avvocatura 
distrettuale 
di 
Napoli 
assume 
invece 
carattere 
generale: 


�se, 
per 
lo 
smaltimento 
dei 
veicoli 
affidati 
alle 
ditte 
nei 
periodi 
in 
cui 
non 
risultano 
iscritte 
negli 
elenchi 
prefettizi, 
considerato 
che 
l�inserimento 
di 
dette 
ditte 
in 
alcuni 
periodi 
ridurrebbe 
il 
limite 
di 
rischio 
paventato 
dall�avvocatura 
Generale, 
si 
possa 
fare 
ricorso 
alla 
procedura 
straordinaria 
di 
cui 
all�art. 
1 
commi 
444 
e 
segg. 
della 
legge 
di 
stabilit� 
finanziaria 
ovvero 
se 
si 
possa 
procedere 
ad 
un 
accordo 
che 
preveda 
l�abbattimento 
del 
50% 
delle 
indennit� 
di 
custodia�. 


3 a) Normativa. 


occorre 
al 
riguardo 
rammentare 
che, 
ai 
sensi 
dell�art. 
8 
del 
D.P.R., 
29 
luglio 
1982, 
n. 
571, 
� 
affidata 
ai 
Prefetti 
ed 
ai 
Comandanti 
di 
porto 
capi 
di 
circondario 
la 
ricognizione 
finalizzata 
ad 
individuare 
gli 
esercizi 
da 
adibire 
a 
depositerie 
giudiziarie 
ed 
all�inserimento 
dei 
medesimi 
in 
un 
apposito 
elenco. 
La 
Prefettura 
ha 
quindi 
il 
compito 
di 
acquisire, 
esaminare 
e 
valutare 
le 
richieste 
di 
inserimento 
nell�elenco 
in 
argomento, 
avvalendosi 
della 
documentazione 
e 
dei 
pareri 
forniti 
da 
altre 
amministrazioni 
(Comune, 
Provincia, 
ASL, 
Demanio 
ecc). 


Analogamente, 
la 
Prefettura 
ha 
il 
compito 
di 
riesaminare 
la 
posizione 
dei 
singoli 
custodi 
ed 
eventualmente 
-a 
seguito 
di 
comunicazioni 
da 
parte 
dei 
suddetti 
enti 
o delle 
Forze 
dell�ordine 
- effettuare 
la 
revoca 
o la 
sospensione 
dall�elenco 
in 
argomento 
ove 
emergano 
situazioni 
non 
conformi 
al 
dettato 
normativo 
in materia 
e 
quindi 
evidenzino il 
venir meno del 
possesso dei 
requisiti 
soggettivi e oggettivi. 


occorre 
ora 
avere 
riguardo 
alla 
disciplina 
prevista 
per 
la 
alienazione 
straordinaria 
la 
cui 
finalit� 
� 
la 
riduzione 
degli 
oneri 
a 
carico dello stato di 
previsione 
del Ministero dell'Interno. 


La 
Legge 
27 dicembre 
2013 n. 147 (legge 
di 
stabilit� 
per l�anno 2014) 
aveva 
infatti 
previsto 
la 
conclusione 
del 
procedimento 
entro 
6 
mesi 
dall�entrata 
in 
vigore 
del 
decreto 
da 
emanarsi 
di 
concerto 
con 
l�Agenzia 
del 
Demanio 
(pubblicato 
in G.u. il 10 settembre 2014). 


A 
norma 
dell�art. 
1 
comma 
444 
�il 
Prefetto 
dispone 
la 
ricognizione 
dei 
veicoli 
giacenti 
presso 
le 
depositerie 
autorizzate 
ai 
sensi 
dell'articolo 
8 
del 
decreto 
del 
Presidente 
della 
repubblica 
29 
luglio 
1982, 
n. 
571, 
e 
successive 
modificazioni, 
a 
seguito 
dell'applicazione 
di 
misure 
di 
sequestro 
e 
delle 
sanzioni 
accessorie 
previste 
dal 
decreto 
legislativo 
30 
aprile 
1992, 
n. 
285, 
comunque 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


custoditi 
da 
oltre 
due 
anni, 
anche 
se 
non 
confiscati, 
ovvero 
di 
quelli 
non 
alienati 
per 
mancanza 
di 
acquirenti. 
dei 
veicoli 
giacenti, 
individuati 
secondo 
il 
tipo, 
il 
modello 
ed 
il 
numero 
di 
targa 
o 
telaio, 
indipendentemente 
dalla 
documentazione 
dello 
stato 
di 
conservazione, 
viene 
formato 
elenco 
provinciale, 
pubblicato 
sul 
sito 
istituzionale 
della 
Prefettura 
-Ufficio 
territoriale 
del 
Governo 
competente 
per 
territorio, 
in 
cui, 
per 
ciascun 
veicolo, 
sono 
riportati 
altres� 
i 
dati 
identificativi 
del 
proprietario 
risultanti 
al 
pubblico 
registro 
automobilistico�. 


Comma 
445: 
�nei 
sessanta 
giorni 
dalla 
pubblicazione 
dell'elenco 
di 
cui 
al 
comma 
444, 
il 
proprietario 
o 
uno 
degli 
altri 
soggetti 
indicati 
nell'articolo 
196 
del 
citato 
decreto 
legislativo 
n. 
285 
del 
1992 
pu� 
assumere 
la 
custodia 
del 
veicolo, 
provvedendo 
contestualmente 
alla 
liquidazione 
delle 
somme 
dovute 
alla 
depositeria, 
con 
conseguente 
estinzione 
del 
debito 
maturato 
nei 
confronti 
dello 
Stato 
allo 
stesso 
titolo. 
di 
tale 
facolt� 
� 
data 
comunicazione 
con 
la 
pubblicazione 
dell'elenco, 
con 
l'avviso 
che, 
in 
caso 
di 
mancata 
assunzione 
della 
custodia, 
si 
proceder� 
all'alienazione 
del 
veicolo 
alla 
depositeria, 
anche 
ai 
soli 
fini 
della 
rottamazione, 
ai 
sensi 
delle 
disposizioni 
dei 
commi 
da 
446 
a 
449�. 


Comma 
446: 
�decorso 
inutilmente 
il 
termine 
di 
cui 
al 
comma 
445, 
la 
Prefettura - Ufficio territoriale 
del 
Governo notifica al 
soggetto titolare 
del 
deposito 
l'atto 
recante 
la 
determinazione 
all'alienazione, 
anche 
relativamente 
ad 
elenchi 
di 
veicoli, 
ed 
il 
corrispettivo 
cumulativo. 
l'alienazione 
si 
perfeziona, 
anche 
con effetto transattivo ai 
sensi 
degli 
articoli 
1965 e 
seguenti 
del 
codice 
civile, con il 
consenso del 
titolare 
del 
deposito, comunicato alla Prefettura 
-Ufficio territoriale 
del 
Governo, entro e 
non oltre 
i 
quindici 
giorni 
successivi 
alla notifica. l'alienazione 
� 
comunicata dalla Prefettura - Ufficio 
territoriale 
del 
Governo al 
pubblico registro automobilistico competente 
per 
l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri�. 

Comma 
447: 
�con 
decreto 
dirigenziale 
del 
Ministero 
dell'interno, 
di 
concerto 
con l'agenzia del 
demanio, da adottare 
entro trenta giorni 
dalla data di 
entrata in vigore 
della presente 
legge, sono definite 
le 
modalit� dell'alienazione 
e 
delle 
attivit� ad essa funzionali 
e 
connesse. il 
corrispettivo dell'alienazione 
� 
determinato dalle 
amministrazioni 
procedenti 
in modo cumulativo 
per 
il 
totale 
dei 
veicoli 
che 
ne 
sono oggetto, tenuto conto del 
tipo e 
delle 
condizioni 
dei 
veicoli, 
dell'ammontare 
delle 
somme 
dovute 
al 
soggetto 
titolare 
del 
deposito in relazione 
alle 
spese 
di 
custodia, nonch� 
degli 
eventuali 
oneri 
di 
rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto�. 


Con decreto del 
Capo del 
dipartimento per gli 
affari 
interni 
e 
territoriali 
di 
concerto 
con 
il 
Direttore 
dell'Agenzia 
del 
Demanio, 
avente 
ad 
oggetto 
la 
disciplina 
il 
procedimento 
di 
alienazione, 
anche 
ai 
soli 
fini 
della 
rottamazione, 
dei 
veicoli 
individuati 
all'art. 1, comma 
446, della 
legge 
27 dicembre 
2013, n. 
147 si � inoltre previsto: 


all�art. 
2 
la 
istituzione 
della 
Commissione 
per 
l'espletamento 
delle 
attivit� 
connesse a detto procedimento; 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


all�art. 3 le 
modalit� 
di 
alienazione 
e 
i 
criteri 
di 
valutazione. Nello specifico, 
per quel che qui interessa, si � previsto: 


a) 
che 
sulla 
base 
degli 
atti 
in possesso degli 
uffici 
competenti 
e 
di 
quelli 
eventualmente 
richiesti 
alle 
depositerie, ivi 
compresa 
la 
copia 
dei 
verbali 
redatti 
dall�organo 
accertatore, 
ove 
disponibili, 
la 
commissione 
procede 
alla 
verifica 
dei 
dati 
forniti 
dai 
titolari 
delle 
depositerie, individuando i 
veicoli 
che 
soddisfano le 
condizioni 
richieste 
dall�art. 1, comma 
444, della 
legge 
27 dicembre 
2013, n. 147; 


b) 
che 
le 
depositerie 
e 
gli 
organi 
accertatori 
provvedono 
a 
fornire 
alla 
commissione 
adeguata 
documentazione 
fotografica 
e 
copia 
dei 
verbali, 
ove 
disponibili; 


c) 
che 
la 
Prefettura 
- u.t.G, di 
propria 
iniziativa 
o su segnalazione 
del-
l�Agenzia 
del 
demanio, 
ha 
facolt� 
di 
richiedere 
agli 
organi 
di 
polizia, 
ivi 
comprese 
le 
polizie 
locali, 
sopralluoghi 
o 
altre 
forme 
di 
controllo 
nonch� 
di 
trasmettere, 
in 
esito 
agli 
stessi, 
la 
scheda 
descrittiva 
allegata 
sub 
1, 
debitamente 
compilata; 


d) 
che 
i 
veicoli 
immatricolati 
per 
la 
prima 
volta 
da 
oltre 
sette 
anni, 
o 
privi 
di 
documento 
di 
circolazione, 
alla 
data 
dell�1 
gennaio 
2014, 
e 
non 
dichiarati 
di 
interesse 
storico 
e 
collezionistico, 
sono 
alienati 
ai 
soli 
fini 
della 
rottamazione; 


e) 
che 
il 
prezzo 
di 
acquisto 
dei 
veicoli 
da 
rottamare 
� 
stabilito 
in 
base 
alla 
quotazione 
di 
rottame 
dei 
ferri 
vecchi 
leggeri 
elaborata 
dalla 
camera 
di 
commercio 
territorialmente 
competente 
ovvero, 
in 
assenza, 
dalla 
camera 
5 
di 
commercio 
di 
Milano, le 
cui 
quotazioni 
vanno ridotte 
del 
40% in caso di 
veicoli 
da bonificare; 


f) 
che 
per la 
valutazione 
dei 
veicoli 
si 
tiene 
conto delle 
categorie 
e 
del 
peso 
indicati 
nella 
tabella 
allegata 
sub 
2 
al 
presente 
decreto; 
che 
la 
valutazione 
dei 
veicoli 
che 
non 
si 
trovano 
nelle 
condizioni 
di 
cui 
al 
comma 
6 
� 
determinata, 
tenuto 
conto 
del 
tipo 
e 
delle 
condizioni 
dei 
veicoli, 
sulla 
base 
della 
quotazione 
riportata 
da 
almeno una 
rivista 
specializzata 
e 
qualificata 
nel 
settore, ridotta 
del 
30%, salvo che 
gli 
stessi 
non siano da 
rottamare 
in quanto lo stato di 
conservazione 
risulti 
irrimediabilmente 
compromesso ai 
fini 
della 
circolazione, 
come 
nel 
caso di 
veicoli 
bruciati, gravemente 
incidentati 
ovvero privi 
di 
parti 
rilevanti; 


g) 
che 
detta 
valutazione 
viene 
effettuata 
dalla 
commissione 
indicata 
all�art. 
2, previa 
acquisizione 
della 
relativa 
documentazione 
fotografica 
e 
della 
copia 
dei 
verbali, ove 
disponibili, trasmessi 
direttamente 
dai 
custodi 
o dagli 
organi 
di 
polizia, eventualmente 
corredata 
dalle 
schede 
descrittive 
dello stato 
di conservazione; 


all�art. 4 la 
determinazione 
del 
corrispettivo dell'alienazione. In particolare, 
sempre 
per 
quel 
che 
qui 
interessa, 
si 
prevede 
che 
il 
corrispettivo 
dell'alienazione 
� 
determinato 
dalla 
commissione 
in 
modo 
cumulativo 
per 
il 
totale 
dei 
veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto: 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


a) 
della 
valutazione 
dei 
veicoli, 
effettuata 
secondo 
i 
criteri 
di 
cui 
all'art. 
3; 


b) dell'importo dovuto al 
depositario per le 
spese 
di 
custodia, ridotto in 
misura 
pari 
al 
20% per ogni 
anno successivo a 
quello di 
affidamento qualora 
risulti, dai 
controlli 
effettuati, che 
il 
veicolo non sia 
stato custodito in modo 
conforme alle previsioni poste a base del deposito; 


c) dell'importo dovuto al 
depositario per le 
spese 
di 
custodia, ridotto in 
misura 
pari 
al 
40% per ogni 
anno successivo a 
quello di 
affidamento qualora 
risulti, dai controlli effettuati, che il veicolo sia privo di parti rilevanti; 


d) nonch� 
degli 
eventuali 
oneri 
di 
rottamazione 
gravanti 
sul 
medesimo 
depositario. 

All�art. 5 del citato decreto si � previsto: 


a) 
che 
il 
prefetto adotta 
la 
proposta 
di 
alienazione, che 
� 
notificata 
al 
depositario; 


b) 
che 
la 
alienazione 
si 
perfeziona 
con 
l�accettazione 
del 
titolare 
del 
deposito 
-corredata 
dall�espressa 
rinuncia 
da 
parte 
del 
medesimo 
a 
qualsiasi 
pretesa 
e 
azione 
giudiziale 
o 
stragiudiziale 
passata 
o 
presente 
nei 
confronti 
del 
Ministero 
dell�interno 
e/o 
della 
Prefettura 
-u.t.G., 
dell�Agenzia 
del 
demanio 


o 
dell�ente 
Locale 
interessato, 
anche 
in 
relazione 
all�effetto 
transattivo 
dell�atto 
ai 
sensi 
degli 
articoli 
1965 
e 
7 
seguenti 
del 
codice 
civile 
-comunicata 
alla 
Prefettura 
-u.t.G. 
entro 
i 
quindici 
giorni 
successivi 
alla 
notifica 
della 
proposta; 
c) 
che 
nel 
caso in cui 
il 
titolare 
non abbia 
prestato consenso all�acquisto 
sulla 
base 
del 
corrispettivo 
stabilito 
dall�Amministrazione, 
si 
proceder� 
al-
l�alienazione 
dei 
veicoli 
secondo le 
procedure 
previste 
dal 
decreto del 
Presidente 
della 
Repubblica 
13 
febbraio 
2001, 
n. 
189 
e 
le 
spese 
di 
custodia 
fino 
alla 
conclusione 
della 
procedura 
di 
alienazione 
saranno 
corrisposte 
direttamente 
dall�Amministrazione dello Stato. 

3 B) inquadramento dell'istituto della confisca. 


Le 
Sezioni 
unite 
della 
Corte 
di 
Cassazione, con sentenza 
n. 10532/2013, 
hanno 
ritenuto 
di 
aderire 
alla 
tesi 
della 
natura 
originaria 
dell�acquisto 
per 
confisca, 
anche 
sulla 
scorta 
dell�espressa 
disposizione 
contenuta 
nel 
codice 
antimafia 
(d.lgs. 159/2011 e 
s.m.i.) nonch� 
delle 
disposizioni 
di 
cui 
alla 
legge 
di 
stabilit� 2013. 


All�obiezione 
per 
cui 
tale 
disciplina 
avrebbe 
natura 
speciale 
e 
limitata 
alla 
confisca 
disposta 
per 
reati 
di 
criminalit� 
organizzata 
o 
a 
quella 
c.d. 
di 
prevenzione, 
va 
opposto che 
la 
ricostruzione 
della 
disciplina 
della 
confisca 
non 
possa 
che 
essere 
unitaria, nel 
senso che 
indipendentemente 
dalla 
sua 
funzione 
(misura 
di 
prevenzione, misura 
di 
sicurezza, pena 
accessoria, sanzione 
amministrativa 
accessoria) 
e 
dai 
reati 
alla 
cui 
prevenzione 
o 
repressione 
� 
finalizzata 
essa 
non pu� che 
costituire 
un istituto strutturalmente 
unitario e 
che 
pertanto 
le 
conclusioni 
cui 
� 
pervenuta 
la 
richiamata 
giurisprudenza, 
sulla 
scorta 
di 
precise 
disposizioni 
legislative, 
debbano 
considerarsi 
valide 
per 
ogni 
sorta 
di 
confisca 
prevista dall�ordinamento. 


RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Recentemente 
con sentenza 
n. 12362/2016 � 
nuovamente 
intervenuta 
la 
Suprema 
Corte 
che 
ha 
precisato: 
�a partire 
da sez. i, n. 26523 del 
20 maggio 
2014, rv 
259331� 
seguita 
da 
altre 
pronunce 
(tra 
cui 
Cass., sez. I pen., n. 21 
del 
19 
settembre 
2014) 
�si 
� 
ritenuto 
che 
la 
normativa 
prevista 
per 
i 
sequestri 
e 
le 
confische 
di 
prevenzione 
dal 
titolo 
4 
del 
d.lgs 
n. 
159 
del 
2011 
(cosiddetto 
�codice 
antimafia�) in tema di 
tutela dei 
terzi 
e 
di 
rapporti 
con le 
procedure 
concorsuali, si 
applica anche 
ai 
sequestri 
e 
alle 
confische 
penali 
ex 
d.l. n. 
306 del 
1992, art. 12 sexies, che 
siano state 
disposte 
a far 
data dall�entrata 
in vigore 
della l. n. 228 del 
2012, art. 1, comma 190�. Inoltre 
�l�operare 
del 
soggetto terzo, l� 
dove 
venga in rilievo la condizione 
di 
buona fede 
e 
di 
estraneit� 
ai 
propositi 
delittuosi 
o all�agire 
contra legem 
del 
soggetto titolare 
del 
patrimonio 
(poi 
assoggettato 
a 
confisca), 
non 
presenta, 
per 
logica 
comune 
prima 
che 
giuridica, 
caratteri 
differenziali 
tali 
da 
giustificare 
in 
un 
caso 
(confisca 
penale) la perdita irreversibile 
del 
diritto e 
nell�altro (confisca di 
prevenzione) 
la facolt� di 
recupero almeno di 
una quota dell�originario diritto 
di credito� 
(Cass.pen., sez. I, sent. 23 marzo 2016 n. 12362). 


Pertanto 
appare 
evidente 
la 
posizione 
della 
Cassazione 
che 
ha 
riconosciuto 
la 
sostanziale 
unicit� 
dell�istituto 
della 
confisca 
e 
dei 
suoi 
effetti 
nei 
confronti 
dei 
creditori. tale 
posizione 
� 
stata 
assunta 
stabilendo la 
diretta 
applicabilit� 
delle 
previsioni 
contenute 
negli 
artt. 52 e 
seguenti 
D.Lgs 
159/2011 


(c.d. codice 
antimafia), oltre 
che 
alle 
confische 
disposte 
quali 
misure 
di 
prevenzione 
ai 
sensi 
del 
codice 
medesimo, anche 
alle 
confische 
disposte 
ai 
sensi 
dell�art. 
12 
sexies 
L.n. 
356/1992 
e 
a 
quelle 
disposte 
in 
sede 
penale 
in 
relazione 
ai reati contemplati dall�art. 51 c. 3 bis 
c.p.p. 
Allo stesso tempo � 
stata 
riconosciuta 
la 
possibilit� 
di 
estensione 
analogica 
del 
medesimo 
regime 
alle 
altre 
�ipotesi 
di 
confisca 
penale 
regolamentate 
da autonoma previsione 
di 
legge 
ed emesse 
in procedimenti 
diversi 
da quelli 
tesi all�accertamento dei reati indicati nell�articolo 51, comma 3 bis�. 


Pertanto nessun diritto dei 
terzi 
pu� essere 
vantato nei 
confronti 
dei 
veicoli 
oggetto 
delle 
depositerie 
e 
conseguentemente 
l'accordo 
cos� 
concluso 
dalle 
Prefetture 
con 
le 
depositerie 
per 
l�indennizzo 
di 
posizioni 
debitorie 
non 
inquadrabili 
negli 
istituti 
generali 
previsti 
dalla 
legge 
di 
stabilit� 
del 
2014 � 
opponibile 
ai 
terzi, 
con 
le 
cautele 
anche 
circa 
il 
rispetto 
delle 
procedure 
di 
pubblicit� notizia suggerite dall'Avvocatura distrettuale di Napoli. 


3 
C) 
Sul 
terzo 
dei 
quesiti 
formulati 
dall�Avvocatura 
Distrettuale 
dello 
Stato 
di 
Napoli, 
si 
ribadisce, 
riguardo 
al 
prospettato 
terzo 
quesito 
generale 
suindicato quanto gi� ritenuto con il parere n. 229226 del 14 maggio 2015. 


Con il detto parere la Scrivente ha invero premesso che: 


1) 
nelle 
more 
dello svolgimento delle 
gare 
per 
l'individuazione 
dei 
custodi-
acquirenti, codesto Ministero dovr� procedere 
(come 
suggerito dall'avvocatura 
distrettuale 
di 
napoli), 
negli 
ambiti 
provinciali 
ancora 
scoperti 
anche 
non necessariamente 
limitrofi 
e 
nell'ipotesi 
in cui 
sia gi� stato indivi



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


duato ed in concreto operi 
il 
c.d. custode-acquirente 
in ambiti 
provinciali 
limitrofi 
e 
non, all'affidamento della custodia dei 
veicoli 
sottoposti 
a sequestro 


o a fermo, in favore di tale operatore. 
2) 
Sempre 
nelle 
more 
dell'attivazione 
del 
custode-acquirente, 
codesto 
Ministero 
dovr� 
fare 
ricorso 
alla 
disciplina 
di 
cui 
all'art. 
1, 
commi 
444 
ss., 


l. 
147/13 
(legge 
di 
stabilit� 
2014), 
con 
la 
quale 
il 
legislatore 
ha 
sostanzialmente 
previsto 
una 
procedura 
per 
l'alienazione, 
anche 
ai 
soli 
fini 
della 
rottamazione, 
molto 
simile 
a 
quella 
contenuta 
nell'abrogato 
art. 
38, 
comma 
6, 
d.l. 
n. 
269/2003, 
ma 
con 
le 
importanti 
differenze 
-in 
osservanza 
al 
pronunciamento 
della 
pronuncia 
della 
corte 
costituzionale 
22 
maggio 
2013, 
n. 
92 
-della 
espressa 
previsione 
della 
natura 
negoziale 
(e 
non 
pi� 
forzosa) 
del-
l'alienazione 
e 
della 
mancanza 
delle 
cc.dd. 
"tariffe 
in 
deroga". 
Quanto 
all'ambito 
di 
applicazione 
di 
tale 
procedura, 
e 
venendo 
all'esame 
delle 
problematiche 
sollevate 
dalla 
questione 
in 
esame, 
il 
citato 
comma 
444 
chiarisce 
espressamente 
che 
essa 
� 
riferita 
a 
"depositerie 
autorizzate 
ai 
sensi 
del-
l'art. 
8 
del 
decreto 
del 
Presidente 
della 
repubblica 
29 
luglio 
1982, 
n. 
571, 
e 
successive 
modificazioni, 
a 
seguito 
dell'applicazione 
di 
misure 
di 
sequestro 
e 
delle 
sanzioni 
accessorie 
previste 
dal 
decreto 
legislativo 
30 
aprile 
1992, 
n. 
285, 
per 
veicoli 
comunque 
custoditi 
da 
oltre 
due 
anni, 
anche 
se 
non 
confiscati, 
ovvero 
di 
quelli 
alienati 
per 
mancanza 
di 
acquirenti" 
(cos� 
parere 
AGS 
14 
maggio 
2015). 
La 
Scrivente 
Avvocatura 
Generale 
conseguentemente 
rassegnava 
le 
seguenti 
conclusioni. 


1) 
Giova 
rilevare 
che 
la 
natura 
giuridica 
del 
custode 
di 
cui 
all'art. 
8 


d.P.r. 571/82 partecipa di 
alcuni 
aspetti 
della figura di 
titolare 
di 
un ufficio 
pubblico 
o 
quantomeno 
di 
incaricato 
di 
pubblico 
servizio 
che 
custodisce 
in 
luogo dell'amministrazione. 
2) 
risulterebbe 
pertanto 
altamente 
rischioso 
e 
pregiudizievole 
per 
le 
Prefetture 
ricomprendere 
nella procedura in oggetto i 
veicoli 
giacenti 
in depositerie 
prive 
dei 
prescritti 
requisiti 
di 
legge 
se 
solo 
si 
considera 
il 
pericolo 
della 
corresponsione 
degli 
oneri 
custodiali 
a operatori 
nei 
cui 
confronti 
dovessero 
sussistere 
preclusioni, 
oggettive 
o 
soggettive, 
a 
ricevere 
corrispettivi 
dalla 
P.a., come quelle contenute nel codice antimafia. 


non 
risulta 
decisivo 
al 
riguardo 
il 
richiamo, 
sotto 
il 
profilo 
sistematico, 
al-
l'eccezionalit� 
della 
procedura 
in 
oggetto 
e 
alla 
finalit� 
di 
contribuire 
alla 
riduzione 
degli 
oneri 
a 
carico 
dello 
Stato, 
al 
fine 
di 
giustificare 
un'estensione 
impropria 
dell'ambito 
di 
operativit� 
della 
procedura 
anche 
ad 
operatori 
non 
autorizzati. 


3) 
nondimeno 
proprio 
la 
natura 
quantomeno 
di 
incaricato 
di 
servizio 
pubblico dei 
soggetti 
che 
svolgono l�attivit� di 
depositeria autorizzata induce 
a 
ritenere 
che 
l'effettivo 
ricorso, 
imposto 
dall'anomala 
situazione 
evidenziata, 
a depositerie 
c.d. di 
fatto potrebbe 
legittimare 
il 
ricorso allo strumento transattivo, 
al 
fine 
di 
non alimentare 
ulteriore 
contenzioso, sempre 
che 
sussistano 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


i 
presupposti 
per 
configurare 
una 
situazione 
di 
arricchimento 
senza 
giusta 
causa (art. 2041 c.c.) (cos� parere 
AGS 14 maggio 2015). 


orbene 
muovendo da 
tale 
ultima 
considerazione, deve 
rilevarsi 
che 
laddove 
sia 
evidente 
la 
possibile 
esposizione 
dell�Amministrazione 
ad azione 
di 
danni 
ai 
sensi 
dell�art. 
2041 
c.c. 
dovr� 
essere 
valutata 
l�ipotesi 
di 
accordi 
transattivi, 
anche 
al 
di 
fuori 
della 
procedura 
di 
alienazione 
prevista 
dalla 
legge 
di 
stabilit� 
per 
l�anno 
2014 
(art. 
1, 
c. 
444-450) 
nei 
casi 
in 
cui 
cio� 
non 
� 
possibile 
porre in essere gli adempimenti ivi previsti. 


tale 
possibilit� 
� 
delimitata 
ai 
casi 
limitati 
che 
non 
consentono 
l�utilizzo 
della 
procedura 
disciplinata 
dell�art. 
1, 
c. 
444 
e 
450, 
L. 
147/2013 
citata 
e 
i 
casi 
prospettati 
dalla 
Prefettura 
di 
Napoli, 
cio� 
di 
ditte 
in 
precedenza 
ricomprese 
negli 
elenchi 
ufficiali 
prefettizi 
e 
successivamente 
non 
inseriti, 
consente 
di 
ritenere 
che 
tali 
casi 
siano, 
sussistendo 
i 
requisiti 
dell�art. 
2041 
c.c., 
idonei 
a 
derogare 
le 
procedure 
della 
legge 
di 
stabilit� 
per 
evitare 
l�esposizione 
dell�Amministrazione 
a 
maggiori 
danni 
erariali. 
Al 
riguardo 
si 
osserva 
quanto 
segue. 


Nel 
corso 
degli 
anni 
diverse 
depositerie 
sono 
state 
escluse 
dall�elenco 
prefettizio. 

tale 
fenomeno � 
riconducibile 
soprattutto al 
mancato adeguamento delle 
medesime 
alle 
normative, 
esposte 
sub 
par. 
2 
del 
presente 
parere, 
nel 
tempo 
entrate in vigore. 


I 
depositi 
giudiziari 
devono 
essere 
dotati 
di 
idonei 
presidi 
di 
soccorso, 
soprattutto per la 
prevenzione 
degli 
incendi, visto che 
i 
proprietari 
dei 
mezzi 
sequestrati 
potrebbero rivalersi 
sull�Amministrazione 
in caso di 
danni 
subiti 
dagli 
stessi 
mezzi 
nel 
periodo in cui 
essi 
sono sottoposti 
a 
sequestro 
(soprattutto 
nel 
caso 
in 
cui 
il 
sequestro 
dovesse 
a 
posteriori 
essere 
ritenuto 
illegittimo 
dall�autorit� giudiziaria o dal Prefetto). 


Parimenti 
debbono 
sussistere 
idonee 
misure 
atte 
a 
prevenire 
furti 
e/o 
danneggiamenti 
in quanto anche 
in tale 
caso la 
P.A. potrebbe 
essere 
chiamata 
a 
rispondere 
di 
tali 
accadimenti, 
in 
solido 
con 
il 
custode 
e 
per 
culpa 
in 
vigilando. 


L�inclusione 
di 
un�area 
nell�elenco 
prefettizio 
avviene 
a 
domanda 
di 
parte, 
previo 
l�accertamento 
del 
possesso 
dei 
requisiti 
soggettivi 
ed 
oggettivi 
previsti 
dagli 
artt. 8 ss. DPR. n. 571/1982. In mancanza 
di 
questi 
ultimi 
nessuna 
area 
pu� essere definita deposito giudiziario. 


Il 
custode 
� 
infatti 
destinatario 
di 
precisi 
obblighi. 
Il 
mancato 
adeguamento 
delle 
strutture 
alla 
normativa 
in 
vigore 
(nazionale, 
regionale 
e 
del-
l�unione 
europea) 
e 
la 
conseguente 
perdita 
dei 
requisiti 
richiesti 
per 
l�esercizio 
dell�attivit� 
in argomento, comportano l�esclusione 
dell�area 
dall�elenco prefettizio 
e determinano in capo al custode l'immediato obbligo di: 


-inoltrare 
alla 
Prefettura 
istanza 
di 
trasferimento, 
in 
altra 
propria 
area 
autorizzata 
o presso un altro custode 
iscritto in elenco, di 
tutti 
i 
veicoli 
giacenti 
nell�area dell�ex depositeria non pi� a norma; 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


-acquisire 
l�autorizzazione 
della 
Prefettura, 
previo 
accertamento 
dell�idoneit� 
dell�area proposta; 


-dare 
tempestivo avviso di 
tale 
trasferimento agli 
organi 
di 
polizia 
che 
a 
suo tempo avevano provveduto ai 
relativi 
provvedimenti 
di 
sequestro/fermo 
dei veicoli interessati; 
-comunicare 
alla 
Prefettura 
la 
fine 
di 
dette 
procedure 
di 
trasferimento, 
allorch� lo stesso sia stato ultimato. 
Il 
Consiglio di 
Stato con sentenza 
n. 3615/2011 ha 
sostenuto che: 
�il 
deposito 
di 
veicoli 
sottoposti 
a 
sequestro 
effettuato 
in 
aree 
prive 
di 
autorizzazione 
realizza una illegittima gestione 
del 
servizio pubblico a fronte 
della quale 
alcuna 
illogicit� 
o 
travisamento 
� 
ravvisabile 
nell�operato 
dell�amministrazione 
che, 
in 
conseguenza 
di 
ci�, 
proceda 
alla 
cancellazione 
del 
gestore 
dall�elenco 
dei 
soggetti 
abilitati 
all�affidamento 
e 
custodia 
di 
veicoli 
sottoposti 
a 
sequestro 
amministrativo�. 

Il 
gestore 
di 
depositeria 
che 
rilevi 
la 
giacenza 
prolungata 
ed 
ingiustificata 
di 
veicoli 
presso la 
propria 
depositeria 
deve 
attivarsi 
per rendere 
possibile 
la 
rimozione 
e, 
nel 
caso, 
la 
demolizione 
di 
quelli 
non 
sottoposti 
alla 
sanzione 
accessoria 
amministrativa di sequestro, fermo o rimozione. 

Il 
gestore 
� 
infatti 
il 
semplice 
detentore 
del 
veicolo 
e 
pertanto 
non 
pu� 
recarsi 
direttamente 
al 
PRA 
per procedere 
alla 
radiazione 
per demolizione 
di 
un veicolo affidato dal 
proprietario o comunque 
rientrante 
nelle 
categorie 
non 
riconducibili all�attivit� della Prefettura. 

Deve 
invece 
attivare 
la 
procedura 
prevista 
dall�art. 
192 
del 
D.lgs. 
n. 
152/2006, comunicando al 
Comune 
in cui 
� 
sito il 
deposito che 
presso la 
sua 
area 
sono depositati 
veicoli 
abbandonati 
fuori 
uso, e 
che 
quindi 
si 
rende 
necessario 
procedere 
alla 
radiazione 
per 
demolizione 
degli 
stessi 
tramite 
attestazione 
da parte della Forza di Polizia. 

In questa 
ipotesi, vale 
a 
dire 
quando i 
veicoli 
non sono oggetto di 
sequestro 
o confisca, la 
Prefettura 
non pu� mai 
essere 
coinvolta 
in quanto trattasi 
di 
veicoli ove i rapporti si devono limitare tra proprietario e detentore. 

I veicoli rottamabili sono quelli giacenti in depositeria: 


-da 
almeno 
due 
anni 
alla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
della 
norma 
(quindi 
dal 
1 ottobre 
2001 al 
31 dicembre 
2011, atteso che 
fino al 
30 settembre 
2001 
ha operato la rottamazione 2004, c.d. �art. 38�); 


- esclusivamente a seguito di violazione del C.d.S; 
-sottoposti 
alle 
sanzioni 
accessorie 
del 
sequestro 
amministrativo, 
del 
fermo amministrativo e della rimozione forzata dalla sede stradale; 


- non dichiarati di interesse storico o collezionistico. 
Le 
tariffe 
applicabili 
sono quelle 
in vigore; 
sono altres� 
previsti 
abbattimenti 
dal 
20% al 
40% in relazione 
allo stato di 
conservazione 
del 
veicolo ed 
all�eventuale mancanza di parti rilevanti. 


La 
proposta 
di 
alienazione 
viene 
effettuata 
dal 
Prefetto 
al 
gestore, 
il 
quale 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


deve 
espressamente 
accettare 
o rifiutare 
la 
stessa. In quest�ultimo caso, la 
demolizione 
dei 
veicoli 
ed 
il 
pagamento 
dei 
relativi 
oneri 
di 
custodia 
saranno 
effettuati 
seguendo 
la 
procedura 
disposta 
dal 
DPR 
n. 
189/01 
per 
i 
veicoli 
abbandonati. 


La 
Prefettura, 
inoltre, 
non 
affida 
veicoli 
ma 
inserisce 
il 
deposito 
in 
elenco 
-a 
richiesta 
di 
parte 
-soltanto 
se 
sussistono 
determinati 
requisiti, 
formulati 
nell�interesse 
del 
cittadino affinch� 
sia 
garantita 
la 
corretta 
conservazione 
dei 
propri beni dopo l�affidamento in custodia giudiziaria. 

La 
procedura 
semplificata 
per la 
vendita 
o distruzione 
dei 
veicoli 
dissequestrati, 
fermati 
o 
rimossi 
a 
seguito 
dell�applicazione 
di 
sanzioni 
previste 
dal 
C.d.S., 
che 
non 
siano 
stati 
ritirati 
dai 
proprietari, 
� 
disciplinata 
dal 
DPR 
n. 
189/01, 
che 
all'art. 
1, 
comma 
2, 
ha 
esteso 
il 
suo 
campo 
di 
applicazione 
all'alienazione 
dei 
veicoli, 
anche 
registrati, 
ritenuti 
abbandonati 
per 
mancato 
ritiro 
del 
proprietario nel 
termine 
di 
tre 
mesi 
dalla 
notifica, da 
parte 
dell'organo di 
polizia, dell'obbligo di ritiro. 


Rientrano quindi 
nella 
disciplina 
di 
alienazione 
del 
DPR n. 189/01 tutti 
i 
veicoli, 
anche 
registrati, 
sottoposti 
alle 
sanzioni 
accessorie 
del 
Codice 
della 
strada 
quali 
il 
sequestro 
amministrativo 
(art. 
213 
CDS) 
il 
fermo 
amministrativo 
(art. 214 CDS), la 
rimozione 
o il 
blocco (artt. 215 e 
159 CDS), non ritirati 
dal 
proprietario nel 
termine 
di 
tre 
mesi 
dalla 
notificazione 
dell'obbligo di 
ritiro o 
dalla data di scadenza del fermo amministrativo a tempo determinato. 


Decorso inutilmente 
il 
predetto termine, informati 
della 
giacenza 
dai 
gestori 
dei 
depositi, gli 
organi 
di 
polizia 
stradale 
sono tenuti 
a 
trasmettere 
all'ufficio 
del 
Ministero dell'economia 
e 
delle 
Finanze, competente 
per territorio, 
copia 
del 
verbale 
di 
accertamento della 
violazione, di 
applicazione 
della 
sanzione 
amministrativa 
accessoria 
e 
del 
provvedimento di 
dissequestro, nonch� 
la prova della notifica agli interessati dell'obbligo di ritiro dei beni. 


Al 
riguardo 
il 
Ministero 
dell�Interno 
ha 
diramato 
a 
suo 
tempo 
la 
circolare 


n. 
300/A/34040/101/20/21/4 
del 
12 
luglio 
2001 
fornendo 
i 
relativi 
indirizzi 
operativi. Nel dettaglio ha stabilito che: 
a) l�organo di 
polizia 
che 
ha 
applicato la 
sanzione 
accessoria 
del 
fermo 
amministrativo o della 
rimozione, notifica 
al 
proprietario l�intimazione 
a 
ritirare 
il 
veicolo; 
analogamente 
procede 
quando � 
applicata 
la 
sanzione 
accessoria 
del sequestro, al momento del dissequestro; 


b) 
trascorsi 
tre 
mesi 
dalla 
notifica 
dell�intimazione 
dell�obbligo 
del 
ritiro, 
l�organo 
di 
polizia 
trasmette 
alla 
competente 
filiale 
dell�Agenzia 
del 
Demanio 
la seguente documentazione: 


- scheda informativa delle caratteristiche e dello stato del veicolo; 
-copia 
del 
verbale 
di 
contestazione 
della 
violazione 
che 
ha 
determinato 
l�applicazione 
della 
sanzione 
accessoria, 
con 
la 
prova 
dell�avvenuta 
notificazione; 


-copia 
dell�ordinanza 
di 
dissequestro (se 
del 
caso) con la 
prova 
dell�avvenuta 
notificazione; 

PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


- copia del verbale di affidamento in custodia del veicolo; 
-copia 
dell�intimazione 
a 
ritirare 
il 
veicolo, con la 
prova 
dell�avvenuta 
notificazione; 
- documenti di circolazione del veicolo; 
c) le 
spese 
di 
custodia 
del 
veicolo sono poste 
a 
carico del 
trasgressore 
e 
dei 
soggetti 
obbligati 
in solido e 
sono anticipate 
dall�Amministrazione 
dalla 
quale 
dipende 
l�organo 
accertatore 
fino 
al 
momento 
dell�avvio 
della 
procedura 
di alienazione, dopodich� graveranno sull�Amministrazione Finanziaria. 


La 
legge 
n. 147 del 
23 dicembre 
2013 (c.d. Legge 
di 
stabilit� 
per l'anno 
2014), 
articolo 
1, 
commi 
444/450, 
ha 
disposto, 
come 
detto 
sub 
paragrafo 
2 
del 
presente 
parere, una 
rottamazione 
straordinaria 
dei 
veicoli 
giacenti 
presso le 
depositerie giudiziarie, autorizzate ai sensi dell�art. 8 del DPR n. 571/82. 

La norma � finalizzata a: 


-arginare 
il 
crescente 
aggravio delle 
relative 
spese 
di 
custodia 
a 
carico 
dell�erario; 
-scongiurare 
rischi 
di 
inquinamento ambientale, in ragione 
della 
prolungata 
permanenza di tali veicoli - o di quello che ne resta - in aree scoperte; 
-affrontare 
il 
fenomeno 
dei 
veicoli 
�bloccati� 
nei 
depositi 
in 
conseguenza 
della 
mancata 
notifica 
del 
provvedimento di 
confisca 
al 
proprietario (per irreperibilit�, 
intestazione a prestanome o per altre cause). 

Grave 
ulteriore 
criticit� 
cui 
la 
norma 
fa 
riferimento � 
rappresentata 
dalla 
parziale 
applicazione 
(da 
parte 
dei 
gestori) 
del 
DPR 
n. 
189/01 
con 
conseguente 
aggravio degli oneri finanziari a carico dell�erario. 


Nel 
corso del 
2014, la 
Prefettura 
di 
Roma 
per esempio ha 
avviato la 
procedura 
in 
argomento 
ed 
ha 
effettuato 
la 
prevista 
pubblicazione 
sul 
proprio 
sito 
degli elenchi dei veicoli giacenti. 

tale 
pubblicazione 
ha 
assolto 
la 
funzione 
di 
notifica 
mediante 
avviso 
pubblico 
al 
proprietario ed ai 
soggetti 
indicati 
nell�art. 196 del 
CdS, che, entro i 
successivi 
60 giorni 
alla 
pubblicazione, hanno avuto la 
facolt� 
di 
assumere 
la 
custodia 
del 
veicolo, 
previo 
pagamento 
delle 
spesa 
di 
custodia 
maturate. 
In 
caso 
contrario, 
decorso 
il 
citato 
termine, 
si 
procede 
all�alienazione 
del 
veicolo 
al custode, anche ai soli fini della rottamazione. 


Il 
contenzioso pendente 
a 
livello nazionale 
con molte 
depositerie 
anche 
di 
fatto, nelle 
more 
dell�espletamento delle 
gare 
per l�attuazione 
del 
cd. cessionario-
acquirente 
e, laddove 
non ci 
siano i 
tempi 
tecnici 
per porre 
in essere 
la 
rottamazione 
straordinaria 
prevista 
dalla 
normativa 
suindicata, 
� 
necessario 
il 
ricorso a procedure 
negoziali 
ai 
sensi 
dell�art. 2041 c.c. nei 
limiti 
in 
cui 
occorre 
evitare 
un 
danno maggiore 
per 
l�amministrazione, purch� 
la depositeria 
non 
abbia con 
il 
suo comportamento inerte 
posto in 
essere 
un 
illecito, 
non 
potendosi 
in 
tal 
caso configurare 
in 
favore 
del 
depositario la 
natura 
di 
incaricato 
di 
pubblico 
servizio, 
che 
pertanto 
non 
sarebbe 
indennizzabile 
nemmeno con l�art. 2041 c.c. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Le 
indicazioni 
operative 
dell�Avvocatura 
Distrettuale 
di 
Napoli 
con 
il 
parere 
del 
4 aprile 
2016 riguardo alle 
transazioni 
pendenti, potranno essere 
utilizzate 
per 
concludere 
accordi 
simili, 
motivando 
adeguatamente 
alle 
necessit� 
di 
derogare 
alle 
procedure 
previste 
dalla 
Legge 
di 
stabilit� 
per il 
2014 per le 
ragioni 
gi� 
evidenziate 
con 
il 
citato 
parere 
AGS 
del 
14 
maggio 
2015 
n. 
229226, 
che si conferma per il resto integralmente. 


Sulla 
questione 
di 
massima 
� 
stato sentito il 
Comitato Consultivo, che 
si 
� 
espresso 
in 
conformit� 
nelle 
riunioni 
del 
14 
dicembre 
2016 
e 
30 
marzo 
2017. 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


sull�utilizzo della negoziazione assistita 
nel contenzioso sulle depositerie giudiziarie 


Parere 
del 
16/05/2017-250915, al 46073/2016, avv. Mario 
antonio 
Scino 


Quesito. 


La 
Prefettura 
-u.t.G. 
di 
Napoli 
richiedeva 
all'Avvocatura 
distrettuale 
dello 
Stato 
di 
Napoli 
un 
parere 
circa 
l'opportunit� 
di 
definire 
i 
contenziosi 
concernenti 
le 
c.d. 
depositerie 
mediante 
il 
ricorso 
alla 
procedura 
di 
negoziazione 
assistita. 


Ad avviso dell�Avvocatura 
distrettuale 
di 
Napoli 
il 
caso sottopostole 
al 
vaglio non rientrerebbe 
tra 
le 
ipotesi 
di 
negoziazione 
obbligatoria 
ma 
comunque 
ci� non precluderebbe 
la 
possibilit� 
di 
ricorrere 
all'istituto della 
negoziazione 
assistita recentemente introdotta dal legislatore. 


Sostiene 
l�Avvocatura 
distrettuale 
che 
a 
tale 
soluzione 
non 
sarebbe 
di 
ostacolo 
il 
parere 
del 
Comitato 
consultivo 
reso 
il 
1 
ottobre 
2012 
(seduta 
dell�8 
giugno 
2012 
cs 
10575 
avv. 
FICo), 
secondo 
cui 
l�onere 
di 
anticipazione 
a 
carico 
dell�Amministrazione, cui 
appartiene 
il 
pubblico ufficiale 
che 
ha 
eseguito il 
sequestro ex 
art. 11 del 
D.P.R. 571/82, �si 
riferisce 
unicamente 
alle 
ipotesi 
in 
cui 
la 
custodia 
� 
stata 
curata 
dalla 
stessa 
amministrazione 
ai 
sensi 
del 
primo e 
secondo comma 
dell�art. 7, e 
non alle 
ipotesi 
in cui 
la 
custodia 
sia 
affidata 
ai 
soggetti 
abilitati 
iscritti 
nell�elenco 
prefettizio 
di 
cui 
all�art. 
8 
del 
citato 
D.P.R�. 

Invero 
la 
Cassazione 
laddove 
ha 
precisato 
che 
la 
custodia 
presso 
soggetti 
pubblici 
o 
privati 
individuati 
dai 
Prefetti 
(ipotesi 
quest�ultima 
che 
ricorre 
quando 
il 
pubblico 
ufficiale 
che 
ha 
proceduto 
al 
sequestro 
ritenga 
non 
possibile 


o non conveniente 
la 
custodia 
presso l�ufficio di 
appartenenza), � 
irrilevante 
ai 
fini 
dell�individuazione 
del 
soggetto tenuto all�anticipazione 
che 
� 
il 
soggetto 
depositante, cio� 
l�Amministrazione, induce 
a 
ritenere 
possibile 
un di-
versamento del Comitato Consultivo. 
La 
questione 
sottoposta 
al 
vaglio 
della 
Scrivente 
Avvocatura 
Generale 
riguarda 
invero l'interpretazione 
circa 
gli 
articoli 
7, 8, 11, 12 del 
D.P.R. 571/82 
ovvero 
sia 
se 
il 
corrispettivo 
dovuto 
per 
l'attivit� 
di 
custodia 
svolta 
da 
terzi 
privati 
sui 
veicoli 
oggetto 
di 
sequestro 
amministrativo 
debba 
essere 
anticipato 
dall'Amministrazione 
con possibilit� 
di 
successivo recupero nei 
riguardi 
dei 
titolari 
dei 
veicoli 
e/o 
trasgressori, 
ovvero 
sia 
esclusivamente 
a 
carico 
di 
questi 
ultimi senza alcun obbligo di anticipazione a carico della P.A. 


e 
conseguentemente 
la 
risposta 
positiva 
a 
tale 
opzione 
ermeneutica 
condiziona 
la 
soluzione 
del 
quesito proposto circa 
la 
possibilit� 
di 
ricorrere 
alla 
procedura di negoziazione assistita. 


considerazioni. 


1. la normativa. 
La 
normativa 
riguardante 
la 
fattispecie 
oggetto 
del 
presente 
quesito 
� 
contenuta 
negli articoli 7, 8, 11, 12 del D.P.R. 571/82. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Secondo 
quanto 
disposto 
dall'art. 
7 
"le 
cose 
sequestrate 
sono 
custodite 
nell'ufficio cui 
appartiene 
il 
pubblico ufficiale 
che 
ha 
eseguito il 
sequestro, a 
cura 
del 
capo dello stesso, ovvero del 
diverso ufficio competente 
secondo le 
direttive 
impartite 
dalle 
singole 
amministrazioni. [...] Qualora 
le 
cose 
sequestrate 
per la 
loro natura 
o per i 
motivi 
di 
opportunit� 
non possano essere 
custodite 
presso gli 
uffici 
di 
cui 
al 
primo comma, il 
capo degli 
stessi 
ovvero il 
dipendente 
preposto al 
servizio pu� disporre 
che 
la 
loro custodia 
avvenga 
in 
luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode [...]". 


L'articolo successivo dispone 
che 
"limitatamente 
ai 
casi 
di 
sequestro di 
veicoli 
a 
motore 
e 
di 
natanti, il 
pubblico ufficiale 
che 
ha 
proceduto al 
sequestro, 
se 
riconosce 
che 
non 
� 
possibile 
o 
non 
conviene 
custodire 
il 
veicolo 
a 
motore 
o il 
natante 
presso uno degli 
uffici 
di 
cui 
al 
primo comma 
dell'articolo 
precedente, pu� disporre 
che 
la 
custodia 
avvenga 
presso soggetti 
pubblici 
o 
privati individuati dai prefetti". 


L'art. 
11 
dispone 
che 
"le 
spese 
di 
custodia 
delle 
cose 
sequestrate 
sono 
anticipate 
dall'amministrazione 
cui 
appartiene 
il 
pubblico ufficiale 
che 
ha 
eseguito 
il sequestro" e tali somme devono essere rimborsate dal trasgressore. 


Infine 
l'art. 
12 
dispone 
che 
"il 
custode, 
nominato 
ai 
sensi 
del 
terzo 
comma 
dell'art. 7 ovvero del 
primo comma 
dell'art. 8, ha 
diritto al 
rimborso di 
tutte 
le 
spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate". 


L'art. 11 del 
D.P.R. 571/1982 � 
stato di 
recente 
al 
centro di 
diverse 
pronunce 
della Corte di Cassazione. 


La 
disciplina 
normativa 
� 
chiara 
nello stabilire 
che 
le 
spese 
di 
custodia 
dei 
veicoli 
sequestrati 
sono anticipate 
dall�amministrazione 
a 
cui 
appartiene 
l�ufficiale 
che 
accerta 
l�infrazione 
e 
dispone 
il 
sequestro 
e 
sono 
rimborsate 
dal 
proprietario o comunque dall�autore dell�infrazione. 


2. Giurisprudenza. 
Sul punto s� � espressa anche di recente anche la Corte di Cassazione. 


Pi� in particolare, nella 
sentenza 
n. 9394/2015 la 
Cassazione, con ragionamento 
pienamente 
condivisibile 
all�esito 
di 
un�ampia 
ricostruzione 
del 
quadro 
normativo, 
ha 
chiarito: 
�l�analisi 
delle 
disposizioni 
dianzi 
riprodotte 
(cfr., 
supra, al 
n. 2.4.) e, in particolare, dell�ora citato art. 11 rende 
evidente 
che 
il 
�debitore� 
delle 
spese 
di 
custodia 
della 
cosa 
sequestrata 
(nella 
specie, 
dei 
veicoli 
sequestrati) � 
l�autore 
dell�illecito amministrativo (nella specie, della 
violazione 
al 
codice 
della strada), o dell�eventuale 
obbligato in solido, o del 
soggetto 
in 
favore 
del 
quale 
viene 
disposta 
la 
restituzione 
della 
cosa 
sottoposta 
a sequestro (secondo comma; cfr. anche 
l�art. 12, commi 
6 e 
7)�. da ci� consegue 
secondo 
la 
cassazione 
che 
il 
termine 
�anticipazione� 
di 
dette 
spese 
prefigura un rapporto di 
natura civilistica - sia pure 
conseguente 
alla commissione 
di 
un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione 
che 
ha anticipato le 
spese 
medesime, titolare 
del 
diritto al 
rimborso (recupero), e 
il 
soggetto debitore, obbligato al 
rimborso. al 
riguardo, � 
appena il 
caso di 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


precisare 
che 
le 
amministrazioni 
obbligate 
all�anticipazione 
di 
dette 
spese 
sono 
tutte 
quelle 
menzionate 
dal 
d.P.r. 
n. 
571 
del 
1982, 
art. 
1 
e 
in 
particolare, 
per 
quanto 
riguarda 
le 
violazioni 
alle 
norme 
sulla 
circolazione 
stradale, 
quelle 
di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, art. 12, commi 1, 2 e 3. 


infatti, la ratio dell�obbligo di 
anticipazione 
a carico �dall�amministrazione 
cui 
appartiene 
il 
pubblico ufficiale 
che 
ha eseguito il 
sequestro� 
sta nei 
concorrenti 
principi 
di 
imputazione 
dell�attivit� 
degli 
agenti 
dell�amministrazione 
nell�esercizio 
delle 
loro 
pubbliche 
finzioni 
all�amministrazione 
di 
appartenenza, 
nonch� 
di 
responsabilit� diretta, lato sensu, di 
quest�ultima per 
tale 
attivit� 
che, 
se 
comportante 
spese, 
obbliga 
l�amministrazione 
che 
la 
svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero�. 


e ancora prosegue nella citata sentenza la Cassazione: 


�il 
d.P.r. n. 571 del 
1982, art. 11, detta la disciplina generale 
del 
su individuato 
(cfr., 
supra, 
lett. 
a) 
rapporto 
tra 
l�amministrazione 
che 
ha 
anticipato 
le 
spese 
di 
custodia delle 
cose 
sottoposte 
a sequestro amministrativo, non rileva 
se 
conseguenti 
a custodia presso un proprio ufficio, presso un ufficio di 
altra 
amministrazione, 
o 
presso 
altri 
soggetti 
pubblici 
o 
privati 
-ed 
il 
debitore, 
secondo il 
seguente 
schema: anticipazione 
da parte 
dell�amministrazione 
cui 
spetta (comma 1), rimborso a quest�ultima da parte 
dell�autore 
della violazione 
amministrativa, dell�obbligato in solido o del 
diverso soggetto a favore 
del 
quale 
� 
disposta la restituzione 
delle 
cose 
sequestrate 
(secondo comma,), 
previa liquidazione delle spese medesime da parte del prefetto (comma 3)�. 


Il 
successivo art. 22, invece 
- contrariamente 
a 
quanto opina 
il 
Comune 
ricorrente 
-, 
detta 
la 
disciplina 
generale 
del 
diverso 
e 
distinto 
rapporto, 
del 
pari 
di 
natura 
civilistica, 
che 
si 
stabilisce 
tra 
l�amministrazione 
cui 
� 
riferibile 
il 
sequestro ed il custode della cosa sequestrata�. 


Nello 
stesso 
senso 
si 
� 
espressa 
anche 
la 
successiva 
sentenza 
n. 
13136/2015 
della 
Corte 
di 
Cassazione, 
relativa 
tra 
l�altro 
proprio 
ad 
un 
ricorso 
proposto da Roma Capitale, la quale ha ulteriormente specificato: 


�la 
distinzione 
tra 
la 
custodia 
dei 
beni 
presso 
gli 
Uffici 
dell�amministrazione 
alla quale 
appartiene 
l�agente 
o il 
funzionario che 
ha proceduto al 
sequestro 
(d.P.r. 
n. 
571 
del 
1982, 
art. 
7, 
comma 
1) 
e 
la 
custodia 
presso 
soggetti 
pubblici 
o privati 
individuati 
dai 
Prefetti, che 
ricorre 
quando il 
pubblico ufficiale 
che 
ha proceduto al 
sequestro ritenga non possibile 
o non conveniente 
la custodia presso i�Ufficio (d.P.r. n. 572 del 
1982, art. 8, comma 1) � 
funzionale 
a consentire 
una custodia al 
di 
fuori 
dell�ufficio di 
appartenenza del 
pubblico ufficiale 
che 
ha eseguito il 
sequestro ed attiene 
alle 
modalit� della 
custodia 
(cos� 
come 
la 
previsione 
del 
successivo 
art. 
8 
comma 
1, 
specifica 
per 
i 
veicoli 
a 
motori) 
ma 
non 
pu� 
incidere 
sull�individuazione 
del 
soggetto 
tenuto 
all�anticipazione 
che 
� 
anche 
il 
soggetto 
�depositante�; 
n� 
pu� 
rilevare 
la 
competenza 
�liquidatoria 
della 
spesa� 
riservata 
alla 
Prefettura, 
posto 
che 
tale attivit� pu� essere successiva all�anticipazione�. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


e 
ancora: 
�neppure 
pu� 
assumere 
rilievo 
il 
disposto 
dell�art. 
213, 
comma 
2 ter 
che 
non abroga il 
d.P.r. n. 571 del 
1982, art. 11, comma 3, disciplina il 
riparto di 
competenza in ordine 
alla liquidazione 
tra Prefettura e 
agenzia del 
demanio in relazione 
alla data di 
definitivit� del 
provvedimento di 
confisca e 
si 
limita ad individuare 
il 
soggetto competente 
rispetto all�attivit� di 
mera liquidazione, 
senza incidere 
sull�individuazione 
del 
soggetto tenuto all�anticipazione 
nei 
confronti 
del 
custode 
ai 
sensi 
del 
d.P.r. n. 571 del 
1982, art. 11�. 


trattasi 
peraltro 
di 
orientamento 
della 
Corte 
di 
Cassazione, 
che 
si 
era 
espressa 
in 
questo 
senso 
anche 
in 
pronunce 
pi� 
risalenti 
(Cass. 
15602 
del 
2007 
e Cass. S.u. 564 del 2009). 


Con 
l'ordinanza 
n. 
6067/2015 
la 
Cassazione, 
riprendendo 
quanto 
disposto 
dall'art. 
11 
("le 
spese 
di 
custodia 
delle 
cose 
sequestrate 
sono 
anticipate 
dal-
l'amministrazione 
cui 
appartiene 
il 
pubblico 
ufficiale 
che 
ha 
eseguito 
il 
sequestro") 
ha 
affermato 
che 
"la 
distinzione 
tra 
la 
custodia 
dei 
beni 
presso 
gli 
Uffici 
dell'amministrazione 
alla quale 
appartiene 
l'agente 
o il 
funzionario che 
ha 
proceduto al 
sequestro (d.P.r. n. 571 del 
1982, art. 7, comma 1) e 
la custodia 
presso soggetti 
pubblici 
o privati 
individuati 
dai 
Prefetti, che 
ricorre 
quando 
il 
pubblico 
ufficiale 
che 
ha 
proceduto 
al 
sequestro 
ritenga 
non 
possibile 
o 
non 
conveniente 
la 
custodia 
presso 
l'Ufficio 
(d.P.r. 
n. 
571 
del 
1982, 
art. 
8, 
comma 
1) 
� 
funzionale 
a 
consentire 
una 
custodia 
al 
di 
fuori 
dell'ufficio 
di 
appartenenza 
del 
pubblico ufficiale 
che 
ha eseguito il 
sequestro attiene 
alle 
modalit� 
della custodia (cos� 
come 
la previsione 
del 
successivo art. 8, comma 1, specifica 
per 
il 
veicoli 
a motore) ma non pu� incidere 
sull'individuazione 
del 
soggetto 
tenuto 
all'anticipazione 
che 
� 
anche 
il 
soggetto 
"depositante"; 
n� 
pu� 
rilevare 
la 
competenza 
"liquidatoria 
della 
spesa" 
riservata 
alla 
Prefettura, 
posto che tale attivit� pu� essere successiva all'anticipazione". 


Sempre 
in 
tale 
ordinanza 
la 
Suprema 
Corte 
ha 
evidenziato 
come 
in 
merito 
all'applicabilit� 
dell'art. 11 non vengono in rilievo gli 
artt. 7 e 
8 "posto che 
disciplinano 
la 
mera 
modalit� 
di 
custodia 
e, quanto ai 
veicoli, contemplano solamente 
l'aggiuntiva 
possibilit�, 
per 
il 
pubblico 
ufficiale 
che 
ha 
eseguito 
il 
sequestro, di 
disporre 
la 
custodia 
presso soggetti 
individuati 
dai 
Prefetti 
per il 
caso 
in 
cui 
non 
sia 
possibile 
o 
conveniente 
custodire 
il 
veicolo 
presso 
gli 
uffici" 
(Cass. ord. n. 6067/2015). 


Infine 
con ordinanza 
n. 11951/2015 la 
Corte 
di 
Cassazione, riprendendo 
le 
gi� 
citate 
pronunce, ha 
sostenuto che 
l'obbligo di 
pagamento nei 
confronti 
del 
custode 
grava, ai 
sensi 
del 
D.P.R. n. 571/1982, art. 11, comma 
1, esclusivamente 
sull'amministrazione 
di 
appartenenza 
del 
pubblico 
ufficiale 
che 
ha 
proceduto al sequestro amministrativo (Cass., ord. n. 11951/2015). 


conclusioni. 


Preso atto della 
netta 
presa 
di 
posizione 
da 
parte 
della 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
in 
merito 
all'interpretazione 
degli 
articoli 
7, 
8, 
11 
e 
12 
relativamente 
all'anticipazione 
delle 
spese 
di 
custodia 
dei 
veicoli 
sequestrati, pur ri



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


tenendosi 
in 
linea 
di 
principio 
che 
tali 
somme 
siano 
nella 
disponibilit� 
del-
l�Amministrazione 
e 
che 
quindi, in astratto, tali 
controversie 
siano definibili 
con lo strumento della 
negoziazione 
assistita, deve 
tuttavia 
ritenersi 
non opportuno 
ricorrere 
a 
tali 
procedure, 
in 
quanto 
espone 
direttamente 
l�amministrazione 
statale 
ad 
un 
titolo 
immediatamente 
esecutivo 
in 
favore 
del 
soggetto 
privato 
(rectius 
le 
depositerie) 
a 
fronte 
di 
un�attivit� 
economicamente 
onerosa 
e 
rispetto alla 
quale 
la 
Scrivente 
Avvocatura 
non potrebbe 
far fronte 
in via 
ordinaria 
rispetto all�entit� del contenzioso in essere a livello nazionale. 


Si 
ritiene 
pi� utile 
ricorrere 
ad una 
vera 
e 
propria 
transazione, come 
peraltro 
risulta 
dallo 
schema 
inviato 
con 
la 
richiesta 
di 
parere, 
con 
rinuncia 
espressa di ogni azione e degli atti giudiziali da parte del privato. 


L�Avvocatura 
distrettuale 
dovr� 
rendere 
il 
prescritto 
parere 
in 
linea 
legale 
sull�atto posto in essere. 


tale 
soluzione 
consente 
peraltro di 
deflazionare 
il 
contenzioso in essere 
anche 
in relazione 
al 
nuovo orientamento della 
Cassazione, non sussistendo 
spazio per riproporre 
la 
questione 
sostanziale 
suindicata 
in sede 
di 
legittimit�. 
Sussistono pertanto i 
motivi 
per la 
revisione 
del 
parere 
del 
Comitato Consultivo 
suindicato nei termini sopra prospettati. 


Sulla 
questione 
di 
massima 
� 
stato sentito il 
Comitato consultivo che 
si 
� 
espresso in conformit� nelle riunioni del 30 marzo e 9 maggio 2017. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


modalit� procedurali per l�operazione di 
fusione di societ� concessionarie autostradali 


Parere 
del 
06/04/2017-184015, al 9067/2017, avv. Paola 
PalMieri 


Con nota 
del 
1 marzo 2017 n. 3496 codesto Ministero, premesso che 
le 
societ� 
concessionarie 
autostradali 
in 
oggetto 
hanno 
presentato 
domanda 
di 
autorizzazione all�operazione di fusione, ha chiesto il parere di questo G.u. 

In particolare, si 
chiede 
alla 
Scrivente 
di 
fornire 
indicazioni 
circa 
le 
modalit� 
con cui 
deve 
essere 
concluso il 
procedimento di 
autorizzazione 
ovvero: 


a) se 
debba 
essere 
predisposto e 
sottoscritto un apposito atto aggiuntivo 
alle 
concessioni 
vigenti 
assumendo che 
la 
relativa 
funzione 
competa 
alla 
Direzione 
Generale 
vigilanza Concessioni autostradali; 


b) 
in 
caso 
di 
risposta 
positiva 
al 
primo 
quesito, 
se 
tale 
atto 
aggiuntivo 
debba 
essere 
sottoscritto 
da 
entrambe 
le 
societ� 
concessionarie 
interessate 
a 
ciascuna 
delle 
operazioni 
o 
soltanto 
da 
quelle 
risultanti 
dall�operazione 
di 
fusione 
e 
se 
tale 
atto 
debba 
essere 
approvato 
con 
Decreto 
interministeriale 
MIt 
/ 
MeF 
come 
avviene 
per 
gli 
aggiornamenti 
/revisioni 
ai 
Piani 
economico 
-finanziari; 


c) 
in 
caso 
di 
risposta 
negativa 
al 
quesito 
sub 
a) 
quale 
funzione 
ministeriale 
debba autorizzare l�operazione. 

Codesta 
Amministrazione premette che: 


i) 
la 
competente 
Direzione 
Generale 
ha 
concluso positivamente 
l�istruttoria 
ritenendo 
sussistenti 
i 
presupposti 
per 
autorizzare 
entrambe 
le 
operazioni 
di integrazione societaria; 


ii) 
le 
operazioni 
realizzano una 
fusione 
per incorporazione 
in modo che, 
all�esito delle 
relative 
operazioni, resterebbe 
ferma 
la 
permanenza 
di 
due 
distinti 
rapporti 
concessori 
in 
capo 
a 
ciascuno 
dei 
soggetti 
risultanti 
all�esito 
delle fusioni; 


iii) 
ai 
sensi 
dell�art. 
2504 
bis, 
comma 
2, 
c.c., 
la 
fusione 
-subordinatamente 
al 
rilascio 
delle 
autorizzazioni 
ministeriali 
-produrr� 
effetti 
civilistici 
dalla 
data 
di 
efficacia, corrispondente 
alla 
data 
dell�ultima 
delle 
iscrizioni 
dell�atto 
di 
fusione 
prescritte 
dall�art. 2504 c.c., ovvero dalla 
diversa 
data 
indicata 
nel-
l�atto di 
fusione. A 
partire 
dalla 
data 
di 
efficacia, l�incorporante 
subentrer� 
in 
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporanda; 


iv) 
le 
operazioni, 
ai 
fini 
contabili 
e 
fiscali, 
saranno 
imputate 
a 
bilancio 
dell�incorporante 
a 
far 
tempo 
dal 
1 
gennaio 
dell�anno 
in 
cui 
la 
fusione 
produrr� 
i propri effetti civilistici ai sensi dell�art. 2504 bis, secondo comma. 


*** 


Analoga 
operazione 
� 
stata 
assentita 
dall�ANAS 
in epoca 
previgente 
al 
passaggio delle 
relative 
competenze 
in capo al 
Ministero per le 
infrastrutture. 
In quel 
caso, gli 
atti 
conclusivi 
dei 
procedimenti 
consistiti 
in appositi 
atti 
aggiuntivi 
alle 
convenzioni 
di 
concessione 
interessate 
dalle 
operazioni, 
�sono 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


stati 
assunti 
dall�anaS Spa ed inviati 
al 
Ministero per 
le 
determinazioni 
di 
competenza�. 
tali 
determinazioni, 
configurate 
come 
condizioni 
di 
efficacia 
degli 
atti 
aggiuntivi 
sottoscritti, sono state 
adottate 
con atto del 
Capo Dipartimento, 
stante l�assetto organizzativo all�epoca vigente. 


Di 
qui 
l�esigenza 
di 
chiarire 
con quale 
veste 
assumere 
gli 
atti 
necessari 
al 
perfezionamento dell�operazione, alla luce del nuovo quadro normativo. 


*** 


tenuto 
conto 
della 
descrizione 
delle 
operazioni 
di 
fusione 
contenuta 
nella 
nota 
che 
si 
riscontra, si 
deve 
dare 
per scontato che 
le 
descritte 
vicende 
societarie 
non 
comportino 
variazioni 
oggettive 
dei 
rapporti 
concessori 
preesistenti, 
e 
che 
le 
stesse 
diano 
luogo 
a 
modifiche 
rilevanti 
solo 
sotto 
il 
profilo 
soggettivo. 

Ferma 
restando la 
discrezionalit� 
di 
codesto Ministero nella 
valutazione 
degli 
interessi 
pubblici 
da 
garantire 
nell�ambito 
del 
procedimento 
ed 
in 
ordine 
alla 
sussistenza 
dei 
presupposti 
necessari 
al 
rilascio delle 
richieste 
autorizzazioni, 
questo G.u. rappresenta 
quanto segue 
in ordine 
ai 
quesiti 
sopra 
compendiati, 
strettamente inerenti il profilo delle modalit� procedurali. 

1. 
Si 
premette 
che 
la 
direttiva 
interministeriale 
del 
30 luglio 2007, intitolata 
�criteri 
di 
autorizzazione 
alle 
modificazioni 
del 
concessionario 
autostradale 
derivanti 
da concentrazione 
comunitaria�, regola 
l�esercizio del 
potere 
nazionale 
di 
autorizzazione 
in 
coerenza 
con 
il 
procedimento 
comunitario 
di 
competenza 
della 
Commissione 
ue 
ai 
sensi 
del 
regolamento 
Ce 
139/2004. 
essa 
afferma 
il 
potere 
del 
concedente 
di 
autostrada 
di 
autorizzare 
i 
cambiamenti 
soggettivi 
del 
concessionario e 
descrive, con riferimento alle 
concentrazioni 
di 
rilevanza 
comunitaria, gli 
interessi 
pubblici 
che 
saranno tenuti 
in 
considerazione 
nel 
rilascio dell'autorizzazione 
nazionale 
prevista, in caso di 
mutamenti riguardanti il concessionario di autostrade. 
Il 
procedimento di 
autorizzazione 
del 
mutamento soggettivo del 
concessionario 
autostradale 
da 
parte 
del 
concedente, 
come 
chiarito 
dalla 
direttiva, 
non ha 
finalit� 
di 
verifica 
della 
concentrazione 
in funzione 
di 
legislazione 
antitrust, 
ma 
ha lo scopo di 
assicurare 
che 
gli 
eventi 
che 
riguardano il 
concessionario 
in nessun caso comportino il 
pregiudizio dell'interesse 
pubblico alla 
gestione 
dell'autostrada in piena sicurezza per 
gli 
utenti 
e 
con l'effettuazione 
dei 
necessari 
investimenti 
di 
mantenimento e 
sviluppo della rete 
autostradale 
in relazione al mutamento delle esigenze del traffico�. 

In caso di 
mutamento soggettivo riguardante 
il 
concessionario, pertanto, 
si 
legge 
ancora 
nella 
direttiva 
in 
atti, 
la 
procedura 
di 
autorizzazione 
riguarder� 
in particolare: 
�i) l'impegno del 
soggetto subentrante 
a rispettare 
tutti 
gli 
obblighi 
assunti 
dal 
concessionario uscente, ivi 
inclusi 
gli 
investimenti, previsti 
dai 
piani 
finanziari 
gi� approvati, ma rimasti 
inadempiuti; ii) la verifica di 
affidabilit�, di 
capacit� e 
di 
adeguatezza tecnico-organizzativa, finanziaria e 
patrimoniale 
del 
concessionario, 
anche 
dopo 
l'operazione, 
non 
inferiore 
a 
quella del precedente concessionario. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


in ogni 
caso, il 
rilascio dell'autorizzazione 
medesima non sar� condizionato 
da 
richieste 
che 
aggravino 
la 
posizione 
del 
soggetto 
subentrante 
rispetto 
a quanto discende 
dal 
rispetto degli 
obblighi 
della concessione, nei 
quali 
il 
subentrante 
succede. allo stesso modo, il 
nuovo concessionario non avr� una 
posizione migliore di quella del suo dante causa�. 

Il 
decreto 
ministeriale 
29 
febbraio 
2008 
descrive 
gli 
adempimenti 
conseguenti 
alla 
direttiva 
ministeriale. 
Con 
tale 
atto 
sono 
approvate 
le 
informazioni 
e 
le 
certificazioni 
relative 
a 
stati 
fatti 
e 
qualit� 
necessari 
per 
valutare 
le 
domande 
di 
autorizzazione 
e 
viene 
precisato, 
altres�, 
che 
l�istruttoria 
� 
finalizzata 
ad 
accertare 
il 
mantenimento 
in 
capo 
al 
subentrante 
del 
complesso 
dei 
vincoli 
preesistenti. 


Il 
termine 
per il 
compimento dell�istruttoria 
� 
fissato in 90 giorni, salvi 
i 
casi 
di 
sospensione 
del 
termine, 
e 
la 
procedura 
�si 
conclude 
con 
l�emanazione 
di 
un provvedimento da parte 
del 
concedente 
di 
autorizzazione 
o di 
diniego 
dell�operazione�. 

2. 
Anteriormente 
alla 
attribuzione 
ex 
lege 
a 
codesto Ministero delle 
funzioni 
di 
concedente 
nel 
rapporto di 
concessione, l�istruttoria 
prodromica 
alla 
stipula 
dell�atto 
aggiuntivo 
che 
prendeva 
atto 
della 
modifica 
soggettiva 
del 
concessionario, era svolta da 
ANAS, cui competeva la predetta qualifica. 
tutte 
le 
funzioni 
attinenti 
alla 
gestione, alla 
vigilanza 
ed al 
controllo sui 
concessionari 
autostradali, a 
far data 
dal 
1 ottobre 
2012 
(per effetto dell�art. 
11 del 
D.L. 29 dicembre 
2016 n. 216 e 
dell�art. 36 del 
D.L. 6 luglio 2011, n. 
98), sono state 
attribuite 
al 
Ministero per le 
infrastrutture 
che, attualmente, le 
svolge attraverso codesta Direzione Generale. 

Nello specifico, oltre 
alla 
vigilanza 
e 
controllo sui 
concessionari 
e 
sulla 
relativa 
gestione, rientra 
tra 
i 
compiti 
attribuiti 
a 
codesta 
D.G. la 
predisposizione 
degli 
atti 
aggiuntivi 
alle 
vigenti 
convenzioni, come 
espressamente 
previsto 
dall�art. 
5, 
comma 
8, 
lett. 
b) 
del 
Regolamento 
di 
organizzazione 
del 
Ministero delle 
infrastrutture 
e 
dei 
trasporti 
(DPCM 
11 febbraio 2014, n. 72). 

Pertanto, 
tenuto 
conto 
di 
quanto 
sopra 
evidenziato, 
la 
Scrivente 
ritiene 
che 
il 
procedimento di 
autorizzazione 
non possa 
che 
concludersi 
con un decreto 
della 
Direzione 
che 
ha 
curato l�istruttoria 
procedimentale, che 
accerti 
in 
senso positivo o negativo i 
presupposti 
dell�autorizzazione 
alla 
modifica 
soggettiva, 
valutando 
la 
completezza 
della 
documentazione 
richiesta 
e, 
soprattutto, 
i profili di interesse indicati dalla direttiva in materia. 

Si 
riferisce 
in 
atti 
che, 
nella 
prassi 
precedente, 
la 
procedura 
era 
chiusa 
con 
la 
trasmissione 
dello 
schema 
di 
atto 
aggiuntivo, 
da 
parte 
di 
ANAS, 
all�epoca 
concedente, 
al 
Ministero, 
il 
quale 
dava 
il 
proprio 
assenso 
mediante 
determinazione 
del 
Capo Dipartimento (v. a 
titolo di 
esempio, nota 
15 dicembre 
2003 prot. n. 410, da ultimo trasmessa per le vie brevi). 

Si 
rileva, 
tuttavia, 
che, 
altro 
� 
il 
provvedimento 
formale 
che 
chiude 
il 
procedimento 
di 
autorizzazione, 
altro 
� 
l�eventuale 
schema 
di 
atto 
aggiuntivo 
che 
attiene al rapporto concessorio ed alla relativa disciplina convenzionale. 


PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Se 
l�atto del 
capo Dipartimento costituiva 
determinazione 
adottata 
nel-
l�esercizio del 
potere 
di 
vigilanza 
spettante 
su ANAS, oggi 
il 
provvedimento 
finale 
costituisce 
espressione 
del 
potere 
di 
autorizzazione 
alla 
modifica 
soggettiva 
proprio del 
concedente 
e, pertanto, appare 
necessario ai 
sensi 
dell�art. 
2 
della 
L. 
241 
(nonch� 
della 
direttiva 
sopra 
richiamata: 
punto 
4. 
il 
procedimento 
e 
termini 
di 
completamento), e 
richiede 
una 
espressa 
motivazione 
circa 
la 
sussistenza 
o meno dei 
relativi 
presupposti 
alla 
luce 
della 
istruttoria 
svolta. 

tale 
atto 
dovrebbe 
consistere 
in 
un 
decreto 
direttoriale 
piuttosto 
che 
di 
un 
decreto 
del 
capo 
Dipartimento, 
tenuto 
anche 
conto 
che 
l�attuale 
Regolamento 
di 
organizzazione 
sopra 
richiamato 
sembra 
affidare 
al 
Capo 
Dipartimento 
funzioni 
di 
coordinamento, 
direzione 
e 
controllo 
e, 
non 
gi�, 
di 
tipo 
gestionale. 
Si 
rimette, 
peraltro, 
a 
codesto 
Ministero 
ogni 
utile 
valutazione 
sul 
punto, 
in 
direzione 
di 
un�eventuale 
controfirma 
da 
parte 
del 
Capo 
Dipartimento. 


3. 
Se 
il 
provvedimento di 
autorizzazione 
cos� 
adottato conclude 
il 
procedimento 
di 
autorizzazione 
e 
consente 
la 
modifica 
soggettiva 
al 
rapporto concessorio, 
a 
parere 
della 
Scrivente 
si 
rende 
opportuna, in ogni 
caso, anche 
la 
predisposizione 
di 
un atto aggiuntivo alla 
Convenzione 
unitaria 
gi� 
in essere. 
Ci�, non solo in modo rispondente 
alla 
prassi 
finora 
invalsa 
ma, soprattutto, 
tenuto conto che, in virt� della 
modifica 
soggettiva, il 
rapporto concessorio � 
destinato ad intercorrere 
tra 
diversi 
soggetti 
o tra 
soggetti 
in parte 
modificati 
nella loro composizione soggettiva. 
Ferma 
restando 
la 
possibilit� 
di 
trasformazioni 
societarie 
da 
parte 
del 
concessionario, 
come 
anche 
affermato 
dal 
parere 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
del 
18 
giugno 
2003 
in 
atti, 
l�incorporazione 
di 
un 
soggetto, 
gi� 
concessionario 
di 
una 
autostrada 
in un altro soggetto (che 
gi� 
ne 
deteneva 
in tutto o in parte 
il 
pacchetto 
azionario), 
comporta 
l�esigenza 
che 
gli 
obblighi 
facenti 
capo 
alla 
societ� 
incorporata 
sulla 
base 
della 
convenzione 
originaria, siano pienamente 
assunti 


- con ogni garanzia di assolvimento - da parte dell�incorporante. 
Al 
di 
l� 
dell�atto di 
assenso all�operazione 
occorre, pertanto, che 
le 
dichiarazioni 
e 
gli 
impegni 
assunti 
in 
sede 
istruttoria 
dal 
subentrante 
-e 
riassunti 
nei 
prospetti 
allegati 
alla 
domanda 
di 
autorizzazione 
-siano 
trasfusi 
nella 
convenzione 
e 
ne 
diventino 
parte 
integrante, 
in 
modo 
che 
tutti 
i 
diritti 
e 
gli 
obblighi 
di 
cui 
alla 
Convenzione 
unica 
a 
suo tempo stipulata 
dalla 
incorporata 
(AtS 
o 
CISA), 
all�esito 
delle 
operazioni 
facciano 
capo, 
da 
un 
lato, 
a 
codesto 
Ministero 
in 
qualit� 
di 
concedente, 
e 
dall�altro, 
all�incorporante 
(Autostrada 
dei 
Fiori 
Spa o SALt spa). 

� 
pur vero che, come 
si 
dir� 
anche 
oltre, in base 
al 
nuovo art. 2505-bis 
cod. 
civ., 
la 
fusione 
tra 
societ� 
determina 
una 
sorta 
di 
�prosecuzione" 
della 
societ� 
che 
risulta 
dalla 
fusione 
ovvero della 
societ� 
incorporante 
in tutti 
i 
rapporti, 
anche 
processuali, 
anteriori 
alla 
fusione 
(Corte 
Cass. 
Sez. 
II 
21 
febbraio 
2017, n. 4416 che, a 
sua 
volta, richiama 
Cass. Sez. u., ordinanza 
n. 2637 del 
8 febbraio 2006; Cass. civ. III, 7 febbraio 2017, n. 3116). 


RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


tuttavia, a 
parere 
di 
questo G.u. occorre 
pur sempre 
un atto aggiuntivo 
che, sia 
pure 
a 
fini 
ricognitivi, prenda 
atto della 
situazione 
sopravvenuta 
allineando 
la 
Convenzione 
al 
nuovo 
assetto 
societario 
del 
concessionario 
in 
modo 
che, la 
modifica 
soggettiva 
non comporti 
una 
diminuzione 
delle 
garanzie 
di 
tutela 
dell�interesse 
pubblico 
raccomandate 
dalla 
direttiva 
in 
materia 
e, 
comunque, 
valutate all�interno del procedimento autorizzatorio. 


4. 
La 
risposta 
positiva 
al 
primo quesito onera 
la 
Scrivente 
di 
precisare 
se, 
come 
richiesto da 
codesto Ministero, tale 
atto aggiuntivo debba 
essere 
sottoscritto 
da 
tutti 
i 
soggetti 
interessati 
dalla 
operazione 
di 
fusione 
ovvero dai 
soli 
soggetti risultati dall�incorporazione. 
Dall�esame 
della 
documentazione 
da 
ultimo 
trasmessa 
per 
le 
vie 
brevi 
(prospetti 
presentati 
dalla 
societ� 
a 
corredo della 
domanda 
di 
autorizzazione), 
osserva la Scrivente che le operazioni in esame prevedono: 


a) la 
fusione 
di 
AtS 
(Autostrada 
Savona 
torino) in Autostrada 
dei 
Fiori 
(ADF) che 
gi� 
deteneva 
l�intero capitale 
sociale 
della 
prima 
con effetti, alla 
data 
della 
iscrizione 
(subordinata 
alla 
previa 
autorizzazione 
del 
Ministero) ai 
sensi 
dell�art. 2505 c.c., �incorporazione 
di 
societ� interamente 
possedute�). 

All�esito 
dell�operazione 
dunque 
Autostrada 
dei 
Fiori 
risulter� 
titolare 
sia 
della 
concessione 
per la 
costruzione 
e 
l�esercizio dell�autostrada 
A10 Savona 
ventimiglia 
-Confine 
francese, sia 
della 
concessioni 
per la 
costruzione 
e 
la 
gestione della autostrada 
A6 torino Savona. 

Dall�esame 
delle 
schede 
in 
allegato 
che 
descrivono 
il 
progetto 
di 
fusione, 
risulta, inoltre, che 
con il 
subentro di 
Autostrada 
dei 
Fiori 
nella 
concessione 
di 
AtF 
(che, comunque, rimane 
distinta), la 
incorporante 
rimarr� 
l�unico soggetto 
titolare 
dei 
diritti 
e 
degli 
obblighi 
di 
cui 
alla 
Convenzione 
unica 
vigente 
tra 
ANAS 
(ora 
MIt 
- DGvA) e 
AtS; 
Autostrada 
dei 
Fiori, inoltre, si 
impegna 
ad 
adempiere 
per 
tutta 
la 
durata 
della 
convenzione, 
agli 
obblighi 
previsti 
nella 
convenzione 
unica 
di 
AtS 
nei 
confronti 
del 
concedente 
e 
quindi 
anche 
agli 
impegni pregressi di convenzione. 

b) 
Analoga 
operazione 
� 
descritta 
per 
CISA 
-SALt, 
in 
cui 
l�incorporante 
� 
SALt 
con 
la 
differenza 
che, 
in 
tal 
caso, 
viene 
in 
essere 
una 
fusione 
per 
incorporazione 
di 
societ� 
posseduta 
al 
90 
% 
dall�incorporante, 
con 
conseguente 
applicazione 
dell�art. 
2505 
bis 
c.c. 
�incorporazione 
di 
societ� 
possedute 
al 
novanta 
per 
cento� 
(che 
comporta 
alcune 
differenze 
in 
ordine 
all�iter 
di 
fusione). 


Come 
nella 
prima 
operazione, SALt, in qualit� 
di 
incorporante, all�esito 
dell�operazione, 
� 
destinata 
a 
rimanere 
l�unico 
soggetto 
titolare 
dei 
diritti 
e 
degli obblighi di cui alla Convenzione unica. 

tenuto 
conto 
che, 
sulla 
base 
degli 
atti 
esaminati, 
tutti 
i 
diritti 
e 
gli 
obblighi 
fanno 
ormai 
capo 
al 
subentrante, 
dovrebbe 
discendere, 
a 
rigore, 
che 
� 
richiesta 
solo 
la 
firma 
di 
quest�ultimo, 
tanto 
pi� 
se 
la 
societ� 
subentrata 
cessa 
di 
esistere 
quale soggetto autonomo successivamente all�incorporazione. 


PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Al 
fine 
di 
rispondere 
al 
quesito, peraltro, si 
ritiene 
opportuno chiarire 
gli 
effetti 
delle 
previste 
operazioni 
di 
fusione 
alla 
luce 
delle 
disposizioni 
del 
codice 
civile, 
come 
riformate 
dalla 
nuova 
disciplina 
societaria 
introdotta 
dal 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 

In 
particolare, 
la 
consolidata 
giurisprudenza 
sul 
punto 
(ex 
multis 
Cass. 


civ. III, 7 febbraio 2017, n. 3116), ha 
chiarito che 
ai 
sensi 
dell�art. 2504 bis 
c.c., 
�effetti 
della 
fusione�, 
la 
fusione 
per 
incorporazione 
non 
determina 
alcun 
fenomeno di 
tipo successorio tra soggetti 
giuridici 
distinti, tale 
per 
cui 
uno 
dei 
soggetti 
si 
estingue 
ed 
in 
sostituzione 
di 
esso 
viene 
ad 
esistenza 
un 
soggetto nuovo, ma 
- ferma 
la 
identit� 
dell'originario soggetto societario 
-si 
determina una vicenda meramente 
evolutivo-modificativa del 
medesimo 
soggetto giuridico 
(analogamente 
a 
quanto si 
verifica 
nel 
caso di 
trasformazione 
del 
tipo 
societario), 
con 
conseguente 
"prosecuzione" 
della 
societ� 
che 
risulta 
dalla 
fusione 
ovvero della 
societ� 
incorporante 
in tutti 
i 
rapporti, 
anche 
processuali, 
anteriori 
alla 
fusione. 
(Nel 
medesimo 
senso: 
Corte 
Cass. 
Sez. II 21 febbraio 2017, n. 4416, ove 
si 
esclude 
che 
la 
fusione 
per incorporazione 
determini l'interruzione del processo ai sensi dell�art. 300 c.p.c.). 
Alla 
luce 
di 
quanto 
sopra, 
oltre 
che 
della 
considerazione 
che, 
al 
momento, 
la 
fusione 
non sembra 
ancora 
avvenuta, essendo previsto un termine 
di 
efficacia 
collegato al 
previo assenso all�operazione, si 
ritiene 
opportuno, se 
non 
altro 
a 
fini 
cautelativi, 
che 
lo 
schema 
di 
atto 
aggiuntivo 
sia 
sottoscritto 
sia 
dalle 
incorporanti 
che 
dalle 
incorporate. 
Ci�, 
quanto 
meno 
nel 
caso 
in 
cui, 
le 
societ� 
incorporate, 
al 
momento 
della 
firma 
dell�atto 
aggiuntivo, 
siano 
ancora 
formalmente 
in essere. 

5. 
Quanto all�ulteriore 
quesito relativo alla 
veste 
giuridica 
da 
dare 
all�approvazione 
della 
Convenzione 
si 
rileva 
che, 
ai 
sensi 
dell�art. 
43 
del 
D.L. 
n. 
2012 del 
2011 intitolato �alleggerimento e 
semplificazione 
delle 
procedure, 
riduzione 
dei 
costi 
e 
altre 
misure�, 
mentre 
gli 
aggiornamenti 
o 
le 
revisioni 
delle 
convenzioni 
autostradali 
vigenti 
alla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
del 
decreto 
legge 
in argomento, laddove 
comportino variazioni 
o modificazioni 
al 
piano 
degli 
investimenti 
ovvero ad aspetti 
di 
carattere 
regolatorio a 
tutela 
della 
finanza 
pubblica, 
sono 
sottoposti 
alla 
complessa 
procedura 
ivi 
prevista 
(che 
contempla 
un 
parere 
del 
CIPe, 
sentito 
il 
NARS, 
con 
successiva 
approvazione 
con 
decreto del 
Ministro delle 
infrastrutture 
e 
dei 
trasporti, di 
concerto con il 
Ministro 
dell'economia 
e 
delle 
finanze), 
ai 
sensi 
del 
comma 
seguente 
il 
medesimo 
articolo prevede 
che: 
�Gli 
aggiornamenti 
o le 
revisioni 
delle 
convenzioni 
autostradali 
vigenti 
alla data di 
entrata in vigore 
del 
presente 
decreto che 
non 
comportano 
le 
variazioni 
o 
le 
modificazioni 
di 
cui 
al 
comma 
1 
sono 
approvate 
con 
decreto del 
Ministro delle 
infrastrutture 
e 
dei 
trasporti, di 
concerto con 
il 
Ministro 
dell'economia 
e 
delle 
finanze, 
da 
emanarsi 
entro 
trenta 
giorni 
dal-
l'avvenuta 
trasmissione 
dell'atto 
convenzionale 
ad 
opera 
dell'amministrazione 
concedente�. 

RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


La 
stessa 
previsione 
concerne 
le 
concessioni 
i 
cui 
atti 
aggiuntivi 
siano 
gi� stati sottoposti al parere del CIPe (art. 43, terzo comma). 

tale 
previsione 
generale, 
a 
parere 
della 
Scrivente, 
non 
consente 
di 
distinguere 
tra 
variazioni 
di 
carattere 
oggettivo o meramente 
soggettivo come 
nel 
caso 
in 
esame 
e, 
pertanto 
impone 
-fermo 
restando 
che 
la 
predisposizione 
dello 
schema 
di 
atto aggiuntivo costituisce 
onere 
di 
codesta 
Direzione 
Generale 
ai 
sensi 
del 
Regolamento di 
organizzazione 
sopra 
richiamato - che 
detto atto sia 
approvato con decreto interministeriale, secondo le 
vigenti 
previsioni 
normative. 


*** 


Coinvolgendo questioni 
di 
massima, il 
presente 
parere 
� 
stato sottoposto 
all�esame 
del 
Comitato 
consultivo, 
ai 
sensi 
dell�art. 
26 
della 
legge 
3 
aprile 
1979, n. 103, che 
si 
� 
espresso in conformit� 
nella 
seduta 
del 
30 marzo 2017. 


PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


la revoca del finanziamento ad imprese beneficiarie 
di agevolazioni ex l. n. 46/1982: sul calcolo degli 
interessi di mora sugli importi da restituire 


Parere 
del 
12/07/2017-350165, al 6791/2017, avv. GiacoMo 
aiello 


Con 
la 
nota 
che 
si 
riscontra 
� 
stato 
richiesto 
il 
parere 
della 
Scrivente 
in 
merito 
alla 
corretta 
metodologia 
di 
calcolo 
degli 
interessi 
di 
mora 
da 
applicare 
agli 
importi 
che 
le 
imprese 
beneficiarie 
di 
agevolazioni 
concesse 
ex 
L. 
n. 
46/1982, 
sono 
tenute 
a 
restituire, 
allorch� 
venga 
disposta 
la 
revoca 
del 
finanziamento. 


� 
stato poi 
richiesto se 
sia 
conforme 
alla 
normativa 
di 
riferimento l�applicazione 
di 
un tasso di 
interessi 
moratori 
pari 
al 
10%, in luogo di 
quello pari 
al 
25%, indicato nei 
decreti 
di 
concessione 
provvisoria 
del 
contributo di 
cui 
alla 
l. 46/1982 emessi 
prima 
dell�entrata 
in vigore 
della 
c.d. legge 
antiusura 
(Legge n. 108/1996). 


In merito al 
primo quesito, codesta 
Amministrazione 
rappresenta 
di 
aver 
calcolato gli 
interessi 
sulle 
rate 
non restituite, applicandoli 
a 
ciascuna 
intera 
rata scaduta, comprensiva sia di capitale, che di interessi. 

tale 
modalit� 
di 
determinazione 
risulta 
tuttavia 
contestata 
da 
parte 
di 
alcune 
imprese 
destinatarie 
dell�ordine 
di 
restituzione, sul 
presupposto che, in 
forza 
del 
divieto di 
capitalizzazione 
degli 
interessi 
di 
cui 
all�art. 1283 c.c., il 
calcolo 
degli 
interessi 
sulla 
singola 
rata 
non 
restituita 
dovrebbe 
essere 
eseguito 
sulla sola quota di capitale e non anche su quella costituita dagli interessi. 


Al 
fine 
di 
rispondere 
al 
suddetto quesito, appare 
innanzitutto opportuno 
delineare il quadro normativo di riferimento. 


In 
primo 
luogo, 
si 
rileva 
che, 
ai 
sensi 
dell�art. 
9, 
comma 
4, 
del 
decreto 
legislativo 
n. 
123/1998, 
�nei 
casi 
di 
restituzione 
dell'intervento 
in 
conseguenza 
della 
revoca 
di 
cui 
al 
comma 
3 
(beni 
acquistati 
con 
l'intervento 
alienati, 
ceduti 
o 
distratti 
nei 
cinque 
anni 
successivi 
alla 
concessione, 
ovvero 
prima 
che 
abbia 
termine 
quanto 
previsto 
dal 
progetto 
ammesso 
all'intervento), 


o 
comunque 
disposta 
per 
azioni 
o 
fatti 
addebitati 
all'impresa 
beneficiaria, 
e 
della 
revoca 
di 
cui 
al 
comma 
1 
(assenza 
di 
uno 
o 
pi� 
requisiti, 
ovvero 
di 
documentazione 
incompleta 
o 
irregolare, 
per 
fatti 
comunque 
imputabili 
al 
richiedente 
e 
non 
sanabili), 
disposta 
anche 
in 
misura 
parziale 
purch� 
proporzionale 
all'inadempimento 
riscontrato, 
l'impresa 
stessa 
versa 
il 
relativo 
importo 
maggiorato 
di 
un 
interesse 
pari 
al 
tasso 
ufficiale 
di 
sconto 
vigente 
alla 
data 
dell'ordinativo 
di 
pagamento, 
ovvero 
alla 
data 
di 
concessione 
del 
credito 
di 
imposta, 
maggiorato 
di 
cinque 
punti 
percentuali. 
in 
tutti 
gli 
altri 
casi 
la 
maggiorazione 
da 
applicare 
� 
determinata 
in 
misura 
pari 
al 
tasso 
ufficiale 
di 
sconto�. 
tale 
previsione 
normativa 
appare 
legittima, 
ove 
si 
consideri 
che 
la 
societ� 
beneficiaria 
di 
fondi 
pubblici 
si 
sottrae, con dolo o colpa 
grave, ai 
vincoli 
pre



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


visti 
dalla 
normativa 
di 
settore 
e 
agli 
obblighi 
contrattualmente 
assunti 
(In tal 
senso Corte Conti reg., (Abruzzo), sez. giurisd., 16 dicembre 2015, n. 122). 


In 
merito 
alla 
questione 
concernente 
la 
corretta 
metodologia 
di 
calcolo 
degli 
interessi, da 
applicarsi 
nella 
determinazione 
delle 
somme 
dovute 
dalle 
imprese 
destinatarie 
di 
un provvedimento di 
revoca 
di 
agevolazioni, concesse 
ex 
D.lgs. 123/1998, si 
evidenzia 
che, ai 
sensi 
dell'art. 1283 c.c. 
�in mancanza 
di 
usi 
contrari, 
gli 
interessi 
scaduti 
possono 
produrre 
interessi 
solo 
dal 
giorno 
della 
domanda 
giudiziale 
o 
per 
l�effetto 
di 
una 
convenzione 
posteriore 
alla 
loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi�. 


Le 
finalit� 
di 
tale 
norma 
sono state 
identificate, da 
un lato, nell�esigenza 
di 
prevenire 
il 
pericolo di 
fenomeni 
usurari, e, dall'altro, di 
rendere 
il 
debitore 
consapevole 
dei 
maggiori 
costi 
che 
comporta 
il 
protrarsi 
dell'inadempimento 
e 
di 
calcolare, 
al 
momento 
di 
sottoscrivere 
l'apposita 
convenzione, 
l'esatto 
ammontare 
del 
suo 
debito. 
Richiedendo 
che 
l�apposita 
convenzione 
sia 
successiva 
alla 
scadenza 
degli 
interessi, il 
legislatore 
mira 
altres� 
ad evitare 
che 
l�accettazione 
della 
clausola 
anatocistica 
possa 
essere 
utilizzata 
come 
condizione 
che 
il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito. 


Secondo l�interpretazione 
resa 
dal 
Giudice 
di 
legittimit�, tale 
norma 
ha 
carattere 
imperativo, quindi 
non derogabile 
dai 
privati, e 
natura 
eccezionale, 
quindi 
non applicabile 
oltre 
i 
casi 
e 
le 
condizioni 
da 
essa 
previsti 
(Cfr. in tal 
senso Cass civ., Sez. I, 16 marzo 1999 n. 2374). 

� 
stato inoltre 
osservato che 
sono idonei 
a 
derogare 
alla 
regola 
generale 
solo 
gli 
usi 
normativi, 
in 
tal 
senso 
dovendosi 
intendere 
la 
dizione 
�in 
mancanza 
di usi contrari�. 


Al 
riguardo, 
si 
evidenzia 
che, 
con 
la 
citata 
sentenza 
16 
marzo 
1999 
n. 
2374, 
la 
Suprema 
Corte, 
modificando 
l�orientamento 
tradizionale, 
ha 
affermato 
che 
la 
prassi 
contrattuale 
di 
adeguamento 
alle 
"norme 
bancarie 
uniformi 
dell'aBi" 
non 
d� 
luogo 
ad 
un 
�uso 
normativo� 
derogatorio 
del 
precetto 
dell'art. 
1283 
c.c. 


In particolare, si 
� 
osservato che 
gli 
"usi 
contrari", ai 
quali 
il 
legislatore 
fa 
riferimento �sono gli 
usi 
normativi, di 
cui 
agli 
artt. 1, 4 e 
8 disp. prel. al 


c.c. 
che, 
secondo 
la 
consolidata 
nozione, 
consistono 
nella 
ripetizione 
generale, 
uniforme, 
costante, 
frequente 
e 
pubblica 
di 
un 
determinato 
comportamento 
(usus), accompagnato dalla convinzione 
che 
si 
tratti 
di 
comportamento (non 
dipendente 
da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente 
obbligatorio, 
e 
cio� 
conforme 
a una norma che 
gi� esiste 
o che 
si 
ritiene 
debba far 
parte 
dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis)�. 
Sulla 
base 
di 
quanto 
esposto, 
si 
� 
ritenuto 
che 
le 
norme 
bancarie 
uniformi 
predisposte 
dall�associazione 
di 
categoria 
(A.B.I.) 
non 
avessero 
natura 
normativa, 
ma 
solo pattizia, trattandosi 
di 
proposte 
di 
condizioni 
generali 
di 
contratto 
indirizzate dall'associazione alle banche associate. 


Conseguentemente, � 
stata 
dichiarata 
nulla 
la 
clausola 
che 
prevedeva 
la 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


capitalizzazione 
trimestrale 
degli 
interessi 
dovuti 
dal 
cliente, 
sia 
per 
i 
contratti 
anteriori, che 
per quelli 
successivi 
all'entrata 
in vigore 
dell'art. 4 della 
legge 
154/92, atteso che 
la 
stessa 
si 
basava 
su un mero uso negoziale 
e 
non su una 
vera e propria norma consuetudinaria, in violazione dell'art. 1283 c.c. 

Successivamente, 
per 
effetto 
delle 
modifiche 
apportate 
dall'art. 
25 
del 
D. 
Lgs. 
n. 
4 
agosto 
1999 
n. 
342, 
all'art. 
120 
del 
t.u. 
delle 
leggi 
in 
materia 
bancaria 
e 
creditizia, 
si 
� 
ammessa 
la 
validit� 
delle 
clausole 
che 
prevedono 
la 
produzione 
di 
interessi 
sugli 
interessi 
maturati 
nelle 
operazioni 
poste 
in 
essere 
nell'esercizio 
dell'attivit� 
bancaria, 
rimettendo 
al 
CICR 
l'adozione 
del 
provvedimento 
di 
regolamentazione 
delle 
modalit� 
e 
dei 
criteri 
dell'anatocismo. 


La 
delibera 
del 
CICR 
del 
9 
febbraio 
2000 
ha 
stabilito 
quindi 
le 
condizioni 
per 
la 
validit� 
dell'anatocismo 
nei 
contratti 
bancari, 
distinguendo 
tra 
il 
contratto 
di 
conto 
corrente 
(art. 
2) 
ed 
i 
contratti 
di 
finanziamento 
con 
piano 
di 
rimborso 
rateale. 


occorre 
peraltro 
evidenziare 
che, 
con 
sentenza 
n. 
425 
del 
17 
ottobre 
2000, 
� 
stata 
dichiarata 
l�illegittimit� 
costituzionale 
dell'art. 
25, 
comma 
3, 
del 
D. 
Lgs. 
n. 
342/1999, 
il 
quale 
aveva 
ammesso 
la 
validit� 
ed 
efficacia 
delle 
clausole 
sull�anatocismo 
contenute 
nei 
contratti 
stipulati 
anteriormente 
alla 
delibera, 
fino 
alla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
della 
delibera 
Cicr 
e, 
successivamente, 
il 
loro 
adeguamento 
secondo 
le 
modalit� 
ed 
i 
tempi 
previsti 
dalla 
stessa 
delibera 
pena 
la loro inefficacia nel solo interesse del cliente. 


Conseguentemente, anche 
per il 
periodo anteriore 
al 
1 luglio 2000, devono 
ritenersi 
nulle 
sia 
le 
clausole 
contrattuali 
non 
adeguate 
ai 
criteri 
della 
delibera 
Cicr entro il 
30 giugno 2000, sia 
le 
clausole 
sull�anatocismo, ai 
sensi 
dell�art. 1283 c.c. 


In proposito, la 
Suprema 
Corte 
ha 
rilevato che 
�va escluso che 
detto requisito 
soggettivo (opinio iuris) 
sia venuto meno soltanto a seguito delle 
decisioni 
della 
corte 
di 
cassazione 
che, 
a 
partire 
dal 
1999, 
modificando 
il 
precedente 
orientamento 
giurisprudenziale, 
hanno 
ritenuto 
la 
nullit� 
delle 
clausole 
in 
esame, 
perch� 
non 
fondate 
su 
di 
un 
uso 
normativo, 
dato 
che 
la 
funzione 
della 
giurisprudenza 
� 
meramente 
ricognitiva 
dell'esistenza 
e 
del 
contenuto della regola, non gi� creativa della stessa, e, conseguentemente, in 
presenza 
di 
una 
ricognizione, 
anche 
reiterata 
nel 
tempo, 
rivelatasi 
poi 
inesatta 
nel 
ritenerne 
l'esistenza, 
la 
ricognizione 
correttiva 
ha 
efficacia 
retroattiva, 
poich�, diversamente, si 
determinerebbe 
la consolidazione 
medio tempore 
di 
una 
regola 
che 
avrebbe 
la 
sua 
fonte 
esclusiva 
nelle 
sentenze 
che, 
erroneamente 
presupponendola, l'avrebbero creata� 
(Cass., Sez. un. 4 novembre 
2004, n. 
21095; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1281; Cass., 22 marzo 2011, n. 6518). 

Secondo una 
parte 
della 
dottrina 
e 
della 
giurisprudenza 
di 
merito, in ipotesi 
di 
nullit� 
delle 
clausole 
che 
prevedono 
l'anatocismo, 
si 
sarebbe 
potuto 
procedere 
alla 
capitalizzazione 
degli 
interessi 
su 
base 
annua, 
posto 
che 
l�art. 
1284 


c.c. indica 
nell�anno il 
termine 
di 
scadenza 
ex 
lege 
dell�obbligazione 
di 
interessi. 
Sul 
punto, la 
Suprema 
Corte 
ha 
tuttavia 
chiarito che 
va 
esclusa 
qualsiasi 

RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


capitalizzazione 
(Cfr. Cass., 6 maggio 2015 n. 9127; 
Cass., 14 marzo 2013 n. 
6550; Cass., sez. unite 2 dicembre 2010 n. 24418). 


Dunque, fino al 
1 luglio 2000 l'anatocismo � 
vietato e 
gli 
interessi 
(legali 


o convenzionali) maturati 
nel 
corso del 
rapporto non possono essere 
capitalizzati, 
neppure annualmente. 
Per il 
periodo successivo al 
1 luglio 2000, l'anatocismo � 
consentito solo 
se 
la 
banca 
ha 
proceduto entro il 
30 giugno 2000 all'adeguamento delle 
clausole 
contrattuali 
sull'anatocismo secondo le 
previsioni 
della 
delibera 
Cicr (le 
nuove 
clausole 
devono prevedere 
analoga 
periodicit� 
nel 
conteggio degli 
interessi 
creditori 
e 
debitori; 
indicare 
specificamente 
la 
periodicit� 
di 
capitalizzazione 
degli 
interessi 
ed 
il 
tasso 
di 
interesse 
applicato; 
indicare 
specificamente, 
in 
caso 
di 
capitalizzazione 
infrannuale, 
il 
valore 
del 
tasso 
rapportato 
su base 
annua 
tenendo conto degli 
effetti 
della 
capitalizzazione) e 
nei 
modi 
indicati 
(le 
nuove 
condizioni 
contrattuali 
devono essere 
approvate 
per 
iscritto 
se 
comportano 
un 
peggioramento 
di 
quelle 
precedentemente 
applicate, 
ovvero devono essere 
adeguate 
mediante 
pubblicazione 
sulla 
Gazzetta 
ufficiale 
e 
comunicate 
per iscritto alla 
clientela 
alla 
prima 
occasione 
utile 
o comunque 
entro il 
31 dicembre 
2000 se 
non comportano un peggioramento di 
quelle 
precedentemente 
applicate). 
(Cfr. 
tribunale 
Salerno, 
sez. 
I, 
5 
ottobre 
2016, n. 4432; 
tribunale 
Pesaro, 3 maggio 2016, n. 314; 
tribunale 
Bari, 22 
ottobre 
2015, 
n. 
4530; 
tribunale 
Milano, 
sez. 
vI, 
6 
febbraio 
2013 
n. 
1754, 
Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013 n. 18438). 


occorre 
infine 
evidenziare 
che, 
per 
effetto 
delle 
modifiche 
apportate 
dall�art. 
1, 
comma 
629, 
della 
legge 
27 
dicembre 
2013, 
n.147, 
l�art. 
120 
del 
tuB dispone 
che: 
�il 
cicr 
stabilisce 
modalit� e 
criteri 
per 
la produzione 
di 
interessi 
nelle 
operazioni 
poste 
in essere 
nell�esercizio dell�attivit� bancaria, 
prevedendo in ogni 
caso che: a) nelle 
operazioni 
in conto corrente 
sia assicurata, 
nei 
confronti 
della clientela, la stessa periodicit� nel 
conteggio degli 
interessi 
sia debitori 
che 
creditori; b) gli 
interessi 
periodicamente 
capitalizzati 
non 
possano 
produrre 
interessi 
ulteriori 
che, 
nelle 
successive 
operazioni 
di 
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale�. 


Il 
nuovo secondo comma 
dell�art. 120 tuB, come 
modificato dall�art. 1, 
comma 
629, l. n. 147/2013, vieta 
quindi 
in toto 
l�anatocismo bancario, cosicch� 
nessuna 
specificazione 
tecnica 
di 
carattere 
secondario 
(ad 
opera 
del 
C.I.C.R.) ne 
pu� limitare 
la 
portata 
o disciplinare 
diversamente 
la 
decorrenza 
del 
divieto. 
Diversamente 
opinando, 
si 
ammetterebbe 
che 
una 
norma 
primaria 
pu� in tutto o in parte 
o anche 
solo temporaneamente 
essere 
derogata 
da 
una 
norma secondaria ad essa subordinata. 

Alla 
luce 
di 
quanto sopra 
esposto, dunque, si 
ritiene 
che 
gli 
interessi 
di 
mora 
dovuti 
dall�impresa 
destinataria 
di 
un provvedimento di 
revoca 
del 
contributo 
ex 
D.lgs. n. 123/1998 debbano essere 
calcolati 
unicamente 
sulla 
sorte 
capitale e non anche su quella costituita dagli interessi. 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Con 
il 
secondo 
quesito, 
codesto 
ufficio 
richiede 
se 
sia 
conforme 
alla 
normativa 
di 
riferimento l�applicazione 
di 
un tasso di 
interessi 
moratori 
pari 
al 
10%, nelle 
ipotesi 
di 
revoca 
di 
contributi 
concessi 
ex 
L. n. 46/1982, in luogo 
di 
quello pari 
al 
25%, indicato nei 
decreti 
di 
concessione 
provvisoria 
del 
contributo 
emessi 
prima 
dell�entrata 
in vigore 
della 
c.d. legge 
antiusura 
(Legge 


n. 108/1996). 
In particolare, codesto ufficio evidenzia 
che 
i 
finanziamenti 
concessi 
ex 
L. 
46/1982 
potrebbero 
essere 
ricondotti 
alla 
categoria 
�altri 
finanziamenti 
alle 
famiglie 
ed 
alle 
imprese� 
per 
i 
quali 
il 
Decreto 
MeF 
24 
marzo 
2016, 
n. 
30094, 
indica quale tasso medio il 10,30% e quale tasso soglia il 16,78%. 
In 
tale 
contesto, 
occorre 
osservare 
che 
alcune 
imprese 
destinatarie 
del 
provvedimento 
di 
revoca, 
invocando 
la 
nullit� 
della 
clausola 
sugli 
interessi 
moratori 
contenuta 
nel 
decreto di 
concessione 
del 
finanziamento ex 
art. 1815 
II 
comma, 
c.c., 
hanno 
affermato 
che 
non 
sarebbe 
dovuto 
alcun 
interesse 
di 
mora. 


Si 
deve 
tuttavia 
distinguere 
l�ipotesi 
in cui 
gli 
interessi 
vengano pattuiti 
nella 
vigenza 
della 
l. n. 108/1996 ad un tasso che 
ecceda 
il 
tasso soglia 
dal-
l�ipotesi, che 
ricorre 
nel 
caso di 
specie, in cui 
gli 
interessi, pattuiti 
in un momento 
anteriore 
al 
1996, 
siano 
divenuti 
successivamente 
usurari 
per 
effetto 
dell�entrata in vigore della normativa in materia di usura. 


Gli effetti non possono essere i medesimi. 

Non si 
dubita 
della 
correttezza 
dell�applicazione 
dell�art. 1815, secondo 
comma, c.c. allorquando gli 
interessi 
superino il 
tasso soglia 
gi� 
al 
momento 
genetico del 
rapporto. In tal 
caso, la 
clausola 
pattuita 
� 
nulla 
e 
ne 
consegue 
la 
non doverosit� degli interessi. 


Nella 
diversa 
ipotesi 
della 
c.d. 
usura 
sopravvenuta, 
invece, 
la 
Suprema 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
opportunamente 
suggerito 
una 
soluzione 
diversa, 
volta 
a 
contemperare 
le 
esigenze 
di 
tutela 
espresse 
dalla 
legge 
n. 108/96 e 
la 
libert� 
negoziale delle parti. 


�i criteri 
fissati 
dalla legge 
n. 108 del 
1996, per 
la determinazione 
del 
carattere 
usurario degli 
interessi, non si 
applicano alle 
pattuizioni 
di 
questi 
ultimi 
anteriori 
all'entrata in vigore 
di 
quella legge, siano esse 
contenute 
in 
mutui 
a tasso fisso o variabile, come 
emerge 
dalla norma di 
interpretazione 
autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del 
d.l. n. 394 del 
2000 (conv., con 
modif., dalla l. n. 24 del 
2001), che 
non reca una tale 
distinzione� 
Cassazione 
civile, sez. I, 19 gennaio 2016, n. 801. 


La 
disposizione 
richiamata 
dalla 
sentenza 
che 
precede, 
recante 
una 
norma 
di 
interpretazione 
autentica, 
testualmente 
prevede 
che 
�Ai 
fini 
dell'applicazione 
dell'art. 644 del 
codice 
penale 
e 
dell'art. 1815, secondo comma, del 
codice 
civile, 
si 
intendono 
usurari 
gli 
interessi 
che 
superano 
il 
limite 
stabilito 
dalla 
legge 
nel 
momento in cui 
essi 
sono promessi 
o comunque 
convenuti, a 
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento�. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Sul 
punto, sempre 
la 
Corte 
di 
Cassazione, ha 
ribadito che 
�l'art. 1 d.l. 29 
dicembre 
2000 
n. 
394, 
convertito, 
con 
modificazioni, 
nella 
l. 
28 
febbraio 
2001 


n. 
24, 
di 
interpretazione 
autentica 
della 
l. 
7 
marzo 
1996 
n. 
108, 
[stabilisce 
che] 
la natura usuraria dei 
tassi 
di 
interesse 
va determinata in riferimento al 
momento della convenzione 
e 
non a quello della dazione, non trova applicazione 
ai 
rapporti 
gi� esauriti 
prima della successiva entrata in vigore 
della 
suddetta legge 
n. 108 del 
1996� 
(Cassazione 
civile, sez. II, 13 maggio 2010, 
n. 11632). 
Con una 
recente 
statuizione, da 
ultimo, la 
Corte 
di 
legittimit� 
ha 
chiarito 
che 
�la norma che 
prevede 
la nullit� dei 
patti 
contrattuali 
che 
fissano la misura 
degli 
interessi 
in 
tassi 
cos� 
elevati 
da 
raggiungere 
la 
soglia 
dell'usura 
(introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 
1996) non � 
retroattiva, sicch� 
non 
influisce 
sulla 
validit� 
delle 
clausole 
dei 
contratti 
conclusi 
prima 
della 
sua 
entrata in vigore� 
(Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2016, n. 8945). 


tutto 
ci� 
premesso, 
occorre 
pertanto 
correttamente 
individuare 
gli 
effetti 
giuridici 
prodotti 
dall�entrata 
in vigore 
della 
legge 
n. 108/1996 sulle 
clausole 
relative ad interessi, la cui natura usuraria sia sopravvenuta. 


La 
Corte 
di 
legittimit�, 
pur 
escludendo 
l�applicabilit� 
dell�art. 
1815 
comma 
2 c.c. alle 
ipotesi 
di 
cui 
si 
tratta, non ammette 
comunque 
la 
sopravvivenza 
delle clausole originariamente pattuite. 


La 
soluzione 
cui 
� 
pervenuta 
la 
Suprema 
Corte, e 
che 
si 
ritiene 
debba 
essere 
applicata 
anche 
al 
caso di 
specie, � 
tuttavia 
quella 
di 
applicare, in ipotesi 
quali 
quelle 
di 
cui 
si 
tratta, il 
combinato disposto degli 
articoli 
1339 e 
1419 
del codice civile. 


Il 
Giudice 
di 
Legittimit� 
ha 
da 
ultimo 
precisato 
che 
�le 
norme 
che 
prevedono 
la 
nullit� 
dei 
patti 
contrattuali 
che 
determinano 
la 
misura 
degli 
interessi 
in 
tassi 
cos� 
elevati 
da 
raggiungere 
la 
soglia 
dell'usura 
(introdotte, 
rispettivamente, 
con 
la 
l. 
17 
febbraio 
1992, 
n. 
154, 
art. 
4, 
poi 
trasfuso 
nel 
d.lgs. 
1 
settembre 
1983, 
n. 
385, 
art. 
117, 
e 
con 
la 
l. 
7 
marzo 
1996, 
n. 
108, 
art. 
4), 
pur 
non 
essendo 
retroattive, 
in 
relazione 
ai 
contratti 
conclusi 
prima 
della 
loro 
entrata 
in 
vigore, 
comportano 
la 
inefficacia 
ex 
nunc 
delle 
clausole 
dei 
contratti 
stessi" 
(Cassazione 
civile, 
sez. 
I, 
17 
agosto 
2016, 
n. 
17150), 
ha 
poi 
richiamato 
una 
precedente 
sentenza 
della 
medesima 
Corte, 
ove 
era 
stato 
chiarito 
che 
�relativamente 
ad 
un 
rapporto 
contrattuale 
di 
durata, 
l'intervento 
nel 
corso 
di 
essa, 
di 
una 
nuova 
disposizione 
di 
legge 
diretta 
a 
porre, 
rispetto 
al 
possibile 
contenuto 
del 
regolamento 
contrattuale, 
una 
nuova 
norma 
imperativa 
condizionante 
l'autonomia 
contrattuale 
delle 
parti 
nel 
regolamento 
del 
contratto, 
in 
assenza 
di 
una 
norma 
transitoria 
che 
preveda 
l'ultrattivit� 
della 
previgente 
disciplina 
normativa 
non 
contenente 
la 
norma 
imperativa 
nuova, 
comporta 
che 
la 
contrariet� 
a 
quest'ultima 
del 
regolamento 
contrattuale 
non 
consente 
pi� 
alla 
clausola 
di 
operare, 
nel 
senso 
di 
giustificare 
effetti 
del 
regolamento 
contrattuale 
che 
non 
si 
siano 
gi� 
prodotti, 
in 
quanto, 
ai 
sensi 
dell'art. 
1339 
c.c., 
il 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


contratto, 
per 
quanto 
concerne 
la 
sua 
efficacia 
normativa 
successiva 
all'entrata 
in 
vigore 
della 
norma 
nuova, 
deve 
ritenersi 
assoggettato 
all'efficacia 
della 
clausola 
imperativa 
da 
detta 
norma 
imposta, 
la 
quale 
sostituisce 
o 
integra 
per 
l'avvenire 
(cio� 
per 
la 
residua 
durata 
del 
contratto) 
la 
clausola 
difforme, 
relativamente 
agli 
effetti 
che 
il 
contratto 
dovr� 
produrre 
e 
non 
ha 
ancora 
prodotto" 


(Cassazione 
Civile, 
Sez. 
3, 
Sentenza 
n. 
1689 
del 
2006). 


Dalla 
nullit� 
della 
clausola 
relativa 
agli 
interessi 
la 
cui 
usurariet� 
sia 
sopravvenuta 
e 
dalla 
conseguente 
sostituzione 
della 
medesima 
clausola 
ai 
sensi 
dell�art. 
1339 
c.c., 
non 
consegue 
la 
non 
applicabilit� 
di 
alcun 
interesse, 
ma 
diversamente, 
e 
pi� correttamente, l�applicabilit� 
degli 
interessi 
al 
tasso soglia 
come determinato ai sensi dell�art. 2 della l. n. 108/96. 


Cos� 
ha 
infatti 
statuito la 
Suprema 
Corte, rilevando che 
�trattandosi 
di 
rapporti 
non esauriti 
al 
momento dell'entrata in vigore 
della l. n. 108/1996, 
va 
richiamato 
l'art. 
1 
di 
detta 
legge 
che 
ha 
previsto 
la 
fissazione 
di 
tassi 
soglia 
e 
affermato che, ove 
vengano superate 
le 
misure 
consentite, gli 
interessi 
corrispettivi 
e 
moratori 
ulteriormente 
maturati 
vanno considerati 
usurari 
e 
dunque 
automaticamente 
sostituiti, 
anche 
ai 
sensi 
degli 
artt. 
1419, 
comma 
2, 
e 
1339, 
circa 
l'inserzione 
automatica 
di 
clausole, 
in 
relazione 
ai 
diversi 
periodi, 
dai tassi soglia� 
(Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 603). 


Ai 
fini 
dell�individuazione 
del 
tasso soglia 
applicabile 
nel 
caso di 
specie, 
occorre 
avere 
riguardo al 
Decreto Direttoriale 
del 
27 marzo 2017, il 
cui 
intervallo 
temporale di applicazione � fissato dal 1� aprile al 30 giugno 2017. 


Nella 
tabella 
riportata 
in tale 
decreto, il 
tasso medio su base 
annua 
per i 
finanziamenti 
alle 
famiglie 
ed alle 
imprese 
� 
fissato nella 
misura 
del 
10, 27%, 
sicch� 
� 
questo 
il 
tasso 
che, 
come 
conseguenza 
della 
nullit� 
della 
clausola 
originariamente 
pattuita, dovr� essere applicato nel caso di specie. 


Sul 
presente 
parere 
� 
stato 
sentito 
il 
Comitato 
consultivo 
che, 
nella 
seduta 
del 7 luglio 2017, si � espresso in conformit�. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


il regime di incompatibilit� dei professori 
a tempo pieno e a tempo definito 


Parere 
del 
19/09/2017-439838, al 26055/2015, avv. Federico 
BaSilica 


Con riferimento alla 
richiesta 
di 
parere 
in oggetto e 
alle 
questioni 
in ordine 
al 
regime 
di 
incompatibilit� 
dei 
professori 
universitari, si 
concorda 
con 
le 
conclusioni 
cui 
� 
pervenuta 
codesta 
Avvocatura 
distrettuale 
che 
sembrano 
confermate dalla giurisprudenza citata. 


1) Le 
questioni 
poste 
dall�universit�, con nota 
del 
13 aprile 
2017 prot. n. 
9989, riguardano il 
regime 
delle 
incompatibilit� 
applicabile 
ai 
professori 
universitari 
e fanno specifico riferimento alle seguenti fattispecie concrete: 


a) 
professore 
universitario 
a 
tempo 
pieno 
che 
ricopre 
la 
carica 
di 
commissario 
prima 
e 
amministratore 
unico successivamente 
di 
un ente 
pubblico 
regionale; 


b) professore 
universitario a 
tempo definito che 
ricopre 
la 
carica 
di 
presidente 
del consiglio di amministrazione di una S.p.a. a controllo pubblico; 


c) professori 
universitari 
a 
tempo pieno che 
ricoprono la 
carica 
di 
consiglieri 
di amministrazione di un istituto bancario. 


Dalle 
notizie 
apprese 
dall�Avvocatura 
distrettuale 
per le 
vie 
brevi 
risulta 
che 
i 
primi 
due 
casi 
sono 
oggetto 
di 
controversie 
incardinate 
innanzi 
al 
tar 
Sardegna, che si � gi� deciso il primo di essi con sentenza n. 367/2017. 


tanto premesso, considerata 
l�esigenza 
rappresentata 
dall�universit� 
di 
conoscere 
un avviso di 
carattere 
generale, si 
ritiene 
opportuno richiamare 
di 
seguito il quadro normativo nel quale le questioni sottoposte si inseriscono. 


2) 
Prima 
dell�emanazione 
del 
D.P.R. 
n. 
382 
del 
1980, 
la 
materia 
era 
regolata 
dall�art. 
60 
del 
D.P.R. 
n. 
3/1957, 
per 
il 
quale: 
�l'impiegato 
non 
pu� 
esercitare 
il 
commercio, 
l'industria, 
n� 
alcuna 
professione 
o 
assumere 
impieghi 
alle 
dipendenze 
di 
privati 
o 
accettare 
cariche 
in 
societ� 
costituite 
a 
fine 
di 
lucro, 
tranne 
che 
si 
tratti 
di 
cariche 
in 
societ� 
o 
enti 
per 
le 
quali 
la 
nomina 
� 
riservata 
allo 
Stato 
e 
sia 
all'uopo 
intervenuta 
l'autorizzazione 
del 
Ministro 
competente�. 


Il 
divieto 
in 
questione 
� 
stato 
confermato 
dall�art. 
53 
del 
decreto 
legislativo 
n. 
165 
del 
2001, 
che 
ne 
fa 
una 
forma 
di 
�incompatibilit��, 
stabilendo 
al 
primo 
comma 
che: 
�resta 
ferma 
per 
tutti 
i 
dipendenti 
pubblici 
la 
disciplina 
delle 
incompatibilit� 
dettata 
dagli 
articoli 
60 
e 
seguenti 
del 
testo 
unico 
approvato 
con 
decreto 
del 
Presidente 
della 
repubblica 
10 
gennaio 
1957, 
n. 
3, 
...�. 


In tal 
modo, l�art. 53, richiamando gli 
artt. 60 e 
ss. del 
d.P.R. n. 3/1957, 
individua 
attivit� 
il 
cui 
svolgimento 
� 
assolutamente 
incompatibile 
con 
la 
funzione 
di 
professore 
universitario sia 
a 
tempo pieno che 
a 
tempo definito. tra 
queste 
attivit� 
rientrano l�assunzione 
di 
cariche 
in societ� 
nonch� 
l�esercizio 
di attivit� industriali, commerciali, professionali e artigianali. 


3) 
Questa 
disciplina 
deve 
essere 
coordinata 
con 
quella 
speciale 
contenuta 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


nel 
d.P.R. n. 382 del 
1980. Per quanto interessa 
i 
casi 
di 
specie 
di 
cui 
al 
punto 
1 lettere 
a) e 
b) viene 
in rilievo l�art. 13, comma 
1, punto 10), del 
citato d.P.R. 
ove 
� 
disposto 
che: 
�il 
professore 
ordinario 
� 
collocato 
d�ufficio 
in 
aspettativa 
per 
la durata della carica, del 
mandato o dell�ufficio nei 
seguenti 
casi: . . . 
10) 
nomina 
alle 
cariche 
di 
presidente, 
di 
amministratore 
delegato 
di 
enti 
pubblici 
a carattere 
nazionale, interregionale 
o regionale, di 
enti 
pubblici 
economici, 
di societ� a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro�. 


La 
vigenza 
di 
tale 
norma 
dell�art. 
13 
� 
stata 
confermata 
dalla 
legge 
n. 
240 
del 
2010, 
che 
all�art. 
6 
testualmente 
dichiara 
che: 
�resta 
fermo 
quanto 
disposto 
dagli 
articoli 
13, 
14 
e 
15 
del 
decreto 
del 
Presidente 
della 
repubblica 
11 
luglio 
1980, n. 382...�. 


La 
rilevanza 
di 
tali 
norme 
nei 
casi 
di 
specie 
� 
stata 
ribadita, con ampie 
argomentazioni, dal 
tar Sardegna 
con la 
recente 
sentenza 
10 maggio 2017, n. 
367 
nel 
caso 
P. 
c/univ. 
Sassari 
(il 
primo 
tra 
i 
tre 
casi 
indicati), 
che 
si 
conforma 
alla 
giurisprudenza 
citata 
dall�Avvocatura 
distrettuale 
la 
cui 
ultima 
decisione 
� 
stata 
resa 
dal 
tar Puglia 
- Bari, sent. 6 dicembre 
2016, n. 1477 che 
ritiene 
applicabile 
la 
disposizione 
sia 
ai 
professori 
a 
tempo 
pieno 
che 
a 
quelli 
a 
tempo 
definito. 

In forza 
di 
tale 
disposizione 
sembra, pertanto, stabilito che 
nei 
casi 
contemplati 
dalla 
norma 
l�universit� 
� 
�vincolata� 
a 
disporre 
il 
collocamento in 
aspettativa, mentre 
negli 
altri 
casi 
e 
cio� 
quando si 
tratti 
di 
societ� 
diverse 
da 
quelle 
indicate 
nel 
citato art. 13 � 
escluso che 
i 
professori 
ordinari, a 
tempo 
pieno o a tempo definito, possano ricoprire tali cariche. 


Invero, la 
norma 
ricollega 
il 
collocamento obbligatorio in aspettativa 
al 
solo 
fatto 
della 
nomina 
nella 
carica, 
restando 
per 
il 
resto 
irrilevante 
qualunque 
modalit� 
di 
concreto 
esercizio 
dei 
poteri 
decisionali 
e 
delle 
funzioni 
sostanziali 
correlate 
alla 
carica 
medesima. Deve 
infatti 
escludersi 
che 
l�attivit� 
di 
Presidente 
di 
una 
societ� 
possa 
essere 
ricondotta 
all�attivit� 
professionale 
ovvero 
all�attivit� 
di 
consulenza 
continuativa 
esterna 
(Cons. 
Stato, 
sez. 
vI, 
n. 
6511/2008). 

tali 
conclusioni 
sono 
state 
confermate 
in 
uno 
dei 
casi 
concreti 
sopra 
citati 
(primo ricorso P.) con la 
sentenza 
del 
t.A.R. Sardegna, n. 737/2015 in cui 
si 
afferma: 
�l�incompatibilit�, nel 
caso di 
specie, non derivava da una valutazione 
discrezionale 
del 
rettore, ma conseguiva all�applicazione 
�vincolata� 
di 
una specifica norma, l�art. 13 punto n. 10 del 
dPr 
382/1980�; 
ed ancora. 
�ed 
il 
legislatore, 
verificatisi 
questi 
presupposti, 
ha 
stabilito 
che 
�il 
professore 
ordinario 
<� 
collocato 
d'ufficio> 
in 
aspettativa 
per 
la 
durata 
della 
carica, 
del 
mandato o dell'ufficio�; senza possibilit� di 
esercizio di 
alcun ambito di 
discrezionalit� 
da parte 
del 
rettore; la norma impone, dunque, la presa d�atto 
della incompatibilit� ed il 
collocamento in aspettativa del 
richiedente, tenuto 
conto della �tipologia� 
della nomina intervenuta; in questi 
casi 
(elenco previsto 
direttamente 
e 
tassativamente 
dal 
legislatore), 
la 
regola 
�, 
quindi, 
quella 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


del 
collocamento 
obbligatorio 
in 
aspettativa 
per 
i 
professori 
che 
assumono 
cariche 
pubbliche 
di 
vertice 
di 
enti 
pubblici, 
a 
causa 
dell�impossibilit�, 
dettata 
dalla 
norma, 
del 
contemporaneo 
svolgimento 
delle 
due 
attivit�; 
il 
rettore 
non 
poteva quindi che dare attuazione al dettato normativo�. 


Per completezza 
si 
ricorda 
che 
il 
Consiglio di 
Stato, con l�ordinanza 
n. 
3568/2015 (ct. 26055/2015 - Avv. BASILICA), ha 
rigettato l�istanza 
di 
sospensione 
cautelare 
di 
tale 
sentenza, 
escludendo 
la 
sussistenza 
del 
fumus 
boni 
iuris. 


Pertanto, alla 
luce 
di 
tali 
premesse 
sembra 
possibile 
fornire 
una 
prima 
risposta 
in 
ordine 
alle 
prime 
due 
fattispecie 
concrete: 
a) 
professore 
universitario 
a 
tempo 
pieno 
che 
ricopre 
la 
carica 
di 
commissario 
prima 
e 
amministratore 
unico 
successivamente 
di 
un 
ente 
regionale; 
b) 
professore 
universitario 
a 
tempo definito che 
ricopre 
la 
carica 
di 
presidente 
del 
consiglio di 
amministrazione 
di una S.p.a. a controllo pubblico. 


In tali 
casi, sembra 
possibile 
concludere 
che 
� 
conforme 
a 
legge 
il 
collocamento 
in aspettativa d�ufficio dei professori interessati. 


4) Resta 
infine 
da 
esaminare 
la 
terza 
ipotesi 
presa 
in esame 
al 
punto 1), 
lett. c), ossia 
dei 
professori 
universitari 
a 
tempo pieno che 
ricoprono la 
carica 
di consiglieri di amministrazione di un istituto bancario (casi R. e M.). 


Al 
riguardo si 
� 
al 
di 
fuori 
dall�ambito di 
applicazione 
dell�art. 13 (che 
come 
si 
visto contempla 
l�aspettativa 
solo per le 
societ� 
pubbliche) mentre 
rilevano 
gli 
art. 11 e 
6 della 
legge 
n. 240 del 
2010 come 
modificata 
con il 
d.l. 


n. 5/2012, conv. in legge 
n. 35/2012. L�art. 6, rubricato �Stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo�, ai commi da 9, 10 e 12 dispone: 
�9. 
la 
posizione 
di 
professore 
e 
ricercatore 
� 
incompatibile 
con 
l'esercizio 
del commercio e dell'industria (�). 


10. i professori 
e 
i 
ricercatori 
a tempo pieno, fatto salvo il 
rispetto dei 
loro obblighi 
istituzionali, possono svolgere 
liberamente, anche 
con retribuzione, 
attivit� 
di 
valutazione 
e 
di 
referaggio, 
lezioni 
e 
seminari 
di 
carattere 
occasionale, attivit� di 
collaborazione 
scientifica e 
di 
consulenza, attivit� di 
comunicazione 
e 
divulgazione 
scientifica e 
culturale, nonch� 
attivit� pubblicistiche 
ed 
editoriali. 
i 
professori 
e 
i 
ricercatori 
a 
tempo 
pieno 
possono 
altres� 
svolgere, 
previa 
autorizzazione 
del 
rettore, 
funzioni 
didattiche 
e 
di 
ricerca, 
nonch� 
compiti 
istituzionali 
e 
gestionali 
senza 
vincolo 
di 
subordinazione 
presso enti 
pubblici 
e 
privati 
senza scopo di 
lucro, purch� 
non si 
determinino 
situazioni 
di 
conflitto di 
interesse 
con l'universit� di 
appartenenza, a condizione 
comunque 
che 
l'attivit� non rappresenti 
detrimento delle 
attivit� didattiche, 
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universit� di appartenenza. 
12. 
i 
professori 
e 
i 
ricercatori 
a 
tempo 
definito 
possono 
svolgere 
attivit� 
libero-professionali 
e 
di 
lavoro 
autonomo 
anche 
continuative, 
purch� 
non 
determinino 
situazioni 
di 
conflitto 
di 
interesse 
rispetto 
all'ateneo 
di 
appartenenza. 
la 
condizione 
di 
professore 
a 
tempo 
definito 
� 
incompatibile 
con 
l'esercizio 
di 
cariche 
accademiche. 
Gli 
statuti 
di 
ateneo 
disciplinano 
il 
regime 
della 
predetta 

PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


incompatibilit�. 
Possono 
altres� 
svolgere 
attivit� 
didattica 
e 
di 
ricerca 
presso 
universit� 
o 
enti 
di 
ricerca 
esteri, 
previa 
autorizzazione 
del 
rettore 
che 
valuta 
la 
compatibilit� 
con 
l'adempimento 
degli 
obblighi 
istituzionali�. 


Da 
tali 
norme 
si 
evince 
un 
divieto 
-di 
carattere 
generale, 
per 
il 
quale 
salvo 
alcune 
deroghe, che 
non ricorrono nel 
caso di 
specie 
- per il 
professore 
universitario 
a 
tempo 
pieno 
di 
svolgere 
con 
abitualit�, 
sistematicit�, 
stabilit� 
e 
continuit�, qualsiasi 
altra 
attivit� 
lavorativa, quale 
ne 
sia 
il 
contenuto e 
quali 
siano 
le 
concrete 
modalit� 
di 
esplicazione, 
oppure 
di 
effettuare 
consulenze 
esterne, 
ossia 
attivit� 
implicanti 
valutazioni 
e 
consigli 
in 
favore 
di 
soggetti 
estranei alla struttura universitaria. 


Quanto poi 
ai 
professori 
a 
tempo definito il 
comma 
12 prevede 
che 
possano 
[�] 
svolgere 
attivit� 
libero-professionali 
e 
di 
lavoro 
autonomo 
anche 
continuative, 
purch� 
non 
determinino 
situazioni 
di 
conflitto 
di 
interesse 
rispetto 
all'ateneo di 
appartenenza. 
Rimane 
per� ferma 
anche 
per questi 
ultimi 
l�incompatibilit� di cui al comma 9. 


Deve, pertanto, escludersi 
anche 
in questo caso che 
possa 
essere 
legittimamente 
svolta 
l�attivit� 
di 
amministratore 
di 
una 
societ� 
non 
essendo 
la 
stessa 
riconducibile 
all�attivit� 
professionale 
o 
all�attivit� 
di 
consulenza 
continuativa 
esterna 
(Cons. 
Stato, 
sez. 
vI, 
n. 
6511/2008) 
e 
potendo, 
semmai 
la 
stessa 
essere 
ascritta 
al 
comunque 
non consentito esercizio del 
commercio e 
dell�industria 
in considerazione 
della 
natura 
dell�attivit� 
svolta 
dalla 
societ� 
(tAR Puglia, 
sez. I, n. 76/2012). 


5) 
Coinvolgendo 
questioni 
di 
massima 
e 
considerata 
la 
rilevanza 
delle 
questioni 
esaminate, 
il 
presente 
parere, 
che 
viene 
trasmesso 
anche 
al 
Miur 
per 
opportuna 
conoscenza, � 
stato sottoposto all�esame 
del 
Comitato consultivo, 
ai 
sensi 
dell�art. 26 della 
legge 
n. 103/1979, che 
si 
� 
espresso in conformit� 
nella seduta del giorno 11 settembre 2017. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
ex lege 662/96: quesiti in ordine alla escussione 
della controgaranzia concessa dal Fondo 


Parere 
del 
19/09/2017-441733, al 22245/2017, avv. Fernando 
MUSio 


Con 
la 
nota 
in 
riscontro 
codesta 
Amministrazione 
ha 
formulato 
tre 
distinti 
quesiti 
in ordine 
alla 
escussione 
della 
controgaranzia 
concessa 
dal 
Fondo ad 
un Confidi 
accreditato, per garanzie 
da 
questo emesse 
in favore 
di 
istituti 
finanziatori 
di interventi delle MPI. 


La 
complessa 
fattispecie 
sottoposta 
al 
vaglio 
della 
Scrivente 
prende 
spunto 
dalla 
proposta 
che 
i 
Liquidatori 
di 
uno 
dei 
Confidi, 
e 
cio� 
�e. 
s.c.a 
r.l.�, 
hanno 
formulato 
agli 
istituti 
finanziatori 
-ed 
alla 
quale 
dovrebbe 
prestare 
adesione 
codesta 
Amministrazione 
- di 
poter curare, in forza 
di 
mandato, l�escussione 
per loro conto della 
controgaranzia 
concessa 
dal 
Fondo sulle 
garanzie 
emesse 
da 
e., con il 
pagamento dell�importo controgarantito direttamente 
in 
favore delle banche finanziatrici. 


Riguardo 
a 
detta 
fattispecie 
si 
chiede 
innanzitutto 
un 
parere 
in 
ordine 
alla 
legittimit� 
dell�escussione 
diretta 
del 
Fondo 
da 
parte 
del 
soggetto 
finanziatore 
nella 
ipotesi 
-ricorrente 
nella 
specie 
-in 
cui 
non 
risulti 
l�insolvenza 
del 
garante 
di I livello (e.) 


Nello specifico si 
chiede 
un chiarimento sui 
presupposti 
dell�escussione 
diretta 
della 
controgaranzia 
da 
parte 
dei 
�soggetti 
finanziatori� 
ed in particolare 
se 
sia 
a 
tal 
fine 
sufficiente 
il 
mero 
decorso 
del 
termine 
assegnato 
al 
garante 
di 
primo livello nella 
intimazione 
di 
pagamento o sia 
invece 
necessaria 
l�incapienza 
patrimoniale 
riscontrata 
in sede 
di 
esecuzione 
o, infine, se 
debba 
ricorrere 
lo 
stato 
di 
insolvenza 
del 
garante, 
acclarato 
giudizialmente 
con 
l�ammissione ad una procedura concorsuale. 


� 
opportuno, 
prima 
di 
affrontare 
le 
varie 
questioni 
prospettate 
con 
la 
nota 
in riscontro, ricordare 
che 
il 
quadro normativo di 
riferimento � 
delineato dalla 
disposizione 
contenuta 
nell�art. 
2 
comma 
100, 
lett. 
a) 
della 
L. 
662/96, 
la 
quale 
prevede 
il 
finanziamento 
del 
Fondo 
da 
parte 
del 
CIPe; 
dalle 
norme 
regolamentari 
contenute 
nel 
D.M. 248/1999 che, oltre 
a 
dettare 
i 
criteri 
e 
le 
condizioni 
per 
la 
prestazione 
delle 
garanzie, 
disciplina 
anche 
la 
gestione 
del 
Fondo; 
e, infine, dalle 
norme 
contenute 
nelle 
�Disposizioni 
operative�, che 
disciplinano 
nel 
dettaglio 
le 
condizioni 
per 
la 
concessione 
e 
per 
l�escussione 
delle 
garanzie, 
nei 
vari 
livelli, 
e 
-per 
quanto 
qui 
interessa 
-i 
rapporti 
tra 
soggetti 
finanziatori, Confidi o altri fondi di garanzia e Fondo. 


Partendo da 
queste 
ultime 
(Parte 
III, par. H 
3.1) e 
rispondendo al 
quesito 
in argomento, rileva 
la 
Scrivente 
che, due 
sono le 
condizioni 
che 
devono concorrere 
affinch� 
la 
controgaranzia 
�a prima richiesta� 
possa 
essere 
escussa 
direttamente dai soggetti finanziatori: 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


a) - �l�inadempimento dei soggetti beneficiari finali�; 


b) - �� 
il 
mancato pagamento in garanzia da parte 
e 
di 
confidi 
e 
degli 
alti fondi di garanzia�. 


I dubbi 
di 
codesta 
Amm.ne 
si 
incentrano su questa 
seconda 
condizione 
ed in particolare 
sul 
momento in cui 
si 
debba 
intendere 
realizzato il 
�mancato 
pagamento� 
da parte del garante di I livello. 


Per rispondere 
al 
quesito, all�analisi 
delle 
disposizioni 
di 
settore 
� 
opportuno 
premettere 
alcune 
considerazioni 
sulla 
natura 
giuridica 
della 
controgaranzia 
prestata 
dal 
Fondo, 
non 
ritenendosi 
pienamente 
condivisibili 
quelle 
svolte al riguardo da codesta 
Amm.ne nella nota in riscontro. 


ed invero l�azione 
�diretta� 
riconosciuta 
- sia 
pure 
alle 
citate 
condizioni 


-ai 
soggetti 
finanziatori 
dalla 
richiamata 
disciplina, allontanano la 
fattispecie 
dalla 
figura 
della 
�fideiussione 
alla fideiussione�, per accostarla 
allo schema 
tipico della 
�fideiussione 
del 
fideiussore� 
di 
cui 
all�art. 1948 c.c. del 
quale, 
comunque, 
non 
mutua 
tutte 
le 
condizioni 
cui 
� 
subordinata 
l�azione 
diretta 
del 
creditore principale. 
Quest�ultima 
disposizione, 
infatti, 
non 
prevede 
un 
generico 
inadempimento 
da 
parte 
del 
debitore 
principale 
e 
dei 
suoi 
fideiussori, ma 
richiede 
che 
questi 
ultimi 
siano risultati 
�insolventi�; 
per cui 
il 
creditore 
�deve 
dimostrare 
non tanto di 
aver 
rivolto ai 
predetti 
una richiesta di 
pagamento rimasta senza 
effetto, quanto piuttosto dimostrare 
che 
gli 
stessi, sebbene 
escussi, non erano 
stati 
in grado di 
soddisfare 
l�esposizione 
debitoria� 
(App. Roma 
sez. II, 19 
gennaio 2006). 


Proprio 
partendo 
da 
tale 
disposizione 
e 
con 
un 
percorso 
ermeneutico 
sistematico 
con 
la 
disciplina 
di 
settore 
si 
pu� 
dare 
risposta 
al 
quesito 
qui 
esaminato. 


Di 
diverso 
tenore 
sono, 
infatti, 
le 
norme 
contenute 
nelle 
citate 
disposizioni 
operative 
la 
cui 
interpretazione 
letterale 
e 
sistematica 
porta 
ad escludere, secondo 
la 
Scrivente, che 
la 
condizione 
del 
�mancato pagamento� 
debba 
necessariamente 
ritenersi 
realizzata 
con 
l�incapienza 
patrimoniale 
rinveniente 
dalla 
infruttuosa 
escussione 
del 
garante 
di 
I� 
livello e, tanto meno, con l�insolvenza 
di questi accertata giudizialmente. 


Cionondimeno � 
indiscutibile 
che 
il 
mancato pagamento da 
parte 
del 
garante 
di 
I� 
livello costituisce 
condizione 
imprescindibile 
per la 
escussione 
diretta 
della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori. 


Non 
�, 
per�, 
altrettanto 
chiaro 
il 
tenore 
delle 
citate 
disposizioni 
operative 
in 
ordine 
al 
momento 
in 
cui 
debba 
ritenersi 
realizzato 
il 
�mancato 
pagamento� 
da 
parte 
del 
garante 
di 
I� 
livello, 
per 
cui 
sono 
pi� 
che 
fondati 
i 
dubbi 
al 
riguardo 
sollevati da codesta 
Amministrazione. 


Invero, secondo le 
disposizioni 
in parola, il 
�mancato pagamento in garanzia 
da 
parte 
e 
di 
confidi 
e 
degli 
alti 
fondi 
di 
garanzia� 
(Parte 
III 
-Par. 


H.3.1 lett. C) non � 
di 
per s� 
sufficiente 
per avviare 
tale 
forma 
di 
escussione, 
occorrendo inoltre 
il 
�previo avvio delle 
procedure 
di 
recupero� 
da 
parte 
del 

RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


soggetto finanziatore, sia 
nei 
confronti 
del 
beneficiario finale 
- in caso di 
inadempimento 
di 
questi 
(Parte 
III - Par. u.3.2), sia 
- necessariamente 
- nei 
confronti 
del garante di I livello (Parte III - Par. H.3.1 lett. c). 


vi 
� 
anzi 
da 
precisare 
che 
la 
procedura 
in parola 
rappresenta 
condizione 
di 
procedibilit� 
dell�escussione 
diretta 
del 
Fondo 
da 
parte 
del 
�soggetto 
finanziatore� 
(Parte III - Par. H.5.2). 


Il 
momento 
dell�avvio 
delle 
procedure 
di 
recupero 
viene 
individuato 
sempre 
dalle 
Disposizioni 
operative 
- nella 
�data di 
invio di 
una intimazione 
di 
pagamento�, intimazione 
che 
potrebbe 
consistere, tra 
l�altro, �nell�invio di 
una diffida di pagamento�. 


Al 
di 
l� 
del 
dato 
letterale, 
secondo 
cui 
la 
condizione 
potrebbe 
ritenersi 
realizzata 
con il 
mero �invio� 
della 
diffida, ritiene 
la 
Scrivente 
che, in considerazione 
del 
carattere 
necessariamente 
ricettizio 
dell�atto 
in 
parola, 
questo 
debba 
quantomeno giungere 
�all�indirizzo del 
destinatario�, ai 
sensi 
dell�art. 
1335 c.c. 


Non sembra 
invece 
necessario a 
tal 
fine 
che 
sia 
decorso il 
termine 
assegnato 
nella 
diffida, 
in 
quanto 
questa 
deve 
necessariamente 
seguire 
alla 
scadenza 
del 
termine 
assegnato 
nella 
richiesta 
di 
pagamento 
che 
il 
soggetto 
finanziatore deve aver gi� inoltrato al garante di primo livello. 

Infatti, secondo le 
disposizioni 
operative 
(Parte 
III - Par. H.5.1), �1. nel 
caso della controgaranzia a prima richiesta, qualora il 
soggetto richiedente 
non abbia adempiuto, entro 120 giorni 
dalla data della richiesta da parte 
del 
soggetto finanziatore 
al 
pagamento della somma dovuta, il 
soggetto finanziatore, 
previo 
avvio 
delle 
procedure 
di 
recupero 
del 
credito 
nei 
confronti 
del 
medesimo 
soggetto 
richiedente, 
pu� 
richiedere 
direttamente 
l�attivazione 
del 
Fondo. 


2. 
la 
richiesta 
di 
attivazione 
direttaɏ 
improcedibile 
se 
il 
soggetto 
finanziatore 
non ha avviato le 
procedure 
di 
recupero del 
credito nei 
confronti 
del soggetto richiedente� . 
Da 
tale 
contesto 
normativo, 
rispondendo 
al 
primo 
quesito, 
la 
Scrivente 
ritiene di poter concludere che: 


a) 
il 
�mancato pagamento� 
da 
parte 
del 
garante 
di 
primo livello costituisce 
condizione 
essenziale 
della 
escussione 
della 
controgaranzia 
da 
parte 
dei 
soggetti finanziatori; 


b) 
detta 
condizione 
deve 
ritenersi 
realizzata 
con l�inutile 
decorso del 
termine 
di 
120 giorni 
dalla 
richiesta 
di 
pagamento effettuata 
dal 
soggetto finanziatore 
e 
con 
�l�avvio 
delle 
procedure 
di 
recupero�, 
nel 
senso 
innanzi 
chiarito 
alla scadenza di detto termine. 

tale 
conclusione, naturalmente, fa 
salvi 
tutti 
gli 
accertamenti 
e 
gli 
adempimenti 
ulteriori 
-eventualmente 
in uso -che 
il 
Fondo ritenga 
necessari 
e/o 
opportuni prima di procedere al pagamento. 

ed 
� 
sicuramente 
necessario 
l�accertamento 
rigoroso 
della 
ricorrenza 
di 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


tutti 
i 
presupposti 
richiesti 
dalle 
disposizioni 
prima 
citate 
per 
l�escussione 
diretta 
della 
controgaranzia 
da 
parte 
dei 
soggetti 
finanziatori, 
atteso 
che 
tale 
forma 
di 
escussione 
-alla 
luce 
del 
citato 
contesto 
normativo 
-deve 
ritenersi 
eccezionale, 
trattandosi 
di 
�garanzia 
prestata 
dal 
Fondo 
a 
favore 
di 
confidi 
e 
degli 
altri 
fondi 
di 
garanzia� 
(art. 
1, 
co. 
1 
lett. 
e 
D.M. 
248/1999 
cit.) 
e 
quindi 
di 
un 
rapporto 
al 
quale 
il 
soggetto 
finanziatore 
� 
-in 
linea 
di 
principio-estraneo. 


Nel 
delineato contesto normativo, la 
soluzione 
proposta 
dai 
Liquidatori 
appare 
alla 
Scrivente 
giuridicamente 
congrua 
con riguardo agli 
effetti 
che 
si 
intendono realizzare 
poich�, agendo e. in rappresentanza 
delle 
banche, il 
pagamento 
dell�importo controgarantito da 
parte 
del 
Fondo avverrebbe 
direttamente 
in favore di queste ultime. 

Quanto ai 
dubbi 
sollevati 
dalla 
Scrivente 
in ordine 
ad un possibile 
conflitto 
di 
interessi 
che 
la 
soluzione 
prospettata 
dai 
liquidatori 
avrebbe 
potuto 
determinare 
con 
il 
conferimento 
ad 
e. 
da 
parte 
delle 
banche 
di 
un 
mandato 
alla 
gestione 
ed alla 
riscossione 
delle 
controgaranzie 
dal 
Fondo, codesta 
Amministrazione 
ha 
chiarito, 
per 
le 
vie 
brevi, 
che 
sarebbero 
in 
ogni 
caso 
le 
banche 
a 
porre 
in essere 
tutta 
l�attivit� 
necessaria 
per determinare 
l�inadempimento 
di e., fino - probabilmente - alla fase di attivazione del Fondo. 


Ci� 
non 
�, 
per�, 
sufficiente, 
ad 
avviso 
di 
questa 
Avvocatura, 
ad 
eliminare 
i 
dubbi 
gi� 
rappresentati 
al 
riguardo e 
rinvenienti 
non tanto dalla 
posizione 
di 
parte 
in 
s� 
che 
e. 
ha 
nel 
rapporto, 
sia 
con 
gli 
istituti 
finanziatori 
sia 
con 
il 
Fondo, essendo - al 
tempo stesso - debitore 
dei 
primi 
e 
creditore 
del 
secondo, 
quanto 
dal 
fatto 
che 
dovrebbe 
quantomeno 
concorrere 
a 
�certificare� 
il 
proprio 
inadempimento 
che, 
come 
detto, 
rappresenta 
condizione 
essenziale 
per 
la 
escussione diretta della controgaranzia da parte degli istituti finanziatori. 

tale 
situazione 
esprime, evidentemente, un conflitto di 
interessi 
che, per 
quanto 
possa 
ritenersi 
potenziale, 
porta 
a 
considerare 
e. 
come 
il 
soggetto 
meno 
idoneo 
al 
quale 
conferire 
mandato, 
per 
escutere 
la 
controgaranzia 
nell�interesse 
delle banche. 


Concludendo 
sul 
punto, 
si 
ritiene 
pertanto 
che, 
ferma 
la 
rilevata 
congruit� 
della proposta dei Liquidatori, il mandato non possa essere conferito ad e. 


**** 


Questa 
soluzione 
non 
fa 
venir 
meno 
l�interesse 
all�esame 
del 
secondo 
quesito, con il 
quale 
si 
chiede 
se 
il 
Fondo che 
abbia 
eseguito il 
pagamento diretto 
in favore 
della 
banche, possa 
essere 
esposto ad azione 
revocatoria 
o ricevere 
comunque 
pregiudizio nella 
eventualit� 
- non certo remota 
- che, dopo 
la 
erogazione 
dell�importo 
controgarantito, 
la 
societ� 
e. 
venga 
sottoposta 
a 
procedura concorsuale. 


Al 
riguardo 
� 
sufficiente 
osservare 
che 
l�azione 
revocatoria 
e 
tutti 
gli 
altri 
rimedi 
previsti 
dalla 
legge 
fallimentare 
per garantire 
il 
concorso dei 
creditori, 
hanno come 
presupposto il 
compimento da 
parte 
del 
fallito di 
atti 
di 
disposizione 
patrimoniale che compromettano la 
par condicio creditorum. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


orbene, 
la 
escussione 
diretta 
della 
controgaranzia 
da 
parte 
dei 
soggetti 
finanziatori 
assume 
come 
presupposto la 
opposta 
situazione 
che 
da 
parte 
dei 
Confidi 
non 
vi 
sia 
stata 
alcuna 
disposizione 
patrimoniale, 
essendo 
appunto 
subordinata 
al 
�mancato pagamento in garanzia� 
da 
parte 
degli 
stessi. (Disp. 
op. Parte III, par. H 3.1 - lett.c). 


Dal 
tenore 
di 
quest�ultima 
disposizione 
si 
evince, 
inoltre, 
che 
il 
pagamento 
da 
parte 
del 
Fondo di 
quanto dovuto in controgaranzia, seguendo al-
l�azione 
diretta 
dei 
soggetti 
finanziatori, 
non 
tocca 
in 
alcun 
modo 
il 
patrimonio 
del 
garante 
di 
primo livello che, anche 
per tale 
ragione, non pu� subire 
alcuna 
contrazione pregiudizievole per gli altri creditori. 


Si 
pu�, quindi, fondatamente 
escludere 
che 
la 
eventuale 
dichiarazione 
di 
insolvenza 
di 
e. e 
l�apertura 
di 
una 
procedura 
concorsuale 
in suo danno possa 
in alcun modo incidere 
sugli 
effetti 
dei 
pagamenti 
eseguiti 
in controgaranzia, 
ponendosi 
la 
prospettata 
soluzione 
del 
mandato come 
semplice 
modalit� 
per 
disciplinare 
la 
riscossione 
dei 
crediti 
che 
- ricorrendone 
le 
condizioni- le 
banche 
vantino direttamente nei confronti del Fondo. 


**** 


Pi� articolato � 
il 
terzo ed ultimo quesito, con il 
quale, sulla 
base 
del 
medesimo 
presupposto 
prima 
esaminato 
dell�avvenuto 
pagamento 
da 
parte 
del 
Fondo direttamente in favore delle banche - si domanda alla Scrivente: 


a) 
se 
sia 
legittimo 
che 
e. 
-bench� 
non 
accertato 
giudizialmente 
il 
suo 
stato di 
insolvenza 
- possa 
transattivamente 
attribuire 
le 
residue 
disponibilit� 
agli istituti finanziatori, a saldo della quota di perdita rimasta a suo carico; 


b) 
se 
sia 
legittimo che, a 
seguito di 
detti 
accordi 
transattivi, l�onere 
a 
carico 
di 
e. 
resti 
circoscritto 
alla 
quota 
di 
sua 
pertinenza, 
mentre 
sul 
Fondo 
debba 
gravare l�intera quota di perdita a proprio carico; 


c) 
se 
sia 
possibile, in alternativa, una 
soluzione 
transattiva 
che 
si 
risolva 
in vantaggio anche del Fondo. 


La 
questione 
posta 
con quest�ultimo quesito trae 
spunto dalla 
soluzione 
prospettata 
dai 
Liquidatori 
in ordine 
alla 
destinazione 
delle 
risorse 
finanziarie 
che 
potrebbero residuare 
nel 
patrimonio di 
e., dopo la 
definizione 
delle 
posizioni 
relative 
alle 
garanzie 
�deteriorate� 
e 
dopo il 
pagamento alle 
banche 
del-
l�importo controgarantito dal Fondo. 


La 
Scrivente, per�, non ravvisa 
le 
ragioni 
dei 
dubbi 
sollevati 
da 
codesta 
Amministrazione 
sulla 
legittimit� 
di 
tale 
soluzione, poich� 
non risulta 
che 
il 
Fondo possa vantare alcuna pretesa sulle predette risorse finanziarie. 


ed invero, sol 
che 
si 
realizzi 
il 
presupposto dell�inadempimento del 
beneficiario 
finale, 
il 
Fondo, 
comunque, 
� 
tenuto 
al 
pagamento 
dell�importo 
controgarantito, 
o 
al 
confidi 
che 
abbia 
gi� 
pagato 
o 
-ricorrendo 
le 
condizioni 
sopra 
specificate 
-direttamente 
ai 
soggetti 
finanziatori 
(Disp.op., 
Parte 
III 
-H3 
comma 
1), 
i 
quali 
per�, 
restano 
creditori 
del 
confidi 
della 
quota 
a 
carico 
di 
quest�ultimo, non coperta da controgaranzia. 


PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


ebbene, rispetto a 
tale 
quota 
ed alle 
risorse 
finanziare 
che 
dovessero residuare 
al 
confidi 
dopo 
il 
saldo 
dell�istituto 
finanziatore, 
il 
Fondo 
non 
pu� 
vantare 
alcuna 
pretesa, e 
men che 
meno un diritto di 
�rivalsa�, che 
non � 
previsto 
n� 
dal 
Regolamento (D.M. 248/1999 cit.) n� 
dalle 
Disposizioni 
operative, 
fermo restando il 
diritto di 
regresso nei 
confronti 
del 
beneficiario finale. 


In ogni 
caso la 
Scrivente 
esclude 
in radice 
l�opportunit� 
della 
partecipazione 
del 
Fondo a 
qualsivoglia 
intesa 
transattiva 
che 
abbia 
ad oggetto le 
residue 
risorse 
finanziarie 
di 
e. e 
non tanto perch� 
nella 
ipotesi 
- come 
detto, non 
remota 
- di 
declaratoria 
dello stato di 
insolvenza 
di 
quest�ultimo, tutte 
le 
disposizioni 
patrimoniali 
sarebbero agevolmente 
dichiarate 
inefficaci 
nei 
confronti 
del 
fallimento, ma 
per la 
preminente 
ragione 
che 
un accordo transattivo 
avente 
ad oggetto risorse 
finanziarie 
di 
e., in evidente 
stato di 
estrema 
difficolt� 
economica 
- se 
non di 
insolvenza 
- potrebbe 
ritenersi 
sintomatico di 
accordo 
in frode 
agli 
altri 
creditori, del 
quale 
il 
Fondo si 
renderebbe 
partecipe, 
addirittura beneficiando di somme non dovute. 


Per tali 
ragioni 
si 
esprime 
parere 
contrario ad ogni 
ipotesi 
transattiva 
che 
abbia ad oggetto le residue disponibilit� finanziarie di e. 


Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Sul presente parere si � espresso il Comitato Consultivo. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Crediti erariali e riscossione coattiva 
in caso di somme percepite e non dovute 
da dipendenti p.a. a titolo di retribuzione 


Parere 
del 
27/09/2017-456702, al 35753/2015, avv. GaBriella 
d�avanzo 


Con la 
nota 
a 
riscontro, codesta 
Amministrazione 
- premesso di 
trovarsi 
spesso 
a 
dovere 
recuperare 
a 
vario 
titolo, 
soprattutto 
in 
esecuzione 
di 
sentenze 
che 
riformano 
gradi 
precedenti, 
emolumenti 
erogati 
ai 
propri 
dipendenti 
e 
non 
dovuti 
- chiede 
se 
sia 
possibile 
attivare 
la 
procedura 
di 
iscrizione 
a 
ruolo, di 
cui 
all�art. 17 del 
citato D.L.vo n. 46 del 
1999 per il 
recupero dei 
predetti 
crediti, 
�trattandosi � di emolumenti a carattere retributivo�. 

viene 
chiarito 
che 
il 
quesito 
concerne 
i 
casi 
in 
cui 
il 
dipendente 
sia 
cessato 
dal 
servizio (ad esempio per pensionamento o dimissioni) �a debito non saldato�, 
giacch�, nell�ipotesi 
in cui 
il 
rapporto di 
servizio sia 
ancora 
in corso, il 
recupero avviene 
ordinariamente 
in un�unica 
soluzione, con versamento del 
debito accertato su apposito capitolo di 
entrata 
del 
bilancio, o mediante 
trattenute 
mensili commisurate a 1/5 dello stipendio. 


Preliminarmente 
� 
da 
rilevare 
che 
anche 
nei 
confronti 
del 
dipendente 
non 
pi� in servizio � 
possibile 
recuperare 
quanto da 
questi 
dovuto mediante 
trattenuta 
mensile 
commisurata 
ad 1/5 della 
pensione, ai 
sensi 
dell�art. 2, comma 
1, n. 2 del 
DPR n. 180 del 
1950, come 
pi� volte 
interpretato dall�evoluzione 
della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. Corte Cost. n. 506/2002). 


Per quanto riguarda il quesito all�esame, la risposta � affermativa. 


1 -occorre 
muovere 
dalla 
pacifica 
premessa 
che 
per introdurre 
validamente 
la 
procedura 
per 
la 
riscossione 
mediante 
ruolo, 
� 
necessario 
che 
codesta 
Amministrazione 
- nel 
caso in cui 
la 
sentenza 
favorevole 
sia 
di 
mero accertamento 
e 
non rechi, cio�, l�espressa 
condanna 
dei 
dipendenti, soccombenti 
in 
giudizio, 
alla 
restituzione 
degli 
importi 
ricevuti 
-acquisisca 
il 
titolo 
esecutivo, 
facendo ricorso all�ordinaria 
procedura 
per decreto ingiuntivo di 
cui 
agli 
artt. 
633 e 
ss. c.p.c., oppure 
avvalendosi 
dello speciale 
procedimento disciplinato 
dal 
R.D. n. 639 del 
14 aprile 
1910 �approvazione 
del 
testo unico delle 
disposizioni 
di 
legge 
relative 
alla 
riscossione 
delle 
entrate 
patrimoniali 
dello 
Stato�. 

Detto 
procedimento, 
infatti, 
secondo 
il 
consolidato 
insegnamento 
della 
Corte 
Suprema 
di 
Cassazione, 
ҏ 
utilizzabile, 
da 
parte 
della 
P.a., 
non 
solo 
per 
le 
entrate 
strettamente 
di 
diritto pubblico, ma anche 
per 
quelle 
di 
diritto 
privato, 
trovando 
il 
suo 
fondamento 
nel 
potere 
di 
autoaccertamento 
della 
medesima 
P.a., 
con 
il 
solo 
limite 
che 
il 
credito 
in 
base 
al 
quale 
viene 
emesso 
l�ordine 
di 
pagare 
sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la 
sua determinazione 
quantitativa e 
le 
sue 
condizioni 
di 
esigibilit� derivare 
da 
fonti, 
da 
fatti 
e 
da 
parametri 
obiettivi 
e 
predeterminati, 
rispetto 
ai 
quali 
l�amministrazione 
dispone 
di 
un mero potere 
di 
accertamento, restando affidata 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


al 
giudice 
del 
merito la valutazione, in concreto, dell�esistenza dei 
suindicati 
presupposti 
(v. 
cass. 
SS.UU. 
n. 
11992/2009)� 
(cos�, 
Cass. 
Sez. 
I, 
n. 
7076/2016; 
id. n. 16855/2004). 


Nella 
fattispecie 
all�esame, ricorrono le 
condizioni 
che 
legittimano il 
ricorso 
al 
procedimento di 
cui 
all�art. 2 del 
R.D. n. 639 del 
1910, �trattandosi 
della restituzione 
di 
quelle 
medesime 
somme 
corrisposte 
in base 
ad un titolo 
successivamente 
caducato, sicch� 
il 
potere 
esercitato dall�amministrazione, 
ai 
fini 
della 
formazione 
del 
titolo 
esecutivo 
[sar�] 
di 
mero 
accertamento, 
senza 
alcuna valutazione discrezionale� 
(Cass. n. 7076/2016 cit.). 


In relazione 
a 
quanto precede, pertanto, andr� 
notificata 
all�interessato, 
ai 
sensi 
del 
medesimo art. 2, R.D. n. 639/1910, motivata 
ingiunzione 
di 
pagamento, 
contenente 
l�avvertenza 
che, 
decorso 
infruttuosamente 
il 
termine 
legale 
di 
trenta 
giorni, si 
proceder� 
ad iscrivere 
a 
ruolo il 
credito per la 
riscossione 
tramite 
equitalia 
(dal 
1� 
luglio 2017, Agenzia 
delle 
entrate 
- Riscossione, ex 
art. 1, comma 
3 D.L. n. 193/2016, conv. in legge 
n. 225/2016) ai 
sensi 
degli 
artt. 
17 
e 
21 
del 
D.Lgs. 
n. 
46/1999 
(per 
le 
modalit� 
operative 
si 
pu� 
consultare 
nel sito www.gruppoequitalia.it 
la sezione 
"enti creditori"). 


Nel 
caso in cui 
l�intimato proponga 
opposizione 
all�autorit� 
giudiziaria, 
ai 
sensi 
dell�art. 
3 
del 
citato 
R.D. 
n. 
639/1910, 
l�Amministrazione 
opposta 
potr� 
sempre 
chiedere, 
in 
via 
riconvenzionale, 
l�accertamento 
del 
proprio 
credito, 
ottenendo, cos�, in caso di 
sentenza 
favorevole, il 
titolo esecutivo da 
far 
valere in sede esecutiva, anche esattoriale. 


2 -Con riferimento alle 
perplessit� 
prospettate 
da 
codesta 
Amministrazione 
sull�applicabilit� 
dell�art. 17 del 
D.L.vo n. 46 del 
1999 ai 
crediti 
in questione, 
�trattandosi 
di 
recuperi 
di 
emolumenti 
a 
carattere 
retributivo�, 
si 
osserva 
che, a 
mente 
dell�art. 21 del 
medesimo D.L.vo n. 46 del 
1999, recante 
i 
�presupposti 
dell�iscrizione 
a ruolo�, anche 
le 
�entrate 
previste 
dall�art. 17 
aventi 
causa in rapporti 
di 
diritto privato sono iscritte 
a ruolo quando risultano 
da titolo avente efficacia esecutiva�. 


tuttavia, 
qualche 
dubbio 
interpretativo 
potrebbe, 
in 
effetti, 
sorgere 
nel 
caso 
in 
cui 
si 
intendesse 
non 
ricompresa, 
nella 
nozione 
di 
�entrate 
dello 
Stato�, 
la 
tipologia 
dei 
crediti 
derivanti 
dalla 
restituzione 
di 
somme 
versate 
dall�Amministrazione 
in esecuzione 
di 
provvedimenti 
giurisdizionali 
poi 
riformati. 


Come 
si 
� 
detto, 
il 
D.L.vo 
n. 
46 
del 
1999 
dispone 
espressamente 
che 
i 
crediti 
erariali 
per 
i 
quali 
� 
prevista 
l�applicazione 
del 
regime 
di 
riscossione 
coattiva 
mediante 
ruolo 
sono 
costituiti 
dalle 
�entrate 
dello 
Stato 
�e 
� 
degli 
altri 
enti 
pubblici, 
anche 
previdenziali, 
esclusi 
quelli 
economici�, 
e 
che 
le 
entrate 
dello 
Stato 
ricomprendono 
anche 
le 
entrate 
non 
tributarie 
(art. 
17), 
siano 
esse 
di 
diritto 
pubblico 
o 
(salvo 
quanto 
stabilito 
all�art. 
24 
per 
le 
entrate 
degli 
enti 
previdenziali) 
di 
diritto 
privato 
(art. 
21); 
in 
questo 
caso, 
per�, 
la 
loro 
iscrizione 
a 
ruolo 
presuppone 
che 
sussista 
un 
titolo 
avente 
efficacia 
esecutiva 
(art. 
21). 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


L�ampio e 
generico riferimento normativo al 
termine 
�entrate� 
� 
perfettamente 
sovrapponibile, 
per 
l�ampiezza 
e 
genericit� 
di 
indicazione, 
alla 
nozione 
�entrate 
patrimoniali� 
dello 
Stato 
e 
degli 
enti 
pubblici 
contenuta 
nell�art. 1 del 
R.D. n. 639 del 
1910, che 
riguarda 
non solo le 
entrate 
strettamente 
di 
diritto pubblico, ma 
anche 
quelle 
di 
diritto privato, ivi 
comprese 
le 
ipotesi 
in cui 
l�ingiunzione 
� 
azionata 
per un credito della 
P.A., riconducibile 
all�ambito dei 
rapporti 
obbligatori 
di 
diritto privato, e 
si 
tratti, appunto, di 
recuperare 
somme 
indebitamente 
versate 
(in 
termini, 
come 
si 
� 
detto, 
oltre 
a 
Cass. n. 7076/2016 cit., cfr. sent. n. 11992/2009; n. 16855/2004 cit.). 


Peraltro, 
in 
un 
caso 
in 
cui 
si 
controverteva 
della 
riscossione 
mediante 
ruolo 
dei 
crediti 
degli 
enti 
previdenziali, 
le 
Sezioni 
unite 
dalla 
Corte 
Suprema 
di 
Cassazione, 
con 
la 
sentenza 
n. 
5680/2011, 
hanno 
affermato 
che 
l�interpretazione 
letterale 
dell�art. 
17 
del 
D.L.vo 
n. 
46 
del 
1999 
�e, 
in 
particolare, 
l�uso 
del 
termine 
�entrate�, 
inducono 
ad 
escludere 
che 
la 
norma, 
nel 
prevedere 
la 
riscossione 
coattiva 
mediante 
ruolo, 
si 
riferisca 
a 
tutti 
i 
crediti 
vantati 
per 
qualsiasi 
titolo 
dai 
soggetti 
pubblici 
dalla 
stessa 
indicati 
e, 
in 
particolare, 
dagli 
enti 
previdenziali�. 


Sembra, tuttavia, alla 
Scrivente 
che 
il 
ragionamento che 
ha 
condotto la 
Corte 
ad interpretare 
restrittivamente 
l�ampio e 
generico riferimento del 
termine 
�entrate� 
di 
cui 
al 
comma 
1 dell�art. 17 D.L.vo n. 46 del 
1999, non incida 
su quanto sin qui rilevato. 


Innanzitutto, 
l�ipotesi 
sottoposta 
all�esame 
delle 
Sezioni 
unite 
riguardava 
un 
rapporto 
previdenziale 
obbligatorio, 
in 
cui 
si 
contestava 
il 
diritto 
dell�INPS 
di 
procedere, a 
mezzo della 
riscossione 
esattoriale, alla 
ripetizione 
dei 
ratei 
di 
pensione di anzianit� indebitamente riscossi da un dipendente pubblico. 


La 
peculiarit� 
della 
fattispecie 
concreta 
e 
gli 
specifici 
profili 
in 
ordine 
alla 
contestata 
vigenza 
delle 
norme, in ipotesi 
incidenti 
sulla 
�gamma di 
strumenti 
processuali 
di 
cui 
l�ente 
previdenziale 
pu� servirsi 
a tutela di 
propri 
diritti 
di 
credito� 
(cos� 
la 
citata 
sentenza 
n. 
5680/2011) 
portano 
ad 
escludere 
che 
le 
conclusioni 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
possano essere 
utilmente 
richiamate 
anche ai fini della soluzione del quesito all�esame. 


In quell�occasione, inoltre, il 
caso deciso esulava 
dall�applicazione 
del-
l�art. 
21 
D.L.vo 
n. 
46 
del 
1999, 
riguardante 
�le 
entrate 
aventi 
causa 
in 
rapporti 
di 
diritto privato�, disposizione 
che, giustamente, non � 
stata 
esaminata 
dalle 
Sezioni 
unite 
e 
che, 
invece, 
qui 
rileva 
per 
la 
sua 
innegabile 
complementariet� 
rispetto alla fattispecie normativa disciplinata all�art. 17. 


Peraltro, 
ulteriore 
criterio 
ermeneutico 
che 
convince 
della 
circostanza 
che 
l�espressione 
�entrate 
dello Stato� 
sia 
stata 
utilizzata 
dal 
legislatore 
in senso 
ampio, comprensivo, quindi, anche 
dei 
crediti 
connessi 
alla 
ripetizione 
delle 
somme 
erogate 
in 
esecuzione 
di 
un 
titolo 
giudiziario 
poi 
riformato, 
si 
rinviene 
nel 
fatto 
che 
l�art. 
24 
del 
D.L.vo 
n. 
46 
del 
1999, 
pur 
testualmente 
intitolato 
�iscrizione 
a ruolo dei 
crediti 
degli 
enti 
previdenziali�, viene 
invece 
richiamato, 
all�art. 21, come disciplinante le 
�entrate 
degli enti previdenziali�. 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Si pu�, quindi, conclusivamente ritenere che: 


1 - la 
procedura 
di 
riscossione 
a 
mezzo di 
iscrizione 
a 
ruolo, da 
parte 
dei 
destinatari 
dell�art. 
17 
D.L.vo 
n. 
46 
del 
1999, 
interessi 
tutte 
le 
entrate 
dello 
Stato, anche 
quelle 
aventi 
causa, a 
mente 
dell�art. 21 del 
medesimo Decreto 
delegato, in rapporti di diritto privato; 


2 - in tal 
caso, l�iscrizione 
a 
ruolo deve 
essere 
necessariamente 
preceduta 
dalla 
formazione 
di 
un valido titolo esecutivo, da 
acquisirsi 
all�esito del 
procedimento 
previsto dall�art. 2 del 
R.D. n. 639/1910 (notificazione 
di 
una 
motivata 
ingiunzione 
contenente 
l�avvertenza 
che, 
decorso 
il 
termine 
di 
trenta 
giorni 
senza 
ricevere 
il 
pagamento, ed in mancanza 
di 
eventuale 
opposizione 
dell�intimato, si 
proceder� 
alla 
iscrizione 
a 
ruolo del 
credito per la 
riscossione 
tramite 
il 
citato 
Agente 
della 
Riscossione), 
ai 
sensi 
degli 
artt. 
17 
e 
21 
del 
D.Lgs. n. 46/1999. 


Il 
suesposto parere 
� 
stato sottoposto all�esame 
del 
Comitato Consultivo 
che, nella seduta in data 11 settembre 2017, si � espresso in conformit�. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


stazioni appaltanti e centrali di committenza, 
compensi ai funzionari in qualit� di componenti delle 
commissioni giudicatrici alla luce del D.lgs 50/2016 


Parere 
del 
17/10/2017-491742, al 15147/2017, avv. Marco 
StiGliano 
MeSSUti 


1. Con nota 
del 
14 marzo 2017 n. 7643, il 
Provveditorato Interregionale 
oo.PP. per la 
Campania, Molise, Puglia 
e 
Basilicata 
ha 
chiesto parere 
all�Avvocatura 
Distrettuale 
dello Stato di 
Napoli 
in riferimento allo schema 
di 
convenzione 
per 
concessione 
di 
committenza 
predisposto 
in 
occasione 
dell�entrata 
in vigore del D.lgs. 50/2016. 
In particolare, l'Amministrazione ha sottoposto i seguenti quesiti: 


a) 
se 
i 
funzionari 
del 
Provveditorato 
-Centrale 
di 
committenza 
-nominati 
dalla 
stessa 
amministrazione 
componenti 
e 
personale 
di 
segreteria 
della 
commissione 
giudicatrice 
di 
cui 
all�art. 77, D.lgs. 50/2016 abbiano diritto ad un 
compenso; 
quale 
sia 
il 
possibile 
criterio di 
quantificazione, da 
eventualmente 
distinguersi 
in 
una 
fase 
transitoria 
ed 
una 
definitiva, 
all�esito 
dell�emanazione 
del 
decreto 
ministeriale 
di 
cui 
all�art. 
77 
comma 
10, 
del 
medesimo 
D.lgs. 
50/2016; 


b) se 
la 
disciplina 
dell�art. 113, comma 
5, del 
D.lgs. 50/2016 comprenda 
anche detti compensi; 
c) se la stessa disciplina sia immediatamente applicabile. 


*** 


2. Con la 
nota 
emarginata 
codesta 
Avvocatura, nell'esprimere 
il 
proprio 
orientamento, 
ravvisata 
sull'argomento 
una 
questione 
di 
massima, 
ha 
sottoposto 
la richiesta di parere all'attenzione dello scrivente. 
3. Codesta 
Avvocatura, con parere 
del 
24 febbraio 2014 n. 20731 nella 
vigenza 
del 
D.lgs 
163/2006, aveva 
ravvisato la 
ricorrenza 
di 
una 
concessione 
di 
committenza 
nel 
caso di 
procedure 
di 
gara 
espletate 
dal 
medesimo Provveditorato 
per 
conto 
di 
altri 
enti 
ed 
Amministrazioni, 
in 
forza 
di 
appositi 
atti 
convenzionali, 
stipulati 
ai 
sensi 
dell�art. 
33, 
del 
D.lgs. 
163/2006, 
in 
virt� 
della 
quale 
era 
stato conferito al 
Provveditorato stesso il 
compito di 
provvedere 
all�espletamento 
delle 
funzioni 
ed attivit�, anche 
pubbliche, di 
stazione 
appaltante, 
in sostituzione dell�Amministrazione concedente. 
In tale 
ipotesi, proseguiva 
codesta 
Avvocatura, i 
dipendenti 
del 
Provveditorato 
nominati 
componenti 
della 
commissione 
giudicatrice 
andavano qualificati 
come 
soggetti 
terzi 
rispetto 
al 
committente 
sostanziale, 
ossia 
la 
stazione 
appaltante, 
e 
pertanto 
avevano 
diritto 
al 
compenso 
per 
l'attivit� 
espletata 
ai 
sensi del DM 31 ottobre 2007, n. 14154. 


4. 
A 
seguito 
dell�entrata 
in 
vigore 
del 
D.lgs. 
50/2016 
il 
Provveditorato 
alle 
oo.pp. rilevava 
di 
aver aggiornato lo schema 
di 
convenzione 
quadro per 
l�affidamento 
delle 
funzioni 
di 
Centrale 
di 
Committenza 
e 
delle 
attivit� 
di 

PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Committenza 
ausiliarie, ai 
sensi 
e 
per gli 
effetti 
degli 
artt. 37, 38 e 
39 del 
medesimo 
D.lgs. 50/2016. Nello schema 
di 
convenzione 
adottato, si 
prevede 
che 
i 
funzionari 
del 
medesimo 
Provveditorato-Centrale 
di 
Committenza, 
nominati 
componenti 
delle 
commissioni 
giudicatrici, 
siano 
legittimati 
al 
riconoscimento 
del compenso. 


5. 
Per 
quanto 
riguarda 
la 
quantificazione 
di 
detto 
compenso, 
nello 
schema 
di 
convenzione 
vengono 
definite 
due 
diverse 
scansioni 
temporali; 
la 
prima, 
antecedente 
all�emanazione 
del 
DM 
di 
cui 
all�art. 77, comma 
10 del 
D.lgs. n. 
50/2016, deve 
sottostare 
al 
massimale 
previsto nell�art. 1 co. 4 (e 
allegato A) 
del 
D.M. n. 14154 del 
31 ottobre 
2007, considerato strumento regolamentare 
di riferimento fino all�emanazione del nuovo Decreto. 
Nella 
seconda 
scansione 
temporale, 
successiva 
all�emanazione 
di 
suddetto 
decreto, i 
compensi 
spettanti 
al 
Provveditorato per le 
attivit� 
di 
centrale 
di 
committenza 
sono determinati 
applicando, per quanto riguarda 
la 
Commissione 
di 
gara, 
quelli 
determinati 
dal 
decreto 
medesimo, 
da 
considerare 
spettanti 
anche 
ai 
funzionari 
del 
Provveditorato qualora 
investiti 
delle 
funzioni 
di 
Presidente/
Componenti/Segreteria, mentre 
per quanto riguarda 
il 
personale 
della 
Centrale 
di 
Committenza, � 
previsto il 
riconoscimento di 
un importo quantificato 
nella 
misura 
percentuale 
dello 0,5% dell�importo a 
base 
di 
affidamento 
corrispondente, 
ai 
sensi 
dell�art. 
113, 
comma 
5, 
del 
D.lgs. 
50/2016, 
ad 
una 
misura 
pari ad . dell�incentivo previsto dal medesimo art. 113 comma 2. 


Sullo schema 
di 
convezione 
veniva 
richiesto un nuovo parere 
all'Avvocatura 
di Napoli. 


6. Quest'ultima 
rileva 
che 
l�art. 77 co. 10, sancendo il 
principio secondo 
il 
quale 
ai 
dipendenti 
pubblici 
non spetti 
alcun compenso di 
commissario, se 
appartenenti 
alla 
stazione 
appaltante, "non prevede 
esplicitamente 
riferimenti 
all�ipotesi 
in cui 
la stazione 
appaltante, cui 
appartenga il 
dipendente, espleti 
la procedura di 
gara per 
proprio conto o per 
conto di 
altra amministrazione 
pubblica". 
Fatta 
questa 
premessa, 
codesta 
Avvocatura 
ritiene 
che, 
nonostante 
la 
centrale 
di 
committenza 
e 
la 
stazione 
appaltante 
siano 
disciplinate 
dal 
D.lgs. 
50/2016 come 
figure 
distinte 
(art. 3), tale 
differenziazione 
nomenclativa 
non 
sia dirimente. 


In particolare, viene 
formulato il 
seguente 
sillogismo: 
la 
definizione 
di 
stazione 
appaltante 
del 
nuovo codice 
� 
pur sempre 
quella 
di 
amministrazione 
aggiudicatrice; 
la 
definizione 
di 
centrale 
di 
committenza 
� 
identificata 
parimenti 
come 
un'amministrazione 
aggiudicatrice 
o 
un 
ente 
aggiudicatore 
le 
quali 
assolvono 
una 
specifiche 
funzione, 
ossia 
forniscono 
attivit� 
di 
centralizzazione 
delle committenze e, se del caso, attivit� di committenza ausiliarie. 


Si 
sostiene 
quindi 
che 
la 
nozione 
di 
stazione 
appaltante 
espressa 
dall�art. 
77 co. 10, sia 
possibilmente 
ispirata 
alla 
ratio 
di 
onnicomprensivit� 
della 
retribuzione 
del 
pubblico dipendente 
che 
svolga 
l�attivit� 
assegnata 
all�ente 
da



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


tore 
di 
lavoro; 
comprensiva, 
in 
altri 
termini, 
non 
solo 
dell�amministrazione 
aggiudicatrice 
nel 
cui 
interesse 
finale 
sia 
svolta 
la 
procedura 
di 
gara, 
ma 
anche 
dell�amministrazione 
aggiudicatrice-centrale 
di 
committenza, 
che 
abbia 
assunto 
l�incarico 
di 
concretamente 
effettuarla, 
ravvisandosi 
anche 
nel 
caso 
della 
centrale 
di 
committenza 
il 
rapporto diretto fra 
l�autorit� 
che 
provvede 
alla 
nomina 
e 
il 
dipendente 
che 
ne 
beneficia. 
Si 
conclude 
dunque 
nel 
senso 
che 
alcun 
compenso 
per 
componente 
ed 
ausiliario 
di 
commissione 
giudicatrice 
possa 
essere 
riconosciuto, in virt� dell�art. 77 co. 10, al 
pubblico dipendente 
appartenente 
alla 
stazione 
appaltante 
ed 
attributario 
dei 
compiti 
suddetti, 
sia 
con 
riferimento all�amministrazione 
pubblica 
che 
abbia 
adottato la 
determina 
di 
contrarre, sia 
con riferimento all�amministrazione 
pubblica 
che 
debba 
procedere 
all�aggiudicazione, quale centrale di committenza. 


Codesto 
ufficio, 
giunge 
a 
tale 
conclusione 
ricorrendo 
anche 
ad 
un 
iter 
logico-giuridico alternativo, ossia 
prescindendo dall�applicazione 
nel 
caso di 
specie 
dell�art. 77 co. 10; 
in particolare, si 
afferma 
che, per quel 
che 
concerne 
le 
nomine 
in 
commissioni 
concorsuali, 
la 
partecipazione 
alle 
commissioni 
giudicatrici 
per i 
componenti 
interni 
rientri 
nell'ordinario contenuto del 
rapporto 
di 
impiego con l'Amministrazione 
che 
ha 
indetto il 
concorso, il 
quale 
ben pu� 
comprendere 
anche 
prestazioni 
lavorative 
occasionali 
(che, 
proprio 
per 
tale 
loro 
specifica 
natura, 
non 
sono 
previste 
dalla 
contrattazione 
collettiva 
di 
settore 


-tar veneto n. 700/2007). 
Codesta 
Avvocatura, 
afferma, 
per 
contro, 
che 
in 
caso 
si 
reputi 
ammissibile 
il 
diritto al 
compenso in capo ai 
funzionari 
del 
Provveditorato, dovr� 
riconoscersi 
l�assimilazione 
dell�incarico del 
dipendente 
della 
centrale 
di 
committenza 
al 
"c.d. 
incarico 
esterno" 
e 
pertanto 
si 
dovr� 
tener 
conto 
dei 
principi 
desumibili 
dalla 
disciplina 
generale 
degli 
incarichi 
esterni 
ai 
pubblici 
dipendenti, 
come 
interpretato 
dalla 
giurisprudenza 
consolidata 
(non 
remunerazione 
diretta 
dei 
dirigenti; 
completa 
estraneit� 
dell�incarico 
ai 
doveri 
del 
dipendente; 
incarico motivato previo interpello, da svolgersi fuori dell�orario di lavoro). 


*** 


7. Nelle 
more 
dell'evasione 
del 
parere, codesto ufficio, con nota 
del 
28 
settembre 
2017 
n. 
131232, 
inoltrava 
per 
i 
seguiti 
di 
competenza, 
l'ulteriore 
missiva 
del 
Provveditorato campano, datata 
21 settembre 
2017 n. 26161, di 
chiarimenti 
ed integrazione 
documentale. Quest'ultimo chiariva 
che 
nell'ambito 
delle 
attivit� 
di 
centrale 
di 
committenza 
esso 
svolge 
anche 
funzioni 
di 
Stazione 
unica 
Appaltante 
(SuA) ai 
sensi 
della 
legge 
13 agosto 2010, n. 136 
e 
successivo Dpcm 
30 giugno 2011 e 
che 
il 
disciplinare 
di 
regolamentazione 
degli 
aspetti 
economici, 
predisposto 
in 
ossequio 
alla 
citata 
normativa, 
prevede 
la 
corresponsione 
degli 
emolumenti 
per 
il 
personale 
chiamato 
a 
far 
parte 
delle 
commissioni di gara. 
Da 
ultimo l'ufficio provveditorale 
chiarisce 
che 
"gli 
incarichi 
di 
componente/
presidente/ufficio 
di 
segreteria 
di 
commissioni 
di 
gara 
svolte 
da 
diri



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


genti/funzionari 
dell'amministrazione 
nell'espletamento delle 
funzioni 
di 
centrale 
di 
committenza 
sono 
classificati 
come 
"incarichi 
aggiuntivi" 
ai 
sensi 
della circolare Mit n. 20929 dell'8 maggio 2017", che viene anche allegata. 


Al 
riguardo la 
circolare 
chiarisce 
che 
gli 
incarichi 
retribuiti 
extra 
trattamento 
stipendiale, 
vanno 
distinti 
in: 
"incarichi 
aggiuntivi" 
ed 
"incarichi 
esterni". 


Per 
quanto 
di 
interesse, 
gli 
incarichi 
aggiuntivi 
(punto 
2.1 
della 
circolare), 
"si 
intendono gli 
incarichi 
affidati 
direttamente 
da questa amministrazione 
o 
gli 
incarichi 
affidati 
da soggetti 
terzi 
(amministrazioni 
pubbliche 
o soggetti 
privati), sulla base 
di 
convenzioni, accordi, intese, scambi 
epistolari, previa 
designazione di questa amministrazione. 


Gli 
incarichi 
aggiuntivi 
sono 
connessi 
con 
le 
funzioni 
istituzionali 
del 
Ministero 
e 
con il 
rapporto di 
lavoro dell'interessato alle 
dipendenze 
dell'amministrazione. 


in 
particolare, 
rivestono 
senz'altro 
natura 
istituzionale 
tutte 
le 
attivit� 
rientranti 
nei 
compiti 
attribuiti, 
dalla 
normativa 
vigente, 
al 
Mit 
e 
relativamente 
ai 
quali 
l'individuazione 
del 
personale 
incaricato avvenga in relazione 
alle 
mansioni 
e 
funzioni 
svolte 
presso 
l'amministrazione. 
con 
riferimento 
alle 
fattispecie 
di 
cui 
al 
presente 
paragrafo, il 
dipendente 
opera per 
conto del 
Ministero 
ed il 
tempo dedicato all'attivit� va considerato servizio a tutti 
gli 
effetti". 


La 
circolare 
al 
punto 3.1, regola 
anche 
il 
limite 
economico che 
ciascun 
dipendente non pu� superare in ogni anno solare. 


*** 


8. 
Questo 
Generale 
ufficio, 
pur 
dando 
atto 
che 
la 
questione 
presenta 
margini 
di 
opinabilit� 
e, considerato, che 
l'avviso espresso dall'Avvocatura 
di 
Napoli 
con 
nota 
del 
10 
aprile 
2017, 
� 
intervenuto 
in 
data 
anteriore 
alla 
pubblicazione 
della 
Circolare 
ministeriale 
8 
maggio 
2017, 
osserva 
quanto 
segue. 
La 
stazione 
appaltante, 
(lettera 
o) 
dell'art. 
3) 
cos� 
come 
delineate 
dal 
nuovo codice 
degli 
appalti, pu� essere 
fatte 
coincidere 
in parte 
con il 
genus 
includente 
le 
amministrazioni 
aggiudicatrici; 
la 
centrale 
di 
committenza, 
al 
contrario, � 
identificata 
come 
un�amministrazione 
aggiudicatrice 
che 
svolge 
attivit� 
di 
centralizzazione 
delle 
committenze, attivit� 
che 
viene 
definita 
dal 
legislatore alla lett. i ) del medesimo comma 1 dell�art. 3 del D.lgs. 50/2016. 


La 
stazione 
appaltante, ai 
sensi 
della 
legge 
italiana 
e 
nello specifico nel 
codice 
dei 
contratti 
pubblici, indica 
una 
pubblica 
amministrazione 
aggiudicatrice 
o altro soggetto di 
diritto, che 
affida 
appalti 
pubblici 
di 
lavori, forniture 


o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi. 
La 
centrale 
di 
committenza, 
ai 
sensi 
del 
codice 
dei 
contratti 
pubblici 
� 
una 
stazione 
appaltante 
che 
gestisce 
gare 
d'appalto per conto di 
pi� pubbliche 
amministrazioni italiane. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Che 
la 
"stazione 
appaltante" 
e 
la 
"centrale 
di 
committenza" 
siano due 
figure 
ontologicamente 
distinte 
trova 
conferma 
in vari 
passaggi 
del 
codice 
dei 
contratti 
ed in particolare 
all'art. 37 che 
ne 
delinea 
in misura 
pregnante 
i 
rapporti 
tra i due soggetti. 


Fatta 
questa 
necessaria 
premessa 
deve 
osservarsi 
che 
non convince 
il 
sillogismo 
in virt� del 
quale 
si 
sostiene 
che 
alcun compenso per componente 
ed 
ausiliario di 
commissione 
giudicatrice 
possa 
essere 
riconosciuto ai 
funzionari 
del Provveditorato-Centrale di Committenza. 


Il 
legislatore 
all�art. 
77 
comma 
10 
ha 
precisato 
che 
ai 
dipendenti 
pubblici 
non spetta 
alcun compenso per l'attivit� 
di 
commissario di 
commissione 
aggiudicatrice 
�se appartenenti alla stazione appaltante�. 

Questo inciso, in forza 
di 
un'interpretazione 
letterale 
e 
teleologica 
porta 
a 
concludere 
che 
se 
l'attivit� 
di 
partecipazione 
ad una 
commissione 
aggiudicatrice 
viene 
svolta 
dal 
dipendente 
in favore 
di 
un soggetto diverso dalla 
"stazione 
appaltante" il divieto non dovrebbe operare. 

Quest'ultimo soggetto in base 
alle 
diverse 
definizioni 
fornite 
dagli 
artt. 3 
e 
37 del 
codice, ha 
una 
precisa 
identit� 
del 
tutto dissimile 
da 
quella 
della 
centrale 
di committenza. 


Ne 
consegue, 
argomentando 
a 
contrario 
che, 
nel 
caso 
di 
procedure 
di 
gara 
espletate 
dal 
medesimo Provveditorato per conto di 
altri 
enti 
ed Amministrazioni, 
in forza 
di 
appositi 
atti 
convenzionali, stipulati 
ai 
sensi 
e 
per gli 
effetti 
degli 
artt. 37, 38 e 
39 del 
D.lgs. 50/2016, debba 
riconoscersi 
sussistente 
il 
diritto 
al 
compenso in capo ai 
funzionari 
delle 
commissioni 
giudicatrici, poich� 
i 
compiti 
assolti 
dagli 
stessi 
nell�espletamento 
delle 
attivit� 
di 
Centrale 
di 
Committenza 
non 
rientrano 
nei 
fini 
istituzionali 
del 
Provveditorato 
(Cfr. 
Corte 
dei Conti sezione controllo Campania 11 dicembre 2014 n. 247). 


9. 
Nel 
solco 
di 
questo 
percorso 
argomentativo, 
per 
quanto 
attiene 
la 
natura, 
gli 
incarichi 
di 
componente/presidente/ufficio 
di 
segreteria 
delle 
commissioni 
di 
gara 
appaiono 
riconducibili, 
in 
forza 
della 
citata 
circolare, 
agli 
"incarichi 
aggiuntivi" 
(punto 
2.1), 
con 
conseguente 
applicazione 
della 
relativa 
disciplina. 
*** 


10. Per quanto concerne 
i 
quesiti 
relativi 
alla 
disciplina 
dell�art. 113 co. 
5, del 
D.lgs. 50/2016 ossia 
se 
tale 
disposizione 
normativa 
comprenda 
anche 
i 
compensi 
spettanti 
ai 
membri 
della 
commissione 
giudicatrice 
e 
se 
sia 
di 
immediata 
applicazione, si osserva quanto segue. 
10.1 
Quanto 
all'immediata 
applicabilit� 
del 
comma 
5, 
dell'art. 
113 
si 
condivide 
l'avviso espresso dall'Avvocatura 
di 
Napoli, nel 
senso della 
piena 
efficacia 
della 
disposizione, in quanto il 
regolamento di 
cui 
al 
comma 
3, investe 
la distribuzione del fondo tra i funzionari e non la sua costituzione. 
10.2 
Quanto 
invece 
al 
quesito 
se 
la 
disciplina 
dell�art. 
113 
co. 
5 
del 
D.lgs. 
50/2016 comprenda 
anche 
i 
compensi 
spettanti 
ai 
membri 
della 
commissione 
giudicatrice si osserva quanto segue. 

PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Il 
comma 
2 del 
medesimo art. 113 del 
D.lgs. 50/2016 elenca 
le 
attivit� 
per 
le 
quali 
� 
previsto 
un 
incentivo, 
ed 
esse 
consistono 
in 
quelle 
di: 
"programmazione 
della spesa per 
investimenti, per 
la verifica preventiva dei 
progetti 
di 
predisposizione 
e 
di 
controllo delle 
procedure 
di 
bando e 
di 
esecuzione 
dei 
contratti 
pubblici, 
di 
responsabile 
unico 
del 
procedimento, 
di 
direzione 
dei 
lavori 
ovvero 
direzione 
dell'esecuzione 
e 
di 
collaudo 
tecnico 
amministrativo 
ovvero 
di 
verifica 
di 
conformit�, 
di 
collaudatore 
statico 
ove 
necessario 
per 
consentire 
l'esecuzione 
del 
contratto 
nel 
rispetto 
dei 
documenti 
a 
base 
di 
gara, 
del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". 


Nelle 
attivit� 
elencate 
non � 
contemplata 
quella 
relativa 
ai 
compensi 
per 
la 
commissione 
giudicatrice. ora, inferire 
da 
questa 
lacuna 
che 
la 
possibilit� 
ivi 
contemplata 
di 
richiesta 
di 
rimborso 
dei 
costi 
della 
centrale 
di 
committenza 
non possa 
riguardare 
tale 
ultima 
attivit�, parrebbe 
presentare 
non poche 
criticit�; 
difatti 
si 
ammetterebbe 
che 
ai 
dipendenti 
pubblici 
della 
Centrale 
di 
Committenza/ 
Provveditorato, incaricati 
della 
predisposizione 
del 
bando o anche 
di 
curare 
attivit� 
di 
mera 
collaborazione, spetti 
un compenso, mentre 
ai 
membri 
della 
commissione 
di 
gara, ai 
quali 
sono delegati 
i 
compiti 
maggiormente 
complessi 
e 
del 
tutto conseguenti 
alle 
procedure 
di 
gara 
medesime, non spetti 
alcun 
compenso. 
Il 
tutto 
non 
dimenticando 
che 
come 
detto 
in 
precedenza 
i 
compensi 
per 
l'attivit� 
prestata 
in 
seno 
alla 
commisisone 
giudicatrice 
sono 
previsti 
dall'art. 77, comma 10. 


*** 


11. 
In 
conclusione, 
ed 
in 
attesa 
dell�adozione 
del 
decreto 
del 
Ministro 
delle 
Infrastrutture 
e 
dei 
trasporti, di 
concerto con il 
Ministro dell�economia 
e 
delle 
Finanze 
ex 
art. 
77 
co. 
10, 
la 
Scrivente 
ritiene 
di 
poter 
rispondere 
ai 
quesiti 
formulati nei seguenti termini: 
1) 
I 
funzionari 
ed 
i 
dirigenti 
del 
Provveditorato-Centrale 
di 
committenza, 
nominati 
dalla 
stessa 
Amministrazione 
componenti 
e 
personale 
di 
segreteria 
delle 
commissioni 
giudicatrici 
di 
cui 
all�art. 77, D.lgs. 50/2016 svolgono un 
incarico 
da 
qualificarsi 
"aggiuntivo" 
ai 
sensi 
del 
punto 
2.1 
della 
Circolare 
MIt, 
8 maggio 2017 ed hanno diritto ad un compenso cos� 
come 
previsto al 
punto 
3 della medesima circolare. 

Per 
i 
dirigenti 
opera 
il 
regime 
di 
onnicomprensivit� 
di 
cui 
all'art. 
24, 
comma 
3, del 
D.lgs 
165/2001, come 
precisato anche 
al 
punto 2.1.3 della 
circolare 
ministeriale. 


Nel 
quadro economico dell'intervento andranno indicate, tra 
le 
somme 
a 
disposizione, le spese di cui all'art. 113, comma 5, del Dlgs 50/2016. 


2) Per quanto concerne 
la 
quantificazione 
del 
compenso spettante 
al 
personale 
del 
Provveditorato per le 
attivit� 
di 
Centrale 
di 
Committenza, occorre 
distinguere. 


a) Fase transitoria: 
Nelle 
more 
dell'adozione 
del 
Decreto 
di 
cui 
all'art. 
77 
comma 
10, 
si 
potr� 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


ricorrere 
all'applicazione 
analogica 
della 
disposizione 
di 
cui 
al 
DM 
Infrastrutture 
del 
31 ottobre 
2007 n. 14154 per quanto concerne 
i 
compensi 
spettanti 
ai 
componenti 
delle 
commissioni 
giudicatrici 
(funzionari 
o 
dirigenti 
del 
Provve-
ditorato/Centrale di Committenza); 


L�erogazione 
di 
detto compenso dovr� 
essere 
subordinata 
all�espressa 
riserva 
del 
diritto alla 
restituzione 
o al 
contrario ad un conguaglio nel 
caso in 
cui, rispettivamente, il 
compenso risultante 
dall�emanando decreto risulti 
essere 
inferiore oppure superiore al compenso risultante dall'emando DM. 


ovviamente 
andranno rispettati 
i 
"tetti" 
previsti 
al 
punto 3.1 della 
Circolare 
ministeriale. 

b) Fase a regime. 


Successivamente 
all'emanazione 
del 
DM 
di 
cui 
all'art. 
77, 
comma 
10, 
D.lgs 50/2016 appliccare i compensi da esso stabiliti. 


3) 
Per 
quanto 
concerne 
il 
personale 
della 
centrale 
di 
committenza, 
per 
funzioni 
diverse 
da 
quelle 
della 
sola 
commissione 
giudicatrice, 
va 
riconosciuto 
un compenso ex 
art. 113, comma 5, d.lgs 50/2016. 


Da 
ultimo, 
valuter� 
codesto 
Ministero 
se 
in 
sede 
di 
adozione 
del 
DM 
previsto 
dall'art. 77, comma 
10, D.lgs 
50/2016 si 
renderanno necessari 
ulteriori 
chiarimenti. 


Attesa 
la 
natura 
di 
massima 
il 
presente 
parere, viene 
altres� 
inoltrato al 
Gabinetto del 
Ministro delle 
Infrastrutture 
e 
dei 
trasporti 
ed al 
Direzione 
generale 
del personale del Ministero. 


Sul 
presente 
parere, � 
stato sentito il 
Comitato Consultivo di 
quest'Avvocatura, 
che nella seduta del 2 ottobre 2017 si � espresso in conformit�. 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Fondazione a carattere pubblico, requisiti necessari, 
disciplina applicabile ai rapporti di lavoro 


Parere 
reSo 
in 
via 
ordinaria 
del 
04/08/2017-388188, al 19028/2017, avv. diana 
ranUcci 


A) 
Con 
la 
nota 
in 
epigrafe, 
codesto 
ufficio 
chiede 
alla 
Scrivente 
di 
esprimere 
il proprio parere in relazione: 


a) 
a 
quale 
sia 
la 
natura 
giuridica 
della 
Fondazione 
Segretariato 
Permanente 
IAI, in particolare dal punto di vista dei rapporti di lavoro; 


b) 
alla 
possibilit� 
che 
la 
Fondazione 
Segretariato Permanente 
IAI stipuli 
contratti 
di 
lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e 
alle 
conseguenze 
derivanti 
dal venir meno del soggetto finanziatore pubblico; 


c) 
alla 
eventuale 
sussistenza 
di 
profili 
di 
responsabilit� 
dei 
Soci, 
del 
Consiglio 
di 
Amministrazione 
e 
dei 
suoi 
componenti, laddove 
rapporti 
di 
lavoro a 
tempo 
indeterminato 
dovessero 
essere 
instaurati 
e, 
successivamente, 
interrotti 
per cessazione dei finanziamenti assicurati dal Governo Italiano. 

B) Si ritiene utile un riassunto della vicenda: 


1) 
con 
la 
firma 
della 
�Dichiarazione 
di 
Ancona� 
-sulla 
cooperazione 
regionale 
quale 
strumento 
di 
promozione 
della 
stabilit� 
economica 
e 
politica 
e 
del 
processo 
di 
integrazione 
europea 
-da 
parte 
dei 
Ministri 
degli 
Affari 
esteri 
di 
6 
Paesi 
rivieraschi 
(Albania, 
Bosnia-erzegovina, 
Croazia, 
Grecia, 
Italia 
e 
Slovenia) 
il 
19/20 
maggio 
2000 
� 
nata 
l�Iniziativa 
Adriatico 
Ionica 
(di 
seguito 
IAI); 


2) nel 
2002 all�originaria 
composizione 
dell�IAI si 
� 
aggiunta 
l�unione 
di 
Serbia-Montenegro. 
Nel 
2006, 
in 
seguito 
alla 
scissione 
della 
succitata 
unione, sia 
la 
Serbia 
che 
il 
Montenegro hanno mantenuto la 
membership 
nel-
l�IAI. Pertanto, attualmente 
quest�ultima 
� 
costituita 
da 
8 Stati: 
Albania, Bosnia-
erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Montenegro; 


3) 
dal 
giugno 
2008, 
su 
decisione 
dei 
Governi 
degli 
Stati 
Membri 
dell�IAI, 
� 
stato costituito il 
Segretariato dell�IAI, che 
opera 
nella 
citt� 
di 
Ancona 
con 
il 
sostegno 
della 
Regione 
Marche, 
del 
Comune 
di 
Ancona, 
dell�universit� 
Politecnica 
delle 
Marche, della 
Camera 
di 
Commercio di 
Ancona, del 
MAeCI 
e, 
dal 
14 
dicembre 
2010, 
anche 
attraverso 
la 
�Fondazione 
Segretariato 
Permanente 
dell�Iniziativa 
Adriatico 
Ionica 
(IAI)�, 
che 
� 
dunque 
soggetto 
distinto 
tanto dall�IAI che dal Segretariato IAI; 


4) 
la 
Fondazione 
Segretariato 
dell�IAI 
� 
un 
organismo 
senza 
fine 
di 
lucro 
inizialmente 
qualificato come 
oNLuS, (cfr. atto costitutivo, del 
14 dicembre 
2010, 
della 
Fondazione 
di 
partecipazione 
�segretariato 
permanente 
dell�iniziativa 
adriatico ionica-onlus�). 


A 
seguito di 
rilievo sollevato dall�Agenzia 
delle 
entrate, che 
confermava 
che, 
nel 
caso 
di 
specie, 
la 
Fondazione 
non 
avrebbe 
potuto 
ottenere 
l�iscrizione 
all�Anagrafe 
delle 
oNLuS 
essendo i 
soci 
fondatori 
tutti 
enti 
pubblici 
o parificati 
(cfr. modifica 
dell�atto costitutivo del 
11 gennaio 2011), si 
� 
proceduto 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


alla 
modifica 
della 
denominazione 
dell�ente 
eliminando dalla 
sua 
denominazione 
il 
termine 
� 
oNLuS� 
e 
mantenendo 
quello 
di 
Fondazione, 
al 
fine 
di 
sottolinearne 
la 
diversit� 
dall�esistente 
e 
perdurante 
�segretariato 
permanente 
dell�iniziativa adriatico-ionica, IAI�. 


La 
Fondazione 
in 
discorso 
ha 
patrimonio 
a 
partecipazione 
pubblica, 
e 
svolge 
la 
propria 
attivit� 
per 
mezzo 
di 
un 
contributo 
finanziario 
italiano 
basato 
sui 
c.d. �Decreti 
Missioni 
Internazionali�. In base 
a 
tale 
strumento normativo 
il 
MAeCI 
risulta 
il 
principale 
contribuente 
al 
bilancio 
della 
Fondazione, 
mentre 
la 
Regione 
Marche 
partecipa 
principalmente 
tramite 
la 
messa 
a 
disposizione 
della sede; 


5) 
il 
MAeCI 
� 
quindi 
socio 
di 
maggioranza 
nel 
Consiglio 
di 
Amministrazione 
della Fondazione; 


6) 
risulta 
che, 
per 
la 
realizzazione 
dei 
propri 
fini, 
la 
Fondazione 
ha 
avviato 
dei 
rapporti 
temporanei 
di 
lavoro 
con 
alcuni 
dipendenti, 
i 
quali 
sono 
impiegati 
tramite contratti di collaborazione a progetto. 

C) tanto premesso, ed esaminati 
i 
documenti 
relativi 
alla 
Fondazione, la 
Scrivente 
esprime 
le 
seguenti 
considerazioni 
in relazione 
ai 
punti 
individuati 
supra a. 

a) 
natura giuridica della Fondazione Segretariato dell�iai. 


L�art. 19 dello Statuto della 
Fondazione 
Segretariato dell�IAI - rubricato 
�clausola 
di 
rinvio� 
-sancisce 
che 
�per 
quanto 
non 
previsto 
dal 
presente 
Statuto si 
applicano le 
disposizioni 
del 
codice 
civile 
e 
le 
norme 
di 
legge 
vigenti 
in materia�. 

Il 
richiamo 
espresso 
alle 
norme 
del 
codice 
civile 
potrebbe 
far 
ritenere 
che 
la 
Fondazione 
sia 
in tutto e 
per tutto un soggetto a 
carattere 
privatistico. tale 
conclusione 
tuttavia 
non tiene 
conto del 
fatto che, nell�attuale 
panorama 
giuridico, 
si 
rinvengono 
numerose 
Fondazioni 
che, 
sebbene 
costituite 
ai 
sensi 
delle 
norme 
contenute 
nel 
codice 
civile, prevedono come 
fondatori 
dei 
�soggetti 
pubblici�, elemento questo in grado di mutarne la natura giuridica. 

In dettaglio, sia 
la 
dottrina 
che 
la 
giurisprudenza 
sono concordi 
nel 
qualificare 
�Fondazione 
Pubblica� 
quella 
che 
risulti 
assimilabile 
al 
paradigma 
giuridico dell�organismo di 
diritto pubblico (cfr. Cons. Stato Sez. v, Sent. n. 
7393 
del 
12 
ottobre 
2010, 
Cass. 
civ. 
Sez. 
unite, 
Sent. 
n. 
8225 
del 
7 
aprile 
2010, 
Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delib., n. 151 del 24 luglio 2013). 

La 
definizione 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
� 
contenuta 
nell�art. 
3, 
comma 
1, 
lett. 
d) 
del 
d.lgs. 
18 
aprile 
2016, 
n. 
50 
-Codice 
dei 
contratti 
pubblici 


-secondo cui: 
�ai 
fini 
del 
presente 
codice 
si 
intende: [�] 
d) �organismi 
di 
diritto 
pubblico�, 
qualsiasi 
organismo, 
anche 
in 
forma 
societaria, 
il 
cui 
elenco 
non tassativo � 
contenuto nell�allegato iv: 1) istituito per 
soddisfare 
specificatamente 
esigenze 
di 
interesse 
generale, aventi 
carattere 
non industriale 
o 
commerciale; 
2) 
dotato 
di 
personalit� 
giuridica; 
3) 
la 
cui 
attivit� 
sia 
finanziata 
in modo maggioritario dallo Stato, dagli 
enti 
pubblici 
territoriali 
o da altri 

PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


organismi 
di 
diritto pubblico oppure 
la cui 
gestione 
sia soggetta al 
controllo 
di 
questi 
ultimi 
oppure 
il 
cui 
organo d�amministrazione, di 
direzione 
o di 
vigilanza 
sia 
costituito 
da 
membri 
dei 
quali 
pi� 
della 
met� 
� 
designata 
dallo 
Stato, dagli 
enti 
pubblici 
territoriali 
o da altri 
organismi 
di 
diritto pubblico�. 


Non � 
dubbio che 
la 
nozione 
di 
organismo di 
diritto pubblico abbia 
matrice 
comunitaria 
(direttive 
2004/17/Ce 
e 
2004/18/Ce), per cui 
il 
citato art. 3, 
comma 
1, lett. d) del 
d.lgs. n. 50/2016 deve 
essere 
interpretato alla 
luce 
della 
giurisprudenza comunitaria in materia. 

Ci� premesso, si 
rileva 
che 
la 
norma 
predetta 
enuclea 
tre 
condizioni 
cumulative 
affinch� 
un soggetto possa 
essere 
qualificato come 
organismo di 
diritto 
pubblico. 

A 
parere 
della 
Scrivente, tutti 
i 
presupposti 
richiamati 
sussistono con riguardo 
alla Fondazione Segretariato dell�IAI. 

Si 
rileva 
infatti 
che 
tutte 
le 
formalit� 
occorrenti 
per 
il 
riconoscimento 
della 
personalit� 
giuridica, ai 
sensi 
del 
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sono state 
nella 
specie 
espletate: 
ed infatti 
� 
decisivo al 
riguardo evidenziare 
che 
la 
Fondazione 
Segretariato 
IAI, 
come 
tutte 
le 
Fondazioni, 
ha 
acquistato 
la 
personalit� 
giuridica 
con atto pubblico, ex art. 14 c.c., mediante 
il 
riconoscimento determinato 
dall�iscrizione 
nel 
registro delle 
persone 
giuridiche, istituito presso la 
competente 
Prefettura, secondo il 
procedimento previsto dall�art. 1, DPR n. 
361/2000, 
e 
che 
l�atto 
costitutivo 
della 
Fondazione 
(repertorio 
n. 
314693/55535 
del 
14 
dicembre 
2010) 
� 
stato 
registrato 
in 
data 
10 
gennaio 
2011 al n. 85 - Serie 1t. 

In 
merito 
al 
requisito 
della 
c.d. 
influenza 
pubblica 
dominante, 
l�art. 
3, 
comma 
1, lett. d) del 
d.lgs. n. 50/2016 individua 
tre 
fattori 
alternativi 
cos� 
sintetizzabili: 
1) 
finanziamento 
pubblico 
maggioritario; 
2) 
controllo 
pubblico 
sulla 
gestione; 
3) 
attribuzione 
alla 
mano 
pubblica 
della 
nomina 
di 
pi� 
della 
met� 
dei 
componenti 
gli 
organi 
d�amministrazione, 
di 
direzione 
o 
di 
vigilanza. 

Come 
esposto supra B, punto 4, del 
presente 
parere, l�attivit� 
della 
Fondazione 
IAI 
� 
finanziata 
esclusivamente, 
o 
comunque 
prevalentemente, 
dal 
MAeCI tramite 
il 
ricorso allo strumento dei 
c.d. �Decreti 
Missioni 
Internazionali�, 
per cui, a 
parere 
della 
Scrivente, � 
indubitabile 
la 
sussistenza 
del 
fattore 
del 
�finanziamento 
pubblico 
maggioritario�, 
il 
quale 
risulta 
condizione 
sufficiente per ritenere assolto il requisito in esame. 

N� 
in 
senso 
contrario 
potrebbe 
deporre 
l�art. 
5 
dello 
Statuto, 
che 
individua 
le 
fonti 
di 
alimentazione 
del 
patrimonio 
della 
Fondazione 
senza 
limitarle 
a 
fondi 
e/o risorse 
di 
esclusiva 
provenienza 
pubblicistica 
(�il 
patrimonio della 
Fondazione 
� 
composto: [�] 
da contributi 
attribuiti 
al 
patrimonio da parte 
dell�Unione 
europea, dello Stato, di 
enti 
territoriali 
o di 
altri 
enti 
Pubblici 
e da privati, sia a livello nazionale che straniero�). 


� 
sufficiente 
infatti 
analizzare 
il 
bilancio 
consuntivo 
della 
Fondazione 
per 
evincere 
che 
nell�anno 
2016 
l�unico 
contributo 
monetario 
elargito 
� 
quello 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


del 
MAeCI, per la 
somma 
di 
299.996 euro. Dal 
medesimo bilancio si 
deduce 
inoltre 
che 
la 
Regione 
Marche, 
la 
CCIAA 
e 
l�universit� 
Politecnica 
delle 
Marche 
contribuiscono all�attivit� 
della 
Fondazione 
tramite 
prestazioni 
non pecuniarie 
quali, 
a 
titolo 
esemplificativo, 
concessioni 
di 
immobili 
e 
attivit� 
tecnico-scientifiche. Sul 
punto devesi 
tuttavia 
rilevare 
che 
anche 
tali 
forme 
di 
finanziamento, 
pur 
non 
essendo 
di 
natura 
pecuniaria, 
sono 
tuttavia 
suscettibili 
di 
valutazione 
economica, 
cos� 
� 
tale 
ad 
esempio 
la 
concessione 
da 
parte 
della 
Regione 
Marche 
dell�immobile 
sede 
della 
Fondazione. Ne 
discende 
che 
il 
patrimonio 
della 
Fondazione 
� 
in 
definitiva 
alimentato 
da 
soggetti 
aventi 
tutti 
natura di ente pubblico. 


Infine, l�art. 3, comma 
1, lett. d) del 
d.lgs. n. 50/2016 prevede 
il 
requisito 
teleologico. 

Sul 
punto, 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�ue 
ritiene 
sussistente 
tale 
requisito 
quando 
l�organismo 
operi 
in 
vista 
di 
un 
interesse 
generale 
avente 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale: 
�il 
legislatore 
ha 
operato 
una 
distinzione 
tra 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale, 
da 
un 
lato, 
e 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
carattere 
industriale 
o 
commerciale 
dal-
l�altro; 
che 
la 
nozione 
di 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale 
non 
esclude 
bisogni 
che 
siano 
o 
possano 
essere 
parimenti 
soddisfatti 
da 
imprese 
private; 
che 
la 
circostanza 
che 
esista 
una 
concorrenza 
non 
� 
sufficiente 
ad 
escludere 
la 
possibilit� 
che 
un 
ente 
finanziato 
o 
controllato 
dallo 
Stato, 
da 
enti 
territoriali 
o 
da 
altri 
organismi 
di 
diritto 
pubblico 
si 
lasci 
guidare 
da 
considerazioni 
non 
economiche; 
che 
tuttavia 
l�esistenza 
della 
concorrenza 
non 
� 
del 
tutto 
irrilevante 
ai 
fini 
della 
soluzione 
della 
questione 
se 
un 
bisogno 
di 
interesse 
generale 
rivesta 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale; 
che 
l�esistenza 
di 
una 
concorrenza 
articolata, 
in 
particolare 
la 
circostanza 
che 
l�organismo 
interessato 
agisca 
in 
situazione 
di 
concorrenza 
sul 
mercato, 
pu� 
costituire 
un 
indizio 
a 
sostegno 
del 
fatto 
che 
non 
si 
tratti 
di 
un 
bisogno 
di 
interesse 
generale 
avente 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale; 
che 
questi 
ultimi 
bisogni 
sono, 
di 
regola, 
soddisfatti 
in 
modo 
diverso 
dall�offerta 
di 
beni 
o 
servizi 
sul 
mercato; 
che 
in 
linea 
generale, 
presentano 
tale 
carattere 
quei 
bisogni 
al 
cui 
soddisfacimento 
per 
motivi 
connessi 
all�interesse 
generale 
lo 
Stato 
preferisce 
provvedere 
direttamente 
o 
con 
riguardo 
ai 
quali 
intende 
mantenere 
un�influenza 
determinante; 
che 
lo 
status 
di 
organismo 
di 
diritto 
pubblico 
non 
dipende 
dalla 
importanza 
relativa, 
nell�ambito 
dell�attivit� 
dell�ente 
medesimo, 
del 
soddisfacimento 
di 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale; 
che 
l�esistenza 
o 
la 
mancanza 
di 
bisogni 
di 
interesse 
generale 
aventi 
carattere 
non 
industriale 
o 
commerciale 
deve 
essere 
valutata 
oggettivamente, 
restando 
al 
riguardo 
irrilevante 
la 
forma 
giuridica 
delle 
disposizioni 
per 
mezzo 
delle 
quali 
tali 
bisogni 
sono 
espressi� 
(cfr. 
Sentenza 
10 
novembre 
1998, 
causa 
C-360/96, 
Gemeente 
arnhem 
e 
Gemeente 
rheden 
contro 
BFi 
Holding 
Bv 
e 
Cass. 
civ. 
Sez. 
unite, 
Sent. 
n. 
8225 
del 
7 
aprile 
2010). 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


Stante 
quanto riportato, la 
Scrivente 
- analizzata 
la 
documentazione 
relativa 
alla Fondazione IAI - ritiene che: 


-dal 
contenuto 
dello 
Statuto 
non 
sembra 
che 
la 
Fondazione 
svolga 
un�attivit� 
di 
natura 
concorrenziale 
improntata 
al 
rendimento, 
all�efficacia 
e 
alla 
redditivit�. 
Invero, 
la 
Fondazione 
esplica 
la 
propria 
attivit� 
al 
fine 
di 
agevolare 
la 
cooperazione 
regionale 
quale 
strumento di 
promozione 
della 
stabilit� 
economica 
e politica e del processo di integrazione europea e, 

-in 
accordo 
con 
l�art. 
2 
dello 
Statuto, 
�la 
Fondazione 
favorisce 
le 
attivit� 
promosse 
dall�iniziativa adriatico ionica fornendo il 
supporto organizzativo 
e 
operativo al 
Segretariato iai. nell�assicurare 
tale 
supporto al 
Segretariato, 
la 
Fondazione, 
su 
indicazione 
degli 
organi 
istituzionali 
dell�iai, 
potr� 
operare 
nel 
favorire 
progetti 
di 
interesse 
degli 
Stati 
partecipanti 
iai 
in 
relazione 
anche 
alle 
politiche 
dell�Unione 
europea. Per 
il 
conseguimento degli 
obiettivi 
suindicati 
la 
Fondazione 
pu� 
concorrere 
a 
bandi 
dell�Unione 
europea. 
Particolare 
interesse 
si 
prester� 
a 
progetti 
riguardanti 
attivit� 
delle 
medie 
piccole 
imprese, 
trasporti, 
cooperazione 
marittima, 
turismo, 
cultura, 
cooperazione 
interuniversitaria, 
ambiente 
e 
protezione 
civile 
contro gli 
incendi, nonch� 
a progetti 
in altre aree che gli Stati Partecipanti volessero sviluppare�. 


-nella 
Fondazione 
in 
argomento 
il 
MAeCI 
� 
finanziatore 
primario 
e 
socio 
di maggioranza all�interno del Consiglio di 
Amministrazione; 


-dall�analisi 
del 
Bilancio consuntivo 2016 emerge 
che 
�la Fondazione 
oltre 
a non svolgere 
attivit� lucrativa non esercita alcuna attivit� di 
natura 
economica, e pertanto non � soggetta a tassazione ireS�; 
-la 
Fondazione 
non svolge, n� 
pu� svolgere 
attivit� 
commerciale/industriale, 
non avendo, anche 
per statuto (Art. 1), alcun fine 
di 
lucro n� 
pu� distribuire 
utili. 
In 
questo 
senso 
� 
anche 
espressamente 
l�Accordo 
di 
collaborazione 
del 
19 aprile 
2011, ove 
si 
legge 
che 
�la Fondazione 
� 
ente 
non 
commerciale�; 
-nel 
medesimo Accordo � 
previsto che 
la 
Fondazione 
ha 
tra 
i 
suoi 
scopi 
�il supporto organizzativo ed operativo del Segretariato Permanente iai�; 
-l�art. 1 del 
medesimo Accordo dispone 
che 
la 
Fondazione 
- unitamente 
a 
SvIM 
-fornisca 
�assistenza 
tecnica 
alla 
regione 
Marche 
nella 
realizzazione 
delle 
attivit� 
che 
consentano 
il 
riconoscimento 
della 
Strategia 
della 
macro 
regione 
adriatica�. 
tali 
elementi 
evidenziano 
da 
un 
lato 
la 
assenza 
di 
aspetti 
commerciali 
nella 
Fondazione 
in esame 
e, dall�altro, una 
spiccata 
presenza 
di 
elementi 
di 
natura 
pubblica, 
sia 
in 
ragione 
degli 
scopi 
perseguiti, 
di 
natura 
essenzialmente 
pubblica, sia 
per la 
natura, a 
totale 
costituzione 
pubblica, del 
patrimonio della 
Fondazione. 


Sotto tali 
profili, sembra 
potersi 
concludere 
che 
la 
Fondazione 
IAI - persona 
giuridica 
di 
diritto privato - sia 
qualificabile 
anche 
come 
�organismo di 
diritto 
pubblico�, 
quale 
categoria 
giuridica 
maggiormente 
adatta 
ad 
eviden



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


ziare 
l�indole 
pubblicistica 
della 
Fondazione, il 
cui 
scopo principale 
� 
quello 
di 
rafforzare 
la 
cooperazione 
tra 
i 
Paesi 
partecipanti 
all�Iniziativa 
Adriatico 
Ionica 
fornendo il 
supporto organizzativo e 
operativo al 
Segretariato Permanente 
dell�IAI. 

Come 
si 
evince 
dall�atto costitutivo della 
Fondazione 
(pag. 5), l�Istituto 
� 
infatti 
un 
ente 
non 
lucrativo 
che 
persegue 
uno 
scopo 
generale 
di 
utilit� 
sociale 
vincolando 
il 
patrimonio 
al 
perseguimento 
di 
detto 
scopo 
e 
articolando 
la 
propria 
organizzazione 
in modo tale 
da 
garantire 
la 
partecipazione 
efficace 
degli 
aderenti. La 
Fondazione 
IAI mira 
quindi 
al 
soddisfacimento di 
esigenze 
di 
interesse 
generale, le quali non hanno carattere industriale o commerciale. 

Come 
chiarito dalla 
Corte 
dei 
Conti 
Lazio (Sez. contr., Delib., n. 151 del 
24 luglio 2013): 
�[�] 
il 
ricorrere 
di 
determinati 
elementi 
[�] 
rende, di 
fatto, 
la persona giuridica privata un semplice 
modulo organizzativo dell�ente 
pubblico 
socio, 
al 
pari 
di 
altre 
formule 
organizzative 
aventi 
parimenti 
natura 
pubblicistica 
(aziende 
speciali 
e 
istituzioni). 
in 
altri 
termini 
l�utilizzo 
dello 
schema 
giuridico 
�fondazione� 
da 
parte 
dell�ente 
pubblico 
rende 
la 
persona 
giuridica 
privata 
un�entit� 
strumentale 
dell�ente 
stesso, 
ovvero 
una 
modalit� 
di 
gestione 
dell�interesse 
generale 
perseguito. ci� implica l�applicazione 
a quest�ultima 
dei vincoli pubblicistici [�]�. 

Inoltre, continua 
la 
Corte 
dei 
Conti: 
�il 
generale 
principio di 
razionalit� 
e 
coerenza 
dell�ordinamento 
giuridico, 
che 
l�interprete 
della 
legge 
� 
chiamato 
a 
ricercare, 
impone 
la 
diretta 
applicazione 
della 
normativa 
vincolistica 
del 
settore 
pubblico 
a 
tutti 
gli 
organismi 
partecipati 
dagli 
enti 
locali 
e 
trova 
fondamento 
e 
giustificazione 
nel 
principio costituzionale 
della parit� di 
trattamento 
(articolo 3 cost.) per 
situazioni 
sostanzialmente 
uguali, in virt� dello 
scopo perseguito e 
delle 
risorse 
utilizzate 
per 
lo svolgimento delle 
attivit�, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita dall�organismo gestore�. 


Di 
conseguenza, nel 
caso di 
specie 
risulta 
presente 
anche 
il 
requisito teleologico. 


In conclusione, tenuto conto della 
compresenza 
di 
tutti 
e 
tre 
i 
requisiti 
richiamati 
dal 
d.lgs. n. 50/2016, la 
Scrivente 
ritiene 
che 
la 
Fondazione 
Segretariato 
dell�IAI 
debba 
altres� 
essere 
qualificata 
come 
organismo 
di 
diritto 
pubblico, nel senso specificato dalla Corte dei Conti. 


tale 
conclusione 
� 
avvalorata 
anche 
dall�orientamento 
espresso 
dal 
Consiglio 
di 
Stato (CdS, sez. v, sentenza 
n. 7393 del 
12 ottobre 
2010), secondo 
cui: 
�l�attribuzione 
della 
natura 
pubblicistica 
ad 
una 
persona 
giuridica 
di 
diritto 
privato necessita della presenza di 
alcuni 
elementi, quali 
la costituzione 
da parte 
di 
un ente 
pubblico (Stato, regione, ente 
locale), il 
perseguimento 
di 
un fine 
pubblico da parte 
dell�ente 
di 
diritto privato, la presenza maggioritaria 
di 
fonti 
pubbliche 
di 
finanziamento, l�esistenza di 
controlli 
da parte 
di 
soggetti pubblici, l�ingerenza pubblica nella gestione dell�ente�. 

Il 
che 
� 
esattamente 
quanto, 
a 
parere 
della 
Scrivente, 
si 
rileva 
nella 
specie, 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


ove 
gli 
elementi 
summenzionati 
sono 
presenti 
nella 
Fondazione 
IAI, 
la 
quale 
deve 
essere 
pertanto 
considerata 
-richiamando 
le 
parole 
utilizzate 
dalla 
Corte 
dei 
Conti 
nella 
delibera 
n. 
151/2013 
-un 
mero 
modulo 
organizzativo 
della 
P.a., 
finalizzato 
al 
conseguimento 
dell�interesse 
generale 
degli 
enti 
pubblici 
fondatori. 


A 
conferma 
di 
quanto 
sopra 
rilevato 
� 
anche 
l�art. 
7 
dello 
Statuto: 
�la 
Fondazione 
ha 
l�obbligo 
di 
impiegare 
gli 
utili 
o 
gli 
avanzi 
di 
gestione 
per 
la 
realizzazione 
delle 
attivit� 
istituzionali 
e 
di 
quelle 
ad 
esse 
direttamente 
connesse. 


� 
vietata 
la 
distribuzione, 
anche 
in 
modo 
indiretto, 
di 
utili 
e 
avanzi 
di 
gestione 
nonch� 
fondi, 
riserve 
o 
capitale 
durante 
la 
vita 
della 
Fondazione 
a 
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge�. 

Infine, si 
osserva 
che 
la 
Fondazione 
non pu� essere 
classificata 
come 
organismo 
di 
diritto 
internazionale 
in 
quanto 
�per 
organizzazione 
internazionale 
si 
intendono tecnicamente 
le 
associazioni 
di 
Stati 
create 
con un trattato internazionale 
(c.d. trattato istitutivo) a fini 
di 
cooperazione, regolate 
dal 
diritto 
internazionale 
e 
funzionanti 
mediante 
organi 
propri� 
(FoCAReLLI, diritto internazionale 
i 
-il 
Sistema 
degli 
Stati 
e 
i 
valori 
comuni 
dell�umanit�, 
CeDAM, 
2012, p. 61). La 
creazione 
mediante 
un trattato internazionale 
esclude 
in automatico 
dalla 
nozione 
di 
organizzazione 
internazionale 
la 
Fondazione 
IAI, 
la 
quale 
� 
stata 
istituita 
tramite 
un atto costitutivo di 
diritto privato ex art. 14 c.c. 

Chiarita 
la 
natura 
giuridica 
della 
Fondazione 
in esame 
� 
possibile 
fornire 
soluzione ai quesiti proposti da codesto MAeCI. 

ebbene, la 
natura 
di 
organismo di 
diritto pubblico attribuibile 
alla 
Fondazione 
IAI ne 
comporta 
l�assoggettamento alle 
norme 
generali 
sull�ordinamento 
del 
lavoro 
alle 
dipendenze 
delle 
Amministrazioni 
pubbliche, 
contenute 
nel 
d.lgs. n. 165/2001, e, in particolare, alle 
disposizioni 
che 
disciplinano le 
modalit� di reclutamento del personale e le tipologie contrattuali relative. 


Dall�esame 
della 
nota 
in epigrafe, si 
evince 
che 
la 
Fondazione 
IAI ha 
peraltro 
gi� 
avviato rapporti 
temporanei 
di 
lavoro con alcuni 
dipendenti 
ricorrendo 
a contratti di collaborazione a progetto. 


In merito, si 
sottolinea 
che 
dal 
25 giugno 2015, con l�entrata 
in vigore 
del 
d.lgs. n. 81/2015, art. 52, non � 
pi� possibile 
stipulare 
contratti 
di 
collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto. 

Di 
conseguenza, 
solamente 
i 
contratti 
di 
tal 
tipo 
stipulati 
dalla 
Fondazione 
in data 
antecedente 
al 
25 giugno 2015 continueranno ad essere 
soggetti 
alla 
disciplina 
previgente 
contenuta 
negli 
artt. 61 ss. del 
d.lgs. n. 276/2003 e 
negli 
artt. 2222 ss. c.c. 

Per il 
resto, la 
Fondazione 
IAI dovr� 
seguire 
le 
procedure 
pubbliche 
di 
selezione 
per le 
assunzioni 
- sia 
a 
tempo determinato che 
indeterminato - contenute 
nel 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
in particolare 
troveranno applicazione 
le 
norme 
previste 
agli 
artt. 35 ss. del 
d.lgs. n. 165/2001 in materia 
di 
reclutamento 
e 
quelle 
di 
cui 
agli 
artt. 
51 
ss. 
del 
medesimo 
decreto 
in 
tema 
di 
rapporto 
di lavoro. 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


In 
sintesi, 
ai 
sensi 
dell�art. 
35 
del 
d.lgs. 
n. 
165/2001 
l�assunzione 
nelle 
amministrazioni 
pubbliche 
avviene 
con 
contratto 
individuale 
di 
lavoro: 
a) 
tramite 
procedure 
selettive; 
b) 
mediante 
avviamento 
degli 
iscritti 
nelle 
liste 
di 
collocamento; 
oppure 
c) 
� 
possibile 
avviare 
procedure 
di 
reclutamento 
mediante 
concorso 
pubblico 
alla 
stregua 
dell�art. 
35, 
comma 
3 
bis, 
d.lgs. 
n. 
165/2001. 

L�applicazione 
delle 
norme 
sul 
lavoro 
alle 
dipendenze 
delle 
pubbliche 
Amministrazioni 
anche 
agli 
organismi 
di 
diritto 
pubblico 
� 
confermata 
dal 
Consiglio 
di 
Stato 
(sez. 
v, 
sent. 
30 
novembre 
2012, 
n. 
6103), 
che 
ha 
affermato 
che: 
�[..] 
� 
infatti 
il 
giudice 
amministrativo, 
quale 
�giudice 
naturale 
della 
legittimit� 
dell�esercizio 
della 
funzione 
pubblica� 
(sentenza 
corte 
cost. 
n. 
191/2006, 
punto 
4.3 
della 
parte 
in 
diritto) 
quello 
istituzionalmente 
preposto 
al 
contenzioso 
sulle 
�procedure 
concorsuali 
per 
l�assunzione 
dei 
dipendenti 
delle 
pubbliche 
amministrazioni� 
ai 
sensi 
del 
ridetto 
art. 
63, 
comma 
4, 
testo 
unico 
del 
pubblico 
impiego, 
laddove 
per 
queste 
ultime 
non 
devono 
intendersi 
solo 
quelle 
in 
senso 
formale 
ai 
sensi 
del 
parimenti 
menzionato 
art. 
1, 
comma 
2, 
del 
medesimo 
testo 
unico, 
ma 
appunto, 
in 
conformit� 
al 
criterio 
teleologico 
[�], 
tutti 
i 
soggetti 
ad 
esse 
equiparabili, 
in 
primis 
gli 
organismi 
di 
diritto 
pubblico�. 


Infine, 
dai 
documenti 
trasmessi 
da 
codesto 
MAeCI, 
si 
evince 
che 
la 
Fondazione 
IAI - in passato - aveva 
gi� 
indetto una 
selezione 
pubblica, per titoli, 
soggetta 
alle 
norme 
della 
L. 241/90 (art. 10, Responsabile 
del 
procedimento), 
finalizzata 
al 
conferimento 
di 
un 
incarico 
di 
consulenza 
tecnica 
per 
il 
progetto 
denominato 
�Supporto 
al 
percorso 
di 
integrazione 
dello 
spazio 
euro 
adriatico 
-Fase 
2, 
la 
MacroreGione 
adriatico 
ionica�, 
il 
cui 
avviso 
di 
selezione 
risale 
al 19 aprile 2011. 

In 
esito 
a 
tale 
selezione, 
� 
stato 
poi 
sottoscritto 
un 
contratto 
di 
consulenza 
biennale, in data 9 maggio 2011, rinnovabile per un biennio. 


b) 
Possibilit� 
per 
la 
Fondazione 
Segretariato 
Permanente 
iai 
di 
stipulare 
contratti 
di 
lavoro 
subordinato 
a 
tempo 
indeterminato. 
conseguenze 
derivanti 
dal venir meno del soggetto finanziario pubblico. 

In 
primo 
luogo, 
nonostante 
la 
natura 
anche 
pubblicistica 
della 
Fondazione, 
non 
si 
rinviene 
nell�ordinamento 
giuridico 
italiano 
alcun 
divieto 
alla 
stipulazione 
da 
parte 
di 
essa 
di 
contratti 
di 
lavoro subordinato sia 
a 
tempo indeterminato 
che determinato, ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. 


Infine 
codesto 
MAeCI 
chiede 
di 
conoscere 
il 
parere 
della 
Scrivente 
in 
ordine 
alle 
conseguenze 
verificabili 
nell�ipotesi 
in 
cui 
la 
Fondazione 
stipuli 
contratti 
di 
lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, e, successivamente 
al-
l�assunzione, 
venga 
meno 
-per 
qualunque 
legittimo 
impedimento 
-il 
sostegno 
finanziario pubblico, il 
quale 
rappresenta 
la 
principale 
fonte 
di 
sostentamento 
per l�Istituto. 

tale 
ipotesi 
� 
disciplinata 
dall�art. 
18 
dello 
Statuto, 
che, 
in 
tale 
evenienza, 
dispone 
lo 
�scioglimento� 
della 
Fondazione: 
�la 
Fondazione 
� 
costituita 
senza 



PAReRI 
CoMItAto 
CoNSuLtIvo 


limitazione 
di 
durata. Se 
lo scopo della Fondazione 
divenga impossibile, o se 
il 
patrimonio divenga insufficiente, ed in generale 
quando ricorrano le 
cause 
di 
estinzione 
previste 
dall�art. 
27 
c.c. 
o 
quelle 
di 
scioglimento 
previste 
dall�art. 
28 
primo 
comma 
c.c. 
la 
Fondazione 
si 
estingue 
anche 
ai 
sensi 
dell�art. 
28, 
secondo 
comma c.c. 


nel 
caso si 
addivenisse 
per 
qualsiasi 
motivo alla liquidazione 
della Fondazione, 
il 
consiglio di 
amministrazione, previa approvazione 
della competente 
autorit� tutoria, nominer� tre 
liquidatori 
che 
potranno essere 
scelti 
fra 
i membri del consiglio di 
amministrazione stesso. 


in 
caso 
di 
estinzione, 
da 
qualsiasi 
causa 
determinata, 
tutti 
i 
beni 
della 
Fondazione, salvo quelli 
che 
possano rientrare 
nella disponibilit� del 
Socio 
che 
li 
ha conferiti, saranno devoluti 
a fini 
di 
pubblica utilit�, ai 
sensi 
dell�art. 
31 del cod. civ.�. 

In ragione 
dello scioglimento della 
Fondazione, tutti 
i 
contratti 
di 
lavoro 
stipulati 
potranno essere 
risolti 
ricorrendo all�istituto del 
licenziamento �per 
giustificato motivo oggettivo�. 

tale 
forma 
di 
licenziamento non pare 
esclusa 
nonostante 
si 
verta 
in rapporti 
di pubblico impiego cd. privatizzato. 


Difatti, ai 
sensi 
dell�art. 2, comma 
2, d.lgs. n. 165/2001 si 
applicano ai 
rapporti 
di 
pubblico impiego �le 
disposizioni 
del 
capo i, titolo ii, del 
libro v 
del 
codice 
civile 
e 
delle 
leggi 
sui 
rapporti 
di 
lavoro subordinato nell�impresa, 
fatte 
salve 
le 
diverse 
disposizioni 
contenute 
nel 
presente 
decreto, che 
costituiscono 
disposizioni a carattere imperativo�. 

Inoltre, come 
evidenziato dalla 
dottrina, l�istituto del 
licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo � 
contemplato anche 
nell�art. 33, comma 
1, del 
d.lgs. 
n. 
165/2001, 
il 
quale 
sancisce 
che 
�le 
pubbliche 
amministrazioni 
che 
hanno situazioni 
di 
soprannumero o rilevino comunque 
eccedenze 
di 
personale, 
in relazione 
alle 
esigenze 
funzionali 
o alla situazione 
finanziaria, anche 
in 
sede 
di 
ricognizione 
annuale 
prevista 
dall�articolo 
6, 
comma 
1, 
terzo 
e 
quarto periodo, sono tenute 
ad osservare 
le 
procedure 
previste 
dal 
presente 
articolo 
dandone 
immediata 
comunicazione 
al 
dipartimento 
della 
funzione 
pubblica�, nonch� 
nell�art. 72, comma 
11 del 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, da 
tale norma richiamato. 


In 
aggiunta, 
l�operativit�, 
anche 
nel 
settore 
pubblico, 
della 
tipologia 
di 
licenziamento 
in esame 
� 
confermata 
dall�art. 55 quater, comma 
1, del 
d.lgs. n. 
165/2001, 
il 
quale 
-in 
materia 
di 
licenziamento 
disciplinare 
-sancisce 
che 
�ferma la disciplina in tema di 
licenziamento per 
giusta causa o per 
giustificato 
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo [�]�. 

Per completezza, si 
rammenta 
infine 
che 
l�art. 3 della 
legge 
n. 604 del 
15 
luglio 
1966 
-rubricata 
�norme 
sui 
licenziamenti 
individuali� 
-dispone 
che 
�il 
licenziamento per 
giustificato motivo con preavviso � 
determinato da un 
notevole 
inadempimento degli 
obblighi 
contrattuali 
del 
prestatore 
di 
lavoro 



RASSeGNA 
AvvoCAtuRA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


ovvero 
da 
ragioni 
inerenti 
all�attivit� 
produttiva, 
all�organizzazione 
del 
lavoro 
e 
al 
regolare 
funzionamento di 
essa�, ragioni 
tra 
le 
quali 
rientra 
anche 
quella 
connessa alla cessazione dell�attivit�. 


c) 
Profili 
di 
responsabilit� dei 
Soci, del 
consiglio di 
amministrazione 
e 
dei 
suoi 
componenti, 
laddove 
rapporti 
di 
lavoro 
a 
tempo 
indeterminato 
dovessero 
venir 
meno per 
cessazione 
dei 
finanziamenti 
assicurati 
dal 
Governo 
italiano. 


A 
parere 
della 
Scrivente, non sembra 
ravvisabile 
alcun profilo di 
responsabilit� 
in 
capo 
ai 
Soci, 
al 
CdA 
e 
ai 
suoi 
componenti 
allorch� 
rapporti 
di 
lavoro 
a 
tempo indeterminato dovessero essere 
interrotti 
a 
causa 
dello scioglimento 
conseguente 
alla 
cessazione 
del 
finanziamento 
MAeCI, 
giacch� 
in 
tal 
caso 
troverebbe 
applicazione 
- come 
illustrato supra B, lett. b) - l�art. 18 dello Statuto 
della Fondazione IAI. 


LEGISLAZIONEEDATTUALIT�
Responsabilit� degli enti e degli esercenti le professioni 
per l�erogazione delle prestazioni sanitarie alla luce 
della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. �Legge Gelli�) 


Michele Gerardo* 


Sommario: 1. ragioni 
alla base 
della adozione 
della legge 
8 marzo 2017 n. 24, recante 
�Disposizioni 
in materia di 
sicurezza delle 
cure 
e 
della persona assistita, nonch� 
in materia 
di 
responsabilit� 
professionale 
degli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie� 
-2. 
responsabilit� 
professionale 
e 
direzione 
strategica aziendale 
- 3. ambito oggettivo (prestazioni 
sanitarie) e 
soggettivo (esercenti 
le 
professioni 
sanitarie) coinvolti 
nella nuova legge 
- 4. Stato dell�arte 
sulla responsabilit� collegata all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
alla data di 
entrata 
in vigore 
della legge 
8 marzo 2017 n. 24 - 5. Nuova disciplina sulla responsabilit� collegata 
all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
di 
cui 
alla 
legge 
8 
marzo 
2017 
n. 
24. 
il 
regime 
della 
responsabilit� - 6. Nuova disciplina sulla responsabilit� collegata all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
di 
cui 
alla legge 
8 marzo 2017 n. 24. (segue) 
il 
regime 
della assicurazione 
della responsabilit� civile - 7. Conclusioni. 


1. ragioni 
alla base 
della adozione 
della legge 
8 marzo 2017 n. 24, recante 
�Disposizioni 
in 
materia 
di 
sicurezza 
delle 
cure 
e 
della 
persona 
assistita, 
nonch� 
in 
materia 
di 
responsabilit� 
professionale 
degli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie�. 
Negli 
ultimi 
anni 
si 
� 
registrato un considerevole 
incremento del 
contenzioso 
in 
ambito 
sanitario. 
Ci� 
ha 
comportato 
un 
crescente 
ricorso 
alla 
c.d. 
medicina 
difensiva, ovvero alla 
prescrizione, da 
parte 
dei 
medici, di 
molteplici 
prestazioni 
diagnostiche 
e 
terapeutiche, 
spesso 
non 
necessarie 
per 
non 
dire 
potenzialmente 
pericolose 
per la 
salute. Si 
assiste 
addirittura 
al 
rifiuto, sempre 


(*) Avvocato dello Stato. 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


da 
parte 
dei 
medici, 
ad 
effettuare 
interventi 
sanitari, 
ritenuti 
ad 
alto 
rischio, 
con 
conseguente 
venire 
meno 
di 
quel 
rapporto 
di 
fiducia 
che 
deve 
intercorrere 
tra il medico e il proprio paziente. 


Quanto 
descritto 
ha 
determinato, 
prima 
di 
tutto, 
conseguenze 
negative 
per 
la 
salute 
dei 
cittadini 
ma 
anche 
un 
aumento 
della 
spesa 
sanitaria; 
le 
risorse, 
pi� 
che 
mai 
preziose 
in 
tempi 
di 
congiuntura 
economica 
negativa 
(quale 
quella 
attuale), vengono, peraltro, male 
impiegate, per non dire 
sprecate, in quanto, 
anzich� 
essere 
finalizzate 
a 
prestazioni 
sanitarie 
di 
cui 
i 
cittadini 
hanno effettivamente 
bisogno, e 
quindi 
diritto, vengono, invece, utilizzate 
per prevenire 
ipotesi 
di 
responsabilit�, sia 
essa 
penale 
che 
civile, in capo ai 
medici, e 
pi� in 
generale ai professionisti sanitari. 

A 
ci� 
aggiungasi 
che 
la 
comprensibile 
preoccupazione 
di 
essere 
chiamati 
a 
rispondere 
giudizialmente 
del 
proprio operato, anche 
nelle 
ipotesi 
in cui 
il 
professionista 
sanitario 
abbia 
svolto 
la 
propria 
prestazione 
nello 
scrupoloso 
rispetto delle 
buone 
pratiche 
cliniche, ha 
determinato, in questi 
anni, una 
vera 
e 
propria 
fuga 
dalle 
specializzazioni 
maggiormente 
esposte 
al 
c.d. 
rischio 
giudiziale. 
Nei 
prossimi 
anni 
vi 
sar� 
carenza 
di 
ginecologi, 
per 
fare 
solo 
un 
esempio 
di 
una 
delle 
specializzazioni 
mediche 
tra 
le 
pi� 
coinvolte 
in 
vicende 
giudiziarie. 


Da 
ultimo, bisogna 
ricordare 
che 
molti 
professionisti 
sanitari, proprio a 
causa 
del 
proliferare 
del 
contenzioso, 
non 
riescono, 
materialmente, 
ad 
ottenere 
un�adeguata 
copertura 
assicurativa, a 
causa 
dei 
costi 
eccessivamente 
elevati 
delle polizze assicurative. 

I descritti 
fattori 
hanno determinato l�adozione 
di 
iniziative 
dirette 
a 
depotenziare 
gli 
aspetti 
pi� critici, in termini 
di 
responsabilit�, in capo agli 
esercenti 
delle 
professioni 
sanitarie. 
Iniziative 
-tra 
l�altro 
-sfociate 
nella 
adozione 
della legge n. 24 del 2017. 


2. responsabilit� professionale e direzione strategica aziendale. 
Le 
tematiche 
afferenti 
la 
responsabilit� 
professionale 
- variamente 
incisa 
con la 
legge 
n. 24 del 
2017 - interessano trasversalmente 
vari 
aspetti 
significativi 
del 
governo clinico e 
dell�organizzazione: 
obblighi 
di 
trasparenza 
e 
comunicazione, 
prevenzione 
e 
gestione 
del 
rischio clinico, appropriatezza 
delle 
cure, rapporto con l�utenza, reputazione 
della 
struttura, serenit� 
dei 
professionisti, 
rapporto 
tra 
struttura 
e 
professionisti, 
gestione 
del 
contenzioso, 
scelta 
tra 
assicurazione 
e 
la 
autoritenzione 
del 
rischio, impatto dei 
risarcimenti 
sul 
bilancio 
aziendale 
e, 
dunque, 
sul 
Fondo 
del 
SSN. 
In 
dettaglio 
si 
evidenziano, 
tra l�altro, i seguenti aspetti. 


- obblighi di trasparenza e comunicazione. 


La 
legge 
�Gelli� 
pone 
a 
carico 
della 
struttura 
una 
serie 
di 
disposizioni 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


concernenti 
la 
trasparenza 
dei 
dati, 
alcune 
a 
tutela 
del 
singolo 
paziente 
(articolo 
4), 
quale 
il 
termine 
entro 
il 
quale 
ottenere 
la 
documentazione 
sanitaria, 
che 
costringer� 
le 
direzioni 
sanitarie 
a 
vigilare 
sulla 
tempestiva 
chiusura 
delle 
cartelle 
cliniche 
e 
sulla 
completezza 
della 
loro documentazione. Molto va 
fatto 
su questo versante 
da 
parte 
delle 
direzioni 
sanitarie, in termini 
di 
formazione 
specifica 
ai 
medici, 
soprattutto 
in 
quelle 
realt� 
nelle 
quali 
non 
esiste 
la 
cartella 
clinica informatizzata, strumento di rilievo nella gestione del rischio clinico. 


Si 
richiamano 
altres� 
le 
disposizioni 
dell�articolo 
13 
della 
legge 
n. 
24/2017, circa 
l�obbligo di 
comunicazione 
- a 
carico delle 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie, 
pubbliche 
o 
private, 
e 
delle 
imprese 
assicuratrici 
entro 
il 
termine 
di 
dieci 
giorni 
dalla 
ricezione 
dell�atto introduttivo del 
giudizio promosso nei 
loro confronti 
dal 
danneggiato - all�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
del 
giudizio 
basato 
sulla 
sua 
responsabilit�. 
Stesso 
termine 
vale 
per 
comunicare 
l�avvio 
di 
trattative 
stragiudiziali 
con 
il 
danneggiato, 
con 
invito 
a 
prenderne 
parte. 


-organizzazione 
di 
uno 
strutturato 
sistema 
di 
monitoraggio, 
prevenzione 
e 
gestione del rischio clinico. 


Gli 
enti 
pubblici 
e 
privati 
dovranno attivarsi 
affinch� 
la 
gestione 
del 
rischio 
clinico non sia 
un puro adempimento formale, ma, viceversa, si 
tramuti 
in cultura 
aziendale, atta 
a 
scardinare 
meccanismi 
di 
mancato apprendimento 
dall�errore, endemici 
in molte 
realt� 
sanitarie. in primis, sar� 
necessario costituire 
un�unit� 
dedicata 
a 
supporto della 
gestione 
del 
rischio, che 
verifichi 
la 
strutturazione 
di 
percorsi 
clinici, 
provveda 
al 
coinvolgimento 
dei 
clinici 
e 
degli 
operatori 
sanitari, nelle 
cui 
mani 
� 
la 
vera 
gestione 
del 
rischio, nonch� 
a 
favorire 
le 
buone 
pratiche 
sanitarie, 
compresa 
la 
corretta 
e 
tempestiva 
compilazione 
delle 
cartelle 
cliniche, 
la 
formazione 
del 
personale, 
la 
comunicazione 
degli 
operatori 
sanitari 
con il 
paziente 
e 
con i 
parenti, la 
informatizzazione 
dei 
percorsi 
per 
un 
migliore 
monitoraggio 
dei 
percorsi 
e 
dei 
rischi, 
a 
partire 
dalla 
cartella 
clinica informatizzata. 


-assistenza tecnica agli 
uffici 
legali 
della struttura sanitaria nel 
caso di 
contenzioso. 
La 
gestione 
del 
rischio costituisce 
un aspetto essenziale 
dell�attivit� 
dei 
Comitati 
valutazione 
sinistri 
(CvS), organismi 
di 
natura 
collegiale 
e 
multidisciplinare, 
di 
carattere 
consultivo, 
che 
esprimono 
pareri, 
generalmente 
non 
vincolanti, sulle richieste risarcitorie formulate nei confronti dell�ente. 


Il 
CvS, di 
prassi, svolge 
le 
seguenti 
attivit�: 
a) valuta 
i 
sinistri 
allo scopo 
di 
individuarne 
il 
nesso causale 
con le 
condotte 
che 
li 
hanno prodotti; 
b) individua 
una 
strategia 
condivisa 
di 
gestione 
del 
sinistro; 
c) nel 
caso di 
assicurazione 
del 
rischio da 
parte 
dell�ente, valuta 
l�impatto economico dei 
rischi; 
d) 
valuta 
le 
tipologie 
e 
l�entit� 
degli 
eventuali 
danni 
arrecati 
a 
terzi 
con il 
coinvolgimento 
delle 
varie 
professionalit� 
aziendali 
necessarie 
per una 
analisi 
dei 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


sinistri, 
anche 
in 
una 
ottica 
preventiva 
finalizzata 
a 
scongiurare 
che 
si 
ripetano; 
e) 
formula 
la 
propria 
proposta 
motivata 
di 
definizione 
del 
sinistro 
sottoponendola 
alla 
direzione 
generale; 
f) contribuisce 
a 
individuare 
le 
aree 
di 
criticit� 
che, dal 
punto di 
vista 
organizzativo e 
tecnico-professionale, sono suscettibili 
di dar vita a contenzioso e suggerisce le opportune azioni correttive. 


-assistenza tecnica nelle 
attivit� di 
stipulazione 
di 
coperture 
assicurative 
o 
di gestione di coperture auto-assicurative. 
La 
legge 
24/2017 si 
� 
ispirata 
al 
modello dell�altro grande 
rischio sociale 
assicurato: 
la 
responsabilit� 
civile 
auto (r.c.a.): 
assicurazione 
obbligatoria 
per 
tutti, indistintamente, sia 
per le 
strutture 
sanitarie, che 
per i 
medici 
(art. 10); 
azione 
diretta 
del 
paziente 
danneggiato verso la 
compagnia 
assicuratrice 
del 
sanitario e 
dell�ente 
(art. 12); 
fondo di 
garanzia 
Consap per danni 
eccedenti 
i 
massimali assicurati, oppure coperti da compagnie insolventi (art. 14). 

La 
differenza 
principale, non trascurabile, con il 
sistema 
della 
r.c.a. � 
che 
la 
copertura 
assicurativa 
degli 
incidenti 
sanitari 
non ha 
un mercato adeguato 
dell�offerta, in quanto � 
disertata 
dalle 
compagnie 
assicurative 
(sia 
nazionali, 
che 
straniere). Ci� rende 
difficoltoso per questo ramo assicurativo assorbire 
la 
domanda 
di 
copertura. Con l�effetto che 
parte 
del 
rischio sanitario oggi 
non 
� 
coperto 
da 
assicurazione, 
oppure 
i 
contratti 
assicurativi 
prevedono 
franchigie 
elevate. 
Infatti, 
la 
legge 
sulla 
responsabilit� 
professionale, 
a 
fronte 
dell�obbligo 
delle 
strutture 
di 
assicurarsi, non prevede 
l�obbligo di 
contrarre 
a 
carico delle 
compagnie 
assicuratrici 
e, 
anzi, 
assimila 
alla 
copertura 
assicurativa 
�altre 
analoghe 
misure�, che altro non sono se non l�autoritenzione del rischio (1). 

3. ambito oggettivo (prestazioni 
sanitarie) e 
soggettivo (esercenti 
le 
professioni 
sanitarie) coinvolti nella nuova legge. 
La 
legge, nella 
sostanza, disciplina 
dati 
aspetti 
della 
responsabilit� 
degli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie 
collegati 
all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie. 
� opportuno delineare il perimetro oggettivo e soggettivo. 


Prestazioni sanitarie sono qualsivoglia attivit� riconducibile a: 


a) assistenza 
sanitaria 
collettiva 
in ambiente 
di 
vita 
e 
di 
lavoro. tale 
macroarea 
interessa 
la 
prevenzione 
nei 
suoi 
molteplici 
aspetti, 
intesa 
come 
insieme 
delle misure adatte ad impedire l�insorgenza di stato morboso; 


b) 
assistenza 
distrettuale. 
tale 
macroarea 
interessa 
tutte 
le 
prestazioni 
che 
vengono erogate 
sul 
territorio al 
fine 
di 
garantire 
l�assistenza 
primaria, il 
coordinamento 
dei 
medici 
di 
medicina 
generale 
e 
dei 
pediatri 
di 
libera 
scelta 
con 
le 
strutture 
operative 
a 
gestione 
diretta 
e 
l�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
a rilevanza sociale; 


(1) 
Sugli 
aspetti 
ora 
descritti 
si 
richiama, 
anche 
per 
una 
esposizione 
pi� 
diffusa: 
AA.vv., 
Sicurezza 
delle cure e responsabilit� sanitaria, Quotidiano Sanit� edizioni, 2017, pp. 239 e ss. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


c) 
assistenza 
ospedaliera. 
tale 
macroarea 
interessa 
l�attivit� 
di 
pronto 
soccorso 
ed i 
trattamenti 
erogati 
nel 
corso del 
ricovero ospedaliero in regime 
ordinario, 
inclusi 
i 
ricoveri 
di 
riabilitazione 
e 
di 
lungodegenza 
post-acuzie, 
il 
ricovero diurno (day hospital) e i trattamenti ospedalieri a domicilio (2). 


Professioni 
sanitarie 
sono quelle 
che 
lo Stato italiano riconosce 
e 
che, in 
forza 
di 
un titolo abilitante, svolgono attivit� 
di 
prevenzione, diagnosi, cura 
e 
riabilitazione. 

Alcune 
professioni 
sanitarie 
sono costituite 
in ordini 
e 
Collegi, con sede 
in ciascuna 
delle 
province 
del 
territorio nazionale. Professioni 
sanitarie 
sono: 
farmacista, 
medico 
chirurgo, 
odontoiatra, 
veterinario, 
psicologo. 
vi 
sono 
anche 
professioni 
sanitarie 
infermieristiche 
e 
ostetrici, 
nonch� 
infermiere 
pediatrico; 
a 
queste 
si 
aggiungono 
le 
professioni 
sanitarie 
riabilitative, 
nonch� 
professioni 
tecnico-sanitarie (di area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale). 

Sicch�, per esercenti 
le 
professioni 
sanitarie 
si 
intendono quei 
professionisti 
che, in virt� di 
un rapporto diretto con il 
paziente, svolgono prestazioni 
sanitarie. 

4. 
Stato 
dell�arte 
sulla 
responsabilit� 
collegata 
all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24. 
L�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
ad 
opera 
di 
strutture 
sanitarie, 
pubbliche 
o 
private, 
trova 
fonte 
in 
un 
negozio 
giuridico 
intercorrente 
tra 
l�ente 
ed il paziente. 

Si 
parla 
in giurisprudenza 
del 
c.d. contratto atipico di 
spedalit� 
e/o contratto 
di 
assistenza 
sanitaria 
che 
si 
perfeziona 
�per 
facta concludentia� 
con 
l�accettazione 
del 
paziente 
presso il 
nosocomio e 
ha 
un oggetto molto ampio, 
non limitato all�erogazione 
delle 
cure 
sanitarie, ma 
esteso anche 
�ad obblighi 
di protezione e accessori� (3). 

Corollario di 
ci� � 
che 
alle 
eventuali 
anomalie 
in sede 
di 
esecuzione 
si 
applica 
la 
disciplina 
sulla 
responsabilit� 
contrattuale. ossia 
(richiamando gli 


(2) Su tali 
aspetti: 
r. BALDuzzI, G. CArPANI, manuale 
di 
diritto sanitario, Il 
Mulino, 2013, pp. 
341-362. 
(3) Cass. S.u. 11 gennaio 2008, n. 577, la 
quale 
precisa 
che 
�Questa Corte 
ha costantemente 
inquadrato 
la 
responsabilit� 
della 
struttura 
sanitaria 
nella 
responsabilit� 
contrattuale, 
sul 
rilievo 
che 
l'accettazione 
del 
paziente 
in ospedale, ai 
fini 
del 
ricovero o di 
una visita ambulatoriale, comporta la 
conclusione 
di 
un contratto (Cass. n. 1698 del 
2006; Cass. n. 9085 del 
2006; Cass. 28 maggio 2004, n. 
10297; 
Cass. 
11 
marzo 
2002, 
n. 
3492; 
Cass. 
14 
luglio 
2003, 
n. 
11001; 
Cass. 
21 
luglio 
2003, 
n. 
11316)�; 
precisa 
altres� 
�Cos� 
ricondotta 
la 
responsabilit� 
della 
struttura 
ad 
un 
autonomo 
contratto 
(di 
spedalit�), 
la sua responsabilit� per 
inadempimento si 
muove 
sulle 
linee 
tracciate 
dall'art. 1218 c.c., e, per 
quanto 
concerne 
le 
obbligazioni 
mediche 
che 
essa svolge 
per 
il 
tramite 
dei 
medici 
propri 
ausiliari, l'individuazione 
del 
fondamento di 
responsabilit� dell'ente 
nell'inadempimento di 
obblighi 
propri 
della struttura 
consente 
quindi 
di 
abbandonare 
il 
richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del 
contratto d'opera 
professionale 
e 
di 
fondare 
semmai 
la 
responsabilit� 
dell'ente 
per 
fatto 
del 
dipendente 
sulla 
base 
dell'art. 
1228 c.c.�. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


aspetti 
pi� 
significativi): 
prescrizione 
decennale 
ex 
art. 
2946 
c.c.; 
presunzione 
di inadempimento e di colpa 
ex 
art. 1218 c.c. 


Per i 
principi 
generali, venendo in rilievo la 
tutela 
di 
un interesse 
essenziale 
della 
persona, vi 
� 
- in favore 
del 
paziente 
danneggiato - il 
concorso del-
l�azione aquiliana 
ex 
art. 2043 c.c. 


vi 
� 
concorso 
di 
responsabilit� 
contrattuale 
ed 
extracontrattuale 
quando 
in 
relazione 
al 
medesimo 
fatto 
-coesistono 
le 
fattispecie 
dell�inadempimento 
e 
dell�illecito 
civile. 
una 
condotta 
di 
inadempimento 
contrattuale 
pu� 
dar 
luogo 
ad una responsabilit� extracontrattuale quando consista in un fatto che pregiudichi 
contemporaneamente 
diritti 
derivanti 
dal 
contratto 
e 
diritti 
che, 
indipendentemente 
dall�esistenza 
di 
un 
rapporto 
contrattuale, 
trovino 
il 
loro 
fondamento 
nel 
principio 
del 
neminem 
laedere 
(4). 
Ci� 
accade 
nel 
caso 
di 
lesione 
di 
diritti 
assoluti 
e 
primari 
erga 
omnes, 
quali 
il 
diritto 
alla 
vita, 
alla 
integrit� 
ed 
incolumit� 
personale, 
alla 
propriet�, 
all�onore. 
Il 
medesimo 
fatto 
lede 
al 
contempo 
sia 
diritti 
che 
hanno 
fonte 
in 
un 
preesistente 
vinculum 
iuris, 
sia 
diritti 
indipendenti 
da 
esso; 
vi 
sono 
cio� 
due 
distinti 
diritti 
in 
capo 
allo 
stesso 
soggetto. 


Il 
paziente 
danneggiato, 
oltrecch� 
nei 
confronti 
della 
struttura 
sanitaria 
(a 
titolo contrattuale 
e 
extracontrattuale), ha 
azione 
altres� 
nei 
confronti 
del-
l�equipe 
medica 
esecutrice 
della 
prestazione 
sanitaria 
dannosa. Il 
concorso di 
azioni 
� 
operativo anche 
in relazione 
alla 
tutela 
risarcitoria 
nei 
confronti 
del-
l�equipe 
medica; 
difatti 
accanto 
alla 
(sicura) 
azione 
aquiliana 
per 
l�inosservanza 
del 
principio 
del 
naeminem 
laedere, 
il 
quadro 
giurisprudenziale 
si 
� 
assestato 
nel 
senso 
che 
il 
rapporto 
tra 
medico 
e 
paziente 
nella 
struttura 
sanitaria 
determina 
un �contatto sociale� 
idoneo a 
determinare 
l�applicazione 
degli 
effetti 
della 
responsabilit� 
contrattuale, 
ancorch� 
difetti 
una 
specifica 
fonte 
contrattuale 
(rapporti 
contrattuali 
di 
fatto) 
(5). 
La 
responsabilit� 
da 
contatto 
sociale 
� 
un�ipotesi 
di 
responsabilit� 
da 
inadempimento dell�obbligazione 
che 
nasce 
dal 
�contatto sociale� 
tra 
due 
soggetti 
che 
non hanno posto in essere 
alcuna 
relazione contrattuale (6). 

va 
tenuto presente 
che 
nel 
giudizio - instaurato dal 
danneggiato - avente 
ad oggetto l�azione 
risarcitoria 
nei 
confronti 
dell�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
nell�ambito 
di 
strutture 
private, 
�Se 
la 
prestazione 
implica 
la 
soluzione 
di 
problemi 
tecnici 
di 
speciale 
difficolt�, 
il 
prestatore 
d'opera 
non 
risponde 
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave� 
(art. 2236 c.c.). 

Si 
ritiene 
in 
giurisprudenza 
che 
l�art. 
2236 
c.c. 
quantunque 
collocato 


(4) Sul 
concorso dei 
due 
tipi 
di 
responsabilit�, ex 
plurimis: 
C.M. BIANCA, Diritto Civile, vol. v, 
II ed., Giuffr�, 2012, p. 563. 
(5) 
Cass. 
SS.uu., 
n. 
577/2008, 
cit., 
per 
la 
quale 
�anche 
l'obbligazione 
del 
medico 
dipendente 
dalla 
struttura 
sanitaria 
nei 
confronti 
del 
paziente, 
ancorch� 
non 
fondata 
sul 
contratto, 
ma 
sul 
"contatto 
sociale", ha natura contrattuale 
(Cass. 22 dicembre 
1999, n. 589; Cass. 29 settembre 
2004, n. 19564; 
Cass. 21 giugno 2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006)�. 
(6) C.M. BIANCA, istituzioni di diritto privato, Giuffr� editore, 2016, p. 550. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


nell�ambito della 
regolamentazione 
del 
contratto d�opera 
professionale, � 
applicabile, 
oltre 
che 
nel 
campo contrattuale 
anche 
in quello extracontrattuale, 
in quanto prevede 
un limite 
di 
responsabilit� 
per la 
prestazione 
delle 
attivit� 
professionali 
in genere, sia 
che 
essa 
si 
svolga 
nell�ambito di 
un contratto, sia 
che 
venga 
riguardata 
al 
di 
fuori 
di 
un rapporto contrattuale 
vero e 
proprio e 
perci� anche come possibile fonte di responsabilit� extracontrattuale (7). 


La 
differenza 
tra 
i 
concetti 
di 
dolo colpa 
grave 
� 
nota: 
il 
dolo implica 
intenzionalit� 
dannosa 
e 
consapevolezza, mentre 
la 
colpa 
grave 
esclude 
la 
volontariet�, 
ma 
non 
si 
esaurisce 
solo 
-come 
la 
colpa 
c.d. 
lieve 
-nella 
negligenza, 
imprudenza 
o imperizia, dovendo le 
stesse 
esser elevate, macroscopiche. Si 
deve 
trattare, 
insomma, 
di 
violazioni 
grossolane 
del 
dovere 
di 
diligenza, 
di 
prudenza 
e 
perizia 
(non 
intelligere 
quod 
omnes 
intelligunt) 
. 
La 
giurisprudenza 
ha 
negli 
anni 
elaborato una 
serie 
di 
parametri 
valutativi 
della 
condotta 
tenuta 
dalla 
persona 
fisica 
esercente 
la 
professione 
sanitaria, al 
fine 
di 
distinguere 
la 
colpa 
lieve 
dalla 
colpa 
grave, 
e 
cos� 
sintetizzabili: 
a) 
la 
misura 
della 
divergenza 
tra 
la 
condotta 
effettivamente 
tenuta 
e 
quella 
che 
era 
da 
attendersi; 
b) 
la 
misura 
del 
rimprovero 
personale 
sulla 
base 
delle 
specifiche 
condizioni 
dell�agente; 
c) la 
motivazione 
della 
condotta; 
d) la 
consapevolezza 
o meno di 
tenere 
una 
condotta pericolosa (8). 


Nello specifico perimetro dell�art. 2236 c.c., la 
prevalente 
- condivisibile 


-interpretazione 
dottrinale 
� 
nel 
senso che 
il 
professionista 
risponde 
solo per 
dolo o colpa 
grave 
quando l�esecuzione 
della 
prestazione 
richiede 
una 
perizia 
superiore 
a 
quella 
ordinaria 
della 
categoria; 
in tal 
caso la 
colpa 
grave 
consiste 
nella 
disapplicazione 
del 
minimo 
di 
nozioni 
e 
tecniche 
che 
il 
professionista 
generico deve 
possedere 
in relazione 
a 
prestazioni 
specializzate; 
il 
professionista 
generico 
� 
per� 
tenuto 
ad 
accertare 
la 
speciale 
difficolt� 
della 
prestazione 
e 
far 
presente 
al 
cliente 
la 
necessit� 
di 
richiedere 
l�opera 
di 
uno 
specialista 
(9). 
Il 
professionista 
risponde, invece, secondo le 
regole 
comuni 
(colpa 
lieve), se 
doveva 
risolvere 
problemi 
tecnici 
ordinari 
e 
non 
particolarmente 
difficili 
(10). 
(7) Su tale 
quadro giurisprudenziale: 
F. GArrI, G. GArrI, La responsabilit� civile 
della pubblica 
amministrazione, utet, 2007, p. 646. 
(8) In tali termini Cass. pen. Sez. Iv, 27 maggio 2015, n. 22405. 
(9) Sul 
punto C.M. BIANCA, Diritto Civile, vol. v, cit., pp. 34-35, il 
quale 
evidenzia 
che 
la 
giurisprudenza 
reputa 
sussistere 
problemi 
tecnici 
di 
speciale 
difficolt� 
nei 
casi 
che 
trascendono la 
preparazione 
media 
o 
non 
ancora 
sufficientemente 
studiati 
dalla 
scienza 
medica, 
nei 
casi 
clinici 
nuovi 
non 
ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. 
(10) Cos�: 
F. MeSSINeo, manuale 
di 
diritto civile 
e 
commerciale, vol. III, vIII edizione, Giuffr� 
editore, 1954, p. 241. riassuntivamente, anche 
F. GAzzoNI, manuale 
di 
diritto privato, XvI edizione, 
eSI editore, 2013, p. 1175 per il 
quale 
nell�art. 2236 c.c. vi 
� 
solo �una precisazione 
e 
non gi� una limitazione 
di 
responsabilit�, perch� 
la colpa grave 
rapportata alla speciale 
difficolt� del 
caso finisce 
per 
atteggiarsi 
come 
una colpa lieve, purch� 
non vi 
sia stata negligenza o imprudenza e 
non gi� mera 
imperizia, che 
� 
comunque 
esclusa, in campo medico, in presenza di 
malattie 
non ancora sufficientemente 
studiate 
o oggetto di 
dibattiti 
scientifici 
con sperimentazione 
di 
sistemi 
diagnostici 
e 
terapeutici 
diversi e contrastanti 
[�] Pertanto per gli interventi di routine vale anche la colpa lieve�. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Invece 
nel 
giudizio 
-instaurato 
dal 
danneggiato 
-avente 
ad 
oggetto 
l�azione 
risarcitoria 
nei 
confronti 
dell�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
nell�ambito 
di 
strutture 
pubbliche 
� 
sempre 
richiesta 
la 
colpa 
grave 
(art. 
23 


D.P.r. 
10 
gennaio 
1957, 
n. 
3). 
La 
colpa 
grave 
consiste 
nella 
violazione 
della 
diligenza 
minima 
(mentre 
integra 
la 
colpa 
lieve 
la 
violazione 
della 
ordinaria 
diligenza) 
(11). 
In 
ossequio 
al 
principio 
di 
cui 
all�art. 
1294 
c.c. 
-ed 
altres� 
all�art. 
28 
della 
Costituzione 
ove 
venga 
in 
rilievo 
una 
struttura 
sanitaria 
pubblica 
-vi 
� 
responsabilit� 
solidale 
passiva 
della 
struttura 
sanitaria 
e 
dei 
componenti 
della 
equipe 
medica per il risarcimento del danno al paziente. 


Per 
il 
meccanismo 
delle 
obbligazioni 
solidali 
ex 
artt. 
1292 
e 
2055, 
comma 
1, c.c. il 
condebitore 
� 
tenuto verso il 
creditore 
ad adempiere 
per intero (e 
non 
in 
modo 
parziario) 
la 
prestazione; 
l�adempimento 
libera 
poi, 
verso 
il 
creditore, 
tutti 
i 
restanti 
condebitori. Il 
debitore 
in solido che 
ha 
pagato l�intero debito 
pu�, 
ex 
art. 
1299 
c.c., 
ripetere 
dai 
condebitori 
la 
parte 
di 
ciascuno 
di 
essi; 
parti 
che, nelle 
obbligazioni 
contrattuali, si 
presumono uguali, se 
non risulta 
diversamente 
(art. 
1298 
c.c.), 
mentre 
nelle 
obbligazioni 
extracontrattuali 
il 
regresso 
� 
possibile 
nella 
misura 
determinata 
dalla 
gravit� 
della 
rispettiva 
colpa 
e 
dal-
l�entit� delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055, comma 2, c.c.). 


Nel 
caso di 
ristoro del 
pregiudizio al 
paziente 
danneggiato da 
parte 
della 
struttura 
sanitaria 
o sociosanitaria 
pubblica 
o privata, quest�ultima 
- in applicazione 
delle 
regole 
sulla 
solidariet� 
- potr� 
agire 
in rivalsa 
nei 
confronti 
del-
l�equipe medica esecutrice della prestazione sanitaria dannosa. 

ove 
il 
danneggiato abbia 
conseguito il 
ristoro del 
danno dalla 
struttura 
pubblica 
si 
configura 
una 
fattispecie 
di 
danno 
erariale, 
comportante 
la 
responsabilit� 
amministrativa 
dell�equipe 
medica 
oggetto 
di 
giudizio 
dinanzi 
alla 
Corte 
dei 
Conti 
con la 
sua 
peculiare 
disciplina, tra 
cui 
la 
responsabilit� 
dei 
dipendenti 
solo 
a 
titolo 
di 
dolo 
o 
colpa 
grave 
(art. 
1, 
comma 
1, 
Legge 
14 
gennaio 
1994, n. 20). 


5. 
Nuova 
disciplina 
sulla 
responsabilit� 
collegata 
all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
di 
cui 
alla legge 
8 marzo 2017 n. 24. il 
regime 
della responsabilit�. 
-L�art. 7 riguarda la disciplina della responsabilit� della struttura sanitaria 
o sociosanitaria e dell'esercente la professione sanitaria. 
Il 
I e 
II comma 
dell'art. 7 regolamentano la 
responsabilit� 
della 
struttura 
sanitaria 
e 
dispongono testualmente: 
�1. La struttura sanitaria o sociosanita


(11) C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. v, cit., p. 582. La 
diligenza 
consiste 
nell�impiego normalmente 
adeguato 
di 
energie 
e 
dei 
mezzi 
utili 
al 
soddisfacimento 
dell�interesse 
del 
creditore 
(C.M. 
BIANCA, 
Diritto civile, vol. v, cit., p. 8). 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


ria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si 
avvalga 
dell'opera 
di 
esercenti 
la 
professione 
sanitaria, 
anche 
se 
scelti 
dal 
paziente 
e 
ancorch� 
non dipendenti 
della struttura stessa, risponde, ai 
sensi 
degli 
articoli 
1218 e 
1228 del 
codice 
civile, delle 
loro condotte 
dolose 
o colpose. 
2. La disposizione 
di 
cui 
al 
comma 1 si 
applica anche 
alle 
prestazioni 
sanitarie 
svolte 
in regime 
di 
libera professione 
intramuraria ovvero nell'ambito 
di 
attivit� 
di 
sperimentazione 
e 
di 
ricerca 
clinica 
ovvero 
in 
regime 
di 
convenzione 
con 
il 
Servizio 
sanitario 
nazionale 
nonch� 
attraverso 
la 
telemedicina�. 

I precetti 
sono riepilogativi 
dello stato dell'arte 
in materia 
descritto sopra 
nel 
paragrafo 
quattro. 
viene 
testualmente 
disciplinata 
la 
responsabilit� 
contrattuale. 
tuttavia, 
per 
la 
regola 
generale 
del 
naeminem 
laedere 
contenuta 
nell�art. 
2043 
c.c., 
nella 
fattispecie 
della 
responsabilit� 
della 
struttura 
sanitaria 


o 
sociosanitaria, 
accanto 
alla 
responsabilit� 
contrattuale 
regolata 
nel 
primo 
comma, 
sussiste 
anche 
quella 
aquiliana. 
Per 
escludere 
quest�ultima 
sarebbe 
stata 
necessaria 
una 
espressa 
disposizione 
eccettuativa, 
circostanza 
che 
non 
ricorre nel caso di specie. 
Il 
comma 
2 
dell�art. 
7 
stabilisce 
che 
la 
struttura 
risponde 
contrattualmente 
verso il 
paziente 
anche 
quando si 
tratti 
di 
prestazioni 
svolte 
�in regime 
di 
libera 
professione 
intramuraria 
ovvero 
nell�ambito 
di 
attivit� 
di 
sperimentazione 
e 
di 
ricerca 
clinica 
ovvero 
in 
regime 
di 
convenzione 
con 
il 
Servizio 
Sanitario 
Nazionale 
nonch� 
attraverso 
la 
telemedicina�. 
All�evidenza 
-nel 
caso 
dell�intramoenia 
-l�ente 
� 
obbligato 
al 
risarcimento 
del 
danno 
perch� 
trae 
un utile 
economico dalla 
attivit� 
libero professionale 
(essendo i 
relativi 
proventi 
ripartiti, sia 
pure 
in percentuali 
variabili, tra 
il 
sanitario e 
l�azienda 
di 
appartenenza). L�art. 7 comma 
2 nello stabilire 
che 
�la disposizione 
di 
cui 
al 
comma 1 si 
applica anche 
alle 
prestazioni 
sanitarie 
svolte 
[�] in regime 
di 
convenzione 
con il 
Servizio sanitario nazionale� 
comporta 
che 
la 
struttura 
� 
obbligata 
al 
risarcimento del 
danno anche 
quando l�evento lesivo sia 
dipeso 
dalla condotta di un sanitario convenzionato (quale il medico di famiglia). 


Il 
III 
comma 
dell'art. 
7 
regolamenta 
la 
responsabilit� 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
e 
dispone: 
�3. 
L'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
di 
cui 
ai 
commi 
1 
e 
2 
risponde 
del 
proprio 
operato 
ai 
sensi 
dell'articolo 
2043 
del 
codice 
civile, 
salvo 
che 
abbia 
agito 
nell'adempimento 
di 
obbligazione 
contrattuale 
assunta con il 
paziente. il 
giudice, nella determinazione 
del 
risarcimento 
del 
danno, 
tiene 
conto 
della 
condotta 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
ai 
sensi 
dell'articolo 
5 
della 
presente 
legge 
e 
dell'articolo 
590-sexies 
del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge�. 

tale 
precetto � 
innovativo rispetto allo stato dell'arte 
in materia 
alla 
data 
di entrata in vigore della legge. 

Difatti 
viene 
meno, 
in 
questa 
evenienza, 
la 
teorica 
del 
�contatto 
sociale� 
e sussiste, in linea di principio, solo la responsabilit� aquiliana. 


rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Il 
precetto de 
quo 
� 
espressione 
della 
volont� 
di 
indirizzare 
- attraverso il 
regime 
di 
maggior favore 
dell�art. 1218 c.c. - le 
pretese 
del 
danneggiato verso 
la 
struttura 
sanitaria, che 
� 
meglio in grado di 
scongiurare, attraverso una 
efficiente 
organizzazione, gli eventi avversi. 


Nella 
determinazione 
del 
danno 
risarcibile 
si 
tiene 
conto 
della 
entit� 
della 
inosservanza delle 
leges artis 
in materia. 

-L�art. 5, citato nel 
iii comma dell�art. 7, riguarda le 
buone 
pratiche 
clinico-
assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. 
L�articolo citato prescrive 
che 
gli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie, nel-
l'esecuzione 
delle 
prestazioni 
sanitarie 
con finalit� 
preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative 
di 
medicina 
generale 
si 
attengono, salve 
le 
specificit� 
del 
caso 
concreto, 
alle 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
linee 
guida, pubblicate, elaborate 
ed aggiornate 
nei 
modi 
ivi 
previsti. In mancanza 
delle 
suddette 
raccomandazioni, gli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie 
si 
attengono 
alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Le 
linee 
guida 
costituiscono raccomandazioni 
(direttive 
scientifiche) finalizzate 
al 
miglioramento del 
livello di 
cura 
di 
classi 
di 
pazienti 
attraverso la 
revisione 
sistematica 
delle 
migliori 
evidenze 
scientifiche 
disponibili 
e 
vengono 
considerate 
come 
un modello preferenziale 
di 
assistenza. Le 
linee 
guida 
dovrebbero 
essere 
quindi 
la 
fonte 
principale 
ispiratrice 
dell'azione 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
in quanto basate 
sulla 
migliore 
letteratura 
disponibile 
in un determinato momento storico basata 
su quella 
che 
oggi 
viene 
definita 
l'evidenza scientifica. 


Le 
linee 
guida 
sono 
raccomandazioni 
da 
cui 
� 
possibile 
discostarsi 
se 
non 
siano 
adeguate 
alla 
specificit� 
del 
caso 
concreto, 
con 
valutazione 
operata 
sulla 
base 
di 
evidenze 
scientifiche; 
� 
possibile 
ed 
� 
doveroso 
non 
attenersi 
alle 
linee 
guida 
cliniche 
se 
non portano benefici 
-o se 
addirittura 
portano danni 
-per 
quanto concerne la salute del paziente (12). 


L�espressione 
�buone 
pratiche 
clinico-assistenziali� 
comprende 
sia 
le 
prassi 
professionali 
orientate 
alla 
tutela 
della 
salute, 
basate 
su 
prove 
di 
evidenza 
scientifica, sia 
i 
documenti, purch� 
coerenti 
con evidenze 
scientifiche 
ed 
elaborati 
con 
metodologia 
dichiarata 
e 
ricostruibile, 
comunque 
denominati, 
e quindi non solo quelli che recano la dicitura �buone pratiche� (13). 


-L�art. 6, pure 
citato nel 
iii comma dell�art. 7, riguarda la responsabilit� penale 
dell'esercente la professione sanitaria. 
recita 
tale 
norma: 
�1. Dopo l'articolo 590-quinquies 
del 
codice 
penale 
� 
inserito il seguente: 


(12) In tal senso: 
AA.vv., Sicurezza delle cure e responsabilit� sanitaria, cit., pp. 71-72. 
(13) Sul punto: 
AA.vv., Sicurezza delle cure e responsabilit� sanitaria, cit., p. 73. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


�art. 
590-sexies 
(responsabilit� 
colposa 
per 
morte 
o 
lesioni 
personali 
in ambito sanitario). - Se 
i 
fatti 
di 
cui 
agli 
articoli 
589 [omicidio colposo] 
e 
590 
[Lesioni 
personali 
colpose] 
sono 
commessi 
nell'esercizio 
della 
professione 
sanitaria, si 
applicano le 
pene 
ivi 
previste 
salvo quanto disposto dal 
secondo 
comma. 


Qualora 
l'evento 
si 
sia 
verificato 
a 
causa 
di 
imperizia, 
la 
punibilit� 
� 
esclusa quando sono rispettate 
le 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
linee 
guida 
come 
definite 
e 
pubblicate 
ai 
sensi 
di 
legge 
ovvero, in mancanza di 
queste, le 
buone 
pratiche 
clinico-assistenziali, sempre 
che 
le 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
predette 
linee 
guida 
risultino 
adeguate 
alle 
specificit� 
del 
caso 
concreto 
[�]�. 


Nella 
fattispecie 
criminosa 
di 
cui 
all�art. 590-sexies 
c.p. la 
condotta 
del-
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
professionista 
deve 
essere 
caratterizzata 
da 
colpa. L�art. 43 c.p. cos� 
descrive 
le 
caratteristiche 
del 
delitto colposo: 
�il 
delitto: 
[�] � 
colposo, o contro l�intenzione, quando l�evento, anche 
se 
preveduto, 
non 
� 
voluto 
dall�agente 
e 
si 
verifica 
a 
causa 
di 
negligenza 
o 
imprudenza 


o 
imperizia, 
ovvero 
per 
inosservanza 
di 
leggi, 
regolamenti, 
ordini 
o 
discipline�. 
In 
ipotesi 
di 
negligenza 
o 
di 
imprudenza 
o 
di 
imperizia, 
si 
parla 
di 
colpa 
generica; 
in caso di 
inosservanza 
di 
leggi, regolamenti, ordini 
o discipline, 
la colpa � specifica. 
Il 
secondo 
comma 
dell�art. 
590-sexies 
c.p. 
esclude 
la 
punibilit� 
ove 
i 
fatti 
di 
omicidio colposo o di 
lesioni 
personali 
colpose 
siano commessi 
nell'esercizio 
della 
professione 
sanitaria 
rispettosa 
delle 
�raccomandazioni 
previste 
dalle 
linee 
guida come 
definite 
e 
pubblicate 
ai 
sensi 
di 
legge 
ovvero, in mancanza 
di 
queste, le 
buone 
pratiche 
clinico-assistenziali, sempre 
che 
le 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
predette 
linee 
guida risultino adeguate 
alle 
specificit� del 
caso 
concreto�. 
In 
tale 
situazione 
la 
disposizione 
testualmente 
connota 
gli 
eventi 
(omicidio colposo o di 
lesioni 
personali 
colpose) come 
conseguenza 
di 
una causa di imperizia. 


va 
rilevato, tuttavia, che 
l�enunciato dell�art. 590-sexies 
c.p. secondo cui 
�l'evento si 
sia verificato a causa di 
imperizia� 
� 
improprio. Nella 
situazione 
data 
l�enunciato deve 
intendersi 
come: 
�l�evento si 
sia verificato in un caso 
che 
richiedeva l�osservanza di 
regole 
di 
perizia 
[rectius: 
delle 
appropriate 
regole 
tecniche]�. Ci� per le seguenti ragioni. 


Con definizione 
tralaticia 
l�imperizia 
� 
intesa 
quale 
�inosservanza delle 
appropriate 
regole 
tecniche� 
(14), ossia 
delle 
cd. leges 
artis. All�evidenza 
le 
linee 
guida 
o, 
in 
subordine, 
le 
buone 
pratiche 
clinico-assistenziali 
costituiscono 
regola 
tecnica, la 
cui 
osservanza 
determina 
perizia 
e 
la 
cui 
inosservanza 
comporta 
imperizia. 
L�osservanza 
delle 
dette 
regole 
non 
pu� 
mai 
comportare 
colpa, 
atteso che le stesse esauriscono l�ambito della perizia/imperizia. 

(14) C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. v, cit., p .8. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Il 
dato testuale 
- �l'evento si 
sia verificato a causa di 
imperizia� 
- come 
detto, 
� 
improprio. 
Si 
ipotizza 
una 
causa 
di 
imperizia, 
nonostante 
l�osservanza 
delle 
regole 
tecniche: 
ipotesi 
che 
� 
illogica. Il 
legislatore 
ha 
normato la 
fattispecie 
in modo ellittico, sintetico ed � incorso in un evidente infortunio. 


In 
conclusione 
l�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
risponde 
per 
negligenza, 
per 
imprudenza, 
per 
inosservanza 
delle 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
linee 
guida 
come 
definite 
e 
pubblicate 
ai 
sensi 
di 
legge 
(ovvero, in mancanza 
di 
queste, delle 
buone 
pratiche 
clinico-assistenziali) - in un caso in cui 
le 
raccomandazioni 
previste 
dalle 
predette 
linee 
guida 
risultino adeguate 
alle 
specificit� 
del 
caso 
concreto 
-ovvero 
per 
inosservanza 
di 
leggi, 
regolamenti, 
ordini o discipline. 


A 
ben 
vedere 
l�art. 
590-sexies 
c.p. 
contiene 
disposizioni 
coerenti 
con 
i 
principi 
della 
colpevolezza 
penale, con la 
peculiarit� 
di 
riempire 
di 
contenuti 
specifici 
-le 
�raccomandazioni 
previste 
dalle 
linee 
guida� 
-la 
regola 
cautelare 
per il giudizio sulla colpa dell�agente basato sulla imperizia. 


La 
conformit� 
della 
condotta 
dell�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
alle 
linee 
guida 
o, in subordine, alle 
buone 
pratiche 
clinico-assistenziali 
- le 
quali 
hanno assunto il 
rango di 
fonti 
di 
regole 
cautelari 
codificate 
- esclude 
la 
responsabilit� 
tanto penale 
(art. 589-sexies 
c.p.), quanto civile 
(art. 2043 c.c.); 
in 
ambedue 
i 
casi 
non 
si 
pu� 
muovere 
un 
rimprovero 
di 
colpevolezza 
al-
l�agente. La 
responsabilit� 
civile, peraltro, pu� essere 
esclusa, altres� 
nella 
situazione 
descritta 
nell�art. 
2236 
c.c. 
e 
-per 
gli 
operatori 
nelle 
strutture 
pubbliche - nell�art. 23 D.P.r. 10 gennaio 1957, n. 3. 


Il 
Iv 
comma 
dell'art. 
7, 
sui 
criteri 
di 
quantificazione 
del 
danno 
risarcibile 


(15) 
� 
strumentale 
al 
fine 
di 
rendere 
omogenea 
la 
materia, 
a 
fronte 
delle 
variet� 
delle soluzioni giurisprudenziali sul punto. 
- L�art. 8 disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
Si 
� 
prevista, 
in 
alternativa 
al 
procedimento 
di 
mediazione 
ex 
art. 
5, 
comma 
1 bis, D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, la 
presentazione 
del 
ricorso ex 
art. 
696-bis 
c.p.c. (C.t.u.) ai 
fini 
della 
composizione 
della 
lite 
quale 
condizione 
di 
procedibilit� 
della 
domanda 
di 
risarcimento del 
danno da 
responsabilit� 
sanitaria 
dinanzi al giudice civile. 

Il 
ricorso ex 
art. 696-bis 
c.p.c. integra 
una 
azione 
- da 
proporre 
davanti 
al 
giudice 
e 
diretta 
ad 
acquisire 
una 
consulenza 
tecnica 
preventiva 
-che 
conduce 


(15) Il 
comma 
dispone 
�4. il 
danno conseguente 
all'attivit� della struttura sanitaria o sociosanitaria, 
pubblica o privata, e 
dell'esercente 
la professione 
sanitaria � 
risarcito sulla base 
delle 
tabelle 
di 
cui 
agli 
articoli 
138 [Danno non patrimoniale 
per lesioni 
di 
non lieve 
entit�] e 
139 
[Danno non patrimoniale 
per lesioni 
di 
lieve 
entit�] 
del 
codice 
delle 
assicurazioni 
private, di 
cui 
al 
decreto legislativo 7 
settembre 
2005, n. 209, integrate, ove 
necessario, con la procedura di 
cui 
al 
comma 1 del 
predetto articolo 
138 e 
sulla base 
dei 
criteri 
di 
cui 
ai 
citati 
articoli, per 
tener 
conto delle 
fattispecie 
da esse 
non 
previste, afferenti alle attivit� di cui al presente articolo�. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


alla 
nomina 
di 
un consulente 
tecnico affinch� 
determini 
se 
esiste 
o meno responsabilit�, 
se 
esistono danni 
in connessione 
a 
tale 
responsabilit� 
e 
quale 
sia 
la 
loro eventuale 
quantificazione. Con la 
particolarit� 
che 
il 
consulente 
deve, 
prima 
di 
depositare 
la 
sua 
relazione, 
tentare 
la 
conciliazione 
tra 
le 
parti. 
Il 
procedimento 
di 
mediazione, invece, � 
una 
procedura 
stragiudiziale 
molto rapida 
(che 
deve 
concludersi 
entro 
3 
mesi 
dall�avvio 
della 
stessa) 
il 
cui 
scopo 
� 
quello 
di 
consentire 
alle 
parti 
di 
risolvere 
una 
controversia 
attraverso l�opera 
di 
un 
mediatore 
(ossia 
una 
figura 
professionale 
qualificata 
e 
imparziale) 
che, 
una 
volta 
verificata 
la 
disponibilit� 
dei 
soggetti 
coinvolti 
nel 
procedimento ad una 
conciliazione, formula loro una proposta per il componimento della lite. 


All�evidenza 
il 
ricorso ex 
art. 696-bis 
c.p.c. � 
uno strumento pi� funzionale 
- rispetto alla 
mediazione 
- al 
fine 
della 
definizione 
stragiudiziale 
della 
vicenda. 


- L�art. 9 regola l�azione di rivalsa o di responsabilit� amministrativa. 
L'articolo 
mira 
a 
limitare 
la 
responsabilit� 
�interna� 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria, con varie disposizioni di favore. 

La 
norma 
si 
occupa 
dell�azione 
di 
regresso verso l�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
in caso di 
ristoro - erogato dalla 
struttura 
sanitaria 
-ottenuto 
dal 
danneggiato. L�azione 
pu� essere 
esercitata 
tanto nei 
confronti 
di 
dipendenti 
di 
strutture 
sanitarie 
o 
sociosanitarie 
private 
quanto, 
ovviamente, 
nei 
confronti 
di 
dipendenti 
di 
strutture 
pubbliche. 
La 
differenza 
principale 
riguarda 
il 
soggetto cui 
� 
demandata 
l�azione: 
in ambito privato � 
la 
stessa 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
a 
poter 
agire, 
mentre 
in 
ambito 
pubblico 
l�azione 
spetta 
al pubblico ministero presso la Corte dei Conti. 

viene 
previsto 
altres� 
il 
diritto 
di 
surrogazione 
dell�impresa 
assicuratrice. 


I 
commi 
I, 
II, 
III, 
Iv 
e 
vI 
(16) 
disciplinano 
l'azione 
di 
rivalsa 
nei 
confronti 


(16) I quali 
cos� 
dispongono: 
�1. L'azione 
di 
rivalsa nei 
confronti 
dell'esercente 
la professione 
sanitaria pu� essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 
2. Se 
l'esercente 
la professione 
sanitaria non � 
stato parte 
del 
giudizio o della procedura stragiudiziale 
di 
risarcimento del 
danno, l'azione 
di 
rivalsa nei 
suoi 
confronti 
pu� essere 
esercitata soltanto successivamente 
al 
risarcimento avvenuto sulla base 
di 
titolo giudiziale 
o stragiudiziale 
ed � 
esercitata, a pena 
di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento. 
3. 
La 
decisione 
pronunciata 
nel 
giudizio 
promosso 
contro 
la 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
o 
contro 
l'impresa di 
assicurazione 
non fa stato nel 
giudizio di 
rivalsa se 
l'esercente 
la professione 
sanitaria non 
� stato parte del giudizio. 
4. 
in 
nessun 
caso 
la 
transazione 
� 
opponibile 
all'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
nel 
giudizio 
di 
rivalsa. 
[�] 


6. in caso di 
accoglimento della domanda proposta dal 
danneggiato nei 
confronti 
della struttura sanitaria 
o 
sociosanitaria 
privata 
o 
nei 
confronti 
dell'impresa 
di 
assicurazione 
titolare 
di 
polizza 
con 
la 
medesima 
struttura, 
la 
misura 
della 
rivalsa 
e 
quella 
della 
surrogazione 
richiesta 
dall'impresa 
di 
assicurazione, ai 
sensi 
dell'articolo 1916, primo comma, del 
codice 
civile, per 
singolo evento, in caso 
di 
colpa grave, non possono superare 
una somma pari 
al 
valore 
maggiore 
del 
reddito professionale, ivi 
compresa la retribuzione 
lorda, conseguito nell'anno di 
inizio della condotta causa dell'evento o nel-
l'anno immediatamente 
precedente 
o successivo, moltiplicato per 
il 
triplo. il 
limite 
alla misura della ri

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
all'esito del 
giudizio o della 
procedura 
stragiudiziale 
di 
risarcimento del 
danno derivante 
da 
responsabilit� 
sanitaria 
nei confronti di struttura sanitaria o sociosanitaria privata. 

L'aspetto pi� rilevante 
� 
che 
l'azione 
pu� essere 
esercitata 
solo in caso di 
dolo o colpa grave, equiparandosi la disciplina del privato al pubblico. 

viene 
altres� 
previsto 
un 
massimale 
all'azione 
di 
rivalsa 
e 
di 
surrogazione 
ove 
sia 
coinvolta 
una 
struttura 
sanitaria 
privata 
o impresa 
di 
assicurazione 
titolare 
di polizza con la medesima struttura. 


Il 
comma 
v 
(17) 
regola 
l'azione 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
nei 
confronti 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
all'esito 
dell'accoglimento 
della 
domanda 
nei 
casi 
di 
responsabilit� 
ex 
art. 
7 
L. 
n. 
24/2017 
nei 
confronti 
di 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
pubblica 
o 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria. 

vengono, nella 
sostanza, precisate 
le 
condizioni 
per l'esercizio del 
potere 
riduttivo, disponendosi 
�ai 
fini 
della quantificazione 
del 
danno [�] 
si 
tiene 
conto delle 
situazioni 
di 
fatto di 
particolare 
difficolt�, anche 
di 
natura organizzativa, 
della 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
pubblica, 
in 
cui 
l�esercente 
la professione 
sanitaria ha operato�. 
La 
citata 
disposizione 
- che 
tiene 
ferme 
le 
previsioni 
di 
cui 
al 
comma 
1-bis 
dell�articolo 1 della 
L. 14 gennaio 1994, 


n. 
20 
(18) 
e 
quelle 
di 
cui 
al 
secondo 
comma 
dell�articolo 
52 
del 
r.D. 
12 
luglio 
1934 n. 1214 (19) - non ha 
un reale 
contenuto innovativo, atteso che 
specifica 
valsa, di 
cui 
al 
periodo precedente, non si 
applica nei 
confronti 
degli 
esercenti 
la professione 
sanitaria 
di cui all'articolo 10, comma 2�. 


(17) Secondo cui 
�5. in caso di 
accoglimento della domanda di 
risarcimento proposta dal 
danneggiato 
nei 
confronti 
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai 
sensi 
dei 
commi 
1 e 
2 del-
l'articolo 
7, 
o 
dell'esercente 
la 
professione 
sanitaria, 
ai 
sensi 
del 
comma 
3 
del 
medesimo 
articolo 
7, 
l'azione 
di 
responsabilit� amministrativa, per 
dolo o colpa grave, nei 
confronti 
dell'esercente 
la professione 
sanitaria 
� 
esercitata 
dal 
pubblico 
ministero 
presso 
la 
Corte 
dei 
conti. 
ai 
fini 
della 
quantificazione 
del 
danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 
14 gennaio 1994, 
n. 20, e 
dall'articolo 52, secondo comma, del 
testo unico di 
cui 
al 
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, 
si 
tiene 
conto 
delle 
situazioni 
di 
fatto 
di 
particolare 
difficolt�, 
anche 
di 
natura 
organizzativa, 
della 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
pubblica, 
in 
cui 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
ha 
operato. 
L'importo 
della 
condanna 
per 
la 
responsabilit� 
amministrativa 
e 
della 
surrogazione 
di 
cui 
all'articolo 
1916, 
primo 
comma, del 
codice 
civile, per 
singolo evento, in caso di 
colpa grave, non pu� superare 
una somma pari 
al 
valore 
maggiore 
della retribuzione 
lorda o del 
corrispettivo convenzionale 
conseguiti 
nell'anno di 
inizio 
della 
condotta 
causa 
dell'evento 
o 
nell'anno 
immediatamente 
precedente 
o 
successivo, 
moltiplicato 
per 
il 
triplo. Per 
i 
tre 
anni 
successivi 
al 
passaggio in giudicato della decisione 
di 
accoglimento della 
domanda 
di 
risarcimento 
proposta 
dal 
danneggiato, 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria, 
nell'ambito 
delle 
strutture 
sanitarie 
o sociosanitarie 
pubbliche, non pu� essere 
preposto ad incarichi 
professionali 
superiori 
rispetto a quelli 
ricoperti 
e 
il 
giudicato costituisce 
oggetto di 
specifica valutazione 
da parte 
dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori�. 
(18) �Nel 
giudizio di 
responsabilit�, fermo restando il 
potere 
di 
riduzione, deve 
tenersi 
conto dei 
vantaggi 
comunque 
conseguiti 
dall'amministrazione 
di 
appartenenza, 
o 
da 
altra 
amministrazione, 
o 
dalla 
comunit� 
amministrata 
in 
relazione 
al 
comportamento 
degli 
amministratori 
o 
dei 
dipendenti 
pubblici 
soggetti al giudizio di responsabilit��. 
(19) 
�La 
Corte, 
valutate 
le 
singole 
responsabilit�, 
pu� 
porre 
a 
carico 
dei 
responsabili 
tutto 
o 
parte del danno accertato o del valore perduto�. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


ed adatta 
alla 
particolare 
realt� 
ospedaliera 
quegli 
elementi 
di 
criticit� 
oggettiva 
di 
profilo organizzativo che 
sono normalmente 
tenuti 
in considerazione 
in sede 
di 
esercizio del 
�potere 
riduttivo� 
della 
entit� 
della 
condanna, previsto 
dal 
citato 
comma 
2 
dell�articolo 
52 
del 
r.D. 
n. 
1214/1934. 
Il 
�potere 
riduttivo� 
� 
di 
esclusiva 
prerogativa 
del 
giudice 
contabile, 
in 
considerazione 
delle 
speciali 
caratteristiche 
di 
tale 
giurisdizione 
non sovrapponibili 
a 
quelle 
della 
giurisdizione 
ordinaria. Nella 
disciplina 
relativa 
all�azione 
e 
al 
giudizio di 
rivalsa 
davanti 
al giudice ordinario non � prevista tale facolt�. 


viene 
previsto inoltre 
un massimale 
al 
quantum 
recuperabile 
in sede 
di 
azione 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
e 
di 
surrogazione 
ex 
art. 1916 cc. nel 
caso di responsabilit� per colpa. 

All�azione 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
nei 
confronti 
dei 
dipendenti 
di 
strutture 
pubbliche 
non 
si 
applicano 
anche 
i 
commi 
da 
1 
a 
4 
del-
l�articolo 
in 
esame. 
Ci� 
� 
desumibile 
dalla 
interpretazione 
letterale 
dell�intero 
articolo, 
dalla 
quale 
si 
evince 
che 
il 
legislatore 
riferisce 
il 
termine 
�azione 
di 
rivalsa� 
al 
regresso 
per 
fatti 
di 
responsabilit� 
in 
strutture 
private 
ed 
il 
termine 
�azione 
di 
responsabilit�� 
al 
regresso 
per 
fatti 
di 
responsabiit� 
in 
strutture 
pubbliche. 


I precetti 
del 
comma 
vII (20) si 
applicano tanto all�azione 
di 
rivalsa 
che 
a quella di responsabilit� amministrativa. 


6. 
Nuova 
disciplina 
sulla 
responsabilit� 
collegata 
all�erogazione 
delle 
prestazioni 
sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24. 
(segue) 
il regime della assicurazione della responsabilit� civile. 
- L�art. 10 prevede l�obbligo di assicurazione. 
viene 
introdotta 
una 
nuova 
fattispecie 
di 
assicurazione 
obbligatoria 
della 
responsabilit� civile. L�articolo recita: 


�1. 
Le 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
pubbliche 
e 
private 
devono 
essere 
provviste 
di 
copertura 
assicurativa 
o 
di 
altre 
analoghe 
misure 
per 
la 
responsabilit� 
civile 
verso 
terzi 
e 
per 
la 
responsabilit� 
civile 
verso 
prestatori 
d'opera, 
ai 
sensi 
dell'articolo 
27, 
comma 
1-bis, 
del 
decreto-legge 
24 
giugno 
2014, 
n. 
90, 
convertito, 
con 
modificazioni, 
dalla 
legge 
11 
agosto 
2014, 
n. 
114 
[21], 
anche 
per 
danni 
cagionati 
dal 
personale 
a 
qualunque 


(20) 
�7. 
Nel 
giudizio 
di 
rivalsa 
e 
in 
quello 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
il 
giudice 
pu� 
desumere 
argomenti 
di 
prova 
dalle 
prove 
assunte 
nel 
giudizio 
instaurato 
dal 
danneggiato 
nei 
confronti 
della 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
o 
dell�impresa 
di 
assicurazione 
se 
l�esercente 
la 
professione 
sanitaria 
ne 
� 
stato 
parte�. 
(21) �a 
ciascuna azienda del 
Servizio sanitario nazionale 
(SSN), a ciascuna struttura o ente 
privato 
operante 
in regime 
autonomo o accreditato con il 
SSN e 
a ciascuna struttura o ente 
che, a qualunque 
titolo, 
renda 
prestazioni 
sanitarie 
a 
favore 
di 
terzi 
� 
fatto 
obbligo 
di 
dotarsi 
di 
copertura 
assicurativa 
o di 
altre 
analoghe 
misure 
per 
la responsabilit� civile 
verso terzi 
(rCT) e 
per 
la responsabilit� civile 
verso prestatori d'opera (rCo), a tutela dei pazienti e del personale. [�]�. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


titolo 
operante 
presso 
le 
strutture 
sanitarie 
o 
sociosanitarie 
pubbliche 
e 
private, 
compresi 
coloro 
che 
svolgono 
attivit� 
di 
formazione, 
aggiornamento 
nonch� 
di 
sperimentazione 
e 
di 
ricerca 
clinica. 
La 
disposizione 
del 
primo 
periodo 
si 
applica 
anche 
alle 
prestazioni 
sanitarie 
svolte 
in 
regime 
di 
libera 
professione 
intramuraria 
ovvero 
in 
regime 
di 
convenzione 
con 
il 
Servizio 
sanitario 
nazionale 
nonch� 
attraverso 
la 
telemedicina. 
Le 
strutture 
di 
cui 
al 
primo 
periodo 
stipulano, 
altres�, 
polizze 
assicurative 
o 
adottano 
altre 
analoghe 
misure 
per 
la 
copertura 
della 
responsabilit� 
civile 
verso 
terzi 
degli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie 
anche 
ai 
sensi 
e 
per 
gli 
effetti 
delle 
disposizioni 
di 
cui 
al 
comma 
3 
dell'articolo 
7, 
fermo 
restando 
quanto 
previsto 
dall'articolo 
9. 
Le 
disposizioni 
di 
cui 
al 
periodo 
precedente 
non 
si 
applicano 
in 
relazione 
agli 
esercenti 
la 
professione 
sanitaria 
di 
cui 
al 
comma 
2. 


2. Per 
l'esercente 
la professione 
sanitaria che 
svolga la propria attivit� 
al 
di 
fuori 
di 
una delle 
strutture 
di 
cui 
al 
comma 1 del 
presente 
articolo o che 
presti 
la sua opera all'interno della stessa in regime 
libero-professionale 
ovvero 
che 
si 
avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione 
contrattuale 
assunta con il 
paziente 
ai 
sensi 
dell'articolo 7, comma 3, resta 
fermo l'obbligo di 
cui 
all'articolo 3, comma 5, lettera e), del 
decreto-legge 
13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 settembre 
2011, n. 148 [22], all'articolo 5 del 
regolamento di 
cui 
al 
decreto del 
Presidente 
della repubblica 7 agosto 2012, n. 137 [23], e 
all'articolo 3, comma 2, 
del 
decreto-legge 
13 
settembre 
2012, 
n. 
158, 
convertito, 
con 
modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 [24]. 
3. al 
fine 
di 
garantire 
efficacia alle 
azioni 
di 
cui 
all'articolo 9 e 
all'articolo 
12, comma 3, ciascun esercente 
la professione 
sanitaria operante 
a qualunque 
titolo 
in 
strutture 
sanitarie 
o 
sociosanitarie 
pubbliche 
o 
private 
provvede 
alla stipula, con oneri 
a proprio carico, di 
un'adeguata polizza di 
assicurazione per colpa grave. 
4. Le 
strutture 
di 
cui 
al 
comma 1 rendono nota, mediante 
pubblicazione 
nel 
proprio sito internet, la denominazione 
dell'impresa che 
presta la copertura 
assicurativa della responsabilit� civile 
verso i 
terzi 
e 
verso i 
prestatori 
d'opera di 
cui 
al 
comma 1, indicando per 
esteso i 
contratti, le 
clausole 
assi(
22) 
�Con decreto del 
Presidente 
della repubblica [�], gli 
ordinamenti 
professionali 
dovranno 
essere 
riformati 
entro 
12 
mesi 
dalla 
data 
di 
entrata 
in 
vigore 
del 
presente 
decreto 
per 
recepire 
i 
seguenti 
principi: [�] 
a tutela del 
cliente, il 
professionista � 
tenuto a stipulare 
idonea assicurazione 
per 
i 
rischi 
derivanti dall'esercizio dell'attivit� professionale. [�]�. 
(23) �1. il 
professionista � 
tenuto a stipulare, [�], idonea assicurazione 
per 
i 
danni 
derivanti 
al 
cliente 
dall'esercizio dell'attivit� professionale, comprese 
le 
attivit� di 
custodia di 
documenti 
e 
valori 
ricevuti dal cliente stesso. [�]�. 
(24) La 
disposizione 
modalizza 
alcuni 
aspetti 
relativi 
all�accesso alla 
copertura 
assicurativa 
degli 
esercenti le professioni sanitarie. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


curative 
ovvero le 
altre 
analoghe 
misure 
che 
determinano la copertura assicurativa. 
[�]. 


6. Con decreto del 
ministro dello sviluppo economico, [�] 
sono determinati 
i 
requisiti 
minimi 
delle 
polizze 
assicurative 
per 
le 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
pubbliche 
e 
private 
e 
per 
gli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie, 
prevedendo l'individuazione 
di 
classi 
di 
rischio a cui 
far 
corrispondere 
massimali 
differenziati. 
il 
medesimo 
decreto 
stabilisce 
i 
requisiti 
minimi 
di 
garanzia 
e 
le 
condizioni 
generali 
di 
operativit� delle 
altre 
analoghe 
misure, anche 
di 
assunzione 
diretta del 
rischio, richiamate 
dal 
comma 1; disciplina altres� 
le 
regole 
per 
il 
trasferimento del 
rischio nel 
caso di 
subentro contrattuale 
di 
un'impresa di 
assicurazione 
nonch� 
la previsione 
nel 
bilancio delle 
strutture 
di 
un fondo rischi 
e 
di 
un fondo costituito dalla messa a riserva per 
competenza 
dei 
risarcimenti 
relativi 
ai 
sinistri 
denunciati. a 
tali 
fondi 
si 
applicano 
le 
disposizioni 
di 
cui 
all'articolo 
1, 
commi 
5 
e 
5-bis, 
del 
decreto-legge 
18 
gennaio 
1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 marzo 1993, n. 
67. 
[...]�. 
Le 
�misure 
analoghe� 
all�assicurazione, 
o 
auto-ritenzione 
-da 
attivarsi 
ad opera 
delle 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
pubbliche 
e 
private 
- consistono 
nella 
c.d. auto-assicurazione, ossia 
la 
ritenzione 
del 
rischio degli 
incidenti 
sanitari 
nella 
struttura. L�articolo 10 (comma 
1) la 
prevede 
e 
(comma 
6) 
ne 
delinea 
i 
principi 
regolatori, 
disponendo, 
in 
aggiunta 
al 
fondo 
rischi, 
un 
fondo apposito di 
messa 
a 
riserva 
con imputazione 
contabile 
per annualit� 
di 
competenza 
dei 
risarcimenti 
relativi 
�ai 
sinistri 
denunziati�. Si 
assoggettano 
tali 
accantonamenti 
alla 
disciplina 
dell�impignorabilit� 
degli 
importi, 
prevista 
per gli 
stipendi 
dei 
dipendenti, secondo l�art. 1 del 
decreto legge 
n. 9 del 
18 
gennaio 1993, convertito nella legge n. 67 del 18 marzo 1993. 


tali 
misure 
analoghe 
vanno attivate 
ove 
non si 
trovi 
una 
compagnia 
assicurativa 
disposta 
a 
coprire 
il 
rischio, oppure 
ove 
siano convenienti 
al 
confronto 
con i costi dell�assicurazione. 


Nelle posizioni individuali dei sanitari non � prevista l�auto-ritenzione. 

- L�art. 11 prevede l�estensione della garanzia assicurativa. 
viene 
prevista 
(25) una 
puntuale 
operativit� 
temporale 
della 
garanzia 
assicurativa. 


(25) �1. La garanzia assicurativa deve 
prevedere 
una operativit� temporale 
anche 
per 
gli 
eventi 
accaduti 
nei 
dieci 
anni 
antecedenti 
la conclusione 
del 
contratto assicurativo, purch� 
denunciati 
all'impresa 
di 
assicurazione 
durante 
la vigenza temporale 
della polizza. in caso di 
cessazione 
definitiva del-
l'attivit� 
professionale 
per 
qualsiasi 
causa 
deve 
essere 
previsto 
un 
periodo 
di 
ultrattivit� 
della 
copertura 
per 
le 
richieste 
di 
risarcimento presentate 
per 
la prima volta entro i 
dieci 
anni 
successivi 
e 
riferite 
a 
fatti 
generatori 
della responsabilit� verificatisi 
nel 
periodo di 
efficacia della polizza, incluso il 
periodo 
di 
retroattivit� della copertura. L'ultrattivit� � 
estesa agli 
eredi 
e 
non � 
assoggettabile 
alla clausola di 
disdetta�. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


-L�art. 12 introduce 
l�azione 
diretta del 
soggetto danneggiato nei 
confronti 
della assicurazione. 
La 
norma 
dispone 
�1. Fatte 
salve 
le 
disposizioni 
dell'articolo 8, il 
soggetto 
danneggiato ha diritto di 
agire 
direttamente, entro i 
limiti 
delle 
somme 
per 
le 
quali 
� 
stato stipulato il 
contratto di 
assicurazione, nei 
confronti 
del-
l'impresa di 
assicurazione 
che 
presta la copertura assicurativa alle 
strutture 
sanitarie 
o sociosanitarie 
pubbliche 
o private 
di 
cui 
al 
comma 1 dell'articolo 
10 
e 
all'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
di 
cui 
al 
comma 
2 
del 
medesimo 
articolo 
10. 


2. 
Non 
sono 
opponibili 
al 
danneggiato, 
per 
l'intero 
massimale 
di 
polizza, 
eccezioni 
derivanti 
dal 
contratto diverse 
da quelle 
stabilite 
dal 
decreto di 
cui 
all'articolo 10, comma 6, che 
definisce 
i 
requisiti 
minimi 
delle 
polizze 
assicurative 
per 
le 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
pubbliche 
e 
private 
e 
per 
gli 
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2. 
3. L'impresa di 
assicurazione 
ha diritto di 
rivalsa verso l'assicurato nel 
rispetto 
dei 
requisiti 
minimi, 
non 
derogabili 
contrattualmente, 
stabiliti 
dal 
decreto 
di cui all'articolo 10, comma 6. 
4. 
Nel 
giudizio 
promosso 
contro 
l'impresa 
di 
assicurazione 
della 
struttura 
sanitaria 
o 
sociosanitaria 
pubblica 
o 
privata 
a 
norma 
del 
comma 
1 
� 
litisconsorte 
necessario 
la 
struttura 
medesima; 
nel 
giudizio 
promosso 
contro 
l'impresa 
di 
assicurazione 
dell'esercente 
la professione 
sanitaria a norma del 
comma 1 
� 
litisconsorte 
necessario 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria. 
L'impresa 
di 
assicurazione, 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
e 
il 
danneggiato 
hanno 
diritto 
di 
accesso alla documentazione 
della struttura relativa ai 
fatti 
dedotti 
in ogni 
fase della trattazione del sinistro. 
5. L'azione 
diretta del 
danneggiato nei 
confronti 
dell'impresa di 
assicurazione 
� 
soggetta al 
termine 
di 
prescrizione 
pari 
a quello dell'azione 
verso 
la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente 
la professione 
sanitaria. [�]�. 
Il 
modello 
� 
quello 
della 
r.c.a. 
L�azione 
diretta 
� 
subordinata 
al 
previo 
tentativo obbligatorio di 
conciliazione 
o di 
mediazione 
di 
cui 
all�art. 8 della 
legge. 
viene 
previsto 
il 
litisconsorzio 
necessario 
con 
il 
soggetto 
assicurato. 
Assicuratore ed assicurato rispondono in solido ex 
art. 1294 c.c. 


-L�art. 
13 
prevede 
l�obbligo 
di 
comunicazione 
all'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
del giudizio basato sulla sua responsabilit�. 

Questo il 
testo della 
norma: 
�1. Le 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
di 
cui 
all'articolo 7, comma 1, e 
le 
imprese 
di 
assicurazione 
che 
prestano la copertura 
assicurativa nei 
confronti 
dei 
soggetti 
di 
cui 
all'articolo 10, commi 
1 
e 
2, 
comunicano 
all'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
l'instaurazione 
del 
giudizio 
promosso nei 
loro confronti 
dal 
danneggiato, entro dieci 
giorni 
dalla ricezione 
della 
notifica 
dell'atto 
introduttivo, 
mediante 
posta 
elettronica 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


certificata 
o 
lettera 
raccomandata 
con 
avviso 
di 
ricevimento 
contenente 
copia 
dell'atto introduttivo del 
giudizio. Le 
strutture 
sanitarie 
e 
sociosanitarie 
e 
le 
imprese 
di 
assicurazione 
entro dieci 
giorni 
comunicano all'esercente 
la professione 
sanitaria, mediante 
posta elettronica certificata o lettera raccomandata 
con 
avviso 
di 
ricevimento, 
l'avvio 
di 
trattative 
stragiudiziali 
con 
il 
danneggiato, 
con 
invito 
a 
prendervi 
parte. 
L'omissione, 
la 
tardivit� 
o 
l'incompletezza 
delle 
comunicazioni 
di 
cui 
al 
presente 
comma 
preclude 
l'ammissibilit� 
delle 
azioni 
di 
rivalsa 
o 
di 
responsabilit� 
amministrativa 
di 
cui 
all'articolo 
9�. 


-L�art. 14 disciplina il 
fondo di 
garanzia per 
i 
danni 
derivanti 
da responsabilit� 
sanitaria. 
Si 
prevede 
che 
�1. 
� 
istituito, 
nello 
stato 
di 
previsione 
del 
ministero 
della 
salute, il 
Fondo di 
garanzia per 
i 
danni 
derivanti 
da responsabilit� sanitaria. 
il 
Fondo di 
garanzia � 
alimentato dal 
versamento di 
un contributo annuale 
dovuto 
dalle 
imprese 
autorizzate 
all'esercizio 
delle 
assicurazioni 
per 
la 
responsabilit� 
civile per i danni causati da responsabilit� sanitaria. [�]. 


2. Con regolamento adottato con decreto del 
ministro della salute 
[�] 
sono definiti: 
a) la misura del 
contributo dovuto dalle 
imprese 
autorizzate 
all'esercizio 
delle 
assicurazioni 
per 
la responsabilit� civile 
per 
i 
danni 
causati 
da responsabilit� 
sanitaria; 


b) le modalit� di versamento del contributo di cui alla lettera a); 
c) i 
princ�pi 
cui 
dovr� uniformarsi 
la convenzione 
tra il 
ministero della 
salute e la CoNSaP Spa; 
d) le 
modalit� di 
intervento, il 
funzionamento e 
il 
regresso del 
Fondo di 
garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. 


3. il 
Fondo di 
garanzia di 
cui 
al 
comma 1 concorre 
al 
risarcimento del 
danno nei limiti delle effettive disponibilit� finanziarie. [�]. 
7. il 
Fondo di 
garanzia di 
cui 
al 
comma 1 risarcisce 
i 
danni 
cagionati 
da 
responsabilit� sanitaria nei seguenti casi: 
a) 
qualora 
il 
danno 
sia 
di 
importo 
eccedente 
rispetto 
ai 
massimali 
previsti 
dai 
contratti 
di 
assicurazione 
stipulati 
dalla struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica 
o 
privata 
ovvero 
dall'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
ai 
sensi 
del decreto di cui all'articolo 10, comma 6; 


b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero 
l'esercente 
la 
professione 
sanitaria 
risultino 
assicurati 
presso 
un'impresa 
che 
al 
momento 
del 
sinistro 
si 
trovi 
in 
stato 
di 
insolvenza 
o 
di 
liquidazione 
coatta 
amministrativa o vi venga posta successivamente; 


c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero 
l'esercente 
la professione 
sanitaria siano sprovvisti 
di 
copertura assicurativa 
per 
recesso 
unilaterale 
dell'impresa 
assicuratrice 
ovvero 
per 
la 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


sopravvenuta 
inesistenza 
o 
cancellazione 
dall'albo 
dell'impresa 
assicuratrice 
stessa. [�]. 


Sulla 
falsariga 
della 
disciplina 
in tema 
di 
r.c.a. - al 
fine 
di 
garantire 
comunque 
un ristoro al 
danneggiato - viene 
previsto un fondo che 
interviene 
in 
casi tipici di carenza di copertura assicurativa. 


-L�art. 15 prevede 
la nomina dei 
consulenti 
tecnici 
d'ufficio e 
dei 
periti 
nei 
giudizi di responsabilit� sanitaria. 
La 
norma 
dispone: 
�1. Nei 
procedimenti 
civili 
e 
nei 
procedimenti 
penali 
aventi 
ad 
oggetto 
la 
responsabilit� 
sanitaria, 
l'autorit� 
giudiziaria 
affida 
l'espletamento della consulenza tecnica e 
della perizia a un medico specializzato 
in medicina legale 
e 
a uno o pi� specialisti 
nella disciplina che 
abbiano 
specifica 
e 
pratica 
conoscenza 
di 
quanto 
oggetto 
del 
procedimento, 
avendo 
cura 
che 
i 
soggetti 
da 
nominare, 
scelti 
tra 
gli 
iscritti 
negli 
albi 
di 
cui 
ai 
commi 
2 e 
3, non siano in posizione 
di 
conflitto di 
interessi 
nello specifico procedimento 
o in altri 
connessi 
e 
che 
i 
consulenti 
tecnici 
d'ufficio da nominare 
nel-
l'ambito del 
procedimento di 
cui 
all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di 
adeguate 
e 
comprovate 
competenze 
nell'ambito della conciliazione 
acquisite 
anche mediante specifici percorsi formativi. 


2. 
Negli 
albi 
dei 
consulenti 
di 
cui 
all'articolo 
13 
delle 
disposizioni 
per 
l'attuazione 
del 
codice 
di 
procedura civile 
e 
disposizioni 
transitorie, di 
cui 
al 
regio 
decreto 
18 
dicembre 
1941, 
n. 
1368, 
e 
dei 
periti 
di 
cui 
all'articolo 
67 
delle 
norme 
di 
attuazione, di 
coordinamento e 
transitorie 
del 
codice 
di 
procedura 
penale, 
di 
cui 
al 
decreto 
legislativo 
28 
luglio 
1989, 
n. 
271, 
devono 
essere 
indicate 
e 
documentate 
le 
specializzazioni 
degli 
iscritti 
esperti 
in 
medicina. 
[�]. 


3. Gli 
albi 
dei 
consulenti 
di 
cui 
all'articolo 13 delle 
disposizioni 
per 
l'attuazione 
del 
codice 
di 
procedura 
civile 
e 
disposizioni 
transitorie, 
di 
cui 
al 
regio 
decreto 
18 
dicembre 
1941, 
n. 
1368, 
e 
gli 
albi 
dei 
periti 
di 
cui 
all'articolo 
67 
delle 
norme 
di 
attuazione, 
di 
coordinamento 
e 
transitorie 
del 
codice 
di 
procedura 
penale, di 
cui 
al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere 
aggiornati 
con cadenza almeno quinquennale, al 
fine 
di 
garantire, oltre 
a quella medico-legale, un'idonea e 
adeguata rappresentanza di 
esperti 
delle 
discipline 
specialistiche 
riferite 
a 
tutte 
le 
professioni 
sanitarie, 
tra 
i 
quali 
scegliere 
per 
la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel 
procedimento 
[�]�. 
Si 
prevede 
che 
le 
consulenze 
tecniche 
nei 
giudizi 
civili 
e 
penali 
siano affidate 
non solo al 
medico legale, ma 
anche 
ad uno specialista 
nella 
disciplina 
oggetto di 
contenzioso. Ci� affinch� 
le 
valutazioni 
tecniche 
su cui 
si 
baser� 
il 
giudizio siano compiute da esperti della materia. 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


7. Conclusioni. 
A 
uno 
sguardo 
complessivo, 
la 
legge 
�Gelli� 
attenua 
la 
responsabilit� 
del-
l�esercente 
le 
professioni 
sanitarie 
rispetto 
alla 
situazione 
preesistente 
alla 
sua 
entrata 
in vigore. Ci� grazie 
a 
disposizioni 
su punti 
significativi. All�uopo si 
richiama: 


-l�alleggerimento della 
responsabilit� 
(l�esercente 
risponde 
solo a 
titolo 
di responsabilit� extracontrattuale); 
-l�esonero 
dalla 
responsabilit� 
civile 
e 
penale 
nei 
casi 
che 
richiedono 
l�osservanza di regole di perizia e siano osservate le regole tecniche; 


-la 
limitazione 
della 
rivalsa, anche 
per gli 
esercenti 
le 
professioni 
sanitarie 
in strutture private, ai soli casi di dolo e colpa grave; 
-il 
massimale 
della 
azione 
di 
rivalsa 
e 
dell�azione 
di 
responsabilit� 
amministrativa. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Le 
Independent 
Agencies 
in Europa 


Giuliano Gambardella* 


Negli 
ultimi 
anni, nella 
temperie 
della 
crisi 
economica 
e 
finanziaria 
che 
ha 
imperversato in 
europa, le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
sono state 
oggetto di 
numerosi 
dibattiti 
dottrinali 
e 
giurisprudenziali 
e 
di 
interventi 
da 
parte 
del 
legislatore, non soltanto con riferimento 
alla 
loro natura 
giuridica, ma 
anche 
alla 
loro esistenza 
ed utilit� 
nel 
sistema 
e 
tuttora 
vi 
sono 
questioni aperte ed irrisolte. 
Il 
presente 
lavoro, da 
considerare 
in progress, 
parte 
dall�analisi 
della 
nozione 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
europee, di 
quelle 
italiane, e 
prosegue 
con la 
disamina 
della 
loro 
evoluzione 
storica, 
della 
loro 
struttura 
e 
delle 
loro 
funzioni, 
fino 
ai 
nostri 
giorni, 
con 
particolare 
attenzione alle attuali problematiche. 


Sommario: 1. Le 
origini 
delle 
independent 
agencies 
in Europa. La situazione 
attuale, 
fino 
all�entrata 
in 
vigore 
della 
legge 
n. 
124 
del 
7 
agosto 
2015 
-2. 
Questioni 
attuali 
-3. 
il 
problema della copertura costituzionale 
delle 
autorit� amministrative 
indipendenti 
in italia 


-4. imparzialit� e 
neutralit�. Le 
funzioni 
delle 
�autorit� indipendenti� 
amministrative, giurisdizionali, 
di 
regolazione: 
il 
rischio 
di 
una 
commistione 
tra 
funzioni 
di 
regolazione 
e 
funzioni 
di 
vigilanza - 5. Le 
autorit� amministrative 
indipendenti: il 
procedimento e 
le 
garanzie 
del 
contraddittorio - 6. La tutela giurisdizionale 
contro gli 
atti 
delle 
independent 
agencies. il 
riparto 
di 
giurisdizione 
- 7. Le 
agenzie 
nell�Unione 
Europea. introduzione 
e 
fondamento giuridico 
-8. 
Evoluzione 
delle 
agenzie 
indipendenti 
in 
Europa 
-9. 
Classificazione 
delle 
agencies: 
il 
punto di 
vista della Commissione 
europea - 10. 
(segue) 
Classificazione 
delle 
agencies 
- 11. 
i limiti 
legali 
delle 
independent 
agencies 
- 12. i limiti 
politici 
delle 
independent 
agencies 
13. 
il 
controllo legale 
e 
le 
responsabilit� delle 
independent 
agencies 
- 13.a) Profili 
storici 
sull�ammissibilit� del 
legal 
control. analisi 
dell�art. 263 del 
Trattato sul 
funzionamento del-
l�Unione 
Europea 
-14. 
il 
controllo 
politico 
e 
responsabilit� 
delle 
independent 
agencies 
14.
a) incarichi, Criteri 
e 
relazioni 
delle 
agenzie 
- 14.b) Composizione 
delle 
agenzie 
- 14.c) 
il 
programma 
di 
lavoro 
delle 
agenzie 
-14.d) 
Trasparenza 
delle 
decisioni 
-14.e) 
Collegamenti 
con altre 
agenzie 
- 15. Controllo finanziario e 
responsabilit� - 16. il 
regime 
attuale 
delle 
independent 
agencies 
-17. 
Le 
autorit� 
amministrative 
indipendenti 
durante 
la 
crisi 
economica: 
questioni aperte - 18. Conclusioni. 
1. 
Le 
origini 
delle 
independent 
agencies 
in 
Europa. 
La 
situazione 
attuale, 
fino 
all�entrata in vigore della legge n. 124 del 7 agosto 2015. 
La 
nascita 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
nel 
continente 
europeo risale 
agli 
inizi 
degli 
anni 
settanta 
del 
XX 
secolo 
ed 
� 
strettamente 
correlata 
con 
la 
nascita 
delle 
Autorit� indipendenti americane. 

Dopo 
il 
modello 
tracciato 
da 
Montesquieu 
sulla 
separazione 
dei 
poteri 
(1789), un grosso impulso all�istituzione 
delle 
independent 
agencies 
� 
stato 


(*) Avvocato del libero Foro. 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


dato 
dalle 
riforme 
cavouriane 
della 
seconda 
met� 
dell�ottocento 
(a 
partire 
dalla 
legge 23 marzo 1853 n. 1483). 

tali 
riforme 
avevano ad oggetto quello di 
portare 
a 
compimento la 
conformazione 
dello Stato Sabaudo al 
modello montesquieano. L�oggetto fondamentale 
della 
riforma 
era 
il 
potere 
esecutivo, 
ovvero 
la 
Pubblica 
Amministrazione; 
l�obiettivo 
di 
Cavour 
era 
una 
ristrutturazione 
delle 
strutture 
amministrative 
che 
le 
rendesse 
coerenti 
al 
modello. A 
tal 
fine, egli 
concentr� 
tutte 
le 
competenze 
amministrative 
nei 
Ministeri 
e 
abol� 
�le 
Aziende� 
che 
fino 
ad allora 
svolgevano la 
gestione 
economica 
dei 
servizi 
amministrativi. Il 
risultato 
fu 
una 
struttura 
piramidale 
che 
al 
suo 
vertice 
vide 
il 
Ministro 
legittimato 
dalla 
fiducia 
delle 
Camere 
e 
quindi 
degli 
elettori 
in quanto membro del 
Governo. 


Soltanto il 
Ministro poteva 
emanare 
gli 
atti, in quanto su di 
lui 
soltanto 
incombeva 
la 
responsabilit� 
politica. Se 
la 
funzione 
esecutiva 
veniva 
svolta 
in 
virt� 
di 
una 
investitura 
democratica, 
attraverso 
la 
mediazione 
del 
Parlamento, 
allora 
tutta 
la 
struttura 
amministrativa 
doveva 
fare 
capo a 
organi 
responsabili 
davanti 
alle 
Camere 
e 
al 
corpo elettorale. Corollario del 
principio 
della 
separazione 
dei 
poteri 
con il 
correlato meccanismo della 
fiducia 
parlamentare, 
era 
dunque 
la 
struttura 
piramidale 
della 
pubblica 
amministrazione, 
che 
doveva 
essere 
per cos� 
dire, �riassunta� 
tutta 
nella 
persona 
del 
Ministro 
responsabile. In un modello cos� 
congegnato, non v�era 
posto per entit� 
amministrative 
al di fuori della struttura ministeriale. 


Successivamente, i 
presupposti 
di 
questo ordinamento (un suffragio censitario 
assai 
ridotto 
e 
un�Amministrazione 
semplice 
e 
numericamente 
limitata) 
tuttavia, venivano a mancare con la fine dello Stato liberale. 

Gi� 
con la 
sinistra 
al 
potere, ma 
soprattutto a 
partire 
dal 
1912 con il 
suffragio 
universale, 
lo 
Stato 
si 
trasform� 
e 
assunse 
caratteri 
pi� 
popolari; 
ne 
consegu� 
l�assunzione 
di 
compiti 
e 
di 
attivit� 
in 
numero 
sempre 
crescente 
(fini 
secondari 
o 
di 
progresso). 
Aumentarono 
quindi 
i 
servizi 
pubblici 
e 
l�intervento 
dello Stato nell�economia. ricaduta 
di 
questo processo sulla 
struttura 
amministrativa 
fu 
la 
nascita 
di 
enti 
pubblici 
diversi 
dallo 
Stato 
ma 
dotati 
di 
autonoma 
personalit� 
giuridica 
(parastato), 
oltre 
ad 
aziende 
autonome 
e 
di 
imprese 
di 
diritto 
privato a partecipazione statale. 

Durante 
il 
periodo 
fascista, 
la 
tendenza 
alla 
proliferazione 
degli 
enti 
pubblici 
raggiunse 
il 
livello pi� alto parallelamente 
all�intervento pubblico nella 
vita 
sociale, in omaggio ad una 
ideologia 
che 
nella 
sua 
connotazione 
sociale 
realizzava 
una 
netta 
soluzione 
di 
continuit� 
rispetto 
al 
liberismo 
caratterizzante 
il periodo storico antecedente al ventennio. 


Negli 
anni 
successivi, si 
verific�, parallelamente, anche 
un nuovo fenomeno 
(la 
nascita 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti) sotto la 
spinta 
di 
istanze riformatrici della vita politica. 


Cominciando dalla 
Francia, va 
evidenziato che 
la 
nascita 
delle 
autorit�s 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


ind�pendantes 
� 
dovuta 
essenzialmente 
alla 
�protezione 
dei 
diritti 
e 
degli 
interessi 
degli 
individui� 
e 
di 
gruppi, in terreni 
nei 
quali 
quei 
diritti 
ed interessi 
sono intensamente minacciati dalla presenza di poteri forti (1). 

tra 
le 
pi� 
importanti 
Autorit� 
indipendenti 
della 
Francia 
vanno 
ricordate: 
il 
mediateur 
(1973), 
un 
ombudsman 
chiamato 
a 
controllare 
gli 
abusi 
burocratici; 
la 
Commission des 
operations 
de 
bourse 
(1978), per la 
vigilanza 
sui 
mercati 
mobiliari 
a 
protezione 
degli 
investitori; 
la 
Commission 
d�acc�s 
aux 
documents 
administratifs 
(1978) per l�effettivit� 
del 
diritto di 
accesso ai 
documenti 
amministrativi; 
il 
Conseil 
superieur 
de 
l�audiovisuel 
(1989) 
per 
la 
garanzia 
degli utenti dei mezzi di comunicazione di massa. 


L�indipendenza 
delle 
Autorit� 
� 
garantita 
dalle 
procedure 
di 
nomina 
degli 
organi 
di 
vertice, che, il 
pi� delle 
volte, prevedono l�intervento parlamentare, 
oppure la designazione da parte delle alte Corti o di organismi professionali. 


Non 
sono 
previste 
forme 
di 
subordinazione 
gerarchica 
o 
di 
sottoposizione 
a 
direttive 
amministrative; 
inoltre, le 
regole 
sulla 
incompatibilit� 
degli 
organi 
di 
vertice 
delle Autorit� 
indipendenti 
mirano ad evitare 
conflitti 
di 
interesse 
con le imprese controllate. 

Circa 
i 
poteri 
delle 
Autorit� 
indipendenti, merita 
precisare 
che 
i 
pi� importanti 
sono 
quelli 
di 
proposta, 
di 
raccomandazione, 
di 
persuasione, 
che 
sono 
affiancati 
da 
provvedimenti 
espressione 
di 
potest� 
decisionali 
aventi 
principalmente 
natura 
amministrativa, ma 
talvolta, cos� 
come 
� 
successo negli 
Stati 
uniti, anche regolamentare e paragiurisdizionale. 


In Gran Bretagna, le 
Autorit� 
indipendenti 
hanno seguito essenzialmente 
la stessa linea d�onda del modello Americano. 

Le 
pi� 
importanti 
Autorit� 
indipendenti 
della 
Gran 
Bretagna 
sono: 
la 
monopolies 
and mergers 
Commission, con funzioni 
di 
antitrust 
(1965), la 
Commission 
for 
racial 
Equality 
(1976), la 
Health and Safety 
Commission (1974), 
la 
independent 
Broadcasting authority 
entrata 
in vigore 
con un act 
del 
1981. 


Diversamente 
dall�esperienza 
francese, il 
sistema 
britannico aveva 
ereditato 
gi� 
Autorit� 
semi-indipendenti, dotate 
di 
poteri 
giudiziali 
e 
ricondotte 
alla categoria degli 
administrative Tribunals. 


In Spagna, in Italia 
ed in Germania 
invece 
il 
modello americano delle 
independent 
agencies 
� 
stato recepito in un periodo successivo a 
quello sopra 
riportato e con un�estensione minore. 


Nel 
corso 
di 
questo 
paragrafo 
verranno 
esaminate 
rilevanti 
differenze 
che 
intercorrono tra le 
Autorit� europee e quelle americane. 

La 
prima 
riguarda 
la 
regolazione 
dei 
soggetti 
da 
parte 
dell�Autorit�, 
la 
seconda 
differenza 
la 
difformit� 
dei 
modelli 
organizzativi 
delle 
Autorit�, 
la 
terza riguarda i poteri conferiti dalla legge alle 
independent 
agencies. 


In 
riferimento 
alla 
prima, 
va 
da 
subito 
precisato 
che, 
mentre 
negli 
Stati 


(1) GeNtot 
M.J., Les autorit�s administratives ind�pendantes, Paris, 1991. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


uniti 
nella 
maggior 
parte 
dei 
casi, 
sono 
imprese 
private 
ad 
essere 
sottoposte 
a 
regolazione, 
in 
europa 
le 
Autorit� 
indipendenti 
sono 
chiamate 
a 
regolare 
anche 
una 
buona 
porzione 
del 
settore 
pubblico, 
sia 
imprenditoriale 
che 
burocratico. 


La 
seconda 
differenza 
consiste 
nel 
fatto 
che 
mentre 
le 
independent 
agencies 
sono strutture 
diffuse 
nel 
sistema 
amministrativo statunitense, in europa, 
le 
Autorit� 
indipendenti 
costituiscono ancora 
una 
eccezione, se 
si 
considera 
la parte continentale rispetto ad un sistema ministeriale ancora molto rigido. 

A 
questa 
regola 
fa 
eccezione 
la 
Gran 
Bretagna, 
dove 
la 
risalente 
ricchezza 
morfologica 
dell�organizzazione 
amministrativa 
conferisce 
al 
modello 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
una 
dignit� 
pari 
a 
quella 
dei 
ministeri, la 
cui 
struttura 
flessibile 
consente 
rapporti 
agevoli 
con 
le 
Autorit� 
e 
permette 
un�indipendenza 
di 
fatto anche 
ad Agenzie 
costituite 
sostanzialmente 
all�interno del 
ministero, 
come 
nel 
caso 
di 
quelle 
preposte 
alla 
regolazione 
di 
servizi 
pubblici, 
nei 
settori 
delle telecomunicazioni, del gas, dell�acqua, dell�elettricit� (2). 


La 
terza 
differenza 
allude 
ai 
poteri 
conferiti 
dalla 
legge 
alle 
independent 
agencies, che, negli 
Stati 
uniti 
sono nella 
maggior parte 
dei 
casi 
pi� ampi 
e 
penetranti rispetto a quelli europei. 

Anche 
in 
europa 
vi 
sono 
Autorit� 
con 
poteri 
decisori, 
almeno 
formalmente, 
ma 
comunque 
questi 
risultano meno estesi 
rispetto a 
quelli 
americani. 

L�ultima 
differenza 
tra 
il 
sistema 
europeo e 
quello americano riguarda 
la 
commistione dei poteri, molto pi� evidente nel sistema statunitense. 


Dopo 
una 
fase 
di 
incertezza, 
in 
Italia, 
le 
Autorit� 
Indipendenti 
hanno 
avuto molta 
fortuna, tuttavia, l�ampia 
fortuna 
dell�immagine 
non ha 
sempre 
coinciso con l�istituzione 
di 
autentiche 
Autorit� 
indipendenti 
e 
questo nome 
� 
stato utilizzato in riferimento ad entit� di eterogenea indole giuridica. 

Sono 
molteplici 
i 
motivi 
che 
hanno 
portato 
all�introduzione 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
nel 
nostro sistema 
amministrativo; 
tra 
i 
pi� importanti 
si 
citano 
l�integrazione 
economica, il 
forte 
sviluppo dei 
mercati, la 
scomparsa 
di 
posizioni 
monopoliste, il 
crescente 
raffronto competitivo, l�impatto delle 
attivit� 
economiche sugli interessi pubblici. 


voci 
autorevoli 
(3) hanno osservato come 
uno dei 
settori 
pi� interessati 
� 
stato quello dei 
servizi 
pubblici. La 
recessione 
dal 
modello di 
gestione 
diretta 


(2) M. D�ALBertI, autorit� indipendenti 
in Enc. Dir. 1995, p. 4. 
(3) 
G.P. 
CIrILLo, 
appunti 
per 
una 
ricerca 
sulla 
natura 
giuridica 
delle 
autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
in Cons. St., 2002, II, 71 ss.; 
F. CArINGeLLA, Le 
autorit� indipendenti 
tra neutralit� e 
paragiurisdizionalit�, 
in 
Cons. 
Stato, 
2000, 
3, 
541 
ss. 
Sui 
processi 
di 
privatizzazione 
in 
Italia 
e 
sulle 
difficolt� 
incontrate 
si 
vedano, 
tra 
gli 
altri 
A. 
DI 
MAIo 
(a 
cura 
di), 
Le 
politiche 
di 
privatizzazione 
in 
italia, 
Bologna, 
1989; 
P. SChLeSINGer, La legge 
sulla privatizzazione 
degli 
enti 
pubblici 
economici 
in rivista della societ�, 
1992, p. 126 ss.; 
r. PerNA, Le 
privatizzazioni 
tra Governo e 
Parlamento in 
Quaderni 
costituzionali, 
1994, 
n. 
2, 
321 
ss.; 
M. 
CLArICh, 
Privatizzazioni 
in 
Digesto 
delle 
discipline 
pubblicistiche, 
XI, 
torino, 
1996, 
p. 
568 
ss.; 
F.A. 
roverSI 
MoNACo, 
Gli 
interventi 
pubblici 
in 
campo 
economico 
in 
L. 
MAzzAroLLI, 
G. PerICu, A. roMANo, F.G. SCoCA, Diritto amministrativo, Bologna 
1998; 
S. CASSeSe, Stato 
e 
mercato 
dopo 
Privatizzazioni 
e 
Deregulation 
in 
riv. 
Trimestrale 
di 
diritto 
pubblico, 
1991, 
n. 
2, 
p. 
384. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


dei 
servizi 
pubblici 
locali 
da 
parte 
dello 
stato, 
l�abbandono 
dell�intervento 
pubblico diretto nell�economia. 

tali 
episodi 
hanno 
comportato 
un 
mutamento 
del 
ruolo 
svolto 
dallo 
Stato 
con conseguente trasformazione da Stato-interventista a Stato-regolatore. 


Altra 
parte 
della 
dottrina 
(4) 
ha 
messo 
in 
luce 
come 
un�altra 
ragione 
a 
sostegno 
dell�introduzione 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
nell�ordinamento 
giuridico 
italiano 
� 
stata 
la 
sfiducia 
nei 
confronti 
del 
sistema 
amministrativo; 
quest�ultimo 
non 
contiene 
quelle 
competenze 
tecniche 
delle 
Autorit� 
indipendenti. 


Il 
fenomeno 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
si 
� 
verificato 
anche 
sotto 
la 
spinta 
di 
istanze 
riformatrici 
della 
vita 
politica, 
la 
quale, 
a 
causa 
di 
un�influenza 
pervasiva 
dei 
partiti, ha 
subito un progressivo deterioramento ed un�occupazione 
della struttura amministrativa da parte degli stessi. 


Peraltro, � 
stato osservato da 
un�autorevole 
dottrina 
(5) come 
le 
Autorit� 
indipendenti 
tutelino 
la 
protezione 
di 
interessi 
costituzionalmente 
rilevanti, 
che 
potrebbero 
essere 
pregiudicati 
o 
compromessi 
dalla 
presenza 
di 
gruppi 
politici 
ed economici 
e 
che 
trovano invece, il 
momento di 
equilibrio e 
composizione 
nella 
posizione 
di 
terziet�, neutralit�-indifferenza, alta 
professionalit� 
e tecnicit� degli organi chiamati a regolarli. 


un altro problema 
di 
non scarsa 
importanza 
concerne 
la 
distinzione 
tra 
le 
Autorit� 
indipendenti 
�veraci�, perch� 
queste 
ultime 
tutelano interessi 
costituzionalmente 
rilevanti 
e 
settori 
particolarmente 
sensibili, 
da 
quelle 
che 
non 
li 
tutelano 
e 
che 
risentono 
ancora 
di 
un�eccessiva 
dipendenza 
nei 
confronti 
dei 
Ministeri. 

un 
autorevole 
dottrina 
(6) 
ha 
ritenuto 
meritevoli 
di 
rientrare 
nelle 
Autorit� 
Indipendenti 
�veraci�, la 
Consob, l�Autorit� 
Garante 
della 
Concorrenza 
e 
del 
Mercato 
e 
il 
Garante 
per 
la 
radiodiffusione, 
un 
numero 
ancora 
molto 
circoscritto 
che lascia il tempo che trova. 


recentemente, il 
legislatore, con la 
legge 
n. 124 del 
7 agosto 2015 (riforma 
Madia 
della 
P.A.) ha 
dato il 
via 
libera 
alla 
soppressione 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
se 
le 
loro funzioni 
si 
sovrappongono a 
quelle 
degli 
uffici 
ministeriali. 


Ad avviso di 
chi 
scrive, il 
legislatore 
ha 
fatto un grosso passo in avanti, 
portando 
a 
compimento 
una 
manovra 
(quella 
della 
soppressione 
di 
alcune 
authorities) 
oramai necessaria. 

Le 
Autorit� 
indipendenti 
costituiscono un notevole 
costo per lo Stato Ita


(4) A. PreDIerI, L�erompere 
delle 
autorit� amministrative 
indipendenti, Firenze 
1997; 
L. ArCI-
DIACoNo, 
Governo, 
autorit� 
indipendenti 
e 
pubblica 
amministrazione 
in 
Le 
autorit� 
indipendenti,a 
cura di S. SABrIoLA, Milano, 1999. 
(5) 
C. 
FrANChINI, 
Le 
autorit� 
indipendenti 
come 
figure 
organizzative 
nuove, 
in 
AA.vv., 
i 
garanti 
delle regole, a cura di S. CASSeSe 
e C. FrANChINI, Bologna 1996, p. 69 ss. 
(6) M. D�ALBertI, cit. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


liano che 
non riesce 
ancora 
a 
superare 
la 
crisi 
economica, e 
le 
loro funzioni 
possono essere 
svolte 
con la 
massima 
discrezionalit�, efficacia 
ed efficienza 
anche dagli uffici ministeriali. 

Sulle 
authorities 
� 
arrivato 
anche 
il 
livellamento 
degli 
stipendi 
dei 
dipendenti 
per 
avvicinare 
i 
trattamenti 
a 
quelli 
delle 
altre 
amministrazioni 
pubbliche 
con l'introduzione 
di 
�criteri 
omogenei� 
per il 
finanziamento delle 
stesse 
Autorit� 
garanti. 

L�art. 8 n. 6 della 
lettera 
c) della 
legge 
n. 124 del 
7 agosto 2015 (riorganizzazione 
dell�Amministrazione 
dello 
Stato) 
ha 
stabilito, 
con 
riferimento 
alle 
authorities 
�la 
razionalizzazione 
con eventuale 
soppressione 
degli 
uffici 
ministeriali 
le 
cui 
funzioni 
si 
sovrappongono a 
quelle 
proprie 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
e 
viceversa; 
individuazione 
di 
criteri 
omogenei 
per 
la 
determinazione 
del 
trattamento 
economico 
dei 
componenti 
e 
del 
personale 
delle 
autorit� 
indipendenti, in modo da 
evitare 
maggiori 
oneri 
per la 
finanza 
pubblica, 
salvaguardandone 
la 
relativa 
professionalit�; 
individuazione 
di 
criteri 
omogenei 
di 
finanziamento delle 
medesime 
autorit�, tali 
da 
evitare 
maggiori 
oneri 
per 
la 
finanza 
pubblica, 
mediante 
la 
partecipazione, 
ove 
non 
attualmente 
prevista, 
delle 
imprese 
operanti 
nei 
settori 
e 
servizi 
di 
riferimento, 
o 
comunque 
regolate o vigilate�. 

2. Questioni attuali. 
Prima 
dell�inizio degli 
anni 
novanta 
del 
secolo scorso, nel 
nostro ordinamento 
giuridico, sono state 
istituite 
diverse 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti. 


vanno ricordate 
innanzitutto la 
Commissione 
Nazionale 
per la 
societ� 
e 
la 
borsa 
(CoNSoB) istituita 
con legge 
n. 216 del 
7 giugno 1974, l�Istituto per 
la 
vigilanza 
sulle 
assicurazioni 
private 
istituita 
con 
legge 
12 
agosto 
1982 
n. 
576, l�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato istituita 
con legge 
n. 
287 
del 
10 
ottobre 
1990, 
la 
Commissione 
di 
garanzia 
dell'attuazione 
della 
legge 
sullo sciopero nei 
servizi 
pubblici 
essenziali 
istituita 
dall'art. 12 della 
L. 
12 giugno 1990, n. 146, la 
Commissione 
di 
vigilanza 
sui 
fondi 
pensione 
istituita 
con d.lgs. n. 124 del 
21 aprile 
1993, l�Autorit� 
per la 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici 
di 
lavori, 
servizi 
e 
forniture 
istituita 
l�11 
febbraio 
1994, 
l'Autorit� 
per l'energia 
elettrica 
il 
gas 
ed il 
sistema 
idrico (AeeGSI), istituita 
con legge 
4 
novembre 
1995 n. 48, l�Autorit� 
garante 
per la 
protezione 
dei 
dati 
personali, 
con legge 
del 
31 dicembre 
del 
1996, l�Autorit� 
garante 
per le 
comunicazioni 
con legge 
249 del 
31 luglio 1997, la 
Commissione 
per la 
valutazione, la 
trasparenza 
e 
l�integrit� 
delle 
amministrazioni 
pubbliche 
- Civit 
con l�art. 13 del 
d.lgs. n. 150 del 
27 ottobre 
2009, l�Autorit� 
garante 
per l�infanzia 
e 
l�adolescenza 
istituita 
con legge 
del 
31 luglio del 
2011, l�Autorit� 
di 
regolazione 
dei 
trasporti 
con legge 
del 
6 dicembre 
del 
2011, l�Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione, 
istituita 
con 
legge 
del 
31 
agosto 
del 
2013, 
che 
ha 
preso 
le 
funzioni 
della 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


suindicata 
Autorit� 
per 
la 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici 
di 
lavori, 
servizi 
e 
forniture. 


Non 
vanno 
sottovalutate 
alcune 
recenti 
misure 
organizzative 
che 
sono 
state 
poste 
in essere 
dal 
nostro Parlamento, consistenti 
nell�incorporazione 
di 
alcune 
Autorit� 
indipendenti, che, per�, non si 
sono rivelate 
utili 
e 
che 
hanno 
prodotto costi notevoli. 


un primo intervento si 
� 
avuto con il 
d.l. n. 201 del 
6 dicembre 
2011 che 
ha 
stabilito la 
riduzione 
dei 
componenti 
di 
tutte 
le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
ad 
eccezione 
della 
Banca 
d�Italia 
e 
dell�Autorit� 
garante 
per 
la 
protezione 
dei 
dati 
personali. Se 
si 
sommano tutti 
i 
collegi 
interessati 
dalla 
disposizione, 
il 
numero 
dei 
componenti 
delle 
autorit� 
viene 
ridotto 
quasi 
del 
50%. 

uno �strano� 
passo indietro ad opera 
del 
legislatore, ma 
ai 
soli 
fini 
di 
accorpamento, 
� 
avvenuto con l�art. 13 del 
d.l. del 
6 luglio 2012 n. 95, che 
ha 
soppresso l'ISvAP 
(Istituto per la 
vigilanza 
sulle 
assicurazioni 
private 
e 
di 
interesse 
collettivo) e 
la 
contestuale 
costituzione 
dell�IvASS 
(precedentemente 
denominato 
IvArP, 
Istituto 
per 
la 
vigilanza 
sulle 
assicurazioni 
e 
sul 
risparmio 
previdenziale). 

Il 
nuovo Istituto ha 
la 
finalit� 
di 
assicurare 
la 
piena 
integrazione 
dell�attivit� 
di 
vigilanza 
nel 
settore 
assicurativo, anche 
attraverso un pi� stretto collegamento 
con la vigilanza bancaria. 


un altro provvedimento che 
ad avviso dello scrivente 
� 
risultato inutile 
perch� 
vi 
� 
stato 
solo 
un 
cambiamento 
puramente 
formale 
(nomenclatura 
dell�Autorit�), � 
stato la 
sostituzione 
della 
Civit 
(Commissione 
per la 
valutazione, 
trasparenza 
e 
integrit� 
delle 
Amministrazioni 
pubbliche) 
con 
l�Autorit� 
Nazionale anticorruzione istituita. 

Con tale 
provvedimento � 
stata 
data 
attuazione 
alle 
Convenzioni 
internazionali 
in materia 
di 
lotta 
alla 
corruzione, ed � 
stata 
individuata 
l�Autorit� 
nazionale 
competente 
a 
coordinare 
l�attivit� 
di 
contrasto della 
corruzione 
nella 
pubblica 
amministrazione, modificando la 
distribuzione 
delle 
competenze 
in 
materia 
con la 
sostituzione 
della 
Civit 
nel 
ruolo di 
Autorit� 
nazionale 
anticorruzione 
e 
del 
Dipartimento della 
funzione 
pubblica 
che 
lo ricopriva 
secondo 
la normativa previgente. 


una 
delle 
problematiche 
affrontate 
dal 
nostro 
legislatore 
� 
stata 
quella 
del finanziamento delle 
Autorit� amministrative indipendenti. 

un dato registrato negli 
ultimi 
anni 
ha 
costituito una 
progressiva 
e 
sensibile 
riduzione del contributo a carico dello Stato, salvo rare eccezioni. 

Con 
la 
legge 
191 
del 
23 
dicembre 
2009 
(finanziaria 
2010) 
gli 
stanziamenti 
autorizzati 
a 
favore 
delle 
autorit� 
indipendenti 
hanno 
subito 
flessioni 
oscillanti 
tra il 20% e il 65% per i successivi tre anni. 

Pi� nel 
dettaglio � 
stato previsto una 
sorta 
di 
�prestito� a 
carico di 
alcune 
Autorit� 
in 
favore 
di 
altre; 
nello 
specifico, 
l'articolo 
2, 
comma 
241, 
della 
legge 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


191 del 
23 dicembre 
2009 ha 
stabilito che, nei 
successivi 
tre 
anni, l'Autorit� 
garante 
per 
le 
comunicazioni, 
l'Autorit� 
garante 
per 
l'energia 
elettrica 
ed 
il 
gas, 
l'Istituto 
per 
la 
vigilanza 
sulle 
assicurazioni 
private 
di 
interesse 
collettivo 
e 
l'Autorit� 
per 
la 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici 
dovranno 
trasferire 
all'Autorit� 
per 
la 
concorrenza 
ed 
il 
mercato, 
al 
Garante 
per 
la 
protezione 
dei 
dati 
personali 
e 
alla 
Commissione 
di 
vigilanza 
sull'attuazione 
della 
legge 
n. 146 del 
12 giugno 
1990 una data quota delle proprie entrate. 

Sono 
state 
inoltre 
stabilite 
misure 
reintegrative 
in 
favore 
delle 
autorit� 
contribuenti, nei 
limiti 
del 
contributo versato, a 
partire 
dal 
decimo anno successivo 
all�erogazione 
del 
contributo, a 
carico delle 
autorit� 
indipedenti 
percepienti 
che a tale data presentino una avanzo di amministrazione. 

La 
ratio 
di 
queste 
disposizioni 
� 
quella 
di 
creare 
una 
perequazione 
tra 
le 
Autorit� 
che 
per 
finanziarsi 
possono 
attingere 
al 
mercato 
di 
riferimento 
e 
quelle 
autorit� 
che 
non 
possono 
fare 
altrettanto 
avendo 
competenze 
trasversali. 
Il 
comma 
523 dell'articolo 1 della 
legge 
24 dicembre 
2012, n. 228 ha 
stabilito 
che tali disposizioni si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 


In tempi 
recenti, le 
Autorit� 
indipendenti 
sono state 
ritoccate 
anche 
dalla 


spending review. 

Diverse 
disposizioni 
previste 
dal 
d.l. n. 95 del 
6 luglio 2012 in materia 
di 
contenimento 
dei 
costi 
per 
le 
pubbliche 
amministrazioni 
sono 
state 
estese 
anche alle 
Autorit� indipendenti. 

CՏ 
un divieto imposto alle 
pubbliche 
amministrazioni 
di 
attribuire 
incarichi 
di 
studio e 
consulenza 
a 
soggetti 
in quiescenza 
gi� 
appartenenti 
ai 
ruoli, 
che 
abbiano svolto nell'ultimo anno di 
servizio funzioni 
e 
attivit� 
corrispondenti 
(art. 5, co. 9 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012). 

Circa 
i 
profili 
giurisdizionali, 
il 
codice 
del 
processo 
amministrativo, 
adottato 
con 
decreto 
legislativo 
2 
luglio 
2010, 
n. 
104, 
ha 
introdotto 
alcune 
modifiche, 
che 
vanno 
nella 
direzione 
sia 
di 
ampliare 
l'ambito 
del 
sindacato 
giurisdizionale 
esclusivo 
da 
parte 
del 
giudice 
amministrativo 
sulle 
Autorit�, 
sia 
di 
prevedere 
un 
nuovo 
caso 
di 
giurisdizione 
con 
cognizione 
estesa 
al 
merito. 


Con riferimento al 
primo aspetto, sono state 
devolute 
alla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
amministrativo le 
controversie 
aventi 
ad oggetto i 
provvedimenti 
adottati 
da 
tutte 
le 
autorit�, compresi 
quelli 
sanzionatori 
ed esclusi 
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati. 

Le 
novit� 
pi� 
importanti 
sono 
state 
essenzialmente 
l�unificazione 
della 
fonte 
normativa 
e 
l'estensione 
in 
modo 
generalizzato 
della 
cognizione 
del 
giudice 
amministrativo sulle 
controversie 
relative 
ai 
provvedimenti 
sanzionatori 
emessi 
dalle 
autorit�, che 
nel 
previgente 
regime 
normativo seguiva 
un regime 
parzialmente 
differenziato; 
sono rimaste 
attribuite 
alla 
giurisdizione 
del 
giudice 
ordinario, 
invece, 
le 
controversie 
aventi 
ad 
oggetto 
l'uso 
dei 
dati 
personali 
e, quindi, tutti 
gli 
atti 
del 
Garante 
in materia 
di 
protezione 
dei 
dati 
personali, 
nonch� 
le 
controversie 
aventi 
ad oggetto le 
deliberazioni 
della 
Commissione 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


di 
garanzia 
per l'attuazione 
della 
legge 
sullo sciopero nei 
servizi 
pubblici 
essenziali 
in materia 
di 
sanzioni. Inoltre 
� 
confermata 
la 
previsione 
della 
devoluzione, 
in primo grado, alla 
competenza 
funzionale 
del 
t.A.r, Lazio, sede 
di 
roma, 
delle 
controversie 
aventi 
ad 
oggetto 
i 
provvedimenti 
di 
tutte 
le 
autorit�, 
con 
l'unica 
eccezione 
di 
quelle 
relative 
ai 
poteri 
dell'Autorit� 
per 
l'energia 
elettrica 
ed il 
gas, che 
sono state 
trasferite 
alla 
competenza 
funzionale 
del 
t.A.r. 
Lombardia. 

Per quanto concerne 
il 
secondo aspetto, si 
prevede 
che 
nelle 
controversie 
aventi 
ad oggetto le 
sanzioni 
pecuniarie, comprese 
quelle 
applicate 
dalle 
autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
la 
giurisdizione 
del 
giudice 
amministrativo 
� estesa al merito. 


Per 
completezza 
espositiva, 
� 
opportuno 
fare 
riferimento 
che, 
anche 
il 
d.l. 


n. 
90 
del 
24 
giugno 
2014, 
ha 
riguardato 
le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti. 
L'art. 19 del 
d.l. n. 90 del 
24 giugno 2014 prevede 
la 
soppressione 
del-
l'Autorit� 
per la 
vigilanza 
sui 
Contratti 
Pubblici, istituita 
nel 
2006 con il 
varo 
del 
precedente 
Codice 
degli 
Appalti 
(d.lgs. n. 163 del 
12 aprile 
2006), le 
sue 
funzioni 
sono 
state 
trasferite 
all'Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione, 
istituita 
nel 2009. 

L'Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione 
potr� 
ricevere 
notizie 
e 
segnalazioni 
di 
illeciti 
e, salvo che 
il 
fatto costituisca 
reato, applicare 
sanzioni 
amministrative 
(di 
importo 
variabile 
tra 
i 
1.000 
ed 
i 
10.000 
euro) 
nel 
caso 
in 
cui 
le 
stazioni 
appaltanti 
pubbliche 
omettano 
di 
adottare 
adeguati 
piani 
per 
la 
prevenzione 
della corruzione. 

Inoltre, ai 
sensi 
dell�art. 32 del 
d.l. n. 90 del 
24 giugno 2014, in caso di 
indagini 
per reati 
particolarmente 
gravi 
(corruzione, concussione) o in caso di 
situazioni 
comunque 
anomale 
e 
tali 
da 
configurare 
condotte 
illecite 
da 
parte 
dell'impresa 
aggiudicataria 
di 
un appalto pubblico, il 
presidente 
dell'Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione 
avr� 
doveri 
e 
poteri 
nei 
confronti 
del 
prefetto competente 
per il territorio. 

Pi� nel 
particolare, l'Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione 
potr� 
proporre, 
quindi 
ordinare 
il 
rinnovo degli 
organi 
sociali 
dell'appaltatore 
e, nel 
caso in 
cui 
questa 
non si 
adegui 
nei 
tempi 
stabiliti, di 
procedere 
alla 
gestione 
straordinaria 
e 
temporanea 
della 
stessa, 
oppure 
procedere 
direttamente 
alla 
gestione 
straordinaria 
e 
temporanea 
dell'impresa 
appaltatrice 
limitatamente 
alla 
completa 
esecuzione 
del 
contratto di 
appalto oggetto del 
procedimento penale 
(7). 


L�altra 
norma 
del 
d.l. n. 90 del 
24 giugno 2014, concernente 
le 
Autorit� 
indipendenti, � 
l�articolo 22 �razionalizzazione 
delle 
autorit� indipendenti�. 
Suddetta 
norma 
prevede 
che 
i 
componenti 
delle 
principali 
Autorit� 
indipendenti 
(Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato, CoNSoB, Autorit� 


(7) autorit� indipendenti. aVCP e 
aNaC: le novit� del d.l. 90/2014. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


di 
regolazione 
dei 
trasporti, Autorit� 
per l�energia 
elettrica, il 
gas 
e 
il 
sistema 
idrico, 
Autorit� 
per 
le 
garanzie 
nelle 
comunicazioni, 
Garante 
per 
la 
protezione 
dei 
dati 
personali, 
ANAC, 
Commissione 
di 
vigilanza 
sui 
fondi 
pensione 
e 
Commissione 
di 
garanzia 
dell�attuazione 
della 
legge 
sullo 
sciopero 
nei 
servizi 
pubblici 
essenziali) 
non 
possano 
essere 
nominati, 
alla 
cessazione 
dell�incarico, 
componenti 
di 
un�altra 
autorit�, per un periodo di 
due 
anni 
dalla 
cessazione 
dell�incarico ricoperto e a pena di decadenza. 

Per i 
componenti 
degli 
organi 
di 
vertice 
e 
per i 
dirigenti 
a 
tempo indeterminato 
della 
CoNSoB 
si 
prevede 
il 
divieto, per un periodo di 
quattro anni 
successivi 
alla 
cessazione 
dell�incarico, 
di 
concludere 
contratti 
di 
collaborazione, 
consulenza 
o impiego con soggetti 
pubblici 
o privati 
operanti 
nel 
medesimo 
settore, a 
pena 
di 
nullit�. tale 
ultimo divieto, gi� 
esistente 
per i 
componenti 
dell�Autorit� 
per l�energia 
elettrica, il 
gas 
e 
il 
sistema 
idrico e 
per l�Autorit� 
per le 
garanzie 
nelle 
comunicazioni, � 
esteso ai 
loro dirigenti 
a 
tempo indeterminato. 


ovviamente, 
neanche 
questa 
norma 
tocca 
gli 
interessi 
economici 
dei 
propri 
componenti, imponendo soltanto divieti di carattere amministrativo. 


Soltanto il 
comma 
5 dell�art. 22 della 
legge 
24 giugno 2014 n. 90 costituisce 
un provvedimento espressione 
di 
razionalizzazione 
che 
si 
pone 
in linea 
di 
continuit� 
con 
quanto 
gi� 
previsto 
e 
disciplinato 
dalla 
legge 
n. 
95 
del 
6 
luglio 2012 la 
�spending review�. 

Ai 
sensi 
del 
suindicato comma 
infatti 
�dal 
1 luglio 2014 le 
Autorit� 
indipendenti 
di 
cui 
al 
comma 
1 dovranno provvedere 
a 
ridurre 
il 
trattamento economico 
accessorio 
dei 
propri 
dipendenti, 
inclusi 
i 
dirigenti, 
in 
misura 
non 
inferiore 
al 
20%. Dal 
1 ottobre 
2014 gli 
organismi 
dovranno inoltre 
ridurre 
in 
misura 
non 
inferiore 
al 
50% 
di 
quella 
sostenuta 
nel 
2013 
la 
spesa 
per 
incarichi 
di 
consulenza, studio e 
ricerca 
e 
quella 
per gli 
organi 
collegiali 
non previsti 
dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso. 

Al 
fine 
di 
raggiungere 
risparmi 
complessivi, pari 
ad almeno il 
10% della 
spesa 
complessiva 
sostenuta 
dagli 
organismi 
nell�anno 2013, si 
prevede 
che 
le 
autorit� 
gestiscano i 
propri 
servizi 
strumentali 
in modo unitario mediante 
la 
stipulazione 
di 
convenzioni 
o 
la 
costituzione 
di 
uffici 
comuni 
ad 
almeno 
due 
organismi. A 
tal 
fine 
� 
previsto che 
entro il 
31 dicembre 
2014 le 
Autorit� 
provvedano ad accorpare 
almeno tre 
dei 
seguenti 
servizi: 
affari 
generali, servizi 
finanziari 
e 
contabili, acquisti 
e 
appalti, amministrazione 
del 
personale, 
gestione 
del 
patrimonio, servizi 
tecnici 
e 
logistici, sistemi 
informativi 
ed informatici�. 


Il 
comma 
successivo 
(art. 
22 
comma 
6 
della 
legge 
n. 
90 
del 
24 
giugno 
2014) 
poi 
deve 
essere 
letto 
in 
combinato 
disposto 
con 
il 
comma 
1 
ed 
� 
comunque 
espressione 
di 
razionalizzazione 
dei 
costi 
e 
coerente 
con 
la 
spending 
review. 


L�articolo stabilisce 
che 
�A 
decorrere 
dal 
1� 
ottobre 
2014, gli 
organismi 
di 
cui 
al 
comma 
1 riducono in misura 
non inferiore 
al 
cinquanta 
per cento, ri



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


spetto a 
quella 
complessivamente 
sostenuta 
nel 
2013, la 
spesa 
per incarichi 
di 
consulenza, 
studio 
e 
ricerca 
e 
quella 
per 
gli 
organi 
collegiali 
non 
previsti 
dalla 
legge. Gli 
incarichi 
e 
i 
contratti 
in corso sono rinegoziati 
entro trenta 
giorni 
dalla 
data 
di 
entrata 
in vigore 
della 
legge 
di 
conversione 
del 
presente 
decreto 
al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente�. 


Sono 
stati 
estesi 
alle 
Autorit� 
indipendenti 
gli 
obblighi 
e 
le 
facolt� 
previsti 
a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di approvvigionamenti. 


I commi 
da 
13 a 
16 del 
d.l. n. 90 del 
24 giugno 2014 hanno reintrodotto 
la 
precedente 
disciplina 
aumentando e 
vanificato i 
tentativi 
di 
riduzione 
dei 
membri 
della 
Consob 
introdotte 
con 
il 
decreto 
legge 
n. 
201 
del 
6 
dicembre 
2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
n. 214 del 
22 dicembre 
2011. 


Sono 
state 
ripristinate 
le 
norme 
del 
decreto 
legge 
8 
aprile 
1974, 
n. 
95, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
7 giugno 1974, n. 216, che 
prevedevano 
maggioranze 
rafforzate 
per 
l�adozione 
di 
regolamenti 
o 
delibere 
in 
materia 
organizzativa 
della 
CoNSoB 
(Commissione 
Nazionale 
per la 
Societ� 
e 
la 
Borsa); 
tali 
norme 
si 
applicano 
dalla 
data 
di 
nomina 
dell�ultimo 
dei 
cinque 
componenti della CoNSoB. 

Le 
motivazioni 
riguardano il 
ruolo di 
vigilanza 
della 
Commissione 
Nazionale 
per la 
Societ� 
e 
la 
Borsa 
sul 
mercato dei 
capitali, mercato il 
cui 
sviluppo 
risulta 
essenziale 
per 
la 
crescita 
e 
il 
rafforzamento 
del 
sistema 
imprenditoriale 
del 
nostro 
Paese, 
si 
ritiene 
che 
una 
composizione 
allargata 
della 
Commissione 
rafforzi, con l�apporto al 
vertice 
di 
un maggior numero di 
competenze 
e 
di 
una 
maggiore 
collegialit�, 
l�azione 
di 
vigilanza 
sull�efficienza 
e sulla trasparenza dei mercati finanziari. 

A 
tale 
riguardo, si 
evidenzia 
che 
da 
un esame 
della 
legislazione 
comparata, 
risulta 
che 
tutte 
le 
corrispondenti 
Autorit� 
dei 
principali 
mercati 
finanziari 
hanno al proprio vertice organi composti da pi� di tre membri. 


La 
riduzione 
del 
numero dei 
componenti 
della 
Commissione 
Nazionale 
della 
Societ� 
e 
Borsa, prevista 
dal 
citato decreto legge 
n. 201 del 
6 dicembre 
2011 insieme 
alla 
riduzione 
del 
numero dei 
componenti 
di 
altre 
autorit�, era 
finalizzata 
alla 
riduzione 
delle 
spese 
di 
funzionamento di 
alcune 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti. 

La 
presente 
modifica, 
non 
comporta 
nuovi 
o 
maggiori 
oneri 
per 
la 
finanza 
pubblica, tenuto conto del 
sistema 
di 
finanziamento della 
Commissione 
Nazionale 
per la 
societ� 
e 
la 
Borsa 
a 
carico del 
mercato, previsto dall�articolo 40 
della 
legge 
23 dicembre 
1994, n. 724, e 
della 
circostanza 
che 
attualmente 
la 
predetta 
autorit�, 
dopo 
l�ulteriore 
riduzione 
dei 
trasferimenti 
dal 
bilancio 
dello 
Stato prevista 
dall�articolo 8, comma 
3, del 
decreto legge 
n. 95 del 
6 luglio 
2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
n. 135 del 
7 agosto 2012, si 
finanzia esclusivamente con i contributi dei soggetti vigilati. 



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


3. 
il 
problema 
della 
copertura 
costituzionale 
delle 
autorit� 
amministrative 
indipendenti 
in italia. 
un 
problema 
molto 
tormentato 
e 
tuttora 
rimasto 
irrisolto 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
italiane 
� 
quello 
della 
loro 
copertura 
costituzionale. 


Nella 
nostra 
carta 
costituzionale 
infatti 
manca 
un 
principio 
che 
disciplina 
in 
maniera 
organica 
le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
e 
il 
problema 
de 
quo 
continua 
ancora 
a 
suscitare 
notevoli 
dubbi, 
sia 
in 
dottrina 
che 
in 
giurisprudenza. 


tali 
dubbi 
concernono la 
compatibilit� 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
con il 
principio di 
separazione 
dei 
poteri 
ereditato da 
Montesquieu 
e 
precisamente 
con il 
potere 
legislativo (la 
creazione 
di 
norme), con il 
potere 
esecutivo (l�esecuzione 
di 
norme) e 
con il 
potere 
giurisdizionale 
(la 
vigilanza 
sulla corretta applicazione delle norme). 

Per 
Montesquieu, 
onde 
evitare 
un�eccesiva 
concentrazione 
di 
potere 
nelle 
mani 
dei 
medesimi 
individui 
o gruppi 
sociali, era 
necessario che 
le 
funzioni 
fondamentali 
dello 
Stato 
facessero 
capo 
a 
ordini 
distinti 
e 
separati, 
espressione 
di categorie politiche diverse. 


Nell�ordinamento 
italiano, 
l�unico 
riferimento 
costituzionale 
� 
contenuto 
nell�art. 
95 
co. 
2 
Cost. 
il 
quale 
disciplina 
la 
responsabilit� 
politica 
dei 
Ministri 
per l�attivit� 
dei 
propri 
ministeri 
e 
del 
Presidente 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
per la politica generale del Governo. 


Sia 
consentito a 
tale 
riguardo un breve 
richiamo al 
regime 
delle 
responsabilit� 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
del 
sistema 
britannico 
di 
common law, dove ancora esiste una responsabilit� per il loro operato (8). 

In Gran Bretagna, infatti, vige 
il 
principio secondo cui 
le 
Public 
authorities 
sono soggette 
alla 
liability 
per gli 
illeciti 
commessi 
dai 
loro funzionari 
nell�esercizio delle loro funzioni. 

esistono 
varie 
tipologie 
di 
responsabilit�, 
previste 
e 
disciplinate 
dagli 
�acts�; 
tra 
le 
pi� importanti 
si 
ricorda 
la 
�responsabilit� 
per violazione 
dei 
diritti 
umani� 
introdotta 
con l�Human rights 
act 
del 
1998, e 
la 
responsabilit� 
contrattuale 
�liability 
in contract�. Gli 
stessi 
acts 
disciplinano anche 
i 
rimedi 
di 
cui 
le 
Public 
authorities 
possono usufruire 
per sanare 
gli 
illeciti 
commessi 
dai 
loro funzionari 
(si 
risponde 
principalmente 
per colpa 
e 
per violazione 
dei 
doveri d�ufficio). 


Sulla 
dibattuta 
tematica 
del 
fondamento costituzionale 
delle 
Autorit� 
indipendenti, 
autorevole 
dottrina 
(9) ritiene 
che 
l�Amministrazione 
� 
tenuta 
al 


(8) D. FouLkeS, administrative 
law, �Liability 
of 
the 
Public 
authorities�, London: 
Butterworths 
ed. 1995, p. 635 ss. 
(9) 
G. 
MorBIDeLLI, 
Sul 
regime 
amministrativo 
delle 
autorit� 
indipendenti 
in 
Scritti 
di 
diritto 
pubblico 
dell�economia, torino, 2001, p. 165 ss., il 
quale 
ritiene 
utilizzabile 
nel 
caso di 
specie 
una 
nozione 
�residuale� 
di 
amministrazione, 
che 
include 
ogni 
organo 
o 
attivit� 
che 
non 
sia 
chiaramente 
riconducibile 
a una funzione costituzionalmente tipizzata. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


perseguimento 
degli 
obiettivi 
stabiliti 
dagli 
organi 
di 
indirizzo 
politico 
ed 
� 
sempre soggetta al controllo di tali organi. 

Le 
Autorit� 
indipendenti 
si 
collocano invece 
al 
di 
fuori 
del 
circuito della 
rappresentanza 
politico-parlamentare, 
determinando 
una 
rottura 
della 
tradizionale 
organizzazione 
ministeriale 
e 
una 
deroga 
al 
principio della 
responsabilit� 
politica del governo per l�operato dell�Amministrazione. 


I 
poteri 
normativi 
esercitati 
dalle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
cozzano anche contro il principio di legalit� sostanziale (10). 


CՏ 
chi 
ha 
attentamente 
osservato (11) che, l�analisi 
dei 
poteri 
normativi 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
dimostra, 
tra 
l�altro, 
che 
anche 
Autorit� 
formalmente 
titolari 
di 
sole 
competenze 
provvedimentali 
(come 
l�Autorit� 
garante 
per 
la 
concorrenza 
e 
il 
mercato) 
hanno 
di 
fatto 
esercitato 
poteri 
sostanzialmente 
normativi 
e 
che, in alcuni 
casi, alle 
Autorit� 
sono stati 
attribuiti 
margini 
di 
discrezionalit� 
cos� ampi da configurare vere e proprie deleghe in bianco. 


tuttavia, rimane 
l�impossibilit� 
per il 
legislatore 
di 
poter sanare 
la 
violazione 
del 
principio di 
legalit� 
e 
della 
riserva 
di 
legge 
che 
discende 
dall�esercizio 
dei poteri conferiti alle 
Autorit� 
Amministrative indipendenti. 

A 
tale 
proposito, 
sia 
in 
dottrina 
che 
in 
giurisprudenza, 
sono 
state 
proposte 
soluzioni 
dovute 
all�inserimento di 
tali 
figure 
nell�assetto costituzionale 
ma 
nessuna di queste � risultata condivisibile. 


Secondo un orientamento abbastanza 
risalente 
(12), le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
potrebbero trovare 
fondamento nell�art. 5 Cost. che 
valorizza 
il 
principio 
del 
decentramento 
funzionale 
ma 
anche 
nel 
principio 
di 
separazione 
tra 
politica 
e 
amministrazione, desumibile 
dagli 
articoli 
97 e 
98 
Cost. 

D�altro canto, per�, il 
nuovo art. 118 Cost. ha 
sviluppato il 
principio autonomistico, 
individuando 
i 
diversi 
livelli 
territoriali 
cui 
spetta 
l�esercizio 
delle 
funzioni 
amministrative, 
senza 
per� 
fare 
menzione 
delle 
Autorit� 
indipendenti. 

La 
Costituzione 
disciplina 
la 
pubblica 
amministrazione 
nel 
titolo 
v 
della 
Parte 
II, 
dedicata 
al 
Governo, 
dove 
gli 
articoli 
92 
e 
95 
Cost. 
esprimono 
la 
scelta 
per un modello di stampo ministeriale. 

La 
valorizzazione 
dei 
principi 
di 
legalit�, imparzialit� 
e 
buon andamento 
(art. 97 Cost.) e 
di 
quello secondo cui 
l�attivit� 
amministrativa 
� 
al 
servizio 
della 
Nazione 
(art. 
98 
Cost.) 
hanno, 
comՏ 
noto, 
consentito 
di 
elaborare 
un 
nuovo modello di 
amministrazione, basato sulla 
distinzione 
tra 
le 
funzioni 
di 
indirizzo (riservate 
agli 
organi 
di 
governo) e 
quelle 
di 
gestione 
(riservate 
al


(10) L. CArLASSAre, regolamento (dir. cost.), in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano 1988, p. 614 ss. 
(11) P. CArettI, introduzione, in P. CArettI 
(a 
cura 
di), osservatorio sulle 
fonti 
2003-2004. 
i poteri 
normativi delle 
autorit� indipendenti, torino, 2005, XIv ss. 
(12) M. NIGro, La pubblica amministrazione 
tra Costituzione 
formale 
e 
Costituzione 
materiale, 
in riv. trim. dir. proc. civ. 
1985, p. 163 ss. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


l�apparato amministrativo); 
ma, l�imparzialit� 
amministrativa 
non pu� giungere 
fino al 
punto di 
legittimare 
la 
totale 
indipendenza 
dal 
Governo e 
in ogni 
caso le 
Autorit� 
indipendenti 
esercitano anche 
una 
molteplicit� 
di 
funzioni 
e 
di 
poteri, tra 
cui 
poteri 
sostanzialmente 
normativi 
che 
non possono quindi 
essere 
ricondotti negli schemi tipici dell�attivit� amministrativa. 


Secondo un orientamento pi� recente, invece 
(13), il 
fondamento costituzionale 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
sarebbe 
da 
ricercare 
nella 
particolare 
natura 
dei 
diritti 
costituzionali 
che 
rilevano in determinati 
settori; 
si 
pensi 
ad 
esempio 
ai 
settori 
della 
tutela 
del 
risparmio, 
della 
privacy, 
della 
concorrenza 
e 
del 
pluralismo 
informativo 
i 
quali 
richiedono 
una 
particolare 
attivit� 
di 
garanzia 
che 
non 
pu� 
essere 
svolta 
secondo 
i 
canoni 
tradizionali 
dell�azione amministrativa. 

Anche 
questa 
tesi 
per� � 
stata 
contestata 
da 
chi 
ha 
sostenuto (14) che, di 
fronte 
ai 
diritti 
fondamentali, 
� 
stato 
sottolineato 
che 
non 
pu� 
esistere 
un 
potere 
discrezionale 
della 
pubblica 
amministrazione 
�perch� 
nell�esercizio 
del 
potere 
discrezionale 
residua 
un quid, il 
c.d. merito amministrativo 
insindacabile 
da 
parte 
del 
titolare 
del 
diritto 
fondamentale 
e 
che 
perci� 
inciderebbe, 
in 
maniera 
arbitraria, e perci� dispotica, su di un diritto fondamentale�. 

Saremmo dunque 
in presenza 
di 
una 
legittimazione 
sganciata 
dal 
collegamento 
con il 
principio di 
maggioranza 
e 
ancorata 
invece 
su una 
esigenza 
di 
garanzia dei valori costituzionali. 

Le 
Autorit� 
indipendenti 
si 
dovrebbero quindi 
limitare 
ad un�attivit� 
di 
�aggiudicazione�, compiendo al 
pi� valutazioni 
tecniche, ma 
senza 
esercitare 
poteri di natura discrezionale. 

A 
fronte 
di 
una 
�neutralit� 
tecnica�, che 
esclude 
l�esercizio di 
discrezionalit� 
amministrativa, 
non 
potrebbe 
operare 
il 
principio 
della 
responsabilit� 
politica del Governo di cui all�art. 95 co. 2 Cost. 


In tale 
prospettiva, si 
� 
ritenuto opportuno distinguere 
le 
Autorit� 
di 
garanzia, 
che 
si 
limiterebbero ad una 
mera 
applicazione 
della 
legge, dalle 
altre 
Autorit�. 


(13) G. AMAto, autorit� semi-indipendenti 
e 
autorit� di 
garanzia 
in rivista trimestrale 
di 
diritto 
pubblico), 1997, p. 645 ss. 
(14) 
F. 
MeruSI, 
Giustizia 
amministrativa 
e 
autorit� 
indipendenti, 
in 
annuario 
2002. 
Associazione 
italiana 
dei 
professori 
di 
diritto amministrativo, Milano, 2003, 176-177. Secondo l�autore 
la 
legittimazione 
delle 
autorit� 
indipendenti 
si 
basa 
sul 
fatto 
che 
esse 
sono 
chiamate 
a 
disciplinare 
l�esercizio 
di 
diritti 
fondamentali 
previsti 
dalla 
Costituzione: 
il 
diritto di 
libert� 
personale 
per l�Autorit� 
garante 
della 
privacy 
e 
la 
libert� 
di 
iniziativa 
privata 
(o sue 
varianti 
connesse 
all�esercizio di 
attivit� 
economiche) per 
le 
altre. 
La 
libert� 
di 
iniziativa 
economica 
privata, 
osserva 
l�A., 
� 
ormai 
riconosciuta 
a 
pieno 
titolo 
come 
diritto costituzionale 
in seguito all�abrogazione 
del 
terzo comma 
dell�art. 41 Cost., operata 
dal 
diritto 
comunitario (in questa 
prospettiva 
cfr. anche 
F. MeruSI, id. Eguaglianza e 
legalit� nelle 
autorit� amministrative 
indipendenti 
in Scritti 
in onore 
di 
Elio Casetta, Napoli, 2001, p. 465 ss.), dove 
si 
osserva 
che 
� 
il 
principio costituzionale 
della 
concorrenza, di 
cui 
il 
diritto comunitario ha 
consentito la 
piena 
operativit� 
in 
Italia, 
a 
richiedere 
autorit� 
indipendenti 
che 
assicurino 
la 
�parit� 
delle 
armi� 
tra 
le 
imprese. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


tipico esempio di 
Autorit� 
di 
garanzia 
� 
il 
garante 
per la 
concorrenza 
e 
il 
mercato che, si 
� 
detto, �decide 
sillogisticamente 
di 
casi 
concreti 
applicando 
la 
legge� 
ed � 
di 
fatto sottratto a 
poteri 
di 
indirizzo da 
parte 
del 
Governo: 
di 
qui la natura �paragiurisdizionale� della sua attivit�. 


Ma anche questi argomenti non sembrano convincenti. 

L�orientamento secondo cui 
�in presenza 
di 
un diritto fondamentale 
non 
cՏ 
un potere 
discrezionale 
della 
pubblica 
amministrazione� 
(15) non pu� essere 
generalizzato, anche 
perch�, la 
stessa 
Costituzione, agli 
articoli 
14 e 
17, 
consente 
l�adozione 
di 
provvedimenti 
discrezionali 
che 
possono incidere 
sul-
l�esercizio di 
libert� 
fondamentali; 
del 
resto molti 
valori 
costituzionali 
sono 
affidati 
alla 
cura 
di 
amministrazioni 
tradizionali 
e 
anzi, come 
� 
stato evidenziato, 
appare 
difficile 
ipotizzare 
interventi 
di 
pubblici 
poteri 
che 
non 
siano 
collegati 
direttamente 
o 
indirettamente 
alla 
tutela 
di 
beni 
costituzionalmente 
rilevanti (16). 


Anche 
l�orientamento secondo cui 
la 
mancanza 
di 
discrezionalit� 
amministrativa 
giustifica 
la 
sottrazione 
alla 
responsabilit� 
ministeriale 
� 
stata 
d�altro 
canto criticato, non solo per la 
difficolt� 
di 
distinguere 
nettamente 
tra 
discrezionalit� 
amministrativa 
e 
discrezionalit� 
tecnica, 
ma 
anche 
perch�, 
in 
concreto, 
le 
stesse 
attivit� 
vincolate 
o 
le 
attivit� 
di 
accertamento 
tecnico 
sono 
suscettibili di determinare la responsabilit� del Governo (17). 


Neppure 
la 
tesi 
dell�apertura 
al 
contraddittorio 
ed 
alla 
partecipazione 
non 
sembra 
prerogativa 
esclusiva 
delle 
amministrazioni 
indipendenti; 
infatti, 
a 
partire 
dalla 
legge 
sul 
procedimento 
amministrativo 
si 
� 
verificato 
un 
generale 
passaggio 
dal 
modello 
dell�amministrazione 
autoritaria 
e 
unilaterale 
verso 
quello di 
un�amministrazione 
paritaria 
e 
partecipata; 
conseguentemente 
le 
regole 
procedimentali 
cui 
si 
attengono le 
Autorit� 
indipendenti 
non sembrano 
sostanzialmente 
differenziarsi 
da 
quelle 
seguite 
da 
altri 
organi 
inseriti 
nella 
tradizionale struttura amministrativa (18). 


Anche 
la 
Corte 
Costituzionale, nonostante 
un�assenza 
di 
una 
disciplina 
che 
regolamenti 
i 
poteri 
normativi 
delle 
Autorit� 
amministrative 
ha 
mostrato 
segnali di resistenza (19). 


(15) 
F. 
MeruSI, 
Giustizia 
amministrativa 
e 
autorit� 
indipendenti, 
in 
annuario 
2002 
(Associazione 
italiana dei professori di diritto amministrativo), p. 175. 
(16) M. MANettI, autorit� indipendenti 
(dir. cost.), edizioni La 
terza, Bari, 2007. 
(17) 
G. 
MorBIDeLLI, 
Sul 
regime 
amministrativo 
delle 
autorit� 
indipendenti 
in 
Scritti 
di 
diritto 
pubblico dell�economia, edizioni Giappichelli, torino, 2001. 
(18) G. MorBIDeLLI, op. cit., p. 222 ss., il 
quale 
critica 
la 
diversa 
impostazione 
secondo cui 
i 
procedimenti 
�contenziosi� 
sarebbero ispirati 
alla 
logica 
dell�indipendenza, mentre 
le 
procedure 
partecipative 
previste 
dalla 
legge 
n. 241 del 
7 agosto 1990, esprimerebbero invece 
una 
scelta 
di 
parzialit�, cfr. 
A. 
PAJNo, 
L�esercizio 
di 
attivit� 
in 
forme 
contenziose 
(il 
Mulino). 
i 
garanti 
delle 
regole, 
a 
cura 
di 
S. 
CASSeSe 
e C. FrANChINI, 1996. 
(19) Corte 
Costituzionale, sentenza 
n. 162 del 
2012 che 
ha 
dichiarato non fondata 
la 
questione 
di 
legittimit� 
costituzionale 
dell'art. 
44 
della 
legge 
n. 
69 
del 
2009, 
recante 
delega 
al 
governo 
per 
il 
riassetto 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


� 
necessario per� precisare 
che 
con il 
disegno di 
legge 
di 
riforma 
costituzionale 
approvato dalla 
Camera 
dei 
Deputati 
il 
12 aprile 
2016 e 
pubblicato 
sulla 
Gazzetta 
ufficiale 
n. 
88 
del 
15 
aprile 
2016 
non 
cՏ 
stato 
alcun 
riferimento 
in Costituzione alle 
Autorit� indipendenti. 


Sarebbe 
necessario introdurre 
una 
disposizione 
costituzionale 
per le 
procedure 
di 
nomina 
con la 
fissazione 
di 
un quorum 
particolarmente 
elevato per 
l�elezione 
e 
l�individuazione 
dell�organo a 
cui 
affidare 
l�elezione, ma 
anche 
le 
garanzie 
procedimentali, che 
costituiscono presupposti 
per l�agire 
indipendente 
delle autorit�. 

va 
altres� 
ribadito per� che 
riportare 
in modo espresso in Costituzione 
la 
legittimazione 
delle 
autorit� 
significherebbe 
riconoscere 
le 
stesse 
quali 
organi 
di 
rilievo costituzionale, con un loro specifico statuto, responsabilit�, campo 
di azione e tipologia di strumenti, normativi e non, di intervento. 

Cos� 
meglio 
consentendo 
alla 
Corte 
Costituzionale 
di 
delineare 
la 
cornice 
costituzionale, in cui 
il 
legislatore 
dovrebbe 
muoversi 
nel 
realizzare 
in modo 
conforme la disciplina delle autorit�. 

La 
riforma 
del 
bicameralismo 
perfetto, 
poneva 
anche 
il 
tema, 
per 
una 
ipotetica 
norma 
costituzionale 
dell�individuazione 
di 
quale 
sede 
parlamentare 
individuare 
per l�assegnazione dell�elezione dei componenti delle autorit�. 


del 
processo davanti 
ai 
giudici 
amministrativi, in quanto tale 
delega 
sarebbe 
generica 
e 
indeterminata 
e 
non 
soddisferebbe 
pertanto 
i 
criteri 
stabiliti 
dall'art. 
76 
Cost. 
Difatti 
la 
delega 
contenuta 
nella 
norma 
censurata 
ne 
definisce, conformemente 
a 
quanto previsto dall'articolo 76 della 
Costituzione, l'oggetto, 
indica 
un tempo limitato e 
certo per l'esercizio della 
stessa 
e 
determina 
i 
principi 
e 
i 
criteri 
direttivi, con 
indicazioni 
di 
contenuto idonee 
a 
circoscrivere 
la 
discrezionalit� 
del 
legislatore 
delegato, che, in ogni 
caso, � 
sempre 
garantita 
quando l'elaborazione 
di 
testi 
legislativi 
complessi 
viene 
affidata 
al 
Governo 
nella 
forma 
della 
delega 
legislativa; 
sicch�, 
complessivamente 
intesa, 
dunque, 
la 
delega, 
volta 
al 
riordino 
e 
alla 
razionalizzazione 
del 
processo amministrativo e 
ai 
necessari 
aggiustamenti 
del 
riparto di 
giurisdizione 
tra 
giudici 
ordinari 
e 
giudici 
amministrativi, risulta 
idonea 
a 
circoscrivere 
i 
pur necessari 
margini 
di 
discrezionalit� 
del 
legislatore 
delegato. Sono costituzionalmente 
illegittimi, per violazione 
dell'art. 
76 Cost., gli 
articoli 
133, comma 
1, lettera 
l), 135, comma 
1, lettera 
c), e 
134, comma 
1, lettera 
c), del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione 
dell'articolo 44 della 
legge 
18 giugno 2009, n. 69, 
recante 
delega 
al 
governo per il 
riordino del 
processo amministrativo), nella 
parte 
in cui 
attribuiscono 
alla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
amministrativo 
con 
cognizione 
estesa 
al 
merito 
e 
alla 
competenza 
funzionale 
del 
tAr Lazio - sede 
di 
roma, le 
controversie 
in materia 
di 
sanzioni 
irrogate 
dalla 
Commissione 
nazionale 
per le 
societ� 
e 
la 
borsa 
(CoNSoB). Infatti, in base 
alla 
delega 
conferitagli, il 
legislatore 
delegato, nel 
momento in cui 
interveniva 
in modo innovativo sul 
riparto di 
giurisdizione 
tra 
giudici 
ordinari 
e 
giudici 
amministrativi, doveva 
tenere 
conto della 
�giurisprudenza 
della 
Corte 
costituzionale 
e 
delle 
giurisdizioni 
superiori� 
nell'assicurare 
la 
concentrazione 
delle 
tutele, 
secondo 
quanto 
prescritto 
dalla 
legge 
di 
delega; 
invece, 
attribuendo 
le 
controversie 
relative 
alle 
sanzioni 
inflitte 
dalla 
CoNSoB, 
alla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
amministrativo (con la 
competenza 
funzionale 
del 
tAr Lazio - sede 
di 
roma, e 
con cognizione 
estesa 
al 
merito), il 
legislatore 
delegato non ha 
tenuto conto della 
giurisprudenza 
delle 
sezioni 
unite 
civili 
della 
Corte 
di 
cassazione, formatasi 
specificamente 
sul 
punto. � 
costituzionalmente 
illegittimo, 
per 
violazione 
dell'art. 
76 
Cost. 
e 
dunque 
per 
eccesso 
di 
delega, 
l�intero 
articolo 
4, 
comma 
1, 
numero 
19), 
dell'Allegato 
numero 
4, 
del 
d.lgs. 
2 
luglio 
2010, 
n. 
104, 
nella 
parte 
in 
cui 
abroga 
le 
disposizioni 
del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che 
attribuiscono alla 
Corte 
d'appello la 
competenza 
funzionale 
in materia 
di 
sanzioni 
inflitte 
dalla 
CoNSoB, con la 
conseguenza 
che 
queste 
ultime 
disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione. 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Si 
tratta 
comunque 
di 
una 
scelta 
che 
non 
costituiva 
un 
fattore 
irrilevante 


o 
una 
variabile 
indipendente; 
al 
contrario, 
dipendeva 
da 
quale 
bicameralismo 
perfetto 
scegliere 
per 
l�Italia 
delle 
riforme 
(20), 
di 
mera 
rappresentanza 
territoriale 
o 
anche 
�di 
garanzia�. 
Il 
legislatore 
ha 
abbandonato 
anche 
l�idea 
di 
poter 
assegnare 
tale 
nuova 
funzione 
al 
Parlamento 
in 
seduta 
comune, 
coinvolgendo 
anche 
la 
seconda 
Camera, 
seppure 
eletta 
indirettamente 
e 
slegata 
da 
rapporto 
fiduciario 
dal 
governo, 
laddove 
questa 
riesca 
comunque 
a 
conservare 
per 
le 
modalit� 
di 
elezione 
o 
per 
�qualit�� 
delle 
competenze 
attribuite, 
una 
posizione 
forte 
di 
garanzia 
nella 
dinamica 
della 
forma 
di 
governo 
come 
in 
definitiva 
avveniva 
per 
il 
Senato 
immaginato 
nella 
riforma 
fallita 
dalla 
XIII 
legislatura. 
Non 
si 
� 
neppure 
pensato 
ad 
un�alternativa 
di 
individuare 
un 
possibile 
organo 
di 
governo collegiale 
interno alle 
Camere, una 
Commissione 
parlamentare 
in 
formazione 
semmai 
integrata 
e 
modalit� 
di 
elezione, 
in 
grado 
di 
garantire adeguata rappresentanza e tutela delle minoranze. 


Si 
sarebbe 
potuto 
pensare 
ad 
una 
norma 
costituzionale 
che 
le 
Camere 
avrebbero potuto istituire 
con legge 
approvata, approvata 
a 
maggioranza 
dei 
componenti 
delle 
autorit� 
indipendenti, stabilendo organizzazione, funzioni, 
competenze 
e 
numero di 
commissari 
non oltre 
i 
cinque. In tal 
caso i 
componenti 
delle 
autorit� 
potevano 
essere 
eletti 
dalle 
Camere 
almeno 
nelle 
prime 
votazioni, a 
maggioranza 
dei 
tre 
quinti, o in alternativa, come 
detto, da 
una 
Commissione 
parlamentare, e 
restare 
in carica 
per sette 
anni 
non rinnovabili. 


Non 
� 
semplice 
individuare 
un 
sistema 
diverso 
di 
selezione 
dei 
componenti 
delle 
autorit� 
dall�affidamento 
dell�elezione 
dei 
componenti 
delle 
Camere. 


Secondo 
una 
parte 
della 
dottrina 
bisogna 
assicurare, 
quale 
questione 
davvero 
cruciale, 
al 
contempo 
competenza, 
professionalit�, 
collegamento 
con 
l�organo 
politico 
rappresentativo, 
e 
quindi 
indiretta 
legittimazione 
politica, 
ma 
anche 
un necessario pluralismo di 
idee 
e 
sensibilit� 
all�interno della 
composizione 
delle 
Autorit� (21). 


Soltanto 
in 
questo 
modo, 
ad 
avviso 
dello 
scrivente, 
si 
potr� 
porre 
un 
limite 
all�intervento 
della 
politica, 
al 
fine 
di 
�assicurare 
garanzie 
a 
interessi 
collettivi 
e 
diffusi, 
a 
libert� 
e 
diritti 
costituzionalmente 
protetti, 
che 
siano 
minacciati 
dagli 
abusi 
dei 
poteri 
forti, 
pubblici 
o 
privati, 
ed 
assicurare 
che 
le 
autorit� 
svolgano 
le 
loro 
plurali, 
delicate 
funzioni 
�in 
piena 
autonomia 
e 
con 
indipendenza 
di giudizio e di valutazione� (22). 


(20) Come 
si 
interroga 
A. MAStroMArINo, 
modificare, superare, abolire. Quale 
bicameralismo 
per l�italia delle riforme 
su Costituzionalismo.it -1/2014. 
(21) A. PAtroNI 
GrIFFI, 
rassegna di 
diritto pubblico europea, autorit� indipendenti 
e 
tutela giurisdizionale 
nella crisi dello Stato, Anno XIv, numero 1-2 , Gennaio-Dicembre 2015, p. 33. 
(22) 
Art. 
10 
legge 
n. 
287/1990 
relativa 
all�AGCM. 
Secondo 
formulazioni, 
diversamente 
modulate, 
ma ricorrente nelle leggi di disciplina delle autorit�. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


Secondo 
la 
pi� 
autorevole 
dottrina 
�o 
l�indipendenza 
si 
traduce 
in 
una 
mera 
formula 
ricognitiva 
dei 
principi 
di 
autonomia, imparzialit�, distinzione 
tra 
politica 
ed amministrazione, quali 
principi 
che 
valgono per le 
stesse 
pubbliche 
amministrazioni 
tradizionali, 
e 
quindi 
le 
autorit� 
indipendenti, 
nonostante 
le 
loro 
�straordinarie�, 
plurali 
competenze 
sono 
apparati 
amministrativi 
di 
�nuova 
generazione� 
ma 
che 
poi 
pericolosamente 
non si 
andrebbero a 
distinguere 
nella 
sostanza 
dagli 
altri, oppure 
l�indipendenza 
acquista 
un significato 
ulteriore 
rispetto ai 
noti 
principi 
riferiti 
alle 
pubbliche 
amministrazioni, 
che 
si 
pone 
a 
fondamento 
di 
funzioni 
che 
altrimenti 
non 
potrebbero 
essere 
scisse 
dall�espressione 
dei 
circuiti 
politico 
amministrativi, 
peraltro 
di 
mutevoli 
maggioranze 
contingenti. In questa 
seconda, necessaria 
direzione, l�indipendenza 
deve 
accompagnarsi 
ai 
ricordati 
corollari 
e 
deve 
trovare 
un 
fondamento, 
implicito o, meglio, esplicito in Costituzione 
tale 
da 
consentire 
di 
superare 
la 
frammentariet� 
e 
la 
confusione 
dell�attuale 
disciplina 
delle 
autorit� 
e 
tale 
da 
rendere 
sanzionabile 
ogni 
soluzione 
legislativa 
che 
metta, in concreto, in pericolo 
la proclamata indipendenza� (23). 


Chi 
scrive 
ritiene 
che 
inserire 
le 
Autorit� 
indipendenti 
nel 
circuito delle 
garanzie, senza 
un adeguato �statuto� 
di 
indipendenza, senza 
una 
norma 
costituzionale 
di 
riconoscimento 
che 
assicuri 
una 
tutela 
piena 
e 
capace 
di 
imporsi 
al 
legislatore, 
rischia 
di 
risultare 
espressione 
pi� 
di 
una 
vana 
speranza, 
con 
tutti i rischi e pericoli connessi. 

Alla 
luce 
delle 
considerazioni 
bisognerebbe 
quindi 
fare 
ricorso al 
diritto 
comunitario, 
alle 
sue 
regole 
ed 
ai 
suoi 
principi 
generali, 
al 
fine 
di 
garantire 
non 
soltanto 
la 
copertura 
costituzionale 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
con particolare 
riferimento alla 
compatibilit� 
dei 
suoi 
poteri 
con la 
Costituzione, 
ma 
anche 
per un pieno riconoscimento legislativo dei 
loro poteri 
a 
livello 
comunitario, 
introducendo 
una 
specifica 
disciplina 
nel 
t.F.u.e. 
(trattato 
sul 
Funzionamento 
dell�unione 
europea); 
corollario 
di 
tale 
affermazione 
� 
ovviamente 
quello di 
evitare 
la 
violazione 
del 
principio di 
legalit� 
e 
della 
riserva 
di legge. 


4. imparzialit� e 
neutralit�. Le 
funzioni 
delle 
�autorit� indipendenti� 
amministrative, 
giurisdizionali, 
di 
regolazione: 
il 
rischio 
di 
una 
commistione 
tra 
funzione di regolazione e funzione di vigilanza. 
Imparzialit� 
e 
neutralit� 
sono due 
caratteristiche 
fondamentali 
e 
tra 
loro 
inscindibili 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
ma 
che 
presentano 
delle differenze che bisogna chiarire. 


L�imparzialit� 
esprime 
l�esigenza 
che 
l�Amministrazione, agendo per il 
perseguimento 
dell�interesse 
primario 
che 
costituisce 
il 
dato 
teleologico 
di 


(23) M. D�ALBertI, Le 
autorit� indipendenti: quali 
garanzie? 
in Garanzie 
costituzionali 
e 
diritti 
fondamentali, a cura di L. LANFrANChI, roma, 1997, p. 167 ss. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


fondo, 
si 
comporti 
nei 
confronti 
dei 
destinatari 
dell�agere 
amministrativo 
senza 
discriminazioni arbitrarie. 

Il 
canone 
costituzionale 
di 
lealt� 
ed 
equit� 
comportamentale 
impone, 
cio�, 
che 
l�operatore 
pubblico, a 
patto di 
non scantonare 
dalla 
stella 
polare 
dell�ottimale 
perseguimento dell�interesse 
pubblico, si 
comporti 
equamente 
nell�apprezzamento 
degli 
altri 
interessi, 
pubblici 
e 
privati, 
in 
gioco, 
evitando 
sacrifici 
non imposti dall�interesse pubblico primario medesimo. 

L�imparzialit� 
non 
significa, 
perci�, 
disinteresse 
e 
indifferenza, 
bens� 
equit� 
di 
condotta, sulla 
premessa 
del 
carattere 
interessato dell�azione 
amministrativa, 
volta alla cura degli interessi pubblici concreti. 


Per definizione, la 
neutralit� 
� 
l�indifferenza 
dell�Amministrazione 
indipendente 
rispetto 
ai 
protagonisti 
degli 
interessi 
confliggenti 
da 
comporre, 
il 
suo essere 
terza 
e, quindi, giusdicente 
nell�agone 
in cui 
si 
scontrano i 
protagonisti 
del 
�giuoco� 
da 
regolare. Di 
qui 
la 
veste 
di 
arbitro o, in certi 
settori 
di 
magistrato economico, non condizionato politicamente 
da 
un vincolo di 
preferenza 
nella 
regolazione 
degli 
interessi 
tutti 
sullo stesso piano, ivi 
compresi 
quelli pubblici, rispetto all�esigenza cogente del rispetto della legge. 


va 
altres� 
precisato che 
l�imparzialit� 
� 
un principio generale 
a 
cui 
� 
soggetta 
tutta 
l�attivit� 
amministrativa, 
secondo 
quanto 
previsto 
e 
disciplinato 
dall�art. 97 Cost. 

Si 
tratta 
di 
un 
principio 
comune, 
che 
deve 
essere 
osservato 
dalla 
pubblica 
amministrazione; 
inoltre 
tale 
principio 
non 
giustifica 
di 
per 
s� 
la 
creazione 
delle 
Autorit� amministrative indipendenti. 

Ci� 
che 
giustifica 
la 
loro 
creazione 
� 
piuttosto 
l�elevato 
grado 
di 
tecnicismo 
e 
l�attribuzione 
di 
funzioni 
neutrali, 
di 
regolazione 
dei 
vari 
interessi 
in 
gioco, 
pubblici 
o 
privati 
senza 
subire 
alcun 
condizionamento 
politico, 
senza 
la 
prevalenza 
della 
comparazione 
dell�interesse 
pubblico 
nella 
famosa 
comparazione 
degli 
interessi 
proprio 
della 
discrezionalit� 
amministrativa. 


L�indipendenza 
di 
cui 
devono godere 
le 
Autorit� 
� 
ben diversa 
dall�autonomia 
che l�ordinamento riconosce a molteplici soggetti pubblici. 

Il 
principio di 
autonomia 
assume 
rilievo in relazione 
ai 
soggetti 
in rapporto 
tra 
loro, 
anche 
di 
subordinazione, 
mentre 
l�indipendenza 
presuppone 
l�assenza 
di 
un 
tale 
rapporto 
e 
l�attribuzione 
di 
funzioni 
da 
svolgere 
senza 
condizionamenti. 


tuttavia 
l�autonomia 
organizzativa, 
contabile 
e 
finanziaria 
di 
cui 
godono 
le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
� 
soltanto 
uno 
strumento 
per 
garantire 
l�indipendenza rispetto agli altri poteri. 

L�indipendenza 
� 
garantita 
anche 
e 
soprattutto dai 
criteri 
di 
nomina 
dei 
componenti 
delle 
autorit� 
e 
dall�assenza 
della 
possibilit� 
che 
le 
funzioni 
neutrali 
siano assoggettate 
ai 
poteri 
di 
indirizzo e 
ad ingerenze 
di 
natura 
politica. 


L�opinione 
prevalente 
(24) ha 
osservato come 
la 
caratteristica 
dell�indi



LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


pendenza 
si 
sia 
rafforzata 
nel 
corso 
del 
tempo 
soprattutto 
grazie 
all�intervento 
del diritto comunitario. 

Pi� nel 
dettaglio, l�indipendenza 
delle 
Autorit� 
� 
stata 
rafforzata 
soprattutto 
grazie all�emanazione di direttive e regolamenti. 


Le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
sono titolari 
di 
importanti 
funzioni 
quali 
quelle 
autoritative 
classiche, 
giurisdizionali, 
di 
regolazione, 
tutorie 
e paragiurisdizionali e funzioni giusdicenti. 

La 
titolarit� 
di 
tali 
funzioni 
non 
� 
legislativamente 
predeterminata, 
dovendo 
le 
funzioni 
essere 
riservate 
al 
Parlamento 
ed 
al 
Governo 
e 
ci� 
costituisce 
il dato caratteristico delle funzioni di 
regulation. 

All�interno 
di 
tali 
funzioni, 
bisogna 
distinguere 
tra 
regolamenti 
espressione 
dell�autonomia 
organizzativa 
e 
l�ambito 
di 
autonomia 
normativa 
che 
opera 
nelle 
materie 
riservate 
alla 
competenza 
tecnica 
delle 
Autorit� 
regolatrici. 

I problemi 
pi� difficili 
da 
risolvere 
riguardano le 
funzioni 
di 
regulation, 
perch� 
bisogna 
valutare 
se 
il 
sistema 
delle 
fonti 
possa 
tollerare 
o meno l�adozione 
di 
atti 
normativi 
da 
parte 
di 
soggetti 
che 
non sono muniti 
di 
legittimazione 
democratica come affrontato nel precedente paragrafo. 


Le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
svolgono anche 
funzioni 
amministrative 
e 
contenziose 
limitate 
ad un�attivit� 
di 
moral 
suasion 
nei 
confronti 
del potere pubblico o dei privati. 

Si 
tratta 
precisamente 
di 
relazioni 
periodiche 
che 
le 
Autorit� 
indipendenti 
inviano al 
Parlamento di 
segnalazione 
di 
problemi 
da 
risolvere 
in via 
normativa 
e nell�espressione di pareri. 


Si 
pensi 
ad 
esempio 
l�Autorit� 
di 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici, 
da 
poco 
soppressa 
con 
legge 
n. 
90 
del 
24 
giugno 
2014 
e 
successivamente 
accorpata 
all�Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione 
(ANAC), che 
era 
titolare 
di 
importanti 
poteri 
di 
segnalazione 
al 
Governo 
ed 
al 
Parlamento 
e 
precisamente 
di 
fenomeni 
particolarmente 
gravi 
di 
inosservanza 
o di 
applicazione 
distorta 
della 
normativa 
sui 
lavori 
pubblici; 
doveva 
altres� 
formulare 
al 
Ministro 
dei 
lavori 
pubblici 
proposte 
per la 
revisione 
del 
regolamento, predisporre 
ed inviare 
al 
Governo 
ed al 
Parlamento una 
relazione 
annuale 
nella 
quale 
si 
evidenziavano disfun


(24) �L�indipendenza 
delle 
autorit� 
� 
stata 
rafforzata 
soprattutto grazie 
a 
una 
serie 
di 
direttive 
e 
regolamenti 
europei 
(per 
esempio, 
in 
materia 
di 
energia 
elettrica 
e 
gas 
o, 
nel 
2010, 
di 
istituzione 
di 
nuove 
agenzie 
europee 
in materia 
finanziaria) che 
hanno precisato sempre 
pi� che 
il 
concetto di 
indipendenza 
delle 
autorit� 
di 
regolazione 
europee 
e 
nazionali 
deve 
essere 
attuato sia 
nei 
confronti 
dei 
governi 
nazionali, 
sia 
nei 
confronti 
delle 
imprese, contro il 
rischio della 
cosiddetta 
�cattura� 
del 
regolatore 
da 
parte 
dei 
soggetti 
regolati. 
Si 
pensi 
in 
particolare 
al 
regolamento 
(ue) 
24 
novembre 
2010 
n. 
1093 
che 
ha 
istituito 
l�Autorit� 
bancaria 
europea 
il 
quale 
in 
una 
pluralit� 
di 
disposizioni 
garantisce 
l�indipendenza 
degli 
organi 
del 
nuovo 
apparato 
e 
cio� 
il 
Consiglio 
delle 
autorit� 
di 
vigilanza, 
il 
Consiglio 
di 
amministrazione, 
il 
Presidente 
i 
quali 
non possono chiedere 
n� 
ricevere 
istruzioni 
da 
parte 
di 
istituzioni 
dell�unione 
o di 
Governi 
degli 
stati 
membri 
o da 
altri 
soggetti 
pubblici 
o privati 
(artt. 42, 46 e 
49)�, in M. CLArICh 
in 
indipendenza 
ed autonomia delle 
autorit� amministrative 
indipendenti, Convegno Consiglio di 
Stato del 
28 febbraio 2013. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


zioni 
riscontrate 
nel 
settore 
degli 
appalti 
e 
delle 
concessioni 
di 
lavori 
pubblici 
per come 
previsto e 
disciplinato dall�art. 4 della 
legge 
n. 109 dell�11 febbraio 
1994. 


Alle 
funzioni 
amministrative 
tipiche 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
si 
aggiungono 
le 
funzioni 
immediatamente 
incidenti 
su 
terzi; 
si 
tratta 
dei 
poteri 
sanzionatori o inibitori. 

tali 
funzioni, 
che 
nell�ordinamento 
anglosassone 
prendono 
il 
nome 
di 
adjudication 
hanno una 
particolare 
caratteristica, che 
� 
quella 
di 
essere 
svolta 
sulla base della discrezionalit� tecnica. 

un�altra 
caratteristica 
di 
non 
poco 
momento 
� 
che 
le 
Autorit� 
indipendenti 
hanno il 
compito di 
contestualizzare 
le 
norme 
da 
applicare, che 
spesso fanno 
riferimento ai �concetti giuridici indeterminati�. 

un 
esempio 
�, 
in 
materia 
antitrust, 
l�irrogazione 
delle 
sanzioni 
previste 
per 
le 
condotte 
illecite, 
preceduta 
dalla 
definizione 
di 
concetti 
quali 
il 
mercato 
rilevante, 
l�abuso 
di 
posizione 
dominante 
e 
le 
intese 
restrittive 
della 
concorrenza. 


La 
funzione 
contenziosa, invece, � 
la 
funzione 
correlata 
a 
situazioni 
giuridiche 
di 
tipo bilaterale 
orizzontale 
intercorrenti 
tra 
soggetti 
privati, rispetto 
ai 
quali 
il 
ruolo delle 
Autorit� 
� 
quello di 
arbitro posto in una 
situazione 
neutrale 
ed equidistante. 

un esempio si 
riscontra 
nelle 
controversie 
in tema 
di 
interconnessione 
e 
di 
accesso alle 
infrastrutture 
di 
telecomunicazione 
attribuite 
alla 
competenza 
dell�Autorit� 
Garante 
nelle 
Comunicazioni 
in relazione 
alle 
quali 
l�Autorit� 
� 
tenuta 
ad attivarsi 
su richiesta 
dalle 
parti, ma 
pu� intervenire 
anche 
d�ufficio 
(art. 1 lett. a) n. 9 della legge n. 249 1997) (25). 


Circa 
le 
funzioni 
giurisdizionali, 
chi 
scrive 
ritiene 
che 
si 
tratti 
di 
una 
questione 
�astratta�, 
dato 
che 
il 
legislatore 
finora 
non 
ha 
mai 
attribuito 
competenze 
formalmente 
giurisdizionali 
alle 
autorit�, anzi 
ha 
rimarcato come 
la 
decisione 
non intacca il diritto alla tutela giurisdizionale. 


Sono 
due 
gli 
articoli 
costituzionali 
che 
alludono 
alle 
funzioni 
giurisdizionali. 


Il 
primo 
� 
l�art. 
102 
co. 
2 
Cost. 
ai 
sensi 
del 
quale 
�Non 
possono 
essere 
istituiti 
giudici 
straordinari 
o 
giudici 
speciali. 
Possono 
soltanto 
istituirsi 
presso 
gli 
organi 
giudiziari 
ordinari 
sezioni 
specializzate 
per 
determinate 
materie, 
anche 
con 
la 
partecipazione 
di 
cittadini 
idonei 
estranei 
alla 
magistratura�. 


Dalla 
lettura 
della 
norma, emerge 
il 
divieto assoluto posto dalla 
Costituzione, 
di 
estendere 
funzioni 
giurisdizionali 
ad Autorit� 
diverse 
da 
quelle 
definite 
come giurisdizionali. 


ulteriore 
specificazione 
di 
quanto 
appena 
detto 
� 
l�art. 
113 
co. 
2 
Cost. 
che non esclude, n� limita la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. 

I 
provvedimenti 
delle 
Autorit� 
garanti 
non 
hanno 
valore 
di 
sentenza, 
anzi 


(25) r. ChIePPA, r. GIovAGNoLI, manuale di diritto amministrativo, II edizione, 2012, p. 296. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


sono impugnabili 
innanzi 
al 
t.A.r. sia 
in sede 
di 
giurisdizione 
generale 
di 
legittimit�, 
sia in sede esclusiva. 

Fanno eccezione 
i 
provvedimenti 
dell�Autorit� 
garante 
per la 
protezione 
dei 
dati 
personali, 
impugnabili 
davanti 
al 
giudice 
ordinario 
secondo 
quanto 
previsto e disciplinato dall�art. 29 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996. 


un richiamo va 
fatto alle 
funzioni 
giusdicenti, di 
garanzia 
dell�applicazione 
della 
legge 
nel 
settore 
di 
riferimento, 
a 
tal 
fine 
dettando 
le 
regole 
(in 
applicazione 
della norma primaria) del decidere. 

Le 
Autorit� 
indipendenti 
non 
sono, 
cio�, 
chiamate 
alla 
cura, 
con 
scelte 
amministrativamente 
discrezionali, 
di 
interessi 
pubblici 
di 
loro 
pertinenza, 
ma 
dirimono in via 
preventiva, potenziali 
conflitti 
di 
interessi 
collettivi 
e 
sanzionatori, 
idonei 
a 
ricondurre 
l�attivit� 
dei 
singoli 
e 
dei 
gruppi 
nei 
binari 
della 
correttezza e della legalit�. 

Sono 
quindi 
riconducibili 
al 
paradigma 
delle 
funzioni 
giusdicenti 
i 
poteri 
normativi 
(onde 
le 
Autorit� 
siano 
investite 
di 
un 
potere 
di 
adottare 
regolamenti 
con valenza 
esterna 
in attuazione 
del 
dettato legislativo primario), regolatori 
(concretatesi 
nell�adozione 
di 
prescrizioni 
che 
disciplinano il 
settore 
prive 
di 
spessore 
regolamentare) di 
controllo e 
monitoraggio, di 
accertamento, di 
risoluzione 
dei conflitti giurisdizionali. 


5. Le 
autorit� amministrative 
indipendenti: il 
procedimento e 
le 
garanzie 
del 
contraddittorio. 
Alle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
si 
applica 
la 
legge 
sul 
procedimento 
amministrativo ed in materia 
di 
accesso, prevista 
dalla 
n. 241 del 
7 
agosto 
1990 
successivamente 
modificata 
dalla 
legge 
n. 
124 
del 
7 
agosto 
2015, 
stante 
la 
loro natura 
giuridica 
�amministrativa�, dove 
sono presenti 
garanzie 
minime 
e 
generali, mentre 
le 
disposizioni 
specifiche 
sono dettate 
per i 
procedimenti 
che si svolgono innanzi alle singole 
Autorit�. 


Anche 
i 
regolamenti 
sui 
procedimenti 
amministrativi 
delle 
singole 
Autorit� 
prevedono 
una 
modalit� 
di 
contraddittorio 
non 
ammessa 
per 
i 
procedimenti 
amministrativi tradizionali. 

un esempio � 
l�audizione 
orale 
delle 
parti 
coinvolte 
nel 
procedimento o 
la 
richiesta 
di 
soggetti 
interessati 
di 
formulare 
osservazioni 
sugli 
schemi 
di 
atti normativi generali (26). 


(26) 
Per 
esempio 
l�articolo 
2 
comma 
24 
lett. 
a) 
della 
legge 
14 
novembre 
1995, 
n. 
481 
sulle 
autorit� 
di 
regolazione 
di 
servizi 
di 
pubblica 
utilit� 
prevede 
che 
i 
regolamenti 
da 
esse 
emanati 
devono definire 
procedure 
�idonee 
a 
garantire 
agli 
interessati 
la 
piena 
conoscenza 
degli 
atti 
istruttori, il 
contraddittorio, 
in forma 
scritta 
ed orale 
e 
la 
verbalizzazione�. Anche 
l�art. 10 comma 
5 della 
legge 
n. 287/1990 in materia 
di 
antitrust 
contiene 
una 
disposizione 
analoga. Il 
regolamento sulle 
procedure 
istruttorie 
dell�Autorit� 
per 
l�energia 
elettrica 
e 
il 
gas 
approvato 
con 
d.p.r. 
9 
maggio 
2001 
n. 
244, 
nel 
riprendere 
le 
disposizioni 
legislative 
sopra 
citate, chiarisce 
per esempio che 
�per tutto quanto non specificamente 
disciplinato 
dal 
presente 
regolamento, 
si 
applicano 
le 
disposizioni 
della 
legge 
n. 
241 
del 
1990� 
(art. 
2 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Anche 
di 
recente, la 
giurisprudenza 
del 
Consiglio di 
Stato (27) ha 
riaffermato 
garanzie 
procedimentali 
nei 
procedimenti 
davanti 
alle 
Autorit� 
indipendenti 
e, in particolare, in quelli di regolazione. 

La 
garanzia 
della 
partecipazione 
e 
del 
contraddittorio in questi 
peculiari 
procedimenti 
� 
indispensabile 
filtro 
di 
legittimazione 
volto 
a 
colmare 
il 
deficit 
democratico che caratterizza le autorit� indipendenti. 

Il 
Consiglio di 
Stato, tuttavia, non si 
limita 
a 
ribadire 
tale 
principio, ma 
ne 
garantisce 
la 
piena 
effettivit�, sancendo contemporaneamente 
anche 
l�obbligo 
di 
motivazione 
dei 
regolamenti 
delle 
Autorit�, 
nonostante 
la 
clausola 
generale 
di esclusione prevista all�art. 13 della l. n. 241 del 7 agosto 1990. 

Anche 
la 
dottrina 
pi� autorevole 
ha 
riconosciuto la 
peculiarit� 
e 
l�importanza 
del 
principio del 
contraddittorio davanti 
le 
Autorit� 
indipendenti, dove, 
mancando la 
comparazione 
degli 
interessi, il 
procedimento davanti 
alle 
Autorit� 
ha 
la 
funzione 
di 
determinare 
il 
ristabilimento 
o 
la 
fissazione 
di 
una 
regola 
procedurale che � quella della �parit� delle armi� in contraddittorio (28). 

Le 
ragioni 
che 
hanno 
portato 
alla 
garanzia 
del 
contraddittorio 
sono 
diverse 
e meritano un approfondimento. 


La 
prima 
� 
la 
natura 
giurisdizionale 
delle 
Autorit� 
indipendenti, 
la 
seconda 
� la crisi della legge. 


Quanto al 
primo percorso argomentativo, la 
pi� autorevole 
dottrina 
(29) 
ha 
osservato 
che 
la 
neutralit� 
ovvero 
la 
natura 
paragiurisdizionale 
di 
talune 
funzioni 
assolve 
al 
compito 
pi� 
limitato 
di 
giustificare, 
per 
un 
verso 
l�indipendenza, 
delle 
Autorit� 
dal 
potere 
di 
indirizzo politico-amministrativo, per 


comma 
1) e 
prefigura 
l�apertura 
di 
procedimenti 
relativi 
ad atti 
normativi 
e 
agli 
atti 
generali 
della 
partecipazione 
dei 
privati 
(art. 2 comma 
2); 
inoltre 
pone 
una 
disciplina 
esaustiva 
delle 
audizioni 
istruttorie 
e 
dell�audizione 
finale 
aperta 
a 
tutti 
i 
partecipanti 
al 
procedimento (art. 10), in M. CLArICh, autorit� indipendenti: 
Bilancio e prospettive di un modello, ed. Il Mulino, Bologna 2005, p. 149. 


(27) Consiglio di 
Stato, Sez. vI, 2 marzo 2010, n. 1215, Giurisprudenza 
conforme: 
Cons. Stato, 
sez. vI, 18 ottobre 
2002, 5105; 
Cons. Stato, sez. v, 18 novembre 
2004, 7553; 
Cons. Stato, sez. vI, 27 
dicembre 2006, 7972; Cons. Stato, sez. vI, 11 aprile 2006, 2007. 
(28) Si 
� 
anche 
affermato, sempre 
con riferimento alle 
autorit� 
indipendenti, che 
�in una 
societ� 
multipolare, oltretutto segnata 
dalla 
messa 
in discussione 
dei 
tradizionali 
canali 
della 
rappresentanza, � 
indispensabile 
la 
valorizzazione 
delle 
istanze 
partecipative�, cfr. L. BeNveNutI, interpretazione 
e 
dogmatica 
nel 
diritto amministrativo, Milano, 2002, p. 178, nel 
contesto di 
una 
ricostruzione 
problematica 
del 
ruolo delle 
funzioni, in particolare 
dell�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato nei 
quali 
neutralit� 
e 
discrezionalit� 
tendono in realt� 
tra 
loro a 
compenetrarsi. In talune 
ipotesi 
infatti 
il 
lavoro 
istruttorio svolto dall�autorit� 
finisce 
per esaurire 
nel 
rispetto della 
dialettica 
processuale 
lo spazio che 
potrebbe 
risultare 
riservato alla 
scelta 
di 
natura 
politica; 
altre 
volte 
la 
politica 
finisce 
per far capolino 
dallo sfondo delle 
risultanze 
istruttorie; 
ed allora 
il 
sistema 
pare 
voler assentarsi 
dimostrando la 
perfetta 
compatibilit� 
della 
presenza 
di 
valutazioni 
discrezionali 
con una 
tipologia 
procedimentale 
e 
decisionale 
di 
natura 
paragiurisdizionale 
(pp. 168-169). Queste 
osservazioni, che 
muovono da 
un�indagine 
dogmatica 
sulle 
analogie 
e 
differenze 
tra 
discrezionalit� 
e 
interpretazione, rappresentano un caveat 
che 
rende 
meno netta 
la 
distinzione 
dei 
due 
percorsi 
argomentativi 
indicati 
e 
sviluppati 
di 
seguito nel 
testo. F. MeruSI, 
Democrazia e autorit� indipendenti, cit., pp. 28 e 83. 
(29) 
M. 
CLArICh, 
autorit� 
indipendenti 
e 
prospettive 
di 
un 
modello, 
ed. 
Il 
Mulino, 
Bologna 
2005, 
p. 153. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


altro verso la 
previsione 
di 
garanzie 
del 
contraddittorio rinforzate, sulla 
falsariga 
di 
quelle 
generalmente 
previste 
nei 
procedimenti 
propriamente 
giurisdizionali; 
tuttavia, 
merita 
precisare 
che 
le 
Autorit�, 
nell�applicare 
la 
legge 
devono 
adottare 
un 
criterio 
parallelo 
a 
quello 
giurisdizionale, 
improntato 
al 
principio del contraddittorio. 


La 
seconda 
motivazione 
che 
considera 
imprescindibili 
�le 
garanzie 
del 
contraddittorio 
rafforzate� 
riguarda 
la 
crisi 
della 
legge, 
che 
si 
manifesta 
in 
modo particolare 
per le 
Autorit� 
indipendenti 
che 
sono state 
istituite 
per regolare 
fenomeni 
e 
settori 
soggetti 
ad un�evoluzione 
tecnologica 
e 
di 
mercato rapidissima, 
tale 
da 
rendere 
difficile 
se 
non impossibile 
al 
legislatore 
il 
compito 
di porre una disciplina completa, immune dal rischio di obsolescenza. 


La 
crisi 
della 
legge 
si 
ripercuote 
sul 
valore 
della 
legalit� 
sostanziale 
applicato 
ai 
poteri 
esercitati 
dalle 
Autorit� 
indipendenti, caduta 
che 
deve 
essere 
compensata, almeno in parte 
con un rafforzamento della 
legalit� 
processuale 
e quindi con garanzie del contraddittorio (30). 


Sul 
principio 
del 
contraddittorio 
vi 
sono 
due 
importanti 
profili 
da 
evidenziare: 
il 
primo riguarda 
la 
dimensione 
verticale, il 
secondo riguarda 
la 
dimensione 
orizzontale; 
ma 
ve 
ne 
sono anche 
altri, quali 
la 
funzione 
di 
garanzia 
del 
diritto di 
difesa, di 
partecipazione 
in funzione 
collaborativa 
di 
rappresentanza 
degli interessi. 

Nella 
dimensione 
orizzontale 
le 
parti 
sono 
in 
una 
situazione 
di 
parit� 
mentre 
in quello verticale 
� 
il 
giudice 
che 
deve 
farsi 
carico di 
garantire 
il 
diritto di 
difesa rispetto ai poteri unilaterali da esso esercitati. 


Il 
contraddittorio pu� assumere 
diverse 
funzioni 
quali 
di 
garanzia 
del 
diritto 
di 
difesa, di 
partecipazione 
collaborativa 
e 
di 
rappresentanza 
degli 
interessi, 
aspetti 
gi� 
molto 
chiari, 
sia 
per 
la 
dottrina 
che 
per 
la 
giurisprudenza 
(31). 


Sarebbe 
comunque 
opportuno 
un 
intervento 
definitivo 
ed 
esaustivo 
da 
parte 
del 
nostro 
legislatore 
per 
sperimentare 
modelli 
procedurali 
pi� 
garantisti 
che 
potrebbero via 
via 
essere 
estesi, con gli 
adattamenti 
necessari, anche 
alle 
amministrazioni pi� tradizionali. 

(30) M. CLArICh, op. cit., p. 155. 
(31) 
Sugli 
orientamenti 
giurisprudenziali 
riferiti 
alla 
legge 
7 
agosto 
1990, 
cfr. 
F. 
FIGorILLI, 
il 
contraddittorio 
nel 
procedimento 
amministrativo, 
Napoli, 
1996, 
pp. 
234 
ss.; 
S. 
CoGNettI, 
�Quantit�� 
e 
�qualit�� 
della partecipazione 
- tutela procedimentale 
e 
legittimazione 
processuale, Milano 2000, p. 
122 ss., anche 
per le 
possibili 
implicazioni 
sul 
valore 
viziante 
o meno dell�omessa 
comunicazione 
di 
avvio 
del 
procedimento. 
In 
dottrina 
va 
ricordato 
il 
saggio 
lungimirante 
di 
F. 
BeNveNutI, 
Contraddittorio 
in Enc. Dir., Milano 1961, ad vocem, secondo il 
quale 
�il 
contraddittorio costituisce 
un principio giuridico 
generale 
di 
carattere 
costituzionale 
che 
si 
manifesta 
ogni 
qual 
volta 
la 
funzione 
svolta 
sia 
retta 
dalla 
ragione 
di 
imparzialit��, 
cfr. 
CrISAFuLLI, 
Principio 
di 
legalit� 
e 
giusto 
procedimento 
in 
Giur. 
Cost. 
1962, 
p. 130 ss. Privilegia 
invece 
la 
ricostruzione 
degli 
istituti 
di 
partecipazione 
alla 
funzione 
collaborativa 
�allo scopo di 
colmare 
il 
gap e 
l�asimmetria 
informativa 
che 
caratterizzano il 
processo decisionale 
e 
di 
formazione 
del 
convincimento del 
decisore 
collettivo pubblico� 
ponendo in secondo piano la 
partecipazione 
in forma 
di 
contraddittorio, r. FerrArA, introduzione 
al 
diritto amministrativo, Bari, 2002, p. 
131 ss. (per la citazione testuale p. 144) in M. CLArICh, 
op. cit., pp. 159-160. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


A 
tale 
riguardo, 
si 
richiama 
un 
disegno 
di 
legge 
governativo 
del 
2003, 
mai 
formalizzato 
che 
proponeva 
l�estensione 
dell�applicazione 
del 
capo 
III 
della 
legge 
n. 241 del 
7 agosto 1990, in materia 
di 
partecipazione 
ai 
regolamenti 
ed agli 
altri 
atti 
amministrativi 
generali 
e 
prevedeva 
anche 
il 
contraddittorio 
orale 
sotto 
forma 
di 
audizione, 
ma 
che 
purtroppo 
non 
ha 
avuto 
seguito 
lasciando alla 
giurisprudenza 
del 
t.A.r. e 
del 
Consiglio di 
Stato gli 
orientamenti 
pi� importanti. 


6. La tutela giurisdizionale 
contro gli 
atti 
delle 
independent 
agencies. il 
riparto 
di giurisdizione. 
La 
tutela 
giurisdizionale 
avverso 
gli 
atti 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
� 
stata 
ed 
� 
tuttora 
una 
tematica 
molto 
dibattuta 
nel 
nostro 
ordinamento, 
a 
causa 
della 
difficile 
collocazione 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
nel 
nostro 
sistema, 
ma 
anche 
perch� 
esse 
sono 
dotate 
di 
un 
elevato 
grado 
di 
tecnicit� 
che 
non 
consentirebbe 
ai 
giudici, 
almeno 
teoricamente, 
di 
sindacare 
sui 
loro 
atti. 


Non si 
tratta 
di 
un problema 
che 
riguarda 
soltanto il 
nostro ordinamento 
ma si estende anche in europa e negli Stati uniti. 


In europa 
si 
ricorda 
il 
noto caso Upjohn 
del 
1999 (32), con cui 
la 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
� 
tornata 
ad occuparsi 
del 
sindacato del 
giudice 
sugli atti delle 
Autorit� indipendenti. 

In 
quell�occasione 
la 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea 
sosteneva 
che, per quanto attiene 
alle 
decisioni 
di 
revoca 
delle 
autorizzazioni 
all�immissione 
in commercio di 
sostanze 
medicinali, adottate 
dalle 
Autorit� 
nazionali 
competenti 
in esito a 
valutazioni 
complesse 
rientranti 
nella 
sfera 
medico-farmacologica, 
l�effettivit� 
della 
tutela 
giurisdizionale 
potesse 
essere 
salvaguardata 
anche 
da 
un 
procedimento 
di 
controllo 
delle 
decisioni 
nazionali 
di 
revoca 
delle 
autorizzazioni 
che 
non 
consentisse 
ai 
giudici 
nazionali 
competenti 
di 
sostituire 
la 
loro valutazione 
degli 
elementi 
di 
fatto, in particolare 
dei 
mezzi 
di 
prova 
scientifica 
cui 
� 
basata 
la 
decisione 
di 
revoca, 
a 
quella 
delle 
Autorit� 
nazionali competenti in materia di revoca dell�autorizzazione. 


La 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea, con questa 
storica 
pronuncia, 
ha 
ribadito ai 
sensi 
dell�art. 230 ex 
trattato Ce, che 
un�Autorit� 
comunitaria, 
allorch� 
� 
chiamata 
nell�esercizio 
delle 
sue 
attribuzioni 
a 
compiere 
valutazioni 
complesse, dispone 
per tale 
motivo di 
un potere 
discrezionale 
il 
cui 
esercizio 


(32) 
Corte 
Giustizia 
Ce, 
21 
gennaio 
1999 
(in 
causa 
C-120/97) 
Upjohn 
Ltd 
c. 
Licensing 
authority; 
sentenza 
pronunciata 
su un rinvio pregiudiziale 
promosso dalla 
Court 
of Appeal 
della 
high Court 
di 
Inghilterra 
e 
Galles 
con 
cui 
� 
stato 
ritenuto 
compatibile 
con 
il 
diritto 
comunitario 
un 
rimedio 
giurisdizionale 
interno (inglese), che 
non consente 
al 
giudice 
di 
sostituire 
la 
propria 
valutazione 
degli 
elementi 
di 
fatto 
a 
quella 
delle 
autorit� 
nazionali 
competenti 
in materia 
di 
revoca 
delle 
autorizzazioni 
all�immissione 
al 
commercio 
di 
sostanze 
medicinali, 
v. 
D. 
De 
PretIS, 
Scienza, 
discrezionalit� 
della 
pubblica 
amministrazione 
in 
G. 
CoMAND� 
-G. 
PoNzAreLLI 
(a 
cura 
di), 
Scienza 
e 
diritto 
nel 
prisma 
del 
diritto 
comparato, 
torino 2004, p. 415. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


� 
assoggettato 
ad 
un 
controllo 
giurisdizionale 
limitato 
e 
ci� 
preclude 
al 
giudice 
comunitario l�accesso alla 
valutazione 
degli 
elementi 
di 
fatto posti 
in essere 
dall�Autorit�. 

In 
queste 
circostanze 
il 
sindacato 
del 
giudice 
comunitario 
� 
limitato 
al-
l�esame 
dell�esattezza 
sostanziale 
dei 
fatti 
e 
delle 
qualificazioni 
giuridiche 
che 
questa 
Autorit� 
ne 
ha 
desunto, 
ed 
in 
particolare 
se 
l�operato 
di 
quest�ultima 
non 
sia 
inficiato 
da 
errore 
manifesto 
o 
sviamento 
di 
potere 
o 
se 
tale 
autorit� 
non 
abbia 
manifestamente 
passato 
i 
limiti 
del 
proprio 
potere 
discrezionale 
(33). 


un 
altro 
caso 
storico 
� 
avvenuto 
negli 
Stati 
uniti 
d�America, 
con 
la 
Sentenza 
Chevron 
del 
1984, 
dove 
la 
Suprema 
Corte 
ha 
richiamato 
i 
giudici 
ad 
una 
maggiore 
deferenza 
nei 
confronti 
delle 
agencies, 
affermando 
che 
i 
giudici 
possono 
disattendere 
l�interpretazione 
che 
un�Agenzia 
abbia 
dato 
ad 
una 
legge 
cui 
ha 
il 
compito 
di 
curare 
l�applicazione, 
solo 
quando 
questa 
interpretazione 
sia 
contraria 
alla 
volont� 
chiara 
ed 
espressa 
del 
legislatore 
oppure 
irragionevole. 


un altro nodo da 
sciogliere, in assenza 
di 
un disegno unitario che 
disciplini 
le 
Autorit� indipendenti, � il riparto di giurisdizione. 

Per avere 
le 
idee 
pi� chiare, bisogna 
fare 
un raffronto tra 
il 
periodo antecedente 
all�entrata 
in vigore 
del 
codice 
del 
processo amministrativo e 
quello 
successivo. 

In 
particolare, 
prima 
dell�entrata 
in 
vigore 
del 
codice 
del 
processo 
amministrativo 
(d.lgs. 
2 
luglio 
2010 
n. 
104) 
per 
i 
provvedimenti 
emessi 
dalle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
vi 
era 
una 
preferenza 
del 
legislatore 
in 
favore 
della 
giurisdizione 
del 
giudice 
amministrativo. 
Ciononostante, 
sebbene 
il 
riparto di 
giurisdizione 
veniva 
disciplinato caso per caso da 
singole 
norme 
di 
settore, 
in 
alcuni 
casi 
ricadeva 
nell�ambito 
di 
applicazione 
delle 
disposizioni 
pi� generali. 


Successivamente, dopo l�emanazione 
del 
d.lgs. n. 104 del 
2 luglio 2010, 
si � proceduto alla catalogazione delle fattispecie di giurisdizione esclusiva. 


Il 
codice 
del 
processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 
2 luglio 2010) ha 
incluso 
le 
diverse 
ipotesi 
di 
giurisdizione 
esclusiva 
sugli 
atti 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
in un�unica 
disposizione 
che 
� 
l�art. 133, comma 
1, lettera 
l), del 
d.lgs. 
2 
luglio 
2010 
n. 
104, 
con 
valenza 
meramente 
ricognitiva 
delle 
numerose 
leggi 
intervenute 
nei 
decenni 
che 
l�hanno prevista 
caso per caso e 
richiama 
le 
controversie 
aventi 
ad oggetto tutti 
i 
provvedimenti, compresi 
quelli 
sanzionatori 
con 
l�esclusione 
di 
quelli 
inerenti 
ai 
rapporti 
di 
lavoro 
privatizzati 
adottati 
dalla 
Banca 
d�Italia, 
dalla 
Commissione 
nazionale 
per 
la 
societ� 
e 
la 
borsa, 


(33) Corte 
Giustizia 
Ce, 13 luglio 1966 (in cause 
riunite 
56/64 e 
58/64) Consten e 
Grundig c. 
Commissione 
in 
racc., 
1966; 
id. 
22 
gennaio 
1976 
(in 
causa 
55/75) 
Balkan-import 
Export 
in 
racc., 
1976, 
punto 8; 
id. 
14 luglio 1983 (in causa 
9/82) ohrgoard e 
Delvaux 
c. Commissione 
in racc., 1983, 2379 
punto 14; 
id., 15 giugno 1993 (in causa 
C- 225/91), matra c. Commissione 
in racc. 1993, I , 3203 punti 
24 
e 
25 
e 
id., 
5 
maggio 
1998 
(in 
causa 
C-157/96) 
National 
Farmer�s 
Union 
in 
racc., 
1998 
I, 
2211, 
punto 
39. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


dall�Autorit� 
garante 
della 
concorrenza 
e 
del 
mercato, 
dall�Autorit� 
per 
le 
Garanzie 
nelle 
Comunicazioni, 
dall�Autorit� 
per 
l�energia 
elettrica 
ed 
il 
gas 
e 
dalle 
altre 
Autorit� 
istituite 
ai 
sensi 
della 
legge 
14 dicembre 
del 
1995 n. 481, 
dall�Autorit� 
per 
la 
vigilanza 
sui 
contratti 
pubblici 
di 
lavori, 
servizi 
e 
forniture, 
dalla 
Commissione 
vigilanza 
fondi 
pensione, dalla 
Commissione 
per la 
valutazione, 
la 
trasparenza 
e 
l�integrit� 
della 
pubblica 
amministrazione 
da 
poco 
accorpata 
all�Autorit� 
Nazionale 
Anticorruzione, dall�Istituto per la 
vigilanza 
sulle 
assicurazioni 
private, 
comprese 
quelle 
relative 
ai 
ricorsi 
avverso 
i 
decreti 
ministeriali 
che 
applicano 
le 
sanzioni 
ai 
sensi 
dell�art. 
326 
del 
d.lgs. 
n. 
209 
del 7 settembre 2005. 

Sono 
due 
le 
novit� 
previste 
dall�art. 
133 
c.p.a. 
che 
� 
opportuno 
richiamare. 


La 
prima 
� 
l�espressa 
esclusione 
delle 
controversie 
inerenti 
i 
rapporti 
di 
lavoro 
privatizzati; 
la 
seconda 
� 
l�illegittimit� 
costituzionale 
della 
attribuzione 
al G.A. delle sanzioni Consob ad opera della Corte Costituzionale (34). 

Con il 
secondo correttivo al 
codice 
del 
processo amministrativo, approvato 
con 
il 
d.lgs. 
n. 
160 
del 
14 
settembre 
2012, 
l�art. 
133 
del 
d.lgs. 
del 
2 
luglio 
2010 n. 104 � 
stato conformato alla 
sentenza 
della 
Corte 
Costituzionale, con 
la 
soppressione 
del 
riferimento alle 
sanzioni 
irrogate 
dalla 
Consob mentre 
il 
Governo ha 
ritenuto non rientrare 
nell�ambito della 
delega 
la 
reintroduzione 
della 
giurisdizione 
ordinaria 
per 
l�impugnazione 
delle 
sanzioni 
della 
Banca 
d�Italia, 
pur 
condividendo 
una 
osservazione 
in 
tal 
senso 
formulata 
dalle 
Commissioni 
parlamentari. 


Anche 
la 
Corte 
Costituzionale, con sentenza 
n. 94 del 
15 aprile 
2014, � 
nuovamente 
intervenuta 
sul 
riparto 
di 
giurisdizione 
tra 
giudice 
ordinario 
e 
giudice 
amministrativo 
nelle 
controversie 
aventi 
ad 
oggetto 
sanzioni 
amministrative 
irrogate 
da 
Autorit� 
indipendenti, 
nello 
specifico 
dalla 
Banca 
d�Italia 
e 
dichiarando l�illegittimit� 
costituzionale 
per eccesso di 
delega 
(art. 76 Cost.) 
degli 
artt. 133, comma 
1, lettera 
l), 134, comma 
1, lettera 
c), e 
135, comma 
1, 
lettera 
c), del 
c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 
2 luglio 2010) e 
dell�art. 4, comma 
1, 
numeri 
17) 
e 
19), 
dell�Allegato 
4 
del 
medesimo 
codice, 
nella 
parte 
in 
cui 
hanno 
trasferito alla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
amministrativo, con cognizione 
estesa 
al 
merito, le 
controversie 
relative 
a 
provvedimenti 
sanzionatori 
di natura pecuniaria adottati dalla Banca d�Italia. 


Come 
gi� 
affermato 
in 
relazione 
alla 
giurisdizione 
sulle 
sanzioni 
applicate 
dalla 
Consob (sentenza 
n. 162 del 
2012), l�illegittimit� 
deriva 
da 
un mancato 
rispetto 
dei 
criteri 
stabiliti 
nella 
legge 
di 
delega, 
che 
imponeva 
l'adeguamento, 
in materia 
di 
riparto di 
giurisdizione, alla 
giurisprudenza 
della 
Corte 
costituzionale 
e delle giurisdizioni superiori (art. 44 della legge n. 69 del 2009). 

(34) M. CLArICh 
e 
A. PISANeSChI, Le 
sanzioni 
amministrative 
della Consob nel 
�balletto� 
delle 
giurisdizioni, nota a Corte costituzionale 27 giugno 2012. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


In particolare, il 
giudice 
delle 
leggi 
evidenzia 
che 
il 
legislatore 
delegato 
si 
� 
discostato 
dal 
consolidato 
orientamento 
delle 
sezioni 
uniti 
civili 
della 
Corte 
di 
cassazione 
(ordinanze 
n. 9600 e 
n. 9602 del 
2006), che 
aveva 
stabilito che 
rientravano nella 
giurisdizione 
del 
giudice 
ordinario (Corte 
d'appello) le 
controversie 
relative 
alle 
sanzioni 
amministrative 
pecuniarie 
per 
la 
violazione 
delle 
norme 
in 
tema 
di 
intermediazione 
finanziaria, 
adottate 
dalla 
Banca 
d�Italia 
e 
dalla 
Consob, richiamando il 
carattere 
vincolato e 
non discrezionale 
del-
l�attivit� sanzionatoria. 


Peraltro, l'esigenza 
di 
modificare 
sul 
punto il 
Codice 
del 
processo amministrativo 
era 
stata 
gi� 
segnalata 
dalla 
Commissione 
Giustizia 
della 
Camera 
dei 
deputati 
nel 
parere 
al 
Governo, reso il 
12 settembre 
2012, sullo schema 
di 
decreto correttivo del 
Codice. In tale 
parere, infatti, era 
presente 
una 
condizione 
nella 
quale, 
in 
considerazione 
della 
sentenza 
n. 
162 
del 
2012 
della 
Corte 
costituzionale, si 
chiedeva 
che 
l�art. 133, comma 
1, lettera 
l), del 
d.lgs. n. 104 
del 
2010 fosse 
riformulato in modo da 
escludere 
dalla 
giurisdizione 
esclusiva 
del 
giudice 
amministrativo 
�i 
provvedimenti 
sanzionatori 
adottati 
dalla 
Banca 
d'Italia 
e 
dalla 
Commissione 
nazionale 
per le 
societ� 
e 
la 
borsa 
ai 
sensi 
del-
l'articolo 145 del 
decreto legislativo 1� 
settembre 
1993, n. 385 e 
dell�articolo 
195 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58�. tuttavia, il 
Governo non 
ha accolto le indicazioni contenute nel parere parlamentare. 


7. Le 
agencies nell�Unione Europea. introduzione e fondamento giuridico. 
In europa, la 
nascita 
delle 
independent 
agencies 
risale 
approssimativamente 
all�ultimo decennio del 
secolo scorso, quindi 
vent�anni 
dopo da 
quella 
del nostro Stato membro. 


Sono diverse 
le 
motivazioni 
che 
hanno portato alla 
creazione 
delle 
independent 
agencies. 

una di queste � senz�altro dovuta alla crisi della politica. 

era 
impossibile 
illo 
tempore 
per 
l�esecutivo 
esercitare, 
tramite 
il 
potere 
legislativo 
(35) 
un 
pieno 
controllo 
di 
tutti 
i 
settori; 
emergeva 
sempre 
di 
pi� 
l�insufficienza 
delle 
competenze 
tecniche 
che 
facevano 
capo 
al 
potere 
legislativo. 


Per 
questi 
motivi, 
si 
arriv� 
alla 
ragionevole 
conseguenza 
di 
delegare 
i 
poteri 
sanzionatori, 
referenziali, 
di 
regolazione 
del 
mercato, 
amministrativi 
a 
specifici 
organi del governo. 

La 
soluzione 
migliore 
era 
non soltanto quella 
di 
occuparsi 
del 
controllo 
di 
determinate 
materie, ma 
piuttosto di 
istituire 
Agenzie 
fuori 
dalle 
ordinarie 
strutture 
dipartimentali, e 
questo per una 
serie 
di 
ragioni 
che 
la 
dottrina 
pi� 
autorevole non ha mancato di osservare (36). 


(35) P. CrAIG, EU 
administrative law, second edition, 2012, p. 140. 
(36) D. hAGue, W. MACkeNzIe 
e 
A. BArker 
(eds), Public 
Policy 
and Private 
interests; The 
institution 
of 
Compromise 
(Macmillan, 
1975) 
362; 
report 
on 
Non-Departmental 
Public 
Bodies, 
Cmnd 
7797 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


La 
prima 
� 
la 
possibilit� 
per 
gli 
esperti 
che 
non 
fanno 
parte 
delle 
strutture 
governative 
e 
parlamentari, 
di 
trovare 
pi� 
spazio 
all�interno 
di 
queste 
Agenzie 
e di operare sfruttando al massimo le loro competenze tecniche. 


Secondo 
alcuni 
(37), 
procedendo 
ad 
una 
separazione 
tra 
le 
decisioni 
delle 
independent 
agencies 
e 
quelle 
poste 
in 
essere 
da 
organi 
politici, 
si 
acquisirebbe 
sicuramente pi� credibilit� ed anche pi� sicurezza in termini tecnici. 

Ad 
esempio, 
alcune 
materie 
quali 
il 
finanziamento 
per 
le 
arti, 
dovrebbero 
essere 
discusse 
e 
studiate 
fuori 
dalle 
strutture 
dipartimentali 
per evitare 
indebite 
ingerenze e pregiudizi politici. 


Altre 
autorevoli 
voci 
(38) 
hanno 
ricondotto 
l�istituzione 
delle 
independent 
agencies 
all�incoraggiamento dell�integrazione amministrativa. 


Altri 
studiosi 
ancora 
(39) hanno ritenuto opportuno l�istituzione 
di 
unit� 
di 
pi� piccole 
dimensioni, sempre 
con staff 
dotato di 
elevate 
competenze 
tecniche 
ma non paragonabili alle Commissioni, e non con sede a Bruxelles. 


un�altra 
scuola 
di 
pensiero ha 
contestato la 
creazione 
delle 
independent 
agencies, ritenendole 
come 
una 
reazione 
a 
forti 
pressioni 
che 
si 
erano create 
all�interno della stessa Commissione. 

Purtroppo l�istituzione 
dei 
Comitati 
non port� ai 
risultati 
previsti 
in termini 
di 
efficienza, 
di 
efficacia 
e 
di 
tutela 
del 
mercato 
e 
cos� 
l�idea 
di 
Dehousse 


(40) di 
istituire 
in via 
permanente 
le 
independent 
agencies 
fu condivisa 
dalla 
politica e dalla maggior parte della dottrina. 
La 
pi� 
autorevole 
dottrina 
(41) 
ha 
ricondotto 
l�aumento 
delle 
independent 
agencies 
all�interno di 
una 
pi� generale 
struttura 
concernente 
la 
natura 
del-
l�unione europea. 

Majone 
inoltre 
ha 
contestato 
che 
i 
legislatori 
dei 
singoli 
Stati 
membri 
che 


(1980) 
[10]-[16]; 
r. 
BALDWIN 
and 
C. 
MC 
CruDDeN, 
regulation 
and 
Public 
law 
(Weidenfeld 
& 
Nicolson, 
1987) 
ch1; 
M. 
thAtCher 
and 
A. 
StoNe 
SWeet, 
Theory 
and 
Practice 
of 
Delegation 
to 
Non 
-majoritarian 
institutions 
(2002) 
25 
West 
european 
Politics1; 
J. 
zILLer, 
organizing 
the 
Central 
administration: 
Policy 
and instruments 
(Law 
Department, euI, 2006); 
t. ChrISteNSeN 
and P. LAeGreID 
(eds), 
autonomy 
and 
regulation, Coping with agencies in the modern State 
(edward elgar, 2006); M. GroeNLeer, The 
autonomy 
of 
European 
Union 
agencies: 
a 
Comparative 
study 
of 
institutional 
Development 
(eburon 
2009); 


M. ShAPIro, �independent 
agencies�, in P. CrAIG 
and G. De 
BurCA, The 
evolution of 
EU 
law 
(oxford 
university Press, 2nd edn, 2011) ch. 5. 
(37) 
G. 
MAJoNe, 
Temporal 
Consistency 
and 
Policy 
Credibility: 
why 
Democracies 
Need-Nonmajoritarian 
institutions, 
Working 
Paper 
rSC 
No 
96/57 
(Florence 
euI); 
F. 
GILArDI, 
�Policy 
Credibility 
and 
Delegation 
to 
independent 
regulatory 
agencies�: 
a 
Comparative 
Empirical 
analysis 
(2002) 
9 
JePP 
873. 
(38) A. kreher, agencies 
in the 
European Community 
- a 
step towards 
administrative 
towards 
administrative 
integration in Europe, in Journal 
of 
European Public 
Policy, 1997, 4, 2, 225-245, 1997. 
(39) M. ShAPIro, The 
Problems 
of 
independent 
agencies 
in the 
United States 
and the 
European 
Union 
(1997). JePP 276. 
(40) r. DehouSSe, regulation by 
Networks 
in the 
European Community: The 
role 
of 
European 
agencies 
(1997) 4 JePP 246. 
(41) G. MAJoNe, independent 
agencies 
and the 
delegation problem. Theoretical 
and Normative 
Dimension, first edition, 1997, pag. 139 e ss. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


hanno istituito il 
trattato di 
roma, non hanno preso in considerazione 
l�opzione 
di 
separare 
i 
settori 
governativi 
in favore 
di 
una 
politica 
dove 
il 
Consiglio, 
l�Assemblea 
e 
la 
Commissione 
rappresentano 
rispettivamente 
gli 
interessi 
degli Stati. 

A 
maggior 
ragione, 
troveranno 
fondamento 
le 
teorie 
del 
Majone 
della 
delegazione 
dei poteri come strumento necessario per riequilibrare il sistema. 


8. Evoluzione delle independent 
agencies in Europa. 
Secondo la 
maggior parte 
degli 
studiosi 
del 
diritto amministrativo europeo, 
la 
nascita 
delle 
independent 
agencies 
risale 
agli 
inizi 
degli 
anni 
�90, ma 
non � cos�. 

In 
realt�, 
l�istituzione 
delle 
prime 
agencies 
risale 
alla 
met� 
degli 
anni 
settanta 
del secolo scorso (42). 

Si 
prende 
come 
punto di 
riferimento proprio il 
nostro ordinamento, dove 
l�istituzione 
della 
Consob risale 
agli 
inizi 
degli 
anni 
settanta 
(essa 
� 
stata 
istituita, 
come sopra detto con legge n. 216 del 7 giugno 1974). 


Le 
prime 
due 
Agenzie 
ad essere 
istituite 
in europa 
sono state 
la 
CeDeFoP 
(Centro 
europeo 
per 
lo 
Sviluppo 
della 
Formazione 
Professionale) 
istituita 
con 
regolamento (Ce) n. 337/75 del 
Consiglio, del 
10 febbraio 1975; 
l�altra 
� 
euroFouND 
(Fondazione 
europea 
per il 
Miglioramento delle 
Condizioni 
di 
vita 
e di Lavoro) istituita lo stesso anno. 

La 
prima, 
con 
sede 
in 
Grecia, 
opera 
in 
stretta 
collaborazione 
con 
la 
Commissione 
europea, con i 
rappresentanti 
dei 
datori 
di 
lavoro e 
dei 
sindacati, dei 
ricercatori 
e 
dei 
professionisti 
nel 
campo 
dell�istruzione 
e 
della 
formazione 
professionale e con l�obiettivo di rafforzare la cooperazione europea. 

La 
seconda, con sede 
in Irlanda, trasmette 
conoscenze 
nel 
campo delle 
politiche sociali e di lavoro. 


Gli 
anni 
novanta 
rappresentano 
il 
secondo 
periodo 
�quello 
pi� 
importante� 
in cui sono state create moltissime 
agencies. 

tra 
le 
tante 
agencies 
istituite 
nel 
corso 
degli 
ultimi 
trent�anni 
� 
opportuno 
menzionare: 
l�Agenzia 
europea 
dell�ambiente 
(43) e 
la 
Fondazione 
europea 
per la 
formazione 
(44), con sede 
a 
torino ed operante 
sin dal 
1994; 
l�osservatorio 
europeo delle 
droghe 
e 
delle 
tossicodipendenze, agenzia 
dell�unione 
europea 
che 
si 
trova 
a 
Lisbona, fondata 
nel 
1993 (45); 
l�Agenzia 
europea 
dei 


(42) 
D. 
keLeMAN, 
�The 
Politics 
of 
�Eurocratics� 
Structure 
and 
New 
European 
agencies� 
(2002) 
25 West european Politics 93. 
(43) Council 
regulation (eeC) 1210/90 of May 1990 on establishment 
of the 
european environment 
Agency and the 
european environment 
Information and observation Network [1990] oJ 
L120/1; 
regulation (eC) 401/2009 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 23 April 
2009 on the 
european 
environment 
Agency 
and 
the 
european 
environment 
Information 
and 
observation 
Network 
(Codified version) [2009] oJ L126. 
(44) Council 
regulation (eeC) 1360/90 of 7 May 1990 establishing a 
european training Foundation 
[1990] oJ L131/1. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


medicinali, 
fondata 
nel 
1995, 
con 
lo 
scopo 
di 
valutare 
e 
monitorare 
i 
medicinali 
(46); 
l�ufficio 
per 
l�armonizzazione 
del 
mercato 
interno, 
istituito 
nel 
1995, 
con 
lo 
scopo 
di 
gestire 
i 
marchi 
ed 
il 
design 
industriale 
(47); 
l�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
e 
la 
salute 
sul 
lavoro, istituita 
nel 
1994 con sede 
in Spagna 
(48); 
l�ufficio comunitario delle 
variet� 
vegetali 
(49); 
il 
centro di 
traduzione 
degli 
organismi 
dell�unione 
europea 
(50); 
l�osservatorio 
europeo 
dei 
fenomeni 
di 
razzismo e 
xenofobia 
(51) ed infine 
l'Agenzia 
europea 
per la 
ricostruzione, 
responsabile 
dell'attuazione, 
in 
base 
ad 
una 
decisione 
della 
Commissione, 
del-
l'assistenza 
comunitaria 
a 
favore 
della 
repubblica 
del 
Montenegro, della 
repubblica 
di Serbia e dell'ex 
repubblica iugoslava di Macedonia (52). 


Il 
numero 
delle 
Agenzie 
europee 
continu� 
ad 
aumentare 
anche 
nella 
prima 
decade del nuovo secolo. 

Si 
citano 
come 
esempio 
l�Autorit� 
europea 
per 
la 
sicurezza 
alimentare, 
Agenzia 
della 
unione 
europea 
che 
fornisce 
consulenza 
scientifica 
indipendente 
e 
comunica 
sui 
rischi 
esistenti 
ed 
emergenti 
associati 
alla 
catena 
alimentare 
(53); 
l�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
marittima 
(Agenzia 
dell'unione 
europea 
incaricata 
di 
ridurre 
il 
rischio 
di 
incidenti 
marittimi, 
di 
inquinamento 
marino 
da 
navi 
e 
la 
perdita 
di 
vite 
umane 
in 
mare, 
contribuendo 
a 
far 
rispettare 
la 
normativa 
pertinente 
dell'ue); 
entrambe 
hanno 
sede 
a 
Lisbona 
(54) 
e 
l�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
aerea 
(Agenzia 
della 
unione 
europea 
con 
compiti 
di 
regolamentazione 
ed 
esecutivi 
in 
materia 
di 
civile 
sicurezza 
aerea) 
(55). 


(45) Council 
regulation (eeC) 302/93 of 8 February 1993 on the 
establishment 
of a 
european 
Center for Drugs and Drugs 
Addiction [1993] oJ L36/1. 
(46) Council 
regulation (eeC) 2309/93 of 22 July 1993 laying down Community procedures 
for 
the 
authorization and supervision of medicinal 
products 
for human and veterinary use 
and establishing 
a european Agency for the evaluation of medicinal Products [1993] oJ L214/1. 
(47) Council 
regulation(eC) 40/94 of 20 December 1993 on the 
Community trademark [1994] 
oJ 
L11/1; 
Council 
regulation (eC) 207/2009 of 26 February 2009 on the 
Community trade 
mark (codified 
version) [2009] oJ L78/1. 
(48) 
Council 
regulation 
(eC) 
2062/94 
of 
27 
July 
1994 
establishing 
a 
european 
Agency 
for 
Safety 
and health at 
Work [1994] oJ L 216/1. 
(49) 
Council 
regulation 
(eC) 
2100/94 
oF 
27 
July 
1994 
on 
Community 
Plant 
variety 
rights 
[1994] 
oJ L227/1. 
(50) 
Council 
regulation 
(eC) 
2965 
/94 
of 
28 
November 
setting 
up 
a 
translation 
Centre 
for 
bodies 
of the european union [1994] oJ L 227/1. 
(51) 
Council 
regulation 
(eC) 
1035 
/97 
of 
2 
June 
1997 
establishing 
a 
european 
Monitoring 
Centre 
on racism and Xenofobia. 
(52) 
Council 
regulation 
(eC) 
2454/1999 
of 
15 
November 
1999 
setting 
of 
a 
european 
Agency 
for reconstruction [1999]. 
(53) regulation (eC) 178/2002 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 28 January laying 
down the 
general 
principles 
ad requirements 
of food law, establishing the 
european Food Safety 
Authority and laying down procedures in matters of food safety [2002] oJ L31/1. 
(54) regulation (eC) 1406/2002 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 27 June 
2002 
establishing a european Maritime Safety Agency [2002] oJ L208/1. 
(55) 
regulation 
(eC) 
No 
216/2008 
of 
the 
european 
Parliament 
and 
of 
the 
Council 
of 
20 
February 
2008 
on 
common 
rules 
in 
the 
field 
of 
civil 
aviation 
and 
establishing 
a 
european 
Aviation 
Safety 
Agency 
[2008] oJ L79/1 is now the governing regulation. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


Nel 
2004 � 
stata 
istituita 
l'Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
delle 
reti 
e 
dell'informazione 
con 
sede 
in 
Svezia 
(56) 
e, 
con 
regolamento 
(Ce) 
n. 
2007/2004 
del 
Consiglio 
del 
26 
ottobre 
2004 
(Gu 
L 
349 
del 
25 
novembre 
2004), 
l�Agenzia 
europea 
per 
la 
gestione 
delle 
frontiere 
esterne, 
con 
il 
compito 
di 
promuovere, coordinare 
e 
sviluppare 
la 
gestione 
delle 
frontiere 
europee, in 
linea 
con la 
Carta 
dei 
diritti 
fondamentali 
dell'ue 
di 
applicare 
il 
concetto di 
gestione 
integrata 
delle 
frontiere 
(57) 
e 
l�Agenzia 
ferroviaria 
europea, 
l' 
Agenzia 
della 
unione 
europea 
che 
definisce 
i 
requisiti 
obbligatori 
per le 
ferrovie 
europee 
e 
i 
produttori 
sotto 
forma 
di 
specifiche 
tecniche 
di 
interoperabilit�, 
che si applicano al sistema ferroviario trans-europeo (58). 


Dal 2005 in poi, in europa sono state istituite ulteriori 
Agenzie. 

Si 
pensi 
all�Agenzia 
europea 
per il 
controllo sulla 
pesca, organismo del-
l'unione 
europea 
per 
organizzare 
il 
coordinamento 
operativo 
di 
controllo 
della 
pesca 
e 
delle 
attivit� 
di 
ispezione 
da 
parte 
degli 
Stati 
membri 
e 
assistere 
i 
medesimi 
affinch� 
cooperino per garantire 
il 
rispetto delle 
norme 
della 
politica 
comune 
della 
pesca 
dell'ue 
per assicurare 
l'applicazione 
effettiva 
e 
uniforme 
(59); 
a 
quest�ultima 
� 
seguita, 
nel 
2006, 
l�Agenzia 
europea 
per 
le 
sostanze 
chimiche, 
un'Agenzia 
dell'unione 
europea 
che 
gestisce 
gli 
aspetti 
tecnici, scientifici 
e 
amministrativi 
dell'attuazione 
del 
regolamento 
dell'unione 
europea 
per 
la 
registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione 
e 
la 
restrizione 
delle 
sostanze 
chimiche 
(60); 
nel 
2007 � 
stata 
fondata 
la 
Agenzia 
dell�unione 
europea 
per i 
diritti 
fondamentali 
(61) e 
nel 
2009 l'Agenzia 
europea 
per la 
cooperazione 
fra 
i 
regolatori 
nazionali 
dell'energia 
(ACer), 
un'Agenzia 
dell'unione 
europea 
con 
sede in Slovenia (62). 


Ad 
avviso 
dello 
scrivente, 
un 
passo 
molto 
importante 
che 
� 
stato 
fatto 
dall�unione 
europea 
in 
tempi 
abbastanza 
recenti, 
� 
stato 
l�istituzione 
delle 
Agenzie 
europee 
per 
rafforzare 
la 
sorveglianza 
europea 
sul 
sistema 
finanziario. 

Chi 
scrive, ritiene 
altres�, che 
anche 
i 
singoli 
Stati 
membri 
avrebbero do


(56) regulation (eC) 851/2004 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 21 April 
2004 
establishing the european Centre for Disease Prevention and Control [2004] oJ L142/1. 
(57) 
Council 
regulation 
(eC) 
No 
2007/2004 
of 
26 
october 
2004 
establishing 
a 
european 
Agency 
for the 
Management 
of operational 
Cooperation at 
the 
external 
Borders 
of the 
Members 
States 
of the 
european union [2004] oJ L349/1. 
(58) regulation (eC) 881/2004 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 29 April 
2004 
establishing a european railway Safety Agency [2004] oJ L164/1. 
(59) 
Council 
regulation 
(eC) 
768/2005 
of 
26 
April 
2005 
establishing 
a 
Common 
Fisherries 
Control 
Agency [2005] oJ L128/1. 
(60) regulation (eC) No 1907 /2006 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 18 December 
2006 
concerning 
the 
registration, 
evaluation, 
Authorization 
and 
restriction 
of 
Chemicals 
(reACh), eStABLIShING a european Chemicals 
Agency [2006] oJ L396/1. 
(61) Council 
regulation (eC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
european union 
Agency for Fundamental rights [2007] oJ L53/1. 
(62) 
regulation 
(eC) 
No 
713/2009 
of 
the 
european 
Parliament 
and 
of 
the 
Council 
of 
13 
July 
2009 
establishing an Agency for the Cooperation of energy regulators [2009]. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


vuto 
aderire 
a 
questa 
iniziativa 
europea, 
ma, 
tuttora 
la 
situazione 
� 
rimasta 
immutata. 


A 
tale 
proposito si 
ricorda 
l'Autorit� 
europea 
degli 
strumenti 
finanziari 
e 
dei 
mercati, 
organismo 
dell'unione 
europea 
che, 
dal 
1 
gennaio 
2011, 
ha 
il 
compito 
di 
sorvegliare 
il 
mercato finanziario europeo; 
ad essa 
partecipano tutte 
le 
Autorit� di vigilanza bancaria dell'unione europea. 

tale 
Autorit� 
europea 
sostituisce 
il 
Committee 
of 
European 
Securities 
regulators 
(CeSr) e ha sede a Parigi (63). 

L'Autorit� 
Bancaria 
europea 
(ABe) 
� 
un'Autorit� 
indipendente 
del-
l'unione 
europea 
che 
opera 
per assicurare 
un livello di 
regolamentazione 
e 
di 
vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. 

Gli 
obiettivi 
generali 
di 
tale 
Autorit� 
sono quelli 
di 
assicurare 
la 
stabilit� 
finanziaria 
nell'ue 
e 
garantire 
l'integrit�, 
l'efficienza 
e 
il 
regolare 
funzionamento 
del settore bancario (64). 

Dal 
1 gennaio 2011, � 
stata 
istituita 
anche 
l'Autorit� 
europea 
delle 
assicurazioni 
e delle pensioni aziendali e professionali. 

Si 
tratta 
di 
un organismo dell'unione 
europea 
che, dal 
1 gennaio 2011, 
ha 
il 
compito di 
sorvegliare 
il 
mercato assicurativo europeo. Ad essa 
partecipano 
tutte le 
Autorit� di vigilanza assicurativa dell'unione europea. 

La 
suindicata 
Autorit� 
sostituisce 
il 
Committee 
of 
European 
insurance 
and 
occupational 
Pensions 
Supervisors 
(CeIoPS) 
con 
sede 
a 
Francoforte 
(65), 
ed 
infine 
il 
Comitato 
europeo 
per 
il 
rischio 
sistemico, 
un�altra 
agenzia 
del-
l�unione 
europea, 
sempre 
con 
sede 
a 
Francoforte, 
responsabile 
per 
la 
vigilanza 
macro-prudenziale del sistema finanziario dell�unione (66). 


9. 
Classificazione 
delle 
agencies: 
il 
punto 
di 
vista 
della 
Commissione 
europea. 
era 
necessario 
fare 
una 
distinzione 
all�interno 
della 
categoria 
delle 
agencies 
e, a questo difficile compito ha provveduto la Commissione europea. 

Anche 
in tempi 
antecedenti 
alla 
classificazione 
delle 
agencies, la 
pi� autorevole 
dottrina 
(67) 
aveva 
ritenuto 
necessaria 
una 
classificazione 
delle 
agen


(63) regulation (eu) No 1095/2010 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 24 November 
2010 
establishing 
a 
european 
Supervisory 
Authority 
(european 
Securities 
and 
Market 
Authority) 
[2010] 
oJ 
L331/84 
http: 
// 
ec.europa.eu/economy_finance/other/index 
enhtm; 
P. 
ShAMMo 
The 
European 
Securities 
and 
markets 
authority: 
Lifting 
the 
Veil 
on 
the 
allocation 
of 
Powers 
( 
2011) 
48 
CMLrev 
1879. 
(64) 
regulation 
(eu) 
No 
1093/2010 
of 
the 
european 
Parliament 
and 
of 
the 
Council 
of 
2 
November 
2010 establishing a 
european Supervisory Authority (european Insurance 
and occupational 
Pensions 
Authority) [2010] oJ L331/12. 
(65) regulation (eu) No 1094/2010 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 24 November 
2010 
establishing 
a 
european 
Supervisory 
Authority 
(european 
Insurance 
and 
occupational 
Pensions 
Authority) [2010] oJ 331/48. 
(66) regulation (eu) No 1092/2010 of the 
european Parliament 
and of the 
Council 
of 24 November 
2010 on european union macro - prudential 
oversight 
of the 
financial 
system 
and establishing 
a european Systemic risk Board [2010] oj L331. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


cies 
e, 
dalla 
suddetta 
classificazione 
sono 
emersi 
elementi 
soddisfacenti 
e 
non 
soddisfacenti. 

Pi� 
nel 
dettaglio, 
si 
hanno 
elementi 
soddisfacenti 
quando 
la 
Commissione 
europea 
distingue 
all�interno 
della 
categoria 
generale 
delle 
independent 
agencies 
e precisamente tra le 
Executive 
agencies 
e le 
regulatory 
agencies. 


Si 
tratta 
di 
organismi 
che, 
all�interno 
dell�unione 
europea, 
hanno 
una 
particolare 
posizione; 
essi 
altro 
non 
sono 
se 
non 
independent 
agencies 
che 
sono 
state 
istituite 
dalla 
Commissione 
europea 
e 
sono 
responsabili 
per 
la 
gestione 
di 
diversi 
programmi. 
Non 
hanno 
durata 
permanente 
bens� 
temporanea, 
non 
sono 
indipendenti 
e 
sono 
soggette 
al 
controllo 
della 
Commissione 
europea. 


La 
classificazione 
della 
Commissione 
europea 
diventa 
non 
soddisfacente 
quando si 
prescinde 
come 
sopra 
riportato, dalla 
distinzione 
tra 
regulatory 
ed 
Executive 
agencies 
e 
si 
prende 
in 
considerazione 
soltanto 
la 
regulatory 
agency. 


Quest�ultima 
categoria 
di 
agency 
� 
titolare 
di 
un�importante 
funzione 
esecutiva 
posta 
in essere 
tramite 
l�emanazione 
di 
atti 
che 
aiutano a 
regolare 
meglio 
determinati settori. 

Le 
regulatory 
agencies 
si 
differenziano al 
loro interno per la 
diversit� 
di 
funzioni svolte. 

L�Agenzia 
europea 
per i 
medicinali 
� 
un esempio di 
regulatory 
agency 
che 
pu� agire 
come 
�trustee�, sebbene 
ad essa 
manchi 
l�autorit� 
di 
adottare 
decisioni 
con indipendenza, perch� 
essa 
� 
incorporata 
in una 
organizzazione 
istituzionale 
che 
impegna 
tutti 
i 
soggetti 
che 
devono prendere 
decisioni 
alla 
sottoposizione di determinati criteri. 

Si 
tratta 
comunque 
di 
un�Agenzia 
in 
grado 
di 
fornire 
assistenza 
tecnica 
e 
scientifica 
che 
consente 
alla 
Commissione 
di 
prendere 
le 
decisioni 
opportune 
(68). 


Lo stesso dicasi 
per l�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
alimentare, che 
svolge 
funzioni 
analoghe 
all�Agenzia 
europea 
dei 
medicinali, la 
cui 
funzione 
� 
limitata 
a 
consigliare 
la 
Commissione 
in materia 
di 
sicurezza 
degli 
alimenti 
senza poteri decisionali. 


Infine, Agenzie 
europee 
come 
la 
ohIM 
(office 
of 
Harmonization in the 
internal 
market, ma 
dal 
23 marzo 2016 rinominata 
European Union intellectual 
Property 
office) (69) la 
CPvo 
(Community 
Plant 
Variety 
office) (70) e 
la 


(67) P. CrAIG, op. cit., p. 248. 
(68) The 
agency 
Phenomenon in the 
European Union �Emergence, institutionalization and everyday 
decision - making�, 2012, di M. BuSuIoC, M. GroeNLeer, J. troNDAL, p. 113. 
(69) 
ohIM 
� 
l'ufficio 
dell'unione 
europea 
per 
la 
propriet� 
intellettuale 
incaricato 
di 
gestire 
i 
marchi 
dell'unione 
europea 
e 
i 
disegni 
e 
modelli 
comunitari 
registrati, 
fornendo 
protezione 
dei 
diritti 
di 
propriet� 
intellettuale in tutta l'unione europea in https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/ 
(70) 
Il 
Community 
Plant 
variety 
office 
(CPvo) 
� 
l'Agenzia 
europea 
responsabile 
della 
protezione 
dei 
ritrovati 
vegetali 
nell'ue. Il 
CPvo 
� 
un organo decentrato autofinanziato dell'ue, con sede 
a 
Angers, 
in Francia in http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


eASA 
(European 
aviation 
Safety 
agency) 
(71) 
sono 
titolari 
di 
poteri 
decisionali 
pi� 
forti 
rispetto 
a 
quelli 
delle 
Agenzie 
sopra 
menzionate 
ed 
in 
grado 
di 
influenzare 
il mercato. 


10. (segue) 
Classificazione delle 
agencies. 
In 
europa, 
negli 
ultimi 
tempi, 
� 
sempre 
pi� 
frequente 
l�emersione 
di 
altre 
agencies; 
le 
pi� importanti 
sono �Decision making agencies, le 
Quasi-regulatory 
agencies e le information and Coordination agencies�. 


rientrano 
nella 
categoria 
delle 
Decision 
making 
agencies 
l�ohIM 
(office 
of 
Harmonization 
in 
the 
internal 
market), 
CPvo 
(Community 
Plant 
Variety 
office), 
eSMA 
(European 
Securities 
and 
markets 
authority) 
(74) 
e 
l�eIoPA 
(European 
insurance 
and occupational 
Pensions 
authority) (75). Sono Agenzie 
che hanno il potere di emanare decisioni. 


(71) 
L�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
aerea 
(eASA) 
� 
un�agenzia 
dell�unione 
europea 
a 
cui 
sono stati 
attribuiti 
dei 
compiti 
specifici 
di 
carattere 
normativo ed esecutivo nel 
campo della 
sicurezza 
aerea. L�Agenzia 
� 
un protagonista 
chiave 
della 
strategia 
dell�unione 
europea 
di 
costituire 
e 
mantenere 
un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell�aviazione civile in europa. 
La 
missione 
dell�Agenzia 
� 
duplice. essa 
fornisce 
innanzitutto un servizio di 
consulenza 
tecnica 
alla 
Commissione 
europea, assistendola 
nella 
stesura 
dei 
regolamenti 
per la 
sicurezza 
aerea 
in vari 
settori 
e 
fornendo informazioni di carattere tecnico per la conclusione dei relativi accordi internazionali. 
Inoltre, 
all�Agenzia 
� 
stata 
conferita 
l�autorit� 
di 
eseguire 
certi 
compiti 
di 
carattere 
esecutivo 
relativi 
alla 
sicurezza 
aerea, 
come 
la 
certificazione 
dei 
prodotti 
aeronautici 
e 
delle 
organizzazioni 
coinvolte 
nella 
loro progettazione, produzione 
e 
manutenzione. Queste 
attivit� 
di 
certificazione 
contribuiscono ad assicurare 
il rispetto dell�aeronavigabilit� e degli standard di protezione ambientale. 
L�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
aerea 
certifica 
anche 
prodotti 
dell�aviazione 
civile, 
comprese 
l�aviazione 
generale 
e 
commerciale. 
� 
importante 
rilevare 
che 
la 
sicurezza 
aerea 
(prevenzione 
di 
azioni 
illegali 
contro l�aviazione 
civile 
quali, ad esempio, i 
dirottamenti) non rientra 
nel 
suo ambito di 
responsabilit�, 
ma rientra nell�ambito del diritto comunitario applicato dagli Stati membri. 
L�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
aerea 
� 
stata 
istituita 
dal 
regolamento 
del 
Consiglio 
(Ce) 
n. 
1592/2002 
del 
Parlamento 
europeo 
e 
del 
Consiglio 
del 
15 
luglio 
2002 
(Gu 
L 
240 
del 
7 
settembre 
2002), 
secondo 
il 
quale, 
a 
pi� 
lungo 
termine, 
le 
competenze 
dell�Agenzia 
sarebbero 
state 
progressivamente 
allargate 
ad 
altri 
settori 
della 
sicurezza 
dell�aviazione 
civile, 
con 
particolare 
riguardo 
alle 
operazioni 
di 
volo 
ed 
alla 
certificazione 
degli 
equipaggi. 
una 
prima 
estensione 
delle 
competenze 
dell�Agenzia 
in 
materia 
di 
operazioni 
di 
volo, 
di 
certificazione 
del 
personale 
di 
bordo 
e 
di 
autorizzazione 
degli 
operatori 
di 
paesi 
terzi 
� 
stata 
disposta 
con 
il 
regolamento 
(Ce) 
n. 
216/2008 
del 
Parlamento 
europeo 
e 
del 
Consiglio, 
del 
20 
febbraio 
2008, 
che 
tra 
l�altro 
ha 
abrogato 
il 
gi� 
citato 
regolamento 
(Ce) 
n. 
1592/2002 
in 
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/
easa/index_it.htm 
(74) eSMA 
� 
un'Autorit� 
indipendente 
europea 
che 
� 
stata 
istituita 
il 
1� 
gennaio 2011. Lavora 
a 
stretto contatto con le 
autorit� 
nazionali 
competenti, che 
sono membri 
del 
Sistema 
europeo di 
vigilanza 
finanziaria e le altre autorit� di vigilanza europee in 
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/esma/index_it.htm. 


(75) 
eIoPA, 
sigla 
di 
european 
insurance 
and 
occupational 
pensions 
authority, 
una 
delle 
tre 
autorit� 
responsabili 
del 
coordinamento della 
vigilanza 
dei 
mercati 
finanziari 
a 
livello europeo, create 
nel 
2011 
con la 
riforma 
seguita 
alla 
crisi 
finanziaria 
iniziata 
nel 
2007. L�eIoPA 
ha 
la 
responsabilit� 
dei 
sistemi 
assicurativi 
pensionistici 
nazionali 
e 
degli 
strumenti 
e 
mercati 
finanziari, mentre 
le 
altre 
due 
autorit�, eBA 
(Autorit� 
bancaria 
europea) 
ed 
eSMA, 
con 
le 
quali 
costituisce 
il 
sistema 
europeo 
di 
regolazione 
finanziaria 
(v. eSFS), hanno responsabilit� 
distinte: 
la 
prima 
sul 
settore 
bancario e 
la 
seconda 
sui 
mercati 
mobiliari 
e 
sui 
titoli 
in essi 
trattati. L�eIoPA, dotata 
di 
personalit� 
giuridica, ha 
sede 
a 
Francoforte. ha 
sostituito il 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


La 
motivazione 
che 
ha 
indotto 
l�unione 
europea 
ad 
attribuire 
determinati 
poteri 
decisori 
a 
queste 
agencies 
consiste 
essenzialmente 
nel 
bilanciamento 
degli 
interessi 
pubblici, 
tra 
loro 
confliggenti, 
oltre 
alle 
valutazioni 
economiche 
per ogni singolo caso. 

tirando 
le 
somme 
quindi, 
l�unica 
differenza 
che 
viene 
in 
essere 
tra 
le 
Decision-
making agencies 
e 
le 
regulatory 
agencies 
riguarda 
i 
poteri 
decisori 
in 
capo alle prime, che si sostituiscono a quelli della Commissione europea. 


L�altra 
categoria 
sopra 
riportata 
� 
quella 
delle 
Quasi-regulatory 
agencies. 


Si 
tratta 
principalmente 
di 
Agenzie 
con 
poteri 
di 
raccomandazione 
nei 
confronti della Commissione europea cui spetta la decisione finale. 

Merita 
precisare 
che 
la 
Commissione 
europea 
pu� discostarsi 
dai 
poteri 
di 
raccomandazione 
delle 
agencies 
soltanto in casi 
limitati, date 
le 
loro competenze 
tecniche. 
tale 
affermazione 
sembrerebbe 
portare 
all�equiparazione 
tra 
le 
due 
categorie 
di 
agencies 
sopra 
descritte 
ma, in realt� 
esse 
si 
distinguono 
soprattutto per la vincolativit� e l�insostituibilit� delle loro decisioni. 


� 
un esempio di 
Quasi-regulatory 
agency, l�Agenzia 
europea 
per la 
Sicurezza 
Aerea, 
costituita 
nel 
2002 
sulla 
base 
del 
regolamento 
(Ce) 
1592/2002 
superato successivamente 
dal 
regolamento Ce 
n. 216/2008, che 
ha 
poteri 
nel-
l�individuazione dei non idonei al volo e della certificazione ambientale. 

Anche 
l�Agenzia 
europea 
per 
i 
medicinali, 
istituita 
con 
regolamento 
n. 
726/2004 connuova 
sede 
ad Amsterdam, l�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
alimentare 
fondata 
nel 
2002 con sede 
a 
Parma 
e 
l�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
marittima 
istituita 
con 
regolamento 
(Ce) 
n. 
1406/2002 
del 
Parlamento 
europeo 
e 
del 
Consiglio, 
del 
27 
giugno 
2002, 
sono 
esempi 
di 
Quasi-regulatory-agency. 


La 
commistione 
di 
poteri 
tra 
la 
Commissione 
europea 
e 
le 
Quasi-regulatory 
agencies 
trova 
un 
riconoscimento 
nell�art. 
290 
tFue, 
ai 
sensi 
del 
quale, 
�un atto legislativo pu� delegare 
alla Commissione 
il 
potere 
di 
adottare 
atti 
non 
legislativi 
di 
portata 
generale 
che 
integrano 
o 
modificano 
determinati 
elementi non essenziali dell'atto legislativo�. 


L�ultima 
categoria 
di 
agencies, 
sprovviste 
di 
poteri 
decisori, 
� 
quella 
dell�information/Coordination agencies. 

tali 
agencies 
svolgono una 
funzione 
quasi 
analoga 
a 
quella 
della 
precedente 
categoria, con la 
differenza 
che 
queste 
ultime 
hanno poteri 
di 
informazione 
nei 
confronti 
della 
Commissione 
europea, cui 
spetta 
il 
potere 
finale 
di 
decidere. 


Le 
information/Coordination agencies 
sono state 
istituite 
dal 
trattato di 
Lisbona 
e 
fanno parte 
del 
primo pilastro. Quelle 
facenti 
parte 
del 
secondo e 


CeIoPS 
(Committee 
of european insurance 
and occupational 
Pensions 
supervisors), creato nel 
2001 con 
il 
fine 
di 
adeguare 
la 
vigilanza 
finanziaria 
europea 
alla 
nuova 
realt� 
determinatasi 
con 
la 
nascita 
dell�euro 
in http://www.treccani.it/enciclopedia/eiopa_(Lessico_del_XXI_Secolo). 



rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


del 
terzo pilastro ed istituite 
dal 
Consiglio europeo sono Eurojust 
ed Europol 
ed hanno sempre poteri di informazione nei confronti della Commissione. 

Eurojust 
� 
un�Agenzia 
dell�unione 
europea 
istituita 
con 
decisione 
del 
Consiglio del 
2002 allo scopo di 
promuovere 
il 
coordinamento di 
indagini 
e 
procedimenti 
giudiziari 
fra 
gli 
Stati 
membri 
dell�unione 
europea 
nella 
loro 
azione contro le forme gravi di criminalit� organizzata e transfrontaliera. 


Europol 
� 
un�Agenzia 
dell�unione 
europea 
che 
promuove 
la 
cooperazione 
tra 
le 
forze 
di 
polizia 
nella 
prevenzione 
e 
lotta 
al 
terrorismo, al 
traffico 
illecito di 
stupefacenti 
e 
ad altre 
forme 
di 
criminalit� 
organizzata 
concernenti 
almeno due 
Stati 
membri. Prevista 
dal 
trattato di 
Maastricht 
del 
1992, � 
operativa, 
con sede 
all�Aia, dal 
1998, a 
seguito dell�entrata 
in vigore 
della 
Convenzione 
istitutiva di Bruxelles del 1995. 


un esempio di 
information/Coordination agencies 
� 
l�Agenzia 
europea 
dell�Ambiente, la 
cui 
funzione 
� 
quella 
di 
assicurare 
che 
il 
pubblico sia 
correttamente 
informato sulle condizioni ambientali (76). 


tuttavia, vi 
sono altre 
importanti 
agencies 
di 
informazioni 
quali 
l�Agenzia 
per la 
sicurezza 
e 
la 
salute 
sul 
lavoro, istituita 
nel 
1994 con sede 
in Spagna 
e 
precisamente 
a 
Bilbao, la 
cui 
funzione 
consiste 
essenzialmente 
nell�identificazione 
e 
successiva 
informazione 
concernenti 
�rischi� 
e 
pratiche 
che 
possono 
andare a buon fine nel settore della salute e della sicurezza (77). 


un ultimo riferimento va 
fatto all�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
marittima, 
di 
pi� recente 
istituzione, che 
si 
occupa 
della 
riduzione 
del 
rischio di 
incidenti 
marittimi, 
dell'inquinamento 
marittimo 
causato 
dalle 
navi 
e 
della 
perdita 
di 
vite 
umane 
in 
mare 
aiutando 
a 
far 
rispettare 
le 
pertinenti 
leggi 
della 
Comunit� 
europea tramite poteri appunto di informazione. 


L�opinione 
di 
chi 
scrive 
si 
rif� 
alla 
tesi 
di 
chi 
ha 
autorevolmente 
proceduto 
alla distinzione tra la natura giuridica ed i poteri delle 
independent 
agencies. 


essa 
� 
un�operazione 
necessaria 
che 
porta 
vantaggi 
non soltanto classificatori 
e 
gerarchici, ma 
soprattutto ad una 
migliore 
comprensione 
della 
ripartizione 
dei 
compiti 
da 
svolgere 
nei 
confronti 
della 
Commissione 
e 
quindi 
per 
un 
miglior 
raggiungimento 
degli 
obiettivi 
prefissi 
dall�unione 
europea 
nei 
settori di loro competenza. 


11. i limiti legali delle independent 
agencies. 
Il 
principale 
vincolo legale 
per le 
European agencies 
� 
stato evidenziato 
dalla dottrina Meroni. 

Secondo 
tale 
orientamento, 
il 
vincolo 
legale 
costituisce 
un 
limite 
generale 


(76) reg. 401/2009 (n. 27) Arts. 1-2. 
(77) 
reg. 
2062/94 
(n. 
32) 
Arts 
2, 
3 
(1) 
(a)-(d) 
as 
amended 
by 
Council 
regulation 
(eC) 
1112/2005 
of 24 June 
2005 amending regulation 2062/94 establishing a 
european Agency for safety and health at 
work [2005] oJ L184/5. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


anche 
per 
lo 
sviluppo 
dell�attivit� 
amministrativa 
in 
capo 
a 
soggetti 
diversi 
dalle istituzioni europee e dagli Stati membri. 

tale 
dottrina 
mette 
in luce 
e 
fa 
propri 
quell�insieme 
di 
principi 
gi� 
individuati 
dalla 
giurisprudenza 
della 
Corte 
di 
giustizia 
e 
consolidati 
nella 
costituzione 
materiale 
dell�unione 
europea, che 
fondano il 
bilanciamento di 
poteri 
all�interno dell�unione. 

Secondo Meroni, non � 
possibile 
delegare 
poteri 
regolatori 
a 
soggetti 
diversi 
dalle 
istituzioni 
dell�unione 
europea 
per 
non 
alterare 
il 
sistema 
delle 
responsabilit� 
disegnato dai 
trattati. 


In 
caso 
contrario, 
ci 
sarebbe 
violazione 
del 
principio 
di 
cui 
all�art. 
5 
tue, 
principio 
generale 
che 
disciplina 
la 
divisione 
dei 
poteri 
nell�ordinamento 
dell�unione europea (78). 

Alle 
agencies 
possono 
essere 
delegati 
soltanto 
poteri 
meramente 
esecutivi 
e 
il 
loro 
utilizzo 
deve 
integralmente 
sottostare 
alla 
supervisione 
dell�istituzione 
delegante. 

La 
dottrina 
Meroni 
della 
non-delegazione 
di 
poteri 
regolatori 
� 
stata 
sviluppata 
in due 
storiche 
decisioni 
della 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea: 
il caso meroni 
e il caso romano 
(79). 

Nel 
caso di 
specie, meroni 
aveva 
impugnato il 
provvedimento di 
delega 
di 
poteri 
da 
parte 
dell�Alta 
Autorit� 
a 
due 
agenzie 
di 
diritto privato del 
Belgio 
per la gestione finanziaria del rottame. 

La 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
ritenne 
la 
delega 
�illegittima�, 
nella 
misura 
in 
cui 
implicava 
un 
passaggio 
di 
responsabilit� 
dall�Alta 
Autorit� 
alle 
agenzie 
in 
questione 
non 
previsto 
dall�art. 
8 
del 
trattato 
CeCA 
(Comunit� 
europea del Carbone e dell�Acciaio). 

Ammettere 
la 
legittimit� 
della 
delega 
avrebbe 
significato una 
violazione 
delle regole previste dal 
trattato per lo svolgimento di tali attivit�. 

Nel 
caso 
meroni, 
la 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea 
ha 
fissato 
i 
principi 
e 
le 
condizioni 
necessarie 
che 
rendono la 
delega 
di 
compiti 
compatibile 
con l�ordinamento europeo (80). 

In primo luogo, deve 
trattarsi 
di 
una 
delega 
esplicita 
e 
compatibile 
con il 


(78) 
J.P. 
JACQue, 
�The 
principle 
of 
institutional 
balance�, 
(2004) 
41 
Common 
market 
Law 
review 
383, 383-384. 
(79) Case 
9/56 and Case 
10/56, Meroni 
& 
Co., Industrie 
Metallurgiche 
s.p.a. v high Authority 
[1957-1958] 
eCr 
133; 
98/80, 
Giuseppe 
romano 
v 
Institute 
national 
d�assurance 
maladie-invalidit� 
[1981] eCr 1259, para 
20. Sul 
punto si 
vedano D. GerArDIN, The 
development 
of 
European regulatory 
agencies: what 
the 
EU 
should learn from 
the 
american experience, (2004) 11 Columbia Journal 
of 
European 
Law 
1, 10; S. GrILLer 
and A. orAtor, Everything under control? 
(80) 
Sul 
punto 
si 
veda 
t. 
trIDIMAS, 
Community 
agencies, 
Competition 
Law, 
and 
ECSB 
initiatives 
on Securities 
Clearing and Settlement, in P. Eeckhout 
and T. Tridimas 
(eds.), 28 Yearbook of european 
Law 
2009 (oxford university Press, 2010), 216, at 
241-243; 
t. trIDIMAS, Financial 
Supervision and 
agency 
Power: reflection on ESma, in N. Nic 
Shuibhne 
and L.W. Gormley 
(eds.), From 
Single 
market 
to Economic 
Union: Essays 
in memory 
of 
John a. Usher 
(oxford university Press, 2012), 55, at 
60-62. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


principio di 
attribuzione 
delle 
competenze 
e 
l�Autorit� 
delegante 
non pu� delegare 
pi� poteri 
di 
quanti 
ne 
detenga 
(81); 
pertanto l�esercizio dei 
poteri 
da 
parte 
del 
delegato deve 
svolgersi 
secondo le 
stesse 
condizioni 
procedurali 
a 
cui sarebbe stata sottoposta l�Autorit� delegante. 

Infine, il 
nodo pi� difficile 
da 
sciogliere 
era 
la 
delega 
di 
poteri 
che 
non 
doveva 
comportare 
lo spostamento di 
poteri 
discrezionali 
dal 
delegante 
al 
delegato, 
a meno che ci� non fosse previsto nel 
trattato. 

Nel 
caso romano, a 
questi 
principi 
generali 
in materia 
di 
delegazione 
di 
poteri, la 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea 
ha 
aggiunto un ulteriore 
vincolo 
all�attivit� 
amministrativa, ovvero l�impossibilit� 
per le 
Agenzie 
di 
adottare 
atti generali a carattere vincolante. 

Il 
caso aveva 
ad oggetto sempre 
il 
conferimento di 
poteri 
regolatori 
da 
parte 
del 
Consiglio 
ad 
una 
commissione 
amministrativa 
sulla 
sicurezza 
sociale 
dei lavoratori migranti stabilita secondo il diritto comunitario. 

In via 
pregiudiziale, la 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
ha 
ritenuto 
illegittima 
tale 
delega 
in 
quanto 
una 
commissione 
amministrativa 
chiamata 
ad 
attuare 
il 
diritto comunitario non poteva 
imporre 
metodi, interpretazioni 
e 
obblighi 
alle 
amministrazioni 
nazionali 
(nel 
caso di 
specie, un�istituzione 
assicurativa 
belga), 
ma 
poteva 
soltanto 
svolgere 
attivit� 
di 
supporto 
attraverso 
atti 
non vincolanti. 

Se 
ne 
� 
ricavato che 
ai 
sensi 
dell�art. 155 del 
trattato Cee 
(ora 
emendato 
dagli 
articoli 
290 e 
291 del 
tFue) e 
in conformit� 
ai 
principi 
di 
impugnazione 
degli 
atti 
stabiliti 
agli 
articoli 
173 
(ora 
art. 
263 
tFue) 
e 
177 
(ora 
art. 
267 
tFue) 
del 
medesimo 
trattato, 
le 
Agenzie 
europee 
potessero 
soltanto 
esercitare 
poteri 
di raccomandazione (82). 


La 
pi� 
autorevole 
dottrina 
ha 
messo 
in 
luce 
come 
la 
dottrina 
meroni 
� 
stata 
indirettamente 
rinforzata 
dall�art. 
290 
tFue 
che 
disciplina 
gli 
atti 
delegati 
(83). 


� 
stato 
stabilito 
che 
la 
delega 
dei 
poteri 
alla 
Commissione 
deve 
essere 
legale 
e 
la 
Commissione 
non 
pu� 
esercitare 
scelte 
discrezionali 
nella 
forma 
degli 
atti delegati. 

La 
stessa 
censura 
si 
applica 
a 
fortiori 
alle 
Agenzie 
quando 
esercitano 
i 
loro poteri (84). 


12. i limiti politici delle independent 
agencies. 
Per 
Meroni 
le 
independent 
agencies 
conoscono 
anche 
limiti 
di 
natura 
politica. 
In 
europa, 
� 
rimasta 
inalterata 
l�intenzione 
di 
confermare 
i 
limiti 
delle 


(81) 
In 
questo 
senso 
si 
vedano 
anche 
i 
casi 
C-154-155/04, 
Alliance 
for 
Natural 
health 
[2005] 
eCr 
I-6541, 
para. 
90; 
C-301/02 
P. 
tralli 
v 
eCB 
[2005] 
eCr 
I-4071, 
paras. 
42-52; 
t-311/06, 
FMC 
Chemical 
SPrL v european Food Safety Agency (eFSA) [2008] eCr p. II-88, para. 66. 
(82) 98/80, G. roMANo 
v. institute nationale d�assurance maladie-invalidit�, para. 20. 
(83) P. CrAIG, op. cit., p. 154. 
(84) P. CrAIG, op. cit., p. 155. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


deleghe 
alle 
agencies, gi� 
stabiliti 
dalle 
due 
storiche 
sentenze 
della 
Corte 
di 
Giustizia dell�unione europea nei casi 
meroni 
e 
romano. 


In 
precedenza, 
voci 
autorevolissime 
(85) 
avevano 
ribadito 
come 
in 
Commissione 
europea 
vi 
era 
l�intenzione 
di 
superare 
i 
principi 
stabiliti 
dalla 
dottrina 
Meroni ed istituire le 
regulatory 
agencies. 


un 
passo 
indietro 
rispetto 
ai 
sostenitori 
della 
tesi 
oppositrice 
della 
dottrina 
Meroni 
� 
stato posto in essere 
da 
una 
comunicazione 
della 
Commissione 
del 
2002, 
che 
ha 
confermato 
il 
limite 
sulla 
delegazione 
dei 
poteri 
discrezionali 
delle 
agencies 
e che preclude l�istituzione delle 
regulatory 
agencies. 

una 
conferma 
� 
avvenuta 
dopo 
appena 
tre 
anni 
nel 
2005 
sempre 
ad 
opera 
della Commissione (86). 


La 
partecipazione 
delle 
Agenzie 
dovrebbe 
quindi 
essere 
organizzata 
in 
equilibrio con l�unit� 
e 
l�integrit� 
delle 
funzioni 
esecutive 
e 
con conseguente 
responsabilit� sulla Commissione. 


13. il controllo legale e le responsabilit� delle independent 
agencies. 
In 
riferimento 
alle 
responsabilit� 
delle 
independent 
agencies, 
vale 
la 
pena 
sottolineare similitudini e differenze che scaturiscono dalle loro decisioni. 

esistono due 
tipi 
di 
responsabilit�, quella 
contrattuale 
e 
quella 
extra 
contrattuale. 


Ai 
sensi 
dell�art. 
340 
tFue 
(ex 
art. 
288 
tCe), 
la 
responsabilit� 
contrattuale 
dell�unione � regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 

Il 
ricorso per responsabilit� 
contrattuale, cio� 
per il 
fatto di 
contratti 
conclusi 
tra 
la 
Comunit� 
e 
un 
terzo, 
� 
sottoposto 
a 
disposizioni 
specifiche 
e, 
la 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea 
interviene 
unicamente 
se 
lo 
prevede 
una 
clausola specifica del contratto. 

Le 
condizioni 
e 
le 
modalit� 
del 
ricorso 
per 
responsabilit� 
derivano 
dal 
diritto 
applicabile. tale 
diritto � 
definito dal 
contratto e 
si 
tratta 
in linea 
di 
massima 
di un diritto nazionale. 

La 
Corte 
di 
giustizia 
dell�unione 
europea 
pu� rappresentare 
la 
giurisdizione 
competente 
per decidere 
a 
condizione 
che 
una 
clausola 
contrattuale, la 
clausola compromissoria, lo enunci esplicitamente. 


Con 
riferimento 
alla 
responsabilit� 
extracontrattuale 
invece, 
l�unione 
europea 
deve 
risarcire, 
conformemente 
ai 
principi 
generali 
comuni 
ai 
diritti 
degli 
Stati 
membri, i 
danni 
cagionati 
dalle 
sue 
istituzioni 
o dai 
suoi 
agenti 
nell'esercizio 
delle loro funzioni. 

In 
deroga 
al 
secondo 
comma 
dell�art. 
340 
tFue, 
la 
Banca 
centrale 
europea 
deve 
risarcire, 
conformemente 
ai 
principi 
generali 
comuni 
al 
diritto 
degli 
Stati 


(85) G. MAJoNe, Delegation of regulatory Powers in a mixed Polity 
(2002) 8 eLJ 319. 
(86) 
Draft 
Interinstitutional 
Agreement 
on 
the 
operating 
Framework 
for 
the 
european 
regulatory 
Agencies, CoM (2005) 59 final, art. 5 (1). 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


membri, i 
danni 
cagionati 
da 
essa 
stessa 
o dai 
suoi 
agenti 
nell'esercizio delle 
loro funzioni. 


La 
responsabilit� 
personale 
degli 
agenti 
nei 
confronti 
dell�unione 
� 
regolata 
dallo Statuto che prevede il relativo regime di applicabilit�. 


Quanto sopra 
detto si 
applica 
anche 
alle 
independent 
agencies, essendo 
le stesse organismi facenti parte dell�unione europea. 

Le 
differenze 
sulla 
regolamentazione 
delle 
agencies 
sono 
molto 
pi� 
marcate 
in relazione al controllo legale (il cd. legal review). 

Non 
esiste 
una 
previsione 
comune 
concernente 
la 
responsabilit� 
extra 
contrattuale. 

Alcune 
regole 
come 
quelle 
che 
si 
occupano 
di 
agencies 
quali 
la 
ohIM 
(office 
for 
Harmonization in the 
internal 
market) e 
la 
eASA 
(European aviation 
Safety 
agency) 
contengono 
previsioni 
esplicite 
sul 
controllo 
legale 
con 
un 
sistema 
di 
appello 
interno 
al 
Board 
of 
appeal 
cui 
fa 
seguito 
il 
giudizio 
della 
Corte di giustizia dell�unione europea (87). 


La 
dottrina 
pi� 
autorevole 
(88) 
ha 
messo 
in 
luce 
come 
altre 
normative 
quali 
quelle 
applicabili 
all�euMC 
(European 
monitoring 
Center 
of 
racism 
and 
xenofobia) 
non 
contengono 
esplicite 
previsioni 
sull�appello 
interno 
delle 
agencies, 
ma 
stabiliscono 
che 
la 
Corte 
di 
giustizia 
ha 
giurisdizione 
per 
le 
azioni 
contro 
le 
istituzioni 
centrali 
per 
come 
previsto 
e 
disciplinato 
dall�art. 
263 
tFue 
(89). 


una 
regolamentazione 
a 
parte 
� 
prevista 
per il 
centro europeo per la 
prevenzione 
ed il 
controllo delle 
malattie, un�altra 
Agenzia 
europea 
che 
analizza 
e 
interpreta 
i 
dati 
provenienti 
dai 
paesi 
dell'ue 
su 
52 
malattie 
trasmissibili 
utilizzando 
il 
sistema 
europeo 
di 
sorveglianza 
(teSSY); 
essa 
aiuta 
altres� 
i 
governi 
dell'ue 
a 
prepararsi 
alle 
epidemie, 
organizza 
la 
conferenza 
scientifica 
europea 
sull'epidemiologia 
applicata 
delle 
malattie 
infettive 
(eSCAIDe), che 
si 
svolge 
ogni 
anno 
per 
tre 
giorni 
e 
le 
cui 
decisioni 
sono 
passibili 
di 
ricorso 
direttamente 
alle 
varie 
Corti 
europee 
per 
chiedere 
l�annullamento 
delle 
decisioni 
prese 
dalla 
Commissione. 


In altri 
casi 
ancora, non � 
proprio previsto un controllo legale, come 
per 
esempio 
avviene 
nell�eMeA 
(European 
medicines 
agency), 
dove, 
la 
regolamentazione 
non 
contiene 
proprio 
menzione 
sul 
controllo 
legale 
delle 
agencies, 
sebbene 
ci� 
sarebbe 
giustificabile 
perch� 
� 
alla 
Commissione 
europea 
che 
spetta la decisione finale. 


vi 
� 
infine 
un 
altro 
filone 
di 
agencies 
che 
non 
considera 
neppure 
esistente 
un controllo legale 
sugli 
atti 
posti 
in essere 
dai 
loro funzionari; 
� 
il 
caso della 
eMSA 
(European marittime 
Safety 
agency), eNISA 
(European Union agency 


(87) reg. 40/94 (n. 31) Arts 61, 63; reg. 216/2008 (n. 39) Arts 40-51. 
(88) P. CrAIG, op. cit., 
p. 157. 
(89) reg. 1035/97 (n. 35) Art. 15 (3). 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


for 
Network 
and 
information 
Security), 
erA 
(European 
railway 
agency) 
e 
del 
CFCA 
(European fishereries control 
agency). 


Si 
pu� concludere 
affermando che 
diverse 
sono le 
previsioni 
circa 
il 
regime 
di 
responsabilit� 
delle 
independent 
agencies; 
molto 
frequenti 
sono 
i 
casi 
di 
responsabilit� 
contrattuale, 
meno 
frequenti 
quelli 
di 
responsabilit� 
extracontrattuale 
e infrequenti quelli concernenti il giudizio di revisione. 


13. a) Profili 
storici 
sull�ammissibilit� del 
legal 
control. analisi 
dell�art. 263 
del Trattato sul funzionamento dell�Unione Europea. 
un argomento a 
parte 
che 
deve 
essere 
affrontato concerne 
la 
possibilit� 
di 
ricorrere 
alla 
Corte 
di 
Giustizia 
avverso gli 
atti 
posti 
in essere 
dalle 
agencies. 


A 
tale 
riguardo, sono due 
gli 
articoli 
da 
confrontare; 
il 
primo � 
l�art. 230 
del 
trattato di 
Lisbona 
ed il 
secondo il 
nuovo articolo 263 tFue 
(trattato sul 
funzionamento dell�unione europea). 


L�art. 230 del 
trattato di 
Lisbona 
non conteneva 
alcuna 
previsione 
delle 
agencies 
o di 
altri 
organismi 
aventi 
personalit� 
giuridica 
di 
diritto pubblico 
tra 
la 
lista 
di 
quelli 
soggetti 
al 
controllo di 
revisione 
per gli 
atti 
posti 
in essere. 


Il 
CFI 
(Court 
of 
Justice 
of 
the 
European 
Communities 
and 
Court 
of 
First 
istance) 
ha 
tentato 
di 
colmare 
questo 
vuoto 
motivando 
che 
l�agencies 
erano 
soggette 
(90) 
al 
judicial 
review, 
facendo 
affidamento 
sui 
principi 
del 
�Les 
Verts�. 


Secondo questo principio, la 
Comunit� 
europea 
� 
basata 
su regole 
legali 
ben precise 
e 
di 
conseguenza 
il 
giudizio di 
revisione 
dovrebbe 
essere 
consentito 
contro tutti gli atti posti in essere dalle 
agencies 
aventi valore legale. 


A 
chiarire 
definitivamente 
la 
problematica 
della 
revisione 
degli 
atti 
posti 
in 
essere 
dalle 
agencies 
e 
dagli 
altri 
organismi 
dell�unione 
europea 
� 
stato 
l�art. 263 del 
tFue. Stabilisce 
il 
primo comma 
di 
tale 
articolo che 
�la Corte 
di 
giustizia dell�Unione 
europea esercita un controllo di 
legittimit� sugli 
atti 
legislativi, 
sugli 
atti 
del 
Consiglio, della Commissione 
e 
della Banca centrale 
europea che 
non siano raccomandazioni 
o pareri, nonch� 
sugli 
atti 
del 
Parlamento 
europeo e 
del 
Consiglio europeo destinati 
a produrre 
effetti 
giuridici 
nei confronti di terzi�. 

La 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
esercita, inoltre, un controllo 
di 
legittimit� 
sugli 
atti 
degli 
organi 
o 
organismi 
dell�unione 
destinati 
a 
produrre 
effetti giuridici nei confronti di terzi. 

In 
definitiva, 
l�art. 
263 
comma 
2 
tFue, 
anche 
se 
contiene 
il 
limite 
previsto 
dallo stesso quinto comma 
ai 
sensi 
del 
quale 
�gli 
atti 
che 
istituiscono gli 
organi 
e 
organismi 
dell�Unione 
possono prevedere 
condizioni 
e 
modalit� specifiche 
relative 
ai 
ricorsi 
proposti 
da persone 
fisiche 
o giuridiche 
contro atti 
di 
detti 
organi 
o 
organismi 
destinati 
a 
produrre 
effetti 
giuridici 
nei 
loro 
con


(90) Case 294/83 Parti ecologiste, Les 
verts 
v Parliament [1986] eCr 1339, [23]. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


fronti� 
riconosce 
alla 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
piena 
tutela 
nei 
confronti 
degli 
atti 
e 
dei 
comportamenti 
di 
istituzioni, 
organi 
e 
organismi 
dell�ue. 
Si 
ricordano, 
a 
questo 
proposito, 
il 
rinvio 
pregiudiziale 
di 
validit� 
(art. 
267 
tFue) 
(91) 
l�eccezione 
di 
illegittimit� 
(art. 
277 
tFue) 
(per 
i 
quali 
valgono 
gli 
stessi 
vizi 
di 
legittimit� 
enumerati 
all�articolo 
in 
esame), 
il 
ricorso 
per responsabilit� 
extracontrattuale 
dell�ue 
(art. 268 tFue), il 
ricorso in materia 
di 
funzione 
pubblica 
dell�unione 
europea 
(art. 270 tFue) e, con riguardo 
all�illegittima 
omissione 
di 
istituzioni, organi 
o organismi, il 
ricorso per carenza 
(art. 265 tFue). 

A 
differenza 
dei 
ricorsi 
sopra 
richiamati, 
il 
ricorso 
di 
annullamento 
di 
cui 
all�art. 263 tFue, trova 
applicazione 
a 
seconda 
della 
materia 
disciplinata 
dal-
l�atto impugnato. 


L�obiettivo 
del 
Judicial 
review 
� 
limitato 
soltanto 
alle 
decisioni 
finali 
degli 
organismi 
dell�unione 
europea 
quindi, a 
ragion di 
logica, sono escluse 
dall�applicazione 
dell�art. 263 tFue, tutte 
quelle 
agencies 
che 
sono titolari 
di 
poteri 
di 
raccomandazioni, 
come 
la 
eMA 
(European 
medicine 
agency) 
o 
quelle 
titolari di poteri informativi come nel caso di 
Eurojust 
ed Europool. 


La 
Corte 
di 
Giustizia 
dell�unione 
europea 
effettuer� 
comunque 
un controllo 
implicito 
ed 
indiretto 
anche 
sugli 
atti 
di 
queste 
agencies 
che 
hanno 
contribuito 
alla formazione della decisione finale della Commissione. 


14. il controllo politico e responsabilit� delle independent 
agencies. 
un altro aspetto di 
non poco momento da 
chiarire 
� 
quello afferente 
al 
controllo politico e le responsabilit� delle 
agencies. 

Contraddittoria 
� 
innanzitutto 
la 
caratteristica 
dell�indipendenza 
delle 
independent 
agencies, che dovrebbe isolarle dalle maglie della politica. 

A 
questa 
contraddizione 
se 
ne 
aggiunge 
un�altra 
di 
natura 
terminologica; 
un�agencies 
non pu� essere allo stesso tempo indipendente e controllata. 

Come 
� 
stato 
gi� 
evidenziato 
nei 
paragrafi 
precedenti, 
il 
numero 
delle 
independent 
agencies 
� 
aumentato 
notevolmente 
tanto 
che 
le 
stesse 
sono 
diven


(91) P. CrAIG. 
Il 
rinvio pregiudiziale 
ha 
rappresentato nel 
corso del 
processo di 
integrazione 
europea 
uno 
dei 
pi� 
validi 
strumenti 
di 
cooperazione 
tra 
giudici 
nazionali 
e 
giudici 
comunitari. 
Questo 
istituto prevede 
la 
richiesta, da 
parte 
di 
un giudice 
nazionale 
(richiesta 
discrezionale 
per i 
giudici 
nazionali 
di 
non 
ultima 
istanza, 
mentre 
obbligatoria 
per 
i 
giudici 
nazionali 
di 
ultima 
istanza) 
di 
supporto 
della 
Corte 
di 
giustizia 
per la 
soluzione 
di 
una 
controversia 
che 
coinvolge 
una 
norma 
dell�ue, realizzando in 
questo modo uno dei 
principi 
cardine 
dell�ordinamento dell�unione 
europea, che 
� 
quello della 
leale 
collaborazione 
di 
cui 
all�art. 4 par. 3 tue. In particolare, la 
competenza 
pregiudiziale 
si 
esplica 
senza 
una 
correlazione 
diretta 
con un�attivit� 
contenziosa, dal 
momento che 
in essa 
la 
Corte 
non dirime 
una 
controversia, 
pur 
conservando 
la 
sua 
natura 
giurisprudenziale, 
dato 
che 
non 
si 
traduce 
in 
una 
mera 
esplicazione 
di 
un�attivit� 
consultiva. La 
previsione 
della 
competenza 
di 
cui 
sopra 
ebbe, all�origine, come 
finalit� 
quella 
di 
assicurare 
l�uniformit� 
dell�interpretazione 
del 
diritto comunitario e 
di 
�rafforzare 
la 
capacit� 
di 
questo corpus 
normativo comune 
di 
�resistere� 
alle 
particolarit� 
dei 
sistemi 
nazionali�, op. 
cit. 
p. 159. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


tate 
quasi 
incontrollabili; 
per questo motivo � 
stato necessario predisporre 
appositi 
strumenti di controllo per evitare atti arbitrari da parte loro. 

In 
realt�, 
non 
cՏ 
conflitto 
tra 
i 
termini 
�Control 
and 
accountability� 
come 
invece 
� 
stato 
pensato 
(92), 
trattandosi 
di 
una 
contraddizione 
apparente. 


In merito al 
concetto di 
accountability 
si 
sono formate 
due 
scuole 
di 
pensiero. 


La 
prima, 
distingue 
all�interno 
dell�accountability, 
tra 
una 
nozione 
ampia 
ed 
una 
nozione 
ristretta 
e 
considera 
l�accountability 
una 
categoria 
di 
cui 
fanno 
parte argomenti quali la trasparenza, la responsabilit� ed il controllo (93). 

Nonostante 
tali 
premesse 
sul 
regime 
dei 
controlli 
e 
sulle 
responsabilit�, 
Boven ha optato per un uso discreto dell�accountability 
(94). 


In 
questa 
circostanza 
l�accountability 
opera 
ex 
post, 
distinta 
dal 
controllo 
che 
operer� 
ex 
ante. 
Altri 
studiosi 
del 
diritto europeo hanno ulteriormente 
circoscritto 
i 
limiti 
della 
valutazione 
dell�accountability 
delle 
independent 
agencies 
(95). 


14. a) incarichi, Criteri e relazioni delle 
agenzie. 
Gli 
incarichi, 
i 
criteri 
e 
le 
relazioni 
delle 
Agenzie 
sono 
aspetti 
molto 
importanti 
e 
comuni 
a 
tutte 
le 
Agenzie 
dell�unione 
europea, 
sia 
per 
quelle 
titolari 
di 
poteri 
decisionali, 
sia 
per 
quelle 
che 
hanno 
poteri 
discrezionali 
di 
emanare 
regole 
e 
porre 
in 
essere 
decisioni 
individuali 
e 
per le 
Quasi 
regulatory 
agencies 
e 
le 
information/coordination agencies, oltre 
ad essere 
connessi ai loro stessi obiettivi. 

Gli 
incarichi 
comprendono 
anche 
i 
pareri 
dati 
dalle 
Agenzie 
alla 
Commissione 
sulle 
iniziative 
legislative 
e 
quindi 
i 
criteri 
che 
dovrebbero informare 
la 
Commissione 
sulle 
decisioni 
pi� importanti. 

A 
legiferare 
sui 
criteri, 
sugli 
incarichi 
e 
sui 
poteri 
di 
regolazione 
delle 
agencies 
� 
la 
stessa 
Commissione, 
essendoci 
tra 
la 
stessa 
e 
le 
agencies 
una 
stretta 
connessione 
istituzionale. 

L�Agenzia contribuir� a questo processo con le sue decisioni tecniche. 


A 
tale 
riguardo si 
richiama 
l�Agenzia 
europea 
per la 
sicurezza 
aerea, che 
ha 
esteso la 
sua regolamentazione introducendo elementi di dettaglio. 

La 
specificazione 
degli 
incarichi 
e 
criteri 
ai 
fini 
del 
raggiungimento degli 
obiettivi 
ha 
un impatto 
ex 
ante 
sul 
grado di 
controllo esercitato dalla 
legislatura 
sulle 
scelte 
delle 
agenzie. 


L�obbligo di procurare informazioni prevede comunque l�accountability ex post facto. 

Lo schema 
generale 
� 
per una 
regolamentazione 
che 
prevede 
informazioni 
annuali 
al 


(92) GerArDIN, op. cit., 231. 
(93) Case C-39/03 P Commission v Artegodan Gmbh [2003] eCr I-7885. 
(94) 
M. 
BoveNS, 
Pt 
hArt, 
and 
t. 
SChILLeNABS, 
Does 
Public 
accountability 
work? 
an 
assessment 
Tool 
(2008) 86 Pub Admin 225; 
M. BuSuIoC, accountability, Control 
and independence: the 
case 
of 
European agencies 
(2009) 15 eLJ 
599; 
M. BoveNS, Two Concept 
of 
accountability: accountability 
as 
a Virtue and as a mechanism 
(2010) 33 West european Politics 946. 
(95) 
D. 
CurtIN, 
Holding 
(Quasi-) 
autonomous 
EU 
administrative 
actors 
to 
Public 
account 
(2009) 
13 
eLJ 
523; 
D. 
CurtIN, 
Delegation 
to 
EU 
Non 
majoritarian 
agencies 
and 
Emerging 
Practices 
of 
Public 
accountability; 
in D. GerADIN, r. MuNoz 
and N. PetIt 
(eds), regulation through agencies 
in the 
EU. 
a New Paradigm of European Governance 
(edward elgar, 2005) 88-119. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Parlamento, al 
Consiglio ed alla 
Commissione 
e 
in alcune 
circostanze 
agli 
Stati 
Membri, (si 
tratta del c.d. potere referenziale). 


14. b) Composizione dell�agenzia. 
La 
composizione 
dell�Agenzia 
rappresenta 
un controllo di 
natura 
politica, importante 
in 
tutti 
i 
sistemi 
in 
cui 
la 
Commissione 
europea 
esercita 
sull�Agenzia 
dei 
poteri, 
tramite 
la 
nomina dei Presidenti, dei direttori esecutivi. 

Sul 
corpo dirigente 
ad esempio ricadono diverse 
responsabilit� 
quali 
la 
nomina 
del 
direttore 
dell�Agenzia, l�adozione 
di 
un programma 
annuale 
dell�Agenzia 
cos� 
come 
proposto 
dal direttore. 

La 
composizione 
delle 
Agenzie, 
inoltre, 
definisce 
le 
strategie 
che 
potrebbero 
portare 
l�Agenzia 
ad avere 
successo nell�esercizio delle 
sue 
funzioni; 
riferisce 
ai 
competenti 
organi 
la sua relazione annuale sul suo operato e le regole finanziarie. 

L�Agenzia 
si 
riunisce 
almeno due 
volte 
all�anno e 
assume 
le 
decisioni 
pi� importanti 
con la 
maggioranza 
dei 
due 
terzi 
dei 
suoi 
componenti 
e 
l�obiettivo principale 
� 
il 
perseguimento 
della parit� nelle decisioni delle 
Agenzie. 


La 
composizione 
mista 
delle 
European agencies 
avrebbe 
dovuto garantire 
il 
controllo 
degli 
interessi 
di 
ciascuno Stato Membro, ma 
cos� 
purtroppo non � 
stato, perch� 
la 
Commissione 
europea, gi� 
per le 
Agenzie 
istituite 
agli 
inizi 
degli 
anni 
novanta, ha 
manifestato insoddisfazione 
per i 
risultati 
perseguiti 
nell�unit� 
e 
nell�integrit� 
delle 
funzioni 
esecutive 
a 
livello 
europeo. 


La 
composizione 
delle 
agencies 
� 
stata 
contestata, 
in 
favore 
delle 
agencies 
di 
pi� 
piccole 
dimensioni, sulle 
quali 
la 
Commissione 
europea 
avrebbe 
avuto un numero maggiore 
di 
rappresentanti. 


� 
stato richiesto un aumento dei 
membri 
delle 
agencies 
fino ad un numero di 
quindici, 
dove 
ci 
sarebbero dovuti 
essere 
sei 
rappresentanti 
dalla 
Commissione 
pi� tre 
rappresentanti 
senza diritto di voto (96). 


tuttavia, anche 
variando il 
numero dei 
componenti 
delle 
agencies, la 
Commissione 
europea 
non 
ha 
riscosso 
successo, 
rimanendo 
in 
vigore 
lo 
schema 
generale 
per 
le 
Agenzie 
create 
dalla 
Comunicazione 
della 
Commissione 
del 
2002, 
con 
una 
composizione 
composta 
da 
un 
rappresentante 
per 
ogni 
Stato 
Membro, 
da 
uno 
a 
quattro 
per 
la 
Commissione 
e 
qualche 
esperto 
in materia normalmente sprovvisto del diritto di voto (97). 


� 
importante 
sottolineare 
che 
la 
Commissione 
europea 
ha 
finora 
esercitato 
e, 
alla 
luce 
delle 
normativa 
comunitaria 
vigente, 
continua 
ad 
esercitare 
sulle 
agencies, 
anche 
su 
quelle 
titolari 
di 
poteri 
decisionali 
alternativi 
a 
quelli 
della 
Commissione, 
un 
controllo 
di 
natura 
politica 
derivante 
dalle 
nomine 
di 
vertice 
di 
direttori 
esecutivi, 
Presidenti 
che 
vengono 
scelti 
tra 
una 
lista 
di 
candidati 
aventi 
gli 
appositi 
requisiti; 
si 
tratta 
di 
una 
competizione 
simile 
ad 
una 
bando 
di 
concorso 
che 
deve 
essere 
pubblicata 
sull�official 
Journal 
e 
su 
altri 
siti. 


(96) operating Framework (n. 8); Draft Interistitutional 
Agreement (n. 104) Art. 11(2). 
(97) reg. 1406/2002 eMSA 
(n. 28) Art. 11; 
reg. 216/2008 eASA 
(n. 39) Art. 34; 
reg. 460/2004 
eNISA 
(n. 40) Art. 6; 
reg. 851/2004 eCDC (n. 41) Art. 14 (1); 
reg. 1093/2010 eBA 
(n. 50) Art. 45 
(2); reg. 1095/2010 eSMA; reg. 1095/2010 eSMA (n. 49) Art. 45 (2). 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


14. c) il programma di lavoro delle 
agenzie. 
un altro fattore 
che 
esercita 
un�influenza 
politica 
sulle 
agencies, � 
il 
programma 
di 
lavoro. 


Per 
fare 
chiarezza 
sul 
punto, 
si 
richiama 
l�esempio 
dell�Agenzia 
europea 
per 
la 
sicurezza 
marittima, istituita 
con regolamento (Ce) n. 1406/2002 del 
Parlamento europeo e 
del 
Consiglio 
del 
27 giugno 2002, che 
� 
stata 
notevolmente 
influenzata 
dalla 
Commissione 
europea; 
si tratta di un procedura che prevede una serie di atti tra loro collegati. 

Nella 
prima 
fase 
l�administrative 
board 
adotta 
il 
programma 
di 
lavoro predisposto dal-
l�Agenzia 
per 
l�anno 
successivo 
e 
lo 
inoltra 
agli 
Stati 
Membri, 
al 
Parlamento 
europeo, 
al 
Consiglio 
ed 
alla 
Commissione 
europea. 
Finita 
questa 
fase, 
la 
Commissione 
europea 
ha 
un 
termine 
di 
quindici 
giorni 
per esprimere 
un parere 
e, se 
questo � 
negativo l�administrative 
board deve 
riesaminare 
il 
programma 
e 
adottarlo possibilmente 
con gli 
emendamenti 
proposti 
entro due 
mesi. 
Inoltre, 
per 
l�approvazione 
della 
seconda 
lettura, 
� 
richiesta 
la 
maggioranza 
dei 
due 
terzi, inclusi 
i 
rappresentanti 
della 
Commissione, o l�unanimit� 
dei 
rappresentanti 
degli 
Stati 
Membri dell�administrative board 
(99). 


La 
stessa 
procedura 
si 
applica 
anche 
ad altre 
agencies, quali 
ad esempio l�Agenzia 
ferroviaria 
europea 
(erA) e 
per l�Agenzia 
europea 
di 
controllo della 
pesca 
(eFCA). un procedimento 
analogo 
a 
quello 
appena 
descritto 
viene 
applicato 
per 
l�Agenzia 
europea 
per 
i 
medicinali 
dove 
� 
previsto che 
il 
direttore 
dell�Agenzia 
predispone 
il 
programma 
di 
lavoro per l�anno 
successivo 
che 
deve 
essere 
adottato 
dall�administrative 
board 
e 
poi 
inoltrato 
agli 
Stati 
Membri, 
alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo. 

In tale 
procedura 
per�, si 
riduce 
il 
potere 
di 
intervento della 
Commissione 
europea 
sul 
programma di lavoro dell�Agenzia. 


vi 
sono ancora 
altre 
procedure 
di 
controllo come 
quella 
prevista 
per l�Agenzia 
europea 
per 
i 
medicinali 
(eMA), 
la 
quale 
prevede 
che 
il 
programma 
di 
lavoro 
dell�Agenzia 
debba 
essere 
adottato 
dal 
Board 
of 
Supervisor, 
il 
quale 
viene 
trasmesso 
per 
informazione 
alla 
Commissione, 
al Consiglio e al Parlamento europeo (100). 


residua 
ancora 
una 
regolamentazione 
che 
� 
stata 
definita 
intermedia 
e 
riguarda 
l�Agenzia 
per 
la 
Sicurezza 
Alimentare 
(eFSA) 
dove 
spetta 
al 
management 
Board 
adottate 
il 
programma 
annuale 
di 
lavoro 
e 
dove 
non 
vi 
� 
menzione 
alcuna 
del 
coinvolgimento 
della 
Commissione 
sebbene 
esiste 
un�ordinanza 
che 
prevede 
che 
il 
programma 
dovrebbe 
rispecchiare 
quanto previsto dalla 
legislatura 
europea 
e 
dagli 
ultimi 
interventi 
politici 
nell�area 
nel 
settore del cibo (101). 


14. d) Trasparenza delle decisioni. 
Limite 
di 
natura 
politica 
a 
carico delle 
Agenzie 
� 
anche 
la 
trasparenza 
delle 
loro decisioni. 


essa 
� 
correttamente 
inquadrata 
come 
un importante 
attributo del 
�public 
decision making�. 


CՏ 
differenza 
sulla 
regolamentazione 
della 
definizione 
di 
trasparenza 
delle 
agencies 
e 
sul concetto di 
agencies. 


(99) reg. 1406/2002 (n. 38) Art. 10 (2) (d). 
(100) reg. 1093/2010 (n. 50) Art.43 (6). 
(101) reg. 178/2002 (n. 37) Arts 25 (8), 26 (2) (b). 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Ci� pu� essere 
spiegato in parte 
dal 
fatto che 
le 
Agencies 
si 
occupano di 
regolamentare 
diversi 
settori, in parte 
perch� 
l�importanza 
della 
trasparenza 
pu� variare 
a 
seconda 
della 
materia 
trattata; 
questa 
fu considerata 
un�argomentazione 
poco convincente 
dato che 
le 
regole 
di 
base 
della 
trasparenza 
delle 
decisioni 
debbono applicarsi 
a 
tutte 
le 
agencies, indipendente 
dalla materia trattata. 


L�opinione 
dello scrivente 
condivide 
la 
tesi 
che 
le 
regole 
di 
base 
della 
trasparenza 
debbano 
trovare 
applicazione 
per tutte 
le 
agencies 
senza 
alcuna 
discriminazione, anche 
perch� 
discriminare 
la 
decisione 
finale 
di 
un�agency 
in favore 
di 
un�altra 
per il 
semplice 
fatto che 
una 
decide 
su un settore 
particolarmente 
sensibile 
rispetto all�altra, costituirebbe 
una 
palese 
violazione 
del 
principio 
di 
uguaglianza 
e 
di 
organizzazione 
dei 
pubblici 
uffici, 
principi 
stabiliti 
anche nell�ordinamento a livello costituzionale dagli artt. 3 e 97 Cost. 


un 
esempio 
di 
trasparenza 
ad 
alto 
livello 
lo 
si 
riscontra 
nell�Autorit� 
europea 
per 
la 
sicurezza 
alimentare 
(eFSA); 
infatti, 
codesta 
Agenzia 
� 
stata 
istituita 
per 
portare 
a 
termine 
le 
sue 
funzioni 
con 
procedure 
trasparenti, 
attesa 
la 
sua 
rilevante 
attivit� 
di 
interesse 
pubblico 
(102). 


Nella 
trasparenza 
vi 
� 
uniformit� 
soltanto per quanto concerne 
l�accesso ai 
documenti 
amministrativi, materia prevista e disciplinata nel trattato all�art. 15 comma 1 e 3. 

Stabilisce 
il 
primo comma 
dell�art. 15 che: 
�al 
fine 
di 
promuovere 
il 
buon governo e 
garantire 
la partecipazione 
della societ� civile, le 
istituzioni, gli 
organi 
e 
gli 
organismi 
del-
l'Unione 
operano nel 
modo pi� trasparente 
possibile�; a 
questo comma 
segue 
il 
comma 
3 ai 
sensi 
del 
quale: 
�Qualsiasi 
cittadino dell'Unione 
e 
qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede 
sociale 
in uno Stato membro ha il 
diritto di 
accedere 
ai 
documenti 
delle 
istituzioni, organi 
e 
organismi 
dell'Unione, a prescindere 
dal 
loro supporto, secondo i 
principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo�. 


14. e) Collegamenti con altre 
agenzie. 
I collegamenti 
tra 
le 
Agenzie 
europee 
con quelle 
nazionali 
e 
quelle 
internazionali 
sono 
di 
particolare 
importanza 
ed attualit� 
nel 
diritto comunitario e 
rappresentano un controllo di 
natura politica. 

In particolare, il 
collegamento con le 
altre 
Agenzie 
� 
proficuo perch� 
le 
Agenzie 
in cooperazione 
svolgono 
funzioni 
analoghe 
e 
ci� 
evita 
maggiori 
sforzi 
per 
entrambe, 
semplificando 
il 
carico di 
lavoro, oltre 
a 
facilitare 
gli 
scambi 
di 
informazioni, di 
competenze 
tecniche 
e 
via 
discorrendo. 

Sulla tematica 
de qua si sono formate due scuole di pensiero. 


Alcuni 
autori 
(103) 
hanno 
evidenziato 
i 
benefici 
derivanti 
da 
tale 
collegamento 
tra 
Agenzie; 
altri 
invece 
sono stati 
pi� cauti 
sul 
concetto di 
utilit� 
del 
collegamento per esplicare 
le 
funzioni 
di 
Agenzie 
amministrative 
(104); 
in 
particolare 
essi 
si 
sono 
basati 
essenzialmente 
sul tipo di collegamento che opera all�interno di ciascuna 
Agenzia. 


(102) reg. 178/2002 (n. 37) Art. 22 (7). 
(103) DehouSSe 
(n. 14) k-h-LADeur, The 
European Environment 
agency 
and Prospects 
for 
a 
European Network 
of 
Environment 
administration, EUi Working Paper 
rSC, No 96/50, Florence, european 
university Institute, 1996; 
t. BorzeL, Policy 
Networks 
- a 
New Paradigm 
for 
European Governance? 
EUi, 
Working 
Paper 
rSC 
97/19, 
Florence, 
european 
university 
Institute, 
1997; 
t. 
BorzeL 
rediscovering Policy Networks as a Forum of modern Governance 
(1998) 5 JePP 354. 
(104) e. ChItI 
�Emergence� 
(n. 68) 329-331; e. ChItI 
�Decentralization� 
(n. 68) 425-428. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


CՏ 
chi 
ha 
sottolineato 
(105) 
che 
il 
collegamento 
tra 
le 
Agenzie 
rende 
difficile 
la 
verifica 
da parte dei competenti organi europei della responsabilit� delle stesse. 


Per 
lo 
scrivente, 
le 
Agenzie 
che 
operano 
in 
regime 
di 
collegamento 
possono 
trarre 
dei 
vantaggi 
consistenti, 
che 
si 
basano 
essenzialmente 
nella 
riduzione 
del 
loro 
carico 
di 
lavoro, 
derivante 
dall�inserimento 
di 
pi� 
operatori 
nel 
sistema 
e 
ci� 
porta 
ad 
una 
maggiore 
garanzia 
della 
loro 
competenza 
e 
della 
capacit� 
di 
reciproca 
informazione 
e 
quindi 
ad 
un 
miglioramento 
del 
sistema 
in 
generale, 
che 
porter� 
effetti 
soddisfacenti 
ed 
immediati 
nei 
rispettivi 
Stati 
membri. 


Il 
concetto 
di 
collegamento 
� 
ben 
spiegato 
e 
formalizzato 
in 
molti 
schemi 
delle 
agencies 
come per esempio accade nell�Agenzia europea per la sicurezza alimentare. 

L�originaria 
regolamentazione 
ad esempio prevedeva 
che 
codesta 
Agenzia 
doveva 
promuovere 
un collegamento di 
organizzazioni 
operanti 
nello stesso campo in modo tale 
da 
facilitare 
la 
cooperazione 
scientifica 
attraverso 
la 
coordinazione 
di 
attivit�, 
scambio 
di 
informazioni e competenze ai fini del perseguimento del pubblico interesse. 


La 
regolamentazione 
specifica 
gli 
incarichi 
che 
possono essere 
affidati 
alle 
organizzazioni 
sulle 
liste 
includendo la 
diffusione 
delle 
pratiche 
pi� importanti, la 
raccolta 
e 
l�analisi 
specifica 
di 
dati 
per ridurre 
il 
rischio di 
valutazione 
errato da 
parte 
dell�Agenzia; 
lo stesso avviene 
con la produzione di dati scientifici e con le opinioni tecnico-scientifiche. 


vi 
sono altres� 
altri 
collegamenti 
accordati 
per altri 
tipi 
di 
agencies 
che 
si 
citano a 
titolo 
meramente 
informativo: 
� 
il 
caso 
dell�Agenzia 
sulla 
sicurezza 
e 
sulla 
salute 
del 
lavoro 
in 
cooperazione 
con gli 
Stati 
membri 
e 
coordina 
una 
rete 
di 
organizzazioni 
prendendo in considerazione 
le 
Agenzie 
nazionali, quelle 
europee 
e 
quelle 
internazionali 
per garantire 
la 
massima 
sicurezza sull�informazione nei settori di loro esclusiva competenza. 


15. Controllo finanziario e responsabilit�. 
ll 
controllo 
finanziario 
� 
un 
particolare 
tipo 
di 
controllo, 
avente 
natura 
politica, imprescindibile 
e 
allo stesso tempo necessario per ogni 
Agenzia 
operante 
all�interno dell�unione europea. 

tale 
controllo 
prende 
spunto 
dalla 
�financial 
regulation� 
del 
2002 
(106), 
che ha introdotto a livello europeo importantissimi principi. 

Si 
tratta 
in particolare 
dei 
principi 
di 
unit�, di 
annualit�, di 
equilibrio, di 
universalit�, di 
trasparenza 
finanziaria 
ed ora 
applicabili 
anche 
alle 
European 
agencies. 


La 
suddetta 
riforma 
del 
2002 ha 
affrontato anche 
la 
distinzione, all�interno delle 
agencies 
e 
degli 
altri 
corpi 
amministrativi 
dotati 
di 
particolari 
competenze 
tecniche, tra 
ufficiali 
addetti alla contabilit� ed ufficiali addetti alla funzione autorizzativa. 


Il 
direttore 
� 
il 
soggetto che 
autorizza 
l�Agenzia 
anche 
se 
pu� delegare 
i 
suoi 
poteri 
a 
membri interni. 


(105) M. ShAPIro, independent 
agencies 
US and US 20 
(Jean Monnet 
Chair Papers 
No 34, the 
robert Schuman Center, univ. Inst. 1996) (n. 12) 286, 287. 
(106) 
I 
principi 
rilevanti 
sono 
stati 
fissati 
nel 
Financial 
regulation 
2002, 
title 
Iv, 
implementation 
of 
the 
Budget, 
il 
quale 
era 
interessato 
ai 
metodi 
di 
Implementation, 
CouNCIL 
reGuLAtIoN 
(eC, 
euratom) No 1605/2002 of 25 June 
2002 on the 
Financial 
regulation applicable 
to the 
general 
budget 
of the european Communities (oJ L 248, 16.9.2002, p. 1). 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


L�ufficiale 
responsabile 
delle 
autorizzazioni 
� 
il 
responsabile 
dell�attuazione 
delle 
entrate 
e delle spese secondo quanto previsto dai principi sopra menzionati. 


CՏ 
chi 
ha 
giustamente 
notato come 
in capo all�ufficiale 
delle 
autorizzazioni 
incombe 
non 
soltanto 
una 
responsabilit� 
di 
natura 
finanziaria 
per 
i 
motivi 
appena 
menzionati, 
ma 
anche 
una 
responsabilit� 
per le 
decisioni 
finali 
poste 
in essere 
dall�Agenzia 
che 
comportano variazioni 
agli 
standard legalmente 
previsti 
per le 
spese 
e 
per le 
entrate 
finanziarie 
delle 
European 
agencies 
(che sconfinerebbero nei reati di corruzione, illegalit� e frode) (107). 

La sua quindi � una doppia responsabilit�, legale e finanziaria, strettamente connesse. 


16. il regime attuale delle independent 
agencies. 
Nel 
corso 
del 
tempo, 
le 
agencies 
hanno 
contribuito 
grazie 
anche 
alle 
competenze 
tecniche 
dei 
loro 
funzionari, 
a 
supportare 
la 
Commissione 
europea 
nel 
controllo 
dei 
principali 
settori 
economici, 
tuttavia 
le 
stesse 
non 
sono 
scevre 
da controlli e da responsabilit� anche di natura finanziaria. 

voci 
autorevolissime 
(108) 
hanno 
messo 
in 
luce 
come 
prima 
dell�entrata 
in 
vigore 
del 
trattato 
di 
Lisbona 
entrato 
in 
vigore 
verso 
la 
fine 
del 
2009, 
cՏ 
stato 
un 
serrato 
dibattito 
tra 
il 
Consiglio 
ed 
il 
Parlamento 
europeo 
circa 
l�alternativa 
alle 
agencies. 
Successivamente, 
la 
Commissione 
europea 
ha 
confermato 
il 
trattato 
di 
Lisbona, 
ribadendo 
nelle 
sue 
comunicazioni 
che 
le 
independent 
agencies 
rimarranno 
parte 
del 
panorama 
istituzionale 
europeo. 


Il 
primo provvedimento di 
conferma 
della 
Commissione 
europea 
� 
avvenuto 
nel 2005 (109), il secondo nel 2008 (110). 

In entrambi 
i 
documenti, la 
Commissione 
europea 
ha 
ribadito i 
limiti 
cui 
sono 
sottoposte 
le 
agencies 
ed 
in 
particolare 
�limiti 
rigidi 
all�autonomo 
potere 
delle 
regulatory 
agencies 
nell�attuale 
regime 
legale, oltre 
al 
fatto che 
non � 
concesso alle 
agencies 
il potere di adottare generali misure di regolazione�. 


Il 
regime 
delle 
independent 
agencies 
in europa 
ha 
subito alcuni 
cambiamenti 
di fondamentale importanza. 


Il 
primo cambiamento riguarda 
l�intensit� 
dei 
poteri 
di 
rulemaking spettanti 
alle 
independent 
agencies. 


ebbene, 
i 
suindicati 
provvedimenti 
di 
conferma 
sui 
poteri 
finanziari 
delle 
Autorit�, hanno rinforzato i 
poteri 
decisionali 
di 
alcune 
agencies, con estensione 
del 
potere 
discrezionale 
che 
pu� 
essere 
esercitato 
attraverso 
decisioni 
individuali 
vincolanti 
oltre 
al 
rulemaking; 
ci� avviene 
nell�Agenzia 
europea 
per la sicurezza aerea. 

(107) P. CrAIG, op. cit., p. 168 e ss. 
(108) 
r. 
DehouSSe: 
Towards 
a 
regulation 
of 
Transnational 
Governance? 
Citizen�s 
rights 
and 
the 
reform of Comitology Procedure�s 
in Joerges and Vos 
(n. 2) 114. 
(109) Draft 
International 
Agreement 
on the 
operating framework for the 
european regulatory 
agencies, CoM (2005), Art. 5. 
(110) european Agencies -the 
Way Forward, CoM (2008). 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


Anche 
altre 
importanti 
agencies, 
quali 
l�Autorit� 
bancaria 
europea, 
l�eSMA 
(European Security 
and markets 
authority) e 
l�eIoPA 
(European insurance 
and occupational 
Pensions 
authority) hanno poteri 
decisionali 
che 
si 
sostituiscono a quelli della Commissione. 

Questa 
riforma 
ha 
inciso anche 
sul 
contenuto dell�art. 290 tFue 
ai 
sensi 
del 
quale 
�un 
atto 
legislativo 
pu� 
delegare 
alla 
Commissione 
il 
potere 
di 
adottare 
atti 
non legislativi 
di 
portata generale 
che 
integrano o modificano determinati 
elementi 
non 
essenziali 
dell'atto 
legislativo�. 
A 
sua 
volta 
la 
Commissione 
europea 
delega 
le 
agencies 
fermo restando che 
essa 
pu� discostarsi 
da questi atti soltanto in casi limitati e circostanze straordinarie. 

Nella 
nuova 
regolamentazione 
la 
Commissione 
europea 
ha 
insistito 
affinch� 
a 
dare 
piena 
attuazione 
all�art. 
290 
del 
tFue 
siano 
direttamente 
le 
agencies 
per avere 
un�autonomia 
esecutiva 
sugli 
atti 
delegati 
soggetti 
appunto ad 
un controllo ex ante 
ed ex post 
secondo lo schema di questo articolo. 


17. Le 
autorit� amministrative 
indipendenti 
durante 
la crisi 
economica: questioni 
aperte. 
In 
tempi 
recenti, 
anche 
le 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti, 
al 
pari 
degli 
organi 
politici, sono state 
al 
centro di 
una 
lunga 
riflessione; 
tale 
fenomeno 
� 
dovuto soprattutto alla 
crisi 
economica 
che 
ha 
imperversato in Italia 
ed in europa, dal 2007 fino ai nostri giorni. 


Le 
cause 
del 
fallimento 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
sono 
da 
attribuire 
esclusivamente 
all�europa 
e 
precisamente 
alla 
sue 
scelte 
sbagliate. 


tanto 
per 
cominciare 
l�europa 
ha 
il 
demerito 
di 
non 
aver 
mai 
istituito 
un�Autorit� 
unica 
a 
livello 
comunitario, 
o 
almeno 
negli 
Stati 
membri 
dell�area 
euro, 
come 
invece 
� 
avvenuto 
nel 
continente 
australiano 
con 
l�istituzione 
del 
general 
auditor 
(111), 
che 
� 
un�Autorit� 
in 
grado 
di 
stabilire 
quali 
agencies 
sono 
utili 
ed 
efficienti 
per 
il 
sistema 
e 
quali 
invece 
costituiscono 
un 
costo 
inutile. 


CՏ 
chi 
ha 
gi� 
autorevolmente 
osservato (112) che 
per troppo tempo, si 
� 
pensato 
che 
la 
cooperazione 
intergovernativa 
potesse 
sopperire 
alla 
mancanza 
di 
volont� 
politica; 
infatti 
la 
frammentazione 
delle 
Autorit� 
di 
vigilanza 
a 
livello 
nazionale 
ha 
privato l�europa 
di 
un soggetto che 
appare 
oggi 
invece 
essenziale. 


Le 
colpe 
di 
quei 
paesi 
che, 
nel 
2007, 
ma 
anche 
negli 
anni 
precedenti 
hanno 
frenato 
e 
boicottato 
i 
progetti 
di 
istituzione 
di 
forme 
unitarie 
di 
vigilanza 
e sorveglianza sui mercati finanziari, emergono oggi in tutta la loro gravit�. 


(111) BoB 
SeNDt 
& 
ASSoCIAteS, report 
of 
the 
independent 
Performance 
audit 
of 
the 
operations 
of the act 
auditor - General and audit office, pag. 54 ss., 3 May 2010. 
(112) e. LettA 
, 
Le 
autorit� indipendenti 
al 
tempo della crisi. Per 
una riforma della regolazione 
e della vigilanza sui mercati 
di G. NAPoLItANo 
ed A. zoPPINI, ed. Il Mulino, Bologna 2009, pag. 8. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


tuttora, 
nonostante 
la 
crisi 
economica 
in 
corso, 
� 
per 
causa 
di 
questi 
stessi 
paesi, 
del 
loro 
ostruzionismo 
che 
non 
si 
riescono 
a 
perseguire 
gli 
obiettivi 
prefissi. 


Anche 
secondo quanto prevedeva 
il 
rapporto de 
Larosi�re, la 
creazione 
di 
un�Autorit� 
europea 
preposta 
alla 
valutazione 
dei 
rischi 
di 
sistema 
era 
indispensabile, 
ma, rebus 
sic 
stantibus, essa 
non avr� 
alcun potere 
di 
intervento 
diretto 
nel 
mercato 
e 
potr� 
soltanto 
indirizzare 
delle 
raccomandazioni 
non 
vincolanti 
alle 
Autorit� nazionali. 


In 
definitiva, 
preme 
ricordare 
le 
varie 
motivazioni 
per 
le 
quali 
la 
tematica 
della crisi economica si intreccia con quella delle 
Autorit� indipendenti. 


Approfondendo 
la 
tematica 
de 
qua, 
se 
la 
risposta 
alla 
crisi 
deve 
essere 
trovata 
in 
nuove 
regole 
di 
funzionamento 
dei 
mercati 
e 
se 
� 
il 
decisore 
politico 
legittimato a 
scegliere 
tali 
regole 
in virt� della 
rappresentanza 
di 
coloro su cui 
grava 
il 
rischio 
economico 
delle 
scelte 
collettive, 
� 
ragionevole 
interrogarsi 
se 
residui 
o meno uno spazio ad autorit� 
indipendenti 
tecniche 
e/o se 
ci� ne 
restringa in maniera decisiva lo spazio d�azione. 


La 
finalit� 
delle 
Autorit� 
indipendenti 
� 
quella 
di 
regolazione 
del 
mercato, 
di 
risolvere 
i 
suoi 
fallimenti 
riducendo 
il 
campo 
dell�azione 
politica, 
in 
quanto 
essa 
� 
ineluttabilmente 
soggetta 
alle 
incertezze 
proprie 
dei 
cicli 
elettorali 
e 
ai 
condizionamenti 
legati 
alla 
raccolta 
del 
consenso, rimettendo i 
processi 
di 
determinazione 
delle 
regole 
a 
burocrazie 
pubbliche 
caratterizzate 
da 
competenza 
tecnica, capaci 
altres� 
d�assicurare 
una 
funzione 
para-giurisdizionale 
nell�applicazione 
delle regole medesime. 


La 
crisi 
economica 
degli 
ultimi 
anni 
ha 
messo in discussione 
la 
dimensione 
domestica 
e 
nazionale 
dell�Autorit� 
di 
regolazione, 
a 
fronte 
del 
carattere 
inevitabilmente 
sovranazionale 
dei 
fenomeni 
economici 
regolati, 
oltre 
alla 
globalizzazione 
degli scambi economici (113). 


tuttavia, sulla 
crisi 
economica 
e 
sul 
ruolo delle 
Autorit� 
indipendenti 
vi 
sono stati 
altri 
interrogativi 
che 
la 
dottrina 
pi� accreditata 
aveva 
avuto modo 
di evidenziare (114). 


A titolo informativo si citano i pi� importanti. 


In primo luogo, � 
necessario interrogarsi 
su quale 
sia 
il 
rapporto di 
regolazione 
del 
mercato, attribuzione 
specifica 
delle 
Autorit� 
amministrative 
indipendenti 
e potere politico. 


Il 
problema 
rileva 
in 
un 
duplice 
senso: 
a) 
quale 
ambito 
minimo 
indispensabile 
ad 
assicurare 
una 
effettiva 
regolazione 
indipendente 
del 
mercato; 
b) 
quale 
spazio 
necessariamente 
riconosciuto 
in 
via 
esclusiva 
al 
decisore 
pub


(113) G. NAPoLItANo, A. zoPPINI, Le 
autorit� indipendenti 
al 
tempo della crisi. Per 
una riforma 
della regolazione 
e 
della vigilanza sui 
mercati 
di 
G. NAPoLItANo 
e 
A. zoPPINI, ed. Il 
Mulino, Bologna 
2009, pag. 20. 
(114) 
M. 
D�ALBerto, 
A. 
PAJINo 
(a 
cura 
di), 
Gli 
arbitri 
dei 
mercati. 
Le 
autorit� 
indipendenti 
e 
l�economia, ed. Il Mulino, Bologna 2009. 

LeGISLAzIoNe 
eD 
AttuALIt� 


blico, 
prima, 
e 
per 
cos� 
dire 
a 
monte 
della 
regolazione 
tecnica 
di 
rideterminare 
le regole della politica industriale. 


In secondo luogo, � 
necessario interrogarsi 
sul 
modo nel 
quale 
l�evoluzione 
dei 
mercati 
pone 
il 
problema 
della 
conseguente 
necessit� 
di 
aggiornare 
il sistema della regolazione. 


Se, infatti, ogni 
forma 
di 
regolazione 
costituisce 
la 
risposta 
ad un fallimento 
del 
mercato ovvero il 
rimedio a 
comportamenti 
patologici 
degli 
operatori, 
� 
evidente 
che 
le 
specifiche 
competenze, nonch� 
la 
medesima 
esistenza 
delle 
autorit� 
che 
tale 
funzione 
presidiano si 
legittima, cos� 
in termini 
teorici 
ma 
pure 
politicamente, in modo strumentale 
rispetto a 
uno specifico modello 
di regolazione. 


In sostanza, � 
l�evoluzione 
del 
mercato l�analisi 
delle 
sue 
caratteristiche 
strutturali 
e 
dei 
relativi 
fallimenti 
che 
determinano l�assetto del 
contenuto regolativo 
e 
questo impone 
la 
verifica 
del 
modello di 
regolazione 
in concreto 
pi� idoneo (115). 


In terzo luogo, ci 
si 
interroga 
sul 
rapporto tra 
le 
Autorit� 
di 
regolazione 
di 
settore 
nella 
dimensione 
nazionale 
e 
in 
quella 
internazionale, 
europea 
in 
particolare, e 
poi 
quale 
rapporto debba 
aversi 
con l�autorit� 
posta 
a 
presidio 
della concorrenza (116). 


(115) Sia 
consentito un esempio per illustrare 
che 
� 
la 
regolazione 
che 
segue 
il 
mercato. Sino a 
molti 
anni 
fa 
era 
relativamente 
agevole 
distinguere 
un conto corrente 
di 
deposito, un titolo finanziario, 
un contratto assicurativo. A 
loro volta, la 
banca, la 
borsa 
e 
le 
assicurazioni 
svolgevano ruoli 
socio-economicamente 
identificati 
e 
riconoscibilmente 
diversi 
e 
per tali 
istituzioni 
finanziarie 
il 
sistema 
della 
vigilanza 
era 
ordinato 
per 
attivit�: 
la 
Banca 
d�Italia, 
la 
Consob, 
L�Isvap. 
La 
ragione 
per 
la 
quale 
oggi 
questo modello di 
vigilanza 
sugli 
intermediari 
finanziari 
va 
comunque 
ripensato � 
collegato al 
fatto che 
oggi 
la 
distinzione 
tra 
un conto corrente 
e 
un prodotto finanziario, tra 
un contratto assicurativo e 
uno 
strumento di 
investimento � 
meno agevole; 
i 
contratti 
assicurativi 
e 
i 
depositi 
bancari 
presentano componenti 
finanziarie 
di 
investimento 
che 
evidentemente 
giustificano 
una 
diversa 
considerazione 
nella 
prospettiva 
della 
regolazione. In fondo anche 
i 
lemmi 
che, ormai 
inconsapevolmente 
usiamo testimoniano 
questa 
modificazione 
sostanziale: 
parliamo comunemente, ma 
cos� 
fanno anche 
il 
codice 
civile 
e 
pure 
i 
testi 
unici 
destinati 
a 
regolare 
la 
banca 
e 
la 
finanza, di 
�prodotti� 
e 
di 
�strumenti� 
per indicare 
i 
beni 
di 
secondo grado che 
sono negoziati, a 
prescindere 
dal 
contratto che 
genera 
il 
rischio. e, tuttavia, 
� 
proprio la 
vicenda 
dei 
mutui 
subprime 
e 
dei 
derivati 
la 
prova 
pi� evidente 
dei 
rischi 
sottesi 
alla 
mercificazione 
del 
rischio finanziario, quando ci� si 
accompagni 
a 
una 
regolazione 
statica, incapace 
di 
cogliere 
gli effetti aggregati delle operazioni realizzate, G. NAPoLItANo, A. zoPPINI, op. cit., 
pag. 21. 
(116) Intorno a 
questi 
temi 
� 
evidentemente 
pi� di 
un problema 
teorico. Ad esempio � 
noto che 
vi 
sia 
una 
tendenza 
a 
contrapporre 
in maniera 
recisa 
la 
regolazione 
e 
la 
concorrenza, ma 
questa 
contrapposizione 
non 
necessariamente 
esclude 
che 
la 
stessa 
Autorit� 
Antitrust 
svolga 
un�attivit� 
regolatoria. 
Accanto ai 
problemi 
teorici 
non vanno poi 
trascurate 
alcune 
rilevanti 
questioni 
pratiche: 
basti 
pensare 
ai 
rischi 
di 
overegulation, 
la 
dove 
si 
determinino 
sovrapposizioni 
di 
competenze, 
di 
recente 
emerse 
anche 
sul 
versante 
della 
tutela 
del 
consumatore, a 
seguito degli 
interventi 
dell�AGCM 
volti 
a 
reprimere 
comportamenti 
commerciali 
scorretti; 
alle 
esigenze 
di 
coordinamento 
quando 
le 
valutazioni 
dell�una 
autorit� 
debbano coordinarsi 
con quelle 
di 
altre, emblematico da 
questo punto di 
vista 
� 
la 
vicenda 
del 
trasferimento delle 
competenze 
in materia 
di 
concorrenza 
dalla 
Banca 
d�Italia 
alla 
AGCM 
per effetto 
della 
legge 
n. 262 del 
2005 sulla 
tutela 
del 
risparmio che 
originariamente 
prevedeva 
un atto unico e 
poi 
la 
diversa 
impostazione 
assunta 
dal 
decreto correttivo n. 303 del 
2006 che 
ha 
previsto due 
atti 
autonomi 
in G. NAPoLItANo, A. zoPPINI, op. cit. 
pag. 22. 

rASSeGNA 
AvvoCAturA 
DeLLo 
StAto - N. 3/2017 


Infine, 
ci 
si 
chiede 
quale 
debba 
essere 
il 
rapporto 
tra 
regolazione 
e 
libert� 
di 
iniziativa 
dei 
privati 
e 
poi 
quale 
il 
coordinamento complessivo dei 
rimedi 
che 
l�ordinamento dispone: 
quelli 
di 
governance, il 
public 
enforcement, ed i 
rimedi offerti dal diritto privato. 


18. Conclusioni. 
In questo periodo di 
crisi 
economica 
e 
finanziaria 
che 
sta 
imperversando 
in europa 
� 
difficile 
dare 
una 
conclusione 
che 
possa 
essere 
decisiva 
e 
soddisfacente. 


vorrei 
fare, 
a 
tale 
riguardo, 
soltanto 
un 
breve 
richiamo 
alla 
teoria 
poli-
tico-economica 
delle 
istituzioni 
che 
da 
tempo evidenzia 
come 
gli 
organi 
elettivi 
possono avere 
interesse 
a 
liberarsi 
dei 
compiti 
maggiormente 
esposti 
ad 
insuccessi e contestazioni e facendo ricorso alle 
Autorit� indipendenti. 


Se 
i 
mercati 
funzionano 
regolarmente, 
difficilmente 
di 
tale 
dinamica 
verr� 
dato 
merito 
ai 
vigilanti; 
se 
invece 
scoppiano 
scandali 
o 
crisi 
economiche 
come 
negli 
ultimi 
dieci 
anni, 
agli 
organi 
elettivi 
conviene 
addossare 
la 
colpa 
alle 
autorit� 
di 
vigilanza 
ed assumere 
iniziative 
straordinarie 
a 
tutela 
del 
risparmiatore, 
incassando il relativo dividendo politico (117). 

Questo � quanto � accaduto negli uSA nel 2008. 


Inoltre, 
l�esplosione 
della 
crisi 
finanziaria 
ed 
economica 
determina 
ovunque 
un 
ritorno 
alle 
forme 
tradizionali 
di 
intervento 
pubblico 
nell�economia, 
dalla 
partecipazione 
diretta 
al 
capitale 
delle 
imprese 
all�erogazione 
di 
contributi 
e aiuti a singoli operatori o ad interi settori economici. 


In queste 
situazioni, sono sempre 
le 
istituzioni 
politiche 
ad adottare 
misure 
di 
salvataggio, sia 
singolari 
(ora 
nei 
confronti 
di 
operatori 
determinati), 
sia generali (a tutela della stabilit� del sistema bancario e finanziario). 

e 
sono 
naturalmente 
gli 
organi 
rappresentativi 
ad 
essere 
chiamati 
ad 
adottare 
politiche 
fiscali, 
economiche 
e 
sociali 
necessarie 
al 
rilancio 
dell�economia 
reale e alla creazione di reti di protezione a favore di soggetti pi� deboli. 

Detto ci�, il 
ruolo delle 
Autorit� 
sembra 
ridursi 
e 
dall�altro assume 
particolare 
rilievo la 
posizione 
della 
politica 
che 
appare 
l�unica 
in grado di 
salvare 
il 
sistema 
economico 
e 
finanziario, 
iniettando 
liquidit� 
e, 
intervenendo 
nel 
capitale 
delle 
banche, 
garantendo 
la 
solvibilit� 
delle 
obbligazioni 
assunte 
nel 
mercato finanziario. 


In 
conclusione, 
una 
soluzione 
a 
tali 
lacune 
sarebbe 
un 
intervento 
decisivo 
e 
diretto 
da 
parte 
del 
Governo 
che 
dovrebbe 
informare 
il 
Parlamento 
e 
gli 
altri 
organi 
di 
controllo sull�amministrazione 
di 
ogni 
sua 
iniziativa 
per poi 
sottoporsi 
al loro monitoraggio. 


(117) 
D. 
MASCIANDAro, 
Lezioni 
americane 
per 
la 
regolamentazione 
finanziaria: 
pi� 
mercato, 
meno politica 
in www.nelmerito.com, 8 agosto 2008. 

CONTRIBUTIDIDOTTRINA
Giudicato amministrativo e sopravvenienze 


Gabriele Pepe* 


Il 
giudicato amministrativo, per natura 
strutturalmente 
incompleto, rintraccia 
le 
proprie 
componenti 
sia 
nella 
sentenza 
del 
giudice 
sia 
nella 
susseguente 
attivit� 
amministrativa 
volta 
alla 
sua 
esecuzione. Tale 
attivit� 
risente, spesso, dell�influenza 
esercitata 
da 
eventi 
sopravvenuti, 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
i 
quali, 
incidendo 
sulla 
riedizione 
del 
potere, 
possono 
limitare 
o 
precludere 
gli 
effetti 
futuri 
della 
sentenza. 
In 
tal 
modo 
l�efficacia 
del 
giudicato 
si 
rivela 
rebus 
sic 
stantibus, 
condizionata, cio�, al 
permanere 
invariato delle 
circostanze 
presenti 
al 
momento della 
emanazione 
della 
sentenza. 
La 
giurisprudenza 
ha, 
tuttavia, 
individuato 
un 
temperamento 
alla 
operativit� 
delle 
sopravvenienze, 
fissando 
nella 
data 
di 
notificazione 
della 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile 
il 
termine 
ultimo per la 
loro rilevanza. Tale 
soluzione, perfettamente 
applicabile 
alle 
sopravvenienze 
di 
diritto, non �, viceversa, in grado di 
arginare 
l�azione 
delle 
sopravvenienze 
di 
fatto, le 
quali 
possono limitare 
o precludere 
la 
rinnovazione 
del 
potere 
amministrativo, 
anche 
dopo 
la 
notificazione 
della 
sentenza 
definitiva. 
Ad 
ogni 
modo, 
la 
negativa 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
del 
decisum 
giudiziale 
�, 
oggi, 
mitigata 
dalla 
possibilit� 
per il 
ricorrente 
vittorioso di 
ottenere, in luogo della 
tutela 
in forma 
specifica, una 
tutela risarcitoria per equivalente ai sensi dell�art. 112, co. III, C.p.a. 


Sommario: 
1. 
introduzione 
-2. 
La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
nei 
Trattati 
internazionali 


-3. Le 
sentenze 
con clausola rebus 
sic 
stantibus 
nell�ordinamento italiano - 4. Natura, caratteri 
ed effetti 
del 
giudicato amministrativo - 5. L�esecuzione 
del 
giudicato da parte 
della amministrazione 
-6. 
Le 
sopravvenienze 
-6.1. 
Le 
sopravvenienze 
di 
fatto 
-6.2. 
Le 
sopravvenienze 
di 
diritto - 6.2.1. Urbanistica e 
ius 
superveniens 
- 6.2.2. Giudicato amministrativo e 
ius 
superveniens 
europeo - 8. riflessioni conclusive. 
1. introduzione. 
L�incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
attivit� 
di 
esecuzione 
della 
sen


(*) Avvocato, ricercatore 
di 
Diritto amministrativo presso l�Universit� 
degli 
Studi 
Guglielmo Marconi. 



rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


tenza 
costituisce 
un problema 
di 
viva 
e 
palpitante 
attualit� 
la 
cui 
soluzione, in 
mancanza 
di 
una 
qualsiasi 
disciplina 
di 
diritto positivo (1), � 
rimessa 
alle 
decisioni 
elaborate, caso per caso, dalla giurisprudenza amministrativa. 


Il 
problema 
in esame 
risulta 
particolarmente 
complesso, in primo luogo, 
per la 
difficolt� 
di 
conciliare 
la 
mutevole 
sopravvenienza 
di 
fatti 
e 
norme 
con 
la 
stabilit� 
dell�accertamento 
giudiziale 
e 
dei 
suoi 
effetti; 
in 
secondo 
luogo, 
per la 
eterogenea 
casistica 
applicativa 
che 
sovente 
necessita 
di 
risposte 
giudiziarie 
differenziate; 
da 
ultimo, 
per 
la 
assenza 
di 
studi 
monografici 
ricostruttivi 
del fenomeno investigato. 


Il 
presente 
contributo, 
focalizzandosi 
sull�analisi 
delle 
sopravvenienze 
in 
senso 
proprio 
(2), 
intende 
sviluppare 
la 
tesi 
della 
natura 
e 
della 
efficacia 
rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato amministrativo (3), quale 
giudicato naturalmente 
esposto, sia 
pure 
entro ragionevoli 
limiti, alle 
sopravvenienze 
di 
fatto e 
di 
diritto, 
successive 
alla 
emanazione 
della 
sentenza. Del 
resto, l�attivit� 
di 
esecuzione 
del 
decisum 
giudiziale 
da 
parte 
dell�Amministrazione 
pu� 
essere 
influenzata 
da 
eventi 
sopravvenuti 
che 
abbiano 
l�attitudine 
ad 
incidere 
in 
concreto 
sulla 
produzione 
degli 
effetti 
della 
sentenza 
riconducibili, 
in 
particolare, 
alla riedizione del potere. 


Il 
discorso 
riguarda 
la 
tematica 
dell�efficacia 
del 
giudicato 
amministrativo 
e 
dei 
suoi 
limiti 
cronologici 
(4), 
specie 
in 
relazione 
alle 
situazioni 
e 
ai 
rapporti 
di 
durata. 
In 
tale 
prospettiva, 
il 
fenomeno 
delle 
sopravvenienze 
sottende 
il 
permanente 
conflitto 
tra 
l�esigenza 
di 
considerare 
fatti 
e 
norme 
nuovi 
al 
momento 
della 
riedizione 
del 
potere 
e 
l�esigenza 
di 
prestare 
attuazione 
alla 
sentenza 
sulla 
base 
della 
originaria 
situazione, 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
in 
essa 
cristallizzata. 


La 
ricaduta 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
attivit� 
di 
esecuzione 
del 
decisum 
giudiziale 
�, 
inoltre, 
accentuata 
dai 
caratteri 
di 
relativit� 
ed 
incompletezza 
del 
giudicato 
amministrativo, 
che 
si 
apprezzano 
in 
relazione 
ai 
tratti 
discrezionali 
dell�azione 
amministrativa 
susseguenti 
alla 
emanazione 
della 
sen


(1) 
A. 
QUArAnTA, 
V. 
LopILATo 
(a 
cura 
di), 
il 
processo 
amministrativo, 
Milano, 
2011, 
p. 
902: 
�Deve 
rilevarsi 
come 
il 
legislatore 
opportunamente 
non abbia dettato, in ragione 
della intrinseca variabilit� 
dei 
casi 
concreti, 
una 
disciplina 
relativa 
alla 
rilevanza 
che 
possono 
avere 
nel 
processo 
le 
sopravvenienze, 
di fatto e di diritto, al giudicato�. 
(2) Con tale 
espressione 
si 
� 
soliti 
indicare 
i 
mutamenti 
delle 
circostanze, di 
fatto e 
di 
diritto, successivi 
alla 
emanazione 
della 
sentenza, ancorch� 
non passata 
in giudicato, idonei 
ad incidere 
sulla 
esecuzione 
del 
decisum 
giudiziale e dei suoi effetti. 
(3) La 
nozione 
di 
giudicato amministrativo viene 
utilizzata 
nel 
presente 
contributo per indicare 
talora 
la 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile 
talaltra 
la 
sentenza 
non definitiva, in ragione 
della 
attitudine 
di 
entrambe 
ad essere 
portate 
ad esecuzione 
da 
parte 
della 
Amministrazione; 
ed �, in particolare, sulla 
attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere 
che 
possono incidere 
le 
sopravvenienze 
di 
fatto e 
di 
diritto, limitando o 
precludendo l�efficacia del giudicato nel tempo. 
(4) 
per 
una 
disamina 
dei 
limiti 
cronologici 
del 
giudicato 
in 
generale 
vedasi 
F. 
CArneLUTTI, 
Sistema 
di 
diritto processuale 
civile. Vol. i. Funzione 
e 
composizione 
del 
processo, padova, 1936, pp. 292 ss. S. 
MenChInI, 
il giudicato civile, II ed., Torino, 2002, pp. 233 ss. 

DoTTrInA 
233 


tenza. 
Del 
resto, 
le 
sopravvenienze 
sono 
idonee 
a 
riverberarsi 
sulla 
efficacia 
della 
sentenza, 
limitandone 
o 
precludendone 
gli 
effetti, 
specie 
futuri, 
come 
peraltro 
ribadito 
dalla 
Adunanza 
plenaria 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
9 
giugno 
2016, 
n. 
11 
(5). 


In tale 
contesto, allora, pare 
coerente 
asserire 
come 
l�efficacia 
nel 
tempo 
del 
giudicato amministrativo sia 
subordinata 
ad una 
implicita 
clausola 
(risolutiva) 
rebus 
sic 
stantibus, in virt� della 
quale 
l�estrinsecazione 
degli 
effetti 
della 
sentenza 
dipende 
dal 
permanere 
invariato delle 
circostanze, di 
fatto e 
di 
diritto, presenti al momento della sua emanazione. 


L�influenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere 
�, 
tuttavia, 
mitigata 
dalla 
giurisprudenza 
attraverso 
l�individuazione 
di 
un 
limite 
temporale 
alla 
loro opponibilit�, che 
viene 
fissato nella 
data 
di 
notificazione 
della 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile. Questa 
soluzione, pur appagante 
per le 
sopravvenienze 
di 
diritto, non convince 
del 
tutto nelle 
ipotesi 
in cui 
l�evento 
sopravvenuto determini 
un mutamento delle 
circostanze 
di 
fatto tale 
da 
precludere 
la rinnovazione del potere amministrativo, ora per allora. 


nell�analisi 
delle 
tematiche 
sopra 
descritte 
si 
muover� 
dall�esame 
dei 
caratteri, 
teorico-applicativi, 
della 
clausola 
generale 
rebus 
sic 
stantibus 
prima 
nei 
Trattati 
internazionali, poi, nelle 
sentenze 
del 
giudice 
civile 
e, da 
ultimo, 
nelle 
sentenze 
del 
giudice 
amministrativo. Successivamente 
verranno approfonditi 
i 
peculiari 
tratti 
del 
giudicato 
amministrativo, 
con 
particolare 
attenzione 
al 
ruolo limitativo e 
preclusivo esercitato dalle 
sopravvenienze 
sulla 
attivit� 
di 
rieffusione 
del 
potere. 
Infine, 
si 
dedicher� 
un 
breve 
focus 
ai 
rapporti 
tra 
giudicato 
nazionale 
e 
ius 
superveniens 
europeo 
rappresentato 
da 
una 
sentenza 
interpretativa 
pregiudiziale della Corte di giustizia. 


2. La clausola rebus sic stantibus nei Trattati internazionali. 
L�origine 
della 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
et 
in eodem 
statu manentibus 
(per brevit� 
rebus 
sic 
stantibus) risale 
ai 
postglossatori 
del 
XIV 
secolo (6) e 
alle 
applicazioni 
che 
ne 
sono seguite 
nel 
diritto civile 
fino ai 
giorni 
nostri 
(7). 
Ciononostante 
� 
nei 
rapporti 
internazionali 
pattizi 
che 
la 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
ha 
ricevuto massima 
consacrazione 
(8), sviluppando un proprio autonomo 
statuto rispetto alle elaborazioni della tradizione civilistica (9). 


(5) Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo 
cui 
�il 
giudicato non pu� incidere 
sui 
tratti 
liberi 
dell�azione 
amministrativa lasciati 
impregiudicati 
e, 
in primo luogo, sui 
poteri 
non esercitati 
e 
fondati 
su presupposti 
fattuali 
e 
normativi 
diversi 
e 
successivi�. 
(6) Sulle 
origini 
della 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
C. LIpArTITI, La clausola �rebus 
sic 
stantibus� 
nel diritto internazionale, Milano, 1939, pp. 1 ss. 
(7) G. oSTI, La cosiddetta clausola �rebus 
sic 
stantibus� 
nel 
suo sviluppo storico, in riv. dir. civ., 
1912, pp. 1 ss. 
(8) 
Tra 
i 
tanti, 
V. 
BonUCCI, 
La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
nel 
diritto 
internazionale, 
perugia, 
1909, passim. C. LIpArTITI, La clausola �rebus 
sic 
stantibus� 
nel 
diritto internazionale, op. cit., pp. 1 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


nel 
diritto internazionale 
l�operativit� 
della 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
si 
ricollega 
ad una 
variazione 
nel 
tempo delle 
circostanze 
originarie 
del 
Trattato, 
tale 
da 
alterare 
significativamente 
la 
misura 
dei 
diritti 
e 
degli 
obblighi 
assunti 
dagli 
Stati. Tale 
variazione 
determina, cos�, un corrispondente 
mutamento 
degli 
impegni 
che 
i 
contraenti 
hanno 
originariamente 
assunto 
sotto 
condizione 
della 
permanenza 
delle 
circostanze 
su 
cui 
si 
� 
manifestato 
il 
consenso. 
Diversamente, una 
loro significativa 
variazione 
legittima 
ciascun contraente 
a 
recedere 
dall�Accordo oppure 
a 
rinegoziarlo (10). naturalmente, non ogni 
mutamento 
� 
idoneo 
a 
compromettere 
la 
vincolativit� 
del 
Trattato, 
ma 
solo 
quelli 
che 
afferiscano ad elementi 
considerati 
essenziali 
dalle 
parti 
al 
tempo 
della 
stipulazione 
(11). 
La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
sarebbe, 
cos�, 
tacitamente 
inserita in ogni 
Trattato internazionale (12). 

Si 
osserva, in tal 
senso, come 
il 
principio pacta sunt 
servanda, tradizionalmente 
considerato il 
caposaldo delle 
relazioni 
pattizie 
tra 
gli 
Stati, riceva 
applicazione 
esclusivamente 
nella 
misura 
e 
nei 
limiti 
in 
cui 
permangano 
le 
originarie 
circostanze 
presenti 
al 
momento della 
formazione 
dell�Accordo. I 
patti, quindi, vanno rispettati� rebus 
sic 
stantibus, in assenza, cio�, di 
variazioni 
significative 
di 
fatto 
e/o 
di 
diritto. 
Conseguentemente, 
pu� 
affermarsi 
come 
la 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
rappresenti 
un temperamento al 
principio 
pacta sunt 
servanda, in quanto consente 
agli 
Stati 
di 
recedere 
dal 
vincolo obbligatorio 
discendente 
dal 
Trattato 
in 
caso, 
appunto, 
di 
mutamento 
significativo 
delle 
circostanze. La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
fissa, pertanto, un limite 
alla 
efficacia 
degli 
impegni 
pattiziamente 
assunti, 
subordinandola 
alla 
permanenza 
delle 
essenziali 
circostanze 
su cui 
si 
� 
manifestata 
la 
volont� 
delle 
parti, per 
non incorrere 
in un irragionevole 
vincolo giuridico e 
nell�azione 
formalistica 
in un summum ius summa iniuria. 


ss. L. SICo, Gli 
effetti 
del 
mutamento delle 
circostanze 
sui 
trattati 
internazionali, padova, 1983, pp. 11 
ss. F. DUrAnTe, voce 
Trattato (Dir. vig.), in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, pp. 1368 ss. 


(9) In base 
alla 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
nei 
contratti 
aventi 
tratto successivo o dependentiam 
de 
futuro 
l�efficacia 
del 
vincolo obbligatorio � 
subordinata 
alla 
continuazione 
dello stato di 
fatto posto 
a base della stipulazione. 
In 
tema 
di 
sopravvenienze 
contrattuali 
si 
segnalano 
i 
contributi 
di 
A. 
GIoVene, 
L�impossibilit� 
della 
prestazione 
e 
la 
�sopravvenienza�. 
La 
dottrina 
della 
clausola 
�rebus 
sic 
stantibus�, 
padova, 
1941, 
spec. pp. 97 ss. M. BeSSone, adempimento e 
rischio contrattuale, Milano, 1969, passim. r. KoBLer, 
Die 
clausula rebus 
sic 
stantibus 
als 
algemeiner 
rechtsgrundsatz, T�bingen, 1991, pp. 1 ss. M. AMBro-
SoLI, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002, pp. 1 ss. 
(10) La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
� 
intesa, quindi, quale 
clausola 
di 
risoluzione 
o di 
rivedibilit� 
di un Trattato internazionale. 
(11) 
In 
tal 
senso, 
l�art. 
62 
n. 
1 
lett. 
b 
della 
Convenzione 
di 
Vienna 
del 
1969 
ricollega 
al 
mutamento 
delle 
circostanze 
un effetto estintivo nel 
caso in cui 
tale 
cambiamento sia 
in grado di 
trasformare 
radicalmente 
la 
portata 
degli 
obblighi 
che 
devono 
essere 
adempiuti 
dalle 
parti 
contraenti. 
A 
riguardo, 
e. 
BACK 
IMpALLoMenI, il 
principio rebus 
sic 
stantibus 
nella Convenzione 
di 
Vienna sul 
diritto dei 
Trattati, 
Milano, 1974, passim. 
(12) 
L. 
SICo, 
voce 
rebus 
sic 
stantibus 
(Clausola), 
in 
Enc. 
dir., 
vol. 
XXXIX, 
Milano, 
1988, 
pp. 
13 
ss. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


nelle 
sentenze 
determinative, cui 
inerisce 
la 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus, 
quale 
implicita 
clausola 
risolutiva 
(20), i 
caratteri 
di 
relativit� 
e 
mutevolezza 
del 
giudicato 
sono 
valorizzati 
dalla 
naturale 
esposizione 
della 
sentenza 
al 
mutamento 
delle 
circostanze 
di 
fatto 
direttamente 
incidenti 
sulla 
fattispecie 
regolata 
(21). 
poich� 
l�efficacia 
di 
tali 
rapporti 
risente 
dei 
mutamenti 
delle 
circostanze, 
le 
parti 
sono 
legittimate 
a 
domandare 
una 
revisione 
della 
decisione 
giudiziaria in precedenza assunta. 


A 
ben osservare, poi, tali 
sentenze 
non affievoliscono la 
forza 
del 
giudicato 
in quanto il 
rapporto giuridico, da 
esse 
disciplinato, continua 
a 
vivere 
nel 
tempo con un contenuto od una 
misura 
determinati 
da 
elementi 
variabili; 
ne 
consegue 
che 
eventi 
fattuali 
sopravvenuti 
�possono 
influire 
su 
di 
esso 
non 
solo nel 
senso di 
estinguerlo, facendo quindi 
venir 
meno il 
valore 
della sentenza, 
ma anche 
nel 
senso di 
esigere 
un mutamento nella determinazione 
fattane 
preventivamente� 
(22). 
� 
evidente, 
in 
questi 
casi, 
come 
tali 
sentenze 
risultino, 
pi� 
delle 
altre, 
subordinate 
nella 
loro 
efficacia 
ad 
una 
implicita 
clausola 
rebus sic stantibus. 

Tale 
principio risulta 
applicabile, in via 
generale, ai 
�rapporti 
di 
durata 
per 
i 
quali 
� 
pacifico che 
la cosa giudicata debba operare 
rebus 
et 
iuribus 
sic 
stantibus: la modificazione 
della situazione 
di 
fatto presupposta dal 
rapporto 
accertato oppure 
l�emanazione 
di 
nuove 
norme 
di 
diritto permettono la formazione 
di 
un accertamento e 
di 
un nuovo regolamento giudiziale, modificativo 
della 
precedente 
regiudicata, 
con 
effetti 
successivi 
alla 
loro 
sopravvenienza� 
(23). 


occorre, poi, domandarsi 
se 
la 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
trovi 
applicazione 
anche 
alle 
sentenze 
del 
giudice 
amministrativo verificandone, in caso 
di 
risposta 
affermativa, il 
funzionamento, specie 
alla 
luce 
dei 
peculiari 
tratti 
del giudicato amministrativo. 


Come 
autorevolmente 
affermato 
da 
Savigny, 
con 
la 
ben 
nota 
lucidit� 
che 
lo 
contraddistingue, 
ogni 
sentenza 
contiene 
implicitamente 
in 
s� 
una 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
che 
subordina 
l�efficacia 
nel 
tempo 
del 
decisum 
giudiziale 
al 
permanere 
invariato 
delle 
originarie 
circostanze 
poste 
a 
suo 
fondamento 
(24). 
Secondo 
l�Autore 
il 
giudice 
pronunzia 
soltanto 
in 
relazione 
al 
momento 
presente: 
�egli 
lascia 
necessariamente 
impregiudicate 
tutte 
le 
modificazioni 
future 


(20) Contra 
F. VASSALLI, La sentenza condizionale, roma, 1918, passim. 
(21) Di rilievo, a riguardo, Cass. civ. sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913, in www.iusexplorer.it. 
(22) e.T. LIeBMAn, Efficacia ed autorit� della sentenza, op. cit., pp. 18-19. 
(23) C. rUperTo, La giurisprudenza sul 
codice 
civile 
coordinata con la dottrina. Libro Vi. Della 
tutela dei diritti (artt. 2907-2969), a cura di 
F. roSeLLI, Milano, 2011, p. 180. 
(24) F.C. SAVIGny, Sistema del 
diritto romano attuale, vol. VI, trad. it. V. Scialoja, Torino, 1896, 
p. 405: 
�in ogni 
sentenza deve 
tacitamente 
sottintendersi 
una certa determinazione 
di 
tempo. il 
riconoscimento 
o la negazione 
di 
un diritto nella persona dell�attore 
deve 
valere 
come 
verit�, e 
passa in giudicato, 
soltanto pel momento in cui viene pronunziata la sentenza�. 

DoTTrInA 
237 


e 
la 
forza 
legale 
della 
sentenza 
rimane 
senza 
influenza 
su 
ogni 
controversia, 
che 
sia 
fondata 
sull�affermazione 
di 
fatti, 
che 
siano 
avvenuti 
solo 
dopo� 
(25). 


In tal 
senso, ogni 
sentenza 
risulta 
condizionata 
alla 
permanenza 
delle 
essenziali 
circostanze 
presenti 
al 
momento della 
sua 
adozione, sicch� 
gli 
effetti 
che 
ne 
scaturiscono sono destinati 
a 
venir meno o a 
mutare 
in ragione 
delle 
vicende 
estintive 
o modificative 
della 
situazione 
materiale 
o della 
disciplina 
della 
fattispecie; 
la 
sentenza 
vale, quindi, rebus 
sic 
stantibus, producendo effetti 
se e fino a quando non vi siano sopravvenienze rilevanti. 


La 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus, per la 
sua 
portata 
generale, � 
applicabile 
sicuramente 
ad ogni 
sentenza 
che 
abbia 
ad oggetto situazioni 
e 
rapporti 
di 
durata. 
pertanto, 
la 
si 
ritrova 
implicitamente 
apposta 
sia 
alle 
sentenze 
del 
giudice 
civile 
sia 
alle 
sentenze 
del 
giudice 
amministrativo. Infatti, secondo la 
giurisprudenza 
tedesca 
(26) gli 
effetti 
del 
giudicato amministrativo risultano condizionati 
al 
permanere 
delle 
circostanze 
cristallizzate 
nel 
decisum, 
sicch� 
a 
fronte 
di 
loro significative 
variazioni 
verrebbe 
meno l�irretrattabilit� 
del 
giudicato 
e 
dei 
suoi 
effetti. ne 
discende, cos�, come 
ogni 
decisione 
del 
giudice 
amministrativo 
che 
dichiari 
l�illegittimit� 
o 
la 
legittimit� 
di 
un 
provvedimento 
con riferimento ad un determinato quadro normativo (ma 
anche 
fattuale) sia 
vincolante 
rebus 
sic 
stantibus. 
Diversamente, al 
sopraggiungere 
di 
particolari 
eventi, al 
ricorrente 
sar� 
consentito impugnare 
nuovamente 
il 
medesimo atto, 
mentre 
l�Amministrazione 
potr� 
adottare 
legittimamente 
un 
provvedimento 
identico a quello caducato, nonostante la formazione del giudicato (27). 


Le 
considerazioni 
svolte 
dalla 
giurisprudenza 
tedesca 
trovano 
puntuale 
applicazione 
anche 
nell�ordinamento italiano. A 
ben osservare, infatti, le 
sentenze 
del 
giudice 
amministrativo stabiliscono regole 
elastiche 
ed incomplete 
nonch� 
condizionate 
al 
permanere 
invariato 
delle 
circostanze 
tanto 
di 
fatto 
quanto di 
diritto. Ci� in conformit� 
alla 
natura 
ed ai 
caratteri 
del 
giudizio amministrativo, 
quale 
giudizio sull�esercizio della 
potest� 
pubblica, la 
cui 
decisione 
�non 
opera 
rispetto 
ad 
un 
assetto 
di 
interessi 
statico, 
ma 
rispetto 
ad 
interessi 
in movimento, sia in relazione 
al 
mutare 
possibile 
delle 
condizioni 
di 
fatto che 
delle 
situazioni 
di 
diritto� 
(28). D�altronde, il 
giudicato amministrativo, 
tendenzialmente 
incompleto 
e 
bisognoso 
di 
specificazioni 
successive, 
� 
rispetto 
al 
giudicato 
civile 
maggiormente 
esposto 
alle 
sopravvenienze, 
le 


(25) F.C. SAVIGny, Sistema del 
diritto romano attuale, vol. VI, trad. it. V. Scialoja, op. cit., p. 405. 
(26) per giurisprudenza 
costante 
da 
Bundesverwaltungsgericht, 13 dicembre 
1956, in Neue 
Juristische 
Wochenschrift, 1957, p. 475. La 
sentenza 
affronta 
l�ipotesi 
di 
mutamento della 
situazione 
giuridica 
intervenuto in favore 
del 
privato a 
seguito di 
una 
sentenza 
di 
rigetto. Il 
privato, soccombente 
nel 
primo processo, � 
legittimato a 
riproporre 
la 
domanda 
giudiziale 
nonostante 
la 
formazione 
di 
un precedente 
giudicato. 
(27) K. reDeKer, h.j. oerTzen, Verwaltungsgerichtsordnung, Berlin, 1985, p. 644. 
(28) A. AnDreAnI, annullamento giurisdizionale 
e 
ius 
superveniens: brevi 
considerazioni 
sugli 
effetti delle sentenze del giudice amministrativo, in Foro amm., 1972, III, p. 928. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


quali 
incidono 
direttamente 
sulla 
attivit� 
di 
rinnovazione 
del 
potere 
(29). 
Inoltre, 
il 
sistema 
di 
giustizia 
amministrativa 
� 
costruito intorno alla 
tutela 
di 
un 
interesse 
durevole 
ed immanente, quale 
l�interesse 
pubblico e 
di 
un interesse 
a 
carattere 
diacronico quale 
l�interesse 
legittimo, ambedue 
suscettibili 
di 
influenza 
da parte di eventi sopravvenuti. 

Dunque, 
la 
sentenza 
del 
giudice 
amministrativo 
rinviene 
al 
proprio 
interno 
una 
implicita 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus, insistendo su rapporti 
permanentemente 
esposti 
al 
mutamento delle 
circostanze, in generale, e 
ai 
mutevoli 
apprezzamenti 
del 
pubblico 
interesse 
in 
particolare. 
Inoltre, 
l�operativit� 
della 
clausola 
si 
inserisce 
perfettamente 
nel 
peculiare 
rapporto di 
durata 
tra 
la 
potest� 
pubblica 
e 
l�interesse 
legittimo che 
� 
sotteso al 
giudicato; 
tale 
rapporto ha, 
infatti, una 
proiezione 
futura 
che 
va 
oltre 
la 
sentenza, estrinsecando in modo 
diacronico la 
propria 
efficacia. pertanto, come 
affermato in giurisprudenza, il 
vincolo 
del 
giudicato 
amministrativo 
�non 
copre 
gli 
effetti 
giuridici 
successivi 
al 
tempo del 
processo, n� 
i 
fatti 
futuri 
che 
tornano ad essere 
disciplinati 
dalle 
fonti 
normative 
astratte� 
(30). evidente 
� 
il 
riferimento ai 
tratti 
discrezionali 
dell�azione 
amministrativa, 
riempiti 
in 
sede 
di 
rinnovazione 
del 
potere 
con 
attivit� 
finalizzate 
alla 
esecuzione 
alla 
sentenza 
(31); 
attivit� 
che 
nel 
loro esplicarsi 
risultano naturalmente esposte alle sopravvenienze. 


Il 
giudicato di 
annullamento sugli 
interessi 
legittimi, mentre 
per la 
parte 
demolitoria 
e 
per 
la 
parte 
qualificatoria 
assume 
caratteri 
di 
tendenziale 
immutabilit�, 
per la 
parte 
ordinatoria 
risente 
della 
presenza 
di 
sopravvenienze, ponendosi 
in 
uno 
stato 
di 
perenne 
tensione 
tra 
l�effettivit� 
della 
tutela 
delle 
situazioni 
giuridiche 
soggettive 
e 
la 
primazia 
dell'interesse 
pubblico 
legalmente 
accertato (32). Ad essere 
relativamente 
immutabile 
semmai 
� 
l�accertamento 
(processuale) della 
sentenza 
non gi� 
il 
rapporto (sostanziale) da 
esso 
regolato, 
sicch� 
l�efficacia 
del 
giudicato, 
intimamente 
collegata 
al 
concreto 
svolgersi 
del 
rapporto, dipende 
dal 
permanere 
invariato delle 
circostanze, di 
fatto e di diritto, rilevanti per il 
decisum. 


(29) Con riferimento alla 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa 
M. nIGro, il 
giudicato amministrativo ed il 
processo di 
ottemperanza, in il 
giudizio di 
ottemperanza, 
atti 
del 
XXVii Convegno di 
studi 
scienza dell�amministrazione, Varenna, 1981, Milano, 1983, 
pp. 71 ss. M. CLArICh, Giudicato e 
potere 
amministrativo, padova, 1989, p. 257. p.M. VIpIAnA, Contributo 
allo 
studio 
del 
giudicato 
amministrativo. 
Profili 
ricognitivi 
ed 
individuazione 
della 
natura 
giuridica, 
Milano, 1990, pp. 366 ss. B. MArCheTTI, L�esecuzione 
della sentenza amministrativa prima del 
giudicato, 
padova, 2000, pp. 121 ss. C. CACCIAVILLAnI, Giudizio amministrativo e 
giudicato, padova, 2005, 
pp. 298 ss. 
(30) Adun. plen. Cons. Stato, 10 dicembre 1998, n. 9, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
(31) M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., Bologna, 1983, pp. 392-393, secondo cui 
il 
giudicato 
amministrativo non pone 
una 
�regola sufficiente 
e 
conchiusa della successiva azione 
amministrativa�, 
salvo 
nei 
casi 
di 
effetto 
vincolante 
pieno, 
poich� 
�residuano 
al 
giudicato 
ed 
eccedono 
il 
giudicato 
degli 
spazi 
di 
azione 
amministrativa� 
definibili 
come 
�spazi 
liberi�. 
Ci� 
in 
quanto 
il 
giudicato 
amministrativo 
�opera su di una realt� in movimento, che � appunto l�azione amministrativa�. 
(32) Adun. plen. Cons. Stato, 8 gennaio 1986, n. 1, in Foro it., 1986, p. 97. 

DoTTrInA 
239 


Il 
giudicato amministrativo sottende, allora, una 
implicita 
clausola 
rebus 
sic 
stantibus 
che 
ne 
subordina 
l�efficacia 
al 
mantenimento invariato delle 
circostanze 
considerate 
dalla 
pronuncia 
giudiziaria 
(33). D�altronde, �una componente 
per 
certi 
versi 
insopprimibile 
della cosa giudicata amministrativa � 
costituita dalle 
sopravvenienze, o meglio dall�attivit� che 
l�amministrazione, 
adducendo l�influsso pi� o meno diretto di 
queste, ritiene 
di 
compiere 
a correttivo 
del disposto della pronuncia del giudice� 
(34). 


4. Natura, caratteri ed effetti del giudicato amministrativo. 
Secondo una 
nota 
definizione 
di 
teoria 
generale, il 
giudicato rappresenta 
un �fatto giuridico capace 
di 
trasformare 
la lex 
generalis 
che 
regola un possibile 
in 
lex 
specialis 
che 
regola 
un 
esistente� 
(35). 
Il 
giudicato 
consisterebbe, 
in 
altri 
termini, 
nella 
trasformazione 
del 
comando 
astratto 
contenuto 
in 
una 
norma 
nel 
comando concreto stabilito dalla 
sentenza, la 
quale 
conferisce 
certezza 
e stabilit� nel rapporto tra le parti al mutamento della realt� giuridica. 


nonostante 
la 
tendenziale 
irretrattabilit� 
del 
decisum, il 
giudicato si 
caratterizza, 
da 
un 
lato, 
per 
la 
non 
assoluta 
immutabilit� 
dell�accertamento 
e, 
dall�altro, per la 
relativit� 
dei 
suoi 
effetti, specie 
futuri, che 
ne 
rivelano, appunto, 
la natura 
rebus sic stantibus 
(36). 


Con 
particolare 
riferimento 
al 
giudicato 
amministrativo, 
occorre 
precisare 
come 
tale 
polisemica 
espressione 
identifichi 
per alcuni 
la 
decisione 
contenuta 
in una 
sentenza 
definitiva 
(37), per altri 
un assetto di 
interessi 
definito da 
una 
sentenza 
irrevocabile 
(38); 
per 
altri 
ancora 
un 
sinonimo 
della 
sentenza 
di 
primo 
grado esecutiva (39). 


(33) 
In 
dottrina, 
C. 
CACCIAVILLAnI, 
Giudizio 
amministrativo 
e 
giudicato, 
op. 
cit., 
p. 
305. 
In 
precedenza, 
p.M. 
VIpIAnA, 
Contributo 
allo 
studio 
del 
giudicato 
amministrativo. 
Profili 
ricognitivi 
ed 
individuazione 
della 
natura 
giuridica, 
op. 
cit., 
passim. 
M. 
nIGro, 
Giustizia 
amministrativa, 
III 
ed., 
op. 
cit., 
pp. 
394-395. 
In 
giurisprudenza, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
31 
marzo 
1992, 
n. 
269, 
in 
Cons. 
Stato, 
1992, 
p. 
588. 
Cons. 
Giust. 
Amm., 
2 
luglio 
1992, 
n. 
194, 
in 
Cons. 
Stato, 
1992, 
p. 
492. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
20 
gennaio 
1998, 
n. 
39; 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
11 
maggio 
1998, 
n. 
2; 
Corte 
Conti, 
sez. 
III, 
15 
giugno 
1998, 
n. 
169, 
in 
www.iusexplorer.it. 


(34) p.M. VIpIAnA, Contributo allo studio del 
giudicato amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della natura giuridica, op. cit., p. 368. 
(35) F. CArneLUTTI, Diritto e processo, napoli, 1958, p. 268. 
(36) A 
riguardo, M. VeLLAnI, appunti 
sulla natura della cosa giudicata, op. cit., p. 72: 
�in determinati 
casi, 
dalla 
portata 
limitata, 
il 
rapporto 
sostanziale 
accertato 
nella 
sentenza 
pu� 
venir 
modificato 
giudizialmente 
anche 
dopo il 
passaggio in giudicato di 
quest�ultima. Si 
pensi 
alle 
decisioni 
che 
hanno 
per oggetto rapporti sottoposti alla clausola rebus sic stantibus�. 
(37) Tra 
i 
tanti, V. CAIAnIeLLo, Diritto processuale 
amministrativo, Torino, 1988, p. 757. F. pA-
TronI 
GrIFFI, voce 
Giudicato amministrativo, in Diz. dir. pubbl., vol. III, diretto da 
S. CASSeSe, Milano, 
2006, pp. 2674 ss. 
(38) 
C. 
CALABr�, 
voce 
Giudicato 
(Dir. 
proc. 
amm.), 
in 
Enc. 
giur. 
Treccani, 
agg., 
roma, 
2002, 
p. 
9. 
(39) per tutti, A.M. SAnDULLI, L�effettivit� delle 
decisioni 
giurisdizionali 
amministrative, in atti 
del 
Convegno 
del 
150� 
anniversario 
della 
istituzione 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
Torino, 
1981, 
Milano, 
1983, 
p. 320. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Il 
Codice 
del 
processo amministrativo (per brevit� 
C.p.a.) non fornisce 
una 
definizione 
di 
giudicato, 
limitandosi 
attraverso 
l�art. 
39 
ad 
un 
rinvio 
esterno ad altre 
disposizioni 
di 
legge 
e, segnatamente, agli 
artt. 324 c.p.c. (40) 
e 2909 c.c., in quanto espressione di principi generali. 


nel 
diritto 
amministrativo 
la 
res 
iudicata 
formale 
e 
la 
res 
iudicata 
sostanziale 
presentano 
connotati 
peculiari, 
formandosi 
in 
momenti 
cronologicamente 
differenti 
e 
con 
l�apporto 
di 
contributi 
tra 
loro 
eterogenei. 
In 
particolare, 
la 
res 
iudicata 
sostanziale 
si 
forma 
successivamente 
alla 
res 
iudicata 
formale 
grazie 
al 
duplice 
apporto 
della 
sentenza, 
prima, 
e 
dell�attivit� 
amministrativa 
poi. 


La 
struttura 
e 
gli 
effetti 
del 
giudicato amministrativo risentono inevitabilmente 
della 
natura 
dinamica 
della 
fattispecie 
del 
potere 
con cui 
si 
confrontano 
(41). 
ne 
discende, 
allora, 
come 
l�immutabilit� 
del 
giudicato 
presenti 
carattere 
relativo, 
in 
ragione 
della 
sua 
incompletezza 
strutturale 
che 
necessita, 
spesso, 
di 
una 
successiva 
attivit� 
amministrativa 
di 
esecuzione; 
tale 
attivit� 
pu� 
essere 
influenzata 
da 
eventi 
sopravvenuti, 
cosicch� 
il 
giudicato 
viene, 
necessariamente, 
ad 
acquisire 
un�efficacia 
rebus 
sic 
stantibus, 
condizionata, 
cio�, 
al 
permanere 
invariato 
della 
situazione, 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
cristallizzata 
in 
sentenza. 


Il 
giudicato 
amministrativo 
si 
distingue 
dal 
giudicato 
civile 
quanto 
all�oggetto, 
agli 
effetti 
e 
all�obbligo 
conformativo, 
presentando 
un 
autonomo 
statuto 
giuridico 
(42). 
Tali 
differenze, 
poi, 
si 
riverberano 
sulla 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
nella 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa, di 
cui 
evidenziano i 
caratteri di relativit� e mutevolezza. 


In 
special 
modo, 
la 
sentenza 
del 
giudice 
amministrativo 
non 
definisce 
completamente 
la 
controversia 
con 
l�indicazione 
esaustiva 
della 
disciplina 
del 
rapporto, 
ma 
si 
limita 
a 
stabilire 
una 
regola 
che 
l�Amministrazione 
� 
chiamata 
ad attuare 
nel 
perimetro fissato dal 
dictum 
giudiziale; 
una 
regola, come 
detto, 
elastica, incompleta 
e 
condizionata. In tal 
senso il 
giudicato funge 
da 
presupposto 
per 
la 
futura 
azione 
amministrativa 
che, 
specie 
nel 
giudicato 
caducatorio, 
va 
a 
colmare 
la 
lacuna 
creata 
dall�annullamento del 
provvedimento. Si 
noti, 
in particolare, come 
l�attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere, lungi 
dall�essere 
meramente 
esecutiva, operi 
in senso integrativo e 
alle 
volte 
correttivo del 
precetto 
giurisdizionale, arricchendo il 
contenuto e 
gli 
effetti 
della 
sentenza 
(43), sia 
pure senza contraddirli. 


(40) In particolare, l�art. 324 c.p.c. allude 
al 
carattere 
di 
irretrattabilit� 
della 
sentenza 
espresso, 
altres�, dal noto brocardo 
res iudicata pro veritate habetur. 
(41) e. pICozzA, il processo amministrativo, II ed., Milano, 2009, p. 612. 
(42) per una 
analisi 
delle 
caratteristiche 
del 
giudicato amministrativo si 
rinvia, senza 
pretese 
di 
completezza, ai 
contributi 
di 
A. ALBInI, L�autorit� del 
giudicato amministrativo nella teoria generale 
dell�autorit� degli 
atti 
giuridici, Milano, 1968, pp. 221 ss. F. BenVenUTI, voce 
Giudicato (Dir. amm.), 
in 
Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, pp. 893-912. C. CALABr�, voce 
Giudicato (Dir. proc. amm.), in 
Enc. giur. Treccani, agg., op. cit., pp. 1 ss. S. VALAGUzzA, il 
giudicato amministrativo nella teoria del 
processo, Milano, 2016, pp. 1 ss. 

DoTTrInA 
241 


Ci� si 
giustifica 
proprio in virt� della 
struttura 
elastica 
del 
giudicato amministrativo, 
che 
rinviene 
le 
proprie 
componenti 
tanto nella 
sentenza, quanto 
nella 
susseguente 
attivit� 
finalizzata 
alla 
sua 
ottemperanza 
(44). In tal 
senso, 
si 
deve 
distinguere 
l�accertamento dichiarativo della 
sentenza, indirizzato al 
passato, dall�accertamento precettivo orientato al 
futuro. Il 
primo definisce 
la 
fattispecie 
con 
effetti 
tendenzialmente 
irretrattabili 
mentre 
il 
secondo 
pone 
un 
vincolo di 
conformazione 
alla 
ulteriore 
attivit� 
amministrativa 
per la 
produzione 
di effetti solo tratteggiati in sentenza. 

L�attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere, ora 
per allora, ed il 
relativo effetto ripristinatorio 
rinvengono, tuttavia, un limite 
nelle 
trasformazioni 
irreversibili 
della 
realt� 
materiale 
prodottesi 
fino alla 
emanazione 
della 
sentenza. Ad esse 
vanno, poi, ad aggiungersi 
le 
sopravvenienze 
cronologicamente 
susseguenti 
il 
decisum 
giudiziale 
che 
incidono anch�esse 
sul 
concreto dispiegarsi 
degli 
effetti 
della sentenza. 


Ci� detto, l�evoluzione 
del 
giudizio amministrativo dall�atto impugnato 
al 
rapporto 
intersoggettivo 
controverso 
(45), 
unitamente 
alla 
proliferazione 
delle 
azioni 
esperibili, segna 
un ampliamento dei 
contenuti 
del 
giudicato amministrativo 
in 
ragione 
della 
estensione 
del 
novero 
delle 
domande 
proponibili; 
ne 
discende, 
come 
corollario, 
un 
sindacato 
giurisdizionale, 
di 
volta 
in 
volta 
eterogeneo, per struttura 
ed intensit�; 
coerentemente 
anche 
il 
vincolo conformativo 
della 
sentenza 
assume 
un�ampiezza 
modulabile 
con significative 
ricadute 
sulla 
attivit� 
amministrativa 
di 
riedizione 
del 
potere 
e 
sulla 
operativit� 
delle sopravvenienze. 


Il 
presente 
contributo 
intende 
focalizzarsi, 
prevalentemente, 
sul 
giudicato 
di 
annullamento, specie 
di 
diniego di 
provvedimento favorevole, e 
sulla 
correlata 
attivit� di riesercizio del potere. 


Come 
� 
noto, 
gli 
effetti 
del 
giudicato 
di 
annullamento 
si 
identificano 
nell�effetto 
demolitorio, 
nell�effetto 
ripristinatorio 
e 
nell�effetto 
conformativo 
(o ordinatorio) (46). 


Con l�effetto demolitorio, che 
discende 
direttamente 
dalla 
sentenza, ven


(43) p.M. VIpIAnA, Contributo allo studio del 
giudicato amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della 
natura 
giuridica, 
op. 
cit., 
pp. 
318-319: 
�Le 
attivit� 
di 
interpretazione, 
completamento 
(�) del 
dictum 
giudiziale 
possono ritenersi 
s� 
successive 
cronologicamente 
alla pronuncia del 
giudice, 
ma non estranee 
al 
contenuto del 
giudicato; quest�ultimo si 
ridurrebbe 
non di 
rado alla mera enunciazione 
di principii astratti ove si trascurassero gli apporti dell�autorit� amministrativa�. 
(44) D�altronde, nel 
giudizio amministrativo, quale 
giudizio di 
annullamento, ampia 
� 
la 
discrezionalit� 
esercitata 
della 
autorit� 
amministrativa 
nella 
attivit� 
rinnovatoria, poich� 
la 
sentenza 
� 
tendenzialmente 
un atto aperto ed incompleto. 
(45) 
Il 
primo 
Autore 
a 
preconizzare 
la 
transizione 
del 
giudizio 
amministrativo 
dall�atto 
al 
rapporto 
� 
stato A. pIrAS, interesse 
legittimo e 
giudizio amministrativo, vol.i 
I e 
II, Milano, 1962, spec. vol. II, 
pp. 140 ss. 
(46) 
In 
giurisprudenza, 
paradigmatica, 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
22 
dicembre 
1982, 
n. 
19, 
in 
Cons. 
Stato, 1982, I, p. 1507. In dottrina, per tutti, M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., pp. 
388 ss. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


gono 
rimossi 
retroattivamente 
il 
provvedimento 
invalido 
e, 
ove 
possibile, 
tutti 
gli effetti 
medio tempore 
scaturiti. 


Con l�effetto ripristinatorio (47), poi, si 
ricostruisce 
la 
situazione 
antecedente 
l�atto 
annullato, 
come 
se 
il 
provvedimento 
lesivo 
non 
fosse 
mai 
stato 
emesso. In altri 
termini, si 
provvede, nei 
limiti 
del 
possibile, alla 
rimozione 
delle modificazioni 
medio tempore 
intervenute sulla base dell�atto caducato. 

L�effetto ripristinatorio, che 
� 
conseguenza 
tipica 
dell�annullamento giurisdizionale, 
pu� essere di due tipi: 


a) 
automatico (o reale) qualora 
si 
produca 
senza 
il 
concorso di 
una 
successiva 
attivit� amministrativa; 


b) 
non automatico (o obbligatorio) ove 
necessiti 
di 
una 
rieffusione 
del 
potere da parte della 
Amministrazione. 

Va 
ricordato 
come 
la 
piena 
esplicazione 
dell�effetto 
ripristinatorio 
incontri 
un 
limite 
nel 
principio 
del 
fatto 
compiuto 
(quod 
factum 
est 
infectum 
fieri 
nequit 
(48)), 
ossia 
nella 
trasformazione 
irreversibile 
della 
realt� 
materiale 
intervenuta 
tra 
l�adozione 
del 
provvedimento 
illegittimo 
(poi 
annullato) 
e 
l�attivit� 
di 
esecuzione 
del giudicato. 


Da 
ultimo, con l�effetto conformativo (o ordinatorio) si 
� 
soliti 
indicare 
il 
vincolo posto dalla 
sentenza 
all�azione 
futura 
della 
Amministrazione 
attraverso 
l�individuazione 
di 
regole, pi� o meno elastiche, alla 
riedizione 
del 
potere. 
oltre 
a 
tale 
componente 
propulsiva, 
il 
vincolo 
conformativo 
ha 
una 
componente 
preclusiva 
che 
consiste 
nel 
divieto per l�Amministrazione 
di 
riadottare 
un provvedimento con i 
medesimi 
vizi 
censurati 
dalla 
sentenza 
(principio 
del 
ne bis in idem). 


L�intensit� 
e 
l�ampiezza 
del 
vincolo conformativo dipendono, da 
un lato, 
dalla 
natura, vincolata 
o discrezionale, del 
potere 
e, dall�altro, dalla 
tipologia 
dei 
vizi 
in rilievo. In particolare, il 
vincolo discendente 
dalla 
sentenza 
di 
annullamento 
pu� essere 
pieno, semi 
pieno, o secondario; 
tale 
distinzione 
si 
riflette, 
inevitabilmente, 
sulla 
estensione 
del 
potere 
rinnovatorio, 
operando 
il 
giudicato da 
presupposto del 
successivo intervento amministrativo. Del 
resto, 
in presenza 
di 
un'attivit� 
amministrativa 
vincolata, il 
giudicato produce 
un effetto 
conformativo sostanzialmente 
pieno sull'attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere, 
definendo 
puntualmente 
lo 
svolgimento 
della 
futura 
azione 
amministrativa; 
viceversa, a 
fronte 
di 
un'attivit� 
di 
tipo discrezionale, l'effetto conformativo � 
solo 
parziale 
(49) 
(laddove 
�, 
invece, 
totale 
in 
caso 
di 
violazione 
di 
diritti 
soggettivi). 
L�effetto 
conformativo 
della 
sentenza 
si 
pone 
quale 
tecnica 
di 
amplia


(47) e. pICozzA, 
il processo amministrativo, op. cit., p. 608. 
(48) 
per 
giurisprudenza 
costante 
a 
partire 
da 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
8 
novembre 
1944, 
n. 
11, 
in 
Foro 
amm., 1944-46, I, p. 63. Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 1965, n. 84, in Cons. Stato, 1965, I, p. 1615. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
12 
luglio 
1966, 
n. 
956, 
in 
Cons. 
Stato, 
1966, 
I, 
p. 
1261. 
Tar 
Toscana, 
18 
giugno 
1988, n. 954, in Trib. amm. reg., 1988, I, p. 2733. 
(49) 
Da 
ultimo, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
VI, 
31 
ottobre 
2016, 
n. 
4567, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. 

DoTTrInA 
243 


mento 
del 
decisum 
giudiziale, 
che 
viene 
arricchito 
nel 
contenuto 
e 
negli 
effetti 
dalla attivit� finalizzata alla sua ottemperanza. 


Alla 
stregua 
di 
ogni 
rapporto 
giuridico, 
anche 
il 
rapporto 
amministrativo, 
come 
definito ope 
iudicis, continua 
a 
vivere 
nella 
realt� 
giuridica, risentendo 
di 
eventuali 
mutamenti, 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
susseguenti 
alla 
adozione 
della 
sentenza. Tali 
mutamenti, che 
assumono il 
nome 
di 
sopravvenienze, incidono 
negativamente 
sul 
concreto 
dispiegarsi 
degli 
effetti 
del 
decisum 
giudiziale, 
confermando ancora 
una 
volta 
la 
relativit� 
del 
giudicato amministrativo (50) 
e 
la 
sua 
strutturale 
incompletezza. 
L�influenza 
delle 
sopravvenienze 
si 
esercita, 
in particolare, sui 
tratti 
dell�azione 
amministrativa, non coperti 
dal 
giudicato 
e 
sugli 
effetti 
futuri 
demandati 
alla 
riedizione 
del 
potere. Ad assumere 
rilievo 


-si 
badi 
- sono le 
sole 
sopravvenienze 
idonee 
a 
determinare 
un assetto di 
interessi 
inconciliabile, 
in 
tutto 
o 
in 
parte, 
con 
il 
regolamento 
di 
interessi 
definito 
dalla sentenza. 
5. L�esecuzione del giudicato da parte della amministrazione. 
I 
peculiari 
tratti 
distintivi 
della 
sentenza 
amministrativa, 
ancorch� 
non 
definitiva 
(51), 
si 
evidenziano 
chiaramente 
nel 
complesso 
di 
attivit� 
finalizzate 
alla 
sua 
esecuzione 
(52). 
Tali 
attivit� 
mirano 
alla 
riedizione 
del 
potere, 
ora 
per 
allora, sulla 
base 
delle 
direttive 
e 
dei 
vincoli 
stabiliti 
in sentenza. Il 
giudizio 
amministrativo, infatti, pone 
�la regola del 
comportamento dell�amministrazione, 
che 
�, 
insieme, 
canone 
di 
valutazione 
del 
comportamento 
passato 
e 
precetto 
per 
l�azione 
futura� 
(53). 
La 
riedizione 
del 
potere 
�, 
frequentemente, 
connotata 
da 
discrezionalit� 
pi� 
o 
meno 
ampia, 
la 
quale 
contribuisce 
a 
definire 
contenuto ed effetti del giudicato. 

Il 
carattere 
retroattivo dell�esecuzione 
ammette 
deroghe 
(54), dovendosi 
misurare 
con le 
circostanze 
del 
caso concreto e 
con la 
tipologia 
di 
interessi 
in 


(50) In proposito, p.M. VIpIAnA, Contributo allo studio del 
giudicato amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della natura giuridica, op. cit., p. 8: 
�La certezza e 
l�immutabilit� non costituiscono 
affatto, ad un�analisi realistica, attributi predicabili del giudicato amministrativo�. 
(51) Ai 
sensi 
dell�art. 33, II co., C.p.a., la 
sentenza 
di 
primo grado, quale 
atto imperativo, � 
gi� 
immediatamente 
esecutiva, contenendo l�ordine 
alla 
Amministrazione 
di 
eseguire 
quanto disposto dal 
giudice, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato. 
(52) 
In 
dottrina, 
tra 
i 
tanti, 
r. 
VILLATA, 
L�esecuzione 
delle 
decisioni 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
Milano, 
1971, spec. pp. 118 ss. A.M. SAnDULLI, il 
problema dell�esecuzione 
delle 
pronunce 
del 
giudice 
amministrativo, 
in 
Dir. 
e 
soc., 
1982, 
pp. 
22 
ss. 
B. 
SASSAnI, 
Dal 
controllo 
del 
potere 
all�attuazione 
del 
rapporto. 
ottemperanza amministrativa e 
tutela civile 
esecutiva, Milano, 1997, pp. 1 ss. C. CALABr�, voce 
Giudizio 
amministrativo per 
l�ottemperanza ai 
giudicati, in Enc. giur. Treccani, agg., roma, 2003, pp. 1 
ss. r. UrSI, L�esecuzione 
immediata della sentenza amministrativa, Torino, 2003, pp. 1 ss. M. SAnIno, 
il giudizio di ottemperanza, Milano, 2014, passim. 
(53) M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., pp. 384-385. 
(54) 
particolarmente 
significativa, 
in 
giurisprudenza, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
18 
maggio 
1984 
n. 
344, 
in 
Cons. Stato, 1984, p. 982, secondo cui 
le 
sopravvenienze 
sono in grado di 
impedire 
la 
puntuale 
retroattivit� 
degli effetti della pronuncia giurisdizionale. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


rilievo. In particolare, il 
ripristino dello status 
quo ante 
rinviene 
un limite, in 
primo 
luogo, 
negli 
irreversibili 
mutamenti 
della 
realt� 
materiale 
intervenuti 
tra 
l�adozione 
del 
provvedimento (poi 
caducato) e 
la 
emanazione 
della 
sentenza; 
in 
secondo 
luogo, 
negli 
eventi 
sopravvenuti 
alla 
pronuncia 
che 
tendono 
a riverberarsi sugli effetti futuri del 
decisum 
giudiziale. 


� 
convincimento 
diffuso 
che 
la 
sentenza 
rappresenti 
una 
parentesi 
tra 
due 
momenti 
dell�azione 
amministrativa, 
l�uno 
antecedente 
il 
giudizio 
e 
l�altro 
successivo volto all�ottemperanza 
del 
decisum 
giudiziale. ogni 
sentenza 
del 
giudice 
amministrativo necessita, peraltro, di 
esecuzione, a 
meno che 
non sia 
auto-applicativa. 
Alla 
stregua 
di 
un 
Giano 
bifronte, 
il 
giudicato 
amministrativo 
�, per un lato, rivolto al 
passato e, per l�altro, proiettato al 
futuro alla 
ricerca 
di 
un 
suo 
completamento 
attuativo 
nella 
rinnovazione 
del 
potere. 
Infatti, 
il 
giudicato 
�come 
incide 
nel 
procedimento 
da 
cui 
era 
scaturito 
l�atto 
impugnato, 
eliminandolo, cos� 
funge 
da presupposto per 
un nuovo procedimento, 
che 
l�amministrazione 
� 
costretta 
ad 
iniziare 
o 
riprendere, 
in 
conseguenza 
dell�annullamento� 
(55); 
in altre 
parole 
ha 
una 
dimensione 
diacronica. Ci� in 
ragione 
del 
fatto che 
la 
sentenza 
non contiene 
la 
regolamentazione 
esaustiva 
del 
rapporto tra 
le 
parti 
e, di 
conseguenza, all�Amministrazione 
� 
affidato il 
compito 
di 
eseguire 
il 
giudicato 
attraverso 
attivit� 
discrezionali 
che 
ne 
ampliano 
il 
contenuto e 
gli 
effetti. Tuttavia, come 
acutamente 
osservato, �tra la 
pronuncia del 
giudice 
e 
l�ulteriore 
attivit� della p.a. pu� frapporsi 
un nuovo 
elemento 
costituito 
dalla 
modificazione 
dei 
presupposti 
di 
fatto 
e 
di 
diritto 
dell�esecuzione del potere� 
(56). 


Specialmente 
nel 
giudicato di 
annullamento, l�effetto conformativo deve 
essere 
valutato 
dall�Amministrazione 
unitamente 
al 
mutamento 
della 
situazione 
di 
fatto e 
di 
diritto. In altri 
termini 
la 
riedizione 
del 
potere 
non pu� non 
considerare 
eventi 
sopravvenuti 
che 
intervengano 
tra 
l�adozione 
della 
sentenza 
di 
primo 
grado 
e 
la 
notificazione 
della 
sentenza 
irrevocabile 
(57). 
Qualora, 
invece, 
l�Amministrazione 
rimanga 
inerte 
oppure 
ponga 
in essere 
atti 
violativi 
od elusivi 
del 
giudicato, il 
ricorrente 
vittorioso potr� 
rivolgersi 
al 
giudice 
amministrativo 
per l�ottemperanza della sentenza. 


Il 
giudizio 
di 
ottemperanza 
ha, 
secondo 
la 
pi� 
diffusa 
dottrina, 
natura 
giuridica 
mista, 
di 
esecuzione 
e 
di 
cognizione. 
Ci� 
significa 
che 
all�attuazione 
del 
decisum 
il 
giudice 
provvede 
talora 
attraverso una 
mera 
attivit� 
materiale 


o 
giuridica 
di 
esecuzione, 
talaltra 
mediante 
l�individuazione, 
al 
termine 
di 
(55) F. SATTA, Giustizia amministrativa, padova, 1986, p. 412. 
(56) 
A. 
AnDreAnI, 
Dispositivo 
e 
contenuto 
decisorio 
della 
sentenza 
amministrativa 
(una 
premessa 
per lo studio del giudizio di ottemperanza), in riv. dir. proc., 1983, p. 479. 
(57) Contra 
C.e. GALLo, Giudicato amministrativo e 
successione 
della legge 
nel 
tempo, in Foro 
it., 1980, III, p. 99. per l�Autore 
se 
l�annullamento � 
retroattivo e 
l�Amministrazione 
deve 
provvedere 
ora 
per allora 
la 
retrodatazione 
dell�attivit� 
rinnovatoria 
impone 
che 
sia 
applicata 
la 
disciplina 
vigente 
al momento della presentazione del ricorso. 

DoTTrInA 
245 


un'autonoma 
fase 
di 
cognizione, di 
un rinnovato assetto di 
interessi, con una 
sentenza 
dal 
contenuto 
caducatorio 
o 
condannatorio. 
In 
questa 
seconda 
ipotesi, 
il 
giudizio di 
ottemperanza 
disvela 
e 
affina 
progressivamente 
i 
contenuti 
del 
giudicato, in virt� di 
una 
statuizione 
analoga 
a 
quella 
di 
un nuovo giudizio di 
cognizione (58). 


La 
tesi 
del 
giudicato 
a 
formazione 
progressiva, 
sia 
pur 
autorevolmente 
sostenuta 
da 
una 
parte 
della 
dottrina 
(59) e 
della 
giurisprudenza 
(60), presta 
il 
fianco 
a 
critiche 
sia 
per 
l�assenza 
di 
un 
puntuale 
fondamento 
normativo 
sia 
per 
il 
carattere 
eventuale 
del 
giudizio 
di 
ottemperanza, 
venendo 
esso 
in 
rilievo 
nelle 
sole 
ipotesi 
di 
mancata 
o inesatta 
esecuzione 
del 
giudicato da 
parte 
della 
Amministrazione 
(61). 
Il 
vantaggio, 
tuttavia, 
di 
un 
giudicato 
a 
formazione 
progressiva 
si 
rinverrebbe 
ora 
nella 
possibilit� 
di 
un 
completamento 
della 
sentenza 
attraverso 
statuizioni 
integrative, 
ora 
nella 
possibilit� 
di 
una 
ridefinizione 
della 
sua 
efficacia, 
utile 
ad 
esempio 
per 
scongiurare 
il 
consolidamento 
di 
effetti 
contrari 
al diritto europeo. 


Il 
giudicato 
amministrativo 
pu� 
incidere 
su 
una 
pluralit� 
di 
fattispecie 
classificabili in due grandi tipologie: 


a) 
le 
fattispecie 
complete, 
ormai 
esauritesi, 
che 
nel 
provvedimento 
impugnato 
hanno la propria definizione; 


b) 
le 
fattispecie 
incomplete 
che 
dal 
provvedimento traggono origine 
ma 
sono 
orientate 
al 
futuro, 
postulando 
un�ulteriore 
attivit� 
amministrativa 
di 
completamento. 


Tale 
summa 
divisio 
in 
parte 
intercetta 
la 
distinzione 
tra 
situazioni 
giuridiche 
istantanee 
e 
situazioni 
giuridiche 
durevoli. 
Gli 
eventi 
sopravvenuti 
incidono 
sulle 
fattispecie 
incomplete 
e 
sulle 
situazioni 
soggettive 
durevoli, 
specialmente 
nel 
periodo 
cronologicamente 
successivo 
alla 
emanazione 
della 
sentenza. 


In generale, il 
fenomeno delle 
sopravvenienze 
impone 
un bilanciamento 
fra 
il 
principio 
di 
naturale 
dinamicit� 
dell�azione 
amministrativa 
ed 
il 
principio 
di 
effettivit� 
della 
tutela 
delle 
situazioni 
giuridiche 
soggettive 
(62). 
Immanente, 
del 
resto, � 
il 
pericolo che 
la 
durata 
del 
processo possa 
arrecare 
nocumento al 


(58) 
In 
proposito, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
VI, 
3 
marzo 
2008, 
n. 
796; 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
25 
giugno 
2010, n. 4131; 
Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2680; 
Cons. Stato, 26 giugno 2013, n. 3517, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 


(59) per tutti, M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit. 
C. CALABr�, voce 
Giudicato 
(Dir. proc. amm.), in Enc. giur. Treccani, agg., op. cit., passim. 
(60) 
Ex 
plurimis, 
Cons. 
Giust. 
Amm., 
29 
ottobre 
1994, 
n. 
406, 
in 
mass. 
Cons. 
Stato, 
p. 
479. 
Cons. 
Stato, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796, cit. Da 
ultimo, Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit., 
secondo 
cui 
la 
dinamicit� 
e 
la 
flessibilit� 
del 
giudicato 
amministrativo 
nel 
dialogo 
con 
il 
successivo 
esercizio 
del 
potere 
consentirebbero 
al 
giudice 
dell�ottemperanza 
non 
solo 
di 
completare 
la 
sentenza 
con nuove statuizioni integrative, ma altres� di specificarne portata ed effetti. 
(61) A 
ben vedere, il 
giudizio volto ad ottenere 
chiarimenti 
sulle 
modalit� 
dell�ottemperanza 
non 
sembra ampliare i contenuti del giudicato amministrativo. 
(62) e. CApACCIoLI, Per 
l�effettivit� della giustizia amministrativa (saggio sul 
giudicato amministrativo), 
in impr. amb. e p.a., 1977, p. 3. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


ricorrente 
vittorioso. Infatti, come 
affermato in dottrina, �la domanda giudiziale 
deve 
ricevere 
soddisfazione 
come 
se 
non vi 
fosse 
distacco temporale 
fra 
domanda, pronuncia giudiziale 
e 
attuazione 
di 
questa� 
(63). In tal 
senso, il 
tempo necessario per l�esecuzione 
della 
sentenza 
non deve 
arrecare 
pregiudizio 
alla 
parte, a 
causa 
di 
eventi 
esterni, sopravvenuti, capaci 
di 
limitare 
o precludere 
l�efficacia del giudicato. 


L�influenza 
concretamente 
esercitata 
dalle 
sopravvenienze 
dipende 
da 
vari 
fattori 
tra 
cui 
la 
tipologia 
di 
giudicato 
in 
rilievo, 
l�intensit� 
del 
sindacato 
giurisdizionale 
e 
l�accoglimento 
o 
il 
rigetto 
della 
domanda. 
In 
particolare, 
se 
trattasi 
di 
sindacato 
pieno, 
le 
sopravvenienze 
non 
hanno, 
normalmente, 
incidenza 
sul 
rapporto 
oggetto 
di 
giudizio, 
rimanendo 
interamente 
assorbite 
dall�accertamento 
giudiziale 
(64). 
Diversamente, 
qualora 
il 
giudice 
non 
eserciti 
un 
sindacato 
pieno 
sul 
rapporto, 
l�Amministrazione 
dovr� 
valutare 
l�incidenza 
delle 
sopravvenienze 
in 
quanto 
nel 
conformarsi 
alla 
pronuncia, 
sar� 
tenuta 
a 
considerare 
il 
mutato 
quadro 
fattuale 
e 
giuridico 
di 
riferimento 
anche 
a 
seguito 
della 
formazione 
del 
giudicato. 
In 
altri 
termini, 
se 
la 
sentenza 
attribuisce 
in 
via 
diretta 
al 
ricorrente 
il 
bene 
della 
vita, 
ogni 
sopravvenienza 
ad 
essa 
successiva 
non 
ne 
influenzer� 
l�efficacia 
(65); 
ci� 
poich� 
in 
tale 
fattispecie 
l�Amministrazione 
� 
chiamata 
ad 
una 
attivit� 
di 
mera 
esecuzione, 
alla 
stregua 
di 
quanto 
accade 
per 
la 
sentenza 
civile. 
Viceversa, 
qualora 
il 
bene 
della 
vita 
sia 
conferibile 
esclusivamente 
all�esito 
di 
una 
attivit� 
di 
tipo 
discrezionale, 
l�Amministrazione 
� 
obbligata 
a 
considerare 
i 
mutamenti 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
susseguenti 
alla 
sentenza 
e 
rilevanti 
al 
momento 
del 
provvedere. 


In special 
modo, le 
sopravvenienze 
di 
fatto rappresentano una 
categoria 
fortemente 
eterogenea, costituita 
da 
una 
pluralit� 
di 
fattispecie 
tra 
loro differenti. 
L�impedimento materiale 
pu� essere, per esempio, dovuto ad una 
significativa 
rivalutazione 
dell�interesse 
pubblico 
concreto, 
alla 
perdita 
della 
disponibilit� 
giuridica 
del 
bene 
oppure 
alla 
creazione 
o al 
consolidamento di 
situazioni 
in favore 
di 
terzi 
in buona 
fede 
(66). Tali 
eventi 
possono rendere, in 
tutto 
o 
in 
parte, 
ineseguibile 
il 
giudicato 
(67), 
frustrando 
cos� 
la 
legittima 
aspet


(63) M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., p. 394. Trattasi 
di 
un principio generale 
che, seppur elaborato nel processo civile, trova applicazione anche nel giudizio amministrativo. 
(64) 
Il 
giudicato 
� 
per 
lo 
pi� 
intangibile 
alle 
sopravvenienze 
normative 
ove 
la 
sentenza 
si 
pronunci 
in 
modo 
pieno 
sul 
rapporto, 
s� 
da 
rendere 
vincolata 
la 
successiva 
attivit� 
amministrativa; 
l�incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sar�, per esempio, marginale 
in caso di 
accoglimento di 
una 
domanda 
di 
adempimento 
ai sensi dell�art. 34, co. I, lett. c, C.p.a. 
(65) In proposito, Cons. Stato, 19 giugno 2012, n. 3569, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo 
cui 
le 
sopravvenienze 
incidono sulla 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile 
con riferimento ai 
tratti 
del-
l�attivit� 
amministrativa 
che 
non 
risultino 
interamente 
predeterminati 
dal 
decisum 
giudiziale. 
In 
dottrina, 
A. 
TrAVI, 
Lezioni 
di 
giustizia 
amministrativa, 
XII 
ed., 
Torino, 
2016, 
p. 
380: 
�Le 
sentenze 
che 
determinino 
obblighi 
puntuali 
a carico dell�amministrazione, come 
quelle 
che 
abbiano accolto un�azione 
di 
adempimento, 
sarebbero tendenzialmente insensibili alle sopravvenienze�. 

DoTTrInA 
247 


tativa 
del 
ricorrente 
al 
ripristino retroattivo della 
situazione 
controversa 
o pi� 
in generale al conseguimento del bene della vita. 


Le 
sopravvenienze 
di 
diritto, a 
loro volta, si 
identificano nei 
mutamenti 
della 
normativa, 
susseguenti 
alla 
sentenza, 
che 
introducono 
una 
disciplina 
differente 
rispetto a 
quella 
applicata 
nel 
decisum 
giudiziale. Le 
sopravvenienze 
di 
diritto sono etichettate 
con la 
formula 
ius 
superveniens 
che 
si 
distingue 
in 
retroattivo e non retroattivo. 


Un 
orientamento 
giurisprudenziale, 
ormai 
superato, 
considera 
applicabile 
alle 
sopravvenienze 
di 
diritto 
la 
normativa 
vigente 
al 
momento 
della 
adozione 
del 
provvedimento illegittimo, secondo una 
rigida 
applicazione 
del 
principio 
tempus 
regit 
actum 
(68). Secondo altro orientamento, occorre 
invece 
riferirsi 
esclusivamente 
alle 
norme 
vigenti 
al 
momento della 
riedizione 
del 
potere 
in 
nome 
e 
a 
tutela 
dell�interesse 
pubblico 
(69). 
Un 
terzo 
orientamento, 
oggi 
maggioritario, 
afferma 
che 
le 
sopravvenienze 
normative 
hanno 
rilievo 
fino 
alla 
data 
di 
notificazione 
della 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile 
(70); 
se 
ne 
rinvia 
l�analisi al prosieguo della trattazione. 


per porre 
un argine 
ai 
pericoli 
sopra 
descritti 
la 
giurisprudenza 
amministrativa 
ha 
progressivamente 
individuato correttivi 
e 
temperamenti 
alla 
operativit� 
delle 
sopravvenienze 
(71) 
per 
assicurare 
stabilit� 
al 
contenuto 
precettivo del 
giudicato nonch� 
effettiva 
soddisfazione 
alla 
pretesa 
del 
ricorrente 
vittorioso. 


Ciononostante, l�impatto di 
molte 
sopravvenienze, specie 
di 
fatto, � 
tale 
da 
influenzare 
grandemente 
l�esecuzione 
del 
giudicato 
amministrativo 
e 
la 
produzione 
dei 
relativi 
effetti, 
confermandone 
ancora 
una 
volta 
la 
natura 
rebus 
sic stantibus. 


(66) Ex 
multis, Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 923, in Cons. Stato, 1996, I, p. 1177. Cons. 
Stato, sez. VI, 27 novembre 
1996, n. 1651, in 
Cons. Stato, 1996, I, p. 1813. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 
2004, n. 3711, in 
Foro amm. Cons. Stato, 2004, p. 1655. 
(67) M. SAnIno, il giudizio di ottemperanza, op. cit., p. 58. 
(68) Cons. Stato, sez. I, 9 dicembre 
1959, n. 2008, in Cons. Stato, 1960, I, p. 2202. Tar Abruzzo, 
27 aprile 
1976, n. 115, in 
Trib. amm. reg., 1976, I, p. 2501. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 
1982, n. 
909, in Cons. Stato, 1982, I, p. 1564. 
(69) 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
30 
giugno 
1958, 
n. 
7, 
in 
Cons. 
Stato, 
1958, 
I, 
p. 
541. 
Tar 
Lombardia, 
24 novembre 
1976, n. 613, in Trib. amm. reg., 1977, I, p. 111. Tar Lombardia, 3 dicembre 
1984, n. 380, 
in Trib. amm. reg., 1985, p. 541. 
(70) Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 
1983, n. 845, in Cons. Stato, 1983. Cons. Stato, sez. V, 21 
gennaio 1983, n. 40, in Cons. Stato, 1983, I, p. 30. Adun. plen. Cons. Stato, 8 gennaio 1986, n. 1, in 
Foro it., cit., p. 97. Tar Toscana, 29 settembre 
1987, n. 717, in Trib. amm. reg., 1987, I, p. 3802. Tar 
Lazio, sez. III, 15 luglio 1989, n. 1306, in Trib. amm. reg., 1989, I, p. 2821. Cons. Stato, sez. IV, 20 
gennaio 1998, n. 39, in www.giustizia-amministrativa.it; 
Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2000, n. 125, 
in Cons. Stato, 2000, I, p. 39. Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit. 
(71) � 
evidente 
come 
non tutte 
le 
sopravvenienze 
operino allo stesso modo sulla 
esecuzione 
del 
giudicato e 
anche 
da 
una 
rassegna 
della 
casistica 
giurisprudenziale 
emerge 
un quadro variegato e 
composito 
con soluzioni spesso calibrate sulle peculiarit� del caso concreto. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


6. Le sopravvenienze. 
Il 
fenomeno della 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa 
� 
affrontato solo incidentalmente 
dalla 
dottrina 
negli 
studi 
sul 
giudicato e 
sull�ottemperanza 
mentre 
riceve 
maggiori 
attenzioni 
da 
parte della giurisprudenza in una ampia casistica applicativa. 


nel 
sistema 
della 
giustizia 
amministrativa 
per 
sopravvenienza 
deve 
intendersi 
l�evento, fattuale 
o giuridico, successivo alla 
emanazione 
sentenza, 
ancorch� 
non passata 
in giudicato, che 
incide, in senso modificativo o preclusivo, 
sulla 
efficacia 
della 
statuizione 
giudiziaria 
(72). In particolare, l�evento 
sopravveniente 
pu� 
essere 
costituito 
tanto 
da 
una 
situazione 
di 
fatto 
quanto 
dall�entrata 
in vigore 
di 
una 
legge 
o dall�acquisto dell�efficacia 
da 
parte 
di 
un 
regolamento o di un atto amministrativo generale. 


Diversamente, 
esulano 
dalla 
categoria 
delle 
sopravvenienze 
in 
senso 
proprio, 
le 
sopravvenienze 
anteriori 
alla 
emanazione 
della 
sentenza 
di 
primo 
grado. Si 
pensi 
ai 
mutamenti, di 
fatto o di 
diritto, emersi 
in corso di 
causa 
e 
che 
hanno 
costituito 
oggetto, 
potenziale 
od 
effettivo, 
del 
giudizio 
di 
cognizione. 
Come 
insegna 
la 
giurisprudenza 
amministrativa, tali 
sopravvenienze, 


c.d. 
atecniche 
o 
improprie, 
devono 
essere 
considerate 
(ed 
applicate) 
dal 
giudice 
direttamente 
in sede 
processuale 
e, ove 
ci� non accada, la 
parte 
che 
vi 
abbia 
interesse potr� impugnare la sentenza per errore di diritto (73). 
Il 
problema 
delle 
sopravvenienze 
(in 
senso 
rigoroso 
e 
proprio) 
si 
inserisce 
nella 
pi� ampia 
tematica 
della 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa, ancorch� 
non 
definitiva. 
Infatti, 
le 
sopravvenienze, 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
hanno 
l�attitudine 
a 
colpire, in senso limitativo o preclusivo, la 
riedizione 
del 
potere 
amministrativo, 
incidendo, 
cos�, 
sulla 
efficacia 
diacronica 
della 
sentenza, 
specie 
in 
relazione 
agli 
interessi 
legittimi 
pretensivi, 
come 
noto 
suscettibili 
di 
soddisfazione 
solo a 
seguito di 
un nuovo intervento dell�Amministrazione 
(74). 


(72) In tema, M. nIGro, 
il 
giudicato amministrativo ed il 
processo di 
ottemperanza, in il 
giudizio 
di 
ottemperanza, 
atti 
del 
XXVii 
Convegno 
di 
studi 
scienza 
dell�amministrazione, 
Varenna, 
1981, 
op. 
cit., 
pp. 
71 
ss. 
M. 
CLArICh, 
Giudicato 
e 
potere 
amministrativo, 
op. 
cit., 
p. 
257. 
p.M. 
VIpIAnA, 
Contributo 
allo 
studio 
del 
giudicato 
amministrativo. 
Profili 
ricognitivi 
ed 
individuazione 
della 
natura 
giuridica, 
op. cit., pp. 366 ss. S. peronGInI, La formula �ora per 
allora� 
nel 
diritto pubblico. Vol. ii. il 
provvedimento 
amministrativo �ora per 
allora�, napoli, 1999, pp. 391 ss. B. MArCheTTI, L�esecuzione 
della 
sentenza amministrativa prima del 
giudicato, op. cit., pp. 121 ss. C. CACCIAVILLAnI, Giudizio amministrativo 
e 
giudicato, op. cit., p. 298. V. LopILATo, il 
giudicato, in il 
nuovo diritto processuale 
amministrativo, 
a 
cura 
di 
G.p. 
CIrILLo, 
in 
Trattato 
di 
diritto 
amministrativo, 
diretto 
da 
G. 
SAnTAnIeLLo, 
padova, 
2014, pp. 1101 ss. 
(73) Ex 
plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037, in 
Foro amm. Cons. Stato, 2011, p. 
2494. 
(74) 
Si 
consideri 
un 
giudicato 
di 
annullamento 
di 
un 
diniego 
di 
concessione 
domandata 
da 
un 
privato. 
Il 
soddisfacimento in concreto dell�interesse 
legittimo pretensivo del 
ricorrente 
passa 
necessariamente 
per la 
riedizione 
del 
potere 
amministrativo volta 
al 
rilascio della 
concessione 
richiesta. Su tale 
attivit� 
rinnovatoria, finalizzata 
alla 
attuazione 
del 
decisum 
giudiziale, possono incidere 
eventi 
sopravvenuti 
idonei 
a 
paralizzare, in tutto o in parte, l�efficacia 
della 
sentenza. per esempio, ove 
muti 
la 
disci

DoTTrInA 
249 


In tal 
senso, � 
necessario verificare 
se 
gli 
effetti 
giuridici 
sopravvenuti 
si 
inseriscano 
in un rapporto di 
compatibilit� 
con gli 
effetti 
giuridici 
accertati 
in 
giudizio o, viceversa, risultino con essi 
in conflitto; 
in quest�ultima 
ipotesi 
si 
avr� una rimodulazione degli effetti nel tempo del 
decisum 
giudiziale. 


nel 
panorama 
cos� 
delineato l�efficacia 
rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato 
discende 
inevitabilmente 
dalla 
sua 
struttura. 
Come 
ritenuto 
dalla 
giurisprudenza, 
il 
giudicato riguarda 
una 
situazione 
di 
fatto ed una 
norma 
del 
passato 
sicch� 
il 
suo vincolo non coprirebbe 
gli 
effetti 
giuridici 
successivi 
al 
tempo 
del 
processo n� 
i 
fatti 
futuri 
(75). L�efficacia 
della 
sentenza 
amministrativa 
�, 
per 
sua 
natura, 
modulata 
da 
eventi 
sopravvenuti, 
di 
cui 
l�Amministrazione 
deve 
tener conto nella 
attivit� 
di 
rinnovazione 
del 
potere 
che, come 
noto, si 
svolge 
nell�alveo 
tracciato 
dal 
vincolo 
conformativo 
(76). 
In 
tale 
quadro 
le 
sopravvenienze 
possono incidere 
sulla 
realizzabilit� 
in concreto del 
giudicato, 
limitandone o precludendone l�efficacia nel tempo. 

In 
particolare, 
l�attivit� 
rinnovatoria 
della 
Amministrazione 
varia 
per 
ampiezza 
discrezionale 
in 
ragione 
della 
latitudine 
e 
dell�intensit� 
dell�accertamento 
contenuto in sentenza. pi� � 
esteso l�ambito di 
accertamento coperto 
dal 
giudicato, come, ad esempio, nelle 
sentenze 
di 
accoglimento, pi� risulta 
circoscritto lo spazio di discrezionalit� attribuito alla 
Amministrazione. 


L�attivit� 
di 
esecuzione 
della 
sentenza 
acquisisce 
centrale 
rilievo ai 
fini 
della 
concreta 
esplicazione 
degli 
effetti 
solo 
tratteggiati 
nel 
decisum 
giudiziale; 
ed � 
proprio su tali 
effetti 
che 
le 
sopravvenienze, di 
fatto e 
di 
diritto, intervengono 
in senso limitativo od ostativo. Ci� si 
spiega 
considerando la 
relativit� 
e 
l�incompletezza 
del 
giudicato amministrativo, per sua 
natura 
esposto alla 
incidenza 
di eventi sopravvenuti (77). 


L�operativit� 
delle 
sopravvenienze 
se, 
da 
un 
lato, 
assicura 
un 
costante 
adeguamento dell�azione 
amministrativa 
alla 
situazione 
presente 
al 
momento 
del 
provvedere, dall�altro, rischia 
di 
pregiudicare 
la 
legittima 
aspettativa 
del 
ricorrente 
vittorioso alla 
puntuale 
esecuzione 
della 
sentenza 
(78). A 
riguardo 
frequenti 
risultano le 
ipotesi 
di 
c.d. inottemperanza 
consentita 
in cui 
l�Amministrazione 
non esegue, in tutto o in parte, il 
giudicato per il 
sopraggiungere 
di 
eventi, 
fattuali 
o 
normativi, 
tali 
da 
limitarne 
o 
precluderne 
l�efficacia. 
In 


plina 
di 
riferimento 
s� 
da 
trasformare 
l�originario 
diniego 
invalido 
in 
atto 
perfettamente 
legittimo, 
emerger� 
un ostacolo alla 
esecuzione 
(nonch� 
alla 
efficacia) di 
un giudicato fondato su una 
differente 
normativa 
non pi� in vigore. 


(75) Adun. plen. Cons. Stato, 10 dicembre 1998, n. 9, cit. 
(76) 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
29 
aprile 
2005, 
n. 
2; 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
28 
settembre 
2007, 
n. 
4991, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
(77) In proposito, F. SATTA, Brevi 
note 
sul 
giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm., 2007, p. 
302: 
�Gli 
effetti 
del 
giudicato 
non 
sono 
dunque 
certi. 
Elementi 
sopravvenuti 
possono 
rovesciarne 
in 
concreto gli effetti astratti�. 
(78) esemplare, a 
riguardo, Adun. plen. Cons. Stato, 21 febbraio 1994, n. 4, in Cons. Stato, 1994, 
I, p. 120. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


questi 
casi 
il 
giudicato viene 
disatteso, senza 
essere 
violato. Va 
precisato, tuttavia, 
come 
tali 
eventi 
sopravvenuti 
non 
debbano 
risultare 
imputabili 
alla 
Amministrazione 
su 
cui 
grava, 
conseguentemente, 
il 
divieto 
di 
creare 
ad 
arte 
sopravvenienze fittizie con la finalit� di non ottemperare alla sentenza. 

Il 
deprecabile 
fenomeno 
delle 
sopravvenienze 
fittizie 
si 
rintraccia, 
alle 
volte, 
in 
materia 
urbanistica 
ove 
la 
stessa 
Amministrazione 
che 
ha 
emesso 
l�atto annullato adotti 
capziosamente 
un nuovo strumento urbanistico in conflitto 
con l�assetto definito dal 
precedente 
giudicato (79). Si 
ha 
in tal 
caso una 
sopravvenienza 
di 
diritto imputabile 
alla 
medesima 
Amministrazione 
agente. 


L�Amministrazione 
non pu�, comunque, sottrarsi 
all�obbligo di 
conformarsi 
al 
giudicato �allegando motivi 
di 
ordine 
pubblico, di 
opportunit�, oppure 
difficolt� 
pratiche 
o 
tecniche, 
ovvero 
ragioni 
di 
interesse 
pubblico, 
o 
ancora, l�esaurimento di 
fondi 
di 
bilancio o le 
difficolt� di 
cassa dell�ente� 
(80). In ogni 
caso al 
ricorrente 
vittorioso, penalizzato dalle 
sopravvenienze, � 
attualmente 
accordata 
una 
tutela 
risarcitoria 
per equivalente 
(81), ai 
sensi 
del-
l�art. 112, co. III, C.p.a., per mancata 
esecuzione, totale 
o parziale, del 
giudicato 
(82). 


Come 
analizzato, le 
sopravvenienze 
determinano per l�Amministrazione 
l�impossibilit� 
(sopravvenuta) di 
eseguire 
la 
sentenza, la 
quale 
conseguentemente 
� 
amputata 
nella 
sua 
efficacia 
ossia 
nella 
capacit� 
di 
incidere 
in modo 
innovativo sulla realt� amministrativa. 

� 
evidente, 
poi, 
come 
ai 
fini 
della 
misurazione 
dell�impatto 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
rilevi 
grandemente 
la 
natura, istantanea 
o 
durevole, 
delle 
situazioni 
soggettive 
in 
rilievo, 
insieme 
alla 
completezza o meno della fattispecie giudicata. 


Inoltre, 
le 
sopravvenienze 
in 
senso 
proprio, 
pi� 
che 
incidere 
sull�accertamento 
giudiziale 
nella 
parte 
orientata 
al 
passato, 
tendono 
ad 
influenzare 
gli 
effetti 
futuri, 
astrattamente 
tratteggiati 
in 
sentenza, 
la 
cui 
produzione 
� 
in 
concreto 
affidata 
alla 
Amministrazione 
con 
la 
rinnovazione 
del 
potere. 
Come 
acutamente 
osservato, 
�ci� che 
deve 
cedere 
ai 
nuovi 
fatti 
ed alle 
nuove 


(79) riferimenti 
alla 
categoria 
delle 
sopravvenienze 
disponibili 
da 
parte 
della 
Amministrazione 
si 
rinvengono 
in 
F. 
MerUSI, 
G. 
SAnVITI, 
L�ingiustizia 
amministrativa 
in 
italia: 
per 
la 
riforma 
del 
processo 
amministrativo, Bologna, 1986, pp. 12 ss. 
(80) p.M. VIpIAnA, Contributo allo studio del 
giudicato amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della 
natura 
giuridica, 
op. 
cit., 
pp. 
363-364. 
In 
tema 
gi� 
M.S. 
GIAnnInI, 
Contenuto 
e 
limiti 
del 
giudizio di 
ottemperanza, in atti 
del 
Convegno sull�adempimento del 
giudicato amministrativo, napoli, 
1960, Milano, 1962, pp. 142 ss. 
(81) 
Sulla 
complementariet� 
tra 
ripristinazione 
e 
risarcimento, 
in 
dottrina, 
A. 
TrAVI, 
L�esecuzione 
della 
sentenza, 
in 
Trattato 
di 
diritto 
amministrativo, 
a 
cura 
di 
S. 
CASSeSe, 
vol. 
V, 
Milano, 
2003, 
p. 
4624. 
In 
giurisprudenza, 
a 
titolo 
esemplificativo, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
25 
febbraio 
2003, 
n. 
1077, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. 


(82) Adun. plen. Cons. Stato, 15 gennaio 2013, n. 2; 
Adun. plen. Cons. Stato, 13 aprile 
2015, n. 
4; 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
9 
febbraio 
2016, 
n. 
2; 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
20 
aprile 
2016, 
n. 
1551, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit. 

DoTTrInA 
251 


norme 
sono 
gli 
effetti 
che 
il 
vincitore 
vorrebbe 
trarre 
dal 
giudicato, 
ma 
che 
non 
ne 
derivano 
ex 
lege: 
ex 
lege 
dal 
giudicato 
deriva 
soltanto 
(non 
quali 
fossero 
ma) 
quali 
erano 
i 
fatti 
in 
base 
ai 
quali 
il 
provvedimento 
era 
stato 
adottato 
e 
se 
alla 
data 
della 
sua 
emanazione 
tale 
provvedimento 
(non 
fosse, 
ma) 
era 
legittimo 
o 
illegittimo� 
(83). 
Dunque, 
nella 
proiezione 
futura 
il 
vincitore 
aspira 
a 
trarre 
oggi 
effetti 
dal 
giudicato 
come 
se 
nulla 
fosse 
medio 
tempore 
accaduto. 
Tuttavia, 
gli 
effetti 
cui 
aspira 
non 
discendono 
direttamente 
dal 
giudicato 
ma 
sono, 
in 
realt� 
quelli 
che 
avrebbe 
dovuto 
produrre 
il 
provvedimento. 
Tali 
effetti 
possono 
in 
concreto 
prodursi, 
per�, 
solo 
a 
seguito 
della 
attivit� 
di 
rinnovazione 
del 
potere 
la 
quale, 
pur 
operando 
ora 
per 
allora, 
non 
pu� 
non 
tener 
conto 
dei 
mutamenti 
di 
fatto 
e 
di 
diritto 
nel 
frattempo 
realizzatisi. 
Di 
conseguenza 
sono 
proprio 
gli 
effetti 
non 
prodottisi, 
o 
non 
irreversibilmente 
prodottisi 
del 
provvedimento 
impugnato 
ad 
essere 
influenzati 
dalle 
sopravvenienze 
(84). 


� 
di 
tutta 
evidenza, allora, come 
le 
sopravvenienze 
in senso proprio presentino 
l�attitudine 
a 
riscrivere 
gli 
effetti 
futuri 
del 
giudicato ossia 
gli 
effetti 
che 
si 
esplicano 
in 
un 
orizzonte 
temporale 
susseguente 
alla 
adozione 
della 
sentenza 
(anche 
di 
primo 
grado) 
attraverso 
la 
riedizione 
del 
potere. 
Tutto 
ci� 
conferma 
la 
natura 
rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato amministrativo (85), la 
cui 
efficacia 
dipende 
dal 
permanere 
invariato della 
situazione 
di 
fatto e 
di 
diritto 
considerata 
dal 
decisum 
giudiziale. 
In 
altri 
termini, 
la 
sentenza 
amministrativa, 
in una 
prospettiva 
non formalistica, pone 
una 
regola 
condizionata 
alla 
inesistenza 
di fatti e norme sopravvenuti. 


La 
giurisprudenza 
ha, 
tuttavia, 
stabilito 
alcune 
limitazioni 
alla 
operativit� 
delle 
sopravvenienze, affermando la 
loro irrilevanza 
(con relativa 
inopponibilit� 
al 
ricorrente 
vittorioso) se 
intervenute 
dopo la 
notificazione 
della 
sentenza 
irrevocabile. (In realt� 
alcune 
particolari 
sopravvenienze 
rileverebbero 


(83) F. SATTA, Brevi note sul giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm., op. cit., p. 312. 
(84) 
Come 
detto, 
le 
sopravvenienze 
possono 
intervenire 
tra 
l�adozione 
del 
provvedimento 
poi 
ca-
ducato e 
l�emanazione 
della 
sentenza 
(sopravvenienze 
atecniche) oppure 
successivamente 
ad essa 
(sopravvenienze 
in senso proprio). 
(85) Brevi 
cenni 
alla 
efficacia 
rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato amministrativo si 
rinvengono nei 
contributi 
di 
F. CAMMeo, Commentario delle 
leggi 
sulla giustizia amministrativa. Vol. i. ricorsi 
amministrativi. 
Giurisdizione 
ordinaria, Milano, 1910, pp. 302 ss. r.S. TrenTIn, La cosa giudicata nelle 
decisioni 
delle 
Sezioni 
giurisdizionali 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
pisa, 
1910, 
p. 
242. 
L. 
BeneDICenTI, 
Contributo 
allo studio dell�autorit� della cosa giudicata nelle 
giurisdizioni 
amministrative, Genova, 1930, p. 110 
spec. 
nota 
1. 
o. 
rAneLLeTTI, 
Le 
guarentigie 
della 
giustizia 
nella 
pubblica 
amministrazione, 
Milano, 
1934, p. 503, nota 
1. M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., p. 306. A. AnDreAnI, Dispositivo 
e 
contenuto decisorio della sentenza amministrativa (una premessa per 
lo studio del 
giudizio di 
ottemperanza), in riv. dir. proc., op. cit., pp. 479 ss. e. FerrArI, La decisione 
giurisdizionale 
amministrativa: 
sentenza 
di 
accertamento 
o 
sentenza 
costitutiva?, 
in 
Dir. 
proc. 
amm., 
1988, 
p. 
595. 
M. 
CLArICh, 
Giudicato e 
potere 
amministrativo, op. cit., pp. 257-258. p.M. VIpIAnA, Contributo allo studio del 
giudicato 
amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della natura giuridica, op. cit., p. 366. C. 
CACCIAVILLAnI, Giudizio amministrativo e giudicato, op. cit., p. 305. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


sul 
giudicato anche 
dopo tale 
momento temporale 
con esclusivo riferimento, 
per�, ai rapporti di durata). 


In 
proposito, 
per 
l�Adunanza 
plenaria 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
9 
giugno 
2016, 
n. 
11 
�l�esecuzione 
del 
giudicato 
pu� 
trovare 
limiti 
solo 
nelle 
sopravvenienze 
di 
fatto 
e 
di 
diritto 
antecedenti 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile�. 
Il 
Supremo 
Consesso 
ha, 
inoltre, 
aggiunto 
che 
con 
particolare 
riguardo 
alle 
situazioni 
e 
ai 
rapporti 
di 
durata 
le 
sopravvenienze 
incidono 
�nel 
solo 
tratto 
dell�interesse 
che 
si 
svolge 
successivamente 
al 
giudicato, 
determinando 
non 
un 
conflitto 
ma 
una 
successione 
cronologica 
di 
regole 
che 
disciplinano 
la 
situazione 
giuridica 
medesima� 
(86). 
Si 
afferma, 
cos�, 
il 
principio 
in 
base 
al 
quale 
la 
regola 
generale 
della 
retroattivit� 
del-
l�esecuzione 
del 
giudicato 
rinviene 
un 
ostacolo 
naturale 
nei 
mutamenti 
sopravvenuti 
della 
realt�, 
tali 
da 
precludere 
un 
integrale 
effetto 
ripristinatorio. 
Il 
momento 
della 
notificazione 
della 
sentenza, 
divenuta 
irrevocabile, 
si 
configura 
quale 
barriera 
temporale 
che, 
tuttavia, 
non 
� 
in 
grado, 
di 
arginare 
l�operativit� 
di 
quelle 
sopravvenienze 
di 
fatto 
che, 
trasformando 
irreversibilmente 
la 
realt� 
materiale, 
determinino 
l�ineseguibilit� 
e 
quindi 
l�inefficacia, 
totale 


o 
parziale, 
del 
giudicato. 
6.1. Le sopravvenienze di fatto. 
La 
vexata 
quaestio 
della 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
di 
fatto 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
presenta 
caratteri 
generali. 
ogni 
sentenza, 
del 
resto, 
ha 
come 
referente 
temporale 
un determinato momento storico cui 
parametrare 
la 
produzione 
dei 
propri 
effetti. Tuttavia, l�accertamento giudiziale, pur volgendosi 
al 
passato, proietta 
inevitabilmente 
la 
propria 
efficacia 
anche 
al 
futuro. 
In 
tal 
senso, 
infatti, 
�il 
rapporto, 
dopo 
la 
sua 
determinazione 
ad 
opera 
del 
giudice, continua a vivere 
nella realt� giuridica e 
risente 
dei 
mutamenti 
che 
si 
possono verificare 
successivamente 
all�accertamento� 
(87), specie 
ove 
sopraggiungano 
fatti nuovi. 


La 
necessit� 
di 
individuare 
limiti 
cronologici 
alla 
efficacia 
del 
giudicato 


(88) rappresenta 
un problema 
di 
teoria 
generale, comune, dunque, al 
processo 
civile ed al processo amministrativo. 
A 
fronte 
di 
sopravvenienze 
di 
fatto, direttamente 
incidenti 
sulla 
efficacia 
della 
sentenza, la 
Corte 
di 
Cassazione 
ha 
in pi� occasioni 
affermato la 
natura 
(e 
l�efficacia) rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato civile. In tale 
prospettiva, �la 
sentenza conserva la forza del 
giudicato solo fin quando resta inalterata la 


(86) Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit., che 
a 
sua 
volta 
richiama 
Cons. Stato, sez. 
V, 13 febbraio 2013, n. 898, in www.iusexplorer.it. 
(87) S. MenChInI, il giudicato civile, op. cit., p. 233. 
(88) G. CrISToFoLInI, Effetti 
della sentenza nel 
tempo, in riv. dir. proc. civ., 1935, I, pp. 295 ss. 
S. MenChInI, il giudicato civile, II ed., 
op. cit., pp. 233 ss. 

DoTTrInA 
253 


situazione 
di 
fatto 
sulla 
quale 
essa 
� 
imperniata 
e 
quindi 
perde 
efficacia 
in 
relazione 
al sopravvenire di una diversa situazione� 
(89). 


La 
tesi 
de 
qua 
trova 
estensiva 
applicazione 
anche 
al 
giudicato amministrativo 
che, per sua 
natura, vive 
continuamente 
esposto alle 
sopravvenienze 
(90). 
In 
particolare, 
le 
sopravvenienze 
di 
fatto 
rappresentano 
eventi 
susseguenti 
alla 
emanazione 
della 
sentenza 
che 
incidono 
direttamente 
sulla 
sua 
esecuzione 
e, 
in 
particolare, 
sulla 
produzione 
degli 
effetti 
futuri 
del 
dictum 
giudiziale 
(91). 
Attraverso 
una 
prassi 
sfavorevole 
al 
ricorrente 
vittorioso, 
la 
giurisprudenza 
spesso equipara 
al 
fatto sopravvenuto il 
fatto a 
conoscenza 
sopravvenuta, intendendo 
per 
quest�ultimo 
il 
fatto 
che, 
pur 
preesistendo 
alla 
pronuncia 
del 
giudice 
(e 
al 
provvedimento 
amministrativo 
oggetto 
di 
cognizione) 
sia 
stato 
conosciuto dalla 
Amministrazione solo in sede di riedizione del potere. 


In via 
generale, l�Amministrazione 
in sede 
di 
ottemperanza 
� 
tenuta, sia 
pure 
entro ragionevoli 
limiti, a 
prendere 
in considerazione 
le 
sopravvenienze 
di 
fatto, 
stante 
la 
loro 
attitudine 
ad 
influenzare, 
in 
senso 
limitativo 
o 
preclusivo, 
l�efficacia 
del 
giudicato 
(92). 
Sussiste, 
del 
resto, 
un 
nesso 
di 
condizionalit� 
permanente 
tra 
il 
dispiegarsi 
degli 
effetti 
futuri 
della 
sentenza 
ed i 
fatti 
costitutivi 
oggetto dell�accertamento giudiziale. 


Le 
sopravvenienze 
di 
fatto 
godono, 
quindi, 
della 
capacit� 
di 
influenzare 
l�esecuzione 
in 
forma 
specifica 
della 
sentenza. 
Alla 
stregua 
di 
quelle 
di 
diritto, 
esse 
postulano 
l�annoso 
problema 
di 
conciliare 
il 
principio 
di 
effettivit� 
della 
tutela 
giurisdizionale, 
corollario 
di 
una 
puntuale 
esecuzione 
del 
giudicato, 
con 
il 
principio 
di 
preminenza 
dell�interesse 
pubblico 
espresso 
dal-
l�adeguamento 
della 
azione 
amministrativa 
ai 
mutamenti 
fattuali 
medio 
tempore 
intervenuti. 


per quanto concerne 
la 
loro incidenza 
sul 
giudicato, le 
sopravvenienze 
di 
fatto limitano e 
financo precludono l�effetto ripristinatorio (93). L�evento fattuale 
sopravvenuto va, del 
resto, ad influenzare 
l�efficacia 
del 
giudicato im


(89) Cass. civ., 24 agosto 1998, n. 8358, in 
rass. loc., 1999, p. 288. In senso conforme, Cass. civ. 
Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16728., in www.iusexplorer.it. 
(90) M.S. GIAnnInI 
(a 
cura 
di), La giustizia amministrativa, roma, 1972, p. 171: 
�Non � 
(�) che 
la sopravvenienza di 
interessi 
pubblici 
faccia venir 
meno l�effetto di 
cosa giudicata, bens�, pi� semplicemente 
che 
tale 
effetto 
nasce 
definito 
e 
delimitato 
dalla 
situazione 
di 
fatto 
che 
� 
alla 
base 
della 
decisione 
giurisdizionale�. 
(91) A 
riguardo, o. rAneLLeTTI, Le 
guarentigie 
della giustizia nella pubblica amministrazione, 
op. cit., p. 503, nota 
1: 
�Non � 
che 
la decisione 
perde 
la sua efficacia di 
cosa giudicata, perch� 
mutano 
le 
circostanze 
di 
fatto, 
in 
base 
alle 
quali 
fu 
pronunciata; 
ma 
� 
vero, 
invece, 
che 
essa 
non 
si 
estende, 
nella sua efficacia di giudicato, a provvedimenti fondati su mutate circostanze di fatto�. 
(92) In giurisprudenza, ex 
multis, Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 874 in Dir. proc. amm., 
1997, p. 566. Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 923, in Cons. Stato, 1996, p. 1177. Cons. Stato, 
sez. 
IV, 
25 
novembre 
2003, 
n. 
7778, 
in 
Cons. 
Stato, 
2003, 
p. 
2607. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
10 
giugno 
2004, 
n. 3711, in Foro amm. Cons. Stato, 2004, p. 1655. 
(93) 
per 
orientamento 
consolidato 
da 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
27 
maggio 
1977, 
n. 
537, 
in 
Cons. 
Stato, 
1977, I, p. 778. Tar Toscana, 12 novembre 1988, n. 1763, in Trib. amm. reg., 1988, I, p. 229. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


pedendo, in tutto o in parte, la 
riedizione 
del 
potere, ora 
per allora. In particolare, 
centrale 
rilievo rivestono gli 
eventi 
sopravvenuti 
in grado di 
modificare 
irreversibilmente 
la 
realt� 
materiale, ostacolando l�attivit� 
rinnovatoria 
della 
Amministrazione 
(94). 
In 
tale 
ipotesi, 
del 
resto, 
l�effetto 
ripristinatorio 
del 
giudicato 
rinviene 
un 
limite 
insuperabile 
nel 
principio 
del 
fatto 
compiuto, 
espresso 
dal 
brocardo "quod factum 
est 
infectum 
fieri 
nequit". Si 
assiste, cos�, ad una 
deroga 
all�obbligo della 
Amministrazione 
di 
assicurare 
puntuale 
ed effettiva 
esecuzione 
al 
giudicato (95), riconducibile 
alla 
presenza 
di 
un evento esterno 
che 
osta 
alla 
produzione 
degli 
effetti 
tipici 
della 
sentenza. L�Amministrazione 
�, 
comunque, 
obbligata 
a 
motivare 
puntualmente 
le 
ragioni 
effettivamente 
impeditive 
alla esecuzione del 
decisum 
giudiziale. 


Diversamente 
dalle 
sopravvenienze 
di 
diritto, le 
sopravvenienze 
di 
fatto, 
ove 
irreversibili 
ed 
incompatibili 
con 
l�accertamento 
giudiziale, 
provocano 
necessariamente 
la 
totale 
inesecuzione 
della 
sentenza. L�impatto di 
tali 
eventi 
sopravvenuti 
� 
oggi 
mitigato dalla 
possibilit� 
per il 
ricorrente 
vittorioso di 
ricevere 
una 
tutela 
risarcitoria 
per 
equivalente 
ai 
sensi 
dell�art. 
112, 
co. 
III, 
C.p.a. 


La 
variegata 
casistica 
applicativa 
ricomprende 
tra 
le 
sopravvenienze 
fattuali 
i 
mutamenti 
della 
realt� 
legati 
al 
decorso 
del 
tempo 
e 
dipendenti 
dalle 
vicende 
della 
fattispecie 
nonch� 
i 
mutamenti 
dalla 
medesima 
indipendenti 
e 
prodotti da fatti riconducibili a terzi (96). 


In definitiva, le 
sopravvenienze 
fattuali 
in senso proprio sono quelle 
sopravvenienze 
che 
appaiono 
successivamente 
alla 
adozione 
della 
sentenza 
e 
non 
sono, 
in 
linea 
di 
massima, 
imputabili 
alla 
Amministrazione; 
sono 
pertanto 
escluse 
dalla 
categoria, le 
sopravvenienze 
intervenute 
nel 
corso del 
processo, 
in quanto oggetto, potenziale od effettivo, della cognizione del giudice (97). 


6.2. Le sopravvenienze di diritto. 
Con l�espressione 
sopravvenienze 
di 
diritto (o ius 
superveniens) (98) si 
� 
soliti 
far 
riferimento 
alla 
normativa 
che, 
intervenuta 
successivamente 
alla 
emanazione 
della 
sentenza, disciplini 
in modo eterogeneo la 
fattispecie 
ed i 
suoi 


(94) 
Tar 
Molise, 
29 
agosto 
2007, 
n. 
653; 
Tar 
Veneto, 
sez. 
II, 
2 
luglio 
2007, 
n. 
2127, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. 


(95) Cos�, per esempio, le 
difficolt� 
finanziarie 
devono superarsi 
ponendo in essere 
tutte 
le 
iniziative 
necessarie 
per 
un 
tempestivo 
adempimento. 
A 
riguardo, 
Tar 
Salerno, 
sez. 
I, 
7 
marzo 
2007, 
n. 
213; 
Tar Basilicata, 22 febbraio 2007, n. 77, www.giustizia-amministrativa.it. 
(96) Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 923, cit., p. 1177. Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 
1996, n. 1651, cit., p. 1813. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3711, cit., p. 1655. 
(97) Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2003, n. 4404, in Cons. Stato, 2003, p. 1658. Cons 
Stato, sez. 
IV, 25 novembre 2003, n. 7778, cit. 
(98) p.M. VIpIAnA 
Contributo allo studio del 
giudicato amministrativo. Profili 
ricognitivi 
ed individuazione 
della natura giuridica, op. cit., pp. 370 ss. L. FerrArA, Dal 
giudizio di 
ottemperanza al 
processo 
di 
esecuzione, 
Milano, 
2003, 
p. 
229 
ss. 
C. 
CACCIAVILLAnI, 
Giudizio 
amministrativo 
e 
giudicato, 
op. cit., pp. 296 ss. 

DoTTrInA 
255 


effetti. In tal 
senso, le 
sopravvenienze 
di 
diritto sono idonee 
ad incidere 
sul 
contenuto e sugli effetti della sentenza. 


Il 
problematico 
rapporto 
tra 
giudicato 
amministrativo 
e 
ius 
superveniens 
afferisce 
alle 
questioni, 
tra 
loro 
connesse, 
della 
struttura 
del 
giudicato, 
della 
natura 
delle 
situazioni 
soggettive 
in 
rilievo 
e 
della 
tipologia 
delle 
norme 
sopravvenute. 


Quanto alla 
struttura, il 
giudicato amministrativo � 
caratterizzato da 
un 
duplice 
contenuto, dichiarativo e 
precettivo. Il 
contenuto dichiarativo, guardando 
al 
passato, incide 
sulle 
situazioni 
soggettive 
gi� 
instauratesi 
che 
rientrano 
nell�accertamento 
giudiziale. 
Il 
contenuto 
precettivo, 
invece, 
orientandosi 
al 
futuro, tratteggia 
la 
regula iuris 
cui 
l�Amministrazione 
deve 
prestare osservanza in sede di riesercizio del potere (99). 


per 
quanto 
attiene 
alla 
natura 
delle 
situazioni 
soggettive 
occorre 
distinguere 
le 
situazioni 
istantanee 
dalle 
situazioni 
durevoli 
(100). 
Le 
situazioni 
istantanee, 
oggetto 
di 
accertamento 
giudiziale, 
risultano 
insensibili 
allo 
ius 
superveniens, 
avendo 
gi� 
dispiegato 
interamente 
la 
propria 
efficacia; 
diversamente 
le 
situazioni 
durevoli 
rimangono 
esposte, 
sia 
pure 
entro 
ragionevoli 
limiti, 
alla 
normativa 
sopravvenuta 
in 
relazione 
agli 
effetti 
non 
ancora 
prodotti 
(101). 
In 
particolare 
le 
situazioni 
durevoli, 
che 
sviluppano 
i 
propri 
effetti 
in 
un 
orizzonte 
temporale 
prolungato, 
risultano 
esposte 
allo 
ius 
superveniens, 
specie 
non 
retroattivo, 
limitatamente 
al 
periodo 
successivo 
al 
giudicato. 
Si 
ha 
in 
tal 
caso, 
in 
ordine 
alla 
medesima 
situazione 
soggettiva, 
una 
successione 
cronologica 
tra 
la 
regola 
indicata 
in 
sentenza 
e 
la 
regola 
introdotta 
dalla 
norma 
successiva. 
Lo 
ius 
superveniens 
�, 
dunque, 
legittimato 
ad 
occupare 
gli 
spazi 
liberi 
lasciati 
dal 
giudicato 
soprattutto 
se 
il 
giudicato 
non 
accerti 
pienamente 
il 
rapporto 
controverso. 
Il 
giudicato 
contiene, 
sovente, 
una 
regola 
incompleta, 
a 
fronte 
della 
quale 
residuano 
ampi 
margini 
di 
discrezionalit� 
per 
l�Amministrazione 
in 
sede 
di 
ottemperanza. 


Con riferimento, poi, alla 
tipologia 
delle 
norme 
sopravvenute, la 
dottrina 
� 
solita 
distinguere 
tra 
ius 
superveniens 
retroattivo (102) e 
ius 
superveniens 


(99) In proposito, M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., p. 385, secondo cui 
�tutta 
la 
problematica 
del 
giudicato 
amministrativo 
ruota 
cos� 
intorno 
al 
contenuto, 
al 
valore, 
alla 
completezza 
e sufficienza di questa regola�. 
(100) Sul 
piano della 
teoria 
generale, si 
considerano istantanee 
le 
situazioni 
che 
proteggono l�interesse 
del 
titolare 
al 
conseguimento di 
un bene 
e 
si 
estinguono allorch� 
il 
bene 
� 
conseguito; 
sono durevoli, 
viceversa, 
le 
situazioni 
che 
tutelano 
l�interesse 
del 
soggetto 
al 
conseguimento 
ed 
alla 
conservazione 
nel 
tempo del 
bene 
della 
vita. A 
riguardo, r. CAponI, L�efficacia del 
giudicato civile 
nel 
tempo, op. cit., p. 17: 
�La caratteristica delle 
situazioni 
durevoli 
di 
cui 
si 
discute 
� 
dunque 
di 
essere 
determinate, 
in ordine 
alla loro esistenza e 
modo di 
essere, da un nesso permanente 
con almeno uno dei 
loro 
fatti 
costitutivi 
che, 
lungi 
dall�essere 
esaurito, 
ha 
una 
distinta 
proiezione 
temporale 
parallela 
a 
quella 
della 
situazione 
che 
ne 
scaturisce. 
il 
modo 
di 
essere 
di 
queste 
situazioni 
non 
� 
determinato 
quindi 
una volta per tutte, ma dipende continuamente dalle vicende del loro fatto costitutivo�. 
(101) In proposito, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547, in Foro it., 2012, III, p. 612. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


non retroattivo; 
il 
primo incide, in senso modificativo o preclusivo, sull�accertamento 
della 
situazione 
soggettiva 
cristallizzata 
in 
sentenza 
con 
una 
azione 
retrospettiva; 
il 
secondo, diversamente, insiste 
sulla 
efficacia 
futura 
del 
decisum 
giudiziale, 
soprattutto 
con 
riferimento 
alle 
situazioni 
soggettive 
durevoli. 


Lo 
ius 
superveniens 
retroattivo 
� 
rappresentato 
da 
norme, 
prevalentemente 
interpretative, che 
hanno ad oggetto una 
precedente 
norma 
regolatrice 
della 
situazione 
coperta 
dal 
giudicato 
(103). 
In 
caso 
di 
conflitto 
tale 
ius 
superveniens 
� 
inopponibile 
al 
ricorrente 
o alla 
Amministrazione 
vittoriosi 
ove 
si 
caratterizzi, 
in 
relazione 
allo 
specifico 
profilo 
di 
vicenda 
amministrativa 
vincolato 
dalla 
sentenza, 
per 
la 
sovrapposizione 
della 
regola 
normativa 
alla 
regola 
giudiziale, al 
fine 
esclusivo di 
correggere 
l�esercizio delle 
funzioni 
del 
giudice 
(104). 
Si 
noti, 
infatti, 
come 
l'intangibilit� 
del 
giudicato 
amministrativo 
non possa 
cedere 
di 
fronte 
a 
norme 
sopravvenute 
aventi 
efficacia 
retroattiva, 
poich�, 
in 
caso 
contrario, 
�sarebbe 
consentito 
al 
legislatore 
vanificare 
in 
ogni 
momento 
la 
funzione 
propria 
della 
magistratura�, 
rendendo 
conseguentemente 
aleatoria 
quella 
�tutela 
giurisdizionale 
che 
costituisce 
un 
fondamentale 
diritto 
assicurato 
al 
singolo 
dalla 
Costituzione� 
(105). 
Ciononostante, 
la 
Corte 
costituzionale 
ha, 
in 
alcune 
occasioni, 
mitigato 
l�assolutezza 
del 
principio 
del-
l'intangibilit� 
del 
giudicato, postulando come 
correttivo la 
necessit� 
di 
un bilanciamento, 
caso 
per 
caso, 
tra 
le 
opposte 
esigenze 
in 
rilievo. 
La 
Corte 
considera 
illegittimi 
i 
soli 
interventi 
del 
legislatore 
che, in sede 
di 
interpretazione 
autentica, abbiano inciso in maniera 
diretta 
e 
immediata 
sul 
giudicato, 
impedendone 
l'esecuzione. 
Diversamente, 
tutte 
le 
altre 
disposizioni 
normative 
che 
si 
limitino 
ad 
innovare 
retroattivamente 
l'ordinamento 
risultano 
pienamente 
legittime, 
anche 
se 
incidenti 
sugli 
effetti 
di 
un 
precedente 
giudicato 
(106). In questo modo, si 
afferma 
una 
tendenziale 
cedevolezza 
del 
giudicato 
dinanzi allo ius superveniens 
retroattivo. 

(102) A 
riguardo, in dottrina, r. CAponI, L�efficacia del 
giudicato civile 
nel 
tempo, op. cit., p. 2. 
Secondo l�Autore 
�si 
pu� verificare 
un rapporto di 
conflitto tra l�effetto giuridico accertato e 
quello 
sopravvenuto 
quando 
quest�ultimo 
� 
integrato 
dall�intervento 
di 
uno 
ius 
superveniens 
retroattivo. 
il 
conflitto si 
verifica quando lo ius 
superveniens 
retroattivo ricollega un nuovo effetto giuridico nel 
presente 
ad 
una 
situazione 
di 
fatto 
in 
maniera 
tale 
che 
risulta 
mutato 
il 
trattamento 
giuridico 
dell�interesse 
protetto dalla situazione sostanziale dedotta in giudizio�. 
(103) 
Il 
principale 
problema 
sollevato 
dalle 
leggi 
retroattive 
si 
ricollega 
alla 
loro 
efficacia 
ex 
tunc 
ossia 
alla 
attitudine 
ad 
incidere 
su 
fattispecie 
passate, 
ormai 
concluse. 
In 
giurisprudenza, 
a 
riguardo, 
Adun. plen. Cons. Stato, 21 febbraio 1994, n. 4, cit., che 
definisce 
il 
rapporto tra 
giudicato e 
ius 
superveniens 
retroattivo rappresentato, nel caso di specie, da una legge di interpretazione autentica. 
(104) Significativa, al 
riguardo, Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569, cit., con nota 
di 
A. 
ToMASSeTTI, Delineati 
i 
binari 
sui 
quali 
la Pa 
deve 
operare 
davanti 
a un giudicato e 
allo jus 
superveniens, 
in Guida al dir., 7 luglio 2012, n. 28, pp. 94-96. 
(105) Adun. plen. Cons. Stato, 21 febbraio 1994, n. 4, cit., con nota 
di 
r. CoLonnA, Giudicato e 
ius 
superveniens 
retroattivo: un�armonizzazione 
difficile, in Dir. proc. amm., 1995, p. 257 e 
F. FrAnCArIo, 
osservazioni 
in tema di 
giudicato amministrativo e 
legge 
interpretativa, in Dir. proc. amm., 1995, 
p. 277 ss. 

DoTTrInA 
257 


Venendo, 
ora, 
alla 
pi� 
ampia 
trattazione 
della 
incidenza 
dello 
ius 
superveniens 
non 
retroattivo 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa, 
va 
detto 
come 
tale 
ius 
superveniens 
colpisca 
situazioni 
soggettive 
durevoli 
nell�arco 
temporale 
non 
coperto 
dal 
giudicato, 
incidendo 
su 
prestazioni 
future 
(107) 
oppure 
su 
effetti 
non 
ancora 
prodottisi. 
In 
tal 
modo 
la 
normativa 
sopravvenuta 
modifica 
ex 
nunc 
l�assetto 
di 
interessi 
fissato 
in 
sentenza, 
realizzando 
non 
gi� 
un 
conflitto 
ma 
una 
successione 
cronologica 
di 
differenti 
regole, 
giudiziale 
e 
normativa, 
sulla 
disciplina 
del 
potere 
pubblico 
e 
sul 
rapporto 
tra 
le 
parti. 


La 
relazione 
tra 
giudicato amministrativo e 
ius 
superveniens 
non retroattivo 
ha 
ad oggetto il 
concreto dispiegarsi 
dell�efficacia 
nel 
tempo delle 
situazioni 
soggettive 
durevoli; 
la 
normativa 
sopravvenuta, 
del 
resto, 
condiziona 
gli 
effetti 
futuri 
della 
sentenza, ad essa 
successivi, che 
vengono poi 
concretizzati 
e 
sviluppati 
in sede 
di 
riedizione 
del 
potere. Ci� in ragione 
della 
struttura 
del 
giudicato 
amministrativo 
che 
copre 
norme 
e 
fatti 
del 
passato, 
mentre 
gli 
effetti 
susseguenti 
alla 
sentenza 
vengono ad essere 
disciplinati 
direttamente 
da 
fonti 
normative astratte, anche sopravvenute. 


Come 
detto, 
lo 
ius 
superveniens 
non 
retroattivo 
si 
ripercuote 
prevalentemente 
sulla 
riedizione 
del 
potere 
e 
sulle 
situazioni 
soggettive 
durevoli, 
quali 
gli 
interessi 
legittimi 
pretensivi, 
nel 
periodo 
successivo 
all�adozione 
della 
sentenza. 


Il 
rapporto 
tra 
giudicato 
amministrativo 
e 
ius 
superveniens 
sottende 
un 
conflitto tra 
due 
opposti 
principi: 
da 
un lato, il 
principio 
tempus 
regit 
actum 
che 
impone 
una 
retrodatazione 
dell�attivit� 
amministrativa 
al 
quadro normativo 
in 
vigore 
all�epoca, 
per 
alcuni, 
della 
adozione 
del 
provvedimento, 
per 
altri, 
della 
emanazione 
della 
sentenza; 
dall�altro, 
il 
principio 
di 
preminenza 
dell�interesse 
pubblico che 
postula 
l�applicazione 
della 
normativa 
vigente 
al 
momento della rinnovazione del potere. 


La 
giurisprudenza 
ha, 
in 
proposito, 
individuato 
una 
soluzione 
di 
bilanciamento, 
considerando 
dirimente 
ai 
fini 
della 
applicazione 
della 
normativa 
sopravvenuta 
il 
momento della 
notificazione 
della 
sentenza, divenuta 
irrevocabile 
(108). In tal 
senso, rilevano sulla 
esecuzione 
del 
giudicato le 
sopravvenienze 
di 
diritto, 
anteriori 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
definitiva, 
�laddove 
le 
stesse 
comportino un diverso assetto dei 
pubblici 
interessi 
che 
sia inconci


(106) 
Corte 
cost., 
7 
aprile 
1988, 
n. 
413, 
in 
Giur. 
cost., 
1988, 
I, 
p. 
1874. 
Corte 
cost., 
12 
luglio 
2000, 
n. 374, in www.cortecostituzionale.it. 
(107) Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 39, cit., secondo cui 
il 
riconoscimento giudiziale 
di 
un 
diritto 
a 
prestazioni 
periodiche 
avviene 
necessariamente 
rebus 
sic 
stantibus 
a 
condizione, 
cio�, 
che non muti la situazione di fatto e di diritto su cui la sentenza rinviene il proprio fondamento. 
(108) 
In 
giurisprudenza, 
ex 
multis, 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
8 
gennaio 
1986, 
n. 
1, 
cit., 
p. 
97. 
Adun. 
plen. Cons. Stato, 21 febbraio 1994, n. 4., cit. Cons. Stato, 15 febbraio 2002, n. 942; 
Cons. Stato, sez. 
V, 15 febbraio 2007, n. 641; 
Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2008, n. 3615; 
Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 
2008, n. 3615, in www.iusexplorer.it. 
Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547, cit. Cons. Stato, sez. 
VI, 19 giugno 2012, n. 3569, cit. Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


liabile 
con 
l�interesse 
privato 
salvaguardato 
dal 
giudicato� 
(109) 
. 
Le 
sopravvenienze 
intervenute 
successivamente 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
definitiva 
sono, viceversa, inopponibili al ricorrente vittorioso. 


recentemente, 
la 
giurisprudenza 
si 
� 
nuovamente 
pronunciata 
sui 
rapporti 
tra 
giudicato amministrativo e 
ius 
superveniens, muovendo dalla 
tipologia 
e 
dalla 
intensit� 
del 
sindacato giurisdizionale. In particolare, ha 
affermato che 
�il 
giudicato � 
senz�altro suscettibile 
di 
restare 
impermeabile 
alle 
sopravvenienze 
normative 
solo 
quando 
la 
sentenza 
abbia 
effetto 
vincolante 
pieno�, 
statuendo 
integralmente sulla fondatezza della pretesa azionata (110). 


Da 
quanto descritto emerge 
come 
lo ius 
superveniens 
non retroattivo sia 
idoneo a 
definire 
e 
circoscrivere 
l�efficacia 
della 
sentenza 
nel 
tratto cronologico 
ad 
essa 
successivo; 
ci� 
a 
conferma 
della 
natura 
rebus 
sic 
stantibus 
del 
giudicato 
amministrativo. 
Del 
resto, 
�le 
regole 
ricavabili 
dalla 
sentenza 
di 
annullamento, 
comunque 
indirette, 
incomplete 
ed 
elastiche, 
sono 
altres� 
regole 
condizionate, perch� 
la sentenza potrebbe 
rimanere 
inapplicabile 
per 
il 
fenomeno 
della rilevanza delle sopravvenienze� 
(111). 


In definitiva, lo ius 
superveniens 
� 
in grado di 
riscrivere 
l�efficacia 
del 
giudicato amministrativo in modo differente 
a 
seconda 
che 
operi 
retroattivamente 
o non retroattivamente 
e 
che 
incida 
su situazioni 
soggettive 
istantanee 


o durevoli. 
6.2.1. Urbanistica e ius superveniens. 
La 
tematica 
delle 
sopravvenienze 
di 
diritto interessa 
in particolare 
la 
materia 
urbanistica 
(112). per quanto concerne 
il 
profilo della 
riedizione 
del 
po


(109) Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7761, in Foro amm. Cons. Stato, 2010, p. 2433. 
(110) Tar Lombardia, Milano, sez. II, 16 aprile 
2015, n. 943, in www.giustizia-amministrativa.it: 
�al 
contrario, se 
l�accertamento contenuto nella sentenza non ha effetto vincolante 
pieno, ma riguarda 
solo alcuni 
tratti 
del 
potere 
amministrativo, la normativa sopravvenuta, che 
non incida sugli 
aspetti 
affrontati 
dalla sentenza �, comunque, applicabile. Tuttavia, � 
comunque 
inapplicabile 
la normativa sopravvenuta 
che, contrariamente a quanto accertato nella sentenza, neghi il bene della vita�. 
(111) C. CACCIAVILLAnI, Giudizio amministrativo e 
giudicato, op. cit., p. 298, che 
richiama, a 
riguardo, 
il pensiero di M. nIGro, Giustizia amministrativa, III ed., op. cit., p. 393. 
(112) 
per 
una 
ricostruzione 
del 
dibattito 
si 
vedano 
i 
contributi 
di 
G. 
VIGnoCChI, 
intorno 
ad 
alcuni 
problemi 
e 
a 
particolari 
situazioni 
ricollegate 
al 
giudicato 
amministrativo, 
in 
riv. 
trim. 
dir. 
pubbl., 
1953, 
p. 759. e. GUICCIArDI, Effetti 
della sopravvenienza di 
regole 
edilizie 
comunali 
sulla licenza di 
costruzione, 
in 
riv. 
giur. 
edil., 
1966, 
II, 
p. 
93. 
A.M. 
SAnDULLI, 
autorizzazione 
a 
costruire 
e 
�jus 
superveniens�, 
in 
Studi 
Torrente, 
1968, 
p. 
1019. 
G. 
pALeoLoGo, 
Tempo 
logico 
dei 
provvedimenti 
successivi 
alle 
sentenze 
del 
giudice 
amministrativo 
favorevoli 
al 
ricorrente, 
in 
impr., 
amb. 
e 
p.a., 
1976, 
p. 
326. 
A. 
rALLo, 
Profili 
costituzionali 
e 
nuove 
prospettive 
in tema di 
esecuzione 
del 
giudicato a seguito dell�annullamento del 
diniego di 
concessione 
edilizia, in riv. giur. edil., 1984, I, p. 721. G. FALCon, obbligo di 
esecuzione 
e 
potere 
urbanistico comunale 
dopo la sentenza di 
annullamento del 
diniego di 
concessione 
edilizia, in 
Dir. proc. amm., 1986, p. 431. F. BArToLoMeI, Giudizio di 
ottemperanza e 
giudicato amministrativo, 
Milano, 1987, pp. 380 ss. S. peronGInI, La formula �ora per 
allora� 
nel 
diritto pubblico. Vol. i. Le 
diverse 
tipologie 
di 
provvedimenti 
�ora per 
allora�, napoli, 1995, pp. 89 ss. e 
pp. 126 ss. M. SAnIno, 
il 
giudizio di ottemperanza, op. cit., pp. 56 ss., spec. p. 60. 

DoTTrInA 
259 


tere, 
assumono 
peculiare 
rilievo 
gli 
atti 
normativi 
o 
di 
programmazione 
sopravvenuti 
che 
sono 
in 
grado 
di 
interferire 
con 
l�esecuzione 
della 
sentenza 
(ancorch� non definitiva). 

Il 
problema 
da 
risolvere 
� 
se 
l�attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere, 
in 
ottemperanza 
al 
decisum 
giudiziale, 
debba 
uniformarsi 
agli 
strumenti 
urbanistici 
sopravvenuti 
o, 
viceversa, 
prestare 
osservanza 
al 
quadro, 
normativo 
ed 
amministrativo, 
vigente 
al 
momento 
della 
emanazione 
della 
sentenza. 
La 
giurisprudenza 
ha 
pi� 
volte 
affrontato 
il 
problema 
dettando 
soluzioni, 
variabili 
e 
diversificate, 
in 
ragione 
delle 
peculiarit� 
dei 
casi 
trattati 
(113). 


Il 
dibattito 
in 
subiecta 
materia 
contrappone 
il 
principio 
di 
effettivit� 
della 
tutela 
(e 
del 
giudicato) 
del 
ricorrente 
vittorioso 
con 
il 
principio 
di 
aderenza 
dell�attivit� 
amministrativa 
all�interesse 
pubblico consacrato nello ius 
superveniens. 
Si 
pensi, a 
titolo esemplificativo, alla 
ipotesi 
di 
impugnazione 
di 
un 
diniego illegittimo di 
permesso di 
costruire 
ove, a 
seguito della 
sentenza, intervenga 
un nuovo piano urbanistico che 
precluda, 
ora 
per allora, 
il 
rilascio 
del permesso. 

Il 
conflitto tra 
i 
suddetti 
principi 
ha, nel 
corso del 
tempo, determinato la 
formazione 
di 
due 
opposti 
orientamenti. Il 
primo orientamento, richiamando 
i 
principi 
di 
effettivit� 
della 
tutela 
giurisdizionale 
e 
di 
esecuzione 
del 
giudicato, 
sostiene 
che 
le 
sopravvenienze 
non 
siano 
mai 
opponibili 
al 
ricorrente 
vittorioso 
in quanto l�Amministrazione 
� 
tenuta 
a 
riesaminare 
la 
domanda 
del 
cittadino 
applicando 
la 
disciplina 
in 
vigore 
all�epoca 
della 
domanda 
stessa 
in 
base 
al 
principio 
tempus regit actum 
(114). 


Il 
secondo orientamento, viceversa, riconoscendo in capo alla 
Amministrazione 
l�obbligo di 
considerare 
esclusivamente 
la 
normativa 
sopravvenuta, 
in vigore 
al 
momento del 
provvedere, considera 
il 
giudicato cedevole 
alle 
sopravvenienze 
(115), privilegiando, cos�, le ragioni dell�interesse pubblico. 


Una 
terza 
soluzione, 
di 
compromesso 
tra 
i 
due 
orientamenti, 
� 
consacrata 
dalla 
Adunanza 
plenaria 
del 
Consiglio di 
Stato, 8 gennaio 1986, n. 1, secondo 
cui 
le 
disposizioni 
sopravvenute 
�non 
possono 
essere 
ignorate 
n� 
eluse 
nel 
momento 
in 
cui 
l�autorit� 
si 
accinge 
a 
provvedere 
in 
concreto�, 
con 
il 
solo 
temperamento 
che 
restano 
inopponibili 
all�interessato 
le 
variazioni 
dello 
stru


(113) Si 
segnalano, tra 
le 
pi� significative 
pronunce 
dell�ultimo quindicennio, Cons. Stato, sez. 
VI, 
22 
ottobre 
2002, 
n. 
5816, 
in 
Foro 
amm. 
Cons. 
Stato, 
2002, 
p. 
2572. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
VI, 
3 
novembre 
2010, n. 7761; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4175, in www.giustizia-amministrativa.it. 
(114) Cons. Stato, sez. I, 9 dicembre 
1959, n. 2008, cit., p. 2202. Tar Abruzzo, 27 aprile 
1976, n. 
115, in Trib. amm. reg., 1976, I, p. 2501. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 
1982, n. 909, in Cons. Stato, 
1982, I, p. 1564. 
(115) Di 
particolare 
rilievo, Adun. plen. Cons. Stato, 30 giugno 1958, n. 7, in Cons. Stato, 1958, 
I, p. 541. Tar Lombardia, 24 novembre 
1976, n. 613, in Trib. amm. reg., 1977, I, p. 111. Cons. Stato, 
sez. 
V, 
10 
dicembre 
1980, 
n. 
980, 
in 
Cons. 
Stato, 
1980, 
I, 
p. 
1691. 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
11 
dicembre 
1981, 
n. 685, in Cons. Stato, 1981, I, p. 1440. Tar Lombardia, 3 dicembre 
1984, n. 380, in Trib. amm. reg., 
1985, p. 541. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


mento 
urbanistico 
successive 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
definitiva 
(116). 


Dunque, l�Adunanza 
plenaria, in ordine 
alla 
attivit� 
di 
rinnovazione 
dei 
provvedimenti 
annullati, 
afferma 
la 
rilevanza 
delle 
sopravvenienze, 
sia 
pur 
con 
un 
temperamento 
rinvenibile 
nella 
inopponibilit� 
dei 
mutamenti 
susseguenti 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
divenuta 
irrevocabile. Tale 
momento, 
pertanto, 
cristallizza 
la 
situazione 
di 
fatto 
e 
di 
diritto, 
rappresentando 
il 
discrimen 
per 
la 
rilevanza 
delle 
sopravvenienze. 
Infatti, 
l�obbligo 
gravante 
sulla 
Amministrazione 
di 
eseguire 
la 
sentenza 
determina 
la 
sospensione 
del 
potere 
di provvedere alla modificazione dello strumento urbanistico. 


Come 
correttamente 
segnalato 
in 
dottrina 
(117), 
non 
tutte 
le 
sopravvenienze 
intervenute 
anteriormente 
alla 
notificazione 
della 
sentenza 
rappresentano 
un 
ostacolo 
alla 
efficacia 
del 
giudicato, 
ma 
solo 
quelle 
che 
comportino 
un 
diverso 
assetto 
dei 
pubblici 
interessi 
incompatibile 
con 
l�interesse 
privato 
tutelato. 


Sempre 
con riferimento allo ius 
superveniens 
in ambito urbanistico si 
� 
successivamente 
pronunciata 
l�Adunanza 
plenaria 
del 
Consiglio di 
Stato, 10 
dicembre 
1998, n. 9, introducendo un ulteriore 
temperamento, a 
fronte 
delle 
peculiarit� 
del 
caso 
di 
specie. 
Secondo 
il 
Supremo 
Consesso 
al 
ricorrente, 
leso 
da 
una 
regolamentazione 
urbanistica 
sopravvenuta 
in conflitto con un giudicato 
favorevole, � 
riconosciuto un interesse 
legittimo pretensivo, da 
azionare 
con apposita 
istanza, a 
che 
l�Amministrazione 
riveda 
il 
piano vigente 
per valutare 
se 
ad esso possa 
essere 
apportata 
una 
variante 
in deroga 
cos� 
da 
recuperare, 
compatibilmente 
con 
l�interesse 
pubblico, 
la 
previsione 
del 
piano 
abrogato (118). 


A 
partire 
dal 
2012 la 
giurisprudenza 
amministrativa 
� 
giunta 
ad ulteriori 
considerazioni 
affermando come 
il 
rapporto tra 
giudicato e 
ius 
superveniens 
sia 
inquadrabile 
in uno schema 
non gi� 
unico e 
predeterminato, bens� 
a 
geometria 
variabile. 
In 
taluni 
casi, 
ad 
esempio, 
la 
concreta 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
deve 
necessariamente 
passare 
attraverso un giudizio di 
compatibilit� 
procedimentale 
e 
processuale, tenuto 
conto, altres�, della 
intensit� 
del 
sindacato giurisdizionale 
(119). Tale 
orientamento 
ritiene, quindi, che 
l�estensione 
dell�accertamento contenuto nel 
decisum 
giudiziale 
delimiti 
l�ambito 
di 
applicazione 
della 
normativa 
sopravvenuta, 
indipendentemente 
dal 
momento della 
notificazione 
della 
sentenza 
irrevocabile. 


(116) 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
8 
gennaio 
1986, 
n. 
1, 
cit., 
p. 
97. 
Successivamente, 
in 
tema, 
Cons. 
Stato, 
sez. 
IV, 
18 
luglio 
2008, 
n. 
3615; 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
10 
gennaio 
2012, 
n. 
36, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it. 
(117) Cos� M. SAnIno, il giudizio di ottemperanza, op. cit., p. 60. 
(118) Adun. plen. Cons. Stato, 10 dicembre 1998, n. 9, cit. 
(119) Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569, cit. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2014, n. 
1472, in www.giustizia-amministrativa.it. In presenza 
di 
un sindacato pieno sul 
rapporto dedotto in giudizio, 
a 
fronte 
di 
un 
potere 
amministrativo 
vincolato 
o 
a 
discrezionalit� 
esaurita, 
il 
giudicato 
tende 
a 
prevalere, salvo eccezioni, sulla normativa sopravvenuta. 

DoTTrInA 
261 


Di 
particolare 
interesse 
in 
ambito 
urbanistico 
�, 
poi, 
la 
questione 
delle 


c.d. 
sopravvenienze 
fittizie. 
Come 
emerge 
dalla 
prassi, 
l�Amministrazione, 
cui 
� 
affidato il 
governo del 
territorio, � 
titolare 
sia 
del 
potere 
normativo sia 
del 
potere 
di 
emanare 
provvedimenti 
amministrativi 
in 
attuazione 
di 
norme 
(120); 
di 
conseguenza, in molti 
casi 
�la sopravvenienza � 
determinata dalla 
stessa autorit� debitrice� 
(121), ossia 
dalla 
stessa 
Amministrazione 
per sfuggire 
ad una 
puntuale 
esecuzione 
della 
sentenza. Si 
pensi 
alla 
adozione 
di 
un 
nuovo strumento urbanistico in contrasto con quanto accertato in sede 
giurisdizionale. 
A 
ci� si 
aggiungano le 
ipotesi 
di 
sopravvenienze 
di 
fatto, la 
cui 
conoscenza 
tardiva 
� 
sovente 
addotta 
dalla 
Amministrazione 
per 
resistere 
alla 
esecuzione 
del 
giudicato 
e 
precludere 
l�effetto 
ripristinatorio. 
oggi, 
in 
ogni 
caso 
la 
negativa 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
del 
giudicato 
� 
temperata 
dalla 
possibilit� 
per il 
ricorrente 
di 
ottenere 
una 
tutela 
risarcitoria 
per equivalente, ai 
sensi 
dell�art. 112 co., III, C.p.a., in luogo della 
esecuzione 
in forma specifica. 
Da 
quanto 
detto, 
emerge 
la 
difficolt� 
di 
elaborare 
soluzioni 
generalmente 
applicabili, attesa 
la 
poliedricit� 
dei 
casi 
concreti 
e 
la 
variet� 
degli 
interessi 
in 
rilievo. 
Un 
minimo 
comun 
denominatore 
tra 
le 
diverse 
soluzioni 
giurisprudenziali 
� 
rintracciabile 
nella 
volont� 
di 
contemperare 
l�interesse 
alla 
esecuzione 
del 
giudicato 
con 
l�interesse 
all�osservanza 
dei 
sopravvenuti 
assetti 
urbanistici; 
anche 
se 
poi 
tale 
contemperamento 
avviene 
di 
volta 
in 
volta 
in 
modo differente. 


In 
definitiva, 
anche 
in 
materia 
urbanistica, 
il 
giudicato 
amministrativo 
vale 
rebus 
sic 
stantibus, in quanto la 
sua 
efficacia 
nel 
tempo pu� subire 
grandemente 
l�influsso di eventi sopravvenuti, di fatto e di diritto. 


6.2.2. Giudicato amministrativo e ius superveniens europeo. 
Il 
tema 
della 
incidenza 
dello ius 
superveniens 
europeo sul 
giudicato amministrativo 
nazionale 
rappresenta 
uno 
dei 
nodi 
nevralgici 
del 
rapporto 
tra 
l�ordinamento italiano e l�ordinamento sovranazionale. 

Con la locuzione 
ius superveniens 
europeo si � soliti riferirsi alle: 


a) 
norme di diritto primario; 


b) 
norme di diritto secondario; 


c) 
sentenze della Corte di Giustizia. 


Con 
particolare 
riferimento 
alle 
sentenze 
interpretative 
pregiudiziali 
va 
osservato 
come 
le 
medesime, 
ove 
incidenti 
sulla 
esecuzione 
di 
un 
precedente 


(120) M. CLArICh, Giudicato e 
potere 
amministrativo, op. cit., pp. 257-258: 
�Ci� consente 
alla 
pubblica amministrazione 
soccombente 
in giudizio di 
modificare 
le 
norme 
che 
si 
applicano al 
rapporto 
controverso, di 
modo che 
essa pu� emanare 
un nuovo provvedimento che 
� 
idoneo, in quanto fondato 
sullo jus superveniens, a superare il giudicato�. 
(121) L. FerrArA, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, op. cit., p. 231. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


giudicato, 
si 
inquadrino 
tra 
le 
sopravvenienze 
c.d. 
normative. 
nel 
definire, 
anche 
in 
ambito 
sovranazionale, 
il 
rapporto 
tra 
giudicato 
amministrativo 
e 
sopravvenienze 
� 
necessario 
domandarsi 
se 
in 
nome 
della 
certezza 
del 
diritto 
e 
della 
tutela 
delle 
situazioni 
soggettive 
il 
giudicato 
interno 
resista 
alla 
incidenza 
delle 
fonti 
europee 
sopravvenute 
oppure, 
viceversa, 
sia 
da 
queste 
eroso 
e 
rimodulato 
nella 
propria 
efficacia 
in 
virt� 
della 
primazia 
dell�ordinamento 
europeo. 


Va 
in proposito osservato come, oggi, non sia 
rintracciabile 
un principio 
risolutore 
del 
conflitto 
tra 
giudicato 
interno 
e 
ius 
superveniens 
europeo. 
La 
stessa 
giurisprudenza 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
offre 
al 
problema 
soluzioni 
differenziate, 
in ragione delle specificit� dei casi esaminati. 


In un tale 
contesto, assume 
peculiare 
rilievo l�influenza 
sul 
giudicato nazionale 
di 
una 
(sopravvenuta) sentenza 
interpretativa 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
afferente 
la 
norma 
rilevante 
per il 
decisum 
del 
giudice 
interno; 
in particolare 
merita 
attenzione 
la 
sentenza 
interpretativa 
della 
Corte 
che 
determini 
la 
contrariet� 
al 
diritto 
europeo 
del 
giudicato 
nazionale 
e 
dei 
suoi 
effetti 
(122). 
Si 
configurerebbe, in questo caso, un�ipotesi 
di 
ius 
superveniens 
(123) dai 
tratti 
peculiari. Infatti, se, da 
un lato, la 
sentenza 
interpretativa 
pregiudiziale 
� 
assimilabile 
ad una 
legge 
interpretativa, per natura 
retroattiva, dall�altro, se 
ne 
discosta 
per 
la 
sua 
capacit� 
di 
incidenza 
sulla 
efficacia, 
anche 
futura, 
della 
sentenza del giudice nazionale. 

nell�attuale 
ordinamento 
giuridico, 
plurale 
e 
multilivello, 
le 
sentenze 
della 
Corte 
di 
giustizia 
rappresentano, del 
resto, fonti 
primarie 
del 
diritto gerarchicamente 
sovraordinate 
alle 
norme 
interne, 
su 
cui 
prevalgono 
in 
virt� 
della primazia dell�ordinamento sovranazionale (124). 


Sul 
rapporto tra 
giudicato interno e 
ius 
superveniens 
europeo si 
� 
recentemente 
pronunciata 
l�Adunanza 
plenaria 
del 
Consiglio 
di 
Stato, 
9 
giugno 
2016, n. 11, affermando che 
�le 
sentenze 
della Corte 
di 
giustizia dell�Unione 
europea, 
rese 
in 
sede 
di 
rinvio 
pregiudiziale 
interpretativo, 
hanno 
la 
medesima 
efficacia 
delle 
disposizioni 
interpretate 
e 
pertanto 
vincolano 
non 
solo 
il 
giudice 
che 
ha sollevato la questione 
ma ogni 
altro organo (amministrativo o giurisdizionale) 
chiamato 
ad 
applicare 
le 
medesime 
disposizioni 
o 
i 
medesimi 
principi 
elaborati 
dalla 
Corte 
di 
giustizia� 
(125). 
Dunque, 
le 
sentenze 
pregiudiziali 
interpretative, 
riscrivendo 
gli 
effetti 
della 
norma 
interpretata, 
rimodulano 
l�ef


(122) A titolo esemplificativo, Cgue, 10 luglio 2014, in C-213/13, in www.curia.eu. 
(123) 
per 
una 
ricognizione 
della 
casistica 
giurisprudenziale 
in 
ambito 
europeo, 
r. 
CAponI, 
Corti 
europee 
e 
giudicati 
nazionali, 
relazione 
al 
XXVii 
Congresso 
nazionale 
associazione 
italiana 
studiosi 
del 
processo 
civile, 
�Corti 
europee 
e 
giudici 
nazionali�, 
Verona, 
25-26 
Settembre 
2009, 
in 
www.academia.edu, spec. pp. 21 ss. e pp. 40 ss. 


(124) Sul 
ruolo e 
gli 
effetti 
dei 
principi 
contenuti 
nelle 
sentenze 
della 
Corte 
di 
Lussemburgo si 
rinvia 
a 
G. 
pepe, 
Principi 
generali 
dell�ordinamento 
comunitario 
e 
attivit� 
amministrativa, 
roma, 
2012, 
passim. 

DoTTrInA 
263 


ficacia 
nel 
tempo della 
sentenza 
del 
giudice 
interno che 
a 
quella 
norma 
deve 
dare 
applicazione 
(126). 
In 
particolare, 
la 
sentenza 
interpretativa 
pregiudiziale, 
equiparabile 
appunto allo ius 
superveniens, opera 
altres� 
in senso non retroattivo, 
incidendo su un procedimento riaperto dal 
diritto europeo, e 
su un tratto 
di 
interesse 
non coperto dal 
giudicato; 
coerentemente 
essa 
determina 
non gi� 
un conflitto ma 
una 
successione 
cronologica 
di 
due 
regole 
entrambe 
di 
natura 
giudiziale. 
Ci� 
rivela 
chiaramente 
l�attitudine 
della 
sentenza 
interpretativa 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
ad influenzare, in senso limitativo o preclusivo, l�efficacia 
nel 
tempo 
della 
sentenza 
del 
giudice 
domestico, 
specie 
ove 
in 
contrasto 
con il diritto europeo. 


In 
quest�ottica 
rappresenta 
decisione 
abnorme, 
come 
tale 
ricorribile 
in 
Cassazione 
ai 
sensi 
dell�art. 
111 
Cost. 
per 
superamento 
del 
limite 
esterno 
della 
giurisdizione, �la sentenza del 
giudice 
amministrativo che 
non abbia evitato 
la formazione, anche 
progressiva, di 
un giudicato in contrasto con il 
diritto 
dell�Unione 
europea (o con altre 
norme 
di 
rango sovranazionale 
cui 
lo Stato 
� 
tenuto a dare 
applicazione), quale 
risulti 
da una successiva pronuncia della 
Corte 
di 
giustizia 
dell�Unione 
europea� 
(127). 
L�Adunanza 
plenaria 
richiama, 
cos�, 
il 
principio, 
peraltro 
riconosciuto 
nell�ordinamento 
italiano, 
che 
prescrive 
al 
giudice 
nazionale 
di 
attivarsi 
per 
scongiurare 
la 
formazione, 
anche 
progressiva, 
di 
un giudicato in conflitto con il 
diritto europeo. Tale 
principio trova, 
poi, 
applicazione 
in 
sede 
di 
ottemperanza, 
ove 
sia 
l�Amministrazione 
sia 
i 
giudici 
domestici 
sono chiamati 
a 
prestare 
esecuzione 
alla 
sentenza 
amministrativa 
in senso conforme al diritto sovranazionale. 


In un sistema 
delle 
fonti, sempre 
pi� integrato e 
multilivello, le 
sentenze 
interpretative 
pregiudiziali 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
hanno, 
dunque, 
la 
capacit� 
di 
riscrivere 
l�efficacia 
del 
giudicato nazionale, rafforzandone, cos�, la 
natura 
rebus 
sic 
stantibus. Il 
giudicato amministrativo italiano si 
caratterizza, in tal 
senso, 
per 
una 
maggior 
cedevolezza 
allo 
ius 
superveniens 
europeo 
rispetto 
allo ius superveniens 
nazionale. 


(125) 
Adun. 
plen. 
Cons. 
Stato, 
9 
giugno 
2016, 
n. 
11, 
cit., 
che 
si 
� 
pronunciata 
sulle 
questioni 
sollevate 
con 
ordinanza 
di 
rimessione 
da 
Cons. 
Stato, 
sez. 
V, 
17 
luglio 
2015, 
n. 
3587, 
in 
www.iusexplorer.
it. 
In 
particolare, 
il 
giudice 
remittente 
ha 
posto 
il 
problema 
della 
ampiezza 
del 
giudicato 
nazionale 
e 
della 
sua 
forza 
di 
resistenza 
allo 
ius 
superveniens 
rappresentato 
da 
una 
sentenza 
interpretativa 
pregiudiziale 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
che 
attestava 
la 
contrariet� 
al 
diritto 
europeo 
del 
giudicato 
italiano. 
(126) Cgue, 5 aprile 
2016, in causa 
C-689/13, Puligienica Facility 
Esco Spa c. airgest 
Spa, in 
www.curia.eu. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11021, in Foro it., 2013, I, p. 2136. 
(127) Adun. plen. Cons. Stato, 9 giugno 2016, n. 11, cit. 
Sul 
diniego di 
giustizia, in caso di 
mancata 
osservanza 
del 
diritto europeo, anche 
giurisprudenziale, e 
sulle 
conseguenze 
del 
sindacato ex art. 111 Cost., in giurisprudenza, gi� 
Cass. civ. Sez. Un., 6 febbraio 
2015, 
n. 
2242; 
Cass. 
civ. 
Sez. 
Un., 
6 
febbraio 
2015, 
n. 
2403; 
Cass. 
civ. 
Sez. 
Un., 
15 
marzo 
2016, 
n. 
5070, in www.iusexplorer.it. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


8. riflessioni conclusive. 
Il 
problema 
della 
incidenza 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
della 
sentenza 
amministrativa 
� 
stato 
inquadrato, 
a 
ragione, 
nella 
pi� 
ampia 
tematica 
dei 
limiti 
cronologici 
del 
giudicato. Infatti, il 
vincolo discendente 
dalla 
res 
iudicata 
si 
ricollega, necessariamente, ad un determinato momento storico, trascorso 
il 
quale 
� 
possibile 
che 
eventi 
sopravvenuti 
modifichino la 
fattispecie 
con significative ricadute sugli effetti futuri della sentenza. 


Come 
noto, 
la 
vexata 
quaestio 
del 
rapporto 
tra 
giudicato 
e 
sopravvenienze 
non 
riceve 
in 
giurisprudenza 
soluzione 
unitaria, 
sia 
per 
la 
intrinseca 
opinabilit� 
del 
concetto 
di 
sopravvenienza 
sia 
per 
la 
eterogenea 
casistica 
applicativa. 
nonostante 
le 
difficolt� 
nel 
ricostruire 
sistematicamente 
il 
fenomeno 
investigato, 
si 
sono 
individuati 
nel 
corso 
dell�indagine 
alcuni 
principi 
volti 
a 
regolare 
l�influenza 
delle sopravvenienze sulla esecuzione del giudicato. 


Dal 
punto di 
vista 
strutturale, il 
giudicato amministrativo si 
presenta 
relativo 
ed incompleto e, in virt� di 
tali 
caratteri, naturalmente 
esposto alle 
sopravvenienze 
di 
fatto 
e 
di 
diritto. 
Infatti, 
il 
giudicato 
rintraccia 
le 
proprie 
componenti 
prima 
nella 
sentenza 
del 
giudice, 
poi 
nella 
attivit� 
amministrativa 
di 
esecuzione. 
Tali 
componenti 
si 
caratterizzano 
per 
una 
reciproca 
interferenza 
in quanto il 
giudicato se, da 
un lato, impone 
vincoli 
conformativi 
alla 
Amministrazione, 
dall�altro, risulta 
arricchito nei 
suoi 
contenuti 
ed effetti 
dalla 
susseguente 
riedizione del potere. 


Con 
il 
termine 
sopravvenienza 
si 
� 
indicato 
il 
mutamento 
delle 
circostanze, 
successivo 
all�emanazione 
della 
sentenza 
(ancorch� 
non 
definitiva), 
idoneo ad influenzarne 
l�efficacia 
nel 
tempo. Tale 
mutamento, ove 
rilevante, 
pu� 
determinare 
una 
ridefinizione 
dei 
limiti 
cronologici 
del 
giudicato, 
incidendo 
in 
senso 
limitativo 
o 
preclusivo 
sui 
relativi 
effetti, 
specie 
futuri. 
Del 
resto, ad ogni 
previsione 
della 
sentenza 
la 
realt� 
pu� opporre 
un imprevisto, 
fattuale o giuridico. 


L�impatto 
delle 
sopravvenienze 
sulla 
esecuzione 
del 
giudicato 
dipende, 
segnatamente, 
dalla 
natura 
completa 
od 
incompleta 
della 
fattispecie 
e 
dalla 
tipologia, 
istantanea 
o 
durevole, 
delle 
situazioni 
soggettive 
in 
rilievo. 
Gli 
eventi 
sopravvenuti 
incidono, 
del 
resto, 
sulle 
fattispecie 
incomplete 
e 
sulle 
situazioni 
soggettive 
durevoli, 
condizionando 
cos� 
l�efficacia 
diacronica 
della 
sentenza. 


Il 
giudicato amministrativo ha, infatti, nel 
futuro la 
prospettiva 
di 
riferimento 
e 
nella 
relativit� 
e 
mutevolezza 
i 
suoi 
tipici 
predicati 
strutturali. Cos� 
il 
decorso del 
tempo, unitamente 
al 
sopraggiungere 
di 
fatti 
e 
norme 
nuovi, � 
in 
grado di 
incidere 
sulla 
attivit� 
di 
riedizione 
del 
potere 
e, quindi, sulla 
esecuzione 
della 
sentenza, 
rimodulandone 
in 
senso 
limitativo 
o 
preclusivo 
uno 
o 
pi� effetti. In tale 
prospettiva, allora, il 
giudicato rivela 
nitidamente 
una 
efficacia 
rebus 
sic 
stantibus 
ossia 
una 
efficacia 
condizionata 
al 
permanere 
invariato 
delle 
circostanze 
su 
cui 
si 
fonda 
la 
sentenza 
(128); 
viceversa, 
un 
loro 



DoTTrInA 
265 


significativo 
mutamento 
pu� 
determinare 
la 
cessazione 
o 
la 
ridefinizione 
degli 
effetti dell�accertamento giudiziale. 

In 
definitiva, 
il 
giudicato 
amministrativo 
non 
pu� 
considerarsi 
un 
dato 
irreversibile 
ed 
immutabile 
della 
realt� 
giuridica, 
in 
virt� 
della 
sua 
naturale 
esposizione 
alla 
influenza 
di 
eventi 
sopravvenuti 
successivi 
alla 
emanazione 
della 
sentenza. 


(128) M. CLArICh, Giudicato e 
potere 
amministrativo, op. cit., p. 257 secondo cui 
�la stabilit� 
del 
risultato 
conseguente 
alla 
sentenza 
di 
accoglimento 
risulta 
garantita 
per 
il 
ricorrente 
rebus 
sic 
stantibus 
in mancanza cio� di sopravvenienze di fatto e di diritto�. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


La 
successione 
dei 
rapporti 
facenti 
capo 
al 
�cessato� 
ufficio 
del 
Commissario 
delegato 
per 
l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio 
della 
Regione 
Calabria: 
una 
questione 
ancora 
aperta 


Daniele Sisca* 


Sommario: 
1. 
La 
dibattuta 
questione 
sugli 
enti 
legittimati 
a 
succedere 
al 
cessato 
Ufficio 
Commissariale 
- 2. L�orientamento del 
Consiglio di 
Stato - 3. Gli 
orientamenti 
del 
Tribunale 
e 
della Corte 
d�appello di 
Catanzaro successivamente 
formatisi 
- 3.1. L�orientamento della 
sez. 
ii 
civ. 
del 
Tribunale 
catanzarese 
-3.2. 
L�orientamento 
della 
Corte 
d�appello 
di 
Catanzaro 


- 4. Considerazioni conclusive e possibili soluzioni. 
1. La dibattuta questione 
sugli 
enti 
legittimati 
a succedere 
al 
cessato Ufficio 
Commissariale. 
La 
questione 
della 
successione 
fra 
enti 
pubblici 
(1) si 
presenta 
particolarmente 
controversa 
laddove 
i 
rapporti 
(oggetto della 
successione) facciano 
capo 
ad 
un 
ente 
commissariale 
nominato 
dal 
Governo 
in 
attuazione 
del 
potere 
sostitutivo 
ad 
esso 
attribuito 
dall�art. 
120 
Cost. 
e, 
nel 
caso 
che 
ci 
riguarda, 
dalla 
l. 
24 
febbraio 
1992, 
n. 
225 
(�istituzione 
del 
Servizio 
Nazionale 
della 
Protezione Civile�) (2). 


Gli 
organi 
commissariali 
nominati 
ex 
lege 
n. 
225/1992 
restano 
pienamente 
autonomi 
e 
distinti 
(anche, ovviamente, sul 
piano della 
legittimazione 
processuale) 
sia 
dagli 
enti 
territoriali 
competenti 
che 
dalla 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
e 
dai 
Ministeri 
competenti. Il 
Commissario delegato, pertanto, 
risulta 
essere 
un 
centro 
d�imputazione 
autonomo 
sia 
rispetto 
agli 
enti 
locali 
(i 
cui 
uffici 
operano a 
supporto organizzativo della 
struttura 
commissariale 
in relazione 
di 
mero avvalimento) sia 
rispetto alla 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
e 
dei 
Ministeri 
interessati, 
stante 
l�autonomia 
operativa, 
decisionale 
ed 
organizzativa 
della 
struttura 
commissariale, 
competendo 
alla 
presidenza 
del 
Consiglio il 
solo procedimento di 
nomina 
e 
la 
prodromica 
attivit� 
istruttoria 
relativa 
all�accertamento dei 
presupposti 
per disporre 
l�intervento 
sostituivo (3). 


(*) 
Dottore 
in 
Giurisprudenza, 
gi� 
praticante 
forense 
presso 
l�Avvocatura 
Distrettuale 
dello 
Stato 
di 
Catanzaro. 


(1) 
per 
i 
relativi 
riferimenti, 
ci 
si 
permette 
di 
rinviare 
a 
SISCA, 
La 
successione 
degli 
Enti 
Pubblici: 
il 
caso controverso del 
Commissario delegato per 
l�emergenza ambientale 
nel 
territorio della regione 
Calabria, in rass. avv. Stato, n. 3/2016, 244 ss. 
(2) Si veda SISCA, op. cit., 247. 
(3) 
Cfr., 
T.A.r. 
Calabria, 
Catanzaro, 
sez. 
I, 
27 
giugno 
2016, 
n. 
1313 
e 
n. 
1314, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it, entrambe 
relative 
al 
Commissario ad acta 
per l�attuazione 
del 
piano 
di 
rientro dai 
disavanzi 
del 
settore 
sanitario della 
regione 
Calabria; 
Cons. St., sez. III, 10 aprile 
2015, 
n. 1832, ivi. 

DoTTrInA 
267 


In particolare, il 
Commissario delegato per l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio 
della 
regione 
Calabria 
ha 
definitivamente 
cessato 
tutte 
le 
proprie 
funzioni in data 31 dicembre 2012 (4). 


Subito 
dopo, 
con 
o.p.C.M. 
14 
marzo 
2013, 
n. 
57 
(5), 
venivano 
stabilite 
le 
modalit� 
di 
trasferimento 
delle 
relative 
competenze 
in 
capo 
agli 
organi 
ordinariamente 
deputati 
alla 
gestione 
delle 
operazioni 
di 
gestione 
dei 
rifiuti. 
Quest�ultimo 
provvedimento 
esordisce 
affermando 
che 
�a 
decorrere 
dal 
1� 
gennaio 
2013, 
la 
regione 
Calabria 
-assessorato 
alle 
politiche 
ambientali 
� 
individuata 
quale 
amministrazione 
competente 
al 
coordinamento 
delle 
attivit� 
necessarie 
al 
completamento 
degli 
interventi 
da 
eseguirsi 
nel 
contesto 
di 
criticit� 
nel 
settore 
dei 
rifiuti 
solidi 
urbani 
nel 
territorio 
della 
medesima 
regione 
�� 
(6), 
facendo 
desumere, 
in 
maniera 
abbastanza 
chiara, 
la 
legittimazione 
della 
regione 
Calabria 
a 
succedere 
in 
tutti 
i 
rapporti 
facenti 
capo 
al 
cessato 
ufficio. 


In questo contesto un rilievo fondamentale 
assume 
il 
disposto di 
cui 
all�art. 
1, 
comma 
422, 
l. 
27 
dicembre 
2013, 
n. 
147 
(c.d. 
Legge 
di 
stabilit� 
2014), 
ai 
sensi 
del 
quale 
�alla 
scadenza 
dello 
stato 
di 
emergenza, 
le 
amministrazioni 
e 
gli 
enti 
ordinariamente 
competenti, 
individuati 
anche 
ai 
sensi 
dell�art. 
5, 
commi 
4-ter 
e 
4-quater, della l. 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione 
del 
servizio 
nazionale 
della protezione 
civile), subentrano in tutti 
i 
rapporti 
attivi 
e 
passivi, 
nei 
procedimenti 
giurisdizionali 
pendenti, 
anche 
ai 
sensi 
dell�art. 
110 
del 
codice 
di 
procedura civile, nonch� 
in tutti 
quelli 
derivanti 
dalle 
dichiarazioni 
di 
cui 
all�art. 
5-bis, 
comma 
5, 
del 
decreto-legge 
7 
settembre 
2001, 
n. 
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 
2001, n. 401, gi� 
facenti 
capo ai 
soggetti 
nominati 
ai 
sensi 
dell�art. 5 della citata legge 
n. 225 
del 
1992. 
Le 
disposizioni 
di 
cui 
al 
presente 
comma 
trovano 
applicazione 
nelle 
sole 
ipotesi 
in 
cui 
i 
soggetti 
nominati 
ai 
sensi 
dell�art. 
5 
della 
medesima 
legge 


n. 225 del 
1992 siano rappresentanti 
delle 
amministrazioni 
e 
degli 
enti 
ordinariamente 
competenti ovvero soggetti dagli stessi designati�. 
La 
disposizione 
riportata 
contempla 
una 
fattispecie 
di 
successione 
universale 
nei 
rapporti 
con conseguente 
applicazione 
dell�art. 110 c.p.c., nei 
casi 
in cui 
i 
soggetti 
nominati 
Commissari 
delegati 
siano rappresentanti 
degli 
enti 
ordinariamente competenti oppure dagli stessi designati. 


La 
legittimit� 
costituzionale 
della 
norma 
� 
stata 
sottoposta 
al 
vaglio 
della 
Consulta 
(7), la 
quale, rigettando le 
questioni 
sollevate, ha 
sostenuto che, se 


(4) Giusta o.p.C.M. n. 4011 del 22 marzo 2012, in Gazz. Uff. 
n. 79/2012. 
(5) In 
Gazz. Uff. 
n. 69/2013. 
(6) 
La 
norma 
continua 
disciplinando, 
in 
maniera 
dettagliata, 
il 
passaggio 
in 
capo 
alla 
regione 
Calabria dei rapporti facenti capo all�Ufficio Commissariale. 
(7) Corte 
Cost., 21 gennaio 2016, n. 8, in www.cortecostituzionale.it. 
La 
q.l.c. veniva 
sollevata 
dalla 
regione 
Lazio e 
dalla 
regione 
Campania, le 
quali 
contestavano la 
violazione 
degli 
artt. 3, 24, 81, 
97, 101, 111, 113, 117, comma 
1, 118, 119 Cost. Le 
suddette 
censure 
facevano perno su una 
premessa 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


da 
un lato gli 
atti 
del 
Commissario delegato sono pacificamente 
qualificabili 
come 
atti 
dell�Amministrazione 
centrale 
dello 
Stato, 
dall�altro 
la 
funzione 
statale 
che 
qui 
viene 
in rilievo ha 
carattere 
temporaneo e 
risulta 
correlata 
necessariamente 
allo 
stato 
di 
emergenza, 
rispetto 
alla 
quale 
la 
regione 
ordinariamente 
competente 
non � 
comunque 
estranea. La 
funzione 
statale, in 
quanto strettamente 
connessa 
allo stato emergenziale, cessa 
nel 
momento in 
cui 
termina 
l�emergenza 
(8). 
Dal 
che 
consegue, 
secondo 
la 
Consulta, 
che 
i 
rapporti 
giuridici 
residuati 
alla 
cessazione 
della 
struttura 
commissariale 
siano 
governati, 
nuovamente, 
in 
base 
all�ordinario 
sistema 
di 
competenze 
con 
il 
subentro dell�ente 
ordinariamente 
competente 
- ai 
sensi 
dell�art. 110 c.p.c. in 
tutte 
le 
situazioni 
attive 
e 
passive 
appartenenti, 
nello 
stato 
di 
emergenza, 
all�Amministrazione Statale (9). 


La 
decisione 
della 
Consulta 
ha 
rafforzato la 
tesi 
- gi� 
sostenuta 
in pi� occasioni 
dall�Avvocatura 
dello Stato - della 
legittimazione 
a 
succedere 
all�Ufficio 
Commissariale in capo alla regione Calabria. 


restava, 
comunque, 
da 
chiarire 
l�ambito 
applicativo 
della 
norma 
in 
esame, 
che, 
secondo 
la 
Corte 
Costituzionale, 
si 
riferisce 
esclusivamente 
all�ipotesi 
in cui 
i 
Commissari 
delegati 
siano rappresentanti 
dell�Amministrazione 
e 
degli 
enti 
ordinariamente 
competenti 
ovvero 
soggetti 
dalla 
stessa 
designati 
(come, peraltro, espressamente 
stabilito dall�ultimo inciso dell�art. 
1, 
comma 
422, 
cit.) 
(10). 
pertanto, 
con 
riferimento 
al 
cessato 
Ufficio 
del 
Commissario 
delegato per l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio della 
regione 
Calabria 
potrebbe 
(prima 
facie) 
non 
considerarsi 
applicabile 
il 
meccanismo 
successorio in universum 
jus 
delineato dalla 
suddetta 
norma, giacch� 
fin dal-
l�anno 
2004 
sino 
alla 
cessazione 
dello 
stato 
emergenziale 
(31 
dicembre 
2012), 
le 
funzioni 
di 
Commissario delegato pro tempore 
per l�emergenza 
ambientale 


di 
fondo, ossia 
che 
i 
provvedimenti 
posti 
in essere 
dal 
Commissario delegato per la 
gestione 
dell�emergenza 
(quale 
longa manus 
del 
presidente 
del 
Consiglio dei 
Ministri) avrebbero dovuto considerarsi 
atti 
dell�amministrazione 
centrale 
dello Stato, finalizzati 
a 
soddisfare 
interessi 
che 
trascendono quelli 
delle 
comunit� locali colpite dalla calamit�. 


(8) ne 
consegue 
che 
�il 
venir 
meno della struttura commissariale, per 
il 
cui 
tramite 
lo stato ha 
in concreto esercitato la funzione 
emergenziale, integra il 
presupposto di 
una necessitata successione 
nei 
rapporti 
da questa posti 
in essere 
e 
che 
risultino ancora in atto, la cui 
riconduzione 
al 
fenomeno 
della 
successione 
universale 
� 
scelta 
legislativa 
non 
incongrua 
rispetto 
alle 
premesse 
che 
la 
sorreggono�: 
cfr., punto 8.1.2., Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8, cit. 
(9) Il 
subentro dell�ente 
territorialmente 
competente 
nei 
rapporti 
(anche 
ex 
iudicato) e 
nei 
giudizi 
pendenti 
risalenti 
alla 
gestione 
commissariale 
non 
ha, 
infatti, 
carattere 
retroattivo, 
ma 
regola 
il 
fenomeno 
successorio 
in 
consonanza 
con 
i 
principi 
sostanziali 
e 
processuali 
di 
riferimento, 
non 
potendosi 
sostenere 
che 
il 
successore 
a 
titolo universale, in quanto tale 
(e, dunque, titolare 
dello stesso rapporto sostanziale 
oggetto 
di 
giudicato), 
sia 
vulnerato 
nelle 
sue 
garanzie 
difensive 
dalla 
norma 
dell�art. 
110 
c.p.c., 
la 
quale, 
in ogni 
caso, si 
appalesa 
pertinente 
a 
regolare 
il 
fenomeno in luogo dell�art. 111 c.p.c., che 
attiene 
alla 
successione 
a 
titolo 
particolare; 
cfr. 
MezzoTero 
-roMeI, 
il 
patrocinio 
delle 
Pubbliche 
amministrazioni. 
La Difesa innanzi alle Giurisdizioni ordinarie e Speciali, CSA editrice, 2016, 253. 
(10) Cfr. punto 8.1.4., Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8, cit. 

DoTTrInA 
269 


nel 
territorio della 
regione 
Calabria 
sono state 
ricoperte 
(sempre) da 
rappresentanti 
dell�Amministrazione Statale (11). 

Al 
riguardo, la 
giurisprudenza, fin da 
subito, aveva 
fornito non univoche 
soluzioni 
circa 
l�individuazione 
dell�ente 
legittimato a 
succedere 
nei 
rapporti 
facenti capo al cessato Ufficio commissariale. 

La 
prima 
tesi 
enucleata 
non 
dava 
conto 
della 
speciale 
disposizione 
di 
cui 
all�ultimo 
inciso 
dell�art. 
1, 
comma 
422, 
l. 
27 
dicembre 
2013, 
n. 
147, 
attribuendo 
tout 
court 
la 
legittimazione 
passiva 
alla 
regione 
Calabria 
(12). 
In 
particolare, 
con 
diverse 
pronunce, 
la 
Corte 
d�appello 
di 
Catanzaro 
rigettava 
l�eccezione 
di 
difetto 
di 
legittimazione 
passiva 
dedotta 
dalla 
regione 
Calabria 
in 
relazione 
al 
rapporto 
controverso 
facente 
capo 
al 
cessato 
Ufficio 
commissariale 
(erroneamente 
evocato 
in 
giudizio 
da 
controparte, 
dopo 
la 
sua 
cessazione), 
ritenendo 
che, 
per 
effetto 
della 
cessazione 
dell�Ufficio 
commissariale, 
giusta 
o.p.C.M. 
22 
marzo 
2012, 
n. 
4011 
�la 
regione 
ha 
proseguito, 
in 
regime 
ordinario, 
le 
iniziative 
in 
corso 
finalizzate 
al 
superamento 
della 
criticit� 
in 
materia 
ambientale 
al 
fine 
di 
attuare 
il 
definitivo 
trasferimento 
di 
tutti 
i 
rapporti 
giuridici 
pendenti 
in 
capo 
alla 
regione 
medesima, 
mentre 
alcun 
subentro 
risulta 
attuato 
in 
favore 
della 
Presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
ministri, 
che 
risulta, 
pertanto, 
estranea 
alla 
pretesa 
e 
dunque 
carente 
di 
legittimazione 
a 
contraddire� 
(13). 


Un diverso (e 
opposto) orientamento, di 
contro, prendendo in considerazione 
la 
dibattuta 
disposizione 
della 
Legge 
di 
Stabilit� 
2014, sosteneva 
che 
la 
stessa 
non pu� che 
essere 
interpretata 
come 
afferente 
alla 
regolamentazione 
della 
successione 
universale 
tra 
gli 
uffici 
regionali 
e 
i 
soggetti 
nominati 
ai 
sensi 
dell�art. 5, l. n. 225/1992, ma 
a 
condizione 
che 
questi 
ultimi 
siano qualificati 
come 
�rappresentanti 
delle 
amministrazioni 
e 
degli 
enti 
ordinariamente 
competenti 
ovvero 
soggetti 
dagli 
stessi 
designati�. 
La 
Corte 
territoriale 
del 
capoluogo 
calabrese, 
nei 
casi 
esaminati, 
giungeva 
ad 
affermare 
che 
il 
Commissario 
che 
fosse 
indicato 
dalla 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
non 
potesse 
in 
qualsivoglia 
misura 
essere 
qualificato 
come 
rappresentante 
della 
regione 
Calabria, 
concludendo 
che 
�� 
a 
mente 
dell�art. 
111 
c.p.c., 
il 
processo 
deve 
proseguire 
tra 
le 
parti 
originarie 
e, 
dunque, 
persiste 
la 
legittimazione 
processuale 
del 
solo 
Ufficio 
del 
Commissario 
delegato 
emergenza 
ambientale 


(11) 
La 
delega 
di 
Commissario 
dal 
2004 
fino 
alla 
cessazione 
dello 
stato 
di 
emergenza 
risulta 
essere 
attribuita, infatti, ai prefetti. 
(12) 
Cfr. 
App. 
Catanzaro, 
sez. 
II, 
15 
febbraio 
2016, 
n. 
483; 
id., 
27 
gennaio 
2016, 
n. 
95; 
id.,3 
luglio 2015, n. 928; 
id. 
27 gennaio 2016, n. 95 (tutte inedite). 
(13) 
In 
terminis 
si 
v. 
anche 
Cons. 
St., 
sez. 
IV, 
23 
maggio 
2016, 
n. 
2111, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it 
(in riferimento all�Ufficio del 
Commissario delegato per l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio 
della 
regione 
Campania), 
la 
quale, 
nel 
dare 
atto 
dell�intervenuta 
sentenza 
della 
Corte 
Cost. 
n. 
8/2016, 
dichiara 
il 
difetto 
di 
legittimazione 
passiva 
della 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


quale 
organo straordinario della Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri 
- Dipartimento 
protezione 
Civile� 
(14). 
Su 
questa 
base, 
veniva 
riconosciuta, 
quindi, la 
legittimazione 
passiva 
della 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, 
proprio 
perch� 
-diversamente 
da 
quanto 
sostenuto 
dal 
primo 
orientamento 
esaminato - veniva 
data 
rilevanza 
all�ultimo inciso dell�art. 1, comma 
422, l. 


n. 147/2013, ritenuto inapplicabile nel caso di specie. 
2. L�orientamento del Consiglio di Stato. 
Ulteriore 
e 
diverso orientamento sul 
tema 
� 
quello fornito dal 
Consiglio 
di 
Stato con la 
sentenza 
n. 2700 del 
17 giugno 2016 (15), ove 
sono state 
esaminati 
tutti i profili problematici venuti in rilievo nella dibattuta questione. 


In particolare, la 
citata 
decisione 
del 
giugno del 
2016, scrutinando l�ultimo 
inciso dell�art. 1, comma 
422, della 
Legge 
di 
Stabilit� 
2014, ne 
fornisce 
una 
interpretazione 
del 
tutto differente 
rispetto a 
quella 
fatta 
propria 
dalla 
III 
sezione 
della 
Corte 
d�appello di 
Catanzaro, con specifico riguardo al 
termine 
�designati� contenuto in tale disposizione. 


I Giudici 
di 
palazzo di 
Spada 
hanno sostenuto che 
�la successione 
universale 
ex 
comma 422 resta esclusa solo quando la regione 
sia rimasta del 
tutto estranea alla nomina o alla designazione 
del 
Commissario delegato�. 
In questo senso, dunque, al 
termine 
�designati� 
dovrebbe 
darsi 
una 
interpretazione 
estensiva, tale 
da 
ricomprendere 
anche 
le 
ipotesi 
in cui 
la 
regione 
si 
sia 
limitata 
soltanto 
ad 
indicare 
il 
soggetto 
da 
nominare 
quale 
commissario 
delegato. ne 
consegue 
che 
- per escludere 
il 
meccanismo successorio 
ex 
art. 
1, 
comma 
422 
cit. 
-� 
necessario 
che 
la 
regione 
non 
abbia 
per 
nulla 
interferito 
nel 
processo di 
nomina 
e 
designazione 
dei 
Commissari; 
di 
converso, una 
(pur 
se 
minima) 
ingerenza 
dell�ente 
regionale 
costituirebbe 
�designazione� 
del 
Commissario 
con 
la 
conseguente 
imputazione 
dei 
rapporti 
in 
capo 
alla 
regione 
o, tuttalpi� - come 
ipotizza 
il 
Consiglio di 
Stato in alternativa 
a 
tale 
conclusione 
- in maniera congiunta tra Stato e regione. 

Applicando 
questa 
impostazione 
al 
caso 
in 
questione, 
si 
perviene 
alla 
conclusione 
che 
tutti 
i 
Commissari 
(salvo 
ovviamente 
i 
casi 
in 
cui 
le 
funzioni 
di 
Commissario 
erano 
attribuite 
al 
presidente 
della 
Giunta 
regionale, 
come 
avvenuto 
dal 
1997 
sino 
al 
2004, 
per 
cui 
nulla 
quaestio) 
risultano 
designati 
dall�ente 
regionale, 
il 
quale 
ha 
sempre 
indicato 
i 
nominativi 
dei 
soggetti 
ritenuti 
idonei 
per 
lo 
svolgimento 
dell�incarico 
(16), 
anche 
se 
la 
procedura 
di 
nomina 
� 
stata 
poi 
formalmente 
compiuta 
dall�Amministrazione 
Statale. 


(14) Cfr. App. Catanzaro, sez. III, 8 giugno 2016, n. 951; 
id., 19 maggio 2016, n. 801; 
id., 21 gennaio 
2015, n. 62; 
id., 15 luglio 2016, n. 1250; 
id., 4 aprile 2016, n. 473 (tutte inedite). 
(15) In 
www.giustizia-amministrativa.it. 
(16) Si v. SISCA, op. cit., 244 ss. 

DoTTrInA 
271 


nessun problema 
si 
pone, invece, per le 
controversie 
sorte 
nel 
periodo in 
cui 
le 
funzioni 
di 
Commissario erano attribuite 
al 
presidente 
della 
Giunta 
regionale; 
in tal 
caso, trova 
pacifica 
applicazione 
l�art. 1, comma 
422, cit., con 
la 
conseguente 
titolarit� 
passiva 
del 
rapporto giuridico in capo all�ente 
regionale 
(17). 


Quindi, secondo quanto sostenuto dal 
Consiglio di 
Stato, la 
norma 
non 
presupporrebbe 
mai 
un�ipotesi 
di 
legittimazione 
passiva 
�esclusiva� 
della 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, in quanto la 
regione 
Calabria 
ha 
sempre 
(quanto meno) indicato i 
soggetti 
che, a 
suo dire, avrebbero potuto ricoprire 
il 
ruolo 
di 
Commissario 
delegato 
per 
il 
superamento 
dell�emergenza 
ambientale 
nel territorio regionale. 


3. Gli 
orientamenti 
del 
Tribunale 
e 
della Corte 
d�appello di 
Catanzaro successivamente 
formatisi. 
La 
tesi 
del 
Consiglio di 
Stato � 
stata, tuttavia, apertamente 
contrastata 
da 
diverse 
pronunce 
della 
giurisprudenza 
ordinaria 
calabrese, formatasi 
successivamente 
al giugno del 2016 (18). 

Successivamente 
alla 
citata 
decisione 
del 
Consiglio di 
Stato, il 
Tribunale 
di 
Catanzaro 
ha 
in 
pi� 
occasioni 
affermato 
la 
legittimazione 
passiva 
della 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
(19); 
di 
avviso 
contrario 
(come 
si 
vedr� 
infra) si � espressa la Corte d�appello calabrese. 

Il 
motivo principale 
che 
ha 
portato alle 
pronunce 
sfavorevoli 
per la 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri 
fa 
perno sulla 
(errata) individuazione 
del 
commissario 
delegato 
da 
prendere 
in 
considerazione 
per 
l�individuazione 
dell�ente successore dell�Ufficio Commissariale. 

Soprattutto 
la 
sez. 
II 
civ. 
del 
Tribunale 
sostiene 
che 
il 
commissario 
delegato 
al 
quale 
fare 
riferimento 
per 
l�applicazione 
della 
disciplina 
successoria 
contenuta 
nell�art. 
1, 
comma 
422, 
della 
l. 
n. 
147/2013 
sarebbe 
l�ultimo 
dei 
commissari 
succedutisi 
nel 
tempo 
(nel 
caso 
di 
specie, 
il 
prefetto 
Vincenzo 
Maria 
Speranza, 
giusta 
o.p.C.M. 
del 
23 
novembre 
2011, 
n. 
3983); 
di 


(17) 
Cfr., 
punto 
15.6, 
Cons. 
St., 
17 
giugno 
2016, 
n. 
2700, 
in 
www.giustizia-amministrativa.it, 
laddove 
afferma: 
�ma anche 
in tal 
caso, allora, la successione 
avrebbe 
avuto luogo in capo alla regione 
Calabria con gli 
effetti 
che 
ne 
seguono in ordine 
alla titolarit� passiva dell�obbligazione 
indennitaria 
in oggetto, posto che 
non � 
contestato che 
i 
fatti 
di 
causa si 
siano verificati 
quando Commissario delegato 
era il Presidente regionale�. 
(18) A 
cui 
ha 
aderito, senza 
particolari 
approfondimenti, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 
2016, n. 
5018, in www.giustizia-amministrativa.it., nella 
quale 
si 
legge: 
�Va anzitutto dichiarato il 
difetto di 
legittimazione 
passiva della Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri 
per 
effetto della normativa sopravvenuta, 
di 
cui 
all�art. 1 comma 422 della legge 
n. 147 del 
27 dicembre 
2013 prima ricordata, giudicata 
legittima dalla Corte 
costituzionale. il 
processo prosegue 
pertanto nei 
confronti 
della sola regione 
Calabria, 
non 
costituita 
in 
giudizio 
in 
proprio 
e 
quale 
successore 
nei 
rapporti 
facenti 
capo 
al 
Commissario 
del governo per l�emergenza ambientale nella regione Calabria�. 
(19) A 
queste 
deve 
aggiungersi 
un�ulteriore 
sentenza 
emessa 
dal 
Tribunale 
di 
Lamezia 
Terme, in 
funzione di Giudice del Lavoro, 12 settembre 2017, n. 315, inedita. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


contro, 
la 
sez. 
I 
civ. 
del 
Tribunale 
di 
Catanzaro 
(20) 
e 
la 
Corte 
d�appello 
sostengono 
che 
il 
commissario 
a 
cui 
fare 
riferimento 
� 
quello 
in 
carica 
all�epoca 
in 
cui 
si 
sono 
verificati 
i 
fatti 
da 
cui 
ha 
avuto 
origine 
il 
rapporto 
controverso. 


3.1. L�orientamento della sez. ii civ. del Tribunale catanzarese. 
Il 
primo provvedimento della 
sez. II civ. del 
Tribunale 
di 
Catanzaro distonico 
rispetto 
alla 
citata 
pronuncia 
del 
Consiglio 
di 
Stato 
n. 
2700/2016 
� 
un�ordinanza 
emessa 
in 
composizione 
collegiale 
in 
data 
13 
gennaio 
2017 
(21). 


In tale 
ordinanza, preliminarmente, si 
d� 
atto della 
complessit� 
della 
vicenda 
e 
della 
sua 
mancata 
risoluzione 
(anche 
in considerazione 
del 
fatto che 
non 
risulta, 
allo 
stato, 
nessuno 
arresto 
della 
Suprema 
Corte); 
successivamente, 
si 
svolge 
una 
disamina 
delle 
disposizioni 
inerenti 
la 
successione 
dei 
rapporti 
facenti 
capo all�Ufficio commissariale 
ed esposti, inoltre, i 
due 
diversi 
orientamenti 
enucleati nella giurisprudenza locale (22). 


Il 
Collegio 
incorre 
in 
due 
palesi 
errori 
interpretativi 
nell�applicazione 
della normativa alla fattispecie sottoposta al suo esame. 

Il 
primo consiste, appunto, nell�aver individuato - quale 
Commissario di 
riferimento per l�applicazione 
dell�ultimo inciso dell�art. 1, comma 
422, della 
citata 
Legge 
di 
Stabilit� 
- l�ultimo dei 
Commissari 
succedutesi 
nel 
tempo. Si 
legge 
infatti 
nell�ordinanza 
che 
�(�) il 
Commissario delegato pro tempore, 
al 
momento della cessazione 
delle 
competenze 
dell�Ufficio era un Prefetto, il 
quale 
certamente 
non appartiene 
all�amministrazione 
regionale 
e 
la cui 
nomina, 
inoltre, non risulta essere 
il 
frutto di 
una designazione 
da parte 
della 
regione. Pertanto, la conclusione 
a cui 
si 
giunge 
� 
quella di 
escludere 
che 
la 
regione 
Calabria possa considerarsi 
successore 
dell�Ufficio Commissariale 
nei 
rapporti 
giuridici 
allo stesso facenti 
capo anteriormente 
alla sua cessazione�. 


Il 
presupposto da 
cui 
parte 
il 
Collegio � 
erroneo, per diversi 
ordini 
di 
ragioni. 


Innanzitutto, 
volendo 
tener 
fermo 
tale 
ragionamento, 
dovremmo 
considerare 
sostanzialmente 
inutile 
la 
tanto 
dibattuta 
disposizione 
contenuta 
nell�art. 
1, 
comma 
422, 
l. 
cit. 
(e 
in 
modo 
particolare 
il 
suo 
ultimo 
inciso) 
(23). 
Difatti, 


(20) Si v. Trib Catanzaro, sez. I lav., 1 dicembre 2016, n. 1902, inedita. 
(21) 
ordinanza 
emessa 
a 
definizione 
di 
un 
reclamo 
proposto 
da 
una 
Societ� 
avverso 
un�ordinanza 
del 
Giudice 
dell�esecuzione 
con la 
quale 
veniva 
accolta 
l�istanza 
di 
sospensione 
spiegata 
dalla 
regione 
Calabria, la 
quale 
si 
riteneva 
priva 
di 
legittimazione 
passiva 
nella 
successione 
dei 
rapporti 
facenti 
capo 
all�Ufficio Commissariale; 
l�ordinanza 
reclamata, infatti, escludeva 
il 
subentro della 
regione 
Calabria 
in detti rapporti. 
(22) Gi� dettagliatamente esposti nel paragrafo sub 
1. 
(23) Il 
ragionamento seguito dal 
Collegio in tale 
ordinanza 
(che 
possa 
essere 
condiviso o meno) 
potrebbe 
essere 
applicato solo nei 
casi 
in cui 
il 
Commissario delegato sia 
(come 
avvenuto dal 
2004 in 
poi) un rappresentante 
dell�Amministrazione 
statale 
(prefetto), ma 
non quando sia 
il 
presidente 
della 

DoTTrInA 
273 


qualora 
tale 
disposizione 
avesse 
voluto fare 
riferimento -ai 
fini 
dell�individuazione 
dell�ente 
in 
capo 
al 
quale 
trasferire 
la 
legittimazione 
-all�ultimo 
Commissario 
delegato, 
di 
certo 
non 
avrebbe 
previsto 
quale 
ente 
successore 
di 
quest�ultimo 
(in 
via 
principale) 
la 
regione 
Calabria 
e, 
in 
subordine 
(in 
applicazione 
sempre 
dell�ultimo 
inciso) 
la 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri; 
di 
contro, 
avrebbe 
fatto 
riferimento 
direttamente 
all�ultimo 
commissario 
delegato 
e, 
di 
conseguenza, 
sancito 
-senza 
necessit� 
di 
ulteriori 
argomentazioni 
-la 
legittimazione 
tout 
court 
della 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri. 
Difatti, 
tale 
disposizione 
� 
stata 
emanata 
nel 
momento 
in 
cui 
le 
funzioni 
dell�Ufficio 
commissariale 
erano 
gi� 
cessate 
(si 
era 
a 
conoscenza, 
quindi, 
della 
natura 
dell�ultimo 
Commissario 
delegato) 
e, 
pertanto, 
non 
avrebbe 
avuto 
senso 
disporre 
tale 
disciplina 
soprattutto 
effettuando 
la 
distinzione 
tra 
Commissari 
rappresentanti 
-o 
designati 
-degli 
enti 
ordinariamente 
competenti 
(con 
applicazione 
della 
disciplina 
contenuta 
nel 
primo periodo del 
comma 
422) e 
commissari 
puramente 
governativi 
(esclusi, 
di 
contro, 
dall�applicazione 
di 
tale 
disciplina). 


La 
tesi 
esposta, 
pertanto, 
risulta 
del 
tutto 
incompatibile 
con 
l�illustrata 
ratio 
della 
norma 
speciale 
disciplinante 
la 
successione 
dei 
rapporti. 
Inoltre, 
tale 
ragionamento 
appare 
privo 
di 
logicit�, 
poich�, 
se 
� 
vero 
che 
del 
2004 
al 
2013 
le 
funzioni 
di 
Commissario 
delegato 
erano 
attribuite 
ad 
un 
prefetto, 
�, 
altres�, 
vero 
che 
dal 
1997 
al 
2004 
le 
medesime 
erano 
attribuite 
al 
presidente 
della 
Giunta 
regionale. 
Quindi, 
sarebbe 
illogico 
-in 
base 
al 
criterio 
adottato 
dal 
Tribunale 
di 
Catanzaro 
-tenere 
conto, 
ai 
fini 
della 
individuazione 
del 
meccanismo 
successorio 
applicabile, 
esclusivamente 
dell�ultimo 
periodo 
di 
commissariamento, 
laddove 
il 
Commissario 
era 
�rappresentante 
dell�amministrazione 
statale� 
e 
tralasciare, 
di 
contro, 
l�intero 
periodo 
in 
cui, 
di 
converso, 
il 
Commissario 
era 
�rappresentante 
dell�amministrazione 
regionale�. 


Infine, nell�ordinanza 
del 
13 gennaio 2017, il 
Tribunale 
di 
Catanzaro disattende 
espressamente 
il 
ragionamento 
seguito 
dal 
Consiglio 
di 
Stato 
nella 
citata 
sentenza 
n. 
2700/2016, 
affermando 
che 
�appare 
in 
contrasto 
con 
il 
chiaro 
dettato 
normativo 
(ult. 
Periodo 
del 
comma 
422, 
art. 
1 
cit.), 
finendo 
per 
sancire 
sempre 
ed in ogni 
caso la successione 
della regione 
Calabria. in secondo 
luogo appare 
tradire 
il 
dichiarato intendo di 
dare 
alla norma una interpretazione 
conforme 
alla lettura data ad essa dalla Corte 
Costituzionale, 
andando ben oltre il dictum della Corte stessa�. 


Giunta 
regionale. In quest�ultimo caso, infatti, in applicazione 
dell�art. 1, comma 
422, l. n. 147/2013, 
non pu� sorgere 
alcun dubbio circa 
la 
legittimazione 
passiva 
della 
regione 
Calabria 
e 
degli 
altri 
enti 
ordinariamente competenti. 
Difatti, 
pur 
volendo 
contrastare 
la 
tesi 
affermata 
dal 
Consiglio 
di 
Stato, 
non 
possono 
sorgere 
dubbi 
circa 
l�interpretazione 
della 
medesima 
disposizione 
in riferimento ai 
casi 
in cui 
le 
funzioni 
di 
Commissario 
delegato sono rivestite 
dal 
presidente 
della 
regione 
Calabria. In tale 
ordinanza 
non viene 
fatto alcun riferimento 
a 
tale 
distinzione 
finendosi 
per attribuire 
sit 
e 
simpliciter 
alla 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri la legittimazione passiva in luogo dell�ente commissariale. 



rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Anche 
tale 
affermazione 
risulta 
poco 
conforme 
all�intento 
del 
legislatore, 
per 
come 
correttamente 
interpretato 
dal 
Consiglio 
di 
Stato, 
il 
quale 
aveva 
precisato 
la portata del termine �designati�. 


In 
conclusione, 
il 
Tribunale 
di 
Catanzaro, 
in 
tale 
ordinanza 
-nel 
censurare 
la 
sentenza 
del 
Consiglio di 
Stato in quanto la 
stessa, a 
suo dire, finirebbe 
per 
attribuire 
la 
legittimazione 
sempre 
in 
capo 
alla 
regione 
Calabria 
-fornisce 
una 
soluzione 
esattamente 
uguale 
e 
contraria 
e 
consistente 
nel 
conferimento 
della 
legittimazione 
passiva 
sempre 
in capo alla 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, in quanto l�ultimo Commissario delegato era un prefetto (24). 


Questa 
ordinanza 
� 
stata 
condivisa 
(riportandola 
conformemente 
nella 
sua 
parte 
motiva) da 
Trib. Catanzaro, sez. II civ., 28 febbraio 2017, n. 405 e, 
pi� di recente, da 
Trib. Catanzaro, sez, II civ., 10 luglio 2017, n. 1066. 


In quest�ultima 
sentenza 
sono riscontrabili 
due 
profili 
per cos� 
dire 
anomali, 
meritevoli di essere segnalati. 

Il 
primo 
riguarda 
un 
errore 
materiale, 
laddove 
il 
Giudice 
-oltre 
a 
fare 
riferimento 
all�ultimo 
dei 
commissari 
delegati 
succedutosi 
nel 
tempo 
-riconduce 
quest�ultimo 
alla 
figura 
del 
�Questore� 
non 
gi� 
del 
�prefetto� 
(�Nel 
caso 
dell�Ufficio 
commissariale 
per 
il 
definitivo 
superamento 
del 
contesto 
di 
criticit� 
nel 
settore 
dei 
rifiuti 
solidi 
urbani 
nel 
territorio 
regionale 
calabrese, 
il 
Commissario 
delegato 
pro 
tempore, 
al 
momento 
della 
cessazione 
delle 
competenze 
dell�Ufficio, 
era 
un 
questore, 
il 
quale 
certamente 
non 
appartiene 
all�amministrazione 
regionale 
e 
la 
cui 
nomina, 
inoltre, 
non 
risulta 
essere 
stata 
il 
frutto 
di 
una 
designazione 
da 
parte 
della 
regione� 
), 
facendo 
ricadere 
la 
legittimazione 
a 
succedere 
in 
capo 
alla 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri. 


Il 
secondo profilo anomalo si 
appunta 
sul 
fatto che 
tale 
sentenza 
si 
pone 
in 
netto 
contrasto 
con 
un�altra 
pronuncia 
emessa 
-qualche 
mese 
addietro 
dallo 
stesso Giudice 
estensore 
(25), il 
quale 
aveva 
condotto il 
(diverso) ragionamento 
che 
conduceva 
al 
riconoscimento 
della 
legittimazione 
a 
succedere 
in 
capo alla regione Calabria. 

In 
questa 
pronuncia, 
infatti, 
il 
riferimento 
ricadeva 
non 
gi� 
sull�ultimo 
commissario succedutosi 
nel 
tempo, ma 
sul 
commissario in carica 
all�epoca 
in cui 
� 
sorto il 
rapporto controverso, con conseguente 
riconoscimento della 
legittimazione 
a 
succedere 
in 
capo 
agli 
enti 
ordinariamente 
competenti 
(in 
quel 
caso si 
trattava 
della 
regione 
Calabria). 
Si 
legge, in proposito, nella 
sentenza 
citata 
che: 
�nel 
caso di 
specie 
risulta che 
il 
Commissario delegato in carica 
all�epoca 
dei 
fatti 
di 
causa 
era 
l�on. 
Giuseppe 
Chiaravalloti, 
che 
ricopriva 
nel 
contempo la carica istituzionale 
di 
Presidente 
della giunta della regione 


(24) Come 
gi� 
detto, l�ultimo Commissario delegato � 
stato il 
prefetto Vincenzo Maria 
Speranza, 
giusta o.p.C.M. 23 novembre 2011, n. 3983 cit. 
(25) Trib. Catanzaro, sez. II, 29 novembre 2016, n. 1696. 

DoTTrInA 
275 


Calabria. Ne 
discende, pertanto, che 
quest�ultima va considerata successore 
del 
cessato Commissario delegato per 
l�emergenza ambientale 
nel 
rapporto 
giuridico, da cui 
� 
scaturito il 
credito fatto valere, con conseguente 
subentro 
nella medesima posizione debitoria�. 


Da 
ultimo, la 
sezione 
specializzata 
in materia 
d�impresa, rifacendosi 
alle 
pronunce 
della 
II 
sez. 
appena 
citate, 
con 
la 
sentenza 
8 
settembre 
2017, 
n. 
1293, 
ha 
ribadito - in maniera 
espressa 
- la 
volont� 
di 
non aderire 
all�orientamento 
espresso dai 
Giudici 
di 
palazzo Spada, affermando che: 
�il 
Tribunale 
di 
Catanzaro 
ha gi� manifestato di 
discostarsi 
da tale 
interpretazione 
(n.d.r. si 
riferisce 
all�interpretazione 
fornita 
dal 
Consiglio 
di 
Stato 
con 
la 
sentenza 
n. 
2700/2017) 
con ordinanza collegiale 
del 
13 gennaio 2017 le 
cui 
motivazioni 
sono condivise da questo Collegio Specializzato�. 


3.2. L�orientamento della Corte d�appello di Catanzaro. 
La 
Corte 
d�appello 
di 
Catanzaro 
si 
� 
posta 
sin 
da 
subito 
in 
una 
posizione 
diversa 
da 
quella 
fatta 
propria 
dalla 
seconda 
sezione 
del 
Tribunale. 
In 
particolare 
-dopo 
pochi 
giorni 
dall�emanazione 
dell�ordinanza 
del 
13 
gennaio 
2017 
la 
Corte 
territoriale 
(26) 
ha 
smentito 
la 
tesi 
esposta 
pocanzi 
sul 
riferimento 
all�ultimo 
commissario 
delegato 
succedutosi 
nel 
tempo 
anzich� 
al 
commissario 
in 
carica 
all�epoca 
dei 
fatti 
da 
cui 
origina 
il 
rapporto 
controverso 
(questa 
volta 
la 
tesi 
veniva 
avanzata 
dalla 
regione 
Calabria 
in 
sede 
d�appello 
di 
una 
sentenza 
che 
gi� 
riconosceva 
la 
sua 
legittimazione 
passiva 
in 
quel 
determinato 
giudizio). 


La 
Corte 
afferma 
quanto segue: 
�Non si 
comprende 
per 
quale 
motivo il 
fatto che 
dal 
2005 in poi 
siano stati 
nominati 
commissari 
delegati 
funzionari 
appartenenti 
alla 
amministrazione 
centrale 
sarebbe 
sufficiente 
ad 
impedire 
la 
successione 
della regione 
Calabria di 
cui 
al 
comma 422 primo periodo, ai 
sensi 
del 
secondo 
periodo 
dello 
stesso 
comma. 
Dal 
tenore 
di 
tale 
ultima 
norma, infatti, non si 
ricava in alcun modo un riferimento alla cadenza temporale 
delle 
nomine 
in 
favore 
di 
rappresentanti 
degli 
enti 
ordinariamente 
competenti 
ovvero 
dell�amministrazione 
centrale. 
anche 
volendo 
percorrere 
la 
strada tracciata dall�appellata, si 
potrebbe 
del 
pari 
sostenere 
che 
poich� 
un 
rappresentante 
ordinariamente 
competente 
(il 
Presidente 
della regione 
Calabria 
appunto) ha rivestito per 
circa 8 anni 
il 
ruolo di 
commissario delegato 
per 
l�emergenza 
ambientale 
tanto 
basterebbe 
ad 
affermare 
la 
piena 
operativit� 
della disposizione 
successoria di 
cui 
al 
primo periodo del 
comma 422. anzi, 
proprio 
perch� 
il 
secondo 
periodo 
non 
contiene 
alcun 
riferimento 
al 
momento 
in cui 
le 
nomine 
possono in astratto essere 
intervenute, il 
fatto che 
il 
rappresentante 
della regione 
abbia comunque 
e 
per 
un certo periodo di 
tempo rivestito 
l�incarico 
di 
commissario 
delegato 
depone 
per 
la 
conclusione 
che 
il 
disposto di cui al secondo periodo non opera�. 


(26) Con la sentenza 
App., Catanzaro, sez. lav., 9 febbraio 2017, n. 1888, inedita. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


In un�altra 
pronuncia 
(27), pi� di 
recente, la 
stessa 
Corte 
ha 
inoltre 
aggiunto 
che 
�sarebbe 
del 
tutto 
incongruo 
e 
contrastante 
con 
la 
ratio 
della 
legge 
supporre 
che 
anche 
una 
sola 
temporanea 
e 
contingente 
interruzione 
della 
nomina 
o 
della 
designazione 
dei 
Commissari 
delegati 
da 
parte 
della 
regione 
possa impedire 
il 
prodursi 
di 
quella successione 
universale 
che 
il 
legislatore 
ha previsto� 
e, ancora, in un�altra 
pronuncia, ha 
affermato che 
�nel 
caso oggetto 
del 
presente 
giudizio 
trova 
quindi 
applicazione 
il 
richiamato 
art. 
1, 
comma 
422, 
l. 
n. 
147/2013, 
anche 
in 
considerazione 
del 
fatto 
che 
Commissario 
Delegato era il 
Presidente 
della Giunta regionale 
dott. Giuseppe 
Chiaravalloti 
(v. ord. commissariale n. 2821 del 19 dicembre 2003)� 
(28). 

La 
conclusione 
pi� 
conforme 
ai 
canoni 
di 
logicit� 
e 
ragionevolezza 
(oltre 
che 
al 
tenore 
letterale 
della 
norma) 
porta 
a 
ritenere, 
in 
definitiva, 
che 
il 
riferimento 
al 
Commissario 
delegato 
ai 
fini 
dell�applicazione 
dell�art. 
1, 
comma 
422, 
cit. 
deve 
essere 
condotto 
alla 
luce 
delle 
specifiche 
fattispecie 
di 
volta 
in 
volta 
scrutinate 
ovvero 
prendendo 
in 
considerazione 
il 
Commissario 
in 
carica 
nel 
momento 
in 
cui 
si 
� 
verificato 
il 
fatto 
da 
cui 
origina 
la 
pretesa 
fatta 
valere 
in 
giudizio. 


Dello 
stesso 
avviso 
sono 
altre 
pronunce 
della 
Corte 
d�appello 
(29), 
le 
quali 
-pur 
non 
riferendosi 
espressamente 
al 
commissario 
delegato 
da 
porre 
come 
riferimento per l�individuazione 
dell�ente 
successore 
- condividono appieno 
i 
principi 
affermati 
dal 
Consiglio di 
Stato, dichiarando l�estromissione 
dai 
giudizi 
della 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri 
e 
riconosciuto, 
di 
contro, 
la legittimazione a succedere in capo alla regione Calabria. 

Tra 
queste, in particolare, con la 
sentenza 
(30), la 
Corte 
d�appello di 
Catanzaro 
- ripercorrendo la 
natura 
dell�ente 
Commissariale 
- ha 
affermato che 
�l�Ufficio 
Commissariale, 
giusta 
oPCm 
n. 
4011/2012, 
ha 
cessato 
tutte 
le 
competenze 
nella specifica materia della gestione 
dei 
rifiuti 
solidi 
urbani, in data 
31 
dicembre 
2012, 
con 
conseguente 
trasferimento 
automatico 
delle 
stesse 
alle 
�amministrazioni 
ed 
agli 
enti 
ordinariamente 
competenti� 
da 
individuarsi 
secondo 
le 
specifiche 
disposizioni 
contenute 
nel 
d. lgs. n. 152/2006 c.d. Codice 
dell�ambiente 
ed 
in 
primis 
alla 
regione 
(cfr. 
art. 
196, 
comma 
1, 
d. 
lgs. 
n. 
152/2006): in altri 
termini 
a seguito della soppressione 
dell�Ufficio Commissariale 
si 
determina una riespansione 
dei 
poteri 
di 
gestione 
degli 
enti 
competenti 
in via ordinaria che 
non pu� che 
determinare, in capo all�ente 
cui 
spetta 
la 
gestione 
dell��ordinario�, 
l�intestazione 
dei 
rapporti 
precedentemente 
sorti 
(cfr. Corte Cost. n. 8/2016)�. 


(27) App. Catanzaro, sez. lavoro, 22 giugno 2017, n. 956, inedita. 
(28) App. Catanzaro, sez. I, 1 dicembre 2016, n. 1139, inedita. 
(29) oltre 
alle 
gi� 
citate 
pronunce 
App. Catanzaro, nn. 1139/2016, 1696/2016 e 
1888/2016, si 
vedano 
ancora 
App. Catanzaro, sez. lavoro, 4 aprile 
2017, n. 799; 
id., sez. III civ., decreto di 
interruzione 
3 
aprile 
2017, 
n. 
1093/2017; 
id., 
3 
marzo 
2017, 
n. 
1425, 
decr. 
di 
interruzione 
5 
luglio 
2017, 
n. 
1591/2011, 
inedite. 
(30) App. Catanzaro, sez. lav., 9 febbraio 2017, n. 1888, inedita. 

DoTTrInA 
277 


La 
sentenza 
conclude, 
pertanto, 
nell�escludere 
la 
titolarit� 
del 
rapporto 
sostanziale 
di 
cui 
si 
controverte 
in capo alla 
presidenza 
del 
Consiglio dei 
Ministri, 
con il 
conseguente 
rigetto dell�appello in quanto l�attrice 
non aveva 
citato 
in giudizio la regione Calabria. 

4. Considerazioni conclusive e possibili soluzioni. 
A 
distanza 
di 
quasi 
cinque 
anni 
dall�emanazione 
dei 
provvedimenti 
che 
hanno disposto la 
cessazione 
dell�Ufficio Commissariale 
e 
il 
relativo trasferimento 
delle 
sue 
competenze 
in capo agli 
enti 
ordinariamente 
competenti, la 
questione 
inerente 
la 
successione 
dei 
rapporti, 
comՏ 
facilmente 
intuibile 
dalla 
rassegna sopra riportata, risulta tutt�altro che pacifica. 

Le 
ragioni 
di 
tale 
diversit� 
di 
opinioni 
nella 
giurisprudenza 
sono 
cos� 
sintetizzabili. 


Il 
motivo principale 
� 
certamente 
riconducibile 
alla 
portata 
poco chiara 
della 
disposizione 
contenuta 
nell�art. 1, comma 
422, l. n. 147/2013, la 
quale, 
pur se 
emanata 
per chiarire 
e 
meglio inquadrare 
la 
fattispecie 
successoria 
inerente 
l�Ufficio del 
Commissario delegato, ha 
finito, in realt�, per sortire 
l�effetto 
contrario. 
Difatti, 
la 
norma 
in 
discorso 
-prima 
facie 
-sembrerebbe 
effettivamente 
limitarne 
l�ambito 
applicativo 
alle 
sole 
ipotesi 
in 
cui 
i 
Commissari 
delegati 
pro tempore 
siano anche 
rappresentanti 
degli 
enti 
ordinariamente 
competenti ovvero siano soggetti designati da tali enti. 

Cos� 
come 
formulata, 
tuttavia, 
la 
norma 
ha 
prodotto 
ulteriori 
contrasti 
interpretativi, 
essendo facilmente 
suscettibile 
di 
interpretazioni 
restrittive 
finalizzate 
ad escludere 
sit 
e 
simpliciter 
la 
legittimazione 
della 
regione 
Calabria, 
laddove 
i 
Commissari 
delegati 
non fossero soggetti 
designati 
o rappresentanti 
della regione stessa. 

Sarebbe 
stato, 
quindi, 
preferibile 
introdurre 
una 
norma 
chiara, 
determinata 
e 
puntuale, 
che 
avrebbe 
potuto 
contribuire 
a 
dare 
stabilit� 
e 
certezza 
a 
rapporti 
gi� di per s� controversi. 

In secondo luogo, l�intervento del 
Consiglio di 
Stato non ha 
prodotto gli 
effetti 
sperati, pur essendo chiaramente 
finalizzato a 
ridefinire, risalendo alla 
volont� 
del 
legislatore, 
l�ambito 
applicativo 
di 
una 
disposizione 
piuttosto 
criptica, 
perch� 
trattasi 
di 
una 
norma 
lunga 
(inserita 
nell�ambito di 
una 
Legge 
di 
stabilit�), 
elaborata 
in 
pochissimo 
tempo 
e 
scritta 
in 
modo 
particolarmente 
tecnico 
(31). 


Deve 
aggiungersi, 
in 
ogni 
caso, 
che 
la 
prima 
pronuncia 
chiarificatrice 
del 


(31) non pu� tralasciarsi, inoltre, che 
la 
legge 
di 
stabilit� 
rappresenta 
lo strumento principale 
di 
attuazione 
degli 
obiettivi 
programmatici 
definiti 
con la 
Decisione 
di 
finanza 
pubblica 
e, per tal 
ragione, 
la 
disposizione 
contenuta 
nell�art. 
1, 
comma 
422, 
non 
avendo 
una 
ratio 
prettamente 
legata 
alla 
manovra 
di 
finanza 
pubblica, sar� 
sfuggita 
alla 
puntigliosa 
attenzione 
del 
legislatore. per dirimere 
tali 
questioni 
sarebbe 
stato preferibile 
una 
norma 
ad hoc 
(anche 
sotto forma 
di 
atto avente 
forma 
di 
legge) inerente 
sit 
e simpliciter 
la questione della successione dei rapporti inerenti l�Ufficio Commissariale. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Consiglio di 
Stato � 
arrivata 
dopo ben tre 
anni 
dall�emanazione 
della 
norma 
e, inoltre, anche 
la 
sentenza 
della 
Corte 
Costituzionale 
- pur contenendo principi 
d�ordine 
generale, validi 
e 
condivisibili 
- non aveva 
fatto per nulla 
chiarezza 
sulla portata letterale dell�ultimo inciso della disposizione dibattuta. 


Il 
punto di 
partenza, quindi, risulta 
essere 
la 
sentenza 
n. 2700/2016 del 
Consiglio di 
Stato, il 
cui 
ragionamento � 
stato recepito, sia 
pur non uniformemente, 
dal 
Tribunale di Catanzaro e, soprattutto, dalla Corte d�appello. 

La 
soluzione 
auspicabile 
sarebbe 
quella 
di 
abrogare 
l�ultima 
alinea 
del-
l�art. 1, comma 
422, l. n. 147/2013, in quanto il 
nodo del 
problema 
sorge 
proprio 
dalla sua contorta e poco chiara portata letterale. 

In ogni 
caso, anche 
una 
pronuncia 
della 
Corte 
di 
Cassazione 
- allo stato 
non ancora 
intervenuta 
- porr� 
fine 
a 
qualsiasi 
dubbio ancora 
persistente, determinato 
da una normativa poco chiara e da una giurisprudenza confusa. 

L�unico giudizio giunto a 
definizione 
in sede 
di 
legittimit� 
(32) non ha 
prodotto utili 
contributi 
in termini 
di 
soluzione 
della 
questione, in quanto la 
Suprema 
Corte 
- nel 
far riferimento al 
mancato intervento da 
parte 
della 
regione 
Calabria 
nel 
giudizio in questione 
- ha 
statuito che 
la 
causa 
avrebbe 
dovuto 
proseguire 
tra 
le 
parti 
originarie 
ovvero 
tra 
la 
parte 
privata 
e 
la 
presidenza 
del 
Consiglio 
dei 
Ministri, 
anche 
se, 
in 
ogni 
caso, 
nel 
riferirsi 
alla 
regione 
Calabria, la 
Corte 
di 
Cassazione 
la 
qualifica 
come 
successore 
a 
titolo universale 
nel 
diritto controverso: 
�nel 
caso di 
specie, la regione 
Calabria, successore 
a titolo universale 
nel 
diritto controverso non ha spiegato intervento nel 
presente 
giudizio, e 
che, pertanto, ove 
anche 
l�estinzione 
della persona giuridica 
dia luogo - come 
nella specie 
- ad un fenomeno di 
successione 
nel 
diritto 
controverso, 
il 
giudizio 
deve 
proseguire 
fra 
le 
parti 
originarie 
(Cass. 
4 
maggio 
2004, n. 8416)�. 


pertanto, pur emergendo da 
tale 
pronuncia 
il 
riconoscimento in capo alla 
regione 
Calabria 
della 
legittimazione 
a 
succedere 
all�Ufficio Commissariale, 
non � 
rinvenibile 
alcun riferimento alla 
dibattuta 
disposizione 
contenuta 
nella 
Legge 
di 
Stabilit� 
2014, 
n� 
tanto 
meno 
alle 
successive 
pronunce 
del 
Consiglio 
di 
Stato e 
della 
Corte 
Costituzionale, rimanendo ancora 
attuale 
la 
questione 
della 
successione 
dei 
rapporti 
facenti 
capo al 
�cessato� 
ufficio del 
Commissario 
delegato per l�emergenza 
ambientale 
nel 
territorio della 
regione 
Calabria. 


(32) Cfr. Cass. Civ., sez. I civ., 13 giugno 2017, n. 14683, in Banca dati De Jure, Giuffr�, 2017. 

DoTTrInA 
279 


La 
partecipazione 
del 
contribuente 
al 
procedimento 
tributario: 
l�auspicabile 
ripensamento 
della 
dicotomia 
tra 
tributi 
�armonizzati� 
e 
tributi 
�non 
armonizzati� 
al 
vaglio 
delle 
Corti 


Nicola Usai* 


Sommario: 1. La differente 
configurazione 
del 
dialogo col 
cittadino nel 
procedimento 
amministrativo e 
nel 
procedimento tributario - 2. il 
contraddittorio tra legge, prassi 
amministrativa 
e 
giurisprudenza - 2.1. i ripensamenti 
delle 
Sezioni 
Unite 
- 2.2. La diffidenza delle 
commissioni tributarie - 3. Prospettive di superamento del non-obbligo di contraddittorio. 


1. 
La 
differente 
configurazione 
del 
dialogo 
col 
cittadino 
nel 
procedimento 
amministrativo 
e nel procedimento tributario. 
La 
partecipazione 
del 
privato al 
procedimento amministrativo, delineata 
in 
termini 
generali 
dalla 
Legge 
7 
agosto 
1990, 
n. 
241, 
rappresenta 
ancora 
oggi 


-quasi 
trent�anni 
dopo l�approvazione 
delle 
Nuove 
norme 
in materia di 
procedimento 
amministrativo e 
di 
diritto di 
accesso ai 
documenti 
amministrativi 
-un elemento di 
novit� 
la 
cui 
piena 
attuazione 
costituisce 
pi� un percorso da 
concludere che un approdo raggiunto. 
Appaiono 
emblematiche, 
in 
questo 
senso, 
le 
numerose 
novelle 
che 
hanno 
interessato la 
Legge 
241, fin dal 
suo primo articolo (1). Se 
nella 
prima 
redazione, 
l�articolo 
1, 
rubricato 
�Criteri 
inerenti 
l�attivit� 
amministrativa�, 
statuiva 
al 
primo comma 
che 
l�attivit� 
amministrativa 
fosse 
�retta da criteri 
di 
economicit�, 
di 
efficacia e 
di 
pubblicit��, nell�odierna 
versione, rubricata 
�principi 
generali 
dell�attivit� 
amministrativa�, 
� 
stabilito 
cha 
l�azione 
della 
pubblica 
amministrazione 
sia 
�retta 
da 
criteri 
di 
economicit�, 
di 
efficacia, 
di 
imparzialit�, 
di 
pubblicit� 
e 
di 
trasparenza 
[�] 
nonch� 
dai 
principi 
dell�ordinamento 
comunitario�. 

oltre 
al 
non trascurabile 
ampliamento del 
catalogo in relazione 
ai 
criteri 
di 
�imparzialit�� 
e 
�trasparenza�, 
il 
cambiamento 
pi� 
rilevante 
� 
rappresentato 
senz�altro dal riferimento ai �principi dell�ordinamento comunitario�. 

non si 
pu� dubitare 
che, per tale 
via, il 
canone 
del 
buon andamento 
di 
cui 
all�articolo 
97 
della 
Costituzione 
debba 
essere 
declinato 
(anche) 
nei 
termini 


(*) Gi� 
praticante 
forense 
presso l�Avvocatura 
dello Stato di 
Bologna, abilitato all�esercizio della 
professione 
forense, attualmente funzionario dell�Agenzia delle entrate. 
Il presente scritto non impegna l�Amministrazione di appartenenza dell�Autore. 


(1) 
Si 
tratta, 
solo 
per 
limitarsi 
all�art. 
1, 
della 
Legge 
11 
febbraio 
2005, 
n. 
15, 
della 
Legge 
18 
giugno 
2009, 
n. 
69 
e 
della 
Legge 
6 
novembre 
2012, 
n. 
90. 
Tra 
le 
modifiche 
apportate 
al 
corpus 
della 
L. 
241/1990 
ad 
opera 
della 
L. 
15/2005, 
si 
devono 
inoltre 
evidenziare, 
per 
la 
loro 
incisivit� 
nella 
prospettiva 
in 
esame, 
l�introduzione 
dell�art. 10 bis 
sul 
c.d. preavviso di 
rigetto 
e 
l�estensione 
dell�ambito applicativo degli 
accordi amministrativi di cui all�art. 11. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


di 
un diritto ad una buona amministrazione 
come 
contemplato dall�articolo 
41 
della 
Carta 
dei 
diritti 
fondamentali 
dell�Unione 
Europea, 
il 
quale 
comprende, 
tra 
l�altro, 
�il 
diritto 
di 
ogni 
persona 
di 
essere 
ascoltata 
prima 
che 
nei 
suoi 
confronti 
venga adottato un provvedimento individuale 
che 
le 
rechi 
pregiudizio
� 
(art. 41, � 2, lett. a) (2). 


In tale 
contesto, � 
risultata 
foriera 
di 
contrasti 
la 
previsione 
dell�articolo 
13 della 
L. 241/1990, nella 
parte 
in cui 
afferma 
esplicitamente 
che 
le 
disposizioni 
in tema 
di 
partecipazione 
al 
procedimento contenute 
nel 
capo III della 
stessa 
legge 
�non si 
applicano altres� 
ai 
procedimenti 
tributari 
per 
i 
quali 
restano 
parimenti ferme le particolari norme che li regolano�. 


Il 
rinvio 
alla 
normativa 
di 
settore, 
infatti, 
costringe 
a 
confrontarsi 
con 
scelte 
legislative 
nient�affatto sensibili 
alle 
istanze 
partecipative 
del 
privato, 
risultando assente, nel 
campo del 
diritto tributario, una 
norma 
che 
generalizzi 
espressamente 
il 
diritto 
ad 
essere 
avvertiti 
dell�avvio 
del 
controllo 
della 
propria 
posizione 
fiscale 
o il 
dovere 
dell�amministrazione 
di 
instaurare 
il 
contraddittorio 
col contribuente prima di emanare un atto impositivo. 


In 
altre 
parole, 
se 
l�ordinamento 
amministrativo 
di 
norma 
prevede 
che 
l�emanazione 
del 
provvedimento 
(specialmente 
se 
ablativo 
o 
sanzionatorio) 
debba 
essere 
preceduto da 
una 
fase 
di 
confronto tra 
amministrazione 
e 
amministrato, 
l�ordinamento tributario contempla 
l�innesto di 
tale 
fase 
solo nei 
casi 
espressamente previsti (3). 

La 
richiesta 
di 
chiarimenti 
al 
contribuente 
va 
ritenuta 
obbligatoria, 
ad 
esempio, 
negli 
accertamenti 
fondati 
sul 
metodo 
sintetico 
di 
determinazione 
del 
reddito complessivo (cfr. art. 38, comma 
7, D.p.r. 600/1973), negli 
accertamenti 
fondati 
sulle 
risultanze 
di 
indagini 
finanziarie 
(cfr. art. 32, comma 
1, 


n. 2 D.p.r. 600/1973 e 
art. 51, comma 
2, n. 2, D.p.r. 633/1972), negli 
accertamenti 
basati 
sugli 
studi 
di 
settore 
di 
cui 
all�art. 62 sexies 
del 
D.L. 331/1993, 
convertito in L. 427/1993 (cfr. art. 10, comma 
3, L. 146/1998), negli 
accertamenti 
in cui 
si 
contesti 
l�abuso del 
diritto da 
parte 
del 
contribuente 
(cfr. art. 
10 bis, comma 6, L. 212/2000).(*) 
(2) Si 
ricordi 
che, con l�approvazione 
del 
Trattato di 
Lisbona, la 
Carta di 
Nizza 
ha 
assunto �lo 
stesso valore giuridico dei 
Trattati� (art. 6, � 1, del 
T.U.e.). 
(3) per una 
riflessione 
sulle 
funzioni 
- partecipativa 
e 
difensiva 
- dell�istituto del 
contraddittorio 
endoprocedimentale, 
cfr. 
A. 
perrone, 
Dalla 
Corte 
costituzionale 
una 
possibile 
soluzione 
alla 
tormentata 
questione 
del 
contraddittorio endoprocedimentale 
tributario, in Diritto e 
Pratica Tributaria, n. 3/2017, 
pp. 921 e 
ss. Sul 
tema 
del 
contraddittorio nel 
diritto amministrativo in generale 
e 
nel 
diritto tributario in 
particolare, 
cfr. 
S. 
SAMMArTIno, 
il 
diritto 
al 
contraddittorio 
endoprocedimentale, 
in 
rassegna 
Tributaria, 
n. 4/2016, pp. 986 e ss. 
(*) 
Cfr. GIAnnA 
MArIA 
De 
SoCIo, Le 
conseguenze 
dell�inosservanza del 
contraddittorio alla luce 
del 
raffronto 
fra 
i 
valori 
costituzionali 
sottesi 
all�istituto 
del 
contraddittorio 
e 
quelli 
sottesi 
all�esercizio 
dell�azione impositiva, 
in rass. avv. Stato, 2016, Vol. 4, 219 ss. (n.d.r.). 



DoTTrInA 
281 


2. il contraddittorio tra legge, prassi amministrativa e giurisprudenza. 
Assume 
particolare 
rilievo un�ulteriore 
fattispecie, disciplinata 
dall�articolo 
12 della 
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei 
diritti 
del 
contribuente): 
nei 
casi 
in cui 
vengano effettuati 
accessi 
e 
ispezioni 
presso i 
locali 
nella 
disponibilit� 
del 
contribuente, 
il 
secondo 
comma 
della 
norma 
citata 
prescrive 
che 
questi 
debba 
essere 
informato dell�oggetto della 
verifica 
e 
delle 
ragioni 
che 
l�hanno giustificata. Il 
successivo comma 
7 fissa 
un termine 
dilatorio di 
sessanta 
giorni 
per 
la 
comunicazione 
di 
osservazioni 
e 
richieste, 
decorrente 
dalla 
data 
del 
rilascio del 
processo verbale 
di 
chiusura 
delle 
operazioni 
di 
verifica, 
e 
pendente 
il 
quale 
l�avviso di 
accertamento non pu� essere 
emanato, 
salvo casi 
di 
particolare 
e 
motivata 
urgenza 
(4). L�ultimo comma 
dell�articolo 
12 stabilisce, inoltre, che 
le 
osservazioni 
e 
richieste 
formulate 
debbano essere 
valutate 
dagli 
uffici 
impositori, con ci� implicando un preciso onere 
motivazionale 
in capo all�Amministrazione Finanziaria. 


(4) non � 
questa 
la 
sede 
per esaminare 
le 
varie 
questioni 
interpretative 
sorte 
in merito al 
divieto 
di 
emanare 
l�atto ante 
tempus 
e 
sulla 
portata 
dell�esimente 
data 
dalla 
sussistenza 
della 
�particolare 
e 
motivata urgenza�. 
Tuttavia, per la 
rilevanza 
di 
tale 
dibattito, si 
devono segnalare 
alcune 
pronunce 
particolarmente 
significative. In Cass., Sez. Unite, 29 luglio 2013, n. 18184, si 
� 
affermato che 
�l�inosservanza 
del 
termine 
dilatorio di 
sessanta giorni 
per 
l�emanazione 
dell�avviso di 
accertamento - termine 
decorrente 
dal 
rilascio al 
contribuente, nei 
cui 
confronti 
sia stato effettuato un accesso, un�ispezione 
o 
una verifica nei 
locali 
destinati 
all�esercizio dell�attivit�, della copia del 
processo verbale 
di 
chiusura 
delle 
operazioni 
- determina di 
per 
s�, salvo che 
ricorrano specifiche 
ragioni 
di 
urgenza, l�illegittimit� 
dell�atto impositivo emesso ante 
tempus, poich� 
detto termine 
� 
posto a garanzia del 
pieno dispiegarsi 
del 
contraddittorio 
procedimentale, 
il 
quale 
costituisce 
primaria 
espressione 
dei 
principi, 
di 
derivazione 
costituzionale, 
di 
collaborazione 
e 
buona 
fede 
tra 
amministrazione 
e 
contribuente 
ed 
� 
diretto 
al 
migliore 
e 
pi� 
efficace 
esercizio 
della 
potest� 
impositiva; 
il 
vizio 
invalidante 
non 
consiste 
nella 
mera 
omessa 
enunciazione 
nell�atto 
dei 
motivi 
di 
urgenza 
che 
ne 
hanno 
determinato 
l�emissione 
anticipata, 
bens� 
nell�effettiva 
assenza 
di 
detto 
requisito 
(esonerativo 
dall�osservanza 
del 
termine), 
la 
cui 
ricorrenza, 
nella concreta fattispecie 
e 
all�epoca di 
tale 
emissione, deve 
essere 
provata dall�ufficio�. � 
stato inoltre 
puntualizzato che 
le 
specifiche 
ragioni 
di 
urgenza, riferite 
al 
rapporto tributario controverso, 
�non possono 
identificarsi 
nell�imminente 
spirare 
del 
termine 
di 
decadenza di 
cui 
al 
D.P.r. 26 ottobre 
1972, n. 
633, art. 57, che 
comporterebbe 
anche 
la convalida, in via generalizzata, di 
tutti 
gli 
atti 
in scadenza, 
mentre, 
per 
contro, 
� 
dovere 
dell�amministrazione 
attivarsi 
tempestivamente 
per 
consentire 
il 
dispiegarsi 
del 
contraddittorio procedimentale� 
(Cass. Civ., 5 febbraio 2014, n. 2592) e 
che 
�l�amministrazione 
finanziaria, 
ove 
alleghi 
l�imminente 
scadenza del 
termine 
di 
decadenza per 
l�esercizio del 
potere 
di 
accertamento 
al 
fine 
di 
contrastare 
l�eccezione 
di 
nullit� per 
inosservanza della L. 31 luglio 2000, n. 212, 
art. 12, comma 7, ha l�onere 
di 
specificare 
e 
dimostrare, in conformit� del 
principio di 
vicinanza del 
fatto da provare, che 
ci� non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni 
che 
hanno impedito il 
tempestivo ed ordinato svolgimento delle 
attivit� di 
controllo entro il 
sessantesimo 
giorno antecedente 
la chiusura delle 
operazioni, come, ad esempio, nuovi 
fatti 
emersi 
nel 
corso delle 
indagini 
fiscali 
o 
di 
procedimenti 
penali 
svolti 
nei 
confronti 
di 
terzi, 
eventi 
eccezionali 
che 
hanno 
inciso 
sull�assetto organizzativo o sulla regolare 
programmazione 
dell�attivit� degli 
uffici, condotte 
dolose 
o 
pretestuose 
o 
volutamente 
dilatorie 
del 
contribuente 
sottoposto 
a 
verifica� 
(Cass. 
Civ., 
Sez. 
V, 
5 
dicembre 
2014, n. 25759). 
per un commento alla 
sentenza 
SS.UU. n. 18184/2013, cfr.: 
r. LUpI 
- M.r. SILVeSTrI 
- D. STeVAnATo, 
accertamento prematuro e 
procedimento amministrativo, in Dialoghi 
tributari, n. 4/2013; 
F. TUnDo, illegittimo 
l�atto impositivo emesso �ante 
tempus�: le 
Sezioni 
Unite 
chiudono davvero la questione?, in 
Corriere Tributario, n. 36/2013, pp. 2825 e ss. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Sebbene 
innanzi 
alle 
commissioni 
tributarie 
non 
sia 
infrequente 
che 
i 
contribuenti 
prospettino 
un�interpretazione 
estensiva 
delle 
disposizioni 
da 
ultimo 
menzionate, 
come 
fondanti 
un 
generalizzato 
obbligo 
di 
contraddittorio 
endoprocedimentale, 
non 
si 
pu� 
dubitare 
-dato 
l�inequivoco 
tenore 
letterale 
della 
norma 
in 
commento 
-che 
la 
sfera 
di 
applicazione 
dell�articolo 
12 
non 
si 
estenda 
oltre 
le 
ipotesi 
di 
accesso 
presso 
i 
locali 
nella 
disponibilit� 
del 
contribuente 
(5). 


eppure 
la 
necessit� 
di 
�cambiare 
verso� 
(per 
utilizzare 
un�espressione 
negli 
ultimi 
anni 
molto in voga 
all�interno dell�Amministrazione 
Finanziaria) 
anche 
nell�ambito dei 
cc.dd. controlli 
a 
tavolino - ovvero quelli 
svolti 
tramite 
l�esame 
delle 
informazioni 
disponibili 
in 
Anagrafe 
Tributaria 
e 
della 
documentazione 
fornita 
a 
seguito di 
inviti 
e 
questionari 
- ha 
trovato pi� di 
un sensibile 
ascoltatore. 


In tema 
di 
accertamenti 
sul 
valore 
venale 
in comune 
commercio 
rilevanti 
ai 
fini 
dell�imposta 
di 
registro (e 
delle 
imposte 
ipotecaria, catastale, sulle 
successioni 
e 
donazioni) � 
la 
stessa 
Circolare 
dell�Agenzia 
delle 
entrate 
- Direzione 
Centrale 
Accertamento 
del 
28 
aprile 
2016, 
n. 
16/e, 
ad 
affermare 
�l�inderogabile 
necessit� 
di 
utilizzare 
l�istituto 
del 
contraddittorio 
con 
il 
contribuente 
prima dell�emissione 
dell�avviso di 
rettifica, quale 
efficace 
metodo 
per 
il 
rafforzamento della quantificazione 
della pretesa tributaria e 
la riduzione 
della 
conflittualit� 
nel 
rapporto 
con 
il 
contribuente. 
il 
confronto 
preventivo, 
infatti, costituisce 
la modalit� istruttoria pi� valida, poich� 
consente 
al 
contribuente 
di 
fornire 
chiarimenti 
e 
documentazione 
utili 
a inquadrare 
in 
modo pi� realistico la fattispecie 
oggetto di 
stima e, nello stesso tempo, permette 
all�amministrazione 
finanziaria di 
pervenire 
a valutazioni 
pi� trasparenti 
e 
sostenibili� 
(pag. 
17). 
� 
interessante 
notare 
come, 
nel 
documento 
di 
prassi, il 
contraddittorio preventivo venga 
definito una 
�inderogabile 
necessit�
� 
nonostante 
il 
silenzio sul 
punto dell�articolo 51 del 
Testo Unico delle 
disposizioni 
concernenti 
l�imposta di 
registro 
di 
cui 
al 
D.p.r. 26 aprile 
1986, n. 
131, e 
quindi 
nonostante 
l�assenza 
di 
un obbligo legislativo di 
tal 
genere 
in 
capo all�ente impositore. 


2.1. 
(continua) 
i ripensamenti delle Sezioni Unite. 
In carenza 
di 
norme 
tributarie 
che 
espressamente 
impongano l�obbligatoria 
attivazione 
del 
contraddittorio 
per 
tutte 
le 
tipologie 
di 
accertamento, 
e 
posto che 
tale 
risultato non pu� essere 
raggiunto forzando la 
lettera 
dell�art. 
12, comma 
7 della 
L. 212/2000, una 
parte 
della 
giurisprudenza 
ha 
cercato di 
configurare �per altre vie� un vincolo siffatto. 


(5) In senso contrario, si 
vedano: 
M. BeGhIn, Contraddittorio endoprocedimentale, verifiche 
�a 
tavolino� 
e 
diritto di 
difesa: avvertenze 
per 
l�uso (in attesa delle 
Sezioni 
Unite), in GT 
- rivista di 
Giurisprudenza 
Tributaria, n. 4/2015, pp. 297 e 
ss.; 
M.M. De 
VITo, 
Sezioni 
Unite 
sul 
contraddittorio endoprocedimentale, 
in Guida ai Controlli Fiscale, n. 4/2016, pp. 52 e ss. 

DoTTrInA 
283 


In tale 
prospettiva 
si 
sono poste 
le 
sentenze 
gemelle 
delle 
Sezioni 
Unite 
nn. 19667 e 
19668 del 
18 settembre 
2014, affermando che 
un �atto destinato 
ad incidere 
in modo negativo sui 
diritti 
e 
gli 
interessi 
del 
contribuente, deve 
essere 
a quest�ultimo comunicata prima di 
essere 
eseguit[o], in ragione 
del 
dovuto 
rispetto 
del 
diritto 
di 
difesa 
mediante 
l�attivazione 
del 
�contraddittorio 
endoprocedimentale�, che 
costituisce 
un principio fondamentale 
immanente 
nell�ordinamento cui 
dare 
attuazione 
anche 
in difetto di 
una espressa e 
specifica 
previsione 
normativa�. La 
Corte 
ha 
infatti 
concluso che, anche 
nel 
regime 
antecedente 
l�entrata 
in 
vigore 
dell�obbligo 
di 
notificare 
la 
�comunicazione 
preventiva 
di 
iscrizione 
ipotecaria� 
ex 
art. 77, comma 
2 bis, 
del 
D.p.r. 
602/1973, 
sussisteva 
in 
capo 
all�Amministrazione 
Finanziaria, 
a 
pena 
di 
nullit�, 
l�obbligo 
di 
dare 
comunicazione 
al 
contribuente 
che 
si 
sarebbe 
preceduto all�iscrizione 
di 
ipoteca 
e 
di 
concedergli 
un termine 
per esercitare 
il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni (6). 


(6) Appare 
utile, visto l�articolato ragionamento della 
Corte, riportare 
per esteso i 
passaggi 
della 
motivazione 
che 
qui 
rilevano: 
�il 
rispetto dei 
diritti 
della difesa e 
del 
diritto che 
ne 
deriva, per 
ogni 
persona, 
di 
essere 
sentita 
prima 
dell�adozione 
di 
qualsiasi 
decisione 
che 
possa 
incidere 
in 
modo 
negativo 
sui 
suoi 
interessi, costituisce 
un principio fondamentale 
del 
diritto dell�Unione, come 
afferma - ricordando 
la propria precedente 
sentenza del 
18 dicembre 
2008, in causa C-349/07 Soprop� 
- la Corte 
di 
Giustizia nella sua recentissima sentenza del 
3 luglio 2014 in cause 
riunite 
C-129/13 e 
C-130/13, Kamino 
international Logistics BV e Datema Hellmann Wortdwide Logistics BV. 
15.2.1. 
il 
diritto 
al 
contraddittorio 
in 
qualsiasi 
procedimento 
afferma 
la 
Corte 
di 
Giustizia, 
� 
attualmente 
sancito non solo negli 
artt. 47 e 
48 della Carta dei 
diritti 
fondamentali 
dell�Unione 
europea, che 
garantiscono 
il 
rispetto dei 
diritti 
della difesa nonch� 
il 
diritto ad un processo equo in qualsiasi 
procedimento 
giurisdizionale, 
bens� 
anche 
nell�art. 
41 
di 
quest'ultima, 
il 
quale 
garantisce 
il 
diritto 
ad 
una 
buona 
amministrazione. 
il 
citato 
art. 
41, 
par. 
2 
prevede 
che 
tale 
diritto 
a 
una 
buona 
amministrazione 
comporta, 
in 
particolare, 
il 
diritto 
di 
ogni 
individuo 
di 
essere 
ascoltato 
prima 
che 
nei 
suoi 
confronti 
venga 
adottato 
un provvedimento individuale lesivo. 
15.2.2. Conclude 
la Corte 
che 
in forza di 
tale 
principio, che 
trova applicazione 
ogniqualvolta l'amministrazione 
si 
proponga di 
adottare 
nei 
confronti 
di 
un soggetto un atto ad esso lesivo, i 
destinatari 
di 
decisioni 
che 
incidono 
sensibilmente 
sui 
loro 
interessi 
devono 
essere 
messi 
in 
condizione 
di 
manifestare 
utilmente 
il 
loro punto di 
vista in merito agli 
elementi 
sui 
quali 
l'amministrazione 
intende 
fondare 
la 
sua decisione, mediante 
una previa comunicazione 
del 
provvedimento che 
sar� adottato, con la fissazione 
di 
un 
termine 
per 
presentare 
eventuali 
difese 
od 
osservazioni. 
Tale 
obbligo, 
ad 
avviso 
della 
Corte, 
incombe 
sulle 
amministrazioni 
degli 
Stati 
membri 
ogniqualvolta esse 
adottano decisioni 
che 
rientrano 
nella sfera d�applicazione 
del 
diritto dell�Unione, quand�anche 
la normativa comunitaria applicabile 
non preveda espressamente siffatta formalit�. 
16. Dal 
complesso delle 
considerazioni 
fin qui 
svolte 
si 
deve 
concludere 
che 
l�iscrizione 
ipotecaria prevista 
dal 
D.P.r. n. 602 del 
1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere 
in modo negativo sui 
diritti 
e 
gli 
interessi 
del 
contribuente, deve 
essere 
a quest�ultimo comunicata prima di 
essere 
eseguita, in ragione 
del 
dovuto rispetto del 
diritto di 
difesa mediante 
l�attivazione 
del 
�contraddittorio endoprocedimentale�, 
che 
costituisce 
un principio fondamentale 
immanente 
nell�ordinamento cui 
dare 
attuazione 
anche 
in difetto di 
una espressa e 
specifica previsione 
normativa. Quanto al 
consequenziale 
termine 
da 
fissare 
al 
destinatario per 
la presentazione 
di 
eventuali 
osservazioni 
(o, dato il 
caso specifico, per 
il 
pagamento del 
dovuto) anch�esso pu� trarsi, in difetto di 
espressa previsione 
scritta, dal 
sistema e 
determinarlo 
in 
trenta 
giorni 
sulla 
base 
delle 
prescrizioni 
che 
prevedono 
analogo 
termine 
con 
l'art. 
6, 
comma 5, dello Statuto del contribuente o il D.P.r. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4. 
17. 
Nel 
quadro 
delineato, 
il 
D.P.r. 
n. 
602 
del 
1973, 
art. 
77, 
comma 
2 
introdotto 
con 
D.L. 
n. 
70 
del 
2011, 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


Senonch�, la 
validit� 
delle 
conclusioni 
a 
cui 
sono giunte 
le 
pronunce 
del 
settembre 
2014 
� 
stata 
presto 
messa 
in 
discussione 
dalla 
sottosezione 
tributaria 
della Sezione 
VI, con ordinanza di rimessione alle stesse Sezioni Unite (7). 

I 
Giudici 
rimettenti 
-ripercorsi 
i 
precedenti 
giurisprudenziali 
della 
Suprema 
Corte 
sul 
tema 
dell�ambito di 
applicazione 
delle 
garanzie 
endoprocedimentali 
fissati 
dall�articolo 12, comma 
7, della 
L. 212/2000 - esponevano le 
ragioni 
che 
facevano ritenere 
�necessaria una precisazione 
dei 
limiti 
di 
applicazione 
dell�affermazione 
contenuta nella sentenza n. 19667/14�. L�ordinanza, 
da 
un lato, rilevava 
come 
�l�esistenza di 
una molteplicit� di 
norme 
che 
prevedono 
il 
contraddittorio 
procedimentale 
in 
materia 
tributaria 
non 
pare 
costituire 
argomento 
sufficiente 
per 
affermare 
l�esistenza 
di 
tale 
obbligo 
anche 
in quei 
procedimenti 
in relazione 
ai 
quali 
manchi 
una norma che 
lo sancisca, 
potendo 
semmai, 
al 
contrario, 
pervenirsi 
alla 
conclusione 
opposta 
sulla 
scorta 
dell�antico 
canone 
�ubi 
voluit 
dixit��, 
dall�altro, 
riteneva 
�non 
pienamente 
convincente 
[�] l�impostazione 
che 
trae 
immediatamente 
dal 
disposto degli 
artt. 
24 
e 
97 
Cost., 
l�obbligo 
dell�amministrazione 
di 
attivare 
il 
contraddittorio 
endoprocedimentale, anche 
in assenza di 
una norma di 
legge 
ordinaria, ogni 
volta che 
debba essere 
adottato un provvedimento lesivo dei 
diritti 
e 
degli 
interessi 
del contribuente�. 


Ai 
dubbi 
espressi 
dalla 
sezione 
semplice, le 
Sezioni 
Unite 
hanno dato risposta 
con la 
sentenza 
n. 24823 del 
9 dicembre 
2015, segnando l�ormai 
consolidata 
(almeno 
in 
ambito 
pretorio) 
distinzione 
tra 
la 
disciplina 
applicabile 
all�accertamento 
dei 
tributi 
�armonizzati� 
e 
a 
quella 
applicabile 
ai 
tributi 
�non 
armonizzati� 
(in senso conforme, ex 
plurimis, Cass. Civ., Sez. VI ord. 11 settembre 
2017, n. 21071; 
Cass. Civ, Sez. VI, ord. 5 settembre 
2017, n. 20799; 
Cass. Civ, Sez. VI, ord. 25 agosto 2017, n. 20421; 
Cass. Civ, Sez. VI, ord. 23 
agosto 
2017, 
n. 
20320; 
Cass. 
Civ, 
Sez. 
VI, 
ord. 
22 
agosto 
2017, 
n. 
20267; 
Cass. 
Civ, Sez. V, ordd. 11 agosto 2017, nn. 20020-20021). 


In 
estrema 
sintesi 
(8), 
secondo 
i 
Giudici 
del 
palazzaccio, 
il 
diritto 
interno, 


che 
obbliga 
l�agente 
della 
riscossione 
a 
notificare 
al 
proprietario 
dell�immobile 
una 
comunicazione 
preventiva 
contenente 
l�avviso 
che, 
in 
mancanza 
del 
pagamento 
delle 
somme 
dovute 
entro 
il 
termine 
di 
trenta 
giorni, 
sar� 
iscritta 
l�ipoteca 
di 
cui 
al 
comma 
1, 
non 
�innova� 
(soltanto) 
-se 
non 
sul 
piano 
formale 
-la 
disciplina 
dell�iscrizione 
ipotecaria, 
ma 
ha 
(anche 
e 
prima 
ancora) 
una 
reale 
�valenza 
interpretativa�, 
in 
quanto 
esplicita 
in 
una 
norma 
positiva 
il 
precetto 
imposto 
dal 
rispetto 
del 
principio 
fondamentale 
immanente 
nell�ordinamento 
tributario 
che 
prescrive 
la 
tutela 
del 
diritto 
di 
difesa 
del 
contribuente 
mediante 
l�obbligo 
di 
attivazione 
da 
parte 
dell�amministrazione 
del 
�contraddittorio 
endoprocedimentale� 
ogni 
volta 
che 
debba 
essere 
adottato 
un 
provvedimento 
lesivo 
dei 
diritti 
e 
degli 
interessi 
del 
contribuente 
medesimo. 
Principio 
il 
cui 
rispetto 
� 
dovuto 
da 
parte 
dell�amministrazione 
indipendentemente 
dal 
fatto 
che 
ci� 
sia 
previsto 
espressamente 
da 
una 
norma 
positiva 
e 
la 
cui 
violazione 
determina 
la 
nullit� 
dell�atto 
lesivo 
che 
sia 
stato 
adottato 
senza 
la 
preventiva 
comunicazione 
al 
destinatario�. 


(7) Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. 14 gennaio 2015, n. 527. 
(8) per un maggiore 
approfondimento, si 
veda: 
G. MArzo 
- I. BArBIerI, La sorte 
degli 
accertamenti 
emessi 
senza preventiva audizione 
del 
contribuente, in Ventiquattrore 
avvocato, n. 7/2017, pp. 10 
e 
ss.; 
C. 
LAMBerTI, 
Nel 
diritto 
nazionale 
l�accertamento 
non 
� 
(sempre) 
nullo 
se 
manca 
il 
contraddittorio, 

DoTTrInA 
285 


differentemente 
dal 
diritto 
dell�Unione 
europea, 
non 
porrebbe 
in 
capo 
all�Amministrazione 
Finanziaria 
in assenza 
di 
una 
specifica 
prescrizione 
un generalizzato 
obbligo 
di 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
a 
pena 
di 
invalidit� 
dell�atto; 
pertanto, 
in 
tema 
di 
tributi 
�non 
armonizzati�, 
l�obbligo 
dell�Amministrazione 
di 
attivare 
il 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
sussisterebbe 
esclusivamente 
in 
relazione 
alle 
ipotesi 
per 
le 
quali 
siffatto 
obbligo 
risulti 
specificamente 
sancito. 

Viceversa, in tema 
di 
tributi 
�armonizzati�, avendo luogo la 
diretta 
applicazione 
del 
diritto dell�Unione, la 
violazione 
dell�obbligo del 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
comporterebbe 
l�invalidit� 
dell�atto 
(9), 
purch�, 
in 
giudizio, 
il 
contribuente 
assolva 
l�onere 
di 
enunciare 
in 
concreto 
le 
ragioni 
che 
avrebbe 
potuto far valere, qualora 
il 
contraddittorio fosse 
stato tempestivamente 
attivato, 
e 
che 
l�opposizione 
di 
dette 
ragioni 
(valutate 
con 
riferimento 
al 
momento del 
mancato contraddittorio) si 
riveli 
non puramente 
pretestuosa 
e 
tale 
da 
configurare, in relazione 
al 
canone 
generale 
di 
correttezza 
e 
buona 
fede 
ed 
al 
principio 
di 
lealt� 
processuale, 
sviamento 
dello 
strumento 
difensivo 
rispetto alla 
finalit� 
di 
corretta 
tutela 
dell�interesse 
sostanziale, per le 
quali 
� 
stato predisposto (c.d. prova di resistenza). 


2.2. (continua) La diffidenza delle commissioni tributarie. 
La 
pronuncia 
delle 
Sezioni 
Unite 
non 
ha 
mancato 
di 
suscitare 
reazioni 
critiche. 
Invero, 
tra 
i 
giudici 
di 
merito 
si 
registrano 
diverse 
decisioni 
che 
espressamente 
si 
discostano 
dai 
principi 
di 
diritto 
sanciti 
dalla 
sentenza 
n. 
24823/2015 (10). 

in GT 
- rivista di 
Giurisprudenza Tributaria, n. 1/2016, pp. 20 e 
ss.; 
D. DeoTTo, Contraddittorio preventivo: 
per 
la 
Cassazione 
l�obbligo 
vale 
solo 
per 
i 
tributi 
armonizzati, 
in 
Norme 
e 
Tributi 
mese, 
n. 
2/2016, pp. 44 e 
ss.; 
M. FInoCChIArIo, L�obbligo del 
contraddittorio endoprocedimentale 
non vale 
per 
ogni provvedimento che lede i diritti del contribuente, in Guida al Diritto, n. 15/2016, pp. 38 e ss. 


(9) obbligo sul 
quale, osserva 
la 
Corte, si 
� 
formata 
una 
consolidata 
giurisprudenza 
della 
Corte 
di 
Giustizia 
(cfr. sentenze 
3 luglio 2014, in C-129/13 e 
C-130/13, ramino international 
Logistics; 
22 
ottobre 
2013, in C-276/12, Jiri 
Sabou; 
1 ottobre 
2009, in C-141/08, Foshan Shunde 
Yongjian Housewares; 
18 dicembre 
2008, in C-349/07, Soprop�; 
2 ottobre 
2003, in C-194/99, Thyssen Stani; 
12 dicembre 
2002, 
in 
C-395/00, 
Soc. 
Distillerie 
Cipriani; 
21 
settembre 
2000, 
in 
C-462/98, 
mediocurso; 
8 
luglio 
1999, 
in C-51/92, Hercules Chemicals; 4 ottobre 1996, in C-32/95, Lisrestat). 
(10) Si vedano, tra queste: 
-C.T.r. 
Milano, 
3 
gennaio 
2017, 
n. 
2/27/2017: 
�al 
contrario 
coglie 
nel 
segno 
la 
difesa 
del 
contribuente 
nella misura in cui 
ha evidenziato la nullit� dell�avviso gravato per 
violazione, ad opera dell�Ufficio, 
del 
principio del 
contradditorio endoprocedimentale 
che 
questa Commissione 
ritiene 
immanente 
nel-
l�ordinamento giuridico a presidio di 
valori 
costituzionalmente 
tutelati 
oltre 
che 
espressione 
di 
civilt� 
giuridica. il 
principio del 
contraddittorio � 
posto a garanzia e 
tutela del 
contribuente 
ed � 
da ritenersi 
elemento 
essenziale 
e 
imprescindibile 
ai 
fini 
della 
regolarit� 
della 
condotta 
dell�amministrazione, 
come 
sancito in numerose 
pronunce 
della Cassazione 
(si 
vedano le 
sentenze 
della Suprema Corte 
di 
Cassazione 
n. 26635 del 
2009, n. 18906 del 
2011 e 
n. 14026 del 
2012) [�]. 
il 
principio del 
necessario contraddittorio 
endoprocedimentale 
rileva 
infatti 
non 
soltanto 
nel 
caso 
di 
contestazione 
di 
fattispecie 
elusive 
a 
carico 
dei 
contribuenti, 
ma 
anche 
nel 
caso 
dei 
cosiddetti 
accertamenti 
a 
tavolino: 
su 
tale 
ultimo 
punto 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


La 
Commissione 
Tributaria 
regionale 
della 
Toscana, 
con 
l�ordinanza 
18 
gennaio 
2016, 
n. 
736/01/2016, 
ha 
poi 
sollevato 
due 
differenti 
questioni 
di 
legittimit� 
costituzionale, 
entrambe 
riguardanti 
l�articolo 
12 
della 
L. 
212/2000 
e 
il 
suo 
ambito 
di 
applicazione 
nel 
�diritto 
vivente� 
(riferito 
espressamente 
alla 
sentenza 
delle 
Sezioni 
Unite). 
Il 
giudice 
fiorentino 
ha 
infatti 
ritenuto 
non 
manifestamente 
infondati 
i 
dubbi 
di 
incostituzionalit� 
della 
norma, 
nella 
parte 
in 
cui 
esclude 
dalle 
garanzie 
ivi 
previste 
i 
contribuenti 
attinti 
da 
accertamenti 
cc.dd. 
a 
tavolino 
per 
tributi 
�non 
armonizzati�, 
sia 
in 
relazione 
alla 
violazione 
del 
diritto 
di 
difesa 
(artt. 
24, 
111 
Cost. 
e 
art. 
6 
CeDU), 
sia 
con 
riferimento 
alla 
sospettata 
irragionevole 
disparit� 
di 
trattamento 
provocata 
dal 
�fatto 
-in 
s� 
non 
pertinente 
-di 
aver 
subito 
una 
ispezione
� 
(artt. 
3 
e 
53 
Cost.). 


I quesiti 
sottoposti 
al 
vaglio della 
Corte 
costituzionale 
dalla 
C.T.r. di 
Firenze 
non hanno per� trovato risposta. La 
pronuncia 
dei 
Giudici 
della 
Consulta, 
ritenuta 
�inadeguata 
[la] 
descrizione 
della 
fattispecie 
oggetto 
del 
giudizio principale, in quanto effettuata con modalit� tali 
da non consentire 
a questa Corte 
la necessaria verifica della rilevanza della questione�, si 
� 
infatti 
risolta 
in una 
dichiarazione 
di 
manifesta 
inammissibilit� 
(ord. 13 luglio 
2017, n. 187) (11). 


la Commissione 
non condivide 
le 
conclusioni 
cui 
� 
giunta la Suprema Corte 
di 
Cassazione 
con la sentenza 
n. 24823 dei 
2015 che 
ha limitato l�operativit� del 
suddetto principio unicamente 
ai 
tributi 
armonizzati 
escludendone 
la 
portata 
con 
riguardo 
agli 
accertamenti 
a 
tavolino 
come 
quello 
che 
ha 
interessato 
l�odierno contribuente appellato�; 


-C.T.p. reggio emilia, 7 febbraio 2017, n. 55: 
�questo Giudice 
ben conosce 
il 
principio di 
diritto, autorevolmente, 
enunciato 
dalla 
Corte 
di 
Cassazione 
SS.UU. 
[�]; 
ma 
ritiene 
di 
non 
potervi 
aderire; 
invero 
va detto che 
un�interpretazione 
che 
giunga a limitare 
la piena tutela del 
contraddittorio preventivo, in 
dipendenza della natura non armonizzata dei 
tributi 
pretesi, si 
espone 
a censure 
di 
incostituzionalit�, 
irragionevolmente 
implicando disparit� di 
trattamento manifestatamente 
contrarie 
al 
divieto della c.d. 
�discriminazione 
a rovescio�, vale 
a dire 
situazioni 
di 
disparit� in danno di 
cittadini 
di 
uno stato membro, 
e 
delle 
sue 
imprese 
che 
si 
verifichino come 
effetto indiretto dell�applicazione 
del 
diritto Europeo 
(cfr. Corte 
Costituzionale 
sent. n. 997/443 massima n. 23700 secondo cui 
�... il 
che 
equivale 
a dire 
che 
nel 
giudizio di 
eguaglianza affidato alla Corte 
costituzionale 
non possono essere 
ignorati 
gli 
effetti 
discriminatori 
che 
l�applicazione 
del 
diritto 
comunitario 
� 
suscettibile 
di 
provocare�); 
insomma 
se 
si 
vuole 
dare 
una lettura costituzionalmente 
orientata e 
corretta della normativa vigente, bisogna concludere 
per 
l�applicazione 
del 
principio 
della 
necessaria 
applicazione 
del 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
a tutti i tributi e non solo a quelli armonizzati�; 
-C.T.p. 
Campobasso, 
19 
febbraio 
2016, 
n. 
116/3/2016: 
�Ebbene, 
al 
riguardo 
il 
Collegio 
deve 
osservare 
che, 
prima 
del 
suddetto 
arresto 
[SS.UU. 
24823/2015], 
la 
stessa 
Corte 
di 
Cassazione, 
Sezioni 
unite, 
con 
la 
sentenza 
n. 
19667/2014 
ha 
ribadito 
il 
principio 
secondo 
cui 
�incombe 
sull�amministrazione 
finanziaria 
un 
generale 
obbligo 
di 
attivare 
sempre 
il 
contraddittorio� 
rispetto 
all'adozione 
di 
un 
provvedimento 
che 
possa 
incidere 
negativamente 
sui 
diritti 
e 
sugli 
interessi 
dei 
contribuenti. 
in 
caso 
contrario 
l�atto 
� 
nullo. 
anche 
accogliendo 
l�eccezione 
dell�ufficio, 
quindi, 
sussisterebbe 
comunque 
la 
violazione 
del 
diritto 
al 
contraddittorio, 
contestata 
dai 
ricorrenti, 
costituendo 
questo, 
secondo 
la 
pronuncia 
della 
suprema 
Corte, 
principio 
generale, 
applicabile 
a 
qualsiasi 
procedimento 
amministrativo 
tributario�. 
(11) nella 
medesima 
camera 
di 
consiglio del 
5 luglio 2017, con le 
ordinanze 
nn. 188 e 
189, depositate 
il 
13 luglio 2017, la 
Corte 
costituzionale 
ha 
parimenti 
dichiarato manifestamente 
inammissibili 

DoTTrInA 
287 


3. Prospettive di superamento del non-obbligo di contraddittorio. 
� 
a 
questo punto evidente 
che 
il 
dibattito, sul 
quale 
si 
son cercate 
di 
fornire 
alcune 
coordinate 
essenziali, � 
destinato a 
restare 
vivo e 
a 
continuare 
a 
�produrre� contenzioso. 

Le 
ragioni, come 
visto, sono molteplici. Intanto, lo si 
� 
accennato nelle 
prime 
righe, 
la 
pubblica 
amministrazione 
nel 
suo 
complesso 
non 
agisce 
pi� 
(o non dovrebbe 
pi� agire) secondo moduli 
procedimentali 
propri 
di 
una 
concezione 
del 
potere 
amministrativo, 
ormai 
superata, 
caratterizzata 
dalla 
presunzione 
di 
legittimit� 
del 
provvedimento, 
dalla 
ritenuta 
autosufficienza 
dell�istruttoria 
dell�ufficio e 
dall�esclusiva 
rilevanza 
dell�interesse 
pubblico a 
discapito degli 
interessi 
privati 
(12). Tenendo a 
mente 
questo dato, non pare 
ipotizzabile 
che 
il 
procedimento 
tributario, 
pur 
nella 
consapevolezza 
delle 
sue 
specificit�, si 
collochi 
fuori 
dal 
cambio di 
paradigma 
dei 
rapporti 
tra 
cittadino 
e 
amministrazione, 
tollerando 
dei 
�coni 
d�ombra� 
al 
cui 
interno 
il 
potere 
si 
possa esplicare in modo schiettamente autoritativo e unilaterale. 

VՏ 
da 
aggiungere 
che 
l�assenza 
di 
un generalizzato obbligo di 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
in campo fiscale 
non stride 
solo con argomenti, 
per cos� 
dire, politici 
o metagiuridici, ma 
soprattutto con un dato normativo 
di 
cui 
la 
giurisprudenza 
tributaria 
� 
incredibilmente 
apparsa 
inconsapevole. 
Si 
tratta 
dell�articolo 
1 
della 
L. 
241/1990, 
secondo 
il 
quale 
l�attivit� 
amministrativa 
� retta dai principi dell�ordinamento comunitario 
(13). 


Se, come 
detto nel 
prologo, il 
diritto ad una buona amministrazione 
di 
cui 
all�articolo 41 della 
Carta 
di 
nizza 
si 
articola 
(anche) nel 
�diritto di 
ogni 
persona 
di 
essere 
ascoltata 
prima 
che 
nei 
suoi 
confronti 
venga 
adottato 
un 
provvedimento individuale 
che 
le 
rechi 
pregiudizio�, non si 
pu� negare 
che 
il 
contraddittorio 
endoprocedimentale 
debba 
entrare 
a 
pieno 
titolo 
tra 
i 
diritti 
del 
contribuente innanzi all�Amministrazione Finanziaria. 


A 
tale 
conclusione 
non osta 
neppure 
la 
previsione 
del 
gi� 
citato articolo 


le 
questioni 
di 
legittimit� 
sollevate, con riferimento a 
simili 
fattispecie, dalla 
Commissione 
Tributaria 
provinciale 
di 
Siracusa 
(con 
ord. 
n. 
235/05/2016) 
e 
dalla 
Commissione 
Tributaria 
regionale 
della 
Campania 
(con ord. n. 261/47/2016). 


(12) 
Sul 
tema, 
di 
portata 
vastissima, 
� 
qui 
sufficiente 
segnalare 
solo 
alcuni 
contributi: 
S. 
CASSeSe, 
La 
partecipazione 
dei 
privati 
alle 
decisioni 
pubbliche. 
Saggio 
di 
diritto 
comparato, 
in 
rivista 
trimestrale 
di 
diritto 
pubblico, 
n. 
1/2007, 
pp. 
13 
e 
ss.; 
F. 
MerUSI, 
Per 
il 
ventennale 
della 
legge 
sul 
procedimento 
amministrativo, 
in 
rivista 
trimestrale 
di 
diritto 
pubblico, 
n. 
4/2010, 
pp. 
939 
e 
ss.; 
F. 
SAITTA, 
il 
procedimento 
amministrativo 
�paritario� 
nel 
pensiero 
di 
Feliciano 
Benvenuti, 
in 
amministrare, 
n. 
3/2011, 
pp. 
457 
e 
ss. 
(13) In favore 
della 
soluzione 
che 
qui 
si 
prospetta, invero, si 
sono gi� 
espressi 
pi� autorevoli 
Autori; 
cfr.: 
A. renDA, il 
contraddittorio preventivo tra speranze 
(deluse), rassegnazione 
e 
prospettive, in 
Diritto e 
Pratica Tributaria, n. 2/2016, pp. 719 e 
ss.; 
A. LoVISoLo, Sulla c.d. �utilit�� 
del 
previo contraddittorio 
endoprocedimentale, in Diritto e 
Pratica Tributaria, n. 2/2016, pp. 719 e 
ss.; 
A. CArInCI 
D. 
DeoTTo, il 
contraddittorio tra regola e 
principio: considerazioni 
critiche 
sul 
revirement 
della Suprema 
Corte, 
in 
il 
Fisco, 
n. 
3/2016, 
pp. 
207 
e 
ss.; 
M. 
BrUzzone, 
L�art. 
12, 
comma 
7 
della 
Legge 
n. 
212/2000 � 
davvero incostituzionale?, in GT 
- rivista di 
Giurisprudenza Tributaria, 
n. 3/2016, pp. 249 
e ss.; S. SAMMArTIno, op cit., in rassegna Tributaria, n. 4/2016. 

rASSeGnA 
AVVoCATUrA 
DeLLo 
STATo - n. 3/2017 


13 
della 
L. 
241/1990, 
poich� 
esso 
esclude 
i 
procedimenti 
tributari 
dall�ambito 
di 
applicazione 
del 
capo III sulla 
partecipazione 
e 
tiene 
�ferme 
le 
particolari 
norme 
che 
li 
regolano�. 
non 
preclude, 
invece, 
l�applicazione 
delle 
disposizioni 
del capo I della medesima legge. 

Vista 
in questa 
prospettiva, sbiadisce 
la 
valenza 
prescrittiva 
della 
distinzione 
tra 
tributi 
�armonizzati� 
e 
tributi 
�non 
armonizzati�. 
nel 
panorama 
delle 
facolt� 
partecipative, 
infatti, 
il 
diritto 
di 
ogni 
persona 
di 
essere 
ascoltata 
prima 
che 
nei 
suoi 
confronti 
venga 
adottato 
un 
provvedimento 
individuale 
che 
le 
rechi 
pregiudizio 
assumerebbe 
una 
funzione 
integratrice 
rispetto alle 
�particolari 
norme� 
- come 
i 
gi� 
richiamati 
articoli 
38, comma 
7, D.p.r. 600/1973; 
32, comma 
1, n. 2 D.p.r. 600/1973 e 
51, comma 
2, n. 2, D.p.r. 633/1972; 
10, 
comma 
3, L. 146/1998; 
10 bis, comma 
6, L. 212/2000; 
77, comma 
2 bis, del 


D.p.r. 602/1973; 
12, comma 
7, L. 212/2000 - che 
regolano specifici 
schemi 
procedurali. e 
ci� a 
prescindere 
dal 
fatto che, nella 
fattispecie 
concreta, le 
garanzie 
di 
matrice 
comunitaria 
dispieghino i 
loro effetti 
direttamente 
(nel 
caso 
dei 
tributi 
�armonizzati�) o per il 
tramite 
del 
richiamo ai 
principi 
dell�ordinamento 
comunitario operato dall�articolo 1 della 
L. 241/1990 (nel 
caso dei 
tributi 
�non armonizzati�). 
A 
questo punto, � 
giusto il 
caso di 
rammentare 
come 
l�effetto invalidante 
dell�atto per la 
violazione 
di 
un obbligo di 
contraddittorio �di 
tipo comunitario� 
risulterebbe 
inscindibilmente 
legato 
all�esito 
della 
c.d. 
prova 
di 
resistenza, 
in 
ci� 
differenziandosi 
dall�inosservanza 
del 
termine 
dilatorio 
di 
cui 
all�art. 
12, comma 
7 della 
L. 212/2000 che 
comporta 
- secondo l�interpretazione 
fornita 
dalle 
Sezioni 
Unite 
n. 18184/2013 - �di 
per 
s�, salvo che 
ricorrano specifiche 
ragioni 
di 
urgenza, 
l�illegittimit� 
dell�atto 
impositivo 
emesso 
ante 
tempus�, 
e 
quindi 
assicurando 
una 
finalit� 
non 
meramente 
formalistica 
al 
momento 
del confronto tra amministrazione e amministrato (14). 

nel 
silenzio 
della 
legge, 
in 
tutti 
i 
casi 
in 
cui 
la 
normativa 
fiscale 
non 
�procedimentalizzi� 
appositamente 
la 
fase 
del 
contraddittorio, 
sarebbe 
quindi 
compito 
dei 
documenti 
di 
prassi 
quello di 
predisporre 
gli 
opportuni 
strumenti 
per 
consentire 
un�effettiva 
partecipazione 
nell�attivit� 
di 
controllo 
e 
accertamento 
tributario. In caso di 
mancato coinvolgimento del 
privato, tuttavia, si 
avrebbe 
luogo 
alla 
caducazione 
dell�atto 
impositivo 
solo 
qualora, 
all�esito 
della 
�prova 


(14) In verit�, anche 
nell�ordinamento interno � 
fenomeno da 
tempo affermato quello della 
c.d. 
dequotazione 
dei 
vizi 
formali 
dell�atto amministrativo, che 
ha 
trovato generale 
consacrazione 
a 
livello 
legislativo nel 
disposto dell�art. 21 octies, comma 
2, prima 
parte 
della 
L. 241/1990, secondo cui 
�Non 
� 
annullabile 
il 
provvedimento 
adottato 
in 
violazione 
di 
norme 
sul 
procedimento 
o 
sulla 
forma 
degli 
atti 
qualora, 
per 
la 
natura 
vincolata 
del 
provvedimento, 
sia 
palese 
che 
il 
suo 
contenuto 
dispositivo 
non 
avrebbe 
potuto 
essere 
diverso 
da 
quello 
in 
concreto 
adottato�. 
pi� 
in 
generale, 
si 
� 
consolidato 
un 
�principio 
di 
prevalenza 
della 
sostanza 
sulla 
forma� 
a 
norma 
del 
quale 
il 
vizio 
formale, 
per 
ripercuotersi 
sulla 
validit� 
dell�atto, 
deve 
comportare 
un 
effettivo 
pregiudizio 
al 
diritto 
di 
difesa 
del 
cittadino: 
non 
solo 
deve 
averne 
impedito la 
partecipazione 
procedimentale, ma 
deve 
avere 
altres� 
causato un vizio (o comunque 
una difformit�) dal punto di vista contenutistico. 

DoTTrInA 
289 


di 
resistenza�, si 
riveli 
una 
lesione 
delle 
facolt� 
partecipative 
(non pretestuosamente 
dilatorie) del contribuente. 


L�Amministrazione, nel 
declinare 
il 
principio in pratica, e 
quindi 
nel 
definire 
le 
concrete 
regole 
di 
intervento nel 
procedimento (rectius: 
nei 
procedimenti), 
potrebbe 
peraltro 
disporre 
di 
quella 
discrezionalit� 
necessaria 
a 
preservare 
l�efficacia, 
l�efficienza 
e 
l�economicit� 
dell�attivit� 
amministrativa, 
ovvero, in definitiva, a 
dare 
piena 
attuazione 
al 
canone 
del 
buon andamento e 
al diritto ad una buona amministrazione. 



RECENSIONI
�Il 
nuovo 
sistema 
ispettivo 
e 
il 
contrasto 
al 
lavoro 
irregolare 
dopo 
il Jobs 
Act� 


Stefano 
Bellomo 
-Emilia 
D'Avino 
-Alberto 
De 
Vita 
-Marco 
Esposito 
Michele 
Faioli 
-Lorenzo 
Gaeta 
-Giuseppe 
Gentile 
-Adolfo 
Mutarelli 
Danilo 
Papa - Luigi 
Pelliccia - Paolo Pennesi 
- Stefano Vison� (a cura di) 
MArco 
ESPoSIto* 


(�Il nuovo diritto del lavoro� collana diretta da Luigi Fiorillo e 
Adalberto Perulli, 


G. Giappichelli Editore, 2017, pp. XIV-146) 
Dal 
1� 
gennaio 2017 l�Ispettorato nazionale 
del 
lavoro (INL), istituito con il 
d.lgs. n. 
149 del 
2015, � 
divenuto soggetto pienamente 
operativo nel 
campo della 
vigilanza 
sui 
luoghi 
di 
lavoro. E 
con quest�ultimo tassello pu� dirsi 
definitivamente 
assestato l�articolato quadro 
normativo sulla 
riforma 
dei 
servizi 
ispettivi 
e 
sulla 
promozione 
di 
una 
nuova 
stagione 
di 
contrasto 
al 
lavoro irregolare, nelle 
sue 
varie 
forme. Si 
tratta 
di 
un capitolo nevralgico del 
Jobs 
Act; 
e 
gli 
scritti 
raccolti 
in questo volume 
si 
propongono proprio di 
analizzare 
e 
commentare, 
in una 
prospettiva 
integrata 
e 
sistematica, le 
principali 
novit� 
intervenute 
dal 
2014 al 
2017 su 
questi 
temi. Dunque, non solo un commento alla 
riforma 
del 
2015 - nel 
tempo arricchitasi 
di 
regolamenti 
e 
prime 
prassi 
amministrative 
-ma 
pi� 
in 
generale 
una 
riflessione 
di 
insieme 
sulle 
prospettive dell�azione di governo rivolta alla legalit� del lavoro. 

Vengono analizzati 
i 
vari 
aspetti 
della 
materia: 
oltre 
all�assetto dettagliato dell�INL, ivi 
comprendendo anche 
il 
nuovo sistema 
dei 
ricorsi 
e 
alcuni 
profili 
processuali, l�attenzione 
� 
poi 
rivolta 
al 
nuovo apparato sanzionatorio, ove 
si 
includono, tra 
l�altro, le 
innovazioni 
sulla 
depenalizzazione 
di 
gran parte 
delle 
fattispecie 
giuslavoristiche, nonch� 
la 
c.d. �legge 
sul 
caporalato�. 


All�opera 
hanno partecipato studiosi 
di 
estrazione 
varia, di 
provata 
esperienza 
e 
competenza 
sui 
temi 
trattati; 
si 
� 
cercato di 
garantire 
l�illustrazione 
dei 
diversi 
istituti 
in una 
pro


(*) Marco Esposito, � 
Professore 
ordinario di 
Diritto del 
lavoro nell�Universit� 
di 
Napoli 
�Parthenope�, 
dove 
presiede 
il 
Corso di 
laurea 
in Giurisprudenza. Esperto di 
lavoro sommerso, � 
anche 
componente 
dell�Osservatorio del Comune di Napoli �Napoli Citt� sicura�. 



rASSEGNA 
AVVOCAtUrA 
DELLO 
StAtO - N. 3/2017 


spettiva 
tanto teorica 
quanto operativa, s� 
da 
fornire 
un commento utile 
a 
raffigurare, unitariamente, 
il 
fondamento generale 
delle 
disposizioni 
di 
legge 
nonch� 
regolamentari 
e 
la 
loro 
concreta 
praticabilit�. E 
in questa 
prospettiva 
si 
� 
scelto di 
chiudere 
il 
Volume 
con un�interessante 
Postfazione dello stesso Capo dell�Ispettorato nazionale del lavoro. 



Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 
Stabilimenti 
Tipografici Carlo Colombo S.p.A. 
Vicolo della Guardiola n. 22 - 00186 Roma