ANNO LXI - N. 1 GENNAIO-MARZO 2009 
RASSEGNA 
AVVOCATURA 
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INDICE - SOMMARIO 
TEMI ISTITUZIONALI 
Avvicendamenti alla Corte costituzionale. Saluto dell�Avvocato generale 
dello Stato Oscar Fiumara al nuovo Presidente della Corte costituzionale 
Francesco Amirante e al nuovo giudice della Corte costituzionale Paolo 
Grossi. Corte costituzionale, udienza del 10 marzo 2009 . . . . . . . . . . . . 
Giuseppe Albenzio e Oscar Fiumara, I diritti umani nella prospettiva 
transnazionale. �La presenza in giudizio dello Stato dinanzi alla Corte 
dei diritti dell�uomo. L�attivit� pre e post contenziosa per l�attuazione dei 
principi della convenzione. Il patrocinio dello Stato� . . . . . . . . . . . . . . . 
CONTENZIOSO NAZIONALE 
Ignazio Francesco Caramazza, Il segreto di Stato: atto III. Con la risoluzione 
dei sei conflitti di attribuzione la Corte costituzionale completa la 
relativa disciplina. (Corte cost., sent. 3 aprile 2009 n. 106). . . . . . . . . . . 
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T E M I I S T I T U Z I O N A L I 
Avvicendamenti alla Corte costituzionale 
Saluto dell�Avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara al 
nuovo Presidente della Corte costituzionale Francesco Amirante 
�Signor Presidente, signori giudici, 
E� per me un onore ed un piacere poter rivolgere, a nome di tutta l�Avvocatura 
dello Stato e mio personale, le mie pi� sentite congratulazioni al nuovo 
Presidente della Corte costituzionale, il magistrato Francesco Amirante. 
Il nuovo Presidente della Corte dovr� affrontare, nel corso del suo mandato, 
unitamente agli altri componenti, molte delicate questioni, di forte impatto 
sulla societ� e sulla vita democratica del Paese. Nello svolgimento del 
suo importante ruolo di primus inter pares, il Presidente Amirante, giovandosi 
di tutte le sensibilit� giuridiche di cui � composto il Supremo organo di garanzia 
costituzionale, certamente continuer� a imprimere equilibrio e saggezza 
ad ogni decisione, nel rispetto dei fondamentali valori della nostra Carta. 
L�indipendenza ed il rigore scientifico e morale hanno sempre caratterizzato 
la sua lunga e brillante carriera di magistrato ordinario, iniziata nel lontano 
1958 come Pretore di Forl�, proseguita a Vicenza, Lagonegro e Napoli, e conclusa 
a Roma alla Corte di cassazione, di cui � stato Presidente di Sezione e 
componente fisso delle Sezioni Unite. 
La nomina a giudice della Corte costituzionale, nel 2001, a Vice Presidente 
nel novembre scorso ed ora a Presidente hanno costituito il meritato coronamento 
di un percorso professionale connotato dall�eccellenza e dal 
sentimento di profondo rispetto per le istituzioni. 
Consentitemi un breve escursus delle decisioni pi� significative, tra le 
tante, di cui il Presidente Amirante � stato esimio relatore, che spaziano dalle 
questioni attinenti ai rapporti tra poteri dello Stato in materia di eccesso di delega 
legislativa (sentenza n. 71/08) e di sindacabilit� dei decreti-legge con ri-
2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
ferimento alla carenza dei presupposti di necessit� e urgenza (sentenza n. 
171/2007) alle questioni riguardanti i vincoli derivante dall�ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali (sentenza n. 39/2008); dalla materia 
del processo civile a quella del processo penale; dalla materia societaria a 
quella del diritto del lavoro, con particolare riferimento alla questione del mobbing; 
dalle tematiche previdenziali ed assistenziali a quelle involgenti il buon 
andamento della pubblica amministrazione, a ulteriore conferma della sua personalit� 
eclettica e della sua competenza giuridica a tutto campo. 
Mi limito a menzionare, tra le pi� recenti, le ordinanze che hanno dichiarato 
l�inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale della norma 
del codice di procedura civile che prevede l�inappellabilit� della sentenza che 
definisce l�opposizione all�esecuzione (ordinanze n. 53 e 213 del 2008); la 
sentenza che ha ritenuto conforme al principio costituzionale del contraddittorio, 
anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, la norma del codice 
di procedura penale (art. 238 bis) che consente l�acquisizione e 
l�utilizzabilit� delle sentenze irrevocabili emesse in altri processi ai fini della 
prova dei fatti in esse accertati (sentenza n. 29/2009); le declaratorie di incostituzionalit� 
delle norme che non consentivano al cittadino extracomunitario, 
non in possesso dei requisiti di reddito per poter ottenere il permesso di soggiorno 
CE, di beneficiare dell�indennit� di accompagnamento (sentenza n. 
306/2008) e della pensione di inabilit� (sentenza n. 11/2009), in caso di inidoneit� 
del soggetto a produrre reddito; la pronuncia di inammissibilit� del 
divieto di arbitrato per le controversie relative all�esecuzione di opere pubbliche 
comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamit� naturali 
(ordinanza n. 29/2008); l�ordinanza che ha ritenuto conforme ai canoni 
costituzionali la disciplina transitoria della legge di riforma del concorso notarile, 
nella parte in cui ha mantenuto la prova preselettiva, pur esonerando 
dalla stessa coloro che l�avessero gi� superata nell�ultimo concorso svoltosi 
prima dell�entrata in vigore della legge medesima (ordinanza n. 40/2009). 
Grazie, quindi, Presidente Amirante per l'alta opera che Ella ha svolto e 
che continuer� proficuamente a svolgere a beneficio di tutti gli operatori del 
diritto e dei cittadini. 
... e al nuovo giudice della Corte costituzionale Paolo Grossi 
Con la nomina del prof. Paolo Grossi, la Corte si � arricchita del contributo 
scientifico di uno dei maggiori storici del diritto del nostro tempo. 
Le qualit� professionali e personali dell�insigne studioso sono a noi tutti 
note: docente di Storia del diritto italiano, poi di Storia del diritto medievale 
e moderno e successivamente di Diritto comune, di Storia del diritto canonico 
e di Diritto canonico, � stato Preside della Facolt� di giurisprudenza dell�Universit� 
degli studi di Macerata e poi di quella di Firenze, dove ha svolto la
TEMI ISTITUZIONALI 3 
maggior parte della sua attivit� didattica sino a pochi mesi fa. 
Tra i vari ed importanti incarichi istituzionale ricoperti dal Prof. Grossi, 
ricordo quello di professore ordinario rappresentate delle facolt� giuridiche 
italiane in seno al Consiglio universitario nazionale presso il Ministero della 
pubblica istruzione e la sua nomina, da parte della Conferenza Episcopale Toscana, 
a giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco. 
Accademico dei Lincei, ha ricevuto diverse lauree honoris causa in giurisprudenza 
dalle Universit� di Francoforte, di Stoccolma, di Barcellona, di 
Madrid, di Siviglia, di Bologna e di Napoli. 
Vastissima � la sua opera scientifica, che conta tantissime monografie storico-
giuridiche nonch� la prestigiosa rivista Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno, di cui � fondatore ed appassionato promotore.
Particolarmente preziosi saranno gli insegnamenti che il Prof. Grossi 
potr� mettere a frutto nell�espletamento del nuovo incarico di giudice costituzionale, 
secondo i quali �il diritto oppone all�arbitro le regole, al conflitto un 
ordine concreto�, come si legge nel suo libro �Prima lezione di diritto� nel 
quale si spiega magistralmente come il diritto, prima ancora che tecnica, sia 
una espressione culturale, un modo insostituibile di leggere e organizzare la 
societ�. 
�Il pensiero giuridico - spiega il Prof. Grossi in un dizionario di teoria 
del diritto - svela la sua natura complessa: la dimensione speculativa si innesta 
sempre sulla capillare vita quotidiana� esso non pu� mai prescindere dalla 
laboriosa officina, dove, accanto agli altissimi principi, si parla e si opera su 
leggi e atti amministrativi��. 
Senza dubbio quindi il Prof. Grossi fornir� un autorevole apporto ed un 
equilibrato impulso al fondamentale compito della Corte di supremo garante 
di valori costituzionali. 
Nel porgerLe i migliori auguri di buon lavoro mi sia consentito infine di 
ricordare a titolo personale alcuni recenti nostri incontri, che, grazie ai suoi 
interventi, hanno arricchito il mio bagaglio culturale: una partecipazione comune 
ad un dibattito all'Accademia della Crusca sulla difesa della lingua italiana, 
e un recentissimo incontro nel quale Ella ha magistralmente parlo dell� 
�Europa del diritto�. 
Al neo Presidente, al nuovo giudice e a tutti compenti della Corte esprimo 
i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno rispondere compiutamente 
alle istanze di democrazia e di giustizia sociale provenenti dalla collettivit��. 
Corte costituzionale, udienza del 10 marzo 2009
4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
I diritti umani nella prospettiva transnazionale* 
La presenza in giudizio dello Stato dinanzi alla Corte dei diritti 
dell�uomo. L�attivit� pre e post contenziosa per l�attuazione dei 
principi della convenzione. Il patrocino dello Stato 
di Oscar Fiumara e Giuseppe Albenzio** 
1. La presenza in giudizio dello Stato e l�attuazione delle pronunzie della Corte 
Dinanzi alla Corte di Strasburgo compare lo Stato Italiano, non la singola 
amministrazione statale competente per materia n� l�amministrazione locale 
o altro soggetto giuridico eventualmente responsabile della violazione dei diritti 
dell�uomo. 
Questo perch� � lo Stato che ha sottoscritto il Trattato internazionale di 
Roma del 4 novembre 1950, unitamente al quale � stata approvata la Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali, 
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, 
ed � lo Stato che risponde del rispetto dei diritti dell�uomo nel territorio nazionale 
ed � obbligato a dare attuazione alle decisioni della Corte nei confronti 
del Consiglio d�Europa. 
In caso di constatazione della violazione di uno o pi� articoli della Convenzione 
Europea dei diritti dell�Uomo, la Corte di Strasburgo adotta una decisione 
che ha, in sostanza: 
a) natura dichiarativa quanto all�avvenuta violazione (il dispositivo � infatti 
nel senso che �la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione 
o dei suoi protocolli�); oggetto della valutazione, e conseguente 
decisione della Corte, � qualsiasi comportamento tenuto dalle autorit� domestiche 
(qualunque esse siano) nella trattazione di una fattispecie (si tratti di 
emissione di leggi o di adozione di atti amministrativi ovvero di concreta applicazione 
di essi nello specifico); nella sentenza Loukanov c. Bulgaria del 20 
marzo 1997 la Corte ha affermato infatti che lo Stato risponde dal punto di 
vista della Convenzione degli atti di ogni autorit� ed organo statale, a prescindere 
dal grado di indipendenza ad essi riconosciuto rispetto al governo centrale 
(ovviamente, per organo statale deve intendersi qualsiasi organo pubblico 
operante nello Stato, quindi anche quelli che da noi sono individuati come enti 
(*) Seminario del 20 aprile 2009 organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi. 
(**) Relazione tenuta al convegno a cura dell�Avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara e 
dell�Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio.
TEMI ISTITUZIONALI 5 
locali); da questa parte della pronunzia discende, comunque, l�obbligo dello 
Stato di conformarsi alla sentenza della Corte, sancito dall�articolo 46 della 
Convenzione, che in definitiva si concretizza nell�obbligo di attivarsi per la 
restitutio in integrum, adottando, se del caso, misure di carattere individuale 
o generale per far cessare la constatata violazione, eliminarne le conseguenze, 
prevenire analoghe violazioni; 
b) natura costitutiva nella parte in cui statuisce, quando � il caso, l�obbligo 
di pagamento alla parte lesa di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione 
(art. 41) e ci� accade se la riparazione in natura si rivela, in tutto od in 
parte, incompleta. 
Entrambi gli obblighi sopracitati hanno carattere giuridico, nel senso che 
non si tratta di un mero impegno di politica estera, in quanto l�obbligo discende 
da una Convenzione - unica nel suo genere - con cui lo Stato ha espressamente 
riconosciuto (e non gi� si � impegnato a riconoscere, come solitamente avviene 
in altri trattati) come propri del cittadino (e quindi immediatamente azionabili 
a livello interno e, se del caso, a livello sopranazionale) i diritti ivi enunciati 
e si � impegnato non solo a tutelarli ma, anche, a conformarsi, in caso di constatata 
violazione, alle sentenze definitive della Corte (art. 46). 
Nel dispositivo della sentenza non vi � normalmente l�indicazione delle 
misure specifiche da adottare per ripristinare la situazione o impedire nuove 
violazioni. Tali misure devono essere ricavate, per via di interpretazione, dal 
testo della motivazione della sentenza della Corte. 
Spetta quindi senz�altro allo Stato interessato, individuate le cause della 
riscontrata violazione, scegliere i mezzi migliori per conformarsi alla statuizione 
della Corte. Tali mezzi si concretizzano nell�adozione di misure individuali 
e/o generali: le prime riguardano la posizione del ricorrente, che deve 
essere rimesso per quanto possibile in una situazione simile a quella che sussisterebbe 
se la violazione non avesse avuto luogo; le seconde riguardano 
l�adozione di misure erga omnes, dirette a risolvere anche altri casi analoghi 
gi� pendenti nonch� a prevenirne ed evitarne altri in futuro (tale seconda esigenza 
nasce in caso di violazioni non episodiche). 
Questa complessa fase esecutiva delle sentenze CEDU comporta, quindi, 
l�adozione anche di atti amministrativi o processuali concernenti il singolo 
caso in giudizio (ad esempio, nel caso venga riconosciuta la illegittimit� di 
una condanna penale a seguito di giudizio svoltosi in contumacia illegittimamente 
dichiarata, l�adozione di un provvedimento di riapertura del processo) 
e, soprattutto, di disposizioni legislative generali atte ad evitare erga omnes il 
ripetersi delle situazioni censurate dalla Corte (cosa che � avvenuta, ad esempio, 
con l�adozione della �legge Pinto� sulla eccessiva durata dei processi e 
con la legge finanziaria 2008, art. 2, commi 89-90, per la indennizzabilit� degli 
espropri secondo la linea gi� anticipata dalla Corte Costituzionale con le sent. 
348-349/2007).
6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
La procedura della Convenzione prevede per� che l�apprezzamento sull�idoneit� 
della scelta operata dallo Stato - e, in sostanza, sull�avvenuto ripristino 
delle condizioni dello �stato di diritto� e del rispetto dei diritti dell�uomo 
- sia rimessa al Comitato dei ministri del Consiglio d�Europa, dinanzi al quale, 
con la partecipazione del Direttore generale per i diritti dell�uomo, si svolge il 
procedimento di sorveglianza, che ha inizio subito dopo la pubblicazione della 
sentenza della Corte. Tale procedimento si articola nell�arco di una o pi� riunioni 
del Comitato dei ministri, che � informato dal delegato della Rappresentanza 
in Strasburgo dello Stato condannato circa il �piano di azione� 
dell�autorit� nazionale di Governo e le misure adottate, od in via di adozione, 
per conformarsi alla sentenza. Nel corso del procedimento - che trova la sua 
disciplina nelle apposite �Regole� adottate dal Comitato dei ministri - possono 
essere assunte dal Comitato una o pi� risoluzioni interinali, per poi trovare il 
procedimento il suo epilogo nella risoluzione finale con cui il Comitato dei ministri, 
dato atto che lo Stato si � conformato alla sentenza, dichiara chiuso il 
caso.
Lo Stato, quindi, � solo formalmente libero nella scelta del mezzo tecnico 
per realizzare il suo obbligo di conformarsi, in quanto comunque la misura 
adottata deve, sotto il profilo sostanziale, essere esaminata e condivisa dal Comitato 
dei ministri, organo politico del Consiglio d�Europa che, nell�esercizio 
di un meccanismo di controllo collettivo (affidato, cio�, a tutti gli Stati aderenti 
all�organismo), veglia a che il mezzo scelto sia idoneo e consenta effettivamente 
di perseguire il risultato voluto nella sentenza della Corte (cio� il ripristino delle 
condizioni di uno �stato di diritto� che tuteli i diritti basilari dell�individuo). 
Ci� comporta che tutti gli oneri derivanti dalle pronunzie di condanna della 
Corte fanno carico allo Stato italiano e, per esso, alla Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, cui � stato affidato il compito di 
curare l�esecuzione delle sentenze dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12 [che ha 
aggiunto al comma 3 dell�art. 5 della legge 23 agosto, n. 400, la lettera a-bis), 
secondo la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri (�direttamente o conferendone 
delega ad un ministro�): �promuove gli adempimenti di competenza 
governativa conseguenti alle pronunzie della Corte europea dei diritti dell�uomo 
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente 
alle Camere le medesime pronunce ai fini dell�esame da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento 
una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce�]; alla legge � 
stata data esecuzione con il d.p.c.m. 1� febbraio 2007 (in G.U. 10 aprile 2007) 
che ha affidato, appunto, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
della Presidenza la competenza nella materia. 
L�obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte si configura, come gi� 
detto, anche come obbligo di corrispondere alla parte le somme liquidate a 
titolo risarcitorio.
TEMI ISTITUZIONALI 7 
Il profilo risarcitorio comporta l�esborso da parte dello Stato di tutte le 
somme necessarie, indipendentemente dall�amministrazione, ente o soggetto 
giuridico autore della violazione; cos� lo Stato (e, per esso, il Ministero dell�Economia 
e delle Finanze) ha dovuto risarcire i privati illegittimamente 
espropriati di beni immobili senza un titolo valido (nel famoso caso Scordino, 
la �madre� di tutte le condanne dell�Italia in materia di esproprio, lo Stato ha 
pagato circa quattro milioni di euro per un esproprio illegittimo curato dall�amministrazione 
locale di Reggio Calabria), dovr� sopportare l�onere del pagamento 
dei danni (nell�ordine di alcune centinaia di milioni di euro) di una 
ancor pi� illegittima appropriazione di terreni da parte del Comune di Roma 
(che ha costruito un intero quartiere su terreni altrui senza aver preventivamente 
portato a termine la procedura di esproprio e senza aver pagato un centesimo 
ai proprietari), dovr� risarcire i soggetti colpiti da una confisca (disposta 
ai sensi dell�art. 19 della legge 47/1985, ora art. 44, comma 2, d.p.r. 380/2001) 
giudicata illegittima di terreni abusivamente lottizzati a Bari (caso �Punta Perotti�, 
causato dall�illegittimo rilascio di concessioni edilizie da parte dell�amministrazione 
comunale), solo per citare i casi pi� rilevanti. 
Per rimediare, sul piano interno, a questa stortura per la quale uno sbaglia 
e l�altro paga, � stato recentemente regolato l�esercizio dell�azione di rivalsa. 
Alla Presidenza del Consiglio compete, infatti, di promuovere l�azione 
di rivalsa nei confronti degli enti responsabili delle irregolarit� (principalmente 
in materia di privazione del diritto di propriet�) che hanno causato la condanna 
da parte della Corte, secondo la (complessa) procedura delineata dall�art. 1, 
commi 1217-1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296-Legge Finanziaria 
2007, ed inserita nell�art. 16-bis legge 4 febbraio 2005 n. 11 (Norme generali 
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e 
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ove � anche stabilito 
che il Ministero dell�Economia e delle Finanze provvede al pagamento di tutti 
gli indennizzi dovuti in seguito a pronunzie di condanna della Corte EDU 
(oltre che della Corte di Giustizia CE). 
Esaminando in dettaglio questa procedura vediamo che, sia per gli oneri 
derivanti da sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia CE sia per 
quelli derivanti da sentenze di condanna rese dalla Corte EDU, lo Stato �ha il 
diritto�: a) di emettere decreto (del Ministro dell�Economia e delle Finanze) 
costituente titolo esecutivo nei confronti degli enti territoriali, previa intesa 
con gli stessi sulle modalit� di recupero (nel caso di mancato raggiungimento 
dell�intesa il decreto � emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita 
la Conferenza Stato-Regioni); b) di prelevare direttamente le somme dovute 
dalle contabilit� speciali obbligatorie istituite presso la tesoreria provinciale 
dello Stato (nei confronti dei soggetti che vi sono assoggettati); c) di adire le 
vie ordinarie (nei confronti degli altri soggetti). 
Non era chiaro se questa rivalsa potesse estendersi anche alle somme che
8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
lo Stato si obbligava a versare in seguito a regolamenti amichevoli definiti nel 
corso della procedura dinanzi alla Corte EDU che portano ad una radiazione 
dal ruolo della causa prima dell�adozione di una sentenza di condanna ma il 
dubbio � stato risolto con l�art. 42 ter, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in 
l. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha espressamente previsto questa possibilit�. 
Neppure era ed � chiaro se possa esercitarsi l�azione di rivalsa anche per 
le pronunzie di condanna intervenute prima dell�entrata in vigore della legge 
finanziaria 2007 ma, a nostro avviso, questi dubbi possono riguardare solo la 
particolare procedura dettata dalla Legge Finanziaria del 2007 e non certo il 
diritto all�azione ordinaria di ripetizione per le somme pagate per colpa o nell�interesse 
di altri che, nei limiti della prescrizione, potrebbero sempre essere 
proposte nell�interesse della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell�Economia 
e della Finanze. 
Ad ogni buon conto, ad oggi, nessuna rivalsa � stata ancora proposta per 
recuperare le ingenti somme sborsate per l�esecuzione delle sentenze della 
Corte. 
Un primo risultato pratico questa normativa lo ha comunque ottenuto: gli 
enti territoriali collaborano attivamente all�istruttoria della causa, fornendo 
alla nostra Rappresentanza di Strasburgo gli elementi utili per la difesa e, in 
particolare, le valutazioni tecniche necessarie (cosa che prima non avveniva 
con la stessa solerzia e puntualit�). 
Rilevante nel procedimento di accertamento delle violazioni alla Convenzione 
� anche la fase pre-contenziosa o, meglio, pre-decisoria e che � regolata 
dagli art. 37-39. 
La Presidenza del Consiglio, quindi, interviene anche per la gestione della 
fase di componimento bonario che la Convenzione e la Corte promuovono al 
fine di evitare, per quanto possibile, l�adozione di sentenze di condanna degli 
Stati, nelle forme della offerta unilaterale ai sensi dell�art. 37, paragrafo 1, lett. 
c), della Convenzione o del regolamento amichevole ai sensi degli art. 38-39. 
A tal fine, sia dopo la semplice proposizione del ricorso sia dopo la sua 
pronunzia di ricevibilit� (quando emessa separatamente dal merito) sia dopo 
la condanna sull�an (che accerta l�esistenza della violazione denunziata a carico 
dello Stato), su sollecitazione del Cancelliere (Greffier) della Corte o della 
parte privata o su iniziativa autonoma dello Stato chiamato in giudizio o riconosciuto 
responsabile, si apre una fase stragiudiziale tendente alla quantificazione 
concorde della somma riconosciuta a favore della parte ricorrente che, 
se accettata, comporta la cancellazione della causa dal ruolo; cancellazione 
che la Corte dispone anche quando l�offerta formulata dallo Stato viene ritenuta 
congrua, ancorch� non accettata dalla parte: � evidente l�interesse dello 
Stato a pervenire alla cancellazione della causa dal ruolo piuttosto che ad una 
sentenza di condanna definitiva ed a tal fine l�intervento della Presidenza del 
Consiglio � molto importante non solo per la soluzione della singola contro-
TEMI ISTITUZIONALI 9 
versia ma, soprattutto, per la salvaguardia dell�immagine internazionale del 
Paese; in tale attivit� la Presidenza acquisisce il parere dell�Avvocatura dello 
Stato per le questioni pi� rilevanti. 
2. La rappresentanza e difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte EDU 
Nella delicata materia dei risarcimenti per eccessiva durata dei processi, 
l�Avvocatura dello Stato svolge il gravoso compito di patrocinio dell�amministrazione 
convenuta nei giudizi proposti ai sensi della c.d. legge Pinto e si � 
dichiarata disponibile, alcuni anni fa, a gestire la fase amministrativa pre-contenziosa 
che era stata ipotizzata per snellire l�iter di queste vertenze: purtroppo, 
la proposta di legge non pot� andare in porto per l�opposizione della categoria 
degli avvocati che non volevano essere esclusi da quella fase e, cos�, oggi ci 
ritroviamo a dover adottare con urgenza una modifica delle disposizioni di 
quella legge per eliminare le storture e il disagio creato, da un lato, sull�attivit� 
della magistratura nazionale gi� gravata oltre ogni misura e, dall�altro lato, 
sull�attivit� della Corte di Strasburgo, ove continuano ad arrivare ricorsi per 
l�eccessiva durata della stessa causa ex legge Pinto o per il ritardo nel pagamento 
degli indennizzi liquidati. 
Dinanzi alla Corte di Strasburgo lo Stato, che compare in persona dell�Agente 
designato, � assistito e patrocinato in giudizio da co-agenti insediati 
nella Rappresentanza permanente d�Italia presso il Consiglio d�Europa (attualmente 
due magistrati ordinari collocati fuori ruolo e che reggono tutto il 
contenzioso di Strasburgo). 
L�Avvocatura dello Stato non assume la difesa dello Stato in queste cause, 
salvo che in casi eccezionalissimi (praticamente un paio di volte ad oggi), ma 
lo sviluppo del contenzioso sopra delineato e la crescente rilevanza dell�impegno 
economico che ne deriva dovranno portare ad un ripensamento della 
posizione, quale coerente completamento della riorganizzazione attuata con 
la legge n. 12 del 2006 e con la legge finanziaria 2007. 
La partecipazione dell�Avvocatura dello Stato ai giudizi dinanzi alla Corte 
di Strasburgo, in coordinamento con i co-agenti in loco, si rende ancor pi� indispensabile 
se si considera la opportunit� di: 
a) prevenire pronunzie non conformi alla gerarchia delle fonti delineata 
dalle recenti pronunzie della Corte Costituzionale (sent. 348 e 349 del 24 ottobre 
2007) e non rispettose della funzione di quest�ultima; 
b) evitare, per quanto possibile, pronunzie di condanna dell�Italia ed incrementare 
la definizione amichevole delle controversie (fase nella quale gi� 
interviene rendendo pareri alla Presidenza del Consiglio); 
c) curare la corretta esecuzione delle sentenze di condanna presso i competenti 
organismi giudiziari ed amministrativi nazionali, anche in relazione al 
controllo operato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d�Europa ed alle ul-
10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
teriori conseguenze di una eventuale inadempienza; 
d) proporre le azioni di rivalsa contro gli enti ed i soggetti responsabili 
delle illegittimit� all�origine della condanna (azione che, indubbiamente, andr� 
esercitata dall�Autorit� statale con il patrocinio obbligatorio dell�Avvocatura); 
e) seguire tutte le questioni giudiziarie connesse a quella portata all�esame 
della Corte, sia precedenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, quanto 
all�eccessiva durata dei processi, i giudizi ex legge Pinto che spesso generano 
a loro volta ulteriore contenzioso a Strasburgo, come sopra detto) sia successive 
(ad esempio, per nuove domande proposte dinanzi alle Autorit� Giudiziali 
nazionali dopo la pronunzia della Corte, come recentemente avvenuto con atto 
di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificato al Ministero della Giustizia 
per conseguire la condanna al risarcimento di danni morali, esistenziali 
e patrimoniali non liquidati dalla Corte). 
Ovviamente, tutta questa complessa attivit� difensiva che ha le radici in 
una vicenda giudiziaria nazionale, si sviluppa nelle fasi pre-contenziosa, contenziosa 
e post-contenziosa, dinanzi alla Corte dei Diritti dell�Uomo ed al Comitato 
dei Ministri del Consiglio d�Europa, e genera ulteriori interventi in sede 
legislativa, amministrativa e giudiziaria nazionale, deve essere seguita e coordinata 
da un unico patrocinatore legale, con l�ausilio delle specifiche professionalit� 
addette ai vari uffici coinvolti, e questo patrocinatore non pu� che 
essere l�Avvocatura dello Stato. 
Non cՏ bisogno di alcun intervento normativo per consentire all�Avvocatura 
di patrocinare lo Stato dinanzi alla Corte di Strasburgo, attese le competenze 
generali attribuite all�Istituto dall�art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
e dall�art. 9 legge 3 aprile 1979, n. 103, a mente dei quali: �La rappresentanza, 
il patrocinio e l�assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, 
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura 
dello Stato� (art. 1 del R.D. 1611/1933), e �L'Avvocatura generale dello Stato 
provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti 
alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore 
delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche 
amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonch� nei procedimenti 
innanzi a collegi internazionali o comunitari� (art. 9 l. 103/79). 
L�Avvocatura dello Stato patrocina regolarmente le amministrazioni statali 
dinanzi alla Corte di Giustizia dell�Unione Europea, assistendo l�agente 
designato e sviluppando dinanzi alla Corte tutte le difese, orali e scritte, necessarie; 
inoltre, l�Avvocatura assiste l�amministrazione, con la sua attivit� 
consultiva, nella fase pre-contenziosa che si svolge dinanzi alla Commissione 
Europea, nel caso di procedure di infrazione, e nella fase post-contenziosa di 
attuazione delle prescrizioni degli Organi Comunitari. 
E�certamente auspicabile che uguale attivit� di assistenza e patrocinio 
possa essere prestata anche per il contenzioso dinanzi alla Corte dei Diritti
TEMI ISTITUZIONALI 11 
dell�Uomo e per le fasi pre-processuali e post-processuali che vi sono connesse 
- alle quali dianzi abbiamo fatto cenno - ovviamente in collaborazione con la 
Rappresentanza Permanente a Strasburgo che tanto bene opera: il problema � 
solo di �risorse� di uomini e mezzi. 
Per consentire l�assunzione di questo patrocinio sarebbe necessario un limitato 
aumento di organico e, soprattutto, la istituzione di una sede presso gli 
organismi europei, anche una sola con competenza generale per il contenzioso 
dell�Unione Europea e quello dei Diritti dell�uomo, ma con una organizzazione 
distinta da quella delle Rappresentanze diplomatiche e direttamente dipendente 
dall�Avvocatura Generale di Roma. 
Se cՏ interesse e disponibilit� da parte del Governo potremmo metterci 
al lavoro anche da domani per creare le condizioni necessarie all�esercizio di 
questa attivit�.
I L C O N T E N Z I O S O 
N A Z I O N A L E 
Dossier 
Il segreto di Stato: atto III 
Con la risoluzione di sei conflitti di attribuzione 
la Corte Costituzionale completa la relativa disciplina 
(Corte Costituzionale, sentenza 3 aprile 2009 n. 106) 
a cura di Ignazio Francesco Caramazza* 
1. Introduzione 
Come � noto, l�istituto del segreto di Stato, nella storia del diritto dell�Italia 
repubblicana, � stato scritto dalla Corte Costituzionale pi� che dal legislatore. 
La relativa redazione � avvenuta in pi� distinte tornate, la terza delle 
quali � rappresentata dalla sentenza in rassegna. 
La prima risale al 1977, quando, con la storica sentenza n. 86 di quell�anno, 
la Corte cass� il vecchio istituto del segreto politico-militare, connotato 
da un prepotere dell�Esecutivo sul Giudiziario, disegnando le linee del 
nuovo istituto del segreto di Stato, posto a tutela dei supremi interessi dello 
Stato-Comunit� e da affidare alla massima autorit� politica, il Presidente del 
Consiglio, nell�esercizio di una discrezionalit� sindacabile solo dal Parlamento 
e avente - per logica conseguenzialit� - il limite intrinseco di non poter 
mai essere apposto od opposto a copertura di fatti eversivi dell�ordine costituzionale. 
La legge di riforma dei servizi 24 ottobre 1977 n. 801 rappresent� di- 
(*) Vice Avvocato Generale dello Stato
14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
fatti, in parte qua, la diligente trasposizione in apparato normativo di quella 
sentenza. 
Successivamente, le tre sentenze 110/1998, 410/1998 e 487/2000, conclusive 
di un conflitto pi� volte reiterato fra Presidenza del Consiglio e Procura 
della Repubblica di Bologna, delinearono come dovessero atteggiarsi nel concreto 
i confini tra Esecutivo e Giudiziario in materia di segreto, sancendo il 
principio che il segreto di Stato se non pu� coprire il reato, posto che nessuna 
immunit� � garantita agli agenti dei servizi, ben pu� coprire, invece, una o pi� 
fonti di prova sulle quali sia stato apposto od opposto. L�autorit� giudiziaria, 
quindi, anche quando viene opposto il segreto, rimane libera di procedere nelle 
indagini e negli accertamenti acquisendo aliunde la prova del fatto-reato, ma 
se la fonte segretata � essenziale per l�accertamento del reato dovr� fermarsi, 
dichiarando il non doversi procedere per l�esistenza di segreto di Stato, in 
quanto tale segreto costituisce �sbarramento� alla funzione giurisdizionale. 
Con la sentenza in rassegna la Corte ha scritto il terzo importantissimo 
capitolo della sua trattazione sul segreto di Stato, risolvendo congiuntamente, 
con un�unica ricchissima decisione - nella quale sono contenute tutte le affermazioni 
di principio condensate nei neretti e nelle massime - ben sei conflitti 
(cinque principali ed uno incidentale) fra Presidente del Consiglio e Potere 
giudiziario nelle sue tre articolazioni di Procura della Repubblica, GIP e Tribunale 
penale di Milano. 
Non si vogliono qui commentare i principi enunciati che appaiono, d�altronde, 
evidenti alla lettura delle massime e della motivazione della decisione 
della Corte. Si vuole soltanto, per completezza di informazione del lettore, riportare 
integralmente le difese dell�Avvocatura dello Stato ed i ricorsi principali 
avversari, conflitto per conflitto, facendo precedere tale riproduzione da 
una sintetica cronaca della loro successione nel tempo, non senza sottolineare 
come la scansione cronologica dei conflitti abbia coinciso con la gestazione, 
l�approvazione e l�entrata in vigore della nuova legge sui servizi 3 agosto 2007 
n. 124, tanto che i due ultimi conflitti furono proposti nel suo vigore. 
Il che ha determinato, da un lato, l�attenzione del legislatore a problematiche 
sollevate dai primi conflitti (come risulter� evidente da una lettura in 
controluce della legge e degli scritti difensivi); ha indotto, dall�altro, la Corte 
a sfruttare frequenti spunti di comparazione di particolare interesse fra vecchia 
e nuova normativa. 
Si cercher�, qui di seguito, di riassumere i termini dei sei conflitti che si 
sono succeduti, premettendo una breve esposizione dei fatti ad essi prodromici. 
La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro 
di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu 
Omar, avvert� ben presto che la sua attivit� sarebbe necessariamente entrata 
in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso 
avvertimento, oltre che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 15 
Presidente del Consiglio pro tempore (Berlusconi), il quale, informato dal Direttore 
del SISMi delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, 
con nota 11 novembre 2005, nell�affermare energicamente l�assoluta estraneit� 
del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar, conferm� le disposizioni 
precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto 
di Stato, in particolare per quanto attiene alla organizzazione dei Servizi ed alle 
�relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati�. La lettera di cui 
sopra richiamava implicitamente una ben nota direttiva del 1985, a firma dell�allora 
Presidente del Consiglio (Craxi). 
L�apposizione del segreto di Stato cos� effettuata fu ancora reiterata 
dal Presidente del Consiglio al tempo in carica (Prodi) con nota 26 luglio 
2006, contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano, il 
quale aveva chiesto �la trasmissione di ogni comunicazione o documento 
... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende 
sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti 
informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. �renditions�. �Tanto 
premesso - continuava il Procuratore della Repubblica di Milano - rivolgo 
richiesta alla S.V. competente ai sensi dell�art. 1 L. 24 ottobre 1977 n. 801, 
nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente 
esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l�opportunit� di revocarlo�. 
La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore fu la seguente: 
�... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto 
di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei Ministri; 
il segreto � stato successivamente confermato dallo Scrivente. N� sussistono, 
nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato 
da detta documentazione ...�. 
Seguirono, poi, altre apposizioni di segreto reiterative delle precedenti, 
in risposta a richieste della Procura di Brescia (che indagava sui P.M. milanesi 
per violazione del segreto di Stato). 
Poich� nonostante le apposizioni di segreto di cui sopra la Procura milanese 
aveva proceduto nelle indagini, il Presidente del Consiglio proponeva 
il primo conflitto di attribuzioni ravvisando nell�operato dei magistrati 
milanesi una violazione del segreto apposto con le proprie direttive. 
Conflitto 2/2007 
Con tale conflitto, proposto con ricorso 14 febbraio 2007, venivano 
impugnati gli atti di indagine del processo e la richiesta di rinvio a giudizio 
su di essi basata per i motivi esposti nel ricorso ed illustrati nelle memorie 
che si pubblicano in appendice alla sentenza. 
Conflitto 3/2007 
Tale conflitto, immediatamente successivo al primo, e ad esso analogo,
16 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
venne proposto contro il GIP di Milano che aveva accolto la richiesta del P.M., disponendo 
il rinvio a giudizio con provvedimento che si assumeva inficiato dagli stessi vizi che affettavano 
la richiesta di rinvio a giudizio. 
Nel costituirsi in giudizio, il GIP propose ricorso incidentale contro il Presidente del 
Consiglio, in quanto la segretazione dallo stesso apposta avrebbe violato le prerogative 
del Potere giudiziario perch� apposta immotivatamente, con pretesi effetti retroattivi, al 
di fuori del (necessario) circuito processuale disciplinato dagli artt. 202 e 256 c.p.p. e perch� 
volta a coprire fatti eversivi dell�ordine costituzionale. 
Si pubblicano in appendice le memorie della Avvocatura dello Stato (non il 
ricorso principale perch� analogo a quello introduttivo del precedente conflitto). 
Conflitto 6/2007 
Con tale conflitto, proposto in via principale con ricorso 12 giugno 2007, il Procuratore 
della Repubblica di Milano impugnava le segretazioni apposte dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri formulando motivi analoghi a quelli formulati dal GIP in sede di 
ricorso incidentale. 
Si pubblicano in appendice il ricorso e le memorie dell�Avvocatura dello Stato. 
Conflitto 14/2008 
Per la discussione dei tre conflitti di cui sopra, veniva fissata l�udienza del 29 gennaio 
2008. Detta udienza veniva, peraltro, rinviata a nuovo ruolo ad istanza congiunta delle 
parti, in vista della possibilit� di una soluzione concordata, le cui trattative furono per� 
interrotte a seguito della crisi di Governo intervenuta. 
In tale situazione, la Procura milanese chiedeva al giudice del dibattimento (Tribunale 
penale di Milano in composizione monocratica) di revocare l�ordinanza di sospensione 
del processo adottata in attesa della decisione della Corte Costituzionale. 
Il Tribunale accoglieva l�istanza di revoca con ordinanza 19 marzo 2008 e con successiva 
ordinanza 14 maggio 2008 ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dal 
P.M., ivi comprese quelle relative a testi appartenenti (o appartenuti) al SISMi e con riguardo 
a domande relative a rapporti fra SISMi e CIA, precisando che non vi sarebbe 
stata violazione di segreto di Stato perch� non sarebbero state consentite domande volte 
in generale a ricostruire i rapporti fra i due servizi, ma solo domande relative a specifici 
rapporti fra soggetti appartenenti a detti organismi, se ed in quanto volte ad individuare 
�ambiti di responsabilit� personali collegati alla dinamica dei fatti di causa�. 
Entrambe tali ordinanze venivano impugnate dal Presidente del Consiglio con ricorso 
in data 29 maggio 2008 che si pubblica con la successiva memoria in appendice.
Conflitto 20/2008 
Successivamente, all�approssimarsi dell�udienza in sede penale in cui dovevano 
essere escussi come testi agenti o ex agenti SISMi, il Presidente del 
Consiglio, con lettera 6 ottobre 2008 invitava i responsabili dei servizi a ram-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 17 
mentare ai testi il loro dovere di opporre il segreto di Stato ad eventuali domande 
aventi ad oggetto rapporti fra SISMi e CIA. 
Due testi, interrogati, formularono tale opposizione ed il Tribunale penale 
di Milano, con ordinanze 22 e 29 ottobre 2008, chiedeva al Presidente del 
Consiglio conferma del segreto ex art. 202 c.p.p.. 
Tale conferma veniva fornita con note presidenziali 15 novembre 2008. 
Di entrambe tali conferme e della precedente lettera 6 ottobre 2008 il 
Tribunale penale di Milano chiedeva l�annullamento con ricorso per conflitto 
di attribuzioni in data 3 dicembre 2008, che si pubblica insieme con atto di 
costituzione e memoria dell�Avvocatura dello Stato in appendice. 
2. I �neretti� e le massime 
Segreto di Stato - Apposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - 
Esercizio di discrezionalit� politica - Preminenza dell�interesse all�esistenza dello Statocomunit� 
anche rispetto alla giurisdizione (artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione). 
Segreto di Stato - Natura ontologica - Sua sussistenza anche in difetto di mancata 
opposizione da parte di testimoni o di depositari di documenti, ai sensi degli artt. 202, 
256 e 362 c.p.p. - Conseguente sua idoneit� a limitare l�esercizio del potere giurisdizionale 
(artt. 12 e 16 della legge del 24 ottobre 1977 n. 801; artt. 39 e 40 legge 3 agosto 2007 n. 
124). 
Segreto di Stato - Apposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri 
anche con atto a carattere generale - Ammissibilit� - (art. 1 comma 2 legge 24 ottobre 
1977 n. 801 e art. 1 comma 2 legge 3 agosto 2007 n. 124; artt. 202, 256, 362 e 66 att. 
c.p.p.). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Potere del 
pubblico ministero di fondare una richiesta di rinvio a giudizio sulla base di documenti 
acquisiti al procedimento privi delle obliterazioni apposte a tutela del segreto di Stato - 
Conseguente potere del giudice dell�udienza preliminare di emettere, sulla base di tali 
documenti, un decreto che dispone il giudizio - Non spettanza - Irrilevanza della successiva 
sostituzione nel fascicolo dei documenti non obliterati con quelli obliterati (legge 11 
marzo 1953 n. 87 art. 37; art. 417 lett. c) e art. 429 comma 1 lett. d) c.p.p.). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Potere di intercettazione 
delle utenze telefoniche intestate al SISMi da parte dell�autorit� giudiziaria 
- Spettanza (artt. 190, 266 e 270 bis c.p.p.). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Potere di 
porre a fondamento delle determinazioni dell�autorit� giudiziaria risultanze di intercet-
tazioni telefoniche ove eventualmente investano il tema - oggettivamente coperto dal segreto 
di Stato - delle relazioni tra i Servizi di intelligence italiano e stranieri - Non spettanza.
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Eventuali 
pressioni esercitate da parte del pubblico ministero sugli indagati per far rivelare il segreto 
di Stato da essi opposto - Estraneit� di tali condotte ad una sfera di attribuzioni 
costituzionalmente garantita - Non censurabilit� di tali condotte mediante un conflitto 
di attribuzione. 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione - Richiesta di incidente probatorio 
e relativa assunzione di prova sul tema dei rapporti tra i Servizi di intelligence italiano 
e stranieri, coperto da segreto di Stato - Non spettanza (artt. 392 ss c.p.p.). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Carattere 
necessariamente attuale e concreto - Conflitto sollevato dal pubblico ministero avverso 
l�apposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del segreto di Stato sul 
fatto-reato (nella specie sequestro di persona) per il quale si � ritenuto di poter chiedere 
il rinvio a giudizio sulla base di elementi di prova acquisiti aliunde - Inammissibilit� (art. 
100 c.p.c.). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto 
proposto dal pubblico ministero avverso la segretazione di fonti di prova funzionali all�accertamento 
di fatti eversivi dell�ordine costituzionale - Omesso esperimento della 
procedura, di cui al combinato disposto degli art. 204 c.p.p. e 66, comma 2, disp. Att. 
cod. proc. pen., preordinata a consentire al Presidente del Consiglio di pronunciarsi definitivamente 
sulla natura eversiva dell�ordine costituzionale del reato in questione - 
Inammissibilit� (art. 37 comma 1 legge 11 marzo 1953 n. 87). 
Sequestro di persona - Mancata contestazione dell�ipotesi di cui all�art. 289 bis 
c.p. (sequestro aggravato dalla finalit� di eversione dell�ordine democratico) - Qualificabilit� 
del sequestro di persona contestato come fatto eversivo dell�ordine costituzionale 
- Esclusione (art. 12 comma 2 legge 24 ottobre 1977 n. 801 e art. 39 comma 11 legge 3 
agosto 2007 n. 124). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Struttura 
necessariamente �bifasica� del relativo giudizio - Ricorso incidentale proposto con l�atto 
di costituzione in giudizio del potere resistente - Inammissibilit� (art. 37 comma 3 legge 
11 marzo 1953 n. 87). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissione 
da parte del giudice del dibattimento della testimonianza di agenti o ex agenti del SISMi 
su capitoli di prova aventi ad oggetto rapporti tra SISMi e CIA se ed in quanto volta ad 
individuare responsabilit� penali in ordine al fatto-reato - Non spettanza. 
Segreto di Stato - Opposizione del segreto da parte da parte di pubblici ufficiali, 
18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009
pubblici impiegati ed incaricati di pubblico servizio, anche in qualit� di indagati o imputati 
- Obbligo dell�autorit� giudiziaria procedente di informare dell�opposizione il 
Presidente del Consiglio dei Ministri - Sussistenza (art. 202 c.p.p. come modificato dalla 
legge 3 agosto 2007 n. 124). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Revoca, da 
parte del giudice del dibattimento, di pregressa ordinanza di sospensione del dibattimento 
in attesa della decisione della Corte costituzionale, contenente l�impegno ad adottare 
ogni cautela processuale a tutela delle prerogative spettanti al Presidente del 
Consiglio dei Minisistri in materia di segreto di Stato - Spettanza. 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Conferma 
da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del segreto di Stato ritualmente opposto 
da due testimoni sul tema dei rapporti tra Servizi di informazione italiani e stranieri, 
anche se collegabili al fatto storico del sequestro di persona per cui si procede - Spettanza 
(art. 202 c.p.p. come modificato dalla legge 3 agosto 2007 n. 124). 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Richiamo, 
contenuto in una nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, di tutti i funzionari 
SISMi, chiamati a rendere testimonianza, al rispetto del segreto di Stato - Spettanza. 
Segreto di Stato - Conferma - Denunciata violazione dei principi di legalit� e proporzionalit�- 
Non configurabilit�. 
Segreto di Stato - Conferma - Politicit� delle sottese valutazioni del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sottoposte all�esclusivo controllo del Parlamento - Sindacabilit� 
giudiziale dell�esercizio in concreto del potere di segretazione - Esclusione (art. 11 legge 
24 ottobre 1977 n. 801; artt. 30-38 legge 3 agosto 2007 n. 124). 
Affermata insussistenza di segreto di Stato su un determinato fatto-reato - Segretazione 
di una o pi� fonti di prova pur se collegate o collegabili al fatto-reato ed eventualmente 
essenziali ai fini della prova dello stesso - Contraddittoriet� logico-giuridica 
- Insussistenza. 
Segreto di Stato - Apposizione - Linea di continuit� tra le note dell�11 novembre 
2005, del 26 luglio 2006, del 6 ottobre 2008 e del 15 novembre 2008, tutte redatte dal Presidente 
del Consiglio pro tempore, accomunate dall�affermazione che il segreto di Stato, 
lungi dall�investire il fatto-reato per cui si procede, copre le fonti di prova attinenti all�organizzazione 
del SISMi ed ai rapporti tra lo stesso ed i Servizi di intelligence di altri 
Stati - Esistenza. 
Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione - Istanze istruttorie formulate dal 
Potere giudiziario - Richiesta di acquisizione delle comunicazioni inviate dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
sulla vicenda per cui si procede, nonch� degli atti appositivi del segreto sulle circolari e 
sugli ordini impartiti dal Capo del SISMi sulle modalit� di contrasto del terrorismo in- 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 19
ternazionale - Rilevanza puramente politica delle relazioni tra organi costituzionali cui 
tali atti si riferiscono - Inconferenza di tali istanze (artt. 30-38 legge 3 agosto 2007 n. 
124). 
*** ** *** 
Il segreto di Stato, apposto nell�esercizio di una discrezionalit� politica dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, tutela l�interesse dello Stato-comunit� alla propria integrit� territoriale, 
alla propria indipendenza e - al limite - alla sua stessa sopravvivenza. 
Trattasi, quindi, di interesse essenziale, con carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in 
quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale � la giurisdizione, nei cui 
confronti il segreto di Stato funge da �sbarramento�. 
Il segreto di Stato, cos� come definito dagli artt. 12 legge 24 ottobre 1977 n. 801 e 39 
legge 3 agosto 2007 n. 124, ha natura ontologica e costituisce limite all�esercizio del potere 
giurisdizionale anche in carenza della sua opposizione da parte di testimoni o di depositari di 
documenti ai sensi degli artt. 202 e 256 c.p.p.. 
L�apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri pu� 
avere luogo anche con atto a carattere generale, quale la direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707. 
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato � diretto a definire l'ambito 
delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando 
di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine. 
Pertanto, permane l'interesse alla definizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica e nei 
confronti del GIP in veste di GUP presso il Tribunale di Milano, nella parte in cui sono stati 
volti a contestare l�uso di documenti sequestrati in un ufficio del SISMi nella loro versione 
integrale - ossia privi delle obliterazioni dell�organo competente a salvaguardia delle esigenze 
del segreto di Stato - per fondare rispettivamente la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto 
che dispone il giudizio nei confronti degli imputati nel procedimento penale per sequestro di 
persona in corso a Milano. L�avvenuta espunzione, ad opera dell�Autorit� giudiziaria procedente, 
di tali atti, e la loro sostituzione, in data successiva al rinvio a giudizio, con le copie 
obliterate fornite dal SISMi in ottemperanza ad un ordine di esibizione, non determina, perci�, 
la cessazione della materia del contendere. 
L�uso della copia integrale acquisita a seguito di sequestro di documenti invece di quella 
parzialmente segretata fornita dal SISMi in esecuzione di ordine di esibizione costituisce un 
vulnus alle prerogative che, in tema di segreto di Stato, vanno riconosciute al Presidente del 
Consiglio dei ministri. Ci� perch�, una volta edotta dal SISMi della esistenza del vincolo del 
segreto sulle parti omissate della documentazione sequestrata, l'Autorit� giudiziaria procedente 
avrebbe dovuto adottare tutte le cautele del caso per impedire che le copie non �omissate� di 
quegli stessi documenti permanessero nel normale circuito divulgativo del processo, vulnerando 
di fatto quel segreto e, con ci� stesso, esponendo al rischio di compromissione le esigenze 
di sicurezza nazionale ed i valori primari che quel segreto � destinato a presidiare. 
20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009
Pertanto, non spettava all�Autorit� giudiziaria procedente fondare una richiesta di rinvio a 
giudizio ed un decreto che dispone il giudizio sulla base di documenti acquisiti al procedimento 
penale privi delle obliterazioni apposte a tutela del segreto di Stato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri; donde la necessit� per la Corte di disporre l'annullamento di tali atti 
processuali nelle parti corrispondenti agli omissis, ritualmente apposti, relativi ad intestatari, 
destinatari e denominazione di uffici. 
Spetter� alle competenti autorit� giurisdizionali investite del processo valutare, in concreto, 
le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale. 
L�acquisizione da parte di organi giurisdizionali di dati senza che venga opposto il segreto 
di Stato non preclude la segretazione successiva. 
Non costituisce lesione della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
in materia di segreto di Stato l�intercettazione delle utenze telefoniche intestate al SISMi 
da parte dell'Autorit� giudiziaria milanese, quale che sia il numero delle utenze intercettate, 
attesa l'inesistenza - anche dopo l�entrata in vigore della legge 3 agosto 2007 n. 124 - di un 
divieto di legge di intercettare le comunicazioni su utenze telefoniche in uso a soggetti appartenenti 
ai Servizi. Peraltro l'Autorit� giudiziaria non pu� comunque porre a fondamento delle 
sue determinazioni, in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi 
che dovessero risultare oggettivamente coperti dal segreto di Stato, come accade nella specie, 
se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, il tema delle 
relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence italiano e quelli stranieri. 
Non sono lesive della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri le 
eventuali pressioni esercitate dal P.M. sugli indagati perch� rivelassero il segreto di Stato da 
loro opposto. Tale condotta, infatti, non essendo riferibile all'esercizio di una attribuzione costituzionalmente 
garantita, non � censurabile in sede di giudizio per conflitto tra poteri dello 
Stato dinanzi alla Corte costituzionale, ferma restando l�eventuale censurabilit� di tale condotta 
illegittima nelle diverse competenti sedi. 
Violano il segreto di Stato, apposto in generale dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
sui rapporti tra i servizi di intelligence italiano e stranieri, la richiesta di incidente probatorio 
e la relativa assunzione di prova aventi ad oggetto detti rapporti, con conseguente annullamento 
della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto nella parte in cui si fondano 
sui relativi atti processuali. 
La Corte costituzionale, come regolatrice dei conflitti, � chiamata a giudicare su conflitti 
non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti. E� pertanto inammissibile il ricorso proposto dal 
Procuratore della Repubblica di Milano contro il Presidente del Consiglio, con il quale il Procuratore 
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, individuata dall�art. 112 della 
Costituzione, per effetto della pretesa apposizione del segreto di Stato sui �documenti, informative 
o atti relativi al sequestro di persona in oggetto e, pi� in generale, alla pratica delle c.d. 
�renditions��, in quanto il Procuratore della Repubblica di Milano, che ha dichiarato nel ricorso 
stesso di poter procedere acquisendo aliunde gli elementi di prova necessari, non ha incontrato 
� per sua stessa ammissione - limitazione alcuna nello svolgimento della propria attivit� investigativa 
e nella formulazione della richiesta di rinvio a giudizio a carico degli imputati. 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 21
Un ulteriore profilo di inammissibilit� del ricorso del Procuratore di Milano, che denunciava 
la non segretabilit� delle fonti di prova perch� funzionali all�accertamento di fatti eversivi 
dell�ordine costituzionale, deriva dalla circostanza che nel caso di specie il Procuratore non 
aveva dato corso alla procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 204 cod. proc. pen. 
e 66, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.. Ne consegue, quindi, che il Presidente del Consiglio 
dei ministri non era stato messo in condizione di pronunciarsi sulla natura - asseritamente 
eversiva dell'ordine costituzionale - del reato in questione; circostanza che, solo in esito alla 
conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della procedura 
di cui sopra, avrebbe legittimato la Procura della Repubblica a proporre essa il conflitto 
in relazione a questo specifico profilo. 
Appare destituita di fondamento la pretesa di considerare il fatto di sequestro di persona 
oggetto del processo penale che � all�origine dei conflitti in esame come �eversivo dell'ordine 
costituzionale�, con la conseguenza della inopponibilit� del segreto di Stato, secondo quanto 
previsto gi� dall'art. 12, primo comma, della legge 24 ottobre 1977 n. 801. Infatti, � impossibile 
ravvisare, nel reato in questione, il contenuto fondamentale del fatto eversivo dell'ordine costituzionale, 
rappresentato dalla sua necessaria preordinazione a sovvertire l'ordine democratico 
o le Istituzioni della Repubblica, ovvero a recare offesa al bene primario della personalit� 
internazionale dello Stato. Per necessaria conseguenzialit� logico-giuridica ove la Procura di 
Milano avesse ritenuto che il reato di sequestro per cui procedeva fosse rivolto a finalit� eversive 
dell�ordine costituzionale, avrebbe infatti dovuto contestare non gi� il reato p.e p. dall�art. 
605 c.p., ma quello p. e p. dall�art. 289 bis c.p.. 
E� inammissibile il ricorso incidentale nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di 
Milano, proposto con l�atto di costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto la struttura necessariamente �bifasica� 
che contraddistingue il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non consente 
la proponibilit� del ricorso incidentale che necessariamente pretermette la fase della delibazione 
inaudita altera parte. 
Viola le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di 
Stato, e va pertanto annullata, l�ordinanza istruttoria del Tribunale penale di Milano in composizione 
monocratica che ammette l�escussione testimoniale di agenti o ex agenti del SISMi 
su capitoli di prova aventi ad oggetto rapporti fra SISMi e CIA, con la precisazione che sar� 
salvaguardato il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su detti rapporti, 
in quanto nella sua responsabilit� di direzione del dibattimento il giudice monocratico 
non consentir� domande sulla pi� ampia tela di rapporti tra SISMi e CIA, ma soltanto domande 
relative a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto volte ad 
individuare responsabilit� penali in ordine al reato contestato. Cos� argomentando, infatti, il 
Tribunale penale di Milano ha affermato il principio secondo cui il segreto di Stato non pu� 
mai coprire una fonte di prova utile all�accertamento di un reato: principio che � esattamente 
l�opposto di quello vigente nell�ordinamento costituzionale, secondo cui il segreto sulla fonte 
di prova costituisce �sbarramento� insuperabile per il potere giudiziario. 
L'art. 41 della legge 3 agosto 2007 n. 124 ha inteso conferire portata generale all�obbligo 
imposto dall�art. 202 cod. proc. pen. ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati 
22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009
di pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti da segreto di Stato; la medesima 
norma, inoltre, pone a carico dell'Autorit� giudiziaria - investita del processo penale nel corso 
del quale, in qualunque �stato e grado� il segreto sia stato opposto da costoro, anche in qualit� 
di indagati o imputati - il compito di �informare il Presidente del Consiglio dei ministri� affinch� 
assuma �le eventuali deliberazioni di sua competenza�. 
E� infondato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti 
del Giudice monocratico titolare del dibattimento, quanto alla richiesta di annullamento dell�ordinanza 
che ha revocato la sospensione del processo, precedentemente disposta in attesa 
della decisione della Corte costituzionale sui conflitti, essendo stata dichiarata nel caso di specie 
l�adozione di �ogni possibile cautela processuale� atta a salvaguardare le prerogative costituzionali 
spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di segreto di Stato. 
E� infondato il ricorso proposto dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del dibattimento 
nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le due note del 15 
novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui quest�ultimo ha 
confermato il segreto di Stato ritualmente opposto da due testimoni sul tema dei rapporti tra 
servizi di informazione italiani e stranieri, ancorch� collegati o collegabili con il fatto storico 
del sequestro di persona oggetto del procedimento penale, ricorso proposto anche avverso la 
nota la nota del 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB) con cui il Presidente del Consiglio 
dei ministri aveva richiamato tutti i funzionari del SISMI citati a deporre in dibattimento al 
rispetto del segreto di Stato. 
Non � ipotizzabile nella specie la denunciata violazione dei principi di legalit� e di proporzionalit�, 
perch� tale censura tende a sollecitare, in definitiva, un sindacato sulle ragioni di 
merito della disposta segretazione, in quanto l�individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, 
ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti, 
costituisce il risultato di una valutazione discrezionale di natura politica, in quanto tocca la 
salus rei publicae. 
Rimane escluso, pertanto, qualsiasi sindacato sull'esercizio in concreto del potere di segretazione, 
atteso che il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza 
dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri sotto il controllo del Parlamento. 
Non �, quindi, ipotizzabile, oltre al suddetto tipo di controllo sulla motivazione dell'atto di 
conferma del segreto un sindacato anche sulla proporzionalit� del mezzo rispetto allo scopo. 
Non � ravvisabile, come denunciato dal Tribunale di Milano, una contraddizione logico-giuridica 
tra l'ammettere che un determinato fatto, presuntivamente costituente reato, non � coperto 
dal segreto di Stato ed � quindi accertabile secondo le regole proprie della disciplina 
del processo penale, e la segretazione di una fonte o pi� fonti di prova, pur se collegate o collegabili 
a quel fatto di reato e dunque anche eventualmente essenziali per l'accertamento del 
reato stesso. 
Va pertanto respinto il ricorso proposto dal Giudice del dibattimento, in quanto spettava al 
Presidente del Consiglio dei ministri apporre e confermare il segreto di Stato con riferimento 
alle vicende all'esame dell'Autorit� giudiziaria milanese, precludendo la acquisizione di elementi 
probatori sia in ordine agli interna corporis del SISMi, sia in ordine ai rapporti tra 
SISMi e CIA comunque connessi alla vicenda stessa. 
Esiste una linea di continuit� tra le note dell�11 novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 23
6 ottobre 2008 e del 15 novembre 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte 
accomunate dall�affermazione che non � coperto da segreto di Stato il fatto-reato del sequestro 
in questione, ma soltanto le fonti di prova attinenti all�organizzazione del SISMi ed ai rapporti 
tra il servizio di intelligence italiano e quelli di altri Stati. 
Le istanze istruttorie formulate dal Tribunale di Milano - aventi ad oggetto l�acquisizione 
delle comunicazioni inviate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Comitato parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica sulla vicenda per cui � processo nonch� degli atti che appongono 
il segreto sulle circolari e sugli ordine impartiti dal Generale Pollari al fine di vietare 
ai suoi sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale - sono 
inconferenti, poich� investono relazioni tra organi costituzionali rilevanti sul piano puramente 
politico. 
*** ** *** 
Corte Costituzionale, sentenza 3 aprile 2009 n. 106 - Ud. pubblica 10 marzo 2009, decisione 
11 marzo 2009 - Pres. F. Amirante, Red. A. Quaranta - Conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato nn. 2, 3 e 6/2007 e nn. 14 e 20/2008, fase di merito - (Avvocati dello Stato 
I.F. Caramazza e M. Giannuzzi). 
(...Omissis) 
Ritenuto in fatto 
1.� Tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le diverse Autorit� giudiziarie (Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 
anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e Giudice monocratico della IV sezione 
penale del medesimo Tribunale), investite della trattazione del processo penale, e di seguito 
del dibattimento, in ordine alla ipotesi di sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa 
Hassan, alias Abu Omar, sono insorti cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato 
mediante la proposizione di altrettanti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 2, 
3 e 6 del registro conflitti fra poteri del 2007 e i numeri 14 e 20 del registro conflitti fra poteri 
del 2008. 
2.� I primi due ricorsi (numeri 2 e 3 del 2007) sono stati proposti dal Presidente del Consiglio 
dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
e del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, 
del medesimo Tribunale. 
2.1.� In particolare, con il ricorso n. 2 del 2007 si � chiesto a questa Corte di dichiarare 
che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini utilizzando 
documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all'esito di attivit� 
di perquisizione e sequestro, eseguita presso la sede del SISMi di via Nazionale in Roma il 5 
luglio 2006, contrassegnati come reperto D-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona. 
Si contesta, infatti, alla Procura della Repubblica di Milano di avere violato il segreto di 
Stato per avere utilizzato �come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori 
indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio�, l'intera documentazione integrante 
il suddetto reperto D-19, piuttosto che quella, �in larghissima parte identica� alla 
prima, trasmessa � oltretutto su espressa richiesta della predetta Autorit� giudiziaria � dal Di- 
24 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009
rettore del SISMi con nota del 31 ottobre 2006, ma �oscurata� in alcuni passaggi, in quanto 
idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi Servizi e rapporti tra 
Servizi italiani e stranieri. Costituirebbe, poi, ulteriore violazione del segreto di Stato la circostanza 
che tale documentazione integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario 
al Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su internet. 
In secondo luogo, con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta 
che la Procura milanese avrebbe svolto attivit� investigativa � ed esattamente intercettazioni 
telefoniche ed interrogatori di indagati � le cui specifiche modalit� risulterebbero lesive del 
segreto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
Per un verso, infatti, sarebbero state effettuate intercettazioni telefoniche �a tappeto� su 
utenze �di servizio� del SISMi, e ci� pur nella consapevolezza � derivante dalla circostanza 
che il relativo contratto di telefonia mobile con il gestore fosse stato espressamente segretato, 
e che il gestore avesse avvertito i richiedenti magistrati delle esigenze di particolare riservatezza 
� che l'associazione ai numeri di utenza SISMi fosse coperta da segreto di Stato. 
Tale attivit� di intercettazione avrebbe consentito � secondo il ricorrente � per un effetto a 
catena di prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche �coperte� e di svelare l'intero 
sistema delle reti di comunicazione del Servizio, nonch� l'identit� di ben 85 soggetti ad esso 
appartenenti, oltre quella di altri vari soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri. 
Per altro verso, poi, integrerebbe un'ulteriore violazione delle prerogative del ricorrente in 
materia di segreto di Stato la condotta dei pubblici ministeri consistita, secondo il Presidente 
del Consiglio dei ministri, nel �forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta 
avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato�. Condotta, questa, che si 
sarebbe articolata ora con la negazione dell'esistenza di un segreto di Stato, ora con l'invito a 
violarlo, ora qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere: 
fino al punto di richiedere incidente probatorio, in data 18 settembre 2006, onde 
accertare i rapporti tra SISMi e CIA, vale a dire rapporti coperti da segreto di Stato, in virt� 
di leggi, direttive e provvedimenti puntuali. 
Analoga censura viene svolta con riferimento all'incidente probatorio � consistente nell'interrogatorio 
di taluni degli indagati al fine di accertare, secondo il ricorrente, circostanze anch'esse 
oggetto di segretazione � effettuato il 30 settembre 2006. 
Su tali basi, quindi, il ricorrente ha concluso affinch� alla declaratoria di non spettanza, 
alla Procura milanese, del potere di operare secondo le modalit� sopra meglio indicate consegua 
l'annullamento degli atti di indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche 
su di essi. 
2.1.1.� Dichiarato da questa Corte ammissibile il conflitto con l'ordinanza n. 124 del 2007, 
si � costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha 
concluso per la declaratoria di inammissibilit� del ricorso, ovvero per la sua reiezione. 
Essa, nel riassumere i tre profili di menomazione lamentati dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, rivendica l'assoluta correttezza del proprio operato. 
Evidenzia, pertanto, che �nessun segreto � mai stato opposto rispetto a documenti facenti 
parte degli atti del procedimento, n� a fortiori documenti segretati sono mai stati utilizzati 
nell'indagine ed ai fini della richiesta di rinvio a giudizio�; che nessuna utenza telefonica risultava 
coperta dal segreto di Stato, posto che i gestori di telefonia mobile presso cui dovevano 
essere disposte le intercettazioni si erano limitati ad affermare (trattandosi di utenze non intestate 
a privati ed assegnate ad �Ente istituzionale�) l'esistenza di �esigenze di particolare riservatezza 
contrattuali�, senza che a tale espressione potesse attribuirsi la valenza di 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 25
26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
apposizione di segreto e stante, in generale, l'inesistenza di qualsivoglia divieto ex lege in relazione 
all'intercettabilit� delle comunicazioni intervenute su utenze telefoniche usate da appartenenti 
al SISMi; che, infine, nessuno tra gli appartenenti al Servizio, esaminati come 
persone informate sui fatti o interrogati come indagati, ha sub�to la bench� minima pressione 
o prevaricazione. 
Ci� premesso, la Procura di Milano eccepisce la non opponibilit� del segreto di Stato in relazione 
ai fatti oggetto dell'indagine, attesa �la natura eversiva dell'ordine costituzionale� che 
li connoterebbe. 
A tale categoria, infatti, sarebbero da ricondurre non �i soli fatti politicamente eversivi in 
senso stretto�, ma anche �quei fatti illeciti che contrastino con i �principi supremi� del nostro 
ordinamento, tra cui le norme costituzionali che garantiscano i diritti inviolabili dell'uomo�: 
nella specie, ci� sarebbe avvenuto attraverso le c.d. �consegne straordinarie�, vale a dire il 
sequestro, sul territorio nazionale, di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per essere 
ivi interrogate con l'uso di violenza fisica o morale. 
In subordine, escluso che il Presidente del Consiglio dei ministri, con la nota dell'11 novembre 
2005, abbia inteso apporre il segreto di Stato, la Procura di Milano deduce l'illegittimit� 
della successiva nota del 26 luglio 2006. Essa, infatti, sarebbe illegittima per una serie 
di ragioni: perch� affetta da eccesso di potere, affermando un fatto che �non risponde a verit��; 
perch� appone il segreto di Stato a vicende inerenti �fatti eversivi dell'ordine costituzionale�; 
perch�, affermando di procedere alla conferma del segreto precedentemente apposto, non indica 
come e quando l'apposizione sarebbe avvenuta, n� specifica le ragioni essenziali dell'apposizione 
del segreto; perch�, infine, pretende di attribuire efficacia retroattiva alla nota 
precedentemente emessa. 
2.1.2.� Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando 
memorie in occasione tanto dell'udienza del 29 gennaio 2008 (originariamente destinata 
alla trattazione del presente conflitto) quanto in quella del 10 marzo 2009. 
2.2.� Con il secondo dei predetti ricorsi (n. 3 del 2007), il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha proposto un analogo conflitto nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, 
anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Milano. 
Con tale ricorso si chiede a questa Corte � in forza dei medesimi argomenti sopra indicati, 
atteso che la violazione del segreto di Stato attribuita al Giudice dell'udienza preliminare costituirebbe 
una �automatica conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal P.M.� 
� di dichiarare che non spettava alla predetta Autorit� giudiziaria, innanzitutto, acquisire ed 
utilizzare (sotto ogni profilo, direttamente o indirettamente) atti, documenti e fonti di prova 
coperti da segreto di Stato, nonch� prendere conoscenza degli stessi ed in base ad essi disporre 
. a fronte della richiesta formulata dal pubblico ministero a norma dell'art. 416 del codice di 
procedura penale . il rinvio a giudizio degli imputati e la fissazione dell'udienza dibattimentale, 
cos� offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicit�. 
Alla declaratoria di non spettanza dovrebbe conseguire, secondo il ricorrente, tanto l'annullamento 
del decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2007, quanto l'ordine di restituzione 
dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori. 
2.2.1.� Dichiarato ammissibile da questa Corte anche tale conflitto con l'ordinanza n. 125 
del 2007, sono intervenuti, �nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano�, sia �il 
Presidente f.f. della Sezione predetta� che �il Giudice per le indagini preliminari assegnatario 
del procedimento n. 1966/05�, proponendo, altres�, �ricorso incidentale�. 
Gli intervenienti reputano, infatti, che tutti gli atti richiamati dal Presidente del Consiglio
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 27 
dei ministri � ovvero la nota dell'11 novembre 2005 (con la quale, pur affermata l'estraneit� 
del Governo e del SISMi al sequestro di persona, si ribadiva il vincolo del segreto in ordine 
alle informazioni relative ai rapporti tra il SISMi, il SISDe e gli organi informativi di altri 
Stati), la direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (contenente un lungo elenco di materie da 
intendersi coperte dal segreto di Stato) e la nota del 26 luglio 2006 (con cui veniva accolta la 
richiesta della Procura di Milano di consegnare i documenti nella disponibilit� del Ministro 
della difesa concernenti il sequestro di persona ed, in generale, la pratica delle extraordinary 
renditions) � comporterebbero �una compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorit� 
giudiziaria garantiti dall'art. 101 Cost.�. 
3.� Con il ricorso n. 6 del 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
ha proposto ricorso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a 
questa Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri n� �disporre 
la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalit� progettuali, organizzative ed 
esecutive� del rapimento, �in quanto esse costituiscono �fatti eversivi dell'ordine costituzionale�
�, n�, parimenti, �segretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, 
sia retroattivamente�, in relazione alla stessa vicenda. 
Si duole, infatti, il ricorrente che, sebbene il Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca 
in carica � premessa la �consapevole certezza� circa l'estraneit� del Governo e del SISMi �rispetto 
a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro�, ma comunque ribadito l'�indefettibile 
dovere istituzionale (di) salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, 
la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi 
protetti� dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi 
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) � avesse manifestato, con 
nota dell'11 novembre 2005, la propria disponibilit� a �fornire gli elementi di informazione 
richiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili all'Autorit� Giudiziaria�, con 
successiva nota del 26 luglio 2006 comunicava, invece, alla Procura della Repubblica di Milano 
che su tutti i �fatti concernenti il sequestro �, su tutte le vicende �che lo hanno preceduto� 
e �in generale� su �tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. �renditions� 
era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio�. 
In particolare, il ricorrente � nell'evidenziare di aver proceduto, sin dal maggio 2006, a diverse 
attivit� di indagine senza che mai fosse stato opposto alcun segreto di Stato, ma, anzi, 
con l'espressa assicurazione del Direttore del SISMi (gi� fornita alla Procura milanese con 
missiva dell'11 luglio 2006 e dallo stesso ribadita persino una volta assunta la qualit� di indagato) 
circa l'inesistenza dell'apposizione del segreto di Stato alle vicende relative al sequestro 
di persona � lamenta che la predetta nota del 26 luglio 2006 non solo farebbe retroagire �il 
segreto sui fatti di causa all'11 novembre 2005 o ad altra data anteriore ancorch� sconosciuta�, 
cos� pretendendo di �incidere sulla celebrazione e/o sull'esito del processo� gi� instaurato, 
ma avrebbe reso, comunque, pi� difficoltosa �l'effettuazione di ulteriori indagini della Procura 
di Milano� su tali fatti, con violazione delle prerogative a quest'ultima spettanti a norma dell'art. 
112 Cost. 
In forza, pertanto, di tali rilievi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
ha chiesto l'annullamento di entrambe le citate note emesse del Presidente del Consiglio dei 
ministri, evidenziando � preliminarmente � l'esistenza di un profilo di contrasto con l'art. 12 
della citata legge n. 801 del 1977. Ricorrerebbe, invero, nel caso di specie, un fatto riconducibile 
a quelli �eversivi dell'ordine costituzionale� per i quali la citata legge impedisce l'apposizione 
del segreto di Stato, atteso che l'ipotizzato sequestro di persona (come pi� in
28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
generale, si assume sempre nel ricorso, la pratica delle c.d. extraordinary renditions) si paleserebbe 
incompatibile con le regole che identificano lo Stato costituzionale, le quali impediscono 
che sul �territorio nazionale siano effettuati sequestri di persone da tradurre manu 
militari in altri Paesi, per essere ivi interrogate con l'uso, appunto, di violenza fisica o morale�. 
Inoltre, il ricorrente ha cos� formulato il secondo motivo di impugnazione: �illegittimit� 
della nota del 26 luglio 2006 perch� falsamente afferma che il segreto di Stato sui fatti connessi 
al sequestro di persona sarebbe stato apposto dal suo predecessore. Eccesso di potere per 
errore o falsit� dei presupposti�. Con tali censure, il ricorrente ha posto in evidenza che la 
suindicata nota sarebbe contraria al principio che vieta l'apposizione retroattiva del segreto di 
Stato e ha ipotizzato anche la violazione della previsione di cui all'art. 16 della legge n. 801 
del 1977, a causa della mancata enunciazione delle ragioni essenziali della segretazione. 
Di qui, pertanto, la richiesta di annullamento delle predette note ed inoltre, �se del caso�, 
della direttiva del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (in quanto, ove 
fosse interpretata nel senso di imporre un generale divieto per l'autorit� giudiziaria di acquisire 
ed utilizzare tutte le informazioni ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e Servizi 
stranieri, violerebbe del pari le prerogative costituzionali ad essa spettanti, imponendole, 
di fatto, un generale onere di richiedere, di volta in volta, al Presidente del Consiglio dei ministri, 
un'espressa deroga ad un segreto genericamente imposto) e della �Nota per la stampa� 
del 5 giugno 2007 dell'Ufficio Stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio�, nella 
quale � in evidente contraddizione con la gi� citata nota del 26 luglio 2006 � si afferma che 
sul presunto rapimento non esiste agli atti del SISMi nessun documento e �quindi nessun segreto 
di Stato�. 
3.1.� Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 337 
del 2007, si � costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri. 
Eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilit� del ricorso, giacch� la Procura della Repubblica 
di Milano � in esito alla nota del 26 luglio 2006 (con la quale il Presidente del Consiglio dei 
ministri ribadiva l'esistenza del segreto di Stato) � aveva omesso di formulare interpello ai 
sensi degli artt. 202 o 256 cod. proc. pen., ritenendo (come si legge testualmente nel ricorso) 
�gli elementi acquisibili non essenziali per la definizione del processo, avendo gi� raccolto 
elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale�. 
Tale affermazione � a parere della difesa statale � � idonea, in punto di diritto, a far ritenere 
il ricorso medesimo inammissibile per difetto di attualit� e concretezza del conflitto, posto 
che, per affermazione del medesimo ricorrente, �non � dato ravvisare alcuna concreta ed attuale 
menomazione dei poteri attribuiti al P.M. dalla Costituzione�. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta, in subordine, che l'oggetto dell'indagine 
milanese possa considerarsi �fatto eversivo dell'ordine costituzionale� . identificato in quello 
�volto al mutamento dell'ordinamento per via rivoluzionaria o comunque violenta� . attesa 
la contestazione, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 605 cod. pen. (Sequestro di persona) 
e non gi� quello di cui all'art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico). 
Rileva, pertanto, che il Procuratore della Repubblica di Milano, ove avesse ritenuto illegittima 
� per tale ragione � l'apposizione del segreto di Stato, �avrebbe dovuto chiedere al GIP 
la qualificazione del reato ex art. 204 cod. proc. pen. ed, in caso di consenso sulla sua natura 
eversiva, darne comunicazione ad esso Presidente del Consiglio a norma del combinato disposto 
degli artt. 204 cod. proc. pen. e 66 disp. att. cod. proc. pen.�: e, solo in esito alla conferma 
del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe potuto proporre
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 29 
conflitto. 
Rivendica, infine, la difesa statale la legittimit� dell'operato del Presidente del Consiglio 
dei ministri, il quale � senza alcuna contraddizione o ambiguit� � ha sempre inteso segretare, 
non indistintamente tutte le vicende connesse con il presunto rapimento, ma solo i rapporti 
tra Servizi nazionali e stranieri. 
3.2.� Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando 
memorie in occasione tanto dell'udienza del 29 gennaio 2008 (originariamente destinata 
alla trattazione anche del presente conflitto) quanto di quella del 10 marzo 2009. 
4.� I due ulteriori conflitti (ricorsi numeri 14 e 20 del 2008) concernenti la medesima vicenda 
sono invece insorti in relazione alla fase dibattimentale del processo relativo al presunto 
sequestro di persona e vedono contrapposti, a parti reciprocamente invertite, il Presidente del 
Consiglio dei ministri ed il Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, 
titolare di tale dibattimento. 
4.1.� In particolare, con il ricorso n. 14 del 2008, il Presidente del Consiglio mira all'annullamento 
delle ordinanze istruttorie emesse dalla predetta Autorit� giudiziaria il 19 marzo 
ed il 14 maggio 2008. 
Con il primo di tali provvedimenti il suddetto Giudice monocratico ha, innanzitutto, revocato 
la propria precedente ordinanza del 18 giugno 2007 con cui aveva sospeso, ai sensi dell'art. 
479 cod. proc. pen., il processo pendente innanzi a s� (avendo, allora, ravvisato un nesso 
di pregiudizialit� tra la decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
sopra illustrati e la definizione del giudizio sottoposto al suo esame). 
Inoltre, il medesimo giudicante � con quella stessa ordinanza del 19 marzo 2007 � ha disposto 
la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, ai �documenti non omissati� raccolti 
dal pubblico ministero (costituenti, cio�, il gi� citato reperto D-19), di �quelli omissati� successivamente 
trasmessi dal SISMi alla Procura milanese. 
Con la successiva ordinanza del 14 maggio 2008 la medesima Autorit� giudiziaria ha ammesso, 
invece, l'escussione di tutti i testi indicati dal rappresentante dell'accusa ai numeri da 
45 a 65 della propria lista, depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze 
ivi indicate. 
Assume, difatti, il ricorrente che la scelta � compiuta dall'Autorit� giudiziaria con la prima 
delle contestate ordinanze (quella del 19 marzo 2008) � di �procedere oltre nel dibattimento� 
lederebbe, �di per s��, le proprie attribuzioni costituzionali, �in quanto il principio di leale 
collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere l'esito 
del conflitto� (o meglio, dei conflitti gi� incardinati innanzi a questa Corte) �prima di utilizzare 
fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perch� coperte da segreto di Stato�. 
Inoltre, parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei 
ministri sarebbe anche l'ordinanza del 14 maggio 2008, in quanto la scelta del giudicante di 
ammettere l'assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, su tutte le 
circostanze dal medesimo indicate, non offrirebbe idonea garanzia per la salvaguardia del segreto 
di Stato. Ed invero, secondo il ricorrente, la decisione del giudice di riservarsi � in base 
ad una verifica non condotta ex ante, e dunque in sede di ammissione della prova, bens� compiuta 
ex post, vale a dire in occasione di assunzione della stessa � l'esclusione soltanto di 
quelle domande che dovessero risultare �tese a ricostruire la tela dei pi� ampi rapporti 
CIA/SISMi� (consentendo, invece, quelle relative �a specifici rapporti tra soggetti appartenenti 
a detti organismi�, in quanto volte ad individuare �ambiti di responsabilit� personali 
collegati alla dinamica dei fatti di causa�), equivarrebbe ad affermare che �il segreto di Stato
30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
non pu� mai coprire una fonte di prova nell'accertamento di un reato�, principio che Ǐ esattamente 
l'opposto� di quello enunciato dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla 
giurisprudenza costituzionale. 
Sulla scorta, pertanto, di queste considerazioni il Presidente del Consiglio dei ministri ha 
chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Giudice monocratico del Tribunale di 
Milano �n� ammettere, n� acquisire, n� utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da 
segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, cos� offrendo tali documenti 
e fonti di prova ad ulteriore pubblicit��, nonch�, pi� in generale, di �procedere oltre 
nel dibattimento�, nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali 
�si discuta della utilizzabilit� di atti istruttori e/o documenti perch� compiuti od acquisiti in 
violazione del segreto di Stato�, annullando, per l'effetto, le citate ordinanze istruttorie emesse 
dal giudice milanese il 19 marzo ed il 14 maggio 2008. 
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga �comunque� dichiarato 
che �non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell'istruttoria dibattimentale enunciando 
come regola di cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e CIA il 
principio che tale segreto avrebbe ad oggetto �la tela dei pi� ampi rapporti CIA/SISMi� ma 
mai �specifici rapporti� idonei ad individuare �ambiti di responsabilit� personale� con ci� capovolgendo 
la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e funzione giurisdizionale ed 
affermando la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere 
presidenziale di segretare fonti di prova�. 
4.1.1.� Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 230 
del 2008, si � costituito in giudizio il Giudice monocratico del Tribunale di Milano per resistere 
all'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, della quale si � ipotizzata l'inammissibilit� 
e, in subordine, la non fondatezza. 
In primo luogo, il Giudice monocratico contesta, gi� in punto di fatto, l'affermazione del 
Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui �la riapertura del processo, da un lato, violerebbe 
il principio di leale collaborazione tra poteri e, dall'altro, lederebbe le medesime attribuzioni 
del Presidente del Consiglio, che egli ha inteso tutelare con la proposizione dei 
precedenti conflitti�. 
Infatti, il resistente, per un verso, afferma di avere �provveduto ad estrapolare dal fascicolo 
dibattimentale i documenti su cui si erano focalizzati i precedenti conflitti (in particolare, il 
reperto D-19�), per altro verso sottolinea come le �uniche fonti di prova in tesi segretate e 
contenute nel fascicolo dibattimentale� siano �le trascrizioni delle intercettazioni�, peraltro 
gi� �effettuate dal GIP� e non �ulteriormente trascrivibili� da esso giudice del dibattimento. 
Sulla base di tali rilievi la resistente Autorit� giudiziaria ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilit� 
del presente ricorso �per difetto di interesse concreto ed attuale�. 
Infatti, nel sottolineare come l'illustrata iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri 
appaia �strumentale� agli obiettivi di tutela da esso perseguiti �con i precedenti conflitti di 
attribuzione� (giacch� anche il presente ricorso tenderebbe a salvaguardare il suo duplice interesse 
�a non veder utilizzate quelle fonti di prova che, nei precedenti ricorsi, aveva asserito 
essere segretate� ed inoltre �a prevenire l'evenienza che alcuni agenti o ex agenti dei Servizi 
depongano su fatti coperti da segreto di Stato�), il Giudice monocratico reputa che il conflitto 
qui in esame abbia �carattere meramente ipotetico�, donde la sua inammissibilit� (� citata, 
tra le molte, la sentenza n. 420 del 1995). 
Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile, �non solo perch� lamenta un rischio futuro ed 
eventuale�, ma anche perch� le stesse cautele adottate dal Giudice monocratico � e cio� la
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 31 
decisione di non utilizzare �le fonti di prova oggetto dei precedenti conflitti�, quella, preannunciata, 
di sospendere nuovamente il processo ove si profili, al contrario, tale necessit�, nonch�, 
infine, l'avere ribadito che �i testimoni e gli indagati hanno l'obbligo penalmente 
sanzionato di opporre il segreto, qualora venga loro richiesto di deporre su fatti coperti da segreto
� � impediscono �che quanto paventato possa inverarsi�. 
In subordine, il Giudice monocratico deduce l'infondatezza del ricorso, innanzitutto �nella 
parte in cui lamenta la lesivit� dell'ordinanza dibattimentale del 19 marzo 2008�. 
Non essendo, infatti, il rapimento in questione coperto da segreto di Stato, la resistente Autorit� 
giudiziaria era titolare del �potere/dovere di svolgere il processo�. Inoltre, il principio 
di leale collaborazione risulterebbe �impropriamente evocato�, giacch� esso implicherebbe, 
nella specie, �il dovere del giudice di non utilizzare acquisizioni probatorie oggetto di contestazione
� davanti alla Corte costituzionale, �ma non invece il dovere di sospendere sine die 
il processo�. 
Infondato sarebbe, infine, il ricorso anche �nella parte in cui lamenta la lesivit� dell'ordinanza 
dibattimentale del 14 maggio 2008�. 
Ed invero, l'assunto del ricorrente, secondo cui la semplice ammissione della prova testimoniale 
richiesta dal pubblico ministero �sarebbe, di per s�, suscettibile di �vanificare� l'istituto 
della segretazione�, risulterebbe prima facie non fondata, se � vero che l'art. 202 cod. 
proc. pen. �affida la tutela del segreto di Stato al dovere, penalmente sanzionato, del testimone 
di astenersi su fatti segretati e non, invece, come sembra ritenere il Presidente del Consiglio, 
ad un divieto rivolto al giudice di ammettere testimoni su tali fatti�. 
4.1.2.� Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando 
memorie in occasione dell'odierna udienza. 
4.2.� Infine, il ricorso n. 20 del 2008 � stato proposto dal predetto Giudice monocratico 
del Tribunale di Milano �in relazione alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui � 
stato confermato il segreto di Stato opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo 
Murgolo nel corso delle udienze dibattimentali rispettivamente del 15 e 29 ottobre 
2008�, e, �ove occorra�, alla �lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 
(N. 6000.1/42025/GAB)�. 
Ha premesso la ricorrente Autorit� giudiziaria che il difensore di uno degli imputati, all'udienza 
dibattimentale del 15 ottobre 2008, ha depositato la suindicata lettera del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2008, �inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti 
ai Servizi chiamati a testimoniare� nel predetto giudizio, con la quale si rammentava loro 
l'esistenza del segreto di Stato su �ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri 
nel quadro della tutela delle relazioni internazionali�, con conseguente dovere di opporre 
il segreto di Stato in relazione a �qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri� ancorch� 
�in qualche modo collegato o collegabile� con il fatto storico del sequestro di persona. 
Deduce, altres�, che i testi Scandone e Murgolo � il primo escusso in relazione ad eventuali 
ordini o direttive, impartiti da uno degli imputati, il Generale Pollari, e diretti �a vietare ai 
propri sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, 
le cosiddette extraordinary renditions�, il secondo, invece, richiesto �di ripetere 
quanto gi� riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad alcuni suoi colloqui con 
l'imputato dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest'ultimo nel sequestro e alla sua 
partecipazione ad una riunione con �gli americani� a Bologna� � opponevano il segreto di 
Stato, �richiamandosi alla citata lettera/direttiva� del 6 ottobre 2008. 
32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Ci� premesso, la ricorrente evidenzia che, con le citate note del 15 novembre 2008, il Presidente 
del Consiglio dei ministri � nel rispondere ai due interpelli proposti dal giudicante ai 
sensi dell'art. 202 cod. proc. pen. � ha confermato il segreto opposto dai testi, motivando la 
propria duplice determinazione sia in ragione della necessit� di �preservare la credibilit� del 
Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati� (e ci� in 
quanto �la divulgazione di notizie rivelatrici, anche di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe 
i nostri Servizi al rischio concreto di un ostracismo informativo da parte di omologhi stranieri, 
con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento di attivit� informativa presente e futura�), 
sia con l'�esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo 
al riparo da indebita pubblicit� le sue modalit� organizzative ed operative�. 
Si �, inoltre, ribadita la sussistenza del segreto su �qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e 
stranieri� ancorch� �in qualche modo collegato o collegabile� con il fatto storico costituito 
dal sequestro di persona oggetto del giudizio, con la specificazione che l'Autorit� giudiziaria 
Ǐ libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, 
con tutti i mezzi di prova consentiti�, con la sola esclusione, per�, proprio perch� �coperti da 
segreto�, di �quelli che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri�. 
Orbene, poich� tali affermazioni � a dire del ricorrente � renderebbero �di fatto assai arduo 
il concreto e pieno esercizio dei poteri giurisdizionali�, il Giudice monocratico del Tribunale 
di Milano ha ritenuto necessario proporre il presente conflitto. 
Con il relativo ricorso viene, innanzitutto, denunciata l'intrinseca contraddittoriet� degli 
assunti del Presidente del Consiglio dei ministri: se il fatto di reato consistente nell'ipotizzato 
sequestro non � coperto da segreto, allora non dovrebbero esserlo �neanche le condotte degli 
imputati�, giacch� esse si atteggiano ad �elementi costitutivi� di tale fatto. Ne consegue, pertanto, 
che per il loro accertamento non si potrebbe precludere al giudice l'acquisizione e l'utilizzazione 
anche di quei mezzi di prova �che hanno tratto� ai rapporti tra agenti (o ex agenti) 
dei Servizi italiani e americani, ancorch� �collegati o collegabili� alla commissione del reato, 
giacch� ci� significa, in definitiva, proprio precludere all'Autorit� giudiziaria �di conoscere 
fatti che proverebbero l'attiva partecipazione al delitto di un imputato (testimonianza Murgolo), 
ovvero l'estraneit� di un altro (testimonianza Scandone)�, inibendole, cos�, �di conoscere 
del �fatto di reato�, che pure si afferma non essere segretato�. 
Viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di proporzionalit�, giacch� le esigenze 
sottese ai due atti di conferma del segreto (ovvero la necessit� di preservare tanto �la credibilit� 
del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati�, quanto 
il �riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita 
pubblicit� le sue modalit� organizzative ed operative�), avrebbero potuto essere garantite attraverso 
una distinzione � che il Presidente del Consiglio dei ministri, viceversa, non ha ritenuto 
di dovere compiere � tra �informazioni inerenti modalit� organizzative ed operative dei 
Servizi, ovvero rapporti di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese 
eventuali intese che definiscano linee di condotta condivise�, destinati a rimanere segreti, e, 
invece, �condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiano 
avuto incidenza causale sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal giudice�. 
Con specifico riferimento, poi, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, si ipotizza 
anche il contrasto con il �principio dell'anteriorit� della segretazione�, investendo l'atto 
del Presidente del Consiglio dei ministri quanto dal testimone �gi� riferito nel corso delle indagini 
preliminari� e, dunque, una notizia gi� divulgata (e come tale non pi� sottoponibile a 
segreto).
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 33 
Con specifico riferimento, da ultimo, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo 
il ricorrente evidenzia �un'ulteriore anomalia�. Infatti, a fronte di un interpello concernente 
�il ruolo eventualmente rivestito dall'imputato Mancini nel sequestro�, il Presidente del Consiglio 
dei ministri, �muovendo da una �reinterpretazione�� dello stesso, ne avrebbe individuato 
l'oggetto � come conferma la motivazione incentrata sulla necessit� di �preservare la 
credibilit� del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati� 
� �in informazioni specificamente segretate (i rapporti CIA/SISMi)�, con il che avrebbe �in 
sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio di correttezza e lealt��. 
Infine, � dedotta � rispetto a tutti gli atti impugnati � anche la violazione del principio di 
correttezza e lealt�, atteso che il potere di segretazione non sarebbe stato esercitato, come invece 
doveroso, �in modo chiaro, esplicito ed univoco�, considerato, in particolare, che l'affermazione 
del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui il fatto di reato oggetto del 
giudizio non � segreto, mentre lo sono �i mezzi di prova (�) che hanno tratto ai rapporti fra 
Servizi italiani e stranieri�, si risolverebbe �in una sorta di artificio retorico volto a mascherare, 
nella forma, l'effettiva portata della segretazione�, la quale, �nella sostanza, diviene tanto 
ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di conoscere 
il reato nelle componenti oggettive e soggettive�. 
Su tali basi, dunque, il giudice ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non 
spetta al Presidente del Consiglio dei ministri segretare �qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani 
e stranieri� ancorch� �in qualche modo collegato o collegabile� con il fatto storico costituito 
dall'ipotizzato sequestro di persona, n� �precludere all'autorit� giudiziaria ricorrente l'acquisizione 
e l'utilizzazione di tutti i mezzi di prova che �hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani 
e stranieri��, n�, infine, �confermare il segreto di Stato su notizie gi� rivelate nel corso delle 
indagini preliminari�, per l'effetto annullando le due note del 15 novembre 2008 
(USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), e �ove occorra�, la lettera del Presidente 
del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB). 
4.2.1.� Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 425 
del 2008, si � costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente 
del Consiglio dei ministri per resistere all'iniziativa assunta dal Giudice monocratico del Tribunale 
di Milano. 
Rileva la difesa del resistente che il ricorso in esame risulta argomentato sulla base della 
dedotta violazione �di quattro principi costituzionali�, ed esattamente: �il principio di legalit�, 
che vieta di coprire con il segreto di Stato la commissione di reati; il principio di proporzionalit�, 
che, se consentirebbe di segretare rapporti di carattere generale ed istituzionale con i 
Servizi stranieri, vieterebbe per� la segretazione di specifiche relazioni conducenti a comportamenti 
criminosi; il principio della necessaria anteriorit� della segretazione, che vieterebbe 
di segretare in un processo notizie gi� acquisite nel corso delle indagini preliminari; il principio 
di correttezza e lealt�, che sarebbe stato violato da ben due Presidenti del Consiglio pro tempore 
a duplice titolo�. 
L'Avvocatura generale dello Stato esclude che, nel caso di specie, possa ravvisarsi la violazione 
di ciascuno di tali principi. 
Quanto, in primo luogo, all'ipotizzato contrasto con il principio di legalit�, la difesa statale 
nega che il Presidente del Consiglio dei ministri �abbia violato tale principio segretando il 
�fatto reato�� costituito dal sequestro di persona. 
Difatti, in ciascuna delle �apposizioni di segreto, dalla prima all'ultima�, si sarebbe �chiaramente 
distinto�, da un lato, il �fatto di reato, su cui non c'era segreto�, e, dall'altro, la �or-
34 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
ganizzazione dei Servizi� ed �i rapporti fra Servizi italiani e stranieri�, profili, questi secondi, 
�su cui il segreto era, invece, apposto�. 
N�, d'altra parte, si pu� affermare � rileva sempre l'Avvocatura generale dello Stato, passando 
ad esaminare la dedotta violazione del principio di proporzionalit� � che, nella specie, 
�il mezzo adoperato non sarebbe proporzionale al fine�. 
Ed invero, nel sostenere l'ammissibilit� della �segretazione di rapporti di carattere istituzionale 
con i Servizi stranieri�, ma non di quelli �di carattere particolare idonei a fornire prova 
di fatti criminosi�, il giudice milanese � sottolinea la difesa statale � �afferma il principio che 
il segreto di Stato non pu� mai coprire una fonte di prova utile all'accertamento di un reato�, 
principio �che � esattamente l'opposto� di quello affermato dalla legge e ribadito dalla giurisprudenza 
costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 86 del 1977, n. 110 e n. 498 del 
1998). 
L'Avvocatura generale dello Stato esclude, poi, che sia ipotizzabile, nel caso in esame, la 
violazione del principio dell'anteriorit� della segretazione. 
A suo dire, infatti, la ricorrente Autorit� giudiziaria sarebbe incorsa in �tre errori concettuali� 
nel sostenere che la conferma espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri � in occasione 
della risposta alla procedura d'interpello relativa alla deposizione del teste Murgolo � riguarda 
circostanze gi� divenute ostensibili per effetto di dichiarazioni, rese sempre dal predetto testimone, 
allorch� venne escusso nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 362 cod. 
proc. pen. 
Il primo di tali errori consisterebbe nel �disconoscimento del segreto di Stato come entit� 
ontologicamente esistente sulla base della legge che lo definisce�, la quale, invece, reca � 
nella formulazione tanto dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, quanto dell'art. 39 della legge 
3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina 
del segreto) � una definizione, secondo la difesa statale, �assolutamente puntuale�, 
come tale idonea �a consentire a qualsiasi operatore del diritto di apprezzare la segretezza� 
di �atti, documenti, notizie, attivit� e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno 
all'integrit� dello Stato democratico� (ovvero, �della Repubblica�, secondo la formulazione 
attualmente vigente). 
Il secondo errore, al primo strettamente collegato, consisterebbe nel �ritenere che il segreto 
di Stato non possa essere apposto per categorie generali ma solo puntualmente e con il procedimento 
previsto dal codice di procedura penale�. 
Per contro, gi� la lettura dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 801 del 1977 consentirebbe 
di riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la difesa statale, �la 
emanazione di direttive volte a meglio individuare categorie di documenti, atti ed altre cose 
coperte da segreto di Stato�. 
Non a caso, del resto, il Presidente del Consiglio dei ministri, dapprima con la circolare n. 
2001 del 30 luglio 1983 (Direttive in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi 
di informazione e sicurezza) e poi con il d.P.C.m. dell'8 luglio 2008 (Criteri per l'individuazione 
delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivit�, delle 
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), emanato a norma dell'art. 
39, comma 5, della legge n. 124 del 2007, ha stabilito che �sono suscettibili di essere oggetto 
di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivit�, i luoghi e le 
cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato�, tra le 
quali �le relazioni con Organi informativi di altri Stati�. 
Infine, il terzo errore addebitato dall'Avvocatura generale dello Stato alla ricorrente Autorit�
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 35 
giudiziaria consisterebbe nell'avere ipotizzato �che il segreto di Stato venga meno quando 
esso sia gi� venuto a conoscenza di un certo numero di persone�. 
�, per�, la stessa giurisprudenza di legittimit� ad affermare che attraverso l'ulteriore divulgazione 
di un atto segreto �vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione� (Corte di cassazione, 
I sezione penale, sentenza del 24 settembre 1995 n. 10135), puntualizzando �che � 
irrilevante che gli atti o fatti segreti fossero gi� conosciuti�, occorrendo pur sempre impedire 
�l'effetto di divulgazione a settori ben pi� vasti di pubblico� (Corte di cassazione, VI sezione 
penale, sentenza n. 35647 del 17 aprile 2004). 
Esclude, infine, l'Avvocatura generale dello Stato che ricorra la violazione del �principio 
di correttezza e lealt��, respingendo l'addebito di �ambiguit�� rivolto ai Presidenti del Consiglio 
dei ministri succedutisi pro tempore nella titolarit� della carica e basato sull'assunto 
che, �nelle loro apposizioni di segreto�, essi avrebbero �sempre mal definito i confini del potere 
lasciato alla giurisdizione� nel presente caso, in particolare rendendo �conoscibile ed accertabile 
il mero fatto storico� costituito dal sequestro di persona oggetto dapprima di indagine 
e poi di giudizio � secondo quanto si legge testualmente nel presente ricorso per conflitto � 
�ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere�. 
Reputa, al contrario, la difesa statale che da una �lettura serena� delle note dell'11 novembre 
2005, del 26 luglio 2006, del 2 ottobre 2007, del 6 ottobre 2008 e del 15 novembre 2008, 
emerga �il quadro preciso di una linea di continuit��, in quanto il tema comune di tali atti � 
l'affermazione che non v'� alcun segreto sul fatto di reato del sequestro di persona, �ma sono 
coperte da segreto la organizzazione dei Servizi e le relazioni fra Servizio italiano e Servizi 
stranieri�, ci� che per definizione confermerebbe che il segreto si riferisce �non a comportamenti 
ma a notizie acquisite dagli agenti del nostro Servizio attraverso comunicazioni di agenti 
stranieri e quindi filtrate nelle maglie della nostra organizzazione, di livello in livello�. 
Quanto, poi, alla ulteriore specifica contestazione di �ambiguit�� rivolta al Presidente del 
Consiglio dei ministri attualmente in carica, in ordine all'iniziativa da esso assunta (a norma 
dell'art. 202 cod. proc. pen.) in relazione alla deposizione del teste Murgolo, e cio� �di avere 
�reinterpretato� l'interpello del giudice, distorcendo il senso della domanda fatta al teste ed 
eludendo quindi la richiesta di conferma�, la difesa statale reputa che essa vada �ribaltata�. 
Si legge, difatti, nel ricorso � la difesa statale ne riproduce testualmente il passo � che �la 
testimonianza richiesta dal P.M. non verteva affatto sui rapporti internazionali del SISMi con 
gli organismi collegati ma aveva ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato 
Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato�. 
Ci� premesso, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che dalla lettura delle registrazioni 
fonografiche che documentano il contenuto dell'esame del teste Murgolo emerge, in 
primo luogo, che la domanda del rappresentante dell'accusa era la seguente: �Poi per� ci dica 
quello che � Lei ha riferito due pagine di ci� che le ha detto Mancini sugli accertamenti chiesti 
agli (recte: dagli) americani, sulle riunioni di Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che 
le ha detto Mancini�. Del pari, sempre dalle fonoregistrazioni, risulta che il testimone, a fronte 
di tale domanda obiett� di non poter rispondere �sugli accertamenti richiesti agli (recte: dagli) 
americani�, richiamando � sottolinea la difesa statale � la direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 
Orbene, non coerente con il tenore della domanda e della risposta, intercorse tra il pubblico 
ministero ed il testimone, si presenterebbe � secondo l'Avvocatura generale dello Stato � proprio 
l'interpello formulato dal Giudice del dibattimento (e non certo la risposta data dal Presidente 
del Consiglio dei ministri), avendo l'Autorit� giudiziaria richiesto di confermare se
36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
fosse �legittima l'opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo Lorenzo in ordine 
alla domanda relativa alla sua conoscenza di quanto confidenzialmente a lui riferito dall'imputato 
Marco Mancini� in ordine al ruolo rivestito da quest'ultimo nel sequestro di persona. 
Su tali basi, quindi, la difesa statale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
4.2.2.� Anche in questo caso le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni 
e conclusioni depositando memorie in occasione dell'odierna udienza. 
Considerato in diritto 
1.� Vengono all'esame di questa Corte � all'esito dell'udienza di discussione avvenuta il 
10 marzo 2009, a porte chiuse, sulla base del provvedimento del Presidente della Corte in 
data 18 febbraio 2009 � i cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorsi numeri 
2, 3 e 6 del 2007, nonch� numeri 14 e 20 del 2008) insorti tra il Presidente del Consiglio dei 
ministri e le diverse Autorit� giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari � anche in funzione di Giudice dell'udienza 
preliminare � e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo 
Tribunale) investite del procedimento penale e, di seguito, del dibattimento, aventi ad oggetto 
l'ipotesi di reato di sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, 
alias Abu Omar. 
L'omogeneit� dei ricorsi proposti ne giustifica la riunione, ai fini di una loro trattazione 
congiunta e dell'adozione di un'unica decisione. 
In limine, per l'esatta individuazione del thema decidendum, � necessario riassumere i termini 
dei singoli ricorsi proposti dai diversi soggetti confliggenti. 
1.1.� Con il ricorso n. 2 del 2007, proposto nei confronti della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte 
di dichiarare che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini 
utilizzando documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all'esito 
di attivit� di perquisizione e sequestro, eseguita presso la sede del SISMi di via Nazionale in 
Roma il 5 luglio 2006, ivi compresi quelli contrassegnati come reperto D-19), documenti poi 
allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili 
dell'ipotizzato sequestro di persona. 
Si contesta, infatti, alla Procura della Repubblica di avere violato il segreto di Stato per 
avere utilizzato �come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini 
e come base della richiesta di rinvio a giudizio�, l'intera documentazione sequestrata, 
e quindi anche il suddetto reperto D-19, piuttosto che quella, �in larghissima parte identica� 
alla prima, trasmessa � oltretutto su espressa richiesta della predetta Autorit� giudiziaria � dal 
Direttore del SISMi con nota del 31 ottobre 2006, ma �oscurata� in alcuni passaggi, in quanto 
idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi Servizi e rapporti tra 
Servizi italiani e stranieri. Costituirebbe, poi, ulteriore violazione del segreto di Stato la circostanza 
che tale documentazione integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario 
al Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su internet. 
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Procura milanese avrebbe svolto attivit� investigativa 
� ed esattamente intercettazioni telefoniche ed interrogatori di indagati � le cui 
specifiche modalit� risulterebbero lesive del segreto apposto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri. 
Per un verso, infatti, sarebbero state effettuate intercettazioni telefoniche �a tappeto� su 
utenze �di servizio� del SISMi, e ci� pur nella consapevolezza � derivante dalla circostanza
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 37 
che il relativo contratto di telefonia mobile con il gestore era stato espressamente segretato e 
che il gestore aveva avvertito i richiedenti magistrati dell'esistenza di esigenze di particolare 
riservatezza � che l'associazione ai numeri di utenza SISMi fosse coperta da segreto di Stato. 
Tale attivit� di intercettazione � secondo il ricorrente � avrebbe consentito, per un effetto a 
catena, di prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche �coperte� e di svelare l'intero 
sistema delle reti di comunicazione del servizio, nonch� l'identit� di ben 85 soggetti ad esso 
appartenenti, oltre quella di altri vari soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri. 
Per altro verso, poi, integrerebbe un'ulteriore violazione delle prerogative del ricorrente in 
materia di segreto di Stato la condotta dei pubblici ministeri consistita nel �forzare gli indagati 
a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto 
di Stato�. Condotta, questa, che si sarebbe articolata ora con la negazione dell'esistenza di un 
segreto di Stato, ora con l'invito a violarlo, ora qualificando la mancata risposta per opposizione 
di segreto come rifiuto di rispondere: fino al punto di richiedere, in data 18 settembre 
2006, incidente probatorio, onde accertare i rapporti tra SISMi e CIA, vale a dire rapporti coperti 
da segreto di Stato, in virt� di leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Detto incidente 
probatorio veniva poi effettuato il successivo 30 settembre ed investiva � ci� che costituisce 
ulteriore doglianza del ricorrente � le circostanze oggetto di segretazione. 
Su tali basi, quindi, il ricorrente ha concluso affinch� alla declaratoria di non spettanza, 
alla Procura milanese, del potere di operare secondo le modalit� sopra meglio indicate consegua 
l'annullamento degli atti di indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche 
su di essi. 
1.2.� Con il secondo dei predetti ricorsi (n. 3 del 2007), proposto nei confronti del Giudice 
delle indagini preliminari � anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare � del Tribunale 
di Milano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte, in forza 
dei medesimi argomenti sopra indicati, atteso che la violazione del segreto di Stato attribuita 
a tale Giudice costituirebbe una �automatica conseguenza della pregressa violazione, operata 
a monte dal P.M.�, di dichiarare che non spettava alla predetta Autorit� giudiziaria, innanzitutto, 
acquisire ed utilizzare (sotto ogni profilo, direttamente o indirettamente) atti, documenti 
e fonti di prova coperti da segreto di Stato, nonch� di prendere conoscenza degli stessi ed in 
base ad essi disporre . a fronte della richiesta formulata dal pubblico ministero a norma dell'art. 
416 del codice di procedura penale . il rinvio a giudizio degli imputati e la fissazione 
dell'udienza dibattimentale, cos� offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicit�. 
Alla declaratoria di non spettanza dovrebbe conseguire, secondo il ricorrente, tanto l'annullamento 
del decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2007, quanto l'ordine di restituzione 
dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori. 
1.3.� Per resistere al predetto ricorso n. 3 del 2007 hanno spiegato intervento, �nell'interesse 
della Sezione GIP del Tribunale di Milano�, sia �il Presidente f.f. della Sezione predetta
�, sia �il Giudice per le indagini preliminari assegnatario del procedimento n. 1966/05�; 
gli intervenienti hanno proposto, altres�, �ricorso incidentale�. 
Essi reputano, infatti, che tutti gli atti richiamati dal ricorrente � ovvero la nota dell'11 novembre 
2005 (con la quale, pur affermata l'estraneit� del Governo e del SISMi al sequestro di 
persona, si ribadiva, in particolare, il vincolo del segreto in ordine alle informazioni relative 
ai rapporti tra il SISMi, il SISDe e gli organi informativi di altri Stati), la direttiva del 30 
luglio 1985 n. 2001.5/07 (contenente un lungo elenco di materie da intendersi coperte dal segreto 
di Stato) e la nota del 26 luglio 2006 (con cui veniva respinta la richiesta della Procura
38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
di Milano di consegnare i documenti nella disponibilit� del Ministro della difesa, concernenti 
il sequestro di persona oggetto d'indagine e, in generale, la pratica delle extraordinary renditions) 
� comporterebbero �una compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorit� 
giudiziaria garantiti dall'art. 101 Cost.�. 
Sul piano istruttorio, si � chiesto a questa Corte �di voler ordinare al CO.PA.CO.� (ora, 
COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) �la trasmissione delle 
eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alle note dell'11 novembre 
2005 e del 26 luglio 2006, nonch� le relative determinazioni adottate in sede di controllo; al 
Presidente del Consiglio dei ministri l'esibizione della direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 e 
di ogni atto con cui il segreto in questione sarebbe stato apposto�. 
1.4.� Con il ricorso n. 6 del 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Milano ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio 
dei ministri n� �disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalit� progettuali, 
organizzative ed esecutive� del sequestro di persona, �in quanto esse costituiscono �fatti eversivi 
dell'ordine costituzionale��, n�, parimenti, �segretare notizie e documenti sia genericamente, 
sia immotivatamente, sia retroattivamente�, in relazione alla stessa vicenda. 
Si duole, infatti, il ricorrente che, sebbene il Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca 
in carica � premessa la �consapevole certezza� circa l'estraneit� del Governo e del SISMi �rispetto 
a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro�, ma comunque ribadito l'�indefettibile 
dovere istituzionale (di) salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, 
la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi 
protetti� dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi 
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) � avesse manifestato, con 
nota dell'11 novembre 2005, la propria disponibilit� a �fornire gli elementi di informazione 
richiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili all'Autorit� Giudiziaria�, con 
successiva nota del 26 luglio 2006 comunicava, invece, alla Procura della Repubblica di Milano 
che su tutti i �fatti concernenti il sequestro�, su tutte le vicende �che lo hanno preceduto� 
e �in generale� su �tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. �renditions� 
era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio�. 
In particolare, il ricorrente pone in evidenza di aver proceduto, sin dal maggio 2006, a diverse 
attivit� di indagine senza che mai fosse stato opposto alcun segreto di Stato, ma, anzi, 
con l'espressa assicurazione del Direttore del SISMi (gi� fornita alla Procura milanese con 
missiva dell'11 luglio 2006 e dallo stesso ribadita persino una volta assunta la qualit� di indagato) 
circa l'inesistenza dell'apposizione del segreto di Stato alle vicende relative al suddetto 
sequestro di persona. 
Ci� premesso, il Procuratore della Repubblica di Milano lamenta che la predetta nota del 
26 luglio 2006 non solo farebbe retroagire �il segreto sui fatti di causa all'11 novembre 2005 
o ad altra data anteriore ancorch� sconosciuta�, cos� pretendendo di �incidere sulla celebrazione 
e/o sull'esito del processo� gi� instaurato, ma avrebbe reso, comunque, pi� difficoltosa 
�l'effettuazione di ulteriori indagini della Procura di Milano� su tali fatti, con violazione delle 
prerogative a quest'ultima spettanti a norma dell'art. 112 Cost. 
In forza, pertanto, di tali rilievi il Procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto l'annullamento 
di entrambe le citate note emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando 
� preliminarmente � l'esistenza di un profilo di contrasto delle stesse con l'art. 12 
della citata legge n. 801 del 1977. Si verificherebbe, innanzitutto, nel caso di specie, un fatto 
riconducibile a quelli �eversivi dell'ordine costituzionale� per i quali la citata legge impedisce
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 39 
l'apposizione del segreto di Stato, atteso che il sequestro di persona e, pi� in generale, la pratica 
delle c.d. extraordinary renditions, si paleserebbero incompatibili con le regole che identificano 
lo Stato costituzionale, le quali impediscono che sul �territorio nazionale siano effettuati 
sequestri di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per essere ivi interrogate con 
l'uso, appunto, di violenza fisica o morale�. 
Inoltre, si assume che nella seconda delle citate note � quella del 26 luglio 2006 � il Presidente 
del Consiglio dei ministri �falsamente afferma che il segreto di Stato sui fatti connessi 
al rapimento� sarebbe stato �apposto dal suo predecessore�, cos� contravvenendo al principio 
che vieta l'apposizione retroattiva del segreto di Stato. Essa, poi, sarebbe anche inficiata dal 
vizio di �eccesso di potere per errore o falsit� dei presupposti�. Si ipotizza, infine, che entrambe 
le note violino anche la previsione di cui all'art. 16 della legge n. 801 del 1977, a causa 
della mancata enunciazione delle ragioni essenziali della segretazione. 
Di qui, pertanto, la richiesta di annullamento di tali note ed inoltre, �se del caso�, della direttiva 
del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 in quanto, ove fosse interpretata 
nel senso di imporre un generale divieto per l'Autorit� giudiziaria di acquisire ed 
utilizzare tutte le informazioni ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e Servizi 
stranieri, violerebbe del pari le prerogative costituzionali ad essa spettanti, imponendole, di 
fatto, un generale onere di richiedere, di volta in volta, al Presidente del Consiglio dei ministri, 
un'espressa deroga ad un segreto genericamente imposto. Infine, � richiesto l'annullamento 
della �Nota per la stampa� del 5 giugno 2007 �dell'Ufficio Stampa e del portavoce del Presidente 
del Consiglio�, nella quale � in evidente contraddizione con la gi� citata nota del 26 luglio 
2006 � si afferma che sul sequestro di persona, oggetto dell'indagine condotta dalla 
Procura di Milano, non esiste agli atti del SISMi nessun documento e �quindi nessun segreto 
di Stato�. 
Il Procuratore della Repubblica di Milano, infine, ha chiesto � sul piano istruttorio � che 
venga ordinata al Presidente del Consiglio dei ministri l'esibizione della citata direttiva 30 luglio 
1985 e �di ogni altro atto con cui il segreto in questione sarebbe stato apposto�. 
1.5.� I due ulteriori conflitti (oggetto dei ricorsi numeri 14 e 20 del 2008) sono invece insorti 
in relazione alla fase dibattimentale del processo penale a carico di agenti o ex agenti 
della CIA, del SISMi e di altri imputati e vedono contrapposti, a parti reciprocamente invertite, 
il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Giudice monocratico della IV sezione penale del 
Tribunale penale di Milano titolare di tale dibattimento. 
1.5.1.� In particolare, con il ricorso n. 14 del 2008, il Presidente del Consiglio ha chiesto 
che si proceda all'annullamento delle ordinanze istruttorie emesse dalla predetta Autorit� giudiziaria 
il 19 marzo ed il 14 maggio 2008. 
Con il primo di tali provvedimenti il Giudice del dibattimento, da un lato, ha revocato la 
propria precedente ordinanza del 18 giugno 2007 con cui aveva sospeso, ai sensi dell'art. 479 
cod. proc. pen., il processo pendente innanzi a s� (avendo, allora, ravvisato un nesso di pregiudizialit� 
tra la decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sopra 
illustrati e la definizione del giudizio sottoposto al suo esame). Sempre con la medesima ordinanza 
del 19 marzo 2008, la predetta Autorit� giudiziaria ha disposto la sostituzione, nel 
fascicolo del dibattimento, ai �documenti non omissati� raccolti dal pubblico ministero (costituenti, 
cio�, il gi� citato reperto D-19), di �quelli omissati� successivamente trasmessi dal 
SISMi alla Procura milanese. Con l'altra ordinanza del 14 maggio 2008, invece, ha ammesso 
l'escussione di tutti i testi indicati dal rappresentante dell'accusa ai numeri da 45 a 65 della 
propria lista, depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze ivi indicate. 
40 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Assume, difatti, il ricorrente che la scelta � compiuta dall'Autorit� giudiziaria con la prima 
delle contestate ordinanze (quella del 19 marzo 2008) � di �procedere oltre nel dibattimento� 
lederebbe, �di per s��, le attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri, 
�in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento 
il dovere di attendere l'esito del conflitto� (o meglio, dei conflitti gi� incardinati innanzi a 
questa Corte) �prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perch� coperte 
da segreto di Stato�. 
Inoltre, parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei 
ministri sarebbe l'ordinanza del 14 maggio 2008, in quanto la scelta del giudicante di ammettere 
l'assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, su tutte le circostanze 
dal medesimo indicate, non offrirebbe idonea garanzia per la salvaguardia del segreto 
di Stato. Ed invero, secondo il ricorrente, la decisione del Giudice di riservarsi � in base ad 
una verifica non condotta ex ante, e dunque in sede di ammissione della prova, bens� da compiersi 
ex post, vale a dire in occasione di assunzione della stessa � l'esclusione soltanto di 
quelle domande che dovessero risultare �tese a ricostruire la tela dei pi� ampi rapporti 
CIA/SISMi� (consentendo, invece, quelle relative �a specifici rapporti tra soggetti appartenenti 
a detti organismi�, in quanto volte ad individuare �ambiti di responsabilit� personali 
collegati alla dinamica dei fatti di causa�), equivarrebbe ad affermare che �il segreto di Stato 
non pu� mai coprire una fonte di prova nell'accertamento di un reato�, principio che Ǐ esattamente 
l'opposto� di quello enunciato dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla 
giurisprudenza costituzionale. 
Sulla scorta, pertanto, di queste considerazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha 
chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Giudice monocratico del Tribunale di 
Milano �n� ammettere, n� acquisire, n� utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da 
segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, cos� offrendo tali documenti 
e fonti di prova ad ulteriore pubblicit��, nonch�, pi� in generale, di �procedere oltre 
nel dibattimento�, nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali 
�si discuta della utilizzabilit� di atti istruttori e/o documenti perch� compiuti od acquisiti in 
violazione del segreto di Stato�, annullando, per l'effetto, le citate ordinanze istruttorie emesse 
dal Giudice del dibattimento il 19 marzo ed il 14 maggio 2008. 
Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga �comunque� dichiarato 
che �non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell'istruttoria dibattimentale enunciando 
come regola di cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e CIA il 
principio che tale segreto avrebbe ad oggetto �la tela dei pi� ampi rapporti CIA/SISMi�, ma 
mai �specifici rapporti� idonei ad individuare �ambiti di responsabilit� personale�, con ci� 
capovolgendo la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e funzione giurisdizionale 
ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere 
presidenziale di segretare fonti di prova�. 
1.5.2.� Infine, il ricorso n. 20 del 2008 � stato proposto dal predetto Giudice monocratico 
del Tribunale di Milano in relazione alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 15 novembre 2008, con le quali � stato confermato il segreto di Stato opposto dai testimoni 
Scandone e Murgolo nel corso delle udienze dibattimentali del 15 e 29 ottobre 2008 e, �ove 
occorra�, alla lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008. 
Ha premesso il ricorrente che il difensore di uno degli imputati, all'udienza del 15 ottobre 
2008, ha depositato la lettera da ultimo citata, �inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti 
ai Servizi chiamati a testimoniare� nel predetto giudizio, con la quale si rammentava
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 41 
loro l'esistenza del segreto di Stato su �ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi 
stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali�, con conseguente dovere di opporre 
il segreto di Stato in relazione a �qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri� ancorch� 
�in qualche modo collegato o collegabile� con il sequestro di persona oggetto del 
giudizio. 
Deduce, altres�, che i testi Scandone e Murgolo � il primo escusso in relazione ad eventuali 
ordini o direttive, impartiti da uno degli imputati, il Generale Pollari, e diretti �a vietare ai 
propri sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, 
alle cosiddette extraordinary renditions�, il secondo, invece, richiesto �di ripetere 
quanto gi� riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad alcuni suoi colloqui con 
l'imputato dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest'ultimo nel sequestro e alla sua 
partecipazione ad una riunione con �gli americani� a Bologna� � opponevano il segreto di 
Stato, �richiamandosi alla citata lettera/direttiva� del 6 ottobre 2008. 
Ci� premesso, il ricorrente osserva che, con le citate note del 15 novembre 2008, il Presidente 
del Consiglio � nel rispondere ai due interpelli proposti dal giudicante ai sensi dell'art. 
202 cod. proc. pen. � ha confermato il segreto opposto dai testi. Il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha motivato la propria duplice determinazione sia in ragione della necessit� di 
�preservare la credibilit� del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi 
collegati� (e ci� in quanto �la divulgazione di notizie rivelatrici, anche di parti soltanto 
di tali rapporti, esporrebbe i nostri Servizi al rischio concreto di un ostracismo 
informativo da parte di omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento 
di attivit� informativa presente e futura�), sia con la �esigenza di riserbo che deve tutelare 
gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicit� le sue 
modalit� organizzative ed operative�. 
Si �, inoltre, ribadita la sussistenza del segreto su �qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e 
stranieri� ancorch� �in qualche modo collegato o collegabile� con il sequestro di persona oggetto 
di giudizio, con la specificazione che l'Autorit� giudiziaria Ǐ libera di indagare, accertare 
e giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti
�, con la sola esclusione, per�, proprio perch� �coperti da segreto�, di �quelli che hanno 
tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri�. 
Orbene, poich� tali affermazioni � a dire del ricorrente � renderebbero �di fatto assai arduo 
il concreto e pieno esercizio dei poteri giurisdizionali�, il Giudice monocratico del Tribunale 
di Milano ha ritenuto necessario proporre il conflitto di attribuzione. 
Con il relativo ricorso viene, innanzitutto, denunciata l'intrinseca contraddittoriet� degli 
assunti del Presidente del Consiglio dei ministri: se il fatto di reato non � coperto da segreto, 
allora non dovrebbero esserlo �neanche le condotte degli imputati�, giacch� esse si atteggiano 
ad �elementi costitutivi� di tale fatto. Ne consegue, pertanto, che per il loro accertamento non 
si potrebbe precludere al giudice l'acquisizione e l'utilizzazione anche di quei mezzi di prova 
�che hanno tratto� ai rapporti tra agenti (o ex agenti) dei Servizi italiani e americani, ancorch� 
�collegati o collegabili� alla commissione del reato, giacch� ci� significa, in definitiva, proprio 
precludere all'Autorit� giudiziaria �di conoscere fatti che proverebbero l'attiva partecipazione 
al delitto di un imputato (testimonianza Murgolo), ovvero l'estraneit� di un altro (testimonianza 
Scandone)�, inibendole, cos�, �di conoscere del �fatto-reato�, che pure si afferma non essere 
segretato�. 
Viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di proporzionalit�, giacch� le esigenze 
sottese ai due atti di conferma del segreto (ovvero la necessit� di preservare tanto �la credibilit�
42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati�, quanto 
il �riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita 
pubblicit� le sue modalit� organizzative ed operative�), avrebbero potuto essere garantite attraverso 
una distinzione � che il Presidente del Consiglio, viceversa, non ha ritenuto di compiere 
� tra �informazioni inerenti modalit� organizzative ed operative dei Servizi, ovvero 
rapporti di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese eventuali intese 
che definiscano linee di condotta condivise�, destinati a rimanere segreti, e, invece, �condotte 
concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiano avuto incidenza causale 
sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal giudice�. 
Con specifico riferimento, poi, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, si ipotizza 
anche il contrasto con il �principio dell'anteriorit� della segretazione�, investendo l'atto 
del Presidente del Consiglio dei ministri quanto dal testimone �gi� riferito nel corso delle indagini 
preliminari� e, dunque, una notizia gi� divulgata (e come tale non pi� sottoponibile a 
segreto). 
Infine, � dedotta � rispetto a tutti gli atti impugnati � anche la violazione del principio di 
correttezza e lealt�, atteso che il potere di segretazione non sarebbe stato esercitato, come invece 
doveroso, �in modo chiaro, esplicito ed univoco�, considerato, in particolare, che l'affermazione 
del Presidente del Consiglio, secondo cui il fatto di reato oggetto del giudizio non 
� segreto, mentre lo sono �i mezzi di prova (�) che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani 
e stranieri�, si risolverebbe �in una sorta di artificio retorico volto a mascherare, nella forma, 
l'effettiva portata della segretazione�, la quale, �nella sostanza, diviene tanto ampia da comportare 
il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di conoscere il reato nelle 
componenti oggettive e soggettive�. 
Sempre in relazione, da ultimo, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, il ricorrente 
pone in evidenza �un'ulteriore anomalia�. 
Infatti, a fronte di un interpello concernente �il ruolo eventualmente rivestito dall'imputato 
Mancini nel sequestro�, il Presidente del Consiglio, �muovendo da una �reinterpretazione�� 
dello stesso, ne avrebbe individuato l'oggetto � come conferma la motivazione incentrata sulla 
necessit� di �preservare la credibilit� del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali 
con gli organismi collegati� � �in informazioni specificamente segretate (i rapporti 
CIA/SISMi)�, con il che avrebbe �in sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con 
il principio di correttezza e lealt��. Su tali basi, dunque, il Giudice ricorrente ha chiesto a questa 
Corte di dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri segretare �qualsiasi 
rapporto fra i Servizi italiani e stranieri� ancorch� �in qualche modo collegato o 
collegabile� con il sequestro di persona oggetto di giudizio, n� �precludere all'Autorit� giudiziaria 
ricorrente l'acquisizione e l'utilizzazione di tutti i mezzi di prova che �hanno tratto ai 
rapporti fra Servizi italiani e stranieri��, n�, infine, �confermare il segreto di Stato su notizie 
gi� rivelate nel corso delle indagini preliminari�, per l'effetto annullando le due note del 15 
novembre 2008, e, �ove occorra�, la lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008. 
Ha chiesto, infine, il ricorrente � sul piano istruttorio � che sia disposta l'acquisizione delle 
comunicazioni inviate, in relazione alla presente vicenda, dal Presidente del Consiglio dei ministri 
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonch� degli atti che appongono 
il segreto sia �sulle circolari e sugli ordini impartiti dal Gen. Pollari tesi a vietare ai 
suoi sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, 
le extraordinary renditions, sia sui comportamenti del dott. Mancini collegati al sequestro
� oggetto di giudizio. 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 43 
2.� In via preliminare, deve essere ribadita la legittimazione ad essere parte nei presenti 
giudizi ex art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, concernenti l'apposizione/opposizione/conferma 
del segreto di Stato, sia del Presidente del Consiglio dei ministri (da ultimo, sentenza 
n. 487 del 2000 e ordinanza n. 404 del 2005, quanto, rispettivamente, alla sua legittimazione 
attiva e passiva), sia delle diverse Autorit� giudiziarie coinvolte in tali conflitti (da ultimo, 
quanto alla legittimazione attiva, ordinanza n. 209 del 2003 e, quanto alla legittimazione passiva, 
ordinanza n. 404 del 2005). 
3.� Riassunti, nei termini sopra indicati, i contenuti dei singoli conflitti di attribuzione tra 
poteri dello Stato, deve preliminarmente osservarsi che essi, pur connotati da indubbie peculiarit�, 
presentano un profilo comune che permette la loro definizione sulla base di uno sviluppo 
argomentativo sostanzialmente unitario. 
Ed invero, il fulcro del complesso thema decidendum sottoposto al vaglio di questa Corte 
� costituito dalla necessit� di stabilire � previamente identificato, peraltro, l'esatto oggetto del 
segreto di Stato che il Presidente del Consiglio ha inteso dapprima apporre e poi confermare, 
in occasione dei diversi momenti nei quali si � svolto, sin qui, il processo penale relativo al 
presunto sequestro di persona � quale sia il rispettivo ambito delle attribuzioni costituzionali 
legittimamente esercitabili, da un lato, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, dall'altro, 
dalle diverse Autorit� giudiziarie, requirenti e giudicanti, titolari di funzioni esercitate nello 
stesso processo. 
Occorre, dunque, effettuare � in conformit�, del resto, alla natura del giudizio di competenza 
di questa Corte a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 � una delimitazione delle 
reciproche sfere di attribuzione, dei poteri confliggenti, in relazione al segreto di Stato. Di 
qui, pertanto, la necessit� di ricordare, in via preliminare, quali siano stati i principi tradizionalmente 
enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tale materia, mediante l'adozione di 
talune pronunce che hanno influenzato la stessa disciplina legislativa posta, dapprima, dalla 
gi� citata legge n. 801 del 1977 � applicabile ratione temporis alle fattispecie oggetto dei 
primi tre ricorsi qui in esame � e, pi� di recente, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema 
di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). 
In tale prospettiva deve essere, innanzitutto, ribadito che detta disciplina involge �il supremo 
interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalit� internazionale, e cio� l'interesse dello 
Stato-comunit� alla propria integrit� territoriale, alla propria indipendenza e � al limite � alla 
stessa sua sopravvivenza� (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso sentenze n. 86 del 1977 
e n. 110 del 1998). 
Si tratta di un interesse che, �presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti 
statali, quale ne sia il regime politico�, trova espressione, nel testo costituzionale, �nella formula 
solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria� 
(citata sentenza n. 86 del 1977, nello stesso senso gi� la sentenza n. 82 del 1976). E proprio 
a questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto contenuto alla nozione di segreto, 
ponendolo �in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano elementi e momenti 
imprescindibili del nostro Stato: in particolare, vanno tenuti presenti la indipendenza 
nazionale, i principi della unit� e della indivisibilit� dello Stato (art. 5) e la norma che riassume 
i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di �Repubblica democratica� (art. 1)� 
(sentenza n. 86 del 1977). 
� con riferimento, quindi, non al solo art. 52 Cost., bens� a tale pi� ampio complesso normativo, 
che si pu� �parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessit� di 
protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che
44 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettivit� 
organizzata a Stato e che, come si � detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato� 
(sentenza n. 86 del 1977). 
Ne consegue, pertanto, che in relazione al segreto di Stato �si pone necessariamente un 
problema di raffronto o di interferenza con altri principi costituzionali�, inclusi quelli �che 
reggono la funzione giurisdizionale�. Peraltro, l'equilibrato bilanciamento di tali principi comporta 
che �l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri� 
non pu� avere �l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si 
riferisce la notitia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale�, ma solo 
quello �di inibire all'Autorit� giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi 
di conoscenza e di prova coperti dal segreto� (sentenza n. 110 del 1998). Resta comunque 
fermo che �la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della 
collettivit�, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca, come 
si � ripetuto, la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale � la giurisdizione� (sentenza 
n. 86 del 1977). 
Da ci� deriva che in materia il Presidente del Consiglio dei ministri � investito di un ampio 
potere, che pu� essere limitato solo dalla necessit� che siano esplicitate, al Parlamento, le ragioni 
essenziali poste a fondamento delle determinazioni assunte e dal divieto di opporre il 
segreto in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale (secondo quanto espressamente 
previsto sia dalla legge n. 801 del 1977 sia dalla successiva legge n. 124 del 2007). Ed invero, 
l'�individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza 
dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti� costituisce il risultato di una valutazione 
�ampiamente discrezionale e, pi� precisamente, di una discrezionalit� che supera l'ambito ed 
i limiti di una discrezionalit� puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae� 
(sentenza n. 86 del 1977). 
In queste condizioni, quindi, � escluso � ferme restando le competenze di questa Corte in 
sede di conflitto di attribuzioni � qualsiasi sindacato giurisdizionale non solo sull'an, ma anche 
sul quomodo del potere di segretazione, atteso che �il giudizio sui mezzi idonei e necessari 
per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre � connaturale 
agli organi ed alle autorit� politiche preposte alla sua tutela, certamente non � consono 
alla attivit� del giudice�. Pervenire, difatti, ad differente conclusione �significherebbe capovolgere 
taluni criteri essenziali del nostro ordinamento� (a cominciare da quello secondo cui 
Ǐ di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla P.A. e, 
quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti�) e, soprattutto, �eliminare praticamente 
il segreto� (sentenza n. 86 del 1977). 
Le modalit� di esercizio del potere di segretazione restano, dunque, assoggettate ad un sindacato 
di natura parlamentare, tale essendo �la sede normale di controllo nel merito delle pi� 
alte e pi� gravi decisioni dell'Esecutivo�, giacch� Ǐ dinanzi alla rappresentanza del popolo, 
cui appartiene quella sovranit� che potrebbe essere intaccata (art. 1, secondo comma, della 
Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed � la rappresentanza 
popolare che pu� adottare le misure pi� idonee per garantire la sicurezza� a presidio della 
quale, come si � visto, si pone la disciplina in materia di segreto (ancora sentenza n. 86 del 
1977). 
4.� Ci� chiarito, deve ribadirsi la perdurante attualit� dei principi risultanti dalla giurisprudenza 
costituzionale (essendo gli stessi, all'evidenza, non cedevoli n� manipolabili alla 
luce dei possibili mutamenti di fatto indotti dal passare del tempo), pur a seguito della intro-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 45 
duzione delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 124 del 2007. 
Essa � nel disporre profonde modifiche strutturali all'ordinamento del sistema informativo 
per la sicurezza dello Stato e novellando, al tempo stesso, la disciplina del segreto � ha mantenuto 
uno schema definitorio del profilo �oggettivo� del segreto stesso, significativamente 
allineato a quello tradizionale, gi� fatto proprio dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977. 
A norma dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 124 del 2007, �, infatti, disposto che 
�sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivit� e ogni altra cosa 
la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrit� della Repubblica, anche in relazione 
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, 
all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione 
e alla difesa militare dello Stato�. 
Ora, se � vero che � di regola � la sussistenza dei presupposti del segreto di Stato � riconosciuta 
in un atto proveniente da determinati soggetti abilitati dalla legge a farlo valere (atto 
che, in tal caso, assume valore ricognitivo, da un lato, e costitutivo, dall'altro, del vincolo del 
segreto), nondimeno, il documento, la cosa, la notizia o i rapporti, che vengono in rilievo di 
volta in volta, possono presentare caratteristiche di contenuto o di forma tali da indurre a ritenere 
che essi, ictu oculi, rivestono connotazioni di per s� coperte dal segreto di Stato. In 
altri termini, in dette particolari ipotesi, la caratteristica della segretezza � intrinseca all'atto, 
perch� percepibile immediatamente ed univocamente, come, d'altronde, � desumibile dal testo 
dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, secondo il quale il segreto di Stato ha ad oggetto: �gli 
atti, i documenti, le notizie, le attivit� e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare 
danno alla integrit� dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla 
difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle 
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle 
relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato�. 
� evidente che, in tal caso, l'assenza di una espressa dichiarazione lascia un notevole grado 
di discrezionalit� a chi debba far uso del documento, cosa, notizia o rapporto. 
Peraltro, nei casi in cui sia necessaria una espressa dichiarazione del Presidente del Consiglio 
dei ministri in ordine alla sussistenza del segreto di Stato, l'art. 39 della successiva legge 
n. 124 del 2007 ha stabilito, proprio per consentirne la immediata �percepibilit��, che �il vincolo 
derivante dal segreto di Stato � opposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione 
del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono 
oggetto, anche se acquisiti all'estero�. 
E circa le conseguenze della apposizione/opposizione del segreto, questa Corte ha precisato 
che la segretazione ha �non gi� l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di 
compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una notitia 
criminis, bens� l'effetto di inibire all'autorit� giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare 
gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto�. Tale divieto, secondo la 
Corte, �riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto di Stato sia in via diretta, 
per fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto 
ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta 
viziate dall'illegittimit� della loro origine� (sentenze n. 410 e 110 del 1998). 
Affermazioni e principi, quelli sopra ricordati, che � con formulazione sostanzialmente 
analoga a quella contenuta nella previgente disciplina processuale � sono ribaditi dal nuovo 
testo dell'art. 202 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 40 della stessa legge 
n. 124 del 2007, essendo previsto, da un lato, che �l'opposizione del segreto di Stato, confer-
46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
mata con atto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'Autorit� giudiziaria 
l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto� (comma 
5); dall'altro lato, che �non �, in ogni caso, precluso all'Autorit� giudiziaria di procedere in 
base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto� 
(comma 6). Dunque, il segreto di Stato funge effettivamente da �sbarramento� al potere giurisdizionale; 
anche se solo e nei limiti dell'atto o del documento cui il segreto accede ed a partire 
dal momento in cui l'esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione alla 
Autorit� giudiziaria procedente. 
5.� Tanto premesso circa l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della legislazione 
in materia di segreto di Stato, passando ad esaminare i presenti conflitti di attribuzione 
tra poteri, sono meritevoli di parziale accoglimento, nei termini di seguito meglio precisati, 
quelli proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri contrassegnati con i numeri 2 e 3 del 
2007 e n. 14 del 2008. 
Permane, infatti, anche in relazione ai primi due ricorsi l'interesse alla loro definizione, 
non risultando ipotizzabile la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta 
espunzione, ad opera del Giudice del dibattimento, e dunque in una fase del processo diversa 
da quella delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare coinvolte dai suddetti ricorsi, 
degli atti non recanti le obliterazioni effettuate a salvaguardia delle esigenze del segreto di 
Stato. 
Ed invero, il giudizio per conflitto � diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione 
dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli 
sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine. 
6.� Inammissibili sono, invece, tanto il conflitto proposto dal Procuratore della Repubblica 
di Milano (ricorso n. 6 del 2007), quanto quello instaurato � attraverso un �ricorso incidentale
�, proposto �nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano� � dal �Presidente 
f.f. della Sezione predetta� e dal �Giudice per le indagini preliminari assegnatario del procedimento 
n. 1966/05�, nell'atto di intervento nel giudizio per conflitto di cui al ricorso n. 3 del 
2007. 
6.1.� Quanto al ricorso n. 6 del 2007, al riguardo, va osservato che, nello sviluppare la 
propria iniziativa, il Procuratore della Repubblica di Milano � come gi� reso palese dall'impiego, 
nel ricorso, di argomentazioni volte a rivendicare la legittimit� del proprio operato piuttosto 
che a dimostrare l'esistenza di una menomazione di attribuzioni costituzionali � ammette 
di non avere sub�to alcun vulnus alla propria attivit� di indagine dagli atti di cui ha chiesto, 
invece, l'annullamento. 
Il ricorrente, difatti, afferma espressamente di essere stato egualmente nelle condizioni � 
malgrado il rifiuto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con la nota del 26 luglio 
2006, di trasmettere �tutti i documenti, informative o atti relativi al sequestro di persona in 
oggetto e, pi� in generale, alla pratica delle c.d. renditions� � di raccogliere �elementi di prova 
ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale�, emanando la richiesta di rinvio a giudizio; 
con ci�, quindi, contraddicendo la premessa su cui ha fondato la propria iniziativa, ovvero di 
aver sub�to una menomazione nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 112 Cost. 
Rileva, in tale prospettiva, quanto affermato non soltanto nell'ordinanza n. 404 del 2005, 
nella quale si � precisato che questa Corte �come regolatrice dei conflitti, � chiamata a giudicare 
su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti�, ma soprattutto nell'ordinanza 
n. 259 del 1986. Detta pronuncia, infatti, nel decidere un conflitto che verteva sul diniego a 
rivelare i nominativi di taluni �informatori dei Servizi segreti�, ha affermato � sul presupposto
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 47 
che fossero �gi� a conoscenza dell'Autorit� giudiziaria, anche per effetto della �nutrita� documentazione 
trasmessale, tanto i fatti per cui si procede(va) quanto le notizie di cui era stato 
chiesto di conoscere la fonte� � che, �non essendo indicato nel ricorso quale incidenza la conoscenza 
dei nomi degli informatori� avrebbe potuto esercitare �sullo svolgimento delle ulteriori 
indagini istruttorie�, non era �dato desumere in che modo l'allegazione del segreto di 
Stato� potesse �effettivamente impedire il concreto esercizio della funzione giurisdizionale�; 
di qui, pertanto, l'ulteriore conseguenza circa l'impossibilit� �di entrare nel merito del ricorso�. 
Orbene, analoghi rilievi debbono a maggior ragione riproporsi nel caso ora in esame, giacch� 
la Procura milanese addirittura afferma, come si � precisato, di non avere incontrato limitazioni 
nello svolgimento della propria attivit� investigativa e nella formulazione della 
richiesta di rinvio a giudizio a carico degli imputati, avendo agito � a suo dire � sulla base di 
elementi di indagine non correlati all'area del segreto di Stato opposto con la nota del Presidente 
del Consiglio del 26 luglio 2006 e la nota del SISMi del 31 ottobre 2006. 
Ad ulteriore conferma, del resto, della inammissibilit� del ricorso proposto dalla Procura 
di Milano deve rilevarsi che la doglianza relativa al supposto �effetto retroattivo� della nota 
del 26 luglio del Presidente del Consiglio non � accompagnata da una puntuale e specifica illustrazione 
dell'incidenza che tale presunta segretazione �postuma� avrebbe esercitato sulle 
attribuzioni costituzionali della ricorrente ex art. 112 Cost. 
6.2.� Del pari inammissibile � il �ricorso incidentale� proposto �nell'interesse della Sezione 
GIP del Tribunale di Milano�. 
Anche a volere prescindere dalla constatazione che l'avvenuto esaurimento della fase di 
giudizio pendente innanzi a tale ufficio, con l'emissione dei provvedimenti ex art. 429 cod. 
proc. pen., comporta che l'organo non potesse ritenersi investito � al momento della proposizione 
del ricorso incidentale � della titolarit� della funzione giurisdizionale, e dunque legittimato 
ad esprimere la volont� del potere cui appartiene (ordinanze n. 127 del 2006 e n. 144 
del 2000), dirimente � il rilievo che consentire l'esame, nel merito, della suddetta iniziativa 
processuale equivarrebbe, di fatto, ad alterare � attraverso l'elusione della preventiva fase 
volta a decidere sull'ammissibilit� del conflitto � quella strutturazione necessariamente �bifasica� 
che contraddistingue, per costante affermazione della giurisprudenza costituzionale, 
il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato. 
� sufficiente, al riguardo, richiamare la sentenza n. 116 del 2003, la quale sottolinea come 
spetti �alla Corte costituzionale, in sede di delibazione sull'esistenza della �materia di un conflitto�, 
un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del 
thema decidendum del conflitto, tale addirittura da rischiare talvolta di investire gli aspetti di 
merito della questione�; un potere �di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione� 
che verrebbe vanificato se si consentissero iniziative assunte �in via incidentale� da parte di 
soggetti �resistenti� in un giudizio ritualmente instaurato. 
7.� Come si � prima precisato, sono, invece, parzialmente fondati, nei limiti di seguito indicati, 
i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007. Essi devono essere accolti, innanzitutto, con riferimento 
alla doglianza relativa alla utilizzazione � da parte tanto della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano, quanto del Giudice per le indagini preliminari (in funzione di Giudice 
dell'udienza preliminare) del medesimo Tribunale � dei documenti nella forma non coperta 
da omissis. 
8.� Per inquadrare gli esatti confini entro i quali deve essere delibata la fondatezza di tale 
profilo di menomazione denunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, occorre muovere 
dalla puntuale cadenza degli eventi che fanno da sfondo alla denunciata invasione, da parte
48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
della Autorit� giudiziaria, delle prerogative riconosciute al Governo, in persona del Presidente 
del Consiglio, in tema di segreto di Stato. 
8.1.� Orbene, deve essere posto in evidenza, in primo luogo, che, secondo quanto univocamente 
emerge dai ricorsi in esame, dalla documentazione ad essi allegata e richiamata dalle 
parti in causa, oltre che dalle memorie difensive da tutte le parti confliggenti depositate in 
giudizio, il 5 luglio 2006 venne effettuata su iniziativa della Procura della Repubblica di Milano 
una perquisizione presso la sede del SISMi di Via Nazionale 230, in Roma, alla quale 
presenziarono, senza nulla opporre, funzionari del Servizio e che si concluse con il sequestro 
di documentazione e di materiale informatico, meglio descritti nel relativo verbale. Il 6 ottobre 
2006, tutti gli atti del procedimento � compresi quelli relativi ai sequestri effettuati presso la 
sede del SISMi di Via Nazionale � vennero depositati ai sensi dell'art. 415-bis, cod. proc. pen. 
In questa documentazione, per�, compariva, tra l'altro, il materiale, contrassegnato come 
�Reperto D-19�, che si presentava in buona parte identico ad alcuni tra i documenti che vennero 
trasmessi alla Procura, in epoca successiva, dallo stesso SISMi. In particolare, il problema 
concerne un promemoria e tredici allegati, sequestrati il 5 luglio in versione �integrale� ed 
inviati dal SISMi il 31 ottobre con gli omissis e le obliterazioni relativi ad intestatari, destinatari 
e denominazione di uffici. 
Con nota del 31 ottobre 2006, infatti, il SISMi, ottemperando all'ordine di esibizione emesso 
dalla stessa Procura milanese il 3 luglio precedente, trasmetteva a quell'ufficio �918 + 37 documenti
�, con la precisazione che si trattava di documentazione �assistita dal vincolo della 
vietata divulgazione di cui agli artt. 256, 258 e 262 c.p.�; di tale documentazione, la Procura, 
in considerazione dell'inopportunit� � all'epoca � della divulgazione del suo contenuto e della 
necessit� di interloquire ulteriormente con l'autorit� competente, disponeva, il 27 novembre 
2006, l'inserimento in un protocollo riservato. Si trattava � come � dato evincere dal contenuto 
stesso della nota � di �un complesso e vastissimo insieme di informazioni�, afferente �a materie 
che, per la specifica realt� degli organismi di informazione e sicurezza� erano �attratte 
dal vincolo del segreto di Stato�. La citata nota proseguiva rilevando come tale vincolo sussistesse 
�in base alle determinazioni adottate a suo tempo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 801 
del 1977 dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinazioni la cui validit� e ragionevolezza 
hanno trovato conferma in significativi �arresti� della giurisprudenza di merito e di legittimit�
�. Si sottolineava, infine, che proprio in forza di ci� il Presidente del Consiglio dei 
ministri, al quale si era �doverosamente e preventivamente sottoposta l'intera trattazione, quale 
unica autorit� competente a poter adottare le definitive determinazioni in tema di segreto di 
Stato�, aveva �apposto il segreto�, della cui esistenza la suddetta nota rendeva pertanto edotta 
l'Autorit� giudiziaria procedente. 
8.2.� Dalla sequenza innanzi precisata, possono trarsi alcuni importanti corollari: 
a) in primo luogo, che la perquisizione ed il sequestro di documentazione effettuati il 5 
luglio 2006 presso gli uffici del SISMi in Via Nazionale hanno rappresentato � in assenza di 
qualsiasi opposizione da parte dei funzionari presenti o, anche successivamente, ad opera 
dello stesso organismo, mediante una espressa comunicazione � atti di indagine legittimi sul 
piano processuale; 
b) in secondo luogo, che alla legittima acquisizione dei documenti � quindi seguita l'immissione 
del materiale stesso nel fascicolo delle indagini preliminari. In tale prospettiva, infatti, 
� assorbente rilevare che, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 366 del codice di rito 
penale, risultava intervenuto � prima ancora che il SISMi inviasse, unitamente ad altra copiosa 
documentazione, anche uno stralcio di quella gi� sequestrata, con la indicazione del segreto
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 49 
per le parti obliterate � il deposito degli atti, con l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, 
a norma dell'art. 415-bis cod. proc. pen. 
Sulla base, quindi, della documentazione acquisita in seguito alla suddetta perquisizione, 
la Procura avrebbe potuto � in ipotesi � svolgere tutta la attivit� di indagine conseguente e, 
finanche, richiedere ed ottenere dal Giudice per le indagini preliminari l'adozione di una misura 
cautelare a carico degli indagati. Al tempo stesso, e ferma l'ipotesi che la documentazione 
acquisita ben avrebbe potuto orientare le indagini anche in favore degli indagati, come prescrive 
l'art. 358 cod. proc. pen., i risultati delle indagini scaturite dal sequestro di cui si � detto, 
proprio perch� messi a disposizione degli indagati, quantomeno a partire dalla notifica dei 
provvedimenti ex art. 415-bis cod. proc. pen., costituivano ormai un �patrimonio conoscitivo� 
sul quale si fondavano facolt� e diritti processuali degli stessi. 
Ad ulteriore conferma, poi, della legittima acquisizione ed utilizzazione dell'intero materiale 
reperito, va anche posto in rilievo come la perquisizione ed il sequestro effettuati dalla Procura 
nel luglio del 2006 fossero stati eseguiti presso un ufficio del Servizio ed alla presenza di funzionari 
dello stesso organismo, s� da radicare, in capo al SISMi, la conoscenza dell'attivit� 
svolta dal pubblico ministero e, soprattutto, dell'esatta natura del materiale rinvenuto e sottoposto 
a sequestro. Peraltro, la mancata opposizione del segreto di Stato in quella circostanza, 
non comportando, a quel momento, la configurabilit� del vincolo, ha precluso l'eventuale attivazione 
del conseguente iter, consistente nell'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri 
per la conferma o meno del segreto di Stato. 
Soltanto con la citata nota del 31 ottobre successivo, il SISMi trasmetteva all'Autorit� giudiziaria 
altra copia di quella documentazione, recante gli omissis, opponendo formalmente il 
segreto di Stato sulle parti obliterate. Una opposizione di segreto, effettuata con la nota in 
questione, che esprimeva, dunque, una determinazione antitetica rispetto a quella manifestata, 
per facta concludentia, in occasione della perquisizione e del sequestro del luglio 2006. 
8.3.� Orbene, non � dubbio che, in ottemperanza all'ordine di esibizione e di consegna 
emesso dalla Procura di Milano ex art. 256 cod. proc. pen., fosse in potere del SISMi � anche 
in ragione della mole della documentazione richiesta, per il vastissimo oggetto dell'ordine di 
esibizione citato � non soltanto operare la cernita tra i documenti pienamente ostensibili e 
quelli coperti integralmente dal segreto di Stato, ma anche trasmettere atti con l'apposizione 
delle obliterazioni necessarie a proteggere aspetti coperti dal vincolo del segreto di Stato. Ed 
infatti, nella suddetta nota del 31 ottobre 2006 si comunicava alla Procura che, proprio in ragione 
di ci�, il Presidente del Consiglio � �cui (era stata) doverosamente e preventivamente 
sottoposta l'intera trattazione, quale unica Autorit� competente a poter adottare le definitive 
determinazioni in tema di segreto di Stato� � aveva disposto la segretazione di alcuni dei documenti 
inviati con le suddette obliterazioni. 
8.4.� In tal modo ricostruito questo cruciale passaggio nello svolgimento degli avvenimenti 
oggetto di giudizio, occorre ora trarre le implicazioni che da tale ricostruzione derivano quanto 
alla definizione, almeno in parte, del thema decidendum devoluto all'esame di questa Corte. 
In proposito, innanzitutto, non merita condivisione l'assunto secondo il quale l'invio della 
documentazione parzialmente segretata travolgerebbe, ex se e con portata retroattiva, la utilizzazione 
degli identici documenti acquisiti nella perquisizione effettuata il 5 luglio 2006; si 
tratta, infatti, di una tesi che non trova riscontro, non soltanto nel sistema processuale, ma, 
soprattutto, nel quadro della positiva disciplina dettata dalla legge n. 801 del 1977, applicabile 
nella specie. 
D'altra parte, per�, tale opposizione di segreto non pu� neppure risultare �indifferente� ri-
50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
spetto alle ulteriori attivit� dell'Autorit� giudiziaria, requirente e giudicante, ed in relazione 
alle cadenze processuali imposte dal rito penale. 
�, infatti, innegabile che il meccanismo della opposizione del segreto di Stato presuppone, 
per sua stessa natura, che esso, di regola, preceda e non segua sia l'acquisizione sia l'utilizzazione 
dell'atto, del documento o della notizia da cautelare in vista della salvaguardia di quelle 
esigenze primarie, attinenti alla salus rei publicae, che giustificano erga omnes l'imposizione 
del vincolo, anche a scapito delle altrettanto primarie esigenze di accertamento insite nell'esercizio 
della giurisdizione penale. � per� altrettanto indubbio che, a partire dal momento 
in cui l'esistenza del segreto su documenti � stata portata a conoscenza della Autorit� procedente, 
questa viene posta di fronte all'alternativa o di stralciare dagli atti processuali (sentenza 
n. 487 del 2000) i documenti non recanti obliterazioni (restituendoli al SISMi) e di sostituirli 
con quelli recanti gli omissis, ovvero di attivare, se intende continuare ad avvalersi della documentazione 
non recante obliterazioni, la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto 
di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. 
In realt�, se la comunicazione della opposizione del segreto di Stato sulle parti obliterate 
della documentazione non comportava retroattiva demolizione dell'attivit� di indagine gi� 
compiuta sulla base della precedente e legittima acquisizione degli stessi atti, non esimeva 
certo l'Autorit� giudiziaria dalla necessit� di interrogarsi sul comportamento che le era imposto 
proprio dalla avvenuta comunicazione dell'esistenza del segreto sulle parti obliterate della documentazione 
de qua. 
D'altronde, l'Autorit� giudiziaria requirente � la quale riteneva i documenti parzialmente 
coperti dal segreto di Stato come �non essenziali per la definizione del processo, avendo gi� 
raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale� (cos� il ricorso 
per conflitto proposto dalla Procura) � avrebbe dovuto attivare in modo rituale, come si � 
prima precisato, la sequenza procedimentale dell'interpello del Presidente del Consiglio, previsto 
dalla richiamata disciplina normativa. 
Se, dunque, si rivela infondato l'assunto secondo cui, nella specie, il titolare dell'azione penale 
avrebbe �acquisito documenti ictu oculi coperti dal segreto di Stato ed espressamente 
segretati in molte loro parti in sede di trasmissione ufficiale�, risulta tuttavia in contrasto con 
i valori e le finalit� del segreto � salvaguardando quest'ultimo la garanzia della sicurezza dello 
Stato, la quale �costituisce interesse essenziale� (sentenza n. 86 del 1977) � ignorarne, in concreto, 
l'avvenuta apposizione. � quanto, invece, si � verificato nel caso in esame, considerato 
che l'Autorit� giudiziaria non ha provveduto all'adozione di alcuno dei pur possibili accorgimenti, 
necessari ad impedire l'ulteriore ostensione di atti, nella versione non recante le obliterazioni 
necessarie a proteggere i dati segretati. 
Di conseguenza, � rilevabile, nella specie, un vulnus alle prerogative che, in tema di segreto 
di Stato, vanno riconosciute al Presidente del Consiglio dei ministri. E ci� perch�, una volta 
edotta della esistenza del vincolo del segreto su parte della documentazione trasmessa dal 
SISMi, spettava comunque all'Autorit� giudiziaria procedente il compito di adottare tutte le 
cautele del caso per impedire che le copie non �omissate� di quegli stessi documenti permanessero 
nel normale circuito divulgativo del processo, vulnerando di fatto quel segreto e, con 
ci� stesso, esponendo al rischio di compromissione le esigenze di sicurezza nazionale ed i valori 
primari che quel segreto � destinato a presidiare; oltre, naturalmente, a porre in pericolo 
la stessa incolumit� dei vari soggetti i cui nominativi erano stati �nascosti� mediante le obliterazioni 
della documentazione in questione. Cautele che, per essere concretamente satisfattive 
del prevalente valore da annettere al segreto di Stato, non possono soffrire limitazioni di sorta
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 51 
in ragione della specifica fase o grado del procedimento, nel momento in cui il segreto stesso 
viene portato a conoscenza dell'Autorit� giudiziaria procedente: alla quale ultima, in definitiva, 
spetta il compito di preservare quel valore, a prescindere dalla pregressa utilizzazione degli 
atti in riferimento ai quali il segreto � stato apposto. 
Nei sensi predetti sussiste, dunque, la lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali 
del Presidente del Consiglio dei ministri da parte della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 
8.5.� N�, d'altra parte, in senso contrario, possono essere invocati gli argomenti esposti 
nelle sue difese dalla Procura di Milano. 
Ci� � a dirsi, innanzitutto, per la pretesa di considerare il fatto oggetto del processo penale 
de quo come rientrante tra quelli �eversivi dell'ordine costituzionale�, con la conseguenza 
della inopponibilit� del segreto di Stato, secondo quanto previsto gi� dall'art. 12, primo 
comma, della legge n. 801 del 1977. 
Questa Corte su un piano generale conviene, innanzitutto, con le risoluzioni del Parlamento 
Europeo circa la illiceit� delle c.d. �consegne straordinarie�, perch� contrarie alle tradizioni 
costituzionali e ai principi di diritto degli Stati membri dell'Unione Europea ed integranti specifici 
reati. Tuttavia, neppure da tali risoluzioni pu� trarsi la conclusione della riconducibilit� 
del reato costituito dall'ipotizzato sequestro di persona ad un fatto �eversivo dell'ordine costituzionale�, 
come ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Milano. 
La affermazione di tale riconducibilit�, infatti, risulta contraddetta, prescindendo da ogni 
altra considerazione, in primo luogo dalle determinazioni assunte dalla stessa Procura, la quale 
ha ritenuto di ravvisare, nella specie, non la sussistenza del reato di cui all'art. 289-bis del codice 
penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), ma soltanto di quello 
previsto e punito dall'art. 605 cod. pen. (Sequestro di persona). 
In secondo luogo, rilevante � la constatazione che lo stesso Giudice del dibattimento, nell'attivare 
� in relazione alle deposizioni rese dai testi Murgolo e Scandone � la procedura d'interpello 
prevista dall'art. 202 cod. proc. pen., abbia disatteso la richiesta avanzata dal pubblico 
ministero � peraltro in contrasto con le proprie anteriori determinazioni � di qualificare i reati 
contestati agli imputati come fatti eversivi dell'ordine costituzionale. A tale conclusione il giudice 
� pervenuto sul presupposto che sulla vicenda relativa al sequestro di persona �non risulta 
essere stato apposto ed opposto alcun segreto di Stato�, sicch� �l'eventuale declaratoria di 
eversivit� dell'ordinamento costituzionale del reato contestato� nulla �toglierebbe o aggiungerebbe 
alla possibilit� di perseguimento del reato in questione�. 
A parte, dunque, il rilievo che il segreto di Stato non � stato apposto sul reato di sequestro 
di persona, bens� soltanto sulle fonti di prova attinenti a rapporti tra Servizi italiani e stranieri, 
decisiva �, comunque, la circostanza costituita dall'impossibilit� di ravvisare, nel reato in questione, 
il contenuto fondamentale del fatto eversivo dell'ordine costituzionale, rappresentato 
dalla sua necessaria preordinazione a sovvertire l'ordine democratico o le Istituzioni della Repubblica, 
ovvero a recare offesa al bene primario della personalit� internazionale dello Stato. 
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimit� identifica la finalit� di eversione dell'ordine 
costituzionale in quella �di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto 
pluralistico e democratico dello Stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento 
o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento 
costituzionale� (Corte di cassazione, sezione I penale, 11 luglio 1987, n. 11382); un singolo 
atto delittuoso, per quanto grave, non � di per s� suscettibile di integrare un fatto eversivo 
dell'ordine costituzionale, se non � idoneo a sovvertire, disarticolandolo, l'assetto complessivo
52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
delle Istituzioni democratiche. 
Il tutto, infine, senza tacere della circostanza che nel caso di specie, come osserva l'Avvocatura 
generale dello Stato, non si � dato corso alla procedura prevista dal combinato disposto 
degli artt. 204 cod. proc. pen. e 66, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue, quindi, 
che il Presidente del Consiglio dei ministri non � mai stato messo in condizione di pronunciarsi 
sulla natura � asseritamente eversiva dell'ordine costituzionale � del reato in questione, ci� 
che, solo in esito alla conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, 
avrebbe legittimato la Procura della Repubblica a proporre essa il conflitto in relazione a questo 
specifico profilo. 
8.6.� Sotto altro aspetto, poi, la violazione del segreto non pu� essere esclusa � come pure 
sostenuto dalla Procura della Repubblica di Milano � facendo leva sulla validit�, dal punto di 
vista processuale, delle determinazioni assunte dalla stessa Procura in occasione dell'espletamento 
dell'incombente di cui all'art. 416 cod. proc. pen. 
Ed invero, il pubblico ministero � anche non facendo coincidere la documentazione depositata 
(il 6 ottobre 2006) in occasione dell'invio agli indagati dell'avviso di chiusa inchiesta, 
con quella allegata alla richiesta di rinvio a giudizio (il successivo 5 dicembre 2006) � avrebbe 
dovuto stralciare, dal materiale posto a fondamento dell'esercizio dell'azione penale, gli atti 
segretati, sostituendo ad essi quelli parzialmente oscurati, restituendo i primi, previo dissequestro, 
al SISMi. 
Diversamente opinando � e dunque ritenendo che, nel caso in esame, il contegno osservato 
dalla Procura milanese non potesse che conformarsi al rispetto delle regole del codice di rito 
penale, che impongono al pubblico ministero di mettere a disposizione del Giudice dell'udienza 
preliminare tutto il materiale d'indagine legittimamente reperibile (cos� anche la sentenza 
n. 145 del 1991, che, peraltro, si esprimeva sulla negata attribuzione al pubblico 
ministero di un potere discrezionale in ordine alla composizione del fascicolo) � si finirebbe 
con l'esaurire nella valutazione della sola pretesa legittimit� della sua condotta, dal punto di 
vista meramente processuale, il ben diverso giudizio sulla idoneit� della stessa a garantire il 
rispetto delle prerogative costituzionali spettanti al Presidente del Consiglio in tema di segreto. 
Del resto, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 487 del 2000; ordinanza n. 344 del 
2000) ha gi� sottolineato, in passato, la non sovrapponibilit� di tali piani di giudizio, precisando 
come la declaratoria di �inutilizzabilit� nel processo� degli atti acquisiti in violazione 
della disciplina sul segreto venga compiuta � allorch� questa Corte eserciti la funzione di cui 
all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 � �non in applicazione� di norme processuali, 
�bens� in ragione dei principi costituzionali posti a tutela del segreto di Stato e del principio 
di correttezza e lealt� che deve ispirare i rapporti tra Autorit� giudiziaria e Presidente del Consiglio 
dei ministri, assunti a parametro per la risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati 
da quest'ultimo, non potendo i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in 
applicazione di scelte rimesse al legislatore ordinario�. 
8.7.� Da quanto premesso consegue che non spettava n� alla Procura della Repubblica di 
Milano, n� al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, porre tutto il materiale 
parzialmente segretato a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio degli 
imputati e del successivo decreto pronunciato a norma dell'art. 429 cod. proc. pen., donde la 
necessit� per questa Corte di disporre l'annullamento di tali atti processuali nelle parti corrispondenti 
agli omissis e alle obliterazioni relativi ad intestatari, destinatari e denominazione 
di uffici, apposti con la nota del 31 ottobre 2006. 
8.8.� Tuttavia, quanto agli effetti destinati a scaturire � nel giudizio penale tuttora in corso
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 53 
� da tale declaratoria, debbono ribadirsi i principi tradizionalmente enunciati da questa Corte. 
Ed invero, �gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai 
provvedimenti, o alle parti di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto 
del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione� (sentenza n. 451 del 2005; analogamente 
sentenza n. 263 del 2003), atteso che �spetter� alle competenti autorit� giurisdizionali 
investite del processo� (che sia eventualmente progredito a fasi successive, rispetto a quella 
cui risaliva l'atto rivelatosi lesivo delle attribuzioni di altro potere dello Stato, diverso da quello 
giudiziario) valutare, in concreto, �le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano 
processuale� (sentenze n. 451 del 2005 e n. 284 del 2004). 
Una valutazione, questa, da compiersi, evidentemente, nel rispetto delle regole processuali 
proprie del tipo di giudizio che viene in rilievo, e dunque, nella specie, di quelle fissate dal 
comma 1 dell'art. 185 cod. proc. pen. (�La nullit� di un atto rende invalidi gli atti consecutivi 
che dipendono da quello dichiarato nullo�) e dall'art. 191 del medesimo codice (�Le prove 
acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate�), e quindi 
individuando in quali loro parti, e con riferimento a quali dei soggetti coinvolti nella vicenda 
giudiziaria, gli atti processuali da questa Corte annullati possano ritenersi autosufficienti rispetto 
alla ragione che ha condotto al loro annullamento parziale; facendo eventualmente ricorso 
anche all'istituto della separazione dei processi. 
9.� Del pari fondata � la censura � proposta ancora dal Presidente del Consiglio dei ministri 
con i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 � relativa sia alla richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, 
formulata il 18 settembre 2006 dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'assunzione 
della prova, avvenuta il successivo 30 settembre, in forza del provvedimento di 
ammissione adottato a norma dell'art. 398 cod. proc. pen. 
Infatti, quanto alla prima, deve rilevarsi come l'istanza formulata ai sensi dell'art. 393 cod. 
proc. pen. indicasse � tra gli altri temi oggetto dell'esame di cinque degli indagati � anche 
quello delle relazioni intercorse tra Servizi italiani e stranieri di intelligence. 
Quanto, poi, al verbale dell'incidente probatorio, dalla sua lettura emerge che il pubblico 
ministero ha ritenuto di procedere all'esame di uno degli indagati anche in merito a quanto da 
questi riferito nel corso delle indagini preliminari, cio� sulla circostanza che, tra �la fine di 
dicembre e l'inizio di gennaio del 2003�, un agente del Servizio americano gli avrebbe illustrato 
quale sarebbe stato il suo ruolo �nell'operazione congiunta di intelligence con il SISMi�, 
richiedendosi, in tale modo, all'indagato una conferma dell'esistenza �di un'operazione della 
CIA e del SISMi�. 
9.1.� Orbene, la censura proposta con riferimento al suddetto incidente probatorio merita 
accoglimento. 
L'Autorit� giudiziaria, difatti, seppure libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di 
reato, non essendo lo stesso coperto da segreto di Stato, si trovava � come emerger� in prosieguo 
con maggiore evidenza dalla motivazione relativa al ricorso n. 20 del 2008 � nell'impossibilit� 
di avvalersi di quelle fonti di prova che, sebbene connesse al sequestro di persona, 
�hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri�; rapporti da intendersi, evidentemente, 
con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i Servizi 
interessati, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in 
essere in relazione a singole e specifiche operazioni. 
Infatti, in tale prospettiva, deve rilevarsi come, gi� alla stregua della nota del Presidente del 
Consiglio del 30 luglio 1985, in quel momento ben conosciuta, dovessero ritenersi �coperte 
da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801�, tra l'altro, oltre gli
54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
assetti organizzativi del SISMi, specificamente proprio �le relazioni con organi informativi 
di altri Stati�. 
Non casualmente, pertanto, con la nota dell'11 novembre 2005 � intervenuta, su espressa 
richiesta del Direttore del SISMi, nel corso di quella interlocuzione che era stata avviata dalla 
Procura della Repubblica di Milano, parallelamente allo sviluppo delle indagini, con i vertici 
dei Servizi di intelligence del nostro Paese � il Presidente del Consiglio, in carica all'epoca, 
ha ritenuto di ribadire le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia 
di segreto di Stato. 
In particolare, nel richiamare il proprio �indefettibile dovere istituzionale (di) salvaguardare, 
nei modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e 
ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi protetti� dall'art. 12 della legge n. 801 del 
1977, esso ha chiarito come, nel caso oggetto dell'indagine condotta dalla Procura di Milano, 
venissero �all'attenzione anche le relazioni con altri Stati�, delle quali i rapporti tra i rispettivi 
Servizi di intelligence �costituiscono senz'altro uno dei punti di maggiore sensibilit��. Per 
tale motivo il Presidente del Consiglio, nel sottolineare l'esistenza, sul punto, di una valutazione 
�ribadita nel tempo� anche dai suoi predecessori, in virt� di �apposite direttive tutt'ora 
vigenti� (con evidente riferimento, dunque, proprio alla nota del 30 luglio 1985), ha ritenuto 
di dover porre in evidenza che la loro osservanza imponeva �il massimo riserbo su qualsiasi 
aspetto riferito a tali rapporti, vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto�. 
Sempre in linea di continuit� con tale comportamento, il Presidente del Consiglio dei ministri 
� in risposta alla nota del 18 luglio 2006 con cui il Procuratore della Repubblica di Milano 
gli aveva chiesto di trasmettere �ogni comunicazione o documento�, intercorsi tra il 
Ministro della difesa ed il SISMi, �concernenti il segreto in oggetto indicato o la vicenda 
sopra descritta�, ovvero �in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica 
delle c.d. �renditions��, invitandolo anche, �nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, 
ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato�, a �valutare l'opportunit� 
di revocarlo� � ha affermato testualmente che �su detta documentazione risulta effettivamente 
apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri�. E la 
predetta nota ha anche chiarito come tale segreto sia �stato successivamente confermato�, 
precisando, infine, che �nell'attuale contesto� non ricorrevano �le condizioni per rimuovere 
il segreto di Stato da detta documentazione�. 
Ora, a fronte di tali complessive risultanze, ed in particolare di quelle emerse � neanche 
due mesi prima che fosse formulata dalla Procura la richiesta ex art. 393 cod. proc. pen. � a 
seguito del diniego espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri alla specifica richiesta 
della stessa Procura di Milano di �revoca� del segreto di Stato �eventualmente apposto�, appare 
evidente che non poteva essere n� richiesto, n� ammesso, n� effettuato un incidente probatorio 
destinato a riguardare quella tematica delle relazioni tra Servizi italiani e stranieri di 
intelligence che il Presidente del Consiglio aveva inteso chiaramente sottoporre a segreto. 
Deve, dunque, dichiararsi che non spettava al Procuratore della Repubblica di Milano ed 
al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale n� richiedere, n� ammettere, 
n� espletare l'incidente probatorio del 30 settembre 2006, essendo lo stesso diretto ad accertare 
� ed avendo in concreto investito � anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il 
Servizio di intelligence italiano e quelli di Stati stranieri. 
Ci� comporta l'annullamento degli atti processuali emessi dalle suddette Autorit� giudiziarie 
a norma degli art. 393 e 398 cod. proc. pen. nelle parti corrispondenti, nonch�, anche sotto 
questo profilo, di quelli da esse emanati a norma degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen., in quanto
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 55 
fondati sulle risultanze dell'incidente probatorio colpite dalla declaratoria di annullamento, 
giacch� concernenti circostanze coperte da segreto di Stato. Da ci� consegue la inutilizzabilit� 
delle risultanze probatorie acquisite attraverso l'incidente probatorio, nel rispetto delle disposizioni 
dei gi� richiamati art. 185, comma 1, e 191 cod. proc. pen. e di quanto in precedenza 
osservato. 
10.� Non possono, invece, ritenersi fondate le altre due censure dedotte dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, in particolare, con il ricorso n. 2 del 2007. 
Secondo il ricorrente, una ulteriore violazione delle proprie prerogative in tema di segreto 
di Stato riguarda le pressioni che sarebbero state esercitate �dal P.M. sugli indagati perch� rivelassero 
il segreto di Stato da loro opposto�. 
Si sostiene, al riguardo, che la �Procura milanese avrebbe (�) prevaricato gli indagati-imputati 
contestando, anzitutto, l'esistenza stessa di un segreto di Stato, insistendo, quindi, in 
pi� occasioni, per convincerli a violare il segreto di Stato nell'esercizio di un diritto di difesa 
la cui valenza, pur di rilevanza costituzionale, non pu� compararsi con i supremi interessi 
dello Stato tutelati dal segreto e cos� arrogandosi una prerogativa di rimozione del segreto 
che � solo del Presidente del Consiglio�. 
Sul punto �, per�, da osservare che tale condotta fuoriesce comunque da qualsiasi ipotesi 
di menomazione tutelabile attraverso l'istituto del conflitto tra poteri dello Stato. Presupposto 
indefettibile di tale rimedio �, infatti, che l'atto o il fatto, che si assume menomativo, risulti 
riferibile all'esercizio di una attribuzione costituzionalmente garantita. Evenienza, questa, che 
� certamente da escludere nella ipotesi in cui il pubblico ufficiale eventualmente eserciti �indebite 
pressioni� nei confronti di un soggetto. Si tratterebbe, invero, in ipotesi, di condotta illegittima, 
solo censurabile, se del caso, nelle competenti sedi. 
Si lamenta, infine, che �con la intercettazione �a tappeto� delle utenze telefoniche intestate 
al SISMi da parte dell'Autorit� giudiziaria milanese�, si sarebbe lesa la �sfera di attribuzioni 
del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare 
la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico 
ed a tutelare il segreto di Stato, ex art. 1 della legge n. 801 del 1977, e in attuazione 
degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione�. 
Anche tale assunto non pu� essere condiviso. 
Non �, infatti, sostenibile che l'esistenza di �esigenze di particolare riservatezza contrattuale
�, fatte presenti dal gestore del servizio telefonico in occasione dell'espletamento dell'attivit� 
di captazione delle conversazioni, potesse surrogare la mancata apposizione del segreto 
di Stato, stante anche l'inesistenza di un divieto ex lege in relazione all'intercettabilit� delle 
comunicazioni intervenute su utenze telefoniche in uso da soggetti appartenenti ai Servizi. 
Inesistenza del divieto, del resto, significativamente confermata anche dalla sopravvenuta 
legge n. 124 del 2007, in base a quanto emerge dal testo dell'art. 270-bis da essa inserito nel 
codice di procedura penale, che prevede un particolare regime soltanto in relazione alla utilizzazione 
delle risultanze di intercettazioni di tale genere. 
� chiaro, per�, che in termini diversi si pone il problema � analogo a quello che ha investito 
le risultanze dell'incidente probatorio del 30 settembre 2006 � della concreta utilizzabilit� 
processuale del contenuto delle intercettazioni disposte dagli inquirenti. Sotto tale distinto 
profilo, l'Autorit� giudiziaria non potr� comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, 
in qualsiasi momento della scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero 
risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente 
od indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence
56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
italiano e quelli stranieri. Ci� in riferimento al principio, gi� affermato da questa Corte, secondo 
il quale il segreto di Stato ritualmente opposto e confermato legittimamente funge, nei 
singoli casi concreti, da �sbarramento� al potere giurisdizionale, nel senso �di inibire all'Autorit� 
giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e 
di prova coperti dal segreto� (gi� citata sentenza n. 110 del 1998). 
11.� Circa il ricorso n. 14 del 2008, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei 
confronti del Giudice monocratico titolare del dibattimento, esso deve essere accolto quanto 
alla richiesta di annullamento dell'ordinanza istruttoria del 14 maggio 2008. 
� bene premettere che gli accorgimenti che hanno accompagnato l'altra ordinanza, quella 
del 19 marzo 2008 con cui � stato riattivato il dibattimento � ed in particolare la scelta di adottare 
�ogni possibile cautela processuale, attesa la delicatezza e gravit� dei fatti oggetto del 
giudizio�, provvedendo, cos�, �ad estrapolare dal fascicolo dibattimentale i documenti prodotti 
dall'accusa, classificati come D-19, D-20, D-21, D-22, sui quali si erano focalizzati i conflitti 
di attribuzione� gi� pendenti a quella data � si sono rivelati certamente idonei ad impedire 
un'ulteriore divulgazione di notizie segretate e, dunque, ad escludere, da quel momento, la 
violazione delle prerogative costituzionali spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri 
in materia di segreto di Stato. 
Altrettanto non pu� dirsi, invece, per l'ordinanza del 14 maggio 2008, che ha ammesso 
l'escussione dei testi, indicati dal pubblico ministero nella lista depositata a norma dell'art. 
468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze ivi articolate. 
Ed invero, la decisione del Giudice del dibattimento di consentire che l'esame testimoniale 
avesse ad oggetto anche �specifici rapporti tra soggetti appartenenti� al SISMi ed alla CIA, 
con esclusione soltanto di quelle domande che risultassero �tese a ricostruire la tela dei pi� 
ampi rapporti� tra i suddetti organismi di intelligence, � stata posta in essere � al pari di quelle 
assunte, in relazione all'incidente probatorio espletato il 30 settembre 2006, dal Procuratore 
della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari � in violazione delle determinazioni 
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, quanto all'apposizione del segreto di Stato, 
con riferimento alla vicenda del sequestro di persona. 
Come si � gi� sopra posto in evidenza, e come sar� meglio chiarito in prosieguo nell'esame 
del ricorso n. 20 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, sin dall'11 novembre 2005, 
aveva espresso la volont� di �salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, 
la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi 
protetti� dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977, sottolineando la necessit� di assicurare �il 
massimo riserbo� su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la nostra intelligence e quella di 
Stati stranieri, �vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto�. 
Ne consegue, dunque, che il ricorso n. 14 del 2008 deve essere accolto nei limiti anzidetti, 
con conseguente annullamento dell'ordinanza del 14 maggio 2008. 
Anche in questo caso dovr� essere il Giudice del processo a valutare le conseguenze di tale 
annullamento sull'ulteriore corso dello stesso. 
Resta fermo, peraltro, che la eventuale futura escussione dei testi dovr� avvenire nei limiti 
del thema probandum ora definito, oltre che nel rispetto dell'art. 202, comma 1, cod. proc. 
pen., a norma del quale i pubblici ufficiali �hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti 
coperti dal segreto di Stato�, obbligo � la cui violazione � sanzionata penalmente dall'art. 261 
cod. pen. � di cui gli interessati dovranno essere resi edotti anche alla luce dei contenuti della 
presente sentenza. Del resto, l'art. 41 della legge n. 124 del 2007 ha inteso conferire portata 
generale a tale obbligo, stabilendo, infatti, che ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 57 
agli incaricati di pubblico servizio Ǐ fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto 
di Stato�; la medesima norma, inoltre, pone a carico dell'Autorit� giudiziaria � investita del 
processo penale nel corso del quale, in qualunque �stato e grado� il segreto sia stato opposto 
da costoro, anche in qualit� di indagati o imputati � il compito di �informare il Presidente del 
Consiglio dei ministri� affinch� assuma �le eventuali deliberazioni di sua competenza�. 
12.� Non � fondato, infine, il conflitto proposto dal Giudice del dibattimento nei confronti 
del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 20 del 2008). 
12.1.� Il ricorrente si duole del fatto che i due atti di conferma del segreto, opposto dai 
testi Scandone e Murgolo nel corso del loro esame testimoniale (e, con essi, la lettera �inoltrata 
a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati a testimoniare�, con la quale si 
rammentava ai medesimi l'esistenza del segreto di Stato su �ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi 
italiani e Servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali�), sarebbero 
viziati da �intrinseca contraddittoriet�� e violerebbero il �principio di legalit�� e quello �di 
proporzionalit��, contravvenendo, inoltre, ai principi �dell'anteriorit�� della segretazione e 
�di correttezza e lealt��, in quanto il Presidente del Consiglio non avrebbe esercitato il proprio 
potere, come invece doveroso, �in modo chiaro, esplicito ed univoco�. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, avrebbe affermato � in modo contraddittorio 
� l'insussistenza del segreto sul fatto-reato costituito dal sequestro di persona e, per contro, la 
segretezza del tema relativo ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri, ancorch� esso fosse �in 
qualche modo collegato o collegabile� con il fatto storico costituito dal sequestro di persona 
oggetto di giudizio. Su tali basi, inoltre, avrebbe concluso che �l'Autorit� giudiziaria � libera 
di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i 
mezzi di prova consentiti�, con esclusione, per�, proprio perch� �coperti da segreto�, di 
�quelli che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri�. 
Cos� procedendo, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri � oltre ad agire in modo 
contraddittorio � si sarebbe avvalso di �una sorta di artificio retorico volto a mascherare, nella 
forma, l'effettiva portata della segretazione�, la quale sarebbe �nella sostanza� divenuta � in 
violazione dei richiamati principi � �tanto ampia da comportare il rischio di uno svuotamento 
del potere/dovere del giudice di conoscere il reato nelle componenti oggettive e soggettive�. 
Un ulteriore specifico profilo di violazione del principio di correttezza e lealt� � ravvisato 
dal ricorrente in relazione all'atto del Presidente del Consiglio di conferma del segreto opposto 
dal teste Murgolo nel corso della sua deposizione. 
Infatti, a fronte dell'interpello del Giudice del dibattimento, in ordine al �ruolo eventualmente 
rivestito dall'imputato Mancini� nell'ipotizzato sequestro di persona, il Presidente del 
Consiglio, �muovendo da una �reinterpretazione�� dello stesso, ne avrebbe, invece, individuato 
l'oggetto � come confermerebbe la motivazione incentrata sulla necessit� di �preservare 
la credibilit� del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati
� � �in informazioni specificamente segretate (i rapporti CIA/SISMi)�. 
Per contro, �la testimonianza richiesta dal P.M.� � sempre a dire del ricorrente � �non verteva 
affatto sui rapporti internazionali del SISMi con gli organismi collegati, ma aveva ad oggetto 
esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo 
personale coinvolgimento nella commissione del reato�, sicch� il Presidente del Consiglio, 
nel �reinterpretare� l'interpello, avrebbe �in sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto 
con il principio di correttezza e lealt��. 
12.2.� Con riferimento a tale specifico profilo si rende necessaria una precisazione preliminare.

58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Infatti, deve porsi in rilievo come la domanda rivolta al teste Murgolo � in relazione alla 
quale egli ha opposto il segreto di Stato, rendendo necessario il ricorso alla procedura di interpello 
da parte del Giudice del dibattimento � non abbia avuto �ad oggetto esclusivamente 
quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento 
nella commissione del reato�. 
Il teste Murgolo, viceversa, nel corso del suo esame, ha opposto il segreto di Stato proprio 
in relazione al tema che ha sempre costituito � sin dall'inizio della vicenda giudiziaria relativa 
al presunto sequestro di persona � oggetto di segretazione da parte del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 
Dalla lettura del verbale dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 2008 o meglio, del verbale 
delle fonoregistrazioni ad esso allegato, risulta che la domanda del pubblico ministero, 
in relazione alla quale il teste ha opposto il segreto � stata cos� formulata: �Poi per� ci dica 
quello che � Lei ha riferito due pagine di ci� che le ha detto Mancini sugli accertamenti chiesti 
agli (recte: dagli) americani, sulle riunioni di Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che 
le ha detto Mancini�. 
Tale domanda, quindi, lungi dal riguardare �esclusivamente� (e genericamente) il coinvolgimento 
del Mancini nel presunto sequestro, verteva, specificamente, su ci� che lo stesso imputato 
avrebbe riferito al teste �sugli accertamenti chiesti agli (recte, dagli) americani nelle 
riunioni di Bologna�. La domanda al teste si chiude, significativamente, con le seguenti parole: 
�Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini�. Ma ci�, evidentemente (e secondo 
logica), sempre in relazione al precedente contenuto della domanda, vale a dire agli �accertamenti 
chiesti agli (recte, dagli) americani�. Di ci� si ha conferma dal fatto che il teste � nel 
rispondere � ha specificato di non potere riferire �sugli accertamenti� in questione alla luce 
della nota 6 ottobre 2008 del Presidente del Consiglio dei ministri, opponendo in tal modo il 
segreto di Stato, appunto, su quanto concerneva �le riunioni di Bologna�. 
Nessuna ambiguit�, quindi, pu� ravvisarsi nella determinazione del Presidente del Consiglio 
di conferma del segreto su tale domanda, in quanto essa si rifletteva, inevitabilmente, su un 
tipo di relazioni tra il SISMi e la CIA in ordine alle quali esso aveva da tempo imposto la segretazione, 
ancorch� tali relazioni presentassero profili di collegamento con il presunto sequestro 
di persona. 
12.3.� A tali rilievi � che riguardano, specificamente, l'asserita non conformit�, al principio 
di correttezza e lealt�, dell'atto di conferma del segreto concernente questo particolare aspetto 
dell'esame testimoniale del Murgolo � debbono aggiungersi, su un piano generale, e dunque 
in una prospettiva che involge l'intero contenuto del ricorso proposto dal Giudice del dibattimento, 
le ulteriori considerazioni che seguono. 
In particolare, non sussiste la violazione del principio dell'anteriorit� della segretazione. 
Si � gi� precisato prima come fin dalla direttiva del 30 luglio 1985 fosse stato disposto che, 
agli effetti dell'art. 342 cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, dovessero ritenersi �coperte 
da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801�, oltre � per ci� che 
qui interessa � le �operazioni e (�) attivit� informative� proprie dei Servizi segreti, anche 
�le relazioni con organi informativi di altri Stati�. E deve, altres�, ribadirsi come, con specifico 
riferimento alla vicenda in esame, con la citata nota 11 novembre 2005 il Presidente del Consiglio 
abbia manifestato la necessit� di assicurare, anche in relazione a tale vicenda, �il massimo 
riserbo� su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra il Servizio italiano e quelli stranieri, 
�vincolando chiunque ne abbia cognizione al segreto�. 
Non pu� quindi ritenersi che il Presidente del Consiglio abbia inteso segretare tali relazioni
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 59 
in modo postumo, n� che abbia contravvenuto a quell'esigenza di chiarezza sull'oggetto della 
segretazione imposta dalla necessit� di osservare il principio di correttezza e lealt�. 
Ed invero, tra le note dell'11 novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 6 ottobre 2008 e del 
15 novembre 2008, esiste oggettivamente � come ha rilevato la difesa statale � �una linea di 
continuit��, essendo tutte accomunate dall'affermazione secondo cui l'oggetto del segreto non 
� mai stato costituito dal fatto di reato del sequestro in questione, ma soltanto dai rapporti fra 
il Servizio di intelligence italiano e quelli di altri Stati. 
Nella stessa prospettiva, deve essere sottolineato � ancora una volta � che con la nota 18 
luglio 2006 il Procuratore della Repubblica di Milano, sostanzialmente di seguito all'interrogatorio 
come indagato del Direttore del SISMi (che si era avvalso della facolt� di non rispondere, 
opponendo il segreto di Stato e rilevando che per effetto di tale sua determinazione gli 
sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito), ha chiesto 
al Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere �ogni comunicazione o documento� 
intercorsi tra il Ministro della difesa ed il SISMi �concernenti il segreto in oggetto indicato o 
la vicenda sopra descritta� (vale a dire il sequestro di persona in quanto tale), nonch� �in generale 
tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. �renditions��. E sulla 
base di tale premessa, il Procuratore della Repubblica ha chiesto al Presidente del Consiglio, 
�nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse 
il segreto di Stato, di valutare l'opportunit� di revocarlo�. 
Rispondendo a tale richiesta, con la nota del 26 luglio 2006, � stato ribadito che �su detta 
documentazione risulta(va) effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente 
Presidente del Consiglio dei ministri� e che tale segreto era �stato successivamente confermato 
dallo scrivente�, non sussistendo, peraltro, �nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere 
il segreto di Stato da detta documentazione�. 
Orbene, dalla sequenza e dal contenuto di tali atti risulta, in modo incontrovertibile, che, 
quanto meno dal 26 luglio 2006, la Procura della Repubblica di Milano era divenuta consapevole 
dell'avvenuta apposizione del segreto di Stato e dei termini dello stesso in ordine alle 
relazioni tra i vari Servizi. 
Coerente con tale linea � e, dunque, con la decisione di garantire �il massimo riserbo� su 
qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la intelligence italiana e quella di Stati stranieri, �vincolando 
chiunque ne abbia cognizione al segreto� � � stata, pertanto, anche la motivazione 
che sorregge i due atti di conferma del segreto opposto dai testi Scandone e Murgolo; motivazione 
costituita, per espressa determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla 
necessit� di �preservare la credibilit� del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali 
con gli organismi collegati� e di garantire l'�esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna 
corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicit� le sue modalit� organizzative 
ed operative�. 
Il segreto di Stato, dunque, non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in s�, accertabile 
dall'Autorit� giudiziaria competente nei modi ordinari, bens�, da un lato, i rapporti tra 
i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del 
SISMi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal 
suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini 
fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza, quanto alla 
fonte di prova in questione, dello �sbarramento� al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione 
e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato. 
12.4.� Per quel che concerne, infine, le censure relative all'asserito mancato rispetto dei
60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
principi di legalit� e di proporzionalit�, esse tendono a sollecitare, in definitiva, un sindacato 
sulle ragioni della disposta segretazione. 
Questa Corte ha per� affermato � come prima si � posto in rilievo � che l'�individuazione 
dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e 
devono, quindi, rimanere segreti� costituisce il risultato di una valutazione �ampiamente discrezionale 
e, pi� precisamente, di una discrezionalit� che supera l'ambito ed i limiti di una 
discrezionalit� puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae� (sentenza n. 
86 del 1977). 
In queste condizioni, resta quindi escluso qualsiasi sindacato, come ha ben chiarito la pi� 
volte citata sentenza n. 86 del 1977, sull'esercizio in concreto del potere di segretazione, atteso 
che il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato 
spetta al Presidente del Consiglio dei ministri sotto il controllo del Parlamento. 
Non �, quindi, ipotizzabile, oltre al suddetto tipo di controllo sulla motivazione dell'atto di 
conferma del segreto, atto che � a tale precipuo scopo � deve essere trasmesso alla competente 
Commissione parlamentare (ora COPASIR), un sindacato anche sulla proporzionalit� del 
mezzo rispetto allo scopo (proporzionalit� che, non a caso, la sentenza n. 86 del 1977 ha individuato 
soltanto come criterio al quale si sarebbe dovuto attenere il legislatore nella disciplina 
del segreto). 
D'altronde, trova giustificazione, sul piano costituzionale, la spettanza al Parlamento 
del sindacato sulle modalit� di esercizio del potere di segretazione proprio perch� quella 
parlamentare, come si � prima specificato, rappresenta �la sede normale di controllo nel 
merito delle pi� alte e pi� gravi decisioni dell'Esecutivo�, in quanto Ǐ dinanzi alla rappresentanza 
del popolo, cui appartiene quella sovranit� che potrebbe essere intaccata (art. 
1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento 
ed � la rappresentanza popolare che pu� adottare le misure pi� idonee per garantire 
la sicurezza�, cio� il bene a presidio del quale, come si � visto, si pone la disciplina in materia 
di segreto. 
A quanto sopra osservato va significativamente aggiunto che, ai sensi dell'art. 202, comma 
7, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 124 del 2007, nel conflitto di attribuzione 
proposto dall'Autorit� giudiziaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la 
Corte � chiamata a valutare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato 
ritualmente opposto e confermato, non gi� ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni 
e sul concreto atteggiarsi della sequenza rappresentata dall'apposizione/opposizione/conferma 
del segreto stesso; giudizio quest'ultimo riservato, come si � precisato, in sede politica, al Parlamento. 
E qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'Autorit� 
giudiziaria doverosamente non pu� n� acquisire (ove ancora non acquisiti), n� utilizzare 
(ove eventualmente gi� acquisiti), direttamente o indirettamente, atti, documenti, notizie, testimonianze 
e quant'altro risulti coperto dal segreto di Stato. 
Sotto altro, non meno rilevante, aspetto, non � ravvisabile una contraddizione logico-giuridica 
tra l'ammettere che un determinato fatto, presuntivamente costituente reato, non � coperto 
dal segreto di Stato ed � quindi accertabile secondo le regole proprie della disciplina 
del processo penale, e la segretazione di una fonte o pi� fonti di prova, pur se collegate o collegabili 
a quel fatto di reato e dunque anche essenziali per l'accertamento del reato stesso. 
Coerentemente con tale impostazione, infatti, l'art. 202, comma 6, cod. proc. pen., come si � 
gi� prima rilevato, ha disposto che �non �, in ogni caso, precluso all'autorit� giudiziaria di 
procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 61 
dal segreto�. E se la fonte di prova segretata riveste appunto carattere di essenzialit� e non 
sussistono altre autonome fonti di prova, non resta all'Autorit� giudiziaria altro che applicare 
il comma 3 del medesimo art. 202, il quale testualmente dispone che �qualora il segreto sia 
confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto 
dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di 
Stato�. 
12.5.� In conclusione, il ricorso n. 20 del 2008, proposto dal Giudice del dibattimento, 
deve essere respinto, riconoscendosi che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri apporre 
e confermare il segreto di Stato nei termini innanzi precisati, vale a dire � con riferimento 
alle vicende all'esame dell'Autorit� giudiziaria milanese � precludere la acquisizione di elementi 
probatori sia in ordine agli interna corporis del SISMi, sia in ordine ai rapporti tra 
SISMi e CIA comunque connessi alla vicenda stessa. Spettava, dunque, al Presidente del Consiglio 
dei ministri emettere sia la nota inviata il 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB) sia le 
due note del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347). 
13.� Sulla base di tutte le considerazioni sopra svolte, devono ritenersi inconferenti le 
istanze istruttorie formulate dal Giudice del dibattimento nel proprio ricorso, giacch� esse investono 
relazioni tra organi costituzionali aventi rilevanza sul piano puramente politico. 
14.� Non sussistono poi le condizioni per accogliere la istanza, avanzata dalla Procura 
della Repubblica, di �cancellazione delle parole qui di seguito sottolineate, cos� come riportate 
nel ricorso del Presidente del Consiglio 14 febbraio 2008 (recte: 2007), introduttivo del presente 
giudizio, essendo i relativi fatti delittuosi attribuiti ai PM milanesi rimasti sforniti della 
bench� minima prova: 
1) �Un'ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa 
del segreto di Stato � stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta 
avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato� (p. 7, � 3, righi 3-5 del ricorso). 
2) �Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata 
dal P.M. sugli indagati perch� rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente 
descritto in parte narrativa� (p. 16, � 2.2.3., righi 1-4, del ricorso). 
3) �� l'atteggiamento del P.M. milanese appare assai poco conforme al principio di leale 
cooperazione fra poteri dello Stato, teso com'� alla prevaricazione degli indagati imputati 
per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, nel dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti 
tassativamente vietati dall'ordinamento vigente� (p. 19, � 2.2.4, righi 3-6 del ricorso)
�. 
Le suddette espressioni non possono essere considerate sconvenienti o offensive, in quanto 
costituiscono manifestazioni di dialettica processuale, che in questi giudizi � stata anche aspra, 
ma sempre sostanzialmente corretta. 
D'altronde, alla medesima logica si iscrive l'espressione contenuta nel ricorso n. 6 del 2007 
proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano nella parte in cui si legge che il Presidente 
del Consiglio dei ministri �falsamente afferma� che il segreto di Stato sarebbe stato apposto 
dal suo predecessore; censura che lo stesso ricorrente ha tenuto distinta, nel secondo motivo 
di ricorso, da quella con la quale � stato dedotto il vizio di �eccesso di potere per errore o per 
falsit� dei presupposti� (pag. 51 del ricorso medesimo). 
Tutte queste espressioni, infatti, sono dirette non gi� a censurare presunti comportamenti 
illeciti posti in essere dai protagonisti della vicenda in esame, bens� � in coerenza con il petitum 
di ciascun ricorso � alla denuncia della menomazione delle attribuzioni costituzionali
62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
facenti capo agli organi dei quali essi erano, rispettivamente, legittimati ad esprimere in via 
definitiva la volont�. 
per questi motivi 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i giudizi, 
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto �nell'interesse della Sezione GIP del 
Tribunale di Milano� nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei 
ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del 
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice 
dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette Autorit� giudiziarie 
porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto 
che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di 
persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito 
della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'Autorit� 
giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonch� la richiesta 
di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il 
relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, 
tali atti processuali nelle corrispondenti parti; 
accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, 
limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al Giudice 
predetto ammettere le prove ivi indicate; 
respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale 
del Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando 
che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le 
due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347). 
Cos� deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 
marzo 2009.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 63 
3. Gli atti defensionali del conflitto n. 2/2007 - Atti di indagine in violazione 
del segreto di Stato - AL 48581/2006 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorso 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
avente ad oggetto 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
nei confronti del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Milano, in relazione alla attivit� istruttoria svolta nei confronti di funzionari del 
SISMi (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero e di altri, volta ad acquisire 
elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente apposto dal Presidente 
del Consiglio ex art. 12 L. 24.10.77 n. 801, ed alla richiesta di rinvio a giudizio che 
ha offerto alla pubblicit� del processo una gran mole di fatti, nominativi, documenti e notizie 
coperti da segreto di Stato. 
FATTO 
1.- La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona 
di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvert� ben presto che la sua attivit� sarebbe 
necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, 
anzi, preciso avvertimento, oltre che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente 
del Consiglio pro tempore, il quale, informato dal Direttore del SISMi delle richieste 
di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11.11.2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 
(doc. 1), nell�affermare energicamente l�assoluta estraneit� del Governo e del SISMi al sequestro 
in danno di Abu Omar, conferm� le disposizioni precedentemente impartite dai suoi 
predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle �relazioni dei 
Servizi ... con organi informativi di altri Stati�. 
E� chiaro l�implicito richiamo alla direttiva 30.7.85 n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva 
stabilito quanto segue. 
�1. Agli effetti dell�articolo 342 del codice di procedura penale, devono intendersi coperti 
dal segreto di Stato ai sensi dell�articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le cose, 
gli atti e i documenti relativamente ai quali esista un provvedimento dichiarativo del segreto 
di Stato, ovvero i cui contenuti o le cui caratteristiche siano tali da rilevare informazioni o 
dati concernenti i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la costituzione, la dislocazione, 
l�impiego e gli organici degli organismi di informazione e di sicurezza e le relative 
strutture; i dati di riconoscimento autentici o di copertura dei componenti degli organismi 
medesimi e quelli di copertura di tali organismi; le posizioni documentali dei singoli componenti; 
l�addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento 
delle attivit� istituzionali; le aree ed i settori di impiego; le operazioni e le attivit� 
informative; le modalit� e le tecniche operative; le fonti confidenziali; le relazioni con organi 
informativi di altri Stati; le infrastrutture ed i poli operativi e logistici; l�assetto ed il 
funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, 
radar e cripto nonch� di elaborazione dati; l�armamento, l�equipaggiamento, i vei-
64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
coli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione. 
2. Agli effetti dell�articolo 352 del codice di procedura penale deve intendersi coperta da segreto 
di Stato ogni notizia relativa agli oggetti di cui all�articolo precedente.� 
Direttiva, quest�ultima, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (cfr. Assise 
Roma, sentenza n. 21/97 del 12.6.97 e Cass. Sez. I pen. sentenza n. 3348 del 29.1.2002). 
L�apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio pro tempore, 
con nota 26.7.2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della 
Repubblica di Milano il quale aveva chiesto �la trasmissione di ogni comunicazione o documento 
... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte 
che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle 
pratiche delle c.d. �renditions�. �Tanto premesso - continuava il Procuratore della Repubblica 
di Milano - rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell�art. 1 L. 24.10.77 n. 801, nella 
ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto 
di Stato, di valutare l�opportunit� di revocarlo� (doc. 4). 
La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore fu la seguente: �... rilevo che su detta documentazione 
risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente 
del Consiglio dei Ministri; il segreto � stato successivamente confermato dallo Scrivente. 
N� sussistono, nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione 
...�. 
Ma vՏ di pi�. Tra le varie attivit� di indagine svolte, la Procura di Milano procedette al sequestro 
di tutta la documentazione esistente presso un Ufficio del SISMi sito in via Nazionale, in 
Roma. 
Fra tali documenti - molti dei quali contenenti dati oggettivamente coperti da segreto di Stato 
- spiccava in particolare una cartella, di colore blu, rinvenuta nella stanza n. 10, ufficio della 
dott.ssa Tontodimamma e cos� descritta: 
�Reperto D. 19� �Materiale rinvenuto nella stanza n. 10 Ufficio della D.ssa Tontodimamma 
Jenny 
Reperto D. 19: una cartellina di colore blu, contenente fotocopie relative a documenti riguardanti 
il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar Al Masri, tutti classificati riservati e riservatissimi 
cos� suddivisi: a) documento composto da 5 fogli formato A4, intestato: �In Italia, la 
rabbia per la tattica USA colora un caso di spionaggio - New York Times� e terminante con 
la frase �assistere efficacemente l�indagine italiana� b) nr. 20 fotocopie di documentazione 
relativa al sequestro del cittadino egiziano, il tutto tenuto insieme da un fermaglio.� (doc. 5). 
Tale documentazione, per di pi�, era in larghissima parte identica a quella che il Direttore del 
SISMi con nota 31.10.2006, trasmise - su specifica richiesta - alla Procura di Milano (doc. 6). 
Si trattava, in realt�, della versione definitiva di un appunto di cui il documento sequestrato 
costituiva bozza preparatoria. 
Orbene, tale trasmissione ufficiale conteneva l�avvertenza che alcuni passaggi dei documenti 
trasmessi erano �oscurati� perch� coperti da segreto di Stato (in quanto idonei a rivelare nominativi 
di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi servizi e rapporti fra servizi italiani e stranieri). 
Ciononostante, la Procura di Milano ha utilizzato la documentazione integrale come prova (e 
prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta 
di rinvio a giudizio (doc. 7, ultimo � di pag. 10 e inizio pag. 11), cos� violando il segreto di 
Stato. 
A ci� si aggiunga che il documento � stato trasmesso dalla Procura milanese al Parlamento Eu-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 65 
ropeo e pubblicato su internet (doc. 8). Il che � forse irrilevante ai fini del presente conflitto 
ma testimonia, a carico del potere inquirente in questione, una singolare indifferenza nei confronti 
delle prerogative degli altri poteri dello Stato. 
In definitiva e per concludere sul punto il titolare dell�azione penale ha acquisito documenti 
ictu oculi coperti dal segreto di Stato ed espressamente segretati in molte loro parti in sede di 
trasmissione ufficiale. 
Ciononostante ha fatto uso della loro versione integrale come elemento di prova, come strumento 
di acquisizione di ulteriori fonti di prova e li ha offerti alla pubblicit� del processo. 
2.- Un ulteriore strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese � stato quello delle intercettazioni 
telefoniche effettuate �a tappeto� su utenze �di servizio� del SISMi, nella consapevolezza, 
da parte della Procura, di ci� informata dal gestore della telefonia mobile, che 
l�associazione ai numeri di utenza SISMi era coperta da segreto di Stato. Infatti il relativo contratto 
con il gestore del servizio di telefonia mobile era espressamente segretato (all. 9) ed il 
gestore avvertiva i richiedenti delle esigenze di particolare riservatezza (ad esempio all. 10) 
Segreto che costituisce, d�altronde, ovvia conseguenza del principio, sopra illustrato, della copertura 
di segretezza sui nominativi degli agenti, sul modus operandi dei Servizi, sui loro contatti 
con omologhi esteri, sull�identit� delle fonti confidenziali. Principio derivante pianamente 
dalla normativa sul segreto di Stato, dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 1985 sopra 
ricordata e dalle conferme del segreto dello stesso Presidente 11.11.05 e 26.7.06 prima citate. 
Nonostante tali inequivocabili determinazioni adottate dai massimi responsabili della politica 
informativa e di sicurezza nell�interesse e per la difesa dello Stato democratico, la Procura di 
Milano, nell�ambito del procedimento penale avente ad oggetto il sequestro d Abu Omar, ha 
chiesto ed ottenuto di mettere sotto intercettazione un rilevantissimo numero di utenze telefoniche 
cellulari in uso al Servizio. Tale attivit� di intercettazione ha consentito, attraverso un 
effetto �a catena�, di prendere cognizione di ben 180 utenze telefoniche (sia quelle direttamente 
intercettate, sia quelle in uso agli interlocutori dei soggetti che impiegavano le utenze direttamente 
intercettate) e di rendere noto, in tal modo, l�intero sistema delle reti di comunicazioni 
telefoniche del Servizio, nonch� l�identit� di ben 85 soggetti appartenenti o appartenuti al Servizio 
- numero di gran lunga eccedente quello degli indagati -, di altri soggetti appartenenti ad 
organismi informativi stranieri e di fonti informative (doc. 11: brogliacci delle registrazioni 
delle conversazioni intercettate (con relativo indice), ed elenco di parte dei numeri di telefono 
del SISMi intercettati). 
3.- Un�ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa del 
segreto di Stato � stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta 
avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato. Tale linea di condotta si � articolata 
a volte nella negazione dell�esistenza di un segreto di Stato (doc. 12, specialmente 
pagg. 89 e ss) a volte nell�invito a violarlo perch� il relativo reato sarebbe stato scriminato dall�esercizio 
del diritto di difesa (doc. 13-15), a volte qualificando la mancata risposta per opposizione 
di segreto come rifiuto di rispondere (doc. 16 ). 
Tale atteggiamento del P.M. milanese appare teso - costi quel che costi - all�apprendimento di 
notizie coperte da segreto di Stato. Se ne ha conferma dalla richiesta di incidente probatorio 
18.9.2006 (doc. 17), richiesta fatta al fine - candidamente dichiarato - di accertare i rapporti 
fra SISMi e CIA. Cio� rapporti coperti da segreto di Stato in virt� di leggi, direttive e provvedimenti 
puntuali. Fine, poi, concretamente perseguito nel corso dell�incidente svoltosi il 30.9 
successivo (doc. 18 specie pagg. da 21 a 25). 
4.- Tutti gli elementi di prova cos� ottenuti dalla Procura milanese ed acquisiti al fascicolo
66 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
processuale sono stati posti a base della richiesta di rinvio a giudizio 5.12.2006 nei confronti 
del Generale Pollari, allora Direttore del SISMi, di sei agenti dello stesso servizio, di numerosi 
agenti CIA e complessivamente di 35 imputati. 
Da quanto esposto, emerge che l�attivit� svolta dalla Procura di Milano ai fini dell�acquisizione 
di fonti di prova atte a sostenere l�accusa, ha eluso il segreto di Stato pi� volte richiamato e 
confermato, in differenti momenti di indagine, ricercando ed ottenendo proprio quei documenti 
e quelle notizie che si erano volute segretare, offrendo alla pubblicit� del giudizio modalit� 
operative del SISMi, nominativi dei suoi agenti e di fonti confidenziali, nominativi di agenti 
stranieri. 
Sempre in punto di fatto, va, infine, posto in evidenza come la divulgazione dei risultati istruttori 
espone i Servizi italiani al rischio concreto di un �ostracismo informativo� da parte degli 
omologhi stranieri interessati a problematiche comuni, con evidenti negativi contraccolpi sullo 
svolgimento dell�attivit� informativa presente e futura e, di conseguenza, sulla effettivit� del 
prodotto di �intelligence� elaborato dagli organismi informativi. 
Sotto il profilo della politica internazionale, poi, va rilevato il sensibile danno recato all�immagine 
del Governo italiano soprattutto nella delicatissima e vitale materia della collaborazione 
fra Stati nel campo dell�antiterrorismo. 
In definitiva e per concludere, deve affermarsi che l�attivit� svolta dalla Procura della Repubblica 
di Milano nel corso delle indagini ed in sede di incidente probatorio e la conseguente richiesta 
di rinvio a giudizio esorbitano dai poteri strumentali all�esercizio dell�azione penale in 
presenza dell�apposizione di segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Pertanto, con il presente ricorso, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 7.2.2007, allegata, 
si eleva conflitto ai sensi degli artt. 37 e ss. legge 11.3.53 n. 87 per violazione degli artt. 
1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 Costituzione e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24.10.77 n. 
801 e 202, 256 e 362 c.p.p.. 
DIRITTO 
1.- Sull�ammissibilit� del ricorso. 
1.1.- Sotto il profilo soggettivo. 
Pacifica appare la spettanza della qualificazione di potere dello Stato in capo al ricorrente. Per 
quanto attiene all�altra parte in conflitto, sembra sufficiente richiamare l�insegnamento di codesta 
Corte in ordine alla competenza del Procuratore della Repubblica di dichiarare definitivamente 
la volont� del potere a cui appartiene ed alla individuazione in capo al pubblico 
ministero della natura di potere dello Stato in quanto titolare diretto ed esclusivo dell�attivit� 
di indagine finalizzata all�esercizio (obbligatorio) dell�azione penale (Corte Cost. sentt. 420/95, 
110/98, 410/98, 487/00). 
1.2.- Sotto il profilo oggettivo. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri rivendica, con il presente atto, l�integrit� delle proprie 
attribuzioni costituzionali nell�esercizio della attivit� politica volta alla tutela della sicurezza 
dello Stato mediante l�apposizione del segreto di Stato, attribuzioni lese dall�attivit� di indagine 
del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. 
Tale attivit� di indagine - e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio - � stata rivolta, infatti, 
ad accertare fatti e ad acquisire notizie segretati dal Presidente del Consiglio fondando quindi 
anche su di essi l�accusa . 
2.- Nel merito: violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102, 126 Costituzione in relazione agli 
artt. 12 e 16 L. 24.10.77 n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p..
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 67 
2.1.- Come � noto, se � vero che nelle democrazie avanzate il governo della cosa pubblica ha 
per regola la trasparenza, vero � anche che non esiste ordinamento al mondo che non conosca, 
sia pure in via di eccezione e con varie denominazioni, l�istituto del segreto di Stato. 
Un segreto da opporsi per la tutela di valori fondamentali e tanto forte da resistere ad altri valori 
pur essi di fondo. 
Nel nostro ordinamento costituzionale, codesta Corte, con la storica sentenza 24.5.77 n. 86, 
attraverso l�esame del combinato disposto degli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Costituzione ha ritenuto 
di individuare tali valori, posti al vertice di quelli su cui poggia la salus rei publicae, nella esistenza, 
nella integrit� e nella essenza democratica dello Stato. 
In proposito � necessario far riferimento ad una scala di valori perch�, come � noto, l�istituto 
della �segretazione� impone una comparazione fra valori, fra funzioni e fra interessi: quelli 
che attraverso la segretazione si vogliono tutelare e quelli che attraverso la segretazione si debbono 
sacrificare. 
Nella specie, il livello �supremo� dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula 
la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla 
Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale. 
Sempre con la sentenza sopra citata codesta Corte ha individuato nel Presidente del Consiglio 
dei Ministri, quale responsabile della �suprema� attivit� politica (art. 95 Cost.) il necessario titolare 
del potere di segretazione. Un potere da esercitare, ovviamente, nell�esercizio di una discrezionalit� 
puramente politica - e quindi libera nei fini - con l�adozione di un atto che di 
quella natura politica partecipa e che prevale, quindi, necessariamente nei confronti dell�esercizio 
del potere giurisdizionale, in quanto pariordinato alla legge nella gerarchia delle fonti. 
Naturalmente - ha soggiunto codesta Corte - l�atto politico di segretazione non pu� ritenersi 
sottratto a qualunque controllo: soggiacer� invece all�istituzionale controllo del Parlamento 
(art. 94 Cost.), dinanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) � responsabile politicamente. Sar� 
appena il caso, da ultimo, di rammentare in proposito la non segretabilit� di fatti eversivi dell�ordine 
costituzionale pure affermato da codesta Corte. La relativa segretazione si porrebbe 
infatti come fatto rivoluzionario in contraddizione con il valore da proteggere: l�integrit� dello 
Stato democratico. 
In puntuale applicazione dell�insegnamento cos� riassunto, il legislatore ha riformato i �Servizi� 
con la nota legge 24.10.77 n. 801, poi in parte (ma solo in parte) trasfusa negli artt. 202, 204, 
256 e 362 del nuovo c.p.p.. 
In virt� di tale normativa, quando su determinate notizie viene ritualmente apposto il segreto 
di Stato e tali notizie siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo 
non pu� che concludersi con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per 
l�esistenza di un segreto di Stato. 
La normativa, espressamente dettata solo per il processo penale (probabilmente perch� detto 
processo rappresenta da un lato la forma di giurisdizione pi� esposta ad imbattersi nel limite 
del segreto di Stato, dall�altro quella meno suscettibile di limitazioni di fronte all�accertamento 
della verit�), deve estendersi anche al giudice civile e amministrativo. Giudice che, per�, a differenza 
del giudice penale, in caso di opposizione del segreto non potr� rendere una pronuncia 
di non liquet ma dovr� pronunciarsi invece sulla domanda in base alle proprie regole di giudizio 
applicate agli elementi di cui dispone, anche a costo di rendere una sentenza sostanzialmente 
ingiusta (come d�altronde accade quando il giudice � altrimenti vincolato dalla regola probatoria) 
ma rinunciando comunque alla conoscenza delle notizie coperte da segreto, in quanto 
�essenziale � che non sia divulgato, nemmeno nell�ambito del processo, un segreto di Stato�
68 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
(Cass. SS.UU. 26.1.89-17.11.89 n. 4905). 
Se quanto sopra � esatto - e non sembra lecito dubitarne - la apposizione del segreto di Stato 
da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integra l�esercizio di un potest� 
che costituisce �sbarramento al potere giurisdizionale stesso� (Corte Cost. sentt. 86/77 e 110/98 
cit.). 
2.2.- Nella specie, come risulta dalla narrativa in fatto e dalla documentazione elencata, il Presidente 
del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l�esistenza di un segreto di 
Stato. 
Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri, 
una seconda volta che detto segreto copriva �tutti gli atti, documenti e informative relativi alle 
pratiche delle c.d. renditions�. 
Ciononostante la Procura milanese procedette nelle sue indagini violando il segreto sotto almeno 
tre profili. 
2.2.1.- Una prima violazione attiene all�utilizzo della documentazione sequestrata nell�Ufficio 
SISMi di via Nazionale. Trattavasi infatti, come risulta dalla narrativa in fatto, punto 1, di documentazione 
ictu oculi segreta non solo per le classificazioni formali apposte sulla copertina, 
non solo per i suoi contenuti che disvelavano nomi di agenti stranieri, fonti informative, rapporti 
con servizi di nazionalit� varia, ma addirittura perch� il segreto era stato formalmente opposto 
dal Direttore del Servizio, il quale nel trasmettere quella stessa documentazione alla Procura 
milanese ne aveva oscurato tutta una serie di passaggi precisando nella nota di accompagnamento 
che le parti oscurate erano coperte da segreto di Stato. 
L�utilizzazione della documentazione non oscurata (per non parlare della sua pubblicizzazione 
in sede europea e mondiale) ha dunque violato il segreto di Stato. 
N� potrebbe certo obiettarsi che la opposizione del segreto non � stata confermata dal Presidente 
del Consiglio, perch� sarebbe stato onere del P.M. chiederne la conferma e sarebbe assurdo 
sostenere che l�autorit� giudiziaria pu� superare il segreto opposto semplicemente omettendo 
di chiederne la conferma al Presidente del Consiglio. 
2.2.2.- Una seconda violazione consiste nelle intercettazioni telefoniche a tappeto di ben 85 
utenze di servizio di agenti SISMi, il che comporta la conoscenza dello �assetto o funzionamento 
degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione� (direttiva di segretazione 
30.7.85 citata - doc. 2) nonch�, necessariamente, di nominativi di agenti e di informatori, di 
modalit� operative, di rapporti con servizi stranieri. Notizie tutte coperte, come � ovvio, da segreto 
di Stato, utilizzate come fonti di prova ed offerte alla pubblicit� del processo. 
Attraverso tale modo di procedere si � resa disponibile una massa di informazioni tale da gettar 
luce sull�intero dispositivo di sicurezza e di antiterrorismo italiano e su parte di altri sistemi 
nazionali. 
L�attivit� di indagine svolta attraverso le intercettazioni in questione appare, quindi, essere andata 
ben al di l� dell�ambito entro il quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il pubblico 
ministero pu� legittimamente indagare sui fatti di reato oggetto di una notitia criminis. 
Nella sentenza n. 110/98 codesta Corte, pur avendo ribadito il principio che, in base alla disciplina 
vigente, non � configurabile alcuna immunit� sostanziale collegata all�attivit� dei Servizi 
informativi, di guisa che l�apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio 
dei Ministri non ha l�effetto di impedire che il pubblico ministero proceda nelle indagini, ha 
chiaramente affermato che tale apposizione certamente inibisce all�autorit� giudiziaria di acquisire 
e di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. 
Ed � proprio tale limite che appare essere stato valicato nel caso di specie, con la intercettazione
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 69 
�a tappeto� delle utenze telefoniche intestate al SISMi da parte dell�autorit� giudiziaria milanese, 
che pu� essere ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la politica informativa e 
di sicurezza nell�interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di 
Stato, ex art. 1 della legge n. 801/77, ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della 
Costituzione. 
N� potrebbe obbiettarsi che nella specie non vi � stata alcuna opposizione n� conferma di segreto 
di Stato perch�, come � noto, il segreto di Stato esiste anche in assenza di una sua opposizione 
o di un provvedimento dichiarativo e l�autorit� giudiziaria che si imbatte in un segreto 
per tale riconoscibile, come era nella specie, ha il dovere di non violarlo o, se ha dei dubbi, di 
chiedere conferma al Presidente del Consiglio per evitare il rischio di infrangere il precetto di 
cui all�art. 261 c.p.. 
2.2.3.- Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata 
dal P.M. sugli indagati perch� rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente 
descritto in parte narrativa. 
La sottoscritta difesa � ben consapevole della delicatezza del problema, delicatezza indotta sia 
dalla scarsit� e dalla contraddittoriet� dei precedenti nella giurisprudenza della Cassazione e 
di codesta Corte, sia dalla incompletezza della legge 801/77, tale rimasta nonostante il monito 
contenuto nella sentenza 110/98 di codesta Corte. 
In tale quadro, il presente giudizio sembra l�occasione propizia perch� codesta Corte possa 
far luce, magari con una sentenza manipolativa per addizione, su di una zona grigia di confine 
fra segreto di Stato e giurisdizione. 
E� noto, naturalmente, a questa difesa il precedente della Cassazione invocato dalla Procura 
milanese (Cass. VI, 10.3.87 in CED n. 175919, Musumeci) che sovraordina il diritto di difesa 
al segreto di Stato. 
Ma trattasi, ad avviso di questa difesa, di precedente insoddisfacente, perch� isolato, reso in 
caso di specie assolutamente diverso dal presente, sotto il regime del previgente codice e largamente 
contraddetto dalla sentenza di codesta Corte 110/98 che sovraordina il valore del segreto 
di Stato rispetto a ogni diritto individuale, in quanto tutela la sicurezza dello Stato, che � 
�interesse essenziale, insopprimibile della collettivit� con palese carattere di assoluta preminenza 
su ogni atto, in quanto tocca ... la esistenza stessa dello Stato�. 
La verit� � che sembrerebbe, all�opposto, ben sostenibile la opponibilit� del segreto anche da 
parte dell�indagato-imputato. 
Nel conflitto risolto da codesta Corte con la decisione 110/98 una opposizione di segreto era 
stata fatta proprio da un indagato alla Procura romana (prima della remissione degli atti alla 
Procura bolognese) e la Procura romana, correttamente, chiese - e ottenne - conferma del segreto 
dal Presidente del Consiglio. 
La Procura bolognese, in sede di conflitto, contest� la irritualit� della opposizione di quel segreto 
perch� fatta da un indagato e non da un testimone. L�Avvocatura dello Stato sostenne la 
legittimit� di tale opposizione e codesta Corte - pur senza affrontare ex professo il problema - 
accolse il ricorso per conflitto del Presidente del Consiglio. 
Orbene, sembra a questa difesa che una lettura estensiva dell�art. 202 c.p.p. (che letteralmente 
limita l�opponibilit� del segreto al solo testimone) nel senso di renderla applicabile anche all�indagato-
imputato sia assai pi� conforme a Costituzione (segnatamente artt. 3, 24 e 111) di 
quanto non sia la esegesi letterale caldeggiata dalla Procura milanese e codesta Corte ha sempre 
insegnato che quando della norma giuridica siano possibili due interpretazioni, e di queste
70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
due una soltanto sia conforme a Costituzione essa sola � quella valida. 
Orbene, se � vero, come � vero, che l�apposizione del segreto di Stato � atto politico volto 
alla tutela dei supremi interessi della Nazione, libero nei fini e quindi equiordinato alla legge 
nella gerarchia delle fonti, tanto che ha il potere di fermare la giurisdizione penale, sembra 
assurdo renderlo recessivo a fronte del diritto di difesa esercitato dall�imputato (ed anche, 
per coerenza, dal litigante civile o amministrativo). 
E se � vero, come pure � vero, che la giurisdizione presuppone la parit� delle parti nel giusto 
processo, quando il segreto impedisce la prova, essa giurisdizione dovrebbe reagire ugualmente, 
ritraendosi, sia quando la prova segretata impedisca all�accusa di provare la colpevolezza, 
sia quando tale prova impedisca alla difesa di provare l�innocenza. 
Un ulteriore profilo della tesi caldeggiata � poi dato dalla irragionevolezza della norma di 
cui all�art. 202 c.p.p. se ritenuta applicabile al solo testimone e non anche all�indagato. Esegesi 
che comporterebbe, infatti, il dissolvimento dello scudo del segreto di Stato in virt� del 
semplice - quanto facile e rimesso al buon volere del P.M. - mutamento di veste di un soggetto 
processuale quando passa da quella del testimone informato dei fatti a quella dell�indagato. 
In altri termini sembra, a tal punto, che al risultato di ritenere opponibile il segreto anche 
dall�indagato-imputato si possa giungere attraverso una interpretazione estensiva della normativa 
vigente, interpretata sulla base del criterio esegetico del privilegio spettante alla lettura 
costituzionalmente corretta e cio� attraverso la conformazione a Costituzione del combinato 
disposto degli artt. 2, comma 1, n. 70 L. 16.2.87 n. 81, 12 L. 801/77 e 202 c.p.p.. 
Tanto il principio direttivo della legge delega dell�87 quanto il disposto dell�art. 12 L 801/77 
non sono, infatti, coerenti con una limitazione della disciplina del segreto al solo testimone 
ed i limiti letterali dell�art. 202 c.p.p. sono verosimilmente il portato di una pigrizia intellettuale 
del legislatore delegato, che si � rifatto al sotto-sistema probatorio del vecchio codice. 
Sembra quindi di poter concludere che una lettura costituzionalmente corretta del sistema 
normativo sopra indicato possa portare all�affermazione della opponibilit� del segreto di 
Stato anche da parte dell�indagato-imputato. 
La Procura milanese avrebbe quindi prevaricato gli indagati-imputati contestando, anzitutto, 
l�esistenza stessa di un segreto di Stato insistendo, quindi, in pi� occasioni, per convincerli 
a violare il segreto di Stato nell�esercizio di un diritto di difesa la cui valenza, pur di rilevanza 
costituzionale, non pu� compararsi con i supremi interessi dello Stato tutelati dal segreto e 
cos� arrogandosi una prerogativa di rimozione del segreto che � solo del Presidente del Consiglio. 
2.2.4.- Sia consentito a tal punto osservare che l�atteggiamento del P.M. milanese appare 
assai poco conforme al principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato, teso comՏ alla 
prevaricazione degli indagati-imputati per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, 
nel dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti tassativamente vietati dall�ordinamento 
vigente: si veda, ad esempio, la richiesta di incidente probatorio 18.9.2006, rivolta al (candidamente) 
palesato fine di accertare i rapporti fra SISMi e CIA: cio� rapporti coperti da segreto 
di Stato secondo leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Fine, poi, concretamente 
perseguito nel corso dell�incidente svoltosi il 30.9 successivo (cfr. docc. 17 e 18). 
A questo si aggiunga che le indagini effettuate �a tappeto� sul SISMi ed i suoi vertici, pi� 
che volte a perseguire responsabilit� penali individuali, sembrano tese ad indagare (se non 
a criminalizzare) l�attivit� di un apparato dello Stato le cui funzioni attengono alla sicurezza 
della Nazione in una visione dei rapporti fra poteri dello Stato che non appare certo ispirata 
al principio di leale collaborazione.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 71 
In definitiva e per concludere, la Procura della Repubblica di Milano ha svolto sotto svariati 
profili attivit� istruttoria volta a violare un segreto di Stato e sulla base delle fonti di prova 
direttamente o indirettamente ottenute da tali violazioni ha chiesto il rinvio a giudizio del 
Direttore del SISMi e di numerosi agenti dello stesso servizio (oltre che di altri soggetti) arrogandosi 
la potest� di procedere nell�esercizio di una funzione che le era preclusa dal limite 
apposto dal Presidente del Consiglio nell�esercizio del suo potere politico. 
*** * *** 
Per le suesposte ragioni il ricorrente 
CHIEDE 
che la Corte Ecc.ma 
A) Dichiari che non spetta al Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica 
di Milano e dei suoi sostituti 
- procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato ed allegare 
tali documenti alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili 
del sequestro di persona ai danni di Abu Omar; 
- chiedere l�autorizzazione - ed ottenutola procedere - alle intercettazioni delle utenze 
riservate del SISMi, o quanto meno farlo in misura tale da mettere sotto inchiesta non gi� 
singoli indagati ma l�intero apparato operativo del servizio, utilizzare le risultanze come elementi 
di prova e spunto per ulteriori indagini ed allegare le risultanze di tali intercettazioni 
alla richiesta di rinvio a giudizio di cui sopra; 
- esercitare pressioni sugli indagati perch� svelino il segreto di Stato da essi opposto 
assumendone la inesistenza, la inopponibilit� da parte loro ed affermando il loro buon diritto 
di rivelarlo, in quanto scriminati dall�esercizio del diritto di difesa; utilizzare le relative risposte 
come elementi di prova e spunti per ulteriori indagini ed allegare i verbali alla richiesta 
di rinvio a giudizio; 
- procedere ad un incidente probatorio al fine di accertare i rapporti fra SISMi ed un 
servizio straniero, utilizzarne le risultanze a fini di indagine ed allegarle alla richiesta di 
rinvio a giudizio. 
B) Annulli conseguentemente gli atti di indagine sopra elencati e la richiesta di rinvio 
a giudizio (anche) su di essi basata. 
Si produce contestualmente al presente ricorso: 
- estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto da parte del Consiglio 
dei Ministri nella seduta del 7.2.2007. 
Saranno prodotti in plico sigillato i documenti ulteriori elencati in narrativa dopo l�accoglimento 
dell�istanza di segretazione che si propone in calce al presente ricorso. 
Roma, 14 febbraio 2007 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale 
Le stesse esigenze che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad opporre il segreto 
di Stato, che attengono, tra l�altro, alla tutela della incolumit� e della vita di pubblici 
funzionari ed a delicati aspetti di credibilit� internazionale del Paese e che sono meglio indicate 
nel corpo del ricorso, inducono il sottoscritto difensore, nella qualit�, a proporre rispettosa 
ISTANZA DI SEGRETAZIONE 
dei documenti elencati in narrativa e non esibiti contestualmente al deposito del presente ricorso, 
documenti che si fa riserva di produrre in unico esemplare ed in busta chiusa e sigillata. 
Per il caso di dichiarata ammissibilit� del ricorso sopraesteso sin da ora si chiede che la discussione 
del merito avvenga a porte chiuse ai sensi dell�art. 15 L. 11.3.53 n. 87. 
Roma, 14 febbraio 2007 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato i 
n Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del 
Procuratore della Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo di 
Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro 
Pace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8. 
FATTO 
Ritenuto in fatto quanto narrato nel ricorso introduttivo, sembra necessario replicare ad alcune 
affermazioni contenute nella memoria di costituzione del Procuratore della Repubblica. 
1.- Una prima affermazione riguarda il diniego di qualsiasi opposizione di segreto su documenti 
utilizzati dalla Procura milanese (pag. 4 della memoria di costituzione 29.5.07). 
Tale affermazione � inesatta: venivano, invece, parzialmente segretate mediante oscuramento 
alcune parti di documenti che costituivano copia di documenti sequestrati e sui quali, al momento 
del sequestro, era stato materialmente impossibile opporre il segreto, come meglio si 
preciser� in punto di diritto. 
Sulla base dei documenti non oscurati posti a fondamento delle richieste della Procura il GIP 
pronunci� il rinvio a giudizio e si ribadisce (come risulta dalla loro lettura: vedi docc. 5 e 6 
allegati al ricorso del Presidente del Consiglio) che le parti non omissate rivelavano notizie 
sui seguenti punti: 
- l�organizzazione interna del Servizio (strutture in cui lo stesso si articola e relative attribuzioni), 
agevolmente ricostruibile, soprattutto nella sua componente operativa e di analisi, da 
�gruppi indirizzi�, nonch� dai �gruppi firma�; 
- i codici identificativi delle singole articolazioni del Servizio; 
- i rapporti con Servizi di intelligence di altri Paesi (Stati Uniti, Egitto, Regno Unito, Francia); 
- l�attivit� di Servizi di intelligence stranieri, con particolare riguardo a quanto appreso dai 
Servizi britannico e francese o quanto richiesto da quello egiziano;
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 73 
- contatti di presumibili terroristi residenti in Italia con gruppi fondamentalisti esteri. 
2.- Una seconda affermazione riguarda la lettera diretta dal Presidente Berlusconi in data 
11.11.05 al Procuratore della Repubblica di Milano che, secondo quel Procuratore, non faceva 
alcun riferimento ad �eventuali segreti di Stato (termine neppure menzionato nella missiva)� 
(pag. 14-15 della memoria di costituzione 29.5.07). 
Anche tale affermazione � inesatta. In detta missiva, infatti, il Presidente del Consiglio pro 
tempore, dopo aver affermato l�estraneit� del Governo all�affare Abu-Omar, cos� scriveva testualmente: 
�Tanto premesso, desidero, nell�esercizio delle funzioni che mi sono proprie ai 
sensi dell�art. 1 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, richiamare personalmente all�attenzione 
come sia mio preciso ed indefettibile dovere istituzionale salvaguardare nei modi e nelle forme 
normativamente previsti la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea 
a recar danno agli interessi protetti dall�art. 12 della menzionata legge. 
Vengono pertanto all�attenzione anche le relazioni con altri Stati, rispetto alle quali le relazioni 
dei Servizi di cui agli artt. 4 e 6 della legge 801/77 con organi informativi di altri Stati 
costituiscono senz�altro uno dei punti di maggiore sensibilit�, per valutazione ribadita nel 
tempo anche dai miei predecessori con apposite direttive tutt�ora vigenti. Tali disposizioni 
impongono pertanto il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, vincolando 
chiunque ne abbia cognizione al segreto salvo deroga concessa dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri (nostra sottolineatura). 
Si trattava, quindi, di una esplicita apposizione di segreto di Stato �si jamais il y en f�t�. 
3.- Una terza affermazione riguarda il fatto che nella lettera 13.7.2006 diretta dal generale 
Pollari alla Procura milanese non solo veniva espresso apprezzamento per la considerazione 
manifestata dal P.M. per i profili di sicurezza e riservatezza concernenti l�attivit� ed il personale 
SISMi, ma non veniva fatto alcun cenno ad eventuali profili di segretezza attinenti alla 
documentazione sequestrata in via Nazionale (pagg. 21 e 29 della memoria di costituzione 
29.5.07). Anche tale affermazione � inesatta. E� vero, invece, che, in relazione al sequestro 
documentale operato in via Nazionale 230, veniva precisato in detta lettera che alcuni dati 
documentali rivestivano �carattere di particolare sensibilit� fino a poter porre problemi integranti 
tutele di massimo profilo� (sottolineatura nostra). Il che, in pi� chiara lingua, significa 
che detti documenti, quanto meno in parte, potevano essere coperti da segreto di Stato. Proprio 
quel segreto che verr� successivamente opposto (tramite oscuramento) nella pi� appropriata 
sede di ottemperanza ad ordine di esibizione. 
4.- Una quarta affermazione aveva per oggetto il fatto che la nota di accompagnamento 
31.10.2006 con cui il SISMi ottemperava all�ordine di esibizione della Procura avrebbe precisato 
che la documentazione era coperta dal vincolo di vietata divulgazione, e non quindi da 
quello del segreto (memoria di costituzione del P.M. gi� pi� volte citata, pag. 31). 
Anche tale affermazione � inesatta. Nella nota SISMi 31.10.06 (doc. 6 allegato al ricorso del 
Governo) si precisa infatti che su parte dei documenti trasmessi � stato apposto il segreto di 
Stato (righe 9 e 10 di pag. 2) e che quindi, su tali documenti, �sono state apposte le obliterazioni 
necessarie a proteggere i prefati aspetti coperti dal vincolo ex art. 12 della legge 801 del 
1977, nonch� di cui all�art. 203 c.p.p.� (pag. 2� 6 del doc. sopra citato). 
5.- Una quinta affermazione ha per oggetto il fatto che il SISMi avrebbe dato, con nota 
29.3.2007, il nulla osta alla utilizzazione processuale dei documenti tra i quali si trovavano 
�anche le copie (non omissate nelle parti rilevanti) di quelli sequestrati in via Nazionale� (pag. 
33 della memoria di costituzione della Procura 29.5.07). 
A riprova di tale affermazione viene esibito dalla Procura il doc. 68 ter. Si da il caso, per�,
74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
che tale documento, consistente nella lettera di trasmissione da parte del SISMi alla Procura, 
dei documenti richiesti con ordine di esibizione cos� corre testualmente: �Con la lettera in 
riferimento si chiede di voler fornire il contributo del Servizio per �dirimere eventuali dubbi 
circa l�utilizzabilit�, in tutto o in parte� dei documenti consegnati in ottemperanza all�ordine 
di esibizione e di consegna ex art. 256 c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano in data 3 luglio 2006. 
In particolare, trattasi di un gruppo di 955 documenti trasmessi con lettera del 31 ottobre 
2006 cui ha fatto seguito un�ulteriore consegna di 3 documenti effettuata con lettera di trasmissione 
datata 4 gennaio 2007. 
I predetti documenti sono stati esibiti e consegnati in quanto non contenenti, o non pi� contenenti 
a seguito di obliterazione, notizie e/o informazioni coperte dal segreto di Stato di cui 
all�art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (nostra sottolineatura). 
Ogni commento guasterebbe. 
6.- Una sesta affermazione, per la verit� non chiarissima, riguarda la diversit� di titolazione 
del documento utilizzato negli atti processuali in forma non omissata e conservato invece in 
protocollo riservato nella forma omissata . La titolazione era �D 19� secondo questa difesa, 
�D.19 � D.20 � D.21 � D.22� secondo il P.M. milanese (pag. 38 e ss . della memoria 29.5.07). 
Effettivamente, oltre alla dicitura D.19, vistosamente apposta sulla copertina raccoglitrice 
della documentazione de qua, questa difesa, sollecitata dal contraddittorio, ha rilevato altre 
sigle, consistenti nella lettera D seguita da numeri successivi al 19, scarsamente leggibili in 
alcune delle fotocopie di pagine che seguono la copertina. 
Sembra, peraltro, che la questione sia ininfluente, in quanto, se mal non si interpretano le successive 
considerazioni della Procura milanese in punto di diritto (pag. 78 e ss della memoria 
di costituzione della Procura 29.5.07) � pacifico fra le parti a quali documenti si faccia riferimento, 
e cio� i docc. prodotti in allegato al ricorso del Presidente del Consiglio con i nn. 5 e 
6 apposti, rispettivamente, sulla versione non omissata (e sequestrata dalla Procura in via Nazionale) 
ed alla versione omissata (ed esibita dal SISMi). 
7.- Una settima affermazione riguarda il fatto che le utenze telefoniche SISMi intercettate 
erano 8 e non 180 o 85 come �suggestivamente� si sarebbe detto da questa difesa (memoria 
di costituzione del P.M., p. 50). 
Anche tale affermazione � inesatta. Questa difesa non ha mai affermato che siano state intercettate 
180 o 85 utenze SISMi, ma ha invece dedotto che, attraverso le numerose intercettazioni 
operate in danno di funzionari SISMi, emersero i numeri di 181 utenze SISMi e le 
identit� di ben 85 soggetti appartenenti al Servizio (vedasi memoria 3.10.2007 del P.M. di 
Brescia, all. 1, pagg. 9 e 44 e ss.) oltre che nominativi di appartenenti a servizi stranieri. Il 
vero �, come espressamente dichiarato dal P.M. milanese, che l�indagine (e le intercettazioni) 
avevano come bersaglio non gi� singole persone fisiche appartenenti al Servizio (il che sarebbe 
stato pienamente legittimo) ma il Servizio in quanto tale (vedasi memoria di costituzione della 
Procura della Repubblica di Milano 29.5.07 pi� volte citata, pag. 11) il che legittimo sarebbe 
stato solo in presenza di eccezionali circostanze, nella specie inesistenti. 
Tanto osservato in fatto, si osserva, in 
DIRITTO 
Il Potere resistente articola la propria difesa in diritto in cinque punti, ai quali si confida qui 
di seguito di replicare. 
1.- Sulla natura eversiva dell�ordine costituzionale del reato per cui procedeva la Procura 
milanese.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 75 
Secondo il ricorrente il segreto sarebbe stato apposto con eccedenza dai poteri che ha in subiecta 
materia il Presidente del Consiglio nei confronti dell�Ordine giudiziario, ai sensi dell�art. 
204 c.p.p. e 12 L. 801/77, perch� tale segreto avrebbe ad oggetto fatti eversivi dell�ordine 
costituzionale, cio� il sequestro di Abu Omar. 
Fatti eversivi dell�ordine costituzionale sarebbero, invero, secondo i ricorrenti, non solo i fatti 
politicamente eversivi, ma anche tutti quei fatti illeciti che contrastino con i principi supremi 
del nostro ordinamento, tra cui le norme costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili 
dell�uomo. 
L�assunto � destituito di qualsiasi fondamento in punto di fatto e non appare fondato in punto 
di diritto. 
In punto di fatto, giover� osservare che mai il Presidente del Consiglio (n� l�attuale n� il precedente) 
ha apposto il segreto sul reato di sequestro di persona ipotizzato in danno di Abu 
Omar (� stata anzi affermata energicamente, e poi confermata, la completa estraneit� ad esso 
di Governo e SISMi), ma ha apposto, invece, il segreto su documenti ed altre fonti di prova 
attinenti in particolare a rapporti fra Servizio italiano e Servizi stranieri, il che costituisce 
nulla pi� che puntuale applicazione della legge e della direttiva della Presidenza del Consiglio 
2001.5/707, che assoggetta al segreto, fra l�altro, le relazioni (dei nostri Servizi) con organismi 
informativi di altri Stati. 
Quand�anche fosse esatta in punto di diritto l�estensiva esegesi sopra descritta della locuzione 
�fatti eversivi dell�ordine costituzionale� non vi sarebbe stata, quindi, nella specie alcuna travalicazione 
dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato. 
Un segreto che non � mai stato apposto od opposto per impedire l�accertamento e la punizione 
di un grave reato, ma solo per sottrarre alla pubblicit� del processo alcune fonti di prova la 
cui pubblicizzazione nuocerebbe gravemente all�integrit� dello Stato democratico, ferma restando 
la piena libert� del Giudiziario di procedere all�accertamento dei fatti perseguiti per 
vie diverse (cosa che d�altronde il P.M., per sua stessa ammissione, avrebbe fatto). 
In punto di diritto, poi, si osserva che dalla lettura integrata del primo e secondo comma della 
L. 801/77, al tempo vigente, risulta che il bene tutelato dal segreto di Stato � �l�integrit� dello 
Stato democratico�, onde per �fatto eversivo dell�ordine costituzionale� altro non sembra potersi 
intendere che quello volto al mutamento dell�ordinamento per via rivoluzionaria o comunque 
violenta. 
D�altronde che il segreto di Stato possa (e debba) far premio anche su diritti di rilevanza costituzionale 
(e quindi anche sull�accertamento di reati gravi ma non �eversivi�) lo prova la 
sua stessa fisiologica prevalenza su due principi costituzionali fondamentali quali l�obbligatoriet� 
dell�azione penale e la soggezione del giudice soltanto alla legge. Tanto vero che 
quando l�accertamento di determinati fatti risulta precluso dal segreto di Stato e tale accertamento 
risulta essenziale per la definizione del processo penale (e non altrimenti raggiungibile) 
il processo stesso non pu� che concludersi con sentenza di non luogo a procedere. 
Il vero � che il nostro ordinamento penale sostantivo contiene un numerus clausus, di reati la 
cui figura contempla espressamente la finalit� di eversione dell�ordine democratico, primo 
fra tutti quello di cui all�art. 289 bis. c.p. (e cio� il sequestro di persona a scopo di terrorismo 
o di eversione dell�ordine democratico, poco coerentemente non contestato nella specie); 
quello di cui all�art. 270 bis c.p. e di cui alla legge 29.5.82 n. 304, 18.4.75 n. 110 (art. 21 e 
29); 5.6.89 n. 219 (art. 6) e 29.10.97 n. 374, (art. 10). 
Si noti che anche la nuova legge sui servizi recentemente adottata (L. 3.8.07 n. 124) agli artt. 
39 e 40 si limita ad aggiungere alla clausola di divieto di opposizione del segreto di Stato �su
76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivo dell�ordine costituzionale� 
i �fatti costituenti i delitti di cui agli art. 285, 418 bis, 416 ter e 422 c.p.�. 
Il che, nel confermare la regola del �numerus clausus�, fa solo constatare un suo limitato allargamento 
ad alcune ipotesi criminose che attentano comunque all�integrit� dello Stato. 
Ne consegue che l�eventuale ostacolo dell�accertamento di fatti-reato non espressamente contemplati 
nel numerus clausus appartiene alla fisiologia e non alla patologia del segreto di 
Stato. 
Resta salvo, certo, il limite invalicabile dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale 
e dei diritti inalienabili della persona umana. Ma ove questo limite fosse stato valicato 
- come controparte adombra - il reato configurabile sarebbe stato non quello previsto 
dall�art. 605 c.p., ma quello di cui all�art. 289 bis c.p.. 
Si aggiunga che l�eccezione avversaria, oltre che infondata, � inammissibile. Di fronte alla 
apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio, il Procuratore della Repubblica, 
ove tale apposizione avesse ritenuto illegittima, perch� concernente reati diretti all�eversione 
dell�ordinamento costituzionale, avrebbe dovuto chiedere al GIP la qualificazione del reato 
ex art. 204 c.p.p. ed in caso di consenso sulla sua natura eversiva darne comunicazione al Presidente 
del Consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 204 c.p.p. e 66 disp.att. c.p.p.. 
A sua volta il Presidente del Consiglio avrebbe potuto non confermare il segreto entro 60 
giorni o confermarlo perch� non ricorrevano a suo avviso i presupposti di cui all�art. 204, 
comma 1, c.p.p., assumendo, poi, di fronte al Parlamento la relativa responsabilit� politica e 
dichiarando al Giudiziario in via definitiva la volont� del Potere rappresentato (art. 37 
L.11.3.1953 n. 87). 
Ma il Procuratore della Repubblica di Milano non ha ritenuto di seguire tale procedimento 
che solo avrebbe potuto legittimarlo alla contestazione in esame, salvo poi, una volta resosi 
conto dell�errore, cercare di porvi un rimedio tanto tardivo quanto inammissibile. 
Infatti, con memoria depositata all�udienza 24.10.2007 nel processo penale per il sequestro 
di Abu Omar (n. 10838/05.21) il P.M. milanese ha chiesto, ai sensi dell�art. 204 c.p.p., che il 
Giudice definisse la natura del reato per cui si procedeva, come eversivo dell�ordine costituzionale. 
(All. 2), allegando a presupposto di tale richiesta la dichiarata circostanza che il segreto 
di Stato era �stato opposto dagli imputati -certamente dalla difesa Pollari -� (ottava 
pagina della memoria del P.M. 24.10.2007, le cui pagine non recano per� numerazione). 
Cio� una circostanza sino ad allora considerata come irrilevante ed infondata e quindi immeritevole 
dell�interpello al Presidente del Consiglio. 
Tale richiesta del P.M. � stata rigettata dal giudice milanese con ordinanza 24.10-31.10.2007. 
(All. 3). 
2.- Sulla pretesa menomazione delle attribuzioni costituzionali del P.M. ad opera della 
lettera del Presidente Romano Prodi 26.7.2006. 
Le relative deduzioni anticipano la proposizione di autonomo ricorso per conflitto contro il 
Presidente del Consiglio da parte del Procuratore della Repubblica di Milano. Ricorso di poi 
proposto, dichiarato ammissibile e chiamato per la discussione alla stessa udienza 29.1.2008 
in cui � chiamato il presente conflitto. 
Sembra quindi doveroso, in proposito, un mero rinvio alle difese in quella sede svolte. 
3.- Sulla utilizzazione di documenti coperti da segreto di Stato. 
La Procura di Milano solleva in proposito 5 eccezioni: 
3.1. Non vi fu segretazione, perch� se segretazione vi fosse stata, la Presidenza avrebbe dovuto 
riferire al Co.Pa.Co. in ordine alla relativa conferma. Comunque, se segretazione vi fu,
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 77 
essa fu successiva al deposito degli atti non omissati ex art. 415 bis c.p.p.. Tale deposito ne 
avrebbe determinato quindi la desegretazione. 
3.2. Si trattava di atti sequestrati in via Nazionale, e su quegli atti non vi fu mai opposizione 
di segreto. 
3.3. Il SISMi autorizz� espressamente l�utilizzazione della documentazione non omissata 
nella nota di trasmissione 31.10, con cui ottemperava all�ordine di esibizione, e lo stesso Direttore 
del Servizio utilizz� uno di quei documenti non omissati in allegato ad una sua memoria. 
3.4. Le parti dei documenti cancellate recavano solo indirizzi di uffici destinatari. Le obliterazioni 
non coprivano, quindi, alcun segreto di Stato. 
3.5. Le parti oscurate erano comunque irrilevanti ai fini probatori nel processo penale de 
quo. 
Rispondendo partitamente a tali eccezioni si osserva. 
3.1. Sulla pretesa inesistenza o tardivit� della segretazione. 
E� pacifico che formale opposizione di segreto vi sia stata con la lettera 31.10.2006 che trasmetteva 
i documenti oscurati con la precisazione che l�oscuramento copriva segreti di Stato 
(doc. 6 allegato al ricorso del Presidente del Consiglio). 
A tale formale opposizione non fece, per�, seguito richiesta di conferma al Presidente del 
Consiglio. Il che significa che il P.M. milanese ritenne che la segretazione fosse corretta e 
non avesse bisogno di conferma, probabilmente non rendendosi conto che l�oscuramento copriva 
parti di documenti che egli aveva gi� utilizzato nella loro versione integrale, depositandoli. 
Non essendovi stata richiesta di conferma non vi fu quindi, ovviamente, conferma da 
parte del Presidente del Consiglio e non essendovi stata tale conferma non vi fu, altrettanto 
ovviamente, alcuna relazione al Co.Pa.Co., relazione prevista dalla normativa solo in caso di 
conferma del segreto. N� certo potrebbe imputarsi al Capo del Governo la omissione di un 
atto che � mera necessaria conseguenza di una omissione del P.M.. 
Il P.M. non fece dunque quanto avrebbe dovuto in tali circostanze, e cio� stralciare i documenti 
parzialmente segreti restituendoli al SISMi e sostituendoli con quelli omissati (codesta Corte, 
con sentenza 487/2000, ha, infatti, insegnato che il Pubblico ministero non pu� corredare le 
proprie richieste al GIP con �documenti non utilizzabili perch� coperti da segreto di Stato� 
ma deve invece �restituirli alla autorit� responsabile della loro custodia� o chiedere al GIP 
di provvedere in tal senso). Se � vero e pacifico, infatti, che la segretazione fu successiva al 
deposito dei documenti ex art. 415 bis c.p.p., altrettanto vero e pacifico � che essa fu anteriore 
alla richiesta di rinvio a giudizio, che fu basata (anche) sui documenti non omissati. N� certo 
rileva la verosimile buona fede delle persone fisiche impersonanti gli organi del Potere in 
conflitto, in quanto l�elemento psicologico � irrilevante nel conflitto fra Poteri dello Stato. 
Conflitto con cui �, anzi, coessenziale la diversit� di opinioni personali sui confini delle rispettive 
funzioni. 
N� certo, ancora, rileva che il deposito ex art. 415 bis c.p.p. avesse gi� eliminato il segreto di 
indagine per far ritenere desegretato anche il segreto di Stato, che ben pu� essere opposto 
anche in un momento successivo all�acquisizione per altra via del documento. Soprattutto 
quando tale �altra via� sia stata - come nella specie - irrituale. 
Si osserva, infatti, in proposito quanto segue. 
Tra le disposizioni contenute nel capo terzo del libro terzo del c.p.p., che disciplinano, come 
si desume espressamente dalla rubrica, i sequestri, fa storia a s� l�art. 256 c.p.p., che disciplina 
il potere dell�autorit� giudiziaria di chiedere l�esibizione, alle persone indicate negli artt. 201
78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
e 202 c.p.p. - vale a dire i ministri di culto, gli avvocati, i notai, i medici, ecc., da un lato, ed 
i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio dall�altro - degli 
atti, i documenti ed ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, ministero, 
professione o arte. L�esercizio di tale potere fa sorgere in capo a tali persone il dovere 
di esibire i documenti da esse detenuti per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione 
od arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto 
inerente al loro ufficio o alla loro professione. 
Quanto al segreto di Stato, l�art. 256, comma 3, detta una norma analoga a quella contenuta 
nell�art. 202 c.p.p., che disciplina le testimonianze relative a fatti coperti da segreto di Stato: 
essa contempla infatti l�obbligo dell�autorit� giudiziaria di interpellare il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e la declaratoria di non doversi procedere per l�esistenza di un segreto di 
Stato, qualora l�esistenza di tale segreto sia stata confermata dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
La peculiarit� della procedura di acquisizione di atti, documenti e di ogni altra cosa esistente 
presso soggetti potenzialmente vincolati dal segreto professionale, ovvero dal segreto di ufficio 
o di Stato, comporta che gli inquirenti non possano non ricorrere a tale procedura laddove intendano 
acquisire fonti di prova virtualmente coperte da segreto. 
A tale conclusione si pu� pervenire logicamente ove si consideri che, a ritenere altrimenti, 
vale a dire che si possa ricorrere allo strumento del sequestro, in base alla norma generale 
contenuta nell�art. 253 c.p.p., verrebbe vanificata l�esigenza di tutela del segreto che costituisce 
la ratio della procedura attivata, poich� l�esercizio del potere di acquisire coattivamente 
documenti coperti da segreto di Stato potrebbe consentire al pubblico ministero di depositare 
agli atti, in sede di discovery ex art. 415 bis c.p.p., senza che il pubblico ufficiale detentore di 
tali documenti ed il Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano potuto esercitare i poteri 
loro attribuiti dalla legge a tutela del segreto di Stato. Ci�, soprattutto, quando, come � accaduto 
nella specie, la mole di documenti sequestrata (svariate decine di migliaia) sia tale (all. 
4 e 5) da rendere impossibile al funzionario detentore una cernita di quelli coperti da segreto. 
In tal senso si � espressa la Corte di cassazione (Cass., II, 22 gennaio 1997 p.m. in causa Veronese) 
che ha ravvisato un rapporto di specialit� tra il regime di acquisizione degli atti, documenti, 
cose virtualmente coperti da segreto di Stato, dettato dall�art. 256 c.p.p., e la norma 
attributiva del potere di disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 
Riassumendo l�argomentazione sin qui svolta, sembra possa quindi formularsi il seguente 
principio di diritto: qualora l�autorit� procedente debba acquisire documenti che, in ragione 
della qualifica soggettiva di colui che li detenga, potrebbero esser coperti da segreto di Stato, 
dovr� attivare la procedura disciplinata dall�art. 256 c.p.p.; solo nel caso in cui alla richiesta 
di esibizione non abbia fatto seguito una ottemperanza o una formale opposizione del segreto 
di Stato, l�autorit� giudiziaria potr� adottare il provvedimento di sequestro. 
Nel caso di specie l�irritualit� dell�acquisizione di documentazione che, almeno in parte, � risultata 
esser coperta da segreto di Stato � conclamata, ove si consideri che perquisizione e sequestro, 
da un lato, ordine di esibizione, dall�altro, sono stati contemporanei (3-5.7.2006) 
(vedasi in proposito anche la memoria di costituzione della Procura, pag. 30). 
Alla luce di tali considerazioni appare del tutto infondato l�argomento difensivo che farebbe 
discendere la correttezza dell�operato dell�autorit� giudiziaria dalla circostanza che, all�atto 
del sequestro, nessuno avrebbe segnalato il fatto che si trattasse di documenti coperti da segreto 
di Stato. 
In primo luogo � proprio lo strumento processuale prescelto dalla Procura di Milano per ac-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 79 
quisire i documenti in questione a non aver consentito ai detentori di paralizzarne l�efficacia 
allegando la segretezza di tutti o alcuni di essi, essendo il sequestro un provvedimento che 
determina immediatamente un effetto acquisitivo agli atti del procedimento dei documenti 
sequestrati, non richiedendo, a differenza dell�ordine di esibizione, un volontario adempimento 
da parte di colui presso il quale le cose sono sequestrate (cfr. Cass., V, 26 maggio 1994, Maltauro; 
Cass., VI, 20 febbraio 2003, Mallegni). 
In secondo luogo, anche a voler ammettere la possibilit� astratta di impedire l�operativit� del 
sequestro affermando, contestualmente all�esecuzione dello stesso, la segretezza di quanto si 
intendeva sequestrare, � proprio la mole della documentazione ad escludere in concreto la 
possibilit� di indicare, nell�immediatezza, i documenti coperti da segreto di Stato. 
D�altronde le modalit� della perquisizione e del sequestro in parola appaiono singolarmente 
irrispettose della natura dell�Ufficio e dei soggetti nei confronti dei quali si agiva. 
Dai docc. 4 e 5 sopra citati risulta infatti che la perquisizione fu ordinata nei confronti di un 
agente del SISMi, nel suo ufficio, sulla sua persona e su quella �di qualsiasi altro soggetto 
anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi� (presumibilmente anch�esso 
agente SISMi) e fu finalizzata al sequestro di prove (tra cui prove documentali o su supporto 
informatico) �pertinenti al reato per cui si procedeva�. 
Il sequestro ebbe per� ad oggetto decine di migliaia di documenti, sia cartacei che informatici, 
la cui pertinenza al reato per cui si procedeva era, almeno in gran parte, assolutamente incerta, 
attesoch� ebbe per oggetto un gran numero di floppy disk, audiocassette e CD privi di indicazioni. 
Si procedette, dunque, �a tappeto� non tanto nei confronti di un indagato persona fisica quanto 
nei confronti del Servizio informativo nel suo complesso, cos� come gi� osservato per le intercettazioni 
telefoniche (v. retro, punto 7 della narrativa in fatto). 
Perquisizione e sequestro erano dunque strumenti impropriamente usati nei confronti di un 
Servizio informativo mentre l�adeguatezza dello strumento dell�ordine di esibizione ex art. 
256 c.p.p., anche rispetto alle esigenze investigative degli inquirenti, � dimostrata in concreto 
da ci� che si � verificato storicamente, atteso che successivamente all�emissione del decreto 
in questione � stato data ottemperanza alla richiesta di esibizione di documentazione rivolta 
dalla Procura di Milano al SISMi, ci� che ha consentito al Servizio di identificare puntualmente 
quanto fosse coperto da segreto di Stato. 
Quanto, poi, alla tesi sostenuta da controparte, che non possa comunque essere apposto od 
opposto il segreto su documenti (notizie o altro) che siano stati gi� acquisiti senza opposizione 
agli atti del processo, sia in virt� del principio di irretroattivit�, sia in virt� di una gi� avvenuta 
divulgazione, si osserva come sia pacifico che non vi � alcun limite di tempo per opporre il 
segreto a fronte di fonti di prova che costituiscono pericolo per la sicurezza dello Stato: eppertanto 
il segreto pu� essere opposto in ogni momento in cui i soggetti preposti alla sua tutela 
si avvedano del pericolo (cfr. Cass. 27.9.2007 n. 037560, all. 6, che implicitamente - ma non 
perci� meno chiaramente - afferma la segretabilit� di documenti gi� acquisiti agli atti del processo). 
Quanto poi all�avvenuto deposito di atti nella segreteria del GIP ex art. 415 bis c.p.p. occorre 
ricordare che �non vanno confusi ... i piani sui quali opera il segreto istruttorio rispetto al segreto 
d�ufficio e in modo ancor pi� stringente al segreto di Stato� (Procura della Repubblica 
di Brescia, richiesta di archiviazione nel procedimento n. 13221/CH/2007 - prodotta in atti 
del conflitto 6/2007). 
D�altronde, la gi� avvenuta diffusione di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno
80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
la segretezza �poich� con la successiva divulgazione vengono dati all�atto maggior risalto 
e diffusione� (Procura Brescia cit. e Cass., I, sent. 10135 del 24.9.95) in quanto ҏ irrilevante 
che gli atti o i fatti segreti fossero gi� conosciuti in un ambito limitato di persone, quando 
la condotta dell�agente abbia avuto l�effetto di divulgazione a settori ben pi� vasti di pubblico� 
(Cass., VI, 17.4.04 n. 35647). Anzi � e pi� in particolare � il deposito ex art. 415 bis 
di atti dipoi segretati �non pu� determinare l�automatica declassificazione degli atti, che, 
al contrario, mantengono i vincoli di segretazione cui debbono attenersi anche i soggetti 
destinatari del deposito� (Memoria del P.M. di Brescia 3.10.07, foglio 44, all. 1). 
Sarebbe d�altronde assolutamente irragionevole che la gi� avvenuta parziale divulgazione 
di un segreto di Stato (causata dai pi� svariati ipotizzabili errori od omissioni a vari livelli) 
possa impedire agli organi competenti l�esercizio del potere di segretazione per impedire 
ulteriori nefaste e pi� gravi conseguenze. 
3.2. Sulla pretesa inesistenza di qualunque segretazione sui documenti sequestrati in 
via Nazionale. 
L�argomento � fondato soltanto su di un equivoco nominalistico. I documenti sequestrati in 
via Nazionale non furono infatti mai segretati in blocco ed in quanto tali. Unico segnale 
che ad essi si riferiva fu il preavviso di precauzione contenuto nella lettera 13.7.2006 del 
Direttore del SISMi (vedi retro, punto 3 in fatto). 
Furono invece segretati mediante obliterazioni documenti (D. 19, D. 20 ecc.) prodotti in 
ottemperanza di ordine di esibizione ma in larga parte coincidenti con documenti sequestrati 
in versione integrale nell�Ufficio SISMi di via Nazionale. Documenti, questi ultimi, utilizzati 
nella veste integrale dalla Procura milanese anche dopo la trasmissione di quelli segretati. 
3.3. Sulla pretesa autorizzazione del SISMi all�utilizzazione dei documenti non omissati 
e sulla utilizzazione di uno di essi da parte del Direttore del SISMi. 
Sul primo punto si rinvia a quanto retro dedotto in fatto, punto (5), in cui si confida di aver 
dimostrato che la tesi della Procura milanese si basa su di una lettura distorta della lettera 
SISMi 29.3.2007. Lettera in cui, ben vero, si consente all�utilizzo processuale dei documenti 
ma solo perch� le notizie e informazioni coperte da segreto di Stato sono state obliterate 
con oscuramento. 
Sul secondo punto si osserva che il documento non oscurato fu prodotto dal Generale Pollari 
in veste di imputato (e non di Direttore del SISMi) ed in allegato ad una memoria difensiva 
scritta per contestare una accusa mossagli dal P.M. proprio sulla base di quel documento. 
Cio� nell�esercizio pi� rigoroso di un diritto di difesa. 
L�argomento appare dunque assolutamente irrilevante. 
3.4. Sulla pretesa irrilevanza delle parti dei documenti oscurate. 
Secondo la Procura milanese le parti oscurate contenevano solo indirizzi. Cio� notizie del 
tutto immeritevoli di segretazione. 
Entrambe le affermazioni sono infondate. 
E� inesatto, innanzitutto che gli indirizzi (e le firme) siano informazioni immeritevoli di segretazione. 
Gli indirizzi e le firme rivelavano, infatti, l�organizzazione interna del Servizio, 
cio� le strutture in cui esso si articola, le relative attribuzioni ed i codici indentificativi delle 
singole articolazioni, gettando luci assolutamente inopportune su quel nucleo essenziale di 
segretezza che � l�organizzazione di un servizio informativo. 
E� inesatto, in secondo luogo, che l�oscuramento coprisse solo indirizzi � firme. 
Da un attento raffronto fra i docc. 5 e 6 prodotti in allegato al ricorso del Presidente del
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 81 
Consiglio � dato infatti riscontrare: 
- che vi sono intere pagine figuranti nel fascicolo non omissato e che risultano invece stralciate 
da quello omissato (cos�, ad es., in doc. 5 le pagine contrassegnate in alto a destra dall�annotazione 
a penna �All. 4�, �All. 7� - in cui spiccano le attivit� dei Servizi inglesi, i 
loro contatti con quadri di Al Quaeda e la qualificazione degli apparati satellitari usati - e 
la pagina contrassegnata in alto a destra con la scritta a macchina �pagina 2 di 2� in cui si 
descrivono contatti via satellitare di rifugiati politici in Italia con militanti islamici kurdoiracheni 
(individuati per nome e cognome e latitanti o residenti in Siria, Grecia e altrove). 
- Che oltre ad indirizzi e firme risultano oscurati numerosi rapporti con Servizi statunitensi, 
britannici, francesi, egiziani (vendansi, ad es., sempre in doc. 5, le due pagine immediatamente 
successive a quella contrassegnata con �Reperto D 21� e quella contrassegnata con 
la scritta a penna �All. 6� e le successive All. 7, 9, 13). 
Dati tutti solo esemplificativi e che potranno essere completati ed arricchiti da una lettura 
a raffronto delle due versioni (omissata e non omissata) atta a convincere della rilevante 
mole di dati della massima segretezza contenuti nella seconda. 
3.5. Sulla irrilevanza probatoria dei dati segretati. 
Sulla pretesa irrilevanza probatoria delle parti documentali oscurate ai fini del processo penale 
in atto - che secondo controparte escluderebbe il conflitto fra Poteri - sembra potersi 
osservare che la rilevanza probatoria (o meno) del documento segreto vale solo a qualificare 
diversamente il tipo di conflitto. 
Se l�uso del documento segreto � rilevante a fini probatori, il conflitto sar� per menomazione, 
in quanto si risolver� in un debordamento della funzione giurisdizionale che, nel perseguire 
il suo scopo, avr� invaso la sfera riservata al Capo del Governo, titolare del potere 
di segretazione. 
Se l�uso del documento segreto �, invece, irrilevante a fini probatori, il conflitto sar� per 
usurpazione, in quanto si risolver� - attraverso l�offerta alla pubblicit� del processo - in una 
gratuita, inutile a fini di giustizia e solo dannosa, desecretazione operata non dal titolare 
del relativo potere ma dal magistrato, che tale potere non ha. 
4.- Sulle intercettazioni telefoniche. 
Sull�entit� numerica delle intercettazioni telefoniche si � gi� replicato nella parte in fatto e 
non si torna sul punto per non tediare la Corte. 
Sia consentito, per�, riprendere il tema per una pi� ampia considerazione. 
Questa difesa aveva scritto nel ricorso introduttivo (pag. 20): �A questo si aggiunga che le 
indagini effettuate �a tappeto� sul SISMi ed i suoi vertici, pi� che volte a perseguire responsabilit� 
penali individuali, sembrano tese ad indagare (se non a criminalizzare) l�attivit� 
di un apparato dello Stato le cui funzioni attengono alla sicurezza della Nazione in 
una visione dei rapporti fra poteri dello Stato che non appare certo ispirata al principio di 
leale collaborazione�. 
Questa difesa - ricordando innanzitutto a se stessa che l�accusa di non leale collaborazione 
non ha alcuna valenza denigratoria e non � altro che la clausola di stile che connota i conflitti 
interorganici ed intersoggettivi dinanzi a codesta Corte - era ben consapevole della gravit� 
del profilo di conflitto sollevato, tanto da adottare i due prudenti verbi dubitativi sottolineati 
nella citazione: �sembrano� e �appare�. 
La Procura della Repubblica di Milano ha peraltro tolto questa difesa da ogni relativo imbarazzo 
affermando testualmente nella memoria di costituzione 21.9.07 (pag. 9): �Di qui 
sono partite le indagini nei confronti del SISMi, (sottolineatura nostra) che hanno determi-
82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
nato prima intercettazioni telefoniche e poi hanno portato il P.M. ad interrogare come indagati 
il Mancini, il gen. Pignero .... Ciorra, Ditroia, Di Gregori, il gen. Pollari ed altri, 
tutti appartenenti al SISMi�. 
La Procura di Milano non ha, cio�, indagato e intercettato singole persone fisiche, come 
sicuramente era in suo potere (anche se la consapevolezza di intercettare utenze SISMi 
avrebbe dovuto, quantomeno per principio di precauzione, comportare interpelli al Presidente 
del Consiglio, come previsto nella attuale normativa che, in parte qua, non fa che 
recepire una regola di ragionevolezza da molti magistrati adottata anche prima della sua 
entrata in vigore) ma ha indagato su di un intero Servizio segreto attraverso quel particolare 
strumento che � l�intercettazione telefonica, che non consente opposizione di segreto. 
Orbene, ad avviso di questa difesa, indagare attraverso intercettazioni telefoniche a tappeto 
un Servizio di informazione significa violare ineludibilmente il segreto di Stato al di l� di 
ogni apposizione ed opposizione (oltretutto inconfigurabili nella specie). 
N� si obbietti che deve essere consentito alla magistratura di indagare anche sui Servizi, 
ove essi devino dai loro fini istituzionali, perch� ci� � sicuramente consentito ma in circostanze 
e su presupposti ben diversi da quelli presenti nel caso di specie. 
Sia consentito indulgere ancora sul punto, richiamando quanto affermato in proposito dalla 
Procura bresciana (all. 1), che dopo aver confermato l�esattezza delle cifre fornite da questa 
difesa (181 utenze SISMi e 85 agenti intercettati), cos� si esprime: �La disvelazione delle 
suddette informazioni riservate � stata, in effetti, per via delle intercettazioni e delle acquisizioni 
di tabulati, dirompente� (foglio 45). 
Ed ancora: �Osserviamo che gli inquirenti ben sapevano (dalle risultanze degli accertamenti), 
al momento delle richieste, che trattavasi di utenze in uso a funzionari SISMi coinvolti 
nella vicenda ABU OMAR, sapevano, perch� il gestore lo comunicava loro, che tali 
utenze erano per lo pi� assegnate al RUD del Ministero della Difesa o ad �Ente Istituzionale� 
nell�ambito di un contratto �di particolare riservatezza�, ben sapevano dunque, pur 
in assenza di formale opposizione del segreto di Stato, che la particolare riservatezza investiva 
materia ed interessi ricompresi tra quelli tutelati dall�art. 12 della legge 801/77. 
Affermare il contrario sarebbe nascondersi dietro ad un dito. 
Ci� che lascia perplessi, per inciso, � la modalit� in alcuni casi usata dagli inquirenti milanesi 
per ottenere (non dai gestori di telefonia!) le informazioni sulle utenze da intercettare, 
come nel caso, non richiamato nelle memorie o nei ricorsi, dell�utenza del generale 
PIGNERO, laddove, in un�informativa DIGOS del 27.4.2006, leggesi letteralmente : �si � 
fiduciariamente appreso che il gen. Gustavo PIGNERO, in forza al SISMi di Roma, risulta 
utilizzatore della scheda TIM 335.6322807�. 
Di sicuro, stigmatizziamo, la fonte confidenziale non poteva di certo opporre il segreto di 
Stato, ma semmai aggirarlo, fornendo informazioni che forse altri non poteva o non doveva 
fornire� (pagg. 45-46). 
Quanto detto a proposito delle intercettazioni non pu� non saldarsi, poi, con un altro profilo 
dell�indagine del P.M. milanese che appare anch�esso divergere dall�ideale modello di 
leale collaborazione con la massima autorit� governativa in materia di segreto di Stato. 
Tanto il Presidente Berlusconi quanto il Presidente Prodi, nelle loro pi� volte ricordate 
missive, dopo aver escluso che nel sequestro Abu-Omar fosse stato apposto il segreto di 
Stato, avevano ricordato, per�, le norme che lo regolano e che comportano, ex se, la segretezza 
della organizzazione dei Servizi di informazione - prima fra tutte la segretezza 
della sua rete di comunicazioni - e la segretezza dei rapporti dei Servizi italiani con quelli
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 83 
stranieri. 
Orbene, la Procura milanese non solo ha indagato sul servizio italiano in quanto tale, come 
sopra detto, ma anche ed in particolare, sui rapporti fra SISMi e CIA, partendo dal teorema 
(tutto da dimostrare) che il reato de quo fosse stato organizzato d�intesa fra i due Servizi, 
con ci� ignorando la puntuale segretazione opposta dal Presidente del Consiglio in difetto 
dell�eccezionale presupposto che solo avrebbe consentito di infrangerla. 
Si allega in proposito un appunto relativo ai pi� rilevanti momenti di indagine da cui emergono 
le circostanze denunciate (all. 7). 
5.- Sulla opponibilit� del segreto di Stato da parte degli indagati. 
Sostiene la Procura milanese che la questione � irrilevante ed inammissibile in quanto si 
risolverebbe nella reiterazione di una questione di legittimit� costituzionale della normativa 
in questione, interessante i soli imputati e gi� respinta dal GUP. 
Tale tesi non pare esatta. 
La tesi di questa difesa � che una lettura costituzionalmente orientata della previgente normativa 
avrebbe dovuto portare a riconoscere anche all�indagato-imputato il potere-dovere 
di opporre il segreto di Stato per le ragioni tutte esplicitate nel ricorso (implicitamente riconosciute 
da codesta Corte e dalla Procura romana nel caso che port� alla sentenza di codesta 
Corte 110/98) e che hanno trovato nella normativa attualmente vigente puntuale 
applicazione. Infatti l�art. 41 della L. 124/2007 �introduce una norma di carattere generale 
che prevede la possibilit� di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di 
soggetti diversi dai testimoni (indagati, imputati, parte civile, ecc.)� colmando �sul punto 
una vera e propria lacuna� (Servizio Studi Camera dei deputati, relazione 27.7.2007). Una 
lacuna che, ad avviso di questa difesa, ben poteva essere colmata in via interpretativa, cos� 
come era stato fatto da pi� parti. 
Orbene, ove fosse esatta tale tesi esegetica ed ove codesta Corte la condividesse, sarebbe 
stato oggettivamente non legittimo - perch� irrispettoso del segreto di Stato - il comportamento 
del magistrato che avesse forzato l�indagato a rivelarlo sulla base di un discutibilissimo 
- ed assolutamente isolato - precedente della Cassazione. 
Tale comportamento sarebbe stato volto, infatti, ad una menomazione del potere di segretazione 
- e desegretazione - del Capo del Governo da parte del Potere giudiziario. Menomazione 
idonea a radicare un conflitto di attribuzioni. 
�Secondo la relazione al disegno di legge sulla Costituzione e sul funzionamento della 
Corte costituzionale, �il termine �conflitto di attribuzione�, infatti, ha un significato che 
si ricollega a quello tradizionale ma che va adattato alle speciali esigenze dell�ordinamento 
instaurato dalla Costituzione�, cos� da comprendervi anche l�ipotesi �che un potere, 
pur non invadendo la sfera di competenza di un altro potere, per il modo illegittimo in cui 
agisce nella sfera di sua competenza, turba l�attivit� di un altro potere o lo mette in condizione 
di non essere in grado di svolgere, in tutto o in parte, l�attivit� che ad esso compete
�. In tal modo la relazione al disegno di legge prefigurava l�ipotesi poi detta della 
�menomazione della competenza�� (Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele 
Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET, 2006, pag. 2598). 
Orbene, una menomazione del tipo descritto nella relazione di cui sopra, sarebbe ben ravvisabile 
nella specie, ove si accettasse la tesi del potere-dovere dell�indagato di opporre il 
segreto di Stato. 
*** 
Per comodit� della Corte si allega in formato elettronicoo (All. 8) l�intero incarto proces-
84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
suale penale (ben noto, ovviamente, all�altra parte) per eventuali riscontri. 
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si confida nell�accoglimento del ricorso proposto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Procuratore della Repubblica di Milano. 
Roma, 15 gennaio 2008 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
II Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona 
del Procuratore della Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo 
Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. 
Alessandro Pace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle 
Muse 8. 
* * * 
La difesa del ricorrente ritiene di avere sviluppato i propri argomenti nella precedente memoria 
e non intende tediare ulteriormente la Corte su quanto gi� dedotto. 
Si rendono tuttavia necessarie alcune produzioni e precisazioni. 
1. - Si produce anzitutto la nota AISE n. 52305/921/23 del 26/2/2008 (all.1), con allegato 
contratto di telefonia fra Ministero Difesa e Tim avente ad oggetto la rete privata 
virtuale cellulare �GSM�. 
Da tale documentazione si evince la apposizione del segreto su parte del contratto, segnatamente 
quello relativo agli �pseudonimi� degli intestatari ed al loro collegamento con il 
Ministero Difesa (doc. Sez. 3 - Requisiti di sicurezza, documento declassificato da �segreto� 
a �riservato� solo in data 9.1.2007). 
Il che corrobora l�assunto che l�intercettazione di numerose utenze cellulari di servizio 
SISMi, con individuazione dei soggetti titolari, costituisce ex se violazione di segreto di 
Stato e non solo in quanto indagine su di un servizio nel suo complesso. 
2. - Si produce altres� memoria 12.3.2008, depositata dal PM nel processo �Abu 
Omar� a Milano (all.2), nella quale - a pagg. 28 e ss. - si riporta integralmente una missiva 
del difensore del Procuratore della Repubblica di Milano dinanzi a codesta Corte. 
In ordine a detta missiva devonsi rilevare alcune inesattezze, verosimilmente dovute a trascolorazione 
dei ricordi del suo sottoscrittore. Si riporta, qui di seguito, l�esatta consistenza
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 85 
e consecutio degli accadimenti per scrupolo di verit� e di precisione. 
Nell�imminenza dell�udienza del 29.1.2008, il difensore dello Stato, a seguito di attenta 
lettura della memoria 16.1.2008 del difensore della Procura e dei suoi allegati, rilevava 
una discrasia fra il testo della memoria stessa ed il testo del documento invocato a suo 
supporto. 
Nella memoria - pag. 45 - si leggeva, infatti, che all�udienza del 24.10.2007 dinanzi al Tribunale 
Penale di Milano, la Procura di quel Tribunale, con memoria depositata (doc. 266), 
aveva formalmente anticipato l�istanza di sostituire i documenti non omissati con quelli 
omissati. 
Nella memoria citata (doc. 266) si leggeva invece: 
�Resta salva, comunque, la possibilit� di �congelare� l�utilizzo dei reperti in 
questione, pur se acquisiti dal PM senza formale opposizione di segreto di Stato fino 
alla decisione della Corte Costituzionale, a seguito della quale - se favorevole alla tesi 
del Governo (nostra sottolineatura) - potranno semplicemente essere espunti dal fascicolo 
del dibattimento e da quello del PM�. 
La vistosa divaricazione fra dichiarazione di intenti e documentazione a supporto era palmare. 
Il difensore dello Stato telefonava quindi al collega avversario segnalandogli la discrasia 
e chiedendogli se, in discussione orale, dovesse tener conto della �apertura� contenuta 
nella sua memoria o della �chiusura� contenuta nel documento (a firma del PM) citato a 
supporto dell�apertura stessa. 
Il legale della Procura, previo contatto telefonico con i suoi assistiti milanesi, comunicava 
quindi che andava privilegiata l��apertura�, da considerarsi, anzi, come ipotesi di una eventuale 
composizione concordata dei conflitti sulle seguenti basi: 
- sostituzione dei documenti non omissati con quelli omissati e rinuncia da parte della Presidenza 
del Consiglio ai due ricorsi per conflitto proposti contro Procura e GIP (e quindi 
agli ulteriori motivi di ricorso) con correlativa rinuncia da parte della Procura al proprio 
ricorso. 
L�avvocato dello Stato si riservava, naturalmente, di riferire alla competente Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Attesa l�imminenza dell�udienza i difensori delle due parti, d�intesa anche con il difensore 
del GIP, convenivano, peraltro, di chiedere, concordemente, alla Corte un breve rinvio per 
dare al Governo un tempo adeguato per valutare la proposta (all. 3). 
La Corte rinviava a nuovo ruolo i tre conflitti ma, nel frattempo, si era verificata la nota 
crisi di governo, a seguito della quale l�Esecutivo sfiduciato riteneva di rimettere al suo 
successore ogni valutazione sulla proposta fatta dalla Procura di Milano. 
Il nuovo Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei Ministri 21.5.2008, deliberava di non 
accettare la proposta della Procura e decideva di sollevare un nuovo conflitto contro il Tribunale 
Penale di Milano (all. 4); conflitto sollevato con ricorso poi depositato il 30.5.2008. 
Medio tempore, il Tribunale Penale di Milano sostituiva, nel fascicolo processuale, su richiesta 
della Procura, la documentazione non omissata con quella omissata, con conseguente 
cessazione della materia del contendere sul primo motivo di ricorso per conflitto, 
attesa l�identit� del risultato verificatosi con quello ottenibile a seguito dell�accoglimento 
del motivo da parte di codesta Corte (Corte Cost. ord. 404/2005). 
* * * 
Richiamate le difese tutte precedentemente svolte, si insiste per l�accoglimento delle con-
86 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
clusioni rassegnate ad eccezione di quelle relative al primo motivo di ricorso. 
Roma, 24 giugno 2008 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Avv. Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Avv. Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Indice dei documenti 
prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel ricorso per conflitto di attribuzione fra 
poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
III MEMORIA 
Allegati: 
1) Verbale dell�udienza del 22.10.2008 tenutasi dinanzi alla IV sezione penale del Tribunale 
di Milano, giudice monocratico Dott. Oscar Magi nel processo c/Adler Monica + 32 
2) Verbale dell�udienza 3.12.2008 del processo sopra citato 
Roma, 24 febbraio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
III Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del 
Procuratore della Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo 
Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro 
Pace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8. 
*** 
Udienza 10.3.2009 
*** 
1. � La difesa del ricorrente ritiene di avere sviluppato i propri argomenti nelle precedenti 
memorie e non intende tediare ulteriormente la Corte su quanto gi� dedotto. 
Si rende tuttavia necessaria una precisazione in relazione alla richiesta di cancellazione contenuta 
nella memoria in data 20.6.2008 depositata in difesa del Procuratore della Repubblica 
di Milano ed avente ad oggetto alcune frasi contenute nel ricorso introduttivo del presente 
giudizio. 
Deduce il difensore del Potere in conflitto che nel terzo motivo di ricorso proposto dal Presi-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 87 
dente del Consiglio i Sostituti Procuratori Pomarici e Spataro sarebbero stati accusati di aver 
commesso fatti delittuosi rimasti privi di riscontro probatorio. 
Chiede dunque la cancellazione delle seguenti frasi: 
1) �Un�ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa 
del Segreto di Stato � stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta 
avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato� (p.7, � 3, righi 3-5 del ricorso). 
2) �Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata dal 
P.M. sugli indagati perch� rilevassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente 
descritto in parte narrativa� (p. 16, � 2.2.3., righi 1-4, del ricorso). 
3) �...l�atteggiamento del P.M. milanese appare assai poco conforme al principio di leale 
cooperazione fra poteri dello Stato, teso comՏ alla prevaricazione degli indagati-imputati 
per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, nel dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti 
tassativamente vietati dall�ordinamento vigente� (p. 19, � 2.2.4., righi 3-6 del ricorso).� 
2. � In proposito sembra necessario anzitutto osservare che un conflitto fra Poteri in cui venga 
contestata , a carico del resistente, la violazione del segreto di Stato comporta necessariamente 
la affermazione da parte del ricorrente che sono stati posti in essere gli elementi materiali di 
gravi fattispecie previste da norme incriminatrici speciali. 
Il che non significa accusare le persone fisiche che hanno agito per il Potere in conflitto di 
aver commesso i relativi reati in quanto, come � ben noto, per l�esistenza del reato, accanto 
all�elemento materiale, deve essere presente anche quello psicologico del dolo o della colpa. 
Orbene, nella specie, la stessa prospettazione del motivo di ricorso escludeva nel modo pi� 
categorico l�affermazione da parte del ricorrente che le persone fisiche agenti avessero operato 
per un fine diverso da quello che era, secondo il loro incolpevole convincimento, il legittimo 
esercizio di una funzione. 
L� incipit del terzo motivo era intitolato infatti ad una �terza ipotizzabile violazione� (pag. 16 
del ricorso) che comportava, peraltro, la non facile soluzione di un �delicato problema� (ivi). 
Si dava atto, inoltre, che la tesi fatta propria dai rappresentanti della Procura milanese era 
addirittura sorretta da un - seppure isolato - precedente di Cassazione (ibidem). 
Tanto premesso, tuttavia, la difesa del Presidente del Consiglio chiedeva a codesta Corte la 
valutazione di tutta una serie di argomenti logici e giuridici alla luce dei quali si sarebbe dovuti 
arrivare, secondo la stessa difesa, alla conclusione che il segreto di Stato � contrariamente a 
quanto ritenuto dal P.M. � era opponibile anche dagli indagati � imputati (pagg. 16-19). 
Ove tale tesi fosse stata accolta attraverso �una lettura costituzionalmente corretta del sistema 
normativo� � si concludeva (pag. 19) � la condotta dei P.M. milanesi avrebbe concretizzato, 
ovviamente solo sotto il profilo oggettivo, quella �non leale cooperazione� che caratterizza, 
secondo una consueta clausola di stile, tutti i conflitti sia intersoggettivi che interorganici portati 
all�esame di codesta Corte; non leale cooperazione concretizzantesi in �forzature�, �pressioni�, 
�prevaricazioni� che per tali venivano quindi qualificate ma: a) condizionatamente 
all�accettazione della tesi difensiva prospettata e b) conseguentemente e necessariamente in 
senso solo oggettivo. 
Non � d�altronde costume dell�Avvocatura dello Stato polemizzare �in personis� ed infatti 
nella specie il conflitto � �in rebus�, in particolare sulla diversa concezione di quale sia il confine 
tra potere politico (presidenziale) e potere giudiziario in tema di segreto di Stato che 
divide i due organi in conflitto (e che codesta Corte � chiamata a decidere senza che sia ne-
88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
cessario revocare in dubbio l�agire secondo scienza e coscienza di tutte le persone fisiche 
coinvolte). 
Una diversa concezione che emerge anche dai successivi atti dibattimentali, come risulta dai 
verbali delle udienze 22.10.08 e 3.12.08. 
Ci si riporta per quant�altro alle precedenti difese. 
Roma, 14 febbraio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
* * * 
IV Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del 
Procuratore della Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo 
Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro 
Pace, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8. 
* * * 
Udienza 10.3.2009 
* * * 
1. - La trasmissione all�Avvocatura dello Stato dei documenti elencati in indice, che si ritiene 
opportuno produrre in giudizio, inducono la difesa del Potere ricorrente alla redazione di qualche 
annotazione riassuntiva ed illustrativa, a cominciare dalla doverosa precisazione che i documenti 
elencati al n. 2 dell�indice vengono prodotti in unico esemplare ed in plico chiuso e 
sigillato perch�, trattandosi di documenti riservati, di cui quindi � vietata la divulgazione, possono 
essere esibiti in giudizio solo con le cautele di cui all�art. 42, comma 8, della L. 3.8.07 
n. 124. 
2. - Dalla lettura del primo documento esibito (relazione COPASIR) sulle acquisizioni di 
dati di traffico telefonico di numerosi appartenenti ai Servizi nelle inchieste �Poseidone� e 
�Why not?�, condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, sembra trarsi autorevole 
conferma della tesi sostenuta dal ricorrente in ordine alla illegittimit� del �tracciamento� delle 
utenze telefoniche di servizio di agenti dei servizi (e quindi a maggior ragione della loro intercettazione) 
in quanto coperte da segreto di Stato (pag. 17) perch� idonee a compromettere 
�la credibilit� delle nostre agenzie nei loro rapporti con gli omologhi organismi di �intelli-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 89 
gence� degli altri Paesi� (pag. 4). 
Significativa anche la precisazione, da parte del responsabile delle operazioni di �tracciamento�, 
di aver potuto collegare un numero di utenza al suo titolare (nella specie il generale 
Pollari, al tempo capo del SISMi) attraverso copia degli atti del processo Abu Omar (pag. 13). 
Di avere avuto, cio�, attraverso quegli atti, una notizia coperta ex se - secondo quanto sembra 
autorevolmente opinare il COPASIR - da segreto di Stato. 
3. - Dalla lettura dei documenti classificati e relativi allegati si desume, poi, che fra le tante 
utenze di agenti SISMi intercettate vi era quella di un tenente colonnello dei Carabinieri, all�epoca 
in servizio a Roma. 
In relazione a detta utenza la Procura milanese intercett�, nel contesto del procedimento penale 
per il sequestro di Abu Omar, numerose telefonate, una delle quali fra detto agente e altro 
agente SISMi, al momento in servizio in Irak, nel corso della quale (oltre ad uno scambio di 
informazioni di servizio) il secondo rifer� al primo dell�acquisizione - tramite informatore locale 
di cui veniva fatto nome e cognome - di un filmato sulla strage di Nassirya. 
La Procura di Milano, ravvisando nella relativa trascrizione prove di un reato (completamente 
estraneo rispetto al sequestro di Abu Omar) a carico dell�agente SISMi romano intercettato, 
ne trasmise copia alla competente Procura di Roma, che chiese all�AISE se il contenuto delle 
intercettazioni de quibus fosse coperto da segreto di Stato. 
L�AISE rispose che �nonostante la pubblicit� conferita� a dette intercettazioni dal processo 
penale relativo al sequestro di Abu Omar, alcune parti di trascrizione riguardanti attivit� istituzionali 
nonch� il nominativo di un informatore irakeno erano �tuttora meritevoli di rimanere 
coperte dal vincolo del segreto di Stato�. 
Le trascrizioni venivano quindi restituite al P.M. romano previa oscurazione delle parti segrete. 
Anche da tali documenti - alla cui integrale lettura si rinvia per maggiore dovizia di particolari 
- risulta provato come le intercettazioni telefoniche disposte nel processo milanese abbiano 
comportato una oggettiva violazione del segreto di Stato. 
* * * 
Tutto quanto sopra osservato si insiste pertanto per l�accoglimento delle conclusioni formulate 
nel ricorso. 
Roma, 25 febbraio 2009 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Avv. Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Avv. Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
4. Gli atti defensionali del conflitto n.3/2007 - Decreto di rinvio a giudizio 
adottato sulla base di documenti coperti da segreto di Stato - AL 48581/06. 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti del G.I.P. - operante in veste di G.U.P. - presso il Tribunale di Milano, rappresentato 
e difeso dal Prof. Avv. Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi 30. 
FATTO 
Ritenuto in fatto quanto narrato nel ricorso introduttivo, sembra necessario replicare ad alcune 
affermazioni contenute nella memoria di costituzione del GIP. 
Sul punto II.3: il GIP omette di ricordare che il Presidente del Consiglio pro tempore, nella 
nota 11.11.2005, richiam� espressamente l�esistenza del segreto di Stato su atti, documenti 
e notizie idonee a nuocere agli interessi protetti dall�art. 12 della L. 801/77, con particolare 
riguardo alle relazioni internazionali ed ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri, come da 
direttive impartite da precedenti capi di Governo e per l�occasione confermati. 
Sul punto II.4: il GIP omette di ricordare che attraverso le intercettazioni di 15 utenze in uso 
ad otto funzionari SISMi emergono 181 utenze SISMi e l�identit� di ben 85 soggetti appartenenti 
al Servizio (vedasi memoria 2.10.2007 del P.M. di Brescia, all. 1, pagg. 9 e 44 e ss.). 
Il vero �, come espressamente dichiarato dal P.M. milanese, che l�indagine (e le intercettazioni) 
avevano come bersaglio non gi� singole persone fisiche appartenenti al servizio (il 
che sarebbe stato pienamente legittimo) ma il Servizio in quanto tale (vedasi memoria di costituzione 
della Procura della Repubblica di Milano nel conflitto 2/97 in data 29.5.2007, pag. 
11) il che legittimo sarebbe stato solo in presenza di eccezionali circostanze, nella specie 
inesistenti. 
Sul punto II.9: � vero quanto rammenta il GIP sul fatto che nella lettera 13.7.2006 diretta dal 
generale Pollari alla Procura milanese veniva espresso apprezzamento per la considerazione 
manifestata dal P.M. per i profili di sicurezza e riservatezza concernenti l�attivit� ed il personale 
SISMi. E� vero anche, per�, che in relazione al sequestro documentale operato in via 
Nazionale 230, veniva precisato che alcuni dati documentali rivestivano �carattere di particolare 
sensibilit� fino a poter porre problemi integranti tutele di massimo profilo�. Il che, in 
pi� chiara lingua, significa che detti documenti, quanto meno in parte, potevano essere coperti 
da segreto di Stato. Proprio quel segreto che verr� successivamente opposto (tramite oscuramento) 
nella pi� appropriata sede di ottemperanza ad ordine di esibizione. 
Sui punti II.13-14-15: secondo il GIP, con la lettera 31.10.2006, che trasmetteva una serie di 
documenti in ottemperanza ad ordine di esibizione, non veniva opposto alcun segreto sulla 
documentazione sequestrata in via Nazionale. 
Ci� � inesatto. Venivano invece parzialmente segretate mediante oscuramento alcune parti 
di documenti che costituivano copia di documenti sequestrati e sui quali, al momento del sequestro, 
era stato materialmente impossibile opporre il segreto, come meglio si preciser� in
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 91 
punto di diritto. 
Sulla base dei documenti non oscurati il GIP pronunci� il rinvio a giudizio e si ribadisce 
(come risulta dalla loro lettura: vedi docc. 5 e 6 allegati al ricorso) che le parti non omissate 
rivelavano notizie sui seguenti punti: 
- l�organizzazione interna del Servizio (Strutture in cui lo stesso si articola e relative attribuzioni), 
agevolmente ricostruibile, soprattutto nella sua componente operativa e di analisi, 
da �gruppi indirizzi�, nonch� dai �gruppi firma�; 
- i codici identificativi delle singole Articolazioni del Servizio; 
- i rapporti con Servizi di intelligence di altri Paesi (Stati Uniti, Egitto, Regno Unito, Francia); 
- l�attivit� di Servizi di intelligence stranieri, con particolare riguardo a quanto appreso dai 
Servizi britannico e francese o quanto richiesto da quello egiziano. 
Tanto precisato in fatto, si osserva in 
DIRITTO 
1. In via pregiudiziale 
Controparte deduce pregiudizialmente una inammissibilit� del ricorso per difetto di interesse 
concreto ed attuale sotto un duplice profilo: la mancata formale opposizione del segreto di 
Stato da parte dei testimoni o di depositari di documenti e comunque la desegretazione - di 
fatto - dei documenti depositati dal P.M. a� sensi dell�art. 415 bis c.p.p.. Documenti che, per 
effetto di tale deposito, avrebbero perduto il loro carattere di segretezza. 
Sotto il primo profilo � agevole replicare: 
a) che il segreto di Stato esiste come realt� ontologica anche al di fuori della sua opposizione 
in sede di testimonianza e di ordine di esibizione. Ma di ci� si dir� pi� ampiamente 
in prosieguo, osservando peraltro fin d�ora come non sembra producente la citazione in proposito 
della sentenza di codesta Corte n. 82 del 1976. 
Secondo controparte tale sentenza avrebbe dichiarato inammissibile la questione incidentale 
di legittimit� costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. perch� sollevata nel corso di un procedimento 
penale nel quale il segreto di Stato non era stato eccepito nelle forme rituali. 
L�assunto appare peraltro errato: sembra, infatti, a questa difesa che la pronuncia di inammissibilit� 
de qua sia stata adottata per inapplicabilit� delle norme denunciate al caso di specie 
e quindi per irrilevanza. 
b) Che formale opposizione di segreto vi � stata con la lettera 31.10.2006 che trasmetteva 
i documenti oscurati con la precisazione che l�oscuramento copriva segreti di Stato. 
A tale formale opposizione non fece, � vero, seguito richiesta di conferma al Presidente del 
Consiglio. Il che significa che il P.M. milanese ritenne che la segretazione fosse corretta e 
non avesse bisogno di conferma, probabilmente non rendendosi conto che l�oscuramento 
copriva parti di documenti che egli aveva gi� utilizzato nella loro versione integrale, depositandoli. 
Il P.M. ed il GIP non fecero dunque quanto avrebbero dovuto in tali circostanze, e cio� stralciare 
i documenti parzialmente segreti restituendoli al SISMi (Corte Cost., sent. 487/2000) 
e sostituendoli con quelli omissati. N� certo rileva la verosimile buona fede delle persone fisiche 
impersonanti gli organi del potere in conflitto, in quanto l�elemento psicologico � irrilevante 
nel conflitto fra poteri dello Stato. Conflitto con cui �, anzi, coessenziale la diversit� 
di opinioni personali sui confini delle rispettive funzioni. 
N� certo rileva che il deposito ex art. 415 bis c.p.p. avesse gi� eliminato il segreto di indagine 
per far ritenere desegretato anche il segreto di Stato, che ben pu� essere opposto anche in un
92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
momento successivo all�acquisizione per altra via del documento. Soprattutto quando tale 
�altra via� sia stata - come nella specie - irrituale. 
Si osserva, infatti, in proposito quanto segue. 
Tra le disposizioni contenute nel capo terzo del libro terzo del c.p.p., che disciplinano, come 
si desume espressamente dalla rubrica, i sequestri, fa storia a s� l�art. 256 c.p.p., che disciplina 
il potere dell�autorit� giudiziaria di chiedere l�esibizione, alle persone indicate negli 
artt. 201 e 202 c.p.p. - vale a dire i ministri di culto, gli avvocati, i notai, i medici, ecc., da 
un lato, ed i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio 
dall�altro - degli atti, i documenti ed ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del 
loro ufficio, ministero, professione o arte. L�esercizio di tale potere fa sorgere in capo a tali 
persone il dovere di esibire i documenti da esse detenuti per ragioni del loro ufficio, incarico, 
ministero, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratta di segreto di Stato 
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o alla loro professione. 
Quanto al segreto di Stato, l�art. 256, comma 3, detta una norma analoga a quella contenuta 
nell�art. 202 c.p.p., che disciplina le testimonianze relative a fatti coperti da segreto di Stato: 
essa contempla infatti l�obbligo dell�autorit� giudiziaria di interpellare il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e la declaratoria di non doversi procedere per l�esistenza di un segreto di 
Stato, qualora l�esistenza di tale segreto sia stata confermata dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 
La peculiarit� della procedura di acquisizione di atti, documenti e di ogni altra cosa esistente 
presso soggetti potenzialmente vincolati dal segreto professionale, ovvero dal segreto di ufficio 
o di Stato, comporta che gli inquirenti non possano non ricorrere a tale procedura laddove 
intendano acquisire fonti di prova virtualmente coperte da segreto. 
A tale conclusione si pu� pervenire logicamente ove si consideri che, a ritenere altrimenti, 
vale a dire che si possa ricorrere allo strumento del sequestro, in base alla norma generale 
contenuta nell�art. 253 c.p.p., verrebbe vanificata l�esigenza di tutela del segreto che costituisce 
la ratio della procedura attivata, poich� l�esercizio del potere di acquisire coattivamente 
documenti coperti da segreto di Stato potrebbe consentire al pubblico ministero di 
depositare agli atti, in sede di discovery ex art. 415 bis c.p.p. senza che il pubblico ufficiale 
detentore di tali documenti ed il Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano potuto esercitare 
i poteri loro attribuiti dalla legge a tutela del segreto di Stato. Ci�, soprattutto, quando, 
come � accaduto nella specie, la mole di documenti sequestrata (svariate migliaia) sia tale 
(all. 2 e 3) da rendere impossibile al funzionario detentore una cernita di quelli coperti da 
segreto. 
In tal senso si � espressa la Corte di cassazione (Cass., II, 22 gennaio 1997 p.m. in causa Veronese) 
che ha ravvisato un rapporto di specialit� tra il regime di acquisizione degli atti, documenti, 
cose virtualmente coperti da segreto di Stato, dettato dall�art. 256 c.p.p., e la norma 
attributiva del potere di disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al 
reato. 
Riassumendo l�argomentazione sin qui svolta, sembra possa quindi formularsi il seguente 
principio di diritto: qualora l�autorit� procedente si imbatta in documenti che, in ragione 
della qualifica soggettiva di colui che li detenga, potrebbero esser coperti da segreto di Stato, 
dovr� attivare la procedura disciplinata dall�art. 256 c.p.p.; solo nel caso in cui alla richiesta 
di esibizione non abbia fatto seguito una ottemperanza o una formale opposizione del segreto 
di Stato, l�autorit� giudiziaria potr� adottare il provvedimento di sequestro. 
Nel caso di specie l�irritualit� dell�acquisizione di documentazione che, almeno in parte, �
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 93 
risultata esser coperta da segreto di Stato � conclamata, ove si consideri che perquisizione e 
sequestro, da un lato, ordine di esibizione, dall�altro, sono stati contemporanei (3-5.7.2006). 
Alla luce di tali considerazioni appare del tutto infondato l�argomento difensivo che farebbe 
discendere la correttezza dell�operato dell�autorit� giudiziaria dalla circostanza che, all�atto 
del sequestro, nessuno avrebbe segnalato il fatto che si trattasse di documenti coperti da segreto 
di Stato. 
In primo luogo � proprio lo strumento processuale prescelto dalla Procura di Milano per acquisire 
i documenti in questione a non aver consentito ai detentori di paralizzarne l�efficacia 
allegando la segretezza di tutti o alcuni di essi, essendo il sequestro un provvedimento che 
determina immediatamente un effetto acquisitivo agli atti del procedimento dei documenti 
sequestrati, non richiedendo, a differenza dell�ordine di esibizione, un volontario adempimento 
da parte di colui presso il quale le cose sono sequestrate (cfr. Cass., V, 26 maggio 
1994, Maltauro; Cass., VI, 20 febbraio 2003, Mallegni). 
In secondo luogo, anche a voler ammettere la possibilit� astratta di impedire l�operativit� 
del sequestro affermando, contestualmente all�esecuzione dello stesso, la segretezza di quanto 
si intendeva sequestrare, � proprio la mole della documentazione ad escludere in concreto la 
possibilit� di indicare, nell�immediatezza, i documenti coperti da segreto di Stato. 
L�adeguatezza dello strumento dell�ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. anche rispetto alle 
esigenze investigative degli inquirenti � dimostrata in concreto da ci� che si � verificato storicamente, 
atteso che successivamente all�emissione del decreto in questione � stato dato seguito 
alla richiesta di esibizione di documentazione rivolta dalla Procura di Milano al SISMi, 
ci� che ha consentito al Servizio di identificare puntualmente quanto fosse coperto da segreto 
di Stato. 
Quanto, poi, alla tesi sostenuta da controparte che non possa comunque essere apposto od 
opposto il segreto su documenti (notizie o altro) che siano stati gi� acquisiti senza opposizione 
agli atti del processo, sia in virt� del principio di irretroattivit�, sia in virt� di una gi� 
avvenuta divulgazione, si osserva come sia pacifico che non vi � alcun limite di tempo per 
opporre il segreto a fronte di fonti di prova che costituiscono pericolo per la sicurezza dello 
Stato: eppertanto il segreto pu� essere opposto in ogni momento in cui i soggetti preposti 
alla sua tutela si avvedano del pericolo (cfr. Cass. 27.9.2007, n.37560. all.4). 
Quanto poi all�avvenuto deposito di atti nella segreteria del GIP ex art. 415 bis c.p.p. occorre 
ricordare che �non vanno confusi ... i piani sui quali opera il segreto istruttorio rispetto al 
segreto d�ufficio e in modo ancor pi� stringente al segreto di Stato� (Procura della Repubblica 
di Brescia, richiesta di archiviazione nel procedimento n. 13221/CH/2007 - prodotta 
in atti del conflitto 6/2007); occorre ricordare anche che un pregresso deposito di atti non 
vale di per s� a sciogliere �il vincolo di segretazione� (Procura di Brescia, memoria 9.10.2007 
gi� citata - doc. 1 - foglio 44). 
D�altronde, la gi� avvenuta diffusione di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno 
la segretezza �poich� con la successiva divulgazione vengono dati all�atto maggior risalto 
e diffusione� (Procura Brescia cit. e Cass., I, sent. 10135 del 24.9.95) in quanto ҏ irrilevante 
che gli atti o i fatti segreti fossero gi� conosciuti in un ambito limitato di persone, quando 
la condotta dell�agente abbia avuto l�effetto di divulgazione a settori ben pi� vasti di pubblico� 
(Cass., VI, 17.4.04 n. 35647). 
Sarebbe d�altronde assolutamente irragionevole che la gi� avvenuta parziale divulgazione 
di un segreto di Stato (causata dai pi� svariati ipotizzabili errori od omissioni a vari livelli) 
possa impedire agli organi competenti l�esercizio del potere di segretazione per impedire ul-
94 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
teriori nefaste e pi� gravi conseguenze. 
2. Nel merito. 
2.1. Controparte contesta che possa configurarsi un segreto di Stato che costituisca limite 
all�esercizio del potere giudiziario al di fuori della �fattispecie complessa a formazione successiva� 
di cui agli artt. 202 e 256 c.p.p.. Nessun valore avrebbero quindi le generiche �segretazioni� 
a carattere generale contenute in direttive generali o puntuali missive, relative a 
serie indeterminata di documenti e atti. 
2.2. Contesta inoltre la ritualit� e la rilevanza della opposizione di segreto tramite oscuramento 
dei documenti trasmessi in ottemperanza all�ordine di esibizione effettuata con nota 
31.10.2006, allegando altres� l�omessa osservanza di un dovere di motivazione e la irrilevanza 
probatoria, ai fini del processo penale, delle parti oscurate, s� che non sarebbe precluso 
un nuovo rinvio a giudizio sulla base delle parti non oscurate. 
2.3. Contesta, ancora, la rilevanza delle intercettazioni telefoniche, che furono 15 in uso a 
8 funzionari del SISMi e non 180 in uso a 85 funzionari. 
2.4. Quanto alle pressioni esercitate sugli indagati perch� rivelassero notizie coperte da segreto 
di Stato, il GIP allega che il segreto di Stato fu opposto dal solo Pollari e che l�invocato 
intervento interpretativo della Corte Costituzionale sull�art. 202 c.p.p. costituirebbe una - 
inammissibile - riproposizione della questione di legittimit� costituzionale dell�art. 202 c.p.p.. 
Alle sopra riassunte contestazioni, la sottoscritta difesa replica come segue. 
A 2.1. 
Le argomentazioni avversarie partono dal presupposto che il segreto di Stato non possa esistere 
se non a seguito di formale apposizione e successiva opposizione e conferma a norma 
del codice di procedura penale e nelle ipotesi ivi indicate. 
Tale assunto non pu� essere condiviso, in quanto il precetto dell�art. 12 L. 801/77 contiene 
una definizione di segreto assolutamente puntuale ed idonea, quindi, a consentire a qualsiasi 
operatore del diritto di apprezzare la segretezza o, quanto meno, il sospetto di segretezza di 
�atti, documenti, notizie, attivit� e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno 
alla integrit� dello Stato democratico� anche in mancanza di qualunque classifica formale e 
di formale apposizione od opposizione. S� che in presenza di �cose� oggettivamente segrete 
in cui si imbatta l�autorit� giudiziaria, l�interpello, anche in caso di dubbio, � d�obbligo. 
In tal senso, molto puntualmente Corte d�Assise di Roma, sentenza n. 21 del 12.6.97 (in �Per 
aspera ad veritatem� n. 10/98) che, dopo aver riportato il testo del sopracitato art. 12 cos� lo 
chiosa: 
�Poich� tale disposizione prescinde dal positivo apprezzamento dell�autorit� competente 
circa la sussistenza del segreto (cosiddetta classificazione di atti o notizie), deve ritenersi 
che la stessa si riferisca anche a quegli atti o a quelle notizie che possiedono un carattere 
di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato e alle altre finalit� previste, pur 
prescindendo da qualsiasi esplicito intervento qualificatorio della autorit� competente�. 
A definitivo chiarimento del punto, la richiamata sentenza aggiunge ancora: 
�In sostanza, il quadro che discende dalla normativa applicabile ... appare richiedere ... un 
sindacato, ancorch� limitato alla verifica della insussistenza di fatti eversivi dell�ordine costituzionale 
e al rispetto delle finalit� che legittimano l�esistenza del segreto: il che, come 
detto, vale sia per le situazioni in cui la qualificazione discenda positivamente da una 
espressa valutazione dell�autorit� competente, sia per i casi, quali quello di specie, in cui la 
segretezza dell�atto o della notizia si assume essere coessenziale all�atto o alla notizia�. 
A conferma dei principi enunciati nella sopracitata sentenza si veda pure, sia pur sotto altro
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 95 
profilo, Cass. I penale, sentenza n. 3348 del 29.1.02. 
Il principio affermato dalla giurisprudenza corrisponde, d�altronde, puntualmente ad uno dei 
fondamentali insegnamenti impartiti da codesta Corte in relazione al principio di ragionevolezza. 
Ragionevolezza con cui � incompatibile l�idea che un�autorit� giudiziaria che si imbatta in 
un documento ictu oculi coperto da segreto di Stato possa legittimamente utilizzarlo senza 
interpellare l�autorit� competente sol perch� quel segreto non � stato n� apposto n� opposto. 
Tanto, se non altro, per rispetto del principio di precauzione, cui, a quanto consta a questa 
difesa, l�autorit� giudiziaria italiana si era sinora generalmente informata. 
D�altra parte che il segreto sia entit� ontologica e non formale risulta anche dalla L. 124/2007, 
che, recependo in parte qua un consolidato insegnamento, distingue chiaramente fra classificazioni 
formali e segretezza sostanziale. 
Vedansi ad esempio l�art. 40, 3� comma, e l�art. 42, 8� comma, che rispettivamente recitano: 
�40,3. Dopo il comma 1 dell�articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: 
�1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, 
notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione 
per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di 
giustificazione prevista per attivit� del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 
Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata 
esperita l�apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l�esistenza della speciale 
causa di giustificazione. 
1-ter. Il segreto di Stato non pu� essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica 
di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto 
della classifica. 
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato � opponibile alla Corte costituzionale. La Corte 
adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il 
segreto di Stato, provvede, in qualit� di Autorit� nazionale per la sicurezza, a declassificare 
gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano 
messi a disposizione dell�autorit� giudiziaria competente��. 
�42,8. Qualora l�autorit� giudiziaria ordini l�esibizione di documenti classificati per i quali 
non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all�autorit� giudiziaria richiedente, 
che ne cura la conservazione con modalit� che ne tutelino la riservatezza, garantendo 
il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia�. 
Quanto, poi, al pi� specifico assunto che il segreto di Stato non possa fermare la giurisdizione 
se non a seguito di quel vero e proprio �procedimento� di apposizione-opposizione-conferma 
disciplinato dalla legge e dal codice di procedura penale, ferme le riserve di cui sopra, giover� 
formulare l�ulteriore osservazione che, nella specie, per quanto riguarda la documentazione 
di via Nazionale e l�interrogatorio degli indagati, il segreto di Stato � stato formalmente opposto 
rispettivamente dal depositario e dagli indagati (opposizione cui non � seguita alcuna 
- pur doverosa - richiesta di conferma), mentre per le intercettazioni telefoniche nessuna opposizione 
era possibile in rerum natura. 
Quanto alle �segretazioni generali� si osserva che la piana lettura dell�art. 1, secondo comma, 
della legge 801/77 consente di affermare che spetta al Presidente del Consiglio la emanazione 
di direttive volte a meglio individuare categorie di documenti, atti ed altre cose coperte da
96 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
segreto di Stato in esplicitazione dei precetti di legge. La prima di tali direttive � la pi� 
volte citata 2001 del 30.7.85, alla stregua della quale deve essere valutata ogni documentazione, 
ancorch� non classificata ed a prescindere dalla apposizione di segreto. La Corte di 
Assise di Roma, nella sentenza gi� citata, ha affermato in proposito: �La Corte ritiene, infatti, 
che le direttive indicate (tra cui quella citata: n.d.r.) costituiscano un criterio obiettivo 
al quale attenersi per la qualificazione della natura dei documenti oggetto di imputazione, 
nel senso che, ove i documenti in questione siano riconducibili alla tipologia indicata nelle 
citate direttive e nelle singole voci nelle quali, all�epoca dei fatti, era certamente articolato 
il conto delle spese riservate, gli stessi non potranno non essere qualificati come inerenti 
alla sicurezza dello Stato e, conseguentemente, assistiti dal regime del segreto di Stato.�. 
La apposizione del segreto in via generale e per categorie di documenti � dunque pienamente 
legittima. 
A 2.2. 
Sulla ritualit� della opposizione di segreto tramite oscuramento di parte dei documenti trasmessi 
in ottemperanza ad ordine di esibizione, si � gi� replicato sopra, sub (1). 
Sulla pretesa irrilevanza probatoria delle parti documentali oscurate ai fini del processo penale 
in atto - che secondo controparte escluderebbe il conflitto fra poteri - sembra potersi 
osservare che la rilevanza probatoria (o meno) del documento segreto vale solo a qualificare 
diversamente il tipo di conflitto. 
Se l�uso del documento segreto � rilevante a fini probatori, il conflitto sar� per menomazione, 
in quanto si risolver� in un debordamento della funzione giurisdizionale che, nel perseguire 
il suo scopo, avr� invaso la sfera riservata al Capo del Governo, titolare del potere 
di segretazione. 
Se l�uso del documento segreto �, invece, irrilevante a fini probatori, il conflitto sar� per 
usurpazione, in quanto si risolver� - attraverso l�offerta alla pubblicit� del processo - in una 
gratuita, inutile a fini di giustizia e solo dannosa, desecretazione operata non dal titolare 
del relativo potere ma dal magistrato, che tale potere non ha. Si concorda, invece, con la 
difesa avversaria quando deduce che non sarebbe precluso al GIP, in caso di accoglimento 
del ricorso, un nuovo rinvio a giudizio sulla base delle parti non oscurate. 
Quanto alla pretesa inosservanza del dovere di motivazione, l�argomento appare totalmente 
infondato in punto di diritto. 
La normativa in esame non prevede, infatti, alcuna motivazione n� in sede di apposizione 
del segreto, n� in sede di opposizione, n� in sede di conferma dell�opposizione da parte del 
Presidente del Consiglio, ma solo in sede di comunicazione della conferma, da parte di quest�ultimo 
al Comitato Parlamentare, di cui all�art. 11 L. 801/77 e, pi� in generale, al Palamento 
(art. 17 L. 801/77). 
Il che �, d�altronde, perfettamente logico, perch�, come ha ben chiarito codesta Corte nella 
sua copiosa giurisprudenza sul segreto, il relativo istituto contempla l�esercizio di una potest� 
dell�Esecutivo volta alla tutela della sicurezza dello Stato, che � interesse della collettivit� 
preminente sopra ogni altro, in quanto tocca ... �la esistenza stessa dello Stato, del 
quale la giurisdizione costituisce solo un aspetto�, (per tutte Corte Cost. 110/98, � 5) con 
conseguente prevalenza del primo sulla seconda. 
Naturalmente tale potere non � illimitato (vedasi ad esempio l�esclusione dei fatti eversivi 
dalla segretazione) ed al suo esercizio corrisponde, ovviamente, una responsabilit�: tale responsabilit�, 
per�, non pu� ovviamente essere giuridica ma solo politica (Corte Cost. sent. 
86/77). Il sindacato dell�atto di segretazione non potr�, quindi, competere che al Parlamento
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 97 
ed � solo ad esso, soprattutto nella sua specifica epifania di Comitato Parlamentare di cui 
all�art. 11 L. 801/77, che il Presidente del Consiglio � tenuto a fornire una motivazione 
della segretazione, in conformit� con il principio della �centralit� della sede parlamentare 
ai fini del sindacato politico nella tutela del segreto� (Corte Cost. sent. 110/98 � ult. cit.). 
La mancanza di motivazione in sede di apposizione e di opposizione del segreto � dunque 
assolutamente irrilevante (anche alla luce, per quanto occorrer possa, della normativa di 
cui alla L. 124/07). 
A 2.3. 
Sull�entit� numerica delle intercettazioni telefoniche si � gi� replicato nella parte in fatto e 
non si torna sul punto per non tediare la Corte. 
Sia consentito per� riprendere il tema per una pi� ampia considerazione. 
Questa difesa aveva scritto nel ricorso introduttivo (pag. 20): �A questo si aggiunga che le 
indagini effettuate �a tappeto� sul SISMi ed i suoi vertici, pi� che volte a perseguire responsabilit� 
penali individuali, sembrano tese ad indagare (se non a criminalizzare) l�attivit� 
di un apparato dello Stato le cui funzioni attengono alla sicurezza della Nazione in 
una visione dei rapporti fra poteri dello Stato che non appare certo ispirata al principio di 
leale collaborazione�. 
Questa difesa era ben consapevole della gravit� del profilo di conflitto sollevato, tanto da 
adottare i due prudenti verbi dubitativi sottolineati nella citazione: �sembrano� e �appare�. 
La Procura della Repubblica di Milano ha peraltro tolto questa difesa da ogni relativo imbarazzo 
affermando testualmente nella memoria di costituzione nel conflitto 2/2007 (pag. 
9): �Di qui sono partite le indagini nei confronti del SISMi, che hanno determinato prima 
intercettazioni telefoniche e poi hanno portato il P.M. ad interrogare come indagati il Mancini, 
il gen. Pignero .... Ciorra, Ditroia, Di Gregori, il gen. Pollari ed altri, tutti appartenenti 
al SISMi�. 
La Procura di Milano non ha, cio�, indagato e intercettato singole persone fisiche, come sicuramente 
era in suo potere (anche se la consapevolezza di intercettare utenze SISMi 
avrebbe dovuto, quantomeno per principio di precauzione, comportare interpelli al Presidente 
del Consiglio, come previsto nella attuale normativa che, in parte qua, non fa che recepire 
una regola di ragionevolezza da molti magistrati adottata anche prima della sua 
entrata in vigore) ma ha indagato su di un intero Servizio segreto attraverso quel particolare 
strumento che � l�intercettazione telefonica, che non consente opposizione di segreto. 
Orbene, ad avviso di questa difesa, indagare attraverso intercettazioni telefoniche a tappeto 
un Servizio di informazione significa violare ineludibilmente il segreto di Stato al di l� di 
ogni apposizione ed opposizione (oltretutto inconfigurabili nella specie). 
N� si obbietti che deve essere consentito alla magistratura di indagare anche sui Servizi, 
ove essi devino dai loro fini istituzionali, perch� ci� � sicuramente consentito ma in circostanze 
e su presupposti ben diversi da quelli presenti nel caso di specie. 
A 2.4. 
Si replica che le osservazioni del GIP sono infondate in punto di fatto. La opposizione del 
segreto di Stato fu sollevata, infatti, oltre che dal Generale Pollari anche dal generale Pignero 
e da altri indagati e la questione della lettura �costituzionalmente orientata� della 
normativa previgente, invocata da questa difesa, non costituisce affatto surrettizia (ed inammissibile) 
reiterazione di una questione incidentale di costituzionalit�. 
La tesi di questa difesa � che una lettura costituzionalmente orientata della previgente normativa 
avrebbe dovuto portare a riconoscere anche all�indagato-imputato il potere-dovere
98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
di opporre il segreto di Stato per le ragioni tutte esplicitate nel ricorso (implicitamente riconosciute 
da codesta Corte e dalla Procura romana nel caso che port� alla sentenza 
110/98) e che hanno trovato nella attuale normativa puntuale applicazione. Infatti l�art. 41 
della L. 124/2007 �introduce una norma di carattere generale che prevede la possibilit� 
di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di soggetti diversi dai testimoni 
(indagati, imputati, parte civile, ecc.) � colmando �sul punto una vera e propria lacuna� 
(Servizio Studi Camera dei deputati, relazione 27.7.2007). Una lacuna che, ad avviso di 
questa difesa, ben poteva essere colmata in via interpretativa, cos� come era stato fatto da 
pi� parti. 
Orbene, ove fosse esatta tale tesi esegetica ed ove codesta Corte la condividesse, sarebbe 
stato oggettivamente non legittimo - perch� irrispettoso del segreto di Stato - il comportamento 
del magistrato che avesse forzato l�indagato a rivelarlo sulla base di un discutibilissimo 
- ed isolato - precedente della Cassazione. 
Tale comportamento sarebbe stato volto, infatti, ad una menomazione del potere di segretazione 
del Capo del Governo da parte del Potere giudiziario. Menomazione idonea a radicare 
un conflitto di attribuzioni. 
�Secondo la relazione al disegno di legge sulla Costituzione e sul funzionamento della 
Corte costituzionale, �il termine �conflitto di attribuzione�, infatti, ha un significato che 
si ricollega a quello tradizionale ma che va adattato alle speciali esigenze dell�ordinamento 
instaurato dalla Costituzione�, cos� da comprendervi anche l�ipotesi �che un potere, 
pur non invadendo la sfera di competenza di un altro potere, per il modo illegittimo in cui 
agisce nella sfera di sua competenza, turba l�attivit� di un altro potere o lo mette in condizione 
di non essere in grado di svolgere, in tutto o in parte, l�attivit� che ad esso compete
�. In tal modo la relazione al disegno di legge prefigurava l�ipotesi poi detta della 
�menomazione della competenza�� (Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele 
Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET, 2006, pag. 2598). 
Menomazione ravvisabile nella specie ove si accetti la tesi del potere-dovere dell�indagato 
di opporre il segreto di Stato. 
3. Il GIP di Milano ha altres� proposto ricorso incidentale contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri avente ad oggetto le note 11.11.2005 e 26.7.2006, nonch� la direttiva 30.7.85 
n. 2001.5/07. 
Tale ricorso � inammissibile a duplice titolo. In primo luogo perch� non � invocabile nella 
specie l�art. 22 L. 87/53 che rinvia - come norma di chiusura - alle norme del regolamento 
di procedura del Consiglio di Stato. Nella specie �, infatti, dettata per la Corte Costituzionale 
una specifica normativa bifasica che contempla una previa delibazione di ammissibilit�, 
inaudita altera parte, del ricorso per conflitto, incompatibile con il ricorso incidentale. 
In secondo luogo il ricorso incidentale del GIP � inammissibile per le stesse ragioni che 
hanno determinato la declaratoria di inammissibilit� del ricorso principale pronunciata da 
codesta Corte con ordinanza 338/2007. 
4. Da ultimo, atteso che l�accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio contro il 
GIP di Milano sarebbe meramente conseguenziale all�accoglimento del ricorso contro il 
P.M. di quella citt�, si richiamano tutte le considerazioni svolte in quel conflitto pregiudiziale 
(n. 2/2007). 
*** 
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si confida nell�accoglimento del ricorso proposto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro il GIP di Milano e nella declaratoria di
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 99 
inammissibilit� del ricorso incidentale. 
Roma, 15 gennaio 2008 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
II Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti del G.I.P. � operante in veste di G.U.P. � presso il Tribunale di Milano, rappresentato 
e difeso dal Prof. Avv. Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi 30. 
* * * 
La difesa del ricorrente ritiene di avere sviluppato i propri argomenti nella precedente memoria 
e non intende tediare ulteriormente la Corte su quanto gi� dedotto. 
Si rendono tuttavia necessarie alcune produzioni e precisazioni. 
1. - Si produce anzitutto la nota AISE n. 52305/921/23 del 26/2/2008 (all.1), con allegato contratto 
di telefonia fra Ministero Difesa e Tim avente ad oggetto la rete privata virtuale cellulare 
�GSM�. 
Da tale documentazione si evince la apposizione del segreto su parte del contratto, segnatamente 
quello relativo agli �pseudonimi� degli intestatari ed al loro collegamento con il Ministero 
Difesa (doc. Sez. 3 - Requisiti di sicurezza, documento declassificato da �segreto� a 
�riservato� solo in data 9.1.2007). 
Il che corrobora l�assunto che l�intercettazione di numerose utenze cellulari di servizio SISMi, 
con individuazione dei soggetti titolari, costituisce ex se violazione di segreto di Stato e non 
solo in quanto indagine su di un servizio nel suo complesso. 
2. - Si produce altres� memoria 12.3.2008, depositata dal PM nel processo �Abu Omar� 
a Milano (all.2), nella quale - a pagg. 28 e ss. - si riporta integralmente una missiva del difensore 
del Procuratore della Repubblica di Milano dinanzi a codesta Corte. 
In ordine a detta missiva devonsi rilevare alcune inesattezze, verosimilmente dovute a trascolorazione 
dei ricordi del suo sottoscrittore. Si riporta, qui di seguito, l�esatta consistenza e consecutio 
degli accadimenti per scrupolo di verit� e di precisione. 
Nell�imminenza dell�udienza del 29.1.2008, il difensore dello Stato, a seguito di attenta lettura 
della memoria 16.1.2008 del difensore della Procura e dei suoi allegati, rilevava una discrasia 
fra il testo della memoria stessa ed il testo del documento invocato a suo supporto. Nella memoria 
- pag. 45 - si leggeva, infatti, che all�udienza del 24.10.2007 dinanzi al Tribunale Penale
100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
di Milano, la Procura di quel Tribunale, con memoria depositata (doc. 266), aveva formalmente 
anticipato l�istanza di sostituire i documenti non omissati con quelli omissati. 
Nella memoria citata (doc. 266) si leggeva invece: 
�Resta salva, comunque, la possibilit� di �congelare� l�utilizzo dei reperti in questione, pur se 
acquisiti dal PM senza formale opposizione di segreto di Stato fino alla decisione della Corte 
Costituzionale, a seguito della quale - se favorevole alla tesi del Governo (nostra sottolineatura) - 
potranno semplicemente essere espunti dal �fascicolo del dibattimento e da quello del PM�. 
La vistosa divaricazione fra dichiarazione di intenti e documentazione a supporto era palmare. 
Il difensore dello Stato telefonava quindi al collega avversario segnalandogli la discrasia e chiedendogli 
se, in discussione orale, dovesse tener conto della �apertura� contenuta nella sua memoria 
o della �chiusura� contenuta nel documento (a firma del PM) citato a supporto dell�apertura stessa. 
Il legale della Procura, previo contatto telefonico con i suoi assistiti milanesi, comunicava quindi 
che andava privilegiata l��apertura�, da considerarsi, anzi, come ipotesi di una eventuale composizione 
concordata dei conflitti sulle seguenti basi: 
- sostituzione dei documenti non omissati con quelli omissati e rinuncia da parte della Presidenza 
del Consiglio ai due ricorsi per conflitto proposti contro Procura e GIP (e quindi agli ulteriori 
motivi di ricorso) con correlativa rinuncia da parte della Procura al proprio ricorso. 
L�avvocato dello Stato si riservava, naturalmente, di riferire alla competente Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
Attesa l�imminenza dell�udienza i difensori delle due parti, d�intesa anche con il difensore del 
GIP, convenivano, peraltro, di chiedere, concordemente, alla Corte un breve rinvio per dare al 
Governo un tempo adeguato per valutare la proposta (all. 3). 
La Corte rinviava a nuovo ruolo i tre conflitti ma, nel frattempo, si era verificata la nota crisi di 
governo, a seguito della quale l�Esecutivo sfiduciato riteneva di rimettere al suo successore ogni 
valutazione sulla proposta fatta dalla Procura di Milano. 
Il nuovo Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei Ministri 21.5.2008, deliberava di non accettare 
la proposta della Procura e decideva di sollevare un nuovo conflitto contro il Tribunale Penale di 
Milano (all. 4); conflitto sollevato con ricorso poi depositato il 30.5.2008. 
Medio tempore, il Tribunale Penale di Milano sostituiva, nel fascicolo processuale, su richiesta 
della Procura, la documentazione non omissata con quella omissata, con conseguente cessazione 
della materia del contendere sul primo motivo di ricorso per conflitto, attesa l�identit� del risultato 
verificatosi con quello ottenibile a seguito dell�accoglimento del motivo da parte di codesta Corte 
(Corte Cost. ord. 404/2005). 
* * * 
Richiamate le difese tutte precedentemente svolte, si insiste per l�accoglimento delle conclusioni 
rassegnate ad eccezione di quelle relative al primo motivo di ricorso. 
Roma, 24 giugno 2008 
Avv. Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Avv. Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Avv. Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 101 
5. Gli atti defensionali del conflitto n. 6/2007 - In relazione a note di apposizione 
del segreto di Stato - AL 40306/2007 
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del Procuratore 
della Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di 
Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, ed elettivamente 
domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8, come da procura a margine 
del presente atto 
contro 
il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore sedente per la carica in Roma, Palazzo 
Chigi, in relazione 
- alla nota prot. n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio on. Romano 
Prodi, pervenuta al Procuratore della Repubblica di Milano in data 1� agosto 2006, con la 
quale il Presidente del Consiglio pro tempore, con riferimento alle note vicende del sequestro di 
persona di NASR Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar avvenuto in Milano il 17 febbraio 
2003, comunicava alla Procura di Milano che su tutti i �fatti concernenti il sequestro di Abu 
Omar�, sulle �vicende sopra descritte che lo hanno preceduto� e �in generale (su) tutti i documenti, 
informative o atti relativi alla pratica delle c.d. �renditions��, era stato apposto il segreto 
di Stato dal precedente Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi, e che tale segreto, 
in data e con modalit� imprecisate, � stato successivamente confermato dallo scrivente 
(doc. n. 1), 
- alla nota prot. n. USG/2-SP/1318/50/347 dell�11 novembre 2005 a firma del precedente Presidente 
del Consiglio on. Silvio Berlusconi (doc. n. 2), 
- alla �nota per la stampa� del 5 giugno 2007 dell�Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente 
del Consiglio on. Romano Prodi (doc. n. 3), e, per quanto possa occorrere, in relazione alla direttiva 
del Presidente del Consiglio pro tempore del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707. 
* * * 
I FATTI ANTECEDENTI IL RICORSO PER CONFLITTO DI 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI CONTRO LA PROCURA DI MILANO 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la Digos della Questura di Milano 
avevano, sin dalla met� del 2002, sottoposto a indagini per il reato di cui all�art. 270 bis c.p. Nasr 
Osama Mustafa Hassan detto Abu Omar, quando improvvisamente, il 17 febbraio 2003, egli 
scompariva. 
La moglie ne denunciava la sparizione dopo un paio di giorni. Le conseguenti indagini si sviluppavano 
grazie, soprattutto, ad intercettazioni telefoniche ed all�analisi del traffico di telefonia mobile 
intervenuto nel giorno, nell�ora e nell�area in cui il sequestro era stato consumato. 
Quanto alle intercettazioni telefoniche - che erano state disposte nell�ambito delle indagini per 
reati connessi al terrorismo di cd. matrice islamica a carico dello stesso Abu Omar - emergeva 
dalle stesse che costui, verso il 20 aprile del 2004, era stato liberato da una prigione egiziana 
dove si trovava detenuto sin dalla sua scomparsa e si era messo in contatto telefonicamente sia 
con la moglie sia con un suo correligionario islamico (Elbrady Mohamed Reda), anche lui sotto-
102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
posto ad indagini ed intercettazioni. Ad entrambi Abu Omar aveva raccontato di essere stato sequestrato, 
messo su un furgone, bendato e trasportato prima in una base aerea sita a cinque ore 
circa di distanza da Milano (individuata dagli inquirenti in quella di Aviano) e poi, in aereo, a Il 
Cairo (previa sosta intermedia nell�aeroporto di Ramstein, in Germania, come pure accertato 
dagli inquirenti). Durante la detenzione, aveva subito torture e violenze di vario tipo. 
L�analisi del traffico di telefonia mobile prendeva spunto dalla dichiarazione di una teste egiziana, 
la quale aveva visto uno dei rapitori parlare al telefonino. Proprio per tale ragione, l�analisi riguardava 
il traffico intervenuto nelle �celle� che coprono territorialmente il luogo del sequestro 
(la via Guerzoni a Milano) e le vie limitrofe, il 17 febbraio e nei giorni precedenti. Era cos� possibile 
selezionare, tra migliaia di telefonate e utenze, 17 utenze risultate in contatto tra loro, nel 
giorno del sequestro. Quasi tutte queste utenze erano state attivate circa un mese prima del sequestro 
ed avevano cessato di funzionare due giorni dopo la sua consumazione. Sedici di esse risultavano 
intestate fittiziamente a persone inconsapevoli (cinque o sei alla stessa persona), altre 
non intestate ad alcuno, una risultava intestata ad una cittadina statunitense. 
Lo sviluppo dei dati dei tabulati relativi al traffico telefonico di tali utenze, e di altre utenze risultate 
in contatto con queste, consentiva di identificare 25 cittadini statunitensi che ne erano intestatari. 
I loro nominativi venivano individuati attraverso controlli in hotel milanesi siti nelle zone dove i 
telefonini avevano funzionato in ore notturne, in hotel di altre citt�, nonch� incrociando dati relativi 
alle chiamate effettuate, all�uso di carte di credito, di Viacard autostradali, agli accertati noleggi 
di autovetture etc. In alcuni hotel, cos� come presso autonoleggi, venivano anche acquisite 
copie di alcuni passaporti. 
Tra gli utilizzatori di questi telefoni cellulari, alcuni risultavano essere giunti ad Aviano (partendo 
dalla zona del sequestro) appena quattro o cinque ore dopo il sequestro stesso; altri risultavano 
solo avere partecipato ai sopralluoghi ed agli studi preliminari in vista del sequestro; l�utilizzatore 
di uno dei telefoni era il Capo Centro CIA di Milano, a casa del quale � in zona di Asti � veniva 
eseguita una perquisizione, rinvenendo tracce inconfutabili della preparazione del sequestro (foto 
del sequestrando durante gli studi preliminari, studio del miglior percorso stradale fino ad Aviano, 
prenotazioni aeree per il trasferimento dello stesso a Il Cairo, messaggi di posta elettronica dal 
significato inequivocabile etc.). Attraverso indagini condotte nelle basi militari di Aviano, Poggio 
Renatico (Fe), nonch� presso i Centri Controllo Volo di Linate e Bruxelles, venivano pure individuati 
i due aerei con cui Abu Omar era stato portato da Aviano a Ramstein e da Ramstein al 
Cairo, nello stesso giorno del 17 febbraio 2003. 
Le ordinanze di custodia cautelare contro i 26 indagati americani � rimasti tutti latitanti - venivano 
emesse tra il giugno del 2005 ed il 3 luglio 2006, man mano che gli elementi probatori si accumulavano 
a loro carico. 
In alcuni casi, i latitanti appartenevano al personale consolare americano ufficialmente accreditato 
in Italia o a personale della CIA conosciuto come tale, comunque tutti privi di immunit� in ragione 
della gravit� del reato (punito con pena superiore ai cinque anni) e della loro qualifica (Consoli 
o semplici addetti e non Ambasciatori). 
Lo sviluppo dei dati relativi al traffico telefonico consentiva anche di accertare che il 17 febbraio 
2003, in via Guerzoni, all�ora del sequestro, ed in tre altri giorni precedenti, era stato presente 
anche un maresciallo appartenente al ROS dei Carabinieri, intestatario di un�utenza che risultava 
avere agganciato la cella di corrispondenza. Interrogato, il maresciallo del ROS dapprima taceva, 
in seguito ammetteva di avere partecipato materialmente al sequestro, cio� a quella che il capo 
della CIA a Milano (e suo amico-arruolatore) gli aveva presentato come un�operazione congiunta 
tra CIA e SISMi.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 103 
Poich� nelle sue dichiarazioni, relative ai rapporti con il capo della CIA, il maresciallo si era riferito 
ad un colonnello (gi� Capo Centro SISMi a Milano fino all�inizio di dicembre del 2002 e 
da tempo rientrato nell�Arma dei Carabinieri) quale persona probabilmente al corrente del piano, 
questi veniva sentito come persona informata sui fatti e riferiva di essere stato destinatario delle 
confidenze del Capo CIA di Milano, in merito al progetto di sequestro di Abu Omar, progetto 
che la CIA stava curando insieme al SISMi. 
Va per� sottolineato che gi� nel caso delle precedenti indagini, la Procura di Milano il 1� luglio 
e il 5 novembre aveva richiesto ai Direttori del SISMi e del SISDe di comunicare se, in base agli 
accordi con la CIA, questa fosse tenuta a comunicare al SISMi e al SISDe la presenza sul territorio 
nazionale italiano di personale dipendente dalla stessa CIA e se, con riferimento al sequestro di 
Abu Omar, fosse stata segnalata la presenza in Italia di taluni cittadini statunitensi la cui identit� 
era emersa a seguito delle anzidette intercettazioni telefoniche. Entrambi i Servizi davano alla 
Procura le informazioni richieste con la prima missiva senza sollevare il bench� minimo rilievo 
attinente all�esistenza di possibili segreti di Stato sui fatti connessi al rapimento di Abu Omar. 
Non rispondevano, invece, alla seconda richiesta. 
In data 11 novembre 2005, l�allora Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi, 
faceva pervenire alla Procura di Milano la seguente nota prot. USG/2-SP/1318/50/347 (doc. n. 
2): 
Oggetto: Procedimento n. 10838/05.21 relativo al sequestro in danno di NASR Osama Mustafa 
Hassan, alias Abu Omar (Milano 17.2.03). 
Il Direttore del SISMI mi ha informato delle richieste formulategli da codesta Procura della Repubblica 
nel luglio scorso e nel corrente mese, con riguardo all�argomento indicato in oggetto. 
Lo stesso alto Funzionario ha infatti correttamente valutato come per lui non direttamente disponibili 
determinazioni che investono invece funzioni esclusive del presidente del Consiglio dei 
Ministri, con connessi responsabilit� e poteri, a mente dell�Ordinamento vigente. 
Ho pertanto asseverato i suoi pregressi contegni formali ed ufficiali, accogliendo la sua richiesta 
di fornire gli elementi di informazione richiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili 
all�Autorit� Giudiziaria, perch� non pregiudizievoli di beni giuridici salvaguardato dall�Ordinamento, 
anche alla luce della costante giurisprudenza della corte Costituzionale. 
Analoga autorizzazione ho accordato anche in questa circostanza, riservandomi di dare le pertinenti 
istruzioni allorch� saranno conclusi le verifiche e gli approfondimenti che il Direttore del 
SISMI mi ha confermato di avere gi� avviato. 
Si tratta di autorizzazioni richieste e concesse nella responsabile, consapevole certezza che il 
Governo ed il SISMI sono del tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto 
riconducibile al �sequestro in danno di NASR Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar (Milano 
il 17.2.03)�. Del pari, il Governo ed il Servizio non hanno avuto n� hanno notizia, se non dalla 
stampa e da codesta Autorit� Giudiziaria, in ordine a coinvolgimenti di persone nel fatto. 
Tanto premesso, desidero, nell�esercizio delle funzioni che mi sono proprie ai sensi dell�art. 1 
della legge 24 ottobre 1977 n. 801, richiamare personalmente all�attenzione come sia mio preciso 
ed indefettibile dovere istituzionale salvaguardare nei modi e nelle forme normativamente previsti 
la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea a recar danno agli interessi 
protetti dall�art. 12 della menzionata legge. 
Vengono pertanto all�attenzione anche le relazioni con altri Stati, rispetto alle quali le relazioni 
dei Servizi di cui agli artt. 4 e 6 della legge 801/77 con organi informativi di altri Stati
104 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
costituiscono senz�altro uno dei punti di maggiore sensibilit�, per valutazione ribadita nel tempo 
anche dai miei predecessori con apposite direttive tutt�ora vigenti. Tali disposizioni impongono 
pertanto il massimo riserbo su qualsiasi aspetto riferito a tali rapporti, vincolando chiunque ne 
abbia cognizione al segreto salvo deroga concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Ci� posto, � mio intendimento onorare appieno i doveri cui mi chiama l�Ordinamento repubblicano 
e democratico, cos� come assicurare la migliore e pi� ampia collaborazione all�Autorit� 
Giudiziaria. 
Questo documento � da considerarsi �di vietata divulgazione� ai sensi della normativa vigente. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
F.to Silvio Berlusconi 
Successivamente, il 16 dicembre 2005, la Procura di Milano reiterava le richieste del 5 novembre 
rivolte ai Direttori del SISMi e del SISDe, specificando inoltre di voler sapere se i Servizi avessero 
intrattenuto rapporti o scambiato documenti in relazione al sequestro di Abu Omar con personale 
addetto alla CIA in Italia e, in particolare, con le persone indicate dalla stessa Procura nelle sue 
missive. Entrambi i Servizi davano le informazioni richieste senza eccepire alcun segreto. 
Tra il 15 maggio 2006 ed il 30 maggio 2006, la Procura esaminava, in qualit� di persone informate 
sui fatti, ben 12 funzionari o appartenenti ai Centri SISMi di Milano e Trieste. Quasi tutti concordemente 
affermavano di essere stati convocati dal Servizio di appartenenza in Roma o in Trieste 
e di avere ricevuto da alti funzionari l�invito a rispondere senza esitazioni sul sequestro di 
Abu Omar poich� sulla vicenda non esisteva segreto di Stato. Nessuno di loro, dunque, opponeva 
il segreto di Stato. 
Nei mesi di aprile e maggio 2006 la Procura disponeva intercettazioni telefoniche, debitamente 
autorizzate, su 15 utenze in uso a otto funzionari del SISMi. I gestori di telefonia mobile presso 
cui dovevano essere disposte le intercettazioni non comunicavano alla Procura che le utenze erano 
coperte da segreto di Stato, ma soltanto che sei di esse erano caratterizzate da �esigenze di particolare 
riservatezza contrattuale�. 
Al fine di ridurre al massimo la diffusione di informazioni circa l'identit� di soggetti appartenenti 
al S.I.S.Mi. estranei alle indagini, la Procura disponeva, peraltro, che la polizia giudiziaria delegata 
alle operazioni di intercettazione omettesse di specificare, in ogni successiva informativa, i dati 
identificativi relativi agli altri funzionari del S.I.S.Mi. che venivano in contatto telefonico con i 
titolari delle utenze intercettate. 
Il 3 luglio 2006, la Procura disponeva la perquisizione degli uffici del SISMi in uso ad un funzionario 
indagato dello stesso SISMi, siti in Roma, Via Nazionale, 230, e ordinava al SISMi l'esibizione 
di una serie di atti relativi al sequestro di Abu Omar. 
Alla perquisizione, effettuata il 5 luglio 2006, procedeva direttamente il P.M., con l�assistenza 
del personale della Digos di Milano e Roma. Nel corso delle operazioni, effettuate alla presenza 
di funzionari del SISMi e conclusesi con sequestro di documentazione e materiale informatico, 
non veniva opposto alcun segreto di Stato dal funzionario indagato del SISMi. 
Qualche giorno dopo, precisamente il 12 luglio 2006, poich� nel corso della perquisizione precedente, 
non era stato possibile aprire una cassaforte che si trovava nei locali perquisiti, la Procura 
emetteva altro ordine di esibizione in relazione al contenuto della stessa ed invitava il direttore 
del SISMi o un funzionario da lui delegato a presenziare alle operazioni. La perquisizione veniva 
effettuata il 13 luglio 2006 e vi presenziavano sia il funzionario indagato che un altro funzionario 
del SISMi appositamente delegato dal Direttore del SISMi (nell'atto di delega veniva specificato 
espressamente che essa rispondeva alla necessit� di verificare se gli atti contenuti nella cassaforte
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 105 
fossero o meno coperti da segreto di Stato, subordinandone la consegna all'autorit� giudiziaria 
degli stessi all'esito negativo di tale verifica). Neanche in tale occasione veniva opposta la segretezza 
su alcun documento sequestrato il 5 luglio 2006 o lo stesso 13 luglio 2006. 
L�11 luglio 2006 il Direttore del SISMi specificava che la determinazione del SISMi di non opporre 
il segreto di Stato sulla vicenda del sequestro era stata �ripetutamente asseverata dall�Autorit� 
di Governo� .. �di tal che sono anche state assunte iniziative che valessero e rendere 
perfettamente chiaro ci� agli Appartenenti al Servizio in procinto di essere escussi� . Anzi, con 
lettera del 13 luglio 2006, il Direttore del SISMi � a fronte della disponibilit� manifestata dalla 
Procura a consentire un �esame preliminare� da parte dei funzionari del SISMi di tutta la documentazione 
da acquisirsi agli atti al fine di salvaguardare i profili di sicurezza e riservatezza concernenti 
l'attivit� del Servizio � esprimeva �ogni apprezzamento per la considerazione manifestata 
per i profili di sicurezza e riservatezza concernenti l'attivit� e il personale del SISMi�. 
In data 15 luglio 2006, veniva interrogato, dopo aver assunto qualit� di persona sottoposta alle 
indagini, il Direttore del SISMi gen. Pollari, al quale venivano poste domande fondate anche sulle 
circostanze che egli, nella precedente corrispondenza intercorsa con la Procura, aveva gi� fermamente 
negato senza opporre l'esistenza di un segreto di Stato, ma che, invece, emergevano dalle 
nuove risultanze probatorie, e cio� di avere intrattenuto rapporti e scambiato documenti con la 
CIA in relazione al sequestro di Abu Omar. 
In sede di interrogatorio, egli riferiva di essere impossibilitato a rispondere, in quanto la prova 
della sua estraneit� ai fatti oggetto di contestazione sarebbe risultata da documenti coperti da segreto 
di Stato. 
Sempre in sede di interrogatorio, a fronte dell'osservazione del P.M. che dalla corrispondenza tra 
loro intercorsa e in atti risultava al contrario che non era mai stato apposto il segreto di Stato sulla 
vicenda Abu Omar, il gen. Pollari confermava che la vicenda de qua non era coperta da segreto 
di Stato ed anzi evidenziava di aver lui stesso chiesto sia al precedente Governo che all'attuale di 
non apporvi il segreto e precisava che, ci� nonostante, gli risultava impossibile chiarire la propria 
posizione in relazione ai fatti contestati senza far riferimento ad altri documenti, non meglio precisabili, 
segretati. 
Chiedeva, quindi, che venissero interpellati in proposito il Presidente del Consiglio ed il Ministro 
della Difesa. 
Con successiva istanza del 22 luglio 2006 , il gen. Pollari insisteva perch� il P.M. esaminasse 
come persone informate sui fatti i Presidenti del Consiglio, i Ministri della Difesa ed i Sottosegretari 
di Stato in carica all�epoca del sequestro ed attualmente. 
Il P.M. rigettava tali istanze ritenendo giuridicamente infondata la tesi del gen. Pollari circa l�impossibilit� 
di difendersi, in presenza di un segreto di Stato, essendo noto che nel nostro ordinamento 
� riconosciuto all�indagato il pi� ampio esercizio del diritto di difesa, e quindi non esiste, 
per lui, l�obbligo di rispondere, invece previsto per i testimoni. 
Di qui il rigetto delle istanze del gen. Pollari, anche perch� gli esami richiesti si appalesavano 
non necessari perch� il contenuto degli ipotetici documenti coperti da segreto non appariva in 
alcun modo decisivo. 
In ogni caso, per verificare la circostanza addotta dal gen. Pollari, nonch� ai sensi dell�art. 358 
c.p.p. - stante la genericit� della dichiarazione del Direttore del SISMi sull�esistenza di documenti 
asseritamente coperti da segreto di Stato e rilevanti a suo favore -, la Procura di Milano richiedeva 
al Ministro della Difesa �la trasmissione di ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi 
a quel Ministero � o dal Ministero trasmessi al Direttore del SISMi o ad altri eventuali 
destinatari � concernenti il sequestro in oggetto indicato o le vicende (�) che lo hanno preceduto,
106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
o in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle cd. renditions (con 
tale termine intendendosi sequestri e trasferimenti di sospetti terroristi al di fuori delle procedure 
legali)�. 
Con altra missiva, pure del 18 luglio 2006, la Procura di Milano richiedeva invece al Presidente 
del Consiglio, �nella ipotesi in cui gli atti, documenti o informative richiesti - al Ministro della 
Difesa - fossero effettivamente esistenti e gravati dal segreto di Stato, di valutare l�opportunit� 
di revocarlo�. 
Data la sua importanza (per comprendere esattamente la risposta del Presidente del Consiglio) si 
ritiene opportuno trascriverne integralmente il testo (doc. n. 4). 
Milano, 18.07.06 
Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 
On.le Prof. Romano PRODI 
Palazzo Chigi 
R O M A 
Oggetto: procedimento n. 10838/05.21, relativo al sequestro in danno di NASR Osama Mustafa 
Hassan, alias Abu Omar (Milano, 17.2.03). 
Nell�ambito del procedimento penale concernente il sequestro di persona in oggetto indicato, 
pendente presso questa Procura della Repubblica, nove appartenenti al SISMi sono, tra gli altri, 
attualmente sottoposti ad indagine per concorso nel sequestro stesso (ex art. 110, 112 n. 1, 605 I 
e II comma n. 2 C. P.), secondo l�imputazione di cui all�allegato, tratta dai provvedimenti cautelari 
o dagli inviti a comparire sin qui emessi. Un altro funzionario del medesimo servizio (Pio 
POMPA) � sottoposto ad indagini per il reato di favoreggiamento personale (ex art. 378 C. P.) . 
E� inoltre emerso, da intercettazioni telefoniche ed ammissioni dell�interessato, che il giornalista 
professionista Renato FARINA, in violazione dell�art. 7, c. I della L. 24.10.77 n. 801, prestava 
attivit� retribuita per il SISMi, con lo pseudonimo di �Fonte Betulla� (rapporti e ricevute di 
somme di denaro a sua firma, tra l�altro, sono stati sequestrati nei locali utilizzati dal SISMi, siti 
in via Nazionale n. 230 a Roma). 
Tra le persone sottoposte ad indagine per concorso nel sequestro vi sono: 
� il Gen. Nicol� POLLARI, Direttore del SISMi, il quale � a seguito di invito a comparire 
notificatogli il 13.7.05 � � stato interrogato in data 15.7.05 alla presenza dei suoi difensori di fiducia, 
e si � avvalso della facolt� di non rispondere alle domande; 
� il Gen. Gustavo PIGNERO, all�epoca dei fatti responsabile della Divisione CS-CT-COT 
(Controspionaggio, Controterrorismo e Criminalit� Organizzata Transnazionale) del SISMi ed 
attualmente Direttore del Dipartimento Info-Operativo del SISMi stesso: egli � stato colpito da 
ordinanza di custodia cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice 
per le Indagini Preliminari di Milano il 3.7.06 e revocata, per il venire meno del rischio di �inquinamento 
probatorio�, in data 15.7.06; 
� il dr. Marco MANCINI, all�epoca dei fatti responsabile dell� Area Nord Italia della Divisione 
CS-CT-COT (Controspionaggio, Controterrorismo e Criminalit� Organizzata Transnazionale) 
del SISMi e dall�agosto del 2003 Direttore della medesima Divisione, fino alla sua recente sostituzione: 
egli � stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice 
per le Indagini Preliminari di Milano il 3.7.06; l�11.7.06 l�indagato � stato posto agli arresti domiciliari 
per l�attenuarsi delle esigenze cautelari ed il 15.7.06, infine, tale misura � stata revocata,
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 107 
per il venire meno del rischio di �inquinamento probatorio�. 
A seguito degli elementi acquisiti, risulta che: 
- il Gen. POLLARI ebbe a ricevere nell�autunno del 2002 da Jeffrey CASTELLI, responsabile 
della C.I.A. in Italia, la richiesta rivolta al SISMi di cooperare negli accertamenti preliminari finalizzati 
al sequestro del cittadino egiziano in oggetto indicato ed, a sua volta, diede direttive al 
gen. Gustavo PIGNERO, all�epoca responsabile della Divisione CS-CT-COT (Controspionaggio, 
Controterrorismo e Criminalit� Organizzata Transnazionale), per avviare tali accertamenti; 
- al CASTELLI fu assicurata la collaborazione del SISMi; 
- a sua volta, il gen. PIGNERO impart� analoghe direttive al Responsabile dei Centri del Nord 
Italia della suddetta Divisione del SISMi, dr. Marco MANCINI, riferendogli che l�ordine proveniva 
dal Direttore del Servizio; 
- Il MANCINI convoc� in Bologna apposita riunione dei Responsabili dei Centri del Nord Italia 
della Divisione CS-CT-COT del SISMi, ai quali comunic� la direttiva e la sua provenienza, il 
progetto di sequestro e la necessit� di dar luogo agli accertamenti preliminari ad esso finalizzati, 
come da richiesta della C.I.A.; 
- successivamente, su disposizione del MANCINI, alcuni appartenenti al SISMi (tra cui due Capi 
Centro del Nord Italia) effettuarono accertamenti sui luoghi frequentati dall�egiziano ABU 
OMAR, ivi compresa la sua abitazione, riferendone al MANCINI che, a sua volta, ne rifer� al PIGNERO. 
Tali circostanze sono suffragate da intercettazioni telefoniche, registrazioni di conversazioni e 
dichiarazioni rese da varie persone esaminate come �persone informate sui fatti�, nonch� da 
quelle ampiamente ammissorie rese da �indagati� che effettuarono gli accertamenti preliminari 
o parteciparono alla riunione di Bologna, nonch� rese dagli stessi MANCINI e PIGNERO. 
In data odierna, l�amm. Gianfranco BATTELLI, gi� Direttore del SISMi fino alla data del 
15.10.01, ha dichiarato di avere ricevuto nel suo ufficio, pochi giorni prima del passaggio di 
consegne al suo successore Gen. POLLARI, il predetto Jeffrey CASTELLI, il quale gli chiese una 
valutazione sulla possibilit� di realizzare in Italia sequestri di persona in danno di sospetti terroristi, 
con successivo trasporto dei medesimi ad aeroporti siti in Italia, tra cui quello di Aviano, 
in modo da poterli illegalmente trasferire all�estero al di fuori di qualsiasi procedura legale. 
L�Amm. BATTELLI ha dichiarato di avere comunicato al CASTELLI che egli era sul punto di 
lasciare la Direzione del Servizio e che, comunque, una eventuale richiesta scritta in merito a 
quanto sopra, vista la sua delicatezza, sarebbe stata inoltrata alla Autorit� politica competente. 
Ha specificato, infine, di avere oralmente riferito il contenuto del discorso di CASTELLI al gen. 
POLLARI, all�atto del cambio di consegne con il medesimo. 
Nella precedente corrispondenza intercorsa con i Direttori del SISMi e del SISDe (ivi comprese 
le risposte negative dai medesimi fornite a quest�Ufficio alla missiva del 5.11.05 con cui si chiedeva, 
tra l�altro, se i predetti Servizi, a livello centrale o periferico, avessero intrattenuto rapporti 
o scambiato documenti in relazione al sequestro in oggetto con personale addetto alla C.I.A., tra 
cui Jeff CASTELLI, responsabile della C.I.A. in Italia), mai i medesimi hanno fatto alcun riferimento 
alla esistenza di un segreto di Stato. 
Finanche con recente missiva dell�11.7.06, il Gen. POLLARI, rispondendo in modo interlocutorio 
ad un ordine di esibizione del 4.7.06 di questa Procura della Repubblica, ha specificato che la 
determinazione del SISMi di non opporre il segreto di Stato sulla vicenda del sequestro � stata 
�ripetutamente asseverata dall�Autorit� di Governo� .. �di tal che sono anche state assunte iniziative 
che valessero e rendere perfettamente chiaro ci� agli Appartenenti al Servizio in procinto
108 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
di essere escussi�; 
In effetti questo Ufficio, tra il 15.5.06 ed il 30.5.06, ha esaminato come persone informate sui 
fatti ben tredici funzionari o appartenenti ai Centri SISMi di Milano e Trieste e tutti hanno concordemente 
affermato di essere stati convocati in Roma o in Trieste e di avere ricevuto da alti 
funzionari del SISMi l�invito a rispondere senza esitazioni sul sequestro di Abu Omar poich� 
sulla vicenda non esisteva segreto di Stato. 
Il 5.7.05, venivano esaminati in Roma come persone informate sui fatti altri funzionari del SISMi 
e nessuno di essi faceva riferimento ad eventuali segreti di Stato sulla vicenda. 
Anche il precedente Presidente del Consiglio on.le Silvio Berlusconi, con missiva di vietata divulgazione 
dell�11.11.05, comunicava a questo Ufficio che �..il Governo ed il SISMi sono del 
tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro di 
NASR Osama Mustaf� Hassan, alias Abu Omar (Milano, 17.2.03)�, senza fare in alcun modo 
riferimento ad eventuali segreti di Stato che riguardassero la vicenda. 
Con la missiva in data odierna che si allega in copia, quest�Ufficio ha peraltro richiesto al Ministro 
della Difesa, destinatario, ai sensi dell�art. 4 della citata Legge 24.10.77 n. 801, delle comunicazioni 
del SISMi ivi previste, la trasmissione di ogni comunicazione o documento 
eventualmente trasmessi a quel Ministero � o dal Ministero trasmessi al Direttore del SISMi 
o ad altri eventuali destinatari - concernenti il sequestro in oggetto indicato o le vicende sopra 
descritte che lo hanno preceduto, o in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla 
pratica delle cd. �renditions� (con tale termine intendendosi sequestri e trasferimenti di sospetti 
terroristi al di fuori delle procedure legali). 
Tanto premesso, rivolgo richiesta alla S.V., competente ai sensi dell�art. 1 L. 24.10.77 n. 801, 
nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse 
il segreto di Stato, di valutare l�opportunit� di revocarlo. 
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
Dr. Manlio MINALE 
ALLEGATO 
POLLARI Nicol�, PIGNERO Gustavo, MANCINI Marco, DI TROIA Raffaele, DI GREGORI 
Luciano, PILLININI Lorenzo, IODICE Marco, REGONDI Maurizio, CIORRA Giuseppe 
INDAGATI per 
delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n� 1, 605 I e II c. n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con 
Castaldo Eliana Isabella, Castellano Victor, Gurley John Thomas, Ibanez Brenda Liliana, 
Jenkins Anne Lidia, Kirkland James Robert, Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, 
Carrera Lorenzo, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Faldo Vincent, Harbaugh Raymond, 
Harbison James Thomas, Harty Benamar, Logan Cynthia Dame, Medero Betnie, Purvis 
George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, Romano Joseph, Jeff Castelli, Lady Robert 
Seldon, Sabrina De Sousa, Ralph Russomando, Luciano Pironi e con altre persone (anche 
di nazionalit� egiziana) - e quindi con l�aggravante di avere commesso il reato in numero di persone 
superiore a cinque - privato della libert� personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa 
Hassan alias Abu Omar immobilizzandolo con la forza e con la forza facendolo salire su un furgone, 
cos� trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31^ FW 
(Fighter Wing) dell�Aviazione degli Stati Uniti d�America e successivamente in Egitto; concorso 
consistito per Castaldo Eliana Isabella, Castellano Victor, Gurley John Thomas, Ibanez Brenda 
Liliana, Jenkins Anne Lidia e Kirkland James Robert nella partecipazione alle fasi preparatorie
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 109 
del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, 
studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato sequestro 
nonch� della via pi� idonea a consentire il raggiungimento pi� veloce e sicuro dell�autostrada 
per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins anche nella partecipazione ad appostamenti 
finalizzati a sequestrare effettivamente Abu Omar rimasti senza effetto per il mancato 
avvistamento della vittima designata); per Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera 
Lorenzo, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Faldo Vincent, Harbaugh Raymond, 
Harbison James Thomas, Harty Benamar, Logan Cynthia Dame, Medero Betnie, Purvis 
George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, nella partecipazione alla descritta fase 
di preparazione preliminare e a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento 
del sequestrato ad Aviano; per Romano Joseph, ufficiale superiore responsabile statunitense 
della sicurezza nella base di Aviano, nell�attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta 
base, garantendo ai primi l�ingresso sicuro e la possibilit� di imbarcare il sequestrato su un 
aereo che lo conduceva fuori dell�Italia; per Jeff Castelli, Lady Robert Seldon, Sabrina De 
Sousa e Ralph Russomando, nell�avere deliberato e coordinato l�azione, garantendo agli altri 
concorrenti nel reato anche l�appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una struttura del 
SISMi e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto della qualit� di responsabile 
della CIA in Italia rivestita dal Castelli, della qualit� di responsabile della CIA in Milano rivestita 
dal Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste ha operato da epoca anteriore al 
sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualit� di componenti della rete CIA in 
Italia della De Sousa e del Russomando, il quale cooperava pure con la Medero nella fase preparatoria 
del sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie 
depistanti alle Autorit� italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato 
si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei Balcani; per Nicol� Pollari, quale Direttore 
del SISMi (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), nell�avere ricevuto ed accolto 
la richiesta di compartecipazione all� �operazione� ed, in particolare, nelle condotte appresso 
specificate ed attribuibili a personale del SISMi, finalizzate alla preparazione del sequestro, formulatagli 
da Jeff Castelli, Responsabile della CIA in Italia e nell�avere impartito le conseguenti 
direttive operative al Pignero; per Gustavo Pignero e Marco Mancini nell�avere assicurato, 
quali alti dirigenti dello stesso Servizio, l�appoggio di altre persone pure appartenenti al SISMi 
- o a tale Servizio collegate - nella fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del 
sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso da seguire per 
trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello 
di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); per Luciano Pironi, fisicamente 
presente nella zona dove il sequestro veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali 
del medesimo, in quanto, grazie alla propria qualit� di sottufficiale del Ros Carabinieri-Sezione 
Anticrimine di Milano, consentiva ai medesimi di agire in condizioni di sicurezza, potendo sviare 
dalla zona � ove necessario - eventuali e casuali controlli delle forze di polizia e giustificare la 
presenza in loco delle altre persone concorrenti nel reato, provvedendo altres�, mediante richiesta 
di documenti personali, alla identificazione del sequestrando, apparentemente legittima, ma in 
realt� finalizzata a consentirne il sequestro; per Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia, Lorenzo 
Pillinini, Marco Iodice, Maurizio Regondi e Giuseppe Ciorra, rispettivamente � all�epoca del 
fatto � in servizio il Di Gregori presso il Centro SISMi di Bologna, il Di Troia presso il Centro 
SISMi di Torino, il Pillinini direttore del Centro SISMi di Trieste, Iodice direttore del Centro 
SISMi di Padova, Regondi dirigente di fatto del Centro SISMi di Milano (essendone formalmente 
responsabile il MANCINI), Ciorra in servizio presso il Centro SISMi di Milano, nell�avere, di-
110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
rettamente o tramite altre persone da loro coordinate, partecipato alla decisione ed alla fase di 
preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro 
doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un 
aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in 
quello di Aviano); 
con l�ulteriore aggravante di cui all�art. 605 c. II n. 2 C.P. per tutti, essendo stato il fatto commesso 
da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro funzioni, qualit� soggettivamente 
propria dei soli POLLARI, PIGNERO, MANCINI, PILLININI, IODICE, REGONDI, DI GREGORI, 
DI TROIA, CIORRA, PIRONI e di altri soggetti italiani allo stato sconosciuti, ma indispensabile 
per la consumazione del sequestro 
con l�ulteriore aggravante di cui all�art. 112 I c. n. 2 C.P. per Jeff CASTELLI e Nicol� POLLARI, 
per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione nel reato di tutti i coindagati 
ed il CASTELLI per avere diretto le attivit� dei co-indagati di nazionalit� statunitense 
sequestro avvenuto in Milano, il 17/2/2003 
Cos� rispondeva, in data 26 luglio 2006, il Presidente del Consiglio on. Prodi (doc. n. 1): 
Oggetto: procedimento n. 10838/05.21, relativo al sequestro in danno di NASR Osama Mustafa 
Hassan, alias Abu Omar (Lilano, 17.02.03). 
�Con lettera in data 18 luglio 2006, prot. N. 10838/05.21, la S.V. ha chiesto al Ministro della difesa 
la trasmissione di ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi a quel Ministero 
� o dal Ministero trasmessi al Direttore del SISMi o ad altri eventuali destinatari � concernenti 
il sequestro in oggetto indicato o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto, o in generale 
tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle cd.� renditions...�. 
Su tale premessa, la S.V. chiede con lettera in pari data al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
�nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il 
segreto di Stato, di valutare l�opportunit� di revocarlo�. 
Sentito in proposito il Ministro della difesa, rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente 
apposto il segreto di Stato dal precedente Presidente del consiglio dei ministri; il segreto 
� stato successivamente confermato dallo scrivente. 
N� sussistono, nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione, 
pur nel rispetto dei principi di correttezza e lealt�, richiamati dalla giurisprudenza 
in materia della Corte Costituzionale, cui il Governo intende ispirare la propria azione�. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
f.to Romano Prodi 
Il Ministro della Difesa, a sua volta, con nota del 27 luglio 2006, pervenuta alla Procura il 2 agosto 
2006, si adeguava alla risposta del Presidente del Consiglio, dichiarandosi vincolato al segreto di 
Stato. 
La Procura di Milano, a fronte delle citate comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro 
della Difesa, non formulava alcun interpello ai sensi dell�art. 202 c.p.p. o dell�art. 256 c.p.p. 
ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali per la definizione del processo, 
ed avendo gi� raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l�azione penale. 
Il 6 ottobre 2006 tutti gli atti del procedimento � compresi quelli relativi a tutti i sequestri effettuati
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 111 
anche presso il SISMi � venivano depositati ex art. 415 bis c. p. p. 
In data 15 novembre 2006, il P.M. - anche in ossequio alla gi� manifestata scelta del Presidente 
del Consiglio - respingeva ulteriori istanze difensive del gen. Pollari tendenti ad ottenere il sequestro 
di documenti coperti dal segreto di Stato e di assumere le dichiarazioni, come persone 
informate sui fatti, di varie personalit� politiche come i Presidenti del Consiglio, Ministri della 
Difesa e Sottosegretari con delega ai Servizi dell�attuale e del precedente Governo. 
Il 5 dicembre 2006 veniva richiesto il rinvio a giudizio degli imputati (doc. n. 5). Il 9 gennaio 
2007 iniziava l�udienza preliminare e neppure in tale sede veniva manifestata una qualsiasi opposizione 
rispetto all�allegazione agli atti dei documenti sequestrati il 5 luglio 2006 in via Nazionale 
n. 230, in Roma. 
In sede di udienza preliminare la difesa del gen. Pollari chiedeva al G.U.P. di sollevare la q.l.c. 
dell�art. 202 c.p.p. per asserita disparit� di trattamento dell�imputato rispetto al testimone. L�eccezione 
veniva respinta dal GUP, con ordinanza 6 febbraio 2007, perch� ritenuta non rilevante ai 
fini del giudizio e manifestamente infondata. 
Peraltro nel corso dell�udienza preliminare del 29 gennaio 2007, l�imputato gen. Pollari rendeva 
dichiarazioni spontanee leggendo un documento, a cui erano allegate � a scopo difensivo - copie 
integrali e non omissate di due dei documenti sequestrati il 5 luglio 2006 nella sede SISMi di 
Roma, via Nazionale n. 230, in Roma (e cio� proprio quei documenti della cui utilizzazione da 
parte del P.M. il Presidente del Consiglio si sarebbe successivamente lamentato a pag. 5 del ricorso 
per conflitto di attribuzioni del 14 febbraio 2007, contro la Procura di Milano. 
In data 16 febbraio 2007, il G.U.P. emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti degli 
imputati, ivi compresi tutti gli appartenenti al SISMi per cui il rinvio a giudizio era stato richiesto. 
* * * 
IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
CONTRO LA PROCURA DI MILANO 
Il 10 maggio 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Romano Prodi notificava al Procuratore 
della Repubblica di Milano, insieme con la relativa ordinanza (di ammissibilit�) n. 
124 del 2007 della Corte costituzionale, un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello 
Stato �in relazione alla attivit� istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISMi (tra cui 
il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero e di altri, volta ad acquisire elementi di conoscenza 
su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente apposto dal Presidente del Consiglio 
ex art. 12 L. 24.10.77 n. 801, ed alla richiesta di rinvio a giudizio che ha offerto alla 
pubblicit� del processo una gran mole di fatti, nominativi, documenti e notizie coperti da segreto 
di Stato� (doc. n. 6). 
In punto di fatto, il Presidente del Consiglio assumeva che �la Procura della Repubblica di Milano, 
procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu 
Omar�, avrebbe avvertito �ben presto� �che la sua attivit� sarebbe necessariamente entrata in 
contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento, oltre 
che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente del Consiglio pro tempore (on. 
Silvio Berlusconi, n.d.r.) il quale, informato dal Direttore del SISMi delle richieste di notizie indirizzategli 
dalla Procura milanese, con nota 11.11.2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (�), nell�affermare 
energicamente l�assoluta estraneit� del Governo e del SISMi al sequestro in danno di
112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Abu Omar, conferm� le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia 
di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle �relazioni dei Servizi ... con organi informativi 
di altri Stati��. 
Dopo aver richiamato la direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/707, indirizzata al Ministero dell�Interno, 
al Ministero della Difesa, al CESIS, al SISMi e al SISDe, di cui infondatamente assumeva 
la vincolativit� nei confronti dell�autorit� giudiziaria, il Presidente del Consiglio, a mezzo dell�Avvocatura 
generale dello Stato, sottolineava che �l�apposizione del segreto di Stato fu ancora 
reiterata dal Presidente del Consiglio pro tempore (on. Romano Prodi, n.d.r.), con nota 26.7.2006 
n. USG/2.SP/813/50/347 (�) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano il 
quale aveva chiesto �la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro 
in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto 
o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. �renditions� (� 
). La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore� - si sottolinea ancora nel ricorso - �fu la 
seguente: �... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato 
da parte del precedente Presidente del Consiglio dei Ministri; il segreto � stato successivamente 
confermato dallo Scrivente. N� sussistono, nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il 
segreto di Stato da detta documentazione ...��. 
Nel ricorso si assume poi, del tutto inesattamente, che il Procuratore di Milano avrebbe proceduto 
al sequestro di tutta la documentazione esistente presso un Ufficio del SISMi sito in via Nazionale, 
in Roma, tra cui documenti all�evidenza coperti da segreto di Stato e che essi sarebbero serviti - 
circostanza altrettanto infondata - �come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di 
rinvio a giudizio (�), cos� violando il segreto di Stato�. Dopo aver ricordato, sempre inesattamente, 
che �un ulteriore strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese � stato quello 
delle intercettazioni telefoniche effettuate �a tappeto� su utenze �di servizio� del SISMi, nella 
consapevolezza, da parte della Procura, di ci� informata dal gestore della telefonia mobile, che 
l�associazione ai numeri di utenza SISMi era coperta da segreto di Stato�, e che tali intercettazioni 
sarebbero illegali, il ricorrente lamenta le gravi pressioni che gli inquirenti avrebbero esercitato 
sugli indagati, �forzandoli� a rispondere �anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione 
di un opposto segreto di Stato�. Tale linea di condotta si sarebbe articolata �a volte nella 
negazione dell�esistenza di un segreto di Stato (�) a volte nell�invito a violarlo perch� il relativo 
reato sarebbe stato scriminato dall�esercizio del diritto di difesa (�), a volte qualificando la mancata 
risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere�. 
Dopo aver ulteriormente ribadito, anche nella parte in diritto, che il Presidente del Consiglio 
avrebbe in due riprese affermato e confermato l�esistenza di un segreto di Stato � e cio� �Una 
prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri, una seconda 
volta che detto segreto copriva �tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche 
delle c.d. renditions�� - l�Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, nonostante ci�, la Procura 
milanese �procedette nelle sue indagini violando il segreto sotto almeno tre profili�. 
Una prima violazione atterrebbe all�utilizzo della documentazione sequestrata nell�Ufficio SISMi 
di via Nazionale. Una seconda violazione consisterebbe nelle intercettazioni telefoniche a tappeto 
di ben 85 utenze di servizio di agenti SISMi. Una terza ipotizzabile violazione riguarderebbe 
infine �la non commendevole pressione esercitata dal P.M. sugli indagati perch� rivelassero il 
segreto di Stato da loro opposto�, con conseguente �prevaricazione degli indagati-imputati�. 
Una prima violazione consisterebbe in ci�, che la Procura di Milano avrebbe utilizzato a fini di 
indagine documenti sui quali sarebbe stato opposto il segreto di Stato ai sensi dell�art. 256 c. p. 
p. o che, comunque, la Procura avrebbe dovuto ritenere coperti da tale segreto anche a prescindere
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 113 
da formale opposizione del medesimo; 
Una seconda violazione andrebbe individuata nelle modalit� utilizzate nello svolgimento delle 
indagini della Procura di Milano, che sarebbe stata effettuata anche tramite intercettazioni telefoniche 
di numerose utenze in uso a funzionari ed agenti del SISMi; avrebbe comportato il disvelamento 
dei nominativi di 85 di loro, nonch� delle strutture organizzative del servizio. Tali 
intercettazioni sarebbero illegali sia perch� autorizzate in violazione della normativa sul segreto 
di Stato, sia perch� il gestore di telefonia avrebbe informato gli inquirenti che �l�associazione ai 
numeri di utenza Sismi era coperta da segreto di Stato; 
Infine i pubblici ministeri titolari del procedimento avrebbero esercitato indebite pressioni morali 
su persone sottoposte ad indagini � cos� prevaricandole - al fine di ricevere le loro dichiarazioni 
affermando, contrariamente al vero, che sui fatti non era stato opposto alcun segreto di Stato o 
invitandole a violarlo �...perch� il relativo reato sarebbe stato scriminato dall�esercizio del diritto 
di difesa�, oppure �qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di 
rispondere�. 
In conclusione, secondo il Presidente del Consiglio, �la Procura della Repubblica di Milano� 
avrebbe �svolto sotto svariati profili attivit� istruttoria volta a violare un segreto di Stato e sulla 
base delle fonti di prova direttamente o indirettamente ottenute da tali violazioni� avrebbe �chiesto 
il rinvio a giudizio del Direttore del SISMi e di numerosi agenti dello stesso servizio (oltre che di 
altri soggetti) arrogandosi la potest� di procedere nell�esercizio di una funzione che le era preclusa 
dal limite apposto dal Presidente del Consiglio nell�esercizio del suo potere politico�. 
Conseguentemente il ricorrente Presidente del Consiglio chiedeva alla Corte costituzionale di dichiarare: 
�che non spetta al Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di Milano e 
dei suoi sostituti: 
- procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato ed allegare tali documenti 
alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro 
di persona ai danni di Abu Omar; 
- chiedere l�autorizzazione - ed ottenutola procedere - alle intercettazioni delle utenze riservate 
del SISMi, o quanto meno farlo in misura tale da mettere sotto inchiesta non gi� singoli indagati 
ma l�intero apparato operativo del servizio, utilizzare le risultanze come elementi di prova e spunto 
per ulteriori indagini ed allegare le risultanze di tali intercettazioni alla richiesta di rinvio a giudizio 
di cui sopra; 
- esercitare pressioni sugli indagati perch� svelino il segreto di Stato da essi opposto assumendone 
la inesistenza, la inopponibilit� da parte loro ed affermando il loro buon diritto di rivelarlo, in 
quanto scriminati dall�esercizio del diritto di difesa; utilizzare le relative risposte come elementi 
di prova e spunti per ulteriori indagini ed allegare i verbali alla richiesta di rinvio a giudizio; 
- procedere ad un incidente probatorio al fine di accertare i rapporti fra SISMi ed un servizio 
straniero, utilizzarne le risultanze a fini di indagine ed allegarle alla richiesta di rinvio a giudizio
�. 
Il Presidente del Consiglio chiedeva conseguentemente di annullare �gli atti di indagine sopra 
elencati e la richiesta di rinvio a giudizio (anche) su di essi basata�. 
* * *
114 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROCURA DI 
MILANO NEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATO 
DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 
LA NOTA 5 GIUGNO 2007 DEL PORTAVOCE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il Procuratore della Repubblica di Milano si costituiva tempestivamente in giudizio contestando 
punto per punto le affermazioni contenute nel ricorso del Presidente del Consiglio (doc. n. 7). 
A fronte della tesi � svolta nel ricorso predisposto dall�Avvocatura generale dello Stato � secondo 
la quale il Presidente del Consiglio avrebbe affermato due volte l�esistenza del segreto di Stato 
sui fatti connessi al rapimento di Abu Omar, sui quali la Procura aveva indagato, la Procura contestava 
la tesi dell�Avvocatura dello Stato che l�apposizione del segreto di Stato fosse stata effettuata 
con la nota dell�11 novembre 2005 del Presidente Berlusconi. Per quanto invece riguarda 
la nota del 26 luglio 2006 del Presidente Prodi, la Procura eccepiva che, dopo il ricevimento di 
tale lettera, nessuna ulteriore attivit� di indagine era stata svolta. Comunque sia, per ci� che riguarda 
il rinvio a giudizio degli imputati Pollari + 30 esso si basava su atti e documenti in ordine 
ai quali l�attuale apposizione del segreto di Stato era del tutto ininfluente. 
Tuttavia, nell�ipotesi che il mutamento di linea politico-istituzionale (da Berlusconi a Prodi) sottintendesse 
il proposito di far ritenere alla Corte costituzionale che, gi� prima dell�overruling del 
Presidente Prodi, la Procura di Milano si trovasse, nel corso di tali indagini, in una sorta di �campo 
minato� nel quale, ad ogni pie� sospinto, avrebbe dovuto richiedere, a ripetizione, autorizzazioni 
al Presidente del Consiglio dei Ministri onde poter proseguire nelle indagini (1) , la Procura di 
Milano si riservava di elevare, a sua volta, conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri con riferimento alla nota del 26 luglio 2006. In tale ottica, la nota si 
palesava infatti doppiamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Procura della Repubblica 
di Milano, e cio�. 
a) in primo luogo, perch� il Presidente del Consiglio, con la nota del 26 luglio 2006, retroagendo 
il segreto sui fatti di causa all�11 novembre 2005 o ad altra data anteriore ancorch� sconosciuta, 
pretende di incidere sulla celebrazione e/o sull�esito del processo penale n. 10838/05.21, a carico 
del gen. Nicol� Pollari + 30, per il reato di sequestro aggravato di persona, la cui trattazione dibattimentale 
ha avuto inizio l�8 giugno 2007 dinanzi alla sez. IV del Tribunale di Milano; 
b) in secondo luogo, perch�, a prescindere dal condizionamento sul processo sopra indicato, 
il revirement del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2006 difficulterebbe comunque 
l�effettuazione di ulteriori indagini della Procura di Milano sui fatti concernenti 
il sequestro di Abu Omar, sulle vicende che lo hanno preceduto e in generale su tutti i 
documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. extraordinary renditions, in 
contrasto con la specificit� delle apposizioni di segreto e con le doverose esplicitazioni 
delle ragioni che le giustificano, che dovrebbero caratterizzare tutte le apposizioni di 
segreto di Stato, il quale resta pur sempre un�eccezione in un ordinamento compiuta- 
(1) La seriet� di tale ipotesi � desumibile dallo stesso incipit del ricorso e dalla quantit� delle infondate 
allegazioni �retroattive� contenute nel ricorso dell�Avvocatura generale dello Stato (�La Procura 
della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa 
Hassan, alias Abu Omar, avvert� ben presto che la sua attivit� sarebbe necessariamente entrata in contatto 
con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento, oltre che da 
parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente del Consiglio pro tempore ��) e dalle numerose 
infondate allegazioni ecc.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 115 
mente democratico e rispettoso dei diritti individuali e delle prerogative della Magistratura. 
Nell�uno come nell�altro caso sarebbero state, quindi, gravemente incise le attribuzioni costituzionali 
del P.M. ad esso spettanti ai sensi dell�art. 112 Cost. 
* 
Nel tardo pomeriggio del 5 giugno 2007 l�Ufficio Stampa e del Portavoce della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri diffondeva la seguente �Nota per la stampa�, asseritamente occasionata 
da talune pretese inesattezze in un articolo apparso lo stesso giorno sul quotidiano �La Repub 
blica� (doc. n. 3).Va sottolineato che tale nota veniva direttamente inviata, tra gli altri, dalla Presidenza 
del Consiglio al Procuratore della Repubblica di Milano. 
In essa si legge: 
�Al fine di ristabilire la verit� a fronte di alcune inesattezze contenute nell�articolo del 5/6/07 
pubblicato su La Repubblica a firma del giornalista D�Avanzo si ritiene opportuno precisare 
quanto segue: 
- Sul fatto �rapimento Abu Omar� del 17/2/03 non esiste agli atti del SISMI nessun documento 
quindi nessun segreto di Stato. 
Nella lettera dell�11/11/05 richiamata nell�articolo, rivolta al Procuratore della Repubblica di 
Milano e firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri dell�epoca Silvio Berlusconi, si diceva 
tra l�altro che il Governo e il SISMI �non hanno avuto, n� hanno notizia se non dalla stampa e 
da codesta Autorit� Giudiziaria in ordine al coinvolgimento di persone nel fatto�. 
- Il Governo, nel corso dell�audizione al COPACO del sottosegretario con delega Enrico Micheli 
avvenuta il 25 ottobre 2006, ha confermato l�inesistenza di ogni documentazione circa il fatto 
del 17/02/03 nell�ambito di una relazione che affrontava vari momenti tra cui anche quello relativo 
all�avvicendamento al vertice dei servizi che fu poi realizzato a far data dal 16 dicembre 
2006. 
- Sempre nella lettera datata 11/11/05 a firma del Presidente Berlusconi si aggiungeva peraltro 
�come sia mio preciso ed indefettibile dovere istituzionale salvaguardare nei modi e nelle forme 
normativamente previsti la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea a 
recare danno agli interessi protetti dall�art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801�. 
Il Presidente Berlusconi, infatti, appose il segreto di Stato su tutti i documenti riguardanti la politica 
di difesa contro il terrorismo dopo l�11 settembre 2001, che conteneva, ovviamente, anche 
il delicato capitolo riguardante i rapporti con gli alleati. 
- Tale segreto di Stato apposto dal Presidente Berlusconi veniva confermato dall�attuale Presidente 
del Consiglio Romano Prodi su segnalazione del suo predecessore al momento del passaggio 
di consegne avvenuto il 17 maggio 2006 . 
- In data 18/07/06 la Procura della Repubblica di Milano chiedeva, in una lettera indirizzata al 
Presidente Prodi, se esistessero documenti riguardanti la vicenda oggetto dell�indagine e, ove 
effettivamente esistessero, se su di loro gravasse il segreto di Stato e, nel caso, di valutarne l�opportunit� 
di revocarlo. 
Il Presidente Prodi, con lettera del 26/07/06, rispondeva �che su detta documentazione risulta 
effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente Presidente del consiglio dei ministri; 
il segreto � stato successivamente confermato dallo scrivente� e aggiungeva che �N� sussistono, 
nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione�. 
- Quindi, non risulta esatto che il segreto di Stato sia stato opposto dal Presidente Prodi, che si 
� limitato a confermare il segreto gi� opposto dal Presidente Berlusconi e nei limiti di tale opposizione; 
cio�, con esclusione di quanto relativo al fatto �rapimento Abu Omar�, peraltro sempre
116 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
accertabile dai magistrati con ogni consentita acquisizione probatoria nel rispetto del segreto di 
Stato. 
- Quanto al conflitto di attribuzioni, si tratta, come noto, di strumento previsto dalla Costituzione 
proprio per dirimere le questioni riguardanti i limiti delle rispettive attribuzioni tra poteri dello 
Stato e, in materia di segreto di Stato, tra il Presidente del consiglio e la magistratura. Di conseguenza, 
la proposizione di conflitto di attribuzioni anche nei confronti dell�azione della magistratura 
rientra nella fisiologia dell�ordinamento costituzionale, proprio a garanzia del corretto 
uso del potere attribuito dalla Carta costituzionale. In tale contesto e in tal senso il Governo ha 
proposto il conflitto di attribuzioni, nel cui ricorso depositato dall�Avvocatura dello Stato non 
viene mai usata l�espressione, cos� impegnativa e fuori luogo, �comportamenti criminosi� dei 
magistrati di Milano. 
- Per quanto riguarda, infine, l�attuale capo del SISMI, Ammiraglio Branciforte - nel ribadire 
quanto gi� dichiarato ieri dal Ministro della Difesa - non possiamo che condividere il giudizio 
ampiamente positivo che ne viene dato nell�articolo. 
Come potremmo fare diversamente visto che � stato nominato proprio dal Governo Prodi a far 
data dal 16/12/06? 
- Lo stesso Ammiraglio Branciforte potr� confermare senza ombra di dubbio che sin dal primo 
momento gli fu data �carta bianca� in tutti i sensi per assolvere al compito di cambiamento che 
gli � stato affidato dal Governo. 
Quindi l� Ammiraglio � nella situazione di potere operare senza alcun condizionamento a differenza 
di quanto viene detto nell�articolo richiamato. 
Il Governo lo ha supportato, lo supporta e lo supporter� senza alcuna interferenza della politica 
e nel solo interesse dello Stato �. 
Roma, 5 giugno 2007 
La nota dell�Ufficio Stampa e del Portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri confermava 
le gravi perplessit� sull�effettivo significato che lo stesso Presidente del Consiglio on. Prodi 
intendesse attribuire sia alla sua missiva del 26 luglio 2006, sia alla missiva dell�11 novembre 
2005 del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 
Ed infatti, nella nota del Portavoce si afferma, 
- da un lato, in palese contrasto con la missiva del Presidente on. Prodi del 26 luglio 2006, che 
�sul fatto �rapimento Abu Omar� del 17/2/03 non esiste agli atti del SISMI nessun documento 
quindi nessun segreto di Stato� (e l�inesistenza del segreto di Stato su tali fatti sarebbe 
stata confermata dinanzi al Co.pa.co. dal sottosegretario con delega Enrico Micheli); 
- dall�altro, si afferma che il passaggio, apparentemente neutro, contenuto nella missiva dell�11 
novembre 2005 a firma del Presidente on. Berlusconi (secondo il quale � �mio preciso ed indefettibile 
dovere istituzionale salvaguardare nei modi e nelle forme normativamente previsti la riservatezza 
di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea a recare danno agli interessi 
protetti dall�art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801�), andrebbe inteso nel senso che il Presidente 
Berlusconi avrebbe apposto �il segreto di Stato su tutti i documenti riguardanti la politica 
di difesa contro il terrorismo dopo l�11 settembre 2001, che conteneva, ovviamente, anche il delicato 
capitolo riguardante i rapporti con gli alleati�. 
Conseguentemente, il Presidente on. Prodi, nel confermare il segreto di Stato apposto dal Presidente 
on. Berlusconi (su segnalazione di quest�ultimo al momento del passaggio di consegne avvenuto 
il 17 maggio 2006), avrebbe fatto riferimento - secondo il suo Portavoce - al �segreto di 
Stato su tutti i documenti riguardanti la politica di difesa contro il terrorismo dopo l�11 settembre
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 117 
2001, che conteneva, ovviamente, anche il delicato capitolo riguardante i rapporti con gli alleati
�. 
E quindi il Presidente on. Prodi, quando rispondeva alla lettera del 18 luglio 2006 del Procuratore 
della Repubblica di Milano che gli chiedeva se esistessero documenti riguardanti la vicenda oggetto 
dell�indagine e, ove effettivamente esistessero, se su di essi gravasse il segreto di Stato e, 
in tal caso, di valutarne l�opportunit� di revocarlo, pensava al �delicato capitolo riguardante i 
rapporti con gli alleati� e quindi ai fatti preparatori del rapimento di Abu Omar e non, ovviamente, 
al fatto materiale del rapimento! 
In conclusione, secondo la nota del Portavoce, il Presidente on. Prodi, confermando il segreto di 
Stato�segretamente apposto dal Presidente on. Berlusconi, non avrebbe sottratto alla pubblica 
conoscenza il fatto che il 17 febbraio 2003 Abu Omar sarebbe stato rapito. 
Invece, sempre secondo il Portavoce, sarebbero stati coperti da segreto di Stato - ma in contrasto 
testuale con la nota 11 novembre 2005 del Presidente Berlusconi e con quanto nei fatti avvenuto 
prima e dopo tale nota - i fatti organizzativi e preparatori del rapimento. 
Il che, conclusivamente, consente di leggere in una diversa luce quanto, assai cripticamente, si 
legge nel ricorso del Presidente del Consiglio on. Prodi, a p. 13 (all�inizio del � 2.2.), e cio� che 
�� il Presidente del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l�esistenza di un segreto 
di Stato. // Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i 
Servizi stranieri, una seconda volta che detto segreto copriva �tutti gli atti, documenti e informative 
relativi alle pratiche delle c.d. renditions��. 
Di qui la conseguenza che, diversamente da quanto si � ritenuto in sede di redazione della memoria 
di costituzione del 29 maggio 2007, le censure del presente ricorso coinvolgono anche la missiva 
dell�11 novembre 2005 del Presidente on. Berlusconi nonch�, per quanto possa occorrere, tanto 
la nota del 5 giugno 2007 del Portavoce del Presidente Prodi quanto la direttiva del Presidente 
del Consiglio pro tempore del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707 che nel ricorso del Presidente on. 
Prodi si ritiene applicabile anche all�a.g.o. 
* * * 
Tanto fin qui premesso in fatto, si osserva quanto segue in 
D I R I T T O 
1. Premesse generali. 
Se si ritiene - come si deduce facilmente dalla piana lettura della nota dell�11 novembre 2005 - 
che il Presidente on. Berlusconi non intese apporre il segreto di Stato a �qualsivoglia risvolto riconducibile 
al �sequestro in danno �ad Abu Omar��, � di tutta evidenza che la nota del 26 
luglio 2006 del Presidente on. Prodi, l� dove afferma che il segreto su tali fatti sarebbe stato apposto 
dal suo predecessore, menomerebbe gravemente le attribuzioni costituzionali del P.M. attinenti 
all�esercizio dell�azione penale � ribadite da codesta ecc.ma Corte costituzionale anche 
nell�ipotesi di opposizione del segreto di Stato (sentt. nn. 110 e 410 del 1998) � in quanto affermerebbe 
la sussistenza del limite del segreto di Stato (su tali fatti e a danno delle attribuzioni del 
P.M.) ancorch� non esplicitamente apposto e quindi a fortiori illegittimo perch� privo di motivazione. 
Se invece si ritiene � come afferma l�Avvocatura generale dello Stato nel ricorso del 14 febbraio 
2007 � che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Prodi, confermando, con la sua nota del 
26 luglio 2006, la nota dell'11 novembre 2005 del Presidente on. Berlusconi, avrebbe inteso impedire 
ab initio alla Procura della Repubblica di Milano l�esercizio dei poteri di indagine con riferimento 
ai fatti connessi e conseguenti al rapimento di Abu Omar, adducendosi al riguardo �i 
rapporti del SISMi con i Servizi stranieri� (o, come si legge nella nota del Portavoce del 5 giugno
118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
2007, �il delicato capitolo riguardante i rapporti con gli alleati�), � altrettanto evidente che le 
attribuzioni costituzionali del P.M. attinenti all�esercizio dell�azione penale risulterebbero non 
meno gravemente menomate dal potere esecutivo, in quanto tali limiti sarebbero stati apposti 
surrettiziamente retroattivamente e immotivatamente. Infatti, mentre nella nota del 26 luglio 2006 
non vՏ traccia di tale apposizione (ma solo un fumoso rinvio alla precedente nota), nella nota 
dell�11 novembre 2005 il richiamo alle relazioni dei Servizi con gli organi informativi degli altri 
Stati (ult. cpv.) � assolutamente generico. 
Pertanto, poich� entrambe tali note della Presidenza del Consiglio, quale che ne sia l�interpretazione, 
non appongono chiaramente, specificatamente e motivatamente un legittimo limite all�attivit� 
della Procura di Milano (ma anzi, sia pure ambiguamente, vengono di fatto a coprire col 
segreto di Stato �fatti eversivi dell�ordine costituzionale�), il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano, con il presente atto, solleva, a sua volta, conflitto di attribuzioni nei confronti 
del Presidente del Consiglio in relazione a tali due note e agli altri atti sopra indicati, sulla 
base dei motivi di diritto qui in appresso specificamente illustrati. 
* 
2. In rito. Sull'ammissibilit� del ricorso. 
Sotto il profilo soggettivo, � pacifica, nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la legittimazione 
del Procuratore della Repubblica �a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo 
direttamente investito delle funzioni previste dall�art. 112 Cost. e dunque gravato dall�obbligo di 
esercitare l�azione penale e le attivit� di indagine a questa finalizzate� (v. da ultimo l�ord. n. 404 
del 2005 nonch� la stessa ord. n. 124 del 2007). Altrettanto pacifica � la legittimazione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri a resistere al conflitto �in quanto organo competente a dichiarare 
definitivamente la volont� del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, 
opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo sulla base della legge n. 801 del 1977, ma 
come (la) Corte ha pi� volte chiarito, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali che ne 
delimitano le attribuzioni� (v. ancora l�ord. n. 404 del 2005, ed ivi ulteriori indicazioni). 
Sotto il profilo oggettivo, il presente ricorso ha come oggetto la menomazione delle attribuzioni 
costituzionali del P.M. derivanti: 
a) dalla nota del Presidente del Consiglio on. Prodi del 26 luglio 2006, qualora il senso di essa sia 
a1) quello di far ritenere che il segreto sui fatti relativi al rapimento di Abu Omar sarebbe stato 
surrettiziamente apposto dal precedente Presidente del Consiglio 
oppure quello ad essa attribuita dallo stesso Presidente del Consiglio on. Prodi nel ricorso per 
conflitto di attribuzioni (reg. confl. n. 2 del 2007), e cio� che le attribuzioni costituzionali del 
P.M. sarebbero limitate dalla direttiva del Presidente del Consiglio pro tempore del 30 luglio 1985 
n. 2001.5/07 o genericamente dai �rapporti con gli alleati�, ivi esplicitamente richiamati (come 
si legge anche nella nota del Portavoce) 
con la conseguenza che verrebbe genericamente impedita al P.M. l'acquisizione e l'utilizzazione 
di tutte le informazioni e di tutti i documenti anche quando non vi sia un�esplicita apposizione ed 
opposizione del segreto di Stato. Il che va ben oltre quanto codesta ecc.ma Corte costituzionale 
ha insegnato nelle sentenze nn. 86 del 1977, 110 e 410 del 1998. 
b) dalla nota del Presidente del Consiglio on. Berlusconi dell�11 novembre 2005, nel significato 
ad essa attribuita dal Presidente del Consiglio on. Prodi sia con la nota del 26 luglio 2006 sia nel 
ricorso per conflitto di attribuzioni reg. confl. n. 2 del 2007, sia infine del suo Portavoce nella 
�nota per la stampa� del 5 giugno 2007. 
* 
3. Nel merito. La giurisprudenza della Corte costituzionale sul segreto di Stato e nei rap-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 119 
porti con il P.M. 
Nella sent. n. 86 del 1977, codesta ecc.ma Corte, come a tutti noto, ha tracciato le linee guida per 
la riforma del segreto di Stato, peraltro tutt�oggi in attesa di completamento. 
In ossequio ai principi individuati in tale decisione, la disciplina introdotta dalla legge 24 settembre 
1977, n. 801 ha circoscritto l'ambito oggettivo della segretazione ai soli beni esplicitamente individuati 
nell'art. 12, comma 1, e ponendo, nel comma 2, come limite insuperabile (�in nessun 
caso�) il divieto di coprire con il segreto �fatti eversivi dell�ordine costituzionale�. 
Fermo restando questo insuperabile limite, la legge n. 801 del 1977 attribuisce, all�esecutivo il 
solo potere di apprezzare la lesivit�, per gli indicati beni, della diffusione dei documenti e delle 
notizie. 
Il potere di segretazione non costituisce, quindi, �esercizio di una discrezionalit� puramente politica 
- e quindi libera nei fini�, come erroneamente pretende il Presidente del Consiglio nel suo 
ricorso (reg. confl. n. 2 del 2007). Esso �, invece - come � giusto e doveroso che sia, in uno �Stato 
costituzionale� (attento alla tutela dei singoli, non meno che delle istituzioni) -, un potere vincolato 
sia nel perseguimento dei fini prefissati dal legislatore in conformit� con la Costituzione, sia nelle 
forme e nei modi di estrinsecazione nei confronti dell'autorit� giudiziaria, cos� come codificate 
negli artt. 202 e 256 c.p.p. 
Oltre alla fondamentale sent. n. 86 del 1977, deve poi ricordarsi l�altrettanto importante sent. n. 
110 del 1998, nella quale, al � 5, codesta ecc.ma Corte ha sottolineato, ricollegandosi alle sentenze 
nn. 82 del 1976, 49 e 86 del 1977, �che la potest� dell'esecutivo in questa materia (rectius, in materia 
coperta da segreto di Stato) non � illimitata� e nella quale �ha fatto salva l'esigenza - destinata 
a trovare il suo punto di equilibrio e la sua definizione in sede legislativa - di assicurare, in ogni 
singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine; precisando che mai il segreto 
potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale; 
affermando la necessit� che l'esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a fondamento del 
segreto; insistendo sulla centralit� della sede parlamentare ai fini del sindacato politico sulla tutela 
del segreto, attraverso tutti i modi consentiti dalla Costituzione, riconducibili alla funzione ispettiva 
delle Camere, ovvero all'ambito dei procedimenti fiduciari�. 
Sottolinea inoltre codesta ecc.ma Corte (al � 7) che �non pu� essere condivisa� �(l)a tesi prospettata 
dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'opposizione del segreto inibirebbe in modo 
assoluto all'Autorit� giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, e quindi precluderebbe 
al pubblico ministero di compiere qualsiasi indagine, anche se fondata su elementi di 
conoscenza altrimenti acquisiti�. 
Tale impostazione, infatti, �altererebbe in questa materia l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo 
e autorit� giudiziaria, che debbono essere improntati al principio di legalit�; n� potrebbe 
questa Corte sostituirsi al legislatore, operando, in concreto e di volta in volta, senza alcuna base 
legislativa, valutazioni di merito attinenti al bilanciamento tra i beni costituzionali sottostanti rispettivamente 
alle esigenze di tutela del segreto e di salvaguardia dei valori protetti dalle singole 
fattispecie incriminatrici�. 
�Sulla base di questi principi � prosegue la Corte -, e alla luce della disciplina vigente, che non 
delinea alcuna ipotesi di immunit� sostanziale collegata all'attivit� dei servizi informativi, l'opposizione 
del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha l'effetto 
di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notizia criminis 
in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'autorit� giudiziaria 
di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti 
dal segreto�.
120 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
E� sufficiente avere presenti le precise indicazioni desumibili da queste due pronunce, per rendersi 
subito conto dello stravolgimento che arrecano a tali principi le note dell�11 novembre 2005 e 
del 26 luglio 2006, sia che il loro senso sia quello fatto palese dalle parole usate, sia che vengano 
interpretate come vorrebbe l�Avvocatura dello Stato e il Portavoce del Presidente Prodi. 
* 
Ne segue che gli atti contestati in premesse vanno annullati in base ai 
seguenti MOTIVI DI DIRITTO 
I motivo. Violazione del divieto di coprire col segreto di Stato fatti eversivi dell�ordine costituzionale 
(art. 12, comma 2, legge n. 801 del 1977). 
Il Presidente del Consiglio on. Prodi, nella nota del 26 luglio 2006, afferma che il suo predecessore 
on. Berlusconi avrebbe posto, con riferimento al rapimento di Abu Omar, il segreto di Stato su 
�ogni comunicazione o documento eventualmente trasmessi (�) concernenti il sequestro o le vicende 
sopra descritte che lo hanno preceduto, o in generale tutti i documenti, informative o atti 
relativi alla pratica delle cd.� renditions...��. Il Presidente Prodi afferma inoltre che tale precedente 
apposizione di segreto sarebbe stata da lui confermata. 
Cos� facendo, il Presidente del Consiglio ha per� gravemente violato l�art. 12, comma 2, della 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, secondo il quale �In nessun caso possono essere oggetto di segreto 
di Stato fatti eversivi dell�ordine costituzionale�. 
I gravissimi reati, con riferimento ai quali la nota del 26 luglio 2006 pretende di menomare l�esercizio 
dell�azione penale della Procura di Milano, risultano dalle imputazioni contenute nella ri 
chiesta di rinvio a giudizio (doc. n. 5) che si trascrivono in nota (2). Tali reati consistono nella 
(2) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Richiesta di rinvio a giudizio - 
artt. 416, 417 c.p.p., 130 d.l.v. 271/89 -. 
Al Giudice per l�udienza preliminare presso il Tribunale di Milano 
Il Pubblico Ministero 
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di: 
1) ADLER Monica Courtney, nata a Seattle (Washington - USA) in data 02/02/1973, cittadina 
USA con passaporto Usa n. 017017139 (rilasciato il 25.7.01), patente di guida internazionale (acquisita 
in copia) n. 66605387, rilasciata da Autorit� americane di Heatrow (Florida) il 3.4.2002; domiciliata 
2001 N.Adams, Arlington � VIRGINIA � 22201; 
2) ASHERLEIGH Gregory, nato a Hyattsvulle � Mariland (USA) Usa il 23/12/1955, Coachmen 
Enterprises Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). oppure STS Inc. P.O. Box 1606 
Hyattsville (Maryland) 20788 (USA), recapito telefonico n. 3015953823; cittadino USA, con passaporto 
Usa n. 015135635, rilasciato il 4.6.96; patente di guida USA n. 66605685; carta di credito Visa Card n. 
4118160311575248 (valida sino a giugno/2005) 
3) CARRERA Lorenzo Gabriel, nato nel Texas (USA) il 29.01.71, cittadino USA, con passaporto 
Usa n. 016422583, rilasciato 12.2.95 o n. 016422583, rilasciato il 28.1.00; 
4) CHANNING Drew Carlyle, nato a New York (USA) in data 26/04/1965, cittadino USA, con 
passaporto Usa n. 017121103, rilasciato il 10.6.02; 
5) DUFFIN John Kevin, nato in Illinois (USA) in data 03/05/1952, P.O. Box 60031 19406 King of 
Prussia PA (USA) o 649 South Henderson Rd, King of Prussia � 19406 PA o presso Krauss Nannette 
329 Prince Frederick St � King of Prussia, PA 19406 (tel.6102650563); cittadino USA, con passaporto 
Usa n. 016434535 rilasciato il 15.9.99; 
6) HARBAUGH Raymond, nato in Alaska (USA) il 09.06.39, Box 73 Newington 22122 VA (USA), 
cittadino USA, con passaporto Usa n. 016136600, rilasciato il 17.3.99; 
7) HARTY Ben Amar, nato in Iowa (USA) il 20.10.44, Box 73 Newington 22122 VA (USA), cittadino 
USA, con passaporto Usa n. 017120164, rilasciato il 9.11.2001 e valido sino al 9.11.07; 
8) LADY Robert Seldon, nato a Tegucigalpa (Honduras) il 5.2.54, cittadino USA, domiciliato o
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 121 
residente in via Don Bosco n. 40, in Penango (AT); 
9) LOGAN Cyntia Dame, nata nel Maryland (USA) in data 01/05/1960; Coachmen Enterprises 
Washington, DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA). Cittadina Usa, con passaporto Usa n. 
016430730, rilasciato il 3.1.2000 dalla Passport Agency di Washington; 
10) PURVIS L. George, nato in Cina il 29.05.59, 21008 Matchlock Ct 20147 Ashburn � Virginia 
(USA), cittadino USA, con passaporto Usa n. 015645726, rilasciato il 20.5.97; 
11) RUEDA Pilar, nata in California (USA) il 08.05.61, P.O.Box 80027 Washington D.C. 20618 
(USA); cittadina USA, con passaporto Usa n. 016518173, rilasciato il 27.2.01; 
12) SOFIN Joseph, nato in Moldavia in data 13/02/1953, P.O. 4173 Arlington 22203 VA (USA); cittadino 
USA, con passaporto Usa n. 016138217 rilasciato il 18.11.99; 
13) VASILIOU Michalis nato in Grecia in data 5.11.62, cittadino USA, con passaporto Usa n. 
015456173, rilasciato l�11.10.1995. 
tutti latitanti; 
dal n.1 al n.7 e dal n.9 al n. 13 difesi di ufficio dall�avv. Arianna Barbazza, via Strambio Gaetano n. 
22 Milano, (tel. e fax 02.76113124); 
LADY Robert, difeso di fiducia dall�avv. Daria Pesce, via C. Battisti 23, Milano (tel.02 5455553; fax: 
0255180986 
14) CASTALDO Eliana, nata in Florida (USA) in data 14/11/1969, P.O. Box 1041 Norristown 19404 
PA (USA), cittadina USA, con passaporto Usa n. 026138038 rilasciato il 2.11.98; 
15) CASTELLANO Victor, nato in Texas (USA) in data 01/05/1968, P.O. Box 41471 Arlington VA 
22204, cittadino USA, con passaporto Usa n. 015914097 (rilasciato il 14.7.97); 
16) GURLEY John Thomas, nato a Los Angeles (USA) il 10/07/1969, 2783 Lb Mcloud Rd 32805 
Orlando (USA), cittadino USA, con passaporto Usa n. 045029843, rilasciato il 10.12.99; 
17) KIRKLAND James Robert, nato nel Tennessee (USA) il 13.07.42, cittadino USA, con passaporto 
Usa n. 045032045, rilasciato l�1.10.1998 dalla Passport Agency di Miami, valido fino al 30.9.2008; 
18) JENKINS Anne Lidia, nata in Florida in data 24/09/1946, cittadina USA, con passaporto Usa n. 
016698784 (acquisito in copia), rilasciato dalla Passport Agency di Washington, il 28.6.01 e valido fino 
al 27.6.2011; 
19) IBANEZ Brenda Liliana, nata a New York (USA) il 7.01.60, Coachmen Enterprises Washington, 
DC P.O. Box 91228 Washington DC (USA),cittadina Usa, con passaporto Usa n. 017018953; 
tutti latitanti, difesi di ufficio dall�avv. Guido Meroni, con studio 
in via dei Piatti n. 8 � Milano (tel. 02 863886; fax 02876692 
20) MEDERO Betnie, nata il 29.3.1967, in U.S.A., titolare del passaporto USA n. 016051676, rilasciato 
il 27.4.1988; 
21) FALDO Vincent, nato l�1.11.1950 in Massachussetts (USA), titolare del passaporto USA n. 
102026001, rilasciato a Boston, il 7.6.2000; 
22) HARBISON James Thomas, n. il 15.12.1948, New Jersey, negli Stati Uniti; 16^ strada Silver 
Spring, Maryland (USA), titolare di passaporto n. 900339023 rilasciato il 2.10.2002. Risulta anche titolare 
di Passaporto n. 016054429, rilasciato dall�Agenzia Passaporti � DC, il 9.9.97; 
tutti latitanti difesi di ufficio dall�avv. Alessia Sorgato, via Donizetti n.4 Milano tel. 
0254050345; fax 0254135438 
23) ROMANO Joseph L. III, nato a Darby (Pensylvania-USA), il 18.4.1957, gi� domiciliato in Italia 
in via Viola n.9 � Rovereto in Piano (Pordenone), tenente colonnello, Comandante � dal 6.7.01 al 7.7.003 
- del 31^ SFS (Security Forces Squadron) Usaf dell�Aeroporto di Aviano, successivamente ai fatti trasferito 
presso il �Pentagono 31P� in Washington DC (USA), S.S.N. 184-48-4663; 
latitante, difeso di ufficio dall�avv. Caterina CATTANI, v.le Biancamaria n. 22 MILANO (tel. 
02.76007801 � fax 02.780662) 
24) RUSSOMANDO Ralph Henry, nato il 24/10/1950 in. Metford (U.S.A.), identificato con passaporto 
USA nr. 016487529 rilasciato il 05/05/2000, gi� Primo Segretario presso la Ambasciata USA in
122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Roma, dal 02/08/2000 al giugno del 2003. 
25) CASTELLI Jeffrey, n. a Fukuoka (Giappone) il 5.5.55; gi� Consigliere presso l�Ambasciata 
degli Stati Uniti d�America a Roma, tra l�1.9.99 ed il 20.7.03; 
26) DE SOUSA Sabrina D., nata a Bombay (India) il 19.11.1955; gi� Secondo Segretario d�Ambasciata, 
presso l�Ambasciata degli Stati Uniti d�America a Roma; 
tutti latitanti, difesi di ufficio dall� avv.to SANSALONE Matilde, Milano, P.zza Velasca 4, tel. 
02.5454429 � fax 02.45472503; 
27) MANCINI Marco, nato il 3/10/1960 a Castel San Pietro (BO) ivi residente in v. D. Speranza nr, 
48; 
difeso di fiducia dall�avv. Luigi Antonio Paolo PANELLA, via del Corso n 504, ROMA (tel. 
06.32110084, fax 06 32110119) e dall�avv. Luca Iacopo Lauri, via Fatebenefratelli 9, Milano (tel. 
02.6592883, fax 0229013101); elettivamente domiciliato presso l�avv. PANELLA; 
28) PIRONI Luciano nato il 16 nov 1961 a KARLSRUHE (GERMANIA); 
difeso di fiducia dall�avv. Salvatore CATALANO del foro di Milano, via C. Battisti n. 23, tel. 
0255015050, fax 02 55187416 e presso lo studio di tale difensore elettivamente domiciliato 
29) CIORRA Giuseppe nato il 27 lug 1961 a SESSA AURUNCA (CE); 
difeso di fiducia dall�avv. Massimo PELLICCIOTTA del foro di Milano (tel. 02.20241616, fax 
0229532993); Piazzale Lavater n.5 MILANO; e presso lo studio di tale difensore elettivamente domiciliato; 
30) POLLARI Nicolo' , nato a Caltanissetta, il 3.5.43 
difeso di fiducia dagli Avv.ti Franco COPPI, Roma, v. Bruno Buozzi 3, tel. 06.8085758 � fax 06.8085769 
e Titta MADIA Titta, via del Colli della Farnesina 144, ROMA, tel. 06 36301773, fax 063292975; elettivamente 
domiciliato presso lo studio dell�avv. Titta MADIA, in Roma; 
31) DI TROIA Raffaele nato il 25 mar 1964 a TARANTO (TA) ; 
difeso di fiducia dall� Avv.to MITTONE Alberto, Torino, C.so Matteotti 31, tel. 011.5628279 � fax 
011.542938 e dall�avv. Salvatore LO GIUDICE del foro di Milano, con studio in Milano, C.so Italia 
n.6, tel. 02 72001656, fax 02 878905; elettivamente domiciliato presso lo studio dell�avv. MITTONE 
in Torino; 
32) DI GREGORI Luciano nato il 18 ott 1949 a ROMA (RM) ; 
difeso di fiducia dall� Avv.to MILELLA Tito Lucrezio, Roma, V.le Medaglie d�Oro 419/G, ROMA el. 
06.35450460; e presso tale difensore elettivamente domiciliato 
33) POMPA Pio, nato a L�Aquila il 15.2.1951; funzionario del SISMi, in servizio a Roma; 
difeso di fiducia dall�avv. Titta MADIA del foro di Roma (tel. 06 36301773, fax 063292975); elettivamente 
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in via dei Colli della Farnesina 144, 
ROMA 
34) FARINA Renato, nato a Desio il 10.11.1954, ivi residente in via Cadore n 10, giornalista;. 
difeso di fiducia da avv. Grazia VOLO del foro di Roma (fax 06.44237996, tel. 335389412) via Giovanbattista 
De Rossi n. 36 - ROMA e Massimo ROSSI del foro di Milano (tel. 02.5510194 e fax 
02.5466216), con studio in via Manara n. 1, Milano; elettivamente domiciliato lo studio dell�avv. 
Grazia VOLO; 
35) SENO Luciano, n. Bagnasco (Cuneo), il 15.9.1940, gi� funzionario del SISMi (Servizio per le 
Informazioni e la Sicurezza Militare), Roma; elettivamente domiciliato a Roma, in via S. Agatone 
Papa n. 35, presso la propria abitazione 
difeso di fiducia l�avv.Luigi SCIALLA del Foro di Roma, con studio in piazza G. Mazzini n. 8 ROMA, 
tel. 06 3203751, fax 06 3210959
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 123 
IMPUTATI 
le persone indicate dal n. 1 al n. 32 della lista per: 
A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n� 1, 605 I e II c. n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con Gustavo 
PIGNERO (deceduto l�11.9.06) e con altre persone (anche di nazionalit� egiziana) - e quindi 
con l�aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque - privato della libert� 
personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar immobilizzandolo con la 
forza e con la forza facendolo salire su un furgone, cos� trasportandolo prima presso la base militare aeronautica 
di Aviano, sede del 31^ FW (Fighter Wing) dell�Aviazione degli Stati Uniti d�America e successivamente 
in Egitto; concorso consistito per Castaldo Eliana Isabella, Castellano Victor, Gurley 
John Thomas, Ibanez Brenda Liliana, Jenkins Anne Lidia e Kirkland James Robert nella partecipazione 
alle fasi preparatorie del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva 
essere consumato, studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del 
progettato sequestro nonch� della via pi� idonea a consentire il raggiungimento pi� veloce e sicuro dell�autostrada 
per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins anche nella partecipazione ad appostamenti 
finalizzati a sequestrare effettivamente Abu Omar rimasti senza effetto per il mancato 
avvistamento della vittima designata); per Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera 
Lorenzo, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Faldo Vincent, Harbaugh Raymond, Harbison 
James Thomas, Harty Benamar, Logan Cynthia Dame, Medero Betnie, Purvis George, 
Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, nella partecipazione alla descritta fase di preparazione 
preliminare e a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento del sequestrato ad 
Aviano; per Romano Joseph, ufficiale superiore responsabile statunitense della sicurezza nella base di 
Aviano, nell�attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta base, garantendo ai primi l�ingresso 
sicuro e la possibilit� di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dell�Italia; per Jeff 
Castelli, Lady Robert Seldon, Sabrina De Sousa e Ralph Russomando, nell�avere deliberato e coordinato 
l�azione, garantendo agli altri concorrenti nel reato anche l�appoggio in fase organizzativa e 
preparatoria di una struttura del SISMi e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto 
della qualit� di responsabile della CIA in Italia rivestita dal Castelli, della qualit� di responsabile della 
CIA in Milano rivestita dal Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste ha operato da epoca anteriore 
al sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualit� di componenti della rete CIA in Italia 
della De Sousa e del Russomando, il quale cooperava pure con la Medero nella fase preparatoria del sequestro 
e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie depistanti alle Autorit� 
italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente 
nella zona dei Balcani; per Nicol� Pollari, quale Direttore del SISMi (Servizio per le Informazioni 
e la Sicurezza Militare), nell�avere ricevuto ed accolto la richiesta di compartecipazione all� 
�operazione� ed, in particolare, nelle condotte appresso specificate ed attribuibili a personale del SISMi, 
finalizzate alla preparazione del sequestro, formulatagli da Jeff Castelli, Responsabile della CIA in Italia 
e nell�avere impartito le conseguenti direttive operative al Pignero; per Gustavo Pignero e Marco Mancini 
nell�avere assicurato, quali alti dirigenti dello stesso Servizio, l�appoggio di altre persone pure appartenenti 
al SISMi - o a tale Servizio collegate - nella fase di preparazione del sequestro (studio delle 
abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso da seguire 
per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di 
Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); per Luciano Pironi, fisicamente presente 
nella zona dove il sequestro veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali del medesimo, 
in quanto, grazie alla propria qualit� di sottufficiale del Ros Carabinieri-Sezione Anticrimine di Milano, 
consentiva ai medesimi di agire in condizioni di sicurezza, potendo sviare dalla zona � ove necessario 
- eventuali e casuali controlli delle forze di polizia e giustificare la presenza in loco delle altre persone 
concorrenti nel reato, provvedendo altres�, mediante richiesta di documenti personali, alla identificazione 
del sequestrando, apparentemente legittima, ma in realt� finalizzata a consentirne il sequestro; per Luciano 
Di Gregori, Raffaele Di Troia e Giuseppe Ciorra, rispettivamente � all�epoca del fatto � in servizio 
il Di Gregori presso il Centro SISMi di Bologna, il Di Troia presso il Centro SISMi di Torino ed 
il Ciorra in servizio presso il Centro SISMi di Milano, nell�avere, direttamente o tramite altre persone 
da loro coordinate, partecipato alla decisione ed alla fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini 
del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire, del percorso da seguire per tra-
124 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
sportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, 
presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); 
con l�ulteriore aggravante di cui all�art. 605 c. II n. 2 C.P. per tutti, essendo stato il fatto commesso 
da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro funzioni, qualit� soggettivamente propria dei 
soli POLLARI, PIGNERO, MANCINI, DI GREGORI, DI TROIA, CIORRA, PIRONI e di altri soggetti 
italiani allo stato sconosciuti, ma indispensabile per la consumazione del sequestro 
con l�ulteriore aggravante di cui all�art. 112 I c. n. 2 C.P. per Jeff CASTELLI e Nicol� POLLARI, 
per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione nel reato di tutti i coindagati ed il CASTELLI 
per avere diretto le attivit� dei co-indagati di nazionalit� statunitense 
sequestro avvenuto in Milano, il 17\2\2003 
POMPA e FARINA: 
B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 378 cp, perch�, dopo la consumazione del sequestro di persona 
in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar, con pi� azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, aiutavano Mancini Marco ed altri appartenenti al SISMi ad eludere 
le investigazioni dell�Autorit�; in particolare, il POMPA dava incarico al giornalista Renato FARINA 
(utilizzato quale stabile fonte del SISMi, con l�appellativo di �Fonte-Betulla�) di prendere contatto con 
il PM di Milano, titolare delle indagini sul predetto sequestro, simulando un interesse meramente giornalistico 
ad un colloquio sulla vicenda, in realt� al fine di porgli specifici quesiti (da lui stesso suggeriti 
al giornalista) in modo da poter apprezzare il grado di conoscenze degli inquirenti sul coinvolgimento 
del SISMi nella vicenda, nonch� al fine di sviare gli accertamenti dello stesso Ufficio del PM attraverso 
la comunicazione al medesimo di false informazioni (anche in questo caso suggerite al giornalista dal 
POMPA) circa presunte responsabilit� organizzative nel sequestro del magistrato dr. Stefano DAMBRUOSO 
(gi� Sostituto Procuratore della Repubblica a Mutilano e titolare della inchiesta del sequestro 
fino alla sua collocazione fuori ruolo della magistratura avvenuta nella primavera del 2004) e del personale 
della DIGOS di Milano; sempre il POMPA, tramite FARINA e l�altro giornalista ANTONELLI 
(che ne riferiva al FARINA), cercava di acquisire illecitamente notizie, anche nell�ambito del Palazzo 
di Giustizia di Milano sul procedere delle indagini dei Pubblici Ministeri nonch� ancora suggeriva a 
vari altri giornalisti con i quali era in stretto contatto la pubblicazione di articoli tendenti ad accreditare 
l�ipotesi di responsabilit� del dr. DAMBRUOSO e della DIGOS di Milano nell�organizzazione del sequestro; 
FARINA, chiedeva, su indicazione del POMPA, il predetto colloquio al PM di Milano, lo effettuava il 
22.5.06 allo scopo predetto e redigeva anche specifico rapporto � inviato al POMPA - sul contenuto del 
medesimo; ricercava, inoltre, di acquisire illecitamente notizie, anche nell�ambito del Palazzo di Giustizia 
di Milano e tramite il collega Claudio ANTONELLI, presso fonti allo stato sconosciute, sul procedere 
delle indagini dei Pubblici Ministeri, notizie che sistematicamente FARINA comunicava al POMPA; 
il FARINA, ancora, allo scopo predetto, comunicava al POMPA anche gli spostamenti fisici del P.M. 
procedente (spostamenti che aveva modo di conoscere), compresi incontri a scopi investigativi che il 
PM effettuava con il funzionario della Digos delegato alle indagini, nella giornata domenicale del 
21.5.06, presso la Questura di Milano; 
per il POMPA con l�aggravante di cui all�art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il fatto con violazione 
dei doveri inerenti la sua qualit� di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMi; 
reato commesso da Pompa in Roma, tra il maggio ed il giugno del 2006; in particolare, anche in data 
22.5.06 (data dell�incontro tra i giornalisti Renato Farina e Claudio Antonelli con i PM di Milano); reato 
commesso da Farina, in Milano, nello stesso periodo, in particolare, anche in data 22.5.06 (data del suo 
incontro con i PM di Milano); 
SENO Luciano: 
C)delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 378 cp, perch�, dopo la consumazione del sequestro di persona in 
danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar, con pi� azioni esecutive del
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 125 
medesimo disegno criminoso, aiutava Mancini Marco, Pignero Gustavo ed altri sconosciuti appartenenti 
al SISMi ad eludere le investigazioni dell�Autorit�; in particolare, il SENO consentiva che Mancini e 
Pignero utilizzassero il suo apparecchio di telefonia mobile (sul presupposto che esso non fosse sottoposto 
ad intercettazione dalla A.G.) per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini del PM di 
Milano, per concordare prospettazioni difensive atte a sviarle, per indurre potenziali testimoni a dichiarare 
il falso ove convocati dall�A.G.; il SENO, ancora, organizzava un incontro in Roma, per la mattinata 
del 2.6.06, cio� all�indomani delle dichiarazioni rese al PM dal PIGNERO come persona informata sui 
fatti, tra MANCINI e PIGNERO stesso perch� i due, al fine predetto, potessero parlarsi direttamente e 
senza alcun rischio di essere scoperti; 
con l�aggravante di cui all�art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti 
la sua qualit� di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMi; 
reato commesso in Roma, tra il maggio ed il 
giugno del 2006; in particolare, anche in data 1 e 2.5.06; 
RILEVATO 
che alle suddette persone imputate ed ai loro difensori � gi� stato notificato l�avviso di chiusura 
delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, con i connessi avvisi, inviti e comunicazioni previsti 
dalla norma e che nessuno ha chiesto di essere interrogato, 
EVIDENZIATA 
l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: 
- elementi di prova indicati e riassunti nella ordinanza di custodia cautelare in carcere o � 
per PIGNERO � agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Milano in data 3.7.06, alla quale sono 
allegate, come parte integrante, le precedenti ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse 
dal GIP stesso in data 22.6.05, dal Tribunale del Riesame di Milano in data 20.7.05 ed ancora dal 
GIP di Milano in data 27.9.05 : in tali provvedimenti sono analiticamente richiamate le fonti di 
prova acquisite fino al 3.706, alle quali deve farsi qui integrale richiamo e che, comunque, saranno 
appresso citati; 
- quanto alla effettiva consumazione del sequestro : 
� denuncia di scomparsa di ABU Omar sporta dalla moglie GHALI Nabila e dichiarazioni da lei 
rese a pi� riprese al P.M., anche dopo avere incontrato in carcere, in alias Abu Omar, allegato alla missiva 
di cui al punto precedente, in ordine alle circostanze del suo sequestro, del suo successivo trasferimento 
illegale in Egitto,, il marito sequestrato (Vol. I, IV atti processuali); 
� dichiarazioni come persone informate sui fatti rese a pi� riprese (vedi Vol. I, IV degli atti processuali) 
dalla testimone oculare del sequestro REZK Merfat, nonch� da ELBADY Mohamed Reda, 
ARMAN AHMED EL HISSINY HELMY, DETTO ABU IMAD, da SALEM SHAWKI BAKRY 
(marito della citata teste oculare), da HASSANEIN Hayam (che dalla stessa teste ebbe a ricevere confidenze 
sul rapimento cui quest�ultima aveva assistito il 17.2.03 in via Guerzoni, a Milano); 
� atti del separato procedimento penale n. 64847/06, iscritto a carico di ignoti il 20.10.06, a seguito 
di informativa in pari data della Digos della Questura di Milano, nonch� dichiarazioni come persona 
informata sui fatti di ELBRADY Mohamed Reda (in data 24.10.06), missiva di GHALI Nabila, 
moglie del sequestrato Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar; memoriale del sequestrato 
Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, allegato alla missiva di cui al punto precedente, in 
ordine alle circostanze del suo sequestro, del suo successivo trasferimento illegale in Egitto e delle 
torture ivi subite (con traduzioni in italiano dei due ultimi documenti): vedi vol. XXXII atti processuali; 
� esiti di indagini compiute dal Ros dei Carabinieri di Milano, in particolare esito delle intercettazioni 
telefoniche effettuate sulle utenze telefoniche in uso a GHALI Nabila e ELBADRY Mohamed 
Reda attraverso cui � stato possibile registrare conversazioni del 20 aprile aprile e del 5 e 10
126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
maggio del 2004 tra ABU OMAR (chiamante dall�Egitto) ed i due predetti interlocutori, contenenti precisi 
riferimenti al sequestro del 17.2.03 (vedi Vol. II atti processuali); 
� esiti di indagini compiute dalla DIGOS di Milano sul conto di ABU OMAR, documentate 
nella informativa del 29.6.06 che riguarda anche i rapporti intrattenuti tra lo stesso ufficio e personale 
dell�FBI e della CIA (vedi in Vol. VI), nonch� dal Ros dei Carabinieri di Milano, sull�associazione 
terroristica di cui ABU OMAR � accusato di essere componente (vedi informativa 29.7.04 ed 
atti conseguenti in Vol. IV atti processuali, ivi compresa l�ordinanza di custodia cautelare in carcere 
emessa contro ABU OMAR il 24.6.05). Si tratta di atti utili per illuminare il movente del sequestro; 
- quanto all� individuazione dell�aeroporto di AVIANO quale base ove Abu Omar fu trasportato 
dopo il sequestro e da cui fu illegalmente trasferito all�estero, nonch� degli aerei sui quali (da 
Aviano a Ramstein e da Ramstein a Il Cairo) avvenne tale illegale trasporto dall�Italia in Egitto: 
� indagini svolte dalla Polizia di Frontiera dell�Aeroporto di Linate (anche presso Eurocontrol 
in Bruxelles), dalla Compagnia CC. di Vicenza e dal Comando CC. presso l�Aeroporto di Aviano; 
attivit� svolte direttamente dal P.M. presso gli aeroporti di Aviano e Poggio Renatico con acquisizione 
delle dichiarazioni rese come persone informate sui fatti dal col. SCARPOLINI, dal Gen. GARGINI, 
dal col. CECCHETTI, dal col. SCARABOTTO e dal magg. TURRIN; con acquisizione, altres�, 
di documenti presso gli Aeroporti di Aviano e Poggio Renatico. Dichiarazioni del giornalista inglese 
Stephen GREY e di quello italiano Paolo BIONDANI (circa i risultati delle loro inchieste giornalistiche 
sui voli organizzati dalla CIA per lo spostamento di presunti terroristi illegalmente sequestrati in varie 
parti del mondo); (Vedi per tutti questi atti: Vol. I e, per quanto riguarda le dichiarazioni di P. BIONDANI, 
Vol. V); 
� atti acquisiti in base a formale rogatoria internazionale dalla Procura Generale di ZWEIBRUCKEN, 
competente sulla zona dell�Aeroporto di Ramstein : vedi in vol. XVII atti processuali; 
da tali atti risultano le presenze in Germania, subito dopo il sequestro, di alcuni imputati statunitensi ed 
intensi contatti di varie utenze tedesche, intestate alle Autorit� militari statunitensi, con utenze che hanno 
operato in Italia all�atto del sequestro (tra queste l�utenza del col. Joseph Romano, responsabile della 
sicurezza all�aeroporto di Aviano al momento del sequestro). Le Autorit� militari statunitensi si sono rifiutate 
di comunicare a quelle tedesche la identit� degli utilizzatori dei telefoni che risultano in contatto 
con quelle dei sequestratori in Italia; 
� atti acquisiti in base a formale rogatoria internazionale dall� Ufficio Istruzione di Palma di 
Maiorca, relativi � per la parte di interesse � al transito in Spagna dello stesso aereo utilizzato per 
il trasferimento di ABU OMAR da Ramstein a Il CAIRO: vedi in vol. XVIII atti processuali; 
- quanto alla individuazione degli organizzatori ed esecutori del sequestro (sia di nazionalit� 
statunitense, sia di nazionalit� italiana come il PIRONI e gli imputati appartenenti al SISMi): 
� esiti delle indagini della Polizia Giudiziaria, in particolare compiute dalla Digos della Questura 
di Milano (informative contenute nel Vol. I, tra cui quella riassuntiva del 24.2.05) anche al fine 
di individuare gli utilizzatori dei telefoni mobili usati dagli organizzatori ed esecutori del sequestro (vedi 
atti in faldone n.2); 
� acquisizione dei tabulati del traffico telefonico dei telefoni mobili usati dagli organizzatori 
ed esecutori del sequestro, attraverso cui � stato possibile individuare la loro presenza in vari hotel di 
Milano e di altre localit�, acquisire i contratti di �apertura� di varie carte SIM telefoniche e, conseguentemente, 
identificare buona parte dei responsabili del sequestro (vedi atti in Volumi nn. 1 e 2); 
� altre indagini della Digos che hanno consentito di identificare in PIRONI Luciano, MEDERO 
B., HARBISON G. e FALDO V. altri responsabili del sequestro (vedi atti in Vol. V) e di acquisire 
ulteriori elementi di prova a carico del LADY Robert e degli altri coindagati : in particolare 
informative 16.7.05, 19.7.05, 3.8.05, 14.9.05, 20.10.05, 2.12.05, 13.2.05, 21.2.06, 13.4.06; 
� indagini ed informative Digos di Milano e Digos di Roma in Vol. VI, anche relative a richieste 
di autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche e ad acquisire tabulati di traffico telefonico, 
recanti date 24.4.06, 27.4.06, 28.4.06, 13.5.06, 18.5.06, 23.5.06, 26.5.06, 1.6.06, 2.6.06 (su 
osservazione incontro Mancini � Pignero del 2.6.06), 27.6.06, ed altre (tutte comunque contenute in 
Vol. VI atti processuali); 
� informativa 6.12.05 della Polizia di Frontiera di Milano Linate sugli spostamenti in Europa 
di vari imputati, individuati grazie all�utilizzo, da parte dei medesimi, di tessere �frequent flyers� di
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 127 
varie compagnie aeree (vedi in Vol. V atti processuali); 
� Dichiarazioni rese dal giornalista Carlo BONINI (vedi vol. IV e V atti processuali) circa l�intervista 
da lui effettuata ad un ex alto esponente della CIA circa la pratica delle cd. �renditions� deliberata 
dalla amministrazione statunitense quale mezzo di contrasto del terrorismo; 
� esiti di attivit� di intercettazioni sia telefoniche, acquisizioni ed analisi di traffico telefonico, pedinamento, 
perquisizioni e sequestri, peraltro sintetizzati nelle informative dei predetti organi di polizia 
giudiziaria: vedi, in particolare, oltre quelli qui citati, informative della Digos di Milano e gli atti contenuti 
nei volumi nn. VII, del fascicolo processuale; 
� analisi traffico telefonico del PIRONI, acquisizione e contenuto dei documenti sequestrati presso 
il ROS CC. di Milano relativi al PIRONI, informative del ROS CC. di Milano sull�attivit� del PIRONI 
(Atti in Vol. VI); 
� dichiarazioni come persone informate sui fatti di Stefano D�AMBROSIO, Sergio FEDRICO, 
MIGLIORINI Danilo, ARMIENTO Jos� Lucio, Giuseppe GERLI, Maurizio REGONDI, Paolo DI 
ROCCO, Mario METTIFOGO, Emilio PALMIERI, Benedetto LAURETTI, Corrado MIRALLI, Giuseppe 
MASCOLO, Aldo BERNOBICH, Franco GALLO, Diego MANSUTTI, Eraldo INDRI, Alessandro 
RIZZI, Giuseppe RUSSO, Francesco TRIPPA, Roberta SANSOVINI, Giulia SBRIZZAI, Enrico 
BISON, Giorgio MASTROLI (verbali tutti in Vol. VI atti processuali), 
� confessioni e dichiarazioni a carico di coimputati del PIRONI in data 14.4.06 (Vol. VI atti 
processuali), in data 20.7.06 (in Vol. XIII) e nel corso dell�incidente probatorio del 30.9.06 (vedi trascrizione 
integrale in Vol. XXX degli atti processuali); 
� dichiarazioni come persone informate sui fatti (in Vol. VI) di Gustavo PIGNERO; 
� esito perquisizione e sequestro effettuati dalla Digos di Milano nella casa di Penango di 
LADY Robert in data 23.6.05 (vedi Vol. III atti processuali); 
� corrispondenza varia con Carabinieri presso il Ministero degli Esteri e con i Direttori di 
SISMi, SISDe (Vol. V atti processuali) da cui risultano le funzioni esercitate e le presenze in Italia di 
alcuni imputati di nazionalit� statunitense, da cui risulta anche la insussistenza del segreto di Stato sulla 
vicenda del sequestro di ABU OMAR; 
� esiti di attivit� di indagine, di arresti, perquisizioni e sequestri effettuati dalla Digos di Milano e 
dalla Digos di Roma il 5.7.06, tra cui sequestro di documenti e materiali informatici presso l�appartamento 
di via Nazionale in Roma, in uso al SISMi: vedi atti ed informative contenuti nei volumi nn. 
X del fascicolo processuale. Dal materiale sequestrato in Via Nazionale a Roma � agevole dedurre l�attenzione 
con cui il SISMi (ed il POMPA in particolare) seguiva, a scopi depistanti, l�indagine della Procura 
di Milano sul sequestro di Abu Omar. Ed � stata anche sequestrata documentazione da cui risulta 
pacificamente che, contrariamente a quanto affermato dall�imputato POLLARI in sedi istituzionali nazionali 
ed internazionali, il SISMi era stato informato dalla CIA sulla effettiva sorte del sequestrato sin 
da epoca immediatamente successiva al 17.2.2003; 
� dichiarazioni rese da ANTONELLI Claudio, CIORRA Giuseppe, DE GREGORI Luciano, 
DI TROIA Raffaele e FARINA Renato (nel corso degli interrogatori cui sono stati sottoposti quali indagati), 
contenenti specifiche ammissioni sui fatti a loro rispettivamente contestati e sulle condotte tenute 
da alcuni coimputati italiani : vedi vol. XI atti processuali; 
� dichiarazioni rese da IODICE Marco (nel corso dell� interrogatorio cui � stato sottoposto quale 
indagato), contenenti specifiche ammissioni sui fatti a lui ascritti e sulle condotte tenute da alcuni coimputati 
italiani : vedi vol. XII atti processuali; 
� dichiarazioni rese da PILLININI Lorenzo, PIRONI Luciano, REGONDI Maurizio, e SENO 
Luciano (nel corso degli interrogatori cui sono stati sottoposti quali indagati), contenenti specifiche ammissioni 
sui fatti a loro rispettivamente contestati e sulle condotte tenute da alcuni coimputati italiani : 
vedi vol. XIII atti processuali; in tale volume sono anche contenute le dichiarazioni rese quali indagati 
da POLLARI Nicol� (che si � avvalso della facolt� di non rispondere alle domande, strumentalmente 
affermando di non poter violare il segreto di Stato, dopo avere, in precedente corrispondenza, comunicato 
formalmente ai P.M. l�inesistenza del segreto stesso sulla vicenda del sequestro di Abu Omar) e da 
POMPA Pio (che pure si � avvalso della facolt� di non rispondere alle domande); 
� dichiarazioni rese da MANCINI Marco (nel corso degli interrogatori cui � stato sottoposto 
quale indagato dal GIP e dal PM, rispettivamente in data 11 e 13.7.06), contenenti specifiche ammissioni 
sui fatti a lui ascritti e sulle condotte tenute da alcuni coimputati italiani, compreso il POLLARI da 
128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
cui ebbe a ricevere direttive per la preparazione del sequestro : vedi vol. XV atti processuali; 
� dichiarazioni rese da PIGNERO Gustavo (nel corso degli interrogatori cui � stato sottoposto 
quale indagato dal GIP e dal PM, rispettivamente in data 7 ed 8.7.06), contenenti specifiche ammissioni 
sui fatti a lui ascritti e sulle condotte tenute da alcuni coimputati italiani : vedi vol. XIV atti processuali; 
� dichiarazioni rese da D�AMBROSIO Stefano il 12.7.06, BATTELLI Gianfranco, CURTI 
Gianvigio il 5.7.06, D�AVANZO Giuseppe il 13.7.06, FUSANI Claudia il 5.7.06, FUSCO Giovanni 
il 5.7.06, GHIONI Fabio il 5.7.06, MURGOLO Lorenzo il 5.7.06, PURGATORI Andrea il 5.7.06, 
SCANDONE Andrea il 5.7.06, PALMAROLI Flavio il 6.7.06, de MARZIO Vincenzo il 3.10.06, 
JANNONE Angelo il 3.10.06, DE MAI Alfonso il 3.10.06, TAVAROLI Giuliano il 4.10.06 e MELLETTI 
Luca il 4.10.06 (tutte rese nel corso degli esami cui sono stati sottoposti . dal PM quali persone 
informate sui fatti) : vedi in vol. XVI. In particolare, le dichiarazioni del BATTELLI, ex Direttore del 
SISMi, sono valutabili a carico del CASTELLI e del POLLARI e confermano in toto l�impianto accusatorio; 
� in particolare, quanto alle responsabilit� di imputati appartenenti al SISMi (comprese quelle 
del POMPA, imputato del solo reato di favoreggiamento personale), esito di intercettazioni telefoniche 
disposte su utenze in uso a PILLININI Lorenzo e MANCINI Marco (vol. XXIV atti processuali); a 
CIORRA Giuseppe, REGONDI Maurizio e PIGNERO Gustavo (vol. XXV atti processuali); a IODICE 
Marco e SENO Luciano (vol. XXVI atti processuali; per il solo SENO: anche atti in Vol. 
XXXII); a FARINA Renato (vol. XXVII e XXVIII atti processuali); a POMPA Pio (vol. XXVIII atti 
processuali); 
� trascrizione della conversazione intervenuta il 2.6.06 in Roma, tra MANCINI e PIGNERO, 
registrata spontaneamente dal MANCINI; il supporto audio della registrazione e la trascrizione disposta 
dai difensori del MANCINI sono stati consegnati al GIP nel corso dell�interrogatorio del 7.7.07: vedi 
atti in Vol. XIV; 
- quanto alla posizione del SENO, accusato del reato di favoreggiamento personale, si vedano 
le telefonate registrate sulla utenza a lui in uso (atti in Vol. XXVI e XXXII), tra cui quelle in data 
1.6.06 da cui pacificamente risulta che egli pose il suo telefono a disposizione di MANCINI e PIGNERO 
onde consentire loro di effettuare comunicazioni in condizioni di ritenuta sicurezza al fine di concordare 
attivit� e dichiarazioni depistanti rispetto alle indagini in corso; 
- per quanto riguarda gli imputati di favoreggiamento FARINA e POMPA, oltre le gi� citate 
intercettazioni telefoniche, costituiscono fonti di prova a loro carico anche : 
� il materiale sequestrato in via Nazionale a Roma, nella base del SISMi gestita da Pio Pompa 
e le dichiarazioni rese da FARINA ed ANTONELLI Claudio in sede di interrogatorio; 
� trascrizione del colloquio intervenuto il 22.5.06 tra FARINA Renato, ANTONELLI Claudio 
ed i PM A. SPATARO e POMARICI (in Vol. VI). 
VISTI 
gli artt. 416, 417 c.p.p. 
CHIEDE 
l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di tutti i 35 indagati in rubrica per i reati a 
ciascuno di loro rispettivamente ascritti; 
MANDA 
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla 
presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini 
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 
Milano, 5 dicembre 2006 
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. 
(dr. Ferdinando Pomarici) 
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. 
(dr. Armando SPATARO )
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 129 
privazione della libert� personale di Abu Omar mediante il suo sequestro e il suo trasferimento 
all�aeroporto di Aviano per essere trasportato fuori dall�Italia, nonch� nella partecipazione alle 
fasi preparatorie del sequestro stesso. 
Questi fatti, gi� di per s� gravissimi e contrari all�ordine costituzionale, vanno per� ulteriormente 
valutati alla luce delle successive vicende concernenti Abu Omar, il quale, dopo il trasferimento 
ad Aviano, fu trasportato in aereo prima a Ramstein (Germania), e poi a Il Cairo, per essere quivi 
interrogato, sotto tortura, dalle autorit� egiziane (docc. 8, 9, 10 e 11) (3). 
Tali fatti si iscrivono quindi nel pi� ampio contesto delle c.d. extraordinary renditions (�consegne 
speciali�), stigmatizzate a livello ufficiale sia dal Parlamento europeo (risoluzione 2006/2200 
[INI] del 14 febbraio 2007 (doc. n. 12) �sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA 
per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri�) (4) , sia dal Consiglio d�Europa (risolu- 
(3) Si allegano, in proposito, i seguenti documenti: promemoria di Abu Omar (doc. n. 8); verbale 
di assunzione di informazioni rese alla Procura di Milano da El Hissiny Helmy Arman Ahmed in data 
15 giugno 2004 (doc. n. 9); verbale di assunzione di informazioni rese alla Procura di Milano da Mohamed 
Reda Elbadry in data 15 giugno 2004 (doc. n. 10)dichiarazioni rese dalla signora Nabila Ghali, 
moglie di Abu Omar, al procuratore aggiunto di Milano, negli uffici della Questura di Milano, il 26 giugno 
2005 (doc. n. 11). 
(4) Si riporta qui di seguito la parte iniziale della Risoluzione del 14 febbraio 2007 del Parlamento 
europeo sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di 
prigionieri (2006/2200(INI): 
�Il Parlamento europeo , 
� vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA 
per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri(1) 
� vista la sua decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione temporanea sul 
presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri(2) 
� vista la risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto 
e la detenzione illegali di prigionieri sulla relazione intermedia della commissione temporanea(3) 
� viste le delegazioni che la sua commissione temporanea ha inviato nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in Romania, in Polonia e in Portogallo 
� viste le centotrenta audizioni che la sua commissione temporanea ha svolto come minimo nel quadro 
delle sue riunioni, delegazioni e colloqui confidenziali 
� visti tutti i contributi scritti ricevuti dalla sua commissione temporanea o ai quali essa ha avuto accesso, 
in particolare i documenti confidenziali che le sono stati trasmessi in particolare dall'Organizzazione 
europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e dal governo tedesco o che essa 
ha ottenuto da varie fonti 
� vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sui progressi compiuti dall'UE nella creazione di uno 
spazio di libert�, di sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE), e in particolare il paragrafo 
3(4) 
� vista la sua risoluzione del 13 giugno 2006 sulla situazione dei prigionieri detenuti a Guantanamo(5) 
� visto l'articolo 175 del suo regolamento 
� vista la relazione della commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della 
CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (A6-0020/2007) 
A. considerando che nella sua risoluzione del 6 luglio 2006 il Parlamento ha deciso che la commissione 
"temporanea proseguir� i suoi lavori per la durata restante del mandato regolamentare di dodici mesi, 
fatte salve le disposizioni dell'articolo 175 del suo regolamento relative ad un eventuale prolungamento", 
(.omissis) 
C. considerando che gli Stati membri non possono sottrarsi agli obblighi che loro incombono in virt� 
del diritto comunitario e del diritto internazionale consentendo ai servizi segreti di altri paesi, soggetti 
a disposizioni giuridiche meno severe, di operare sul loro territorio; considerando inoltre che l'attivit�
130 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
svolta dai servizi segreti � conforme ai diritti fondamentali solo qualora esistano disposizioni adeguate 
che ne garantiscano il controllo, 
D. considerando che il principio dell'inviolabilit� della dignit� umana � sancito dal diritto internazionale 
in materia di diritti umani, segnatamente nel preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
e nel preambolo nonch� nell'articolo 10 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, e 
considerando che detto principio � garantito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; 
considerando che questo principio viene riaffermato nelle costituzioni della maggior parte degli 
Stati membri nonch� all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(7) , e considerando 
che il principio in parola non deve essere compromesso, neanche ai fini della sicurezza, n� in 
tempo di pace n� in guerra, 
E. considerando che il principio dell'inviolabilit� della dignit� umana � alla base di ogni altro diritto 
fondamentale garantito dagli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani, in 
particolare il diritto alla vita, il diritto alla libert� dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti, 
il diritto alla libert� e alla sicurezza, il diritto alla protezione in caso di allontanamento, espulsione 
o estradizione e il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, 
F. considerando che la consegna straordinaria e la detenzione segreta comportano molteplici violazioni 
dei diritti umani, in particolare violazioni del diritto alla libert� e alla sicurezza, alla libert� dalla tortura 
e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del diritto ad un ricorso effettivo e nei casi estremi del 
diritto alla vita; considerando che in taluni casi, quando la consegna porta alla detenzione segreta, essa 
costituisce una scomparsa forzata, 
G. considerando che la proibizione della tortura � una norma imperativa del diritto internazionale jus 
cogens a cui non � possibile derogare e l'obbligo di proteggere dalla tortura, di indagare in proposito e 
di condannarla � un obbligo di tutti gli Stati erga omnes, come sancito dall'articolo 5 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, dall'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 
dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali 
(ECHR) e relativa giurisprudenza, dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e dalle costituzioni e legislazioni nazionali degli Stati membri; considerando che convenzioni 
e protocolli specifici concernenti la tortura e i meccanismi di controllo adottati a livello europeo e internazionale 
dimostrano l'importanza attribuita dalla comunit� internazionale a questa norma inviolabile; 
considerando che l'uso di garanzie diplomatiche � incompatibile con tale obbligo, 
H. considerando che nelle democrazie in cui � intrinseco il rispetto per lo Stato di diritto, la lotta al terrorismo 
non pu� essere vinta sacrificando o limitando proprio i principi che il terrorismo cerca di distruggere, 
in particolare non deve mai essere compromessa la protezione dei diritti umani e delle libert� 
fondamentali; considerando che il terrorismo pu� e deve essere combattuto con mezzi legali e deve 
essere sconfitto nel rispetto del diritto nazionale e internazionale, 
I. considerando che � necessario creare efficaci strumenti giuridici per combattere il terrorismo nel 
quadro del diritto internazionale e nazionale, 
(omissis) 
K. considerando che la presente relazione non � intesa come un attacco alla natura confidenziale dei 
servizi segreti ma � piuttosto volta a denunciare l'illegalit� delle attivit� segrete che, nelle circostanze in 
esame, hanno portato alla violazione del diritto nazionale e internazionale in mancanza di un controllo 
democratico appropriato, 
L. considerando che il 6 settembre 2006 il Presidente statunitense George W. Bush confermava che la 
Central Intelligence Agency, la CIA, gestisce un programma di detenzione segreta al di fuori degli Stati 
Uniti, 
M. considerando che il Presidente statunitense George W. Bush ha dichiarato che le informazioni vitali 
ottenute con il programma di consegne straordinarie e di detenzione segreta erano state condivise con 
altri paesi e che il programma sarebbe continuato, e che pertanto � quanto mai possibile che alcuni paesi 
europei abbiano ricevuto, consapevolmente o inconsapevolmente, informazioni ottenute sotto tortura, 
(omissis) 
1. ricorda che il terrorismo rappresenta una delle principali minacce alla sicurezza dell'Unione europea 
e che esso deve essere combattuto con iniziative legittime e coordinate da tutti i governi europei, in 
stretta collaborazione con partner internazionali e segnatamente con gli Stati Uniti, seguendo le linee 
della strategia definita a livello delle Nazioni Unite; sottolinea che la lotta contro il terrorismo va condotta
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 131 
zione n. 1507 e raccomandazione n. 1754, entrambe adottate il 27 giugno 2006, sulla base del 
rapporto del 12 giugno 2006 doc. n. 10957 della Commissione Affari Legali e Diritti Umani, rel. 
Dick Marty, nel quale si fa tra l�altro riferimento al caso Abu Omar [doc. n. 13] (5) , nonch� le 
recentissime proposte di risoluzione e di raccomandazione del Consiglio Europeo del 7 giugno 
2007 predisposte dalla stessa Commissione Affari Legali e Diritti Umani [doc. n. 14] ) (6). 
Le c.d. �consegne speciali� identificano infatti uno dei pi� discutibili strumenti escogitati dalla 
CIA, dopo l�11 settembre 2001, per combattere il terrorismo di radice islamica: uno strumento 
che consiste nella privazione della libert� personale di individui sospettati di terrorismo (non di 
rado, erroneamente) (7) , senza alcuna garanzia giurisdizionale, al fine di trasportarle in paesi 
terzi - poco sensibili per le garanzie delle persona � e per ivi farli interrogare sotto tortura. Essi 
configurano quindi �fatti eversivi� del nostro �ordine costituzionale�. 
sulla base dei nostri valori comuni di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libert� fondamentali e 
a tutela degli stessi; sottolinea inoltre che tutte le attivit� svolte dalla commissione temporanea intendono 
portare un contributo allo sviluppo di misure precise e mirate nella lotta al terrorismo, che siano accettate 
da tutti e che rispettino il diritto nazionale e internazionale; 
2. ritiene che dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, la cosiddetta "guerra al terrore", con i suoi eccessi, 
abbia prodotto una grave e pericolosa erosione dei diritti umani e delle libert� fondamentali, come rilevato 
dall'uscente Segretario generale dell'ONU Kofi Annan; 
3. � convinto che i diritti dell'individuo e il pieno rispetto dei diritti umani contribuiscano alla sicurezza; 
ritiene necessario che, nel contemperare l'esigenza di sicurezza con i diritti dei singoli individui, siano 
sempre pienamente rispettati i diritti umani, garantendo quindi che i sospetti terroristi siano sottoposti 
a processo e condannati nel rispetto delle regole di diritto; 
4. sottolinea che l'obbligo positivo di proteggere i diritti umani � vincolante, a prescindere dallo stato 
giuridico dell'individuo interessato, e che deve essere evitata qualsiasi discriminazione tra i cittadini e, 
i residenti degli Stati membri o qualsiasi altra persona avente diritto alla protezione degli stessi o comunque 
soggetta alla giurisdizione di questi ultimi; 
5. ricorda che oggetto della presente risoluzione, basata sulla relazione della sua commissione temporanea, 
consiste nel determinare le responsabilit� dei fatti che ha potuto esaminare e inoltre nel prevedere 
i mezzi per evitare che in futuro possano riprodursi gli abusi e le violazioni perpetrati nel quadro della 
lotta al terrorismo��. 
(5) I testi del Rapporto Marty, della Risoluzione n. 1507 (2006) e della Raccomandazione 1754 
(2006), tradotti in italiano, sono integralmente riportatati, rispettivamente, a pp. 27 ss., 155 ss. e 165 ss. 
del volume a cura di Amnesty International, Voli segreti, Ega, Torino, 2006. Al punto 3.4, il Rapporto 
si occupa delle vicende connesse al rapimento di Abu Omar (p. 91 ss. del volume). 
(6) Da ultimo, in data 7 giugno 2007, la Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio 
d�Europa ha infatti presentato un rapporto aggiornato sul coinvolgimento degli Stati membri del Consiglio 
d�Europa nei trasferimenti illegali di detenuti e prigioni segrete (�Secret detentions and illegal 
transfers of detainees involving Council of Europe member States : second report�) (doc. n. 14). Nella 
proposta di Risoluzione che dovr� essere discussa dall�Assemblea parlamentare del Consiglio d�Europa, 
la Commissione deplora che i concetti di segreto di Stato e sicurezza nazionale vengano invocati da 
molti Governi, tra cui l�Italia, per ostacolare indagini giudiziarie e parlamentari aventi per obiettivo l�accertamento 
delle responsabilit� dell�esecutivo in relazione a gravi accuse di violazioni dei diritti umani 
(punto n. 8) ed afferma esplicitamente che il ricorso al segreto di Stato da parte del Governo italiano costituisce 
un ostacolo allo svolgimento del giudizio penale a carico dei sequestratori di Abu Omar. L�Assemblea 
manifesta al riguardo profonda preoccupazione, considerando tali iniziative governative come 
intollerabili ostacoli all�indipendenza della Giustizia (punto 14). Infine nella proposta di Raccomandazione 
la Commissione afferma, tra l�altro, la necessit� di specifiche iniziative per evitare che l�indebito 
utilizzo del segreto di Stato possa servire a coprire gravi violazioni dei diritti umani (punto n. 3). 
7) V. i casi di El Masri e di Maher Arar, riportati ai punti 3.l e 3.6 del rapporto Marty (Amnesty 
International, Voli segreti, cit., pp. 67 ss. e 97 ss.). 
132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Tale locuzione va infatti ben oltre quella di ordinamento democratico - con la quale si individua 
il mero assetto democratico-parlamentare del nostro ordinamento (assetto che � comunque specificamente 
tutelato, sotto vari aspetti, dal primo comma dello stesso art. 12). 
Come ripetutamente sottolineato da codesta ecc.ma Corte, il segreto di Stato mira per vero a tutelare 
lo Stato comunit� e non il Governo e i partiti che sorreggono (Corte cost., sentt. nn. 82 del 
1976, 86 del 1977 e 110 del 1998), e quindi le strutture istituzionali. Pertanto esso non pu� essere 
allegato contro la Comunit� stessa e in pregiudizio dei �principi supremi� del nostro ordinamento, 
tra i quali le norme costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili dell�uomo (v. la sent. n. 
1146 del 1988, ma v. gi� prima le sentt. nn. 183 del 1973 e 180 del 1974). 
In altre parole l�art. 12, comma 2, della legge n. 801 del1977 mira ad evitare che il segreto di 
Stato sia apposto in spregio di quell�insieme di principi e di regole che identificano lo Stato costituzionale, 
i quali cos� come rifiutano, senza eccezioni, �ogni violenza fisica o morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libert�� - tantՏ vero che il nostro ordinamento non 
solo vieta tali violenze, ma addirittura ne impone la punizione a carico di chi si sia macchiato di 
siffatti reati (art. 13, comma 4, Cost.) -, cos� altrettanto non possono tollerare che sul proprio territorio 
nazionale siano effettuati sequestri di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per 
essere ivi interrogate con l�uso, appunto, di violenza fisica o morale. 
Se infatti si sostenesse il contrario, e cio� che la locuzione �ordine costituzionale� individui 
esclusivamente l��ordine democratico�, verrebbe con ci� stesso (inammissibilmente) affermato 
che la Repubblica italiana non garantirebbe, oltre alle istituzioni democratiche, quei principi fondamentali 
di dignit�, di libert� e di eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), che codesta ecc.ma Corte ha 
pi� volte identificati come principi supremi addirittura sottratti al potere di revisione costituzionale. 
N� si pu� dimenticare che siffatte gravissime violazioni della libert� personale, con specifico riferimento 
alla tortura, sono espressamente vietate dall�art. 4 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell�uomo (ONU, 1948), dall�art. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 
1966), dagli artt. 1 ss. della Dichiarazione sulla protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani e degradanti (ONU, 1975), dagli artt. 1 ss. della Convenzione internazionale 
contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (8) (ONU, 
1984; tale convenzione � stata ratificata in Italia il 12 gennaio 1989 a seguito di legge di autorizzazione 
3 novembre 1988, n. 498), dall�art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia, 
dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali (9), dall�art. 4 della Carta dei diritti fondamentali 
dell�Unione Europea e dall�art. 65 del Trattato che adotta una Costituzione per l�Europa e cos� 
via. 
Merita infine di essere ricordato che la proibizione della tortura � stata pi� volte ribadita, in termini 
estremamente drastici, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, in forza dell�VIII emendamento 
(8) � il cui art. 3, comma 1, cos� dispone: �Nessuno Stato espeller�, respinger� o estrader� 
una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere 
sottoposta a tortura�. 
(9) La Corte europea dei diritti dell�uomo, sin dal 1979, con la pronuncia Airey c. Irlanda del 9 
ottobre 1979, ha affermato, come anche in altre ipotesi, che la Convenzione non garantisce solo diritti 
di libert� dall�ingerenza degli Stati, ma impone altres� agli Stati membri di intervenire perch� assicurino 
il rispetto dei diritti proclamati nella Convenzione. Pi� di recente v. la decisione del 28 luglio 1999, nel 
caso Selmouni c. Francia. La stessa Corte ha ravvisato una violazione �per omissione� dell�art. 3 C.e.d.u. 
nella decisione 30 luglio 1998, nel caso Aerts c. Belgi
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 133 
(divieto di punizioni crudeli e inusuali), a partire dal caso Wilkerson v. Utah, 99 U.S. 130 (1878), 
seguito dai casi in re Kemmler, 136 U.S. 436 (1890); Weems v. U.S., 217 U.S. 349 (1910); Trop 
v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958); Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976); Whitley v. Albers, 475 U.S. 
312 (1986); Hudson v. MsMillian et al., 503 U.S. 1 (1992) ecc. ecc. 
* 
II motivo. Illegittimit� della nota del 26 luglio 2006 perch� falsamente afferma che il segreto 
di Stato sui fatti connessi al rapimento di Abu Omar sarebbe stato apposto dal suo predecessore. 
Eccesso di potere per errore o falsit� dei presupposti. 
Se si legge la nota dell�11 novembre 2005 cos� come � stata scritta - dalla quale risulta che il 
Presidente on. Berlusconi afferm� �che il Governo ed il SISMI sono del tutto e sotto ogni profilo 
estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al �sequestro in danno di NASR Osama 
Mustafa Hassan, alias Abu Omar (Milano il 17.2.03)� e che �Del pari, il Governo ed il Servizio 
non hanno avuto n� hanno notizia, se non dalla stampa e da codesta Autorit� Giudiziaria, in ordine 
a coinvolgimenti di persone nel fatto� - la conclusione, diversamente da quanto affermato 
dal Presidente Prodi, sia direttamente nella nota del 26 luglio 2006 sia per il tramite del suo Portavoce, 
� che il Presidente Berlusconi non intese affatto coprire col segreto di Stato i fatti preparatori, 
connessi e conseguenti al sequestro di Abu Omar . (E questa � stata infatti la tesi che la 
Procura di Milano ha sostenuto nella memoria 29 maggio 2007, resa nel giudizio reg. confl. n. 2 
del 2007, prima della nota 5 giugno 2007 del Portavoce del Presidente Prodi). 
Ma se cos� fosse � come la Procura di Milano, in via principale, ritiene -, sarebbe allora altrettanto 
evidente che la nota del 26 luglio 2006 � illegittima per eccesso di potere per errore sui 
presupposti o per falsit� dei medesimi, in quanto in essa si afferma una cosa che non risponde a 
verit� , e cio� che il Presidente Berlusconi aveva apposto il segreto in subiecta materia. 
Se invece � e questa � un�ulteriore tesi che potrebbe sostenersi, data la variet� delle interpretazioni 
delle due note provenienti dalla stessa Presidenza del Consiglio � il Presidente on. Berlusconi effettivamente 
appose il segreto di Stato sui fatti connessi al rapimento, ma tale apposizione � ancorch� 
comunicata al Presidente Prodi all�atto del passaggio delle consegne � non fu mai 
comunicata ufficialmente all�a.g.o. quando questa gliene fece richiesta, � altres� di tutta evidenza 
che tale apposizione sarebbe illegittima e inefficace, e il Presidente on. Prodi avrebbe fatto assai 
male a confermarla, coinvolgendo cos� la sua responsabilit� politica. 
Il che � tanto pi� evidente se, come risulta dalla nota del suo Portavoce, egli avrebbe fatto 
affermare dal Sottosegretario Micheli, il 25 ottobre 2006, dinanzi al Co.pa.co., l��inesistenza di 
ogni documentazione circa il fatto del 17/02/03�. 
* 
III motivo. Violazione dell�art. 16 della legge n. 801 del 1977. Mancata enunciazione delle 
ragioni essenziali dell�opposizione del segreto di Stato. Assoluta carenza di motivazione. 
Implicazioni del principio della doverosa motivazione sulla necessit� della specifica apposizione. 
Illegittimit� delle contrarie interpretazioni dell�Avvocatura dello Stato nel ricorso 
sollevato contro la Procura di Milano il 14 febbraio 2007. 
III.1. Codesta ecc.ma Corte, nella giurisprudenza sopra richiamata, ha ripetutamente affermato 
che il potere di segretazione non � illimitato e che conseguentemente l'esecutivo deve indicare 
le ragioni essenziali che stanno a fondamento dell�apposizione del segreto; ed ha sottolineato che 
l'obbligo di motivazione, in questa materia, � imposto �dalla estrema delicatezza della materia 
e dalla necessit� di ridurre al minimo sia gli abusi sia la possibilit� di contrasti con il potere giurisdizionale� 
(sent. n. 86 del 1977). 
Questi principi sono stati fatti propri dal legislatore sia nella legge n. 801 del 1977, sia negli artt.
134 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
202 e 256 c.p.p. Per vero, quando il legislatore ha disposto espressamente, all'art. 16 della legge 
n. 801 del 1977, l'obbligo del Presidente del Consiglio dei Ministri di indicare, nell'atto di conferma 
del segreto di Stato, �con sintetica motivazione, le ragioni essenziali � della sua adozione, 
non ha affermato una regola per l�esecutivo valevole solo nei confronti del Co.pa.co, bens� ha 
previsto un principio generale in tema di apposizione/opposizione del segreto, che � chiaramente 
desumibile anche dai citt. artt. 202 e 256 c.p.p., ove parimenti si allude alla �conferma�. 
Ebbene, se si ha presente la variet� dei significati che alla nota dell�11 novembre 2005 sono stati 
attribuiti dal Presidente del Consiglio Prodi, sia direttamente che indirettamente; e, quindi, si ha 
presente la variet� di senso che assume la nota del 26 luglio 2006 a seconda che si ritenga, o non, 
che gi� in precedenza il Presidente Berlusconi avesse apposto il segreto di Stato sulle vicende attinenti 
al sequestro di Abu Omar, ne consegue che non solo � dubbio che il segreto di Stato sia 
stato apposto sulle vicende del rapimento di Abu Omar (come risulta testualmente dalla nota 
dell�11 novembre 2005 del Presidente Berlusconi e dalle parole del Portavoce dell�on. Prodi), 
ma � altres� dubbio � qualora si ritenga che esso sia stato apposto - chi abbia apposto il segreto e 
come e quando ci� sia avvenuto. 
A maggior ragione, quindi, manca qualsivoglia enunciazione delle ragioni essenziali dell�apposizione 
e dell�opposizione del segreto di Stato (che, secondo il Portavoce, non ci sarebbe stata; 
ma che l�Avvocatura assume ci sia stata sin dall�inizio, quanto meno�allo stato diffuso). 
E� perci� evidente, in tutta questa vicenda, una insuperabile ambiguit� nel comportamento della 
Presidenza del Consiglio (quale che ne sia il titolare). 
E la nota del Portavoce � sintomatica in tal senso. 
Infatti, quando essa parla del �rapimento di Abu Omar�, essa non si riferisce (n� si pu� riferire, 
trattandosi di un fatto-reato di cui si devono valutare tutte le sfaccettature) al mero �fatto� del rapimento, 
ma necessariamente allude anche ai fatti preparatori e organizzativi del medesimo, nei 
quali hanno avuto parte preponderante (e quindi risultano certamente coinvolti) numerosi agenti 
della CIA. 
Per cui non pu� sostenersi che essa, nel contempo, affermi che il segreto di Stato non sarebbe 
stato apposto sul �fatto� del rapimento e sarebbe stato invece apposto sui rapporti tra il SISMi e 
la CIA. Affermare che il segreto di Stato sia stato posto su tali �rapporti� equivale infatti a precludere 
la conoscibilit� delle effettive responsabilit� del �fatto� rapimento nonch� di tutti i dettagli 
del rapimento. 
Ebbene, nel caso che il segreto di Stato sia stato apposto con riferimento ai �rapporti con gli alleati
� (come dice il Portavoce), e cio� con la CIA, le note dell�11 novembre 2005 e del 26 luglio 
2006 non ci dicono chi, come e quando abbia apposto tale segreto: Berlusconi o Prodi? quando 
e come? direttamente o per interposta persona? 
Ovviamente non si mette in dubbio che la salvaguardia dei rapporti con altri Stati possa, in talune 
rarissime circostanze, giustificare l�apposizione del segreto di Stato (lo ammette lo stesso art. 12 
della legge n. 801). 
Non si deve per� dimenticare che, nella specie, come sottolineato nel I motivo, si aveva a che 
fare con �fatti eversivi dell�ordine costituzionale�, sui quali il segreto di Stato �in nessun caso� 
pu� essere apposto, n� ufficialmente n� tanto meno surrettiziamente (come ai tempi degli esecutivi 
monarchici nello Stato predemocratico). 
* 
III. 2. Un ultimo rilievo: il fatto che codesta ecc.ma Corte e il legislatore abbiano concordemente 
ritenuto che l�apposizione del segreto di Stato debba essere specificamente motivata e che si debbano 
quindi evidenziare le specifiche ragioni dell�apposizione implica l�illegittimit� di qualsivo-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 135 
glia interpretazione delle due note della Presidenza del Consiglio, in forza della quale si pretenda 
sostenere - come invece fa l�Avvocatura dello Stato, richiamando a supporto niente meno che la 
direttiva del Presidente Craxi per i Servizi segreti � che la segretezza sia la regola e la pubblicit� 
sia l�eccezione anche per l�a.g.o., quando essa abbia a che fare, direttamente o indirettamente, 
con fatti nei quali sono coinvolti o possano essere coinvolti i Servizi segreti. 
Ci� � profondamente errato e urta contro le fondamenta del nostro Stato di diritto, secondo il 
quale, come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 110 del 1998, �i rapporti tra 
potere esecutivo e autorit� giudiziaria debbono essere improntati al principio di legalit��. 
Le due note qui censurate pretenderebbero, invece, secondo l�interpretazione dell�Avvocatura 
dello Stato (ric. confl. n. 2 del 2007), di attuare un vero e proprio rovesciamento dei termini della 
questione, configurando un anomalo �onere� del magistrato (sia giudicante che requirente), il 
quale dovrebbe richiedere al Presidente del Consiglio, di volta in volta, una espressa �deroga� al 
segreto generalmente imposto, alla quale resterebbe subordinato il pieno esercizio dei propri poteri. 
* 
IV motivo. Illegittima retroattivit� dell�apposizione del segreto da parte del Presidente on. 
Prodi, qualora si pretenda che l�apposizione del segreto del 26 luglio 2006 costituisca la conferma 
di una precedente segretazione effettuata il 25 novembre 2005 o comunque in altra 
data. 
La nota del 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio on. Prodi si inserisce in uno scambio di 
corrispondenza tra Procura di Milano, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio, avente 
ad oggetto la richiesta di esibizione dei documenti nella disponibilit� del Ministro concernenti il 
sequestro di Abu Omar e, in generale, la pratica delle cd. renditions (doc. n. 4). 
La nota del 26 luglio 2006, pertanto, non fa (n� poteva fare) riferimento n� ai documenti sequestrati 
presso l'ufficio del SISMi di via Nazionale, n� agli esiti delle intercettazioni disposte su 
utenze in uso a funzionari del Servizio. Si riferiva esclusivamente alla documentazione richiesta 
al Ministro della Difesa. 
Tuttavia, il Presidente del Consiglio, nel ricorso del 14 febbraio 2007, sembrerebbe sostenere (e 
la tesi � confermata dal Portavoce nella sua nota del 5 giugno) che il segreto sarebbe stato apposto 
precedentemente, e cio� il 25 novembre 2005 o addirittura in data anteriore (la nota parla finanche 
dell�11 settembre 2001!). Conseguentemente il segreto si applicherebbe a tutti i documenti e a 
tutte le notizie gi� acquisite dal P.M. relativi al sequestro di Abu Omar e, in generale, alla pratica 
delle cd. renditions. 
Se cos� fosse, si tratterebbe per� di un atto assolutamente irrazionale e gravemente lesivo delle 
attribuzioni costituzionali del P.M., posto che la segretazione di atti e documenti � una norma di 
condotta, e per definizione le norme di condotta non possono essere retroattive (factum infectum 
fieri nequit). Se pretendessero di esserlo, sarebbero palesemente irrazionali e conseguentemente 
andrebbero annullate per contrasto con l�art. 3 Cost.. 
E� d�altra parte noto (v. supra nella I Parte in fatto, p. 6 ss.) che prima e dopo la nota dell�11 novembre 
2005 del Presidente Berlusconi, nessuno � nemmeno il Direttore del SISMi � oppose 
mai il segreto di Stato. Il che conferma la speciosit� del tentativo dell�Avvocatura dello Stato. 
* 
V motivo. Violazione del principio dell�obbligatoriet� dell�azione penale (art. 112 Cost.). 
Si sono gi� ricordate, nel � 3, le importanti precisazioni di codesta ecc.ma Corte, esplicitate nella 
sent. n. 110 del 1998, relativamente agli effetti della segretazione sulle attribuzioni costituzionali 
del P.M..
136 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Le sottolineiamo ancora una volta: l'apposizione del segreto non pu� inibire in modo assoluto 
all'a.g. la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce; essa non pu� precludere al P.M. di 
compiere qualsiasi indagine, che sia fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti; i rapporti 
tra potere esecutivo e autorit� giudiziaria debbono essere improntati al principio di legalit�; 
l'apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non pu� impedire 
al P.M. di indagare sui fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis in suo possesso e di 
esercitare, se del caso, l'azione penale; la segretazione ha il solo effetto di inibire all'a.g. di acquisire 
e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. 
Nemmeno devono poi essere dimenticati le altrettanto importanti indicazioni giurisprudenziali 
specificamente concernenti l�obbligatoriet� dell�azione penale: �L�obbligatoriet� dell�esercizio 
dell�azione penale ad opera del Pubblico Ministero (�) � stata costituzionalmente affermata 
come elemento che concorre a garantire, da un lato, l�indipendenza del Pubblico Ministero nell�esercizio 
della propria funzione e, dall�altro, l�uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale
�. �L�obbligo dell�esercizio dell�azione penale da parte del Pubblico Ministero esige che egli 
sia titolare di tale azione in relazione a qualunque fatto di reato, comunque conosciuto� (sent. n. 
84 del 1979). �Il principio di obbligatoriet� �, dunque, punto di convergenza di un complesso di 
principi basilari del sistema costituzionale, talch� il suo venir meno ne altererebbe l�assetto complessivo
�. Esso �esige che nulla venga sottratto al controllo di legalit� effettuato dal giudice: ed 
in esso � insito, perci�, quello che in dottrina viene definito favor actionis. Ci� comporta non 
solo il rigetto del contrapposto principio di opportunit� che opera, in varia misura, nei sistemi ad 
azione penale facoltativa (�) ma comporta, altres�, che in casi dubbi l�azione vada esercitata e 
non omessa� (sent. n. 88 del 1991). 
Ebbene, la pretesa, da parte del Presidente del Consiglio, di coprire surrettiziamente col segreto 
di Stato - ambiguamente giustificato sulla base dei �rapporti con gli alleati� - tutte le vicende 
connesse al rapimento di Abu Omar, urta non solo contro i principi in tema di segreto di Stato 
che si sono ricordati nei precedenti motivi, ma incide nel contempo anche sul principio dell�obbligatoriet� 
dell�azione penale (art. 112 Cost.) e quindi direttamente menoma le attribuzioni costituzionali 
del P.M. 
Di talch�, tutte le cose che si sono fin qui osservate con riferimento ai principi in tema di segretazione 
potrebbero ripetersi dall�angolo visuale dell�art. 112 Cost. 
ISTANZA ISTRUTTORIA 
Si chiede, altres�, che venga ordinata al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esibizione della 
direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 e di ogni altro atto con cui il segreto in questione sarebbe 
stato apposto. 
P.Q.M. 
si chiede a codesta ecc.ma Corte, previa declaratoria di ammissibilit� del presente conflitto, 
in accoglimento delle presenti 
CONCLUSIONI 
in via istruttoria, ordinare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esibizione della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 e di ogni altro atto con cui 
il segreto in questione sarebbe stato apposto; 
nel merito, dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio, con riferimento al sequestro di 
persona di Abu Omar, disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalit� progettuali, 
organizzative ed esecutive del suo rapimento, in quanto esse costituiscono �fatti eversivi dell'ordine 
costituzionale�; 
dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri segretare notizie e documenti
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 137 
sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente; 
conseguentemente, annullare in parte qua le note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006 e, 
se del caso, la direttiva del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 nonch� la 
�Nota per la stampa� del 5 giugno 2007 dell��Ufficio Stampa e del Portavoce� del Presidente 
del Consiglio on. Romano Prodi. 
Si depositano insieme con il presente ricorso i seguenti documenti: 
1) Nota 26 luglio 2006 del Presidente del Consiglio on. Prodi. 
2) Nota 11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio on. Berlusconi. 
3) Nota 5 giugno 2007 del portavoce del Presidente del Consiglio on. Prodi. 
4) Missiva 18 luglio 2006 del Procuratore della Repubblica di Milano al Presidente del Consiglio 
on. Prodi. 
5) Richiesta di rinvio a giudizio 5 dicembre 2006. 
6) Ricorso per conflitto del Presidente del Consiglio dei Ministri con allegata ordinanza n. 124 
del 2007. 
7) Memoria di costituzione della Procura di Milano in detto conflitto. 
8) Promemoria di Abu Omar 
9) Verbale di assunzione di informazioni rese alla Procura di Milano da El Hissiny Helmy Arman 
Ahmed in data 15 giugno 2004 
10) Verbale di assunzione di informazioni rese alla Procura di Milano da Mohamed Reda Elbadry 
in data 15 giugno 2004. 
11) Dichiarazioni rese dalla signora Nabila Ghali, moglie di Abu Omar, al procuratore aggiunto 
di Milano, negli uffici della Questura di Milano, il 26 giugno 2005. 
12) Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 febbraio 2007. 
13) Stralci dal volume �Voli segreti� a cura di Amnesty International, contenente il rapporto 
della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d�Europa, e il testo della risoluzione 
1507 e della raccomandazione 1754 del Consiglio d�Europa. 
14) Testo provvisorio delle proposte di risoluzione e di raccomandazione del Consiglio d�Europa 
predisposto in data 7 giugno 2007, dalla Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio 
d�Europa. 
Roma, 12 giugno 2007 
Prof. Avv. Alessandro Pace 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Atto di costituzione 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
promosso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del Procuratore della 
Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di Milano, 
Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, ed elettivamente 
domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8, 
in relazione 
- �alla nota prot. n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006 del �Presidente del Consiglio on.
138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Romano Prodi, pervenuta al Procuratore �della Repubblica di Milano in data 1� agosto 2007, 
con la quale il �Presidente del Consiglio pro tempore, con riferimento alle note �vicende del 
sequestro di persona di NASR Osama Mustafa Hassan, �alias Abu Omar avvenuto in Milano 
il 17 febbraio 2003, comunicava �alla Procura di Milano che su tutti i �fatti concernenti il sequestro 
di �Abu Omar�, sulle �vicende sopra descritte che lo hanno preceduto� e �in generale 
(su) tutti i documenti, informative o atti relativi alla �pratica delle c.d. �renditions�, era stato 
apposto il segreto di Stato dal �precedente Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio 
�Berlusconi, e che tale segreto era stato successivamente confermato �dal Presidente in carica, 
�- alla nota prot. n. USG/2-sp71318/50/347 dell�11 novembre 2005 a �firma del precedente 
Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi; 
�alla �nota per la stampa� del 5 giugno 2007 dell�Ufficio Stampa e del �Portavoce del Presidente 
del Consiglio on Romano Prodi e, per �quanto possa occorrere, in relazione alla direttiva 
del Presidente del �Consiglio pro tempore del 30 luglio 2005 (rectius 1985) n. �2001.5/707. 
FATTO 
Il ricorrente ripercorre in narrativa le circostanze di fatto da cui origina il conflitto esponendo 
che la Procura della Repubblica di Milano, nel corso delle indagini preliminari svolte in relazione 
al sequestro di persona di NASR Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, aveva richiesto 
ai Direttori del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi) e del 
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) di comunicare se, in base ad 
accordi con la CIA, questa fosse tenuta a comunicare ai Servizi italiani la presenza nel territorio 
nazionale di personale dipendente e se i Servizi stessi avessero intrattenuto rapporti, con 
riferimento al suddetto sequestro, con personale dipendente dalla CIA presente in Italia. 
Con nota dell�11 novembre 2005, l�allora Presidente del Consiglio nell�affermare energicamente 
l�assoluta estraneit� del Governo e del SISMi al sequestro di Abu Omar, conferm� le 
disposizioni impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per 
quanto attiene alle �relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati�. 
Nello svolgimento di ulteriori attivit� di indagine quali l�esame di persone informate dei fatti 
e le intercettazioni telefoniche - prosegue la Procura - non era stato mai opposto il segreto di 
Stato. Nessuna opposizione di segreto di Stato vi sarebbe stata inoltre in occasione di una perquisizione 
negli uffici del SISMi, siti nella via Nazionale, n. 230, di Roma, in uso ad un funzionario 
di tale Servizio - eseguita il 5 luglio 2006 e conclusasi con il sequestro di materiale 
informativo e di documentazione -. 
A tali due ultime affermazioni sia consentito obiettare che una opposizione di segreto di Stato 
in sede di intercettazioni telefoniche � inconfigurabile e che, per quanto riguarda uno dei documenti 
appresi in via Nazionale, vi fu formale opposizione di segreto di Stato. 
Tanto solo a fini di precisione, atteso che tali circostanze rilevano non tanto nel presente conflitto 
quanto in quello promosso dal Presidente del Consiglio. 
Il Direttore del SISMi, successivamente sottoposto ad interrogatorio in qualit� di indagato, 
aveva confermato che il sequestro di Abu Omar non era coperto da segreto di Stato, ma che, 
ciononostante, gli risultava impossibile fornire la prova della propria estraneit� ai fatti oggetto 
della contestazione senza il riferimento a documenti coperti da segreto di Stato. 
In esito a tale dichiarazione, la Procura della Repubblica di Milano aveva richiesto al Ministro 
della difesa la trasmissione di tutti i documenti, informative o atti relativi al sequestro di persona 
in oggetto e, pi� in generale, alla pratica delle cosiddette renditions e, con altra missiva 
in pari data, aveva richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all�effettiva
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 139 
esistenza di tali atti e alla loro segretazione, di �valutare l�opportunit�� di revocare l�apposizione 
del segreto medesimo. 
Con nota del 26 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva comunicato che, in 
ordine alla documentazione richiesta, �risulta effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente 
Presidente del Consiglio dei Ministri�; che il segreto stesso ҏ stato successivamente 
confermato dallo scrivente�; e che non �sussistono, nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere 
il segreto di Stato da detta documentazione�. 
A sua volta, il Ministero della difesa, con missiva del 27 luglio 2006, si era adeguato alla risposta 
del Presidente del Consiglio, dichiarandosi vincolato al segreto di Stato. 
A fronte delle citate comunicazioni il Procuratore della Repubblica di Milano �non formulava 
alcun interpello ai sensi dell�art. 202 del codice di procedura penale o dell�art. 256 dello stesso 
codice, ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali per la definizione del processo, 
avendo gi� raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l�azione penale�. 
Successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva proposto conflitto nei confronti 
della Procura della Repubblica di Milano (oltre che del GIP), conflitto attualmente pendente dinanzi 
a codesta Corte. 
Da ultimo, osserva la Procura, l�Ufficio Stampa e il Portavoce della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in data 5 giugno del 2007, aveva diffuso una nota nella quale si affermava che �sul fatto 
�rapimento Abu Omar� del 17/2/03 non esiste agli atti del SISMi nessun documento quindi nessun 
segreto di Stato�; e si precisava come la nota dell�11 novembre 2005 andasse intesa nel senso 
che il segreto di Stato veniva apposto �su tutti i documenti riguardanti la politica di difesa contro 
il terrorismo dopo l�11 settembre 2001�, cos� comprendendo �ovviamente, anche il delicato capitolo 
riguardante il rapporto con gli alleati�. 
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva, in diritto, che gli atti contestati avevano menomato 
i poteri attribuiti dalla Costituzione al P.M. per l�esercizio dell�azione penale ed i poteri d�indagine 
ad essa strumentali, articolando 5 mezzi di censura. 
- Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione, negli atti contestati, del 
divieto di coprire con il segreto di Stato fatti eversivi dell�ordine costituzionale, in violazione dell�art. 
12, secondo comma, della legge n. 801 del 1977. 
- Con un secondo motivo, il ricorrente denunzia un �eccesso di potere per errore o falsit� dei presupposti� 
per dedotta incongruenza fra le note presidenziali 11.11.2005 e 26.7.2006. 
- Con un terzo motivo di ricorso, assumendo la violazione dell�art. 16 della legge n. 801 del 1977, 
il ricorrente denuncia un difetto di motivazione per mancata enunciazione delle ragioni essenziali 
dell�apposizione del segreto di Stato in entrambe le note della Presidenza del Consiglio (dell�11 
novembre 2005 e del 26 luglio 2006). 
- Con un quarto motivo di ricorso il ricorrente afferma che la �segretazione� 26.7.06 pretenderebbe 
di avere un valore retroattivo, comprendente anche la documentazione sequestrata presso l�ufficio 
di via Nazionale e mai menzionata. 
- Infine, con il quinto ed ultimo motivo, si denuncia la violazione del principio dell�obbligatoriet� 
dell�azione penale, posto che dalla pretesa del Presidente del Consiglio dei Ministri di coprire 
con il segreto di Stato, giustificato sulla base dei �rapporti con gli alleati�, tutte le vicende connesse 
al rapimento di Abu Omar, deriverebbe una menomazione delle attribuzioni costituzionali del 
pubblico ministero, incidendosi sull�esercizio della funzione dell�organo di accusa e, dunque, sul 
principio di obbligatoriet� dell�azione penale (art. 112 Costituzione). 
Alla luce di tali censure, il ricorrente ha concluso chiedendo, in via istruttoria, che venga ordinata 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri l�esibizione della direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707,
140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
e �di ogni altro atto con cui il segreto in questione sarebbe stato apposto� e, nel merito, che la 
Corte dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri - con riferimento al sequestro 
di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 
2003 - �disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalit� progettuali, organizzative 
ed esecutive del suo rapimento, in quanto esse costituiscono �fatti eversivi dell�ordine costituzionale�; 
e che comunque, non spetta al Presidente del Consiglio �segretare notizie e documenti 
sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente�; con conseguente richiesta di annullamento 
�in parte qua� delle note dell�11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006 �e se del caso� 
della direttiva del Presidente del Consiglio 30 luglio 1985, n. 2001.5/707, nonch� della Nota per 
la stampa del 5 giugno 2007 dell�Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio, 
Romano Prodi. 
Sia consentito rilevare fin d�ora in relazione a dette conclusioni che il ricorrente attribuisce arbitrariamente 
alla documentazione sequestrata uno specifico contenuto (modalit� progettuali organizzative 
ed esecutive del rapimento di Abu Omar), che allo stato degli atti pu� essere frutto 
soltanto di congetture, con conseguente assoluta inammissibilit� delle conclusioni stesse, che 
comporterebbero per codesta Corte - in caso di accoglimento - una pronuncia che dia per scontato 
il contenuto di documenti segreti o una pronuncia valida soltanto per l�eventualit� che il contenuto 
dei documenti sia quello ipotizzato dal ricorrente. 
Nella fase camerale del giudizio, codesta Corte riteneva sussistenti - prima facie ed inaudita altera 
parte - i presupposti di ammissibilit� del ricorso e pronunciava in conseguenza con ordinanza n. 
337 del 29.9.2007, che veniva notificata al Presidente del Consiglio in una con il ricorso in data 
2.10.07 (All. 1). 
A seguito di delibera del Consiglio dei Ministri 12.10.2007 (all. 2) si costituisce con il presente 
atto il Presidente del Consiglio dei Ministri per resistere all�avverso ricorso per le seguenti 
ragioni di 
DIRITTO 
1 - Inammissibilit� del ricorso per difetto di attualit� e concretezza del preteso conflitto e per formulazione 
improponibile delle conclusioni. 
Come lo stesso Potere ricorrente ammette (pag. 17 del ricorso) la Procura di Milano, a seguito 
della comunicazione del Presidente del Consiglio 27.7.06 �non formulava alcun interpello ai sensi 
dell�art. 202 o dell�art. 256 c.p.p. ritenendo gli elementi eventualmente acquisibili non essenziali 
per la definizione del processo, ed avendo gi� raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per 
esercitare l�azione penale�. In prosieguo, infatti, la Procura di Milano concluse le indagini preliminari 
e chiese ed ottenne il rinvio a giudizio degli indagati. 
Ne consegue che non � dato ravvisare alcuna concreta ed attuale menomazione dei poteri attribuiti 
al P.M. dalla Costituzione, restando quindi relegate le doglianze del ricorso nel limbo dell�eventualit� 
e dell�astrattezza. 
Sviluppando in via pi� articolata l�eccezione sopra sintetizzata, giova osservare che nelle premesse 
generali dell�avverso ricorso si assume, in via principale, che l�allora Presidente del Consiglio 
dei Ministri, On. Silvio Berlusconi, con la nota dell�11.11.2005 non avrebbe apposto alcun segreto 
di Stato a qualsivoglia risvolto della vicenda del sequestro in danno di Abu Omar; donde l�illegittimit� 
della nota del 26.7.2006 con cui l�On. Prodi ha affermato che il suo predecessore avrebbe 
apposto tale segreto. 
Ma, ammesso e non concesso che sia corretta la interpretazione delle predette note offerta dalla 
Procura di Milano - il che non �, come si confida di dimostrare in prosieguo - non � dato comprendere 
in cosa consista la grave menomazione delle attribuzioni determinata dall�erronea af-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 141 
fermazione della preesistente apposizione di un segreto di Stato! 
Tanto pi� ove si consideri che, come risulta dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nell�avverso 
ricorso (cfr., in particolare, pag. 17), a fronte della predetta nota dell�On. Prodi e della 
comunicazione contenuta nella nota del Ministro della Difesa del 27.7.2006, pervenuta alla Procura 
di Milano il 2.8.2006, la stessa Procura - come gi� osservato - non formul� alcun interpello 
alla Presidenza del Consiglio, ritenendo gli elementi acquisibili con la rimozione della segretezza 
non essenziali per la definizione del processo, ed avendo gi� raccolto elementi di prova ritenuti 
sufficienti per esercitare l�azione penale. 
In altri termini � la stessa Procura di Milano a confessare l�assoluta ininfluenza in concreto delle 
note della Presidenza del Consiglio dei Ministri denunciate con l�avverso ricorso sull�esercizio 
delle attribuzioni inerenti all�esercizio dell�azione penale con riferimento alla vicenda del sequestro 
di Abu Omar. 
L�assoluta insussistenza tanto della lesione di un interesse quanto dell�interesse a ricorrere appare 
del tutto evidente anche dalla lettura del successivo passaggio del ricorso (pagina 31) in cui si assume 
che, a voler ritenere che l�On. Prodi - confermando con la sua nota del 26.7.2006, la nota 
dell�11.11.2005 dell�On. Berlusconi - avrebbe inteso impedire ab initio le indagini della Procura 
di Milano, �... le attribuzioni costituzionali del P.M. attinenti all�esercizio dell�azione penale risulterebbero 
non meno gravemente menomate dal potere esecutivo, in quanto tali limiti sarebbero 
stati apposti surrettiziamente retroattivamente e immotivatamente�. 
Appare inconcepibile, infatti, nella specie (a prescindere dalla non congruenza dei tre avverbi 
usati, che verr� confutata in prosieguo), una menomazione retroattiva delle prerogative inerenti 
all�esercizio dell�azione penale, tanto pi� quando, come si � verificato nel caso di specie, l�esercizio 
di tali prerogative si � tradotto in un esito favorevole per la pubblica accusa nell�udienza 
preliminare, essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio. 
Il concreto svolgimento della vicenda processuale riguardante il sequestro di Abu Omar esclude, 
quindi, che la Procura di Milano sia stata ostacolata, in concreto, nell�esercizio dei suoi poteri di 
indagine, sicch� deve ritenersi che il conflitto sollevato con il ricorso al quale si resiste sia privo 
dei requisiti dell�attualit� e della concretezza. Requisiti che, secondo la costante giurisprudenza 
di codesta Corte (cfr., per tutti, Corte costituzionale sentenza n. 420/1995; Corte costituzionale, 
ordinanza n. 404/2005), devono necessariamente connotare, a pena di inammissibilit�, i conflitti 
di attribuzione tra poteri dello Stato su cui la Corte � chiamata a giudicare, ex art. 134 Costituzione. 
A maggior ragione tanto la lesione dell�interesse quanto l�interesse a ricorrere appaiono insussistenti 
con riferimento alla nota predisposta dall�Ufficio stampa di Palazzo Chigi del 5.6.2007, al 
fine dichiarato di ristabilire la verit� a fronte di alcune inesattezze contenute in un articolo comparso 
sul quotidiano �La Repubblica�, non essendo ipotizzabile, nemmeno in astratto, che una 
nota redatta dall�Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di per s�, stante il 
suo contenuto meramente informativo, possa menomare la sfera delle attribuzioni costituzionali 
della Procura della Repubblica. 
Dalle suesposte considerazioni risulta quindi confermata la radicale inammissibilit� dell�avverso 
ricorso. Un ulteriore profilo di inammissibilit� deriva, poi, dalla impropria formulazione delle 
conclusioni come illustrato nella parte finale della narrativa di fatto. 
2 - Sui singoli motivi di ricorso. 
2.1 - Sul primo motivo 
Secondo il ricorrente il segreto sarebbe stato apposto con eccedenza dai poteri che ha in subiecta 
materia il Presidente del Consiglio nei confronti dell�Ordine giudiziario, ai sensi dell�art. 204
142 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
c.p.p. e 12 L. 801/77, perch� tale segreto avrebbe ad oggetto fatti eversivi dell�ordine costituzionale, 
cio� il sequestro di Abu Omar operato in concorso fra CIA e SISMi. 
Fatti eversivi dell�ordine costituzionale sarebbero, invero, secondo i ricorrenti, non solo i fatti 
politicamente eversivi, ma anche tutti quei fatti illeciti che contrastino con i principi supremi del 
nostro ordinamento, tra cui le norme costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili dell�uomo. 
L�assunto � destituito di qualsiasi fondamento in punto di fatto e non appare fondato in punto di 
diritto. 
In punto di fatto, giover� osservare che mai il Presidente del Consiglio (n� l�attuale n� il precedente) 
ha apposto il segreto sul reato di sequestro di persona ipotizzato in danno di Abu Omar (� 
stata anzi affermata energicamente, e poi confermata, la completa estraneit� ad esso di Governo 
e SISMi), ma ha apposto, invece, il segreto su documenti ed altre fonti di prova attinenti in particolare 
a rapporti fra Servizio italiano e Servizi stranieri, il che costituisce nulla pi� che puntuale 
applicazione della legge e della direttiva della Presidenza del Consiglio 2001.5/707, che assoggetta 
al segreto, fra l�altro, le relazioni (dei nostri Servizi) con organismi informativi di altri Stati. 
Quand�anche fosse esatta in punto di diritto l�estensiva esegesi sopra descritta della locuzione 
�fatti eversivi dell�ordine costituzionale� non vi sarebbe stata, quindi, nella specie alcuna travalicazione 
dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato. 
Un segreto che non � mai stato apposto od opposto per impedire l�accertamento e la punizione di 
un grave reato, ma solo per sottrarre alla pubblicit� del processo alcune fonti di prova la cui pubblicizzazione 
nuocerebbe gravemente all�integrit� dello Stato democratico, ferma restando la 
piena libert� del Giudiziario di procedere all�accertamento dei fatti perseguiti per vie diverse 
(cosa che d�altronde il P.M., per sua stessa ammissione, avrebbe fatto). 
Nella specie non appare, quindi, nemmeno ipotizzabile quel vulnus ai poteri dell�Ordine giudiziario 
che renderebbe configurabile un conflitto fra poteri dello Stato in presenza di una segretazione 
operata dal Presidente del Consiglio. 
In punto di diritto, poi, si osserva che dalla lettura integrata del primo e secondo comma della L. 
801/77 risulta che il bene tutelato dal segreto di Stato � �l�integrit� dello Stato democratico�, onde 
per �fatto eversivo dell�ordine costituzionale� altro non sembra potersi intendere che quello volto 
al mutamento dell�ordinamento per via rivoluzionaria o comunque violenta. 
D�altronde che il segreto di Stato possa (e debba) far premio anche su diritti di rilevanza costituzionale 
lo prova la sua stessa fisiologica prevalenza su due principi costituzionali fondamentali 
quali l�obbligatoriet� dell�azione penale e la soggezione del giudice soltanto alla legge. Tanto 
vero che quando l�accertamento di determinati fatti risulta precluso dal segreto di Stato e tale accertamento 
risulta essenziale per la definizione del processo penale (e non altrimenti raggiungibile) 
il processo stesso non pu� che concludersi con sentenza di non luogo a procedere. 
Il vero � che il nostro ordinamento penale sostantivo contiene un numerus clausus di reati la cui 
figura contempla espressamente la finalit� di eversione dell�ordine democratico, primo fra tutti 
quello di cui all�art. 289 bis. c.p. (e cio� il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione 
dell�ordine democratico, poco coerentemente non contestato nella specie); quello di cui all�art. 
270 bis c.p. e di cui alla legge 29.5.82 n. 304, 18.4.75 n. 110 (art. 21 e 29); 5.6.89 n. 219 (art. 6) 
e 29.10.97 n. 374, (art. 10). 
Si noti che anche la nuova legge sui servizi recentemente adottata (L. 3.8.07 n. 124) agli artt. 39 
e 40 si limita ad aggiungere alla clausola di divieto di opposizione del segreto di Stato �su notizie, 
documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivo dell�ordine costituzionale� i �i fatti costituenti 
i delitti di cui agli art. 285, 418 bis, 416 ter e 422 c.p.�. 
Il che, nel confermare la regola del �numerus clausus� fa solo constatare un suo limitato allarga-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 143 
mento ad alcune ipotesi criminose che attentano comunque all�integrit� dello Stato. 
Ne consegue che l�eventuale ostacolo dell�accertamento di fatti-reato non espressamente contemplati 
nel numerus clausus appartiene alla fisiologia e non alla patologia del segreto di Stato. 
Resta salvo, certo, il limite invalicabile dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale 
e dei diritti inalienabili della persona umana. Ma ove questo limite fosse stato valicato 
- come controparte adombra - il reato configurabile sarebbe stato non quello previsto dall�art. 
605 c.p., ma quello di cui all�art. 289 bis c.p.. 
Il vero � che, di fronte alla apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio, il Procuratore 
della Repubblica, ove tale apposizione avesse ritenuto illegittima, perch� concernente 
reati diretti all�eversione dell�ordinamento costituzionale, avrebbe dovuto chiedere al GIP la qualificazione 
del reato ex art. 204 c.p.p. ed in caso di consenso sulla sua natura eversiva darne comunicazione 
al Presidente del Consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 204 c.p.p. e 
66 disp.att. c.p.p.. A sua volta il Presidente del Consiglio avrebbe potuto non confermare il segreto 
entro 60 giorni o confermarlo perch� non ricorrevano a suo avviso i presupposti di cui all�art. 
204, comma 1, c.p.p., assumendo, poi, di fronte al Parlamento la relativa responsabilit� politica 
e dichiarando al Giudiziario in via definitiva la volont� del Potere (art. 37 L.11.3.1953 n. 87), 
con atto quindi idoneo a costituire il presupposto per un conflitto dinanzi a codesta Corte. 
Ma il Procuratore della Repubblica di Milano non ha ritenuto di seguire tale procedimento che 
solo avrebbe potuto radicare un conflitto ammissibile. 
Il motivo di conflitto appare quindi inammissibile prima ancora che infondato perch� la 
Procura della Repubblica di Milano non ha dato modo al Presidente del Consiglio di pronunciarsi 
in via definitiva sulla volont� del Potere impersonato in presenza di fatti allegatamene eversivi 
dell�ordine costituzionale. 
2.2 - Sul secondo motivo 
Con il secondo motivo il ricorrente censura l�apposizione del segreto contenuta nella nota del 
26.7.06 denunciando un vizio di eccesso di potere per errore o falsit� dei presupposti. 
Tanto deriverebbe dal fatto che in detta nota si afferma essere la stessa, una mera �conferma� di 
quella 11.11.05, mentre essa segretava un fatto nuovo e cio� �i fatti preparatori connessi e conseguenti 
al sequestro di Abu Omar�. 
Che se poi la nota 11.11.05 dovesse essere intesa in tal senso, essa risulterebbe a sua volta illegittima 
e inefficace, perch� �mai comunicata all�Autorit� giudiziaria�. 
Anche tale motivo appare inammissibile prima ancora che infondato. 
Un atto politico - quale � pacificamente quello presidenziale di apposizione o di conferma del segreto 
- non pu� essere affetto dal vizio dello sviamento di potere dal fine in quanto, appunto, �libero 
nei fini� al pari della legge (ed a differenza del provvedimento amministrativo) e quindi 
ovviamente vincolato - come la legge - solo al rispetto della Costituzione. 
L�unico vizio della segretazione che potrebbe legittimamente essere denunciato nella avversa 
prospettazione e nella specie potrebbe essere quindi (oltre a quello gi� considerato sub 2.1) solo 
quello di essere rivolta a finalit� diverse da quella della �salvaguardia della integrit� dello Stato 
democratico � anche rispetto alle relazioni con altri Stati� (art. 12 L. 801/77). 
Ma si tratta di vizio all�evidenza non configurabile nel caso in esame. 
La censura � comunque destituita di fondamento in punto di fatto, in quanto la segretazione del 
2006 non � nulla pi� che una esplicitazione di quella del 2005. 
La seconda ora citata si richiamava infatti genericamente alla legge 801/77, alle relazioni dell�Italia 
con altri Stati ed alle relazioni fra servizi informativi italiani e stranieri; la prima si limitava 
ad esplicitarne il contenuto con specifico riferimento alla precisa domanda formulata dalla Procura
144 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
milanese relativa a �documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. �renditions�. 
Orbene, sembra alla sottoscritta difesa che la documentazione relativa a rapporti fra servizi italiani 
ed esteri in materia di �renditions� rientri a pieno titolo nelle �relazioni fra servizi italiani e stranieri�. 
Vi � dunque una perfetta linea di continuit� fra le due segretazioni, costituendo la seconda una 
ovvia esplicitazione - su precisa domanda - della prima. 
Quanto poi alla qualificazione di quella documentazione come concernente �fatti preparatori, 
connessi e conseguenti al sequestro di Abu Omar�, come fa il ricorrente, deve osservarsi che essa 
costituisce nulla pi� che una illazione assolutamente arbitraria da rifiutare energicamente. 
Esistono, infatti, in relazione a quei documenti, svariati contenuti ipotizzabili e pienamente compatibili 
con una assoluta estraneit� del Governo italiano e dei suoi servizi ad una qualsiasi forma 
di corresponsabilit� o connivenza in relazione ai fatti di cui si discute. 
Del pari destituito di qualsiasi fondamento in punto di fatto � la doglianza del difetto di comunicazione 
della segnalazione del Presidente Berlusconi alla autorit� giudiziaria, in quanto essa fu 
diretta alla Procura milanese e conteneva in s� tutti gli elementi poi confermati dalla Presidenza 
Prodi, la cui segretazione, come si � detto, altro non era che una esplicitazione di quanto gi� chiaramente 
enunciato nella nota presidenziale 11.11.05. 
2.3 - Sul terzo motivo 
Il ricorrente denuncia un difetto di motivazione nelle due note presidenziali appositive del segreto 
pi� volte menzionate, invocando la violazione del precetto contenuto nell�art. 16 della L. 801/77 
e negli artt. 202 e 256 c.p.p.. 
Tale motivo appare palesemente infondato in punto di diritto. La normativa citata non prevede, 
infatti, alcuna motivazione n� in sede di apposizione del segreto, n� in sede di opposizione, n� in 
sede di conferma dell�opposizione da parte del Presidente del Consiglio, ma solo in sede di comunicazione 
della conferma, da parte di quest�ultimo al Comitato Parlamentare, di cui all�art. 11 
L. 801/77 e, pi� in generale, al Palamento (art. 17 L. 801/77). 
Il che �, d�altronde, perfettamente logico, perch�, come ha ben chiarito codesta Corte nella sua 
copiosa giurisprudenza sul segreto, il relativo istituto contempla l�esercizio di una potest� dell�Esecutivo 
volta alla tutela della sicurezza dello Stato, che � interesse della collettivit� preminente 
sopra ogni altra, in quanto tocca ... �la esistenza stessa dello Stato, del quale la giurisdizione costituisce 
solo un aspetto�, (per tutte Corte Cost. 110/98, � 5) con conseguente prevalenza del 
primo sulla seconda. 
Naturalmente tale potere non � illimitato (vedasi ad esempio l�esclusione dei fatti eversivi dalla 
segretazione) ed al suo esercizio corrisponde, ovviamente, una responsabilit�: tale responsabilit�, 
per�, non pu� naturalmente essere giuridica ma solo politica (Corte Cost. sent. 86/77). Il sindacato 
dell�atto di segretazione non potr�, quindi, competere che al Parlamento ed � solo ad esso, soprattutto 
nella sua specifica epifania di Comitato Parlamentare di cui all�art. 11 L. 801/77, che il 
Presidente del Consiglio � tenuto a fornire una motivazione della segretazione, in conformit� con 
il principio della �centralit� della sede parlamentare ai fini del sindacato politico nella tutela 
del segreto� (Corte Cost. sent. 110/98 � ult. cit.). 
La mancanza di motivazione in sede di apposizione e di opposizione del segreto � dunque assolutamente 
irrilevante. 
2.4 - Sul quarto motivo 
Il ricorrente, con il motivo in epigrafe, afferma che la segnalazione 26.7.06 pretenderebbe di avere 
un valore retroattivo, ricollegandosi a quella 11.11.05 e coprendo anche la documentazione sequestrata 
presso l�ufficio di via Nazionale, che non � invece mai stata menzionata nelle note pre-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 145 
sidenziali. 
In proposito sembrano opportune alcune precisazioni in punto di fatto. 
Innanzitutto uno solo dei documenti appresi nell�ufficio di via Nazionale � stato (parzialmente) 
segretato: la cartellina di colore blu intitolata �reperto D19�, documento che, in due edizioni quasi 
identiche (l�una bozza preparatoria, l�altra stesura definitiva) fu acquisito dagli inquirenti due 
volte, una volta in sede di sequestro conseguente a perquisizione - in veste integrale - una seconda 
volta � e pi� correttamente - in sede di ottemperanza ad ordine di esibizione. 
In quella pi� propria sede il pubblico ufficiale esibitore fu messo in grado di �oscurare� tutta la 
parte della documentazione che conteneva segreti di Stato, precisando, nella nota di accompagnamento, 
che le parti oscurate erano tali perch� coperte da segreto di Stato. 
La documentazione depositata dalla Procura con la richiesta di rinvio a giudizio fu per� quella 
integrale. 
Per quanto attiene alla documentazione di via Nazionale vi fu dunque una formale opposizione 
di segreto (mai seguita dalla pur doverosa richiesta di conferma al Presidente del Consiglio) e 
non vi � pertanto luogo ad invocare in relazione ad essa una pretesa retroattivit�. 
Tanto in questa sede potrebbe bastare, essendo ogni ulteriore considerazione da svolgere nella 
pi� propria sede del conflitto promosso dal Presidente del Consiglio. 
Sia consentito solo osservare, al fine di esorcizzare da questa altissima sede anche l�ombra di 
punte polemiche o personali, che la consecutio temporum delle due apprensioni (l�esibizione fu 
successiva al sequestro, anche se anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio) lascia presumere 
che gli inquirenti non si avvidero della segretazione. 
Il che per� nulla toglie all�oggettivit� dei fatti. In un conflitto fra poteri dello Stato non si va certo, 
infatti, alla ricerca di colpe individuali ma di straripamenti obbiettivi di funzioni. Straripamenti 
che tali restano anche se effettuati dalle persone fisiche che impersonano tali poteri nella convinzione 
(errata secondo il contropotere in conflitto) di esercitare legittimamente un potere o 
adempiere ad un dovere, come nessuno dubita che sia nella specie avvenuto. 
Passando adesso ad esaminare la prima parte del motivo di ricorso, sembra a questa difesa che 
esso si basi su tre errori concettuali. 
Il primo � il disconoscimento del segreto di Stato come entit� ontologicamente esistente sulla 
base della legge che lo definisce; il secondo (al primo collegato) � il ritenere che il segreto di 
Stato non possa essere imposto per categorie di documenti ma solo puntualmente e con il procedimento 
previsto dal codice di procedura penale. Il terzo � che il segreto di Stato venga meno 
quando esso sia gi� venuto a conoscenza di un certo numero di persone. 
Sul primo errore. 
Le argomentazioni avversarie partono dal presupposto che il segreto di Stato non possa esistere 
se non a seguito di formale apposizione e successiva opposizione e conferma a norma del codice 
di procedura penale e nelle ipotesi ivi indicate. 
Tale assunto non pu� essere condiviso in quanto il precetto dell�art. 12 L. 801/77 contiene una 
definizione di segreto assolutamente puntuale ed idonea, quindi, a consentire a qualsiasi operatore 
del diritto di apprezzare la segretezza o, quanto meno, il sospetto di segretezza di �atti, documenti, 
notizie, attivit� e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrit� dello Stato 
democratico� anche in mancanza di qualunque classifica formale e di formale apposizione od 
opposizione. S� che in presenza di �cose� oggettivamente segrete in cui si imbatta l�autorit� giudiziaria, 
l�interpello, anche in caso di dubbio, � d�obbligo. 
In tal senso, molto puntualmente Corte d�Assise di Roma, sentenza n. 21 del 12.6.97 (in �Per 
aspera ad veritatem� n. 10/98) che, dopo aver riportato il testo del sopracitato art. 12 cos� lo chiosa:
146 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
�Poich� tale disposizione prescinde dal positivo apprezzamento dell�autorit� competente circa 
la sussistenza del segreto (cosiddetta classificazione di atti o notizie), deve ritenersi che la stessa 
si riferisca anche a quegli atti o a quelle notizie che possiedono un carattere di segretezza per 
essere inerenti alla sicurezza dello Stato e alle altre finalit� previste, pur prescindendo da qualsiasi 
esplicito intervento qualificatorio della autorit� competente�. 
A definitivo chiarimento del punto, la richiamata sentenza aggiunge ancora: 
�In sostanza, il quadro che discende dalla normativa applicabile ... appare richiedere ... un sindacato, 
ancorch� limitato alla verifica della insussistenza di fatti eversivi dell�ordine costituzionale 
e al rispetto delle finalit� che legittimano l�esistenza del segreto: il che, come detto, vale sia 
per le situazioni in cui la qualificazione discenda positivamente da una espressa valutazione dell�autorit� 
competente, sia per i casi, quali quello di specie, in cui la segretezza dell�atto o della 
notizia si assume essere coessenziale all�atto o alla notizia. 
A conferma dei principi enunciati nella sopracitata sentenza si veda pure, sia pur sotto altro profilo, 
Cass. I penale, sentenza n. 3348 del 29.1.02. 
Il principio affermato dalla giurisprudenza corrisponde, d�altronde, puntualmente ad uno dei fondamentali 
insegnamenti impartiti da codesta Corte in relazione al principio di ragionevolezza. 
Ragionevolezza con cui � incompatibile l�idea che un�autorit� giudiziaria che si imbatta in un 
documento ictu oculi coperto da segreto di Stato possa legittimamente utilizzarlo senza interpellare 
l�autorit� competente sol perch� quel segreto non � stato n� apposto n� opposto. 
Quanto, poi, al pi� specifico assunto che il segreto di Stato non possa fermare la giurisdizione se 
non a seguito di quel vero e proprio �procedimento� di apposizione-opposizione-conferma disciplinato 
dalla legge e dal codice di procedura penale, ferme le riserve di cui sopra, giover� formulare 
l�ulteriore osservazione che, nella specie, per quanto riguarda la documentazione di via 
Nazionale e l�interrogatorio degli indagati, il segreto di Stato � stato formalmente opposto rispettivamente 
dal depositario e dagli indagati (opposizione cui non � seguita alcuna - pur doverosa - 
richiesta di conferma), mentre per le intercettazioni telefoniche nessuna opposizione era possibile 
in rerum natura. 
Sul secondo errore 
La piana lettura dell�art. 1, secondo comma, della legge 801/77 consente di affermare che spetta 
al Presidente del Consiglio la emanazione di direttive volte a meglio individuare categorie di documenti, 
atti ed altre cose coperte da segreto di Stato in esplicitazione dei precetti di legge. La 
prima di tali direttive � la pi� volte citata 2001 del 30.7.85, alla stregua della quale deve essere 
valutata ogni documentazione, ancorch� non classificata ed a prescindere dalla apposizione di 
segreto. La Corte di Assise di Roma, nella sentenza gi� citata, ha affermato in proposito: �La 
Corte ritiene, infatti, che le direttive indicate (tra cui quella citata: n.d.r.) costituiscano un criterio 
obiettivo al quale attenersi per la qualificazione della natura dei documenti oggetto di imputazione, 
nel senso che, ove i documenti in questione siano riconducibili alla tipologia indicata nelle 
citate direttive e nelle singole voci nelle quali, all�epoca dei fatti, era certamente articolato il 
conto delle spese riservate, gli stessi non potranno non essere qualificati come inerenti alla sicurezza 
dello Stato e, conseguentemente, assistiti dal regime del segreto di Stato.�. 
La apposizione del segreto in via generale e per categorie di documenti � dunque pienamente legittima. 
Sul terzo errore 
Sostiene il ricorrente che non possa comunque essere apposto od opposto il segreto su documenti 
(notizie o altro) che siano stati gi� acquisiti senza opposizione agli atti del processo, sia in virt� 
del principio di irretroattivit�, sia in virt� di una gi� avvenuta divulgazione. Tanto, in particolare,
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 147 
in relazione ai documenti di via Nazionale, attesoch� il deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. 
era gi� avvenuto quando il segreto fu opposto. 
Sembra a questa difesa che in relazione al segreto di Stato non sussista alcuno dei principi invocati. 
Non vi �, infatti, alcun limite di tempo per opporre il segreto a fronte di fonti di prova che costituiscono 
pericolo per la sicurezza dello Stato: eppertanto il segreto pu� essere opposto in ogni 
momento in cui i soggetti preposti alla sua tutela si avvedano del pericolo. 
Quanto poi all�avvenuto deposito di atti nella segreteria del GIP ex art. 415 bis c.p.p. occorre ricordare 
che �non vanno confusi ... i piani sui quali opera il segreto istruttorio rispetto al segreto 
d�ufficio e in modo ancor pi� stringente al segreto di Stato� (Procura della Repubblica di Brescia, 
richiesta di archiviazione nel procedimento n. 13221/CH/2007 - All. 3). 
D�altronde, la gi� avvenuta diffusione di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la 
segretezza �poich� con la successiva divulgazione vengono dati all�atto maggior risalto e diffusione� 
(Procura Brescia cit. e Cass., I, sent. 10135 del 24.9.95) in quanto ҏ irrilevante che gli 
atti o i fatti segreti fossero gi� conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta 
dell�agente abbia avuto l�effetto di divulgazione a settori ben pi� vasti di pubblico� (Cass., VI, 
17.4.04 n. 35647). 
Sarebbe d�altronde assolutamente irragionevole che la gi� avvenuta parziale divulgazione di un 
segreto di Stato (causata dai pi� svariati ipotizzabili errori od omissioni a vari livelli) possa impedire 
agli organi competenti l�esercizio del potere di segretazione per impedire ulteriori nefaste 
e pi� gravi conseguenze. 
2.5 - Sul quinto motivo 
Con l�ultimo motivo il Procuratore della Repubblica di Milano lamenta che l�apposizione del segreto 
di Stato in �tutte le vicende connesse con il rapimento di Abu Omar� menomerebbe le attribuzioni 
costituzionali del P.M., incidendo sul principio di obbligatoriet� dell�azione penale. 
L�argomento addotto appare essere una sorta di ircocervo, frutto della commistione di un travisamento 
di fatto, di una contraddizione e di un panurgismo. 
Non � vero, infatti, anzitutto che il segreto de quo miri a coprire �tutte le vicende connesse con il 
rapimento di Abu Omar�; esso invece mira soltanto a salvaguardare la assoluta riservatezza dei 
rapporti fra Servizio italiano e Servizi stranieri, nel quadro delle relazioni internazionali, come 
meglio sopra precisato. 
E� contraddittorio, in secondo luogo, lamentare un ostacolo all�accertamento dei reati per cui il 
ricorrente procedeva quando lo stesso ricorrente ha affermato di non aver effettuato l�interpello 
ex artt. 202 e 256 c.p.p. a seguito delle note presidenziali oggi impugnate perch� in grado di esercitare 
l�azione penale sulla base di elementi di prova gi� acquisiti, come era ed � suo pieno diritto. 
Costituisce infine una ulteriore contraddizione ed un panurgismo affermare - come fa il ricorrente 
- che l�opposto segreto non gli consente di esercitare l�azione penale. 
Perch� delle due l�una: o il P.M. milanese ritiene di poter procedere nell�esercizio dell�azione 
penale de qua con prove acquisite aliunde (ed allora le sue prerogative non subiscono alcun 
vulnus) o ritiene, invece, che il segreto opposto gli impedisca la definizione del processo. 
Ma in tale secondo caso la legge prevede che il giudice dichiari di non doversi procedere 
per l�esistenza di un segreto di Stato. Le prerogative del P.M. avranno, s�, subito un �vulnus� 
ma si tratterebbe di un �vulnus� assolutamente fisiologico, in quanto previsto dalla legge in 
conformit� a Costituzione. 
Come � noto, infatti, il segreto di Stato costituisce un limite all�esercizio del potere giurisdizionale.

148 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
3 - Sull�istanza istruttoria 
La difesa del ricorrente ha chiesto l�ordine di esibizione della direttiva della Presidenza del Consiglio 
30.7.85 n. 2001.5/707. 
Tale documento � gi� noto alla difesa avversaria, essendo stato depositato come documento 2 in 
allegato al ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato proposto dal Presidente del 
Consiglio contro il Procuratore della Repubblica di Milano. 
P.Q.M. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in atti rappresentato e difeso, chiede a codesta 
Ecc.ma Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto 
il ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano nei sensi meglio precisati in narrativa e in 
relazione ai singoli motivi, dichiarando conseguentemente che spetta al Presidente del Consiglio 
il potere di apposizione del segreto di Stato nella specie contestato. 
Vengono prodotti i documenti elencati nel corpo del presente scritto. 
Roma, 18 ottobre 2007 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale 
Le stesse esigenze che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad apporre il segreto 
di Stato, che attengono, tra l�altro, alla tutela della incolumit� e della vita di pubblici funzionari 
ed a delicati intuibili aspetti di credibilit� internazionale del Paese, inducono la sottoscritta difesa, 
nella qualit�, a proporre rispettosa 
ISTANZA DI SEGRETAZIONE 
del documento contraddistinto con il n. 3 che si produce in unico esemplare ed in busta chiusa e 
sigillata. Si chiede altres� che la discussione del merito avvenga a porte chiuse ai sensi dell�art. 
15 L. 11.3.53 n. 87. 
Roma, 18 ottobre 2007 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
MEMORIA 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
promosso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in persona del Procuratore della 
Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di Milano, 
Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, ed elettivamente
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 149 
domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8, 
in relazione 
- �alla nota prot. n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006 del �Presidente del Consiglio on. 
Romano Prodi, pervenuta al Procuratore �della Repubblica di Milano in data 1� agosto 2007, con 
la quale il �Presidente del Consiglio pro tempore, con riferimento alle note �vicende del sequestro 
di persona di NASR Osama Mustafa Hassan, �alias Abu Omar avvenuto in Milano il 17 febbraio 
2003, comunicava �alla Procura di Milano che su tutti i �fatti concernenti il sequestro di �Abu 
Omar�, sulle �vicende sopra descritte che lo hanno preceduto� e �in generale (su) tutti i documenti, 
informative o atti relativi alla �pratica delle c.d. �renditions�, era stato apposto il segreto di Stato 
dal �precedente Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio �Berlusconi, e che tale segreto 
era stato successivamente confermato �dal Presidente in carica, 
- �alla nota prot. n. USG/2-sp71318/50/347 dell�11 novembre 2005 a �firma del precedente Presidente 
del Consiglio on. Silvio Berlusconi; 
- �alla �nota per la stampa� del 5 giugno 2007 dell�Ufficio Stampa e del �Portavoce del Presidente 
del Consiglio on Romano Prodi e, per �quanto possa occorrere, in relazione alla direttiva del Presidente 
del �Consiglio pro tempore del 30 luglio 2005 (rectius 1985) n. �2001.5/707. 
**** 
Questa difesa non ritiene di avere molto da aggiungere a quanto dedotto nella memoria 
18.10.2007. 
Siano consentite soltanto alcune puntualizzazioni in parte indotte da iniziative e provvedimenti 
giudiziari successivi e detta memoria ed in qualche modo ad essa conseguenti. 
1 - Con riguardo al primo motivo di ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano. 
ComՏ noto, secondo il ricorrente P.M. il segreto sarebbe stato opposto con eccedenza dai poteri 
che ha in subiecta materia il Presidente del consiglio nei confronti dell�Ordine Giudiziario, ai 
sensi degli artt. 204 e 256 c.p.p., nonch� 12 L. 801/77, perch� tale segreto mirerebbe a coprire 
fatti eversivi dell�ordine costituzionale. 
Questa difesa ha contestato nel merito l�assunto con argomenti a cui ci si riporta, deducendo, peraltro, 
in via logicamente prioritaria, l�inammissibilit� del conflitto per non avere il Potere ricorrente 
messo il Presidente del Consiglio nelle condizioni di esprimere in via definitiva la volont� 
di segretazione in nome del Potere rappresentato. 
Dal combinato disposto degli artt. 202, 204, 256 c.p.p. e 66 disp. att. c.p.p. (assai marginalmente 
e non significativamente modificati in parte qua dalla L. 124/07) emerge, infatti, il seguente sistema: 
ove venga opposto e confermato un segreto di Stato ex art. 202 o 256 c.p.p. ed il giudice 
(eventualmente investito dal P.M., se ci� avvenga prima dell�esercizio dell�azione penale) ritenga 
che quel segreto copra fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all�eversione dell�ordinamento 
costituzionale, spetter� allo stesso giudice definire la natura del reato de quo, con conseguente 
possibile rigetto dell�eccezione di segretezza e comunicazione del relativo 
provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Il capo del Governo, a tal punto, potr� confermare il segreto, assumendo la relativa responsabilit� 
politica, o non confermarlo nei termini di legge, nel qual caso il giudice proceder� al sequestro 
del documento o all�esame del soggetto interessato. 
Da quanto sopra consegue che in caso di contrasto fra il Presidente del Consiglio e Potere giudiziario 
su di un caso di segreto di Stato, ove tale contrasto sia conseguente alla qualificazione del 
reato per cui il giudice procede, il Presidente del Consiglio non sar� stato messo in grado di dichiarare 
in via definitiva la volont� del Potere che rappresenta se non sia stato puntualmente compiuto 
l�intero iter procedimentale di cui sopra, e cio� se non abbia prima avuto modo di confermare
150 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
l�opposizione del segreto a seguito di interpello e, poi, di vagliare la qualificazione giuridica del 
reato operata dal giudice con conseguente rigetto dell�eccezione di segretezza. 
Orbene, nella specie � mancata persino la prima tappa del procedimento perch� il P.M (come 
sottolineato nella memoria di questa difesa 18.10.07 a pagg. 9 e ss.) ha dichiaratamente e volontariamente 
omesso di esercitare il suo dovere di interpello, affermando di essere aliunde in possesso 
di tutti gli elementi di prova che gli servivano. 
La lettura della memoria 18.10.2007 di questa difesa ha per� verosimilmente indotto il P.M. milanese 
ad un ripensamento, tanto vero che con memoria depositata all�udienza 24.10.2007 nel 
processo penale per il sequestro di Abu Omar (n. 10838/05.21) egli ha chiesto, ai sensi dell�art. 
204 c.p.p., che il Giudice definisse la natura del reato per cui si procedeva, come eversivo dell�ordine 
costituzionale. (All. 1) 
Appare, poi, singolare il fatto che presupposto di tale richiesta sia stata considerata la dichiarata 
circostanza che il segreto di Stato era �stato opposto dagli imputati � certamente dalla difesa Pollari 
-� (ottava pagina della memoria del P.M. 24.10.2007, le cui pagine non recano per� numerazione). 
Cio� una circostanza sino ad allora considerata come irrilevante ed infondata e quindi immeritevole 
dell�interpello al Presidente del Consiglio. 
Tale richiesta del P.M. � stata rigettata dal giudice milanese con ordinanza 24.10-31.10.2007. 
(All. 2). 
Tutto quanto sopra corrobora, ad avviso di questa difesa, l�eccezione di inammissibilit� del ricorso 
formulata nella memoria 18.10.2007. 
2 - Con riguardo al secondo motivo di ricorso 
Con il secondo motivo il ricorrente censurava l�opposizione del segreto contenuta nella nota presidenziale 
26.7.06 perch� in detta nota si sarebbe �falsamente� affermato essere la stessa una 
mera �conferma� di quella 11.11.05, mentre essa avrebbe segretato un fatto nuovo e cio� �i fatti 
preparatori connessi e conseguenti al sequestro di Abu Omar�. 
Ove poi la nota 11.11.05 dovesse essere intesa nel senso voluto dal Presidente del Consiglio �confermante� 
- proseguiva la Procura milanese - sarebbe risultata a sua volta illegittima ed inefficace 
perch� �mai comunicata all�autorit� giudiziaria�. 
Osservato preliminarmente come appaia del tutto sconveniente (oltrech� naturalmente infondata) 
l�accusa di falsit� mossa al Capo del Governo addirittura nel titolo del motivo, con espressione 
di cui si chiede la cancellazione, si richiamano in proposito i molteplici profili di inammissibilit� 
ed infondatezza in fatto e diritto del motivo gi� illustrati nella memoria 18.10.07, a cui si rinvia. 
Si vorrebbe solo aggiungere che sembra emergere un ulteriore profilo di inammissibilit�. 
La formulazione alternativa del mezzo di censura, basato su varie possibili esegesi delle due missive 
presidenziali, colora infatti il motivo di conflitto di due caratteristiche: la ipoteticit� e l�eventualit�. 
Caratteristiche entrambe incompatibili con l�ammissibilit� di un motivo di ricorso per 
conflitto. 
Confessiamo, da ultimo, di non riuscire a comprendere in cosa possano consistere i �fatti preparatori� 
conseguenti (?) ad un reato (ricorso avversario pag. 52). 
3 - Sul terzo e quarto motivo 
Non si ritiene di dover aggiungere alcunch� a quanto gi� dedotto. 
4 - Sul quinto motivo e conclusivamente 
Con l�ultimo motivo il Procuratore della Repubblica di Milano lamenta che l�apposizione del segreto 
di Stato in �tutte le vicende connesse con il rapimento di Abu Omar� menomerebbe le attribuzioni 
costituzionali del P.M., incidendo sul principio di obbligatoriet� dell�azione penale.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 151 
La stessa formulazione del motivo, che contraddice un chiaro dettato normativo e tutti i precedenti 
in materia di codesta Corte gi� pi� volte citati, dimostra come i conflitti in materia di segreto fra 
Esecutivo e Giudiziario tocchino sempre un nervo scoperto del secondo. 
La relativa ragione di fondo sembra rinvenirsi nella contestazione del principio che l�opposizione 
del segreto possa costituire un limite all�esercizio della funzione giurisdizionale; contestazione 
che emerge con estrema chiarezza dalle allegazioni difensive dei magistrati milanesi in conflitto. 
Sembra di poter scorgere in filigrana, in tale presa di posizione, le tracce di remote polemiche 
corse fra Esecutivo e Giudiziario, quando, da poco tempo emersi dall�indistinto potere del Sovrano 
assoluto, ne erano ancora incerti i reciproci confini. 
Come � noto, furono necessari parecchi decenni al Potere giudiziario per conquistare il diritto di 
sindacare un Esecutivo che era nato come �Amministrazione senza giudice� e non poche scorie 
dell�antica supremazia di quello hanno continuato a turbare l�equilibrio di molti sistemi, pur in 
tempi di avanzata democrazia, soprattutto in tema di segreto. Terreno, questo, sul quale le tradizionali 
esigenze della �ragion di Stato� sono state le pi� dure a morire. 
Si pensi al �Crown privilege� nel Regno Unito, fino al 1968, (W. Wade, Administrative Law, 6a 
ed., 834 e ss.) esempio al quale possono aggiungersi gli �acts of State� e le �political questions� 
nordamericane (Rossi Merighi, Segreto di Stato, Napoli, 1994, 236). 
Nel sistema italiano, indubbiamente, il segreto di Stato (allora politico-militare) fu, fino alla sentenza 
della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 86, uno strumento idoneo a fermare il Potere 
giudiziario affidato alla completa disponibilit� del Potere esecutivo. Il che non era, ovviamente, 
conforme all�assetto costituzionale repubblicano. 
Dopo la sentenza ora ricordata, dopo la legge di riforma dei servizi del 1977 (che di tale sentenza 
� la diligente � anche se parziale - applicazione) e dopo l�entrata in vigore del nuovo codice di 
procedura penale, che tale legge recepisce (normativa sostanzialmente confermata, in parte qua, 
dalla recentissima L. 124/2007), le preoccupazioni dei rappresentanti del Giudiziario di doversi 
difendere da possibili prevaricazioni dell�Esecutivo non hanno, per�, pi� ragion d�essere. 
L�interesse a tutela del quale il segreto di Stato viene opposto nel quadro normativo oggi vigente 
- l�integrit� e la sicurezza dello Stato democratico - non �, infatti, proprio dello Stato soggetto, 
ma attiene allo Stato-comunit� e rimane, quindi, nettamente distinto da quello del Governo e dei 
partiti che lo sostengono. 
Analogamente, la competenza a confermare definitivamente l�opposizione del segreto di Stato 
spetta al Presidente del Consiglio quale supremo vertice politico del Paese, che tale competenza 
esercita con atto tipicamente politico, equiordinato alla legge nella scala dei valori ed assoggettato 
al controllo di responsabilit� politica del Parlamento. Un Parlamento che tale controllo esercita 
sulla base di una motivazione cui il Presidente � tenuto (art. 16 legge 801/77 cit.; all�attualit� vedasi 
l�art. 40, 5� comma L. 124/07) e da cui si desume cos� l�oggetto della segretazione come le 
ragioni essenziali per le quali il segreto viene opposto. 
Non � dunque strano n�, tantomeno, scandaloso che l�opposizione del segreto di Stato costituisca 
�sbarramento dell�esercizio del potere giurisdizionale� (cos� testualmente codesta Corte Costituzionale 
nella gi� citata sentenza 86/77, punto 8) in quanto tale �sbarramento� proviene da atto a 
questi effetti equiparabile alla legge, che legittimamente fa prevalere il supremo valore dell�integrit� 
e sicurezza dello Stato democratico rispetto ad altri valori, pur costituzionalmente garantiti, 
quali l�esercizio della giurisdizione. 
D�altronde che l�atto politico (nel senso rigoroso del termine) costituisca limite al potere giudiziario 
� nozione da tempo metabolizzata in sede di giustizia amministrativa (art. 31 T.U. sul Consiglio 
di Stato 26 giugno 1924, n.
152 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
1054). Un tipo di giustizia in cui, per ovvie ragioni, la sensibilit� al problema del regolamento di 
confini fra poteri � particolarmente affinata. 
Roma, 15 gennaio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
II MEMORIA 
per 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale dello 
Stato, presso i cui uffici � domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
promosso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della 
Repubblica, dott. Manlio Minale, sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di Milano, 
Corso di Porta Vittoria, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alessandro Pace ed elettivamente 
domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza delle Muse 8 
******** 
Udienza 10 marzo 2009 
1. Con la presente memoria la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamati 
tutti i precedenti scritti difensivi, intende replicare agli argomenti formulati dalla difesa della Procura 
di Milano nelle sue memorie illustrative del 16.1.2008 e del 20.6.2008. 
L�eccezione di inammissibilit� dell�avverso ricorso per conflitto di attribuzione, formalmente sollevata 
alle pagine 8 e seguenti dell�atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, non appare minimamente scalfita dalle argomentazioni svolte dalla Procura della 
Repubblica di Milano nelle memorie avversarie. 
Preliminarmente si ribadisce l�assunto che la nota inviata dal Presidente del Consiglio, On. Prodi, 
in data 26.7.2006, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con cui si affermava 
l�esistenza del segreto di Stato su tutti i documenti, informative od atti relativi ai rapporti 
tra servizi italiani e stranieri, non fa altro che ribadire e confermare l�apposizione del segreto di 
Stato operata dal Presidente del Consiglio, on. Berlusconi, con la nota dell�11.11.2005. 
Ci� premesso non si vede come sia possibile ravvisare nella nota del 26.7.2006 del Presidente 
del Consiglio, on. Prodi, un atto con cui si � inteso apporre il segreto di Stato con efficacia retroattiva 
anche con riferimento ad alcune precedenti acquisizioni probatorie, che non sarebbero state 
precluse dal precedente atto appositivo del segreto di Stato del Presidente del Consiglio, on. Berlusconi. 
L�On. Prodi, nella lettera, in atti, inviata in data 2.10.2007 al Procuratore della Repubblica di Brescia, 
in occasione del procedimento (poi archiviato) a carico del Procuratore della Repubblica di
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 153 
Milano, dei Procuratori aggiunti Pomarici e Spataro e di altri, a seguito di denuncia da parte del 
sen. Cossiga e dell�allora indagato gen. Pollari, ha ribadito, in assoluta sintonia con la posizione 
espressa dal suo predecessore a Palazzo Chigi, on. Berlusconi nella nota dell�11.11.2005, la sussistenza 
del segreto di stato su documenti, cose ed atti, inerenti a rapporti con organi informativi 
di altri Stati, ivi compreso tutto ci� che si riferisce alla politica degli alleati contro il terrorismo 
internazionale. 
E� evidente, pertanto, l�assoluta inconsistenza dell�affermazione della Procura ricorrente secondo 
la quale con la nota del 26.7.2006 il Presidente del Consiglio abbia inteso secretare, retroattivamente, 
precedenti acquisizioni probatorie. 
Ma anche ove si ritenesse di dover accedere a questo assunto, ci� non escluderebbe l�inammissibilit� 
dell�avverso ricorso, essendo incontestabile che le prerogative del potere ricorrente, di cui 
si assume la grave menomazione, sono state in concreto esercitate con successo, in considerazione 
dell�accoglimento da parte del giudice dell�udienza preliminare della richiesta di rinvio a giudizio 
di tutti gli imputati del sequestro Abu Omar. 
2. La difesa del potere ricorrente non � riuscita nell�intento di confutare l�ulteriore eccezione 
di inammissibilit� dell�avverso ricorso per conflitto di attribuzione per non esser stata attivata la 
procedura ex art. 204 c.p.p. ( richiesta al giudice di qualificazione del reato e, in caso di consenso 
sulla sua natura di fatto eversivo dell�ordine costituzionale, successiva comunicazione al Presidente 
del Consiglio a norma del combinato disposto degli articoli 204 c.p.p. e 66 disp. att. c.p.p.). 
L�omessa attivazione di tale procedura, avendo impedito al Presidente del Consiglio dei Ministri 
di esprimere definitivamente la propria volont�, ha precluso l�adozione da parte del potere resistente 
di un atto idoneo a costituire il presupposto per l�elevazione del conflitto dinanzi alla Corte, 
ex art. 37 della legge n. 87/1953. 
La natura di atto non definitivo dell�apposizione del segreto contestata ex adverso costituisce, 
pertanto, un�ulteriore causa di inammissibilit� del conflitto. 
3. Assolutamente inconsistente risulta anche la replica, contenuta alle pagine 9 e 10 dell�avversa 
memoria del 16.1.2008, all�affermazione della inidoneit� della nota redatta dall�Ufficio 
stampa di Palazzo Chigi del 5 giugno 2007 a menomare la sfera delle attribuzioni costituzionali 
della Procura della Repubblica, eccepita dalla difesa del Presidente del Consiglio nell�atto di costituzione 
in giudizio. 
E� ben vero che il nostro ordinamento giuridico conosce conflitti di attribuzione cosiddetti virtuali, 
scatenati da meri comportamenti, ma � pur vero che, ai fini dell�ammissibilit� di un ricorso per 
conflitto di attribuzione, fosse pure virtuale, � necessario prospettare la lesione della sfera di attribuzione 
del potere ricorrente. 
N� vale a dimostrare la sussistenza dell�interesse a ricorrere l�ovvio rilievo che quanto affermato 
dal portavoce del Presidente del Consiglio, in mancanza di una smentita, � a questi riferibile. 
Sar� sufficiente alla Corte una lettura anche superficiale della predetta nota per la stampa, per apprezzarne 
la portata meramente informativa di posizioni gi� espresse dal Presidente del Consiglio 
on. Prodi, tale da escluderne la lesivit� della sfera di attribuzioni del potere ricorrente. 
4. Quanto alla censura dell�illegittimit� della secretazione dei documenti e delle notizie riferibili 
al sequestro di Abu Omar per genericit� ribadita a pagina 7 della memoria avversaria del 
15 gennaio 2008, si osserva quanto segue. 
Innanzitutto si fa rilevare che non vale richiamare tout court la sentenza n. 86/1977, nella parte 
in cui si afferma la necessit� che siano rese note, tanto al Parlamento, quanto all�autorit� giudiziaria, 
le ragioni fondamentali dell� eventuale determinazione del segreto. 
Tale sentenza, infatti, � stata emanata prima dell�entrata in vigore della legge n. 801/77, che ha
154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
ampiamente tenuto conto dell�insegnamento della Corte costituzionale al fine di dettare una disciplina 
equilibrata del segreto di Stato. 
L�art. 12 della legge n. 801/77, applicabile ratione temporis, alla fattispecie in questione, individua 
puntualmente l�ambito oggettivo del segreto di Stato, con riferimento, tra l�altro, agli atti, i documenti, 
le notizie e le attivit� ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alle 
relazioni con altri Stati. 
L�apposizione del segreto di Stato in questione non fa altro che ribadire il legame che collega 
l�oggetto della secretazione agli interessi tutelati dall�art. 12 della legge n. 801/1977, in rapporto 
alla grave lesione degli stessi derivante dal loro disvelamento. 
La segretezza dei documenti e delle notizie relative ai rapporti tra gli Stati e tra i rispettivi servizi 
informativi, lungi dal derivare dall�atto di apposizione del Presidente del Consiglio, quale atto 
avente efficacia costitutiva del segreto stesso, � ontologicamente riconducibile alla loro idoneit� 
a rappresentare � fatti e situazioni la cui diffusa conoscenza nuocerebbe alla sicurezza dello Stato 
o ad altro interesse equivalente..� (cfr, sul punto, MASTROPAOLO F., Nozione e disciplina del 
segreto di Stato, in AA.VV., Segreto di Stato e Servizi di informazione e di sicurezza (commento 
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801), Roma, 1978, pag. 49). 
N�, come sostiene la controparte, pu� trarsi argomento dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 
n. 801/1977-che hanno una valenza meramente procedurale, contenendo la disciplina delle modalit� 
dell�opposizione del segreto di Stato nei confronti dell�autorit� giudiziaria- per sostenere 
la necessit� di una specifica motivazione dell�atto di apposizione del segreto di Stato. 
L�obbligo di motivare � previsto dall�art. 16 della legge n. 801/1977 solo in relazione alla conferma 
dell�opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri all�autorit� 
giudiziaria, in sede di doverosa comunicazione di tale conferma al Comitato parlamentare di cui 
all�art. 11 della legge stessa. 
In realt� l�obbligo di motivare nei confronti dell�autorit� giudiziaria � stato introdotto dalla legge 
n.124/2007 (art.40) in sede di conferma del segreto opposto (come � puntualmente avvenuto per 
i fatti che hanno dato luogo al conflitto n. 20/2008). 
5. Assume la Procura che l�illegittimit� della secretazione dei documenti, informative o 
atti relativi ai rapporti tra il servizio italiano e quelli stranieri, anche se afferenti al sequestro di 
Abu Omar, emerge dal fatto che in tal modo il Governo ha indirettamente secretato anche i fatti 
- a monte - connessi alla vicenda del rapimento di Abu Omar, sui quali formalmente non risulta 
apposto il segreto. L�interesse fatto valere dalla Procura di Milano ad acquisire la documentazione 
richiesta con le lettere del 18.7.2006, citate a pagina 11 della memoria del 16.1.2008, � infatti 
strumentale allo svolgimento delle indagini sulle responsabilit� penali connesse al predetto rapimento. 
Sembra agevole replicare che l�apposizione/opposizione del segreto di Stato sulla documentazione 
in questione, lungi dal dispiegare efficacia preclusiva in via assoluta dell�esercizio delle prerogative 
della Procura di Milano in relazione all�inchiesta sul fatto storico �Abu Omar�, ha lasciato 
assolutamente impregiudicata la possibilit� di indagare su tale vicenda acquisendo tutti gli elementi 
investigativi necessari, con la sola esclusione dei documenti, informative o atti relativi ai 
rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri. 
Da ci� risulta confermata la conciliabilit� tra l�assunto della insussistenza del segreto di Stato 
sulla vicenda del rapimento Abu Omar e la doverosa apposizione del segreto di Stato contestata 
ex adverso. 
6. Quand�anche si volesse ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia inteso 
sottoporre a segreto anche il fatto storico del rapimento di Abu Omar non se ne potrebbe denun-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 155 
ciare l�illegittimit� sul rilievo che tale fatto sarebbe qualificabile come fatto eversivo dell�ordine 
costituzionale. 
La controparte, oltre ad aver richiamato le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi 
a sostegno del proprio assunto, secondo il quale sono qualificabili come fatti eversivi dell�ordine 
costituzionale, ai sensi dell�art. 12 della legge n. 801/77, oltre ai fatti politicamente eversivi stricto 
sensu, anche quei fatti illeciti contrastanti con i �principi supremi� del nostro ordinamento (tra 
cui le norme costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili dell�uomo) - argomentazioni alle 
quali gi� si � replicato nei precedenti scritti difensivi - ha tratto argomento, a conferma della propria 
tesi, dall�art. 17, comma 2 della legge n. 204/2007. 
Si tratta di una norma che esclude l�operativit� della causa di giustificazione dell�adempimento 
del dovere, ex art. 51 del codice penale, in relazione alle condotte previste dalla legge come reato 
poste in essere dal personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell�art. 17, 
comma 1 della legge n. 204/2007, nel caso di condotte integranti gli estremi di delitti diretti a 
mettere in pericolo o a ledere la vita, l�integrit� fisica, la personalit� individuale, la libert� personale, 
la libert� morale, la salute o l�incolumit� di una o pi� persone. 
A parte il rilievo dell�arbitrariet�, sul piano ermeneutico, del richiamo puro e semplice di una disposizione 
di legge entrata in vigore successivamente per sciogliere un dubbio interpretativo relativo 
ad una disposizione di legge abrogata, ma applicabile ratione temporis ad una determinata 
fattispecie, l�argomento non appare convincente. 
Il riferimento ai delitti menzionati dall�art. 17, comma 2 della legge n. 124/2007 ha il limitato effetto 
di escludere l�efficacia scriminante dei fatti-reato posti in essere dal personale dei servizi di 
informazione per la sicurezza, previa autorizzazione di volta in volta giustificata dalla loro indispensabilit� 
alle finalit� istituzionali dei servizi, ex art. 51 del codice penale. 
E� assolutamente ingiustificata la conversione di un limite alla operativit� della causa di giustificazione 
dell�adempimento del dovere, ex art. 51 c.p., in un limite alla potest� di secretazione di 
notizie, documenti o cose. 
In realt� la sedes materiae dei limiti alla potest� di secretazione, nel contesto della disciplina contenuta 
nella legge n. 124/2007, � costituito dall�art. 39, comma 11, che esclude che possano essere 
oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell�ordine 
costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 
del codice penale. 
La circostanza che il legislatore abbia ritenuto la necessit� di menzionare espressamente alcuni 
gravi delitti previsti dalle norme del codice penale, distinguendoli dai fatti eversivi dell�ordine 
costituzionale, al fine di escludere che notizie documenti o cose relative a tali fatti possano costituire 
oggetto di segreto di Stato, vale a contrastare la possibilit� di interpretare in senso lato, come 
vorrebbe la controparte, la locuzione � fatti eversivi dell�ordine costituzionale�. 
7. La controparte, infine, contesta la tesi, sostenuta dalla difesa del Presidente del Consiglio 
a pagina 16 dell�atto di costituzione, secondo la quale un atto politico- quale � pacificamente 
quello di apposizione o di conferma del segreto- possa essere affetto dal vizio dello sviamento 
del potere, in quanto atto libero nel fine, argomentando che nel nostro ordinamento non sarebbero 
configurabili atti liberi nel fine, e che comunque nessuna rilevanza pu� avere siffatta qualificazione 
dell�apposizione/opposizione di un segreto in sede di giudizio per conflitto di attribuzione 
tra poteri dello Stato, nel quale la Corte costituzionale applica norme costituzionali ( cfr. pag. 13 
della memoria del 16.1.2008, e pag. 3 della memoria dell�8.7.2008). 
La difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ignora che, in un ordinamento a Costituzione 
rigida qual � il nostro, anche l�esercizio della funzione di indirizzo politico, lungi dall�essere
156 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
assolutamente libero, � vincolato alla necessit� di rispettare le norme costituzionali che, oltre a 
definire la cornice entro la quale la suprema direzione politica della nazione si deve svolgere, assegna 
degli obiettivi che devono essere perseguiti dagli organi di indirizzo politico. 
Ci� non toglie, per�, che gli atti attraverso i quali viene esercitata tale fondamentale funzione, tra 
i quali certamente rientra anche l�atto appositivo di segreto di Stato da parte del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, come ha insegnato codesta Corte, a partire dalla storica sentenza n. 
86/1977, godano di una relativa libert� che, seppur non illimitata, certamente �supera l�ambito 
ed i limiti di una discrezionalit� puramente amministrativa, in quanto tocca la salus reipublicae..� 
(cfr. il sesto considerato in diritto della sentenza n. 86/1977 della Corte costituzionale). 
La qualificazione dell�atto in questione come atto politico non �, quindi, affatto irrilevante, come 
pretenderebbe la controparte, costituendo la necessaria premessa dell�assunto difensivo svolto a 
pagina 16 dell�atto di costituzione, circa la non configurabilit� del vizio di sviamento di potere, 
che costituisce, come � noto, una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere, predicabile 
esclusivamente con riferimento agli atti amministrativi. 
P.Q.M. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in atti rappresentato e difeso, chiede a codesta Corte 
costituzionale, di dichiarare inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto il ricorso del 
Procuratore della Repubblica di Milano indicato in epigrafe, dichiarando conseguentemente che 
spettava al Presidente del Consiglio il potere di apposizione del segreto di Stato nella fattispecie 
di cui si discute. 
Roma, 24 febbraio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 157 
6. Gli atti defensionali del conflitto n. 14/2008 - Ordinanza 19 marzo 2008 
revoca di sospensione, riapertura procedimento; ordinanza 15 maggio 2008 
ammissione capitoli di prova P.M. - AL 19745/2008 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorso 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura Generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
avente ad oggetto 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
nei confronti del Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi, 
in relazione alle ordinanze 19.3.2008 e 14.5.2008 con cui, rispettivamente, veniva accolta la 
richiesta della Procura della Repubblica di Milano di revocare l�ordinanza di sospensione del 
processo per il sequestro di Abu Omar pendente nei confronti di funzionari del SISMi (tra cui 
il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, e veniva disposta l�integrale 
ammissione dei capitoli di prova indicati dal P.M. e relativi ai testi da 45 a 65 della sua lista. 
Il decreto di rinvio a giudizio e la relativa richiesta erano stati adottati, infatti, sulla base 
(anche) di fonti di prova che si assumevano acquisite in violazione del segreto di Stato e ci� 
aveva dato vita a due conflitti di attribuzione - tuttora pendenti - promossi dal Presidente del 
Consiglio contro il Procuratore della Repubblica ed il GIP-GUP di Milano, in considerazione 
dei quali il Tribunale di Milano aveva ordinato la sospensione del dibattimento. La disposta 
revoca di tale sospensione, con conseguente prosecuzione del dibattimento dinanzi al Tribunale 
di Milano in pendenza di tali giudizi di conflitto fra poteri costituisce, quindi, in generale, 
esercizio di funzione giurisdizionale in materia in cui sono sub iudice i poteri della autorit� 
giudiziaria e costituisce, in particolare, contestazione menomatrice dei poteri del Presidente 
del Consiglio in materia di segreto di Stato laddove - nell�ordinanza 14.5.08 - si afferma la 
prevalenza del potere giudiziario all�accertamento del reato rispetto al potere presidenziale 
di segretare fonti di prova. 
FATTO 
1.- La vicenda � ben nota a codesta Corte, ma converr� brevemente riassumerla. 
La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di 
Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvert� ben presto che la sua attivit� sarebbe 
necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, 
anzi, preciso avvertimento da parte del Presidente del Consiglio pro tempore, il quale, informato 
dal Direttore del SISMi delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, 
con nota 11.11.2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (doc. 1), nell�affermare energicamente l�assoluta 
estraneit� del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar, conferm� le 
disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, 
in particolare per quanto attiene alle �relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri 
Stati�. 
E� chiaro l�implicito richiamo alla direttiva 30.7.85 n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva 
stabilita, in estrema sintesi, la assoluta oggettiva segretezza dell�organizzazione dei servizi e 
dei rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri.
158 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Direttiva, d�altronde, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (cfr. Assise 
Roma, sentenza n. 21/97 del 12.6.97 e Cass. Sez. I pen. sentenza n. 3348 del 29.1.2002). 
L�apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio pro tempore, 
con nota 26.7.2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della 
Repubblica di Milano, il quale aveva chiesto �la trasmissione di ogni comunicazione o documento 
... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra 
descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle 
pratiche delle c.d. �renditions�. �Tanto premesso - continuava il Procuratore della Repubblica 
di Milano - rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell�art. 1 L. 24.10.77 n. 801, nella 
ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto 
di Stato, di valutare l�opportunit� di revocarlo�. 
La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore fu la seguente: �... rilevo che su detta 
documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente 
del Consiglio dei Ministri; il segreto � stato successivamente confermato dallo Scrivente. 
N� sussistono, nell�attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da 
detta documentazione ...�. 
Fu, inoltre, prima sequestrata in forma integrale, poi ottenuta, su ordine di esibizione, in forma 
parzialmente oscurata per tutela del segreto, documentazione SISMi utilizzata dal P.M. in un 
primo momento nella versione integrale (e poi sostituita con quella �omissata� come meglio 
si preciser�). La iniziale utilizzazione integrale aveva formato oggetto di un primo mezzo di 
censura in entrambi i conflitti. 
2.- Un particolare strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese fu, poi, quello delle 
intercettazioni telefoniche effettuate �a tappeto� su utenze �di servizio� del SISMi, in ordine 
alle quali � stata dedotta una oggettiva violazione del segreto di Stato, coessenziale con la 
segretezza dell�organizzazione del servizio, nei giudizi di conflitto pendenti. 
3.- Un�ulteriore profilo dei conflitti sub iudice era, poi, quello della contestazione da parte 
del Presidente del Consiglio di una linea di condotta degli inquirenti volta ad acquisire dagli 
indagati e dai testimoni notizie coperte da segreto di Stato, segnatamente per quanto attiene 
ai rapporti fra SISMi e CIA. 
Oltre ai due conflitti sopra menzionati, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(che hanno assunto i nn. R.G. 2 e 3/2007), veniva promosso un terzo conflitto dalla Procura 
milanese contro il Presidente del Consiglio, avente ad oggetto l�apposizione del segreto di 
Stato su fatti eversivi dell�ordine costituzionale, con ulteriore denuncia dei vizi di eccesso di 
potere, violazione di legge e violazione altres� del principio di obbligatoriet� dell�azione penale 
(conflitto n. 6/2007). 
In pendenza di tali conflitti il Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. 
Oscar Magi, dinanzi a cui pendeva il processo �Abu Omar�, sospendeva il dibattimento con 
ordinanza 18.6.2007, ribadita il 31.10 successivo, in attesa dell�esito dei giudizi di costituzionalit� 
pregiudiziali rispetto al presente, la cui udienza di discussione era stata fissata per il 
29.1.2008 
Nella immediata prossimit� di tale udienza, peraltro, i processi costituzionali venivano rinviati 
a nuovo ruolo per la ventilata possibilit� di una soluzione concordata dei conflitti. I relativi 
contatti - strumentali al fine - tra i poteri, intermediati dai rispettivi legali, subivano, peraltro, 
una interruzione a seguito della crisi di governo intervenuta alla fine dello scorso mese di 
gennaio. 
L�Ufficio del P.M. chiedeva, quindi, la revoca dell�ordinanza di sospensione del procedimento
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 159 
nonch� la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti non omissati con quelli 
omissati (sostituzione che costituiva uno degli elementi della ventilata soluzione concordata 
dei conflitti). 
Con ordinanza 19.3.2008 (doc. 4) il Tribunale di Milano accoglieva entrambe le richieste del 
P.M., disponendo la riapertura del procedimento e, con successiva ordinanza 14.5.2008 (doc. 
5), respingendo una eccezione difensiva, ammetteva integralmente i capitoli di prova indicati 
dal P.M. e relativi ai testi da n. 45 a 65 della lista (doc. 4 bis), chiamati a deporre anche od 
esclusivamente sui rapporti fra SISMi e CIA in relazione al caso Abu Omar. 
Nella seduta del 21.5.2008 il Consiglio dei Ministri deliberava di elevare conflitto contro il 
Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi con provvedimento 
che si produce per estratto (doc. 6). 
Il Presidente del Consiglio, come in epigrafe rappresentato e difeso, propone quindi il presente 
ricorso per le seguenti ragioni di. 
DIRITTO 
1.- Sull�ammissibilit� del ricorso 
Sia consentito al riguardo limitarsi a richiamare gli ultimi precedenti specifici in termini di 
codesta Corte (ordinanze 124 e 125/2007). 
2.- Nel merito: violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102, 126 Costituzione in relazione agli 
artt. 12 e 16 L. 24.10.77 n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p. (vigenti al tempo) e 39, 40 e 41 L. 
3.8.2007 n. 124. 
2.1.- La violazione da parte del Tribunale delle prerogative del Presidente del Consiglio in 
materia di segreto di Stato �, in parte, automatica conseguenza della pregressa violazione, 
operata a monte dal P.M.e dal GIP-GUP. La sottoscritta difesa non potr� quindi - in parte qua 
- che richiamare le stesse censure gi� formulate nel precedente conflitto contro il Procuratore 
della Repubblica di Milano e contro il GIP-GUP. 
Si osserva in proposito che, se � vero che nelle democrazie avanzate il governo della cosa 
pubblica ha per regola la trasparenza, vero � anche che non esiste ordinamento al mondo che 
non conosca, sia pure in via di eccezione e con varie denominazioni, l�istituto del segreto di 
Stato. 
Un segreto da opporsi per la tutela di valori fondamentali e tanto forte da resistere ad altri valori 
pur essi di fondo. 
Nel nostro ordinamento costituzionale, codesta Corte, con la storica sentenza 24.5.77 n. 86, 
attraverso l�esame del combinato disposto degli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Costituzione ha ritenuto 
di individuare tali valori, posti al vertice di quelli su cui poggia la salus rei publicae, nella 
esistenza, nella integrit� e nella essenza democratica dello Stato. 
In proposito � necessario far riferimento ad una scala di valori perch�, come � noto, l�istituto 
della �segretazione� impone una comparazione fra valori, fra funzioni e fra interessi: quelli 
che attraverso la segretazione si vogliono tutelare e quelli che attraverso la segretazione si 
debbono sacrificare. 
Nella specie, il livello �supremo� dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula 
la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati 
dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale. 
Sempre con la sentenza sopra citata codesta Corte ha individuato nel Presidente del Consiglio 
dei Ministri, quale responsabile della �suprema� attivit� politica (art. 95 Cost.) il necessario 
titolare del potere di segretazione. Un potere da esercitare, ovviamente, nell�esercizio di una 
discrezionalit� puramente politica con l�adozione di un atto che di quella natura politica par-
160 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
tecipa e di fronte al quale, quindi, necessariamente deve arrestarsi il potere giurisdizionale. 
Naturalmente - ha soggiunto codesta Corte - l�atto politico di segretazione non pu� ritenersi 
sottratto a qualunque controllo: soggiacer� invece all�istituzionale controllo del Parlamento 
(art. 94 Cost.), dinanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) � responsabile politicamente. Sar� 
appena il caso, da ultimo, di rammentare in proposito la non segretabilit� di fatti eversivi dell�ordine 
costituzionale pure affermato da codesta Corte. La relativa segretazione si porrebbe 
infatti come rottura dell�ordinamento costituzionale in contraddizione con il valore da proteggere: 
l�integrit� dello Stato democratico. 
In puntuale applicazione dell�insegnamento cos� riassunto, il legislatore ha riformato i �Servizi� 
con la nota legge 24.10.77 n. 801, poi in parte (ma solo in parte) trasfusa negli artt. 202, 
204, 256 e 362 del nuovo c.p.p.. Legge poi novellata con la L. 3.8.2007 n. 124. 
In virt� di tale normativa, quando su determinate notizie viene ritualmente apposto il segreto 
di Stato e tali notizie siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo 
non pu� che concludersi con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere 
per l�esistenza di un segreto di Stato. 
La normativa, espressamente dettata solo per il processo penale (probabilmente perch� detto 
processo rappresenta da un lato la forma di giurisdizione pi� esposta ad imbattersi nel limite 
del segreto di Stato, dall�altro quella meno suscettibile di limitazioni di fronte all�accertamento 
della verit�), deve estendersi anche al giudice civile e amministrativo. Giudice che, per�, a 
differenza del giudice penale, in caso di opposizione del segreto non potr� rendere una pronuncia 
di non liquet ma dovr� pronunciarsi, invece, sulla domanda in base alle proprie regole 
di giudizio applicate agli elementi di cui dispone, anche a costo di rendere una sentenza sostanzialmente 
ingiusta (come d�altronde accade quando il giudice � altrimenti vincolato dalla 
regola probatoria) ma rinunciando comunque alla conoscenza delle notizie coperte da segreto, 
in quanto �essenziale � che non sia divulgato, nemmeno nell�ambito del processo, un segreto 
di Stato� (Cass. SS.UU. 26.1.89-17.11.89 n. 4905). 
Se quanto sopra � esatto - e non sembra lecito dubitarne - la apposizione del segreto di Stato 
da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integra l�esercizio di una potest� 
che costituisce �sbarramento al potere giurisdizionale stesso� (Corte Cost. sentt. 86/77 e 
110/98 cit.). Recentemente � poi intervenuta la riforma contenuta nella L. 124/2007, che peraltro 
- anche a prescindere dalle regole relative alla successione delle leggi nel tempo - non 
sembra avere sostanzialmente innovato in parte qua, enunciando, invece, principi gi� contenuti 
nel sistema ed in larga parte adottati nella prassi giudiziaria previgente. 
2.2.- Nella specie, come risulta dalla narrativa in fatto e dalla documentazione elencata, il 
Presidente del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l�esistenza di un segreto 
di Stato. 
Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri, 
una seconda volta che detto segreto copriva �tutti gli atti, documenti e informative relativi 
alle pratiche delle c.d. renditions�. 
Nei due conflitti nn. 2 e 3/2007 sopra citati si assumeva che Procura milanese, prima, e GIPGUP, 
poi, avrebbero a vario titolo violato tale segreto offrendo al dibattimento - ed alla relativa 
ulteriore pubblicit� - materiale probatorio coperto dal segreto di Stato, in particolare, tra l�altro, 
procedendo ad intercettazione telefonica di un rilevante numero di utenze di servizio SISMi 
e cercando di ottenere da indagati e testimoni notizie sui rapporti fra SISMi e CIA. 
Il procedere oltre nel dibattimento senza attendere l�esito del giudizio sul conflitto di attribuzioni 
lede, quindi, di per s�, le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 161 
di segreto di Stato, in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice 
del dibattimento il dovere di attendere l�esito del conflitto prima di utilizzare fonti di 
prova potenzialmente inutilizzabili perch� coperte da segreto di Stato. 
N� sembra legittimare tale scelta una motivazione di matrice esclusivamente processualpenalistica, 
facente riferimento a spunti analogici tratti dagli artt. 47 e 479 c.p.p. o un richiamo 
al valore costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo, attesoch� il dettato 
costituzionale in materia non solo fa pacificamente premio su quello del legislatore ordinario, 
ma, come ha insegnato codesta Corte Costituzionale (sentt. 86/77 e 110/98), quando 
ha ad oggetto il segreto, poich� attiene alla sicurezza dello Stato democratico - che � �interesse 
essenziale� - ha �assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca ... l�esistenza stessa dello 
Stato�. Uno Stato del quale la giurisdizione (e quindi anche il principio del giusto processo) 
� solo �un aspetto�. 
Vero � che, nella ordinanza de qua, il Tribunale ha avuto cura di precisare che la ventilata 
possibilit� di una soluzione concordata varrebbe da sola a depotenziare il processo costituzionale 
pregiudicante (il che per la verit� appare assai discutibile). 
Vero � anche che il Tribunale ha adottato una cautela, precisando che in caso di emergenza 
probatoria su cui sorgesse un dubbio di segretezza si adotterebbero i provvedimenti opportuni 
per la sua tutela. 
Deve, per�, osservarsi in proposito che trattasi di cautela senz�altro apprezzabile ma che non 
vale a superare l�obbiezione di fondo di una oggettiva violazione del segreto, come sopra precisato, 
e che viene, comunque, vanificata da successivo provvedimento. 
2.3.- Con ordinanza 14.5.2008, infatti, il Tribunale di Milano ha ammesso, tra l�altro, le prove 
testimoniali articolate dal P.M. con l�elenco dei relativi testi, respingendo la richiesta di limitazione 
avanzata dalla difesa di uno degli imputati. 
Tale richiesta aveva ad oggetto �le testimonianze dei testi indicati dal P.M. ai nn. da 45 a 65, 
testi tutti appartenenti al SISMi o ex appartenenti al medesimo servizio� con riguardo �ad 
ogni domanda ... relativa ai rapporti CIA/SISMi, rapporti ... coperti da segreto di Stato�. 
L�esistenza del segreto di Stato su tali rapporti, derivante dalla lettera della legge 801/77 e 
dalla direttiva della P.CM. 30.7.1985 n. 2001.5/707 era stata, come gi� detto, specificamente 
riaffermata dal Presidente del Consiglio p.t. con nota 11.11.2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 
indirizzata al Procuratore della Repubblica di Milano e nuovamente confermata dal Presidente 
del Consiglio p.t. con nota 26.7.2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (sempre indirizzata al Procuratore 
milanese) e contenente specifico riferimento ai rapporti SISMi-CIA. L�esistenza pacifica 
di tale segretazione � stata, d�altronde, espressamente riconosciuta dalla Procura della Repubblica 
di Brescia, che, nella memoria 9.10.2007 (all. 7) alle pagg. 35 e 36, afferma categoricamente 
l�esistenza del segreto di Stato sui �rapporti fra i Servizi italiani e la CIA�. 
Il giudice milanese ha ritenuto di poter rigettare tale eccezione sulla scorta della considerazione 
che non sarebbero state consentite �domande... tese a ricostruire la tela dei pi� ampi rapporti 
CIA/SISMi;� (come tali coperti da segreto di Stato) ma sarebbero state, invece, consentite 
domande relative a specifici rapporti fra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto 
volte ad individuare �ambiti di responsabilit� personali collegati alla dinamica dei fatti di 
causa�, in quanto per i gravi reati per i quali si procede �non era e non � prevista alcuna immunit��. 
Cos� argomentando, il giudice penale milanese ha leso le prerogative del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in materia di segreto di Stato, affermando il principio che il segreto di Stato 
non pu� mai coprire una fonte di prova nell�accertamento di un reato, principio che � esatta-
162 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
mente l�opposto di quello affermato dalla legge e chiarito da codesta Corte Costituzionale (in 
particolare sent. 86/77, 110/98, 410/98). 
Se � vero, infatti, che il segreto di Stato non conferisce (rectius: non conferiva) specifiche immunit� 
agli agenti dei servizi, vero � anche che ben pu� essere apposto il segreto di Stato su 
una fonte di prova ancorch� necessaria o addirittura indispensabile per l�accertamento di un 
reato. 
Tanto vero che se quella fonte di prova � indispensabile per l�accertamento del reato �il giudice 
dichiara di non doversi procedere per l�esistenza di un segreto di Stato� (art. 202 c.p.c.). 
Nella specie il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell�affermare la assoluta estraneit� del 
Governo al sequestro di Abu-Omar, aveva, per�, apposto il segreto sulle fonti di prova atte a 
rivelare rapporti fra SISMi e CIA, come era nei suoi poteri-doveri, fermo il potere dei magistrati 
di ricercare altrove ogni altra prova lecita e possibile (vedasi in proposito la lucida esposizione 
della Procura della Repubblica di Brescia sopra citata). 
Il giudice di Milano, nel ritenere superabile tale apposizione nella misura in cui il superamento 
� funzionale all�accertamento di un reato, nega con ci� stesso la prerogativa del Presidente 
del Consiglio, vanificando in toto l�istituto del segreto di Stato. 
Semplificando al massimo potrebbe dirsi, infatti, che il magistrato milanese ha capovolto il 
principio di bilanciamento fra i poteri sancito in parte qua dall�ordinamento: principio che �: 
�il segreto di Stato costituisce limite alla funzione giurisdizionale�, affermando, invece, che 
�l�esercizio delle funzioni giurisdizionali costituisce limite al segreto di Stato�. Affermazione 
che sembra rappresentare una istintiva rivendicazione del Giudiziario a fronte di un malsofferto 
privilegio dell�Esecutivo e che si ritrova nel conflitto n. 6/2007, laddove la Procura assume 
che l�apposizione del segreto di Stato sia viziata da violazione del principio di 
obbligatoriet� dell�azione penale e nel decreto di archiviazione del GIP di Brescia (all. 8) laddove 
si afferma (pag. 3) �non � prevista, nel nostro ordinamento, la possibilit� di paralizzare 
l�attivit� di indagine nei confronti di un fatto reato mediante l�opposizione del segreto di 
Stato�. Proposizione che altro non � che una negazione contra legem dell�istituto del segreto 
di Stato. 
*** * *** 
Per le suesposte ragioni il ricorrente 
CHIEDE 
che la Corte Ecc.ma, 
previo accoglimento dei ricorsi proposti contro il Procuratore della Repubblica ed il GIP-GUP 
di Milano (conflitti nn. 2 e 3/2007) e previo rigetto di quello proposto dal Procuratore della 
Repubblica di Milano (conflitto n. 6/2007), 
- dichiari che non spetta al Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. 
Oscar Magi, n� ammettere, n� acquisire, n� utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti 
da segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, cos� offrendo tali documenti 
e fonti di prova ad ulteriore pubblicit�; 
- dichiari, in ogni caso, che non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nel dibattimento 
in pendenza, dinanzi a codesta Corte, di conflitti fra poteri dello Stato in cui si discuta della 
utilizzabilit� di atti istruttori e/o documenti perch� compiuti od acquisiti in violazione del segreto 
di Stato; 
- dichiari, comunque, che non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nella istruttoria 
dibattimentale enunciando come regola di cautela per rispetto del segreto sui rapporti fra
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 163 
SISMi e CIA il principio che tale segreto avrebbe ad oggetto �la tela dei pi� ampi rapporti 
CIA/SISMi� ma mai �specifici rapporti� idonei ad individuare �ambiti di responsabilit� personale� 
con ci� capovolgendo la regola del rapporto esistente fra segreto di Stato e funzione 
giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all�accertamento del reato 
rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova; 
- annulli conseguentemente le ordinanze del Tribunale di Milano 19.3.2008 e 14.5.2008. 
Si produce, contestualmente al presente ricorso, unitamente all�estratto del verbale di deliberazione 
di elevazione del conflitto adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 
21.5.2008, tutta la documentazione elencata nel presente ricorso. 
Per il caso di dichiarata ammissibilit� del ricorso sopraesteso, sin da ora si chiede all�Ill.mo 
Presidente che la discussione del merito avvenga a porte chiuse (ai sensi dell�art. 15 L. 11.3.53 
n. 87), nella stessa udienza in cui saranno discussi i conflitti nn. 2, 3 e 6/2007. 
Roma, 29 maggio 2008 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Memoria 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 
nei confronti del Tribunale di Milano, sezione IV penale, giudice monocratico dott. Oscar 
Magi, sedente per la carica presso il Palazzo Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, rappresentato 
e difeso dal prof. avv. Federico Sorrentino, ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 
* * * 
Udienza 10 marzo 2009 
1.- Premessa 
Come risulta dalla narrativa in fatto hinc et inde sviluppata, con il ricorso per conflitto di cui 
in questa sede si discute il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva lamentato la lesione 
delle sue prerogative in materia di segreto di Stato in relazione a due ordinanze del Tribunale 
penale di Milano (19.3.08 e 14.5.08) con cui, rispettivamente, veniva accolta la richiesta della 
Procura della Repubblica di revocare l�ordinanza di sospensione del processo penale per il 
sequestro di Abu Omar, adottata in attesa della decisione di codesta Corte su tre precedenti 
conflitti (nn. 2, 3 e 6/07) e veniva disposta - previo rigetto della relativa eccezione difensiva 
- l�integrale ammissione dei capitoli di prova indicati dal P.M. e relativi ai testi da 45� a 65� 
della relativa lista. Trattavasi di testi tutti appartenenti o appartenuti al SISMi e le domande
164 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
attenevano a rapporti fra SISMi e CIA, come tali coperti da segreto di Stato. 
Assumeva il ricorrente Presidente del Consiglio che la prima ordinanza ledeva ex se le sue 
prerogative in materia di segreto, dando prosecuzione ad un giudizio in cui si assumevano 
utilizzate fonti di prova inutilizzabili perch� coperte da segreto di Stato. La seconda ledeva, 
invece, dette prerogative perch� enunciativa di un principio regolatore della futura istruttoria 
dibattimentale che vanificava sostanzialmente le prerogative del Presidente del Consiglio in 
materia di segreto di Stato. 
2.- Le difese del giudice penale monocratico 
Si costituiva il potere resistente deducendo la inammissibilit� del ricorso per difetto di interesse 
concreto ed attuale, essendo il conflitto denunciato meramente ipotetico, e comunque la sua 
infondatezza, sia per quanto riguarda la prima, sia per quanto riguarda la seconda ordinanza. 
3.- L�eccezione di inammissibilit� 
3.1.- Un primo profilo di inammissibilit� per �ipoteticit�� del conflitto viene ravvisato da 
controparte nella sua �strumentalit�� rispetto alla tutela del segreto gi� attivata con i precedenti 
conflitti, perch� �con esso si fa valere l�interesse ... a non vedere utilizzate nel corso del processo 
quelle fonti di prova che, in precedenti ricorsi, aveva asserito essere segretate�. 
Tale segretazione, peraltro, sarebbe inesistente perch� il segreto non sarebbe mai stato opposto 
nelle forme rituali previste dal codice di procedura penale. 
Tale ultimo assunto � stato gi� dedotto e confutato nel conflitto 3/2007. Non resta che rinviare 
in proposito alla propria sede di discussione di quel conflitto. 
Il primo assunto � invece esatto: il Presidente del Consiglio ritiene vulnerate le sue prerogative 
in materia di segreto dalla prosecuzione di un processo penale nel quale assume essere state 
acquisite fonti di prova in violazione di segreto di Stato invocato con autonomi precedenti ricorsi 
per conflitto di attribuzioni con il P.M. ed il GIP milanesi. 
Il relativo interesse non � dunque ipotetico o virtuale, ma concreto ed attuale. 
Naturalmente la sua soddisfazione dipende dall�esito dei precedenti conflitti ma tanto non 
basta anche a trasformare un interesse da concreto in astratto. 
Se il principio sostenuto ex adverso fosse esatto dovrebbe negarsi, infatti, all�attore l�interesse 
ad agire per una causa rispetto alla quale appare pregiudiziale la decisione di altra lite semplicemente 
sulla scorta dell�affermazione del convenuto che l�esito di quella lite sar� sfavorevole 
all�attore stesso. Il che appare manifestamente irragionevole. 
3.2.- Altro profilo di �ipoteticit�� e non attualit� dell�interesse risulterebbe dalle �cautele� 
adottate nella prima ordinanza, in cui il giudice monocratico precisa che le fonti di prova oggetto 
dei precedenti conflitti non verrebbero utilizzate prima della decisione di codesta Corte; 
che il processo verrebbe nuovamente sospeso ove fosse necessario utilizzare fonti di prova 
sub iudice prima della decisione di codesta Corte; che, in caso di emergenza probatoria su cui 
sorgesse un dubbio di segretezza, si adotterebbero i provvedimenti opportuni per la tutela di 
detta segretezza, �ricorrendo, ove necessario ad una rivitalizzazione del procedimento di cui 
all�art. 202 del c.p.p.�. 
Trattasi di cautele senz�altro apprezzabili ma che non valgono a superare l�obbiezione di fondo 
di una oggettiva violazione del segreto, come sopra precisata, e che sono, comunque, state 
vanificate dal successivo provvedimento 14.5.2008 e addirittura smentite dal successivo andamento 
dell�istruttoria dibattimentale, come si vedr� in prosieguo. 
4.- Sulla dedotta infondatezza del ricorso avverso l�ordinanza 14.5.08 
Con ordinanza 14.5.2008, da ultimo citata, il giudice monocratico milanese ha rigettato una 
richiesta difensiva di limitazione delle prove testimoniali in relazione a testi tutti appartenenti
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 165 
o appartenuti al SISMi, con riferimento ad ogni domanda relativa ai rapporti fra SISMi e CIA, 
in quanto coperti da segreto di Stato. 
Il giudice ha ritenuto di poter rigettare tale eccezione sulla scorta della considerazione che 
non sarebbero state consentite �domande ... tese a ricostruire la tela dei pi� ampi rapporti 
CIA/SISMi;� (come tali coperti da segreto di Stato) ma sarebbero state, invece, consentite domande 
relative a specifici rapporti fra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto 
volte ad individuare �ambiti di responsabilit� personali collegati alla dinamica dei fatti di 
causa�, in quanto per i gravi reati per i quali si procede �non era e non � prevista alcuna immunit��. 
Cos� argomentando il giudice milanese ha enunciato una regola di giudizio che si risolve nella 
rivendicazione di una potest� spettante soltanto al Presidente del Consiglio, in quanto secondo 
la �regula iuris� ritenuta applicabile in materia, poich� non vi � segreto sul fatto-reato, dovrebbe 
ritenersi tamquam non esset l�apposizione del segreto su di una fonte di prova atta, s�, 
a rivelare fatti segretati (rapporti fra SISMi e CIA) ma funzionale all�accertamento di quel 
reato, in quanto segretare la fonte di prova di un reato equivale a segretare il fatto-reato (tale 
ultima equazione risulta formulata expressis verbis dal giudice milanese nella ordinanza di 
interpello del Presidente del Consiglio 29.10.2008, all. 4 al ricorso per conflitto n. 20/2008). 
Come sopra argomentando, il giudice penale milanese ha, quindi, leso le prerogative del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in materia di segreto di Stato, affermando il principio che 
il segreto di Stato non pu� mai coprire una fonte di prova nell�accertamento di un reato, principio 
che � esattamente l�opposto di quello affermato dalla legge e chiarito da codesta Corte 
Costituzionale (in particolare sent. 86/77, 110/98, 410/98). 
Se � vero, infatti, che il segreto di Stato non conferisce (rectius: non conferiva) specifiche immunit� 
agli agenti dei servizi, vero � anche che ben pu� essere apposto il segreto di Stato su 
una fonte di prova ancorch� necessaria o addirittura indispensabile per l�accertamento di un 
reato. 
Tanto vero che se quella fonte di prova � indispensabile per l�accertamento del reato �il giudice 
dichiara di non doversi procedere per l�esistenza di un segreto di Stato� (art. 202 c.p.p.). 
Nella specie il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell�affermare la assoluta estraneit� del 
Governo al sequestro di Abu-Omar, aveva, per�, apposto il segreto sulle fonti di prova atte a 
rivelare rapporti fra SISMi e CIA, come era nei suoi poteri-doveri, fermo il potere dei magistrati 
di ricercare altrove ogni altra prova lecita e possibile (vedasi in proposito la lucida esposizione 
della Procura della Repubblica di Brescia nella memoria 9.10.07, all. 7 al ricorso, che, 
alle pagg. 35 e 36 afferma che la nota 11.11.2005 del Presidente del Consiglio apponeva il 
segreto di Stato sui rapporti fra Servizi italiani e CIA, ancorch� le relative notizie fossero funzionali 
alla rendition di Abu Omar. Proseguiva ancora la Procura bresciana precisando, a pag. 
38, che ��... l�apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio non pu� 
impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti cui si riferisce la �notitia criminis� in suo 
possesso, e di esercitare, se del caso, l�azione penale, ma ha solo l�effetto di inibire all�Autorit� 
Giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di 
prova coperti dal segreto�. Come gi� precisato nel precedente capitolo 4 sub 8, relativo ai limiti 
dell�attivit� giurisdizionale, va affermato che l�eventuale opposizione del segreto, se vanifica 
la prova, non pu� paralizzare il procedimento, salvo il caso in cui la prova negata sia 
�essenziale� per l�accertamento del fatto e per l�individuazione delle responsabilit�: dall�opposizione 
del segreto, in sostanza, non pu� farsi discendere alcuna ulteriore conseguenza 
ed in particolare non pu� farsi discendere alcuna preclusione all�espletamento delle ulteriori
166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
e diverse attivit� investigative e di indagine che possano condurre all�accertamento del fatto 
e delle responsabilit� pur in assenza della prova o delle prove non acquisibili per l�opposizione 
del segreto.�). 
Il giudice di Milano, dunque, nel ritenere superabile il segreto di Stato nella misura in cui il 
superamento � funzionale all�accertamento di un reato, nega con ci� stesso la prerogativa del 
Presidente del Consiglio, vanificando in toto l�istituto del segreto di Stato. 
Semplificando al massimo potrebbe dirsi, infatti, che il magistrato milanese ha capovolto il 
principio di bilanciamento fra i poteri sancito in parte qua dall�ordinamento: principio che �: 
�il segreto di Stato costituisce limite alla funzione giurisdizionale�, affermando, invece, che 
�l�esercizio delle funzioni giurisdizionali costituisce limite al segreto di Stato�. 
5.- Sulla dedotta infondatezza del ricorso avverso l�ordinanza 19.3.08 
Controparte assume, sostanzialmente, la inidoneit� dell�ordinanza a ledere il segreto di Stato 
attesoch� questo potrebbe essere sempre ritualmente opposto dai testimoni ex art. 202 c.p.p.. 
L�assunto appare smentito dal successivo andamento dell�istruttoria dibattimentale in cui la 
peculiare concezione dei rapporti fra potere giudiziario e potere politico in materia di segreto 
di Stato fatta propria dal giudice penale milanese, sopra sintetizzata e pienamente condivisa 
dalla pubblica accusa, ha portato uno dei testi a rispondere alle domande nonostante la corretta 
iniziale opposizione del segreto di Stato (donde la assoluta insufficienza, in concreto, della 
�guarentigia� offerta dall�art. 202 c.p.p. ed invocata ex adverso). 
Si fa riferimento al verbale dell�udienza 22.10.08, all. 7 al ricorso per conflitto 20/2008 (che 
non si produce in ulteriore copia per non appesantire la mole gi� rilevantissima dei fascicoli 
processuali). A pag. 59 e ss. di detto verbale il P.M. chiede al teste Colonnello Fedrico di riferire 
sulle confidenze ricevute da altro agente SISMi e relative a rapporti con un agente CIA 
(Bob Lady). 
Il teste oppone il segreto di Stato perch� la domanda investe rapporti fra servizi italiani e stranieri. 
Il rappresentante dell�accusa insiste nella domanda, precisando che essa non riguarda �se e 
quali rapporti vi fossero fra SISMi e CIA� ma ha per oggetto solo il fatto concreto di ci� che 
fu riferito al teste da altro agente SISMi. 
L�argomentazione ricalca fedelmente l�enunciazione teorica fatta dal giudice monocratico 
nell�ordinanza 14.5.08 e difatti lo stesso giudice enuncia al teste che �la domanda a parere 
del Tribunale � ammissibile, altrimenti il Tribunale non l�avrebbe ammessa� (pagg. 60 e 61). 
A tal punto il teste, convinto dalle autorevoli sollecitazioni, risponde rivelando quanto riferitogli 
dal collega in ordine ad un suo incontro confidenziale con agente CIA. 
Tanto, evidentemente, � stato frutto della radicata convinzione dei magistrati milanesi, tanto 
requirenti quanto giudicante, in ordine alla inconfigurabilit� di un segreto di Stato su fonti di 
prova idonee ad accertare un fatto reato. 
Radicata convinzione che si conferma poco dopo nel dibattimento e nel corso della escussione 
di altro teste, il dott. Murgolo, anch�egli agente SISMi, al quale il P.M. chiede di riferire ci� 
che gli ha detto altro agente SISMi sugli accertamenti chiesti agli (rectius: dagli) americani. 
Il teste obbietta di non poter rispondere in ossequio alle direttive impartite dal Presidente del 
Consiglio e il rappresentante dell�accusa gli contesta �che sul sequestro Abu Omar non cՏ 
segreto di Stato� (pag. 110). 
A questo punto il rappresentante dell�accusa chiede al giudice di poter fare al teste la stessa 
precisazione che, fatta al teste Fedrico, lo ha indotto a rispondere. Il giudice acconsente ed il 
P.M. enuncia la distinzione fra rapporti generali fra SISMi e CIA coperti da segreto, da un
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 167 
lato, ed il fatto storico di quanto gli fu riferito da altro agente SISMi, dall�altro (pag. 112). 
Segue un lungo e confuso interloquire fra avvocati e giudice monocratico, il quale, fra l�altro, 
fa presente al teste che esso ha gi� riferito sul punto in sede di indagini preliminari (pag. 114) 
e che sul sequestro Abu Omar non esiste segreto di Stato (pag. 117). Segue un ulteriore lungo 
interloquire fra difese, accusa e giudice sul se il teste abbia o meno opposto formalmente il 
segreto di Stato finch� il teste non taglia la testa al toro dichiarando �allora oppongo formalmente 
il segreto di Stato� (pag. 121). 
6.- Considerazioni conclusive 
Tutto quanto sopra � la prova che entrambe le ordinanze del giudice monocratico impugnate 
nel presente conflitto erano idonee a ledere le prerogative del Presidente del Consiglio in materia 
di segreto di Stato sia dal punto di vista formale della rivendicazione di un principio di 
diritto irrispettoso del criterio di discrimine fra competenze di potere politico e potere giudiziario, 
sia dal punto di vista sostanziale della lesione e della messa in pericolo degli interessi 
supremi tutelati con il segreto di Stato. 
Si confida pertanto sull�accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso 29.5.2008. 
Roma, 24 febbraio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
168 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
7. Gli atti defensionali del conflitto n. 20/2008 - Lettere del PCM del 15 novembre 
2008, conferma segreto opposto da Scandone e Murgolo - AL 
47683/2008 
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
nell'interesse del dott. Oscar Magi, nella qualit� di giudice monocratico della IV Sezione penale 
del Tribunale di Milano, rappresentato e difeso giusta delega a margine del presente atto 
dal Prof. Avv. Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, 
Lungotevere delle Navi, n. 30, 
nei confronti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri
in relazione 
� alle due lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2008 
(USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui � stato confermato il segreto di Stato 
opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze 
dibattimentali rispettivamente del 15 e del 29 ottobre 2008, relative al processo a carico di 
Adler Monica Courteney ed altri pendente dinanzi la IV Sezione penale del Tribunale di Milano 
con n. R.G. 5335/07, nonch�, ove occorra, 
� alla lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB). 
* * * 
FATTO 
1 � Il giudice ricorrente � titolare del processo a carico di Adler Monica Courteney ed 
altri relativo ai reati di sequestro di persona aggravato e di favoreggiamento personale, meglio 
conosciuto come relativo al sequestro �Abu Omar�. 
Tale procedimento � ormai ben noto a codesta Corte, essendo pendenti cinque ricorsi 
per conflitto di attribuzione ad esso relativi (quattro proposti in via principale e uno in via incidentale), 
la cui discussione � fissata per l'udienza del 10 marzo 2009. 
Infatti, sebbene nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare relative al procedimento 
de quo non sia stato opposto alcun segreto di Stato (almeno, secondo le procedure stabilite 
dalla legge), il Presidente del Consiglio, all'indomani dell'adozione del decreto di rinvio 
a giudizio, ha promosso due conflitti di attribuzione � il primo nei confronti della Procura, il 
secondo nei confronti del G.I.P.-G.U.P. � contestando l'acquisizione e l'utilizzazione di fonti 
di prova ritenute coperte da segreto (r.g. nn. 2 e 3/2007). 
La Procura e il G.I.P. hanno, quindi, a loro volta contestato la sussistenza del potere del 
Presidente del Consiglio d'inibire l'esercizio delle funzioni giurisdizionali al di fuori delle procedure 
legali, nonch� di disporre la secretazione di atti e notizie riguardanti le cd. extraordinary 
renditions � nel cui ambito s'iscrive il sequestro Abu Omar � da ritenersi eversive 
dell'ordine costituzionale (ricorso della Procura r.g. n. 6/2007 e ricorso incidentale del G.I.P. 
nel giudizio r.g. n. 3/2007). 
Un ulteriore conflitto � stato infine sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti 
del giudice odierno ricorrente, in relazione alla decisione di riaprire il processo � rimasto sospeso 
per quasi un anno in attesa di una decisione di codesta Ecc.ma Corte � e di ammettere
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 169 
le testimonianze di alcuni appartenenti o ex appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza 
indicate dal P.M. 
2 � Nel costituirsi dinanzi a codesta Ecc.ma Corte nel conflitto da ultimo citato, il giudice 
odierno ricorrente aveva osservato che l'ammissione delle suddette testimonianze non poteva, 
di per s� stessa, cagionare un disvelamento di notizie secretate, restando fermo il dovere dei 
testimoni, penalmente sanzionato (art. 261 c.p.), di astenersi dal rivelare tali informazioni e 
di attivare, ove necessario, il meccanismo legale di tutela del segreto di Stato, fondato sull'opposizione 
e sulla successiva conferma del Presidente del Consiglio (art. 202 c.p.p.). 
Deve allora evidenziarsi che nella realt� dei fatti si � verificato esattamente ci�, di tal 
che appare definitivamente provato che la mera ammissione dei testimoni non avrebbe potuto 
cagionare alcun pregiudizio all'interesse della segretezza. 
3 � In particolare, all�udienza del 15 ottobre 2008, la difesa dell'imputato dott. Mancini 
depositava copia di una lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 
6000.1/42025/GAB) � inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati a 
testimoniare � con cui veniva ricordato che sul fatto del sequestro di Abu Omar non esiste 
segreto di Stato, mentre rimane coperto da segreto �ogni e qualsiasi rapporto fra servizi italiani 
e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali�, con conseguente 
dovere per suddetti testimoni di opporre il segreto di Stato in relazione a �qualsiasi rapporto 
fra i servizi italiani e stranieri ancorch� in qualche modo collegato o collegabile con il fatto 
storico meglio noto come sequestro Abu Omar�. 
4 � Sempre all�udienza del 15 ottobre, il teste Sig. Giuseppe Scandone (ex agente del 
S.I.S.Mi.), richiamandosi alla sopra citata lettera/direttiva del Presidente del Consiglio, opponeva 
il segreto di Stato in relazione ad una domanda rivoltagli dal difensore dell�imputato 
Gen. Pollari, avente ad oggetto la sua eventuale conoscenza di direttive o ordini, impartiti da 
detto imputato, tesi a vietare ai suoi sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo 
internazionale e, in particolare, le cd. extraordinary renditions. 
A fronte dell'opposizione del segreto, la difesa del Gen. Pollari chiedeva al giudice di 
attivare la procedura d'interpello del Presidente del Consiglio di cui all'art. 202 c.p.p. 
A tale richiesta aderivano le difese di altri imputati, mentre si opponeva il P.M., che 
chiedeva al giudice di dichiarare la �eversivit� dell�ordinamento costituzionale� dei reati oggetto 
del giudizio ed evidenziava che il Presidente del Consiglio si era gi� pronunciato sui limiti 
del segreto di Stato, da ultimo con la lettera depositata alla medesima udienza dalla difesa 
del dott. Mancini. 
5 � Con ordinanza del 22 ottobre, il giudice rilevava che, per concorde ammissione dei 
numerosi testimoni ascoltati e per esplicita affermazione del Presidente del Consiglio, sulla 
vicenda relativa al sequestro Abu Omar non risulta essere stato apposto ed opposto alcun segreto 
di Stato e, pertanto, �anche l�eventuale declaratoria di eversivit� dell�ordinamento costituzionale 
del reato contestato, nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla possibilit� di 
perseguimento del reato in questione�. 
Evidenziava poi che, data la rilevanza probatoria dell�esistenza e della portata di ordini 
o direttive interne al S.I.S.Mi., emanate dall�allora direttore in materia di renditions, non appariva 
superfluo chiedere al Presidente del Consiglio di chiarire se l'estensione del segreto
170 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
comprendesse anche tali ordini e direttive. Infatti, �una cosa � vietare la divulgazione di atti e 
documenti riguardanti rapporti intrattenuti a livello politico tra Stati o con organi informativi di 
altri Stati, ed altra cosa � negare la conoscibilit� di ordini o direttive date come �interna corporis� 
da parte di persone imputate nel presente procedimento del fatto reato su cui, per concorde 
ammissione, non esiste segreto di Stato. Perch�, delle due, l�una: o l�inesistenza del segreto sul 
fatto del sequestro deve consentire l�accertamento del reato in tutte le sue componenti per tutti i 
suoi presunti partecipanti, ovvero tale �dichiarazione di inesistenza� risulta un mero espediente 
retorico per impedire un reale approfondimento dei fatti di causa, fatti la cui gravit� non pu� 
sfuggire a nessuna delle parti chiamate a valutarli ed a consentirne la compiuta valutazione�. 
Per queste ragioni, ai sensi dell�art. 202 c.p.p., il giudice chiedeva al Presidente del Consiglio 
di confermare �se siano coperte da Segreto di Stato direttive o ordini impartiti dal Generale Nicol� 
Pollari, nell�ambito delle sue prerogative di massima autorit� del S.I.S.Mi. nel periodo indicato 
nel capo di imputazione, ai propri sottoposti tese ad impedire l�uso di mezzi o modalit� 
illecite da parte dei medesimi nell�opera di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, 
nell�attivit� cosiddetta delle renditions�. 
6 � All'udienza del 22 ottobre, il teste Sig. Lorenzo Murgolo, anch'egli richiamandosi alla 
lettera/direttiva del 6 ottobre 2008, opponeva il segreto di Stato a fronte della richiesta, rivoltagli 
dal P.M., di ripetere quanto gi� riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad alcuni 
suoi colloqui con l'imputato dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest�ultimo nel sequestro 
e alla sua partecipazione ad una riunione con �gli americani� a Bologna. 
Con ordinanza del 29 ottobre, il giudice � evidenziata la rilevanza probatoria delle circostanze 
in relazione alle quali era stato opposto il segreto � richiedeva allora al Presidente del Consiglio 
di confermare: �se sia legittima l�opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo 
Lorenzo in ordine alla domanda relativa alla sua conoscenza di quanto confidenzialmente a lui 
riferito dall�imputato Marco Mancini in ordine al ruolo rivestito da quest�ultimo nel sequestro 
Abu Omar�. 
Oltre alla richiesta di conferma del segreto opposto dal teste, il giudice chiedeva chiarimenti 
su �cosa debba intendersi per �circostanze relative a qualsiasi rapporto tra servizi italiani e 
stranieri collegate o collegabili� al fatto storico meglio noto come �sequestro Abu Omar�, circostanze 
che, nella missiva inviata da questa Presidenza in data 6 ottobre 2008 n. 6000.1/4205 
GAB ai testi ed imputati appartenenti o appartenuti a Servizi di Sicurezza, si affermano coperte 
da segreto di Stato�. 
In merito a tale missiva, il Giudice, infatti, osservava: 
� �(...) se da un lato si conferma che sul fatto del sequestro Abu Omar non vi � segreto di 
Stato, dall�altro con l'affermazione che in merito all�attivit� dei servizi segreti e sui rapporti intrattenuti 
con altri servizi alleati il segreto esiste in quanto tali attivit� siano collegate o collegabili 
con il fatto del sequestro, si fa rientrare dalla finestra quello che si � fatto uscire dalla porta; non 
si capisce, infatti, come sia possibile per l�A.G. accertare l�esistenza e la commissione, da parte 
di persone individuate come imputati, del reato in questione se nessuna domanda pu� essere 
posta ai testi in merito alla collegabilit� del fatto con le condotte degli imputati medesimi; in 
particolare, non si comprende come un testimone che ha reso, evidentemente, ampie dichiarazioni 
sui fatti di causa in sede di indagini preliminari senza che nessuno opponesse il segreto (e tanto 
meno il teste), possa poi trincerarsi dietro una nuova opposizione per il solo fatto di aver ricevuto 
una circolare di assai incerta interpretazione; 
� perch� (...) i fatti, i comportamenti o le condotte collegate o ricollegabili al fatto reato
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 171 
del sequestro non possono (se la logica ha un senso) essere coperte da un segreto che non 
copra il fatto reato medesimo; tali comportamenti, fatti o documenti dovrebbero invece considerarsi 
coperti da segreto solo in quanto non ricollegate o ricollegabili al fatto del sequestro 
in esame. 
� (...) l�inciso finale della lettera circolare di cui si discute (...) appare carente proprio in 
termini di mera logica, perch� copre con un supposto segreto fatti, notizie o comportamenti 
che, per il solo fatto di essere collegati o collegabili con il sequestro in parola, tale copertura 
non potrebbero avere, essendo il fatto del sequestro �non coperto� dal medesimo segreto. 
� Anche perch� (...) una cosa sono i rapporti internazionali tra servizi o fra Stati, ed altra 
cosa � la concreta commissione di un fatto reato che, per unanime valutazione, non � coperto 
da alcun segreto di alcun genere: perch� non pu� dirsi che su un fatto/reato non esiste segreto 
e poi non consentire l�accertamento del fatto medesimo in tutte le sue componenti, oggettive 
e soggettive. Sarebbe un po� come dire che di un reato � conoscibile e accertabile solo il mero 
fatto storico ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere, non le sue 
eventuali cause di giustificazione (...)�. 
7 � Con due note del 15 novembre, il Presidente del Consiglio rispondeva ai due interpelli, 
confermando il segreto opposto dai testi e precisando i limiti entro i quali � ad avviso 
dell'Esecutivo � dovrebbe muoversi l'Autorit� giudiziaria. 
La conferma del segreto opposto dai testi veniva motivata dal Presidente del Consiglio 
con l'esigenza di �preservare la credibilit� del servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali 
con gli organismi collegati�, in quanto �la divulgazione di notizie rivelatrici anche 
di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un ostracismo 
informativo da parte degli omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello 
svolgimento dell'attivit� informativa presente e futura�. Inoltre, con specifico riferimento al 
segreto opposto dal teste Scandone in ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini 
impartiti dal Gen. Pollari relativi alle cd. renditions, la conferma del segreto era motivata 
anche sul rilievo che esso si fonda sulla �esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis 
di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicit� le sue modalit� organizzative 
ed operative�. 
In merito ai chiarimenti sollecitati dallo stesso giudice, il Presidente del Consiglio affermava 
che non vi sarebbe alcuna contraddizione nell'affermare l'insussistenza del segreto 
sul fatto-reato e la segretezza invece del rapporto fra Servizi italiani e stranieri �ancorch� in 
qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu 
Omar�. Secondo il Presidente del Consiglio, infatti, �l'Autorit� giudiziaria � libera di indagare, 
accertare e giudicare il fatto reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di 
prova consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non possono essere ricompresi � perch� coperti da 
segreto � quelli che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri�. 
8 �A fronte di tali affermazioni, che rendono di fatto assai arduo il concreto e pieno esercizio 
dei poteri giurisdizionali, il giudice titolare del processo de quo promuove il presente ricorso, per 
le seguenti ragioni di 
DIRITTO 
I � Sull'ammissibilit� del ricorso 
Sotto il profilo soggettivo � pacifica, nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, la
172 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
legittimazione dei singoli organi giurisdizionali a essere parte di un conflitto in quanto organi 
�competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volont� del 
potere cui appartengono�. Altrettanto pacifica � la legittimazione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri a resistere al presente conflitto �in quanto organo competente a dichiarare definitivamente 
la volont� del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione 
e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche 
alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni� (da ultimo, ordinanza 
25 giugno 2008, n. 230). 
Sotto il profilo oggettivo, il presente ricorso ha ad oggetto l'illegittima compressione 
delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorit� giudiziaria, di cui agli artt. 101 e ss. Cost., 
derivante: a) dall'affermazione, da parte del Presidente del Consiglio, dell'esistenza di una 
preclusione, nel giudizio de quo, all'utilizzazione di tutti i mezzi di prova �che hanno tratto 
ai rapporti fra servizi italiani e stranieri�; b) dalla conferma del segreto opposto dal teste 
Scandone in ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. Pollari 
relativi alle cd. renditions; c) dalla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo in merito 
ad alcuni suoi colloqui con l'imputato dott. Mancini e relativi all�eventuale coinvolgimento 
di quest�ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con �gli americani� a 
Bologna (colloqui di cui il medesimo teste aveva gi� riferito nel corso delle indagini preliminari). 
Nel merito, violazione degli artt. 101 e ss. Cost. 
Premessa � La disciplina del segreto di Stato si fonda sulla � difficile ma necessaria � 
ricerca di un punto di equilibrio tra due interessi parimenti essenziali e insopprimibili della 
collettivit�: da un lato, la tutela giurisdizionale dei diritti e la perseguibilit� dei reati e, dall'altro, 
la sicurezza dello Stato. 
In deroga al principio generale di conoscibilit� dei fatti e degli atti da parte dell'autorit� 
giudiziaria, l'opposizione e la conferma del segreto di Stato � per le finalit� e nelle forme previste 
dalla legge � determinano allora un importante limite alla �naturale� potest� del giudice 
di acquisire e utilizzare fonti di prova su cui fondare il proprio libero convincimento. 
Tuttavia, proprio perch� il potere di secretazione � suscettibile d'incidere, in via eccezionale, 
sul pieno esplicarsi di una funzione essenziale dello Stato di diritto, il suo esercizio 
non � affatto �sciolto da qualsiasi vincolo�, ma deve correlarsi alla tutela di un bene costituzionalmente 
protetto, nonch� essere in qualche modo �controllabile� e rispettare alcuni fondamentali 
principi e, in particolare, quelli di legalit�, correttezza e di lealt�, nonch� 
proporzionalit� (recte di �ragionevole rapporto di mezzo a fine�, per usare la formula di cui 
alla sentenza n. 86 del 1977). 
Tanto premesso, si evidenzia che, nella complessa e dibattuta vicenda che ha dato origine 
al presente conflitto, un punto fermo � costituito dalla non secretazione del sequestro Abu 
Omar in quanto fatto-reato. 
Ci� � stato, infatti, ripetutamente affermato dagli imputati e dai testimoni e, soprattutto, 
dal Presidente del Consiglio, con la lettera del 6 ottobre e con i due atti di conferma del 15 
novembre u.s., di cui qui si discute. 
D'altro canto, il giudice ricorrente si � sempre mostrato consapevole della necessit� di 
delimitare con molta attenzione l'oggetto del giudizio e di evitare che in esso confluiscano 
notizie che esulano dall'accertamento del reato e attengono, invece, altre attivit� svolte dagli 
imputati in qualit� di agenti dei Servizi, ovvero rapporti di carattere generale o istituzionale 
tra Servizi italiani ed esteri, ovvero ancora l'organizzazione interna dei medesimi Servizi. E'
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 173 
infatti evidente che tali informazioni sono � e devono restare � riservate e, per questa ragione, 
il giudice ha posto in essere ogni cautela per impedire il loro disvelamento (1) . 
Pare allora potersi affermare che Presidente del Consiglio ed autorit� giudiziaria concordano 
(quanto meno): 
� sul fatto che il sequestro di Abu Omar, in quanto fatto-reato, non � coperto da segreto 
di Stato; 
� sul rilievo che vi sono tuttavia delle notizie liminari a tale fatto-reato, di cui deve essere 
garantita la segretezza. 
Il conflitto sorge allora nel momento in cui si rende necessario individuare in concreto 
la linea di confine tra ci� che � segreto e ci� che non lo �, nonch� definire il significato dell'espressione 
�fatto-reato� non secretato. 
Da ultimo, nella lettera/direttiva del 6 ottobre 2008, il Presidente del Consiglio ha infatti 
affermato la sussistenza del segreto su �qualsiasi rapporto fra i servizi italiani e stranieri ancorch� 
in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro 
Abu Omar � . 
Il significato di tale ultima frase � stato poi ulteriormente �chiarito� con gli atti di conferma 
del 15 novembre: �l'Autorit� giudiziaria � libera di indagare, accertare e giudicare il 
fatto reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti�, ad eccezione 
di quelli �che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri�. 
Tali espressioni inducono a ritenere che, per il Presidente del Consiglio, l'ambito di operativit� 
del segreto sarebbe tanto ampio da ricomprendere � oltre all'organizzazione interna 
dei Servizi e ai loro rapporti di carattere istituzionale e generale � anche i comportamenti dei 
singoli agenti, oggi imputati, ancorch� preordinati alla commissione del delitto de quo. 
Coerentemente con tale impostazione, egli ha confermato il segreto opposto dal teste 
Scandone in ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. Pollari 
relativi alle cd. renditions, nonch� il segreto opposto dal teste Murgolo in ordine ad alcuni 
suoi colloqui con l'imputato dott. Mancini e relativi all�eventuale coinvolgimento di quest�ultimo 
nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con �gli americani� a Bologna 
(colloqui, peraltro, gi� riferiti ai P.M. nel corso delle indagini preliminari). 
In buona sostanza, con tali atti di conferma, il Presidente del Consiglio sembra voler 
precludere al giudice anche l'accertamento sulla sussistenza o meno di elementi costitutivi 
del fatto-reato: la domanda del P.M. al teste Murgolo era, infatti, volta a provare le condotte 
poste in essere dall'imputato Mancini e preordinate all'ideazione ed esecuzione del sequestro 
(ovviamente, secondo la ricostruzione dell'accusa); mentre la domanda rivolta dalla difesa 
del Gen. Pollari al teste Scandone mirava a dimostrare la contrariet� dell'imputato alla pratica 
delle cd. renditions e, quindi, la sua estraneit� al reato. In proposito, deve evidenziarsi che 
non veniva richiesta l'esibizione di tali ordini o direttive, n� si chiedeva al teste di rivelarne il 
contenuto nei dettagli, di tal che il segreto opposto ha riguardato esclusivamente l'esistenza 
di tali atti e l'orientamento generale in essi espresso. 
E' peraltro evidente che, in una vicenda processuale in cui tutti gli imputati sono agenti 
(1) In particolare, ha disposto che l'esame dei testimoni appartenenti ai Servizi avvenisse a porte 
chiuse, ha da subito avvertito che non sarebbero state autorizzate �domande generiche o meno tese a 
ricostruire la tela dei pi� ampi rapporti C.I.A./S.I.S.Mi. che poco interessa l�attuale vicenda processuale� 
(cfr. ordinanza del 14 maggio 2008) ed ha costantemente ribadito l'obbligo dei testimoni di astenersi 
dal deporre su circostanze coperte da segreto).
174 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
o ex agenti dei Servizi italiani e americani, precludere al giudice l'acquisizione e l'utilizzazione 
di tutti i mezzi di prova che �hanno tratto� ai rapporti tra tali agenti �ancorch� collegati o 
collegabili� alla commissione del reato, significa precludere all'Autorit� giudiziaria di accertare 
le responsabilit� degli agenti/imputati, inibendole di conoscere del �fatto-reato�, che pure 
si afferma non essere secretato. 
Le affermazioni del Presidente del Consiglio appaiono allora intrinsecamente contraddittorie. 
La logica consente, infatti, due sole alternative: o il fatto-reato non � coperto da segreto 
ed allora non lo sono neanche le condotte degli imputati che ne costituiscono gli elementi 
costitutivi; oppure il fatto-reato � secretato. E' del resto evidente che, per il giudice, il sequestro 
di Abu Omar non ha nessuna importanza in quanto mero fatto storico, ma acquista rilievo 
solo se, e nei limiti in cui, egli pu� conoscerne in quanto reato, ovvero come esito di condotte 
umane e volontarie e, pertanto, fonte di responsabilit�. 
Per queste ragioni il giudice ritiene necessario rivolgersi a codesta Corte, al fine di sollecitarne 
l� intervento per orientarlo nella conduzione e nella decisione del giudizio e definire 
con maggior chiarezza i confini delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite. 
In particolare, pur condividendo in astratto l'affermazione del Presidente del Consiglio 
in merito alla necessit� di tutelare la riservatezza dei rapporti istituzionali tra Servizi italiani 
e stranieri e della loro organizzazione interna, egli ritiene che tale esigenza di riservatezza 
non pu� tradursi in una sostanziale vanificazione del suo potere/dovere di accertare e valutare 
le condotte degli imputati e le loro responsabilit�. Ci�, in quanto siffatta preclusione si porrebbe 
in contrasto con i seguenti principi: 
I. Il principio di legalit� 
Codesta Corte � sotto la vigenza della legge n. 801/1977 � ha evidenziato che tale disciplina 
�non delinea(va) alcuna ipotesi di immunit� sostanziale collegata all�attivit� dei sevizi 
informativi� (sentenza n. 110/1998). 
La legge n. 124/2007 ha, invece, previsto un'esimente speciale per gli agenti dei Servizi, 
ma ha altres� esplicitato che essa non opera per i �delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere 
la vita, l'integrit� fisica, la personalit� individuale, la libert� personale, la libert� morale, la 
salute o l'incolumit� di una o pi� persone� (art. 17). 
L'art. 40, comma 3, della legge n. 124/2007 statuisce poi che non possono essere oggetto 
di segreto �atti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti 
ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale 
causa di giustificazione prevista per attivit� del personale dei servizi di informazione 
per la sicurezza�. 
In altre parole: poich� non � concepibile che un'attivit� a tutela dello Stato sia svolta 
con metodi che contrastino con gli stessi principi su cui esso si fonda � e, in particolare, con 
il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona � gli agenti dei Servizi che commettano 
un delitto contro �la vita, l'integrit� fisica, la personalit� individuale, la libert� personale, la 
libert� morale, la salute o l'incolumit�� devono risponderne dinanzi all'autorit� giudiziaria e 
il loro operato non pu� essere in nessun caso �coperto� da segreto di Stato. 
Invero, si tratta di un principio gi� vigente nel nostro ordinamento � che non prevedeva, 
infatti, garanzie funzionali per gli agenti dei Servizi � riaffermato per� con particolare e significativa 
forza proprio nel momento in cui una simile, limitata garanzia � stata introdotta. 
N� pu� ignorarsi che la legge n. 124/2007 � successiva alla proposizione dei primi tre conflitti 
di attribuzione relativi a questa vicenda (nn. 2, 3 e 6 del 2007), cosicch� non pu� non leggersi
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 175 
tra le righe di queste norme una chiara presa di posizione del Parlamento anche sul caso Abu 
Omar.
Appare allora difficilmente conciliabile con il chiaro tenore della legge e con lo spirito 
ad essa sotteso l'inibizione � derivante dagli atti di conferma del 15 novembre � del potere 
dell'autorit� giudiziaria di accertare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato 
de quo e, in particolare, di conoscere fatti che proverebbero l'attiva partecipazione al delitto 
di un imputato (testimonianza di Murgolo), ovvero l'estraneit� di un altro (testimonianza di 
Scandone). Invero, siffatta preclusione rischia di tradursi in una sostanziale �copertura� dell'operato 
degli agenti/imputati e, in definitiva, in una sorta di garanzia d'impunit�, fondata 
sulla mera circostanza di appartenere ad un Servizio d'informazione, sconosciuta al nostro ordinamento. 
In definitiva, la limitazione dei poteri del giudice prospettata dal Presidente del Consiglio 
(divieto di acquisire e utilizzare mezzi di prova che �che hanno tratto ai rapporti fra servizi 
italiani e stranieri� ) � tanto ampia da poter impedire l'accertamento delle responsabilit� oggetto 
del giudizio. 
Di qui il dubbio che l'apposizione del segreto � pur formulata come inerente a singoli 
mezzi di prova � si estenda al reato, che non �, invece, secretabile per l'espressa previsione di 
legge e, ancor prima, in ragione dell'inderogabilit� della garanzia costituzionale dei diritti inviolabili. 
II. Il principio di proporzionalit� 
La conferma del segreto � motivata dal Presidente del Consiglio in relazione all'esigenza 
di �preservare la credibilit� del servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli 
organismi collegati�, in quanto �la divulgazione di notizie rivelatrici anche di parti soltanto 
di tali rapporti, esporrebbe i nostri servizi al rischio concreto di un ostracismo informativo 
da parte degli omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento dell'attivit� 
informativa presente e futura�. Inoltre, con specifico riferimento al segreto opposto 
dal teste Scandone in ordine all'esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal Gen. 
Pollari relativi alle cd. renditions, la conferma del segreto � motivata anche con riferimento 
alla �esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni servizio, ponendo al 
riparo da indebita pubblicit� le sue modalit� organizzative ed operative�. 
Si tratta di finalit� pienamente legittime, per il cui perseguimento per� non appare affatto 
necessario sacrificare, con tanta incisivit�, i poteri dell'autorit� giudiziaria. Al contrario il rispetto 
del principio di proporzionalit� sembrerebbe imporre una distinzione tra: 
� informazioni inerenti modalit� organizzative ed operative dei Servizi, ovvero rapporti 
di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese ovviamente eventuali intese 
che definiscano linee di condotta condivise, da un lato, 
� e condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiano avuto 
incidenza causale sul fatto criminoso, dall'altro. 
Le prime devono rimanere riservate: di ci� � fortemente convinto lo stesso giudice ricorrente, 
che mai ne ha violato la segretezza e, al contrario, ha posto in essere tutte le cautele 
necessarie per evitarne il disvelamento. 
Le seconde, invece, devono essere conoscibili dall'autorit� giudiziaria, non essendovi 
alcuna incompatibilit� tra garanzia della riservatezza delle istituzioni e conoscibilit� delle 
condotte delittuose poste in essere da singoli soggetti che ad esse appartengono: tali condotte, 
infatti, proprio per il loro carattere eventualmente illegale, si pongono al di fuori di quella
176 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
cornice istituzionale che pu� essere � e deve essere � destinataria di tutela. 
Diversamente, gli atti di conferma del 15 novembre non rispettano tale criterio distintivo, 
n� � pi� in generale � il principio di �ragionevole rapporto di mezzo a fine�. 
In particolare, deve ricordarsi che il segreto opposto dal Sig. Scandone aveva ad oggetto 
la sua eventuale conoscenza di direttive o ordini impartiti dal Gen. Pollari ai propri sottoposti 
�tese ad impedire l�uso di mezzi o modalit� illecite da parte dei medesimi nell�opera di contrasto 
del terrorismo internazionale e, in particolare, nell�attivit� cosiddetta delle renditions�. 
Non si vede, allora, n� quale grave compromissione della �credibilit� del servizio�, n� quale 
�indebita pubblicit�� delle sue �modalit� organizzative ed operative� sarebbe derivata da 
una risposta del teste, sia che fosse stata negativa (con l'acquisizione della prova che il Sig. 
Scandone non conosceva simili direttive o ordini), sia che fosse stata positiva (con l'acquisizione 
della prova che il direttore del S.I.S.Mi. aveva imposto ai suoi agenti il rispetto della 
legalit�, come impone la legge). 
Quanto al segreto opposto dal Sig. Murgolo, esso ha poi ad oggetto quanto a lui riferito 
dall'imputato Mancini in relazione al ruolo dallo stesso evetualmente rivestito nel reato. In 
questo caso, si � assolutamente fuori dell'ambito delle informazioni legittimamente secretabili, 
trattandosi di comportamenti individuali inerenti la commissione di un reato. 
III � Il principio dell'anteriorit� della secretazione 
Quanto alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, deve evidenziasi che esso 
ha ad oggetto quanto dallo stesso gi� riferito nel corso delle indagini preliminari. 
Appartiene per� alla logica, prima ancora che al diritto, l'osservazione che una notizia 
� segreta sin tanto che essa non venga rivelata ed il mero fatto della rivelazione � di per se 
stesso idoneo a trasformare una notizia da segreta a conosciuta (e, infatti, il legislatore ha configurato 
il delitto di rivelazione di segreti di Stato come reato istantaneo ed ha imposto anche 
alla persona ascoltata nel corso delle indagini preliminari � e non solo al testimone � l'obbligo 
di astenersi dal rispondere su domande concernenti un segreto di Stato e di fare formale opposizione). 
Non solo. Il nostro ordinamento non conosce � e anzi rifiuta � la figura della secretazione 
successiva. 
Gi� la legge n. 801/1977 presupponeva, infatti, il principio per cui la secretazione di 
una notizia dev'essere antecedente alla sua acquisizione da parte dell'autorit� giudiziaria e, 
pi� volte, in sede di lavori preparatori era stata evidenziata l'esigenza che l'apposizione del 
segreto avvenga �prima ed a prescindere dall'uso processuale della stessa (notizia), al fine 
di evitare che l'Esecutivo opportunamente ed arbitrariamente copra del segreto ex post ci� 
che ad esso � scomodo o dannoso in relazione ad un processo determinato� (cos� la relazione 
introduttiva della proposta di legge Balzamo, Accame e Aniasi). 
La legge n. 124/2007 ha ora ulteriormente esplicitato tale principio, introducendo, come 
suo corollario, l'obbligo di annotazione del segreto (ove possibile) sugli atti, documenti o cose 
che ne sono oggetto. 
I fatti oggetto della testimonianza del Sig. Murgolo, pertanto: 
� o non erano segreti all'epoca delle dichiarazioni da questi rese ai P.M.; ma allora non 
possono esserlo divenuti solo ora, in forza di una secretazione ex post. 
� oppure erano gi� all'epoca coperti da segreto; ma, anche in tal caso, non lo sono pi� in 
ragione del loro disvelamento, configurandosi tuttavia il reato di cui all'art. 261 c.p. 
Invero, stupisce non poco il silenzio del Presidente del Consiglio su tale aspetto dell'op-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 177 
posizione, nonch� la soluzione adottata, per cui, da un lato, si conferma il segreto in relazione 
a fatti ormai rivelati e, dall'altro, non si prende nessuna iniziativa nei confronti del teste, che 
a quei fatti ha ormai dato pubblicit�. 
IV � Violazione del principio di correttezza e lealt� 
IV.1 � Il potere di secretazione, importando, nell'interesse alla sicurezza dello Stato, una 
preclusione al pieno esercizio della funzione giurisdizionale � e, quindi, una limitazione all'altrettanto 
fondamentale interesse alla giustizia � deve essere esercitato in modo chiaro, esplicito 
ed univoco. 
Al contrario, nel caso di specie, sebbene il Presidente del Consiglio contesti �decisamente� 
l'esistenza di ambiguit� nelle sue precedenti affermazioni, � un dato di fatto che tutti 
i giudici che si sono occupati del �caso Abu Omar� hanno avuto seri problemi nell'individuare 
i contorni del segreto di Stato ed i confini delle proprie attribuzioni. 
Per questa ragione, il giudice ricorrente, nel formulare il secondo interpello, ha altres� 
esplicitamente richiesto al Presidente del Consiglio una risposta finalmente chiara sul discrimine 
tra fatti conoscibili e fatti secretati. Ci�, in nome di quel dialogo leale e corretto che dovrebbe 
improntare i rapporti tra poteri dello Stato e che costituisce imprescindibile garanzia 
per ciascuno di essi. 
Tuttavia, l'affermazione del Presidente del Consiglio � per cui il �fatto reato� non � segreto, 
mentre lo sono i �mezzi di prova ... che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e 
stranieri � � inserita nello specifico contesto del processo Abu Omar continua ad essere alquanto 
oscura o, meglio, assume un significato solo se letta nel senso di estendere il segreto 
anche agli eventuali comportamenti dei singoli agenti/imputati e preordinati alla commissione 
del delitto de quo. 
Ma se cos� �, l'affermata non segretezza del �fatto reato� si risolve in una sorta di artificio 
retorico volto a mascherare, nella forma, l'effettiva portata della segretazione che, nella 
sostanza, diviene tanto ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere 
del giudice di conoscere il reato nelle sue componenti oggettive e soggettive: perch� quanto 
afferma il Presidente del Consiglio � un po' �come dire che di un reato � conoscibile e accertabile 
solo il mero fatto storico ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in 
essere, non le sue eventuali cause di giustificazione� (cos� l'ordinanza del 22 ottobre 2008). 
Siffatte espressioni, quindi, anzich� portare la pi� volte richiesta chiarezza e certezza, 
lasciano ancora una volta il giudice in balia di interpretazioni soggettive e mutevoli, esponendolo 
al rischio di gravi responsabilit�, in evidente contrasto con il principio di correttezza 
e lealt�. 
IV.2 � Con specifico riferimento all'atto di conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, 
deve poi evidenziasi un'ulteriore anomalia. 
A fronte di una richiesta relativa alla segretezza di informazioni attinenti il ruolo eventualmente 
rivestito dall'imputato Mancini nel sequestro Abu Omar, il Presidente del Consiglio 
afferma che la questione � in realt� un'altra: se esiste il segreto sui rapporti tra detto imputato 
e �gli americani�. 
Tale spostamento del fulcro della questione consente poi al Presidente del Consiglio di 
motivare la conferma del segreto con l'esigenza di �preservare la credibilit� del servizio nell'ambito 
dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati�. 
Sia dall'interpello del giudice, sia dal verbale d'udienza emergeva, invece, in modo assai
178 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
chiaro che la testimonianza richiesta dal P.M. non verteva affatto sui rapporti internazionali 
del S.I.S.Mi. con gli organismi collegati, ma aveva ad oggetto esclusivamente quanto riferito 
al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione 
del reato (2). 
In tale contesto, la conferma del Presidente del Consiglio, movendo da una �reinterpretazione� 
dell'interpello e individuandone l'oggetto in informazioni pacificamente secretate (i 
rapporti CIA/S.I.S.Mi.) ha in sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio 
di correttezza e lealt�. 
ISTANZA ISTRUTTORIA 
Il ricorrente non � a conoscenza n� delle comunicazioni del Presidente del Consiglio al 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica degli atti qui impugnati, n� delle 
eventuali pronunce adottate dal Comitato Parlamentare in ordine alla legittimit� degli stessi. 
Pertanto, si richiede a codesta Ecc.ma Corte di voler, in via istruttoria, ai sensi degli artt. 
13 della legge n. 87/1953 e 12 delle norme integrative, ordinare al Comitato la trasmissione 
delle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, nonch� delle relative determinazioni 
adottate. 
Si chiede, altres�, che venga ordinata al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esibizione: 
. degli atti che appongono il segreto sulle circolari e sugli ordini impartiti dal Gen. Pollari 
tesi a vietare ai suoi sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale 
e, in particolare, le cd. extraordinary renditions; 
. degli atti che appongono il segreto sui comportamenti del dott. Mancini collegati al sequestro 
Abu Omar. 
In proposito, si evidenzia che il segreto di Stato non pu� essere opposto a codesta Ecc.ma 
Corte e il giudizio ad essa demandato non pu� prescindere dalla verifica dell'esistenza degli 
atti appositivi, in assenza dei quali sarebbero sicuramente illegittime sia l'opposizione, sia la 
conferma del segreto. 
P.Q.M. 
Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler: 
� in via istruttoria, 
� ordinare al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la trasmissione 
delle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alle note del 15 novembre 
2007 di conferma del segreto di Stato opposto dai testi Scandone e Murgolo, nonch� delle relative 
determinazioni adottate in sede di controllo, nonch� 
� ordinare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esibizione: degli atti che appongono 
(2) Infatti, il P.M. dott. Pomarici spiegava al teste �noi non le chiediamo su a sua conoscenza in 
ordine ai rapporti tra la CIA e il SISMi, anche in ordine alle renditions e cos� via, argomento che risulta 
tutelato da segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio. Noi le chiediamo invece di riferire su 
quanto ha saputo confidenzialmente dall'attuale imputato Marco Mancini, che sono dichiarazioni che 
non hanno niente a che vedere con i rapporti tra CIA e SISMi. Cio� il fatto storico su cui Lei � chiamato 
a testimoniare non � sui rapporti tra CIA e SISMi, bens� su quello che le ha riferito Mancini�. 
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 179 
il segreto sulle circolari e sugli ordini impartiti dal Gen. Pollari tesi a vietare ai suoi sottoposti 
il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le cd. extraordinary 
renditions; degli atti che appongono il segreto sui comportamenti del dott. Mancini 
collegati al sequestro Abu Omar. 
� nel merito, 
� dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri secretare �qualsiasi 
rapporto fra i servizi italiani e stranieri ancorch� in qualche modo collegato o collegabile 
con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu Omar�. 
� dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri precludere all'autorit� 
giudiziaria ricorrente l'acquisizione e l'utilizzazione di tutti mezzi di prova che �che hanno 
tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri�; 
� dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri confermare il segreto 
di Stato su notizie gi� rivelate nel corso delle indagini preliminari; 
� annullare gli atti di conferma del 25 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e 
USG/2.SP/557/50/347) e, ove occorra, la lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 
2008 (N. 6000.1/42025/GAB) . 
Roma, 3 dicembre 2008 
Prof. Avv. Federico Sorrentino 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
Atto di costituzione 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
promosso 
dal Giudice Monocratico della IV Sezione Penale del Tribunale di Milano in persona del dott. 
Oscar Magi sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, 
rappresentato e difeso dal prof. avv. Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato 
presso il suo studio in Roma, Lungotevere delle navi n. 30 
in relazione 
alle due lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2008 
(USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui � stato confermato il segreto di Stato 
opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze 
dibattimentali rispettivamente del 15 e del 22 ottobre 2008, relative al processo a carico di 
Adler Monica Courtney ed altri pendente dinanzi la IV Sezione penale del Tribunale di Milano 
con R.G. 5335/07, nonch�, ove occorra, alla lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 
2008 (N. 6000.1/42025/GAB). 
FATTO 
In pendenza dei quattro conflitti (cinque se si considera anche quello incidentale del G.I.P.) 
relativi al processo penale pendente a Milano per il sequestro di Abu Omar, e ben noti a codesta 
Corte, il Presidente del Consiglio in carica, visto l�art. 44, 2� comma D.P.C.M. 1.8.2008 
n. 1 (ALL. n. 1 al ricorso avversario), informato dell� approssimarsi di un�udienza in cui erano
180 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
stati citati a deporre come testimoni agenti o ex agenti dei servizi, riteneva opportuno indirizzare, 
in data 6.10.08, una nota a tutte le amministrazioni interessate in cui confermava le precedenti 
apposizioni di segreto di Stato contenute nelle note 11.11.05, 26.7.06, 18.11.06, 
26.1.07 e 2.10.07 ed aventi ad oggetto l�organizzazione dei servizi ed i rapporti fra servizi 
italiani e servizi stranieri, invitando le amministrazioni stesse ad informarne il personale interessato. 
Rispettivamente alle udienze del 15 e 22 ottobre 2008, tenutesi dinanzi al Tribunale di Milano, 
i testi Scandone e Murgolo, a precise domande, opponevano il segreto di Stato, ed il giudice 
monocratico oggi ricorrente, con due ordinanze 22.10.08 e 29.10.08 chiedeva - ai sensi dell�art. 
202 c.p.p - conferma dell�opposizione al Presidente del Consiglio, che tale conferma 
forniva con note motivate entrambe in data 15.11.08. 
In relazione a tali due ultime note ed a quella 6.10.2008 il giudice milanese sollevava conflitto 
di attribuzione, chiedendone l�annullamento e chiedendo altres� la dichiarazione che non spetta 
al Presidente del Consiglio dei Ministri segretare <<qualsiasi rapporto �fra i servizi italiani e 
stranieri ancorch� in qualche modo collegato o �collegabile con il fatto storico meglio noto 
come sequestro Abu �Omar>>; che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri �precludere 
all�autorit� giudiziaria ricorrente l�acquisizione e �l�utilizzazione di tutti i mezzi di 
prova <<che hanno tratto ai rapporti �fra servizi italiani e stranieri>>; che non spetta al Presidente 
del �Consiglio dei Ministri confermare il segreto di Stato su notizie �rivelate nel corso 
delle indagini preliminari�. 
In via istruttoria, il ricorrente chiedeva a codesta Corte di �ordinare al �Comitato parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica la �trasmissione delle eventuali comunicazioni del Presidente 
del �Consiglio in merito alle note del 15 novembre 2007 di conferma del �segreto di Stato 
opposto dai testi Scandone e Murgolo, nonch� delle �relative determinazioni adottate in sede 
di controllo, nonch� ordinare �al Presidente del Consiglio dei Ministri l�esibizione: degli atti 
che �appongono il segreto sulle circolari e sugli ordini impartiti dal Gen. �Pollari tesi a vietare 
ai suoi sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di �contrasto del terrorismo internazionale e, in 
particolare, le cd. �extraordinary renditions; degli atti che appongono il segreto sui �comportamenti 
del dott. Mancini collegati al sequestro Abu Omar�. 
Fin qui la sintetica narrativa del fatto, pi� ampiamente svolta dal ricorrente, che, peraltro, 
nella sua ricostruzione incorre in qualche inesattezza ed errore. 
In particolare: 
a) si deduce nel ricorso che il teste Scandone avrebbe opposto il segreto �richiamandosi alla 
sopra citata lettera direttiva del Presidente del Consiglio� (pag. 4 del ricorso) mentre la trascrizione 
della fonoregistragione non reca tracce di tale richiamo (doc. 6 allegato al ricorso, 
pagg. 24-25). 
b) Ancora: la domanda posta al teste Murgolo sarebbe stata volta � secondo il Potere ricorrente 
� ad ottenere la conferma di dichiarazioni gi� rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari 
(pag. 12 del ricorso) ed aventi ad oggetto �quanto riferito al teste dall�imputato Mancini 
in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato � (pag. 21); il tutto 
collegato ad una �partecipazione (del Mancini n.d.r.) ad una riunione con gli americani a Bologna� 
(pagg. 9-10 e 12). 
Tale ricostruzione operata dal Tribunale di Milano � inficiata da numerosi errori, come risulta 
dal verbale di assunzione di informazioni del Murgolo ex art. 362 c.p.p., gi� agli atti del conflitto 
n. 2/2007, ma che, per comodit� della Corte, si produce in copia (All. 1). 
Da detto verbale risulta non solo che la �riunione� non vedeva riuniti gli �americani� (cio�
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 181 
agenti CIA) e Mancini, ma soltanto agenti SISMi, riuniti per valutare richieste ricevute dalla 
CIA, ma anche che Mancini, parlando con il Murgolo, escluse recisamente di aver dato alla 
CIA qualsiasi collaborazione, anche in forma di accertamenti preliminari, affermando che �n� 
lui n� il SISMi avevano responsabilit� nel sequestro�. 
Il Tribunale di Milano d� dunque per scontato quello che, invece, dalle dichiarazioni del Murgolo 
era stato escluso e cio� �un personale coinvolgimento del Mancini nella commissione 
del reato�. 
D�, cio�, per accertata quella che, allo stato degli atti, � solo una ipotesi accusatoria. 
Il che integra un errore di fatto dal quale deriver� � come si vedr� in prosieguo � una illazione 
giuridica infondata. 
DIRITTO 
Il ricorrente invoca la violazione di quattro principi costituzionali: il principio di legalit�, che 
vieta di coprire con il segreto di Stato la commissione di reati; il principio di proporzionalit� 
che, se consentirebbe di segretare rapporti di carattere generale ed istituzionale con i servizi 
stranieri, vieterebbe per� la segretazione di specifiche relazioni conducenti a comportamenti 
criminosi; il principio della necessaria anteriorit� della segretazione, che vieterebbe di segretare 
in un processo notizie gi� acquisite nel corso delle indagini preliminari; il principio di 
correttezza e lealt�, che sarebbe stato violato da ben due Presidenti del Consiglio pro tempore 
a duplice titolo. In primo luogo formulando apposizioni di segreto ambigue (tanto vero che 
tutti i giudici che si sono occupati del caso Abu Omar hanno avuto seri problemi nell�individuare 
i contorni del segreto di Sato e i confini delle proprie �attribuzioni�: pag. 20 del ricorso). 
In secondo luogo �reinterpretando l�interpello del Tribunale di Milano e la domanda posta al 
teste, che aveva ad oggetto non gi� i rapporti fra SISMi e CIA ma solo <<quanto riferito al 
teste dall�imputato Mancini>> in tal modo eludendo <<la richiesta di conferma in contrasto 
con il principio di correttezza e lealt�>>�: (pag. 21). 
Partitamente si osserva in proposito: 
1) Principio di legalit� 
Le enunciazioni del ricorrente ci trovano pienamente consenzienti in punto di principio: gli 
agenti dei servizi non godevano, sotto il vigore della legge 801/77, di alcuna speciale immunit� 
(e non rileva nella specie quella limitata immunit� concessa dalla legge 124/07 con le garanzie 
funzionali). 
Del tutto dissenzienti ci trovano, invece, quando da controparte si pretende di affermare che 
il Presidente del Consiglio abbia violato tale principio segretando il �fatto-reato�. 
Tutte le apposizione di segreto presidenziali, dalla prima all�ultima, hanno chiaramente distinto 
fra fatto-reato, su cui non c�era segreto e organizzazione dei servizi e rapporti fra servizi italiani 
e stranieri su cui il segreto era, invece, apposto. 
Tale linea � sempre stata coerente e non � affatto vero, come ex adverso si afferma, che l�ultima 
conferma del segreto operata dal Presidente del Consiglio in carica, per la sua ampiezza, si 
estenda ai �comportamenti� con ci� ricomprendendo, inammissibilmente, quindi il reato. Ci� 
� infatti smentito per tabulas dalle conferme presidenziali 15.11.08 (allegate al ricorso), che 
testualmente cos� corrono: �Con l�affermazione della insussistenza del segreto di Stato sul 
fatto-reato e della sua sussistenza, invece, sui rapporti fra servizi italiani e stranieri <<ancorch� 
collegati o collegabili a quel fatto>> si � inteso, infatti, precisare che l�Autorit� giudiziaria � 
libera di indagare, accertare e giudicare il fatto-reato de quo, non coperto da segreto, con tutti 
i mezzi di prova consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non possono essere compresi � perch� 
coperti da segreto � quelli che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri�.
182 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Come la Corte �Costituzionale ha insegnato, infatti, l�opposizione del segreto non ha �l�effetto 
di impedire all�autorit� giudiziaria l�accertamento di fatti criminosi, <<bens� l�effetto di inibire 
all�autorit� giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza 
e di prova coperti da segreto>> (sentt. 110 e 410/98)�. 
Dunque il segreto opposto riguarda �elementi di conoscenza e di prova�!. Come � possibile 
ricomprendere in tale locuzione quei �comportamenti criminosi� (vedi in particolare pag. 12 
del ricorso), che controparte lamenta? A meno, naturalmente, di non voler giocare sull�equivoco 
di confondere �comportamenti� risolventisi in incontri fra agenti di servizi diversi che 
si scambiano confidenze, richieste e notizie (e che costituiscono fonte di prova segretabile) e 
�comportamenti� risolventisi in condotte integrative di (almeno parti di) fattispecie criminose, 
che costituirebbero reato non segretabile. 
Sembra, peraltro, evidente come la segretazione presidenziale, con la sua insistita sottolineatura 
sulla segretazione delle fonti di prova e degli elementi di conoscenza escluda dal suo oggetto 
ogni e qualsiasi comportamento criminoso. 
2) Principio di proporzionalit� 
Il vero � � e con ci� passiamo al principio di proporzionalit� � che agenti dei servizi che pongano 
in essere in territorio di altro Stato comportamenti leciti nel loro Paese ma penalmente 
sanzionabili in quello di azione (e che magari di tanto sono stati avvisati dal servizio nazionale 
omologo) sanno di correre il rischio di essere scoperti dalle forze dell�ordine e processati secondo 
la lex loci. Fa parte dei �rischi del mestiere�. Non possono per� accettare - n� pu� accettarlo 
il Paese di appartenenza � che fonti di prova delle loro responsabilit� possano essere 
i rapporti confidenziali con il servizio nazionale omologo, perch� ci� incrinerebbe la credibilit� 
dei rapporti internazionali fra servizi e porterebbe a quel noto fenomeno definito �ostracismo 
informativo�. 
Non ha senso, quindi, affermare, come fa il Tribunale di Milano, che il mezzo sarebbe sproporzionato 
al fine, perch� si potrebbe capire la segretazione di rapporti di carattere generale 
ed istituzionale con i Servizi stranieri ma non rapporti di carattere particolare idonei a fornire 
prova di fatti criminosi, in quanto se il reato non � coperto da segreto, nessuna fonte di prova 
utile per accertarlo dovrebbe essere segretata. 
Tale tesi � stata enunciata dal Tribunale nelle ordinanze 14.5.2008 (attualmente all�esame di 
codesta Corte nel conflitto 14/2008) e 22.10.2008 (agli atti del presente conflitto) ed � ovviamente 
viziata da una inversione del principio costituzionale che regge i rapporti fra segreto di 
Stato e giurisdizione. 
Il giudice milanese sembra ritenere, infatti, che il segreto di Stato copra soltanto �la tela dei 
pi� ampi rapporti CIA/SISMi�; ma non gli specifici rapporti tra soggetti appartenenti a detti 
organismi se ed in quanto volte ad individuare �ambiti di responsabilit� personali collegati 
alla dinamica dei fatti di causa�, in quanto per i gravi reati per i quali si procede �non era e 
non � prevista alcuna immunit��. 
Cos� argomentando, il giudice penale milanese afferma il principio che il segreto di Stato non 
pu� mai coprire una fonte di prova utile all�accertamento di un reato, principio che � esattamente 
l�opposto di quello affermato dalla legge e chiarito da codesta Corte Costituzionale (in 
particolare sentt. 86/77, 110/98, 410/98). 
Se � vero, infatti, che il segreto di Stato non conferisce (rectius: non conferiva) specifiche 
immunit� agli agenti dei servizi, vero � anche che ben pu� essere apposto ed opposto il segreto 
di Stato su una fonte di prova ancorch� necessaria o addirittura indispensabile per l�accertamento 
di un reato.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 183 
Tanto vero che se quella fonte di prova � indispensabile per l�accertamento del reato �il giudice 
dichiara di non doversi procedere per l�esistenza di un segreto di Stato� (art. 202 c.p.c.). 
Nella specie il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell�affermare la assoluta estraneit� del 
Governo al sequestro di Abu-Omar, aveva, per�, apposto il segreto sulle fonti di prova atte a 
rivelare rapporti fra SISMi e CIA, come era nei suoi poteri-doveri, fermo il potere dei magistrati 
di ricercare altrove ogni altra prova lecita e possibile. 
Il giudice di Milano, nel ritenere superabile tale apposizione e relativa opposizione confermata 
nella misura in cui il superamento � funzionale all�accertamento di un reato, nega con ci� 
stesso la prerogativa del Presidente del Consiglio, vanificando in toto l�istituto del segreto di 
Stato. 
Semplificando al massimo potrebbe dirsi, infatti, che il magistrato milanese ha capovolto il 
principio di bilanciamento fra i poteri sancito in parte qua dall�ordinamento, principio che �: 
�il segreto di Stato costituisce limite alla funzione giurisdizionale�, affermando, invece, che 
�l�esercizio delle funzioni giurisdizionali costituisce limite al segreto di Stato�. 
L�enunciazione viene, per vero, stemperata nella stesura del ricorso quando, a pag. 17, la 
difesa del Tribunale di Milano contrappone non gi� i rapporti generali e particolari fra servizi 
ma �rapporti di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri comprese ovviamente 
eventuali intese che definiranno linee di condotta condivise, da un lato, (segretabili: n.d.r.) e 
condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiamo avuto incidenza 
sul fatto criminoso, dall�altro (non segretabili: n.d.r.)�. 
Si tratta per� solo di un abile artificio dialettico che sposta il centro di gravit� del ragionamento 
dal rapporto fra servizi come fonte di prova, al rapporto fra servizi come condotta e che ovviamente 
prova troppo perch� sul fatto che non siano segretabili � e mai infatti sono state segretate 
� condotte criminose, siamo tutti d�accordo. 
3) Principio di anteriorit� della segretazione 
Con riguardo al segreto opposto dal teste Murgolo, controparte ne contesta la apponibilit� � 
opponibilit� perch� avente ad oggetto quanto dallo stesso Murgolo riferito nel corso delle indagini 
preliminari e quindi gi� di fatto desegretato. Il ricorrente, inoltre, manifesta stupore 
per il fatto che il Presidente del Consiglio non abbia adottato alcuna iniziativa nei confronti 
del teste che aveva rivelato un segreto. 
Le argomentazioni del ricorrente sembrano basarsi su tre errori concettuali. 
Il primo � il disconoscimento del segreto di Stato come entit� ontologicamente esistente sulla 
base della legge che lo definisce; il secondo (al primo collegato) � il ritenere che il segreto di 
Stato non possa essere apposto per categorie generali ma solo puntualmente e con il procedimento 
previsto dal codice di procedura penale. Il terzo � che il segreto di Stato venga meno 
quando esso sia gi� venuto a conoscenza di un certo numero di persone. 
Sul primo errore 
Le argomentazioni avversarie partono dal presupposto che il segreto di Stato non possa esistere 
se non a seguito di formale e specifica apposizione e successiva opposizione e conferma a 
norma del codice di procedura penale e nelle ipotesi ivi indicate. 
Tale assunto non pu� essere condiviso in quanto il precetto dell�art. 12 L. 801/77 e poi quello 
dell�art. 39 L. 124/07, contengono una definizione di segreto assolutamente puntuale ed idonea, 
quindi, a consentire a qualsiasi operatore del diritto di apprezzare la segretezza o, quanto 
meno, il sospetto di segretezza di �atti, documenti, notizie, �attivit� e ogni altra cosa la cui 
diffusione sia idonea a recar danno alla �integrit� dello Stato democratico� (oggi: �all�integrit� 
della Repubblica�) anche in mancanza di qualunque classifica formale e di formale apposi-
184 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
zione od opposizione. S� che in presenza di �cose� oggettivamente segrete in cui si imbatta 
l�autorit� giudiziaria, l�interpello, anche in caso di dubbio, � d�obbligo. L�apposizione e l�opposizione 
non sono, infatti, costitutive ma semplicemente dichiarative di un segreto per s� 
esistente, quale categoria ontologica (C. Mosca, G. Scandone, S. Gambacurta, M. Valentini, 
I servizi di informazione e il segreto di Stato, Giuffr� 2008, pag. 510; F. Mastropaolo, La disciplina 
dei segreti di Stato e di ufficio e i suoi riflessi nel processo e nell� inchiesta parlamentare 
in Riv. it. Scienze Giuridiche, 1971, pag. 42). 
In tal senso, molto puntualmente Corte d�Assise di Roma, sentenza n. 21 del 12.6.97 (in �Per 
aspera ad veritatem� n. 10/98) che, dopo aver riportato il testo del sopracitato art. 12 cos� lo 
chiosa: 
�Poich� tale disposizione prescinde dal positivo apprezzamento dell�autorit� competente 
circa la sussistenza del segreto (cosiddetta classificazione di atti o notizie), deve ritenersi che 
la stessa si riferisca anche a quegli atti o a quelle notizie che possiedono un carattere di segretezza 
per essere inerenti alla sicurezza dello Stato e alle altre finalit� previste, pur prescindendo 
da qualsiasi esplicito intervento qualificatorio della autorit� competente�. 
A definitivo chiarimento del punto, la richiamata sentenza aggiunge ancora: 
�In sostanza, il quadro che discende dalla normativa applicabile ... appare richiedere ... un 
sindacato, ancorch� limitato alla verifica della insussistenza di fatti eversivi dell�ordine costituzionale 
e al rispetto delle finalit� che legittimano l�esistenza del segreto: il che, come 
detto, vale sia per le situazioni in cui la qualificazione discenda positivamente da una espressa 
valutazione dell�autorit� competente, sia per i casi, quali quello di specie, in cui la segretezza 
dell�atto o della notizia si assume essere coessenziale all�atto o alla notizia. 
A conferma dei principi enunciati nella sopracitata sentenza si veda pure, sia pur sotto altro 
profilo, Cass. I penale, sentenza n. 3348 del 29.1.02. 
Il principio affermato dalla giurisprudenza corrisponde, d�altronde, puntualmente ad uno dei 
fondamentali insegnamenti impartiti da codesta Corte in relazione al principio di ragionevolezza. 
Ragionevolezza con cui � incompatibile l�idea che un�autorit� giudiziaria che si imbatta in 
un documento ictu oculi coperto da segreto di Stato possa legittimamente utilizzarlo senza 
interpellare l�autorit� competente sol perch� quel segreto non � stato n� apposto n� opposto. 
Sul secondo errore 
La piana lettura dell�art. 1, secondo comma, della legge 801/77 consentiva di affermare che 
spettava al Presidente del Consiglio la emanazione di direttive volte a meglio individuare categorie 
di documenti, atti ed altre cose coperte da segreto di Stato in esplicitazione dei precetti 
di legge. La prima di tali direttive � la pi� volte citata Circolare Craxi n. 2001 del 30.7.85, 
(all. 2, oggi quasi letteralmente trasfusa in Regolamento � D.P.C.M. 8.4.08 in G.U. 16.4.08 n. 
90 - a norma dell�art. 39, comma 5, L. 124/07) alla stregua della quale doveva essere valutata 
ogni documentazione, ancorch� non classificata ed a prescindere dalla apposizione di segreto. 
La Corte di Assise di Roma, nella sentenza gi� citata, ha affermato in proposito: �La Corte 
ritiene, infatti, che le direttive indicate (tra cui quella citata: n.d.r.) costituiscano un criterio 
obiettivo al quale attenersi per la qualificazione della natura dei documenti oggetto di imputazione, 
nel senso che, ove i documenti in questione siano riconducibili alla tipologia indicata 
nelle citate direttive e nelle singole voci nelle quali, all�epoca dei fatti, era certamente articolato 
il conto delle spese riservate, gli stessi non potranno non essere qualificati come inerenti 
alla sicurezza dello Stato e, conseguentemente, assistiti dal regime del segreto di Stato.�. 
La apposizione del segreto in via generale e per categorie � dunque pienamente legittima.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 185 
Sul terzo errore 
Sostiene il ricorrente che non possa comunque essere apposto od opposto il segreto su notizie 
che siano state gi� acquisite agli atti, sia in virt� del principio di irretroattivit�, sia in virt� di 
un gi� avvenuto disvelamento in sede di indagini preliminari, con conseguente, sia pur parziale, 
divulgazione. 
Sembra a questa difesa che in relazione al segreto di Stato non sussista alcuno dei principi invocati. 
Non vi �, infatti, alcun limite di tempo per apporre ed opporre il segreto a fronte di 
fonti di prova che costituiscono pericolo per la sicurezza dello Stato: eppertanto il segreto 
pu� essere apposto od opposto in ogni momento in cui i soggetti preposti alla sua tutela si avvedano 
del pericolo e l�autorit� giudiziaria �non pu� ignorare tale comunicazione� (C. Mosca 
ed altri, I servizi ecc., cit., pag. 599). 
Quanto, poi, all�avvenuto deposito degli atti nella segreteria del GIP ex art. 415 bis c.p.p. occorre 
ricordare che �non vanno confusi ... i piani sui quali opera il segreto istruttorio rispetto 
al segreto d�ufficio e in modo ancor pi� stringente al segreto di Stato� (Procura della Repubblica 
di Brescia, richiesta di archiviazione nel procedimento n. 13221/CH/2007 - All. 3 all�atto 
di costituzione nel conflitto 6/2007). 
D�altronde, la gi� avvenuta parziale diffusione di atti di indagine coperti da segreto non fa 
venir meno la segretezza �poich� con la successiva divulgazione vengono dati all�atto maggior 
risalto e diffusione� (Procura Brescia cit. e Cass., I, sent. 10135 del 24.9.95) in quanto ҏ irrilevante 
che gli atti o i fatti segreti fossero gi� conosciuti in un ambito limitato di persone, 
quando la condotta dell�agente abbia avuto l�effetto di divulgazione a settori ben pi� vasti di 
pubblico� (Cass., VI, 17.4.04 n. 35647). 
Nella specie, attraverso l�acquisizione in dibattimento le notizie de quibus avrebbero non gi� 
la limitata diffusione di quelle assunte in fase di indagine preliminare, ma una divulgazione 
potenziale erga omnes. 
Sarebbe d�altronde assolutamente irragionevole che la gi� avvenuta parziale divulgazione di 
un segreto di Stato (causata dai pi� svariati ipotizzabili errori od omissioni a vari livelli) possa 
negare agli organi competenti l�esercizio del potere di segretazione per impedire ulteriori nefaste 
e pi� gravi conseguenze. 
L�istituto del segreto � infatti funzionale e non simbolico. 
La conoscenza di un segreto � fatto diverso dalla sua diffusione ed un segreto non cessa di 
essere tale per essere stato rivelato a soggetti non legittimati a conoscerlo: il divieto riguarda 
la diffusione, non l�apprendimento. 
Il risultato avuto di mira dal legislatore con la disciplina del segreto di Stato � la salvaguardia 
della integrit� e sicurezza dello Stato, che sarebbero messe in pericolo dalla �diffusione� di 
certe notizie. Orbene, la diffusione � fenomeno che abbraccia un indefinito ventaglio di ipotesi 
di gravit� progressiva, che vanno dalla comunicazione a soggetti non abilitati fino alla pubblicazione 
sulla stampa a grande tiratura o su internet. 
Affermare che la comunicazione di una notizia segreta a soggetti non abilitati ad apprenderla 
faccia perdere a quella notizia il carattere di segretezza, legittimando, quindi, quei soggetti 
ad avviare procedimenti destinati funzionalmente a dare a quella notizia diffusione sempre 
maggiore, appare, per vero, affermazione del tutto irragionevole ed in ogni caso non rispettosa 
di quel principio di buon senso (prima ancora che di diritto) che vuole si impedisca ad ogni 
fatto illecito posto in essere di venire portato a pi� gravi conseguenze. 
Da ultimo, sulla mancata iniziativa del Presidente del Consiglio in ordine alla denuncia del 
teste Murgolo: non sembra a questa difesa che il Presidente del Consiglio avesse alcun dovere
186 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
di denuncia all�Autorit� Giudiziaria atteso che il fatto de quo era gi� noto alla Procura della 
Repubblica per essere stato commesso in sede di assunzione di informazioni dinanzi alla Procura 
di Milano stessa. 
4) Principio di correttezza e lealt� 
Come sintetizzato all�inizio della parte in diritto del presente scritto, il Tribunale di Milano, 
con il suo quarto motivo, ha accusato i Presidenti del Consiglio succedutisi di �ambiguit�� 
nelle loro apposizioni di segreto per avere sempre mal definito i confini del potere lasciato 
alla giurisdizione nel �caso Abu-Omar� ed in realt� svuotandolo di contenuto, per avere affermato 
che del relativo reato ҏ conoscibile ed accertabile il mero fatto storico ma non le sue 
cause, non le condotte che lo hanno posto in essere� (ricorso, pag. 20). 
Tale deduzione � destituita di qualsiasi fondamento. 
Una lettura serena della nota a firma Berlusconi 11.11.05 (all. 3), di quelle a firma Prodi 
26.7.2006 (all. 4), e 12.10.2007 (all. 5) e delle ultime a firma Berlusconi 6.10 e 15.11.2008 
(allegate al ricorso del Tribunale di Milano) d� infatti il quadro preciso di una linea di continuit�. 
Dalla prima all�ultima di tali note appositive di segreto viene infatti ribadito � sia pur con diversi 
livelli di specificit� � il leit-motiv: �non �vՏ alcun segreto sul fatto-reato del sequestro 
Abu-Omar ma sono �coperte da segreto di Stato la organizzazione dei servizi e le relazioni 
�fra servizio italiano e servizi stranieri�. O, in altri termini, il potere giudiziario � libero di 
accertare il reato su cui si indaga attraverso ogni fonte di prova ad eccezione di quelle che abbiano 
tratto all�organizzazione del servizio ed ai rapporti fra servizi italiani e stranieri. 
Il che attiene, all�evidenza, non a �comportamenti� ma a notizie acquisite dagli agenti del nostro 
servizio attraverso comunicazioni di agenti stranieri e quindi filtrate nelle maglie della 
nostra organizzazione, di livello in livello. 
L�accusa generica di ambiguit�, rivolta a ben due Presidenti del Consiglio di opposto colore 
politico diventa, poi, specifica nella seconda parte del motivo, in cui si accusa il Presidente 
del Consiglio in carica di avere �reinterpretato� l�interpello del giudice, distorcendo il senso 
della domanda fatta al teste ed eludendo quindi la richiesta di conferma, �in contrasto con il 
principio di correttezza e lealt�� (pag. 21 del ricorso). 
La gravissima affermazione del ricorrente non solo � destituita di fondamento, ma va ribaltata! 
E valga il vero! Nel testo del ricorso si legge che �la testimonianza richiesta dal P.M. non verteva 
affatto sui rapporti internazionali del SISMi con gli organismi collegati ma aveva ad oggetto 
esclusivamente quanto riferito al teste (Murgolo: n.d.r.) dall�imputato Mancini in ordine 
ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato� (ricorso, pag. 21). 
La domanda del P.M. era invece la seguente: �Poi per� ci dica quello che ... Lei ha riferito 
due pagine di ci� che le ha detto Mancini sugli accertamenti chiesti agli (rectius: dagli n.d.r.) 
americani, sulle riunioni di Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini� 
(verbale dell�udienza 22.10.08, pag. 110, allegato al ricorso). 
A tale domanda correttamente il teste obiett� di non poter rispondere �sugli accertamenti chiesti 
agli (rectius: dagli) americani� alla luce della direttiva presidenziale. 
Ebbene, come prospetta il Tribunale nel suo interpello al Presidente del Consiglio la domanda 
posta al teste? 
Come segue: � Se sia legittima l�opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo 
Lorenzo in ordine alla domanda relativa alla sua conoscenza di quanto confidenzialmente a 
lui riferito dall�imputato Marco Mancini in ordine al ruolo rivestito da quest�ultimo sul se-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 187 
questro Abu-Omar� (All. 4 al ricorso, ultima pagina). 
Inspiegabilmente fra formulazione della domanda e risposta del teste, da un lato, ed �editing� 
della vicenda da parte del Tribunale in sede di interpello del Presidente i rapporti con gli �americani� 
(alias agenti CIA) si sono smarriti per via. 
Evidentemente il Tribunale di Milano ha implicitamente aderito alla tesi di uno dei rappresentanti 
della pubblica accusa, che con sottili distinguo di stile non si sa bene se pi� tomistico 
o bellarminiano cos� si rivolgeva al teste, sollecitandolo a rispondere senza opporre il segreto: 
�Noi non le chiediamo su a sua conoscenza in ordine ai rapporti tra la CIA e il Sismi, anche 
eventualmente in ordine alle rendition e cos� via, argomento che risulta tutelato dal segreto di 
Stato apposto dal Presidente del Consiglio. Noi le chiediamo invece di riferire su quanto ha 
saputo confidenzialmente dall�attuale �imputato Marco Mancini, che sono dichiarazioni che 
non hanno niente a che vedere con i rapporti tra CIA e Sismi. Cio� il fatto storico sul quale 
Lei � chiamato a testimoniare non � sui rapporti tra CIA e Sismi, bens� su quello che le ha riferito 
Mancini�(verbale ult. cit. pag. 112 e 113 e ricorso pag. 21, nota 2). 
Sta di fatto, per�, che quello che Mancini aveva riferito a Murgolo come sopra si � visto (all. 
1) atteneva proprio a comunicazioni fatte al Mancini da agenti CIA! Riferire sul fatto storico 
de quo, al di l� di qualunque sofisma, significava quindi violare il segreto di Stato e non � 
dunque il Presidente del Consiglio che ha reinterpretato l�interpello del giudice, ma � l�interpello 
del giudice che ha reinterpretato la domanda posta al teste ed alla quale il teste aveva 
puntualmente e correttamente risposto opponendo il segreto. 
Si prega codesta Corte Costituzionale di voler confrontare verbalizzazione, ordinanza di interpello 
e conferma del segreto apposto da parte del Presidente del Consiglio ed opposto dal 
teste per accertare da quale parte sia la violazione del principio di leale collaborazione fra poteri 
dello Stato. 
Si potrebbe, anzi, aggiungere che l�intero verbale dell�udienza 22.10.2008, in particolare per 
quanto riguarda le deposizioni dei testi Fedrico e Murgolo, sia la prova provata di come tanto 
la magistratura requirente quanto quella giudicante abbiano interpretato, nella specie, il dovere 
di leale collaborazione con il Presidente del Consiglio in tema di rispettive competenze quando 
sia in gioco il segreto di Stato. 
x x x 
Al di l� di ogni polemica ed in nome di quella serenit� che dovrebbe ispirare ogni dialettica 
fra le istituzioni e segnatamente quella che si svolge dinanzi alla pi� alta Corte della Repubblica, 
la sottoscritta difesa azzarda una chiave di lettura ottimistica della singolare �incomprensione� 
fra vertice politico e potere giudiziario che sembra informare di s� tutta questa 
vicenda, sia in generale sulla pretesa �ambiguit�� delle segretazioni presidenziali sia, in particolare, 
sulle apposizioni di segreto e conseguenti interpelli e conferme. 
Probabilmente tale incomprensione, lungi dall�avere radici in colpe individuali, trova il suo 
fondamento in un dato culturale di antica origine. 
Un dato culturale che contrappone Esecutivo e Giudiziario e che fa s� che i conflitti fra i due 
poteri in materia di segreto tocchino sempre un nervo scoperto del secondo. 
La relativa ragione di fondo sembra rinvenirsi nella contestazione del principio che l�opposizione 
del segreto possa costituire un limite all�esercizio della funzione giurisdizionale, contestazione 
che emerge con estrema chiarezza da tutte le allegazioni dei magistrati milanesi in 
conflitto con il Presidente del Consiglio. 
Sembra di poter scorgere in filigrana, in tale presa di posizione, le tracce di remote polemiche 
corse fra Esecutivo e Giudiziario, quando, da poco tempo emersi dall�indistinto potere del
188 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
Sovrano assoluto, ne erano ancora incerti i reciproci confini. 
Come � noto, furono necessari parecchi decenni al potere giudiziario per conquistare il diritto 
di sindacare un Esecutivo che era nato come �Amministrazione senza giudice� (cos� in Francia 
fino al 1872 ed in Italia fino al 1889) e non poche scorie dell�antica supremazia di quello 
hanno continuato a turbare l�equilibrio di molti sistemi, pur in tempi di avanzata democrazia, 
soprattutto in tema di segreto. Terreno, questo, sul quale le tradizionali esigenze della �ragion 
di Stato� sono state le pi� dure a morire. 
Si pensi al �Crown privilege� nel Regno Unito, fino al 1968 (W. Wade, Administrative law, 
6� ed., 834 ss.), esempio al quale possono aggiungersi gli �acts of State� e le �political questions� 
nordamericane (Rossi Merighi, Segreto di Stato, Napoli, 1994, 236). 
Nel sistema italiano, indubbiamente, il segreto di Stato (allora politico-militare) fu, fino alla 
sentenza di codesta Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 86, uno strumento idoneo a fermare 
il Potere giudiziario affidato alla completa disponibilit� del Potere esecutivo. Il che non 
era, ovviamente, conforme all�assetto costituzionale repubblicano. 
Dopo la sentenza ora ricordata, dopo la legge di riforma dei servizi del 1977 (che di tale sentenza 
� la diligente applicazione) e dopo l�entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, 
che tale legge recepisce, (normativa sostanzialmente confermata, in parte qua, dalla 
legge 124/2007), le preoccupazioni dei rappresentanti del Giudiziario di doversi difendere da 
possibili prevaricazioni dell�Esecutivo non hanno, per�, pi� ragion d�essere. 
L�interesse a tutela del quale il segreto di Stato viene opposto nel quadro normativo oggi vigente 
� l�integrit� e la sicurezza dello Stato � non �, infatti, proprio dello Stato soggetto, ma 
attiene allo Stato-comunit� e rimane quindi nettamente distinto da quello del Governo e dei 
partiti che lo sostengono (e la natura �bipartisan� del segreto di cui si discute � la prova pi� 
evidente dell�assunto). 
Analogamente, la competenza a confermare definitivamente l�opposizione del segreto di Stato 
spetta al Presidente del Consiglio quale supremo vertice politico del Paese, che tale competenza 
esercita con un atto tipicamente politico, equiordinato alla legge nella scala dei valori 
ed assoggettato al controllo di responsabilit� politica del Parlamento. Un Parlamento che tale 
controllo esercita sulla base di una motivazione cui il Presidente � tenuto e da cui si desume 
cos� l�oggetto della segretazione come le ragioni essenziali per le quali il segreto viene opposto. 
Non � dunque strano n�, tantomeno, scandaloso che l�opposizione del segreto di Stato costituisca 
�sbarramento all�esercizio del potere giurisdizionale� (cos� testualmente codesta Corte 
Costituzionale nella gi� citata sentenza 86/77, punto 8) in quanto tale �sbarramento� proviene 
da fonte equiordinata alla legge, che legittimamente fa prevalere il supremo valore dell�integrit� 
e sicurezza dello Stato rispetto ad altri valori, pur costituzionalmente garantiti, quale 
l�esercizio della giurisdizione. 
D�altronde che l�atto politico (nel senso rigoroso del termine), in quanto atto equiordinato 
alla legge, costituisca limite al potere giudiziario � nozione da tempo metabolizzata in sede 
di giustizia amministrativa (art. 31 T.U. sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924 n. 1054). Un 
tipo di giustizia in cui, per ovvie ragioni, la sensibilit� al problema del regolamento di confini 
fra poteri � particolarmente affinata. 
5) Sulle istanze istruttorie 
La ragione di tali istanze sembra collegata alla ipotesi formulata dal ricorrente di un uso strumentale 
del segreto di Stato per impedire l�accertamento di un reato. 
Si confida di aver dimostrato la totale infondatezza di tale ipotesi con conseguente superfluit�
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 189 
degli accertamenti istruttori richiesti. 
Naturalmente, ove codesta Corte ritenga, invece, utile l�istruttoria sollecitata, la sottoscritta 
difesa non pu� che rimettersi a quello che sar� il prudente apprezzamento di codesta Corte, 
unico organo � oltre a quelli istituzionalmente deputati � che la recente legge 124/07 (art. 40) 
abilita alla conoscenza del segreto di Stato in via di assoluta eccezione e quindi con norme di 
strettissima interpretazione che sembrano escludere dalla conoscibilit� del segreto i rappresentanti 
in giudizio dei poteri in conflitto, per loro natura privi di adeguati strumenti di protezione 
del segreto (non a caso l�onere di assicurare adeguate garanzie di segretezza � posto 
dalla legge soltanto a carico di codesta Corte: comma 1 quater dell�art. 204 c.p.p. introdotto 
dall�art. 40, comma 3, L. 124/07). 
Per completezza di esposizione si osserva, da ultimo, che non consta alla sottoscritta difesa 
di alcun atto che apponga il segreto sui comportamenti del dott. Mancini collegati al sequestro 
Abu-Omar, di cui � stata fatta una richiesta di esibizione peraltro non riprodotta nelle conclusioni 
del ricorso. A meno che con tale locuzione non si intendano i comportamenti risolventisi 
in incontri e colloqui con agenti di servizi stranieri, nel qual caso, non resterebbe che rinviare 
alle generali segretazioni nei rapporti fra servizi. 
x x x x 
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in atti 
rappresentato e difeso, chiede a codesta Eccellentissima Corte Costituzionale di dichiarare 
infondato in fatto e diritto il ricorso del Tribunale di Milano, Sez. IV penale, in persona del 
giudice monocratico dott. Luigi Magi nei sensi meglio precisati nel corpo del presente atto, 
dichiarando conseguentemente che spetta al Presidente del Consiglio il potere esercitato con 
gli atti impugnati e quello in particolare di conferma del segreto opposto dai testimoni Scandone 
e Murgolo. 
Vengono prodotti i documenti elencati nel presente atto e nell�indice di produzione. 
Roma, 30 dicembre 2008 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
190 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE 
MEMORIA 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale 
dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
promosso 
dal Giudice Monocratico della IV Sezione Penale del Tribunale di Milano in persona del 
dott. Oscar Magi sedente per la carica presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Corso di Porta 
Vittoria, rappresentato e difeso dal prof. avv. Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato 
presso il suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 
in relazione 
alle due lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2008 
(USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui � stato confermato il segreto di Stato 
opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze 
dibattimentali rispettivamente del 15 e del 22 ottobre 2008, relative al processo a carico di 
Adler Monica Courtney ed altri pendente dinanzi la IV Sezione penale del Tribunale di Milano 
con R.G. 5335/07, nonch�, ove occorra, alla lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 
2008 (N. 6000.1/42025/GAB). 
* * * 
Udienza 10 marzo 2009 
1.- Il presente conflitto, insieme con quello n. 14/2008, proposto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri contro il Giudice Monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano 
sembra costituire il momento terminale ed in qualche modo chiarificatore della lunga 
vicenda che ha contrapposto dinanzi a codesta Corte, da un lato, il vertice del potere politico 
italiano (nella persona di tre Presidenti del Consiglio succedutisi attraverso due mutamenti di 
governo di opposto colore), dall�altro il potere giudiziario sedente a Milano in entrambe le 
sue epifanie, requirente e giudicante. 
Il Tribunale di Milano, con le sue ordinanze del marzo e del maggio 2008 e con i suoi 
interpelli al Presidente del Consiglio dell�ottobre 2008 ha avuto, infatti, il merito di sintetizzare 
in una massima il principio di diritto che lo ispirava e che, come si � visto, ispirava, ugualmente 
- ed aveva ispirato sin dall�inizio - anche se solo implicitamente l�azione della Procura 
milanese (come si confida di aver dimostrato negli scritti depositati nel conflitto 14/08). 
Tale massima pu� cos� sintetizzarsi: se su un fatto-reato non esiste segreto non pu� esistere 
segreto su qualunque fonte di prova idonea a consentire l�accertamento di quel fatto (vedasi 
segnatamente l�all. 4 al ricorso per conflitto in esame). 
2.- Volendo ricostruire sinteticamente i punti salienti di questa complessa vicenda (l�ultimo 
atto della quale stiamo trattando), occorre rilevare che vi fu, indubbiamente, fin dall�inizio 
una incomprensione profonda fra potere politico e potere giudiziario, incomprensione causata 
da un lato, dalla affermazione netta che sul sequestro Abu-Omar non esiste alcun segreto di 
Stato (affermazione letta dal Giudiziario in chiave totalizzante), dall�altro da tutta una serie 
di delicati e complessi problemi che per la prima volta sono venuti ex professo all�esame di 
codesta Corte Costituzionale e che non riguardano per� questo conflitto e quello che lo ha 
immediatamente preceduto. 
Senza pretesa di completezza e solo per memoria, in quanto la relativa trattazione deve 
essere riservata ai relativi conflitti (nn. 2, 3 e 6/2007) si ricordano soltanto i due principali:
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 191 
a) la natura ontologica del segreto di Stato e quindi la sua violazione ad opera delle intercettazioni 
delle utenze di servizio di un organismo informativo, per le quali non � possibile 
in rerum natura opposizione di segreto; 
b) la opponibilit� del segreto anche dagli indagati oltre che dai testimoni, �caput difficile 
et multum controversum� da oltre un secolo e mezzo. 
3.- In tale situazione era comprensibile che il giudiziario procedesse basandosi su di una 
convinzione di generica insussistenza di un segreto di Stato e senza porsi d�ufficio particolari 
problemi o risolvendoli �sul tamburo� con il richiamo a un precedente di cassazione. Tanto 
anche per effetto di quella risalente �pregiudiziale culturale� di cui si � detto nella memoria 
di costituzione, pagg. 21 e ss.. 
4.- Dato atto di ci�, va per� rilevato come la lettura da parte dei magistrati milanesi delle 
varie lettere del Presidente del Consiglio appositive di segreto non � stata particolarmente attenta, 
in quanto, fin dalla prima nota presidenziale datata 11.11.05, alla affermazione che non 
vi era segreto di Stato sul sequestro di Abu-Omar seguiva un �avviso di cautela� particolarmente 
preciso in quanto si riferiva alla copertura del segreto di Stato su tutti gli atti, documenti 
e notizie idonee a recar danno agli interessi protetti dall�art. 12 della L. 801/77 (e come � noto 
fra tali interessi vi � quello alla assoluta riservatezza dell�organizzazione dei servizi e della 
loro rete di telecomunicazioni). In particolare ed in fine veniva ricordato che le relazioni dei 
servizi con organi informatori di altri Stati sono coperti da segreto di Stato. 
Tali avvisi di cautela - da leggere come vera e propria apposizione di segreto - venivano 
successivamente confermati e specificati con lettere presidenziali 26.7.06 e 2.10.07 e, da ultimo, 
con lettera 6.10.2008, inviata a� sensi dell�art. 44, 2� comma, D.P.C.M. 1.8.2008 n. 1 ad 
Interno, Difesa, DIS, AISE e AISI. 
In tale ultima lettera il Presidente Berlusconi, dopo aver ricordato che era sempre stato 
affermato con assoluta chiarezza che sul fatto del sequestro di Abu-Omar non esisteva alcun 
segreto di Stato, precisava testualmente �che rimaneva, invece, coperto da segreto di Stato 
ogni e qualsiasi rapporto fra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle 
relazioni internazionali. Prescrizione, questa, quanto mai attuale in fase di recrudescenza del 
terrorismo internazionale. 
In particolare nella nota da ultimo citata (2.10.07: n.d.r.) il Presidente Prodi testualmente 
cos� si esprimeva: �Peraltro, in un contesto pi� ampio - ma afferente a detto fatto storico 
- e generale riguardante la politica degli alleati contro il terrorismo internazionale e la 
questione delle cd renditions, sussiste il dovere di salvaguardare la riservatezza di documenti 
e cose coperti da segreto di Stato, particolarmente di atti e rapporti con organi informativi 
di altri Stati�. 
�Tale ultima prescrizione va confermata e ribadita con conseguente dovere per i pubblici 
dipendenti in oggetto di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi rapporto fra 
i servizi italiani e stranieri ancorch� in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico 
meglio noto come �sequestro Abu Omar��. 
5.- Tale ultima precisazione, ad una serena lettura di tutte le note presidenziali succedutesi, 
appare nulla pi� che una esplicitazione o specificazione di concetti gi� contenuti nella prima 
fra esse e spiace e sorprende che il Tribunale di Milano affermi che �appare chiara l�intenzione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di restringere il gi� stretto ambito di accertamento 
del fatto reato� (ordinanza 29.10.08, all.4 al ricorso), perch� �delle due l�una, o 
l�inesistenza del segreto sul fatto del sequestro deve consentire l�accertamento del reato in 
tutte le sue componenti per tutti i suoi partecipanti, ovvero tale �dichiarazione di inesistenza�
192 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2009 
risulta un mero espediente retorico per impedire un reale approfondimento dei fatti di causa� 
(ordinanza 22.10.2008, all. 5 al ricorso). 
Tale espressione, nella sua semplicistica crudezza, si salda con la massima enunciata in 
apertura del presente scritto ed esprime con grande chiarezza quale sia, secondo il Tribunale 
di Milano, la regola che traccia il confine fra magistero penale e segreto di Stato e che dovrebbe 
cos� correre: �il segreto di Stato non pu� mai coprire una fonte di prova utile all�accertamento 
di un reato�, ovvero �l�esercizio della funzione giurisdizionalei costituisce limite 
al segreto di Stato�. 
Si d� per� il caso che tanto il legislatore quanto codesta Corte abbiano affermato esattamente 
il contrario, perch� ben pu� essere apposto ed opposto segreto di Stato su una fonte 
di prova e se quella fonte � indispensabile per provare il reato �il giudice dichiara di non doversi 
procedere per l�esistenza di un segreto di Stato� (art. 202 c.p.p., 3� comma). 
D�altronde l�apposizione del segreto non ha l�effetto di impedire all�autorit� giudiziaria 
l�accertamento di fatti criminosi, �bens� l�effetto di inibire all�autorit� giudiziaria di acquisire 
e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto� 
(Corte Cost. sentt. 110 e 410/98) 
Proceda dunque pure l�autorit� giudiziaria milanese all�accertamento del reato con ogni 
mezzo di prova utile, senza peraltro poter utilizzare mezzi coperti da segreto di Stato, tra cui 
sicuramente quelli attinenti a rapporti fra servizi di informazione italiani e stranieri. 
* * * 
Tutto quanto sopra ritenuto si confida nell�accoglimento delle conclusioni rassegnate 
nell�atto di costituzione. 
Roma, 24 febbraio 2009 
Ignazio Francesco Caramazza 
Vice Avvocato Generale dello Stato 
Massimo Giannuzzi 
Avvocato dello Stato 
Marinella Di Cave 
Procuratore dello Stato
Finito di stampare nel mese di giugno 2009 
Servizi Tipografici Carlo Colombo s.r.l. 
Via Roberto Malatesta n. 296 - Roma