ANNO LXIII - N. 4 OTTOBRE - DICEMBRE 2011 
RASSEGNA 
AVVOCATURA 
DELLO STATO 
PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO
COMITATO SCIENTIFICO: Presidente: Aldo Linguiti. Componenti: Franco Coppi - Giuseppe Guarino - 
Natalino Irti - Eugenio Picozza - Franco Getano Scoca. 
DIRETTORE RESPONSABILE: Giuseppe Fiengo - CONDIRETTORI: Giacomo Arena e Maurizio Borgo. 
COMITATO DI REDAZIONE: Lorenzo D�Ascia - Gianni De Bellis - Sergio Fiorentino - Paolo Gentili - Maria 
Vittoria Lumetti - Antonio Palatiello - Massimo Santoro - Carlo Sica - Stefano Varone. 
CORRISPONDENTI DELLE AVVOCATURE DISTRETTUALI: Andrea Michele Caridi - Stefano Maria Cerillo - 
Luigi Gabriele Correnti - Giuseppe Di Gesu - Paolo Grasso - Pierfrancesco La Spina - Maria Vittoria 
Lumetti - Marco Meloni - Maria Assunta Mercati - Alfonso Mezzotero - Riccardo Montagnoli - 
Domenico Mutino - Nicola Parri - Adele Quattrone - Pietro Vitullo. 
HANNO COLLABORATO INOLTRE AL PRESENTE FASCICOLO: Alejandra Boto �lvarez, Alessandra Bruni, 
Ignazio Francesco Caramazza, Andrea Daidone, Alessandro De Stefano, Fabrizio Fedeli, 
Verdiana Fedeli, Flavio Ferdani, Wally Ferrante, Antonino Galletti, Michele Gerardo, Palmira 
Graziano, Niccol� Guasconi, Riccardo Ionta, Adolfo Mutarelli, Glauco Nori, Luca Palamara, 
Stefano Emanuele Pizzorno, Marina Russo, Francesco Sclafani, Francesco Spada, Marco 
Stigliano Messuti, Luca Ventrella, Alice Visconti. 
E-mail: 
giuseppe.fiengo@avvocaturastato.it - tel. 066829313 
maurizio.borgo@avvocaturastato.it - tel. 066829597 
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
RASSEGNA - Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma 
E-mail: rassegna@avvocaturastato.it - Sito www.avvocaturastato.it 
Stampato in Italia - Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966
INDICE - SOMMARIO 
TEMI ISTITUZIONALI 
Conferimento del Premio Aldo Sandulli 2011 all�Avvocato Generale dello 
Stato, avv. Ignazio Francesco Caramazza. Motivazione del Premio e Testo 
del ringraziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di 
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, Circolare 
A.G.S. dell�11 novembre 2011 prot. 356329 n. 51 . . . . . . . . . . . . . . 
Giudizi di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Regime della prescrizione, 
Circolare A.G.S. del 22 novembre 2011 prot. 370973 n. 54 . . . . . . . . . . 
Reati tributari. Avvisi di udienza delle Cancellerie penali. Trasmissione 
all�Agenzia delle Entrate ed eventuale costituzione di parte civile, Circolare 
A.G.S. del 12 dicembre 2011 prot. 398541 n. 60 . . . . . . . . . . . . . . . 
Norme processuali introdotte dalla legge di stabilit�, Circolare A.G.S. 
del 14 dicembre 2011 prot. 401981 n. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il patrocinio dell�Avvocatura dello Stato nei pareri del Comitato consultivo: 
Stefano Varone, Patrocinio dell�Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrrovie ai sensi dell�art. 1 R.D. 1611/1933. . . . . . . . . . . . . . . . 
Stefano Varone, Legittimazione attiva e ius postualndi degli Istituti 
scolastici. Autorizzazione al patrocinio ai sensi dell�art. 5 R.D. 
1611/1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marina Russo, Patrocinio dell�ente Circoli della marina militare: natura 
�organica� del rapporto fra Ente Circoli e Stato . . . . . . . . . . . . . 
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 
Andrea Daidone, Il partenariato pubblico-privato: contesto di riferimento 
e analisi comparativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.- I giudizi in corso della Corte di giustizia Ue 
Marina Russo, Principi, obiettivi e missioni dei Trattati; Diritti dell�uomo; 
Visti, asilo, cause riunite C-411/10 e C-493/10 . . . . . . . . . . . . 
Wally Ferrante, Cittadinanza europea, cause riunite C-356/11 e C- 
357/11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wally Ferrante, Libert� di stabilimento e libera prestazione dei servizi; 
Diritto di stabilimento; Libera circolazione dei servizi; Ravvicinamento 
delle legislazioni, causa C-386/11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wally Ferrante, Ravvicinamento delle legislazioni; Tutela dei consumatori; 
Libert� di stabilimento e libera prestazione dei servizi, causa 
C-428/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CONTENZIOSO NAZIONALE 
Alessandra Bruni, Niccol� Guasconi, Sulla natura giuridica degli enti lirico-
sinfonici (C. cost., sent. 21 aprile 2011 n. 153) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gianni De Bellis, Riccardo Ionta, Problemi di giurisizione sul fermo amministrativo 
ex art. 69 Legge di contabilit� dello Stato (Cass. civ., Sez. 
Un., sent. 22 dicembre 2010 n. 25983). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stefano Emanuele Pizzorno, Il punto in materia di ricorsi diretti ad accertare 
la condizione di apolide dopo Cassazione 7614/11 (Cass. civ., 
Sez. I, sent. 4 aprile 2011 n. 7614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michele Gerardo, Risarcimento del danno ambientale: natura giuridica 
unitaria dell�illecito e normativa applicabile alle condotte lesive ante novella 
sui criteri di ristoro di cui alla direttiva CEE 2004/35/Ce e norme 
attuative interne (Cass. civ., Sez. III, sent. 22 marzo 2011 n. 6551) . . . . 
Palmira Graziano, Efficacia preclusiva dell�eccezione di prescrizione ed 
overruling: le pretese risarcitorie dei medici specializzandi da tardivo recepimento 
di direttive comunitarie e l�illegittima dilatazione pretoria del 
relativo termine prescrizionale (Cass. civ., Sez. III, sent. 17 maggio 2011 
n. 10813). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adolfo Mutarelli, Trattamenti economici e contributivi previdenziali dei 
lavoratori negli appalti pubblici: l�estensione soggettiva del regime di 
solidariet� di cui al 2� comma dell�art. 29 D.Lgs. 276/2003 (C. app. Torino, 
Sez. lavoro, sent. 1 agosto 2011 n. 896). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michele Gerardo, Ammissibilit� del ricorso per cassazione: tecniche di 
ricerca e di conoscenza sulle questioni di diritto (Trib. Napoli, ord. 30 
settembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 
Verdiana Fedeli, Art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006: corrispettivi, incentivi 
per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. 
Dubbi interpretativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maurizio Borgo, Art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122: applicabilit� 
ai compensi dei commissari della Ci.V.I.T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabrizio Fedeli, Commissari straordinari nominati ai sensi dell�art. 1 
commi 2 e 2 bis del D.L. 26 novembre 2010 n. 196, conv. in Legge 24 
gennaio 2011 n. 1: determinazione del compenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alessandro De Stefano, Linee-guida per la procedura di riconoscimento 
delle �associazioni di protezione ambientale� di cui all�art. 13, co. 1, l. 
349/1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marco Stigliano Messuti, Configurabilit� a carico dell'Autorit� per le 
Garanzie nelle Comunicazioni di un obbligo contributivo per accantonamento 
del TFR dei componenti in relazione alla durata del relativo mandato 
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Marina Russo, Legittimazione passiva del Ministero della Salute in materia 
di indennizzi ex lege 210/92. Sentenza Cass. SS.UU. 12538/11 . . . 
Luca Ventrella, Rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi dell�art. 
18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67: interpretazione di �dipendente di Amministrazione 
statale� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 
Antonino Galletti, La �delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari� nella legge di conversione 
della c.d. manovra economica bis. D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito 
in L. 148 del 14 settembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francesco Spada, Class action e condanna della P.A. per mancato utilizzo 
della PEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 
Francesco Sclafani, Il sindacato del Giudice amministrativo sui provvedimenti 
dell�Autorit� per l�energia elettrica ed il gas . . . . . . . . . . . . . . . 
Flavio Ferdani, La culpa in educando ed in vigilando dei genitori . . . . . 
Alice Visconti, La tutela della maternit� nell�ambito lavorativo . . . . . . 
RECENSIONI 
AAVV, I magistrati e la forza del rinnovamento. Autoriforma, questione 
morale, organizzazione (XXX Congresso Associazione nazionale magistrati. 
Roma, 26-28 novembre 2010), a cura di Luca Palamara, IPSOA 
2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alejandra Boto �lvarez, La administraci�n instrumental en el proceso, 
Madrid: Editorial Reus, 2011. Recensione a cura di Glauco Nori . . . . . . 
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TEMI ISTITUZIONALI 
Conferimento del Premio Aldo Sandulli 2011 
all�Avvocato Generale dello Stato 
(Avvocatura Generale dello Stato, Sala Vanvitelli, 
Roma,16 dicembre 2011) 
Sono particolarmente lieto di comunicare che, nel corso di una cerimonia tenutasi ieri 16 dicembre 
presso la Sala Vanvitelli, la Societ� Italiana degli Avvocati Amministrativisti ha conferito 
all�Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza il prestigioso Premio 
intitolato alla memoria del Prof. Aldo Sandulli. 
Nella motivazione dell�onorificenza, che si allega, oltre a ricordare la straordinaria carriera 
e gli eccezionali meriti dell�Avvocato Caramazza, si d� atto delle sue notevoli doti professionali, 
organizzative ed umane manifestate anche negli impegnativi compiti connessi all�incarico 
di Avvocato Generale dello Stato. 
Ritengo che tale riconoscimento costituisca motivo di soddisfazione per tutto l�Istituto (*) 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Francesco Sclafani 
Societ� Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 30 
Premio Aldo Sandulli 2011 
Ignazio Caramazza ha svolto per circa quarantasette anni le funzioni di Procuratore e 
Avvocato dello Stato, essendo stato nominato in data 17 agosto 1964 a seguito della vittoria 
- primo classificato - del relativo concorso ed avendo per soli quattro mesi prestato servizio 
quale Referendario della Corte dei Conti nel 1968 contemporaneamente al superamento del 
(*) Comunicazione e-mail da Segreteria Segretario Generale del 17 dicembre 2011.
2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
concorso per Sostituto Avvocato dello Stato (in ambedue le ipotesi primo classificato). Nel 
corso della sua attivit� ha confermato le brillanti doti manifestate negli studi universitari e nei 
concorsi di assunzione, esercitando la propria attivit� professionale in importanti giudizi dinanzi 
alle giurisdizioni nazionali e internazionali: nello stesso periodo ha anche svolto importanti 
funzioni all�interno dell�Avvocatura dello Stato, quale Segretario Generale dal 1986 
al 1996, venendo il 22 marzo 2010 nominato Avvocato Generale, e nell�ambito del Governo, 
quale Sottosegretario di Stato per l�Interno per il periodo gennaio 1995 - maggio 1996, oltre 
allo svoglimento di Corsi a livello universitario e alla partecipazione, prima come Componente 
poi come Vice Presidente, alla Commissione per l�acceso e quale Componente della Commissione 
tributaria centrale. Autore di importanti e numerose pubblicazioni giudiriche, (che, 
tra l�altro, gli hanno valso il conferimeno del dottorato in legge honoris causa da parte della 
Loyola University di Chicago), ha manifestato anche nei pi� impegnativi compiti connessi 
all�incarico di Avvocato Generale dello Stato le doti professionali, organizzative ed umane 
che degnamente lo inseriscono nella tradizione del Premio Aldo Sandulli. 
Roma, 16 dicembre 2011 
(Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte) 
(Pres. Pasquale de Lise) 
(Prof. Avv. Filippo Lubrano) 
(Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli) 
Ringraziamento dell�Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
� inutile nascondervi che � con qualche emozione che prendo la parola per ringraziare 
dell�onore che mi viene fatto. 
Si tratta di una emozione che nasce da un duplice sentimento. Quello del ricordo, anzitutto: 
il ricordo di colui al cui nome � intitolato questo premio, Aldo Sandulli. Un mito per gli 
amministrativisti della sua generazione. Un mito anche per quelli della mia, che lo hanno conosciuto 
con l�ammirazione reverenziale degli allievi verso il maestro. Un mito, ancora, per 
i giovani che si affacciano allo studio del diritto amministrativo. 
Il secondo sentimento � quello dell�inadeguatezza: una mia inadeguatezza a questo premio 
e che sento quando penso ai nomi di coloro che mi hanno preceduto nel riceverlo e che 
rappresentato il Gotha degli amministrativisti dell�ultimo quarto di secolo. 
Non star� certo a ricordaverli tutti, mi permetto di ricordarne due soltanto come rappresentativi 
di quel livello di eccellenza e scelti soltanto per essere i primi due premiati della 
lunga lista che ha visto sfilare i pi� bei nomi degli amministrativisti italiani. 
Il primo nome � quello di Giuseppe Abbamonte, il secondo � quello di Massimo Severo 
Giannini. A fronte di nomi di questo livello non stenterete a credere che il mio sentimento di 
inadeguatezza � sincero e lontano quanto possibile dagli ogni falsa modestia e che sono altrettanto 
sincero quando dico che devo questo premio non tanto ai miei meriti, che sono pochi, 
quanto alla benevolenza della Commissione giudicatrice che � stata tanta. 
Aldo Sandulli, al cui nome il premio � intitolato, non � stato soltanto un gigante del diritto: 
la sua figura � infatti caratterizzata dal poliedrico sincretismo di una personalit� pluridimensionale.

TEMI ISTITUZIONALI 3 
Precoce, come si addice alle individualit� geniali, ha raggiunto il traguardo della cattedra 
di diritto amministrativo presso la facolt� di giurisprudenza di Trieste a soli ventisette anni 
ed a soli quarantadue � stato nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica, 
arrivando a ricoprire, come Presidente della Corte, una delle cinque pi� alte cariche dello 
Stato.
La sua nota versatilit� gli ha consentito di prestare la sua opera al servizio di tutti i poteri 
dello Stato: quello, latu sensu, giurisdizionale, come giudice dell�Alta Corte per la Regione 
Siciliana, prima ancora che come giudice e Presidente della Corte Costituzionale; quello legislativo, 
come Sentatore della Reupplica e vice Presidente della Commissione �Bozzi� per 
le riforme istituzionali e quello esecutivo, se in tale ambito pu� inquadrarsi un ruolo operativo 
come quello di presidente della RAI. 
N� pu� tacersi, poi, l�attivit� forense che, nella seconda parte della sua vita, Aldo Sandulli 
affianc� a quella universitaria con vistosi successi. 
Passando ad una brevissima carrellata delle pi� profonde tracce da lui lasciate nella giursprudenza 
costituzionale e nella scienza del diritto ricordo, in particolare, tre sentenze della 
Consulta che lo hanno visto, rispettivamtne, la prima come estensore e le altre due come Presidente. 
La prima (sentenza n. 79 del 1961) ha definitivamente sancito l�illegittimit� costituzionale 
dell�odioso principio del solve et repete ed ha costituito una vera e propria svolta nella 
storia della civilt� giudirica italiana. La seconda (sentenza n. 2 del 1968), pur dichiarando non 
fondata la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 55 e 74 del codice di procedura 
civile, che limitavanto al dolo, alla frode e alla concussione la presponsabilit� personale dei 
magistrati, in relazione all�art. 28 della Costituzione, ha affermato che dette norme non contrastavano 
con la Carta costituzionale perch� il loro apparente silenzio, malgrado un diverso 
indirizzo interpretativo, non precludeva di riconoscere la responsabilit� dello Stato per i danni 
cagionati dal giudice per colpa grave o lieve.Tale ultima pronuncia a distanza di oltre quarant�anni, 
appare di particolare attualit� alla luce della sentenza della Corte di Giustiza dell�Unione 
europea del 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commssione / Italia, che ha 
condannato la Repubblica italiana in relazione alla legge n. 177 del 1988 che limita la responsabilit� 
dello Stato per fatto dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave. 
La terza (sentenza n. 126 del 1968), capovolgendo un orientamento contrario del 1961, 
ha dichiarato la illegittimit� costituzionale dell�art. 559 del codice penale, in quanto norma 
che, in violazione del principio di uguaglianza, sanzionava penalmente l�adulterio della moglie 
e non quello del marito. 
Altra traccia indelebile nella storia del diritto � stata quella lasciata dal Sandulli scienziato. 
Da giurista di razza, infatti (non a caso membro dell�Accademia dei Lincei e Presidente 
del Comitato per le scienze giuridiche del C.N.R.) ha consegnato a noi tutti la preziosa eredit� 
delle sue numerose opere, alcune delle quali sono veri capisaldi della formazione di intere 
generazioni. 
Si pensi al �Manuale di diritto amministrativo� ancora oggi Bibbia di ogni amministrativista 
anche perch� scrupolosamente ed amorevolmente aggiornato dalla figlia, Prof.ssa Maria 
Alessandra Sandulli, nel pieno rispetto dell�impianto originario. Non meno importante mi 
sembra �Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati� che, pur essendo 
stato pubblicato in epoca anteriore (1964) all�istituzione dei tribunali amministrativi regionali, 
costituisce una pietra miliare nello studio dei principi fondamentali della giustizia amministrativa, 
tanato da avere ispirato non poche norme del recentissimo codice della giustizia amministrativa.

4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Ma proprobilmente, tra le operere monografiche, la prima, risalente addirittura al 1940, 
�Il procedimento amministrativo�, � quella che racchiude la pi� innovativa intuizione del pensiero 
sandulliano (1), configurando il procedimento in senso formale, cio� non come atto complesso 
ma come concatenazione di atti funzionalemnte collegati al fine di emanare un 
provvedimento. 
Sfortunatamente, Sandulli non ha potutto assistere all�entrata in vigore della legge n. 
241 del 1990 che - ben 50 anni dopo la sua geniale intuizione - pu� considerarsi l�approdo sistematico 
di un lungo cammino cui Egli ha fornito un contributo fondamentale, avendo introdotto 
nell�ordinamento italiano una legge generale sul procedimento amministrativo. 
In definitiva e per concludere questa parziale ed imcompleta descrizione della figura di 
Aldo Sandulli credo possa dirsi che egli fu uno di quei rari uomini che i francesi definiscono 
�tout azimut� cio� valorosi in tutte le loro molteplici dimensioni. 
Uomo di scienza, anzitutto, se mai qualcuno merit� questa qualifica, ma anche grand 
commis dello Stato e anche uomo di toga: una toga che rivest� ai massimi livelli del giudicante 
e del patrocinatore. 
Oltre che uomo di scienza ed uomo di toga, fu anche uomo di pace, come tutti i giuristi 
saggi, il che non gli imped�, per�, di rispondere alla chiamata del Paese in guerra e di combattere 
da valoroso nella tremenda campagna di Russia, meritantdo una medaglia d�argento 
al valor militare. 
Alla sua memoria � intitolato il prestigioso premio che oggi ho l�onere di ricevere e per 
il quale esprimo tutta la mia gratitudine alla Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, 
alla Famiglia Sandulli ed ai membri tutti della Commssione. Grazie davvero, dal 
profondo del cuore. 
(1) La dottrina italiana del periodo preunitario si accost� agli studi del procedimento amministrativo 
con Romagnosi e Manna. In assenza di un fondamento positivo, il procedimento rappresent�, in 
quei tempi, una conquista scientifica ma, come � stato autorevolmente sostenuto, lo fu in senso negativo: 
non per com�era amministrare ma per come non doveva essere. Come noto, la prima embrionale regolamentazione 
del procedimento amministrativo risale all�art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 
E. La dottrina dell�epoca interpret�, per�, restrittivamnte la norma in questione, inizialemnte 
restringendone la sfera di operativit� ai soli ricorsi gerarchici e, successivamnte, negando l�immediata 
operativit� della disposizione. Negli anni trenta, la scienza amministrativa inizi� a studiare con metodo 
tecnico il procedimento amministrativo con l�opera di Forti e di Miele. Ma fu solo con Sandulli che si 
raggiunse la massima epressione del tecnicismo giuridico. Nel costruire il concetto di procedimento amministrativo 
Sandulli super� la tradizionale categoria pandettistca del rapporto giuridico, inidonea a contenere 
tale nozione e si rifece alla concettualizzazione operata dalla dottrina penalistica tedesca del 
Tatbestand per delineare il procedimeno quale somma degli elementi materiali dell�attivit� amministrativa 
ricostruita per fasi. Tale teorizzazione comport� un radicale mutamento di prospettiva che pose in 
evidenza, quale fattore centrale dell�attivit� amministrativa, il procedimento.
TEMI ISTITUZIONALI 5 
Avvocatura Generale dello Stato 
CIRCOLARE N. 51/2011 
Oggetto: Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia 
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione 
Nella Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2011, n. 220, � stato pubblicato il decreto legislativo 
1 settembre 2011, n. 150, recante �Disposizioni complementari al codice di procedura 
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi 
dell�articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 �, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente 
all�entrata in vigore dello stesso, in data 6 ottobre 2011. 
Il decreto legislativo realizza la riduzione e la semplificazione dei 28 procedimenti civili 
disciplinati dalla legislazione speciale riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura 
civile: il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro e il rito sommario di cognizione.
Sono confluiti nel modello processuale del rito del lavoro i procedimenti per i quali 
erano prevalenti i caratteri della concentrazione delle attivit� processuali (decisione contestuale 
con lettura del dispositivo in udienza) nonch� erano previsti ampi poteri istruttori d�ufficio. 
Sono stati ricondotti, invece al modello del procedimento sommario di cognizione (introdotto 
con la legge n. 69/2009) i procedimenti speciali, caratterizzati da un�accentuata semplificazione 
della trattazione o dell�istruzione della causa, evidenziata, nella maggior parte 
dei casi, dal richiamo alla procedura camerale disciplinata dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. 
In numerosi casi di procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, ricorre la regola 
dell�inappellabilit� della decisione (come ad esempio nelle controversie in materia di espulsione 
dei cittadini extracomunitari, disciplinate dall�art. 18) ovvero della competenza in un 
unico grado della Corte d�appello (si pensi ai giudizi di opposizione alla stima nell�espropriazione 
per pubblica utilit� disciplinati dall�art. 29). 
In via residuale, � stata operata una riconduzione al rito ordinario di cognizione dei procedimenti 
per i quali non era dato rinvenire alcuno dei predetti caratteri. 
I) Le controversie regolate dal rito del lavoro sono: 
- l�opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 6) 
- l�opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7) 
- l�opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8) 
- l�opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 9) 
- le controversie in materia di protezione dei dati personali (art. 10) 
- le controversie agrarie (art. 11) 
- l�impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art. 12) 
- l�opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 13) 
II) Le controversie regolate dal rito sommario di cognizione sono: 
- le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14) 
- l�opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15) 
- le controversie in materia di mancato riconoscimetno del diritto di soggiorno sul territorio 
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell�Unione europea o dei
6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
loro familiari (art. 16) 
- le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell�Unione 
europea o dei loro familiari (art. 17) 
- le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell�Unione 
europea (art. 18) 
- le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19) 
- l�opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di 
soggiorno per motivi familiari, nonch� agli altri provvedimenti dell�autorit� amministrativa 
in materia di diritto all�unit� familiare (art. 20) 
- l�opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21) 
- le azioni popolari e le controverse in materia di eleggibilit�, decadenza ed incompatibilit� 
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22) 
- le azioni in materia di eleggibilit� e incompatibilit� nelle elezioni per il Parlamento europeo 
(art. 23) 
- l�impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di 
elettorato attivo (art. 24) 
- le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di 
intercettazioni telefoniche (art. 25) 
- l�impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26) 
- l�impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell�ordine dei giornalisti 
(art. 27) 
- le controversie in materia di discriminazione (art. 28) 
- le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica 
utilit� (art. 29) 
- le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione 
volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 30) 
III) Le controversie regolate dal rito ordinario di cognizione sono: 
- le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31) 
- l�opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato e degli altri enti pubblici (art. 32) 
- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art. 33) 
** ** ** 
Prima di disciplinare i vari tipi di procedimenti, il decreto legislativo detta alcune disposizioni 
generali: 
A) Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro (art. 2): 
- a dette controversie non sono applicabili, salvo che siano espressamente richiamati, gli 
articoli 413 c.p.c. (giudice competente), 415, comma 7 c.p.c. (notifica del ricorso direttamente 
all�amministrazione per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni e notificata all�Avvocatura dello Stato per le 
amministrazioni statali o ad esse equiparate), art. 417 c.p.c. (costituzione e difesa personale 
delle parti), 417 bis c.p.c. (difesa delle pubbliche amministrazioni a mezzo dei 
propri dipendenti limitatamente al giudizio di primo grado, salvo quanto disposto per i 
singoli procedimenti in merito alla facolt� per le parti di stare in giudizio personalmente), 
art. 420 bis c.p.c. (accertamento pregiudiziale sull�efficacia, validit� e interpretazione
TEMI ISTITUZIONALI 7 
dei contratti e accordi collettivi), art. 421, comma 3 c.p.c. (poteri istruttori del giudice 
relativi all�accesso sul luogo di lavoro e all�esame di testimoni sul luogo stesso), art. 
425 c.p.c. (richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali), art. 426 
c.p.c. (passaggio dal rito ordinario al rito speciale), art. 427 c.p.c. (passaggio dal rito 
speciale al rito ordinario), art. 429, comma 3 c.p.c. (cumulo tra interessi e rivalutazione 
monetaria sui crediti di lavoro), 431, commi 1, 2, 3, 4 e 6 c.p.c. (esecutoriet� della sentenza 
nella parte in cui � limitata al caso di condanna a favore del lavoratore ), art. 433 
c.p.c. (giudice d�appello), art. 438, comma 2 c.p.c. (esecuzione con la sola copia del dispositivo) 
e 439 c.p.c. (cambiamento del rito in appello); 
- l�ordinanza per il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando il giudice ritenga 
il diritto accertato e nei limiti in cui ritenga raggiunta la prova ai sensi dell�art. 423, 
comma 2 c.p.c.. pu� essere concessa su istanza di ciascuna parte; 
- la facolt� del giudice di appello di sospendere l�esecuzione della sentenza quando ricorrono 
gravi motivi ai sensi dell�art. 431, comma 5 c.p.c. si applica alle sentenze di 
condanna a favore di ciascuna delle parti; 
- salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori d�ufficio previsti all�art. 421, 
comma 2 c.p.c. non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile. 
B) Diposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione 
(art. 3): 
- ai sensi del comma 1, non sono applicabili i commi 2 e 3 dell�art. 702 ter c.p.c., in base 
ai quali se la domanda o la domanda riconvenzionale non rientrano tra quelle indicate 
nell�art. 702 bis c.p.c. (cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica) il 
giudice le dichiara inammissibili con ordinanza non impugnabile (comma 2) e se il giudice 
ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un�istruttoria non sommaria, fissa 
l�udienza di cui all�art. 183 e applica le disposizioni di cui il libro II (comma 3). Da un 
lato, � stato quindi espressamente previsto che il rito sommario di cognizione possa 
svolgersi dinanzi ad un organo collegiale, dall�altro, � stata esclusa la possibilit� di conversione 
del rito sommario di cognizione nel rito ordinario; 
- ai sensi del comma 2, quando la causa � giudicata in primo grado in composizione collegiale, 
il presidente del collego designa il giudice relatore e pu� delegare l�assunzione 
di mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio; 
- fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando � competente la corte di appello in primo 
grado, il procedimento � regolato dagli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c. (e non anche dall�art. 
702 quater c.p.c. che disciplina l�appello). 
C) Mutamento del rito (art. 4): 
- quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto 
legislativo, il giudice, anche d�ufficio, dispone il mutamento del rito, con ordinanza, 
non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Detto limite temporale, oltre il 
quale � precluso disporre il mutamento di rito sia ad istanza di parte che d�ufficio, vale 
a differenziare notevolmente la disciplina introdotta dal decreto legislativo rispetto a 
quella dettata dal rito del lavoro, in cui l�art. 439 c.p.c. consente il mutamento di rito 
anche in appello; 
- quando la controversi rientra tra quelle per le quali � prevista l�applicazione del rito del 
lavoro, il giudice fissa l�udienza di cui all�articolo 420 c.p.c. e il temine perentorio entro 
il quale le parti devono provvedere all�eventuale integrazione degli atti introduttivi;
8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
- quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta 
davanti al giudice competete con il rito stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo; 
- gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del 
rito seguito prima del mutamento; restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate 
secondo tali norme. 
D) Sospensione dell�efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5): 
- detta norma introduce una disciplina uniforme del procedimento di inibitoria che trova 
applicazione nei casi in cui il decreto legislativo preveda la sospensione del provvedimento 
impugnato; � quindi escluso che la proposizione dell�opposizione sospenda automaticamente 
l�efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; 
- il giudice provvede alla sospensione, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non 
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate 
nella motivazione. 
- viene altres� prevista la sospensione inaudita altra parte in caso di pericolo imminenti 
di un danno grave e irreparabile; in tale caso, la sospensione pu� essere disposta con 
decreto pronunciato fuori udienza e diviene inefficace se non � confermata con ordinanza, 
entro la prima udienza successiva. 
** ** ** 
Ci� premesso, si sottolinea che, all�interno di tali modelli procedimentali sono dettagliatamente 
disciplinati numerosi riti speciali, con regole che derogano parzialmente alle 
norme generali. 
Si evidenziano qui di seguito le innovazione che riguardano i procedimenti di maggior 
interesse, rinviando alle singole discipline per le materie pi� settoriali. 
a) L�opposizione ad ordinanza � ingiunzione (art. 6): 
Le controversie previste dall�articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono 
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dall�art. 6 del decreto legislativo. 
Come gi� previsto dall�abrogato art. 22 bis della legge n. 689/1981, l�opposizione 
si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui � stata commessa la 
violazione, salve le competenze stabilite dalle altre disposizioni di legge. 
L�opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione � stata applicata per 
un violazione concernente disposizioni in materia. 
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro; 
b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
c) di tutela dell�ambiente dall�inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; 
d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
e) valutaria; 
f) di antiriciclaggio. 
Rispetto all�abrogato art. 22 bis, sono state eliminate le materie dell�urbanistica ed edilizia, 
quella societaria e di intermediari finanziari e quella tributaria. 
Come gi� previsto dall�abrogato art. 22 bis, l�opposizione si propone altres� davanti al 
tribunale se per la violazione � prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo 
a 15.493 euro o se comunque � stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro o
TEMI ISTITUZIONALI 9 
quando � stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta 
a quest�ultima, fatta eccezione per le violazioni in materia di assegni bancari e 
quelle al codice della strada. 
Come gi� previsto dall�abrogato art. 23 della legge n. 689/1981. il ricorso � proposto, a 
pena di inammissibilit�, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 
entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all�estero mentre � innovativa la disposizione 
che consente il deposito del ricorso anche a mezzo del servizio postale 
(recependo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2004). 
Non � stata invece e confermata la previsione (gi� contenuta nell�art. 23, comma 1 della 
legge n. 689/1981) secondo la quale se il ricorso � proposto tardivamente il giudice lo 
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. Pertanto, la declaratoria 
di inammissibilit� deve ora essere disposta, previa istruzione del contraddittorio, con 
sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione. 
Non � stata altres� riprodotta la disposizione di cui all�abrogato art. 23, comma 7 della 
legge n. 689/1981 che rinviava all�art. 163 bis c.p.c. per il termine a comparire; pertanto, 
applicandosi ora l�art. 415, comma 5 c.p.c., tra la notifica del ricorso e l�udienza di discussione 
deve intercorrere un termini non minore di trenta giorni (e non pi� non minore 
di novanta giorni). 
L�efficace esecutiva del provvedimento impugnato pu� essere sospesa secondo quanto 
previsto dall�articolo 5 del decreto legislativo. 
Con il decreto di cui all�articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il 
giudice ordina all�autorit� che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in 
cancelleria, dieci giorni prima dell�udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 
all�accertamento, nonch� alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso 
e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all�opponente e all�autorit� che ha 
emesso l�ordinanza. Tale norma deroga quindi al rito del lavoro che pone a carico del 
ricorrente l�onere di notificare il ricorso con il decreto di fissazione di udienza. 
Nonostante la generale inapplicabilit� dell�art. 417 bis c.p.c., � espressamente previsto 
che, nel giudizio di primo grado l�opponente e l�autorit� che ha emesso l�ordinanza possono 
stare in giudizio personalmente. L�autorit� che ha emesso l�ordinanza pu� avvalersi 
anche di funzionari appositamente delegati. Si rammenta in proposito quanto stabilito 
con comunicazione di servizio n. 124 del 28 novembre 2007 e confermato con Circolare 
n. 42 del 29 luglio 2010, al punto n. 1) lettera d) in ordine all�eccezionalit� della costituzione 
in giudizio tramite l�Avvocatura dello Stato nei giudizi di primo grado proposti 
ai sensi della legge n. 689/1981. 
Una modifica che tiene conto degli interventi della Corte costituzionale � contenuta nella 
disposizione secondo la quale, alla prima udienza, il giudice, quando l�opponente o il 
suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida 
con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che 
l�illegittimit� del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall�opponente, 
ovvero l�autorit� che ha emesso l�ordinanza abbia omesso il deposito del rapporto con 
gli atti relativi all�accertamento. Il giudice deve quindi decidere il ricorso nel merito con 
sentenza, e non pu� convalidare il provvedimento con ordinanza, tutte le volte in cui, 
anche in assenza dell�opponente, l�illegittimit� del provvedimento impugnato risulti dalla 
documentazione prodotta dall�opponente (cfr. Corte cost. n. 534/1990) ovvero l�autorit� 
che ha emesso il provvedimento abbia omesso il deposito dei documenti (cfr. Corte cost.
10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
n. 507/1995). 
Come gi� previsto dall�abrogato art. 23, il giudice accoglie l�opposizione quando non 
vi sono prove sufficienti della responsabilit� dell�opponente. Con la sentenza che accoglie 
l�opposizione il giudice pu� annullare in tutto o in parte l�ordinanza o modificarla 
anche limitatamente all�entit� della sanzione dovuta, che � determinata in una misura 
in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al 
giudice di pace non si applica l�articolo 113, secondo comma, del codice di procedura 
civile. 
Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato e delle 
spese forfetizzate nell�importo di 8 euro ai sensi dell�art. 10, comma 6 bis D.P.R. n. 115 
del 2002. 
Nonostante le incertezze interpretative conseguenti all�abrogazione dell�immediata ricorribilit� 
per cassazione della sentenza di primo grado (disposta dal d.lgs. n. 40 del 
2006), l�art. 6 del decreto legislativo non disciplina la forma e le modalit� di proposizione 
dell�appello. Peraltro, poich� tra le norme del rito del lavoro applicabili, l�art. 2 
del decreto legislativo eccettua espressamente l�art. 433 c.p.c. che disciplina il giudice 
d�appello, quest�ultimo � individuato secondo i criteri generali contenuti nell�art. 341 
c.p.c. (il tribunale per le sentenze del giudice di pace e la corte d�appello per le sentenze 
del tribunale) mentre l�espressa limitazione al giudizio di primo grado della possibilit� 
di difesa personale delle parti comporta che in appello sia invece necessaria la difesa 
tecnica, secondo la regola generale di cui all�art. 82 c.p.c. 
Dalla generale applicabilit� del rito del lavoro, ivi compresi gli articoli 434 e 435 c.p.c. 
che disciplinato la forma dell�appello (non eccettuati dal citato art. 2 del decreto legislativo), 
sembrerebbe discendere che l�appello va proposto con ricorso da depositare in 
cancelleria e da notificare con il decreto di fissazione di udienza a cura dell�appelante. 
Quanto al foro erariale, pur apparendo applicabile, nel silenzio dalla legge, la norma generale 
di cui all�art. 25 c.p.c., non pu� non tenersi conto dell�orientamento espresso dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 18 novembre 2010, nn. 23285 e 
23286) che, pur affermando la necessit� di difesa tecnica nel giudizio di appello ex lege 
n. 689/1981, hanno escluso che il suddetto giudizio segua la regola del foro erariale. La 
notifica dell�appello all�Avvocatura dello Stato sembra inoltre esclusa dalla non applicabilit� 
dell�art. 415, comma 7 c.p.c. disposta dall�art. 2 del decreto legislativo, salvo i 
casi eccezionali in cui l�amministrazione si sia costituita in primo grado tramite l�Avvocatura 
dello Stato. 
Infine, l�art. 34 del decreto legislativo modifica il primo comma all�art. 22 della legge 
n. 689/1981 rinviando, per l�opposizione all�ordinanza-ingiunzione di pagamento e all�ordinanza 
che dispone la sola confisca, alla disciplina di cui all�art. 6, facendo salve 
le precisazioni di cui all�art. 133 del codice del processo amministrativo. 
b) Le controversie in materia di protezione dei dati personali (art. 10): 
Le controversie previste dall�articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall�art. 10 del decreto 
legislativo. 
� stata confermata la competenza del tribunale luogo in cui ha la residenza il titolare 
del trattamento dei dati. 
� stata inoltre mantenuta la previsione secondo la quale il ricorso avverso i provvedi-
TEMI ISTITUZIONALI 11 
menti del Garante per la protezione dei dati personali � proposto, a pena di inammissibilit�, 
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data 
del rigetto tacito, precisando innovativamente che tale termine � di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all�estero. Non � stata invece mantenuta la disposizione (gi� prevista 
dall�art. 152, comma 4 del codice in materia di protezione di dati personali) secondo la 
quale se il ricorso � proposto tardivamente il giudice lo dichiara inammissible con la 
ordinanza ricorribile per cassazione. Pertanto, la declaratoria di inammissibilit� deve 
essere disposta, previa instaurazione del contraddittorio, con sentenza. 
� stata inoltre uniformata la disciplina delle misure cautelari, con espresso richiamo all�art. 
5 del decreto legislativo. 
� stata ribadita la norma, in base alla quale, se alla prima udienza il ricorrente non compare 
senz�addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della 
causa dal ruolo e dichiara l�estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le 
spese di giudizio. 
� stato altres� confermato che la sentenza che definisce il giudizio non � appellabile 
(non � stato espressamente ribadito che la stessa � ricorribile per cassazione ma ci� deriva 
dai principi generali, come confermato nella relazione illustrativa del decreto legislativo) 
e pu� prescrive le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all�artico 
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) anche in relazione all�eventuale atto 
del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonch� il risarcimento del danno. 
c) L�opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilit� (art. 29): 
Le controversie avente ad oggetto l�opposizione alla stima di cui all�articolo 54 del 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non 
diversamente disposto dall�art. 29. 
Resta competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. 
L�opposizione va proposta (con ricorso non pi� con atto di citazione), a pena di inammissibilit�, 
entro il temine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla 
notifica della stima peritale, se quest�ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il 
termine � di sessanta giorni se il ricorrente risiede all�estero. 
Come gi� previsto dal citato art. 54, il ricorso � notificato all�autorit� espropriante, al 
promotore dell�espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell�espropriazione. Il ricorso 
� notificato anche al concessionario dell�opera pubblica, se a questi sia stato affidato 
il pagamento dell�indennit�. 
d) L�opposizione a procedura coattiva per la riscossione dell�entrate patrimoniali dello 
Stato e degli altri enti pubblici (art. 32): 
Le controversie in materia di opposizione all�ingiunzione per il pagamento delle entrate 
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui l�articolo 3 R.D. 14 aprile 1910, 
n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
�competente il giudice del luogo in cui ha sede l�ufficio che ha emesso il provvedimento 
opposto. L�efficacia esecutiva del provvedimento impugnato pu� essere sospesa secondo 
quanto previsto dall�articolo 5 del decreto legislativo. 
La disciplina previgente prevede un termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento 
impugnato per la proposizione dell�opposizione. Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza 
di legittimit�, sulla base della natura di accertamento negativo della pretesa 
fatta valere con il provvvedimento impugnato ed in considerazione dell�assenza di una
12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
espressa sanzione connessa alla violazione del predetto termine, in base al principio generale 
di cui all�articolo 152, comma secondo c.p.c., ha costantemente affermato che il 
decorso del predetto termine preclude unicamente la facolt� di conseguire la sospensione 
dell�esecuzione ma non osta alla possibilit� di agire anche successivamente per far dichiarare 
l'insussistenza del credito vantato dall�amministrazione. 
� stata quindi mantenuta la previsione del potere del giudice di sospendere l�efficacia 
esecutiva dell�ingiunzione ma tale disciplina � stata uniformata a quella prevista in via 
generale dall�articolo 5 del decreto legislativo per tutti i giudizi di natura oppositiva. 
L�AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
CIRCOLARE N. 54/2011 
Oggetto: Giudizi di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Regime della prescrizione. 
Con ordinanza del 17 ottobre 2011, n. 21380, la Corte di cassazione, sez. I, ha rimesso 
alle Sezioni Unite la questione attinente all�applicabilit� della prescrizione alle controversie 
in materia di irragionevole durata del processo ex lege n. 89/2001, sussistendo un contrasto 
tra l�orientamento maggioritario che ritiene applicabile esclusivamente il termine di decadenza 
di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo presupposto 
ex art. 4 della citata legge (Cass. 20 dicembre 2009, n. 27719; id., 12 febbraio 2010, n. 3325; 
id., 4 ottobre 2010, n. 20564; id., 11 gennaio 2011, n. 487) e l�orientamento minoritario che 
ritiene applicabile l�ordinaria prescrizione decennale, competendo �ogni danno dal momento 
degli eventi lesivi che si susseguono a decorrere dal decimo anno anteriore alla domanda� 
(Cass. 24 febbraio 2010, n. 3325), potendosi considerare azionabile il diritto all�equa riparazione 
anche nel corso del processo presupposto e prima dell�entrata in vigore della legge 
Pinto, sin dal momento dell�inizio del funzionamento della CEDU in data 1 agosto 1973. 
In attesa della decisione delle Sezioni Unite, a modifica delle allegate Circolari n. 6/2009 
(punto 3)* e n. 14/2010**, l�eccezione di prescrizione dovr� essere sollevata innanzi alle Corti 
d�appello e dovr� essere coltivata in Cassazione nel ricorso ovvero nel controricorso anche 
in via incidentale, richiamando la suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 21380/2011. 
L�AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
(*) Circolare n. 6/2009 
Oggetto: Giudizi ex lege Pinto - art. 54 co. 2 D.L. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008 - Regime 
della prescrizione. 
Pervengono da varie Avvocature distrettuali richieste di impugnazione di decreti di condanna al pagamento 
dell�indennizzo ex lege n. 89/2001 (legge Pinto) motivate con il mancato rilievo di ufficio della 
inosservanza dell�art. 54 del D.L. n. 112/2008, conv. con mod. con legge n. 133/2008, e sul rigetto della 
eccezione di prescrizione. 
Al riguardo, sentito il Comitato consultivo, va rilevato quanto segue:
TEMI ISTITUZIONALI 13 
1.- L�art. 54 co. 2 del cit. D.L. n. 112 prevede che la domanda di equa riparazione non � proponibile se 
nel giudizio avanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui 
all�art. 2 co. 1 della legge 24 marzo 2001 n. 89, non � stata presentata una istanza ai sensi del secondo 
comma dell�art. 51 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642. 
Come si desume dalla chiara formulazione letterale della norma, in coerenza con la sua ratio (che appare 
essere quella di consentire l�accesso alla tutela del diritto all�indennizzo solo ove la eccessiva durata 
del giudizio non si ricolleghi ad un disinteresse della parte alla sua sollecita definizione), la previa proposizione 
della istanza costituisce un presupposto, la cui carenza � rilevabile anche di ufficio, che impedisce 
la stessa valida costituzione del rapporto processuale ex lege n. 89/2001. 
Ma proprio perch� trattasi di presupposto processuale che condiziona l�ammissibilit� della domanda di 
indennizzo, la sua sussistenza va verificata con rifermento alla legge vigente al momento della proposizione 
della domanda stessa (di recente Cass. n. 28428/2008). Pertanto la mancata proposizione della 
predetta istanza rileva preclusivamente solo con riguardo ai giudizi ex lege n. 89/2001 instaurati dopo 
l�entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008) e non per quelli proposti anteriormente a tale 
data (cfr. anche art. 1 co. 2 della legge di conversione n. 133/2008). 
2.- La introduzione della disposizione di cui al menzionato art. 54 del D.L. n. 112 apre peraltro l�ulteriore 
e distinto problema - ovviamente per i giudizi ex lege n. 89 cit. introdotti dal 25 giugno 2008 - se la 
stessa comporti sul piano sostanziale la irrilevanza del tempo trascorso anteriormente all�eventuale proposizione 
della menzionata istanza avanti al giudice amministrativo, al fine del computo del termine di 
ragionevole durata del giudizio (e quindi del relativo indennizzo). 
Trattasi evidentemente di problematica di indubbia delicatezza - cui � fatto solo un cenno nella sent. 
Cass. n. 25421/2008 - e sulla quale non risulta sinora intervenuta alcuna puntuale pronuncia neppure da 
parte delle Corti di Appello, avanti alle quali, nei casi in cui rilevi, la questione stessa sar� adeguatamente 
da prospettarsi: riservandosi comunque questo Generale Ufficio di fornire al proposito le definite direttive 
sulla scorta della interpretazione giurisprudenziale che si andr� formando. 
3.- Quanto alla prescrizione del diritto all�indennizzo, si rappresenta che pendono avanti la Corte di 
Cassazione giudizi proposti dalle parti private avverso decreti della Corte d�Appello di Roma che hanno 
accolto la relativa eccezione. 
Si fa riserva di comunicare l�orientamento in proposito della Corte di Cassazione: nel frattempo, attesa 
la indubbia controvertibilit� della questione, l�Avvocatura Generale si asterr� dal proporre ricorsi per 
cassazione che abbiano come unico motivo di censura il rigetto della eccezione di prescrizione. 
L�AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
Avv. Oscar Fiumara 
(**) Circolare n. 14/2010 
Oggetto: Giudizi di equa riparazione: legge 24 marzo 2001, n. 89. Regime della prescrizione. 
Si comunica che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 27719/09, depositata il 30 dicembre 
2009, ha respinto il motivo di ricorso dedotto nell�interesse dell�Amministrazione riguardante la prescrizione 
estintiva della pretesa per equa riparazione di cui all�art. 2 della legge 24 marzo 2001. n. 89. 
Con articolata motivazione il Giudice di legittimit� - che gi� si era pronunicato sulla medesima questione 
con sentenza resa in Camera di Consiglio n. 14757 depositata il 23 giugno 2009, e ordinanza n. 17703 
del 27 giugno 2008 - ha rilevato come l�interpreteazione sia letterale che logica dell�art. 4 della legge 
24 marzo 2001, n. 89 (norma speciale e autosufficiente) induce a �a eslcudere qualsiasi evenienza estintiva 
del diritto anticipata rispetto all�ultimo (e normale) termine utile per la proposizone della domanda 
di sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, � divenuta esecutiva�, e ha 
indicato le diverse ragioni per cui non pu� consentirsi �l�ibridazione del modello europeo tramite l�ingresso 
ex novo di una causa estintiva diversa dalla decadenza�. 
In realzione ai principi cos� enunciati nella predetta pronuncia, sentito il Comitato Consultivo, dispongo 
che, nei procedimenti contenziosi avanti le Corti territoriali e in sede di legittimit�, non si insista ulteriormente 
nell�eccezione di presrizione (che si era comunque coltivata solo in particolari ipotesi, come 
chiarito nell circolare n. 6/2009 del 4 marzo 2009, n. 72990 P). 
L�AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
Avv. Oscar Fiumara
14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
CIRCOLARE N. 60/2011 
Oggetto: Reati tributari - Avvisi di udienza delle Cancellerie penali - Trasmissione 
all�Agenzia delle Entrate ed eventuale costituzione di parte civile. 
ComՏ noto, nei procedimenti penali per reati tributari, l�organo legittimato a costituirsi 
parte civile � l�Agenzia delle Entrate, subentrata ex lege al Ministero dell�Economia e delle 
Finanze a far data dal 1� gennaio 2001. 
Sono sorte alcune difficolt� derivanti dalla errata notificazione da parte delle cancellerie 
penali degli avvisi di udienza per la costituzione di parte civile. 
Per ragioni di funzionalit� � necessario che tali avvisi, ove irritualmente (Cass., sez. V, 
n. 8507/2010) notificati all�Avvocatura dello Stato, pervengano all�ufficio periferico competente 
dell�Agenzia delle Entrate. 
Qualora le Cancellerie penali notifichino detti avvisi all�Avvocatura, gli stessi devono 
essere quindi prontamente inoltrati all�Agenzia delle Entrate, non presso la Direzione Centrale 
(che non detiene alcuna competenza in materia), ma: 
- presso la Direzione provinciale che ha inoltrato la denuncia penale o ha ricevuto il 
p.v.c. da cui � derivato il procedimento penale, 
- ovvero, in caso di pi� Direzioni Provinciali competenti, presso la Direzione Regionale 
competente (o presso le Direzioni Regionali competenti, se le Direzioni Provinciali coinvolte 
appartengono a pi� Direzioni Regionali). 
- in caso di incertezza sulla Direzione Provinciale competente, alla Direzione Regionale 
del luogo dove ha sede il giudice penale. 
La struttura periferica competente dell�Agenzia delle Entrate istruisce la pratica e successivamente, 
ove ne ricorrano i presupposti, invia (tramite la Direzione Regionale) la richiesta 
di costituzione di parte civile all�Avvocatura competente che, a sua volta, formula il proprio 
parere alla stessa Agenzia. 
Quest�ultima provveder� a richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ai sensi dell�art. 1, comma 4, legge 3 gennaio 1991, n. 3, che l�Istituto 
ritiene applicabile alla specie nonostante un isolato precedente contrario. 
Il parere dell�Avvocatura Distrettuale favorevole alla costituzione di parte civile dovr� 
essere inviato per conoscenza anche all�Avvocatura Generale � Comitato per il Coordinamento 
tributario. 
L�AVVOCATO GENERALE 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
CIRCOLARE N. 63/2011 
Oggetto: Norme processuali introdotte dalla legge di stabilit�. 
Nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, � stata pubblicata la legge 12 
novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilit�) che ha introdotto, tra le altre, talune rilevanti 
novit� processuali che entreranno in vigore, ove non diversamente indicato, a decorrere dal 1 
gennaio 2012 (art. 36).
TEMI ISTITUZIONALI 15 
Si ritiene opportuno richiamare brevemente le disposizioni che, ad una prima lettura, 
appaiono di maggior interesse per la difesa degli Enti patrocinati, fornendo altres� talune immediate 
indicazioni operative. 
1. Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25) 
1.1. Nel modificare l�art. 136 c.p.c. (e tutte le altre norme che disciplinano le comunicazioni 
di cancelleria) la legge n. 183 del 2011 (di seguito, la legge) introduce il principio generale 
secondo il quale il biglietto di cancelleria � consegnato dal cancelliere al destinatario, 
che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto 
della normativa, anche regolarmente, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici. Solo ove non sia possibile procedere in tali forme, il biglietto 
viene trasmesso a mezzo telefax, o � rimesso all�ufficiale giudiziario per la notifica. La notifica 
tramite ufficiale giudiziario, quindi, da regola generale diventa un mezzo sussidiario cui ricorrere 
solo nel caso in cui non siano possibili altre forme di comunicazione. 
1.2. La legge modifica altres� l�art. 250, comma 3 c.p.c. prevedendo che l�intimazione 
al testimone possa essere effettua dal difensore attraverso l�invio di copia dell�atto mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a 
mezzo telefax (La modifica riguarda nella sostanza solo la necessit� che si tratti di posta elettronica 
certificata). 
1.3. L�art. 366 c.p.c., che disciplina il contenuto del ricorso per cassazione, al secondo 
comma, come modificato dalla legge, prevede che se il ricorrente non ha eletto domicilio in 
Roma ovvero non ha indicato l�indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio 
ordine, le notificazione gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Pertanto 
la notifica del controricorso non potr� pi� essere fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione 
ove il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ma abbia indicato il proprio indirizzo 
PEC, incombente che, presumibilmente, sar� sempre osservato alla luce del disposto 
di cui all�art. 37, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111 in base al quale, in caso di omessa indicazione dell�indirizzo di posta certificata, 
il contributo unificato � aumentato della met�. 
1.4. Vengono inoltre introdotte diverse modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che 
disciplina la notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali a mezzo del servizio postale direttamente 
da parte dell�avvocato munito di apposita autorizzazione del Consiglio dell�ordine 
di appartenenza, prevedendo, a determinate condizioni, la possibilit� di provvedere alla notifica 
a mezzo della Posta Elettronica Certificata. Le indicazioni operative sull�utilizzo di tale 
strumento formeranno oggetto di separata Circolare. 
1.5. Le disposizioni di cui all�art. 25 si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge, quindi a decorrere dal 1.2.2012. 
2. Misure straordinari per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte 
di cassazione e alle Corti di appello (art. 26) 
2.1. La legge prevede che, nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione 
aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in 
vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 (4 luglio 2009), e in quelli pendenti davanti alle corti 
di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della legge medesima, la cancelleria 
avvisa le parti costituite dell�onere di presentare istanza di trattazione del procedimento,
16 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
con l�avvertimento che le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con 
istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza 
dell�interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione 
del suddetto avviso. In tal caso, il Presidente del Collegio dichiara l�estinzione con decreto. 
2.2. Il riferimento alla �parte che ha sottoscritto il mandato� rende la norma, per come 
� formulata, inapplicabile all�Avvocatura dello Stato, che � difensore ex lege senza bisogno 
di mandato (art. 1 T.U. n. 1611/33); pertanto l�istanza di trattazione del procedimento con la 
dichiarazione di persistenza dell�interesse, come da modello allegato (*), potr� essere sottoscritta 
anche dal solo Avvocato dello Stato e andr� di regola depositata nelle cause in cui 
l�Amministrazione � appellante o ricorrente, salvo specifiche valutazioni dell�interesse pubblico 
da svolgersi caso per caso. 
La Corte di cassazione ha gi� inviato numerosi avvisi ai sensi dell�art. 26 della legge bench� 
lo stesso non sia ancora entrato in vigore, fcendo tuttavia decorrere il termine di sei mesi dal 1 
gennaio 2012 o dalla data dell�avviso ove posteriore al 1 gennaio 2012. Nel caso in cui 
l�udienza sia fissata prima del decorso del suddetto termine di sei mesi, l�istanza di trattazione 
del procedimento dovr� essere depositata prima della data dell�udienza medesima o, comunque, 
all�udienza stessa prima che sia cominciata la relazione di cui all�art. 379 c.p.c. 
Ove la richiesta di depositare l�istanza di trattazione del procedimento avvenga in udienza, 
come gi� accaduto, occorrer� rilevare che la norma non � ancora entrata in vigore. A decorrere 
dal 1 gennaio 2012, nel comparire alle udienze dinanzi alla Corte di cassazione o alla Corte 
d�appello, l�Avvocato o il Procuratore dello Stato, ove l�Amministrazione sia ricorrente o appellante, 
dovr� di regola munirsi di apposita istanza di trattazione del procedimento con la 
dichiarazione di persistenza dell�interesse al fine di depositarlaa, ove richiesto dal Collegio, 
anche in carenza del previo invio dell�avviso di cui all�art. 26 della legge. 
3. Modifiche al codice di procedura civile per l�accelerazione del contenzioso civile pendente 
in grado di appello (art. 27) 
3.1. La legge dispone che se l�istanza di sospensione della sentenza prevista dall�art. 
283 c.p.c. e dall�art. 431 c.p.c. per le cause di lavoro � inammissibile o manifestamente infondata 
il Giudice, con ordinanza non impugnabile, pu� condannare la parte che l�ha proposta 
ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L�ordinanza 
� revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. 
Si raccomanda pertanto di proporre istanza di inibitoria solo sulla base di motivata richiesta 
dell�Amministrazione in relazione al grave danno che deriverebbe dall�esecuzione della sentenza. 
A modifica dell�art. 351 c.p.c., la legge prevede, poi, che l�ordinanza che decide sull�istanza 
di inibitoria ex art. 283 c.p.c. sia inoppugnabile. Inoltre, in sede di esame dell�istanza di sospensione, 
il Giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, pu� provvedere ai sensi dell�articolo 
281-sexies c.p.c. Se per la decisione sulla sospensione � stata fissata l�udienza in 
camera di consiglio in data antecedente alla prima udienza di comparizione, il Giudice fissa 
apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. 
3.2. Ancora, la legge, nel modificare l�art. 350 c.p.c., prevede che innanzi alla Corte 
d�appello, il Presidente del Collegio possa delegare per l�assunzione dei mezzi istruttori uno 
dei sui componenti. 
3.3. Ad integrazione dell�art. 352 c.p.c., � previsto in via generale che il giudice di ap-
TEMI ISTITUZIONALI 17 
pello possa decidere ai sensi dell�art. 281 sexies c.p.c., quindi facendo precisare le conclusioni 
e ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un 
udienza successiva e pronunciando sentenza al termine della discussione, dando lettura del 
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto. 
3.4. Le disposizioni di cui all�art. 27 si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata 
in vigere della legge, quindi a decorrere dal 1.2.2012. 
4. Modifiche in materia di spese di giudizio (art. 28) 
4.1. L�art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115 � modicano nel senso che il contributo 
unificato � aumentato della met� per i giudizi di impugnazione ed � raddoppiato per i processi 
dinanzi alla Corte di cassazione. Tale norme � applicabile alle controversie pendenti nelle 
quali il provvedimento impugnato � stato pubblicato o depositato successivamente alla data 
di entrata in vigore della legge. 
4.2. L�art. 14 del predetto D.P.R. viene inoltre modificato nel senso che la parte che per 
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi 
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l�assegnazione o la vendita dei beni pignorati, 
quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, 
cui consegue l�aumento del valore della causa, � tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere 
al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o 
propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento 
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento 
di un automo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 
L�AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
(*) Si allega fac simile di istanza di trattazione del procedimento 
CT ... avv. ... 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. �R.G. �CONS. 
ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO 
Il Ministero ... , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall�Avvocatura 
Generale dello Stato presso i cui uffici � per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 
12 
ricorrente 
CONTRO 
(...) come in atti rappresentato e difeso 
resistente 
Visto il biglietto di cancelleria del ... ; 
Visto l�art. 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
DICHIARA 
la persistenza dell�interesse alla trattazione e alla decisione del ricorso avverso la sentenza 
della ... del... n. ... 
Roma, 
L�Avvocato dello Stato
18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Il patrocinio dell�Avvocatura dello Stato 
nei pareri del comitato consultivo 
IN ALLEGATO: 1. Parere del 7 ottobre 2011 prott. 312873/96, AL 32917/11, avv. Stefano 
Varone - 2. Parere del 12 ottobre 2011 prot. 317639/49, AL 34788/11, avv. Stefano Varone - 
3. Parere del 22 ottobre 2011 prot. 331607, AL 18586/11, avv. Marina Russo. 
All. 1) 
Patrocinio dell�Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie ai sensi dell�art. 1 R.D. 1611/1933 
Con nota prot. 27662/11 l�Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, 
premessa l�intervenuta notifica di un ricorso dinanzi al locale Tribunale Amministrativo 
Regionale nei confronti dell�Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie (ANSF) ha posto un quesito inerente la sussistenza del patrocinio 
dell�Avvocatura dello Stato nei confronti della suddetta Agenzia. 
Si tratta pertanto di appurare, se l�Agenzia in questione possa essere collocata 
nel novero delle �Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad 
ordinamento autonomo� di cui all�art. 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, ovvero se il patrocinio debba essere inquadrato nell�ambito di quello 
ex art. 43 del citato T.U., con la necessit� pertanto, ai fini di assumere la difesa 
in giudizio, di acquisire la previa autorizzazione prevista dalla norma. 
Al riguardo occorre in primo luogo considerare che l'ANSF � disciplinata 
dal D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162 e, per quanto non previsto, �dagli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 �. Tale limitato richiamo appare 
particolarmente significativo in quanto esclude il regime del patrocinio 
previsto per le agenzie fiscali dall�art. 72 del d.lgs. 300/1999, regime al quale 
pu� essere riconosciuta valenza derogatoria rispetto alla regola delineata dall�art. 
1 RD 1611/1933, nel cui ambito - come si avr� modo di verificare - sembra 
naturalmente collocabile il modello �agenzia�. Lo schema di patrocinio, 
individuato dal richiamato disposto normativo per le Agenzie fiscali, risulta 
infatti caratterizzato da elementi di specialit� che non consentono di estenderlo, 
al di fuori di una espressa previsione normativa, alle ulteriori Agenzie costituite 
sulla base del d.lgs. 300/99. 
Non pu� essere infatti trascurato che la giurisprudenza dominante ha riconosciuto 
alle sole Agenzie Fiscali, oggetto di una specifica ed autonoma regolamentazione, 
il carattere di enti pubblici autonomi, proprio argomentando 
dalla peculiare disciplina di riferimento. 
� cos� opinione diffusa nell�ambito della giurisprudenza di legittimit� che 
�le agenzie fiscali, istituite dall'art. 10 e regolate dagli artt. 61 ss. del D.Lgs. 
n. 300 del 1999, assumono caratteri "peculiari" rispetto alle altre "agenzie" 
- cui pur fa riferimento il medesimo decreto - ( Cass. civ. Sez. V, 8 marzo 2006,
TEMI ISTITUZIONALI 19 
n. 4936) sottolineando la speciale regolamentazione contenuta negli artt. 59 e 
61 della citata normativa. Proprio con riferimento alla difesa in giudizio � significativo 
che la giurisprudenza che si � occupata della tematica abbia costantemente 
fatto riferimento alla specifica disposizione di cui all�art. 72 del 
D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e al richiamo ivi contenuto all�art. 43 del R.D. 
30 ottobre 1933, n. 1611, (Corte di Cassazione 30 marzo 2007, n. 7882, che 
conferma quanto in precedenza statuito dalle sentenze 7 luglio 2006, n. 15563; 
14 febbraio 2006, n. 3118; 1 luglio 2004, n. 12075). 
Anche l�analitica disamina sviluppata dalle Sezioni Unite con la pronuncia 
14 febbraio 2006, n. 3116, ove si era giunti a sostenere che il ricorso al patrocinio 
dell�Avvocatura dello Stato, in assenza di una disposizione normativa 
vincolante anche nei confronti dei terzi, deve avvenire in relazione al singolo 
procedimento, basa le sue conclusioni, in ordine all�inapplicabilit� dell�art. 1 
RD 1611/1933, sulla peculiarit� del regime che caratterizza le Agenzie Fiscali. 
Ad analoghe conclusioni giunse Cass. civ. Sez. V, 8 marzo 2006, n. 4936 che 
ritenne l'Agenzia delle Entrate, come le altre agenzie fiscali, un ente pubblico 
diverso da una amministrazione statale argomentando sulla base del richiamo 
al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, contenuto nel citato art. 72 D.Lgs. 300 /1999, 
richiamo ritenuto �altrimenti poco giustificabile� . 
Il riferimento alla peculiare disciplina dettata dall�art. 72 del D.Lgs. 30 
luglio 1999, n. 300 � stato quindi costante nelle successive pronunce che hanno 
analizzato il modello del patrocinio autorizzato delineato dal legislatore per 
le Agenzie Fiscali: si possono al riguardo citare, fra le tante, Cass. civ. Sez. V 
Sent., 10 marzo 2010, n. 5753; Cass. civ. Sez. V Sent., 10 giugno 2009, n. 
13338; Cass. civ. Sez. V Sent., 9 gennaio 2009, n. 217. 
Se quindi la regola del patrocinio ex art. 43 del RD 1611/1933 trova la 
propria ragione nella speciale e derogatoria regolamentazione delle Agenzie 
Fiscali, per le ulteriori Agenzie, in assenza di specifiche disposizioni, � necessario 
accertare la natura giuridica dell�ente per poter verificare la sussunzione 
nello schema normativo delineato dall�art. 1 del RD 1611/33. 
Al riguardo un ausilio interpretativo potrebbe giungere dalle pronunce 
della Consulta che si sono occupate del problema dell�ammissibilit� del conflitto 
di attribuzione in relazione ad atti delle Agenzie, fornendo risposta positiva 
al quesito (Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004 n. 427 e 
Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 72) sulla base della sostanziale 
riconducibilit� di tale tiopologia di ente nell�ambito delle amministrazioni 
dello Stato. 
Sul piano del modello generale d�altronde il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, 
all�art. 8 (Richiamato dalla legge istitutiva dell�ANSF) definisce le Agenzie 
quali �strutture che ... svolgono attivit� a carattere tecnico-operativo di interesse 
nazionale ... al servizio delle amministrazioni pubbliche ...�, in regime 
di �piena autonomia� e per� con sottoposizione �ai poteri di indirizzo e di vi-
20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
gilanza di un Ministro ed al controllo della Corte dei Conti, anche quando dotate 
di personalit� giuridica �. 
A ci� si aggiungono numerosi indici di riferimento, tratti dalla legge istitutiva 
dell�ANSF (D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162, spec. art. 4) che sembrano 
confermare la natura di amministrazione statale dell�Agenzia. La stessa infatti: 
a) � sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, 
b) la nomina degli organi di vertice avviene con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dei trasporti, 
c) la definizione dell'assetto organizzativo avviene con regolamento emanato 
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme 
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
d) il reclutamento delle risorse umane, qualora non trasferite dal Ministero, 
� di matrice tipicamente pubblicistica, in quanto sono richieste �procedure 
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 
del 2001�, 
e) si applica al personale dell'Agenzia, salva diversa disposizione normativa, 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
f) l�Agenzia assume le attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto 
ferroviario gi� esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
A tali indici, ricavabili dalla normativa istitutiva, si aggiunge - sotto il 
profilo della provenienza delle risorse finanziarie - il D.P.R. 25 febbraio 2009 
n. 34 con cui � stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, il cui art. 8 dispone 
che �le entrate dell'Agenzia sono costituite, fra l�altro, da trasferimenti da parte 
dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 
26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo� mentre, sul piano funzionale, 
i particolari interessi di rilievo collettivo cui � preposta l�Agenzia, la collocano 
in un�area ordinamentale non distante dalle Autorit� amministrative indipendenti. 
In conclusione si ravvisano nella normativa di riferimento, ferma l�essenziale 
autonomia organizzativa e funzionale dell�Ente come ricavabile dalle 
sopra citate disposizioni, plurimi indici tali da qualificare l�Agenzia, ai limitati 
fini del presente parere attinente all�assunzione del patrocinio in giudizio da 
parte dell�Avvocatura dello Stato ai sensi dell�art. 1 del Regio Decreto 30 ottobre 
1933 n. 1611, quale Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo. 
Il presente parere � stato adottato su delibera del comitato consultivo.
TEMI ISTITUZIONALI 21 
All. 2) 
Legittimazione attiva e ius postulandi degli Istituti scolastici 
Autorizzazione al patrocinio ai sensi dell�art. 5 R.D. 1611/1933 
Con nota 34788/11 l�Avvocatura Distrettuale dello Stato di L�Aquila ha 
trasmesso la richiesta di autorizzazione al patrocinio tramite Avvocato del 
libero foro presentata dal Liceo scientifico (...). 
Analizzando la fattispecie si osserva che la controversia in questione � 
originata da un ricorso presentato dall�Istituto Scolastico (...) avverso il provvedimento 
n. 160 del 10 gennaio 2011 del dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale, nella parte in cui ha decretato la trasformazione degli Istituti Tecnici 
Industriali, aventi corsi di scienze applicate, in Istituti di Istruzione Superiore. 
Trattasi di provvedimenti di natura organizzatoria adottati sulla base 
del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 
che a sua volta trova la sua legittimazione nell�art. 64 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133) e dei relativi decreti attuativi. Il TAR Pescara, con ordinanza 
n. 87/11 accoglieva il ricorso �Ritenuto, ad un sommario esame proprio della 
fase cautelare e rinviando al merito la soluzione delle questioni di rito, che 
il ricorso sia assistito dal prescritto fumus e che il danno lamentato dall�Istituto 
scolastico ricorrente sia grave ed irreparabile �. Avverso detto provvedimento 
veniva proposto appello al Consiglio di Stato deducendo, oltre che 
l�infondatezza nel merito del ricorso in primo grado, anche - ed in via prioritaria 
- il difetto di legittimazione attiva nonch� di ius postulandi dell�Istituto 
scolastico. Il Consiglio di Stato tuttavia con l�ordinanza 2824/2011 
rigettava l�appello sulla base della seguente motivazione �Considerata, 
nell�esame proprio della fase cautelare, l�esigenza che le questioni giuridiche 
in controversia siano approfondite nella sede del giudizio nel merito e 
la intervenuta fissazione della relativa udienza in primo grado il 3 novembre 
p.v., considerato anche che dall�atto di appello non emergono ragioni che 
potrebbero indurre, nel frattempo, all�accoglimento della domanda cautelare�. 
L�Amministrazione dava esecuzione alle decisioni cautelari e i provvedimenti 
cos� adottati sono stati impugnati dai genitori degli alunni dell�istituto 
scolastico controinteressato, che hanno evocato in giudizio tanto il 
Ministero quanto l�istituto (...), ricorrente nella causa a quo. 
L�Istituto (...) ha quindi presentato richiesta di autorizzazione al patrocinio 
tramite avvocato del libero foro, allegando un conflitto di interessi con 
l�Amministrazione scolastica e significando che l�avvocatura dello Stato non 
potrebbe comunque assumere il patrocinio nella causa in questione in quanto 
ci� comporterebbe la necessit� di sostenere una tesi antitetica rispetto a
22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
quella sostenuta nel giudizio a quo. 
Tanto premesso, ritiene la scrivente, che l�autorizzazione richiesta non 
possa essere concessa. 
Il ricorso proposto dall�Istituto scolastico avverso atti emanati dall�ufficio 
scolastico regionale nonch� nei confronti di altro Istituto scolastico statale 
risulta infatti inammissibile per difetto di legittimazione attiva, profilo su cui 
i giudici della causa a quo non si sono affatto pronunciati, rinviando la decisione 
della questione alla fase di merito. 
Il difetto di �legittimazione attiva�, connesso alla mancanza di alterit� 
soggettiva, deriva dalla circostanza che, anche dopo l'estensione della personalit� 
giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi 
provvedimenti di attuazione, i circoli didattici, le scuole medie e gli istituti 
di istruzione secondaria, continuano a costituire organi dello Stato muniti di 
personalit� giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale (ex plurimis Cass. 
28 luglio 2008, n. 20521). Difettando pertanto un rapporto intersoggettivo e 
vertendosi in materia di rapporti interorganici, ogni eventuale contrasto va 
risolto in sede amministrativa, difettando una autonoma posizione azionabile 
in sede giurisdizionale. 
Tale principio risulta in pi� occasioni confermato dalla giurisprudenza. 
In tal senso � possibile citare Cass. 17 marzo 2009, n. 6460 a mente della 
quale �In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
funzioni decisamente pi� ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, 
didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere 
di promuovere e resistere alle liti, che �, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 
16 del citato d.lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali �. 
La situazione giuridica di compenetrazione con l�apparato statale non � 
infatti mutata per effetto dell�art. 21 L. n. 59 del 1997 e del D.P.R. n. 275 del 
1999. Si osserva, infatti, che essa � confermata dai seguenti elementi: 
a) la funzione �istruzione� rimane dello Stato, in particolare rimangono 
statali le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi 
scolastici, di organizzazione generale dell�istruzione scolastica e di 
stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l�unitariet� 
del sistema nazionale dell�istruzione (art. 1 , comma 3, lett. q) della L. n. 59 
del 1997). In altre parole, rimane alla competenza dello Stato, che la condivide 
con le istituzioni scolastiche nei limiti di cui all�art. 21 L. n. 59 del 1997 
come specificati dal D.P.R. n. 275 del 1999, l�attivit� di programmazione 
educativa e didattica e in genere ogni attivit� che attenga alla predisposizione 
e alla realizzazione del percorso degli studi inteso in senso proprio come percorso 
che sbocca nel conseguimento di un titolo di studio. E� proprio in virt�
TEMI ISTITUZIONALI 23 
di questa conservazione di funzioni e compiti allo Stato che si pu� dire che 
le scuole, dopo la loro entificazione, svolgono il ruolo di enti ausiliari o strumentali 
dello Stato; 
b) il perdurante inserimento del dirigente scolastico e del personale della 
scuola nel personale statale (art. 1, comma 3, lett. q) della L. n. 59 del 1997 
e d.lgs. 165/2001); 
c) la responsabilit� sia disciplinare che per risultati del dirigente scolastico 
nei confronti dell�amministrazione statale; 
d) mantenimento in capo all�apparato ministeriale del potere di vigilanza 
in relazione alla funzione di eventuale scioglimento degli organi collegiali 
della scuola �in caso di persistenti e gravi irregolarit� o di mancato funzionamento� 
(ex art. 28, settimo comma, T.U. n. 297 del 1994, non abrogato 
dall�art. 17, primo comma, del D.P.R. n. 275 del 1999). 
Tale situazione di difetto di legittimazione attiva risulta confermata dalla 
vigente disciplina in tema di patrocinio, ed in particolare dall�art. 14 comma 
7 bis del D.P.R. n. 275 del 1999 ai sensi del quale �L�Avvocatura dello Stato 
continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi 
davanti le autorit� giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative 
e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui � stata attribuita l�autonomia 
e la personalit� giuridica a norma dell�articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59�. Tale disposizione � stata letta dalla giurisprudenza come 
conferma dell�operativit� del patrocinio ai sensi dell�art. 1 del R.D. 
1611/1933: Cass. civ. Sez. III, Ord., 13 luglio 2004, n. 12977 �le istituzioni 
scolastiche statali alle quali � stata attribuita l'autonomia e la personalit� giuridica 
a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997 sono compenetrate nell'amministrazione 
dello Stato, nella quale sono incardinate � richiamando 
espressamente gli articoli 1 e 11 r.d. n. 1611 del 1933 e le regole sul foro erariale 
dettate dall'art. 25 c.p.c. (analogamente T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 
Sent., 26 marzo 2010, n. 1002; T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent. 
13 gennaio 2010, n. 2). 
Peraltro occorre considerare che, per le ragioni sopra considerate, la 
spesa sostenuta per il pagamento degli onorari rappresenterebbe un�ipotesi 
di danno erariale di cui il Dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere. 
Tanto premesso, visto l�art. 5 del R.D. 1611/1933 ai sensi del quale �Nessuna 
Amministrazione dello Stato pu� richiedere la assistenza di avvocati 
del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere 
dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal 
Consiglio dei ministri. L'incarico nei singoli casi dovr� essere conferito con 
decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende 
l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze�, si trasmette la richiesta 
di autorizzazione dell�Istituto Scolastico (...) esprimendo parere negativo 
per le ragioni sopra illustrate.
24 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Il presente parere (*) � stato reso su delibera del Comitato Consultivo. 
(*) Sulla questione oggetto del presente parere si � pronunciato il TAR Abruzzo Pescara 
con la sentenza del 14 novembre 2011 n. 641, foriera di un vicace e a volte contrastante 
scambio di opinioni tra gli avv. Lorenzo Capaldo (AdS Trieste), Guido Denicol� (AdS 
Trento), Laura Paolucci (AdS Bologna) e il dott. Francesco Triolo (AdS Milano). Di seguito 
i rispettivi interventi per e.mail: 
CAPALDO: Segnalo a tutti i colleghi la sentenza TAR Abruzzo ; la decisione mi sembra faccia una pericolosa 
(oltre che errata) applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 43 del nostro R.D. 
Sul punto mi pare si fosse espressa, in senso contrario, l'Avvocatura Generale con un articolato 
parere. 
Le scuole sono circa 7.000? Che succede se l'orientamento non viene stroncato? 
Ogni volta che c'� un contrasto il dirigente nomina un�avvocato a spese dello Stato per fare 
causa al MIUR? Se non arrivano i finanziamenti procede con decreto ingiuntivo? 
Non solo il mondo della scuola diviene ingovernabile, ma la spesa pubblica (specie in questo 
contesto storico) avr� ulteriori ragioni per aggravarsi inutilmente. 
Mi chiedo se non sia il caso di suggerire al Governo una norma di interpretazione autentica, 
che renda chiara l'inapplicabilit� dell'art. 43 alle scuole e alle amministrazioni dello Stato in 
genere. 
Poich� la deriva sta prendendo piede anche in FVG, chiedo ai colleghi se abbiano precedenti 
in materia. 
DENICOL�: ... trovo la pronuncia del TAR Pescara francamente ineccepibile (parlo degli aspetti processuali)! 
PAOLUCCI: ... partendo dal presupposto che il patrocinio delle istituzioni scolastiche non rientri nell'art. 
1 RD 1611 ... e che le stesse non siano "amministrazioni dello Stato" ... 
DENICOL�: ... come, personalmente, ho sempre ritenuto che fossero le scuole entificate con l'introduzione 
(anche nella Costituzione!) della ... autonomia (che � cosa del tutto diversa dalla personalit� 
giuridica puramente "tecnica" che prima avevano alcuni istituti): hanno, come giustamente 
rilevato dal TAR, quantomeno un nucleo di autonomia e di alterit� rispetto allo Stato che le 
rende titolari di una propria sfera di diritti/interessi tutelabili, anche in giudizio, nei rapporti 
con altri enti pubblici. E allora il problema del patrocinio, in caso di conflitto di interessi, 
deve pur essere risolto in qualche maniera, e il TAR Pescara - nella solita latitanza e/o "struzzeria" 
del nostro legislatore - l'ha risolto a mio avviso egregiamente. 
E sotto questo profilo la sentenza, a mio avviso, regger� in Consiglio di Stato (a meno che 
non prevalga, cosa possibile, la "ragion di Stato", del tipo �ma dove andremmo a finire se...". 
Vedremo. 
PAOLUCCI: So perfettamente come la pensi, Guido, e infatti ti stavo stuzzicando ... 
L'autonomia nella costituzione pone un vincolo negativo al legislatore di tipo qualitativo, ma 
nulla dice circa la quantit� di tale autonomia o, se preferisci, gli aspetti caratterizzanti la 
stessa. Questo � quanto deriva anche dalla lettura, data invero per incidens, dalla Corte costituzionale 
(si tratta delle sentenze in sede di ricorso per asserita violazione dell'art. 117 cost. 
su ricorso delle regioni ... direi a memoria che potrebbe essere anche la sent. n. 13/04). Uno 
degli aspetti caratterizzanti l'autonomia � senza meno quella finanziaria. Nell'attuale assetto 
normativo, l'autonomia finanziaria delle scuole (al contrario di quella delle universit�) � 
scarsa: il finanziamento dello Stato ad es. arriva vincolato alle scuole e non in forma budgetaria. 
� vero che la scuola potrebbe, forte dell'autonomia negoziale, ad es. VENDERE SERVIZI 
(!!!) per pagarsi l'avvocato e coprire i costi dell'eventuale soccombenza nelle cause 
contro lo Stato ... oltre che, magari, servisene per offrire altri servizi alla collettivit�. 
Bene, credo che queste siano questioni GIURIDICHE e non solo logiche da ... ma dove andremo 
a finire.
TEMI ISTITUZIONALI 25 
Credo cio� che la scelta del legislatore (fino a che non sia modificata) circa il tipo di autonomia 
delle scuole sia coerente: autonomia di primo livello, scarsissima nei rapporti, anche finanziari, 
con lo Stato, qualificazione conseguente in termini di amministrazione dello Stato, 
nostro patrocinio ex art. 1 e, non dimentichiamoci questo aspetto, regime fiscale dello Stato 
(esso pure si perderebbe nella diversa qualificazione che proponi, come infatti � accaduto 
per le universit�). 
Da ci� deriva anche la necessit� che le leggi che disciplinano l'autonomia delle scuole si occupino 
dei costi delle scelte, in ossequio all'art. 81 cost. 
Attendo repliche ... 
TRIOLO: Non mi convince per molti aspetti la pronuncia del TAR Pescara. 
Credo che la personalit� giuridica delle istituzioni scolastiche abbia comportato solo il conferimento 
dell'autonomia didattica, organizzativa di ricerca e sviluppo, nonch� dell'autonomia 
finanziaria limitata a detti settori di autonomia funzionale. 
Mi sembra apprezzabile la ricostruzione della soggettivit� giuridica del Ministero dell'Istruzione 
(e dei suoi organi), fornita di recente dalla Corte di Cassazione, che (in materia di legittimazione 
passiva nelle controversie attinenti il rapporto di lavoro del personale scolastico) 
ha ribadito che le istituzioni scolastiche sono meri organi dell'Amministrazione centrale, 
"istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo 
Stato". � la sentenza Cass. civ., sez. lav., 6372/11: "Il riconoscimento della personalit� giuridica, 
per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, 
ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria - ai fini 
della migliore realizzazione dell'obiettivo dell'autonomia scolastica - si inserisce nell'ambito 
del fenomeno dell'organo (statale) con personalit� giuridica. La figura dell'organo con personalit� 
giuridica implica che abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione 
alla titolarit� di rapporti giuridici, pur restando un organo dell'amministrazione di 
appartenenza (organo con soggettivit� giuridica, fenomeno che determina l'imputazione all'amministrazione 
di appartenenza non l'attivit� ma i risultati) e, come tale, assoggettato alle 
direttive ed ai controlli della detta amministrazione. 5.3. Il disegno organizzativo risulta specificato 
dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 - secondo due 
direttrici: la soggettivit� giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale 
attiene al piano della riconosciuta autonomia funzionale (Titolo 1, Capo 2^ e Capo 3^: autonomia 
didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo); le funzioni amministrative, 
invece, e la gestione del servizio istruzione (titolo secondo) sono rimaste funzioni 
statali e soltanto la competenza per il loro esercizio � stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione 
centrale e periferica e attribuita alle istituzioni scolastiche (art. 14) - eccettuate 
quelle di cui all'art. 15 ("il cui esercizio � legato ad un ambito territoriale pi� ampio 
di quello di competenza della singola istituzione") - istituzioni che agiscono, quindi, in veste 
di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato". 
Sotto questo profilo, credo che, nel caso sottoposto al TAR Pescara, la scuola, non avendo 
soggettivit� giuridica in materia, non potesse neppure vantare un interesse all'annullamento 
del provvedimento di modifica della rete scolastica territoriale. 
PAOLUCCI: Infatti. Si tratta peraltro di giurisprudenza che ricalca quella formatasi per le Universit� nell'assetto 
ordinamentale di cui al DPR 382/1980.
26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
All. 3) 
Patrocinio dell�Ente Circoli della Marina militare: 
natura �organica� del rapporto fra Ente Circoli e Stato 
Con la nota in riferimento, codesta Amministrazione ha richiesto il parere 
della Scrivente in merito al patrocinio dell�Ente in oggetto da parte dell�Avvocatura 
dello Stato, riferendo che l�Avvocatura Distrettuale di Lecce ha ritenuto 
di declinarlo, in considerazione della natura �di privata associazione� 
dell�ente suddetto. 
In particolare, l�Avvocatura Distrettuale di Lecce ha fondato il proprio 
parere su una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 5335/1993), della cui 
correttezza in punto di diritto e della cui applicabilit� ai fini della soluzione 
del quesito in oggetto l�Amministrazione in indirizzo dubita, per le ragioni 
esposte nella relazione allegata alla nota che con la presente si riscontra. 
Tanto premesso, e rilevato che il quesito proposto ha carattere di principio, 
la Scrivente rende il parere richiesto nei termini qui di seguito esposti. 
Si osserva, innanzi tutto, che la sentenza n. 5335/1993 � stata resa all�esito 
di un giudizio avente per parti non solo l�Ente Circoli della Marina Militare, 
ma anche il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma. 
Tuttavia, la pronuncia della Suprema Corte si concentra esclusivamente 
sulla problematica della natura del Circolo (di cui afferma la natura di associazione 
fra privati cittadini, giustificando i poteri esercitati su di essi dall�autorit� 
militare non gi� in ragione della natura pubblicistica dei circoli 
medesimi, bens� in ragione dello status di militari dei soci), e tralascia di approfondire 
la tematica della natura dell�Ente Circoli che resta - pertanto - impregiudicata. 
Ci� chiarito, relativamente alla questione della natura dell�Ente Circoli 
della Marina militare, la tesi secondo cui si tratterebbe di un soggetto di natura 
privata non sembra condivisibile. 
Occorre, al riguardo, prendere le mosse dallo Statuto dell�Ente. 
Esso � stato inizialmente approvato con il R.D.L. 1935/37 istitutivo dell�Ente 
(abrogato dall�art. 1 comma 1 in combinato disposto con l�All. 1 al 
D.P.R. 248/10); in seguito, � stato sostituito - limitatamente al contenuto dello 
Statuto - dal D.P.R. n. 83 del 1 gennaio 1949 e successive modifiche. 
Tale ultimo testo, peraltro, nonostante approfondite ricerche � risultato 
irreperibile nelle banche dati accessibili alla Scrivente, n� lo stesso risulta pubblicato 
per esteso sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1949, ove � riportata 
solo l�approvazione del suddetto D.P.R. n. 83: si � perci� preso a riferimento 
il testo trasmesso direttamente da codesta Amministrazione, assumendo che 
si tratti di quello attualmente vigente. Vorr�, ad ogni buon fine, l�Amministrazione 
in indirizzo verificare se il testo originale sia reperibile presso la sede 
dell�Ente, confrontandolo - in caso affermativo - con quello allegato in atti,
TEMI ISTITUZIONALI 27 
nonch� segnalando alla Scrivente eventuali divergenze. 
Dallo Statuto di cui sopra risulta quanto segue: 
- alla provvista degli organi (particolarmente, il Presidente ed il vice presidente) 
provvede il Ministro della Difesa, dal quale pure proviene la dotazione 
di personale dell�Ente (art. 2); 
- lo stesso Ministero esercita la vigilanza sugli organi presidenziali, ai quali 
� demandata l�attivit� di vigilanza sui Circoli (art. 4); 
- il servizio di cassa viene disimpegnato da un cassiere del Ministero (art. 
3 n. 8); 
- quanto al finanziamento - sebbene le sole entrate certe dell�Ente siano 
rappresentate dalle quote associative versate dai Circoli secondo il meccanismo 
di cui all�art. 26 dello Statuto - tuttavia lo Stato vi contribuisce 
in modo indiretto, sostenendo i costi del personale assegnato nonch� 
quello per gli arredi e gli immobili demaniali. La Corte dei Conti (Determinazione 
n. 16/1999, in atti) ha inoltre affermato la soggezione dell�Ente 
Circoli alla Corte dei Conti. 
Dal punto di vista strutturale, dunque, l�Ente appare come una diretta 
emanazione del Ministero. 
Viene in considerazione, poi, lo scopo istituzionale dell�Ente, il quale 
consiste nel �� dirigere ed amministrare i circoli Ufficiali e Sottufficiali della 
Marina Militare� (art. 1 dello Statuto dell�Ente circoli). 
Deve ritenersi che tale finalit� rientri tra quelle direttamente riferibili allo 
Stato: �, infatti, interesse esclusivo di quest�ultimo provvedere alle attivit� di 
direzione ed amministrazione dei suddetti Circoli, atteso che tali attivit� sono 
strettamente strumentali innanzi tutto ad assicurare il rispetto dei limiti alle libert� 
associative vigenti per i militari (art. 1475 Codice dell�Ordinamento militare), 
ma anche a garantire che le strutture che svolgono attivit� ricreative e 
culturali contribuiscano effettivamente all�incremento della qualit� dei servizi 
e della produttivit�, anch�essi rientranti tra i fini istituzionali dello Stato, come 
si evince dall�art. 1829 D.lgs. 66/2010 (Codice dell�Ordinamento militare): 
�La promozione del benessere del personale dell�Esercito italiano, della Marina 
militare e dell�Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, 
della sua famiglia e degli enti che svolgono attivit� culturali e 
ricreative nell�ambito dell�amministrazione di appartenenza, � finalizzata all�incremento 
della produttivit� e al miglioramento della qualit� dei servizi �, 
dall�art. 1830 D.lgs. cit.: �Ai sensi dell�art. 24 comma 1 numero 3 del decreto 
del presidente della Repubblica n. 27 aprile 1977 n. 616, rientrano nella competenza 
dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti 
all�Esercito italiano, alla Marina Militare e all�Aeronautica militare e ai loro 
familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti �, e dall�art. 547 D.lgs. 
cit.: �Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale del personale 
militare � delle forze armate e dei loro familiari � sono concessi in uso alle
28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
organizzazioni costituite fra il personale dipendente � i locali demaniali, i 
mezzi, le strutture e gli impianti necessari per i predetti interventi �� . 
Le finalit� istituzionali dell�Ente, in definitiva, ben si presterebbero ad 
essere perseguite dal Ministero anche direttamente, attraverso i propri uffici, 
anzich� per il tramite di un soggetto distinto. 
La Corte di Cassazione - sia pure in fattispecie diversa, quale quella delle 
Agenzie fiscali (SS.UU. nn. 3116 e 3118/06) - ha peraltro ritenuto che, ai fini 
dell�imputazione allo Stato dell�attivit� compiuta da un soggetto avente autonoma 
personalit�, occorra anche individuare �un sicuro elemento testuale che 
consenta di ritenere che l�attivit� della seconda persona giuridica � sia direttamente 
imputata ad altra persona giuridica ��. 
Elementi testuali confermativi della natura �organica� del rapporto fra 
Ente Circoli e Stato, gi� emergente dalle considerazioni svolte sopra circa la 
struttura ed i fini dell�Ente, potrebbero individuarsi nelle seguenti norme statutarie: 
- art. 3 n. 4, che attribuisce all�Ente Circoli il potere di concedere sovvenzioni 
non solo sulla base delle proprie disponibilit�, ma anche delle 
somme che, a titolo di contributo, possono essere concesse dal Ministero; 
- art. 3 n. 7, che consente all�Ente di deferire alla superiore Autorit� militare 
marittima locale le attivit� ispettive, di regola da esso direttamente espletate; 
- art. 5 ultimo comma, che - attribuendo alla Presidenza dell�Ente il potere 
di proporre al Ministro la soppressione e l�istituzione di Circoli - evidenzia 
la compartecipazione dei due soggetti (Ente e Ministero), rispettivamente 
a titolo proponente e deliberante, nell�adozione dei provvedimenti 
ministeriali di soppressione ed istituzione dei Circoli. 
Ci� ragionevolmente consente di sostenere che l�Ente in questione appare 
come diretta emanazione del Ministero della Difesa, dal che consegue che lo 
stesso pu� essere ammesso al patrocinio dell�Avvocatura dello Stato. 
Di tanto codesta Amministrazione vorr� dare notizia all�Ente Circoli, affinch� 
il medesimo determini di conseguenza la propria condotta processuale. 
Sar� cura della Scrivente direttamente informare di quanto sopra l�Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Lecce, ai fini della costituzione nel giudizio 
che ha originato il quesito in oggetto. 
Il presente parere � stato sottoposto, nella seduta del 6 ottobre 2011, al 
Comitato Consultivo della Scrivente, il quale si � espresso in conformit�.
CONTENZIOSO COMUNITARIO 
ED INTERNAZIONALE 
Il partenariato pubblico-privato: 
contesto di riferimento e analisi comparativa 
Andrea Daidone* 
SOMMARIO: 1. Il partenariato pubblico-privato: definizione e contesto di riferimento - 
2. Il quadro normativo a livello di legislazione comunitaria: il Libro Verde relativo ai partenariati 
pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni - 3. 
Il PPP nelle legislazioni dei principali Stati europei (Regno Unito, Francia, Spagna, Germania) 
- 4. La normativa nazionale introdotta dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 
1. Il partenariato pubblico-privato: definizione e contesto di riferimento 
�Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius 
est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singolorum utilitatem 
pertinet � (1). 
In questo modo, il giurista romano Ulpiano operava la summa divisio tra 
la sfera pubblica e quella privata; sfere, quelle del pubblico e del privato, che 
collimano e trovano un ideale punto di incontro nelle vicende introdotte dal 
partenariato pubblico-privato (PPP), soprattutto nel settore degli investimenti, 
dello sviluppo infrastrutturale e della fornitura di servizi pubblici. 
D�altra parte � ormai un dato certo, come sostiene una vasta e uniforme 
letteratura, che lo sviluppo economico di un Paese sia legato indissolubilmente 
alla qualit� e alla quantit� delle dotazioni infrastrutturali presenti, in un dato 
momento storico. 
Negli ultimi anni, con l�affermarsi delle c.d. �istituzioni del benessere� 
(*) Dottore in Giurisprudenza, ammesso alla pratica forense presso l�Avvocatura dello Stato. 
(1) Cit. D. 1. 1. lib. 2 ULPIANO I. I institutionum. Trad: Due sono i temi di questo studio, il pubblico 
e il privato. Diritto pubblico � quello che ha riguardo alla prosperit� della cosa pubblica, diritto privato, 
quello che ha riguardo all�interesse dei singoli.
30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
(2) e del conseguente welfare State, si sono attuati progressivi aumenti della 
pressione fiscale per bilanciare le ingenti spese, causate dalle questioni sociali 
tipiche di uno Stato del benessere (scuola obbligatoria, Servizio sanitario nazionale, 
previdenza sociale, etc.), determinando quello che la dottrina maggioritaria 
ha definito la �crisi fiscale dello Stato� (3). 
Per questa ragione, sono molti gli Stati che hanno fatto ricorso, e attualmente 
ricorrono, a soluzioni giuridiche e finanziarie indicate come partenariato 
pubblico-privato per realizzare e gestire opere pubbliche, in sostituzione 
delle modalit� tradizionali di intervento pubblico. 
L�apporto che viene garantito dalle c.d. �neuroscienze� ed in particolare 
dal neurodiritto sostiene che �non � tanto facile abbandonare il concetto dello 
�Stato sociale�, in quanto appare ovvio che esso deve continuare a fornire 
adeguati servizi alla persona, alla famiglia e alla comunit�. [�] Si potr� discutere 
se l�obiettivo pu� essere meglio raggiunto con l�applicazione del principio 
di sussidiariet� sociale anzich� con la tradizionale integrazione politica 
(art. 118 Costituzione); se debba diffondersi come modello comune dell�azione 
amministrativa il partenariato pubblico-privato anzich� l�azione fondata 
sulla programmazione politica degli obiettivi, ma la problematica non 
cambia nei suoi termini essenziali� (4). 
Per questo, il necessario reperimento di risorse economiche e il tema 
della finanza pubblica, che ha imposto dei vincoli di bilancio sempre pi� stringenti, 
hanno favorito la creazione di strumenti innovativi, mediante il coinvolgimento 
dei privati nel finanziamento e nella gestione delle opere 
pubbliche e, pi� in generale, nella fornitura di servizi di interesse pubblico. 
(2) Cfr. S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Bari, 2008, p. 25. Afferma l�Autore che 
�Quando si parla delle istituzioni del benessere si fa, normalmente riferimento agli interventi pubblici 
nei settori dell�istruzione, della sanit�, della protezione sociale e dell�occupazione. Gli interventi, in 
questi settori, pur non facendo parte in senso stretto dei rapporti tra Stato ed economia, comportano 
l�uso di risorse tanto cospicue da costituire un capitolo fondamentale di tali rapporti. Le tappe fondamentali 
della realizzazione, in Italia, dello Stato del benessere sono il 1962, con l�istituzione della scuola 
dell�obbligo, e il 1978, anno in cui fu istituito il Servizio sanitario nazionale. A queste si aggiungono il 
1974, quando venne introdotta la pensione sociale, e il 1975, data della principale riforma della Cassa 
integrazione guadagni�. 
(3) Cfr. J.O�CONNOR, La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1977. �La crisi fiscale dello Stato � divenuta 
una specie di formula ad effetto che non riguarda esclusivamente gli specialisti di problemi 
fiscali, ma chiunque si occupi, in genere, dell'azione dei pubblici poteri nel campo economico. Il messaggio 
che in modo diffuso viene associato a questa formula � quello di uno Stato che, vittima di apprendisti 
stregoni che l'hanno indotto con leggerezza a percorrere la strada dell'espansione della spesa 
pubblica, si trova di fronte a una situazione di dissesto�. L�Autore � ben esplicito nell'affermare che il 
settore pubblico si svilupperebbe solo a spese del settore privato. In realt�, la crescita del settore statale 
� indispensabile all'espansione dell'industria privata. �Occorre dunque riferirsi alla struttura stessa del 
capitalismo maturo, di cui l'espandersi dello Stato assistenziale non costituisce una deformazione, ma 
un'immagine speculare�. 
(4) Cit. E. PICOZZA, L. CAPRARO, V. CUZZOCREA, D. TERRACINA, Neurodiritto. Una introduzione, 
Torino, 2011, p. 34.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 31 
Insegnamenti fondamentali di politica economica evidenziano come, in 
sistemi caratterizzati da elevati livelli di pressione fiscale, gli investimenti 
pubblici non producono effetti significativi sulla crescita, se non sono finanziati 
con capitali privati. 
L�introduzione di modelli privatistici permette, infatti, un notevole incremento 
della qualit� delle infrastrutture compiute e dei servizi erogati, e un 
miglioramento progressivo nella fase di realizzazione degli interventi (knowhow 
(5) del settore privato), determinando, altres�, meccanismi che stimolano 
un�effettiva concorrenza sui costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture 
stesse. 
Date queste premesse, � possibile affermare che il PPP � costituito da 
ogni forma di cooperazione, tra il settore pubblico e quello privato, in cui le 
rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali, 
ferme restando le diverse responsabilit� ed i diversi obiettivi 
che si pongono la parte pubblica e quella privata. 
La collaborazione evidenzia la metamorfosi del ruolo che riveste il soggetto 
pubblico nella vita economica di un dato Paese: dalla figura di Statoimprenditore 
a quella di Stato-regolatore (6); da operatore diretto nel mercato 
ad organizzatore, regolatore e supervisore dello stesso, nel rispetto dei principi 
di concorrenza e parit� di trattamento, imposti dal Trattato della Comunit� 
europea e dalle direttive comunitarie in materia di appalti. 
Si tratta di un mutamento iniziato a partire dagli anni ottanta del ventesimo 
secolo, che riguarda anzitutto il dominio statale sull�economia, che si � 
rovesciato, divenendo dominio dell�economia sullo Stato. 
I confini dell�economia non coincidono pi� con i confini statali e travalicano 
talvolta anche i confini dell�ordinamento sovranazionale comunitario, 
il quale peraltro resta il principale propulsore dello smantellamento di posizioni 
privilegiate non giustificate da esigenze di interesse generale (come � 
il caso dei diritti speciali ed esclusivi) (7). 
Questa riflessione si pone alla base di un cambio di paradigma, che ha 
conseguenze non solo culturali ma anche e soprattutto relazionali, riguardando 
una tipologia di organizzazione privata e collettiva per il bene comune che comporta 
una sempre maggiore rilevanza del principio di sussidiariet� ed una marcata 
responsabilizzazione delle persone, delle imprese e dei corpi intermedi. 
(5) Si veda O.T. SCOZZAFAVA, M. BELLANTE, Beni propriet� e diritti reali, Torino, 2007, p. 50. 
�Non rientra tra i beni giuridici il know how, cio� quel complesso di informazioni tecniche o gestionali 
segrete che, assicurando vantaggi sul piano della produzione industriale o della commercializzazione, 
garantiscono una maggiore competitivit� in capo a chi la detiene�. 
(6) Cos� S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, ivi, p. 295; R. DE NICTOLIS, L. CAMERIERO, 
Le societ� pubbliche in house e miste, in Il nuovo diritto amministrativo, Collana diretta da F. CARINGELLA 
e G. DE MARZO, Milano, 2008, p. 2. 
(7) Cfr. G. DELLA CANANEA, Al di l� dei confini statuali, Bologna, 2009.
32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Autorevole dottrina (8) sostiene che, dal punto di vista della filosofia del 
diritto e della teoria generale, il modello del partenariato pubblico-privato implica 
la soluzione di un problema formidabile; quello se l�essere umano (sia 
politico che cittadino) riesca ad agire al di l� dei propri impulsi egoistici. 
Impulsi egoistici che riportano, inevitabilmente, alla categoria dell�interesse, 
definibile come la spinta individuale a soddisfare un bisogno, non importa 
se materiale o spirituale (9). 
Interesse che � stato sempre catalogabile mediante una dicotomia tra interesse 
pubblico e interesse privato. Dicotomia che dovrebbe essere completamente 
azzerata nel modello del partenariato, in modo tale che �ne 
deriverebbe che sia il privato che il pubblico dovrebbero abbandonare l�impulso 
egoistico, meccanico ed economico, come radice sociale del proprio interesse, 
ed abbracciare una visione di s� che comprenda anche l�altro soggetto, 
appunto il partner, proprio come avviene nei rapporti stabili di coppia, o di 
amicizia. Contro la possibilit� di successo di questa formula milita l�intera 
esperienza storica, almeno a partire dalle civilt� e culture, di cui si � tramandata 
la memoria; a favore, la consapevolezza che il mondo � giunto al c.d. punto 
di non ritorno e che gi� appare una grande fortuna avere scongiurato l�ipotesi 
di una terza guerra mondiale� (10). 
Analizzando l�istituto del PPP, si riscontra che gli elementi principali che 
lo caratterizzano sono: 
a) la lunga durata del rapporto, che comporta una collaborazione tra i due 
partner sui vari aspetti del progetto da realizzare; 
b) le modalit� di finanziamento del progetto, garantito in tutto o in parte 
dal settore privato, anche se spesso, quote di finanziamento pubblico, anche 
notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati; 
c) il ruolo strategico degli operatori economici, che partecipano a molte 
fasi del progetto; 
d) la distribuzione dei rischi tra il partner pubblico e quello privato. 
Il riparto dei rischi tra partner pubblico e privato si struttura in modo diverso 
nei vari casi, non implicando, tuttavia, che il partner privato si assuma 
necessariamente tutti i rischi legati all�operazione, o la parte pi� rilevante degli 
stessi. 
Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli 
obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualit� dei servizi 
offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi 
obiettivi. 
La cooperazione pu� essere ricondotta a diverse tipologie che vanno dal- 
(8) Cit. E. PICOZZA, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, 2006, p. 198. 
(9) Cfr. R. NICOL�, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1962. 
(10) Cit. E. PICOZZA, Op. cit., p. 199.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 33 
l�intervento pubblico tradizionale, in cui l�ente controlla direttamente le singole 
fasi del servizio, fino alla completa privatizzazione della propriet� e gestione 
dell�infrastruttura o del servizio prestato. 
Comunque, in tutti i modelli di PPP l�ente pubblico mantiene: 
a) la definizione degli standard di servizio minimi; 
b) il controllo del raggiungimento di determinati livelli di efficienza gestionale 
e del soddisfacimento dei bisogni degli utenti; 
c) il controllo delle tariffe a livelli socialmente accettabili. 
Nel corso dell'ultimo decennio, il fenomeno delle collaborazioni tra soggetti 
pubblici e privati si � sviluppato in ampi settori della sfera pubblica (11), 
ma si pu� comunque affermare che le infrastrutture e i servizi sono generalmente 
catalogabili mediante una tripartizione empirica che li distingue in opere 
c.d. �calde�, �fredde� e �tiepide�. 
Sono chiamate �calde� le opere i cui costi d�investimento possono essere, 
nella loro quasi totalit�, ammortizzati con i flussi di cassa, derivanti dalla gestione 
economica dell�infrastruttura stessa. 
Le opere �fredde� sono, invece, quelle opere che di per s� non sono suscettibili 
di produrre ritorni diretti, nemmeno parziali, oppure quelle in cui la 
funzione sociale � assolutamente predominante (il che non consente l�applicazione 
di tariffe), o in cui il livello socialmente accettabile � talmente basso 
da non consentire di generare flussi di cassa in grado di permettere il rimborso 
dei fondi impiegati per realizzarle. 
Tali opere, ovviamente, potranno essere realizzate soltanto ricorrendo alla 
finanza pubblica. 
Da ultimo le opere �tiepide�, per le quali, sebbene sia prospettabile una 
redditivit� futura, questa non � tale da poter coprire, in un tempo ragionevole, 
l�ammontare del costo di costruzione dell�opera. In questo caso � possibile 
ipotizzare un�iniziativa collaborativa con un soggetto privato che non pu� prescindere 
da un contributo finanziario pubblico, anche se limitato all�ammontare 
sufficiente a rendere economicamente conveniente l�intervento del 
capitale privato. 
In linea di prima approssimazione, comunque, il PPP, attenua gli oneri di 
finanza pubblica (almeno nel breve periodo); consente lo sviluppo strutturale 
di medio-lungo periodo connesso alla realizzazione di programmi infrastrutturali 
(impatti economici su occupazione, PIL, servizi pubblici); favorisce la 
modernizzazione e l'innovazione delle infrastrutture e dei servizi, grazie alle 
esperienze del settore privato; ottiene maggiore efficienza attraverso la suddivisione 
dei rischi tra il settore pubblico e il settore privato (12). 
(11) Si veda C. FRANCHINI, L. PAGANETTO (a cura di), Stato ed economia all�inizio del XXI secolo, 
Riflessione in ricordo di Massimo Severo Giannini, Bologna, 2002. In particolare S. CASSESE, I rapporti 
tra Stato ed economia all�inizio del XXI secolo, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, p. 11.
34 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Proprio in periodi di forte crisi i PPP possono servire per realizzare progetti 
infrastrutturali, e dunque sostenere e rilanciare l�attivit� economica. In 
questo senso si � espressa la Commissione europea nelle due comunicazioni 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle Regioni e al Comitato 
economico e sociale europeo del 19 novembre 2009, n. 615, �Mobilitare gli 
investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a 
lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato�(13) e del 21 settembre 
2011, n. 572 �Partenariati nella ricerca e nell'innovazione�. 
L�evoluzione del mercato dei PPP nei Paesi dell�area euro, in un ordine temporale 
intercorrente dal 1990 al 2009, ha consentito di registrare pi� di 1300 contratti 
conclusi, per un importo di capitale superiore ai 250 miliardi di euro (14). 
Sul versante nazionale, il mercato del PPP nel 2011 risulta in costante 
crescita. � quanto emerge in base agli ultimi dati disponibili dell�Osservatorio 
Regionale del partenariato pubblico privato del Lazio, un sistema informativo 
e di monitoraggio degli avvisi di gara e delle aggiudicazioni sull�intero panorama 
del PPP, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da 
Cresme Europa Servizi. 
Rispetto alla committenza, il mercato del PPP nel 2011 risulta formato 
quasi esclusivamente dalla domanda dei Comuni. 
Ad esempio nel Lazio, ai Comuni spetta il 79% del mercato del PPP regionale 
per numero di gare e il 91% del volume d�affari, con 69 gare per 233 
milioni di euro. A livello nazionale il loro peso � dell�83% per numero e del 
66% per importo. Il confronto con la domanda espressa dai Comuni nello 
stesso periodo del 2010 mostra una forte crescita: il numero di opportunit� si 
presenta incrementato del 30% (si passa da 53 gare a 69) e il volume d�affari 
quasi raddoppiato (da 124 milioni a 233; pi� dell�88%) (15). 
Tenendo in grande considerazione la necessit� di una disciplina di bilancio 
molto pi� rigorosa rispetto al passato (resa indispensabile dalla presa di 
coscienza, sia in Italia che nel resto del mondo, della fine dell�impunit� del 
debito sovrano), l�istituto ha, senza dubbio, il pregio di favorire la competi- 
(12) Cfr. F. BASSANINI, Finanziamento degli investimenti strategici, project financing e PPP dopo 
la crisi, Intervento al meeting UTFP - EPEC, Roma, Presidenza del Consiglio, 15 dicembre 2009. �Gli 
strumenti necessari per indirizzare capitali privati verso il finanziamento di infrastrutture diventa del 
tutto centrale: per accelerare l�uscita dalla crisi, per promuovere la competitivit� dell�economia europea, 
per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile ed equilibrato. Alla luce dei vincoli strutturali 
dei bilanci pubblici di molti paesi industriali, nuove regole e nuovi strumenti finanziari capaci di attirare 
capitali privati rappresentano la strada obbligata per rispondere alla forte domanda di infrastrutture senza 
accollare alle finanze pubbliche (e alle generazioni future) oneri insostenibili�. 
(13) I testi delle comunicazioni sono disponibili agli indirizzi: http://eur-lex.europa.eu/LexUri- 
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:IT:PDF; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri- 
Serv.do?uri=COM:2011:0572:FIN:IT:PDF. 
(14) Lo studio � stato compiuto da European Investment Bank, Public-Private Partnerships in 
Europe before and during the recent financial crisis, Economic and financial report, luglio 2010. 
(15) I dati sono estratti dal sito www.siop-lazio.it, �Sintesi Gennaio-Agosto 2011�.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 35 
zione sana e regolare delle imprese e la loro naturale propensione ad assumere 
ed investire in modo stabile sulle persone e sui progetti pi� meritevoli. 
2. Il quadro normativo a livello di legislazione comunitaria: il Libro Verde relativo 
ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni 
La codificazione del partenariato pubblico-privato, a livello di legislazione 
comunitaria, risale al documento COM (2004) 327 def., approvato in 
data 30 aprile 2004, denominato �Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-
privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 
� con il quale, da un lato, vengono esaminate le linee guida del fenomeno 
e, dall�altro, si cerca di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e parit� 
di trattamento imposti dal Trattato e dalle direttive comunitarie in materia di 
appalti (16). 
Il documento in particolare si sofferma ad �illustrare la portata delle 
norme comunitarie applicabili alla fase di selezione del partner privato ed 
alla fase successiva, allo scopo di individuare eventuali incertezze e di valutare 
se il quadro comunitario � adeguato alle sfide ed alle caratteristiche specifiche 
del PPP �. 
Sebbene il PPP non venga definito a livello comunitario, il Libro Verde 
elaborato dalla Commissione Europea precisa che esso �si riferisce in generale 
a forme di cooperazione tra le autorit� pubbliche ed il mondo delle imprese 
che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la 
gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio�. 
Questa definizione viene resa all�incipit del gi� citato Libro Verde il quale 
prosegue esaminando dettagliatamente gli elementi caratterizzanti le operazioni 
di PPP (17). 
(16) Per un approfondimento della tematica in esame si veda G. RIZZO, La concessioni di servizi, 
in Diritto dell�economia, collana diretta da EUGENIO PICOZZA e RAFFAELE LENER, Torino, in corso di 
pubblicazione (2012), p. 87: �Il Libro verde analizza i diversi fattori che hanno determinato lo sviluppo 
del fenomeno di PPP, tra questi assume particolare rilievo il mutato contesto storico che ha determinato 
il diffondersi di operazioni di PPP in molti settori prima di esclusiva competenza pubblica �. 
(17) Gli elementi in questione sono: �La durata relativamente lunga della collaborazione, che 
implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un 
progetto da realizzare�; �La modalit� di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, 
talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento 
pubblico, a volte assai notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati�; �Il ruolo importante 
dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, 
finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi 
da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualit� dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce 
il controllo del rispetto di questi obiettivi�; �La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico 
ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non 
implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte pi� rilevante 
dei rischi legati all'operazione. La ripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso, in funzione 
della capacit� delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi�.
36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
La Commissione ha ritenuto di poter individuare due tipi di PPP, e precisamente 
il tipo �puramente contrattuale� e quello �istituzionalizzato�. 
Il PPP di tipo �puramente contrattuale� � quello basato esclusivamente 
su legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazioni, 
nei quali uno o pi� compiti, pi� o meno ampi (tra cui la progettazione, il finanziamento, 
la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro 
o di un servizio), vengono affidati al partner privato. I modelli di partenariato 
di tipo puramente contrattuale pi� conosciuti sono l�appalto e la concessione. 
Le definizioni dei due istituti sono contenute all�interno della direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa 
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi. 
Secondo l�art. 1, punto 2, lett. b, della direttiva in esame, �gli appalti pubblici 
di lavori sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, 
la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle 
attivit� di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi 
mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione 
aggiudicatrice�. 
L�art. 1, punto 3, della medesima direttiva contiene la definizione della 
concessione di lavori pubblici che ҏ un contratto che presenta le stesse caratteristiche 
di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo 
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo�. 
Gi� con la comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario 
del 29 aprile 2000 - (2000/C 121/02) - la Commissione indicava il 
diritto di gestione come elemento caratterizzante la figura concessoria rispetto 
all�appalto pubblico (18). Una caratteristica fondamentale delle concessioni 
�, infatti, che il concessionario ha il diritto di sfruttare la struttura o il servizio 
fornito in concessione, quale remunerazione per avere realizzato la struttura o 
prestato il servizio. La differenza principale rispetto agli appalti pubblici � che 
il concessionario, il quale di solito finanzia almeno una parte dei progetti, sopporta 
il rischio inerente alla gestione dell�opera realizzata. 
Lo strumento del partenariato contrattuale costituisce una categoria negoziale 
che non rappresenta pi� la realizzazione di un�opera o di un lavoro da 
parte di privati con risorse esclusivamente pubbliche, ma un intervento di politica 
economica di cui � protagonista la pubblica amministrazione e con essa 
il mondo delle imprese. 
I PPP di tipo �istituzionalizzato� sono, invece, quelli che implicano una 
cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un�entit� di- 
(18) Cit. M.V. FERRONI, Le concessioni di pubblico servizio tra diritto comunitario e diritto interno, 
in Corr. giur., n. 4/2001, p. 502 ss.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 37 
stinta; che implicano, cio�, la creazione di un�entit� detenuta congiuntamente 
dal partner pubblico e dal partner privato, per assicurare la fornitura di 
un�opera o di un servizio a favore del pubblico. 
Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato pi� conosciuto � quello 
della societ� mista. 
La collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato, nel quadro 
di un ente dotato di personalit� giuridica propria, permette al primo soggetto 
di mantenere un adeguato livello di controllo sullo svolgimento delle operazioni, 
che pu� adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la 
propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali 
dell'impresa comune. Essa permette inoltre al partner pubblico di sviluppare 
un�esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo 
al sostegno di un partner privato. 
La dottrina ha sollevato notevoli perplessit� in ordine al problema della 
scelta del socio privato per la costituzione di una societ� mista per l�affidamento 
di un servizio pubblico (19). Di certo � necessario �che il coinvolgimento 
del socio privato avvenga nell�ambito di procedure di evidenza 
pubblica, l�affidamento di un servizio ad una societ� mista pu� essere disposto 
in via diretta, analogamente a quanto ammesso per gli affidamenti c.d. in 
house� (20). 
La circostanza che l�individuazione del socio privato debba avvenire mediante 
gara, non solo differenzia il fenomeno della societ� mista da quello 
dell�affidamento in house ma, soprattutto, sembra suggerire come, nel caso 
del PPP di tipo istituzionalizzato, non possa propriamente parlarsi di affidamento 
diretto del servizio, quale sarebbe invece quello caratterizzante l�in 
house (21). 
In questo contesto pone un punto fermo la sentenza Acoset (22) che chia- 
(19) Cfr. F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l�ordinamento amministrativo, 
Torino, 2011, p. 113 ss.; V. B. MAMELI, La scelta del socio privato di minoranza nelle s.p.a. 
miste, in Urb. e app., 2000, p. 390; G. ACQUARONE, La scelta del socio privato di minoranza nelle societ� 
miste di gestione dei servizi pubblici locali, in Giur. it., 1998, p. 1257; ID., Una pronuncia definitiva 
sulla scelta del contraente privato nella societ� mista, in Giur. it., 2000, p. 2046; R. GAROFOLI, Modalit� 
di scelta dei partners privati di una societ� a prevalente partecipazione pubblica locale, in Urb. e app., 
1998, 172; A. GRAZIANO, La scelta dei soci privati nelle societ� di capitale a maggioranza pubblica: il 
Consiglio di Stato colma un�apparente lacuna normativa, in Foro amm., 1998, p. 2098. 
(20) Cit. M. A. SANDULLI, Il Partenariato Pubblico-Privato: e il diritto europeo degli appalti e 
delle concessioni: profili della tutela, Intervento all�incontro di studio organizzato dalla sezione italiana 
dell�IISA, 2005. 
(21) Sul punto si veda anche il parere del Consiglio di Stato n. 456/07, par. 8.2.3. 
(22) C. Giust., (Terza Sezione), 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08, Acoset S.p.A. In questo 
caso la Corte ha dichiarato che: �Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all'affidamento diretto di 
un servizio pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi 
nella causa principale, a una societ� a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al 
fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia se-
38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
risce la possibilit� per un�amministrazione aggiudicatrice di effettuare contestualmente, 
tanto l�individuazione del socio privato, quanto l�affidamento del 
servizio alla societ� mista. L�approccio adottato dalla Corte � decisamente di 
natura sostanziale, in quanto consente di non cadere in rigidi e sterili formalismi, 
evitando ripercussioni sulla diffusione di un utile strumento di gestione 
come il Partenariato di tipo istituzionalizzato, il quale, attraverso una sinergia 
tra interesse pubblico e risultato commerciale, consente l�ottenimento del miglior 
risultato, contenendone i costi, nonch� una ripartizione del rischio e della 
responsabilit� tra pubblico e privato. 
La Commissione precisa che la partecipazione dell'organismo aggiudicatore 
all'impresa mista non giustifica la mancata applicazione del diritto dei contratti 
e delle concessioni in occasione della selezione del partner privato (23). 
L'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 
non dipende infatti dal carattere pubblico, privato o misto del co-contraente 
dell'organismo aggiudicatore. Come ha confermato la Corte di 
Giustizia nella causa Teckal, �tale diritto si applica quando un organismo aggiudicatore 
decide di affidare un compito ad un terzo, ovvero a una persona 
giuridicamente distinta. Una procedura diversa pu� essere applicata solo nell'ipotesi 
in cui, allo stesso tempo, l'organismo aggiudicatore eserciti sulla persona 
in oggetto un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi 
e al contempo questa persona realizzi la parte pi� importante della sua attivit� 
con la/le collettivit� che la detengono� (24). 
Solo le entit� che soddisfano entrambe queste condizioni possono essere 
assimilate a delle entit� in house rispetto all�organismo aggiudicatore e vedersi 
affidare dei compiti al di fuori di una procedura concorrenziale. 
Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi 
sviluppi in materia di appalti pubblici (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell�Unione europea del 31 maggio 2011, n. 161 C), evidenzia che, sia la Commissione 
(comunicazione del 5 febbraio 2008), che la Corte di Giustizia (sent. 
15 ottobre 2009, C-196/08), hanno chiarito che, per l�aggiudicazione di appalti 
o per l�affidamento di determinati PPP di nuova costituzione (caso classico 
quello della S.p.A. mista), non � necessaria una duplice procedura di gara concorrenziale. 
La risoluzione elenca le condizioni che consentono l�affidamento di una 
lezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, 
operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione 
delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, 
di trasparenza e di parit� di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni�. 
(23) Cfr. F. ANGELI, Concessioni di pubblici servizi: per i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati 
una singola procedura nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parit� 
di trattamento, in Rassegna Avvocatura dello Stato, gennaio-marzo 2010, p. 19. 
(24) Causa C-107/98, Teckal, sentenza del 18 novembre 1999.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 39 
concessione senza gara concorrenziale ad una societ� mista pubblico-privata 
costituita specificamente a tale scopo. 
In primo luogo, occorre esperire una gara per la scelta del socio privato 
che garantisca una selezione trasparente, con la pubblicazione anticipata del 
contratto previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e amministrativi 
e delle caratteristiche dell�offerta, in considerazione dello specifico 
servizio da fornire. 
In secondo luogo, � necessario che la societ� mista mantenga lo stesso 
oggetto sociale durante l�intera durata della concessione; con la conseguenza 
che qualsiasi modifica sostanziale dell�oggetto sociale o del compito affidato 
fa scattare l�obbligo di indire una nuova procedura di gara concorrenziale (25). 
Ad ogni modo, nella prospettiva europea, il PPP rappresenta un vero e 
proprio principio che condiziona l�intero assetto organizzativo e le azioni delle 
istituzioni europee e delle pubbliche amministrazioni che con esse si relazionano 
(26). 
Le istituzioni comunitarie, infatti, sono intervenute con l�obiettivo di migliorare 
il quadro giuridico di riferimento, rilanciando e promuovendo tali strumenti 
con misure promozionali specifiche (fra le quali quella di aprire percorsi 
di cofinanziamento comunitario o canali privilegiati di accesso al credito) (27). 
(25) Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia 
di appalti pubblici (2011/C 161 E/06). Al punto 15 il Parlamento �accoglie con favore il chiarimento 
giuridico delle condizioni a cui la normativa in materia di appalti si applica ai partenariati pubblicoprivato 
istituzionalizzati, specialmente considerata la grande importanza che la Commissione, nella 
sua comunicazione del 19 novembre 2009, attribuisce a tali partenariati in relazione alla lotta al cambiamento 
climatico e alla promozione delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili; ricorda che 
le direttive sugli appalti pubblici trovano sempre applicazione se affidataria � una societ� la cui propriet� 
� privata, anche se in misura molto ridotta; sottolinea tuttavia che sia la Commissione, nella sua 
comunicazione del 5 febbraio 2008, che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 15 ottobre 2009 
nella causa C-196/08, hanno chiarito che per l�aggiudicazione di appalti o per l�affidamento di determinati 
compiti a partenariati pubblico-privato di nuova costituzione non � necessaria una duplice procedura 
di gara concorrenziale, ma che, affinch� si possa assegnare una concessione senza gara 
concorrenziale a una societ� mista pubblico-privato costituita specificamente a tale scopo, devono 
essere soddisfatti tutti i seguenti criteri: - il socio privato dev'essere selezionato mediante una procedura 
trasparente, con pubblicazione anticipata del contratto previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, 
operativi e amministrativi e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione dello specifico servizio 
da fornire; - la societ� mista pubblico-privato deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l�intera 
durata della concessione; qualsiasi modifica sostanziale dell�oggetto sociale o del compito affidato 
comporterebbe, secondo la Corte, l�obbligo di indire una nuova procedura di gara concorrenziale; considera 
pertanto chiarita la questione dell'applicazione della normativa sugli appalti ai partenariati pubblico-
privato istituzionalizzati e invita la Commissione e gli Stati membri a emanare dichiarazioni in 
tal senso�. Su questo argomento si confronti anche A. MASCOLINI, Risoluzione del Parlamento Ue sui 
nuovi sviluppi in materia di appalti, in Italia Oggi, 3 giugno 2011, p. 31. 
(26) Sul partenariato come principio organizzativo del diritto europeo, cfr. M. P. CHITI, Diritto 
amministrativo europeo, Milano, 2004, p. 290. 
(27) Cfr. G. F. CARTEI, Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in 
www.giustamm.it, 17 dicembre 2010, p. 6 ss.
40 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
3. Il PPP nelle legislazioni dei principali Stati europei (Regno Unito, Francia, 
Spagna, Germania) 
L�importanza applicativa del partenariato ha fatto s� che esso sia un istituto 
giuridico ormai presente, seppur in varie forme, nei vari sistemi giuridici 
occidentali; ci� consente di applicare la metodologia dello studio comparativo 
per comprenderne appieno la genesi e l�evoluzione. 
� Regno Unito 
L�esperienza del Regno Unito, in ordine al coinvolgimento dei privati 
nella realizzazione delle opere pubbliche di maggiore complessit�, allo scopo 
di ridurre i costi a carico del settore pubblico ed incrementare l�efficienza nella 
realizzazione delle infrastrutture, � di gran lunga la prima e la pi� rilevante in 
Europa. 
Il Ministero dell�Economia e delle Finanze britannico (HM TREASURY) fornisce 
una definizione dell�istituto di esemplare chiarezza: �Public private partnerships 
(PPPs) are arrangements typified by joint working between the 
public and private sector. In the broadest sense, PPPs can cover all types of 
collaboration across the interface between the public and private sectors to 
deliver policies, services and infrastructure. Where delivery of public services 
involves private sector investment in infrastructure, the most common form of 
PPP is the Private Finance Initiative (PFI)�(28). 
La disciplina generale britannica degli appalti pubblici � contenuta essenzialmente 
nel documento denominato: �The Public Contracts Regulations n� 5�, 
elaborato il 9 gennaio 2006 ed entrato in vigore il 31 gennaio dello stesso anno. 
In estrema sintesi, i caratteri salienti dell�attuale disciplina, possono essere 
individuati: 
a) nell�impostazione pi� cooperativa che antagonistica del rapporto instaurato 
tra le parti contrattuali (Public�private partnership describes a government 
service or private business venture which is funded and operated through a 
partnership of government and one or more private sector companies); 
b) nell�attenzione verso la valutazione dei costi all�interno dell�intero 
ciclo di realizzazione dell�opera (Effective public procurement is essential for 
good public services and good government. The public sector in the UK spends 
well over �150 billion a year on the goods and services necessary to deliver 
public services. Government must apply the highest professional standards 
when it spends this money on behalf of taxpayers, to ensure it gets a good deal 
and to provide appropriate and necessary goods and services to the quality 
required to meet user needs); 
c) nella centralit� assegnata al progetto (The procurement process spans 
(28) Cit. �http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_index.htm�.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 41 
a life cycle from identification of the need, through the selection of suppliers, 
to post-contract award management, including disposal); 
d) nel grado elevato di standardizzazione dei documenti contrattuali e 
progettuali; 
e) nella programmazione degli interventi, in ambito sia territoriale (mediante 
la creazione di centrali di committenza a livello di citt� metropolitane 
o di contea) sia temporale (mediante accordi quadro); 
f) nel frequente ricorso, in determinati settori, a modelli integrati (collaborative 
procurement) che includono la fase progettuale, esecutiva e gestionale delle 
opere; nella prevalenza di procedure ristrette (sotto il profilo degli offerenti). 
Le operazioni di public procurement (categoria generale che comprende, 
di norma, tanto l�acquisizione da parte di soggetti pubblici di beni e servizi 
forniti da terzi selezionati in base a procedure competitive, quanto il concorso 
dei privati alla realizzazione di pi� complesse opere pubbliche), devono, inoltre, 
essere conformi ad alcuni principi di sistema: l�efficienza della spesa pubblica 
(value for money), la sostenibilit� socio-ambientale degli interventi 
(sustainability) e la disponibilit� delle risorse finanziarie per realizzarli (affordability). 
Una delle forme pi� diffuse di Public-Private Partnership � senza dubbio 
la Private Finance Initiative (PFI) (29), la quale risulta sprovvista di una disciplina 
organica a livello normativo primario. 
Nella PFI il committente pubblico seleziona un contraente privato incaricato 
di realizzare l�opera e di occuparsi della sua manutenzione (almeno 25 
anni), il quale viene remunerato attraverso pagamenti periodici effettuati, per 
tutta la durata del contratto, da soggetti terzi che si servono della infrastruttura, 
ovvero da una combinazione di entrambe le soluzioni (30). 
Di recente tuttavia, a partire dal 2005/2006, il Governo inglese ha iniziato 
a promuovere anche tutta una serie di iniziative volte ad elaborare nuove forme 
di PPP da affiancare alla PFI, la quale, in molti casi, sembra non essere pi� 
idonea a soddisfare le esigenze, sempre pi� complesse, del settore pubblico 
(31). Nel documento �Strengthening long-term partnerships� (32) del Mini- 
(29) Cfr. The Private Finance Initiative, Research paper 01/117, House of Commons, dicembre 
2001; M. BURNETT, PPP - A decision maker's guide, European Institute of Public Administration, 2007. 
(30) �PFI is a procurement method where the private sector finances, builds and operates infrastructure 
and provides long term facilities management through long term concession agreements. These 
agreements transfer substantial risks to the private sector in return for payments over the concession 
life which is usually at least 25 years. Payment is only made if services are delivered according to the 
requirements of the concession agreement�. 
(31) Si vedano i risultati dello studio BUILDING FLEXIBILITY New Delivery Models for Public Infrastructure 
Projects condotto da DELOITTE nel 2006 (disponibile sul sito: �http://www.deloitte.com/assets/
Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents /UK_ GPS_Building_flexibility.pdf�). 
(32) HM TREASURY, PFI: �Strengthening long-term partnerships�, 2006, disponibile sul sito: 
�http://www.hmtreasury.gov.uk/pfi_strengthening_long-term_partnerships.htm�.
42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
stero del Tesoro sono stati discussi modelli alternativi di PPP, inclusi i NHS 
Local Improvement Finance Trusts (LIFT) e il progetto BSF, Building Schools 
for the Future e si � evidenziata la necessit� di elaborare nuovi approcci, come 
le partnerships strategiche e lo �integrator approach�, che possano essere 
sfruttati laddove la PFI risulti inadeguata (33). 
Nel Regno Unito, il capitale pubblico investito in progetti di PPP rappresenta 
circa il 15% degli investimenti pubblici. Sino a dicembre 2010 il database 
di Partnerships UK include in tutto 920 progetti di PPP (che hanno gi� 
raggiunto la chiusura finanziaria) (34), per un totale complessivo di circa 64 
miliardi di sterline (35). 
� Francia 
Per quanto concerne la disciplina francese, le norme sugli appalti pubblici 
sono contenute nel Code des march�s publics, modificato nel quadro del Plan 
de relance pour lՎconomie, con i decreti adottati tra il 17 e il 19 dicembre 
2008 (D�cret n� 2008-1334 e D�cret n� 2008-1356, completati dalla Circulaire 
del 19 dicembre 2008). 
Tra le nuove misure introdotte con la riforma del Codice degli appalti 
pubblici figurano, in particolare, le disposizioni riguardanti la semplificazione 
delle procedure, con un adattamento delle soglie e un alleggerimento delle formalit� 
richieste, al fine di accelerare le commesse pubbliche e facilitare l�accesso 
delle piccole e medie imprese. 
Nel complesso l�economia del Codice degli appalti pubblici rimane la 
stessa, cos� come i suoi principi di base: libert� di accesso agli appalti, parit� 
di trattamento dei partecipanti e trasparenza delle procedure. 
In particolare il Governo francese ha deciso di ricorrere, nel campo delle 
infrastrutture e dei trasporti, a contratti di PPP che possono prendere due forme: 
a) le concessioni di servizio pubblico (gi� utilizzate nel settore stradale), 
secondo cui un concessionario � incaricato di finanziare, concepire, costruire 
e sfruttare un�infrastruttura di trasporto e la sua remunerazione proviene dalla 
esazione di un pedaggio; 
b) i contratti dove il partenaire ha gli stessi compiti di un concessionario 
(finanziamento, ideazione, costruzione e sfruttamento) ma la sua remunera- 
(33) Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia a G.C. FERONI, Il partenariato pubblico-privato 
nelle esperienze del Regno Unito e della Germania: alcune indicazioni per le prospettive di sviluppo 
dell�istituto nell�ordinamento italiano, Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione Cesifin 
Alberto Predieri il 26 novembre 2010. 
(34) Il database di Partnerships UK � disponibile sul sito: http://www.partnershipsuk.org.uk/PUKProjects-
Database.aspx. 
(35) HOUSE OF LORDS - SELECT COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS, Private Finance Projects and 
Off-Balance Sheet Debt, 2010, disponibile sul sito: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/
ldeconaf/63/63i.pdf.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 43 
zione proviene da un canone versato da un�amministrazione pubblica (36). 
Il testo base in cui � contenuta la disciplina del PPP � l�Ordonnance n. 
2004-559 del 17 giugno 2004, ratificata dalla legge n. 2004-1343 del 9 dicembre 
2004, che definisce, all�art. 1, il �Contrat de partenariat� (37). 
In realt�, l�ordinamento francese aveva conosciuto gi� in passato una 
prassi contrattuale molto simile. Si tratta della c.d. �march� d�enterprise de 
travaux publics� (METP), un contratto a met� strada tra la concessione di 
opera o di servizio pubblico e il contratto di appalto. 
L�analogia � evidente. L�amministrazione attribuiva il compito di costruire 
un�opera e di gestirla per un tempo determinato; in tal caso, per�, la remunerazione 
per l�impresa non derivava dagli utenti finali bens� da canoni periodici 
posti in capo all�amministrazione affidante. 
L�art. 2 dell�Ordonnance definisce l�ambito di applicazione, specificando 
che le amministrazioni possono ricorrere a tale tipologia di contratto in due 
casi: per progetti complessi, rispetto ai quali non siano in grado di definire gli 
aspetti tecnici, economici e giuridici, e in situazioni di urgenza (38). 
In entrambe le fattispecie, l�art. 3 prescrive che il modello da seguire sia 
quello definito dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE che impone il rispetto 
dei principi di libert� di accesso, parit� di trattamento, trasparenza e oggettivit� 
(39), nonch� procedure di pubblicit� tra le varie offerte concorrenti (40). 
L�ordinanza procede poi con l�elencazione delle clausole necessarie per 
(36) Sul punto si veda D. LINOTTE, Un cadre juridique d�sormais s�curis� pour les contrats de 
partenariat, AJDA, n. 1 del 10 gennaio 2005. 
(37) Testo originale: �Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou 
un �tablissement public de l'Etat confie � un tiers, pour une p�riode d�termin�e en fonction de la dur�e 
d'amortissement des investissements ou des modalit�s de financement retenues, une mission globale 
ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la 
gestion d'ouvrages, d'�quipements ou de biens immat�riels n�cessaires au service public, ainsi que tout 
ou partie de leur financement � l'exception de toute participation au capital. Il peut �galement avoir 
pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, �quipements ou biens immat�riels ainsi que 
des prestations de services concourant � l'exercice, par la personne publique, de la mission de service 
public dont elle est charg�e�. 
(38) Testo originale: �Les contrats de partenariat ne peuvent �tre conclus que si, au regard de 
l'�valuation, il s'av�re: 1� Que, compte tenu de la complexit� du projet, la personne publique n'est pas 
objectivement en mesure de d�finir seule et � l'avance les moyens techniques r�pondant � ses besoins 
ou d'�tablir le montage financier ou juridique du projet; 2� Ou bien que le projet pr�sente un caract�re 
d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard pr�judiciable � l'int�r�t g�n�ral affectant la r�alisation 
d'�quipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de 
ce retard, ou de faire face � une situation impr�visible�. 
(39) Cfr. A. LANGLAIS, L�influence du droit communautaire sur la libert� contractuelle du d�cideur 
public dans le cadre du contrat de partenariat, in Revue du droit public, 2006, n. 6, p. 1601. 
(40) �La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de libert� d'acc�s, d'�galit� 
de traitement des candidats et de transparence des proc�dures. Ces principes permettent d'assurer 
l'efficacit� de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Elle est pr�c�d�e d'une 
publicit� permettant la pr�sentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions pr�vues par 
d�cret�.
44 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
il contratto in questione, (�un contrat de partenariat comporte n�cessairement 
des clauses relatives�) inserite all�interno dell�art. 11, tra cui quelle sulla durata, 
sui corrispettivi, sulle condizioni con cui � ripartito il rischio tra il pubblico 
e il privato, sui controlli, sugli obiettivi, sulla remunerazione, ecc. 
Ad ogni modo, la normativa francese definisce specificatamente le diverse 
forme di PPP in diversi testi: i contratti di partenariato sono ad esempio definiti 
nella �Ordonnance n. 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat�, 
cos� come modificata dalla Legge n. 2008-735 del 28 luglio 2008; le concessioni 
sono definite all�art. 3 della Legge n. 2001-1168 dell�11 dicembre 
2001; definizioni del BEA (bail emphyt�otique administratif) sono contenute 
nel Codice rurale (L. 451-1), nel Codice generale delle collettivit� territoriali 
(L. 1311-2) e nel Codice della sanit� pubblica (L. 6148-2); infine l�autorisation 
d�occupation temporaire du domaine public (AOT) � definita nella L. 2122-6 
e L. 2122-9 del Code de la propri�t� des personnes publiques (41). 
� Spagna 
La disciplina spagnola del Partenariato appare particolarmente minuta e 
particolareggiata, soprattutto se paragonata a quella italiana che, all�opposto, 
� composta esclusivamente da un comma (e per di pi� un comma ter!), lasciando 
ampi spazi all�opera creativa di giurisprudenza e operatori del settore 
delle opere pubbliche. 
In Spagna, la norma fondamentale � la Ley 30/2007 del 30 ottobre, sui 
Contratos del Sector P�blico, che all�art. 11 ha introdotto nell�ordinamento 
in questione i �Contratos de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector 
privado� (42), i quali hanno rappresentato una rilevante innovazione in ordine 
(41) Tutti i testi richiamati sono reperibili sul sito: http://www.legifrance.gouv.fr. 
(42) L�art. 11 stabilisce che: �Son contratos de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector 
privado aqu�llos en que una Administraci�n P�blica encarga a una entidad de derecho privado, por 
un periodo determinado en funci�n de la duraci�n de la amortizaci�n de las inversiones o de las f�rmulas 
de financiaci�n que se prevean, la realizaci�n de una actuaci�n global e integrada que, adem�s 
de la financiaci�n de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento 
de determinados objetivos de servicio p�blico o relacionados con actuaciones de inter�s general, 
comprenda alguna de las siguientes prestaciones: La construcci�n, instalaci�n o transformaci�n de 
obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, as� como su mantenimiento, actualizaci�n o 
renovaci�n, su explotaci�n o su gesti�n. La gesti�n integral del mantenimiento de instalacionescomplejas. 
La fabricaci�n de bienes y la prestaci�n de servicios que incorporen tecnolog�a espec�ficamente 
desarrollada con el prop�sito de aportar soluciones m�s avanzadas y econ�micamente m�s ventajosas 
que las existentes en el mercado. Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administraci�n 
del servicio p�blico o actuaci�n de inter�s general que le haya sido encomendado. 2. S�lo podr�n 
celebrarse contratos de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector privado cuando 
previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el art�culo 118, que otras f�rmulas 
alternativas de contrataci�n no permiten la satisfacci�n de las finalidades p�blicas. 3. El contratista 
colaborador de la Administraci�n puede asumir, en los t�rminos previstos en el contrato, la direcci�n 
de las obras que sean necesarias, as� como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecuci�n 
y contratar los servicios precisos. 4. La contraprestaci�n a percibir por el contratista colaborador con-
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 45 
alla possibilit� per la pubblica amministrazione di coinvolgere soggetti privati, 
per la realizzazione di opere infrastrutturali (43). 
Lo strumento consente all�amministrazione di affidare ad un soggetto privato, 
per un periodo determinato in relazione all�ammortamento dell�investimento 
o del tipo di finanziamento ottenuto, la realizzazione di una missione 
globale e integrata che, oltre al finanziamento degli investimenti, comprende 
un�attivit� costituita alternativamente: a) dalla costruzione di un�opera; b) dalla 
gestione dell�opera; c) dalla produzione di beni o prestazione di servizi che 
incorporino la tecnologia con il proposito di apportare soluzioni pi� avanzate 
o pi� vantaggiose; d) da altri servizi legati allo sviluppo per l�amministrazione 
del servizio pubblico o per fini di interesse generale. 
Il contraente privato pu�, inoltre, realizzare totalmente o parzialmente il 
progetto per l�esecuzione (comma 3); la controprestazione in favore del privato 
� rappresentata da un prezzo che verr� corrisposto durante la durata del contratto 
e potr� essere vincolato al compimento di determinati obiettivi di rendimento 
(comma 4). 
Per quanto concerne le motivazioni che potrebbero muovere la pubblica 
amministrazione a scegliere questa modalit� contrattuale, rileva l�art. 118 della 
legge sui contratti pubblici (44), che sottopone l�utilizzo dell�istituto in esame 
a condizioni decisamente stringenti ed implica, per l�amministrazione, tutta una 
serie di oneri documentali accessori e prodromici all�esperimento della gara. 
Sar� pertanto necessario che l�amministrazione elabori un apposito documento 
di valutazione, c.d. �documento de evaluac�on�, da cui risulti la comsistir� 
en un precio que se satisfar� durante toda la duraci�n del contrato, y que podr� estar vinculado 
al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento�. 
(43) La dottrina spagnola maggioritaria si � espressa favorevolmente all�adozione di questi schemi 
di collaborazione. A tal proposito si veda S. DEL SAZ, La nueva ley de contratos del sector publico, in 
Revista de administraci�n p�blica, vol. 174, 2007, p. 337; C. CHINCHILLA, El nuevo contrato de colaboraci�n 
entre el setor p�blico y el sector privado, in Revista espa�ola de derecho administrativo, n. 
132, 2006, p. 611; E. GARCIADE ENTERRIA e T.R. FERNANDEZ, Curso de derecho administrativo, Navarra, 
2008, p. 742. 
(44) Testo originale art. 118: �1. Con car�cter previo a la iniciaci�n de un espediente de contrato 
de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector privado, la Administraci�n contratante deber� elaborar 
un documento de evaluaci�n en que se ponga de manifesto que, habida cuenta de la complejidad 
del contrato, la Administraci�n no est� en condiciones de definir, con car�cter previo a la licitaci�n, 
los medios t�cnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos 
jur�dicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efect�e un an�lisis comparativo con formas 
alternativas de contrataci�n que justifiquen en t�rminos de obtenci�n de mayor valor por precio, de 
coste global, de eficacia o de imputaci�n de riesgos, los motivos de car�cter jur�dico, econ�mico, administrativo 
y financiero que recomienden la adopci�n de esta f�rmula de contrataci�n. 2. La evaluaci�n 
a que se refiere el apartado anterior podr� realizarse de forma sucinta si concurren razones de urgencia 
no imputables a la Administraci�n contratante que aconsejen utilizar el contrato de colaboraci�n entre 
el sector p�blico y el sector privado para atender las necesidades p�blicas. 3. La evaluaci�n ser� realizada 
por un �rgano colegiado donde se integren expertos con cualificaci�n suficiente en la materia 
sobre la que verse el contrato�.
46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
plessit� del contratto, l�impossibilit� di definire prima della procedura di valutazione 
i mezzi tecnici necessari per realizzare gli obbiettivi e di individuare 
gli strumenti giuridici o finanziari idonei. 
Un altro aspetto particolarmente interessante � costituito dal fatto che il 
contratto pu� essere concluso solo qualora si constati l�inadeguatezza delle 
altre modalit� contrattuali in grado di soddisfare le necessit� pubbliche (applicazione 
a carattere sussidiario e residuale). 
Il modello contrattuale in questione rappresenta sostanzialmente una modalit� 
aperta, finalizzata alla realizzazione di un bisogno della pubblica amministrazione, 
qualora la complessit� dell�oggetto sia tale da non consentire 
all�amministrazione stessa di identificare autonomamente e previamente lo 
strumento necessario per la realizzazione. 
La disciplina applicabile, di conseguenza, non � prestabilita aprioristicamente 
(si tratta di una fattispecie �senza oggetto tipico proprio�(45)), ma si 
specifica per cos� dire in corso d�opera. 
� Germania 
In Germania, lo sviluppo del PPP (�ffentlich-Private Partnerschaft, 
�PP) � stato piuttosto tardivo, rispetto a quello verificatosi in Gran Bretagna. 
� solo dal 2004 che questo settore ha conosciuto un impulso notevole e crescente 
(46). 
I regolamenti sugli appalti sono cos� suddivisi: Verdingungsordnung f�r 
Leistungen (VOL � per i servizi e le forniture, che a sua volta si suddivide 
nella fase di aggiudicazione, la fase dell�esecuzione e quella per le prescrizioni 
tecniche generali); Vergabe- und Vertragsordnung f�r Bauleistungen (VOB � 
per le opere); Verdingungsordnung f�r freiberufliche Leistungen (VOF). 
In Germania manca una disciplina organica del PPP (47). La legge di riferimento 
in materia, c.d. ҅PP-Beschleunigungsgesetz�, entrata in vigore il 
7 settembre 2005, non ha dettato una disciplina specifica del Project Financing 
e del PPP, ma si � limitata a modificare il quadro normativo previgente introducendo 
una serie di elementi di semplificazione e maggiore flessibilit� (tra 
cui l�introduzione dell�istituto del dialogo competitivo), volti a favorire e promuovere 
la realizzazione di opere infrastrutturali. 
(45) Cit. M. CARL�N RUIZ, El nuevo contrato de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector 
privado, in Revista espa�ola de derecho administrativo, vol. 140, 2008, p. 661. Sul tema si veda anche 
A.J. DIAZ, T�cnicas contractuales de colaboraci�n p�blico privada: el contrato de colaboraci�n p�ublico-
privada en la nueva Ley de contratos del sector p�blico, Madrid, 2009. 
(46) Cfr. DEUTSCHES INSTITUT F�R URBANISTIK, Public Private Partnership Projekte � Eine aktuelle 
Bestandaufnahme in Bund, L�ndern und Kommunen, Berlino, 2005, 8. Secondo questo studio il 
numero di PPP nel 2004/2005 risulta raddoppiato rispetto a quello degli anni precedenti. 
(47) Sul punto si veda G. HERMES e J. MICHEL, Il project financing come modello di collaborazione 
pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilit� in Germania, in Dir. Pubb. 
Comp. Eur., 2006, p. 1819 ss.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 47 
Il Projektfinanzierung, pertanto, � regolato prevalentemente dalle disposizioni 
generali in materia di appalti pubblici e dalle relative normative di settore, 
per quanto attiene gli aspetti urbanistici, edilizi e ambientali del progetto 
da realizzare (48). 
Per quanto riguarda il profilo pi� strettamente contrattuale, la prassi tedesca 
conosce diversi modelli contrattuali, utilizzati secondo le esigenze in 
concreto da soddisfare. Tra questi il pi� importante � il c.d. �Betreibermodell� 
o DBOT (Design, Build, Operate, Transfer) di matrice anglossassone. 
Tale modello � riconducibile alla concessione di lavori pubblici, in cui al 
concessionario sono affidati la progettazione (design), la costruzione (build) 
e la gestione (operate) dell�opera, con l�obbligo di trasferirla in propriet� all�amministrazione 
concedente al termine della concessione (transfer). 
Nel 2004, il Governo federale ha deciso di dare ulteriore impulso ai progetti 
di Partenariato tramite la creazione della �PPP Task Force�, appartenente 
al Ministero per i trasporti, le costruzioni e l�urbanistica, con il compito di definire 
strategie, standardizzare i modelli, guidare progetti pilota, fissare parametri 
unitari sotto il profilo dell�utilit� economica. 
Il lavoro di questi organismi ha condotto alla approvazione della �Legge 
per accelerare la realizzazione di partenariati pubblico-privati e migliorare 
il quadro normativo relativo al partenariato pubblico-privato� (�PP-Beschleunigungsgesetz, 
abbr. �PP-BeschlG) entrata in vigore l�8 settembre 2005. 
Il circolo virtuoso ha fatto s� che analoghi provvedimenti siano stati presi 
in molti L�nder, dove sono stati creati centri di competenza volti a supportare 
la realizzazione e la diffusione di progetti di PPP locale. 
Particolarmente attiva � ad esempio la �PPP Task Force� del Land Nordrhein-
Westfalen che � anche il Land con il maggior numero di progetti di Partenariato 
in fase di realizzazione (49). 
Il quadro normativo di riferimento per i PPP in Germania a livello federale 
si ricava da una serie di prescrizioni normative che riguardano vari ambiti 
della gestione amministrativa quali il diritto sugli appalti in applicazione della 
normativa comunitaria (50), l�ordinamento del bilancio, il diritto tributario, la 
(48) Cfr. B.G. BREMER, Public Private Partnership - Ein Praxislexikon, Monaco, 2005. 
(49) I L�nder con maggior diffusione di PPP, sia a livello regionale che comunale, sono il NRW 
e il Niedersachsen (seguono l�Assia, il Rheinland-Pfalz, il Baden-W�rttenberg e la Baviera). A livello 
federale, i progetti di PPP, in corso o solo pianificati, interessano soprattutto l�ambito della costruzione 
di edifici pubblici, quello delle infrastrutture per la difesa e quello delle infrastrutture dei trasporti per 
le autostrade e le strade di competenza federale. Erfahrungsbericht 2007, 11. I dati risultano immutati 
al 2010, cfr. �ffentlich-Private Partnerschaften in Deutschland 2010, 5. 
(50) In particolare rilevano la Legge contro le restrizioni alla concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen 
del 26 agosto 1998, ultimo emendamento 22 dicembre 2010), il Decreto sull�aggiudicazione 
di appalti pubblici (Verordnung �ber die Vergabe �ffentlicher Auftr�ge del 9 gennaio 2001, 
ultimo emendamento 7 giugno 2010); il Decreto sui contratti e le procedure di aggiudicazione di appalti 
di lavori (Vertrags- und Vergabeordnung f�r Bauleistungen del 20 marzo 2006, novellato il 31 luglio
48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
normativa sui prezzi, ma anche ad esempio il diritto degli aiuti e quello degli 
investimenti. 
A completare l�inquadramento normativo vanno poi i diversi ordinamenti 
comunali dei L�nder (Gemeindeordnungen), che contengono spesso specifiche 
disposizioni di grande rilevanza per talune forme di Partenariato. Non stupisce 
dunque che l�unica legge federale che disciplina specificatamente il PPP, ovvero 
la �Legge per accelerare la realizzazione di partenariati pubblico-privati 
e migliorare il quadro giuridico generale per l�ambito dei PPP� (Gesetz zur 
Beschleunigung der Umsetzung von �ffentlich Privaten Partnerschaften und 
zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen f�r �ffentlich Privaten 
Partnerschaften, abbr. �PP-BeschlG) del 1 settembre 2005, � costituita solo 
da una serie di emendamenti della normativa previgente in diverse materie 
(appalti, bilancio, tributi, investimenti etc.). 
L�art. 7 dell�ordinamento federale del bilancio vincola la pubblica amministrazione 
ai due principi della �economicit�� (Wirtschaftlichkeit) e del �risparmio� 
(Sparsamkeit), ovvero a gestire le proprie risorse in modo tale da 
adempiere alle proprie funzioni con il minor impiego di fondi pubblici raggiungendo 
allo stesso tempo, dato un certo impiego di fondi, il miglior risultato 
di prestazione. Secondo tale principio, la pubblica amministrazione, nell�adempimento 
delle funzioni pubbliche, pu� optare per una forma di PPP solo 
se in questo modo la funzione pu� essere svolta nel modo pi� economico e 
con maggiori risparmi per le casse pubbliche rispetto al tradizionale approvvigionamento. 
I principi della economicit� e del risparmio (cos� la giurisprudenza della 
Corte di giustizia federale), devono essere rispettati per tutto l�arco di vita del 
progetto da realizzare. La modifica introdotta dallՅPP-BeschlG stabilisce 
che, nella valutazione dell�economicit� dei progetti da realizzare, si deve tener 
conto anche della ripartizione dei rischi. 
Questo aspetto � particolarmente importante poich�, nel confronto tra un 
progetto PPP e un finanziamento convenzionale, non si pu� non tener conto 
del fatto che nel caso del PPP l�investitore privato si fa carico dei rischi di gestione 
per tutto il ciclo del progetto (rischi che ovviamente vanno ad incidere 
sui costi). Se non venisse considerata la ripartizione del rischio, il progetto 
PPP risulterebbe necessariamente meno economico delle modalit� di finanziamento 
convenzionali e quindi la pubblica amministrazione sarebbe �obblidel 
2009); il Regolamento relativo all�aggiudicazione di appalti di servizi (Verdingungsordnung f�r Leistungen 
del 6 aprile 2006, novellato il 20 luglio 2009). Ne sono esclusi sostanzialmente, oltre agli appalti 
sotto soglia, che per� nel caso di PPP sono decisamente rari, solo i casi delle �concessioni di servizi� 
cui, ai sensi dell�art. 17 della direttiva 2004/18/EG, non si applicano le direttive sugli appalti e per cui 
valgono tuttavia i vincoli della trasparenza e della parit� di trattamento imposti dal Trattato. Cfr. sul 
punto J.BYOK - G.BORMANN, Aktuelle Rechtsfragen zu der �ffentlichen Auftragsvergabe in der Entsorgungswirtschaft, 
in NVwZ, 2008, p. 842 ss.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 49 
gata� ad optare sempre per l�approvvigionamento convenzionale (51). 
L�attenzione rivolta dall�Unione europea ai contratti pubblici, ed in particolare 
al fenomeno delle collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, si giustifica 
con il fatto che essi costituiscono un rilevante mercato, per il cui 
sviluppo sono necessarie regole uniformi e trasparenti, nel rispetto dei principi 
posti dai Trattati comunitari e fuori dalle �ombre� delle normative nazionali. 
Sotto la spinta innovatrice del diritto comunitario si affievoliscono i modelli 
che vedevano contrapposti autorit� e libert�, e rinvigoriscono i moduli 
consensuali per cui la partecipazione della societ� civile al soddisfacimento 
delle necessit� pubbliche e collettive, tramite il rafforzamento del principio di 
sussidiariet� ed in omaggio al principio di solidariet�, diviene un passo obbligato 
verso un orizzonte comune. 
Dall�esperienza comparata, infatti, nel momento in cui sta per avviarsi il 
lungo negoziato intergovernativo per la definizione del nuovo quadro finanziario 
europeo (2013-2017), si delinea il rischio di una insuperabile impasse, 
tra la necessit� di reperire risorse per finanziare i grandi progetti infrastrutturali 
europei e l�impossibilit� di chiedere agli Stati membri maggiori trasferimenti 
dai loro bilanci gi� appesantiti dalla crisi. 
4. La normativa nazionale introdotta dal Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 
A livello nazionale, il partenariato pubblico-privato � previsto nel Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163) e s.m.i. che costituisce diretta attuazione delle direttive comunitarie n. 
17 e n. 18 del 2004 nell�ordinamento giuridico italiano (52). 
L�art. 3, comma 15 ter del Codice, introdotto nell�ordinamento italiano 
con il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, terzo decreto �correttivo� dispone: 
�Ai fini del presente codice, i contratti di partenariato pubblico privato sono 
contratti aventi per oggetto una o pi� prestazioni quali la progettazione, la 
costruzione, la gestione o la manutenzione di un�opera pubblica o di pubblica 
utilit�, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento 
totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, 
con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di par- 
(51) Cfr. G.C. FERONI, Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti, Torino, 2011. 
(52) Sul tema cfr. A. CANCRINI, La disciplina dei contratti e le modalit� di adempimento, in I contratti 
con la pubblica amministrazione, (a cura di) C. FRANCHINI, Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO 
e E. GABRIELLI, Torino, 2007, pp. 419-579; F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 
2011; A. CANCRINI, P. PISELLI, V. CAPUZZA, La nuova legge degli appalti pubblici. Commentario al codice 
dei contratti pubblici, Roma, 2008; A. CARULLO, G. IUDICA, ed AA.VV., Commentario breve alla 
legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2009; M. CLARICH, Commentario al Codice dei 
contratti pubblici, Torino, 2010.
50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
tenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, 
la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, 
le societ� miste� (53). 
La definizione legislativa non � esente da critica laddove delinea una fattispecie 
ampia e include nel concetto �contratto di partenariato pubblico privato� 
ipotesi diverse l�una dall�altra, accomunate dalla caratteristica di avere 
per oggetto una o pi� tra le prestazioni di progettazione, costruzione, gestione 
e manutenzione di un�opera pubblica o di pubblica utilit�, oppure la fornitura 
di un servizio. 
La definizione del Codice �sembra in linea con quanto affermato da parte 
della dottrina secondo la quale il PPP consiste non in una mera operazione 
economica, ma una vera e propria nuova categoria negoziale alternativa all�appalto 
per la realizzazione di opere pubbliche� (54). 
In realt� il legislatore italiano ha messo in atto un�operazione piuttosto 
singolare con la novella dell�art. 3 del Codice dei contratti pubblici: infatti, da 
un lato ha recepito quelle che sono state identificate come le pi� note caratteristiche 
dei PPP, dall�altro, ha fornito �a titolo esemplificativo� un elenco di 
fattispecie, contrattuali e non, che fanno parte di questa nuova tipologia di rapporti 
tra il settore pubblico e il settore privato. 
Appare curioso anche il fatto che nei successivi 255 articoli del Codice, 
il legislatore abbia deciso di non codificare nel dettaglio la fattispecie, non facendo 
altri riferimenti, salvo che negli artt. 159, comma 2-bis (55) e 160, 
comma 1 (56). 
Tra l�altro sotto la denominazione PPP vengono accomunati diversi istituti, 
riferibili al mondo della contrattualistica pubblica, molto diversi tra loro 
e con discipline specifiche che si presentano completamente sconnesse dalla 
definizione contenuta nella nuova norma. 
Il contratto diviene, in questo modo, uno strumento di tipo flessibile e a 
(53) Prosegue la disposizione normativa affermando: �Possono rientrare altres� tra le operazioni 
di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione 
dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilit� dell�opera per il committente 
o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis 
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, 
n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat�. 
(54) In tal senso R. DIPACE, I contratti alternativi all�appalto per la realizzazione di opere pubbliche, 
in giustamm.it e ID., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, 2006. 
(55) Il comma 2-bis dell�art. 159 (Subentro) recita: �Il presente articolo si applica alle societ� di 
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter�. 
(56) Il comma 1 dell�art. 160 (Privilegio sui crediti) prescrive: �I crediti dei soggetti che finanziano 
la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno 
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario 
e delle societ� di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato 
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art. 176 �.
CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 51 
struttura variabile, connotato da una funzione tipica, e cio� l�essere strumentale 
alla �progettazione, costruzione, gestione o manutenzione di un�opera pubblica 
o di pubblica utilit�, oppure alla fornitura di un servizio�, attraverso 
una partecipazione totale o parziale dei privati dal punto di vista finanziario. 
Un aspetto rilevante dei PPP, che la norma introdotta dal terzo decreto 
�correttivo� del Codice dei contratti pubblici non ha tralasciato, � proprio l�obbligo 
incombente sul partner privato di provvedere al finanziamento totale o 
parziale dell�intervento. 
� questo il punto che ha consentito il proliferare di schemi di collaborazione 
tra il settore privato e le pubbliche amministrazioni: i PPP, infatti, sarebbero 
in grado di attrarre e reperire fonti di finanziamento al di fuori del 
bilancio dello Stato (c.d. risorse �off balance sheet �), in modo che gli interventi 
pubblici posti in essere, mediante l�utilizzo di questo schema contrattuale, 
non vengano ad incidere sull�equilibrio dei conti dello Stato. 
Per quanto concerne �i contenuti delle decisioni Eurostat� occorre chiarire 
che il Libro Verde sui PPP indica che, in conformit� alle decisioni Eurostat 
(in particolare quella dell�11 febbraio 2004 sul trattamento contabile di queste 
operazioni), gli asset derivanti da operazioni di PPP devono essere contabilizzati 
come attivi non pubblici e, di conseguenza, le risorse necessarie a porli 
in essere non devono essere registrate nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, 
qualora si presentino le due seguenti condizioni: a) il partner privato 
assuma il rischio di costruzione; b) il partner privato si accolli almeno uno 
dei rischi legati alla disponibilit� dell�asset o alla domanda che utenti terzi 
possano realizzare. 
Ad ogni modo, le incertezze che provengono dalla disposizione dell�art. 
15-ter sembrano deporre a favore di una rappresentazione giuridica del PPP 
in cui il soggetto pubblico e il partner privato convivono in una relazione di 
sostanziale parit� ed equivalenza. 
�Si tratta, tuttavia, di una concezione erronea. I rapporti di PPP, infatti, 
postulano pur sempre non una confluenza, bens� una delimitazione di compiti 
e di responsabilit� tra le parti contraenti, per cui il regime dell�attivit� svolta 
dal soggetto pubblico resta necessariamente riferibile ai caratteri ed alla disciplina 
dell�attivit� amministrativa, con tutti i principi tipici da cui � connotato, 
incluso quello di libera concorrenza, laddove la disciplina dell�attivit� 
svolta dal contraente privato segue lo statuto proprio dell�impresa. 
Ci� sta a significare che, quale che sia la formulazione prescelta e la fase 
del rapporto interessata, fino a che il rapporto contrattuale resta in vita, alla 
pubblica amministrazione spetta il perseguimento dell�interesse pubblico ed 
al soggetto privato la corretta gestione dell�opera e del servizio� (57). 
(57) Cit. G.F. CARTEI, Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale, in Urbanistica 
e Appalti, 8, 2011.
52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
� in questa sede che i principi dettati dalla Costituzione (solidariet�, ex 
art. 2 e 3, comma 2, e sussidiariet� orizzontale, ex art. 118 u.c.) manifestano 
la loro pi� profonda rilevanza. 
A tal proposito si � sostenuto come i PPP possono esprimere tutta la loro 
importanza solo se �� sia il potere pubblico che il soggetto privato [perseguono] 
un interesse comune e non semplicemente di astenersi dall�abuso di 
diritto o del perseguimento del proprio interesse. Come si pu� agevolmente 
notare, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione copernicana, che impinge 
direttamente sul fenomeno della sussidiariet� orizzontale. In tal caso, 
infatti, la sussidiariet� comporterebbe una obiettiva restrizione al campo di 
azione dei pubblici poteri, dal momento che la societ� civile - sapendo rinunciare 
agli eccessi del perseguimento del proprio interesse egoistico - avrebbe 
tutta la capacit� di realizzare il pubblico interesse insieme al proprio. Tale visione 
solidaristica come � noto ha appassionato la filosofia politica sin dai 
tempi di Bacone, Hobbes, Locke, Hume ed altri ingegni� (58). 
Concludendo, dal momento dell�avvio del partenariato in cui incide il 
principio di sussidiariet� orizzontale nella decisione di affidare agli attori del 
mercato l�espletamento di compiti di interesse pubblico, al momento in cui si 
deve attuare la distribuzione dei rischi inerenti allo svolgimento dell�operazione, 
in cui incider� il principio solidaristico ex art. 2 Cost., il partenariato � 
una fattispecie ricca di risvolti dogmatici che incidono sul modo di intendere 
il rapporto tra la sfera pubblica e quella privata. 
Resta quindi da comprendere quale combinazione di organizzazione sociale 
pubblica e privata sia di volta in volta preferibile, tenendo anche in considerazione 
che ci� dipende da una serie di caratteristiche variabili nel tempo. 
Le leggi che governano gli equilibri, infatti, raramente sono unici e di sicuro 
non simili alla meccanica celeste di Keplero, immutabile e gelida nella sua 
staticit�. 
Tuttavia, come sembra indicare il Libro Verde sul partenariato, proprio 
la collaborazione sostanziale tra pubblico e privato, � l�unica soluzione per 
vincere le sfide della globalizzazione e dotare il Paese delle opere ed infrastrutture 
necessarie per modernizzarlo. 
In questo senso l�impiego, opportunamente incentivato, di capitali privati, 
mediante schemi di PPP, appare l�unica via di uscita, la sola strada al momento 
praticabile. 
(58) Cit. E. PICOZZA, Op. cit., p. 120.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 53 
Osservazioni del Governo della Repubblica italiana (avv. Stato Marina 
Russo, AL 43477/10) in cause riunite C-411/10 e C-493/10 (*). Materia: 
Principi, obiettivi e missioni dei Trattati; Diritti dell'uomo; Visti, asilo. 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) il 18 agosto 2010. NS/Secretary of State for the Home Department (causa C-411/10). 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court/Irlanda il 15 ottobre 2010. 
M. E e altri/The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law 
Reform (causa C-493/10). 
I GIUDIZI A QUIBUS 
A. Il giudizio a quo che ha originato la causa n. C-411/10 ha ad oggetto 
la richiesta d�asilo presentata alle competenti autorit� del Regno Unito da parte 
di un cittadino afgano, che aveva gi� varcato illegalmente la frontiera entrando 
nel territorio della Grecia; 
B. Le autorit� del Regno Unito - ritenendo che la Grecia fosse lo Stato 
membro competente a conoscere della domanda d�asilo a mente del Regolamento 
del Consiglio n. 343/2003/CE (d�ora in avanti, il �Regolamento�), che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l�esame di una domanda d�asilo presentata in uno degli Stati membri 
da un cittadino di un paese terzo - hanno avviato il procedimento mediante 
l�invio alla Grecia della domanda di cui all�art. 17 n. 1 del Regolamento stesso; 
C. Essendo scaduto il termine di cui all�art. 18 n. 1 del Regolamento senza 
che dalla Grecia pervenisse risposta, le autorit� del Regno Unito hanno inteso 
che la Grecia avesse accettato la richiesta, assumendosi il conseguente obbligo 
di prendere in carico il richiedente asilo; 
D. Sennonch�, il richiedente ha attivato il giudizio a quo, contestando la 
competenza della Grecia a conoscere della sua domanda di asilo, e sostenendo 
che quest�ultima dovesse - a mente dell�art. 3 n. 2 del Regolamento - essere 
trasferita nel Regno Unito; 
E. La ragione della pretesa di cui al precedente punto viene identificata 
dal richiedente asilo nel fatto che la prassi seguita dalla Grecia in materia di 
diritto d�asilo non garantirebbe il rispetto dei diritti fondamentali ai sensi del 
diritto dell�Unione Europea e della Convenzione Europea per la salvaguardia 
dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali: secondo il richiedente asilo, 
I GIUDIZI IN CORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 
(*) In corso di pubblicazione la causa � stata definita con sentenza della Corte (grande sezione) 
del 21 dicembre 2011.
54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
infatti, in presenza di una simile situazione dello Stato che sarebbe competente 
ai sensi del Capitolo III del Regolamento, dovrebbe necessariamente trovare 
applicazione la cosiddetta �clausola di sovranit�� di cui all�art. 3 n. 2 del Regolamento; 
F. Il giudizio a quo che ha originato la causa C-493/10 ha ad oggetto cinque 
casi pendenti innanzi alla High Court irlandese, in tutto simili a quelli di 
cui al giudizio a quo della causa C-411/10. Si tratta, infatti, di soggetti che - 
una volta entrati in Grecia - sono poi arrivati in Irlanda ed hanno qui chiesto 
asilo, pretendendo l�applicazione della clausola di sovranit� ex art. 3 n. 2 del 
Regolamento, in ragione dell�inadeguatezza delle procedure e delle condizioni 
vigenti in Grecia per i richiedenti asilo. 
I QUESITI 
Il giudice a quo, della causa C-411/10 a mente dell�art. 267 TFUE, ha 
sottoposto alla Corte i seguenti quesiti: 
1. �Se la decisione adottata da uno Stato membro ai sensi dell�art. 3 n. 2 
del regolamento del Consiglio 343/2003 (in prosieguo: il �regolamento�) di 
esaminare una domanda di asilo anche se tale esame non gli compete in base 
ai criteri stabiliti nel capitolo III del regolamento, rientri nell�ambito di applicazione 
del diritto dell�Unione europea ai fini dell�art. 6 del Trattato sull�Unione 
Europea e/o dell�art. 51 della Carta fondamentale dei diritti 
dell�Unione Europea (in prosieguo: �la Carta�)�; 
2. �Se l�obbligo di uno Stato membro di osservare i diritti fondamentali 
dell�Unione Europea (inclusi i diritti stabiliti dagli artt. 1, 4, 18, 19 n. 2 e 47 
della Carta) sia assolto allorch� tale Stato invii il richiedente asilo nello Stato 
membro che l�art. 3 n. 1 designa come lo Stato responsabile conformemente 
ai criteri stabiliti al capitolo III del regolamento (in prosieguo: lo �Stato responsabile�), 
indipendentemente dalla situazione nel medesimo Stato responsabile 
�; 
3. �In particolare, se l�obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell�Unione 
osti all�operativit� di una presunzione definitiva nel senso che lo 
stato responsabile osserver� i) i diritti fondamentali del ricorrente ai sensi del 
diritto dell�Unione; e/o ii) le norme minime imposte dalle Direttive 2003/9/CE 
(�direttiva Accoglienza�), 2004/83/CE (�direttiva Qualifica�) e/o 2005/85/CE 
(�direttiva Procedure�) (cumulativamente citate come �le direttive�)�; 
4. �In subordine se uno Stato membro sia obbligato dal diritto dell�Unione 
e, in caso di soluzione affermativa in quali circostanze, ad esercitare la facolt� 
prevista dall�art. 3 n. 2 del regolamento assumendo la competenza per l�esame 
di una domanda di asilo allorch� il trasferimento allo Stato responsabile esporrebbe 
il richiedente asilo ad un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali, 
in particolare dei diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18, 19 n. 2 e 47 della Carta e/o al 
rischio che non gli siano applicate le norme minime stabilite nelle direttive�;
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 55 
5. �Se l�ambito di applicazione della protezione, attribuita ad una persona 
alla quale � applicabile il regolamento, dai principi generali del diritto dell�Unione 
e, in particolare, dai diritti stabiliti agli artt. 1, 18 e 47 della Carta sia 
pi� ampia della protezione attribuita dall�art. 3 della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali (in prosieguo 
la �Convenzione�) �; 
6. �Se sia compatibile con i diritti stabiliti dall�art. 47 della Carta che una 
disposizione di diritto nazionale imponga ad un giudice, al fine di determinare 
se una persona possa essere legalmente espulsa verso un altro Stato membro 
in conformit� del regolamento, di considerare codesto Stato membro come 
uno Stato dal quale la persona non sar� inviata in un altro Stato membro in 
violazione dei suoi diritti a norma della Convenzione del 1951 e del Protocollo 
del 1967 relativi allo Statuto dei rifugiati�; 
7. �Nella misura in cui le precedenti questioni siano poste riguardo agli 
obblighi del Regno Unito, se le soluzioni delle questioni 2-6 debbano comunque 
tener conto del Protocollo (n. 30) sull�applicazione della Carta alla Polonia 
ed al Regno Unito�; 
Il giudice a quo della causa C-493/10, a sua volta, ha formulato i seguenti 
quesiti: 
1. �Se lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del regolamento 
del Consiglio n. 343/2003 sia tenuto ad accertare il rispetto da parte 
dello Stato ricevente dell�art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell�Unione 
europea, delle direttive del Consiglio 2003/9/CE. E 2005/85 CE, 
nonch� del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003�; 
2. �In caso di soluzione affermativa, ove lo Stato membro ricevente risulti 
non attenersi a una o pi� di tali disposizioni, se lo Stato membro che provvede 
al trasferimento sia obbligato ad accettare la competenza ad esaminare la domanda 
di cui all�art. 3, n. 2 del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003�. 
IL CONTESTO NORMATIVO 
Ai fini della soluzione dei quesiti di cui ai precedenti punti da 1 a 7 hanno 
diretta rilevanza le seguenti norme: 
� Regolamento del Consiglio n. 343/2003/CE: 
- Considerando n. 2: �Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria 
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione 
di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, 
in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status 
dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 
31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in 
un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, 
in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale pro-
56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
filo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, 
gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, 
sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi�; 
- Considerando n. 15: �Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali 
e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta 
dei Diritti fondamentali dell�Unione Europea. In particolare, il presente 
regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d�asilo garantito 
dall�art. 18 �; 
- Art. 3 n. 1 e 2: �1.- Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di 
un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo 
territorio. Una domanda d'asilo � esaminata da un solo Stato membro, 
che � quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati 
al capo III. 2.- In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro 
pu� esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un 
paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti 
nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo 
Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli 
obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo 
Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso 
la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello 
al quale � stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente 
asilo�. 
� Trattato sull�Unione Europea: 
- Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE): �L'Unione riconosce i diritti, le libert� 
e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che 
ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze 
dell'Unione definite nei trattati. 
I diritti, le libert� e i principi della Carta sono interpretati in conformit� 
delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la 
sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni 
cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali. Tale adesione non modifica 
le competenze dell'Unione definite nei trattati. 
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali e risultanti 
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 
diritto dell'Unione in quanto principi generali�.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 57 
� Carta dei diritti fondamentali dell�Unione europea: 
- Articolo 47: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale �Ogni 
individuo i cui diritti e le cui libert� garantiti dal diritto dell'Unione siano 
stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto 
delle condizioni previste nel presente articolo. 
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente 
e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facolt� 
di farsi consigliare, difendere e rappresentare. 
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti � concesso il patrocinio 
a spese dello Stato qualora ci� sia necessario per assicurare un accesso 
effettivo alla giustizia�; 
- Art. 51: Ambito di applicazione �1. Le disposizioni della presente Carta 
si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio 
di sussidiariet� come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione 
del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano 
i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le 
rispettive competenze. 2. La presente Carta non introduce competenze 
nuove o compiti nuovi per la Comunit� e per l'Unione, n� modifica le 
competenze e i compiti definiti dai trattati�; 
- Art. 52: Portata dei diritti garantiti ��3. Laddove la presente Carta contenga 
diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali, il 
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla 
suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto 
dell�Unione conceda una protezione pi� estesa �. 
� Protocollo n. 30 sull�applicazione della Carta dei Diritti fondamentali 
dell�Unione europea alla Polonia e al Regno Unito: 
- Art. 1: �1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della 
Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, 
le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del 
Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libert� e ai principi fondamentali 
che essa riafferma. 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla 
nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale 
applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura 
in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo 
diritto interno�. 
- Articolo 2: �Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi 
e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno 
Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono
58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito�. 
� Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle 
libert� fondamentali: 
- Art. 1: �Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta 
alla loro giurisdizione i diritti e le libert� enunciati nel Titolo I della presente 
convenzione�; 
- Art. 19: �Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti 
contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, � istituita 
una Corte Europea dei diritti dell�uomo ��; 
- Art. 46: �1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze 
definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti � 4. 
Se il Comitato dei Ministri ritiene che un�Alta Parte contraente rifiuti di 
conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia in cui essa � 
parte, pu�, dopo aver messo in mora tale parte e con una decisione adottata 
a maggioranza, dei due terzi dei rappresentanti che hanno diritto di 
avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell�adempimento 
degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 
1. 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso 
al Comitato dei Ministri affinch� questo esamini le misure da adottare...�. 
* * * 
Le osservazioni del Governo italiano, che qui di seguito si espongono, si 
concentreranno innanzi tutto sui quesiti da 1 a 7 posti nella causa C-411/10, e 
secondariamente su quelli proposti nella causa C-493/10, in quanto gli stessi 
sono, in effetti, assorbiti da quelli della causa C-411/10. 
CAUSA C-411/10: 
I. Sul quesito n. 1 
Ia) La decisione di uno Stato membro di esaminare una domanda di asilo 
ai sensi dell�art. 3 n. 2 del Regolamento non attiene all�applicazione del diritto 
dell�Unione Europea ai fini dell�art. 6 del Trattato sull�Unione europea o dell�art. 
51 della Carta. 
Ci� in quanto la clausola di sovranit�, posta dal suddetto art. 3 n. 2, non 
nasce come strumento per assicurare la tutela dei diritti di cui alle citate norme. 
Essa, come si dir� infra al punto I b), ha invero tutt�altra finalit�. 
Il rispetto dei diritti fondamentali dell�Unione � assicurato, quindi, non 
gi� attraverso la clausola di sovranit�, bens� per altra via e - in particolare - � 
garantito dalla circostanza che, come esposto al secondo Considerando del 
Regolamento, �Il Consiglio europeo, � ha deciso di lavorare all'istituzione 
di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in 
ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati 
del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 59 
1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale 
rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al 
principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri 
di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti 
rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri 
per i cittadini di paesi terzi � (enfasi aggiunta); 
Ebbene, se tutti gli Stati membri sono considerati sicuri rispetto ai principi 
di cui alla Convenzione di Ginevra, (non a caso si tratta di Stati vincolati dalle 
Direttive, le quali hanno nella Convenzione di Ginevra uno dei loro fondamenti: 
si vedano il secondo Considerando della Direttiva �Accoglienza�, il 
secondo considerando della Direttiva �Qualifiche� e il secondo considerando 
della Direttiva �Procedure�), e se il legislatore comunitario ha altres� espressamente 
escluso che sotto tale profilo possa arrecarsi pregiudizio ai criteri di 
competenza definiti nel Regolamento, appare allora evidente che non vՏ alcun 
bisogno di far uso della deroga a detti criteri prevista all�art. 3 n. 2 (clausola 
di sovranit�) per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell�individuo, 
segnatamente in relazione al principio di non respingimento. 
Ib) La scelta discrezionale di uno Stato di esaminare una domanda di 
asilo valendosi della clausola di sovranit�, a ben considerare, risponde a finalit� 
differenti rispetto a quelle evidenziate dal giudice a quo nel primo quesito: 
tali finalit� sono infatti quelle strettamente connesse alla considerazione 
nel merito della situazione soggettiva particolare del singolo richiedente asilo. 
La clausola di sovranit� consente, insomma, una deroga nel caso singolo, 
laddove - in ragione delle peculiarit� del medesimo - se ne ravvisi l�opportunit�. 
Ci� � - del resto - coerente anche con il tenore letterale della norma (�� 
ciascuno stato membro pu� esaminare �� - enfasi aggiunta), la quale attribuisce 
allo Stato membro una facolt� discrezionale di avocare a s� la decisione 
su una domanda di asilo per la quale sia responsabile un altro Stato a mente 
del Capitolo III. 
� ovvio che, se la clausola in questione fosse strumento designato a garantire 
il rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta, il suo uso non 
potrebbe essere facoltativo, bens� dovrebbe essere obbligatorio e riferito a casi 
nominati e specifici. 
Non si vedrebbe - allora - perch� il legislatore comunitario lo avrebbe disciplinato 
utilizzando una terminologia tale da lasciar pensare ad una facolt�. 
Trasformare la clausola di sovranit� in un criterio obbligatorio, da utilizzarsi 
non gi� in singoli casi particolari, bens� in via generalizzata per tutte le 
domande di asilo il cui esame rientrerebbe nella competenza di uno Stato ritenuto 
(in spregio del secondo Considerando del Regolamento) non sicuro, 
vorrebbe dire snaturare la vera ratio dell�istituto. 
I c) Che tale ratio sia da individuare nella necessit� di tener conto della 
situazione individuale del singolo richiedente asilo � confermato dalla recente
60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
proposta di rifusione del regolamento n. 343/2003/CE del Consiglio 
(COM/2008/ 820 definitivo COD 2008/0243) avanzata dalla Commissione. 
Nella stessa si legge infatti (vedi: �Elementi giuridici della proposta�, paragrafo 
3 n. 4 quinto punto): �A fini di chiarezza, la clausola di sovranit� e la 
clausola umanitaria sono riunite nello stesso capitolo, intitolato �clausole discrezionali�, 
e sono rivedute. Si propone di ricorrere alla clausola di sovranit� 
principalmente per motivi umanitari e caritatevoli �� (enfasi aggiunta). 
Il fatto che, nella proposta di modifica della Commissione, la motivazione 
del ricorso alla clausola di sovranit� venga individuata in via principale nella 
ricorrenza di motivi umanitari e caritatevoli costituisce l�ulteriore riprova di 
quella che, anche nel testo attualmente vigente, � la sua ragion d�essere, vale 
a dire quella di dare spazio, nella valutazione discrezionale di ciascuno Stato 
membro, a fattori soggettivi ed individuali che connotino la posizione del singolo 
richiedente in termini di speciale debolezza. 
I d) Ulteriore riprova di quanto esposto sub 1c) � data dalla disposizione 
contenuta nell�art. 31 della gi� citata proposta di rifusione del regolamento n. 
343/2003/CE del Consiglio (COM/2008/ 820 definitivo COD 2008/0243): 
detta norma infatti, se approvata, introdurrebbe ex novo un complesso sistema 
che permetterebbe di sospendere i trasferimenti dei richiedenti asilo in presenza 
di eccezionali situazioni, tali da far temere che il livello di protezione 
accordato da uno Stato membro non sia adeguato alla normativa comunitaria. 
L�art. 31 prevede infatti: �1. Ove uno Stato membro si trovi in situazioni 
di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacit� 
di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il 
trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente 
regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro pu� chiedere 
la sospensione del trasferimento. La richiesta � rivolta alla Commissione, 
� motivata e comprende, in particolare: 
a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante 
pressioni eccezionali sulle capacit� di accoglienza, sul regime di 
asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti 
statistiche e altre prove; 
b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo; 
c) una spiegazione motivata dell�ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti 
protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe 
comportare per le capacit� di accoglienza, il sistema di asilo o le 
infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e 
altre prove. 
2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui 
versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale 
rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in parti-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 61 
colare alla direttiva [�/�/CE], recante norme minime relative all�accoglienza 
dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, 
pu� decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente 
regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui 
al paragrafo 4. 
3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa 
un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale 
rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare 
alla direttiva [�/�/CE], recante norme minime relative 
all�accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 
2005/85/CE, pu� chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti 
in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. 
La richiesta � rivolta alla Commissione, � motivata e comprende, in particolare, 
informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato 
da cui si evinca il rischio di non conformit� con la legislazione comunitaria, 
in particolare con la direttiva [�/�/CE], recante norme minime relative all�accoglienza 
dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 
2005/85/CE. 
4. Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa 
ai sensi del paragrafo 2, la Commissione pu� decidere la sospensione di 
tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento 
verso lo Stato membro interessato. Tale decisione � adottata quanto prima e 
al pi� tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere 
i trasferimenti � motivata e comprende, in particolare: 
a) l�esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro 
verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti; 
b) l�esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli 
altri Stati membri; 
c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti; 
d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione. 
5. La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione 
di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente 
regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro pu� 
deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento 
della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, 
pu� prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento. 
6. In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti 
verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti 
i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l�esame delle 
domande di protezione internazionale a quelli relative. 
La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito 
conto dell�esigenza di garantire la protezione dei minori e l�unit� familiare.
62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
7. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a 
norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d�urgenza 
di cui all�articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio 35, in seguito a una domanda di assistenza da parte di 
tale Stato membro. 
8. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora 
i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione 
pu�, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi 
del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. 
Si applica il paragrafo 5. 
9. Nessuna disposizione del presente articolo dev�essere interpretata in 
modo da consentire agli Stati membri di derogare all�obbligo generale di adottare 
tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l�adempimento 
degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di 
asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva [�/�/CE], recante 
norme minime relative all�accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati 
membri, e dalla direttiva 2005/85/CE�. 
Ebbene, deve logicamente ritenersi che solo se e quando il particolare 
procedimento descritto nell�art. 31 sopra riportato dovesse entrare in vigore, 
sar� possibile sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro in ragione 
dell�insufficiente livello di protezione garantito ai richiedenti asilo. 
Ci� peraltro avverr� tramite il vaglio di un soggetto quale la Commissione, 
e non secondo la valutazione discrezionale dei singoli Stati, come invece 
avverrebbe qualora si piegasse la clausola di sovranit� di cui all�art. 3 n. 2 del 
Regolamento, nel testo attualmente in vigore, al fine di derogare alla presunzione 
di sicurezza degli Stati membri. 
Finch�, insomma, nell�ordinamento comunitario non sar� introdotto lo 
strumento ad hoc di cui all�art. 31 cit., la presunzione di sicurezza degli Stati 
membri di cui al secondo Considerando non � superabile e - soprattutto - non 
lo � per il tramite della clausola di sovranit�. 
La risposta al primo quesito che il Governo italiano propone � quindi la 
seguente: �La decisione adottata da uno Stato membro ai sensi dell�art. 3 n. 
2 del regolamento del Consiglio 343/2003 di esaminare una domanda di asilo 
anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel capitolo III 
del regolamento, non rientra nell�ambito di applicazione del diritto dell�Unione 
europea ai fini dell�art. 6 del Trattato sull�Unione Europea e/o dell�art. 
51 della Carta fondamentale dei diritti dell�Unione Europea �. 
II. Sul quesito n. 2 
II a) Per le ragioni esposte al punto I, e particolarmente sub I a) (presunzione 
di sicurezza degli Stati membri rispetto al principio di non respingimento), 
uno Stato membro che invii il richiedente asilo nello Stato
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 63 
responsabile, individuato a mente dell�art. 3 n. 2 del Regolamento, ben pu� - 
ed anzi deve - prescindere dalla considerazione della situazione di detto Stato 
responsabile, atteso che essa si presuppone sicura. 
In effetti, non solo depone in tal senso l�espressa previsione di cui al secondo 
Considerando del Regolamento, stando al quale gli Stati membri sono 
considerati sicuri, ma - a sua volta - la previsione del secondo Considerando 
non integra una mera petizione di principio, bens� si giustifica, in quanto l�ordinamento 
comunitario - oltre a vincolare tutti gli Stati membri - ha anche in 
s� i meccanismi per arginare eventuali violazioni del diritto dell�Unione: segnatamente, 
la procedura d�infrazione ex artt. 258 e 259 TFUE. 
Ma non solo: va anche rammentato che i principi della Carta sono espressamente 
richiamati al Considerando n. 15 del Regolamento, e che la Carta 
stessa prevede, all�art. 52 n. 3: Portata dei diritti garantiti �� Laddove la presente 
Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� 
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti 
dalla suddetta convenzione ��. 
Ebbene, per garantire il rispetto effettivo dei diritti sanciti dalla Convenzione 
(e quindi, ex art. 52 cit., nella misura in cui coincidano, anche dalla 
Carta), la Convenzione stessa, a sua volta, prevede: il controllo giurisdizionale 
della Corte Europea dei diritti dell�Uomo (art. 19); la forza vincolante delle 
sentenze di quest�ultima (art. 43 n. 4); l�adozione di misure in caso di relativa 
inosservanza (art. 43 n. 5). 
Da tutto quanto sopra, discende che la situazione dello Stato designato 
come responsabile a mente dell�art. 3 n. 1 del Regolamento �, per definizione, 
una situazione di sicurezza, sicch� il rispetto dei diritti fondamentali dell�Unione 
Europea � garantito dall�invio del richiedente asilo nel territorio di 
un qualsiasi Stato membro. 
La risposta che il governo italiano propone per il secondo quesito � pertanto 
del seguente tenore: �L�obbligo di uno Stato membro di osservare i diritti 
fondamentali dell�Unione Europea (inclusi i diritti stabiliti dagli artt. 1, 4, 18, 
19 n. 2 e 47 della Carta) � assolto, allorch� tale Stato invii il richiedente asilo 
nello Stato membro che l�art. 3 n. 1 designa come lo Stato responsabile conformemente 
ai criteri stabiliti al capitolo III del regolamento, indipendentemente 
dalla situazione nel medesimo Stato responsabile, in quanto questo si 
presume sicuro�. 
III. Sul quesito n. 3 
IIIa) Si � gi� chiarito al punto II che l�obbligo degli Stati membri di rispettare 
il diritto dell�Unione non impedisce affatto di presumere che lo Stato responsabile 
osserver� tanto i diritti fondamentali del richiedente quanto le direttive. 
Al contrario, � proprio la comune soggezione degli Stati membri al diritto
64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
dell�Unione a legittimare e rendere del tutto logica una presunzione di rispetto 
di tale diritto da parte di ciascuno di essi. 
La risposta che si propone per il terzo quesito � pertanto la seguente: 
�L�obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell�Unione non osta all�operativit� 
di una presunzione nel senso che lo stato responsabile osserver� i) i 
diritti fondamentali del ricorrente ai sensi del diritto dell�Unione; e/o ii) le 
norme minime imposte dalle Direttive 2003/9/CE (�direttiva Accoglienza�), 
2004/83/CE (�direttiva Qualifica�) e/o 2005/85/CE (�direttiva Procedure�) 
(cumulativamente citate come �le direttive�)�. 
IV. Sul quesito n. 4 
Le risposte date ai precedenti quesiti, e soprattutto al secondo e al terzo, 
hanno chiarito che - ad avviso del governo italiano - � corretto presumere il 
rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato responsabile. 
Nella risposta al primo quesito, poi, si � messo in evidenza il carattere facoltativo 
della clausola di sovranit�. 
Ci� rende evidente la contraddizione in termini del quesito n. 4, laddove 
si ipotizza l�obbligo dello Stato membro di esercitare la facolt� di cui all�art. 
3 n. 2 del Regolamento: se vi fosse obbligo, non di esercizio di una facolt� si 
tratterebbe, ma di un vero e proprio dovere. 
Non esiste per� - a ben vedere - alcun dato testuale indicativo di un obbligo 
dello Stato membro di fare applicazione della clausola di sovranit�, tanto 
meno in relazione alla situazione dello Stato responsabile. 
Al contrario, come illustrato ampiamente al punto Ib), argomenti sia letterali 
(l�uso delle parole �pu� esaminare� all�art. 3 n. 2 del Regolamento) che 
di carattere logico (la considerazione, cio� della vera ratio dell�istituto della 
clausola di sovranit�) depongono nel senso di escluderne l�obbligatoriet�. 
Uno Stato membro che dovesse ritenere sussistenti violazioni del diritto 
dell�Unione - mentre non dispone di diretta competenza a valutare dette violazioni 
- avrebbe, tuttavia, comunque a disposizione lo strumento di cui all�art. 
259 TFUE per farle accertare nei modi e nelle sedi competenti. 
Il Governo italiano pertanto ritiene che al quesito n. 4 debba rispondersi 
nel seguente modo: �Uno Stato membro non � obbligato dal diritto dell�Unione 
ad esercitare la facolt� prevista dall�art. 3 n. 2 del regolamento assumendo 
la competenza per l�esame di una domanda di asilo perch� il 
trasferimento allo Stato responsabile esporrebbe il richiedente asilo ad un rischio 
di violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare dei diritti stabiliti 
agli artt. 1, 4, 18, 19 n. 2 e 47 della Carta e/o al rischio che non gli siano 
applicate le norme minime stabilite nelle direttive�. 
V. Sul quesito n. 5 
Va) Con il presente quesito, il giudice a quo mira a conoscere se l�ambito
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 65 
della protezione assicurato dagli artt. 1, 18 e 47 della Carta ad un soggetto cui 
� applicabile il Regolamento, sia pi� ampio rispetto alla protezione accordata 
dall�art. 3 della Convenzione, il quale reca �Proibizione della tortura�. 
Va premesso che il Regolamento � � rispetta i diritti fondamentali e osserva 
i principi che sono riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell�Unione Europea. In particolare, il presente regolamento 
intende assicurare il pieno rispetto del diritto d�asilo garantito dall�art. 18 � 
(Considerando n. 15). 
Va inoltre ricordato che la Carta a sua volta prevede, all�art. 52 n. 3: Portata 
dei diritti garantiti ��Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti 
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali, il significato e la portata 
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione ��. 
Orbene, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale di cui 
all�art. 47 della Carta trova precisa corrispondenza negli artt. 6 e 13 della Convenzione 
(�Diritto ad un equo processo� e �Diritto ad un ricorso effettivo�), 
quindi il relativo significato e portata devono considerarsi sostanzialmente 
coincidenti. 
Quanto ai diritti di cui agli artt. 1 e 18 (rispettivamente, diritto alla dignit� 
e diritto di asilo), il primo sembra sostanzialmente ricompreso nella proibizione 
della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti codificata 
all�art. 3 della Convenzione; relativamente al secondo, si osserva che il Regolamento 
(art. 2 lett. c) intende per �domanda d�asilo� una domanda di protezione 
internazionale a norma della Convenzione di Ginevra, e che tale 
protezione � collegata dalla Convenzione stessa (art. 1 paragrafo 2) ad un fondato 
timore di persecuzione a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, 
dell�appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle opinioni 
politiche. 
Affinch� il concetto di �persecuzione� assuma contorni concreti e definiti, 
peraltro, sembra non possa prescindersi dal suo collegamento con la violazione 
delle proibizioni di cui all�art. 3 della Convenzione, sicch� le categorie di cui 
agli art. 18 della Carta e 3 della Convenzione finiscono con il coincidere. 
In tal senso, il diritto di asilo sancito dall�art. 18 della Carta non comporta, 
per una persona cui � applicabile il Regolamento, una tutela pi� ampia rispetto 
a quella garantita dalla proibizione di cui all�art. 3 della Convenzione. 
Si ritiene pertanto che al quesito si possa rispondere come segue: �L�ambito 
di applicazione della protezione, attribuita ad una persona alla quale � 
applicabile il regolamento, dai principi generali del diritto dell�Unione e, in 
particolare, dai diritti stabiliti agli artt. 1, 18 e 47 della Carta, non � pi� ampio 
della protezione attribuita dall�art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali �.
66 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
VI. Sul quesito n. 6 
VIa) Si � gi� illustrato (particolarmente ai punti I, II e III) come la presunzione 
di sicurezza degli Stati membri, in quanto rispettosi della Convenzione 
di Ginevra del 1951 integrata dal Protocollo del 1967 relativi allo status 
dei rifugiati, richiamati nelle premesse delle direttive �Accoglienza�, �Qualifiche� 
e �Procedure� che vincolano detti Stati, sia da ritenere sempre operante. 
Da quanto sopra, logicamente deriva che una norma nazionale che vincoli 
il giudice ad una simile presunzione, di per s� non collide con il diritto ad un 
ricorso effettivo e ad un giudice imparziale sancito dall�art. 47 della Convenzione, 
in quanto non preclude n� il diritto al ricorso, n� la decisione equa, pubblica 
ed imparziale della causa, posto che si assume che siano gli stessi 
meccanismi del diritto dell�Unione a garantire la rispondenza al vero della 
presunzione di sicurezza degli Stati membri. 
La risposta che si propone per il quesito � pertanto la seguente: �E� compatibile 
con i diritti stabiliti dall�art. 47 della Carta che una disposizione di 
diritto nazionale imponga ad un giudice, al fine di determinare se una persona 
possa essere legalmente espulsa verso un altro Stato membro in conformit� 
del regolamento, di considerare codesto Stato membro come uno Stato dal 
quale la persona non sar� inviata in un altro Stato membro in violazione dei 
suoi diritti a norma della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi 
allo Statuto dei rifugiati �. 
VII. Sul quesito n. 7 
VIIa) Il governo italiano, in relazione ai quesiti da 2 a 6, ha sostenuto - 
in linea generale - che la sicurezza degli Stati membri sotto il profilo del rispetto 
dei diritti sanciti dalla Carta si presume. Ci� comporta che, laddove si 
tratti di inviare un richiedente asilo dal territorio di uno Stato membro a quello 
di un altro, sostanzialmente non si faccia questione dell�applicazione dei diritti 
sanciti dalla Carta stessa. 
Da quanto sopra, discende che la risposta da dare al quesito n. 7 ad avviso 
del Governo italiano � del seguente tenore: �Qualora le questioni di cui ai 
quesiti da 2 a 6 siano poste riguardo agli obblighi del Regno Unito, le relative 
soluzioni non debbono tener conto del Protocollo (n. 30) sull�applicazione 
della Carta alla Polonia ed al Regno Unito, nella misura in cui non si verte 
nell�ambito applicativo della Carta �. 
CAUSA C-493/10: 
VIII. Sul quesito n. 1 
VIIIa) Il giudice a quo chiede di conoscere se lo Stato membro che provvede 
al trasferimento del richiedente asilo ai sensi del Regolamento sia tenuto 
o meno a verificare l�effettivo rispetto della Carta e delle Direttive da parte 
dello Stato ricevente.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 67 
Il Governo italiano ribadisce, come esposto in precedenza - particolarmente 
ai punti Ia) e IIa) - che sussiste una presunzione di sicurezza a favore di 
tutti gli Stati membri, (secondo Considerando del regolamento), la quale � giustificata 
e suffragata dall�esistenza di meccanismi interni all�ordinamento comunitario 
che assicurano l�effettivit� del rispetto delle relative norme e principi. 
Tale presunzione comporta che i singoli Stati non siano chiamati ad effettuare 
direttamente tale verifica nei confronti degli altri Stati membri, in sede 
di applicazione del Regolamento: la questione se uno Stato membro si sia reso 
o meno inadempiente agli obblighi che gli derivano dal diritto dell�Unione attiene 
ai rapporti fra lo Stato stesso e le istituzioni europee, non ai rapporti fra 
singoli Stati. 
La risposta al quesito che il Governo italiano propone � pertanto la seguente: 
�Lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del regolamento 
del Consiglio n. 343/2003 non � tenuto ad accertare il rispetto da parte 
dello Stato ricevente dell�art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell�Unione 
europea, delle direttive del Consiglio 2003/9/CE. E 2005/85 CE, 
nonch� del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 �. 
IX. Sul quesito n. 2 
IXa) la risposta negativa l quesito n. 1 della causa C-493/10 rende superfluo 
rispondere al presente quesito. 
Osservazioni del Governo della Repubblica italiana (avv. Stato Wally Ferrante, 
AL 39131/11) in cause riunite C-356/11 e C-357/11. Materia: cittadinanza 
europea. 
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 
luglio 2011. 
QUESTIONI PREGIUDIZIALI 
1. Con l�ordinanza emessa nella causa C-356/11, � stato chiesto alla Corte 
di Giustizia dell�Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell�art. 267 TFUE, 
sulle seguenti questioni pregiudiziali: 
1) �Se l'art. 20 TFUE osti a che un cittadino di paese terzo sia negato il permesso 
di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di sussistenza, in una situazione 
familiare in cui il coniuge del cittadino medesimo � responsabile per 
il mantenimento del figlio, cittadino dell'Unione, ed in cui il cittadino del paese 
terzo non � n� genitore n� responsabile per il mantenimento�. 
2) �In caso di soluzione negativa della prima questione, se l�efficacia dell�art. 
20 TFUE debba essere valutata altrimenti, qualora il cittadino del paese terzo
68 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
senza permesso di soggiorno, il suo coniuge ed il figlio, per il cui mantenimento 
il coniuge � responsabile, e che � cittadino dell�Unione, vivano insieme�. 
2. Con l�ordinanza emessa nella causa C-357/11, � stato chiesto alla Corte 
di Giustizia dell�Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell�art. 267 TFUE, 
sulle seguenti questioni pregiudiziali: 
1) �Se l'art. 20 TFUE osti a che un cittadino di paese terzo sia negato il permesso 
di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di sussistenza, in una situazione 
familiare in cui il coniuge del cittadino medesimo � responsabile per 
il mantenimento del figlio, cittadino dell'Unione, ed in cui il cittadino del paese 
terzo non � n� genitore n� responsabile per il mantenimento, n� convive con 
il coniuge o col figlio in questione�. 
2) �In caso di soluzione negativa della prima questione, se l�efficacia dell�art. 
20 TFUE debba essere valutata altrimenti, qualora il cittadino del paese terzo 
senza permesso di soggiorno, che non vive in Finlandia, ed il coniuge abbiano 
un figlio in comune per il cui mantenimento condividano la responsabilit�, il 
quale vive in Finlandia ed � cittadino di un paese terzo �. 
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 
3. La Corte Suprema amministrativa della Finlandia ha sollevato le questioni 
pregiudiziali riportate, nell�ambito di due giudizi nei quali l�ufficio per 
l�immigrazione ha respinto, per carenza di mezzi di sussistenza, le domande 
di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare avanzate, rispettivamente, 
da un cittadino ivoriano coniugato con una cittadina ghanese e con 
questa convivente in Finlandia e da una cittadina algerina residente in Finlandia, 
che ha chiesto il permesso di soggiorno per il coniuge, anch'egli algerino, 
espulso nel 2006 dalla Finlandia verso l'Algeria. 
4. In entrambi i casi la moglie (di seguito, la soggiornante) ha un permesso 
di soggiorno permanente, ha un figlio minore, nato da precedente matrimonio 
con cittadino finlandese, avente la nazionalit� dello Stato membro 
ospitante e del cui mantenimento ha la responsabilit� esclusiva. 
5. In entrambi i casi, dal secondo matrimonio � nato un figlio che vive in 
Finlandia ed � cittadino di un Paese terzo. 
6. Nel primo giudizio, il coniuge richiedente il permesso di soggiorno (di 
seguito, il richiedente) convive, in Finlandia, con la moglie, il figlio comune 
e il figlio di lei; nel secondo giudizio, il coniuge richiedente il permesso di 
soggiorno � stato espulso verso l�Algeria e quindi non convive n� con la moglie, 
n� con il figlio comune, n� con il figlio di lei. 
NORMATIVA COMUNITARIA 
7. Ai sensi dell�art. 20 TFUE � cittadino dell�Unione chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato membro. I cittadini dell�Unione godono dei diritti e 
sono soggetti ai doveri previsti nei trattati; in particolare, per quanto qui inte-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 69 
ressa, hanno il diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati 
membri. 
8. La direttiva 2003/86/CE ha lo scopo di fissare le condizioni dell�esercizio 
del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di 
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri. 
9. In particolare, a norma dell�art. 4, n. 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano 
l�ingresso e il soggiorno del coniuge del soggiornante alle condizioni 
stabilite al capo IV e all�art. 16. 
10. Ai sensi dell�art. 7, n. 1, al momento della presentazione della domanda 
di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato pu� chiedere 
alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il 
soggiornante dispone: a) di un alloggio considerato normale per una famiglia 
analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza 
e di salubrit� in vigore nello Stato membro interessato; b) di un�assicurazione 
contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello 
Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari; c) di risorse stabili 
e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere 
al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. 
RISPOSTA AI QUESITI 
11. Con le due ordinanze in epigrafe, la Corte finlandese pone in sostanza 
tre quesiti atteso che, in entrambi i giudizi, dal secondo matrimonio tra la soggiornante 
e il richiedente, � nato un figlio, cittadino di uno Stato terzo. 
12. Con il primo quesito, il giudice finlandese chiede alla Corte di Giustizia 
se l�art. 20 TFUE osti al ricongiungimento familiare di un cittadino di 
uno Stato terzo, il cui coniuge soggiornante nello Stato membro abbia un figlio 
minore da precedente matrimonio, cittadino dell�Unione, e sia esclusivo responsabile 
del mantenimento dello stesso. 
13. Con il secondo quesito, il giudice remittente chiede alla Corte di Giustizia 
se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la soluzione possa essere 
diversa qualora il richiedente e la soggiornante abbiano un figlio in comune, 
per il cui mantenimento condividano la responsabilit�, il quale vive nello Stato 
membro ospitante ed � cittadino di uno Stato terzo. 
14. Con il terzo quesito, il giudice remittente chiede alla Corte di Giustizia 
se, in caso di risposta negativa anche al secondo quesito, la soluzione possa 
essere diversa qualora il richiedente conviva con la soggiornante e con il figlio 
di lei, cittadino dell�Unione. 
15. La Corte di Giustizia, nella recente sentenza dell�8 marzo 2011, causa 
C-34/09, Zambrano, invocata dal giudice remittente, ha stabilito che l'art. 20 
TFUE, istitutivo della cittadinanza dell'Unione, deve essere interpretato nel 
senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di 
uno Stato terzo, che si faccia carico del propri figli in tenera et�, cittadini del-
70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
l'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui 
essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno 
Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare 
detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino 
dell'Unione. 
16. La predetta pronuncia, quindi, ha posto il principio secondo cui la 
normativa nazionale non pu� negare allo straniero, con figli minori a carico, 
cittadini dell�Unione, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di 
cui i figli medesimi hanno la cittadinanza. Ci� al fine di non privare i figli del 
godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione 
ex art. 20 TFUE, tra cui il diritto al soggiorno nel territorio degli Stati 
membri. 
17. Infatti, un divieto di soggiorno di tal genere comporta che i figli minori, 
cittadini dell�Unione, si trovino costretti ad abbandonare il territorio 
dell�Unione per accompagnare i loro genitori. 
18. Presupposto essenziale della richiamata sentenza � che il cittadino di 
Paese terzo si faccia personalmente carico dei propri figli, cittadini dell'Unione, 
nel territorio dello Stato membro ospitante. 
19. II principio posto dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza non 
appare estensibile, invece, ai casi in esame in quanto gli interessati (secondi 
coniugi) non sono genitori con a carico un figlio minore cittadino dell'Unione. 
20. Una diversa interpretazione comporterebbe un eccessivo ampliamento 
dei casi di ricongiungimento familiare in assenza dei presupposti rigorosamente 
fissati dall�art. 7 n. 1 della direttiva 2003/86/CE, che prescrive la necessit� 
che il soggiornante disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per 
mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza 
sociale dello Stato membro interessato. 
21. Quanto all�altra pronuncia della Corte di Giustizia richiamata dal giudice 
remittente (sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann), non 
sembra che la stessa possa avere una qualche attinenza rispetto ai quesiti posti 
all�attenzione della Corte in questa sede, essendosi occupata della revoca ad 
un cittadino dell�Unione della cittadinanza di uno Stato membro ottenuta in 
maniera fraudolenta e non avendo in alcun modo affrontato il problema della 
salvaguardia dell�unit� familiare a tutela dei minori. 
22. Tale tema � stato pi� volte oggetto di pronunce della Corte di giustizia 
che hanno sempre cercato di trovare un punto di equilibrio tra l�esigenza di 
garantire al minore l�assistenza affettiva e materiale dei genitori e la necessit� 
di rispettare i presupposti economici per ottenere il permesso di soggiorno. 
23. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato il diritto del genitore 
affidatario di godere del diritto di soggiorno nel caso in cui i figli, sulla base 
dell�autonomo diritto a proseguire gli studi, possano permanere nel Paese ospitante 
anche in assenza del lavoratore comunitario da cui originariamente de-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 71 
rivava il diritto di soggiorno (sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, 
Baumbast). 
24. In altro caso, la Corte di Giustizia ha osservato che il rifiuto di consentire 
al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ha la custodia di un figlio, 
cittadino dell�Unione, il quale ha diritto di soggiornare nello Stato membro 
ospitante, priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest�ultimo. 
� chiaro infatti che il godimento del diritto di soggiorno da parte di 
un bimbo in tenera et� implica necessariamente che lo stesso abbia il diritto 
di essere accompagnato dal genitore che ne garantisce la custodia e quindi che 
detto genitore possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante 
tale soggiorno (sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen). 
25. Tali principi tuttavia non sembra possano applicarsi ai giudizi da cui 
trae origine il rinvio pregiudiziale, in quanto, nelle questioni affrontate nei 
precedenti richiamati, la Corte di Giustizia ha valutato casi in cui i minori ed 
il genitore affidatario godevano della autosufficienza economica e della necessaria 
copertura sanitaria, requisiti mancanti nella fattispecie. 
26. La stessa sentenza Zambrano sopra citata riguardava il caso di un genitore 
cittadino di un paese terzo, con a carico un minore cittadino dell�Unione, 
che disponeva di risorse sufficienti e di un�assicurazione malattia (punto 35). 
27. In un recente caso, la Corte di Giustizia ha ritenuto eccezionalmente 
di prescindere da tali presupposti, affermando che i figli, con cittadinanza 
dell�Unione, di un cittadino di uno Stato membro che abbia lavorato nello 
Stato membro ospitante e il genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne abbia 
l�effettivo affidamento, possono avvalersi, in quest�ultimo Stato, di un diritto 
di soggiorno senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano 
di risorse sufficienti e di un�assicurazione malattia in tale Stato (sentenza 
23 febbraio 2010, causa C-310/08, Ibrahim). 
28. Tale pronuncia ha ritenuto prevalente l�interesse del minore cittadino 
dell�Unione all�unit� familiare, pur in assenza di mezzi di sussistenza del genitore 
soggiornante, rispetto all�esigenza di non gravare sul sistema di assistenza 
sociale dello Stato membro ospitante. 
29. In tutti i casi citati per� si trattava sempre di genitori responsabili del 
mantenimento del figlio minore cittadino dell�Unione mentre nei casi all�esame 
della Corte in questa sede i richiedenti non sono genitori dei figli minori 
cittadini dell�Unione, n� hanno la responsabilit� del loro mantenimento 
bens� sono i coniugi della madre di tali minori, nati in costanza di precedente 
matrimonio con cittadino finlandese. 
30. Viene quindi a cadere l�esigenza di tutelare l�unit� familiare del minore 
cittadino dell�Unione con priorit� rispetto alla necessit� di non gravare 
sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. 
31. Dalle ordinanze di rinvio risulta infatti che, in entrambi i casi, i due 
genitori dei minori cittadini finlandesi vivono in Finlandia: i padri in quanto
72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
cittadini finlandesi e le madri in quanto cittadine di Paesi terzi con diritto di 
soggiorno permanente. 
32. In tale quadro, non sembra consentito estendere analogicamente il 
principio eccezionalmente affermato dalla Corte in deroga alla regola generale 
che subordina il ricongiungimento familiare del coniuge alla sussistenza dei 
requisiti di autosufficienza economica previsti dall�art. 7 della direttiva 
2003/86/CE. 
33. Se tale deroga � stata ipotizzata per il genitore di un minore cittadino 
dell�Unione a tutela di quest�ultimo, analoga deroga non pu� essere estesa a 
chi non sia n� genitore, n� abbia il mantenimento del minore. 
34. Non pu� far giungere a diversa conclusione la circostanza che, in entrambi 
i casi, la soggiornante, a seguito di secondo matrimonio con il richiedente, 
abbia avuto da quest�ultimo un figlio, cittadino di un Paese terzo, 
essendo comunque assicurata dalla madre la cura del minore, convivente con 
la stessa in Finlandia (nella causa C-357/11, peraltro non risulta che il padre, 
cittadino algerino, abbia mai incontrato suo figlio, nato in Finlandia dopo la 
sua espulsione verso l�Algeria). 
35. N� pu� avere rilevanza il fatto che (nella causa C-356/11) il richiedente, 
cittadino ivoriano, conviva con la moglie e con il figlio di lei, cittadino 
finlandese, in Finlandia, in quanto, come si � gi� detto, presupposti per ottenere 
il ricongiungimento familiare sono non solo un alloggio adeguato ma anche 
la sussistenza di mezzi di sussistenza sufficienti, requisito carente nella fattispecie. 
36. Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il primo quesito 
nel senso che l'art. 20 TFUE non osta a che un cittadino di paese terzo sia 
negato il permesso di soggiorno a causa della mancanza di mezzi di sussistenza, 
in una situazione familiare in cui il coniuge del cittadino medesimo � responsabile 
per il mantenimento del figlio, cittadino dell'Unione, ed in cui il cittadino 
del paese terzo non � n� genitore, n� responsabile per il mantenimento. 
37. Il Governo italiano propone inoltre alla Corte di risolvere il secondo 
quesito nel senso che l�efficacia dell�art. 20 TFUE non debba essere valutata 
altrimenti, qualora il cittadino del Paese terzo senza permesso di soggiorno, 
che non vive in Finlandia, ed il coniuge abbiano un figlio in comune per il cui 
mantenimento condividano la responsabilit�, il quale vive in Finlandia ed � 
cittadino di un Paese terzo. 
38. Il Governo italiano propone infine alla Corte di risolvere il terzo quesito 
nel senso che l�efficacia dell�art. 20 TFUE non debba essere valutata altrimenti, 
qualora il cittadino del Paese terzo senza permesso di soggiorno, il 
suo coniuge ed il figlio, per il cui mantenimento il coniuge � responsabile, e 
che � cittadino dell�Unione, vivano insieme. 
Roma, 27 ottobre 2011 
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 73 
Osservazioni del Governo della Repubblica italiana (avv. Stato Wally Ferrante, 
AL 41020/11) in causa C-386/11. Materia: Libert� di stabilimento 
e libera prestazione dei servizi; Diritto di stabilimento; Libera circolazione 
dei servizi; Ravvicinamento delle legislazioni. 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht D�sseldorf (Germania) 
il 20 luglio 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG / Kreis D�ren. 
QUESTIONE PREGIUDIZIALE 
1. Con l�ordinanza [6 luglio 2011], � stato chiesto alla Corte di Giustizia 
dell�Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell�art. 267 TFUE, sulla seguente 
questione pregiudiziale: 
�Se per �appalto pubblico� nell�accezione dell�art. 1, n. 2, lett. a), della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), debba intendersi 
anche un contratto fra i due enti pubblici territoriali tramite il quale uno di 
essi attribuisca all�altro una competenza strettamente delimitata a fronte di 
un rimborso spese, in particolare laddove la mansione attribuita non riguardi 
l�attivit� sovrana in quanto tale, bens� solo operazioni ausiliarie�. 
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 
2. La domanda di pronuncia pregiudiziale � stata sollevata in relazione 
ad una causa, pendente in Germania, tra una societ� (richiedente) ed un ente 
territoriale, il distretto di Duren (resistente). L�oggetto del contendere � l�accordo 
di diritto pubblico concluso tra il distretto di Duren e la citt� di Duren, 
mediante il quale il primo ha affidato alla seconda i servizi di pulizia dei propri 
edifici, adibiti ad uffici ed istituti scolastici, siti nel territorio della citt� di 
Duren. 
3. Tale accordo prevede, in particolare, che la suindicata citt� assuma i 
predetti servizi sotto la propria responsabilit�, dietro pagamento di un rimborso 
spese e con possibilit� di avvalersi di terzi; in particolare tali servizi dovrebbero 
essere svolti mediante una societ� controllata dall�ente affidatario. 
4. Secondo la societ� richiedente, gi� affidataria dei predetti di servizi di 
pulizia, un accordo con simili caratteristiche costituirebbe in realt� un appalto 
pubblico, come definito dall�art. 2, comma 1, della direttiva 2004/18/CE, tenuto 
conto del fatto che lo stesso riguarda un servizio che potrebbe essere 
svolto anche da operatori privati. 
5. Oggetto del contendere tra le parti �, dunque, la natura di tale accordo, 
ovvero se esso sia configurabile come un appalto pubblico o come un caso di 
cooperazione tra enti pubblici, come tale sottratto alla disciplina in materia di 
appalti pubblici. 
6. L�organo giurisdizionale della Germania Oberlandesgericht Dusseldorf
74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
ha chiesto quindi, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia di chiarire se, 
secondo la corretta interpretazione del diritto comunitario in materia di appalti, 
pu� definirsi appalto pubblico un contratto fra due enti pubblici territoriali 
mediante il quale uno di essi attribuisca all�altro una determinata mansione, a 
fronte di un rimborso spese, nel caso particolare in cui l�attribuzione non riguardi 
le attivit� pubbliche sovrane proprie dell�ente pubblico ma attivit� ausiliarie, 
quali il servizio di pulizia. 
NORMATIVA COMUNITARIA 
7. L�art. 1 della direttiva comunitaria 2004/18/CE, al paragrafo n. 2, lett. 
a) dispone che: gli <<appalti pubblici>> sono contratti a titolo oneroso stipulati 
per iscritto tra uno o pi� operatori economici e una o pi� amministrazioni aggiudicatrici 
aventi per oggetto l�esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o 
la prestazione di servizi. 
8. I servizi di pulizia, oggetto dell�affidamento di che trattasi, sono riconducibili 
alla voce �Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle propriet� 
immobiliari� presente nell�Allegato II A della direttiva in parola, per i quali, 
ai sensi dell�articolo 20 della direttiva, trovano applicazione le disposizioni in 
materia di aggiudicazione dettate dagli articoli da 23 a 55 (affidamento mediante 
procedura ad evidenza pubblica). 
9. Occorre, inoltre, evidenziare che la direttiva 2004/18/CE stabilisce, al 
secondo considerando, che �l�aggiudicazione degli appalti negli Stati membri 
per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto 
pubblico � subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare 
ai principi della libera circolazione delle merci, della libert� di 
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonch� ai principi che ne 
derivano, quali i principi di parit� di trattamento, di non discriminazione, di 
riconoscimento reciproco, di proporzionalit� e di trasparenza�. 
10. Dunque tale direttiva � strumentale alla realizzazione dei suddetti 
principi del Trattato e, pertanto, deroghe alla disciplina ivi indicata, costituiscono 
in ultima analisi deroghe a tali principi fondamentali. 
RISPOSTA AL QUESITO 
11. Il giudice del rinvio chiede, nella sostanza, alla Corte di Giustizia di 
stabilire se una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, avente 
le caratteristiche evidenziate, sia configurabile o meno come un �appalto� e 
pertanto richieda che l�affidamento avvenga secondo le regole dell�evidenza 
pubblica. 
12. La possibilit� per le amministrazioni pubbliche di perseguire gli interessi 
istituzionali anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni 
� finalizzata a consentire un efficace coordinamento dell�azione 
amministrativa, laddove vi sia coincidenza dell�interesse pubblico perseguito
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 75 
da soggetti pubblici distinti, sulla base dei rispettivi fini istituzionali. 
13. La finalit� dell�accordo deve dunque essere quella di perseguire un 
interesse comune, tale da comportare la condivisione di compiti e responsabilit� 
dei diversi soggetti pubblici coinvolti. 
14. Appare evidente come un siffatto accordo richieda un particolare rigore 
in termini applicativi, affinch� lo stesso non si presti ad elusioni della 
normativa in materia di appalti e del principio della concorrenza che richiede 
assoluta parit� tra gli operatori economici presenti sul mercato. 
15. In particolare, in presenza di un�amministrazione pubblica che sia 
anche operatore economico, rileva il ricorrere dei presupposti e delle condizioni 
delineate dalla giurisprudenza comunitaria in materia di partenariato pubblico-
pubblico (CGUE, sentenza 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel 
Brabant). 
16. In detta sentenza, la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo 
cui un�amministrazione pubblica pu� adempiere ai compiti ad essa attribuiti 
attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato 
esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalit� 
nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento 
della collaborazione con le altre autorit� pubbliche. 
17. Tale eventualit� risponde alla stessa ratio che � alla base dell�esenzione 
dall�espletamento della gara nell�ipotesi di utilizzo dell�in house providing: 
anche in questo caso l�amministrazione opta per una scelta contraria al 
processo di outsourcing, stabilendo di affidare l�attivit� a cui � interessata ad 
un altro ente che solo formalmente � distinto dalla propria organizzazione, ma 
su cui sostanzialmente essa esercita un controllo analogo a quello che espleterebbe 
nei confronti di un proprio servizio e che realizza con essa la parte pi� 
importante della sua attivit�. 
18. I due citati presupposti, come � noto, sono stati affermati per la prima 
volta dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza 18 novembre 1999, 
causa C-107/98, Teckal e sono stati poi ribaditi con successive pronunce (sentenza 
11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle; sentenza 13 gennaio 2005, 
causa C-84/03, Commissione / Spagna; sentenza 10 novembre 2005, causa C- 
29/04, Commissione/Austria; sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04, Cabotermo 
e Consorzio Alisei; sentenza 19 aprile 2007, causa C-295/05, Asemfo) 
che hanno chiarito che il ricorso alla gara d�appalto non � obbligatorio, anche 
quando il contraente � un ente giuridicamente distinto dall�amministrazione 
aggiudicatrice qualora due condizioni siano soddisfatte: da un lato, l�amministrazione 
pubblica deve esercitare sull�ente distinto un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi e, dall�altro, l�ente di cui trattasi deve svolgere 
la parte pi� importante della sua attivit� con l�ente o gli enti pubblici che 
lo detengono. 
19. Nella citata sentenza Stadt Halle, peraltro, la Corte di Giustizia ha ri-
76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
gorosamente delineato lo spazio di deroga alla disciplina comunitaria a tutela 
della concorrenza e della libera circolazione dei servizi, affermando che ogni 
disposizione derogatoria alle norme comunitarie intese a garantire l�effettivit� 
dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici di servizi, deve 
essere interpretata restrittivamente. 
20. Pertanto, nell�ipotesi in cui un�amministrazione aggiudicatrice intenda 
concludere un contratto a titolo oneroso, relativo a servizi rientranti nell�ambito 
di applicazione ratione materiae della direttiva, con una societ� da essa 
giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione 
insieme con una o pi� imprese private, le procedure concorsuali 
di affidamento degli appalti pubblici debbono sempre essere applicate. 
21. L�in house providing resta quindi circoscritto ai contratti a titolo gratuito 
e a quelli in cui vi � una totale partecipazione pubblica dell�amministrazione 
aggiudicatrice. 
22. Per quanto riguarda, in particolare, il partenariato pubblico - pubblico, 
la Corte di Giustizia ha ribadito il principio gi� affermato nella citata sentenza 
Coditel Brabant in una recente pronuncia (sentenza del 9 giugno 2009, causa 
C-480/06, Commissione/Germania), sancendo la legittimit� di un accordo stipulato 
tra quattro Landkreise tedeschi e la citt� di Amburgo, subordinandolo, 
per�, al verificarsi di una serie di presupposti. 
23. In tale contesto viene precisato che se, da un lato, il diritto comunitario 
non impone alle autorit� pubbliche di ricorrere a particolari forme giuridiche 
per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico, dall�altro, questo 
tipo di cooperazione non pu� �rimettere in questione l�obiettivo principale 
delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera 
circolazione dei servizi e l�apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli 
Stati membri�(punto 47). 
24. Nel caso specifico, la Corte ha espresso un giudizio di compatibilit� 
dell�accordo con il diritto comunitario perch� sussistevano le seguenti condizioni: 
l�attuazione della cooperazione era retta unicamente da considerazioni 
e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d�interesse pubblico; era 
salvaguardato il principio della parit� di trattamento degli interessati, in modo 
tale che nessuna impresa privata fosse posta in situazione privilegiata rispetto 
agli altri concorrenti; la collaborazione tra amministrazioni non costituiva una 
costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti 
pubblici; gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti 
erano quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute; 
tutte le strutture pubbliche coinvolte svolgevano un ruolo attivo, anche 
se non necessariamente nella stessa misura; sussisteva un�effettiva condivisione 
di compiti e di responsabilit� ben diversa dalla situazione che si avrebbe 
in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione 
pattuita, mentre l�altra assume l�impegno della remunerazione; l�ac-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 77 
cordo controverso istituiva una cooperazione tra gli enti locali finalizzata a 
garantire l�adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli 
stessi che, nel caso specifico, consisteva nello smaltimento dei rifiuti. 
25. La giurisprudenza comunitaria, pertanto, ritiene legittimo il ricorso a 
forme di cooperazione pubblico- pubblico attraverso le quali pi� amministrazioni 
assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalit� istituzionali 
affidate loro, purch� vengano rispettati i presupposti sopra specificati. 
26. Anche il Parlamento Europeo, richiamando gli insegnamenti della 
Corte di Giustizia, nella risoluzione del 18 maggio 2010, ha ribadito la legittimit� 
di forme di collaborazione pubblico-pubblico che �non rientrino nel 
campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che 
siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato � l'esecuzione 
di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorit� locali in questione; 
il compito � svolto esclusivamente dalle autorit� pubbliche in questione, 
cio� senza la partecipazione di privati o imprese private; l'attivit� in 
questione � espletata essenzialmente per le autorit� pubbliche coinvolte�. 
27. Si evidenzia inoltre che, nell�ambito della �Strategia 2020�, la Commissione 
Europea ha pubblicato il �Libro verde sulla modernizzazione della 
politica dell�UE in materia di appalti pubblici �, mediante il quale ha avviato 
una consultazione pubblica in ordine all�opportunit� di apportare alcune modifiche 
alla normativa sugli appalti pubblici. 
28. In seno a tale consultazione, relativamente alla materia in esame, � 
emersa l�ipotesi di adottare norme comunitarie volte a definire e meglio chiarire 
la portata ed i criteri della cooperazione pubblico- pubblico, al fine di garantire 
una maggiore uniformit� applicativa fra i vari Stati membri, nonch� un 
maggior livello di certezza per le amministrazioni che intendono utilizzare tali 
forme di cooperazione, chiarendo i presupposti necessari per ricorrere alle diverse 
fattispecie di cooperazione pubblico-pubblico. 
29. Tali forme di partenariato prefigurano un modello attraverso il quale 
le pubbliche amministrazioni coordinano l�esercizio di funzioni proprie in 
vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, 
ossia in forma di reciproca collaborazione. 
30. Detto modello convenzionale non risulta in contrasto con la normativa 
a tutela della concorrenza in quanto le amministrazioni decidono di provvedere 
direttamente con propri mezzi allo svolgimento dell�attivit� istituzionale ripartendosi 
i compiti, il che vale a dire che entrambi i soggetti forniscono un 
proprio contributo. 
31. Ad analoghe conclusioni non pu� giungersi, invece, nel caso in cui 
un ente si procuri un servizio di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi 
assegnati a fronte del pagamento di un corrispettivo: in questa situazione, 
sia che ci si rivolga ad un privato, sia che ci si rivolga ad un soggetto pubblico, 
� difficile sostenere l�applicabilit� dello schema della collaborazione, atteso
78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
che si � di fronte ad uno scambio di prestazioni corrispettive che risponde alla 
logica del contratto e che perci� richiede, in assenza di altre circostanze esimenti, 
l�espletamento di una gara pubblica. 
32. In proposito, va ricordato che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 
23 dicembre 2009, causa C-305/08, Conisma, ha chiarito che la normativa comunitaria 
in materia di appalti pubblici � applicabile agli accordi a titolo oneroso 
conclusi tra un�amministrazione aggiudicatrice ed un�altra amministrazione aggiudicatrice, 
intendendo con tale espressione un ente che soddisfa una funzione 
di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, 
quindi, non esercita a titolo principale un�attivit� lucrativa sul mercato. 
33. Del resto, un�interpretazione della normativa comunitaria incline alla 
massima apertura delle procedure selettive per l�affidamento di commesse 
pubbliche a soggetti tradizionalmente esclusi, come le Universit�, � perfettamente 
in linea con l�intento di circoscrivere il ricorso all�affidamento diretto. 
34. Nella fattispecie da cui trae origine il rinvio pregiudiziale, � pacifico 
che il servizio di pulizia costituisce un attivit� ausiliaria rispetto alla funzione 
pubblica esercitata dai due enti territoriali e che tale servizio viene assicurato 
da un ente a favore dell�altro senza alcuna reciproca collaborazione bens� a 
fronte di un �rimborso spese� che integra piuttosto un vero e proprio corrispettivo, 
essendo parametrato sulla base di una tariffa oraria. 
35. Appare quindi condivisibile l�orientamento del giudice del rinvio, secondo 
il quale l�accordo concluso dai due enti territoriali appare una costruzione 
di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di pubblici appalti, 
sottraendo al libero mercato e alle regole della concorrenza, l�affidamento del 
servizio di pulizia in questione, in passato peraltro affidato a privati all�esito 
di procedura concorsuale. 
36. Infatti, come gi� evidenziato, l�accordo concluso tra il distretto di 
Duren e la citt� di Duren, prevede l�affidamento a quest�ultima dei servizi di 
pulizia degli edifici del distretto; il servizio � svolto unicamente dalla citt� di 
Duren, con assunzione di responsabilit� e dietro pagamento di un corrispettivo; 
si tratta inoltre di un servizio che non riguarda l�esercizio di pubblici poteri, 
n� rientra nei compiti istituzionali dell�amministrazione ma integra pi� propriamente 
un servizio strumentale o ausiliario della stessa. 
37. Ne consegue l�assenza, nella fattispecie, dei presupposti indicati dal 
giudice comunitario ai fini dell�esenzione dall�applicazione della normativa 
sugli appalti pubblici, atteso che: l�accordo non sembra realizzare un interesse 
pubblico comune ai due enti, nell�esercizio di un compito istituzionale, ma riguarda 
lo svolgimento di un servizio strumentale da parte di un ente locale in 
favore dell�ente affidante; non sussiste una divisione di compiti e di responsabilit�, 
poich� il servizio � reso da uno solo degli enti sottoscrittori, con assunzione 
di responsabilit�; per tale attivit� � previsto il riconoscimento di un 
corrispettivo.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 79 
38. In definitiva, l�accordo concluso tra il distretto di Duren e la citt� di 
Duren sembra possedere le caratteristiche dell�appalto pubblico, secondo la 
definizione contenuta nella direttiva CE/2004/18. 
39. Infatti, con riferimento al profilo soggettivo, tale requisito appare soddisfatto, 
atteso che il servizio di pulizia � affidato da un�amministrazione pubblica. 
40. Quanto all�elemento oggettivo, ai sensi dell�art. 1, comma 2, della 
predetta direttiva, il servizio in questione � espressamente incluso nell�Allegato 
II della medesima direttiva, ed � dunque sottoposto alla disciplina ivi contenuta. 
41. Con riguardo alla onerosit� dell�operazione, � acclarato che l�ente affidatario 
percepisce un corrispettivo per lo svolgimento del servizio di pulizia, 
ancorch� sotto forma di rimborso e comunque parametrato ad una tariffa oraria. 
42. Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame si sarebbe dovuto svolgere 
un reale confronto concorrenziale nel rispetto della direttiva 2004/18/CE per 
l�affidamento del servizio in questione. 
43. Ad avviso del Governo italiano, quindi, la Corte dovrebbe nella fattispecie 
ribadire il principio secondo il quale gli strumenti di partenariato pubblico 
- pubblico sono utilizzabili per regolare, attraverso una reale divisione di 
compiti e di responsabilit�, la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente 
comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalit� istituzionali 
degli enti coinvolti. 
44. In particolare, affinch� detti strumenti non siano utilizzati per eludere 
le norme comunitarie in materia di appalti pubblici a garanzia della libera circolazione 
dei servizi e dell�apertura alla concorrenza negli Stati membri, dovrebbe 
essere esclusa la possibilit� di prevedere, in tali tipi di accordi, un vero 
e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, al di fuori 
del mero ristoro delle spese sostenute. 
CONCLUSIONI 
45. Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il quesito 
nel senso che per �appalto pubblico� nell�accezione dell�art. 1, n. 2, lett. a), 
della direttiva 2004/18/CE debba intendersi anche un contratto fra i due enti 
pubblici territoriali tramite il quale uno di essi attribuisca all�altro una competenza 
strettamente delimitata a fronte di un rimborso spese, in particolare 
laddove la mansione attribuita non riguardi l�attivit� sovrana in quanto tale, 
bens� solo operazioni ausiliarie. 
Roma, 17 novembre 2011 
80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Osservazioni del Governo della Repubblica italiana (avv. Stato Wally Ferrante, 
AL 43968/11) nella causa C-428/11. Materia: Ravvicinamento delle 
legislazioni; Tutela dei consumatori; Libert� di stabilimento e libera prestazione 
dei servizi. 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) il 16 agosto 2011 - Purely Creative Ltd e a. / Office of Fair Trading 
QUESTIONI PREGIUDIZIALI 
1. Con l�ordinanza [del 2 agosto 2011], � stato chiesto alla Corte di Giustizia 
dell�Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell�art. 267 TFUE, sulle 
seguenti questioni pregiudiziali: 
1) �Se la pratica vietata stabilita nel punto 31 dell�allegato I della direttiva 
2005/29/CE precluda ai professionisti di informare i consumatori di aver 
vinto un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti il consumatore � 
invitato a sostenere un costo, anche se di entit� minima, in relazione alla richiesta 
del premio o di altra vincita equivalente�. 
2) �Se, nel caso in cui il professionista offra al consumatore diversi metodi 
per reclamare il premio o altra vincita equivalente, il punto 31 dell�allegato 
I sia violato quando il compimento di qualsiasi azione concernente uno 
qualunque dei metodi di richiesta � subordinato al sostenimento di un costo 
per il consumatore, ivi compreso un costo di entit� minima�. 
3) �In caso di assenza di violazione del punto 31 dell�allegato I, quando il 
metodo di richiesta comporta per il consumatore soltanto costi di entit� minima, 
in che modo il giudice nazionale debba determinare se tali costi sono di entit� 
minima. In particolare, se tali costi debbano essere integralmente necessari: 
a) al fine di consentire al promotore di identificare il consumatore come vincitore 
del premio, e/o 
b) al consumatore per prendere possesso del premio, e/o 
c) al consumatore per godere dell�esperienza descritta come premio�. 
4) �Se l�uso dell�espressione �falsa impressione� al punto 31 imponga 
una condizione supplementare rispetto al requisito del versamento di denaro 
o del sostenimento di costi da parte del consumatore per reclamare il premio, 
affinch� il giudice nazionale concluda che le disposizioni del punto 31 sono 
state violate�. 
5) �In caso affermativo, in che modo il giudice nazionale debba determinare 
se tale �falsa impressione� sia stata data. In particolare, se, nel decidere se sia 
stata data una �falsa impressione�, il giudice nazionale sia tenuto a considerare 
il valore relativo del premio rispetto al costo sostenuto per reclamarlo. In caso 
affermativo se tale �valore relativo� debba essere valutato con riferimento: 
a) al costo unitario a carico del promotore per acquisire il premio; oppure 
b) al costo unitario a carico del promotore per fornire il premio al consumatore; 
oppure
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 81 
c) al valore che il consumatore pu� attribuire al premio sulla base di una stima 
del �valore di mercato� di un articolo equivalente acquistabile�. 
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 
2. La questione pregiudiziale trae origine da una controversia tra l�Office 
of Fair Trading (OFT), competente a vigilare sull�applicazione della normativa 
a protezione del consumatore, e alcuni professionisti che operano nel settore 
della distribuzione di corrispondenza ed inserti, tra cui tagliandi tipo �gratta e 
vinci�, per mezzo dei quali i consumatori sono informati di aver vinto un premio 
e sono invitati a scoprire quale premio hanno vinto e a reclamarlo. 
3. In particolare, l�Office of Fair Trading ha chiesto un provvedimento 
inibitorio al fine di impedire ai professionisti di continuare a distribuire promozioni 
che configurerebbero pratiche commerciali sleali ai sensi della normativa 
nazionale di recepimento della direttiva comunitaria 2005/29/CE. 
4. Le promozioni di cui alla fattispecie in questione si sostanziavano in 
lettere indirizzate individualmente, in tagliandi tipo �gratta e vinci� o in altri 
inserti contenuti in giornali e periodici. 
5. Il consumatore, informato di aver diritto a reclamare uno di una serie 
di premi o ricompense specifici, al fine di scoprire cosa avesse �vinto�, poteva 
scegliere tra pi� opzioni a pagamento: chiamare un numero di telefono a tariffa 
maggiorata, inviare un SMS o spedire una missiva a mezzo di posta ordinaria. 
Nella promozione veniva dato maggiore risalto al metodo telefonico a tariffa 
maggiorata. 
6. Oltre il 99% di coloro che reclamavano un premio in realt� scoprivano 
di avere diritto a ricevere i premi pi� comuni, il cui valore, o una parte sostanziale 
dello stesso, equivaleva in pratica a quanto gi� pagato in spese telefoniche 
o messaggi di testo, oppure in spese aggiuntive richieste per la consegna e 
l�assicurazione. 
NORMATIVA COMUNITARIA 
7. L�art. 5 della direttiva 2005/29/CE dispone che �L�allegato I riporta 
l�elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso 
sleali. Detto elenco si applica in tutti gli stati membri e pu� essere modificato 
solo mediante revisione della presente direttiva�. 
8. In particolare l�allegato I di tale direttiva al punto 31, considera in ogni 
caso come sleali, quei comportamenti volti a: �Dare la falsa impressione che 
il consumatore abbia gi� vinto, vincer� o vincer� compiendo una determinata 
azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun 
premio n� vincita equivalente, oppure qualsiasi azione volta a reclamare il 
premio o altra vincita equivalente � subordinata al versamento di danaro o al 
sostenimento di costi da parte del consumatore�.
82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
RISPOSTA AI QUESITI 
9. I cinque quesiti posti dal giudice remittente possono essere affrontati 
unitariamente in quanto strettamente collegati. 
10. Nella sostanza, la Court of Appeal chiede alla Corte di giustizia di 
stabilire se, allorch� il consumatore sia invitato a sostenere un costo, anche di 
minima entit�, per reclamare un premio che si assume abbia vinto, ci� costituisca 
una pratica commerciale ingannevole vietata dall�allegato I, punto 31 
della direttiva 2005/29/CE. 
11. Come chiarito dagli Orientamenti della Commissione per l�attuazione 
e l�applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali 
sleali, lo scopo di questo divieto � di impedire agli operatori di mercato disonesti 
di persuadere i consumatori ad effettuare un�operazione commerciale o 
a versare denaro o un�altra forma di rimunerazione, creando la falsa illusione 
che abbiano vinto o possano vincere un premio. 
12. La finalit� della tutela, nell�intenzione del Legislatore comunitario, � 
quella di precludere ai professionisti la possibilit� di addebitare ai consumatori 
le spese di ritiro del premio, in quanto - in via di principio - il versamento di 
qualsiasi rimunerazione compromette inevitabilmente la credibilit� dell�uso 
del termine �premio�. 
13. La prima parte della citata disposizione prevede l�ipotesi in cui in realt� 
il premio promesso non esiste. In tal caso, per non violare il divieto, i professionisti 
devono essere in grado di dimostrare di aver assegnato il premio o 
la vincita equivalente alle precise condizioni indicate nell�annuncio rivolto ai 
consumatori. In caso contrario, la pratica rientra nell�ambito di applicazione 
del divieto. 
14. La seconda parte della medesima disposizione riguarda l�ipotesi di 
condotte aggressive in cui il premio o la vincita � soggetta alla condizione che 
il consumatore versi del denaro o sostenga un costo. Negli Orientamenti della 
Commissione per l�attuazione e l�applicazione della direttiva 2005/29/CE, � 
indicato l�esempio in cui il consumatore � informato della vincita di un premio 
ma deve chiamare un numero telefonico a pagamento per riceverlo, proprio 
come nel caso di specie. Altro esempio richiamato dalla Commissione � quello 
in cui il consumatore sia inizialmente informato della vincita di un premio e 
poi scopra di dover ordinare un altro prodotto o servizio per ricevere il premio 
pubblicizzato o la vincita equivalente. 
15. Da quanto detto, sembra potersi concludere che il divieto in esame 
sia volto ad evitare che i professionisti pongano in essere pratiche commerciali 
aggressive sfruttando �l�effetto aggancio� generato dalla sussistenza di una 
�vincita� - che in realt� nasconde una promozione commerciale - che condiziona 
indebitamente il comportamento economico del consumatore, il quale, 
assumendo il costo per la riscossione, in sostanza �compra� il bene offerto 
quale �premio�.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 83 
16. In quest�ottica, appare pienamente coerente con la previsione del divieto 
sostenere che la pratica commerciale aggressiva si realizza tramite la 
pressione psicologica costituita dall�impressione suscitata nel consumatore di 
aver conseguito un vantaggio, che in realt� non esiste o si pu� ricevere dietro 
versamento di denaro a qualsiasi titolo o la sopportazione di costi, a prescindere 
dalla loro entit� e dalla possibilit� di qualificarli come esborsi o costi minimi.
17. Nelle fattispecie di cui si discute la posizione del professionista � caratterizzata 
da una situazione strutturale di potere di fatto, artatamente costruita 
e consistente nell�essere questi colui che dispensa premi e vincite, mentre la 
posizione del consumatore � connotata da una situazione strutturale di inferiorit�, 
segnata o dall�essere quest�ultimo colui che deve ricevere un vantaggio 
economico ma per ottenerlo deve fare quanto richiestogli, o dalla mera convinzione 
di aver conseguito una vincita in realt� inesistente. In questo rapporto 
si annida dunque l�indebito condizionamento che caratterizza la pratica commerciale 
aggressiva. 
18. Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi che, in caso 
di premio o vincita prospettata come certa ma il cui conseguimento � subordinato 
alla sopportazione di un sacrificio economico, la pratica commerciale aggressiva 
di cui al punto 31 dell�allegato I della direttiva 2005/29/CE deve 
ritenersi sussistente, a prescindere dall�entit� del predetto sacrificio economico. 
CONCLUSIONI 
19. Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere i quesiti nel 
senso che, in caso di premio o vincita prospettata come certa ma il cui conseguimento 
� subordinato alla sopportazione di un sacrificio economico da parte 
del consumatore, la pratica commerciale aggressiva di cui al punto 31 dell�allegato 
I della direttiva 2005/29/CE deve ritenersi sussistente, a prescindere 
dall�entit� del predetto sacrificio economico. 
Roma, 6 dicembre 2011 
CONTENZIOSO NAZIONALE 
Sulla natura giuridica degli enti lirico-sinfonici 
(Nota a Corte costituzionale, sentenza del 21 aprile 2011 n. 153) 
Alessandra Bruni (*) 
Niccol� Guasconi (**) 
SOMMARIO: 1. Posizione del problema - 2. Gli indici della connotazione pubblicistica al 
vaglio della Consulta - 3. Le finalit� perseguite dalle fondazioni lirico - sinfoniche: scopi pubblicistici 
e attuazione del dettato costituzionale. 
1. Posizione del problema 
Fin da quando il legislatore ha disposto la trasformazione in fondazioni 
di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore 
musicale (1), la tematica della natura giuridica degli enti autonomi lirici si � 
rivelata determinante ai fini della risoluzione delle controversie giuridiche che 
li hanno visti coinvolti. Infatti, nonostante il d.l. 24 novembre 2000, n. 345 
abbia ulteriormente accelerato il processo di trasformazione, con decorrenza 
dal 23 maggio 1998, molto spesso la reale portata della stessa � stata messa in 
dubbio. Gi� dai primi interventi legislativi si evince che il mutamento non � 
stato completo: le strutture organizzative e funzionali delle cosiddette fonda- 
(*) Avvocato dello Stato. 
(**) Dottorando in �Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate� presso l'Universit� degli 
Studi di Roma �La Sapienza�; ha svolto pratica forense presso l�Avvocatura dello Stato. 
(1) Il primo intervento in questo senso � il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, che tuttavia si limitava 
a delineare la trasformazione, successivamente realizzata con il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione 
in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, 
comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale decreto, che disponeva direttamente per 
legge la trasformazione, � stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega da Corte 
cost., sent. 18 novembre 2000, n. 503. Il contenuto del d.lgs. � stato sostanzialmente reiterato dal d.l. 24 
novembre 2000, n. 345, convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6. 
86 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
zioni continuavano e continuano ad evidenziare una fortissima impronta pubblicistica 
e i finanziamenti sono in gran parte di matrice statale. Il fenomeno 
era forse inevitabile ove si consideri il preminente interesse pubblico che le 
fondazioni sono chiamate a soddisfare, nonch� la loro risalente tradizione e 
l'importanza che rivestono per lo sviluppo culturale del Paese. Attualmente le 
fondazioni lirico - sinfoniche sono quattordici e raccolgono i principali centri 
operistici italiani (2): Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale 
Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro 
San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell�Opera di Roma, 
Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di 
Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 
Teatro Lirico di Cagliari ed infine il Teatro Petruzzelli di Bari. 
D'altro canto, che la questione dell'effettiva natura giuridica non sia di 
poco conto � evidente: basti pensare alle norme che regolano i rapporti di lavoro 
per la P.A. e per gli enti privatistici o, ancora, alle peculiari disposizioni 
in tema di esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli 
enti pubblici. Ciononostante, la giurisprudenza ha, salvo rare eccezioni (3), 
sempre mantenuto un atteggiamento evasivo, limitandosi troppo spesso a rigettare 
le doglianze prospettate dall'Avvocatura dello Stato con motivazioni 
frettolose e non persuasive, scevre di approfondamenti critici su una tematica 
ingiustamente considerata marginale. Sul quadro poc'anzi prospettato sembra 
destinata ad incidere significativamente la recente sentenza della Corte costituzionale 
21 aprile 2011, n. 153, incentrata sul rilievo dei profili pubblicistici. 
In effetti gi� in questi primi mesi successivi alla citata decisione sembra 
che l'interpretazione ivi sostenuta abbia iniziato a riverberarsi sulle statuizioni 
dei giudici di merito. Una prima conferma � giunta dall'ordinanza del giudice 
della esecuzione, del Tribunale civile di Roma, che, rivedendo il suo tradizionale 
orientamento, ha ritenuto applicabile alla fondazione Teatro dell'Opera 
l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (4), convertito con legge 28 febbraio 
1997, n. 30. In altre parole, si � reputato di estendere anche all'ente lirico quelle 
esigenze, marcatamente pubblicistiche, che sovrintendono alle procedure esecutive 
nei confronti della P.A.; queste consistono nella salvaguardia delle Amministrazioni 
dello Stato e degli enti pubblici non economici, garantendo in 
(2) Tali centri lirici erano gli stessi gi� previsti dall'art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come 
�enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate�. A quest'elenco � stata aggiunta la �Fondazione 
lirico - sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari�, costituita con legge 11 novembre 2003, n. 310. 
(3) Si segnala in tal senso: Tribunale di Verona, sez. Lavoro, sent. 14 aprile 2011, n. 233. 
(4) L'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, con successive modificazioni, recita testualmente: �Le Amministrazioni 
dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di 
pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. 
Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata n� alla notifica 
di atto di precetto�.
CONTENZIOSO NAZIONALE 87 
via principale la vita ordinaria della Amministrazione (per esempio assicurando, 
come nel caso di specie, sia il pagamento degli stipendi che la produzione 
artistica). 
Infatti, la ratio del divieto previsto dalla disposizione in esame deve essere 
individuata nell�esigenza di accordare ai soggetti destinatari, attraverso il differimento 
dell'esecuzione, uno spatium adimplendi per la preparazione dei 
mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, al fine di evitare 
la paralisi dell'attivit� amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di 
fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del 
suo diritto con quello generale ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche (5). 
2. Gli indici della connotazione pubblicistica al vaglio della Consulta 
Con la pronuncia 153/2011 il giudice delle leggi viene investito della supposta 
illegittimit� costituzionale degli articoli 1 e 4 del d.l. 30 aprile 2010, n. 
64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivit� culturali). Il caso 
prende le mosse dal ricorso n. 84/2010 con cui la Regione Toscana censura le 
disposizioni impugnate poich�, a suo dire, lederebbero le attribuzioni regionali 
in materia di �promozione e organizzazione di attivit� culturali�, come interpretata 
dalla giurisprudenza costituzionale (6), di cui all'art. 117, co. 3, Cost. La 
Regione denuncia, altresi, la violazione degli artt. 118 e 120 Cost. poich� il censurato 
decreto realizzerebbe nei fatti un'attrazione in sussidiariet�, travalicando 
i limiti sostanziali e procedimentali che la Corte ha imposto per tali operazioni, 
con ci� determinando un grave vulnus nel principio di leale collaborazione. Invero 
l'intervento normativo, sottolinea la difesa erariale, ha come obiettivo primario 
quello di rimediare urgentemente allo stato di crisi in cui versano molte 
delle fondazioni lirico - sinfoniche, razionalizzando la spesa e implementando 
la produttivit�. Pertanto, l'Avvocatura dello Stato, attesa la natura sostanzialmente 
pubblicistica delle suddette fondazioni, ha ricondotto le norme censurate 
nell'alveo della materia �ordinamento e organizzazione amministrativa dello 
Stato e degli enti pubblici nazionali�, di cui all'art. 117, co. 2, lett. g). 
La Corte, aderendo alla tesi da ultimo prospettata, ha ulteriormente approfondito 
la questione con motivazione apprezzabile per coerenza interna e completezza. 
La Consulta ha cos� avuto modo di specificare che �sulla 
qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorch� privatizzati, si 
registra anche una sostanziale convergenza delle parti, nel solco peraltro di 
una giurisprudenza prevalente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 
n. 2637 del 2006; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 230 del 2009; T.A.R. 
Sardegna, sez. II, sentenza n. 1051 del 2008). Si ritiene, infatti, concordemente 
(5) Cos� Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 142. 
(6) Corte cost., sent. 19 luglio 2005, n. 285.
88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
che, nonostante l�acquisizione della veste giuridica formale di �fondazioni di 
diritto privato�, tali soggetti conservino, pur dopo la loro trasformazione, una 
marcata impronta pubblicistica�(7). Tale affermazione trova peraltro ampio riscontro 
nei molteplici ed univoci indici della connotazione pubblica che la stessa 
Corte costituzionale identifica �nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento 
al controllo della Corte dei conti� e ancora �nel patrocinio dell�Avvocatura 
dello Stato�(8). La posizione ivi espressa viene altres� corroborata dalla 
recente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici (9), la quale, come 
riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, �appare molto eloquente, perch� 
riconosce a livello legislativo la compatibilit� della nozione di organismo di 
diritto pubblico con la forma giuridica privata dell�ente (�anche in forma societaria
�), purch� l�ente stesso risulti, come nella specie, istituito per soddisfare 
esigenze d�interesse generale, dotato di personalit� giuridica e finanziato in 
modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 3, comma 26, del 
d.lgs. n. 163 del 2006)� (10). Del resto proprio su quest'aspetto si era gi� 
espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea, con giurisprudenza richiamata 
anche dalla Suprema Corte di Cassazione (11), ritenendo la natura giuridica 
pubblicistica di per s� non incompatibile con il carattere di diritto privato di un 
organismo (12), laddove ricorrano determinati presupposti, da intendersi estensivamente 
(13) e cumulativamente (14). Questi sono: la personalit� giuridica, 
il finanziamento maggioritario o controllo gestionale da parte dello Stato, la finalit� 
di soddisfare interessi generali aventi carattere non industriale o commerciale. 
Pertanto, incontestata la personalit� giuridica, restano da verificare i 
requisiti inerenti alla dominanza pubblica e alle finalit� perseguite, come in 
parte si � gi� detto e meglio si illustrer� in seguito. 
A ben vedere la statuizione della Corte � importante forse pi� per l'autorevolezza 
dell'organo che li afferma che per gli specifici profili di rilievo pubblicistico 
individuati. Infatti, quanto al primo requisito, oltre a quelli citati 
dalla Consulta, vi sono anche altri indici che attestano la dominanza pubblica 
e dunque l'appartenenza delle fondazioni in parola al plesso dell'Amministrazione 
statale. In particolare si tratta delle norme inerenti al potere di vigilanza 
attribuito al Ministero e alla nomina degli organi decisionali dell'ente. Il presidente 
del consiglio di amministrazione � per legge il sindaco del comune 
(15) ove � ubicata la sede della fondazione, anch'essa stabilita ex lege ed im- 
(7) Cos� testualmente Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153. 
(8) Cos� testualmente Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153. 
(9) Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite in Italia con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
(10) Cos� testualmente Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153. 
(11) Cass., SS. UU., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637. 
(12) Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 15 maggio 2003, causa C-214/00. 
(13) Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 27 febbraio 2003, causa C-373/00. 
(14) Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 15 gennaio 1998, causa C-44/96, e sent. 10 novembre 
1998, causa C-360/96. 
CONTENZIOSO NAZIONALE 89 
modificabile dall'autonomia privata (16). Il consiglio di amministrazione � 
composto, oltre che dal presidente, da due membri di diritto designati, rispettivamente, 
dal Ministero per i beni e le attivit� culturali e dalla Regione ove 
ha sede la fondazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio 
(17). Il presidente del collegio dei revisori dei conti � designato dal 
Ministero dell'economia e delle finanze (18). Il potere di vigilanza compete al 
Ministero per i beni e le attivit� culturali, che pu� anche disporre ispezioni 
(19), e l'attivit� finanziaria � soggetta al controllo della Corte dei Conti (20). 
I1 bilancio della fondazione � trasmesso per legge al Ministero dell'economia 
e delle finanze (21) e le stesse sono tenute a fornire periodicamente informazioni 
al Ministero dei beni culturali e al dicastero dell'economia (22). 
La disciplina di diritto privato regolante le fondazioni � pertanto affiancata 
da una serie di previsioni legislative di tipo pubblicistico, considerato che: gli 
organi di direzione e controllo sono in gran parte nominati dai pubblici poteri; 
le entrate finanziarie sono per la maggior parte di fonte pubblica; le disposizioni 
riguardanti lo scioglimento ovvero l'amministrazione straordinaria sono 
specificatamente previste dalla legge che disciplina il settore (23). 
3. Le finalit� perseguite dalle fondazioni lirico-sinfoniche: scopi pubblicistici 
e attuazione del dettato costituzionale 
Coerentemente con le succitate affermazioni della Corte di Giustizia, il 
giudice delle leggi non si ferma all'analisi di specifici profili attestanti l'incidenza 
dei pubblici poteri sulla vita dell'ente, ma compie anche un'efficace ricognizione 
della ratio della privatizzazione. Non deve stupire allora che la 
Corte prenda a riferimento gli scopi delle fondazioni, segnalando che non casualmente 
il d.lgs. 367/1996, pur trasformandone la natura giuridica, assegna 
loro le medesime finalit� gi� previste dalla legge 800/1967 per quelli che allora 
erano enti di diritto pubblico (24). La Consulta suggerisce quindi che la con- 
(15) Art. 11, comma 1, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(16) Art. 10, comma 4, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(17) Art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(18) Art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(19) Art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(20) Art. 15, comma 5, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(21) Art. 16, comma 5, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(22) Art. 19, comma 3, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(23) Art. 21 d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 
(24) L'art. 5 della l. 800/1967 infatti recitava: �Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche 
assimilate hanno personalit� giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero 
del turismo e dello spettacolo. Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell�arte 
musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e la educazione musicale della collettivit��. 
L'art. 3 del d.lgs. 367/1996 ribadisce che le fondazioni �perseguono, senza scopo di lucro, la 
diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici 
e l'educazione musicale della collettivit��. 
90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
versione in enti di diritto privato avesse il solo scopo di eliminare certe rigidit� 
organizzative e attrarre finanziamenti privati, con ci� contenendo la spesa pubblica 
e implementando la produttivit�, senza per� incidere sull'interesse pubblico 
prestabilito. Seguendo questo ragionamento il carattere nazionale delle 
fondazioni, anch'esso indispensabile ai fini dell'inquadramento nei termini di 
cui all'art. 117, co. 2, lett. g), deriva non tanto dalla natura dell'attivit� svolta 
quanto dal fatto che i fini perseguiti si estendono a tutto il territorio italiano, 
senza poter essere rigidamente imbrigliati a livello regionale. Basterebbe gi� 
questo a dimostrare l'inidoneit� delle regioni a disciplinare la materia e giustificarne 
la forte impronta statualista. Tuttavia, la Consulta non sfugge alle 
estreme conseguenze del proprio ragionamento, fornendo ampia copertura costituzionale 
alle finalit� precedentemente enucleate, da ricondursi anzitutto 
alla �esplicazione dei princ�pi fondamentali dello sviluppo della cultura e della 
tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all�art. 9, primo 
e secondo comma, Cost., che solo una normativa di sistema degli enti strumentali 
dettata dallo Stato pu� contribuire a realizzare adeguatamente�(25). 
Il principio generale di affidamento alla Repubblica del compito di promuovere 
lo sviluppo della cultura si concretizza a livello costituzionale nelle previsioni 
dell'art. 33 Cost. in relazione al �modello delle istituzioni di alta 
cultura, che autorizza lo Stato a limitare, con una propria disciplina, l'autonomia 
ordinamentale ad esse riconosciute (art. 33, sesto comma, Cost.)�. Tale 
inquadramento si riverbera nel riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel 
senso che �lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) giustifica un intervento dello 
Stato �anche al di l� del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni 
di cui all�art. 117 Cost.� (sentenza n. 307 del 2004), e che un valore costituzionalmente 
protetto come la ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.), �in quanto 
tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente 
delimitati�, rende ammissibile un intervento �autonomo� statale, non solo in 
relazione alla disciplina delle �istituzioni di alta cultura, universit� ed accademie
�, ma anche se si riflette, al di fuori di detta sfera, su una materia di 
competenza concorrente, come, appunto, l�attivit� di ricerca scientifica (sentenza 
n. 31 del 2005)�(26). 
La pronuncia in commento offre quindi una ricostruzione chiara dell'intreccio 
creato dalla problematica qualificazione della natura giuridica e permette 
di riguardare ora all'intervento normativo che a tutto ci� ha dato inizio 
con occhi diversi. La trasformazione in fondazioni di diritto privato, infatti, si 
inserisce in un contesto storico caratterizzato da nuovi schemi di organizzazione 
amministrativa, conseguenti alla crisi della nozione di ente pubblico, 
economico e non. 
(25) Cos� testualmente Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153. 
(26) Cos� testualmente Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153.
CONTENZIOSO NAZIONALE 91 
La privatizzazione degli enti lirici si inserisce in un quadro di riconsiderazione 
della personalit� di diritto pubblico che � sfociata sempre pi� nella 
creazione di figure ibride. Di fronte alla necessit� di incasellare rigidamente 
tali nuove realt� nell'alternativa pubblico/privato la giurisprudenza si � inizialmente 
mossa nel senso di dare rilievo a privatizzazioni spesso pi� formali che 
sostanziali. Pi� di recente, a fronte del mancato completamento del processo 
di distacco dall'influenza dei pubblici poteri, la giurisprudenza amministrativa 
(27), seguita da Cassazione (28) e Consulta (29), ha preferito ribaltare l'orientamento 
tradizionale, valorizzando le connotazioni pubblicistiche che investono 
gli elementi cardine della vita dell'ente, a scapito della qualificazione 
formale come fondazione (30). In questo filone si colloca, rappresentandone 
un arricchimento, anche la sentenza qui in commento, che, pur riconoscendo 
l'assoggettamento, per quanto non espressamente previsto, alle regole del codice 
civile, ne sottolinea il valore residuale. In conclusione, l'anima prevalente 
sembra essere quella pubblicistica, mentre gli aspetti privatistici si inseriscono 
come eccezioni. 
In termini pi� generali, pu� affermarsi che quella che era nata come una 
fuga dallo Stato ha vicerversa prodotto un'evoluzione della nozione classica 
di �pubblica amministrazione�, testimoniata anche dal crescente ruolo delle 
agenzie (31). Tutto ci� � dovuto alle difficolt� sociali, organizzative e politiche, 
che lo Stato ha incontrato nel trasferire ai privati alcune delle funzioni che ha 
continuato ad assumere su di s� per buona parte del XX secolo. L'incremento 
dei compiti, e l'esigenza di renderlo economicamente sostenibile, ha imposto 
un continuo adattamento dei principi alle fattispecie nuove tale da fornire 
un'interpretazione estensiva del concetto di P.A. e dei corrispondenti interessi 
giuridici sostanziali tutelabili. In quest'ottica le fondazioni qui in esame perseguono 
la promozione e diffusione della cultura e, indirettamente, il pluralismo, 
essenziale corollario della libert� di pensiero. Tali competenze, rientranti 
a pieno titolo tra gli obblighi costituzionali della Repubblica, connotano l'attivit� 
svolta come di interesse generale, non avente carattere industriale o commerciale, 
e perci� soggetta ad influenza dello Stato. 
(27) Cons. St., sez. VI, sentenze 28 ottobre 1998, n. 1478; 2 marzo 2001, n. 1206; 17 settembre 
2002, n. 4711. 
(28) Cass., SS. UU., sent. 3 maggio 2005, n. 9096. 
(29) Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 363. 
(30) L'evoluzione giurisprudenziale di cui al testo, � ben riassunta, seppur con posizioni fortemente 
critiche, da CORSO G., Manuale di diritto amministrativo, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 92 ss. 
(31) Per un approfondimento relativo alle nuove figure soggettive dell'Amministrazione Pubblica 
si rinvia a BRUNI A. - PALATIELLO G., La difesa dello Stato nel processo, UTET giuridica, 2011, pp. 5 ss..
92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Corte costituzionale, sentenza del 21 aprile 2011 n. 153 - Pres. De Siervo, Red. Mazzella 
- Giudizio di legittimit� costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 
(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivit� culturali), promosso dalla Regione Toscana 
(avv. Marcello Cecchetti) (avv. Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio 
dei ministri). 
(Omissis) 
Ritenuto in fatto 
1. � Con ricorso notificato il 28 giugno 2010, depositato il 1� luglio 2010 ed iscritto al 
n. 84 del ruolo ricorsi dell�anno 2010, la Regione Toscana, rappresentata e difesa dalla propria 
Avvocatura, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, primo 
comma, e 120 della Costituzione, nonch� al principio di leale collaborazione, questioni di legittimit� 
costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni 
urgenti in materia di spettacolo e attivit� culturali). 
1.1. � In particolare: l�art. 1 stabilisce che, entro dodici mesi dall�entrata in vigore del 
decreto-legge, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attivit� culturali, adotta uno 
o pi� regolamenti per la revisione dell�attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni 
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni 
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), 
e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione 
della �Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari�, con sede in Bari, nonch� disposizioni 
in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivit� culturali), 
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai criteri ivi prescritti. E�, 
inoltre, previsto che sullo schema di regolamento � acquisito il parere, tra gli altri, della Conferenza 
unificata di cui all�art. 8 della legge � rectius decreto legislativo � 28 agosto 1997, n. 
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le 
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-citt� ed autonomie locali), parere che dev�essere espresso entro il termine 
di trenta giorni dalla ricezione del predetto schema, decorso il quale il regolamento � comunque 
emanato; l�art. 4 dispone che il Ministro per i beni e le attivit� culturali ridetermina, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i criteri per l�erogazione dei 
contributi allo spettacolo dal vivo, nonch� le modalit� per la loro liquidazione e anticipazione, 
secondo quanto previsto dall�art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni 
in materia di spettacolo), e con effetto a decorrere dal 1� gennaio 2011. I criteri di assegnazione 
tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione 
svolta, della regolarit� gestionale degli organismi, nonch� degli indici di affluenza del pubblico 
e sono riferiti ad attivit� gi� svolte e rendicontate. E�, inoltre, previsto che dall�anno 2010 il 
Ministero per i beni e le attivit� culturali pu� liquidare anticipazioni sui contributi ancora da 
erogare, fino all�ottanta per cento dell�ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalit� 
previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 
1.2. � La ricorrente, premesso che le succitate disposizioni contengono norme in materia 
di spettacolo, richiama, anzitutto, l�orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 
n. 285 del 2005, secondo cui la materia dello spettacolo � sicuramente riconducibile 
alla �promozione e organizzazione di attivit� culturali� di cui all�art. 117, terzo comma, Cost., 
che riguarda �tutte le attivit� riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza
CONTENZIOSO NAZIONALE 93 
che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo� (in tal senso, 
anche la sentenza n. 255 del 2004). Cosicch�, trattandosi di materia di competenza legislativa 
ripartita fra Stato e Regione, �di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i 
soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere 
attribuite normalmente ai livelli di governo sub-statali in base ai principi di sussidiariet�, differenziazione 
ed adeguatezza indicati nell�art. 118 Cost. La disciplina in esame (rectius d.lgs. 
n. 28 del 2004), invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una 
normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli, e, sul piano 
amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente 
fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie 
territoriali. Tutto ci� parrebbe contrastante non solo con l�art. 117, terzo comma, 
Cost. ma anche con il primo comma dell�art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto 
intervenire in questa particolare materia mediante una �chiamata in sussidiariet�� delle funzioni 
amministrative da parte dello Stato, ci� avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza 
di questa Corte, quanto meno �una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano 
il dovuto risalto le attivit� concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, 
che devono essere condotte in base al principio di lealt�� (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente 
cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004)�. 
Di conseguenza, la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della 
concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: Conferenza 
Stato-Regioni), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio, caratteristici 
del nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attivit� cinematografiche, che nel decreto 
legislativo impugnato erano invece riservati solo ad organi statali, cos� da recuperare alle regioni 
(in materie che sarebbero di loro competenza) quantomeno un potere di codecisione 
nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie. 
La ricorrente osserva che le norme impugnate non risultano conformi all�orientamento 
espresso dalla Corte costituzionale con la pronuncia sopra menzionata e sarebbero, quindi, 
lesive delle competenze regionali. 
1.3. � L�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 riguarda la disciplina in materia di riordino 
del settore lirico-sinfonico. In particolare, come visto, la norma prevede l�emanazione di uno 
o pi� regolamenti ministeriali per la revisione dell�assetto ordinamentale e organizzativo delle 
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 e alla legge n. 310 del 2003. Si 
tratta di quegli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali, 
in base alle su citate normative, � stata prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. 
L�art. 1 del decreto-legge in esame prevede che i suddetti regolamenti siano adottati, solo, 
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. 
Inoltre, ai sensi della disposizione in esame, i regolamenti dovranno seguire i criteri ivi stabiliti, 
ossia: �a) razionalizzazione dell�organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi 
di efficienza, corretta gestione, economicit� ed imprenditorialit�, anche al fine di favorire 
l�intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; b) individuazione degli indirizzi ai 
quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, 
con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo 
dell�attivit�, nonch� alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell�autonomia e 
delle finalit� culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni 
sono approvati dal Ministro per i beni e le attivit� culturali, di concerto con il Mini-
94 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
stro dell�economia e delle finanze; c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione 
economico-finanziaria della fondazione; d) incentivazione del miglioramento dei risultati 
della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; 
e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme 
organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarit�, alla 
loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacit� produttive, per rilevanti 
ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con 
attribuzione al Ministro per i beni e le attivit� culturali, di concerto con il Ministro dell�economia 
e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo 
statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l�altro, che i componenti del consiglio 
di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e 
che l�erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivit� triennali 
in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di 
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero 
per i beni e le attivit� culturali. Il Ministero dell�economia e delle finanze � sentito 
per le materie di sua specifica competenza�. 
Ad avviso della Regione Toscana, la materia disciplinata dalla disposizione in esame incide 
prevalentemente sulla materia dello spettacolo, la quale � secondo la richiamata pronuncia 
della Corte costituzionale n. 285 del 2005 � dev�essere ricondotta alla materia �promozione 
e organizzazione di attivit� culturali�, oggetto di potest� legislativa concorrente delle regioni 
ex art. 117, terzo comma, Cost. Per contro, a seguito del d.lgs. n. 367 del 1996, gli enti lirico 
sinfonici non potrebbero essere pi� qualificati come enti nazionali, avendo assunto la veste 
giuridica formale delle fondazioni di diritto privato e restando cos� sottratti alla disciplina relativa 
all��ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
�, di competenza esclusiva statale ai sensi dell�art. 117, comma 2, lettera g), Cost. 
Neppure potrebbe venire in rilievo, ai fini in esame, la competenza esclusiva statale in materia 
di ordinamento civile, in quanto, alla luce della giurisprudenza amministrativa formatasi in 
materia, le fondazioni liriche, seppur trasformate in fondazioni di diritto privato, rientrerebbero 
a pieno titolo fra gli organismi di diritto pubblico, essendo �[�] sottoposti al controllo della 
Corte dei conti, finanziati in massima parte con risorse pubbliche e quindi assoggettate ad 
una normativa speciale di gran lunga pi� penetrante di quella stabilita in via generale dell�art. 
25 del codice civile. I fondatori necessari dei teatri, del resto, sono lo Stato, le Regioni ed i 
comuni e i presidenti degli stessi sono i sindaci delle citt� ospitanti, tenuti a rimettere anche 
al Ministero dell�economia e delle finanze le risultanze del proprio operato� (cfr. T.A.R. Liguria, 
sez. II, 18 febbraio 2009, n. 230; nello stesso senso T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 maggio 
2002, n. 1281). Inoltre, in merito alla natura e alla collocazione sistematica della Fondazione 
Teatro Lirico di Cagliari, costituita a seguito dell�entrata in vigore del d.lgs. n. 367 del 1996, 
il disegno del legislatore sarebbe stato quello di operare una peculiare privatizzazione del settore, 
trasformando in fondazioni gli enti in precedenza deputati alla cura degli interessi propri 
della musica, ma senza privarli di tutte le preesistenti funzioni di carattere pubblicistico, tenuto 
conto delle indubbie ricadute di carattere pubblicistico degli specifici interessi affidati alle 
loro cure. La scelta del legislatore, insomma, sarebbe stata quella di �modificare i preesistenti 
moduli operativi, seppur sostituendo ai soggetti gestori di tipo tradizionale (enti pubblici in 
senso stretto) fondazioni di diritto privato [...] espressione della tendenza, da tempo emersa 
nella prassi legislativa, ad una spiccata eterogeneit� dei moduli organizzativi e di azione della 
pubblica amministrazione, che in dottrina e giurisprudenza ha persino dato vita ad una nuova
CONTENZIOSO NAZIONALE 95 
ed aperta nozione di �ente pubblico�, capace di comprendere anche figure soggettive formalmente 
privatistiche. [...] infatti, la fondazione gestisce interessi pubblici o, comunque, di pubblica 
rilevanza, se ad essa partecipano necessariamente (anche mediante rilevanti contributi 
di carattere finanziario) enti pubblici (tra i quali la Regione)� (cfr. T.A.R. Cagliari, sez. II, 23 
maggio 2008, n. 1051). 
Pertanto, la disciplina dettata dalla norma impugnata esulerebbe dalla materia dell�ordinamento 
civile, perch� le fondazioni in esame, organismi di diritto pubblico con organi gestionali 
caratterizzati dalla compresenza delle Regioni, opererebbero in una materia � �promozione 
ed organizzazione di attivit� culturali� � affidata alla potest� legislativa concorrente, da esercitare 
nell�ambito dei principi dettati dallo Stato. 
Inoltre, la ricorrente denuncia il contrasto dell�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 con l�affermazione 
� contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004 � secondo 
cui le attivit� culturali di cui all�art. 117, terzo comma, Cost. riguardano tutte le attivit� riconducibili 
alla elaborazione e diffusione della cultura, in quanto la norma impugnata non si 
limita a dettare principi al legislatore regionale, ma stabilisce la revisione della normativa in 
base a precisi criteri direttivi. Il legislatore statale sarebbe, quindi, intervenuto, del tutto illegittimamente, 
con una normativa puntuale, di dettaglio, esaustiva, senza lasciare alcuno spazio 
al legislatore regionale, ci� in violazione dell�art. 117, terzo comma, Cost. 
Sarebbe leso, altres�, l�art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale il regolamento statale 
� ammesso esclusivamente nelle materie in cui lo Stato ha potest� legislativa esclusiva. Diversamente, 
nel caso in esame, verrebbe in questione la materia �promozione e organizzazione 
di attivit� culturali�, affidata alla potest� concorrente regionale. Ne discenderebbe l�inammissibilit� 
del ricorso alla fonte regolamentare statale. 
In ogni caso, la norma violerebbe l�art. 118 Cost. ed il principio della leale cooperazione tra 
Stato e Regione, prevedendo che il regolamento sia adottato solo previo parere della Conferenza 
unificata e che questo possa essere superato ove non intervenga entro trenta giorni dal 
ricevimento dello schema di regolamento. Secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale 
nella gi� citata sentenza n. 285 del 2005, l�interferenza della normativa in esame con 
le competenze regionali in materia di promozione e organizzazione di attivit� culturali, a potest� 
legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., avrebbe, invece, imposto l�intesa 
con la Conferenza medesima, in luogo del parere da rilasciare, oltre tutto, in un termine palesemente 
insufficiente. 
La norma impugnata, in conclusione, sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 117, commi 
terzo e sesto, e 118 Cost., nonch� per violazione del principio della leale collaborazione tra 
Stato e Regioni. 
1.4. � L�art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 prevede che il Ministro per i beni e le attivit� 
culturali ridetermini i criteri per l�erogazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo 
dal vivo. A tal fine, la norma richiama le procedure previste dall�art. 1, comma 3, della 
legge n. 239 del 2005, la quale stabilisce, per quanto qui rileva, che i decreti ministeriali concernenti 
i criteri e le modalit� di erogazione dei contributi alle attivit� dello spettacolo dal 
vivo vengano s� adottati d�intesa con la Conferenza unificata, ma che, tuttavia, in caso di mancato 
raggiungimento dell�intesa (entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla 
Conferenza unificata da parte del Ministro), tali decreti possano essere adottati comunque. 
Secondo la Regione Toscana, tale intesa non pu� essere considerata effettiva, in quanto superabile 
in mancanza di codecisione entro il termine di sessanta giorni, ci�, peraltro, senza neppure 
distinguere tra inerzia della Conferenza unificata e dissenso espresso. Sarebbe, cos�,
96 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
violato il principio, pi� volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, quando lo Stato 
decide di allocare al livello centrale la titolarit� di funzioni, dettando quindi anche la relativa 
disciplina legislativa incidente in ambiti rientranti nella competenza regionale, dev�essere prevista 
l�intesa con la Conferenza unificata e/o con le Regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni 
costituzionalmente previste (in tal senso, sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 
383 del 2005). Principio ulteriormente ribadito anche con specifico riferimento alla materia 
dello spettacolo (sentenza n. 285 del 2005). 
Dunque, la norma in esame, con la prevista attivazione del potere sostitutivo al mancato raggiungimento 
dell�intesa, e cos� con la conclusione unilaterale del procedimento da parte dello 
Stato, si porrebbe in netto contrasto con il suddetto orientamento della Corte costituzionale, 
violando gli artt. 117 e 118 Cost., perch� le competenze regionali non troverebbero espressione 
in quel punto di equilibrio rappresentato dall�intesa forte. 
Inoltre, l�attivazione di tale potere sostitutivo, indifferentemente a fronte sia dell�inerzia, sia 
del mancato raggiungimento dell�intesa per espresso articolato dissenso, declasserebbe l�intesa 
stessa in un parere non vincolante, non compatibile con l�assetto costituzionale delle competenze 
e con il principio di leale collaborazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale 
(sentenze n. 303 del 2003 e n. 285 del 2005). 
In ultima analisi, la ricorrente stigmatizza che il legislatore statale non abbia previsto criteri 
direttivi volti a garantire il carattere �forte� dell�intesa, necessario per il rispetto delle competenze 
costituzionali di tutti gli enti di governo coinvolti. Con specifico riferimento alla rilevata 
violazione dell�art. 120 Cost., evidenzia ulteriormente doversi escludere che, ai fini del 
perfezionamento dell�intesa, la volont� della Regione interessata possa essere sostituita da 
una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l�unico attore di una fattispecie 
che, viceversa, non potrebbe mai strutturalmente ridursi ad esercizio di un potere unilaterale. 
In definitiva, la disposizione di cui all�art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 sarebbe illegittima 
per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., anche per la lesione del 
principio della leale collaborazione. 
La Regione Toscana confida, quindi, che la Corte costituzionale dichiari l�illegittimit� costituzionale 
degli artt. 1 e 4 del decreto-legge n. 64 del 2010, per violazione degli artt. 117, 118 
e 120 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione. 
2. � Il Presidente del Consiglio dei ministri si � costituito nel giudizio di legittimit� costituzionale 
ed ha chiesto che le questioni promosse con il ricorso della Regione Toscana siano 
dichiarate inammissibili o infondate. 
Premette la difesa dello Stato che con il decreto-legge n. 64 del 2010 il Governo ha avuto 
come obiettivo primario quello di porre in essere un primo, immediato ed urgente, rimedio 
all�attuale stato di crisi in cui versano molte delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche del 
nostro Paese (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo 
Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di 
Palermo, Teatro dell�Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, 
Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 
Teatro Lirico di Cagliari ed infine il Teatro Petruzzelli di Bari). Tutto ci� al fine di coniugare, 
principalmente, due esigenze: da un lato, consentire ai predetti enti lirici, operanti a livello 
nazionale, di poter realizzare economie di spesa, con una pi� razionale allocazione delle risorse 
disponibili; dall�altro, valorizzare la professionalit� del personale dipendente, mantenendo 
elevato il livello delle produzioni offerte al pubblico sia in Italia sia all�estero. 
La difficile situazione economico-gestionale dovrebbe essere fatta risalire in gran parte alle
CONTENZIOSO NAZIONALE 97 
consistenti spese di mantenimento di tali enti e, segnatamente, alle ingenti spese sostenute 
per il personale dipendente, di valore economico di fatto superiore all�ammontare complessivo 
del finanziamento statale. 
2.1. � Al primo motivo di censura, proposto contro l�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 
2010 nella parte in cui non prevede che gli atti (regolamentari) ivi indicati siano adottati previa 
intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la difesa dello Stato oppone che le fondazioni liricosinfoniche 
interessate dall�intervento normativo in oggetto derivano dalla trasformazione in 
soggetti di diritto privato � avvenuta con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni 
urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito dalla legge 26 gennaio 
2001, n. 6 �, degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale previsti 
e disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle 
attivit� musicali); legge tuttora vigente. 
Queste fondazioni, nonostante la privatizzazione, sarebbero ancor oggi, a tutti gli effetti, organismi 
a rilevanza pubblica, come dimostrato dai seguenti indici di pubblicit� delle loro funzioni: 
a) persistente perseguimento di una funzione pubblicistica d�interesse nazionale in 
campo musicale; b) finanziamento in misura quasi totalitaria da parte dello Stato; c) sottoposizione 
al controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei conti; d) vincolativit� nei loro 
confronti della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. 
In tal senso, la disposizione normativa oggetto di censura, concernente le modalit� di adozione 
dei regolamenti di delegificazione destinati a riformare l�assetto ordinamentale e organizzativo 
delle fondazioni liriche, troverebbe copertura costituzionale nell�art. 117, secondo comma, 
lettera g), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento 
e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, tenuto conto della percorribilit� 
di un�interpretazione adeguata al dettato costituzionale �in relazione anche [...] alla 
evoluzione subita [...] dalla stessa nozione di ente pubblico� (sentenza della Corte costituzionale 
n. 466 del 1993) e della natura speciale di tali soggetti desumibile sia dalla costituzione, 
sia dalla struttura e dalla gestione, con previsione di norme particolari, differenziate da quelle 
proprie del regime tipico dei soggetti privati (sentenze n. 29 del 2006 e n. 59 del 2000). 
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il regime giuridico speciale ascrivibile alle 
fondazioni liriche privatizzate risulta, anzitutto, dal fatto di essere state costituite ex lege, 
senza alcun atto di disposizione personale; in secondo luogo, dalla loro sottoposizione al controllo 
della Corte dei conti; infine, dall�equiparazione delle stesse, anche per l�applicazione 
della normativa in materia di appalti, ai soggetti pubblici, ai sensi del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
In subordine, qualora si volesse rimanere alla veste formale di soggetti privati assunta da tali 
enti, l�ordinamento civile � ai sensi dell�art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. � rientrerebbe, 
in ogni caso, nell�ambito della potest� legislativa esclusiva dello Stato. 
Cos� ricondotta la materia oggetto del decreto-legge in argomento nella sfera della competenza 
esclusiva dello Stato, la difesa di questo rimarca essere state comunque tenute in considerazione 
dal legislatore nazionale le istanze di partecipazione, sia regionali che locali (Regioni e 
Comuni essendo soci fondatori di tali fondazioni), ai fini del procedimento di rideterminazione 
del quadro normativo di riferimento. 
Da un lato, in ragione della disposizione di cui all�art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 64 
del 2010, che prevede l�acquisizione del parere della Conferenza unificata; dall�altro, in forza 
della disposizione di cui all�art.1-bis) del decreto-legge citato, introdotto dalla legge di con-
98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
versione n. 100 del 2010, ove si prevede espressamente che, ai fini della riorganizzazione e 
della revisione dell�assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di delegificazione 
siano adottati solo a seguito dell�attivazione di un percorso �che coinvolga tutti i soggetti interessati, 
quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali 
rappresentative�. 
In tal modo, il legislatore avrebbe assicurato, in ambito ricadente nella competenza legislativa 
esclusiva dello Stato e secondo una logica di leale collaborazione, l�adeguata partecipazione 
delle autonomie regionali e locali alla fase di successiva definizione del quadro normativo di 
riferimento degli enti lirici. 
2.2. � Quanto, poi, all�ulteriore motivo di censura, secondo cui l�art. 4 del decreto-legge 
n. 64 del 2010 sarebbe lesivo degli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 Cost., come pure del 
principio di leale collaborazione, osserva la difesa dello Stato che la presunta illegittimit� costituzionale 
lamentata dalla ricorrente non avrebbe pi� ragion d�essere, in quanto, in sede di 
conversione in legge, la disposizione contenuta nell�art. 4 del decreto-legge citato sarebbe stata 
totalmente riformulata. In particolare, la rideterminazione dei criteri di erogazione dei contributi 
statali da parte del Ministro per i beni e le attivit� culturali (peraltro d�intesa con la Conferenza 
unificata) sarebbe stata eliminata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere 
da parte della Regione Toscana e, in ogni caso, con cessazione della materia del contendere, 
�tenuto conto del fatto che i criteri di erogazione dei contributi agli organismi operanti nel settore 
dello spettacolo dal vivo restano quelli previsti e disciplinati dai decreti ministeriali attualmente 
vigenti (risalenti al 2007) ed adottati d�intesa con la Conferenza Unificata�. 
2.3. � Con memoria depositata il 24 febbraio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri 
ha sottolineato che il ricorso della Regione Toscana era stato proposto prima della conversione 
in legge del decreto-legge n. 64 del 2010, intervenuta con legge 29 giugno 2010, n. 100, e 
non ha potuto tenere conto delle modifiche apportate dalla legge, in particolare del comma 1- 
bis dell�art. 1 e del nuovo art. 4. 
Secondo la difesa dello Stato, le nuove disposizioni comportano la cessazione della materia 
del contendere sulle questioni di legittimit� costituzionale sollevate dalla Regione o, comunque, 
la necessit� di una loro riproposizione in termini adeguati alle modifiche apportate all�originario 
impianto del decreto-legge, ci� che la Regione Toscana non avrebbe fatto. 
In particolare, con il comma 1-bis, l�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 si � arricchito di 
una previsione importante in punto di coinvolgimento degli enti locali nell�attuazione della 
riforma delle fondazioni musicali. 
Secondo il predetto comma, gli emanandi regolamenti di riorganizzazione e revisione delle 
fondazioni dovranno: �a) prevedere l�attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti 
interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative [...]�. Ci� manifesterebbe chiaramente l�intento del legislatore 
statale di coinvolgere realmente gli enti locali interessati nella gestione delle 
fondazioni musicali, anche al di l� delle prescrizioni formali dettate dal successivo comma 2; 
come pure di escludere che eventuali dissensi degli enti locali rispetto agli indirizzi dettati 
dal legislatore statale possano essere disattesi, imponendo, piuttosto, che siano affrontati e risolti 
in sede di confronto fra le parti. 
La disposizione del secondo comma dell�art. 1, oggetto della prima censura della Regione 
Toscana dovrebbe, di conseguenza, essere interpretata nel senso che soltanto l�omessa adozione 
del parere da parte della Conferenza unificata nel termine previsto possa legittimare 
l�adozione del regolamento attuativo. 
CONTENZIOSO NAZIONALE 99 
Ad ogni modo, la difesa dello Stato ribadisce che il parametro di costituzionalit� evocato dalla 
Regione in relazione all�art. 117, terzo comma, Cost. non sarebbe pertinente. 
Invece che di attivit� qualificabile come �promozione e organizzazione di attivit� culturali�, 
verrebbe in rilievo la riforma generale dell�assetto organizzativo e gestionale delle Fondazioni 
musicali istituite con il d.lgs. n. 367 del 1996. 
Con il suddetto decreto legislativo (e con la successiva legge n. 6 del 2001), gli enti lirici di 
cui alla legge n. 800 del 1967 sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. 
Nondimeno, gli enti lirici di prioritario interesse nazionale individuati dalla legge n. 800 del 
1967, come integrata dalla legge n. 310 del 2003, avrebbero conservato la loro struttura essenziale 
e la loro finalit�, le fonti di finanziamento pubblico e le caratteristiche dell�attivit�, 
pur con la mutata veste privatistica della soggettivit� formale, tanto da mantenere la qualificazione 
di organismo di diritto pubblico. 
Sicch�, la struttura formalmente privata delle fondazioni musicali non varrebbe a spostare il 
profilo costituzionale di riferimento dall�art. 117, secondo comma, lettera g), all�art. 117, terzo 
comma, Cost. 
Evidenzia, ancora, la difesa dello Stato che il finanziamento statale � attualmente, non solo 
per il Teatro Maggio Musicale Fiorentino, ma anche per tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche, 
di gran lunga superiore a quello delle Regioni, e che lo stesso impegno dell�amministrazione 
comunale, anche in considerazione del suo obbligo di fornire la sede del teatro, � 
maggiore rispetto a quello della Regione Toscana. 
Sarebbe, dunque, illogico il tentativo della Regione di sottrarre al maggior finanziatore delle 
fondazioni musicali la potest� di organizzarle in modo da conseguire economie di sistema e 
razionalizzazioni di produzione, come auspicato dal legislatore con l�adozione del decretolegge 
n. 64 del 2010 (a partire dall�art. 1). 
In buona sostanza, le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 64 del 2010 sarebbero volte a 
realizzare economie nella gestione di enti gravanti sul sistema generale della finanza pubblica 
(sia per la parte concernente le erogazioni a carico dello Stato, sia per quella relativa alle erogazioni 
regionali), di guisa che, anche sotto questo profilo, la competenza del legislatore statale 
non potrebbe essere negata. 
N�, d�altro canto, potrebbe contraddittoriamente sostenersi che la materia non sia di esclusiva 
competenza statale in quanto non di ordinamento civile. Al contrario, se la materia de qua 
non inerisse all�organizzazione dei soggetti che perseguono pubblici interessi, ai sensi dell�art. 
117, secondo comma, lettera g), Cost., essa non potrebbe che rifluire nella materia dell�ordinamento 
civile, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
In ogni caso, il legislatore statale avrebbe inteso coinvolgere gli enti territoriali e locali nella 
riorganizzazione delle fondazioni in termini ben pi� pregnanti di quelli cui sarebbe stato obbligato 
dalla sua potest� legislativa esclusiva. Lo stesso comma 2 dell�art. 1 (l�unico che potrebbe 
astrattamente ledere le prerogative regionali invocate) confermerebbe tale intendimento 
del legislatore, laddove prevede l�acquisizione del parere della Conferenza unificata sugli 
schemi di regolamento e, solo in caso di silenzio (non gi� di dissenso formalizzato), l�emanazione, 
comunque, del regolamento, onde evitare la paralisi di ogni attivit� di riforma di interesse 
nazionale. 
Peraltro, la denuncia del vizio d�illegittimit� costituzionale sollevata in riferimento all�intero 
art. 1, ma, in realt�, formulata solo con riguardo al suo comma 2 in quanto invasivo della presunta 
competenza concorrente della Regione, sarebbe inammissibile, sia perch� la questione 
sarebbe stata riferita genericamente all�intero art. 1 e non alla sua parte (comma 2) oggetto,
100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
invero esclusivo, di censura, sia perch� la ricorrente non avrebbe formulato motivi specifici 
d�impugnazione avverso le altre parti dell�articolo, pur avendo chiesto di annullarlo in toto. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dunque insistito perch� la questione in oggetto sia 
dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. 
Quanto, infine, alle questioni relative all�art. 4, ribadisce la difesa dello Stato che, con la nuova 
formulazione della predetta disposizione, la determinazione dei criteri per l�erogazione dei 
contributi allo spettacolo dal vivo, cos� come originariamente stabilita, � stata espunta dal 
testo di legge e sostituita da una diversa previsione. Dal diverso contenuto del nuovo testo 
normativo deriverebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto, ovvero 
la sopravvenuta inammissibilit� del ricorso in parte qua, per non avere la Regione riformulato 
la sua censura. 
Considerato in diritto 
1. � Con ricorso notificato il 28 giugno 2010 la Regione Toscana ha promosso questioni 
di legittimit� costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni 
urgenti in materia di spettacolo e attivit� culturali). 
1.1. � L�art. 1 dispone, innanzitutto, che con uno o pi� regolamenti, da adottarsi ai sensi 
dell�art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni 
e le attivit� culturali, il Governo provveda alla revisione dell�attuale assetto ordinamentale e 
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, 
n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni 
di diritto privato), e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, 
n. 310 (Costituzione della �Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari�, con sede 
in Bari, nonch� disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e 
attivit� culturali), anche con modifiche delle disposizioni legislative vigenti, in conformit� ad 
una serie di precisi criteri direttivi. 
La norma impugnata, inoltre, prevede che sullo schema di regolamento di cui al comma 1 sia 
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all�art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le 
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-citt� ed autonomie locali), del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni 
parlamentari; che i pareri siano espressi entro trenta giorni dalla ricezione; che, decorso 
tale termine, il regolamento sia comunque emanato. 
Ad avviso della ricorrente, la disciplina di cui al citato art. 1 ha prevalentemente ad oggetto 
la materia dello spettacolo, sicch� ne denuncia, in primo luogo, il contrasto con l�art. 117, 
terzo comma, della Costituzione, in quanto con la disposizione impugnata il legislatore statale 
sarebbe intervenuto, del tutto illegittimamente, con una normativa puntuale, di dettaglio, esaustiva, 
senza lasciare alcuno spazio al legislatore regionale. 
Sarebbe leso, altres�, l�art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale il regolamento statale 
� ammesso esclusivamente nelle materie in cui lo Stato ha potest� legislativa esclusiva. Diversamente, 
nel caso in esame verrebbe in questione la materia �promozione e organizzazione 
di attivit� culturali�, affidata alla potest� concorrente regionale. 
In ogni caso, la norma violerebbe l�art. 118 Cost. ed il principio della leale cooperazione tra 
Stato e Regione, prevedendo che il regolamento sia adottato solo previo parere della Conferenza 
unificata e che questo possa essere superato ove non intervenga entro trenta giorni dal
CONTENZIOSO NAZIONALE 101 
ricevimento dello schema di regolamento. Versandosi nella specie in materia di legislazione 
concorrente, sarebbe occorsa, invece, l�intesa con la Conferenza medesima. 
1.2. � Secondo il dettato dell�art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 il Ministro per i 
beni e le attivit� culturali ridetermina con effetto dal 1� gennaio 2011 i criteri per l�erogazione 
e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, seguendo le procedure previste dall�art. 
1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di spettacolo). 
Alla stregua di tale ultimo articolo, i decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalit� di 
erogazione dei contributi alle attivit� dello spettacolo dal vivo sono adottati d�intesa con la 
Conferenza unificata, ma tuttavia, in caso di mancato raggiungimento dell�intesa nel termine 
prefissato di sessanta giorni, possono essere adottati comunque. 
La Regione Toscana sostiene che anche tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 
117, terzo comma, 118 e 120 Cost., e altres� con il principio della leale collaborazione. 
In particolare, l�intesa ivi prefigurata non potrebbe essere considerata effettiva, in quanto superabile 
in mancanza di codecisione entro il termine di sessanta giorni, ci�, peraltro, senza 
neppure distinguere tra inerzia della Conferenza unificata e dissenso espresso. 
3. � Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere 
limitatamente alle questioni relative all�art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010. 
Infatti, con la conversione del suddetto decreto nella legge 29 giugno 2010, n. 100, la norma 
impugnata � stata espunta dal testo dell�art. 4, il quale ora coincide con il secondo periodo di 
quello originario: �Dall�anno 2010 il Ministero per i beni e le attivit� culturali pu� liquidare 
anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all�80 per cento dell�ultimo contributo assegnato, 
secondo i criteri e le modalit� previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito�. 
Ci� significa che la rideterminazione dei criteri di erogazione dei contributi statali da parte 
del Ministro per i beni e le attivit� culturali � stata eliminata e che, come esattamente ha evidenziato 
la difesa dello Stato, �[�] i criteri di erogazione dei contributi agli organismi operanti 
nel settore dello spettacolo dal vivo restano quelli previsti e disciplinati dai decreti ministeriali 
attualmente vigenti (risalenti al 2007) ed adottati d�intesa con la Conferenza Unificata�. 
La modificazione apportata in sede di conversione, in mancanza di attuazione medio tempore 
della norma contenuta nel decreto-legge (che avrebbe avuto effetto solamente a decorrere dal 
1� gennaio 2011), risulta, dunque, pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente. 
Ne consegue, sul punto, la cessazione della materia del contendere, sulla quale, del resto, la 
stessa difesa della Regione Toscana ha espressamente concordato in sede di discussione orale. 
4. � Non altrettanto pu� dirsi delle questioni di legittimit� costituzionale dell�art. 1 del 
decreto-legge n. 64 del 2010. 
Vero � che la legge di conversione n. 100 del 2010 ha emendato significativamente anche il 
tenore del suddetto articolo. In primo luogo, con l�aggiunta del comma 1-bis, secondo cui gli 
emanandi regolamenti di riorganizzazione e revisione delle fondazioni dovranno: �a) prevedere 
l�attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i 
comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
[�] �; in secondo luogo, portando da trenta a sessanta giorni il termine previsto per 
il rilascio del parere da parte della Conferenza unificata. 
Tali modifiche, per�, � come rilevato dalla difesa regionale nella discussione orale � non soddisfano 
integralmente le pretese della ricorrente, atteso che, diversamente da quanto opinato 
dall�Avvocatura generale dello Stato, la Regione non censura solamente la mancata previsione 
dell�intesa con la Conferenza unificata, ma anche il carattere di dettaglio della norma impugnata, 
ascritta ad un �mbito di legislazione concorrente (�promozione ed organizzazione di
102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
attivit� culturali�), nonch� l�adozione in tale materia di un ampio potere regolamentare del 
Governo. 
Le questioni promosse nei confronti del testo originario dell�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 
2010, dunque, possono essere agevolmente trasferite sul corrispondente testo risultante dalla 
legge di conversione (sentenza n. 298 del 2009), senza che la materia del contendere possa 
ritenersi al riguardo cessata, poich� le innovazioni introdotte sono inidonee a risolvere tutti i 
punti d�interesse (sentenza n. 430 del 2007). 
4.1. � Anche l�eccezione d�inammissibilit� proposta dalla difesa dello Stato dev�essere 
disattesa, poich� la Regione non impugna soltanto il comma 2 dell�art. 1 (che prevede il parere, 
peraltro non obbligatorio, anzich� l�intesa), ma altres� il comma 1, sia perch� la revisione dell�assetto 
ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche non lascerebbe alcuno 
spazio alla potest� legislativa regionale in una materia di legislazione concorrente, sia 
perch� lo Stato avrebbe �abusato� del potere regolamentare utilizzandolo al di fuori della 
sfera della sua competenza esclusiva. Sicch�, anche ammettendo che la nuova formulazione 
della disposizione censurata assicura il rispetto delle istanze partecipative fatte valere dalla 
Regione Toscana, rimarrebbero insoluti i nodi sottesi all�invasione delle competenze regionali, 
per di pi� con prescrizioni particolareggiate, denunciata dalla ricorrente. 
5. � Nel merito, le questioni non sono fondate. 
Occorre, innanzitutto, procedere all�individuazione dellՈmbito materiale sul quale � intervenuto 
l�art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, nel contesto del riparto di competenze, stabilito 
dal Titolo V della seconda parte della Costituzione. Secondo la ricorrente, la disciplina, dettata 
dalla disposizione in esame, avrebbe prevalentemente ad oggetto la materia dello spettacolo 
e dovrebbe, pertanto, essere ricondotta alla materia �promozione e organizzazione di attivit� 
culturali�, attribuita alla potest� legislativa concorrente delle Regioni, ex art. 117, terzo 
comma, Cost. Secondo la difesa dello Stato, invece, la normativa in esame dovrebbe essere 
ricondotta al titolo di legittimazione della potest� legislativa statale costituito dall�art. 117, 
secondo comma, lettera g), Cost. (�ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato 
e degli enti pubblici nazionali�). 
5.1. � Una breve premessa sulla storia della disciplina degli enti autonomi lirici (e istituzioni 
concertistiche assimilate) � indispensabile. 
Tali enti hanno ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento 
degli enti lirici e delle attivit� musicali), che ha attribuito agli stessi, nominativamente 
individuati sub art. 6, la personalit� giuridica di diritto pubblico e li ha sottoposti alla 
vigilanza dell�autorit� di Governo competente (all�epoca, il Ministro del turismo e dello spettacolo). 
Ha dichiarato, inoltre, �di rilevante interesse generale� l�attivit� lirica e concertistica, 
�in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivit� nazionale
� (art. 1). Il conferimento della personalit� giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione 
alla vigilanza ministeriale sono stati ritenuti dalla legge istitutiva i necessari presupposti, 
non solo per la realizzazione di spettacoli di alto livello, ma anche per la diffusione dell�arte 
musicale, per la cura della formazione professionale degli artisti e per lo sviluppo dell�educazione 
musicale della collettivit� (art. 5). 
Dalle strutture (di numero chiuso), come sopra individuate, il legislatore del 1967 ha distinto 
i �teatri di tradizione� e le istituzioni concertistico-orchestrali, incaricati di �promuovere, agevolare 
e coordinare attivit� musicali [�] nel territorio delle rispettive Province�, nonch� di 
dare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali, con il riconoscimento di un�ampia autonomia 
organizzativa (art. 28). 
CONTENZIOSO NAZIONALE 103 
In coerenza con la distinzione richiamata, la successiva legislazione statale si � interessata 
esclusivamente dell�assetto organizzativo e delle regole di funzionamento dei soggetti lirici 
e concertistici ritenuti �nazionali�. 
Il decreto legislativo n. 367 del 1996 ha previsto la trasformazione dei medesimi enti, qualificati 
�di prioritario interesse nazionale [�] nel settore musicale� (art. 2), in fondazioni di 
diritto privato. E ci� al fine dichiarato di eliminare rigidit� organizzative e di attrarre conseguentemente 
finanziamenti privati. Nel testo risultante dalle numerose novelle via via intervenute, 
il d.lgs. n. 367 del 1996: a) individua le finalit� delle fondazioni nel perseguimento 
senza scopo di lucro della diffusione dell�arte musicale, della formazione professionale dei 
quadri artistici e dell�educazione musicale della collettivit� (art. 3); b) stabilisce che le fondazioni 
hanno personalit� giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente 
previsto dallo stesso d.lgs., dal codice civile e dalle relative norme di attuazione (art. 
4); c) detta norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti, prevedendo in una percentuale 
minoritaria l�apporto complessivo dei privati al patrimonio e subordinando la possibilit� 
di nomina dei consiglieri di amministrazione, da parte dei privati, all�erogazione di un 
apporto annuo non inferiore all�8% del totale dei finanziamenti statali (art. 10); d) disciplina 
gli organi di gestione e le loro funzioni: il presidente-sindaco, il consiglio di amministrazione, 
il sovrintendente ed il collegio dei revisori, dettando la composizione numerica degli organi 
collegiali ed imponendo la presenza di membri in rappresentanza dell�autorit� di Governo e 
della Regione interessata, i primi in maggioranza nel collegio dei revisori (artt. 11-14); e) 
mantiene la sottoposizione delle fondazioni lirico-sinfoniche al controllo della Corte dei conti 
sulla gestione finanziaria ed alla vigilanza dell�autorit� di Governo competente in materia di 
spettacolo; f) demanda i criteri di riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo da destinare 
alle medesime fondazioni ad un decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali in 
relazione alla quantit� e qualit� della produzione offerta ed agli interventi posti in essere per 
la riduzione della spesa (art. 24). 
Il procedimento di trasformazione, che era stato soltanto delineato dagli artt. 5 ss. del d.lgs. 
n. 367 del 1996, � stato realizzato successivamente con il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione 
in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma 
dell�art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Con esso il Governo ha 
abrogato, sul punto, il precedente provvedimento legislativo e ha disposto direttamente per 
legge la trasformazione in oggetto, ritenendo che la veste giuridica privata consentisse ai suddetti 
enti di svolgere pi� proficuamente la propria attivit�. La Corte costituzionale ha, tuttavia, 
dichiarato l�illegittimit� del d.lgs. da ultimo citato per eccesso di delega (sentenza n. 503 del 
2008). In seguito, per�, l�art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti 
in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito in legge, con modificazioni, dall�art. 
1 della legge 26 gennaio 2001, n. 6, ha nuovamente disposto la trasformazione in fondazioni 
di diritto privato degli enti lirici, con decorrenza dal 23 maggio 1998. E ci� al fine di salvaguardare 
con effetto ex tunc l�uniformit� e la continuit� degli assetti istituzionali gi� riformati 
dal d.lgs. n. 134 del 1998. 
E� in tale contesto che si inserisce il decreto-legge n. 64 del 2010, emanato con l�obiettivo 
primario di incidere sull�organizzazione e sul funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche 
con �un primo, immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, 
un settore in profonda crisi come quello [�] lirico-sinfonico [�] al fine di razionalizzare le 
spese degli enti lirici [per il solo personale di entit� superiore al valore economico del finanziamento 
statale] e nel contempo implementare, oltre alla produttivit� del settore, i livelli di
104 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
qualit� delle produzioni offerte� (cos� la relazione al disegno di legge di conversione presentato 
al Senato della Repubblica il 30 aprile 2010). 
L�art. 1, specificamente impugnato in questa sede, introduce una serie di disposizioni, demandandone 
al Governo la prescrizione in termini analitici �con uno o pi� regolamenti�, per il sistematico 
riordino del settore lirico-sinfonico, in ossequio ai princ�pi di efficienza, correttezza, 
economicit� ed imprenditorialit�, di autonomia nei limiti stabiliti dagli indirizzi dell�autorit� 
ministeriale, culminanti nel potere di approvazione dello statuto, di adeguata vigilanza sulla 
gestione economico-finanziaria, di disciplina organica della contrattazione collettiva, di eventuale 
previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni liriche in relazione �alle 
loro peculiarit�, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacit��. 
5.2. � Cos� ricostruito il quadro normativo su cui il legislatore statale � ora intervenuto 
con il decreto-legge censurato, la Corte ritiene che la norma impugnata, diretta a revisionare 
organicamente il settore lirico-sinfonico, prendendo le mosse dalla riorganizzazione delle fondazioni 
ad esso preposte, afferisce alla materia �ordinamento e organizzazione amministrativa 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali�, contemplata nella richiamata lettera g) del secondo 
comma dell�art. 117 Cost. 
Sulla qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorch� privatizzati, si registra 
anche una sostanziale convergenza delle parti, nel solco peraltro di una giurisprudenza prevalente 
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2637 del 2006; T.A.R. Liguria, 
sez. II, sentenza n. 230 del 2009; T.A.R. Sardegna, sez. II, sentenza n. 1051 del 2008). Si ritiene, 
infatti, concordemente che, nonostante l�acquisizione della veste giuridica formale di 
�fondazioni di diritto privato�, tali soggetti conservino, pur dopo la loro trasformazione, una 
marcata impronta pubblicistica. Anche questa Corte, in un altro caso in cui, analogamente, le 
attivit� dell�ente eccedevano la dimensione regionale o locale, ha rilevato � sia pure sotto la 
vigenza del precedente art. 117 Cost. � che la �Societ� di cultura La Biennale di Venezia�, 
dopo la privatizzazione, aveva mantenuto �la funzione di promuovere attivit� permanenti e 
di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione nel campo delle arti� 
e continuava ad assolvere, pur nella nuova forma privata assunta, compiti di interesse nazionale 
(sentenza n. 59 del 2000). 
Gli indici della connotazione pubblica degli enti lirici sono, peraltro, molteplici e ravvisabili 
nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al 
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell�art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 367 del 1996, nel 
patrocinio dell�Avvocatura dello Stato, confermato dall�art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 
345 del 2000, nell�inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In particolare, il tenore della citata disciplina 
sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, appare molto eloquente, perch� 
riconosce a livello legislativo la compatibilit� della nozione di organismo di diritto pubblico 
con la forma giuridica privata dell�ente (�anche in forma societaria�), purch� l�ente stesso risulti, 
come nella specie, istituito per soddisfare esigenze d�interesse generale, dotato di personalit� 
giuridica e finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 
3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006). 
Alla natura pubblica di tali enti � non controversa � la Corte ritiene che si accompagni il carattere 
nazionale dei medesimi. E ci� non tanto perch� suggerito dall�indicazione del loro rilievo 
nazionale, costantemente presente in tutta la normativa di riferimento come attributo 
qualificante di essi, ma soprattutto perch� le finalit� delle anzidette fondazioni, ossia la dif-
CONTENZIOSO NAZIONALE 105 
fusione dell�arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l�educazione musicale 
della collettivit� (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, che ripete la formulazione dell�art. 5 
della legge n. 800 del 1967), travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una 
dimensione estesa a tutto il territorio nazionale. Sono significativi, d�altronde, del fatto che 
non si tratta di attivit� di spettacolo di interesse locale gli ingenti flussi di denaro con cui lo 
Stato ha sovvenzionato e continua a sovvenzionare tali soggetti. 
Anche il confronto con i teatri di tradizione e le altre istituzioni concertistico-orchestrali, protagonisti 
� essi s� � della programmazione di attivit� musicali in �mbito ben circoscritto (art. 
28 della legge n. 800 del 1967), evidenzia chiaramente la vocazione, per contro, spiccatamente 
nazionale di quel gruppo di enti lirici di eccellenza (che, non a caso, si � ritenuto di ampliare 
con legge dello Stato, includendovi la �Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di 
Bari� costituita ex art. 1 della legge n. 310 del 2003), la rilevanza generale delle finalit� perseguite 
e l�ampiezza delle attivit� svolte. 
Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo 
del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 � incidendo profondamente in un settore dominato 
da soggetti che realizzano finalit� dello Stato � devono essere ascritti alla materia �ordinamento 
e organizzazione amministrativa [�] degli enti pubblici nazionali�, di competenza 
esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. 
D�altro canto, l�assoggettamento � �per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
� (art. 4 del d.lgs. n. 367 del 1996) � alla disciplina del codice civile e delle disposizioni 
di attuazione del medesimo, colloca per questo aspetto residuo le fondazioni in esame, munite 
di personalit� giuridica di diritto privato pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, 
all�interno dell�ordinamento civile, materia, anche questa, rientrante nella competenza legislativa 
esclusiva dello Stato ai sensi dell�art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
5.3. � La legittimazione dello Stato a doppio titolo (art. 117, secondo comma, lettere g 
e l, Cost.) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti pubblici 
ivi impegnati, � coerente, oltre che con l�esigenza gi� ricordata di tutelare direttamente 
ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell�arte musicale, della formazione 
degli artisti e dell�educazione musicale della collettivit� (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996), segnatamente 
dei giovani, anche con lo scopo dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili 
fondamentali tradizionalmente coltivati dalle pi� nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione 
(art. 1, comma 1-bis, lettera g, del decreto-legge n. 64 del 2010, aggiunto dalla legge di 
conversione n. 100 del 2010). 
Tali obiettivi costituiscono, infatti, esplicazione dei princ�pi fondamentali dello sviluppo della 
cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all�art. 9, primo e 
secondo comma, Cost., che solo una normativa di sistema degli enti strumentali dettata dallo 
Stato pu� contribuire a realizzare adeguatamente. N� � un fuor d�opera, da questo punto di 
vista, richiamare, altres�, il modello delle istituzioni di alta cultura, che autorizza lo Stato a limitare, 
con una propria disciplina, l�autonomia ordinamentale ad esse riconosciuta (art. 33, 
sesto comma, Cost.). 
In tale ultima prospettiva, questa Corte ha gi� affermato che lo sviluppo della cultura (art. 9 
Cost.) giustifica un intervento dello Stato �anche al di l� del riparto di competenze per materia 
tra Stato e Regioni di cui all�art. 117 Cost.� (sentenza n. 307 del 2004) e che un valore costituzionalmente 
protetto come la ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.), �in quanto tale in grado 
di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati�, rende ammissibile 
un intervento �autonomo� statale, non solo in relazione alla disciplina delle �istituzioni di
106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
alta cultura, universit� ed accademie�, ma anche se si riflette, al di fuori di detta sfera, su una 
materia di competenza concorrente, come, appunto, l�attivit� di ricerca scientifica (sentenza 
n. 31 del 2005). 
E ci� a prescindere da ogni richiamo, pure ipotizzabile, all�area della tutela �conservativa� 
dei beni culturali, anch�essa appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 
117, secondo comma, lettera s, Cost.). 
5.4. � In conclusione, la dimensione unitaria dell�interesse pubblico perseguito, nonch� 
il riconoscimento della �missione� di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo 
della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul 
versante operativo, che le attivit� svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo 
Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo 
comma dell�art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l�impianto organizzativo. 
Le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per l�affermazione di una competenza 
esclusiva dello Stato ricorrono quindi tutte (sentenze n. 405 e n. 270 del 2005). 
5.5. � La riconduzione dellՈmbito materiale regolato dalla norma impugnata a sfere di 
competenza esclusiva dello Stato destituisce di fondamento anche gli ulteriori motivi di censura 
proposti dalla ricorrente. 
Nelle materie di cui all�art. 117, secondo comma, Cost., la potest� regolamentare spetta, salvo 
delega, proprio allo Stato (art. 117, sesto comma, Cost.). 
Neppure ha rilievo la mancata previsione dell�intesa con la Conferenza unificata, perch� nei 
settori di esclusiva competenza statale � sufficiente il parere (sentenze n. 142 e n. 133 del 
2008), peraltro ritenuto adeguato persino in ipotesi d�incidenza dell�intervento legislativo 
dello Stato su plurime competenze correlate (sentenza n. 51 del 2005). E ci� senza tralasciare 
di osservare che il legislatore statale ha avuto cura di inserire � sub comma 1-bis dell�impugnato 
art. 1, aggiunto dalla legge di conversione n. 100 del 2010 � l�ulteriore criterio direttivo 
di �a) prevedere l�attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le 
Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative
�, che viene pienamente incontro alle istanze partecipative di tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti nel processo di riforma del settore lirico-sinfonico, attribuendo anche alle Regioni 
il potere d�interloquire al riguardo. 
PER QUESTI MOTIVI 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit� 
costituzionale dell�art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia 
di spettacolo e attivit� culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2010, n. 100, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della 
Costituzione, nonch� al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso 
indicato in epigrafe; 
dichiara non fondate le questioni di legittimit� costituzionale dell�art. 1 del decretolegge 
n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in 
riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., nonch� al principio di leale collaborazione, 
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. 
Cos� deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 
18 aprile 2011. 
CONTENZIOSO NAZIONALE 107 
Problemi di giurisdizione sul fermo amministrativo 
ex art. 69 Legge di contabilit� dello Stato 
(Nota a Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 22 dicembre 2010 n. 25983) 
Riccardo Ionta* 
SOMMARIO: 1. Quale giurisdizione sul fermo amministrativo? - 2. Le caratteristiche del 
fermo ex art. 69, sesto comma del R.D. n. 2440/1923 secondo le pronunce della giurisprudenza: 
a) le disposizioni di riferimento; b) la funzione del fermo; c) gli elementi soggettivi; 
d) gli elementi oggettivi; e) il fermo come provvedimento; f) il procedimento del fermo; g) gli 
effetti del provvedimento; h) il �tempo del fermo�; i) l�incidenza del fermo sulle posizioni 
giuridiche soggettive del privato; l) una sintesi - 3. La differenza da figure affini: il fermo ex 
art. 214 Codice della Strada; il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973; il fermo tributario 
ex art. 23 D.Lgs. n. 472/1997 - 4. Le possibili risposte alla questione della giurisdizione: a) 
Le premesse condivise dalle tre ipotesi: Una prima premessa: la questione di legittimit� costituzionale 
e il principio secondo cui il fermo � uno strumento necessario alla protezione del 
pubblico interesse; Una seconda premessa: il fermo non incide sulla tutela cognitiva ma sulla 
esecuzione del credito; Una terza premessa: il fermo � un provvedimento discrezionale. b) 
Maggiore coerenza della tesi secondo cui la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo. 
ALLEGATI: 1. Massima sulla sentenza in rassegna dell�avv. Stato che ha curato la trattazione 
della causa - 2. Memoria difensiva dell�Avvocatura. 
1. Quale giurisdizione sul fermo amministrativo? 
Con la sentenza n. 25983 del dicembre 2010 la Corte di Cassazione, a 
Sezioni Unite, � intervenuta nuovamente per rispondere alla domanda: quale 
giurisdizione sul c.d. fermo amministrativo ex art. 69, comma sesto, del R.D. 
n. 2440/1923? 
Le risposte astrattamente possibili al quesito posto erano tre: 
1) La giurisdizione � quella del Giudice mutevolmente chiamato a conoscere 
della �ragione di credito� legittimante il provvedimento di fermo (Corte 
dei Conti, Giudice tributario, Giudice ordinario, ecc.). 
2) La giurisdizione � sia quella del Giudice amministrativo e sia quella 
del Giudice del �credito sospeso� o della �ragione del credito� (c.d. �doppia 
tutela� in senso proprio). 
3) La giurisdizione � solo quella del Giudice amministrativo in sede di 
legittimit�. 
Diciamo subito che la Corte di Cassazione (ancorch� con motivazione 
non particolarmente esaustiva) sembra avere optato per la seconda opzione. 
(*) Dottore in Giurisprudenza, gi� praticante forense presso l�Avvocatura dello Stato.
108 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
2. Le caratteristiche del fermo ex art. 69, sesto comma del R.D. n. 2440/1923 
secondo le pronunce della giurisprudenza: 
a) Le disposizioni di riferimento 
L�articolo 69, comma sesto, statuisce: �Qualora un'amministrazione dello 
Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a 
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, 
questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo�(1). 
La norma � inserita nel Titolo II (�Della contabilit� generale dello Stato�), 
Capo IV (�Delle spese dello Stato�), del R.D. n. 2440/1923 recante �Nuove 
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit� generale 
dello Stato�. 
Il successivo art. 70, nei primi due commi, afferma: �Gli atti considerati 
nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito 
verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. 
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso 
amministrazioni diverse�. 
b) La funzione del fermo 
Inquadrando preliminarmente la misura nel senso della funzione va rammentato 
come la Corte Costituzionale abbia individuato la ragion d�essere del 
fermo amministrativo nella protezione del pubblico interesse connesso alle 
esigenze finanziarie dello Stato (Corte cost., 19 aprile 1972, n. 67). 
Nello specifico la Corte ha statuito che il fermo � posto �a salvaguardia 
della eventuale compensazione legale� ed ha lo scopo �di assicurare la rea- 
(1) A tale norme si affiancano quelle del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilit� generale dello Stato). Art. 498: �Le amministrazioni, enti, 
uffici o funzionari a cui siano notificati pignoramenti, sequestri od opposizioni relative a somme dovute 
dallo Stato, sospendono l'ordinazione del pagamento delle somme cui i suddetti atti si riferiscono, dandone 
notizia alla Corte dei conti. I funzionari, tesorieri o agenti incaricati di eseguire il pagamento 
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni, quando ricevano la notifica degli atti suddetti, 
sospendono il pagamento o la consegna, e trasmettono gli atti all'amministrazione centrale o all'ente, 
ufficio o funzionario ordinatore. In ogni caso gli uffici, enti o funzionari ordinatori danno notizia della 
ricevuta notifica e della sospensione all'amministrazione centrale. Quando gli atti contengono citazione 
a comparire davanti l'autorit� giudiziaria ne � subito avvertita l'avvocatura erariale, per i provvedimenti 
di sua competenza, con la comunicazione degli elementi necessari perch� eventualmente possa essere 
resa la dichiarazione delle somme dovute, secondo le norme del Codice di procedura civile�. Art. 499 
�Ai soli effetti del secondo comma dell'art. 69 della legge, l'ordine di pagamento si considera emesso 
nella data sotto la quale risulta firmato da chi � autorizzato ad emetterlo indipendentemente dai successivi 
visti di controllo�. Art. 502: �Se gli atti di cui al precedente art. 48 siano nulli o inefficaci per 
disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione centrale, sentita l'avvocatura erariale, 
pu� ordinare che il pagamento abbia corso. In caso contrario, non si d� corso al pagamento fino 
a che non sia notificata sentenza dell'autorit� giudiziaria passata in giudicato sulla validit� degli atti 
o sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore sequestrante pignorante o opponente non rinunzi 
formalmente all'impedimento notificato�.
CONTENZIOSO NAZIONALE 109 
lizzazione dei fini cui � rivolto l'iter amministrativo procedimentale, necessariamente 
complesso e disciplinato da norme inderogabili e preordinate ad assicurare 
la regolarit� contabile e la realizzazione delle entrate dello Stato, 
quali vengono definite nell'art. 219 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827�(sul punto 
anche Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14 gennaio 2009, n. 555 e Cass. civ. Sez. 
Unite, 21 maggio 2003, n. 7945). 
Lo scopo immediato del provvedimento � rendere possibile l�eventuale 
successiva compensazione; il fine mediato dello stesso � la regolarit� contabile 
e la realizzazione delle entrate statali. 
c) Elementi soggettivi 
Il fermo amministrativo pu� esser adottato esclusivamente dall�amministrazione 
statale (o ad ordinamento autonomo) considerata, a tal guisa e per 
l�intera vicenda, unitariamente. Secondo l�ultimo comma dell�art. 69 del R.D. 
n. 2440 del 1923 (aggiunto dal comma 5-decies dell'art. 3, D.L. 9 settembre 
2005, n. 182, convertito con la L. 11 novembre 2005, n. 231): �Tra le amministrazioni 
dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche 
quando dotate di personalit� giuridica. Alle predette amministrazioni devono 
intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza 
statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualit�, relativamente 
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello 
Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto 
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni �. 
In particolare la legittimazione ad emettere il fermo � esclusivamente 
dell�amministrazione che si afferma creditrice. Il fermo � rivolto dalla stessa 
all�amministrazione ritenuta come debitrice (anch�essa necessariamente statale 
o ad ordinamento autonomo). 
La misura non pu� ritenersi legittimamente utilizzabile anche da parte delle 
Regioni o Provincie o Comuni, a garanzia dei propri crediti, in mancanza di 
una espressa ed inequivoca disposizione normativa (Cass. civ. Sez. Unite, 29 
luglio 1998, n. 7414 e Cass. civ. Sez. Unite, 4 novembre 2002, n. 15382). Di 
conseguenza il fermo deliberato da tali enti � emesso in carenza di potere (2). 
d) Elementi oggettivi 
Nell�ottica strutturale, le condizioni oggettive per l�emanazione dell�atto 
sono: 1) un credito dovuto dalla p.a. ad un altro soggetto; 2) una �ragione di 
credito� della p.a., fondata su �qualsiasi titolo� nei confronti del medesimo 
soggetto. 
(2) Per un�ipotesi di fermo emesso nei confronti della Provincia, reputato illegittimo, si veda Cass. 
civ. Sez. Unite, 25 gennaio 1989, n. 423.
110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
1) Circa la prima condizione si ritiene generalmente che il credito vantato 
dal soggetto privato debba essere un credito certo, liquido ed esigibile, riferibile 
ad obbligazioni di esclusivo carattere pecuniario (l�art. 69 del R.D. n. 
2440/1923 parla di �sospensione del pagamento�). 
2) A proposito della seconda condizione, il riferimento a �qualsiasi titolo� 
apre alla possibilit� di saldare la �ragione del credito� su un ampia ed indefinita 
serie di fattispecie: dall�inizio di un procedimento penale o contabile nei confronti 
del soggetto creditore che vede l�Amministrazione come parte lesa sino 
alla presenza di un negozio (3). 
Per �ragione di credito� in un primo tempo si � inteso parlare di somma 
certa, liquida, ed esigibile; in seguito, di mera pretesa creditoria (svincolata da 
consistenza e ragionevolezza). 
Ora si pu� affermare l�impossibilit� di definire pienamente ed esaustivamente 
il concetto di �ragione del credito� in quanto �fluttuante� tra il concetto 
di pretesa creditoria �pura� e credito certo, liquido ed esigibile. La mera pretesa 
non � difatti capace di legittimare la misura; il credito certo, liquido ed esigibile 
(3) Sul punto � interessante segnalare Cass. civ. Sez. Unite, 20 dicembre 2006, n. 27170 secondo 
cui in tema di rapporto scaturente da un contratto di fornitura ad evidenza pubblica (nel caso, derivante 
da licitazione privata), la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla 
P.A. (nella specie, a seguito della instaurazione di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa 
in danno dello Stato a carico del fornitore) va inquadrata nel catalogo dell'autotutela privata, che, in 
caso di inesatto adempimento, legittima la controparte, "ex" art. 1460 cod. civ., alla sospensione del pagamento 
del prezzo; con la conseguenza che le contestazioni relative all'esercizio di tale forma di autotutela 
sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando devolute a quella del giudice 
ordinario (sul punto si veda Corte cost., 19 aprile 1972, n. 67: �E se � vero che l'autotutela, nella generalit� 
delle sue applicazioni, � connaturata all'attivit� della pubblica Amministrazione nei rapporti di 
diritto pubblico, non deve escludersi, in considerazione di quanto test� accennato, che speciali norme 
di legge ne consentano l'esercizio anche in rapporti di diritto privato, cui la pubblica Amministrazione 
partecipi per i fini che le sono propri. N� vale obiettare, con riferimento a questi ultimi rapporti e in 
ispecie a quelli derivanti da contratti di appalto di opere pubbliche, che misure di autotutela, quale il 
fermo amministrativo, sarebbero incompatibili con il principio, che erroneamente, invece, � stato richiamato 
nell'ordinanza, della parit� delle posizioni delle parti nei contratti di diritto privato, anche se 
conclusi dalla pubblica Amministrazione. In particolare per i contratti di pubblico appalto (cui la dominante 
dottrina attribuisce natura privatistica) non pu� disconoscersi che sulla relativa disciplina incida 
la normativa di diritto pubblico concernente i procedimenti attraverso i quali, anche nella materia 
in esame, necessariamente si esplica l'attivit� della pubblica Amministrazione. Ed � noto che dal regime 
privatistico dei suddetti contratti si discosta, in special modo, la disciplina del processo formativo della 
volont� del soggetto pubblico, della scelta del privato contraente, della forma e della perfezione del 
contratto, dello svolgimento e della estinzione del rapporto che ne deriva. Orbene, nel quadro di tale 
normativa, evidentemente preordinata ai fini perseguiti dallo Stato (ben diversi da quelli, normalmente 
di lucro, cui � volto l'interesse della parte privata), la misura cautelare del fermo amministrativo, anche 
se incidente sull'adempimento di obbligazioni pecuniarie, che derivano da contratti di pubblico appalto, 
non presenta natura eccezionale o di deroga ai principi fondamentali, ma ad essi si adegua, quale 
espressione di un potere di supremazia della pubblica Amministrazione. E l'esercizio di questo potere, 
improntato a valutazioni discrezionali dell'interesse pubblico, non resta, peraltro, sottratto ai controlli 
che l'ordinamento prevede, anche in sede giurisdizionale, seppure con le modificazioni che conseguono 
alla dichiarata subordinazione del diritto soggettivo del privato contraente alle esigenze del pubblico 
interesse �. 
CONTENZIOSO NAZIONALE 111 
la rende superflua (essendo immediatamente utilizzabile la compensazione). 
Ad oggi la giurisprudenza � assestata su una tesi �intermedia� secondo cui 
la ragione di credito � tale quando vi sia una pretesa ragionevolmente fondata. 
La ragionevole fondatezza della pretesa si basa sul fumus boni juris (Cass. 
civ. Sez. I, 4 maggio 2004, n. 8417) e richiede l'esistenza di una prova dimostrativa 
certa, che determini nell'amministrazione non la certezza nella fondatezza 
della pretesa (altrimenti verrebbe meno la natura cautelare del 
provvedimento), ma la ragionevole convinzione che sussiste il suo diritto, che 
giustifica e legittima la soggezione del debitore all'adempimento (Cons. Stato, 
VI sez., 26 giugno 2003, n. 3850). 
Per tali motivi si afferma costantemente che il credito pu� esser oggetto 
di contestazione e si asserisce la non necessariet� e funzionalit� del periculum 
in mora la cui presenza legittimerebbe l�uso di strumenti cautelari �ordinari� 
(Cass. civ. Sez. V, 5 marzo 2004, n. 4567, confermata di recente da Cass. Civ. 
Sez. V, 5 maggio 2011 n. 9853). 
In sintesi la ragione di credito deve aver ad oggetto un �credito� certo (o 
meglio, probabilmente certo) pur se illiquido ed inesigibile riferibile all�amministrazione 
che adotta la misura. 
I requisiti indicati trovano estrinsecazione formale nell�art. 70 R.D. n. 
2440/1923 secondo cui il fermo deve indicare il titolo e l'oggetto del credito 
verso lo Stato. 
e) Il fermo come provvedimento 
Assumendo una prospettiva provvedimentale, il fermo amministrativo rappresenta 
l�estrinsecazione di un potere discrezionale di autotutela riconosciuto 
alla p.a. (Corte Cost. n. 67/1972; Cass. Sez. Unite. n. 555/2009; Cass. Sez. 
Unite n. 15832/2002). Esso ha natura cautelare. 
L'amministrazione ha la facolt� di adottarlo, non l�obbligo, essendo poi 
rimesso al suo prudente apprezzamento valutare quale sia il migliore strumento 
cautelativo da utilizzare nel caso di specie (di natura contrattuale, come ad 
esempio l�eccezione di inadempimento, di natura pubblica come il fermo). 
Espressione di un potere chiaramente autoritativo finalizzato alla protezione 
del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie (Corte cost., n. 
67/1972) il fermo � qualificato dalla giurisprudenza costituzionale e della Cassazione 
(pur con contrarie voci della dottrina (4)), come misura di autotutela 
(4) S. CASSESE, Il fermo amministrativo: un privilegio della pubblica amministrazione, in Giur. 
Cost., 1972: �Se, per definire l'autotutela, si assume il criterio sostanziale per cui � tale ogni attivit� di risoluzione 
dei conflitti insorgenti con altri soggetti, in relazione alle pretese dell'amministrazione, va riconosciuto 
che qui non vi � un conflitto: � piuttosto il fermo, che lo fa sorgere. Se, invece, si adotta il criterio 
del procedimento, non si pu� non riconoscere che il fermo non si accompagna ad alcuna forma contenziosa 
o semicontenziosa. Se, infine, si vuol seguire il criterio relazionale, del rapporto in cui si inserisce, va 
notato che qui il privato non agisce nell'esercizio di situazioni soggettive sottoposte a funzione�.
112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
(Corte cost., n. 67/1972; Cass. Sez. V, sent. n. 4567/2004). 
In quanto emanato in via cautelare � immediatamente efficace (art. 21 bis 
l. 241/1990). 
In virt� di questa sua natura non pu� essere emesso in pendenza del fallimento 
o di altre procedure concorsuali e, se emesso, � considerato inefficace 
(Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 1996, n. 8053 e Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 
2011, n. 711). 
f) Il procedimento del fermo (modi, tempi e forme) 
Dal punto di vista procedimentale la misura � disposta in via cautelare. 
� emanata inaudita altera parte e non deve essere preceduta dall'avviso 
di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 241/1990 (Cons. Stato Sez. IV, 
Sent., 21 aprile 2010, n. 2271). 
Temporalmente essa pu� esser presa finanche nel corso del giudizio di 
cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa vantata dal soggetto, 
ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. 
Secondo Cass. civ. Sez. Unite, 23 dicembre 2008, n. 30058 il giudizio di ottemperanza, 
infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva 
portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con 
la conseguenza che � inibito a quel giudice prendere in esame l'applicabilit� 
della compensazione civilistica, alla quale � preordinato l'istituto del fermo 
amministrativo. Tale conclusione potrebbe esser superata dall�attuale impostazione 
del �codice del processo amministrativo� che non pare limitare il potere 
giudiziale al mero accertamento della portata precettiva del provvedimento 
da ottemperare (5). 
Dal punto di vista formale, in quanto indirizzata da un�amministrazione 
ad un�altra o altre, la misura ha la veste della lettera-circolare. 
g) Effetti del provvedimento 
Relativamente al piano degli effetti si evince dall�immediatezza del dato 
normativo come il fermo amministrativo altro non sia che una sospensione 
del pagamento dovuto (carattere �impeditivo� del fermo). 
Il fermo incide sulla legittima pretesa del creditore privato congelandone, 
temporaneamente, il normale soddisfacimento. Esso quindi non ne limita 
l�azionabilit� (ossia non ostacola la tutela cognitiva del diritto) ma la sua eseguibilit� 
(ossia impedisce la sua realizzazione materiale). 
Sul punto la giurisprudenza, pronunciandosi sulla non ricorrenza delle 
condizioni della sospensione necessaria, ha precisato che �nel caso in cui il 
procedimento assunto come pregiudiziale ha ad oggetto l'impugnativa davanti 
al giudice amministrativo del provvedimento di "fermo amministrativo" adot- 
(5) Art. 112 e ss. del codice del processoamministrativo.
CONTENZIOSO NAZIONALE 113 
tato ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, mentre nell'altro 
si contende, fra le stesse parti, dell'accertamento di un diritto di credito nei 
confronti della P.A., giacch� il provvedimento amministrativo impugnato non 
incide sull'esistenza del debito dell'Amministrazione, ma riguarda la fase dell'esecuzione 
che viene sospesa in attesa del recupero del credito� (Cass. civ. 
Sez. I, 29 marzo 2000, n. 3796); ulteriore derivazione � stata quella secondo 
cui il fermo �attiene al momento dell'adempimento non a quello dell'accertamento 
del debito, il quale, pertanto, appartiene, nonostante l'adozione di una 
siffatta misura, alla giurisdizione del giudice ordinario� (Cass. Sez. I, n. 
3796/2000). 
L�estensione dell�effetto sospensivo oltre il momentaneo congelamento 
del �pagamento� � stato oggetto di disamina giurisprudenziale. 
Legittimare la sospensione dell�adempimento da un lato concretizza la 
possibilit� per la p.a. di non erogare le somme altrimenti dovute in base alle 
regole dell�ordinamento (scongiurando ogni situazione di mora (6)); dall�altro 
determina l�impossibilit� per il soggetto privato di agire con gli strumenti ordinamentali 
di soddisfazione del credito liquido ed esigibile. 
La giurisprudenza ha precisato che tra gli effetti del provvedimento di 
fermo non rientra quello di impedire al creditore di agire per l'accertamento 
negativo del credito vantato dall'Amministrazione (ed alla cui tutela � finalizzata 
la misura), dinanzi al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite, 21 maggio 
2003, n. 7945; Cass. civ. Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13808). 
Ad ugual maniera sempre la Cassazione, nell�ottica di garantire la posizione 
privata limitando gli effetti del fermo, ha affermato che �ove la Pubblica 
Amministrazione che si sia avvalsa del fermo amministrativo "ex" art. 69 del 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ometta, una volta convenuta in giudizio per 
l'adempimento del proprio debito, di chiedere l'accertamento e la liquidazione 
del credito da essa vantato al fine di effettuarne la compensazione con il credito 
fatto valere dalla controparte, gli effetti del fermo, destinati ad esplicarsi 
sul piano della compensazione, devono ritenersi definitivamente elisi sin dall'origine; 
ne deriva che il credito oggetto di fermo amministrativo, in conseguenza 
della inefficacia del provvedimento cautelare esercitato dalla P.A., � 
suscettibile di produrre interessi anche nel periodo di vigenza del fermo stesso, 
con decorrenza dal momento della costituzione in mora dell'Amministrazione� 
(Cass. Sez. I n. 13808/2004 e Cass. Sez. Unite n. 555/2009). 
(6) GARRI, Fermo amministrativo, in Enc. giur., Roma, 1989: �la sospensione del pagamento di 
somme dovute dallo Stato che con esso si attua, mentre non � certo idonea a incidere sul rapporto tra 
Stato e soggetto titolare di un credito, ha effetto sull'adempimento dell'obbligazione del primo, perch� 
elimina ogni situazione di mora e incide sul diritto del destinatario del pagamento, comportandone l'affievolimento 
ad interesse legittimo�.
114 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
h) Il �tempo� del fermo 
L�ultima notazione giurisprudenziale affrontata nel paragrafo superiore 
consente di introdurre il problema relativo alla durata degli effetti del fermo. 
Il fermo, in quanto provvedimento cautelare, � necessariamente temporaneo. 
A norma dell�art. 69, sesto comma, la sospensione va eseguita �in attesa del 
provvedimento definitivo� ossia, secondo il Giudice costituzionale, sino al �successivo 
provvedimento con cui lo si revochi ovvero si disponga che la somma dovuta 
dallo Stato al creditore venga ritenuta, nei limiti in cui opera la 
compensazione legale, a soddisfazione del credito erariale� (sent. n. 67 del 1972). 
Il provvedimento deve pertanto esser revocato: 1) per adempimento da 
parte del privato della �ragione di credito�; 2) per successiva accertata insussistenza 
della stessa; 3) per incameramento delle somme dovute dallo Stato al 
privato a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con il fermo. In 
tale ipotesi si verifica la "compensazione" o il conguaglio (7). 
La giurisprudenza ha inoltre rilevato che il provvedimento va generalmente 
revocato nel caso in cui non ricorrano o non perdurino pi� esigenze 
cautelari effettive ed attuali (Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2004, n. 8417). 
Pu� dedursi, dal testo della disposizione cos� come interpretato dalla giurisprudenza 
costituzionale, la sussistenza di un onere di revoca espressa e tempestiva 
del fermo laddove ne ricorrano le condizioni. Allo stesso modo, stante 
i relativi presupposti, l�amministrazione � onerata nel variare l�importo �congelato�. 
In mancanza degli accadimenti sopra elencati e di un provvedimento di 
revoca il fermo mantiene i suoi effetti. 
A tal proposito, in tema di �conservazione� degli effetti del fermo, la Cassazione 
ha raggiunto approdi maggiormente garantisti allargando la nozione 
di �provvedimento definitivo� ex art. 69 ai provvedimenti giurisdizionali (oltrech� 
amministrativi). 
Cons. Stato Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 4567 ha affermato che: �un tale 
provvedimento [di fermo], inoltre, una volta adottato, produce i suoi effetti 
se e finch� non intervenga un provvedimento definitivo, anche giurisdizionale, 
di revoca o incameramento delle somme delle quali � stato sospeso il pagamento 
al privato, senza che rilevi, ove la relativa statuizione sia stata oggetto 
di impugnazione da parte dell�amministrazione, che in una fase del giudizio 
il credito dell�amministrazione sia stato ritenuto inesistente�. 
Cass. civ. Sez. Unite, 21 maggio 2003, n. 7945 (nonch� da ultimo Cass. 
(7) La dottrina ha difatti evidenziato che la compensazione come conosciuta dall'art. 1241 � istituto 
sconosciuto alla materia contabile, in forza del contrario principio c.d. di integrit� operativa di cui all'art. 
226 del reg. per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit� generale dello Stato r.d. 23 maggio 
1924 n. 827, per cui "tutte le entrate, a qualsiasi titolo introitate debbono essere versate nelle casse 
dello Stato".
CONTENZIOSO NAZIONALE 115 
Sez. Unite. n. 555/2009) �agendo� sul piano dell�inefficacia e in virt� del principio 
ex art. 669 novies cod. proc. civ. (secondo cui per conservare gli effetti 
di una misura cautelare, la parte che ne profitta ha l'onere di agire in giudizio 
per far accertare l'esistenza della situazione soggettiva cautelata) ha statuito 
che: �l'Amministrazione Pubblica statale, convenuta in giudizio per l'adempimento 
del proprio debito, ove voglia conservare gli effetti prodotti dall'esercizio 
del suo potere cautelare, ha l'onere di chiedere l'accertamento e la 
liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del 
proprio debito, cos� affidando alle regole del processo, davanti al giudice cui 
domanda ed eccezione sono state proposte, l'applicazione della disciplina sostanziale 
della compensazione, quale risultante dall'avvenuto esercizio del 
provvedimento di fermo�. 
Cass. civ. Sez. V, 22 settembre 2006, n. 20526, �operando� sul piano dell�illegittimit� 
e contrariamente a Cass. civ. Sez. V, 5 marzo 2004, n. 4567, ha 
affermato come: �Il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440 ... non pu� estendere i propri effetti all'ambito processuale, 
in pregiudizio della situazione patrimoniale della controparte, qualora 
la pretesa a garanzia della quale � stato disposto sia stata disattesa dal giudice, 
anche in via non definitiva, contrastando tale efficacia con il principio 
della "parit� delle armi" sancito dall'art. 111 Cost. Esso, pertanto, ove sia 
stato disposto a tutela di un credito tributario, diviene illegittimo a seguito 
della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla 
l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal 
suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, 
privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo 
quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma 
di riscossione provvisoria�. 
i) L�incidenza del fermo sulle posizioni giuridiche soggettive del privato 
Considerate le caratteristiche autoritativo-discrezionali del fermo la giurisprudenza, 
fin dalle prime pronunce, ha reputato il provvedimento capace di 
affievolire il diritto soggettivo di credito del privato con consequenziale esclusione 
della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., n. 391 del 1979; Cass. 
18 ottobre 1984, n. 5257). 
Il filone interpretativo trovava l�autorevole avallo della giurisprudenza 
costituzionale secondo cui �l�esercizio di questo potere [del fermo], improntato 
a valutazioni discrezionali dell�interesse pubblico, non resta, peraltro, 
sottratto ai controlli che l�ordinamento prevede, anche in sede giurisdizionale, 
seppure con le modificazioni che conseguono alla dichiarata subordinazione 
del diritto soggettivo del privato contraente alle esigenze del pubblico interesse� 
(Corte Cost. n. 67 del 1972). 
Con la pronuncia Cass. civ. Sez. Unite, 25 marzo 1993, n. 3573, in tema
116 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di revisione prezzi negli appalti, le Sezioni Unite hanno affermato come la posizione 
soggettiva creditoria compressa dall'esercizio del potere autoritativo 
di revisione dei prezzi esercitato dalla P.A., si riespande successivamente con 
consistenza di diritto soggettivo non suscettibile di affievolimento da parte del 
fermo amministrativo, che incide sul solo pagamento del debito ma non sull'accertamento, 
con la conseguenza che la determinazione del quantum spettante 
al privato creditore rientra nella giurisdizione ordinaria. 
A siffatta decisione ne sono seguite altre del medesimo tono che pi� implicitamente 
che esplicitamente hanno riaffermato, sulla base dello stesso presupposto, 
l�identico principio. 
Principio espresso ma non saldamente radicato dato che non sono mancate 
pronunce di segno opposto. Cass. civ. Sez. Unite, 4 novembre 2002, n. 
15382 ha affermato che �L'istituto del fermo amministrativo trova radice in 
un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione 
della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in 
relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al 
diritto soggettivo del creditore. A seguito dell'esercizio di detto potere autoritativo, 
il quale presenta i connotati di un'ampia discrezionalit�, la posizione 
di diritto soggettivo del creditore degrada ad interesse legittimo per tutto il 
periodo di efficacia del fermo, con riferimento alla esigibilit� della prestazione 
alla scadenza prevista (vedi sul punto, di recente, sezioni unite n. 1733/2002), 
con la conseguenza che le azioni promosse dal creditore della somma fermata 
al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento in oggetto appartengono 
alla giurisdizione del giudice amministrativo�. 
l) Una sintesi 
In estrema sintesi il fermo amministrativo � un provvedimento amministrativo 
di sospensione del pagamento relativo a un credito dovuto dalla p.a. 
ad un soggetto (ad effetto �impeditivo�). 
Esso trova giustificazione nella ragione di credito, fondata su qualsiasi 
titolo, che la p.a. asserisce di avere nei confronti del medesimo soggetto. 
� espressione di un potere, autoritativo e discrezionale, manifestazione 
di autotutela ed esclusivamente appartenente all�Amministrazione statale. 
Secondo parte della giurisprudenza la misura � in grado di affievolire il 
diritto del privato, per altra essa non incide su questo (ma sul punto vedi specificatamente 
infra). 
� adottato in via cautelare. 
I suoi effetti si estendono perci� fino al provvedimento definitivo di revoca 
della p.a. (per intervenuto pagamento, per avvenuta compensazione, per 
accertata insussistenza del credito) o, secondo la recente giurisprudenza, sino 
alla pronuncia del giudice che accerta direttamente o indirettamente l�inesistenza 
della ragione del credito (e determina l�inefficacia della misura). 
CONTENZIOSO NAZIONALE 117 
3. La differenza da figure affini: il fermo ex art. 214 Codice della Strada; il 
fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973; il fermo tributario ex art. 23 D.Lgs. 
n. 472/1997 
a) Il fermo ex art. 214 del Codice della strada 
Il fermo previsto dall�art. 69 del R.D. n. 2440/1923 si differenzia nettamente 
dal fermo previsto dall�art. 214 C.d.S (8). 
La natura e la funzione sanzionatoria di tal misura, l�oggetto cui si dirige, 
la rendono irriducibile alla figura esaminata. 
b) Il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 
Il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 sui beni mobili registrati (9) � 
una figura alquanto tormentata. 
Esso rappresenta l�estrinsecazione della facolt� dell�Agente della riscossione 
di procedere al fermo dei beni indicati del debitore e dei coobbligati trascorsi 
60 giorni dalla notificazione della cartella. 
Estraneo alla logica sanzionatoria, esso si risolve nella imposizione di un 
vincolo negativo sul diritto di godimento del bene. 
(8) Art. 214 c. 1: �Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice 
prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del 
fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o 
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in 
un luogo di cui abbia la disponibilit� ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto 
a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalit� e con le caratteristiche 
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, 
� rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di 
uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione � trattenuto 
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione 
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a 
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, nonch� la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che 
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, 
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalit� previste dal regolamento. 
Di ci� � fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto 
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2- 
quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia�. 
(9) Art. 86: �1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario 
pu� disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone 
notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. Il fermo si esegue mediante 
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne d� 
altres� comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. 2. Chiunque circola con veicoli, 
autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo � soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con 
i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalit�, i termini e le procedure per l'attuazione 
di quanto previsto nel presente articolo�.
118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Il fermo ex art. 86 � da taluni considerato lontano dalla logica delle misure 
cautelari da altri invece ad essa finitimo. 
Cass. civ. Sez. Unite, nell�Ord., 31 gennaio 2006, n. 2053, ha affermato 
che il fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d�imposta � 
preordinato all�espropriazione forzata e, quindi, alla realizzazione del credito. 
Parte della dottrina definisce il fermo in esame come una misura cautelare 
�atipica�, provvista di efficacia esecutiva, a contenuto inibitorio provvisorio, 
intesa a garantire all�Amministrazione interessata la concreta possibilit� di 
soddisfare la pretesa del proprio credito. 
Secondo altra parte della dottrina il profilo funzionale che di esso rileva 
non � quello della strumentalit� all�esecuzione forzata ma quello prettamente 
coercitivo sui beni del debitore, posto che esso � diretto a privare o a limitare 
il diritto di quest�ultimo al godimento del bene. Di ci� ne sarebbe conferma 
l�inserimento normativo nel nucleo delle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 
sulla riscossione coattiva (Titolo II, intitolato �Riscossione coattiva�, Capo III 
�Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati�). 
� stato notato come il fermo ex art. 86 � temporalmente successivo alla 
notifica della cartella di pagamento (10) e, in quanto rivolto al buon esito dell�eventuale 
esecuzione forzata, assume una funzione �rafforzativa� dell�obbligo 
di pagamento gi� accertato e una funzione �cautelare� rispetto al 
pignoramento. 
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 18 luglio 2006, 
n. 4581) ha evidenziato come il fermo ex art. 86 rappresenti un provvedimento 
amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore tributario 
e non uno strumento di autotutela civilistica in un ordinario rapporto di credito-
debito (11). Questo in base all�inserimento della misura nell'espropriazione 
forzata del D.P.R. n. 602/1973 connotata di peculiarit� che l'avvicinano 
ai procedimenti amministrativi ablatori e dunque a strumenti di autotutela pubblicistica, 
pi� che al processo di esecuzione forzata; in virt� delle sanzioni amministrative 
che accompagnano la violazione del fermo; in forza del fatto che 
il pagamento non estingue direttamente gli effetti del fermo essendo necessario 
un provvedimento di revoca (12). 
(10) Poich� la cartella costituisce il titolo esecutivo, la misura � preordinata alla riscossione. 
(11) Cons. Stato Sez. VI n. 4581 del 2006: �Un provvedimento amministrativo di autotutela in 
funzione dell'interesse pubblico sotteso alla soddisfazione del credito tributario, attribuito al concessionario 
della riscossione quale esercente privato di una pubblica funzione, e costituisce un provvedimento 
amministrativo riconducibile allo schema degli atti ablatori, discrezionale nell' "an" e nel "quid", 
che perci� deve essere congruamente motivato sia in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico 
prevalente sull'interesse privato alla libera disponibilit� del bene sia in relazione alla proporzione tra 
l'entit� del credito tributario da riscuotere ed il sacrificio che viene imposto al privato con la temporanea 
sottrazione dell'uso e della disponibilit� giuridica del bene�. 
(12) Cons. Stato Sez. V, 13 settembre 2005, n. 4689 ha affermato che suddetto fermo non � espressione 
di un potere dell'amministrazione autoritativo e discrezionale in vista degli interessi pubblici spe-
CONTENZIOSO NAZIONALE 119 
Il legislatore, con D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha ampliato la categoria 
degli atti autonomamente impugnabili davanti alle Commissioni tributarie contenuta 
nel comma 1 dell�art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inserendovi, 
alla lettera e-ter), ed ha quindi stabilito che la giurisdizione sulle 
controversie relative al fermo dei beni mobili registrati e all�iscrizione di ipoteca 
sugli immobili spetta alle Commissioni tributarie. 
Un�innovazione, comunque limitata, in quanto l�impugnazione del fermo 
dei beni mobili registrati davanti al giudice tributario � possibile solo a condizione 
che i crediti garantiti dalla misura del fermo rientrino nella giurisdizione 
delle Commissioni tributarie cos� come delimitata dall�art. 2 del D.Lgs. 
n. 546/1992 (Cass. civ. Sez. Unite Ord. n. 14831 del 5 giugno 2008 (13) e 
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11 maggio 2009, n. 10672). In conseguenza di ci� 
il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralit� 
di crediti di natura diversa, pu� comunque proporre originariamente separati 
ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti. 
Da quanto sopra esposto emerge come la sovrapposizione piena fra il 
fermo ex art. 86 e quello in esame sia estremamente difficile e ci� sia a causa 
delle differenze che connotano le due figure, sia a causa delle difficolt� ricostruttive 
proprie della misura ex art. 86. 
c) Il fermo tributario ex art. 23 D.Lgs. n. 472/1997 
L�art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 recita: �Nei casi in cui l'autore della violazione 
o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione 
finanziaria, il pagamento pu� essere sospeso se � stato 
notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorch� non 
definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o 
dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro 
organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il 
rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai 
commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai sogcifici 
affidati alla sua cura, trattandosi piuttosto di �una potest� che si colloca (concettualmente) nel 
quadro dei diritti potestativi del creditore (ossia quella di promuovere atti conservativi sul patrimonio 
del debitore in vista della esecuzione forzata) che trovano nel diritto comune la naturale collocazione 
e nel giudice ordinario quello naturale, in quanto la soggezione del debitor all'esercizio della potest� 
ha la sua fonte nel debito � che vincola il debitore alla sua estinzione (con i mezzi ordinari o con l'esecuzione 
forzata), e nel rapporto obbligatorio la sua intrinseca giustificazione�. 
(13) �Perci� il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo 
di beni mobili registrati ai sensi dell�art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 deve accertare quale sia la natura 
tributaria e non tributaria dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, 
nel primo caso, la causa presso di s� interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento 
a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito, e 
rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione 
del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario 
eventualmente adito�.
120 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
getti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, 
che pu� disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546. 4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni 
tributarie, � ammessa azione avanti al tribunale, cui � rimesso il potere di sospensione�. 
Parte della dottrina ha identificato nel fermo in esame un�ipotesi di particolare 
applicazione, in materia tributaria, del fermo ex art. 69. 
Altri invece, pur accomunando le due figure nella discrezionalit� che le 
connota, ne hanno evidenziato le peculiarit� costruendo la misura in modo autonomo. 
In particolare si � evidenziato come nel fermo in esame l�amministrazione 
� sempre debitrice che creditrice e che condizione della misura non � una 
ragione di credito ma una pretesa formalizzata nell�atto di irrogazione della 
sanzione o in un provvedimento giurisdizionale (presuppone quindi un titolo). 
4. Le possibili risposte alla questione della giurisdizione 
Si � detto che le risposte ipotizzabili sono tre: 
1) La giurisdizione � quella del Giudice mutevolmente chiamato a conoscere 
della �ragione di credito� legittimante il provvedimento di fermo (Corte 
dei Conti, Giudice tributario, Giudice ordinario, ecc.). � la conclusione cui 
giunge la Corte di Cassazione, Sez. Unite, con la sentenza n. 25983/2010. 
2) La giurisdizione � sia quella del Giudice amministrativo e sia quella del 
Giudice del �credito sospeso� o della �ragione del credito� (c.d. �doppia tutela� 
in senso proprio). � questa la tesi propria di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 
n. 7945/2003 (pronuncia �madre� dell�attuale orientamento giurisprudenziale). 
3) La giurisdizione � solo quella del Giudice amministrativo in sede di 
legittimit�. � la tesi sostenuta in questo commento. 
a) Le premesse condivise dalle tre ipotesi 
Una prima premessa: la questione di legittimit� costituzionale e il principio 
secondo cui il fermo � uno strumento necessario alla protezione del 
pubblico interesse. 
Risale al 1972 il tentativo di espungere la figura dal nostro ordinamento 
eccependone la illegittimit� costituzionale. Questione non fondata secondo 
il giudizio dalla Corte (sentenza n. 67/1972) che non ha ravvisato 
nella misura un irrazionale privilegio ma �uno strumento necessario alla 
protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello 
Stato�. 
Una seconda premessa: il fermo non incide sulla tutela cognitiva ma sulla 
esecuzione del credito. 
Come si � evidenziato in sede ricostruttiva della figura del fermo, esso � 
caratterizzato da un effetto �impeditivo� della realizzazione del credito e 
mai da un effetto �eliminativo� del credito stesso. In altri termini il fermo
CONTENZIOSO NAZIONALE 121 
impedisce la realizzazione materiale del credito ma non preclude al cittadino 
di chiedere l�accertamento dinanzi al giudice sia dell�esistenza del 
credito stesso, sia dell�inesistenza del credito della p.a. 
Tale conclusione, in linea con la giurisprudenza, � conforme all�art. 24 
Cost., in quanto non limita la possibilit� di agire in giudizio del cittadino 
per la tutela del suo diritto; non sottrae il potere di accertamento sulla ragione 
di credito vantata dalla p.a. al giudice; non crea un pregiudizio all�interesse 
dell�amministrazione poich� la pronuncia del giudice non 
inficia il fermo che rimane valido ed efficace (agendo, si ribadisce, non 
sul piano �cognitivo� di accertamento-condanna ma sul piano �esecutivo� 
di realizzazione). 
Una terza premessa: il fermo � un provvedimento discrezionale. 
� largamente condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina la natura 
provvedimentale ed autoritativo-discrezionale del fermo. � altres� condivisa 
la sua essenza cautelare e la direzione dei suoi effetti in ordine alla 
compensazione. 
b) Maggiore coerenza della tesi secondo cui la giurisdizione spetta al Giudice 
amministrativo 
L�emissione del fermo amministrativo fa emergere per la parte l�interesse 
alla sua eliminazione. 
Essa, in astratta ipotesi, pu� raggiungere tale risultato impugnando direttamente 
il fermo. In alternativa pu� �contestare� indirettamente la misura. 
In altri termini, l�impugnazione mette in esclusiva discussione la legittimit� 
del fermo, ossia la mancanza, al momento della sua emanazione, delle 
condizioni oggettive e soggettive necessarie (ad es. affermando nella sostanza 
che la pretesa � mera ed arbitraria e non ragionevole; affermando l�incompetenza; 
affermando vizi formali come la mancata indicazione del titolo e dell�oggetto). 
La seconda contestazione, �incidentale� e in qualche modo a posteriori, 
non nega la sussistenza delle condizioni di legittimit�, ma le sconfessa, dimostrando 
successivamente e in un secondo momento l�inconsistenza di quella 
che al momento dell�emanazione del fermo era una pretesa ragionevolmente 
fondata (ad esempio l�inizio di un processo di responsabilit� di danni verso la 
p.a., ragione di credito, che si conclude con l�esclusione del danno per la p.a.). 
Pu� esemplificarsi la questione paragonandola astrattamente (ferme restando 
le forti e debite differenze) all�ipotesi di una misura cautelare giudiziale. 
La parte che subisce la misura pu� contestare la stessa agendo in revoca ovvero 
tramite impugnazione. Con il primo strumento far� valere fatti sopravvenuti 
(o antecedenti purch� conosciuti incolpevolmente dopo) all�emissione della 
misura che �sconfessano� a posteriori i presupposti alla base della prima valutazione 
giudiziale; con il secondo strumento contester� esclusivamente la
122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
legittimit� del provvedimento a prescindere dai fatti sopravvenuti. 
Tali contestazioni possono essere mosse contestualmente dando luogo ad 
un�ipotesi di doppia tutela in senso improprio (14) in cui il solo giudice legittimato 
a conoscere della legittimit� del fermo � quello amministrativo. 
In sintesi, il fermo amministrativo �degrada� ad interesse legittimo il diritto 
della parte alla realizzazione del credito lasciando intatto il diritto all�accertamento 
giudiziale del medesimo. 
A fronte della �degradazione� del suo diritto, il cittadino pu� adire direttamente 
il giudice amministrativo per far valere l�illegittimit� della misura e 
chiederne perci� l�annullamento. Pu� altres� (art. 30 e 34 c.p.a.) chiedere la 
condanna della p.a. al pagamento della somma dovuta nonch� l�eventuale risarcimento 
del danno (15). 
Nel caso in cui non sussistano ragioni di illegittimit� della misura il soggetto 
deve attendere l�esito della �verifica interna� della p.a. sul suo credito; 
oppure deve attendere l�esito dell�eventuale giudizio di cognizione, gi� in 
corso o da esso introdotto, relativo alla ragione di credito vantata dall�amministrazione. 
L�opera del giudice della �ragione di credito� si arresta a questo punto. 
Pu� evidenziarsi come egli pu� �conoscere� del fermo nell�ipotesi in cui il 
provvedimento sia emesso in �carenza di potere in astratto� e come al medesimo 
giudice � permesso di conoscere degli effetti del fermo in relazione a 
quanto dedotto in giudizio. Ci� avviene in primo luogo nel caso in cui si sostenga 
l�inidoneit� dell�atto a provocare la sospensione del credito in quanto, 
ad esempio, la p.a. ha gi� vincolato altri crediti fino all�importo massimo previsto 
dal fermo. 
Se all�esito della verifica amministrativa o giudiziale emerge l�inconsistenza 
della ragione di credito, sull�amministrazione grava un onere di revoca 
del provvedimento (che il privato pu� stimolare con un�istanza). 
Se l�eliminazione del provvedimento, ormai privo di fondamento, non 
viene realizzata, il cittadino pu� agire in giudizio dinanzi al G.A. per contestare 
(14) In senso improprio perch� le posizioni giuridiche fatte valere sono una di diritto soggettivo, 
l�altra di interesse legittimo. 
(15) Rammentando come per �ragione di credito� s�intenda la �ragionevole fondatezza della pretesa 
� (fondata su una prova dimostrativa certa, che determini nell'amministrazione non la certezza nella 
fondatezza della pretesa ma la ragionevole convinzione che sussiste il suo diritto, che giustifica e legittima 
la soggezione del debitore all'adempimento) e non �credito certo, liquido ed esigibile�. 
Il limite nel sindacato di legittimit� sul provvedimento di fermo si rivolge perci� all'arbitrariet� o la pretestuosit� 
della pretesa dell'amministrazione, che non pu� essere esclusa per il fatto che semplicemente 
pendono giudizi in altra sede, civile, penale o tributaria, aventi ad oggetto il credito dell'amministrazione 
(Cons. Stato, IV, n. 2271/2010; Cons. Stato, IV, n. 123 del 1985). Il sindacato di legittimit� del giudice 
amministrativo sul provvedimento di fermo deve essere fatto inoltre alla luce della verifica del criterio 
di complessiva proporzionalit� del provvedimento (riflesso in un�adeguata e rigorosa motivazione assieme 
agli altri presupposti; sul punto Cons. Stato, IV, n. 1333/1996).
CONTENZIOSO NAZIONALE 123 
il rifiuto opposto dalla p.a. e chiedere la contestuale condanna al pagamento 
delle somme dovute e al risarcimento dei danni patiti. 
In conclusione la soluzione pi� coerente dal punto di vista sistematico 
appare essere quella della giurisdizione del G.A. sul fermo. De iure condendo 
sarebbe utile la predeterminazione di un tempo di efficacia del provvedimento 
(laddove esso non sia determinabile in base ad elementi estrinseci come ad 
esempio la durata del procedimento di danno erariale) in quanto una misura 
cautelare, proprio perch� tale, deve per sua natura essere contenuta nei limiti 
di durata strettamente indispensabili per la protezione dell�interesse sotteso e 
non deve essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente 
comprime. 
All. 1)
Un�occasione perduta 
Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul problema della individuazione del giudice 
munito di giurisdizione in un caso di impugnazione di fermo amministrativo ex art. 69 
della Legge Cont. St. La scarna motivazione della sentenza, in raffronto alla problematica 
evidenziata nella memoria difensiva, evidenzia come la Suprema Corte non abbia voluto cimentarsi 
nel tentativo di una sistemazione organica della (invero complessa) questione. 
Gianni De Bellis (*) 
All. 2)
Ct. 41704/07 (Avv. Spina) 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE � SEZIONI UNITE CIVILI 
MEMORIA DIFENSIVA 
nella causa n. 7741/10 (udienza 7 dicembre 2010 n. 17) 
per 
L�AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata 
e difesa ex lege dall�Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici � domiciliata in 
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 
resistente 
contro 
la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in persona del legale rappresentante 
pro-tempore 
ricorrente 
per l�annullamento 
della sentenza n. 399/2009/A emessa inter partes dalla Corte dei Conti Sezione I Centrale 
di appello. 
*** 
Nel presente giudizio la Corte � chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta indivi- 
(*) L�Avvocato dello Stato che si � occupato della trattazione della causa.
124 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
duazione del Giudice fornito di giurisdizione, in una controversia nella quale la ricorrente 
ha impugnato un provvedimento di �fermo amministrativo� emesso ai sensi dell�art. 
69 del R.D. n. 2440/1923. 
La Corte dei Conti, davanti alla quale l�atto � stato impugnato, ha declinato la sua giurisdizione 
(sia in primo grado che in appello) in favore del Giudice Amministrativo. 
L�Amministrazione ritiene che la pronuncia sia corretta e debba essere confermata per 
i motivi di seguito indicati. 
* * * 
In base all�art. 69 comma 6 del R.D. n. 2440/1923 �Qualora un'amministrazione dello 
Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute 
da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere 
eseguita in attesa del provvedimento definitivo�. 
L�ultimo comma, introdotto con l�art. 3 comma 5 decies del D.L. n. 182/2005, ha esteso 
la possibilit� del fermo anche alle Agenzie, precisando che �Tra le amministrazioni dello 
Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalit� 
giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio 
e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura 
delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della 
qualit�, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante 
dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 
27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni�. 
Nell�interpretare la suddetta disposizione, codesta Suprema Corte ha costantemente affermato 
che �Il provvedimento di fermo amministrativo di cui al R.D. 18 novembre 1923, 
n. 2440, art. 69, u.c., ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, 
del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione 
dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, 
anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa o altra amministrazione statale 
pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cass. SS.UU. 7945/03)� (SS.UU. 
n. 30058/2008). 
Da un punto di vista teorico, sono tre i Giudici che potrebbero essere chiamati a pronunciarsi 
sulla legittimit� di un fermo amministrativo. 
1) il Giudice Amministrativo, competente in via generale per la tutela degli interessi legittimi; 
2) Il Giudice competente a conoscere del credito reso �inesigibile� dal fermo. Potrebbe 
trattarsi anche di pi� giudici, allorch� il fermo, come di norma, vada a sospendere l�esigibilit� 
di pi� crediti. Cos�, ad esempio, sarebbe competente il Giudice del Lavoro per 
un credito previdenziale o lavoristico; quello Tributario per un rimborso d�imposta; la 
Corte dei Conti (come sostiene la ricorrente nel caso di specie) per un credito rientrante 
nel rapporto tra l�Amministrazione e l�Agente della Riscossione. 
3) Il Giudice competente a conoscere della �ragione di credito� posta a base del provvedimento 
di fermo. Anche qui potrebbe trattarsi del Giudice Tributario (se il fermo � a 
garanzia di un credito d�imposta vantato dall�erario), ovvero di quello ordinario (si pensi 
ad un credito da risarcimento danni) ecc. 
Ci� premesso, si pu� agevolmente escludere l�ipotesi di cui al punto 3). Il Giudice competente 
per la �ragione di credito� normalmente deve pronunciarsi solo su questa. La 
sua decisione certo pu� influire sul fermo, nel senso per� di provocarne l�inefficacia al-
CONTENZIOSO NAZIONALE 125 
lorch�, con pronuncia di merito, abbia ritenuto insussistente la �ragione di credito� che 
ne era alla base. 
In tal senso � la pi� recente giurisprudenza di codesta Suprema Corte, che ha affermato: 
�Il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, costituendo 
espressione dei poteri sovraordinati che la legge riconosce alla P.A. nella fase 
amministrativa dell'accertamento e della riscossione dei propri crediti, non pu� estendere 
i propri effetti all'ambito processuale, in pregiudizio della situazione patrimoniale 
della controparte, qualora la pretesa a garanzia della quale � stato disposto sia stata 
disattesa dal giudice, anche in via non definitiva, contrastando tale efficacia con il principio 
della "parit� delle armi" sancito dall'art. 111 Cost. Esso, pertanto, ove sia stato 
disposto a tutela di un credito tributario, diviene illegittimo a seguito della sentenza 
che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale 
sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il 
titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo 
che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente 
oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria� (Cass. Sez. Trib. 22 settembre 2006 
n. 20526). 
� stata cos� superata la precedente, e meno garantista, giurisprudenza, secondo cui �Il 
cosiddetto fermo amministrativo, cio� la sospensione - ai sensi dell'articolo 69 del regio 
decreto n. 2440 del 1923 - del pagamento di somme dovute dall'amministrazione a titolo 
di rimborso Iva pu� essere disposto in presenza di una �ragione di credito�, a favore 
dell'amministrazione, �a qualsiasi titolo�. � sufficiente, quindi che sussista il fumus 
boni iuris del credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, reclamato dall'amministrazione 
senza che sia necessario anche il periculum in mora. Un tale provvedimento, 
inoltre, una volta adottato, produce i suoi effetti se e finch� non intervenga un 
provvedimento definitivo, anche giurisdizionale, di revoca o di incameramento delle 
somme delle quali � stato sospeso il pagamento al privato, senza che rilevi, ove la relativa 
statuizione sia stata oggetto di impugnazione da parte dell'amministrazione, che 
in una fase del giudizio il credito dell'amministrazione sia stato ritenuto inesistente� 
(Cass. Sez. Trib. 5 marzo 2004 n. 4567). 
Resta allora da valutare se sussista o meno la giurisdizione generale del Giudice Amministrativo 
ovvero quella del Giudice (di volta in volta) competente a conoscere del 
credito �sospeso�. 
Occorre a tale riguardo ricordare la definizione che la Corte Costituzionale ha dato del 
fermo, definito come �misura di autotutela della Amministrazione statale, avente lo 
scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui � rivolto l'iter amministrativo procedimentale, 
necessariamente complesso e disciplinato da norme inderogabili e preordinate 
ad assicurare la regolarit� contabile e la realizzazione delle entrate dello Stato, quali 
vengono definite nell'art. 219 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilit� generale dello Stato). 
� evidente, quindi, che la norma in esame non configura un irrazionale privilegio, ma 
uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze 
finanziarie dello Stato. [�]E l'esercizio di questo potere, improntato a valutazioni discrezionali 
dell'interesse pubblico, non resta, peraltro, sottratto ai controlli che l'ordinamento 
prevede, anche in sede giurisdizionale, seppure con le modificazioni che 
conseguono alla dichiarata subordinazione del diritto soggettivo del privato contraente
126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
alle esigenze del pubblico interesse� (Corte Cost., sentenza 19 aprile 1972 n. 67); non 
si pu� pertanto che pervenire alla conclusione che a fronte dell�esercizio di un potere 
autoritativo e discrezionale della p.a., la posizione giuridica soggettiva del destinatario 
dell�atto non pu� che essere di interesse legittimo. 
Pi� in particolare il fermo � idoneo ad affievolire il diritto di credito �sospeso� (o anche 
vari diritti di credito �sospesi�) fino all�importo massimo in esso indicato. 
La possibilit� che il Giudice del credito �sospeso� possa conoscere del fermo, � legata 
soltanto ad una sua eventuale disapplicazione, che potr� essere legittimamente disposta 
allorch� esso sia adito per ottenere il riconoscimento del diritto di credito �sospeso� 
nonch� la condanna dell�Amministrazione a pagarlo. 
Tale disapplicazione del fermo potr� avvenire soltanto: 
a) qualora l�atto sia stato emesso in �carenza di potere� come, ad esempio, qualora la 
p.a. non sia un organo dello Stato. In tal senso si � costantemente pronunciata codesta 
Suprema Corte, anche a sezioni Unite: �L'istituto del fermo amministrativo, di cui all'art. 
69, comma 6, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 - che consente ad un'amministrazione dello 
Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute 
da essa o da altre amministrazioni, di richiedere ed ottenere la sospensione, in via cautelare 
e provvisoria, del pagamento - � riferito esclusivamente ad amministrazioni statali, 
e non pu� pertanto essere direttamente utilizzato da parte delle province, in quanto 
la traslazione di tale strumento, suscettibile di importare un eccezionale affievolimento 
dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che � parte del 
rapporto, al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento 
contabile di enti diversi dallo Stato possono ammettersi solo in presenza 
di una espressa ed inequivoca disposizione normativa, non gi� in via di interpretazione 
estensiva od analogica; ne consegue, per un verso, che i provvedimenti dispositivi di 
tale rimedio emessi dalla Provincia, risultando deliberati in totale carenza di potere, 
sono inidonei ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, e, per l'altro 
verso, che la controversia sulla sussistenza e sulla esigibilit� del credito del privato appartiene 
alla giurisdizione del giudice ordinario� (Cass. SS.UU. n. 15382/2002; nello 
stesso senso, con riferimento alle Regioni, SS.UU. n. 7414/1998, nonch�, da ultimo, per 
gli enti locali Cass. Sez. Trib. n. 6038/2010), ovvero quando il destinatario del fermo 
sia sottoposto a procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 8053/1996, secondo cui �il giudice 
ordinario, adito nella specie dalla curatela, non � condizionato nella sua pronuncia dal 
provvedimento amministrativo cautelare, e pu� provvedere all'eventuale condanna al 
pagamento della P.A., se ed in quanto esistano i presupposti di un credito certo ed esigibile 
del fallito�, ci� in quanto �vengono privati di efficacia i provvedimenti cautelari 
legittimamente ottenuti prima dell'apertura del fallimento e sono ab origine privi di efficacia 
quelli emessi nel corso della stessa procedura [�] Nell'enunciazione di questi 
principi di carattere generale, si inserisce, anche quella forma di autotutela con funzione 
cautelare disciplinata espressamente, per la pubblica amministrazione, dall'art. 69 del 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, relativo all'amministrazione del patrimonio ed alla 
contabilit� generale dello stato�; 
b) qualora si sostenga l�inidoneit� dell�atto a provocare la sospensione del credito in 
quanto, ad esempio, siano gi� stati vincolati altri crediti fino all�importo massimo indicato 
nel fermo. 
In realt� in quest�ultimo caso non si tratterebbe tanto di �disapplicazione� del fermo,
CONTENZIOSO NAZIONALE 127 
quanto di esatta individuazione dell�ambito di operativit� e della sua eventuale inefficacia 
(valutazione questa di certo consentita al Giudice del credito sospeso, in quanto si 
limiterebbe a conoscere degli effetti dell�atto, a norma dell�art. 4, primo comma, L. 20 
marzo 1865, n. 2248, all. E). 
Al di fuori di tali ipotesi, il Giudice del credito sospeso non potr� che limitarsi ad accertare 
se il fermo esiste e sia efficace, senza alcuna possibilit� di verificarne la sussistenza 
dei presupposti (ragione di credito e periculum), la cui cognizione � demandata 
necessariamente al Giudice Amministrativo. 
La situazione non � dissimile da quella che si verifica in altri casi di autotutela. 
Ad esempio in materia di sovvenzioni pubbliche, allorch� la p.a. annulli d�ufficio il 
provvedimento in base al quale il contributo � stato erogato, codesta Suprema Corte ha 
precisato che �Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della p.a. per la promozione 
di determinate attivit� economiche, il discrimine fondamentale per la individuazione 
del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del 
privato interessato, il quale vanta nei confronti della p.a. una posizione sia di interesse 
legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento 
attuativo del beneficio o rispetto al potere della p.a. di ritirare in via di autotutela 
il provvedimento concessorio - o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze 
concesse - per vizi di illegittimit� o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse), 
sia di diritto soggettivo (nei riguardi tanto della concreta erogazione del beneficio 
oggetto del finanziamento o della sovvenzione quanto della susseguente conservazione 
della disponibilit� delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla p.a. con 
provvedimenti variamente definiti - revoca, decadenza, risoluzione - emanati in funzione 
dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario per l'inosservanza della disciplina 
che regola il rapporto)� (Cass. SS.UU. n. 225/2001; nello stesso senso SS.UU. n. 
29529/2008). 
N� pu� ritenersi che alla giurisdizione del G.A. si possa anche aggiungere quella del 
Giudice del credito sospeso, in quanto ci� comporterebbe una inammissibile ipotesi di 
�doppia tutela� (che deve ritenersi esclusa: cfr. al riguardo Cass. SS.UU. n. 16359/2006; 
11082/2010). 
In altri termini non si pu� ritenere che il fermo amministrativo sia impugnabile davanti 
al G.A. e nel contempo suscettibile di disapplicazione da parte del Giudice del credito 
sospeso (se non nei limitati casi di carenza di potere o sopravvenuta inefficacia a cui si 
� fatto sopra cenno). 
Una simile tesi porterebbe a conseguenze paradossali. 
Si pensi, ad esempio, all�ipotesi di una sanzione consistente in una dequalificazione di 
un dipendente pubblico (il cui rapporto di lavoro non sia privatizzato), con atto (autoritativo) 
non impugnato. 
Accedendo alla tesi della doppia tutela si dovrebbe consentire al dipendente di agire in 
giudizio chiedendo l�accertamento del suo diritto al maggior stipendio derivante dalla 
qualifica posseduta in precedenza, previa disapplicazione del provvedimento di illegittima 
dequalificazione. 
Ma una tale disapplicazione potrebbe essere chiesta solo se l�atto autoritativo fosse stato 
emesso in carenza di potere (ad esempio da soggetto totalmente sprovvisto di potere). 
Di certo non sarebbe possibile in quella sede valutare incidenter tantum la legittimit� 
(sotto il profilo della incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere),
128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
del provvedimento autoritativo, demandata dalla legge al Giudice Amministrativo che 
avrebbe dovuto essere adito entro un tempo perentorio. 
D�altro canto, a voler sostenere il contrario, cosa accadrebbe se invece l�impugnazione 
tempestiva davanti al G.A. fosse respinta ? Potrebbe ancora il dipendente invocare la 
disapplicazione dell�atto o vi osterebbe il giudicato ? Se s�, allora per quale motivo non 
dovrebbe invece avere rilievo anche la definitivit� dell�atto per mancata impugnazione 
nei termini? 
Come si vede, non appare possibile ipotizzare alcuna ipotesi di doppia tutela, mentre la 
giurisdizione dovr� essere ripartita con il consueto criterio della competenza del G.A. 
in presenza di interessi legittimi e della competenza del Giudice dei diritti (ordinario o 
speciale) in presenza di una carenza di potere (o sopravvenuta inefficacia dell�atto di 
autotutela) che impedisca qualsiasi �affievolimento� della posizione giuridica di diritto 
soggettivo in capo al destinatario. 
Applicando tali principi al caso di specie non si pu� che concordare con la decisione 
impugnata. 
Ed invero il ricorso in primo grado davanti alla Corte dei Conti, era diretto proprio a 
censurare in via principale il fermo amministrativo con il quale l�Agenzia delle Entrate 
aveva sospeso provvedimenti di rimborso fino alla concorrenza di � 501.237,55. 
Correttamente su tale domanda la Corte dei Conti ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione 
rispetto al Giudice Amministrativo. 
La ricorrente avrebbe dovuto quindi impugnare tempestivamente l�atto davanti al T.A.R. 
competente ed in quella sede far valere la mancanza dei presupposti previsti dalla norma 
posta a base del potere di autotutela (l�art. 69 L.C.S.), tra cui la contestata mancanza 
della �ragione di credito� posta a base del fermo. 
Una eventuale disapplicazione del fermo da parte della Corte dei Conti, sarebbe stata 
possibile solo qualora tale Giudice, adito a tutela del credito �sospeso�, avesse ritenuto 
il fermo non pi� inefficace ovvero affetto da vizi talmente gravi da configurare un�ipotesi 
di carenza di potere. 
Di certo non avrebbe potuto invece valutarne la legittimit� (sotto i consueti profili di 
incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere), senza invadere la giurisdizione 
riservata al Giudice Amministrativo (anche dall�art. 113 comma 1 Cost.). 
Ne consegue la totale correttezza della decisione impugnata, laddove ha affermato che 
�il fermo amministrativo � un mezzo di autotutela privilegiata, di carattere cautelare, 
preordinata alla compensazione legale tra crediti e debiti delle varie amministrazioni 
statali (Corte cost., 19.4.1972 n. 67), non ammissibile fra soggetti amministrativi diversi 
dallo Stato (Cons. St., sez. VI, 6.4.1976 n. 163), e non utilizzabile da parte di altre amministrazioni 
pubbliche (Cassaz., 29.7.1998 n. 7414); ha carattere provvisorio per cui, 
a differenza della compensazione ordinaria, non � richiesto che il credito sia liquido ed 
esigibile, essendo sufficiente una mera ragione del credito che, per�, deve essere certa, 
probante e ragionevole, sotto il profilo della presumibile fondatezza della domanda 
(fumus boni juris � Consiglio St., sez. VI, 8.4.2002 n. 1989), mentre la liquidit� � richiesta 
in sede di compensazione definitiva, ai sensi dell�art. 1243 c.c.; � utilizzabile 
anche per le indebite percezioni di contributi comunitari (TAR Lazio, sez. II-ter, 8.6.2005 
n. 4662). 
� disposto con provvedimento amministrativo soggetto alla giurisdizione amministrativa 
(C. conti, Sez. I centrale 21.1.2004 n. 19), senza pregiudizio della piena cognizione del
CONTENZIOSO NAZIONALE 129 
giudice ordinario ai fini dell�accertamento e liquidazione del credito vantato dall�amministrazione, 
se convenuta in giudizio per l�adempimento del proprio debito (Cassaz., 
SS.UU. 21 maggio 2003 n. 7945, sez. I, 12 luglio 2004 n. 13808, 19 gennaio 1979 n. 
391; Cons. St., sez. VI, 8 marzo 1996 n. 375, 7 dicembre 2001 n. 6179). 
Pertanto l�appello, sul punto, non merita accoglimento, spettando al giudice amministrativo, 
segnatamente al T.A.R. Lazio, la giurisdizione al riguardo, al quale compete 
vagliare la sussistenza delle condizioni dell�azione e pronunciarsi sugli effetti processuali 
e sostanziali della domanda giudiziale, ivi compresa la sussistenza del credito�. 
Si confida pertanto nel rigetto del ricorso. 
Roma, 30 novembre 2010 
per Maria Luisa SPINA 
Avvocato dello Stato 
Gianni DE BELLIS 
Avvocato dello Stato 
Cassazione civile, Sez. Un., sentenza del 22 dicembre 2010 n. 25983 - Primo Pres. f.f. Vittoria, 
Pres. Sez. Triola, Rel. Massera, P.M. Iannelli (difforme) - Banca dei Monti dei Paschi 
di Siena s.p.a. (avv. Capponi) c. Procuratore Generale presso la Corte di Conti e Agenzia delle 
Entrate (Avv. gen. Stato). 
(Omissis) 
Svolgimento del processo 
Con sentenza in data 18 aprile 2007 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della 
Corte dei Conti dichiar� inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A., societ� concessionaria del Servizio per la Riscossione dei Tributi per 
la Provincia di Roma, avverso il decreto di fermo amministrativo con il quale era stata disposta, 
da parte della Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento di alcuni rimborsi dovuti 
per quote indebitamente restituite ai contribuenti, nonch� per intervenuta decadenza 
dell'azione avverso i decreti di discarico emessi dalla Agenzia medesima perch� non tempestivamente 
impugnati. 
Con sentenza in data 19 maggio - 12 giugno 2009 la Corte dei Conti - Sezione prima centrale 
di appello - rigett� il gravame della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. confermando la 
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al fermo amministrativo e la improponibilit� 
del rapporto sottostante concernente il discarico delle quote inesigibili in quanto non azionato 
tempestivamente. 
Avverso la suddetta sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione 
avanti alle Sezioni Unite affidato ad unico motivo. 
Hanno resistito, con separati controricorsi, l'Agenzia delle Entrate e il Procuratore Generale 
presso la Corte dei Conti. 
Monte dei Paschi di Siena e Agenzia delle Entrate hanno presentato memorie. 
Motivi della decisione 
1 - Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha eccepito l'inammissibilit� del ricorso 
perch� notificato al Procuratore Generale della Corte dei Conti per il Lazio e non alla Procura 
Generale, che ne � venuta a conoscenza solo a seguito di segnalazione interna.
130 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato (confronta, ex plurimis, la recente Cass. 
Sez. Un. n. 23681 del 9 novembre 2009 e Cass. Sez. Un. n. 19 del 29 gennaio 2000) che l'ufficio 
della Procura Generale presso la Corte dei Conti e quello della Procura Regionale presso 
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte, ancorch� collegati, sono processualmente autonomi 
e pertanto, in sede di impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite, di sentenza emessa 
dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello, la legittimazione a resistere alla stessa compete 
in via esclusiva al P.G. presso la Corte dei Conti. 
L'orientamento sopra menzionato si �, per�, sanato con riferimento al rispetto dei termini processuali 
utili ai fini dell'impugnazione, di cui � stata affermata la decorrenza a far data dalla 
notifica effettuata nei confronti del Procuratore Generale, restando, allo scopo, ininfluente 
quella effettuata al Procuratore regionale. 
Ma la fattispecie presenta un profilo diverso: la sentenza impugnata, non notificata, risulta 
depositata il 12 giugno 2009, il ricorso del Monte dei Paschi � stato notificato agli intimati il 
16 - 17 marzo 2010 e il controricorso del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, venuto 
a conoscenza del ricorso, � stato notificato alla ricorrente il 9 aprile 2010, cio� prima 
della scadenza del termine utile per proporre il ricorso per cassazione e, quindi, ha spiegato 
effetto sanante della nullit� in cui essa era incorsa. 
L'eccezione va, dunque, respinta. 
2 - Con l'unico motivo, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. denuncia violazione e falsa 
applicazione dell'art. 37 c.p.c., R.D. n. 1038 del 1933, art. 52 e segg., in relazione all'art. 360 
c.p.c., n. 1; questione di giurisdizione; illegittima alterazione dell'ordine di esame delle questioni 
tra merito e giurisdizione. 
Assume che, stante lo stretto rapporto di strumentalit� tra cautela del fermo amministrativo e 
merito, la giurisdizione competente a conoscere la legittimit� del provvedimento cautelare � 
necessariamente quella competente a conoscere del rapporto nei suoi aspetti di merito. 
Gli intimati resistono sottolineando che il fermo contestato, emesso ai sensi del R.D. n. 2440 
del 1923, art. 69, � un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, dinanzi all'esercizio 
del quale il diritto del destinatario � degradato ad interesse legittimo. 
Le argomentazioni addotte dai resistenti, sviluppate dall'Agenzia delle Entrate anche con la 
memoria ex art. 378 c.p.c., non inducono la Corte a mutare la propria giurisprudenza (vedi 
art. 360 c.p.c., bis, n. 1), in base alla quale la giurisdizione sulle controversie relative al fermo 
amministrativo spetta al giudice al quale � attribuita la cognizione della controversia. 
In tal senso si sono gi� espresse le Sezioni Unite con la sentenza 14 gennaio 2009, n. 555, la 
quale ha affermato, appunto, che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo 
di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, spetta al giudice al quale 
� attribuita la cognizione della controversia su diritto che da detto fermo � cautelato, giacch� 
sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare e il diritto per la cui provvisoria 
tutela essa � concessa. 
Questo principio ha valenza generale e, infatti, � stato significativamente applicato anche in 
riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, 
di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, e successive modificazioni, dal 
momento che, pur in presenza di una modifica normativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, 
comma 1, (introdotta dal D.L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 296 del 2006) in base alla quale alla serie degli atti impugnabili dinanzi 
alle Commissioni tributarie � stato aggiunto il suddetto provvedimento di fermo, si � 
precisato, che ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del
CONTENZIOSO NAZIONALE 131 
provvedimento di fermo e che, pertanto, essa spetter� al giudice tributario o al giudice ordinario 
a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento 
di fermo si riferisce in parte a crediti tributali e in parte a crediti non tributari. 
Spetta, pertanto, alla Corte dei Conti la giurisdizione a conoscere del decreto 30 settembre 
2005 dell'Agenzia delle Entrate mediante il quale venne disposta la sospensione del pagamento 
di provvedimenti di rimborso. 
Trattasi, infatti, di provvedimento cautelare strumentale al rapporto di merito esistente tra 
Amministrazione e Concessionario, pacificamente affidato alla giurisdizione della Corte dei 
Conti. 
Non induce a diversa statuizione la rilevata mancata impugnazione dei provvedimenti che in 
precedenza (nel 2003) avevano negato il rimborso di quote inesigibili, poich� tale questione 
pu� influire non sulla giurisdizione, che � un prius, ma solo sulla decisione nel merito della 
domanda, che � un posterius. Del resto il tema della illegittimit� del provvedimento di fermo 
era stato proposto dalla ricorrente sotto molteplici profili. 
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con conseguente affermazione 
della giurisdizione della Corte dei Conti, avanti alla quale, e in particolare alla Sezione Giurisdizionale 
regione Lazio, le parti vanno rimesse. L'indicata Sezione provveder� anche a regolamentare 
le spese del giudizio di cassazione. 
P.Q.M. 
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Corte dei 
Conti; rimette le parti, anche per le spese del giudizio di cassazione, avanti alla Sezione Giurisdizionale 
Regione Lazio.
132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Il punto in materia di ricorsi diretti ad accertare la condizione di 
apolide dopo Cassazione 7614/11 
(Nota a Cassazione civile, Sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614) 
Stefano Emanuele Pizzorno* 
SOMMARIO: 1. Le sentenze della Suprema Corte in tema di apolidia - 2. Rito applicabile 
alle controversie di accertamento dello stato di apolide - 3. Una questione aperta: la competenza 
territoriale. 
1. Le sentenze della Suprema Corte in tema di apolidia 
La Corte di Cassazione con la decisione della prima sezione 4 aprile 2011 
n. 7614 � intervenuta sulla dibattuta questione del rito da adottare in tema di 
domande giudiziali dirette a far accertare lo stato di apolide che � la condizione, 
secondo la Convenzione di New York del 28 settembre 1954, in cui si 
trova l'individuo allorch� nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento 
giuridico, lo considera come suo cittadino (une personne qu'aucun Etat ne 
consid�re comme son ressortissant par application de sa legislation). 
Le sentenze della Suprema Corte in tema di apolidia sono rare; comunque 
� la quarta volta nel giro di pochi anni che la Cassazione pronuncia sulla materia. 
L'attuale decisione segue infatti le sentenze n. 14918 del 2007, 5212 e 
28873 del 2008. 
Nella prima decisione n. 14918 (Cass. Sez. I 28 giugno 2007 n. 14918, 
in La Nuova Giur. Civ. Comm. 2008, 267), la Cassazione precisava che ai fini 
dell'accertamento dello stato di apolidia non occorre un atto formale di sottrazione 
della cittadinanza originaria potendo invece ricorrersi alla prova indiziaria; 
la situazione di apolide pu� infatti essere dedotta da atti di rifiuto delle 
singole protezioni o prerogative spettanti al cittadino, confermando in tal modo 
un assunto pi� volte ribadito dalla giurisprudenza di merito (1). 
Ammessa la prova indiziaria la Corte per� affermava la validit� anche 
per questa materia del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. secondo il quale 
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono 
il fondamento. In particolare, investita del motivo di ricorso secondo il 
quale la Corte d' Appello non avrebbe disposto accertamenti n� acquisito informazioni 
sulla situazione del ricorrente al fine di vedere se nella concreta 
applicazione della legislazione iraniana il medesimo non fosse da considerarsi 
come apolide di fatto, osservava che non esiste obbligo per il giudice di ac- 
(*) Avvocato dello Stato. 
(1) App. Perugia 20 aprile 2004 in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2005, 121; App. Roma 
22 aprile 2003 in Il Corriere giuridico, 2003, 1483; Trib. Milano 5 marzo 2003 in Giustizia civile, I 
2004, 265; Trib. Milano 31 maggio 1976 in Giur. it., 1977, I, 2, 595.
CONTENZIOSO NAZIONALE 133 
quisire informazioni d'ufficio; spetta infatti pur sempre al ricorrente ex art. 
2697 cod. civ. dimostrare quegli elementi che dimostrino la sostanziale privazione 
della cittadinanza. 
Su questa linea una recente decisione della Corte d�Appello di Firenze 
(12 aprile 2011) ha ritenuto che non basti dedurre il rifiuto da parte dello Stato 
di collegamento, nella specie il Montenegro, del rilascio del passaporto a causa 
della mancata iscrizione nei registri anagrafici e dei passaporti di quello Stato. 
L�apolidia infatti, osserva la Corte, non pu� essere conseguenza della disfunzione 
dei servizi anagrafici di un paese ma di una situazione in cui all�interessato 
viene negato in radice il diritto alla medesima e la connessa possibilit� di 
conseguirla per via giudiziaria. Il fatto che nel caso di specie l�interessato non 
abbia ritenuto di rivolgersi al giudice del suo Paese di origine per chiarire la 
sua situazione in punto di cittadinanza farebbe ritenere, secondo il giudice fiorentino, 
che il medesimo non si trovi tanto dinanzi a un diritto di nazionalit� 
disconosciuto quanto al desiderio di ottenere un titolo giuridico per continuare 
a vivere in Italia. Questo indirizzo � stato successivamente confermato (App. 
Firenze 3 dicembre 2011). 
Allo stesso modo si � ritenuto che non basti la dichiarazione da parte dello 
Stato di collegamento che il soggetto non risulti essere proprio cittadino; infatti 
un tale documento non comprova affatto che il soggetto abbia richiesto la cittadinanza 
e che la sua domanda sia stata rigettata (2). 
Altre decisioni hanno osservato come non possa ritenersi apolide chi, pur 
essendo allo stato privo di qualunque cittadinanza, possa in astratto ottenerne 
una esercitando un�opzione; altrimenti si farebbe dipendere lo stato di apolide 
non da circostanze oggettive, indipendenti dalla volont� dell�interessato ma da 
una scelta del soggetto che rifiuta una cittadinanza che potrebbe acquisire (3). 
Con la sentenza n. 5212 (Cassazione Sez. I 27 febbraio 2008 n. 5212 in 
www.leggiditalia.it) la Suprema Corte invece affermava che anche nella materia 
di cui si tratta, relativa all'accertamento dello stato di apolidia, deve essere 
osservata la regola generale posta dall'art. 11 R.D. 1611/1933, che impone che 
la domanda giudiziale, nella specie introdotta con ricorso ex art. 737 cod. proc. 
civ., venga notificata, a pena di nullit�, presso l'Avvocatura dello Stato; pertanto 
veniva cassata la decisione della Corte d'Appello che aveva qualificato 
la notifica effettuata direttamente presso il Ministero dell'Interno anzich� 
presso l'Avvocatura, domiciliataria ex lege delle amministrazioni dello Stato, 
semplicemente irregolare, essendo la domanda comunque venuta a conoscenza 
dei funzionari dell'amministrazione interessata. 
Con la decisione S.U. n. 28873 (Cassazione Sez. Un. 9 dicembre 2008 n. 
28873 in Giur. It., 2009, 10, 2186) invece la Corte aveva modo di affermare: 
(2) Trib. Torino 2 febbraio 2009 in www.leggiditalia.it; Trib. Torino 10 novembre 2008, ivi. 
(3) Trib. Genova 13 dicembre 2010 in www.leggiditalia.it.
134 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
� che la legittimazione passiva in tale tipo di contenzioso spetta al Ministero 
dell�Interno, agendo lo straniero al fine di ottenere in via giudiziale un 
accertamento che potrebbe avvenire anche in via amministrativa da parte di 
quell�Amministrazione sulla base dell�art. 17 D.P.R. 572/1993; 
� che la giurisdizione sulla materia spetta al giudice ordinario, trattandosi 
di un diritto soggettivo oltre che di un procedimento sullo stato e capacit� delle 
persone, attribuito in via esclusiva al tribunale ex art. 9 c.p.c., nonch� relativo 
ad un diritto civile e politico, la cui tutela � riservata al giudice ordinario non 
solo dall�art. 113 Cost. ma anche dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. 
Del resto se il giudice amministrativo non pu� pronunciarsi, per effetto del divieto 
posto dagli articoli 7 e 8 della l. 1034/1971 (oggi art. 8 comma 2 del codice 
del processo amministrativo), sulle questioni pregiudiziali di stato, da 
risolvere in via incidentale, non pu� neppure conoscere delle medesime in via 
principale; in tal modo viene superata la tesi marginale ma talvolta riemergente 
in qualche decisione secondo cui il soggetto che richiede l'accertamento dello 
stato di apolide farebbe valere un interesse legittimo, essendo la Pubblica amministrazione 
dotata, nell'attribuire o meno lo status richiesto, di un potere discrezionale 
(4); 
� che lo straniero pu� alternativamente ricorrere all�autorit� amministrativa 
per ottenere il riconoscimento del proprio stato di apolide, sulla base delle 
prove documentali - il Ministero dell'interno pu� certificare la condizione di 
apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: 
atto di nascita; documentazione relativa alla residenza in Italia; ogni documento 
idoneo a dimostrare lo stato di apolide. � facolt� del Ministero dell'interno 
di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti (art. 17 D.P.R. 
572/1993) - oppure all�autorit� giudiziaria, senza limiti di prova; questa del 
resto era sempre stata la tesi anche della giurisprudenza di merito con l'eccezione 
di un'isolata pronuncia che aveva ritenuto che l'esistenza della possibilit� 
di ottenere la certificazione dello stato di apolide in via amministrativa determinasse 
l'inammissibilit� del ricorso al giudice per mancanza dell'interesse ad 
agire (5); 
� che contro il decreto relativo allo stato di apolidia emesso al termine di 
procedimento camerale � ammesso il ricorso in sede di legittimit�, avendo il 
medesimo natura contenziosa. Nel caso concreto peraltro la Corte non affrontava 
il problema della correttezza del procedimento instaurato, non essendo 
stata sollevata la relativa questione. 
(4) App. Bologna 31 gennaio 2006 in www.leggiditalia.it; Trib. Sanremo 2 luglio 1998, in Arch. 
Civ., 1998, 943. 
(5) App. Firenze 12 novembre 2002 in La Nuova Giur. Civ. Comm. 2003, 309.
CONTENZIOSO NAZIONALE 135 
2. Rito applicabile alle controversie di accertamento dello stato di apolide 
Con la sentenza 7614/11 la Suprema Corte si � infine pronunciata sul rito 
applicabile alle controversie di accertamento dello stato di apolide. 
Al riguardo la posizione prevalente in dottrina e giurisprudenza � sempre 
stata quella per cui la domanda deve essere introdotta con rito camerale in 
luogo del rito contenzioso ordinario. 
In particolare in giurisprudenza si � sostenuto che la ragione dell'applicazione 
del rito camerale andrebbe individuata da una generale applicabilit� 
del medesimo rito a tutti i procedimenti in materia di stato delle persone; tale 
generale applicabilit� si ricaverebbe dalla collocazione del capo VI all'interno 
del titolo II (dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) 
del libro IV cod. proc. civ. che non sembrano trovare nel predetto titolo 
un'elencazione tassativa esplicitamente esclusa dall'art. 742 bis cod. proc. civ. 
(il quale dispone che le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i 
procedimenti in camera di consiglio ancorch� non regolati dai capi precedenti 
o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone) (6). 
Questa posizione � stata ampiamente ripresa in dottrina (7). 
Da altro punto di vista si � negata la validit� di questa impostazione in 
quanto nell'ordinamento esisterebbero, ad esempio in tema di filiazione, controversie 
di stato per le quali il rito camerale � inapplicabile mentre d'altro 
canto scopo dell'art. 742 bis cod. proc. civ. sarebbe solo quello di chiarire che 
le disposizioni concernenti i procedimenti in camera di consiglio, bench� contenute 
in un titolo che regola solo alcuni specifici procedimenti in materia di 
famiglia e di stato delle persone, riguardano per� tutti indistintamente i procedimenti 
in camera di consiglio, anche attinenti a materie diverse. Il rito da 
applicare sarebbe peraltro ugualmente quello camerale ma per ragioni diverse; 
un'azione contenziosa ordinaria presupporrebbe infatti l'esistenza di un controinteressato 
all'accertamento mentre nel procedimento in esame esso non sarebbe 
identificabile, considerato che la pretesa si fonda sulla situazione di 
mancanza della cittadinanza presso qualunque Stato (8). 
Infine si � sostenuto che alle controversie in tema di apolidia andrebbe 
applicato il rito camerale in via analogica, essendo il rito previsto per le cause 
in materia di immigrazione dal d.lgs. 286 del 1998 (9). 
(6) Trib. Milano 13 luglio 2006, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2007, 111; Trib. Milano 
5 marzo 2003 cit.; Trib. Prato 14 gennaio 1997, in Giu. Merito, 1997, 247; Trib. Firenze 29 aprile 1995, 
in Dir. Fam. e Pers., 1996, 166. 
(7) SINAGRA, Sul preteso diritto soggettivo dello straniero ad ottenere dall' A.G.O. italiana la dichiarazione 
di apolidia, in Dir. Fam. e Pers., 1996, 172; FARCI, Riconoscimento dello stato di apolidia, in Giur. 
Merito, 1996, III, 517; VITIELLO, L'accertamento dello status di apolidia, in Giur. Merito, 1997, I, 247. 
(8) Trib. Lecce 5 marzo 2010, in www.burocraziaconsolare.it; Trib. Lucca 16 dicembre 2002, in 
Giur. Merito, 2003, 248. 
(9) Trib. Perugia 14 luglio 2003; App. Perugia 20 aprile 2004 cit.
136 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Altre decisioni hanno invece fatto riferimento, sempre in via analogica, al 
rito camerale previsto per i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali 
per il riconoscimento dello stato di rifugiato previsto dall'art. 35 d.legis 
25/2008, non esistendo, secondo questo orientamento, valide ragioni per differenziare 
l�iter procedurale diretto ad accertare lo stato di rifugiato da quello per 
la condizione di apolide (10). 
Si era per� osservato, con riferimento alla prima opinione, che non basta 
l'indicazione della rubrica del titolo II libro IV cod. proc. civ. per trarne le conseguenze 
che quell'indirizzo ne fa derivare, in quanto per l'applicabilit� del rito 
camerale occorre sempre una specifica previsione normativa (11). E lo stesso 
si pu� dire per escludere ogni possibilit� di ricorso all'analogia. D'altro canto, 
con riferimento al secondo orientamento, appare difficile sostenere che l'Amministrazione 
ed in particolare il Ministero dell'Interno, non possa aver interesse 
a resistere a una richiesta di accertamento di apolidia, tenendo presenti le conseguenze 
giuridiche che derivano dalla condizione di apolide (12); basti pensare 
tra l'altro alla circostanza che la legge prevede per l'apolide una procedura accelerata 
per la concessione della cittadinanza e come, in deroga al principio 
dello ius sanguinis quale regola fondamentale per l'acquisto della cittadinanza 
italiana, sia previsto che essa spetti a chi nasca in Italia da genitori apolidi (l. 5 
febbraio 1992 n. 91, art. 1, comma 1, lett. b). La stessa Suprema Corte ha al riguardo 
affermato, come sopra ricordato, che il Ministero dell'Interno � il necessario 
contraddittore relativamente alle domande di riconoscimento dello 
stato di apolide (Cass. S.U. 28873/2008 cit.). 
La tesi sull'applicabilit� del rito contenzioso ordinario trova ora conferma 
nella sentenza della Cassazione. Secondo la Suprema Corte non � possibile 
estendere il rito previsto per le controversie indicate nel titolo II del libro IV 
cod. proc. civ. a tutte quelle riferibili genericamente allo stato della persona. Il 
rinvio operato dall'art. 742 bis cod. proc. civ. deve essere inteso nel senso di 
completare le regole eventualmente lacunose poste per la disciplina di altri procedimenti 
in camera di consiglio con le norme generali contenute negli articoli 
737 ss. cod. proc. civ. e non nel senso di applicare il rito camerale a fattispecie 
in cui esso non sia espressamente previsto. Del resto, osserva la Corte, nei casi 
previsti dal TU sull'immigrazione, come per i ricorsi volti ad accertare lo stato 
di rifugiato politico, esistono delle ragioni che impongono l'utilizzo di un procedimento 
accelerato come il rito camerale, che invece non sussistono al fine 
di verificare la condizione di apolidia. 
Anche nella giurisprudenza di merito del resto esiste un orientamento che 
(10) App. Firenze 21 ottobre 2011; App. Firenze 6 maggio 2011 n. 685; App. Firenze 8 maggio 
2009 n. 138 in www.asgi.it. 
(11) v. S.E. PIZZORNO, Osservazioni in tema di apolidia in La Nuova Giur. Civ. Comm., 2008, 265. 
(12) v. S.E. PIZZORNO cit., CORBETTA Osservazioni in tema di accertamento della condizione di 
apolide in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2005, 28.
CONTENZIOSO NAZIONALE 137 
nega l'applicabilit� del rito camerale alle controversie in tema di accertamento 
dello stato di apolide (13) . 
Si deve infine osservare che la questione resta di attualit� anche dopo l�entrata 
in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 recante �Disposizioni complementari 
al codice di procedura civile in materia di riduzione e 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell�articolo 54 
della legge 18 giugno 2009 n. 69� che attribuisce al procedimento sommario 
di cognizione, introdotto con la legge 69/2009, i procedimenti speciali contrassegnati 
da una particolare esigenza di velocit� di trattazione. In particolare sono 
state assegnate al rito sommario di cognizione: le controversie in materia di 
mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore 
dei cittadini degli altri Stati membri dell�Unione europea o dei loro familiari; 
le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati 
membri dell�Unione europea e dei loro familiari; le controversie in materia di 
espulsione degli extracomunitari; le controversie in materia di riconoscimento 
della protezione internazionale; l�opposizione avverso i provvedimenti dell�autorit� 
amministrativa in materia di diritto all�unit� familiare; le controversie in 
materia di discriminazione. 
Nessun cenno invece alle cause dirette ad accertare lo stato di apolide; ne 
consegue che a queste dovr� applicarsi il rito ordinario di cognizione cos� come 
indicato dalla Suprema Corte. 
3. Una questione aperta: la competenza territoriale 
Dopo la pronuncia della Cassazione sull�applicabilit� del rito ordinario in 
luogo di quello camerale, resta ancora aperta la questione della competenza 
territoriale. La questione non si � infatti posta all�attenzione della Suprema 
Corte n� nella sentenza 14918 del 2007 (l�eccezione di competneza era stata 
sollevata nei primi due gradi di giudizio ma l�amministrazione non si era costituita 
in sede di legittimit�) n� nelle pronunce successive. 
Al riguardo la maggior parte dei Tribunali aditi hanno ritenuto la propria 
competenza, sulla base del criterio, ritenuto applicabile con il rito camerale, 
della residenza o domicilio del ricorrente (14). 
In altri casi si � applicato il foro erariale per cos� dire �locale�, trasferendosi 
la competenza dal Tribunale adito sulla base della residenza al tribunale della 
sede della Corte d�Appello (15). 
In realt� la questione della competenza non ha nulla a che vedere con il 
(13) Trib. Alessandria 19 luglio 2000, in Giur. Merito, 2001, 371; App. Firenze 12 novembre 2002 
cit.; v. anche Trib. Firenze 16 febbraio 2011; App. Bologna 11 dicembre 2009 in www.leggiditalia.it;; 
App. Firenze 4 giugno 2010. 
(14) Cos� anche Appello Firenze 8 maggio 2009 n. 138 cit. 
(15) v. Trib. Bologna 19 febbraio 2010 in www.leggiditalia.it, la cui pronuncia interviene dopo 
che il tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.
138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
rito, per cui comunque, anche ritenendosi applicabile il procedimento in camera 
di consiglio, occorre far riferimento alle regole generali in tema di competenza. 
Ne consegue che, visto che legittimato passivamente � il Ministero dell'Interno 
con sede a Roma, senza considerare il fatto che si agisce al fine dell'accertamento 
di uno stato, quello di apolide, che ha efficacia su tutto il territorio nazionale, 
la competenza dovrebbe spettare al Tribunale di Roma (art. 25 cod. 
proc. civ.) (16). 
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614 - Pres. Vitrone, Rel. Macioce, P.G. 
Apice (difforme) - E.O.M. (avv. Crispi) c. Ministero interno. 
(Omissis) 
Svolgimento del processo 
E.O.M., sull'assunto di appartenere alla etnia (...) e di aver avuto travagliata storia personale, 
ha chiesto al Tribunale di Trento di riconoscere il proprio stato di apolide. Il Tribunale, con 
decreto 27.10.2009, ha dichiarato inammissibile l'istanza perch� proposta nelle forme de rito 
camerale e non in quelle, generali ed obbligatorie, del rito ordinario di cognizione. 
La Corte di Appello di Trento, alla quale lo straniero aveva proposto reclamo e contro il quale 
si era costituita l'Avvocatura dello Stato, ha affermato che l'accertamento dello stato in discorso 
- in difetto di espressa previsione sul rito camerale (quale quella afferente lo status di rifugiato) 
e non potendosi applicare il richiamo allo "stato delle persone" di cui all'art. 742 bis c.p.c. 
(afferente le ipotedi del tit. 2^ del libro 4^ del codice) - doveva essere proposto e trattato con 
il rito ordinario. Pertanto, con decreto 22.3.2010 ha rigettato il reclamo. Per la cassazione di 
tale decreto E.G. ha proposto ricorso 18.6.2010 notificato al Ministero dell'Interno ed al P.G. 
presso la Corte di Trento, che non hanno svolto difese. 
Nel ricorso si denunzia la violazione degli artt. 737 e 742 bis c.p.c. perpetrata con il diniego 
del rito camerale e si invoca ampia giurisprudenza di merito a sostegno. 
Motivi della decisione 
Ritiene il Collegio non fondate le censure proposte avverso la esatta decisione della Corte 
territoriale per la quale la controversia sottoposta dovesse essere proposta nelle forme del rito 
ordinario contenzioso civile. Ed infatti: 
1) L'apolidia � status del soggetto, riconosciuto dalla Convenzione di New York del 28.9.1954; 
la L. 5 febbraio 1992, n. 91 menziona lo status anzidetto equiparandolo a quello del cittadino 
straniero ai fini dell'acquisizione della cittadinanza e ad esso impone, ove residente, l'osservanza 
della legge italiana e ad esso attribuisce i diritti civili (art. 16, comma 1). Il riconoscimento 
dello status promana dalla sussistenza delle situazioni indicate nella Convenzione e 
viene "attestato" da decreto del Ministro dell'Interno (D.P.R. n. 572 del 1993, art. 17 regolamento 
di attuazione della L. 91 del 1992). Ed � proprio il Ministro dell'Interno il necessario 
ed esclusivo contraddittore in ordine alle domanda di riconoscimento dello stato in discorso 
(S.U. n. 28873 del 2008). 
(16) In questo senso Trib. Milano 20 aprile 2011 in www.leggiditalia.it; Trib. Milano, ivi; Appello 
Firenze 6 maggio 2011 che dichiara l�incompetenza del tribunale di Firenze che aveva ritenuto inammissibile 
il ricorso proposto nelle forme del rito camerale, ritenendo che la questione sulla competenza 
debba precedere quella sul rito.
CONTENZIOSO NAZIONALE 139 
2) Le controversie sull'acquisto della cittadinanza spettano, come noto, trattandosi di stato 
della persona, al Tribunale in sede di ordinaria cognizione (art. 9 c.p.c., comma 2) e la previsione 
di cui all'art. 742 bis c.p.c. non si pu� intendere come estensiva del rito da quelle controversie 
sullo stato delle persone nominate al titolo 2^ del libro 4^ c.p.c. a tutte quelle 
appartenenti ad un indeterminato "genus" di "famiglia e stato". L'art. 742 bis c.p.c., infatti, l� 
dove dispone che "Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera 
di consiglio, ancorch� non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di 
famiglia o di stato delle persone" comporta che, quando un procedimento in camera di consiglio 
sia regolato da una disciplina speciale, le eventuali lacune, in mancanza di norme che 
lo escludano, debbono essere colmate con il ricorso alla disciplina generale dei procedimenti 
in camera di consiglio contenuta negli artt. da 737 a 742 bis c.p.c. (Cass. n. 18143 del 2002): 
la previsione, quindi, non ha alcuna idoneit� ad estendere le ipotesi applicative di procedura 
camerale - sempre "nominate" - ma � diretta solo a completare le regole processuali di quelle 
esterne al codice di rito con le regole generali di cui all'art. 737 e segg.. 
3) Il rito camerale contenzioso � espressamente previsto da numerose leggi speciali e, per 
quel che rileva, tanto dal T.U. sull'immigrazione approvato dal D.Lgs. 286 del 1998 (artt. 13 
e 13 bis del T.U. come modificati dal D.Lgs. n. 113 del 1999, artt. 3 e 4 - art. 30, comma 6 del 
T.U.), quanto, in materia di protezione internazionale, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 come 
modificato dalla L. n. 94 del 2009, nelle prime come nella seconda ipotesi in ragione delle 
esigenze di assoluta celerit� nella definizione del procedimento (stante l'urgenza dei concorrenti 
interessi della sollecita esecuzione della misura espulsiva, nel primo caso, e della immediata 
risposta alla esigenza di protezione, nel secondo caso): ed appare palese come 
nell'acquisizione dello status di apolide non si scorge n� assoluta urgenza soggettiva n� interesse 
pubblico alla immediatezza di definizione. N� del resto appare casuale che il legislatore, 
all'atto di optare per la scelta camerale in ordine ai procedimento afferente la protezione internazionale, 
ci� abbia fatto esplicitamente, ripetutamente (da ultimo con il citato D.Lgs. 25 
del 2008) ed imponendo la adozione della forma della sentenza per la definizione in ciascuno 
dei due gradi della controversia (S.U. 27310 de 2008) restando silente invece quanto alla definizione 
camerale di legittimit�, pertanto conclusa con ordinanza (Cass. n. 17576 del 2010). 
4) Sulla questione del rito camerale per la controversia che occupa non appare poi corretto richiamare, 
in favore della tesi del ricorrente, precedenti di questa Corte, dato che la decisione 
delle S.U. n. 28873 del 2008 si � limitata a ritenere ammissibile il ricorso in sede di legittimit� 
avverso il decreto emesso in sede camerale contenziosa (non essendo stato prospettato alcun 
problema di legittimit� di tale procedimento) e che di contro l'unica decisione assunta in un 
procedimento nel quale la questione del rito venne posta dall'Amministrazione (Cass. n. 5212 
del 2008) ha ritenuto assorbente l'accoglimento del diverso motivo che prospettava la nullit� 
della decisione per essere stata la notifica dell'atto effettuata nei confronti del Ministero e non 
ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11. 
Sulla base di tali argomenti disattese pertanto le censure mosse alla esatta decisione della 
Corte di merito, si rigetta il ricorso affermandosi il principio di diritto per il quale, in difetto 
di diversa esplicita previsione del legislatore, le controversie afferenti lo stato di apolide devono 
essere proposte e decise, nel contraddittorio del Ministro dell'Interno, nelle forme proprie 
dell'ordinario giudizio di cognizione. Nulla per le spese. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. 
Cos� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 Marzo 2011.
140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Risarcimento del danno ambientale: natura giuridica unitaria 
dell�illecito e normativa applicabile alle condotte lesive ante 
novella sui criteri di ristoro di cui alla direttiva CEE 2004/35/CE 
e norme attuative interne 
(Nota a Cassazione civile, Sez. III, sentenza 22 marzo 2011 n. 6551) 
Michele Gerardo* 
SOMMARIO: 1. Evoluzione della lite - 2. Natura unitaria dell�illecito - 3. Normativa applicabile 
alle condotte lesive dell�ambiente verificatesi in data antecente l�entrata in vigore 
della novella dei criteri di ristoro del danno ambientale di cui alla direttiva CEE 2004/35/CE 
e norme attuative interne - 4. segue: Limiti temporali in ordine alla applicazione della nuova 
disciplina (direttiva CEE 2004/35/CE e norme attuative interne) delle condotte lesive dell�ambiente. 
1. Evoluzione della lite 
Con la sentenza in esame � stato definito - con la pronuncia di cassazione 
con rinvio su ricorso proposto dal Ministero dall�Ambiente - il giudizio di legittimit� 
su fatti causa di danno ambientale sul litorale domizio nel Comune 
di Castelvolturno. 
Il giudizio � cominciato nell�anno 1999 quando l�Amm.ne dello Stato 
cit� presso il Tribunale di Napoli la societ� individuata quale responsabile del 
danno ambientale. Alla societ� veniva ascritta, nella citazione, una condotta 
di invasione e occupazione arbitraria - fin dal 1981 - di vastissimi terreni ubicati 
nel Comune di Castelvolturno in provincia di Caserta con la costruzione 
di numerosi manufatti in zone sottoposte a vari vincoli (edilizi, paesaggistici, 
ambientali, ecc.). L�Amministrazione, assumendo che la condotta della societ� 
convenuta fosse lesiva dell�ambiente, chiese la condanna della societ� al ripristino 
dello stato dei luoghi e, in subordine, la condanna al risarcimento per 
equivalente secondo i criteri di cui all�art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349 (gravit� 
della colpa individuale, costo necessario per il ripristino e profitto conseguito 
dal trasgressore). In accoglimento della domanda subordinata dell�Amm.ne, 
il Tribunale di Napoli - con sentenza del 3 novembre 2004 n. 11235, pubblicata 
in questa Rass., 2004, IV, pp. 1263 ss. - condann� la societ� convenuta al risarcimento 
del danno ambientale. 
La soccombente propose appello. Nel corso del giudizio di impugnazione 
venne pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli sentenza non definitiva 
del 24 aprile 2008 n. 1495, con la quale, tra l�altro, si � esclusa la spettanza 
della voce rappresentata dal costo di ripristino nella quantificazione del danno 
ambientale e si � ritenuto che lo Stato acquisisca giorno per giorno il diritto al 
(*) Avvocato dello Stato.
CONTENZIOSO NAZIONALE 141 
risarcimento del danno ambientale, per equivalente della perdita, consistente 
nel fatto che la collettivit� continua ad essere privata della possibilit� di godere 
dell�ambiente nella situazione in cui si trovava prima del suo deterioramento 
(sicch�, sebbene l�illecito ambientale sia stato qualificato come permanente 
dalla Corte, i danni conseguenti alle condotte lesive sono stati reputati soggetti 
a prescrizione quinquennale). Il giudizio di impugnazione si � concluso con 
la pronuncia della sentenza definitiva 19 gennaio 2011 n. 90 con la quale la 
Corte di Appello di Napoli, per quanto di interesse nella odierna sede, ha provveduto 
a quantificare il danno ambientale in applicazione dei criteri fissati con 
la citata sentenza non definitiva n. 1495. Tanto la sentenza non definitiva 24 
aprile 2008 n. 1495, quanto quella definitiva 19 gennaio 2011 n. 90 sono pubblicate 
in questa Rass., 2011, II, pp.106 ss.. 
L�Amm.ne ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non 
definitiva 24 aprile 2008 n. 1495. L�impugnazione � stata definita dalla Corte 
di Cassazione con la sentenza 8 febbraio - 22 marzo 2011 n. 6551, oggetto 
dell�odierno esame, con accoglimento di date censure e conseguente cassazione 
con rinvio della sentenza censurata. 
2. Natura unitaria dell�illecito 
La sentenza in commento presenta almeno due profili di interesse. Il giudice 
di legittimit�, per un primo aspetto analizza la natura dell�illecito ambientale. 
All�uopo - condivisibilmente - qualifica esso illecito come unitario, 
rigettando la concezione atomistica del danno ambientale fatta propria dal giudice 
di secondo grado. Ci� alla luce dei principi generali sull'unitariet� del 
danno non patrimoniale elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte e 
altres� in base al tenore letterale dell�art. 18 L. n. 349/86, per il quale i parametri 
richiamati - gravit� della colpa individuale, costo necessario per il ripristino 
e profitto conseguito dal trasgressore - non integrano ciascuno 
un'autonoma voce di danno, ma piuttosto costituiscono dei criteri da tenere 
presenti per la valutazione equitativa, che rimane complessiva e riferita alla 
lesione nel suo complesso. 
La Corte rileva che il bene giuridico costituito dall'ambiente rimane oggettivamente 
danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o 
non conveniente il ripristino, sicch� il controvalore di tale diminuzione spetta 
comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilit� 
civile. La Corte rileva altres� che �non integrando il profitto conseguito 
dall'inquinatore una autonoma voce di danno, ma - appunto - un semplice parametro 
per la liquidazione eminentemente equitativa che viene richiesta, non 
pu� applicarsi meccanicisticamente il concetto di prescrizione elaborato per 
danni che maturano giorno per giorno dalla protrazione della permanenza 
della situazione illegittima determinata dall'immutazione dei luoghi. Infatti, 
per la connotazione latamente punitiva di tale parametro, la riscontrata per-
142 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
manenza dell'illegittimit� della situazione comporta che il danno ambientale 
consistito nel permanente sconvolgimento dei luoghi con praticamente irreversibile 
illegittima antropizzazione di un vasto sito costiero non si limiti ai 
soli profitti che giorno per giorno abbia conseguito il danneggiante nel solo 
periodo dei cinque anni anteriori alla domanda, ma anche alla redditivit� 
delle somme percepite dal danneggiante in precedenza per la pregressa condotta 
illegittima fin dal suo insorgere e, quindi, in sostanza a tutti i profitti gi� 
conseguiti �. 
3. Normativa applicabile alle condotte lesive dell�ambiente verificatesi in data 
antecedente l�entrata in vigore della novella dei criteri di ristoro del danno 
ambientale di cui alla direttiva CEE 2004/35/CE e norme attuative interne 
Il Supremo Giudice ha rilevato che nelle more del giudizio di Cassazione 
� entrato in vigore - al fine dichiarato di adeguare l'ordinamento nazionale alla 
lettera della direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilit� ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale - il D.L. 25 settembre 2009 
n. 135, art. 5 bis, conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166, il quale ha 
modificato il D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152, artt. 303 e 311. La novella interviene 
sui criteri di ristoro del danno ambientale. 
In specie: 
a) si � avuta l'aggiunta al primo comma della lett. f) dell'art. 303 del 
D.Lgs. n. 152 del 2006 - articolo disciplinante le fattispecie escluse dall�applicazione 
delle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, 
contenute nella parte sesta del Decreto - del seguente periodo: "i criteri 
di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 
2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre 
ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei 
commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice 
civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione 
delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione 
la previsione dell'art. 315 del presente decreto�; 
b) si � avuta altres� l'aggiunta al comma 3, dell'art. 311 del richiamato 
D.Lgs. n. 152 del 2006 - disciplinante l�azione risarcitoria in forma specifica 
e per equivalente patrimoniale - del seguente periodo: "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformit� 
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato 2^ alla direttiva 
2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e 
dell'eccessiva onerosit�, avendo riguardo anche al valore monetario stimato 
delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili 
o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del
CONTENZIOSO NAZIONALE 143 
danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale 
e comunitario". 
L�attuale testo dell�art. 311 � quindi il seguente: 
�1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, 
anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno 
ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, 
oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente 
decreto. 
2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivit� o comportamenti 
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento 
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme 
tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo 
in tutto o in parte, � obbligato all�effettivo ripristino a sue spese della 
precedente situazione e, in mancanza, all�adozione di misure di riparazione 
complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalit� prescritte 
dall�Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine 
congruo di cui all�articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l�effettivo 
ripristino o l�adozione di misure di riparazione complementare o compensativa 
risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente 
onerosi ai sensi dell�articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in 
modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante � obbligato 
in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti 
dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente 
articolo, per finanziare gli interventi di cui all�articolo 317, comma 5. 
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli 
Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle 
responsabilit� risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente 
patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del 
presente decreto. Con decreto del Ministro dell�ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, ai sensi dell�articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformit� a quanto previsto 
dal punto 1.2.3 dell�Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione 
del risarcimento per equivalente e dell�eccessiva onerosit�, avendo 
riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi 
perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione 
del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze 
passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi 
di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della
144 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
propria responsabilit� personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le 
leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente 
comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2 �. 
A parere della Suprema Corte la disciplina sopravvenuta (D.L. n. 135 del 
2009 e L. n. 166 del 2009) si applica anche alle domande gi� proposte in giudizi 
ancora in corso, con il solo limite dei giudizi gi� definiti con sentenza passata 
in giudicato, neutralizzando i criteri di determinazione del danno gi� 
stabiliti dalla L. n. 349 del 1986, art. 18. La situazione descritta ha comportato, 
nel giudizio che si sta esaminando, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, 
avendo il giudice di legittimit� ritenuto necessario rivedere ogni determinazione 
sulla liquidazione. 
4. Segue: limiti temporali in ordine alla applicazione della nuova disciplina 
(direttiva CEE 2004/35/CE e norme attuative interne) delle condotte lesive 
dell�ambiente 
In ordine all�applicazione della disciplina sopravvenuta - D.L. n. 135 del 
2009 e L. n. 166 del 2009 - alle domande gi� proposte in giudizi ancora in 
corso, con il solo limite dei giudizi gi� definiti con sentenza passata in giudicato, 
predicata dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, possono nutrirsi 
dubbi. 
Difatti, l�applicazione retroattiva dei precetti di cui al citato art. 303, 
comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 152/06 inseriti con l�art. 5-bis del D.L. n. 
135/09 deve tenere conto dei limiti temporali a ritroso fissati dalla direttiva 
CEE 2004/35/CE, attuata con il citato art. 5-bis del D.L. n. 135. 
L�art. 17 della direttiva CEE 2004/35/CE del 21 aprile 2004, recante �Applicazione 
nel tempo� recita: �La presente direttiva non si applica: - al danno 
causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della 
data di cui all'articolo 19, paragrafo 1; (�)�. 
A sua volta l�art. 19 della direttiva CEE 2004/35/CE, recante �attuazione� 
recita: 
�1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva 
entro il 30 aprile 2007 (�)�. 
La direttiva comunitaria 2004/35/CE e la norma recante il suo recepimento 
nell�ordinamento nazionale non dovrebbero essere applicabili al danno 
causato da un evento verificatosi prima del 30 aprile 2007. 
L�art. 17 della direttiva CEE 2004/35/CE � norma estremamente dettagliata 
e, quindi, di immediata applicazione nell�ordinamento italiano, non richiedendo 
alcuna ulteriore specificazione affidata alla discrezionalit� del 
Legislatore nazionale. 
Da ci� consegue che l�art. 303, comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 152/06 
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall�art. 5-bis del D.L. 25 set-
CONTENZIOSO NAZIONALE 145 
tembre 2009, n. 135 conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166, nella 
parte in cui dispone �i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria 
stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento 
proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 
18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi 
del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non 
aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato�, 
va armonizzato con l�art. 17 della direttiva CEE 2004/35/CE, disponente �La 
presente direttiva non si applica: - al danno causato da un'emissione, un 
evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 
1; (�) � , ovvero prima del 30 aprile 2007. 
Tale armonizzazione implica che la portata retroattiva dell�art. 303 novellato 
determina l�applicazione dei criteri ristoratori nello stesso contenuti 
agli eventi verificatisi tra il 25 novembre 2009 (data di entrata in vigore della 
L. 20 novembre 2009 n. 166 - di conversione del D.L. 25 settembre 2009 n. 
135 - che ha direttamente inserito l�art. 5-bis) e il 30 aprile 2007 (limite fissato 
dalla direttiva CEE). Ove, in via espressa, il D.L. citato avesse statuito che la 
portata retroattiva dell�applicazione riguardasse anche eventi o incidenti verificatisi 
prima del 30 aprile 2007, vi sarebbe stato un contrasto tra norma interna 
e norma comunitaria. In tale ipotesi gli uffici pubblici degli Stati interni tenuti 
ad applicare il diritto comunitario, nel rispetto del principio di primazia del 
diritto comunitario, sarebbero tenuti a disapplicare il vigente testo dell�art. 
303, comma 1 lettera f), in applicazione della norma self executing di cui all�art. 
17 della direttiva 2004/35/CE. 
Cassazione civile, Sez. III , sentenza 22 marzo 2011 n. 6551 - Pres. Morelli, Rel. De Stefano, 
P.M. Fedeli - Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare (avv. gen. Stato) 
c. Fontana Bleu s.p.a. (avv. G. Olivieri) ed altri. 
(Omissis) 
Svolgimento del processo 
1. Per quanto qui ancora rileva, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 
24 aprile 2008 n. 1495/08, qui impugnata, lo svolgimento del processo pu� cos� ricostruirsi: 
1.1. il Ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio citarono, con atto notificato il 
15 settembre 1999, la Fontana Bleu spa per sentirla condannare al ripristino dello stato dei 
luoghi ed in subordine al risarcimento dei danni patrimoniali che questa aveva cagionato immutando 
un'ampia zona del litorale domizio in Comune di Castelvolturno su terreno demaniale, 
realizzando e gestendo fin dal 1981 una serie di complessi immobiliari fabbricati 
abusivamente e destinati a civili abitazioni, attivit� commerciali, alberghiere, scolastiche e di 
culto, con violazione - tra l'altro - della legge urbanistica e dei vincoli paesaggistici od ambientali 
ed in definitiva causando l'irrimediabile compromissione dell'ambiente marino e terrestre, 
danneggiando le specie naturali ivi esistenti, modificando l'habitat preesistente,
146 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
artificializzando il paesaggio naturale, aumentando la criticit� degli ecosistemi, sconvolgendo 
l'idrografia superficiale e determinando la produzione di r.s.u.; e chiese di tener conto, per la 
quantificazione del danno, dei costi di ripristino (indicati in L. 14,7 miliardi), del profitto della 
convenuta (esposto in L. 30,5 miliardi) e del turbamento dell'ambiente (forfetizzandone il risarcimento 
in L. 14,7 miliardi), pure invocando il risarcimento dei danni non patrimoniali, di 
cui invoc� l'equitativa valutazione in ulteriori L. 60 miliardi, oltre interessi, rivalutazione monetaria 
e spese del giudizio; 
1.2. costituitasi in giudizio, la Fontana Bleu spa, comunque deducendo di essersi costituita 
solo nel 1981 e negando le illegittimit� prospettate, chiese ed ottenne di chiamare in causa il 
Comune di Castelvolturno, il Comune di Pozzuoli, il Sindaco di Pozzuoli nella sua veste di 
Commissario Straordinario del Ministero per la Protezione Civile per l'emergenza del bradisismo, 
il Ministero per la Protezione Civile, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Marina 
mercantile, affinch�, accertato il loro contributo causale alla determinazione del danno 
ambientale, fossero condannati, in via solidale o secondo le rispettive singole responsabilit�, 
a rivalerla di quanto fosse stata costretta a pagare alle attrici in ragione almeno del 50%; ed 
intervenne in causa il WWF Italia; 
1.3. il Tribunale di Napoli, intervenuta in separato giudizio una transazione sui soli aspetti 
dominicali delle contestazioni tra le parti, pronunci� sentenza n. 11235/04, pubbl. il 3 novembre 
2004, con la quale accolse la domanda del Ministero dell'Ambiente, limitata in corso di 
causa a quella sola risarcitoria; e condann� la sola convenuta al pagamento in favore di quello 
della somma di L. 30 miliardi [rectius 30 milioni di euro], respingendo sia la domanda della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che quelle di garanzia nei confronti dei chiamati in 
causa; ed in particolare: 
1.3.1. ritenne una consentita emendatio la concentrazione della domanda su quella, originariamente 
subordinata, di risarcimento del danno; 
1.3.2. escluse la rilevanza della transazione, siccome da essa andavano esclusi i profili ambientali 
e paesaggistici del contenzioso in atto; 
1.3.3. fond� la responsabilit� della Fontana Bleu spa anche per le opere anteriori alla sua 
stessa costituzione, avendo fruito di quelle per il proprio profitto, conseguito con perpetuazione 
del danno; 
1.3.4. ritenne la corresponsabilit� solidale della convenuta per l'intero danno ambientale, in 
uno alle altre societ� del gruppo Coppola, che pure avevano edificato in precedenza alla sua 
costituzione; 
1.3.5. riscontr� il danno ambientale nell'installazione di un contesto urbano totalmente antropizzato 
in un luogo con vegetazione fino al lido del mare e sconvolgimento dell'habitat soggetto 
a tutela; 
1.3.6. ritenne violati l'art. 822 c.c., R.D. n. 1265 del 1934, art. 221, L. n. 283 del 1962, art. 2, 
la L. n. 10 del 1970, L. n. 47 del 1985, L. n. 1497 del 1939, il D.M. 19 maggio 1965 e D.M. 
13 luglio 1977; 
1.3.7. qualific� come meramente ricognitiva della tutela risarcitoria dell'ambiente alla L. n. 
349 del 1986, art. 18, trattandosi di bene giuridico gi� protetto dall'ordinamento; 
1.3.8. escluse la prescrizione in base al carattere permanente dell'illecito, il quale si protraeva 
fino a quando non fosse operata la riduzione in pristino dell'ambiente danneggiato; 
1.3.9. ancor� la liquidazione ai parametri esposti dalle attrici, escludendo per� la rilevanza 
della L. n. 1497 del 1939, art. 15, in tema di entit� delle indennit� sanzionatorie, per la diversit� 
della loro funzione;
CONTENZIOSO NAZIONALE 147 
1.3.10. escluse di poter decurtare il totale di Euro 30 milioni del valore dei beni ceduti allo 
Stato in virt� del protocollo d'intesa del 18 giugno 2002, attesa l'estraneit� da questo del danno 
ambientale; 
1.3.11. stabil� la necessit� di una valutazione equitativa del solo danno patrimoniale e non, 
solo escludendo quello morale, ritenuto non configurabile per una persona giuridica quale lo 
Stato; 
1.3.12. rigett� le domande contro i chiamati, che pure avevano o compiuto interventi legittimi 
o tentato di reagire avverso le attivit� illecite di edificazione e sconvolgimento dell'ambiente; 
1.4. la Fontana Bleu spa propose appello, con almeno undici motivi, ampiamente contestando 
le determinazioni del primo giudice; e ad esso resistettero le amministrazioni attrici, dispiegando 
appello incidentale per la determinazione del danno in conformit� a quanto da loro richiesto, 
oltre gli accessori non dalla data della domanda, ma da quella degli illeciti, nonch� 
per il riconoscimento del danno non patrimoniale, attesa la natura di quello ambientale; anche 
gli altri ministeri chiesero il rigetto dell'appello, mentre i chiamati in causa Comune di Castelvolturno 
e di Pozzuoli proposero appello incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento 
del motivo di appello con cui la Fontana Bleu chiedeva riconoscersi la loro 
corresponsabilit�; 
1.5. con ampia ed articolata pronuncia, la Corte di Appello di Napoli accolse solo parzialmente 
il gravame ed in particolare: 
1.5.1. escluse il carattere solidale dell'obbligazione di risarcimento del danno ambientale, sia 
in quanto non prospettato neppure dalle attrici, sia per la peculiarit� della disciplina della L. 
n. 349 del 1986, art. 18, che contiene, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, la responsabilit� 
di ciascuno dei danneggianti nei limiti della responsabilit� individuale di ciascuno; 
riformando la sentenza nel senso di considerare esclusivamente l'attivit� illecita 
direttamente compiuta dall'appellante e di liquidare solo i danni provocati da tale attivit� (e 
quindi se non altro solo quelli a partire dalla data di costituzione, avutasi nel 1981), senza 
considerare quelli prodotti dalla precedente attivit� di edificazione da parte di altre societ�; 
1.5.2. in ordine all'eccepita prescrizione, pur condividendo la qualificazione di illecito permanente 
data dal Tribunale a quello in esame (il quale illecito si protrae sino all'eliminazione 
dell'opera o alla cessazione della situazione di abuso), ritenne che lo Stato acquisisse giorno 
per giorno il diritto al risarcimento per equivalente della perdita (consistente nel fatto che la 
collettivit� continui ad essere privata della possibilit� di godere dell'ambiente nella situazione 
in cui si trovava prima del suo deterioramento) ed ammesso che la protrazione dello sfruttamento 
anzi ne costituiva ulteriore estrinsecazione, ritenne di escludere dalla liquidazione i 
danni prodottisi prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda (e cio� 
prima del 15 settembre 1994); 
1.5.3. escluse pure la spettanza della "voce rappresentata dal costo del ripristino", attesa la libera 
determinazione dello Stato di non procedervi, contenuta nella transazione intercorsa ad 
altri - e meramente dominicali - fini tra le parti, con conseguente illogicit� ed iniquit� della 
duplicazione della sanzione - o della locupletazione dello Stato - che deriverebbe dal riconoscimento 
di costi per opere che non sarebbero mai poste in essere; 
1.5.4. defin� quindi la controversia nei rapporti tra chiamante e chiamati in garanzia, ma ritenne 
di pronunciare sentenza non definitiva solo sull'an debeatur della pretesa risarcitoria, per consentire 
l'ulteriore istruttoria a mezzo di c.t.u. che individuasse le vendite stipulate dopo il 15 
settembre 1994 e di stimarne il profitto tratto dalla Fontana Bleu spa da tali vendite e dalla 
gestione dell'attivit� alberghiera per il periodo dal 15 settembre 1994 al 15 settembre 1999
148 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
(data alla quale si ritenne limitata la domanda, in difetto di richieste delle amministrazioni attrici 
per il periodo ulteriore); 
1.5.5. ritenne assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante sulla quantificazione del danno, 
reputando peraltro possibile fondare le successive indagini del c.t.u. sui dati di fatto allegati 
dalle amministrazioni appellate, siccome qualificati non contestati specificamente e persistendo 
l'onere, per chi contestava l'an debeatur, di contestare specificamente anche il quantum; 
escluse la computabilit� del valore degli immobili ceduti allo Stato in forza dell'intervenuta 
transazione, siccome relativa ad aspetti diversi da quello paesaggistico-ambientale; 
1.5.6. escluse la fondatezza delle domande di regresso dispiegate dalla Fontana Bleu spa per 
il carattere parziario dell'obbligazione risarcitoria del danno ambientale, come pure dell'eccezione 
fondata sull'art. 1227 c.c.: ritenendo nuove e pertanto inammissibili in secondo grado 
le doglianze basate sul secondo comma di tale disposizione - che configurava un'eccezione 
in senso proprio - e comunque infondate quelle articolate sul comma 1; 
1.5.7. concluse nel senso del ridimensionamento del risarcimento dovuto dalla Fontana Bleu 
spa con sua limitazione ai soli profitti da questa tratti dalla gestione del compendio immobiliare 
e dalla attivit� alberghiera dal 15 settembre 1994 a 15 settembre 1999, oltre alla voce di 
danno da determinare in considerazione della gravita della sua condotta individuale nel suddetto 
periodo; 
1.5.8. rilevato il giudicato sul rigetto della domanda proposta dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, compens� le spese nei suoi riguardi e condann� la Fontana Bleu spa alle spese 
di lite nei confronti dei chiamati in causa, riservando di regolare le spese nei rapporti tra le 
altre parti all'esito della pronuncia definitiva. 
2. Avverso tale sentenza, pubblicata il 24 aprile 2008 con il n. 1495/08, propone ricorso per 
cassazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, notificandolo, 
oltre che alla Fontana Bleu spa, anche ai Comuni di Castelvolturno e di Pozzuoli, al W.W.F., 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e 
Trasporti ed al Dipartimento della Protezione Civile; resiste con controricorso, dispiegando 
ricorso incidentale, la Fontana Bleu spa; resistono con controricorso i Comuni di Castelvolturno 
e di Pozzuoli, il primo dispiegando altres� ricorso incidentale condizionato; e, per la 
pubblica udienza del 9 febbraio 2011, depositate memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., da parte 
dei controricorrenti, il Ministero ricorrente e la Fontana Bleu spa compaiono e discutono oralmente 
la causa. 
Motivi della decisione 
3. Il ricorrente principale sviluppa tre motivi: 
3.1. un primo, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., della L. 8 luglio 1986, n. 
349, art. 18 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, in relazione all'art. 2947 c.c., concludendolo 
con il seguente quesito di diritto: dica la S. Corte se i criteri di liquidazione del danno 
ambientale specificato nella L. n. 349 del 1996, art. 18 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 
2006, art. 311) tendono a quantificare con riferimento all'attualit� l'importo dovuto a titolo risarcitorio 
per il pregiudizio arrecato ai beni immateriali oggetto di tutela, cos� da concorrere 
integralmente alla valutazione in termini economici del predetto pregiudizio, e se pertanto sia 
errata la sentenza impugnata, che ha ritenuto che il danno risarcibile debba essere diminuito 
dei profitti realizzati oltre cinque anni prima della proposizione della domanda, nel presupposto 
che tali profitti esprimano l'ammontare dei pregiudizi arrecati giorno per giorno all'interesse 
pubblico e costituiscano una voce di danno autonoma, soggetta a prescrizione estintiva; 
3.2. un secondo, di violazione e falsa applicazione delle medesime norme, ma sotto altro pro-
CONTENZIOSO NAZIONALE 149 
filo, concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la S. Corte se sia errata l'impugnata 
sentenza, che - in pretesa applicazione dei principi della prescrizione estintiva - ha ritenuto 
che nella liquidazione del danno ambientale si debba escludere la rilevanza dei comportamenti 
tenuti dal danneggiante in periodi anteriori di oltre cinque anni rispetto alla data di proposizione 
della domanda risarcitoria; 
3.3. un terzo, di violazione e falsa applicazione delle medesime norme, ma sotto ulteriore profilo, 
nonch� dell'art. 2058 c.c., concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la S. 
Corte se il risarcimento del danno ambientale debba comprendere un importo equivalente ai 
costi occorrenti per il ripristino dello stato originario dei luoghi, anche se tale ripristino si 
riveli di fatto impossibile o eccessivamente oneroso o se la Pubblica Amministrazione, nell'ambito 
delle sue sfere di discrezionalit�, abbia manifestato la volont� di non procedere concretamente 
a simili lavori di ripristino. 
4. La controricorrente Fontana Bleu spa propone controricorso con cui dispiega ricorso incidentale: 
4.1. contestando analiticamente i motivi del ricorso principale, con adesione alle argomentazioni 
della gravata sentenza; 
4.2. dispiegando un motivo di autonoma ed incidentale impugnazione, di nullit� della sentenza 
per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile, perch� non sollevata 
dalla parte, un'eccezione ad essa non riservata (ex art. 1227 c.c., comma 2); e concludendolo 
con il seguente quesito di diritto: dica la Corte che anche l'eccezione fondata sull'art. 
1227 c.c., comma 2 - non riservata alle parti dalla legge, n� costituendo espressione di un potere 
esercitabile in via d'azione - rientra fra quelle rilevabili di ufficio, cosi che l'eccezione 
sollevata dalla spa Fontana Bleu volta all'esclusione dei danni che l'Amministrazione statale 
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza deve essere dichiarata ammissibile a norma 
dell'art. 345 c.p.c.. 
5. Delle altre parti: 
5.1. il Comune di Castelvolturno, oltre a ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva, 
dispiega numerose doglianze, riversandole in nove motivi di ricorso incidentale, i primi tre 
dei quali formulati in via autonoma anche con riferimento a pretesi vizi di quello principale 
e gli altri a seguito di una generica intestazione di proposizione di ricorso incidentale condizionato. 
5.2. il Comune di Pozzuoli deposita separati controricorsi in replica al ricorso principale ed a 
quello incidentale della Fontana Bleu, comunque ribadendo l'infondatezza della domanda di 
regresso dispiegata da quest'ultima, per la carenza di legittimazione passiva di esso Ente territoriale 
in luogo del suo Sindaco quale articolazione del Dipartimento della Protezione Civile; 
5.3. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deposita controricorso 
a confutazione degli argomenti del ricorso incidentale di Fontana Bleu spa. 
6. In primo luogo, il ricorso incidentale dispiegato dal Comune di Castelvolturno, proposto - 
si badi - avverso il ricorso dispiegato dal Ministero dell'Ambiente, va dichiarato inammissibile 
per radicale carenza di interesse, non avendo alcuna delle controparti impugnato la gravata 
sentenza sotto il profilo del rigetto delle domande dispiegate contro il detto Comune; e tanto 
a prescindere dalle carenze formali del primo motivo e dei quesiti dei motivi dal quarto all'ultimo, 
formulati in maniera generica e senza che da essi possa trarsi la regula iuris valida 
per una serie potenzialmente indefinita di rapporti o fattispecie similari, in violazione della 
giurisprudenza di legittimit� ormai consolidatasi sul punto. Anche le argomentazioni svolte 
dal Comune di Pozzuoli nel controricorso seguono la stessa sorte, attesa la mancata impu-
150 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
gnazione del capo della sentenza di secondo grado che sancisce l'infondatezza di qualunque 
pretesa nei confronti anche di detto Comune. 
7. Ci� posto, l'ambito dell'impugnazione, come in concreto dispiegata dal ricorrente principale 
e dalla ricorrente incidentale, riguarda in sostanza l'identificazione dei corretti criteri di liquidazione 
del danno ambientale e la rilevabilit� del comportamento del danneggiato che non si 
sia adoperato per contenere il danno stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2: tutti gli altri 
aspetti sono coperti dal giudicato interno ormai formatosi a seguito delle statuizioni della 
Corte di Appello e della loro mancata impugnazione. 
8. Quanto ai motivi del ricorso principale, essi si appuntano sulla ricostruzione stessa della 
struttura del danno ambientale, come operata dalla Corte di Appello nella qui gravata sentenza 
con una concezione per cos� dire atomistica dei parametri di riferimento: � evidente infatti 
che la Corte territoriale ha inteso applicare la disposizione della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 
18, comma 6, secondo la quale "il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione 
del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravit� 
della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore 
in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali". 
E le censure del ricorrente chiedono a questa Corte di precisare, nella sostanza, se tali parametri 
costituiscano o meno altrettante autonome voci di danno e se poi quelle in modo espresso escluse 
(costo necessario per il ripristino) o limitate (profitto conseguito dal trasgressore solo per gli ultimi 
cinque anni) meritassero l'interpretazione riduttiva applicata dalla Corte territoriale. 
8.1. Da un punto di vista generale, effettivamente una concezione atomistica del danno ambientale 
potrebbe dirsi esclusa, alla luce se non altro dei principi generali sull'unitariet� del 
danno non patrimoniale elaborati dalla recente giurisprudenza di questa Corte di legittimit� 
(per tutte, Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972) e comunque del tenore testuale della 
norma suddetta, per il quale i parametri richiamati non paiono affatto integrare ciascuno un'autonoma 
voce di danno, ma piuttosto soltanto i criteri da tenere presente per la valutazione 
equitativa, che rimane complessiva e riferita alla lesione nel suo complesso. 
8.2. Da tale corollario discenderebbe senz'altro l'erroneit� dell'esclusione, da tali criteri, dei 
costi di ripristino allorch� questo sia escluso, o per obiettiva impossibilit� o per libera determinazione 
del danneggiato: il bene giuridico costituito dall'ambiente rimane oggettivamente 
danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, 
sicch� il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi 
affatto generali della responsabilit� civile. N� sussisterebbe alcuna locupletazione e tanto 
meno ingiusta: spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento 
per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo 
della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione - 
attesa appunto l'assoluta fungibilit� del denaro in cui essa consiste - mediante sua destinazione 
al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi. 
8.3. Ed ancora sarebbe evidente che, non integrando il profitto conseguito dall'inquinatore 
una autonoma voce di danno, ma - appunto - un semplice parametro per la liquidazione eminentemente 
equitativa che viene richiesta, non pu� applicarsi meccanicisticamente il concetto 
di prescrizione elaborato per danni che maturano giorno per giorno dalla protrazione della 
permanenza della situazione illegittima determinata dall'immutazione dei luoghi. Infatti, per 
la connotazione latamente punitiva di tale parametro, la riscontrata permanenza dell'illegittimit� 
della situazione comporta che il danno ambientale consistito nel permanente sconvolgimento 
dei luoghi con praticamente irreversibile illegittima antropizzazione di un vasto sito
CONTENZIOSO NAZIONALE 151 
costiero non si limiti ai soli profitti che giorno per giorno abbia conseguito il danneggiante 
nel solo periodo dei cinque anni anteriori alla domanda, ma anche alla redditivit� delle somme 
percepite dal danneggiante in precedenza per la pregressa condotta illegittima fin dal suo insorgere 
e, quindi, in sostanza a tutti i profitti gi� conseguiti. 
8.4. A tutto concedere, sar� ancora una volta il carattere equitativo della liquidazione, che del 
resto non impone affatto una meccanica corrispondenza tra profitti conseguiti ed entit� del risarcimento, 
a consentire di tenere in considerazione del fattore temporale, ma appunto al fine 
di valutare se l'intervallo trascorso prima dell'attivazione del Ministero possa avere influito o 
meno sull'entit� del danno in rapporto ai profitti complessivamente conseguiti dalla condotta 
di irreversibile alterazione e danneggiamento dell'ambiente. 
9. Eppure, va rilevato che l'impugnazione, effettuata in questa sede, dei criteri di liquidazione 
applicati in concreto dalla Corte di Appello consente di qualificare ancora sub iudice la relativa 
questione nel suo complesso, la quale � ora da valutare globalmente alla luce della normativa 
sopravvenuta. 
9.1. Infatti �, nelle more del giudizio di Cassazione, entrato in vigore il D.L. 25 settembre 
2009, n. 135, art. 5 bis, conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166 (in G.U. n. 274 del 24 
novembre 2009 - suppl. ord.), il quale ha modificato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 303 
e 311 e precisamente: 
9.1.1. tentando di adeguare l'ordinamento nazionale alla lettera della direttiva 2004/35/Ce ed 
all'esito della procedura di infrazione n. 2007/4679 (ai sensi dell'art. 226 del Trattato Ce), relativa 
all'esclusione, dalla disciplina della responsabilit� ambientale, delle situazioni di inquinamento 
rispetto alle quali fossero gi� avviate le procedure di bonifica, alla limitazione 
dell'obbligo di riparazione ai soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi ed all'ammissibilit� 
del risarcimento del danno ambientale in forma pecuniaria, mentre la direttiva prevede 
principalmente misure di ripristino dello stato dei luoghi; 
9.1.2. prevedendo, allora e tra l'altro, mediante la disposizione contenuta nell'art. 5 bis, comma 
1, lett. b), l'aggiunta al comma 3, dell'art. 311 del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006, del seguente 
periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformit� a quanto 
previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato 2^ alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione 
del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosit�, avendo riguardo anche al valore 
monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili 
o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per i equivalente del danno ambientale 
in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario"; 
9.1.3. prevedendo, ancora e tra l'altro, mediante la disposizione contenuta nell'art. 5 bis, 
comma 1, lett. f), l'aggiunta al primo comma della lett. f) dell'art. 303 del richiamato D.Lgs. 
n. 152 del 2006, del seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria 
stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte 
o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei 
commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi 
di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; 
ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'art. 315 del presente 
decreto;". 
9.2. L'intera normativa sulla liquidazione del danno ambientale risulta quindi totalmente riscritta, 
con un rinvio espresso alle previsioni della direttiva comunitaria, la quale prevede, sul
152 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
punto espressamente richiamato, testualmente quanto appresso: 
- se non � possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-
servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorit� competente 
pu� prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata 
delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle 
risorse e/o dei servizi perduti � praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi 
di sostituzione non pu� essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorit� competente 
pu� scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato 
delle risorse naturali e/o dei servizi perduti; 
- le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in 
modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo 
temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parit� delle altre condizioni, pi� lungo 
� il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore � il numero delle 
misure di riparazione compensativa che saranno avviate. 
9.3. In particolare, il nuovo testo dei commi 2 e 3 del ricordato art. 311 D.Lgs. cit., va cos� 
letto: 
"... 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attivit� o comportamenti doverosi, 
con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, 
imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, 
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, � obbligato al ripristino della precedente 
situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello 
Stato. 
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede 
in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto. 
All'accertamento delle responsabilit� risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per 
equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le 
procedure di cui al titolo 3 della parte sesta del presente decreto. 
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della 
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformit� a quanto previsto 
dal punto 1.2.3 dell'Allegato 2 alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento 
per equivalente e dell'eccessiva onerosit�, avendo riguardo anche al valore monetario 
stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie 
analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in 
sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario". 
9.4. La peculiarit� della disciplina sopravvenuta sta in ci�, che essa si applica appunto anche 
alle domande gi� proposte, con il solo evidente limite, ricavabile dai principi generali, dei 
giudizi gi� definiti con sentenza passata in giudicato. Tanto consente di ritenere che con la citata 
normativa del D.L. n. 135 del 2009 e della L. n. 163 del 2009 siano stati completamente 
neutralizzati, soprattutto ed anche per i giudizi ancora in corso e cio� non ancora conclusi con 
sentenza passata in giudicato (qual � appunto il presente), i criteri di determinazione del danno 
gi� stabiliti dalla L. n. 349 del 1986, art. 18: e tanto probabilmente, secondo l'opinione dei 
commentatori, proprio per le difficolt� applicative indotte dalla loro intrinseca contraddittoriet� 
e per il carattere latamente punitivo che pareva discendere dalla previsione legislativa 
originaria. 
9.5. Peraltro, se cos� �, deve rilevarsi l'imprescindibile necessit� di rivedere espressamente
CONTENZIOSO NAZIONALE 153 
ogni determinazione sulla liquidazione, essendo stati appunto travolti i criteri fissati originariamente 
dalla L. n. 349 del 1986 e comunque rivisti, con efficacia appunto estesa ai giudizi 
ancora pendenti, tutti i criteri gi� applicabili. 
E' ben vero che non consta ancora essere stato emanato il decreto attuativo del Ministero, previsto 
espressamente dalla richiamata nuova norma di cui al D.L. n. 135 del 2009; ma il richiamo, 
come operato da quest'ultima, ai criteri di una specifica previsione di fonte 
comunitaria ne ha consacrato, ai fini della concreta applicazione nelle singole liquidazioni, la 
forza precettiva, quand'anche essa non si potesse gi� di per s� ricavare dal contenuto intrinseco 
delle disposizioni. In tal modo, in luogo dei criteri di liquidazione equitativa gi� finora presi 
in considerazione dai giudici del merito, del resto in applicazione delle norme al momento 
vigenti, vanno applicati gli altri, previsti dalla norma sopravvenuta, ovvero anche soltanto va 
verificato l'impatto, sui primi, di questi ultimi. 
9.6. Si impone quindi una globale rivalutazione funditus della sola questione della liquidazione 
del danno in applicazione dei nuovi criteri, essendo passata in giudicato la gravata pronuncia 
su ogni altro aspetto (ed anche in ordine al profilo agitato nel ricorso incidentale della Fontana 
Bleu spa, per quanto si dir� di qui a tra un momento): ed a tanto non pu� farsi luogo se non 
mediante la cassazione della pronuncia stessa limitatamente a tale aspetto, per la rinnovazione 
delle operazioni di liquidazione. 
10. Il motivo di ricorso incidentale � invero manifestamente infondato: la fattispecie prevista 
dal capoverso dell'art. 1227 c.c., (a mente del quale il risarcimento non � dovuto per i danni 
che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza) integra, per costante giurisprudenza 
di questa Corte, un'eccezione in senso proprio (tra le ultime, v. Cass. 10 novembre 
2009 n. 23734, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27123, Cass. 26 febbraio 2003 n. 2868, Cass. 2 
aprile 2001 n. 4799, Cass. 23 maggio 2001 n. 7025), visto che il dedotto comportamento del 
creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione 
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. E tale indirizzo � stato confermato 
anche a seguito della puntualizzazione in tema di contenuto delle eccezioni in senso stretto 
operata con la pronuncia richiamata dalla ricorrente incidentale (Cass. 12 gennaio 2006 n. 
421), con evidente consolidamento dell'originaria impostazione: e senza che, nonostante tale 
consolidamento, la controricorrente idoneamente sviluppi, nel solo rilevante ricorso incidentale, 
argomenti nuovi che si facciano carico di tale conferma. Al riguardo, la conformit� della 
presente affermazione ad un consolidato indirizzo impone di rigettare il ricorso incidentale 
che su quella si fonda. 
11. In conclusione: 
11.1. la disamina delle questioni agitate con il ricorso principale comporta il rilievo dello ius 
superveniens e di ufficio - senza quindi potersi esaminare il merito dei motivi di ricorso principale, 
atteso il travolgimento dei criteri ritenuti applicabili dai giudici dei gradi di merito - la 
cassazione della gravata sentenza limitatamente alla quantificazione od alla liquidazione del 
danno, mentre essa trova conferma integrale nel resto, con sostanziale definitiva estromissione 
dal prosieguo del processo di tutte le parti diverse dal ricorrente Ministero e dalla Fontana 
Bleu spa; 
11.2. alla cassazione per quanto di ragione consegue poi il rinvio della causa alla stessa Corte 
di Appello di Napoli, ma in diversa composizione, cui va rimessa ogni determinazione sulle 
spese di lite nei rapporti tra odierno ricorrente principale e la controricorrente Fontana Bleu 
spa, per la liquidazione del danno secondo quanto sopra indicato ed enunciandosi il seguente 
principio di diritto: il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pen-
154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
dente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009, n. 166, deve provvedere alla 
liquidazione del danno applicando, in luogo di qualunque criterio previsto da norme previgenti, 
i criteri specifici come risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 
311, commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis, comma 1, 
lett. b), conv. con mod. in L. 20 novembre 2009, n. 166: individuandosi detti criteri direttamente 
quanto meno nelle previsioni del punto 1.2.3. dell'Allegato 2 alla direttiva 2004/35/CE 
e solo eventualmente, ove sia nelle more intervenuto, come ulteriormente specificati dal decreto 
ministeriale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3 cit.; 
11.3. infine, quanto alle spese del giudizio di cassazione tra le altre parti che abbiano in questa 
sede svolto attivit� difensiva, esse possono compensarsi, attesa l'ultroneit� o l'inammissibilit� 
del ricorso incidentale condizionato del Comune di Castelvolturno e del controricorso del Comune 
di Pozzuoli. 
P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Castelvolturno; rigetta 
il ricorso incidentale della Fontana Bleu spa; e, pronunciando sul ricorso principale, cassa la 
gravata sentenza in ordine alla liquidazione del danno e rinvia alla Corte di Appello di Napoli 
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit�; compensa le spese di 
questo giudizio nei rapporti tra le parti diverse dal ricorrente principale e dalla Fontana Bleu 
spa.
CONTENZIOSO NAZIONALE 155 
Efficacia preclusiva dell�eccezione di prescrizione ed overruling: 
le pretese risarcitorie dei medici specializzandi da tardivo 
recepimento di direttive comunitarie e l'illegittima dilatazione 
pretoria del relativo termine prescrizionale 
(Nota a Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 maggio 2011, n. 10813) 
Palmira Graziano* 
Il diritto al risarcimento del danno derivante dall�inadempimento della direttiva 
82/76/Cee, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione 
medica negli anni dal 1� gennaio 1983 all�anno accademico 1990-1991, in condizioni 
tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa 
previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, allorch� 
era entrato in vigore l�art. 11 l. 370/99. 
Il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza 
della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle Scuole negli 
anni 1983-1991 s�intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano 
agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione 
decennale entro il 27 ottobre 2009. 
In data 17 maggio 2011, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione 
con la sentenza n. 10813 (cui risultano sostanzialmente conformi le sent. nn. 
10814, 10815 e 10816) ha stabilito (dando continuit� alla sentenza delle Sez. 
Un. n. 9147 del 2009) che � soggetto a termine prescrizionale decennale il 
diritto dei medici specializzandi (frequentanti nel periodo dal 1� gennaio 1983 
all�anno accademico 1990/1991) al risarcimento del danno da inadempimento 
della direttiva n. 82/76/Cee e (dissentendo da un precedente orientamento 
espresso dalla sentenza n. 5842 del 2010) ne ha individuato il dies a quo nel 
giorno 27 ottobre 1999, data di entrata gi� in vigore dell�art. 11 della legge 
n. 370 del 1999. 
Ancora dopo o, meglio, ancor pi� dopo questo arresto, �La storia dei 
medici specializzandi, la cui formazione � sostenuta dai contributi europei, 
non accenna a risolversi �(1), riconfermandosi quale vera e propria �never 
ending story�(2): la Corte, infatti, rispetto a pronunce precedenti, ha sostanzialmente 
dilatato di ben tredici anni il termine prescrizionale delle pretese 
(*) Docente a contratto di diritto civile per l'a.a. 2010/2011 presso la Facolt� di Giurisprudenza dell'Universit� 
degli Studi di Napoli Federico II e p.a. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Napoli. 
(1) A. DI MAJO, �Contratto e torto nelle violazioni comunitarie ad opera dello Stato�. Corriere 
Giur. (2009): 10: p. 1352. 
(2) M. GORGONI, �La difficile costruzione delle regole risarcitorie per violazione statale di obblighi 
comunitari�. La responsabilit� civile. VII (2010): 3: pp. 187.
156 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
risarcitorie dei medici specializzandi per danni da tardivo recepimento di direttive 
comunitarie. 
In merito a tale dilatazione del termine prescrizionale sar� qui di seguito 
condotta un'analisi in chiave critica dell�iter argomentativo posto a base della 
pronuncia della S.C.. 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Analisi dei principali argomenti posti a fondamento dell�orientamento 
espresso da Cass., Sez. III, n. 10813/2011, volto a qualificare come contrattuale 
la responsabilit� dello Stato ed a fissare il dies a quo del termine prescrizionale al 27 
ottobre 1999 - 2.1 Principi essenziali in tema di prescrizione dei crediti risarcitori di danni 
da ritardato o omesso recepimento di direttive non self executing - 2.2 Periodo entro il quale 
l�Italia � stata soggetta al vincolo di recepimento delle direttive e nel quale i medici specializzandi 
avrebbero potuto maturare crediti risarcitori quale compreso tra il 1� gennaio 1983 
ed il 20 ottobre 2007 - 2.3 Responsabilit� contrattuale dello Stato italiano (adesione alla 
Corte di cass., Sez. Un., sent. 2009, n. 9147) e conseguente termine decennale di prescrizione 
dei crediti risarcitori - 2.4 Esclusione del 1� gennaio 1983 come dies a quo del termine prescrizionale 
- 2.5 Esclusione quale dies a quo anche delle date di pubblicazone delle sentenze 
Francovich e Brasserie du P�cheur, dovendosi qualificare �La situazione di danno� per cui 
� causa �non come effetto ormai determinato, ma come effetto determinato de die in die� - 
2.6 Qualificazione della condotta inadempiente dello Stato italiano quale recepimento soggettivamente 
parziale delle direttive - 2.7 Il caso dei medici specializzandi rientra nelle ipotesi 
in cui anche l�inadempimento parziale soggettivo dell�obbligo di recepimento della direttiva 
si traduce in un illecito istantaneo, dal quale inizia a decorrere il decennale termine di prescrizione: 
il dies a quo � il 27 ottobre 1999 - 2.8 Sintesi dell�iter argomentativo della Corte - 
3. Critica all�orientamento espresso da Cass., Sez. III, n. 10813/2011, qualificante come contrattuale 
la responsabilit� dello Stato e fissante il dies a quo del termine prescrizionale al 27 
ottobre 1999 - 3.1 Illogici� della distinzione tra inadempiemnto parziale oggettivo e soggettivo 
ai fini della qualificazione come istantaneo o permanente dell�illecito statuale - 3.2 Tutela 
del legittimo affidamento riposto dallo Stato in precedenti overruled della Corte di cassazione, 
alla luce dei quali la responsabilit� dello Stato da parziale recepimento di una direttiva non 
self-executing doveva qualificarsi come aquiliana e quale dies a quo del relativo termine prescrizionale 
doveva individuarsi, al massimo, la data dell�entrata in vigore del D.lgs. n. 
257/1991 - 3.2.1 Rilevanza dei precedenti overruled fissanti il dies a quo della prescrizione 
al 31 agosto 1991, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 257/1991 (primo decreto di recepimento) 
- 3.2.2 Rilevanza dei precedenti overruled qualificanti come �aquiliana� la responsabilit� 
dello Stato da tardivo/inesatto recepimento di direttive comunitarie non self-executing 
- 3.2.3 Il giudizio positivo sulla correttezza della condotta statuale ai sensi degli artt. 1175 e 
1227, comma 2, c.c. - 3.2.4 Il giudizio positivo sulla correttezza della condotta statuale e 
l�inescusabilit� delle omissioni difensive dei medici alla luce dei precedenti overruled in tema 
di prescrizione, in ragione della ratio e della natura di preclusione processuale di quest�ultima 
- 4. Considerazioni conclusive. 
1. Premessa 
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, afferma il principio 
secondo cui: in caso di recepimento parziale di una direttiva non self-execu-
CONTENZIOSO NAZIONALE 157 
ting, il dies a quo del termine prescrizionale � dato dal giorno in cui i soggetti 
interessati (al corretto e tempestivo recepimento della direttiva) possono interpretare 
tale recepimento parziale come inadempimento definitivo del legislatore 
nazionale, vale a dire quale �comportamento ragionevolmente (anche 
se non necessariamente) significativo di una volont� di non provvedere per il 
residuo� (cfr. � 6.4.4). 
Se tale principio, pu� ritenersi, in linea generale, condivisibile, non �, al 
contrario, condivisibile che, ove pure si ritenesse corretta l'interpretazione offerta 
dalla Corte del d.lgs. n. 257/1991 come atto di adempimento parziale, 
solo dal giorno 27 ottobre 1999 i soggetti interessati al tempestivo e corretto 
recepimento delle direttive avrebbero potuto �ragionevolmente� supporre che 
il legislatore non le avrebbe mai recepite in futuro n� in modo diverso, n� pi� 
ampio, di quanto non avesse gi� disposto con il cit. d.lgs. n. 257/1991. 
In altre parole, anche laddove si ritenesse che, come affermato dalla Corte, 
il d.lgs. n. 257/1991 abbia costituito un mero adempimento parziale soggettivo 
delle direttive in materia di trattamento dei medici specializzandi, l'accertamento 
sulla intervenuta o meno prescrizione dei crediti vantati dai medici frequentanti 
dal 1� gennaio 1983 al 20 ottobre 2007 (periodo in cui l'Italia � stata 
sottoposta al vincolo di recepimento) va compiuto partendo dalla premessa 
che il dies a quo del termine prescrizionale: 
� non pu� essere posticipato oltre il 31 agosto 1991, data di entrata in vigore 
del d.lgs. n. 257/1991 (primo d.lgs. di recepimento delle direttive comunitarie 
operanti in materia, pubblicato nella G.U. del 16 agosto 1991 n. 
191 e soggetto alla normale vacatio), 
� o comunque oltre la data di pubblicazione della sentenza Francovich (3) 
del 19 novembre 1991 (cause riunite C-6/90 e C-9/90), che �per la prima 
volta, ebbe a configurare l�inadempimento dello Stato membro ad una 
direttiva sufficientemente specifica nel riconoscere ai singoli un diritto, 
sia ... l'obbligo risarcitorio, quale situazione sorgente dall'inadempimento 
(3) Corte. Giust. CE, 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich, in Racc. I 5357. 
Cfr. la nota alla presente pronuncia di A. BARONE, R. PARDOLESI, �Il fatto illecito del legislatore�. Foro 
it. (1992): 4: 145 e di G. PONZANELLI, �L�Europa ela responsabilit� civile�. Foro it. (1992): 4: 145, il 
quale evidenzia che <<L�applicazione delle regole di responsabilit� civile viene a svolgere in questi 
casi una chiara funzione deterrente: si vuole che i singoli Stati rispettino con la massima puntualit� e 
diligenza le scadenze a loro poste da atti comunitari. Legittimando i singoli cittadini, ai quali le direttive 
non trasposte hanno assegnato precisi diritti, a chiedere ai giudici nazionali il risarcimento dei danni, 
si mira ad aumentare il peso e il controllo sulle autorit� statuali preposte all�attuazione delle direttive >>. 
L'illustre A., pur prendendo atto che nella pronuncia si era inteso riconoscere al risarcimento danni solo 
una funzione riparatoria, si interroga se, al fine di garantire la funzione deterrente delle regole di responsabilit� 
civile, non sarebbe stato necessario assicurare al risarcimento anche una <<tinta afflittivopunitiva 
nei confronti dello Stato, a tutto vantaggio, in prima battuta, del singolo stesso, che verrebbe 
cos� a godere di una somma di denaro superiore all�entit� del pregiudizio sub�to e, in seconda battuta, 
dell�interesse pubblico alla regolare osservanza degli impegni comunitari >>.
158 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
della direttiva attributiva di diritti, ma non self-executing, in presenza di 
situazioni concrete dei singoli che avrebbero loro consentito di acquisire 
i diritti nascenti dalla direttiva� (cfr. Corte di Cass., sez. III, sent. n. 
10813/2011), 
� e, quindi, non pu� affatto posticiparsi tale dies, addirittura, alla data del 
27 ottobre 1999, come sostenuto dalla sez. III della Corte di Cass. nell�appena 
citata sentenza n. 10813/2011. 
Per poter comprendere le ragioni che rendono criticabile, sotto tale profilo, 
la pronuncia in commento, occorre preliminarmente ripercorrerne, in sintesi, 
gli argomenti che ne sono posti a fondamento. 
2. Analisi dei principali argomenti posti a fondamento dell�orientamento 
espresso da Cass., Sez. III, n. 10813/2011, volto a qualificare come contrattuale 
la responsabilit� dello Stato ed a fissare il dies a quo del termine prescrizionale 
al 27 ottobre 1999 
2.1 Principi essenziali in tema di prescrizione dei crediti risarcitori di danni 
da ritardato o omesso recepimento di direttive non self executing 
Innanzi tutto, la sentenza in commento ha ribadito (� 4.4) i principi essenziali 
in tema di prescrizione del diritto al risarcimento danni derivanti da 
una ritardata o omessa attuazione di una direttiva non self-executing, quali 
sono formulati dalla sentenza Danske, del 14 marzo 2009 (C-445/06) della 
Corte di Giustizia: 
1) la regolamentazione delle modalit�, anche quanto ai termini di decadenza 
o prescrizione, dell�azione risarcitoria da inadempimento di direttiva 
attributiva di diritti ai singoli compete agli ordinamenti interni; la disciplina 
degli Stati membri dev�essere ispirata al principio di equivalenza (che �impone 
di fissare termini che non siano meno favorevoli di quelli previsti per azioni 
analoghe�), ed al principio di effettivit� (che �impone comunque che il termine 
applicato non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile ottenere il risarcimento�); 
2) �in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri � il 
giudice nazionale pu� ricercare analogicamente la regolamentazione dell�azione, 
ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline 
di azioni gi� regolate dall�ordinamento, purch� esse rispettino i principi 
suddetti [equivalenza ed effettivit�] e, particolarmente, non rendano impossibile 
o eccessivamente gravosa l�azione�; e purch� �l�applicazione di un termine 
di prescrizione che cos� ne risulti, cio� che derivi dal riferimento che il 
giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione� 
possa considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, 
dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale 
apprezzamento; 
3) l�eventuale termine di prescrizione pu� decorrere anche prima della
CONTENZIOSO NAZIONALE 159 
corretta trasposizione della direttiva nell�ordinamento nazionale [non si applica 
il principio Emmott, reso nella C-208/90 del 25 luglio 1991], se il danno, anche 
solo in parte (� questo il significato del riferimento ai �primi effetti lesivi� contenuto 
nella sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si � verificato anteriormente 
(cfr. sent., par. 4.4.). 
Le direttive della cui attuazione si discute sono le direttive CEE nn. 362/75 
e n. 363/75, come trasfuse, coordinate ed integrate nella direttiva n. 82/76. 
2.2 Periodo entro il quale l�Italia � stata soggetta al vincolo di recepimento 
delle direttive e nel quale i medici specializzandi avrebbero potuto maturare 
crediti risarcitori quale compreso tra il 1� gennaio 1983 ed il 20 ottobre 2007 
La corretta trasposizione di quelle direttive, �doveva avvenire entro il 31 
dicembre 1982 (art. 16 della direttiva 82/76/Cee)�, ma ad avviso della Corte 
�la loro integrale applicazione, non si � mai verificata nell'ordinamento italiano 
� Lo Stato Italiano non rispett� tale termine, tanto che venne dichiarato inadempiente 
dalla Corte di Giustizia con sentenza del 7 luglio 1987, C-49/86 (...) 
Per un adempimento pieno sarebbe occorso che lo Stato Italiano avesse dettato 
disposizioni intese ad attribuire i diritti previsti dalle direttive a coloro che, se 
le direttive fossero state adempiute entro il 31 dicembre 1982, si sarebbero trovati 
nelle condizioni per poterli acquisire e, quindi, ai medici specializzandi 
che avevano seguito i corsi di specializzazione a partire dal 1� gennaio 1983 e 
lo avevano fatto con modalit� conformi a quanto prevedevano le direttive�. 
Tale obbligo di adempimento delle direttive, secondo la citata sentenza 
della Cassazione, sussistente a far data dal 1� gennaio 1983, � perdurato fino al 
20 ottobre 2007, per il susseguirsi delle seguenti fonti normative: l�art. 44 della 
direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/16/Cee, pur abrogando le direttive 
75/362 - 363/Cee, nonch� quella 82/76/Cee, che le aveva modificate, stabil� che 
restassero �salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento�, 
che dunque rimaneva quello del 31 dicembre 1982; successivamente, 
l�art. 62 della direttiva 2005/36/CE (recante - negli artt. 2526 - una nuova disciplina 
dei medici specializzati) ha previsto l�abrogazione a partire dal 20 ottobre 
2007 (cio� dalla data della sua entrata in vigore) della direttiva 93/16/Cee, 
e con esso anche dell�art. 44 sopra cit.: ergo dal 20 ottobre 2007 � cessato l�obbligo 
dello Stato Italiano di adempiere, sia pure tardivamente, le direttive 
75/362/Cee, 75/363/Cee e 82/76/Cee. 
Ci� premesso, in punto di diritto, la Corte ha ritenuto: 
1) che le direttive avrebbero dovuto essere attuate pienamente entro il 31 
dicembre 1982, 
2) e che lo Stato Italiano � stato liberato dall�obbligo di attuazione tardiva 
solo dal 20 ottobre 2007. 
Da tali premesse conseguirebbe che solo i medici specializzandi i quali si 
trovassero nelle situazioni contemplate dalle direttive nel periodo dal 1� gennaio
160 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
1983 al 19 ottobre 2007 compreso potrebbero maturare crediti risarcitori per 
danni conseguenti al tardivo/non corretto recepimento delle direttive in materia. 
2.3 Responsabilit� contrattuale dello Stato italiano (adesione alla Corte di 
cass., Sez. Un., sent. 2009, n. 9147) e conseguente termine decennale di prescrizione 
dei crediti risarcitori 
La Corte, inoltre, ha aderito all�orientamento espresso dalla sentenza a Sez. 
Un. n. 9147/2009, qualificando come contrattuale, da inadempimento di un�obbligazione 
ex lege, la responsabilit� dello Stato Italiano da mancato/tardivo recepimento 
di una direttiva non self-executing, riconoscendo consequenzialmente 
l�operativit� del termine decennale di prescrizione. 
2.4 Esclusione del 1� gennaio 1983 come dies a quo del termine prescrizionale 
Ci� premesso, la Corte si � interrogata su quale debba essere il dies a quo 
del termine prescrizionale dell�azione risarcitoria da inattuazione delle direttive 
in commento. 
In primis, la Corte ha escluso che il termine decennale inizi a decorrere dal 
1� gennaio 1983 (giorno seguente al termine entro il quale lo Stato era obbligato 
al recepimento), ci� in quanto solo a seguito della sentenza Francovich (del 19 
novembre 1991, C-6/90 e C-9/90) � stato configurato (per la prima volta) quale 
fatto fonte di un�obbligazione risarcitoria di uno Stato l�omesso o tardivo recepimento 
di una direttiva sufficientemente specifica nel riconoscere ai singoli un 
diritto: prima di tale data i soggetti danneggiati non avrebbero potuto avere certezza 
dell�azionabilit� di un credito risarcitorio nei confronti dello Stato membro 
per violazione di una norma comunitaria non self-executing, ma preordinata all�attribuzione 
di diritti nei riguardi dei singoli. 
Dunque, il termine prescrizionale (decennale, secondo la Corte) per 
l�azione risarcitoria esercitabile dai medici specializzandi non potrebbe iniziare 
a decorrere da una data antecedente a quella della sentenza Francovich (ad es., 
non potrebbe il dies a quo essere costituito dalla data in cui i singoli medici abbiano 
conseguito il proprio diploma (come invece sostenuto da Cass. n. 5842 
del 2010), laddove tale data, pur se posteriore al 31 dicembre 1982, sia antecedente 
alla sentenza Francovich). 
La Corte ha segnalato come �Potrebbe addirittura sostenersi che, essendosi 
la giurisprudenza comunitaria definitivamente assestata, dopo l�irruzione 
della sentenza Francovich, nei suoi esatti termini soltanto con la sentenza Brasserie 
du P�cheur, come non manca di rilevare la dottrina quando deve individuare 
i caratteri dell�obbligo risarcitorio, addirittura solo dalla data di quella 
sentenza l�obbligo sia insorto nell�ordinamento italiano, con la conseguenza 
che � Il diritto degli specializzandi � si potrebbe dire sorto addirittura soltanto 
dall�ottobre del 1996 �.
CONTENZIOSO NAZIONALE 161 
2.5 Esclusione quale dies a quo anche delle date di pubblicazone delle sentenze 
Francovich e Brasserie du P�cheur, dovendosi qualificare �La situazione 
di danno� per cui � causa �non come effetto ormai determinato, ma 
come effetto determinato de die in die� 
La Corte ha precisato, tuttavia, che, il diritto al risarcimento, pur dovendosi 
ritenere sorto solo dopo la sentenza Francovich (o dopo la Brasserie du 
Pecheur (4)), non inizi� il suo decorso dalla pubblicazione delle sentenze in 
questione (� 6.3). 
Infatti, secondo la Corte la fattispecie fonte di danno consisterebbe nel 
�comportamento omissivo del legislatore italiano� ed �avrebbe potuto essere 
eliminato attraverso la spontanea tenuta da parte dello Stato del comportamento 
omesso, cio� l�emanazione di una normativa interna che attribuisse il 
diritto riconosciuto dalla direttiva� (� 6.4.1); per cui, per tutto il tempo di persistenza 
di detto inadempimento, la situazione di danno si presenterebbe �non 
come effetto ormai determinato, ma come effetto determinato de die in die� 
(� 6.4.1). 
2.6 Qualificazione della condotta inadempiente dello Stato italiano quale recepimento 
soggettivamente parziale delle direttive 
La Corte, infine, ha operato una distinzione tra: 
� inadempimento parziale �oggettivo� 
� inadempimento parziale �soggettivo� 
al fine di determinare in modo diverso, secondo il tipo di inadempimento, 
il dies a quo del termine prescrizionale del risarcimento danni da ritardata attuazione 
di una direttiva. 
Si avrebbe il parziale recepimento sul piano oggettivo qualora: �la direttiva, 
dopo un periodo di inadempimento, viene attuata nei confronti di tutti i 
soggetti riguardo ai quali prevede diritti e, tuttavia, tali diritti vengono riconosciuti 
solo in parte sul piano oggettivo, cio� o - essendo previsti pi� diritti 
- ne vengono riconosciuti alcuni e non altri, o il diritto o i diritti vengono riconosciuti 
in modo insufficiente� (� 6.4.4). 
La Corte ha ritenuto che: �nell�ipotesi in questione la successione ad una 
situazione di inadempimento totale, che poneva gli interessati in una condizione 
di mera attesa, stante l�assoluta incertezza sul se lo Stato avrebbe adempiuto 
tardivamente oppure no, di una nuova situazione di parziale 
adempimento e, quindi, di inadempimento parziale, si presta ad essere intesa 
come comportamento ragionevolmente (anche se non necessariamente) significativo 
di una volont� d� non provvedere per il residuo. 
(4) Corte. Giust. CE, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/ 93 e C-48/ 93, Brasserie du P�cheur e 
Factortame, in Racc. I 1631, nonch� cfr. Foro it. (1996): 4: pp. 185 ss..
162 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Per tale ragione si giustifica che il soggetto interessato debba agire a tutela 
del residuo obbligo risarcitorio e, quindi, che inizi la decorrenza del termine 
di prescrizione decennale. Tale residuo obbligo risarcitorio si presta, 
cio�, ad essere considerato come effetto ormai consolidato e, quindi, da considerarsi 
alla stregua degli effetti dannosi istantanei riguardo alla condotta 
dell�inadempiente e non pi� permanentemente determinati da detta condotta� 
(� 6.4.4). 
Al contrario, si avrebbe recepimento parziale soggettivo quando la legge 
nazionale �riconosca il diritto, naturalmente sempre per previsioni generali 
riferite al trovarsi essi in determinate situazioni comuni, soltanto a taluni di 
quei soggetti (o meglio a talune categorie di essi versanti nelle stesse condizioni 
fattuali) e non agli altri� (� 6.4.5). 
Nel caso dei medici specializzandi la Corte ha qualificato la condotta statale 
quale adempimento soggettivamente parziale delle direttive comunitarie. 
Secondo la Corte di Cass., il d.lgs. n. 257 cit., infatti, �rappresentando 
un adempimento parziale delle note direttive soltanto per i soggetti specializzandi 
a partire dall'anno accademico 1991-92, lasci� del tutto immutata la 
situazione dei soggetti che, successivamente al 31 dicembre 1982 e fino all�anno 
accademico 1990-1991, si erano venuti a trovare in una condizione la 
quale, in presenza di una gi� avvenuta attuazione della direttiva, li avrebbe 
resi destinatari dei diritti riconosciuti dalle direttive e trasfusi nel provvedimento 
legislativo interno attuativo� (� 6.4.5). 
Secondo la Cassazione, di norma, un recepimento parziale soggettivo, a 
differenza di quello parziale oggettivo, lascerebbe immutata la situazione fonte 
di danno per i soggetti esclusi, sicch� per costoro l�illecito continuerebbe a 
protrarsi per tutto il tempo di persistenza dell�inadempimento (illecito permanente). 
2.7 Il caso di medici specializzandi rientra nelle ipotesi in cui anche l�inadempimento 
parziale soggettivo dell�obbligo di recepimento della direttiva si 
traduce in un illecito istantaneo, dal quale inizia a decorrere il decennale termine 
di prescrizione: il dies a quo � il 27 ottobre 1999 
Secondo la Cassazione, vi sarebbe un solo ordine di ipotesi in cui anche 
un inadempimento parziale soggettivo dell�obbligo di recepimento della direttiva 
si tradurrebbe in un illecito istantaneo, dal quale inizierebbe, dunque, 
a decorrere il termine prescrizionale di risarcimento danni da ritardato recepimento 
della direttiva. 
Si tratterebbe dell�ipotesi in cui il legislatore nazionale, nel recepire la 
direttiva, non si limita ad escludere in toto una parte dei soggetti considerati 
dalla stessa, bens� in riferimento a tale parte di soggetti esclude solo coloro i 
quali pur rientranti nella fattispecie astratta prefigurata dalla direttiva, non 
rientrino anche in quella ulteriore situazione fattuale richiesta dalla legge na-
CONTENZIOSO NAZIONALE 163 
zionale non pretesa dalla direttiva. 
In tale ipotesi, come in caso di inadempimento parziale oggettivo, i soggetti 
esclusi potrebbero �ragionevolmente� supporre che la loro estromissione 
� definitiva, nel senso che il legislatore ha inteso escluderli per sempre dal 
recepimento della direttiva. 
Ci�, secondo la Corte, sarebbe, appunto, accaduto nel caso dei medici 
specializzandi, ove una certa categoria di specializzandi � stata esclusa dal 
recepimento della direttiva ex d.lgs. 257/1991, ossia quelli immatricolati dopo 
il 31 dicembre 1982 e fino all�a.a. 1990-1991, ma il successivo art. 11 della 
l. n. 370/99 ha ammesso parte di tali soggetti al trattamento previsto per gli 
altri, laddove fosse ricorsa l�ulteriore condizione fattuale (non contemplata 
dalla direttiva) dell�essere destinatari di talune sentenze passate in giudicato 
del TAR Lazio. 
Secondo la Cassazione, solo a partire da questo momento sarebbe stata 
chiara la scelta del legislatore italiano di escludere per sempre dal recepimento 
della direttiva i medici specializzandi immatricolati dall�a.a. 
1983/1984 all�a.a. 1990/1991, con la sola eccezione di quelli destinatari delle 
sentenze suddette. 
Ragion per cui, essendo la legge de qua entrata in vigore il 27 ottobre 
1999, per tutti gli specializzandi esclusi il termine prescrizionale decennale 
per chiedere il risarcimento danni dovrebbe decorrere, secondo la Corte, da 
tale data, e costoro avrebbero dovuto agire giudizialmente o compiere atti 
stragiudiziali interruttivi della prescrizione entro i1 27 ottobre 2009. 
2.8 Sintesi dell�iter argomentativo della Corte 
Come si � fin qui esposto, la Corte di Cassazione nella sentenza in commento: 
� ha qualificato la responsabilit� dello Stato da tardivo o non corretto recepimento 
di una direttiva quale responsabilit� contrattuale da violazione 
di un�obbligazione ex lege, ritenendo consequenzialmente operante un 
termine di prescrizione decennale; 
� ha riconosciuto che possono considerarsi ammessi a tale tutela risarcitoria 
tutti i medici specializzati che, nel periodo dal 1� gennaio 1983 al 
20 ottobre 2007, avrebbero potuto trovarsi nelle condizioni previste dalle 
direttive; 
� ha ritenuto che il dies a quo di detto termine di prescrizione non potesse 
essere costituito n� dalla data di entrata in vigore del primo decreto di 
recepimento (d.lgs. n. 257/1991), n� dalla data di pubblicazione delle 
sentenze della Corte di Giustizia Francovich e Brasserie du P�cheur; 
� per individuare tale dies a quo ha formulato un principio secondo il quale 
nel caso di adempimento parziale di una direttiva il dies a quo del termine 
prescrizionale dei crediti risarcitori sia dato dal giorno in cui i sog-
164 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
getti interessati (al corretto e tempestivo recepimento di una direttiva) 
possano interpretare tale recepimento parziale come inadempimento definitivo 
del legislatore nazionale, vale a dire quale �comportamento ragionevolmente 
(anche se non necessariamente) significativo di una 
volont� d� non provvedere per il residuo�; 
� ha poi operato una preliminare distinzione tra inadempimento/adempimento 
parziale oggettivo e soggettivo, secondo la quale solo l�adempimento 
parziale oggettivo costituirebbe un �comportamento 
ragionevolmente (anche se non necessariamente) significativo di una 
volont� di non provvedere per il residuo�, per cui esso solo costituirebbe 
un illecito istantaneo, al verificarsi del quale inizierebbe immediatamente 
a decorrere il termine prescrizionale; mentre l�adempimento parziale 
soggettivo, consentendo ai soggetti esclusi di supporre ragionevolmente 
che il legislatore intenda completare in futuro l�opera di recepimento nei 
loro confronti, non pu� che qualificarsi come illecito permanente, che 
non si esaurisce fino a quando appunto perduri l�inadempimento, vale a 
dire fino a quando il legislatore non completi il recepimento sul piano 
soggettivo, con la conseguenza che fino a tale ultimo momento il termine 
prescrizionale non inizierebbe a correre; 
� ha ritenuto che vi � un unico caso in cui anche l�inadempimento parziale 
soggettivo integri un illecito istantaneo, ed � il caso in cui il legislatore 
nazionale, nel recepire la direttiva, non si limiti ad escludere in toto una 
parte dei soggetti considerati dalla stessa, bens� in riferimento a tale parte 
di soggetti escluda solo coloro i quali, pur rientranti nella fattispecie 
astratta prefigurata dalla direttiva, non rientrino anche in quella ulteriore 
situazione fattuale richiesta dalla legge nazionale non pretesa dalla direttiva; 
� ha qualificato il d.lgs. n. 257/1991 quale inadempimento parziale soggettivo 
ed ha individuato alla data del 27 ottobre 1999 (entrata in vigore 
della legge n. 370/1999) il momento in cui tale illecito - potendo essere 
ragionevolmente percepibile dai soggetti interessati come adempimento 
parziale definitivo -, � divenuto istantaneo, e, dunque, a tale data ha ancorato 
il dies a quo del termine prescrizionale dei crediti risarcitori dei 
medici specializzandi esclusi; 
� ha, quindi, dedotto che i medici specializzandi possano azionare crediti 
maturati in relazione al periodo di frequentazione di corsi di specializzazione 
compresi dal 1� gennaio 1983 all�a.a. 1990/1991, purch� abbiano 
agito giudizialmente o compiuto atti stragiudiziali interruttivi del termine 
(decennale) di prescrizione entro i1 27 ottobre 2009.
CONTENZIOSO NAZIONALE 165 
3. Critica all�orientamento espresso da Cass., Sez. III, n. 10813/2011, qualificante 
come contrattuale la responsabilit� dello Stato e fissante il dies a quo 
del termine prescrizionale al 27 ottobre 1999 
3.1 Illogici� della distinzione tra inadempiemnto parziale oggettivo e soggettivo 
ai fini della qualificazione come istantaneo o permanente dell�illecito 
statuale 
Innanzi tutto, risulta, fortemente opinabile sul piano logico, prima ancora 
che giuridico, la distinzione operata dalla Corte di Cassazione tra ipotesi di 
mancato/tardivo adempimento delle direttive secondo che esse riguardino 
l�oggetto o i soggetti destinatari delle stesse. 
Infatti, come nel caso di un inadempimento parziale sul piano oggettivo, 
di fronte ad uno Stato che con un primo atto di recepimento riconosca solo 
alcuni dei diritti contemplati da una direttiva, il soggetto interessato ha ben 
ragione di preoccuparsi e di ritenere che il legislatore nemmeno in futuro 
estender� il recepimento a quei diritti che non ha immediatamente trasposto 
nell�ordinamento interno, non si vede perch� si debba valutare in modo pi� 
�ottimistico� un comportamento di inadempimento parziale di tipo �soggettivo�. 
La Corte avendo qualificato il d.lgs. n. 257/1991 come atto di recepimento 
parziale delle direttive in commento, ha ritenuto, in modo illogico, che 
detto d.lgs., in quanto operante solo per gli immatricolati dall�a.a. 1991/1992 
a seguire, potesse interpretarsi come un primo atto di recepimento, da completare, 
in un secondo momento, a favore degli altri immatricolati (quelli dal 
1� gennaio 1983 all�a.a. 1990/1991), dapprima esclusi, estendendo loro la 
stessa normativa o introducendone una analoga. 
Ipotizziamo pure che possa dirsi corretta la qualificazione del d.lgs. n. 
257/1991 quale atto di recepimento parziale soggettivo (vale a dire recepimento 
della direttiva non per tutti gli immatricolati dal 1� gennaio 1983, ma 
solo per gli immatricolati dall�a.a. 1991/1992 a seguire). 
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, gli immatricolati ante a.a. 
1991/1992 avrebbero potuto �ragionevolmente� interpretare tale decreto 
come atto normativo significativo di una volont� di escludere dal recepimento 
gli immatricolati ante a.a. 1991/1992 solo nell�immediato e non come volont� 
di escluderli definitivamente anche per il futuro, per cui gli immatricolati ante 
a.a. 1991/1992 avrebbero potuto, si ripete, secondo la Corte, �ragionevolmente� 
confidare in un futuro completamento dell�opera di recepimento nei 
loro confronti. 
� evidentissimo il vizio logico dell�iter argomentativo della Corte: nella 
denegata ipotesi in cui il d.lgs. del 1991 fosse da intendersi come recepimento 
parziale soggettivo, come si pu� �ragionevolmente� supporre che il legislatore 
avrebbe introdotto in futuro una disciplina che lo stesso avrebbe gi� deciso 
di non introdurre nel presente?
166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
L�obiezione appare palesemente calzante in quanto i soggetti esclusi 
erano quelli immatricolatisi dal 1� gennaio 1983 all�a.a. 1990/1991 e non 
quelli dall�a.a. 1991/1992 a seguire! 
Infatti, premesso che spesso il legislatore nazionale � guidato nelle scelte 
normative, come � ragionevole e doveroso, anche da ragioni di bilancio, il 
legislatore, laddove avesse deciso (come supposto dalla Corte) di operare un 
primo recepimento parziale soggettivo (ossia attuare le direttive prima per 
una parte della totalit� dei medici specializzandi interessati al recepimento e 
poi, ad es., con successivo decreto, per la restante), avrebbe certamente provveduto 
ad introdurre una normativa che avesse avuto riguardo, innanzi tutto, 
agli immatricolati dal 1� gennaio 1983 all�a.a. 1990/1991, le cui poste risarcitorie 
avrebbero dovuto essere soddisfatte con maggiore urgenza, proprio 
perch� sorte in tempi pi� risalenti e dunque accompagnate da un cospicuo 
ammontare di interessi sugli stessi maturatisi negli anni, con aggravio per le 
finanze dello Stato. 
Dunque, nella disconosciuta ipotesi che il d.lgs. n. 257/1991 integri un 
parziale recepimento delle direttive, gli immatricolati esclusi dalla normativa 
di recepimento del 1991 non avrebbero potuto avere alcun ragionevole motivo 
per sperare che il legislatore avrebbe loro esteso in futuro un trattamento 
economico negato nel presente e che certamente sarebbe lievitato col passare 
degli anni (ad es. da computarsi per i primissimi immatricolati a far data 1� 
gennaio 1983!). In altre parole, gi� dall�entrata in vigore del d.lgs. n. 
257/1991, gli specializzandi esclusi dovevano con certezza aver percepito la 
definitivit� della scelta di esclusione operata dal legislatore nazionale e, 
quindi, facendo buon governo del corretto principio della Corte, � dunque 
dalla data del 31 agosto 1991 (dies a quo) che decorre il termine di prescrizione 
delle poste risarcitorie (in tal senso si esprime Cass., Sez. Lav., 3 giugno 
2009, n. 12814 (5)). 
(5) In senso difforme dalla precedente sent. n. 9147/2009 delle SS.UU., la Cass., Sez. Lavoro, 
con la sent. n. 12814 del 3 giugno 2009, ha affermato la responsabilit� aquiliana dello Stato ed individua 
come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la data di entrata in vigore del primo decreto 
interno di recepimento: <<Trattandosi di azione di risarcimento del danno, la prescrizione � quinquennale 
ed inizia a decorrere dal momento in cui il diritto pu� essere fatto valere. Tale momento non coincide 
con l'emanazione della direttiva, se la stessa non � immediatamente applicabile; n� con il termine 
assegnato agli stati per la trasposizione della fonte comunitaria nel diritto interno, perch� anche a quel 
momento il soggetto privato non � in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli 
viene negato e l'ammontare del relativo risarcimento. Pu� invece individuarsi nel momento in cui entra 
in vigore la normativa di attuazione interna della direttiva Europea: � questo il momento in cui il soggetto 
pu� far valere il diritto al risarcimento del danno, perch� � in quel contesto che egli viene a conoscere 
il contenuto del diritto attribuito ed i limiti temporali della corresponsione. In altri termini, 
posto che con il d.lgs. n. 257/1991 il soggetto � in grado di conoscere l'ammontare dei compensi stabiliti, 
il soggetto tenuto ad erogarli e la non retroattivit� della corresponsione, a quel momento � in grado di 
esercitare il diritto al risarcimento del danno. Si veda al riguardo Corte di Giustizia della Comunit� 
Europea 25 luglio 1991 "Emmot": finch� una direttiva non � stata correttamente trasposta, non � ipo-
CONTENZIOSO NAZIONALE 167 
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, non era necessario 
attendere l�intervento del 1999 (art. 11 della l. n. 370), che ha esteso la normativa 
interna del d.lgs. n. 257/1991 agli immatricolati dopo il 31 dicembre 
1982 e fino all�a.a. 1990/1991 laddove fosse ricorsa l�ulteriore condizione fattuale 
(non contemplata dalla direttiva) dell�essere destinatari di talune sentenze 
passate in giudicato del TAR Lazio: tale legge, non solo non ha fatto altro che 
esplicitare l�ovvio (nel 1991 si era scelto, in via definitiva, di non estendere la 
nuova normativa agli immatricolati ante a.a. 1991/1992), ma, per altro verso, 
si � limitata a riconoscere la forza propria di un giudicato amministrativo. 
tizzabile alcuna possibilit� per i privati di avere piena conoscenza dei loro diritti; tale incertezza perdura 
anche se nel frattempo la Corte di Giustizia della Comunit� Europea dichiara inadempiente lo stato 
membro; fino al momento della trasposizione della direttiva lo stato non pu� opporre alcuna eccezione 
di tardivit� ed "un termine di ricorso di diritto nazionale pu� cominciare a decorrere solo da tale momento>> 
(sent. n. 12814/2009 in La responsabilit� civile. VII (2010): 3: pp. 186. 
Al riguardo A. DIMAJO, op. cit., p. 1353, secondo il quale nell'appena cit. sentenza <<forse prova troppo 
l'argomento secondo cui �finch� una direttiva non � stata correttamente trasposta non � ipotizzabile 
alcuna possibilit� per i privati di avere piena conoscenza dei loro diritti� >>. Infatti, secondo l'A. <<Pi� 
appropriato � argomentare nel senso che le direttive non consentivano la quantificazione della prestazione 
dovuta dallo Stato, onde � sub specie damni che il privato poteva reagire, per la perdita della 
chance di ottenere i benefici (cos� Cass. 11 marzo 2008 n. 6427) >>. Cfr. anche la nota di M. GORGONI. 
Op. cit. pp. 186 ss.. 
Quanto alla stessa giurisprudenza di merito anch'essa si � ampiamente espressa, pure di recente, nel 
senso che, laddove si configuri un illecito statuale da tardivo/inesatto recepimento della direttiva, si 
debba ritenere integrato un mero illecito �istantaneo�. Si segnala, in maniera particolare, Trib. Catanzaro, 
20 aprile 2009 (G. BUFFONE (2009). Inesatta trasposizione di direttiva CE Responsabilit� dello Stato - 
Configurabilit� ex art. 2043 c.c. - Presupposti. Altalex.it. www.altalex.com/index.php?idnot=45960. 
(15/11/2011)). Premesso che <<Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, cfr. Cass. 
civ., sez. III, sentenza 13 marzo 2007, n. 5831), l�illecito permanente d� luogo ad un diritto al risarcimento, 
che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque 
anni dal momento in cui si produce (Cassazione 6512/04) >>, secondo il Trib. Di Catanzaro <<Va distinto 
dall�illecito permanente, quello ad effetti permanenti, in cui il danno si manifesta nella sfera giuridica 
del soggetto passivo in modo istantaneo lasciando, tuttavia, in essa, pregiudizi destinati a perdurare 
nel tempo. Occorre, cio�, verificare la permanenza dell�illecito in relazione alla sua struttura, come 
noto, scandita dai segmenti proprio del fatto giuridico: �fatto - effetto�. Laddove sia il fatto ad essere 
permanente, l�illecito ha pari natura; laddove, invece, sia l�effetto a perdurare nel tempo, l�illecito avr� 
natura istantanea. Orbene, nel caso di specie va, innanzitutto, avvertito che non viene in rilievo un illecito 
omissivo: questo fa capo alla responsabilit� per �omessa trasposizione� quando, cio�, il Legislatore 
non sia intervenuto affatto ad attuare il comando comunitario. Si registra, al contrario, come 
gi� segnalato, una responsabilit� per �trasposizione inesatta� (o tardiva) che ricorre laddove l�attuazione 
della direttiva sia intempestiva o si discosti dalle indicazioni del Legislatore europeo: ma sia pur 
sempre avvenuta>> (nel senso che la qualificazione di illecito permanente sia riscontrabile solo in caso 
di totale omissione dello Stato nell'attuazione della direttiva cfr. anche Trib. di Messina, ord., Sez. I, 13 
settembre 2010). 
Secondo il Tribunale cit. <<in questo caso il destinatario del diritto di matrice comunitaria viene �automaticamente
� pregiudicato dalla condotta dinamica dello Stato e matura, da subito, l�interesse ad 
attingere dalla tutela riparatoria per pervenire a quel risultato che il suo apparato statale gli ha impedito 
di raggiungere. Si vuol dire che il �fatto� generatore di danno, e, cio�, l�esercizio illegittimo della funzione 
legislativa, � �istantaneo� e non permanente poich� si consuma nel momento stesso in cui viene 
congedato il testo normativo di cui si lamenti l�illegittimit� >>. Cfr. anche la conforme recentissima 
sent. del Trib. di Nola n. 24284 del 3 novembre 2011, inedita.
168 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
3.2 Tutela del legittimo affidamento riposto dallo Stato in precedenti overruled 
della Corte di cassazione, alla luce dei quali la responsabilit� dello Stato da 
parziale recepimento di una direttiva non self-executing doveva qualificarsi 
come aquiliana e quale dies a quo del relativo termine prescrizionale doveva 
individuarsi, al massimo, la data dell�entrata in vigore del D.lgs. n. 257/1991 
3.2.1 Rilevanza dei precedenti overruled fissanti il dies a quo della prescrizione 
al 31 agosto 1991, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 257/1991 
(primo decreto di recepimento) 
Pur ritenendosi che le obiezioni logiche fin qui esposte siano di per s� 
sole gi� sufficienti a contestare la sentenza in commento, occorre peraltro ridimensionarne 
la persuasivit�, ai fini dell'individuazione della corretta regula 
iuris del contenzioso in commento, in quanto la sentenza del 2011 in commento 
potrebbe avere rilevanza solo per i giudizi introdotti successivamente 
alla sua pronuncia, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali, che in caso 
di overruling, tutelano il principio di certezza del diritto, nonch� il diritto di 
difesa delle posizioni giuridiche soggettive. 
Prima, infatti, di questa sentenza, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 
(6) e, quindi, nel diritto vivente, il dies a quo della prescrizione di crediti 
risarcitori quali quelli azionati nella presente controversia era, in linea generale, 
individuato in una data non successiva a quella di entrata in vigore del primo 
decreto interno di recepimento, il d.lgs. n. 257/1991 (31 agosto 1991) (7). 
Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la stessa sentenza in 
commento, ricorda che �il termine di prescrizione pu� decorrere anche prima 
della corretta trasposizione della direttiva nell�ordinamento nazionale� (non 
si applica, dunque, il principio Emmott (8)), �se il danno, anche solo in parte 
(6) Come si � gi� evidenziato nella precedente nota n. 5, in senso difforme dalla precedente sent. 
n. 9147/2009 delle SS.UU., si � posta la Cass., Sez. Lavoro, con la sent. n. 12814 del 3 giugno 2009 (individuante 
come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la data di entrata in vigore del 
primo decreto interno di recepimento) e la pi� recente Cass. 10 marzo 2010 n. 5842 (cfr. Foro It. (2011): 
3: I: p. 862), la quale, anche se in un obiter dictum, individua il dies a quo del termine prescrizionale 
(decennale) e lo fa coincidere con la data del �conseguimento del diploma di specializzazione non conforme 
alle prescrizioni comunitarie �. 
(7) Quanto alla giurisprudenza di merito si segnala, in maniera particolare, Trib. Catanzaro, 20 
aprile 2009 (cfr. nota 5). Secondo il Trib. di Catanzaro <<la responsabilit� in cui incorre lo Stato per il 
fatto del Legislatore, che attui in modo inesatto la direttiva comunitaria scaduta, non configura un illecito 
permanente e, pertanto, la prescrizione decorre dall�entrata in vigore della normativa interna 
che traspone, in maniera infedele, il comando comunitario. Da quel momento in poi, il cittadino comunitario 
pu� far valere il suo diritto risarcitorio e, conseguentemente, decorre il termine di prescrizione 
di cui all�art. 2947 c.c. (v. Tribunale Roma, 2 aprile 2005) >>. 
(8) Corte di Giust., C-208/90, sent. 25 luglio 1991, Emmott, in Racc., I 4269. Cfr. L. BAIRATI �La 
riparazione spettante al soggetto danneggiato a seguito di mancato recepimento, nel termine prescritto, 
di direttiva comunitaria. Questioni teoriche ed implicazioni pratiche della sua corretta qualificazione� 
Giur. it. (2010): 3: p. 695, nota 9 ss. il quale ricorda che: <<a proposito dello specifico caso del mancato 
o tardivo recepimento di direttiva Comunitaria, la Corte di Giustizia si � espressa in termini estremamente 
contraddittori >>. In realt� , proprio attraverso il <<breve excursus delle sentenze del giudice co-
CONTENZIOSO NAZIONALE 169 
(� questo il significato del riferimento ai �primi effetti lesivi� contenuto nella 
sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si � verificato anteriormente� 
(� 4.4.). 
Ebbene, ove nel caso in commento si ritenesse configurabile un recepimento 
soggettivamente parziale (come, appunto, si � ritenuto dalla sentenza 
che qui si annota), l'evento lesivo sarebbe rappresentato (non �dall�impossibilit� 
di esercitare il diritto riconosciuto dal legislatore comunitario, a causa dell'inadempimento 
dello Stato membro�(9), bens�), dal provvedimento di recemunitario 
relative a tale questione >> operato, dall'A., si evidenzia come tale contraddizione sia stata 
solo apparente e comunque, ben presto, superata da successive pronunce della stessa Corte di Giustizia: 
<<Nella celebre sentenza Emmott la Corte ha dichiarato che un termine di ricorso di diritto nazionale 
pu� cominciare a decorrere solo dal momento della trasposizione corretta della direttiva e che lo Stato 
membro inadempiente non pu� eccepire la tardivit� di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti 
prima di tale momento ... Tale sentenza ... � rimasta un caso isolato, poich� la Corte, spinta probabilmente 
da considerazioni di opportunit�, ha affermato che quanto ivi stabilito era giustificato dalle circostanze 
tipiche considerate in detta causa >>. 
Tale ultimo rilievo dell'A. merita una particolare sottolineatura, sotto un duplice profilo. 
Da un lato, la Corte, con le sue successive pronunce (in particolare, la sentenza del 27 ottobre 1993, 
SteenhorstNeerings, C-338/ 91 in Racc., I 5497, la sent. del 6 dicembre 1994, Johnson, C-41092, in 
Racc., I 5501, restrittive della reale portata della sentenza Emmott, ha inteso evitare che <<un'esposizione 
meccanica >> al principio ivi espresso sottoponesse gli Stati membri <<a gravi conseguenze economiche 
derivanti da un numero potenzialmente elevatissimo di azioni giudiziarie a tutela delle posizioni giuridiche 
violate a seguito delle violazioni ad esse imputabili>>. Ebbene, la sentenza che qui si annota non 
tiene conto proprio di tali �gravi conseguenze economiche�, n� della stessa ratio dell'istituto della prescrizione, 
ove opera l'illogica distinzione, di cui si � detto, tra inadempimento parziale oggettivo e soggettivo 
ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale (arrivando ad affermare che 
nel secondo caso, di regola, l�illecito, configurandosi quale permanente, cesserebbe solo al momento 
del corretto recepimento della direttiva, cos� sostanzialmente dando spazio ad un principio, quello 
espresso dalla sentenza Emmott, del quale perfino la Corte di Giustizia ha inteso ridimensionare la portata 
e dal quale, quindi, solo apparentemente - cfr. � 4.1, 4� cpv -, la nostra S.C. ha preso le distanze). 
Dall'altro lato, volendo, da ultima citare testualmente la sent. del 14 marzo 2009, Danske Slagterier, C- 
445/06 (in GU C-326 del 30 dicembre 2006) risulta chiarito che, secondo la Corte di Giustizia, come 
confermato dalle citate sentenze Johnson e SteenhorstNeerings <<deriva che la soluzione elaborata 
nella menzionata sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze proprie di detta causa, dove la decadenza 
dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilit� 
di far valere il suo diritto alla parit� di trattamento in virt� di una direttiva comunitaria >> e si precisa 
che nella causa di cui alla sentenza Emmott l'esistenza del termine controverso aveva condotto <<a privare 
totalmente i soggetti lesi della possibilit� di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici nazionali >>. 
(9) D. SATULLO, �La prescrizione dell'azione di risarcimento nei confronti dello Stato per tardiva 
attuazione di una direttiva comunitaria �. La Resp. Civ. 8 (2011): 4: pp. 2589. 
L'A., reputando che <<la conoscenza effettiva o conoscibilit� dell'evento lesivo dipende dalla conoscenza 
effettiva o conoscibilit� del diritto e, quindi, della direttiva, quale fonte del diritto medesimo >>, e ritenendo 
non predicabile una conoscibilit� legale di una direttiva non attuata da parte del privato (<<non 
tanto e non solo perch� non vi � un adeguato sistema pubblicitario, ma perch� il singolo non � destinatario 
dell'atto normativo >>) , conclude che <<ove l'effettiva conoscenza della direttiva non sia avvenuta 
anteriormente all'atto di recepimento ovvero della stessa il convenuto non riesca a darne prova, il termine 
di prescrizione decorre dall'attuazione, in quanto solo da tale momento � garantita la conoscibilit� 
legale del diritto attribuito >>. 
In realt�, si pu� osservare, in senso critico, che se, come sostenuto dall'A., un parziale recepimento delle 
direttiva non sarebbe idoneo a garantire la conoscibilit� legale della fonte (direttiva comunitaria) del di-
170 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
pimento soggettivamente parziale, che (per le ragioni ampiamente esposte al 
par. 3.1. della presente nota), usando l'ordinaria diligenza, e certamente secondo 
�ragionevolezza�, non poteva non intendersi quale chiara ed inequivocabile 
volont� del legislatore nazionale di non estendere la neointrodotta normativa 
ad una parte dei medici specializzandi (ossia quelli frequentanti nel periodo dal 
1� gennaio 1983 all�anno accademico 1990/1991). 
Peraltro, questa opzione ermeneutica trova conforto negli stessi principi 
generali espressi dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione 
(10), secondo cui la prescrizione decorre ai sensi dell'art. 2947 c.c. non dal momento 
in cui il terzo (nel caso che ci occupa, lo Stato) determina la modificazione 
che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui l'evento dannoso 
si manifesta all'esterno, bens� da quando il danno viene percepito (usando l'ordinaria 
diligenza) quale ingiusta conseguenza di un comportamento doloso o 
colposo del detto terzo: �solo da questo momento il danneggiato � nelle condizioni 
di esercitare il diritto con conseguente decorso della prescrizione �(11). 
Se � consolidata l'opinione giurisprudenziale per la quale, in caso di danno 
rimasto occulto, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento 
dell'esteriorizzazione di esso, del pari non deve omettersi di considerare come, 
�non di meno, ex art. 2935 c.c. la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in 
cui il diritto pu� esser fatto valere e tale decorrenza non possa essere ostacolata 
da un mero impedimento di fatto, quali sono l'ignoranza del titolare circa l'esistenza 
del diritto o l'incuria dello stesso nell'accertarsene �(12). 
Si deve, quindi, fare salvo l�affidamento riposto dallo Stato italiano circa 
la fissazione al 31 agosto 1991 del dies a quo del termine prescrizionale dei 
crediti risarcitori vantati nei suoi confronti, dovendosi tutelare detto affidamento 
in nome del rango costituzionale del diritto di difesa e della certezza del diritto, 
invocabili tanto dai creditori, quanto dai debitori, tanto in veste di attori o di 
convenuti, siano essi soggetti pubblici o privati. 
L�orientamento espresso dalla cit. sent. n. 10813, rifiutando di fissare il 
dies a quo al 31 agosto 1991, infatti, precluderebbe allo Stato, nella denegata 
ritto, non si vede come tale conoscibilit� potrebbe dirsi assicurata in caso di corretto e completo recepimento. 
Infatti, anche in questa seconda, auspicata, ipotesi, permarrebbe un rapporto di alterit� tra la fonte dall'obbligo 
statuale di recepimento (la direttiva) e lo strumento di adempimento di tale obbligo (l'atto normativo 
interno), alterit� rafforzata dalla libert� dei modi in cui la direttiva pu� essere recepita dallo Stato 
nazionale, ossia dei modi in cui se ne possono attuare i fini, la qual cosa non � senza conseguenza nell'enucleazione 
della fisionomia del riconosciuto diritto. 
Ragion per cui, anche dinanzi ad un recepimento parziale, sul piano oggettivo o soggettivo, il privato 
ha la possibilit� di operare un raffronto, per cos� dire, tra mezzo e fine, apprezzare l'idoneit� del provvedimento 
normativo interno ad operare un pieno e corretto recepimento e, laddove tale giudizio abbia 
esito negativo, percepire l��ingiustizia� del pregiudizio sofferto a cagione della condotta statuale. 
(10) In particolare, cfr. Cass., SS.UU. n. 576/2008 in Foro It. (2008): I: pp. 453 ss.. 
(11) D. SATULLO, op.cit., p. 257. 
(12) Cass., Sez. II, sent. n. 1547 del 28 gennaio 2004 in Danno e resp. (2004): pp. 389 ss..
CONTENZIOSO NAZIONALE 171 
ipotesi in cui fosse accertato inadempiente, di opporre l�eccezione di prescrizione, 
preclusione derivante da un mero mutamento della giurisprudenza di legittimit�, 
peraltro verificatosi in tempi di gran lunga successivi a quelli in cui 
si svolgevano le condotte controverse, sottoposte allora ad opposte interpretazioni 
giurisprudenziali in termini di prescrizione, precisamente individuanti 
alla data del 31 agosto 1991 il dies a quo del termine di prescrizione. 
3.2.2 Rilevanza dei precedenti overruled qualificanti come �aquiliana� la resposabilit� 
dello Stato da tardivo/inesatto recepimento di direttive comunitarie 
non self-executing 
Premesso, dunque, che il dies a quo va ancorato saldamente al 31 agosto 
1991, si deve ora sottolineare che, all�epoca dei fatti per cui � causa (ed in generale 
per tutto il periodo dal 1� gennaio 1983 al 20 ottobre 2007), il diritto vivente 
(13) qualificava come �aquiliana� la responsabilit� dello Stato 
inadempiente all�obbligo di recepimento delle direttive non self-executing. Che 
lo stato del diritto vivente dell�epoca (periodo dal 1� gennaio 1983 all�a.a. 1990- 
1991) fosse favorevole (14) alla qualificazione della responsabilit� dello Stato 
come aquiliana � testimoniato proprio dalla stessa sentenza delle Sez. Un. del 
2009 n. 9147 (15), che, con un �inatteso revirement� (16) ha sposato la teoria 
(13) Cfr. L. BAIRATI, op. cit., p. 695, nota 9 ss., ad avviso del quale <<La prima implicita applicazione 
dell'articolo 2043 c.c. a tale fattispecie risale a Cass., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5125>> 
(per la qual ultima cfr. nota di CIPRIANI, �Sui ricorsi per Cassazione decisi con due sentenze�. Foro 
it. (2002): I: pp. 2394 ss.). Quali rilevanti pronunce favorevoli alla qualificazione della responsabilit� 
in termini aquiliani cfr. Cass. 16 maggio 2003, n. 7630 in R. CONTI, �Azione di responsabilit� contro 
lo Stato per violazione del diritto comunitario. rimedio concorrente o alternativo all'azione diretta? �. 
Danno e resp. (2003): 8/9: 836 ss.; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3283 (cfr. nota di C. PASQUINELLI �Illecito 
comunitario del legislatore e art. 2043 c.c.: la Cassazione interviene ancora �. Responsabilit� 
civile e previdenza. LXXIII (2008): 7/8: pp. 1576 ss.; Cass., 11 marzo 2008, n. 6427 in Mass. Foro 
It. (2008): pp. 397 ss.. 
(14) Nel senso che la tardiva trasposizione della direttiva riguardante l'adeguata remunerazione 
dei medici specializzandi espone lo Stato ad un'azione risarcitoria per il danno aquiliano prodotto al 
beneficiario, si esprime, sulla scia dell'indirizzo prevalente fino alle SS.UU. del 2009, la sentenza 
Cass. 3 giugno 2009, n. 12814, in Foro it., Rep. 2009, voce Responsabilit� civile, n. 412 (annotata da 
M. GORGONI, op. cit., pp. 185 ss., nonch� da A. DI MAJO, �Contratto e torto nelle violazioni comunitarie 
ad opera dello Stato �. Corriere Giur. (2009): 10: p. 1351 ss.). 
(15) Per alcune note a Cass., SS.UU., sent. n. 9147/2009 cfr. L. BAIRATI, op.cit., pp. 693 ss., A. 
RICCIO, �Responsabilit� dello Stato per omessa o tardiva o anomala attuazione di direttive comunitarie 
�. La responsabilit� civile. VII (2010): 5: pp. 346, E. SCODITTI, �La violazione comunitaria dello 
Stato tra responsabilit� contrattuale ed extracontrattuale �. Foro Italiano. (2010): I: pp. 168 ss., A. 
GIANNELLI, �La responsabilit� del legislatore per tardivo recepimento della direttiva, modelli a confronto 
�. Foro amm. Cons. Stato, 2009: 10: pp. 2280 ss. (analisi che giunge ad inquadrare la pronuncia 
come una �generalizzazione� della c.d. �sineddoche dell'obbligazione indennitaria�, mediante un attento 
esame della sentenza nella sua �pars destruens� �rifiuto del pardigma aquiliano� e della successiva 
�pars costruens� �il debito dello Stato per mancata trasposizione della direttiva come 
obbligazione indennitaria�), A. DI MAJO. �Contratto e torto nelle violazioni comunitarie ad opera 
dello Stato�. Corriere Giur.. (2009): 10: p. 1352 ss., C. PASQUINELLI. �Le sezioni unite e la responsabilit� 
dello Stato legislatore per violazione del diritto comunitario. Un inatteso revirement �. Nuova
172 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
della qualificazione della responsabilit� contrattuale: �la giurisprudenza della 
Corte, nelle numerose decisioni rese sulla questione, riconduce con assoluta 
prevalenza (17) il c.d. illecito del legislatore alla fattispecie di cui all�art. 2043 
c.c.� (cfr. sent. n. 9147/2009, � 4.4.) (18). 
Dunque, gli immatricolati esclusi, date le norme sulla prescrizione dei crediti 
risarcitori come interpretate ed applicate all�epoca della loro frequentazione 
dei corsi di specializzazione, non potevano confidare in alcun termine decennale 
di prescrizione. 
Essi avrebbero, quindi, dovuto prontamente agire o compiere atti stragiudiziali 
interruttivi della prescrizione dal 31 agosto 1991 al 31 agosto 1996. 
Aderire all�orientamento espresso di recente dalla Sez. III della Corte di 
Cassazione, significherebbe spostare dal 31 agosto 1991 al 27 ottobre 1999 il 
dies a quo del termine prescrizionale; - per effetto delle diversa qualificazione, 
contrattuale, della responsabilit� - prolungare da cinque a dieci anni il termine 
prescrizionale; spostare, di conseguenza, il termine finale della prescrizione dal 
31 agosto 1996 al 27 ottobre 2009! 
In altre parole, in virt� di un adesione a due sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali 
espressi dalla S.C., l'uno, risalente al 2009, relativo alla natura 
della responsabilit�, l'altro, del 2011, riguardante il dies a quo del relativo termine 
prescrizionale, i medici specializzandi esclusi dal d.lgs. del 2001 sarebbero 
rimessi in termini di ben tredici anni (!). 
Una tale rimessione in termini � inaccettabile, in quanto il ritardo nell�azione 
giudiziale o nel compimento di atti stragiudiziali di interruzione della 
prescrizione non pu� imputarsi in alcun modo, n� a scusabili omissioni dei megiur. 
civ. comm.. (2009): I: pp. 1018 ss., G. RAPISARDA, �La responsabilit� dello Stato per omessa o 
tardiva attuazione di direttiva comunitaria: l'ultimo approdo delle sezioni unite �. Dir. Comm. Internaz.. 
(2009): pp. 716, R. CONTI, �La natura <<non illecita>> dell'illecito comunitario �. Danno e resp. 
(2010): 1: pp. 19 ss.. 
(16) C. PASQUINELLI, op.cit.. 
(17) La medesima �assoluta prevalenza� dell'orientamento favorevole alla qualificazione �aquiliana� 
della responsabilit� in commento, riconosciuta nella giurisprudenza di legittimit� dalle stesse 
SS.UU. del 2009 (cfr., ex plurimis, D. SATULLO, �La prescrizione dell'azione di risarcimento nei confronti 
dello Stato per tardiva attuazione di una direttiva comunitaria�. La responsabilit� civile. VIII 
(2011): 4: p. 254), � evidenziata nelle ricostruzioni dottrinali anche con riguardo alla giurisprudenza 
di merito antecedente l'arresto delle SS.UU. (cfr. L. FALTONI, �Lo Stato che viola gli obblighi comunitari 
risarcisce i cittadini in via extracontrattuale: ingiustizia comunitariamente qualificata? �. Responsabilit� 
civile e previdenza. (2010): 9: pp. 1871 ss.). Si pensi, ex ceteris, a, Trib. Roma, 17 maggio 
2010 (in Responsabilit� civile e previdenza. (2010): 9: pp. 1859 ss, cfr. nota L. FALTONI, op. cit., pp. 
1864 ss.), Trib. Catanzaro, 20 aprile 2009 (cfr. nota n. 5), Trib. Roma, 14 giugno 2004 e Trib. Catania 
28 febbraio 2004, entrambe annotate da D. DALFINO. Foro It.. (2004): I: p. 2512. 
(18) Le SS.UU. erano intervenute gi� in passato, in ordine al presente contenzioso, con la sent. 
n. 2203 del 4 febbraio 2005 (cfr. R. CONTI, �Medici specializzandi e vademecum delle S.U. sull'applicazione 
del diritto comunitario�. Danno e resp..(2005): 10: pp. 961 ss.), con la quale si � affermata 
la giurisdizione ordinaria al riguardo, sostenuta, ancora precedentemente, con la sent. n. 5125 del 10 
aprile 2002 (in Giur. it. (2002): 12, nonch� con nota di CIPRIANI. op. cit.).
CONTENZIOSO NAZIONALE 173 
dici che si dichiarino illegittimamente esclusi dal recepimento, n� ad un comportamento 
scorretto dello Stato. 
3.2.3 Il giudizio positivo sulla correttezza della condotta statuale ai sensi 
degli artt. 1175 e 1227, comma 2, c.c. 
Si � evidenziato come i medici specializzandi immatricolatisi prima 
dell�a.a. 1991/1992 di certo avevano contezza del diritto vivente ratione temporis 
applicabile (vale a dire delle norme sulla prescrizione - rimaste ad oggi 
testualmente immutate - come interpretate ed applicate dalla prevalente giurisprudenza 
dell�epoca cui risalgono le condotte controverse): dunque, avrebbero 
dovuto compiere atti giudiziali o stragiudiziali di interruzione della 
prescrizione entro cinque anni (resp. aquiliana) dal 31 agosto 1991 (entrata 
in vigore del d.lgs. n. 257/1991). 
Ebbene, la condotta dei medici specializzati rimasti inerti per anni risulta 
non scusabile, in primis, ex art. 1175 c.c., in virt� del quale entrambe le parti 
di un rapporto obbligatorio (quindi anche di quello nascente dalla violazione 
di un�obbligazione ex lege e che veda come debitore/responsabile lo Stato) 
sono obbligate ad un comportamento improntato al canone della correttezza 
e buona fede, espressione del principio solidaristico di cui all�art. 2 Cost.. 
ComՏ pacifico la clausola generale impone un comportamento corretto 
e in buona fede ed esige, quanto al creditore, che egli tenga tutte le condotte 
idonee ad impedire che il debitore possa protrarre comportamenti idonei a 
causare nuovi danni od ad aggravare quelli gi� in precedenza arrecati al creditore. 
Infine, l�art. 1227 c.c., disciplinante il �concorso del fatto colposo del 
creditore�, dispone, al comma 2�, che �il risarcimento non � dovuto per i 
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l�ordinaria diligenza�. 
Se quanto meno i medici esclusi avessero interrotto la prescrizione entro 
il 31 agosto 1996, agendo giudizialmente sia pure in tempi relativamente recenti, 
in tal caso, s�, sarebbe stata imputabile solo al comportamento scorretto 
dello Stato l�eventuale maturazione di interessi sulla somma capitale dovuta 
quale risarcimento danni o borsa di studio, giacch� sarebbe stata una scelta 
dello Stato lasciare in uno stato di incertezza il rapporto controverso e rischiare, 
in caso di futura sentenza di condanna, di dover ristorare anche gli 
interessi medio tempore maturatisi sulla somma originariamente dovuta a titolo 
di risarcimento danni o di borsa di studio. 
Quindi, solo laddove i medici esclusi, entro il 31 agosto 1996, avessero 
interrotto il decorso della prescrizione con atto stragiudiziale, o agito processualmente 
contro lo Stato-debitore, avrebbero potuto pretendere tutti gli ulteriori 
danni lamentati per non aver disposto delle somme previste dal decreto 
del �91, in altre parole, tutti gli interessi sulla somma richiesta a titolo di risarcimento 
danni o di borsa di studio.
174 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
3.2.4 Il giudizio positivo sulla corretteza della condotta statuale e l�inescusabilit� 
delle omissioni difensive dei medici alla luce dei precedenti overruled 
in tema di prescrizione, in ragione della ratio e della natura di preclusione 
processuale di quest�ultima 
Infine, va sottolineato che la prescrizione vale a tutelare la certezza delle 
situazioni giuridiche soggettive (che sarebbe violata laddove si consentisse, 
dopo un silenzio protrattosi per anni, se non per decenni, di avanzare antiche 
pretese ormai sopite) e/o comunque a sanzionare la negligenza insita nel comportamento 
del creditore che non abbia esercitato il proprio diritto entro il 
preciso termine previsto dalla legge (19): qualora, pertanto, i medici specializzati 
non abbiano agito nei tempi suddetti, non pu� essere impedito allo 
Stato supposto debitore di avanzare un�eccezione di prescrizione, in virt� di 
un mutato orientamento interpretativo sulla durata del termine prescrizionale 
e sul dies a quo dello stesso, a meno di non voler tradire le citate molteplici 
rationes per le quali l�istituto della prescrizione � previsto e regolato nel nostro 
ordinamento giuridico. 
Quale �difesa del presente di fronte al passato� (20), la prescrizione, peraltro, 
opera non sul merito della pretesa esercitata, da cui prescinde, bens� 
opera, sia pure ex post, sul piano meramente processuale, determinando un 
effetto preclusivo (21), pi� che estintivo (22), della pretesa. 
(19) Cfr. G. AZZARITI e G. SCARPELLO. �Della prescrizione e della decadenza�. In: A. SCIALOJA, 
G. BRANCA (cur.). Commentario del Codice Civile. Bologna, 1977, p. 203: �Molteplici sono stati i 
motivi addotti a fondamento razionale dell'istituto: una tacita rinunzia del titolare, una sanzione 
inflitta per il mancato esercizio del diritto, la difficolt� di ristabilire a notevole distanza di tempo la 
verit� giuridica, la presunzione di legittimit� dello stato di fatto attuale, la tutela della buona fede, 
il carattere temporaneo dei rapporti giuridici ed altri ancora. Ma � da ritenere, in conformit� della 
pi� accreditata dottrina, che il fondamento dell'istituto debba ricercarsi nella insopprimibile esigenza 
sociale di assicurare la certezza nei rapporti giuridici, motivo questo che assorbe in s� parecchi 
degli altri che sono stati invocati �. Detta ratio dell'istituto (certezza dei rapporti giuridici) 
esprime una finalit� di ordine pubblico (v. Cassazione civile , sez. III, 18 gennaio 2005, n. 900, Vita 
not.. (2005): pp. 979 ss.), resa palese dall'inderogabilit� della disciplina legale della prescrizione di 
cui all'art. 2936 c.c. (che vieta, dunque, non solo le clausole pattizie dirette a prolungare i termini di 
prescrizione, ma anche quelle che siano dirette ad abbreviarli), cfr. G. AZZARITI e G. SCARPELLO, op. 
cit., pag. 232. 
Ai fini della soluzione delle questioni poste dal contenzioso in esame, tutto quanto premesso �vuol 
dire che l�illecito comunitario va coordinato con le esigenze di ordine pubblico dello Stato membro 
e siffatte esigenze legittimano l�applicazione di norme comuni (applicate, cio�, agli altri illeciti interni) 
che ragionevolmente e razionalmente impongano, ai fini di tutela, da parte del singolo, il rispetto 
di specifici e chiari oneri quali quello di ricorrere al Giudice entro cinque anni dal 
manifestarsi del nocumento� , cos� Trib. di Catanzaro (cfr. nota n. 5). 
In conclusione la prescrizione risulta finalizzata a <<troncare le incertezze che rendono sterili o 
fiacche le energie del lavoro>> (Cfr. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, Milano 1929, p. 
644). 
(20) DENBURG, PANDETTE, trad. it. Cicala, I, 1, Torino, 1906, p. 443. 
(21) << � la nota caratteristica dell'efficacia preclusiva deve ravvisarsi in ci�, che l'esenzione 
del debitore dalla pretesa della controparte >> trova nella prescrizione <<la loro causa esclusiva>>
CONTENZIOSO NAZIONALE 175 
Ebbene, secondo autorevole dottrina (23) �non appare corretto ... attribuire 
alla prescrizione un�efficacia semplicemente estintiva�, dovendosi piuttosto 
�attribuire all'istituto un�efficacia preclusiva�: in qualsiasi ipotesi in cui 
si eccepisca la prescrizione, infatti, scopo di quest'ultima � sempre quello di 
�troncare con semplicit� le controversie tardivamente instaurate, prescindendo 
da ogni giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere�, ed �il giudice 
che accoglie l'eccezione di prescrizione non deve compiere alcun 
accertamento anteriore: deve limitarsi a respingere la domanda �. Ci� non 
vuol dire che non sia rimasta �teoricamente aperta� la questione della reale 
esistenza del diritto controverso, ma significa solo che tale questione � �praticamente 
del tutto sterile�, in quanto, in concreto, �superata�. 
Infatti, anche se ex art. 2934 c.c. � disposto che ogni diritto si �estingue� 
per la prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato 
dalla legge, il successivo art. 2940 c.c. non ammette la ripetizione del pagasia 
nel caso che la pretesa creditoria sia sorta efficacemente o meno, che sia intervenuta una causa di 
estinzione dell'obbligazione o meno, cos� P. VITUCCI, �La Prescrizione. Tomo primo. Artt. 2934, 2940�. 
In: Cur. P. SCHLESINGER. Il Codice Civile � Commentario. Milano, 1990, pp. 37. 
(22) Nelle c.d. �prescrizioni presuntive� (artt. 2954 2596), invece, <<il decorso del tempo agisce 
sui diritti ivi menzionati con efficacia puramente estintiva, cos� che della prescrizione quelle ipotesi 
�non hanno che il nome� >>, cos� P. VITUCCI. op. cit., pp. 267 ss.. L'A. usa le <<parole degli antichi 
commentatori>>, MORTARA e AZZARITI, L'esercizio delle azioni commerciali e la loro durata, nel Codice 
di commercio commentato, a cura di BOLAFFIO, ROCCO e VIVANTE, Torino 1933, p. 307. Le norme del 
codice civile disciplinanti le c.d. p.p. hanno riguardo a rapporti la cui attuazione sovente non � accompagnata 
da quietanza, per cui � la legge a presumere che, decorso un certo lasso temporale, piuttosto 
breve, il pagamento sia stato eseguito. Trattandosi, tuttavia, di una mera presunzione di avvenuto pagamento, 
chi la eccepisce, vedr� rigettata detta eccezione, non solo laddove ammettesse in giudizio che 
l'obbligazione non si � estinta, ma anche qualora contesti, sempre in giudizio, che il debito sia sorto o il 
relativo valore pecuniario. Le stesse circostanze, ove fossero introdotte da chi ha proposto una prescrizione 
vera e propria, non pregiudicherebbero minimamente l'accoglimento della relativa eccezione, giacch� 
lo stesso si fonda sul mero decorso del tempo. A contrario, <<Non tutto il fardello del tempo passato 
pu� gettarsi dietro le spalle chi viceversa invochi la cosiddetta prescrizione presuntiva: ed invero l'ammissione 
incompatibile con la presunzione di pagamento restituisce rilevanza a quanto � avvenuto prima 
che trascorresse il periodo di tempo richiesto dalla presunzione>>: <<nel primo caso resta confermata 
... l'efficacia preclusiva>>, <<nel secondo [vale a dire, le p.p.] l'effetto � semplicemente estintivo, collegandosi 
ad una presunzione di pagamento che viene meno con la rievocazione del tempo trascorso>>. 
(23) Cfr. P. VITUCCI. op. cit., pp. 267 ss.. In particolare, l'A. analizza quale effetto possa avere la 
prescrizione nelle tre ipotesi in cui la stessa pu� essere opposta: <<a) se l'attore esercita un diritto che 
non � mai sorto: b) se l'attore esercita un diritto che � sorto e non si � estinto, ma lo esercita tardivamente; 
c) se l'attore esercita un diritto che � sorto, ma si � gi� estinto, ad es., per adempimento. Si vede 
subito che un'efficacia estintiva potrebbe essere assegnata correttamente alla prescrizione soltanto nel 
secondo caso, ove � proprio l'eccezione del convenuto a rimuovere gli effetti della situazione giuridica 
fatta valere. Nel primo caso, infatti, non potrebbe ravvisarsi alcun fenomeno estintivo, non essendo mai 
sorta la situazione da estinguere, mentre nel terzo l'estinzione andrebbe ascritta semmai ad una causa 
diversa dall'invocata prescrizione>>. Tuttavia, nota l'A. che <<nemmeno nel secondo caso, deve per� 
indagarsi ... se il diritto esercitato fosse sorto o se si fosse estinto>>: la <<completa ... identit� delle 
tre ipotesi >> sarebbe dimostrata dal fatto che <<un'efficacia semplicemente estintiva ... presupporrebbe 
in ogni caso l'operativit� di una precedente situazione, mentre � proprio il giudizio su tale operativit� 
che perde rilievo davanti all'eccepita prescrizione>>.
176 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
mento spontaneo di un debito prescritto, ripetizione, invece, ammessa per il 
pagamento dell�indebito. Ci� dimostra che il diritto prescritto (pi� che estinguersi) 
perde la propria forza, in quanto la prescrizione consente al debitore 
di bloccare l�iniziativa processuale del creditore (24). 
Peraltro, �uniche cause per le quali il potere d'invocare la prescrizione 
pu� consumarsi sono: la rinunzia espressa o tacita ... e la cosa giudicata, 
quando l'interessato subisce l'accertamento giudiziale del diritto colpito da 
prescrizione senza invocarla �(25). 
Quindi, il debitore pu� scegliere di non avvalersi della prescrizione (il 
che accade quando non avanza tempestivamente la relativa eccezione in giudizio 
o qualora ex art. 2937 c.c. vi rinunzi), ma non � consentito al giudice sostituirsi 
al debitore in questa scelta, di fatto sottraendogli in modo indiretto la 
possibilit� di avvalersi della (ormai perfezionatasi) prescrizione, mediante un 
mutamento giurisprudenziale (operante la detta traslazione del termine finale 
della prescrizione di ben tredici anni), per giunta intervenuto a distanza di anni 
ed anni dal momento in cui risultava gi� compiutamente esauritasi e consolidatasi 
l�intervenuta prescrizione. 
Tutto quanto premesso, di certo, non si ignora il carattere non vincolante 
dei precedenti giurisprudenziali, rientrando l�ordinamento giuridico italiano 
tra quelli c.d. di civil law: i caratteri propri dell�attivit� giudiziaria, vale a dire 
la soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.) e l�obbligo di motivazione 
(art. 111 Cost.), comportano il carattere non vincolante delle decisioni 
giudiziali e la conseguente piena discrezionalit� del giudice di mutare la propria 
giurisprudenza. 
Tuttavia, le decisioni giurisprudenziali, pur non annoverate tra le fonti 
del diritto, sono dotate di una persuasivit�, che pu� reputarsi un valore normativamente 
posto, discendendo da una serie di disposizioni ordinarie, tese a 
garantire, a loro volta, principi e diritti costituzionali (si pensi, ad es., al prin- 
(24) Cos� F. GAZZONI. Manuale di diritto privato. XIII Ed.. Napoli, 2007. pp.110-111. Dunque, 
mentre i modi di estinzione dell'obbligazione (quali, ad es., l'adempimento, la compensazione, la confusione) 
impediscono il verificarsi di un ulteriore fatto estintivo (uno stesso debito, come non pu� essere 
acquistato due volte, cos� non pu� estinguersi due volte), la prescrizione non estingue il diritto, in quanto 
ad essa il diritto sopravvive, al punto che pu� essere soddisfatto spontaneamente dall'obbligato: ci� che 
il creditore perde qualora si sia compiuta la prescrizione � la possibilit� di far valere utilmente in giudizio 
quel credito. 
Contra, per un'analisi degli argomenti favorevoli all'effetto estintivo della prescrizione cfr. P. VITUCCI. 
op. cit.. pp. 25 ss.. In particolare, dai sostenitori della teoria dell'efficacia estintiva si evidenzia che presupposto 
per la prescrizione di un diritto sia la stessa esistenza del diritto de quo, senza la quale non potrebbe 
apprezzarsi alcuna inerzia del titolare. Gli AA., aderendo all'orientamento espresso dal Carnelutti 
(CARNELUTTI. �Appunti sulla prescrizione�. Riv. dir. proc. Civ.. (1933): I: pp. 3249 e �Tutela civile dei 
diritti�. Riv. dir. proc. Civ.. (1943): I: pp. 1012), obiettano che la prescrizione, per essere eccepita, necessita 
del mero esercizio di una pretesa, a prescindere che detta pretesa possa dirsi <<fondata o non 
fondata>>, cfr. Ibidem, p. 29. 
(25) Cfr. G. AZZARITI e G. Scarpello, op. cit., pag. 240.
CONTENZIOSO NAZIONALE 177 
cipio di solidariet� sociale ex art. 2 Cost., a quello di uguaglianza ex art. 3 Cost., 
al diritto di difesa ex art. 24 Cost, al principio del giusto processo di cui all�art. 
111 Cost.). 
In particolare, per quanto � di interesse nel caso di specie, la persuasivit� 
delle decisioni della Corte di Cassazione, titolare della funzione nomofilattica, 
discende dalla essenzialit� del proprio ruolo nella costruzione del c.d. �diritto 
vivente�: �nel sistema costituzionale delle fonti la disposizione � considerata 
parte di un testo non ancora conformato dal lavorio interpretativo, mentre la 
norma, in un�accezione pi� ristretta di quella comunemente adoperata, � un 
testo gi� sottoposto ad elaborazione interpretativa rilevante � (cfr. Cass., Sez. 
Un., sent. n. 7194/1994 (26)). 
Spetta, quindi, al giudice trarre una �norma� da una �disposizione�, ci�, 
peraltro, mediante un�attivit� interpretativa �adeguatrice� della stessa non solo 
alla Costituzione, ma anche, in ambito sovranazionale, al diritto comunitario 
ed alla disciplina della CEDU. 
Non mancano norme che consentono di supportare la teoria sulla persuasivit� 
�forte� del precedente, quali: 
� l�art. 65 ord. giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), sul quale si sono raccordati 
l�art. 363 cod. proc. civ., da cui la possibilit� di una pronuncia della Cassazione 
�nell�interesse della legge� al solo fine di rimuovere l�efficacia di 
precedente alle sentenze, e l�art. 384 cod. proc. civ., sull�enunciazione del 
�punto di diritto�, al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi; 
� gli artt. 374 cod. proc. civ. e 618 cod. proc. pen., sulla pronuncia a Sezioni 
Unite per l�eliminazione, preventiva o successiva, di contrasti giurisprudenziali; 
� l�art. 393 cod. proc. civ., sull�estinzione del giudizio con conservazione 
degli effetti della sentenza della cassazione; 
� l�art. 118, comma terzo, disp. att. cod. proc. civ., sul divieto di citare la 
dottrina, ma non gi� i precedenti. 
Tutte queste disposizioni, nel loro complesso, mirano a garantire una stabilit� 
delle norme giuridiche e una prevedibilit� degli effetti della decisione 
sulla sfera individuale, la c.d. certezza del diritto, che si ricollega ai principi di 
solidariet� sociale ex art. 2 Cost., ai principi ex art. 3 Cost. di imparzialit� ed 
eguaglianza (che impongono di trattare situazioni analoghe in modo analogo), 
al diritto di difesa ex art. 24 Cost. (che perderebbe di effettivit� laddove si esponesse 
la parte processuale a mutamenti giurisprudenziali repentini ed imprevedibili, 
tali da determinare decisioni, per cos� dire, �a sorpresa�), allo stesso 
principio del �giusto processo� ex art. 111 Cost.. 
In altre parole, tutte queste norme ed il valore della certezza del diritto di 
(26) Cass., SS.UU., sent. n. 7194 del 2 agosto 1994 in Foro It. (1994): I: pp. 3410.
178 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
cui sono espressione, lungi dal costituire un argomento a sostegno della vincolativit� 
del precedente, certamente obbligano il giudice quanto meno a prenderlo 
in considerazione, anche al fine, che � qui di interesse, della 
qualificazione, come corretta o meno, delle condotte delle parti rispetto alla situazione 
controversa. 
4. Considerazioni conclusive 
Anche alla stregua delle suddette disposizioni, oltre che di quelle sostanziali 
gi� richiamate, pu� dirsi tutelabile l�affidamento che lo Stato possa aver 
riposto nella consolidata interpretazione delle norme sulla prescrizione applicabili 
al caso di specie, quale � stata enucleata nel diritto vivente coevo alle 
condotte dibattute? Una giurisprudenza decennale e consolidata nel fissare una 
certa responsabilit� come �aquiliana� ed un dato giorno come dies a quo del 
relativo termine prescrizionale possono condizionare un debitore nel fargli ritenere 
prescritto il proprio debito? Pu� una giurisprudenza consolidata in un 
certo periodo storico considerarsi uno dei parametri di riferimento cui il giudice 
debba aver riguardo per apprezzare se ragionevole e corretto sia stato l�affidamento 
di un debitore nella prescrizione del proprio debito? 
La risposta positiva a questi quesiti trova conferma nella giurisprudenza 
che non esita a ritenere che, in ipotesi di overruling in materia di disposizioni 
processuali, non possa darsi seguito retroattivamente ad un precedente che 
abbia come effetto di precludere un�attivit� difensiva, ammessa alla stregua del 
precedente orientamento. 
In caso di overruling tra gli strumenti immediati individuati dalla giurisprudenza 
di legittimit� e di merito per rendere effettiva la tutela della parte 
processuale - suscettibile di essere pregiudicata dal nuovo orientamento - vi 
sono quelli della rimessione in termini (ove si tratti ricompiere o di rinnovare 
l�attivit� processuale omessa o viziata) e quello di ritenere tempestivo e corretto 
l�originario comportamento tenuto dalla parte. 
Nel caso di specie non pu� che ritenersi corretto il comportamento dello 
Stato italiano, che legittimamente ha confidato nella prescrizione del proprio 
debito ed al quale non pu� precludersi la proposizione dell�eccezione di prescrizione, 
mediante una, ingiustificabile, rimessione in termini di quei medici 
specializzandi che non sono stati diligenti nell�azionare tempestivamente le 
proprie pretese. 
Pertanto, aderendo all�orientamento del 2011 in commento, si darebbe ingresso 
ad un vero e proprio abuso dell�azione processuale, consentendo a coloro 
i quali non hanno agito diligentemente a tempo debito, ma abbiano fortunosamente 
compiuto atti interruttivi della prescrizione entro il 27 ottobre 2009 di 
avanzare poste creditorie, rimaste a lungo tempo sopite. 
Di conseguenza, si ammetterebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento 
ai danni dello Stato: costoro sarebbero ammessi a lucrare tutti gli interessi sulla
CONTENZIOSO NAZIONALE 179 
somma capitale domandata maturatisi nell�ulteriore lasso di tempo concesso 
loro quale ingiustificata e immeritata rimessione in termini. 
Di questo lungo tempo trascorso dall�immatricolazione al soddisfo gli 
unici responsabili sarebbero i medici rimasti silenti quando avrebbero potuto 
agire, non certo lo Stato, che a prescindere dalla convinzione dell�infondatezza 
delle pretese, ha potuto in tutti questi anni legittimamente e ragionevolmente 
confidare, per dictum giurisprudenziale della Corte di legittimit�, sull�intervenuta 
prescrizione delle stesse. 
Il revirement introdurrebbe, in sintesi, una preclusione difensiva ai danni 
dello Stato, che quest�ultimo non poteva prevedere, rispetto alla quale, quindi, 
non ha potuto orientare e conformare a tempo debito le proprie condotte, per 
sottrarle ad eventuali addebiti. 
Non si comprende, quindi, come la decisione in commento possa essere 
stata considerata da alcuni dei primi commentatori quale �un passo in avanti�, 
addirittura, �verso la definitiva sistemazione delle problematiche relative al risarcimento 
dei medici specializzandi che avevano frequentato i relativi corsi 
tra il 1982 ed il 1991 senza ottenere alcuna forma di remunerazione e, quindi, 
lamentavano il pregiudizio conseguente alla mancata trasposizione, da parte 
dello Stato italiano, delle disposizioni dettate dalla direttiva 82/76/Cee che tale 
beneficio prevedeva � (27). 
Piuttosto, con riferimento a tale pronuncia, parafrasandosi la frase di una 
celebre canzone di musica leggera, potrebbe dirsi che, non solo �certi amori�, 
ma anche certi contenziosi �non finiscono ... fanno dei giri immensi e, poi, ritornano 
...�. 
Peraltro, rappresenta un dato di fatto, non una mera opinione, che l�incertezza 
sull�applicabilit� o sulla portata di regole giuridiche causi un incremento 
delle controversie dinanzi ai giudici e, a valle, inefficienze di 
funzionamento dei sistemi giurisdizionali ed allungamento dei tempi di definizione 
delle cause (28). 
A ci� si aggiunga che pronunce come quelle in commento, dilatanti di pi� 
(27) A. DIANA, A. PALMIERI, Corte di Cassazione. �Sezione III Civile, sent. 17 maggio 2011, 
n.10813�. Foro It. (2011): 6: I: p. 1676. 
(28) Cfr. F. ZACCARIA (2003). �La perdita della certezza del diritto: riflessi sugli equilibri dell'economia 
e della finanza pubblica� in Diritti, regole, mercato Economia pubblica ed analisi economica 
del diritto. XV Conferenza SIEP Pavia, Universit�, 3-4 ottobre 2003. http://www3. unipv.it/websiep/wp/2 
11.pdf . (15/11/2011): �Una recente indagine in chiave economica delle modalit� di funzionamento 
della giustizia civile in Italia ha rilevato che il tempo per la definizione di cause civili � in media di 8 
mesi in Germania, di 12 in Francia, 14 in Gran Bretagna e 36 mesi nel nostro paese. Questo avviene, 
si noti, in una situazione di sostanziale parit� del rapporto numerico fra magistrati in servizio e cittadini 
e in una situazione di sostanziale eguaglianza delle spese per la giustizia. La lunghezza dei processi in 
Italia � spiegabile, oltre che con motivi �aziendali� ed organizzativi dell�operatore giudiziario, anche 
con la rilevazione della persistente incertezza del diritto che rende necessaria la proposizione di un numero 
elevato di azioni anche di difficile e complessa analisi e decisione�.
180 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di un decennio i termini prescrizionali di poste risarcitorie, quali quelle dei medici 
specializzatisi ante a.a. 1990/1991, che dovrebbero considerarsi morte e 
sepolte, hanno, per di pi�, l'effetto di alimentare ulteriormente questo contenzioso 
(29). 
In conclusione, per le ragioni ampiamente esposte, si pu� fondatamente 
affermare che con questa decisione la Corte non solo ha compiuto pi� di un 
passo indietro, ma ha, per giunta, dato nuova linfa ad un contenzioso che, in 
ragione delle maturate prescrizioni, sembrava avviarsi ad un fisiologico esaurimento. 
Tanto la Corte ha fatto in virt� di una motivazione che, lungi dal fornire 
una definitiva sistemazione alle problematiche sussistenti in subiecta materia, 
ne ha generate di nuove, risultando, peraltro, doppiamente criticabile: da un 
lato, in quanto ingiustificatamente lesiva del legittimo affidamento riposto dallo 
Stato nel precedente diritto vivente overruled, dall�altro, in quanto si � rivelata, 
sin dai primi mesi dalla sua pronuncia una pericolosa e pregiudizievole fonte 
di diseconomie, anche per il sistema giudiziario. 
Cassazione civ., Sez. III, sentenza 17 maggio 2011 n. 10813 - Pres. Morelli, Rel. Frasca, 
P.M. Patrone (difforme) - Min. economia e finanze, Min. salute, Universit� degli Studi di Genova, 
Min. istruzione, universit� e ricerca (avv. gen. Stato) c. Q.A. ed altri (avv.ti Contaldi e 
Gammarota). 
(Omissis) 
Svolgimento del processo 
p. 1. Nell'aprile del 2001 Q.A. e gli altri resistenti indicati in epigrafe (ad eccezione di V.E. 
(29) Cfr. S. DE LILLO. Disegno di legge d'iniziativa del senatore De Lillo. Corresponsione di borse 
di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 
1983 al 1991. http://consulcesihealth.it/allegati/ddldelillo.pdf (15/11/2011). Leggendo l'intervento del 
Sen. De Lillo emergono con chiarezza le motivazioni dallo stesso addotte a sostegno del proprio ddl, 
che evidenziano l'incidenza che pronunce giurisprudenziali possano avere nel creare o aggravare contenziosi 
e conseguenti diseconomie anche per il sistema processuale: �Secondo le pi� recenti decisioni 
della Suprema Corte di Cassazione la prescrizione � decennale (Sezioni Unite, n. 9147 del 17 aprile 
2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in 
favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza Sezione, nn. 10813, 10814, 
10815 e 10816 del 17 maggio 2011). In base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le 
Corti di merito si stanno gi� adeguando, poich� � prevedibile il sorgere di un imponente carico finanziario 
per lo Stato, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al 
corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, ridurre il pi� possibile l'aggravarsi dell' 
"emorragia" di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti. 
Il presente disegno di legge � volto, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, adeguandosi 
completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive comunitarie e dalle sentenze richiamate�. 
Va precisato che nemmeno la sentenza in commento ha fissato il dies a quo della prescrizione al momento 
in cui il legislatore adotti un provvedimento di recepimento dei medici supposti esclusi, avendolo 
piuttosto ancorato, nel caso di specie, al momento in cui i medici abbiano �ragionevolemente� potuto 
percepire di essere stati definitivamente esclusi dal recepimento delle direttive a loro favore, momento 
fissato al 27 ottobre 1999.
CONTENZIOSO NAZIONALE 181 
e C. V.L., che intervenivano nel giudizio), nonch� altri soggetti che poi non prendevano parte 
al successivo giudizio di appello, tutti laureati in medicina e chirurgia, convenivano in giudizio, 
davanti al Tribunale di Genova gli allora Ministeri della Sanit�, del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione Economica, dell'Universit� e della Ricerca Scientifica, e della Pubblica Istruzione, 
nonch� l'Universit� degli Studi di Genova, e, adducendo di avere frequentato le scuole 
di specializzazione presso detta Universit� negli anni accademici 1982-1983 e seguenti fino 
a quello 1990-1991 (nei termini per ciascuno indicati), conseguendo le specializzazioni riconosciute 
dalle direttive CEE n. 362/75 e n. 363/75, come trasfuse, coordinate ed integrate 
nella direttiva n. 82/76, senza ricevere alcuna remunerazione per l'attivit� prestata, chiedevano: 
a) che fosse dichiarato che per i corsi di specializzazione seguiti avevano diritto a percepire 
un'adeguata remunerazione; b) e che, in conseguenza, i convenuti fossero condannati, solidalmente 
o alternativamente, al pagamento delle somme non percepite per gli anni di formazione 
in base alla L. n. 257 del 1991, interpretata alla luce delle dette direttive, disapplicandola 
nella parte in cui riservava l'applicazione del beneficio riconosciuto dalla normativa comunitaria 
soltanto ai medici perfezionandi ammessi nell'anno accademico 1991-1992, con quantificazione 
del dovuto nella misura adeguata alla stregua dei principi affermati dalle sentenze 
della corte di Giustizia della Comunit� Economica Europea del 25 febbraio 1999 (in causa 
C-131-97) e del 3 ottobre 2000 (in causa C-371-97) e comunque in misura non inferiore a L. 
21.500.000 per ciascun anno di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria in 
conformit� al citato D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. p. 1.1. Le amministrazioni convenute, costituendosi 
eccepivano, oltre al difetto di giurisdizione dell'A.G.O., il loro difetto di legittimazione 
passiva, la prescrizione sia sotto il profilo della responsabilit� contrattuale che 
extracontrattuale, l'infondatezza delle avverse pretese per la non immeditata esecutivit� delle 
direttive comunitarie invocate e, quindi, per l'insussistenza di diritti soggettivi anteriormente 
al loro recepimento nell'ordinamento nazionale, la non equiparabilit� di coloro che avevano 
frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991 a coloro che le avevano frequentate 
successivamente. 
In sede di precisazione delle conclusioni gli attori e gli intervenienti formulavano anche richiesta 
di condanna dei convenuti al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi 
da ciascuno per l'omesso ed incompleto recepimento della direttive de quibus. 
p. 2. Con sentenza del maggio del 2004 il Tribunale di Roma, per quanto ancora interessa, 
qualificava la causa petendi fatta valere dagli attori e dagli intervenienti come avente titolo in 
un'obbligazione di natura contrattuale basata sull'invocata diretta applicazione della normativa 
comunitaria e sulla correlativa disapplicazione della normativa interna confliggente e non gi� 
in una responsabilit� da fatto illecito per mancato recepimento della disciplina comunitaria 
nell'ordinamento interno, ma escludeva sia che il pur manifesto contrasto tra il D.Lgs. n. 257 
del 1991, art. 8 e la direttiva CEE n. 76 del 982 potesse risolversi mediante l'invocata disapplicazione 
della normativa interna, per non essere presente nel diritto comunitario il riconoscimento 
del diritto in modo chiaro ed incondizionato, sia che ricorressero le condizioni per 
un'interpretazione comunitariamente orientata, sia che si prospettasse una questione di costituzionalit�. 
In via subordinata affermava inoltre che il diritto fatto valere dagli attori e dagli 
intervenienti si sarebbe comunque dovuto reputare prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4, 
cos� rigettando le relative domande. 
p. 3. La sentenza veniva appellata dai resistenti indicati in epigrafe davanti alla Corte d'Appello 
di Genova, la quale, nella costituzione delle amministrazioni, con sentenza non definitiva 
del 4 giugno 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le eccezioni pregiu-
182 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
diziali e preliminari delle convenute ed ha dichiarato che agli appellanti "compete il riconoscimento, 
in conformit� alle direttive comunitarie di cui in motivazione, del diritto a percepire 
una adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione presso l'Universit� 
di Genova, alle condizioni da verificarsi, e nella misura da determinarsi, nell'ulteriore corso 
del procedimento, riguardo al quale ha provveduto con separata ordinanza". 
Tale dichiarazione � stata fatta previa qualificazione della domanda degli attori e degli intervenienti 
nel senso di "azione diretta a conseguire il soddisfacimento diretto di un diritto soggettivo 
nei confronti della pubblica amministrazione piuttosto che il risarcimento del danno 
conseguente al mancato adempimento dell'obbligazione a quel diritto correlato" e ci� previa 
applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, con espunzione del limite temporale 
da esso posto all'applicazione della disciplina comunitaria. 
p. 4. Contro questa sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione affidato a due 
motivi i Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze, e dell'Istruzione Universit� e 
Ricerca, nonch� l'Universit� degli Studi di Genova. 
Hanno resistito gli intimati con congiunto controricorso. 
Sono intervenute nel giudizio di cassazione il Codacons (Coordinamento di associazioni per 
la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori) e l'Articolo 32 - Associazione Italiana per 
i Diritti del Malato - Aidma. 
p. 5. Le intervenienti hanno depositato memoria. 
Successivamente alle conclusioni del Procuratore Generale hanno, altres�, depositato asserite 
note di udienza. 
Motivi della decisione 
p. 1. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilit� dei due interventi, spiegati in questa sede 
dal Codancons e dalla Aidma, atteso che "Non � consentito nel giudizio di legittimit� l'intervento 
volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella 
disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ., esclusivamente 
al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una 
questione di legittimit� costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come 
sopra interpretata, con riferimento all'art. 24 Cost., giacch� la legittimit� della norma limitativa 
di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale 
del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. N� risulta possibile la conversione in ricorso incidentale 
dell'atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di 
legittimit�, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione 
ed assunzione della qualit� di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata" 
(Cass. sez. un. n. 1245 del 2004; in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. un. n. 8882 
del 2005). 
Oscillazioni, sulle quali, per� non � qui la sede per indugiare, si sono manifestate sull'intervento 
del successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., figura alla quale le Sezioni 
Unite, per�, non intesero riferirsi, essendosi occupate dell'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c.. 
Il principio affermato dalle Sezioni Unite, data la sua assorbenza in tema di intervento volontario 
ai sensi dell'art. 105 c.p.c., esclude la necessit� di soffermarsi su come e se, in ipotesi, 
l'intervento in discorso fosse riconducibile ad una delle fattispecie di cui a tale norma. 
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione del D.L. (sic) 
n. 257 del 1991; Direttiva CE 362/75, 82/76; L. n. 370 del 1999; artt. 2946 e 2948 cod. civ.; 
art. 360 c.p.c., n. 3". 
Vi si critica la sentenza impugnata, l� dove ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquen-
CONTENZIOSO NAZIONALE 183 
nale ai sensi dell'art. 2948 c.p.c., n. 4, prospettata dai ricorrenti ed ha negato che una qualunque 
ipotesi di prescrizione fosse potuta decorrere con riferimento alla domanda per come qualificata, 
affermando che fino a quando nel diritto italiano non fosse stata introdotta una norma 
giuridica specifica di riconoscimento di una remunerazione a coloro che avevano frequentato 
le scuole di specializzazione nel periodo fra il 1982 ed il 1991, doveva farsi riferimento al 
principio, emergente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui, finch� una 
direttiva sufficientemente specifica nell'individuare un diritto a favore dei singoli ma non considerabile 
come self-executing e, quindi, bisognosa comunque di attuazione da parte degli ordinamenti 
interni, non sia correttamente trasposta nell'ordinamento nazionale, i singoli non 
sono in grado di acquisire piena conoscenza dei loro diritti, onde, fino al momento in cui abbia 
luogo l'esatta trasposizione della direttiva, lo Stato inadempiente non pu� eccepire la tardivit� 
di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti, a tutela dei diritti che le disposizioni di tale 
direttiva riconoscono, e solo da tale momento pu� decorrere un termine incidente sulla proponibilit� 
di una domanda nell'ambito dell'ordinamento statuale. 
Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991; 
Direttive CEE 75/363, 82/76; artt. 1223 e 2043 cod. civ.. Difetto di motivazione - art. 360 
c.p.c., nn. 3, 4, 5". 
Il motivo di violazione di norme di diritto censura la sentenza impugnata per avere essa ritenuto 
possibile che l'azione dei ricorrenti fosse da qualificare come azione diretta a conseguire 
il soddisfacimento diretto di un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione 
piuttosto che il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento dell'obbligazione 
a quel diritto correlata e ci� previa applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, 
con espunzione del limite temporale da esso posto all�applicazione della disciplina comunitaria. 
Viceversa, secondo la giurisprudenza di questa Corte (viene citata Cass. n. 3283 del 2008) la 
pretesa dei ricorrenti non avrebbe potuto essere cos� qualificata, bens� ricollegata ad un illecito 
da violazione da parte dello Stato Italiano degli obblighi derivanti dal Trattato CE. Il "difetto 
di motivazione" si risolve, in realt�, in una censura in iure, tant'� che � conclusa da un quesito 
di diritto: essa, infatti, imputa alla sentenza impugnata d� non avere provveduto, nel riconoscere 
l'applicabilit� della disciplina di cui al citato D.Lgs., alla necessaria verifica dell'esistenza 
nella frequentazione dei corsi da parte dei ricorrenti di "caratteristiche analoghe a quelle previste 
dalla normativa comunitaria". 
p. 2. L'esame del primo motivo e della prima censura del secondo motivo pu� procedere congiuntamente. 
Quest'ultima, anzi, denunciando un errore di qualificazione della domanda in cui sarebbe incorsa 
la Corte d'Appello, si profila logicamente preliminare, sia perch� l'esito del suo scrutinio 
assume rilievo, ancorch� nella prospettazione dei ricorrenti, ai fini della stessa individuazione 
del regime prescrizionale di diritto interno e della sua compatibilit� con la giurisprudenza comunitaria, 
sia perch�, trattandosi di un problema di qualificazione in iure della domanda giudiziale 
� esaminabile da questa Corte, quale quaestio iuris, senza il limite della prospettazione 
della censura, alla condizione che restino immutati i fatti che della censura sono oggetto e che 
individuano la domanda. 
La prima censura del secondo motivo � fondata, perch� la qualificazione della domanda dei 
ricorrenti ritenuta corretta dalla sentenza impugnata, a preferenza peraltro dell'altra prospettata 
dai medesimi, � erronea non meno di quanto la stessa Corte territoriale ha ritenuto la prospettiva 
dell'azione di risarcimento danni. La domanda proposta dai ricorrenti in relazione alle
184 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
loro varie posizioni �, infatti, da qualificarsi secondo una terza opzione, la quale, tuttavia, non 
potr� comportare la cassazione della sentenza. 
Tale terza opzione di qualificazione della domanda � quella che in relazione a domande simili 
le Sezioni Unite della Corte, nella sentenza n. 9147 del 2009 hanno ritenuto di offrire sulla 
base dell'apprezzamento della vicenda della inattuazione statuale delle direttive invocate dai 
resistenti in modo diverso sia dalla prospettiva della diretta applicazione del D.Lgs. n. 257 
del 1991, ritenuta dalla sentenza impugnata, sia dalla prospettiva della individuazione di una 
responsabilit� statuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. 
La sostituzione della qualificazione in iure corretta a quella fra le due postulate dagli attori 
all'atto della proposizione della domanda giudiziale, che � stata condivisa dalla Corte genovese, 
nonch� all'altra che essa ha disatteso e con la censura in esame si vorrebbe riconosciuta 
da giudice di merito alla stregua dell'art. 2043 c.c., � possibile in questa sede perch� i fatti 
storici posti a base della domanda ed il petitum di essa e, dunque, il bisogno di tutela giurisdizionale 
che ha determinato la controversia, non mutano in alcun modo, ma sono soltanto 
ricondotti da questa Corte al loro corretto referente normativo astratto, nell'esercizio della 
mera attivit� di qualificazione in diritto della vicenda e segnatamente della domanda. Nella 
stessa sentenza n. 9147 del 2009 le Sezioni Unite hanno proceduto proprio in questo senso. 
p. 3. Ci� premesso, il Collegio intende in primo luogo dare continuit� all'insegnamento delle 
Sezioni Unite sulla qualificazione della pretesa degli specializzandi relativa alla mancata remunerazione 
per l'attivit� prestata nell'ambito dei corsi di specializzazione. Insegnamento che 
si � espresso con il principio di diritto, secondo cui "In caso di omessa o tardiva trasposizione 
da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, 
le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della 
formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi pi� volte affermati 
dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto 
- anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da 
una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilit� per inadempimento dell'obbligazione 
ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attivit� non antigiuridica, dovendosi ritenere 
che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come 
antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. 
Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non � subordinato 
alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento 
interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita 
subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, 
in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area 
della responsabilit� contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione". 
Il Collegio non ignora che l'arresto delle Sezioni Unite � stato da parte della dottrina criticato 
con riferimento all'affermazione del non potersi collocare il comportamento dello Stato, di 
inadempimento dell'obbligo di attuazione di una direttiva, sul piano dell'illecito aquiliano ai 
sensi dell'art. 2043 c.c., per non essere qualificabile come comportamento antigiuridico nell'ambito 
dell'ordinamento interno, ma solo in quello comunitario. 
La critica, peraltro, sembra avere frainteso l'affermazione della non illiceit� ed antigiuridicit� 
di tale comportamento, perch� le ha attribuito un carattere assoluto, invece che relativo alla 
sola fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., e segg.. 
Viceversa, l'intento delle Sezioni Unite, l� dove hanno fatto quella affermazione sembra da 
relativizzare, cio� si deve intendere parametrato esclusivamente alla qualificazione di illiceit�
CONTENZIOSO NAZIONALE 185 
ed antigiuridicit� alla stregua di quelle norme e secondo le note identificative delle fattispecie 
da esse previste. Infatti, avendo le stesse Sezioni Unite qualificato il comportamento de quo 
come determinativo di un'obbligazione di natura "contrattuale", cio� direttamente originante 
dall'inadempimento di un obbligo, quello di attuare la direttiva comunitaria ed avendo Esse, 
in ossequio a quanto imposto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, considerato tale 
inadempimento come determinativo di un diritto al risarcimento del danno a favore del singolo, 
� palese che Esse non hanno affatto inteso escludere in assoluto il carattere antigiuridico 
ed illecito (nel senso di contro, ius) del detto comportamento sul piano dell'ordinamento interno. 
Le Sezioni Unite, cio�, venendo in considerazione la pretesa degli specializzandi di un 
risarcimento per mancata consecuzione di un'adeguata remunerazione (ma non diversamente 
� a dire per la pretesa al risarcimento per la mancata attribuzione al titolo di studio a suo tempo 
conseguito di un valore idoneo a consentirne l'utilizzazione in ambito comunitario, che costituisce 
l'altro possibile pregiudizio derivante dall'inattuazione delle direttive in discorso), cio� 
di un diritto che le note direttive imponevano fosse loro riconosciuto dall'ordinamento interno, 
hanno considerato tale pretesa come riconducibile al concetto generale dell'obbligazione e, 
dovendo individuare sul piano dell'ordinamento interno la fonte di quest'ultima e la sua collocazione 
alla stregua dell'art. 1173 c.c., hanno considerato il comportamento dello Stato di 
inadempimento della direttiva come un fatto idoneo a produrre sul piano interno, nei confronti 
dei soggetti cui in base alla direttiva si sarebbe dovuto riconoscere un certo diritto, un'obbligazione 
risarcitoria. L'insorgenza di tale obbligazione quale conseguenza del fatto � stata giustificata 
sulla base dei vincoli che dall'ordinamento comunitario derivano all'ordinamento 
interno per effetto dell'inadempimento di una direttiva riconoscente in modo sufficientemente 
specifico un diritto ai soggetti dell'ordinamento interno, ma non avente carattere self- executing. 
La fonte normativa della idoneit� del fatto a produrre l'obbligazione in questione discende 
direttamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, manifestatasi per la prima volta 
con la nota sentenza 19 novembre 1991, Francovich, cause C-6/90 e C-9/90 e, quindi, precisata 
- come ricordato dalle Sezioni Unite - dalla sentenza 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e 
Factortama 3, cause C-46/93 e C-48/93. 
In forza della necessit� di riconoscere sul piano dell'ordinamento interno i dicta della Corte 
di Giustizia, l'inadempimento del legislatore italiano all'attuazione di una direttiva riconoscente 
in modo specifico determinati diritti ai singoli, ma non self-executing, � venuta a connotarsi 
sul piano dell'ordinamento interno come fatto generatore di un'obbligazione risarcitoria, cio� 
come fonte di un'obbligazione di ristoro, ed � evidente che, se da luogo ad un'obbligazione di 
questo tipo, cio� che impone una prestazione a ristoro dell'inadempimento, tale comportamento 
s� caratterizza necessariamente come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento 
interno, dato che � da considerare nel suo ambito come "fatto" produttivo della nascita di 
un'obbligazione e, quindi, di una conseguenza negativa per lo Stato. 
p. 3.1. La. scelta delle Sezioni Unite, d'altro canto, si pu� ritenere in qualche modo obbligata, 
per il fatto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia cui si � appena sopra fatto riferimento 
esige che l'obbligazione risarcitoria dello Stato non sia condizionata a requisito della colpa, il 
che di regola �, invece, necessario nell'illecito ex art. 2043 c.c.. E' vero che nel sistema delle 
norme ad esso successive ve ne sono alcune che fondano la responsabilit� almeno in parte su 
presupposti oggettivi, che prescindono cio� dalla colpa, ma non si comprende come la responsabilit� 
in questione potrebbe essere ricondotta ad alcune di esse, attesa la loro specificit�. 
Solo la norma generale dell'art. 2043 c.c., quale norma identificatrice della figura del fatto illecito, 
si presterebbe, infatti, a ricevere come figura particolare detta responsabilit�, perch�
186 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
se questa si volesse considerare come fatto illecito non potrebbe che evocarsi la norma de 
qua, giacch� essa prevede una fattispecie com'� noto atipica, che, dunque, sarebbe la sola che 
si presterebbe a contenere la figura in questione. 
p. 3.2. N�, d'altro, canto si pu� ritenere, come pure � stato adombrato, che al requisito della 
colpa di cui all'art. 2043 c.c., sostanzialmente sia riconducibile il carattere dell'inadempimento, 
siccome individuato come rilevante, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo risarcitorio, dalla citata 
giurisprudenza comunitaria, cio� quello dell'essere la violazione sufficientemente qualificata, 
id est grave e manifesta. Non si comprende, infatti, come tali connotazioni, in quanto relative 
al mero dato oggettivo del grado di scostamento della legislazione nazionale da quanto imponeva 
la direttiva, possa trasformarsi in un requisito soggettivo come la colpa. D'altro canto, 
nei casi di inadempimento totale, si sarebbe per definizione in un'ipotesi di violazione grave 
e manifesta. 
Sicch� l'argomentazione, ferma la sua non condivisibilit�, sarebbe pertinente al solo caso di 
inadempimento parziale, salvo a stabilire come si debba intendere la parziariet� dell'adempimento 
e, particolarmente, se essa possa essere soggettiva, cio� concernere determinati soggetti 
che secondo la direttiva dovevano essere considerati. 
p. 3.3. In fine, deve anche escludersi che, alla qualificazione dell'obbligazione risarcitoria 
verso i singoli per inadempimento della direttiva, la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
abbia dato una caratteristica tale da imporre di ricondurla necessariamente nell'ordinamento 
italiano sotto la disciplina della lex aquilia. Non si pu�, cio� ritenere che, avendo quella giurisprudenza 
identificato il diritto del singolo come diritto al risarcimento del danno, il rinvio 
alla legislazione degli stati membri e, quindi, a quella dello Stato Italiano per l'individuazione 
della disciplina di tale risarcimento comporti che nel nostro ordinamento tale disciplina si 
debba identificare con quella di cui agli artt. 2043 c.c.. 
E' sufficiente osservare che l'espressione risarcimento del danno nell'ordinamento giuridico 
italiano non �, com'� noto, coessenziale al sistema della sola responsabilit� da illecito ai sensi 
dell'art. 2043 c.c., ma � categoria, cio� tecnica di tutela, ben pi� ampia. 
Dunque, l'identificazione nell'ordinamento italiano della disciplina della responsabilit� nel 
caso di specie non poteva dirsi in alcun modo veicolata verso la disciplina degli artt. 2043 
c.c., per cui l'operazione di sistemazione fatta dalle Sezioni Unite nel senso di collocare la responsabilit� 
nell'ambito della norma generale dell'art. 1176 c.c., fra gli altri fatti idonei a produrre 
l'obbligazione e specificamente un'obbligazione risarcitoria, ravvisandone la fonte nel 
carattere cogente ai fini della nascita di un obbligo risarcitorio, della citata giurisprudenza comunitaria, 
appare pienamente legittima ed anzi, se si considerano le peculiarit� fissate dalla 
stessa giurisprudenza per l'operare dell'inadempimento quale fonte dell'obbligazione risarcitoria, 
appare vieppi� giustificata. Ci�, per non essere tale fonte riconducibile ad un fatto o ad 
atto produttivo dell'obbligazione gi� previsto da disposizioni del diritto interno, bens� per essere 
qualificabile soltanto come uno specifico fatto emergente direttamente dall'ordinamento 
comunitario, nella specie attraverso la legittima manifestazione della sua forza cogente attraverso 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
p. 3.4. Ribadito, dunque, che la responsabilit� dello Stato per l'inadempimento di una direttiva 
comunitaria che riconosca in modo sufficientemente specifico un diritto, ma non sia self-executing, 
da luogo ad una fattispecie di responsabilit� "contrattuale", v'� da rilevare che le Sezioni 
Unite, con la qualificazione "contrattuale", hanno chiaramente inteso riferirsi al concetto 
di "responsabilit� contrattuale" non gi� nel senso di una responsabilit� da contratto, il che sarebbe 
nella specie fuor di luogo, ma nel senso in cui di una responsabilit� "contrattuale" si �
CONTENZIOSO NAZIONALE 187 
sempre parlato tradizionalmente per significare che l'obbligazione risarcitoria non nasce da 
un fatto illecito alla stregua dell'art. 2043 c.c., e segg., ma � dall'ordinamento ricollegata direttamente 
alla violazione di un obbligo precedente, che ne costituisce direttamente la fonte. 
Si vuoi dire, cio� che il concetto di responsabilit� contrattuale � stato usato dalle Sezioni Unite 
palesemente nel senso non gi� di responsabilit� che suppone un contratto, ma nel senso - comune 
alla dottrina in contrapposizione all'obbligazione da illecito extracontrattuale - di responsabilit� 
che nasce dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, 
considerato dall'ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, come fonte dell'obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta 
nell'art. 1173 c.c.. 
p. 3.5. La qualificazione della responsabilit� di cui si discorre come "contrattuale" ha come 
conseguenza, per come ritenuto dalle Sezioni Unite, che la disciplina della prescrizione secondo 
l'ordinamento interno � quella decennale. 
p. 3.6. Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite e ribaditi nei termini qui indicati, 
la prima censura del secondo motivo �, dunque, accolta, ma la sovrapposizione della qualificazione 
dell'azione alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite a quella erroneamente 
ritenuta dalla Corte territoriale non potr� comportare, come s'� gi� anticipato ed emerger� dall'esito 
dello scrutinio del primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata. 
p. 4. Anche lo scrutinio del primo motivo, infatti, evidenzia la sua fondatezza, ma non l'erroneit� 
del dispositivo della sentenza impugnata, perch�, se quest'ultima deve ritenersi erronea, 
l� dove - pur sulla falsariga dell'ulteriore gi� acclarato errore di qualificazione della domanda 
- ha disatteso l'eccezione di prescrizione sull'assunto che nella specie non sia decorso alcun 
termine di prescrizione, non � erroneo, ma conforme a diritto il suo dispositivo, l� dove ha 
negato che all'atto della domanda il diritto degli attori e qui resistenti non si fosse prescritto. 
Queste le ragioni. 
Ritiene il Collegio che la tesi seguita dalla Corte territoriale per giustificare l'affermazione 
che nessun termine di prescrizione sia mai decorso non sia condivisibile, perch� la giurisprudenza 
comunitaria da essa implicitamente richiamata non la conforta. 
Inoltre, poich� lo stato della giurisprudenza comunitaria appare oggi sufficientemente certo 
in questo senso, si deve escludere che ricorra una situazione di dubbio sull'interpretazione 
dell'incidenza del diritto comunitario sul punto, si che si imponga un rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia, che davanti a questa Corte rivestirebbe carattere obbligatorio. 
E' noto, infatti, che "Il giudice nazionale di ultima istanza non � soggetto all'obbligo di rimettere 
alla Corte di giustizia delle Comunit� europee la questione di interpretazione di una norma 
comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere 
in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte 
ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale 
(cfr. Corte di Giustizia CEE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit)" (Cass. (ord. interloc.) n. 22103 
del 2007). 
p. 4.1. La giurisprudenza comunitaria cui la sentenza impugnata ha inteso riferirsi, pur senza 
individuarla, ma, peraltro, riportandone la motivazione (trasfusa anche nella massima ufficiale) 
� quella di cui alla nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunit� Europee 25 luglio 
1991, Emmot, resa nella C-208/90, secondo la quale "Finch� una direttiva non � stata correttamente 
trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza 
dei loro diritti. Tale situazione d'incertezza per i singoli sussiste anche dopo una sentenza con 
cui la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui trattasi non ha soddisfatto gli obblighi
188 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
che ad esso incombono ai sensi della direttiva, e anche se la Corte ha riconosciuto che l'una o 
l'altra delle disposizioni della direttiva � sufficientemente precisa ed incondizionata per essere 
fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale. Solo la corretta trasposizione della direttiva porr� 
fine a tale stato d'incertezza e solo al momento di tale trasposizione si � creata la certezza giuridica 
necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne deriva 
che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente 
non pu� eccepire la tardivit� di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo 
al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni d� tale direttiva, e che un 
termine di ricorso di diritto nazionale pu� cominciare a decorrere solo da tale momento". 
Questa decisione, va notato, si colloca in un momento, sia pure di poco anteriore, alla gi� 
citata sentenza sul caso Francovich, con la quale la Corte di Giustizia afferm� che l'inadempimento 
di una direttiva sufficientemente specifica nell'attribuire un certo diritto, ma non tanto 
da essere self-executing, da luogo ad un obbligo di risarcimento del danno a favore del singolo. 
Ed infatti, come emerge dalla lettura della vicenda giudiziale davanti al giudice nazionale (irlandese) 
nella specie la parte (la signora Emmot) non faceva valere una pretesa risarcitoria, 
ma rivendicava dallo Stato Irlandese i diritti riconosciuti dalla direttiva. 
Inoltre, la decisione non si riferiva espressamente all'istituto della prescrizione, ma alla pi� 
ampia fattispecie dell'imposizione di termini di ricorso nell'ordinamento nazionale. 
Successivamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si � mossa, per�, espressamente 
nel senso di ridimensionare la portata dell'affermazione della sentenza Emmot. Ci�, soprattutto 
con riferimento a vicende che non riguardavano pretese risarcitorie da inadempimento di direttiva, 
bens� pretese verso lo Stato nazionale di carattere restitutorio di vantaggi conseguiti 
indebitamente in quanto l'ordinamento nazionale non si era conformato a direttive che imponevano 
l'esclusione di divieti. La ragione per cui non si trattava di pretese di risarcimento 
danni va ravvisata, verosimilmente, nella circostanza che nel momento in cui le pretese erano 
state introdotte davanti al giudice nazionale la sentenza Francovich non era stata ancora pronunciata. 
D'altro canto, solo con la gi� citata sentenza Brasserie du Pecheur, che � del 1996, 
l'arresto di cui alla Francovich venne precisato. Tuttavia, talvolta, specie da ultimo, la giurisprudenza 
di ridimensionamento della sentenza Emmott si � manifestata espressamente con 
riguardo a casi nei quali il soggetto dello Stato membro faceva valere proprio la pretesa al risarcimento 
da inadempimento della direttiva, piuttosto che il diritto stabilito da essa. 
p. 4.2. L'esame della giurisprudenza successiva alla sentenza Emmott evidenzia, in particolare, 
quanto segue: 
a) gi� la sentenza 27 ottobre 1993, Steenhorst-Neerings, C-338/91, essendo stata invocata, la 
sentenza Emmott nella controversia (e l'invocazione l'aveva fatta la stessa Commissione), ne 
restrinse sostanzialmente la portata, sia pure dicendo che l'applicazione dei principio da essa 
stabilito non era pertinente nella specie, perch� non si trattava di norma di diritto interno diretta 
a stabilire, prima dell'attuazione della direttiva che veniva in rilievo, un termine per agire, 
bens� di norma che limitava l'effetto retroattivo di una domanda intesa ad ottenere una prestazione 
riconosciuta dalla direttiva: la massima affermata fu la seguente: "Il diritto comunitario 
non si oppone all'applicazione di una disposizione di legge nazionale in forza della quale una 
prestazione di inabilit� al lavoro sia retroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione 
della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuitigli, a 
decorrere dal 23 dicembre 1984, dall'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in tema di divieto di discriminazioni 
fondate sul sesso in materia di previdenza sociale e, alla data di presentazione 
della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attua-
CONTENZIOSO NAZIONALE 189 
zione di tale norma della direttiva nell' ordinamento giuridico interno". E' innegabile, per�, 
che ritenendo legittima l'applicazione di un limite alla retroattivit� dell'azione diretta ad ottenere 
il diritto riconosciuto dalla direttiva che veniva in rilievo, sostanzialmente si escluse che 
la situazione di inattuazione della stessa potesse giustificare l'attribuzione di tutto ci� che in 
base ad essa il soggetto avrebbe potuto conseguire. Onde la specificit� del caso giudicato rispetto 
al principio della Emmott diventa difficilmente comprensibile; 
b) ad un caso assolutamente simile - per espressa affermazione della stessa Corte di Giustizia 
- a quello sub a) si riferisce la sentenza 6 dicembre 1994, Johnson, C-410-92, nella quale, 
per�, il giudice comunitario, prima di ribadire l'identica ratio decidendi di quel caso (cio�, 
trattarsi di limitazione dell'effetto retroattivo: punto 28), richiamandosi alla sentenza citata 
sub a) (punto 26) espressamente afferma, per giustificare l'irrilevanza del principio della Emmott, 
che "dalla menzionata sentenza Steenhorst-Neerings deriva che la soluzione sviluppata 
nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la 
decadenza dai termini arrivava a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della 
possibilit� di far valere il suo diritto alla parit� di trattamento in virt� della direttiva". Affermazione 
questa che parrebbe significare che il principio della Emmott pu� essere derogato a 
condizione che la disciplina interna non elimini tutti i benefici che il singolo avrebbe potuto 
conseguire in caso di totale attuazione della direttiva, ma li precluda solo in parte; 
c) irrilevante � Corte di Giustizia 10 luglio 1997, Palmisani, C-261-95, poich� riguard� un 
caso in cui, nell'attuare tardivamente la direttiva, lo Stato Italiano aveva espressamente regolato 
l'azione risarcitoria da inadempimento e l'aveva assoggettata ad un termine decadenziale: 
si trattava, quindi, di diritto del singolo fatto valere sulla base della disciplina di adempimento 
della direttiva che veniva in questione; 
d) parimenti irrilevanti sono Corte di Giustizia 17 luglio 1997, Haahr Petroleum Ltd, C-90- 
94 e 17 luglio 1997, Texaco, C-114-95 e C-115-95, poich� si riferiscono a casi nei quali la 
sentenza Emmott era stata invocata in ipotesi di assoggettamento a termine di un'azione direttamente 
basata su una norma del Trattato e non su una direttiva: la Corte comunitaria ebbe 
a rilevare che la sentenza Emmott non era pertinente, perch� riguardava solo il caso del diritto 
fondato sulla direttiva; 
e) di particolare importanza, viceversa, perch� riguard� un caso nel quale veniva in rilievo un 
termine di prescrizione, � Corte di Giustizia 2 dicembre 1997, Fantask, C-188-95, la quale afferm� 
che "il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato correttamente 
la direttiva 69/335, come modificata, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi 
riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale che decorra dalla 
data di esigibilit� dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non sia meno favorevole per 
i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento 
giuridico comunitario": in questo caso, la direttiva non adempiuta correttamente 
avrebbe comportato, se lo fosse stata, l'esclusione della debenza di determinati tributi e la 
parte privata, invocando la direttiva, aveva esercitato un'azione di rimborso di somme versate 
in eccedenza rispetto a quanto dovuto in presenza di costretta attuazione della direttiva. La 
Corte di Giustizia nuovamente ribad� che la soluzione sviluppata nella sentenza Emmott era 
giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini arrivava 
a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilit� di far valere il 
suo diritto alla parit� di trattamento in virt� di una direttiva comunitaria" (punto 51). Peraltro, 
in questo caso - riguardo al quale va nuovamente ribadito la rilevanza della impostazione data
190 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
alla controversia sul piano del diritto interno - la pretesa di restituzione di somme indebitamente 
pagate nella sostanza si poteva considerare, anche se nel dibattito processuale non lo 
fu, come risarcitoria secondo le coordinate della Francovich; 
f) la stessa soluzione e le stesse motivazioni della sentenza sub e) si trovano ribadite da Corte 
di Giustizia 15 settembre 1998, Ansaldo Energia s.p.a., C-279-96, C-280-96 e C-281-96, da 
Corte di Giustizia 15 settembre 1998, Spac s.p.a., C-260-96, e da Corte di Giustizia 15 settembre 
1998, Edis, C-231-96, tutte relative a controversie con lo Stato Italiano, concernenti 
questioni similari, nella specie concernenti la c.d. tassa sulle societ� italiana, nonch� da Corte 
di Giustizia 17 novembre 1998, Aprile, C-228-96, concernente termine di decadenza di azione 
di rimborso di tassa doganale, e da Corte di Giustizia 28 novembre 2000, Roquette Freres SA, 
C-88-99, relativa sempre ad azione di ripetizione di imposta nazionale indebitamente riscossa; 
g) da ultimo, assume invece particolare rilevanza Corte di Giustizia (Grande Sezione) 14 
marzo 2009, Danske Slagterier, C-445-06, la quale, intervenendo su un caso in cui la questione 
pregiudiziale era stata posta proprio circa l'applicazione di un termine di prescrizione previsto 
dall'ordinamento interno - quello tedesco - all'azione di risarcimento danni da carente trasposizione 
di una direttiva, ha statuito che "Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione 
di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente 
trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta 
scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data 
sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola". 
Il caso concreto riguardava una pretesa risarcitoria fatta valere da una societ� danese contro 
lo Stato tedesco per il fatto che Esso non aveva attuato correttamente una direttiva comunitaria 
prevedente l'obbligo di consentire l'importazione di carni suine aventi certe caratteristiche, di 
modo che quella societ�, essendo stata costretta ad importare carni di caratteristiche diverse, 
aveva subito perdite da minori ricavi. 
La Corte di Giustizia ha motivato il principio sopra riportato in questi termini: "(47) Con la 
quarta questione il giudice del rinvio chiede se il termine d� prescrizione di un'azione di risarcimento 
nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a 
decorrere, a prescindere dal diritto nazionale applicabile, unicamente a partire dalla completa 
trasposizione di tale direttiva, o se il termine in parola cominci a decorrere, conformemente 
al diritto nazionale, dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si 
siano verificati e ne siano prevedibili altri. Qualora la completa trasposizione incida sul decorso 
del termine di prescrizione di cui trattasi, il giudice a quo chiede se ci� valga in generale 
o soltanto quando la direttiva attribuisca un diritto ai soggetti dell'ordinamento. (48) In proposito 
giova ricordare che, come menzionato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, in mancanza 
di una normativa comunitaria, spetta agli Stati membri disciplinare le modalit� 
procedurali dei ricorsi diretti a garantire la piena tutela dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto 
comunitario, norme sulla prescrizione incluse, purch� tali modalit� rispettino i principi di 
equivalenza e di effettivit�. Occorre inoltre ricordare che la fissazione di termini di ricorso 
ragionevoli, a pena di decadenza, rispetta siffatti principi e, in particolare, non si pu� ritenere 
che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti 
dall'ordinamento giuridico comunitario. (49) Nemmeno la circostanza che il termine d� prescrizione 
previsto dal diritto nazionale inizi a decorrere dal momento in cui si sono verificati 
i primi effetti lesivi, e che siano prevedibili ulteriori effetti analoghi, � tale da rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento 
giuridico comunitario. (50) La sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04,
CONTENZIOSO NAZIONALE 191 
Manfredi e a. (Racc. pag. 1-6619), cui fa riferimento la Danske Slagterier, non � tale da inficiare 
detta conclusione. (51) Ai punti 78 e 79 della citata sentenza, la Corte ha considerato 
che non � da escludersi che un termine di prescrizione breve per la proposizione di un ricorso 
per risarcimento danni, decorrente dal giorno in cui un'intesa o una pratica concordata � stata 
posta in essere, possa rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento 
del danno causato da tale intesa o pratica vietata. In caso di infrazioni continuate 
o ripetute, non � quindi impossibile che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima 
che sia cessata l'infrazione e, in tal caso, chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del 
termine di prescrizione si troverebbe nell'impossibilit� di presentare un ricorso. (52) Orbene, 
ci� non si verifica nella fattispecie della causa principale. Dalla decisione di rinvio, infatti, risulta 
che il termine di prescrizione di cui trattasi nella presente controversia non pu� cominciare 
a decorrere prima che il soggetto leso abbia avuto conoscenza del danno e dell'identit� 
della persona tenuta al risarcimento. In siffatte circostanze � quindi impossibile che un soggetto 
che ha subito un danno si trovi in una situazione nella quale il termine di prescrizione inizi a 
decorrere, e addirittura si estingua, senza che detto soggetto nemmeno sappia di essere stato 
leso, caso che invece si sarebbe potuto verificare nel contesto della controversia all'origine 
della citata sentenza Manfredi e a., ove il termine di prescrizione cominciava a decorrere dal 
momento in cui veniva posta in essere l'intesa o la pratica concordata, e di cui taluni interessati 
potevano avere conoscenza unicamente in un momento decisamente successivo. (53) Quanto 
alla possibilit� di stabilire il momento iniziale del termine di prescrizione prima della completa 
trasposizione della direttiva in parola, � vero che, al punto 23 della sentenza 25 luglio 1991, 
causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. 1- 4269), la Corte ha dichiarato che, al momento della 
trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non pu� eccepire la tardivit� 
di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un soggetto alfine di tutelare i 
diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva, e che un termine di ricorso di 
diritto nazionale pu� cominciare a decorrere solo da tale momento. (54) Tuttavia, come confermato 
dalla sentenza 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson (Racc. pag. 1-5483, punto 
26), dalla sentenza 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neerings (Racc. pag. 1-5475), 
deriva che la soluzione elaborata nella menzionata sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze 
proprie di detta causa, dove la decadenza dai termini arrivava a privare totalmente 
la ricorrente nella causa principale della possibilit� di far valere il suo diritto alla parit� di 
trattamento in virt� di una direttiva comunitaria (v., altres�, sentenze 17 luglio 1997, causa C- 
90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. 1-4085, punto 52, e cause riunite C-114/95 e C-115/95, 
Texaco e Olieselskabet Danmark, Racc. pag. 1-4263, punto 48, nonch� 15 settembre 1998, 
cause riunite da C-279/96 a C-281/96, Ansaldo Energia e a., Racc. pag. 1-5025, punto 20). 
(55) Orbene, nella causa principale, n� dal fascicolo n� dai dibattimenti nel corso della fase 
orale risulta che l'esistenza del termine controverso abbia condotto, come nella causa all'origine 
della citata sentenza Emmott, a privare totalmente i soggetti lesi della possibilit� di far 
valere i loro diritti dinanzi ai giudici nazionali. (56) La quarta questione va pertanto risolta 
dichiarando che il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di 
risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi 
a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati 
e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione 
della direttiva in parola". 
p. 4.3. Ora, l'analisi della giurisprudenza comunitaria succeduta alla sentenza Emmott e particolarmente 
dell'ultima decisione di cui si � riferito, la quale, a differenza d� quelle precedenti,
192 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
concerne direttamente il caso della pretesa di risarcimento danni da inadempimento di una 
direttiva (e non pretese di rimborso per pagamenti che non sarebbero stati dovuti se la direttiva 
fosse stata attuata), suggerisce la seguente considerazione: se anteriormente alla sentenza da 
ultimo ricordata, poteva nutrirsi qualche dubbio sulla applicabilit� del ridimensionamento a 
quel caso (l'azione risarcitoria da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica da 
attribuire diritti, ma non self-executing), dopo detta sentenza ogni dubbio � venuto meno. 
Queste le ragioni. 
Prima della sentenza Danske Slagterier la circostanza che la giurisprudenza espressamente 
ridimensionatrice dell'ambito del principio stabilito dalla sentenza Emmott si fosse formata 
in riferimento a casi nei quali il soggetto dell'ordinamento interno non aveva esercitato almeno 
formalmente un'azione risarcitoria (verosimilmente perch� aveva agito prima della Francovich, 
o perch� la portata di essa non era ancora stata percepita), bens�, o un'azione tendente a rivendicare 
il riconoscimento dei diritti previsti dalla direttiva o una pretesa alla restituzione di 
quanto pagato a titolo di imposta o tassa non dovuta secondo la direttiva non adempiuta, poteva 
effettivamente suggerire (in disparte la valutazione del se le azioni esercitate sul piano dell'ordinamento 
interno, al di l� del petitum, fossero nella sostanza dirette ad ottenere un risarcimento, 
il che, se poteva apparire eventualmente ipotizzabile nel secondo caso, posto che si 
trattava di direttive impositive di un divieto di tassazione o di imposta e l'avere pagato una 
tassa o un'imposta che non si sarebbe dovuto pagare integrava in ultima analisi un danno, lo 
era forse meno, ma lo era pur sempre anche nel caso dell'azione diretta a postulare il diritto 
riconosciuto dalla direttiva, posto che tale riconoscimento aveva valore sostanzialmente risarcitorio) 
il dubbio che un'azione esercitata sul piano del diritto interno con espressa invocazione 
del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di una direttiva, specie se 
attributiva di un diritto di contenuto positivo (e non negativo, come nel caso del divieto di 
tassazione o imposizione), fosse rimasta ancora sotto la copertura integrale del principio della 
Emmott. O almeno, se non quel dubbio, la mancanza di un'espressa risposta sul punto della 
Corte di Giustizia. 
L'esistenza del dubbio o quantomeno della mancanza di un precedente specifico poteva giustificare 
la prospettazione di una questione di rinvio pregiudiziale alla Corte comunitaria, per 
ottenere una decisione sull'estensione o meno al caso dell'azione risarcitoria dell'oggettivo ridimensionamento 
del principio della sentenza Emmott. 
Tanto pi� in considerazione del fatto che esso era stata affermato in riferimento all'invocazione 
diretta di un diritto basato sulla direttiva ed in un momento nel quale non era stata pronunciata 
ancora la sentenza sul caso Francovich. 
p. 4.4. Una volta sopravvenuta la sentenza sul caso Danske Slogterier, il dubbio �, per�, venuto 
meno e, pertanto, sussiste una situazione di un acte claire che esclude la possibilit� e, in 
questa sede di ultima istanza, la necessit� di un rinvio pregiudiziale. 
Questa Corte � consapevole che, peraltro, un rinvio pregiudiziale risulta effettuato da un giudice 
di merito italiano (Corte d'Appello di Firenze 18 novembre 2009, C-452-09, in Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea, C 24/32, 30.1,2010), il quale ha posto alla Corte di Giustizia 
i seguenti quesiti: "se sia compatibile con l'ordinamento comunitario che lo Stato italiano 
possa legittimamente eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto 
nascente dalla direttiva CE n. 76/1982 per il periodo antecedente la prima legge attuativa italiana, 
senza con ci� impedire definitivamente l'esercizio del suddetto diritto avente natura retributiva/
alimentare, o in subordine l'esercizio di una azione risarcitoria/indennitaria. Se 
viceversa, sia compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione
CONTENZIOSO NAZIONALE 193 
sia preclusa perch� definitivamente ostativa all'esercizio del suddetto diritto. Oppure se sia 
compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione sia preclusa 
fino all'accertamento della violazione comunitaria da parte della CdG (nella specie fino al 
1999). Oppure se sia compatibile con l'ordinamento comunitario che ogni eccezione di prescrizione 
sia comunque preclusa fino alla corretta e compiuta trasposizione della direttiva che 
ha riconosciuto il diritto, nella legislazione nazionale (nella specie mai intervenuto) come previsto 
dalla sentenza Emmott". 
L'ora citata ordinanza di rinvio pregiudiziale, nel motivare l'elevazione della questione pregiudiziale 
richiama parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia anteriore alla sentenza 
Danske Slagterier, ma non considera quest'ultima (forse perch� essa, di qualche mese anteriore, 
era ignota al giudice fiorentino). La motivazione del rinvio, basata sul fatto che non sarebbe 
chiaro il significato della ratio del ridimensionamento della sentenza Emmott espressa dal 
concetto di mancanza della privazione totale della possibilit� di far valere il diritto basato 
sulla direttiva comunitaria, che vi sarebbe stata nel caso deciso da quella sentenza, non � condivisibile 
dopo la sentenza Danske Slagterier. 
Infatti, questo concetto, che nelle prime pronunce successive alla Emmott era stato ancorato 
al fatto che davanti ai giudici nazionali veniva in rilievo non tanto una questione di decadenza 
o prescrizione dal diritto di far valere l'inadempimento ed ottenere la tutela dell'interesse da 
esso sacrificato nella sua totalit�, bens� relativa alla limitazione del periodo per il quale tale 
interesse era riconosciuto, trova spiegazione nella sentenza Danske Slagterier, l� dove essa, 
al punto (33), dopo avere ribadito che compete agli ordinamenti interni disciplinare l'azione 
risarcitoria diretta a far valere l'inadempimento di una direttiva attributiva di un diritto, nel rispetto 
dei principi di equivalenza (che impone di fissare termini che non siano meno favorevoli 
di quelli previsti per azioni analoghe) e di effettivit� (che impone comunque che il termine 
applicato non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere 
il risarcimento), osserva, richiamando la sentenza Marks & Specner sul punto che il termine 
di prescrizione dev'essere stabilito previamente, per adempiere alla sua funzione di garantire 
la certezza del diritto, che: "una situazione caratterizzata da un'incertezza normativa significativa 
pu� costituire una violazione del principio di effettivit�, poich� il risarcimento dei danni 
causati alle persone da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un Stato membro potrebbe 
essere reso eccessivamente gravoso nella pratica, se detti soggetti non potessero determinare 
il termine di prescrizione applicabile con un ragionevole grado di certezza. (34). Spetta 
al giudice nazionale, tenuto conto del complesso degli elementi che caratterizzano la situazione 
di fatto e di diritto all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, verificare, alla luce del principio 
d'effettivit�, se l'applicazione per analogia ...di un certo termine: nel caso di specie si 
trattava del termine ex art. 852, n. 1, del BGB tedesco alle domande di risarcimento dei danni 
provocati a seguito della violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro interessato 
fosse sufficientemente prevedibile dai soggetti". In sostanza, il mandato al giudice nazionale 
di accertare se l'applicazione di un certo temine di prescrizione sia compatibile con il 
principio di effettivit�, valutato anche con il filtro della prevedibilit� da parte dei soggetti, risulta 
idoneo a spiegare il senso di quel concetto. 
Deve, poi, rilevarsi che il terzo quesito prospettato dalla Corte fiorentina ha trovato gi� una 
definitiva risposta negativa proprio nella stessa sentenza Danske Slagterier, che ha espressamente 
affermato che non si pu� subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una 
previa constatazione, da parte della Corte di Giustizia, di un inadempimento del diritto comunitario 
imputabile allo Stato (punto (38), dove si richiama l'affermazione gi� fatta dalla gi�
194 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
citata sentenza Brasserie du pecheur e Factortame e da quella 8 ottobre 1996, cause riunite C- 
178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkqfer). 
4.5. Questa Corte, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte (che si � ritenuto 
di articolare diffusamente quanto all'esame della giurisprudenza comunitaria proprio per escludere 
che vi sia situazione di obbligo di rinvio) e di quanto appena evidenziato reputa che non 
ricorra una situazione di incertezza sull'interpretazione del diritto comunitario, tale da imporre 
un rinvio pregiudiziale, perch� la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di azione 
risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell'attribuire 
ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso: 
a) la regolamentazione delle modalit�, anche quoad termini di decadenza o prescrizione, dell'azione 
risarcitoria da inadempimento di direttiva attributiva di diritti ai singoli compete agli 
ordinamenti interni; 
b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev'essere ispirata ai 
principi di equivalenza ed effettivit�, il giudice nazionale pu� ricercare analogicamente la regolamentazione 
detrazione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline 
di azioni gi� regolate dall'ordinamento, purch� esse rispettino i principi suddetti e, 
particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l'azione; 
c) l'applicazione di un termine di prescrizione che cos� ne risulti, cio� che derivi dal riferimento 
che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, � possibile 
comunque solo se essa pu� considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, 
dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento; 
d) l'eventuale termine di prescrizione pu� decorrere anche prima della corretta trasposizione 
della direttiva nell'ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (� questo il significato 
del riferimento ai "primi effetti lesivi" contenuto nella sentenza Danske Slagterier) per 
questo soggetto si � verificato anteriormente. 
p. 5. Questi principi debbono ora essere applicati all'interno del nostro ordinamento nazionale 
con riguardo alla vicenda di cui � causa. 
p. 5.1. Deve subito rilevarsi che essi legittimano pienamente l'operazione di qualificazione 
dell'azione di risarcimento fatta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9147 del 2009, posto 
che la Corte di Giustizia demanda all'ordinamento interno e, quindi, al legislatore nazionale 
di disciplinare detta azione e, subordinatamente, in caso di omessa legislazione, al giudice 
nazionale, di individuarla analogicamente. Le Sezioni Unite, sull'implicita contemplazione 
che l'ordinamento italiano prevede che obbligazioni possano sorgere genericamente da fatti 
idonei a produrle in conformit� all'ordinamento giuridico, hanno considerato la giurisprudenza 
comunitaria come fatto idoneo a costituire tale fonte. 
L'applicazione del termine di prescrizione decennale, della quale sopra si � data giustificazione, 
ove sia apprezzata sotto il profilo della prevedibilit� da parte dei soggetti interessati, 
appare prevedibile, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale (di cui all'art. 2946 
c.c.) � quello generale e certamente pi� favorevole rispetto ai termini speciali, pi� brevi. Risponde, 
quindi, al principio comunitario di effettivit�. 
Sarebbe, d'altro canto, consentito dall'ordinamento comunitario che tale termine decorresse 
prima della corretta trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive, qualora un 
danno anche solo iniziale si fosse verificato prima di tale trasposizione. 
Occorre valutare se - in assenza di una specifica regolamentazione dell'azione risarcitoria da 
parte dello Stato Italiano in relazione al caso di specie - i principi generali propri dell'ordina-
CONTENZIOSO NAZIONALE 195 
mento italiano in tema di prescrizione consentano questo effetto, oppure non lo consentano, 
oppure lo consentano a partire da un certo momento. 
p. 5.2. Il dato di partenza al riguardo � che la corretta trasposizione di quelle direttive, cio� 
la loro integrale applicazione, non si � mai verificata nell'ordinamento italiano. 
Essa, com'� noto, doveva avvenire entro il 31 dicembre 1982 (art. 16 della direttiva 
82/76/CEE). 
Lo Stato Italiano non rispett� tale termine, tanto che venne dichiarato inadempiente dalla 
Corte di Giustizia con sentenza del 7 luglio 1987, C-49-86. 
La situazione di inadempienza verificatasi al 31 dicembre 1982 non fece cessare l'obbligo comunitario 
dello Stato Italiano di adempiere comunque le direttive sia pure in ritardo. Tale obbligo 
avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato Italiano, 
nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non 
solo per l'avvenire, cio� in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la 
sua entrata in vigore, ma anche prevedendo la retroattivit� di detta disciplina. 
Per un adempimento pieno sarebbe occorso che lo Stato Italiano avesse dettato disposizioni 
intese ad attribuire i diritti previsti dalle direttive a coloro che, se le direttive fossero state 
adempiute entro il 31 dicembre 1982, si sarebbero trovati nelle condizioni per poterli acquisire 
e, quindi, ai medici specializzandi che avevano seguito i corsi di specializzazione a partire 
dal 1 gennaio 1983 e lo avevano fatto con modalit� conformi a quanto prevedevano le direttive. 
La previsione da parte della giurisprudenza comunitaria, a partire dalla sentenza Francovich, 
che l'inadempimento di una direttiva attributiva di diritti ai singoli, ma non self-executing, 
dia luogo ad un obbligo risarcitorio, infatti, non toglie alla Stato membro la possibilit� di 
adempiere tardivamente la direttiva provvedendo cio� non solo per il futuro, ma anche riguardo 
alle situazioni dei singoli successive alla scadenza del termine, s� da soddisfarle. Sicch� 
l'obbligo risarcitorio, dal punto di vista dello Stato membro si pone sostanzialmente come alternativo 
e ci� non solo sul piano dell'ordinamento comunitario, ma anche sul piano dell'ordinamento 
interno, fermo restando che la pretesa azionabile dal singolo in questo ambito � 
solo quella risarcitoria. 
Il che, naturalmente, lo si osserva in generale, non significa che, in presenza di una situazione 
in cui sussista un dubbio sul se la direttiva sia stata recepita completamente, sia preclusa al 
giudice nazionale la possibilit� di valutare, svolgendo la normale attivit� esegetica, se, in ragione 
del vincolo di conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario (ed anzi 
della necessit� sul piano costituzionale - ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1 - che la stessa 
attivit� esegetica si svolga tendenzialmente nel senso di dare espansione alle norme interne 
in modo che quel vincolo risulti rispettato e sia assicurato l'integrale recepimento), sia possibile 
estendere l'ambito della legge nazionale ai diritti o ai soggetti riguardo ai quali sussista il dubbio 
ch'essa li abbia considerati. 
Per altro verso e ritornando alla vicenda di cui si discorre, conforme alla sentenza Francovich, 
l'inadempimento determin� una situazione per cui de die in die, a favore di ogni soggetto che, 
nel caso di adempimento della direttiva al 31 dicembre 1982, si fosse venuto a trovare successivamente 
nella condizione di fatto per vedersi attribuire un diritto previsto dalla direttiva, 
nasceva l'obbligo dello Stato di risarcimento del danno a cagione della sua inadempienza. 
Lo Stato Italiano, dunque, dopo il 31 dicembre 1982 si venne a trovare nella duplice condizione 
di obbligato sul piano comunitario ad un adempimento tardivo delle direttive e, mano 
a mano che per i medici maturavano le condizioni che in presenza di un'attuazione delle di-
196 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
rettive avrebbero dato luogo a loro favore ai diritti previsti dalla direttiva e segnatamente 
quello all'adeguata remunerazione e quello a vedersi riconoscere l'idoneit� del titolo di specializzazione 
negli altri paesi comunitari, di obbligato - in conseguenza al risarcimento dei 
danni verso tali soggetti per la mancata consecuzione da parte loro di tali benefici. Tale obbligo, 
peraltro, sarebbe potuto venir meno se lo Stato avesse adempiuto le direttiva con la previsione 
degli effetti retroattivi idonei ad attribuire a detti soggetti quei benefici, nonch� a 
coprire eventuali danni da ritardo. In tal caso, infatti, la fonte dell'obbligo risarcitorio, cio� il 
comportamento di inadempienza delle direttive, sarebbe venuta meno. Peraltro, se l'adempimento 
tardivo non avesse coperto i danni da ritardo o avesse coperto i danni solo in parte, 
l'obbligo risarcitorio si sarebbe astrattamente concentrato solo sul residuo. In disparte, per�, 
ogni valutazione sul se l'ordinamento comunitario e, quindi, di riflesso quello costituzionale, 
in virt� del vincolo di conformazione, possano tollerare una sorta di risarcimento tardivo solo 
parziale (come quello che si � avuto per certi soggetti ai sensi della L. n. 370 del 1999, art. 
11): questione questa che non � da discutere in questa sede. 
5.3. E' da rilevare che la situazione di obbligo dello Stato Italiano di adempiere le direttive 
dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1982 perdur� a livello dell'ordinamento comunitario 
e, quindi, di riflesso con riguardo all'ordinamento interno fino al 20 ottobre 2007. 
Queste le ragioni. 
Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonch� quella 82/76/CEE che le modific� vennero 
abrogate dall'art. 44 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE, la quale, per�, 
oltre a confermare la loro disciplina (per come risultante dalla direttiva di modifica) a regime 
per i medici specializzandi a tempo pieno e parziale (all. 1, artt. 1 e 2, in relazione agli artt. 
24 e 25), stabil� nello stesso art. 44 che, nonostante l'abrogazione, restassero "salvi gli obblighi 
degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento", come da indicazione nell'allegato 3, 
parte B, nella quale, in riferimento alla direttiva 82/6/CE trovasi richiamato il termine del 31 
dicembre 1982. Questa previsione comportava che gli Stati totalmente o parzialmente inadempienti 
alle direttive de quibus e, quindi, lo Stato Italiano, dovessero comunque considerarsi 
obbligati a livello comunitario all'adempimento tardivo. 
La pi� recente direttiva 2005/36/CE a sua volta, oltre a dettare negli artt. 25-26 una nuova disciplina 
dei medici specializzati, nell'art. 62 ha previsto, per�, l'abrogazione a partire dal 20 
ottobre 2007 (cio� dalla data della sua entrata in vigore) della direttiva 93/16/CEE. Ne consegue 
che, per effetto dell'abrogazione anche dell'art. 44 sopra citato, a quella data � cessato 
l'obbligo dello Stato Italiano di adempiere, sia pure tardivamente, le direttive 75/362/CEE, 
75/363/CEE e 82/76/CEE e ci� anche per gli effetti della sentenza che ne aveva accertato 
l'inadempimento. 
Peraltro, non essendo immaginabile che l'ultima direttiva abbia inteso sacrificare i diritti risarcitoti 
dei singoli ove gi� insorti e ancora esistenti, non � possibile ritenere che l'abrogazione 
li abbia fatto venire meno. Al riguardo, sarebbe stata necessaria una previsione espressa in tal 
senso oppure la previsione della sua retroattivit�, cio� della sua estensione ai diritti risarcitori 
gi� sorti. Ci� che � venuto meno, dunque, � solo l'obbligo comunitario dello Stato membro e, 
quindi, di quello Italiano, di adempiere la direttiva. 
p. 6. Ci� premesso, si pu� passare ad esaminare la questione che a questo punto diventa decisiva 
ai fini dello scrutinio di entrambi i motivi, cio� quella della decorrenza del termine di 
prescrizione dell'azione risarcitoria sorta a carico dei soggetti che, a far tempo dal 31 dicembre 
1982 si sono venuti a trovare nelle condizioni che, in presenza di un tempestivo adempimento 
a quella data delle dette direttive (e, per quello che qui interessa, della direttiva 82/76/CEE l�
CONTENZIOSO NAZIONALE 197 
dove si riferiva ai medici specializzandi che avessero frequentato corsi di specializzazione in 
condizioni ragguagliabili a quelle del c.d. tempo pieno). 
p. 6.1. E' da rilevare che questa questione non risulta pregiudicata da Cass. sez. un. n. 9147 
del 2009, perch� essa - come emerge dal punto 4.10. della sua motivazione - dopo aver fatto 
un generico riferimento al "momento in cui il pregiudizio si � verificato", come momento in 
cui la pretesa risarcitoria � "insorta", non si � preoccupata in alcun modo di definire tale momento, 
perch� non era investita della questione e, con riferimento al caso di specie, ha rilevato 
che la prescrizione decennale non era decorsa, espressamente avvertendo che la sentenza di 
merito aveva affermato che la prescrizione decorreva dal conseguimento dell'attestato di specializzazione 
e che tale affermazione non aveva formato oggetto di impugnazione: le Sezioni 
Unite, dunque, si sono trovate a dover applicare il termine di prescrizione decennale in una 
situazione di esistenza di un giudicato interno sul dies a quo della sua decorrenza. 
Nemmeno Cass. sez. un. n. 4547 del 2010 ha avuto modo di occuparsi del problema del dies 
a quo, perch� - come emerge dal secondo motivo - la sentenza di merito impugnata aveva ritenuto 
applicabile la prescrizione decennale facendola decorrere dall'entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 257 del 1991 e l'impugnazione postulava solo l'applicabilit� della prescrizione quinquennale 
di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, sicch� le Sezioni Unite si sono limitate a ribadire l'applicabilit� 
della prescrizione decennale riecheggiando la sentenza n. 9147 del 2009. 
Dopo Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 due decisioni di sezioni semplici si sono, invece, occupate 
del problema del dies a quo. Ma solo una lo ha fatto sulla base della qualificazione dell'azione 
risarcitoria nei termini indicati dalle Sezioni Unite. 
Si tratta di Cass. n. 5842 del 2010 che - di fronte ad una censura mossa alla sentenza di merito 
sul punto in cui aveva identificato l'inizio della decorrenza della prescrizione nella data di entrata 
in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, di attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76, 
censura prospettata dai ricorrenti sotto il profilo che la direttiva non era stata ancora attuata, 
l'ha espressamente ritenuta assorbita per effetto della cassazione della sentenza in punto di 
natura dell'azione indennitaria esperibile (che era stata qualificata alla stregua dell'art. 2043 
dal giudice di merito e la decisione ha qualificato, invece, secondo l'insegnamento delle Sezioni 
Unite), ma ha anche osservato che "la data di attuazione della direttiva comunitaria nell'ordinamento 
interno � irrilevante, giacch� il fondamento della risarcibilit� del danno postula 
solo che quest'ultimo si sia verificato dopo la scadenza del termine ultimo prescritto dalla 
norma comunitaria per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno; data che era, 
per le direttive nn. 362 e 362/195 del Consiglio il 20 dicembre 1976, e per la direttiva 
82/76/CEE il 31 dicembre 1982, secondo quanto ribadito nell'allegato 3, parte B, della direttiva 
5 aprile 1993 n. 93/16/CEE. Nella concreta fattispecie di causa, il danno di cui si discute, maturato 
con il conseguimento di un diploma di specializzazione non conforme alle prescrizioni 
comunitarie, era posteriore a quelle date, sicch� � con esclusivo riferimento alla data del danno 
che deve essere riconsiderata la questione del dies a quo di decorrenza della prescrizione". 
In tal modo, si � identificato il dies a quo nella data del conseguimento del diploma di specializzazione 
successivamente alle date di entrata in vigore delle direttive (in realt� il riferimento 
avrebbe dovuto farsi solo alla data del 31 dicembre 1982, posto che l'art. 16 della direttiva 
82/76 fiss� a quella data il termine per l'adempimento delle previsioni da essa introdotte che 
modificarono o sostituirono alcune delle altre due direttive). 
L'altra decisione che si � occupata della questione � Cass. n. 12814 del 2009, che, per�, ignora 
la qualificazione dell'azione fatta dalle Sezioni Unite e, pur ammettendo (senza, per�, alcuna 
rassegna della giurisprudenza della corte di Giustizia) che il principio della sentenza Emmott
198 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
sarebbe rimasto vigente, nell'applicare la prescrizione quinquennale all'azione qualificata come 
da illecito extracontrattuale, fa decorrere il termine di prescrizione, in asserita applicazione 
di quel principio, dall'entrata in vigore del citato D.Lgs., che considera espressamente, in 
modo assertorio e senza alcuna dimostrazione, come attuativo dell'esatta trasposizione del diritto 
comunitario. 
Considerazione che il Collegio ritiene assolutamente non condivisibile, giusta i rilievi in precedenza 
svolti. 
p. 6.2. Ritiene necessario il Collegio, a questo punto, di dover prendere posizione sulla tesi 
di Cass. n. 5842 del 2010. 
p. 6.2.1. Essa non pu� essere condivisa, in primo luogo perch� non considera la particolare 
struttura dell'obbligo risarcitorio nascente a carico dello Stato per l'inadempimento di una direttiva 
che se attuata avrebbe comportato l'attribuzione di un diritto. 
Questo obbligo si riferisce al danno che � originato alla situazione di inadempimento della 
direttiva. 
Si tratta, tuttavia, di un obbligo i cui fatti costitutivi non si evidenziano necessariamente immediatamente 
per il fatto che si � verificata una situazione di inadempimento della direttiva, 
cio� per il fatto che lo Stato nazionale doveva adeguarsi alla direttiva entro una certa data e 
non lo ha fatto. 
Pu� accadere, infatti, che immediatamente dopo tale scadenza si verifichi una situazione fattuale 
in presenza della quale un soggetto di un ordinamento interno, se lo Stato nazionale 
avesse adempiuto la direttiva, avrebbe acquisito il diritto previsto dalla direttiva (o come acquisizione 
di una situazione avente come contenuto una pretesa a conseguire un vantaggio o 
come pretesa a non sopportare uno svantaggio in presenza di certe condotte), ma pu� anche 
accadere che detta situazione fattuale si verifichi soltanto ben dopo la scadenza del termine 
di adempimento. 
Pu� accadere, dunque, che, verificatasi l'inadempienza alla direttiva sorga subito dopo l'obbligo 
risarcitorio dello Stato nazionale, perch� la situazione fattuale de qua verso uno o pi� 
soggetti si verifica immediatamente, ma pu� benissimo accadere che, invece, dopo l'inadempienza 
quella situazione fattuale si verifichi solo a distanza di tempo (perdurando, naturalmente, 
l'inadempimento). 
Questa considerazione evidenzia che fra la verificazione dell'inadempimento dello Stato all'obbligo 
comunitario di adempiere una direttiva sufficientemente specifica nel riconoscere 
diritti ai singoli e l'insorgenza dell'obbligo dello Stato membro di risarcire il danno derivante 
dalla situazione di inadempienza non v'� affatto necessaria coincidenza, ma anzi di norma una 
discrasia. 
Nel caso degli specializzandi, poich� le situazioni fattuali che, in presenza di adempimento 
delle note direttive avrebbero potuto far loro acquisire il diritto all'adeguata remunerazione 
ed alla idoneit� del loro diploma (secondo che si trattasse di situazioni equivalenti al tempo 
pieno o al tempo parziale: le considerazioni che si vengono svolgendo valgono anche per questa 
situazione) si possono essere verificate solo successivamente al conseguimento del diploma, 
purch� a seguito di uno svolgimento sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla 
direttive, � palese che l'operare del comportamento di inadempienza dello Stato italiano alle 
direttive e segnatamente l'aver lasciato decorrere la scadenza del 31 dicembre 1982 ha potuto 
assumere rilevanza quale fatto costitutivo in astratto dell'obbligo risarcitorio solo quando ciascuno 
dei soggetti interessati ha conseguito il diploma dopo quella data. 
p. 6.2.2. Si � detto in astratto, perch� in concreto l'obbligo risarcitorio de quo ha potuto na-
CONTENZIOSO NAZIONALE 199 
scere, in realt�, come situazione giuridica soggettiva sul piano dell'ordinamento italiano soltanto 
quando il comportamento di inadempienza dello Stato Italiano, quale comportamento 
di inadempienza ad una direttiva, ha potuto svolgere il carattere di fatto normativo, cio� di 
fonte di produzione in detto ordinamento dell'obbligo risarcitorio verso i singoli. 
Tale carattere non si pu� dire sussistente fin dal 1 gennaio 1983. 
Esso si � evidenziato, in effetti, solo a seguito della gi� citata sentenza della Corte di Giustizia 
sul c.d. caso Francovich, la quale per la prima volta, ebbe a configurare l'inadempimento dello 
Stato membro ad una direttiva sufficientemente specifica nel riconoscere ai singoli un diritto, 
sia pure per il tramite dell'attivit� di adeguamento dello Stato membro, sostanzialmente operando 
come fonte di produzione nell'ordinamento interno dell'obbligo risarcitorio, quale situazione 
sorgente dall'inadempimento della direttiva attributiva di diritti, ma non 
self-executing, in presenza di situazioni concrete dei singoli che avrebbero loro consentito di 
acquisire i diritti nascenti dalla direttiva. 
S'� gi� detto che il dictum della sentenza (poi ribadito qualche anno dopo dalla sentenza Brasserie 
du Pecheur), attesa l'efficacia vincolante nell'ordinamento interno della decisioni della 
Corte di Giustizia in guisa sostanziale di una vera e propria fonte del diritto oggettivo, ha 
avuto l'efficacia di introdurre nell'ordinamento italiano (come in buona sostanza hanno affermato 
le Sezioni Unite) una particolare fonte di obbligazioni risarcitorie, il cui fatto costitutivo 
� l'inadempienza ad una direttiva di quel contenuto. 
Ne deriva che solo dalla pubblicazione della sentenza Francovich le situazioni fattuali degli 
specializzandi che avevano conseguito il diploma dopo il 31 dicembre 1982 a seguito di un 
corso che, in base alle note direttive avrebbe giustificato l'attribuzione dei diritti da esse previste, 
sono state giuridificate nel nostro ordinamento come idonee a giustificare l'obbligo risarcitorio. 
L'assunto, naturalmente, vale per qualsiasi ipotesi di inadempienza a direttive di contenuto 
sufficientemente specifico nell'attribuzione di diritti da giustificare l'obbligo risarcitorio, verificatasi 
anteriormente alla sentenza Francovich. 
Da tanto discende che, se l'obbligo risarcitorio verso gli specializzandi � sorto solo dopo la 
sentenza Francovich e, quindi, non era configurabile nell'ambito dell'ordinamento italiano anteriormente, 
la prescrizione del relativo diritto non pu� in alcun modo essere decorsa prima 
di quella sentenza, dato che non pu� iniziare il corso di una prescrizione di un diritto non ancora 
venuto ad esistenza (pu� notarsi che non a caso, prima della Francovich gli adempimenti 
inesatti di direttive venivano censurati dai singoli postulandosi, come s� veduto esaminando 
la giurisprudenza successiva al caso Emmott, postulandosi l'applicazione delle direttive). 
Conseguentemente, l'ipotesi che il corso della prescrizione del diritto risarcitorio di cui � processo 
sia iniziata dalla data, anteriore alla citata sentenza, in cui i singoli perfezionandi avevano 
conseguito il diploma non � in alcun modo sostenibile. E per tale assorbente ragione (in disparte 
quanto si dir� di seguito) si dissente da Cass. n. 5842 del 2010. 
Potrebbe addirittura sostenersi che, essendosi la giurisprudenza comunitaria definitivamente 
assestata, dopo l'irruzione della sentenza Francovich nei suoi esatti termini soltanto con la 
sentenza Brasserie du Pecheur, come non manca di rilevare la dottrina quando deve individuare 
i caratteri dell'obbligo risarcitorio, addirittura solo dalla data di quella sentenza l'obbligo sia 
insorto nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che a maggior ragione l'opinione da cui 
si dissente appare non condivisibile. Il diritto degli specializzandi, infatti, si potrebbe dire 
sorto addirittura soltanto dall'ottobre del 1996. 
Non �, del resto, del tutto infondato, ma � prospettiva che non � necessario approfondire in
200 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
questa sede, dati i successivi svolgimenti di questa motivazione, che il riferimento alla sentenza 
Brasserie du Pecheur potrebbe addirittura essere necessitato sul piano comunitario, giusta 
il rilievo sopra riportato, svolto nel punto (33) dalla sentenza sul caso Danske Slagterier, 
posto che la situazione di incertezza cui essa allude sul piano dell'ordinamento interno non 
pu� che essere riferita anche al grado di incertezza dei caratteri e delle regole poste dalla stessa 
giurisprudenza comunitaria, fino alla sua sistemazione precisa, sul piano dell'ordinamento interno, 
alla stregua del principio di effettivit�. 
p. 6.3. Nessun rilievo, per le stesse ragioni, pu� essere riconosciuto all'entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 257 del 1991 (pubblicato nella G.U. del 16 agosto 1991, n. 191 e soggetto alla normale 
vacatio), che, com'� noto, pur dichiarando nella sua intestazione, di attuare la direttiva 
n. 82/76/CEE in concreto la attu� soltanto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 (art. 
8 del D.Lgs.) e, quindi, de futuro, lasciando intatta la situazione di inadempienza dal 1 gennaio 
1983 alla fine dell'anno accademico 1990- 1991: poich� la sentenza Francovich � successiva 
all'entrata in vigore del D.Lgs. citato (31 agosto 1997, dato l'operare della normale vacatio 
dalla pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 16 agosto precedente), quest'ultima non pu� avere 
fatto sorgere, quale atto evidenziatore di un soltanto parziale adempimento della direttiva, un 
diritto al risarcimento per l'inadempimento residuo. 
6.4. Altra questione che a questo punto dev'essere esaminata � se una simile idoneit� la vigenza 
del D.Lgs., possa averla acquisita a partire dal momento in cui sopravvenne la sentenza 
Francovich (o, secondo l'altra prospettiva adombrata dalla sentenza Brasserie du Pecheur). 
Ritiene il Collegio che la situazione determinatasi all'atto di tale sopravvenienza in ragione 
della vigenza del D.Lgs. n. 257, pur essendo di insorgenza del diritto al risarcimento del danno 
a favore dei medici specializzati che avevano conseguito il diploma di specializzazione fra il 
1 gennaio 1982 e la chiusura dell'anno accademico 1990-1991, cio� in pratica di quelli non 
considerati dal D.Lgs., non si possa in alcun modo considerare idonea ad aver provocato a 
loro carico, a partire dalla pubblicazione della sentenza Francovich (o dalla Brasserie du Pecheur), 
il decorso della prescrizione decennale. 
In particolare, il diritto al risarcimento sorse dopo la sentenza Francovich (ma analogo ragionamento 
varrebbe se si facesse riferimento alla Brasserie du Pecheur), ma il suo termine di 
prescrizione non inizi� il suo decorso. E questa costituisce comunque ulteriore ragione di dissenso 
dalla filosofia esegetica seguita da Cass. n. 5842 del 2010. 
Queste le ragioni. 
p. 6.4.1. Deve certamente ritenersi che, una volta sopravvenuta quella sentenza (o nell'altra 
prospettiva la Brasserie du Pecheur. ma, ripetesi, non rileva che si accolga l'una o l'altra), con 
i suoi effetti nell'ordinamento italiano nel senso precisato, tutte le situazioni fattuali relative 
ai medici specializzati comprese nell'indicato periodo, divennero giuridicamente qualificabili 
come individuatrici dell'obbligo di risarcimento danni alla stregua della sentenza stessa, per 
il fatto che esse, pur dovendo, secondo le note direttive, dare luogo ai diritti da esse riconosciute, 
non risultavano dall'ordinamento italiano cos� regolate per non essersi verificata l'attuazione 
delle direttive con riferimento ad esse. Si evidenziava, infatti, per i medici de quibus 
un danno rappresentato dalla perdita del beneficio che dal riconoscimento del diritto di cui 
alle direttive sarebbe stato conseguito e ci� sia per la mancata consecuzione dell'adeguata remunerazione 
prevista a favore dello specializzando, sia per la mancata attribuzione (ricorrendone 
le condizioni) di idoneit� del diploma di specializzazione sul piano comunitario. 
Tale situazione di danno, tuttavia, in tanto si configurava, in quanto perdurava il comportamento 
omissivo del legislatore interno di inattuazione delle direttive.
CONTENZIOSO NAZIONALE 201 
Il danno in questione, peraltro, non poteva dirsi prodotto dall'esistenza di tale comportamento 
in via definitiva, cio� una volta per tutte, s� che potesse considerarsi quale effetto ormai prodotto 
e ristorabile solo attraverso un'attivit� diversa dalla tenuta del comportamento, cio� dall'adempimento 
tardivo (e satisfattivo) della direttiva. Si trattava, invece, di un danno che, 
correlandosi ad un comportamento omissivo del legislatore italiano avrebbe potuto essere eliminato 
attraverso la spontanea tenuta da parte dello Stato del comportamento omesso, cio� 
l'emanazione di una normativa interna che attribuisse il diritto riconosciuto dalla direttiva. 
Emanazione cui del resto il legislatore italiano continuava ad essere tenuto. 
E' vero che l'intervento legislativo si sarebbe potuto estrinsecare rimuovendo soltanto la situazione 
dannosa quanto al riconoscimento del diritto, cio� nella specie attribuendo una remunerazione 
e l'idoneit� al diploma, e non anche con il riconoscimento dell'eventuale 
risarcimento del danno da ritardo nella consecuzione del diritto (ad esempio, a parte gli interessi 
e l'eventuale maggior danno sulla remunerazione, la perdita di occasioni di lavoro per la 
inidoneit� del diploma). Nulla esclude, per�, che l'intervento legislativo si sarebbe potuto 
estrinsecare in modo tale da prevedere anche l'eventuale ristoro del danno da ritardo. La possibilit� 
di un intervento non satisfattivo del danno da ritardo, proprio perch� solo potenziale 
lasciava intatta la struttura della fattispecie nel senso che il danno nella sua interezza continuasse 
ad essere prodotto de die in die dalla permanenza dell'inadempimento. 
Poich� la posizione dei soggetti interessati, era, dunque, tale che non poteva trovare soddisfazione 
soltanto attraverso la pretesa risarcitoria, ma poteva essere soddisfatta attraverso il comportamento 
unilaterale dello Stato Italiano di adempimento satisfattivo della direttiva, 
comportamento che, del resto, lo Stato Italiano continuava a dover tenere secondo l'ordinamento 
comunitario, la situazione di danno si presentava non come effetto ormai determinato, 
ma come effetto determinato de die in die. 
Il primo modo di soddisfazione, d'altro canto, era nell'esclusiva disponibilit� dello Stato Italiano, 
trattandosi di attivit� legislativa ed i soggetti interessati non avevano alcun potere di 
provocarlo. Tale non era - in disparte proprio il carattere di denuncia e non di modo per ottenere 
tutela diretta - l'eventuale denuncia dell'inadempimento delle direttive (o meglio la persistenza 
dell'inadempimento) alla Corte di Giustizia, posto che quella Corte l'aveva gi� 
dichiarata fin dal 1987. 
La Corte di Giustizia, del resto, sulla vicenda � intervenuta con le sentenze 25 febbraio 1999, 
Carbonari, C-131-97 (per gli specializzandi a tempo pieno) e 3 ottobre 2000, Gozza, C-371- 
97 (per gli specializzandi a tempo parziale), ma per dichiarare che le note direttive riconoscevano 
in modo sufficientemente specifico diritti agli specializzandi a tempo pieno ed a tempo 
parziale e, quindi, per chiarire che la vicenda ricadeva sotto la giurisprudenza inaugurata dalla 
sentenza Francovich. 
La permanenza della condotta dello Stato italiano di omissione dell'adempimento delle direttive 
era tale, in sostanza, da determinare continuativamente la permanenza dell'obbligo risarcitorio 
e, quindi, in definitiva del danno. L'obbligo risarcitorio e, quindi, il danno vedevano 
continuamente rinnovata la loro fonte de die in die da tale permanenza. La situazione di danno 
non era qualificabile come un effetto ormai prodotto, ma come un effetto continuativamente 
determinato dalla condotta statuale. 
In definitiva, il danno sorto a far tempo dalla sentenza Francovich ed il relativo diritto risarcitorio 
sono configurabili come determinati dalla permanenza della condotta di inadempimento 
del diritto comunitario in non diversa guisa da come lo �, per semplificare, il danno da persistenza 
di una situazione dannosa relativa ad un immobile di propriet� di alcuno, la quale ca-
202 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
gioni danno alla propriet� di altri: in questo caso il danno da permanenza di quella situazione 
sulla propriet� altrui da luogo (oltre che al diritto al risarcimento dei danni verificatisi sulla 
propria propriet�) al diritto all'eliminazione della situazione dannosa esistente sulla propriet� 
altrui e ci� come diritto ad una prestazione specifica, cio� all'attivit� necessaria per rimuovere 
la situazione dannosa originante il danno. Si tratta di un diritto risarcitorio in forma specifica 
che, in quanto la situazione dannosa permane per effetto della condotta lesiva dell'altro proprietario 
(che non procede all'eliminazione della situazione dannosa), non vede correre il corso 
della prescrizione fintanto che detta condotta permanga, giacch� il diritto si ricollega de die 
in die a tale permanente condotta (si veda, per riferimento, Cass. n. 5831 del 2007). 
Poich�, di fronte all'inadempimento della direttiva da parte dello Stato ed alla permanenza 
della condotta di inadempimento, il diritto all'eliminazione della situazione dannosa dal punto 
di vista del singolo � soltanto quello al risarcimento del danno per equivalente originato dalla 
situazione di inadempienza e non quello all'adempimento specifico della direttiva (che, comunque, 
continua, a connotare la situazione statuale come di obbligo), in questo caso il diritto 
al risarcimento del danno per equivalente si ricollega de die in die alla permanenza della condotta 
di inadempimento. I soggetti interessati legittimamente si trovano in una situazione di 
attesa e conservano il loro diritto risarcitorio. 
p. 6.4.2. Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha sostenuto, sia pure nella prospettiva 
di attribuire rilievo all'emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sul presupposto erroneo 
che l'obbligo risarcitorio fosse configurabile prima della sentenza Francovich (ma il discorso 
potrebbe valere a far tempo da detta sentenza e dev'essere esaminato in questa prospettiva), 
che esso, quale atto costituente adempimento parziale delle direttive, avrebbe avuto l'effetto 
di far cessare la situazione di permanenza dell'inadempimento, come giustificativa dell'obbligo 
risarcitorio, s� da fare acquisire a tale obbligo ed al danno correlato la natura di effetti ormai 
indipendenti dalla condotta del legislatore. Il significato di questo assunto � che un qualsiasi 
adempimento parziale (e nella specie parziale sotto il profilo soggettivo, essendosi contemplati 
nel D.Lgs. solo i soggetti specializzatisi a partire dall'anno accademico 1991-1992), o trasposizione 
inesatta, di una direttiva sufficientemente idonea al riconoscimento di diritti ai singoli, 
pur con obbligo di attuazione da parte degli Stati membri, trasformi l'obbligo risarcitorio insorto 
(se la vicenda si colloca dopo la Francovich) a far tempo dal verificarsi delle situazioni 
fattuali in presenza delle quali la disciplina interna avrebbe dovuto attribuire il diritto previsto 
dalla direttiva, in una situazione definitiva, cio� ormai indipendente dal comportamento statuale 
di inadempimento, anche se non � chiaro se tale definitivit� si configuri anche sotto il 
profilo di una indifferenza ad atti successivi dello Stato membro di adempimento delle direttive. 
Si che il danno derivatone sia da considerare come un effetto ormai indifferente e non 
retto dalla condotta del legislatore. 
Questa ricostruzione, non lo si dice, parrebbe avere come necessaria implicazione che lo Stato 
membro non possa pi� adempiere la direttiva, ma solo risarcire il danno. Senonch�, non � 
dato comprendere su base comunitaria come ci� sia sostenibile e nel caso di specie l'obbligo 
di adeguarsi alle note direttive � stato confermato fino al 20 ottobre 2007. Non � ipotizzabile, 
dunque, che l'adempimento parziale di una direttiva possa mutare la situazione dello Stato 
membro rispetto alla parte inadempiuta. La condotta totalitaria di inadempimento viene, infatti, 
soltanto sostituita da una condotta minore, cio� parziaria. 
In realt�, un adempimento parziale della direttiva � fenomeno che si presta a queste considerazioni. 
p. 6.4.3. In primo luogo, appare necessaria una riflessione preliminare: l'adempimento alla
CONTENZIOSO NAZIONALE 203 
direttiva da parte del legislatore nazionale suppone un atto normativo e, quindi, un atto che si 
concreta in una manifestazione astratta, posto che la normativa di adempimento si deve correlare 
alle previsioni della direttiva che riconosce il diritto e lo riconosce necessariamente riferendolo 
a categoria astratte di soggetti in presenza di determinate condizioni. 
Fatta questa premessa, occorre distinguere due casi. 
p. 6.4.4. Il primo � quello in cui la direttiva, dopo un periodo di inadempimento, viene attuata 
nei confronti di tutti i soggetti riguardo ai quali prevede diritti e, tuttavia, tali diritti vengono 
riconosciuti solo in parte sul piano oggettivo, cio� o - essendo previsti pi� diritti - ne vengono 
riconosciuti alcuni e non altri, o il diritto o i diritti vengono riconosciuti in modo insufficiente. 
In questo caso la legge interna di adempimento � una legge che si presenta come atto legislativo 
che contempla tutta la platea dei soggetti che doveva considerare secondo la direttiva. 
Qualora, anteriormente alla legge interna, si fossero verificate situazioni di fatto che, se la direttiva 
fosse stata attuata, avrebbero dato origine ai diritti previsti da essa, e che, quindi, in 
ossequio alla giurisprudenza Francovich hanno dato luogo al sorgere dell'obbligo risarcitorio 
a favore di detti soggetti, la situazione di permanenza della condotta di inadempienza dello 
Stato interno che determinava de die in die l'obbligo risarcitorio, risulta oggettivamente mutata 
e sostituita da una situazione nella quale l'adempimento parziale sul piano oggettivo (o sotto 
il profilo del riconoscimento di taluni diritti o sotto il profilo del riconoscimento parziale del 
o dei diritti) si presta ad essere apprezzato da parte dei soggetti de quibus, che sono considerati 
dalla normativa interna e, quindi, sulla base di essa si vedono attribuiti solo taluni diritti o un 
diritto parziale, come situazione che determina il soddisfacimento parziale e proporzionale 
dell'interesse sotteso antecedentemente all'obbligo risarcitorio derivato dalla precedente situazione 
di inadempimento totale. 
Non solo: la nuova situazione si presta ad essere interpretata sia come significativa della volont� 
dello Stato membro di non procedere pi� all'ulteriore adempimento della direttiva, sia 
in senso opposto, cio� come riserva di procedervi. 
L'adempimento parziale, dal punto di vista dei soggetti interessati, ha, tuttavia, anche il significato 
di incidere pro parte sull'obbligo risarcitorio in precedenza sussistente. Mentre prima 
la situazione dei soggetti in discorso era di mera attesa e la protrazione dell'attesa determinava 
l'esistenza dell'obbligo risarcitorio in modo permanente, la nuova situazione �, invece, tale 
che quest'obbligo � in parte venuto meno per il carattere satisfattivo dell'intervento statale. Al 
comportamento statale di totale inadempimento si � sostituito un nuovo comportamento, di 
adempimento parziale, il quale ha anche inciso direttamente sulla situazione concreta dei soggetti 
in discorso soddisfacendola. 
Ebbene, mentre la (precedente) condotta di totale inattuazione della direttiva, stante l'obbligo 
comunitario di adempiere anche dopo la scadenza del termine, � condotta che, in quanto meramente 
negativa, si prestava ad essere apprezzata solo come comportamento che poteva durare 
nel tempo o poteva cessare e che perci� valeva a sorreggere l'obbligo risarcitorio de die 
in die e che, dunque, finch� la scelta non fosse stata esercitata, lasciava il soggetto interessato 
in una situazione di attesa, si da giustificare che la prescrizione del relativo diritto secondo il 
diritto interno non corresse, per essere tale obbligo permanentemente determinato da detta 
condotta, viceversa la condotta di attuazione tardiva parziale della direttiva, determinando il 
parziale soddisfacimento in via specifica del diritto o della parte di diritto previsto dalla direttiva 
e, quindi, di riflesso ed in proporzione incidendo sulla pretesa risarcitoria (salvo che 
per l'eventuale danno da ritardo) dell'interessato, mutandone il contenuto quantitativo, � condotta 
che si presta ad essere diversamente apprezzata. E ci�, proprio perch� incide direttamente
204 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
su detta pretesa, si concreta in un effetto positivo, che perch� tale si presta ad essere apprezzata 
come manifestazione potenzialmente significativa dell'intento di non adempiere il residuo. 
Un adempimento parziale, in sostanza, determina una situazione nella quale per il residuo � 
ragionevole pensare che lo Stato membro non proceder� a successivi atti di adempimento. 
Ne deriva che i soggetti interessati che vantavano l'obbligo risarcitorio in precedenza commisurato 
alla situazione di totale inadempienza della direttiva debbono ragionevolmente considerare 
che l'azionamento di tale obbligo residuo sia ormai una prospettiva di tutela necessaria. 
Ne consegue che nell'ordinamento italiano l'obbligo risarcitorio residuo non � pi� apprezzabile 
dai soggetti interessati come determinato de die in die da una condotta di inadempimento dello 
Stato, che potrebbe trasformarsi in adempimento, bens� � apprezzabile come un effetto tendenzialmente 
determinato ormai una volta per tutte, perch� � credibile che lo Stato non proceder� 
all'adempimento residuo. Da tanto discende che rispetto al residuo obbligo risarcitorio 
s� deve ritenere che inizi a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale, che prima 
dell'adempimento parziale non era decorso, atteso che � ragionevole che i soggetti interessati 
possano fondatamente dubitare che la nuova situazione di inadempimento parziale sia una situazione 
che lo Stato potrebbe provvedere a risolvere con un adempimento pieno. 
In sostanza, nell'ipotesi in questione la successione ad una situazione di inadempimento totale, 
che poneva gli interessati in una condizione di mera attesa, stante l'assoluta incertezza sul se 
lo Stato avrebbe adempiuto tardivamente oppure no, di una nuova situazione di parziale adempimento 
e, quindi, di inadempimento parziale, si presta ad essere intesa come comportamento 
ragionevolmente (anche se non necessariamente) significativo di una volont� di non provvedere 
per il residuo. 
Per tale ragione si giustifica che il soggetto interessato debba agire a tutela del residuo obbligo 
risarcitorio e, quindi, che inizi la decorrenza del termine di prescrizione decennale. Tale residuo 
obbligo risarcitorio si presta, cio�, ad essere considerato come effetto ormai consolidato e, 
quindi, da considerarsi alla stregua degli effetti dannosi istantanei riguardo alla condotta dell'inadempiente 
e non pi� permanentemente determinati da detta condotta. 
p. 6.4.5. L'altro caso da considerare � quello in cui la direttiva riconosca il diritto in modo 
sufficientemente specifico ad una certa platea di potenziali soggetti e - successivamente alla 
scadenza del termine per il suo adempimento ed in una situazione nella quale vari soggetti 
rientranti in quella platea si siano venuti a trovare nella condizione in cui, se la direttiva fosse 
stata gi� attuata, avrebbero acquisito il diritto riconosciuto dalla legislazione statale di attuazione, 
di modo che, quindi, sia sorto a loro favore l'obbligo risarcitorio dello Stato determinato 
dalla (permanente) condotta di inadempimento della direttiva - lo Stato adotti un atto legislativo 
di attuazione della direttiva parziale non pi� sotto il profilo oggettivo, bens� sotto il profilo 
soggettivo, nel senso che riconosca il diritto, naturalmente sempre per previsioni generali riferite 
al trovarsi essi in determinate condizioni comuni, soltanto a taluni di quei soggetti (o 
meglio a talune categorie di essi versanti nelle stesse condizioni fattuali) e non agli altri. 
A questa situazione pu� essere equiparata quella in cui il riconoscimento venga fatto solo per 
il futuro, cio� soltanto in favore dei soggetti che si vengano a trovare nella condizione prevista 
dalla direttiva successivamente all'entrata in vigore dell'atto legislativo, in modo tale, dunque, 
che si abbia un adempimento della direttiva de futuro, cio� a partire dalla data dell'entrata in 
vigore dell'atto legislativo. 
Questa seconda � la situazione determinatasi per effetto dell'emanazione del D.Lgs. n. 257 
del 1991 a far tempo, secondo quanto sopra si � osservato, dalla sopravvenienza della sentenza 
Francovich.
CONTENZIOSO NAZIONALE 205 
Ebbene questa situazione, rappresentando un adempimento parziale delle note direttive soltanto 
per i soggetti specializzandi a partire dall'anno accademico 1991-92, lasci� del tutto immutata 
la situazione dei soggetti che, successivamente al 31 dicembre 1982 e fino all'anno 
accademico 1990-1991, si erano venuti a trovare in una condizione la quale, in presenza di 
una gi� avvenuta attuazione della direttiva, li avrebbe resi destinatari dei diritti riconosciuti 
dalle direttive e trasfusi nel provvedimento legislativo interno attuativo. Il D.Lgs. n. 257, infatti, 
non riguard� in alcun modo tali soggetti, naturalmente considerati non nominati, ma 
come categorie accomunate dall'avere frequentato corsi di specializzazione negli stessi anni. 
Ora, ed il discorso vale in generale per il caso che si sta considerando, l'adozione di una direttiva 
di adempimento parziale sotto il profilo soggettivo, a differenza di quella parziale sul 
piano soltanto oggettivo � un comportamento che si presenta del tutto ininfluente sulla situazione 
di quei soggetti che - per essersi trovati dopo la scadenza del termine per l'adozione, 
nelle condizioni fattuali che, se la direttiva fosse stata adempiuta tempestivamente, avrebbero 
fatto loro acquisire i relativi diritti - hanno acquisito il diritto al risarcimento del danno, sono 
diventati cio� titolare attivi del relativo obbligo risarcitorio. Poich� la direttiva di adempimento 
parziale sul piano soggettivo non li contempla, perch� la situazione in relazione alla quale 
realizza l'adempimento parziale non � ad essi riferibile e non lo � al livello della previsione 
astratta della legge di adempimento, la loro condizione resta assolutamente immutata dopo 
l'adozione dell'atto legislativo de quo. 
In particolare, l'obbligo risarcitorio che li riguarda non � in alcun modo inciso e, quindi, deve 
ritenersi che la nuova situazione determinatasi non sia idonea a provocare nei loro confronti 
la cessazione dell'attitudine dell'inadempimento statuale a svolgere i suoi effetti in modo permanente. 
Il carattere permanente dell'inadempienza quale fonte dell'obbligo risarcitorio non 
viene in alcun modo meno cio�, perch� tale obbligo non � in alcun modo toccato. Cos� come 
la prescrizione non correva prima non pu� correre dopo, perch� la situazione non � dei soggetti 
in questione � rimasta immutata. 
Da questo caso dev'essere distinta una sottoipotesi, che � quella nella quale l'intervento tardivo 
di adempimento della direttiva si riferisca anche alle situazioni astratte nelle quali versavano 
i soggetti nei cui confronti si erano verificati i presupposti di fatto che in presenza di attuazione 
della direttiva avrebbero fatto loro acquisire il diritto, e, tuttavia, in relazione ad esse riconosca 
il diritto soltanto a quei soggetti che nel loro ambito si trovino in particolari condizioni fattuali. 
In questo caso la legge di adempimento tardivo interviene con riferimento alla situazione di 
inadempienza di una certa categoria di soggetti aventi posizione comune riguardo alla direttiva 
comunitaria anche sul piano fattuale, ma, all'interno questa posizione comune attribuisce il 
diritto dando rilievo a determinate circostanze di fatto ulteriori, per cui, con riguardo alla 
stessa situazione astratta, il diritto viene riconosciuto anzich� a tutti solo ad alcuni, quelli che 
versino in tali circostanze ulteriori, del tutto estranee alla classe di situazioni contemplate dalla 
direttiva. 
E' vero che in tali casi l'obbligo risarcitorio dei soggetti esclusi non viene inciso, perch� non 
risulta soddisfatto l'interesse inattuato in relazione al quale era sorto. Tuttavia, l'atteggiamento 
statuale di discriminazione legislativa fra i soggetti che rientrano nella stessa categoria astratta, 
si presta ad essere apprezzata da parte dei soggetti esclusi come ragionevolmente significativo, 
ancorch� a livello probabilistico, della volont� statuale di non adempiere successivamente per 
gli esclusi. 
Ne discende che appare ragionevole esigere che la situazione di costoro non benefici pi� dell'incidenza 
di una permanente condotta di inadempimento statuale, bens� si connoti in via pro-
206 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
babilistica come dipendente da una scelta definitiva di non provvedere all'adempimento. Si 
che la situazione dannosa in cui i soggetti appartenenti alla stessa categoria rimasti esclusi 
versano, si profila ormai apprezzabile tendenzialmente come un effetto ormai definitivo della 
condotta di inadempimento. 
In tale situazione, che non appare ragionevolmente riconducibile in modo certo alla permanenza 
di una condotta di inadempimento che pu� cessare da un momento all'altro, bens� verosimilmente 
ad una condotta definitiva, � giustificato ritenere che l'obbligo risarcitorio debba 
ormai essere considerato dai soggetti in discorso come l'unica prospettiva di tutela, in quanto 
la situazione non � pi� apprezzabile sub specie come determinata dalla permanenza di una 
condotta di inadempimento cagionante l'obbligo risarcitorio de die in die. 
p. 6.4.6. Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non contemplati dal D.Lgs. n. 
257 del 1991, lo Stato Italiano, successivamente alla citata sentenza della Corte di Giustizia 
sul caso Carbonari, ha ritenuto - con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 - di procedere ad un 
sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte 
in relazione alle quali dopo il 31 dicembre 1982 si erano potute verificare le condizioni fattuali 
idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle note direttive e che non risultavano 
considerate dal detto D.Lgs. (cio� quelle degli ammessi alle specializzazioni per gli anni accademici 
dal 1983-1984 al 1990-1991), ma lo ha fatto considerando all'interno di tali categorie 
soltanto i soggetti destinatari di talune sentenze passate in giudicato del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio. Quindi, dando rilievo a particolarit� fattuali del tutto estranee 
all'astrattezza del dovere di adempimento, sia pure riferito a categorie di soggetti in identica 
condizione: l'esistenza dei detti giudicati, infatti, era una circostanza di fatto del tutto estranea 
alle fattispecie astratte riguardo alle quali era mancato l'adempimento. 
Ebbene, in base alle considerazioni che si sono venute svolgendo, si deve ritenere che l'entrata 
in vigore della suddetta norma, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (giusta l'art. 13), cio� il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione nella 
quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, cio� quelli dei corsi 
di specializzazione per gli indicati anni accademici estranei ai giudicati richiamati dalla norma, 
fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato 
di poter essere ragionevolmente intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto 
l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, 
si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria 
decennale ai sensi dell'art. 2046 c.c., della pretesa risarcitoria, dapprima invece non 
iniziato perch� la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente. 
Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della 
frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 
1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente 
o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro 
il 27 ottobre 2009. 
Naturalmente, lo si precisa per competenza, ove taluno avesse, anteriormente a quella data, 
manifestato la sua pretesa anteriormente in via stragiudiziale senza darvi ulteriore corso oppure 
attraverso un'azione giudiziale poi lasciata estinguere, poich� tali manifestazioni rivestono 
valore di atti di esercizio del diritto, si dovr� ritenere che in tali casi la prescrizione decennale 
sia decorsa da tali manifestazioni di esercizio del diritto, posto che la reazione contro la permanenza 
della condotta inattuativa rende irrilevante la sua permanenza siccome giustificativa 
del fatto che la prescrizione non debba correre. 
CONTENZIOSO NAZIONALE 207 
p. 6.4.7. Come gi� adombrato in precedenza la circostanza che il 20 ottobre 2007 sia cessato 
l'obbligo dello Stato Italiano di adempiere le note direttive, non ha, invece, determinato alcun 
effetto sull'obbligo risarcitorio verso i soggetti versanti in situazioni fattuali pregiudicate dall'inadempimento. 
Di modo che eventuali azioni giudiziali o atti di interruzione del corso della 
prescrizione verificatisi fra detta data ed il 27 ottobre 2009 hanno comunque riguardato diritti 
risarcitori (gi� sorti) in alcun modo pregiudicati dalla cessazione di quell'obbligo. 
p. 7. Dalle considerazioni svolte consegue che la sentenza impugnata, pur essendo erronea 
nella motivazione con cui ha attribuito il significato qui disconosciuto alla nota sentenza Emmott, 
appare corretta nel dispositivo, l� dove ha concluso che il diritto al risarcimento del 
danno per la mancata percezione dell'adeguata remunerazione non risulta prescritto: avendo 
gli attori agito in giudizio nell'aprile del 2001 e gli intervenienti comunque nel decenni dal 27 
ottobre 2009, la prescrizione non era ancora decorsa al momento dell'azione, onde bene la 
Corte territoriale ha ritenuto le loro pretese non prescritte. 
p. 8. La seconda censura del secondo motivo � inammissibile, perch� non � pertinente alla 
motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel decidere le sole questioni preliminari e, 
particolarmente e per quanto qui rileva, oltre che quella di qualificazione dell'azione, quella 
di prescrizione, ha espressamente demandato all'attivit� istruttoria che gli stessi appellanti ed 
ora qui resistenti avevano sollecitato, l'accertamento in capo ad ognuno (e, naturalmente, secondo 
la tipologia dell'impegno nel corso di specializzazione) "dei requisiti occorrenti per 
avere diritto alla remunerazione richiesta". 
Sar� l'istruzione che la Corte territoriale si � riservata ad accertare se la frequenza del corso 
di specializzazione da parte di ognuno dei resistenti richiesti � avvenuta con modalit� tali da 
integrare una situazione fattuale che avrebbe giustificato, ove la direttiva fosse stata attuata al 
momento della frequenza, il riconoscimento di un'adeguata remunerazione o per essere detta 
frequenza rifondibile al cd. tempo pieno o al tempo parziale per come definiti dalla normativa 
comunitaria stessa. 
p. 9. Il ricorso �, conclusivamente, rigettato con la correzione della motivazione nei termini 
indicati sia quanto alla qualificazione dell'azione, sia quanto alla prescrizione ed al suo dies a 
quo. 
La correzione della motivazione su questo secondo punto si giustifica sulla base dei seguenti 
principi di diritto: 
a) nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, 
ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea 
a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che 
successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata 
adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la 
prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perch� la condotta di inadempimento 
statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die; 
b) qualora, nel caso sub a), intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva 
sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore 
di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di 
tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta; 
c) qualora, nel caso sub a), intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva 
che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda 
riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate 
esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto
208 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata 
tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perch� la residua 
condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il 
danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio; 
d) qualora, sempre nel caso sub a), l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna 
invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative 
dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata 
tempestivamente, scelti, per�, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale 
che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non pu� pi� dirsi cagionare 
in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo 
ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento; 
e) il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva 
delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano 
seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno 
accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero 
acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 
1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. 
p. 10. La consapevolezza da parte del Collegio della estrema delicatezza delle questioni esaminate 
e l'innovativit� della soluzione prospettata, nonch� il carattere notoriamente diffuso 
ed ormai annoso delle controversie in subiecta materia, suggerisce, a fini di nomofilachia ed 
allo scopo di evitare la possibile insorgenza di ulteriori questioni, l'enunciazione di un'ulteriore 
considerazione aggiuntiva che porterebbe alla stessa conclusione raggiunta sopra, pur nell'ottica 
di una ipotesi di decorrenza del dies a quo del corso della prescrizione decennale dalla 
sentenza Francovich (o, pi� correttamente dalla sentenza Brasserie du Pecheur, siccome imporrebbe 
il punto (33) della sentenza Danske Slagterier), motivata dal rifiuto di considerare 
la permanenza della condotta di inadempimento dello Stato come rinnovante de die in die il 
diritto al risarcimento del danno. 
p. 10.1. Queste le ragioni. 
Il decorso del termine decennale, iniziato dalla citata sentenza, cio� dal momento dell'insorgenza 
del diritto al risarcimento del danno, dovrebbe, infatti, reputarsi interrotto alla data di 
entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, poich� la manifestazione statuale 
con tale atto legislativo della volont� di adempiere, sia pure per taluni soggetti, le note direttive 
dovrebbe considerarsi equivalente ad un riconoscimento del diritto di tutti i soggetti rimasti 
esclusi fino a quel momento dall'adempimento parziale soggettivo de futuro verificatosi con 
il D.Lgs. n. 257 del 1991. Non varrebbe ad escludere la configurabilit� di tale efficacia nell'atto 
legislativo del 1999 la circostanza che esso contemplava solo alcuni soggetti, quelli di cui ai 
noti giudicati: � sufficiente osservare che nella specie il diritto riguardo al quale lo Stato era 
inadempiente era quello che la direttiva riconosceva a tutti i soggetti rimasti esclusi e che la 
manifestazione legislativa appare come un atto che necessariamente, prima di provvedere - 
quasi con legge c.d. provvedimento - riguardo ad essi soltanto, fu oggettivamente ricognitivo 
di questa situazione di tutti i soggetti (perch� l'inadempimento della direttiva era riferibile a 
tutti) e solo gradatamente nella sua concreta specificazione riguard� esclusivamente taluni. 
Si vuoi dire, cio�, che con l'art. 11 citato lo Stato Italiano ha necessariamente riconosciuto la 
sua situazione di inadempienza alla direttiva e, poich� in riferimento all'ordinamento comunitario 
su tale situazione non poteva disporre se non con riferimento alla sua interezza e, 
quindi, solo come tale poteva riconoscerla, il valore sotteso all'esercizio dell'attivit� legislativa
CONTENZIOSO NAZIONALE 209 
sarebbe, sotto il profilo dell'art. 2944 c.c., necessariamente riferibile alle situazioni di tutti i 
soggetti cui l'inadempienza si riferiva. Onde il riconoscimento dell'inadempienza e, quindi, 
del diritto avrebbe operato e sarebbe riferibile a tutti. 
Questa interpretazione si imporrebbe, del resto, come l'unica valida sul piano costituzionale, 
sia in ossequio al principio generale di eguaglianza, sia sulla base dell'art. 117 Cost., comma 
1, perch� un comportamento statuale di riconoscimento della propria inadempienza attraverso 
un atto legislativo di tardivo adempimento necessariamente dovrebbe estrinsecarsi nei riguardi 
di tutti i soggetti cui la direttiva non self-executing attribuisce diritti e non solo nei confronti 
di alcuni. E ci� perch� sarebbe contrario all'ordinamento comunitario un riconoscimento nei 
confronti di taluni e non di altri. 
Dovendo privilegiarsi l'interpretazione costituzionale, la soluzione ipotizzata nel senso del riconoscimento 
valido nei confronti di tutti avrebbe allora comportato l'interruzione del corso 
della prescrizione decennale iniziato dalla sentenza Francovich (o pi� verosimilmente da 
quella Brasserie du Pecheur, giusta le considerazioni in precedenza svolte) e non ancora maturato 
per alcuno degli interessarti e il decorso di un nuovo termine di prescrizione decennale 
che sarebbe venuto a scadere soltanto (e nuovamente) il 27 ottobre 2009. 
p. 10.2. Non � senza fondamento, in fine, rilevare che, nell'ottica delle considerazioni del 
punto (33) della sentenza Danske Slagterier, la ricostruzione appena ipotizzata si giustificherebbe 
anche per evitare che la Corte di Giustizia - attesa la travagliatissima vicenda di cui si 
� discorso nell'ordinamento interno, sia sotto il profilo delle incertezze sulla giurisdizione (terminate 
solo nel 2005 ed in situazione ante l'introduzione del noto principio della translatio), 
sia sotto il profilo della individuazione dell'azione esperibile e del suo termine di prescrizione 
(terminate solo con la sentenza delle SS.UU. n. 9147 del 2009) - ove investita di un'esegesi 
dell'ordinamento interno che non riconoscesse o la soluzione qui sostenuta o quella subordinata 
appena indicata, possa dirla non conforme al diritto comunitario adducendo giustificatamente 
l'oggettiva incertezza della situazione interna al nostro ordinamento. 
p. 11. Un'ultima notazione il Collegio ritiene di fare. 
Le considerazioni che si sono svolte a proposito della possibilit� di un adempimento tardivo 
della direttiva e della possibile incidenza esaustiva o meno sull'obbligo di risarcimento del 
danno non vogliono in alcun modo escludere che eventuali atti legislativi di adempimento 
non esaustivi possano, al lume della giurisprudenza comunitaria essere considerati come eventualmente 
elidenti l'obbligo risarcitorio pur non soddisfatto integralmente. Ipotesi questa che 
- come in precedenza s'� gi� adombrato - occorrer� verificare alla luce di detta giurisprudenza. 
p. 12. L'oggettiva incertezza delle questioni esaminate induce a compensare le spese del giudizio 
di cassazione. 
P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile l'intervento. Rigetta il ricorso. 
Compensa le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.
210 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Trattamenti economici e contributi previdenziali dei lavoratori negli 
appalti pubblici: l�estensione soggettiva del regime di solidariet� di 
cui al comma 2 dell�art. 29 D.Lgs. 276/2003 
(Nota a Corte d�appello di Torino, Sezione lavoro, sentenza 1 agosto 2011 n. 896) 
Adolfo Mutarelli* 
Con la decisione in rassegna la Corte di Appello di Torino, mutando il 
proprio consolidato orientamento, si � apertamente schierata per la inapplicabilit� 
alla pubblica amministrazione (quale stazione appaltante) dell�art. 29 
d.lgs. 20 settembre 2003, n. 276 (nel testo come modificato ad opera dell�art. 
6 d.lgs. 6 ottobre 2004, 251 e dell�art. 1, comma 911 della l. 27 dicembre 2006, 
n. 296) secondo cui �in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore 
� obbligato in solido con l�appaltatore, nonch� con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell�appalto, 
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti e i contributi previdenziali dovuti�. 
La sentenza, pur non segnalandosi per una particolare ricchezza di spunti 
ricostruttivi, si connota tuttavia per la decisa presa di posizione nei confronti 
dell�orientamento, invero pi� nutrito, favorevole all�estensione del regime di 
solidariet� previsto dal ricordato art. 29 nel settore degli appalti pubblici. 
� agevole osservare l�enorme rilievo che riveste la sollevata problematica 
dell�estensione soggettiva del regime di solidariet� in esame. Mentre infatti 
per l�art. 1676 c.c. il committente risponde nei confronti dei dipendenti dell�appaltatore 
nei limiti e �fino alla concorrenza del debito che il committente 
ha verso l�appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda�, per l�art. 
29 d.lgs. 276/2003 tale limite non sussiste. 
Il nodo interpretativo da dipanare � costituito dall�interpretazione dell�art. 
1, 2� comma, del d.lgs. n. 276/2003, che lapidariamente prevede: �il presente 
decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro 
personale�. Sicch�, alla luce del tenore letterale della disposizione, sembrerebbe 
indubitabile che la �pubblica amministrazione� (quale stazione appaltante) resti 
immune dal particolare regime di solidariet� disciplinato dall�art. 29 citato. 
Non contenendo l�art. 29 deroga al principio scolpito nel 2� comma dell�art. 
1 del d.lgs. n. 276/2003, dovrebbe infatti giocoforza ritenersi che il particolare 
regime di solidariet� in esso previsto � circoscritto ai soli c.d. appalti 
privati (1). 
(*) Avvocato dello Stato. 
(1) In tal senso Trib. Milano 27 ottobre 2008, n. 4601, inedita; Trib. Bergamo 4 novembre 2010, 
inedita; in dottrina R. BORL� GIOPPI, La responsabilit� solidale nell�appalto, in LPO, 2008, 1625; L. 
IMBERTI, Responsabilit� solidale negli appalti e subappalti dopo il d.l. n. 97/2008: una disciplina in continuo 
movimento, in LG, 2008, 659; P. CHIECO, Lavoro e responsabilit� solidale negli appalti: dalla legge
CONTENZIOSO NAZIONALE 211 
Ad onta del dato letterale si � sin qui registrato nel tempo, il significativo 
rafforzamento dell�orientamento giurisprudenziale secondo cui, depotenziato 
il rilievo desumibile dal dato testuale delle riferite previsioni, il settore degli 
appalti pubblici dovrebbe ritenersi compreso a pieno titolo nell�ambito di operativit� 
dell�art. 29 citato (2). Alle predette conclusioni si perviene attraverso 
un interessante iter argomentativo che da un lato configura l�incostituzionalit� 
dell�art. 29 per eccesso di delega rispetto all�art. 6, l. 14 febbraio 2003, n. 30 
e, dall�altro, propone una lettura del 2� comma dell�art. 1 del d.lgs. n. 276/2003 
dissonante rispetto al tenore letterale dello stesso. 
Sotto il primo profilo viene rilevato che l�art. 6 della legge di delega prevede 
che �le disposizioni da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche 
amministrazioni ove non siano espressamente richiamate�. Pertanto - secondo 
tale orientamento - dovrebbe ritenersi esclusa dal campo di applicazione del 
d.lgs. n. 276/2003 la pubblica amministrazione quale datrice di lavoro (e 
quindi i rapporti di lavoro alle dipendenze della stessa) ma non anche nella 
qualit� di parte-committente di appalti pubblici. 
Sotto altro convergente profilo si avverte che l�opzione tendente ad escludere 
le pubbliche amministrazioni dall�applicazione del nuovo regime di responsabilit� 
solidale di cui all�art. 29, comma 2, comporterebbe - onde evitare 
un vuoto di tutela - l�inaccettabile conseguenza di dover ritenere ancora operante 
per le pubbliche amministrazioni la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 
espressamente abrogata ex artt. 85, 1� comma, lett. c, d.lgs. n. 276/2003. 
Da tali premesse si trae la conclusione che l�interpretazione costituzionalmente 
orientata dell�art. 29, 2� comma, non potrebbe che condurre a ritenere che 
il particolare regime di responsabilit� solidale in essa previsto operi anche nei 
confronti della pubblica amministrazione committente di opere o di servizi (3). 
Bersani alla Finanziaria 2007, ivi, 2007, 471. Cos� pure l�orientamento espresso dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali con parere 25/1/0007173 del 15 maggio 2009 e, pi� di recente, 
con Circolare n. 5 dell�11 febbraio 2011 e, seppur in via del tutto implicita, dalla Autorit� per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Deliberazione n. 57 del 27 febbraio 2007. 
(2) App. Torino 22 settembre 2009, in D&L, 2009, 495; App. Milano 7 novembre 2008, n. 1208, 
ivi; Tribunale Milano 22 gennaio 2010, n. 317, in RIDL, 2010, 888, con nota di S. VARVA, La responsabilit� 
solidale del committente pubblico ex art. 29 D.Lgs. 276/2003; Trib. Bolzano 6 novembre 2009, in 
RGL, 2010, II, 140, con nota di C. LANZINGER, La resposnabilit� solidale della pubblica amministrazione 
quale committente con l�appaltatore inadempiente; Trib. Milano 27 maggio 2009, in D&L, 2009, 483; 
Trib. Milano 18 novembre 2008, n. 4859, in D&L, 2009, 226; Trib. Milano 23 ottobre 2008, inedita; 
Trib. Milano 12 febbraio 2008, inedita; Trib. Ancona 13 giugno 2006, inedita; Trib. Pavia 29 aprile, 
2006, in D&L, 2006, 539, con nota adesiva di F. CAPURRO, Garanzie relative ai trattamenti economici 
spettanti ai lavoratori impiegati in appalti conferiti dalla pubblica amministrazione. In dottrina, I. ALVINO, 
Il regime delle responsabilit� negli appalti, in DLRI, 2007, 534; A. PIOVESANA e G. SPOLVERATO, 
Disciplina degli appalti nella P.A., in DPL, 2007, 1998; D. MEZZACAPO, sub Art. 1 - Finalit� e campo 
di applicazione, in R. DE LUCA TAMAJO e G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. 
Commentario al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (�Riforma Biagi�), Cedam, 2007, 17. 
(3) Cfr. la ricostruzione di S. VARVA, La responsabilit� solidale del committente pubblico�, cit., 
spec. 894-896.
212 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
La prospettata opzione interpretativa, tuttavia, sembra confliggere sia con 
il dato normativo sia con il tenore letterale degli artt. 1, 2� comma, e 29, 2� 
comma, del d.lgs. 20 settembre 2003, n. 276. 
L�orientamento favorevole a ricondurre la P.A. nell�alveo della particolare 
disciplina del 2� comma dell�art. 29 citato postula che l�espressione (di cui 
all�art. 1, 2� comma, d.lgs. n. 276/2003) �la pubblica amministrazione ed il 
loro personale� costituisca in realt� una endiadi: starebbe cio� per �personale 
delle pubbliche amministrazioni� (4). 
In proposito � agevole ed immediato il rilievo che la figura retorica dell�endiadi 
ricorre solo allorch� �uno stesso concetto viene espresso con due 
termini coordinati, di solito due sostantivi al posto di un sostantivo determinato 
da aggettivo o complemento di specificazione� (5). Nel caso di specie le 
espressioni �pubblica amministrazione� e �il loro personale� mettono capo a 
nozioni del tutto autonome e non sovrapponibili nel sistema giuridico di riferimento. 
Pertanto, non riferendosi a un'unica entit� concettuale, i termini non possono 
essere letti a mo� di endiadi. 
In realt� l�opzione interpretativa in esame finisce per avvitarsi in una interpretatio 
abrogans della previsione normativa di cui offre una lettura in dissonanza 
rispetto all�ermeneusi letterale della stessa, canone privilegiato ai 
sensi dell�art. 12 disp. prel. c.c. 
N� pu� ritenersi che il superamento del dato letterale da parte del giudice 
ordinario possa essere consentito in virt� della sola ritenuta necessit� di fornire 
una lettura costituzionalmente orientata della previsione. 
Risulta evidente che, nel caso di specie, non pu� esservi spazio per una 
interpretazione adeguatrice del giudice ordinario tenuto conto, da un lato, che 
il tenore letterale della disposizione appare obiettivamente univoco e, dall�altro, 
che viene configurato a carico della stessa una questione di legittimit� costituzionale 
per eccesso di delega (artt. 76 e 77 Cost.) il cui esame deve 
ritenersi riservato al sindacato �accentrato� da parte della Corte Costituzionale 
con efficacia erga omnes (art. 136 Cost.) piuttosto che al sindacato �diffuso� 
da parte del giudice ordinario (6). 
(4) Esplicitamente in tal senso Trib. Milano 22 gennaio 2010, n. 317, cit. 
(5) Vocabolario della lingua italiana, Treccani, vol. II, 262, sub lett. e). 
(6) In ordine all�esame del c.d. eccesso di delega la Corte costituzionale (sentenza 26 gennaio 
1957, n. 3, in www.giurcost.org) ha osservato �Le controversie di legittimit� costituzionale hanno appunto 
per oggetto l'accertamento della conformit� o divergenza della legge o dell'atto avente forza di 
legge da un precetto costituzionale. Il giudizio sulla conformit� o divergenza porta a considerare l'eccesso 
di delega, come figura comprensiva della mancanza, anche parziale, di delegazione, nonch� l'uso del 
potere normativo da parte del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati 
criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata. Lo stesso 
giudizio ricorre anche quando, fuori dei casi su indicati, trattasi di coordinare la legge delegata a quella 
delegante, ricercandone i caratteri sistematici che le collegano e che valgano a ricondurre, nei giusti
CONTENZIOSO NAZIONALE 213 
Aggiungasi che ad analoga conclusione si perviene anche nell�ipotesi in 
cui, ritenuta �ambigua� la lettera della disposizione, si faccia ricorso �al criterio 
ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell�esame complessivo 
del testo, della mens legis� (7). Militano infatti nel senso dell�esclusione degli 
appalti pubblici dall�ambito di applicabilit� dell�art. 29, 2� comma, d.lgs. n. 
276/2003, anche altre disposizioni contenute nel corpus normativo in esame. 
Cos� la rubrica dell�art. 1 della legge di delega contiene il riferimento alla materia 
della �intermediazione e interposizione privata nella somministrazione 
del lavoro�, e lo stesso art. 29, 2� comma, circoscrive l�ambito del regime di 
responsabilit� al �committente imprenditore�. Il 1� comma dell�art. 29, d.lgs. 
n. 276/2003, riferisce, infine, la disciplina al �contratto di appalto stipulato e 
regolamentato dall�art. 1655 c.c.�. 
Il tenore letterale di tale ultima disposizione appare chiaramente preordinato 
a circoscrivere l�efficacia della stessa ai soli appalti c.d. privati. 
La circostanza che il procedimento di evidenza pubblica che presiede 
negli appalti c.d. pubblici alla scelta dell�aggiudicatario-appaltatore dia comunque 
vita ad un rapporto contrattuale riconducibile, in quanto tale, alla nozione 
di cui all�art. 1655 c.c. non pu� far ritenere che lo stesso sia �stipulato 
e regolamentato� (come testualmente recita l�art. 29, 1� comma, d.lgs. n. 
276/2003) dalla predetta disposizione. 
Al riguardo deve in primo luogo evidenziarsi che il d.lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 (c.d. codice degli appalti pubblici) costituisce un corpus normativo speciale 
che ha regolamentato l�intera materia (a partire dalla selezione dei partecipanti 
alla gara fino ai poteri autoritativi di scioglimento del rapporto 
contrattuale sorto a seguito della stessa) con conseguente abrogazione implicita 
di disposizioni con esso incompatibili. Del resto nella riferita prospettiva assume 
significativo rilievo che tale corpus normativo � qualificato espressamente 
�codice� dall�art. 1 del d.lgs. 163/2006 (8). Anche a prescindere da 
quanto precede appare significativo inoltre osservare che l�art. 4 del predetto 
d.lgs. 276/2003 prevede che �per quanto non espressamente previsto nel presente 
codice l�attivit� contrattuale dei soggetti di cui all�art. 1 si svolge, altres�, 
nel rispetto delle disposizioni stabilite nel codice civile�. Tale disposizione 
stabilisce che la disciplina del codice civile costituisce, in virt� del rinvio, 
limiti della norma delegante, il contenuto della legge delegata. In questa ipotesi non sorge una normale 
questione d'interpretazione devoluta al giudice ordinario, bens�, venendo in contestazione il profilo costituzionale 
della norma impugnata, si pone sempre una questione di legittimit� costituzionale�. In ordine 
ai rapporti tra sindacato �accentrato� e sindacato �diffuso� di costituzionalit� v. A. RUGGERI e A. SPADARO, 
Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2001, 296 e ss. 
(7) Da ultimo, ex plurimis, Cass. 3 dicembre 2010, n. 24630, inedita. 
(8) Da ultimo T.A.R. Cagliari, I, 19 agosto 2009, in TAR, 2009, 2314, secondo cui l�abrogazione 
tacita � configurabile a seguito di �nuova regolamentazione della materia (che trova il suo presupposto 
nel sopravvenire di un nuovo sistema normativo come nel caso di un codice)�; ed ancora Cass., 21 settembre 
2005, n. 18602, in CS, 2006, 756.
214 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
fonte suppletiva applicabile esclusivamente in ipotesi di lacuna del codice 
degli appalti. 
Deve pertanto convenirsi che gli appalti pubblici non siano stipulati e regolamentati 
dall�art. 1655 (come testualmente recita l�art. 29 d.lgs. 276/2003). 
Aggiungasi che, in ordine al tema in esame, il rapporto di sussidariet� si 
potrebbe configurare solo rispetto all�art. 1676 c.c. e non gi� nei confronti 
dell�art. 29, 2� comma, d.lgs. n. 276/2003, in quanto tale ultima previsione 
stabilisce un regime di responsabilit� solidale tra committente e appaltatore 
extravagante rispetto al codice civile (cui solo rinvia, peraltro in via suppletiva, 
il codice degli appalti pubblici) e comunque diverso per presupposti ed estensione 
rispetto a quello dell�art. 1676 c.c. (9). 
La coerenza degli elencati dati letterali di tutte le previsioni coinvolte 
nell�interpretazione sistematica del 2� comma dell�art. 29 citato depongono 
nel senso di escludere che la pubblica amministrazione possa parificarsi, ai 
fini della disposizione in esame, alla figura del �committente-imprenditore� 
e confermano, sotto altro profilo, l�impossibilit� di offrire una interpretazione 
letterale e sistematica della previsione che possa sorreggere l�ermeneusi adeguatrice 
secondo cui la pubblica amministrazione (quale stazione appaltante) 
dovrebbe ritenersi compresa nel raggio di azione della citata disposizione. 
Deve altres� valutarsi che il regime di responsabilit� solidale disciplinato 
dall�art. 29 2� comma non era compreso negli artt. 1 - 5 della legge di delega 
n. 30/2003 che, per quanto concerne la disciplina degli appalti, si limitava a 
dettare fra i principi e i criteri direttivi l�abrogazione della l. 23 ottobre 1960, 
n. 1360 (art. 1, n. 2 , lett. m), la chiarificazione dei criteri discretivi tra appalto 
e interposizione (art. 1, n. 2, lett. m, punto n. 3), la previsione (art. 1, n. 2, lett. 
p, punto n. 3) di un particolare regime di solidariet� tra appaltante e appaltatore, 
nei limiti di cui all�art. 1676 c.c., per l�ipotesi in cui il contratto di appalto 
sia connesso a cessione di azienda (10). 
Ne consegue che l�eccesso di delega configurato dall�orientamento prevalente 
a carico del 2� comma dell�art. 29 citato dovrebbe ritenersi non superabile, 
tanto meno mediante una interpretazione che ne estende i confini al di 
l� del suo tenore letterale nel solo obiettivo di includere anche gli appalti pubblici.
Al tal ultimo proposito sembra opportuno evidenziare che il vigente testo 
del 2� comma dell�art. 29 costituisce il risultato di intervento normativo operato 
attraverso legge ordinaria (art. 1, comma 911, l. 27 dicembre 2006, n. 
(9) Per l�analisi dei diversi regimi dell�art. 1676 c.c. e dell�art. 29 d.lgs. 276/2003 v. I. ALVINO, Il 
regime delle responsabilit� negli appalti, cit., 507 ss.; L. IMBERTI, Responsabilit� solidale negli appalti 
e subappalti dopo il d.l. n. 97/2008: una disciplina in continuo movimento, cit., 659 ss. 
(10) In tal senso: v. I. ALVINO, Il regime delle responsabilit� negli appalti, cit. 509; A. MARESCA, 
Modifica dell�art. 2112, 5� comma del c.c., in M. PEDRAZZOLI (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, 
Zanichelli, 2004, 386 ss.
CONTENZIOSO NAZIONALE 215 
296) e, quindi, non pu� soffrire il limite costituito dai criteri e principi posti 
dalla legge di delega n. 30/2003 n�, a suo carico, pu� ritenersi configurabile 
un eccesso di delega. Aggiungasi altres� che la medesima legge 296/2006 
quando (art. 1, comma 909) ha ritenuto di dover apportare modifiche alla disciplina 
degli appalti pubblici � intervenuta direttamente sul dettato normativo 
della disposizione interessata contenuta nel codice degli appalti (11). 
N� pu� peraltro ricavarsi dalla legge di delega (che come illustrato non 
contempla la solidariet� in tema di appalto) un principio solidaristico cos� marcato 
quale sarebbe indispensabile per sorreggere l�interpretazione inclusiva 
della pubblica amministrazione nell�alveo dell�art. 29, 2� comma, d.lgs. n. 
276/2003, se si considera che, per la stessa significativa ipotesi di appalto connesso 
a cessione di azienda, il regime di solidariet� tra appaltante e appaltatore 
veniva circoscritto �nei limiti di cui all�art. 1676 c.c.� (art. 1, comma 2, lett. 
p, n. 3, l. n. 30/2003, e art. 32, d.lgs. n. 276/2003) e solo in seguito modificato 
dall�art. 9, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha ricondotto tale solidariet� nell�alveo 
del 2� comma dell�art. 29 del d.lgs. 276/2003. 
N�, da ultimo, pu� ritenersi che l�esclusione della pubblica amministrazione 
dal regime di solidariet� di cui all�art. 29 d.lgs. n. 276/2003 possa configurare 
una ingiustificata disparit� di trattamento tra dipendenti 
dell�appaltatore �privato� rispetto ai dipendenti dell�appaltatore �pubblico� 
(art. 3 Cost.). Anche a voler prescindere dalla significativa diversit� di tutela 
complessiva apprestata nei confronti dei dipendenti dell�appaltatore dal Codice 
degli appalti, deve osservarsi come lo stesso art. 29, al 6� comma (introdotto 
dall�art. 6, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) preveda che il particolare regime di 
responsabilit� di cui al precedente 2� comma �non trova applicazione quando 
il committente sia una persona fisica che non esercita attivit� di impresa o professionale
�. 
Non sembra peraltro neanche potersi ritenere che la disposta abrogazione 
della l. 3 ottobre 1960, n. 1369 (ex art. 85 d.lgs. n. 276/2003) imponga una interpretazione 
dell�art. 29, 2� comma, che coinvolga la pubblica amministrazione 
in veste di istituzione (rectius: stazione appaltante) in quanto in tal senso 
non si attestava il diritto �vivente� (12). Infatti, per consolidata giurisprudenza, 
(11) I. ALVINO, Il regime delle responsabilit� negli appalti, cit., 509, secondo cui �si deve ritenere 
comunque che i dubbi di legittimit� costituzionale della norma in rapporto con i principi fissati dalla 
legge delega siano superati dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, per gli appalti 
stipulati successivamente alla promulgazione di quest�ultima. Il nuovo testo dell�art. 29 cit., essendo 
prodotto dell�esercizio del potere legislativo che spetta originariamente al Parlamento, non ha infatti 
pi� alcun legame con la L. 30/2003�. 
(12) Del resto costituisce orientamento pacifico della Corte costituzionale quello secondo cui �allorch� 
la delega abbia ad oggetto, come nel caso di specie, la revisione, il riordino ed il riassetto di 
norme preesistenti, queste finalit� giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo 
complessivo� tuttavia �l�introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema 
legislativo previdente � ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti i principi e i criteri idonei a
216 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
l�art. 3, l. n. 1369/1960, secondo cui gli imprenditori sono tenuti in solido con 
l�appaltatore �a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento 
minimo inderogabile retributivo�, non � stato mai ritenuto applicabile alla 
pubblica amministrazione. In proposito la Cassazione a suo tempo osserv� 
come fosse erroneo �snatura[re] la qualificazione giuridica del termine imprenditore 
fino a ricomprendervi gli enti pubblici� (13) non a carattere imprenditoriale 
(14), rilevando altres� come tale opzione ricostruttiva fosse �in 
armonia con lo spirito informatore della legge, volta a reprimere il fenomeno 
del marchandage du travail nel mercato del lavoro (cfr. Cass. 9 dicembre 
1971, n. 3568; Corte Costituzionale 9 luglio 1963, n. 120), mercato al quale 
lo Stato attinge con mezzi in buona parte diversi da quelli dei privati imprenditori, 
cosicch� non pu� ritenersi destinatario di una disciplina posta per impedire 
l�escamotage di non assumere direttamente personale, cui imprenditori 
poco scrupolosi ricorrono per alleggerire il costo della manodopera� (15). 
A ci� aggiungasi l�ulteriore rilievo che la pur pacifica applicabilit� dell�art. 
1676 c.c. agli appalti pubblici (gi� prima della specifica disciplina introdotta 
con il Codice degli appalti pubblici) veniva giustificata in giurisprudenza 
non solo in virt� del mero consentito richiamo suppletivo al codice civile ma 
anche dalla ulteriore considerazione che tale disposizione era essa stessa 
espressiva del principio gi� accolto per gli appalti pubblici dall�art. 357, l. 20 
marzo 1865, n. 2248, all. F (16), secondo cui �potr� l�amministrazione, previo 
diffidamento per iscritto dell�impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera 
degli operai che risultasse essere dall�impresario rifiutata senza giusto 
motivo o, non corrisposta nel termine consueto per i pagamenti di tali mercedi. 
Le somme pagate a questo titolo saranno dall�amministrazione ritenute sul 
prezzo dei lavori� (17). 
circoscrivere la discrezionalit� del legislatore delegato� (Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 293, in FI, 2010, 
I, 3237, nonch� in www.ildirittoamministrativo.it, con nota di E. NAPOLITANO, Corte Costituzionale, 
sentenza 8/10/2010 n. 293: dichiara l�illegittimit� costituzionale dell�istituto dell�acquisizione sanante 
ex art. 43 Dpr 327/2001; Corte cost. 17 maggio 2007, n. 170, in www.judicium.it, con nota di A. BARLETTA, 
Illegittimit� del processo societario in materia industriale. Problemi di �diritto transitorio�; 
Corte cost. 15 luglio 2003, n. 239, in www.giurcost.org). 
(13) Cass. 24 agosto 1991, n. 9107, in RGL, 1992, II, 499, con nota di M. BARTESAGHI. 
(14) L�art. 3, l. n. 1369/1960, veniva ritenuto applicabile anche alla pubblica amministrazione solo 
in presenza di attivit� sostanzialmente imprenditoriale della stessa, v. Cass. 5 marzo 2002, n. 3172, in 
MGC, 2002, 395; Cass. S.U. 19 ottobre 1990, n. 10183, in FI, 1992, I, c. 528, con nota di F. SCARPELLI. 
(15) Cass. 24 agosto 1991, n. 9107, cit.; pi� di recente Cass. 10 gennaio 2003, n. 243, in ArchC, 
2003, 1238. 
(16) Cass., 9 agosto 2004, n. 15359, in Giur. Bollettino Legisl. Tecnica, 2005, 158; Cass. 10 marzo 
2001, n. 2559, in RIDL, 2002, II, 44, con nota di V. MATTO, I diritti dei dipendenti dell�appaltatore 
fallito verso la parte committente: finalit� e campo di applicazione dell�azione diretta ex art. 1676 c.c.; 
Cass., 10 luglio 1984, n. 4051, in MGC, 1984, 1364. In dottrina M. TATARELLI, L�azione diretta degli 
ausiliari dell�appaltatore contro il committente: fallimento del datore di lavoro ed altre questioni, in 
MGL, 1999, 546. 
(17) Il ricordato art. 357, l. n. 2248/1865, all. F, anticipava, seppur di qualche giorno, l�art. 1645
CONTENZIOSO NAZIONALE 217 
Deve inoltre evidenziarsi che con il d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (successivo 
al testo dell�art. 29, 2� comma, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dalla 
l. n. 296/2006) il Governo � intervenuto sull�art. 5 del Codice degli appalti 
pubblici inserendo previsioni con cui ha rimesso al regolamento di attuazione 
ed esecuzione la disciplina di interventi sostitutivi della stazione appaltante 
sia in materia retributiva e contributiva (art. 5, n. 5, lett. r) sia per la pi� ampia 
tutela dei diritti dei lavoratori (art. 5, n. 5, lett. s-bis). In attuazione delle riferite 
previsioni, con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 � stato emanato il regolamento 
attuativo ed esecutivo del codice degli appalti che dedica l�intero titolo II alla 
tutela dei lavoratori e alla regolarit� contributiva (disciplina il cui ampio ambito 
soggettivo di applicazione � delineato nell�art. 1, comma 2 e 3). Cos� mentre 
l�art. 4 del regolamento n. 207/2010 prevede che in ipotesi di 
inadempimenti contributivi desunti dal DURC la stazione appaltante deve disporre 
il pagamento delle �inadempienze accertate� direttamente agli �enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile�, l�art. 5 dello 
stesso regolamento stabilisce che, in ipotesi di inadempimento nel pagamento 
delle retribuzioni dovute da parte dell�esecutore, la stazione appaltante inviti 
l�esecutore a provvedere a corrispondere quanto dovuto entro quindici giorni. 
Scaduto tale termine senza che sia stata contestata �formalmente e motivatamente
� la fondatezza della richiesta �i soggetti di cui all�art. 3 punto 1, lett. 
B, possono pagare anche in corso d�opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate�. 
Le richiamate norme regolamentari sono altres� presidiate anche da significative 
sanzioni indirette di carattere amministrativo: cos� l�art. 38 n. 1 
alle lettere lett. e) e i), del d.lgs. n. 163/2006, stabilisce che sono esclusi dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, 
forniture e servizi i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro ed alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (18). 
Merita altres� di essere evidenziato come la tutela dei lavoratori sia nel 
Codice degli appalti pubblici addirittura prodromica alla aggiudicazione dell�appalto, 
in quanto la stazione appaltante non � libera di scegliere l�offerta 
economicamente pi� vantaggiosa essendo tenuta ad effettuare controlli predel 
codice civile emanato il 2 aprile 1865, secondo cui gli �artefici, impiegati alla costruzione di un edificio 
o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro il committente dei lavori, se non fino alla 
concorrente del debito che egli ha verso l�imprenditore, nel tempo in cui promuovono la loro azione�. 
Per una disamina di presupposti e contenuti dell�azione sotto il predetto codice v. L. BARASSI, Natura 
dell�azione contro il committente concessa dall�art. 1645 c.c., in FI, 1914, I, c. 118. 
(18) Alle problematiche del subappalto il codice degli appalti dedica l�art. 118, il cui 6� comma 
prevede che �l�affidatario � tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona in cui si eseguono 
le prestazioni; � altres� responsabile in solido dell�osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell�ambito del subappalto�.
218 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
ventivi di natura soggettiva ed oggettiva (19). Essa � infatti obbligata ex lege 
ad accertare, sul piano soggettivo, la capacit� economica e finanziaria dei concorrenti 
nonch� la specifica qualificazione e, sul piano oggettivo, che l�offerta 
non sia anormalmente bassa. 
A tale ultimo riguardo l�art. 86 del Codice degli appalti pubblici stabilisce 
che gli enti aggiudicatori nella predisposizione delle gare di appalto sono tenuti 
a valutare che il valore economico dell�offerta sia adeguato e sufficiente rispetto 
al costo relativo alla sicurezza e al costo del lavoro (quest�ultimo da 
determinarsi secondo i criteri di cui al n. 3-bis della disposizione con riferimento 
ai contratti collettivi dei diversi settori merceologici e delle differenti 
aree territoriali). Il successivo art. 87, n. 3 del Codice degli appalti pubblici 
prevede inoltre che la stazione appaltante non pu� giustificare offerte anomale 
lesive di �trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 
dalla legge�. 
Dall�illustrato breve excursus appare di solare evidenza che il legislatore 
dal 2006 in poi ha costruito un sistema autonomo di garanzie negli appalti 
pubblici in favore dei lavoratori dell�appaltatore. Sotto diverso convergente 
profilo deve evidenziarsi che il codice degli appalti prevede altres� vincoli di 
progettazione e di costi per singola opera con sistemi di garanzia a presidio 
della stabilit� dell�importo oggetto di appalto (si pensi all�esclusione della revisione 
prezzi in tema di appalto di opere stabilita dall�art. 133, n. 2, del Codice 
degli appalti pubblici) al fine di evitare, per quanto possibile, scostamenti dai 
costi programmati e previsti in bilancio (20). 
Alla luce di quanto precede deve ragionevolmente ritenersi che mentre 
l�art. 29 2� comma d.lgs. n. 276/2003 persegue negli appalti privati l�obiettivo 
di sensibilizzare gli operatori economici a privilegiare operatori che presentino 
maggiori garanzie di professionalit�, di solvibilit� e solidit� al fine di evitare 
il rischio di vedersi esposti a corrispondere ai loro dipendenti gli emolumenti 
non corrisposti (senza peraltro alcun limite rispetto al prezzo di appalto), analoga 
funzione per gli appalti pubblici � gi� ampiamente assicurata dallo speciale 
corpus normativo esaminato (21). 
(19) In tema di cessione di azienda il codice degli appalti prevede all�art. 116 che la stazione appaltante, 
in presenza di determinati presupposti, possa entro 60 giorni opporsi alla cessione di azienda 
da parte dell�impresa esecutrice. 
(20) In tal senso A. MUTARELLI, Per l�inapplicabilit� dell�art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla pubblica 
amministrazione quale stazione appaltante, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2010, 
III, 215 e ss. 
(21) In proposito � stato prontamente osservato come la questione dell�applicabilit� al settore 
pubblico dell�art. 29, d.lgs. n. 276/2003 �appare davvero irrilevante in ragione della storica e diffusa 
presenza di discipline speciali degli appalti della p.a. (non solo di servizi) di clausole sociali dirette a 
garantire un adeguato trattamento ai dipendenti dell�appaltatore ed il rispetto della normativa sulla sicurezza 
dei lavoratori�, cos� S. MAINARDI, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e riforma del mercato 
del lavoro: l�esclusione del pubblico impiego, in LPA, 2003, 6, 1069.
CONTENZIOSO NAZIONALE 219 
Sicch� l�orientamento che milita per l�applicabilit� dell�art. 29 citato alla 
pubblica amministrazione destinataria del codice degli appalti d� vita ad una 
interpretazione estensiva della previsione non solo contraria al dato letterale 
e alla ratio delle disposizioni poste a tutela della stabilit� del prezzo di appalto 
e del principio della copertura finanziaria, ma anche lesiva dei principi costituzionali 
di economicit� e buon andamento dell�azione amministrativa (art. 
97 Cost.). 
Da ultimo appare significativo osservare come la tesi qui proposta trova 
ineludibile conferma nel comma 3 bis del medesimo art. 29 d.lgs. 276/2003 
secondo cui �Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di 
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato pu� chiedere, mediante 
ricorso giudiziale a norma dell�articolo 414 del codice di procedura civile, notificato 
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione 
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest�ultimo. In tale ipotesi 
si applica il disposto dell�articolo 27, comma 2�. 
� infatti evidente che tale disposizione, il cui ambito operativo - per 
espresso rinvio al primo comma -, corrisponde a quella di cui all�intero art. 
29 � inapplicabile alla pubblica amministrazione. Sicch� sul piano ermeneutico 
non appare esservi spazio per l�interpretazione favorevole all�applicabilit� del 
secondo comma dell�art. 29 citato alla pubblica amministrazione. 
In conclusione, per tutti i profili sopra illustrati, pu� fondatamente ritenersi 
che in tema di appalti pubblici ai dipendenti dell�appaltatore possa essere 
riconosciuta nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente 
l�azione dell�art. 1676 c.c. nei limiti della concorrenza di quanto da essa dovuto 
all�appaltatore e non anche la tutela scaturente dall�art. 29 d.lgs. n. 
276/2003. 
Corte di appello di Torino, Sezione lavoro, sentenza 1 agosto 2011 n. 896 - Pres. Girolami, 
Rel. Mancuso - Agenzia del demanio (avv. distr. Stato) c. A.S. (avv. ti Nicola e avv. Pellitteri). 
(Omissis) 
Svolgimento del processo 
Con ricorso depositato il 30 luglio 2009 diretto al Tribunale di Torino A.S. conveniva in giudizio 
l�Agenzia del Demanio, la soc. Cooperativa C.S. esponendo di avere lavorato in qualit� 
di socia lavoratrice della Cooperativa dall�1 maggio 2004 al 31 dicembre 2007, con inquadramento 
da ultimo come operaria di 3� livello del CCNL Imprese di Pulizia, di avere la Cooperativa 
acquisito in appalto i servizi di pulizia dei locali degli uffici di Torino dell�Agenzia 
del Demanio, di avere ella prestato attivit� di addetta alle pulizie dei predetti locali per tutta 
la durata del rapporto di lavoro e di essere rimasta in credito dell�importo di euro 9.066,68 a 
titolo di retribuzione arretre e TFR. 
La ricorrente, invocando l�art. 29, 2� co., del d.lgs. n. 276/2003 e l�art. 1676 c.c., chiedeva in
220 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
conclusione la condanna in solido dell�Agenzia committente e della Cooperativa al pagamento 
della predetta somma, con accessori e col favore delle spese. 
Si costituiva l�Agenzia del demanio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente 
alla domanda ex art. 29 cit. (disposizione di cui sosteneva l�inapplicabilit� alle 
pubbliche amministrazioni) e chiedendo la reiezione comunque anche della domanda della 
ricorrente ai sensi dell�art. 1676 c.c. 
In corso di causa la signora rinunciava alla domanda nei confronti della Cooperativa convenuta 
ed il Tribunale, all�esito dell�interpello libero della stessa ricorrente, acquisito un nuovo conteggio, 
con sentenza in data 7 gennaio 2010, depositata il 9 aprile 2010, accoglieva il ricorso 
condannando l�Agenzia del demanio al pagamento dell�importo di euro 4.675,56 oltre rivalutazione 
ed interessi, ed a rifondere alla A. i 2/3 delle spese processuali. 
Avverso detta sentenza interponeva appello l�Agenzia del demanio con ricorso depositato il 
9 ottobre 2010, chiedendone la riforma con l�accoglimento delle originarie conclusioni sopra 
trascritte. 
L�appellata, costituitasi resistette al gravame. 
All�udienza del 14 luglio 2011 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo. 
Motivi della decisione 
Il Tribunale ha disatteso la tesi dell�Agenzia di inapplicabilit� della disposizione dell�art. 29, 
co. 2, d.lgs. n. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, ed accolto perci� sotto questo profilo 
la domanda della ricorrente (peraltro nel importo richiesto in corso di causa: v. verb. ud. 7 
gennaio 2010, in quanto ha ritenuto: 
a) che l�art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276 cit., invocato dall�Agenzia (e secondo cui �il presente 
decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale�), 
dovesse interpretarsi come riferito unicamente alle parti del decreto concernenti 
le tipologie di lavoro �flessibile� e non invece all�art. 29 cit.; 
b) che una diversa interpretazione sarebbe stata in contrasto con l�art. 3 Cost. attribuendo 
infatti una posizione di ingiustificato privilegio alle pp.aa. committenti rispetto ai committenti 
privati; 
c) che, in presenza di diverse ed opposte interpretazioni possibili, doveva privilegiarsi 
quella conforme a Costituzione. 
Nell�appello tale motivazione viene censurata deducendosi in sintesi: 
a) che la formulazione letterale dell�art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276 cit., che non opera distinzione 
alcuna tra norme del decreto applicabili o no alla P.A., non consente di ritenere che 
l�esclusione operi solo in relazione alle tipologie contrattuali previste dal decreto, autorizzando 
invero a ritenere che tutto il decreto non trova applicazione n� per le pp.aa. n� 
per i loro dipendenti; 
b) che la ratio della disposizione dell�art. 29, co. 2, cit. � di indurre gli imprenditori committenti 
ad una maggiore ponderazione nella scelta della impresa cui affidare l�esecuzione 
di lavori o servizi � non ha ragione d�essere per le pp.aa. le quali, ai sensi del 
d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), debbono sottostare a precise e rigorose 
regole nell�affidamento degli appalti; 
c) che l�interpretazione del primo giudice e, quindi la ritenuta applicabilit� dell�art. 29, co. 
2, cit. alle pp.aa. porta alla inaccettabile conseguenza, non potendosi distinguere fra disposizioni 
dell�art. 29 applicabili o meno, che ai sensi del co. 3 bis (secondo cui in caso
CONTENZIOSO NAZIONALE 221 
di appalto stipulato in violazione del co. 1, i dipendenti dell�appaltatore possono chiedere, 
con ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del 
soggetto che ha usufruito delle prestazioni) che i lavoratori dipendenti dell�appaltatore 
potrebbero chiedere la costituzione iussu iudicis di un rapporto di lavoro con la p.a., in 
palese violazione dell�art. 97 Cost.; 
d) che l�art. 29, co. 2, cit. risulta inapplicabile alle pp.aa. anche in considerazione che queste 
non stipulano contratti di appalto ex art. 1655 c.c. � cui l�art. 29, 1� co., fa riferimento 
� ma contratti disciplinati e regolamentati dal cd. Codice degli Appalti di cui al d.lgs. n. 
163/2006. 
L�appello � fondato. 
L�art. 29 del D.Lgs. n. 276 cit. recita testualmente: 
�1. Ai fini della applicazione del norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, 
stipulato e regolamentato ai sensi dell�articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione 
di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell�appaltatore, 
che pu� anche risultare, in relazione alle esigenze dell�opera o del servizio dedotti in contratto, 
dall�esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati 
nell�appalto, nonch� per la assunzione , da parte del medesimo appaltatore, del rischio d�impresa. 
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro � 
obbligato in solido con l�appaltatore, nonch� con ciascuno degli eventuali subappaltatori 
entro il limite di due anni dalla cessazione dell�appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi e contributi previdenziali dovuti. 
3. L�acquisizione del personale gi� impiegato nell�appalto a seguito di subentro di un nuovo 
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del 
contratto di appalto, non costituisce trasferimento d�azienda o di parte d�azienda. 
3 bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 
1, il lavoratore interessato pu� chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell�art. 414 
del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, 
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest�ultimo. In tale ipotesi si applica 
il disposto dell�articolo 27, comma 2. 
3 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 
2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita 
attivit� di impresa o professionale�. 
L�art. 1 del medesimo D.Lgs. prevede poi, al 2� co., che �Il presente decreto non trova applicazione 
per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale�. 
In altre controversie in cui, come oggi, si trattava di stabilire se la disposizione del 2� co., 
dell�art. 29 fosse applicabile o no alle pp.aa., la Corte � pervenuta ad una risposta affermativa 
cos� testualmente motivando (v. sent. n. 949/09 in causa rgl n. 1272/08 vertente tra Comune 
di Borgaro T.se e Grosso, rel. ed est. Grillo P.): 
�� secondo il Comune la norma citata non troverebbe applicazione ai contratti pubblici per 
l�acquisizione di servizi (soggetti alla disciplina speciale del D.Lgs. 163/2006), l�applicazione 
dell�intero D.Lgs. 276/2003 alle pubbliche Amministrazioni sarebbe espressamente esclusa 
dall�art. 1, 2� comma, dello stesso D.Lgs. e, comunque, il Comune non potrebbe essere considerato 
�committente imprenditore o datore di lavoro�, come vuole l�art. 29, 2� comma, cit.. 
Il motivo � infondato 
L�art. 29, 2� comma, del D.Lgs. 276/2003 (come modificato prima dal D.L.gs. 251/2004 e
222 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
poi dalla L. 296/2006) dispone testualmente: �In caso di appalto di opere o di servizi il committente 
imprenditore o datore di lavoro � obbligato in solido con l�appaltatore, nonch� con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell�appalto, 
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti�. 
Contrariamente a quanto sostenuto dall�appellante, la norma non ha alcuna distinzione tra 
committente pubblico e committente privato, n� tra contratto pubblico di appalto e servizi 
(disciplinato dal D.Lgs. 163/2006) e contratto di appalto di diritto comune (disciplinato dagli 
artt. 1655 e ss. c.c.). 
� vero, invece, che l�art. 1, 2� comma, del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che �Il 
presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale�. 
Tale disposizione, a prima lettura, sembrerebbe escludere l�applicazione dell�intero D.Lgs. 
276/2003 non solo al personale delle pubbliche amministrazioni, ma anche alle pubbliche 
Amministrazioni tout court. 
Il decreto legislativo delegato, tuttavia, deve sempre essere interpretato alla luce della legge 
delega, al fine di salvaguardare una interpretazione conforme al disposto dell�art. 76 Cost. 
L�art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabiliva che �le disposizioni degli articoli da 1 a 5 
non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente 
richiamate�. Le disposizioni degli artt. da 1 a 5 riguardavano: delega al Governo per la revisione 
della disciplina dei servizi pubblici e privati per l�impiego, nonch� in materia di intermediazione 
e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1), delega al 
Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), delega 
al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3), 
delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, 
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4) delega al 
Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5). 
L�art. 6 delle legge delega si poneva, dunque, come deroga espressa alla previsione dell�art. 
2, 2� comma, del D.Lgs. 165/2001 che prevede, in via generale, che i rapporti di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile 
e delle leggi sul lavoro subordinato nell�impresa; il legislatore delegato � stato quindi 
autorizzato ad escludere l�applicazione dei decreti delegati �al personale delle pubbliche 
amministrazioni� (art. 6 L. 30/2003), cio� ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. 
Interpretando le disposizioni del decreto delegato, e in particolare l�art. 1, 2� comma, del 
D.Lgs. 276/2003, alla luce della legge delega, deve ritenersi che la corretta interpretazione 
� quella che considera l�espressione �le pubbliche amministrazioni e� il loro personale� 
come una endiadi, che sta per l�espressione �il personale delle pubbliche amministrazioni�, 
in conformit� al dettato dell�art. 6 delle legge delega. 
Pertanto, il riferimento dell�art. 1, 2� comma, D.Lgs. 276/2003 alle pubbliche Amministrazioni 
non pu� che essere riferito alle stesse in qualit� di datori di lavoro pubblico, proprio per 
esplicitare con chiarezza l�impossibilit�, per le Amministrazioni, di utilizzare le nuove forme 
contrattuali flessibili introdotte dallo stesso D.Lgs. (lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato 
e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.), se non espressamente 
richiamate (come accade, ad es., nell�art. 86, 9� comma, in materia di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato).
CONTENZIOSO NAZIONALE 223 
La locuzione dell�art. 1, 2� comma, cit., invece, non pu� ritenersi riferita alle pubbliche Amministrazioni 
nel loro ruolo istituzionale (in questo senso, v. Trib. Pavia 29 aprile 2006, in 
Riv. critica dir. lav. 2006, 539 e Trib. Ancona 13 giugno 2006 in causa IACP/C., a quanto 
consta inedita) che non possono ritenersi escludere tout court dall�applicazione dell�intero 
D.Lgs. 276/2003, come vorrebbe l�appellante: cos� non pu� essere, anche perch� � lo stesso 
decreto delegato che individua nelle pubbliche Amministrazioni il soggetto attivo di importanti 
discipline dallo stesso regolate (v. ad es., l�art. 6, che autorizza le Universit� pubbliche, i Comuni, 
le Camere di Commercio e gli Istituti di scuola secondaria statale a svolgere attivit� di 
intermediazione del personale, e l�art. 76, che abilita le Direzioni provinciale del lavoro, le 
Province e le Universit� pubbliche alla certificazione dei contratti di lavoro). 
Quanto, poi, all�art. 29, 2 � comma, del D.Lgs. 276/2003, esso si applica al �committente imprenditore 
o datore di lavoro�: la norma fa riferimento al committente che � anche datore di 
lavoro o imprenditore, il che significa che la responsabilit� solidale non si pone in capo al 
committente di opere o di servizi che non sia imprenditore o datore di lavoro ( si pensi al 
committente privato, senza dipendenti, che stipula un appalto per la costruzione di una casa 
sul suo terreno); certamente, la norma non richiede che il committente sia datore di lavoro 
dei lavoratori che invocano la sua responsabilit� solidale, perch� in questo caso si profilerebbe 
la sua responsabilit� diretta per le obbligazioni retributive verso i propri dipendenti. 
Se � ovvio che il Comune di Borgaro Torinese non � un imprenditore, � altrettanto incontestabile 
che sia datore di lavoro del personale assunto nelle forme del rapporto di pubblico 
impiego: tanto basta per affermare la responsabilit� dell�appellante, in solido con la C. a r.l. 
per i trattamenti retributivi svolti da questa ai suoi dipendenti impegnati nell�appalto dei servizi 
di pulizia dei locali del Comune di Borgaro Torinese; entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell�appalto, ai sensi dell'art. 29, 2� comma, D.Lgs. 276/2003�. 
Orbene, ritiene questo Collegio di doversi discostare da tale precedente e ci� per i seguenti 
motivi. 
Il 2� comma dell�art. 1 del D.Lgs. n. 276 cit. � chiarissimo, nella sua formulazione letterale, 
nell�escludere dal campo di operativit� del decreto stesso �le pubbliche amministrazioni e il 
loro personale� e se nell�interpretazione della legge valore prioritario dev�esser dato, ex art 
12 preleggi, al dato letterale (v. ad es. Cass., 5 giugno 2009 n. 13083) non vՏ dubbio che la 
disposizione non pu� essere letta nel senso che viene escluso dall�applicabilit� del decreto 
unicamente �il personale delle pubbliche amministrazioni�, come se la norma non distinguesse 
tra tale personale e le pp.aa. in s� considerate, ma nel senso che l�esclusione riguarda sia detto 
personale sia le pubbliche amministrazioni. 
Vero � che le legge delega (v. art. 6 l. 14 febbraio 2003 n. 30) escludeva in linea di massima 
l�applicazione �al personale delle pubbliche ammnistrazioni� delle disposizioni dettate dagli 
artt. 1-5, ma tutto l�impianto della legge delega riguardava l�occupazione nel settore privato 
e non involgeva la P.A. n� quale datore di lavoro n� quale destinatario in ogni caso delle emanande 
disposizioni normative. 
La circostanza, vieppi� evidenziata nel precedente di questa Corte, che alcune norme del decreto 
riguardassero le pp.aa. non nella loro qualit� di datori di lavoro (v. artt. 6 e 76 del d.lgs.), 
lungi dal confermare la tesi col� sostenuta, in realt� confermano in linea di massima la inapplicabilit� 
del d.lgs. alle pubbliche amministrazioni in s� considerate, tantՏ che il legislatore 
ha dovuto dettare specifiche disposizioni per autorizzare le Universit� pubbliche, i Comuni, 
le Camere di Commercio e gli Istituti di scuola secondaria statale a svolgere attivit� di intermediazione 
del personale (art. 6) e per abilitare le Direzioni provinciali del lavoro, le Province
224 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
e le Universit� pubbliche alla certificazione dei contratti di lavoro (art. 76 del d.lgs). 
Ma, soprattutto, rileva la Corte che � proprio l�impianto dell�art. 29 del D.Lgs. ad evidenziare 
che la stessa disposizione non � applicabile alle pp.aa. 
Il Titolo III del d.lgs. (intitolato �Somminsirazione di lavoro appalto di servizi, distacco�) si 
compone di due �Capi�, il primo concernente la �somministrazione di lavoro� ed il secondo 
�l�appalto ed il distacco�. 
Dopo la disciplina del contratto di somministrazione (artt. 20-28 D.Lgs.), l�art. 29 ha anzitutto, 
al 1� comma, dettato il criterio distintivo del contratto di appalto �stipulato e disciplinato dall�art. 
1655 c.c.� dalla somministrazione di lavoro, individuandolo nella organizzazione dei 
mezzi necessari da parte dell�appaltatore e nella assunzione, da parte dello stesso, del rischio 
d�impresa. 
La prima considerazione che s�impone � che la distinzione fra le due fattispecie non pu� che 
riguardare anzitutto quei soggetti che possano stipulare sia contratti di somminsitazione che 
contratti d�appalto e che la norma, a tale proposito, ha avuto unicamente riguardo all�appalto 
�privato� disciplinato dal codice civile, univoco in tale senso essendo il richiamo all�art. 1655 
c.c. da parte della disposizione, la quale, si noti, nessun riferimento fa agli appalti �pubblici� 
disciplinati dal successivo d.lgs. n. 163/2006 ma, prima ancora, fra le altre, dalla legge quadro 
n. 109/1994. 
Poich� poi ll 2� comma dell�art. 29 prevede la solidariet� del �committente imprenditore o 
datore di lavoro� con l�appaltatore per i crediti dei lavoratori �in caso di appalto di opere o 
servizi�, non pu� dunque non ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che detta solidariet� 
sia unicamente prevista quando si sia in presenza del contratto di appalto di cui al 1� 
comma: ritenere diversamente, e cio� � come nel precedente di questa Corte � che la norma 
riguardi tutti indistintamente gli appalti, quindi sia gli appalti di diritto comune ex artt. 1655 
e sgg. c.c. sia gli appalti pubblici di servizi disciplinati dalla normativa speciale equivale ad 
interpretare la disposizione in maniera atomistica senza considerare il naturale, organico e 
consequenziale collegamento fra il 1� ed il 2� comma dell�art. 29. 
La solidariet� prevista riguarda �il committente imprenditore o datore di lavoro� e se certo la 
P.A. non pu� considerarsi rivestire la qualit� di �committente imprenditore� (come peraltro 
gi� rientra nel precedente cit. di questa Corte), neppure pu� ritenersi, ad avviso di questo Collegio, 
un �committente datore di lavoro� per il fatto di essere datore di lavoro del propio personale 
assunto nelle forme del rapporto di pubblico impiego, perch� l�espressione, in relazione 
al contesto in cui � inserita, non pu� che aver fatto riferimento al committente imprenditore 
o datore di lavoro (privato) che ha stipulato un contratto di appalto di diritto comune. 
Il comma 3 bis dell�art. 29, introdotto dall�art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 251/2004, ha poi previsto 
(v. sopra) che ove l�appalto non sia �genuino�, il lavoratore interessato possa chiedere al giudice 
la sostituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato 
la prestazione. 
Orbene, tale disposizione, ove si seguisse l�opzione interpretativa di cui al precedente di questa 
Corte, non potrebbe non trovare applicazione anche nei confronti della P.A.: se infatti la disposizione 
di cui al 2� comma dell�art. 29 riguarda anche gli appalti �pubblici in cui committente 
� una pubblica amministrazione, anche la previsione del co. 3 bis dovrebbe riguardare i 
medesimi appalti, stante l�assenza nel comma in discorso di esplicite eslusioni delle pp.aa. 
dall�ambito della sua operativit�. 
Ma siffatta conclusione come si afferma nell�appello, � certamente inacettabile ove si consideri 
che, ai sensi dell�art. 97 Cost., all�impiego nella pp.aa. si accede mediante concorso e che in-
CONTENZIOSO NAZIONALE 225 
vece, ritenendo che l�art. 29 abbia come destinatarie anche le pp.aa. nella loro qualit� di appaltanti, 
il lavoratore (formalmente) dipendente dell�appaltatore potrebbe chiedere la costituzione 
ex lege di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 
Ed � in definitiva per tutta questa serie di ragioni che la Corte non rritiene che l�art. 29, invocato 
dalla A., possa trovare applicazione quando, come nel caso, venga in considerazione un 
appalto �pubblico� conferito da una P.A. sicch� l�appello dell�Agenzia dev�essere accolto, 
con conseguente reiezione della relativa domanda proposta dalla signora (che in questo grado 
non ha pi� proposto la domanda sotto il diverso profilo dell�art. 1676 c.c.). 
Considerata la qualit� delle parti ma soprattutto il contrasto venuto in essere presso questa 
Sezione sulla questione controversa, reputa il Collegio opportuna la compensazione integrale 
tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi. 
P.Q.M. 
Visto l�art. 437 c.p.c 
in accoglimento dell�appello, 
respinge la domanda proposta col ricorso introduttivo; 
compensa le spese di entrambi i gradi. 
Cos� deciso all�udienza del 14 luglio 2011.
226 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Ammissibilit� del ricorso per Cassazione: tecniche di ricerca 
e di conoscenza del precedente sulle questioni di diritto 
(Nota a Tribunale di Napoli, Sez. feriale civ., ordinanza del 30 settembre 2011) 
Michele Gerardo* 
SOMMARIO: 1. Oggetto peculiare del ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 
c.p.c. - 2. Difesa dell�Amministrazione - 3. Decisione del giudice - 4. Ricerca e conoscenza 
della �giurisprudenza della Corte�. 
1. Oggetto peculiare del ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 c.p.c. 
Due societ� hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dinanzi al 
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli (poi trasferito al Tribunale 
di Napoli), chiedendo ordinarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
al Ministero della Giustizia di fornire loro, in riferimento al ricorso per cassazione 
che intendono proporre avverso la sentenza del 15 aprile 2011, n. 372 
del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, copia autentica di tutti 
i precedenti giurisprudenziali in materia della Suprema Corte e/o di quelli rilevanti 
ai fini della decisione e di porre in essere, in ogni caso, tutte quelle attivit� 
necessarie ad evitare che, durante il tempo occorrente per la decisione, 
esse ricorrenti subiscano il pregiudizio irreparabile della soppressione del loro 
diritto di ricorrere per cassazione. 
A fondamento della domanda, hanno precisato di voler impugnare con 
ricorso per cassazione la sentenza del 15 aprile 2011, n. 372, con cui il Tribunale 
di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato cessata la materia 
del contendere in ordine all'opposizione agli atti esecutivi proposta da esse ricorrenti 
avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2010, avente ad oggetto la 
dichiarazione d'improcedibilit�, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, dell'azione esecutiva da esse intrapresa nei 
confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord. Premesso che la dichiarazione 
di cessazione della materia del contendere � stata giustificata con 
la sopravvenienza dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
che ha introdotto il divieto di agire esecutivamente nei confronti delle Asl sino 
al 31 dicembre 2011, le ricorrenti sostengono che nella sentenza indicata il 
Tribunale di Napoli ha espressamente dato atto della fondatezza dei motivi di 
opposizione, ed in particolare dell'eccezione di illegittimit� costituzionale delle 
norme applicate. Ci�, a loro avviso, avrebbe imposto la rimessione degli atti 
alla Corte costituzionale, con l'adozione di provvedimenti idonei a consentire 
successivamente la riassunzione del processo esecutivo. 
Ci� posto, le ricorrenti hanno osservato che l'art. 360-bis n. 1 cod. proc. 
(*) Avvocato dello Stato.
CONTENZIOSO NAZIONALE 227 
civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevedendo l'inammissibilit� 
del ricorso per cassazione ove il provvedimento impugnato abbia deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte 
e l'esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento 
della stessa, subordina l'ammissibilit� dell'impugnazione al richiamo di precedenti 
difformi della stessa Corte, la cui conoscenza assume ulteriore rilevanza 
per effetto dell'orientamento di quest'ultima, secondo cui le domande 
giudiziali e le stesse pronunce dell'Autorit� giudiziaria devono trovare fondamento 
nella giurisprudenza di legittimit� vigente. La costruzione della "regola 
giurisprudenziale" come "regola di diritto" non risulterebbe tuttavia assistita 
da un appropriato sistema di informazione giuridica, non risultando sufficienti, 
a tal fine, le informazioni incomplete e talvolta inattendibili o addirittura errate 
reperibili attraverso le banche dati gestite da privati o attraverso quella dell'Ufficio 
del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, la cui inadeguatezza 
si traduce in un evidente limite all'accesso alla giustizia, protetto sia 
dalle norme costituzionali e da quelle di legge ordinaria, sia dalle norme sovranazionali, 
e segnatamente dall'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia 
dei Diritti dell�uomo. L'effettivit� di tale diritto, ad avviso delle 
ricorrenti, impone agli Stati non solo un dovere di non ingerenza, ma anche 
un obbligo positivo di prestazione, cui corrisponde per il cittadino non solo il 
diritto ad ottenere dall'Autorit� giudiziaria un provvedimento, ma anche la 
possibilit� di ottenere in concreto tutela giuridica. 
2. Difesa dell�Amministrazione 
L�Amm.ne costituitasi in giudizio ha eccepito l�inesigibilit� delle domande 
alla luce della infungibilit� della prestazione pretesa. 
Come detto, l�oggetto dell�ordine auspicato dalle ricorrenti � la copia autentica 
di tutti i precedenti giurisprudenziali in materia della S.C. e/o di quelle 
rilevanti ai fini della decisione del ricorso per cassazione che le ricorrenti intendono 
assumere avverso la sentenza nr. 372/11 del Tribunale di Napoli � sezione 
distaccata di Pozzuoli � dichiarativa della cessazione della materia del 
contendere in tema di opposizione agli atti esecutivi. 
L�oggetto del proponendo ricorso, nella prospettiva impugnatoria delle 
ricorrenti, necessita l�esame dei precedenti che abbiano � come testualmente 
indicato nel ricorso - affrontato questioni: 
�a) sulla mancata rimessione, da parte del giudice dell'opposizione ex 
art. 617 c.p.c. e della sentenza citata n. 373/2011, degli atti alla Corte Costituzionale, 
pur avendo espressamente riconosciuto la non manifesta infondatezza 
di tutti i sospetti di illegittimit� costituzionale dell'art. 11, II comma del 
D.L. 78/2010 (cos� come questi erano stati dedotti dalle ricorrenti); 
b) sull'errata adozione della formula decisionale di rito della "cessazione 
della materia del contendere", seppur accompagnata da un espresso giudizio
228 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di condivisione di tutti i motivi sostanziali dell'opposizione proposta; formula 
del tutto preclusiva della possibilit� (per le ricorrenti) di riassumere il processo 
esecutivo (ex art. 627 c.p.c.) e, sotto tale profilo, in grado di produrre 
gli stessi effetti che si sarebbero collegati ad una pronunzia di rigetto; 
c) sulla necessit� che il giudice dell'opposizione revocasse, comunque, 
l'ordinanza opposta ed assegnasse, in ogni caso, i termini per la riassunzione 
del processo esecutivo, cos� devolvendo al solo giudice dell'esecuzione - unico 
competente (per funzione) - il compito di valutare e decidere; 
d) in definitiva, sull'errata adozione della formula decisionale della "cessazione 
della materia del contendere", in quanto nessun fatto o atto giuridico 
era intervenuto in pendenza del giudizio oppositorio, tale da poter indurre a 
ritenere che fosse venuta meno la materia del contendere e, dunque, in grado 
di incidere sull'azione oppositoria esperimentata� (pp. 9 e 10 del ricorso). 
A giudizio della difesa dell�Amm.ne le pretese azionate sono inaccoglibili. 
Le ricorrenti non hanno chiesto le copie conformi di ben individuate sentenze 
(es. la sentenza di tale numero, di tale anno, o tutte le sentenze del 2006, 
etc.); in tal caso la prestazione - al di l� della fondatezza nel merito - sarebbe 
astrattamente esigibile. 
Esse hanno chiesto una prestazione di interpretazione da parte delle 
Amm.ni convenute. 
Nel caso di specie - ove accolto l�ordine - l�Amm.ne dovrebbe interpretare 
l�oggetto delle questioni coinvolte (rectius giuridiche implicate) nel dichiarato 
proponendo ricorso per cassazione, al fine di individuare le sentenze che hanno 
affrontato le indicate questioni. Ci� � inesigibile. 
� nota, in teoria generale del diritto dell�interpretazione, la differenza tra 
disposizione e norma. La disposizione � il testo documentale (contenente) che 
contiene il precetto. La norma � il precetto (contenuto) ricavato dalla disposizione 
in via di interpretazione. Parimenti noto - e le sentenze interpretative 
della Corte Costituzionale lo stanno a dimostrare - � che da una unica disposizione 
spesso � possibile estrarre pi� di una norma, a seconda del criterio ermeneutico 
seguito. 
Orbene, atteso che l�individuazione di questioni e, quindi, delle norme 
coinvolte muta a seconda della prospettazione dell�interprete, � palese che la 
pretesa delle ricorrenti � inaccoglibile per l�impossibilit� dell�individuazione 
dell�oggetto. Nel caso di specie l�Amm.ne dovrebbe ricostruire il quesito di 
diritto che le ricorrenti intendono sottoporre alla Cassazione e dovrebbe individuare 
la norma e/o norme coinvolte; in tale attivit� interpretativa � logicamente 
possibile che l�oggetto individuato dalle ricorrenti sia diverso da quello 
individuato dalle Amm.ni. 
La difesa Erariale ha evidenziato altres� l�infondatezza nel merito delle 
pretese delle ricorrenti. 
Nell�ambito del diritto di difesa non vi � una norma giuridica che legittima
CONTENZIOSO NAZIONALE 229 
la richiesta fatta dalle ricorrenti, avente ad oggetto l�ordine alle Amm.ni convenute 
di fornire copia conforme di tutti i precedenti giurisprudenziali in date 
individuate materie. Esiste il diritto di copia di dati individuati atti, il diritto 
di accesso, ma non il diritto azionato nella odierna lite dalle resistenti. 
Come statuito dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza 
n. 1629 del 27 gennaio 2010), l'accesso agli atti giudiziari dei soggetti 
diversi dalle parti coinvolte nei procedimenti cui gli stessi si riferiscano � disciplinato 
dall'art. 744 cod. proc. civ., in forza del quale �i cancellieri e i depositari 
di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla 
legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti 
giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese�. 
Nel richiamare tale disposizione, le Sezioni Unite hanno precisato che 
�la richiesta diretta a conoscere la giurisprudenza [...] per ragioni di studio 
e pubblicazione non pu� essere riferita al paradigma di cui all'art. 22 della 
legge n. 241/1990, che � inteso a garantire invece la trasparenza e l'imparzialit� 
dell'azione amministrativa rispetto ai soggetti che siano interessati alla 
tutela di specifiche situazioni giuridiche�. In tale prospettiva, esse hanno richiamato 
la distinzione, gi� puntualizzata in alcune risalenti pronunce (Corte 
di Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 456 del 3 marzo 1961), tra "pubblici depositari", 
individuati in coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale 
di tenere gli atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei 
registri immobiliari, cancellieri ecc.), e "pubblici funzionari" che abbiano a 
disposizione gli atti dell'ente pubblico per motivo del loro ufficio, osservando 
che per ottenere il rilascio di copia dai primi non � necessario attivare una procedura 
di accesso, ma � sufficiente una semplice richiesta in base alla quale il 
richiedente ha diritto ad ottenere copia dell'atto richiesto. 
Sulla base di tali precisazioni, e con specifico riguardo ad una domanda 
di rilascio di copia di provvedimenti giudiziari a fini di studio e pubblicazione, 
le Sezioni Unite hanno concluso che �in definitiva, ogni cittadino ha diritto 
di ottenere copia degli atti detenuti per lui da un soggetto (notai, cancellieri, 
conservatori di registri, ecc.) cui la legge attribuisce la qualifica di pubblico 
depositario, nel senso che detiene non (soltanto) per s� (per l'esercizio di una 
pubblica funzione) ma (anche) per il pubblico, salvo che sussistano impedimenti 
previsti dalla legge�. 
Alla stregua di tali conclusioni, non potrebbe seriamente essere negato il 
diritto delle ricorrenti di accedere, tramite la Cancelleria, all'archivio dei provvedimenti 
della Suprema Corte e ad estrarne copia, anche solo per motivi di 
studio degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti per il ricorso che intendono 
proporre, con le sole limitazioni necessarie a salvaguardare il diritto alla 
riservatezza delle parti coinvolte nei relativi procedimenti ed a proteggere i 
loro dati sensibili, limitazioni che, conformemente alle disposizioni interne 
impartite dal Primo Presidente, si riducono all'oscuramento dei nomi delle
230 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
parti, assolutamente irrilevanti ai fini che interessano le ricorrenti. Ci� in 
quanto il diritto di accesso ha ad oggetto atti ben individuati e non anche informazioni 
e/o valutazioni. 
L�accoglimento del ricorso de quo sarebbe stato possibile solo mediante 
una - attualmente inesistente - novella dell�art. 360 bis cpc. In specie dopo le 
parole (il ricorso � inammissibile) �quando il provvedimento impugnato ha 
deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte� 
occorrerebbe aggiungere un precetto del seguente tenore: la giurisprudenza � 
pubblicata in un luogo ufficiale di agevole accessibilit� (es. sito internet) per 
tipologia di questioni di diritto. 
Non esistendo allo stato una tale regola la pretesa delle ricorrenti non � 
accoglibile. 
3. Decisione del giudice 
L�adito giudice, con l�ordinanza in rassegna ha rigettato il ricorso. 
Il Tribunale di Napoli ha rilevato il difetto del cd. periculum in mora. 
Inoltre, in adesione alle argomentazioni dell�Amm.ne, ha acclarato l�inesigibilit� 
della prestazione invocata atteso che �viene richiesta un�attivit� implicante 
l�interpretazione dei precedenti attinenti ai probabili motivi di 
ricorso�. 
Il giudicante, infine, evidenziato che le ricorrenti sollevano un problema 
reale - quello della ricerca e della conoscenza della �giurisprudenza della 
Corte� - ritiene che l�attuale sistema di pubblicit� delle sentenze del giudice 
di legittimit� (CED della Cassazione) garantisce la conoscibilit� dei precedenti. 
4. Ricerca e conoscenza della �giurisprudenza della Corte� 
Come lumeggiato anche dal giudicante con l�ordinanza in rassegna, la 
lite coinvolge la portata dell�art. 360-bis n.1 c.p.c. sotto il particolare profilo 
della ricerca e della conoscenza della �giurisprudenza della Corte�. 
L�art. 360-bis n.1 c.p.c. recita: 
�Il ricorso [per cassazione] � inammissibile: 
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto 
in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l�esame dei motivi non 
offre elementi per confermare o mutare l�orientamento della stessa; 
2) quando � manifestamente infondata la censura relativa alla violazione 
dei principi regolatori del giusto processo�. 
Viene in rilievo - con il n. 1 dell�articolo citato - il cd. �filtro precedente�, 
al fine di trattare con procedure snelle, ricorsi per Cassazione prima facie infondati, 
con l�obiettivo di ridurre il carico di lavoro che grava sul giudice di 
legittimit�. 
Nel nostro ordinamento giuridico il giudice non � in alcun modo tenuto 
ad uniformare la sua interpretazione a quella di precedenti pronunce (ancorch�
CONTENZIOSO NAZIONALE 231 
al pi� alto livello, quali quelle della Corte di Cassazione). Se � pacifico che il 
precedente giurisprudenziale non rientra in quanto tale tra le fonti del diritto 
� tuttavia intuitivo che, alla luce del contenuto normativo dell�art. 360 bis n. 
1 c.p.c., al precedente (nella situazione ipotizzata dalla norma da ultimo citata) 
finisce per essere riconosciuta la funzione di costituire premessa maggiore del 
sillogismo giudiziario. 
Sicch�, ove presente un orientamento giurisprudenziale della Corte di 
Cassazione al quale si � conformato il provvedimento impugnato, non � pi� 
sufficiente denunciare la �violazione o falsa applicazione di norme di diritto 
o dei contratti collettivi nazionali di lavoro� (art. 360 n. 3 c.p.c.), ma � necessario 
offrire elementi critici a contrasto dell�orientamento giurisprudenziale 
oggetto di censura. Il precedente, recepito conformemente nel provvedimento 
impugnato, nella complessiva struttura del n. 1 dell�art. 360 bis c.p.c. diviene, 
in tal modo, un segmento sostanziale della norma di riferimento. Il carattere 
normativo dell�orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (al 
quale, nelle questioni di diritto, si � conformato il provvedimento del giudice 
a quo) emerge altres� - come evidenziato sopra al punto 2 - dalla attivit� intellettuale 
diretta a ricostruire il �precedente�. Ossia: il �precedente�, disposizione 
contenente una regola di diritto occasionata da un caso concreto, viene 
applicato ad un diverso (evidentemente simile od analogo) caso concreto; nel 
fare ci�, il giudice autore del provvedimento impugnato ha effettuato una attivit� 
ricognitivo-interpretativa, propria dell�interpretazione della legge. Ossia 
dalla disposizione (dal contenuto, dal testo documentale del precedente) ricava, 
in via di interpretazione, una regola di diritto: la norma giurisprudenziale applicabile. 
Il carattere normativo in qualche modo implicito alla luce della disciplina 
del citato art. 360 bis n. 1 c.p.c. implica, quale coerente corollario, la conoscibilit� 
dello stesso, per la necessit� che il �privato abbia il diritto di sapere con 
certezza quali siano le regole in vigore nel momento in cui agisce, siano esse 
legali o giurisprudenziali � (cos� Corte di Cassazione, sentenza n. 6514 del 22 
marzo 2011). La conoscibilit� del precedente costituisce ineludibile presupposto 
del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall�art. 24 Cost. ed, 
ancor prima, del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva ex art. 6 e 
13 CEDU costituente, principio generale del diritto dell�Unione Europea ai 
sensi dell�art. 6, terzo comma, del Trattato sull�Unione europea. E del resto la 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell�Uomo ammonisce che il 
diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva viene leso ove sussistano 
difficolt� di accesso alla giustizia o impedimenti di fatto (cos� Corte Europea 
dei Diritti dell�Uomo, sentenza Airey c/ Irlanda, n. 32 del 9 ottobre 1979). 
Nell�attuale assetto ordinamentale non � previsto un sistema di pubblicit� ufficiale 
organizzato per orientamenti unitari su �questioni di diritto�, ossia con 
i connotati imposti - come si dir� in seguito - dal contenuto dell�art. 360 bis n.
232 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
1 c.p.c. del �filtro-precedente�. Difatti: 
a) i siti istituzionali dell�Autorit� Giudiziaria, presso cui sono accessibili 
le sentenze dell�A.G.O. ex artt. 56 comma 2 bis D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e 
51, 2� comma D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, non sono dotati di una certificazione 
della �conformit�� dei dati forniti e soprattutto - circostanza rilevante nel 
caso di specie - non organizzano la pubblicazione delle sentenze secondo �questioni 
di diritto� con l�individuazione, nella sintesi, dell�orientamento unitario; 
b) l�ufficio Massimario della Corte di Cassazione non ha un ruolo istituzionale 
a tal fine (non essendo prevista una certificazione della conformit� dei 
dati forniti); esso riporta, infatti, solo le massime e non il testo integrale della 
decisione, con inevitabili errori ed incompletezze nell�operare la sintesi del 
testo, come � noto a tutti gli operatori di giustizia. Inoltre, non viene riportata 
la precisa datazione della decisione pubblicata (rectius: la data di inserimento 
in Massimario), circostanza rilevante al fine di individuare - al di l� della pubblicazione 
ex art. 133 c.p.c. � la data di vincolativit� del precedente. L�Ufficio 
del Massimario pertanto, all�attualit�, costituisce solo un autorevole mezzo di 
informazione giuridica; 
c) le banche dati costituiscono raccolte predisposte da privati senza alcuna 
garanzia sulla autenticit� e completezza e sul contenuto di quanto edito. 
Preso atto di quanto precede, si ritiene che con l�introduzione dell�art. 
360 bis n.1 c.p.c. il legislatore avrebbe dovuto prevedere un sistema di pubblicit� 
dei precedenti assunti �a filtro� dalla ricordata norma con i seguenti requisiti: 
a) certezza in ordine alla data di inserimento delle sentenze in un sito 
di agevole accessibilit�; b) certificazione della conformit� all�originale dei dati 
forniti; c) organizzazione dei precedenti per tipologia di �questioni di diritto�. 
La definizione, l�individuazione della questione di diritto richiede un�attivit� 
interpretativa dei dati giuridici contenuti nella sentenza. L�interpretazione 
� mutevole a seconda dei criteri ermeneutici osservati e della sensibilit� dell�interprete. 
Sicch�, al fine di individuare l�orientamento unitario della questione 
di diritto su una certa materia, � necessario che, in modo autorevole e 
ufficiale, vi provveda (secondo apposito intervento normativo) il gestore del 
sito appositamente autorizzato, il quale dovr� procedere tenendo conto in via 
prioritaria delle questioni di diritto desumibili dalle decisioni a Sezioni Unite 
pi� recenti in senso cronologico, secondo la filosofia del secondo e del terzo 
comma dell�art. 374 c.p.c. Nella riferita prospettiva, il secondo comma del citato 
art. 374 c.p.c. dovrebbe espressamente sancire l�obbligo tout-court della 
rimessione della causa alle Sezioni Unite nell�ipotesi che sulla questione di 
diritto vi siano state decisioni in senso difforme delle Sezioni semplici. Il gestore 
del sito dovrebbe altres� aggiornare di volta in volta la questione di diritto 
alla luce delle successive evoluzioni delle decisioni del giudice di legittimit�, 
rendendo disponibile comunque un unico orientamento cui commisurare la 
conformit� richiesta dall�art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Ad esempio sulla materia del
CONTENZIOSO NAZIONALE 233 
termine di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi 
al Tribunale dal materiale giurisprudenziale disponibile il gestore dovrebbe 
desumere l�orientamento unitario della Corte di Cassazione; ove vi fossero 
contrasti dovrebbe individuare l�orientamento �ufficiale�, in modo da consentire 
al ricorrente l�esatta individuazione dello stesso. Il prospettato sistema di 
pubblicazione � intuitivamente diverso dalla mera pubblicazione della sentenza 
ex art. 133 c.p.c. Sarebbe pertanto funzione propria del gestore del sistema 
di pubblicazione ufficiale individuare, per tipologia di questioni di 
diritto, l�orientamento �vivente�, ossia l�orientamento, tra quelli esistenti, da 
ritenersi �conforme� agli effetti dell�art. 360 bis n. 1 c.p.c. Ci� � necessario 
per offrire i precedenti ufficiali che la parte dovr� tenere presente nella proposizione 
del ricorso per cassazione e/o nel controricorso. Il prospettato rilievo 
non costituisce attenzione eccessiva ad un problema marginale. E� viceversa 
un modo risolutorio per sollevare questioni pratiche della massima importanza. 
In specie: a) a fronte di precedenti contrastanti non pu� onerarsi la parte interessata 
di ricostruire, materia per materia, l�orientamento unitario della Cassazione 
contro cui elevare le proprie censure; b) la previa pubblicazione del 
precedente con gli indicati connotati implica che l�interessato possa legittimamente 
ignorare - anche perch� conoscibile con gravi difficolt� - il precedente 
contenuto in una sentenza del giudice di legittimit� depositata in Cancelleria 
ma non ancora inserita in un sito ufficiale organizzato per tipologia di orientamenti 
unitari su questioni di diritto. Del resto, il problema sollevato risulta 
di particolare attualit� atteso che in questi ultimi anni si assiste, ad opera delle 
stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, a modificazioni di orientamenti 
anche tradizionalmente consolidati sulle regole processuali, in nome della ragionevole 
durata del processo. 
Alla luce di quanto precede pu� fondatamente sostenersi che la tollerabilit� 
costituzionale dell�art. 360 bis n. 1 c.p.c. presuppone la conoscibilit� legale 
dell�orientamento giurisprudenziale �vivente� da ritenersi conforme ai sensi 
della citata norma pena la violazione del diritto di difesa della parte (art. 24 
Cost. e artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e 
delle libert� fondamentali). 
In conclusione: per realizzare la conoscibilit� legale della giurisprudenza 
�elevata a fonte� si dovrebbe intervenire normativamente, per organizzare un 
sistema di pubblicit� ufficiale degli orientamenti sulle questioni di diritto con 
i connotati sopra descritti.
234 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Tribunale di Napoli, Sezione feriale civile, ordinanza 30 settembre 2011 nel procedimento 
cautelare n. 21614/2011 - Giudice C. Hubler - Soc. C. A. E. s.r.l. e la s.a.s. M. di V. F. (avv. 
R. Buonanno) contro Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. 
distr. Stato Napoli). 
(Omissis) 
CONSIDERATO IN FATTO 
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato presso la sezione distaccata di Pozzuoli, parte ricorrente, 
premesso l�interesse ad impugnare la sentenza in atti indicata ed evidenziate le modifiche 
procedurali di cui all�art. 360 bis c.p.c., introducenti il cd. filtro di ammissibilit� 
chiedeva: �ordinarsi ai resistenti di fornire, alle odierne ricorrenti, con riferimento al ricorso 
per cassazione che le stesse intendono avanzare avverso la sentenza 372/2011 dep. il 15 aprile 
2011 del G.M. presso la sezione Distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, copia autentica 
di tutti i precedenti giurisprudenziali in materia del S.C. e/o quelli rilevanti ai fini della 
decisione del medesimo ricorso; � omissis�. 
Parte resistente si costituiva e resisteva alla domanda con varie eccezioni e argomentazioni 
chiedendo la declaratoria di incompetenza per essere competente il Tribunale di Roma e, nel 
merito, il rigetto della cautela. 
RITENUTO IN DIRITTO 
Preliminarmente va rilevato che appare precluso il rilievo d�ufficio incompetenza territoriale 
della competenza a seguito della trasmissione della procedura alla sezione Centrale di questo 
Tribunale, dovendosi ritenere superata la barriera della prima udienza (cfr. sul punto Ord. 
12/14 luglio 2010 della X sezione del Tribunale di Napoli, dr. Magliulo prodotta in atti, ai cui 
motivi sul punto ci si riporta). 
Va, altres�, disattesa l�eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, irritualmente 
formulata nell�interesse delle resistenti senza l�indicazione dei fori alternativi. 
Va poi rilevato che perch� possa essere emanato un provvedimento d�urgenza, quale quello 
richiesto, con i limiti della cognizione sommaria e della compressione del diritto di difesa del 
convenuto occorre che siano ravvisabili nella fattispecie concreta sia il fumus del diritto che 
il periculum del ritardo. 
In questa sede occorre verificare se, sulla base di una cognizione sommaria e superficiale, si 
profili come verosimile l�apparenza del diritto vantato dal ricorrente (c.d. fumus boni juris) e 
se sia fondato il timore che la durata del giudizio di merito da intraprendere possa vanificare 
il pieno soddisfacimento del diritto che nel frattempo sia irrimediabilmente leso. 
La natura cautelare della procedura instaurata richiede poi la sua strumentalit�, ossia la funzione 
di assicurare effetti di anticipazione e conservazione della situazione di fatto prima che 
intervenga la decisione nel merito. 
Nel caso di specie deve osservarsi che aldil� delle considerazioni in relazione alla portata ed 
alle conseguenze dell�introduzione nell�ordinamento della norma di cui all�art. 360 bis c.p.c., 
della delineata tutela di diritti costituzionalmente garantiti, nonch� degli evidenziati inconvenienti 
dei sistemi di accesso alle pronunce della Suprema Corte, nel caso di specie appaiono 
difettare i presupposti per l�adozione della cautela ed in particolare l�attualit� del periculum. 
Infatti, indipendentemente dalle considerazioni circa la sussistenza di un diritto delle ricorrenti 
ad ottenere quanto preteso in cautelare, alla eccepita inesigibilit� di una condotta che implica 
anche problematiche interpretative dell�individuazione dei precedenti che la parte ricorrente, 
per i motivi di cui al ricorso, � impossibilitata ad individuare singolarmente, alla luce della
CONTENZIOSO NAZIONALE 235 
documentazione prodotta non appare vertesi, allo stato, in ipotesi di inadempimento e di conseguenza 
viene meno l�ipotesi del pregiudizio imminente. 
In altre parole non risulta una richiesta inoltrata alle parti resistenti inevasa o disattesa, da che 
discende il difetto di attualit� del periculum che si concreterebbe, in astratto, solo nell�ipotesi 
di assoluta inaccessibilit� ai precedenti. 
N� appare l�esigibilit� della prestazione invocata. 
Sotto tale ultimo profilo, ricordando il limite del rito deve osservarsi che alla luce dell�oggetto 
della procedura, viene richiesta un�attivit� implicante l�interpretazione dei precedenti attinenti 
ai probabili motivi di ricorso, delineati nell�atto introduttivo la fase cautelare. 
Tale attivit�, a carattere interpretativo, e che necessita approfondito esame del contenuto dei 
documenti, appare, tenuto conto delle finalit� cui � volta, propria di un�attivit� professionale 
protetta quale quella dell�avvocato e di conseguenza inesigibile da parte di altri soggetti che 
non potrebbero sostituirsi al professionista. 
Va ancora osservato che, anche nel caso di specie, appaiono condivisibili alcuni dei motivi 
gi� espressi da questo tribunale nella citata ordinanza e che qui si riportano. 
�Nel merito, parte ricorrente solleva un problema reale, conseguente all�introduzione del 
filtro suddetto e gi� evidenziato anche in dottrina, e cio� quello della ricerca e della conoscenza 
della <giurisprudenza della Corte> che, stante il nuovo rilievo formale ad essa attribuito, 
assurge ora a parametro di riferimento per l�ammissibilit� del ricorso. Si � esattamente 
osservato che, nell�ottica della riforma, il codice di rito non � pi� fonte esclusiva della disciplina 
processuale, giacch� deve procedersi ad un preventiva ricerca ed acquisizione delle 
pregresse decisioni per esteso della Suprema Corte. 
Le doglianze avanzate dal ricorrente non sono, per�, condivisibili. 
In primo luogo, deve osservasi che, nella vicenda in esame, la sentenza della Sezione distaccata 
di Pozzuoli� che l�avv. Buonanno intende impugnare �� non appare �abbia deciso una 
questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte�. In effetti la giurisprudenza 
della Corte richiamata in sentenza non appare riguardare la fattispecie specifica, 
bens� pi� specificatamene l�istituto della cessazione della materia del contendere ed il rimedio 
dell�opposizione agli atti esecutivi, nonch� la materia delle spese. 
La richiesta di cui alla presente procedura, appare fondata, invece, sul mancato rinvenimento, 
malgrado l�impegno dedotto, di precedenti specifici o riguardanti casi analoghi in relazione 
ai punti 1 da lett. a) a d) del ricorso. 
La ricerca, appare, quindi volta a eventuali precedenti in relazione alle doglianze delle odierne 
ricorrenti onde fondare motivi per confermare o mutare l�orientamento giurisprudenziale (cfr. 
ultimo periodo art. 360 bis c.p.c.). 
Aldil� della metodologia e degli strumenti che la difesa del ricorrente ha usato senza esiti, 
�va ancora evidenziato che, oltre ai consueti canali di ricerca rappresentati dalle riviste specializzate 
e dalle banche dati informatiche, � possibile� come del resto ammesso in ricorso 
che invero non si diffonde sul contenuto dell�archivio bens� sulle problematiche dello stesso 
�previo pagamento di � un canone di abbonamento, la consultazione del Centro elettronico 
di documentazione della Corte Suprema di Cassazione ed in tale archivio sono contenute non 
solo le massime ma anche le sentenze per esteso della Cassazione, tendenzialmente tutte 
quelle emesse negli ultimi dieci anni e numerose degli anni precedenti. N� giustifica una diversa 
conclusione la nota del cons. Mario Frisa, esibita dall�avv. Buonanno, dato che essa 
segnala gravi problemi organizzativi del Centro ma non attesta l�intervenuta modifica delle 
possibilit� di accesso alla Banca Dati della Cassazione n� dell�attuale contenuto documentale
236 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
della stessa. Neppure potrebbe dubitarsi dell�ufficialit� � o quantomeno dell�affidabilit� � 
del richiamo alle sentenze rinvenute attraverso tale sistema di ricerca, dato che il Centro in 
questione, sulla base di concessioni del Ministro della Giustizia, �svolge un servizio pubblico 
di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza 
e della dottrina giuridica� (art. 1 DPR 17 giugno 2004 n. 195, Regolamento integrativo della 
disciplina e dell�accesso al servizio CED). 
Il ricorrente �appare ritenere� che, al fine di evitare decisioni pregiudizievoli ex art. 360 bis 
c.p.c., sia necessaria la conoscenza di tutti i precedenti della Corte di Cassazione, e pertanto, 
muove dal presupposto che la �giurisprudenza della Corte� richiamata dalla norma possa 
identificarsi anche con l�esistenza di un solo precedente a sezione semplice non edito (diverso 
� il discorso in caso di sentenza a sezioni unite, facilmente reperibile). Tale opinione, sostenuta 
anche da parte della dottrina (che non si � occupata, per�, del problema della reperibilit� 
dei precedenti), non appare condivisibile. Ad avviso di questo giudice, infatti, risulta preferibile 
la diversa tesi secondo cui il significato di �giurisprudenza� non coincide con quello di 
�precedente�, in particolare sotto l�aspetto quantitativo. 
Innanzitutto, da un punto di vista semantico, mentre il concetto di �precedente� pu� identificarsi 
anche con una sola decisione relativa un caso particolare, quello di �giurisprudenza� 
� come pure quello di �orientamento� di cui all�ultima parte dell�art. 360 bis � si riferisce 
solitamente, oltre che ad una decisione delle Sezioni Unite, che abbiano risolto un precedente 
contrasto, ad una pluralit�, pi� o meno ampia, di decisioni dello stesso segno, relative a diversi 
casi concreti; come pure dovrebbe ritenersi, a contrario, che un solo precedente non 
potrebbe essere sufficiente ad escludere l�esistenza di una giurisprudenza conforme rappresentata 
da numerose decisioni di segno contrario. Certamente, stante anche l�enorme mole 
di sentenze prodotte dalla Suprema Corte, talvolta �caratterizzate da orientamenti difformi�, 
non sar� sempre facile stabilire se vi sia o meno giurisprudenza conforme, ma � per quanto 
rileva in questa sede � non pu� prescindersi dal prendere in considerazione a tale fine il dato 
numerico, ossia la molteplicit� di decisioni uniformi, oltre che la chiarezza dei pronunziati e 
la ricchezza del supporto motivazionale. 
In ogni caso, pur a voler ritenere sufficiente ai fini in esame un solo precedente, nell�ipotesi 
� invero alquanto marginale � di una o pochissime decisioni non edite della Cassazione sulla 
questione, dovranno comunque escludersi che vi siano i presupposti per applicare, nei confronti 
di un ricorrente �incolpevole�, una sanzione cos� grave ed irrimediabile come quella 
della inammissibilit� del ricorso. 
A ben vedere, la ritenuta necessit� di acquisire tutti i precedenti della Corte di Cassazione 
sulla questione di diritto da affrontare con il ricorso che si intende proporre, finisce per essere 
troppo penalizzante per la stessa difesa. Infatti, se davvero fosse sufficiente desumere da uno 
o da pochissimi risalenti precedenti, non editi, la giurisprudenza della Corte rilevante ex art. 
360 bis c.p.c. ne deriverebbe che il difensore, anche se avesse la possibilit� di accedere a 
tutte le sentenze della Cassazione, sarebbe costretto ad una onerosissima � se non impossibile 
� ricerca, stante la quantit� di sentenze da visionare e l�assenza di qualsiasi catalogazione 
delle stesse. La soluzione interpetativa che richiede ai fini della individuazione della �giurisprudenza 
della Corte� una quantit� significativa di decisioni rilevanti su una determinata 
questione oppure, seguendo l�altra tesi, quantomeno un precedente edito della Corte stessa, 
finisce da un lato per parametrare il concetto di giurisprudenza a quello che pu� ricavarsi 
dal �servizio giustizia� disponibile per il cittadino, ponendo sullo stesso piano gli strumenti 
conosciuti dalla Corte con quelli conoscibili dal difensore sulla base della diligenza profes-
CONTENZIOSO NAZIONALE 237 
sionale che pu� da lui esigersi. Dall�altro, in tale modo, consente di ricondurre il compito 
dell�avvocato alla consueta attivit� di ricerca eseguibile sulla base di tutti i mezzi a sua disposizione, 
tenuto conto in particolare dei dati forniti dal CED che, per le ragioni sopra evidenziate, 
sono certamente sufficienti a coprire quell�ambito oggettivo e temporale dei 
precedenti, necessario per la formazione di un orientamento giurisprudenziale conforme della 
Cassazione. 
Tale conclusione, pur presentano sicuramente margini di opinabilit�, appare pi� ragionevolmente 
rispondente anche alla finalit� della riforma, che � diretta a scremare ricorsi in realt� 
palesemente infondati perch� contrari ad un orientamento della Corte diffuso � costante o 
prevalente � o quantomeno conoscibile dal ricorrete (fatta salva ovviamente l�emersione di 
nuove e significative ragioni di critica), e non anche ricorsi che contrastano semmai con uno 
o pochi remoti precedenti della stessa Corte, non editi da alcuna banca dati e, di conseguenza, 
sostanzialmente non reperibili dalla parte. 
A ci� deve, infine, aggiungersi che, nel procedimento delineato dall�art. 380 ter c.p.c. per la 
decisione sull�inammissibilit� del ricorso, i difensori hanno la possibilit� di conoscere con 
congruo anticipo le ragioni per cui il giudice relatore consideri inammissibile il ricorso, di 
guisa che essi possono contraddire anche sui presupposii della ritenuta inammissibilit� (tra 
i quali l�esistenza o meno di una giurisprudenza conforme ed edita della Corte) sia depositando 
memorie difensive che chiedendo di essere sentiti. 
In ultima analisi, l�interpretazione qui sostenuta finisce per offrire maggiori garanzie dopo 
l�esercizio del diritto di difesa rispetto a quella prospettata dal ricorrente, e quindi per essere 
pi� conforme ai principi costituzionali e comunitari in materia�. 
Per questi motivi la cautela richiesta non pu� trovare accoglimento. Assorbita ogni eventuale 
questione. 
Tenuto conto della peculiarit� della questione, della sua sostanziale novit� e delle ampie argomentazioni 
del ricorso, sussistono giusti motivi che inducono a compensare interamente 
tra le parti le spese della procedura. 
P.Q.M. 
a) rigetta il ricorso; 
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 
Napoli, 30 settembre 2011
PARERI DEL 
COMITATO CONSULTIVO 
Art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006: corrispettivi, incentivi per la progettazione 
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. Dubbi interpretativi 
(Parere del 25 marzo 2010 prot. 105479, AL 35662/09, avv. VERDIANA FEDELI) 
I. In risposta alla nota del 13 ottobre 2009, con cui viene richiesto un parere 
sul termine prescrizionale e sulla relativa decorrenza con riferimento all�incentivo 
correlato alla progettazione e fondi a disposizione delle stazioni 
appaltanti, di cui all�art. 18 della legge n. 109/1994 � successivamente modificato 
dalle leggi nn. 216/95, 127/97, 191/98, 415/98 e 144/99, attualmente 
trasfuso nell�art. 92, del D.Lgs. n. 163 del 2006 � a fronte di prestazioni lavorative 
effettuate nel periodo dal 6 marzo 1994 al 9 maggio 2003, si evidenzia 
quanto segue. 
Il suindicato art. 92, comma 5, prescrive �Una somma non superiore al 
due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, 
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell�amministrazione, 
a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, 
comma 7, � ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalit� e i criteri 
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento 
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione 
dei lavori, del collaudo, nonch� tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, 
nel limite massimo del due per cento, � stabilita dal regolamento in rapporto 
all'entit� e alla complessit� dell'opera da realizzare. La ripartizione 
tiene conto delle responsabilit� professionali connesse alle specifiche prestazioni 
da svolgere. La corresponsione dell'incentivo � disposta dal dirigente 
preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche 
attivit� svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivit� di progettazione, 
l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non pu� superare 
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le 
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
240 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione 
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono 
economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono 
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri �. 
Tale norma � stata da ultimo modificata dall�art. 18, comma 4 sexies, del 
decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, che ha introdotto il 
comma 7 bis dell�art. 61 del D.L. n. 112/2008, che dispone �A decorrere dal 
1� gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, � destinata nella 
misura dello 0,5 per cento alle finalit� di cui alla medesima disposizione e, 
nella misura dell'1,5 per cento, � versata ad apposito capitolo dell'entrata del 
bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente 
articolo�. 
Codesta Amministrazione, nella nota che si riscontra, sembra preferire la 
tesi che all�incentivo ex art. 92 sopra menzionato sia applicabile il termine di 
prescrizione decennale, a tal uopo allegando il precedente favorevole del Tribunale 
di Napoli (sentenza n. 73 del 2007). 
Secondo l�indicato Tribunale l�incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163 del 2006 
costituisce �un�indennit� a contenuto risarcitorio e non retributivo, non facendo 
parte del trattamento stipendiale�, con conseguente applicabilit� del 
termine di prescrizione decennale. 
Tale interpretazione non sembra condivisibile per le seguenti considerazioni. 
In primo luogo, si sottolinea che nella materia del lavoro la prescrizione 
ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., ha carattere residuale, in quanto 
�il diritto del lavoratore alla retribuzione � assoggettato unicamente alle prescrizioni 
ex art. 2948, n. 4 e 5, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c. c., come modificati a 
seguito della parziale illegittimit� dichiaratane dalla corte costituzionale, e, 
pertanto, in nessun caso pu� ritenersi soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, 
decorrente dalla nascita del credito (Cass. civ., 4 marzo 1983, n. 
1604)�. 
In secondo luogo si evidenzia che l�incentivo, di cui all�art. 92 del suindicato 
D.Lgs. 2006, n. 163, non ha natura risarcitoria. 
Non deriva, infatti, da responsabilit� del datore di lavoro, n� tantomeno 
pu� essere diretto a risarcire alcun danno, non esistendo alcun danno risarcibile. 
Pertanto, il premio incentivante, in quanto compensa i dipendenti dell�amministrazione, 
che abbiano in concreto concorso o comunque contribuito 
alle attivit� di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, 
sembra rientrare nel concetto di retribuzione, come ha affermato il Tribunale, 
Sezione Lavoro di Roma, con sentenza n. 12107 del 2009, anch�essa allegata 
alla nota che si riscontra.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 241 
Va a tal uopo sottolineato che la Corte di Cassazione (Cass., 19 luglio 
2004, n. 13384), nel sostenere che la norma in esame impone all�amministrazione: 
a) l'obbligo di costituire un fondo interno; b) l'obbligo di ripartire detto 
fondo tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione; c) l'obbligo di 
emanare un regolamento per determinare le modalit� di erogazione del fondo, 
ha cos� affermato �dalla norma di legge sopra trascritta si ricava altres� che 
tutti i predetti obblighi dell'amministrazione sono previsti in relazione a rapporti 
di lavoro in corso con i propri dipendenti; essi pertanto trovano la loro 
correlazione in un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante 
ai dipendenti specificamente indicati nella norma. A nulla rileva che i 
predetti diritti siano quantitativamente indeterminati fino alla specificazione 
con regolamento delle modalit� di ripartizione del fondo: infatti non osta all'esistenza 
del diritto retributivo del lavoratore la necessit� di una successiva 
determinazione del quantum. D'altro canto l'emanazione del regolamento non 
pu� essere configurata come condizione di esistenza del diritto, poich� una 
siffatta condizione null'altro sarebbe che una condizione meramente potestativa, 
da ritenersi invalida a norma dell'art. 1355 c.c.�. 
Analogamente la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, nella delibera n. 5/2009 ha sostenuto che �il compenso incentivante 
dipende dal rapporto di lavoro, poich� l�art. 92, comma 5, del D.Lgs. 
163 del 2006 precisa che l�importo ivi stanziato deve essere distribuito tra i 
dipendenti dell�ufficio tecnico e, rientra, pertanto, fra le somme riconducibili 
alle voci accessorie della retribuzione�. 
Inoltre, va osservato che l�art.1, comma 207, della legge 23 dicembre 
2005 n. 266, ha cos� disposto �L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilit� di ripartire 
una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile 
unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonch� tra i loro collaboratori, 
si interpreta nel senso che tale quota percentuale � comprensiva anche 
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione�. 
Alla luce di tali principi, sembra corretto affermare che l�incentivo de 
quo, rientrando nel concetto di retribuzione, soggiace alla prescrizione quinquennale 
ex artt. 2948, n. 4, c.c., secondo cui �Si prescrivono in cinque anni 
gli interessi e, in generale, tutto ci� che deve pagarsi periodicamente ad anno 
o in termini pi� brevi�. 
Risultano, infatti, soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, 
non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attivit� 
lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una 
precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie 
imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del 
rapporto ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano
242 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
escluse le sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilit� 
del datore di lavoro � (cfr. Cass., 25 gennaio 2001, n. 1018; Cass., 10 novembre 
2004, n. 21377). 
Alla stregua del suesposto principio la Suprema Corte ha quindi ritenuto 
che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti di lavoro per ferie 
annuali e riposi settimanali non goduti (Cass., n. 927 del 1989), festivit� infrasettimanali 
(Cass., n. 108 del 1988), indennit� di trasferta e lavoro straordinario 
(Cass., n. 862 del 1988). 
Anche il Consiglio di Stato (C.d.S., sez. IV; 15 luglio 2008, n. 3559) ha 
affermato che tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti soggiacciono alla 
prescrizione quinquennale, senza che sia pi� possibile introdurre alcuna distinzione 
per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o, comunque, richieda 
un formale atto di accertamento da parte dell'amministrazione (tra le 
pi� recenti, C.d.S., sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1411; 5 aprile 2003, n. 1788; 30 
dicembre 2003, n. 9174; 5 ottobre 2005, n. 5339). 
Sulla base della citata giurisprudenza, deve, pertanto, ritenersi che l�incentivo 
in oggetto, avendo natura retributiva e non risarcitoria, � soggetto alla 
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla periodicit� 
della prestazione, atteso che il requisito della periodicit�, annuale o 
inferiore all'anno, che giustifica l'applicabilit� della prescrizione quinquennale, 
deve essere riferito alla retribuzione nel suo complesso e non gi� alle singole 
voci che di volta in volta la compongono (Cass., 10 novembre 2004, n. 21377). 
II. Per quanto concerne la decorrenza del termine di prescrizione, atteso 
che l�art. 2935 c.c. prevede che �la prescrizione comincia a decorrere dal 
giorno in cui il diritto pu� essere fatto valere�, si ritiene che la prescrizione 
debba iniziare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (9 
maggio 2003). 
Infatti, l�art. 18 della legge n. 104/92, come modificato dalla legge dall�art. 
6, comma 13, della legge n. 127 del 1997, cos� statuiva �L'1 per cento 
del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della 
tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata 
o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire 
tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice 
o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente 
i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile 
del procedimento e i loro collaboratori. 
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 � ripartito per ogni singola opera o atto 
di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice 
o titolare dell'atto di pianificazione�. 
Dall�art. 18, come modificato nel 1997, si evince, pertanto, che il diritto 
del dipendente alla ripartizione del fondo incentivante non assume contenuto
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 243 
certo e determinato sino a quando non venga emanato l�apposito regolamento 
che fissa la misura spettante a ciascuno e le relative modalit� applicative concrete.
Nelle fattispecie in esame, nelle quali la prestazione lavorativa � stata effettuata 
nel periodo dal 6 marzo 1994 al 9 maggio 2003, il termine prescrizionale 
� iniziato a decorrere dal momento dell�entrata in vigore del regolamento 
del Ministero della Difesa, ossia del decreto 7 febbraio 2003, n. 90, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95, recante norme per la ripartizione 
del fondo di cui al comma 1 dell�articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni e integrazioni. 
Codesta Direzione Generale, nel richiedere l�avviso di questa Avvocatura 
in proposito, evidenzia altres� che il regolamento attuativo adottato dal Ministero 
della Difesa ha omesso di dettare il regime transitorio per le annualit� 
1994-1999, per le quali le quote di ripartizione sono state individuate da codesta 
Direzione soltanto con la circolare interpretativa del 2006. 
Si chiede, conseguentemente, se l�adozione di tale ultimo documento 
debba considerarsi quale dies a quo per la decorrenza dei diritti relativi alle 
annualit� precitate, anche al fine di evitare i contenziosi che seguirebbero all�eventuale 
diniego di pagamento delle competenze pregresse e ponderare correttamente 
il rischio di soccombenza nei medesimi. 
In relazione agli incentivi inerenti il periodo dal 6 marzo 1994 al 22 maggio 
1999, si osserva che il Direttore Generale dei Lavori e del Demanio nella 
circolare del 7 gennaio 2004, a pagina 7, espressamente stabiliva �Date le successive 
versioni dell�art. 18, intervenute con le modifiche alla legge quadro 
sui LL.PP. (allegato G), l�individuazione della data di decorrenza, nonch� dei 
percettori dell�incentivo sar� oggetto di apposito quesito agli Organi Consultivi 
preposti. Nelle more, la corresponsione degli incentivi dovr� avvenire 
esclusivamente a favore di quelle attivit� per le quali l�incarico � stato affidato 
a far data dal 9 maggio 2003�. 
Successivamente con la circolare del 19 aprile 2006, codesta Amministrazione, 
acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 7735 del 19 ottobre 2004, 
che, per un verso, ha stabilito la decorrenza dei compensi de quo alla data di 
entrata in vigore della legge n. 104/94 e, per altro verso, l�efficacia retroattiva 
del D.M. n. 90/03, ha precisato a pagina 1, punto 3 �che devono essere oggetto 
di corresponsione dell�incentivo tutte quelle prestazioni iniziate dopo l�entrata 
in vigore della legge n. 109/94 (6 marzo 1994)�. 
Invero, facendo decorrere la prescrizione dal momento dell�adozione 
della circolare, verrebbero sovvertite le ordinarie regole secondo cui i regolamenti 
sono atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, 
mentre le circolari sono mere norme interne. 
Come sostenuto dalla Corte dei Conti nella citata delibera n. 5/2009 �I 
tempi di erogazione di questa forma di compenso e il collegamento con la rea-
244 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
lizzazione dell�opera pubblica o con le varie fasi di realizzazione della stessa 
devono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva e di successivo regolamento. 
Ovviamente, la disciplina contrattuale e il regolamento stabiliscono i criteri 
generali che devono essere applicati in ogni singola fattispecie, con la 
conseguenza che possono verificarsi due diverse situazioni. 
La prima riguarda la realizzazione di opere in assenza del regolamento. 
In questo caso l�aspettativa al compenso dei dipendenti interessati si tramuter� 
in diritto azionabile solo quando sar� raggiunto l�accordo in sede decentrata 
e adottato l�atto regolamentare. 
La seconda riguarda le situazioni nelle quali l�ente abbia gi� adottato il 
regolamento. In quest�ipotesi il diritto al compenso si perfeziona con la conclusione 
delle attivit� inerenti la realizzazione dell�opera pubblica, vale a dire 
con il collaudo della stessa ovvero con la sua ultimazione. Semprech�, in sede 
di contrattazione integrativa le parti, nell�ambito della loro autonomia, non 
abbiano stabilito tempi e modalit� diverse di erogazione�. 
Pertanto, assume rilevanza nella liquidazione dell�incentivo, con relativi 
accessori, la sola adozione del regolamento da parte dell�amministrazione. 
Sulla base di quanto sopra esposto, la tesi pi� rigorosa e preferibile, impone 
di ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento dell�entrata 
in vigore del regolamento. 
Peraltro, si fa rilevare che essendo state adottate dalle articolazioni periferiche 
di codesta amministrazione entro il termine del 30 settembre 2006 (cfr. 
circolare del 19 aprile 2006, n. 20506, punto 5) le schede di ripartizione, comprovanti 
il diritto dei singoli interessati alla corresponsione degli incentivi, 
che attestano il progetto, le attivit� e l�importo dovuto, la prescrizione � interrotta 
nei confronti degli aventi diritto, ai quali la scheda � stata comunicata. 
La redazione della documentazione comprovante il diritto dei singoli interessati 
alla corresponsione degli incentivi, si configura, infatti, in termini di 
atto interruttivo della prescrizione, in quanto ricognitivo del debito, con l�effetto 
che da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione 
(quinquennale). 
Contrariamente a quanto sostenuto da codesta Amministrazione, invece, 
l�adozione della circolare amministrativa non pu� configurarsi in termini di 
atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell�art. 2944 c.c., in quanto il riconoscimento 
del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso pu� 
essere fatto valere, deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del 
diritto altrui (Cass., sent. n. 8888 del 14 aprile 2009) e tale ricognizione non 
pu� ritenersi sussistere in una circolare, che reca l�interpretazione di un regolamento, 
senza alcuna indicazione sui soggetti nei cui confronti l�amministrazione 
� debitrice, n� dei relativi importi. 
In conclusione, codesta Direzione Generale potr� procedere alla liquida-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 245 
zione degli incentivi per le prestazioni lavorative effettuate nel periodo dal 6 
marzo 1994 al 9 maggio 2003, atteso che il termine prescrizionale quinquennale 
� stato interrotto nel 2006 con la predisposizione delle schede riepilogative 
(degli importi dovuti e dei relativi creditori), purch� le stesse siano state 
portate a conoscenza dei creditori. 
Sulla questione � stato sentito il Comitato Consultivo, che si � espresso 
in conformit�. 
Art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 luglio 2010, n. 122: applicabilit� ai compensi dei commissari 
della Ci.V.I.T. 
(Parere del 25 luglio 2011 prot. 243525, AL 24782/11, avv. MAURIZIO BORGO) 
Si riscontra la nota in epigrafe e si rappresenta quanto segue. 
Questo Generale Ufficio ritiene che i compensi, spettanti al Presidente 
ed ai commissari di codesta Commissione, non possano ritenersi assoggettati 
al regime di cui all�art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
La norma prevede che �a decorrere dal 1� gennaio 2011 le indennit�, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilit� comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorit� indipendenti, ai componenti 
di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione 
e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010 �. 
L�intento del legislatore � stato palesemente indirizzato alla riduzione dei 
costi amministrativi e politici dell�apparato pubblico, come confermato dalla 
rubrica del prefato art. 6, che recita �Riduzione dei costi degli apparati amministrativi�. 
La norma in esame non pu� che riferirsi alla misura dei compensi come 
determinata ad una data specifica; il che trova conferma nella circostanza che 
la nota di lettura del Senato alla legge n. 122/10 prevede, pur non quantificandoli, 
�sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico 
delle rispettive Amministrazioni�, legate a tali risparmi di spesa; riduzioni di 
spesa, queste ultime, che non possono che essere raggiunte con una riduzione 
della spesa in argomento precedente alla data di riferimento del 30 aprile 2010 
(cfr., sul punto, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 
deliberazione del 9 dicembre 2010, n. 204/2010/PAR).
246 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Alla luce di quanto sopra, la disposizione di cui all�art. 6, comma 3, del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 
2010, n. 122, non pu� trovare applicazione con riferimento ad una spesa, 
quella relativa ai compensi spettanti al Presidente ed ai commissari di codesta 
Commissione, che non risultava esistente alla data del 30 aprile 2010, essendo 
stati, i predetti compensi, determinati solo con decreto interministeriale del 1� 
luglio 2010. 
A quanto sopra, si aggiunga che appare plausibile - anche alla luce del 
contenuto delle premesse del predetto decreto ove si precisa che, ai fini della 
determinazione dei compensi, si � fatto riferimento �ai compensi medi previsti 
per altri organismi di simile natura� - che i Ministri (Ministro per la riforma 
della pubblica amministrazione e l�innovazione e Ministro dell�economia e 
delle fnanze), al momento della determinazione dei compensi, spettanti al Presidente 
ed ai commissari di codesta Commissione, abbiano tenuto conto della 
decurtazione delle indennit�, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni e di 
tutte le altre utilit� comunque denominate, disposta, in via generale, dall� art. 
6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (norma entrata in vigore antecedentemente 
all�emanazione del decreto interministeriale di cui sopra). 
Sulla questione � stato sentito il Comitato Consultivo dell'Avvocatura 
dello Stato che, nella seduta del 21 luglio 2011, si � espresso in conformit�. 
Commissari straordinari nominati ai sensi dell�art. 1 commi 2 e 2 bis del 
D.L. 26 novembre 2010 n. 196, conv. in Legge 24 gennaio 2011 n. 1: determinazione 
del compenso 
(Parere del 4 ottobre 2011 prott. 307882/75, AL 22037/11, avv. FABRIZIO FEDELI) 
Con la nota in riferimento - trasmessa alla Scrivente dall�Avvocatura distrettuale 
di Napoli, attesa la natura di massima della questione - codesto Ufficio 
di Gabinetto ha domandato un parere in merito ai criteri di 
determinazione del compenso da corrispondere - nel silenzio della norma - ai 
Commissari straordinari nominati ai sensi dell�art. 1 commi 2 e 2 bis del D.L. 
26 novembre 2010 n. 196, conv. in Legge 24 gennaio 2011 n. 1. 
A tale riguardo sembra opportuno premettere che i Commissari straordinari 
in argomento sono riconducibili alla figura del funzionario onorario, precisando 
che la disciplina di tale rapporto, in mancanza di una 
predeterminazione normativa, deriva - come affermato da costante giurisprudenza 
- pressoch� esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla 
natura dello stesso, anche per ci� che riguarda i compensi (esclusivamente fi-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 247 
nalizzati al pubblico interesse ed al decoro della funzione, aventi carattere indennitario 
e di ristoro delle spese), la cui determinazione rimane affidata alle 
discrezionali determinazioni dell'autorit� che procede all�investitura (T.A.R. 
Umbria Perugia sez. I, 26 giugno 2009, n. 358; T.A.R. Sardegna Cagliari sez. 
I, 27 ottobre 2008, n. 1848; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1 agosto 2007, n. 7383; 
T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 18 dicembre 2003, n. 19435; 10 aprile 1997 n. 
3129; 16 luglio 1983 n. 4887; 24 marzo 1981 n. 1687; 20 marzo 1985 n. 2033; 
15 marzo 1985 n. 2016, nonch� T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 18 marzo 2005 n. 
1207), configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo 
(T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 4 agosto 2008, n. 1050; Consiglio Stato, 
sez. IV, 24 marzo 2005, n. 1272). 
Con due recentissime decisioni il Consiglio di Stato (Sez. VI, 29 marzo 
2011, n. 1893, 27 aprile 2011, n. 2483), oltre a ribadire, in generale, i tratti distintivi 
della figura rispetto a quella del pubblico impiegato (1), ha confermato 
che al carattere retributivo, perch� inserito in un rapporto sinallagmatico, del 
compenso percepito dal pubblico dipendente, �si contrappone il carattere invece 
indennitario, onnicomprensivo e di ristoro del sacrificio per dedicarsi 
all'attivit� dell'ufficio e di rimborso delle spese imposte dalla carica (quand'anche 
sia predeterminato dalla legge o in base ad essa da altri atti normativi, 
�), proprio del compenso percepito dal funzionario onorario�. 
Analoghi principi si rinvengono nella giurisprudenza della Cassazione 
che, nel regolare la giurisdizione (nella specie, in favore del G.A.), ha fatto 
leva sulla determinazione discrezionale del compenso ad esso dovuto, in 
quanto rimesso ad una delibera amministrativa, facendo eccezione all'applicazione 
del principio soltanto l'ipotesi in cui una specifica disposizione di 
legge provveda ad attribuire natura retributiva alle spettanze del funzionario 
onorario e ne consegua una determinazione automatica (Cass. civ., Sez. Unite, 
27 gennaio 2010, n. 1631). 
Alla stregua di quanto precede e ai fini che qui interessano si pu� affer- 
(1) �La figura del funzionario onorario - che � residuale (vale a dire, individuabile a contrariis) 
rispetto a quella del pubblico dipendente, senza che possa ipotizzarsi un tertium genus neppure sotto il 
profilo della parasubordinazione- viene in rilievo quando, pur sussistendo un rapporto di servizio con 
relativa attribuzione di funzioni pubbliche, difettino nondimeno gli elementi professionalmente caratterizzanti 
dell'impiego pubblico, costituiti: dalla scelta del dipendente sulla base di apprezzamenti a carattere 
prettamente tecnico-amministrativo e con modalit� selettive, anzich�, come � per lo pi� per il 
funzionario onorario, sulla base di valutazioni discrezionali o intuitu personae ovvero, nei casi previsti, 
da procedure elettive (da cui discende che, per il funzionario onorario, l'instaurazione del rapporto di 
servizio avviene per lo pi� uno actu con l'investitura dell'ufficio); dall'inserimento strutturale del dipendente 
nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, anzich� in modo meramente funzionale 
come � per il funzionario onorario; dallo svolgersi del rapporto nel quadro dello statuto per il 
pubblico impiego, diversamente da quanto avviene per il funzionario onorario, il cui rapporto trova regolamentazione 
pressoch� esclusivamente nell'atto di conferimento dell'incarico; [�]; dalla durata 
tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego, a fronte della ordinaria temporaneit� 
dell'incarico onorario� (Cons. di Stato, sent. n. 1893/2011 e n. 2483/2011).
248 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
mare, quindi, che il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza 
- come nel caso di specie - di specifiche previsioni di legge, ha natura 
indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticit�, 
restando affidato, quindi, alle discrezionali determinazioni dell'autorit� 
che procede all'investitura (di fronte alle quali il funzionario vanta un mero 
interesse legittimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 8 luglio 2008, n. 18618; Cass. 
civ. Sez. Unite, 20 aprile 2007, n. 9363). La mancata indicazione della copertura 
finanziaria � a differenza di quanto previsto dal comma 2 bis del D.L. n. 
196/2010 per le spese di funzionamento della struttura di supporto � non osta, 
inoltre, al riconoscimento del compenso ai Commissari, in quanto l'art. 81 
Cost. attiene ai limiti al cui rispetto � vincolato il legislatore ordinario nella 
sua politica finanziaria (Corte cost., 15 dicembre 2010, n. 355) ed � diretto a 
tutelare un interesse (al corretto andamento finanziario dello Stato) del tutto 
estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione. 
Considerato che i Commissari straordinari di cui all�art. 1 commi 2 e 2 
bis del D.L. n. 196/2010 sono nominati dalla Regione tra il personale appartenente 
a diverse categorie di pubblici dipendenti in servizio attivo (personale 
della carriera prefettizia, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati 
dello Stato, professori universitari ordinari), che conservano - allo stato 
della vigente normativa - il loro trattamento economico, ad avviso della Scrivente 
un utile parametro di riferimento dell�indennit� di funzione potrebbe 
consistere in una percentuale della retribuzione di posizione percepita dal personale 
dirigenziale apicale della Regione (per il settore di competenza, che � 
quello dei rifiuti) variabile in base alla complessit�, alla difficolt� dell'incarico 
e alle correlate responsabilit�, senza trascurare, nel contemperamento, anche 
le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Qualora, invece, il personale 
investito della carica di Commissario straordinario non mantenesse il trattamento 
economico fondamentale corrisposto dall�Amministrazione o dall�Ente 
di appartenenza, il criterio sopra indicato dovrebbe essere adattato tenendo 
conto della necessit� di assicurare, comunque, un compenso adeguato alla 
complessit� dell�incarico e alle connesse responsabilit�. 
L�indennit� spettante ai Commissari � soggetta alla riduzione prevista dall�art. 
6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in Legge n. 122/2010, 
secondo cui le indennit� corrisposte, fra l�altro, ai Commissari straordinari di 
Governo, sino al 31 dicembre 2013 �non possono superare gli importi risultanti 
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti [del 10%] ai sensi del presente 
comma�. Pertanto, l�indennit� andrebbe commisurata a una percentuale della 
retribuzione di posizione percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione 
(per il settore di competenza) alla data del 30 aprile 2010 e assoggettata 
alla riduzione del 10%. 
Sempre in base ai criteri sopra accennati potranno essere ammesse a rimborso 
le spese documentate di vitto e di trasporto e, nel rispetto di alcune con-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 249 
dizioni, quelle di alloggio (ad esempio, solo per i residenti fuori Provincia, 
salvo motivate esigenze). 
Infine, la soluzione di porre il compenso del Commissario a carico del 
concessionario, viene rappresentata come un dato pacificamente praticato in 
ordine al quale questa Avvocatura non ritiene di pronunciarsi. 
Sulla questione oggetto del presente parere � stato sentito il Comitato 
Consultivo che si � espresso in conformit�. 
Linee-guida per la procedura di riconoscimento delle �associazioni di protezione 
ambientale� di cui all�art. 13, co. 1, l. 349/1986 
(Parere dell�11 ottobre 2011 prot. 316095, AL 32715/11, avv. ALESSANDRO DE STEFANO) 
1. Al fine di predisporre un documento recante le �linee-guida� della procedura 
per il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale previste 
dall�art. 13, comma 1, della l. 349/1986, codesta Amministrazione chiede 
il parere di questa Avvocatura sulle seguenti questioni: 
a) sulla possibilit� di conferire il riconoscimento ad enti collettivi che non 
abbiano la forma giuridica dell�associazione, quali fondazioni, fondi, comitati, 
centri-studi e simili; 
b) sui criteri per individuare il requisito dell��ordinamento democratico 
interno�, che � previsto dalla suddetta norma di legge quale condizione per il 
riconoscimento. 
2. Questa Avvocatura rileva preliminarmente che � come gi� osservato 
da codesta Amministrazione � il riconoscimento della qualifica di �associazione 
di protezione ambientale� a carattere nazionale o con diffusione in almeno 
cinque regioni, comporta il conferimento della legittimazione ad agire 
in sede giurisdizionale, sia mediante costituzione di parte civile nei processi 
penali che mediante proposizione di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, 
in relazione a fatti illeciti ovvero a provvedimenti illegittimi, che abbiano rilevanza 
sotto il profilo della tutela dell�ambiente e dell�ecosistema (art. 18, 
comma 5, l. 349/1986). � incerto se analoga legittimazione possa essere attribuita 
anche, per specifiche controversie, ad altri enti collettivi, che non abbiano 
chiesto o conseguito una tale qualificazione: ad un primo orientamento favorevole 
(cfr. Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2008, n. 35393; Cass. pen., sez. III, 
10 giugno 2002, n. 22539; Cass. pen., sez. III, 19 novembre 1996, n. 9837; 
Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 
2006, n. 5760), si contrappone un secondo orientamento restrittivo (cfr., da 
ultimo, Cons. Stato, 28 marzo 2011, n. 1876). 
In quest�ultima prospettiva, il provvedimento di riconoscimento di code-
250 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
sta Amministrazione assume carattere decisivo ai fini della �legittimatio ad 
causam� dell�Ente; ma anche se si accoglie l�altro orientamento tale provvedimento 
assume particolare importanza e determina rilevanti effetti sull�ordinamento 
processuale, perch� produce un significativo ampliamento della 
capacit� giuridica del destinatario (in tal senso, tra le tante, Cass. pen., sez. 
III, 20 dicembre 2002, n. 54238; Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1960). 
Da ci� consegue che i provvedimenti di cui trattasi dovranno essere adottati 
in base a rigorosa istruttoria e ad attenta verifica del possesso dei requisiti stabiliti 
dalla legge. 
3. Al fine di poter dare corretta applicazione alla norma in esame, non si 
pu� prescindere dall�analisi della funzione ad essa attribuita dal legislatore, 
nel contesto di un travagliato dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui limiti 
della tutela dei cosiddetti �interessi diffusi�, e cio� degli interessi, di particolare 
rilievo nella materia ambientale, che coinvolgono in modo sensibile, ma in 
termini comunque indifferenziati, larghe categorie di cittadini. 
Come � noto, la dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tale categoria 
di interessi dagli interessi cosiddetti �collettivi�, che riguardano specificamente 
un numero ben individuato di componenti di un gruppo di persone (quale un�associazione 
di categoria, un sindacato, etc�): nel caso degli interessi �collettivi� 
si raffigura una sommatoria di interessi individuali ben precisati, che ben possono 
essere tutelati anche collettivamente attraverso il soggetto che rappresenta 
le istanze comuni (in tal senso, per tutti, Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 1979, 
n. 378); nell�altro caso, invece, la tutela giurisdizionale - sebbene perseguita 
non individualmente, ma attraverso un soggetto rappresentativo - non riguarda 
soltanto gli interessi �interni� del gruppo, ma si estende in modo indifferenziato 
agli interessi �esterni� (o �adespoti �) dell�intera collettivit�. 
L�aspirazione ad attribuire rilevanza a quest�ultima categoria di interessi 
super-individuali e a dare ad essi un doveroso ingresso in sede giudiziaria, si 
� fondata sul rispetto dei principi costituzionali che valorizzano le organizzazioni 
sociali nelle quali si esprime la personalit� del cittadino. Tuttavia, essa 
si � scontrata con la impostazione tradizionale del processo, ancorata alla tutela 
delle sole posizioni giuridiche soggettive ed al divieto delle cosiddette �azioni 
popolari�; e sono risultati vani i tentativi ermeneutici di �individualizzare� e 
di �personalizzare� questi interessi pubblici, attribuendoli e riferendoli al singolo 
soggetto collettivo, quale portatore delle proprie specifiche finalit� statutarie 
(cfr., in proposito, le �storiche� sentenze delle Sezioni Unite dalla 
Cassazione dell�8 maggio 1978, n. 2207 e dell�Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato del 19 ottobre 1979, n. 24). In questo contesto, � maturata l�esigenza 
di un intervento legislativo, che � superando questa impostazione 
tradizionale � consentisse la tutela giurisdizionale dei predetti �interessi diffusi 
�, precisando e definendo le condizioni di ammissibilit� delle relative 
azioni, sul piano sia penale che amministrativo.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 251 
La scelta compiuta dal legislatore con la norma in esame si � basata sull�esigenza 
di individuare con il necessario rigore, con apposito atto amministrativo, 
i soggetti che offrano garanzie adeguate in merito alla capacit� di 
interpretare e difendere, similmente agli Enti pubblici a ci� istituzionalmente 
predisposti, l�interesse generale alla tutela dell�ambiente. In adesione alle indicazioni 
della dottrina pi� autorevole ed in analogia con le tendenze che si 
sono manifestate in altri Ordinamenti democratici, l�opzione � stata compiuta 
a favore di soggetti organizzati, o di �organizational plaintiff �, aventi una adeguata 
base associativa che faccia presumere per un verso l�esistenza di un adeguato 
controllo sociale sulla propria attivit�, a garanzia di una autentica e 
genuina rappresentanza dei pubblici e generali interessi, e per un altro verso il 
possesso di una sufficiente incisivit�, efficacia e continuit� della propria azione. 
Questa �ratio legis� si esprime chiaramente attraverso la disposizione dal 
citato art. 13, comma 1, della l. 349/86, che riserva il riconoscimento alle �associazioni�, 
e cio� agli Enti morali definiti dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile 
che perseguano finalit� altruistiche di carattere culturale, scientifico, sociale 
e simili attraverso una struttura fondata prevalentemente sulla componente 
personale. Il riferimento alle �associazioni� si giustifica razionalmente con 
l�intento del legislatore di recepire i risultati del dibattito che si � innanzi sintetizzato, 
in base ai quali la legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi 
generali, riferibili indifferenziatamente ad una pluralit� di cittadini, pu� 
essere attribuita ai soli Enti che � attraverso una struttura organizzativa fondata 
soprattutto sul contributo operativo ed ideologico dei suoi componenti � rivelino 
la capacit� di individuare, rappresentare e difendere, in modo fedele ed 
efficace, le esigenze ed i bisogni della collettivit� nella materia in esame. 
Ulteriore conferma del significato del termine �associazione� � offerta 
dalla prescrizione secondo cui, al fine di poter conseguire il riconoscimento, 
l�Ente deve dotarsi di un �ordinamento interno democratico�. Questo requisito, 
che sar� pi� approfonditamente analizzato nel prosieguo e che rafforza l�esigenza 
di assicurare l�effettiva rappresentativit� del sodalizio, implica logicamente 
l�esistenza di un organismo a base prevalentemente personale, qual � 
l�associazione, la cui attivit� deve essere ispirata dalla condivisione di uguali 
finalit� ideali, dal libero contributo degli aderenti e dal confronto aperto tra le 
posizioni individuali. 
� perci� evidente che il significato letterale della norma � convalidato 
dai criteri di interpretazione logico e teleologico. Il termine �associazione� 
non � stato adoperato dal legislatore in modo generico, cos� da poter essere riferito 
a qualsiasi Ente morale che abbia come finalit� la tutela degli interessi 
ambientali, ma deve essere inteso in senso proprio, con riferimento a soggetti 
collettivi che � in quanto dotati di un�ampia base partecipativa ed essendo 
aperti al contributo libero dei cittadini � si possono considerare essere effettivi 
portatori di interessi generali.
252 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
La norma, essendo finalizzata ad ampliare eccezionalmente i tradizionali 
limiti di accesso alla tutela giurisdizionale, non sembra suscettibile di interpretazioni 
analogiche o estensive, che potrebbero comportare una violazione 
del mandato conferito dal legislatore a codesta Amministrazione nella designazione 
dei soggetti titolari di potest� rappresentativa a tutela degli interessi 
di cui trattasi. 
Alla luce di queste considerazioni, occorre ritenere che il riconoscimento 
previsto dall�art. 13, comma 1, l. 349/86, pu� essere conferito non a qualsiasi 
ente collettivo (comprese fondazioni, fondi patrimoniali, e simili) che persegue 
finalit� non egoistiche o non lucrative nel settore ambientale, ma soltanto agli 
Enti associativi, che esprimano autenticamente la volont� dei suoi componenti. 
Sembra dunque che la parola �associazione� contenuta nella norma in esame 
deve essere interpretata in senso letterale, facendo puntuale riferimento alle 
associazioni in senso proprio che � come gi� osservato � sono caratterizzate 
prevalentemente dall�elemento personalistico. Sembra invece che siano estranee 
alle previsioni normative le fondazioni, i fondi patrimoniali e gli altri organismi 
similari, che sono caratterizzati dalla prevalenza dell�elemento 
patrimoniale e che potrebbero teoricamente esprimere pi� gli interessi dei fondatori 
o dei finanziatori che gli interessi diffusi di una collettivit�. 
Ci� non significa tuttavia che la norma debba essere applicata in termini 
formalistici, attribuendo rilevanza decisiva ed assorbente al �nomen juris� del 
soggetto che richieda il riconoscimento. Se per un verso la sola qualifica di �associazione� 
non � sufficiente ad attestare il possesso del requisito richiesto, essendo 
necessario che alla forma adottata corrisponda la natura autenticamente 
associativa dell�Ente, per un altro verso si potr� concedere il riconoscimento 
ad organismi che, pur diversamente qualificati (come �comitato�, �comunit��, 
�centro studi�, o simili) abbiano tuttavia la natura giuridica dell�associazione, 
in quanto siano costituiti da un gruppo di cittadini che ne promuovono l�attivit� 
al fine di far valere unitariamente la loro volont� comune ed i loro interessi collettivi. 
In sostanza, il requisito della organizzazione su base democratica non 
costituisce solo un elemento essenziale per conseguire il riconoscimento, ma 
rappresenta anche l�essenziale indice rilevatore della sussistenza dell�Ente associativo, 
a cui la norma in esame intende fare riferimento. 
� appena il caso di aggiungere che nulla impedisce che le associazioni 
siano composte non solo da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche, 
e che possono costituire �associazioni� anche gli organismi di secondo grado, 
formati da una pluralit� di associazioni o di altri enti dei quali intendono coordinare 
le attivit� e le strategie di intervento. 
Per tutte le ragioni anzidette si pu� dunque concludere che il significato 
della norma si presenta chiaro ed univoco sul piano astratto, ma che la sua applicazione 
richiede comunque una attenta indagine sul piano concreto, al fine 
di individuare correttamente la categoria giuridica nella quale il soggetto ri-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 253 
chiedente deve essere inquadrato. 
4. Come si � gi� accennato, nello svolgimento di siffatta indagine potr� 
rivestire un ruolo fondamentale la verifica del requisito dell��ordinamento interno 
democratico�, che il legislatore ha posto come condizione essenziale per 
conseguire il richiesto riconoscimento: se da un lato l�esistenza di tale requisito 
testimonia la presenza di una componente personale capace di incidere sulla 
vita dell�ente, secondo l�astratto modello dell�associazione, la mancanza di 
una effettiva dialettica democratica all�interno dell�Ente costituisce, per converso, 
il sintomo evidente della mancanza di un organismo genuinamente associativo, 
perch� la composizione degli organi di amministrazione e la 
determinazione delle strategie di azione non sono espressione della volont� 
degli iscritti. 
Per assicurare l�uniformit� e la coerenza dell�azione amministrativa e per 
evitare possibili disparit� di trattamento, il riconoscimento o la negazione del 
requisito dell� �ordinamento interno democratico� si dovranno basare sull�analisi 
di alcuni indici significativi. Ad avviso di questa Avvocatura, il requisito 
in esame presuppone che nello Statuto ricorrano talune condizioni essenziali, 
quali: 
a) la libert� di iscrizione per tutti coloro che intendono partecipare alla vita 
dell�Associazione, condividendone le finalit� (fatte salve eventuali e ragionevoli 
ipotesi di esclusione o di decadenza, in caso di condotte non 
compatibili con la qualit� di socio o di violazione degli obblighi derivanti 
dalla appartenenza al sodalizio); 
b) l�attribuzione all�Assemblea dei soci di poteri di nomina e di revoca degli 
Amministratori e di approvazione dei bilanci; 
c) l�attribuzione ai soci del diritto di voto nelle Assemblee deliberative, indipendentemente 
dalla circostanza che essi possano appartenere a categorie 
distinte (quali soci ordinari, sostenitori, benemeriti, etc.); 
d) la riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti 
di sesso femminile, secondo il principio dell��equilibrio di genere�. 
I principi della libert� statutaria e della autonomia negoziale degli Enti 
morali non consentono di predeterminare rigidamente il contenuto di simili 
condizioni, che rappresentano quindi regole direttive di carattere generale, che 
potranno essere precisate e dettagliate dalle Associazioni che richiedano il riconoscimento. 
In via generale, si ritiene che queste condizioni non siano effettivamente 
rispettate, qualora lo statuto contenga clausole che impediscano o rendano difficile 
l�ammissione di nuovi soci (come quella, cui fa riferimento codesta Amministrazione, 
che accolli all�aspirante socio l�onere di fornire onerose prove 
della condivisione delle finalit� statutarie), o che non prevedano un uguale diritto 
di voto dei soci nelle assemblee, o che prevedano cariche di amministra-
254 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
zione non elettive, a tempo indeterminato, o riservate a particolari categorie 
di soci, o che non rispettino l�equilibrio di genere. Simili clausole sembrano 
infatti difficilmente compatibili con i principi della democraticit�, a cui le Associazioni 
in esame si devono ispirare. 
Clausole di tal genere potrebbero essere ammesse solo in via eccezionale, 
sulla base di congrue giustificazioni fornite dalla Organizzazione richiedente 
ed entro i limiti che codesta Amministrazione potrebbe opportunamente prefissare 
(come, ad esempio, quello per cui gli Organi direttivi debbano essere 
composti in maggioranza da membri elettivi con un incarico a tempo determinato, 
da rinnovare alle scadenze prefissate, con rispetto dell� �equilibrio di 
genere�). 
Per il suo valore di massima sul testo del presente parere � stato sentito il 
Comitato Consultivo di questa Avvocatura, che si � espresso in conformit� 
nella seduta del 6 ottobre u.s.. 
Configurabilit� a carico dell'Autorit� per le Garanzie nelle Comunicazioni 
di un obbligo contributivo per accantonamento del TFR dei componenti in 
relazione al periodo di durata del relativo mandato 
(Parere del 17 ottobre 2011 prot. 32389, AL 28502/11, avv. MARCO STIGLIANO MESSUTI) 
Con la nota che si riscontra si chiede a questo GU di conoscere se codesta 
Autorit� sia �effettivamente tenuta a versare la quota di TFR (gravante sul 
datore di lavoro) in riferimento al periodo in cui un lavoratore dipendente 
privato abbia svolto l'incarico di Componente dell'Autorit� e, nell'affermativa 
ipotesi, se il destinatario del pagamento contributivo debba essere individuato 
nel datore di lavoro dell'originario rapporto�. Nello specifico, codesta Autorit� 
garante chiede di conoscere se essa �sia tenuta a versare la quota di TFR, 
calcolata sulla base di rapporti figurativi della retribuzione percepita al momento 
della nomina, anche nel caso di lavoratori dipendenti che non provengano 
da un'amministrazione iscritta all'INPDAP e per tutto il periodo in cui 
abbiano svolto l'incarico di componente dell'AGCOM �. 
Al riguardo, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va rilevata l'assenza di una disciplina normativa ad hoc per i 
dipendenti privati, i quali abbiano ricevuto il mandato a Componente di dell'AGCOM 
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2011, n. 1893). Cosicch�, 
ai fini della determinazione del TFR, l'eventuale rilevanza diretta 
ovvero indiretta dell�incarico a componente dell'Autorit� dovr� valutarsi in 
base alle regole ed ai principi di diritto comune. 
Tuttavia, ad un attento esame del dato normativo e giurisprudenziale, av-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 255 
viene che dell'incarico a Componente dell'Autorit� per le Garanzie nelle Comunicazioni 
non si possa in alcun modo tener conto, n� in modo diretto, n� 
indiretto, ai fini della determinazione della debenza ovvero della quantificazione 
degli accantonamenti per il TFR. 
Infatti, sotto un primo profilo, se al personale privato comandato presso 
una pubblica amministrazione spettano generalmente gli accantonamenti del 
TFR, da operarsi a carico dell'ente che ha la direzione del personale suindicato 
(Cfr. Cass., sez. lav., 8 settembre 2005, n. 17842, e Cass., sez. lavoro, 25 febbraio 
1987, n. 2015), nella questione all'attenzione della scrivente si versa piuttosto 
in un'ipotesi di aspettativa senza assegni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 
gennaio 2007, n. 341, recante l'aspettativa di lavoratori privati a seguito di nomina 
a commissari dell'AGCOM), il tutto in via similare rispetto a quanto previsto 
dall'art. 31 della l. 20 maggio 1970, n. 300; ed in tal caso, per definizione, 
al lavoratore privato, il quale sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive 
o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, non spetta alcun 
trattamento economico, incluso quello di quiescenza e previdenza, per l'intera 
durata del mandato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1995). 
Parimenti, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 15 febbraio 
2011, n. 1893, di conferma della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, 17 gennaio 
2008, n. 471, ha escluso l'applicabilit� dell'art. 2120 c.c. ai componenti 
dell'Autorit�, come pure ha negato la riconducibilit� dell'incarico a Componente 
dell'Autorit� nell'alveo delle prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni. In effetti, sempre a detta del 
giudice amministrativo, il mandato di componente dell'AGCOM � assimilabile 
piuttosto ad un incarico onorario, rispetto al quale la retribuzione ha un mero 
ruolo indennitario o di rimborso spese, mentre � del tutto assente il vincolo di 
inquadramento in una struttura direttiva ed organizzativa, tipico nelle figure 
di lavoro subordinato (cfr. in termini Tar Lazio, sez. II, 607/2008). 
In altri termini, per il Consiglio di Stato, salvi i casi tassativi (non suscettibili 
di interpretazione analogica) di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, 
rispetto ai quali opera, di diritto e a carico del datore di lavoro di 
provenienza, l'obbligo di procedere agli accantonamenti per il TFR (articoli 
2110 e 2120, co. 3, c.c.), la disciplina del TFR ha due punti fermi: 
a) la corresponsione dell'indennit� di fine rapporto ha base contributiva 
ed � quindi determinata sulla base agli accantonamenti stanziati nel corso dell'attivit� 
lavorativa; 
b) gli accantonamenti possono essere effettuati in quanto sia in svolgimento 
un rapporto di lavoro dipendente, vuoi che questo si espleti in un'unica 
organizzazione di impiego, vuoi che questo si espleti in pi� organizzazioni. 
Tertium non datur. 
Ne deriva che il periodo di svolgimento di un incarico onorario presso 
enti pubblici non pu� di per s� avere rilevanza, n� diretta, n� indiretta, al fine
256 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di stabilire un onere di accantonamento a carico di codesta Autorit� ovvero 
della struttura datoriale di provenienza: � questo il senso della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 1893/2011 cit. ed � questo il senso della giurisprudenza 
unanime in materia di TFR. 
Cos�, ad esempio, la Corte di Cassazione si � occupata della spettanza 
degli accantonamenti per il TFR con riferimento agli artisti, una figura operativa 
che pu� o meno rientrare nello schema tipico del lavoro dipendente; ed in 
quella sede, sempre la Suprema Corte si � espressa per l'imprescindibile legame 
tra lavoro subordinato e disciplina del TFR (Cassazione, Sez. Lav., 25 
ottobre 2005, n. 20659; cfr. anche Cassazione, Sez. Lav., 17 giugno 1988, n. 
4145, relativa alla eventuale qualificazione dei soci di societ� cooperative 
come lavoratori subordinati - per le corti di merito, cfr. Corte di Appello di 
Napoli, Sez. I, 30 giugno 2008; Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, 27 
ottobre 2006). 
Per converso, la Corte dei Conti, Sez. Controllo, con pronuncia del 19 
aprile 1971, n. 435, ha stabilito la rilevanza dell'incarico di giudice costituzionale 
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza. 
Tuttavia, sebbene il DPCM 3 giugno 1998, recante il trattamento economico 
dei Componenti dell'AGCOM, rinvia all'art. 12 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, in materia di trattamento economico dei giudici costituzionali, le 
considerazioni della Corte dei Conti, poc�anzi prospettate, non possono essere 
estese a quei membri dell'Autorit� i quali abbiano svolto attivit� lavorativa 
privata prima della loro nomina. 
Infatti, con la succitata sentenza del 19 aprile 1971, la Corte dei Conti 
precisava che: "Ai giudici della Corte Costituzionale compete una retribuzione 
unica corrispondente al complessivo trattamento economico del magistrato 
della giurisdizione ordinaria investito delle pi� alte funzioni (primo presidente 
della Corte di Cassazione), senza possibilit� di distinguere in essa lo "stipendio" 
e l� "indennit� di rappresentanza" dovuti al magistrato suddetto. Nella 
determinazione dell'assegno personale pensionabile attribuito a giudici della 
Corte Costituzionale riammessi nei ruoli quali magistrati o professori universitari 
per cessazione della carica - e quindi nella liquidazione del trattamento 
di quiescenza ai medesimi spettante - deve tenersi conto di tutta la percepita 
retribuzione, corrispondente al trattamento complessivo attribuito al primo 
presidente della Corte di Cassazione, comprensivo sia dello stipendio che dell'indennit� 
di rappresentanza" (Corte dei Conti, Sez. Controllo, 19 aprile 
1971, n. 435, in Riv. della Corte dei Conti, 1971, Parte I, pp. 8-9). 
In altri termini, la pronuncia del giudice contabile si riferiva esclusivamente 
ai pubblici dipendenti, magistrati e professori ordinari, i quali fossero 
venuti ad espletare funzioni di giudice costituzionale e per i quali sussistesse 
una normativa ad hoc - l'art. 12, comma 2, della l. n. 87/1953 - la quale disponeva: 
"Tale trattamento (rectius: il trattamento economico dei giudici costi-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 257 
tuzionali di cui all'art. 12, co. 1) sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, 
nella sua qualit� di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o 
a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte". 
Per contro, la Corte dei Conti non ha mai preso in considerazione la posizione 
dei lavoratori non pubblici i quali siano venuti ad assumere le mansioni 
di giudice costituzionale, purch� in possesso dei requisiti di cui all'art. 135, 
comma 2, Cost. 
Inoltre, il Consiglio di Stato, sez. I, con parere del 7 aprile 2004, n. 2612 
(in Riv. CdS, 2004, I. 1739), ha riscontrato che il rinvio operato all'art. 12 della 
legge n. 87/1953 da parte del DPCM 3 giugno 1998 - recante, ai sensi dell' 
art. 2, co. 11, l. 14 novembre 1995, n. 481 (cui rinvia l�art. 1, co. 5, l. 31 luglio 
1997, n. 249), il trattamento economico dei Componenti dell'Autorit� - non si 
estende al trattamento di quiescenza e previdenza. 
Con lo stesso parere, il Consiglio di Stato affermava inoltre che: "Allo 
stato, il riconoscimento del TFR, che implicherebbe l'esistenza di un diritto 
in tal senso attribuito ai Componenti dell'Autorit� dall'ordinamento, non trova 
alcun supporto nelle norme che definiscono il loro trattamento economico". 
Per contro, diverso � il caso del dipendente pubblico il quale svolga le 
funzioni di Componente o Presidente dell'Autorit�, come risulta anche dalla 
nota emarginata. 
In tal caso, in effetti, per inequivocabile previsione legislativa (artt. 57, 
commi 3 e 4 e 59 del DPR n. 3/1957, in virt� del rinvio operato dall'art. 2, 
comma 8 l. 481/1995, espressamente richiamato all'art. 1, comma 5, l. 
249/1997), il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresi gli accantonamenti 
per il TFR (cfr. App. Campobasso, Sez. Lav., 14 marzo 2008; Cassazione, 
Sez. Lav., 19 dicembre 2005, n. 27917, laddove includono il TFR 
nella dizione "trattamento di quiescenza e previdenza"), spettano per l'intero 
periodo in cui l'incarico onorario ha avuto luogo. 
Cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2483. Con 
la presente pronuncia, il giudice amministrativo di massima istanza ha ribadito 
l'irrilevanza diretta dell'incarico onorario a Componente di un'Autorit� indipendente 
- nella specie l'AGCM - al fine di stabilire un'obbligo di accantonamento 
a carico della stessa. Per converso, la succitata sentenza ha 
implicitamente riconosciuto la legittimit� di un provvedimento INPDAP, il 
quale ha a sua volta ammesso, per i dipendenti pubblici, la rilevanza indiretta 
del periodo di servizio onorario ai fini della determinazione del TFR, il tutto 
ai sensi degli artt. 57, commi 3 e 4 e 59 del DPR n. 3/1957, in virt� del rinvio 
operato dall'art. 2, comma 8 l. 481/1995, espressamente richiamato all'art. 1, 
comma 5, l. 249/1997. 
Per quanto concerne invece le pretese censure di incostituzionalit�, e 
quindi di disparit� di trattamento tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, 
si rimarca che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 1893/2011 ha ri-
258 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
tenuto manifestamente infondata la questione di illegittimit� costituzionale ai 
sensi dell'art. 36 Cost. 
Del pari, la Corte Costituzionale, con ordinanza del 22 aprile -3 maggio 
2002, n. 149, ha considerato come manifestamente infondata qualsiasi censura 
di illegittimit� costituzionale, ai sensi degli articoli 3 e 51 Cost., dell'art. 31 l. 
n. 300/1970, il quale, a differenza di quanto accade per il pubblico impiego, 
non concede spazi a trattamenti economici dei lavoratori privati i quali siano 
in aspettativa per ricoprire cariche elettive. Osservava la Consulta che: "In realt�, 
le garanzie costituzionali, per chi � chiamato a funzioni pubbliche elettive, 
sono quelle "di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di 
conservare il suo posto di lavoro", oltre che di poter accedervi in condizioni 
di eguaglianza (art. 51 della Costituzione), essendo rimesso alla discrezionalit� 
legislativa (influenzabile anche da una valutazione degli interessi attinenti 
alla situazione economica generale) il trattamento economico e giuridico del 
lavoratore chiamato alle funzioni anzidette, con il vincolo, in ogni caso, derivante 
dalle predette garanzie costituzionali". 
N� la sentenza della Consulta n. 351 del 3 dicembre 2010 conduce a diversi 
risultati ermeneutici. 
Il decisum de quo, in effetti, riguarda un caso specifico, e cio� l'eliminazione, 
a mezzo del D.Lgs. n. 229/1999, delle "differenziazioni di trattamento 
assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori 
diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di 
aziende sanitarie". In tal caso, la Corte Costituzionale non ha trovato "eccentrica", 
n� in contrasto con la legge delega, la volont� legislativa di concedere 
un eguale trattamento di previdenza e quiescenza a lavoratori privati e pubblici, 
i quali siano venuti a svolgere mansioni apicali nelle ASL, il tutto mediante 
la corresponsione di contributi previdenziali calcolati sul trattamento 
economico corrisposto per l'incarico conferito. 
Tuttavia, dando opportuno risalto alle indicazioni contenute vuoi nella 
sentenza n. 351/2010 cit., vuoi nell'ordinanza n. 149/2002 cit., � chiaro che 
non vi � un'illegittima disparit� di trattamento e dunque una violazione dell'art. 
3 Cost., laddove il legislatore lascia impregiudicato un trattamento pensionistico 
diversificato tra dipendenti pubblici e privati i quali abbiano conseguito 
un rilevante incarico nella PA, incluse le autorit� amministrative indipendenti; 
e ci� sebbene la stessa Consulta consideri come costituzionalmente legittima 
l'eventuale equiparazione, per via legislativa, del trattamento di quiescenza e 
previdenza di lavoratori pubblici e privati che abbiano poi assunto funzioni di 
vertice nelle aziende sanitarie (D.Lgs. n. 229/1999) ovvero il mantenimento 
delle diversit� di trattamento con riferimento alle cariche elettive e sindacali 
(art. 31 l. n. 300/1970), attenendo tutto ci� all'esercizio del potere discrezionale 
del legislatore. 
Peraltro, per quanto possa valere, in applicazione del principio di coper-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 259 
tura delle spese pubbliche di cui all'art. 81, comma 4, Cost., un criterio di interpretazione 
necessariamente restrittiva escluderebbe che il trattamento economico 
di peculiari categorie di pubblici dipendenti possa essere assicurato, 
per via ermeneutica, ad altri soggetti i quali siano ugualmente impiegati presso 
pubbliche amministrazioni (cfr. il principio presente in Cass., Sez. Lav., 16 
gennaio 2008, n. 677, in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli 
Enti Locali). 
Conclusivamente: 
a) L�incarico a Componente dell�Autorit� per le Garanzie nelle Comunicazioni 
costituisce servizio onorario e, come tale, esso non d�, n� pu� dare 
luogo, ad un onere diretto di accantonamento del TFR calcolato sull'indennit� 
di carica. 
b) Ai Componenti dell�AGCOM, gi� dipendenti pubblici, per espressa 
previsione legislativa, spettano gli accantonamenti del TFR in quanto il periodo 
di servizio onorario ha rilevanza indiretta al riguardo (cfr. anche nota 
Inpdap 4 luglio 2006, n. 17). 
c) Ai Componenti dell�AGCOM, gi� lavoratori del settore privato, in assenza 
di una disciplina legislativa ad hoc, non spettano gli accantonamenti del 
TFR, in quanto il servizio onorario non ha di per se rilevanza indiretta. 
d) Il diverso trattamento dei dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati 
non palesa alcuna profilo di illegittimit� costituzionale. 
e) Si ritiene pertanto che, gli accantonamenti del TFR in favore dei Componenti 
dell'Autorit� gi� lavoratori privati, non vadano effettuati. 
Sul presente parere si � espresso in conformit� il Comitato consultivo 
nella seduta del 6 ottobre 2011. 
Legittimazione passiva del Ministero della Salute in materia di indennizzi 
ex lege 210/92. Sentenza Cass. SS.UU. 12538/11 
(Parere del 18 ottobre 2011 prot. 326253, AL 41892/08, avv. MARINA RUSSO) 
Si trasmette la sentenza n. 12538/11 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite in data 9 giugno 2011. 
Con detta pronuncia, la Corte di Cassazione ha posto fine al contrasto 
giurisprudenziale, interno alla Sezione Lavoro della Corte stessa, in tema di 
individuazione del soggetto legittimato a resistere nei giudizi aventi ad oggetto 
la concessione dell�indennizzo ex lege 210/92 in seguito al trasferimento di 
funzioni e compiti amministrativi di cui alle norme sopra richiamate. 
Sull�argomento, infatti, si era andato dapprima consolidando un orientamento 
(Sez. lav., Sentenza n. 24889 del 23 novembre 2006; conformi, sez. lav.
260 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
10431/07 e 89/08) favorevole alla tesi difensiva sostenuta dall�Amministrazione, 
nel senso che ��restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal 
contenzioso, instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale, relativo alle 
domande riguardanti l'indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse 
dalle U.S.L. al competente Ministero (allora della Sanit�, ora della Salute) 
fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione 
passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico 
si devono, perci�, considerare ancora accollati gli inerenti oneri �. 
Secondo tale orientamento, il contenzioso relativo ad istanze trasmesse 
dalle USL al Ministero dopo il 21 febbraio 2001 avrebbe visto, quale unico 
soggetto legittimato passivo, la Regione. 
Tuttavia, in seguito, la stessa Sezione Lavoro (sent. n. 21704/09) aveva 
rivisto le proprie posizioni, stabilendo: �In tema di indennizzo ai sensi della 
legge n. 210 del 1992, la titolarit� passiva del rapporto per la generalit� delle 
controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della Salute, indipendentemente 
dal momento di presentazione della domanda amministrativa 
per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della 
medesima dalle Usl al Ministero della salute, ��. 
La Scrivente ha quindi sollecitato l�intervento chiarificatore delle SS.UU., 
che si sono espresse con la decisione di cui sopra, confermando l�orientamento 
che vede nel Ministero della Salute il soggetto legittimato a resistere nei suddetti 
giudizi, indipendentemente dalla data di presentazione dell�istanza amministrativa, 
ovvero della sua trasmissione alle ASL. 
La suddetta pronuncia segna l�orientamento definitivo delle SS.UU. sulla 
materia, nel senso che (si veda, al riguardo, la parte motiva della sentenza) 
l�art. 123 del D.lgs. 112/98, in quanto individua nel Ministero della Salute il 
soggetto competente a decidere dei ricorsi amministrativi ex art. 5 l. 210/92 
avverso gli accertamenti sanitari eseguiti dalle C.M.O., vale a radicare in capo 
allo stesso la titolarit� del rapporto sostanziale e, di conseguenza, la legittimazione 
processuale in mancanza di una norma derogatoria rispetto al principio 
per cui � di solito � la titolarit� del rapporto sostanziale e la legittimazione 
processuale si cumulano in capo al medesimo soggetto. 
La sentenza in questione desta peraltro notevole perplessit�, tra l�altro in 
quanto � pur confermando la sentenza di appello recante condanna dell�Amministrazione 
al pagamento del beneficio � afferma tuttavia un principio che 
appare limitato al solo profilo accertativo del diritto al beneficio medesimo: 
�� ribadendo come principio di diritto � che nelle controversie aventi ad 
oggetto l�indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 � proposte 
per l�accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva 
del Ministero della Salute�, come del resto sarebbe coerente con l�avvenuto 
trasferimento alle Regioni dei mezzi finanziari, necessari ad eseguire le pronunce 
di condanna.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 261 
Quanto alla condotta processuale da tenere, alla luce della pronuncia delle 
Sezioni Unite, si osserva quanto segue. 
� avviso della Scrivente che si debba coltivare � tanto nei giudizi pendenti 
quanto in quelli futuri � la tesi della estraneit� del Ministero rispetto alle domande 
di condanna, e che sia altres� necessario attuare quando possibile, nelle 
forme processuali di cui si dir� infra, il coinvolgimento nella causa della Regione. 
Diversamente, ove il Ministero � nei giudizi aventi ad oggetto istanze 
amministrative successive al 21 febbraio 2001 � dovesse rimanere, in conseguenza 
del non univoco tenore della sentenza in oggetto, l�unico convenuto, 
destinatario non solo delle sentenze che accertano il diritto all�indennizzo, ma 
anche di quelle che rechino altres� condanna alla corresponsione del beneficio, 
esso si troverebbe inevitabilmente esposto all�eventuale azione di esecuzione 
forzata, e ci� pur avendo gi� trasferito i fondi alle Regioni (D.P.C.M. 26 maggio 
2000 e seguenti). 
Pertanto, nei giudizi pendenti si coltiver� l�eccezione di difetto di legittimazione 
passiva gi� sollevata, con la precisazione � alla luce del principio di 
diritto enunciato dalle SS.UU. � che il Ministero prende atto dell�affermata 
legittimazione passiva dello stesso circa il profilo accertativo del diritto, mentre 
continua fermamente a contestare di essere passivamente legittimato rispetto 
alla domanda di condanna. 
Nei giudizi di nuova introduzione, si richieder� al giudice di disporre l�intervento 
iussu iudicis della Regione ex art. 107 c.p.c. per comunanza della 
causa e comunque � ove non sia ancora maturata la decadenza processuale 
dalla facolt� di chiamata in causa del terzo � l�autorizzazione a chiamare in 
causa la Regione ai sensi dell�art. 106 c.p.c., al fine di spiegare nei suoi confronti 
domanda di manleva, rispetto ad eventuali conseguenze sfavorevoli del 
giudizio (segnatamente, la condanna al pagamento dell�indennizzo). 
Gli argomenti spendibili a sostegno della domanda di manleva sono i seguenti: 
� il combinato disposto dell�art. 7 comma I l. 59/97 e 7 comma I D.lgs. 
112/98, nonch� i D.P.C.M. del 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 
2003 che hanno effettivamente trasferito alle Regioni le risorse finanziarie 
strumentali all�esercizio delle funzioni in materia, tra l�altro, di 
indennizzi ex lege 210/92; tali D.P.C.M., secondo quanto affermato dalla 
stessa Cassazione a SS.UU. - sebbene non rechino in s� una norma sulla 
legittimazione processuale - costituiscono tuttavia una regolamentazione 
del riparto dell�onere derivante dal contenzioso riferito alle istanze anteriori 
al 21 febbraio 2001. Tale regolamentazione si presta ad essere invocata 
a fondamento della domanda di manleva: diversamente, lo Stato si 
troverebbe a pagare due volte: la prima, quando ha trasferito i fondi alle 
Regioni; la seconda quando - a fronte della mancata corresponsione del-
262 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
l�indennizzo da parte di una Regione - sia condannato al relativo pagamento 
e subisca l�esecuzione forzata da parte del creditore in base a sentenza 
esecutiva; 
� l�Accordo Stato-Regioni dell�8 agosto 2001 prevede l�impegno del Ministero 
a mantenere nella propria competenza i benefici relativi agli indennizzi 
riconosciuti fino al 21 febbraio 2001 (e non anche a quelli 
riconosciuti in data successiva). 
Si osserva peraltro che la chiamata in causa delle Regioni � coerente con 
l�impegno assunto dal Governo, sempre in sede di Accordo dell�8 agosto 2001, 
di coinvolgere le Amministrazioni regionali per la gestione del contenzioso: 
la partecipazione al giudizio darebbe infatti alle Regioni modo di interloquire 
in tal sede sulla spettanza del beneficio. 
In considerazione di quanto sopra, poi, sia per i giudizi di nuova instaurazione, 
sia per quelli pendenti alla data della presente il Ministero della Salute 
in indirizzo � informato dalla competente Avvocatura della pendenza di giudizi 
aventi ad oggetto il beneficio di cui alla legge 210/92 � render� tempestivamente 
nota alla Regione, a titolo di litis denuntiatio, l�esistenza dei suddetti 
giudizi, invitandola ad intervenirvi e prospettando comunque la proposizione 
nei confronti della Regione stessa di azione ex art. 2041 c.c. per il recupero di 
quanto esso Ministero dovesse essere tenuto a corrispondere alla controparte 
in esecuzione della sentenza. 
In disparte quanto sin qui illustrato circa la condotta che sar� tenuta, nell�interesse 
di codesta Amministrazione nei giudizi in corso ed in quelli di 
nuova introduzione, non pu� non evidenziarsi che, nelle more di un�auspicabile 
nuova e pi� chiara pronuncia della Corte di Cassazione, il contenzioso in 
materia (avente carattere seriale) continuer� inevitabilmente a presentare un 
andamento incerto, con possibili significativi inconvenienti per l�Amministrazione 
(esposizione a condanne ed azioni esecutive). 
Pertanto, appare opportuno che l�Amministrazione in indirizzo si attivi 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari Politici e 
Amministrativi, Dipartimento per gli Affari Regionali), affinch� quest�ultima: 
� valuti l�opportunit� di un intervento normativo che valga, per il futuro, a 
superare la problematica sin qui esposta. 
Detto intervento potrebbe consistere nell�introduzione � secondo quanto 
desumibile dalla sentenza delle SS.UU. � di una norma processuale (di 
competenza legislativa statale ex art. 117 comma I lett. l) Cost.) che 
espressamente trasferisca alla Regione la legittimazione processuale in 
deroga alla coincidenza fra legittimazione processuale e titolarit� del rapporto 
sostanziale come ricostruita dalla Cassazione. Ancorch� in astratto 
possibile, sembra invece meno efficace ed anche meno agevole � stante 
il sopravvenuto trasferimento della competenza in materia assistenziale 
alle Regioni, cui pure le Sezioni Unite fanno espresso richiamo � la pos-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 263 
sibilit� di intervenire sul sistema derivante dal combinato disposto degli 
artt. 123 del D.lgs. 112/98 e 5 l. 210/92, nel senso di prevedere un trasferimento 
alle Regioni della competenza a decidere dei ricorsi amministrativi, 
attualmente ancora appartenente allo Stato; 
� si attivi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il raggiungimento di 
un�intesa che consenta sia di evitare attivit� processuali seriali (tanto gravose, 
quanto evitabili tramite l�opportuno coordinamento Stato/Regioni), 
sia � soprattutto � di ripianare in via amministrativa eventuali esborsi subiti 
dal Ministero della Salute per effetto di azioni esecutive aventi ad oggetto 
indennizzi il cui onere, a mente dei D.P.C.M. di cui sopra, deve 
invece ricadere sulla Regione. 
Riguardo tale ultimo punto, si rammenta che l�Amministrazione in indirizzo 
ha in via informale reso nota la prassi secondo la quale, in caso di sentenze 
che (illegittimamente) condannino il Ministero al pagamento dei ratei 
di indennizzo richiesto con istanza amministrativa trasmessa dopo il 21 febbrio 
2001, esso procederebbe solo al pagamento dei ratei arretrati maturati fino al 
deposito della sentenza, mentre � per il tempo a venire � il ruolo di spesa verrebbe 
aperto dalla Regione. 
L�assunzione da parte della Regione della spesa fissa per il tempo a venire 
� senz�altro una condotta coerente con gli impegni a suo tempo assunti con 
l�Accordo Stato/Regioni sopra richiamato, ma non completamente attuativa 
degli stessi. 
I suddetti impegni, infatti, dovrebbero altres� comportare che la Regione: 
� si assuma � a prescindere dal fatto che la condanna sia resa in danno del 
Ministero � anche l�onere del pagamento dei ratei arretrati degli indennizzi 
richiesti con istanza amministrativa trasmessa dopo il 21 febbraio 
2011, maturati fino al deposito della sentenza; 
� desista dalle condotte processuali tendenti a conseguire la propria estromissione 
dal giudizio, e riconosca di essere il soggetto legittimato a contraddire 
alle domanda di condanna al pagamento degli indennizzi ex lege 
210/92 richiesti con istanza amministrativa trasmessa dopo il 21 febbraio 
2011. 
Sulla questione � stato sentito il Comitato Consultivo nella seduta del 30 
settembre 2011, il quale si � espresso in conformit�.
264 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi dell�art. 18 del D.L. 25 
marzo 1997 n. 67: interpretazione di �dipendente di Amministrazione statale� 
(Parere del 25 ottobre 2011 prot. 335080, AL 19961/11, avv. LUCA VENTRELLA) 
In relazione al quesito formulato nella nota che si riscontra � concernente 
l'esatta estensione del requisito di �dipendente di Amministrazione statale�, 
necessario per godere del diritto al rimborso delle spese legali ex art. 18 del 
D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135 � esaminati 
gli atti trasmessi, la Scrivente osserva quanto segue. 
Le perplessit� evidenziate nella suddetta nota, con riferimento alla riconoscibilit� 
in capo al componente di Commissione di collaudo in corso d'opera 
della qualit� di �dipendente di Amministrazione statale� ai fini suindicati, attengono 
essenzialmente a due ordini di ragioni. 
Si assume, in primo luogo, che l'interpretazione letterale del citato art. 18 
induca a ritenere ricompreso nel concetto di �dipendente di Amministrazione 
statale� esclusivamente il personale assunto che abbia stipulato un contratto di 
lavoro dipendente con la P.A.. Secondariamente, si ritiene che anche l'interpretazione 
sistematica della norma de qua militi nel senso dell'attribuzione di una 
portata limitata al concetto in questione, alla luce degli obiettivi di contenimento 
della spesa pubblica espressi dall'art. 20, comma 2, dello stesso D.L. n. 67/97. 
Tuttavia, a ben vedere, simili argomenti non appaiono decisivi ai fini della 
determinazione in termini restrittivi del significato della locuzione in esame. 
Invero, come questo G.U. ha gi� avuto modo di precisare, � ben possibile 
che il richiamato art. 18, nella parte in cui si riferisce a �dipendenti di Amministrazioni 
statali�, sia oggetto di interpretazione estensiva, �soprattutto ove 
letto in combinato disposto con gli artt. 43 e 44 del noto R.d. 1611/1933 � (cfr. 
il parere reso nell'affare CS 47936/07, su conforme avviso del Comitato consultivo). 
A ci� non osta, quindi, n� la formulazione letterale della disposizione in 
esame, n� l'interpretazione sistematica della stessa, ove correttamente riferita 
alle disposizioni maggiormente idonee a ricostruirne la ratio. 
In particolare, il citato art. 44 (che, comՏ noto, disciplina i casi in cui l'Avvocatura 
dello Stato pu� assumere la rappresentanza in giudizio dei dipendenti 
pubblici e che quindi risponde ad uno scopo analogo a quello del detto art. 18, 
ossia di tenere il pi� possibile indenni tali soggetti dalle conseguenze pregiudizievoli 
dei giudizi cui vengano sottoposti per ragioni di servizio) si riferisce 
espressamente agli �impiegati e agenti� delle Amministrazioni dello Stato o 
delle Amministrazioni pubbliche non statali e degli enti sovvenzionati. 
Orbene, se al termine �impiegati� va evidentemente ricondotto tutto il 
personale regolarmente assunto dalla P.A., il concetto di �agenti� si presta invece 
a ricomprendere altri soggetti, legati all'Amministrazione da un rapporto 
di servizio �in senso lato� e quindi qualificabili come �organi straordinari�
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 265 
dell'Amministrazione stessa. 
E tale deve ritenersi, ai fini e per gli effetti in questione, il componente di 
Commissione di collaudo in corso d'opera. 
In questo senso si � del resto costantemente espressa la giurisprudenza 
della Corte di cassazione, la quale, ai fini dell�assoggettamento alla giurisdizione 
della Corte dei conti, � da tempo approdata ad una nozione ampia di 
rapporto di servizio con la P.A., non necessariamente organico ma anche solo 
�funzionale�, cio� �caratterizzato dall�inserimento del soggetto esterno nell�iter 
procedimentale dell�ente pubblico come compartecipe dell�attivit� a fini 
pubblici di quest�ultimo� (v. Cass. sent. n. 3899 del 2004). 
In particolare, per quanto specificamente attiene al collaudatore, la Suprema 
Corte ha precisato che a tale soggetto debba essere riconosciuta la natura 
di organo straordinario della P.A., in quanto inserito temporaneamente e 
funzionalmente nell'apparato organizzativo e preposto ad operare sulla base 
di un rapporto di servizio quale �agente� dell'Amministrazione stessa (cfr. 
Cass., SS. UU., sent. n. 4060 del 1993; nonch�, per l'applicazione dei suddetti 
principi, Corte dei conti, sez. giur. Regione Liguria, sent. n. 112 del 2011; 
Corte dei conti, sez. giur. Regione Lazio, sent. n. 2496 del 2010; Corte dei 
conti, sez. giur. Regione Lombardia, sent. n. 81 del 2000). 
Risultano pertanto corrette le considerazioni svolte nella bozza di parere 
allegata alla nota che si riscontra, anche con riferimento all'assenza, in capo 
al collaudatore, di quella �posizione di imparzialit�� cui fa invece riferimento 
il Commissario Straordinario in epigrafe nella propria richiesta di parere in 
ordine all'istanza in oggetto. 
In conclusione, la Scrivente ritiene che la questione prospettata debba essere 
risolta in senso affermativo, cio� riconoscendo che, ai fini del diritto al 
rimborso delle spese di patrocinio legale, il concetto di �dipendente di Amministrazione 
statale� possa essere esteso anche al soggetto che opera (in maniera 
funzionale, sia pure temporanea, quale �organo straordinario�) 
nell'interesse dell'Amministrazione, ed in particolare, nella fattispecie in 
esame, al componente di Commissione di collaudo in corso d'opera. 
Allo stato degli atti, appaiono quindi condivisibili le deduzioni contenute 
nella citata bozza di parere in ordine alla sussistenza, nel caso de quo, dei requisiti 
soggettivi richiesti dall'art. 18 del D.L. n. 67/97, e quindi alla spettanza 
all'istante - sotto il profilo soggettivo - del diritto al rimborso, ferme restando 
le valutazioni di competenza di codesta Distrettuale sulla sussistenza, nel caso 
di specie, dei requisiti oggettivi pure previsti dalla citata norma, nonch� in ordine 
all�opportunit� di richiedere apposita integrazione documentale ai fini 
dell'apprezzamento circa la congruit� delle somme richieste. 
Sul presente parere � stato sentito l�avviso del Comitato Consultivo di 
cui alla legge 103/79, che si � espresso in conformit�. 
LEGISLAZIONE ED ATTUALIT� 
La �delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari� nella legge di conversione della c.d. 
manovra economica bis. D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito in L. 
148 del 14 settembre 2011 
Antonino Galletti* 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La disciplina del decreto-legge n. 138 del 2011 e della legge 
di conversione n. 148 del 2011 - 3. L�evoluzione della giurisprudenza costituzionale - 3.1. La 
sentenza n. 171 del 2007 - 3.2. La sentenza n. 355 del 2010 - 4. La fattispecie relativa alla 
previsione nella sola legge di conversione della delega al Governo di provvedere alla riorganizzazione 
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. 
1. Premessa 
La sproporzione tra la domanda di giustizia dei cittadini e l�offerta di giustizia 
dello Stato � una delle cause, forse la principale, della crisi della giustizia 
nel nostro ordinamento. 
Il problema potrebbe (e dovrebbe) essere risolto - anche ai sensi degli 
artt. 3, 24, 97 Cost. - col miglioramento dell�offerta di giustizia per renderla 
adeguata alla domanda. 
Purtroppo, in questi ultimi anni, complice la perdurante crisi economica, 
lo Stato � intervenuto in funzione diametralmente opposta, cercando di �contrarre 
la domanda, sviando le controversie dal giudice ad altri organismi, oppure 
attribuendo al giudice maggiori poteri, in modo che questi meglio potesse 
governare la domanda di giustizia �(1). 
(*) Avvocato iscritto al Foro capitolino e patrocinante in Cassazione, coordinatore della Commissione 
di diritto amministrativo dell�Organismo Unitario dell�Avvocatura Italiana (OUA) e presidente 
dell�associazione forense �Azione Legale�. 
(1) Per una lucida analisi della problematica, approfondita in relazione al processo civile, si veda 
GIULIANO SCARSELLI (�Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio alla crisi della giustizia civile�, 
in Foro it., febbraio 2011 ovvero su www.judicium.it).
268 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
In questo trend negativo s�innestano gli ultimi (estemporanei) interventi 
sulla c.d. geografia giudiziaria che, anzich� avvicinare ulteriormente i luoghi 
deputati a fornire risposte (ovvero le sedi giudiziarie) alle domande di giustizia 
dei cittadini e perci� al territorio in ossequio al principio di sussidiariet� ed alle 
tendenze impropriamente definite federaliste di talune parti politiche, mirano 
a �concentrare� la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. 
2. La disciplina del D.L. n. 138/2011 e della legge di conversione n. 148/2011 
Con Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 216), 
� stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo ed � stata conferita la �delega al Governo per la riorganizzazione 
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari �. 
In particolare, l�art. 1 della citata Legge ha previsto: 
1. al primo comma, la conversione in legge del D.L. 138/2011; 
2. al secondo comma, che �il Governo, anche ai fini del perseguimento delle 
finalit� di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, � delegato ad 
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o pi� decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento 
di efficienza, con l�osservanza� di taluni �principi e criteri direttivi�, 
che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del 
medesimo comma secondo della L. 148/2011. 
I commi successivi prevedono che: 
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni 
vigenti. 
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta 
del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio 
superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell�espressione dei 
pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. 
I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla 
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza 
dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta 
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, 
la scadenza di quest�ultimo � prorogata di sessanta giorni. 
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell�esercizio 
della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi fissati, pu� adottare disposizioni integrative e correttive dei 
decreti legislativi medesimi.
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 269 
Il comma 6 dispone, infine, che la legge di conversione entra in vigore dal 
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
3. L�evoluzione della giurisprudenza costituzionale 
In riferimento alla possibilit� del potere della Corte costituzionale di sindacare 
i vizi del decreto legge successivamente alla sua conversione in legge, 
si � molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza. 
L�indirizzo pi� risalente della giurisprudenza costituzionale negava la sindacabilit� 
di ogni vizio proprio del decreto-legge a seguito della legge di conversione, 
che assumeva, pertanto, funzione �novativa� del contenuto del decreto 
(cfr. sentt. Corte cost. nn. 108 del 1986, 243 del 1987, 808, 810, 1033, 1035 e 
1060 del 1988 e, da ultimo, sent. n. 263 del 1994, in cui la Corte, richiamando 
la propria precedente giurisprudenza, afferma che �intervenuta la conversione, 
perdono rilievo e non possono trovare ingresso nel giudizio di costituzionalit� 
le censure di illegittimit� dedotte con riguardo ai limiti dei poteri del Governo 
nell�adozione dei decreti- legge�). 
Soltanto con la sentenza n. 29 del 1995 � stata riconosciuta la possibilit� 
per la Corte costituzionale di giudicare sui vizi dei presupposti del decretolegge, 
almeno nei casi di �evidente mancanza�, anche dopo l�intervento della 
legge di conversione. Secondo tale orientamento la legge di conversione non 
avrebbe �efficacia sanante� ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessit� 
ed urgenza (vera e propria carenza di potere) � un vizio formale del procedimento 
normativo, trasmissibile alla legge di conversione. 
Tale orientamento, favorevole allo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti 
della decretazione d�urgenza, � stata affermato anche per i decreti-legge 
in corso di conversione (sent. n. 161 del 1995 e n. 270 del 1996), oltre che per 
quelli convertiti in legge (sent. n. 330 del 1996). Il sindacato della Corte � stato, 
tuttavia, escluso nel caso di disposizioni aggiunte in sede di conversione (sent. 
n. 391 del 1995) e di disposizioni dirette alla �sanatoria� degli effetti di decreti 
non convertiti (sent. n. 84 del 1996). 
La Corte, inoltre, ha escluso il c.d. vizio da reiterazione del decreto legge 
ove sia intervenuta la legge di conversione, la quale, pertanto, avrebbe una efficacia 
sanante di tale vizio (ordinanza n. 360 del 2006). 
In definitiva, mentre il vizio da reiterazione non pu� essere scrutinato 
quando i decreti-legge sono stati convertiti, il vizio dei presupposti pu� essere 
scrutinato a prescindere dalla conversione, ma �solo nei casi di evidente mancanza� 
(sent. 398 del 1998), per evitare che il sindacato della Corte possa sostituirsi 
o sovrapporsi alla valutazione di opportunit� politica di pertinenza 
esclusiva del Parlamento. 
Cos�, dopo qualche titubanza (sentt. nn. 419 del 2000; 376 del 2001; 16 e 
29 del 2002), il predetto orientamento � stato confermato in numerose sentenze 
(sentt. nn. 341 del 2003; 6, 178, 196, 285, 299 del 2004; 2, 62 e 272 del 2005)
270 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
e si � andato, pertanto, consolidando l�indirizzo favorevole alla possibilit� del 
sindacato della Corte costituzionale nei casi di �evidente mancanza� dei presupposti 
di necessit� ed urgenza del decreto legge, anche dopo l�intervento 
della legge di conversione. 
In altri termini, il fatto che il Parlamento abbia convertito il decreto-legge 
non pu� sanarne l�illegittimit� costituzionale. 
3.1. La sentenza n. 171 del 2007 
Con sentenza n. 171 del 2007, in relazione all�appartenenza delle cause 
di incompatibilit� concernenti la carica di sindaco alla materia elettorale, la 
Corte ha dichiarato l�illegittimit� costituzionale del decreto legge n. 80 del 
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004. Infatti, secondo 
la Corte, l�utilizzazione del decreto legge, nella fattispecie, era in contrasto 
con l�art. 77, comma due, della Costituzione. 
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, l�esistenza dei requisiti 
della straordinariet� del caso di necessit� ed urgenza, che legittimano 
il Governo ad adottare, sotto la sua responsabilit�, provvedimenti provvisori 
con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta 
giorni, pu� essere oggetto di scrutinio di costituzionalit�. Infatti, secondo 
la Costituzione, l�attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere 
derogatorio rispetto all�essenziale attribuzione al Parlamento della funzione 
di porre le norme primarie nell�ambito delle competenze dello Stato 
centrale. 
Il predetto accertamento, sempre secondo quanto affermato dalla Corte, 
non si sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello 
successivo del Parlamento in sede di conversione (in cui le valutazioni politiche 
potrebbero essere prevalenti), ma deve svolgersi su un piano diverso, con 
la funzione di preservare l�assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto 
dei valori a tutela dei quali tale compito � predisposto. 
Inoltre, poich� la straordinariet� del caso, tale da imporre la necessit� di 
dettare con urgenza una disciplina in proposito, pu� essere dovuta ad una pluralit� 
di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti 
di pubblici poteri), in relazione alle quali non sono configurabili 
rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi, il difetto dei presupposti di legittimit� 
della decretazione di urgenza pu� essere oggetto di scrutinio di costituzionalit� 
solo quando tale difetto risulti in modo evidente. 
In tal senso, il difetto dei requisiti del �caso straordinario di necessit� e 
di urgenza�, che legittimano l�emanazione del decreto legge, una volta intervenuta 
la legge di conversione, si traduce in un vizio �in procedendo� della 
relativa legge. 
Il predetto principio risulta funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza 
la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l�op-
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 271 
posto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i 
vizi del decreto, comporterebbe l�attribuzione in concreto al legislatore ordinario 
del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento 
e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. 
Inoltre, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, dal fatto che in una 
Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della 
fiducia delle Camere e che il decreto legge comporta una particolare assunzione 
di responsabilit� da parte dello stesso Governo, deriva che le disposizioni 
della legge di conversione in quanto tali (nei limiti, cio�, in cui non incidono 
in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto), 
non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimit� costituzionale, 
autonomamente da quelle del decreto stesso. E questo perch� l�immediata efficacia 
del decreto legge condiziona l�attivit� del Parlamento che si trova a 
compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione 
modificata da norme poste da un organo, cui di regola, quale titolare del potere 
esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge. 
A conferma di ci�, si pu� notare che la legge di conversione � caratterizzata 
nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto 
che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere 
vengano convocate ancorch� sciolte (art. 77, secondo comma, Cost.), e il suo 
percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l�iter 
dei disegni di legge proposti dal Governo (art. 96-bis del regolamento della 
Camera e art. 78, comma 4, di quello del Senato). Il testo di quest�ultimo � 
cos� formulato: �Se l�Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti 
richiesti dall�articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei 
requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione 
si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni 
del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti 
operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse
�. 
3.2. La sentenza n. 355 del 2010 
Con la recente sentenza n. 355 del 2010, la Corte costituzionale � intervenuta 
nuovamente in materia riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei 
presupposti di necessit� ed urgenza anche sugli emendamenti �aggiunti� in 
sede di conversione dal Parlamento, purch� questi siano omogenei rispetto al 
contenuto del decreto legge; ne deriva che tale sindacato deve ritenersi escluso 
quando gli emendamenti siano del tutto eterogenei. 
Taluni hanno ravvisato, nella statuizione della Corte, un limite per il Parlamento 
nella possibilit� di approvare emendamenti omogenei rispetto al contenuto 
del decreto e l�insussistenza del limite nell�ipotesi di integrazione 
normativa parlamentare relativa a materie diverse da quelle regolate nel decreto.
272 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Tuttavia, una siffatta interpretazione determina un paradosso non condivisibile 
(2), perch� illogico, laddove consentirebbe all�atto legislativo di controllo 
di approfittare della sua approvazione per (ri)disciplinare finanche per 
intero la materia. 
Appare perci� di potersi sostenere che la Corte nella citata decisione ha 
escluso che la norma eterogenea introdotta dal Parlamento in sede di conversione 
del decreto legge possa essere soggetta al sindacato sulla sussistenza dei 
presupposti di straordinaria necessit� ed urgenza, ma nulla ha specificato sull�ammissibilit� 
tout court di disposizioni �eccentriche�, introdotte ex novo in 
sede di conversione, essendo ben possibile perci� per la Corte intervenire nuovamente 
al riguardo, laddove ad essere sottoposte al suo scrutinio di costituzionalit� 
siano emendamenti eterogenei rispetto all�oggetto del decreto legge, 
introdotti in sede di conversione ovvero laddove, come vedremo in seguito, 
siano introdotti in sede di conversione disposizioni radicalmente estranee rispetto 
al decreto-legge ed ai presupposti di necessit� ed urgenza che ne hanno 
costituito il presupposto. 
4. La fattispecie relativa alla previsione nella sola legge di conversione della 
delega al Governo di provvedere alla riorganizzazione della distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari 
Nella fattispecie presa in esame, la straordinaria necessit� ed urgenza dichiarata 
nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente 
recita: �ritenuta la straordinaria necessit� ed urgenza di emanare disposizioni 
per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica 
al fine di garantire la stabilit� del Paese con riferimento all�eccezionale situazione 
di crisi internazionale e di instabilit� dei mercati e per rispettare gli 
impegni assunti in sede di Unione Europea, nonch� di adottare misure dirette 
a favorire lo sviluppo e la competitivit� del Paese e il sostegno dell�occupazione�), 
non � stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 
2011, la quale, invece, si � limitata ad introdurre, �ex professo�, per la prima 
volta in sede di conversione, una disciplina - quella relativa alla riorganizzazione 
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari - della quale non 
vi � alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni, se non nell�art. 
1 comma 2 che indica il fine del �perseguimento delle finalit� di cui all'articolo 
9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 � e, dunque, si fa rinvio a quanto previsto da 
un decreto legge diverso e, oltretutto, gi� convertito con altra legge! 
Appare, cos�, evidente, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista 
dalla Costituzione che limita l�adozione del decreto-legge ai soli casi di 
(2) Il paradosso � ben evidenziato in F. BIONDI - S. LEONE, �Il Governo in Parlamento: evoluzione 
storica e problematiche attuali�.
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 273 
straordinaria necessit� ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso 
decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 gg. successivi 
alla pubblicazione. 
Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove 
per� la delega parlamentare interviene prima dell�inizio del procedimento di 
formazione legislativo) � consentito derogare al procedimento legislativo ordinario 
previsto dall�art. 72 della Costituzione. 
Nella fattispecie risulta palese la violazione non solo dell�iter ordinario 
di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72), ma anche di quello previsto 
per la c.d. decretazione d�urgenza (art. 77 co. 2), in quanto non sussistono 
- per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con 
clausola di mero stile - ragioni di necessit� ed urgenza a sostegno e supporto 
dell�introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa 
alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea 
rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente 
legata ad altro decreto-legge (gi� oggetto di conversione con altra 
legge). 
Trattasi, dunque, per l�espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, 
di una �norma intrusa� (3) che introduce una nuova disciplina (e, 
propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi 
in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari 
sul territorio), evidentemente estranea all�insieme delle altre disposizioni del 
decreto-legge che il primo comma dell�articolo uno provvede a convertire. 
In conclusione, nella fattispecie appare evidente come sia stato compiuto 
un vero e proprio �stravolgimento� del sistema delle fonti e di quello di produzione 
normativo indicato nella Costituzione che qui viene invertito e �piegato� 
per giustificare esigenze certamente diverse da quelle di straordinaria 
necessit� ed urgenza che invece sono le sole che legittimano il ricorso al decreto 
legge. 
La norma in esame sembra, quindi, essere incostituzionale, in quanto la 
sequenza procedimentale decreto-legge + legge di conversione � stata sostituita 
con la differente sequenza decreto-legge + legge di conversione che contiene 
(anche) una norma di delega al Governo a legiferare in futuro in materia 
del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto 
gi� convertito con altra legge di conversione. 
Inoltre, ci� comporta anche una palese violazione �sostanziale� dell�art. 
15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell�attivit� di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede che i 
decreti devono contenere norme di immediata applicazione ed il loro contenuto 
(3) L�efficace espressione � ripresa da ALFONSO CELOTTO, in �CՏ sempre una prima volta (La 
Corte costituzionale anulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti)� in www.giurcost.org.
274 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; inoltre, l�art. 15 
della predetta legge vieta espressamente al Governo l�uso del decreto-legge 
per conferire deleghe legislative a se medesimo (4). 
Va, inoltre, tenuto presente che la disciplina dettata dalla legge n. 400 del 
1988 ha nel nostro ordinamento valore �rafforzato� o almeno peculiare, in 
quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato (5), invitano le 
(4) Al livello della legislazione ordinaria, la legge 400 del 1988 ha stabilito che (art. 15): 
a) i provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'art. 77 della Costituzione 
sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" 
e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessit� e di urgenza che ne giustificano 
l'adozione; 
b) i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, 
omogeneo e corrispondente al titolo; 
c) le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non 
disponga diversamente; 
d) il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purch� 
definitiva, nonch� della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
Non possono adottarsi decreti-legge, in base alla normativa di livello ordinario in esame, per: conferire 
deleghe legislative al Governo; provvedere nelle materie in cui vi � "riserva di Assemblea" [Ossia, in 
base all'art. 72 della Costituzione, nelle seguenti materie, relativamente alle quali deve essere seguita la 
procedura d'esame normale: materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione 
a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.]; rinnovare le disposizioni di decreti-
legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare 
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 
(5) I regolamenti parlamentari prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza 
dei requisiti posti dalla "legislazione vigente" (art. 78 R.S. e art. 96-bis R.C.). 
In particolare, il Regolamento del Senato, in tema di presupposti della decretazione, prevede che (articolo 
78): 
1. il disegno di legge di conversione sia deferito alla 1^ Commissione permanente, la quale trasmette il 
proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1^ Commissione 
permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo 
comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve 
essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, 
che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone 
il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a 
quello in cui il parere � stato espresso, a un decimo dei componenti del Senato; 
2. se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo 
comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione 
si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decretolegge 
o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o 
disposizioni, che si intendono soppresse. 
Tale disciplina, peraltro, � integrata da una pronuncia della Giunta per il Regolamento (parere reso in 
data 8 novembre 1984), che ha stabilito quanto segue: 
�Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti 
richiesti dell'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto 
preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del 
tutto svincolate dalla necessit� e dalla urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge. Pertanto, 
in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Rego-
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 275 
Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti 
dalla legislazione vigente (e perci� dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, 
in un suo messaggio alle Camere (6), ha esaltato il valore regolamentare della 
legge in questione e ne ha chiesto il rigoroso rispetto. 
Da ultimo, l�attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sulla eterogeneit� delle modifiche apportate 
nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 
2010, n. 225 (cosiddetto "milleproroghe"). Il Capo dello Stato, nel 
ricordare i rilievi gi� ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha 
messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti 
legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto 
con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlalamento 
- secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione 
- deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile 
preservazione dei caratteri di necessit� e di urgenza gi� verificati con la procedura prevista 
dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione
�. 
Il Regolamento della Camera, relativamente ai presupposti e alla emendabilit� dei decreti-legge, dispone 
che (articolo 96-bis): 
- nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, deve essere dato 
conto dei presupposti di necessit� e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vanno descritti gli effetti 
attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento; 
- la Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione � assegnato pu� chiedere al Governo di 
integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decretolegge; 
- il disegno di legge � altres� deferito al Comitato per la legislazione, che esprime parere alle Commissioni 
competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino 
con le regole sulla specificit� e omogeneit� e sui limiti di contenuto dei decreti-legge previste dalla vigente 
legislazione; 
- sui presupposti costituzionali pu� essere chiamata a pronunciare l'Assemblea, attraverso la proposizione 
di questioni pregiudiziali; 
- il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente 
attinenti alla materia del decreto-legge (al riguardo, pu� decidere di consultare l'Assemblea, che decide 
senza discussione per alzata di mano). 
La differenza fra il sistema di scrutinio dei presupposti previsto dalla Camera e quello valevole per il 
Senato risiede pertanto nel fatto che solo nel secondo ramo vi � un controllo preliminare accentrato 
nella 1^ Commissione; alla Camera tale controllo spetta anzitutto alla singola Commissione di merito. 
(6) Il Capo dello Stato pro tempore, nel messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione 
del d.l. 25 gennaio 2002, n. 4 �Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore 
zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura� (Doc. I, n. 1 della XIV legislatura), ha tra l'altro sottolineato 
che la legge 400/1988 "pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto � preposta 
all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere (..) rigorosamente osservata" e 
tale legge prevede che �i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto 
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo�. In tema di requisiti della decretazione d'urgenza, 
in particolare, il Presidente della Repubblica ha invitato: 1) il Governo a seguire criteri rigorosi 
nella predisposizione dei decreti-legge e a vigilare in sede di conversione al fine di evitare che il testo 
originario venga trasformato fino a divenire non pi� rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali; 
2) i competenti organi parlamentari - segnatamente le Commissioni competenti in sede primaria 
e consultiva - a svolgere identica e rigorosa vigilanza durante l'esame della legge di conversione.
276 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
mentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di 
emanazione dei decreti-legge (7). 
Non si pu� non condividere l�autorevole ammonimento presidenziale secondo 
il quale �questo modo di procedere � si pone in contrasto con i principi 
sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della 
legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme 
dei regolamenti parlamentari. L'inserimento nei decreti di disposizioni non 
strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti 
di straordinaria necessit� ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al 
Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre 
l'eterogeneit� e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni 
competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 
72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di 
entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni�. 
Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale 
secondo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e il 
decreto-legge ne rappresenta una deroga. 
Ne deriva che l�iter agevolato della legge di conversione appare giustificato 
soltanto dalla necessit� di convertire in legge disposizioni dettate sul presupposto 
della straordinaria necessit� ed urgenza. 
Il giudizio di (in)costituzionalit� dell�art. 1 co. 2 della legge n. 148 del 
2011 per la violazione del principio di legalit� sostanziale (8) e dei parametri 
costituzionali relativi alle fonti governative, deriva dall�obbligo per la Corte 
di salvaguardare la legittimit� della disciplina delle fonti, essendo tesa anche 
alla tutela dei valori e dei diritti fondamentali. 
(7) Nella lettera del 22 febbraio 2011 che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
inviato al Presidente del Senato, Renato Schifani, al Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e al Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, a proposito del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative 
e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese, � stato evidenziato 
che �molte delle disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all�oggetto quando non alla 
stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione�; 
il Presidente nell�occasione ha concluso il suo monito censurando anche l�abuso da parte del 
Governo della c.d. fiducia: �si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia 
realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento�. 
(8) L. CARLASSARE, voce Legalit� (principio di), in Enc. Giur. XVIII, 1990, 4; secondo l�Autrice 
il limite al potere normativo del Governo si fonda sul �valore costituzionale del principio di legalit� sostanziale 
�, implicito nel testo della Costituzione e da esso ricavabile. La lettura in questione poggia sull�art. 
113 Cost. per il quale le leggi non possono limitare ad attribuire poteri all�esecutivo senza 
disciplinarne il contenuto.
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 277 
Class action pubblica e condanna della P.A. 
per mancato utilizzo della PEC 
Francesco Spada* 
Lo scopo del presente contributo � quello di svolgere alcune osservazioni 
sull�istituto della c.d. class action pubblica, introdotto nell�ordinamento con il 
decreto legislativo n. 198/2009, prendendo spunto da una recente condanna 
della P.A. per mancata pubblicazione delle caselle di PEC sul sito istituzionale. 
In attuazione della legge n. 15/2009 e nell�ambito della riforma in materia 
di ottimizzazione della produttivit� del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
della P.A., il legislatore delegato ha dettato, con il decreto legislativo 
n. 198/2009, disposizioni �in materia di ricorso per l�efficienza delle amministrazioni 
e dei concessionari di servizi pubblici�. 
L�obiettivo dell�intervento normativo � quello di stimolare una elevata 
performance dell�apparato pubblico nei confronti della collettivit� attraverso 
la previsione di un controllo esterno sull�osservanza, da parte della P.A., degli 
standard di qualit�, economicit� e tempestivit� alla stessa imposti dalle recenti 
tendenze dell�ordinamento. 
Secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate in attuazione della 
legge delega, i principi essenziali dell�istituto in commento sono cos� sintetizzabili: 
� l�azione de qua, oltre che dai diretti interessati, pu� essere proposta anche 
da parte di associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati; 
� il relativo giudizio � devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 
� � condizione di ammissibilit� dell�azione la previa diffida all�amministrazione 
o al concessionario ad assumere, entro un determinato termine, 
le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; 
� il relativo giudizio si conclude con l�ordine, impartito all�amministrazione 
o al concessionario, di adottare le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, 
alle omissioni o ai mancati adempimenti; 
� nei casi di perdurante inadempimento, � prevista la nomina di un commissario; 
� l�azione de qua non consente il risarcimento del danno; 
� la sentenza definitiva comporta l�obbligo di attivare le procedure relative 
(*) Dirigente di II fascia del Ministero dell�Economia e delle Finanze. Ha svolto la pratica forense 
presso l�Avvocatura Generale dello Stato. 
Il presente contributo riflette le opinioni dell�Autore e non impegna in alcun modo l�Amministrazione 
di appartenenza.
278 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
all�accertamento di eventuali responsabilit� disciplinari o dirigenziali; 
� sono, infine, previste forme di idonea pubblicit� del procedimento giurisdizionale 
e della sua conclusione. 
Con riferimento alla natura dell�azione de qua, si pu� senza dubbio escludere, 
in considerazione dei suoi caratteri essenziali, la riconducibilit� alle 
azioni proprie del processo amministrativo (1). 
Allo stesso modo e per le medesime motivazioni, appare difficile configurarla 
in termini di azione popolare (2), di class action in senso stretto (secondo 
il modello statunitense) o di azione collettiva (secondo il modello 
introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 nel c.d. Codice del consumo) (3). 
L�azione de qua, a ben vedere, si inscrive nell�ambito del sistema di valutazione 
delle strutture pubbliche e dei dipendenti pubblici introdotto dalla 
c.d. riforma Brunetta, in quanto la sua finalit� � quella di �ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio�. 
L�interesse del singolo, di conseguenza, non � oggetto di tutela diretta ed 
immediata, rappresentando, piuttosto, l�occasione per l�intervento giudiziale 
su criticit� e disfunzioni dell�apparato organizzativo della P.A (4). 
Si tratta, quindi, di una forma di giurisdizione di tipo oggettivo, avente 
come oggetto di tutela il buon andamento della P.A., in cui la posizione del 
singolo � tutelata soltanto in via indiretta e mediata (5). 
Ci� premesso, in generale, sull�azione in commento, appare opportuno 
(1) In questo senso, TAR Lazio, sentenza 20 gennaio 2011, n. 552 �L'azione fondata sulle norme 
di cui al d.lgs. n. 198 del 2009, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari 
di servizi pubblici, costituisce uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal 
codice del processo, azionabile da singoli titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per 
una pluralit� di utenti e consumatori, ovvero da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri 
associati, comunque appartenenti alla pluralit� citata�. 
(2) In questo senso, BARTOLINI A., La class action nei confronti della p.a. tra favole e realt�, in 
Giustamm.it, 2009. 
(3) In questo senso, Consiglio di Stato, sezione atti normativi 9 giugno 2009, n. 1943: �la formula 
�azione collettiva�, pur richiamandola, non si identifica nella cd. �class action� introdotta nel nostro 
ordinamento dall'art. 2, comma 446, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), 
che inserisce l'articolo 140-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). 
Ci� non solo e non tanto per la ragione � gi� individuata nella relazione ministeriale � per cui questa 
riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per certi ambiti, extracontrattuale, 
mentre quella il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, quanto per la diversa 
logica sottesa: l�azione contro le imprese private protegge il consumatore dallo squilibrio di posizioni 
sul mercato, con effetti limitati alla fase del contatto (negoziale o non), quella verso la pubblica amministrazione 
interviene sullo stesso processo di produzione del servizio. In entrambe le ipotesi si cerca 
di indurre il soggetto erogatore dell�utilit� a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, onde 
evitare di scaricare il costo dell�inefficienza sugli utenti; ma questo obiettivo � perseguito in modo indiretto 
se il produttore � un privato che agisce per scopi egoistici e nell�esercizio della sua libert� di 
iniziativa economica, mentre nella seconda ipotesi � perseguito direttamente, proprio perch� l�organizzazione 
amministrativa � chiamata dalla legge a realizzare il bene pubblico �. 
(4) In questo senso, ZINGALES U., �Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della 
p.a.: la class action�, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 3, 246 e ss.
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 279 
affrontare, a questo punto, alcuni aspetti problematici ad essa relativi, attraverso 
l�esame di una recente pronuncia del giudice amministrativo in materia 
(TAR Basilicata - Potenza, n. 478/2011). 
Il fatto da cui trae origine la sentenza in esame pu� essere cos� riassunto. 
Con atto di diffida, alcuni soggetti, in proprio e nella loro qualit� di segretario 
del movimento �Radicali Italiani� e di segretario dell�associazione 
�Agor� digitale�, premettendo di essere cittadini italiani intenzionati ad utilizzare 
le tecnologie info-telematiche, in particolare la PEC per le comunicazioni 
con la Regione Basilicata, invitavano quest�ultima a provvedere alla 
pubblicazione sulla pagina iniziale del sito web dell�indirizzo di PEC, cos� 
come previsto dall�art. 54, comma 2 ter del decreto legislativo n. 82/2005 e 
ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l�effettiva possibilit� 
per gli utenti di comunicare con la Regione attraverso la PEC, nel rispetto 
del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 6 del predetto decreto legislativo. 
In mancanza di riscontro, trascorso il termine di novanta giorni previsto 
dal decreto legislativo n. 198/2009 senza che l�amministrazione avesse provveduto 
a pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l�indirizzo 
di PEC, gli istanti hanno proposto ricorso per l'efficienza delle 
amministrazioni, chiedendo l�accertamento della violazione da parte della Regione 
Basilicata dell�obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire 
ai cittadini e agli utenti di comunicare con l�ente stesso mediante la 
PEC, garantendo idonea pubblicit� al proprio indirizzo di PEC attraverso la 
sua pubblicazione sulla pagina iniziale del sito e, di conseguenza, la condanna 
della Regione all�esecuzione degli adempimenti necessari ad assicurare l�effettivit� 
delle predette disposizioni mediante l�adozione degli atti amministrativi 
obbligatori per legge. 
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, l�inadempimento dell�ente intimato all�obbligo 
di pubblicare almeno un recapito di PEC sulla pagina iniziale del 
sito istituzionale determinerebbe un disservizio per i cittadini e renderebbe eccessivamente 
oneroso l�utilizzo di tale forma di comunicazione a causa della 
(5) Il Consiglio di Stato, sezione atti normativi cit., qualifica espressamente l�interesse tutelato 
con l�azione de qua alla stregua di interesse diffuso. Nello stesso senso, TAR Lazio, sentenza 13 giugno 
2011, n. 5220. D�altra parte, osserva ZONNO D., �Class action pubblica: nuove forme di tutela dell�interesse 
diffuso?�, in www.giustizia-amministrativa.it, che �nell�attributo dell�interesse come imputabile 
ad una pluralit� di soggetti appartenenti alla categoria di utenti e consumatori si coglie la coerenza 
del testo finale rispetto al parere, sicch� pu� mantenersi ferma la qualificazione nei termini sopra descritti. 
Depone per la conclusione illustrata anche la finalit� dell�azione, rappresentata dalla necessit� 
di ripristinare il corretto svolgimento della funzione pubblica relativa all�adozione di atti generali non 
normativi o la corretta erogazione di un servizio pubblico. La natura generale degli atti rinvia evidentemente 
alla pluralit� indeterminata dei destinatari, rispetto ai quali, pertanto, non � enucleabile un 
interesse esclusivo, restando questo, al contrario, a livello di interesse diffuso. Anche dalla natura di 
servizio pubblico pu� trarsi analogo argomento perch� esso � rivolto ad una pluralit� indeterminata di 
soggetti �. 
280 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
difficolt� di individuazione del recapito elettronico certificato. 
Successivamente, con atto notificato alla Regione Basilicata sono intervenuti 
in giudizio altri istanti, affermando di trovarsi nella medesima situazione 
giuridica dei ricorrenti e di avere interesse all�accoglimento del ricorso 
sia in quanto residenti nella Regione Basilicata, sia in quanto titolari di un interesse 
omogeneo a quello dei ricorrenti consistente nella legittima applicazione 
dell�impianto normativo vigente in materia di diritti digitali e, 
segnatamente, del diritto a comunicare con l�amministrazione mediante PEC. 
Ci� premesso in punto di fatto, si possono esaminare le questioni di diritto 
affrontate dal giudice amministrativo nella sentenza in commento, riguardanti 
due aspetti: le condizioni dell�azione ed il merito della questione. 
Sotto il primo profilo, il giudice amministrativo esamina la sussistenza, 
nel caso di specie, delle tre classiche condizioni dell�azione, ossia: la possibilit� 
giuridica o ammissibilit� dell�azione; la legittimazione ad agire; l�interesse 
ad agire. 
Con riferimento alla ammissibilit� dell�azione, il TAR ritiene che il requisito 
sia soddisfatto dall�esistenza della norma costituita dall�art. 1, comma 
1 del decreto legislativo n. 198/2009, che contempla la possibilit� di proporre 
un�azione allo scopo di �ripristinare il corretto svolgimento della funzione o 
la corretta erogazione di un servizio�, azionabile sia da singoli "titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralit� di utenti e consumatori", 
sia da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri 
associati". 
Il presupposto di ammissibilit� dell�azione passa attraverso la verifica 
della sussistenza di uno dei seguenti comportamenti tipizzati dal citato decreto 
legislativo (6): a) la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi 
generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi 
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un 
regolamento (7); b) la violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi; 
c) la violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari 
di servizi pubblici, dalle autorit� preposte alla regolazione ed al controllo 
del settore e per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformit� 
alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 
n. 150/2009. 
In tema di ammissibilit� dell�azione, la giurisprudenza (8) ha chiarito che 
(6) Sulle ipotesi tipizzate dal decreto legislativo, v. AJELLO T., Ricorso per l�efficienza ed efficienza 
del ricorso, in Gazzetta amministrativa, Pubblico impiego e responsabilit�, 2011, 1, 159 e ss. 
(7) In questo senso, Consiglio di Stato, sentenza 9 giugno 2011, n. 3512, ha escluso l�ammissibilit� 
dell�azione de qua allorch� con la stessa si lamenti la mancata emanazione di atti a contenuto normativo. 
(8) TAR Lazio, sentenza 20 gennaio 2011, n. 552, cit.; Consiglio di Stato, sentenza 9 giugno 2011, 
n. 3512, cit. Infatti, in entrambe le sentenze, si afferma che �la "class action" contro la pubblica amministrazione 
per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbli-
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 281 
la disposizione transitoria di cui all�art. 7 del decreto legislativo n. 198/2009, 
laddove subordina l�applicabilit� delle norme in materia di ricorso per l�efficienza 
delle pubbliche amministrazioni all�adozione di uno o pi� atti attuativi 
adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deputati a definire 
gli obblighi contenuti nelle carte dei servizi (9), non opera nell�ipotesi in cui 
il legislatore abbia gi� delineato il comportamento esigibile dall�amministrazione, 
come nel caso in esame. 
L�azione �, quindi, direttamente esperibile nell�ipotesi di omessa o tardiva 
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto 
normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato 
da una legge o da un regolamento. 
Sotto tale profilo, pertanto, si ravvisa nel caso in esame uno dei presupposti 
dell�azione, poich� nel ricorso � lamentata proprio l�omessa adozione di 
atti amministrativi obbligatori, per consentire agli utenti l�effettivo utilizzo 
della PEC per le comunicazioni con la Regione. 
Quanto alla legittimazione ad agire, il TAR precisa che l�art. 1 del decreto 
legislativo n. 198/2009 riconosce la legittimazione a proporre l�azione per l�efficienza 
delle pubbliche amministrazioni sia ai singoli "titolari di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei per una pluralit� di utenti e consumatori", 
sia ad "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti 
alla pluralit� di utenti e consumatori di cui al comma 1� e quindi 
titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei tra loro. 
Per quanto riguarda le associazioni - nel cui novero � certamente riconducibile 
il movimento politico �Radicali Italiani� - il TAR osserva che la loro 
legittimazione non pu� estendersi ad ogni attivit� di carattere pubblicistico 
che si ripercuota sugli utenti, dovendo piuttosto essere vagliata alla luce delle 
finalit� statutarie dell�ente. 
In altre parole, la legittimazione delle associazioni (riconosciute e non riconosciute) 
alla proposizione dell�azione de qua deve essere sempre verificata 
in concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla tipologia dell�interesse 
leso, al fine di accertare se l�ente ricorrente sia statutariamente deputato alla 
tutela di quello specifico interesse �omogeneo per una pluralit� di utenti e di 
consumatori�. 
Di conseguenza, le associazioni, in tanto possono proporre l�azione in 
esame, in quanto le stesse dimostrino di possedere sufficienti indici di rappregatori 
non aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato 
da una legge o da un regolamento, � ammissibile in quanto a tali fattispecie non � applicabile la 
norma transitoria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 198/2009, che differisce la concreta applicazione del 
citato decreto dopo l'emanazione di appositi D.P.C.M., in ragione della necessit� di definire in via preventiva 
gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici �. 
(9) Per l�esame di un caso in cui, invece, i giudici hanno negato l�ammissibilit� dell�azione per mancanza 
degli atti di cui all�art. 7 del d.lgs. n. 198/2009, v. TAR Lazio, sentenza 4 novembre 2010, n. 33190.
282 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
sentativit� degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti; gli interessi 
diffusi si trasformano, infatti, in interessi collettivi una volta �soggettivizzati� 
in capo all�ente esponenziale che agisce a tutela di interessi 
omogenei del gruppo. 
Da ci� deriva l�esclusione della legittimazione ad agire da parte di partiti 
e movimenti politici o, in generale, di associazioni e comitati a tutela oggettiva 
del ripristino della legalit� violata: il movimento politico � espressione, per 
sua stessa definizione, degli interessi politici dei suoi associati ed in quanto 
rappresentativo di una classe generale ed eterogenea non � legittimato ad esprimere 
gli interessi giuridicamente rilevanti di una classe determinata ed omogenea 
di �utenti e consumatori�. 
Nel caso di specie, ci� � confermato dallo Statuto del movimento �Radicali 
Italiani�, nel quale, tra gli scopi da perseguire, non emerge alcun riferimento 
alla tutela dei diritti e delle libert� digitali n� tanto meno, pi� in 
generale, alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
Il citato Statuto si limita ad affermare che il movimento ha �lo scopo di 
rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la rivoluzione liberale e 
per gli Stati uniti d�Europa�. 
Non �, dunque, concepibile la configurazione in capo agli associati del 
movimento politico �Radicali Italiani� della sussistenza del requisito legittimante 
alla proposizione dell�azione de qua: la rappresentativit� di un interesse 
specifico ed omogeneo, che, nella specie, � affermato come interesse ad ottenere 
dalla Regione l�adozione degli atti necessari per attuare le disposizioni 
legislative che impongono la pubblicazione dell�indirizzo di PEC sulla pagina 
iniziale del sito istituzionale e consentono, di conseguenza, un agevole accesso 
alla comunicazione telematica con la Regione. 
Di contro, il TAR ritiene, invece, sussistente la legittimazione ad agire in 
capo all�Associazione �Agor� digitale�, poich� la stessa non ha un fine politico 
generale, ma assume come specifico scopo statutario quello di �difendere le 
libert� digitali � e di sviluppare una comunicazione in rete che sappia coinvolgere 
ed informare�. 
Detta associazione, quindi, in quanto rappresentativa proprio dello specifico 
interesse asseritamente leso dalla Regione con la mancata attuazione 
delle disposizioni del c.d. Codice dell�amministrazione digitale, � legittimata 
ad agire. 
Infine, con riferimento alla sussistenza dell�altra condizione dell�azione, 
l�interesse al ricorso, il TAR osserva che la proposizione dell�azione � condizionata 
alla sussistenza di una �lesione diretta, concreta ed attuale�, derivante 
dalle omissioni o dalla gestione inefficiente della P.A. 
Con tale precisazione il legislatore intende evidentemente stemperare la 
portata dell�ampliamento della legittimazione ad agire, al fine di evitare che 
l�azione in discorso trasmodi sino a diventare uno strumento di controllo og-
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 283 
gettivo e generalizzato dell�operato della P.A. e, quindi, un modello alternativo 
alla funzione di controllo politico-amministrativo. 
Non � sufficiente, quindi, che il ricorrente si limiti a dedurre l�inefficienza 
in cui la P.A. sarebbe incorsa (10), in quanto si deve anche dedurre la lesione 
personale che il ricorrente abbia subito o che possa subire, nell�immediato o 
a breve, al proprio interesse omogeneo a quello di una determinata classe di 
utenti o consumatori. 
In particolare, nel caso in esame, per alcuni ricorrenti nulla � prospettato 
specificamente in ordine all�interesse personale di ciascuno, che sarebbe stato 
leso concretamente dalla mancata indicazione dell�indirizzo di PEC nella pagina 
iniziale del sito web della Regione. 
Detti ricorrenti si sono, infatti, limitati a dedurre il disservizio determinato 
dalla mancata pubblicazione sulla pagina web del sito istituzionale dell�indirizzo 
di PEC, che avrebbe pregiudicato la possibilit� per gli utenti di comunicare 
telematicamente con la Regione. 
N� la diffida proposta a norma del decreto legislativo n. 198/2009 pu� 
valere a concretizzare l�interesse dei ricorrenti, poich� la rappresentazione 
della lesione subita o subenda a causa del disservizio lamentato asseritamente 
derivato dall�impossibilit� di conoscere e comunicare agevolmente in via telematica 
con la Regione avrebbe dovuto esser presente gi� nell�atto di diffida 
stesso, in modo da consentire alla P.A. di correggere le disfunzioni lamentate. 
Il difetto di prospettazione della sussistenza di una lesione diretta, concreta 
ed attuale si ravvisa anche in relazione all�intervento in giudizio proposto 
successivamente da altri istanti, i quali si limitano ad affermare di aver un interesse 
omogeneo a quello dei ricorrenti e di avere interesse all�accoglimento 
del ricorso, sia in quanto residenti nella Regione Basilicata, sia in quanto 
�utenti di una pluralit� di servizi erogati dalla medesima Regione�. 
Al riguardo, il TAR ritiene che non possa essere criterio discretivo in ordine 
alla sussistenza o meno di un interesse concreto al ricorso la mera circostanza 
della residenza del ricorrente o dell�interveniente nel territorio della 
Regione, posto che anche un non residente pu� evidentemente avere interesse 
a fruire dei servizi telematici erogati dalla Regione Basilicata ed avere necessit� 
di comunicare telematicamente con l�ente. 
Risulta, invece, necessario individuare un criterio di prossimit� tra il titolare 
dell�interesse e l�ente pubblico in relazione ad una specifica funzione pubblica 
o ad uno specifico servizio pubblico erogato dall�ente, di cui il soggetto 
ricorrente (cittadino o non cittadino, residente o non residente) prospetti di volere 
o dovere fruire avvalendosi delle tecnologie telematiche di comunicazione. 
(10) AJELLO T., cit., osserva per� che �i singoli non saranno incentivati a promuovere un�azione 
di classe pubblica dove il giudice potr� unicamente disporre, in accoglimento del ricorso, un ordine rivolto 
all�amministrazione di eliminare la causa dell�inefficienza �.
284 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Occorre, pertanto, che il ricorrente o l�interveniente dimostri di essere effettivo 
portatore di un interesse omogeneo alla classe di utenti o consumatori 
di riferimento, nel cui interesse egli pure esercita la propria azione o effettua 
il proprio intervento. 
Per quanto attiene, invece, all�interesse al ricorso dell�associazione 
�Agor� digitale�, il TAR ritiene che questo sia sussistente e che sia implicito 
negli stessi requisiti di adeguata rappresentativit� che ne fondano la legittimazione 
ad agire, in quanto qualora l�azione sia presentata da un ente a tutela di 
un interesse collettivo non occorre indagare anche sulla sussistenza dei requisiti 
di concretezza, attualit� e immediatezza della lesione, posto che per tali 
enti l�accertamento della lesivit� non pu� che essere compiuto in astratto in 
relazione all�effettiva capacit� di tutela degli interessi della categoria che si 
assume lesa dall�inefficienza amministrativa (11). 
Se, infatti, in caso di azione per l�efficienza proposta da un singolo, deve 
apprezzarsi quale sia l�interesse concreto al ricorso, essenzialmente al fine di 
verificare l�omogeneit� dell�interesse del ricorrente rispetto a quello della 
classe che egli pretende di rappresentare, nel caso, invece, di una analoga 
azione proposta da un ente esponenziale � la stessa rappresentativit� dell�ente 
associativo rispetto ad un particolare categoria di utenti o consumatori a consentire 
di verificare l�omogeneit� dell�interesse dell�ente ricorrente rispetto a 
quello della classe che questo assume di rappresentare. 
Ed una tale verifica non pu� che passare attraverso la valutazione del 
grado di rappresentativit� dell�ente e del suo fine statutario, che deve contemplare 
proprio la garanzia di quei particolari interessi che si intendono tutelare 
con il ricorso. 
Nel merito, il TAR accerta se la mancata pubblicazione da parte della Regione 
dell�indirizzo di PEC sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale 
e la non effettiva attivazione della casella di PEC per le comunicazioni con 
gli utenti integri uno dei presupposti previsti dall�art. 1 del decreto legislativo 
n. 198/2009 e, segnatamente, quello della �mancata adozione di atti amministrativi 
generali obbligatori e non aventi contenuto normativo�. 
Al fine di verificare se sussista in capo alla Regione un obbligo rimasto 
inadempiuto, il giudice amministrativo effettua una breve ricostruzione del 
quadro normativo di riferimento, onde verificare se le norme vigenti (12) impongono 
l�immediata applicazione o frappongano dilazioni all�operativit� 
(11) In questo senso, ZONNO D., cit., afferma che �per la tutela azionata dagli enti esponenziali, 
la valutazione relativa � parzialmente diversa da quella operata per il singolo, in quanto uno degli elementi 
essenziali sottoposti al vaglio per evitare di far trasmodare l�azione esercitata in generico controllo 
dell�operato della P.A. � quello della rappresentativit� dell�ente, desunta dall�indicazione, tra i fini statutari, 
della protezione dell�interesse oggetto di tutela �. 
(12) Per una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia, v. MONEA A., Un effetto positivo 
della class action pubblica, in Il Sole 24 Ore, Guida agli enti locali, 29 ottobre 2011, n. 43, 62 e ss. 
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 285 
delle disposizioni in materia di comunicazione tramite PEC. 
Una prima imposizione alle Regioni di comunicare in via digitale � rinvenibile 
nell�art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 che reca: �Lo Stato, le 
regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilit�, la gestione, l'accesso, 
la trasmissione, la conservazione e la fruibilit� dell'informazione in modalit� 
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalit� 
pi� appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione". 
Il successivo art. 3 del citato decreto legislativo pone in diretta correlazione 
l�obbligo della P.A. di comunicare in via digitale con il riconoscimento 
agli utenti del diritto di �richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche 
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni�. 
Tra le modalit� di comunicazione tra privato e pubblica amministrazione 
contemplate dal c.d. Codice dell�amministrazione digitale, l�art. 6 del citato 
decreto legislativo prevede l�utilizzo da parte della P.A. della PEC per la trasmissione 
telematica di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e 
di una ricevuta di consegna. 
Inoltre, l�attuazione degli adempimenti relativi alla PEC � individuata 
dall�art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 150/2009 come strumento per 
rendere effettivi i principi di trasparenza nella P.A. (13). 
Lo stesso decreto legislativo n. 150/2009, all�art. 11, comma 1, che per 
effetto di quanto disposto dal successivo art. 16 trova immediata applicazione 
anche negli ordinamenti delle Regioni, impone la pubblicazione, sui siti istituzionali 
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione e, quindi, anche degli indirizzi di PEC fruibili dagli 
interessati. 
Come precisato dall�art. 54, comma 2 ter del c.d. Codice dell�amministrazione 
digitale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti 
un indirizzo istituzionale di PEC �a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta� e �ad assicurare, altres�, un servizio che renda noti al pubblico 
i tempi di risposta�. 
Al riguardo, un ulteriore vincolo, che incide sulle modalit� di pubblicizzazione 
delle caselle di PEC, � previsto dalla �Linee guida per i siti web della 
P.A- Anno 2010� dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l�innovazione 
in attuazione della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della funzione 
pubblica (14) ed applicabili anche alle Regioni. 
Tali Linee guida impongono che l�elenco delle caselle di PEC debba essere:
(13) Su cui v. GRANDIS F., Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance, 
in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1, 23 e ss. 
(14) Si tratta della direttiva per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 
miglioramento della qualit� dei servizi e delle informazioni on line al cittadino.
286 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
a) �costantemente disponibile all�interno della testata�; 
b) �collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella 
home page del sito�. 
L�immediata applicabilit� per le Regioni delle disposizioni sopra illustrate 
e la conseguente cogenza dell�obbligo per le amministrazioni di pubblicare 
sulla propria home page l�elenco completo delle caselle di PEC e di rendere 
effettiva la possibilit� per l�utente di comunicare tramite PEC �, infine, confermata 
anche da alcune disposizioni del decreto legislativo correttivo al c.d. 
Codice dell�amministrazione digitale (decreto legislativo n. 235/2010) ed, in 
particolare, dall�abrogazione nel corpo dell�art. 3 del Codice della disposizione 
che, con riferimento alle amministrazioni regionali e locali, subordinava l�attuazione 
del principio relativo al diritto dell�utente di �richiedere ed ottenere 
l�uso delle tecnologie telematiche� alla sussistenza delle risorse tecnologiche 
ed organizzative disponibili e al rispetto della loro autonomia normativa e 
dall�assenza di una specifica disposizione transitoria che dilazioni l�entrata a 
regime delle disposizioni in materia di comunicazione tra cittadini e pubblica 
amministrazione tramite PEC, come invece previsto all�art. 57, rubricato �Disposizioni 
transitorie e finali�, per altre disposizioni del Codice. 
Ad avviso del TAR, il quadro normativo sopra tratteggiato delinea in 
modo chiaro il comportamento esigibile dalla Regione: l�obbligo di soddisfare 
la richiesta di ogni interessato a comunicare in via informatica tramite PEC e 
quindi, a monte, l�obbligo di adottare gli atti di carattere tecnico ed organizzativo 
finalizzati alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli indirizzi 
di PEC e a consentire l�effettiva, concreta ed immediata possibilit� di interagire 
con l�ente attraverso tale modalit� di comunicazione elettronica. 
La mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di PEC 
sul sito web, nonch� la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare 
elettronicamente tramite l�utilizzo della stessa determina, per il giudice 
amministrativo, un disservizio (15), in quanto costringe gli interessati a recarsi 
personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere 
ed inoltrare comunicazioni e/o documenti, con riflessi negativi anche 
sulle modalit� di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento 
amministrativo attraverso strumenti di comunicazione telematici e sul regime 
delle notificazioni. 
In conclusione, il TAR, in accoglimento delle censure con cui � dedotta 
la violazione degli articoli 3, 6 e 54 del c.d. Codice dell�amministrazione digitale, 
accertata la mancata pubblicazione sulla home page del sito della Regione 
dell�indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di PEC a cui il cittadino 
possa rivolgersi a norma di quanto previsto dall�art. 54, comma 2 ter del Codice, 
ordina alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pub- 
(15) MONEA A., cit., parla al riguardo di �disservizio reale�.
LEGISLAZIONE ED ATTUALITA� 287 
blicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di 
comunicare tramite PEC, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie 
ed umane gi� assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica (16). 
Si tratta di una pronuncia che avr� importanti effetti, sotto il profilo pratico, 
per le Pubbliche Amministrazioni, in quanto queste ultime sono ormai 
avvertite delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento alle disposizioni 
del c.d. Codice dell�amministrazione digitale nei rapporti con i cittadiniutenti. 
(16) AJELLO T., cit., osserva che �la disposizione che evita che la decisione del giudizio comporti 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica appare tale da condizionare l�effettiva eliminazione 
della situazione antigiuridica eventualmente accertata, facendo cos� dipendere l�adempimento delle 
funzioni pubbliche, che peraltro dovrebbe costituire un obbligo nei confronti dei cittadini-utenti, dalla 
condizione economica ed organizzativa dell�amministrazione-debitrice �.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 
Il sindacato del Giudice amministrativo sui provvedimenti della 
Autorit� per l�energia elettrica ed il gas 
Francesco Sclafani* 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il giudice amministrativo e la giurisdizione esclusiva - 3. 
L�intensit� del sindacato giurisdizionale - 4. La nuova giurisdizione di merito sulle sanzioni 
- 5. Le principali questioni affrontate - 6. Il nuovo sindacato sulla regolazione comunitaria. 
1. Premessa 
Il sindacato giurisdizionale ha senz�altro un ruolo da protagonista nella 
costruzione del quadro regolatorio per almeno tre ragioni: 1) � l�unica forma 
di controllo sulla regolazione amministrativa indipendente e quindi, assieme 
al procedimento di consultazione, fa da contrappeso alla carenza di legittimazione 
democratica del regolatore e consente di rispondere alla famosa domanda 
�chi controlla i controllori?�; 2) la regolazione dei mercati energetici 
coinvolge interessi di grande rilevanza sociale ed economica che difficilmente 
si acquietano di fronte alle scelte del regolatore, per cui il contenzioso non � 
avvertito come una patologia eventuale ma come una sorta di fase post-procedimentale, 
come se la produzione degli atti di regolazione si articolasse in 
due momenti: prima il procedimento di consultazione (come momento di confronto 
con le imprese) e poi il processo (come momento di confronto con il 
giudice); 3) si tratta di provvedimenti con un alto tasso di discrezionalit� e di 
complessit� tecnica, come tali vulnerabili perch� particolarmente esposti al 
sindacato sull�eccesso di potere. 
(*) Avvocato dello Stato, Segretario generale dell�Avvocatura dello Stato. 
Il presente scritto - di prossima pubblicazione da parte dell�Universit� Cattolica di Milano - � la 
trascrizione dell�Autore di un suo intervento svolto, nel corso �Il punto sul diritto dell�Energia�, organizzato 
dalla Societ� italiana degli Avvocati amministrativisti in collaborazione con il Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia, tenutosi a Milano il 25 ottobre/30 novembre 2011.
290 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Inoltre, � interessante notare che il controllo di un giudice terzo ed imparziale 
sulla regolazione � stato rivendicato non solo dalle imprese ma anche 
dal regolatore il quale ha sostenuto che l�unico tipo di controllo compatibile 
con la sua indipendenza � quello giurisdizionale. Ci� ha consentito al Tar Lombardia 
di riconoscere all�Autorit� per l�energia elettrica e il gas (AEEG) il diritto 
di ottenere la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario 
al Capo dello Stato e di fare importanti affermazioni sulla sua indipendenza: 
�In termini generali, si definiscono Autorit� Indipendenti i corpi amministrativi 
dotati di particolari competenze tecniche preposti alla cura di interessi 
ordinamentali "sensibili" che abbisognano dell�apporto qualificato di organismi 
muniti di una particolare posizione di terziet�. Con specifico riferimento 
ai processi di liberalizzazione di vasti settori economici prima riservati alla 
"mano pubblica" e alla regolazione pubblica del nascente "mercato" in cui 
(sia pure in una diversa veste privatistica) continuano ad operare le imprese 
pubbliche ex monopoliste, l�ordinamento ha inteso scongiurare il rischio (ampiamente 
inveratosi nel passato del nostro Paese) di una gestione "politica" 
della vita economica, gestione quest�ultima per sua intima natura "egoistica" 
giacch� condizionata (secondo quanto, appunto, suggerito dall�esperienza) 
dall�interesse particolare delle formazioni politiche di volta in volta detentrici 
della maggioranza parlamentare relativa. L�Aeeg rientra, senza dubbio a 
pieno titolo, nel paradigma appena tracciato. Nella sua attivit� di regolazione 
e controllo del settore di competenza, la stessa opera, per espressa volont� di 
legge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 
2, comma 5, l. 481 del 1995). L�ordinamento segna un "distacco" non solo organico 
ma, soprattutto, marcatamente funzionale dell�organo di regolazione 
rispetto al Governo, al cui indirizzo politico non soggiace (1). 
Possiamo dire quindi che il Giudice � al tempo stesso garanzia delle imprese 
contro gli abusi del regolatore e garanzia del regolatore contro le ingerenze 
della politica. 
2. Il giudice amministrativo e la giurisdizione esclusiva 
La scelta della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo � comune 
a tutti i settori del diritto pubblico dell�economia ma � una giurisdizione 
esclusiva che opera solo sulla carta perch� non � determinata per materia ma 
per provvedimenti. Infatti, non � la materia dell�energia ad essere devoluta 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bens� le controversie 
sui provvedimenti del regolatore e siccome i provvedimenti del regolatore 
sono atti autoritativi a carattere discrezionale di fronte ai quali, in linea di massima, 
non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo la giurisdizione 
esclusiva finisce per essere in realt� una sorta di competenza per materia sugli 
(1) TAR Lombardia, Sez. III, sentenza 10 aprile 2009 n. 3239.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 291 
interessi legittimi della regolazione energetica. 
TantՏ che finora il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell�Autorit� 
per l�energia elettrica e il gas (AEEG) si � svolto attraverso un ordinario 
giudizio di legittimit� di carattere demolitorio dell�atto impugnato, con tutte 
le conseguenze che questo comporta riguardo ai poteri del giudice ed alle 
norme processuali applicabili stante il consolidato orientamento giurisprudenziale 
secondo il quale anche nella giurisdizione esclusiva assume rilevanza la 
distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi ai fini delle norme processuali 
applicabili e del tipo di decisione adottabile. 
Lo dimostrano le numerose pronunce tipiche del giudizio di legittimit� 
in cui si afferma che non � ammessa l�azione di accertamento sul potere, � 
inammissibile l�impugnazione della delibera di avvio del procedimento in 
quanto atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e non sono ammesse 
sentenze di tipo additivo sul contenuto della regolazione (2). Tuttavia 
non sono mancate isolate pronunce di condanna o di accertamento riconducibili 
al sindacato sui diritti soggettivi (3). 
Trattandosi di una giurisdizione esclusiva non per materia ma per provvedimenti 
si � posto il problema del se essa riguardi solo gli atti provvedimentali 
o anche gli atti paritetici, come ad esempio gli atti con cui l�AEEG chiede 
la restituzione di contributi indebitamente erogati. Al riguardo il Tar Lombardia 
ha affermato che il Giudice Amministrativo pu� conoscere anche degli atti 
paritetici trattandosi di giurisdizione esclusiva (4). 
Questa tesi appare condivisibile se non altro perch� soddisfa un�esigenza 
di economia processuale evitando di doversi rivolgere a due giudici diversi su 
questioni fortemente connesse. Sar� interessante vedere se questo orientamento 
si consolider� anche nel vigore del nuovo codice del processo ammini- 
(2) Tar Lombardia, sez. III, 28 gennaio 2004, n. 360; sez. IV, 17 maggio 2004, n. 1699 e sez. II, 
22 gennaio 2004, n. 70; sez. IV, 19 maggio 2006, n. 122; sez. IV, 17 maggio 2004, n. 1699. 
(3) Il riconoscimento del diritto di Enel all�indennizzo per la reintegrazione degli oneri nucleari 
(Tar Lombardia 612/1999); il riconoscimento del diritto delle imprese elettriche minori alla integrazione 
tariffaria e la condanna della Cassa conguaglio per il settore elettrico al pagamento delle relative somme, 
ma qui non era impugnato un provvedimento dell�AEEG (Tar Lombardia 493/2002); l�azione di accertamento 
negativo dell�obbligo dei produttori di energia da fonti rinnovabili di versare al GRTN il corrispettivo 
per l�accesso e l�uso della rete di trasmissione (Tar Lombardia 362/2004); l�accertamento del 
diritto all�applicazione retroattiva di un meccanismo di compensazione tariffaria previsto da una delibera 
dell�AEEG (Tar Lombardia 6094/2004); l�accertamento della legittimit� dell�oblazione (Tar Lombardia 
5473/2007). 
(4) TAR Lombardia, Sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 6686: �Una volta completata l�attivit� ispettiva 
volta al nuovo calcolo dell�indice IEN ed in caso di accertamento della correttezza e della legittimit� 
dell�attivit� medesima, il rapporto fra l�Amministrazione controllante ed il produttore di energia/beneficiario 
dei contributi pubblici assume carattere di un rapporto paritetico, nel quale l�Amministrazione, 
senza alcun esercizio di discrezionalit� amministrativa, esercita il proprio diritto/dovere di recupero 
delle somme indebitamente erogate. � consentito al Tribunale Amministrativo Regionale conoscere di 
tale rapporto in quanto rientrante nella propria giurisdizione esclusiva di cui all�art. 2, comma 25, 
della legge n. 481/1995�.
292 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
strativo che nell�art. 133, dove elenca le controversie devolute alla giurisdizione 
esclusiva, mentre in alcuni casi parla di �atti e provvedimenti� per le 
autorit� amministrative indipendenti usa l�espressione �tutti i provvedimenti� 
il che potrebbe portare ad escludere gli atti non provvedimentali. 
3. L�intensit� del sindacato giurisdizionale 
L�intensit� del sindacato giurisdizionale � un tema che ha largamente dominato 
il dibattito sul contenzioso antitrust mentre il contenzioso sulla regolazione 
energetica, che si muove in un contesto normativo decisamente pi� 
complesso e meno chiaro, si � concentrato soprattutto sul principio di legalit� 
e sulla carenza di potere. 
Tuttavia non possiamo negare che anche nel contenzioso energetico l�intensit� 
del sindacato del giudice sia avvertita come un nervo scoperto da entrambe 
le parti in giudizio: da un lato le imprese reclamano un controllo 
sempre pi� penetrante sulla discrezionalit� come condizione essenziale per 
garantire una tutela pienamente satisfattiva del diritto d�impresa, dall�altro, il 
regolatore tende a proteggere la propria area di riserva da quelle sentenze che, 
pur essendo emesse in nome della legittimit�, finiscono per condizionare nel 
merito scelte tecniche molto complesse, con il rischio in qualche caso di imporre 
al regolatore soluzioni tecnicamente inopportune e quindi inefficienti. 
Il dibattito sull�intensit� del controllo giurisdizionale ha coinvolto anche 
il tema dell�indipendenza del regolatore. � pacifico che indipendenza significa 
distanza e autonomia dal Governo e quindi dalla politica ma non significa ovviamente 
distanza dal Giudice e quindi irresponsabilit�, tuttavia in dottrina 
non � mancata l�osservazione che nel modello della regolazione indipendente 
assumerebbe rilievo anche il rapporto col giudice nel senso che le autorit� indipendenti 
avrebbero titolo per reclamare uno statuto speciale che in qualche 
modo le metterebbe al riparo da una giurisdizione troppo invasiva. 
Questa tesi non pu� essere condivisa per tre ragioni: 1) innanzitutto perch� 
il sindacato giurisdizionale � l�unico controllo sulla regolazione indipendente 
e quindi non vՏ ragione di limitarlo, anzi; 2) in secondo luogo perch� 
il Giudice Amministrativo giudica un prodotto dell�azione amministrativa (il 
provvedimento di regolazione) e ci sono provvedimenti fatti bene e provvedimenti 
fatti male, l�importante � che siano giudicati secondo parametri di legittimit� 
e non di merito; e tanto basta per salvaguardare l�indipendenza di 
qualunque soggetto pubblico nei confronti del Giudice; 3) infine perch� il sindacato 
giurisdizionale - quando riesce a dare certezza giuridica in tempi brevi 
- rende pi� solide le scelte regolatorie e pi� stabile la regolazione, quindi in 
ultima analisi contribuisce a rafforzare il ruolo del regolatore. 
� nota la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia antitrust in cui 
si distingueva tra sindacato debole (cio� di legittimit�) e sindacato forte (cio� 
di merito, in quanto il giudice pu� modificare l�entit� della sanzione) (5). 
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 293 
Tale terminologia non pu� essere condivisa. 
Innanzitutto, il sindacato di legittimit� non � affatto debole in quanto il 
Giudice Amministrativo sa usare l�eccesso di potere come un grimaldello che 
apre tutte le porte e l�esperienza ci ha dimostrato che la pienezza del sindacato 
sull�eccesso di potere, con tutte le sue figure sintomatiche affinate attraverso 
una prassi giurisprudenziale ultrasecolare, appare ancora oggi lo strumento 
indispensabile - e al tempo stesso sufficiente - per assicurare il rispetto non 
formalistico del principio di legalit� ed individuare �il punto di giustizia� nel 
conflitto tra la libert� di impresa e gli interessi pubblici affidati al regolatore. 
In secondo luogo, il sindacato di legittimit� non � altro che l�unica forma di 
sindacato sull�attivit� amministrativa compatibile con il principio di separazione 
di poteri. 
� quindi un bene che nella pi� recente giurisprudenza in materia antitrust 
questa terminologia sia stata abbandonata e sia stata posta l�attenzione sulla 
ricerca di un sindacato �forte, pieno ed effettivo�(6). 
Nel contenzioso sulla regolazione energetica il Giudice Amministrativo 
non � intervenuto con altrettanta frequenza a delineare l�ambito e l�intensit� 
del proprio sindacato ma nei primi anni ha emesso sentenze che risentivano 
della suddetta distinzione affermando che: �[�] il controllo sulla ragionevolezza 
degli atti dell�Autorit�, ha carattere debole, sicch� essi possono venire 
annullati non gi� in ragione di qualsivoglia incongruenza �, ma nei soli casi 
in cui si raggiunge la soglia della manifesta illogicit��(7). Sta di fatto per� 
che tale enunciazione di principio - che sarebbe indicativa di un forte self restraint 
- non si � tradotta in pratica perch� in linea di massima il Giudice Amministrativo 
non si � arrestato sulla soglia della manifesta illogicit� ed ha 
esercitato un controllo ben pi� incisivo. 
Il tema centrale � ovviamente il sindacato sulla discrezionalit�. 
Tralasciando il dibattito sulla natura amministrativa o tecnica della discrezionalit� 
del regolatore, � evidente che nel contenzioso energetico di tecnicismo 
ce nՏ molto e che la discrezionalit� del regolatore � ancora pi� ampia 
di quella che esercitano le autorit� di garanzia perch� mentre quest�ultime operano 
a regola data e quindi godono della discrezionalit� di chi � chiamato ad 
applicare concetti giuridici indeterminati (come mercato rilevante, dominanza, 
significativa restrizione della concorrenza) la regolazione serve a costruire la 
regola che non cՏ e quindi gode di una discrezionalit� pi� ampia perch� trova 
i suoi limiti nei principi di ragionevolezza e di proporzionalit�. Ed � altrettanto 
evidente che tanto pi� � ampia la discrezionalit� tanto pi� � necessario il controllo 
del giudice e tanto pi� � difficile questo controllo perch� deve essere 
(5) Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5156. 
(6) Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2003, n. 926. 
(7) TAR Lombardia n. 1900/06.
294 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
non solo legalmente corretto ma anche economicamente e tecnicamente pertinente, 
il tutto in un quadro normativo molto complesso e farraginoso. 
Di fronte alla regolazione energetica il Giudice si trova quindi in una posizione 
davvero poco invidiabile: sopra di lui ci sono norme spesso molto generiche, 
se non oscure, e suscettibili delle pi� varie interpretazioni, che quindi 
offrono parametri di giudizio indeterminati anche sul tipo di potere attribuito 
al regolatore; sotto di lui ci sono fattispecie economicamente e tecnicamente 
assai complesse in cui non � affatto facile districarsi soprattutto per un giurista. 
Tutto ci� rende molto difficile trovare il punto di equilibrio in cui si sostanzia 
la giurisdizione di legittimit� perch� aumenta, da un lato, il rischio di un sindacato 
che di fronte a tali complessit� si fa troppo timido e finisce per fidarsi 
troppo del regolatore, dall�altro, il rischio di un sindacato che, nel tentativo di 
dominare tali complessit�, finisce per sconfinare nel merito e quindi per sostituirsi 
al regolatore e commettere anche qualche errore sul piano tecnicoeconomico. 
Il nostro giudice non pu� essere accusato di timidezza o eccessiva deferenza 
in quanto: 
1) ha applicato l�orientamento secondo il quale il controllo sulla discrezionalit� 
� sostanziale ed intrinseco e non formale ed estrinseco perch� � possibile 
esaminare direttamente le valutazioni tecniche ed economiche con 
l�unico limite di non potersi sostituire al regolatore nella scelta tra pi� soluzioni 
legittime; 
2) attraverso l�obbligo della consultazione ha introdotto un onere pi� 
stringente di motivazione in quanto le scelte regolatorie devono essere motivate 
alla luce di quanto emerso in consultazione e questo si traduce in un pi� 
incisivo sindacato sulla ragionevolezza; 
3) ha affermato che in un mercato liberalizzato il sindacato sulla discrezionalit� 
del regolatore passa attraverso una pi� attenta analisi dell�incapacit� 
del mercato di ottenere da solo i benefici della concorrenza (8); il che vuol 
dire che nei mercati liberalizzati la regolazione economica si muove in un ambito 
pi� limitato di discrezionalit� dove i confini sono pi� stretti: tanto maggiore 
� il grado di effettiva concorrenzialit� del mercato tanto minore � la 
discrezionalit� del regolatore che deve operare con maggiore prudenza facendosi 
carico anche della c.d. �opzione zero�, cio� la scelta di non intervenire 
quando la regolazione rischia di produrre pi� danni che benefici. 
4. La nuova giurisdizione di merito sulle sanzioni 
Oggi l�art. 134 del codice sul processo amministrativo ha introdotto la 
giurisdizione di merito sulle sanzioni amministrative e lo ha fatto specificando, 
(8) Cons. Stato 3503/2006.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 295 
in modo alquanto singolare, �comprese quelle applicate dalle autorit� amministrative 
indipendenti�. Tale precisazione, che a prima vista appare pleonastica, 
si giustifica solo perch� un sindacato di merito essendo sostitutivo 
potrebbe essere ritenuto incompatibile con l�esercizio di un potere amministrativo 
indipendente posto che il legislatore ha affidato all�Autorit� e non al 
Giudice la policy sanzionatoria. 
In realt� questa giurisdizione di merito esisteva gi�, anche se non nel settore 
energetico, perch� era stata creata dalla giurisprudenza del Consiglio di 
Stato in materia antitrust, pur in assenza di una disposizione di legge (9) e questo 
� un caso pi� unico che raro di una giurisdizione di merito di creazione 
giurisprudenziale. La novit� � che oggi � prevista per legge ed � stata estesa 
ai provvedimenti di tutte le autorit� indipendenti. 
Questa giurisdizione di merito suscita forti perplessit� e non solo perch� 
- essa s� - � incompatibile con l�indipendenza del regolatore che si vedrebbe 
sostituito dal giudice nelle sue determinazioni sulla funzione deterrente delle 
sanzioni, ma soprattutto perch� non si vede lo spazio in cui possa essere esercitata. 
TantՏ che fino ad oggi � stata solo affermata ma mai effettivamente 
esercitata nei giudizi antitrust perch� le sentenze che hanno sostituito l�importo 
della sanzione lo hanno sempre fatto solo per motivi di legittimit�. 
In primo luogo va detto che tale giurisdizione di merito non riguarda l�accertamento 
della responsabilit� (l�interpretazione della regolazione, l�accertamento 
dei fatti, la valutazione delle argomentazioni difensive, ecc.) ma solo 
la quantificazione della sanzione perch� la norma non si riferisce ai provvedimenti 
sanzionatori ma alle �sanzioni pecuniarie� e perch� questo � l�ambito 
in cui � stata circoscritta dall�orientamento giurisprudenziale che � stato recepito 
nel codice del processo amministrativo. 
In secondo luogo, intanto � esercitabile una giurisdizione di merito - che 
comՏ noto ha come parametro non gi� la legittimit� ma l�opportunit� del 
provvedimento - in quanto a monte l'Autorit� nell'emanare l'atto abbia compiuto 
valutazioni di opportunit�. Ma in una materia - come quella delle sanzioni 
- largamente dominata dal principio di legalit� appare difficile trovare 
spazio per valutazioni di opportunit�. E sarebbe davvero paradossale che proprio 
il principio di legalit�, tante volte invocato dalle imprese per contestare il 
potere del regolatore, venisse messo da parte nelle controversie sui provvedimenti 
sanzionatori. 
(9) Tale giurisdizione di merito era stata negata da Cass. SS.UU. 29 aprile 2005, n. 8882 in cui si 
legge che il richiamo dell�art. 23 l. 689/81 non consente di configurare una giurisdizione di merito sulle 
sanzioni perch� tale norma �non demanda al giudice ordinario valutazioni di opportunit� o di convenienza 
(fino al punto di sostituire proprie scelte discrezionali a quelle operate dalla p.a. in base a regole 
non giuridiche ispirate per l�appunto a criteri di equit�, opportunit� o convenienza) ma gli conferisce 
il potere di verificare i fatti e � un potere di annullamento � Nonch� un potere di modifica del provvedimento 
anche quanto all�entit� della sanzione�. 
296 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
I criteri di quantificazione delle sanzioni non derivano da valutazioni di 
opportunit� del regolatore perch� sono fissati dalla legge ed il fatto che tali 
criteri non siano puntuali consente al regolatore di compiere valutazioni discrezionali, 
ma si tratta pur sempre di valutazioni che nel caso concreto debbono 
essere aderenti al criterio di legge applicato, e quindi sindacabili secondo 
gli ordinari parametri del sindacato di legittimit�, comՏ avvenuto sino ad oggi. 
Pertanto, questa nuova giurisdizione di merito non pu� che essere interpretata 
nel senso che il giudice ha anche il potere di modificare il provvedimento 
rideterminando la sanzione purch� per� ravvisi un vizio di legittimit� 
(e non di merito) nella sua quantificazione. Quindi � una giurisdizione di merito 
riguardo all�effetto sostitutivo della pronuncia ma resta una giurisdizione 
di legittimit� riguardo al parametro di giudizio applicato. 
5. Le principali questioni affrontate 
I temi su cui il Giudice Amministrativo ha contribuito alla costruzione 
del quadro regolatorio sono molti, ne possono essere ricordati tre. 
Il primo tema � il procedimento di regolazione dove la giurisprudenza ha 
avuto un importante ruolo creativo perch� ha affermato che, pur in assenza di 
un obbligo normativo, l�esercizio di poteri regolatori da parte di un�autorit� 
indipendente, posta al di fuori del circuito politico rappresentativo, non pu� 
prescindere dalla consultazione che costituisce uno strumento non solo di partecipazione 
ma anche di legittimazione del regolatore perch� essendo sostitutivo 
della dialettica propria delle strutture rappresentative consente di 
recuperare dal basso quella legittimazione democratica che il regolatore indipendente 
non riceve dall�alto; soprattutto quando vՏ il rischio di esercizio di 
poteri impliciti (10). 
Il secondo tema � il rapporto tra regolazione e liberalizzazione: � noto 
che in questo rapporto � insito il rischio di un paradosso: 1) la liberalizzazione 
segna il passaggio dal monopolio legale al mercato e quindi serve a far si che 
sia la concorrenza e non pi� la regolazione amministrativa a disciplinare il 
mercato; 2) tuttavia, questo passaggio non pu� avvenire senza la c.d. regolazione 
della transizione verso il mercato ed � per questo che con le liberalizzazioni 
proliferano i regolatori; 3) per� l�entrata in scena dei regolatori comporta 
a sua volta il rischio di un eccesso di regolazione e quindi di una deriva dirigistica 
dei regolatori che finisce per allontanare dalla concorrenza. 
Pertanto il completamento dei processi di liberalizzazione dei mercati ha 
indotto il giudice a mettere in discussione la persistenza del potere regolatorio 
e a chiedersi se non sia venuto il momento della deregolazione con cui i mercati 
vengono lasciati al libero gioco della concorrenza e quindi consegnati alla 
(10) Cons. Stato, sez. VI, 1� ottobre 2002, n. 5105; 8 marzo 2006, n. 1409; n. 7972/06; 2201/2006; 
2007/2006.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 297 
sola tutela ex post delle autorit� antitrust. 
In realt� la questione non pu� essere impostata in modo cos� semplicistico 
perch� il ruolo della regolazione � ben pi� ampio e duraturo della mera transizione 
verso il mercato. Comunque dal dibattito giurisprudenziale, che ha determinato 
un interessante pronuncia pregiudiziale della C. Giustizia UE (11), 
� emerso che non basta una legge di liberalizzazione per creare un mercato 
effettivamente concorrenziale, quindi la regolazione non finisce ma anzi comincia 
il suo lavoro con il completamento del processo di liberalizzazione 
perch� � proprio con l�apertura formale alla concorrenza che si concretizza il 
rischio sostanziale di un fallimento del mercato consistente nel passaggio da 
un monopolio pubblico ad una dominanza privata o comunque della creazione 
di un mercato fortemente concentrato (12). 
Il terzo tema � il principio di legalit� e la tanto discussa questione dei poteri 
impliciti. Questo tema ha fortemente caratterizzato il contenzioso energetico 
a causa della genericit� e confusione del quadro normativo e dei dubbi 
sollevati in dottrina sull�affidamento di poteri normativi ad autorit� prive di 
legittimazione democratica. Qui si sono registrate oscillazioni tra posizioni di 
estremo rigore in cui si � sottolineato che non vՏ alcuno spazio per i poteri 
impliciti, e posizioni di maggiore apertura in cui i poteri impliciti sono stati 
legittimati non solo attraverso l�obbligo della consultazione inteso come strumento 
di legittimazione democratica ma anche attraverso la suggestiva immagine 
di un potere regolatorio che si autoprogramma secondo le finalit� stabilite 
dal legislatore (13). 
Volendo tentare una valutazione dell�efficienza del sindacato giurisdizionale 
sulla regolazione energetica devono essere considerati tre indici: 1) ef- 
(11) Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 aprile 2010, causa C 265-08. 
(12) Nella sent. Cons. Stato n. 3503/06 si legge che �l�Autorit� conserva il potere di intervenire 
nel mercato dell�energia elettrica anche per regolamentare l�esercizio di attivit� liberalizzate [�]. Essa, 
infatti, tra i propri scopi annovera la promozione della concorrenza (art. 1, L. n. 481/05) ed � quindi 
logico che debba vigilare sul corretto funzionamento del mercato elettrico per valutare la presenza di 
anomalie e distorsioni�. Nella sentenza si sottolinea che tale potere di regolazione proconcorrenziale 
trova i suoi �confini fisiologici� nel necessario rispetto dei principi di proporzionalit� e di ragionevolezza. 
(13) Cons. Stato, Sez. VI 24 giugno 2005 n. 5827 in cui si sottolinea che �la legge n. 481/95 come 
molte leggi istitutive d�Amministrazioni indipendenti � una legge d�indirizzo che poggia su prognosi incerte, 
rinvii in bianco all�esercizio futuro del potere, inscritto in clausole generali o concetti indeterminati 
che spetta all�Autorit� concretizzare. La natura della copertura legislativa � adeguata alla 
peculiarit� dei poteri dell�Amministrazione indipendente quale amministrazione che si �autoprogramma� 
secondo le finalit� stabilite dal legislatore�, in quanto �La l. n. 481/95 pur avendo natura 
programmatica e costruendo funzionalmente le attribuzioni dei poteri dell�Autorit�, non abbisogna di 
successive leggi attuative che specificano i limiti d�azione dell�Amministrazione indipendente. In diversa 
ipotesi, con inversione logico-ermeneutica, non risulterebbe affatto chiaro quale sia il senso dell�istituzione 
dell�Autorit�, quale lo spazio d�esercizio dei poteri che le sono riconosciuti dalla legge istitutiva, 
dovendosi attendere che le disposizioni particolari disciplinino, di volta in volta, gli ambiti d�intervento 
dell�Amministrazione indipendente�.
298 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
fettivit� della tutela; 2) certezza del diritto; 3) ragionevole durata del processo. 
1) L�effettivit� della tutela giurisdizionale � sempre migliorabile, ma non 
credo che ci si possa lamentare del livello di tutela garantito dal Giudice Amministrativo 
il quale non si � mostrato affatto timido nell�analisi delle questioni 
tecniche ed economiche, il problema se mai � che nel sindacare la legittimit� 
di scelte di alta complessit� tecnica il giudice rischia di adottare delle decisioni 
tecnicamente non appropriate. 
2) La certezza del diritto richiede orientamenti giurisprudenziali chiari e 
stabili ed � sicuramente un bene molto prezioso sia per il regolatore che per le 
imprese, ma in un settore caratterizzato da un cos� alto livello di complessit� 
e da un quadro normativo cos� confuso non � facile assicurarla. Indubbiamente 
la creazione di un team di magistrati specializzati (all�interno della Terza sezione 
dal Tar Lombardia e della Sesta sezione del Consiglio di Stato) � uno 
strumento importante cos� come lo sono le iniziative di formazione e scambio 
interprofessionale tra regolatore, imprese, magistrati e avvocati che consentono 
di condividere i differenti punti di vista dei protagonisti del mondo energetico. 
3) La ragionevole durata del processo che in Italia siamo abituati a considerare 
una chimera � invece una realt� per il contenzioso energetico che beneficia 
del rito abbreviato; il tempo medio per ottenere una sentenza di merito 
dinanzi al Tar Lombardia � di appena 9 mesi, ed anche il Consiglio di Stato 
ha tempi accettabili. 
6. Il nuovo sindacato sulla regolazione comunitaria 
Fino ad oggi l�Unione Europea si � occupata dei mercati energetici attraverso 
direttive e regolamenti mentre la regolazione amministrativa � stata lasciata 
alle autorit� nazionali, pertanto il sindacato dei giudici comunitari si � 
svolto essenzialmente in sede di giudizi di interpretazione pregiudiziale e procedure 
di infrazione. 
Tra i pochi provvedimenti di regolazione amministrativa portati al vaglio 
dei giudici comunitari vanno ricordate le decisioni della Commissione in materia 
antitrust che hanno approvato impegni e che pur non essendo formalmente 
atti di regolazione hanno per� una sostanziale valenza regolatoria e le decisioni 
di esenzione adottate dalla Commissione in caso di disaccordo con le autorit� 
nazionali di regolazione ai sensi dell�art. 7 del reg. 1228 (ora abrogato). 
Ora la prospettiva cambia perch� con il terzo pacchetto si svilupper� la 
regolazione amministrativa comunitaria con l�entrata in scena di un regolatore 
europeo che non � la Commissione ma l�ACER Agency for the cooperation 
of Energy regulators la quale per� non opera in base ai poteri attribuiti dalla 
normativa comunitaria (stanti gli ostacoli derivanti dalla nota dottrina Meroni), 
ma esercita competenze delegate dai regolatori nazionali. Ci� comporter� uno 
sviluppo del sindacato giurisdizionale sulla regolazione energetica anche a livello 
comunitario.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 299 
Il regolamento istitutivo dell�Acer prevede una via di ricorso interna costituita 
dalla Commissione dei ricorsi dinanzi alla quale ogni persona fisica o 
giuridica pu� impugnare le decisioni dell�Agenzia. Oltre alle decisioni l�Agenzia 
pu� essere chiamata a rendere vari pareri che in linea di massima non sembrano 
immediatamente impugnabili in quanto non immediatamente lesivi. 
La prima questione che si pone riguarda la natura del giudizio dinanzi 
alla Commissione dei ricorsi che si presenta a tutti gli effetti come un ricorso 
amministrativo interno, una sorta di ricorso di riesame, perch�: 1) la Commissione 
dei ricorsi � parte integrante dell�Acer (cos� si legge nei considerando) 
che la nomina su proposta della Commissione UE; 2) giudica nel merito perch� 
pu� direttamente esercitare le attribuzioni di competenza dell�Acer o deferire 
la questione al competente organo dell�Agenzia che � vincolato dalla decisione 
della Commissione; 3) le sue pronunce sono impugnabili dinanzi al Tribunale 
di primo grado e alla Corte di Giustizia UE. 
La seconda questione � se l�impugnazione dinanzi alla Commissione dei 
ricorsi sia facoltativa o obbligatoria. Nonostante la formulazione letterale 
dell�art. 19 reg. Acer (dove si dice che la parte �pu�� ricorrere alla Commisione) 
sembra plausibile la tesi dell�obbligatoriet� stante la formulazione dell�art. 
20 del medesimo reg. Si tratta di un meccanismo analogo a quello che 
era vigente nel nostro contenzioso amministrativo prima della istituzione dei 
Tar ed � comune anche ad altre agenzie comunitarie che lo prevedono come 
obbligatorio. 
Ci sono ipotesi nelle quali un atto non vincolante della Agenzia costituisce 
il presupposto per l�adozione di un atto regolatorio nazionale. Si tratta dei casi 
in cui su richiesta delle Autorit� nazionali di regolazione (Anr) l�Acer formula 
un parere sulla conformit� di una decisione regolatoria al terzo pacchetto oppure 
un parere su come risolvere le difficolt� incontrate dall�Anr nell�attuazione 
del pacchetto. Inoltre l�Acer formula raccomandazioni finalizzate ad 
assistere le Anr nello scambio delle buone prassi di mercato. 
Si tratta di atti non vincolanti e quindi non immediatamente lesivi che 
pertanto non possono essere impugnati n� in sede comunitaria n� dinanzi al 
giudice nazionale. Avranno per� rilevanza nel giudizio amministrativo nazionale 
sulla decisione regolatoria che non si sia conformata al parere o alla raccomandazione 
e qui il giudice nazionale potrebbe considerare il mancato 
rispetto di tali atti dell�Acer come sintomo di eccesso di potere ma nello stesso 
tempo non pu� ritenersi da essi vincolato e quindi potrebbe anche disapplicarli. 
Per quanto riguarda le questioni su cui presumibilmente si concentrer� il 
sindacato giurisdizionale va detto che quella dell�Acer � una regolazione fortemente 
improntata alla tutela della concorrenza. La decisione sulle esenzioni, 
ad esempio, � espressamente condizionata all�esigenza che gli investimenti 
rafforzino la concorrenza nella fornitura di elettricit� o gas e che l�esenzione 
non vada a detrimento della concorrenza.
300 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
In sostanza l�Acer � chiamata ad applicare ex ante la normativa in materia 
di concorrenza e quindi � ragionevole presumere che il sindacato giurisdizionale 
sulle sue decisioni possa convergere con quello relativo alle decisioni 
adottate dalla Commissione europea in materia antitrust. 
Un ulteriore aspetto che merita di essere segnalato � che le Anr verranno 
per la prima volta ad assumere in giudizio la posizione di parte ricorrente contro 
le decisioni dell�Acer in quanto il regolamento prevede che anch�esse possono 
impugnare le decisioni dell�Agenzia. Quindi il sindacato giurisdizionale 
che finora si � concentrato sulla contrapposizione tra imprese e regolatore (a 
parte i rari casi di ricorsi proposti dalle associazioni dei consumatori) ora si 
arricchir� anche della dialettica tra i regolatori e la nuova Agenzia europea. 
Il regolamento Acer prevede espressamente la possibilit� di proporre un 
ricorso per carenza contro l�Agenzia quando essa ometta di pronunciarsi nei 
casi in cui � tenuta a farlo. Qui non � consentito il previo passaggio dinanzi 
alla Commissione dei ricorsi e bench� il regolamento non lo dica espressamente 
il ricorso per carenza sembra proponibile anche da un regolatore nazionale 
per indurre l�Acer ad adottare una decisione di sua competenza. 
In conclusione: il diritto dell�energia ha sempre risentito della forte influenza 
del diritto comunitario, l�istituzione dell�Acer determiner� un aumento 
di questa influenza ed una maggiore omogeneizzazione di alcune scelte regolatorie 
nazionali che verranno assunte nell�ambito di una rete istituzionale coordinata 
dall�Agenzia. Tutto ci� imporr� non solo alle autorit� nazionali ma 
anche ai giudici di sentirsi parte di un unico sistema che tende ad una uniforme 
applicazione del diritto dell�energia come condizione imprescindibile per lo 
sviluppo del mercato unico, per cui l�AEEG e il nostro giudice nazionale non 
potranno fare a meno di confrontarsi con le decisioni dell�Agenzia europea e 
con la relativa giurisprudenza comunitaria.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 301 
La culpa in educando ed in vigilando dei genitori 
Flavio Ferdani* 
Il comma 1 dell�articolo 2048 del codice civile prevede in primis la responsabilit� 
dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre 
e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito 
dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano 
con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. 
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilit� 
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 
E� una norma che si fonda sull�esistenza di un vincolo, ovverossia di una 
parentela in linea retta, in quanto le persone discendono l�una dall�altra e ci� 
determina una cosiddetta propagazione della responsabilit�, in quanto, presumendo 
una duplice culpa, in vigilando o in educando, chiama a rispondere 
genitori, tutori, per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi; ovverossia la 
responsabilit� civile nasce come responsabilit� del minore verso i terzi e si 
estende ai genitori e ai tutori. 
Si tratta di una norma come gi� detto di propagazione della responsabilit�, 
in quanto, presumendo una culpa in vigilando o in educando, chiama a rispondere 
genitori e tutori per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi; ovverossia 
la responsabilit� civile nasce come responsabilit� del minore verso i terzi e si 
estende ai genitori, tutori, precettori, maestri d�arte. 
Balza agli occhi che nella norma non si parla di convivenza o di secondo 
coniuge, anche se ci� appare un po� anacronistico, tenuto conto che de facto 
il nuovo coniuge spesso assume il ruolo di genitore, soprattutto nell�ipotesi 
che all�interno del nucleo familiare si trovi prole ancora in tenera et�. 
Si parla poi di figli in senso generico e quindi possiamo ritenere che la responsabilit� 
dei genitori ricorre non solo per i fatti illeciti commessi da minori 
legittimi, ma anche per quelli compiuti da parte dei figli naturali ed adottivi. 
L�altro requisito che traspare � quello della coabitazione, il che lascerebbe 
supporre che non sussistendo tale requisito verrebbe meno la responsabilit� 
genitoriale; infatti non potendo questi ultimi assolvere adeguatamente alla loro 
delicata opera educativa andrebbero esenti da responsabilit�. 
In realt� per la Suprema Corte il dettato di cui all'articolo 2048 codice civile 
prevede la responsabilit� dei genitori per i danni cagionati dai figli minori 
che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che 
siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto riguarda gli illeciti 
riconducibili a oggettive carenze nell'attivit� educativa che si manifestino nel 
mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti 
(*) Vice Prefetto, Capo di Gabinetto della Prefettura di Pisa.
302 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a vivere (1); sulla non indispensabilit� 
dell�esistenza della coabitazione la Suprema Corte ha ritenuto che i 
criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilit� per i fatti illeciti 
compiuti dai figli minori sia nel potere dovere di esercitare la vigilanza sul 
comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere dovere assume rilievo 
determinante il perdurare della coabitazione. 
La Corte non esclude la responsabilit� dei genitori ma al contrario ritiene 
che la loro responsabilit� non pu� ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo 
allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l�illecito da lui 
commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti 
nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell�attivit� 
educativa. 
Forse il requisito della coabitazione pu� non ritenersi rilevante allorch� 
il minore abbia di sua sponte e non per responsabilit� del genitore abbandonato 
stabilmente la casa famigliare, di fatto sottraendosi ad ogni possibilit� di vigilanza 
da parte del genitore stesso (2). 
E� evidente che l�abbandono non deve essere stato determinato da responsabilit� 
genitoriali, atteso che il minore ha il diritto alla propria famiglia che 
viene meno ogniqualvolta l�istituzione famiglia dimostri di non essere in grado 
di garantire ai figli quel livello di cura minimo al di sotto del quale la sua crescita 
sarebbe inevitabilmente compromessa. 
Circa la prova liberatoria va detto che i genitori sono liberati dalla responsabilit� 
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto, espressione 
forse non felice in quanto sembrerebbe connotarsi di valori puramente negativi, 
mentre � stato autorevolmente sostenuto, che essa debba essere riempita con 
indicazioni positive � di aver adeguatamente vigilato � richiamanti la culpa in 
vigilando e la culpa in educando, e quindi, solo la dimostrazione di aver ben 
vigilato sul minore e di avergli impartito un�educazione normalmente sufficiente 
ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, 
alle sue abitudini, alla sua personalit�, permette al genitore di andare esente da 
responsabilit� per i danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori (3). 
Il dettato di cui all�articolo 2048 prevede quindi per i genitori due obblighi 
sia quello della vigilanza che quello di impartire gli opportuni principi educativi 
e quindi due conseguenti tipologie di responsabilit� quella in vigilando, 
cio� non aver vigilato sul minore e quella in educando non aver impartito al 
minore una adeguata educazione. 
Sulla prima va detto che i genitori sono esenti da responsabilit� allorch� 
abbiano affidato i propri figli a terzi ed il primo riferimento che viene in mente 
(1) Corte di Cassazione Sez. III 14 marzo 2008 n. 7050. 
(2) Cassazione Sentenza 11 luglio 1978 n. 3491. 
(3) Tribunale di Milano sentenza 16 dicembre 2009.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 303 
� legato evidentemente alla scuola; su tale punto � opportuno un breve approfondimento, 
tenuto conto che sono gli enti scolastici e il personale docente i 
soggetti chiamati anch�essi a vigilare sulla sicurezza e sull�incolumit� degli 
alunni. 
L�obbligo dell�insegnamento da parte dei docenti si accompagna a quello 
di impartire gli opportuni principi educativi, atteso che la scuola costituisce 
ancora oggi la necessaria fonte di integrazione dell�educazione impartita in 
famiglia. 
E� proprio partendo da questa integrazione fra mondo della scuola e della 
famiglia, che si fondano gli oneri di vigilanza e di educazione affidati ai due 
soggetti, ovverossia insegnanti e genitori e la loro responsabilit� ricollegabile 
ai primi come culpa in vigilando e ai secondi come culpa in educando; per 
cui la responsabilit� per gli insegnanti deriva per i danni cagionati dagli alunni 
se non riescono a dimostrare di aver vigilato sulla sicurezza e sull'incolumit� 
dell�allievo, nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica mentre 
la responsabilit� per i genitori deriva dal non aver impartito una educazione 
adeguata. 
E� evidente che nel tempo in cui gli alunni fruiscono della prestazione 
scolastica insorge la responsabilit� dei docenti e della scuola allorch� nell�espletamento 
dei propri compiti d�ufficio, per una serie di motivazioni, ovviamente 
non previste, quali appunto negligenza, dolo ed altro, i figli 
cagionano danni a terzi e quindi impegnano la Pubblica Amministrazione sotto 
il profilo della responsabilit�. 
Dal momento dell�iscrizione, insorge, per l�istituto, un preciso obbligo 
di vigilare sulla sicurezza dell�alunno fino al momento in cui viene ad usufruire 
di una prestazione scolastica, come sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato 
che l�accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente 
ammissione dell�allievo a scuola, determina l�instaurazione di un vincolo negoziale, 
dal quale sorge a carico dell�istituto il complessivo obbligo dell�istruzione 
e anche quello di protezione e vigilanza sulla sicurezza e sull�incolumit� 
dell�allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte 
le sue espressioni anche al fine di evitare che l�allievo procuri anche danno a 
se stesso. 
Quindi con l�iscrizione si configura tra Amministrazione scolastica e studente 
un rapporto giuridico definito dalla Cassazione di �contatto sociale�, 
nell�ambito del quale il precettore assume, nel quadro complessivo dell�obbligo 
di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, 
ovviamente in via continuativa e non saltuaria. 
L�articolo fissa in modo chiaro un obbligo preciso da parte del docente di 
sorvegliare gli allievi, seppur solo per tutto il periodo in cui sono a lui affidati, 
non esplicitando il quale insorge una chiara responsabilit� per culpa in vigilando, 
in virt� del ruolo didattico che il docente esplica sui minori che neces-
304 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
sitano di una sorveglianza costante, proprio perch� non hanno ancora la piena 
consapevolezza sulla esatta percezione di possibili situazioni di pericolo. 
Quindi una responsabilit� quella in educando che � concorrente con 
quella in vigilando e ne � riprova, come gi� detto, il fatto che l�affidamento 
alla scuola assolve il genitore dalla culpa in vigilando che trasla sull�insegnante 
non sine die ma in un arco temporale limitato al periodo di legittima 
permanenza all'interno della scuola o presso la scuola stessa; pi� precisamente 
dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della 
loro uscita, senza escludere il periodo destinato alla ricreazione, ma non lo assolve 
dalla culpa in educando che permane sullo stesso. 
Infatti la Suprema Corte, ha sancito come la responsabilit� del genitore e 
quella del precettore per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere 
e di volere mentre � affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo 
non sono tra loro alternative, giacch� l'affidamento del minore alla custodia 
di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ma non anche 
da quella di colpa in educando. 
Quindi la responsabilit� diretta dei genitori pu� concorrere con quella dei 
precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa in educando e su 
quella in vigilando. 
Fatto questo breve inciso va ribadito che esiste quindi una responsabilit� 
come culpa in educando, che ricade sui genitori per danni cagionati dai figli, 
se non riescono a dimostrare di aver impartito una educazione adeguata, se 
non riescono a provare in modo rigoroso l�efficacia del loro impegno educativo 
(4) come � accaduto per le lesioni gravissime riportate da una alunna che era 
caduta da un balcone durante l�orario notturno dopo aver assunto stupefacenti; 
in tal caso la domanda di risarcimento avanzata dai genitori nei confronti della 
scuola � stata respinta sia perch� l�infortunio � intervenuto durante l�orario 
notturno e quindi durante il periodo di riposo del personale sia perch� i genitori 
sono stati ritenuti responsabili di culpa in educando, per non aver fornito alla 
propria figlia l�opportuna educazione sui rischi e sulle conseguenze derivanti 
dall�uso di droghe (5). 
Quindi la responsabilit� dei genitori sussiste ove, per la natura del fatto 
dannoso, emergano gravi carenze nel percorso educativo sia anche e soprattutto 
nell�obbligo di svolgere adeguata attivit� formativa, impartendo ai figli 
l�educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con 
il prossimo e nello svolgimento delle attivit� extrafamiliari (6). 
Tale responsabilit� va ravvisata non in un difetto di vigilanza, data l'et� 
del figlio, ma nell'inadempimento dei doveri di educazione e di formazione 
(4) Corte di Cassazione sentenza 12 marzo 2009 n. 9556. 
(5) Corte d�appello di Trieste sentenza n. 375/2009 su dirittodicronaca.it. 
(6) Corte di Cassazione Civ. sez. III 11 agosto 1997 n. 7459.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 305 
della personalit� del minore, in termini tali da consentirne l'equilibrato sviluppo 
psico-emotivo, l�acquisizione della capacit� di dominare gli istinti, il rispetto 
degli altri e tutto ci� in cui si estrinseca la maturit� personale. 
Il grado di educazione pu� essere desunto dal comportamento del minore, 
quando esso manifesti un fallimento educativo quanto alla capacit� di frenare 
i propri istinti o di incanalarli in modalit� espressive meno gravi e violente. 
L'educazione � fatta infatti non solo di parole ma anche e soprattutto di 
comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi 
possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente. 
Ne deriva che la prova liberatoria richiesta ai genitori e prevista dall'articolo 
2048 codice civile � quella di essere in grado di dimostrare che era stata 
impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una 
corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla 
sua personalit� (7). 
Occorre ribadire che i genitori sono comunque tenuti a dimostrare, per 
liberarsi da responsabilit� per il fatto compiuto dal minore in un momento in 
cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al 
minore stesso un'educazione adeguata e consona alle condizioni famigliari finalizzata 
a prevenirne comportamenti illeciti. 
Ma non solo, in quanto il genitore deve compiere anche una adeguata vigilanza 
in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione 
ricevuta e della conformit� della abituale condotta dello stesso 
ai precetti dell'educazione impartitagli (8). 
Nell'opera di educazione, in altri termini, � insita un'attivit� di vigilanza 
adeguata all�et� del figlio e finalizzata a correggere comportamenti non corretti 
da parte del minore e quindi di verifica anche dei risultati concreti dell'attivit� 
educativa. 
Provare quindi la mancanza di responsabilit� da parte dei genitori � assai 
difficile atteso che mentre la culpa in vigilando �pu� essere teorizzata in 
quanto il dovere di vigilanza � facilmente ricollegabile ad un comportamento 
materiale�, la culpa in educando appare una costruzione teorica e astratta, per 
cui � stato autorevolmente e giustamente sostenuto che essa in realt� �a mala 
pena maschera una responsabilit� oggettiva per fatti altrui per cui un soggetto 
risponde per i danni a prescindere dal fatto che derivino da un suo personale 
comportamento e quindi a prescindere dalla colpa o dal dolo�(9). 
E anche ammesso che i genitori possono dimostrare di aver impartito una 
educazione idonea a non far commettere illeciti al minore, � altrettanto vero 
che nei fatti l�averli commessi da parte dei figli sta ad attestare che l� educa- 
(7) Corte di Cassazione sentenza n. 7459/97. 
(8) Corte di Cassazione sentenza 21 settembre 2000, n. 12501. 
(9) FRANCESCO GAZZONI pag. 670 Manuale di diritto privato.
306 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
zione impartita � stata insufficiente. 
La culpa in educando � stata quindi talmente �spiritualizzata� da rendere 
assai difficile l�effettiva possibilit� di dare una prova contraria basata sull�assenza 
di colpa, forse perch� �si � voluto in realt� nascondere il tentativo di far 
ricadere sui genitori le conseguenze negative degli illeciti commessi dai minori; 
potendosi presumere che avendo infatti i genitori un proprio patrimonio 
a garanzia, si comprende come la responsabilit� viene configurata come tendenzialmente 
oggettiva� (10) proprio perch� la responsabilit� al danno provocato 
non � ad essi direttamente collegabile ma dipendente esclusivamente dal 
loro status. 
Possiamo affermare che se � vero che la titolarit� dello Status di genitore 
comporta inevitabilmente la responsabilit� derivante dal fatto illecito di un 
loro figlio, si impone tuttavia la necessit� di considerare che chi � vittima incolpevole 
di un fatto illecito non pu� rimanere privo di tutela e che del resto 
chi altro pu� rispondere se non i soggetti chiamati ad assolvere i delicati oneri 
genitoriali potendo pi� di ogni altro esercitare i compiti di vigilanza e di educazione 
proprio in virt� del loro ruolo? 
E� vero che ci� pu� costituire un onere assai gravoso, forse ingiustificato 
con le modifiche che la famiglia, la scuola, la societ� hanno vissuto, ma va 
detto che il rigoroso e severo onere probatorio a carico dei genitori risponde 
all�esigenza di dare un contenuto concreto all�ampia formula legislativa e alla 
sua ratio. 
Infatti se la norma considera che sia possibile per un genitore impedire il 
fatto illecito del figlio minore, ci� � proprio in virt� dei compiti connessi alla 
sua funzione genitoriale, compiti esercitabili attraverso la possibilit� di vigilare 
sui figli e di educarli, sicch� non � estraneo alla logica della previsione normativa 
che la prova liberatoria abbia riguardo al positivo esercizio di quei 
compiti (11). 
(10) FRANCESCO GAZZONI Manuale di Diritto privato pagg. 668 e 669. 
(11) Tribunale di Milano 16 dicembre 2009.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 307 
La tutela della maternit� nell�ambito lavorativo 
�Questa continua dicotomia interiore, 
questa duplice polarit�, questa 
alternante sensazione di dovere incompiuto, 
oggi nei confronti della 
famiglia, domani nei confronti del 
lavoro, questo � il fardello della 
madre lavoratrice� 
Golda Meir, Le aratrici 
di Alice Viscomi* 
SOMMARIO: 1. La tutela della maternit� nell�ambito lavorativo: l�importanza del tema - 
2. L�evoluzione legislativa - 3. La tutela della maternit� in ambito internazionale ed europeo 
e nella giurisprudenza della Corte di giustizia - 4. La effettivit� della tutela contro il licenziamento 
illegittimo - 5. La normativa nazionale - 6. Le dimissioni volontarie: il fenomeno 
delle dimissioni in bianco. 
1. La tutela della maternit� nell�ambito lavorativo: l�importanza del tema. 
La tutela del lavoro femminile e della maternit� � un tema diventato importantissimo 
nel corso degli ultimi decenni. La partecipazione femminile al 
mondo del lavoro � profondamente mutata, se fino agli anni �70 la maggioranza 
delle donne lasciava l�attivit� lavorativa al momento del matrimonio o 
dell�arrivo del primo figlio, oggi prevale l�aspirazione a mantenere la propria 
occupazione ed a riuscire a conciliare l�ambito lavorativo con quello familiare. 
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre rappresenta soltanto il 
primo aspetto di quel sistema di tutele volto a garantire che la donna non subisca 
discriminazioni in ambito lavorativo in ragione del sesso e possa sviluppare 
il proprio ruolo familiare senza sacrificare legittime aspirazioni di carriera. 
Lavoro femminile e sviluppo demografico sono tematiche strettamente 
collegate. La maternit� viene infatti ancora oggi vista come un fattore limitante 
nello sviluppo della carriera lavorativa e ci� comporta sovente una modifica 
delle proprie scelte di fecondit�, spostando in avanti nel tempo il concepimento 
del primo figlio o addirittura rinunciando definitivamente al ruolo di madre. 
Tale argomento assume una maggiore importanza in questo momento di 
grave crisi economica, che rende sempre pi� difficile la scelta di dedicarsi 
completamente al lavoro familiare. Con il tempo la struttura della famiglia � 
mutata diventando sempre pi� rare le famiglie numerose e quelle monoreddito. 
In quest�ottica si rende necessario un sistema di tutele efficace che garantisca 
alla donna lavoratrice non solo il mantenimento del posto di lavoro, ma anche 
(*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l�Avvocatura dello Stato.
308 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
delle mansioni svolte e del corrispondente livello retributivo. La lavoratrice 
madre deve poter accedere ad una soddisfacente attivit� lavorativa, coerente 
con il personale livello d�istruzione, senza dover abdicare al proprio ruolo all�interno 
dell�ambito familiare. 
Oggi, a dispetto di un sistema di tutele particolarmente garantista, l�Italia 
� agli ultimi posti in Europa per l�occupazione femminile e la nascita di un figlio 
rappresenta ancora la prima causa di fuoriuscita delle donne dal mercato 
del lavoro (1). Questo sia per la difficolt� intrinseca di conciliare i ritmi lavorativi 
con la necessaria presenza in famiglia, sia per veri e propri episodi di 
segregazione di genere. Questo mostra l�esigenza, irrinunciabile per una moderna 
nazione civile, di garanzie effettive ed efficaci che valorizzino la funzione 
sociale della maternit�. 
2. L�evoluzione legislativa 
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre venne per la prima 
volta introdotto in epoca fascista dall�art. 10 Legge 5 luglio 1934 n. 1347 a 
tutela della maternit�. Tale norma obbligava il datore di lavoro a conservare il 
posto alla lavoratrice gestante per un periodo compreso tra il mese precedente 
alla data prevista per il parto e le sei settimane successive. La disposizione 
dunque, prevedeva una tutela della lavoratrice madre per un periodo molto limitato 
nel tempo, ci� si rilevava perfettamente coerente con l�ideologia dell�epoca, 
strettamente legata al mantenimento del ruolo della donna all�interno 
della famiglia. Tale sistema di tutela inoltre, guardava alla donna lavoratrice 
come �forza lavoro debole�, al pari dei minori, ponendo al centro la protezione 
fisica della donna in gravidanza senza valorizzare l�esigenza della creazione 
di un legame effettivo con la prole attraverso una maggiore presenza in famiglia 
nei primi mesi successivi al parto. 
Con la caduta del fascismo si pose l�esigenza di disegnare un sistema di 
tutela della lavoratrice madre in attuazione dei principi espressi dalla Costituzione 
ed in particolare dall�art. 37 co. 1. 
Art. 37 co. 1 Cost. 
�La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit� di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 
consentire l�adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare 
alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione�. 
Nell�ambito dei lavori preparatori si accese un dibattito sull�aggettivo da 
(1) In base ai dati forniti da Eurostat nel 2011 l�Italia rappresenta il fanalino di coda in Europa 
(penultima preceduta solo da Malta) per quanto riguarda l�occupazione femminile. Il tasso di occupazione 
per le donne senza figli in Italia � del 63,9% contro una media europea del 75,8% che in Germania 
arriva addirittura all�81,8%. Il dato scende al 59% in presenza di un figlio ed al 54,1% in presenza di 
due figli contro il dato europeo rispettivamente del 71,3% e del 69,2%.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 309 
accompagnare al termine �funzione familiare�. In particolare, secondo alcuni, 
il termine �essenziale� avrebbe indotto il legislatore futuro ad emanare normative 
tali da consentire alle donne di conciliare l�attivit� lavorativa con il 
proprio ruolo all�interno della famiglia. Secondo un�impostazione pi� tradizionale, 
invece, tale aggettivo identificava la priorit� per la donna del ruolo di 
madre rispetto all�attivit� extrafamiliare. 
Successivamente l�art. 3 della Legge 26 agosto 1950 n. 860 stabil� il divieto 
di licenziamento della lavoratrice gestante per tutta la durata della gravidanza 
e fino al compimento di un anno di et� del bambino. Tale legge non 
assicurava tuttavia una tutela assoluta alla lavoratrice madre, in quanto il divieto 
era subordinato alla preventiva presentazione al datore di lavoro di un 
certificato medico che attestasse lo stato di gravidanza. La tutela dunque non 
operava per lo stato oggettivo di gestazione, ma era legato alla conoscenza da 
parte del datore di lavoro di tale situazione, con la conseguenza che tutti i licenziamenti 
effettuati prima della presentazione della certificazione dovevano 
ritenersi pienamente validi. 
Dopo la Costituzione si assistette ad un mutamento del sistema di tutela 
della maternit�. Infatti se prima, essa era tutelata come mera vicenda biologica, 
con leggi che tendevano a garantire l�integrit� fisica della donna in gravidanza, 
successivamente, si tese a valorizzare l�esigenza di protezione del rapporto affettivo 
che lega la madre al proprio figlio nonch� la necessit� di conciliare il 
rapporto di lavoro con la presenza in famiglia. Il baricentro della tutela non 
era pi� dunque esclusivamente la donna ma anche il bambino che aveva diritto 
ad instaurare una relazione serena con la propria madre nei primi mesi vita. 
Di questa tendenza si fece portavoce anche la Corte Costituzionale la quale 
afferm� �L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lett. c) della legge n. 
1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo 
immediatamente susseguente al parto, onde consentirle di recuperare 
le energie necessarie per riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera 
e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra 
madre e figlio, e tanto non solo per ci� che attiene ai bisogni pi� propriamente 
biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo 
che sono collegate allo sviluppo della personalit� del bambino. La tutela 
della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla condizione di donna 
che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del 
bambino: s� che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela 
la personalit� e la salute� (2). 
Proprio in quest�ottica la Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 segn� un notevole 
passo avanti nella tutela della lavoratrice madre. Infatti l�art. 2 stabil� 
che �Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo 
(2) Corte Cost. 19 gennaio 1987, n. 1.
310 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo 
in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro 
mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di 
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, 
delle condizioni che lo vietavano�. Pertanto il divieto di licenziamento 
operava a prescindere dalla conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato 
di gravidanza. La norma stabil� altres� che la lavoratrice nel periodo protetto 
non potesse essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che fosse stata sospesa 
l�attivit� dell�azienda o del reparto cui era assegnata semprech� quest�ultimo 
avesse un�autonomia funzionale. 
Con la Legge 8 marzo 2000 n. 53, all�art. 18, il legislatore ha chiarito il 
regime di invalidit� del licenziamento intimato nel periodo protetto. Come si 
esporr� meglio in seguito, nel silenzio normativo, era sorta in giurisprudenza 
una querelle sul tipo di invalidit� del licenziamento predetto. La norma sanzion� 
lo stesso con la massima forma di invalidit�, ossia la nullit�. Inoltre, al 
fine di evitare pratiche elusive o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, 
si stabil� che le dimissioni presentate nel periodo protetto dovessero essere 
convalidate dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. 
Con la stessa normativa il Parlamento ha poi delegato il Governo all�emanazione 
di un Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
della maternit� e della paternit�. In attuazione della delega � stato emanato il 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternit� e della paternit�� il 
quale disciplina all�art. 54 il divieto di licenziamento in maternit�. 
3. La tutela della maternit� in ambito internazionale ed europeo e nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia 
La maternit� riceve tutela non solo a livello nazionale, ma anche in ambito 
internazionale ed europeo in un sistema di fonti estremamente complesso e 
stratificato. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo prevede all�art. 
25 co. 2 che �La maternit� e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza�. 
Anche in attuazione di questo principio, l�Italia ha ratificato due convenzioni 
internazionali in tema di tutela della donna e della maternit�. In particolare 
l�art. 6 della �Convenzione OIL n. 103 sulla protezione della maternit��, 
adottata a Ginevra nel 1952, resa esecutiva in Italia con L. 864/1979 ha stabilito 
che nel caso in cui una donna si assenti dal lavoro a causa della maternit� 
per il tempo previsto dalla convenzione stessa ҏ illegale per il suo datore di 
lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che 
il termine di preavviso venga a spirare durante l�assenza succitata�. 
Successivamente la �Convenzione internazionale sull'eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna�, adottata a New York
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 311 
nel 1979, resa esecutiva in Italia con L. 132/1985 ha previsto che �Per prevenire 
la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo 
di maternit� e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano 
a prendere misure appropriate finalizzate a proibire, sotto pena di 
sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo per maternit� 
e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale�. 
Con la ratifica di tali Convenzioni l�Italia si � impegnata dunque sul piano 
internazionale ad adottare misure volte a sanzionare e rendere inefficace il licenziamento 
a causa di gravidanza o di maternit�. 
In ambito europeo la prima direttiva che si � occupata della tutela del lavoro 
femminile e della parit� di trattamento tra uomini e donne nell�accesso 
al lavoro � stata la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, 
la quale, all�art. 2 vietava ogni forma di discriminazione �fondata sul sesso, 
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato 
matrimoniale o di famiglia�. 
Successivamente la Direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 
1992 �considerando che il rischio di essere licenziate per motivi connessi al 
loro stato pu� avere effetti dannosi sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che conseguentemente conviene 
prevedere un divieto di licenziamento� ha stabilito all�art. 10 un divieto 
di licenziamento della lavoratrice madre nel periodo compreso tra l�inizio della 
gravidanza ed il periodo di congedo per maternit� salvo casi eccezionali non 
connessi allo stato di gravidanza ed individuati dalla legislazione nazionale. 
Oggi la materia � stata completamente riordinata dalla Direttiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 che al 
25� considerando sottolinea l�importanza della tutela della donna in stato di 
gravidanza, affermando che ҏ altres� opportuno prevedere esplicitamente la 
tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternit�, in particolare per 
quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente 
e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver 
usufruito del congedo di maternit� nonch� a beneficiare di qualsiasi miglioramento 
delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante 
la loro assenza�. La direttiva non si limita tuttavia a prevedere un divieto di 
licenziamento, disciplinando altres� il rientro dal congedo di maternit�, stabilendo 
che �Alla fine del periodo di congedo per maternit�, la donna ha diritto 
di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni 
che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti 
delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua 
assenza �. 
Anche la Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell�Unione Europea) 
all�art. 33 par. 2 si occupa della tutela della maternit� in ambito lavorativo, 
elevando tale protezione a diritto fondamentale dell�Unione Europea nella
312 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
nuova ottica di un Unione non pi� meramente economica ma altres� sociale. 
Art. 33 par. 2 Carta di Nizza 
�Al fine di poter conciliare la vita familiare e vita professionale, ogni 
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un 
motivo legato alla maternit� e il diritto ad un congedo di maternit� retribuito 
e al congedo parentale dopo la nascita o l�adozione di un figlio�. 
I principi della Carta trovano una consolidata conferma nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia che, mai come in questa materia, si � ispirata a 
criteri estremamente garantistici fondati sulla tutela della maternit� (3). 
Costituisce �licenziamento in periodo di gravidanza� anche il comportamento 
del datore di lavoro che assume la decisione di licenziare all�interno 
del predetto periodo compiendo atti preparatori e preordinati al licenziamento 
o comunque �concrete iniziative� dirette a tale scopo, anche se poi rispetta 
�formalmente� la norma notificando il provvedimento dopo la scadenza del 
periodo di tutela. 
L'equiparazione tra �atto preparatorio� e licenziamento effettivo non sembra 
assoluta, giacch� la Corte di Giustizia opera una distinzione delle due ipotesi 
con riferimento all'onere della prova: la collocazione dell'intimazione del 
licenziamento all�interno del periodo di interdizione fa scattare la presunzione 
(quasi) assoluta di illegittimit� del licenziamento (4). 
Tale precisazione della Corte sembra dunque attenuare l'effetto innovativo 
della sentenza che sarebbe stato ben pi� rilevante ove la presunzione assoluta 
fosse stata applicata anche alla mera �decisione� intervenuta nel periodo di 
tutela, ma consente comunque di ribadire che, nell'ordinamento comunitario, 
un licenziamento determinato dalla maternit� � sempre discriminatorio, indipendentemente 
dal momento in cui viene deciso e indipendentemente dal momento 
in cui si perfeziona. 
La collocazione del licenziamento all'interno o all'esterno del periodo di 
(3) Espressione di questa tendenza la sentenza 11 ottobre 2007, procedimento C-460/06, causa 
Nadine Paquay, con la quale la Corte ha affermato che l'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 
1992, 92/85/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione 
di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio durante il periodo di tutela, 
ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione nel predetto periodo. In questo 
modo il licenziamento in ragione della gravidanza o della nascita di un figlio � contrario agli artt. 2, n. 
l, e 5, n. l, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio 
della parit� di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l�accesso al lavoro, alla formazione 
e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro a prescindere dalla data di notificazione 
della stesso. 
(4) A i sensi del citato art. 10 Direttiva 92/85 il licenziamento delle lavoratrici madri nel periodo 
di tutela � infatti vietato � tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni 
e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorit� competente abbia dato il suo accordo�.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 313 
tutela �rafforzata� non incide quindi sull'illegittimit� del recesso, ma ha effetti 
solo sul regime probatorio: presunzione semi-assoluta nel primo caso, salvi i 
casi eccezionali tassativamente indicati dalla normativa nazionale (con onere 
comunque a carico del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza dell'ipotesi 
eccezionale); alleggerimento dell'onere della prova nel secondo caso, con 
onere della parte attrice di allegare elementi di fatto nei termini sopra detti. 
Il licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio 
� sempre discriminatorio. 
In queste ipotesi la misura sanzionatoria scelta dallo Stato membro, deve 
essere almeno equivalente a quella prevista per il diritto nazionale in esecuzione 
degli artt. 10 e 12 della Direttiva 92/85/Ce per il licenziamento per gravidanza 
posto in essere all'interno del periodo di tutela (5). 
4. La effettivit� della tutela contro il licenziamento illegittimo 
La Corte di Giustizia in una recente sentenza (6) ha affrontato il tema 
della effettivit� della tutela giurisdizionale che deve essere garantita alla lavoratrice 
madre in caso di licenziamento. 
In particolare era stata sollevata questione pregiudiziale avente ad oggetto 
la normativa lussemburghese la quale prevedeva a pena di decadenza la necessit� 
di certificare al datore di lavoro lo stato di gravidanza entro otto giorni dal 
licenziamento e di proporre al Presidente del Tribunale domanda per la nullit� 
e reintegrazione entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. 
La Corte afferma che il principio di tutela giurisdizionale dei diritti conferiti 
ai singoli dal diritto comunitario imponga che le modalit� procedurali 
dei ricorsi intesi a garantire diritti di derivazione comunitaria non debbano essere 
meno favorevoli di ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), 
n� debbano rendere eccessivamente difficile o praticamente 
impossibile l�esercizio di tali diritti (principio di effettivit�). 
Ad avviso della Corte la sottoposizione dell�azione a termine anche brevi 
di decadenza non viola in astratto il diritto comunitario in quanto volto a garantire 
la certezza del diritto. Tuttavia la Corte rileva che �il termine di decadenza 
di quindici giorni applicabile all�azione di nullit� e di reintegrazione 
deve essere considerato particolarmente breve, tenuto conto della situazione 
in cui si trova una donna all�inizio della gravidanza. Inoltre, emerge dal fascicolo 
che diversi giorni contabilizzati nel detto termine di quindici giorni 
potrebbero trascorrere prima che la donna gestante riceva la lettera di licenziamento 
che la riguarda e venga cos� informata del suo licenziamento. Infatti, 
(5) Corte di Giustizia CE 11 ottobre 2007 causa C-460/06, Pres. A. Rosas Rel. A.O Caoimh, in 
D&L 2008, con nota di ALBERTO GUARISO, 81. 
(6) Corte di Giustizia CE 29 ottobre 2009 causa C 63/08 in Lavoro nella Giur. 2010, 78, con nota 
di SPINELLI e in Famiglia e diritto 2011, 221, con nota di NUNIN.
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secondo il parere emesso da un�associazione di impiegati privati sul progetto 
di legge che ha introdotto l�art. L. 337-1 nel code du travail, parere riprodotto 
letteralmente nella decisione di rinvio, il termine di quindici giorni inizia a 
decorrere, conformemente alla giurisprudenza dei giudici lussemburghesi, a 
partire dal deposito alla posta della lettera di licenziamento�. 
La Corte si occupa altres� degli strumenti di tutela affermando che �l�art. 
2 della direttiva 76/207, in combinato disposto con l�art. 3 della medesima, 
deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato 
membro, come quella introdotta dall�art. L. 337-1 del code du travail, specificamente 
adottata ai fini della protezione prevista all�art. 10 della direttiva 
92/85 in caso di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento, che priva la lavoratrice subordinata gestante che � stata oggetto 
di una misura di licenziamento durante la gravidanza di un�azione giurisdizionale 
di risarcimento dei danni, mentre quest�ultima pu� essere 
esercitata da qualsiasi altro lavoratore subordinato licenziato, qualora una 
tale limitazione dei mezzi di ricorso costituisce un trattamento meno favorevole 
riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza. Ci� si verificherebbe, 
in particolare, se le modalit� procedurali afferenti all�unica 
azione a disposizione in caso di licenziamento di dette lavoratrici non rispettassero 
il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli 
dal diritto comunitario, circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare�. 
La Corte di Giustizia si � dovuta occupare anche dell�avvento delle nuove 
tecnologie (7). Si � posto infatti il problema di individuare il momento iniziale 
della gravidanza in caso di fecondazione in vitro. Tale questione � connessa 
con l�esigenza di delineare la nozione di lavoratrice gestante, quale destinataria 
della specifica tutela che impone il divieto di licenziamento (8). 
(7) Corte di Giustizia CE 28 febbraio 2008 causa C 506/06, in Famiglia e Diritto, 2008, 4, 402 
con nota di A. ZANOBETTI; in Corriere Giur., 2008, 4, 560 con nota di R. CONTI e R. FOGLIA; in Giur.It., 
2008, 10, con nota di L. TRUCCO. 
(8) In particolare, l�applicazione del divieto di licenziamento si applica sin dal momento della fecondazione 
degli ovuli o � necessario che si proceda al successivo impianto nell�utero? Nel caso sottoposto 
all�esame della Corte di Giustizia una donna austriaca era stata licenziata pochi giorni prima 
dell�impianto nell�utero degli ovuli che erano stati in precedenza fecondati in vitro. 
La Corte afferma che �anche supponendo, nel caso di una fecondazione in vitro, che tale data coincida 
con il momento del trasferimento degli ovuli fecondati nell�utero della donna, non � ammissibile, per 
ragioni relative al rispetto del principio della certezza del diritto, che la tutela istituita dall�art. 10 della 
direttiva 92/85 sia estesa al caso in cui, alla data della comunicazione del licenziamento, il trasferimento 
degli ovuli fecondati in vitro nell�utero della lavoratrice non sia ancora avvenuto. Infatti, come emerge 
dalle osservazioni sottoposte alla Corte e dai paragrafi 43 45 delle conclusioni dell�avvocato generale, 
prima del trasferimento nell�utero della donna interessata, i detti ovuli fecondati possono, in taluni Stati 
membri, essere conservati per un periodo pi� o meno esteso; la normativa nazionale in questione nella 
causa principale prevede a tale proposito la possibilit� di conservare gli ovuli fecondati fino a dieci 
anni. Di conseguenza, l�applicazione ad una lavoratrice della tutela contro il licenziamento sancita
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 315 
5. La normativa nazionale 
La disciplina nazionale all�art. 54 del d.lgs. n. 151/2001 vieta il licenziamento 
della lavoratrice madre dall�inizio del periodo di gravidanza fino al termine 
dei periodi di interdizione al lavoro di cui al Capo III (congedo di 
maternit�), nonch� fino al compimento di un anno di et� del bambino (9). 
Tale speciale protezione compete indistintamente a tutte le lavoratrici, a 
prescindere dal tipo di contratto in essere, a tempo indeterminato ovvero a termine 
(10). 
Spetta altres�, in forza dell�art. 54, co. 7 t.u., al padre lavoratore per la durata 
del congedo di paternit�, ove fruito, e si estende fino al compimento di 
un anno di et� del bambino. 
Il divieto di licenziamento, in caso di fruizione del congedo di maternit� e 
di paternit�, si applica anche alle lavoratrici affidatarie o adottive fino ad un 
anno dalla data di effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. Tali estensioni 
rendono evidente il passaggio da una tutela della maternit� intesa quale 
vicenda meramente �biologica�, ad una pi� ampia tutela della funzione parentale 
che non tollera alcuna distinzione tra figli naturali, adottivi ovvero affidatari. 
Nel passato erano sorti dubbi in merito al regime di invalidit� applicabile 
al licenziamento intimato nel periodo protetto. In particolare, costante giurisprudenza, 
avallata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11), 
riteneva che il licenziamento della lavoratrice madre fosse meramente inefficace, 
analogamente al licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore 
e fino all�esaurirsi del periodo di comporto. Tale interpretazione muoveva dal 
rilievo che la norma non comminava un�espressa declaratoria di nullit� del lidall�art. 
10 della direttiva 92/85 prima dell�impianto degli ovuli fecondati potrebbe avere l�effetto di 
concedere il beneficio di tale tutela anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati, per un qualsivoglia 
motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a un tale 
trasferimento e la fecondazione in vitro sia stata praticata come semplice misura cautelativa�. Il giudice 
europeo pertanto ritiene che non sia possibile estendere la tutela connessa allo stato di lavoratrice gestante 
al caso in esame per ragioni di certezza del diritto, in quanto in determinati paesi europei, � consentita 
la crioconservazioni degli ovuli fecondati per molti anni. Sarebbe pertanto irragionevole estendere il divieto 
di licenziamento per un tempo eccessivamente lungo e potenzialmente indefinito. Dunque la Corte, 
pur negando l�ammissibilit� della tutela in oggetto al caso in cui non sia ancora avvenuto l�impianto 
degli ovuli fecondati nell�utero, lascia uno spiraglio aperto in quanto la questione non � risolta in senso 
assoluto. Laddove vi fosse una normativa che individuasse un termine ragionevolmente breve tra la fecondazione 
degli ovuli e l�impianto degli stessi nell�utero la Corte potrebbe risolvere in maniera differente 
il bilanciamento tra il principio della certezza del diritto e le esigenze di tutela della maternit� a 
favore di quest�ultima. 
(9) Il co. 4 dell�art. 54 precisa altres� che nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento la lavoratrice 
non pu� nemmeno essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l�attivit� dell�intera 
azienda ovvero del reparto cui essa � addetta, purch� quest�ultimo abbia autonomia funzionale. La lavoratrice 
non pu� altres� essere collocata in mobilit� a seguito di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991. 
(10) Sull�applicabilit� della norma anche nel caso di lavoratore assunto a termine si veda gi� Cass. 
6 luglio 2002, n. 9864, in Lav. giur. 2002, 11, con nota di PIOVESANA. 
(11) Cass., Sez. Un., 21 agosto 1990, n. 8535.
316 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
cenziamento ed inoltre l�inefficacia dello stesso era sufficiente a realizzare i 
fini di tutela della normativa. 
La Corte Costituzionale (12) � intervenuta sull�argomento ritenendo che 
il mero differimento temporale degli effetti del licenziamento non costituisca 
una tutela sufficiente, infatti �la protezione cui fa riferimento la norma costituzionale, 
infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, 
ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra 
madre e figlio; il quale rapporto - come ha affermato questa Corte - deve 
essere protetto non solo per ci� che attiene ai bisogni pi� propriamente biologici, 
ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo 
che sono collegate allo sviluppo della personalit� del bambino 
(sentenze nn. 1 del 1987 e 332 del 1988). Nel contempo, il principio posto 
dall'art. 37 - collegato al principio di uguaglianza - impone alla legge di impedire 
che possano, dalla maternit� e dagli impegni connessi alla cura del 
bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie. Entrambe queste 
esigenze impongono, per lo stato di gravidanza e puerperio, di adottare misure 
legislative dirette non soltanto alla conservazione dell'impiego, ma 
anche ad evitare che nel relativo periodo di tempo intervengano, in relazione 
al rapporto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificatamente 
la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psico-fisico, 
con serie ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, sullo sviluppo 
del bambino. Al fine di assicurare una effettiva tutela a tali interessi invero 
la sola conservazione temporanea del rapporto, pur rimanendo essenziale, 
non � tuttavia sufficiente�. Alla luce dei principi di rango costituzionale tutelati 
dalla norma, la Corte afferma pertanto l�illegittimit� della norma nella 
parte in cui non prevede la nullit� del licenziamento intimato alla donna lavoratrice 
nel periodo di gestazione e di puerperio. 
Oggi, il co. 5 dell�art. 54, codificando il principio espresso dalla Consulta, 
afferma espressamente la nullit� del licenziamento intimato nel periodo 
di interdizione, con conseguente carenza di effetti risolutori del recesso e 
continuazione del rapporto di lavoro da considerarsi giuridicamente ininterrotto.
L�adozione del regime sanzionatorio della nullit� esprime una maggiore 
gravit� del recesso datoriale, lesivo dei principi costituzionali e non solo del 
diritto del lavoratore alla stabilit� del posto di lavoro. 
La giurisprudenza prevalente esclude l�applicabilit� della tutela reale ex 
art. 18 stat. lav. e reputa applicabile il regime c.d. di diritto comune, con diritto 
(12) Cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1991, n. 61, in Foro it. 1991, I, 697. Sul punto, v. MATTAROLLO, 
Sulla nullit� del licenziamento della lavoratrice madre, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 724 ss.; FONTANA, Il 
dialogo fra Corte Costituzionale e Cassazione in tema di licenziamento della lavoratrice madre, ibidem, 
264 e ss.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 317 
della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del 
danno, ex art. 1223 c.c., in misura pari alle retribuzioni non corrisposte (13). 
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, previsto dall�art. 54, 
Decreto legislativo 151/2001, opera in connessione con lo stato oggettivo di 
gravidanza o puerperio, ancorch� il datore di lavoro sia inconsapevole, alla 
data del licenziamento, dello stato della lavoratrice (14) ed a prescindere da 
qualsivoglia certificazione (15) o comunicazione, nonch� dall�eventuale circostanza 
che il licenziamento sia destinato ad avere efficacia per una data 
successiva ai detti periodi (16). 
La comunicazione dello stato di gravidanza incide tuttavia, come affermato 
dalla giurisprudenza di legittimit� (17), sull�entit� del risarcimento del 
danno, infatti laddove la comunicazione dello stesso sia successiva al licenziamento, 
alla lavoratrice spettano le retribuzioni relative al periodo compreso 
tra la certificazione dello stato di gravidanza ed il ripristino del rapporto 
di lavoro. Vengono escluse dal computo del danno le retribuzioni del periodo 
compreso tra la comunicazione del licenziamento e la certificazione della 
gravidanza, questo in un ottica di bilanciamento delle contrapposte esigenze 
del datore di lavoro, che potrebbe non avere alcuna conoscenza dello stato 
della lavoratrice. 
Il co. 3 dell�art. 54 prevede tuttavia alcune tassative deroghe al divieto 
di licenziamento. Infatti, il datore di lavoro pu� recedere dal rapporto di lavoro 
nel periodo di interdizione ex lege qualora ricorrano quattro ipotesi (18): 
colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del 
rapporto; cessazione dell�attivit� dell�azienda cui la lavoratrice � addetta; ul- 
(13) Si veda, fra le tante, Cass. 20 gennaio 2000, n. 610, in Riv. crit. dir. lav. 2000, 449, con nota 
di MESSANA. 
(14) L�art. 2 prevede che la lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto � tenuta a presentare 
al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l�esistenza all�epoca del licenziamento 
delle condizioni che lo vietavano. 
(15) Trib. Roma 10 aprile 2003, Pres. Cortesani Rel. Blasutto, in Lav. nella Giur. 2003, 1172. 
(16) Cfr. Cass. 13 febbraio 1998, n. 1526, in Giust. civ. - Mass. 1998, 330, con riferimento al caso 
di un licenziamento intimato durante il periodo di divieto ma con efficacia posticipata alla fine del periodo 
di interdizione, ritenuto egualmente nullo, �attesa l�idoneit� del licenziamento in s� ad arrecare 
grave turbamento alla lavoratrice gestante o puerpera, sia in considerazione del particolare stato fisico 
e psichico in cui essa versa sia per l�inevitabile apprensione derivante dalla previsione di sicura perdita 
della retribuzione a fronte dell�incertezza della sua sostituzione con altra adeguata, apprensione suscettibile 
di aggravamento proprio in considerazione di quel particolare stato in cui si trova la lavoratrice�. 
(17) Cass. 3 marzo 2008, n. 5749, in Famiglia e diritto 2008, 778, con nota di NUNIN. 
(18) In tutte le ipotesi previste la lavoratrice ha comunque diritto all�indennit� di maternit�. Si 
veda, Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 405, in questa rivista 2002, 18 con nota di MANNACIO; in Dir. 
lav. 2002, II, 17 con nota di FONTANA, in Famiglia e diritto 2002, 121, con nota di NUNIN, che ha dichiarato 
l�incostituzionalit� degli artt. 17 co. 1 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 24 del d.lg. 26 marzo 
2001, n. 151 (nel quale � stato trasfuso il contenuto della prima disposizione), nella parte in cui era 
esclusa la corresponsione dell�indennit� di maternit� nell�ipotesi di licenziamento per giusta causa che 
si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro.
318 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
timazione della prestazione per la quale la lavoratrice � stata assunta o risoluzione 
del rapporto per scadenza del termine; esito negativo della prova (19), 
fermo restando il divieto di discriminazione ex art. 4 della l. n. 125/1991. 
Per quanto riguarda l�ipotesi della colpa grave, la giurisprudenza richiede 
che la condotta della lavoratrice sia particolarmente grave, tenendo in considerazione 
anche le condizioni psico-fisiche della lavoratrice madre. Pertanto 
la nozione di colpa grave ex art. 54 si distingue da quella prevista dall�art. 2119 
c.c. in caso di licenziamento per giusta causa. La seconda ipotesi, ovvero la 
cessazione dell�attivit� aziendale, ha posto in giurisprudenza il problema dell�applicabilit� 
della deroga anche al caso di cessazione di un ramo d�azienda. 
La giurisprudenza dominante ritiene peraltro applicabile la deroga nel caso in 
cui il ramo d�azienda goda di una propria autonomia funzionale. Per quanto 
riguarda l�ultima deroga, ovvero l�esito negativo della prova, la giurisprudenza 
richiede, al fine di evitare pratiche discriminatorie, che il datore di lavoro provi 
specificatamente l�inidoneit� della lavoratrice a svolgere le specifiche mansioni 
per cui � stata assunta. 
Il Collegato Lavoro (Legge 4 novembre 2010 n. 183), ha previsto all�art. 
32 l�onere del lavoratore di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni 
dalla sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo 
a rendere nota la volont� del lavoratore stesso. Inoltre la stessa norma, stabilisce 
che l�impugnazione sia inefficace se non seguita entro duecentosettanta 
giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di 
giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. 
La norma si applica �a tutti i casi di invalidit� del licenziamento�. Dubbia � 
dunque, l�applicazione di tale regime decadenziale al licenziamento della lavoratrice 
madre, per il quale � prevista un�espressa comminatoria di nullit�. 
Dalla lettera della norma sembrerebbe peraltro che non si faccia alcuna distinzione 
tra le varie forme di invalidit�, ricomprendendo anche le ipotesi di nullit� 
del licenziamento (20). Tuttavia si potrebbe ritenere che tale regime sia inapplicabile 
alla lavoratrice madre in ragione della particolare e delicata condizione 
di quest�ultima, in quanto rendendo eccessivamente difficile 
l�impugnazione del licenziamento, potrebbe violare il principio di origine comunitaria 
dell�effettivit� della tutela. 
6. Le dimissioni volontarie: il fenomeno delle dimissioni in bianco 
Al fine di evitare pratiche datoriali elusive, l�art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 
prevede un meccanismo di controllo delle dimissioni volontarie presentate 
(19) Detta ipotesi � stata introdotta da Corte cost. 31 maggio 1996, n. 172, in questa rivista 1996, 
485 con nota di RICCARDI; in Lav. giur. 1996, 848, con nota di GOTTARDI. 
(20) In tal senso M. MISCIONE, Il collegato lavoro 2010 proiettato al futuro, in Lavoro nella Giur., 
2011, 1, 5.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 319 
dalle lavoratrici nel periodo per cui � previsto il divieto di licenziamento. 
Art. 55 D.Lgs. 151/2001 
�1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per 
cui � previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la 
lavoratrice ha diritto alle indennit� previste da disposizioni di legge e 
contrattuali per il caso di licenziamento. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che 
ha fruito del congedo di paternit�. 
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione 
e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo 
familiare. 
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo 
di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il 
primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del 
minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta 
convalida � condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. 
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il 
lavoratore non sono tenuti al preavviso�. 
Infatti il legislatore si preoccupa di eventuali pressioni da parte dei datori 
di lavoro nei confronti delle lavoratrici madri per costringerle a presentare le 
dimissioni nel periodo protetto. Tale tutela consiste in primis nel fatto che la 
richiesta di dimissioni debba essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero 
del Lavoro (21) e che a tale convalida sia subordinata la risoluzione 
del rapporto di lavoro. Questo per accertare la conoscenza da parte della lavoratrice 
madre dei diritti ad essa spettanti per legge e verificare la spontaneit� 
delle dimissioni. 
La lavoratrice non � comunque tenuta al preavviso. Inoltre alla stessa spettano 
tutte le indennit� previste in caso di licenziamento ed in particolare l�indennit� 
sostitutiva del preavviso. In tal modo, le dimissioni della lavoratrice 
nel periodo protetto, vengono equiparate da un punto di vista economico alle 
dimissioni per giusta causa. 
In giurisprudenza si � posto il problema se la norma preveda una presunzione 
iuris et de iure, in base alla quale la tutela spetterebbe a prescindere da 
(21) In base alla Circolare del Ministero del Lavoro del 4 giugno 2007 n. 26 (seguita poi dalla 
Circolare del 26 febbraio 2009 n. 25) le dimissioni, oltre alla forma scritta, devono essere convalidate 
al termine di un colloquio diretto con la lavoratrice dimissionaria (ovvero il lavoratore dimissionario) 
la quale dovr� essere personalmente convocata. La stessa dovr� compilare un apposito modulo costituito 
da una premessa, in cui il funzionario attesti di aver informato l�interessata sui diritti ad essa spettanti 
in base al T.U. per la tutela ed il sostegno della maternit� e della paternit� e sul regime del licenziamento 
e delle dimissioni nel periodo protetto, da una dichiarazione sulle motivazioni delle dimissioni e da 
un�indagine sulle caratteristiche dell�azienda di provenienza.
320 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
un controllo sulle reali motivazioni delle dimissioni, ovvero relativa, per la 
quale bisognerebbe verificare caso per caso le motivazioni sottese alle dimissioni 
stesse. 
La giurisprudenza dominante (22) propende per la prima ipotesi rilevando 
la maternit� come un mero dato oggettivo cui consegue automaticamente il 
diritto alla corresponsione dell�indennit� sostitutiva del preavviso a prescindere 
dalle reali motivazioni delle dimissioni. In particolare dunque, il legislatore 
avrebbe optato per una presunzione assoluta di non spontaneit� delle 
dimissioni delle lavoratrice madri, in quanto, anche un eventuale reimpiego, 
sarebbe comunque motivato dall�esigenza di una migliore cura del bambino. 
Tale impostazione muove dal rilievo che il sistema produttivo, di cui il datore 
di lavoro � un esponente, rende complesso conciliare il mantenimento di 
un�occupazione lavorativa con il ruolo di madre, condizionando in tal modo 
la scelta in merito al recesso dal rapporto di lavoro (23). Questo non viola la 
libert� di iniziativa economica del datore di lavoro in quanto la Costituzione 
all�art. 41 non tutela la stessa in maniera assoluta ma questa deve essere �indirizzata 
e coordinata a fini sociali �. 
Si � tuttavia diffusa una lettura opposta, rimasta tuttavia minoritaria, in 
base alla quale il giudice dovrebbe, caso per caso, verificare le reali motivazioni 
delle dimissioni ed in particolare se le stesse siano state presentate in ragione 
della gravidanza ovvero per l�ottenimento di un diversa occupazione 
(24). In tal caso, dunque il datore di lavoro potrebbe liberarsi dall�obbligo del 
pagamento dell�indennit� di preavviso laddove dimostri che la dimissionaria, 
(22 ) Cass. 22 ottobre 1991 n. 11164 con nota di G. GIRARDI in Lavoro nella Giur., 2001, 9, 836 
la quale �Il silenzio della legge a tal riguardo dimostra che il legislatore - come il Tribunale ha esattamente 
osservato - non ha attribuito "alcun valore al motivo" delle dimissioni n� ha inteso subordinare 
il diritto della lavoratrice al trattamento di fine rapporto all'esito di accertamenti di estrema difficolt� 
(che necessariamente implicherebbero una illegittima invasione della sfera interna della donna, nel suo 
modo di concepire ed assolvere i compiti materni) e tanto meno far dipendere il diritto stesso da non 
disinteressati apprezzamenti del datore di lavoro, svincolati da criteri obiettivi e certi (peraltro di impossibile 
predeterminazione). Decisivo, in ogni caso, � il rilievo che non � consentito all'interprete introdurre, 
nella concreta applicazione della legge attributiva di un diritto, condizioni e limiti che, pur 
potendo rispondere ad astratti criteri di razionalit�, non risultano neppure implicitamente dal precetto 
normativo�. 
(23) Cass. 14 maggio 1985 n. 2999. 
(24) Cass. civ. Sez. lavoro, 19 agosto 2000, n. 10994, la quale afferma �L'imposizione indiscriminata 
di obblighi indennitari al datore di lavoro contrasterebbe col principio costituzionale di ragionevolezza 
(art. 3, secondo comma, Cost.), che si concreta, nel caso in esame, in quello di responsabilit� 
nonch� nella necessit� che all'indennizzo corrisponda almeno un "pericolo" di danno. Si avrebbe, inoltre, 
una sorta di premio di maternit� a carico non gi� del sistema previdenziale ma dell'imprenditore, 
con ingiustificata riduzione della sua libert� di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Da tutto ci� consegue 
che l'indennit� non � dovuta, perch� contraria alla ratio legis, quando il datore di lavoro provi 
che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, 
a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale 
sia non patrimoniale (ad esempio per gravosit� delle mansioni o per maggiore distanza della sede 
di lavoro dall'abitazione, ecc.) �.
CONTRIBUTI DI DOTTRINA 321 
senza soluzione di continuit�, abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro e 
quest�ultima non provi che lo stesso sia meno vantaggioso da un punto vista 
economico o organizzativo (mansioni, orario, distanza dall�abitazione ecc.). 
L�impostazione tradizionale contrasterebbe infatti con il principio di ragionevolezza 
(art. 3 Cost. co. 2) e con la libert� di iniziativa economica (art. 41 
Cost.), imponendo a carico del datore di lavoro un obbligo indennitario a prescindere 
dalla sussistenza di un danno. 
A dispetto del sistema di tutela predisposto dal legislatore il fenomeno 
delle cosiddette dimissioni bianche, ossia presentate dalla lavoratrice madre a 
seguito di pressioni del datore di lavoro, � ancora molto diffuso. In base ai dati 
forniti dall�Istat un quinto delle donne con meno di 65 anni dichiara di aver 
interrotto temporaneamente o definitivamente l�attivit� lavorativa per motivi 
familiari (gravidanza, matrimonio ecc.). Di queste, il 15 % lo ha fatto in occasione 
delle nascita di un figlio (25). Inoltre, tra il 2008 ed i 2009, 800 mila 
donne (per un totale dell�8,7%) hanno dichiarato di essere state licenziate o 
costrette a dimettersi a causa della gravidanza (26). Questo fenomeno riguarda 
soprattutto le madri giovani (13,1 %). Dall�analisi dei dati forniti dall�Istat si 
rileva dunque che il fenomeno delle dimissioni bianche � ben lungi dall�essere 
sradicato e come a tal fine non siano sufficiente gli strumenti predisposti dal 
legislatore ma si renda necessario un vero e proprio cambiamento culturale 
che valorizzi il rilievo sociale della maternit� all�interno dell�ambito produttivo. 
(25) Istat indagine multiscopo �Famiglie e soggetti sociali� del 2009. 
(26) Istat indagine multiscopo �Uso del tempo� del 2008/2009.
RECENSIONI 
AAVV, I magistrati e la forza del rinovamento. Autoriforma, questione 
morale, organizzazione (XXX Congresso Associazione nazionale 
magistrati. Roma, 26-28 novembre 2010), a cura di LUCA PALAMARA. 
(IPSOA, 2011, pp. I-XV, 1-415) 
Autoriforma, questione morale, organizzazione. Intorno a questi temi si � articolato il 
Congresso di Roma dell�Anm (Roma, Teatro Capranica, 26-28 novembre 2010), aperto, alla 
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal presidente dell�Anm Luca 
Palamara. � con particolare soddisfazione che in questo Congresso abbiamo registrato un�ampia 
partecipazione dei colleghi, soprattutto di quelli pi� giovani, del mondo della politica e di 
quello dell�informazione. 
Le posizioni della magistratura si sono confrontate con quelle dell�avvocatura e delle 
sue organizzazioni. 
Non � mancato il contributo dei professori di diritto, dei rappresentanti delle altre magistrature, 
dei giudici di pace, dei dirigenti e del personale amministrativo della giustizia, dei 
sindacati confederali, delle associazioni di consumatori e della societ� civile. 
Approfondito � stato il confronto con la politica: sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro 
della Giustizia Angelino Alfano, e i presidenti della Commissione Giustizia del Senato della 
Repubblica Filippo Berselli e della Camera dei deputati Giulia Bongiorno. 
Particolarmente felice � stata la formula della tavola rotonda che, introdotta per la prima 
volta in questo Congresso ha consentito di ascoltare contemporaneamente il punto di vista di 
autorevoli magistrati, politici, professori universitari, avvocati e giornalisti. 
Il XXX Congresso dell�Associazione nazionale magistrati ha indicato una scelta obbligata: 
il rinnovamento. L�obiettivo � stato quello di voltare pagina, lascando alle spalle ci� che 
non ha funzionato sia della macchina giudiziaria sia all�interno della magistratura. 
Il Congresso si � rivolto alla politica per sollecitare interventi urgenti sulle reali problematiche 
del mondo giustizia e a tutti i magistrati per coinvolgerli in un percorso di cambiamento 
fondato sull�elaborazione di una nuova idea di autogoverno e di associazione. 
L�Anm ha ribadito la netta contrariet� ai progetti di riforma della Costituzione, annunciata 
dalla maggioranza di governo, in quanto limitativi dell�indipendenza e dell�autonomia 
dei magistrati senza portare alcun beneficio per il funzionamento della giustizia.
324 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
Le vere riforme di cui il Paese ha bisogno sono quelle che incidono sulla durata dei processi.
Purtroppo, a tutt�oggi, continua a mancare un�organica e razionale riforma della giustizia. 
Abbiamo assistito, infatti, a una serie di interventi episodici e contingenti dettati dall�esigenza 
di risolvere situazioni legate a singole vicende processuali e sempre mirati a limitare 
l�autonomia e l�indipendenza della magistratura. 
Ci� � avvenuto in occasione delle annunciate riforme costituzionali in materia di separazione 
delle carriere, di obbligatoriet� dell�esercizio dell�azione penale e di Csm, nonch� in 
occasione dei non meno insidiosi progetti di legge ordinaria in materia di intercettazione e 
processo breve. 
Abbiamo segnalato, con la dovuta fermezza e facendo sentire forte la nostra voce, le ricadute 
che le norme avrebbero avuto sul sistema, evitando in questo modo l�approvazione di 
provvedimenti che avrebbero messo in ginocchio la giustizia. 
Questa nostra azione, che ha sofferto in vari momenti di solitudine, ha, comunque, sortito 
l�effetto di far crescere progressivamente il fronte di quanti, nel mondo politico e nella societ� 
in genere, si sono poi convinti del fondamento giuridico e dell�onest� intellettuale delle nostre 
ragioni. 
Io credo che a ci� abbia contribuito anche il metodo che abbiamo scelto: costanza nei 
contenuti, ma anche disponibilit� al confronto e all�ascolto, dialogo, razionalit�, nessuna faziosit�, 
rifiuto di ogni atteggiamento pregiudiziale o ideologico. Questo ha dato forza e credibilit� 
all�Associazione e ai valori di autonomia e di indipendenza, di giustizia e di 
eguaglianza che l�Anm ha posto al centro del suo operato. 
Il Congresso ha chiesto alla politica assunzione di responsabilit� e coraggio delle scelte. 
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, innovazione tecnologica, snellimento delle procedure, 
investimenti per il personale, risorse materiali sono i primi indifferibili provvedimenti 
per invertire la rotta. 
Ma il Congresso ha avuto il coraggio di guardare anche all�interno della magistratura 
per offrire una riflessione sui temi della professionalit�, della questione morale e dell�organizzazione 
degli uffici. E per avanzare proposte per il recupero di risorse, per la riduzione del 
contenzioso inutile, per la revisione degli organici, per la definizione dei c.d. �standard di rendimento�. 
Il superamento del sistema di progressione in carriera basato essenzialmente sull�anzianit� 
e sull�assenza di controlli � un punto di non ritorno; il passo successivo � il definitivo abbandono 
di un�idea di associazionismo troppo legata al modello di protezione del singolo. 
L�ammodernamento della magistratura basata attraverso la valorizzazione del merito e della 
professionalit� e la fine di ogni indulgenza nei confronti di una concezione clientelare o corporativa 
della categoria. 
Una nuova via di autogoverno e di associazione, quindi, ma anche prassi e comportamenti 
nuovi. 
Non abbiano ignorato le accuse rivolte al ruolo delle correnti all�interno della magistratura. 
Non ignorare le critiche significa riconoscere che il sistema delle correnti non ha funzionato 
quando ha dato l�impressione di volere occupare ogni spazio nella vita dell�associazione 
e dell�autogoverno facendo operare le peggiori logiche correntizie, che si sono tradotte 
in una pressione sul Csm per una gestione clientelare e lottizzatoria degli incarichi direttivi, 
delle progressioni in carriera, dei fuori ruolo e del sistema disciplinare. 
RECENSIONI 325 
La moralit� non deve pi� costituire una �questione� ma un valore connaturato al ruolo 
di magistrato. Il Congresso � stato anche l�occasione per presentare il nuovo codice deontologico 
dei magistrati. 
L�onda del cambiamento acquister� energia con la costante e strenua difesa dei valori 
costituzionali. 
La forza del rinnovamento sar� nei traguardi: efficienza della giustizia, credibilit� della 
magistratura e, dunque, fiducia dei cittadini. 
Roma, 3 giugno 2011 
Luca Palamara 
Presidente dell�Associazione nazionale magistrati 
ALEJANDRA BOTO �LVAREZ, La administraci�n instrumental en el 
proceso. Pr�logo de LEOPOLDO TOLIVAR ALAS. 
(Madrid: Editorial Reus, 2011) 
Recensione di Glauco Nori* 
La Dott.ssa Alejandra Boto �lvarez dell�Universit� di Oviedo, che ha conseguito il Dottorato 
europeo di Diritto amministrativo, ha fatto pervenire una sua recentissima pubblicazione 
su L�Amministrazione strumentale nel processo. 
� un atto di cortesia dell�Autrice, che ha avuto occasione di frequentare l�Avvocatura 
Generale dello Stato per diversi colloqui che, partendo dal sistema italiano di difesa dello 
Stato, si sono estesi a questioni di teoria generale. 
L�interesse della Dott.ssa Boto �lvarez agli aspetti di teoria generale si rispecchia nel 
Suo lavoro. 
Si tratta di un volume (di 431 pagine) che gi� nella forma redazionale preannuncia il 
valore sistematico dell�opera, ma che � solo una parte della tesi di dottorato. 
L�opera � dotata di tre appendici giurisprudenziali: spagnola, italiana e canadese (in 
Italia e Canada l�Autrice ha svolto ricerche accurate di diritto comparato). 
Nell�appendice italiana gli argomenti sono distinti con cura tra: La natura amministrativa 
delle Autorit� indipendenti in Italia; Possibilit� di una controversia giurisdizionale tra 
due amministrazione statali; Il patrocinio dell�Avvocatura dello Stato per le Regioni; il patrocinio 
dell�Avvocatura dello Stato per le Universit�; il patrocinio dell�Avvocatura dello 
Stato per le Autorit� indipendenti; l�applicazione del diritto amministrativo alle societ� commerciali; 
il patrocinio dell�Avvocatura dello Stato per le societ� commerciali; il ricorso preventivo; 
il regime speciale delle comunicazioni processuali; il foro speciale; la condanna alle 
spese; la gestione tecnica delle liti. 
Su tutti gli argomenti � richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato; della Corte 
(*) Avvocato dello Stato, Presidente emerito del Comitato scientifico di questa Rassegna.
326 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 4/2011 
di cassazione e, laddove cՏ stata, della Corte costituzionale. 
La bibliografia � amplissima, distinta in teoria generale, monografie, articoli e capitoli 
di libri ed altri documenti, dove � ben rappresentata la Dottrina italiana. 
L�indagine � di interesse particolare anche sotto il profilo del metodo. 
L�Autrice ha dovuto districarsi in una materia resa complicata dalla moltiplicazione di 
soggetti, con struttura diversa, che non sempre sono classificati in forma univoca. 
L�eterogeneit� delle discipline, per uno studio sistematico, ha richiesto la messa a punto 
di una strumentazione di analisi accurata, che ha consentito di individuare le incoerenze, in 
pratica inevitabili in una normativa complessa. 
L�opera sar� utile anche al lettore italiano, non solo per i riferimenti comparatistici al 
nostro ordinamento, ma anche per la possibilit� di applicare gli stessi strumenti di analisi allo 
studio del diritto nazionale. 
La mole del lavoro nello spazio di una recensione consente solo qualche accenno delle 
questioni trattate. 
L�Autrice, dopo essersi soffermata sulla nozione di ente pubblico, utilizzando anche in 
proposito riferimenti comparatistici, mette in evidenza come l�attribuzione della personalit� 
giuridica ad una gran quantit� di organismi strumentali crei difficolt� per la complessit� dell�organizzazione 
pubblica che ne consegue. 
Il punto di partenza � stato, naturalmente, la definizione di Amministrazione strumentale, 
attraverso l�esame della legislazione, non sempre omogenea, che si � succeduta nel tempo. 
Malgrado la notevole affinit� dei due sistemi, l�Autrice rileva come le ricerche comparate 
svolte dalla dottrina italiana abbiano come riferimenti prevalentemente il diritto francese 
e tedesco insieme al diritto svedese, inglese e degli Stati Uniti, ma non il diritto spagnolo, ritenuto 
talvolta non utile per avere attinto i criteri di classificazione dalla pubblicistica italiana. 
Da esaminare con attenzione, anche da parte dei ricercatori italiani, � la seconda parte 
del lavoro, dove sono affrontati argomenti che non sempre sono tenuti distinti in indagini analoghe, 
in particolare, la capacit� processuale degli enti come inerente alla loro personalit� giuridica.
Anche se la questione in Italia sembra ormai superata, forse proprio per questo di particolare 
interesse � la disamina delle questioni che possono insorgere per la legittimazione 
degli enti strumentali ai giudizi amministrativi, dove la controparte � un ente della stessa natura. 
La parte finale dello studio � dedicata alla difesa in giudizio. 
Anche su questo argomento � richiamato il sistema italiano, esaminato con un�attenzione 
concentrata sul c.d. foro erariale. 
In conclusione, l�opera sar� utile anche ai lettori italiani, in particolare, vale la pena di 
ripeterlo, per i criteri metodologici adottati, che dovrebbero essere sempre rigorosi, soprattutto 
quando si affrontano questioni che interessano il settore pubblico.
Finito di stampare nel mese di gennaio 2012 
Servizi Tipografici Carlo Colombo s.r.l. 
Via Roberto Malatesta n. 296 - Roma