RASSEGNA
AVVOCATURA
DELLO STATO
PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO
ANNO LVII – N. 1 GENNAIO-MARZO 2006
COMITATO SCIENTIFICO: Presidente: Glauco Nori. Componenti: Franco Coppi – Giuseppe Guarino
Natalino Irti – Eugenio Picozza – Franco Gaetano Scoca.
DIRETTORE RESPONSABILE: Giuseppe Fiengo – Condirettore: Giacomo Arena.
COMITATO DI REDAZIONE: Giacomo Aiello – Vittorio Cesaroni – Roberto de Felice – Maurizio Fiorilli
Massimo Giannuzzi - Maria Vittoria Lumetti – Antonio Palatiello – Carlo Sica – Mario Antonio
Scino.
HANNO COLLABORATO INOLTRE AL PRESENTE NUMERO: Giuseppe Baldanza – Benedetto Brancoli
Busdraghi – Ignazio Francesco Caramazza – Pierpaolo Carbone – Fabio Colavecchi – Pasquale
Fava – Wally Ferrante – Oscar Fiumara – Maria Vittoria Lumetti – Paolo Marchini – Cristina
Mirti – Lisa Nori Marika Piscitelli – Luca Spaziani – Francesco Vignoli – Giovanni Zampetti.
SEGRETERIA DI REDAZIONE: Francesca Pioppi
Telefono 066829431 – E-mail: rassegna@avvocaturastato.it
La Rassegna è consultabile sul sito: www.avvocaturastato.it
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
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INDICE - SOMMARIO
TEMI ISTITUZIONALI
Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato Oscar Fiumara nella Cerimonia di
presentazione della relazione sull’amministrazione della giustizia (Roma, 27
gennaio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wally Ferrante, Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato nell’evoluzione della giustizia
amministrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenni storici, funzioni ed organizzazione dell’Avvocatura dello Stato: relazione
degli Avvocati Ignazio Francesco Caramazza e Wally Ferrante all’incontro
tenutosi il 1° marzo 2006 a Rabat (Marocco). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE
Cristina Mirti, dossier, La giurisprudenza comunitaria in tema di in house providing
insiste sull’interpretazione rigorosa dei “requisiti Teckal”. (Corte di
giustizia CE, sezione 1°, sentt. 6 aprile 2006 nella causa C-410/04 e 11 maggio
2006 nella causa C-340/04). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL CONTENZIOSO NAZIONALE
Ignazio Francesco Caramazza, dossier, Concessione della grazia, conflitto tra
poteri dello Stato (Corte Cost., sent. 18 maggio 2006, n. 200; ord. 28
settembre 2005, n. 354). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisa Nori, Una ricostruzione possibile alla luce della riforma del Titolo V . . .
Marika Piscitelli, Foro erariale e giudice naturale (Corte Cost., sent. 20-24
febbraio 2006, n.71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabio Colavecchi, Servizi pubblici locali: l’illegittimità costituzionale degli
affidamenti diretti prorogati oltre i termini previsti dalla legislazione statale
(Corte Cost., sent. 3 marzo 2006 n.80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giovanni Zampetti, La Corte e i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
”: obbligo di procedure ad evidenza pubblica (Corte Cost., sent. 28
marzo 2006 n. 129). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luca Spaziani, Il danno non patrimoniale nei giudizi in materia di equa riparazione:
quando la lunga durata del giudizio non fa soffrire (Corte d’appello
di Roma, decr. 30 ottobre 2001 n.4227; Cass., sez. 1° civ., 28 maggio
2004 n. 10283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paolo Marchini, Quale nomofilachia per il giudice contabile? (Corte Conti,
sez. riun., sent. 22 febbraio 2006 n.2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierpaolo Carbone, Caso SFIR: la parola al Consiglio di Stato (C.d.S., sez. 6°,
sent. 21 marzo 2005 n.1113). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luca Spaziani, dossier, Competenza territoriale del giudice amministrativo in
materia di risarcimento del danno e recenti sviluppi in tema di giurisdizione
(C.d.S., dec. 28 ottobre 2005 n.7197; Cass., S.U., sent. 23 gennaio 2006
n.1207; C.d.S., ad.plen., sent. 9 febbraio 2006 n.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Giuseppe Baldanza, Sul rapporto tra pregiudizialità amministrativa e autotutela.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOTTRINA
Giuseppe Baldanza, L’evoluzione della tutela cautelare nel processo amministrativo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benedetto Brancoli Busdraghi, I nuovi criteri di applicazione delll’art. 228
TCE: quali sanzioni per l’inadempimento? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasquale Fava, L’inconfigurabilità della tutela autoristica su idee e/o schemi di
gioco è principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto (art.10
Cost.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Vittoria Lumetti, Il rapporto tra antico e moderno nel nuovo Codice dei
beni culturali. La verifica e l’accertamento dell’interesse culturale. La problematica
del restauro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francesco Vignoli, Il superamento del principio societas delinquere non potest
nella disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001. . . . . . . . . . . . . . . . .
INDICI SISTEMATICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
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Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato Oscar Fiumara
nella cerimonia di presentazione della relazione sull’amministrazione
della giustizia
Sono particolarmente lieto di portare in questa sede a Lei, signor Presidente
della Repubblica, a Lei Eminenza Cardinale Ruini, a tutte le Autorità
presenti, a Lei, Signor Primo Presidente, alla Suprema Corte e a tutta la
Magistratura, il saluto dell’intera Avvocatura dello Stato, che ho l’onore di
rappresentare, riaffermando l’impegno di piena e leale collaborazione con gli
organi della giustizia che ha sempre caratterizzato il nostro Istituto, nel solco
della più nobile tradizione forense e nella particolare prospettiva che consegue
alla nostra funzione di rappresentanza legale dello Stato di diritto nelle
sue molteplici articolazioni.
Non potendo certo riferire neppure per cenni di tutte le questioni che nell
’anno in corso l’Avvocatura dello Stato ha avuto modo di affrontare nel suo
quotidiano dialogo con tutte le istituzioni giudiziarie, mi limito a ricordare
che l’Avvocatura dello Stato ha continuato a svolgere secondo tradizione
remota e costante in particolare la funzione, collaborativa e coordinata con
quella nomofilattica della Corte di Cassazione, di unitario riferimento degli
interessi fondamentali dello Stato. Ciò assume un particolare rilievo in considerazione
dei numerosi e radicali mutamenti istituzionali che hanno segnato
la vita della Nazione negli ultimi anni, che impongono all’Avvocatura di
operare al fine di garantire comunque, anche in giudizio, la tutela dell’interesse
pubblico che deve essere a base dell’azione amministrativa.
La connessione tra l’Avvocatura dello Stato e i principi dello Stato liberale
di diritto si è manifestata ed affermata, specie nel giudizio di legittimit
à, attraverso la particolare attenzione che l’Istituto pone nella prospettazione
delle questioni di giurisdizione. I confini di essa direttamente derivano dal
supremo principio della separazione dei poteri attraverso la riconduzione ad
unità dei criteri dell’interpretazione del sistema giuridico, con particolare
attenzione ai profili pubblicistici, che è un valore non certo secondario nella
nostra Costituzione e che direttamente ridonda da un lato sul principio dell
’eguaglianza, che richiede pari trattamento di tutti i cittadini di fronte alla
T E M I I S T I T U Z I O N A L I
legge, e dall’altro su quello di legalità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97.
Nella cura dell’interesse pubblico affidatole l’Avvocatura dello Stato ha
avuto occasione di affermarne il valore, anche nell’anno decorso, particolarmente
in sede civile, attraverso l’attenta riconduzione ad unità del fenomeno,
proprio degli ultimi tempi, della frammentazione dei centri di riferimento
dell’azione statale e della creazione di varie entità – diversamente denominate
ed articolate – che tuttavia altro non sono che organi della medesima
persona giuridica Stato: la reconductio ad unitatem di tali centri significa,
nella prospettiva che l’Avvocatura dello Stato ha perseguita, considerazione
sostanziale dell’unico ed unitario interesse pubblico, come tale da affermare
anche oltre le esigenze contingenti dei singoli organismi che dei segmenti di
tale unico interesse si occupano.
Giova in proposito ricordare che nell’anno decorso l’Avvocatura dello
Stato ha avuto occasione, ad esempio, di rivendicare avanti alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione per alcune entità statali (le scuole, le universit
à degli studi statali) la qualità di organo dello Stato, malgrado l’indubbia
loro autonomia e il conferimento della personalità giuridica. È evidente che
l’interesse che tali strutture perseguono è uno dei principali interessi pubblici
perché senza la libera cultura e senza la formazione e l’approfondimento
delle idee nessun ordinamento giuridico potrebbe esistere: dunque lo Stato
non può che affermare l’appartenenza a se stesso di tale fondamentale interesse.
Analogamente e nella stessa dimensione logica si è rivendicata la natura
di organo dello Stato alle varie Agenzie, in particolare fiscali, che, dotate
alcune e non dotate altre di personalità giuridica, hanno avuto dalla legge il
compito di occuparsi di determinati settori dell’attività statale, come quello
della gestione e riscossione delle entrate fiscali o della cura del territorio o
dell’amministrazione del patrimonio pubblico: interesse di tutti e dunque
interesse dello Stato ad un uniforme e coerente esercizio di quelle funzioni.
Attendiamo con interesse tutt’altro che teorico di conoscere gli orientamenti
che la Corte di Cassazione seguirà sulle questioni accennate, poiché da
tali orientamenti sarà certamente possibile trarre un ulteriore contributo alla
definizione dei nuovi confini tra pubblico e privato: tali confini nella fase
attuale del nostro ordinamento appaiono assai mobili, mentre una loro chiara
e stabile determinazione è parte essenziale della certezza del diritto.
A questo riguardo, nell’anno decorso si deve segnalare la soluzione che
le Sezioni Unite hanno dato ad importanti questioni di giurisdizione poste
al confine tra il pubblico e il privato, come quelle in materia di risarcimento
del danno da mero comportamento della pubblica amministrazione, e in
materia di controversie sui prelievi comunitari supplementari nella produzione
agricola.
Un settore nel quale l’Avvocatura dello Stato è poi costantemente impegnata
in un quotidiano dialogo con la Corte di Cassazione è quello del contenzioso
tributario, nel quale si attende la soluzione di questioni di grande rilevanza
finanziaria e sociale, quale quella relativa all’applicazione dell’Irap alle
attività di lavoro autonomo. La celere e uniforme risposta di legittimità a tale
2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
tipo di controversie è essenziale allo scopo di dare all’amministrazione e ai
contribuenti chiare direttive di comportamento. E anche allo scopo di ridurre
il sovraccarico di ricorsi che grava sulla Corte e sull’Avvocatura.
A questo riguardo, proprio in considerazione del gran numero di giudizi
cui partecipa il nostro Istituto, va menzionato il decreto legislativo di prossima
emanazione, portante incisive modifiche al giudizio di Cassazione: si
tratta di novità assai rilevanti che toccano la configurazione della Corte di
Cassazione come giudice di legittimità e il diritto fondamentale di ricorso in
Cassazione riconosciuto dall’art. 111 Cost. Alla luce di questi valori, sarà
indubbiamente necessaria da parte di tutti gli operatori, prima di esprimere
una valutazione, una attenta verifica del loro concreto impatto in sede applicativa.
Concludendo questo mio breve indirizzo di saluto, esprimo la mia convinzione
che la Magistratura saprà superare le difficoltà che pur sono state
evidenziate in questa giornata garantendo al Paese e a ciascun cittadino l’alto
servizio che la nostra Costituzione le affida.
Roma, 27 gennaio 2006
TEMI ISTITUZIONALI 3
4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato
nell’evoluzione della giustizia amministrativa
di Wally Ferrante
1. La funzione dell’Avvocatura dello Stato, organo tecnico incardinato
nell’Amministrazione ma allo stesso tempo distinto ed autonomo rispetto ad
essa, ha subito notevoli sviluppi nel corso dell’ultimo secolo, parallelamente
ai profondi mutamenti dello Stato e degli equilibri tra libertà del cittadino
e autorità del potere pubblico.
L’Avvocatura erariale, nata poco dopo l’unità d’Italia, aveva un campo
di azione ben più ristretto rispetto a quello attuale, come si evince anche
dalla denominazione riduttiva, che faceva sostanzialmente coincidere il suo
raggio di intervento con la tutela degli interessi meramente patrimoniali dell
’amministrazione. Tale funzione corrispondeva d’altronde alla concezione,
derivata dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo n. 2248 del
1865, dell’assoggettabilità dello Stato al giudizio esclusivamente qualora
avesse operato iure privatorum, restando sottratta al sindacato giurisdizionale
ogni altra attività espressione di imperio.
L’Avvocatura dello Stato, allora difensore delle prerogative del potere
pubblico, contribuì alla formazione di una giurisprudenza restrittiva anche a
seguito dell’istituzione, con la legge n. 5992 del 1889, della IV sezione del
Consiglio di Stato, la prima con funzioni giurisdizionali, sebbene limitate
esclusivamente ad una valutazione di tipo cassatorio dell’atto amministrativo.
Fu solo con la legge n. 2840 del 1923 che fu attribuita al giudice amministrativo
la cognizione incidentale su questioni di diritto, ad eccezione di
alcune materie riservate espressamente al giudice ordinario, nonché, accanto
alla giurisdizione generale di legittimità, la giurisdizione esclusiva, in
materie tassativamente elencate, caratterizzata da una cognizione piena di
controversie concernenti sia interessi legittimi sia diritti soggettivi.
L’ampliarsi dello spettro della domanda di giustizia nei confronti della
pubblica amministrazione e la crisi del modello impugnatorio hanno comportato,
di pari passo, un’estensione delle competenze dell’Avvocatura dello
Stato in relazione a controversie riguardanti non più solo la legittimità dell
’atto amministrativo ma un più sostanziale sindacato del rapporto in relazione
al bene della vita tutelato.
Con l’avvento della Costituzione Repubblicana, fu recepita nell’art. 103
l’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato che aveva individuato
il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice
ordinario in relazione alla situazione giuridica soggettiva fatta valere:
interesse legittimo o diritto soggettivo, tranne i casi eccezionali, ed espressamente
indicati, di cognizione da parte del giudice amministrativo anche di
diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva.
Correlativamente, le funzioni dell’Avvocatura, nel frattempo trasformatasi
in Avvocatura dello Stato, ed incardinata, al pari del Consiglio di Stato,
TEMI ISTITUZIONALI 5
nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono andate via via arricchendosi,
assumendo la nuova dimensione della rappresentanza e difesa non più
solo del potere esecutivo ma dello Stato unitariamente considerato, anche
come soggetto di diritto internazionale, innanzi alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee e alla Corte internazionale di Giustizia dell’Aja.
2. La necessità del rispetto dei principi del diritto comunitario, derivante
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, condiziona tutta l’evoluzione
giurisprudenziale volta ad apprestare nuovi rimedi a fronte delle istanze
di tutela che nascono da rapporti socio economici sempre più “globalizzati
” ed informati ai valori del mercato e della concorrenza.
Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato innanzi alla Corte di Giustizia, in
rappresentanza dello Stato italiano, sia nelle cause di infrazione sia in quelle
di rinvio pregiudiziale, assume un rilievo determinante anche nella sensibilizzazione
della Corte sui notevoli riflessi economici che possono derivare
sul piano interno dalle sue pronunce.
Si pensi, per i casi più recenti giunti agli onori della cronaca, alla questione
delle quote latte nonché alla vicenda della compatibilità con il diritto
comunitario dell’IRAP, che ha visto scendere al fianco dell’Italia diversi altri
paesi europei.
La molteplicità dei compiti dell’Avvocatura dello Stato, spesso sganciati
dalla rappresentanza del potere esecutivo, includono il suo intervento nei
giudizi di costituzionalità delle leggi innanzi alla Corte costituzionale, nella
veste istituzionale di difensore della legittimità costituzionale della legge
nonché nella rappresentanza di altri poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione,
come nel recente conflitto tra il Presidente della Repubblica e il
Ministro della Giustizia in ordine all’esercizio del potere di grazia, in cui
l’Avvocatura dello Stato ha difeso il Presidente della Repubblica o nel conflitto
tra Parlamento e Consiglio Superiore della Magistratura in relazione ai
limiti in cui la legge ordinaria può imporre all’organo di autogoverno
dell’Autorità giudiziaria la riammissione in servizio di un magistrato, anche
oltre i limiti di età, mediante ricostruzione della carriera, in caso di assoluzione
in sede penale.
L’Avvocatura dello Stato difende inoltre la Camera dei Deputati e il
Senato innanzi ai rispettivi organi di giurisdizione domestica: la
Commissione giurisdizionale e l’Ufficio di Presidenza della Camera e,
rispettivamente, la Commissione per il contenzioso e il Consiglio di garanzia
del Senato, organi di autodichia informati grosso modo alle regole del
processo amministrativo.
3. Il mutamento della società civile e degli equilibri tra i poteri dello
Stato ha condotto ad un controllo sempre più pregnante del potere giudiziario
sull’operato di quello esecutivo: da un lato, con il progressivo ampliamento
dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, dall
’altro, con l’introduzione di una tutela sostanziale più effettiva, ripristinatoria
e risarcitoria, ferma restando la preclusione per il giudice amministrativo
di risolvere questioni attinenti al merito amministrativo – fatte salve le recenti
aperture in tema di sindacato c.d. forte sull’attività connotata da discrezio6
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
nalità tecnica – riservato alla pubblica amministrazione quale unica depositaria
della cura degli interessi pubblici.
Sotto il primo aspetto, si è andato profilando il graduale abbandono del
criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla dicotomia interesse legittimo
– diritto soggettivo per lasciar spazio all’attribuzione di interi “blocchi
di materie” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, da
eccezione, è divenuta la regola, sopravanzando statisticamente, come numero
di contenziosi, quella di legittimità, con la tendenziale trasformazione del
giudizio amministrativo da processo sull’atto a processo sul rapporto, con
conseguente spostamento del fulcro della cognizione del giudice amministrativo
verso la valutazione di legittimità della complessiva azione amministrativa
anziché del solo provvedimento finale.
Sotto il secondo profilo, il giudizio amministrativo si è arricchito di una
serie di poteri istruttori, cautelari e decisori tali da comportare una svolta
fondamentale nell’effettività della tutela apprestata al privato nei confronti
della pubblica amministrazione.
Entrambe le innovazioni sono riconducibili, all’esito della lenta evoluzione
giurisprudenziale e dottrinale dell’intero secolo scorso, ad una rapida
accelerazione degli ultimi anni, ad iniziare dalla legge n. 241 del 1990 sul
procedimento amministrativo, che ha dato ampio spazio alle istanze partecipative
del privato anche prima ed a prescindere dal processo, innanzitutto
con gli accordi sostitutivi dei provvedimenti di cui all’art. 11, espressamente
devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nonché
con lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi, configurato sempre
più come diritto pieno ed autonomo e non solo strumentale alla tutela
giurisdizionale, anch’esso attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dalla recente legge n. 15 del 2005.
In tale chiave di lettura, è agevole individuare un forte collegamento tra
procedimento e processo, in quanto la configurazione di un procedimento
amministrativo che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241 del
1990 dalla legge n. 15 del 2005, interpreta i rapporti tra amministrazione e
privato all’insegna dei canoni della trasparenza e della semplificazione, non
può che comportare una più pregnante tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive oggetto dell’esercizio del potere amministrativo.
Altri casi strategici in cui il legislatore dell’ultimo decennio ha esteso le
ipotesi di giurisdizione esclusiva, contribuendo a ribaltare la residualità delle
“particolari materie” di cui all’art. 103 Cost., riguardano i provvedimenti
emessi dalle Autorità indipendenti, anch’esse difese istituzionalmente
dall’Avvocatura dello Stato: la legge n. 74 del 1992 per i provvedimenti
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la legge n. 109 del
1994 per gli atti dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, la legge n.
249 del 1997 per i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per comprendere la rilevanza degli interessi sottesi all’intervento delle
Autorità indipendenti, basta considerare che il ruolo dalle stesse svolto nello
Stato moderno, parte di una Comunità internazionale, consiste sostanzialTEMI
ISTITUZIONALI 7
mente nel far osservare le regole del mercato, alla luce dei principi comunitari.
Tali organi, pur nella loro posizione di imparzialità e terzietà, emettono
comunque atti qualificabili come provvedimenti amministrativi, come tali
sottoposti al sindacato giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.
4. Quanto all’estensione degli strumenti di tutela istruttori, cautelari e
soprattutto decisori, tralasciando l’eccezionale caso di risarcibilità degli interessi
legittimi, discendente dagli obblighi europei, per effetto dell’art. 13
della legge comunitaria per il 1991 (legge 142 del 19 febbraio 1992), la
prima tappa fondamentale è stata segnata dalla legge delega n. 59 del 1997,
che ha indicato tra i principi direttivi la “estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi compreso quello relativo al risarcimento del danno”.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 500 del
1999, ha successivamente infranto il dogma dell’irrisarcibilità del danno
derivante dalla lesione di interessi illegittimi, segnando una svolta epocale
nel senso della effettività della tutela del privato nei confronti della pubblica
amministrazione, lasciando però aperto il problema del previo necessario
annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, poi risolto dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2003 che ha affermato
il principio della c.d. pregiudizialità amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha infatti definitivamente ribadito che l’azione di
risarcimento può essere proposta sia unitariamente all’azione di annullamento
che in via autonoma ma è ammissibile solo a condizione che sia impugnato
tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo
il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo
non è dato di poter disapplicare gli atti amministrativi.
Con l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, il legislatore ha definitivamente
sancito il potere del giudice amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, di disporre “anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”, riscrivendo gli
articoli 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, emanato in attuazione della
citata legge delega del 1997, e confermando l’attribuzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle tre nuove materie dei servizi pubblici,
dell’urbanistica e dell’edilizia, eliminando così il vizio di eccesso di
delega sanzionato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 2000
in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98.
La citata legge n. 205/00 ha inoltre allargato i poteri cautelari del giudice
amministrativo – già estesi in via giurisprudenziale agli atti negativi a
fronte dei quali è configurabile un interesse pretensivo del privato – anticipandone
gli effetti, in casi indifferibili, anche inaudita altera parte; ha previsto
il dimezzamento dei termini e l’accelerazione del giudizio nonché il
deposito del dispositivo della decisione nelle materie elencate nell’art. 23 bis
della legge n. 1034/1971 (aggiunto dall’art. 4 della legge 205/00); ha munito
il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva di poteri analoghi
a quelli del giudice ordinario in materia di ingiunzione di pagamento e
di condanna in via provvisionale al pagamento di somme non contestate ed
8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
ha introdotto, all’art. 6, l’istituto dell’arbitrato nel processo amministrativo,
in relazione alle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione
esclusiva, assicurando una celere definizione della lite da parte di
un collegio professionale, con effetti deflativi del contenzioso innanzi al giudice
amministrativo.
All’esito di tale riforma, il giudice amministrativo, nonostante la “perdita
” del pubblico impiego, ha infatti visto accrescere enormemente la propria
giurisdizione, in particolare nel settore nevralgico del diritto dell’economia;
è stato inoltre concentrato presso un unico giudice il giudizio di annullamento
e quello risarcitorio, con la corrispondente erosione dei tradizionali privilegi
dell’amministrazione in materia di responsabilità aquiliana.
5. L’ultimo atto del percorso di espansione della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo è rappresentato dalla repentina sterzata in senso
opposto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6
luglio 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34
del D.Lgs. 80/98, come modificati dalla legge 205/00.
La Corte ha infatti ritenuto che l’indiscriminata estensione della giurisdizione
esclusiva alla materia dei servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica,
sulla base di un generico interesse pubblico di settore, anche per controversie
a carattere tipicamente paritetico, avrebbe alterato non soltanto il
rapporto tra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice
amministrativo, rapporto che dovrebbe presentarsi in termini di regola ad
eccezione quanto alla cognizione dei diritti soggettivi, ma anche il rapporto,
all’interno della giurisdizione del giudice amministrativo, tra giurisdizione
generale di legittimità e giurisdizione esclusiva, anch’esso connotato da un
rapporto di genus a species.
Le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
dalla legge 205/00 non sarebbero infatti caratterizzate da quell’inestricabile
intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi
e come diritti soggettivi che può giustificare, compatibilmente con il dettato
costituzionale, la sottrazione della relativa cognizione al giudice ordinario, la
cui funzione garantistica di parità di trattamento è assicurata dal controllo
nomofilattico della Corte di Cassazione.
Sulla base della ricostruzione storica dei lavori dell’Assemblea
Costituente, non vi sarebbe, per la Corte, un’incondizionata discrezionalità
del legislatore nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
intere materie, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive
coinvolte, dovendosi ritenere che la giurisdizione del giudice amministrativo
presupponga necessariamente l’esplicarsi della funzione autoritativa
dell’amministrazione.
Correlativamente, la Corte ha riconosciuto la piena conformità alla Carta
costituzionale dell’attribuzione al giudice amministrativo del potere di conoscere
della domanda risarcitoria, sostanziandosi lo stesso non già in una
nuova “materia” ma in un ulteriore strumento di tutela, oltre a quello classico
demolitorio, tale da rendere effettiva la domanda di giustizia del cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione.
Sulla scia della richiamata sentenza n. 204/2004, è stata recentemente
sollevata dal Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 14 marzo 2005,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 552 della legge
finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004 n. 311), che devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad
oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione
di energia elettrica di cui al c.d. decreto sblocca centrali (D.L. n. 7 del
2002 conv. in legge n. 55 del 2003). La controversia trae origine dalla nota
vicenda, riportata dagli organi di stampa, della riconversione a carbone della
centrale termoelettrica di Civitavecchia, autorizzata con decreto del
Ministero delle Attività Produttive a seguito della favorevole valutazione di
impatto ambientale compiuta dalla competente commissione VIA presso il
Ministero dell’Ambiente, nel contraddittorio con gli enti territoriali
(Regione, Provincia e Comune) sui quali insiste l’impianto.
In proposito, appare evidente che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte
proprio a quel “nodo gordiano” di diritti soggettivi ed interessi legittimi,
la cui compresenza giustifica, anche alla luce della citata sentenza della
Corte costituzionale n. 204/04, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, essendo innegabile nella fattispecie che l’amministrazione
agisca nella sua veste autoritativa, esercitando i poteri che le derivano
dalle leggi di settore.
L’esperienza dell’Avvocatura dello Stato, intesa come istituzione deputata
alla difesa delle amministrazioni statali in via organica ed esclusiva, è
propria del nostro paese e di pochi altri (Spagna, Albania, Marocco) anche
se di recente si è sviluppata una certa curiosità, da parte di altri paesi, nei
confronti di questo modello difensivo, strutturato in modo tale da assicurare
una difesa uniforme, a trecento sessanta gradi, con risultati qualitativamente
ed economicamente positivi, anche in termini di rapporto costi-benefici.
TEMI ISTITUZIONALI 9
Cenni storici, funzioni ed organizzazione dell’Avvocatura dello Stato:
relazione degli Avvocati Ignazio Francesco Caramazza
e Wally Ferrante
all’incontro tenutosi il 1° marzo 2006 a Rabat (Marocco) (*)
SUMMARY OF THE PRESENTATION: I. HISTORIC EVOLUTION - 1.– Avvocato Regio introduced
in the Grand Duchy of Tuscany in 1777; 2.– Avvocatura erariale after Italian unification in
1876; 3.– Avvocatura dello Stato after the Constitution of 1948. – II. FUNCTIONS - 1.– What
is the Avvocatura dello Stato? 2.– Judiciary activity: * Trials in front of the Constitutional
Court; * Trials in front of International Courts; * Civil proceedings; *Administrative proceedings;
* Criminal proceedings; * Fiscal proceedings; * Trials in front of the Court of
Account; * Arbitrations; 3.– Consultative activity. – III. ORGANIZATION - 1.– Avvocatura
Generale of Rome: * The Attorney General; * The Vice Attorney General; * The eight
Deputies Attorney General; * The eight sections; * The Secretary General. 2.– The twenty
five District Avvocature; 3.– Consultative Committee; 4.– State Lawyer Council; 5.–
Executive Board; 6.– Administrative offices. IV. THE DEFENCE OF AVVOCATURA DELLO STATO
- 1.– Compulsory and optional defence; 2.– Region’s defence; 3.– Procedural rules: * competent
judge; * notification of claims. – V. HIRING SYSTEM - 1.– How to become Junior State
Lawyer; 2.– How to become State Lawyer; 3.– Free Internship and professional training.
I. Historic evolution
1.– The Italian counselling and judicial defence system dates back to the late 1700s,
when the enlightened despotism of pre-liberal Tuscany anticipated some of the conquests of
the French Revolution.
In fact, one of the many reformations introduced by Pietro Leopoldo in his Grand Duchy
was, in 1777, the institution of the “Avvocato Regio”, whose task was to provide judicial
defence to the State, in a position substantially equal to the one of private professionals.
This innovation, revolutionary at that time, was inspired by a “constitution in action”,
very similar to those that later on, in the mid 1800s, spread all over Europe. It provided,
among other things, the separation of powers and the submission of the executive power
(when acting as a private citizen) to the judiciary.
2.– The historic and cultural roots of the system that, one century later, inspired the
institution of the Avvocatura erariale of the Italian kingdom, the Austrian Finanzprokuratur
and the Spanish Direccion General de lo Contencioso del Estardo, must be sought for in the
Austria of Maria Teresa, where the administrative praxis anticipated the development of
administrative law.
The public spirit typical of this system was the expression of an enlightened idea of the
administration of the State, and it encouraged a careful and methodical administration of finance.
10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(*) Il 1° marzo 2006, si è tenuto in Marocco, a Rabat, un incontro organizzato dalla Banca Mondiale di
Washington, avente ad oggetto un progetto di riforma giudiziaria dell’Agence Judiciaire du Royaume, struttura analoga
all’Avvocatura dello Stato in Marocco.
Al predetto incontro hanno partecipato esperti di vari paesi, tra cui Francia, Spagna ed Egitto nonché per
l’Italia, in videoconferenza, il Vice Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza e l’Avvocato dello
Stato Wally Ferrante, che hanno illustrato le origini storiche, il ruolo, il funzionamento e l’organizzazione
dell’Avvocatura dello Stato con la relazione che viene qui pubblicata.
Consequently, in the above described situation, an institution composed of employeeattorneys,
was charged of the defence of the State in tax litigations. Such an institution
would guarantee a unitary defence line, a high-profile professional specialization and an
efficient economic management.
3.– In 1876, a short time after the unification of Italy and the foundation of the kingdom
of Italy, the Avvocatura erariale was established. The expression “Avvocatura erariale
” does not have a precise English equivalent, but can be roughly translated as “Office of
Treasury attorneys”.
The Avvocatura erariale was organized according to the same criteria experienced in
Tuscany, when the reformation of the offices of the Public prosecution took place: what
actually happened is that magistrates and functions of such offices were moved to the offices
of the legal institution.
The restrictive word “Treasury” indicated the fact that the Avvocatura at that time was considered
as the defender of the State with exclusive reference to its activity as a private person.
Several reformations, in the period between the two World Wars, significantly changed
the nature and functions of the institution: first of all, the Avvocatura, that formerly was a
branch of the Ministry of Finance, became part of the organization of the Presidency of the
Cabinet; secondly, the name changed from “Avvocatura erariale” to “Avvocatura dello
Stato” (consistently with the fact that it was now also charged of the defence of the State in
the exertion of its authoritative functions); special rules were introduced, concerning the territorial
competence of tribunals in cases involving the State and the service of judicial
papers at the headquarters of the Avvocatura; the defence of the Avvocatura was extended
to all State administrations, including those provided with autonomy, and – if authorized –
to public non-state administrations, to public entities financed, controlled or protected by the
State, and to agents or civil servants in judgments having as their object the civil or criminal
liability for facts committed in the accomplishment of their duties.
II. Function
1.– The above described procedural and substantial innovations, by increasing the
number of entities that may benefit of the defence of the Avvocatura, by putting the
Avvocatura at the top of the bureaucratic apparatus, and by permitting a unitary policy of
defence, moved all in one direction, as they charged the Avvocatura – directly or indirectly
– of the protection of the general interest of the State, rather than trusting it the mere judicial
defence of the interests of one single administration.
According to the ground principles contained in the law 1611 of 1933, modified by the
law 103 of 1979, the Avvocatura dello Stato represents and protects all economic and non
economic interests of the State and of other non state administration without limits of matter.
The reasons for existence of the Avvocatura dello Stato are not only the practical need
to manage, with an articulate organization, the enormous quantity of disputes arising
between the State and the citizen without the necessity to charge every time a private lawyer
– who can be much more expensive for the State – but above all the wish to grant a unitary
plead which can also influence the jurisprudence about the limits within which a citizen can
attack an administrative act.
The Avvocatura dello Stato belongs to the structure of the Prime Minister
Administration and is a technical organ which has the advantage to be formally separated
from the public administration it defends whilst belonging to the state administration, which
TEMI ISTITUZIONALI 11
consent to be more sensitive to the needs and the evolution of the juridical experience of the
administration, above all through the consultative activity.
In fact, some of the State Lawyers, beside their ordinary work, can also direct the legislative
office of a Ministry in order to see and face the juridical problems from an internal
perspective.
The State Lawyer is totally independent from his “client”, the administration, and has no
hierarchic relation with it. In case of disagreement, in the defence of a specific case, between
the administration and the Avvocatura dello Stato, the divergency is solved by the Minister
personally. This event, provided by article 12 of the law of 1979, is an exceptional case, considered
that usually the administration agrees with the advice of the Avvocatura dello Stato.
2.– Deeper and progressive changes were to take place in the republican legal system.
* In particular, we have to mention the defence of the Prime Minister in the proceedings
before the Constitutional Court concerning the constitutionality of the laws. In such a
situation, the Prime Minister is not considered as the head of the executive power, but as the
representative of a general interest, directly referable to the state legal system as a whole.
In the same way, the Avvocatura defends the Government whenever a conflict between
the powers of the State or between the State and the Regions arises, concerning the limits of
their respective legislative or administrative competence or, eventually, in judgments concerning
the admissibility of referendums for the abrogation of State laws.
* Another extremely significant task of the Avvocatura concerns the defence of the
Italian State as a unitary entity of the international and European legal system before international
and super national Courts, such as the International Court of Justice of The Hague
and the European Court of Justice.
One last implementation of the tasks of the institution took place in the 1980s, as the
Avvocatura undertook the defence of foreign administrations, such as diplomatic offices, or
international organizations such as NATO headquarters, the Commission of European
Communities and the European bank of Investments.
* The State Lawyer defends the public administrations in front of the ordinary judge
for civil claims and in front of the administrative judge for the administrative claims. In fact,
our legal system, like the french system and unlike the anglosaxon system, provides a double
jurisdiction.
The distinction between the two jurisdictions was originally based on the difference
between a “right” of the citizen, so called diritto soggettivo (decided by the ordinary civil
judge) and a mere “interest” of the citizen, so called interesse legittimo (decided by the
administrative judge). In the first case, the State is considered on equal terms as regards the
private citizen; in the second case, the State is considered in a position of supremacy compared
with the citizen.
Some examples of cases decided by the civil judge concern the non contractual liability
of the State for medical malpractice in public hospitals or for accident claims when the
car belongs to the State (mainly accidents involving the police) or the contractual liability
for lease contracts or sale of goods.
Some examples of cases decided by the administrative judge concern public subventions
for firms, authorizations for commercial activities, tender for public works, public
competitions for civil servants, visa for non E.U. citizens.
Nowadays, in order to avoid the uncertainty about the competent judge, in some matters
characterized by a mixture of rights and interests, the distinction between the two jurisdictions
is based on two lists of matters more and more specifically provided by the law. For
12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
instance, all the acts adopted by the Independent Authorities have to be attacked in front of
the administrative judge, as expressly provided by the law.
* The criminal trials belong to the ordinary judge and, in this case, the State Lawyer
normally defends, as a civil party, the State which has undergone a damage connected with
the crime: for instance the damage consequent to fiscal evasion or the moral and property
damage consequent to terrorism or corruption of public officials or environmental pollution.
The State Lawyer can also defend, if requested, the author of the crime when a civil
servant is accused of a fact committed during the exercise of his functions.
* In the fiscal proceedings the State Lawyer pleads above all in front of the Supreme
Court, as normally, in front of the Tributary Commission, the State is represented by its own
officials. This particular fields, as a consequence of a procedural reform, has grown considerably
in the recent time as to the number of cases.
* The State Lawyer has also a specific competence in the trials in front of the Court of
Account, dealing with the account responsibility of civil servants and the public pensions.
* The State Lawyer can also be appointed as arbitrator in arbitrations concerning mainly
public works. Originally, in this matter, the law provided that the arbitration was compulsory
but a sentence of the Constitutional Court declared this rule in contrast with the constitutional
principles, considered that the derogation to the State jurisdiction has to be voluntary
chosen by the parties.
The State Lawyers can also act as lawyers in an arbitration proceedings, as well in national
and international arbitrations. Some example of this second kind are arbitrations dealing
with international contracts between the italian Ministry of Foreign Affairs and developing
countries regarding the construction of infrastructures, mainly in Africa and Latin America.
The Avvocatura dello Stato has also represented the Italian State in some important
international arbitrations:
– one between Italy and Libia to delimitate the frontier of the continental shelf and territorial
sea between the two countries;
– one regarding a credit granted by Italy to Costa Rica which was defaulting in returning
the capital;
– one between the italian and the brasilian Military Ministry regarding the construction
of a military plane with a Rolls Royce engine where the brasilian Ministry was defaulting
in the payment of royalties (the arbitration was conducted under International Chamber of
Commerce rules);
– one between Italy and Cuba concerning the reciprocal protection of investments in
the two countries.
3.– The consultative activity is also very important in order to avoid the arising of litigations.
In fact, the Avvocatura dello Stato can suggest to satisfy the request of a private citizen
before the dispute arises, avoiding in this way the length of a trial and the additional fees
following the sentence.
Some advices can concern the general interpretation of a new law so that the public
department can apply it in the right way, avoiding several potential litigations.
Besides, some advices can concern the transaction or the disclaimer of a specific
pending case.
The advices can be optional or compulsory. The majority are optional so that the
administration can decide if asking or not the advice to the Avvocatura dello Stato.
Some examples of compulsory advices concern:
TEMI ISTITUZIONALI 13
– the real estate to be purchased by the State, which have to be ascertained as free from
every burden (mortgage, emphyteusis etc);
– the refund of legal cost payed by a civil servant involved in a civil or criminal trial
related to his public functions, if the trial ascertains the non responsibility of the civil servant;
– the annulment of a credit of the State if it is considered as irrecoverable.
III. Organization
1.– Throughout Italy, there are 337 State Lawyers dealing with more than 200.000
cases per year. About 110 work in Rome, dealing with more than 60.000 cases per year.
The pro capite average number of cases is 500/600 per year.
The total cost for the State of the entire Avvocatura dello Stato is around €
130.000.000,00; therefore, the average cost of a single case is around € 600,00 which is
much more convenient for the State than what would be the cost of a private lawyer.
Out of these 337 persons, about 60 are Procuratori dello Stato (Junior Lawyers) and
the remaining are Avvocati dello Stato (State Lawyers).
About 900 persons belong to the administrative staff.
The Avvocatura dello Stato is led by the Avvocato Generale dello Stato (Attorney
General), whose seat is in Rome and who is appointed with a decree of the President of the
Republic under proposal of the Prime Minister and after a deliberation of the Cabinet. The
charge lasts untill the age of seventy five. At present, the Attorney General is Mr. Oscar
Fiumara, appointed on July, 2005.
* The Attorney General expresses the unitary direction of the Institute, he coordinates
the institutional activity, he supervises the consultative and judiciary activity, the solves
divergencies between the legal advices given by different District Avvocature, he refers to the
Prime Minister the trend of the activity of Avvocatura dello Stato with a periodical report.
* In this role, he is assisted by the Vice Attorney General and by eight Deputies
Attorney General, who are heads of eight sections.
Their role is to assign the cases, to supervise the organisation of the work, to put a visa
in all the procedural deeds subscribed by each Lawyer and to sign personally, together with
the Lawyer in charge of the case, all the written advices.
* From 2002, the seat of Rome is divided in eight sections, competent for specific
Ministries or departments and other non state administrations strictly connected with them.
Each State Lawyer belongs to a section and can specialize himself in a particular field,
which allows a better quality of the plea.
The new structure aims to rationalize the burden of the work, through a more equitable
distribution of the cases; its purpose is as well to increase the positive results, granted by a
more specialized and up to date plea.
The main performance indicator is the issue of the trial: the high number of favourable
sentences corresponds normally to an efficient defence of the State.
In 2004, the percentage of won cases has been the 65%.
An incentive to increase the efficiency of the defence is the system of distribution of
legal fees. In fact, besides the ordinary monthly salary, the State Lawyer receives also, every
four months, a share of the legal fees drawn through the won cases.
The most important matters are directly assigned and supervised by the Attorney
General, particularly the cases in front of the European Court of Justice, the International
Courts and the Constitutional Court and all the cases involving the Indipendent Authorities:
14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Antitrust Authority, Communication Authority; Privacy Authority, Public Works Authority,
Energy Authority, Company and Stock Exchange Authority, Assurance Authority.
The eight sections are competent for the cases involving the following administrations:
– Section 1: fiscal proceedings from central departments, Cabinet, Presidency of the
Republic;
– Section 1 bis: fiscal proceedings from northern departments, Chamber of Deputies,
Senate, Regions;
– Section 2: fiscal proceedings from southern departments, Environment Ministry,
Comunication Ministry, Agricultur Ministry, Treasury Ministry;
– Section 3: Finance Ministry, Customs Agency, Labour Ministry;
– Section 4: Interior Ministry, Cultural Ministry
– Section 5: Ministry of Foreign Affairs, Health Ministry, Military Ministry;
– Section 6: Ministry of Justice, Industry Ministry; State Property Agency;
– Section 7: Ministry of Education, Public works Ministry.
* The Secretary General (Mr Caramazza has been Secretary General for 10 years)
assists the Attorney General in the exercise of his functions, directs the administrative
offices and is the head of the administrative staff.
At the present time, the Secretary General is Mrs Gabriella Palmieri, the first woman
in this role. She was appointed in January, 2002. The charge lasts five years and is renewable
one time.
2.– The same kind of organization exists also in the District Avvocature, where the
District Attorney possesses the same role of the Attorney General.
There is one District Avvocatura in each seat of Court of Appeal, in total 25, more or less
in each Region of Italy, which are 20. The exceptions are Sicily, with 4 District Avvocature,
Lombardia, Puglia, Campania, with 2 District Avvocature each and Valle D’Aosta with none.
The 25 District Avvocature defend the local organisms of the state administrations
before the Judge of first instance and the Court of Appeal. If a decision has to be attacked
before the Supreme Court, the District Avvocature send all the papers to the Avvocatura
Generale in Rome, competent for the Superior Jurisdictions. The same happens for the cases
before the Administrative Judges: the District Avvocatura defend the State before the
Regional Administrative Tribunals and to appeal a decision in front of the Council of State,
all the papers have to be transmitted to Rome. The Avvocatura Generale is at the same time
the District Avvocatura of Rome.
3.– Legal advices of particular importance have to be issued in Rome by the
Consultative Committee, composed by the Attorney General and by six State lawyers with
a deep and long experience. The Consultative Committee, which meets once a month, gives
also the main general instructions for the coordination of the defence, solves the divergencies
of opinion between Lawyers dealing with similar cases and establishes the criteria to
assign the cases.
4.– Another body having its seat in Rome is the State Lawyer Council, composed by
nine members:
– five are provided by the law: the Attorney General, two senior Deputies Attorney
General and two District Attorneys;
– four (one of which has to be a Procuratore dello Stato) are elected by all the State Lawyers
every three years (normally one from north, one from Rome and one from south).
This body has a relevant power as it is entitled to give its advice upon:
TEMI ISTITUZIONALI 15
– the seat of destination for the winners of the public competition to become Procuratore
dello Stato and Avvocato dello Stato;
– the transfer from one seat to another;
– the appointment of District Attorneys and of Deputies Attorney General;
– the choice of State Lawyers as permanent advisors of a public agency or as member of
a commission of a public competition or as arbitrator.
5.– The executive board is constituted by the State Lawyers Council and by the Staff
Permanent Council. It expresses advices and proposals on the organization of the Institute
and establishes the criteria for the distribution of the economic resources between the different
offices.
6.– The administrative offices are:
– general affairs and staff;
– organization office;
– bookkeeping;
– steward’s office;
– archivist’s office;
– secretaries and professional collaboration;
– external activity (notifications, deposits of procedural deeds);
– recover of legal fees;
– library and juridical documentation;
– informatics office and data base.
IV. The defence of Avvocatura dello Stato
1.– The plea of state administration by the Avvocatura dello Stato is compulsory and is
provided in a general way by the law of 1933.
For other non state public administrations, the defence by the Avvocatura dello Stato
has to be provided by specific laws and the plea can be compulsory or optional.
2.– For the Regions, the defence can be compulsory or optional. The defence is compulsory
for the five Regions with special statute: Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino
Alto Adige and Friuli Venezia Giulia; the defence is optional for the other Regions with
ordinary statute, so that they can decide each time to avail themselves of the defence of the
Avvocatura dello Stato or not.
In any case, the Avvocatura dello Stato can normally defend only public administrations;
for this reason, the Railway administration and the Post administration, which have
been transformed in joint-stock companies, can no more avail themselves of the legal assistance
of the Avvocatura dello Stato.
3.– The law provides some specific procedural rules to facilitate the defence of the
State by the Avvocatura dello Stato.
* When the State or another public administration represented by the Avvocatura dello
Stato is one of the parties of a trial, the suit has to be filed in front of the judge where the
Avvocatura dello Stato has its seat.
This rule, fixed by article 25 of the italian code of civil procedure, is supposed to
assure, with less expenses, a better defence.
* The notification of a claim against a state administration, according to article 144 of
the italian code of civil procedure, has to be made to the Avvocatura dello Stato and not to
the administration concerned, in order to assure a prompt defence.
16 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
V. Hiring system
1.– To become Procuratore dello Stato (Junior Lawyer), one has to succeed in a public
competition, which is considered very selective, consisting in three written tests and an oral
examination on eight matters. There are normally 800-1000 participants for 8-10 positions.
2.– After this first competition, one is appointed Procuratore dello Stato and after 2
years one is entitled to participate to another public competition to become Avvocato dello
Stato, consisting in four written tests and two oral examinations: one on fifteen matters and
one on a simulated plea.
To this second competition, can participate also magistrates, private lawyers and officials
of public administrations with a certain seniority. The ratio is, in this case, about 80
participants for 8 positions.
The second competition is not compulsory; who decides not to participate, should
become, more or less automatically, Avvocato dello Stato after 8 years (nowadays this is no
longer the case, due to public expenditure limits) but normally the majority of Procuratori
dello Stato don’t wait for the automatic promotion and participate to the second competition,
not only for economic reasons but above all to increase the quality of the work and to be
entitled to functions one can’t accomplish as a Junior Lawyer, like pleading in front of the
Superior jurisdictions.
A law of 1997 has abolished the distinction between Procuratori and Lawyers for the
liberal profession but it doesn’t apply to State Lawyers.
The choice of the seat of destination depends on the final marks and on the ranking
after the public competition.
3.– It is possible to do a free internship of two years at the Avvocatura dello Stato,
which allows to be admitted to the exam of private lawyer and as well to be admitted to the
public competition to be appointed Procuratore dello Stato (even if, in this second case, the
internship of 2 years is not necessary; in fact, one can participate to the public competition
directly after the degree in law).
The State Lawyers can participate to the courses of professional training organized for
the magistrates every year.
Several meetings with selected lecturers are also organized by the Avvocatura dello
Stato about matters of general interest or about new laws or recent jurisprudence revirements.
The Avvocatura dello Stato has its own web site (www. avvocaturastato.it ) and its own
review – which is very useful for the professional bringing up to date – where are published
articles about juridical matters regarding the defence of the State, sentences of the European
Court of Justice, sentences of National Courts of particular importance, legal advices of the
Consultative Committee.
TEMI ISTITUZIONALI 17

Dossier
La giurisprudenza comunitaria in tema di in
house providing insiste sull’interpretazione
rigorosa dei “requisiti Teckal”
di Cristina Mirti
Considerazioni preliminari.
La finalità perseguita con la presente opera è racchiusa nel tentativo di
illustrare i recenti approdi, cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in tema di in house providing.
In tale sede si analizzerà il fenomeno degli affidamenti quasi in house
anche se, in coerenza con l’uso corrente, si adotterà l’espressione di affidamento
in house (1).
In dottrina, la spinosa tematica dell’in house providing è stata definita
“come modalità di organizzazione della produzione o di approvvigionamento
delle prestazioni ” (2) da parte di una pubblica amministrazione. Si è aggiun-
I L C O N T E N Z I O S O
C O M U N I T A R I O
E D I N T E R N A Z I O N A L E
(1) Per richiamare le chiarissime parole dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, pronunciate
dallo stesso nelle Conclusioni rassegnate nella causa Parking Brixen, è necessario ribadire, al fine di
correttamente inquadrare l’oggetto del presente lavoro, che “Gli affidamenti in house in senso stretto
sono procedure con cui una pubblica amministrazione affida un appalto ad un suo ente strumentale
non dotato di personalità giuridica propria”. Mentre, invece, “in senso lato, possono rientrare nell
’ambito degli affidamenti in house anche particolari casi in cui amministrazioni aggiudicatrici stipulano
contratti con società loro controllate dotate di propria personalità giuridica, mentre gli affidamenti
in house in senso stretto non sono affatto rilevanti per la disciplina in materia di aggiudicazione
di appalti, dato che essi costituiscono vere e proprie procedure amministrative interne, per quanto
riguarda gli affidamenti in house in senso lato (affidamenti quasi in house) si pone sovente la difficile
questione diretta ad accertare se per essi esista o meno l’obbligo di svolgere una procedura ad evidenza
pubblica”.
(2) D. CASALINI, L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione in house, 2003, p. 247.
to, a tale proposito, che “l’ipotesi di una pubblica amministrazione che affidi
ad un ente dalla stessa controllato la prestazione di servizi, forniture o lavori
è stata denominata in house providing, con denominazione che evidenzia
un’attività (provvedere) interna (in house) all’amministrazione pubblica” (3).
L’estrema importanza cui soggiace il tema in questione è dovuta al fatto
che l’affidamento in house costituirebbe un’eccezione all’applicazione
della disciplina comunitaria sugli appalti pubblici; in tal caso, infatti, in
virtù del potere di organizzazione che risiede in capo ad ogni pubblica
amministrazione, ciascuna di queste potrà liberamente decidere se svolgere
essa stessa il servizio oggetto dell’appalto ovvero affidarlo ad un soggetto
estraneo ad essa.
Come correttamente è stato osservato (4), l’eccezione all’applicazione
della disciplina comunitaria degli appalti discende dalla circostanza che
nel caso di affidamento in house sono assenti i presupposti richiesti dalle
normative comunitarie, in particolare ed in via assorbente, la stipula di un
contratto a titolo oneroso come prodotto dell’incontro di due volontà
distinte.
A tal proposito ed in linea di continuità, altra parte della dottrina, per
spiegare le ragioni in virtù delle quali detti affidamenti si sottraggono alla
disciplina comunitaria sugli appalti, ha affermato che “Le prestazioni di servizi,
lavori o forniture dedotte nel rapporto in house tra amministrazione
aggiudicatrice ed ente controllato non costituiscono l’oggetto di un contratto
di appalto pubblico (...) stipulato tra un’amministrazione aggiudicatrice
ed un imprenditore (...). L’in house providing si pone a monte e costituisce
piuttosto un ampliamento dell’organizzazione pubblica, formalmente alternativa
al reperimento di prestazioni che potrebbero essere dedotte in un contratto
di appalto pubblico, che invece – non solo formalmente – sono dedotte
come oggetto di una relazione organizzativa interna alla struttura amministrativa
dell’ente “appaltante” (5).
Nel presente lavoro si analizzeranno i recenti sviluppi cui è pervenuta la
giurisprudenza comunitaria attraverso le due recentissime sentenze succedutesi
proprio in tema di in house providing ed intervenute, rispettivamente, il
20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(3) Idem, in op. cit.
(4) F. ROSSI, Gli affidamenti (quasi) in house: la partecipazione pubblica totalitaria come elemento
essenziale. Problemi e quesiti.
(5) D. CASALINI, in op. cit., p. 255. L’autore, nella sua brillante ricostruzione, afferma che “il
rapporto in house ha ad oggetto non prestazioni di lavori, servizi o forniture nel significato fatto proprio
dalle direttive comunitarie nel definire l’appalto pubblico, bensì le modalità con cui è organizzata
la produzione o l’approvvigionamento di tali prestazioni. (...) L’in house providing è dunque
vicenda giuridica interna all’amministrazione e solo apparentemente alternativa all’appalto, poiché
ha un oggetto differente che si precisa nell’esercizio del potere di organizzazione che pertiene ad
ogni amministrazione pubblica (...). In tal senso l’espressione “affidamento di un appalto pubblico
in house” può essere equivoca: non essendo necessario alcun appalto, è preferibile definire il rapporto
giuridico tra amministrazione controllante ed ente controllato semplicemente come approvvigionamento
in house”.
6 aprile 2006 (sentenza ANAV c. Comune di Bari), e l’11 maggio 2006 (sentenza
Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio).
Preliminarmente, tuttavia, è necessario dar conto, sia pur brevemente
(6), delle precedenti pronunce dei Giudici comunitari intervenute su tale
tematica, e rappresentanti, senza alcun ombra di dubbio, i postulati logici
necessari degli ultimissimi approdi giurisprudenziali.
Nella sentenza del 9 settembre 1999 (causa RI.SAN. S.r.l. c. Comune di
Ischia), la Corte di Giustizia – in relazione all’ambito di applicazione dell
’art. 45 TCE – ha affermato il principio secondo il quale “sono escluse dalle
applicazioni delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo
Stato membro interessato le attività che in tale Stato partecipino, sia pure
occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri” (7).
È, però, solo con la sentenza Teckal, costituente la vera e propria pietra
angolare della tematica in house, che si delineeranno i confini dell’in house
providing, dando origine ai cc. dd. criteri Teckal.
Come si è osservato, è qui che la Corte di Giustizia “sviluppando il suesposto
principio, ha fornito un contributo decisivo alla definizione di affidamento
in house delineandone i limiti ed individuando due criteri cumulativi,
la cui contemporanea sussistenza consente di sottrarre alle procedure di
aggiudicazione previste per gli appalti pubblici, tutti quei rapporti intercorrenti
tra una pubblica amministrazione ed un ente soggetto all’influenza
dominante di quest’ultima” (8).
Dunque la sentenza Teckal subordina il configurarsi di un affidamento in
house, al ricorrere, cumulativamente, di detti requisiti: a) l’amministrazione
aggiudicatrice dovrà esercitare sull’ente aggiudicatario un controllo analogo
a quello che essa esercita sui suoi servizi; b) a sua volta il concessionario
dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con l’autorità
che lo detiene.
Tuttavia, iniziano, ben presto, ad imporsi all’attenzione dell’interprete
chiari segnali provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (9), segni evidenti
di una sorta di cambio di rotta, un’inversione di tendenza che appare
rimettere in discussione tutto il sistema di affidamento diretto dei servizi
pubblici, basato sulle eccezioni Teckal.
L’intenzione, evidente, della Corte di Giustizia di limitare in modo rigoroso
l’applicazione delle eccezioni Teckal, la cui attuazione sottrarrebbe, in
virtù del ragionamento fornito dagli stessi Giudici, porzioni rilevanti del
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 21
(6) Per un’analisi più approfondita si rimanda a I. MORICCA, Lo stato degli atti sull’in house providing,
in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2004, n. 4, pgg. 1087 e ss; G. FIENGO, Ulteriori sviluppi
sull’in house providing, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2005, n. 3, pgg. 44 e ss.
(7) Per un’attenta disamina sulla portata di tale principio, si rinvia a I. MORICCA, Lo stato degli
atti sull’in house providing, cit.
(8) I. MORICCA, in op. cit.
(9) Supportata dall’atteggiamento degli stessi Tribunali Amministrativi Regionali italiani, diversamente
dal Consiglio di Stato.
sistema degli affidamenti dei servizi pubblici alle regole del libero mercato
tutelato dalla normativa comunitaria, si manifesta efficacemente nelle sentenze,
a) sentenza Stadt Halle, resa l’11 gennaio del 2005; b) sentenza
Coname, resa il 21 luglio del 2005; c) sentenza Parking Brixen, resa il 13
ottobre del 2005 (10).
1. I fatti.
La prima delle questioni sottoposte alla Corte di Giustizia trae origine
dall’adozione – in virtù dell’articolo 113, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 – da
parte del Comune di Bari in data 18 dicembre 2003, di un provvedimento
con cui detto comune affidava direttamente il servizio di trasporto pubblico
sul territorio comunale alla AMTAB Servizio – detta azienda costituiva una
società per azioni il cui capitale era interamente detenuto dal Comune di Bari
– per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2012. A fronte di ciò, in
data 9 marzo 2004, l’ANAV (che rappresenta, per statuto, le imprese esercenti
servizi nazionali ed internazionali di trasporto passeggeri, ed in tale
veste vigila sul buon andamento del servizio pubblico, nell’interesse delle
società che forniscono il servizio) depositava, dinnanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Regione Puglia, ricorso, attraverso il quale
chiedeva al giudice adito di annullare il provvedimento con cui il Comune di
Bari aveva disposto l’affidamento diretto del servizio pubblico di trasporto,
lamentando violazione del diritto comunitario.
In ordine alla seconda sentenza, essa conclude un procedimento instauratosi
a seguito dell’adozione, da parte del Comune di Busto Arsizio, di un
provvedimento mediante il quale detto Comune affidava un appalto per la
fornitura di combustibili, nonché per la manutenzione, l’adeguamento normativo
e la riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli edifici
comunali direttamente alla ditta AGESP.
Come è dato leggere nella sentenza oggetto della presente analisi, il
Comune motivava la propria scelta osservando che “la AGESP soddisfaceva
i due requisiti stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per
concludere appalti pubblici senza gara, vale a dire che l’ente locale eserciti
sull’ente aggiudicatario un controllo analogo a quello da esso esercitato
sui propri servizi e che il suddetto ente aggiudicatario realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente locale che lo controlla”.
In via preliminare, va chiarito che la AGESP è una società per azioni
costituita il 12 luglio 2000 dalla AGESP Holding ed il cui capitale sociale
appartiene per il 100% a quest’ultima.
A sua volta, la AGESP Holding è una società per azioni nata dalla trasformazione,
nel 1997, dell’Azienda dei Servizi Pubblici, impresa speciale
del Comune di Busto Arsizio. Il capitale sociale della AGESP Holding
22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(10) Per un’analisi approfondita di dette questioni si rinvia a I. MORICCA, in op. cit., pgg. 1100 e
ss.; G. FIENGO, Ulteriori sviluppi sull’in house providing, cit.
appartiene attualmente per il 99,98% al Comune di Busto Arsizio. I rimanenti
azionisti sono i comuni di Castellana, (...), ciascuno dei quali detiene solo
un’azione.
La presente controversia trae origine dall’impugnazione che la
Carbotermo – un’impresa specializzata negli appalti di fornitura di energia e
di gestione di impianti termici ed impossibilitata a concorrere per l’affidamento
dell’appalto in essere a causa della revoca della relativa gara, come
sopra specificato – proponeva dinnanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, argomentando la mancata ricorrenza delle condizioni
che avrebbero reso inapplicabile la direttiva comunitaria 93/36.
2. L’opera pretoria di arricchimento del contenuto dei requisiti “Teckal”:
verso una sostanziale impossibilità di applicazione degli stessi.
Il “controllo analogo” e la circostanza che l’ente aggiudicatario, giuridicamente
distinto dalla amministrazione aggiudicatrice, realizzi la parte
più importante della propria attività con l’autorità o le autorità che la controllano
(punto 50 della sentenza Teckal), costituiscono i più volte citati
“requisiti Teckal”.
Nel corso degli anni e nell’ambito di una continua fervente giurisprudenza
su tali tematiche, si è assistito ad un’interpretazione sempre più rigorosa
e restrittiva fornita dai Giudici comunitari in ordine a tali presupposti, fatto
che, come giustamente è stato osservato, riduce l’applicazione di detti requisiti
ad una “sorta di corsa ad ostacoli, nei quali il giudice nazionale, soprattutto
i Tribunali Amministrativi Regionali, e la stessa Corte di Giustizia, finiscono
per creare di volta in volta barriere non facilmente superabili” (11).
In primo luogo, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi soprattutto
sulla spinosa tematica del “controllo analogo”, fornendone, appunto,
come anticipato, una lettura al limite della sostanziale inapplicabilità (12).
A tal proposito, nella sentenza Stadt Halle, che acquista particolare
importanza in virtù dell’ulteriore specificazione del requisito sopra detto, i
Giudici lussemburghesi hanno ritenuto che la partecipazione pubblica totalitaria
del soggetto aggiudicatario fosse indispensabile per assicurare un “controllo
analogo” e, dunque, un affidamento in house (13), in virtù di un duplice
ordine di ragioni: a) in tal modo si scongiurerebbe la diversità ontologica
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 23
(11) G. FIENGO, op. cit., in questa rivista, 2005, n. 3, pag. 47.
(12) A tal proposito, si condividono, senza voler anticipare i tempi, le considerazioni espresse
dall’Avvocato Generale Cristine Stix-Hackl nell’ambito delle Conclusioni sulla causa C-340/04, “ (...)
i requisiti Teckal consistono in un insieme di concetti indeterminati, che hanno comportato tutta una
serie di problemi giuridici e di distinzioni problematiche. Sulla base di tale esperienza si pone il problema
di come la Corte possa garantire la massima chiarezza giuridica e, in tal modo, la massima
certezza del diritto per gli interessati: una possibilità potrebbe essere quella di non raffinare la propria
giurisprudenza solo con riferimento a casi specifici, ma di precisarla in termini più generali di
quanto fatto sino ad ora”.
(13) Si rimanda per un’analisi più compiuta sull’argomento a F. ROSSI, op. cit.
degli interessi perseguiti, rispettivamente, dalla P.A. e dal socio privato; b) si
eviterebbe qualsiasi forma di pregiudizio alla libera concorrenza ed alla parit
à di trattamento, “nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad
un’impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio
rispetto ai suoi concorrenti” (14).
Successivamente, su tale argomento, è intervenuta, nell’ottobre del
2005, la sentenza Parking Brixen, nell’ambito della quale la Corte ha avuto
modo di chiarire, in aggiunta a quanto sinora detto, che il criterio del controllo
analogo risulta soddisfatto solo se sussiste una “possibilità di influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti
(punto 65) (15).
I Giudici comunitari hanno, altresì, specificato, contribuendo ad un’interpretazione
decisamente angusta dei requisiti Teckal, che i due criteri – quello
del “controllo analogo” e quello della “prevalenza” – devono essere soddisfatti
permanentemente. Su tale tematica, si richiamano, esaustivamente, le parole
dell’Avvocato Generale L. A. Geelhoed, espresse dallo stesso nell’ambito
delle Conclusioni rassegnate nella causa ANAV c. Comune di Bari, “(...) nell
’ipotesi in cui, una volta soddisfatti i due primi criteri all’atto dell’attribuzione
della gestione del servizio di cui trattasi, l’amministrazione competente
procedesse alla cessione di una parte, “anche di minoranza”, delle quote della
società interessata ad un’impresa privata, ne conseguirebbe che – mediante
una costruzione artificiale comprendente varie fasi distinte (...) la concessione
di un servizio pubblico potrebbe venire attribuita ad un’impresa ad economia
mista senza previa aggiudicazione in regime di concorrenza (16).
Arrivando alle ultimissime pronunce, la sentenza ANAV ribadisce pienamente,
con lo stesso rigore concettuale, i criteri come sopra interpretati; in essa
infatti può leggersi: “Qualora durante la vigenza del contratto (...) il capitale
dell’AMTAB Servizio fosse stato aperto ad azionisti privati, la conseguenza di
ciò sarebbe l’affidamento di una concessione di servizi pubblici ad una societ
à mista senza procedura concorrenziale, il che contrasterebbe con gli obiettivi
perseguiti dal diritto comunitario (...). Infatti, la partecipazione, ancorché
minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di una società alla quale partecipa
pure l’autorità pubblica concedente esclude in ogni caso che la detta
autorità pubblica possa esercitare su una tale società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. Quindi, se la società concessionaria è una
società aperta, anche solo in parte, al capitale privato, tale circostanza impe-
24 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(14) Sentenza Stadt Halle, punti 49, 50, 51 e 52, in op. cit.
(15) Si segnala l’intervento, da ultimo, della sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04,
Carbotermo S.p.a. e Comune di Busto Arsizio, punti 38 e ss.
(16) Conclusioni presentate il 12 gennaio 2006, nella causa C-410/04.
(17) Pur condividendo alcune delle preoccupazioni, espresse dalla Corte, alle quali può dar vita
una realtà di Public-Private-Partnership in un settore delicato come quello degli affidamenti in house,
in particolare per i concreti rischi a cui si espongono i principi comunitari in tema di parità di trattamento
e di non discriminazione su base nazionale, non ci si può esimere dal notare, con piglio
disce di considerarla una struttura di gestione “interna” di un servizio pubblico
nell’ambito dell’ente pubblico che la detiene” (17).
Si aggiunge, a tale scenario, quanto stabilito dalla Corte di Giustizia
nella sentenza Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio.
Preliminarmente, appare necessario avvisare il lettore della profonda
diversità intercorrente tra le posizioni dell’Avvocato Generale e quelle
espresse dalla Corte nella propria pronuncia. In particolare, quest’ultima,
non senza un evidente pregiudizio in merito all’applicazione delle eccezioni
Teckal, mira ad arginare il più possibile, riducendolo ad un mero fenomeno
episodico, l’affidamento diretto di servizi pubblici, tradendo, in realtà, un’oltranzistica
difesa delle regole del libero mercato.
Nel caso in analisi, la Corte di Giustizia ha negato categoricamente che
ricorressero i presupposti per la configurazione di un affidamento in house,
con il conseguente obbligo di indire una gara pubblica per l’affidamento del
relativo servizio pubblico. Il ragionamento dei Giudici comunitari si articola
nei seguenti passi:
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 25
critico, l’estrema drammatizzazione dei toni con cui i Giudici comunitari affrontano le questioni in
tema di in house providing. In particolare, la semplice circostanza che il capitale sociale dell’ente
aggiudicatario sia potenzialmente aperto a soci privati, non pare, di per sé, motivo sufficiente per ritenere
insussistente il requisito del “controllo analogo”.
Ed in effetti, se come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria, il requisito del controllo analogo
deve avere un riscontro sotto un duplice versante, quello strutturale e quello dell’attività dell’ente,
l’integrazione di detto presupposto non può negarsi in via meramente astratta ed ipotetica. In particolare,
nel momento dell’aggiudicazione del servizio la circostanza che il capitale dell’ente aggiudicatario
sia potenzialmente aperto a soci privati non dovrebbe tradursi in un motivo di impedimento della
fattispecie in house, se il requisito del controllo analogo, nei termini sopra precisati, nonché il presupposto
della “prevalenza”, risultassero perfettamente rispettati.
A tale proposito, pare utile fare una distinzione: in primo luogo potrebbe aversi una situazione,
come quella della presente causa, in cui si ha un fenomeno di Public-Public-Partnership, ed in cui,
tuttavia, il capitale risulta, per il futuro, potenzialmente aperto anche a soci privati, in virtù, anche,
della veste giuridica adottata dall’ente aggiudicatario (Spa). In secondo luogo, potrebbe configurarsi
una situazione già in origine contraddistinta da un rapporto di Public-Private-Partnership, in cui, pertanto,
l’affidamento opererebbe nei confronti di una società mista.
Stando alla giurisprudenza comunitaria, nel secondo caso descritto risulterebbe categoricamente
escluso un affidamento diretto del servizio; in effetti, qui ricorre, in via di principio, un rischio concreto
di ledere gli obiettivi comunitari. Tuttavia, anche in questo caso il rischio paventato potrebbe
scongiurarsi, in concreto, se il socio privato fosse, a suo tempo, stato scelto attraverso una gara pubblica,
nel pieno rispetto delle regole sulla concorrenza.
A fortiori , dovrebbe concludersi per l’insussistenza di qualsiasi contrasto con le norme comunitarie
nella prima delle ipotesi immaginate, ossia nel caso in cui l’ente aggiudicatario, al momento dell
’affidamento, risultasse esclusivamente in mano pubblica, sia pure in presenza della mera possibilità
dell’apertura, del proprio capitale sociale, a futuri soci privati. Tale conclusione sembra imporsi, per
tre diverse ragioni: a) non c’è traccia di un pregiudizio concreto ed attuale alle norme comunitarie; b)
il principio di parità di trattamento ed il rispetto della concorrenza potranno agevolmente essere assicurati,
nel momento in cui un socio privato volesse aggiungersi al partenariato, attraverso una pubblica
gara per la scelta del socio medesimo; c) last but not least, una partecipazione, magari minoritaria
del socio privato, non può escludere a priori ed in via meramente astratta la reale sussistenza del “controllo
analogo”, la cui ricorrenza dipenderà, ciascuna volta, dal singolo caso concreto.
È indiscutibile la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice detenga
la stragrande maggioranza del capitale sociale della società aggiudicataria;
la parte restante del capitale è in possesso di altri enti pubblici. Tale circostanza
ad una prima analisi sembrerebbe idonea a ritenere integrato il
requisito del controllo analogo.
La Corte, tuttavia, sottolinea che gli statuti della AGESP Holding e
della AGESP attribuiscono ai relativi consigli di amministrazione i più
ampi poteri, tanto in seno alla gestione ordinaria, quanto in merito a quella
straordinaria.
Questo significa, a detta dei Giudici, che “il controllo esercitato dal
comune di Busto Arsizio su queste due società si risolve nei poteri che il
diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, la qual cosa limita
considerevolmente il suo potere di influire sulle decisioni delle società di cui
trattasi”. È interessante, a tal proposito, mettere a confronto le affermazioni
della Corte con quelle dell’Avvocato Generale:
62. “Per valutare la configurazione concreta – del controllo – occorre in
ogni caso fare riferimento ai poteri effettivamente spettanti ad ogni socio
(...)”. (Omissis)
68. “Poiché il criterio del controllo si riferisce alla capacità di influenzare
la gestione della società nel suo complesso, il comportamento tenuto
dal soggetto da valutare nell’ambito di una concreta procedura di appalto
può non essere decisivo”.
69. “In concreto, per valutare se le disposizioni generali ed astratte del
diritto nazionale e la concreta configurazione dello statuto della società
interessata (...) consentano un controllo sufficiente, è necessario esaminare
la fattispecie concreta. Questa valutazione però (...) ai sensi di cui all’art.
234 CE non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale”.
A tal stato dei fatti, i Giudici aggiungono che il legame del Comune con
l’ente aggiudicatario è rappresentato solo da partecipazioni indirette, fatto
che, a parere della Corte, rafforza le considerazioni suesposte.
La Corte di Giustizia ritiene che tutte queste circostanze ostino all’esercizio
sulla società aggiudicataria, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice,
di un controllo analogo a quello da questa esercitato sui suoi servizi.
Con il suo ragionamento, il Collegio sembra allinearsi perfettamente a
quanto, a suo tempo, già sostenuto dalla Commissione Europea in una nota del
26 giugno 2002 (18) in cui si sottolineava che “affinché il controllo analogo
sussista non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il
socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (...)”.
La Repubblica Italiana, nel corpus delle proprie osservazioni , ha invece,
a più riprese, sottolineato che l’affidamento in questione costituirebbe
una semplice modalità organizzativa nella gestione pubblica dei servizi d’interesse
generale. Si aggiunge che “La conferma indiretta della legittimità di
26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(18) Si rimanda, per un’analisi più approfondita, a I. MORICCA, op. cit., pag. 1094.
tale modello organizzativo si ricava dalla stessa ordinanza n. 140/04 del
TAR per la Lombardia laddove il giudice rimettente, (...) implicitamente conferma
l’intenzione della AGESP di procedere all’acquisto del gasolio con
gara ad evidenza pubblica (...)”.
Secondo la Repubblica Italiana, la necessità che la AGESP S.p.A. indica
una gara pubblica per detto approvvigionamento, costituisce la riprova
che il Comune di Busto Arsizio, la AGESP Holding e la AGESP S.p.A. –
quest’ultima affidataria del servizio in “house” – siano unitariamente da
considerare come un unico “organismo di diritto pubblico”, sul quale grava
l’onere di procedere ad appalti e forniture attraverso gare, ai sensi delle
normative comunitarie e nazionali in materia.
La Corte di Giustizia ha negato la ricorrenza di detta prospettazione, articolando
la propria decisione nei punti 44, 45, 46, 47; discutibile appare, in
particolare, quanto la Corte afferma nel punto 44: “Tale argomento non può
essere accolto. Da un lato, il Comune di Busto Arsizio rientra nella nozione
di “ente locale” e non in quella di “organismo di diritto pubblico”.
Il motivo addotto dalla Corte non sembra condivisibile alla luce di una
serie di considerazioni; in effetti, la nozione di organismo di diritto pubblico
si pone come trasversale rispetto alle categorie pubblico-privato proprie
dei singoli ordinamenti giuridici (19) , in quanto, e questo è quello che qui
più conta, tale categoria, basata sulla normativa comunitaria, è finalizzata ad
individuare tutti quei soggetti tenuti ad applicare la normativa comunitaria
sugli appalti. Proprio in virtù di ciò, gli organismi di diritto pubblico sono
“amministrazioni aggiudicatrici”, al pari dello Stato e degli enti locali, e proprio
per tali ragioni essi sono sì tenuti a porre in essere le procedure di scelta
dei contraenti in modo non discriminatorio, ma, soprattutto, essi sono
esclusi dalle procedure di gara per gli affidamenti che essi ricevono dallo
Stato o dagli enti locali (20) e da altri organismi di diritto pubblico.
È proprio in virtù della considerazione di tali punti che emergerebbe la
contraddittorietà dell’obiezione formulata dai Giudici lussemburghesi, in
ragione della quale “il Comune di Busto Arsizio rientra nella nozione di
“ente locale” e non in quella di “organismo di diritto pubblico”.
3. Il “requisito” del controllo analogo e la compatibilità di quest’ultimo con
il fenomeno delle partecipazioni indirette: l’ottica dell’Avvocato Generale.
Il procedimento svoltosi tra la Carbotermo ed il Comune di Busto
Arsizio ha permesso, inoltre, di affrontare delle interessanti tematiche, in
ordine alle quali appare opportuno riportare i passi più salienti delle conclusioni
rassegnate dall’Avvocato Generale.
Come, dunque, ha sottolineato l’Avvocato Generale, Cristine Stix-
Hackl, nelle proprie Conclusioni, in tale contesto “si pone il problema del-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 27
(19) G. ROSSI, L’organizzazione, in Diritto Amministrativo, 2005 p. 245.
(20) Ancora G. ROSSI, in op. cit., p. 245.
l’applicabilità, in via di principio, dei criteri Teckal a situazioni di partecipazione
indiretta”.
Lo stesso Avvocato Generale ha, in un primo tempo, affermato che su tale
tematica non sembrerebbe potersi trarre alcuna indicazione conclusiva; in un
secondo momento è stato costretto a riconoscere che, tuttavia, “a favore della
generale applicabilità dei criteri Teckal anche nei casi di partecipazione indiretta
depone il fatto che la Corte, nella causa Stadt Halle, ha appunto verificato
la sussistenza dei presupposti per entrambi i criteri Teckal. Se ne potrebbe
inferire un implicito riconoscimento di principio. (...) Il presupposto è, però, che
il requisito del controllo sia rispettato a tutti i livelli di partecipazione” (21).
Due aspetti ulteriori, considerati dall’Avvocato Generale, concernono da
un lato la tematica della pluralità di partecipazioni pubbliche in seno al soggetto
aggiudicatario, dall’altro il rapporto intercorrente tra il requisito del
controllo analogo ed uno statuto sociale di una Spa che sancisca la possibilit
à di partecipazione, al capitale, di soci privati.
In ordine al primo profilo, a ben vedere esso non dovrebbe costituire un
ostacolo alla configurabilità di un controllo analogo e, pertanto, non dovrebbe
ostare ad un affidamento in house. A riprova di ciò, in coerenza con quanto
sostenuto dallo stesso Avvocato Generale, possono richiamarsi gli illustri precedenti
giurisprudenziali già sopra rievocati: in primo luogo, nello stesso caso
Teckal ricorreva una partecipazione di più enti pubblici all’ente aggiudicatario,
circostanza che, con tutta evidenza, non ha, di per sé, impedito di ravvisare un
affidamento in house nel caso detto; in aggiunta ed a sostegno di tale ordine di
idee, sia consentito richiamare le parole dell’Avvocato Generale, nelle quali si
è correttamente osservato (22) che “A favore dell’applicabilità dell’eccezione
Teckal a soggetti le cui quote sono detenute da più enti pubblici depone, oltre
alla sentenza Teckal, anche il fatto che per la Corte, nella causa Stadt Halle l’elemento
decisivo – ai fini dell’esclusione di un affidamento in house – è stato la
considerazione” della sussistenza, nel caso di specie, di una c.d. “Public-
Private-Partnership”, da cui consegue “che le imprese private perseguono fini
differenti rispetto a quelli degli enti locali”, circostanza incompatibile, a detta
di una intransigente giurisprudenza comunitaria, con un affidamento in house.
Nel caso in esame, al contrario, “vi è però soltanto una partecipazione
di comuni, e non vi sono interessi di privati. Poiché i comuni perseguono fini
di pubblico interesse, quanto meno ad un primo esame si potrebbe concludere
che il requisito del controllo è rispettato perfino nella sua interpretazio-
28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(21) Così l’Avvocato Generale C. Stix-Hackl, nelle Conclusioni rassegnate nell’ambito del procedimento
oggetto del presente lavoro, punti 22 e ss. La sentenza Stadt-Halle costituirebbe, a ben
vedere, un importante precedente circa la possibilità di ravvisare un affidamento in house providing
anche a fronte di partecipazioni indirette tra l’ente aggiudicatario e l’amministrazione aggiudicatrice,
in particolare in virtù della circostanza che nel caso richiamato l’ente aggiudicatario era rappresentato
da una società addirittura pro-nipote della amministrazione aggiudicatrice, fatto che, tuttavia, di per
sé non esclude la possibilità di un affidamento in house.
(22) Punti 31 e ss. delle Conclusioni, presentate in data 12 gennaio 2006, da parte dell’Avvocato
C. Stix-Hackl, nel presente procedimento, causa C-340/04.
ne più rigorosa. (...) ne consegue dunque, in via di principio, che anche i
soggetti che hanno più soci possono ricadere nell’eccezione Teckal” (23).
In relazione al secondo aspetto, decisamente importanti appaiono le
parole espresse, su tale tematica, dall’Avvocato Generale:
“Poiché in questo caso, ai sensi dello statuto, sussiste la possibilità della
partecipazione di soggetti privati, sotto il profilo del controllo è necessario
verificare se una futura apertura del capitale sociale a privati possa avere
un rilievo giuridico. Relativamente all’apertura del capitale sociale a privati
è possibile distinguere il caso in cui una partecipazione di privati sia soltanto
legalmente possibile da quello in cui essa sia giuridicamente obbligatoria
(...). A tale proposito la Commissione ha sostenuto che anche una partecipazione
solo potenziale di privati (...) depone nel senso di una mancata
soddisfazione del criterio del controllo. Contro tale posizione estrema, sostenuta
dalla Commissione, militano innanzitutto considerazioni di principio.
In tal modo la qualificazione giuridica di piani di cooperazione tra pubblico
e privato dipenderebbe da semplici possibili futuri sviluppi”.
4. Il requisito della “prevalenza”: le conclusioni dell’Avvocato Generale e
le posizioni della Corte di Giustizia.
Nelle conclusioni intermedie del procedimento Carbotermo c. Comune
di Busto Arsizio, l’Avvocato Generale afferma, punto 116, “Il criterio in
base al quale il soggetto controllato deve realizzare la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti locali che lo controllano può
essere soddisfatto anche nei casi di imprese partecipate da più enti pubblici
e di partecipazione indiretta. A tale proposito devono essere ascritte al soggetto
controllante anche determinate prestazioni erogate a favore di terzi”.
L’Avvocato ha articolato le suesposte conclusioni in virtù delle seguenti
ragioni:
a) in primo luogo, ha concluso ritenendo che per verificare la sussistenza
della seconda eccezione Teckal andasse considerato anche l’aspetto qualitativo
dell’attività svolta dall’ente aggiudicatario. Ciò sotto molteplici profili:
1. “È indispensabile chiarire se si debba fare riferimento solo alle attivit
à effettivamente esercitate o invece anche allo scopo dell’impresa (...)”
(24); 2. “Ci si deve inoltre chiedere se abbiano rilievo soltanto alcune specifiche
attività dell’impresa, oppure tutte (...)” (25).
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 29
(23) Ancora l’Avvocato Generale.
(24) Punto 100 delle conclusioni.
(25) Punto 101 delle conclusioni. A tal proposito l’Avvocato aggiunge, ai punti 101, 102 e 103,
“(...) Si potrebbe in effetti anche intendere il requisito della prevalenza nel senso che si deve guardare
soltanto a quelle attività dell’impresa che devono essere fornite al soggetto controllante (...). A mio
parere già solo il fatto che si sia in presenza di un’eccezione al regime previsto dalla direttiva depone
contro una simile interpretazione (...). Come sembra risultare necessario sia dal testo della sentenza
Teckal che dalla vicenda alla base del procedimento, il requisito della prevalenza non può però
essere considerato soddisfatto solo perché l’attività a favore di un detentore di quote supera la soglia
In merito a tali profili, l’Avvocato ha stabilito, al punto 103, che “(...) il
requisito della prevalenza non può però essere considerato soddisfatto solo
perché l’attività a favore di un detentore supera la soglia della prevalenza;
è invece necessario considerare l’insieme delle attività svolte per tutti i
detentori di quote, insieme che deve poi essere posto in relazione con l’insieme
di tutte le attività svolte”.
b) in secondo luogo, l’Avvocato ha ritenuto indispensabile verificare la
ricorrenza del criterio della prevalenza appurandone il profilo quantitativo;
a tal proposito, ha aggiunto che accanto all’analisi del fatturato debbano
essere considerati altri elementi indicativi economici dell’impresa (26).
c) In relazione al requisito della prevalenza, rileva anche il momento in
cui detto presupposto dovrà sussistere; secondo la tesi prospettata
dall’Avvocato Generale, detto momento dovrebbe identificarsi con quello in
cui la amministrazione aggiudicatrice affida l’appalto o, a seconda dei casi,
la concessione.
d) Ulteriore ed ultimo punto da considerare ai fini del ricorrere del requisito
della prevalenza, è rappresentato dall’attività svolta dall’ente aggiudicatario
nei confronti di terzi; più precisamente, l’Avvocato rileva che,
“Poiché la AGESP non svolge prestazioni soltanto per il Comune, ma
anche per soggetti terzi nel territorio comunale, sia imprese che privati, si
pone poi la questione di capire se, ed eventualmente a quali condizioni,
anche prestazioni non erogate direttamente al Comune possano essere
considerate prestazioni svolte per il Comune, cioè per l’ente controllante,
ai sensi del secondo criterio Teckal”. A tale proposito, il Procuratore
aggiunge, al punto 113, che “(...) Viene innanzitutto in considerazione il
tipo di relazione esistente fra i terzi e il soggetto controllante, in questo
caso il comune. Una imputazione al comune è particolarmente verosimile
nei casi in cui il comune è tenuto a fornire a terzi una prestazione (...).
Anche in tal caso la risposta dovrebbe dipendere dall’esistenza, a fianco
della prestazione materiale, di un rapporto giuridico tra il comune e il soggetto
che fornisce le prestazioni”.
Un ultimo cenno al profilo quantitativo del criterio della prevalenza;
l’Avvocato Generale esclude che a tal fine possa richiamarsi la regole
dell’80% di cui all’art. 13 della direttiva 93/38, per le seguenti ragioni:
– la rigidità di una percentuale fissa potrebbe, in concreto, risolversi in
un ostacolo per una soluzione corretta, oltre a eludere, totalmente, la rilevanza
del suesposto profilo qualitativo del requisito della prevalenza;
– inoltre, e soprattutto, osta alla trasponibilità della regola dell’80% la
circostanza che si tratta di una disposizione eccezionale contenuta in una
direttiva valida solo per taluni settori.
30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
della prevalenza ; è invece necessario considerare l’insieme delle attività svolte per tutti i detentori di
quote, insieme che deve poi essere posto in relazione con l’insieme di tutte le attività svolte”.
(26) Per una attenta disamina si rinvia alle stesse conclusioni, ai punti 106 e ss.
Rispetto a quest’ultimo profilo, la Corte ha precisato, al punto 55 della
propria sentenza, che “Dal momento che le eccezioni devono essere interpretate
restrittivamente, ne deriva che non si deve estendere l’operatività dell
’art. 13 della direttiva 93/38 all’ambito di applicazione della direttiva
93/36” (quella rilevante nel caso in analisi).
Per quanto riguarda la corretta applicazione del criterio della prevalenza,
la Corte ne ha fornito un’interpretazione assolutamente restrittiva e rigorosa;
i Giudici, infatti, affermano che la integrazione del requisito della prevalenza
può intendersi avverata solo se “le prestazioni di detta impresa –
l’ente aggiudicatario – siano sostanzialmente destinate in via esclusiva
all’ente locale (...) – aggiungendo che – entro tali limiti, risulta giustificato
che l’impresa di cui trattasi sia sottratta agli obblighi della direttiva 93/36,
in quanto questi ultimi sono dettati dall’intento di tutelare una concorrenza
che, in tal caso, non ha più ragion d’essere”.
La Corte aggiunge che, “In applicazione di detti principi, si può ritenere
che l’impresa in questione svolga la parte più importante della sua attivit
à con l’ente che la detiene (...) solo se l’attività di detta impresa è principalmente
destinata all’ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo
un carattere marginale”.
Fin qui i Giudici hanno considerato la “soglia” di attività necessaria ad integrare
il secondo requisito Teckal; con riferimento, invece, alle componenti di
detta attività è interessante rilevare come i Giudici lussemburghesi abbiano
sostanzialmente aderito al ragionamento dell’Avvocato Generale, in particolare
con riguardo alla circostanza che sia il profilo quantitativo che quello qualitativo
siano parimenti essenziali per verificare la ricorrenza del requisito in questione.
A tal proposito valgano le parole della Corte:
64. “(...) il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze
del caso di specie, sia qualitative sia quantitative”.
65. “Quanto all’accertare se occorra tener conto in tale contesto solo
del fatturato realizzato con l’ente locale controllante o di quello realizzato
nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante
è rappresentato da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle
decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso
quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni”.
66. “Infatti, le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione
sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento
effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente
dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o
l’utente delle prestazioni”.
67. “Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell’impresa in
questione, potendo trattarsi sia dell’ente controllante sia di terzi utenti di
prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati
dal suddetto ente. Risulta parimenti ininfluente sapere su quale territorio
siano erogate tali prestazioni”.
70. “Nel caso in cui diversi enti locali detengano un’impresa, la condizione
relativa alla parte più importante della propria attività può ricorrere
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 31
qualora l’impresa in questione svolga la parte più importante della propria
attività non necessariamente con questo o quell’ente locale ma con tali enti
locali complessivamente considerati”.
5. Conclusioni
S’impone con evidenza, ancora una volta, il rigore con cui la Corte interpreta
il requisito del controllo analogo (27), addirittura disattendendo, nella
sentenza Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, le conclusioni dell’Avvocato
Generale.
Tale atteggiamento chiaramente tradisce l’intenzione degli stessi Giudici
di ribadire, ogni volta che se ne presenti l’occasione, l’eccezionalità dei criteri
Teckal nonché il ristretto campo di applicazione degli stessi.
Nella sentenza ANAV c. Comune di Bari vi è stata una rinnovata aderenza,
da parte dei Giudici lussemburghesi, ad un indirizzo rigido e di difficile
percorrenza in tema di in house providing. La Corte, in effetti, sembra non
perdere occasione per sottolineare l’estrema ristrettezza del terreno d’applicazione
dei “requisiti – forse meglio sarebbe definirli – eccezioni Teckal”.
Tale intransigenza viene pienamente riaffermata nella sentenza
Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio.
E’, comunque, necessario qualche ulteriore cenno conclusivo sull’argomento:
la c.d. “gestione in house” dei servizi pubblici, prevalentemente locali,
costituisce la scelta di una pubblica amministrazione appaltante di gestire
in proprio il servizio pubblico; dunque, solo apparentemente l’affidamento è
destinato ad un terzo.
A tal proposito appare utile sottolineare quanto già la Repubblica
Italiana aveva ribadito nelle proprie osservazioni (Causa C-340/04):
“L’individuazione e la disciplina di questa particolare modalità di gestione
trova fondamento nello stesso diritto comunitario – si veda al riguardo il
libro verde sui servizi di interesse generale COM(2003)270, la relazione
sullo stesso al Parlamento europeo di Philippe Herzog nonché la successiva
conforme risoluzione del Parlamento europeo sul predetto libro verde, punto
35, ove si parla in maniera espressa del “diritto all’autoproduzione dei servizi
” da parte degli enti pubblici” (28).
A ben vedere, già nella sentenza RI.SAN. si era escluso che dai principi
generali del Trattato si potesse ricavare un generale obbligo, per la pubblica
amministrazione che dovesse provvedere alla gestione di pubblici servizi, di
ricorrere, necessariamente all’espletamento di una pubblica gara.
Inoltre, è appena il caso sottolineare, in piena analogia con le conclusioni
formulate dall’Avvocato Generale, che la questione posta dal Giudice
32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(27) Correttamente in dottrina si è osservato che “qualora il requisito del controllo analogo verrà
inteso in modo rigoroso e restrittivo, sarà difficile immaginare che una persona giuridica formalmente
distinta potrà mai soddisfare una siffatta condizione”, così M. MAZZAMUTO, Brevi note su normativa
comunitaria e in house providing, in Il diritto dell’unione europea, 2001, nn. 2 e 3, pgg. 554 e ss.
(28) G. FIENGO, in op. cit., pag. 65.
nazionale e concernente le modalità mediante le quali l’amministrazione
aggiudicatrice esercita sull’ente affidatario del servizio il necessario “controllo
gestionale e finanziario stringente” – indispensabile, secondo i Giudici
comunitari, per ravvisare un affidamento in house – appare riguardare, più
che l’applicazione del Trattato e della normativa comunitaria, l’esatta interpretazione
del diritto nazionale al fine di verificare se in virtù di detta normativa
si sia, o meno, in presenza di un controllo gestionale e finanziario
stringente.
Un elemento che, invece, contraddistingue la pronuncia in analisi rispetto
a quella intervenuta nella causa tra la Anav ed il Comune di Bari, è rappresentato
dall’opera chiarificatrice, almeno in parte, condotta dalla Corte in
merito al secondo criterio Teckal, quello della prevalenza.
In particolare, la Corte sottolinea tre punti di estrema importanza:
L’inapplicabilità, al criterio in questione, della regola dell’80% di cui
all’art. 13 della direttiva 93/38;
La medesima importanza, nell’ambito delle componenti del criterio
detto, dei profili quantitativo e qualitativo;
La rilevanza, ai fini dell’accertamento di detto criterio, dell’attività che
l’ente aggiudicatario svolge nei confronti di terzi per conto dell’amministrazione
aggiudicatrice, in relazione all’affidamento in house.
Tuttavia, la Corte si appresta a precisare, fornendo anche in codesto caso
un’interpretazione restrittiva del secondo presupposto Teckal, la necessità
che le prestazioni fornite dall’ente aggiudicatario debbano essere sostanzialmente
destinate in via esclusiva all’ente aggiudicatore; infatti, solo laddove
l’attività dell’impresa affidataria sarà stata principalmente destinata all’amministrazione
aggiudicatrice, con la marginalità di ogni altra attività, il
secondo requisito Teckal potrà considerarsi rispettato.
ALLEGATO 1
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Prima Sezione, sentenza 6 aprile 2006 nella
causa C-410/04 – Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 27
settembre 2004 – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) c/
Comune di Bari, AMTAB Servizio Spa – Pres. P. Jann – Avv. Gen. L. A. Geelhoed.
Governi italiano (ag. I. M. Braguglia, avv. dello Stato G. Fiengo), tedesco (ag. C.
Schulze-Bahr), austriaco (ag. M. Fruhmann), polacco (T. Nowakowski), e
Commissione delle Comunità europee.
IL FATTO
In virtù della normativa contenuta nell’art. 113, comma 5°, D. Lgs. N. 267/2000, il
Comune di Bari procedeva ad affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico sul territorio
comunale (tramite concessione) alla AMTAB Servizio. Contro detto provvedimento
ricorreva al TAR l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), denunciando
la violazione del diritto comunitario (Articoli 43 Ce, 49 CE e 86 CE) e chiedendo, altres
ì, al giudice adito di annullare il provvedimento con cui il Comune di Bari aveva disposto
l’affidamento diretto del servizio pubblico di trasporto.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 33
IL QUESITO.
Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza
e libera concorrenza di cui agli artt. [43 CE], 49 CE e 86 CE, l’art. 113, comma
quinto, D.Lgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 14 D.L. n. 269/03, nella parte in cui non
pone alcun limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme di
affidamento del servizio pubblico, ed in particolare tra l’affidamento mediante procedura di
gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente controllata.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE.
« (Omissis).
IV – Analisi
11.– Nella specie si chiede se gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE ostino ad una normativa,
come quella oggetto della questione pregiudiziale, che lasci alle amministrazioni locali la
scelta di affidare la gestione di un servizio, quale il trasporto pubblico, ad una società appartenente
alla relativa amministrazione locale o di avviare la procedura di appalto con gara pubblica
ai fini dell’attribuzione della concessione del servizio medesimo ad un soggetto privato.
12.– Questa è, sostanzialmente, la questione sulla quale il giudice del rinvio si interroga
e che, alla luce della giurisprudenza recente e recentissima della Corte (4), appare relativamente
agevole da risolvere.
13.– Dagli atti della causa principale, depositati presso la cancelleria della Corte, emerge
che il servizio di cui trattasi viene finanziato, quantomeno in parte, per mezzo dell’acquisto
di titoli di trasporto da parte degli utenti, ragion per cui si tratta di una concessione di
servizi che ricade non nella sfera delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, bensì
direttamente nella sfera delle disposizioni di diritto primario, in particolare delle libertà fondamentali
previste dal Trattato CE (5). Il giudice del rinvio sembra essere giunto alla stessa
conclusione, in quanto nella questione pregiudiziale fa unicamente riferimento agli
artt. 43 CE (6), 49 CE e 86 CE, e non alla direttiva 92/50/CEE (7).
14.– Gli elementi più importanti ai fini della soluzione della questione sono racchiusi
nel punto 50 della sentenza Teckal, citata supra, nonché nel punto 49 della sentenza Stadt
Halle e RPL Lochau, citata supra. Da tale giurisprudenza risulta che l’appello alla concorrenza
non è obbligatorio, anche se la controparte contrattuale è un ente giuridicamente
distinto dall’autorità aggiudicatrice, nell’ipotesi in cui l’autorità pubblica, che è un’autorità
aggiudicatrice, eserciti sull’ente distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e in cui tale ente realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente o con gli enti locali che lo controllano (8).
15.– Orbene, ponendo a raffronto il nuovo testo dell’art. 113, comma 5, lett. c), del
decreto legislativo n. 267/00 [«società a capitale interamente pubblico a condizione che
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano»] con i passi della giurisprudenza
della Corte richiamati al punto precedente, si rileverà che il legislatore italiano
si è evidentemente conformato a tale giurisprudenza.
16.– Ciò è confermato dalla Commissione delle Comunità europee, la quale rileva,
nelle proprie osservazioni scritte, che il testo attuale del detto art. 113, comma 5, lett. c), è
conseguente ad una procedura d’infrazione avviata dall’Istituzione nei confronti della
Repubblica italiana.
34 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
17.– Alla luce della conformità della normativa nazionale con la giurisprudenza della
Corte, qualsiasi decisione di un’amministrazione locale che, a sua volta, risulti conforme a
tale normativa dev’essere parimenti considerata compatibile con il diritto comunitario.
18.–Atal riguardo, si deve tuttavia osservare che i criteri che consentono di ritenere sussistenti
situazioni «interne» devono essere applicati restrittivamente. In particolare, dalle
menzionate sentenze Parking Brixen e Commissione/Austria emerge, da un lato, che il controllo
esercitato dalla autorità aggiudicatrice non deve essere diluito per effetto della partecipazione,
«anche di minoranza», di un’impresa privata nel capitale della società cui sia stata
affidata la gestione del servizio di cui trattasi e, dall’altro, che la detta società deve realizzare
la parte essenziale delle proprie attività unitamente all’ente o gli enti che la controllano.
19.– Alla luce delle circostanze di fatto da cui è scaturita la controversia principale, tali
due criteri appaiono soddisfatti, ragion per cui potrei terminare la mia analisi con tale rilievo,
se dalla menzionata sentenza Commissione/Austria (9) non emergesse peraltro un terzo
criterio, vale a dire l’esigenza che i due detti criteri devono risultare soddisfatti permanentemente.
20.– Infatti, nell’ipotesi in cui, una volta soddisfatti i due primi criteri all’atto dell’attribuzione
della gestione del servizio di cui trattasi, l’amministrazione competente procedesse
alla cessione di una parte, «anche di minoranza», delle quote della società interessata ad
un’impresa privata, ne conseguirebbe che – mediante una costruzione artificiale comprendente
varie fasi distinte, vale a dire la creazione della società, l’attribuzione della gestione
del servizio di trasporto pubblico alla medesima e la cessione di parte delle sue quote ad
un’impresa privata – la concessione di un servizio pubblico potrebbe venire attribuita ad
un’impresa ad economia mista senza previa aggiudicazione in regime di concorrenza.
21.– Lo stesso ragionamento vale per il caso in cui all’ente concessionario originario
dovessero essere attribuiti, altri servizi pubblici, senza previo esperimento della procedura di
appalto in regime di concorrenza, da parte di enti pubblici diversi da quelli che lo controllino.
22.– Nelle due suesposte ipotesi, non risulterebbero più soddisfatti i principi di parità
di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, rammentati dalla Corte nelle menzionate
sentenze Coname e Parking Brixen.
V – Conclusione
23.– Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione
pregiudiziale posta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nei termini
seguenti:
Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano
all’applicazione di una disposizione quale l’art. 113, comma 5, del decreto legislativo italiano
n. 267/00, nel testo attualmente vigente, sempreché i due criteri ivi previsti, vale a dire
che la società concessionaria sia soggetta ad un controllo analogo a quello esercitato dall
’amministrazione sui propri servizi e che realizzi la parte essenziale dei propri servizi unitamente
all’ente che la controlli, risultino continuativamente soddisfatti successivamente
all’attribuzione, alla società medesima, della gestione di un servizio pubblico».
RISPOSTA DELLA CORTE AI QUESITI
«(Omissis) Sulla questione pregiudiziale
15.– Con la propria questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario,
in particolare gli obblighi di trasparenza e di libera concorrenza di cui agli
artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, osti a una disciplina nazionale, come quella oggetto della causa
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 35
principale, che non pone alcun limite alla libertà, per un ente pubblico, di scegliere tra le
diverse forme di affidamento di un servizio pubblico, in particolare tra l’affidamento
mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto ad una società di
cui tale ente detiene l’intero capitale.
16.– Risulta dagli atti della causa principale che il servizio di trasporto pubblico sul territorio
del Comune di Bari è finanziato, almeno in parte, attraverso l’acquisto di titoli di trasporto
da parte degli utenti. Tale sistema di finanziamento caratterizza la concessione di servizi
pubblici (sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585,
punto 40).
17.– È pacifico che le concessioni di servizi pubblici sono escluse dall’ambito di applicazione
della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) (sentenza Parking
Brixen, cit., punto 42). Essa è stata sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), il
cui art. 17 prevede esplicitamente l’inapplicabilità alle concessioni di servizi.
18.– Anche se i contratti di concessione di servizi pubblici sono esclusi dall’ambito
applicativo della direttiva 92/50, sostituita dalla direttiva 2004/18, le pubbliche autorità che
li concludono sono tuttavia tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato CE in
generale, e il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità in particolare (v.,
in tal senso, sentenze 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc.
pag. I-10745, punto 60; 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto
16; e Parking Brixen, cit., punto 46).
19.– Le disposizioni del Trattato specificamente applicabili alle concessioni di servizi
pubblici comprendono in particolare gli artt. 43 CE e 49 CE (sentenza Parking Brixen, cit.,
punto 47).
20.– Oltre al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, si applica
alle concessioni di servizi pubblici anche il principio della parità di trattamento tra offerenti,
e ciò anche in assenza di discriminazione sulla base della nazionalità (sentenza Parking
Brixen, cit., punto 48).
21.– I principi di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalit
à comportano, in particolare, un obbligo di trasparenza che permette all’autorità pubblica
concedente di assicurarsi che tali principi siano rispettati. L’obbligo di trasparenza
posto a carico di detta autorità consiste nel dovere di garantire, ad ogni potenziale offerente,
un adeguato livello di pubblicità, che consenta l’apertura della concessione di servizi
alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione
(v., in tal senso, citate sentenze Telaustria e Telefonadress, punti 61 e 62, e Parking Brixen,
punto 49).
22.– In linea di principio, l’assenza totale di procedura concorrenziale per l’affidamento
di una concessione di servizi pubblici, come quella di cui alla causa principale, non è conforme
alle esigenze di cui agli artt. 43 CE e 49 CE, e nemmeno ai principi di parità di trattamento,
di non discriminazione e di trasparenza (sentenza Parking Brixen, cit., punto 50).
23.– Risulta inoltre dall’art. 86, n. 1, CE che gli Stati membri non possono mantenere
in vigore una normativa nazionale che consenta l’affidamento di concessioni di servizi pubblici
senza procedura concorrenziale, poiché un simile affidamento viola gli artt. 43 CE o
49 CE o ancora i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza
(sentenza Parking Brixen, cit., punto 52).
36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
24.– Tuttavia, nel settore delle concessioni di servizi pubblici, l’applicazione delle
regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse
costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato
sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui
propri servizi, e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria attivit
à con l’autorità che lo detiene (sentenza Parking Brixen, cit., punto 62).
25.– Una normativa nazionale che riprenda testualmente il contenuto delle condizioni
indicate al punto precedente, come fa l’art. 113, quinto comma, del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 269/2003, è in linea di principio conforme al diritto
comunitario, fermo restando che l’interpretazione di tale disciplina deve a sua volta essere
conforme alle esigenze del diritto comunitario.
26.– Va precisato che, trattandosi di un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario,
le due condizioni enunciate al punto 24 della presente sentenza devono essere interpretate
restrittivamente, e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali
che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene (v.
sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I-1,
punto 46, e Parking Brixen, cit., punto 63).
27.– Stando alle osservazioni scritte presentate alla Corte dall’AMTAB Servizio, il
Comune di Bari ha deciso, in data 27 dicembre 2002, di cedere una partecipazione corrispondente
all’80% delle azioni di tale società da esso detenute, e in data 21 maggio 2004 ha
deciso di avviare, a tal fine, la procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del
socio privato di maggioranza. Tale informazione è stata confermata dall’ANAV nel corso
dell’udienza dinanzi alla Corte.
28.– Nella stessa udienza, però, il Comune di Bari ha sostenuto di aver rinunciato
all’intenzione di cedere una parte delle proprie azioni dell’AMTAB Servizio. Esso avrebbe
deciso, in data 13 gennaio 2005, di non dare seguito alla propria delibera precedente, e di
non privatizzare più detta società. Tale provvedimento non sarebbe stato inserito nei documenti
inviati dal giudice a quo in quanto adottato successivamente all’ordinanza di rinvio.
29.– Spetta al detto giudice, e non alla Corte, chiarire se il Comune di Bari intenda aprire
il capitale dell’AMTAB Servizio ad azionisti privati. Tuttavia, allo scopo di fornire a tale
giudice elementi utili per risolvere la controversia sottopostagli, va precisato quanto segue.
30.– Qualora, durante la vigenza del contratto di cui alla causa principale, il capitale
dell’AMTAB Servizio fosse aperto ad azionisti privati, la conseguenza di ciò sarebbe l’affidamento
di una concessione di servizi pubblici ad una società mista senza procedura concorrenziale,
il che contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario (v., in
tal senso, sentenza 10 novembre 2005, causa C-29/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-
9705, punto 48).
31.– Infatti, la partecipazione, ancorché minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di
una società alla quale partecipa pure l’autorità pubblica concedente esclude in ogni caso che
la detta autorità pubblica possa esercitare su una tale società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (v., in tal senso, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 49).
32.– Quindi, se la società concessionaria è una società aperta, anche solo in parte, al
capitale privato, tale circostanza impedisce di considerarla una struttura di gestione «interna
» di un servizio pubblico nell’ambito dell’ente pubblico che la detiene (v., in tal senso,
sentenza Coname, cit., punto 26).
33.– Alla luce delle considerazioni svolte, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando
che gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 37
discriminazione sulla base della nazionalità e di trasparenza non ostano ad una disciplina
nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad
una società della quale esso detiene l’intero capitale, a condizione che l’ente pubblico eserciti
su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la societ
à realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la detiene”.
ALLEGATO 2
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Prima Sezione, sentenza 11 maggio 2006 nella
causa C-340/04 – Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale Amministra-tivo
Regionale per la Lombardia, con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il
9 agosto 2004 – Carbotermo Spa, Consorzio Alisei c/ Comune di Busto Arsizio, AGESP
Spa – Pres. P. Jann – Avv. Gen. C. Stix-Hackl. Governi italiano (ag. I. M. Braguglia),
tedesco (ag. W. D. Plessing), austriaco (ag. M. Fruhmann), polacco (ag. T. Nowakowski),
Regno Unito (ag. M. Hoskins), e la Commissione delle Comunità europee.
I FATTI.
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede contrapporsi
l’impresa Carbotermo SpA (in prosieguo: la «Carbotermo») e il consorzio Alisei al comune
di Busto Arsizio e all’impresa AGESP SpA (in prosieguo: la «AGESP») in merito all’affidamento
a quest’ultima di un appalto relativo alla fornitura di combustibili, alla manutenzione,
all’adeguamento normativo e alla riqualificazione tecnologica degli impianti termici
degli edifici del suddetto comune.
I QUESITI.
1.– Se sia compatibile con la direttiva 93/36 (...) l’affidamento diretto dell’appalto per
la fornitura di combustibili e calore per impianti termici di edifici di proprietà o competenza
del Comune, e relativa gestione, conduzione, manutenzione (con prevalenza del valore
della fornitura), ad una società per azioni il cui capitale è, allo stato attuale, interamente
detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza (al
99,98%) il Comune appaltante, ovvero ad una società (AGESP) che non è partecipata direttamente
dall’Ente Pubblico, ma da un’altra società (AGESP Holding) il cui capitale è attualmente
posseduto al 99,98% dalla Pubblica Amministrazione;
2.– se il requisito dello svolgimento, da parte dell’impresa alla quale è stata direttamente
affidata la fornitura, della parte più importante dell’attività con l’Ente pubblico che la controlla
debba essere accertato facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38 (…), e
possa ritenersi sussistente nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi
con l’Ente pubblico controllante o, in alternativa, nel territorio dell’Ente stesso.
LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE.
«(Omissis)
IV – Sulle questioni pregiudiziali
15.– Tutte e due le questioni pregiudiziali riguardano in sostanza i due presupposti
cumulativi che consentono a determinati appalti quasi in house di essere sottratti alla diret-
38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
tiva 93/36 (la c.d. «eccezione Teckal», o i «requisiti Teckal»): un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e lo svolgimento della parte più importante della propria attivit
à a favore di chi detiene le quote. Se tali presupposti sussistono, non sono applicabili le
disposizioni della direttiva, tra le quali l’obbligo di seguire specifiche procedure.
16.– Va chiarito che nel presente procedimento è rilevante la vecchia disciplina normativa,
non la nuova (quella del c.d. «pacchetto legislativo»).
V – Osservazioni preliminari
17.– Il presente procedimento, come anche quelli precedenti, dimostra che i requisiti
Teckal consistono in un insieme di concetti indeterminati, che hanno comportato tutta una
serie di problemi giuridici e di distinzioni problematiche. Sulla base di tale esperienza si
pone il problema di come la Corte possa garantire la massima chiarezza giuridica e, in tal
modo, la massima certezza del diritto per gli interessati: una possibilità potrebbe essere
quella di non raffinare la propria giurisprudenza solo con riferimento a casi specifici, ma di
precisarla in termini più generali di quanto fatto sino ad ora. Un’altra possibilità potrebbe
essere quella di superare le incertezze introdotte con l’eccezione Teckal attraverso una completa
revisione della propria giurisprudenza. Nel novembre 1999 la Corte, con la sentenza
Teckal, ha aperto le porte ad eccezioni alla direttiva. Resta però non chiaro quanto tale spiraglio
sia largo.
18.– Proprio il presente procedimento indica che tale situazione ha effetti anche sui
supremi giudici nazionali, come il Consiglio di Stato italiano. Stando all’ordinanza di rinvio,
le linee guida fissate dal Consiglio di Stato per gli appalti quasi in house si rifanno ad
una decisione della Corte. A prescindere dalla questione dell’aderenza di tale giurisprudenza
a quella della Corte, resta il fatto che il procedimento principale, come altri in diversi
Stati membri, dimostra che, evidentemente, la giurisprudenza della Corte non fornisce
alcuna chiara indicazione per gli ambienti economici interessati e per i giudici degli Stati
membri.
19.– Per rendere possibile alla Corte una scelta tra le diverse opzioni, nel prosieguo
preciserò in termini più generali, nonostante i dubbi espressi, l’eccezione Teckal. Alla Corte
resta comunque sempre aperta l’altra opzione.
VI – Primo requisito: controllo analogo a quello esercitato su un proprio servizio
20.– Il presente procedimento presenta varie particolarità, che lo distinguono nel suo
insieme da altre cause, pendenti o già decise, in materia di c.d. «Public-Private-
Partnerships».
21.– A differenza che nella vicenda esaminata nella causa Stadt Halle, qui manca, a
quanto risulta dagli atti, una partecipazione di imprese private. Inoltre, nel presente procedimento
è in gioco uno strumento societario diverso da quello della causa Stadt Halle, e cioè
una società per azioni. A differenza che nelle cause Parking Brixen e Teckal, in questo caso
l’appalto non è andato ad una società figlia, ma ad una «nipote» dell’ente locale.
A – Valutazione giuridica delle partecipazioni indirette
22.– Il primo elemento che connota la vicenda che deve essere esaminata nel presente
procedimento è la circostanza, analoga a quella della causa Stadt Halle, che l’appalto non è
andato direttamente al soggetto a cui l’ente locale direttamente partecipa.
23.– In tale contesto si pone il problema dell’applicabilità in via di principio dei criteri
Teckal a situazioni di partecipazione indiretta; in altri termini, se siano sottratte alle regole
delle direttive sugli appalti anche fattispecie in cui l’ente pubblico a favore del quale è
svolta la prestazione partecipa al soggetto interessato solo tramite un’altra società.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 39
24.– La Commissione e il governo polacco respingono recisamente tale ipotesi, per
ragioni di principio.
25.– Dalla giurisprudenza della Corte non si può trarre alcuna indicazione conclusiva.
Ciò vale anche dopo la sentenza nella causa Parking Brixen.
26.– A favore della generale applicabilità dei criteri Teckal anche nei casi di partecipazione
indiretta depone il fatto che la Corte, nella causa Stadt Halle, ha appunto verificato la
sussistenza dei presupposti per entrambi i criteri Teckal. Se ne potrebbe inferire un implicito
riconoscimento di principio.
27.– Il testo della sentenza Stadt Halle sembra però fornire un’indicazione opposta. Al
punto 49 è affermato quanto segue: «(…) realizzi la parte più importante della propria attivit
à con l’autorità o le autorità pubbliche che la controllano». Se ne potrebbe dedurre che lo
scambio di prestazioni deve avvenire direttamente tra l’amministrazione aggiudicatrice,
detentrice delle quote, e il soggetto di cui l’amministrazione aggiudicatrice possiede le quote.
28.– Poiché tuttavia tale diversa interpretazione si riferisce espressamente al secondo
criterio, cioè allo svolgimento della parte principale della propria attività, se ne potrebbe in
realtà concludere che la sentenza Teckal non contiene alcuna esplicita indicazione sulla possibilit
à che anche partecipazioni indirette possano soddisfare il primo criterio.
29.– D’altra parte, il fatto che alla base della causa Teckal vi fosse una partecipazione
di più enti pubblici, e che la Corte abbia implicitamente riconosciuto simili situazioni, introducendo
i c.d. requisiti Teckal, depone invece nel senso che in via di principio anche le partecipazioni
indirette possono essere comprese. Il presupposto è però che il requisito del controllo
sia rispettato a tutti i livelli di partecipazione.
30.– Tale criterio è soddisfatto, stando alla sentenza Parking Brixen, se sussiste una
«possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti
». A tal fine è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze
pertinenti. D’altra parte, secondo tale sentenza non sembra necessario che tale influenza
sia anche concretamente esercitata.
B – Valutazione giuridica delle imprese partecipate da più enti pubblici
1. In generale
31.– La vicenda del procedimento principale presenta anche un’altra particolarità che
la distingue da quella alla base della sentenza Stadt Halle. Nel presente procedimento non
siamo in presenza di un ente misto pubblico-privato, ma di un soggetto, o meglio della sua
società controllante, del quale non fanno parte imprese private. Ciò non risulta dall’ordinanza
di rinvio, ma dagli altri atti di causa. Peraltro la partecipazione di altri soggetti riguarda
solo lo 0,02 %. Poiché tale quota residua è in possesso di altri comuni, e quindi di soggetti
pubblici, siamo in presenza di un’impresa partecipata da più enti pubblici, ovvero di una c.d.
«Public-Public-Partnership».
32.– Se si contestualizza la situazione del procedimento in esame nella giurisprudenza
elaborata dalla Corte fino ad oggi, risulta il quadro seguente. Da un lato vi è una chiara differenza
rispetto alla causa Stadt Halle, al centro della quale era un soggetto pubblico-privato,
dall’altro appare chiara la prossimità alla vicenda Teckal, che ruotava attorno ad un soggetto
le cui quote erano detenute da più enti pubblici. Infatti il soggetto che in tale secondo
caso doveva effettuare eseguire l’appalto di fornitura, l’AGAC, possedeva sì una propria
personalità giuridica, ma era il prodotto dell’iniziativa di più comuni.
33.– A favore dell’applicabilità dell’eccezione Teckal a soggetti le cui quote sono detenute
da più enti pubblici depone, oltre alla sentenza Teckal, come già esposto, anche il fatto
40 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
che per la Corte, nella causa Stadt Halle, l’elemento decisivo è stata la considerazione che
le imprese private perseguono fini differenti rispetto a quelli degli enti locali.
34.– Nel presente procedimento vi è però soltanto una partecipazione di comuni, e non
vi sono interessi di privati. Poiché i comuni perseguono fini di pubblico interesse, quanto
meno ad un primo esame si potrebbe concludere che il requisito del controllo è rispettato
perfino nella sua interpretazione più rigorosa. Ciò è senza dubbio vero qualora si interpreti
il requisito della coincidenza degli interessi nel senso che esso è garantito già dall’assenza
di interessi privati. D’altra parte non è escluso, ed è anzi confermato dalla partecipazione dei
comuni alla vita economica, che i comuni possano anche perseguire interessi diversi. In un
simile caso la coincidenza degli interessi non esiste più.
35.– Non si può infine ignorare il fatto che nella causa Teckal la questione riguardava
una c.d. «azienda municipalizzata», e non una società per azioni, come nel presente caso.
Sul significato della forma societaria si ritornerà più avanti.
36.– La risposta alla questione relativa al modo di considerare i soggetti le cui quote
sono detenute da più enti pubblici deve però essere data anche alla luce dei principi interpretativi
esplicitamente affermati nella sentenza Stadt Halle, in base ai quali ogni eccezione
all’obbligo di applicare le disposizioni comunitarie deve essere interpretata restrittivamente.
37.– Anche nella sentenza Stadt Halle, in cui pure non si trattava di una partecipazione
di più soci, la Corte ha avvalorato la sostanziale applicabilità dell’eccezione Teckal a soggetti
con più soci. Ciò si può ricavare dal fatto che la Corte non solo ha ripreso letteralmente
l’eccezione Teckal, ma ha anche ricordato che nella causa Teckal il soggetto era controllato
da «autorità pubbliche». Qui dunque la Corte ha utilizzato la pluralità di soci non solo
in riferimento al secondo criterio dell’eccezione Teckal.
38.– Ne consegue dunque che, in via di principio, anche i soggetti che hanno più soci
possono ricadere nell’eccezione Teckal.
39.– Per poter ricorrere all’eccezione Teckal anche nel presente caso è però necessario
fare ancora un altro passo, poiché qui ci si trova anche in presenza di una partecipazione
indiretta. A mio parere, anche in un simile caso non si può escludere a priori, in via generale
ed astratta, l’applicabilità dell’eccezione Teckal.
40.– È invece necessario verificare in concreto se il criterio del controllo sia rispettato.
In proposito, va tenuta a mente l’indicazione formulata dalla Corte nella causa Parking
Brixen. Si tratta di verificare se l’entità controllata disponga soltanto di una limitata autonomia,
in particolare nei confronti dei soci.
41.– Poiché in questo caso, ai sensi dello statuto, sussiste la possibilità della partecipazione
di soggetti privati, sotto il profilo del criterio del controllo è necessario verificare se
una futura apertura del capitale sociale a privati possa avere un rilievo giuridico.
42.– Relativamente all’apertura del capitale sociale a privati è possibile distinguere il
caso in cui una partecipazione di privati sia soltanto legalmente possibile da quello in cui
essa sia giuridicamente obbligatoria. Per quanto riguarda il primo caso, si potrà poi ulteriormente
distinguere a seconda che di tale possibilità si sia poi realmente fatto uso – in tal caso
la situazione della preventiva apertura a privati, come nel caso Stadt Halle, è fuori discussione
fin dall’inizio – oppure no.
43.– A tale proposito la Commissione ha sostenuto che anche una partecipazione solo
potenziale di privati, come quella prevista dallo statuto di una società di capitali, depone nel
senso di una mancata soddisfazione del criterio del controllo.
44.– Contro tale posizione estrema, sostenuta dalla Commissione, militano innanzitutto
considerazioni di principio. In tal modo la qualificazione giuridica di piani di cooperazio-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 41
ne tra pubblico e privato dipenderebbe da semplici possibili futuri sviluppi. Che questi si verifichino
effettivamente diverrebbe invece irrilevante. Un tale approccio è inusuale rispetto al
sistema delle direttive sugli appalti. Inoltre, secondo il diritto dello Stato membro interessato
potrebbe anche essere vietato proibire, nello statuto, il trasferimento di quote a privati.
45.– D’altra parte il principio della protezione dagli abusi, che permea le direttive in
materia di appalti, richiede, viceversa, che siano tenuti in considerazione determinati eventi
che si dovessero verificare dopo l’assegnazione dei servizi, vale a dire dopo l’aggiudicazione.
Ciò riguarda in particolare il caso in cui al momento dell’affidamento un’apertura non
sia ancora avvenuta, ma sia già in concreto programmata.
46.– Ci si può chiedere se la sentenza Parking Brixen modifichi qualcosa in tale valutazione.
Afavore di una risposta negativa depone il fatto che lì, al contrario che nel caso presente,
l’apertura della società al capitale esterno era necessariamente prevista, ed ha costituito
soltanto uno dei cinque elementi fondamentali per la decisione. Ciò non esclude ancora,
tuttavia, che già l’apertura possibile – anche se solo insieme ad altre particolarità che
caratterizzano la situazione oggetto del procedimento principale – possa condurre al fatto
che, qui, non sia raggiunta la soglia minima di controllo. È dunque necessario ancora esaminare
tali particolarità, e il loro significato per il controllo.
47.– A tale proposito è necessario richiamare la situazione alla base di un procedimento
d’infrazione contro la Repubblica d’Austria, e la valutazione giuridica che ne ha di recente
fatto la Corte.
48.– Nella causa Commissione/Austria la questione era quella dell’affidamento del servizio
di smaltimento dei rifiuti, da parte della città di Mödling, ad una società a responsabilit
à limitata, dunque da parte di un comune ad una società controllata al 100 %. Circa due
settimane dopo l’affidamento del servizio l’amministrazione comunale aveva deciso di
cedere il 49 % delle quote ad un’impresa privata. Tale cessione aveva a sua volta luogo dopo
altre due settimane circa. Qualche settimana più tardi era iniziato lo svolgimento del servizio
affidato.
49.– Nella relativa sentenza, del 10 novembre 2005, la Corte ha affermato che tutte le
fasi devono essere considerate nel loro insieme e in funzione del loro obiettivo, e non isolatamente.
Ciò significa che devono essere tenuti in considerazione anche gli sviluppi successivi
all’aggiudicazione del servizio, come la Corte ha in quel procedimento anche affermato
in modo esplicito. Lì però, a differenza che nel presente caso, si trattava di sviluppi effettivamente
verificatisi: in particolare, era stato già fatto uso della possibilità di aprire la societ
à a partecipazioni private. Ciò era già avvenuto nel momento in cui la Corte si è pronunciata
sulla vicenda.
50.– Nel presente procedimento invece non risulta dagli atti se – ed eventualmente
quando – si sia avuta una cessione di quote a privati, né che si siano elaborati piani in tal
senso. In tale prospettiva né la sentenza Parking Brixen né quella Commissione/Austria forniscono
una chiara indicazione del fatto che la semplice possibilità di apertura della società
a privati possa essere sufficiente.
51.– Si può pertanto concludere che la giurisprudenza, ad oggi, non esclude necessariamente
dall’eccezione Teckal gli appalti affidati a soggetti partecipati da più enti pubblici.
Si devono quindi vedere ora le caratteristiche che tali situazioni devono presentare.
2. Le specifiche condizioni
52.– Le condizioni necessarie affinché un appalto affidato ad un soggetto partecipato da
più enti pubblici possa ricadere nell’eccezione Teckal si riferiscono al rapporto tra il soggetto
interessato e i soggetti pubblici che direttamente o indirettamente ne detengono le quote.
42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
53.– Va innanzitutto respinto l’argomento, dedotto nel corso del procedimento, secondo
il quale l’eccezione Teckal riguarderebbe soltanto i casi di «delegazione interorganica (o
interorganizzativa)» e di articolazioni della struttura organizzativa di un ente locale. Nella
giurisprudenza della Corte non si rinviene alcun riferimento a tali categorie.
54.– In generale in tale ambito la Corte, in particolare anche nella sentenza Parking
Brixen, muove da considerazioni di tipo sostanziale, e non formale. Bisogna quindi esaminare,
come si vedrà meglio più avanti, la struttura dei rapporti tra i soci. Andranno specificamente
esaminate tanto disposizioni generali ed astratte, come il diritto societario nazionale,
quanto la configurazione concreta, come lo statuto del soggetto interessato.
55.– Nel presente caso il soggetto che deve svolgere il servizio non è, come nella sentenza
Stadt Halle, una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, ma una società per
azioni di diritto italiano.
56.– Sono qui applicabili le disposizioni rilevanti del codice civile italiano.
57.– Vi è una differenza anche rispetto al soggetto preso in esame nella causa Teckal.
Mentre lì la forma giuridica era quella dell’azienda municipalizzata, qui siamo in presenza
di un soggetto, la AGESP, che era tale in origine, ma che è stata trasformata in società per
azioni con deliberazione 24 settembre 1997, n. 148.
58.– Anche secondo il diritto italiano le società per azioni dispongono in generale di
autonomia più ampia delle società a responsabilità limitata.
59.– A mio giudizio un esame astratto delle possibilità di influenza dei soci sulle societ
à per azioni in base al codice civile e della loro capacità di influire sulle relative società controllate
non è sufficiente. Come ho già indicato, si tratta invece di esaminare la concreta configurazione
dei rapporti tra la società «nonna» e la società madre, nonché tra la società
madre e la società figlia.
60.– La forma giuridica della società per azioni, ad esempio di quella secondo il diritto
italiano, di per sé non crea problemi. Ciò si ricava del resto anche dalla sentenza Parking
Brixen, che riguarda proprio una società per azioni di diritto italiano. Già dal fatto che per
la Corte tale elemento non sia stato sufficiente per affermare l’autonomia della società, e
quindi l’assenza del controllo, si ricava che la forma giuridica della società per azioni di
diritto italiano, di per sé, non esclude l’esistenza di un sufficiente controllo.
61.– D’altra parte, la trasformazione di un’azienda municipalizzata in una società per
azioni è quantomeno una delle varie circostanze di cui va tenuto conto per valutare l’autonomia.
62.– Per valutare la configurazione concreta occorre in ogni caso fare riferimento ai
poteri effettivamente spettanti ad ogni socio, e non al loro effettivo esercizio nella prassi.
Tale principio è stato ora confermato dalla Corte nella sentenza Parking Brixen, in cui essa
ha esaminato lo statuto della società per azioni in oggetto.
63.– Inoltre i diritti di controllo del socio o dei soci non devono necessariamente riguardare
soltanto le decisioni di aggiudicazione degli appalti in generale o il singolo specifico
affidamento, ma devono estendersi alla gestione della società in generale.
64.– Quanto ai mezzi per esercitare il controllo, in genere si tratta di poteri direttivi,
ispettivi e di nomina. Sul punto occorre muovere dal principio secondo il quale si guarda
alla possibilità di esercitare un’influenza, e non soltanto alle disposizioni normative.
65.– In conclusione, bisogna ancora fare riferimento all’argomento, dedotto nel corso
del procedimento, secondo il quale la valutazione di una procedura di affidamento e l’utilizzo
dell’eccezione Teckal dipendono dal comportamento delle parti, vale a dire del soggetto
controllante e del soggetto controllato, in occasione del singolo specifico appalto.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 43
66.– Si potrebbe così, sulla base del comportamento delle parti – in primo luogo del
soggetto partecipato da più enti pubblici – nella procedura di appalto, valutare il loro grado
di autonomia rispetto all’ente aggiudicatore.
67.– Nel presente procedimento si è fatto essenzialmente riferimento al contenuto del
contratto. In particolare, secondo questa tesi si dovrebbe valutare, quale indizio dell’autonomia
della AGESP, la penale prevista nel contratto per il caso del mancato raggiungimento di
determinati obiettivi.
68.– Poiché il criterio del controllo si riferisce alla capacità di influenzare la gestione
della società nel suo complesso, il comportamento tenuto dal soggetto da valutare nell’ambito
di una concreta procedura di appalto può non essere decisivo. Ciò potrebbe infatti in
particolare condurre ad una situazione in cui il medesimo soggetto ricade nell’eccezione
Teckal in una procedura di affidamento e non vi ricade in un’altra. Tuttavia, dalla giurisprudenza
della Corte non si ricava un tale metodo valutativo «caso per caso». Al contrario, la
qualificazione del rapporto, e quindi la sussistenza del criterio del controllo, è ricondotta
dalla Corte ad elementi che caratterizzano i soggetti interessati.
69.– In concreto, per valutare se le disposizioni generali ed astratte del diritto nazionale
e la concreta configurazione dello statuto della società interessata, in questo caso in
particolare l’art. 19, consentano un controllo sufficiente, è necessario esaminare una fattispecie
concreta. Questa valutazione però, così come l’interpretazione del diritto nazionale,
ai sensi della ripartizione di competenze di cui all’art. 234 CE non spetta alla Corte, ma al
giudice nazionale.
C – Conclusioni intermedie
70.– Il criterio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi può essere
soddisfatto anche nel caso di imprese partecipate da più enti pubblici. La valutazione del
caso concreto oggetto del procedimento principale spetta al giudice nazionale. Egli deve
valutare la situazione sulla base dei seguenti elementi:
– gli interessi dei detentori delle quote;
– la trasformazione dell’azienda municipalizzata in una società per azioni;
– la circostanza che l’apertura della società al capitale esterno non sia prevista obbligatoriamente,
né sia di fatto avvenuta;
– la possibilità per la AGESP di aprire filiali anche all’estero;
– l’ampiezza della possibilità di influenzare la nomina del consiglio di amministrazione
e la dirigenza della società;
– i poteri del consiglio di amministrazione della AGESP, nonché
– la circostanza che il comune partecipi alla AGESP indirettamente, attraverso la
AGESP Holding.
71.– Naturalmente la Corte potrebbe anche in questo caso – come già nelle cause Stadt
Halle e Parking Brixen - dare già una valutazione conclusiva di una vicenda come quella
oggetto del procedimento principale. Poiché la situazione che si è esposta coincide largamente
con quella della causa Parking Brixen, a cui si aggiunge qui la partecipazione indiretta,
si potrebbe concludere – sulla base della giurisprudenza formatasi fino ad oggi, da
molti considerata troppo rigorosa – che nella situazione di cui alla causa principale non sia
soddisfatto il primo criterio, vale a dire quello del controllo sufficiente, analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
72.– Se invece la Corte ritenesse di cogliere l’occasione per precisare ulteriormente la
propria giurisprudenza affermando che almeno alcune partnership di enti pubblici possono
44 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
soddisfare il requisito del controllo, e pervenisse alla conclusione che è quanto avviene
anche nel caso in esame, la Corte avrebbe la possibilità di chiarire – per la prima volta – il
secondo criterio Teckal, vale a dire quello della prevalenza.
VII – Secondo requisito: svolgimento prevalente della propria attività a favore del titolare
delle quote
73.– A differenza che per il primo, per il secondo criterio Teckal non esiste una giurisprudenza
della Corte, successiva a tale sentenza, che lo abbia precisato. Il presente procedimento
offre ora alla Corte l’occasione di farlo.
74.– Il procedimento principale riguarda peraltro una situazione in cui al primo livello,
vale a dire tra il Comune e la AGESP Holding, vi è una partecipazione quasi del 100 %,
e al secondo livello, cioè tra la AGESP Holding e la AGESP, una partecipazione del
100 %.
75.– Come già nella causa Stadt Halle, anche qui si ha un caso di partecipazione indiretta.
Si tratta dunque di verificare se anche l’attività di una «società nipote» a favore della
«nonna» possa essenzialmente soddisfare il secondo requisito Teckal.
A – Ipotesi di partenza
76.– Poiché la Corte, nella sentenza Stadt Halle, a causa dell’interpretazione che ha
scelto per il primo criterio, non ha dovuto affrontare l’analisi del secondo, è ora logico che
io riprenda quanto ho affermato nelle mie conclusioni in quella causa.
77.– Il secondo criterio indicato nella sentenza Teckal, relativo alla prevalenza, riguarda
una determinata quota minima delle attività svolte nel complesso dal soggetto controllato.
Di conseguenza, si tratta di accertare la portata delle attività complessivamente svolte
nonché di quelle svolte, in senso ampio, per l’ente titolare delle quote.
78.– Tuttavia, a questo proposito, occorre osservare che dalla circostanza che la nozione
di ente titolare delle quote non va interpretata in senso troppo restrittivo non si può concludere
che in essa siano incluse anche attività prestate a favore di terzi, che però l’ente stesso
dovrebbe altrimenti fornire. Nella pratica ciò riguarda innanzi tutto i servizi di interesse
generale e nella fattispecie segnatamente le amministrazioni comunali, sulle quali grava
l’obbligo di fornire determinate prestazioni nei confronti di determinati soggetti.
79.– Occorre inoltre chiarire che assumono rilievo le attività effettive, e non anche le
attività astrattamente consentite dalla legge o dallo statuto sociale, o addirittura le attività
che il soggetto controllato è obbligato a svolgere.
80.– Orbene, la questione fondamentale è a partire da quale percentuale venga raggiunta
la soglia di applicabilità del secondo criterio Teckal. A questo riguardo ci sono diverse
tesi, e nel ventaglio di soluzioni proposte la quota necessaria va da più del 50 % a «considerevole
», «decisamente prevalente», «quasi esclusiva», fino ad «esclusiva».
81.– Quanto alla soglia, oltre ad un approccio positivo, consistente nel determinare la
portata delle prestazioni fornite all’ente che detiene le quote, viene propugnato anche un
approccio negativo. Secondo tale approccio negativo occorrerebbe considerare l’entità della
quota di prestazioni fornite a soggetti diversi dall’ente detentore delle quote. Quest’ultima
tesi è quella sostenuta nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger nella causa
ARGE. L’avvocato generale sostiene che «la direttiva è applicabile quando tale ente svolge
essenzialmente la propria attività con operatori o enti territoriali diversi da quelli che compongono
tale amministrazione aggiudicatrice». Tuttavia, alla luce dell’approccio positivo
scelto per il secondo criterio nella causa Teckal, nel caso di specie non occorre soffermarsi
ulteriormente sull’approccio negativo.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 45
82.– Nondimeno, dal brano citato delle conclusioni presentate dall’avvocato generale
Léger emerge un altro aspetto rilevante da prendere in considerazione nell’ambito della
determinazione della quota.
83.– Si pone infatti la questione di capire se il secondo criterio Teckal consenta solo un
metodo di valutazione quantitativo o se invece occorra tener conto anche di elementi qualitativi.
Quest’ultima tesi è corroborata dalla lettera e dal senso dell’eccezione stessa, che non
fornisce neppure alcuna indicazione circa il modo di valutare le attività. Nemmeno la versione
autentica del corrispondente passaggio della sentenza Teckal, vale a dire la versione
italiana, esclude un metodo di valutazione qualitativo, in aggiunta o in alternativa («la parte
più importante della propria attività»).
84.– Del resto, la sentenza Teckal non contiene neppure alcuna indicazione circa il
metodo di calcolo della quota. Pertanto, non è scontato che a tal fine assuma rilievo esclusivo
il fatturato.
85.– Il giudice nazionale deve dunque accertare, a mio parere, quale sia la «parte più
importante delle attività» sulla base di elementi quantitativi e qualitativi.
86.– A questo proposito va ricordato che la versione facente fede delle conclusioni è
quella nella lingua scelta dall’avvocato generale. Pertanto, dalle conclusioni dell’avvocato
generale Léger emerge il seguente quadro: da un lato, l’avvocato generale si fonda sulla
«quasi-exclusivité» delle prestazioni fornite, mentre nella versione tedesca si incontra l’espressione
«sämtliche Dienstleistungen» (tutte le prestazioni di servizi). Dall’altro, l’avvocato
generale fa leva sulla versione del secondo criterio Teckal nella lingua processuale, che
è l’italiano, e usa le espressioni «en grande partie», che nella versione tedesca viene resa
con «im Wesentlichen» (sostanzialmente), o «la plus grande partie de leur activité» («den
größten Teil ihrer Tätigkeit», la maggior parte della propria attività).
87.– Per concretizzare ulteriormente, viene richiamata in dottrina, ma anche in procedimenti
dinanzi alla Corte, la regola dell’80 % di cui all’art. 13 della direttiva 93/38. Amotivazione
di tale proposta è stato addotto il carattere «oggettivo» o «congruo» della regola
suddetta.
88.– A questo riguardo va osservato che anche un’altra percentuale fissa potrebbe essere
oggettiva o congrua. Tuttavia, come evidenziato da alcune parti nel presente procedimento
pregiudiziale, ho già sottolineato nelle mie conclusioni nella causa Stadt Halle come la rigidit
à di una percentuale fissa possa anche costituire un ostacolo per una soluzione corretta. Inoltre
essa non consente di prendere in considerazione elementi che non siano quantitativi.
89.– Alla trasponibilità della regola dell’80 % di cui all’art. 13 della direttiva 93/38 osta
in primo luogo la circostanza che si tratta di una disposizione eccezionale contenuta in una
direttiva valida solo per taluni settori. La valutazione ivi contenuta è circoscritta, conformemente
alla volontà del legislatore comunitario, alla medesima direttiva. Seppure il concetto
di fondo dovesse essere praticamente applicabile anche al di fuori dei settori esclusi dal regime
generale, è tuttavia determinante il fatto che una siffatta disciplina non è stata adottata
invece nella direttiva applicabile nel caso di specie.
90.– In secondo luogo, chi sostiene l’applicabilità della soglia dell’80% trascura il fatto
che l’art. 13 della direttiva 93/38 vale soltanto per le prestazioni di servizi. In quanto disposizione
eccezionale essa non può essere applicata agli appalti di forniture nell’ambito dei
settori esclusi dal regime generale neanche in via analogica. Solo la modifica intervenuta
con il pacchetto legislativo ne ha previsto l’estensione alle forniture.
91.– In terzo luogo, il legislatore comunitario, anche in occasione della riformulazione
delle direttive nell’ambito del c.d. pacchetto legislativo ha conservato la soglia dell’80%
46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
solo per i settori esclusi dal regime generale, evitando di estenderla all’ambito della c.d.
direttiva classica. Eppure quando è intervenuta la nuova disciplina il secondo criterio Teckal
era già noto, ed è stato anzi oggetto di discussioni nel corso del procedimento legislativo.
92.– In quarto luogo, un ulteriore motivo osta ad un’applicazione analogica dell’art. 13
della direttiva 93/38. Infatti, il n. 2 di detto articolo impone agli enti aggiudicatori di fornire
alla Commissione, dietro sua richiesta, talune informazioni. Questa disposizione funge da
contrappeso procedurale all’eccezione disciplinata dall’art. 13. Tuttavia, nel caso dell’eccezione
Teckal la Corte ha preso un’altra direzione.
93.– In quinto luogo, già solo il fatto che la Corte non abbia definito il secondo criterio
Teckal richiamando la direttiva 93/38, ad essa certamente nota, depone contro la trasferibilit
à della regola. La Corte si è invece accontentata di due presupposti di fatto diversi dall
’art. 13, e cioè i due criteri Teckal. Tali presupposti devono peraltro, in assenza di una norma
procedimentale comparabile a quella di cui all’art. 13, essere interpretati restrittivamente.
94–. Si deve quindi in definitiva ritenere che la soglia dell’80 % di cui alla direttiva
93/38 non costituisca un parametro per determinare la prevalenza dell’attività svolta.
B – Sviluppi dell’ipotesi alla luce della giurisprudenza più recente
95.– Il requisito della prevalenza, in quanto presupposto per l’applicazione di un’eccezione,
deve essere interpretato restrittivamente. Ciò è stato confermato dalla Corte quando
essa ha affermato, al punto 63 della causa Parking Brixen, quanto segue:
«Trattandosi di un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le due condizioni
enunciate al punto precedente debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva
e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano
la deroga a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene».
96.– Tali indicazioni devono essere osservate anche nel presente procedimento.
97.– Io sostengo inoltre – come già nelle mie conclusioni nella causa Stadt Halle – che
la «parte più importante dell’attività» deve essere verificata non solo sulla base di criteri
quantitativi, ma anche qualitativi.
98.– Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, sarebbe necessario verificare come e
a favore di chi il soggetto controllato in esame svolge la propria attività. A tale proposito è
determinante il fatto che esista un mercato per l’attività del soggetto, e che questo offra su
tale mercato una parte delle prestazioni fornite a soggetti diversi dall’ente controllante.
99.– Ciò non deve tuttavia essere inteso nel senso che le prestazioni fornite dal soggetto
interessato devono essere richieste per forza anche da soggetti non pubblici. Il fatto che per un
determinato bene o servizio vi siano soltanto richiedenti pubblici ancora non significa che non
vi sia un mercato. Ci possono infatti essere altri offerenti. Così, la valutazione degli aspetti qualitativi
non dipenderebbe soltanto dal rapporto tra il soggetto offerente e quello che lo controlla,
ma piuttosto, in linea con gli obiettivi concorrenziali della normativa sugli appalti, anche
dalla loro posizione economica sul mercato. In tal modo ci si accosterebbe all’ipotesi nella
quale, in base alle direttive, è possibile procedere a trattativa senza pubblicazione del bando, e
cioè nei casi in cui solo un operatore economico è in grado di eseguire l’appalto.
100.– È inoltre indispensabile chiarire se si deve fare riferimento solo alle attività effettivamente
esercitate o invece anche allo scopo dell’impresa – ad esempio l’oggetto sociale
in base allo statuto – vale a dire a tutte le attività che il soggetto potrebbe esercitare. Anche
se la normativa sugli appalti fa talvolta riferimento agli scopi di un’impresa, una tale impostazione
renderebbe ancora più difficile la stima della prevalenza, poiché per potenziali – e
non certe – future attività non sarebbe possibile dare al momento indicazioni affidabili.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 47
101.– Ci si deve inoltre chiedere se abbiano rilievo soltanto alcune specifiche attività
dell’impresa, oppure tutte. Si potrebbe in effetti anche intendere il requisito della prevalenza
nel senso che si deve guardare soltanto a quelle attività che devono essere fornite anche
al soggetto controllante, come la fornitura di energia: resterebbero quindi escluse altre attivit
à svolte dall’impresa, come lo smaltimento dei rifiuti, e sarebbe determinante solo la
quota nello specifico settore che interessa.
102.–Amio parere già solo il fatto che si sia in presenza di un’eccezione al regime previsto
dalla direttiva depone contro una simile interpretazione del secondo criterio Teckal.
Ciò potrebbe infatti portare ad un incremento delle eccezioni alla direttiva, in tutti i casi in
cui il requisito della prevalenza sia sì soddisfatto per uno specifico tipo di attività, ma non
invece per tutte le attività dell’impresa.
103.– Come sembra risultare necessario sia dal testo della sentenza Teckal che dalla
vicenda alla base del procedimento, il requisito della prevalenza non può però essere considerato
soddisfatto solo perché l’attività a favore di un detentore di quote supera la soglia della prevalenza;
è invece necessario considerare l’insieme delle attività svolte per tutti i detentori di
quote, insieme che deve poi essere posto in relazione con l’insieme di tutte le attività svolte.
104.– Al punto 50 della sentenza Teckal anche la Corte ha utilizzato, con riferimento
al secondo requisito, il plurale, affermando quanto segue:
«Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti
sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi
e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli
enti locali che la controllano» (44).
105.– Se si segue tale indicazione, non si guarderà soltanto alle prestazioni svolte a
favore dell’ente controllante, cioè del comune di Busto Arsizio, ma anche a quelle erogate
agli altri detentori di quote.
106.– Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, non si deve guardare soltanto al fatturato.
Devono invece essere considerati anche altri indicatori economici dell’impresa. In tal
senso è possibile, come indicato nella seconda questione pregiudiziale, confrontare la
somma dei proventi derivanti dalle attività a favore dei detentori di quote con la somma totale
delle entrate. Peraltro, anche per la quota dei proventi totali va utilizzato lo stesso principio
che vale per la quota del fatturato totale: non è sufficiente una semplice prevalenza sugli
altri proventi. In entrambi i casi si resta fermi all’aspetto quantitativo.
107.– Infine, relativamente al requisito della prevalenza, la Corte non ha precisato in
quale momento tale requisito deve sussistere, o quale sia il periodo da prendere in considerazione
nell’effettuare la valutazione.
108.– In base al sistema previsto dalle direttive sugli appalti, si dovrebbe trattare del
momento in cui l’ente aggiudicatore agisce, in questo caso affida l’appalto. Ciò conduce
però ad una valutazione istantanea, a meno che non sia previsto – come nell’art. 13 della
direttiva 93/38 – un arco di tempo più ampio.
109.– Poiché la AGESP non svolge prestazioni soltanto per il Comune, ma anche per
soggetti terzi nel territorio comunale, sia imprese che privati, si pone poi la questione di
capire se, ed eventualmente a quali condizioni, anche prestazioni non erogate direttamente
al Comune possano essere considerate prestazioni svolte per il Comune, cioè per l’ente controllante,
ai sensi del secondo criterio Teckal.
110.– A questo punto appaiono di nuovo chiare l’indeterminatezza del secondo criterio
Teckal e la connessa incertezza giuridica per i soggetti interessati. Proprio ai fini di una maggiore
certezza del diritto è necessario un chiarimento.
48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
111.– A tale proposito è stata in particolare sollevata la questione del rilievo possibile
del luogo in cui la prestazione è stata svolta. Seguendo tale impostazione, nel procedimento
principale si dovrebbero prendere in considerazione solo le prestazioni svolte nel territorio
del comune di Busto Arsizio. Un sufficiente legame territoriale rappresenta quantomeno
un criterio adeguato di imputazione. Ciò dipende dal fatto che un simile legame svolge un
ruolo essenziale anche per la definizione delle competenze degli enti pubblici, in particolare
dei comuni. Sarebbe invece troppo restrittivo ritenere di dover considerare soltanto le prestazioni
svolte a favore di persone residenti nel territorio del comune. Al contrario si potrebbero
però considerare le prestazioni svolte al di fuori del comune, ma a beneficio di persone
del comune, ad esempio perché il comune non offre direttamente tali prestazioni – per es.
per ragioni di costi – e queste vengono effettuate da un soggetto al quale partecipano più
comuni e/o una o più regioni.
112.– Va anche evidenziato che, ai fini della classificazione, non è rilevante chi sia il
destinatario della fattura relativa alla prestazione, o chi effettui il pagamento della prestazione.
È tipico ad esempio dei servizi di interesse generale svolti in concessione che almeno
una parte del corrispettivo provenga dai beneficiari dei servizi dell’ente. Penso in particolare
qui alle concessioni per la costruzione di autostrade, previste nelle direttive, che si
accompagnano alla riscossione di un pedaggio. Nella realtà comunale sono di grande
importanza innanzitutto i trasporti, la fornitura di energia, lo smaltimento dei rifiuti nonch
é la costruzione, ed eventualmente anche la gestione, di strutture per la formazione o il
tempo libero, nonché di parcheggi. In tali casi sarebbe necessario innanzitutto verificare
che non si tratti di concessioni di servizi, alle quali, già per la loro natura, non si applica il
regime della direttiva.
113.– La Corte dovrebbe chiarire il secondo criterio Teckal indicando le condizioni al
sussistere delle quali sono ricomprese anche le prestazioni a favore di terzi. Viene innanzitutto
in considerazione il tipo di relazione esistente fra i terzi e il soggetto controllante, in
questo caso dunque il comune. Una imputazione al comune è particolarmente verosimile
nei casi in cui il comune è tenuto a fornire a terzi una prestazione. Non deve trattarsi necessariamente
di un obbligo di prestare assistenza previsto normativamente, ad esempio da
leggi regionali. Si potrebbe anche pensare ad obbligazioni di diritto privato, come quelle
derivanti da un contratto di privati con il comune. Sarebbe pure necessario chiarire se
abbiano rilievo anche ulteriori vincoli contrattuali fra terzi e l’ente che fornisce le prestazioni.
Anche in tal caso la risposta dovrebbe dipendere dall’esistenza, a fianco della prestazione
materiale, di un rapporto giuridico tra il comune e il soggetto che fornisce le prestazioni.
114.– È comunque da rigettare la tesi secondo la quale va ricompresa ogni prestazione
svolta a favore della popolazione dell’ente locale interessato, in questo caso il comune di
Busto Arsizio. In tal modo verrebbero infatti incluse anche tutte le altre forniture effettuate
a privati, prive di qualunque rapporto con il comune. Non si guarderebbe più al tipo di attivit
à commerciale svolta. Se ad esempio un’impresa non si limitasse a fornire energia o smaltire
rifiuti, ma vendesse anche determinati beni, come stufe o contenitori per i rifiuti, anche
tali operazioni sarebbero ricomprese, pur trattandosi di beni che ogni consumatore potrebbe
acquistare anche da altri fornitori. Un’interpretazione imperniata soltanto sulla qualità dei
terzi che ricevono le prestazioni condurrebbe a ritenere ricompresa ogni prestazione svolta
a favore degli utenti, solo in quanto residenti nel comune.
115.– Si deve dunque in sintesi affermare che è necessario guardare non soltanto alla
qualità del terzo richiedente, ma anche al contenuto negoziale.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 49
C – Conclusioni intermedie
116.– Il criterio in base al quale il soggetto controllato deve realizzare la parte più
importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che lo controllano può essere
soddisfatto anche nei casi di imprese partecipate da più enti pubblici e di partecipazione
indiretta. A tale proposito devono essere ascritte al soggetto controllante anche determinate
prestazioni erogate a favore di terzi.
117.– Nel presente procedimento il giudice nazionale deve a tal fine considerare una
serie di elementi, tra i quali anche i proventi derivanti da attività svolte a favore degli enti
controllanti, ma non deve utilizzare il criterio dell’80 % di cui all’art. 13 della direttiva
93/38.
VIII – Conclusione
118.– In conclusione, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, deve essere interpretata nel senso che essa
non osta all’affidamento diretto di un appalto in una situazione come quella oggetto del procedimento
principale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.
In primo luogo, l’ente locale deve esercitare sull’altro soggetto un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. Il giudice nazionale deve in proposito verificare i
seguenti fattori:
– gli interessi dei detentori delle quote;
– la trasformazione dell’azienda municipalizzata in una società per azioni;
– la circostanza che l’apertura della società al capitale esterno non sia prevista obbligatoriamente,
né sia di fatto avvenuta;
– la possibilità per la AGESP di aprire filiali anche all’estero;
– l’ampiezza della possibilità di influenzare la nomina del consiglio di amministrazione
e la dirigenza della società;
– i poteri del consiglio di amministrazione della AGESP, nonché
– la circostanza che il comune partecipi alla AGESP indirettamente, attraverso la
AGESP Holding.
In secondo luogo tale soggetto deve anche svolgere la parte più importante della propria
attività per l’ente o gli enti locali che lo controllano. Il giudice nazionale deve al riguardo
prendere in considerazione le circostanze indicate ai paragrafi 76-115, ivi compresi i proventi
derivanti da attività svolte a favore dei detentori delle quote, ma non deve utilizzare il
criterio dell’80% di cui all’art. 13 della direttiva 93/38/CEE”.
LA RISPOSTA DELLA CORTE AI QUESITI.
«(Omissis)
Sulla prima questione
31 La Corte ha già statuito che, se un appalto pubblico ha ad oggetto nel contempo
prodotti ai sensi della direttiva 93/36 e servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 18 giugno
1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi (GU L 209, pag. 1), esso rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36 qualora
il valore dei prodotti oggetto dell’appalto sia superiore a quello dei servizi (sentenza 18
novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 38). Un appalto come
quello di cui trattasi nella causa principale, in cui il valore dei prodotti è superiore a quello
50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
dei servizi oggetto dello stesso, rientra pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva
93/36, come ha d’altronde constatato il giudice del rinvio.
32 L’esistenza di un contratto ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36 implica
che vi sia stato un incontro di volontà tra due persone distinte (sentenza Teckal, cit.,
punto 49).
33 Conformemente all’art. 1, lett. a), della suddetta direttiva, basta, in linea di principio,
che il contratto sia stato stipulato tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra, una persona giuridicamente
distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo,
l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso
esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attivit
à con l’ente o con gli enti locali che la detengono (sentenza Teckal, cit., punto 50).
34 Dall’ordinanza di rinvio e dagli atti di causa risulta che, allo stato, all’amministrazione
aggiudicatrice appartiene il 99,98% del capitale della AGESP Holding, mentre il
restante 0,02% è nelle mani di altri enti locali. Conformemente allo statuto della AGESP
Holding, azionisti privati possono entrare nel capitale di tale società a due condizioni: da un
lato, la maggioranza delle azioni è riservata al comune di Busto Arsizio; dall’altro, nessun
azionista privato può possedere una quota superiore alla decima parte del capitale della suddetta
società.
35 Asua volta, la AGESP Holding detiene, allo stato, il 100% del capitale della AGESP.
In base allo statuto di quest’ultima, il suo capitale può essere accessibile ad azionisti privati
alla sola condizione che a nessun azionista, ad eccezione della AGESP Holding, possa
appartenere più di un decimo del capitale della suddetta società.
36 Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative
e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame deve risultare che la società aggiudicataria
è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne
le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. sentenza 13 ottobre 2005, causa
C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585, punto 65).
37 Il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti
pubblici, l’intero capitale di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo
decisivo, che l’amministrazione aggiudicatrice in questione esercita su detta società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della menzionata
sentenza Teckal.
38 Dagli atti di causa risulta che gli statuti della AGESP Holding e della AGESP attribuiscono
al consiglio di amministrazione di ciascuna delle società i più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società. Gli statuti di cui trattasi non riservano al
comune di Busto Arsizio nessun potere di controllo o diritto di voto particolare per limitare
la libertà d’azione riconosciuta a detti consigli di amministrazione. Il controllo esercitato dal
comune di Busto Arsizio su queste due società si risolve sostanzialmente nei poteri che il
diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, la qual cosa limita considerevolmente
il suo potere di influire sulle decisioni delle società di cui trattasi.
39 Inoltre, l’eventuale influenza del comune di Busto Arsizio sulle decisioni della
AGESP viene esercitata mediante una società holding. L’intervento di un siffatto tramite
può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente
esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera
partecipazione al suo capitale.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 51
40 Ne consegue che, in tali circostanze, previa verifica di queste ultime da parte del
giudice di merito di cui alla causa principale, l’amministrazione aggiudicatrice non esercita
sulla società aggiudicataria dell’appalto pubblico in questione un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
41 L’art. 6 della direttiva 93/36 impone alle amministrazioni che aggiudicano un appalto
pubblico di ricorrere alla procedura aperta o alla procedura ristretta, salvo che l’appalto
rientri in uno dei casi eccezionali tassativamente elencati ai nn. 2 e 3 del suddetto articolo.
Dall’ordinanza di rinvio non risulta che l’appalto di cui trattasi nella causa principale rientri
in uno di tali casi.
42 Ne consegue che la direttiva 93/36 osta all’affidamento diretto di un appalto pubblico
in circostanze analoghe a quelle della causa principale.
43 Contro una conclusione in tal senso il governo italiano obietta che il fatto che la
AGESP debba ricorrere a una procedura di aggiudicazione pubblica per acquistare il gasolio
in questione prova che il comune di Busto Arsizio, la AGESP Holding e la AGESP devono
essere considerati nel loro insieme come un unico «organismo di diritto pubblico» ai
sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, tenuto ad aggiudicare appalti pubblici di forniture
in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia.
44 Tale argomento non può essere accolto. Da un lato, il comune di Busto Arsizio rientra
nella nozione di «ente locale» e non in quella di «organismo di diritto pubblico» ai sensi
di detta disposizione. D’altro lato, il comune di Busto Arsizio, la AGESP Holding e la
AGESP dispongono ciascuno di una distinta personalità giuridica.
45 Peraltro, come ha rammentato la Corte al punto 43 della menzionata sentenza
Teckal, le sole deroghe consentite all’applicazione della direttiva 93/36 sono quelle in essa
tassativamente ed espressamente menzionate.
46 Ora, la direttiva 93/36 non contiene alcuna disposizione analoga all’art. 6 della
direttiva 92/50, che escluda dal suo ambito di applicazione appalti pubblici aggiudicati, a
talune condizioni, ad amministrazioni aggiudicatrici (sentenza Teckal, cit., punto 44).
47 Si deve di conseguenza risolvere la prima questione nel senso che la direttiva 93/36
osta all’affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore
della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi
poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente
detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza
l’amministrazione aggiudicatrice.
Sulla seconda questione
48 La seconda questione consta di due parti.
49 Da un lato, il giudice del rinvio intende chiarire se la condizione consistente nello
svolgimento, da parte dell’impresa alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della
parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che la detiene debba essere accertata
facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38. D’altro lato, esso si chiede se si possa
ritenere che tale presupposto ricorra nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza
dei proventi con l’ente pubblico che la detiene o nel territorio dell’ente stesso.
Prima parte della seconda questione
50 Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’appalto di cui trattasi nella causa principale
rientra nella direttiva 93/36.
51 Si tratta quindi di accertare se l’eccezione prevista dall’art. 13 della direttiva 93/38 debba
valere, per analogia, anche con riferimento all’ambito di applicazione della direttiva 93/36.
52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
52 L’eccezione prevista dal suddetto art. 13 riguarda solo gli appalti di servizi e ne sono
esclusi gli appalti di forniture.
53 L’art. 13 della direttiva 93/38 riguarda determinati operatori, in particolare imprese
comuni e imprese dai conti annuali consolidati, aventi modalità di funzionamento che differiscono
da quelle delle amministrazioni aggiudicatrici previste dalla direttiva 93/36.
54 Inoltre, il suddetto articolo prevede un meccanismo di notifica alla Commissione
che non potrebbe essere trasposto alla direttiva 93/36, in mancanza di un fondamento normativo.
55 Dal momento che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente, ne deriva
che non si deve estendere l’operatività dell’art. 13 della direttiva 93/98 all’ambito di
applicazione della direttiva 93/36.
56 Tale conclusione è confermata dal fatto che, in sede di rifusione delle direttive in
materia di appalti pubblici risalente al 2004, il legislatore comunitario, pur mantenendo la
suddetta eccezione con l’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31
marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134,
pag. 1), ha scelto di non includere un’analoga eccezione nella direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134,
pag. 114), subentrata alla direttiva 93/36.
57 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima parte della
seconda questione nel senso che la condizione d’inapplicabilità della direttiva 93/36 secondo
la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato un appalto di fornitura deve svolgere
la parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che la detiene non va accertata facendo
applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38.
Seconda parte della seconda questione
58 Si deve rammentare che l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di
appalti pubblici è la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché l’apertura ad una
concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 11 gennaio 2005,
causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I-1, punto 44).
59 Le condizioni in presenza delle quali, secondo la menzionata sentenza Teckal, la direttiva
93/36 è inapplicabile agli appalti conclusi tra un ente locale e un soggetto giuridicamente
distinto da quest’ultimo, vale a dire che, al contempo, l’ente locale eserciti sul soggetto in questione
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto di cui trattasi
svolga la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti locali che lo detengono,
hanno, in particolare, lo scopo di evitare che sia falsato il gioco della concorrenza.
60 La condizione che il soggetto di cui trattasi realizzi la parte più importante della sua
attività con l’ente o gli enti locali che lo detengono è finalizzata, in particolare, a garantire
che la direttiva 93/36 continui ad essere applicabile nel caso in cui un’impresa controllata
da uno o più enti sia attiva sul mercato e possa pertanto entrare in concorrenza con altre
imprese.
61 Infatti, un’impresa non è necessariamente privata della libertà di azione per la sola
ragione che le decisioni che la riguardano sono prese dall’ente pubblico che la detiene, se
essa può esercitare ancora una parte importante della sua attività economica presso altri operatori.
62 È inoltre necessario che le prestazioni di detta impresa siano sostanzialmente destinate
in via esclusiva all’ente locale in questione. Entro tali limiti, risulta giustificato che
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 53
l’impresa di cui trattasi sia sottratta agli obblighi della direttiva 93/36, in quanto questi ultimi
sono dettati dall’intento di tutelare una concorrenza che, in tal caso, non ha più ragion
d’essere.
63 In applicazione di detti principi, si può ritenere che l’impresa in questione svolga la
parte più importante della sua attività con l’ente locale che la detiene, ai sensi della menzionata
sentenza Teckal, solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente in
questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.
64 Per verificare se la situazione sia in questi termini il giudice competente deve prendere
in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative.
65 Quanto all’accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato
con l’ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre
considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l’impresa in questione
realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso
quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni.
66 Infatti, le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono
tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione
aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni.
67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell’impresa in questione, potendo
trattarsi sia dell’ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni
o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente. Risulta parimenti ininfluente
sapere su quale territorio siano erogate tali prestazioni.
68 Dal momento che, nella causa principale, il capitale dell’impresa aggiudicataria
appartiene indirettamente a vari enti locali, può essere rilevante esaminare se l’attività da
prendere in considerazione sia quella che l’impresa aggiudicataria realizza con tutti gli enti
che la detengono o soltanto quella realizzata con l’ente che, nel caso specifico, agisce in
qualità di amministrazione aggiudicatrice.
69 A tale proposito si deve rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte, la
persona giuridicamente distinta di cui trattasi deve realizzare la parte più importante della
propria attività «con l’ente o con gli enti locali che la controllano» (sentenza Teckal, cit.,
punto 50). La Corte ha quindi contemplato la possibilità che l’eccezione prevista si applichi
non solo all’ipotesi in cui un solo ente pubblico detenga una siffatta persona giuridica, ma
anche a quella in cui la detengano più enti.
70 Nel caso in cui diversi enti locali detengano un’impresa, la condizione relativa alla
parte più importante della propria attività può ricorrere qualora l’impresa in questione svolga
la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o quell’ente
locale ma con tali enti complessivamente considerati.
71 Di conseguenza, l’attività da prendere in considerazione nel caso di un’impresa
detenuta da vari enti locali è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti.
72 Dalle considerazioni che precedono deriva che si deve risolvere la seconda parte
della seconda questione nel senso che, nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante
della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al fine di decidere in merito all’applicabilit
à della direttiva 93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale
impresa sulla base di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente
da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione
aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è
svolta l’attività».
54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Cause riunite C-396/05 e 419/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale) –
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari – Ordinanze della
Sozialgericht Berlin (Germania) notificate il 13 gennaio 2006 (cs.
4504/06, avv. dello Stato W. Ferrante).
IL QUESITO
Se il disposto dell’allegato VI, D (ex C9) Germania n. 1 del Regolamento
(CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità sia compatibile con il diritto comunitario
superiore, in particolare con il principio della libera circolazione – nel
caso in esame, con il principio della libera esportabilità delle prestazioni di
cui all’art. 42 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE) – in quanto
esclude anche il pagamento di una pensione per i periodi contributivi
maturati nel territorio del Reich.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al quesito vada data risposta negativa,
nel senso che appare contrario al principio fondamentale della libera esportabilit
à delle prestazioni, di cui all’art. 42 del Trattato CE, il disposto dell
’allegato VI, D (ex C9) Germania n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71,
in quanto esso esclude che costituiscano titolo per il pagamento della pensione
periodi contributivi maturati nel territorio del Reich, quindi in territori
che sono appartenuti alla Germania fino al termine del secondo conflitto
mondiale, qualora i beneficiari della prestazione previdenziale abbiano trasferito
la residenza al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in territori
comunque facenti parte dell’Unione europea (Belgio e, rispettivamente,
Spagna).
Al riguardo, deve osservarsi che l’allegato VI, D (ex C9) Germania n. 1
del Regolamento (CEE) n. 1408/71 contiene una disposizione che limita il
principio dell’esportabilità formulato all’art. 10 del predetto regolamento.
L’art. 10 del citato regolamento, rubricato “Revoca delle clausole di
residenza. Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi
”, al comma 1 espressamente dispone: “salvo quanto diversamente
disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità,
vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione
di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica,
né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il benefi-
I GIUDIZI IN CORSO
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CE
ciario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale
si trova l’istituzione debitrice”.
In via principale, deve osservarsi come tale disposizione detti una regola
riferibile, con tutta evidenza, al principio generale sancito dall’art. 42 del
Trattato CE, in virtù del quale, “il Consiglio (…) adotta in materia di sicurezza
sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione
dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare
ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i
periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il
sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di
queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori
degli Stati membri”.
In secondo luogo, l’art. 10 del citato regolamento ammette la possibilità
di deroghe espresse alla regola in precedenza esposta, qualora esse siano previste
dal medesimo regolamento. In tale prospettiva, rappresenta una deroga
la disposizione contenuta nell’allegato VI, D (ex C9) Germania n. 1 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71, in virtù della quale, “l’art. 10 del regolamento
non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e
malattie professionali) sopravvenuti fuori dal territorio della Repubblica
federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non
danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni, al pagamento
di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della
Repubblica federale di Germania”.
Ciò premesso, deve rilevarsi l’esistenza di un evidente contrasto tra il
superiore principio della esportabilità delle prestazioni in materia di sicurezza
sociale, di cui al citato art. 42 del Trattato CE, e il predetto allegato VI, D
(ex C9) Germania n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabile alle
ipotesi all’esame del Giudice tedesco, in cui il beneficiario della prestazione
previdenziale trasferisca la propria residenza in altro Stato benché i periodi
contributivi siano stati sempre riferibili al territorio tedesco. Le due ricorrenti,
infatti, entrambe cittadine tedesche, avevano maturato periodi contributivi
nei periodi 1939 – 1945 e, rispettivamente, 1937 – 1945 in territori
(Cecoslovacchia e Polonia) all’epoca ricompresi nel territorio del Reich.
Successivamente, a decorrere dal 1988, hanno percepito il trattamento pensionistico
comprensivo di detti periodi contributivi. Aseguito del loro trasferimento,
nel 2001, in altri Stati dell’Unione Europea, è stato loro comunicata
la rideterminazione del trattamento pensionistico, decurtando i periodi
contributivi relativi alle attività lavorative svolte nel territorio del Reich.
Al riguardo, deve concordarsi con l’orientamento espresso dal Giudice
tedesco in relazione ai casi sottoposti al suo esame, nel senso di escludere
che le prestazioni previdenziali in questione possano considerarsi pensioni
estere ad ogni effetto di legge. Infatti, sembra necessario distinguere tra
periodi contributivi relativi a pensioni estere, che sono stati maturati in forza
di contributi versati ad un regime pensionistico straniero, ossia non tedesco,
e periodi contributivi maturati nel territorio del Reich, durante i quali i contributi
sono stati versati ad un ente previdenziale tedesco.
56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
In proposito, appare corretta l’osservazione formulata dal Giudice tedesco,
secondo la quale il pagamento della pensione per periodi contributivi
maturati nel territorio del Reich rientra nell’ambito di applicazione ratione
materiae del Reg. n. 1408/71, in quanto ricompreso nella categoria delle prestazioni
di vecchiaia e ai superstiti, di cui all’art. 4, n. 1, lett. c) e d) del cit.
Reg. Infatti, il computo dei periodi contributivi maturati nel territorio del
Reich, ai fini della determinazione della pensione, risulta dall’art. 247, n. 3
Sozialgesetzbuch VI del 18 dicembre 1989 (legislazione tedesca relativa al
settore della sicurezza sociale di cui all’art. 4, n. 1, Reg. cit.), il quale dispone
che costituiscono periodi contributivi anche quelli in cui sono stati pagati
contributi obbligatori o volontari ai sensi della normativa del Reich in
materia assicurativa e previdenziale.
Come già osservato dal giudice rimettente, i pagamenti basati su periodi
contributivi maturati nel territorio del Reich non possono considerarsi prestazioni
per le vittime della guerra e delle sue conseguenze, ai sensi dell’art.
4, n. 4 del Reg. n. 1408/71, rispetto alle quali il citato Reg. non trova applicazione.
A sostegno di tale conclusione, deve concordarsi con l’osservazione
del Tribunale tedesco secondo la quale, a prescindere dalla guerra, i periodi
contributivi maturati non in un territorio annesso dalla Germania bensì in
un territorio che rientrava nei confini del Reich al 31 dicembre 1937, vengono
trattati allo stesso modo dei periodi contributivi maturati in un territorio
annesso, nella misura in cui l’assicurato risieda nella Repubblica federale di
Germania.
Dall’osservazione che precede è possibile dedurre che il riconoscimento
dei periodi in questione, ai fini contributivi, si fonda, non sul fatto che era in
corso la guerra, bensì sulla circostanza che erano stati versati dei contributi
e che l’assicurato risieda in Germania.
A tale considerazione può aggiungersi il fatto che l’ente assicurativo
(“Rfa”), al quale i contributi erano stati, all’epoca, versati, aveva la sua sede
a Berlino, ossia nel territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania e
che il suo patrimonio è passato nella proprietà del convenuto nel giudizio
principale (Deutsche Rentenversicherung Bund). Inoltre, deve osservarsi che
l’Rfa è venuta meno, non solo per gli assicurati che vivevano negli ex territori
dell’est, bensì anche per le persone che erano assicurate presso tale istituto
e vivevano nel territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania.
Ciononostante, queste ultime persone non subiscono alcuna decurtazione
della loro pensione, nell’ipotesi in cui si trasferiscano in un’altro Stato membro
dell’Unione europea.
Premesse tali considerazioni, deve ritenersi, in conformità all’orientamento
già espresso dalla Corte di Giustizia, che una condizione limitativa
della residenza rispetto al principio della libera esportabilità delle prestazioni
pensionistiche può considerarsi ammissibile soltanto quando la prestazione
sia collegata esclusivamente al fatto di trovarsi nel territorio dello Stato
che la concede – e non già al versamento di contributi – di talché il collegamento
viene meno con il trasferimento del beneficiario al di fuori del territorio
dello Stato in questione.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 57
Codesta Corte ha formulato tale principio nella sentenza 2 maggio 1990,
causa C-293/88, Winter-Lutzins, laddove ha avuto cura di chiarire che: “14.
L’art. 51 (n.d.r. del Trattato CE) impone infatti al Consiglio di adottare, in
materia di previdenza sociale, i provvedimenti necessari per l’instaurazione
della libera circolazione dei lavoratori istituendo in particolare il pagamento
delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Lo
scopo degli artt. da 48 a 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza
del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi
previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro.
15. Per questo motivo, l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ri-guardante
la revoca delle clausole di residenza, mira a garantire all’interessato
il diritto di fruire di prestazioni previdenziali anche se egli trasferisce la propria
residenza in un altro Stato membro, e a favorire la libera circolazione
dei lavoratori tutelandoli contro gli inconvenienti che potrebbero conseguire
dal trasferimento della loro residenza da uno Stato membro all’altro.
Come la Corte ha già affermato nella sentenza 7 novembre 1973, Smieja
(causa 51/73), lo scopo suddetto implica che la tutela venga estesa a quei
vantaggi che, pur se scaturenti da regimi particolari, come il regime transitorio
dell’AOW, si risolvono in una maggiorazione della pensione che normalmente
spetterebbe all’interessato”.
Premesse tali considerazioni, codesta Corte, nella medesima sentenza,
ha concluso per la conformità della normativa olandese con il principio di cui
all’art. 42 del Trattato, atteso che “la norma di cui all’art. 10, n. 1 del Reg.
n. 1408/71 non può essere applicata incondizionatamente ad un sistema di
assicurazione generalizzata contro la vecchiaia, in forza del quale basta
risiedere nel territorio nazionale per essere assicurati”.
Al contrario, in relazione al caso sottoposto all’odierna attenzione della
Corte, deve osservarsi che il presupposto per il pagamento di prestazioni
pensionistiche fondate su periodi contributivi maturati nel territorio del
Reich sembra essere rappresentato esclusivamente dal versamento di contributi;
l’elemento di collegamento non è quindi la mera residenza nel territorio
dello Stato (come nel predetto caso della legislazione olandese) e pertanto
non si potrebbe legittimamente impedire il pagamento delle relative prestazioni
in caso di trasferimento del titolare in un altro Stato.
Inoltre, se si considera che il progresso dell’integrazione tra gli Stati
membri dell’Unione europea costituisce l’obiettivo principale della
Comunità, appare del tutto contrastante con tale principio fondamentale
ammettere, agli effetti dell’ordinamento comunitario, la legittimità di una
norma nazionale che impedisca di percepire prestazioni previdenziali collegate
a contributi maturati per attività lavorative svolte in territori pur sempre
appartenuti alla Germania, nella particolare ipotesi in cui il beneficiario di
dette prestazioni trasferisca la propria residenza in altro Stato membro
dell’Unione europea.
Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il quesito nel
senso di ritenere contrastante con il principio della libera esportabilità delle
58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
prestazioni, di cui all’art. 42 del Trattato CE, il disposto dell’allegato VI, D
(ex C9) Germania n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nella parte in cui
esclude che periodi contributivi maturati in territori in passato appartenuti al
Reich diano luogo al pagamento di prestazioni previdenziali quando i beneficiari
trasferiscano la loro residenza al di fuori del territorio della
Repubblica federale di Germania ma pur sempre in altri Stati membri
dell’Unione europea.
Roma, 21 marzo 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C– 429/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Direttiva del
Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE – Ordinanza della Tribunal
d’instance de Saintes (Francia) notificata il 25 gennaio 2006
(cs.6125/06, avv. dello Stato W. Ferrante).
I QUESITI
1.– Se gli artt. 11 e 14 della Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986,
87/102/CEE, vadano interpretati nel senso che consentono al giudice di applicare
le norme sull’interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di
fornitura di beni o di servizi, finanziato grazie a tale credito, quando il contratto
di credito non menziona il bene il cui acquisto è finanziato o è stato concluso
nella forma di apertura di credito senza menzione del bene finanziato.
2.– Se la Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, abbia
una finalità più ampia della mera tutela del consumatore, che si estenda
all’organizzazione del mercato consentendo al giudice di applicare d’ufficio
le disposizioni che ne derivano.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al primo quesito vada data risposta positiva,
in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la
Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, e, segnatamente,
con la ratio implicita nel combinato disposto degli artt. 11 e 14 della predetta
direttiva, dai quali emerge un’esigenza di tutela del consumatore nei confronti
del creditore di un contratto di finanziamento, stipulato in via accessoria
rispetto ad un contratto di fornitura di beni, quando risulti palese l’esistenza
di un collegamento negoziale o di un vincolo di interdipendenza tra i
due contratti, pur in assenza di un’esplicita menzione del bene finanziato, e
il contratto di vendita venga meno, in quanto dichiarato nullo o, comunque,
sia risolto per inadempimento.
In merito al secondo quesito, il Governo italiano ritiene di dover dare,
anche ad esso, risposta positiva, considerato che l’osservanza delle condizioni
previste dalla citata Direttiva n. 87/102/CEE, oltre a costituire presupposto
per la tutela in via immediata del consumatore, risulta finalizzata, in via
generale, a favorire la trasparenza delle informazioni contrattuali e, in definitiva,
a consentire la creazione di un mercato del credito al consumo il più
possibile concorrenziale. A tale affermazione consegue, dunque, la possibili-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 59
tà per il giudice di applicare d’ufficio le relative disposizioni, pur in assenza
di uno specifico rilievo ad iniziativa della parte interessata.
In relazione al primo quesito, deve, anzitutto, rilevarsi che l’art. 4 della
Direttiva n. 87/102/CEE sancisce la stipulazione in forma scritta del contratto
di credito e prevede espressamente, quali elementi essenziali del predetto
contratto, l’indicazione del tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale
e l’indicazione delle condizioni secondo cui il tasso in questione può
essere modificato.
Il comma 3 del citato art., precisa che: “Il documento scritto deve inoltre
comprendere gli altri elementi essenziali del contratto. A titolo d’esempio,
nell’allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui
gli Stati membri possono imporre l’inclusione obbligatoria nel contratto
scritto in quanto essenziali”.
Già da un sommario esame delle disposizioni citate può evincersi come
la direttiva in esame non abbia proceduto ad elencare specificamente, nè
tanto meno in via tassativa, tutti i possibili elementi essenziali di un contratto
di credito al consumo, ma abbia consentito agli Stati membri, secondo il
loro discrezionale apprezzamento, di imporre ai contraenti l’obbligo di indicare,
nel documento redatto, tutti gli elementi essenziali, oltre a quelli imposti
dalla direttiva ed individuati dal comma 2 dell’art. 4.
A tal fine la direttiva si preoccupa di precisare come sia una mera facolt
à per i singoli Stati di imporre l’inclusione obbligatoria di taluni elementi,
sostituendo la propria valutazione dell’essenzialità di questi ultimi a quella
che, di regola, compete ai contraenti, qualora ciò costituisca un modo per
raggiungere più efficacemente gli obiettivi della direttiva.
Pertanto, si deve concludere che, nella prospettiva comunitaria, per valutare
l’essenzialità di un elemento contrattuale, talvolta si debba verificare
anche la volontà delle parti, oltre a quanto prescritto dalle disposizioni legislative
nazionali.
Con riferimento al caso in esame, deve peraltro rilevarsi come l’allegato
della direttiva (contenente un elenco esemplificativo degli elementi essenziali
del contratto di credito al consumo, secondo quanto previsto dall’art. 4,
comma 3, citato) menzioni, al punto 1 sub i), “la descrizione dei beni o dei
servizi che costituiscono l’oggetto del contratto”, all’evidente scopo di
garantire, mediante la citazione espressa del bene finanziato, che risulti palese
l’esistenza di un nesso di interdipendenza tra vendita e credito, a condizione
che ciò rientri nelle intenzioni delle parti.
Ciò premesso e per quel che interessa in relazione al caso sottoposto
all’esame della Corte di Giustizia, deve rammentarsi come, tra i modelli –
tipo di contratto, previsti dal Code de la consommation francese, e il cui utilizzo
è obbligatorio, quello contrassegnato dal n. 6 (“Previa offerta di apertura
di credito accessorio a contratti di vendita, utilizzabile in importi frazionati
ed accompagnato da carta di credito”), utilizzato dalle parti del giudizio
a quo, non richiede alcuna indicazione in merito all’interdipendenza tra
il contratto di vendita e il contratto di mutuo, a differenza di quanto espressamente
previsto dal modello contrassegnato dal n. 1 (“Previa offerta di cre-
60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
dito accessorio ad una vendita”). Analogamente, nella disciplina prevista
dall’ordinamento italiano, il contratto di credito al consumo prevede, a pena
di nullità, “la descrizione analitica dei beni e dei servizi” oggetto della vendita
finanziata (art. 124, comma 3, lett. a del Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385)
mentre il contratto di apertura di credito in conto corrente non prevede tale
indicazione in modo cogente (art. 126 del citato Testo Unico).
Ciononostante, agli effetti della disciplina comunitaria, deve ritenersi
che l’interdipendenza tra il credito e la vendita costituisca elemento essenziale
del contratto di credito, se tale è stato considerato dai contraenti, al di
là del dato formale contenuto nella disciplina positiva interna ed a prescindere
dalla forma contrattuale prescelta dalle parti (credito al consumo o apertura
di credito).
Infatti, la mancanza di una disposizione nazionale che imponga l’indicazione
obbligatoria del bene finanziato, nel caso di apertura di credito, può
essere giustificata dal fatto che il contratto in questione può prestarsi ad una
pluralità di operazioni di finanziamento.
Tuttavia, per quanto attiene al caso di specie, risulta evidente come l’apertura
di credito sia stata finalizzata ad un’unica operazione economica.
Infatti, emerge dagli atti del giudizio come l’esistenza di un nesso di interdipendenza
tra il credito e la vendita sia stata, non solo tenuta presente, ma
anche voluta da tutte le parti di entrambe le stipulazioni.
Infatti, il contratto di credito è stato sottoscritto con la società finanziaria
lo stesso giorno del contratto di vendita (5 settembre 2003) e per un tetto
massimo pari al prezzo di vendita (6150 euro); inoltre, è stata prevista la possibilit
à di utilizzare l’importo residuo del credito (pari a 5535 euro), una
volta detratto l’acconto, solo dopo il versamento di quest’ultimo. In secondo
luogo, sebbene l’offerta di credito non menzioni il bene finanziato, tuttavia
essa indica “compte plate-forme K par K”, ossia l’identità del venditore.
Inoltre, nel contratto di vendita concluso con la “K par K” si precisa
espressamente:”acconto del 10% dell’importo d’acquisto, ossia 615 euro,
prelevato dal vostro conto bancario o postale da parte della Franfinance in
nome e per conto della K par K, autorizzata a tal fine; il prelievo avrà luogo
al più presto 30 giorni dopo la firma del presente documento; la firma di
un’autorizzazione al prelievo dopo la scadenza del termine di riflessione per
legge di sette giorni autorizza il mutuante a prelevare tale acconto dal suo
conto bancario e a riversarlo al venditore; saldo del 90% dell’importo dell
’acquisto, ossia 5535 euro a credito del conto K”.
Tutti gli elementi desumibili dai contratti sembrano rappresentare segni
inequivocabili dell’instaurazione di un collegamento negoziale giuridicamente
rilevante tra le due stipulazioni, tale da giustificare che le vicende dell’un contratto
si riverberino sull’altro, secondo il principio simul stabunt, simul cadent.
Da quanto esposto, si deve dedurre che l’apertura di credito, pur senza
menzionare espressamente il bene oggetto della vendita (le finestre), tuttavia,
sia stata stipulata esclusivamente in funzione della vendita sottostante, e
non anche per ulteriori scopi del consumatore-mutuatario.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 61
L’art. 11, comma 2, della citata direttiva, per quel che interessa nel
caso di specie, attribuisce al consumatore il diritto di procedere contro il
creditore del contratto di credito, qualora “i beni o i servizi considerati dal
contratto di credito (…) non sono conformi al relativo contratto di fornitura
”. Tale norma è stata peraltro recepita anche nell’ordinamento italiano
con l’art. 42 del codice del consumo, approvato con D.Lgs. 6 settembre
2005 n. 206.
In base alle conclusioni in precedenza raggiunte, devono ritenersi rientranti
nella previsione di cui al citato art. 11, comma 2, non solo i beni
espressamente menzionati nel contratto di credito, ma anche quelli implicitamente
considerati dai contraenti come oggetto del finanziamento.
Inoltre, l’art. 14, comma 2, della citata direttiva, impone agli Stati membri
di adottare le misure necessarie per impedire che le norme di attuazione
della medesima direttiva siano eluse in conseguenza di una speciale formulazione
dei contratti.
Da tale norma, si desume l’esigenza che sia apprestata al consumatore
una tutela il più possibile effettiva, conformemente allo spirito della direttiva,
anche facendo ricorso all’intervento interpretativo del giudice nazionale
chiamato a risolvere una data controversia.
In proposito, si intende richiamare l’attenzione sul fatto che la
Risoluzione sulla relazione della Commissione in merito all’applicazione
della Direttiva n. 87/102/CEE (G.U. – C n. 115, pag. 27, punto 16), riconosce
espressamente che “le aperture di credito collegate all’emissione di una
carta di credito, a prescindere dalla pluralità di definizioni esistenti in questo
settore secondo la relazione della Commissione, rientrano sin d’ora nel
campo di applicazione della direttiva 87/102/CEE, segnatamente all’articolo
1, paragrafo 2, lettera c)”, in virtù del quale deve intendersi “contratto di
credito, un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere
al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria”.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi, in funzione di una
piena tutela del consumatore, che, in assenza di un’esplicita menzione del bene
venduto nel contratto di credito, ma di fronte ad elementi che facciano ritenere
la stipulazione del finanziamento esclusivamente subordinata al contestuale
acquisto di beni determinati, spetti al giudice nazionale interpretare, se necessario,
la volontà dei contraenti, per verificare se sussista l’intenzione delle parti
di stabilire un nesso di interdipendenza tra il credito e la vendita e, in tale ipotesi,
applicare le relative norme di tutela del consumatore-mutuatario.
Per quanto attiene al secondo quesito, appare opportuno rammentare
come la giurisprudenza della Corte di Giustizia, formatasi in materia di
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla
Direttiva 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE, abbia già attribuito al giudice la
facoltà di sollevare d’ufficio l’illiceità di una clausola contrattuale opposta
al consumatore, allo scopo di assicurare a questi una tutela effettiva (così
sentenza del 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 a C-244/98, Océano
Grupo Editorial e altri).
62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
In proposito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla disciplina
vigente nell’ordinamento italiano, la quale, come si è detto, è stata di recente
riordinata e trasfusa nel “Codice di consumo” con D.Lgs. n. 206/2005. Il
predetto Codice ha dato definizione normativa alla categoria della cd. nullit
à di protezione, predisposta a difesa di una specifica categoria di contraenti,
attribuendo al consumatore una tutela secondo la prospettiva segnata dall
’ordinamento comunitario. In particolare l’art. 36 stabilisce: “Le clausole
considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto (…). La nullità opera soltanto a vantaggio
del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (…)”. La rilevabilit
à d’ufficio della inefficacia della clausola vessatoria era peraltro già
prevista dall’art. 1469 quinquies del codice civile italiano, introdotto dall’art.
25 legge 6 febbraio 1996 n. 52.
Riportando il discorso alla Direttiva n. 87/102/CEE, come la stessa
Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare, deve precisarsi che essa è
stata emanata allo scopo di assicurare un duplice obiettivo: assicurare la realizzazione
di un mercato comune del credito al consumo e proteggere i consumatori
che ottengono tali crediti (sentenza 23 marzo 2000, causa C-
208/98, Berliner Kindl Brauerei, punto 20; sentenza 4 marzo 2004, causa C-
264/02, Cofinoga Mérignac, punto 25).
Ciò considerato, deve ritenersi che la facoltà per il giudice di applicare
d’ufficio le norme emanate in attuazione della Direttiva n. 87/102/CEE, in
materia di interdipendenza tra contratto di credito e contratto di fornitura di
beni e servizi, pur in assenza di un’esplicita eccezione di parte, possa ritenersi
ammissibile in vista del raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa,
come individuati nel suo preambolo, e nella prospettiva già affermata in
materia di clausole abusive.
Infatti, deve considerarsi che la mancata eccezione, ad iniziativa del consumatore,
dell’applicabilità delle norme in materia di interdipendenza, si traduce
senz’altro nella elusione degli obiettivi della direttiva concernenti la
realizzazione di un mercato comune del credito e in un’alterazione della libera
concorrenza nello specifico settore del credito al consumo. Infatti, qualora
ci si limitasse al mero dato formalistico, la posizione di debolezza contrattuale
del consumatore potrebbe comportare la sistematica mancata attuazione
delle disposizioni della direttiva e così favorire i professionisti che omettano
di menzionare espressamente nel contratto di credito il bene finanziato,
allo scopo di sottrarlo alla relativa disciplina.
Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il primo quesito
nel senso di ritenere applicabili le norme sull’interdipendenza tra il contratto
di credito ed il contratto di fornitura di beni o di servizi anche quando
non è menzionato il bene il cui acquisto è stato finanziato, purchè risulti
palese l’esistenza di un collegamento negoziale tra le due stipulazioni, desumibile
dalla volontà dei contraenti.
In merito al secondo quesito, il Governo italiano propone alla Corte di
risolverlo nel senso di ritenere la Direttiva n. 87/102/CEE finalizzata, oltre
che a tutelare, in via immediata, il consumatore, anche a favorire la traspa-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 63
renza delle informazioni contrattuali, così da consentire la creazione di un mercato
del credito al consumo il più possibile concorrenziale, con conseguente
possibilità per il giudice di applicare d’ufficio le norme che ne derivano.
Roma, 30 marzo 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C-432/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Ordinanza
dell’Hogsta Domstolen (Corte di cassazione svedese) del 24 novembre
2005 (cs.8671/06, avv. dello Stato F. Sclafani).
I QUESITI
1.– Se il requisito di diritto comunitario in base al quale le norme processuali
nazionali devono offrire una tutela effettiva ai diritti conferiti ai privati
dall’ordinamento giuridico comunitario, debba essere interpretato nel
senso che è ammissibile la proposizione di una azione per far dichiarare che
talune disposizioni nazionali sono contrarie all’art. 49 del Trattato CE, nel
caso in cui la compatibilità delle medesime disposizioni nazionali con il
detto articolo possa essere valutata esclusivamente in via pregiudiziale, ad
esempio in un’azione civile di risarcimento dei danni, in un procedimento
riguardante la concreta violazione di una disposizione nazionale o in un’azione
di controllo della legittimità.
2.– Se il requisito di diritto comunitario di una tutela effettiva implichi
che l’ordinamento giuridico nazionale deve offrire una tutela provvisoria per
cui le norme giuridiche nazionali che ostano all’esercizio del diritto rivendicato,
fondato sul diritto comunitario, possano essere disapplicate nei confronti
di un privato per consentirgli l’esercizio di tale diritto, fino a quando
la questione dell’esistenza del diritto stesso sia stata valutata in via definitiva
dal giudice nazionale.
3.– Nel caso in cui la risposta alla questione n.2 sia affermativa, se il diritto
comunitario implichi che un giudice nazionale, in una situazione in cui è
questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario,
in sede di valutazione di una richiesta di tutela provvisoria dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario, debba applicare disposizioni
nazionali relative ai presupposti di tale tutela oppure, in tale situazione,
debba applicare i criteri di diritto comunitario relativi alla detta tutela.
4.– Nel caso in cui la risposta alla questione n.3 sia che devono essere
applicati i criteri del diritto comunitario, quali essi siano.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«(Omissis) 2. – Le suddette questioni sono sorte in una causa promossa
dalla Unibet Ltd – società con sede a Londra operante nel settore della
raccolta ed organizzazione delle scommesse – nei confronti dello Stato svedese.
In detta causa la Unibet chiede che sia accertato il proprio diritto di commercializzare
in Svezia i servizi di raccolta ed organizzazione delle scommesse
senza che vi sia di ostacolo il divieto contenuto nell’art. 38 della legge
64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
svedese sulle lotterie, con conseguente disapplicazione della suddetta disposizione
nazionale contrastante col diritto comunitario.
Ai sensi del capitolo 11, art. 2 del Rageringsformen (Costituzione svedese)
la possibilità da parte del giudice nazionale di verificare se una norma
sia contraria ad un’altra gerarchicamente superiore, e quindi eventualmente
di disapplicarla, presuppone che la questione sia sollevata in via pregiudiziale.
Pertanto secondo la normativa svedese non è possibile proporre un
ricorso in sede giurisdizionale al solo fine di ottenere che talune disposizioni
siano dichiarate illegittime.
Ai sensi del capitolo 1, articolo 2, primo comma del Rattegangsbalken
(Codice di procedura penale, contenente anche disposizioni sulle cause civili)
le azioni di accertamento sono ammissibili solo se esiste una pregiudizievole
situazione di incertezza sul rapporto giuridico che si vuole accertare.
L’art. 38 del Lotterilag (legge svedese sulle lotterie) vieta l’esercizio dell
’attività di promozione ed organizzazione delle lotterie senza un’apposita
concessione e l’art. 59 della stessa legge prevede che il provvedimento di
diniego della concessione o altro provvedimento di ingiunzione o divieto per
l’abusivo esercizio della suddetta attività possono essere impugnati dinanzi
al Lansratt (Tribunale amministrativo regionale) e nell’ambito di tale giudizio
il ricorrente può chiedere in via pregiudiziale la disapplicazione delle
norme nazionali che contrastano con il diritto comunitario, mentre non è
ammessa un’azione di mero accertamento dinanzi al giudice amministrativo.
L’art. 54 della legge svedese sulle lotterie prevede sanzioni penali per
l’abusivo esercizio dell’attività di organizzazione e promozione delle lotterie
e nel conseguente procedimento penale l’imputato può chiedere la disapplicazione
delle norme nazionali che contrastano con il diritto comunitario,
mentre non è consentito proporre un’azione di mero accertamento dinanzi al
giudice penale.
Nel giudizio promosso dalla Unibet – al fine di ottenere in via principale
l’accertamento della contrarietà dell’art. 38 della legge svedese con l’art.
49 del Trattato CE – sia il giudice di primo grado (Tingsratt) che quello di
secondo grado (Svea Hovratt) hanno dichiarato inammissibile la domanda
perché avente ad oggetto un controllo di legittimità in astratto, come tale non
consentito dal diritto nazionale in quanto sostanzialmente diretto ad ottenere,
in contrasto con la Costituzione, che il giudice dia istruzioni all’autorità
amministrativa competente nel settore delle lotterie.
La Corte di Cassazione svedese nell’ordinanza di rimessione osserva
anch’essa che secondo il diritto nazionale la domanda della Unibet deve
essere dichiarata inammissibile, tuttavia ritiene non risolta la questione se il
principio di effettività della tutela in sede nazionale dei diritti conferiti dal
diritto comunitario implichi che debba essere consentito proporre un’azione
diretta ad ottenere in via principale l’accertamento della contrarietà di
una norma nazionale col diritto comunitario, anche se l’ordinamento nazionale
prevede altri tipi di ricorso in cui è possibile dedurre in via pregiudiziale
detta contrarietà ed ottenere la disapplicazione delle norme nazionali
rilevanti.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 65
Analoga questione interpretativa viene sollevata con riguardo alla richiesta
di misure cautelari avanzata dalla Unibet posto che secondo il diritto
nazionale l’inammissibilità della domanda principale non consente di esaminare
nemmeno la domanda cautelare.
Infine, qualora la risposta al primo quesito dovesse essere nel senso dell
’ammissibilità delle domande della Unibet, la corte svedese si chiede in base
a quali criteri il giudice nazionale debba decidere la domanda cautelare.
3. – Il Governo italiano ritiene di sottoporre all’attenzione della Corte di
Giustizia le seguenti osservazioni in merito ai suddetti quesiti.
Il giudice svedese non mette in discussione il consolidato orientamento
della Corte di Giustizia secondo il quale: 1) è compito dei giudici nazionali, in
base al principio di collaborazione sancito dall’art. 5 del Trattato, garantire la
tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario
aventi effetto diretto; 2) in mancanza di disciplina comunitaria in materia
spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le
modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali rivolti a garantire la tutela di tali
diritti, ivi compresi i requisiti di legittimazione e di interesse ad agire; 3) tuttavia,
queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano
i ricorsi di natura interna (principio di equivalenza) né possono essere tali
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettivit
à) (tra le tante pronunce al riguardo si veda sentenza 11 settembre 2003, causa
C-13/01 – Safalero, punto 49; sent. 19 giugno 2003, causa C-467/01 p.62; sent.
14 dicembre 1995, cause riunite C-430 e 431/93 van Schijndel, p. 17 e giurisprudenza
ivi citata; nonché sent. 11 luglio 1991, cause C-87-88-89/90, p. 24).
Peraltro, la giurisprudenza comunitaria è altrettanto consolidata nel ritenere
che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma nazionale
renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario
deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme
del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso,
dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali anche alla luce dei principi
che sono alla base del sistema processuale nazionale (sent. 14 dicembre
1995, causa C-312/93, Peterbroeck).
Sulla base di tali principi il divieto di proporre in via diretta e principale
una domanda rivolta all’accertamento della contrarietà di una norma
nazionale rispetto al diritto comunitario deve essere valutato nel contesto
degli altri rimedi giurisdizionali che l’ordinamento nazionale mette a disposizione
dei privati per garantire un effettivo rispetto del primato del diritto
comunitario in sede di tutela dei diritti da esso riconosciuti.
4. – Il principio di effettività della tutela dei diritti derivanti dalle norme
comunitarie implica – com’è noto – che il titolare di detti diritti possa ottenere
la concreta soddisfazione della sua pretesa anche nel caso in cui vi sia
di ostacolo una norma nazionale che, essendo in contrasto con il diritto
comunitario, dovrà essere disapplicata.
In altri termini quel che conta è che sia garantito l’effetto utile delle norme
comunitarie ed a tale fine è necessario e sufficiente che l’ordinamento naziona-
66 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
le consenta di sollevare la questione della compatibilità comunitaria delle
norme nazionali nel momento in cui si pone il problema della loro concreta
applicazione, ovvero in via incidentale nell’ambito del giudizio avente ad
oggetto una specifica richiesta di tutela la quale presuppone una controversia o
comunque una minaccia o contestazione sulla spettanza del diritto in questione.
Non è necessario invece che l’ordinamento nazionale consenta anche di
dedurre in via principale la questione della incompatibilità comunitaria di
una norma nazionale al di fuori di una controversia in cui si pone il problema
dell’applicazione di detta norma. Ciò perché una simile iniziativa, essendo
diretta ad un controllo di legittimità in astratto e ad un accertamento del
tutto teorico, non avrebbe una rilevanza necessaria ai fini del rispetto del
principio di effettività della tutela il quale, come si è detto, riguarda la garanzia
di una concreta soddisfazione del diritto vantato dal ricorrente di fronte
ad un’altrui minaccia o contestazione e non anche la mera conformità del
diritto nazionale al diritto comunitario.
Com’è noto, il dovere del giudice di disapplicare il diritto nazionale contrastante
col diritto comunitario è stato introdotto e da sempre utilizzato
come strumento per garantire un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti
riconosciuti dall’ordinamento comunitario e non certo per assicurare la conformit
à delle legislazioni nazionali al diritto comunitario. Il che è coerente
con la nozione stessa di disapplicazione la quale – oltre a non incidere evidentemente
sulla vigenza della norma nazionale – presuppone che vi sia una
controversia nella quale sorge la questione della norma da applicare in caso
di contrasto tra diritto nazionale e comunitario.
Quindi, in assenza di una controversia non si pone a priori un problema
di disapplicazione e l’eventuale contrasto tra il diritto nazionale e il diritto
comunitario non è di competenza del giudice nazionale, bensì del giudice
comunitario, ove ricorrano i presupposti per una procedura d’infrazione nei
confronti dello Stato membro.
5. – Né si potrebbe sostenere che nel caso – come quello in esame – in cui
la norma nazionale neghi espressamente il diritto in questione, la parte interessata
possa rivolgersi direttamente al giudice pur in assenza di una specifica
contestazione del suo diritto e quindi ad esempio non sia tenuta a rivolgersi
all’autorità amministrativa competente a decidere in merito. Ciò in quanto il
dovere di disapplicazione incombe, ancor prima del giudice, anche sull’autorit
à amministrativa che si trova ad applicare una norma nazionale in contrasto
col diritto comunitario (sent. 22 giugno 1998, C-103/88, Fratelli Costanzo p.
31; sent. 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi).
Infatti, se la Unibet avesse chiesto il rilascio della concessione prescritta
dall’art. 38 della legge svedese sulle lotterie si sarebbero potute verificare
due ipotesi, entrambe pienamente compatibili con il principio di effettività:
1) l’autorità amministrativa competente avrebbe potuto accogliere la domanda
disapplicando la norma nazionale che vieta l’esercizio di tale attività in
assenza di concessione; 2) in caso di rigetto della domanda la Unibet avrebbe
potuto impugnare tale provvedimento dinanzi al giudice deducendo in via
incidentale il contrasto del citato art. 38 con l’art. 49 del Trattato CE.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 67
Pertanto, imporre agli Stati di ritenere ammissibile un ricorso giurisdizionale
diretto ad accertare in via principale l’incompatibilità comunitaria di
una norma nazionale, allorché vi siano altri rimedi processuali ed amministrativi
per dedurre la questione in via incidentale, non solo non sarebbe funzionale
al rispetto del principio di effettività, ma sarebbe anche incoerente
con il principio secondo il quale il dovere di disapplicazione incombe non
solo sul giudice nazionale ma anche su tutti gli organi dello Stato, comprese
le autorità amministrative.
6. – Anche nell’ordinamento giuridico italiano l’azione di mero accertamento
è sottoposta ad analoghe condizioni di ammissibilità che sono riconducibili
al principio secondo il quale per poter ricorrere in sede giurisdizionale
occorre avere un interesse ad agire (art. 100 del codice di procedura
civile) inteso come esigenza di ottenere un risultato utile non conseguibile
senza l’intervento del giudice.
Tale principio, comune alla maggior parte delle legislazioni nazionali,
comporta che una domanda di mero accertamento possa essere validamente
proposta soltanto quando vi sia uno stato di oggettiva incertezza giuridica tale
da arrecare un pregiudizio concreto ed attuale al titolare del diritto. E comporta
altresì che tale stato di incertezza non possa consistere in un mero dubbio
interpretativo dell’interessato ma debba derivare da una minaccia o contestazione
altrui. Coerentemente la mera esigenza di accertare la contrarietà
di una norma rispetto ad una di rango superiore non giustifica il ricorso al
giudice neppure quando si tratti di far dichiarare l’illegittimità costituzionale
di una legge la quale può essere dedotta solo in via incidentale previa valutazione
della sua rilevanza da parte del giudice chiamato ad applicarla.
Inoltre, anche nell’ordinamento giuridico italiano il sindacato del giudice
sulla legittimità dell’azione amministrativa deve avvenire attraverso l’impugnazione
di un provvedimento pregiudizievole per l’interessato senza possibilit
à di proporre un’azione di accertamento.
7. – Una norma nazionale che subordina l’azione di mero accertamento ad
una situazione di incertezza giuridica, come sopra considerata, non ha l’effetto
di rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti riconosciuti
dalle norme comunitarie in quanto finchè non si verifica una minaccia o
contestazione di tali diritti non si pone ancora un’esigenza di tutela giurisdizionale.
Ed il principio di effettività di tale tutela non può arrivare fino al
punto di consentire il ricorso al giudice in via preventiva, al solo fine di ottenere
l’accertamento di un diritto prima ancora che esso sia messo in discussione
da una rivendicazione altrui o da un diniego dell’autorità amministrativa.
Imporre agli Stati membri un siffatto intervento del giudice significherebbe
snaturare la funzione giurisdizionale che, secondo una concezione largamente
condivisa, presuppone quanto meno una minaccia ad un diritto e
non può essere utilizzata per una tutela oggettiva della legalità.
Nella sentenza van Schijndel C-430-431/93 al p. 22 è stato affermato che
il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio
un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie qualora ciò li
obblighi a rinunciare al principio dispositivo alla cui osservanza sono tenuti.
68 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Da tale pronuncia si desume che il dovere di disapplicazione del diritto
nazionale contrastante col diritto comunitario è strettamente funzionale all’esigenza
di tutela fatta valere nel processo e quindi risente dei limiti ragionevoli
che l’ordinamento nazionale pone a tale tutela.
Pertanto, se è stato ritenuto ragionevole il limite derivante dal principio
dispositivo a maggior ragione deve ritenersi ragionevole il limite derivante
da una norma processuale che circoscrive la facoltà di proporre una domanda
di accertamento ai casi in cui vi sia una pregiudizievole situazione di
incertezza giuridica sul diritto fatto valere in giudizio.
Nella sentenza 11 settembre 2003, C-13/01, Safalero è stato affermato
che il principio dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti dall
’ordinamento comunitario non osta ad una normativa nazionale secondo la
quale l’importatore non è legittimato a ricorrere contro un provvedimento di
sequestro delle merci da lui vendute ad un rivenditore quando tale importatore
dispone di un altro rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il
rispetto dei suddetti diritti. Pertanto, anche nel caso in esame si dovrebbe
giungere alla conclusione che il medesimo principio di effettività non osta ad
una norma nazionale che nega la possibilità di dedurre in via principale l’incompatibilit
à del diritto nazionale col diritto comunitario quando l’interessato
dispone di altri rimedi giurisdizionali in cui detta incompatibilità può essere
fatta valere in via incidentale allorché il diritto in questione sia minacciato,
contestato o negato dall’autorità amministrativa.
Infine non va dimenticato che anche nel processo comunitario vigono
analoghe limitazioni nell’accesso alla tutela giurisdizionale in quanto i requisiti
di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma del Trattato CE non consentono
di impugnare direttamente atti comunitari di portata generale essendo
possibile far valere la loro invalidità solo in via incidentale ai sensi dell
’art. 241 del Trattato.
8. – Gli altri quesiti sollevati dal giudice svedese riguardano la richiesta
di provvedimenti cautelari avanzata dalla Unibet e quindi devono considerarsi
assorbiti dalla suddetta soluzione che si propone di dare al quesito n.1
posto che, se la domanda principale è inammissibile, non può essere esaminata
nemmeno la domanda cautelare.
9. – In ragione di quanto sin qui considerato e dedotto, il Governo Italiano
suggerisce di rispondere ai quesiti posti dal giudice nazionale svedese nei
seguenti termini:
“Il requisito di diritto comunitario secondo il quale le norme processuali
nazionali devono offrire una tutela effettiva dei diritti conferiti ai privati dall’ordinamento
giuridico comunitario deve essere interpretato nel senso che esso, in
una situazione quale quella oggetto della causa principale, non osta ad una normativa
nazionale che non consente di chiedere in via principale l’accertamento
del contrasto del diritto nazionale col diritto comunitario, quando l’interessato
ha a disposizione altri rimedi giurisdizionali in cui può far valere il suddetto
contrasto in via incidentale allorché il suo diritto sia minacciato o contestato”.
Roma, 11 aprile 2006
Avvocato dello Stato Francesco Sclafani».
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 69
Causa C–437/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Direttiva
93/104/CE – Ordinanza della Okresni soud v Ceském Krumlove
(Repubblica ceca), notificata l’8 febbraio 2006 (cs. 10423/06, avv. dello
Stato W. Ferrante).
IL QUESITO
Se, sotto il profilo della conformità con la direttiva 93/104/CE nonché
con la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa C-
151/02, Landeshauptstadt Kiel/Norbert Jaeger, nel valutare dal punto di
vista lavorativo questioni giuridiche, debba essere considerato come attività
lavorativa il periodo di tempo in cui un medico è in attesa di lavorare durante
un servizio di permanenza obbligatoria al suo posto di lavoro in ospedale.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al quesito vada data risposta negativa,
dal momento che, in base alla direttiva 2003/88/CE (che ha sostituito la previgente
direttiva 93/104/CE), nonché all’orientamento seguito in materia
dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, non è possibile affermare
che il periodo di tempo inattivo del servizio di guardia dei medici, effettuato
secondo il regime di presenza fisica nei centri ospedalieri, costituisca attivit
à lavorativa anche a fini retributivi.
La direttiva 2003/88/CE, contenente la disciplina di taluni aspetti dell
’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede prescrizioni minime di sicurezza
e sanitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in relazione
ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata
massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad
aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
Ciò premesso, deve riconoscersi che l’obiettivo perseguito dalla predetta
direttiva consiste nell’ottenere un miglioramento della sicurezza, dell’igiene
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, posto che le modalità di
lavoro possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori e che, pertanto, l’organizzazione del lavoro deve tener conto del
principio generale dell’adeguamento del lavoro all’essere umano (punti 3, 4,
5, 11 del preambolo della Direttiva).
Considerati gli obiettivi della direttiva de qua, deve evidenziarsi come
esuli dalla previsione del legislatore comunitario qualsiasi considerazione
attinente ai profili retributivi del lavoro prestato, con l’unica eccezione relativa
alla necessità che i lavoratori usufruiscano di un certo periodo di ferie
annuali retribuite, questione, peraltro, non presa in considerazione nel giudizio
a quo.
L’art. 2, n. 1, della citata direttiva ha mantenuto la previgente definizione
di “orario di lavoro”, considerando tale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della
sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali”.
70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sul punto è concorde
nel ritenere che un servizio di guardia, che un medico svolge secondo il regime
della presenza fisica obbligatoria in ospedale, debba essere considerato
come rientrante interamente nell’orario di lavoro nel senso che la predetta
direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifichi come periodi
di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un servizio di guardia
(in questi termini, oltre alla sentenza 9 settembre 2003, causa C-151/02,
Jaeger, citata nell’ordinanza di rimessione, cfr. anche sentenza 3 ottobre 2000,
causa C-303/98, Simap; ordinanza 3 luglio 2001, causa C-241/99, CIG, sentenza
5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer).
Le pronunce citate hanno quindi evidenziato, in primo luogo, come la
nozione di “orario di lavoro”, di cui alle direttive in esame, debba essere intesa
in contrapposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due
nozioni esclude l’altra. In secondo luogo, la Corte ha affermato che, anche
se l’attività svolta varia secondo le circostanze, l’obbligo imposto ai medici
di essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro, per prestare la loro opera
professionale in caso di necessità, deve essere considerato rientrante nell’esercizio
delle loro funzioni.
In particolare, la Corte ha avuto cura di precisare che tale interpretazione
risulta conforme all’obiettivo della direttiva 93/104/CE, che è quello di
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano
beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa,
mentre escludere dalla nozione di “orario di lavoro”, ai sensi della direttiva
in esame, il periodo di servizio di guardia svolto secondo il regime della presenza
fisica, equivarrebbe a rimettere seriamente in discussione il predetto
obiettivo.
Ciò precisato, deve peraltro affermarsi che, in base alle richiamate pronunce,
la considerazione del periodo inattivo del servizio di guardia come
attività lavorativa vale esclusivamente ai fini del calcolo del necessario
periodo di riposo che deve essere riconosciuto ad ogni lavoratore, non già ad
altri fini, né tanto meno ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore.
In proposito, deve evidenziarsi che, sebbene l’ordinanza di rimessione
non vi faccia espressamente riferimento, la questione pregiudiziale è stata
sollevata tenendo conto della richiesta avanzata nel giudizio a quo, volta ad
ottenere le differenze retributive per il periodo inattivo del servizio di guardia.
La questione posta alla Corte consiste quindi nell’accertare se i principi
comunitari impongano che l’attesa durante il servizio obbligatorio di guardia
in ospedale sia equiparabile all’attività lavorativa vera e propria non solo ai
fini del mancato computo della stessa come periodo di riposo ma anche a fini
retributivi. In proposito, deve escludersi che la direttiva in esame implichi
tale equazione sotto il secondo profilo.
Deve infatti rilevarsi che la Commissione europea, in data 22 settembre
2004, ha presentato la “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE”, nella quale, pur
restando invariata la definizione di “orario di lavoro”, vengono inserite due
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 71
nuove definizioni di “servizio di guardia” e “periodo inattivo del servizio di
guardia”. Quest’ultimo viene definito come periodo durante il quale il lavoratore
è di guardia, “ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare
la propria attività o le proprie funzioni”.
Come riconosciuto dalla Commissione europea (punto 18 della Proposta
di direttiva), “queste due nuove definizioni mirano ad introdurre nella direttiva
una nozione che non rappresenta esattamente una terza categoria di orario
da aggiungere alle altre due, ma una categoria che integra, in misure
diverse, le due nozioni di ‘orario di lavoro’ e di ‘periodo di riposo’”.
In proposito, la Commissione ha avuto cura di precisare che “nell’intento
di assicurare un adeguato equilibrio tra la protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori, da una parte, ed il bisogno di flessibilità
delle imprese, dall’altra, e tenendo conto del fatto che i periodi inattivi
durante i servizi di guardia non richiedono lo stesso livello di protezione
che richiedono i periodi attivi, la proposta stabilisce che i periodi inattivi
durante i servizi di guardia non fanno parte dell’orario di lavoro ai sensi
della direttiva, a meno che la legislazione nazionale, i contratti collettivi o
gli accordi tra parti sociali non dispongano diversamente” (punto 15 della
Proposta di direttiva).
La Proposta di direttiva in esame è stata oggetto di discussione da parte
del Parlamento e del Consiglio europeo e, in data 31 maggio 2005, la
Commissione delle Comunità europee ha formulato la Proposta modificata
di direttiva che, da un lato, esclude in via generale la natura di attività lavorativa
del periodo inattivo del servizio di guardia, dall’altro, tutela i medici
in servizio di guardia sotto il profilo della salute e della sicurezza.
In ragione di quest’ultimo rilievo, nel preambolo della Proposta modificata
di direttiva “la Commissione ha anche segnalato di condividere le
preoccupazioni del Parlamento europeo per quanto concerne la salute e la
sicurezza dei lavoratori che prestano regolarmente servizio di guardia e ha
annunciato l’intenzione di aggiungere una disposizione volta a far sì che i
periodi inattivi del servizio di guardia non possano essere conteggiati per
quanto concerne il rispetto del riposo giornaliero e settimanale”.
Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ha formulato il
nuovo articolo 2 bis (rubricato “servizio di guardia”), il quale, per quanto è
di interesse in relazione al caso di specie, stabilisce che: “Il periodo inattivo
del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la
legge nazionale o, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali,
un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano
altrimenti. (…) Il periodo inattivo del servizio di guardia non può essere
conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo previsti agli articoli 3 (riposo
giornaliero) e 5 (riposo settimanale). Il periodo durante il quale il lavoratore
esercita effettivamente le proprie attività o funzioni durante il servizio
di guardia è sempre considerato come orario di lavoro”.
Dalla Proposta modificata di direttiva sembra potersi desumere, in primo
luogo, che il legislatore comunitario non considera lavoro il periodo inattivo
72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
del servizio di guardia e, a maggior ragione, non lo equipara all’attività lavorativa
agli effetti retributivi. Tuttavia, il legislatore consente che le varie normative
nazionali possano disporre diversamente, rimettendo così tale profilo
alla discrezionalità di ogni singolo Stato membro.
In secondo luogo, il medesimo periodo non può nemmeno essere considerato
come riposo effettivo, paragonabile a quelli presi in considerazione
dagli articoli 3 e 5 della predetta direttiva, in quanto, altrimenti, ne risulterebbe
pregiudicata la salute del lavoratore, che non potrebbe godere di un
riposo completo dall’attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni esposte, sembra potersi affermare che l’aspetto
retributivo relativo al servizio di guardia non rientri tra gli obiettivi di
tutela della direttiva 2003/88/CE.
Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il quesito nel
senso di ritenere, in conformità con la direttiva 2003/88/CE e con l’interpretazione
resa in materia dalla Corte di Giustizia, che il periodo inattivo del servizio
di guardia costituisca orario di lavoro limitatamente agli effetti del calcolo
dei periodi di riposo cui ha diritto il lavoratore e non anche ai fini retributivi.
Roma, 12 aprile 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C-450/05 riunita alle cause C-396/05 e 419/05 (domanda di pronuncia
pregiudiziale) – Diritto tedesco applicabile alle pensioni fondate
sui periodi FRG – Ordinanza della Landessozialgericht Berlin-
Branderburg (Germania) notificata il 2 marzo 2006 (ct. 11660/06, avv.
dello Stato W. Ferrante).
I QUESITI
Se l’allegato III, parti A e B, in entrambe punto 35 (n.d.r. recte 83),
Germania-Austria, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché l’allegato
VI, parte C (n.d.r. recte D), Germania, n. 1, del medesimo regolamento
siano compatibili con il diritto comunitario di rango superiore, ed in particolare
con il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 39
CE in combinato disposto con l’art. 42 CE.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al quesito vada data risposta negativa, in
quanto il principio della libera circolazione dei lavoratori osta a che un lavoratore
perda vantaggi previdenziali a causa della sopravvenuta inapplicabilit
à di convenzioni vigenti tra due Stati membri, per effetto della entrata in
vigore del Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, nella
particolare ipotesi in cui il lavoratore abbia esercitato il diritto alla libera circolazione
prima dell’entrata in vigore del predetto Regolamento nell’ambito
dello Stato membro di residenza ed abbia confidato per un tempo considerevole
nell’applicazione della previgente disciplina pattizia.
In via preliminare, deve evidenziarsi che la questione sottesa al caso in
esame consiste nell’accertare se sia compatibile con gli articoli 39, comma
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 73
2, e 42, comma 1, del Trattato CE la perdita di vantaggi previdenziali, a
danno del lavoratore interessato, derivante dalla sopravvenuta inapplicabilit
à della convenzione austro-tedesca del 1966, per effetto dell’entrata in vigore
del Reg. n. 1408/71 che, ai sensi dell’allegato III, parti A e B, in entrambe
punto 83, Germania-Austria, lett. e), e dell’allegato VI, parte D,
Germania, n. 1, consente alla legislazione tedesca di settore di porre talune
limitazioni al godimento delle prestazioni previdenziali, in correlazione con
la residenza all’estero del beneficiario.
In via generale, l’art. 6, comma 1, Reg. cit. dispone che lo stesso regolamento
“si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo
4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli … due o più
Stati membri (…)”. Peraltro, l’art. 7, comma 2, lett. c), Reg. cit. prevede, in
deroga alla predetta norma, la perdurante applicabilità delle “disposizioni
delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III”.
L’allegato III, parti A e B, contiene le “disposizioni di convenzioni di
sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’art. 6 del regolamento
e le disposizioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a
tutte le persone cui si applica il regolamento”. In particolare, al punto 83,
Germania-Austria, lett. e), il legislatore comunitario ha consentito di ritenere
ancora applicabile l’art. 4, paragrafo 1 della convenzione austro-tedesca
sulla sicurezza sociale del 1966, seppur a talune specifiche condizioni.
L’art. 4, paragrafo 1, prima frase, della predetta convenzione disciplina
l’equiparazione territoriale dell’Austria alla Germania e prevede espressamente
che: “in quanto non diversamente disposto dal presente accordo, le
disposizioni giuridiche di uno degli Stati contraenti, in base alle quali il sorgere
di diritti a prestazioni, ovvero l’erogazione di prestazioni, ovvero il
pagamento di prestazioni pecuniarie sono subordinati alla residenza nel territorio
nazionale, non si applicano alle persone menzionate all’art. 3 che
risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente”.
L’art. 3 della citata convenzione dispone l’applicabilità delle disposizioni
giuridiche ai cittadini di entrambi gli Stati contraenti.
Peraltro, occorre ribadire che l’equiparazione territoriale dell’Austria
alla Germania, agli effetti del godimento delle prestazioni previdenziali da
parte dei beneficiari di esse, trova un’applicazione limitata.
Infatti, il citato allegato III, prevede espressamente tale equiparazione
“per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni
(e le malattie professionali) sopravvenuti fuori dal territorio della
Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale
territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni
al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio
della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione
sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994; ii)
la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente
al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un’assicurazione
pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre
1994; (…)”.
74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Ciò premesso, deve evidenziarsi come la predetta equiparazione territoriale,
prevista dalla normativa transitoria, non può trovare applicazione nei
confronti del ricorrente del giudizio a quo. Infatti, questi, dopo essersi trasferito
dalla Romania in Austria alla fine del 1970 ed avere acquistato la cittadinanza
austriaca, ha maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia
al compimento del 63° anno di età, a far data dal 1° agosto 1999. Pertanto,
egli non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina transitoria e deve
concludersi che il Regolamento n. 1408/71 trovi, nel suo caso, completa
applicazione.
Con riferimento alla fattispecie che qui interessa, l’art. 10 del citato
regolamento, rubricato “Revoca delle clausole di residenza. Incidenza dell
’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi”, al comma 1
espressamente stabilisce: “salvo quanto diversamente disposto dal presente
regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti,
le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni
in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati
membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione,
né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice”.
In primo luogo, deve osservarsi come tale disposizione detti una regola
riferibile, con tutta evidenza, al principio generale sancito dall’art. 42 del
Trattato CE, in virtù del quale, “il Consiglio (…) adotta in materia di sicurezza
sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione
dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di
assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti
i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per
il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo
di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori
degli Stati membri”.
In secondo luogo, l’art. 10 del citato regolamento ammette la possibilità
di deroghe espresse alla regola in precedenza esposta, qualora esse siano previste
dal medesimo regolamento. In tale prospettiva, rappresenta una deroga
la disposizione contenuta nell’allegato VI, parte D, Germania n. 1 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71, in virtù della quale, “l’art. 10 del regolamento
non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e
malattie professionali) sopravvenuti fuori dal territorio della Repubblica
federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non
danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni, al pagamento
di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della
Repubblica federale di Germania”.
Ciò precisato, deve peraltro osservarsi come, ai sensi del diritto tedesco
applicabile, le pensioni fondate su periodi considerati agli effetti del
Fremdrentengesetz (FRG), ossia la “legge sulle pensioni a talune categorie di
cittadini tedeschi e di profughi e rifugiati stranieri”, non possono essere pagate
all’estero, se basate soltanto su periodi contributivi maturati all’estero.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 75
Con riferimento al caso di specie, ciò implica che il ricorrente, il quale
ha maturato periodi contributivi obbligatori sia in Romania che in Austria,
non può beneficiare della pensione di vecchiaia, agli effetti della normativa
tedesca, solo perché non risiede in Germania, nonostante la convenuta del
giudizio principale abbia formalmente riconosciuto (in data 9 novembre
1995), ai sensi del Fremdrentengesetz, come periodi contributivi obbligatori,
i periodi di contribuzione e di occupazione maturati in Romania tra il
1953 e il 1970.
Stando alla disciplina fin qui richiamata, appare evidente come il ricorrente
del giudizio principale, allo stato attuale, non possa godere di un diritto
che, al contrario, la convenzione austro-tedesca del 1966 gli riconosceva
pienamente prima del 1° gennaio 1994, data a partire dalla quale l’Austria
ha aderito alla Comunità europea.
Ciò considerato, deve rilevarsi l’esistenza di un evidente contrasto con il
superiore principio della esportabilità delle prestazioni in materia di sicurezza
sociale, di cui al citato art. 42 del Trattato CE, da parte del predetto allegato
VI, parte D, Germania n. 1, in combinato disposto con l’allegato III,
parti A e B, in entrambe punto 83, Germania-Austria, lett. e), del Regolamento
(CEE) n. 1408/71.
Infatti, il ricorrente avrebbe potuto pacificamente beneficiare della prestazione
previdenziale in questione se solo non avesse esercitato il diritto di
libera circolazione trasferendosi in Austria, direttamente dal suo Stato di origine,
invece che in Germania.
Peraltro, tale limitazione si è concretizzata nei confronti del ricorrente
solo a far data dall’adesione dell’Austria alla Comunità europea, posto che,
fino a tale momento, egli restava comunque sottoposto alla disciplina contenuta
nella convenzione austro-tedesca del 1966.
Ciò considerato, appare opportuno evidenziare che la sentenza emessa da
codesta Corte di Giustizia nel caso Roenfeldt (sentenza del 7 febbraio 1991,
causa C-227/89), citata dal giudice rimettente, ha posto chiaramente in luce
che, sebbene la sostituzione del Reg. n. 1408/71 alle disposizioni delle convenzioni
previdenziali stipulate fra gli Stati membri abbia una portata tassativa,
tuttavia essa non può indurre a misconoscere lo scopo dei citati articoli 39
e 42 del Trattato, “cosa che avverrebbe se i lavoratori che hanno esercitato il
loro diritto di libera circolazione dovessero perdere vantaggi previdenziali
loro garantiti in precedenza sia dalla sola normativa nazionale sia dall’azione
congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni internazionali
vigenti fra due o più Stati membri in materia di previdenza sociale”.
Infatti, come in precedenza enunciato, l’art. 42 del Trattato CE prescrive
al Consiglio di adottare, nella sfera della previdenza sociale, i provvedimenti
necessari per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori,
garantendo, per il conferimento e la conservazione del diritto alle prestazioni
e per il calcolo delle stesse, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie normative nazionali.
In proposito, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza
della Corte (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1975, Petroni, punto 13
76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
della motivazione, causa 24/75, Racc. pag. 1149; 23 febbraio 1986, De Jong,
punto 15 della motivazione, causa 254/84, Racc. pag. 671, e 14 dicembre
1989, Dammer, punto 21 della motivazione, causa 168/88, Racc. pag. 4553),
lo scopo degli artt. 39-42 del Trattato non potrebbe essere perseguito se, in
conseguenza dell’esercizio del loro diritto di libera circolazione, i lavoratori
dovessero perdere vantaggi previdenziali loro garantiti, in ogni caso, dalla
sola normativa di uno Stato membro. In particolare, nella sentenza 9 luglio
1980, Gravina, punto 7 della motivazione (causa 807/79, Racc. pag. 2205),
la Corte ne ha desunto che l’applicazione della disciplina comunitaria non
può implicare una diminuzione delle prestazioni concesse in forza della
legislazione di un solo Stato membro.
Peraltro, un’interpretazione diversa della giurisprudenza summenzionata,
che mirasse a non prendere in considerazione le disposizioni delle convenzioni
stipulate dagli Stati membri, le quali comportano per il lavoratore
vantaggi superiori a quelli che scaturiscono dalla normativa comunitaria,
implicherebbe una limitazione sostanziale della portata delle finalità dell
’art. 42 del Trattato CE, in quanto il lavoratore che ha esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione si troverebbe collocato in una situazione
meno favorevole rispetto a quella di cui avrebbe fruito se non si fosse avvalso
di detto diritto.
Al riguardo, deve precisarsi come i principi affermati nella citata sentenza
Roenfeldt mirano unicamente a perpetuare un diritto acquisito in materia
previdenziale e non disciplinato nell’ambito del diritto comunitario alla data
in cui il cittadino di uno Stato membro che lo invoca poteva beneficiarne.
Pertanto, il fatto che il Reg. n. 1408/71 sia divenuto applicabile, nello Stato
membro di origine di un cittadino, alla data dell’adesione di detto Stato alla
Comunità europea non può pregiudicare il suo diritto di fruire di una regolamentazione
bilaterale, peraltro l’unica applicabile nei suoi confronti, nel
momento in cui ha, in origine, esercitato il diritto alla libera circolazione.
Tale soluzione si basa sul principio che l’interessato ha riposto un legittimo
affidamento nel fatto che avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni
della convenzione bilaterale – affidamento ritenuto meritevole di tutela
da codesta Corte di Giustizia (in questi termini anche sentenza del 5 febbraio
2002, causa C-277/99, Kaske) – nel momento in cui ha esercitato il
suo diritto alla libera circolazione; infatti, il ricorrente ha potuto confidare
nell’applicabilità della predetta disciplina per un lungo periodo di tempo:
dal 1970 (data del suo trasferimento in Austria) al 31 dicembre 1993 (termine
fino al quale, a seguito dell’adesione dell’Austria alla Comunità europea,
la convenzione austro-tedesca del 1966 ha trovato esclusiva applicazione in
questo Stato).
Peraltro, si deve ritenere che i principi affermati dalla Corte nella citata
sentenza Roenfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del Reg.
n. 1408/71, per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato
membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento si è sostituito, operano
a condizione che tale lavoratore abbia esercitato un diritto di libera circolazione
prima dell’entrata in vigore di detto regolamento.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 77
Da quanto sopra, appare evidente come, nei confronti dell’interessato
del giudizio a quo, ricorrano pienamente le condizioni richieste dalla giurisprudenza
di codesta Corte di Giustizia per poter ritenere le disposizioni previste
dal Reg. n. 1408/71, oggetto del rinvio pregiudiziale, contrastanti con
il superiore principio comunitario della libera esportabilità delle prestazioni
di sicurezza sociale.
Infatti, il ricorrente ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione trasferendosi
in Austria, dalla Romania, alla fine del 1970, ossia in un momento
ancora antecedente alla stessa emanazione del Regolamento n. 1408/71 e
alla sua entrata in vigore in Germania. A quella data e fino al 31 dicembre
1993, nella materia che qui interessa, in Austria doveva ritenersi applicabile
esclusivamente la convenzione austro-tedesca del 1966.
Pertanto, per lungo tempo il ricorrente ha potuto confidare nell’equiparazione
tra cittadini austriaci e cittadini tedeschi nel godimento delle prestazioni
previdenziali, prevista dalla predetta convenzione bilaterale, a prescindere
dal requisito della residenza. Inoltre, sotto la vigenza della nuova
disciplina di cui al citato Regolamento, all’interessato è stato necessario un
breve lasso di tempo (meno di sei anni: dal 1° gennaio 1994 all’agosto
1999) per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento del
63° anno di età.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Governo italiano propone
quindi alla Corte di risolvere il quesito nel senso di ritenere contrastante
con il principio della libera esportabilità delle prestazioni, di cui al combinato
disposto degli articoli 39, comma 2, e 42, comma 1, del Trattato CE, la
disciplina prevista dall’allegato III, parti A e B, in entrambe punto 83,
Germania-Austria, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dall
’allegato VI, parte D, Germania, n. 1, del predetto regolamento, nella parte
in cui consente che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa della
sopravvenuta inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due Stati membri, per
effetto dell’entrata in vigore del citato Regolamento, nella particolare ipotesi
in cui il lavoratore abbia esercitato il diritto alla libera circolazione prima
che il predetto Regolamento entrasse in vigore nello Stato membro di residenza
e, pertanto, abbia confidato per un tempo considerevole nell’applicazione
della previgente disciplina pattizia.
Roma, 8 maggio 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C-455/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale) –
Armonizzazione delle legislazioni delle imposte sulle cifre d’affari –
Ordinanza della “Finanzgericht Hamburg” (Germania), seconda sezione,
del 1° dicembre 2005, notificata l’8 febbraio 2006 (cs. 10422/06,
avv. dello Stato S. Fiorentino).
IL QUESITO
Se l’art. 13, sub B, lett. d), punto 2 della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, debba essere
78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
interpretato, per quanto riguarda la nozione di “presa a carico di impegni”,
nel senso che in essa vadano compresi solo impegni pecuniari oppure nel
senso che tale disposizione comprenda anche l’assunzione di altri impegni,
ad esempio gli obblighi di fare.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Con ordinanza depositata il 23 dicembre 2005 la Seconda Sezione del
Finanzghericht di Hamburg ha sollevato una questione pregiudiziale nell
’ambito di una causa che vede contrapposti la società Velvet & Steel
Immobilien und Handels Gmbh e l’Amministrazione Finanziaria tedesca
(Finanzamt Hamburg-Eimsbuettel) (...).
Secondo quanto si ricava dall’ordinanza di rimessione, oggetto della
controversia è l’imposta sulla cifra d’affari dovuta per operazioni immobiliari
della ricorrente.
Nel corso di una revisione della contabilità aziendale,
l’Amministrazione finanziaria tedesca ha ritenuto che rientrasse tra le operazioni
imponibili, ai sensi dell’art. 1, n. 1, primo comma, dell’Umsatzsteuergesetz
(legge tedesca che disciplina l’imposta sulla cifra d’affari) l’assunzione
di un obbligo di ristrutturazione di un immobile nei confronti della societ
à “T. Immobilien und Verwaltunggessellschaft mbH” e del sig. N. P., acquirenti
dell’immobile.
Questo obbligo era stato originariamente assunto dalla società “B.
Immobilien Gmbh” a dai sigg. S. e H. K., nel contesto dei contratti di compravendita
con i quali avevano alienato alla T. Immobilien e al sig. N. P. un
terreno con annesso edificio, composto da appartamenti dati in locazione.
I venditori avevano, in particolare, contratto l’obbligazione di effettuare
i restanti lavori di ristrutturazione dell’immobile venduto ed assunto una
garanzia di locazione degli appartamenti.
La ricorrente aveva, poi, stipulato, sia con la B. Immobilien che con i
sigg.ri H. (venditori), un contratto di “Cessione di una parte del prezzo di vendita
in cambio dell’assunzione di obblighi”, per effetto della quale era subentrata
nel credito relativo ad una parte del prezzo dell’immobile e nelle obbligazioni
relative ai servizi di ristrutturazione e alla garanzia di locazione.
Secondo quanto si legge nell’ordinanza di rimessione, in questi contratti
si enunciava quanto segue: “Il venditore dichiara che non effettuerà più
egli stesso né farà effettuare da altri alcun lavoro di ristrutturazione su tale
immobile. Il garante dichiara di assumere tale obbligo di effettuare i lavori
di ristrutturazione e la garanzia di locazione, ricevendo, in qualità di amministratore
fiduciario, la summenzionata somma per il terreno, di far eseguire
i lavori di ristrutturazione stabiliti e rispettivamente che concederà la
garanzia di locazione. Il garante si impegna, una volta percepita la summenzionata
somma, a liberare il venditore da tutte le spese e da tutti i diritti spettanti
all’acquirente dell’immobile in relazione ai lavori di ristrutturazione
garantiti”.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 79
Gli acquirenti dell’immobile avevano successivamente rilasciato una
“dichiarazione liberatoria”, con la quale accettavano quanto concordato dalla
ricorrente con i rispettivi venditori che, per effetto della dichiarazione liberatoria,
venivano sollevati dagli obblighi di effettuare i lavori di ristrutturazione e
di assumere la garanzia di locazione, stabiliti nei contratti di compravendita.
La ricorrente raggiungeva, poi, un accordo con gli acquirenti dell’immobile,
in base al quale venivano estinti l’obbligo di ristrutturazione e la garanzia
di locazione da essa assunti, contro la restituzione di una parte del prezzo
della compravendita. Altra parte del prezzo era rimasta nella disponibilit
à della ricorrente, a titolo di <<compenso o risarcimento forfetario/indennizzo
forfetario per l’eventuale perdita di profitti>> e, secondo quanto si
afferma nell’ordinanza di rimessione, è stata assoggettata all’imposta sulla
cifra di affari.
La ricorrente ha iscritto, nella sua contabilità, le suddette prestazioni tra
le operazioni esenti. La società, facendo leva sull’argomento che nessuno dei
due incarichi fosse stato eseguito, ha ritenuto che le operazioni fossero da
considerare “prese a carico di impegni” così da rientrare nell’ambito di
applicazione della norma interna prevista dall’art. 4, punto 8, lett. g)
dell’UstG, che rappresenta la trasposizione della norma comunitaria di cui
all’art. 13, parte B, lett. d, punto 2 delle Sesta direttiva IVA (Direttiva del
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari).
La disposizione comunitaria stabilisce che “(...) gli Stati membri esonerano
(...) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre
garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso
questi ultimi”.
La tesi dell’Amministrazione finanziaria tedesca è che la normativa
comunitaria si riferisca esclusivamente all’assunzione di impegni pecuniari,
mentre l’assunzione dell’obbligo di ristrutturazione dell’immobile rientrerebbe
nel novero degli obblighi di fare.
A conforto del proprio del proprio assunto, l’Amministrazione tedesca
rileva che:
a) l’interpretazione letterale della Sesta direttiva IVA porta a ritenere che
la norma di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 2 si riferisca esclusivamente
all’assunzione di impegni finanziari. Infatti, se da un lato nella versione
tedesca e francese della Sesta direttiva si usano espressioni generali per designare
gli impegni, dall’altro lato, nella versione inglese si specifica che gli
impegni devono essere di natura finanziaria, così fornendo un utile dato letterale
per l’interpretazione del disposto;
b) l’interpretazione alla luce dell’economia generale e della finalità del
regime mostra che l’esenzione fiscale deve limitarsi alla prestazione di servizi
bancari e finanziari.
Il Giudice remittente sembra ritenere che il testo della disposizione
comunitaria di esenzione, pur esaminato nelle diverse versioni linguistiche,
non conduca ad un’interpretazione univoca.
80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La versione tedesca, come quella in lingua francese (al pari di quella italiana),
conterrebbe infatti una nozione generica di “presa in carico di impegni
”, entro la quale potrebbe ricondursi l’assunzione di obbligo quale quello
di ristrutturazione contratto dalla ricorrente.
La versione in lingua inglese, tuttavia, non allude all’assunzione di
impegni in generale, ma contiene, alla lettera d), numero 2), solo forme speciali
di garanzie o cauzioni (“(...) Member States shall exempt (...) the negotiation
of or any dealing in credit guarantees or any other security for money
and the managment of credit guarantees by the person who is granting the
credit”) ed entro tale casistica non rientrerebbe l’assunzione di un impegno
quale quello in esame.
Ad avviso del Giudice remittente, pertanto, un’interpretazione che ritenesse
esenti da IVA le operazioni realizzate dalla ricorrente, mentre non
sarebbe in contrasto con la versione tedesca della Sesta direttiva, né con il
diritto interno tedesco, non sarebbe consentita dal testo inglese, né da quello
francese, se interpretato alla luce della trasposizione della norma comunitaria
nel diritto interno francese che, all’art. 261 C del Code Gènéral des
Impots, contiene una limitazione alle operazioni bancarie e finanziarie (“Sont
exonérées de la taxe sur le valeur ajoutée: 1) Les opérations bancaires e
financières suivantes (...)).
Il Governo italiano osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte,
le esenzioni previste dall’art. 13 della direttiva 77/388/CEE costituiscono
nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione
comunitaria indipendente dalle singole legislazioni nazionali (v. sentenze
12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, punto 51;
16 gennaio 2003, causa C-315/00, Maierhofer, punto 25, 12 giugno 2003,
causa C-275/01, Sinclair Collis,, punto 22; 18 novembre 2004, causa C-
284/03, Belgio Temco Europe SA).
I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo
13 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono
deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione
di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v. sentenze
8 maggio 2003, causa C-269/00, Seeling Finanzamt Starnberg, punto
44; 20 giugno 2002, Commissione/ Germania, causa C-287/00, punto 43;
15 giugno 1989, causa 348/87, Stichtung Uitvoering Financiele Acties,
punto 13).
L’interpretazione letterale dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 2, della
Sesta direttiva IVA porta ad escludere, quanto meno nella versione inglese,
che possa esser compreso nel novero delle esenzioni l’accollo verso corrispettivo
di un obbligo di ristrutturazione quale quello assunto dalla ricorrente
e, più generale, di un’obbligazione avente ad oggetto un facere.
La disposizione in esame è inserita in un contesto, quale quello definito
dagli altri numeri della lettera d) della parte B, che ha ad oggetto esclusivamente
la prestazione di servizi finanziari e dei relativi servizi di intermediazione.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 81
Questa parte della Sesta direttiva ha la finalità di escludere l’applicazione
dell’IVA a talune operazione finanziarie, in particolare quelle riguardanti
direttamente strumenti finanziari, in considerazione delle difficoltà pratiche
che possono sorgere per la tassazione di tali operazioni e delle possibili ripercussioni
di tale tassazione sul costo del credito.
Lo scopo che il legislatore comunitario persegue prevedendo un’eccezione
all’obbligo di versare l’imposta quando il fatto generatore sia una delle
operazioni menzionate all’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, non
può avere altra ratio che quella di svincolare dal regime impositivo operazioni
che, data la loro frequenza ed abitualità, costituiscono un elemento fondamentale
dei sistemi finanziari e, pertanto, dell’attività economica degli
Stati membri. Si tratta di evitare un onere a carico di determinate prestazioni
che possa ostacolare il funzionamento del mercato. Se questa è la finalità
della disposizione, le operazioni esentate debbono essere solo quelle la cui
esclusione risulti imprescindibile per conseguire il risultato voluto, mentre
possono essere assoggettate ad imposta le operazioni la cui imposizione non
incide sul sistema finanziario (v. conclusioni dell’Avvocato Generale nella
causa C-235/00 The Commissioners of Customs & Excise CSC financiale
Service ltd, punti 24 e 25).
Da un’interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell’art. 13,
parte B, lett. d), numero 2, della direttiva 77/388/CEE, si ricava, pertanto,
che le esenzioni ivi previste non possono estendersi all’assunzione verso corrispettivo
di un impegno avente ad oggetto una prestazione di fare, quale che
sia il titolo dell’obbligazione.
In conclusione il Governo italiano suggerisce alla Corte rispondere al
quesito sottoposto al suo esame affermando che l’art. 13, sub B, lett. d),
punto 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato, per quanto riguarda
la nozione di “presa a carico di impegni”, nel senso che in essa vadano compresi
solo impegni pecuniari.
Roma, 14 aprile 2006 Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino».
Cause riunite C-11/06 e C-12/06 (domande di pronuncia pregiudiziale) –
Concessione di sussidi all’istruzione – Trasmissione di osservazioni
– Ordinanza della “Verwaltungsgericht Aachen” (Germania) dell’11
gennaio 2006, notificata il 29 marzo 2006 (ctt. 15994/06 e 15995/06.,
avv. dello Stato W. Ferrante).
I QUESITI
1.– Se il diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea,
sancito dagli artt. 17 CE e 18 CE, impedisca ad uno Stato membro di negare
ad un proprio cittadino, in una fattispecie come quella oggetto del presente
procedimento, la concessione di sussidi all’istruzione per studi a tempo
pieno da compiersi in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che tali
82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
studi non rappresenterebbero la prosecuzione di una frequenza di una durata
minima di un anno di un centro di istruzione nazionale.
2.– Se il principio di libera circolazione dei cittadini dell’Unione, sancito
dagli artt. 17 CE e 18 CE, vieti ad uno Stato membro di negare a un proprio
cittadino – che assolva in qualità di cosiddetto pendolare i propri studi in
uno Stato membro contiguo – la concessione dei sussidi all’istruzione in un
caso come quello di specie, sulla base del rilievo che il detto cittadino risiederebbe
nella località di confine del territorio nazionale unicamente a fini di
istruzione, senza che tale località costituisca la sua residenza permanente.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al primo quesito vada data risposta positiva,
dal momento che, la parte ricorrente possiede lo status di cittadino
dell’Unione che consente, a chi si trovi nella medesima situazione, di ottenere,
nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente
dalla cittadinanza, il medesimo trattamento giuridico (sentenza 20
settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk)
Tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario figurano quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare
nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18 CE.
Atteso che un cittadino dell’Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto
in tutti gli Stati membri il medesimo trattamento giuridico accordato ai cittadini
di tali Stati membri che si trovino nella medesima situazione, sarebbe
incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si potesse applicare,
nello Stato membro di cui è cittadino, un trattamento meno favorevole di
quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse
dal Trattato in materia di circolazione.
Tali facilitazioni non potrebbero infatti dispiegare pienamente i propri
effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso o scoraggiato
dal farne uso da ostacoli, anche di natura economica, posti da una normativa
del proprio paese di origine che penalizzasse il fatto che egli ne abbia
usufruito. In tal senso, si veda la sentenza di codesta Corte del 11 luglio 2002
emessa nella causa C-224/98, D’Hoop, in base alla quale “Tale considerazione
è particolarmente importante nel settore dell’istruzione. Tra gli obiettivi
fissati per l’azione della Comunità figura infatti all’art. 3, lett. p) del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1 lett. q) CE) un contributo
ad un’istruzione e ad una formazione di qualità. Ai sensi dell’art. 126
n. 2 secondo trattino del Trattato CE (divenuto art. 149 n. 2 secondo trattino
CE) tale contributo deve tendere, in particolare, a favorire la mobilità
degli studenti e degli insegnanti”.
Ciò premesso, deve riconoscersi che, nella fattispecie del giudizio principale,
la normativa nazionale introduce una differenza di trattamento non giustificata
tra i cittadini tedeschi che hanno diritto alla concessione di sussidi
all’istruzione per studi da compiersi nel territorio nazionale e cittadini tede-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 83
schi che, avendo fatto uso della libertà di circolazione, svolgono i loro studi
in un altro Stato membro nonché, in particolare, tra cittadini tedeschi che, successivamente
alla frequenza della durata di almeno un anno di un centro di
istruzione nazionale, proseguano gli studi in un centro di un altro Stato membro
dell’Unione europea, i quali, a norma del paragrafo 5 secondo comma n.
3 del Bundesgesetz über individuelle Förderung del Ausbildung (GAföG),
hanno diritto ai predetti sussidi e cittadini tedeschi che compiano interamente
i propri studi in altro Stato membro, ad esempio perché nello Stato di appartenenza
non sarebbero disponibili studi universitari nella disciplina prescelta,
che invece non hanno diritto alla concessione di tali sussidi.
Collegando il riconoscimento del beneficio economico alla condizione
di aver svolto almeno un anno di corso universitario in Germania, la normativa
nazionale pregiudica determinati cittadini tedeschi per il solo fatto che
essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione al fine di seguire un insegnamento,
per la sua intera durata, in un altro Stato membro. Peraltro, oltre
al caso dell’inesistenza della facoltà prescelta sul territorio nazionale, in cui
è evidente il pregiudizio subito dal cittadino tedesco per effetto del disincentivo
economico che, di fatto, limita notevolmente la sua scelta negli
studi da espletare, non può non disconoscersi l’effetto comunque restrittivo
del diritto alla libera circolazione anche nel caso del cittadino tedesco che,
nella scelta tra due corsi analoghi in Germania ed in altro Stato membro, sia
in pratica indotto ad optare per il primo solo per non subire pregiudizi economici
o sia costretto ad interrompere la continuità degli studi, iniziandoli
in Germania e proseguendoli all’estero, non per un’esigenza didattica – ed
anzi presumibilmente in contrasto con essa – solo per poter beneficiare dei
sussidi.
Una disparità di trattamento di tal genere è contraria ai principi che sono
alla base dello status di cittadino dell’Unione ovvero la garanzia di un medesimo
trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione.
In particolare, la Corte ha avuto cura di precisare nella sentenza del 17
marzo 2005, emessa nella causa C-109/04, Kraneman, che il complesso delle
norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone è volto ad
agevolare i cittadini comunitari nell’esercizio di attività lavorative nel territorio
della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora
intendano svolgere un’attività lavorativa nel territorio di un altro Stato
membro. La Corte ha chiarito inoltre che “un provvedimento che ostacola la
libera circolazione dei lavoratori può essere ammesso solo se persegue un
obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificato da motivi
imperativi d’interesse generale. Ma in un caso del genere occorre inoltre che
l’applicazione di un tale provvedimento sia atta a garantire il raggiungimento
dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento
dello scopo … Ora, da una costante giurisprudenza risulta che
motivi di natura economica non possono costituire motivi imperativi di interesse
generale idonei a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale
garantita dal Trattato”.
84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Tali principi dettati per i lavoratori, in quanto fondati sul diritto alla libera
circolazione dei cittadini dell’Unione, sono evidentemente applicabili
anche agli studenti, tanto più che la parte ricorrente ha motivato la propria
scelta di studio anche in ragione dei maggiori sbocchi lavorativi offerti dalla
sede prescelta.
Anche al secondo quesito, per analoghe ragioni, va data risposta positiva.
La ricorrente afferma infatti di essersi trasferita in modo permanente a
Düren con il proprio convivente e di spostarsi quotidianamente dalla propria
residenza sul territorio nazionale tedesco a Heerlen nei Paesi bassi per
frequentare la facoltà di ergoterapia. In proposito, il Tribunale tedesco ha
ritenuto che la residenza a Düren non potesse considerarsi “permanente” ai
fini dell’applicazione del paragrafo 5, comma 1 del GAföG in base al quale
“agli studenti ai sensi del paragrafo 8, primo comma, vengono concessi
sussidi all’istruzione qualora frequentino un centro di istruzione sito all’estero
raggiungendolo quotidianamente dalla propria residenza permanente
sul territorio nazionale. Per residenza permanente ai sensi della presente
legge si intende il luogo che non sia solo centro temporaneo di relazioni
sociali, restando irrilevante l’intenzione di stabilirvisi permanentemente o
meno; il soggiorno effettuato unicamente a fini di istruzione non costituisce
residenza permanente”.
In proposito, non può non rilevarsi la ingiustificata disparità di trattamento
che verrebbe a crearsi tra cittadini tedeschi che risiedono permanentemente
in territorio nazionale di confine, tale da consentire un pendolarismo
quotidiano in centri di studi situati in altro Stato membro limitrofo, che
hanno diritto ai sussidi ai sensi del citato paragrafo 5, comma 1 e cittadini
tedeschi che spostino la loro residenza in un luogo di confine per potersi
recare quotidianamente in altro Stato membro limitrofo per motivi di studio,
che non hanno invece diritto ai predetti sussidi.
Una tale normativa contrasta con il principio comunitario della libera
circolazione che comporta eguale trattamento giuridico a parità di situazione
in quanto disincentiva lo svolgimento di studi in altro Stato dell’Unione
ai pendolari che abbiano spostato la loro residenza in un luogo di confine del
territorio tedesco negando un beneficio economico invece riconosciuto in
analoga situazione ai cittadini tedeschi pendolari che risiedano in modo permanente
(per mera casualità) in luoghi prossimi al confine.
Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il primo quesito
nel senso di ritenere che il diritto alla libera circolazione impedisce ad
uno Stato membro di negare ad un proprio cittadino la concessione di sussidi
all’istruzione per studi da compiersi in un altro Stato membro qualora tali
studi non costituiscano il proseguimento di una frequenza di almeno un anno
di un centro di istruzione nazionale.
Il Governo italiano propone inoltre di risolvere il secondo quesito nel
senso che il diritto alla libera circolazione vieta ad uno Stato membro di negare
ad un proprio cittadino – che assolva come pendolare i propri studi in uno
Stato membro contiguo – la concessione dei sussidi all’istruzione solo perché
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 85
la residenza di detto cittadino nella località di confine del territorio nazionale
non sarebbe permanente ma dettata esclusivamente dalla finalità di istruzione.
Roma, 8 giugno 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C-17/06 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Adozione di un
marchio nominativo registrato – Ordinanza della Cour d’appel de
Nancy (Francia) notificata il 15 marzo 2006 (cs.13445/06, avv. dello
Stato S. Fiorentino).
IL QUESITO
Se l’art. 5, n. 1 della direttiva (CE) n. 89/104 debba essere interpretato
nel senso che l’adozione, da parte di un terzo che non vi è autorizzato, di un
marchio nominativo registrato, a titolo di denominazione sociale, nome commerciale
o insegna nell’ambito di un’attività di commercializzazione di prodotti
identici costituisce un atto d’uso di tale marchio nella vita commerciale
che il titolare può far cessare in forza del suo diritto esclusivo.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Controversia nella causa principale
Con ordinanza depositata il 9 gennaio 2006 la Cour d’appel de Nancy ha
sollevato una questione pregiudiziale nell’ambito di una causa che vede contrapposti
la società Céline s.a. e la società Céline Sarl.
Secondo quanto si ricava dall’ordinanza di rimessione, la controversia è
stata promossa dalla Céline s.a., che ha esposto di essere stata costituita, con
detta ragione sociale, il 19 luglio 1928 e di avere come oggetto dell’attività
principale la creazione e la commercializzazione di articoli di abbigliamento
ed accessori di moda.
In data 19 aprile 1948, la società attrice ha depositato il marchio denominativo
“Céline”, da allora costantemente rinnovato, per designare tutti i
prodotti rientranti nelle classi 1-42, in particolare per “abiti e calzature”.
Avendo casualmente appreso che la Céline Sarl gestisce, con l’insegna
“Céline”, nei locali siti in Nancy, al 40, rue Saint Dizier, un’attività commerciale
di pret-à-porter, abbigliamento intimo, confezioni, pellicce, abbigliamento
e accessori diversi, la ha convenuta in giudizio chiedendo che ne fosse
inibita l’attività, caratterizzata dalla contraffazione del marchio depositato da
essa attrice e da concorrenza sleale per usurpazione della sua ragione sociale
e della sua insegna.
La convenuta ha replicato di derivare il proprio diritto all’uso dell’insegna
“Céline”, per il tramite dei gestori successivi della stessa attività commerciale,
dal sig. A. G., che si era fatto iscrivere il 25 settembre 1950 nel registro di commercio
e delle società di Nancy per la gestione di un’attività commerciale di
“confezione per signore e signori” nei locali tuttora utilizzati dalla Céline Sarl.
La convenuta ha opposto, ancora, che l’attrice, la quale ha contestato i
medesimi fatti nel 1974, non poteva agire per contraffazione dato che aveva
tollerato l’uso del marchio per cinque anni.
86 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Con sentenza 27 giugno 2005 il tribunale ha così giudicato:
“Avendo adottato la ragione sociale Céline e l’insegna Céline, la Céline
Sarl ha commesso atti di contraffazione del marchio Céline n. 1460941, di
cui è proprietaria la Céline s.a., nonché atti di concorrenza sleale per usurpazione
della ragione sociale Céline e dell’insegna Céline.
Si inibisce, quindi, alla Céline Sarl qualsiasi uso del termine Céline
(omissis).
Si ordina alla Céline Sarl di modificare la sua ragione sociale per adottare
un vocabolo non idoneo a generare confusione con il marchio n.
1460941 e con la ragione sociale e l’insegna Céline (omissis)
Si condanna la società Céline Sarl a versare alla società Céline s.a.
l’importo di EUR 15 000 per il risarcimento dei danni derivanti dagli atti di
contraffazione, l’importo di EUR 10 000 per il risarcimento di danni derivanti
dalla concorrenza sleale per usurpazione della ragione sociale e dell
’insegna, nonché il rimborso delle spese della presente pubblicazione”.
Per giungere a questa conclusione, il tribunale ha anzitutto costatato che
la società Céline Sarl non ha mai proceduto al deposito del marchio Céline.
Esso ne ha dedotto che la convenuta non può opporre la decadenza dovuta a
tolleranza prevista dall’ad. L 716-5, quarto comma, del codice della propriet
à intellettuale. Dopo aver accertato che la convenuta ha riprodotto il marchio
della società Céline s.a. per prodotti identici, il tribunale ha poi considerato
che sussistevano non solo atti di contraffazione bensì anche atti di
concorrenza sleale.
La società Céline Sarl ha interposto appello deducendo, tra l’altro, che
secondo l’interpretazione degli articoli 713-2 e 713-3 del codice della propriet
à intellettuale francese alla luce della direttiva (CE) 21 dicembre 1988,
89/104, l’uso di un marchio come ragione sociale o insegna esula dall’ambito
della contraffazione, dato che né una ragione sociale né un’insegna hanno
la funzione di distinguere prodotti e servizi.
A tale motivo di impugnazione ha replicato la appellata, opponendo che
l’identica riproduzione di un marchio depositato nella ragione sociale o nell
’insegna configura un atto di contraffazione tanto rispetto al diritto nazionale
francese, che vieta qualsiasi uso di un marchio, a qualsiasi titolo, quanto
rispetto al diritto comunitario, dato che una denominazione ed un’insegna
designano necessariamente, anche se indirettamente, i prodotti o servizi dell
’impresa.
La appellata ha aggiunto che la riproduzione servile del segno per designare
un’attività commerciale crea un’apparenza ingannevole sull’origine
dei prodotti, lasciando intendere ai consumatori che esista un rapporto tra le
parti.
Posizione del giudice remittente
Il Giudice remittente ha valutato che l’azione per contraffazione introdotta
nei confronti della Céline SARL si fonda esclusivamente sull’uso, da
parte di tale società, del vocabolo “Céline”, che corrisponde esattamente al
marchio denominativo anteriormente registrato dalla Céline s.a., da un lato
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 87
per identificare la persona giuridica con la sua ragione sociale e dall’altro per
designare l’attività commerciale da essa svolta.
Ha quindi escluso che sia stato contestato alla Céline Sarl di avere apposto
il segno identico al marchio di cui trattasi sui prodotti da essa commercializzati.
Ha rilevato che ai sensi dell’art. 713 del codice della proprietà intellettuale
francese, salvo che il titolare li abbia autorizzati, sono vietati, se ciò
può produrre un rischio di confusione nel pubblico, la riproduzione, l’uso o
l’apposizione di un marchio, nonché l’uso di un marchio riprodotto, per prodotti
o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato.
Ha, poi, dichiarato che, nel caso di specie, è certa l’identità tra i prodotti
commercializzati dalla Céline Sarl (capi d’abbigliamento) e quelli tutelati
dal marchio registrato dalla Céline s.a.
Ha quindi osservato che l’art. 5, numero 1, lett. a), della direttiva (CE)
89/104 è stato trasposto nel diritto nazionale francese dall’articolo 15 della
legge 4 gennaio 1991, n. 91-7, divenuto articolo L 713-2 del codice della
proprietà intellettuale.
Ha enunciato che la tendenza dominante della giurisprudenza francese è
di dare alla suddetta norma un’interpretazione secondo la quale la contraffazione
risulta dalla riproduzione degli elementi caratteristici di un segno protetto
come marchio, indipendentemente dall’uso che se ne faccia.
Permane, ad avviso del Giudice remittente, un dubbio sull’interpretazione
dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva e, in particolare, se esso consenta di
sanzionare, sulla base del diritto dei marchi, l’uso come ragione sociale e
insegna di un segno validamente registrato in precedenza.
La Cour d’appell ha quindi sottoposto all’esame della Corte il seguente
quesito:
Se l’art. 5, n. 1, della direttiva (CE) n. 89/104 debba essere interpretato
nel senso che l’adozione, da parte di un terzo che non vi è autorizzato, di un
marchio nominativo registrato, a titolo di denominazione sociale, nome
commerciale o insegna nell’ambito di un’attività di commercializzazione di
prodotti identici costituisce un atto d’uso di tale marchio nella vita commerciale
che il titolare può far cessare in forza del suo diritto esclusivo.
Normativa comunitaria
Vengono in rilievo, ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale,
l’art. 5, nn. 1 e 5 e l’art. 6, n. 1, della direttiva 89/104/CEE sul riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.
L’art. 5 della direttiva, intitolato “Diritti conferiti dal marchio d’impresa
”, ai numeri 1 e 5 stabilisce che:
“1. Il marchio registrato di impresa conferisce al titolare un diritto
esclusivo. Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, si
usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti identici a quelli
per cui esso è stato registrato;
88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto
segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a
un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di
associazione tra il segno e il marchio d’impresa” (…).
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in
uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi
da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio
agli stessi”
L’art. 6 della direttiva, intitolato “Limitazione degli effetti del marchio
d’impresa”, al numero 1 stabilisce:
“1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare
dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione
del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi
di ricambio, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo
industriale e commerciale”.
L’esame della giurisprudenza della Corte sembra far emergere posizioni
non del tutto coincidenti.
La Corte ha affermato che l’art. 5, n. 1, della direttiva realizza un’armonizzazione
completa e definisce il diritto esclusivo di cui godono i titolari dei
marchi all’interno della Comunità (v. sentenze 12 novembre 2002, causa C-
206/01, Arsenal Football Club plc/Matthew Reed, punto 43; 20 novembre
2001, Cause riunite C-414/99 e C-416/99, punto 39) ed ha enfatizzato il
nono considerando della direttiva, nel quale si precisa che quest’ultima mira
a garantire al titolare del marchio d’impresa, “negli ordinamenti giuridici di
tutti gli Stati membri, la medesima tutela” e si qualifica tale finalità come
“fondamentale” (v. citata sentenza Arsenal Football Club/Reed, punto 44).
Ha aggiunto cha la natura esclusiva del diritto conferito dal marchio
registrato al titolare di quest’ultimo in forza dell’art. 5, n. 1, lett. a), della
direttiva può essere giustificata solo nei limiti dell’ambito di applicazione di
tale disposizione (v. sentenza Arsenal Football Club/Reed, cit., punto 52).
In altra occasione la Corte ha ricordato che la direttiva, prima direttiva
di armonizzazione nel settore del diritto dei marchi d’impresa, ha ad oggetto,
secondo il suo primo considerando, il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi di impresa, al fine di eliminare le
disparità esistenti in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e
la libera prestazioni dei servizi e che, tuttavia, ai sensi del suo terzo conside-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 89
rando, essa non mira al riavvicinamento completo delle dette legislazioni (v.
sentenza 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco NV Robelco Groep NV,
punto 33).
Infatti, per il terzo considerando della direttiva, “non appare attualmente
necessario procedere ad un riavvicinamento completo delle legislazioni
degli Stati membri in tema di marchi d’impresa e che è sufficiente limitare il
riavvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno incidenza più diretta
sul funzionamento del mercato interno”.
La Corte ha quindi concluso che la tutela rafforzata del carattere distintivo
o della notorietà di un marchio d’impresa contro determinati usi di un
segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi non
rientra nell’armonizzazione comunitaria e che, pertanto, qualora il segno non
sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire
agli ordinamenti degli Stati membri per determinare la portata e, se del
caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi che sostengano
di subire un danno derivante dall’uso di tale segno come nome commerciale
o denominazione sociale (sentenza Robelco NV/Robelco Groep NV, cit.,
punti 31 e 34).
Normativa nazionale italiana
La direttiva è stata trasposta nel diritto italiano dal decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, che ha modificato il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (già
in precedenza modificato dalla legge 21 marzo 1967, n. 158). Le norme in
questione sono state poi trasfuse nel “Codice della proprietà industriale”,
emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che ha regolamentato
complessivamente la materia.
L’art. 20 del Codice, rubricato “Diritti conferiti dalla registrazione” stabilisce
che:
“1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono
nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli
per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identit
à o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e
se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare
vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno
nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette
in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante
da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”.
L’art. 21 del Codice, rubricato “Limitazioni del diritto di marchio” stabilisce
che:
“1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare
di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione
del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione
di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di
ricambio, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in
specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri
segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da
indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto
in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la
relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità
comporta la illiceità dell’uso del marchio”.
L’art. 22 del Codice, rubricato “Norme relative all’esistenza, all’ambito
e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale”, stabilisce che:
“1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio
se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari
di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione
o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un
segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
L’interpretazione recepita nella giurisprudenza italiana è nel senso di
ritenere illecito l’inserimento nella ditta o nella regione sociale di parole rap-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 91
presentative del marchio altrui (Corte di cassazione sent. 26 agosto 2004, n.
17004) ovvero l’uso, nella propria insegna, del marchio altrui accanto alla
propria denominazione (Corte di cassazione sent. 21 ottobre 1998, n.
14016), quando, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa
dei titolari di quei segni e i prodotti o i servizi per i quali il marchio è adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
Tali illeciti, secondo la prevalente giurisprudenza italiana, costituiscono
atti di contraffazione del marchio, che il titolare del diritto sul segno distintivo
registrato ha diritto di far cessare, chiedendo che sia ordinata l’integrazione
o la modificazione della ditta o della denominazione in contestazione
mediante l’utilizzo di elementi idonei a differenziarla (Tribunale di Napoli,
21 luglio 2000 Tufano s.a.s./Tufano s.r.l.; Tribunale di Firenze, 14 giugno
1988, Guccio Gucci/Gucci).
Osservazioni del Governo italiano
Per effetto delle lettere a) e b) dell’art. 5, numero 1, della direttiva, il
titolare del diritto esclusivo sul marchio ha la facoltà di vietare l’uso nel
commercio di un segno identico al marchio per contraddistinguere prodotti e
servizi identici a quelli contraddistinti dal marchio d’impresa nonché, se ciò
possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico, ivi compreso il
rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa, di vietare l’uso di
un segno identico per contraddistinguere prodotti o servizi simili ovvero di
un segno simile per contraddistinguere prodotti o servizi identici ovvero,
ancora, l’uso di un segno simile per contraddistinguere prodotti simili.
Ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale, occorre verificare
se questa disposizione riguardi esclusivamente il conflitto di segni utilizzati
in funzione identica, vale a dire per contraddistinguere direttamente prodotti
o servizi, ovvero possa, a determinate condizioni, essere applicato ai casi
di conflitto di segni utilizzati in funzione diversa, l’uno per contraddistinguere
prodotti o servizi, l’altro per denominare l’impresa o l’esercizio nei quali
si svolge l’attività commerciale.
Nel caso in cui debba darsi soluzione negativa alla questione sopra enunciata,
occorre ulteriormente verificare se ciò precluda ad uno Stato membro, se
lo voglia e alle condizioni da esso fissate, di reprimere, in base al diritto di
esclusiva conferito da un marchio, condotte quali quelle che rilevano nella
causa principale, ovvero se, ferme restando le disposizioni sulla concorrenza
sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori (v. sesto considerando
della direttiva), una regolamentazione di questo tipo si ponga in contrasto
con l’art. 5, numero 1, che definisce la materia oggetto di armonizzazione.
Ritiene il Governo italiano che la riproduzione servile di un segno, registrato
come marchio, per la designazione di un’attività di commercio di prodotti
identici a quelli per i quali il marchio è registrato, come si è verificato
nella controversia che ha dato luogo alla causa principale, configuri, nel caso
in cui essa possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, ivi
compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa, una
violazione del diritto di esclusiva conferito dal marchio.
92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’uso nel commercio, senza giusto motivo, di un segno identico al marchio
altrui, ancorché senza materiale apposizione del segno sul prodotto, è,
infatti, condotta per sua natura tale da creare pericolo di confusione circa la
provenienza del prodotto – tanto più nel caso in cui sia dato di riscontrare la
vicinanza o, peggio, l’identità merceologica tra i prodotti – e circa l’esistenza
di rapporti intercorrenti tra il commerciante ed il titolare del marchio, perch
é crea nel pubblico l’erroneo convincimento che il venditore sia inserito
nell’organizzazione che fa capo al titolare del marchio o che, comunque, via
sia un collegamento fra i due, tale per cui i prodotti venduti dal primo siano
quelli tutelati dal marchio del secondo.
Una tutela effettiva del marchio impone che sia consentito al titolare di
impedire, indipendentemente dalla ricorrenza dei presupposti di applicabilit
à delle disposizioni sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile, la
commercializzazione di prodotti o servizi, ancorché non contraddistinti da
segno identico o simile al marchio, secondo modalità tali da poter accreditare
nei consumatori la convinzione che si tratti dei prodotti o dei servizi contraddistinti
dal marchio registrato.
Questa evenienza si verifica certamente nel caso in cui la riproduzione
del segno identico al marchio sia apposta nell’insegna, perché l’insegna è
strumento distintivo di individuazione pressoché esclusivamente rispetto alla
clientela – risultando, anzi, il mezzo principale che rende nota al pubblico l’identit
à dell’azienda – ed è per sua stessa natura provvista di carattere e contenuto
innegabilmente pubblicitario delle caratteristiche dei prodotti o dei
servizi offerti.
Un siffatto uso, senza giusto motivo, del segno identico al marchio produce,
in ultima analisi, effetti sostanziali non dissimili da quelli derivanti dall
’apposizione del segno sul prodotto e suggerisce l’adozione di analoghe
forme di tutela.
Sussiste, in definitiva, in fattispecie come quelle che hanno dato origine
alla controversia principale, quella esigenza di evitare il rischio di confusione
sulla provenienza del prodotto o del servizio ovvero dell’identità del produttore
o fabbricante, in vista della quale è attribuito il diritto di esclusiva.
La proposta conclusione non appare contraddetta dal testo della direttiva,
se interpretato alla luce del criterio sistematico e teleologico.
La Corte ha evidenziato che la direttiva 89/104 “è diretta, in maniera
generale, a contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio
a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse
di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei ad identificare
i loro prodotti e servizi” (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi
Strauss & Co./Casucci SpA, punto 29).
La tutela dell’interesse degli altri operatori economici alla disponibilità
di segni idonei ad identificare i loro prodotti o servizi non può spingersi sino
a consentire ad essi di utilizzare un segno distintivo, quale l’insegna o la
denominazione commerciale, identico ad un marchio registrato (e idoneo
creare un rischio di confusione per il pubblico), per la commercializzazio-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 93
ne di prodotti identici o simili, potendo i due interessi contrapposti trovare
ragionevole bilanciamento attraverso l’imposizione di una modificazione
della ditta e della denominazione commerciale tale da eliminare il suddetto
rischio.
Allo scopo di tutelare l’interesse degli operatori economici diversi dal
titolare del marchio, la direttiva prevede, d’altronde, all’articolo 6, alcune
limitazioni degli effetti del marchio di impresa.
In particolare, alla lettera a), stabilisce che il diritto conferito dal marchio
non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio
del loro nome e indirizzo.
Da questa disposizione sembra potersi argomentare che la direttiva non
precluda al titolare del marchio di impedire a terzi l’uso nel commercio di
segni distintivi, ancorché non apposti sui prodotti o associati direttamente ai
servizi offerti, a meno che questi segni non coincidano con il nome o l’indirizzo
di detti terzi.
L’interpretazione proposta, da ultimo, non impedirebbe che sia attribuito
un effetto utile all’art. 5, numero 5, della direttiva, il cui ambito di applicazione
dovrebbe essere riferito ai casi di c.d. utilizzazione atipica dell’altrui
marchio, costituiti dall’uso di un marchio o di un marchio celebre in funzione
prevalentemente pubblicitaria ed in relazione al commercio di prodotti
non simili a quelli tutelati dal marchio.
In conclusione il Governo italiano suggerisce alla Corte di rispondere al
quesito sottoposto al suo esame affermando che
L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’adozione,
da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di un marchio
nominativo registrato, a titolo di ragione sociale, nome commerciale o insegna
nell’ambito di un’attività di commercializzazione di prodotti identici
costituisce un atto d’uso di tale marchio nella vita commerciale che il titolare
può far cessare in forza del suo diritto esclusivo, se, a causa dell’identità
o dell’affinità tra l’attività di impresa degli utilizzatori di quei segni e i prodotti
o servizi per i quali il marchio é adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, ivi compreso il rischio di associazione tra il
segno e il marchio.
In subordine, il Governo italiano suggerisce alla Corte rispondere al quesito
sottoposto al suo esame affermando che
Gli artt. 5, nn. 1 e 5, e 6 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel
senso di non precludere ad uno Stato membro, se lo vuole e alle condizioni
da esso fissate, di tutelare un marchio contro l’uso di un segno simile o
uguale ad esso quale ragione sociale, nome commerciale o insegna, se, a
causa dell’identità o affinità tra l’attività di impresa dei titolari di questi
segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determi-
94 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
narsi un rischio di confusione per il pubblico, ivi compreso il rischio di
associazione tra il segno e il marchio.
Roma, 24 maggio 2006 Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino».
Causa C-61/06 (Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica italiana)
– Ricorso per inadempimento ex art. 226 CE notificato il 2
marzo 2006 – Promozione ed uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti – Relazione annuale – Direttiva
2004/30/CE (ct. 10018/06, avv. dello Stato S. Fiorentino).
IL RICORSO
«1. Con il ricorso la Commissione chiede alla Corte di costatare che la
Repubblica italiana, non avendo presentato, anteriormente al 1° luglio 2004,
la relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti, è venuta
meno agli obblighi imposti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 (di
seguito “la direttiva”), sulla promozione e l’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti (1).
2. La Commissione ha ricordato che scopo della direttiva, come previsto
dal suo articolo 1, è “la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina
nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento
di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici,
contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente
e promuovere le fonti di energia rinnovabili”.
3. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva recita:
“Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1°
luglio di ogni anno,
– le misure adottate per promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina
nei trasporti,
– le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi
energetici diversi dai trasporti, e
– il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti,
puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato
per l’anno precedente. Se del caso gli Stati membri segnalano le condizioni
eccezionali nell’offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che
hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili.
Nella loro prima relazione successivamente all’entrata in vigore della
presente direttiva gli Stati membri inseriscono il livello dei rispettivi obietti-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 95
(1) G.U.U.E. n. L 123 del 17 maggio 2003, pagina 42.
vi nazionali indicativi per la prima fase. Nella relazione riguardante l’anno
2006, gli Stati membri inseriscono i rispettivi obiettivi indicativi nazionali
per la seconda fase.
In tali relazioni le differenziazioni degli obiettivi nazionali rispetto ai
valori di riferimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono motivate
e potrebbero essere basate sugli elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di
biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l’ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per
usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o
climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione
di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili
e che siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva”.
4. Con lettera del 21 marzo 2005 la Commissione, ai sensi dell’art. 226
CE, richiamava l’attenzione del Governo italiano sull’obbligo di trasmettere
la relazione sulla promozione dell’uso dei biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
5. Con tale lettera, la Commissione invitava l’Italia a presentare le proprie
osservazioni entro due mesi dal ricevimento della stessa e la rendeva
edotta del fatto che, dopo aver preso nota delle eventuali osservazioni trasmesse,
o nel caso in cui nessuna osservazione fosse pervenuta entro il termine
suddetto, la Commissione avrebbe emesso un parere motivato ai sensi
dell’articolo 226 CE.
6. Scaduto questo termine senza che fosse pervenuta alcuna comunicazione
da parte delle Autorità italiane, con lettera del 13 luglio 2005 la
Commissione emetteva un parere motivato con il quale invitava la
Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro
due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
7. Non avendo ricevuto risposta alcuna al parere motivato, la
Commissione si rivolgeva a codesta Corte, chiedendo l’accoglimento delle
conclusioni qui riportate al punto 1».
IL CONTRORICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Con decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (2) , entrato in vigore
il 13 luglio 2005, la Repubblica Italiana ha assicurato una completa trasposizione
della direttiva, in particolare stabilendo gli obiettivi indicativi nazionali
all’articolo 3, nel quale è previsto che: “Sono fissati i seguenti obiettivi
indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi
al consumo del mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per
cento; b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento”.
L’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che “entro il 1°
luglio di ogni anno, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
96 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive
e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di
cui all’Allegato II e trasmette la relativa relazione”.
L’Allegato II, al quale allude l’articolo 8, comma 4, ora citato, riproduce
il contenuto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento
deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro
quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v.
sentenze 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia, punto 8; 4
luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, punto 7, 10 aprile 2003,
causa C-114/02, Commissione/Francia, punto 9; 27 ottobre 2005, causa C-
525/03, Commissione/Italia, punto 14).
Il Governo italiano, pur riconoscendo di non avere presentato, anteriormente
al 1° luglio 2004, la relazione annuale sulla promozione dei biocarburanti
prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, ritiene di avere
adottato, entro il termine stabilito nel parere motivato della Commissione, le
misure idonee a conformarsi al parere medesimo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Governo italiano confida
che la Corte vorrà accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare il ricorso ovvero dichiarare che è cessata la materia del contendere.
Roma, 11 maggio 2006 Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino»
Causa C-71/06 (Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica italiana)
– Ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, depositato il 7 febbraio
2006, notificato il 2 marzo 2006 – Direttiva 2003/85/CE del
Consiglio del 29 settembre 2003 – Misure comunitarie di lotta contro
l’afta epizootica (ct.10019/06, avv. dello Stato W. Ferrante).
IL RICORSO
«Il ricorso è diretto a far constatare che la Repubblica Italiana, non adottando
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre
2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga
la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE o comunque non avendo comunicato
tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell’art. 93, n. 1, della citata direttiva 2003/85/CE».
IL CONTRORICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano precisa che la legge 18 aprile 2005 n. 62 (in G.U.R.I.
27 aprile 2005 n. 96) “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivan-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 97
(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2005, n. 160
ti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2004” all’articolo 1 comma 1 dispone
“Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B”.
Nell’elenco delle direttive da recepire nell’allegato “B”, è espressamente
indicata la direttiva “2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE”.
Il 17 febbraio 2006, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare
il testo dello schema di decreto legislativo recante “attuazione della
direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure
comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva
85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica
della direttiva 92/46/CEE”. Attualmente lo stesso decreto, dopo aver acquisito
il parere della Conferenza Stato regioni, è stato trasmesso alle
Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei prescritti pareri. Nelle
more, in data 9 e 10 aprile 2006 si sono svolte le elezioni del nuovo
Parlamento.
Il procedimento di recepimento della direttiva si completerà al più presto
con l’emanazione del decreto legislativo previsto dal citato articolo 1
comma 1 della legge delega n. 62/2005.
Si fa pertanto riserva di comunicare l’avvenuta emanazione di tale
decreto, confidando nella disponibilità della Commissione a rinunciare al
ricorso proposto.
Roma, 10 maggio 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
Causa C-73/06 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Società Planzer
Luxembourg s.a.r.l. (ricorrente) c/ Bundeszentralamt fuer Steuern (Amministrazione
finanziaria tedesca – convenuto) – Ordinanza promossa
dalla seconda sezione del Finanzgericht di Koeln il 19 gennaio, depositata
l’8 febbraio 2006 (cs.15990/06, avv. dello Stato S. Fiorentino).
I QUESITI
1.– Se da un’attestazione della qualità di imprenditore conforme al
modello di cui all’allegato B dell’Ottava Direttiva risulti un effetto vincolante,
o una presunzione irrefutabile a favore dello stabilimento dell’imprenditore
nello Stato di rilascio dell’attestazione.
2.– In caso di soluzione negativa alla prima questione:
– se la nozione “sede dell’attività economica” ai sensi dell’art. 1, n. 1,
della Tredicesima Direttiva vada interpretata nel senso che con ciò s’intende
il luogo ove la società ha la sede statutaria,
98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
– o ci si deve riferire al luogo ove vengono adottate le decisioni in materia
di gestione dell’impresa,
– o è rilevante il luogo in cui vengono prese le decisioni determinanti ai
fini della normale operativa gestione quotidiana.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Secondo quanto si ricava dall’ordinanza di rimessione, la controversia
principale è insorta in quanto l’Amministrazione fiscale tedesca ha respinto
la domanda di rimborso dell’IVA assolta a monte presentata dalla Planzer
Luxembourg s.a.r.l.
La ricorrente aveva allegato alla domanda di rimborso un’attestazione
della Administration de l’Enregistrement del Granducato di Lussemburgo
conforme al modello di cui all’allegato B dell’Ottava Direttiva IVA (Direttiva
del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
d’affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi non residenti all’interno del Paese).
L’Amministrazione fiscale tedesca rifiutava il rimborso in quanto la sede
della attività economica della società era localizzata in Svizzera e non in
Lussemburgo, dove la ricorrente aveva la sede statutaria.
Secondo il Bundeszentralamt fuer steuern, infatti, la società esercitava,
nel periodo rilevante ai fini del rimborso, la propria gestione operativa a partire
dalla Svizzera, dove aveva sede l’unico socio, la Planzer Transport ag, a
sua volta impresa di trasporto, come sarebbe emerso dagli accertamenti condotti
dall’amministrazione tributaria lussemburghese.
La società doveva, pertanto, considerarsi “soggetto passivo non residente
nel territorio della Comunità”, dovendosi tale nozione ricavare dall’art. 1,
n. 1, della Tredicesima direttiva IVA (Direttiva del Consiglio 17 novembre
1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Modalità di rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio
della Comunità), secondo il quale è tale “il soggetto passivo di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del
periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio
né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attivit
à stabile a partire dal quale sono state svolte le operazioni né, in mancanza
di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la
propria residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha
effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri
localizzata nello Stato membro previsto dall’articolo 2, ad eccezione ...
(omissis)...”.
Riteneva, infine, l’Amministrazione fiscale tedesca che l’attestazione
della qualità di soggetto passivo di cui all’allegato B dell’Ottava direttiva
non avesse effetti vincolanti, né sul piano sostanziale, né sul piano della prova,
circa lo stabilimento dell’imprenditore nello Stato di rilascio dell’attestazione.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 99
Il Giudice remittente ha rilevato che, secondo il diritto nazionale tedesco,
se il ricorrente fosse da considerare residente fuori dal territorio comunitario,
il rimborso non spetterebbe, ai sensi del combinato disposto dall’art.
18, n. 9, sesta e settima frase dell’Umsatzsteuergesetzes (legge tedesca relativa
all’imposta sulla cifra d’affari – UstG 1993) – con i quali sono stati
sostanzialmente trasposti nel diritto interno l’art. 17, n. 4, della Sesta direttiva
e l’art. 1, punto, 1, della Tredicesima direttiva – e dell’art. 18, n. 2, settima
frase del medesimo UstG 1993, perchè secondo quest’ultima disposizione
gli imprenditori non residenti nel territorio comunitario sono esclusi dal
rimborso per le quote di imposte pagate corrispondenti all’acquisto di carburante,
indipendentemente dall’esistenza della condizione di reciprocità con
lo Stato di residenza.
In punto di fatto, Il Giudice remittente ha accertato che “la ricorrente
aveva la sede statutaria nel periodo del rimborso in Lussemburgo e lì prendeva
anche le decisioni importanti ai fini della gestione, per contro nello
stesso periodo la gestione operativa era effettuata a partire dalla Svizzera”.
Di qui la rilevanza della questione che deve essere risolta, ad avviso del
Finanzgericht, in accordo con il disposto dell’art. 1, punto 1, della Tredicesima
direttiva e, dunque, secondo l’interpretazione, che viene rimessa a codesta
Corte, delle nozioni di “residenza” e di “sede dell’attività economica”.
Assume, tuttavia, rilievo preliminare, come rileva il Giudice remittente,
stabilire se debbano annettersi effetti vincolanti all’attestazione rilasciata, ai
sensi degli art. 3, lettera b) e 9 della Ottava direttiva e del suo Allegato B dall
’amministrazione finanziaria dello Stato comunitario nel quale l’imprenditore
assume di essere residente, circa il fatto che egli soggetto passivo rispetto
all’imposta sul valore aggiunto in tale Stato.
Il Governo italiano osserva quanto segue.
Sulla prima questione
La prima questione concerne l’interpretazione dell’art. 3, lettera b) e dell
’art. 9, seconda frase, della direttiva 79/1072/CEE (Ottava direttiva del
Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulle cifre d’affari).
L’art. 3 della Ottava direttiva dispone:
“Per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo di cui all’articolo 2
che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi che si consideri
localizzata all’interno del Paese, deve: a) ... Omissis ... b) comprovare,
mediante attestazione rilasciata dall’amministrazione dello Stato in cui è residente,
che egli è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto in tale Stato.
Tuttavia, quando il servizio competente di cui all’articolo 9, primo comma, è
già in possesso di tale documento giustificativo, il soggetto passivo non è più
tenuto a fornirne un altro per un anno, a decorrere dalla data del rilascio della
prima attestazione da parte dell’amministrazione dello Stato in cui egli è residente.
Gli Stati membri non rilasciano alcuna attestazione di soggetti passivi
che beneficiano di una franchigia dell’imposta ai sensi dell’articolo 24, paragrafo
2, della direttiva 77/388/CEE; c) ... omissis ...; d) ... omissis ...”.
100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’art. 9 dell’Ottava direttiva dispone: “(omissis) Le attestazioni di cui
all’articolo 3, lettera b) e all’articolo 4, lettera a), concernenti la qualità di soggetto
passivo, devono essere conformi ai modelli che figurano nell’allegato B”.
La direttiva, nella versione italiana, mostra una diversità tra la dizione
contenuta nell’articolo 3, secondo il quale il soggetto passivo deve dimostrare
di “essere assoggettato all’imposta sul valore aggiunto” e quella contenuta
nell’articolo 9, secondo cui l’attestazione riguarderebbe “la qualità di
soggetto passivo” all’imposta: deve, tuttavia, ritenersi le due espressioni
siano utilizzate come sinonimi, come si desume anche dalla versione inglese
del testo, che all’art. 3, lettera b), recita “.. produce evidence, in the form
of a certificate issued by the official authority of the State in which he is
established, that he is a taxable person for the purposes of value added tax
in that State”.
Anche il modello previsto dall’Allegato B, d’altra parte, è rubricato
“Testazione della qualità di soggetto passivo” e la relativa certificazione si
risolve nell’attestazione che è il soggetto è titolare di un “numero di registrazione
IVA” (in Italia, c.d. “partita IVA”).
Ciò posto, si tratta di stabilire se da tale attestazione discenda un effetto
vincolante a favore dello stabilimento dell’imprenditore nello Stato membro
che ha rilasciato l’attestazione.
Ritiene il Governo italiano che a tale quesito debba darsi risposta negativa.
La questione se un soggetto sia, o meno, stabilito all’interno di uno Stato
membro non può, infatti, essere rimessa alla volontà dell’amministrazione
finanziaria dello Stato medesimo, in quanto essa scaturisce da una nozione
autonoma di diritto comunitario, che deve ricevere una definizione comunitaria
indipendente dalle singole legislazioni nazionali e/o dalle determinazioni
assunte dalle articolazioni amministrative dei singoli Stati membri.
Appare di intuitiva comprensione, infatti, che l’applicazione di una
interpretazione non uniforme delle nozioni di “residenza” e di “sede dell’attivit
à economica” potrebbe essere fonte di doppia imposizione o, per contro,
di ingiustificata esenzione.
È, pertanto, da escludere che l’attestazione in esame, rilasciata dall’amministrazione
finanziaria di uno Stato membro sulla base della propria legislazione
nazionale (sia pure relativa a materia oggetto di armonizzazione
comunitaria), possa rendere incontestabile, da parte delle autorità degli altri
Stati membri, lo status di impresa stabilita in detto primo Stato, sia determinando
un effetto sostanziale in tal senso, sia – il che è equivalente, noto
essendo che le presunzioni assolute sono estranee al tema della prova dei
fatti giuridici, ma operano sul piano sostanziale – introducendo una presunzione
che non ammetta la prova contraria.
Un simile assunto impedirebbe, infatti, all’amministrazione fiscale di uno
Stato membro di invocare una corretta interpretazione della nozione di diritto
comunitario, di fatto rimettendo all’autonoma determinazione delle autorità di
altro Stato membro l’applicazione di tale nozione al caso concreto.
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 101
Può, invece, convenirsi che dall’attribuzione di un numero di partita IVA
ad un’impresa che ne abbia fatto richiesta derivi, per ragioni di ordine logico
– giuridico, una presunzione semplice, valevole sino a prova contraria,
della esistenza, nello Stato di rilascio, della sede dell’attività economica o di
un centro di attività stabile o del domicilio o della residenza abituale dell’impresa
medesima (secondo la definizione contenuta nell’articolo 1 dell’Ottava
direttiva, analoga, come si vedrà, a quella contenuta nell’articolo 1, numero
1, della Tredicesima direttiva).
La proposta soluzione si dimostra coerente con la lettera dell’art. 3
dell’Ottava direttiva.
Il testo della lettera b) dell’articolo enuncia, infatti, chiaramente che l’attestazione
è richiesta ai soli fini della prova di una situazione di fatto, escludendo
che il “soggetto passivo di cui all’articolo 2” – cioè il “soggetto passivo non
residente all’interno del Paese” perché effettivamente non ricorre alcuna delle
condizioni previste dal precedente articolo 1, al quale l’articolo rimanda – possa
dimostrare diversamente il proprio status nei confronti delle autorità fiscali di
uno Stato membro, ma non indica, in alcuna sua parte, che la effettiva sussistenza
tale situazione di fatto non possa essere contestata dai terzi che ne abbiano
interesse, sia pure, come è ovvio, sopportandone il relativo onere probatorio.
Anche il testo del modello contenuto nell’allegato B), d’altra parte,
rende palese che oggetto della certificazione è esclusivamente il possesso di
un numero di partita IVA nello Stato che la rilascia, per modo che non può
ipotizzarsi, sulla base di essa, l’insorgenza di una situazione di legittimo e
incolpevole affidamento circa l’incontestabilità della propria residenza in
capo al beneficiario della dichiarazione.
Deve, dunque, concludersi che l’attestazione in esame costituisca prova
necessaria al fine di opporre, alle autorità di uno Stato membro, il proprio
stabilimento in un altro Stato membro, ma non sufficiente in presenza di una
prova contraria, da fornirsi da parte di chi vi abbia interesse.
Sulla seconda questione
Stabilito che il possesso dell’attestazione rilasciata dalle autorità lussemburghesi
non precludeva all’amministrazione finanziaria tedesca di contestare
alla ricorrente il suo affermato status di impresa stabilita in altro Stato
membro della Comunità, può avere ingresso la seconda questione pregiudiziale
introdotta dal Giudice remittente.
Dalla lettura dell’ordinanza di rimessione sembra evincersi che l’amministrazione
finanziaria tedesca non ha contestato l’autonomia della società
costituita in Lussemburgo rispetto alla controllante sita in Svizzera, invocando
il principio per cui la soggettività fiscale della stabile organizzazione di
un soggetto non residente può essere negata pure nell’ipotesi di una sua personalit
à giuridica, posto che l’accertamento di un autonomo centro d’imputazione
dei rapporti tributari deve essere condotto, anche in materia di IVA,
non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale
(applicazione di tale principio, cui rinvia anche l’art. 4, numero 4, seconda
frase della Sesta Direttiva IVA, si rinviene, ad esempio, nella sentenza 20
102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
febbraio 1997, causa C-260/95, Commissioners o Custom & Excise/DFDS
A/S, punto 26).
Sembra, in altre parole, che il convenuto non contesti che l’impresa
avente sede statutaria in Lussemburgo sia autonoma dalla controllante svizzera,
ma che esso deduca che anche l’impresa formalmente situata in
Lussemburgo debba considerarsi localizzata in Svizzera perché era ivi situato
uno dei criteri di collegamento contemplati dall’art. 1, numero 1), della
Tredicesima direttiva e, in particolare, la “sede della attività economica”
della società.
Diviene, allora, centrale l’interpretazione della locuzione “sede della
attività economica”.
Questa nozione è utilizzata tanto dall’art. 1 dell’Ottava direttiva e dall
’art. 1, numero 1), della Tredicesima, dove opera quale criterio di collegamento
soggettivo, quanto dall’art. 9, numero 1, della Sesta direttiva, dove
opera quale criterio di localizzazione oggettiva della prestazione di servizi.
In quest’ultimo contesto essa costituisce, secondo la giurisprudenza della
Corte, il punto di riferimento preferenziale, “nel senso che la presa in considerazione
di un altro centro di attività a partire dal quale viene resa la prestazione
di servizi entra in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla
sede non conduca ad una soluzione razionale dal punto di vista fiscale o entri
in conflitto con un altro Stato membro” (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-
190/95, ARO Lease BV/Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen
te Amsterdam, punto 15; v. anche sentenza 4 febbraio 1984, causa C-168/84,
Commissioners o Custom & Excise/DFDS A/S, punti 17 e 18, Berkholz; sentenza
20 febbraio 1997, causa C-260/95, DFDS A/S, citata, punto 19).
Come ha rilevato il Giudice remittente, tuttavia, non si rinvengono nella
giurisprudenza casi in cui la Corte si sia occupata ex professo dell’interpretazione
della nozione di “sede dell’attività economica”.
Ritiene il Governo italiano che l’analisi vada condotta ponendo l’attenzione,
piuttosto che sul dato formale, sulla realtà economica e commerciale,
come si trova affermato nella giurisprudenza della Corte, che ha chiarito che
“la presa in considerazione della realtà economica costituisce un criterio
fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA” (sentenza 20
febbraio 1997, causa C-260/95, DFDS A/S, citata, punto 23).
Sembra, pertanto, da rifiutare la prima delle ipotesi formulata dal Giudice
remittente, secondo la quale la sede dell’attività economica deve farsi necessariamente
coincidere con il luogo in cui la società ha la sede statutaria.
Questa soluzione pare, del resto, da escludere anche perché il testo dell
’art. 1, numero 1), della Tredicesima direttiva mostra chiaramente di considerare
come nozioni distinte la sede dell’attività economica e il domicilio
che, per le persone giuridiche, coincide con la sede statutaria.
Il medesimo articolo 1, numero 1, contempla, quale nozione a sua volta
autonoma dal domicilio, quella della “residenza abituale”. Quest’ultima, nel
caso delle persone giuridiche, deve probabilmente ritenersi coincidere con
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 103
quella che, in alcuni ordinamenti quale quello italiano, viene definita la
“sede effettiva” dell’ente, vale a dire il luogo in cui abbiano concreto svolgimento
le attività amministrative e di direzione dell’ente, e dove operino i
suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il
luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti
interni o con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli
affari e della propulsione dell’attività dell’ente.
Sembra, pertanto, che la seconda delle ipotesi formulate dal Giudice
remittente, riferita al “luogo in cui vengono adottate le decisioni in materia
di gestione dell’impresa”, privi di autonomia la nozione di “sede dell’attivit
à economica”, perché finisce per farla coincidere con la residenza abituale.
Un rilievo autonomo può, in ultima analisi, essere attribuito alla “sede dell
’attività economica” solo accedendo alla terza delle ipotesi formulate nel quesito,
coincidente con quella propugnata nella causa principale dell’Amministrazione
finanziaria tedesca, secondo cui essa coincide con il luogo, eventualmente
diverso dal domicilio o dalla residenza abituale, nel quale vengono adottate le
decisioni determinanti ai fini della normale operativa gestione quotidiana.
In conclusione il Governo italiano suggerisce alla Corte rispondere al
quesito sottoposto al suo esame affermando che:
1. da un’attestazione della qualità di imprenditore conforme al modello
di cui all’allegato B dell’Ottava Direttiva non deriva un effetto vincolante,
né una presunzione assoluta, a favore dello stabilimento dell’imprenditore
nello Stato di rilascio dell’attestazione;
2. la nozione di sede dell’attività economica ai sensi dell’art. 1, n. 1,
della Tredicesima Direttiva deve essere interpretata nel senso che con ciò si
intende il luogo, eventualmente diverso dal domicilio o dalla residenza abituale,
nel quale vengono assunte le decisioni determinanti ai fini della normale
operativa gestione quotidiana.
Roma, 8 giugno 2006 Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino».
Causa C-98/06 (domanda di pronuncia pregiudiziale) – Interpretazione
dell’art. 6, n.1, del Regolamento Bruxelles I – Ordinanza della
“Hogsta domstolen” (Svezia) notificata il 13 aprile 2006 (cs.18628/06,
avv. dello Stato W. Ferrante).
I QUESITI
1.- Se un ricorso, fondato sull’affermazione che una società per azioni
deve effettuare un pagamento come conseguenza dell’assunzione di un’obbligazione,
debba essere considerato come una domanda in materia contrattuale
ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento Bruxelles I, anche se
la persona che ha assunto l’obbligazione in quel momento non era né il rappresentante
legale di tale società né era stato autorizzato dalla medesima.
2.- Se la risposta alla prima questione è affermativa: se costituisca un
ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati
104 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
all’art. 6, n. 1, che il ricorso proposto contro il convenuto dinanzi ai giudici
dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentato al solo scopo di far decidere
il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice diverso da
quello che sarebbe stato normalmente competente.
3.- In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che
sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha
il domicilio, debba essere valutata in modo diverso in sede di esame della questione
relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all’art. 6, n. 1.
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Il Governo italiano ritiene che al primo quesito vada data risposta positiva,
in quanto deve ritenersi che l’assunzione di un obbligo negoziale, anche
nella forma della delegazione di pagamento, da parte di un soggetto che agisca
in qualità di rappresentante di una società (la società inglese Freeport
Plc) e che deleghi al pagamento una società controllata al 100% dalla prima
(la società svedese Freeport AB), rientri nella “materia contrattuale” prevista
dall’art. 5, n. 1, del Reg. n. 44/2001.
Al riguardo, appare necessario osservare come, secondo la costante giurisprudenza
di codesta Corte di Giustizia, la nozione di materia contrattuale
di cui all’art. 5, n. 1, del predetto Regolamento, debba essere considerata in
modo autonomo e non mediante un rinvio alla qualificazione fornita da ciascun
diritto nazionale. In particolare, tale nozione ricomprende tutte le fattispecie
in cui sussista un obbligo liberamente accettato da una parte nei confronti
dell’altra (in questi termini sentenza 27 ottobre 1998, causa C-51/97,
Réunion européenne e altri; 17 settembre 2002, causa C-334/00, Tacconi; 1
ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel).
L’esistenza di un tale obbligo – connotato in modo tale da escludere l’insorgere
di una responsabilità extracontrattuale o da illecito - non può che
ritenersi sussistente nel caso in cui lo stesso sia assunto da un soggetto che
appaia all’esterno come dotato di poteri di rappresentanza della società che
viene indicata per l’adempimento dell’obbligazione. Viene qui in considerazione
la tutela dell’affidamento nelle relazioni commerciali, che è certamente
un valore riconosciuto dal diritto comunicato.
La risoluzione in termini positivi del primo quesito appare pregiudiziale
all’accertamento della connessione tra le due cause promosse dal Sig. A. nei
confronti della Freeport Plc e, rispettivamente, della Freeport AB ed ai conseguenti
riflessi in tema di competenza giurisdizionale, in quanto la giurisprudenza
comunitaria ha escluso che potesse configurarsi quel “nesso così stretto
” tra le domande - cui fa riferimento l’art. 6 n. 1 del Reg. n. 44/01 al fine di
derogare alla competenza generale del domicilio del convenuto di cui all’art.
2 dello stesso Regolamento - qualora le domande abbiano diversa natura, contrattuale
ed extracontrattuale (cfr. sentenza del 27 settembre 1988, causa C-
189/87, Kalfelis). Posto che il rapporto intercorrente tra l’attore e la Freeport
Plc è certamente di natura contrattuale, la competenza speciale di cui all’art.
6 n. 1 del Reg. 44/01 può affermarsi esclusivamente qualora anche il rappor-
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 105
to che lega l’attore alla Freeport AB sia della medesima natura. Trattandosi
infatti di competenza derogatoria rispetto alla regola generale del domicilio
del convenuto, la norma deve considerarsi di stretta interpretazione.
L’art. 6, comma 1, stabilisce che “la persona di cui all’articolo precedente
può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti,
davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato sempre
che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una
trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente
in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili…”.
Da quanto sopra esposto, appaiono senz’altro ravvisabili i presupposti
stabiliti dalla normativa comunitaria per radicare la giurisdizione del giudice
svedese nella controversia intrapresa dal Sig. A. nei confronti della societ
à inglese Freeport Plc, in deroga al principio generale del domicilio del convenuto,
a norma del citato art. 6, comma 1, del Regolamento n. 44/2001,
dovendosi ritenere che sia tale pretesa, sia quella vantata nei confronti della
Freeport AB trovino fondamento in un rapporto di natura contrattuale.
Il fatto che la relazione commerciale si sia articolata in due rapporti
(quello originario con la società inglese e quello di delegazione del pagamento
con la società svedese), non toglie infatti che entrambe queste relazioni
giuridiche abbiano il medesimo oggetto (il corrispettivo delle prestazioni
effettuate dall’attore).
In merito al secondo quesito, il Governo italiano ritiene che allo stesso
debba darsi risposta negativa, atteso che appare sufficiente il requisito dell
’esistenza di un autentico vincolo di connessione tra le cause instaurate nei
confronti di più convenuti, al fine di radicare la giurisdizione speciale davanti
al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, ai sensi dell
’art. 6, n. 1, del predetto regolamento, senza che sia ulteriormente necessario
che la scelta di quel giudice non sia stata determinata dal solo scopo di
far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice
diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.
A tale conclusione può giungersi argomentando a contrario, posto che
l’art. 6 n. 2 del Regolamento n. 44/2001 prevede espressamente, per le chiamate
in garanzia o le chiamate di terzo, la competenza del giudice presso il
quale è stata proposta la domanda principale “sempre che quest’ultima non
sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal
suo giudice naturale”.
Tale condizione non è invece prevista dall’art. 6 n. 1 per cause che possono
considerarsi tutte “principali”, come nel caso di specie, e non appare
quindi ragionevole introdurre in via interpretativa un ulteriore requisito non
previsto ed invece espressamente contemplato per diversa fattispecie.
Nella specie, l’art. 6, comma 1, del Regolamento cit., giustifica l’eventualit
à che, in una controversia in cui siano presenti più convenuti, uno di
essi possa essere distolto dal suo giudice naturale e citato dinanzi al giudice
dello Stato in cui l’altro convenuto ha il domicilio, esclusivamente nell’ipotesi
in cui tra le cause sussista un vincolo di connessione tale da rendere
106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
opportuna una trattazione e una decisione unica per evitare soluzioni che
potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente
(in questi termini sentenza 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion
européenne e altri), senza aggiungere alcuna altra condizione.
A tal fine appare sufficiente rilevare che, stante l’identità del petitum tra
le domande, qualora le due controversie fossero separatamente instaurate
dinanzi a giudici diversi, l’attore potrebbe anche ottenere due diverse pronunce
favorevoli e, pertanto, conseguire per ben due volte la medesima
somma di denaro.
Alla luce della risposta fornita al secondo quesito, il Governo italiano
ritiene che anche al terzo quesito debba darsi risposta negativa, posto che il
rischio di soluzioni incompatibili, che l’art. 6, n. 1 del Regolamento n.
44/2001 mira a prevenire in linea generale, non dipende dal giudizio prognostico
che può prefigurarsi in ordine all’esito del ricorso nel caso concreto, a
seconda del giudice innanzi al quale lo stesso viene instaurato, ma dall’esistenza
di un effettivo vincolo di connessione tra le questioni dedotte nelle
diverse cause e dalla possibilità, anche astratta, di contrasto di decisioni.
Non va quindi valutato in modo diverso il rischio di soluzioni incompatibili
in base alla probabilità che il ricorso sia accolto o meno dal giudice
dello Stato che sarebbe competente secondo le regole ordinarie; tale rischio
deve infatti ritenersi sempre potenzialmente sussistente quale che sia la sede
del giudice chiamato a pronunciarsi. E’ tale rischio, e non la sede del giudice,
il presupposto che giustifica una trattazione congiunta di questioni connesse
che altrimenti sarebbero state giudicate da giudici diversi.
Il Governo italiano propone quindi alla Corte di risolvere il primo quesito
nel senso di considerare quale domanda in materia contrattuale, ai fini
dell’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento Bruxelles I, il ricorso fondato
sull’affermazione che una società per azioni deve effettuare un pagamento
come conseguenza dell’assunzione di un’obbligazione, anche se la
persona che ha assunto l’obbligazione in quel momento non era né il rappresentante
legale di tale società, né era stato autorizzato dalla medesima ma
appariva tale all’esterno.
In relazione al secondo quesito, il Governo italiano propone alla Corte di
considerare non necessario, ai fini della competenza giurisdizionale, il requisito,
ulteriore rispetto a quelli indicati all’art. 6, n. 1, che il ricorso non sia
intentato al solo scopo di far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto
da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.
In merito al terzo quesito, il Governo italiano propone alla Corte di risolverlo
nel senso che non debba valutarsi in modo diverso il rischio di soluzioni
incompatibili in base alla probabilità che il ricorso possa essere accolto o
meno dal giudice dello Stato in cui ha domicilio il convenuto.
Roma, 22 giugno 2006 Avvocato dello Stato Wally Ferrante».
IL CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE - I giudizi in corso alla Corte di Giustizia CE 107

Dossier
Concessione della grazia, conflitto
tra poteri dello Stato
di Ignazio Francesco Caramazza
La sentenza in rassegna, che viene pubblicata insieme con l’ordinanza
di ammissibilità e con il ricorso, enuncia alcuni importanti principi, facendo
chiarezza su questioni sinora assai controverse.
Il primo – e fondamentale – è quello relativo alla spettanza in via esclusiva
al Capo dello Stato del potere di concedere la grazia, potere rispetto al
quale la controfirma del Ministro competente assume la valenza di mera
attestazione di una leale collaborazione e di regolarità del procedimento.
Il secondo si risolve nella puntualizzazione del fatto che la competenza
ministeriale è quella propria del Guardasigilli ai sensi dell’articolo 110
della Costituzione. La natura umanitaria ed equitativa della grazia rende,
infatti, l’istituto incompatibile con il circuito dell’indirizzo politico-governativo.
Il terzo – non esplicitamente enunciato ma non perciò meno chiaro –
riguarda la legittimazione dell’Avvocatura dello Stato a rappresentare e
difendere il Presidente della Repubblica nei giudizi di conflitto fra poteri
dello Stato quando, ovviamente, il potere confliggente non sia il Governo.
Corte Costituzionale, sentenza 18 maggio 2006 n. 200 – Pres. A. Marini – Red. A. Quaranta
– Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della
nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non
dare corso alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione
della grazia ad Ovidio Bompressi, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica
(Avv. dello Stato I. F. Caramazza) nei confronti del Ministro della giustizia,
notificato il 29 novembre 2005, depositato in cancelleria il successivo 1° dicembre ed
iscritto al n. 25 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Il potere di concedere la grazia costituisce prerogativa esclusivamente presidenziale
alla pari del potere di invio di messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita e di
I L C O N T E N Z I O S O
N A Z I O N A L E
nomina dei giudici costituzionali. La controfirma del Ministro della Giustizia, quale che sia
la relativa opinione sul merito del provvedimento, si limita quindi ad attestare la completezza
e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito ed a garantire la relativa
esecuzione.
Il Ministro della Giustizia partecipa pertanto al relativo procedimento in funzione di
leale collaborazione tra poteri, concorrendo alla formazione della volontà presidenziale
mediante attività essenzialmente istruttoria ed esclusivamente nella veste di Guardasigilli.
Rispondendo, infatti, l’esercizio del potere di grazia a finalità essenzialmente umanitarie ed
involgendo apprezzamenti di carattere equitativo, rimane ad esso totalmente estraneo il
“circuito” dell’indirizzo politico-governativo.
«Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso del 10 giugno 2005 il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti
del Ministro della giustizia «in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso alla
determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio
Bompressi»; rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo
Ministro al Capo dello Stato.
1.1.– Il ricorrente – sul presupposto di aver manifestato al Guardasigilli, con nota dell’8
novembre 2004 (emessa dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sull’istruttoria
relativa all’istanza di grazia presentata dal Bompressi), la propria determinazione di concedere
il richiesto provvedimento di clemenza, invitandolo pertanto a predisporre il relativo
decreto di concessione della grazia, per la successiva emanazione – si duole del fatto che il
Ministro gli abbia comunicato «di non poter aderire a questa richiesta» in quanto non condivisibile
«né sotto il profilo costituzionale né nel merito», atteso che – a suo dire – «la
Costituzione vigente pone in capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare
la proposta di grazia».
Il Presidente della Repubblica assume, per contro, che il potere di grazia – riservato
«espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall’art. 87 della Costituzione» – «verrebbe
posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso
Ministro», proposta, oltretutto, che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della
concessione del beneficio de quo. Ritiene, pertanto, il ricorrente che qualora egli pervenga,
come nel caso in esame, «alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto
la predisposizione del relativo decreto, quanto la successiva controfirma costituiscono, per
il Ministro della giustizia, “atti dovuti”».
Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha promosso conflitto – ai sensi degli artt. 37 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 – nei confronti del Ministro Guardasigilli, «per
violazione degli articoli 87 e 89 Cost.».
1.2.– Indiscutibile – secondo il ricorrente – sarebbe l’ammissibilità del conflitto sotto
il profilo soggettivo, atteso che la qualificazione del Presidente della Repubblica come potere
dello Stato «è del tutto pacifica», come del resto la legittimazione del Ministro della giustizia
«ad essere parte in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», e ciò «in ragione
del ruolo istituzionale» che la Costituzione riserva al Guardasigilli (sono richiamate, sul
punto, le pronunce di questa Corte n. 380 del 2003, n. 216 del 1995, n. 379 del 1992). Ciò
premesso, il ricorrente assume – sotto il profilo oggettivo – l’esistenza di una lesione delle
attribuzioni che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato «nell’esercizio del potere di
concessione della grazia».
110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
1.3.– Nel merito, infatti, viene dedotta – come sopra precisato – la violazione degli articoli
87 e 89 della Costituzione, atteso che il rifiuto del Ministro «di formulare la proposta
di grazia in favore di Ovidio Bompressi, ritenendola presupposto indispensabile del relativo
decreto di concessione», si sostanzia de facto nella rivendicazione del «potere di interdire
con la sua decisione (o addirittura con la sua inerzia) l’esercizio del potere presidenziale
di concessione della grazia», e quindi nell’attribuzione «di un sostanziale potere di codecisione
che è, viceversa, assente nel vigente ordinamento costituzionale».
Diversi argomenti, difatti, «di ordine logico-giuridico, oltre che sistematico», concorrono
a confermare la titolarità esclusiva di tale potere in capo al Presidente della Repubblica,
secondo quanto risulta già dalla lettera dell’art. 87 Cost.
1.3.1.– Rilevante in tal senso – secondo il ricorrente – è, in primis, la ratio dell’istituto
della grazia, è cioè la sua finalità «umanitaria ed equitativa» (riconosciuta anche da questa
Corte nella sentenza n. 134 del 1976 e nell’ordinanza n. 388 del 1987) che è quella di
«attenuare l’applicazione della legge penale in tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a
confliggere con il più alto sentimento della giustizia sostanziale».
Se è vero, difatti, che la grazia mira a soddisfare un’esigenza «correttivo-equitativa»
dei rigori della legge (oppure a fungere – come pure emerge dalla relazione governativa al
progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, a commento dell’art. 672 – da
«strumento di risocializzazione» del condannato, «alla luce dei risultati del trattamento
rieducativo» al quale egli sia stato sottoposto), appare allora «naturale» – assume il ricorrente
– tanto che la sua concessione esuli del tutto «da valutazioni di natura politica», quanto
che «l’esercizio di un potere di tale elevata e delicata portata venga riservato in via esclusiva
al Capo dello Stato, quale organo rappresentante dell’unità della Nazione», nonché
«garante super partes della Costituzione», e dunque «unico organo che offra la garanzia di
un esercizio imparziale».
In questo quadro, dunque, il Ministro della giustizia «è soltanto il Ministro “competente
” che collabora con il Capo dello Stato nelle varie fasi del procedimento, contribuendo
alla formazione della volontà presidenziale nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni
», destinate a sostanziarsi esclusivamente in «contributi istruttori, valutativi ed esecutivi
», fermo restando che, proprio in ragione del «ruolo prevalentemente e essenzialmente
istruttorio» spettante al Guardasigilli, in mancanza di accordo con il medesimo «devono
comunque prevalere le istanze di cui è portatore il Presidente della Repubblica quale titolare
del potere di grazia».
1.3.2.– Il riconoscimento dell’esistenza di «poteri di natura sostanziale» spettanti, in
materia di grazia, al Ministro della giustizia non potrebbe, d’altra parte, fondarsi sul disposto
dell’art. 89 Cost., secondo cui «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità».
Tale norma, difatti, non legittima affatto – per un verso – la necessità che in subiecta
materia la determinazione presidenziale sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacch
é – come chiarito in dottrina – il riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri
proponenti”, «in luogo della più corretta “ministri competenti”», sarebbe da imputare ad un
«uso improprio della locuzione» (ciò di cui si sarebbe mostrata consapevole – a dire del
ricorrente – anche questa Corte, la quale nell’ordinanza n. 388 del 1987, «parafrasando il
dettato dell’art. 89 della Costituzione in relazione al provvedimento di grazia ha fatto riferimento
al “Ministro competente” anziché al “Ministro proponente”»).
Priva di fondamento costituzionale, pertanto, si presenterebbe la pretesa del
Guardasigilli di essere «titolare esclusivo del potere di proposta».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 111
Né, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione” del Ministro nella
decisione presidenziale relativa alla concessione del provvedimento di clemenza potrebbe
trarre argomento dalla necessità della controfirma del decreto di grazia.
Se è vero, difatti, che in relazione agli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente
governativi la controfirma «ha il significato di attestare l’effettiva paternità dell’atto
e la conseguente assunzione di responsabilità politica» da parte del Ministro (giacché qui il
Capo dello Stato «si limita ad un mero controllo di legittimità, oltre che di provenienza» dell
’atto), le posizioni dei due organi costituzionali appaiono, invece, «invertite con riguardo
agli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali», tra i quali rientra la concessione della
grazia. Ricorrendo tale evenienza, invero, «la controfirma ministeriale si presenta come atto
dovuto, in quanto ha funzione, per così dire, notarile», e cioè «di mera attestazione di provenienza
dell’atto da parte del Capo dello Stato, oltre che di controllo della sua regolarità
formale».
1.3.3.– Né, poi, la necessità che la concessione della grazia consegua ad una “collaborazione
” tra Presidente della Repubblica e Ministro Guardasigilli potrebbe essere giustificata
in ragione dell’esistenza di una consuetudine costituzionale in tal senso.
Rileva in proposito il ricorrente come, innanzitutto, una consuetudine siffatta abbia
assunto nel tempo «forme e modalità diverse», collegate all’evoluzione conosciuta dalle
norme del cosiddetto “ordinamento penitenziario”; di talché la progressiva individuazione
di «nuovi percorsi di risocializzazione dei condannati» (in special modo attraverso «l’applicazione
di misure alternative alla detenzione, ad opera della magistratura»), nel restituire
alla grazia la sua funzione prettamente «equitativo-umanitaria», ha comportato che l’istituto
«perdesse le finalità di politica penitenziaria che l’avevano a volte in precedenza pervaso
» e che avevano giustificato l’affermarsi della descritta consuetudine di “collaborazione”
tra i menzionati organi dello Stato.
Sempre sul piano delle relazioni “consuetudinarie” intercorrenti, nella materia de qua,
tra il Capo dello Stato e il Ministro della giustizia, rileva il ricorrente come non sia senza
significato l’esaurimento di quella prassi seguita dal Ministro, nel caso in cui ritenesse
insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza, di «“archiviare
” la relativa pratica, senza neppure informare il Capo dello Stato». All’esito, infatti, dell
’invio della nota del 15 ottobre 2003 – con la quale il Presidente della Repubblica ha chiesto
«di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative ad istanze di grazia,
ai fini delle sue decisioni» (nota alla quale il Ministro «ha immediatamente aderito», come
da sua comunicazione del successivo 17 ottobre) – deve ritenersi venuta meno quella prassi
in passato invalsa che «finiva per attribuire in qualche misura al Ministro della giustizia
dei poteri di decisione sostanziale in materia».
1.3.4.– La «natura esclusivamente presidenziale del potere di concedere la grazia» sarebbe,
infine, desumibile – secondo il ricorrente – dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Si richiama, difatti, da un lato, l’indirizzo espresso da questa Corte in ordine alla
«necessaria “giurisdizionalizzazione” della fase esecutiva delle sanzioni penali», per sottolineare
come la declaratoria di illegittimità costituzionale «di numerose disposizioni che
contemplavano competenze dell’esecutivo (e cioè quindi del Ministro della giustizia) nella
fase di esecuzione della pena» (sono richiamate le sentenze n. 274 del 1990; n. 192 del 1976;
n. 114 del 1979; n. 204 e n. 110 del 1974) rischierebbe di essere contraddetta dal riconoscimento
al Guardasigilli di «poteri decisionali veri e propri in ordine alla concessione della
grazia», giacché, pur trattandosi di istituto «connotato da una ratio del tutto peculiare», esso
«incide certamente sull’esecuzione della pena».
112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 113
D’altro canto, poi, si sottolinea come la tesi della «esclusiva pertinenza presidenziale
del potere di concedere la grazia» sia stata «implicitamente condivisa» da questa Corte nella
sentenza n. 274 del 1990.
Difatti, con tale pronuncia è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 589,
terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, norma che attribuiva al Ministro
della giustizia (e non al Tribunale di sorveglianza) il potere di disporre il differimento della
esecuzione della pena nel caso previsto dall’art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale,
quello, cioè, della presentazione della domanda di grazia da parte del condannato.
In particolare, osserva il ricorrente, la citata decisione «ha disatteso apertis verbis la
tesi affermata nella Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice di procedura
penale» del 1930, secondo cui la prevista competenza ministeriale deriverebbe dalla necessit
à che la prognosi in ordine alla concessione del provvedimento di clemenza sia effettuata
«soltanto dall’organo che nella prassi costituzionale esercita il relativo potere» di concessione.
Così argomentando, pertanto, e nell’ulteriormente precisare che non esistono, per
contro, «vincoli costituzionalmente determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte
del Presidente della Repubblica», questa Corte avrebbe dunque chiaramente escluso «l’esistenza
di qualsivoglia potere decisionale da parte del Ministro della giustizia».
1.4.– Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che nella materia de qua il Ministro della
giustizia «è sicuramente titolare dei poteri istruttori», con la conseguenza che – in base al
principio di leale collaborazione – il parere che esso esprime al Presidente della Repubblica
consente al più «di pervenire a un provvedimento condiviso», fermo però restando che, «nel
caso in cui tale condivisione non si verificasse», è innegabile che «la volontà prevalente e
quindi la decisione finale non possono che essere quelle del titolare del potere costituzionale
di grazia e cioè il Presidente della Repubblica».
Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha concluso affinché la Corte dichiari «che non spetta
al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla determinazione, alla quale
il Capo dello Stato è pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi e che, conseguentemente,
annulli l’atto di cui alla nota 24 novembre 2004 del Ministro della giustizia».
2.– Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n.
354 del 2005, con cui è stato disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso e la stessa ordinanza
fossero notificati al Ministro della giustizia; notificazione avvenuta il 29 novembre
2005.
3.– Non si è costituito in giudizio il Ministro della giustizia.
Considerato in diritto
1.– Il presente conflitto è occasionato dal rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di
«dare corso alla determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la
grazia ad Ovidio Bompressi», rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal
medesimo Ministro al Capo dello Stato.
Con il ricorso – muovendosi dal presupposto che il potere di grazia sia riservato
«espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall’art. 87 della Costituzione» – si
lamenta che il Guardasigilli si sia rifiutato «di formulare la proposta di grazia» e di predisporre
il relativo decreto di concessione, malgrado il Presidente della Repubblica, con nota
dell’8 novembre 2004, avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a
favore dell’interessato il provvedimento di clemenza. Da qui la dedotta violazione degli articoli
87 e 89 della Costituzione, atteso che la mancata «formulazione della proposta da parte
del Ministro» si sostanzierebbe, di fatto, nella rivendicazione di una attribuzione costituzionalmente
spettante al Capo dello Stato, laddove, invece, sia la predisposizione del decreto
che la successiva controfirma da parte del Guardasigilli costituirebbero «atti dovuti».
In particolare, si sostiene nel ricorso che la ratio dell’istituto della grazia sia «umanitaria
ed equitativa», assolvendo alla funzione di «attenuare l’applicazione della legge penale
in tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a confliggere con il più alto sentimento della
giustizia sostanziale». Da questa peculiare connotazione del potere di grazia, da cui esula
ogni valutazione di «natura politica», deriverebbe la sua «naturale» attribuzione al Capo
dello Stato «quale organo rappresentante dell’unità nazionale», nonché «garante super partes
della Costituzione».
2.– Con ordinanza n. 354 del 2005 questa Corte ha dichiarato, prima facie, ammissibile
il conflitto che ha dato origine al presente giudizio e, lasciando impregiudicata ogni diversa
successiva determinazione in ordine alla sua stessa ammissibilità, ha disposto la notificazione
del ricorso al Ministro Guardasigilli.
3.– Ciò premesso, sul piano processuale, ferma la legittimazione del Presidente della
Repubblica a proporre il conflitto, deve essere confermata la legittimazione passiva del solo
Ministro della giustizia, il quale – competente, ratione materiae, ad effettuare l’istruttoria
sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne
l’esecuzione – è il legittimo contradditore. È dal Ministro, infatti, che proviene l’atto, la nota
datata 24 novembre 2004, con cui viene rivendicata una compartecipazione sostanziale nella
determinazione di concedere o negare l’atto di clemenza e dunque, nello stesso tempo, viene
implicitamente limitato l’ambito di autonomia decisionale del Capo dello Stato. La legittimazione
passiva del Ministro della giustizia trova il suo fondamento direttamente nella previsione
di cui all’art. 110 Cost., atteso che, delle attribuzioni contemplate da tale norma, la
giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso la necessità di «un’interpretazione
restrittiva» (sentenze n. 142 del 1973 e n. 168 del 1963). In tali attribuzioni devono essere
inclusi tutti i compiti spettanti al suddetto Ministro in forza di precise disposizioni normative,
purché essi siano in rapporto di strumentalità rispetto alle funzioni «afferenti all’organizzazione
e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia», comprese dunque quelle
concernenti «l’organizzazione dei servizi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure
detentive» (sentenza n. 383 del 1993), e così, per quel che qui specificamente interessa,
anche l’attività di istruttoria delle domande di grazia e di esecuzione dei relativi provvedimenti
secondo quanto previsto dall’art. 681 del codice di procedura penale.
Alla luce di tale premessa può, pertanto, ribadirsi quanto già affermato da questa Corte,
sia pure in riferimento ad una diversa fattispecie, e cioè che il Ministro della giustizia deve
ritenersi legittimato a resistere nei giudizi per conflitto quale «diretto titolare delle competenze
determinate dall’art. 110 della Costituzione», il cui esercizio venga assunto come causa di
menomazione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato (sentenza n. 379 del 1992).
4.– Così determinata la legittimazione a stare in giudizio delle parti, in relazione alla
esatta individuazione del thema decidendum, deve preliminarmente osservarsi come la questione
all’esame di questa Corte concerna non già la titolarità del potere di grazia, espressamente
attribuita dalla Costituzione (art. 87, penultimo comma) al Presidente della
Repubblica, bensì le concrete modalità del suo esercizio. Nel ricorso si assume, in particolare,
che il ruolo del Ministro si risolverebbe in una doverosa collaborazione con il Capo
dello Stato nelle varie fasi del procedimento. Il Ministro in tal modo sarebbe chiamato a contribuire,
nel segno di una leale collaborazione tra poteri, alla formazione della volontà presidenziale
mediante lo svolgimento di attività cui dovrebbe essere attribuita valenza essenzialmente
“istruttoria”.
114 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
5.– Ciò precisato, il ricorso, nel merito, deve ritenersi fondato sulla base delle considerazioni
che seguono.
5.1.– Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la concessione della grazia ha sostanzialmente
mantenuto tale carattere anche dopo l’avvento della Monarchia costituzionale,
essendo quello di dispensare dalle pene il segno massimo del potere, che attribuiva particolare
autorità e prestigio alla figura del Monarca.
È, dunque, in tale contesto storico – quanto all’esperienza italiana – che, dapprima, nell
’art. 5 del Proclama dell’8 febbraio 1848 (atto con il quale veniva preannunciata da Carlo
Alberto l’emanazione dello Statuto), e, successivamente, nell’art. 8 dello Statuto stesso,
venne riconosciuto al Re il potere di «far grazia e commutare le pene». Prerogativa, evidentemente,
concepita in stretta connessione con i caratteri della «inviolabilità» e «sacralità»
della persona del Monarca. Non irrilevante, tuttavia, appare la circostanza che, mentre nel
primo dei citati testi normativi l’esercizio del potere de quo veniva ascritto alla sfera del
“giudiziario” (il predetto art. 5, difatti, recitava: «ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata
in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene»), nel secondo, viceversa, si
recideva tale legame. Alla previsione, difatti, dell’art. 8 dello Statuto («il Re può far grazia,
e commutare le pene») corrispondeva quella autonoma dell’art. 68 (secondo cui «la
Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce»), e
ciò quasi a sottolineare che l’adozione del provvedimento di clemenza si poneva, già allora,
come l’esito di un giudizio equitativo del tutto diverso da quello riservato agli organi giurisdizionali;
ciò che rendeva l’esercizio del potere di grazia non idoneo ad essere gestito
dalla magistratura il cui compito è “fare giustizia” applicando la legge.
Non è quindi casuale, nella medesima prospettiva, che già il primo codice di rito penale del
Regno d’Italia (quello del 1865) prevedesse – all’art. 826 – che le «suppliche per grazia di pene
pronunziate» fossero «dirette al re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia», dettando così
una norma che, se non dirimeva la questione circa la natura della grazia (e la sua titolarità), indicava
tuttavia il luogo opportuno della sua trattazione, distinto dalla sede giurisdizionale.
5.2.– Mutato il quadro istituzionale con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica,
va ricordato il punto saliente del dibattito svoltosi nell’Assemblea costituente, che portò a
riconfermare – nel testo della Costituzione del 1948 – il Capo dello Stato quale titolare di
un potere intimamente connesso, almeno da un punto di vista storico, alla figura del
Monarca. L’art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, dettando una disposizione
sostanzialmente identica all’art. 8 dello Statuto albertino, ha infatti stabilito che il Presidente
della Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene».
Si discusse, allora, in ordine alle implicazioni di tale scelta, ponendosi prevalentemente
l’accento sull’evoluzione conosciuta – già nella prassi statutaria – dall’istituto in esame.
In particolare, si sottolineò nella seduta assembleare del 22 ottobre del 1947 come il potere
di concedere la grazia, rientrante in origine tra quelle «attribuzioni (…) ancora di natura personale,
residui dei diritti propri dei monarchi, senza alcun concorso di altri organi costituzionali
», avesse progressivamente mutato natura già sotto il vigore del regime monarchico.
Dalla affermazione secondo cui, allorché «il re fa la grazia, la fa come persona, non la fa in
quanto rappresenta lo Stato», si era progressivamente passati al riconoscimento che «il Capo
dello Stato della monarchia, secondo lo Statuto albertino, non ha nessun potere personale;
tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato e tutti sottoposti al principio
generale della responsabilità ministeriale».
Non casualmente, quindi, nel medesimo impianto costituzionale configurato nel 1948,
venne ribadita la necessità che tutti gli atti del Presidente della Repubblica, a pena di inva-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 115
lidità, dovessero essere controfirmati dai Ministri «proponenti» (espressione equivalente,
secondo l’interpretazione successivamente invalsa, a quella di Ministri «competenti»),
respingendo l’Assemblea costituente la proposta – avanzata nel corso di quella stessa seduta
del 22 ottobre 1947 – di escludere dall’obbligo della controfirma gli atti presidenziali
adottati «in via di prerogativa».
6.– Inquadrato storicamente l’istituto, diventa rilevante stabilire – ai fini della risoluzione
del presente conflitto – quale tipo di relazione intercorra tra il Capo dello Stato, titolare
del potere di grazia, ed il Ministro della giustizia, il quale, responsabile dell’attività
istruttoria e quindi a tale titolo partecipe del procedimento complesso in cui si snoda l’esercizio
del potere in esame, è chiamato a predisporre il decreto che dà forma al provvedimento
di clemenza, nonché a controfirmarlo e, successivamente, a curarne l’esecuzione.
Sul punto, come è noto, si è sviluppato un ampio dibattito nel corso del quale sono
emersi diversi orientamenti che, sulla base di percorsi argomentativi anche molto diversificati,
vanno dalla configurazione della grazia come atto costituente “prerogativa presidenziale
” a quella di un “atto complesso”, alla cui formazione dovrebbero concorrere, in modo
paritario, le due volontà del Presidente della Repubblica e del Ministro Guardasigilli, non
senza passare attraverso altre distinte ed intermedie opzioni interpretative.
È, dunque, rilevante, per la soluzione della questione posta, individuare la funzione
propria del potere di grazia, anche alla luce della prassi sviluppatasi, nel periodo repubblicano,
nelle relazioni tra Capo dello Stato e Ministro Guardasigilli.
6.1.– Orbene, deve ritenersi, al riguardo, che l’esercizio del potere di grazia risponda a
finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze
(non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque
involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l’adozione di un atto
di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull’esecuzione di una pena validamente
e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e
sostanziali offerte dall’ordinamento del processo penale.
La funzione della grazia è, dunque, in definitiva, quella di attuare i valori costituzionali,
consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il «senso di umanit
à», cui devono ispirarsi tutte le pene, e ciò anche nella prospettiva di assicurare il pieno
rispetto del principio desumibile dall’art. 2 Cost., non senza trascurare il profilo di «rieducazione
» proprio della pena.
Questa peculiare connotazione funzionale del potere di grazia appare, del resto, coerente
con quanto affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Questa Corte nello scrutinare,
in particolare, l’istituto della grazia “condizionata”, ha osservato come esso assolva
ad un compito «logicamente parallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in
linea di principio dall’art. 133 c.p.», tendendo «a temperare il rigorismo dell’applicazione
pura e semplice della legge penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che,
in armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con l’art. 27 Cost.,
favorisca in qualche modo l’emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale»
(sentenza n. 134 del 1976).
È evidente, altresì, come – determinando l’esercizio del potere di grazia una deroga al
principio di legalità – il suo impiego debba essere contenuto entro ambiti circoscritti destinati
a valorizzare soltanto eccezionali esigenze di natura umanitaria. Ciò vale a superare il
dubbio – al quale ha sostanzialmente fatto riferimento lo stesso Guardasigilli nella nota 24
novembre 2004, che ha occasionato il conflitto – che il suo esercizio possa dare luogo ad
una violazione del principio di eguaglianza consacrato nell’art. 3 della Costituzione.
116 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
6.2.– La stessa disamina della prassi formatasi sulla concessione della grazia dopo l’avvento
della Costituzione repubblicana, pone in evidenza, in base a dati statistici ministeriali,
l’esistenza di una ulteriore evoluzione dell’istituto, o meglio della funzione assolta con il
suo impiego.
Se infatti molto frequente, fino alla metà degli anni ‘80 del secolo appena concluso, si è
presentato il ricorso a tale strumento, tanto da legittimare l’idea di un suo possibile uso a fini
di politica penitenziaria, a partire dal 1986 – ed in coincidenza, non casualmente, con l’entrata
in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – si è assistito ad
un ridimensionamento nella sua utilizzazione: valga, a titolo esemplificativo, il raffronto tra i
1.003 provvedimenti di clemenza dell’anno 1966 e gli appena 104 adottati nel 1987, ma il dato
numerico è ulteriormente diminuito negli anni successivi, riducendosi fino a poche decine.
Un’evenienza, quella appena indicata, da ascrivere – come si notava – all’introduzione
di una apposita legislazione in tema di trattamento carcerario ed esecuzione della pena
detentiva. Ciò nella convinzione che le ordinarie esigenze di adeguamento delle sanzioni
applicate ai condannati alle peculiarità dei casi concreti – esigenze fino a quel momento soddisfatte
in via pressoché esclusiva attraverso l’esercizio del potere di grazia – dovessero realizzarsi
mediante l’impiego, certamente più appropriato anche per la loro riconduzione alla
sfera giurisdizionale, degli strumenti tipici previsti dall’ordinamento penale, processualpenale
e penitenziario (ad esempio, liberazione condizionale, detenzione domiciliare, affidamento
ai servizi sociali ed altri).
Ciò ha fatto sì, dunque, che l’istituto della grazia sia stato restituito – correggendo la
prassi, per certi versi distorsiva, sviluppatasi nel corso dei primi decenni di applicazione della
disposizione costituzionale di cui all’art. 87, undicesimo comma, Cost. – alla sua funzione di
eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria.
7.– L’evoluzione legislativa e della prassi appena illustrata concorre a meglio definire
i rispettivi ruoli esercitati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro Guardasigilli nel
procedimento complesso che culmina nell’emanazione del decreto di concessione della grazia
o di commutazione della pena.
7.1.– In particolare, una volta recuperato l’atto di clemenza alla sua funzione di mitigare
o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente
la necessità di riconoscere nell’esercizio di tale potere – conformemente anche alla lettera
dell’art. 87, undicesimo comma, Cost. – una potestà decisionale del Capo dello Stato,
quale organo super partes, «rappresentante dell’unità nazionale», estraneo a quello che
viene definito il “circuito” dell’indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è
chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano
l’adozione del provvedimento di clemenza.
Infine, si deve rilevare come l’indicata conclusione risponda ad un’ulteriore esigenza,
quella cioè di evitare che nella valutazione dei presupposti per l’adozione di un provvedimento
avente efficacia “ablativa” di un giudicato penale possano assumere rilievo le determinazioni
di organi appartenenti al potere esecutivo.
L’esame della giurisprudenza della Corte (sentenze n. 274 del 1990, n. 114 del 1979, n.
192 del 1976, n. 204 e n. 110 del 1974) induce a ritenere ormai consolidato l’orientamento
che, con implicito riferimento al principio di separazione dei poteri, esclude ogni coinvolgimento
di esponenti del Governo nella fase dell’esecuzione delle sentenze penali di condanna,
in ragione della sua giurisdizionalizzazione ed in ossequio al principio secondo il quale
solo l’autorità giudiziaria può interloquire in materia di esecuzione penale.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 117
Significativa, a tale proposito, è la già citata sentenza n. 274 del 1990 con la quale
questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 589, terzo comma, del
codice di procedura penale del 1930, il quale stabiliva che «nel caso previsto dall’art. 147,
primo comma, n. 1, del codice penale» (presentazione della domanda di grazia), spettasse
«al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire
l’esecuzione della pena». Alla declaratoria di illegittimità della norma censurata questa
Corte perveniva in base al rilievo secondo cui l’ipotesi contemplata nell’art. 147, primo
comma, n. 1, del codice penale è, unitamente ad altre analoghe, «espressione d’uno stesso
principio, attinente all’ingerenza del potere esecutivo, dopo la pronuncia di sentenza definitiva
di condanna, in decisioni riservate all’autorità giudiziaria», e dunque evidenziando
la necessità «che i residui poteri ministeriali in tema di differimento dell’esecuzione della
pena detentiva» venissero, invece, «rimessi alla competenza dell’autorità giudiziaria di sorveglianza
».
7.2.– Detto ciò, rimane da chiarire – ai fini della risoluzione del presente conflitto –
quali siano i compiti spettanti al Guardasigilli nell’ambito dell’attività finalizzata all’adozione
del provvedimento di clemenza.
In via preliminare, occorre puntualizzare che il decreto di grazia è la risultante di un
vero e proprio procedimento – così è qualificato nella stessa rubrica dell’abrogato art. 595
del codice di procedura penale del 1930 – che si snoda attraverso una pluralità di atti e di
fasi. Tale procedimento è stato tenuto ben presente dallo stesso legislatore costituente nel
momento in cui, con l’art. 87, undicesimo comma, Cost. ha annoverato tra i poteri del Capo
dello Stato quello di concedere la grazia e commutare le pene.
7.2.1.– L’analisi di tale complessa procedura deve muovere dalla lettura dell’art. 681
cod. proc. pen., il quale prevede, innanzitutto, che l’“iniziativa” – salva l’ipotesi della «proposta
» proveniente dal presidente del consiglio di disciplina (comma 3) – possa essere
assunta dal condannato ovvero da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal
curatore, da un avvocato, che sottoscrivono la «domanda» di grazia, «diretta al Presidente
della Repubblica» e «presentata» al Ministro della giustizia (comma 1).
La medesima disposizione – con un’innovazione significativa rispetto alle previgenti
discipline contenute nei codici di rito penale del 1865 (artt. da 826 a 829), del 1913 (art.
592), ed infine del 1930 (art. 595) – ha, peraltro, riconosciuto espressamente la possibilità
che la grazia sia «concessa anche in assenza di domanda o proposta» (art. 681, comma 4,
cod. proc. pen.). In ogni caso l’iniziativa potrà essere assunta direttamente dal Presidente
della Repubblica al quale da tempo si è riconosciuto tale potere.
E si è anche chiarito quanto era dato per presupposto sotto il vigore della legislazione
previgente, cioè nell’esperienza costituzionale statutaria: già da allora si riteneva, infatti, che
la presentazione della domanda non fosse indispensabile affinché potesse esplicarsi la prerogativa
regia prevista dall’art. 8 dello Statuto, giacché altrimenti, sarebbe stata introdotta,
con legge ordinaria, una limitazione incompatibile con la natura dell’istituto.
7.2.2.– Instaurato, dunque, il procedimento, la prima fase è quella dell’“istruttoria”, che
ai sensi dell’art. 681, comma 2, cod. proc. pen. prevede uno svolgimento differenziato a
seconda che il condannato risulti, o meno, detenuto o internato.
Nel primo caso è il magistrato di sorveglianza che, acquisiti tutti gli elementi di giudizio
utili e le osservazioni del Procuratore generale presso la competente Corte di appello, provvede
alla loro trasmissione al Ministro della giustizia, unitamente ad un motivato parere.
Nella seconda ipotesi è, invece, direttamente il Procuratore generale a trasmettere al
Guardasigilli le opportune informazioni con le proprie osservazioni.
118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La prassi delle relazioni tra il Ministro e gli organi giurisdizionali ha poi portato a
meglio precisare quali siano le «informazioni» e gli «elementi di giudizio» da utilizzare ai
fini della determinazione circa la concessione, o meno, della clemenza nei singoli casi.
Tra tali elementi vanno ricompresi – oltre ovviamente quelli desumibili dalla sentenza
di condanna, dai precedenti dell’interessato e dai procedimenti in corso a suo carico – anche
le dichiarazioni delle parti lese o dei prossimi congiunti della vittima, circa il risarcimento
del danno e la concessione del perdono, nonché, in relazione alla valutazione della personalit
à del soggetto, le informazioni inerenti alle condizioni familiari e a quelle economiche,
alla condotta dell’interessato, richiedendosi, infine, per i detenuti anche l’estratto della cartella
personale ed il c.d. rapporto di condotta.
7.2.3.– La valutazione di suddetti elementi, ed in particolare dei pareri espressi dagli
organi giurisdizionali, è effettuata in sede ministeriale. A conclusione della istruttoria il
Ministro decide se formulare motivatamente la “proposta” di grazia al Presidente della
Repubblica ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione. E delle avvenute archiviazioni
è da qualche tempo data notizia periodicamente al Capo dello Stato.
7.2.4.– Se il Guardasigilli formula la “proposta” motivata di grazia e predispone lo
schema del provvedimento mostra ovviamente con ciò di ritenere sussistenti i presupposti,
sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza.
Spetterà, poi, al Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza,
sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente
umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame. In caso di valutazione
positiva del Capo dello Stato seguirà la controfirma del decreto di grazia da parte del
Ministro, che provvederà a curare anche gli adempimenti esecutivi.
Quanto, segnatamente, alla controfirma, pur necessaria per il completamento della fattispecie,
è da rilevare – in via generale – come essa assuma un diverso valore a seconda del
tipo di atto di cui rappresenta il completamento o, più esattamente, un requisito di validit
à. È chiaro, infatti, che alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto
sottoposto alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione
delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto
valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del Presidente della
Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di
senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione
della grazia, che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall’art. 87 della
Costituzione.
7.2.5.– Qualora, invece, il Ministro valuti negativamente i risultati della istruttoria
effettuata e ritenga non sussistenti i necessari requisiti di legittimità e/o di merito per la concessione
della grazia, l’esito della procedura può conoscere talune varianti, dipendenti dalle
peculiarità delle circostanze concrete.
Innanzitutto, come si è detto, può essere disposta l’archiviazione. Ma se il Capo dello
Stato abbia, a seguito della comunicazione e/o conoscenza della decisione di archiviazione,
sollecitato, previa eventuale acquisizione di una apposita informativa orale o scritta (c.d.
“relazione obiettiva”), il compimento dell’attività istruttoria, il Ministro non ha il potere di
impedire la prosecuzione del procedimento.
Qualora, invece, l’iniziativa sia direttamente presidenziale, il Capo dello Stato può
chiedere al Ministro l’apertura della procedura di concessione della grazia; anche in questo
caso il Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività istruttoria, formulando
la relativa proposta.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 119
Nelle suddette ipotesi, un eventuale rifiuto da parte del Ministro precluderebbe,
sostanzialmente, l’esercizio del potere di grazia, con conseguente menomazione di una
attribuzione che la Costituzione conferisce – quanto alla determinazione finale – al Capo
dello Stato.
In definitiva, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento
dell’attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l’iniziativa di concedere la grazia,
il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all’istruttoria e di concluderla,
determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato
le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del
provvedimento.
Ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere
comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un
inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del
procedimento volto all’adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo
dello Stato.
Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro
Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all’adozione dell
’atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando
nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado
il dissenso espresso dal Ministro.
Ciò significa che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione
dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia,
costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarit
à dell’istruttoria e del procedimento seguito.
Da ciò consegue anche che l’assunzione della responsabilità politica e giuridica del
Ministro controfirmante, a norma dell’art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite
nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di clemenza.
8.– Sulla base delle considerazioni che precedono, facendo applicazione di tali principi
al caso di specie, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso proposto dal Presidente
della Repubblica.
Il Ministro della giustizia, difatti, ha omesso di dar corso alla procedura per la concessione
della grazia ad Ovidio Bompressi, sebbene, con nota dell’8 novembre 2004, l’odierno
ricorrente abbia manifestato la propria determinazione di volere concedere il provvedimento
di clemenza.
Va, pertanto, dichiarato che non spettava al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione
del procedimento volto alla adozione della determinazione presidenziale relativa
alla concessione della grazia, con la conseguenza che deve essere disposto l’annullamento
della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara, in accoglimento del ricorso, che non
spettava al Ministro della giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla
adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione
della grazia ad Ovidio Bompressi e, pertanto, dispone l’annullamento della impugnata nota
ministeriale del 24 novembre 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
maggio 2006».
120 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Corte Costituzionale, ordinanza 28 settembre 2005, n. 354 – Pres. P.A. Capotosti –
Rel. A. Quaranta – nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito della nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro
della giustizia dichiarava di non dare corso alla determinazione del Presidente della
Repubblica di concedere la grazia della pena detentiva residua ad Ovidio Bompressi,
giudizio promosso con ricorso del Presidente della Repubblica nei confronti del
Ministro della giustizia, depositato in cancelleria il 10 giugno 2005 ed iscritto al n. 25
del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.
«Ritenuto che con atto depositato il 10 giugno 2005 il Presidente della Repubblica, per
il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia «in relazione al rifiuto,
da questi opposto, di dare corso alla determinazione, da parte del Presidente della
Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi», rifiuto risultante dalla nota del 24
novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro al Capo dello Stato;
che il ricorrente – sul presupposto di aver manifestato al Guardasigilli, con nota dell’8
novembre 2004 (emessa dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sull’istruttoria
relativa all’istanza di grazia presentata dal Bompressi), la propria determinazione di concedere
la grazia della pena detentiva residua, invitandolo pertanto a predisporre il relativo
decreto per la successiva emanazione – assume che il Ministro gli ha comunicato di non
poter aderire alla richiesta formulata in quanto non condivisibile «né sotto il profilo costituzionale,
né nel merito», atteso che la Costituzione porrebbe in capo al Ministro della giustizia
la responsabilità di formulare la proposta di grazia;
che il ricorrente assume, per contro, che il potere di grazia – riservato in via esclusiva
al Capo dello Stato dall’art. 87 della Costituzione – «verrebbe posto nel nulla dalla mancata
formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro», proposta, oltretutto, che né
la Costituzione né la legge richiedono ai fini della concessione del beneficio de quo;
che il Presidente della Repubblica ritiene che qualora, come nel caso in esame, egli pervenga
alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, sia la predisposizione
del relativo decreto, che la successiva controfirma costituirebbero, per il Ministro della giustizia,
«atti dovuti»;
che, su tali basi, pertanto, il ricorrente ha elevato conflitto – ai sensi degli artt. 37 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 – nei confronti del Ministro della giustizia, per
assunta violazione degli artt. 87 e 89 della Costituzione;
che, risultando indiscutibile – secondo il ricorrente – l’ammissibilità del conflitto sotto
il profilo soggettivo, atteso che la qualificazione del Presidente della Repubblica come potere
dello Stato sarebbe «del tutto pacifica», come del resto la legittimazione passiva del
Ministro della giustizia «in ragione del ruolo istituzionale» che la Costituzione riserva allo
stesso, il ricorrente assume che – sotto il profilo oggettivo – non potrebbe negarsi la lesione
delle attribuzioni che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato «nell’esercizio del
potere di concessione della grazia»;
che, nel merito, infatti, viene dedotta la violazione degli artt. 87 e 89 della Costituzione,
atteso che il rifiuto del Ministro di formulare la proposta di grazia, ritenendola presupposto indispensabile
del relativo decreto di concessione, si sostanzierebbe de facto nella rivendicazione
del «potere di interdire con la sua decisione (o addirittura con la sua inerzia) l’esercizio del potere
presidenziale di concessione della grazia», e quindi nell’attribuzione di un sostanziale potere
di codecisione che non sarebbe, viceversa, previsto nel vigente assetto costituzionale;
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 121
che, nella prospettiva del ricorrente, diversi argomenti, «di ordine logico giuridico,
oltre che sistematico», concorrerebbero a confermare la titolarità esclusiva di tale potere in
capo al Presidente della Repubblica, secondo quanto risulta già dalla lettera dell’art. 87 della
Costituzione;
che, rileverebbe in tal senso, innanzitutto, la ratio «umanitaria ed equitativa» dell’istituto
della grazia, tendente ad «attenuare l’applicazione della legge penale in tutte quelle ipotesi
nelle quali essa viene a confliggere con il più alto sentimento della giustizia sostanziale»;
che se, pertanto, la grazia mira a soddisfare un’esigenza «correttivo-equitativa» dei
rigori della legge, sarebbe consequenziale tanto che la sua concessione non implichi alcuna
valutazione di natura politica, quanto che l’esercizio di un tale elevato e delicato potere
venga riservato in via esclusiva al Capo dello Stato, quale organo rappresentante dell’unità
della Nazione, nonché «garante super partes della Costituzione», e dunque unico organo in
grado di offrire garanzia di un esercizio imparziale;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, il Ministro della giustizia «è soltanto
il Ministro “competente” che collabora con il Capo dello Stato nelle varie fasi del procedimento,
contribuendo alla formazione della volontà presidenziale nell’ambito delle sue
specifiche attribuzioni», destinate a sostanziarsi esclusivamente in contributi istruttori, valutativi
ed esecutivi, fermo restando che, proprio in ragione del compito prevalentemente ed
essenzialmente istruttorio spettante al Guardasigilli, in mancanza di accordo con il medesimo
«devono comunque prevalere le istanze di cui è portatore il Presidente della Repubblica
quale titolare del potere di grazia»;
che il riconoscimento dell’esistenza di «poteri di natura sostanziale» spettanti, in materia
di grazia, al Ministro della giustizia non potrebbe, d’altra parte, fondarsi sul disposto dell
’art. 89 della Costituzione, secondo cui «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità»;
che tale norma – secondo il ricorrente – non legittima affatto la necessità che in subiecta
materia la determinazione presidenziale sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacch
é il riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri proponenti”, in luogo della più
corretta “ministri competenti”, sarebbe da imputare ad un uso improprio della locuzione;
che priva di fondamento costituzionale, pertanto, si presenterebbe la pretesa del
Guardasigilli di essere «titolare esclusivo del potere di proposta»;
che, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione” del Ministro
nella decisione presidenziale relativa alla concessione del provvedimento di clemenza non
potrebbe neanche trarre argomento dalla necessità della “controfirma” del decreto di grazia;
che ricorrendo, infatti, un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, la controfirma
si presenterebbe come atto dovuto, in quanto avrebbe una funzione «per così dire
notarile», e cioè di mera attestazione di provenienza dell’atto da parte del Capo dello Stato,
oltre che di controllo della sua regolarità formale;
che la natura esclusivamente presidenziale del potere di concedere la grazia sarebbe,
infine, desumibile – secondo il ricorrente – dalla stessa giurisprudenza costituzionale; si
richiama, nel ricorso, l’indirizzo espresso da questa Corte in ordine alla «necessaria “giurisdizionalizzazione
” della fase esecutiva delle sanzioni penali», che sembra escludere l’esistenza
in tale materia di competenze governative;
che, d’altro canto, poi, si sottolinea come la tesi della esclusiva spettanza presidenziale
del potere di concedere la grazia sarebbe stata «implicitamente condivisa» da questa Corte
nella sentenza n. 274 del 1990, giacché la Corte, negando la ricorrenza di «vincoli costituzionalmente
determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della
122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Repubblica», avrebbe escluso «l’esistenza di qualsivoglia potere decisionale dal parte del
Ministro della giustizia»;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente ha, pertanto, concluso
affinché la Corte dichiari «che non spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di
dare corso alla determinazione, alla quale il Capo dello Stato è pervenuto, di concedere la
grazia ad Ovidio Bompressi e che, conseguentemente, annulli l’atto di cui alla nota 24
novembre 2004 del Ministro della giustizia».
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia
ammissibile, in quanto sussista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza,
con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal medesimo art. 37;
che questa preliminare e interlocutoria valutazione lascia impregiudicata ogni ulteriore
e diversa determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla stessa ammissibilità
del ricorso, che – allo stato – va dichiarata tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello
soggettivo.
Per questi motivi la Corte Costituzionale, riservato ogni definitivo giudizio, dichiara
ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del
Ministro della giustizia, con l’atto indicato in epigrafe; dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza
al ricorrente Presidente della Repubblica;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Ministro della giustizia entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
28 settembre 2005».
Corte Costituzionale – Ricorso del Presidente della Repubblica, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (Avv. dello Stato I. F. Caramazza) giusta
Decreto Presidenziale 7 giugno 2005 (Doc.1) – Conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto, da questi
opposto, di dare corso alla determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di
concedere la grazia ad Ovidio Bompressi, come risultante dalla nota del 24 novembre
2004 inviata dal Ministro medesimo al Capo dello Stato.
“Fatto – Con nota dell’8 novembre 2004 (Doc. 2) il Presidente della Repubblica, premesso
di avere ricevuto ed esaminato la documentazione sull’istruttoria relativa all’istanza
di grazia presentata da Ovidio Bompressi – documentazione la cui acquisizione era stata
richiesta dal Presidente con note del 30 marzo 2004 (Doc. 3) e del 4 giugno 2004 (Doc. 4)
–, ha manifestato al Ministro della giustizia di essere pervenuto “alla determinazione di concedere
al Bompressi la grazia della pena detentiva residua”, ed ha invitato pertanto il
Ministro a predisporre “il relativo decreto di concessione della grazia, per la successiva
emanazione.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 123
Con nota del 24 novembre 2004 (Doc. 5) il Ministro della giustizia ha comunicato al
Capo dello Stato di non poter aderire a questa richiesta, “non ..condivisibile né sotto il profilo
costituzionale né nel merito”, argomentando tale rifiuto sul presupposto che “la Costituzione
vigente pone in capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare la proposta
di grazia”.
Il Presidente della Repubblica non ritiene di poter condividere la tesi del Ministro, in
quanto il potere di grazia che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato verrebbe posto
nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro. Tale tesi,
se accettata, condurrebbe alla spoliazione della prerogativa di “concedere grazia” riservata
espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall’articolo 87 della Costituzione: né
la Costituzione, e neppure la legge, infatti, richiedono la “proposta” del Ministro della giustizia
ai fini della concessione della grazia. Sicché, una volta che il Presidente della
Repubblica sia pervenuto alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto
la predisposizione del relativo decreto quanto la successiva controfirma costituiscono, per il
Ministro della giustizia, “atti dovuti”.
In virtù del Decreto in epigrafe del Capo dello Stato, l’Avvocatura Generale dello Stato
eleva pertanto, con il presente ricorso, conflitto ai sensi degli artt. 37 e ss. della legge 11
marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 87 e 89 Cost.
Diritto
1.– Sull’ammissibilità del ricorso.
1.1.– Sotto il profilo soggettivo.
La spettanza della qualificazione di potere dello Stato in capo al Presidente della
Repubblica, odierno ricorrente, è del tutto pacifica.
Per quanto concerne il Ministro della giustizia, la legittimazione di tale organo ad essere
parte in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stata costantemente affermata
da codesta Corte Costituzionale, in ragione del ruolo istituzionale di Guardasigilli che la
Costituzione ad esso attribuisce (così, ex multis, Corte Cost., n. 379/1992; Corte Cost., ord.
n. 216/1995; Corte Cost., n. 380/2003).
Le competenze che l’art. 110 Cost. riserva al Ministro della giustizia vengono in rilievo,
ai fini del presente conflitto, soprattutto in relazione al momento istruttorio, di sua specifica
competenza, delle domande di grazia, a quello di controllo della regolarità formale del
decreto presidenziale ed a quello della sua esecuzione.
1.2.– Sotto il profilo oggettivo.
Il Presidente della Repubblica rivendica, con il presente atto, l’integrità delle proprie
esclusive attribuzioni costituzionali nell’esercizio del potere di concessione della grazia,
attribuzione che è stata lesa dal rifiuto, da parte del Ministro della giustizia, di predisporre
il relativo decreto di concessione nonché di controfirmarlo.
Non v’è dubbio, pertanto, che anche sotto il profilo oggettivo ricorrano i presupposti di
cui all’art. 37 legge 87/53.
2.– Nel merito: violazione degli artt. 87 e 89 della Costituzione.
2.1.– Occorre anzitutto rilevare che il Ministro della giustizia, nel rifiutare di formulare
la proposta di grazia in favore di Ovidio Bompressi, ritenendola presupposto indispensabile
del relativo decreto di concessione, ha rivendicato a sé il potere di interdire con la sua
124 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
decisione (o addirittura con la sua inerzia) l’esercizio del potere presidenziale di concessione
della grazia, così attribuendosi un sostanziale potere di codecisione, che è, viceversa,
assente nel vigente ordinamento costituzionale: l’art. 87 della Costituzione è inequivoco nel
conferire in via esclusiva al Capo dello Stato ogni potere decisionale in materia (“Il
Presidente della Repubblica … può concedere grazia e commutare le pene”) (1)..
Siffatta titolarità esclusiva in capo al Presidente della Repubblica del potere di concessione
della grazia, affermata da autorevolissima dottrina, è confermata del resto, da una serie
di considerazioni di ordine logico-giuridico, oltre che sistematico.
2.1.1.– Occorre anzitutto considerare che l’istituto della grazia, il quale consiste in una
eccezionale deroga all’esecuzione della pena inflitta nella sentenza di condanna, è connotato
da una ratio eminentemente umanitaria ed equitativa, in quanto è ispirato all’esigenza, da
sempre presente in ogni ordinamento, di attenuare l’applicazione della legge penale in tutte
quelle ipotesi nelle quali essa viene a confliggere con il più alto sentimento della giustizia
sostanziale. Si tratta certamente di ipotesi non classificabili ex ante, ma da individuarsi con
riferimento alle peculiarità del singolo caso concreto.
La concessione della grazia esula quindi del tutto da valutazioni di natura politica, e tanto
meno può essere riconducibile all’indirizzo politico della maggioranza di governo (sulla finalità
“umanitaria” della grazia si vedano, per tutte Corte Cost., n. 134/1976 e Corte Cost., ord. 388/1987).
Va anche ricordato, a questo riguardo, quanto afferma in proposito la Relazione al progetto
preliminare del Codice di Procedura penale del 1988 nel commento all’art. 672, divenuto
art. 681 nel testo definitivo: “Sul piano processuale e sostanziale l’istituto della grazia
assolve una funzione correttivo-equitativa dei rigori della legge, ma anche e sempre più il
ruolo di strumento di risocializzazione alla luce dei risultati del trattamento rieducativo”.
Se così è, allora è naturale che l’esercizio di un potere di tale elevata e delicata portata
venga riservato in via esclusiva al Capo dello Stato, quale organo rappresentante dell’unità
della Nazione: trattasi di potere, del resto, che in tutti i regimi ed in tutte le epoche è stato riconosciuto
come parte inscindibile delle prerogative proprie della massima autorità dello Stato.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 125
(1) In dottrina, hanno sostenuto che quello di concedere la grazia sia un potere esclusivamente
presidenziale, tra gli altri, G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1951, 967; V. SICA, La controfirma, Napoli, 1953, 128; P. NICOSIA, voce <(Grazia)>, in Noviss. Dig
It., Torino, 1962, 8; G. CAMERINI, La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle
misure di sicurezza, Padova, 1967, 19; C. CERETI, Corso di diritto costituzionale, Torino, 1971, 284;
C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 781; A. BALDASSARRE, Il Capo dello
Stato, in Manuale di diritto pubblico (a cura di G. AMATO e A. BARBERA), Bologna, 1984, 554; E.
GALLO, Ancora sul potere di grazia (a proposito di un anomalo conflitto di attribuzione), in Nòmos,
1992, 1, 77; T. L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla repubblica,
Roma, 1998, 55; M. AINIS, Sulla titolarità del potere di grazia, in Quaderni costituzionali, 2004, 97;
S. STAMMATI, A proposito del nuovo dimensionamento del ruolo e dei poteri del Presidente della
Repubblica, in La democrazia riformata. Analisi del progetto di revisione costituzionale (a cura di A.
BEVERE), Napoli, 2004, 113; F. P. CASAVOLA, Un potere che spetta al Presidente, in Il Messaggero del
25 novembre 2004; A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia residenziale, in Diritto
e Giustizia, 2004, n. 8, 10; 5. BONFIGLIO, La controfirma non costituisce un “impedimento a fare”, sul
sito dell’Associazione dei costituzionalisti; S. PRISCO, Amicus Sofri, sed magis amica Constitutio, sul
sito Forum Costituzionale. Recentemente intervistati da Radio Radicale, si sono espressi negli stessi
termini anche V. CERULLI IRELLI, G. SERGES, A. CELOTTO, M. GIGANTE, P. CARNEVALE, L. FERRAIOLI,
L. CARLASSARE, 6. G. VASSALLI, A. MANZELLA, G. AMATO e A. CERRI.
Ciò tanto più nel vigente ordinamento costituzionale, nel quale il Presidente della
Repubblica, per il suo ruolo istituzionale di garante super partes della Costituzione, è l’unico
organo che offra la garanzia di un esercizio imparziale del potere di grazia.
Il Ministro della giustizia, pertanto, è soltanto il Ministro “competente” che collabora
con il Capo dello Stato nelle varie fasi del procedimento, contribuendo alla formazione della
volontà presidenziale nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni (contributi istruttori,valutativi
ed esecutivi). Tanto anche ai fini della formazione di un auspicabile accordo sulla
opportunità e sui contenuti del decreto di grazia. Resta fermo però che, atteso il ruolo prevalentemente
ed essenzialmente istruttorio spettante al Ministro nel procedimento in questione,
in mancanza dell’accordo, devono comunque prevalere le istanze di cui è portatore
il Presidente della Repubblica quale titolare del potere di grazia.
2.1.2.– Del resto, che la grazia debba essere connotata essenzialmente da una ratio
equitativo-umanitaria, è confermato in maniera incontrovertibile da un raffronto sistematico
con gli istituti anch’ essi “clemenziali”) dell’amnistia e dell’indulto.
Occorre infatti considerare che nel testo originario della Costituzione – prima della
modifica dell’art. 79 operata con L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1 – anche l’amnistia e l’indulto
erano concessi con decreto del Presidente della Repubblica: tuttavia, nella specie, tale decreto
doveva essere emanato “su legge di delegazione delle Camere”.
Tale diversa disciplina dimostra chiaramente che, pur affidando tutti i provvedimenti di
clemenza alla firma del Capo dello Stato, il Costituente aveva inteso distinguere nettamente
le ipotesi di amnistia e dell’indulto, da quella della grazia. Amnistia e indulto non potevano
essere disposti senza un preventivo intervento politico del Parlamento. A causa delle
rationes tradizionalmente sottese all’istituto per la grazia, ogni intervento politico doveva e
deve ritenersi invece per essa precluso.
2.1.3.– Né varrebbe far leva, al fine di riconoscere in capo al Ministro della giustizia dei poteri
di natura sostanziale (id est, di sindacato nel merito) in ordine alla concessione della grazia, sul
disposto dell’art. 89 Cost., a mente del quale “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità”.
Infatti, per quanto concerne il profilo della asserita necessità della proposta ministeriale,
è sufficiente rilevare che la migliore dottrina (2) ha ormai da tempo osservato che l’espressione
“ministri proponenti”, in luogo della più corretta “ministri competenti”, è imputabile
ad un uso improprio della locuzione “ministri proponenti”.
Codesta stessa Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 388/1987, parafrasando il dettato
dell’art. 89 della Costituzione in relazione al provvedimento di grazia ha fatto riferimento
al “Ministro competente” anziché al “Ministro proponente”.
Del resto, con specifico riguardo alla grazia, è del tutto pacifico in dottrina che l’iniziativa
ai fini della concessione del provvedimento di clemenza ben può partire (come è avvenuto
nel caso di specie) dal Capo dello Stato, senza che sia indispensabile una formale proposta
ministeriale (3).
Ne consegue che non sono condivisibili le argomentazioni con cui Ministero della
Giustizia ha motivato il proprio rifiuto di dare corso alla determinazione di concedere la gra-
126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(2) Per tutti, P. VIRGA, Diritto costituzionale, Milano, 1979, 232.
(3) Sul punto si vedano, per tutti, G. ZAGREBELSKY, voce “Grazia (dir. cost.)”, in Enc. dir., Milano,
1970, 764, e L. PALADIN, voce “Presidente della Repubblica”, in Enc. dir., Milano, 1986, 235.
zia ad Ovidio Bornpressi, in particolare l’affermazione che “la Costituzione vigente pone in
capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare la proposta di grazia”, e che
pertanto questi sarebbe “titolare esclusivo del potere di proposta”.
Per quanto riguarda il profilo della necessità che anche il decreto di grazia sia controfirmato
la dottrina è unanime nel riconoscere che la controfirma ministeriale assume un significato
radicalmente diverso a seconda del tipo di atto presidenziale cui viene apposta (4).
Ed invero, con riferimento agli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente
governativi – i quali costituiscono di gran lunga la maggioranza (si pensi, a titolo esemplificativo,
ai decreti di emanazione degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti nonché a
quelli di nomina dei funzionari dello Stato nei casi indicati dalla legge) – la controfirma ha
il significato di attestare la effettiva paternità dell’atto e la conseguente assunzione di
responsabilità politica, in quanto il Capo dello Stato si limita ad un mero controllo di legittimit
à, oltre che di provenienza.
Viceversa, le posizioni dei due organi costituzionali risultano sostanzialmente invertite
con riguardo agli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, tra i quali rientrano la
nomina dei giudici costituzionali e dei senatori a vita, l’invio di messaggi alle Camere ai
sensi dell’art. 87 della Costituzione e la richiesta di riesame di una legge ai sensi dell’art.
74, 2° comma, della Costituzione; in tali casi la controfirma ministeriale si presenta come
un atto dovuto, in quanto ha una funzione, per cosi dire, notarile, di mera attestazione di provenienza
dell’atto da parte del Capo dello Stato, oltre che di controllo della sua regolarità
formale. Pertanto una volta chiarito che la concessione della grazia, per le ragioni che precedono,
è un potere sostanzialmente presidenziale, non può dubitarsi che la controfirma del
Ministro della giustizia, competente ratione materiae, costituisca anch’essa un atto dovuto,
che il Ministro stesso non può rifiutare.
Ex ante, partecipando il Ministro al relativo procedimento essenzialmente in funzione
prodromica e strumentale attraverso l’attività istruttoria, la funzione della controfirma costituisce
mera attestazione di regolarità formale dell’atto.
Infatti, se si riconoscesse che la proposta del Ministro è essenziale per avviare una procedura
di grazia, si attribuirebbe al Ministro stesso un potere di interdizione e quindi di
“veto” assoluto sull’esercizio del potere presidenziale consacrato nell’art. 87 della
Costituzione. Si avrebbe, inoltre, una indebita ingerenza nell’esecuzione della pena, che nell
’ordinamento vigente non è più consentita al potere esecutivo.
Ex post, la controfìrma ministeriale sul decreto di grazia assume una funzione ulteriore
che è quella di impegno a dare esecuzione alla decisione presidenziale.
2.1.4.– Nè sembra invocabile, l’esistenza di una consuetudine costituzionale secondo
cui la concessione del provvedimento di clemenza consegue a una collaborazione tra
Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia.
Questa collaborazione tra Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia ha
assunto infatti nel tempo forme e modalità diverse, collegate, tra l’altro, anche alle modifiche
subite dalle norme dell’ordinamento penitenziario, che hanno progressivamente individuato
nuovi percorsi di risocializzazione dei condannati e consentito l’applicazione di misure
alternative alla detenzione, ad opera della magistratura. Le nuove norme di ordinamento
penitenziario hanno così restituito all’istituto della grazia la sua intima natura equitativo-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 127
(4) Cfr., per tutti, C. MORTATI, op. cit., 428 ss.
umanitaria e hanno consentito – come è reso evidente dalla drastica riduzione del numero
delle grazie concesse – che esso perdesse le finalità di politica penitenziaria che l’avevano
a volte in precedenza pervaso.
Un’ultima considerazione: è noto che per lungo tempo è invalsa una prassi per cui, a
fronte di una istanza di grazia rispetto alla quale il Ministro della giustizia riteneva non sussistenti
i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza, il Ministro stesso
si limitava ad “archiviare” la relativa pratica, senza neppure informarne il Capo dello Stato.
Tale prassi, che finiva per attribuire in qualche misura al Ministro della giustizia dei
poteri di decisione sostanziale in materia, è venuta meno negli ultimi anni, posto che con
nota del 15 ottobre 2003 (Doc. 6) il Presidente della Repubblica ha formalmente chiesto al
Ministro della giustizia – il quale ha immediatamente manifestato la propria adesione con
nota del 17 ottobre 2003 (Doc. 7) – di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie
relative ad istanze di grazia, ai fini delle sue decisioni.
2.1.5.– Un ulteriore argomento in favore della natura esclusivamente presidenziale del
potere di concedere la grazia è desumibile dalla giurisprudenza di codesta Corte
Costituzionale, la quale, in ossequio al superiore principio di separazione dei poteri e di
necessaria “giurisdizionalizzazione” della fase esecutiva delle sanzioni penali, ha dichiarato
a più riprese l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che contemplavano
competenze dell’esecutivo (e cioè quindi del Ministro della giustizia) nella fase di esecuzione
della pena (cfr. Corte Cost., n. 110/1974, relativa al potere di revoca delle misure di sicurezza
ex art. 207 c.p.; Corte Cost., n. 204/1974 e Corte Cost., n. 192/1976, relative al potere
di concedere la liberazione condizionale ex art. 176 c.p.; Corte Cost., n. 114/1974 e Corte
Cost., n. 274/1990, relative al potere di differire l’esecuzione della pena ex art. 147 c.p.).
Di tal che non potrebbe non apparire contraddittorio riconoscere oggi al Ministro della
giustizia poteri decisionali veri e propri in ordine alla concessione della grazia; provvedimento
che, pur essendo connotato da una ratio del tutto peculiare, incide certamente sull’esecuzione
della pena.
Il principio di separazione dei poteri (e della correlativa distinzione delle funzioni) non
risulta, invece, vulnerato dal riconoscimento di siffatte attribuzioni in via esclusiva, al
Presidente della Repubblica, in ragione del ruolo istituzionale di garante super partes che a
tale organo assegna la Costituzione.
2.1.6.– Da ultimo, la tesi della esclusiva pertinenza presidenziale del potere di concedere
la grazia è stata implicitamente condivisa da codesta Corte nella già citata sentenza n.
274/1990.
In quella sede, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del
codice di procedura penale che attribuivano al Ministro della giustizia e non al Tribunale di
sorveglianza il potere di disporre il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.
147, l° comma, n. 1, c.p. (e cioè nelle ipotesi in cui venga presentata domanda di grazia), –
codesta Corte ha disatteso apertis verbis la tesi affermata nella Relazione ministeriale al progetto
definitivo del codice di procedura penale, secondo cui l’attribuzione di tale potere (di
differimento dell’esecuzione della pena) al Ministro della giustizia doveva ritenersi giustificata
sulla base della considerazione che “la prognosi favorevole sulla concedibilità del
beneficio (della grazia – n.d.r.) può essere effettuata soltanto dall’organo che nella prassi
costituzionale esercita il relativo potere”.
Codesta Corte ha in proposito, affermato che “non [vi sono] vincoli costituzionalmente
determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica”,
così chiaramente escludendo l’esistenza di qualsivoglia potere decisionale da parte del
128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Ministro della giustizia (o comunque di sindacato nel merito).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che tutte precedono, non si può dubitare che
il potere di concessione della grazia, nel vigente ordinamento costituzionale, sia riservato in
via esclusiva al Capo dello Stato, e che quindi il rifiuto, opposto dal Ministro della giustizia
nella nota del 24 novembre 2004, di dare corso alla determinazione del Presidente della
Repubblica di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi costituisca una rivendicazione di
poteri insussistenti in capo al Ministro medesimo.
2.2.– D’altronde, il Ministro è sicuramente titolare di poteri istruttori ma questi non
possono che concludersi, al più, con una valutazione. In base al principio di leale collaborazione
tra le istituzioni, egli esprime il proprio parere al Presidente della Repubblica al fine
di pervenire ad un provvedimento condiviso. Con la conseguenza che, nel caso in cui tale
condivisione non si verificasse anche dopo aver esperito un adeguato confronto sui presupposti
(che nel caso di specie, riguardante Ovidio Bompressi, si è svolto), la volontà prevalente
e quindi la decisione finale non possono che essere quelle del titolare del potere costituzionale
di grazia e cioè del Presidente della Repubblica.
Nel contesto delineato la decisione di codesta Corte Costituzionale, oltre a dirimere il
conflitto insorto, verrà ad assumere il precipuo scopo di fare chiarezza definitiva su un punto
importante dell’interpretazione della Costituzione, già oggetto di dibattiti dottrinali di grande
rilevanza.
Quanto precede premesso e ritenuto, il ricorrente chiede che l’Ecc.ma Corte adita
dichiari che non spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla
determinazione, alla quale il Capo dello Stato è pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio
Bompressi e che, conseguentemente, annulli l’atto di cui alla nota 24 novembre 2004 del
Ministro della giustizia.
Si depositano:
1. Decreto del Presidente della Repubblica;
2. Nota del Presidente della Repubblica al Ministro della giustizia dell’8 novembre 2004;
3. Nota del Presidente della Repubblica al Ministro della giustizia del 30 marzo 2004;
4. Nota del Presidente della Repubblica al Ministro della giustizia del 4 giugno 2004;
5. Nota del Ministro della giustizia al Presidente della Repubblica del 24 novembre 2004;
6. Nota del Presidente della Repubblica al Ministro della giustizia del 15 ottobre 2003;
7. Nota del Ministro della giustizia al Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2003.
Roma, 10 giugno 2005 – Il Vice Avvocato Generale Ignazio Francesco Caramazza».
Continua dossier
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 129
130 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Segue
Una ricostruzione possibile
alla luce della riforma del Titolo V
di Lisa Nori
1. – La questione del rapporto tra i poteri del Presidente della Repubblica
e del Ministro proponente (art.89 Cost.) è di vecchia data (1) e si concentra
sulla individuazione dei poteri, tra quelli che l’art.87 della Costituzione gli
attribuisce, che sono propri del Presidente della Repubblica, rispetto ai quali
la controfirma ministeriale assume un valore soltanto formale.
Con la sentenza che si annota la Corte costituzionale l’ha affrontata a
proposito della concessione della grazia.
2.– La parte essenziale della motivazione si trova nel punto 7.2.4: “È
chiaro, infatti, che alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando
l’atto sottoposto alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e,
dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo, mentre ad
essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia
espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, quali – ad esempio
– quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita o
dei giudici costituzionali”.
La Corte non ha indicato quali siano i criteri in base ai quali si deve fare
la distinzione e, di conseguenza, perché gli atti richiamati siano espressione
di poteri propri del Presidente della Repubblica.
Se ne deve dedurre che abbia voluto seguire le argomentazioni svolte in
proposito dalla dottrina.
Lo stesso vale per la conclusione tratta sulla questione sottoposta al suo
giudizio: “A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia,
che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall’art.87 della Costituzione”.
Qualcuno potrebbe lamentare che la sentenza non abbia una motivazione
esauriente e che per questo non abbia soddisfatto tutte le aspettative.
Dall’art.87, infatti, non si ricavano criteri che possano giustificare una
distinzione tra di essi, in particolare quella effettuata dalla Corte costituzionale.
L’insoddisfazione potrebbe essere soprattutto di chi è interessato alla
ricostruzione del sistema.
La sentenza, almeno così sembra a chi scrive, può essere esaminata da
un punto di vista diverso.
3. – L’occasione suggerisce qualche premessa di carattere generale, alla
quale deve essere attribuito un valore soltanto descrittivo di una situazione (2).
(1) V. da ultimo MARTINEZ, Diritto costituzionale, Milano, 2005, pp.438 e ss.
(2) Per questo non si fanno richiami dottrinali. D’altro canto la letteratura sull’argomento è così
vasta che il richiamo, anche se parziale, sarebbe sproporzionato per una semplice nota a sentenza.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 131
Non poche norme della Costituzione italiana (3) hanno la struttura di
clausole generali che per la loro applicazione richiedono una specificazione
da parte del giudice che le applica (4).
Anche se in termini così secchi può sembrare eccessivo, si può dire che
la Costituzione ha il significato e produce gli effetti che gli attribuisce la
Corte costituzionale.
Questa conclusione è, in pratica, inevitabile se si tiene conto del potere che
alla Corte costituzionale è attribuito dall’art.134, in particolare se coordinato
con la natura di clausole generali che hanno molte norme costituzionali.
La Costituzione, per sua natura, è il più politico dei testi normativi di un
ordinamento.
Nel completarne la portata la Corte svolge una funzione politica, ma
politica in senso rigoroso.
Si spiega, pertanto, perché le sue decisioni manchino talvolta di quella che,
per le sentenze degli organi giurisdizionali, viene indicata come motivazione.
La motivazione, come elemento di ogni atto che incide sulla sfera dei
soggetti, secondo l’insegnamento tradizionale è richiesta per consentire la
tutela degli interessi eventualmente lesi.
La mancanza nelle sentenze della Corte costituzionale di una motivazione,
come è richiesta in un atto amministrativo e nelle sentenze (5), si giustifica
non tanto perché le sue sentenze non sono impugnabili, quanto perché,
svolgendo una funzione, più che tecnica, di alta politica, la motivazione finisce
con l’assumere una importanza secondaria rispetto alla definizione delle
posizioni finali.
La tutela, che la motivazione assicura nelle sentenze dei giudici, per
quelle della Corte costituzionale è data dai criteri della scelta dei Giudici,
non fondata su requisiti soltanto tecnici, che nella camera di consiglio consente
il confronto ed il coordinamento delle loro diverse esperienze, anche
culturali.
Non può poi essere trascurato che le sentenze della Corte costituzionale,
quando risolvono questioni incidentali o conflitti di attribuzione, producono
effetti che vanno al di là del singolo giudizio e che incidono sulla struttura
dell’intero ordinamento giuridico perché sono esercizio di potestà di massimo
livello politico (6).
(3) Si potrebbe forse dire che l’osservazione vale per tutte le Costituzioni, almeno per quelle di
tipo occidentale più conosciute.
(4) La Corte Costituzionale si è occupata delle clausole generali o concetti elastici, affermando
che la loro adozione “ non comporta un vulnus del parametro costituzionale..., quando la descrizione
complessiva del fatto… consenta comunque al giudice… di stabilire il significato di tale elemento,
mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando
cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta
alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile” (sentenza n.5 del 2004).
(5) V. rispettivamente art.3 della legge n. 241 del 1990 ed art.111 della Costituzione.
(6) Dopo le modifiche del Titolo V la Corte costituzionale è stata chiamata ripetutamente a decidere
se alcune norme statali potevano essere considerate principi fondamentali ai sensi dell’art.117,
terzo comma, della Costituzione.
132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La motivazione, pertanto, non può avere la stessa rilevanza che ha in un
atto giurisdizionale ordinario.
4. – Come è stato rilevato da molti, tra le peculiarità delle recenti modifiche
costituzionali, almeno di quelle attualmente in vigore, c’è anche quella
di aver modificato il solo Titolo V, senza toccare gli altri Titoli della Parte
Seconda della Costituzione.
Era scontato che sorgessero esigenze di coordinamento e ad esse non
poteva provvedere se non la Corte costituzionale.
Secondo l’art.114 Cost. “La repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Oggi, dunque, lo Stato non si identifica con la Repubblica, della quale è
solo uno degli elementi costitutivi (7).
La domanda consentiva solo una risposta secca: sì o no.
La motivazione, intesa in senso tradizionale, sarebbe stata anche difficile perché la risposta in
ogni caso si riduceva a dire che la norma costituiva un principio fondamentale perché era strutturata
come principio fondamentale.
Lo stesso si verifica anche nelle sentenze la cui posizione è analoga a quella della Corte costituzionale,
in particolare in quelle della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Anche i Trattati sono costituiti in gran parte da clausole generali. La Corte, in particolare quando
decide questioni incidentali, si limita ad enunciare il significato della norma comunitaria rilevandone
lo scopo attraverso valutazioni di politica comunitaria. Anche per esse la tutela si realizza attraverso
la discussione in camera di consiglio dove sono rappresentati non solo gli interessi, ma le culture
dei Paesi membri.
Anche in questo modo si può spiegare l’orientamento che la Corte costituzionale ha assunto nei
suoi rapporti con la Corte di Giustizia.
Pur essendo organo di unica istanza nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la
Corte costituzionale, a quanto risulta, non ha mai fatto rinvii alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE e tutto lascia prevedere che non intenda farlo in futuro. La Corte ha affrontato l’argomento
nella sentenza n. 168 del 1991 nella quale ha confermato di poter procedere alla diretta interpretazione
della normativa comunitaria per giudicare della legittimità costituzionale di una legge
nazionale, “ ferma restando la facoltà di sollevare anch’essa questione di interpretazione ai sensi dell
’art.177 cit.” (oggi art. 234 del Trattato CE).
Essendo giudice di ultima istanza, sarebbe tenuta, e non avrebbe solo la facoltà, a rimettere la
questione alla Corte di Giustizia.
Se per giurisdizione, ai sensi dell’art.234, si deve intendere il giudice tecnico, che fa parte dell
’ordinario sistema di tutele di ogni singolo Stato, la norma si potrebbe considerare non applicabile
all’organo che esercita poteri di alta politica, anche se in forma giurisdizionale.
Questione diversa è se una tale presa di posizione di un giudice statale sarebbe corretta dal punto
di vista comunitario, questione che non interessa in questa sede.
(7) In base alla formulazione iniziale dell’art.114 (“La Repubblica si riparte in Regioni, Province
e Comuni”) il GIANNINI (Enciclopedia del diritto, Milano, 1988, XXIX, v. Repubblica), dopo aver premesso
che il termine in alcune norme della Costituzione, compreso l’art.114, “si ritrova…. come equivalente
di complesso dei pubblici poteri costituiti dallo Stato e dagli enti pubblici che nel loro insieme
compongono l’ordinamento” ha rilevato che altre volte, come nell’art.91, “Repubblica significa
semplicemente Stato”, per concludere che “Ricorre quindi una certa promiscuità di linguaggio in ordine
alle voci Repubblica = Stato. Il che è stato spiegato col dire che nella prima evenienza si è voluto
conferire all’eloquio della Costituzione una maggiore solennità di linguaggio, essendo la promiscuità
medesima priva di conseguenze giuridiche, in quanto di chiaro significato”.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 133
Tutti quelli che sono indicati nell’art.114 sono soggetti che hanno personalit
à giuridica pubblica.
Si può dire, pertanto, che la Repubblica è costituita da un numero, tutt
’altro che esiguo, di persone giuridiche pubbliche, appartenenti alle categorie
indicate nell’art.114.
Una struttura di questo genere non può essere che associativa se non si
vuole pensare ad una figura di tipo nuovo.
La Repubblica non dovrebbe ancora essere considerata come solo ordinamento,
perché, salvo che nell’art.114 non si veda una improprietà terminologica,
non si può dire che un ordinamento sia costituito da enti pubblici (8).
Se la Repubblica ha oggi una struttura associativa nella quale sono inseriti
gli enti esponenziali del nuovo sistema di potestà delineato nel Titolo V,
si può concludere che viene ad essere un soggetto di diritto, anche se non
dotato di personalità giuridica, titolare non di una capacità giuridica generale,
ma esclusivamente di quei rapporti che, per il momento, trovano la loro
fonte solo nella Costituzione (9).
La Repubblica, dunque, può essere considerata come soggetto di rilievo
solo costituzionale, titolare di quelle potestà e, in genere, di quei rapporti che
ad essa debbono essere ricondotti in base alle norme costituzionali.
La nuova configurazione costituzionale, delineata nel Titolo V, incide
anche sulla posizione del Presidente della Repubblica.
L’art. 87 lo qualifica come capo dello Stato.
Le due qualifiche oggi non sono sovrapponibili, come lo erano prima
delle ultime modifiche costituzionali.
Il Presidente della Repubblica, per questo organo della Repubblica nella
struttura che gli è stata data dal nuovo Titolo V, in quanto capo dello Stato è
organo di un soggetto diverso, che fa parte della struttura associativa della
Repubblica, della quale è soltanto uno dei costituenti.
Il raccordo tra Repubblica e Stato si realizza, pertanto, anche nel
Presidente della Repubblica, le cui funzioni ed i cui poteri vanno esaminati
separatamente per verificare se sono riconducibili alla Repubblica o allo Stato.
(8) Si potrebbe arrivare alla conclusione esclusa nel testo solo considerando che anche gli enti
siano presi in considerazione come ordinamenti, tesi che non sembra sia stata sostenuta fino ad oggi.
(9) “Occorre osservare che, se da un lato la capacità e soggettività giuridica coincidono per quanto
attiene al momento dell’acquisto (nascita), esse possono anche essere disgiunte; nel senso che, mentre
le persone fisiche non possono non essere soggetti di diritto, l’ordinamento può escludere alcuni
soggetti da destinatari delle norme o prevederli come destinatari soltanto in presenza di determinati
presupposti di fatto. L’esclusione o la limitazione della capacità giuridica è fenomeno che interessa
particolarmente il campo del diritto pubblico…. Esistono, in altri termini, delle norme che si indirizzano
indistintamente a tutte le persone fisiche soggetti di diritto; e delle altre che si indirizzano soltanto
ad alcuni di essi, limitando od escludendo, pertanto, la capacità giuridica degli altri” (MARTINEZ,
Diritto costituzionale, cit., p. 104).
L’argomento è trattato più ampiamente di quanto non lo sia nel testo in L. NORI, Gli enti territoriali
nel Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, in Quaderni del Consiglio della Regione
Marche, n.60/ 2004, p.25 e ss.
134 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Quando esercita i poteri che il nuovo Titolo V ha conservato allo Stato,
opera come Capo dello Stato. Quando esercita poteri non più statali opera,
invece, come Presidente della Repubblica, quindi anche negli interessi, coordinati
ma non coincidenti, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane
e delle Regioni.
5. – Non si può, pertanto, continuare a considerare tra di loro omogenee
le attribuzioni conferite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione.
Vanno distinte quelle che sono rimaste statali da quelle che sono passate alla
Repubblica.
Nell’indagine si deve tenere conto del fatto che lo Stato è solo uno dei
soggetti che costituiscono la Repubblica e che ciascuno di questi ha ricevuto
una nuova collocazione dal Titolo V modificato.
L’indagine potrebbe diventare molto complessa e, di conseguenza, troppo
lunga. Ci si limita all’essenziale, con la consapevolezza che in questo
modo si perde di rigore.
Per vedere a quale soggetto possano essere riferite le potestà attribuite al
Presidente della Repubblica, in particolare quelle elencate nell’art.87, si
dovrebbe tenere conto degli interessi dello Stato e degli enti che costituiscono
la Repubblica, attribuendo al primo quelle che si ricollegano solo a suoi
interessi ed alla Repubblica quelle che investono gli interessi di tutti o di più
di uno dei soggetti, oltre lo Stato, che costituiscono la Repubblica.
Si può fare qualche esempio.
La indizione delle elezioni delle nuove Camere e l’autorizzazione a presentare
alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo sono sicuramente
funzioni statali.
Le Camere (art.55) ed il Governo (art.92) sono organi statali e i poteri
che sono esercitati in relazione ad essi non possono essere che dello Stato.
Al Presidente della Repubblica è attribuito il comando delle Forze
Armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.
La difesa, dal punto di vista tecnico-militare è tutt’ora affidata allo Stato (10).
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore, oltre che
in qualità di organo dello Stato, anche per rappresentare in esso gli interessi
degli altri enti che costituiscono la Repubblica, tutelati dalla difesa in condizioni
di parità con lo Stato.
Il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio supremo
di difesa sono, pertanto, funzioni da riferirsi alla Repubblica e non allo
Stato.
Per ritenere il contrario bisognerebbe considerare la difesa come rivolta
soprattutto alla tutela dello Stato e solo in via riflessa degli altri enti, ma in
questo modo non attenendosi alla collocazione che ad essi è oggi attribuita
dall’art.114.
Lo stesso si può dire per la presidenza del Consiglio superiore della
magistratura e la nomina dei Giudici costituzionali.
(10) Basterà rilevare che tutt’ora è previsto un Ministero della difesa.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 135
La giustizia, nei suoi diversi livelli, non è svolta nell’interesse del solo
Stato, ma di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, in particolare
quella costituzionale che addirittura tutela ognuno di essi verso gli altri (11).
Anche in questo caso le funzioni attribuite dall’art.87 sono svolte nell
’interesse non del solo Stato, ma dell’intera Repubblica.
La concessione della grazia e la commutazione delle pene rientrano sicuramente
nelle funzioni di giustizia (12).
Se si accettano queste premesse, la conclusione è praticamente obbligata:
il primo comma dell’art.89 è stato abrogato, o modificato, anche se parzialmente,
nel senso che non può essere più applicato alle funzioni presidenziali
riferibili alla Repubblica perché si consentirebbe ad un Ministro, che è
organo dello Stato, ma non della Repubblica, di interferire nell’esercizio di
una funzione che non è più del soggetto (lo Stato) di cui è organo.
In caso contrario verrebbero lese le posizioni dei soggetti indicati nell
’art.114 che oggi sono tutelate dalla Costituzione attraverso la nuova struttura
della Repubblica.
6. – Questa conclusione può, al primo esame, provocare qualche perplessit
à, che non sembra giustificata.
L’aver modificato solo il Titolo V, senza toccare gli altri Titoli della Parte
Seconda della Cosituzione, non poteva non causare qualche problema di
coordinamento.
Una delle forme possibili di coordinamento era l’abrogazione, o la modifica,
implicita di alcune norme.
Anche se è formalizzato nell’art.15 delle Disposizioni sulla legge in
generale, il principio della abrogazione per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti è applicabile anche alle norme costituzionali.
Secondo quello che è stato definito il concetto moderno, l’abrogazione
(13) ricorre a queste condizioni: l’esistenza di un potere giuridico permanente
e potenzialmente inesauribile; l’esercizio concreto e individuato di tale
potere, da cui deriva un determinato atto giuridico; il rinnovato esercizio,
sempre concreto e individuato, del potere medesimo, da cui deriva un ulteriore
atto, idoneo a far cessare (ex nunc) l’efficacia giuridica del precedente.
Questa possibilità ricorre in ogni caso di potere normativo, non solo di
quello legislativo. Il principio enunciato nell’art.15 delle preleggi, pertanto,
è di ordine generale.
(11) Non si può arrivare a conclusioni contrarie per il fatto che i militari ed i magistrati siano
dipendenti statali.
La dipendenza organica non va messa sullo stesso piano dei poteri esercitati.
Poiché la Repubblica è soggetto solo di rilievo costituzionale, l’esercizio delle funzioni attribuibili
alla Repubblica non può essere svolto che da soggetti che si trovano in rapporto organico con un
soggetto diverso, che, nei casi presi in esame, non può essere che lo Stato.
(12) Non risulta che sia mai stato messo in dubbio. Il fatto stesso che la controversia sia nata tra
Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia lo conferma definitivamente.
(13) V. PUGLIATTI, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, I, v. Abrogazione. Teoria generale
e abrogazione degli atti normativi, p. 142.
Il nuovo articolo 114 Cost. ha reso non più omogenei i poteri del
Presidente della Repubblica.
A quelli oggi esercitati in qualità di organo delle Repubblica non è più
applicabile l’art.89 Cost. che si deve ritenere abrogato parzialmente.
La firma del Ministro, pertanto, non sarebbe più l’atto “con il quale il
Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’istruttoria e
del procedimento eseguito”, come ha ritenuto la Corte costituzionale, ma
non sarebbe più necessaria (14).
In questo senso sembra orientato anche il Presidente della Repubblica se,
come è stato riferito dalla stampa, ha provveduto ad istituire presso la
Presidenza della Repubblica un ufficio apposito, che potrebbe provvedere
all’intera istruttoria.
136 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(14) La Corte costituzionale, a sostegno della sua decisione, ha fatto alcune ipotesi, distinte per l’iniziativa
del procedimento. L’iniziativa del Ministro della giustizia non assumerebbe una funzione
diversa da quella di altri e non potrebbe condizionare il Presidente della Repubblica se non, forse,
richiedendogli un provvedimento formale. Il Presidente della Repubblica, naturalmente, potrebbe
provvedere anche d’iniziativa propria.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 137
Foro erariale e giudice naturale
(Corte Costituzionale, ordinanza 20 - 24 febbraio 2006, n. 71)
Mentre si procedeva all’unificazione delle Corti di Cassazione regionali
nella Cassazione del Regno, con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2828, veniva
istituito il «foro dello Stato».
Tale previsione fu senza dubbio dettata dall’esigenza di far corrispondere
all’Unità dello Stato, un’unità di indirizzo nel campo giuridico. Infatti, il
grande numero dei fori in cui conveniva la P.A., da un lato, impediva che il
contributo apportato dai liberi professionisti e dagli avvocati dello stato
potesse consolidarsi in un comune pensiero e, dall’altro, che si formasse una
giurisprudenza uniforme, la quale presuppone una specifica competenza
nelle materie speciali.
Il foro erariale fu introdotto, inoltre, anche per ragioni di convenienza
economica: senza di esso, un dispendio economico maggiore ricadrebbe su
tutti i cittadini, imponendo, in primis, oneri tributari più gravosi.
Del principio del foro dello Stato è stata spesso discussa la compatibilità
con le disposizioni costituzionali (1) ma, a ben guardare, esso non contrasta né
con l’art. 3, perché non assicura allo Stato alcuna posizione di preminenza, né
con l’art. 25, poiché non distoglie alcuno dal giudice precostituito per legge,
né con gli artt. 24 e 113, dal momento che non impedisce né diminuisce la tutela
giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.
Merita particolare segnalazione il preteso contrasto con l’art. 25 Cost.
La Corte ha costantemente ritenuto che l’art. 25, vietando la costituzione
del giudice a posteriori, ponga in essere una riserva di legge, nel senso di
consentire soltanto una competenza fissata immediatamente ed esclusivamente
dalla legge. In sintesi, l’art. 25 tutela il diritto del cittadino ad una previa
e non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, ovvero, il
diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato in relazione ad
un fatto già verificatosi. Non c’è ragione, dunque, per dubitare della legittimit
à delle norme che istituiscono fori speciali in relazione a predeterminate
categorie di controversie, tanto più se ancora non insorte.
L’attributo “naturale” ha un significato strettamente connesso al principio
successivamente enunciato, al quale si limita a conferire solennità: giudice
“naturale” è il giudice “precostituito per legge”, quello che è possibile identificare
sulla base delle norme preesistenti del codice di rito e delle leggi speciali.
Proprio di recente, con ordinanza del 26 luglio 2006, la Cassazione ha
sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 6,
comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato), per contrasto con l’art. 25, comma primo della Costituzione, nella
(1) E ciò sin dai lontani anni ’60. A titolo esemplificativo, si ricordi la sentenza del 1963 n. 119.
138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
parte in cui «prevede, in caso di chiamata in causa dello Stato, che la competenza
si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in
base al mero esercizio discrezionale di scelta dell’amministrazione».
Nel corso di un giudizio civile tra privati, il Tribunale ordinario di Pisa,
in composizione monocratica, ordinava la chiamata in causa del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il quale, costituitosi, eccepiva l’incompetenza
territoriale del predetto Tribunale, essendo competente il Tribunale
ordinario di Firenze, a norma dell’art. 25 cod. proc.civ.
Avendo il giudice accolto l’eccezione, l’attore impugnava la sentenza
dichiarativa dell’incompetenza con istanza di regolamento, sostenendo l’applicazione
del «foro erariale» soltanto nei processi davanti ai giudici collegiali,
ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resistendo all’impugnazione,
chiedeva che fosse dichiarata la competenza del Tribunale ordinario
di Firenze a norma dell’art. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933. Il ricorrente,
a questo punto, eccepiva l’illegittimità costituzionale di tale norma.
Il giudice rimettente osservava che la norma denunciata, collegando l’applicazione
del «foro erariale» alla mera richiesta dell’amministrazione statale,
intervenuta coattivamente in giudizio e, quindi, facendo dipendere da tale
richiesta lo spostamento del giudice competente a far conoscere della causa
principale, sembra porsi in contrasto con l’art. 25, comma primo, Cost., poich
é le parti di detta causa vengono distolte dal giudice naturale precostituito
per legge in ordine alla stessa causa, per effetto di una scelta rimessa alla libera
volontà dell’amministrazione e non disciplinata in alcun modo dalla legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, concludeva per l’inammissibilità
ovvero l’infondatezza della questione, osservando che, secondo consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto «foro erariale»
è inderogabile ed attrae l’intera controversia, in caso sia di litisconsorzio
necessario, sia di consorzio facoltativo, sia di litisconsorzio successivo a
seguito di intervento coatto, sicchè, in tali casi, non sussiste alcun margine di
discrezionalità nello spostamento della causa davanti al tribunale del luogo
dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 71 del 2006, la Corte Costituzionale, considerato che
l’ordinanza di rimessione non lascia comprendere se la pretesa violazione
del precetto di cui all’art. 25 Cost. sia ravvisata nella circostanza che le parti
private sono distolte dal giudice naturale da esse individuato secondo le
regole ordinarie, ovvero nella circostanza che, potendo la pubblica amministrazione
non proporre l’eccezione d’incompetenza, ad essa sia consentito, a
suo libito, di sottrarsi al criterio del foro erariale, ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,
comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Dott.ssa Marika Piscitelli
Corte Costituzionale, ordinanza 20 – 24 febbraio 2006, n. 71 – Pres. A. Marini – Red. F.
Bile – Ricorso di M. P. (Avv.ti F. Caffarelli e G. Marinai) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (ct. 38312/04, Avv. dello Stato G. Fiengo).
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 139
«(Omissis) Ritenuto che la Corte di Cassazione – investita di un ricorso per regolamento
di competenza, proposto avverso una sentenza con cui il Tribunale ordinario di Pisa, all’esito
di un giudizio civile tra parti private, nel quale era stato chiamato a intervenire, iussu
iudicis, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha dichiarato la propria incompetenza
territoriale, per essere competente il Tribunale ordinario di Firenze, quale «foro della pubblica
amministrazione» – ha sollevato, con ordinanza del 26 luglio 2004, questione di legittimit
à costituzionale, in riferimento all’art. 25, comma primo, della Costituzione, dell’art. 6,
comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata
in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale
o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell’amministrazione
»;
– che, in punto di fatto, la Corte rimettente riferisce che, nel corso di un giudizio tra
privati avente ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà pro quota di una scultura
archeologica, l’adito Tribunale ordinario di Pisa, in composizione monocratica, aveva ordinato,
ai sensi dell’art. 107 del codice di procedura civile, la chiamata in causa del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il quale, costituitosi, ha eccepito l’incompetenza territoriale
del predetto Tribunale, essendo competente il Tribunale ordinario di Firenze, a norma dell
’art. 25 cod. proc. civ.;
– che, avendo il giudice accolto l’eccezione, l’attore ha impugnato la sentenza dichiarativa
dell’incompetenza con l’istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.,
sostenendo che il «foro erariale» trova applicazione soltanto nei processi davanti ai giudici
collegiali, dal momento che l’art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 deve essere interpretato,
alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), nel senso che la previsione dei «giudizi innanzi ai pretori
ed ai conciliatori», per i quali «le norme ordinarie di competenza rimangono ferme,
anche quando sia in causa un’amministrazione dello Stato», si riferisce oggi ai giudizi già
innanzi ai pretori ed ora innanzi ai tribunali in composizione monocratica;
– che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha resistito all’impugnazione, chiedendo
che, a conferma dell’impugnata sentenza, sia dichiarata la competenza del Tribunale
ordinario di Firenze, a norma dell’art. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933 e che il ricorrente,
a sua volta, ha eccepito l’illegittimità costituzionale di tale norma;
– che la Corte rimettente – rilevato, preliminarmente, che la normativa del decreto legislativo
n. 51 del 1998, essendo entrata in vigore il 2 giugno 1999, è irrilevante, a norma dell
’art. 5 cod. proc. civ., ai fini della determinazione della competenza, posto che il giudizio è
stato instaurato con citazione notificata il 14 gennaio 1999 – osserva che la competenza a
giudicare la controversia de qua va determinata in base all’art. 25 cod. proc. civ. e all’art. 6
del regio decreto n. 1611 del 1933, il quale – dopo aver stabilito (al primo comma, il cui
disposto è stato poi recepito nell’art. 25 cod. proc. civ.) che la «competenza per cause nelle
quali è parte un’amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti […], spetta al
tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato
nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello che sarebbe competente secondo le
norme ordinarie» – prevede (al secondo comma) che, «quando un’amministrazione dello
Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell’azione in
140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell’amministrazione, con ordinanza del presidente,
all’autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente»;
– che tale ultima disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice ordini l’intervento
di un’amministrazione statale, cui ritenga comune la causa, ai sensi dell’art. 107 cod.
proc. civ., come già affermato dallo stesso giudice di legittimità (Cass. 17 aprile 1982, n.
2340);
– che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, alla stregua
del richiamato indirizzo interpretativo, dovrebbe essere dichiarata la competenza del
Tribunale ordinario di Firenze, ove ha sede l’Avvocatura dello Stato, poiché il Ministero,
chiamato in causa iussu iudicis, ha chiesto l’applicazione del foro erariale, ai sensi dell’art.
6, comma secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933;
– che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente
osserva che la norma denunciata, collegando – nel caso di chiamata in garanzia ovvero per
ordine del giudice – l’applicazione del «foro erariale» alla mera richiesta dell’amministrazione
statale, intervenuta coattivamente in giudizio (ex art. 106 o 107 cod. proc. civ.), e,
quindi, facendo dipendere da tale richiesta lo spostamento del giudice competente a conoscere
della causa principale, sembra porsi in contrasto con l’art. 25, comma primo, Cost.,
poiché le parti di detta causa vengono distolte dal «giudice naturale precostituito per legge»
in ordine alla stessa causa, per effetto di una scelta rimessa alla libera volontà dell’amministrazione
e non disciplinata in alcun modo dalla legge;
– che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità
ovvero l’infondatezza della questione, osservando, in linea preliminare, che, nel caso di specie,
si versa in un’ipotesi non già di «chiamata in garanzia», prevista dall’art. 6, comma
secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933, bensì di «comunanza di causa», cui si applica
la disposizione del primo comma del medesimo art. 6 e che, secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto «foro erariale» è inderogabile ed
attrae l’intera controversia, in caso sia di litisconsorzio necessario, sia di litisconsorzio
facoltativo, sia di litisconsorzio successivo a seguito di intervento coatto, sicché, in tali casi,
non sussiste alcun margine di discrezionalità nello spostamento della causa innanzi al tribunale
del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato;
– che, inoltre, la Corte Costituzionale, con ripetute pronunce, ha ritenuto conforme a
Costituzione la normativa dell’art. 25 cod. proc. civ. e del regio decreto n. 1611 del 1933,
osservando che «la regola del foro dello Stato, per un verso non menoma in modo apprezzabile
l’esercizio del diritto di difesa da parte del singolo, né sotto il profilo del costo né sotto
quello del disagio; per altro verso ha una adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse
generale (ridondanti anche a beneficio dei singoli), collegabili al soddisfacimento dell’esigenza
di concentrare – in vista di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri
e migliori risultati per la collettività – gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e dell’esigenza di
concentrare – ancora una volta in vista del migliore rendimento del servizio – i giudizi cui
partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie» (ordinanza n. 189 del 1989);
che, in tale contesto, la questione è infondata, in quanto la norma denunciata rende derogabile
(su eccezione di parte) un foro che, per regola generale, è automatico e inderogabile,
così rimettendo, ragionevolmente, al prudente apprezzamento della parte pubblica chiamata
in causa la valutazione della rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto nel giudizio.
Considerato che la Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 25, comma primo, della Costituzione, dell’art. 6, comma secondo, del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato), in quanto, collegando – nel caso di chiamata in garanzia ovvero
per ordine del giudice – l’applicazione del «foro erariale» alla mera richiesta dell’amministrazione
statale, intervenuta coattivamente in giudizio (ex art. 106 e 107 del codice di procedura
civile), e, quindi, facendo dipendere da tale richiesta lo spostamento del giudice competente
a conoscere della causa principale, distoglie le parti di detta causa dal «giudice naturale
precostituito per legge», per effetto di una scelta rimessa alla libera volontà dell’amministrazione
e non disciplinata in alcun modo dalla legge;
– che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto l’ordinanza di rimessione,
nel censurare la norma che riconosce alla pubblica amministrazione il potere di far valere
o non l’incompetenza del giudice adito in favore di quello del cosiddetto «foro erariale»,
non lascia comprendere se la pretesa violazione del precetto di cui all’art. 25 Cost. sia ravvisata
nella circostanza che le parti private sono distolte dal giudice naturale da esse individuato
secondo le regole ordinarie ovvero nella circostanza che, potendo la pubblica amministrazione
non proporre l’eccezione d’incompetenza, ad essa sia consentito, a suo libito, di
sottrarsi al criterio inderogabile del «foro erariale»; in sintesi, non è dato comprendere se si
censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale
ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale,
non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata;
– che, nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione
del «foro erariale», è evidente che la Corte rimettente avrebbe dovuto fare oggetto dei
suoi rilievi l’art. 25 cod. proc. civ. (ovvero l’art. 6, comma primo, del regio decreto n. 1611
del 1933), così come è evidente che, nel secondo caso, la questione è irrilevante nel giudizio
a quo, in quanto per tale giudizio è stata dichiarata la competenza del giudice naturale
della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato), sollevata, in riferimento all’art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla Corte di
Cassazione con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il
20 febbraio 2006».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 141
142 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Servizi pubblici locali: l’illegittimità costituzionale
degli affidamenti diretti prorogati oltre i
termini previsti dalla legislazione statale.
(Corte Costituzionale, sentenza 3 marzo 2006 n. 80)
La normativa nazionale, nell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L),
dopo un lungo contenzioso con gli organismi comunitari, ha sostanzialmente
riprodotto le indicazioni emerse dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee tipizzando la figura dell’affidamento
diretto ovvero dell’in house providing.
Tale disposizione rende possibile agli enti locali l’affidamento diretto a
società con capitale interamente pubblico, e rispondenti ai requisiti ivi enucleati,
di servizi pubblici locali senza l’obbligo di esperire alcuna procedura
di evidenza pubblica.
Tuttavia, non può non rimarcarsi che, ove la possibilità di affidamento in
house venga rimessa alla totale discrezionalità degli enti locali, si corre il
serio rischio di ottenere una totale chiusura del mercato in contrasto con i
principi cardine dell’Unione Europea.
Per tale motivo, sin dalla nota sentenza Teckal (1) la Corte di Giustizia
si è premurata di sottolineare come, ancorché astrattamente compatibile con
un mercato di tipo concorrenziale, l’affidamento in house debba considerarsi
una ipotesi eccezionale che sola possa giustificare la mancata applicazione
delle regole in materia di concorrenza, altrimenti cogenti in tutti casi di
affidamento di un servizio pubblico a soggetto diverso dalla stessa amministrazione
(2).
In altre parole, le istituzioni comunitarie, pur riconoscendo l’ammissibilit
à della fattispecie di affidamento diretto la considerano un’ipotesi palesemente
residuale ed eccezionale, dando per scontato che l’ipotesi normale sia
rappresentata dall’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
Ciononostante, nella prassi applicativa l’affidamento in house è stato utilizzato
spesso come un espediente atto a perpetuare situazioni monopolistiche
di gestione dei servizi pubblici locali, peraltro strumentali al mantenimento
di fenomeni clientelistici prodotti dall’inestricabile intreccio tra politica
e amministrazione pubblica.
(1) Corte di Giustizia delle Comunità Europee: causa C-107/98.
(2) Tale eccezionalità è stata sottolineata anche dalla Commissione la quale, con esplicito riferimento
ai principi enunciati nella sentenza Teckal, ha sentito l’esigenza di precisare che l’ipotesi dell
’affidamento in house “non può valere ad escludere in maniera generale dal campo di applicazione
delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni ogni affidamento di un servizio
che venga effettuato da un ente locale in favore di una società a capitale maggiormente o totalmente
pubblico”.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 143
Al fine di incentivare il superamento di tali assetti monopolistici, nella
gestione del servizio di trasporto pubblico locale, il legislatore è intervenuto
imponendo, con l’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, “la
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi [attualmente affidatari
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale] in società di capitali,
ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l’eventuale
frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di
gestione” e specificando altresì che “di tali società, l’ente titolare del servizio
può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni; ove la
trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato,
provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre
mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all’affidamento immediato
del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al
comma 2 lett. a)”.
Nel comma successivo, il 3-bis (3), è stata peraltro prevista la possibilit
à per le regioni di prorogare la durata degli attuali affidamenti entro e non
oltre il 31 dicembre 2006 (4) al fine di “incentivare – secondo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo in parola – il superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei
servizi di trasporto regionale e locale” (5).
In particolare, a norma di detta disposizione “le regioni prevedono un
periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel
corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali
concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3,
ma con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali
mediante procedure concorsuali […] Trascorso il periodo transitorio, tutti i
servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di
cui al comma 2 lettera a)”.
Come è stato efficacemente sottolineato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza in commento la “fissazione di un termine massimo entro il quale
(3) Entrambi i commi sono stati introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 recante conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale).
(4) Tale termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell’art. 11, comma 3 legge 1 agosto 2002,
n. 166, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 23 , D.L. 24 dicembre 2003, n 355, come modificato
dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 394 dell’art. 1, legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006). Peraltro il comma 393 del medesimo articolo
ha inserito, dopo il citato comma 3-bis, altri cinque commi, che disciplinano anche la possibilità che
le regioni prevedano, a determinate condizioni, alcuni tipi di ulteriore proroga dell’affidamento, fino
ad un massimo di 12 mesi.
(5) Peraltro tale finalità emerge anzitutto nell’art. 4, comma 4, lett. b), della legge 15 marzo 1997
n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la
riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa) a norma del quale il decreto delegato in materia
di trasporto pubblico locale avrebbe dovuto – tra l’altro – “definire le modalità per incentivare il superamento
degli assetti monopolistici nella gestione di servizi di trasporto urbano ed extraurbano”.
144 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
deve concludersi la fase transitoria e quindi generalizzarsi l’affidamento
tramite procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico locale assume
un valore determinante, poiché garantisce che possa giungere davvero in
termini certi all’effettiva apertura della concorrenza di questo particolare
settore, così dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione
del mercato dei servizi di trasporto locale”.
Nonostante tale disposizione non possa essere interpretata se non come
un intervento statale diretto ad incentivare lo sviluppo di un mercato concorrenziale
nel settore del trasporto pubblico locale e, come tale, rientrante
nella competenza esclusiva dello Stato (a norma dell’art. 117 comma 2 lett.
e) Cost.), non sono mancati interventi legislativi regionali con cui, contestualmente
alla programmata cessione a terzi di quote (tale cessione congegnata
in modo tale, però, da permettere agli enti locali di mantenere sostanzialmente
il controllo di codeste aziende) del capitale delle aziende affidatarie
dei servizi di trasporto locale, è stata disposta altresì la proroga degli
attuali affidamenti ben oltre il termine del 31 dicembre 2006 previsto dalla
norma in parola.
In particolare, la pronuncia in esame conclude un processo iniziato con
la presentazione di più ricorsi da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, avverso l’art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio (6) 3
marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto
pubblico locale a partecipazione regionale), l’art. 2, comma 2, della legge
della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto
pubblico locale), l’art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre
2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia
di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive
modificazioni), l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della
Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale
7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale») per
contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
(6) In merito a tale normativa la Corte ha peraltro provveduto a dichiarare la cessazione della
materia del contendere dal momento che la disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata
radicalmente modificata dall’art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 che ha
sostituito il termine originariamente previsto (cinque anni dal 31 dicembre 2003) su cui si fondavano
le doglianze del Presidente del Consiglio dei ministri, con il termine del 31 dicembre 2004, «fatte
salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale». “In tal modo – sottolinea la Corte – il legislatore
regionale, ancor prima che la norma potesse essere applicata in deroga ai parametri indicati
dal ricorrente (tutti sostanzialmente riconducibili al termine ultimo fissato dalla legislazione statale
per l’entrata in vigore delle nuove modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto locale
mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché alle condizioni che la medesima legislazione statale
stabilisce per le proroghe degli affidamenti preesistenti), è rientrato nell’ambito legislativo ad esso
esplicitamente riservato dal comma 3-bis dell’art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 145
In primo luogo, l’Avvocatura dello Stato ha lamentato che tali leggi
regionali di proroga si porrebbero in contrasto con l’articolo 117, primo
comma, della Costituzione, in quanto “suscettibili di alterare il regime di
libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi
comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici,
derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, nonché, nel caso delle
leggi della Regione Lazio e della Regione Liguria, anche dalle direttive n.
93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni)
e n. 92/50/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi)”.
In merito va infatti sottolineato che la Corte Costituzionale ha più volte
considerato le norme comunitarie utilizzabili come parametro di legittimità,
stante la modifica dell’art. 117 Cost., per cui il legislatore, statale e regionale,
deve espletare la propria attività tenendo conto dei vincoli derivanti dal
dettato costituzionale “nonché di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali” (7).
In secondo luogo, le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, come
precedentemente evidenziato, la competenza esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto quindi con l’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
In particolare, tale contrasto sorge tra l’art. 18 della legge 422/97 nella
parte in cui quest’ultimo impone un termine entro il quale si deve necessariamente
procedere all’affidamento dei servizi di trasporto locale mediante
procedure di evidenza pubblica e le disposizioni impugnate, stante la previsione,
in queste ultime, della proroga degli affidamenti diretti di tali servizi
ben oltre il termine indicato nella disposizione statale.
A fronte di tali censure, la Corte fonda la propria declaratoria di incostituzionalit
à sulla violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) e quindi sul
presupposto che, in una materia come la tutela della concorrenza, demandata
dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato non è da ritenersi
in alcun modo ammissibile un intervento legislativo regionale in deroga
alla disciplina statale.
In particolare, la Consulta ha evidenziato che, né può essere affermata la
riconducibilità della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia
legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117
Cost., né il legislatore regionale può pretendere di modificare “anche solo in
parte disposizioni come il comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del
1997, che è formulato in forma chiaramente inderogabile e che, per di più,
prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale.
Ciò non avviene a caso, poiché vi si prevede che le Regioni siano ecce-
(7) In tal senso inter multis Corte Costituzionale sent. n. 486/2005; n. 286/2005; n. 166/2004 e
7/2004.
zionalmente legittimate, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione
del settore, a ritardarne in parte l’immediata applicazione a certe condizioni
ed entro un periodo massimo”.
In altre parole, la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 3
marzo 2006, n. 80 non si fonda soltanto sul contrasto delle disposizioni
impugnate con l’art. 117 comma 1 Cost. in quanto tali disposizioni sarebbero
suscettibili di alterare il regime del libero mercato delle prestazioni e dei
servizi bensì anche, e soprattutto, sul contrasto delle stesse con la disciplina
statale contenuta nell’art 18, comma 3-bis, D.Lgs. 422/97, in quanto tale
materia devesi considerare rientrante nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato, esercitata, per ciò che qui interessa, con una disposizione evidentemente
inderogabile.
In conclusione, tale sentenza, oltre a riaffermare, qualora ve ne fosse ancora
bisogno, la necessaria subordinazione dell’attività legislativa nazionale ai
principi di diritto comunitario ha anche, e soprattutto, provveduto ad evidenziare
l’importanza della concorrenza nel settore dei trasporti pubblici, denunciando
una volta per tutte, sull’onda delle numerose procedure d’infrazione
attivate in merito dalla UE, l’illegittimità (recte l’incostituzionalità) di qualsivoglia
tentativo di mantenimento degli assetti monopolistici esistenti in nome
di una maggiore qualità e convenienza dei servizi offerti alla collettività.
Dott. Fabio Colavecchi
Corte Costituzionale, sentenza 3 marzo 2006, n. 80 – Pres. A. Marini – Red. U. De Siervo
– Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. dello Stato G. Fiengo) c/ Regioni Lazio,
Liguria (Avv. G. Benghi), Veneto (Avv.ti R. Morra, M. Bertolissi, L. Manzi).
«[Omissis] Considerato in diritto. 1. – Con distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art.
1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di societ
à esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), l’art. 2, comma
2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale),
l’art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione
autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale
» e successive modificazioni), l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione
Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23,
recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), l’art. 25 della legge della Regione Veneto
25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla
legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica
ed edilizia), per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
2. – Tutte le censure prospettate nei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri sono
accomunate dal fatto di avere ad oggetto disposizioni regionali che variamente introducono
proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al termine ultimo, previsto
dal legislatore statale, per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi
146 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica. Il ricorrente, in particolare,
lamenta che disposizioni regionali di proroga si porrebbero in contrasto con l’articolo
117, primo comma, della Costituzione, in quanto suscettibili «di alterare il regime di libero
mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del
Trattato CE», nonché, nel caso delle leggi della Regione Lazio e della Regione Liguria, anche
dalle direttive n. 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli
enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) e n. 92/50/CEE (Direttiva del Consiglio
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi).
Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, la competenza esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 50 del 2005, ha impugnato
anche l’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, contenente una disciplina
in tema di installazione di impianti di telecomunicazioni.
Per ragioni di disomogeneità della materia, le questioni di costituzionalità prospettate
in relazione alla suddetta disposizione verranno trattate separatamente da quelle concernenti
la disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale sollevate con gli altri ricorsi del
Presidente del Consiglio dei ministri e appena illustrate, per essere definite con distinta decisione
di questa Corte.
4. – Considerata la sostanziale identità della materia e la analogia delle questioni prospettate
nei ricorsi indicati in epigrafe, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati
congiuntamente e decisi con unica sentenza.
5. – In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili, limitatamente alle questioni
concernenti l’art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, gli interventi spiegati
dalle società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. nel giudizio
introdotto con il ricorso n. 50 del 2005; le due società, infatti, non hanno addotto alcun argomento
che possa indurre questa Corte a discostarsi dalla propria costante giurisprudenza,
secondo la quale nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali
non possono intervenire soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in
contestazione (fra le più recenti, v. sentenze n. 51 del 2006, n. 469, n. 383 e n. 150 del 2005).
6. – Ancora preliminarmente, va delimitato l’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale
relative alla legge della Regione Veneto n. 30 del 2004 al solo comma 1 dell’art.
3, dal momento che non soltanto le motivazioni addotte nel ricorso dall’Avvocatura dello
Stato si riferiscono esclusivamente a questa disposizione, ma lo stesso documento allegato
alla deliberazione governativa di impugnazione della legge si riferisce in termini espliciti
alla sola «norma contenuta nell’art. 3, comma 1».
7. – Infondate sono le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria in
riferimento alle questioni di cui al ricorso n. 66 del 2003, per quanto concerne la asserita
indeterminatezza dei “termini normativi” e la “carenza dei requisiti argomentativi minimi
necessari” del ricorso; infatti, pur nella evidente sommarietà delle articolazioni argomentative
e pur considerando la non sempre precisa individuazione nel ricorso dei parametri del
giudizio, nel complesso è chiaro sia l’oggetto sostanziale del ricorso, sia l’ordine delle questioni
di legittimità costituzionale proposte all’esame di questa Corte. Al tempo stesso le
direttive comunitarie che si asseriscono contraddette non esauriscono le norme comunitarie
che vengono indicate come violate dalla disposizione impugnata.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 147
Del pari infondata è l’altra eccezione sollevata dalla Regione Liguria, secondo la quale
il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua in relazione all’asserito contrasto della disposizione
censurata con l’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che nel quadro del
nuovo Titolo V della Costituzione sarebbe superata ogni “asimmetria” di posizione fra Stato
e Regioni e dovrebbe quindi «ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, la censura
non avente radice nel vizio di incompetenza». La giurisprudenza di questa Corte, al contrario,
ha affermato, che «pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una
legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale» (sentenza n.
274 del 2003). Né mancano decisioni di questa Corte che hanno considerato le norme comunitarie
come parametro utilizzabile nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso
in via d’azione (v. sentenze n. 406 e n. 286 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004).
8. – Entrando nel merito delle questioni sollevate, è anzitutto da dichiarare la cessazione
della materia del contendere relativamente all’art. 1, comma 7, della legge della Regione
Lazio n. 5 del 2003, dal momento che la disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è
stata radicalmente modificata dall’art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre
2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario
2003), che ha sostituito il termine originariamente previsto (cinque anni dal 31 dicembre
2003) e su cui si fondavano le doglianze del Presidente del Consiglio dei ministri, con
il termine del 31 dicembre 2004, «fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale
». In tal modo il legislatore regionale, ancor prima che la norma potesse essere applicata
in deroga ai parametri indicati dal ricorrente (tutti sostanzialmente riconducibili al termine
ultimo fissato dalla legislazione statale per l’entrata in vigore delle nuove modalità di
affidamento dei servizi pubblici di trasporto locale mediante procedure ad evidenza pubblica,
nonché alle condizioni che la medesima legislazione statale stabilisce per le proroghe
degli affidamenti preesistenti), è rientrato nell’ambito legislativo ad esso esplicitamente
riservato dal comma 3-bis dell’art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
9. – L’esame nel merito della pretesa lesione della lettera e) del secondo comma dell
’art. 117 Cost. da parte dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17 del
2003, dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2004, dell’art. 1,
comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria n. 36 del 2004, dell’art. 25 della
legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, rende necessario che si proceda, in via preliminare,
alla ricostruzione del quadro normativo che si assume illegittimamente derogato dalle
disposizioni impugnate.
9.1. – Tutte le disposizioni censurate, seppur in ambiti più o meno ampi ed a condizioni
tra loro differenziate, derogano in modo palese alla disciplina statale.
L’art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422 del 1997, introdotto dall’art. 1, comma 6, del
D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale), determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono
mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale,
ponendo tuttavia «l’obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio
o di servizi speciali mediante procedure concorsuali». Al termine di tale periodo, è previsto
che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali.
Il termine ultimo per il periodo transitorio entro il quale le Regioni hanno la facoltà di
mantenere gli affidamenti ai concessionari attuali, in origine era fissato al 31 dicembre 2003,
148 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 149
ma è stato più volte modificato dal legislatore statale: l’art. 11, comma 3, della legge 1° agosto
2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ha previsto la possibilit
à di prorogarlo per un biennio per i servizi di trasporto ferroviario; l’art. 23, del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
come risultante dalla conversione in legge operata dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2004,
n. 47, lo ha – a sua volta – direttamente prorogato al 31 dicembre 2005 per i trasporti automobilistici;
di recente, e successivamente alle impugnative delle leggi regionali sottoposte
al presente giudizio, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), con il comma 394 dell
’articolo unico che la compone, ha ulteriormente modificato il termine di cui al suddetto
comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997 portandolo al 31 dicembre 2006, mentre
il comma 393 del medesimo articolo ha inserito, dopo il citato comma 3-bis, altri cinque
commi, che disciplinano anche la possibilità che le Regioni prevedano, a determinate
condizioni, alcuni tipi di ulteriore proroga dell’affidamento, fino ad un massimo di altri
dodici mesi.
Al settore del trasporto pubblico locale si applica questa specifica disciplina e non quella
contenuta nell’art. 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che individua nel 31 dicembre 2006 la
data entro cui cessano le precedenti concessioni in tema di servizi pubblici locali. Ciò sia perch
é lo stesso comma 15-bis dell’art. 113 esclude la propria applicabilità nel caso in cui siano
«previsti per i singoli settori» congrui periodi di transizione, ciò che appunto fa la legislazione
sui trasporti pubblici locali con il comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997; sia
perché il comma 1-bis del medesimo art. 1 del Testo unico – introdotto dall’art. 1, comma 48,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) – stabilisce
che il settore del trasporto pubblico locale resta disciplinato dal D.Lgs. n. 422 del 1997
e che ad esso non si applicano le disposizioni dell’art. 1 del T.U.
9.2. – La ratio di quanto inserito come comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del
1997 dall’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 400 del 1999, è anzitutto rinvenibile nel criterio
direttivo contenuto nell’art. 4, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), secondo il
quale il decreto delegato in materia di trasporto pubblico locale avrebbe dovuto – tra l’altro
– «definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella
gestione di servizi di trasporto urbano ed extraurbano».
Inoltre, lo stesso comma 2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997, esplicitamente, finalizza
il conferimento dei poteri a Regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di
trasporto locale «allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre
regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale».
In questo quadro, la fissazione di un termine massimo entro il quale deve concludersi
la fase transitoria e quindi generalizzarsi l’affidamento mediante procedure concorsuali dei
servizi di trasporto locale assume un valore determinante, poiché garantisce che si possa
giungere davvero in termini certi all’effettiva apertura alla concorrenza di questo particolare
settore, così dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione del
mercato dei servizi di trasporto locale.
10. – Nel quadro del nuovo Titolo V una disposizione come quella di cui al comma 3-
bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997, e successive modificazioni, è riconducibile
150 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
all’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza
», di cui alla lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost.; infatti, questa Corte ha già
avuto occasione di affermare che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una
portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere
l’assetto concorrenziale del mercato» (sentenza n. 272 del 2004).
Né può essere condivisa l’opinione espressa dalle difese delle Regioni Liguria e Veneto,
secondo la quale la riconducibilità – già affermata da questa Corte nella sentenza n. 222 del
2005 – della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo
residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ridurrebbe la possibilità di incidere
nella suddetta materia tramite una competenza esclusiva dello Stato o comunque permetterebbe
alle Regioni di modificare “ragionevolmente” le disposizioni statali eventualmente introdotte
sulla base di un simile titolo di legittimazione. Al contrario, le competenze esclusive statali
che – come quella relativa alla «tutela della concorrenza» – si configurino come «trasversali
» incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di
esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. Né
il legislatore regionale può pretendere di modificare anche solo in parte disposizioni come il
comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 422 del 1997, che è formulato in forma chiaramente
inderogabile e che, per di più, prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore
regionale. Ciò non avviene a caso, poiché vi si prevede che le Regioni siano eccezionalmente
legittimate, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne
in parte l’immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo.
Da quanto fin qui chiarito discende che tutte le disposizioni legislative regionali impugnate,
in quanto contenenti discipline che comunque derogano a questa norma, espressiva
dell’esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, risultano costituzionalmente
illegittime. Né tale giudizio può essere revocato in dubbio in ragione della recentissima
ulteriore modificazione del termine ultimo di cui al comma 3-bis dell’art. 18 tramite
l’art. 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal momento che, per il
tenore sostanziale delle impugnazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò che in
questa sede rileva non è soltanto il rispetto di un mero termine temporale per le proroghe
degli affidamenti preesistenti, ma la complessiva conformità della legislazione regionale ad
una disposizione statale posta a tutela della concorrenza, nella quale si individuano anche
una serie di limiti e condizioni per l’eventuale intervento legislativo regionale al fine di
disciplinare la fase transitoria.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge
della Regione Liguria n. 17 del 2003, dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto
n. 30 del 2004, dell’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria n.
36 del 2004, dell’art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, per contrasto con
la competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
11. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
riservata ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14
della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale
pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso n. 50 del 2005;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili, limitatamente alle questioni concernenti l’art. 25 della legge
della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
– collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica,
viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), gli interventi spiegati dalle società Wind
Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. nel giudizio introdotto con il ricorso
n. 50 del 2005;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione
Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre
1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), dell’art. 3, comma 1,
della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione
autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive
modificazioni), dell’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria
29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme
per il trasporto pubblico locale»), dell’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio
2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge
finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica
ed edilizia);
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5
(Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione
regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117,
primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
22 febbraio 2006».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 151
152 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La Corte e i “vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario”: obbligo di procedure
ad evidenza pubblica
(Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2006 n. 129)
1.– La Corte Costituzionale torna ad applicare, per la dichiarazione di
incostituzionalità di disposizioni di una legge regionale, l’art. 117, primo
comma, Cost., relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa,
statale e regionale, debba essere esercitata nel rispetto dei “vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario” (1).
Con la sentenza n. 129 del 28 marzo 2006 la Corte ha infatti dichiarato
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1 Cost., del
combinato disposto dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della L.R.
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella
parte in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti
i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria
(2).
La decisione in questione rileva tanto per la fattispecie presa in esame,
quanto sotto il profilo di una riflessione che essa può favorire sul piano dell
’interpretazione del diritto comunitario.
2.– L’art. 9, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005 ha previsto
la possibilità da parte del proprietario di un’area sottoposta a vincoli espropriativi
di realizzare direttamente attrezzature e servizi indicati dal “Piano
dei servizi”, per la cui attuazione è preordinato il vincolo di espropriazione.
L’art. 11, al comma 3, dopo aver stabilito che in via generale “alle aree destinate
alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non
disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a
compensazione della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta o
diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT
anche non soggette a piano attuativo”, ha previsto che “in alternativa a tale
(1) Il precedente è da rinvenirsi in Corte Cost. n. 406 del 2005. Vedi infra.
(2) Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche
l’art. 27, comma 1, lett. e), n. 4, della L.R. n. 12 del 2005, in quanto volto a stabilire un iter
autorizzatorio comunale, per l’installazione di torri e tralicci per impianti di radio-trasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, ulteriore rispetto a quello già previsto
dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Per la
Corte, “la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di
costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell’ambito
del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell’iter autorizzatorio
per l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per
i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento
dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali
di governo del territorio. Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale delle norme
regionali impugnate per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.”.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 153
attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei
servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse
pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione
con il Comune per la gestione del servizio”.
Il Governo, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle citate
disposizioni rilevando come queste, qualora l’entità dei lavori da realizzare
superi la soglia stabilita dalla normativa comunitaria, si pongano in contrasto
con quest’ultima e con la normativa statale che disciplina le modalità di affidamento
degli appalti pubblici di lavori e servizi. In particolare risulterebbero
violati i principi generali del Trattato comunitario in materia di tutela della concorrenza
e, nell’ambito specifico degli appalti, le direttive del Consiglio delle
Comunità europee 92/50, 93/36, 93/37 e 93/38 (3), e le relative norme statali
di attuazione, che prevedono il ricorso a procedure di aggiudicazione ad evidenza
pubblica per la realizzazione degli interventi in questione. In proposito
la difesa erariale richiama specificamente l’art. 19, comma 1, della legge n.
109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ai sensi del quale i
lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratto di
appalto o di concessione, ricordando come quest’ultimo contratto negli anni
sia stato equiparato dalla normativa comunitaria agli appalti pubblici, quanto
alla procedura di scelta del contraente, al preciso fine di evitare che potesse
risolversi in uno strumento per eludere la disciplina comunitaria in materia.
Il ricorrente osserva quindi che lo “scambio” ipotizzato nelle norme
impugnate, tra il proprietario dell’area che realizza direttamente i servizi previsti
nel piano, e l’ente pubblico che li acquista, riguarderebbe comunque
valori e diritti di stretta pertinenza pubblica, tali da non poter ragionevolmente
permettere che il soggetto privato si sottragga all’onere di realizzare tali
interventi attraverso procedure di evidenza pubblica che assicurino il miglior
uso delle risorse collettive. Al riguardo viene anche richiamata la sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. VI, del 12 luglio 2001,
in causa C-399/98, per la quale, qualora il titolare di una concessione edilizia
o di un piano di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione,
a scomputo totale o parziale dei contributi dovuti per il rilascio della concessione,
si è comunque in presenza di un appalto di lavori secondo la normativa
comunitaria, con il conseguente ricorso alle procedure di evidenza pubblica
allorché il valore dell’opera eguagli o superi la soglia comunitaria (4). E
questa conclusione sarebbe confermata dall’art. 2, comma 5, della legge n.
109 del 1994, il quale stabilisce che, “per le singole opere d’importo superiore
alla soglia comunitaria, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE”.
(3) Le direttive 92/50, 93/36 e 93/37 coordinano rispettivamente le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori; la direttiva 93/38 coordina le procedure di
appalti nei settori esclusi.
(4) Soglia determinata ai sensi dell’art. 6 della direttiva 93/37/CEE.
154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Da queste argomentazioni deriverebbe l’illegittimità del combinato
disposto del comma 12 dell’art. 9 e del comma 3 dell’art. 11, della legge
regionale in questione, in quanto non è previsto – e quindi implicitamente escluso
– che nell’ipotesi di realizzazione diretta, da parte del proprietario dell
’area sottoposta a vincolo di espropriazione, delle attrezzature e dei servizi
per la cui attuazione il detto vincolo è preordinato, la scelta del contraente,
per appalti che eguaglino o superino la soglia comunitaria, avvenga secondo
procedure di evidenza pubblica. Vi sarebbe violazione, oltre che dei principi
generali della legislazione nazionale in materia, delle direttive comunitarie
sugli appalti, e quindi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Le motivazioni addotte dalla Consulta nel ritenere fondata la questione
meritano un’attenta considerazione.
La Corte osserva che le direttive in materia di appalti prevedono che in
ogni caso, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per
importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto
debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.
E quest’obbligo, continua la Corte, “sussiste sia che l’attribuzione dell’appalto
spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro ‘organismo di diritto pubblico
’(…), sia che lo stesso venga effettuato da un privato il quale in tal caso assume
– come chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee – la veste
di ‘titolare di un mandato espresso’, conferito dall’ente pubblico che intende
realizzare l’opera o il servizio”(sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98)”.
La Corte continua indicando che il principio fissato dalla Corte di Giustizia,
come anche ricordato dal ricorrente, è stato riversato nell’ordinamento italiano
per mezzo dell’art. 2, comma 5, della legge n. 109 del 1994, nel testo sostituito
dall’art. 7, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), il quale in riferimento agli interventi eseguiti direttamente
dai privati a scomputo di contributi connessi all’attività edilizia o alla
lottizzazione di aree, stabilisce che “per le singole opere d’importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla (…) direttiva 93/37/CEE”.
Alla base del suo pronunciamento, la Corte pone quindi la regola interpretativa
forgiata dalla Corte di Giustizia: viene chiarito, infatti, come “la
fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a
quella oggetto delle direttive comunitarie (…), nell’interpretazione datane
dalla Corte di Giustizia e riprodotta dal legislatore nazionale italiano”.
3.– Un breve cenno, a questo punto, in merito alla fattispecie oggetto
della decisione della Corte di Lussemburgo di cui alla sentenza 12 luglio
2001, in causa C-399/98 (5).
(5) Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi e altri, Racc., p. I-5409. Nella causa
pendente tra l’Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi ed altri, contro il Comune di
Milano ed altri, il T.A.R. Lombardia aveva posto, a norma dell’art. 234 del Trattato CE (già art. 177),
due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993,
93/37/CEE, che appunto coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 155
Nell’occasione, il T.A.R Lombardia, di fronte ad una normativa nazionale
che consentiva al titolare di una concessione edilizia, o di un piano di
lottizzazione approvato, la realizzazione diretta di opere a scomputo del contributo
di urbanizzazione edilizia, poneva la questione se la fattispecie potesse
costituire un appalto pubblico di lavori che, ai sensi del diritto comunitario,
avrebbe richiesto l’osservanza delle procedure di scelta del contraente ad
evidenza pubblica.
La Corte di Giustizia prendeva dunque le mosse dalla definizione di appalto
pubblico di lavori contenuta nell’art. 1 della direttiva 93/37, per poi ricondurre
a tale tipologia di appalto la fattispecie oggetto del giudizio davanti al tribunale
amministrativo (6): con la conseguenza che, nel caso in cui l’importo
stimato dell’opera eguagli o superi la soglia comunitaria, la direttiva deve trovare
applicazione, in quanto prevalente sulla diversa normativa italiana. Ne
deriva in sostanza l’obbligo a carico dell’amministrazione comunale di rispet-
Per la realizzazione del “progetto Scala 2001” articolato in tre diversi interventi, nonché del progetto
preliminare di un nuovo teatro da realizzare su un’area compresa in zona Bicocca, l’amministrazione
comunale aveva approvato una convenzione specifica con la Pirelli, con l’Ente Autonomo Teatro
alla Scala e con la Milano Centrale Servizi S.p.A., mandataria dei soggetti promotori del “Progetto
Bicocca”; quest’ultima, in qualità di mandataria dei soggetti promotori della lottizzazione, avrebbe
avuto il compito di realizzare il nuovo teatro, con l’area di parcheggio annessa, quale opera di urbanizzazione
secondaria, nella zona della Bicocca e sul terreno a tal fine necessario, ceduto gratuitamente
al comune di Milano dai soggetti promotori. Conformemente alla convenzione, la costruzione del
teatro, limitatamente alla “struttura esterna” dell’edificio, si sarebbe effettuata “a scomputo” dei contributi
di concessione dovuti in forza della legislazione nazionale e regionale, mentre gli allestimenti
interni sarebbero rimasti da realizzare a carico del Comune di Milano, mediante ricorso ad una procedura
di appalto pubblico. Secondo il giudice amministrativo, l’individuazione diretta del soggetto
chiamato a realizzare opere pubbliche di urbanizzazione in conformità alla normativa nazionale urbanistica,
avrebbe potuto astrattamente raccordarsi all’ipotesi di appalto di lavori di cui all’art. 1 della
direttiva 93/37 CEE, con la conseguente necessità di accertare in sede comunitaria, quale dovesse
essere la legislazione, nazionale o comunitaria, da applicare. Per il quadro della vicenda, e per il commento
alla sentenza della Corte di Giustizia, si veda I. NASTI, Opere di urbanizzazione sopra soglia
comunitaria e rispetto delle procedure di evidenza pubblica: il caso Bicocca davanti alla Corte di giustizia,
in Il Corriere giuridico, 2002, fasc. 2, p. 185 ss.
(6) I requisiti stabiliti dall’art. 1 della direttiva 93/37, ai fini dell’applicazione della stessa sono
sei: 1) la contrattualità; 2) l’onerosità; 3) la forma scritta del contratto; 4) la qualifica soggettiva di
amministrazione aggiudicatrice per una parte; 5) la qualificazione soggettiva di imprenditore per l’altra,
6) la natura di opera pubblica dell’oggetto dei lavori. Nel caso in esame, per la Corte di giustizia,
il Comune costituisce “amministrazione aggiudicatrice”, in quanto ente pubblico territoriale, ai sensi
dell’art. 1, lett. a) della direttiva stessa, per la quale “si considerano amministrazioni aggiudicatrici lo
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno
o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico (…)”; le opere di urbanizzazione
in questione rientrano nelle attività previste dalla direttiva, sussistendo l’elemento relativo
all’esecuzione di lavori o alla realizzazione di un’opera ai sensi dell’art. 1 lett. a) della direttiva; la
convenzione costituisce pur sempre un contratto di diritto pubblico; il carattere dell’onerosità deriva
dalla rinuncia da parte del Comune a pretendere il pagamento dell’importo dovutogli a titolo di contributo
di urbanizzazione a fronte del rilascio della concessione; la forma scritta sussiste, essendo stata
conclusa la convenzione di lottizzazione, tra il Comune ed il proprietario o i proprietari lottizzanti, per
iscritto; confermata è anche la qualità di imprenditore del proprietario lottizzante.
156 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
tare le procedure di evidenza pubblica ogni volta che intende attribuire un
appalto pubblico di lavori rispondente a tali caratteristiche, onde evitare esclusioni
discriminatorie di quegli imprenditori che abbiano interesse a partecipare
all’esecuzione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche (7).
Nello scegliere questa soluzione, il giudice comunitario sembra rendersi
conto del grave onere che finirebbe con l’imporre alla P.A., andando in
sostanza a vanificare quell’obiettivo di velocizzazione e semplificazione che
trova chiara espressione proprio nelle convenzioni di lottizzazione (8). E così
la Corte di Lussemburgo conclude affermando che “ciò non significa che,
per garantire il rispetto della direttiva in caso di realizzazione di un’opera di
urbanizzazione, debba necessariamente essere l’amministrazione comunale
ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva in questione.
L’effetto utile di quest’ultima risulterebbe ugualmente garantito qualora
la normativa nazionale conferisse all’amministrazione comunale il potere
di obbligare il lottizzante titolare della concessione, mediante accordi stipulati
con questo, a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste
dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli obblighi incombenti
in proposito all’amministrazione comunale in forza della direttiva medesima.
In tal caso, infatti, il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi con il
Comune che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in
cambio della realizzazione di un’opera di urbanizzazione pubblica, deve
essere considerato come titolare di un mandato espresso conferito dal
Comune ai fini della costruzione di tale opera”. E si è visto come l’obbligo
di ricorso alle procedure di evidenza pubblica in situazioni del genere sia
stato successivamente inserito nell’ordinamento italiano.
4.– Nel caso in esame, la Corte Costituzionale rileva come la qualifica
di titolare di un mandato espresso, conferito dal Comune, possa adattarsi
anche al proprietario espropriando, di cui alla legge regionale n. 15 del 2005,
che accetta di realizzare l’opera prevista dall’ente pubblico. E l’obbligo di
procedere alle prescritte gare di appalto non si porrebbe in contraddizione
con le modalità della cosiddetta urbanistica consensuale e perequativa,
essendo esso soltanto volto a tutelare i principi di trasparenza e concorrenza,
laddove l’importo delle realizzazioni superi un certo limite (9).
(7) Non concorde con questa ricostruzione la tesi dell’Avvocato generale, che aveva proposto
una diversa soluzione: “l’art. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, (…),
non si oppone ad una normativa nazionale la quale prevede che, allorché l’attuazione di un piano di
lottizzazione rende necessari lavori di costruzione di un’attrezzatura collettiva, spetta al titolare della
concessione edilizia procedere a questi lavori, a sue spese, in contropartita dell’esenzione dal pagamento
del contributo dovuto al comune a titolo della concessione edilizia, a meno che il comune non
decida di riscuotere il contributo in sostituzione della realizzazione diretta dei lavori, senza far ricorso
all’applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro previsti da tale
direttiva”.
(8) I. NASTI, op. cit., p. 187.
(9) Si tenga presente come il fondamento normativo del modello consensualistico dell’amministrazione
sia costituito dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (nel
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 157
È un’operazione di interpretazione analogica, dunque, quella che porta
la Corte Costituzionale a ritenere applicabile un principio formulato dalla
Corte di Giustizia (10), e a stabilire che le direttive comunitarie che coordinano
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, debbano essere osservate anche nell’ipotesi che sia conferito ad
un privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva
prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata,
mediante convenzione, al privato medesimo.
Le direttive in materia di appalti fungono così da norme interposte atte ad
integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale
all’art. 117, primo comma, Cost. E l’illegittimità costituzionale del combinato
disposto delle disposizioni regionali impugnate è determinata dal contrasto
di queste con la menzionata norma costituzionale, la quale “collocata
nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega all’art. 11 Cost. e presuppone
il rispetto dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana”.
Ora, deve ricordarsi come la Corte, prima della riforma costituzionale del
2001, si fosse dichiarata competente ad esercitare il controllo di costituzionalit
à per violazione di norme comunitarie nell’ambito del giudizio in via principale
(11). Con la costituzionalizzazione del limite del diritto comunitario alla
legittimità delle leggi regionali (e statali) di cui al primo comma del novellato
art. 117 Cost., il giudice delle leggi si era invece per alcuni anni sorprendentemente
sottratto ad una presa di posizione aperta sul parametro in questione: e
ciò fino alla sentenza n. 406 del 2005 (12). Prima di questa decisione la Corte
aveva infatti evitato di pronunciarsi sul punto, a volte ritenendo la questione
testo modificato dall’art. 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), in forza del quale l’amministrazione
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
(10) Sia ricordato qui come alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità
europee sia riconosciuta diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale. Cfr. Corte Cost. n. 113 del
1985.
(11) Cfr. Corte Cost. n. 384 del 1994, in cui il giudice costituzionale, vigente il vecchio art. 127
Cost., aveva considerato legittimamente impugnabile, per violazione del diritto comunitario, una legge
regionale da parte dello Stato. Parallelamente la Corte aveva dichiarato la propria competenza a intervenire,
pronunciando – se del caso – l’incostituzionalità, anche quando fossero le Regioni ad impugnare
in via di azione leggi dello Stato le quali, contravvenendo al diritto comunitario, ledessero o invadessero
allo stesso tempo le proprie competenze (Corte Cost. n. 94 del 1995). In riferimento al giudizio in
via incidentale, invece, la Corte ha avocato a sé la competenza a pronunciarsi sulle legittimità costituzionale
delle norme interne contrastanti con norme comunitarie soltanto nel caso in cui queste non
abbiano effetti diretti. La giurisprudenza costituzionale seguita alla nota sentenza Simmenthal della
Corte di Giustizia (9 marzo 1978, causa 106/77, Racc., p. 629) ha sempre dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale su leggi nazionali, sulla base dell’argomentazione
secondo cui tali leggi vanno disapplicate e non dichiarate incostituzionali: l’attesa dell
’intervento del giudice costituzionale costituirebbe infatti un indebito ostacolo di carattere nazionale
alla diretta efficacia delle norme comunitarie nell’ordinamento interno.
(12) A. CELOTTO, La Corte Costituzionale finalmente applica il primo comma dell’art. 117 Cost.
(in margine alla sent. n. 406 del 2005), in www.giustamm.it, n. 1/2006.
158 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
infondata, altre inammissibile, altre ancora dichiarando l’incostituzionalità
della norma, in relazione però ad altro parametro costituzionale, assorbendo
quello specifico profilo di censura (13). La stranezza di questo atteggiamento
della Consulta sarebbe consistita nel fatto che, stando alla lettera dell’art. 117,
primo comma, Cost., la incompatibilità comunitaria di una legge interna, ne
comporterebbe comunque anche la illegittimità costituzionale: la violazione di
norme comunitarie da parte delle leggi regionali (o statali) si configura infatti
quale violazione indiretta della Costituzione, secondo il classico schema delle
norme interposte (14). Con la sentenza n. 406 del 2005, la Corte ha rotto quindi
finalmente ogni indugio (15): caratteristica di questa pronuncia è l’aver
voluto “ricercare”, con succinta motivazione, l’applicazione dell’art. 117,
primo comma, come parametro del giudizio (16).
Nell’occasione la Corte ha rilevato il “palese contrasto” della disciplina
impugnata con la direttiva 2000/75/CE, ed è l’assenza di ogni dubbio in
ordine all’interpretazione del diritto comunitario che in qualche modo le ha
permesso di superare il disagio ricollegato ad un parametro (quello rappresentato
dall’art. 117, primo comma, Cost.) che, se interpretato nel suo
significato più ampio, potrebbe alterare l’equilibrio nei delicati rapporti
con la Corte di Giustizia (17). È infatti indiscutibile che attraverso un meccanismo
del genere la Corte Costituzionale viene a svolgere quello che è
un compito tipico della Corte di Giustizia nell’ambito delle questioni pregiudiziali
di interpretazione: l’operazione effettuata dal giudice costituzionale
coinvolge infatti l’interpretazione delle norme comunitarie, ed è stata
probabilmente la particolare semplicità ermeneutica a consentire alla
Corte, nell’occasione, di non ritenere necessario avvalersi dell’interpretazione
del giudice comunitario (18).
E così, a seguito della sentenza n. 406 del 2005, ci si poteva aspettare
che la Corte Costituzionale potesse procedere alla risoluzione delle questioni
implicanti il rispetto di una fonte comunitaria, attraverso l’interpretazione
(13) Vedi ad esempio Corte Cost. sentt. nn. 2 e 65 del 2005, 6, 7, 8, 166 del 2004.
(14) A. CELOTTO, op. cit.
(15) La Corte ha dichiarato in questa occasione l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia), per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al contrasto con la direttiva n. 2000/75/CE
del 20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini), e con i relativi atti attuativi.
(16) C. NAPOLI, La Corte dinanzi ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”: tra
applicazione dell’art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della Corte di Giustizia, in
www.forumcostituzionale.it., in corso di pubblicazione in le Regioni, 2/2006. L’Avvocatura generale
dello Stato aveva infatti invocato anche il contrasto delle norme regionali impugnate con la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale” e di “tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere q) e s) Cost.
(17) C. NAPOLI, op. cit.
(18) In questo senso, R. CALVANO, La Corte Costituzionale “fa i conti” per la prima volta con il
nuovo art. 117 comma 1 Cost., in www.associazionedeicostituzionalisti.it., in corso di pubblicazione
in Giurisprudenza costituzionale, 2005.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 159
stessa del diritto comunitario, nei casi in cui la legge italiana contravvenisse
a questa in modo manifesto: viceversa, in situazioni di non palese contrasto
tra la fonte interna e quella comunitaria, sarebbe potuto giungere il momento
di completare definitivamente il dialogo tra le due Corti, svoltosi sino a
questo momento “a distanza”, con l’utilizzazione diretta dell’art. 234 del
Trattato anche da parte del giudice costituzionale (19). Nel giudizio in via
principale, infatti, è lo stesso giudice costituzionale a definire la causa: la
Corte sarebbe, in questa veste, giudice di unica ed ultima istanza, in quanto
tale tenuto a richiedere l’intervento del giudice comunitario nelle questioni
interpretative in virtù dell’art. 234, terzo comma.
Sopraggiunge dunque all’interno della problematica la sentenza della
Corte n. 129 del 2006, che conferma l’utilizzo del parametro dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, ricollegandolo al principio fondamentale
contenuto nell’art. 11 Cost. (20)
La Corte, evidentemente, non ha scelto di rinviare pregiudizialmente la
questione alla Corte di Giustizia – persistendo così nel suo consolidato
atteggiamento –, ma ha dato bensì vita ad un’operazione ermeneutica nell
’ambito del diritto comunitario per la risoluzione della questione di legittimit
à costituzionale ad essa sottoposta: e ciò attraverso l’applicazione in via
analogica al caso in esame di un principio stabilito dal giudice comunitario
per altra fattispecie.
Con tale operazione la Corte, per la particolare sede in cui è chiamata a
intervenire, ha sì svolto quello che è il compito precipuo della Corte di
Giustizia (l’interpretazione del diritto comunitario), ma lo ha fatto in un’ottica
di collaborazione – o comunque di non contrapposizione – nei confronti
delle prerogative di quest’ultimo, dovendo ad ogni modo considerarsi che,
se è vero che alle sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo è riconosciuta
diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale, le eventuali antinomie
tra diritto interno e diritto comunitario devono essere risolte dai giudici
comuni e dagli altri operatori giuridici in ossequio proprio alla giurisprudenza
del giudice comunitario.
Si continuerà a vedere in futuro in che misura la Corte andrà avanti nel
ritagliarsi uno spazio nell’ambito dell’interpretazione del diritto comunitario,
e se vorrà finalmente avvalersi, in relazione al grado di complessità delle
questioni trattate, dell’intervento interpretativo della Corte di Giustizia.
Dott. Giovanni Zampetti
(19) R. CALVANO, op. cit. In merito alla “ritrosia” della Corte Costituzionale italiana ad esercitare
la facoltà di sollevare anch’essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 234 Tce,
si veda G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 312-313, nota 275.
(20) Come è noto, l’art. 11 Cost., nell’interpretazione datane dalla Corte, ha da sempre costituito
l’appiglio costituzionale per consacrare l’adesione dell’Italia alla Comunità europea e anche per
giustificare la diretta applicabilità della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale: cfr. Corte
Cost. n. 183 del 1973 (sentenza Frontini).
160 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2006, n.129 – Pres. A. Marini – Rel. G. Silvestri
– Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri (Avv. dello Stato G. Fiengo) notificato il 16 maggio 2005 –
Regione Lombardia (Avv.ti A. Manzi, N. Zanon).
«Considerato in diritto – (Omissis) 5. – (…) rimane da esaminare la censura riguardante il
comma 12 del medesimo articolo, in combinato disposto con l’art. 11, comma 3, della stessa
legge. Il ricorrente sostiene che tale norma sia costituzionalmente illegittima perché non
prevede – e quindi implicitamente esclude – che nell’ipotesi di realizzazione diretta, da parte
del proprietario dell’area sottoposta a vincolo espropriativo, delle attrezzature e dei servizi per
la cui attuazione è preordinato il detto vincolo, la scelta del contraente, per appalti che eguaglino
o superino la soglia comunitaria, avvenga secondo procedure di evidenza pubblica. Vi
sarebbe violazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee 92/50 del 18 giugno
1992 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
dei servizi), 93/36 del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture), 93/37 (Direttiva del Consiglio che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori) e 93/38 (Direttiva del
Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni)
e quindi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
5.1. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.
5.2. – La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, contenuta in un gruppo di
direttive, che hanno ricevuto attuazione mediante atti legislativi nazionali, prevede che in
ogni caso, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi
uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto debba adottare procedure
di evidenza pubblica per la scelta del contraente. L’obbligo sussiste sia che l’attribuzione
dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto
pubblico» (secondo la dizione delle direttive prima citate), sia che lo stesso venga effettuato
da un privato, il quale in tal caso assume – come chiarito dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee – la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente pubblico
che intende realizzare l’opera o il servizio (sentenza 12 luglio 2001, in causa C-
399/98). La citata pronuncia della Corte di giustizia riguarda il caso del titolare di una concessione
edilizia o di un piano di lottizzazione, cui è consentita la realizzazione diretta di
un’opera di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio
della concessione, quando il valore di tale opera eguagli o superi la soglia comunitaria.
Il principio fissato dalla Corte di giustizia è stato riversato nell’ordinamento italiano
per mezzo dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia
di lavori pubblici), nel testo sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), che, riferendosi agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi all’attività edilizia o alla
lottizzazione di aree, stabilisce che «per le singole opere d’importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di
gara previste dalla […] direttiva 93/37/CEE».
La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella
oggetto delle direttive comunitarie sopra citate, nell’interpretazione datane dalla Corte di
giustizia e riprodotta dal legislatore nazionale italiano. Si tratta infatti di accordi che i priIL
CONTENZIOSO NAZIONALE 161
vati proprietari di aree destinate ad essere espropriate per la realizzazione di attrezzature e
servizi pubblici possono stipulare con il Comune competente, in base ai quali «il proprietario
può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante
accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio»
(art. 11, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005). Si tratta quindi di accordi a
titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono
al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di
ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi
necessari. Tutta l’operazione prevista dalle norme impugnate è preordinata alla soddisfazione
di interessi pubblici, come viene confermato dall’art. 9, comma 12, della legge regionale
de qua, che fa riferimento a vincoli previsti «per la realizzazione esclusivamente ad
opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi».
Da quanto sinora detto si deduce come sia applicabile anche al proprietario espropriando
che accetta di realizzare l’opera prevista dall’ente pubblico la qualifica di «titolare di un
mandato espresso» conferito dal Comune, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia.
Non entrano in discussione, per i profili di costituzionalità evocati nella presente questione,
le modalità della cosiddetta urbanistica consensuale e perequativa, ma soltanto l’obbligo
di procedere alle prescritte gare di appalto, poste a base della normativa europea citata,
a tutela della trasparenza e della concorrenza, qualora l’importo delle realizzazioni superi
un certo limite. Il ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente non
può peraltro essere ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati e pubblica amministrazione,
giacché la possibilità che tali procedure siano svolte dagli stessi privati risulta già
ammessa nell’ordinamento proprio nella fattispecie oggetto della richiamata pronuncia della
Corte di giustizia e disciplinata in modo conforme dal citato art. 2, comma 5, della legge n.
109 del 1994, come sostituito dalla legge n. 166 del 2002.
5.3. – Sulla scorta delle precedenti considerazioni, non si può dubitare che le direttive comunitarie
prima citate – in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di lavori,
forniture e servizi – debbano essere osservate anche nell’ipotesi che sia conferito ad un
privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva prestazione
del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato
medesimo. Come questa Corte ha già affermato (sentenze n. 406 del 2005, n. 7 e n. 166
del 2004), le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro
per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma,
Cost. La norma costituzionale citata, collocata nella Parte seconda della Costituzione, si
ricollega al principio fondamentale contenuto nell’art. 11 Cost. e presuppone il rispetto dei
diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Pertanto la mancata
previsione, nelle norme regionali impugnate, dell’obbligo di adottare procedure ad evidenza
pubblica in ogni caso in cui l’appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria,
determina la loro illegittimità costituzionale.
Per questi motivi la Corte Costituzionale (omissis) dichiara l’illegittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui non
prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati,
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. (omissis).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
23 marzo 2006».
162 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il danno non patrimoniale nei giudizi
in materia di equa riparazione: quando la
lunga durata del giudizio non fa soffrire.
(Corte d’Appello di Roma, decreto 30 ottobre 2001, n. 4227, confermato da Corte di
Cassazione, sezione prima civile, 28 maggio 2004 n. 10283)
Con la pronuncia in esame la Corte d’Appello di Roma, con decisione
poi confermata dalla Prima sezione della Corte di Cassazione, si è pronunciata
su una questione inerente l’equa riparazione ex legge n. 89/01.
La conferma da parte della Cassazione – per vero – è dipesa non tanto
dalla condivisione da parte del giudice della legittimità delle argomentazioni
fondanti il decreto innanzi ad essa impugnato, quanto dalla carenza, nel
ricorso per cassazione proposto dalla parte privata, di puntuali ragioni di censura
avverso il provvedimento impugnato e dalla conseguente inammissibilit
à del ricorso stesso.
È, dunque, proprio la pronuncia di merito confermata (sia pure per ragioni
esclusivamente di rito, non avendo la Cassazione avuto modo di spingersi
anche ad una valutazione sostanziale di quanto in esso affermato) a destare
interesse: se da un lato infatti contiene una prima specificazione e concreta
applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di equa riparazione
con le sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004, dall’altro riesce,
senza peraltro discostarsi dal nuovo indirizzo inaugurato dalle pronunce citate,
a porre alcuni apprezzabili limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale.
È noto come la legge n. 89/01 preveda, all’art. 2 comma I, che “Chi ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, […] ha diritto ad una equa riparazione”. Il senso della norma
consiste nel riconoscere al soggetto che abbia subito un processo prolungatosi
oltre il tempo ritenuto ragionevole, la possibilità di adire la Corte di
Appello onde ricevere un’equa riparazione per il danno subito, nella duplice
manifestazione di carattere patrimoniale ovvero non patrimoniale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, la giurisprudenza (sia nazionale
che europea) è concorde nel ritenere che esso debba costituire oggetto
di allegazione e prova da parte dell’interessato nel suo esatto ammontare, ciò
che – nella prassi – fa sì che, essendo spesso la prova difficoltosa, la riparazione
non venga in concreto accordata per tale categoria di pregiudizio.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale (che rappresenta nella
prassi l’elemento centrale dell’equa riparazione), la Sezione Prima della
Corte di Cassazione aveva in passato sostenuto in maniera costante che
anche il danno non patrimoniale – analogamente a quello patrimoniale –
dovesse essere provato nella sue esistenza, sebbene tale prova potesse essere
facilitata dal ricorso a presunzioni e massime di esperienza individuate in
relazione al caso di specie.
Con la pronuncia in commento, conformemente alle pronunzie delle
Sezioni Unite già richiamate, la Corte si discosta da quanto in precedenza
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 163
sostenuto dalla prima sezione della Corte di Cassazione in materia di prova
del danno non patrimoniale.
Si enuclea il principio secondo il quale il danno non patrimoniale cagionato
dal superamento del cosiddetto “termine ragionevole” – pur non dovendosi
ritenere implicito in re ipsa, debba considerarsi provato, in ragione dell
’id quod plerumque accidit, nella normalità dei casi, salvo che la consequenzialit
à tra violazione del termine ragionevole e danno non patrimoniale
possa essere, nel caso concreto, smentita dal ricorrere di talune circostanze.
La vicenda processuale che ha occasionato la pronuncia in commento
era iniziata nel 1993 dinnanzi al Pretore di Napoli. Avverso la pronuncia di
primo grado, ottenuta nel 1994, il ricorrente proponeva appello, che la Corte
di Appello decideva nel 1999.
L’originario ricorrente attivava pertanto il procedimento previsto dalla
legge n. 89/01, volto ad ottenere l’equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo, adducendo danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Corte di Appello di Roma, pur ravvisando un anomalo prolungamento
della fase d’appello, rigettava l’istanza. Avverso tale rigetto veniva proposto
ricorso per Cassazione che, con la pronuncia annotata, veniva dichiarato
inammissibile.
Così riassunta la vicenda processuale che ne occupa, l’interesse destato
dal decreto confermato dalla Corte di Cassazione risiede essenzialmente nell
’enunciazione – da parte della Corte di merito – di una prima casistica in
presenza della quale la presunzione di danno non patrimoniale per superamento
del delai raisonnable può ritenersi superata.
La Corte di Cassazione, nelle richiamate pronunzie, aveva già individuato
alcune fattispecie in cui la presunzione avrebbe potuto dirsi superata, identificandole
con i casi in cui la parte processuale abbia tratto vantaggio dall’anomalo
prolungamento della vicenda giudiziaria, di modo che il protrarsi del
giudizio risponda in realtà all’interesse della parte stessa, ovvero nella
“piena consapevolezza” dell’infondatezza della pretesa o della sua inammissibilit
à.
La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, ha giustificato la ritenuta
mancanza di un danno non patrimoniale (i.e. di uno stato di sofferenza
legato alla lunga durata del giudizio), rilevando come il ricorrente avesse
sostanzialmente tratto vantaggio dalla durata del procedimento di appello, in
virtù della riparazione sovracompensativa ottenuta mediante cumulo degli
interessi sulla rivalutazione.
Viene quindi così evidenziato un caso concreto in cui la durata del processo
può dirsi fonte di vantaggio, vale a dire l’ipotesi in cui il cumulo degli
accessori consenta al creditore una sorta di “lucro” che trascende la normale
funzione conservativa degli accessori stessi.
Sotto l’aspetto dell’infondatezza della domanda, poi, la pronuncia in
analisi sembra invece fornire un’interpretazione in chiave lata ed estensiva
di quanto affermato dalle Sezioni Unite, fondando il rigetto della domanda
sulla notazione che l’impugnazione proposta dal ricorrente fosse “solo in
164 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
parte” fondata e non manifestamente e completamente tale, come indicato
dalle Sezioni unite nella richiamata giurisprudenza.
Ancora, la Corte d’Appello attribuisce rilevanza – ai fini del decidere –
anche al “limitatissimo rilievo economico” dell’azione proposta dalla parte
privata.
La vicenda, in altri termini, è analizzata nella sua interezza: la compresenza
di più fattori complessivamente considerati – la fondatezza solo parziale
delle istanze ed il limitato valore economico della controversia, unitamente
al vantaggio conseguito dalla parte grazie alla durata del processo – è
idonea ad escludere che, nel caso concreto, la parte abbia subito un danno
non patrimoniale.
In ragione di quanto detto, è lecito ritenere che la pronuncia della Corte
di merito non si ponga in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite
nelle sentenze 1339 e 1340 del 2004, nelle quali si era escluso che l’esiguo
valore economico della controversia presupposta potesse essere di per sé
ritenuto sufficiente a non ravvisare un danno non patrimoniale in capo all’interessato.
Nella decisione della Corte di merito difatti, traspare, come si è già evidenziato,
l’intento di rivolgere l’attenzione alla vicenda nella sua dimensione
concreta, sì da evidenziare quelle circostanze che, nel complesso considerate
– e non, si badi, una indipendentemente dall’altra – siano idonee a dimostrare
che di fatto una sofferenza di ordine morale non si è verificata.
A sostegno di quanto detto, può infatti rammentarsi che l’affermazione
delle Sezioni Unite in base alla quale l’entità della posta in gioco nel processo
in cui non è stato rispettato il termine ragionevole, non può mai escludere
in toto il danno non patrimoniale, si accompagna tuttavia al riconoscimento
del fatto che l’esiguità della pretesa potrà avere un “effetto riduttivo dell
’entità del risarcimento” (Cassazione Civile, sez. Unite, 26 gennaio 2004, n.
1339). Di qui, la possibilità, a rigor di logica non preclusa dalle statuizioni
precedenti, di un’esclusione totale nell’eventualità in cui concorrano più circostanze
idonee a ridurre – sino ad escludere – l’entità del danno non patrimoniale.
In conclusione, la decisione qui esaminata – allineandosi all’indirizzo
giurisprudenziale delle Sezioni Unite – lo riempie di significato in rapporto
ad una fattispecie concreta, e ciò fa dando luogo ad una pronunzia di rigetto,
di per sé abbastanza inconsueta, stante l’orientamento delle corti
d’Appello le cui decisioni di accoglimento dei ricorsi per equa riparazione
sono oramai numericamente preponderanti.
Dott. Luca Spaziani
Corte d’Appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto 30 ottobre 2001 n. 4227 –
Pres. R. Morra – Rel. R. Bernabai – C. M., tutore di R.M. (Avv.ti A. Marra e L. Felice)
c/Ministero della Giustizia (ct. 31108/01, Avv. dello Stato M. Russo).
«(Omissis) Il sig. C. M. nella veste indicata, ha proposto domanda dinanzi al Pretore
di Napoli, quale giudice del lavoro, con ricorso depositato il 20 dicembre 1993, per il ricoIL
CONTENZIOSO NAZIONALE 165
noscimento, nell’interesse della sua assistita, della rivalutazione e degli interessi sui benefici
economici previsti della legge 11 febbraio 1980 n. 18 che le erano stati liquidati limitatamente
alla sorte capitale, in unica soluzione, al Ministero dell’Interno, fino dal 31
marzo 1991.
Costituitosi ritualmente il Ministero dell’Interno ha eccepito la prescrizione del credito.
Con sentenza 25 ottobre 1994, il pretore di Napoli ha accolto la domanda nei limiti dell
’eccepita prescrizione quinquennale.
Il ricorrente ha presentato appello con ricorso depositato il 10 aprile 1995, ritenuto parzialmente
fondato dal tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 21 dicembre 1999.
Sulla base di tali premesse di fatto, assume in questa sede il ricorrente che il descritto
iter processuale di complessivi anni sei, ha superato di gran lunga il termine ragionevole di
durata di un processo, con particolare riguardo al grado di appello, caratterizzato da un intervallo
di quattro anni e sei mesi tra la data del deposito del ricorso (10 aprile 1995) e la prima
udienza di trattazione (11 ottobre 1999), inaccettabile nell’ambito di controversia disciplinata
dal rito del lavoro, improntata ai principi di oralità e concentrazione.
Si è costituito il ministero della Giustizia contestando il fondamento della domanda di
indennizzo.
La causa è passata in decisione all’udienza, in camera di consiglio, del 17 settembre 2001.
La fattispecie risarcitoria configurata all’art. 2 della legge in esame costituisce una
novità per l’ordinamento italiano, che aveva, di norma, ricondotto la responsabilità della
pubblica amministrazione ad atti dolosi o (gravemente) colposi dei suoi dipendenti, in base
al rapporto di immedesimazione organica. Il rilievo, comunemente accolto in dottrina – e
confortato, del resto, da una inequivoca giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo –
che si debba invece prescindere del tutto da profili di negligenza del singolo giudice, potendo
la violazione ascriversi a carico dello Stato anche per insufficienza oggettiva dei mezzi
predisposti per l’esercizio della giurisdizione, non esime l’interprete della norma dalla
necessità di una disamina, a tutto tondo, degli elementi integrativi della fattispecie: incluso,
e anzi in primo piano, l’ambito di estensione del dovere dello Stato-ordinamento di assicurare
una risposta sollecita e soddisfacente al bisogno primario di giustizia della società.
Le questioni da trattare in sede ermeneutica riguardano quindi, nell’ordine, i limiti di
ragionevolezza della durata di un processo – con riferimento sia alla struttura generale di
esso sia, in concreto, alla complessità e alla rilevanza economico-sociale del singolo caso –
il comportamento delle parti e del giudice, nonché i criteri di liquidazione del danno, in relazione
alla sua natura giuridica e ai suoi rapporti con il risarcimento eventualmente a carico
di altra parte processuale, soccombente.
Il primo profilo da esaminare è la nozione stessa di termine ragionevole in rapporto alla
struttura del processo. Premesso che né la legge italiana, né la Convenzione precisano i contorni
della durata accettabile, limitandosi a porre un principio programmatico – secondo una
linea di tendenza imitata anche dal legislatore costituzionale nel recente emendamento
all’art. 111 Cost.– si deve escludere, in un approccio preliminare di diritto comparato, che
sia possibile tracciare un iter processuale tipico, valido in assoluto, e meccanicamente trasponibile
all’interno di ciascun sistema che sia vincolato al rispetto della Convenzione. Ciò
perché il termine ragionevole è principio di relazione, che va ricollegato al complesso di
garanzie processuali che ogni Stato assicura; e dev’esser quindi verificato alla luce di esse,
in concorso con tutti gli altri elementi strutturali che connotano la singola disciplina processuale.
Poiché la Convenzione ha come destinatari gli Stati nazionali ed è ad essi che va
imputata la violazione delle regole (con la conseguenza che non è causa esimente del ritardo
l’oggettiva insufficienza delle strutture e degli organici: e quindi, in ultima analisi, l’assenza
di colpa del singolo giudice) la valutazione del termine ragionevole non può essere
operata in termini astratti, validi indiscriminatamente per ogni ordinamento. È chiaro, infatti,
che quanto maggiore sarà la libertà di accesso alla giurisdizione ordinaria e più ampia la
gamma dei mezzi di impugnazione accordata, tanto più tutelato contro rischi di una decisione
ingiusta sarà il cittadino; specialmente se restino contenuti i costi dell’accesso alla giustizia.
Da questo contesto generale, non si può quindi prescindere per accertare sperimentalmente
se la durata del processo sia, o no, legata a fattori patologici che menomino il diritto
del singolo utente; o non sia l’inevitabile riflesso di una maggiore ricchezza di strumenti
posti a sua disposizione, implicante una accresciuta domanda di giustizia anche nei gradi di
impugnazione, ordinaria e straordinaria, che può compensare il pregiudizio da maggior
durata del processo, se contenuta in limiti fisiologici. Entro questa cornice di principi, sarebbe
dunque contrario alla ratio del termine ragionevole sanzionare la durata, “prima facie”
eccessiva, di un processo di appello o di cassazione, senza previamente considerare, in chiave
comparatistica, se tale mezzo processuale sia riconosciuto in pari misura nei vari ordinamenti
cui si applica la Convenzione; o non sia un quid pluris nella tutela giurisdizionale che
sarebbe paradossale penalizzare, gravando lo Stato di un impegno di risorse di gran lunga
maggiore di altri, assai più restrittivi in materia, in ossequio a canoni valutativi astratti, giustificabili
solo a parità di condizioni.
In concreto, viene in considerazione l’esistenza, o no, di filtri di ammissibilità del
mezzo d’impugnazione, nonché dell’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale,
con il correlato controllo di completezza e logicità – oltre che della violazione di legge
– fino al più alto grado della giurisdizione.
Sotto il primo profilo, non in tutti gli ordinamenti la parte può liberamente ricorrere in
appello. In Inghilterra e Galles occorre, in molti casi ottenerne l’autorizzazione (leave to
appeal), con evidenti ed efficaci effetti deflattivi. Analoghe restrizioni sono ravvisabili in
Germania per il terzo grado di giudizio (Revisione), dinanzi alla Corte suprema federale
contro le sentenze definitive del tribunale superiore regionale: oltre ad essere consentita solo
quando il valore della controversia superi l’importo di 60.000 D.M. (paragrafo 546 Z.P.O.)
la revisione è soggetta ad un ulteriore filtro di ammissibilità, da parte del giudice “a quo”
(tribunale regionale superiore) e anche del giudice “ad quem” (corte suprema federale con
la maggioranza dei due terzi: paragrafo 554 Z.P.O.), il cui esito è legato alla rilevanza giuridica
della causa e alle sue prospettive di successo.
Limiti di accesso alle impugnazioni si ravvisano anche nell’ordinamento finlandese e
svedese,in forma di autorizzazioni: che, per il ricorso alla Corte suprema, sono concesse
solo in casi eccezionali.
Per contro, l’ordinamento italiano assicura piena libertà alle parti di appellare, in fatto
ed in diritto, a sentenza di primo grado, anche per controversie di modesto ammontare, purch
é pronunziate secondo diritto (art. 339, secondo e terzo comma c.p.c.), pur senz’esservi
obbligato da norma sovraordinata, interna (il doppio grado di merito non ha rilevanza costituzionale),
né, tanto meno, convenzionale. Trattandosi di riesame, senza limiti d’ammissibilit
à, di una sentenza già dotata di efficacia esecutiva (art. 282 c.p.c.) – e dunque di per sé
suscettibile di assicurare alla parte vittoriosa il bene della vita oggetto della controversia –
non appare dunque irragionevole, nella logica funzionale del sistema, un termine di durata
maggiore di quello che, a parità di esigenze istruttorie, sarebbe giustificato in primo grado,
o, “a fortiori”, in un procedimento sommario o cautelare.
Viene poi in considerazione l’elemento della complessità della specifica controversia.
166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Ancora una volta, i canoni valutativi risentono, in tesi generale, della natura degli interessi
coinvolti (“la posta in giuoco” secondo la terminologia della Corte di Strasburgo) che
connota, in prima approssimazione, il dovere generale di una sollecita trattazione della
causa. In quest’ottica, il diritto del lavoro, o – come nella specie — previdenziale, al pari dei
diritti della personalità, del diritto di famiglia ecc.) richiede una soluzione giudiziale in
tempi più ristretti, che non l’ordinario contenzioso su beni disponibili: tale, da esigere un
impegno particolare che può giungere sino alla “diligence exceptionelle” (cfr. sent. Corte di
Strasburgo Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996; sent. 17 dicembre 1996, Duclos c.
Francia). Dalla prima qualificazione in termini astratti, si passa poi alla valutazione dei dati
epifenomenici della fattispecie concreta: numero delle parti e delle questioni, valore economico,
laboriosità della prova, ecc.
Applicando i predetti criteri al caso in esame, si deve concludere che, da un lato, la natura
assistenziale della controversia decisa dal pretore e dal tribunale di Napoli richiedeva in effetti
una particolare celerità (del resto presupposta dallo stesso legislatore in sede di rito) e dall’altro
nessuna censura in tal senso si può muovere alla conduzione del processo in primo grado,
conclusosi assai speditamente con una sentenza resa dal pretore di Napoli in meno di un anno.
Per quanto riguarda la fase di gravame, invece, svoltosi dinanzi al tribunale di Napoli,
le statuizioni di principio svolte in tema di appello portano ad escludere la rilevanza automatica,
ai fini risarcitori, della violazione del termine di cui all’articolo 435, primo comma,
per la fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al collegio. Tenuto conto dell’assenza
di richieste istruttorie nell’ambito di una questione di puro diritto, si ritiene che la durata
della causa non potesse essere superiore a tre anni: con la conseguente eccedenza di un anno
e mezzo rispetto al termine ragionevole (art.2, terzo comma, lett. A legge 24 marzo 2001
n.89), decorrente dal deposito del ricorso d’appello (aprile 1995).
Viene ora all’esame il problema della indennizzabilità del pregiudizio subito dalle parti.
Il richiamo contenuto nell’art. 2, terzo comma, alle modalità di liquidazione stabilite
dall’art. 2056 c.c. riconduce la fattispecie al risarcimento del danno da fatto illecito. Né vale
ad escludere tale configurazione il rilievo, tralatizio nella giurisprudenza della corte di
Strasburgo, che non costituisce elemento integrativo della fattispecie l’imputabilità del ritardo
a responsabilità dell’organo giudicante: che, anzi, potrebbe essere del tutto immune da
colpa nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di congenite o sopravvenute carenze strutturali
d’organico. Neanche in questo caso, peraltro, si potrebbe parlare di responsabilità oggettiva,
giacché l’elemento psicologico della colpa è pur sempre presupposto: solo che è riferito
allo Stato-autorità, inadempiente all’obbligo di risultato di garantire il puntuale assolvimento
della funzione primaria di rendere giustizia.
Con la 1egge 89/2001 è stato elevato al rango di diritto soggettivo quello che prima si
poteva ritenere un interesse legittimo all’esercizio corretto e conforme a canoni di efficienza
di una potestà giurisdizionale, secondo una linea riformistica di fondo, di cui si potrebbe
rinvenire un precedente in tema di responsabilità del giudice per errore inescusabile o denegata
giustizia (legge 13 aprile 1988 n. 117). Si potrebbe perfino ritenere che la responsabilit
à statale fosse in ogni caso “in nuce”, anche in assenza della novella legislativa; specie alla
luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di risarcibilità dell’interesse legittimo. In
ogni caso, quale che sia la configurazione dommatica della responsabilità in esame, resta il
fatto che, per inequivoco dettato normativo, la riparazione è legata ad un danno da provare
in concreto, sia pure per presunzioni, non costituendo una mera sanzione pecuniaria (multa
o pena privata), dovuta per il solo fatto oggettivo del ritardo irragionevole. E di ciò è prova
il richiamo di rimbalzo, tramite il menzionato art. 2056, degli articoli 1223 (danno emergen-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 167
168 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
te e lucro cessante), 1226 (liquidazione equitativa) e 1227 (irrisarcibilità del danno evitabile
con la comune diligenza e concorso di colpa).
Il danno in questione, inoltre, non può coincidere con quello che la parte vittoriosa
abbia diritto di vedersi risarcito dal soccombente, autore materiale della lesione del diritto
che ha dato origine alla causa. Con la conseguenza, non di poco conto, che anche il ritardo
irragionevole, qualora sia oggettivamente risarcito dal soccombente, mediante una somma
aggiuntiva liquidata in base a criteri di legge (rivalutazione ed interessi), non giustifica una
riparazione duplicativa a carico dello Stato.
Questo, infatti, non diventa coobligato solidale; neppure in forma sussidiaria qualora il
debitore privato si riveli, all’esito della lite, insolvente.
Un’ipotesi di responsabilità diretta, sotto questo profilo, potrebbe configurarsi solo nel
caso in cui il danno fosse maturato nella fase, per così dire, della mora debendi dello Statoordinamento
– e cioè oltre il termine ragionevole applicabile al caso concreto – e non fosse
altrimenti prevenibile dalla parte mediante misure cautelari o anticipatorie. Fuori di quest’ipotesi,
evidentemente residuale e bisognosa di prova rigorosa, il pregiudizio patrimoniale
deve consistere in un danno emergente o lucro cessante non altrimenti ripetibile: come è più
agevolmente ipotizzabile per il ritardo nello svolgimento di un processo penale, amministrativo
o rientrante in una giurisdizione speciale.
Ne consegue che il terreno elettivo per la riparazione resta quello del danno non patrimoniale.
La legge 89/2001 ha creato una nuova fattispecie disancorata dal presupposto del
reato (sulla scia di precedenti leggi speciali: legge 13 aprile 1988 n. 117, sulla risarcibilità
del danno non patrimoniale da privazione della libertà personale; legge 31 dicembre 1996
n. 675, art.29 per il trattamento illecito dei dati personali; legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 42
per le discriminazioni razziali, etniche, religiose). Si deve ritenere che la previsione normativa
contempli non solo la tradizionale nozione di danno morale (“pecunia doloris”,
“Schmerzgeld”) ma anche la voce, di più recente elaborazione giurisprudenziale, del c.d.
danno esistenziale: e cioè quel pregiudizio alla qualità della vita che può derivare dallo stato
d’incertezza, notoriamente penoso sotto il profilo psicologico (ogni processo è già di per sé
una pena, ammoniva un’autorevole dottrina), circa la sussistenza di un proprio diritto, protrattasi
oltre il ragionevole per lungaggini processuali. Anche in questo caso peraltro non si
è in presenza di un danno-evento (sul tipo del danno biologico) ricollegabile meccanicamente
alla violazione dell’art 6, par. 1, della Convenzione; né,tanto meno di una pena privata
irrogabile per la sola infrazione oggettiva della norma. Occorre, per contro, anche la prova,
eventualmente presuntiva, che quest’ultima si sia davvero riverberata negativamente nella
sfera privata di valori del soggetto, pregiudicandone la qualità della vita. Ciò avverrà quasi
sempre quando la parte non veda riconosciuto entro un termine ragionevole il proprio diritto;
e cioè, quando abbia ragione nella controversia. Ma non si può escludere – sebbene si
tratti di evenienza eccezionale da dimostrare rigorosamente per evitare facili iniziative di
speculazione – che un danno non patrimoniale possa essere sofferto anche da chi, all’esito
del giudizio, sia dichiarato responsabile e condannato,qualora abbia risentito, nella propria
salute psico-fisica, dell’eccessiva durata del processo, da lui non evitabile con l’ordinaria
diligenza (art. 1227 richiamato dall’articolo 2056 e mediatamente dall’art. 2 legge 89/2001).
È appena il caso di aggiungere,in chiusura d’argomento, che l’onere della prova non può
essere surrogato dall’esercizio, pur testualmente ammesso, della liquidazione equitativa, che
presuppone, e non surroga, la dimostrazione del pregiudizio.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta in esame, si deve concludere
che, sebbene si sia verificata, come detto, un’effettiva violazione, per un anno e sei mesi, del
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 169
termine ragionevole – che nell’ambito di un processo in materia assistenziale e di limitata
complessità non poteva eccedere, nel grado di appello, la durata di tre anni (mentre nessuna
censura può muoversi al processo di primo grado,esaurito sollecitamente entro un anno
dalla proposizione del ricorso) – essa non ha dato luogo ad alcun concreto pregiudizio a carico
della parte. La domanda aveva, infatti, un limitatissimo rilievo economico e l’impugnazione
è risultata solo in piccola parte fondata. Trattandosi di una fattispecie obbligatoria in
cui la legge riconosce il cumulo di rivalutazione ed interessi legali (interessi che, a loro
volta, vengono determinati annualmente dal ministro del tesoro, tenuto conto della intercorsa
perdita di valore della moneta e del rendimento dei titoli di stato con scadenza annua),
non solo non è ravvisabile alcun danno “in re ipsa”, per effetto del decorso del tempo, ma
si verifica per contro un’ipotesi eccezionale di riparazione sovraccompensativa riconosciuta
ex lege.
Neppure sussistono i presupposti per l’indennizzo del danno non patrimoniale, atteso il
limitatissimo valore della causa e la parziale infondatezza della pretesa. Il ricorso è dunque
infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M. rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 17 settembre 2001».
Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 28 maggio 2004 n.10283
– Pres. R. De Musis – Rel. F. Tirelli – C.M. (Avv. A.L. Marra) c/ Ministero della
Giustizia.
«(Omissis) Motivi della decisione – Premesso che non può negarsi carattere di specialit
à alle procedure che, come quella in esame,siano state conferite a margine del ricorso ed
in favore del difensore che ha sottoscritto l’atto (C.Cass.2000/48), risulta dal decreto impugnato
che in data 20 dicembre 1993, M. C. depositava ricorso, nella sua qualità di tutore di
M. R., per ottenere la rivalutazione e gli interessi sui ratei dell’assegno assistenziale corrisposto
in ritardo dal Ministero dell’Interno.
Con sentenza del 25 ottobre 1994, il Pretore di Napoli accoglieva la domanda nei limiti
dell’eccepita prescrizione quinquennale ed il Manna si gravava al giudice superiore con
atto depositato il 10 aprile 1995. La Corte di appello di Napoli definiva il giudizio con sentenza
pubblicata il 21 dicembre 1999 ed il M.C. si rivolgeva alla Corte di appello di Roma
per conseguire la riparazione del pregiudizio derivato dall’irragionevole durata del processo.
Il giudice adito riconosceva che la fase di appello si era prolungata un anno e mezzo
più del necessario, ma nonostante ciò rigettava ugualmente il ricorso, sottolineando in proposito
che il M. non aveva dimostrato alcun danno patrimoniale e che per quel che concerneva
il danno morale, si era trattato di un’impugnazione solo in parte fondata e di limitatissimo
rilievo economico, che durando oltre misura, aveva per di più finito col favorire l’appellante,
cui aveva consentito di lucrare una riparazione sovracompensativa mediante il
cumulo degli interessi sulla rivalutazione.
Tanto ricordato in fatto, devesi rilevare che il Manna ha censurato l’anzidetto decreto,
deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della
legge 24 marzo 2001, n.89 in quanto una volta accertata la violazione del termine ragionevole,
la Corte di appello non avrebbe potuto rigettare la domanda di riparazione del danno
morale, trattandosi di pregiudizio da liquidare magari in via simbolica, ma non certo da
escludere.
Con il secondo motivo, il M. ha ulteriormente lamentato la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 89/2001 oltre che dell’art. 6 della CEDU, nonché il
difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto sia la Convenzione
europea che la legge “Pinto” prescindevano completamente dalla maggiore o minore fondatezza
della domanda, com’ era d’altronde dimostrato dal fatto che la richiesta di equa riparazione
poteva essere presentata anche prima della fine del processo e, dunque, anche prima
di conoscere chi aveva ragione e chi torto.
Con il terzo motivo, il M. ha nuovamente insistito sulla violazione e falsa applicazione
della suindicata norma nonché sul difetto di motivazione su punto decisivo della controversia,
in quanto i giudici a quo non avevano tenuto adeguatamente conto della particolare situazione
economica, sociale e culturale dell’avente diritto, che versando in gravi condizioni di
disagio, era portata più di altri ad avvilirsi per la mancata soddisfazione dei suoi diritti.
Così riassunto il contenuto dei tre motivi di ricorso, osserva il Collegio che con le
recentissime sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341/2004, le Sezioni Unite di questa
Suprema Corte hanno ripudiato la tesi secondo la quale la violazione del termine ragionevole
determinerebbe di per sé un pregiudizio non patrimoniale all’interessato, osservando
tuttavia che seppure non poteva parlarsi di un danno in re ipsa, doveva però quanto meno
ammettersi un ribaltamento dell’ordinaria prospettiva, nel senso che verificatosi lo sforamento
del tetto massimo di durata del processo, doveva normalmente presumersi che ciò
avesse provocato un danno morale a meno che non risultassero circostanze tali da dimostrare
che il richiedente non aveva subito alcun paterna d’animo perché, ad esempio, immediatamente
avvantaggiato dal prolungarsi del processo ovvero pienamente consapevole dell’infondatezza
della sua pretesa.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma ha, come si è visto, escluso la sussistenza
di qualsiasi danno morale non solo in ragione della parziale fondatezza della pretesa
e del suo modestissimo rilievo economico, ma anche in considerazione del fatto che la parte
aveva sostanzialmente finito con il trarre un vantaggio dalla durata del processo.
Non contenendo alcuna specifica censura su tale autonoma ratio decidendi, perfettamente
capace di giustificare il rigetto della richiesta di equa riparazione, il ricorso del M.
risulta addirittura inammissibile in quanto anche ove condivise, le diverse argomentazioni
in esso sviluppate non potrebbero mai condurre alla cassazione del decreto impugnato.
Spese compensate, sussistendo giusti motivi al riguardo.
P.Q.M. la Corte, dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese di
lite fra le parti.
Roma, li 9 febbraio 2004».
170 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 171
Quale nomofilachia per il giudice contabile?
(Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza 22 febbraio 2006)
Le note che seguono non vogliono affrontare l’aspetto giuridico della questione,
già ampiamente trattato negli atti difensivi sopra pubblicati, ma solo rilevare
il particolare atteggiamento della magistratura contabile di primo grado
all’indomani della sentenza delle sezioni riunite. Pur di fronte alla seconda pronuncia
dell’organo deputato a risolvere la controversa interpretazione di questioni
di massima, le sezioni territoriali continuano a disconoscerne l’autorità.
Una volta, tra gli argomenti che l’arte retorica metteva a disposizione,
quello ex auctoritate aveva un certo peso, non decisivo, ma comunque degno
di rilievo ancillare.
L’ipse dixit si è tramandato per fini giudiziari nomofilattici: così le sezioni
unite di Cassazione, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e le sezioni
riunite della Corte dei Conti sulle questioni di massima. Nell’esperienza, due
sezioni unite di Cassazione conformi raramente vengono disattese dai giudici
di merito; in ogni caso, pochi sono i giudici di merito che oserebbero. Nel caso
della doppia indennità integrativa speciale su bititolare di pensione, il fenomeno
“eversivo” raggiunge, invece, dimensioni nazionali: la maggior parte delle
sezioni di primo grado continua a disattendere la seconda soluzione identica
alla questione di massima, travisando coscientemente la natura additiva “di
prestazione” (sulla quale cfr. RUGGERI-SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale,
Torino, 2004, 142) e non di principio di ben tre sentenze della Corte
Costituzionale (n. 172/91; 494/93; 376/94) tutte affermanti che il divieto di
cumulo persiste oltre il minimo INPS. Eppure c’è poco da discutere quando la
formula della Corte è del tenore “dichiara l’illegittimità costituzionale della
norma nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di
due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,
debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo
previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”: la sentenza è fuor
di dubbio una additiva di prestazione e non di principio.
Infatti, la soluzione normativa è logicamente necessitata perché l’unico
limite di riferimento nell’ordinamento pensionistico è il minimo INPS.
Di fronte a quella che a buona ragione può ben definirsi la “rivolta dei
giudici” – i quali senz’altro hanno a cuore il pensionato, ma non le casse
dello Stato – a questo punto non serve nemmeno auspicarsi una interpretativa
di rigetto della Consulta a petto dell’ennesima rimessione, ma un tempestivo
intervento interpretativo del legislatore.
Avv. Paolo Marchini
Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza 22 febbraio 2006 – Pres. F. Castiglione
Morelli – Rel. N. Mastropasqua.
«(Omissis) Fatto – La Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello con ordinanza
n. 97/2005/A del 3 novembre 2005 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di mas172
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
sima così formulata: “se permane nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell’indennità
integrativa speciale nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici e, in caso di
risposta affermativa, se la persistenza di tale divieto sia conforme a Costituzione”.
La questione è stata proposta in sede di giudizio di appello avverso la sentenza della
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 327/2001 del 29 marzo 2001 (…). Nel gravame
gli appellanti tra l’altro hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennit
à integrativa speciale su ambedue i trattamenti pensionistici di cui sono in godimento.
La Sezione remittente espone che il problema della permanenza o meno del divieto di
cumulo dell’indennità integrativa speciale, nell’ipotesi di contemporaneo godimento di due
o più trattamenti pensionistici ha lacerato la giurisprudenza di questa Corte. Sul punto le
Sezioni Riunite si sono pronunziate con la sentenza n. 14/2003/QM, la quale ha affermato
la persistenza del divieto, precisando che “in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di
pensione è vietato il cumulo della indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni
ha peraltro diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei
limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente
al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Nonostante la pronunzia delle Sezioni Riunite permane il contrasto giurisprudenziale:
ed infatti la Terza Sezione giurisdizionale centrale con numerose sentenze, che hanno come
capostipite la n. 403/2003, ha affermato l’inesistenza del divieto di cumulo. A sua volta la
Sezione di appello per la Regione Sicilia ed altre Sezioni territoriali, pur aderendo formalmente
alla tesi delle Sezioni Riunite sulla persistenza del divieto, hanno ritenuto che esso si
pone in contrasto con i principi della Costituzione ed hanno sollevato la questione di legittimit
à costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in
riferimento agli articoli 3 e 38 Costituzione.
La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile, con
ordinanza n. 89 in data 8 marzo 2005. La Corte Costituzionale ha rilevato che, secondo un
principio non discusso e più volte espressamente affermato, “una normativa non è illegittima
perché suscettibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti
costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia
con la Costituzione”.
La Corte, rilevato che “i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra
interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalit
à da loro manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione”, ha ritenuto
che le veniva chiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria
e, conseguentemente, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
La pronunzia del giudice delle leggi ha determinato una riflessione da parte della Terza
Sezione centrale la quale, con sentenza n. 210 in data 14 aprile 2005, riesaminando la propria
posizione, ha ritenuto che l’ordinanza 89/2005 ha implicitamente confermato l’abrogazione
del divieto di cumulo.
In particolare la Terza Sezione ha svolto le seguenti considerazioni: “il motivo che ha indotto
alla rimessione (ancora una volta) della questione di legittimità costituzionale dell’articolo
99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, risiede (come la stessa Corte Costituzionale
ha chiaramente sintetizzato) nella “domanda” intesa a conoscere se l’articolo 99, secondo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 doveva considerarsi (continuare a considerarsi) costituzionalmente
illegittimo anche dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale.
Trattasi della stessa domanda che si era posta da tempo questa Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale e alla quale, sempre da tempo, era stata data risposta nel senso
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 173
che l’articolo in questione (99, secondo comma), anche a volerlo ritenere non totalmente
espunto dall’ordinamento giuridico, non poteva più sospettarsi di illegittimità costituzionale
in quanto, dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale (e ancor più sicuramente
dopo la sentenza n. 516 del 2000 e l’Ordinanza n. 517 dello stesso anno) lo stesso,
anche se lo si voleva considerare solo “manipolato”, poteva e, quindi, doveva essere
letto in chiave costituzionale in quanto solo in quel senso il disposto di cui al secondo
comma dell’articolo 99 (anche a volerlo ritenere puramente “corretto” dalla Corte
Costituzionale) veniva a non collidere (nel senso che veniva ad allinearsi) non solo con i
principi costituzionali indicati nella Carta Costituzionale (articoli 3. 36 e 38), ma anche con
il fondamentale principio del divieto di qualsiasi non giustificata discriminazione quale, con
tutta evidenza, conseguiva al fatto che, una volta andato definitivamente in pensione (con
sicura crescita di “bisogni” da soddisfare), il lavoratore “dipendente”, già in godimento di
doppia I.I.S., veniva a perdere (e spesso senza neanche il c.d. minimo I.N.P.S.) il beneficio
finora goduto (doppia I.I.S. in misura intera).
Orbene la Corte Costituzionale (secondo quanto assunto dalla Sezione Terza giurisdizionale)
ha chiaramente condiviso l’impostazione che alla questione era stata data da questa
Terza Sezione giurisdizionale centrale nel momento in cui – dopo aver ricordato ai
Giudici remittenti che presso la Corte dei conti si era affermato “l’orientamento giurisprudenziale
(poi qualificato come diritto vivente) che afferma la totale eliminazione del divieto
di doppia percezione dell’indennità integrativa speciale, anche in relazione al caso di
doppia pensione“ – è stata “costretta” a chiedere (e a chiedersi) perché in presenza di questo
orientamento non erano state indicate le ragioni per le quali era stata ritenuto (si intende
dai Giudici remittenti) di non adottare (o rectius: di non poter adottare) l’opzione interpretativa
che escludeva la persistenza del divieto di cumulo. E proprio tale osservazione
della Corte Costituzionale – che qui si assume non quale mero presupposto della dichiarazione
di manifesta inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale –
conferma ad avviso del Collegio la posizione assunta dalla Terza Sezione giurisdizionale
centrale secondo la quale la questione del c.d. cumulo di I.I.S. non può avere soluzione
diversa da quella da tempo ipotizzata, e ciò non tanto perché è possibile una doppia lettura
dell’articolo 99, secondo comma, in questione (e già ciò solo sarebbe di per se risolutivo
in quanto una delle due letture è stata ritenuta in armonia con i principi costituzionali)
ma in quanto si può ora, con ancor più convinzione, sostenere, e proprio alla luce della
motivazione dell’Ordinanza n. 89/2005 della Corte Costituzionale, che il più volte citato
articolo 99, secondo comma, come depurato del vizio di costituzionalità (sentenza n. 494
del 1993), è ormai suscettibile di una sola lettura e cioè, proprio, della lettura individuata
da tempo da questa Terza Sezione Giurisdizionale centrale”.
La II Sezione centrale remittente, invece, con sentenza 337 in data 11 ottobre 2005, dopo
aver affermato che la recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 “ha lasciato
immutati i termini del problema”, ha ritenuto, “nonostante le perplessità che possano sorgere
dalla lettura della sentenza n. 516/2000”, di “poter aderire alle statuizioni contenute nella
sentenza 14/2003/QM delle SS.RR., considerando tuttora vigente il divieto di cumulo di I.I.S.
su due o più trattamenti di pensione, con il correttivo, posto nelle sentenze n. 172/1991 e
494/1993, di salvaguardia del trattamento minimo erogato dal fondo pensioni lavoratori
dipendenti”. A ciò induce la considerazione che “la statuizione di incostituzionalità nelle
richiamate sentenze, e per quel che interessa nella presente fattispecie, nella sentenza n.
494/1993, è preceduta dalla riconferma della permanenza del divieto di cumulo di I.I.S. su
due o più trattamenti di pensioni (art. 99. secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973).
174 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Porta alla stessa conclusione anche la considerazione della differenziata ratio decidendi
che è alla base delle due distinte serie di pronunce della Corte Costituzionale in tema di
divieto di cumulo della I.I.S., individuata, per il cumulo relativo a pensione e retribuzione,
nella salvaguardia della retribuzione, attingendosi il parametro del giudizio di costituzionalit
à nell’art. 36 Cost.; e per il cumulo relativo a plurimi trattamenti di pensione, nella salvaguardia
di una delle pensioni in godimento, che non può ridursi al di sotto del minimo
I.N.P.S., così da rendere del tutto irrazionale il divieto di cumulo in violazione dell’art. 3
Cost., differenziato parametro di costituzionalità”.
Confutando, poi, l’argomentazione secondo la quale “ove la giurisprudenza prevalente
dovesse uniformarsi all’orientamento espresso dalle SS.RR. con la sentenza n. 14/QM/2003,
si determinerebbe una disparità di trattamento tra i collocati in pensione prima del 31 dicembre
1994, che subirebbero il divieto di cumulo, ed i collocati in pensione dopo tale data, che
non sarebbero soggetti a tale divieto conglobandosi la I.I.S. nella nuova pensione (per effetto
dell’art. 15, comma 3°, della legge n. 724/1994 a decorrere dal 1° gennaio 1995 la I.I.S.
perde il suo carattere di accessorio alla pensione)” la Sezione osserva che “è principio
costantemente affermato dalla Corte Costituzionale quello secondo cui è il fluire stesso del
tempo a giustificare un differenziato trattamento di situazioni giuridiche tra loro similari”.
Sulla base del rinnovato contrasto giurisprudenziale la II Sezione giurisdizionale centrale
ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite formulando il quesito
innanzi esposto.
Si sono costituiti in questa sede i sigg.(…) con memoria depositata in data 24 gennaio 2006.
Nell’atto scritto il difensore richiama la giurisprudenza della Corte dei conti favorevole al
cumulo dell’indennità integrativa speciale nonché i principi fissati in materia dalla Corte
Costituzionale ed ha evidenziato taluni effetti distorsivi derivanti dalla permanenza del divieto
di cumulo; conclusivamente ritiene che il divieto di cumulo sia stato espunto dall’ordinamento.
In data 25 gennaio 2006 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato.
In pari data si è costituito anche l’I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente e legale rappresentante
(...).
Nelle memorie sia l’Avvocatura Generale dello Stato che l’I.N.P.D.A.P. aderiscono
sostanzialmente alla tesi espressa da queste Sezioni Riunite con la sentenza n. 14/2003.
Nello stesso senso si esprime con ampia ed approfondita motivazione il Procuratore
Generale nella memoria depositata il 26 gennaio 2006.
Nell’udienza di discussione le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti. L’Avvocatura
dello Stato ha depositato note d’udienza.
Considerato in diritto – Va, innanzitutto, dichiarata la ammissibilità della questione di
massima proposta dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello.
Infatti sulla questione permane, pur dopo la sentenza di queste Sezioni Riunite n.
14/2003/QM, un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra Sezioni di appello, contrasto
accentuato dalla diversa lettura data dai giudici di appello alla recentissima ordinanza della
Corte Costituzionale 8 marzo 2005 n. 89.
La pronuncia del giudice delle leggi – sulla base della prospettazione della questione
di costituzionalità in ordine alla permanenza del divieto di cumulo di indennità integrativa
speciale su più trattamenti pensionistici – afferma l’esistenza nella giurisprudenza della
Corte dei conti di più opzioni interpretative dell’art. 99, comma secondo, del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 e dichiara la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo
della mancata indicazione dei motivi che obbligano ad una lettura della norma che suscita
dubbi di costituzionalità anziché una interpretazione costituzionalmente orientata.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 175
In sostanza nel rendere la pronuncia, la Corte Costituzionale sulla base delle prospettazioni
delle ordinanze di remissione ha presupposto l’esistenza nella giurisprudenza della Corte
dei conti di due difformi interpretazioni dell’art. 99, comma secondo, cit. d.P.R. n. 1092/1973.
Questo giudice, prendendo in esame i citati indirizzi giurisprudenziali, rileva che esistono
due diverse tesi in ordine alla permanenza del divieto di cumulo, ma non due diverse
interpretazioni della norma citata.
Il primo indirizzo giurisprudenziale sostiene che l’art. 99, comma secondo, d.P.R. n.
1092/1973 permane nell’ordinamento nel testo manipolato dalla Corte Costituzionale con le
sentenze n. 172/1991, 307/1993, 494/1993 e 376/1994. Riassuntivamente in quest’ultima
sentenza, richiamando le precedenti, la Corte Costituzionale afferma che “si è statuita, in
primo luogo, la regola per cui al titolare di più pensioni l’indennità integrativa speciale
compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia
fatto salvo l’importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione
pensionistica al di sotto del trattamento I.N.P.S.”.
In questi termini l’indirizzo giurisprudenziale citato fa applicazione dell’art. 99, secondo
comma, d.P.R. n. 1092/1973, come integrato dalla Corte Costituzionale, dando al testo
l’interpretazione letterale quale unica possibile.
L’altro indirizzo giurisprudenziale, che ha avuto il suo esordio con la sentenza della
Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 2873 del 2000, afferma che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 494/1993 è solo apparentemente additiva, mentre il giudice delle
leggi aveva voluto, in realtà, emanare una sentenza ablatoria di tale disposizione.
Viene in particolare affermato (vedi Sez. III n. 210/2005 del 14 aprile 2005) che la
natura ablatoria deve riconoscersi dal fatto che la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi, non
aveva tenuto conto nel riferimento al parametro della sentenza n. 172/1991 della valenza
provvisoria di quest’ultima, dovuta alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ed al
conseguente effetto caducatorio dell’art. 17 della legge n. 843 del 1978 (sentenza 204/1992)
con l’annullamento del quale non poteva che considerarsi venuto meno, all’atto della dichiarata
incostituzionalità del secondo comma dell’art. 99 citato, anche quel principio, attinto
dalla citata sentenza n. 172/1991, relativo all’affermato parallelismo tra la condizione del
titolare di due pensioni e quelle del pensionato lavoratore.
La tesi evidentemente afferma la natura demolitoria della sentenza n. 492/1993 della
Corte Costituzionale, che avrebbe così espunto dall’ordinamento l’art. 99, secondo comma,
cit. d.P.R. 1092/1973.
È del tutto evidente che una norma ormai inefficace non è suscettibile di interpretazione
ai fini della sua applicazione.
Per vero dopo la ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 la terza Sezione
Giurisdizionale ha cercato di inquadrare la propria tesi come lettura costituzionalmente
orientata della norma (e cioè come modo di interpretare la norma).
La Sezione ha infatti affermato che alla luce della citata ordinanza della Corte
Costituzionale il più volte richiamato art. 99, secondo comma, è ormai suscettibile di una
sola lettura e cioè di quella individuata da tempo dalla Sezione stessa.
In proposito queste Sezioni Riunite non possono non rilevare che solo norme vigenti,
in quanto suscettibili di applicazione da parte del giudice, possono essere da questo interpretate.
Le norme abrogate o comunque espunte dall’ordinamento non possono semplicemente
essere applicate.
Questo giudice rileva inoltre che, partendo dal presupposto della caducazione del divieto
di cumulo, non è possibile dare alcuna lettura dell’art. 99, secondo comma, che consenta
176 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
la sua permanenza nell’ordinamento dal momento che la norma ha il solo espresso scopo di
stabilire il divieto.
Va a questo punto esaminata la sostenibilità giuridica della tesi da ultimo esposta.
In primo luogo va posto in evidenza che la tesi si fonda sulla affermazione che la Corte
Costituzionale nell’emanare la sentenza n. 494/1993 aveva dimenticato o rimosso dalla
memoria di aver emanato l’anno precedente una sentenza caducatoria della norma (art. 17
della legge n. 843 del 1978) dalla quale era stato tratto il parametro per manipolare l’art. 99,
secondo comma, con la conseguenza che la sentenza costituzionale apparentemente additiva
doveva considerarsi ablativa per inesistenza del parametro preso a riferimento.
Queste Sezioni Riunite non ritengono di poter in alcun modo condividere siffatta tesi.
In proposito rilevano che il principio di integrazione delle pensioni per il raggiungimento
del c.d. minimo I.N.P.S. è tuttora vigente nell’ordinamento ed assolve alla funzione
di adeguare in ogni caso il trattamento pensionistico ad esigenze della vita ritenute essenziali
ed incomprimibili. Non vi sono ostacoli pertanto nell’ordinamento vigente per integrare
la pensione al minimo I.N.P.S.
Inoltre la Corte Costituzionale dalla disposizione di cui all’art. 17 della legge n. 843 del
1978 aveva tratto lo spunto per individuare un parametro reddituale certo, con il quale integrare,
rendendo costituzionalmente legittimo, attraverso una sentenza manipolativa, l’art.
99, se-condo comma.
Va ancora ricordato che il parametro di che trattasi è stato utilizzato nella successiva
sentenza della Corte Costituzionale n. 376/1994 e mai ripudiato dal giudice delle leggi.
Non vi è alcuna ragione, pertanto, per ritenere che la pronuncia n. 494/1993, ed in particolare
il suo dispositivo, sia frutto di un errore del giudice delle leggi né vi è spazio per
ritenere che a siffatto supposto errore possa dare rimedio il giudice dando alle sentenze
della Corte Costituzionale un contenuto del tutto difforme da quello risultante dal testo
della pronuncia.
Una valenza decisiva, ancor più esplicativa e confermativa delle sentenze n. 494/1993
e n. 376/1994, queste Sezioni Riunite ritengono di dover dare alla ordinanza della Corte
Costituzionale n. 89/2005.
Nel testo di detta ordinanza si legge infatti “che sulla legittimità costituzionale di tale
disposizione (art. 99, 2° co. cit.) la Corte Costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 494
del 1993 con la quale ne dichiarò l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei
confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo
di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
La Corte rileva poi che la norma censurata dai giudici remittenti è quella del testo risultante
dall’intervento additivo, con la conseguenza che oggetto dell’interpretazione non può
che essere detto testo (interpretazione che secondo i giudici remittenti avrebbe dato luogo a
più indirizzi giurisprudenziali). Infatti nella ordinanza si legge ancora che i predetti giudici
remittenti non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa
che siffatta persistenza esclude, non potendo la Corte derimere un contrasto sulla
interpretazione della legge ordinaria.
Dalle considerazioni esposte nella ordinanza risulta chiaro che la Corte Costituzionale
ritiene tuttora vigente l’art. 99, secondo comma, cit. d.P.R. n. 1092/1973.
D’altro canto, ove il giudice delle leggi avesse ritenuto espunto dall’ordinamento l’art.
99 secondo comma cit. avrebbe adottato una ben diversa formula di dichiarazione di inammissibilit
à, riferendola alla attuale non vigenza delle norme.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 177
Va ancora rilevato che dopo la ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo citata la
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dopo una ricostruzione analoga
a quella operata da queste Sezioni Riunite, ha affermato che la Corte Costituzionale non può
non avere considerato che gli orientamenti giurisprudenziali contabili da essa stessa richiamati
non erano il frutto di una interpretazione secundum costitutionem del testo normativo
interessato. La Sezione siciliana ha letto l’invito rivolto ai giudici di merito nell’ordinanza
n. 89 del 2005 come un’esortazione indiretta a seguire detti orientamenti giurisprudenziali
procedendo ad una interpretazione praeter costitutionem delle norme in questione.
La Sezione siciliana ha ritenuto, quindi, di dover direttamente valutare se la norma in
questione sia in contrasto con la Costituzione, così come hanno già fatto in pratica molti altri
giudici di merito.
Nei termini ha dichiarato non conforme a Costituzione e di conseguenza ha disapplicato
il divieto di cumulo.
Come ha rilevato la stessa Sezione di appello la costante giurisprudenza costituzionale
ha sempre affermato che non è consentita al giudice di merito la diretta disapplicazione di
norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque, anche in ipotesi di norme meramente
riproduttive di altre dichiarate incostituzionali, una specifica pronuncia della Corte
Costituzionale.
Invero il nostro ordinamento non prevede un potere diffuso tra i giudici di disapplicazione
di norme ritenute incostituzionali (salvo la diretta applicazione di norme costituzionali immediatamente
precettive in quanto di rango superiore rispetto alle leggi ordinarie con esse contrastanti)
ma ha concentrato in un apposito organo (la Corte Costituzionale) la verifica di costituzionalit
à delle leggi, con conseguente annullamento erga omnes. Questo principio è un cardine essenziale
del nostro ordinamento costituzionale, che non può in nessun caso essere derogato.
Anche questa opzione va, pertanto, disattesa.
Va ancora rilevata l’anomalia di dichiarare con una pronuncia del giudice ordinario la
incostituzionalità di una norma che è stata integrata dalla Corte Costituzionale con intervento
manipolativo proprio per renderla conforme a Costituzione.
Va in proposito ricordato che il giudice delle leggi nelle pronunce in materia ha ritenuto
non conforme a costituzione il divieto generalizzato di cumulo delle indennità integrative speciali,
consentito invece quando sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo al di
sotto del quale non debba operare il divieto di cumulo, a salvaguardia della situazione reddituale
del lavoratore o del pensionato rispondente ai principi di tutela posti dagli artt. 36 e 38 Cost.
In quest’ottica le Sezioni riunite non si nascondono che, nell’evolversi della legislazione,
dopo le sentenze della Corte Costituzionale innanzi richiamate si sono verificati dei
mutamenti che hanno modificato la situazione nella quale le pronunce sono state rese.
In particolare va tenuto presente che l’indennità integrativa speciale è venuta nel tempo
ad essere per una larga categoria di pensioni la parte economicamente più rilevante del trattamento
pensionistico, perdendo completamente la sua natura di assegno accessorio per
diventare sostanzialmente parte integrante della pensione.
Dalla sopravvenienza può sorgere la domanda se sia ancora valido un parametro reddituale
minimo come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba prendersi in considerazione
l’entità del trattamento pensionistico, per configurare oggi la possibilità per il legislatore
di addivenire alla decurtazione della pensione, scegliendo tra diverse soluzioni che
comunque rispettino l’esigenza di un equilibrio del sistema retributivo e pensionistico (cfr.
Corte Cost. sent. n. 516/2000). La riflessione è avvalorata dall’entrata in vigore della legge
n. 724 del 1994, che ha conglobato l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.
178 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il diverso trattamento dell’I.I.S. per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 è
essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le situazioni pregresse
e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici.
Si tratta peraltro di considerazioni che non possono trovare applicazione in questa sede.
Va, infine, dichiarato inammissibile il quesito relativo alla costituzionalità del divieto
di cumulo.
Come è giurisprudenza costante queste Sezioni Riunite sono chiamate ad interpretare
la normativa vigente e non possono pertanto proporre questioni di costituzionalità né pronunciarsi
su dubbi di costituzionalità, se non nei limiti di conformare la loro pronuncia sulle
norme vigenti ad una lettura costituzionalmente orientata.
I dubbi di costituzionalità, in quanto funzionali alla rimessione della questione alla Corte
Costituzionale, eccedono l’ambito della pronuncia da rendersi da queste Sezioni Riunite.
Nei termini va, pertanto, risolta la questione di massima proposta.
P. Q. M. – La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pronunciando
sulla questione di massima proposta dalla Seconda sezione centrale di appello con ordinanza
n. 097/2005/A:
1.– afferma che, per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle
indennità integrative speciali di cui dall’art. 99, comma secondo, del d.P.R. 1092/1973, con
l’integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993
e cioè con salvezza comunque dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
2.– dichiara inammissibile il quesito relativo alla conformità a Costituzione di detto divieto;
3.– dispone la restituzione degli atti al giudice remittente a cura della Segreteria delle
Sezioni Riunite.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006».
Avvocatura Generale dello Stato – Memoria del 16 gennaio 2006 nel giudizio instaurato
di fronte alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, dalla Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale, con ord. n. 097/2005/A, depositata il 3 novembre 2005 e notificata il 7
novembre 2005, emessa ai sensi degli artt. 4, comma 1, legge n. 161/1953 e 1, comma
7, d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994, sull’appello
iscritto al n. 15283 del registro di segreteria, proposto da C.P. ed altri (Avv. P. Guerra)
c/ I.N.P.D.A.P., nonché contro i dipartimenti provinciali del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Direzione provinciale servizi vari di Como, Milano e Brescia (AL
7819/02, Avv. dello Stato P. Marchini).
Se permane nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale
nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici ed, in caso di risposta
affermativa, se la persistenza di tale divieto sia conforme a Costituzione.
«Da anni ormai le pronunce della Corte dei Conti incrociano quelle della Corte
Costituzionale nell’interpretazione delle norme che disciplinano i rapporti tra le indennità
integrative speciali spettanti ai lavoratori sulla base di più titoli, nel tentativo di individuare
se ed in quali casi possa dirsi tuttora sussistente un divieto di cumulo nella percezione di
dette indennità, ove per l’appunto un soggetto abbia in astratto il diritto di percepirle in virtù
di una pluralità di situazioni giuridiche legittimanti.
Ebbene, se da un lato può considerarsi definitivamente raggiunto un sostanziale accordo
sull’inesistenza del divieto di cumulo laddove il medesimo soggetto benefici di più
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 179
indennità essendo nel contempo titolare di pensione e di retribuzione per attività prestata alle
dipendenza di una P.A. (cfr. C. Cost., sent. n. 566/1989), ovvero alle dipendenze di terzi (cfr.
C. Cost., sent. n. 204/1992), sono ancora molte le incertezze che circondano la sussistenza
del divieto in questione laddove il diritto alla doppia indennità insorga in quanto il soggetto
che le reclama sia titolare di plurimi trattamenti pensionistici. E si tratta di incertezze e
dubbi interpretativi a ben vedere ingiustificati.
Codeste Sezioni Riunite vengono infatti sollecitate ad assumere nuovamente posizione
su una questione che solo poco più di due anni or sono hanno già affrontato e chiarito in
modo netto (cfr. SS. RR., sent. n. 14/2003/QM), senza peraltro indulgere a soluzioni intermedie
che potessero lasciare adito ad ulteriori complicazioni esegetiche.
La difesa erariale è del tutto orientata nel senso di ribadire la propria opinione, conforme
a quanto espresso da codeste Sezioni Riunite nel loro ultimo arresto in materia e consistente
nel considerare tuttora esistente ed operante il divieto di cumulo tra più indennità integrative
speciali, nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici, purché nel
complesso il soggetto titolare della doppia erogazione previdenziale riesca comunque ad ottenere
l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.). Né l’Avvocatura
dello Stato ritiene che questa impostazione meriti di essere modificata a seguito della recente
ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 che in nulla sembra aver mutato i termini
della questione, come meglio si dimostrerà nel prosieguo della presente memoria.
È duplice l’ordine di ragioni per cui si ritiene di aderire all’orientamento espresso dall
’ultima sentenza che codeste Sezioni Riunite hanno emanato sul punto, investendosi da un
lato l’aspetto giuridico-formale della questione e d’altro canto quello sostanziale.
1.– Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 99, comma 2, d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092.
L’art. 99, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “al titolare di più pensioni
o assegni l’indennità integrativa speciale compete a un solo titolo”. La Corte
Costituzionale si è pronunciata in ordine alla legittimità di detta disposizione con la sentenza
n. 494 del 1993, stabilendone inequivocabilmente l’illegittimità costituzionale “nella parte in
cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo
delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”: si tratta
senza dubbio di una tipica ipotesi di sentenza additiva, idonea pertanto a lasciare in vita una
norma aggiungendovi una parte che ne renda costituzionalmente legittima la lettura.
Ebbene, a dispetto della chiarezza del quadro giuridico in esame, sia la terza Sezione
Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, che alcune Sezioni Regionali continuano
ancora oggi ad interpretare la sentenza 494 non come additiva ma come una pronuncia di
mero annullamento, in quanto avrebbe ad oggetto una norma che meriterebbe la completa
espunzione dall’ordinamento al fine di evitare indebite discriminazioni tra lavoratori e pensionati.
Secondo questa impostazione, infatti, la Consulta nella pronuncia del 1993 avrebbe
sostanzialmente errato nel rifarsi alla ratio decidendi della precedente sentenza n. 172 da
essa stessa emessa nel 1991 con la quale era stata affermata l’illegittimità costituzionale dell
’art. 17, legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevedeva che, in sede di
calcolo della spettante I.I.S., anche nei confronti del titolare di due pensioni dovesse comunque
farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, posto che tale norma si preoccupava di salvaguardare
il cosiddetto minimo I.N.P.S. per il solo caso del lavoratore che oltre a percepire il trattamento
pensionistico fosse altresì titolare di retribuzione per attività prestata presso terzi. Al
contrario, secondo questo orientamento, il Giudice delle leggi avrebbe dovuto recuperare la
ratio che aveva ispirato la successiva sentenza n. 204 del 1992 con la quale, il suddetto art.
17, legge n. 843/1978 sarebbe stato meramente annullato in quanto il legislatore aveva
omesso di determinare la misura della retribuzione, oltre la quale diventasse operante il
divieto di cumulo delle indennità integrative speciali spettanti sul trattamento pensionistico
e su quello retributivo. Se davvero dunque si dovesse ritenere non più sussistente il divieto
di cumulo tra indennità integrative nell’ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici percepiti
da lavoratori che avevano prestato la loro opera presso datori di lavoro privati, allora
dovrebbe darsi ragione a coloro i quali ritengono ingiustificata l’operatività del divieto di
cumulo nell’ambito del pubblico impiego ai sensi del d.P.R. 1092/1973 e, pertanto, la sentenza
n. 494/1993 dovrebbe leggersi necessariamente alla stregua di una pronuncia di mero
annullamento.
Orbene, da questa breve esposizione risulta evidente l’equivoco interpretativo in cui
persistono nell’incorrere coloro che non ritengono più operante il divieto di cumulo tra I.I.S.
percepite sulla base di più trattamenti pensionistici: a fronte infatti di una sentenza (la n.
204/1992) con cui la Consulta ha eliminato il divieto di cumulo per il caso in cui il lavoratore
percepisca l’indennità integrativa relativa ad un trattamento pensionistico e ad uno retributivo,
si pretende di vedere dichiarato soppresso il divieto di cumulo altresì per il diverso
caso in cui le indennità integrative vengono percepite sulla base di una pluralità di trattamenti
pensionistici, ancorché sul punto il Giudice delle Leggi con la sentenza 494 abbia nettamente
previsto che il divieto di cumulo continua a sussistere, nei limiti della salvaguardia
del cosiddetto minimo I.N.P.S.
Si assiste dunque all’ingiustificato tentativo di equiparare due fattispecie che non sono
giuridicamente equiparabili, come sottolineato più volte da una più che consapevole Corte
Costituzionale.
L’erroneità di questo approccio emerge in modo ancor più definito se si considerano
due precisi elementi di criticità.
Da un lato i sostenitori della tesi in esame lasciano intendere che nella sentenza n. 494
i giudici della Consulta per qualche ragione non esplicitata non avrebbero tenuto in alcuna
considerazione la precedente sentenza n. 204. Eppure, nel “considerato in diritto” si fa
espresso riferimento proprio a quest’ultima pronuncia nel momento in cui si spiega come la
Corte Costituzionale avesse precedentemente dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 17,
legge n. 843/1978, in quanto norma che imponeva il divieto di cumulo tra le indennità spettanti
sulla pensione e sulla retribuzione senza determinare il limite patrimoniale al di là del
quale detto divieto diventasse operante. Nel successivo passaggio della pronuncia n. 494, si
fa inoltre riferimento alla sentenza n. 172/1991 che, prima della sentenza n. 204, aveva fatto
salva la legittimità costituzionale dell’art. 17, sul punto del divieto di cumulo tra indennità
percepite questa volta sulla base di una pluralità di trattamenti pensionistici, aggiungendovi
la salvaguardia del cosiddetto minimo I.N.P.S. Da ciò emerge inequivocabilmente che la
Corte Costituzionale, a differenza di quanto supposto dai sostenitori della tesi in esame, già
al momento della stesura della sentenza n. 494 aveva assoluta contezza sia della pronuncia
n. 172 che della n. 204 e scientemente ha scelto di rifarsi alla ratio decidendi della prima,
distinguendo con precisione le due diverse fattispecie esaminate in precedenza. Costituisce,
180 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 181
pertanto, un’indebita illazione immaginare che la Consulta nel giudizio di legittimità costituzionale
inerente l’art. 99, comma 2, abbia emesso una sentenza additiva che però andrebbe
interpretata come una pronuncia di mero annullamento. Il confine tra le due tipologie di
provvedimenti è notoriamente segnato, né appare sostenibile che la Corte nel pronunciarsi
in senso additivo abbia errato nella scelta della ratio decidendi, laddove dalla sentenza n.
494 si evince in modo netto che ha tenuto nella debita considerazione l’intero quadro giurisprudenziale
che aveva preceduto la decisione nel caso di specie.
In secondo luogo, anche qualora la lettura della sentenza n. 494 non dovesse ritenersi
sufficiente ai fini della risposta alla presente questione di diritto, un punto di vista privilegiato
sulle posizioni che la Consulta ha espresso in materia può comunque ricavarsi dalla
successiva sentenza n. 376/1994. In essa, nella più coerente forma che si potesse ipotizzare,
il Giudice delle Leggi distingue nettamente la fattispecie relativa al cumulo tra I.I.S. derivanti
da un trattamento pensionistico e da uno retributivo, da quella concernente il cumulo
frutto della percezione di più trattamenti pensionistici, ribadendo una volta di più che nel
primo caso il divieto di cumulo deve ritenersi soppresso per lo meno fino a quando il legislatore
non avrà individuato un limite patrimoniale al di là del quale dovrà ritenersi illegittimo
il godimento della doppia I.I.S., mentre nel secondo caso il divieto è da considerarsi tuttora
operante, purché venga comunque salvaguardato il minimo I.N.P.S. La motivazione
della pronuncia è peraltro corredata da una corretta e completa esegesi delle precedenti sentenze,
ivi compresa la n. 204/1992 e, ciò posto, risulta davvero arduo tentare di comprendere
le ragioni per cui una certa parte della giurisprudenza si ostini ad interpretare forzatamente
l’orientamento della Consulta.
Un ulteriore argomento con cui i sostenitori della tesi relativa all’avvenuta soppressione
del divieto di cumulo tra I.I.S. tentano di corroborare la propria posizione è costituito da più
recenti pronunce della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 516/2000 e l’ordinanza n.
517/2000. Su di esse peraltro codeste Sezioni Riunite hanno già espresso la propria opinione
con la sentenza n. 14/2003/QM, ma giova pur tuttavia riaffermare talune considerazioni.
Con la prima delle due pronunce richiamate, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana
29 ottobre 1985, n. 41, “nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo
oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto
di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari”. Ebbene, come noto, a
parere dei sostenitori della tesi contraria, la sentenza appena citata, non effettuando alcuna
distinzione in ordine alle diverse fattispecie della doppia pensione e della pensione cui
si somma la retribuzione ed annullando di conseguenza il comma in questione della suddetta
legge siciliana, costituirebbe una riprova fondamentale a sostegno del proprio orientamento.
Ma anche in questo caso si ravvisa una macroscopica forzatura del pensiero della
Consulta.
A ben vedere infatti, anche nella motivazione della sentenza n. 516 il Giudice delle
leggi non dà affatto l’impressione di volersi svincolare dalla pregressa giurisprudenza costituzionale
formatasi sul punto, tanto da richiamare in più momenti le altre pronunce emesse
ed attinenti alla questione in esame. Tra di esse, in particolare, viene ricordata in senso adesivo
la già citata sentenza n. 376/1994 nella quale si era peraltro giudicato della legittimit
à costituzionale di un’altra legge regionale che aveva disciplinato la medesima materia
sempre in Sicilia, ossia l’art. 4, l. reg. Sicilia, 24 luglio 1978, n. 17. Come visto in precedenza,
in quell’occasione la Consulta aveva da un lato annullato detto art. 4 nella parte in
cui vietava il cumulo tra I.I.S. derivanti da trattamenti pensionistici e retributivi senza
182 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
determinare un limite minimo di operatività del divieto, mentre, d’altro canto, lo aveva
manipolato in senso additivo nella parte in cui vietava il cumulo tra I.I.S. derivanti da plurimi
trattamenti pensionistici senza salvaguardare il minimo I.N.P.S.: di conseguenza al
momento dell’emissione della sentenza n. 516, il vecchio art. 4 doveva ritenersi ancora in
vigore nella forma risultante dall’intervento della Consulta del 1994. Nel richiamare il suo
precedente arresto la Corte sembra assolutamente darsi conto di ciò, tanto che in punto di
diritto avverte la necessità di giustificare la nuova pronuncia demolitoria che si appresta a
depositare specificando che la norma contestata (ossia la tabella O, lettera B), terzo comma,
l. reg. Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41) “è contenuta in una disposizione formalmente distinta
da quella su cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui
anche se ha un contenuto equivalente , deve ritenersi efficace ed operante fino a che non
sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima”. Questo riferimento implica un
necessario coordinamento tra le norme oggetto dei due giudizi di legittimità costituzionale
e, atteso che la Corte non sembra in alcun modo prendere le distanze dalla propria posizione
del 1994, occorre gioco forza ritenere che una volta annullata la Tabella O), riprenda
vigore sul territorio siciliano l’art. 4, l. reg. Sicilia, n. 17/1978, come manipolato dalla
precedente sentenza n. 376/1994. Ciò per l’appunto risulta confermato tanto da considerazioni
meramente giuridico-formali, quanto dal tenore della sentenza n. 516 nella quale,
come detto, la Corte inequivocabilmente riprende la propria posizione espressa nel 1994,
senza rinnegarla e, soprattutto, dando conto della sussistenza della diversa norma su cui
aveva già espresso il proprio intervento in senso additivo e che, pertanto, deve necessariamente
considerarsi ancora efficace.
Anche nell’ordinanza n. 517/2000, non sembrano ravvisarsi elementi degni di nota che
possano rafforzare la tesi della cessazione del divieto di cumulo tra I.I.S. in ipotesi di pluralit
à di trattamenti pensionistici. Da essa infatti, come già sottolineato da codeste Sezioni
Riunite, si ricava un mero riferimento al fatto ormai pacifico che l’opzione del divieto di
cumulo generalizzato senza la previsione di un limite al di sotto del quale sia preclusa l’operativit
à del divieto non può più essere scelta dal legislatore, in ragione delle censure più
volte ribadite dalla Consulta stessa. Ma si tratta evidentemente di un assunto che dal 1989
non viene più messo in discussione ma che d’altra parte è assolutamente compatibile con la
distinzione effettuata dalla stessa Corte Costituzionale tra l’ipotesi dei plurimi trattamenti
pensionistici e quella della pensione cui si somma una retribuzione. Nel primo caso infatti
il divieto di cumulo si giustifica da un punto di vista costituzionale attraverso il limite costituito
dalla salvaguardia del minimo I.N.P.S., mentre nel secondo non è più da ritenersi operativo,
per lo meno finché il legislatore non decida di porre un limite alla sua efficacia che
lo renda conforme ai principi espressi dal Giudice delle Leggi.
Un ultimo cenno, nella disamina giuridico-formale della questione, lo merita la recente
ordinanza n. 89/2005 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, assumendo che le era stato richiesto di dirimere un contrasto sull
’interpretazione della legge ordinaria.
Anche quest’ultima decisione è stata trasformata in un ulteriore argomento che dimostrerebbe
l’asserita insussistenza del divieto di cumulo tra I.I.S. nell’ipotesi di plurimi trattamenti
pensionistici. In particolare, come ricordato dalla Seconda Sezione nell’ordinanza di
remissione della questione a codeste Sezioni Riunite, è stata la terza Sezione Giurisdizionale
Centrale nella recente sentenza n. 210/2005 a riprendere con convinzione, a sostegno
della propria tesi, quanto detto dalla Consulta nell’ordinanza n. 89 in ordine alla notoria susIL
CONTENZIOSO NAZIONALE 183
sistenza di un filone giurisprudenziale in seno alla magistratura contabile che esclude la persistenza
del divieto di cumulo tra I.I.S. in caso di percezione di più trattamenti pensionistici.
Orbene, almeno sotto due profili appaiono difficilmente spiegabili le ragioni per cui
anche questa recente pronuncia della Consulta viene inserita tra gli elementi che rafforzerebbero
la tesi che in questa sede si sta contrastando.
Innanzitutto, appare evidente che il Giudice delle Leggi nella sua ordinanza ha scelto
di non prendere alcuna posizione nel merito della questione sottopostagli, limitandosi a
constatare la sussistenza in dottrina e in giurisprudenza di una pluralità di interpretazioni
che insistono sulla norma oggetto del giudizio sollevato innanzi ad essa. Peraltro, nulla
avrebbe vietato alla Corte di annullare l’art. 99, comma 2, altresì nella forma risultante a
seguito della sentenza n. 494/1993, ove avesse ravvisato un chiaro contrasto con la
Costituzione. Al contrario, evidentemente, viene difesa l’opzione interpretativa scelta tredici
anni or sono e che aveva condotto alla sentenza additiva, la quale aveva apportato alla
disposizione le modifiche necessarie al fine di renderla conforme al parametro costituzionale.
Ciò posto, appare corretto aderire all’impostazione che la Seconda Sezione ha conferito
alla questione nella recente sentenza n. 337/2005, laddove ha giustamente constatato
che l’ordinanza n. 89/2005 della Corte Costituzionale “ha lasciato immutati i termini del
problema”.
In secondo luogo, in relazione alla citata sentenza n. 337/2005 della terza Sezione
Giurisdizionale Centrale, non appare affatto chiaro a cosa alludano i giudici contabili quando
affermano in ordine all’art. 99, comma 2, che “anche a volerlo ritenere non totalmente
espunto dall’ordinamento giuridico, non poteva più sospettarsi di illegittimità costituzionale
in quanto, dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale (e ancor più sicuramente
dopo la sentenza n. 516 del 2000 e l’Ordinanza n. 517 dello stesso anno) lo stesso,
anche se lo si voleva considerare solo “manipolato”, poteva e, quindi, doveva essere letto in
chiave costituzionale”. Pertanto, a ben vedere la terza Sezione pretenderebbe che il divieto
di cumulo tra I.I.S. spettanti sulla base di una pluralità di trattamenti pensionistici sarebbe
da ritenersi non più operante, altresì laddove l’art. 99, comma 2 venisse considerato tuttora
in vigore nella forma risultante a seguito della sentenza n. 494/1993. A questo punto appare
opportuno ricordare che a seguito di quest’ultima pronuncia additiva la norma in questione
deve essere così letta: “al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale
compete ad un solo titolo, fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di
pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”: orbene, di fronte ad una
disposizione di questo tenore, come si può affermare che oggi il divieto di cumulo tra I.I.S.
spettanti sulla base di più pensioni non sia operante? Si tratta di un’evidente salto logico che
la terza Sezione si è trovata costretta a dover effettuare per giustificare la propria posizione
anche a seguito dell’intervento dell’ordinanza n. 89/2005: come detto infatti, questa pronuncia
non modifica i termini della questione, ma lascia intatta la vigenza nel nostro ordinamento
dell’art. 99, comma 2, nella formulazione risultante dalla sentenza additiva del 1993 e
semplicemente prende atto della circostanza che intorno alla norma sussistono una serie di
interpretazioni contrastanti.
2.– Natura giuridica del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali spettanti sulla
base di una pluralità di trattamenti pensionistici.
Fermo restando tutto quanto detto sotto il profilo giuridico-formale, appare ora opportuno
spendere talune considerazioni circa gli aspetti sostanziali che colorano la questione al
fine di dimostrare che la sussistenza del divieto di cumulo tra I.I.S. nell’ipotesi di plurimi
184 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
trattamenti pensionistici, come circoscritto nella sua operatività dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 494/1993, continua ad apparire più che giustificabile.
In primo luogo occorre ribadire che in più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato
che pur non essendo più presente nel nostro ordinamento un divieto di cumulo generalizzato
tra indennità integrative spettanti sulla base di una pluralità di titoli legittimanti,
comunque il divieto di cumulo in sé non è da ritenersi costituzionalmente illegittimo. Il principio
che semmai si ricava dalla costante giurisprudenza costituzionale è che detto divieto
diventa non più conforme a Costituzione in tutti quei casi in cui non sia fissato un limite
patrimoniale alla sua operatività. A questo punto l’interpretazione della Consulta subisce
un’evidente divaricazione: da un lato, nei casi in cui la duplice I.I.S. spetti sulla base della
percezione sia di un trattamento pensionistico che di una retribuzione per attività prestata
presso privati o Pubbliche Amministrazioni, non viene ravvisato nell’ordinamento alcun
limite di operatività applicabile, né nel corso degli anni il legislatore ha provveduto a stabilirlo
e, di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che constatare il venir meno del
divieto di cumulo, in quanto non più conforme al dettato costituzionale. D’altro canto, per i
casi in cui il divieto di cumulo riguardi indennità integrative spettanti sulla base di una pluralit
à di trattamenti pensionistici, il Giudice delle Leggi ha ravvisato nella salvaguardia del
cosiddetto minimo I.N.P.S. un parametro adeguato per valutare di volta in volta in che misura
il divieto di cumulo debba ritenersi operante ed in questi termini ha dunque difeso la sua
permanenza nel sistema.
A fronte di questo assetto normativo e giurisprudenziale ci si è chiesti se nei fatti nell
’ordinamento non si producesse una irragionevole disparità di trattamento tra i pluripensionati
ed i pensionati che percepiscono altresì una retribuzione per l’opera lavorativa prestata.
Ebbene alla difesa erariale appare incontestabile da un punto di vista prettamente
costituzionale la ragionevolezza del differente trattamento: il parametro da utilizzarsi nei
due casi è infatti diverso, dovendosi avere riguardo all’art. 36, comma 1, Cost. in tutte le
circostanze in cui debba essere salvaguardata la sufficienza della retribuzione ed all’art.
38, comma 2, Cost. ove oggetto di tutela sia il trattamento pensionistico. È dunque corretta
la distinzione effettuata dalla Corte Costituzionale (e fatta propria da codeste Sezioni
Riunite nel 2003) la quale da un lato rimette alla discrezionalità del legislatore il compito
di fissare il limite entro il quale la retribuzione di chi è già pensionato debba ritenersi sufficiente
al fine di escludere che egli possa beneficiare di una doppia indennità integrativa
speciale, mentre reperisce nei parametri che lo stesso legislatore ha già stabilito nella
materia previdenziale (il cosiddetto minimo I.N.P.S.) i limiti necessari per dosare l’operativit
à del divieto di cumulo tra più I.I.S. spettanti sulla base di una pluralità di trattamenti
pensionistici.
Alla luce di quanto sopra dedotto, l’Avvocatura Generale dello Stato così conclude:
“Vogliano le Ill.me Sezioni Riunite della Corte dei Conti affermare che:
1) in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo
delle indennità integrative speciali;
2) il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale
sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione
sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.)”.
Roma, lì 16 gennaio 2006 – Avvocato dello Stato Paolo Marchini».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 185
Avvocatura Generale dello Stato – Corte dei Conti, Sezioni Riunite – Nota d’udienza 6
febbraio 2006.
«In questa sede, nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto nella memoria previamente
depositata nell’ambito del giudizio instaurato di fronte a codeste Sezioni Riunite
della Corte dei Conti, la difesa erariale intende ribadire e meglio articolare le ragioni di diritto
che con tutta evidenza ostano all’accoglimento della tesi sostenuta sia dalle parti private
costituitesi nel presente procedimento, nonché dalla terza Sezione Giurisdizionale Centrale
della Corte dei Conti, alla cui giurisprudenza dette parti costantemente si richiamano.
1.– Natura giuridica ed interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 99, comma 2,
d.P.R. 1092/1973.
Fondamentalmente, nell’impostazione fatta propria da coloro che ritengono non più sussistente
il divieto di cumulo tra indennità integrative speciale spettanti sulla base di una pluralit
à di trattamenti pensionistici si nota il persistente tentativo di forzare l’interpretazione delle
norme in materia e delle pronunce della Corte Costituzionale che su di esse sono intervenute.
L’assunto da cui prende le mosse detto orientamento è errato, così come errati ne sono
i presupposti e la logica conseguenza di ciò si produce nella necessità di leggere i molteplici
interventi della Consulta in una chiave del tutto fuorviata.
Il filo conduttore della tesi opposta è rappresentato dall’asserita equiparazione tra la fattispecie
della doppia indennità integrativa speciale percepita sulla base del titolo retributivo
e di quello pensionistico e del diverso caso in cui il duplice beneficio astrattamente spetti in
virtù di una pluralità di trattamenti pensionistici. In entrambi i casi la Corte Costituzionale, a
parere dei sostenitori di detta tesi, avrebbe censurato la scelta del legislatore di vietare il
cumulo tra I.I.S., senza preventivamente stabilire un “tetto” patrimoniale al di là del quale il
divieto dovrebbe ritenersi operante. Tale lettura si giustificherebbe alla luce del principio di
eguaglianza ed altresì in virtù della non pertinenza della comparazione dal punto di vista
costituzionale tra pensione e retribuzione nell’ambito del contrasto in esame. Inoltre, a parere
delle controparti, difendere il divieto di cumulo tra I.I.S. limitatamente ai pluripensionati
implicherebbe la lesione del loro costituzionale diritto ad un’esistenza libera e dignitosa.
Orbene, ciò che colpisce in siffatta impostazione è la pervicace non considerazione dei
principi che la Corte Costituzionale ha dettato in materia nella loro interezza e con tutte le
conseguenze giuridiche che implicano.
È noto infatti che il Giudice delle Leggi in ogni singola occasione in cui si è trovato a
valutare la legittimità del divieto di cumulo tra I.I.S. ha coerentemente ribadito che tale scelta
legislativa è da ritenere costituzionalmente illegittima nella misura in cui il legislatore non
prestabilisca limiti alla sua operatività. Ma è altresì noto che nelle medesime singole occasioni
la Consulta ha riaffermato comunque che tale principio di diritto provoca due distinti
effetti a seconda che si versi nella fattispecie del plurimo trattamento pensionistico legittimante
la plurima erogazione dell’I.I.S., ovvero in quella costituita dalla concorrenza tra pensione
e retribuzione: nel primo caso il divieto di cumulo opera nei limiti in cui il pluripensionato
benefici comunque di un trattamento complessivo che sia quanto meno pari al cosiddetto
minimo I.N.P.S., mentre nel secondo spetta al legislatore individuare il “tetto” al di là
del quale circoscrivere l’efficacia del divieto che pertanto, in assenza di detta determinazione
legislativa, non può ritenersi operante.
Ciò significa evidentemente che il Giudice delle Leggi in un caso ha individuato nell
’ordinamento vigente un limite patrimoniale da poter estendere altresì alla materia in que186
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
stione attraverso pronunce additive che non fanno altro che esplicitare un principio che il
legislatore non avrebbe potuto non esprimere: in sostanza nel caso del plurimo trattamento
pensionistico la Consulta ha delimitato uno spazio in cui il legislatore non avrebbe potuto
beneficiare della ragionevole discrezionalità che gli spetta e lo ha, di conseguenza, colmato
con l’unica disposizione che il legislatore avrebbe potuto e dovuto emanare. Le pronunce in
esame rappresentano dunque tipici casi di sentenze additive cosiddette “di prestazione” in
cui la soluzione normativa fatta propria dalla Corte “è logicamente necessitata e spesso
implicita nel contesto normativo” (C.Cost., nn. 109/1986, 125-328/1988) e, dunque, si offre
all’interprete come “univoca e costituzionalmente obbligata” (C. Cost., nn. 8-205-435/1987,
349-398/1998, 283-310-341/1999): è proprio questa univocità nelle scelte prospettabili che
consente alla Corte, peraltro, di incidere nell’ordinamento senza comunque usurpare la funzione
legislativa propria del Parlamento.
Al contrario, questa possibilità non è stata ravvisata in ordine alla diversa fattispecie
costituita dalla doppia I.I.S. spettante sulla base di un titolo retributivo ed uno pensionistico,
essendosi in questo caso ritenuto che nell’ordinamento non fosse reperibile alcun riferimento
ad un “minimo retributivo” legislativamente prefissato che potesse assumere la
valenza del limite di operatività del divieto di cumulo. La divaricazione per la quale opta la
Corte non è dunque frutto di schizofrenia o di malintese “sviste” giuridiche ma si fonda semmai
sulla constatazione per cui il legislatore già si è preoccupato di tutelare i pensionati in
sede di individuazione di un “minimo” patrimoniale al di sotto del quale il trattamento di
quiescenza non può scendere nel momento in cui venga vietato il cumulo tra diversi benefici
indennitari. L’assenza dall’ordinamento invece di una soglia di retribuzione “minima”
che valga una volta per tutte, per ogni categoria di lavoratori, se da un lato si giustifica alla
luce della scelta di salvaguardare l’autonomia sindacale, d’altro canto vieta al legislatore di
decurtare i benefici patrimoniali dei lavoratori, per lo meno finché non provveda a stabilire
qual è la soglia patrimoniale al di sopra della quale tali benefici divengano decurtabili. Ciò
posto, se la Corte avesse motu proprio individuato arbitrariamente detto limite patrimoniale
avrebbe significativamente violato la sfera di discrezionalità politica del legislatore, a differenza
di quanto accaduto nell’ambito previdenziale, nel quale il Parlamento già da tempo
si è preoccupato di valutare la soglia al di sotto della quale il trattamento pensionistico non
può inderogabilmente scendere.
Questa è l’unica ed effettiva elaborazione sottesa a tutte le pronunce che la Corte
Costituzionale ha emanato in materia e non si intravedono le ragioni per cui i sostenitori
della tesi opposta si ostinino a negare l’efficacia additiva delle sentenze con cui è stata corretta
l’operatività del divieto di cumulo tra I.I.S. astrattamente spettanti ai pluripensionati:
talvolta a tali pronunce è stata assegnata una mera valenza caducatoria come se il riferimento
al cosiddetto minimo I.N.P.S. fosse il frutto del mero capriccio del giudice costituzionale;
talaltra è stata scomodata la categoria delle sentenze additive “di principio”, senza intenzionalmente
considerare che la Corte, in tutte le pronunce in questione, ha costantemente
utilizzato la tipica tecnica delle additive “di prestazione”. In ogni occasione infatti il dispositivo
conteneva la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui
non” e ciò non lascia nessun dubbio in merito alla natura delle pronunce, atteso che laddove
l’aggiunta legislativa sia espressa in forma di mero principio ovvero di auspicio la suddetta
clausola non viene inserita nel dispostivo. Quanto finora detto si può facilmente evincere
dal seguente prospetto riassuntivo in cui si richiameranno le più eloquenti parole utilizzate
dalla Corte nelle sue pronunce:
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 187
– SENT. N. 566/1989: si giudica della legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 5,
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che fissava il divieto di cumulo tra I.I.S. spettanti sulla
base di pensione e retribuzione, nell’ambito del pubblico impiego. Sul punto la Corte afferma:
“L’art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato
illegittimo in quanto non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si
riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra
trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennit
à integrativa”: la norma viene dunque annullata;
– SENT. N. 172/1991: si giudica della legittimità costituzionale dell’art. 17, legge n.
843/1978 ai sensi del quale a fronte del divieto di cumulo tra I.I.S. astrattamente spettanti al
pluripensionato, nell’ambito del lavoro privato, non veniva fatto salvo il cosiddetto minimo
I.N.P.S. Ebbene, la Corte dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del
titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,
debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”: la norma viene evidentemente manipolata
e resa conforme al parametro costituzionale mediante l’aggiunta di un riferimento
patrimoniale reperito nella legislazione previdenziale (il c.d. minimo I.N.P.S.), sulla base di
un meccanismo che, come detto, la Corte ritiene di poter utilizzare ogni qual volta la vigenza
di una norma possa essere salvata con una modifica coerente con i principi che i legislatori
costituzionale e ordinario hanno inserito nell’ordinamento e che in quanto tale non
cagiona una lesione né una limitazione alla discrezionalità politica del Parlamento;
– SENT. N. 204/1992: si giudica della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1,
legge n. 843/1978 che fissava il divieto di cumulo tra I.I.S. spettanti sulla base di un trattamento
pensionistico ed uno retributivo, nell’ambito del lavoro privato. La Corte dichiara
“l’illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv. nella legge
29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione,
oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa
speciale”: in questo caso la norma viene annullata;
– SENT. N. 494/1993: si giudica della legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2,
d.P.R. 1092/1973 che vietava il cumulo tra più I.I.S. spettanti astrattamente sulla base di più
titoli pensionistici. La Corte, inequivocabilmente, dichiara “l’illegittimità costituzionale dell
’articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti”: al pari di quanto disposto con la precedente sent. n. 172/1991, viene emanata
una sentenza tipicamente additiva con cui viene fatto salvo il divieto di cumulo nei
limiti del rispetto del cosiddetto minimo I.N.P.S. Ebbene, ancora oggi si tenta di qualificare
tale fondamentale arresto come una pronuncia additiva di principio, senza però motivare tale
illazione mediante alcun fondamento giuridico, tanto che nella memoria depositata nel pre188
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
sente giudizio dalle parti private, laddove si tenta di scardinare la portata manipolativa della
sentenza in esame, ci si rifà a parole che la Corte ha espresso incidentalmente in una diversa
pronuncia di 6 anni successiva (!). Un’ulteriore, infondata, critica che continua ad essere
esposta avverso gli effetti prodotti dalla sent. n. 494/93 risiede nell’asserito errore che avrebbe
compiuto la Corte nel rifarsi alla ratio decidendi della sent. n. 172/1991, che, a parere dei
sostenitori della tesi opposta, si sarebbe dovuta ritenere inefficace a seguito della sent. n.
204/1992. Costoro insistono però nel non considerare che nelle motivazioni di quest’ultima
pronuncia i Giudici costituzionali fanno esplicito riferimento alla sentenza n. 172, dimostrando
di fondare il loro giudizio nella piena consapevolezza del precedente quadro giurisprudenziale.
Ed ancora, nella successiva sent. n. 376/1994 si riafferma per l’ennesima volta la sussistenza
della duplice ratio decidendi che tra il 1989 ed il 1994 ha guidato le decisioni della
Corte, senza in alcun modo rinnegare quanto espresso nel recente passato e con le precedenti
pronunce. Queste argomentazioni appaiono difficilmente contrastabili, tanto che le parti
private nella memoria depositata nel presente giudizio, come detto, ogni qual volta tentano di
leggere in chiave caducatoria sia la sent. n. 494/1993 che la n. 376/1994 non possono fare
altro che affidarsi ad affermazioni di principio, non dimostrate, in quanto non dimostrabili.
Peraltro, lo stesso limite interpretativo ostacola altresì la linearità dell’orientamento fatto proprio
dalla terza Sezione Giurisdizionale Centrale: nella recente sentenza n. 337/2005, si afferma,
a proposito dell’art. 99, comma 2, d.P.R. 1092/1973, che “anche a volerlo ritenere non
totalmente espunto dall’ordinamento giuridico, non poteva più sospettarsi di illegittimità
costituzionale in quanto, dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale (e
ancor più sicuramente dopo la sentenza n. 516 del 2000 e l’Ordinanza n. 517 dello stesso
anno) lo stesso, anche se lo si voleva considerare solo “manipolato”, poteva e, quindi, doveva
essere letto in chiave costituzionale”. Pertanto, a ben vedere la terza Sezione pretenderebbe
che il divieto di cumulo tra I.I.S. spettanti sulla base di una pluralità di trattamenti pensionistici
sarebbe da ritenersi non più operante, altresì laddove l’art. 99, comma 2 venisse considerato
tuttora in vigore nella forma risultante a seguito della sentenza n. 494/1993. A questo
punto appare opportuno ricordare che in virtù di quest’ultima pronuncia additiva la norma
in questione deve essere così letta: “al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa
speciale compete ad un solo titolo, fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”: orbene, di fronte
ad una disposizione di questo tenore, come si può ragionevolmente affermare che oggi il
divieto di cumulo tra I.I.S. spettanti sulla base di più pensioni non sia operante? Si tratta di
un’evidente salto logico che la terza Sezione, al pari delle parti private, si trova costretta a
dover effettuare al fine di sostenere l’insussistenza del divieto di cumulo tra I.I.S. pur in presenza
di una norma, tuttora in vigore nella forma risultante dalla manipolazione costituzionale,
che espressamente continua a prevederlo. Finché tale disposizione non sarà del tutto
espunta dall’ordinamento, non si potrà fondatamente sostenere che il divieto di cumulo in
ipotesi di pluralità di trattamenti pensionistici non sia più operante, a meno che non si intenda
conferire a codeste Sezioni Riunite il potere di abrogare ovvero di annullare una norma
dell’ordinamento giuridico statale. A ciò si aggiunga che neppure un poderoso sforzo interpretativo
potrebbe indurre a ritenere che la norma attualmente in vigore con il chiaro contenuto
sopra richiamato debba in realtà leggersi alla stregua di una disposizione che legittimi
tout court il cumulo tra I.I.S. spettanti sulla base di plurimi trattamenti pensionistici;
– SENT. N. 376/1994: si giudica della legittimità costituzionale dell’art. 4, legge Reg.
Sicilia, 24 luglio 1978, n. 17 che vietava il cumulo tra I.I.S. sia in ipotesi di plurimi trattamenti
pensionistici, senza salvaguardare il minimo I.N.P.S., sia in caso di contemporanea
percezione di una pensione e di una retribuzione. Anche in questo caso la Corte, nella più
totale coerenza con i suoi precedenti arresti dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo
4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l’adeguamento
delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei
dipendenti dell’Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti
del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo
dell’indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall’adeguamento
al costo della vita, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte
in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della
retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell’indennità
di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all’adeguamento
al costo della vita del trattamento di attività”. Di nuovo dunque una decisione in materia
riconferma l’assetto ormai consolidato della doppia ratio decidendi e leggendo le motivazioni
della pronuncia ci si può agevolmente rendere conto di come il giudice costituzionale
abbia anche questa volta optato per la divaricazione interpretativa nella più piena consapevolezza
tanto del quadro giurisprudenziale precedente, quanto delle conseguenze che si
sarebbero prodotte in seguito. Ed anche in questo caso, ovviamente, le parti private tentano
di definire come ablatoria una sentenza che in una sua parte è evidentemente additiva, senza
peraltro fornire alcuna plausibile spiegazione in termini giuridici;
– ORD. N. 438/1998: incidentalmente la Corte afferma che “l’art. 2, sesto e settimo
comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio è da ritenersi
espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata
colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l’art. 99, secondo e
quinto comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze
n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993”. Ebbene, di nuovo la Consulta, richiamando la clausola
“in parte qua”, conferma la natura additiva della precedente sent. n. 494/1993: è infatti
noto che detta formula sta di norma ad indicare proprio le pronunce di tipo manipolativo
e non le sentenze che annullano solo alcuni commi di una disposizione, come sostengono le
parti private;
– SENT. N. 516/2000: si giudica della legittimità costituzionale della Tabella O), lett. B),
terzo comma, legge Reg. Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41. Sul punto la Corte dichiara “l’illegittimit
à costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione
Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale),
nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale
diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della
indennità di contingenza ed indennità similari”. In questo caso la Corte ha optato per una
pronuncia ablatoria che, espungendo dall’ordinamento una norma intervenuta a disciplinare
la medesima materia oggetto della precedente legge Reg. Sicilia, n. 17/1978 già manipolata
con la precedente sent. n. 376/1994, consente a quest’ultimo corpus normativo di riacquisire
la sua efficacia, nella forma risultante a seguito dell’intervento della Consulta. Anche
in questo caso la Corte in motivazione si riporta alle sue precedenti pronunce, prima fra tutte
a quella del 1994, tanto che in punto di diritto avverte la necessità di giustificare la nuova
pronuncia demolitoria che si appresta a depositare specificando che la norma contestata
(ossia la tabella O, lettera B), terzo comma, l. reg. Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41) “è contenuta
in una disposizione formalmente distinta da quella su cui è già intervenuta una dichiarazione
di illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 189
ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente
illegittima”. Questo riferimento implica un necessario coordinamento tra le norme oggetto
dei due giudizi di legittimità costituzionale e, atteso che la Corte non sembra in alcun modo
prendere le distanze dalla propria posizione del 1994, occorre gioco forza ritenere che una
volta annullata la Tabella O), riprenda vigore sul territorio siciliano l’art. 4, legge reg.
Sicilia, n. 17/1978, come manipolato dalla precedente sentenza n. 376/1994. Ciò per l’appunto
risulta confermato tanto da considerazioni meramente giuridico-formali, quanto dal
tenore della sentenza n. 516 nella quale, come detto, la Corte inequivocabilmente riprende
la propria posizione espressa nel 1994, senza rinnegarla e, soprattutto, dando conto della
sussistenza della diversa norma su cui aveva già espresso il proprio intervento in senso additivo
e che, pertanto, deve necessariamente considerarsi ancora efficace. Anche in questo
caso, peraltro, laddove le parti private si trovano a doversi confrontare con questo dato di
fatto, non possono fare altro che protestare una presunta e non dimostrata natura meramente
caducatoria della sent. n. 376/1994, senza ovviamente offrire alcun sostegno giuridico a
tale ipotesi;
– ORD. N. 517/2000: si tratta di una delle tante pronunce che i sostenitori della tesi opposta
persistono nel citare, sebbene in essa non si riesca comunque a ravvisare alcunché che
possa giustificare tali insistiti riferimenti. Dall’ordinanza infatti, come già sottolineato da
codeste Sezioni Riunite, si ricava un mero richiamo al fatto ormai pacifico che l’opzione del
divieto di cumulo generalizzato senza la previsione di un limite al di sotto del quale sia preclusa
l’operatività del divieto non può più essere scelta dal legislatore, in ragione delle censure
più volte ribadite dalla Consulta stessa. Ma si tratta evidentemente di un assunto che
dal 1989 non solo non viene più messo in discussione, ma che, d’altra parte, è assolutamente
compatibile con la distinzione effettuata dalla stessa Corte Costituzionale tra l’ipotesi dei
plurimi trattamenti pensionistici e quella della pensione cui si somma una retribuzione;
– ORD. N. 89/2005: un ultimo cenno nella disamina giuridico-formale della questione
merita la recente ordinanza n. 89/2005 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma
2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, assumendo che le era stato richiesto di dirimere un contrasto
sull’interpretazione della legge ordinaria. Anche da quest’ultima decisione si è voluto,
a nostro modo di vedere erroneamente, inferire un ulteriore argomento a favore della
insussistenza del divieto di cumulo tra I.I.S. nell’ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici.
In particolare, come ricordato dalla Seconda Sezione nell’ordinanza di remissione della questione
a codeste Sezioni Riunite, è stata la terza Sezione Giurisdizionale Centrale nella
recente sentenza n. 210/2005 a riprendere con convinzione, a sostegno della propria tesi,
quanto detto dalla Consulta nell’ordinanza n. 89 in ordine alla notoria sussistenza di un filone
giurisprudenziale in seno alla magistratura contabile che esclude la persistenza del divieto
di cumulo tra I.I.S. in caso di percezione di più trattamenti pensionistici. Orbene, appaiono
difficilmente spiegabili le ragioni per cui anche questa recente pronuncia della Consulta
viene inserita tra gli elementi che rafforzerebbero la tesi che in questa sede si va confutando.
Innanzitutto, appare evidente che il Giudice delle Leggi nella sua ordinanza ha scelto di
non prendere alcuna posizione nel merito della questione sottopostagli, limitandosi a constatare
la sussistenza in dottrina e in giurisprudenza di una pluralità di interpretazioni che
insistono sulla norma oggetto del giudizio sollevato innanzi ad essa. Peraltro, nulla avrebbe
vietato alla Corte di annullare l’art. 99, comma 2, altresì nella forma risultante a seguito
della sentenza n. 494/1993, ove avesse ravvisato un chiaro contrasto con la Costituzione. Al
contrario, evidentemente, viene difesa l’opzione interpretativa scelta tredici anni or sono e
190 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 191
che aveva condotto alla sentenza additiva, la quale aveva apportato alla disposizione le
modifiche necessarie al fine di renderla conforme al parametro costituzionale. Ciò posto,
appare corretto aderire all’impostazione che la Seconda Sezione ha impresso alla questione
nella recente sentenza n. 337/2005 laddove ha giustamente constatato che l’ordinanza n.
89/2005 della Corte Costituzionale “ha lasciato immutati i termini del problema”. Inoltre, è
la stessa terza Sezione Giurisdizionale Centrale a rendersi conto di come l’ordinanza n. 89
in realtà non modifichi in nulla l’attuale assetto normativo, laddove nella sentenza n.
337/2005, successiva all’ultimo arresto della Consulta, si è trovata costretta ad operare l’evidente
salto logico in precedenza descritto.
2.– Eventuali problematiche prodotte dall’intervento della legge n. 724/1994.
Appare infine opportuno spendere alcune considerazioni intorno alla asserita discriminazione
tra i fruitori di plurime pensioni che le parti private denunciano nella propria memoria e
che, a loro parere, si produrrebbe alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge n. 724/1994
aderendo all’ultimo orientamento espresso in materia di divieto di cumulo tra I.I.S. in ipotesi
di plurimi trattamenti pensionistici da codeste Sezioni Riunite nella sentenza n. 14/QM/03.
In particolare, secondo tale tesi, si assisterebbe ad una illegittima sperequazione tra
titolari di pensioni pubbliche precedenti il 31 dicembre 1994 e fruitori di plurime pensioni
dal 1 gennaio 1995. Questi ultimi infatti, a seguito dei nuovi meccanismi di calcolo previsti
dalla legge n. 724/1994 beneficerebbero di due indennità integrative speciali, ove uno dei
due trattamenti pensionistici comprendesse una I.I.S. conglobata, a differenza di coloro che
hanno maturato il diritto prima del 1995 i quali, in ossequio dell’impostazione fatta propria
da codeste Sezioni Riunite nel 2003, hanno diritto alla seconda I.I.S. solo nei limiti della salvaguardia
del cosiddetto minimo I.N.P.S.
Orbene, si stenta a comprendere come tali constatazioni e considerazioni possano risultare
utili al fine della risoluzione del presente contrasto di diritto. Infatti, anche a voler evidenziare
una disparità di trattamento tra le due categorie di pensionati sopra richiamate, non
si comprende come questo dato dovrebbe indurre codeste Sezioni Riunite a modificare la
propria interpretazione relativa al divieto di cumulo tra I.I.S. Se così fosse, ogni qual volta
si esaminasse una disciplina che modificandosi nel tempo produce differenti trattamenti a
seconda dei suoi destinatari, allora ogni norma meno favorevole dovrebbe automaticamente
ritenersi abrogata. Le norme, evidentemente, possono avere un proprio ambito temporale
di efficacia prestabilito dal legislatore ed entro questo limite vanno applicate.
Si intende pertanto sostenere che l’assenza di una compiuta normativa transitoria che
salvaguardi maggiormente le posizioni di coloro che hanno maturato i propri diritti prima
del 1995 può costituire un problema prettamente politico ma non una ragione di diritto che
dovrebbe convincere codesto Giudice a ritenere abrogata o annullata una norma tuttora in
vigore. Peraltro, a questa conclusione erano già giunte codeste Sezioni Riunite nel 2003
quando avevano correttamente addebitato al “fluire del tempo” la radice del differente trattamento
fra pluripensionati.
Alla luce di quanto sopra dedotto, l’Avvocatura Generale dello Stato così conclude:
“Vogliano le Ill.me Sezioni Riunite della Corte dei Conti affermare il seguente principio:
“il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale anche
sulla seconda pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.)”.
Roma, lì 06 febbraio 2006 – Avvocato dello Stato Paolo Marchini».
192 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Caso SFIR: la parola al Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 21 marzo 2005, n. 1113)
Il fatto
I fatti all’origine della controversia sono ben noti: la Sfir, società attiva sul
mercato nazionale della produzione dello zucchero, ricorreva, chiedendone l’annullamento,
contro un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (1) che aveva autorizzato, ai sensi dell’articolo 6, co. 2, della legge
n. 287/1990, una concentrazione consistente nell’acquisizione della totalità del
capitale della Eridania S.p.A. – all’epoca il principale operatore del mercato italiano
dello zucchero – da parte di Finbieticola, Coprob e Seci-Divisione Sadam
Zuccherifici, attraverso l’impresa comune Sacofin S.p.A., nonché nella successiva
suddivisione di quest’ultima in due società, una (Newco C, l’attuale
Eridania Sadam, controllata da Seci) e l’altra (Newco D, l’attuale Italia
Zuccheri) partecipata pariteticamente da Coprob e Finbieticola (2).
In particolare, la Sfir allegava di subire un pregiudizio diretto, immediato
ed attuale dalla decisione impugnata che, autorizzando la concentrazione,
avrebbe ridotto ancora di più il già esiguo numero di operatori attivi nel mercato
nazionale dello zucchero, aggravando in tal modo la posizione della
ricorrente, destinata a rimanere l’unica impresa di una certa dimensione a
competere con il polo di imprese risultante dall’operazione. Concludeva,
pertanto, che la relativa legittimazione ad agire contro il provvedimento
dell’Autorità poteva non esserle riconosciuta solo negando al detto interesse
sostanziale la dignità di interesse giuridicamente rilevante, con grave violazione
dei principi costituzionali, del Trattato CE e della stessa ratio della
legge n. 287/90, finalizzata alla tutela della concorrenza (3).
(1)AGCM provvedimento del 1° agosto 2002 n. 11040, Società Esercizi Commerciali Industriali
S.e.c.i./Co.Pro.B./Finbieticola/Eridania, in Boll. 31/2002.
(2) L’Autorità ha ritenuto che l’operazione comunicata avrebbe determinato una posizione dominante
collettiva in capo ai due poli risultanti dalla concentrazione, Sadam-Newco C e Coprob-Newco
D nel mercato italiano dello zucchero suscettibile di produrre effetti anticompetitivi anche sui mercati
a monte dell’approvigionamento delle barbabietole e della distribuzione del seme.
Nel corso del procedimento, le parti avevano presentato taluni impegni volti a modificare alcuni
aspetti della concentrazione onde circoscriverne l’impatto anticoncorrenziale; impegni che
l’Autorità aveva considerato nel complesso misure correttive idonee a rimuovere il pericolo della creazione
di una posizione dominante collettiva, autorizzando, pertanto, l’operazione ai sensi dell’art. 6,
co. 2 della legge n. 287/1990.
(3) A riprova della rilevanza giuridica riconosciuta dall’ordinamento al proprio interesse ad operare
in un contesto economico concorrenziale, la Sfir sosteneva che dalla lettura combinata di alcune
disposizioni della legge n. 287/1990 e del regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza
dell’Autorità fosse chiaramente deducibile la volontà del legislatore di attribuire una qualificazione
normativa all’interesse dei concorrenti, posti nella condizione di tutelare in sede procedimenta
le la loro posizione. La configurabilità di un interesse legittimo in capo alla ricorrente sarebbe deriva
ta pertanto dalla circostanza che essa si trova, rispetto all’attività istituzionale dell’Autorità, in una
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 193
Il T.A.R. Lazio dichiarava inammissibile il ricorso (4), per carenza di
legittimazione ad agire, avvalorando, con riferimento alle fattispecie di
concentrazione, l’orientamento giurisprudenziale consolidato alla stregua
del quale i poteri dell’Autorità ai sensi della legge n. 287/1990 sono preordinati
esclusivamente alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica
nell’ambito del libero mercato, e non alla garanzia di posizioni, individuali
o associate, di soggetti fruitori del mercato. Di conseguenza, a fronte
dell’esplicazione di detti poteri, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente
incisi, imprese concorrenti (5) o consumatori, sono titolari di un mero
interesse indifferenziato rispetto alla posizione di pretesa della generalità
dei cittadini a che le autorità preposte alla repressione dei comportamenti
illeciti esercitino correttamente e tempestivamente i poteri loro conferiti
dall’ordinamento (6).
Nel dettaglio, il Tribunale riteneva che, diversamente da quanto ravvisabile
in materia di intese restrittive e abusi di posizione dominante, in tema di
concentrazioni tra imprese, le norme regolatrici dei procedimenti di controllo
non contengono alcuna previsione che autorizzi a cogliere una volontà
legislativa circa la qualificazione giuridica di interessi in capo a soggetti terzi
concorrenti (7).
posizione “differenziata” – cioè diversa e più intensa di quella della generalità dei cittadini – e nel contempo
“qualificata”– in quanto sancita e tutelata dall’ordinamento.
(4) T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2003, n. 3861 con nota di L. ZANETTINI, La legittimazione dei
terzi ad impugnare i provvedimenti antitrust: il caso Sfir, nota a sentenza pubblicata su Foro amm.
T.A.R., n. 6/2003, 1952 ss.
(5) Propriamente è concorrente chi si trova ad operare su un medesimo mercato. Da questo punto
di vista il concetto cui si deve collegare la legittimazione è quello di mercato.
(6) Siffatta posizione trae fondamento dal più generale principio secondo cui in tutti i procedimenti
antitrust riconducibili alla categoria dei “procedimenti repressivi”, tra cui rientra anche quello
diretto a reprimere le operazioni di concentrazioni, il soggetto denunciante è portatore di un mero interesse
di fatto che, al limite, lo abilita ad intervenire nel procedimento avviato dal reale interessato,
ossia il destinatario dell’attività sanzionatoria, l’unico legittimato ad essere parte necessaria del giudizio
amministrativo. Cfr., tra le prime: Cons. di Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996 n. 1972, Assicurazione
rischi di massa, relativa ad un’ipotesi di intesa vietata in Foro it., 1997, III, 213ss., con nota di R.
Pardolesi; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 dicembre 1997, n. 2216, Accordo Concessionario Pubblicità;
T.A.R. Lazio, sez. I, 29 settembre 1998, n. 2746, ASSISTAL/SIP; T.A.R. Lazio, sez. I, 15 ottobre1998,
n. 2952, San Nicola – ISFINA e altri.
Nello stesso senso, più recenti, anche T.A.R. Lazio, sez. I, 7 settembre 2001 n. 7286, Seat Pagine
Gialle/Cecchi Gori Communications e 26 settembre 2001 n. 7797, Telecom Italia/Seat pagine Gialle,
con nota di R. CARANTA, Una lacuna nel sistema della tutela giurisdizionale dei singoli: provvedimenti
dell’Antitrust e (carenza di) legittimazione ad agire di fronte al giudice amministrativo del concorrente,
in Giuris. it., I, 2002, 625 ss., che spiega tali indirizzi giurisprudenziali restrittivi con il tradizionale
sospetto nei confronti dell’azione popolare, come se, di fronte alla generalizzata partecipazione
in favore di portatori di interessi collettivi e diffusi sancita dalla l. 241/90, i giudici amministrativi
volessero evitare, attraverso la partecipazione, lo scardinarsi dei delicati limiti alla legittimazione al
ricorso giurisdizionale, sfociando nell’actio popularis.
(7) Secondo i giudici di prima istanza, dato che la qualificazione normativa dell’interesse del
terzo passa attraverso l’analisi del livello di partecipazione che la legge accorda ad esso nel corso del
194 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Con la decisone in commento, la sesta sezione del Consiglio di Stato,
pronunciandosi sul ricorso in appello della Sfir, ha riformato la sentenza di
primo grado riconoscendo, in via preliminare, la legittimazione ad impugnare
dell’impresa concorrente; nel merito, poi, ha ritenuto le misure cui
l’Autorità aveva subordinato l’autorizzazione della concentrazione non idonee
a scongiurare gli effetti anticoncorrenziali paventati nel provvedimento,
sul piano dell’integrazione verticale tra i produttori di zucchero e gli approvvigionatori
della materia prima bieticola. In particolare, il Collegio ha ritenuto
fondata la censura con cui la società appellante denunciava, sul piano
dell’eccesso di potere per illogicità e per difetto di motivazione, “lo iato tra
la parte del provvedimento nella quale si sottolinea la gravità dei rischi anticompetitivi
derivanti dall’integrazione verticale [...] e la successiva parte
nella quale si considera all’uopo idonea la misura correttiva data dall’impegno
di Finbieticola a non esercitare un’influenza nelle scelte societarie
della suddetta società” (8).
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il Consiglio di Stato ha annullato
il provvedimento “limitatamente al profilo dell’insufficienza delle misure
comportamentali al fine di scongiurare l’ingerenza di Finbieticola nella
gestione di Italia zuccheri e di evitare il rischio di integrazione verticale
anticompetitiva”, facendo salvo il potere dell’Autorità di “adottare nuove
misure compensative in sede di riesercizio del potere di cui all’articolo 6
della legge n. 287/1990, anche con la revisione collegata di quelle che
hanno superato il vaglio del controllo giurisdizionale” (9).
In conformità al giudicato amministrativo, l’Autorità ha tempestivamente
riprovveduto (10), stabilendo nuove misure volte ad evitare un’ingerenza
di Finbieticola S.p.A. nella gestione di Italia Zuccheri S.p.A. (statuendo
l’obbligo di modificare, entro un breve termine, lo Statuto sociale di Italia
procedimento, la posizione dei terzi concorrenti va differenziata a seconda del procedimento in cui
sono coinvolti, disconoscendo loro la titolarità di interessi legittimi in materia di concentrazioni – dove
la loro posizione nel procedimento sarebbe paragonabile a quella di meri “interventori passeggeri”
(sent. T.A.R., punto 5 b) -, ma riconoscendola implicitamente in materia di intese e di abusi, dove lo
standard partecipativo procedimentale è particolarmente elevato, sì da equiparare la posizione del
terzo-segnalante a quella del diretto destinatario della decisione; con la conseguenza che il denunciante
assumerebbe la legittimazione ad essere parte necessaria del giudizio amministrativo.
Sull’insostenibilità di tale impostazione, cfr. A. MAZZILLI, Verso un pieno riconoscimento della
tutela giurisdizionale dei terzi contro le pronunce dell’Antitrust ”, nota alla sentenza del T.A.R. Lazio,
sez. I, 24 febbraio 2004, n. 1715, Sagit – Contratti di distribuzione e vendita gelati, in Foro amm.
T.A.R., 2004, 1422 ss.; osserva l’Autore: “L’inconveniente è palese! Una volta ammesso che quella del
terzo concorrente è sempre e comunque una posizione differenziata, legare la sua tutela al solo dato
formale della qualificazione normativa significa differenziare e discriminare la posizione dei terzi a
seconda del procedimento in cui sono coinvolti e, finanche, a seconda del ruolo che hanno avuto nel
procedimento”.
(8) Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2005, n. 1113, punto 7.
(9) Ivi, punto 8.
(10) AGCM, provvedimento del 6 luglio 2005 n. 14477, Società Esercizi Commerciali
Industriali S.e.c.i.-Co.Pro.B.-Finbieticola/Eridania-Eribrand in Boll. n. 27/2005.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 195
Zuccheri S.p.A. in modo da stabilire che nelle deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria e del Consiglio di Amministrazione non siano più previste le maggioranze
qualificate tali da attribuire un potere di veto ai rappresentanti di
Finbieticola S.p.A., nonché l’obbligo di quest’ultima di cedere una parte
della sua partecipazione al capitale sociale di Italia Zuccheri S.p.A. entro 18
mesi dalla data di notifica del provvedimento de quo), con l’impegno di
monitorare l’andamento del mercato italiano dello zucchero fino alla scadenza
del termine assegnato per l’attuazione di tali misure.
Ed infatti, in ottemperanza a siffatto impegno, con il provvedimento n.
15230 del 1° marzo 2006 (11) l’Autorità ha disposto, su istanza di
Finbieticola SpA, l’avvio di un riesame per accertare se la recente riforma
della regolamentazione comunitaria del settore dello zucchero, varata dal
Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione europea il 10 febbraio
2006, abbia sortito mutamenti delle condizioni del mercato italiano dello
zucchero tali da comportare la revoca o la riforma delle misure stabilite con
il provvedimento del 1° agosto 2002, n. 11040 ed in parte ridefinite con il
provvedimento del 6 luglio 2005, n. 14477.
I principi della sentenza
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi
sulla vexata questio relativa alla legittimazione dei terzi (imprese concorrenti
o consumatori) a ricorrere avverso i provvedimenti “assolutori” (12)
dell’Autorità. Questione strettamente connessa a quella dell’individuazione
della portata del sindacato giurisdizionale sul c.d. potere negativo
dell’Autorità di archiviare una certa denuncia, di non vietare o di “autorizzare
” con prescrizioni o operazioni di concentrazione ad essa comunicate.
Si tratta di provvedimenti che, sebbene non incidano in senso sfavorevole
sulle imprese che hanno posto in essere il comportamento o l’accordo esaminato
– che viene riconosciuto lecito – , tuttavia possono incidere sulle
posizioni di soggetti terzi controinteressati rispetto al comportamento consentito
(tra cui le imprese concorrenti sullo stesso mercato, che si ritengono lese
dalla concentrazione o dall’intesa ammessa dall’Autorità, ovvero le associazioni
dei consumatori, che denunciano gli effetti lesivi per la platea dei consumatori
colpiti dalla non stigmatizzazione di condotte anticompetitive).
Scopo dichiarato della decisione in commento è discostarsi definitivamente
dall’orientamento giurisprudenziale prevalente che in precedenza
aveva negato il riconoscimento della legittimazione a ricorrere in capo ai
(11) AGCM, provvedimento del 1°marzo 2006, n. 15230, Società Esercizi Commerciali
Industriali S.e.c.i.-Co.Pro.B.-Finbieticola/Eridania-Eribrand, in Boll. n. 9/2006.
(12) Tali sono i provvedimenti di archiviazione di una denuncia di condotte rilevanti in termini
antitrust ovvero quelli con cui l’Autorità ritenga di non vietare o di autorizzare con prescrizioni altri
comportamenti imprenditoriali pure incidenti sul mercato (ad es. intese volontariamente comunicate o
operazioni di concentrazione).
196 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
soggetti terzi in forza del noto sillogismo per cui essendo i poteri di cui alla
legge n. 287/1990, in materia di legislazione antitrust, ed al decreto legislativo
n. 74/1992, in tema di pubblicità ingannevole, “preordinati esclusivamente
alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell’ambito del
libero mercato e non alla garanzia di posizioni, individuali o associate, di
soggetti fruitori del mercato”, la norma attributiva del potere all’Autorità non
sarebbe in grado di qualificare in modo significativo l’interesse del terzo
rispetto alla situazione vantata dal quivis de populo.
La sentenza merita di essere segnalata per tre snodi fondamentali.
Innanzitutto perché, attraverso una rivisitazione delle categorie tradizionali,
equipara la posizione del terzo a quella del destinatario diretto dell’atto
di autorizzazione a concentrazioni, con la conseguente confutazione della
sua qualificazione in termini di interesse diffuso e indifferenziato, pervenendo
ad una ricostruzione del sistema delle prerogative istituzionali
dell’AGCM e del connesso judicial review certamente più aderente alla realt
à delle relazioni economiche.
In secondo luogo, per la dovuta preminenza che viene attribuita alle pronunce
delle corti comunitarie, oggi più che mai funzionale alla integrazione
dell’attività delle autorità europee della concorrenza che cooperano all’interno
del sistema “a rete” (European Competition Network, ECN) creato dal
nuovo regolamento del Consiglio n. 1/2003.
In terzo luogo, perché la fattispecie oggetto di controversia ha fornito
un’occasione ai massimi giudici amministrativi per approfondire il tema del
sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di “autorizzazione” con condizioni,
chiarendo alcuni aspetti del procedimento di controllo sulle operazioni
di concentrazione e sui poteri che in quella sede l’Autorità può esercitare.
La legittimazione ad agire dell’impresa concorrente
Nel censurare in via preliminare l’inammissibilità del ricorso dichiarata dal
primo Giudice, il Consiglio di Stato, mosso da finalità di giustizia sostanziale,
introduce un importante elemento di discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza,
suggerendo una diversa qualificazione dell’interesse del terzo concorrente,
non destinatario di una decisione di clearance ex art. 6, co.2 della
legge n. 287/1990, ai fini del riconoscimento di un titolo di legittimazione.
Tale risultato è conseguito tramite un’inedita applicazione estensiva alla
materia delle concentrazioni dei principi connotati da un alto tasso di democraticit
à già fissati dai giudici amministrativi in tema di intese restrittive. In
prima battuta, vengono ripresi e valorizzati i contenuti della sentenza relativa
al caso Motorola (13) che, confutando l’affermazione centrale del risalen-
(13) Cons. di Stato, sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3865 – Motorola SpA c. AGCM ed altri, in
Giornale di diritto amm., n. 1/2005, 33ss. con nota di M. MACCHIA, Il commento, 37ss. Il caso de quo
trae origine da un’autorizzazione del Garante del mercato in deroga di un’intesa, ex art. 4, comma 1,
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 197
te indirizzo contrario, aveva per prima aperto prudentemente la strada del
ricorso giurisdizionale alle imprese concorrenti (escludendovi, però, le associazioni
di categoria) avverso un provvedimento di autorizzazione in deroga
rilasciata dall’Antitrust ex art. 4 della legge n. 287/1990.
Attraverso puntuali richiami agli snodi fondamentali di detta pronuncia,
si ribadisce che legittimato all’impugnazione è solo colui che possa
vantare un’individuata, o individuabile, situazione di vantaggio normativamente
qualificata; donde la necessità di verificare la titolarità di un interesse
legittimo in base ai due criteri cumulativi, della differenziazione e della
qualificazione normativa (14) che, già in quell’occasione, avevano condotto
a includere tra i soggetti legittimati ad impugnare anche le imprese concorrenti
(nel medesimo settore merceologico), titolari di “un interesse personale
e individuale al rispetto della normativa antitrust, in quanto dalle
determinazioni dell’Autorità, dirette ad altri, possono derivare uno svantaggio
(in presenza di deliberazioni di natura autorizzatoria), – o un vantaggio
(come nel caso di provvedimenti inibitori e sanzionatori) – chiaramente
riferibile alla loro sfera individuale” (15). Ma se il terzo è titolare
di una posizione giuridica sostanziale differenziata (da quella della generalit
à dei cittadini) e qualificata (dall’ordinamento giuridico tramite gli artt.
81 e 82 Trattato Ce, l’art. 41 Cost., la legge n. 287/1990 e il d.P.R. n.
217/1998 (16)), e la posizione subisce una lesione – personale, attuale e
legge. n. 287/90 (AGCM, 28 marzo 2002, Nokia Italia/Marconi Mobile OTE, in Boll. n. 13/2002),
conclusa dalle società Marconi Mobile SpA e Nokia Italia SpA per la costituzione di un consorzio
dedito principalmente alla fornitura alle pubbliche amministrazioni di apparati di radiocomunicazione
mobile. Motorola, in qualità di concorrente fornitore di prodotti analoghi, aveva ritenuto l’intesa autorizzata
pregiudizievole per la concorrenza ed aveva pertanto impugnato il provvedimento dell’Autorità
dinanzi al giudice amministrativo. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 868/2003, aveva dichiarato l’inammissibilit
à del ricorso di Motorola avverso la richiamata decisione dell’autorità per carenza di
interesse e difetto di legittimazione processuale, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale restrittivo
consolidato nelle pronunce precedenti.
(14) L’interesse si deve cioè differenziare da quello generico della collettività a preservare il
bene comune della concorrenza in forza di determinate qualità personali, e si deve qualificare attraverso
il riconoscimento della norma attributiva del potere amministrativo. In senso conforme si era
espresso anche il T.A.R. Lazio nella sentenza poi riformata dalla decisione in commento, concludendo
tuttavia che, senza un’apposita qualificazione normativa, ovvero di una o più norme che attribuissero
in sede procedimentale una qualche forma di tutela ai terzi interessati dal provvedimento
dell’Autorità, anche “l’interesse individuale [del terzo concorrente], ancorché differenziato, sarebbe
rimasto un interesse di mero fatto, e come tale un dato pre-giuridico”(T.A.R. Lazio, sez. I, cit.,
punto 5).
(15) Così Cons. di Stato, sentenza in commento, citando testualmente Cons. di Stato, caso
Motorola, cit.
(16) In proposito, nella sentenza si richiama una serie di garanzie procedurali espressamente previste
a favore dei terzi, quali la partecipazione procedimentale (art. 12, co.1, della l. 287/1990), l’ammissione
all’istruttoria (art. 7, co. 1, del d.P.R. n. 217/1998), la notifica dell’apertura dell’istruttoria
(art. 14, co. 2, della l. 287/1990), il diritto di essere sentiti in sede di audizione finale (art. 14, commi
5 e 6, del d.P.R. n. 218/1998).
198 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
concreta (17) – dall’esercizio dei poteri dell’Autorità, non può escludersi a
priori la sua legittimazione all’impugnativa del provvedimento. E ciò anche
se, come più volte sottolineato dalla dottrina (18) e dalla giurisprudenza unanimi
(19), la partecipazione del terzo al procedimento, e comunque la previsione
di garanzie procedurali in suo favore, di per sè non fa acquisire la legittimazione
a ricorrere.
Né può sostenersi che la partecipazione procedimentale prevista dall’ordinamento
escluda, assorbendola, la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento
conclusivo (20). Siffatta interpretazione, oltre a non essere consentita
dal sistema, contrasterebbe con il principio dell’effettività della tutela
giurisdizionale.
La preordinazione dei poteri dell’Autorità alla “tutela oggettiva della
concorrenza”, fondamento dell’indirizzo restrittivo dominante, non va
interpretata nel senso dell’insindacabilità giurisdizionale dei suoi provvedimenti
da chi, pur subendone diretto pregiudizio non ne risulti formalmente
destinatario o non abbia partecipato (ancorché interessato in quanto
titolare di una posizione differenziata da quella della generalità dei cittadini)
al procedimento; o, sotto altro aspetto, nel senso che i soggetti che si
trovino a subire gli effetti pregiudizievoli di decisioni dell’Autorità di cui
non siano formali destinatari (o di decisioni adottate in esito a procedimenti
cui non abbiano partecipato), debbano essere privati di legittimazione ad
agire e, dunque, di tutela giurisdizionale. Sostenendo aprioristicamente il
contrario, si sottrarrebbero ampi segmenti di azione amministrativa al sin-
(17) E del resto l’esistenza di un pregiudizio immediato e diretto è richiesta anche per la stessa
partecipazione al procedimento amministrativo, dovendosi trattare in ogni caso di “soggetti su cui il
provvedimento finale incide in via diretta e non semplicemente in via riflessa e derivata”. Così, Cons.
di Stato, sez. VI, 1° febbraio 2006, caso Comportamenti abusivi di Telecom Italia, punto 5, che ha
escluso la necessità di estendere la partecipazione al procedimento amministrativo ai clienti GCA dell
’impresa sanzionata, stante il loro interesse meramente riflesso e derivato.
(18) R. VILLATA, Riflessioni in tema di partecipazione al procedimento e legittimazione processuale,
in Dir. proc. amm., 1992, 171ss.
(19) Cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 29 agosto 2002, n. 4343 e n. 2185 del 12 aprile 2000;
T.A.R. Lazio, sez. I, 13 luglio 1999 n. 1558.
(20) L’apertura del procedimento amministrativo alle istanze partecipative e collaborative, sancita
dalla legge n. 241/1990, non vale a riconoscere ex se la legittimazione ad impugnare l’esito finale
del procedimento a quanti sono legittimati a parteciparvi o di fatto vi prendono parte, dato che la
natura delle situazioni giuridiche soggettive sottese non muta per effetto dell’intervento nel procedimento
amministrativo.
In difetto della titolarità di una posizione di interesse legittimo, il mero fatto della partecipazione
al procedimento non può costituire titolo acquisitivo di legittimazione attiva al ricorso avverso il
suo provvedimento conclusivo, dovendosi distinguere tra legittimazione procedimentale e legittimazione
processuale. Il dato formale della partecipazione di un soggetto al procedimento non è sufficiente
ad alterare la relazione di costui con il bene inciso dal provvedimento, né esime chi propone il ricorso
dall’onere di dimostrare la titolarità di un interesse sostanziale leso dal provvedimento.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 199
dacato giurisdizionale, violando il principio costituzionale che accorda alle
persone fisiche e giuridiche tutela giurisdizionale nei confronti dei pubblici
poteri (21).
L’assetto della concorrenza su un mercato, infatti, riguarda tutti gli operatori
in esso presenti, nella loro individualità e personalità e non solo le singole
imprese che abbiano avuto un ruolo attivo all’interno dei procedimenti
che vengono in rilievo. Di conseguenza, la circostanza che l’Autorità sia
tenuta a perseguire l’interesse pubblico alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa
economica non esclude che anche soggetti terzi rispetto ai destinatari
dei provvedimenti finali possano vantare interessi legittimi, pretensivi o
oppositivi, suscettibili di adeguata protezione giurisdizionale (22), in aggiunta
alla possibilità d’intervenire nel procedimento in corso o di esperire, ricorrendone
i presupposti, l’azione risarcitoria o di nullità ai sensi dell’art. 33
della legge n. 287/1990. “E tanto specie in un settore, quello della normativa
in tema di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, nel quale
l’effetto essenziale del provvedimento dell’Autorità (si pensi alle autorizzazioni
in deroga, alle sanzioni ripristinatorie ed all’imposizione di prescrizioni
conformative in tema di concentrazioni) è l’incisione autoritativa di relazioni
economiche con la conseguente configurazione di un determinato
assetto concreto; incisione che postula un interesse qualificato e concreto
degli attori a vario titolo (imprese e consumatori) delle relazioni economiche
conformate, plasmate o tollerate nonostante la loro illiceità, pur se non
Chi ha esercitato il potere di iniziativa ex art. 12 della legge n. 287/1990 non può dunque fondare
la propria legittimazione ad impugnare l’esito (negativo) del procedimento di accertamento dell’abuso
concorrenziale sul solo dato formale della propria partecipazione al procedimento, ma è pur sempre
tenuto a provare l’esistenza di un proprio interesse sostanziale leso.
Quindi, salvo che per la tutela dei diritti che gli spettano in quanto parte del procedimento, il
denunciante non era , in tale veste, legittimato a proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento
dell’autorità che neghi la rilevanza anticoncorrenziale di un comportamento o il carattere ingannevole
di una determinata forma di pubblicità: “l’unica esigenza di tutela che [...] può far valere
innanzi al giudice amministrativo riguarda l’interesse a che l’Autorità prenda in esame e si pronunci
sulla denuncia”. Così, in materia di intese restrittive della concorrenza, T.A.R. Lazio, sez. I, 11 febbraio
2003, n. 868.
(21) Cfr. A. MAZZILLI, cit., in commento alla sentenza n. 1715/2004 del T.A.R. Lazio sul caso
Sagit, che per prima ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere ad un gruppo di imprese (i produttori
minori di gelato sul mercato) che non erano dirette destinatarie della decisione e che non avevano
partecipato al procedimento, se non a titolo meramente informativo, parificando – sotto il profilo processuale
– la posizione dei terzi a quella dei diretti destinatari dei provvedimenti autorizzatori
dell’Autorità.
(22) Il potere repressivo e quello sanzionatorio sono, infatti, rivolti alla tutela di un interesse
generale al rispetto delle regole che tuttavia ben può intersecarsi con posizioni differenziate di singoli
soggetti titolari di un interesse specifico al ripristino della legalità vulnerata. I principi generali in
tema di legittimazione ad agire comportano la configurazione di una posizione di controinteresse qualificato
e differenziato in capo a quanti dimostrino di avere subito (o di versare in una situazione di
rischio concreto) pregiudizio dalla condotta sanzionabile e, per l’effetto, di patire un’incisione per
effetto dell’omesso o inadeguato esercizio del potere sanzionatorio. In Cons. di Stato, sentenza in commento,
cit.
200 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
qualificabili come destinatari in senso stretto del provvedimento, a reagire
in sede giurisdizionale” (23).
Tale ragionamento appare oggi ancora più dovuto anche alla luce della
recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione (24) relativa
al caso Unipol/Ricciardelli – di cui il Consiglio di Stato riprende testualmente
alcuni passaggi significativi – che, superando il proprio precedente orientamento
espresso nella decisione n. 17475/2002, ha ammesso per la prima
volta la legittimazione dei consumatori – e delle relative associazioni – a far
valere la nullità di un’intesa restrittiva illecita in materia assicurativa e a
richiedere il risarcimento del danno conseguentemente cagionato, fondandosi
direttamente sulla legge antitrust n. 287/1990 (25), sancendo così il completamento
nel sistema nazionale del private enforcement del diritto antitrust.
La ratio della diretta applicazione di tale legge risiede proprio nel considerare
il consumatore uno dei “soggetti del mercato” (26), i cui interessi
(23) Cons. di Stato, n. 1113/2005, ivi, punto 4.4. Tali conclusioni recepiscono a pieno l’indirizzo
della dottrina che si è occupata del problema (A. SCOGNAMIGLIO, Profili della legittimazione a
ricorrere avverso gli atti delle autorità amministrative indipendenti, in Foro Amm., IX, 2002, 2245),
secondo cui la configurabilità di un interesse giuridicamente rilevante in capo ai soggetti diversi dai
destinatari diretti di una decisione dell’Autorità trova supporto in specifiche previsioni della normativa
nazionale in materia della concorrenza, che individuano una determinata categoria di soggetti qualificati,
lasciando presumere l’attribuzione ad essi di una garanzia giurisdizionale nei confronti dell’esplicazione
dei poteri di competenza dell’Autorità. Quindi, benché il riconoscimento di poteri di iniziativa
e di intervento nella fase procedimentale non sia automaticamente assimilabile al conferimento
di un diritto di azione, la previsione delle facoltà di cui all’art. 12 della legge n. 287/1990 ed all’art.
7 del d.P.R. n. 217/1998 lascia tuttavia intendere che anche in capo a soggetti non direttamente destinatari
del provvedimento finale dell’Autorità possa individuarsi – di volta in volta e nel caso concreto
– l’esistenza di un interesse sostanziale leso, che consenta di attivare la tutela giurisdizionale.
(24) Corte di Cass., sez. unite, 4 febbraio 2005, n. 2207 in Giur. It., 2005, 5, 967.
(25) Le sezioni unite hanno preso le mosse dalla considerazione che la legge antitrust ha come
oggetto di tutela un bene giuridico ampio, qual è il mantenimento di una struttura concorrenziale del
mercato, senza escludere tuttavia che un’intesa vietata possa “ledere anche il patrimonio del singolo,
concorrente o meno, dell’autore o degli autori dell’intesa”. Cfr. AGCM, Principali sviluppi giurisprudenziali
in materia di concorrenza in Relazione Annuale dell’AGCM 30 aprile 2004, reperibile sul sito
internet http://www.agcm.it.
(26) “La legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del
mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo
carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o
alla diminuzione di tale carattere”.
“Il consumatore, che è l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che
inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di una intesa si realizza per l’appunto
con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente.
E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si
può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo
collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile
”. Cons. di Stato, sent. in commento, punto 4.5.
Ciò in perfetta sintonia con quanto affermato nel celebre caso Courage (C. giust. CE, 20 settembre
2001, causa C-453/1999, in Foro It., 2002, IV, 75) già da tempo dall’Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia europea aveva affermato che “coloro che possono beneficiare di tale tutela sono
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 201
giuridicamente rilevanti trovano riconoscimento (27) e adeguata tutela nelle
norme sulla concorrenza. Accertata una violazione, infatti, il legislatore conferisce,
in linea di principio, ad ogni impresa e, secondo l’interpretazione
estensiva della Suprema Corte, anche al singolo consumatore (28) il diritto
ad ottenere un risarcimento del danno qualora la condotta di un’impresa integri
una violazione delle norme antitrust (comunitarie o nazionali) e tale condotta
abbia cagionato, in modo immediato, diretto ed attuale, un danno ingiusto
al patrimonio di un’impresa ovvero di un consumatore.
Tali principi hanno trovato applicazione anche in tema di pubblicità
ingannevole in virtù del rinvenuto parallelismo tra interesse delle imprese
terze rispetto ad un provvedimento negativo dell’AGCM (ammesse, appunto,
ad impugnare anche le delibere che sanciscono la liceità di atti o comportamenti
scrutinati ai sensi della disciplina antitrust) ed interesse del consumatore
a non essere ingannato da messaggi pubblicitari. Infatti, in sincronia
con la summenzionata decisione della Corte di Cassazione, la VI
sezione del Consiglio di Stato (29), allineandosi alla giurisprudenza comunitaria
– da tempo favorevole a riconoscere la legittimazione dei terzi ad
impugnare i cd. provvedimenti assolutori della Commissione – ha esteso
alle associazioni dei consumatori la legittimazione ad impugnare le decisioni
dell’Antitrust, accentuando il loro ruolo di custodi della correttezza pubblicitaria
(30).
certamente in primo luogo i terzi, vale a dire i consumatori e i concorrenti”. Sul punto, cfr. R.
INCARDONA e C. PONCIBÒ, The Corte di Cassazione takes “Courage”: a recent ruling opens limited
rights for consumers in competition cases, in European Competition Law Review, v. 27, VIII, August
2005, 445ss.
(27) Ne sia riprova il fatto che l’art. 4 della legge antitrust, nel prevedere il potere discrezionale
della AGCM di autorizzare un’intesa che possiede i caratteri che giustificherebbero il divieto, indica
tra i presupposti della discrezionalità che fonda proprio “il beneficio del consumatore”, il cui interesse,
non a caso, può essere tutelato per un “periodo limitato” addirittura da un allentamento del divieto
del più classico comportamento anticoncorrenziale.
(28) Emblematico il caso all’origine della controversia oggetto della sentenza della Suprema
Corte riguardante, appunto, un cartello che provocava un artificiale aumento dei prezzi a danno dei
consumatori parti di contratti di assicurazione.
(29) Cons. di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2005, n. 280. La controversia era sorta a seguito di uno
spot pubblicitario che, secondo un’associazione dei consumatori, esaltava imprudentemente le prestazioni
di un’autovettura.
Chiamata a pronunciarsi sulla pericolosità ed ingannevolezza del messaggio, l’Autorità non ha
ravvisato alcuna violazione del decreto legislativo n. 74 del 1992 (Norme in materia di pubblicità
ingannevole, oggi in parte modificato dalla legge n. 49 del 6 aprile 2005, G.U. n. 86 del 14 aprile 2005
recante “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari diffusi attraverso mezzi di comunicazione”), disponendo l’archiviazione del relativo
procedimento. Impugnata tale deliberazione, il T.A.R. rigettava il ricorso perché inammissibile per
difetto di legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori. In senso contrario si è poi espresso
il Consiglio di Stato con la pronuncia di cui sopra.
(30) In tema di legittimazione ad agire in capo ad un’associazione di consumatori, va detto che,
successivamente alla sentenza in commento, la I sezione del T.A.R. Lazio, con una decisione del 22
202 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Senza contare che già in precedenza i giudici di Palazzo Spada (31) avevano
ritenuto, in capo ad un’associazione di categoria di imprese, la legittimazione
a ricorrere avverso un provvedimento che dichiarava un messaggio
pubblicitario non decettivo, fondando tale legittimazione proprio sulla
potenziale lesività del messaggio pubblicitario con contenuto ingannevole
sulla sfera giuridica di consumatori e concorrenti; e ciò anche se le norme di
cui al decreto legislativo n. 74 del 1992 sono principalmente poste a tutela di
interessi generali.
Per giustificare la traslazione di questi importanti principi giurisprudenziali
alla disciplina delle concentrazioni tra imprese, la sentenza in commento,
richiamandosi alla decisione concernente il caso Edizione Holding (32),
equipara nella sostanza la fattispecie di autorizzazione di operazioni di concentrazione
con misure ex art. 6, co. 2 della legge 287/1990, ai provvedimenti
vetitori, “pur se non nella formula secca dell’interdizione perentoria ma in
quella attenuata del divieto dell’operazione in mancanza dell’accoglimento
e dell’attuazione delle misure correttive reputate indispensabili ai fini dell’elisione
degli effetti anticoncorrenziali” (33).
Più precisamente, nella specie, il potere interdittivo dell’Amministrazione
viene integrato dalla contestuale esplicazione di un potere conformativo
con il quale vengono impartite le prescrizioni correttive idonee ad elidere
in modo efficace i profili di anticompetitività apprezzati dall’Autorità
onde neutralizzare sul piano concorrenziale la concentrazione altrimenti
inammissibile.
Ciò implica, sul piano sostanziale, che la cd. autorizzazione condizionata
al rispetto delle prescrizioni sia qualificabile come divieto di un’operazione
valutata come inammissibilmente anticompetitiva in assenza delle misufebbraio
2006, n. 1371, chiamata a pronunciarsi sull’annullamento del provvedimento n. 32686/2004
di archiviazione della segnalazione inviata dal Codacons in merito all’introduzione di una tariffazione
del traffico SMS da parte di alcuni gestori di reti di telefonia mobile –, ha dichiarato l’inammissibilit
à del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, segnando un inatteso reviverment dell’indirizzo
giurisprudenziale restrittivo in materia. Partendo dal presupposto pacifico secondo cui la legittimazione
a ricorrere di un’associazione di consumatori sia una quaestio facti, da verificare caso per caso,
alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto
di diretta congruità, gli interessi di cui l’ente è portatore, i giudici di I grado, attraverso un’interpretazione
letterale di alcune norme (in particolare l’art. 2, co. 2) del Codice del Consumo (D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206) hanno statuito “come la pur ampia legittimazione ad agire in giudizio del
Codacons non sia tuttavia così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si
rifletta economicamente sui cittadini, dovendo al contrario essere commisurata solo a quegli atti che
siano idonei ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli
utenti”. Resterebbe invece ferma la possibilità per consumatori e relative associazioni, di per sé prive
di un interesse differenziato, di utilizzare la strada della tutela procedimentale con atti d’impulso e di
intervento ovvero esperire, ove ne ricorrano i presupposti l’azione risarcitoria o di nullità innanzi al
giudice civile ai sensi dell’art. 33 della l. 287/1990 (punto 2.4.4).
(31) Cons. di Stato, sez.VI, 1 marzo 2002, n. 1258 in Cons. Stato, 2002, I, 494.
(32) Cons. di Stato, sez.VI, 26 luglio 2004 n. 5288.
(33) Sentenza in commento, cit., punto 4.7.1
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 203
re adottate nell’esercizio del collegato potere prescrittivo; sul piano processuale,
che “l’azione proposta dall’impresa concorrente non mira a stigmatizzare
la concentrazione ex se intesa ma a censurare l’intermediazione pubblicistica
data dall’esercizio del potere conformativo di carattere discrezionale
teso ad enucleare le misure reputate efficaci onde rimuovere le ragioni
del divieto”. Quindi anche con riferimento a tali provvedimenti è “ammissibile
in linea astratta il ricorso avanti al giudice amministrativo da parte di
imprese terze portatrici di una situazione differenziata nel mercato di riferimento
che contestino l’efficacia delle misure e, quindi, mirino a stigmatizzare
il cattivo uso a loro danno di un potere conformativo speso in modo non
idoneo a rimuovere efficacemente le connotazione anticompetitive dell’operazione
” (34).
La rilevanza del diritto comunitario nel caso di specie
Ad avviso della Sezione, una siffatta interpretazione estensiva – che sposta
l’attenzione sulle situazioni concretamente coinvolte dall’esercizio del
potere piuttosto che sulla natura astratta della funzione esercitata – scaturisce
anche da un inquadramento sistematico dell’interesse dei terzi all’interno della
cornice giurisprudenziale comunitaria. Pertanto, nella sua motivazione, il
Consiglio di Stato ammonisce sulla necessità di operare una rilettura delle
ordinarie regole del diritto antitrust nazionale in tema di legittimazione a ricorrere
contro i provvedimenti assolutori dell’Autorità alla luce del diritto comunitario
(35), in ossequio sia al canone interpretativo di cui all’art 1, co. 4, della
legge n. 287/1990 (36), sia al regolamento del Consiglio n. 1/2003 (37), che
qualifica l’Antitrust come “organo nazionale operante in funzione comunitaria
”, nell’ambito di quello che è stato efficacemente definito, in dottrina (38),
un “processo di armonizzazione ‘circolare’, in cui il confronto tra i diversi
modelli, vigenti negli Stati membri, contribuisce a creare la regola comunitaria,
che a sua volta influisce sull’interpretazione delle norme interne”(39).
(34) Ivi, punto 4.7.2.
(35) I cui principi, come ricorda lo stesso Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001,n. 3999,
hanno forza cogente nell’ordinamento interno.
(36) Secondo cui “l’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base
ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”. Pur
se limitata al titolo della legge che disciplina le forme discorsive della concorrenza, si tratta di una
chiara indicazione del legislatore italiano rivolta a tutte le istituzioni ad interpretare la normativa antitrust,
colmandone eventuali lacune, anche negli aspetti prettamente processuali (come la legittimazione
a ricorrere del terzo concorrente), alla luce dei principi comunitari, favorendo così una maggiore
integrazione normativa.
(37) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE L1, del 4 gennaio 2003, 1 ss.
(38) M. D’ALBERTI, La “rete europea di concorrenza” e la costruzione del diritto antitrust, in
Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario, VI convegno Treviso, 13-14 maggio 2004, 51ss.
(39) Cons. di Stato, sentenza in commento, cit., punto 4.7.3.
204 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Per effetto di questa circolarità, i principi del diritto comunitario non
nascono dal nulla, ma provengono dai diritti nazionali, con la conseguenza
che i medesimi principi nazionali, riformulati nel nuovo e più ampio contesto
del diritto comunitario, vengono poi reintrodotti in tutti i diritti nazionali,
dando luogo ad un quid novi. Il diritto comune europeo della concorrenza
che ne scaturisce ha così un’efficacia di ritorno sui diritti nazionali, tanto che
la convergenza di questi ultimi porta appunto alla costruzione di “un diritto
comunitario formato e applicato coralmente e di diritti nazionali sempre
più convergenti” (40).
Di conseguenza, se la tutela offerta a livello nazionale non consentisse
di raggiungere un’intensità paragonabile a quella offerta a livello comunitario,
il decentramento apporterebbe una consistente deminutio di efficacia
delle garanzie, rendendo più difficoltosa l’applicazione uniforme e coerente
del diritto comunitario (41).
Ora, se si considera che già prima dell’emanazione del regolamento Ce
n. 1/2003, la dottrina (42) evidenziava la necessità di uniformare le procedure,
comprese le modalità d’impugnazione delle decisioni, garantendo agli
operatori del mercato gli stessi diritti, e che il nuovo regolamento decentralizza
l’intera attività di enforcement disciplinata dall’art. 81 Trattato Ce, alle
Autorità nazionali competenti, appare chiaro come l’applicazione di principi
uniformi sia particolarmente utile per una disciplina, sia sostanziale che
processuale, coerente con la regolamentazione comunitaria, soprattutto in
tema di tutela giurisdizionale da accordare al privato coinvolto nell’attività
amministrativa (43).
Pertanto, considerando che la maggior parte dei diritti riconosciuti a
denuncianti e a terzi sono il portato della copiosa giurisprudenza comunitaria
in materia e che la Corte di giustizia svolge una rilevante funzione nomofilattica
nel settore (44), appare più che opportuno il rinvio effettuato dalla
sentenza del Consiglio di Stato in esame ai principi elaborati dai giudici
comunitari in casi simili, in cui la tutela è invocata sempre da un operatore
attivo nel mercato di riferimento, che assume di esser stato leso dalla determinazione
assolutoria e di trovarsi in situazione di concorrenza rispetto alle
imprese assoggettate alla procedura antitrust.
(40) M. D’ALBERTI, cit, 51ss.
(41) Se poi si considera che dal regolamento 1/2003 non scaturisce alcuna armonizzazione delle
norme che disciplinano i procedimenti di fronte alle autorità nazionali, appare concreto il rischio che
i diritti dei denuncianti assumano una geometria variabile, con tutte le immaginabili conseguenze in
termini di disparità di trattamento o di forum shopping. Sul punto, cfr. M. SIRAGUSA, E. GUERRI,
L’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE in seguito all’introduzione del Regolamento 1/2003,
in Il diritto industriale, n. 4/2004, 348ss.
(42) Cfr. A. PERA e P. CASSINIS, Applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza:
la recente esperienza italiana e le prospettive della modernizzazione, in Dir. comm. int., 1999, 723.
(43) Cfr. A. MAZZILLI, cit., 1444ss.
(44) Tale funzione le è stata riconosciuta anche dalla nostra Corte di Cassazione, sez. I, sentenza
30 giugno 2001, n. 8887.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 205
Tali giudici, pur non sganciandosi tout court da una visione formalistica
onde riconoscere tutela giurisdizionale al terzo ricorrente, hanno adattato
il criterio astratto di cui all’art. 230 TCE alle esigenze di giustizia
sostanziale, utilizzando una valutazione di tipo casistico ogniqualvolta –
secondo la nota formula Plaumann (45) – la decisione dell’autorità amministrativa
abbia colpito il terzo a causa di determinate qualità sue particolari
ovvero di situazioni di fatto che lo contraddistinguano rispetto a chiunque
altro (46).
Si tratta di indicazioni preziose di cui non è possibile oggi non tener
conto in sede di applicazione del diritto antitrust nazionale, data l’influenza
determinante dispiegata dal nuovo regolamento e dalla “rete” anche in quest
’ambito. Così statuendo, il Consiglio di Stato si attesta su posizioni già
esplorate dalla dottrina nel ritenere gli orientamenti del network idonei ad
incidere anche sull’applicazione dei diritti nazionali a casi “domestici” relativi
ad illeciti di rilievo essenzialmente interno, privi di impatto sugli scambi
fra Stati membri; casi che non vengono immessi nella “rete”, ma riguardano
vicende analoghe a quelle di rilievo comunitario e che perciò richiedono
valutazioni e qualificazioni simili a quelle utilizzate nelle fattispecie che
incidono sugli scambi fra Stati.
Il potere dell’Autorità di riprovvedere
Risolto in senso positivo il nodo della legittimazione a ricorrere da parte
dei controinteressati, la sentenza in commento passa a confutare l’obiezione
mossa dalla società appellante secondo cui il sindacato sui provvedimenti
conformativi in materia di concentrazione comporterebbe l’incisione di processi
trasformativi irreversibili.
La pronuncia de qua, nell’ammettere il riesercizio del potere di cui
all’art. 6 della legge n. 287/1990 da parte dell’Autorità, va inserita nel solco
della giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui i provvedimenti
dell’Autori-tà sono sindacabili in giudizio per vizi di legittimità (incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di potere) e non di merito (47). Più precisamente,
nell’ambito dello scrutinio di legittimità, il giudice amministrativo
è tenuto soltanto alla verifica della logicità, congruità e ragionevolezza
(45) C. giust. CE, 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann c. Commissione, Racc., 199.
(46) C. giust. CE, 25 ottobre 1977, C-26/76, sentenza Metro SB c. Commissione; C. giust. CE,
22 ottobre 1986, causa C-75/84, Metro II; Trib. I grado, 24 marzo 1994, causa T-3/93, Società anonime
à partecipation ouvriere Compagnie nazionale Air France.
(47) L’orientamento è stato esplicitamente delineato dal Consiglio di Stato nella decisione del 14
marzo 2000 n. 1348, Tekal/Italcementi, e poi successivamente confermato in una serie di pronunce, tra
cui quella relativa al caso RCAUTO (Cons. di Stato, 26 febbraio 2002 n. 2199, in Foro amm. CdS, 2002,
1007) e quella relativa al caso Enel/Infostrada (Cons. di Stato, 18 giugno 2002, n. 5156). Per una più
ampia disamina del tema, cfr. A. LALLI, La sindacabilità giurisdizionale del potere neutrale dell’autorit
à garante della concorrenza e del mercato ed il procedimento di controllo in materia di concentrazioni,
in Foro amm. CdS, 2003, 232 ss.
206 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
dell’atto impugnato, senza alcuna possibilità di estendere la propria cognizione
all’opportunità delle scelte amministrative.
Come noto, secondo l’impianto modellato dall’art. 33 della legge n.
287/1990, il procedimento che si svolge davanti al giudice amministrativo si
sostanzia in un giudizio di tipo impugnatorio, nell’ambito del quale il ruolo
del giudice è quello, appunto, di verificare ex post se il potere spettante
all’Autorità sia stato correttamente esercitato sotto il profilo dell’accertamento
dei fatti (48), estendendo – se necessario – il proprio controllo persino
all’analisi economica compiuta dall’AGCM (49).
Resta però il limite generale che fa divieto all’organo giudicante di sostituirsi
ad un potere già esercitato, potendo esso stabilire solo se la valutazione
complessa operata nell’esercizio del potere da parte della competente Autorità
debba essere ritenuta corretta sotto il profilo delle regole applicate. In caso di
risposta positiva, il provvedimento amministrativo dovrà essere confermato; in
caso contrario, spetterà all’AGCM, e a questa soltanto, definire la fattispecie
oggetto del provvedimento impugnato in sede di riesercizio del proprio potere,
nel rispetto dei vincoli derivanti dal giudicato amministrativo. Ed infatti,
nella decisione in parola, il Consiglio di Stato ha esaminato l’analisi economica
compiuta nel provvedimento impugnato, annullando, nella logica di un giudizio
di prognosi postuma, talune misure correttive prescritte dall’Autorità,
sulla base di un “penetrante” sindacato sulla loro inadeguatezza ed insufficienza
ad evitare il paventato rischio sotteso all’integrazione verticale tra produttori
di zucchero e approvigionatori della materia prima bieticola (50).
Ha così dimostrato di non incontrare alcun limite nell’esercizio del proprio
sindacato “di tipo debole”, mentre l’assenza di poteri sostitutivi ha implicato
solamente che non fosse il Consiglio stesso a rideterminare le prescrizioni cui
condizionare l’assenso all’operazione di concentrazione, ma l’Autorità – cui il
(48) Soprattutto ora con la possibilità di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica capace
di agevolare il giudice nel valutare, in chiave di legittimità, anche complesse questioni tecniche.
(49) Tuttavia nei confronti delle valutazioni tecniche complesse, risultanti dall’applicazione di
concetti giuridici indeterminati e basate sull’applicazione di regole proprie di scienze inesatte ed
opinabili come quelle economiche, non è possibile esercitare un sindacato giurisdizionale di tipo
“forte”, volto a sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione, risultando
ammissibile, nei confronti di esse, soltanto un sindacato di tipo “debole”, in punta di ragionevolezza
e di coerenza dove con l’espressione “sindacato debole” si vuole porre unicamente un limite finale
alla statuizione dell’organo giudicante il quale in nessun caso deve sostituire “la propria valutazione
tecnica opinabile….all’operato dell’autorità”. Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 10 aprile 2002, n.
3070, Foro it., 2002, III, 487.
(50) Già nel caso ENEL/Infostrada il Consiglio di Stato aveva riammesso l’Autorità all’esercizio
del potere di controllo di una concentrazione a seguito di una sentenza di parziale annullamento di
una decisione di autorizzazione condizionata. Pur riformando la pronuncia di annullamento del giudice
di prima istanza, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la doglianza del ricorrente circa l’irragionevolezza
della misura dismissiva imposta dal Garante come condizione per la clearance ed ha
“rimesso in termini” l’Autorità perché decidesse sull’operazione tenendo conto delle risultanze dell
’accertamento giurisdizionale.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 207
legislatore ha demandato l’esercizio di tali delicati poteri (all’interno di un procedimento
amministrativo, con particolari garanzie di contraddittorio)-, in sede
di riesercizio del potere e con i vincoli derivanti dal giudicato, in coerenza con
i principi sanciti dal regolamento del Consiglio in materia di concentrazioni n.
139/2004 (51) e dall’art. 26 della legge n. 1034/1971 (52).
In tale contesto, ha precisato il Collegio, l’eventuale accoglimento del
ricorso non comporta un’automatica deconcentrazione, ma innesca il riesercizio
del potere dell’Autorità di dettare nuove e più efficaci prescrizioni finalizzate
a rendere compatibile l’operazione con le regole antitrust.
Lo scopo è evidentemente quello di consentire che la potestà amministrativa
in ipotesi mal esercitata – sotto un profilo di legittimità – possa essere riesercitata
proprio per favorire, in ottemperanza ai vincoli conformativi dell’annullamento
giurisdizionale, la definizione integrale del rapporto controverso (53).
Anzi, è proprio la possibilità di riesame da parte dell’Autorità di una
concentrazione correttamente a rendere fruttuosa per il terzo controinteressato
l’annullamento della decisione di clearance.
Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il
ricorso della società SFIR, in quanto principale competitore delle imprese
interessate dalla concentrazione e “quindi portatore di un interesse specifico
ad evitare il rafforzamento anticompetitivo di diretti concorrenti in un mercato
estremamente ristretto come quello saccarifero” (54).
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 21 marzo 2005, n.1113 – Pres. C. Varrone –
Est. F. Caringella – Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A. (Avv.ti D. Pannicelli, F.
Vassalli, V. Cerulli Irelli) c. Autorità Garante della concorrenza e del mercato
(Avvocatura dello Stato) ed altri.
«(Omissis) Fatto e diritto
1.– Le società S.e.c.i. s.p.a., Co.Pro.B. s.c.a.r.l. e Finbieticola s.p.a. con atto trasmesso
in data 12 marzo 2002 sottoponevano all’esame dell’Autorità Garante della Concorrenza e
(51) Nell’ambito della disciplina comunitaria delle concentrazioni, l’art. 10.5 del regolamento n.
139 del 2004 esplicitamente consente alla Commissione il riesame di una concentrazione qualora la
relativa decisione sia stata in tutto o in parte annullata dalla Corte di Giustizia, prevedendo, in tale ipotesi,
una deroga alle disposizioni tassative che regolano i termini di conclusione del procedimento.
(52) “In applicazione dell’articolo 26 della legge 1034/1971 resta salvo il potere dell’amministrazione
di adottare nuove misure compensative in sede di riesercizio del potere di cui all’art. 6 della
legge n. 287/1990, anche con la revisione collegata di quelle che hanno superato il vaglio del controllo
giurisdizionale”, escludendo, in tal caso la sanzionabilità delle condotte tenute dalle parti “fino
all’imposizione delle nuove misure, in quanto poste in essere in buona fede” in esecuzione delle prescrizioni
impartite dall’Autorità. Inoltre, la Sezione osserva che, sul piano sostanziale, “la situazione
non è dissimile da quella in cui, a fronte di una concentrazione posta in essere senza la preventiva
valutazione dell’Autorità, quest’ultima sia per la prima volta chiamata ad esercitare il potere prescrittivo/
conformativo di sua pertinenza”. Cons. di Stato, sentenza in commento, cit., punto 4.7.4.
(53) Cfr A. LALLI, cit., 239.
(54) Del resto, chi mai più dell’unico concorrente che rischia , a causa della concentrazione, di
essere espulso dal mercato, può essere titolare di interesse differenziato rispetto alla totalità degli altri
soggetti che partecipano alla vita economica?
del Mercato, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 287 del 1990, l’operazione di concentrazione
da loro concepita.
L’operazione consisteva nell’acquisizione congiunta da parte delle predette, attraverso
la comune impresa Sacofin s.p.a., cui partecipavano in parti uguali, del 100 % delle azioni di
Eridania s.p.a. (principale operatore nella produzione nazionale di zucchero con una quota
del 46,13 %), messe in vendita dalla società controllante di diritto francese Beghin Say.
Gli accordi tra le parti prevedevano, inoltre, che in una seconda fase si sarebbe proceduto
alle seguenti operazioni: la costituzione di un’impresa comune, denominata Newco B,
destinata alla liquidazione delle attività di Eridania non strettamente saccarifere; la suddivisione
della Sacofin, entro un periodo massimo di 18-24 mesi, in favore di due ulteriori costituende
società: Newco C, controllata dalla Seci/Sadam, e Newco D, partecipata pariteticamente
da Coprob e Finbieticola.
A conclusione di detto iter si sarebbero perciò realizzati due distinti effetti concentrativi,
consistenti nell’acquisto del controllo esclusivo di parte delle attività Eridania in testa
a Seci\Sadam, e nell’acquisto congiunto della parte restante in capo a Coprob e Finbieticola
attraverso un’impresa comune, e pertanto due concentrazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere b) e c), della legge n. 287/1990.
L’Autorità Garante, raggiunta nel frattempo anche da segnalazioni della società SFIR
s.p.a. (titolare di una quota di produzione nazionale di zucchero del 21,1 %) del 13 maggio
e 3 giugno del 2002, nonché dell’Associazione Bieticultori Marsicani, con delibera del 20
giugno 2002 avviava l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990 sull’operazione
che le era stata notificata.
Presentava istanza di partecipazione al procedimento anche la società SFIR, che vi
veniva ammessa con provvedimento del 9 luglio.
In base all’analisi complessiva di tutti gli elementi raccolti l’Autorità valutava negativamente
l’operazione, sottolineando: che questa ridefiniva la struttura dell’industria nazionale
dello zucchero, comportando una riduzione del numero delle imprese ed il rafforzamento
delle aziende Sadam e Coprob; che queste ultime, con quote finali rispettivamente del
35 % e del 39 % (laddove in partenza detenevano il 19,65 % ed il 7,72 %), avrebbero raggiunto
la leadership di un mercato divenuto ancora più concentrato; che le medesime avrebbero
altresì beneficiato di un’integrazione verticale con il mercato dell’approvvigionamento
di barbabietole grazie alla partecipazione all’operazione di Finbieticola (rispettivamente,
nel capitale di alcune imprese del gruppo Sadam e in Newco D), espressione delle associazioni
dei bieticultori, le quali apparivano in grado di condizionare ed orientare i flussi di
approvvigionamento della materia prima in modo tale da poter favorire le due imprese risultanti
dalla concentrazione rispetto agli altri produttori nazionali; che l’operazione avrebbe
aumentato, altresì, il grado di concentrazione nel mercato della distribuzione del seme di
barbabietola (nel quale agivano, attraverso società controllate, gli stessi zuccherifici e le
medesime associazioni di bieticultori).
L’Autorità riteneva quindi che l’operazione, nei termini concepiti, fosse in grado di
determinare la creazione di una posizione dominante collettiva in capo a Sadam e a
Coprob/Finbieticola nel mercato italiano dello zucchero (con una quota del 73,5 %), suscettibile
di produrre effetti anticompetitivi anche sul mercato a monte dell’approvvigionamento
delle barbabietole, ed infine su quello della distribuzione del seme.
Le parti presentavano, peraltro, in data 26 giugno e 1° agosto 2002, talune dichiarazioni
di impegno intese a modificare alcuni aspetti della concentrazione onde circoscriverne
l’impatto anticoncorrenziale. E l’Autorità, valutati analiticamente i nuovi termini della fat-
208 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
tispecie sottopostale (paragr. 117 del provvedimento), riteneva che i detti impegni risultassero
nel loro complesso adeguati a rimuovere il pericolo della creazione di una posizione
dominante collettiva tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
In conclusione, pertanto, con la deliberazione in epigrafe l’operazione veniva autorizzata
ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge, con la prescrizione del pieno rispetto degli
impegni assunti dalle imprese che ad essa davano vita.
Avverso questo provvedimento veniva proposto dalla società SFIR ricorso con il quale
si deducevano i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge 10 ottobre 1990
n. 287; motivazione perplessa e contraddittoria; irragionevolezza manifesta; travisamento
dei fatti; difetto di presupposti in fatto e in diritto; eccesso di potere: con tale motivo,
richiamandosi alle valutazioni compiute dall’Autorità in merito alle conseguenze anticompetitive
della concentrazione quale fonte di una posizione dominante collettiva, la
ricorrente operava una disamina analitica degli impegni proposti dalle parti e recepiti dal
provvedimento impugnato e deduceva la loro inidoneità a fugare le preoccupazioni
espresse dalla stessa Autorità circa gli effetti della concentrazione e a ricondurre questa al
rispetto del diritto antitrust, da ciò desumendo l’incongruenza ed irragionevolezza del
provvedimento;
2) carenza istruttoria, difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere: con tale mezzo
si assumeva che la stessa deliberazione, in disparte i suoi profili di merito, era carente di
istruttoria sull’affidabilità dei suddetti impegni e circa la loro idoneità a rendere l’operazione
accettabile, istruttoria che l’Autorità non aveva avuto il tempo materiale di espletare
(dato il momento in cui tali impegni le erano stati sottoposti); l’atto non conteneva poi neppure
alcuna valutazione circa la effettiva bontà delle misure correttive proposte dalle interessate
(che pure la SFIR nel procedimento aveva puntualmente contestato).
2.– Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo valido, con
riferimento alle fattispecie di concentrazione, l’orientamento giurisprudenziale consolidato
alla stregua del quale i poteri spesi dall’Autorità ai sensi della legge n. 287 del 1990 sono
preordinati esclusivamente alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell’ambito
del libero mercato, e non alla garanzia di posizioni, individuali o associate, di soggetti
fruitori del mercato. Donde la conclusione a tenore della quale, a fronte dell’esplicazione dei
detti poteri, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente incisi sono titolari di un mero interesse
indifferenziato rispetto alla posizione di pretesa fattuale della generalità dei cittadini a
che le autorità preposte alla repressione dei comportamenti illeciti esercitino correttamente
e tempestivamente i poteri loro conferiti a tale specifico fine.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto che, diversamente da quanto ravvisabile in materia
di intese restrittive e di abusi di posizione dominante (Titolo II, Capo II, della legge), in
tema di concentrazioni le norme regolatrici dei procedimenti di controllo non contengono
alcuna previsione che autorizzi a cogliere una volontà legislativa in punto di qualificazione
giuridica di interessi in capo a soggetti terzi concorrenti.
La società originariamente ricorrente appella contestando le argomentazioni svolte dal
Tribunale e riproponendo le censure di merito.
Resistono l’Autorità e le società interessate alla concentrazione. Sono altresì intervenuti
i soggetti in epigrafe indicati.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive
tesi difensive.
All’udienza del 18 gennaio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 209
3.– Si deve preliminarmente dare atto che l’Associazione Nazionale Bieticultori, in
qualità di socio della Finnbieticola s.p.a., soggetto quest’ultimo costituente parte della concentrazione
di che trattasi, non costituisce controinteressato in senso tecnico. Trattasi tuttavia
di soggetto portatore di un interesse nella vicenda, evidenziato dalle difese di merito
spiegate, che consente la riqualificazione dell’atto di costituzione in termini di intervento
volontario ad opponendum.
4.– Con il primo motivo di appello parte ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilit
à del ricorso pronunciata dal primo Giudice in relazione alla reputata deficienza, in
capo ad impresa non destinataria del provvedimento, della legittimazione ad impugnare il
provvedimento dell’Autorità
4.1.– La questione sottoposta all’esame della Sezione rientra nel tema generale della
legittimazione dei terzi controinteressati a proporre l’impugnazione avverso i provvedimenti
dell’Autorità.
La questione riguarda il sindacato del giudice sul c.d. potere negativo dell’Autorità di
archiviare una determinata denuncia, di non vietare o di autorizzare con prescrizioni determinati
comportamenti comunicati dalle imprese o le operazioni di concentrazione notificate.
Si tratta di provvedimenti (o fattispecie di silenzio-rifiuto a questi equiparati) che non
incidono in senso sfavorevole sulle imprese che hanno posto in essere il comportamento o
l’accordo esaminato, che viene riconosciuto, espressamente o implicitamente, lecito, ma che
possono incidere sulle posizioni di soggetti terzi, che assumono la veste di controinteressati
rispetto al comportamento consentito (tra cui le imprese concorrenti sullo stesso mercato,
che si ritengono lese dalla concentrazione o dall’intesa non ritenuta illecita dall’Autorità
ovvero le associazioni dei consumatori che denunciano gli effetti lesivi per la platea dei consumatori
sortiti dalla non stigmatizzazione di condotte anticompetitive).
4.2.– Il tradizionale orientamento giurisprudenziale ha escluso il riconoscimento della
legittimazione a ricorrere, in capo a detti soggetti terzi.
Tale orientamento affonda le sue radici nel rilievo che i poteri di cui alla legge n.
287/1990 in materia di legislazione antitrust ed al D.Lgs. n. 74/1992, in tema di pubblicità
ingannevole, sono preordinati esclusivamente alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa
economica nell’ambito del libero mercato e non alla garanzia di posizioni, individuali o
associate, di soggetti fruitori del mercato.
Al cospetto dell’esplicazione dei detti poteri, tutti i soggetti diversi da quelli direttamente
incisi (e menzionati nell’atto) degraderebbero, allora, a titolari di un mero interesse
indifferenziato rispetto alla generalità dei cittadini a che le autorità deputate alla repressione
dei comportamenti illeciti esercitino correttamente e tempestivamente i poteri all’uopo
conferiti.
4.3.– Questa Sezione ha di recente ritenuto di non condividere detto orientamento,
riconoscendo la legittimazione ad agire in capo ad una impresa concorrente avverso un
provvedimento di autorizzazione in deroga rilasciata dall’Autorità antitrust ai sensi dell’articolo
4 della legge n. 287/1990 (Cons. Stato, 14 giugno 2004 n. 3865, caso Motorola).
Con tale decisione, questa Sezione ha ricondotto la questione della legittimazione ad
agire avverso i provvedimenti “assolutori” dell’Autorità garante nell’ambito dei principi in
tema di condizioni dell’azione e di requisiti necessari per individuare una situazione di interesse
legittimo, qual è la posizione di colui il quale si contrappone all’esercizio del potere
dell’amministrazione, essendo titolare di una posizione giuridica sostanziale lesa ad opera
del potere amministrativo, sempre che la lesione abbia i caratteri della personalità, dell’attualit
à e della concretezza.
210 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
I criteri utilizzati ai fini di tale verifica sono quelli della differenziazione e della qualificazione:
in quel caso è stato ritenuto che le imprese concorrenti (nel medesimo settore economico)
non si trovano sullo stesso piano degli altri appartenenti alla collettività, dato che
non sono portatrici di un interesse indifferenziato alla concorrenza nel mercato. Esse vantano
invece un interesse personale e individuale al rispetto della normativa antitrust, in quanto
dalle determinazioni dell’Autorità, dirette ad altri, possono derivare uno svantaggio (in
presenza di deliberazioni di natura autorizzatoria, – o un vantaggio (come nel caso di provvedimenti
inibitori e sanzionatori) – chiaramente riferibile alla loro sfera individuale.
La circostanza che l’Autorità sia tenuta a perseguire l’interesse pubblico alla tutela
oggettiva del diritto di iniziativa economica non è in grado di escludere, in linea di principio,
che anche soggetti terzi rispetto ai destinatari diretti dei provvedimenti finali possono
vantare interessi, pretensivi o oppositivi, suscettibili di ricevere protezione giuridica. E l’interesse
delle imprese terze rispetto a un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza è oggetto
di valutazione positiva da parte dell’ordinamento.
L’ordinamento, in particolare, già nella fase antecedente all’emanazione del provvedimento
dell’Autorità:
a) garantisce ai terzi la partecipazione procedimentale (art. 12, comma 1, della legge n.
287/1990), prevedendo che chiunque vi abbia interesse può portare degli elementi a conoscenza
dell’Autorità, e sancisce l’obbligo di comunicare il provvedimento di avvio dell’istruttoria,
non solo alle imprese e agli enti interessati, ma anche ai “soggetti che ai sensi dell
’articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato e attuale, hanno
presentato denunce o istanze utili all’avvio dell’istruttoria” (art. 6, comma 4, del d.P.R. 30
aprile 1998, n. 217);
b) ammette all’istruttoria i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le
associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto,
immediato e attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in
esito alla stessa, e che facciano motivata richiesta di intervenire entro un dato termine (art.
7, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 217/1998);
c) stabilisce che l’Autorità notifica l’apertura dell’istruttoria “alle imprese ed agli enti
interessati” (art. 14, comma 1, della legge n. 287/1990) e che la stessa, in ogni momento dell
’istruttoria, può richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria (art. 14, comma 2, della legge
n. 287/1990);
d) riconosce poi il diritto di essere sentiti in sede di audizione finale ai “soggetti ai quali
è stato notificato il provvedimento di avvio” (art. 14, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 217/1998).
La Costituzione (art. 41), il diritto comunitario (art. 81, ex art. 85, del Trattato CE) e il
diritto interno (legge n. 287/1990 e d.P.R. n. 217/1998) tutelano il principio della libertà di
concorrenza, e non consentono, se non in casi eccezionali e limitati, accordi o intese che
abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.
Secondo la detta decisione, nei procedimenti in materia di intese e di autorizzazioni
in deroga, i terzi possono configurarsi come soggetti tutelati, il cui intervento è funzionale
alla protezione degli interessi dei quali sono portatori e che sono suscettibili di essere lesi
dalle determinazioni dell’Autorità. Essi, anzi, possono assumere una posizione contrapposta
e speculare rispetto a quella dell’impresa destinataria del provvedimento finale (a sé
favorevole).
È vero che la partecipazione del terzo al procedimento, e comunque la previsione di
garanzie procedurali in suo favore, non fa solo per questo acquisire la legittimazione a ricor-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 211
rere. Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la natura delle situazioni giuridiche soggettive
non muta per effetto dell’intervento nel procedimento amministrativo (questa sezione,
29 agosto 2002, n. 4343 e sez. IV, n. 2185/2000). Ma se il terzo è titolare di una posizione
giuridica sostanziale differenziata (da quella della generalità degli appartenenti alla collettivit
à) e qualificata (dall’ordinamento giuridico), e la posizione subisce una lesione – personale,
attuale e concreta – dall’esercizio del potere amministrativo, non può non ammettersi
la legittimazione all’impugnativa del provvedimento; atto, questo, che costituisce la manifestazione
dell’esercizio del potere.
Né può ritenersi che la partecipazione procedimentale prevista dall’ordinamento escluda,
assorbendola, la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento conclusivo. Siffatta
interpretazione non è consentita dal sistema e contrasterebbe anche con il principio dell’effettivit
à della tutela giurisdizionale.
Va anche evidenziato che, qualora il provvedimento emesso risulti espressione di una
vera e propria discrezionalità amministrativa, come accade per l’ipotesi disciplinata dall’art.
4 della legge n. 287/1990, in cui un’intesa di per sé illecita viene temporaneamente assentita
in considerazione della sua idoneità a perseguire finalità di natura pubblicistica espressamente
contemplate dalla norma e che debbono essere adeguatamente evidenziate nel provvedimento,
la determinazione dell’Autorità nasce dalla comparazione di interessi, pubblici
e privati; comparazione che è in grado di dare rilievo alla posizione di imprese concorrenti,
le quali divengono pienamente legittimate a pretendere che, in sede giurisdizionale, venga
verificata, sia pure sotto il profilo della sola legittimità, la correttezza dell’operato
dell’Autorità.
4.4.– In definitiva con la citata decisione è stato revocato in dubbio l’assunto centrale
del tradizionale orientamento contrario, secondo il quale la posizione del soggetto leso dal
comportamento anticoncorrenziale di altra impresa o dall’operazione di concentrazione non
assumerebbe una rilevanza giuridica autonoma rispetto all’esercizio dei poteri dell’Autorità
garante, in quanto tali poteri sono preordinati ad una tutela oggettiva della concorrenza e
non alla tutela di posizioni individuali dei soggetti fruitori del mercato; così come a questo
punto assai fragile si rivela il collegato principio secondo cui, rispetto a poteri repressivi
affidati ad un’autorità amministrativa, non sarebbero mai configurabili specifiche situazioni
protette diverse da quelle dei soggetti incisi dall’esercizio del potere.
Prima ancora del cambio di orientamento, la dottrina aveva criticato tale tesi, evidenziando
che la stessa giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere al terzo danneggiato
da un altrui intervento edificatorio la titolarità di un interesse differenziato al corretto
esercizio del potere repressivo dell’autorità preposta alla vigilanza e la legittimazione
ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione rifiuta, espressamente o implicitamente, di
esercitare i propri poteri e sottolineando che il criterio da seguire è quello dell’interesse
sostanziale leso per determinare la sfera dei legittimati al ricorso (vedi, per tutte, Ad Plen
decisione n. 14 del 24 novembre 1962).
Il potere repressivo e quello sanzionatorio sono rivolti alla tutela di un interesse generale
al rispetto delle regole, che non è sordo ma ben può intersecarsi con posizioni differenziate
di singoli soggetti titolari di un interesse specifico al ripristino della legalità vulnerata.
Si pensi, a titolo solo esemplificativo, ai terzi proprietari di immobili vicini ed alla stesse
associazioni esponenziali di interessi diffusi legittimate ad impugnare, in presenza dei presupposti
soggettivi qualificanti, il silenzio dell’amministrazione nell’esercizio del potere
repressivo-sanzionatorio in materia edilizia. Ancora, in materia di sanzioni, è consolidata la
distinzione tra sanzioni meramente punitive (quali le ordinanze ingiunzione ex art. 23 legge
212 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
n. 689/1981 o le sanzioni disciplinari), di norma dirette a regolare un rapporto esclusivo tra
autorità procedente e soggetto esposto alla sanzione; e sanzioni ripristinatorie (appunto in
materia edilizia e di normativa antitrust), a mezzo delle quali l’amministrazione ordina un
comportato correttivo e la cessazione di un contegno lesivo, così potenzialmente incidendo
sull’interesse dei soggetti pregiudicati dal contegno illegale stigmatizzato. I principi generali
in tema di legittimazione ad agire comportano, in dette ipotesi, la configurazione di una
posizione di controinteresse qualificato e differenziato in capo a quanti dimostrino di avere
subito (o di versare in una situazione di rischio concreto) pregiudizio dalla condotta sanzionabile
e, per l’effetto, di patire un’incisione per effetto dell’omesso o inadeguato esercizio
del potere sanzionatorio.
L’affidamento all’Autorità della concorrenza di una “tutela oggettiva della concorrenza
” non esclude allora che la salvaguardia dell’interesse generale ad un assetto concorrenziale
del mercato si traduca, sul piano concreto, in misure adottate a salvaguardia anche di
singoli operatori o dei consumatori, lesi dal comportamento anticoncorrenziale posto all’esame
dell’Autorità.
La considerazione secondo cui i poteri dell’Autorità sono volti alla tutela obiettiva del
diritto di impresa, se mette in luce la tensione dell’azione amministrativa al mantenimento
dell’equilibrio concorrenziale generale piuttosto che alla ponderazione di interessi, non
costituisce quindi un impedimento concettuale al riconoscimento della rilevanza giuridica
degli interessi concretamente incisi dall’esercizio (o dall’omesso esercizio ritualmente stigmatizzato)
di quei poteri. La tensione dell’azione amministrativa alla tutela dell’interesse
della collettività indistinta non esclude cioè l’emersione di situazioni soggettive individuali
direttamente pregiudicate. E tanto specie in un settore, quello della normativa in tema di
tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, nel quale l’effetto essenziale del provvedimento
dell’Autorità (si pensi alla autorizzazioni in deroga, alle sanzioni ripristinatorie
ed all’imposizione di prescrizioni conformative in tema di concentrazioni) è l’incisione
autoritativa di relazioni economiche con la conseguente configurazione di un determinato
assetto concreto; incisione che postula un interesse qualificato e concreto degli attori a vario
titolo (imprese e consumatori) delle relazioni economiche conformate, plasmate o tollerate
nonostante la loro illiceità, pur se non qualificabili come destinatari in senso stretto dei provvedimento,
a reagire in sede giurisdizionale.
In sostanza non si appalesa convincente nel suo schematismo una ricostruzione che,
muovendo dall’assunto della preordinazione del potere autoritativo alla definizione dell’interesse
generale, limiti alle sole imprese destinatarie dei provvedimenti repressivi la legittimazione
ad impugnare; e costringa i terzi controinteressati incisi dall’assetto di mercato
creato o tollerato dall’autorità, siano essi imprese concorrenti o organizzazioni dei consumatori,
a utilizzare la strada della tutela procedimentale con atti di impulso e di intervento
ovvero a battere la non sempre equivalente via, ove ne ricorrano i presupposti, dell’azione
risarcitoria o di nullità innanzi al Giudice civile ai sensi dell’articolo 33 della legge n.
287/1990. E tanto alla stregua di un’opzione che deroga al tradizionale metodo giurisprudenziale
amministrativo di selezione casistica degli interessi giuridicamente rilevanti, tali
dovendo intendersi le posizioni differenziate incise concretamente dal dispiegarsi dell’azione
amministrativa, indipendentemente dalla loro coincidenza con i fini primari perseguiti
dalla norma attributiva del potere.
4.5.– Non appare infine un fuor d’opera rammentare che nel senso dell’estensione della
legittimazione a far valere la violazione delle norme antitrust in capo a tutti i soggetti portatori
di interessi giuridicamente rilevanti aventi natura differenziata e qualificata, e non solo
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 213
delle imprese pregiudicate da provvedimenti expressis verbis afflittivi o sanzionatori ad esse
rivolti, depone il recente decisum delle sezioni unite della Corte di Cassazione 4 febbraio
2005, n. 2207; decisum, che ha ammesso la legittimazione dei consumatori e delle relative
associazioni a far valere la nullità di intesa restrittiva illecita in materia assicurativa ed a
richiedere il risarcimento del danno conseguentemente cagionato.
La Corte Suprema ha nella specie osservato che la diversità di ambito e di funzione tra
la tutela codicistica dalla concorrenza sleale e quella innanzi detta della legge antitrust esclude
si possa negare la legittimazione alla azione davanti al Giudice ordinario ai sensi dell’art.
33, n. 2, della legge 287/1990, al consumatore, terzo estraneo alla intesa anticompetitiva.
“Contrariamente a quanto ritenuto da Cassazione 17475/2002, la legge antitrust non è la
legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque
abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo
al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla
diminuzione di tale carattere.
“Pare opportuno notare peraltro che mentre siffatta esclusione della legittimazione in
parola non è prevista espressamente dalla legge, questa peraltro, all’art. 4, laddove prevede
il potere discrezionale della Agcm di autorizzare un’intesa che possiede i caratteri che
giustificherebbero il divieto, indica tra i presupposti della discrezionalità che fonda “il
beneficio del consumatore”. La legge dunque non ignora, nella materia della intesa, l’interesse
del consumatore al punto da prevedere una ipotesi in cui esso,alla cui tutela la ideologia
antitrust è funzionale, può essere tutelato per un “periodo limitato” addirittura da un
allentamento del divieto del più classico comportamento anticoncorrenziale.
Il consumatore, che è l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera
che inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di una intesa si realizza
per l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza
con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso
illecito. A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello
della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva
a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile.
Va detto pure, atteso il rilievo interpretativo dei principi dell’ordinamento comunitario
nella materia, che la sentenza della Corte di Giustizia, Courage, (453/1999) tende ad
ampliare l’ambito dei soggetti tutelati dalla normativa sulla concorrenza, in una prospettiva,
sembra al collegio, che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di
mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato”.
Sempre in tema di consumatori, con la decisione n. 280/2005 questa Sezione ha reputato,
in tema di pubblicità ingannevole, che così come l’interesse delle imprese terze rispetto
a un intervento repressivo di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza è oggetto di
valutazione positiva da parte dell’ordinamento, allo stesso modo tale valutazione positiva
riguarda l’interesse del consumatore a non essere “ingannato” da messaggi pubblicitari.
La Sezione ha quindi confermato l’orientamento precedentemente espresso dalla decisione
n. 1258/2002, favorevole ad affermare la legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento
con cui un messaggio pubblicitario era stato ritenuto non ingannevole, in capo ad
un’associazione di categoria di imprese, osservando che la disciplina sulla pubblicità ingannevole
mira alla tutela di interessi compositi, costituiti non solo dalla corretta informazione
del consumatore, ma anche dal rispetto delle regole di libera e corretta concorrenza tra le
imprese (la pubblicità ingannevole può incidere sulle scelte del consumatore e determinare
distorsioni della concorrenza).
214 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
4.7.– Le conclusioni esposte, volte ad ammettere la legittimazione anche di controinteressati
all’impugnativa di provvedimenti lesivi resi dall’Autorità, sono suscettibili di estensione
alla fattispecie in parola, nella quale viene in rilievo un provvedimento di autorizzazione
condizionata al rispetto di talune prescrizioni in materia di concentrazioni.
4.7.1.– Con la precedente decisione n. 5288/2004 la Sezione ha reputato che la cd. fattispecie
di autorizzazione condizionata, di cui all’articolo 6, comma 2, parte finale, della
legge n. 287/1990 costituisce una species del genus dei provvedimenti vetitori, pur se non
nella formula secca dell’interdizione perentoria ma in quella attenuata del divieto dell’operazione
in mancanza dell’accoglimento e dell’attuazione delle misure correttive reputate
indispensabili ai fini dell’elisione degli effetti anticoncorrenziali che altrimenti renderebbero
la fattispecie, nella sua versione primitiva, intrinsecamente illecita. Indagine che, secondo
consolidate coordinate pretorie, deve lumeggiare lo spessore sostanziale del potere e
delle posizioni soggettive antagoniste, senza essere influenzata in termini decisivi dal nomen
juris utilizzato dal legislatore.
A sostegno dell’assunto si è osservato nell’occasione che al fine di stabilire la natura
giuridica della cd. autorizzazione condizionata, occorre verificare se, in subiecta materia,
l’Autorità sia dotata di un potere autorizzatorio al cospetto del quale venga in rilievo un
diritto in attesa di espansione secondo lo schema del rapporto amministrativo di stampo
autorizzatorio.
L’analisi sistematica della disciplina interna e comunitaria consente di dare risposta
negativa al quesito, ricavandosi con nettezza che la realizzazione di una concentrazione non
necessita di un provvedimento autorizzatorio capace di espandere un diritto sospensivamente
condizionato o fievole ma costituisce espressione libera di un diritto di iniziativa economica
privata, suscettibile di incorrere nel potere inibitorio-repressivo. Non diritto condizionato
necessitante di espansione autorizzatoria dunque; ma espressione di libertà suscettibile
di incisione mercé l’esercizio di un potere di divieto nelle due accezioni prima ricordate.
L’assunto è confermato dai seguenti rilievi:
a) il procedimento non prende avvio da un’istanza autorizzatoria ma da una mera
comunicazione preventiva dell’operazione (articolo 18, comma 1);
b) l’esito positivo dell’istruttoria non sbocca in un titolo abilitante ma ha le forme del
mero riscontro dell’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di divieto (articolo 18,
comma 2);
c) l’operazione è suscettibile di attuazione anche prima della definizione dell’istruttoria,
salve le misure cautelari di cui all’articolo 17 e ferma restando l’adozione di misure correttive
in caso di verifica postuma di effetti anticompetitivi (articolo 18, comma 3);
d) l’infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, per
la definizione della procedura, non vale a radicare un silenzio-assenso, ossia una fattispecie
di provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza, ma si limita a consumare il potere
interdittivo per intuibili ragioni di certezza.
I convergenti elementi di cui sopra, letti alla luce dell’omogenea disciplina comunitaria,
consentono allora di concludere che l’effettuazione delle operazioni di concentrazione
costruisce espressione della libertà di iniziativa economica suscettibile di esplicazione senza
avere necessità di titoli autorizzatori preventivi; i poteri in capo all’Autorità si risolvono pertanto
nel divieto, a seconda dei casi suscettibile di intervenire a monte o a valle del concreto
dispiegarsi dell’iniziativa economica, di un’operazione considerata idonea a determinare
una permanente deformazione della struttura del mercato in chiave anticompetitiva. La stessa
comunicazione preventiva non vale allora a radicare un inesistente potere autorizzatorio,
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 215
estraneo al sistema dei controlli di cui alla legge n. 287/1990 con l’unica eccezione delle
autorizzazioni deroga ex art. 4, ma si spiega con l’esigenza di consentire un controllo ove
possibile preventivo rispetto ad un’operazione che, per la sua strutturalità, presenta significative
difficoltà in termini di deconcentrazione.
Le considerazioni fin qui svolte circa l’inesistenza di un potere autorizzatorio, consentono
allora di reputare che se l’amministrazione non detiene il potere di autorizzare l’operazione,
non ha a fortiori neanche il potere di rendere un’autorizzazione condizionata in senso
stretto. Nonostante l’atecnico utilizzo, in seno all’articolo 6, comma 2, del nomen “autorizzazione
”, la cd. “autorizzazione condizionata” al rispetto delle prescrizioni va pertanto qualificata
in termini sostanzialistici come divieto di un’operazione valutata come inamissibilmente
anticompetitiva in assenza misure correttive adottate nell’esercizio di un collegato
potere prescrittivo. Identico è infatti il ricordato presupposto delle due misure di cui all’articolo
6, comma 2, ossia la valutazione in termini di illiceità dell’operazione congegnata, da
cui discende l’esplicazione del potere interdittivo.
4.7.2.– Più precisamente, nella specie, il potere interdittivo allo stato degli atti viene
integrato dalla contestuale esplicazione di un potere conformativo, espressione di lata
discrezionalità tecnica, con il quale vengono enucleate le prescrizioni correttive idonee ad
elidere in modo efficace i profili di anticompetitività apprezzati dall’Autorità e da rendere
accettabile sul piano concorrenziale la concentrazione rebus sic stantibus inammissibile.
Appare allora concettualmente chiaro che l’azione proposta dall’impresa concorrente
non mira a stigmatizzare la concentrazione ex se intesa ma a censurare l’intermediazione
pubblicistica data dall’esercizio del potere conformativo di carattere discrezionale teso ad
enucleare le misure reputate efficaci onde rimuovere le ragioni del divieto. Alla fattispecie
sono quindi traslabili le coordinate prima esposte in tema di intese restrittive, dovendosi
sistematicamente reputare ammissibile in linea astratta il ricorso avanti al giudice amministrativo
da parte di imprese terze portatrici di una situazione differenziata nel mercato di
riferimento che contestino l’efficacia delle misure e, quindi, mirino a stigmatizzare il cattivo
uso a loro danno di un potere conformativo speso in modo non idoneo a rimuovere efficacemente
le connotazione anticompetitive dell’operazione.
Soggetti che, altrimenti opinando, non godrebbero nella sostanza di alcuna tutela giurisdizionale,
con correlativa violazione dei parametri costituzionali e comunitari in materia.
4.7.3.– L’assunto è suffragato dall’orientamento favorevole alla legittimazione assunto,
anche con riferimento alle concentrazioni, dalla Corte di giustizia;orientamento da valutare
con particolare attenzione alla luce dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 287/1990,
secondo cui “l’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base
ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza;
e del regolamento UE n. 1/2003, che qualifica a tutti gli effetti l’autorità nazionale
come organo nazionale operante in funzione comunitaria. E tanto nell’ambito di quello che
è stato efficacemente definito, in dottrina, un processo di integrazione, o meglio di armonizzazione,
“circolare”, in cui il confronto tra i diversi modelli, vigenti negli Stati membri, contribuisce
a creare la regola comunitaria, che a sua volta influisce sull’interpretazione delle
norme interne.
In una decisione avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della
Commissione 21 marzo 2000, che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune e
con l’Accordo sullo spazio economico europeo l’operazione di concentrazione con la quale
la BSkyB ha acquisito il controllo comune della KirchPayTV, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett.
b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo
216 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 217
delle operazioni di concentrazione tra imprese, la legittimazione al ricorso è stata riconosciuta
dalla sentenza Tribunale (Terza Sezione), 30 settembre 2003, causa T-158/00, in capo
ad una emittente televisiva operante in Germania sul mercato della televisione gratuita, in
relazione ad una concentrazione riguardante il settore della televisione a pagamento, ma idonea
a produrre talune ripercussioni anche sul mercato della televisione gratuita.
Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo a chi, pur
non essendo nominativamente indicato nel provvedimento come destinatario, ne ha subito
direttamente gli effetti e richiama la sentenza del Tribunale di primo grado Air France, che
è proprio in materia di concentrazioni (sentenza 24 marzo 1994, causa T-3/93, Società anonime
à partecipation ouvriere Compagnie nazionale Air France, in cui viene valorizzata
anche, ma non solo, la partecipazione di Air France al procedimento).In tale occasione la
Corte di primo grado ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere in capo ad Air France
avverso un’operazione tramite cui British Airways aveva acquistato la Dan Air, riscontrando
in capo alla compagnia aerea francese un interesse differenziato in quanto l’operazione
avrebbe prodotto specifici effetti sulle rotte tra la Francia e la Gran Bretagna con un effetto
pregiudizievole immediato e diretto sulla posizione di Air France.
Più in generale, a partire dalla decisione Metro, la Corte di Giustizia, adita in quel caso
da un’impresa autrice di un reclamo per un’ipotesi di violazione degli artt. 85 ed 86 che la
Commissione aveva respinto, ha affermato che “Nell’interesse di una sana amministrazione
della giustizia e di una corretta applicazione degli artt. 85 e 86, è opportuno che le persone
fisiche o giuridiche che in forza dell’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, hanno facolt
à di adire la Commissione per far rilevare le infrazioni dei suddetti artt. 85 e 86, siano legittimate,
se la loro domanda viene respinta, totalmente o parzialmente, ad esperire un’azione
a tutela dei loro legittimi interessi” (Corte Giust., 25 ottobre 1977, C-26/76, Metro
SB/Commissione, punto 13).
La Corte di Giustizia ha anche affermato che le lettere di archiviazione che rigettano
definitivamente una denuncia e che chiudono la pratica sono impugnabili, poiché esse hanno
il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine alle indagini,
contengono una valutazione degli accordi e impediscono alle ricorrenti di chiedere la
riapertura delle indagini a meno che esse non forniscano elementi nuovi (Sentenze della
Corte di Giustizia 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione,
Racc. pag. 3045, punti 14 e 15, 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc.
pag. 1105, punto 18 e 17 novembre 1987, BAT e Reynolds, cause riunite 142/84 e 156/84,
pag. 4487, punto 12; sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), 17 febbraio 2000, T-241/97,
Stork Amsterdam BV, punto 53).
Più in generale la Corte di Giustizia ed il Tribunale di primo grado hanno rifiutato schematismi
astratti utilizzando un metodo casistico che subordina la legittimazione al ricorso
alla dimostrazione di un interesse concreto giuridicamente rilevante. Il tutto sulla base di un
ordito concettuale che sposta l’attenzione sulle situazioni concretamente coinvolte dall’esercizio
del potere piuttosto che sulla natura astratta della funzione esercitata.
A partire dalla sentenza Plaumann c. Commissione (Corte di giustizia, 15 luglio 1963,
causa C-25/62), è stato più volte ribadito che soggetti diversi dai destinatari di una decisione
possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi del citato art. 230,
comma 4, solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità personali, ovvero
di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e a identificarli alla stessa stregua
dei destinatari (Corte di giustizia, 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68,
Eridania e altri c. Commissione; Tribunale di primo grado: 28 ottobre 1993, causa T-83/92,
Zunis Holding e altri c. Commissione; 13 dicembre 1995, cause T-481/93 e 484/93,
Vereniging Van Exporteurs in Levende Varkens e altri c. Commissione).
La giurisprudenza comunitaria, ai fini dell’individuazione del requisito dell’interesse
individuale, tende ad attribuire rilevanza non solo al fatto che il ricorrente sia espressamente
nominato nell’atto (Corte di giustizia, 29 ottobre 1980, cause 138/79 e 139/79, Roquette
Frères e Maizena), ma anche ad elementi estrinseci rispetto all’atto, quali l’appartenenza del
ricorrente ad una “cerchia ristretta” di persone, sulla quale il provvedimento incide eliminando
vantaggi o diritti (Corte di giustizia: 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport; 27
novembre 1984, causa 232/81, Agricola commerciale Olio), o la circostanza che, nell’adozione
del provvedimento, le istituzioni comunitarie abbiano tenuto in considerazione la
posizione giuridica specifica nella quale si trova il ricorrente (Corte di giustizia: 13 maggio
1971, causa 41-44/70, International Fruit; 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel).
Il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia, in diverse sentenze, hanno considerato
rilevante, ai fini della ricevibilità del ricorso dei terzi, il fatto che questi fossero assistiti
da precise garanzie procedurali e che avessero effettivamente partecipato al procedimento.
Tuttavia, gli stessi giudici comunitari (Tribunale di primo grado: 11 luglio 1996, cause
riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93, T-546/93, Metro e altri c. Commissione; 27 aprile
1995, causa T-96/92, Comité central d’entreprise de la Société générale des grandes sources
e altri c. Commissione, e causa T-12/93, Comité central d’entreprise de la société anonime
Vittel e altri c. Commissione), hanno avuto occasione di affermare che “subordinare l’interesse
ad agire dei terzi qualificati che beneficiano di diritti procedurali nel corso di un procedimento
amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento equivarrebbe
ad introdurre un elemento di ricevibilità aggiuntivo, in forma di un procedimento precontenzioso
obbligatorio che non è previsto dall’art. 173 del Trattato” (attuale art. 230).
La Corte di giustizia ha riconosciuto direttamente interessato ad agire, avverso le decisioni
della Commissione, non solo chi ne ha sollecitato l’intervento con una denuncia, ma
anche colui il quale lamenta di subirne pregiudizio a motivo di sue particolari qualità o di
situazioni di fatto che lo contraddistinguono rispetto a chiunque altro (sentenza 22 ottobre
1986, causa C-75/84, Metro II). La sentenza Corte Giust. 20 settembre 2001, causa C-
453/99, riconosce poi addirittura il diritto dell’impresa partecipe di un’intesa illecita a
richiedere il risarcimento del danno, ove la stessa non abbia avuto un ruolo significativo
nella distorsione della concorrenza.
4.7.4.– Da quanto sopra detto si ricava che non può essere esclusa la legittimazione di
altre imprese operanti sul mercato ad impugnate il provvedimento di autorizzazione condizionata
di una concentrazione, nella parte in cui dette prescrizioni vengano denunciate asseritamente
inidonee ad elidere il vulnus al giuoco concorrenziale. Anche nella specie si deve
quindi risolvere in senso positivo il nodo della legittimazione a ricorrere da parte dei terzi
controinteressati.
L’applicazione dei noti criteri giurisprudenziali della differenziazione e della qualificazione
della posizione fatta valere dal ricorrente, non può che condurre ad un risultato positivo:
la società ricorrente, lungi dal collocarsi sullo stesso piano degli altri appartenenti alla
collettività, costituisce infatti il principale competitore delle imprese interessate dalla concentrazione,
e quindi, è portatore di un interesse specifico ad evitare il rafforzamento anticompetitivo
di diretti concorrenti in un mercato estremamente ristretto come quello saccarifero.
Quanto, infine, all’obiezione secondo cui il sindacato sui provvedimenti conformativi
in materia di concentrazione comporterebbe l’incisione di processi trasformativi irreversibili,
si deve opporre che l’accoglimento dei ricorsi non comporta un’automatica deconcen-
218 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
trazione ma innesca il riesercizio, in coerenza con i principi sanciti dal regolamento del
Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 ed allo stesso principio processuale di cui
all’art. 26 legge n. 1034/1971, del potere dell’autorità di dettare nuove e più efficaci prescrizioni
finalizzate a rendere compatibile l’operazione con le regole antitrust. In sostanza,
la situazione non è dissimile da quella in cui, a fronte di una concentrazione posta in essere
senza la preventiva valutazione dell’Autorità, quest’ultima sia per la prima volta chiamata
ad esercitare il potere prescrittivo/conformativo di una pertinenza. In ogni caso le difficolt
à di attuazione della statuizione giudiziaria devono cedere il passo all’esigenza di evitare
il vuoto di tutela che deriverebbe dall’esclusione di un sindacato giurisdizionale finalizzata
ad una tutela di interessi di terzi non conseguibile con le vie dell’azione civile in
quanto implicante un sindacato diretto e principale sul proprium del potere conformativo
discrezionale speso dall’Autorità.
5.– Risolto in senso positivo il problema della legittimazione a ricorrere in primo grado
da parte dell’odierna appellante, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, si
deve procedere ora all’esame dei motivi del ricorso originario non esaminati dal Tribunale.
5.1.– Si sono prima ricordati i termini essenziali dell’operazione di concentrazione.
L’operazione consisteva nell’acquisizione congiunta, da parte delle società S.e.c.i. s.p.a.
(che, attraverso la divisione Sadam, è assegnataria di una quota di produzione del 19,65%),
Co.Pro.B. s.c.a.r.l. (società cooperativa con una quota di produzione nazionale dello zucchero
a 7,72%) e Finbieticola s.p.a. (società i cui soci sono rappresentati dalle principali
associazioni bieticole operanti in Italia), attraverso la comune impresa Sacofin s.p.a., cui
partecipavano in parti uguali, del 100 % delle azioni di Eridania s.p.a. (principale operatore
nella produzione nazionale di zucchero con una quota del 46,13 %), messe in vendita dalla
società controllante di diritto francese Beghin Say.
Gli accordi tra le parti prevedevano, inoltre, che in una seconda fase si sarebbe proceduto
alle seguenti operazioni: la costituzione di un’impresa comune, denominata Newco B), destinata
alla liquidazione delle attività di Eridania non strettamente saccarifere; la suddivisione della
Sacofin, entro un periodo massimo di 18-24 mesi, in favore di due ulteriori costituende societ
à: Newco C, controllata dalla Seci/Sadam (poi costituita con il nome Sadam Zuccherifici SPA),
e Newco D (poi Italia zuccheri s.p.a), partecipata pariteticamente da Coprob e Finbieticola.
A conclusione di detto iter si sarebbero perciò realizzati due distinti effetti concentrativi,
consistenti nell’acquisto del controllo esclusivo di parte delle attività Eridania in testa
a Seci/Sadam, e nell’acquisto congiunto della parte restante in capo a Coprob e Finbieticola
attraverso un’impresa comune, e pertanto due concentrazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettere b) e c), della legge n. 287/1990.
L’Autorità ha rilevato che la concentrazione così come concepita era potenzialmente
idonea a determinare una posizione dominante collettiva in capo a Sadam e Coprob bieticola
nel mercato italiano della produzione dello zucchero con il conseguimento di quote di
mercato pari rispettivamente al 35% ed al 39% e la detenzione complessiva di un quota pari
al 73,5% in un mercato che risulterà più concentrato; nonché a creare effetti restrittivi sul
mercato a monte dell’approvvigionamento della materia prima per effetto dei legami verticali
derivanti dalla presenza di Finbieticola, rispettivamente, nel capitale di alcune imprese
del gruppo Sadam ed in Newco D (poi Italiazuccheri s.p.a.). Infine, in considerazione del
fatto che gli zuccherifici e le associazioni dei bieticoltori svolgono anche attività di distribuzione
del seme attraverso società controllate, l’operazione in esame veniva considerata
idonea ad aumentare la concentrazione nel mercato della distribuzione del seme della barbabietola
e su quello della distribuzione del seme.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 219
L’Autorità ha tuttavia reputato che detti effetti potessero essere elisi in caso di rispetto
dei seguenti impegni alla stregua dei quali è stata resa un’autorizzazione condizionata:
a) procedere alla divisione delle attività saccarifere del Gruppo Eridania, con attribuzione
delle stesse in via esclusiva a Newco C e Newco D, entro il 31 dicembre 2002, e
comunque non oltre il 31 gennaio 2003;
b) escludere qualsiasi tipo di influenza da parte di Finbieticola sulle attività d’impresa
della Newco D e delle società saccarifere del gruppo Sadam nonché conferire in via esclusiva
la commercializzazione dello zucchero prodotto dalla società Sadam Abruzzo e Sadam
Castiglionese alla controllante Sadam-Ceci;
c) assicurare incondizionata disponibilità a sottoscrivere il prossimo accordo interprofessionale
(che avrà decorrenza dalla campagna 2004), prevedendo l’introduzione per le
aree del Nord e del centro del prezzo bietole misto per società in luogo dell’attuale prezzo
bietole unico per area;
d) dismettere o cessare le attività di commercializzazione del seme (ad esclusione delle
attività che interessano direttamente i soci della cooperativa Coprob), confermando la
dismissione della partecipazione nella società Aurora;
e) mettere a disposizione di un trader concorrente ed indipendente dalle parti quantitativi
di zucchero pari a 68.00 tonnellate al prezzo di 681,9 euro ton nel caso in cui le importazioni
di zucchero in Italia dell’anno precedente siano risultate inferiori a 350.000 ton,
espresse in zucchero bianco.
6.– Ora, la Sezione, premesso che le censure proposte devono ritenersi ammissibili
nella misura in cui non impingono nel merito amministrativo ma sottopongono il provvedimento
ad un controllo di legittimità anche sul piano dell’eccesso di potere, reputa che le
misure correttive in parola, nel mentre si appalesano idonee, nella logica di un giudizio di
prognosi postuma, a scongiurare i divisati effetti anticompetitivi sul piano dell’integrazione
orizzontate e del connesso mercato della distribuzione del seme, non sortiscano il medesimo
effetto per quel che riguarda il paventato rischio sotteso all’integrazione verticale tra
produttori di zucchero e approvigionatori della materia prima bieticola.
6.1.– In merito al profilo dell’integrazione orizzontale nel mercato della produzione
dello zucchero, il Collegio osserva che le prescrizioni adottate dall’autorità siano idonee,
sulla base di un giudizio prognostico, a fronteggiare il rischio di condotte commerciali parallele
tra Sadam e Coprob-Finbeticola. Le stesse prescrizioni sfuggono del pari alle censure
mosse sul piano dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione oltre che dei principi
in materia di giusto procedimento.
A sostegno dell’assunto depone in primo luogo la considerazione che la riduzione a
poco più di sei mesi (da computarsi dell’adozione del provvedimento) del periodo di gestione
comune delle attività saccarifere del gruppo Eridania è tale la ridurre in modo significativo
la possibilità dello sviluppo di una collaborazione commerciale ed industriale tale da
dare la stura a strategie di mercato capaci di valicare il momento della divisione delle attivit
à. Trattasi, peraltro, di periodo non ulteriormente assottigliabile in considerazione dei
tempi tecnici evidentemente necessari al fine di espletare procedure complesse sul piano
societario e finanziario. Si deve poi aggiungere, in punto di fatto, che la suddetta prescrizione
è stata adempiuta con le delibere assunte dalle società interessate il 22 novembre
2002, le quali, con effetto dal 1° gennaio 2003, ossa in anticipo di un mese rispetto alla scadenza
assegnata, hanno sancito la suddivisione delle attività di Eridania (a seguito della
fusione per incorporazione di Eridania ed ISI in Sacofin) tra la Newco C (ora Sadam
220 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Zuccherifici SPA), controllata da Seci/Sadam e la Newco D (ora Italia Zuccheri S.P.A.) partecipata
pariteticamente da Coprob e Finbieticola.
Non è poi senza significato, anche ai fini dell’analisi del rischio di integrazione orizzontale
anticoncorrenziale, che sia stata effettuata, con contratto in atti datato 15 novembre
2004, la cessione, da parte di Finbieticola in favore di Eridania SNAM, delle partecipazioni
azionarie in Sadam Abruzzo e Sadam Castiglionese. Detta cessione, che va al di là delle
prescrizioni imposte con la statuizione dell’Autorità, elimina in radice ogni connessione
societaria tra la Finbieticola e Sadam e, quindi, ogni cointeressenza tra Seci Sadam e Italia
Zuccheri di cui Finbieticola è socia al 50%.
Non risulta poi significativa la compartecipazione delle due società in Newco B, trattandosi
di società destinata alla liquidazione delle attività non saccarifere di Eridania, come
tale non idonea a dare adito ad alcuna comunanza significativa di interessi nei mercati attinti
dall’operazione.
Al medesimo fine di mantenere un sufficiente livello concorrenziale della produzione
dello zucchero ed evitare l’adozione, da parte di Sadam e Coprob-Finbieticola, di parallele
politiche di prezzo, l’Autorità ha subordinato la propria autorizzazione all’ulteriore condizione
sub e) del provvedimento impugnato in prime cure. Detta condizione è volta a fissare,
dal punto di vista economico, un livello soglia delle prestazioni che possa assicurare la
permeabilità del mercato, ossia un livello di importazioni in grado di esercitare una pressione
sui prezzi interni dello zucchero in Italia. E tanto sulla ragionevole premessa che le
importazioni dai Balcani registratesi nel 2001 hanno effettivamente prodotto un forte impatto
concorrenziale sul mercato nazionale con effetti sui prezzi di cessione e sui volumi di
vendita (par. 111 del provvedimento); e che la relativa flessione porrebbe l’esigenza di una
misura compensativa, al fine di produrre analogo effetto calmierante, nella specie ravvisata
nella messa a disposizione di un trader indipendente di un consistente quantitativo di
zucchero a prezzi inferiori al mercato nazionale (par. 118 de provvedimento).
L’adeguatezza di detta misura non è scalfita dall’apodittica asserzione svolta dalla parte
appellante circa la difficoltà di reperimento di un trader dotato delle necessarie caratteristiche
di indipendenza e competenza. Il notevole divario tra prezzo di vendita stabilito e prezzo
di intervento da un alto, e prezzo di vendita negli altri paesi europei dall’altro, non consente
poi di reputare fondato l’assunto secondo cui il prezzo di vendita imposto impedirebbe
al trader medesimo la realizzazione di un congruo margine di profitto.
Afferisce poi al merito non sindacabile dell’azione amministrativa la contestazione
della misura quantitativa della soglia di importazioni; così come è evidente che la plausibile
non necessità del ricorso alla misura in ragione del persistere di flussi elevati di importazione
non dimostrerebbe la illegittimità della misura ma solo, su di un ben diverso piano,
la non necessità del ricorso allo strumento compensativo in relazione alle dinamiche procompetitive
innescate da detti livelli di circolazione.
Non si appalesa infine convincente il riferimento comparativo svolto in modo insistito
dalla parte appellante al caso Suedzucker (Commissione, 20 dicembre 2001,
COMP/M.2530). La diversità della misura comportamentale imposta nella specie si spiega
con la circostanza che essa rispondeva alla necessità di scongiurare il rafforzamento della
posizione dominate di un’impresa che, nei mercati dello zucchero industriale e domestico
della Germania meridionale, deteneva, prima dell’operazione scrutinata,quote rispettivamente
pari al 75-85% ed all’80-90%. In sostanza, la diversità del contesto di mercato, la
diversa posizione in esso assunta dall’impresa acquirente e, soprattutto, la pluralità delle
altre misure compensative nella vicenda sottoposta all’Autorità nazionale, rende ragione
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 221
della diversità quantitativa tra le 90.000 ton di cui al precedente comunitario e le 68.000 ton
che riguardano la presente fattispecie.
6.2.– In ordine al pericolo di ripercussioni sul mercato della distribuzione del seme di
barbabietola, il Collegio non ravvisa profili di irragionevolezza nella valutazione compiuta
dall’Autorità secondo cui l’impegno di Coprob e Sadam, a dimettere o cessare le attività di
commercializzazione del seme di bietola e la conferma del programma (poi portato a compimento,
come da documentazione in atti, il 26 gennaio 2004) di dismissione della partecipazione
in Aurora scongiurerebbero i rischi sottesi alla rilevata circostanza che le imprese
saccarifere e le associazioni bieticole abbiano nel tempo sviluppato interessi diretti nel mercato
della distribuzione del seme.
7.– Il Collegio osserva che le misure correttive imposte non sono invece proporzionate
all’esigenza di scongiurare i divisati effetti anticompetitivi sul piano dell’integrazione
verticale tra produttori di zucchero e approvvigionatori della materia prima bieticola.
Segnatamente, la Sezione reputa fondata la censura con cui parte appellante denuncia, sul
piano dell’eccesso di potere per illogicità e per difetto di motivazione, lo iato tra la parte del
provvedimento nella quale si sottolinea la gravità dei rischi anticompetitivi derivate dall’integrazione
verticale insita nell’ingresso di Finbieticola (società i cui soci sono rappresentati
dalle principali associazioni bieticole operanti in Italia nel capitale sociale di Italia
Zuccheri s.p.a., nella qualità di socio al 50%), e la successiva parte nella quale si considera
all’uopo idonea la misura correttiva data dall’impegno di Finbieticola a non esercitare un’influenza
nelle scelte societaria della suddetta società.
7.1.– Giova ricordare che, ai paragrafi 94 e seguenti del provvedimento impugnato in
prime cure, l’Autorità aveva nei seguenti termini messo in luce i rischi collegati al ruolo di
Finbieticola nell’operazione. “In aggiunta alla sopra descritta modifica strutturale del mercato
dello zucchero, l’operazione determina altresì un’integrazione verticale con il mercato
dell’approvvigionamento di barbabietole, derivante dalla partecipazione di Finbieticola,
espressione delle associazioni di bieticoltori. Tale integrazione verticale, unitamente alle
partecipazioni di minoranza detenute da Finbietiola in alcune imprese del gruppo Sadam,
che permarranno anche seguito dell’operazione, rafforza il legame verticale tra la parte
agricola e gli zuccherifici in quanto ANB e le altre associazioni rappresentate in
Finbieticola appaiono in grado di condizionare ed orientare i flussi di approvvigionamento
della materia prima in termini sia quantitativi che qualitativi, in modo tale da poter favorire,
in un primo tempo direttamente e poi indirettamente, le due imprese risultanti dalla concentrazione
rispetto agli altri produttori nazionali di zucchero”.
Nei successivi paragrafi 95 e seguenti l’Autorità rimarcava come segue gli elementi
fattuali idonei a sostanziare detto pericolo :
“In primo luogo, la recente contrazione della superficie coltivata in Italia che si è
registrata nel 2001 potrebbe realisticamente rappresentare il trend del prossimo futuro, in
considerazione del ridimensionamento degli aiuti comunitari alla produzione che hanno
ridotto il prezzo di vendita delle barbabietole negli ultimi anni e dunque la convenienza a
coltivare in Italia.
Tale rischio pare più elevato laddove si riscontra la presenza dei cd. “bieticoltori promiscui
”, ossia di agricoltori che sottoscrivono dei contratti di coltivazione con più di uno
sugherificio (la cd. “multicontrattualità”).
Tale fenomeno è presente essenzialmente in quelle aree bieticole (Nord Italia) in cui si
ha una alta densità di impianti di trasformazione appartenenti più imprese saccarifere. La
multicontrattualità si traduce infatti in un vantaggio per il bieticoltore, il quale può confron-
222 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
tare, di volta in volta, le offerte di acquisto prospettate di vari zuccherifici e conferire il suo
prodotto dove riscontri una maggiore convenienza: fermo restando che la natura di tali vantaggi
non riguarda il prezzo, già definito in sede di accordo interprofessionale, ma altri
parametri,quali, ad esempio, il momento della consegna delle bietole.
Infine, si deve rilevare l’esistenza di uno specifico interesse di Finbieticola e delle
associazioni ad essa aderenti, a orientare i flussi di approvvigionamento delle bietole.
Infatti, a seguito dell’operazione in esame Finbieticola acquisirà una partecipazione del
50% del capitale della costituta società Newcod “ (poi divenuta Italiazuccheri s.p.a.) “che
va ad aggiungersi alle partecipazioni di minoranza che permarranno anche seguito dell’operazione.
Tali partecipazioni, determinando una fisiologica condivisione di interessi tra la parte
agricola e gli zuccherifici partecipati, appaiono idonee ad incentivare il dirottamento della
materia prima da parte di Finbieticola al fine di favorire le imprese risultanti dalla concentrazione
rispetto agli altri produttori nazionali dello zucchero”.
In sostanza l’Autorità ha posto a sostegno della sua valutazione del rischio di integrazione
verticale i seguenti elementi:
a) rarefazione della coltivazione di bietole e inidoneità delle superfici coltivate a soddisfare
le esigenze delle imprese produttrici;
b) dinamiche comportamentali dei produttori promiscui, portati a scegliere l’acquirente
in forza di intuibili logiche di convenienza;
c) sviluppo di una fisiologica condivisione di interessi tra la parte agricola e gli zuccherifici
partecipati, tale da incentivare il dirottamento della materia prima da parte di
Finbieticola alle imprese interesse dalla concentrazione.
Si deve poi aggiungere che la rarefazione della produzione nazionale non si appalesa
compensata dal flusso delle importazioni, reputato dalla stessa autorità non stabile in prospettiva
futura.
7.2.– Ebbene, mentre il rischio dell’integrazione verticale tra Finbieticola e Sadam è
stato nei fatti fugato dalla ricordata cessione delle partecipazioni azionarie relative, le misure
imposte dall’Autorità non si appalesano invece idonee, secondo una verifica di proporzionalit
à e congruenza propria del giudizio amministrativo di legittimità, a scongiurare il
rischio di integrazione verticale sotteso alla partecipazione paritetica di Finbieticola ad
Italiazuccheri s.p.a.
Si deve osservare al riguardo che l‘Autorità ha avvertito la necessità di una misura finalizzata
ad assicurare che Finbieticola non influenzi la gestione commerciale delle società
saccarifere partecipate e della correlata insufficienza delle misure comportamentali concernenti
la fissazione del prezzo delle bietole in occasione dei futuri accordi interprofessionali
e la ricordata vendita ad un trader indipendente di determinati quantitativi di zucchero in
caso di contrazione del livello delle importazioni (par. 117). Ha a tal fine ha reputato tuttavia
sufficiente che, a conferma delle scritture private a suo tempo stipulate e prodotte,
Finbieticola si astenga da qualsiasi tipo di influenza ai sensi della normativa antitrust sull
’attività di impresa di Newcod (poi Italiazuccheri).
7.3.– Ebbene, già sul piano motivazionale, il provvedimento impugnato non si sforza
di specificare le considerazioni alla stregua delle quali una mera dichiarazione di intenti
delle parti possa confortare una prognosi positiva in merito all’astensione di Finbieticola
dal condizionamento delle politiche commerciali della società costituenda. E tanto specie se
si considera, da un lato, la serietà dei rischi di integrazione verticale anticompetitiva innescati
dalla progressiva riduzione delle aree coltivate a bietola e dagli orientamenti operativi
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 223
dei coltivatori promiscui; e dall’altro, la posizione strutturalmente decisiva assunta da
Finbieticola nella nuova società nella qualità di socio al 50%, posizione che rende a tutta
prima implausibile un’astensione dal condizionamento della politica commerciale della
società medesima anche ai fini della remunerazione dell’investimento effettuato al momento
della sottoscrizione delle quote societarie.
Sul versante sostanziale, poi, non sono convincenti le argomentazioni svolte dalle parti
appellate interessate in merito alla linea di sostanziale continuità di tale assetto rispetto alla
situazione precedente nella quale Finbieticola era già socia di società del gruppo Eridania;
nonché al carattere istituzionale della partecipazione alla società Italiazuccheri, tale da eliminare
in radice il rischio di condizionamento delle politiche commerciali di detto nuovo
soggetto.
In ordine al primo aspetto, è sufficiente rimarcare la differenza sostanziale della partecipazione
attuale pari al 50% rispetto alle precedenti quote azionarie detenute in ISI nonch
é nelle società del gruppo Sadam. Segnatamente, la detenzione del 33% di ISI non era tale
da comportare il rischio di un ruolo gestionale primario quale quello potenzialmente sotteso
alla partecipazione al capitale azionario di Italiazuccheri nella misura del 50%. Quanto al
suddetto significato istituzionale della partecipazione azionaria legata al fine di salvaguardare
i bacini bieticoli nel quadro dei più complessivi obiettivi della politica agricola comune,
si deve osservare che l’assunto della astensione dall’interferenza dal condizionamento
delle politiche commerciali, da un lato, è difficilmente armonizzabile con la naturale tensione
di un socio strategico all’esercizio delle sue prerogative al fine del condizionamento
delle scelte commerciali nell’ottica della remunerazione massima del capitale; dall’altro
lato, che le stesse dichiarazioni rese dall’ANB successivamente all’operazione, come riportate
al par. 89 della relazione di fine istruttoria, evidenziano con nettezza la modificazione
strutturale del ruolo che sarà svolto dalle associazioni bieticole nel mercato della produzione
e commercializzazione dello zucchero. Si cita a titolo esemplificativo il comunicato
stampa ANB del 17 aprile 2002. “Sul piano sindacale, il mondo bieticolo, tramite
Finbieticola, entra così da protagonista nella maggiore società saccarifera del
paese…Spetta ora ai dirigenti delle associazioni (di fatto i reali attori della vicenda, di cui
Finbieticola rappresenta solo l’aspetto unitario) fornire un contributo di uomini e di idee al
rilancio dell’Eridania, che già oggi esige una ristrutturazione finalizzata a migliorare gli
equilibri di bilancio. Una difficile sfida che impegnerà i partner a lavorare di comune
accordo, non solo nella salvaguardi di risultati di impresa, ma anche nella tutela degli interessi
generali del mondo agricolo, seguendo indirizzi di ristrutturazione complessiva della
filiera che dovranno al più presto essere tracciati di comune accordo tra le categorie produttive
ed il Governo”.
Detti elementi evidenziano con nettezza che la finalità della partecipazione societaria è
al tempo stesso imprenditoriale ed istituzionale; con l’effetto di indurre una modificazione
del ruolo delle associazioni di bieticoltori socie di Finbieticola nei rapporti con gli zuccherifici
nei quali avranno una fisiologica condivisione di interessi con il correlato rischio di
dirottamento dei flussi di approvvigionamento. Ne deriva l’insufficienza della predetta
misura comportamentale, se non accompagnata da altre misure integrative, anche se del caso
di carattere strutturale, al fine di scongiurare in modo proporzionale e plausibile detto
rischio anticompetitivo.
Si consideri al riguardo (par. 80 delle risultanze di fine istruttoria), a riprova del suddetto
rischio di condizionamento e orientamento della materia prima in termini sia quantitativi
che qualitativi, che le associazioni dei bieticoltori svolgono una funzione di primo
224 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
piano nella conclusione e gestione dei contratti di coltivazione tra bieticoltori e zuccherifici.
Le associazioni, infatti, raccolgono le domande di coltivazione degli agricoltori per presentarle
alle industrie e controllano la correttezza delle operazioni di assegnazione del saccarosio.
Esse partecipano poi ai controlli alla produzione conferita allo zuccherificio, alla
definizione dei controlli di produzione conferita allo zuccherificio, alla definizione dei criteri
di campionatura e di analisi del prodotto, partecipando direttamente alle operazioni di
pesa del carico, scarico e campionamento, lavorazione in laboratorio, analisi polarimetria.
Ancora, la scelta dell’associazione da parte dei bieticoltori appare condizionata da
alcuni fattori, fra i quali il rapporto con gli zuccherifici. A questo riguardo si osserva che i
bieticoltori sono obbligati ad indicare il nome dell’associazione già dal momento in cui sottoscrivono
l’offerta di coltivazione all’industria saccarifera. Il passaggio da un’associazione
all’altra è inoltre ostacolato da previsioni statutarie che di regola impediscono la revoca
prima di alcuni anni (par. 81).
Non risultano infine decisive, al fine di fugare il paventato rischio, le misure societarie
adottate (patti sociali e modifiche statutarie); così come non si appalesano risolutivi i dati
relativi alle campagne saccarifere successive all’operazione.
Quanto al primo punto le modifiche statutarie (vedi nota 20 dicembre 2004, n.
33697/04 del segretario generale dell’autorità), pur ridimensionando il ruolo di Finbieticola,
non ne eliminano il ruolo decisivo con riferimento alle delibere fondamentali che, determinando
le politiche e la strategia della società, appaiono decisive al fine di verificare il rischio
di integrazione verticale anticoncorrenziale di cui si è detto; parimenti i dati relativi alle
campagne successive riguardano un periodo troppo limitato al fine di evidenziare dati significativi
sulla idoneità della misura.
8.– In definitiva il ricorso in appello merita accoglimento, con conseguente annullamento
del provvedimento gravato in prime cure, limitatamente al profilo dell’insufficienza
delle misure comportamentali al fine di scongiurare un’ingerenza di Finbietcola nella
gestione di Italiazuccheri e di evitare il rischio di integrazione verticale anticompetitiva.
In applicazione dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971 resta salvo il potere dell’amministrazione
di adottare nuove misure compensative in sede di riesercizio del potere di cui
all’articolo 6 della legge n. 287/1990, anche con la revisione collegata di quelle che hanno
superato il vaglio del controllo giurisdizionale. Resta intesa la non valutabilità a fini sanzionatori
della condotta tenuta dalle parti delle operazioni fino all’imposizione delle nuove
misure, in quanto poste in essere in buona fede in esecuzione delle esecutive prescrizioni
impartite dall’autorità.
Sussistono infine giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso
nei sensi in motivazione specificati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005 (omissis)».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 225
226 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Dossier
Competenza territoriale del giudice amministrativo
in materia di risarcimento del danno e
recenti sviluppi in tema di giurisdizione.
(Consiglio di Stato, decisione del 28 ottobre-20 dicembre 2005 n. 7197; Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2006 n. 1207;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 febbraio 2006 n. 2).
Con la prima delle decisioni in esame – resa su ricorso per regolamento
preventivo di competenza nell’ambito di un giudizio che vede contrapposti
il Ministero della Difesa ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri – il
Consiglio di Stato ha statuito in ordine alla competenza territoriale sul giudizio
risarcitorio azionato in un momento successivo all’annullamento definitivo
del provvedimento illegittimo.
La pronuncia pertanto, oltre ad essere esaminata sotto lo specifico angolo
di visuale della competenza territoriale, si presta quale utile spunto per una
generale ricognizione dello “stato dell’arte” della giurisdizione amministrativa
in materia risarcitoria, in particolare con riferimento alla questione del
riparto di giurisdizione recentemente affrontata da due pronunce di carattere
opposto, l’una della Cassazione, l’altra dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato.
È noto come la legge n. 205/2000 ha modificato l’art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 80 del 1998, a sua volta modificativo dell’art. 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, stabilendo che “il tribunale amministrativo regionale, nell
’ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali consequenziali”.
Con la riscrittura dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il
legislatore, in un’ottica di concentrazione della tutela giurisdizionale del
cittadino avverso i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ha inteso
estendere alle ipotesi di giurisdizione di legittimità la possibilità per il
giudice amministrativo di concedere il risarcimento del danno, a fronte
della precedente normativa che la prevedeva nelle sole ipotesi di giurisdizione
esclusiva.
L’intero impianto risarcitorio come strutturato dalla legge n. 205/00 e la
correlativa completezza ed efficacia della giurisdizione amministrativa risultanti
dalla modifica legislativa, non sono stati direttamente interessati dalla
nota pronuncia della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, in quanto
la questione specifica non era stata sollevata dai giudici remittenti.
La Corte ha tuttavia incidentalmente precisato che il risarcimento del
danno ingiusto, lungi dal costituire una nuova materia attribuita alla giurisdizione
del giudice amministrativo, rappresenta invero uno “strumento di tutela
ulteriore” che va ad aggiungersi a quello classico demolitorio (nonché a
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 227
quello ripristinatorio), con la precipua funzione di rendere completa giustizia
al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Afronte delle chiare affermazioni di principio di cui all’art. 7 della legge
TAR, la carenza di norme di carattere prettamente processuale in materia di
risarcimento del danno – se si eccettuano i commi 2 e 3 dell’art. 35 del
D.Lgs. 80/1998, relativi rispettivamente ai mezzi istruttori ed alla quantificazione
in materia di risarcimento del danno – ha comportato non poche
incertezze in ordine all’individuazione del rito da seguire nell’ambito del
giudizio risarcitorio, ed in particolare, per quello che qui interessa, in materia
di competenza territoriale.
A fronte, infatti, di un articolato sistema di norme che regola minuziosamente
il giudizio impugnatorio – artt. 2 e 3 legge 6 dicembre 1971, n. 1034
– nulla la legge stabilisce per quello risarcitorio.
La tematica ha di recente formato oggetto di un’ordinanza di remissione
della sesta Sezione del Consiglio di Stato (la n. 137 del 19 gennaio 2004)
all’Adunanza Plenaria, che, con decisione n. 10 del 18 ottobre 2004, si è pronunciata
sulla questione.
In via preliminare, deve distinguersi, per un corretto inquadramento
della problematica, tra la domanda risarcitoria proposta nel corso dello stesso
giudizio impugnatorio, e la domanda avanzata in via autonoma, ovvero
separatamente, una volta ottenuto il definitivo annullamento del provvedimento
amministrativo .
Nella prima evenienza, risulta pacifico che il giudizio volto ad ottenere
il risarcimento venga attratto dalla competenza del giudizio di annullamento
del provvedimento amministrativo, per evidenti ragioni di ordine logico,
oltre che di economia processuale.
Per quanto invece concerne la richiesta di ristoro del danno in un separato
giudizio successivo all’annullamento del provvedimento amministrativo,
che costituisce la fattispecie oggetto della pronuncia del Coniglio di Stato
annotata, sono due gli orientamenti emersi nella giurisprudenza amministrativa
ai fini della individuazione della competenza territoriale (peraltro successivamente
composti dall’Adunanza Plenaria).
Secondo un primo indirizzo, condiviso in giurisprudenza dalla sentenza
del Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 400 del 1° febbraio 2001, deve
aversi riguardo ai criteri sostanziali individuati in merito dal codice di procedura
civile.
Secondo un’altra opzione ricostruttiva, devono trovare applicazione, in
mancanza di norme espresse, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
La questione, come si diceva, è stata portata dinanzi all’Adunanza Plenaria,
con l’Ordinanza di remissione della sezione sesta del Consiglio di Stato, n. 137.
Nel ripercorrere i due orientamenti esegetici, i Giudici della sesta sezione
precisano che, qualora si seguissero i criteri delineati dal c.p.c., dovrebbero
trovare applicazione gli artt. 19 e 20 del c.p.c..
Ai sensi dell’art. 19, il giudizio si propone dinnanzi al giudice del luogo
in cui ha sede l’ente giuridico convenuto in giudizio, mentre ai sensi dell’art.
228 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
20, che disciplina la competenza per le cause relative a diritti di obbligazione,
è anche competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta
ovvero deve eseguirsi.
I giudici della sesta sezione, puntualizzano tuttavia che il richiamo alle
norme sopra citate costituisce una extrema ratio alla quale deve farsi ricorso
solo in assenza di una soluzione ricavabile dalle norme sul processo amministrativo,
ponendo altresì in evidenza come l’applicazione delle norme del
codice di procedura civile comporti in realtà il rischio concreto di fenomeni
di forum shopping, stante l’alternatività delle molteplici soluzioni previste
nei sopramenzionati articoli.
In definitiva, nella ordinanza di remissione, i Giudici mostrano di prediligere
l’opzione interpretativa che individua la competenza territoriale facendo
riferimento alle norme contenute nella legge T.A.R.
Secondo tale indirizzo, che ad oggi è confermato dall’avallo
dell’Adunanza Plenaria, reso con la decisione n. 10 del 2004, tra giudizio
impugnatorio e risarcitorio si verificherebbe una attrazione per connessione,
ravvisabile non solo laddove le questioni di illegittimità dell’atto e della
responsabilità per i danni arrecati siano proposte in un unico giudizio, ma
anche nell’eventualità di due separati procedimenti, giacché l’art. 7 novellato
della legge 6 dicembre 1971 non prevede una necessaria contestualità fra
sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale.
In altri termini, il legame tra l’illegittimità del provvedimento e la correlativa
responsabilità dell’Ente, non subisce alcun affievolimento in presenza
di due autonomi giudizi.
Pertanto, nella ricostruzione ad oggi dominante in giurisprudenza, il giudice
legittimato a conoscere delle domande risarcitorie, in applicazione delle
norme sul processo amministrativo, è il medesimo al quale spetta di conoscere
i profili di illegittimità del provvedimento.
La decisione del Consiglio di Stato n. 7197 del 28 ottobre 2005 si conforma
pienamente a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria.
Nella vicenda processuale all’origine della pronuncia in oggetto, il
Carabiniere A.T. proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio avanzando una pretesa
risarcitoria, articolata nelle voci di danno morale ed esistenziale, relativa
al congedo illimitato disposto a carico dell’interessato con provvedimenti
adottati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando
Regionale Carabinieri Veneto.
In precedenza, i provvedimenti in questione erano stati impugnati dinnanzi
al T.A.R. Venezia che li aveva annullati, con decisione poi confermata
dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4218 del 31 luglio 2000), a cui era seguito
il reintegro in servizio del dipendente.
Nel proporre istanza per regolamento preventivo di competenza nell’ambito
del giudizio risarcitorio, l’Amministrazione convenuta rilevava come in
un primo tempo il Carabiniere, in servizio presso il Comando della Regione
Carabinieri Veneto e residente in Friuli Venezia Giulia, per ottenere l’annullamento
del provvedimento di congedo, avesse correttamente adito il T.A.R.
Venezia in osservanza del dettato dell’art. 3 comma II della legge 1034/71
che delinea i criteri del “Foro dei pubblici dipendenti”, e della “efficacia
limitata territorialmente”; trattatavasi, infatti, di un provvedimento destinato
ad esplicare i suoi effetti nella circoscrizione del T.A.R. Venezia, relativo
ad un dipendente in servizio entro l’ambito territoriale della circoscrizione
del medesimo T.A.R., pertanto rientrante senza dubbio nella competenza di
quest’ultimo.
In un secondo tempo, tuttavia, il ricorrente agiva per la soddisfazione
delle pretese risarcitorie, in rapporto di consequenzialità rispetto all’annullamento
dei provvedimenti amministrativi, non più dinanzi al T.A.R. Venezia,
bensì al T.A.R. Lazio, peraltro non adducendo alcuna argomentazione in
favore della scelta di tale foro.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi nei limiti di quanto esposto,
con la decisione de qua, statuisce, accogliendo la prospettiva assunta dal
Ministero della Difesa, che competente a conoscere del ristoro per equivalente
è il medesimo giudice che ha titolo a conoscere della legittimità dell’atto
all’origine della pretesa, id est, nel caso specifico, il T.A.R. Venezia.
Invero, nel caso concreto, in alcun modo era possibile delineare una
competenza territoriale del T.A.R. Lazio, sia in virtù delle norme del processo
amministrativo, sia in applicazione dei criteri indicati dal codice di procedura
civile.
Alla domanda risarcitoria consegue infatti un giudizio di cognizione che
ha ad oggetto un diritto soggettivo ad ottenere ristoro del danno cagionato da
un atto amministrativo, di modo che non vengono in considerazione né “atti
emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale,
la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale”, né tantomeno atti statali per i quali “negli
altri casi” sussisterebbe la competenza del T.A.R. Lazio.
D’altro canto, anche nell’eventualità in cui si fosse configurata l’applicazione
delle norme del codice di procedura civile, una corretta interpretazione
delle disposizioni di riferimento avrebbe escluso che potesse essere il
T.A.R. Lazio competente a ius dicere nel giudizio de quo.
Trattandosi di un processo in cui era parte un’amministrazione, ai sensi
dell’art. 25 del c.p.c, disciplinante per l’appunto il Foro della Pubblica
Amministrazione, nelle controversie in cui questa è convenuta, il giudice
competente è quello del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l’obbligazione.
In ossequio alla norma richiamata, applicando la fattispecie generale al
caso particolare che ne occupa, la competenza sarebbe in ogni caso spettata al
T.A.R. Venezia, in ragione del fatto che l’obbligazione in questione sarebbe
sorta in Veneto, in quanto l’atto di congedo, poi annullato, aveva esplicato i
suoi effetti con riferimento ad un dipendente in servizio in quella regione.
Qualora, poi, si fosse dato rilievo non al luogo in cui era sorta l’obbligazione,
bensì a quello in cui essa doveva eseguirsi, parimenti la scelta del
ricorrente di adire il T.A.R. Lazio sarebbe risultata incompatibile con le
norme dettate dal codice di procedura civile.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 229
In proposito si rileva infatti come, in caso di responsabilità per fatto
illecito della Pubblica Amministrazione, l’art. 25 c.p.c. indichi quale foro
competente – in alternativa al forum commissi delicti – il forum destinatae
solutionis. La Corte di Cassazione, sez. terza, n. 5270 del 9 aprile 2001 ha
poi, a sua volta, riempito di concreto significato la previsione in parola,
identificando il locus destinatae solutionis nel luogo in cui ha sede l’ufficio
di Tesoreria tenuto ad eseguire il pagamento, che, in base alle norme di
contabilità pubblica, è quello della provincia in cui il creditore ha il proprio
domicilio.
In accoglimento del criterio enunciato, pertanto, la competenza sarebbe
spettata, in alternativa al T.A.R. Venezia, al T.A.R. del luogo in cui il creditore
risiedeva al momento del pagamento, nella specie il T.A.R. Friuli
Venezia Giulia.
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso per regolamento preventivo
di competenza, afferma che la pretesa risarcitoria, anche quando azionata in
un separato giudizio, rappresenta un ulteriore completamento – incidente a
livello patrimoniale – della tutela apprestata alla posizione giuridica soggettiva
dell’interessato. In sostanza, i giudici di Palazzo Spada ravvisano un
“intimo legame” tra la tutela di tipo impugnatorio e la tutela risarcitoria, vale
a dire tra illegittimità dell’atto e conseguente responsabilità dell’Ente che lo
ha posto in essere.
Le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella presente pronuncia,
in sintonia con i più recenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa,
mirano dunque ancora una volta ad evidenziare come la concentrazione
dei giudizi dinanzi ad un unico giudice, in un’ottica di tutela del cittadino
a fronte di un provvedimento già dichiarato illegittimo, risponda allo
spirito che informa la novella del 2000, ed in particolare ad esigenze di
coerenza ed economicità processuale, in forza delle quali il giudice che ha
conosciuto della legittimità dell’atto è ritenuto il più idoneo ad individuarne
le conseguenze sul piano patrimoniale nella sfera giuridica dell’interessato.
Tale idoneità, in definitiva, emerge con chiarezza ove si consideri che l’atto
dalla cui illegittimità deriva la domanda di riparazione monetaria, si pone
quale momento essenziale, in uno con la valutazione degli effetti dello stesso,
in ordine alla individuazione dell’eventuale pregiudizio di carattere economico
asseritamente derivato all’interessato.
Quanto esposto nella breve panoramica sulla questione della competenza
territoriale in materia di ristoro del danno, tuttavia, è oggi messo in dubbio
nel suo stesso presupposto (la spettanza certa, cioè, della cognizione su
domande risarcitorie del genere al giudice amministrativo) da una recente
pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 1207 del 23 gennaio 2006, che ha
affrontato il problema della giurisdizione sul giudizio risarcitorio avviato in
via autonoma a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento
di un procedimento espropriativo per pubblica utilità, giungendo a
conclusioni opposte rispetto a quelle di lì a poco espresse da una decisione
dell’Adunanza Plenaria, la n. 2 del 9 febbraio 2006, concernente una fattispecie
del tutto analoga.
230 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Se, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di un’azione
risarcitoria intentata autonomamente, sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo, dall’altro le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato la
sussistenza di una connessione legale tra giudizio impugnatorio e risarcitorio,
riconducendo nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario l’azione
per il ristoro del danno avviata separatamente.
L’indirizzo interpretativo inaugurato dalla pronuncia a Sezioni Unite,
presenta caratteri di assoluta novità, sol che si consideri come la stessa
Cassazione – in una controversia avente ad oggetto una richiesta di condanna
al risarcimento dei danni relativa a provvedimenti amministrativi annullati
in via definitiva dal Consiglio di Stato proposta dinanzi al Tribunale civile
– aveva recentemente statuito, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione,
che fosse competente a ricevere la domanda il giudice amministrativo
(Ordinanza della Cassazione Civile, sez. Unite, 24 febbraio 2005, n.
3822; per la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie risarcitorie,
cfr. anche Cass. Civ. Sez. Unite, ordinanza n. 6745 del 2005).
Si tratta ovviamente di una tematica che per ampiezza e complessità
necessiterebbe di autonoma trattazione. Siano consentite, tuttavia, alcune
osservazioni.
La motivazione resa dai giudici dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, si manifesta esauriente nella parte motiva e coerente con i precedenti
orientamenti assunti in precedenza dal giudice amministrativo.
Il Collegio ritiene, in definitiva, che la proposizione della domanda consequenziale
in un momento successivo, “non giustifica una diversa competenza
giurisdizionale”, rilevando in primo luogo come dalle norme di riferimento
(art. 7 novellato della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, né l’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) non risulti una prescrizione di
contestualità tra il giudizio demolitorio e quello risarcitorio; in secondo
luogo, come sia “inaccettabile” lasciare al ricorrente, attraverso la presentazione
contestuale o separata delle domande, la scelta sul giudice da adire.
Una conclusione diversa, affermano infine i membri del Collegio, risulterebbe
in contraddizione con le ragioni di concentrazione e tutela piena dinanzi
all’Autorità giudiziaria amministrativa prefigurate dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204 del 2004.
A supporto del percorso argomentativo, i membri del Collegio, riportandosi
ad altra decisione della stessa Adunanza Plenaria (18 ottobre 2004, n.
10) precisano ancora una volta che il nesso intercorrente fra illegittimità dell
’atto e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha emanato, non è
di minore intensità nell’ipotesi in cui siano proposti due separati giudizi.
Per quanto concerne invece la sentenza della Corte di Cassazione, non
può non rilevarsi come la motivazione della pronuncia, articolata in una serie
di “considerato”, non fornisca un solido impianto argomentativo alle importanti
ed innovative conclusioni raggiunte, limitandosi sostanzialmente ad
affermare che qualora non venga in considerazione il legittimo esercizio dell
’attività amministrativa, la giurisdizione sull’azione risarcitoria spetta al
Giudice ordinario. I giudici delle sezioni Unite, in altri termini, ritengono
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 231
che, salva l’esclusione della giurisidizione del giudice ordinario sull’azione
risarcitoria relativa ad un atto non tempestivamente impugnato, negli altri
casi – quali annullamento o revoca da parte dell’amministrazione stessa in
sede di autotutela, annullamento giudiziale definitivo, ovvero esaurimento
degli effetti per decorso del termine assegnato dalla legge – l’azione per il
ristoro del danno rientri nella giurisidizione generale del g.o.
Altro passo rilevante della sentenza, seppur non analiticamente motivato
ed invero non scevro di elementi di contraddittorietà con quanto sostenuto
dalla Corte in punto di giurisdizione, è quello in cui si afferma che la connessione
tra giudizio demolitorio e giudizio per la riparazione del danno
rimane comunque subordinata all’iniziativa del ricorrente, il quale è libero di
proporre entrambe le azioni in un “unico contesto”, vale a dire dinnanzi al
giudice amministrativo, attraverso il ricorso allo strumento del giudizio di
ottemperanza successivamente all’annullamento dell’atto.
Il richiamo al ricorso per l’esecuzione del giudicato, tuttavia, anziché
essere risolutivo, appare invece foriero di problematiche ulteriori.
Difatti, nell’assetto proposto dai giudici della Suprema Corte, all’interessato
si aprono due distinti percorsi processuali:
– una volta ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento del provvedimento
illegittimo, potrebbe ricorrere allo strumento del giudizio di
ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno;
– in alternativa, potrebbe, a seguito dell’annullamento del provvedimento,
rivolgersi per il ristoro del danno al giudice ordinario.
Il rischio concreto insito nella ricostruzione della Corte, consiste nel
rimettere alla parte la scelta di attuare o meno, verosimilmente in base agli
interessi e valutazioni particolari della stessa, la concentrazione dei giudizi
demolitorio e risarcitorio in capo al giudice amministrativo.
In sostanza, quel rischio di “forum shopping” che l’Adunanza plenaria n.
10/04 paventava a livello di individuazione del giudice competente (nel presupposto
che quanto meno l’appartenenza della giurisdizione ai T.A.R. fosse
certa), rischia ora di riprodursi – a più alto livello – nella scelta fra giudice
civile ed amministrativo.
Desta altresì non poche perplessità il fatto che la Corte di Cassazione si
limiti ad ammettere tout court l’ammissibilità di una domanda risarcitoria in
sede di ottemperanza, senza fornire alcun supporto motivazionale a riguardo.
La proponibilità di una domanda risarcitoria con ricorso per ottemperanza,
non trova infatti espliciti riferimenti normativi, né la giurisprudenza
appare in merito uniforme (cfr., per la soluzione negativa, Cons.di Stato, sez.
IV, 1° febbraio 2001, n. 396, nonché Cons. di Stato, sez. IV, 20 luglio 2003,
n. 4352; contra, Cons. di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290).
In via del tutto preliminare è opportuno notare come, a dire il vero, una
previsione normativa che richiama il giudizio di ottemperanza in materia
risarcitoria (pure con forti elementi di atipicità rispetto all’ottemperanza
strictu sensu intesa) è costituita dall’art 35 comma 2 del D.Lgs. n.80 del
1998, che prevede che nei casi di giurisidizione esclusiva, il giudice amministrativo
può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica
232 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
deve formulare un’offerta all’interessato; se l’accordo non viene raggiunto,
la determinazione della somma dovuta può essere richiesta a norma dell’art
27 comma I numero 4) del Regio decreto 1054 del 1924.
Dalla semplice lettura della norma, tuttavia, si evince come si tratti di
un caso del tutto particolare, in cui il giudice amministrativo di cognizione
ha già statuito in merito all’an del risarcimento, ed al giudizio di ottemperanza
viene lasciata esclusivamente la determinazione del quantum del
risarcimento.
Se dunque il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere in una particolare
ipotesi risarcitoria il giudizio di ottemperanza, non sembra peregrino
sostenere, in virtù del principio ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit, che nella
normalità dei casi ciò non sia ammesso.
Le ragioni per le quali il giudizio di ottemperanza veniva ritenuto inidoneo
ad essere la sede naturale per il promuovimento dell’azione risarcitoria,
stigmatizzate soprattutto in sede giurisprudenziale, erano essenzialmente due:
il giudizio di ottemperanza, in quanto giudizio di esecuzione è caratterizzato
da un basso contenuto cognitivo, che mal si concilia con la necessità
di accertare i presupposti del danno ex art. 2043 e la misura dello stesso;
la domanda risarcitoria introdotta per la prima volta nel giudizio di esecuzione
travalica senza dubbio i limiti del giudicato ottenuto in sede di
cognizione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell’istanza,
l’interessato si vedrebbe riconosciuto più di quanto ottenuto con il giudizio
annullatorio. Trattandosi peraltro di una domanda nuova, la giurisprudenza
ha precisato che essa “è soggetta all’ordinario vaglio, articolato su due
gradi di giudizio, del giudice della cognizione” (cfr. Cons.di Stato, sez. IV, I
febbraio 2001, n. 396, Cons. di Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6078),
escludendo conseguentemente la proponibilità della stessa dinanzi al
Consiglio di Stato per la prima volta.
In definitiva, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, riteneva
inammissibile la pretesa risarcitoria avanzata per la prima volta in sede di
ottemperanza, in considerazione del fatto che la cognizione della suddetta
domanda, articolata su due gradi di giudizio, dovesse avvenire in maniera
piena dinanzi al giudice della cognizione.
Tuttavia, già a partire dalla richiamata decisione del Consiglio di Stato
n. 396/01, non erano mancate aperture alla richiesta risarcitoria nel giudizio
di esecuzione, purché avanzata nel rispetto del principio del doppio grado di
giudizio e del contraddittorio. Recentemente poi, con la decisione n. 290 del
30 gennaio 2006, il Consiglio di Stato, sez. IV ha statuito che nel giudizio di
ottemperanza (inteso come naturale prosecuzione del precedente) sono in
linea di principio “ammissibili” sia la domanda restitutoria che quella risarcitoria
proposte successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado. In tale ottica, i giudici hanno sottolineato come “Con la nuova
formulazione dell’art. 7, comma 3 legge TAR, la funzione del processo di
ottemperanza di realizzare l’assetto di interessi delineato dalla pronuncia
irrevocabile di annullamento di provvedimenti illegittimi, è stata arricchita
e completata dal potere attribuito al giudice amministrativo di condannare
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 233
l’amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso la reintegrazione
in forma specifica che per equivalente”.
Tuttavia, anche dopo le decise aperture del Consiglio di Stato in ordine
alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno in sede di esecuzione
del giudicato – aperture astrattamente idonee ad evitare “l’estromissione”
del giudice amministrativo dalle controversie risarcitorie – permangono tuttavia
seri dubbi in merito alla scelta operata dalle Sezioni Unite con la sentenza
n. 1207 del 2006, di attribuire, da un lato, la giurisdizione sulle
domande consequenziali al giudice ordinario, e, dall’altro, di prefigurare
un’alternativa azione in sede di ottemperanza secondo le norme del processo
amministrativo.
Ad ogni buon fine, l’assenza al momento di ulteriori sviluppi giurisprudenziali
in merito, induce quantomeno a cautela nel parlare di un revirement
in materia di giurisdizione sulle controversie risarcitorie relative ad un provvedimento
della Pubblica Amministrazione dichiarato illegittimo. La pronuncia
dell’Adunanza Plenaria che avoca a sé la giurisdizione e quella di
tenore diametralmente opposto della Cassazione costituiscono un indubbio
punto di partenza per ulteriori analisi da parte degli operatori del diritto.
Tuttavia, saranno, o quantomeno è auspicabile che lo siano, le successive
pronunce del giudice di legittimità a fare chiarezza sugli aspetti lasciati
irrisolti dalla sentenza n. 1207 del 2006.
Dott. Luca Spaziani
Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione del 20 dicembre 2005 n. 7197 – Pres. f. f.
C. Saltelli – Ministero della Difesa (cont.22992/05, Avv. dello Stato M. Russo) c/ T. F.
«(Omissis) Fatto. Con ricorso notificato il 27 aprile 2005 il signor F. T. ha chiesto al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la condanna del Ministero della Difesa –
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – al risarcimento dei danni morali ed esistenziali
sofferti a causa dell’illegittimo congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dall’8 marzo 1996, giusta
determinazione del 7 marzo 1997, annullata dal Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto con la sentenza n. 1523 del 6 novembre 1997, confermata dal Consiglio di Stato con
decisione della IV Sezione n. 4218 del 31 luglio 2000, solo all’esito della quale è stato reintegrato
in servizio (…).
Il Ministero della Difesa, nel costituirsi in giudizio, con atto notificato in data 18
maggio 2005, depositato il successivo 31 maggio 2005, ha proposto istanza per regolamento
di competenza, adducendo che, essendo la pretesa risarcitoria avanzata direttamente
connessa e derivata da un atto già correttamente impugnato innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, si radicherebbe la competenza di detto giudice, non essendovi
alcun elemento di collegamento a far ritenere competente l’adito Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
A tale conclusione, secondo l’amministrazione ricorrente, si giungerebbe, in mancanza
di qualsiasi normativa positiva in materia, anche applicando la disposizione dell’articolo 25
del codice di procedura civile, trattandosi di obbligazione sorta in Veneto, ove si sono prodotti
gli effetti del provvedimento impugnato.
234 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
In via subordinata, sempre secondo l’amministrazione ricorrente, sarebbe competente il
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli – Venezia Giulia, risiedendo l’attore a Trieste.
Mancando l’adesione della parte intimata alla formulata eccezione di incompetenza del
giudice adito, questi, con ordinanza n. 932 del 15/30 giugno 2005, ritenuta la non manifesta
inammissibilità e infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione
degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
L’intimato non si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.
Diritto. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, sussistendo nel caso di specie la competenza
del Tribunale amministrativo regionale del Veneto.
Come emerge dall’esposizione in fatto e dalla documentazione in atti, la controversia
instaurata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dal signor F. T. concerne
la richiesta del risarcimento dei danni morali ed esistenziali asseritamente sofferti a causa
del provvedimento di collocamento in congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ritenuto illegittimo dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto con la sentenza n. 1523 del 6 novembre 1997, confermata dal
Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione n. 4218 del 31 luglio 2000, solo all’esito
della quale è stato reintegrato in servizio (…).
Tale pretesa risarcitoria (indipendentemente dalla sua fondatezza, indagine che non
spetta – neppure incidentalmente – al giudice regolatore della competenza), mirando sostanzialmente
ad ottenere la più completa ed integrale riparazione possibile della posizione giuridica
soggettiva incisa dall’attività amministrativa illegittima posta in essere dall’amministrazione,
rappresenta l’ulteriore completamento della tutela sul piano patrimoniale.
Sussiste, pertanto, in relazione alla completezza e alla integralità della tutela, un intimo
legame fra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’amministrazione che lo ha posto in
essere, legame che non è meno stretto o meno intenso per il fatto che la questione di illegittimit
à e quella di responsabilità siano proposte, come nel caso di specie in separati giudizi
(in tal senso A.P. 18 ottobre 2004, n. 10).
La domanda risarcitoria deve essere pertanto proposta allo stesso giudice che ha conosciuto
la questione di legittimità dell’atto, in relazione alla cui accertata illegittimità viene
avanzata la richiesta di risarcimento del danno ed in questo caso, quindi, al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto, come ritualmente e tempestivamente eccepito dall’amministrazione
della difesa.
In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto, dichiarandosi
la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a conoscere la
domanda risarcitoria proposta innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dal
signor F. T.
La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente
fase di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’istanza
di regolamento di competenza proposto dal Ministero della Difesa e, per l’effetto, dichiara
competente a conoscere la controversia instaurata innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio dal signor F. T. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.
Dichiara compensate le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio (omissis)».
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 235
Corte suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 23 gennaio 2006, n.1207.
«(Omissis) Premesso in fatto che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di
Stato confermava la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che
aveva annullato la deliberazione della Giunta del Comune di S. n. 1005 del 1998 avente a
oggetto l’espropriazione, tra altri, di un fabbricato appartenente a L. R. (…), destinato alla
demolizione per la realizzazione del progetto di arredo urbano della frazione di C.;
– che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 L. R. conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune di S. per sentirlo condannare
al risarcimento dei danni per la demolizione del fabbricato in misura di E. 452.355,00;
– che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che
nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
– considerato in diritto che il giudice amministrativo, tanto nell’esercizio della giurisdizione
generale di legittimità quanto nell’esercizio della giurisdizione esclusiva, conosce
di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 7 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
– che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di cui all’art. 34 del
predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata – all’esito degli interventi della Corte costituzionale
– non già come istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con
riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti
delle amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione dell’ambito della giurisdizione
già spettante alle controversie aventi a oggetto i diritti patrimoniali consequenziali,
con l’attribuzione al privato di un ulteriore strumento di tutela nei suoi rapporti con la
Pubblica Amministrazione (sent. n. 281 del 2004);
– che nelle materie suddette la giurisdizione amministrativa si configura come giurisdizione
sugli atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo ambito la cognizione sui meri
comportamenti della Pubblica Amministrazione (sent. n. 204 del 2004);
– che la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è peraltro subordinata
all’iniziativa del ricorrente il quale resta libero di esercitare in un unico contesto
entrambe le azioni passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento
del danno, ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver
ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua
domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di
diritto soggettivo;
– che pertanto, salva restando l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale
sull’atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell’atto illegittimo nei casi
in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto
in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione della sua legittimità venga
a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU.
10 settembre 2004, n. 18263), resta esclusa dalla sua giurisdizione l’azione risarcitoria avente
a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva
impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento
amministrativo; che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il
legittimo esercizio dell’attività amministrativa come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo
sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di
autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo,
ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad
236 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
esso assegnato dalla legge l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice
ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela
risarcitoria; che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame dev’essere
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che la natura delle questioni sottoposte
all’esame della Corte costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali
tutto ciò considerato;
P.Q.M. la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005».
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 febbraio 2006 n. 2 – Pres. A. de
Roberto – Rel. Est. G. Farina – C. B. e F. M. s.n.c. c/ Comune di B.
«(Omissis) Fatto. 1.– Con sentenza n. 736 del 27 dicembre 1991, il T.A.R. di Catania
ha pronunciato l’annullamento:
1.1.– della deliberazione, n. 888 del 9 dicembre 1983, della Giunta municipale di B., di
approvazione del progetto per la costruzione di una scuola in un’area prevista da un piano
per l’edilizia economica e popolare;
1.2.– della deliberazione consiliare n. 10 del 3 maggio 1984 di riapprovazione del
p.e.e.p., già annullato con precedente sentenza dal T.A.R. del 15 marzo 1984, n. 144;
1.3.– della deliberazione consiliare n. 162 del 25 agosto 1987, di riapprovazione del
progetto della scuola; e, infine,
1.4.– per illegittimità derivata, dall’ordinanza sindacale n. 39 del 2 aprile 1990, per
l’occupazione temporanea e d’urgenza del terreno dalla società ora appellante, insieme a
“tutti gli atti della relativa procedura”. L’occupazione era stata eseguita il 26 giugno 1990.
2.– Con decisione n. 200 del 21 giugno 1996, il Consiglio di Giustizia A.R.S. ha respinto
l’appello del Comune, confermando gli annullamenti.
3.– La società proprietaria della parte di fondo occupata, e sulla quale, nel frattempo, è
stato costruito l’edificio scolastico, ha proposto ricorso, dinanzi al T.A.R. di Catania, depositato
il 31 maggio 2000, per la condanna del Comune al risarcimento dei danni, derivanti
dalla perdita della disponibilità di mq. 1510, su un’area più vasta (mq. 6078), ed insieme
dalle conseguenze negative prodottesi per le attività industriali – produzione di manufatti di
cemento e lavorazione del legno – condotte su quel fondo e che erano state pregiudicate.
4.– Il T.A.R. adito ha, dapprima, in via istruttoria, disposto consulenza tecnica, per la
precisa definizione dei danni lamentati.
Con la sentenza ora appellata ha, poi, respinto il ricorso dell’impresa. Ha accolto l’eccezione
del Comune di maturata prescrizione del diritto risarcitorio, con l’affermazione che il termine
quinquennale era decorso dal giorno in cui il diritto stesso poteva farsi valere, individuato
nella data di pubblicazione – 27 dicembre 1991 – dalla sentenza di primo grado di annullamento
dei provvedimenti ablatori (sub 1), perché decisione esecutiva e non sospesa in appello.
5.– Contro questa sentenza la società ha proposto tempestivo appello. Ha sostenuto:
5.1.– che non era maturata la prescrizione alla data della proposizione del ricorso per
il risarcimento – maggio 2000 – rispetto alla data di pubblicazione della sentenza d’appello
– giugno 1996;
5.2.– che il risarcimento spetta ed in misura maggiore di quella indicata nella consulenza
tecnica disposta dal primo giudice.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 237
Diritto 1.– L’ordinanza pronunziata dal CGARS, per rimettere l’affare all’esame
dell’Adunanza plenaria, propone la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo su una domanda di risarcimento dei danni dopo l’annullamento di provvedimenti
amministrativi, che li hanno causati. Espone in sintesi:
1.1. -che è controversia introdotta esclusivamente su una domanda risarcitoria, che
assume a presupposto l’illegittima occupazione di una porzione del fondo dell’appellante.
L’illegittimità è coperta da giudicato;
1.2.– che la questione della giurisdizione va esaminata alla luce delle note decisioni
della Corte costituzionale n. 204 e n. 281 del 2004. E che essa va riguardata sotto i due profili
che seguono:
1.2.1.– Il primo è quello dell’azione risarcitoria che ha per presupposto una decisione
del giudice amministrativo passata in giudicato:
a) secondo la C. cost. 204/2004, la giurisdizione in tema di risarcimento costituisce uno
strumento di tutela ulteriore del cittadino nei confronti dell’amministrazione, mediante concentrazione
della cognizione delle questioni;
b) se però l’accento è posto sullo stretto legame esistente fra l’effetto conformativo o
demolitorio della pronunzia giurisdizionale ed i suoi riflessi sul piano patrimoniale, l’esigenza
di concentrazione viene meno, allorché l’illegittimità sia stata riconosciuta con decisione
passata in giudicato. In questo caso non v’è possibilità di rivalutazione del presupposto
da parte di qualsiasi altro giudice;
c) per altro verso, nell’azione risarcitoria vengono in rilievo anche altri elementi, quali
la colpa, il nesso causale, il danno, sicché il giudizio potrebbe egualmente concentrarsi
dinanzi al giudice che ha riconosciuto l’illegittimità dell’azione amministrativa;
d) se, poi, il risarcimento può disporsi anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
la possibile imposizione di un “facere” all’amministrazione si può attuare, in non
poche evenienze, attraverso il giudizio di ottemperanza;
e) la cognizione di domande risarcitorie autonome, da parte del giudice amministrativo,
sembra porsi in armonia con le precedenti decisioni dell’Adunanza plenaria n. 4/2003 e
n. 10/2004.
1.2.2.– Il secondo profilo della questione di giurisdizione è quello riguardante l’azione
risarcitoria in fattispecie – come quella in esame – di irreversibile trasformazione del fondo,
come conseguenza di una occupazione dichiarata illegittima. Si pone il problema se sussista
la giurisdizione amministrativa in alcune controversie risarcitorie, riconducibili al concetto
di occupazione “usurpativa”, se collegate con richieste di annullamento di atti posti in
essere dall’amministrazione.
2.– Gli elementi, sui quali si innesta la controversia in esame, sono:
2.1.– l’annullamento di provvedimenti autoritativi della P.A.
2.2.– gli effetti pregiudizievoli che i provvedimenti annullati hanno prodotto, in capo
all’impresa incisa, sin dall’inizio della loro esecuzione (26 maggio 1990 – data dell’eseguita
occupazione d’urgenza).
È palese che il Comune resistente ha emanato provvedimenti che si configurano come
esercizio di attività discrezionali – quali l’approvazione di un progetto di opera pubblica,
l’approvazione di un piano per l’edilizia economica e popolare, con i noti effetti dichiarativi
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste (art. 9 legge 18 aprile
1962, n. 167) e quale è l’adozione del provvedimento di occupazione d’urgenza.
È anche da porre in rilievo che i danni, dei quali si chiede il ristoro, non sono soltanto
quelli consistenti nella perdita della porzione di fondo di mq. 1510, per avvenuta costruzio-
238 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
ne dell’edificio pubblico, ma anche quelli, in tempo anteriore prodotti, riguardanti l’attività
dell’impresa, condotta sull’intero fondo di oltre 6.000 mq., e concernenti: a) il valore dell
’azienda; b) la spesa per spostare, in parte o no, l’impianto produttivo; c) la spesa di adattamento
dell’area comunale, concessa in via precaria alla società, di mq. 1524, contro i 1510
occupati d’autorità; d) il fermo degli investimenti progettati; e) gli ulteriori oneri per l’eventuale
restituzione al Comune dell’area consegnata in via precaria (le domande sono poste col
ricorso introduttivo).
Si tratta di conseguenze patrimoniali negative per l’impresa, sorte immediatamente per
effetto dello spossessamento, ben prima perciò, in ordine di tempo, ed indipendentemente
dall’effetto ulteriore dell’intervenuto compimento dell’opera, e senza richiesta (non importa
se “ex lege” o per scelta del creditore) della restituzione del bene.
3.– Sia con riguardo all’un tipo di danni, sia con riguardo all’altro, si può affermare che
è stato correttamente adito il giudice amministrativo, perché fornito di giurisdizione.
3.1.– Il sindacato sulla legittimità di provvedimenti autoritativi, quali sono quelli sopra
indicati, appartiene alla giurisdizione amministrativa e sono state messe in discussione, col
ricorso ora in esame, questioni risarcitorie ed altre questioni patrimoniali conseguenziali alla
illegittimità di atti già riconosciuta.
L’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – quale va letto a seguito della
pronunzia di parziale incostituzionalità (C. cost. 28 luglio 2004, n. 281) – ha esteso la cognizione
del giudice amministrativo alle controversie, in materia di urbanistica ed edilizia, che
hanno per oggetto diritti patrimoniali conseguenziali alle pronunzie di illegittimità, ivi comprese
quelle di risarcimento dei danni. La domanda in esame è stata proposta sotto il vigore
della disposizione menzionata, prima della sua sostituzione stabilita con l’art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205. Ma anche questa norma tiene ferma l’estensione della giurisdizione
amministrativa alle controversie in esame.
In breve, dei danni derivanti da provvedimenti autoritativi, riconosciuti illegittimi in
sede di giurisdizione generale di illegittimità – nel caso specifico, misure emanate in esplicazione
del potere espropriativo negli anni 1984/1990 – conosce, in via consequenziale, il
giudice amministrativo.
3.2.– Il venir meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di
una posizione di autorità, non rende rilevanti soltanto come “comportamenti” gli effetti
“medio tempore” prodottisi in loro esecuzione. Ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi
allo stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto esercizio del potere (in senso conforme,
per il principio: Cass. SS. UU. 31 marzo 2005, n. 6745; 9 marzo 2005, n. 5078; 17
novembre 2004, n. 21710, in particolare, in tema di domanda di restituzione di suoli occupati,
in forza di un provvedimento del 7 gennaio 1998, con contestazione della legittimità
dell’atto e connessa domanda risarcitoria).
3.3.– Né appare decisivo, a fini di giurisdizione, il fatto che la pretesa sia stata avanzata
separatamente da quella che ha dato corso al sindacato di legittimità.
La scelta di un momento successivo, per prospettare la domanda consequenziale, non
giustifica una diversa competenza giurisdizionale. Né sul piano testuale, giacché nessuna
delle due norme in discorso – l’art. 7 novellato della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art.
34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – introduce una prescrizione di contestualit
à fra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale. Né sul piano
logico-sistematico, perché si mostra inaccettabile, in via di principio, una tesi che lasci al
ricorrente la scelta del giudice competente, proponendo insieme o distintamente le due
domande, senza che mutino i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fondano. E, in defi-
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 239
nitiva, in contraddizione con lo “strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico
demolitorio e/o conformativo”, riconosciuto dal giudice costituzionale (sentenza n. 204 del
2004) a giustificazione della concentrazione nel giudizio amministrativo della cognizione
delle questioni conseguenziali di ordine patrimoniale.
3.4.– Per altro verso, e con ciò si riprende un argomento già esposto da questa
Adunanza plenaria (18 ottobre 2004, n. 10), la regola della concentrazione, davanti al giudice
dell’impugnazione, anche della cognizione della pretesa riparatoria, non conduce ad
una diversa soluzione, quando la controversia sul risarcimento sia prospettata con autonomo,
e successivo, ricorso, ossia dopo che il giudizio sul provvedimento si sia concluso e la
relativa decisione sia passata in giudicato. Ed, invero, il nesso fra illegittimità dell’atto e
responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha posto in essere, non ha diversa natura,
né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute – quella di non conformit
à a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati
– sono esaminate e risolte in unico o in separati giudizi.
Perciò, è stato sottolineato (cit. Ad. plen. n. 10 del 2004), che “l’atto dalla cui illegittimit
à si origina la domanda di riparazione, si manifesta come momento essenziale per la cognizione
della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato leso, perch
é è la causa diretta – o perché deve verificarsi se è stato la causa diretta – delle conseguenze
negative lamentate”. Sicché, sia in sede di ottemperanza, sia in sede di esame della domanda
risarcitoria-reintegrativa, può sorgere l’esigenza di verificare – in implicazioni ulteriori
riguardanti la responsabilità, il nesso causale o la misura del danno derivatone – lo stesso provvedimento
ed il procedimento dal quale è scaturito. Questa verifica spetta al giudice che già
ne ha riconosciuto, o che è chiamato a conoscere, l’illegittimità dell’azione amministrativa.
4.– Può ora essere esaminata la censura, avanzata nei riguardi della sentenza impugnata,
per la statuizione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Il primo giudice
ha affermato che il termine, dal quale poteva farsi valere il diritto, era quello della pronuncia
della sentenza di accoglimento del ricorso introduttivo – 27 dicembre 1991, n. 736
–, perché “non sospesa dal giudice d’appello e quindi immediatamente esecutiva a norma
dell’art. 33 l. n. 1034/71”. Da questo momento, ha sottolineato il T.A.R., l’amministrazione
era “tenuta ad adeguarsi pienamente a quanto disposto dalla sentenza”.
La parte privata sostiene che invece il momento iniziale del decorso della prescrizione
va individuato nel passaggio in giudicato della decisione sull’appello, intervenuto il 14
novembre 1996. Il giudizio di risarcimento, proposto con ricorso notificato il 24 maggio
2000, è stato iniziato perciò prima della scadenza del termine quinquennale.
La censura merita adesione.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a) la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere:
art. 2935 c.c.;
b) se l’interruzione è avvenuta mediante un atto che dà inizio ad un giudizio o con una
domanda proposta nel corso di un giudizio, il nuovo periodo di prescrizione non decorre
fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio:art. 2945,
secondo comma, c.c..
Ne segue che condizione necessaria per la domanda di risarcimento è la pronuncia che
riconosce l’illegittimità di provvedimenti dalla cui esecuzione sorgono i danni lamentati e
che, in caso di atti autoritativi, è pronuncia che spetta al giudice amministrativo (cfr. Ad. pl.
n. 4 del 2003, nella parte in cui si aderisce all’indirizzo secondo il quale è pregiudiziale,
rispetto alla richiesta di risarcimento, la decisione di annullamento, sì che l’azione di risar-
240 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
cimento ben può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento, sia in via autonoma,
ma che è ammissibile “solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento”).
Ed è perciò dal passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo che può
avere inizio il decorso del periodo di prescrizione. Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza
dell’a.g.o., la quale, per i casi di domande risarcitorie proposte anteriormente
all’entrata in vigore delle norme attributive della giurisdizione sul risarcimento al giudice
amministrativo, ha stabilito che, “rispetto al diritto al risarcimento del danno derivato dall
’esecuzione di provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione,” la domanda di
annullamento di tali atti determina l’interruzione della prescrizione, fino al momento in cui
passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio: cfr. Cass. 14 luglio 2004, n.
13065; n. 9987 del 2004; n. 17940 del 2003; n. 16032 del 2002 e n. 3726 del 2000, nelle
quali si accoglie la premessa che, ai fini risarcitori, si esige il previo accertamento della illegittimit
à dei provvedimenti da parte del giudice competente.
Il riferimento fatto dal T.A.R. al solo carattere esecutivo della sentenza di primo grado
– sancito nell’art. 33, co. 1, legge 1034 del 1971 – non può, di conseguenza, essere condiviso
per ancorare a quel momento il decorso del quinquennio di prescrizione.
In riforma della sentenza impugnata, va, quindi, riconosciuto che, nella specie, il diritto
al risarcimento non era prescritto nel maggio 2000, data di proposizione della domanda.
5.– Può trovare ingresso, perciò, l’esame della domanda di risarcimento dei singoli
danni lamentati (omissis)”.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie l’appello
e compensa le spese, come da motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza
plenaria nella camera di consiglio del 20 giugno 2005 (omissis)».
Sul rapporto tra pregiudizialità
amministrativa e autotutela
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2006, n. 1207)
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Cassazione tornano
sul delicato ed attuale tema della c.d. pregiudizialità amministrativa ovvero
della relazione tra azione di annullamento dell’atto amministrativo, soggetta
al termine decadenziale di sessanta giorni, ed azione di risarcimento dei
danni, esperibile entro cinque o dieci anni a seconda che si propenda per la
natura giuridica extracontrattuale o da “contatto sociale” della responsabilit
à della P.A., con particolare riguardo all’ipotesi in cui questa abbia esercitato
il proprio potere di autotutela.
Nel famoso precedente del 1999 i giudici di legittimità sostenevano la
tesi dell’autonomia tra le suddette azioni proponibili, quella caducatoria,
dinanzi al g.a., e quella risarcitoria, al cospetto del g.o., anche in correlazione
alla distinzione tra illegittimità dell’atto amministrativo e illiceità del
comportamento della P A.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 241
Tale assunto, peraltro, veniva messo in discussione alla luce del mutato
quadro normativo realizzatosi con l’approvazione della legge n. 205 del
2000 di riforma del processo amministrativo, che ha concentrato la proposizione
di entrambe le azioni dinanzi al giudice amministrativo.
Volgendo lo sguardo, poi, alla giurisprudenza comunitaria, dalla stessa si
evince, sotto il profilo processuale l’autonomia dell’azione risarcitoria, salvo
verificare, da un punto di vista sostanziale, se i danni si sarebbero realizzati
nel caso in cui il privato avesse chiesto l’annullamento dell’atto.
Nello stesso senso si esprime anche l’art. 839 del codice civile tedesco.
Al contrario, nel nostro Paese, pare sempre più prendere piede la tesi
della pregiudizialità (1) tra le due azioni i cui sostenitori osservano che: 1) il
g.a. non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi non potendoli sindacare
in via incidentale secondo quanto previsto per il g.o. dall’art. 5 della
legge abolitrice del contenzioso amministrativo, 2) diversamente opinando si
aggirerebbero i termini decadenziali posti a presidio dell’esigenza di certezza
delle situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico, 3) la P.A. potrebbe
annullare l’atto in via di autotutela o mantenerlo in vita ma non potrebbe
ritenere legittimo l’atto posto a base della condanna risarcitoria.
I fautori della tesi dell’autonomia obiettano che: 1) il giudizio incidentale
diverge dal potere disapplicativo ove il giudice considera l’atto tamquam
non esset e che il g. a., esaurito il giudizio incidentale, pone l’atto illegittimo
a fondamento della sentenza di condanna al risarcimento, 2) con l’autonoma
domanda risarcitoria non si incide sull’atto amministrativo che continua a
rimanere in vita e a produrre effetti.
Senonché a tali argomentazioni si è obiettato che: 1) occorre evitare di
ledere la posizione dei controinteressati a causa del giudizio incidentale sull
’illegittimità dell’atto amministrativo, 2) si avrebbero riflessi anche sul procedimento
di autotutela, posto che il mantenimento dell’atto amministrativo
contrasterebbe con il principio di economicità dell’azione amministrativa, 3)
si correrebbe il rischio di un contrasto di giudicati (il che però non è più attuale
essendo oggi le due azioni concentrate dinanzi al g.a.), 4) mancherebbe l’ingiustizia
del danno se l’atto amministrativo non impugnato fosse legittimo.
In dottrina, inoltre, non è mancata una posizione intermedia che sostanzialmente
mutuava la soluzione suindicata elaborata dalla giurisprudenza
comunitaria e dal legislatore tedesco, in base alla quale l’azione risarcitoria
sarebbe autonoma, ma il giudice dovrebbe valutare il concorso colposo del
danneggiato, ex art. 1227 c.c., alla causazione del danno che non si sarebbe
verificato (o si sarebbe verificato in forma ridotta) se il privato avesse impugnato
l’atto o almeno ne avesse chiesto la sospensione.
Ma, secondo alcuni, non potrebbe integrare un’ipotesi di concorso colposo
da parte del privato la mancata proposizione di un’azione giudiziale che
comporterebbe per lo stesso un sacrificio eccessivo.
242 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(1) Si vedano C.d.S., Ad. Plen. n. 4 del 2003, in questa Rassegna, ottobre-dicembre 2003, 225;
e C.d.S., n. 4538/2003.
Secondo altri, invece, tale ultima considerazione varrebbe solo nei rapporti
tra privati e non in quelli con la P.A..
Va infine dato conto, per completezza, di una isolata posizione dottrinale
in base alla quale vi sarebbe autonomia tra le due azioni a condizione che l’azione
risarcitoria venga esperita nel termine decadenziale di sessanta giorni.
Per quanto riguarda il profilo della giurisdizione può chiedersi quali
effetti possa determinare la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale
sulla pregiudizialità amministrativa.
Può osservarsi che il giudice delle leggi non consideri il risarcimento
come una nuova e particolare materia che il legislatore ordinario avrebbe
attribuito alla giurisdizione esclusiva del g. a., ma esso viene inteso come
strumento di tutela ulteriore e, secondo l’interpretazione che parte della dottrina
dà della sentenza, come rimedio sussidiario esperibile solo se il danno
non viene eliminato con la tutela caducatoria.
Veniamo, ora, al rapporto tra la pregiudizialità ed il nuovo art. 21-octies
della legge n. 241/90, come novellata dalla legge n. 15 del 2005.
Posto che, secondo tale previsione normativa in caso di violazioni procedimentali
l’atto può non essere annullato, sembra opportuno chiedersi come
operi in tal caso la pregiudizialità.
Potrebbe sostenersi che laddove operi la norma in questione non si ha
annullamento ma il g.a. potrebbe comunque conoscere della domanda risarcitoria.
Senonchè, il risarcimento degli interessi legittimi pretesivi presuppone il
buon esito del giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, con la
conseguenza che allora la responsabilità della P.A. in tale ipotesi sembra
semmai prospettabile ove si aderisse alla tesi della natura contrattuale della
medesima.
Una considerazione merita anche il secondo comma dell’art. 14 del
D.Lgs. n. 190 del 2002, riguardante gli appalti aventi ad oggetto infrastrutture
strategiche, ai sensi del quale il privato può chiedere solo il risarcimento
del danno per equivalente e non l’annullamento dell’atto di aggiudicazione.
Qui potrebbero avanzarsi dubbi di legittimità costituzionale di una siffatta
previsione in relazione all’art. 24 della Cost., atteso che il privato aspira
ad ottenere l’aggiudicazione, rilevando tale interesse anche ai fini di acquisire
titoli spendibili in successive gare, cosa che viene certamente frustrata
dalla norma.
Per quanto attiene, infine, allo specifico profilo del rapporto tra pregiudizialit
à e autotutela occorre chiedersi se la prima abbia ancora ragion d’essere nel
caso in cui la P.A. eserciti la propria potestà di ritiro degli atti amministrativi.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza (2) in tale ipotesi l’eliminazione
del provvedimento da parte dell’amministrazione renderebbe
superflua la previa impugnazione nei termini di decadenza.
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 243
(2) Si veda nella giurisprudenza amministrativa di primo grado T.A.R. Campania, n. 10256 del
2004.
Infatti, si osserva che se la ratio della pregiudizialità sia da ravvisarsi nella
salvaguardia del termine decadenziale e del principio di stabilità dei provvedimenti
amministrativi, questa non avrebbe più senso nel caso in cui sia la stessa
P. A. ad annullare l’atto in via di autotutela.
Pertanto, secondo questa impostazione, anche laddove siano scaduti i
termini decadenziali per impugnare l’atto, il privato potrebbe nondimeno
esperire l’azione risarcitoria, fungendo l’autotutela come una sorta di rimessione
in termini a favore dello stesso.
Può peraltro obiettarsi, sotto il profilo processuale, che il difetto di una
condizione originaria di carattere processuale relativa all’ammissibilità dell
’azione risarcitoria, verrebbe così sanato in base ad un fattore sopravvenuto
alla verificazione della causa di inammissibilità.
Ancora, in senso contrario all’autonomia, si afferma (3) che se venisse
meno la pregiudizialità, la P. A. eviterebbe l’autotutela per non esporsi a
richieste di risarcimenti, ancorché sarebbe probabilmente applicabile l’art.
1227 c.c. al fine di circoscriverne il quantum.
A ciò si aggiunge che il termine decadenziale opererebbe anche a tutela
dell’interesse della P. A. alla programmazione della propria attività e, quindi,
a conoscere entro un termine ragionevole se le proprie determinazioni
siano contestabili dinanzi al giudice ancorché sotto il profilo risarcitorio.
E, infine, si sostiene che il diritto di difesa non sia assolutamente incomprimibile
potendo essere anche compatibile con i termini decadenziali, e che
il decorso di questi estingua la pretesa e tutti i possibili rimedi a sua tutela,
ivi compreso il risarcimento del danno, non potendo nemmeno l’esercizio da
parte della P. A. dell’autotutela rimuovere tale effetto estintivo e far rivivere
la possibilità di chiedere i danni all’amministrazione.
Ma non sembrano pensarla in questi termini i giudici della Cassazione
nell’ultimo decisum in commento.
Essi, infatti, per un verso, escludono la giurisdizione del g.o. nel caso in
cui l’azione risarcitoria abbia per oggetto il pregiudizio derivante da un atto
amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendo
precluso allo stesso giudice il sindacato in via principale sul provvedimento
amministrativo, recependo così in pieno il nucleo della tesi della pregiudizialit
à amministrativa.
Ma, per altro verso, precisano che laddove l’atto amministrativo sia stato
rimosso dalla P.A. in via di autotutela, cioè sia stato revocato o annullato
(ovvero esso sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice
amministrativo o abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di
efficacia), non soltanto non avrebbe più ragion d’essere la pregiudizialità,
con conseguente possibile condanna della P.A. al risarcimento, ma, sotto il
profilo processuale, si radicherebbe anche la giurisdizione del giudice ordinario,
venendo meno la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela
risarcitoria.
244 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(3) CINTIOLI, Diritto e formazione, n.1/2005.
Tale soluzione, peraltro, non può non destare perplessità, posto che l’intenzione
del legislatore del 2000 è quella di concentrare la tutela nelle mani
di un solo giudice, quello amministrativo, in relazione a tutte le controversie
risarcitorie legate ad atti e comportamenti lesivi di interessi legittimi, dovendosi
intendere la nozione di consequenzialità legata a quella di pregiudizio
derivante dalla lesione di un interesse legittimo, a prescindere dalla connessione
con l’annullamento di un atto amministrativo.
E, sotto il profilo sostanziale, non possono che riproporsi le suddette
considerazioni che giustificherebbero la non esposizione della P.A. a pretese
risarcitorie conseguenti all’annullamento dell’atto amministrativo in via di
autotutela.
Dott. Giuseppe Baldanza
IL CONTENZIOSO NAZIONALE 245

A.G.S. – Parere 19 gennaio 2006, n. 7032.
Ricongiungimento familiare a favore di minori affidati, ai sensi dell’art.
29 comma 2 D.L. 286/98 (consultivo 47833/05, avvocato G. Aiello).
«(Omissis) La questione concerne la problematica della rilevanza in Italia
dei provvedimenti stranieri di affidamento di minori ai fini dell’ottenimento
del ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.
286/1998 come modificato dalla Legge n. 189/2002.
L’art. 29 co. 2 del predetto T.U. sull’immigrazione e sulla condizione
dello straniero, disciplina il ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari
residenti in Italia e dispone che ai fini di tale ricongiungimento “i
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.”
Con specifico riguardo alla rilevanza dei provvedimenti stranieri in
materia di affidamento dei minori si deve ricorrere alle disposizioni della
legge n. 218/1995 contenente la disciplina del sistema italiano di diritto
internazionale privato.
Più in particolare i parametri normativi rilevanti per la questione de qua
sono gli artt. 65 e 66 concernenti il riconoscimento automatico, senza quindi
la necessità della procedura di delibazione da parte del Giudice italiano, di
provvedimenti stranieri, di natura autoritativa e non giurisdizionale ed il riconoscimento
di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.
In base al combinato disposto delle disposizioni predette si evince che se
è vero che i provvedimenti concernenti l’esistenza di rapporti di famiglia,
quali appunto i provvedimenti di affidamento o di sottoposizione a tutela dei
minori, hanno effetto nell’ordinamento italiano senza che sia necessaria alcuna
verifica del Giudice italiano, è altrettanto vero che sono previsti alcuni presupposti
di diretta applicabilità tra i quali assumono particolare rilievo:
a) l’adozione da parte di un’autorità competente. Tale parametro deve
essere valutato in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento
italiano se si tratta di provvedimenti di giurisdizione volontaria;
b) la conformità ai principi di ordine pubblico italiano.
La diretta efficacia del provvedimento straniero è dunque subordinata
alla verifica di aspetti di ordine procedimentale e di carattere sostanziale.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 247
I P A R E R I
D E L C O M I TAT O
C O N S U LT I V O
Sotto il primo profilo si ritiene che la verifica della competenza dell’organo
che ha adottato il provvedimento debba essere compiuta alla stregua
delle disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico di appartenenza.
Per quanto attiene al distinto aspetto sostanziale, che presuppone la
verifica della conformità del provvedimento straniero attestante lo status
del soggetto che aspira al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare ai principi dell’ordine pubblico, occorre individuare le linee
guida essenziali poste alla base dell’istituto dell’affidamento familiare.
L’affidamento dei minori nell’ordinamento italiano risponde all’esigenza
di garantire il mantenimento, l’istruzione e l’educazione ad un minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.
L’affidamento familiare è necessariamente temporaneo e nel relativo provvedimento
devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario.
Deve essere, inoltre, indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento
che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia di origine.
L’affidamento familiare cessa quando sia venuta meno la difficoltà temporanea
della famiglia di origine ovvero quando lo pretenda l’interesse del
minore.
L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al
mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei
genitori esercenti la potestà o del tutore.
Il servizio sociale deve agevolare i rapporti tra il minore ed suoi genitori
e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
È chiaro, dunque, come nel nostro ordinamento l’istituto dell’affidamento
familiare consegue ad una temporanea carenza di ambiente familiare ed è
finalizzato ad un progressivo reinserimento nella famiglia di origine, laddove
la carenza definitiva o non provvisoria si configura come stato di abbandono
e quindi conduce alla dichiarazione di adottabilità.
È quindi da condividere l’orientamento del Tribunale di Alessandria che
valuta la condizione del minore straniero che aspira al ricongiungimento
familiare alla luce dei principi portanti dell’istituto dell’affidamento familiare
come concepito nell’ordinamento interno ex lege 4 maggio 1983 n. 184.
Non trovano spazio nel nostro ordinamento istituti ibridi come la Kefala
o altri assimilabili, in quanto non sono riconducibili ad un corrispondente
istituto di diritto interno. Non sono infatti inquadrabili nell’ambito dell’affidamento
familiare, secondo quanto sopra chiarito, posto che sono disposti a
tempo indeterminato, non presuppongono necessariamente la mancanza di
un nucleo familiare idoneo, non prevedono il mantenimento di contatti con
la famiglia di origine, non contemplano alcuna indicazione dei doveri dell
’affidatario nei confronti del minore, non specificano la sussistenza di residui
doveri in capo alla famiglia di origine, non prevedono alcuna audizione
del minore.
Né tantomeno tali istituti possono essere assimilati ad una adozione dato
che non comportano la costituzione di un vincolo parentale tra colui che
248 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
assume la custodia ed il minore, non risulta che venga effettuata alcuna preventiva
indagine sulla idoneità della persona che assume la custodia, l’autorit
à cui è demandata la funzione di certificare tali dichiarazioni non appare
munita di alcun potere se non quella di una semplice presa d’atto della volont
à di colui che assume la custodia del minore. Tutto ciò si traduce nella violazione
dei più elementari principi posti a fondamento della normativa in
tema di adozioni.
Del resto lo stesso articolo 41 della legge n. 218/1995 al secondo comma
fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori.
Da ricordare a titolo esemplificativo che la Suprema Corte ha confermato
la declaratoria di inammissibilità pronunciata della Corte di merito in ordine
ad una richiesta di riconoscimento e dichiarazione di efficacia, ex art. 797
c.p.c., di una sentenza emessa dal Potere giudiziario dello Stato brasiliano
del “Minas Gerais” con la quale era stata accolta la richiesta di adozione di
un minore ivi residente, sulla premessa, condivisa dalla Corte di legittimità,
che il procedimento per la dichiarazione di efficacia in Italia dei provvedimenti
stranieri di adozione non è assimilabile all’ordinario procedimento di
delibazione riconoscimento delle sentenze straniere, restando attribuita al tribunale
dei minorenni una competenza funzionale esclusiva per tutti i procedimenti
in materia. (Sez. I, sent. n. 1155 del 23 gennaio 2004).
Con riferimento al successivo articolo 42 della predetta legge, richiamato
da alcune pronunce giurisdizionali, che rimanda alla Convenzione
dell’Aja del 1961 in materia di tutela di minori stranieri, bisogna replicare
innanzitutto che se è vero che viene riconosciuta la competenza dell’autorit
à giudiziaria del paese di residenza del minore, è anche vero che tra gli Stati
contraenti tale Convenzione non figurano Cina, Albania e Marocco e cioè
quei paesi dei cui provvedimenti di affidamento si tratta.
Inoltre l’articolo 7 della legge n. 742/1980 di ratifica della Convenzio-ne
dell’Aja del 1961 prevede espressamente che se le misure adottate dalle autorit
à competenti dello Stato di cui il minore è cittadino implicano atti di esecuzione
in uno Stato diverso da quelle in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento
e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato
in cui è richiesta l’esecuzione, sia dalle Convenzioni internazionali.
Il richiamo all’art. 20 co.3 della Convenzione di New York del 1989 sui
Diritti del Fanciullo, secondo il quale la Kefala è un’idonea forma di protezione
dei minori, non implica che tale istituto possa costituire un facile strumento
di elusione non solo della normativa in materia di immigrazione, ma anche
della disciplina in materia di adozioni dei minori e dell’affidamento familiare.
Del resto ciò trova un’implicita conferma nella successiva disciplina del
sistema italiano di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/1995
che è intervenuta allo scopo di armonizzare e coordinare normative eterogenee
nel rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale e in particolare
delle disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori
(artt. 16 e 41 co. 2).
Anche al diverso istituto della “sottoposizione a tutela” evocato nell
’art.29 comma 2 del T.U. n.286/98 devono applicarsi i richiamati criteri di
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 249
carattere sostanziale per lo scrutinio di conformità del provvedimento straniero
ai principi dell’ordine pubblico, i quali ultimi devono essere rintracciati
negli artt.343-389 c.c. che appunto subordinano la tutela dei minori a ben
precisi presupposti.
Per le considerazioni che precedono si ritiene pertanto che le
Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero debbano valutare i provvedimenti
di affidamento e tutela esibiti dagli interessati nel quadro degli
aspetti di indole procedimentale e sostanziale fin qui tracciati dandone debito
riscontro dal punto di vista motivazionale.
Infine con riferimento all’ipotesi di contestazione del riconoscimento del
provvedimento straniero di volontaria giurisdizione è vero che l’art. 67 della
legge 218/1995 prevede la possibilità per l’interessato di adire con ricorso la
Corte di Appello competente ai fini dell’accertamento dei requisiti del riconoscimento.
È altrettanto vero però che al mancato riconoscimento della validità del
documento consegue necessariamente il diniego del visto e che tale provvedimento
negativo deve essere poi impugnato avanti al Tribunale competente,
sicchè tale passaggio giurisdizionale sembra suscettibile di assorbire nei
fatti quello di competenza della Corte d’Appello».
A.G.S. – Parere del 19 gennaio 2006 n.7036.
Istituto di Patronato – Cessione di crediti (consultivo n. 29267/05, avvocato
M. Mari).
«È stato richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il
parere di questo G.U. in merito all’efficacia nei confronti dello stesso
Ministero dell’atto pubblico a rogito, stipulato in data 6 ottobre 1999 e notificato
in data 18 ottobre 1999, con il quale l’Ente nazionale per l’assistenza
coltivatori (ENPAC) ha ceduto pro solvendo alla Banca di Roma S.p.A. i
suoi «crediti derivanti da contributi maturati e maturandi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre
1994 n. 794 da esso vantati nei confronti del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale – Direzione Generale della Previdenza e Assistenza
Sociale – Div. 4 – con sede in Roma Via Flavia n. 6 istituito con legge n.
804/1947 e successive modificazioni ».
Atal proposito, codesta Direzione generale sottolinea di aver fatto presente,
in data 28 ottobre 1999, al Presidente dell’ENPAC (creditore cedente), nonch
é alla Banca di Roma (cessionaria dei crediti), che la cessione in parola, notificata
al detto Ministero in data 12 ottobre 1999, non appariva «assecondabile
», attesa l’attuale incertezza e inesigibilità dei crediti oggetto di trasferimento,
avuto altresì riguardo alla normativa vigente in materia, disponente, per l’erogazione
di finanziamenti degli istituti di patronato, un sistema “a posteriori”
in cui l’attribuzione del contributo è da intendersi condizionata all’effettivo
svolgimento di attività assistenziali da parte dei patronati stessi, a seguito di
verifica ad opera dei competenti servizi ispettivi del Ministero del Lavoro.
250 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Nella nota che si riscontra, codesta Direzione generale specifica, inoltre,
le ragioni del suo dissenso in relazione alla efficacia della cessione, indicando
nella previsione di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. C.P.S. 804/1947
(abrogata, ma sostanzialmente riprodotta nel contesto dell’ art. 13, comma 1,
legge 152/2001), l’addentellato normativo giustificativo dell’impedimento
alla cessione. In tali disposizioni è, infatti, previsto che le somme annualmente
versate dagli enti previdenziali ai fini dell’erogazione del sopradetto
finanziamento siano a destinazione vincolata ed interamente da ripartirsi fra
tutti gli istituti di patronato riconosciuti ed operanti nell’ anno considerato.
Orbene, al fine di esprimere un parere in ordine all’efficacia della cessione
avvenuta tra l’ENPAC e la Banca di Roma, occorre preliminarmente
determinare la situazione giuridica soggettiva che ha formato oggetto della
cessione, così da individuare con esattezza le implicazioni effettuali conseguenti
all’operazione economica concretamente posta in essere.
Come noto, la cessione di credito è un contratto con efficacia traslativa
immediata tra cedente e cessionario, che determina la successione del
secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio.
La natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che
esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti – cedente e cessionario
–, ma non importa altresì che al perfezionamento del contratto consegua
sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, per
modo che, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito
futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto
nel momento in cui il credito venga ad esistenza. Prima di allora, il
contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (v.
Cass., sent. n. 3099/95).
Si ritiene, infatti, pacificamente che, allorquando oggetto del contratto
sia un credito futuro, esso esplichi efficacia meramente obbligatoria e, in tale
ipotesi, l’effetto reale si verifichi soltanto se (e quando) il credito ceduto
venga ad esistenza (v. Cass., sentt. nn. 184/66 e 3421/77).
Va anche considerato che la cessione del credito non è un tipo contrattuale
a sé stante, ma è inquadrabile tra i negozi a causa variabile, nel
senso che, al pari di tutti gli atti traslativi, può rientrare, di volta in volta,
nell’uno o nell’altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio,
negozio di garanzia, etc.), a seconda del titolo e della causa che lo
giustifica.
La disciplina cui essa verrà assoggettata sarà, caso per caso, quella
propria del tipo di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali
sulla cessione (artt. 1260 c.c. e ss.), che ne regolano soprattutto gli effetti,
sono meramente integrative (v. Cass., sentt. nn. 3004/73 e 1396/74).
Ciò premesso, a seguito dell’analisi delle clausole di cui si compone il
contratto in oggetto, in particolare degli artt. 1 e 6, sembra possibile affermare
che quella conclusa sia una cessione a titolo oneroso di crediti presenti e
futuri, in funzione reintegrativa dei prelievi effettuati dall’ENPAC a seguito
di un apertura di credito bancaria ad esso accordata dalla Banca di Roma (e
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 251
quindi solvendi causa) ovvero finalizzata a garantire siffatta reintegrazione
(e quindi cavendi causa).
Ora, come sopra accennato, per costante giurisprudenza il credito
ceduto può anche essere non determinato nell’ ammontare o non esigibile,
perché condizionato o a termine o futuro, sempreché, in tal caso, sia già
venuto ad esistenza il rapporto da cui esso originerà: l’effetto reale viene
conseguentemente rinviato al momento in cui il credito verrà ad esistenza,
avendo la cessione, prima di tale momento, efficacia solo obbligatoria inter
partes (v. Cass., sentt. mm. 979/02, 7083/01, 8333/01).
Dal che discende la piena validità ed efficacia, sotto questo punto di
vista, della cessione in parola, la quale, relativamente ai crediti presenti, è
direttamente produttiva di effetti traslativi, laddove, con riferimento ai crediti
maturandi, è destinata a spiegare efficacia meramente obbligatoria.
La cessione è pure da ritenersi efficace con riferimento all’osservanza
della norma dell’art. 69, R.D. 2440/1923, nella parte in cui essa prevede che
le cessioni di credito relative a somme dovute dallo Stato debbano essere
«notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario
cui spetta ordinare il pagamento» e siano efficaci solo se poste in essere
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Sennonché, l’operazione realizzata si presenta viziata sotto altro, rilevante
profilo.
Come noto, la trasferibilità è, per definizione, esclusa per quelle situazioni
soggettive creditorie la cui prestazione, per ragioni relative al titolo o all’oggetto
dell’obbligazione, inerisce a persone determinate, nonché per quelle ipotesi
creditorie rientranti in un esplicito divieto di legge, tanto per particolari
qualità o rapporti dei titolari delle situazioni soggettive di cui consta l’obbligazione,
quanto per la speciale natura del credito (art. 1260, comma 1, c.c.).
L’incedibilità legale può, peraltro, anche essere implicita e dipendere
dalla natura del credito, vuoi per la caratterizzazione personale della prestazione
e della cooperazione dovute, vuoi per la specialità del credito, che,
sebbene non strutturalmente personale, si considera intrasferibile per ragioni
meritevoli di rilevanza giuridica.
Se si ha riguardo al percorso argomentativo sin qui brevemente illustrato,
si comprende come a reagire negativamente sulla validità e sull’efficacia
della cessione in parola non è, in ultima analisi, la circostanza che essa
abbia ad oggetto (anche) crediti non ancora maturati al momento della stipulazione,
bensì l’apprezzamento, nella pienezza del suo valore deontico, dell
’art. 4, comma 3, D.Lgs. C.P.S. 804/1947, ora trasmesso, come detto, nell
’art. 13, comma 1, legge 152/2001.
Può, cioè, ritenersi sufficiente, per giustificare l’impedimento alla cessione,
il vincolo di destinazione, inderogabilmente gravante, nei riflessi
obbligatori, sulle somme dovute dal Ministero del Lavoro all’ENPAC a titolo
di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Deve, quindi, ritenersi che la cessione in questione sia nulla, in quanto
avente ad oggetto un credito speciale, la cui incedibilità ex lege è desumi-
252 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
bile dal fatto che il relativo trasferimento importerebbe violazione di un vincolo
di destinazione impresso nel superiore interesse al sostentamento degli
istituti di patronato, con conseguente sottrazione della posizione creditoria
stessa alla sua naturale vocazione circolatoria.
In aggiunta a quanto sopra esposto, si rileva che, comunque, la banca
cessionaria del Credito nel caso di specie non può pretendere alcun pagamento
al di fuori delle regole dell’apposito procedimento di liquidazione, di
cui alla legge n. 1404/1956».
A.G.S. – Parere del 19 gennaio 2006 n. 7268.
Questione sulla competenza del giudice ordinario nelle controversie
insorte con la P.A. (consultivo 17889/05, avvocato G. D’Avanzo).
«Si chiedono chiarimenti circa l’individuazione del giudice competente
a conoscere delle controversie in materia di concessione di contributi alle
imprese, tenuto conto del recente insegnamento della giurisprudenza che
afferma la sussistenza, rispettivamente, di un interesse legittimo, allorché si
controverte del potere dell’Amministrazione di annullare per vizi di legittimit
à i provvedimenti di attribuzione dei benefici, o di un diritto soggettivo
del richiedente ad ottenere la concreta erogazione del finanziamento o alla
conservazione degli importi a tale titolo corrisposti.
Al riguardo deve osservarsi che secondo il consolidato (ed immutato)
insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche nelle
controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la ripartizione di
competenze fra l’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione amministrativa
è basata sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi, posizioni
giuridiche sostanziali del privato, distinguendosi cioè il caso in cui l’interesse
di quest’ultimo sia tutelato dall’ordinamento in via immediata e diretta,
da quello in cui ciò avvenga subordinatamente all’interesse pubblico prevalente
(SS.UU., ord. 19 febbraio 2004, n. 3342).
In sostanza, se il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente
dalla legge ed alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in
ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla
legge, (senza, dunque, alcuno spazio per un eventuale apprezzamento discrezionale)
la posizione del destinatario del finanziamento è tutelata innanzi al
giudice ordinario; se, invece il finanziamento presuppone una deliberazione
della P.A., all’esito di una valutazione comparativa degli interessi pubblici e
privati, in relazione all’interesse pubblico primario alla cui tutela la normativa
è finalizzata, è configurabile in capo al privato soltanto una posizione di
interesse legittimo, come tale devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Ricorre la prima ipotesi nel caso, ad esempio, di erogazione ai privati dei
contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e succ. mod. per la
ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, giacché l’attività
dell’Amministrazione è qui rigorosamente vincolata dai criteri predisposti
dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, (v. artt. 9 e 10) le
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 253
quali hanno consistenza di diritto soggettivo, “senza che su di esse incidano
le questioni in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo volto
a stabilire la priorità dell’erogazione” (Cass. SS.UU. ord. 1 aprile 2004, n.
6486).
Nel caso, invece, di concessioni delle agevolazioni di cui alla legge 488/92
il finanziamento presuppone una valutazione discrezionale dell’amministrazione
degli interessi pubblici circa l’”an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione,
sicchè nella fase precedente l’adozione del provvedimento di concessione
non è ravvisabile una posizione di diritto soggettivo del richiedente.
Per quanto riguarda, invece, la fase successiva al provvedimento
attributivo del beneficio, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo deve essere effettuato considerando che l’interesse
del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate
assume la consistenza di diritto soggettivo, di fronte alla contraria posizione
assunta dalla P.A., “tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti
che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento
(non già in una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato
ma) nell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell’erogazione,
degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo”. (Così Cass.
SS.UU., Sent. 10 aprile 2003, n. 5617).
In sostanza, una volta adottato l’atto, la posizione del beneficiario
all’erogazione effettiva dei contributi si configura sempre di diritto soggettivo
e la relativa controversia spetterà al giudice ordinario “il quale potrà
anche condannare l’amministrazione ad emettere l’atto concreto di erogazione
” (Cass. SS.UU., Sent. 25 ottobre 2004, n. 20645).
Occorre però precisare che se l’erogazione dei contributi è annullata
dall’amministrazione per vizi di legittimità dell’originaria concessione (es.
violazione di legge, incompetenza dell’Autorità che emanò l’atto e/o eccesso
di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, quali lo sviamento dell’atto,
contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento
dei fatti ecc.) o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse e, dunque,
non si contesti alcun comportamento inadempiente del beneficiario
degli obblighi assunti o imposti, la nuova determinazione amministrativa è
idonea ad affievolire i diritti soggettivi costituiti con il precedente provvedimento,
i quali, restando degradati ad interessi legittimi, sono come tali tutelabili
davanti al giudice amministrativo (Cass. SS.UU. sent. 20 settembre
2004, n. 18844; id., 23 aprile 1996, n. 3818).
In conclusione, l’individuazione del giudice competente a conoscere dell
’eventuale gravame azionato dal privato avverso il provvedimento amministrativo
che egli assuma lesivo della propria posizione giuridica sostanziale
va fatta tenendo presente la fase, anteriore o successiva al riconoscimento del
finanziamento, in cui l’atto che si censura viene ad esistenza.
Nella fase anteriore alla concessione del finanziamento possono, infatti,
aversi due diverse situazioni:
a) se l’autorità amministrativa dispone di una libertà di scelta sia sull’an
che sul quid, del finanziamento (che è poi l’ipotesi più frequente) il privato
254 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
dovrà rivolgersi al Giudice amministrativo, quale giudice di legittimità, per
la tutela del proprio interesse legittimo (pretensivo) ad un comportamento
positivo dell’amministrazione, comportamento che l’aspirante beneficiario
assume, invece, reso in violazione dei tre classici vizi di violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere;
b) soltanto nel caso in cui l’autorità sia tenuta ad emanare gli atti con il
contenuto già predeterminato dalla legge, nell’accertata ricorrenza dei presupposti
e dei requisiti ivi prescritti, la competenza a conoscere dell’eventuale
illegittimità dell’azione amministrativa è rimessa al Giudice ordinario (l’ipotesi,
peraltro residuale, è quella indicata, ad esempio, nel caso sopraindicato
relativo alla legge n. 219/81, recante interventi in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del novembre 1981 e del febbraio 1982).
Nella fase successiva, e cioè, allorché il contributo erogato venga annullato
e/o revocato possono aversi le seguenti due diverse ipotesi:
a) la nuova determinazione dell’Amministrazione consegue all’accertato
comportamento inadempiente del beneficiario agli obblighi posti a fondamento
del riconoscimento: in tal caso la soluzione della controversia è rimessa
all’Autorità giudiziaria ordinaria;
b) con la nuova determinazione l’Amministrazione annulla l’atto di riconoscimento
del contributo non per ragioni imputabili al comportamento del
beneficiario, ma attinenti a riscontrati vizi di legittimità dell’atto concessivo
(perché in contrasto con precetti normativi, incompetenza dell’Autorità che
riconobbe il contributo, eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche
sopra descritte): in tal caso la competenza a conoscere della legittimità dell
’atto sarà, secondo le regole ordinarie, rimessa alla giurisdizione di legittimit
à del Giudice amministrativo.
Tenendo, dunque, presente la suindicata distinzione temporale, avuto
cioè riguardo alla fase in cui il provvedimento amministrativo viene adottato,
occorrerà indicare, nel medesimo provvedimento, quale Autorità giudiziaria
competente a conoscere dell’eventuale impugnazione:
– il Giudice amministrativo se si tratta di provvedimento che, all’esito
della disposta istruttoria, abbia negato la concessione del finanziamento:
siamo in presenza, infatti di una valutazione discrezionale dell’amministrazione
a fronte della quale la posizione del privato richiedente si configura
come di interesse legittimo (in questa prima fase, anteriore, cioè, al riconoscimento
della sovvenzione, la competenza del Giudice ordinario è rinvenibile
nelle sole ipotesi in cui il finanziamento sia imposto dalla legge, come,
ad esempio, lo si è sopra rilevato, allorchè si tratti di erogazione ai privati, ex
lege n. 219/81, dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati
da eventi sismici;
– il Giudice ordinario se il provvedimento adottato abbia annullato o
revocato il finanziamento già erogato al privato per motivi riguardanti il ritenuto
inadempimento di quest’ultimo agli obblighi derivanti dalla concessione.
Siamo nella fase esecutiva del rapporto, nella quale l’amministrazione
non fa più valere un potere discrezionale alla concessione del finanziamento,
ma contesta al concessionario l’esatta osservanza delle obbligazioni
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 255
assunte, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione
ordinaria. Appare opportuno che codesta Amministrazione, nell’indicare nel
provvedimento il Giudice ordinario, faccia testuale riferimento all’ultima
giurisprudenza della Cassazione sul punto: SS. UU. 25 ottobre 2004, n.
20645; id. 20 settembre 2004, n. 18844;
– il Giudice amministrativo se si tratta di provvedimenti che annullino il
già concesso finanziamento per vizi di legittimità o per contrasto sin dall’origine
con l’interesse pubblico: la posizione del soggetto, pur trovandoci,
anche qui, nella fase esecutiva del rapporto, torna ad essere di interesse legittimo,
come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo».
A.G.S. – Parere del 21 gennaio 2006 n.7933
Autotutela – Compensazione spese di lite – Art. 46 D.Lgs. 546/92 (consultivo
61234/05, avvocato G. Albenzio).
«Codesta Agenzia chiede con quali modalità possono essere perfezionate
eventuali conciliazioni con la parte contribuente in pendenza di giudizio,
al fine di evitare la condanna alle spese, in seguito alla sentenza Corte Cost.
274/05 (che ha dichiarato illegittimo l’art. 46 D.Lgs. 546/92 nella parte in cui
impone la compensazione delle spese di lite nel caso di revoca del provvedimento
impugnato da parte dell’Amministrazione).
Ad avviso di questa Avvocatura Generale occorre, preliminarmente,
distinguere il caso in cui, in ossequio alle disposizioni in materia di autotutela
(D.M. 11 febbraio 1997 n. 37) il ritiro/revoca/annullamento dell’atto
impugnato risulti dovuto indipendentemente dalla considerazione del vantaggio
derivante dalla compensazione delle spese di lite, dal caso in cui quest
’ultima valutazione assume una qualche rilevanza ai fini della decisione
(residuando qualche margine di dubbio sulla illegittimità dell’atto o sull’opportunit
à del suo ritiro immediato); nella prima ipotesi, potranno essere presi
contatti per le vie brevi con la Controparte al fine di ottenere un suo formale
impegno alla rinunzia alle spese di lite ma non potrà essere subordinato
l’intervento in autotutela a quella rinunzia (che deve restare nell’ambito della
libera determinazione della parte); nella seconda ipotesi potrà, invece, essere
posto formalmente il vincolo fra l’aliquid datum e l’aliquid retentum condizionando
il ritiro dell’atto alla rinunzia alle spese.
Il ritiro dell’atto in autotutela (contestualmente all’acquisizione della eventuale
rinunzia alle spese, secondo la prima ipotesi sopra contemplata) avverrà
fuori del processo, con successiva comunicazione al Giudice per la declaratoria
di cessazione della materia del contendere (con pronunzia sulle spese nel
caso di mancanza della rinunzia della parte); la seconda ipotesi potrà essere
perfezionata in sede stragiudiziale (e successiva comunicazione al Giudice,
come testé detto) o in sede giudiziale; in quest’ultimo caso, la conciliazione
giudiziale che ne consegue rientra nell’istituto generale processuale contemplato
dall’art. 183 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario ove esplica i
medesimi effetti della conciliazione regolata dall’art. 48 D.Lgs. 546/92.
256 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Non si pone, quindi, alcun problema di scelta fra le due fattispecie processuali
che costituiscono applicazione del medesimo principio generale e
conseguono il medesimo effetto, indipendentemente dagli estremi della fattispecie
conciliativa e dalle forme utilizzate per la sua proposizione in giudizio
(si ricorda che la Cassazione ha indicato quale unico presupposto indispensabile
per la conciliazione giudiziale la pendenza del processo tributario,
conseguente al deposito del ricorso nella segreteria della Commissione:
Cass. 26 marzo 2002 n. 4320; 6 ottobre 2001 n. 12314)».
A.G.S. – Parere del 21 gennaio 2006 n. 7934.
Proposta di transazione (consultivo 38054/05, avvocato G. Albenzio).
«Valutate le considerazioni esposte da codesta Avvocatura Distrettuale
dello Stato, la Scrivente non può che ribadire la posizione espressa con il
parere 29 agosto 2005; in tale ambito, solo ai sensi dell’art. 232 CDC, qualora
si tratti di risorse proprie della Comunità, si potrà procedere all’auspicata
transazione; è di tutta evidenza che la rinunzia agli interessi di mora consentita
dal comma 2, lett. a), della citata norma potrà ben essere parziale,
rientrando tale ipotesi in quella più ampia contemplata dal testo della disposizione;
all’adozione della detta soluzione non osta neppure l’eventuale
intervento di terzi che garantiscono od effettuano direttamente il pagamento
della somma non rinunziata.
Al di fuori dell’ipotesi normativa testé ribadita, non appaiono utilmente
invocabili altre disposizioni dettate per settori, materie o fattispecie diverse
(peraltro, l’art. 3, comma 3, d.l. 138/02, conv. in legge 178/02, é stato abrogato
dall’art. 151 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, in G.U. 16 gennaio 2006 n. 12,
suppl. ord. n. 13), per le ragioni già esposte nella precedente nota; una diversa
soluzione non è ipotizzabile neppure con il richiamo al “generalissimo
principio del necessario perseguimento, da parte della P.A., di finalità di
pubblico interesse” invocato da codesta Avvocatura, atteso che, secondo
l’insegnamento della Corte Costituzionale: “occorre considerare che, in via
di principio, il momento discrezionale del potere della Pubblica
Amministrazione di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di una
copertura costituzionale. Lo strumento dell’autotutela deve sempre essere
valutato nel quadro dei principi di imparzialità, di efficienza e, soprattutto,
di legalità dell’azione amministrativa, espressi dall’art. 97 Cost.” (sent. n.
75/2000), quindi senza una generalizzazione della potestà di procedere a
contrattazioni con un privato in forme non previste dalle norme in vigore; a
tale riguardo deve notarsi che l’attività contrattuale della P.A. è specificamente
disciplinata da diverse normative che prevedono limiti e condizioni a
garanzia dell’imparzialità nonché del buon andamento dell’amministrazione
stessa e, d’altro canto, in materia tributaria è particolarmente forte l’esigenza
di rispettare rigorosamente il disposto delle norme, essendo il settore
fiscale particolarmente delicato ad esposto ad abusi e, quanto ai dazi, soggetto
alla normativa comunitaria».
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 257
A.G.S. – Parere del 27 gennaio 2006, n. 10847.
Concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
bandito con DD.MM. 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992 – Gruppo n. 10535
“criminologia” – Ricusazione dei componenti della Commissione giudicatrice
(contenzioso 4967/95, avv. dello Stato A. De Stefano).
«Codesta Amministrazione ha rappresentato per le vie brevi che la
richiesta di parere rivolta a questa Avvocatura si riferiva non solo alle modalit
à di rinnovazione del concorso, nel caso di impossibilità di procedere con
le regole vigenti al momento del bando, ma anche ai provvedimenti da adottare
a seguito delle istanze di ricusazione avanzate dalla prof. G. nei confronti
di alcuni Commissari (e si riferiva quindi, in definitiva, alla obiettiva esistenza
di una ipotesi di impossibilità di concludere la procedura concorsuale
in base alla normativa all’epoca vigente).
Sulla prima questione questa Avvocatura si è espressa con nota del 7 settembre
u.s., prot. n. 118214.
Con riguardo al secondo quesito (logicamente prioritario), si rappresenta
che, per comune giurisprudenza, le disposizioni sulla astensione e sulla
ricusazione del giudice contenute negli artt. 51 e 52 c.p.c., sono estensibili
per analogia ai procedimenti amministrativi che comportano l’espletamento
dì una attività di giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2001, n. 2589;
Cons. Stato, Sez. II, parere 12 novembre 1997, n. 2598).
Tale estensione deve tuttavia avvenire in modo rigoroso e per i soli casi
espressamente previsti dalle norme invocate, onde evitare che attraverso di
esse i candidati possano precostituirsi un mezzo per ostacolare lo svolgimento
dell’attività amministrativa o, addirittura, per selezionare i componenti
della Commissione di concorso e per orientare a proprio favore la sua attivit
à di giudizio (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 269;
Cons. Stato, Sez. II, parere 12 novembre 1997, n. 2437; Cons. Stato, Sez. II,
29 marzo 1995, n. 841; Cons. Stato, Sez. II, parere 23 febbraio 1994, n.
1335; Cons. Stato, Sez. II, parere del 3 luglio 1991, n. 625).
Alla luce di questo principio di carattere generale, si deve escludere il
fondamento della istanza di ricusazione formulata dalla professoressa nei
confronti dei professori B. e N. per il fatto che essi hanno già fatto parte di
una Commissione giudicatrice costituita in precedenza per l’espletamento
dello stesso concorso, i cui atti sono stati annullati dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale con decisione n. 2027/2000.
La regola stabilita dall’art. 51 c.p.c., che consente di ricusare il giudice
che abbia espresso la propria opinione sul fondamento della pretesa azionata,
deve essere rigorosamente riferita al caso in cui il magistrato adito (o il
componente della Commissione giudicatrice) abbia anticipato in una sede
non istituzionale il proprio giudizio sul fondamento delle contrapposte pretese.
Essa non può essere riferita invece ad una ipotesi come quella in esame,
in cui occorre procedere alla rinnovazione delle operazioni concorsuali
annullate in sede giurisdizionale per un vizio meramente formale del procedimento,
intervenuto nella fase di costituzione della Commissione, e che non
258 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
abbia in alcun modo comportato un apprezzamento negativo dell’attività
svolta dai Commissari. È evidente che in questo caso la rinnovazione delle
operazioni già compiute costituisce soltanto un supplemento di quelle espletate
in precedenza e non modifica in nessun modo la posizione di terzietà,
imparzialità ed autonomia dei singoli componenti della Commissione giudicatrice
(in tale senso, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 1990, n. 512).
Il richiamo agli artt. 51 e 52 c.p.c. appare più pertinente con riferimento
alla posizione dei proff. A.M. e C.M., che – quali componenti dei coordinamento
nazionale dei docenti universitari di discipline sociologiche denominato
“Terza componente” – hanno sottoscritto un documento a favore di uno
dei concorrenti.
In tale documento si ricorda in particolare che il concorrente prof. S. fu
proposto come candidato della Componente per la copertura del posto messo
a concorso e si rappresenta ai componenti della Commissione all’epoca
costituita la stima unitaria ed unanime per lo stesso concorrente, “che si è
trovato in una situazione di drammatico stress” per le lunghe traversie giudiziarie,
ascrivibili a vizi di carattere puramente procedurale.
La sottoscrizione di questo documento sarebbe certamente causa di ricusazione
di tutti i suoi firmatari, ove si ritenga che in tal modo si volesse
influenzare l’esito del concorso, manifestando la superiorità di un concorrente
rispetto agli altri o cercando di favorire la sua candidatura per solo effetto
dell’appartenenza ad una scuola. In quest’ultima prospettiva, la partecipazione
alla Commissione giudicatrice potrebbe integrare addirittura gli estremi
dell’interesse privato in atti di ufficio.
Si ritiene tuttavia che il documento – interpretato secondo buona fede,
in base al significato letterale delle parole adoperate e nel contesto in cui è
stato redatto – non abbia queste implicazioni e non ricada nello stretto ambito
di applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. per le ragioni già congruamente
espresse dal prof. C.M. nelle proprie controdeduzioni.
Il documento collettivo non contiene nessuna valutazione comparativa
che possa essere considerata come un’anticipazione dell’esito del confronto
concorrenziale tra i candidati, ma – lasciando impregiudicato ogni possibile
giudizio sui meriti degli altri contendenti – si limita ad esprimere una attestazione
di stima ed una manifestazione di solidarietà per il candidato che,
pur essendo risultato vincitore per non contraddette qualità di studioso, è
stato pregiudicato da lunghe e complesse vicende procedurali e giudiziarie.
Si tratta dunque di un documento che si inserisce nella dialettica esistente
nel mondo accademico e che esteriorizza i tradizionali rapporti tra le varie
scuole operanti nell’ambito universitario, senza implicare necessariamente la
preferenza per il candidato segnalato allorché si debba valutare la sua prevalenza
o meno rispetto ad altri candidati che possono vantare, in ipotesi, qualit
à e titoli migliori.
Il documento in questione, pur esprimendo una valutazione lusinghiera
per il prof. S., è infatti svincolato da parametri di riferimento e da elementi
di paragone, che possono costituire un utile criterio per esprimere un giudizio
di relazione, quale è quello che tipicizza una precedenza concorsuale.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 259
La situazione, anche se esteriorizzata attraverso un documento collettivo,
non è dunque sostanzialmente diversa da quella che si registra abitualmente
per effetto dei rapporti intercorrenti tra docenti ed allievi e tra appartenenti
ad una stessa comunità scientifica. Questi rapporti, del tutto comuni
nell’ambito universitario, non sono normalmente sufficienti a giustificare
l’accoglimento di una istanza di ricusazione, contro il già richiamato principio
di eccezionalità e di tassatività delle ipotesi stabilite dagli artt. 51 e 52
del c.p.c. e contro l’esigenza di assicurare la continuità e l’efficienza dell’azione
amministrativa (arg. ex Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 1996, n. 488;
Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 1995, n. 988; Cons. Stato, Sez. II, parere
23 febbraio 1994, n. 157).
L’esistenza di siffatti rapporti tra componenti di una stessa scuola accademica
è d’altronde presupposta dallo stesso legislatore, che ha affidato la
soluzione dei conseguenti problemi alla disciplina sulle incompatibilità ed ai
meccanismi di elezione e sorteggio che regolano la composizione della
Commissione giudicatrice.
Tali disposizioni trovano infatti la propria ratio proprio nell’esigenza di
bilanciare i rapporti tra le varie Componenti del corpo docente e di assicurare
una adeguata rappresentatività agli appartenenti alle diverse scuole di pensiero.
Questi equilibri verrebbero chiaramente alterati, qualora si introducesse
un sistema di veti incrociati sui docenti appartenenti ad indirizzi contrapposti,
per effetto della loro affinità con altri concorrenti.
Nel caso di specie, una simile eventualità condurrebbe a risultati chiaramente
abnormi, perché – escludendo dalla Commissione tutti i sottoscrittori
del documento in questione – finirebbe verosimilmente per condurre alla formazione
di una Commissione di gradimento della concorrente che ha proposto
l’istanza di ricusazione, in contrasto con le finalità proprie dell’istituto e
con l’esigenza di assicurare il rispetto del pluralismo esistente nella comunit
à dei docenti.
Ne consegue che non appare fondata neppure la ricusazione dei commissari
A.M. e C.M.
Occorre a tal punto considerare che due Componenti della nuova
Commissione, i proff. A.M. e N., hanno nel contempo presentato le proprie
dimissioni, nel dichiarato intento di “evitare probabili futuri contenziosi in
materia, che si sicuramente ritarderebbero la chiusura del concorso”, e “di
garantire che la Commissione…, sia del tutto svincolata da ogni coinvolgimento
emotivo”.
Questa Avvocatura ritiene che si debba aderire all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui le dimissioni del componente di una commissione di concorso
siano subordinate all’accettazione da parte della Amministrazione, la
quale deve valutare comparativamente — alla luce della motivazione addotta
dall’interessato – le ragioni che giustificano l’esonero dalla funzione con l’interesse
pubblico alla definizione del procedimento concorsuale (T.A.R. Sicilia,
10 gennaio 1994, n. 3; Corte Conti, Sez. Controllo, 26 novembre 197, n. 1850).
Nel caso di specie, le ragioni delle dimissioni non sono riconducibili a
cause di forza maggiore né a preminenti problemi di carattere personale, ma
260 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
costituiscono piuttosto una conseguenza del comportamento litigioso dei
concorrenti e delle difficoltà di carattere psicologico derivanti dalla lunga
contesa giudiziaria. Tali ragioni, per quanto comprensibili, non appaiono
prevalenti rispetto alla esigenza, più volte sottolineata da questa Avvocatura,
di portare a compimento il procedimento intrapreso.
Qualora condivida questi rilievi, codesta Amministrazione potrà dunque
rifiutare le dimissioni e riaffermare la propria fiducia alla Commissione designata,
invitandola a concludere doverosamente i lavori concorsuali ed a procedere
con la necessaria imparzialità alla valutazione dei titoli dei candidati,
fornendo congrua e logica giustificazione del proprio operato attraverso la
formulazione di analitici giudizi (omissis)».
A.G.S. – Parere del 17 febbraio 2006, n.20209.
Interpretazione ed applicazione del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005
conv. con legge 248 del 2 dicembre 2005 in materia di invalidità civile (consultivo
56149/05, avvocato M. Russo).
«Con legge 248 del 2 dicembre 2005, è stato convertito il d.l. 203 del 30
settembre 2005, contenente all’art. 10, commi da 1 a 5, norme sostanziali e
processuali in materia di invalidità civile.
Si osserva che il suddetto art. 10, che desta perplessità sotto il profilo
della coerenza, pone seri problemi applicativi, in relazione ai quali si forniscono
le seguenti indicazioni.
In primo luogo, la norma prevede, al comma 1°, con norma di diritto
sostanziale, il subingresso dell’INPS nell’esercizio delle funzioni residuate
allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap
e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e Finanze,
salvo rinviare (comma 2°) all’emanazione di appositi D.P.C.M. l’individuazione
della data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite,
nonché delle risorse da trasferire all’uopo.
Per quanto riguarda invece il regime processuale delle controversie in materia
di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’art.
10 individua – ai successivi commi da 4 a 6 – tre distinte fattispecie, stabilendo:
– Comma IV: “fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2°,
resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’art. 42 comma 1°
del d.l. 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003 n. 326”.
– Comma V: “per le controversie instaurate nel periodo compreso fra
la data di entrata in vigore del presente decreto [4 ottobre 2005] e la data di
effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite, la difesa in
giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze è assunta, ai sensi del predetto
art. 42 comma 1° del citato d.l. 269/03, da propri funzionari ovvero da
avvocati dipendenti dell’INPS”
– Comma VI: a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte
dell’INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giu-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 261
risdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap
e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento resi in detti giudizi
devono essere notificati anche all’Inps. La notifica va effettuata sia presso
gli uffici dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 11 r.d. 1611/33, sia
presso le sedi provinciali dell’INPS. Nei procedimenti giurisdizionali di cui
al presente comma, l’INPS è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102
del c.p.c. e, limitatamente al giudizio di primo grado è difeso da propri
dipendenti”.
Il quadro così delineato prospetta, quindi, differenti regimi processuali,
a seconda del momento in cui viene incardinato il giudizio rispetto all’entrata
in vigore del d.l. ovvero rispetto all’effettivo esercizio da parte dell’INPS
delle funzioni trasferite.
1.– In particolare, ai giudizi iniziati (intendendosi per data d’inizio quella
di deposito del ricorso di primo grado in cancelleria) in epoca antecedente
all’entrata in vigore del d.l. 203/05, continua ad applicarsi il regime delineato
dall’art. 42 d.l. 269/03.
Ciò comporta che il patrocinio debba essere svolto dall’Avvocatura dello
Stato o direttamente dall’Amministrazione, a seconda delle intese intercorse
tra ciascuna Avvocatura (Generale o Distrettuale a seconda dei casi) e
l’Amministrazione stessa, secondo le indicazioni a suo tempo fornite con
parere della Scrivente approvato dal Comitato Consultivo, reso con nota
prot. 45670 del 26 marzo 2003. .
2.– Viene – poi – individuata una fase transitoria, che comprende i giudizi
iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 203/05 (cioè
dal 4 ottobre 2005), e fino all’effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni
trasferite.
La Scrivente, poiché in sede di conversione la norma di cui al comma 5°
non ha subito modifiche, non può che confermare le indicazioni già rese con
la Comunicazione di servizio n. 148/05, diffusa con circolare n. 43/05 in
occasione della prima applicazione del d.l. 203, salve le precisazioni di cui
infra.
Si ribadisce, innanzitutto, quanto comunicato nella sopra richiamata
Comunicazione di Servizio 148/05, circa il fatto che nessuna comunicazione
in relazione agli atti notificati presso la Scrivente sarà fatta all’Amministrazione,
cui pure – in base all’art. 42, 1° comma d.l. 269/03 – deve continuare
a farsi la notifica degli atti.
Inoltre si osserva che – stante l’unicità dell’alternativa prospettata dalla
norma tra affidamento del patrocinio dell’Amministrazione ai funzionari,
ovvero ad Avvocati dipendenti dell’INPS – alla difesa del Ministero
dell’Economia e Finanze il medesimo dovrà provvedere o direttamente,
attraverso propri funzionari, ovvero attraverso avvocati dipendenti
dell’INPS. Peraltro – atteso il tenore della norma (“La difesa … è assunta …
da avvocati dipendenti dell’INPS”), che prevede in via ordinaria l’alternativa
tra l’affidamento del patrocinio ai funzionari del Ministero ovvero ad
avvocati dell’INPS – si reputa sufficiente, ai fini dell’affidamento del patrocinio
del Ministero a detti avvocati, il raggiungimento di un’intesa in tal
262 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
senso tra Amministrazione ed INPS, mentre non appare più necessaria la stipula
della convenzione, già prevista dall’art. 42 d.l. 269/03.
Quanto al patrocinio dell’Amministrazione in grado di appello nella fase
transitoria individuata dal comma 5° dell’art. 10 d.l. 203/05, tenuto conto sia
dell’alternativa posta dalla norma esclusivamente tra patrocinio dei funzionari
dell’Amministrazione e patrocinio di avvocati dipendenti dell’INPS, sia
dei principi processualcivilistici di cui all’art. 82 c.p.c. (necessità del ministero
o assistenza di un difensore, salvo diversa previsione di legge), si ritiene
che il patrocinio dell’Amministrazione nei giudizi di appello vada affidato
esclusivamente ad Avvocati dipendenti dell’INPS.
Per quanto attiene – poi – all’eventuale terzo grado di giudizio (cioè il
ricorso per cassazione), avuto riguardo all’art. 365 c.p.c., che recita: “il
ricorso è … sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto
in apposito albo, munito di procura speciale”, nonché all’art 82 III comma
c.p.c. “… le parti debbono stare in giudizio ...davanti alla Corte di
Cassazione con il ministero di un avvocato iscritto nell’ apposito albo”, il
patrocinio in sede di giudizio di legittimità dovrà essere affidato ad avvocati
cassazionisti, dipendenti dell’INPS.
3.– Si viene, ora, alla norma di cui al comma VI dell’art. 10 d.l. 203/05, con
la quale viene dettata la disciplina delle controversie in materia per il periodo
successivo all’effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite.
Trattasi di norma assolutamente non chiara, fonte di numerosi dubbi ermeneutici,
della quale – nelle more di un auspicato intervento chiarificatore del
legislatore – sembra debba darsi un’interpretazione restrittiva, identificando in
essa una norma transitoria, riferibile esclusivamente ai giudizi introdotti dopo
il passaggio delle funzioni all’INPS, ma relativi a provvedimenti precedentemente
adottati dall’Amministrazione statale, fermo rimanendo tuttavia che “a
regime”, per i giudizi concernenti unicamente provvedimenti dell’INPS, sarà
questo l’unico legittimato processuale e destinatario delle notifiche».
A.G.S. – Parere del 20 febbraio 2006, n.20930.
Validità delle graduatorie dei concorsi per l’accesso alla dirigenza. (AL
39576/05, avvocato P. Palmieri).
«Con nota del 19 luglio 2005 prot. 27798 class. 16.13.01/2.1 codesto
Ministero ha richiesto il parere della Scrivente in merito ad un duplice ordine
di questioni al fine di verificare la possibilità di attingere a graduatorie
relative a concorsi precedentemente indetti per l’accesso alla qualifica di
dirigente dell’Amministrazione dei Beni Culturali.
Nella esposizione delle questioni codesta Amministrazione non precisa
alcuni dati di fatto relativi all’esatto svolgersi delle procedure concorsuali
cui la richiesta di parere sembra riferirsi. Con successiva comunicazione
dell’U.L. in data 13 febbraio 2006, peraltro, risultano indicate le tipologie di
concorsi interessati con le relative date di approvazione delle graduatorie.
1.– Nell’esaminare i quesiti secondo un ordine opposto a quello di cui
alla richiesta di parere si osserva che l’Amministrazione chiede di conosce-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 263
re se, oltre alle graduatorie dei concorsi per esami ovvero per corso-concorso
di cui all’art. 28 commi secondo e terzo del D.Lgs. n. 29/1993, possano
considerarsi ancora utilizzabili le graduatorie dei concorsi per titoli e colloquio
di cui all’art. 28 ult. comma (disposizione successivamente abrogata).
A sostegno di una risposta positiva al suesposto quesito la Direzione
Generale per gli affari generali – Dipartimento per la ricerca, l’innovazione
e l’organizzazione richiama un parere risalente della Funzione pubblica
facendo altresì presente che sono già stati emanati provvedimenti di nomina
di idonei a concorsi per titoli e colloquio e che detti provvedimenti sono già
stati regolarmente registrati dall’organo di controllo.
Nella nota emarginata, peraltro, si dà altresì atto di un opposto orientamento
del Dipartimento per i Beni archivistici e librari, contrario all’ulteriore
scorrimento della graduatoria, nonché del sorgere di un contenzioso
innanzi al T.A.R. da parte di aspiranti alla nomina in attesa di concorso.
Con riferimento a detto quesito osserva la Scrivente che l’accesso alla
dirigenza quale delineato nel sistema introdotto dal D.Lgs. n. 29/93 avviene
in via ordinaria attraverso due forme di reclutamento: il concorso per esame
(art 28 comma 2) ed il corso-concorso presso la Scuola superiore della
P.A.(art. 28 comma 3).
Principio ispiratore della materia è dunque, allo stato della vigente normativa,
la valorizzazione del concorso per esami, cui viene riservata la maggioranza
dei posti, rispondente alla chiara finalità di creare una nuova classe dirigenziale
connotata da una professionalità sempre più elevata, obiettivo questo
da raggiungere proprio attraverso una selezione rigorosa fondata su requisiti di
capacità e competenza. Ratio ispiratrice della disciplina in esame è, invero,
ravvisabile nell’esigenza di tendere alla piena efficienza della P.A. attraverso
un sistema di reclutamento che assicuri il reperimento dei soggetti più capaci
e meritevoli (in tal senso anche Cons. di St. Sez. IV, 11 marzo 1999 n. 260).
In tale quadro l’ultimo comma dell’art. 28 prevedeva, tuttavia, che nei
primi tre anni di applicazione del decreto legislativo la metà dei posti destinati
al concorso per esami venissero assegnati mediante concorso interno per soli
titoli di servizio professionali e culturali integrato da colloquio. In attuazione
di detta disposizione il D.P.C.M. n. 439 del 21 aprile 1994, all’art. 19, ulteriormente
specificava che la possibilità di derogare al sistema generale del concorso
per esami sussisteva esclusivamente in sede di prima applicazione del regolamento,
per una sola volta e per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore.
Tali disposizioni, introducendo una deroga al sistema di cui ai primi
commi del D. Lgs. n. 29/93, improntati al diverso principio della regola concorsuale,
dettavano la fase transitoria relativa alla prima fase di applicazione
della nuova disciplina in materia di pubblica dirigenza ed erano dirette a
selezionare le migliori professionalità all’interno dell’Amministrazione allo
scopo che non le stesse non venissero disperse o lasciate inutilizzate.
La lettura della norma e l’apposizione di limiti temporali ben precisi
sono tali, tuttavia, da dimostrare la palese eccezionalità della previsione,
limitata sia in termini di efficacia temporale che di possibilità di applicazione
( una tantum, specifica la norma).
264 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Ritiene, pertanto, la Scrivente che l’utilizzo della graduatoria relativa ad
un concorso per titoli e colloquio bandito circa otto anni addietro mediante
assunzione di idonei sarebbe contrario allo spirito tanto del citato art. 28,
quanto dello stesso D.P.C.M. n. 439/94, il cui art. 19 limitava tale eccezionale
forma di reclutamento alla fase di prima applicazione della normativa –
che a regime, dovrebbe vedere utilizzate solo le due forme di reclutamento
canoniche – limitando anche temporalmente tale sistema di selezione (“per
tre anni dall’entrata in vigore e per una sola volta”).
Si ritiene, pertanto, che l’attribuzione di ulteriori posti da dirigente in
base alla graduatoria approvata per detta procedura concorsuale non risponda
alla ratio della normativa sopra esaminata oltretutto esponendo codesta
Amministrazione ad una serie di ricorsi (alcuni dei quali a quanto è dato
sapere già notificati) da parte di quanti legittimamente aspirino al bando di
posti mediante regolari procedure per esami o per corso – concorso.
Allo scopo di contraddire alla tesi qui sostenuta non si ritiene che possa
essere utilmente richiamato il parere espresso dal Dipartimento per la
Funzione pubblica di cui all’allegata nota del 6 settembre 2001 in risposta ad
un analogo quesito posto dal Ministero in data 4 aprile 2001.
Con detta nota il Dipartimento giustificava la possibilità per le
Amministrazioni che avessero formalmente comunicato i posti messi a
disposizione per le relative procedure concorsuali, di utilizzare le graduatorie
degli idonei ancora vigenti (sulla base delle previsioni di cui all’art. 51
comma 8 della l. n. 388 del 2000) nei limiti di un terzo ex art. 3, comma
secondo, del d.P.R 30 marzo 2001.
A prescindere dai dubbi sulla reale applicabilità di detta normativa al
caso di specie (considerato che l’art. 51 sopra citato espressamente si riferisce
unicamente alle graduatorie di cui all’art. 28 comma secondo del D. Lgs.
n. 29/93 determinando la proroga dell’efficacia delle sole graduatorie relative
a concorsi per esami), in ogni caso si tratta di disposizione che ormai ha
visto esaurito il suo ambito temporale di efficacia.
Nel rispondere al quesito in esame si ritiene, pertanto, che le graduatorie
dei concorsi per titoli e colloquio banditi ai sensi dell’art. 19 del D.P.C.M.
439/94 non siano attualmente utilizzabili ai fini dell’assunzione di candidati
dichiarati idonei.
2.– Resta da verificare se residui la possibilità di attingere a graduatorie
relative a concorsi per esami indetti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.
29/1993. Codesto Ministero chiede pertanto, se dette graduatorie conservino
validità per un periodo di diciotto mesi decorrente dalla data della loro
approvazione, come testualmente statuito dall’art. 39, comma 13, della
legge n. 449/97 ovvero, come sostenuto dal Dipartimento per i Beni archivistici,
dalla data della loro pubblicazione secondo i generali principi in
materia di pubblico impiego. Quest’ultima tesi consentirebbe di ritenere
tuttora valida la graduatoria del concorso per dirigente nei ruoli degli
Archivi di stato bandito con D.D. 16 giugno 1997 e con D.D. 12 febbraio
1998, non ancora sottoposta a pubblicazione contrariamente alle previsioni
di cui al relativo bando.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 265
Si osserva, al riguardo, che non sembra possa derogarsi a quanto espressamente
previsto dall’art. 39 della legge finanziaria da ultimo menzionata
ove si dispone che “Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni
conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della
loro approvazione”.
Detta norma, destinata a disciplinare esclusivamente i concorsi per
esami per il reclutamento di qualifiche dirigenziali sembra assumere, pertanto,
carattere speciale rispetto alla disposizione generale di cui al d.P.R.
487 del 1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) – il
cui art. 15 comma 7 fa riferimento alla data di pubblicazione per il decorso
del termine generale di efficacia delle graduatorie – ed appare probabilmente
ispirata dalla ratio di limitare nel tempo l’efficacia delle graduatorie
relative ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, anche nell
’ottica di porre un limite alle nuove assunzioni riscontrabile in altre disposizioni
della medesima legge finanziaria. L’interpretazione sistematica
della disposizione, pertanto, sembra confermare quella letterale della
norma in esame.
D’altra parte, non sembrano accoglibili le istanze di quanti, dichiarati
idonei sulla scorta di graduatorie approvate ma non ancora pubblicate invochino
la perdurante efficacia di tali graduatorie rivendicando il proprio diritto
all’assunzione.
Tali istanze, oltre ad essere contrarie alla previsione dell’art. 39 sopra
richiamato, non sembrano trovare tutela nell’ordinamento. Né nelle previsioni
del d.P.R. 487 del 1994, destinato a disciplinare categorie di dipendenti pubblici
diverse dal personale dirigenziale per il quale, come sopra osservato, sussiste
una norma speciale, né tanto meno nei generali principi della materia.
L’approvazione della graduatoria di concorsi di pubblico impiego, al di
là dell’improprio nomen iuris (l’approvazione in senso tecnico essendo un
atto di controllo attinente alla fase di efficacia del provvedimento), è un
provvedimento di natura costitutiva che ha carattere centrale e conclusivo
nell’ambito del procedimento concorsuale, con il quale l’Amministrazione
fa proprio l’operato della Commissione (in tal senso anche Cons. di St., Sez.
IV, 31 gennaio 2005 n. 221). La pubblicazione della graduatoria, d’altro
canto, attiene alla diversa esigenza della partecipazione agli interessati quanto
alla conclusione della procedura concorsuale in modo da consentire ai
candidati esclusi o comunque pregiudicati dalla graduatoria approvata l’eventuale
tutela giudiziaria ed è pertanto tale da determinare il decorso dei termini
per l’impugnativa della stessa in sede giudiziaria.
Nel caso richiamato da codesta Amministrazione con la richiesta di
parere in atti, la pubblicazione non è seguita immediatamente all’approvazione
della graduatoria come previsto dalla normativa generale (art. 15,
commi 5 e 6 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) e dal bando di concorso, determinando
un particolare scostamento temporale tra i due atti.
266 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Tale situazione particolare, tuttavia, non sembra poter far concludere per
la soluzione opposta a quella condivisa dalla Scrivente.
Che l’omessa pubblicazione non condizioni la decorrenza del termine di
validità della graduatoria sembra, del resto, trovare conferma in quella giurisprudenza
che, in mancanza di una espressa previsione normativa, fa
decorrere il termine iniziale di efficacia di una graduatoria, rilevante ai fini
del computo di validità complessiva, dalla data dell’approvazione della graduatoria
stessa da parte dell’Amministrazione, anche indipendentemente
dalla successiva approvazione da parte dell’organo tutorio. Già in questa
fase, afferma detta giurisprudenza, sussiste in capo agli interessati una posizione
di interesse legittimo alla conservazione dell’atto e, nei confronti
dell’Amministrazione, l’interesse concreto ad ovviare a vacanze sopravvenute
in organico mediante ricorso alla procedura di c.d. scorrimento della
medesima (Cons. di St., Sez. IV, 31 gennaio 2005 n. 238).
Se, in effetti, da tale momento l’Amministrazione, in mancanza di una
diversa previsione legislativa – è legittimata ad assumere i candidati idonei
nei limiti previsti dalla normativa applicabile al concorso di riferimento sembra
ininfluente la circostanza dell’avvenuta pubblicazione (per contro rilevante
ad altri fini), avuto riguardo all’individuazione del dies a quo del
periodo di validità utile ai fini del ricorso allo scorrimento.
Si ritiene, pertanto che il termine di validità delle graduatorie in argomento
possa considerarsi legittimamente compiuto alla data dello scadere
dei diciotto mesi dall’approvazione della graduatoria come testualmente
indicato dall’art. 39 comma 13 della legge n. 449 del 1997, scadenza che nel
caso di specie, sulla base delle date di approvazione da ultimo indicate
dall’U.L. di codesto Ministero, deve ritenersi ormai verificata.
Tali conclusioni non sembrano assoggettabili a ripensamento alla luce
dell’appunto fatto pervenire per le vie brevi dall’Ufficio Legislativo a sostegno
della tesi contraria.
Sostiene innanzitutto l’U.L. di codesto Ministero che l’art. 28 comma 2
del decr. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 risulta abrogato dall’art. 72 del D.Lgs. 20
marzo 2001, n. 165. Si sostiene pertanto, che poiché tale disposizione non può
considerarsi una modifica bensì una innovazione del precedente art. 28 del
D.Lgs. n. 29/93, la previsione di cui al citato art. 39 comma 13, troverebbe
applicazione solo per le procedure concorsuali bandite sotto la vigenza del
decreto n. 29/93 e che, pertanto, per i concorsi banditi in tempi successivi tornerebbe
ad operare il regime generale della decorrenza dalla pubblicazione.
A tale riguardo si osserva che, nel caso di specie, il concorso per esame
di cui si chiede di valutare la perdurante efficacia della graduatoria – a quanto
risulta dalla documentazione esaminata – risulta essere stato bandito con
D.D. 16 giugno 1997 e successivo D.D. 12 febbraio 1998 (come si evince
dalla nota del 27 giugno 2005 del Dipartimento dei Beni archivistici e librari
prot. 7722) e che, pertanto, lo stesso rientra nel periodo di vigenza dell’art.
28 comma secondo del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Con ulteriori argomentazioni, inoltre, l’Ufficio Legislativo fa presente
che in base all’interpretazione letterale dell’art. 39, comma 13 sopra richia-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 267
mato, si dovrebbe ipotizzare un duplice ordine di effetti nascenti dalla graduatoria,
di cui alcuni insorgenti a far data dalla approvazione, distinti da
altri decorrenti dalla data di pubblicazione. Sarebbe infatti possibile per
l’Amministrazione attingere immediatamente dalla graduatoria secondo l’ordine
degli idonei là dove non sarebbero iniziati a decorrere i termini per l’impugnativa
stante la mancata pubblicazione.
Tuttavia, a ben vedere, fermo restando che dall’approvazione e dalla pubblicazione
discendono effetti diversi, ricollegabili alla diversa natura dei due atti
come sopra chiarita, una vera e propria distorsione del sistema si verifica proprio
là dove alla approvazione non segue nei tempi tecnici la pubblicazione
della graduatoria, secondo le previsioni generali di legge e degli stessi bandi di
concorso. (Nel caso sottoposto all’attenzione di questo G.U. in relazione al concorso
bandito con D.D. 16 giugno 1997 integrato con D.D. 12 febbraio 1998, la
graduatoria approvata nel 1998 non risulta che sia stata ancora pubblicata).
L’osservazione sopra esposta, dunque, a parere di questo G.U. sembra
piuttosto confermare la tesi qui accolta nel senso che, leggendo il termine
“approvazione” di cui testualmente all’art. 39, comma 13 della legge n. 447/97
come equivalente a “pubblicazione” – con la conseguenza che solo da quest
’ultimo atto della procedura concorsuale decorra il termine di efficacia della
graduatoria – detta efficacia finirebbe con l’essere protratta sine die proprio nei
casi in cui l’Amministrazione non provveda all’obbligo di pubblicazione in tal
modo vanificando il senso e la portata precettiva della disposizione in esame.
Si ritiene, pertanto, di dover dare risposta negativa anche al quesito da
ultimo esaminato».
A.G.S.– Parere del 20 febbraio 2006, n.20934.
Rimborso spese di difesa in relazione a procedimenti penali per i dipendenti
e associati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (consultivo
n.50685/05, avvocato C. Sica).
«Questa Avvocatura Generale ritiene che la soluzione dl problema posto
non vada ricercata – nella fattispecie – nell’art. 73 del C.C.N.L. del 1998, né
nell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 (conv. con legge n. 135 del 1997), ma nell
’art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979 da ritenere tuttora applicabile in quanto
non soppresso esplicitamente né implicitamente (neppure dal citato art. 73,
questo aggiungendo la copertura assicurativa collettiva per responsabilità
civile verso i terzi e ivi prevedendo – nell’ambito di tale copertura – anche
gli oneri di assistenza legale, in tal modo sgravando l’Istituto del relativo
obbligo di rimborso).
Il problema è, quindi, verificare se il termine “dipendenti”, di cui al citato
art. 19, possa essere esteso anche ai soggetti che operano in favore
dell’INFN quali associati con incarico.
La risposta è positiva, in quanto si è sempre data (relativamente alla
tematica in esame) equiparazione tra dipendente (inteso quale personale
assunto) e agente ovvero incaricato in via onoraria ovvero – e comunque –
268 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
soggetto che opera nell’interesse dell’Ente o Amministrazione con titolo
legittimante (in tale categoria rientrano certamente gli associati).
Inoltre, nella fattispecie, l’art. 3 del Regolamento dell’INFN comprende
espressamente tra “il personale” dell’Ente anche il “personale dipendente da
… mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica”, nel quale vanno
inquadrati gli associati».
A.G.S.– Parere del 20 febbraio 2006, n. 20947.
ICE – Costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico
cui affidare in via diretta l’appalto per il servizio di progettazione e realizzazione
di stands fieristici (consultivo 17895/05, avvocato C. Sica).
«Codesto Istituto, perseguendo la finalità di una maggiore flessibilità operativa
e convenienza economica, ha rappresentato la volontà di costituire una
società mista a prevalente capitale ICE e minusvalente capitale enti fieristici cui
affidare la realizzazione e la gestione di vari tipi di iniziative promozionali che
la interessano, nonché la gestione concorsuale delle eventuali procedure ad evidenza
pubblica per l’affidamento a soggetti terzi di dette iniziative.
Questa Avvocatura Generale ritiene consentito l’affidamento ipotizzato
nella nota in riscontro nei limiti che seguono.
L’art. 3, comma 2, della legge n. 68 del 1997 e l’art. 29, comma 1 lett.
b), della legge n. 448 del 2001 consentono a codesto Ente di poter costituire
soggetti di diritto privato per il miglior conseguimento dei fini istituzionali,
anche in termini di razionalizzazione organizzativa.
In tema, la giurisprudenza comunitaria (in particolare la sentenza della
Corte di Giustizia Europea, Sez. I, dell’11 gennaio 2005, in Causa C-26/03)
ha riconosciuto la possibilità per un’Autorità pubblica, che sia
un’Amministrazione aggiudicatrice, di adempiere ai compiti di interesse
pubblico ad essa incombenti mediante proprie strutture amministrative, tecniche
o di altro tipo; ovvero, attraverso un’entità giuridicamente distinta
sulla quale, però, l’Amministrazione aggiudicatrice eserciti un controllo
analogo a quello che essa esercita sulle proprie strutture e tale entità realizzi
la parte più importante della propria attività con l’Autorità o le Autorità
pubbliche che la partecipano e la controllano.
Per contro, secondo diverso orientamento comunitario, la partecipazione,
anche minoritaria, di un’impresa privata o di un privato al capitale di una
società alla quale partecipi anche l’Amministrazione aggiudicatrice esclude
che tale Amministrazione possa esercitare un controllo analogo a quello che
essa esercita sulle proprie strutture. Infatti, qualunque investimento privato
in un’impresa obbedisce all’interesse privato e persegue obiettivi che non
sono di interesse pubblico, laddove il rapporto tra un’Autorità pubblica e le
sue strutture sottostà esclusivamente ad esigenze proprie del perseguimento
di obiettivi di interesse pubblico.
L’impostazione di cui alla citata sentenza in Causa C-26/03 appare allo
stato prevalere nel recente orientamento comunitario sulla questione; né esso
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 269
appare inciso (con particolare riguardo alla fattispecie oggetto del presente
parere) dalla più recente sentenza della medesima Corte di Giustizia
Europea, Sez. I, del 13 ottobre 2005, in Causa C-458/03, poiché questa sentenza
è relativa ad un caso assai particolare ed effettivamente contrastante
con i principi della concorrenza.
Infatti, in tale caso si trattava della costituzione di una società per azioni
– nata dalla trasformazione di un’azienda speciale di un comune – che
contestualmente aveva mutato oggetto sociale e ambito territoriale di attivit
à (esteso anche all’estero), nonché priva di controllo gestionale da parte dell
’ente territoriale e aperta – nell’immediato futuro – alla partecipazione
incondizionata di altri soggetti giuridici privati. Cioè, in realtà, di una societ
à svolgente pura attività imprenditoriale nel libero mercato.
Nella giurisprudenza nazionale, un consolidato orientamento (in particolare,
per tutte, Consiglio di Stato, sentenza n. 3672/05) ritiene soddisfatto
il requisito del “controllo analogo” anche in presenza di partecipazioni
societarie tra più enti pubblici o tra enti pubblici e soci privati di
minoranza, purché questi ultimi siano selezionati con procedure ad evidenza
pubblica.
L’ultima ipotesi, cioè la costituzione di una società di tipo misto partecipata
da enti pubblici e soci privati, è ammessa espressamente nel caso in
cui a tale società venga affidata la gestione di un servizio che possa costituire
oggetto di concessione di pubblico servizio. Peraltro, identica ratio è possibile
rinvenire anche nel caso di appalto di servizi.
Infatti, ove l’atto costitutivo e lo statuto della costituenda società mista prevedano
riserve o meccanismi di nomina degli organi di amministrazione e controllo
(che consentano il rispetto del principio comunitario di “controllo analogo
” a quello sulle strutture amministrative), nonché l’immodificabilità dell’oggetto
sociale determinato in coerenza con la finalità pubblica dell’Amministrazione
interessata, la quale deve ovviamente detenere più del 50% del capitale
sociale e rappresentare per la società mista la destinataria principale – se non
esclusiva – dell’attività societaria, appare consentita la partecipazione di soggetti
privati, ferma la loro scelta a mezzo di procedura a evidenza pubblica.
Appare, tuttavia, prudente – allo stato e tenuto conto che non si è ancora
formata una giurisprudenza comunitaria consolidata – che la partecipazione
(come detto necessariamente minoritaria) al capitale della società venga
consentita solo ad enti pubblici e/o fieristici.
Da ultimo, resta a dire che, nel caso la costituenda società abbia a svolgere
– per espressa limitazione statutaria – solo la funzione di stazione appaltante
per conto di codesto Ente e, quindi, bandisca gare ad evidenza pubblica
relative ai servizi e ai beni per cui è corrispondenza, nulla quaestio”.
A.G.S. – Parere del 2 marzo 2006, n.25994.
Croce Rossa Italiana – Nomine dirigenziali – Rappresentanza processuale
– Poteri del Direttore Generale e del Commissario liquidatore (consultivo
n. 36705/05, avvocato M. Russo).
270 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
«(Omissis) Il quesito proposto dal Direttore Generale della Croce Rossa
Italiana si articola, a ben vedere, in due distinti aspetti.
Il primo attiene all’individuazione del soggetto legittimato, fra lo stesso
Direttore Generale ed il Commissario Straordinario, al conferimento di incarichi
dirigenziali ed alla stipula dei relativi contratti nella vigenza dello
Statuto approvato con D.P.C.M. 208/02; trattasi di questione emersa in occasione
di alcuni ricorsi giurisdizionali ex art. 700 c.p.c. (proposti con distinti
atti dalla dott. F. e dal dott. C. – ct 34255/05, avv. dello Stato D’Elia e ct.
37664/05, avv. dello Stato M. Russo), definiti in sede cautelare in senso sfavorevole
ai ricorrenti;
il secondo attiene, invece, all’individuazione del soggetto titolare della
rappresentanza processuale dell’Associazione Croce Rossa Italiana.
Per quanto attiene al primo dei suesposti profili, ci si limita a rilevare che
la tesi ritenuta corretta dalla Scrivente, e come tale sostenuta in giudizio, è
nel senso che il conferimento degli incarichi dirigenziali rientri fra le competenze
del Commissario Straordinario.
Ed infatti, con D.P.C.M. del 18 aprile 2003, l’Avv. Maurizio Scelli è stato
nominato Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana della Croce
Rossa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art.
57, dell’allora vigente Statuto che, testualmente, prevedeva:“in caso di impossibilit
à di funzionamento dell’Ente, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, è nominato un commissario
che assume poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”.
Ai sensi del sopra menzionato decreto, “durante tale periodo il Commissario
straordinario provvederà – d’intesa con i Ministeri vigilanti – , alla
riorganizzazione della struttura centrale e territoriale della Croce Rossa
Italiana, anche attraverso le necessarie modifiche del vigente Statuto”.
Insomma, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto della CRI vigente all’epoca
dei fatti oggetto del contendere, è in caso di impossibilità di funzionamento
dell’Ente che viene nominato un Commissario straordinario che “assume i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”.
In assenza di qualsiasi limitazione desumibile da tale norma, si deve ritenere,
pertanto, anche a voler prescindere dall’ipotesi di un’assunzione da
parte del Commissario di tutte le funzioni statutariamente attribuite agli
organi della Croce Rossa Italiana, che il Commissario non operi solo in sostituzione
degli organi di “governo” dell’Ente, ma assuma, virtualmente, tutte
le competenze (quali che ne siano ordinariamente gli organi titolari) necessarie
per la realizzazione dello scopo per il quale i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione sono conferiti; ossia quello di assicurare il funzionamento
dell’Ente in condizioni eccezionali, mediante l’esercizio di tutti i
poteri attribuiti agli organi della C.R.I., in vista e per il tempo necessario al
ripristino dell’ordinaria vita statutaria.
In coerenza con tale impostazione, la distinzione tra i poteri sopra specificati,
prevista dall’art. 16 dello Statuto (indirizzo e controllo, da una parte,
e gestione dall’altra) e dall’art. 4, d.lgs. 165/2001 è da ritenersi, pertanto,
derogata dall’art. 57 dello Statuto (norma formalmente equiparata all’art. 16,
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 271
ma a carattere speciale), in ragione dell’eccezionalità del regime commissariale
ed attesa comunque la prevalenza del superiore interesse al buon funzionamento
dell’Ente. Né v’è contraddizione fra quanto fin qui esposto e
quanto osservato dalla Scrivente alla pag. 9 della memoria depositata al
T.A.R. nel ricorso n. reg. 5362, richiamata dal Direttore Generale nella nota
in riferimento a sostegno di posizioni opposte a quelle riportate sopra.
Ed invero, la circostanza che al Direttore Generale non sia stata revocata
la nomina e, quindi, le funzioni in materia di spesa e rappresentanza di cui
all’art. 27, non preclude comunque al Commissario Straordinario – in presenza
di una contingente difficile situazione gestionale – di riassumere, nell
’interesse dell’Ente, in capo a sé i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La titolarità del Commissario Straordinario nel conferire incarichi dirigenziali
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 è stata, del resto, confermata
da condivisibile, esaustivo parere reso con nota prot. 23863 del 22 giugno
2005 dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, già noto alla Croce Rossa Italiana ed in particolare al Direttore
Generale.
In ogni caso, la posizione sostenuta al riguardo dalla Scrivente, sarà sottoposta
al vaglio dei giudici quando saranno trattati nel merito i ricorsi preceduti
dalle istanze cautelari sopra richiamate (beninteso, sempre che i ricorrenti
si determinino nel senso di coltivarli).
Venendo, ora, al secondo aspetto del quesito, sul quale si è altresì acquisito
l’avviso del Ministero della Salute in qualità di organo vigilante, si svolgono
le seguenti osservazioni.
La problematica dell’individuazione del soggetto titolare della rappresentanza
processuale della Croce Rossa Italiana rileva nel suo duplice aspetto
di:
– Individuazione del titolare del potere deliberativo in ordine alla proposizione
di azione od alla resistenza in sede giudiziale;
– Individuazione del soggetto titolare della legittimazione processuale,
vale a dire competente a rappresentare nel procedimento giurisdizionale la
Croce Rossa Italiana;
– e deve essere affrontata alla luce del nuovo Statuto, approvato con
D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005, attualmente in vigore.
In particolare, vengono in considerazione le seguenti norme del citato
Statuto:
– art. 23 lettera h: “[il Consiglio Direttivo nazionale] detta gli indirizzi
per l’Amministrazione del patrimonio, delibera l’accettazione di lasciti, e
donazioni immobiliari, dispone l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili,
la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari”;
– art. 26 n. 3: “il Direttore Generale esercita i poteri di gestione
dell’Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e le
rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi…”.
Secondo la proposta interpretativa del Direttore Generale, le norme
sopra richiamate dovrebbero intendersi nel senso che il Direttore Generale
272 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
medesimo sia titolare, nella generalità dei casi, sia del potere deliberativo in
ordine alla condotta da tenere in relazione ad eventuali procedimenti giurisdizionali,
sia della rappresentanza dell’Associazione in sede processuale.
L’art. 23 lett. h) riserverebbe infatti, a suo dire, al Consiglio Direttivo
Nazionale solo la delibera di azioni giudiziarie (o della resistenza in azioni
attivate da altri in danno della Croce Rossa Italiana) in materia di amministrazione
patrimoniale.
A sostegno della propria posizione, il Direttore evidenzia che il tenore
letterale del citato art. 23 lett.h) deporrebbe nel senso di una precisa contestualizzazione
del potere deliberativo consiliare alla sola materia dell’amministrazione
del patrimonio; inoltre, la norma finirebbe, ove non interpretata
nel senso da lui proposto, con il realizzare una singolare quanto inaccettabile
duplicazione di competenze.
La tesi così sintetizzata non persuade.
Innanzi tutto, la ritenuta contestualizzazione dell’art. 23 lett. h) alla sola
amministrazione del patrimonio non trova adeguato sostegno né nel dato letterale
(come evidenziato anche dal Ministero della Salute nell’avviso espresso
alla Scrivente con nota del 4 agosto 2005), né tanto meno nella ratio legis.
Non nel dato letterale, in quanto in realtà l’art. 23 fa riferimento ad una
pluralità di compiti eterogenei – individuati da ciascuna lettera, dalla A) alla
N) – attribuiti al Consiglio Direttivo Nazionale nei più svariati settori, così
che non si giustifica l’opinione che ritiene “contestualizzata” alla sola materia
“amministrazione del patrimonio” la proposizione di azioni e la costituzione
nei procedimenti giudiziari.
Non nella ratio legis, posto che, alla lettera H), la norma ha inteso fare
chiaramente riferimento non già solo e genericamente all’(ordinaria) amministrazione
del patrimonio (circa la quale attribuisce al Consiglio un potere
di indirizzo, salvo quanto si dirà oltre sull’affidamento della relativa gestione,
nel rispetto di detto indirizzo, al Direttore Generale), ma più precisamente
anche alle attività di straordinaria amministrazione (tali sono, appunto,
l’accettazione di lasciti o donazioni immobiliari, gli atti di disposizione o di
acquisto di immobili, ed infine, anche la partecipazione a giudizi sia con
ruolo attivo che passivo), che al Consiglio viene riservata in via esclusiva.
La norma, inoltre, appare del tutto coerente con il successivo art. 26, che
al n. 3, attribuisce, come accennato sopra, al Direttore Generale l’esercizio
dei poteri di gestione (s’intende, ordinaria), dell’Amministrazione, nel
rispetto di quei poteri di indirizzo (“nel rispetto delle direttive del Consiglio
direttivo nazionale …”) conferiti al Consiglio direttivo nazionale dall’art 23
lett. H), nonché gli affida la rappresentanza in giudizio (beninteso, previa
delibera sulla proposizione dell’azione o – a seconda dei casi – sulla resistenza,
da parte del Consiglio direttivo ex art. 23 lett. H).
Né deve meravigliare l’interpretazione, ritenuta invece “singolare” dal
Direttore Generale, delle norme di cui all’art. 23 lett. H) e 26 n. 3 dello
Statuto, come sopra ricostruita.
Infatti, essa non realizza – a ben considerare – alcuna duplicazione di
competenze, quanto piuttosto una distinzione fra il soggetto titolare del pote-
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 273
re di deliberare circa la partecipazione a giudizi, ed il soggetto titolare della
rappresentanza in giudizio di un ente, situazione – questa – che nell’ordinamento
è tutt’altro che atipica.
Al contrario, per le persone giuridiche (si pensi, a titolo di esempio, alla
materia societaria od anche a quanto accade nel caso degli enti locali), tale
distinzione è la norma.
Anomalo sarebbe, piuttosto, scindere sia la legittimazione a deliberare
circa la partecipazione ad un giudizio, sia la rappresentanza processuale
dell’Ente, in base alla materia oggetto del contendere, a seconda che essa
attenga all’amministrazione del patrimonio o ad altro (con tutte le difficoltà
connesse alla qualificazione di ogni singola fattispecie concreta).
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere che se, nella vigenza del
nuovo Statuto, la rappresentanza processuale appartiene al Direttore
Generale, il potere deliberativo in materia appartiene piuttosto al Consiglio
Direttivo Nazionale, alle cui determinazioni il Direttore pertanto si dovrà
attenere.
Va da sé che, in presenza di una situazione di commissariamento, ex art.
51 D.P.C.M. 97/05, stante l’assunzione da parte del Commissario Straordinario
dei poteri di ordinaria (art. 26 n. 3) e straordinaria (art. 23 lett. H)
amministrazione, sia il potere deliberativo circa la partecipazione al giudizio,
sia quello di rappresentanza dell’ente in sede giudiziale si concentrano in
capo al Commissario Straordinario cui, quindi, competerà stabilire se intraprendere
un’azione giudiziale o resistervi, nonché assumere la legale rappresentanza
dell’Associazione in sede processuale».
A.G.S. – Parere del 13 marzo 2006, n.30096.
Se in materia di rimborso delle spese legali richiesto da dipendente
andato esente da condanna in giudizi inerenti a fatti ed atti connessi con il
servizio debba farsi riferimento alla normativa che sarebbe stata applicabile
al momento dei fatti ovvero a quella applicabile al momento della sentenza
definitiva (Consultivo AC 48814/05, avvocato F.Greco).
“Codesta Amministrazione ha qui trasmesso con il proprio parere contrario
la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti imputati
del reato di cui agli artt. 476, 479, 351 c.p., distinti in tre diversi capi di
imputazione, nell’ambito di procedimento penale (RG 40285 not. di reato).
Più in particolare il Tribunale di Roma con decisione n. 10157/03, depositata
il 14 giugno 2003, ha mandato assolti gli imputati.
Detta decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con
sentenza n. 2430/04, depositata il 15 maggio 2004 che ha rigettato l’appello
del P.M. proposto solo contro l’assoluzione relativa ai primi due capi di
imputazione.
La Corte di Cassazione, 5° sez., con sentenza – non ancora depositata, a
tal proposito è stato trasmesso il solo dispositivo – del 20 aprile 2005 (R.G.
36574/04) ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G.
274 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Osserva l’Amministrazione che dal tenore delle sentenze (cfr. pag. 21
decisione di I° grado e pagg. 5 e 7 sentenza di appello) assolutorie traspare
un conflitto di interessi con l’Amministrazione dato che è stato stigmatizzato
il comportamento dei dipendenti che, seppur non è stato ritenuto apprezzabile
sotto il profilo penale, lo è sotto quello disciplinare.
Codesta Amministrazione ha altresì effettuato una serie di osservazioni
sulle singole voci delle fatture pro forma redatte dai difensori.
Ancora si segnala che, per i fatti di cui è causa, l’Amministrazione è
stata destinataria di una sentenza di condanna in sede civile (cfr. sent.
1669/04 Trib. Roma) a favore del soggetto danneggiato.
Tutto ciò determina il sorgere di quel conflitto di interessi ostativo al
rimborso ai sensi dell’art. 23 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia,
che recita: “l’Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifìchi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o
amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti
nell’ espletamento del servizio e nell’ adempimento dei compiti d’ufficio
eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità
dell’Avvocatura dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione
economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che
non sussista conflitto di interesse”.
Fatte tali premesse osserva la Scrivente che gli interessati potrebbero
invocare l’art. 18 del D.L. 67/97, norma che prevede che “le spese legali
relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e con 1‘assolvimento di
obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda
la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza
nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato” essendo i fatti
accaduti prima della istituzione dell’Agenzia di cui al D.Lvo 300/2000.
Ancora la Scrivente ha sempre ritenuto che la sussistenza di profili di
responsabilità in diversi ambiti processuali e/o sostanziali non è di ostacolo
al rimborso delle spese, dovendo essere apprezzata l’attività defensionale
solo nell’ambito processuale di riferimento della sentenza liberatoria stessa
(cfr. nota 7 giugno 1998 n. 7620 cui per brevità si rinvia).
Ciò premesso, ritenuto pertanto che la questione rientra nella previsione
beneficiante, nulla osta a che venga dato corso al richiesto rimborso, previa
presentazione di fattura quietanzata, della somma di €. 10.000,00 (diecimila,
00) per ognuno dei dipendenti oltre gli accessori di legge, che nel complesso
appare essere congrua secondo quanto generalmente praticato.
Ed infatti da un lato il procedimento penale appare essere stato connotato
da questioni di ordinario rilievo giuridico fattuale e nullo allarme sociale;
dall’altro l’assoluzione non ha nemmeno portato in capo all’
Amministrazione apprezzabili conseguenze, risultando anzi al contrario una
sentenza di condanna in sede civile.
Non possono pertanto essere presi in considerazione ai fini del rimborso,
che i minimi della tariffa professionale.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 275
A questo proposito si rileva ancora che sono indicati una serie di attivit
à affatto riscontrabili e comunque in relazione alla vicenda non compiutamente
valutabili allo stato degli atti, afferendo poi a profili non connessi al
procedimento penale.
È comunque necessario che i fatti – vista la decisione del Tribunale
Civile – siano rappresentati alla Procura della Corte dei Conti competente e
che sulle somme dovute a titolo di rimborso sia comunque effettuato il fermo
sino al completo ristoro di quanto pagato alla ditta».
A.G.S. – Parere del 15 marzo 2006, n.30864.
Se il regime di impignorabilità disposto dall’art. 1, comma 294, L.
266/05 per i fondi destinati, mediante aperture di credito, a favore di funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute,
a servizi e finalità di sanità pubblica, nonchè al pagamento di emolumenti
di qualsiasisi tipo comunque dovuti al personale amministrativo o di spese
per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, sia applicabile alle procedure
esecutive intraprese prima dell’entrata in vigore della norma; condotta
processuale da tenere nei casi in cui un atto di pignoramento presso
terzi abbia vincolato somme ricadenti nella previsione di cui all’art. 1,
comma 294, L. 266/05; indicazioni circa le modalità secondo cui la Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato debba, in tale ipotesi, rendere la
dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. (consultivo n. 4718/06, avvocato M.
Russo).
«Si fa riferimento al quesito (…) avente ad oggetto la norma di cui
all’art. 1 comma 294 legge 266/05, con la quale è stato stabilito: “I fondi
destinati, mediante aperture di credito, a favore di funzionari delegati
degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, a servizi e finalit
à di sanità pubblica, nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi
tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e
forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata”.
In relazione alla problematica inerente l’applicabilità o meno della
norma in oggetto ai pignoramenti notificati in epoca antecedente all’entrata
in vigore della stessa, si osserva che il tenore letterale della disposizione (“i
fondi ... non sono soggetti ad esecuzione forzata”) autorizza a ritenerne l’applicabilit
à anche ai pignoramenti notificati antecedentemente, per i quali la
procedura di esecuzione non sia ancora terminata.
Di conseguenza, in relazione a tali procedure, sarà opportuno proporre
opposizione avverso il primo atto di esecuzione posto in essere in epoca
successiva alla data di entrata in vigore della norma in questione, rispettando
comunque per cautela, ove possibile, il termine previsto dall’art. 617
c.p.c.
Nel caso in cui venga emessa un’ordinanza di assegnazione che presenti
contenuto decisorio di segno sfavorevole all’Amministrazione, la stessa
dovrà, invece, essere impugnata nei termini e modi ordinari.
276 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Quanto alla rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità disposta dall’art. 1,
294° comma, legge 266/05, nonché della conseguente nullità del pignoramento,
si osserva quanto segue.
La tesi è senz’altro sostenibile in giudizio, ed anzi si raccomanda di
sfruttarla in tutti i casi in cui ciò si renda opportuno.
Tuttavia, non pare opportuno affidare esclusivamente al rilievo d’ufficio
della nullità dell’atto impeditivo la tutela dell’interesse dell’Amministrazione
esecutata.
Infatti – se è vero che la sentenza della Corte di Cassazione n. 5761/99,
richiamata da codesta Avvocatura, ha affermato il principio per cui l’impignorabilit
à di somme normativamente stabilita nell’interesse pubblico è rilevabile
ex officio – tuttavia, non può trascurarsi la considerazione che trattasi
di pronuncia isolata, non constando altri casi in cui la Suprema Corte sia
stata chiamata a pronunciarsi su analoga questione.
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha ritenuto (sez. I n. 1150
dell’11 febbraio 1999) che “…il rimedio dell’opposizione all’esecuzione relativa
alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile ex art 615 c.p.c.,
soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva si sia consumata, per effetto
dell’avvenuta espropriazione (e senza che il termine per la sua proposizione
possa prolungarsi con riferimento al diverso termine stabilito per l’opposizione
di cui all’art. 617 c.p.c. instaurata avverso la medesima ordinanza). A tal
proposito, strutturandosi l’ordinanza di assegnazione del bene pignorato
…come l’atto conclusivo del procedimento espropriativo, deve ritenersi
che l’opposizione all’esecuzione possa proporsi soltanto fino a che non risulti
pronunciato detto provvedimento…all’esito del quale nessuna opposizione che
riguardi il profilo dell’impignorabilità dei beni risulterà più legittimamente
proponibile”. Tale affermazione di principio è indicativa del rischio che – ove
il giudice non dovesse rilevare d’ufficio la nullità del pignoramento (sul che non
esiste ancora un consolidato orientamento della giurisprudenza, come detto
sopra) – risulti di fatto precluso ogni rimedio per fare valere l’impignorabilità
come motivo di opposizione all’esecuzione nelle forme previste dal c.p.c.
Ne discende che – onde prevenire l’eventualità che il giudice non rilevi
d’ufficio l’impignorabilità delle somme – è opportuno che l’Avvocatura, nell
’interesse dell’Amministrazione esecutata, si attivi tempestivamente, nelle
forme di rito, per formulare opposizione all’esecuzione, eccependo così l’impignorabilit
à delle somme sottoposte a vincolo.
Alla Banca d’Italia – che rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nell’esercizio
delle funzioni di Tesoreria provinciale dello Stato – si raccomanda
ad ogni buon fine di evidenziare, nei casi in cui ricorra tale eventualità, la circostanza
che le somme presso di essa esistenti ricadono nell’ambito di previsione
dell’art. 1, 294° comma, legge 266/05».
A.G.S. – Parere del 16 marzo 2006, n.31293.
Regime IVA applicabile alle operazioni di cessione di incarichi contestuali
alla cessione d’azienda o marchi d’azienda (consultivo n.6121/06,
avvocato G. De Bellis).
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 277
«Codesta Agenzia ha chiesto il parere della Scrivente in ordine alla corretta
interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 3 comma 2 n. 2
del d.P.R. n. 633/72 in forza del quale “Costituiscono inoltre prestazioni di
servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) …. 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti
”.
In particolare si è posto il problema dell’assoggettabilità o meno ad IVA
della cessione di un marchio allorché venga ceduto unitamente ad un’azienda
o ramo di azienda, operazione questa esclusa dal campo di applicazione
dell’IVA.
Al riguardo questa Avvocatura osserva quanto segue.
L’art. 2 comma 3 del d.P.R. n. 633/72 prevede che “Non sono considerate
cessioni di beni: a) …..; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno
per oggetto aziende o rami di azienda”.
La disposizione trova il suo fondamento nell’art. 5 n. 8 della direttiva
77/388/CEE, in forza del quale “In caso di trasferimento a titolo oneroso o
gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità
totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l’operazione
come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente.
Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare
distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto
passivo totale”.
Il legislatore nazionale si è quindi avvalso della facoltà concessa dal
citato art. 5 n. 8 escludendo la cessione d’azienda dal campo di applicazione
dell’IVA.
La ratio della disposizione è stata individuata dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, nell’esigenza di “consentire agli Stati membri di
agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli
ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato,
che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione
dell’ IVA versata a monte” (sentenza 27 novembre 2003 in causa C-
497/01 Zita, punto 39).
Orbene, dal raffronto tra le due disposizioni del d.P.R. n. 633/72 sopra
citate, si evince come la prima (art. 2 comma 3 lett. b) che esclude la natura
di cessione di beni dei conferimenti o delle cessioni di azienda, sia da
ritenersi speciale, tutte le volte in cui queste ultime siano ricomprese nell
’ambito di una cessione (o di un conferimento) d’azienda, rispetto alla
seconda (art. 3 comma 2 n. 2) che qualifica le cessioni di opere dell’ingegno
come prestazioni di servizi.
La volontà del legislatore espressa nella prima norma è infatti quella di
sottrarre del tutto dal campo di applicazione dell’IVA (escludendone la
natura di cessione di beni) il trasferimento di una azienda, cioè di quel
278 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
“complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa
” (art. 2555 c.c.).
E proprio la citata sentenza della Corte di Giustizia 27 novembre 2003
ha anche chiarito che “la nozione di «trasferimento a titolo oneroso o gratuito
o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale
o parziale di beni» [art. 5 n. 8 direttiva 77/388/CEE] deve essere interpretata
nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una
parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente,
immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una
parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma
non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti.
” (punto 40).
La Corte chiarisce ancora in via generale che la discrezionalità degli
Stati sussiste solo nella scelta di avvalersi dell’art. 5 n. 8 della direttiva
77/388/CEE, ma che una volta esercitata tale scelta lo Stato membro “deve
applicare la regola della non avvenuta cessione a qualsiasi trasferimento
di una universalità totale o parziale di beni e non può quindi limitare l’applicazione
della detta regola solo ad alcuni dei detti trasferimenti, tranne
che alle condizioni previste nella seconda frase dello stesso numero”
(punto 31).
È opportuno ricordare che per giurisprudenza ormai costante della
Suprema Corte, la direttiva n. 77/388/CEE “deve essere considerata il testo
fondamentale in materia di IVA e le cui disposizioni prevalgono, ove incondizionate
e sufficientemente precise, sul diritto nazionale o, comunque, forniscono
indicazioni vincolanti per l’interpretazione di tale diritto” (Cass.
Sez. Trib. 15 ottobre 2001 n. 12547).
In conclusione si ritiene che la disposizione contenuta nell’art. 3
comma 2 n. 2. b) del d.P.R. n. 633/72 debba trovare applicazione nei soli
casi in cui la cessione di opere dell’ingegno avvenga al di fuori della cessione
(o conferimento) di un’azienda o di un ramo d’azienda.
A tale conclusione non si ritiene possano essere di ostacolo le sentenze
n. 4452 e 4974/2003 (peraltro di contenuto pressochè identico) della
Suprema Corte in quanto, al di là della motivazione delle stesse, risultano
essere state emesse in epoca anteriore alla citata sentenza 27 novembre
2003 della Corte di Giustizia».
A.G.S. – Parere del 24 aprile 2006, n. 45911.
Incidenza sulle disposizioni degli artt. 17 quinques, 86 e 115 TULPS
della legislazione in materia di trasferimento delle competenze amministrative
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali (L. 59/97; D.Lgs
112/98; L.cost. 3/2001 e L. 131/2003). Se la competenza per l’irrogazione
delle sanzioni amministrative previste per la violazione degli artt. 86 e 115
TULPS e 186 del relativo regolamento di esecuzione sia rimasta allo Stato,
ovvero sia trasferita agli Enti Locali (consultivo n. 2031/05, avvocato
Quattrone).
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 279
«La questione sottoposta al vaglio di questa Avvocatura consiste nell’individuazione
dell’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative
per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 86 (in relazione pure
all’art. 186 del Reg. di esecuzione) e 115 del TULPS. La questione si pone
poiché l’art. 17 quinques, introdotto nel TULPS dall’art. 3 del D.Lgs.
480/94, prevede, in combinato-disposto con l’art. 17 bis, che per le violazioni
di cui si tratta il rapporto è presentato al Prefetto; la norma (in relazione
all’art. 17 legge 689/81, richiamato dall’art. 17 ter TULPS) individua, cioè,
nel Prefetto l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni, laddove la
competenza amministrativa nelle materie di cui agli artt. 86 e 115 sarebbe
stata dismessa dallo Stato a favore delle Autonomie locali.
Il Ministero dell’Interno richiama sul punto la Corte Costituzionale, la
quale, intervenuta sull’art. 17 quinques con la sentenza n. 115 del 7 aprile 1995,
nell’ambito delle norme di riferimento sottoposte al suo vaglio, in rapporto ad
alcune, ha dichiarato l’incostituzionalità del ridetto art. 17 quinques nella parte
in cui prevede che sia presentato al Prefetto anziché all’ufficio regionale competente
il rapporto sulla violazione; in rapporto ad altre, invece, ha dichiarato
la questione di legittimità infondata. Fra le norme dedotte nella questione di
legittimità costituzionale non rientrano quelle in esame, sicché, per gli artt. 86
e 115 TULPS, la questione della spettanza della competenza sanzionatoria è
rimasta impregiudicata e si pone tuttora come oggetto di studio.
Sembra a questa Avvocatura che la disamina del quesito posto non possa
che prendere le mosse dal principio generale, riaffermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 115 del 1995, ed asse portante della decisione,
del parallelismo, nell’ambito della funzione amministrativa, della competenza
sanzionatoria e della competenza nella materia che la previsione sanzionatoria
presidia, attesa 1’ accessorietà della sanzione rispetto alla norma primaria
e, quindi, della funzione sanzionatoria rispetto alla competenza amministrativa
cui la sanzione si riferisce.
Tale principio si rinviene nell’affermazione, contenuta nella richiamata
sentenza, secondo cui “la ripartizione fra Stato e regioni del potere di irrogare
sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle
competenze in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono”.
Si tratta allora di verificare – del resto seguendo il modus procedendi
della stessa Corte – se le competenze nelle materie di cui agli artt. 86 e 115
TULPS siano state trasferite dallo Stato alle regioni (o agli enti locali),
oppure no.
In tale quadro si osserva che 1, art. 86 TULPS si occupa delle licenze per
gli esercizi pubblici, mentre l’art. 115 delle licenze in materia di agenzie, le
cui relative tipologie sono indicate dalle stesse norme in via meramente
esemplificativa e non esaustiva dell’ambito materiale che le ricomprende.
Nella versione originaria del TULPS la competenza al rilascio di tali
licenze è attribuita al Questore.
Sul versante sanzionatorio, 1’ art. 17 bis prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui (fra gli altri) agli
artt. 86 e 115 TULPS.
280 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’art. 17 ter contempla, per le violazioni di cui si tratta, due distinti procedimenti:
uno essenzialmente finalizzato all’irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, cui è funzionale il rapporto previsto all’art. 17
legge 689/81; un altro diretto all’adozione di un ordine inibitorio della condotta
trasgressiva o dell’attività autorizzata (3° comma), da parte dell’autorit
à competente al rilascio dell’autorizzazione.
L’art. 17 quinques individua nel Prefetto 1’ autorità cui va trasmesso il
rapporto per le violazioni di che trattasi (ai fini, deve ritenersi, dell’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 17 bis).
Tale ultima norma, riconoscendo una competenza sanzionatoria generale al
Prefetto per le violazioni di cui all’art. 17 bis, a prescindere dalla competenza
nella specifica materia, si sovrappone all’art. 17 legge 689/81, il quale tende ad
attribuire la competenza sanzionatoria allo Stato, ovvero alle regioni, alle province
o ai comuni secondo, tendenzialmente, la competenza in materia.
Occorre allora verificare come sull’assetto normativo concernente il profilo
dell’allocazione delle competenze amministrative di cui al ridetto
TULPS, per le materie oggetto della presente disamina, abbia inciso la legislazione
successiva, riguardante il trasferimento di competenze amministrative
dallo Stato alle Autonomie locali.
Il Ministero dell’Interno, nella nota in riferimento, richiama 1’ art. 158
del D.Lgs. 112/98, il quale, com’ è noto, ha attuato i principi della devoluzione
amministrativa posti dalla legge 59/97. L’art. 158, al 2° comma, stabilisce
che le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni di polizia
amministrativa nelle materie ad essi trasferite o attribuite, e che la delega
delle funzioni dallo Stato alle regioni (e da queste agli enti locali) comprende
anche l’esercizio delle connesse funzioni di polizia amministrativa. Il
principio estrapolabile da tale norma è che le funzioni di polizia amministrativa
si accompagnano sempre, allo stesso titolo di competenza, alle funzioni
amministrative nelle materie alle quali si riferiscono.
Deve, tuttavia, osservarsi che la funzione di polizia amministrativa,
come peraltro definita dall’art. 159 D.Lgs. 112/98, non esaurisce l’ambito
della funzione sanzionatoria; in particolare, non pare che la funzione di polizia
amministrativa, che è diretta essenzialmente a prevenire e a reprimere i
danni e i pregiudizi che ai terzi possono derivare dallo svolgimento delle attivit
à autorizzate, possa ricomprendere la funzione sanzionatoria stricto sensu,
ovvero la funzione con cui, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, 1’
amministrazione punisce 1’infrazione amministrativa in sé considerata, con
una misura che, mutuando una terminologia penalistica, assume, secondo i
casi, funzione retributiva e generalpreventiva (es. sanzione pecuniaria),
ovvero specialpreventiva (es. sanzione interdittiva).
È, quindi, ad un diverso criterio di ricerca che deve farsi riferimento per
la soluzione della questione posta. Tale criterio è offerto, unitamente al principio
del parallelismo di cui s’ è detto in premessa, dall’art. 1, 2° comma del
D.Lgs. 112/98, il quale fissa, quale principio orientativo della c.d. devolution,
quello della completezza e dell’integralità delle funzioni amministrative
trasferite:
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 281
“Salva diversa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento
comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse
e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli
altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia
amministrativa”.
Si appalesa allora determinante, ai fini della definizione della questione
posta, verificare se le funzioni di cui agli artt. 86 e 115 TULPS siano state trasferite
dallo Stato alle regioni o agli enti locali e se, in ipotesi, siano state previste,
in tali materie, deroghe esplicite riguardo alla funzione sanzionatoria.
Art. 86 – Per quanto concerne il rilascio delle licenze per i pubblici esercizi
risultano trasferite ai comuni, per effetto dell’art. 19, 1 comma, n. 8 del
d.P.R. 616/77, le competenze in materia di rilascio di licenze “per alberghi,
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed altri
esercizi in cui si vendono o si consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche
per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di
rimessa di autoveicoli o di vetture e simili”.
Art. 115 – Con riferimento alle competenze previste dall’art. 115 in
materia di agenzie, 1’art. 163, 2° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 112/98 ha
trasferito ai comuni le competenze amministrative in materia di “rilascio
delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni,
mostre e fiere campionarie, di cui all’art. 115 TULPS (b), e le agenzie d’affari
di cui all’art. 115 TULPS, ad esclusione di quelle relative all’attività di
recupero crediti, pubblici incanti,agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni
” (d).
Come è possibile vedere dal confronto delle norme richiamate, non tutti
i settori di materie collocabili negli artt. 86 e 115 TULPS possono dirsi
“dismessi” dallo Stato a favore delle Autonomie locali.
In particolare, debbono ritenersi rimaste in capo allo Stato le competenze
nelle materie di seguito indicate.
Con riferimento all’art. 86, le competenze in materia di rilascio delle
licenze per gli esercizi in cui si vendono o si consumano bevande alcoliche
(1° e 2° comma dell’art. 86), nonché per 1’ attività di distribuzione e di gestione
di apparecchi automatici, semiautomatici, ecc..., e per 1’ esercizio di sale
da gioco pubbliche in cui siano installati tali apparecchi (3° comma dell’art.
86, introdotto dall’art. 37, 2°comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Con riferimento all’art. 115 debbono ritenersi rimaste in capo allo Stato
le competenze in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio delle agenzie
d’ affari relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni, rimanendo, altresì, incardinate in capo
allo Stato, in materia di esposizioni e fiere, le competenze di cui all’art. 40
del D.Lgs. 112/98.
Pertanto, nei casi concreti riconducibili a tali categorie materiali, il
Prefetto dovrà trattenere il rapporto sulle trasgressioni sanzionabili.
Rimane salvo il potere statale in materia, la cui connessa funzione di
tutela, definita come cura dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza, e che si esplica
282 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
mediante 1’ adozione di misure preventive e repressive (art. 159 del D.Lgs.
112/98), viene conservata allo Stato dall’art. 1, comma 3, lett.l), legge 59/97.
Resta da far cenno, a soli fini di completezza, venendo in rilievo essenzialmente
questioni de iure condendo, all’incidenza sull’assetto normativo
appena ricostruito della riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla
L.C. 3/2001, la quale segna, sul piano della funzione amministrativa, la
costituzionalizzazione dei principi posti dalla c.d. Legge Bassanini.
V’è da registrare, in tale ambito, lo spostamento del “centro” della funzione
amministrativa dallo Stato (e dalle regioni) ai comuni, i quali diventeranno,
nella futura attuazione normativa, e sulla falsariga dei principi di sussidiariet
à, differenziazione ed adeguatezza, titolari della funzione amministrativa
lato sensu considerata.
Nelle more dell’attuazione della riforma costituzionale, tuttavia,
l’Amministrazione potrà far leva sull’art. 7, 6° comma, legge 131/2003, il
quale stabilisce che “le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate
secondo le attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti, fatti salvi gli effetti
delle eventuali pronunce della Corte costituzionale».
A.G.S. – Parere del 24 aprile 2006, n.45924.
Se i dipendenti dell’Ente Parco Val Grande e, in generale, i dipendenti
degli Enti Parco nazionali siano soggetti a contribuzione obbligatoria nei
confronti dell’INPS o dell’INPDAP (consultivo n.63276/05, avvocato M.E.
Scaramucci).
«Codesta Avvocatura ha chiesto di conoscere se i dipendenti dell’Ente
Parco Val Grande siano assoggettati a contribuzione nei confronti dell’INPS
o dell’INPDAP.
In particolare il quesito è stato posto in riferimento ad una dipendente, trasferita
al Parco dal Comune di V. mediante procedure di mobilità, che aveva
chiesto il mantenimento della posizione contributiva presso l’INPDAP.
Interpellato in proposito, detto Istituto ha fatto presente al Parco la
necessità di apertura della posizione contributiva per tutti i dipendenti, fin
dalla data della sua costituzione (19 febbraio 1994), e la necessità di trasferire
i contributi fino al mese di dicembre 2002 versati all’INPS.
Quest’ultimo ha, invece, rifiutato il rimborso dei contributi versati per il
periodo 19 febbraio 1994 –30 novembre 2002, affermando che la contribuzione
dei dipendenti dell’Ente Parco nazionale Val Grande deve restare legittimamente
acquisita all’INPS, non essendo gli Enti parco nazionali annoverabili
tra gli enti pubblici locali.
Quanto sopra premesso, si osserva quanto segue.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, in
attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali,
ha dettato i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale (art.1).
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 283
Il Titolo II della legge, intitolato Aree Naturali Protette Nazionali,
all’art. 8, prevede che i parchi nazionali individuati e delimitati secondo le
modalità di cui all’art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero
dell’Ambiente, sentita la Regione.
L’art. 9, n.1, prevede che l’Ente parco ha personalità di diritto pubblico,
sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell’Ambiente.
Il n. 13 della stessa norma dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
L’art. 34 dispone: Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a)Cilento e Vallo di Diano;
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d)Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
L’Ente parco nazionale della Val Grande è stato istituito e delimitato in
via definitiva con d.P.R. 23 novembre 1993, pubblicato nella G.U. 19 febbraio
1994, al cui art. 1 è ribadito che all’Ente si applicano le disposizioni di
cui alla legge 70/1975, ed è inserito nella tabella IV allegata alla predetta
legge, ovvero tra gli Enti preposti a servizi di pubblico interesse.
L’art 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, infine, così definisce
le amministrazioni pubbliche:
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Per quanto riguarda gli “Enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali” menzionati nel predetto comma, un elenco degli stessi, anche se
non esaustivo, è contenuto nella tabella allegata alla legge 70/1975 che, per
l’appunto, comprende anche i parchi istituiti ai sensi della legge 394/1991, e
tra di essi, il parco della Val Grande.
Alla luce delle soprarichiamate disposizioni normative può dunque
affermasi che l’Ente Parco Val grande è un ente pubblico, senza finalità di
lucro, avendo per scopo la salvaguardia delle bellezze naturali del territorio,
che beneficia del finanziamento pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell’Ambiente.
284 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il rapporto di lavoro con il parco, per le finalità proprie dell’ente e l’inserimento
nell’organizzazione dei servizi di persone idonee retribuite a scadenze
mensili, costituisce a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego.
Ne consegue che l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti dell’Ente
parco Val Grande non può che essere di competenza dell’INPDAP, anzitutto
in quanto l’art. 1 del D.Lvo 30 giugno 1994, n. 479, adottato in attuazione
della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed
assistenza, dispone (art.1) che: “Il presente decreto legislativo determina
principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:
a) l’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, per quanto
attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
b) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per quanto attiene
alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori
autonomi;...”.
Inoltre, l’art. 14 della legge 70/1975 aveva disposto che finchè non sarà
provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri
unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati
nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sulla
assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono
trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano l’esclusione o
l’esonero dall’assicurazione stessa.
A tale riguardo appaiono condivisibili le osservazioni formulate dallo
stesso INPDAP e dalla Ragioneria generale dello Stato, nel senso che il personale
degli Enti parco debba essere iscritto al regime pensionistico (gestione
ex CPDEL).
Infatti, gli Enti parco, per la loro tipologia, oltre che funzionali al
Ministero dell’Ambiente, possono essere considerati anche Enti strumentali
della Regione, considerato che l’art. 1, n. 5, della legge 394/1991 dispone
che : “nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi
dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (cui si aggiungono oggi gli artt. 3 e 4 del d.P.R. 383/1994)
e l’art. 2, n. 7 della stessa legge recita: “la classificazione e l’istituzione dei
parchi nazionali e delle riserve naturali statali terrestri, fluviali e lacunali,
sono effettuate d’intesa con le regioni”.
Per completezza di esposizione si fa, peraltro, rilevare che gli Enti parco
sono assoggettati alla iscrizione presso l’INPDAP in relazione all’assicurazione
per invalidità, vecchiaia e superstiti, mentre la c.d. contribuzione residua,
quale il contributo di malattia e di maternità, resta di competenza
dell’INPS.
Infatti, a seguito della riforma sanitaria attuata con la legge 833/1978,
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l’INPS è subentrato a tutti i precedenti
Enti mutualistici nella gestione della assicurazione malattia, sicchè
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 285
all’INPS (ex art. 74 legge 833/1978 e 14 legge 155/1981) è demandata la
riscossione del contributo di malattia già spettante ai soppressi enti mutualistici
e alle gestioni per l’assistenza di malattia degli enti previdenziali (cfr.
Cass., sez. Lav., Sent. n. 10042 del 10 luglio 2002).
L’INPS deve quindi restituire all’INPDAP solo i contributi sinora versati
ai fini della assicurazione generale.
Poichè non sembra possibile definire bonariamente la vicenda, si render
à necessario adire le vie giudiziarie per ottenere la condanna dell’INPS alla
restituzione dei contributi illegittimamente percepiti».
A.G.S. – Comunicazione di servizio 20 aprile 2006, n. 68 – Circolare
n.24/2006 – prot. 45294, 45295.
Regolamento di competenza – Sentenza del Consiglio di Stato del 20
dicembre 2005 n.7199.
«Si trasmette l’allegata decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato
inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con condanna alle spese, in quanto non notificato
al controinteressato (non costituito) e notificato prima del deposito del
ricorso introduttivo. Tale pronuncia è intervenuta nonostante l’Avvocatura
Generale avesse evidenziato, in sede di discussione, che né nell’epigrafe del
ricorso introduttivo del giudizio, né nella relata di notifica vi era alcuna indicazione
circa l’esistenza di un controinteressato, tanto più che la notifica a quest
’ultimo era avvenuta solo dopo quella all’amministrazione statale.
In attesa di un auspicabile ripensamento del Consiglio di Stato in ordine
alla questione risolta dalla citata decisione – peraltro non conforme ad una
precedente pronuncia della stessa Sezione che aveva accolto analogo ricorso
per regolamento di competenza “considerato che l’omessa notifica del regolamento
di competenza al controinteressato non vale a determinarne l’inammissibilit
à, posto che nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio non
risulta indicato il soggetto controinteressato e che, dunque, il Ministero non
poteva conoscere l’esistenza di quella parte (peraltro non necessaria)
“(C.d.S., sez. quarta, n. 252 del 20 gennaio 2004) – i ricorsi per regolamento
di competenza andranno sempre proposti dopo il deposito del ricorso
introduttivo e previa verifica (anche presso la Segreteria del T.A.R., ove non
dovesse risultare dalla copia notificata del ricorso stesso) circa l’esistenza di
uno o più controinteressati.
L’Avvocato Generale dello Stato Oscar Fiumara».
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, decisione 20 dicembre 2005 n.7199 – Ministero
della Giustizia (cont.51361/05, Avv. dello Stato W. Ferrante) c/ A.S. (Avv.ti F. Lanocita, G.
Paladino, M. Annunziata)
“Fatto – Il dott. A. S., che aveva partecipato alla prova di selezione informatica propedeutica
al concorso per duecento posti di notaio indetto con decreto n. 71 del 30 settembre
2004 del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministeri della Giustizia, con
286 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
ricorso giurisdizionale notificato il 26 maggio 2005 ha chiesto al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania l’annullamento: a) del provvedimento implicito di non idoneità
relativo alla prova di selezione informatica; b) del provvedimento implicito di esclusione
dalla partecipazione alla prova scritta del medesimo concorso; c) della graduatoria dei candidati;
d) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso, per quanto
di ragione, del bando di concorso sopra indicato.
L’impugnativa è incentrata su di un solo articolato motivo, rubricato “violazione e falsa
applicazione di legge (artt. 2, 3 e ss., legge 241/90; D.M. Giustizia 24 dicembre 1997 n. 74)
– eccesso di potere (carenza del presupposto – ingiustizia ed irrazionalità manifesta – travisamento
dei fatti – sviamento della funzione tipica – disparità di trattamento).
Il Ministero della giustizia, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di
competenza, con atto notificato alla controparte in data 3 giugno 2005, deducendo che è
stato impugnato un atto emesso da un’autorità centrale dello Stato (decreto dirigenziale del
Ministero) valevole per tutto il territorio nazionale, la cui cognizione è riservata alla competenza
territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
In mancanza dell’adesione della controparte, l’adito Tribunale, sez. I, con ordinanza n. 154
del 23 giugno 2005, stante la non manifesta infondatezza dell’eccezione formulata, ha disposto
la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza.
Il dott. A.S. si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità del regolamento di
competenza per non essere stato notificato al controinteressato ritualmente evocato nel giudizio
innanzi al Tribunale amministrativo regionale asseritamente incompetente, sia per
essere stato notificato prima ancora del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Diritto – Il ricorso è inammissibile.
L’articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che “l’istanza
per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che
non vi abbiano aderito”.
È stato precisato dalla giurisprudenza che con l’espressione “tutte le parti in causa” si
intende fare riferimento a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque
presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento
competenza (ex pluribus, C.d.S. sez. IV, 7 maggio 2001, n. 2556; 7 settembre 2000, n.
4375; 6 marzo 1996, n. 294; 13 novembre 1995, n. 908; 22 gennaio 1991, n. 27); le peculiari
esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di
competenza e la perentorietà del termine fissato all’articolo 31 in questione escludono, d’altra
parte, che il Collegio possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., sez. IV, 21 giugno
2001, n. 3332; 2 febbraio 2000, n. 541; 12 novembre 1996, n. 1559; 5 giugno 1991, n. 479).
Orbene, nel caso all’esame della Sezione, risulta che il Ministero della Giustizia ha
notificato l’istanza di regolamento di competenza solo al ricorrente dott. A.S. e non anche
alla dott.ssa L. C., cui invece il ricorrente aveva regolarmente notificato l’atto introduttivo
del giudizio, quale controinteressata.
Né vale sostenere, come propugnato nel corso della odierna discussione dall’avvocato
dello Stato, che né nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio, né nella relata di notifica
vi era alcuna indicazione circa un controinteressata, tanto più che la notifica a quest’ultima
sarebbe avvenuta solo dopo quella all’amministrazione statale.
È sufficiente rilevare al riguardo poiché il ricorso per regolamento di competenza può
essere proposto dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l’amministrazione
avrebbe ben potuto verificare la effettiva circostanza della intervenuta notifica del ricorso
anche ad un controinteressata.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 287
In conclusione, l’accertata violazione del disposto di cui al terzo comma dell’articolo
31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, determina l’inammissibilità del regolamento di
competenza.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando,
sul ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero della
Giustizia, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’amministrazione statale al pagamento in favore della parte costituita in
questa fase di giudizio (dott. A. S.) delle spese e degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.500,00 ( euro millecinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2005”.
A.G.S. - Comunicazione di servizio 24 aprile 2006, n. 69 – Circolare
n.26/06, Prot. 46276, 46283.
Contenzioso in materia di beni culturali e paesaggistici.
«Si trasmette l’allegata Direttiva n. 2/2006 del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici che impartisce disposizioni agli uffici centrali e periferici
per l’efficace trattazione del contenzioso in materia, anche in relazione
ai rapporti con l’Avvocatura Generale e le Avvocature Distrettuali.
L’elenco degli uffici periferici e dei relativi preposti, corredati di indirizzo
e recapiti telefonici e telematici, viene allegato per le Avvocature
Distrettuali e per i componenti della IV sezione dell’Avvocatura Generale.
I dati relativi alle Direzioni Generali e alle Soprintendenze sono comunque
disponibili sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
(www.beniculturali.it), cliccando su “ministero” e poi su “organigramma”.
L’Avvocato Generale dello Stato Oscar Fiumara».
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici – Servizio IV – giuridico contenzioso e attività didattica - Direttiva n.
2/2006 – Prot. BCPS04/34.01.10/5455 del 24 marzo 2006.
Trattazione del contenzioso da parte degli uffici centrali e periferici del Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici.
“Al fine di omogeneizzare e semplificare l’attività degli uffici dipartimentali centrali e
periferici in materia di contenzioso, si ritiene d’impartire le seguenti disposizioni, alla luce
del riparto di competenze delineato nella detta materia dal sistema normativo previsto dalle
disposizioni recate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, dal regolamento di organizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. n. 173/2004, nonché
dal D.M. 24 settembre 2004, modificato da ultimo dal D.M. 17 febbraio 2006, in corso di
registrazione presso la Corte dei Conti.
Gli uffici territoriali in indirizzo vorranno, pertanto, procedere secondo le disposizioni
qui emanate.
E’ fatta salva, naturalmente, la facoltà dei Direttori regionali di impartire ai
Soprintendenti di settore ulteriori disposizioni in merito, in coerenza con la presente direttiva.
288 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Uffici dipartimentali competenti alla trattazione del contenzioso.
Le competenti Avvocature dello Stato, per la difesa in giudizio di questa Amministrazione,
hanno richiesto di individuare con chiarezza gli uffici competenti alla trattazione del
contenzioso. Al riguardo si ribadisce che la trattazione dei ricorsi giurisdizionali avverso
provvedimenti afferenti le materie di attribuzione di questo Dipartimento è di competenza
degli uffici che hanno esperito l’istruttoria, anche nei casi in cui i ricorsi stessi siano stati
presentati agli organi Centrali.
Agli Uffici che hanno emanato il provvedimento impugnato è comunque riservata la
facoltà di integrare il rapporto informativo, in qualsiasi momento, fornendo alla competente
Avvocatura gli atti e gli ulteriori elementi ritenuti eventualmente necessari.
Come più avanti diffusamente esplicitato, i relativi rapporti informativi dovranno essere
trasmessi contemporaneamente alla competente Avvocatura, alle Direzioni regionali e
sempre ai competenti Servizi delle Direzioni generali.
Le Direzioni regionali e/o le Direzioni generali valuteranno l’opportunità di fornire
integrazioni a riguardo.
Per quanto attiene specificatamente al contenzioso in materia di paesaggio, è opportuno
rammentare il contenuto della circolare n. DIP. GU/02.113/1429 del 21 febbraio 2005,
comunque nuovamente acclusa (allegato 1), nella quale è stato chiarito che, dal dettato delle
disposizioni contenute nel Capo IV della Parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
deriva la competenza delle Soprintendenze in materia di gestione dei beni paesaggistici,
fatte salve, naturalmente, le previsioni dell’articolo 20, comma 4, lettere q), r), s) t) del
citato d.P.R. n. 173 del 2004.
Al Servizio IV del Dipartimento sono affidati i seguenti compiti in materia di ricorsi in
sede giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato:
– coordinamento delle attività poste in essere dalle Direzioni Generali e regionali;
– trattazione delle problematiche comuni e/o particolari segnalate dalle Direzioni generali
e regionali;
– trattazione delle problematiche comuni segnalate dalle Direzioni generali e/o da
Direzioni regionali;
– trattazione dei quesiti;
– verifica degli orientamenti giurisprudenziali e segnalazione di pronunce di rilievo;
– segnalazione di testi di dottrina di particolare interesse;
– redazione e diffusione di una bibliografia e di una sitografia con aggiornamento biennale;
– organizzazione di incontri di informazione per il personale sulla nuova legislazione
e/o su particolari tematiche di comune interesse.
Modalità di trattazione dei ricorsi giurisdizionali.
Nella trattazione dei ricorsi si dovranno osservare le seguenti modalità:
1) Ricorsi al TAR. al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, appelli al Consiglio
di Stato, atti di citazione in sede civile.
L’Ufficio dipartimentale che ha curato l’istruttoria del provvedimento impugnato dovrà
inviare alla competente Avvocatura quanto dalla stessa richiesto e comunque:
– copia dell’atto impugnato;
– copia di tutti gli atti correlati, ivi compresa la documentazione grafica e fotografica;
– una relazione articolata sulla fattispecie che contenga puntuali elementi di controdeduzione
con riferimento ad ogni singolo motivo di ricorso.
Gli stessi atti dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale e sempre al Servizio
della Direzione Generale competente per materia.
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 289
Ordinanze e sentenze: La ricezione di ordinanze o di sentenze inviate dai competenti
tribunali o dalle Avvocature, ovvero dai Servizi delle Direzioni generali del Dipartimento
comporta i seguenti adempimenti:
a) ordinanze che accolgono la richiesta di sospensione del provvedimento ministeriale
impugnato. In questo caso devono essere tempestivamente forniti alla competente
Avvocatura tutti gli atti e gli elementi utili a valutare l’opportunità di impugnare l’ordinanza,
informando contestualmente la Direzione regionale e sempre il Servizio della Direzione
Generale competente per materia.
b) ordinanze che respingono la richiesta di sospensione del provvedimento ministeriale
impugnato. Copia della ordinanza, deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al
Servizio della Direzione generale competente per materia, se non già informati dall’Avvocatura.
Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell’ordinanza deve
essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che, nella more dell’emanazione
della sentenza, siano consentiti interventi, opere o azioni che incidano sul bene vincolato.
c) ordinanze o sentenze di tutti gli organi giurisdizionali indicati al punto 1 che dispongano
incombenti istruttori a carico di uffici ministeriali. In questo caso l’ufficio dipartimentale
al quale la vigente normativa affida la competenza deve inoltrare con la massima urgenza
gli atti e/o gli elementi indicati nella stessa ordinanza, trasmettendoli contestualmente
anche alla competente Avvocatura e tenendo sempre informati degli sviluppi la Direzione
regionale ed il Servizio della Direzione generale competente per materia.
d) sentenze di merito favorevoli a questa Amministrazione. In questo caso copia della
decisione, deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al Servizio della Direzione
generale competente per materia, se non già informati dall’Avvocatura. All’Avvocatura
devono comunque anche essere richieste notizie sul passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell’ordinanza deve
essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che nelle more dell’eventuale
impugnativa di controparte con richiesta di sospensione della decisione, siano consentiti
interventi, opere o azioni che incidano sul bene vincolato.
e) sentenze sfavorevoli a questa Amministrazione. In questo caso devono essere tempestivamente
forniti all’Avvocatura tutti gli atti e gli elementi utili a valutare l’opportunità
di impugnare la sentenza. Copia della nota di trasmissione deve essere contestualmente
indirizzata alla Direzione regionale e sempre al Servizio della Direzione generale, competente
per materia.
Per quanto attiene alle ordinanze ed alle sentenze del Consiglio di Stato si dovrà così
procedere:
1) le ordinanze e le sentenze favorevoli a questa Amministrazione devono essere inviate
anche alla Direzione regionale e al competente Servizio della Direzione generale, se non
già informati dall’Avvocatura.
Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell’ordinanza deve
essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che siano consentiti interventi,
opere o azioni che incidano sul bene vincolato.
2) le sentenze sfavorevoli a questa Amministrazione devono essere inserite nel rispettivo
fascicolo. Copia della decisione deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al
Servizio della Direzione generale competente per materia, se non già informati
dall’Avvocatura.
2) Ricorsi amministrativi ex articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(cfr. anche gli articoli 47. 69 e 128)
290 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Al riguardo, nel richiamare il contenuto della direttiva n. 3 prot. 2589 del 17 marzo
2005 e della delega attribuita con circolare n. GIU/02.106/6670 dell’8 giugno 2005 comunque
nuovamente accluse (allegati n. 2 e 3), si ribadisce alle Direzioni generali che lo schema
di decisione deve essere inoltrato alla firma del Capo del Dipartimento per il tramite del
Servizio IV. Lo stesso Servizio provvederà alla notifica dell’atto, trasmettendone copia conforme
anche alla Direzione generale competente.
3) Ricorsi al Presidente della Repubblica (d.P.R. n.1199/1971)
L’istruttoria dei ricorsi al Capo dello Stato spetta agli uffici che hanno emanato l’atto
impugnato. Pertanto tali uffici provvederanno a trasmettere al Servizio della Direzione
generale competente per materia:
– l’originale del ricorso straordinario laddove ricevuto;
– l’atto impugnato e tutti gli atti correlati, ivi compresa la documentazione grafica e
fotografica;
– puntuali controdeduzioni con riferimento ai motivi di ricorso, previa integrazione, ove
necessario, del contraddittorio con i controinteressati e/o i cointeressati, ove individuabili.
La Direzione generale provvederà a predisporre, a firma del Direttore generale, la relazione
al Ministro, inviandone copia anche al Servizio IV del Dipartimento.
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, la Direzione generale curerà i successivi
adempimenti, fino alla notifica del d.P.R..
Copia del d.P.R. e del relativo parere del Consiglio di Stato dovranno essere inoltrati
anche al Servizio IV del Dipartimento.
Spese di giudizio
In merito alle spese di giudizio indicate in sentenza, o comunque derivanti da un contenzioso,
ivi compresi i danni in qualunque sede giudiziaria richiesti ed ottenuti da controparte,
si rammenta quanto più volte chiarito per iscritto e per le vie brevi.
a) Le spese indicate a favore del ricorrente devono essere tempestivamente pagate dall
’ufficio che ha emanato l’atto, utilizzando la procedura del conto sospeso, con riserva di
ripetizione all’esito dell’eventuale appello.
La tempestività del pagamento è indispensabile ad evitare che la controparte proceda
ad atti di precetto, con un aggravio di spese per l’Amministrazione.
La nota di trasmissione del titolo di pagamento alla competente Tesoreria dovrà essere
indirizzata anche al creditore.
Dopo la quietanza da parte del creditore, l’ufficio provvederà a trasmettere al Servizio della
Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio 2006:
– copia della sentenza;
– copia del titolo di pagamento quietanzato;
– ogni ulteriore atto ritenuto utile;
– la dichiarazione che per la medesima spesa non sono stati richiesti fondi.
Le Direzioni generali provvederanno ad emettere i dovuti ordini di accreditamento.
La stessa procedura dovrà essere seguita per i pagamenti indicati dall’Autorità giudiziaria
a favore di periti nominati dalla stessa.
b) Le richieste di pagamento di onorario formulate dalle Avvocature dello Stato e pervenute
direttamente all’ufficio periferico dovranno invece essere inoltrate al Servizio della
Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio
2006, corredate dei seguenti atti:
– Copia della nota di richiesta dell’Avvocatura
– Copia della sentenza
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 291
– L’originale della parcella dell’Avvocatura debitamente firmata e vistata
Il Servizio competente provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a favore
delle Avvocature, fino ad esaurimento della somma assegnata complessivamente alla
Direzione generale sul capitolo 2294.
Esaurita la disponibilità di cassa, la Direzione generale provvederà a predisporre periodicamente
le dovute richieste a firma del Ministro di assegnazione in termini di competenza
e di cassa delle somme necessarie. Le richieste verranno inoltrate alla firma del Ministro
dal Servizio II del Dipartimento.
Le richieste firmate dal Ministro saranno trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dal Servizio II del Dipartimento per il tramite dell’Ufficio Centrale del bilancio.
Lo stesso Servizio II provvederà ad inoltrare alle Direzioni Generali le note di assegnazione
delle somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, affinché provvedano
ai successivi adempimenti secondo la procedura sopradescritta.
c) Le parcelle di consulenti tecnici nominati dall’Amministrazione saranno a carico
dell’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
d) Richieste di rifusione per spese legali da parte di dipendenti dell’Amministrazione
prosciolti all’esito di procedimenti giudiziari, (ivi compresi i procedimenti svoltisi dinanzi
alla Corte dei conti)
Preliminarmente, si rammenta come l’Avvocatura Generale dello Stato abbia più volte
chiarito che il rimborso non è dovuto laddove l’Autorità giudiziaria rilevi l’avvenuta scadenza
dei termini.
Nel sottolineare la necessità di garantire la riservatezza degli atti, si indica la procedura
da seguire.
L’interessato dovrà produrre all’ufficio di appartenenza apposita richiesta di rifusione
corredata dai seguenti atti:
– Copia della sentenza passata in giudicato, ovvero dell’atto di archiviazione
– Originale della parcella del legale compilata in ogni parte e debitamente quietanzata.
L’ufficio che riceve l’istanza provvederà ad inoltrare tutta la documentazione in copia
conforme all’Avvocatura competente per ottenere il visto di congruità sulla parcella legale.
Acquisito il visto, l’ufficio inoltrerà tutti gli atti sopraelencati ed il visto stesso al Servizio
della Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio
2006.
Il Servizio provvederà ad emettere i dovuti ordinativi di Pagamento nella misura indicata
dall’Avvocatura nel proprio visto.
Infine si rammenta che la materia del contenzioso del lavoro afferisce al Dipartimento
per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione- Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione- Servizio IV.
e) Atti di precetto
L’ufficio competente al pagamento della somma per la quale è stato prodotto atto di
precetto deve provvedere ad acquisire il visto di congruità dell’Avvocatura dello Stato
inviando alla stessa:
– copia della sentenza o comunque dell’atto dal quale deriva il credito della controparte;
– l’originale dell’atto di precetto con carico di restituzione.
Acquisito il visto, l’ufficio provvederà ad emettere i dovuti ordinativi di pagamento
nella misura indicata dall’Avvocatura.
f) Decreti ingiuntivi
Laddove gli uffici ricevano decreti ingiuntivi di pagamento, devono procedere a con-
292 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
sultare l’Avvocatura dello Stato competente al riguardo, fornendo tutti gli atti e gli elementi
utili alla difesa dell’Amministrazione.
g) Atti di pignoramento
L’ufficio competente al pagamento della somma per la quale è stato prodotto atto di
pignoramento dovrà compiere i dovuti adempimenti, mentre l’ufficio presso il quale sono
state reperite le somme dovute, se diverso dal primo, sarà tenuto a rendere la dichiarazione
all’udienza disposta dall’Autorità giudiziaria.
Atale riguardo si evidenzia che per gli atti di pignoramento la competente procura della
Corte dei conti, provvede ad avviare le indagini per l’accertamento delle eventuali responsabilit
à in materia di danno all’erario.
Infine si evidenzia che, in carenza di fondi, per i pagamenti urgenti anche le Direzioni
generali possono emettere ordinativi di pagamento secondo la procedura in conto
sospeso.
Atti di citazione per procedimenti penali nei quali l’Amministrazione è ritenuta parte
offesa dal reato ipotizzato dall’Autorità giudiziaria.
Alle udienze per i procedimenti penali sono chiamati a partecipare i Soprintendenti ai
quali è affidata la tutela del territorio, ovvero i Direttori regionali laddove identificabili quali
organi competenti alla fattispecie. Per la partecipazione alle udienze possono essere delegati
i funzionari, preferibilmente quelli di zona, con delega piena a manifestare l’avviso
dell’Amministrazione.
Laddove particolari evenienze o impegni sopraggiunti impediscano di essere presenti
in udienza, è indispensabile relazionare all’Autorità giudiziaria ed alla competente
Avvocatura dello Stato sulla situazione vincolistica dell’area e/o del bene tutelato, fornendo
ogni elemento eventualmente conosciuto sulla vicenda.
Casi particolari e peraltro rari sono invece quelli per i quali la competente Avvocatura,
ovvero lo stesso ufficio ministeriale rinvengono danni talmente gravi causati ad un bene protetto
dalle azioni dei soggetti imputati, da richiedere la costituzione di parte civile di questa
Amministrazione per ottenere la rifusione del danno.
Sarà cura dell’Ufficio periferico competente far pervenire all’Avvocatura ed al Servizio
della Direzione generale competente tutti gli atti ed elementi utili per richiedere l’autorizzazione
alla costituzione di parte civile ai sensi della legge n. 3 del 1991.
Richieste di patrocinio erariale formulate da dipendenti dell’Amministrazione per
essere difesi in giudizio.
Come è noto i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indagati in procedimenti
penali per presunti reati commessi nell’esercizio delle funzioni, possono formulare istanza
per essere difesi in giudizio dalle Avvocature dello Stato.
Anche per questa fattispecie si sottolinea la necessità di garantire la riservatezza degli atti.
Gli interessati devono procedere secondo le seguenti modalità:
Laddove gli indagati siano dipendenti o dirigenti di seconda fascia degli uffici periferici
dovranno inviare alla Direzione regionale o generale competente per materia, per il tramite
del Soprintendente, i seguenti atti:
– istanza di patrocinio erariale;
– copia dell’atto di citazione dell’Autorità giudiziaria;
– copia di tutti gli atti inerenti la fattispecie ed i reati contestati nell’atto di citazione;
puntuale relazione rispetto alle contestazioni mosse.
La Direzione regionale o generale competente provvederà ad esprimere il proprio avviso,
inoltrando, per tempestività d’azione, gli stessi atti contestualmente al Dipartimento per la
I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 293
ricerca, l’innovazione e l’organizzazione- Direzione generale per gli affari generali, il bilancio,
le risorse umane e la formazione - Servizio IV ed all’Avvocatura Generale dello Stato.
Laddove le indagini coinvolgano Dirigenti di prima fascia del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici, gli stessi produrranno l’istanza sopracitata ed i relativi atti al Capo
Dipartimento che provvederà ad esprimere il proprio avviso ai Capo del Dipartimento per
la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione, inoltrando per tempestività d’azione, gli stessi
atti contestualmente all’Avvocatura Generale dello Stato.
Atti di diffida
In merito si evidenzia la necessità di fornire puntuali e tempestive risposte al diffidante,
nelle quali vengano indicati i provvedimenti eventualmente adottati, le procedure, le
competenze, nonché i parametri normativi di riferimento relativi all’oggetto della diffida.
Alla presente direttiva vengono acclusi modelli di lettere da utilizzare dagli uffici territoriali
in indirizzo per espletare le procedure sopradescritte (omissis).
Tanto si comunica, all’Avvocatura Generale ed alle Avvocature Distrettuali dello Stato
alle quali si inoltra in allegato l’elenco degli uffici incardinati in questo Dipartimento, contenente
i recapiti di ogni struttura.
Tanto si comunica altresì agli organi di collaborazione del Ministro, al Capo del
Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione ed al Servizio Controllo
Interno, per opportuna conoscenza.
Il Capo Dipartimento Prof. Francesco Sicilia”.
294 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’evoluzione della tutela cautelare
nel processo amministrativo
di Giuseppe Baldanza
SOMMARIO: 1. La tutela cautelare del privato nei confronti della P. A.
nel processo amministrativo: dal principio romanistico del “mittite ambo
rem” alla funzione assicurativa della misura cautelare.– 2. Il dibattito dottrinario
e giurisprudenziale, influenzato dalle istanze comunitarie, sulla possibile
interpretazione evolutiva dell’originario dettato dell’art. 21 della
legge n. 1034/1971. In particolare, la sospensiva nei confronti degli atti
negativi e dei comportamenti inerti della P. A. – 3. La tutela atipica e propulsiva
viene positivizzata con la legge n. 205/2000 di riforma del processo
amministrativo e, in particolare, dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, così
modellato sulla falsariga dell’art. 700 c.p.c.– 4. La nuova frontiera del giudizio
cautelare: la tutela cautelare ante causam da assicurare anche nel processo
amministrativo secondo la giurisprudenza comunitaria. – 5. Considerazioni
conclusive.
1. La tutela cautelare del privato nei confronti della P. A. nel processo amministrativo:
dal principio romanistico del “mittite ambo rem” alla funzione
assicurativa della misura cautelare.
Il fine cui è preordinato lo strumento cautelare in seno al processo amministrativo
è quello di porre impedimento a possibili danni non riparabili,
derivanti dal tempo occorrente per la definizione del giudizio, di fronte
all’immediata produzione di effetti del provvedimento o del comportamento
dell’Amministrazione (1).
D O T T R I N A
(1) In tal senso si è espresso di recente il Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6301.
Atteso che l’impugnazione di un provvedimento amministrativo non
sospende, almeno automaticamente, l’esecutività del medesimo, è fortemente
sentita, nel nostro ordinamento, l’esigenza di garantire che il privato ricorrente,
il quale possa vantare una pretesa fondata, quantomeno in termini probabilistici,
non abbia a soffrire del tempo necessario per addivenire ad una
pronuncia satisfattiva, in omaggio al principio della pienezza ed effettività
della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., nonché al principio del
giusto processo di cui all’art. 111 Cost., mutuato dall’ordinamento comunitario,
in base al quale, tra l’altro, occorre assicurare ai cittadini una durata
ragionevole dei giudizi.
Ne consegue una particolare rilevanza del processo cautelare che
diviene il momento centrale della causa perché in tale sede si riesce ad
avere quell’anticipo di giustizia che poi diventerà definitiva quando vi sarà
la sentenza sul merito.
L’ordinanza cautelare rappresenta lo strumento che tradizionalmente la
giustizia amministrativa ha utilizzato, fin dalla sua nascita, per sospendere
l’efficacia di un provvedimento amministrativo impugnato davanti al giudice
amministrativo. Non è una coincidenza che la giustizia amministrativa
sia nata nel nostro Paese nel 1889 con l’istituzione della IV Sezione giurisdizionale
del Consiglio di Stato perché, all’epoca, vi fu la necessità impellente
di creare uno Stato liberale che considerasse rilevante il principio di
legalità nell’operato della P. A.
Dalla lontana legge istitutiva della giustizia amministrativa (legge n.
5992/1889) fino ai giorni nostri, il giudizio cautelare amministrativo è
stato interessato da poche norme: infatti, dal 1889 dobbiamo attendere il
1924, quando venne redatto il T.U. 1054 che, all’art. 39, prevedeva le
gravi ragioni come presupposto per sospendere in sede cautelare il provvedimento
amministrativo impugnato; dobbiamo giungere al 1948, quando
si stabilì che la decisione cautelare dovesse vestire i panni dell’ordinanza
e pervenire al 1950 perché venisse stabilito normativamente che, in
sede di discussione delle domande incidentali cautelari, davanti al collegio,
gli avvocati difensori potessero essere ascoltati, qualora ne avessero
fatto richiesta.
Avvicinandoci a tempi più recenti, la legge n. 1034/1971, istitutiva dei
T.A.R., ha previsto, tra l’altro, l’obbligo di motivare l’ordinanza di sospensiva
ed ha sostituito il presupposto del danno grave e irreparabile alle gravi
ragioni, di cui al citato art. 39 del T.U. 1054/1924.
Com’è noto, per ottenere la concessione di una misura cautelare, debbono
ricorrere i due tradizionali presupposti del periculum in mora e del fumus
boni iuris.
Il primo concerne il rischio che, nelle more del giudizio, dall’esecuzione
dell’atto impugnato derivino danni gravi ed irreparabili per il ricorrente, per
cui la valutazione del giudice riguarderà la verosimiglianza del pericolo, che
può sopravvenire e rendere più difficile o impossibile la tutela del diritto (2).
296 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(2) Si veda, ad esempio, CAIANIELLO V., Diritto processuale amministrativo, 2004, 698-699.
Il secondo attiene ad un giudizio positivo, in termini probabilistici, circa
l’esistenza del diritto controverso, sulla base di una sommaria delibazione (3).
L’ordinanza cautelare presenta il carattere della strumentalità al giudizio
di merito in quanto evita che gli effetti dello stesso possano essere vanificati
dal decorso del tempo ma, allo stesso tempo, è caducata se l’azione principale
è ritenuta infondata o anche quando i provvedimenti principali non
sfocino in una pronuncia di merito (4).
È, altresì, provvisoria, posto che, se vengono meno i presupposti originari
della stessa, essa può essere successivamente revocata o modificata dal
giudice amministrativo, ed anche interinale perché si ha la cessazione dei
suoi effetti con la pronuncia della sentenza di merito, non essendo ammesse
misure cautelari con effetti irreversibili.
Va precisato che, ad ogni modo, la decisione cautelare, anche ove concessa,
non pregiudica la decisione del ricorso, che può anche essere poi ritenuto
infondato.
Può affermarsi che l’ordinanza di sospensiva, come tradizionalmente intesa
ed applicata, cioè finalizzata a paralizzare gli effetti dell’atto amministrativo
impugnato, con conseguente nullità e inefficacia dei successivi atti amministrativi
rispetto ai quali l’atto impugnato si pone come presupposto (5), può
ricondursi al principio romanistico del mittite ambo rem: aspettiamo la sentenza
di merito e, nel frattempo, congediamo la controversia.
Ma è chiaro che ciò poteva andare bene quando il processo cautelare aveva
come oggetto interessi legittimi di tipo oppositivo, come nel caso di espropriazione
per pubblica utilità. Oggi, invece, sono divenuti prevalenti, nella nostra
società, gli interessi legittimi pretensivi, la cui lesione comporta un pregiudizio
ritenuto ormai risarcibile, a partire dalla storica sentenza n. 500 del 1999
delle Sezioni Unite della Cassazione, ed idoneo ad integrare il presupposto del
grave e irreparabile danno necessario per la concessione della sospensiva.
Questa, pertanto, in tali ultime ipotesi, se consistente nella mera sospensione
dell’atto impugnato mediante il congelamento dei relativi effetti, non
riesce più a tutelare a pieno il privato, che, ad esempio, nel caso di atti di
diniego, avrà bisogno di un’ordinanza di tipo propulsivo in grado di anticipare
gli effetti della successiva sentenza di merito.
DOTTRINA 297
(3) Si veda, ad esempio, CARINGELLA F., Corso di diritto processuale amministrativo, 2003 nonch
è CAIANIELLO V., Diritto processuale amministrativo, cit., 698 ss. Tale secondo presupposto non era
espressamente previsto nell’originario dettato dell’art. 21 legge T.A.R., ma è stato il frutto dell’elaborazione
giurisprudenziale del giudice amministrativo fino a venire codificato per la prima volta nell’art.
3, comma I, della l. 205/2000, che richiede la motivazione anche sui “profili che, ad un sommario
esame, inducono una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”.
(4) Così ANDRIOLI V., Lezioni, ed. 1973, 287 e ss.
(5) In tal senso RICCI E. F., Profili della nuova tutela cautelare del privato nei confronti della
pubblica amministrazione, in Diritto processuale amministrativo, 2002, 276 ss.; PALEOLOGO G., Il giudizio
cautelare amministrativo, Padova, 1971, 241 ss.; FOLLIERI E., La cautela tipica e la sua evoluzione,
1989, 646 ss.; TRAVI A., Sospensione dell’atto amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche,
XIV, Torino, 1999, 363 ss.; TRAVI, A., La tutela cautelare nei confronti dei dinieghi di provvedimenti
e delle omissioni della P.A., in Diritto processuale amministrativo, 1999, 329 ss.
Si apre allora il dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, sulla necessità
che la sospensiva passi da strumento esclusivamente di tipo conservativo a
mezzo assicurativo, modellato sulla falsariga dell’art. 700 c.p.c. e volto a
preservare, in vista della statuizione di merito, tutti gli interessi legittimi sindacabili
dal G.A. anche mediante la propulsione dell’azione amministrativa
verso una certa direzione, del quale si dirà nel paragrafo che segue.
2. Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, influenzato dalle istanze comunitarie,
sulla possibile interpretazione evolutiva dell’originario dettato dell
’art. 21 della legge n. 1034/1971. In particolare, la sospensiva nei confronti
degli atti negativi e dei comportamenti inerti della P.A.
La limitazione alla sola sospensiva della tutela cautelare nel processo
amministrativo si presentava notevolmente angusta ed “intollerabilmente
asfittica”(6) in quanto, come detto, non era in grado di assicurare adeguata
tutela agli interessi legittimi pretesivi del privato.
Tuttavia, negli anni ’70 la giurisprudenza e buona parte della dottrina
erano ancora fermi nell’escludere rigorosamente l’ammissibilità della
sospensione degli atti negativi o di rifiuto.
A sostegno di tale assunto si affermava che la finalità del provvedimento
cautelare era di paralizzare l’attività della P.A., obbligando la stessa a non
dare esecuzione, nelle more del giudizio, al provvedimento impugnato, per
cui, ove con la sospensiva si volesse imporre alla P.A. di tenere un certo
comportamento positivo, costringendola ad emanare il provvedimento rifiutato,
si sarebbe determinata una sostituzione, non consentita dal nostro ordinamento
fondato sul principio della separazione dei poteri, del giudice
amministrativo nelle scelte discrezionali riservate alla P.A.
In secondo luogo, si sosteneva che con la misura cautelare il privato non
potesse ottenere qualche cosa di più di quanto avrebbe conseguito con l’accoglimento
del ricorso che, invece, poi, avrebbe necessitato anche dell’adeguamento
della P.A. o del giudizio di ottemperanza (7).
In altri termini, le prospettive di allargamento erano ostacolate dai due principi
sovrastanti ai provvedimenti cautelari: quelli della strumentalità e della
provvisorietà degli effetti, destinati ad essere sostituiti dalla sentenza finale,
entrambi riconducibili ad una necessaria continenza dei primi nella seconda.
298 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(6) In tali termini si esprime A. ROMANO, Tutela cautelare nel processo amministrativo e giurisdizione
di merito, in Foro Italiano, 1985, I, 2491 ss.
(7) In questo senso si veda: TOMMASEO F., I provvedimenti d’urgenza, 113 ss; C. MANDRIOLI, I
provvedimenti d’urgenza: deviazioni e proposte, in Rivista di diritto processuale, 1985, 657 ss.;
MONTESANO L., La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1985, 256 ss.; CINTIOLI, F., Osservazioni
sul nuovo processo cautelare amministrativo, in Urbanistica e Appalti, 2001, III, 237 ss.
In senso contrario A. ROMANO, Tutela cautelare, cit., 2499 ss., il quale tende ad attribuire al giudice,
in occasione della concessione della tutela cautelare, i poteri propri del giudice nel procedimento
di ottemperanza; F. G. SCOCA, Provvedimento cautelare provvedimento di merito, in AA.VV., I provvedimenti
cautelari ed urgenti in materia di energia, Milano, 1991,160, secondo il quale “nel processo
amministrativo la misura cautelare non corrisponde mai alla misura di merito, cioè alla sentenza di
merito, ma è sempre qualcosa di più”.
Nel corso degli anni ’80 tale impostazione viene rivisitata e superata da
una meritoria evoluzione pretoria sfociante nell’ampliamento del novero
delle misure cautelari ottenibili, attribuendo al G.A. in sede cautelare, in
omaggio al principio di piena ed effettiva tutela giurisdizionale di cui agli
artt. 24 e 113 Cost., un ventaglio di strumenti analogo a quello offerto dall
’art. 700 c.p.c., fino alla possibilità di sospendere un provvedimento negativo,
inizialmente solo nei casi in cui non era indispensabile l’emanazione di
un atto amministrativo (8).
L’obiezione della violazione del principio di separazione dei poteri non
veniva più ritenuta decisiva, in quanto la sindacabilità dell’attività amministrativa
è stata alla base dell’istituzione della giustizia amministrativa, affinch
é l’azione della pubblica amministrazione si mantenesse nell’ambito della
legalità e poiché si considerava necessario non ledere l’altro fondamentale
principio costituzionale della piena ed effettiva tutela giurisdizionale che non
può soccombere puntualmente, ma che va bilanciato con il primo secondo le
circostanze del caso concreto e, quindi, secondo il tipo di atto che la P.A.
deve emanare.
La cautelabilità degli interessi legittimi pretensivi è affermata anche precisandosi
che la strumentalità della misura cautelare vada intesa in senso
ampio (9), cioè con riferimento agli effetti derivanti dalle determinazioni
della P.A. recettive della sentenza di merito, anche laddove si rendesse
necessaria l’ottemperanza.
La decisione finale del processo amministrativo, infatti, non produce
solo l’eliminazione dell’atto impugnato, ma anche un effetto di ripristinazione
ed un effetto conformativo, che vincola la successiva attività dell’amministrazione
nell’esercizio del potere.
Infine, si evidenziava che la funzione anticipatoria della sospensiva
andasse riferita all’utilità finale del provvedimento conclusivo, e non a quella
meramente strumentale derivante della sentenza caducatoria di merito.
Va dato conto che a dare impulso all’esigenza di ampliare l’area del giudizio
cautelare ha concorso la Corte costituzionale che, con la sentenza n.
190 del 1985 (10), nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico
impiego (all’epoca appartenenti alla giurisdizione esclusiva del G.A. e, poi,
DOTTRINA 299
(8) In questo senso C.d.S., Ad. Pl. n. 17/1982 e Cass. S. U., n. 5063/1983 che ritengono che l’effettivit
à della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. sarebbe rimasta frustrata qualora si fosse
impedito al privato l’ottenimento della sospensione di un provvedimento negativo la cui esecuzione,
nelle more del giudizio, avrebbe potuto arrecargli un danno irreparabile, vanificando un’eventuale sentenza
di accoglimento.
(9) Si parla, al riguardo, di «strumentalità allargata» secondo la definizione di S. TARULLO, La
tutela cautelare nel processo amministrativo tra vicende interne, vicende comunitarie e prospettive di
riforma, in Foro amministrativo, 2000, 2488 ss., spec. 2526 ss.
(10) Cfr. la sentenza in Foro italiano, 1985, I, c. 1881, con nota senza titolo di A. PROTO PISANI;
in Foro italiano, 1985, I, 2492 ss., con nota di A. ROMANO, Tutela cautelare, cit.; in Giurisprudenza
italiana, 1985, I, 1297 ss., con nota di M. NIGRO, L’art. 700 c.p.c. conquista anche il processo amministrativo;
in Foro amministrativo, 1986, 1 ss., con nota di FIORILLO L., La Corte costituzionale introduce
nel processo amministrativo la tutela cautelare atipica.
devolute, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, alla cognizione
del G. O.) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21
della legge T.A.R., nella sua originaria formulazione, per contrasto con gli
artt. 113 e 3 Cost., nella parte in cui, limitando la tutela cautelare alla sola
sospensione del provvedimento impugnato, non prevedeva l’adozione di
provvedimenti cautelari più idonei (11).
Tale intervento trapiantava uno strumento cautelare modellato sulla falsariga
dell’art. 700 c.p.c., ma costituiva ancora una novità limitata rationae
materiae.
Per effetto di tale sentenza il giudice amministrativo ha potuto disporre, in
via provvisoria e cautelare, a carico della pubblica amministrazione il pagamento
di somme di denaro di cui il dipendente risultasse prima facie creditore (12).
Di qui è sorto il problema, se analoghe misure volte ad assicurare gli
effetti del ricorso fossero possibili anche nelle altre controversie su diritti
soggettivi (13).
L’esigenza di una tutela cautelare più ampia, infatti, si è poi manifestata
con maggiore evidenza con la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo di nuove materie per effetto degli artt. 33 e 34 del
D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dalla legge n. 205/2000, che, peraltro,
hanno visto ristretto il loro ambito applicativo con l’intervento della Corte
costituzionale (sentt. nn. 204 e 281 del 2004) volto a chiarire i corretti criteri
di riparto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, respingendo il criterio,
utilizzato dal legislatore, dell’attribuzione della giurisdizione per blocchi
di materie (14).
Ma, tornando ora all’avvertita esigenza di una piena ed effettiva tutela
degli interessi legittimi pretesivi, lesi da atti di diniego o dal silenzio – rifiuto
serbato dalla P.A., come accennato, anche la giurisprudenza amministrativa
ha teorizzato la possibilità di adottare misure cautelari atipiche anche di
fronte a provvedimenti di diniego.
300 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(11) Si veda sul punto DI BENEDETTO U., La tutela cautelare nel pubblico impiego e nel giudizio
amministrativo, in Foro Amministrativo, 1989, 1625.
(12) DI BENEDETTO U., Diritto amministrativo, giurisprudenza e casi pratici, Maggioli, 960 ss.
(13) Cfr. sul punto A. ROMANO, Tutela cautelare, cit., 2505 ss., M. Nigro, L’art. 700 c.p.c. conquista
anche il processo amministrativo, cit., 1300 ss.; I. F. CARAMAZZA e F. BASILICA, Appunti sulla
tutela cautelare nel processo amministrativo, in Rassegna Avvocatura Stato, 1992, II, 1ss.; M. SICA,
Provvedimenti d’urgenza e giudizio cautelare amministrativo, in Giurisprudenza Italiana, 1986, IV,
69 ss.; E. M. BARBIERI, Sulla strumentalità del processo cautelare amministrativo, in Foro amministrativo,
1987, 3173 ss.
(14) La Consulta si è espressa con riferimento all’ambito della giurisdizione esclusiva ma ha
espresso dei principi aventi una portata più ampia, affermando la giurisdizione amministrativa ogni
qual volta la P.A. agisca in veste di autorità, cioè esercitando un potere autoritativo funzionale, di cui
è indice la sussistenza di un procedimento amministrativo, residuando, invece, la giurisdizione ordinaria
nelle ipotesi in cui l’Amministrazione abbia posto in esere comportamenti meramente materiali.
Sul punto si veda, ex plurimis, BENINI S., nota a Corte cost. n. 204/2004, A. TRAVI, La giurisdizione
esclusiva prevista dagli artt. 33 e 34 d. lg. 80/98, dopo la sentenza della Corte cost. 204/2004, F.
FRACCHIA, La parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla giurisdizione «esclusiva» alla giurisdizione
del giudice amministrativo, tutti in Foro italiano, ottobre 2004, 2594 ss.
A partire dagli anni ’30 si sono dilatate al massimo le possibilità offerte
dalla mera sospensione, inizialmente cercando di individuare all’interno
della categoria degli atti negativi, quelli assimilabili, dal punto di vista degli
effetti, ai provvedimenti positivi.
Venne prospettata la distinzione tra provvedimenti meramente negativi,
non cautelabili, e provvedimenti negativi con effetti positivi (15), passibili di
tutela cautelare, come, ad esempio, il diniego di esonero dal servizio militare
o il diniego di ammissione a concorsi. Si riteneva che questi provvedimenti
non esaurissero l’azione amministrativa, ma fossero il preludio all’adozione
di altri provvedimenti (nella specie positivi), come la chiamata alle armi.
Quindi, la loro sospensione avrebbe così impedito l’adozione di questi ulteriori
atti, producendo la paralisi della successiva attività dell’Amministrazione,
cioè dell’attività che sarebbe conseguita se non ci fosse stato il provvedimento
cautelare.
La giurisprudenza ha successivamente ampliato la gamma dei provvedimenti
di diniego sospendibili, ricomprendendovi anche quelli meramente
negativi, come, ad esempio, gli atti negativi di controllo, i provvedimenti
di esclusione alla partecipazione a procedure concorsuali per l’affidamento
di appalti, i dinieghi di iscrizione di albi professionali, oltre che i
dinieghi di provvedimenti ampliativi, fino ad affermare, in alcuni casi, il
potere del G.A. di adottare misure d’urgenza di contenuto positivo a tutela
di interessi pretesivi (16).
Tale evoluzione giurisprudenziale ha sicuramente subito una spinta decisiva
dalla giurisprudenza comunitaria.
In primo luogo, va ricordata la sentenza «Factortame» (17) del 19 giugno
1990 che ha stabilito l’obbligo per il giudice interno di disapplicare le
norme nazionali che ostino all’adozione di misure cautelari a protezione di
situazioni soggettive riconosciute dal diritto comunitario.
Nella sentenza «Zuckerfabrick» (18) del 21 febbraio 1991, la Corte ha
affermato che al giudice nazionale che abbia proposto alla Corte di Giustizia
domanda di pronuncia giudiziale per l’accertamento di validità di un regola-
DOTTRINA 301
(15) Di recente tale distinzione è sostenuta in GAROFOLI, R., La tutela cautelare degli interessi
negativi. Le tecniche del remand e dell’ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro
normativo, in Diritto processuale amministrativo, 2002, 857 ss.
(16) Per queste aperture si veda C.d.S., sez. V, n. 116/81, in Foro italiano, 1981,III, 609 ss.;
C.d.S., Ad. Pl., n. 14/83, in Foro italiano, 1984, III, 72 ss.
Più di recente cfr. C.d.S., sez. V, n. 1210/1996, in Diritto Processuale amministrativo, 1997, 167
ss., dove, peraltro, si affermava che la tutela cautelare non poteva spingersi ad imporre alla P.A. l’obbligo
di rivalutare l’istanza non accolta.
Si è così giunti a disporre l’ammissione con riserva sino all’esito del concorso; la possibilità di
sospendere l’esito negativo della prova scritta all’esame di procuratore legale, con affidamento a
diversa sottocommissione della correzione dei compiti del ricorrente (T.A.R. Lazio, ord. n. 2532/1995;
C.d.S., sez IV, ord. n. 1332/1996).
(17) Causa 213/89, in Raccolta giuridica Corte di Giustizia, 1990, 2433 ss, in Diritto
Processuale Amministrativo, 1991, 255 ss., con nota di C. Consolo.
(18) Cause riunite c. 143/88 e C. 92/89, in Raccolta giur. della Corte di Giustizia, 1991, 415.
mento comunitario, va riconosciuto il potere di sospendere cautelarmente
l’esecuzione di un provvedimento nazionale amministrativo fondato sul
regolamento di cui si contesta la legittimità.
Ma nel caso «Atlanta» (19) la Corte si è spinta oltre, stabilendo il potere
del giudice nazionale di concedere qualunque misura cautelare, sia di
natura sospensiva che concessiva di provvedimenti provvisori che creino a
favore del singolo una nuova situazione di diritto, sancendosi così espressamente
l’atipicità della misura cautelare, il suo carattere interinale e la possibilit
à di provvedimenti cautelari positivi, in omaggio al principio supremo
della effettività e completezza della tutela giurisdizionale del singolo.
Ne consegue la necessaria eliminazione delle norme nazionali contrarie
al diritto comunitario che impediscono o rendono eccessivamente difficoltoso
l’esercizio di diritti riconosciuti e sanciti dalla normativa comunitaria (20).
Anche nel settore cautelare le influenze comunitarie hanno accelerato l’evoluzione
normativa interna sfociante nell’emanazione della legge n. 205 del 2000.
3. La tutela atipica e propulsiva viene positivizzata con la legge n. 205/2000
di riforma del processo amministrativo e, in particolare, dell’art. 21 della
legge n. 1034/1971, così modellato sulla falsariga dell’art. 700 c.p.c.
Come si è visto, l’ammissibilità della tutela cautelare rispetto agli atti
negativi è stato il risultato della reazione giurisprudenziale finalizzata a far
sì che il processo stesso soddisfi effettivamente l’interesse del privato.
Tale evoluzione viene cristallizzata nella legge 205 del 2000 (21) con
l’evidente intento di colmare le lacune riscontrate nella realtà concreta e di
equiparare la tutela tra diritti soggettivi e interessi legittimi (22).
Dal tenore letterale dell’art. 3 della legge in parola, in base al quale al
G.A. è consentito, in sede cautelare, adottare le misure che risultino più idonee
ad assicurare interinalmente gli effetti sulla decisione del ricorso, emerge
ictu oculi l’identità di formula normativa con l’art. 700 c.p.c.
302 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(19) Sentenza «Atlanta», causa 465/93, in Raccolta giur . della Corte di Giustizia, 1995, 3799.
Questa vicenda ha, peraltro, dimostrato che, in alcune ipotesi, l’effettività della tutela giurisdizionale
può essere garantita solo a discapito della piena efficacia del diritto comunitario, posto che, nel
caso di specie, si è concesso un provvedimento cautelare positivo nei confronti di un atto amministrativo
interno che attuava un regolamento comunitario sub iudice.
(20) Si vedano le c.d. direttive ricorsi n. 665 del 1989 e n. 13 del 1992, a mente delle quali l’autorit
à investita del ricorso deve adottare con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza i
provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata e impedire che altri danni siano
causati agli interessi coinvolti, nonché quei provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere una
procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione assunta dall’ente
aggiudicatore.
(21) Cfr. AA.VV., Verso il nuovo processo amministrativo. Commento alla l. 21 luglio 2000 n.
205, a cura di V. Cerulli Irelli, Torino, 2000.
(22) Così L. MONTESANO, Provvedimenti d’urgenza «ante causam» nei giudizi amministrativi, in
Rivista di diritto processuale, 1998, 1192 ss., il quale scrive che “ sembrano… opportune, e direi
necessarie, rimozioni…. di disparità irragionevoli tra le tutele cautelari davanti alla giurisdizione
amministrativa” (p. 1193).
Ma vi è una differenza di rilievo: l’art. 700 c.p.c. nel processo civile
costituisce una norma di chiusura del sistema cautelare, permettendo al
giudice ordinario l’adozione di misure cautelari atipiche ed elastiche in
aggiunta a quelle tipizzate nelle precedenti disposizioni; nel giudizio
amministrativo la misura cautelare introdotta con la riforma del 2000 è l’unica
contemplata ma permette l’utilizzo di un ampio ventaglio di soluzioni
a tutela anche degli interessi pretesivi del privato o avverso il silenzio –
rifiuto serbato dalla P.A.
Va precisato, peraltro, che nelle ipotesi di comportamento inerte tenuto
dalla P.A. la possibilità di sospendere in via cautelare il silenzio deve
essere raccordata con la previsione di cui all’art. 2 della medesima legge in
esame concernente il particolare rito sfociante, in tempi sufficientemente
brevi, in una decisione, con la conseguenza che potrà residuare eventualmente
la richiesta di misure cautelari provvisorie, di cui si dirà più avanti.
Sembra così indiscutibilmente codificato il principio della atipicità ed
elasticità della cautela, con l’unico limite della necessità che le misure concesse
siano finalizzate ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
finale (23).
Tuttavia non si è placato il dibattito sui limiti delle misure propulsive,
posto che alcuni autori, prendendo le mosse dalla ribadita strumentalità della
tutela cautelare presente nella legge di riforma, continuano ad accentuare tale
carattere della misura cautelare, ritenendo che all’ampliamento delle misure
d’urgenza si contrapponesse una visione quasi recessiva del provvedimento
cautelare rispetto al giudizio di merito, riproponendo, nella sostanza, le obiezioni
che si muovevano alla tendenza ampliativa nella fase ante legge 205.
La soluzione del problema sembra potersi rinvenire, operando un bilanciamento
tra principio di separazone dei poteri e principio della piena ed
effettiva tutela giurisdizionale, nell’adozione diretta da parte del giudice
amministrativo delle misure sostitutive del provvedimento negato dalla P.A.
per gli atti vincolati o a bassa discrezionalità e nella richiesta, del giudice
all’Amministrazione, mediante la tecnica del remand , di riesaminare il provvedimento
negativo per gli atti discrezionali (24).
Si tratta di una soluzione che ricalca quella in tema di risarcibilità degli
interessi legittimi pretesivi, condizionata, secondo i dettami delle Sezioni
Unite di Cassazione (sentenza n. 500 del 1999) ad un giudizio prognostico
sulla spettanza del bene della vita cui aspira il privato.
Pertanto, attualmente, per esempio, risulta possibile, nelle more di un
processo volto a contestare la fondatezza dell’esclusione da un concorso o da
una gara d’appalto, esservi ammessi con riserva.
Iniziamo, ora, ad analizzare le principali novità introdotte dalla riforma.
DOTTRINA 303
(23) In tal senso si veda C.d.S., sez. VI, n. 1054/2003, ove si sottolinea l’importanza della funzione
propulsiva della misura cautelare
(24) Da notare che il T.A.R. Lazio con sentenza n. 7551 del 2001 ha riconosciuto ampi effetti
alle operazioni in esecuzione di un provvedimento cautelare in tema di giudizi ampiamente discrezionali
come le prove scritte di un concorso notarile.
Balza agli occhi la possibilità attribuita al G.A. di disporre, in via cautelare,
l’ingiunzione a pagare una somma di denaro.
In seguito alla devoluzione di un’ampia area di contenzioso al giudice
amministrativo, in sede esclusiva, a partire dal D.Lgs. n. 80/1998, specialmente
nei settori dei servizi pubblici ma anche dell’urbanistica e dell’edilizia,
si erano avvertite in modo più pressante le esigenze di tutela del privato
titolare di diritti di credito nei confronti della pubblica amministrazione, che,
in alcuni casi, poteva subire un danno anche grave e irreparabile dal ritardo
dei pagamenti.
È così sorto quel fenomeno definito “tribunalizzazione dei T.A.R.”
ovvero “civilizzazione o sommarizzazione del giudice amministrativo”, consistente
nel trapianto di molti strumenti di matrice civilistica all’interno del
processo amministrativo, come, ad esempio, la consulenza tecnica d’ufficio
o le ordinanze di cui agli artt. 186–bis, 186-ter, 186 – quater, e il procedimento
monitorio di cui all’art. 633 c.p.c. e ss. (25) introdotte dall’art. 8 della
legge 205/2000.
Tuttavia si afferma in dottrina che, a seguito dell’intervento della Corte
costituzionale (sent. 204/2004), si sia determinato un ridimensionamento
del fenomeno in questione, attesi gli effetti restrittivi derivanti dal rigetto
del criterio dell’attribuzione di giurisdizione al G.A. per materie e dall’espunzione
dei comportamenti dal novero delle controversie di competenza
del giudice amministrativo, parlandosi, infatti, al riguardo di “tribunalizzazione
evitata” (26).
Ne consegue che, stante la sottrazione delle controversie paritarie aventi
ad oggetto normali rapporti obbligatori e di quelle involgenti meri comportamenti
materiali, l’armamentario processuale attribuito dalla legge 205 del
2000 al G.A., al cui maneggio i giudici amministrativi erano già abbastanza
restii, sarà verosimilmente destinato a cadere in desuetudine.
Tra le più significative innovazioni apportate dalla legge di riforma vi è
anche quella di consentire l’emissione di un provvedimento cautelare inaudita
altera parte nella forma del decreto presidenziale, ricorrendone i presupposti
di gravità e urgenza, permettendosi così di non dover attendere
nemmeno il tempo necessario allo svolgimento della camera di consiglio che
deciderà con ordinanza sull’istanza cautelare (27).
La relativa istanza non può prescindere dalla presentazione del ricorso
cautelare di cui si chiede l’anticipazione, dall’instaurazione della causa prin-
304 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(25) In un primo tempo la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Ad. Pl., n. 1/2000) aveva nettamente
bocciato l’utilizzo di tali strumenti, sul presupposto della impossibilità di ricorrere al codice
di rito per integrare la disciplina del processo amministrativo, ritenendo idonea la misura cautelare
delineata dall’art. 21 della legge T.A.R. a garantire un’effettiva tutela cautelare anche per i crediti
aventi ad oggetto somme di denaro.
(26) In questi termini si esprime M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo
evitata: commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, su Il Giornale di diritto
amministrativo, 2004 e comunque su www.giustizia-amministrativa.it.
(27) Si veda in dottrina E. FOLLIERI, Il nuovo giudizio cautelare: art. 3, L. 21 luglio n. 205, in
Cons. St., 2001,II, 490 ss.
cipale e dalla valutazione in ordine alla non manifesta infondatezza del ricorso
ed al pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.
Si tratta di un rimedio di chiusura del sistema (28) destinato a operare in
casi eccezionali, per la cui concessione occorre fornire rigorosamente la
prova della estrema gravità ed urgenza, e comunque avente efficacia limitata
nel tempo, cioè fino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è
proposta, nella prima camera di consiglio utile.
Occorre, poi, chiarire, in relazione a tale previsione, in quale modo sia
garantito il principio del contraddittorio.
Da segnalare, sul punto, l’orientamento del T.A.R.Catania (29), che, al
fine di salvaguardare l’effettività della tutela cautelare, ha talvolta ritenuto la
non necessità della notifica della domanda preliminare di sospensione del
provvedimento impugnato, valorizzando il dato normativo per cui “il presidente
provvede con decreto motivato anche in assenza di contraddittorio”.
L’integrità del principio del contraddittorio si ritiene assicurata in un
momento successivo alla pronuncia giurisdizionale, secondo il modello del
c.d. contraddittorio differito o posticipato (30).
Quanto alla disciplina del procedimento cautelare, cioè alle modalità e ai
termini, non si registrano modificazioni di rilievo (31), mentre l’atipicità
delle misure ottenibili sembra comportare l’onere per il ricorrente di indicare
quelle misure anticipatorie che egli ritiene più idonee ad assicurare gli
effetti della decisione finale.
Si ribadisce la necessità che il giudice motivi in ordine ai due tradizionali
presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, ma il legislatore
non stabilisce alcuna sanzione implicante l’invalidità della misura cautelare
emanata in violazione di tale disposizione.
La novella legislativa ha anche previsto che, nell’ipotesi in cui l’esecuzione
della misura cautelare sia produttiva di effetti non eliminabili, il giudice
amministrativo possa subordinarne la concessione o il diniego al versamento
di una cauzione (anche tramite polizza fideiussoria), salvo che tale
misura investa beni di primario interesse, che, come tali, non possono subire
pregiudizio alcuno.
Pur apprezzando le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare la
sfera di incidenza oggettiva della cauzione, la dottrina ha manifestato serie
riserve e critiche sia per la genericità della previsione di cui all’art. 3 della
legge 205 (a differenza dell’art. 669 undecies c.p.c., in cui sono precisati funzioni
e obiettivi) sia per la scarsa incidenza pratica di tale istituto in un procedimento
cautelare che, non solo può essere definito con immediatezza uni-
DOTTRINA 305
(28) Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, decr. pres. n. 1192/2001.
(29) Decreti presidenziali n. 32/2001 e n. 997/2002.
(30) Tale orientamento sembra condiviso da MIGNONE, Il giudizio di primo grado, in Diritto
amministrativo, a cura di Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Bologna 2001, 2000 ss.
e da JUSO, Lineamenti di giustizia amministrativa, Milano, 2001, 357 ss.
(31) La procedura per la trattazione della domanda cautelare non è stata interamente mutata dalla
novella del 2000, per cui occorre sempre fare riferimento all’art. 36 del reg. di proc. del 1907, n. 642.
tamente al merito, ma che deve essere deciso con ordinanza specificamente
motivata, anche con riguardo al prevedibile esito del ricorso.
Ne consegue che, se il provvedimento cautelare deve essere il risultato
di una adeguata ponderazione dei presupposti fino a far emergere un certo
grado di attendibilità dei motivi del ricorso o se è addirittura possibile (come
in caso di completezza di contraddittorio e di istruttoria) decidere, in fase
cautelare, il merito o, comunque, fissare in tempi brevi la trattazione definitiva
della controversia (art. 21 nono comma e art. 23 bis terzo comma), è difficile
intendere quali potrebbero essere gli spazi operativi dell’istituto della
cauzione nel processo amministrativo.
Ulteriori significative previsioni sono la revocabilità e modificabilità
delle ordinanze (32), l’ammissibilità della riproposizione dell’istanza sulla
base di fatti sopravvenuti, l’appellabilità della misura cautelare, la possibilit
à di mandare ad esecuzione l’ordinanza cautelare, qualora l’amministrazione
non ottemperi, o ottemperi solo in parte, alle misure cautelari concesse.
In relazione a quest’ultima facoltà, va rilevato che non si tratta di un
nuovo caso di giudizio di ottemperanza, che richiede comunque un giudicato,
posto che il legislatore ha inteso soltanto rinviare al potere attribuito al
G.A. di nominare un commissario ad acta.
Quanto alla ricorribilità in Cassazione (33) per difetto di giurisdizione la
giurisprudenza è orientata per la soluzione negativa, mentre parte della dottrina
ritiene diversamente, facendo leva sul carattere sostanziale di sentenza
da attribuirsi all’ordinanza, ed invocando, perciò, l’art. 111 Cost.
4. La nuova frontiera del giudizio cautelare: la tutela cautelare ante causam
da assicurare anche nel processo amministrativo secondo la giurisprudenza
comunitaria.
Il dato normativo di cui all’art. 21, comma IX della legge T. A. R., come
novellato dalla legge n. 205/2000, non si spinge fino alla concessione di una
tutela cautelare ante causam, quale quella offerta dall’art. 669-bis e ss. c.p.c.
Nondimeno, il T.A.R.Lombardia, con ordinanza n. 814/1997, sulla scia
della decisione della Corte di Giustizia nei confronti della Grecia (34), dalla
cui motivazione si evince che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro
organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente
da ogni azione previa, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi
i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di
306 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(32) La giurisprudenza da tempo aveva affermato che gli effetti del giudizio cautelare sono ritrattabili
ad ogni mutamento della situazione di fatto. Così, C.d.S., Ad. Pl., n. 17/1984.
(33) Si veda sul punto Cass. S. U., n. 7628/1987. In dottrina cfr. C. M. BARONE, «Sospensive»
dei giudizi amministrativi e ricorso in Cassazione, in Foro italiano, 1988, I, 100 ss.
(34) Corte Giust. Ce, 19 settembre 1996 (in causa C-236/95), Commissione/Grecia, in Raccolta,
1996,I, 4459; in Urbanistica e Appalti , 1997, 241 ss, con osservazioni di F. CARINGELLA, La Corte di
Giustizia censura il mancato adeguamento della Grecia alla direttiva n. 89/665/CEE, e in Foro amministrativo,
1996, 381 con nota di SCOGNAMIGLIO, Ancora un intervento della Corte di Giustizia in
materia cautelare.
aggiudicazione pubblica di un appalto, aveva ritenuto ammissibile un ricorso
ex art. 700 c.p.c. per ottenere una tutela cautelare prima dell’instaurazione
della causa di merito, discostandosi dalla disciplina processuale italiana
che ammette i rimedi d’urgenza solo contestualmente o in seguito alla impugnazione
del provvedimento assunto come lesivo.
Inoltre, il medesimo giudice di prime cure, reagendo all’annullamento
dell’ordinanza operato dal Consiglio di Stato, sollevava questione di legittimit
à costituzionale.
Ma la Consulta, con sent. n. 179/2002, ne ha dichiarato addirittura la
manifesta infondatezza, affermando la discrezionalità del legislatore, purch
è non esercitata irragionevolmente, nel disciplinare in modo eventualmente
diverso i rimedi processuali nelle diverse giurisdizioni e la corrispondenza
al principio di effettività della tutela cautelare come riformata dalla
legge n. 205/2000.
Si è così ribadita anche l’autonomia del processo amministrativo anche
con riguardo alla fase cautelare, escludendo l’applicabilità dei principi processualcivilistici
in subiecta materia (35).
Ancora, il T.A.R.Lombardia, sezione Brescia, con ordinanza presidenziale
n. 76 del 26 aprile 2003, chiedeva, mediante rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CE, se la mancata previsione di una
tutela cautelare ante causam nel novellato art. 21 della legge T.A.R.costituisse
inadempimento della direttiva 89/665/CEE in tema di appalti pubblici di
rilevanza comunitaria, che impone agli Stati membri di adottare norme che
consentano di ottenere misure cautelari anche indipendentemente dalla proposizione
di un ricorso.
La Corte si era già espressa su un caso analogo, con la sentenza del 15
maggio 2003 (36) relativa ad una procedura di infrazione contro la Spagna,
affermando che la possibilità di concedere misure cautelari in relazione
agli atti adottati dalle amministrazioni aggiudicatici non può essere subordinata
alla necessità di esperire preventivamente un ricorso contro gli atti
stessi (37).
Ne consegue che, in materia di appalti, non solo deve poter essere introdotta
la domanda di provvedimenti provvisori, ma essa deve anche poter
essere accolta dal giudice adito prima di qualsiasi ricorso di merito contro la
decisione illegittima dell’amministrazione aggiudicatrice. L’obbligo del previo
ricorso di merito, in altri termini, osterebbe alla necessità di adottare
provvedimenti urgenti ed efficaci.
DOTTRINA 307
35 Contra MONTANARI, Giurisdizione amministrativa e misure cautelari tipiche del diritto civile,
in Diritto processuale amministrativo, 2003, 35 ss., che ritiene esportabili nel processo amministrativo
misure cautelari tipiche del diritto civile come, ad esempio, il sequestro conservativo o l’istruzione
preventiva.
36 Cfr. QUERZOLA L., La Corte di Giustizia ancora come il Benvenuto Cellini dei diritti processuali
nazionali: tutela cautelare e processo amministrativo spagnolo (o europeo?), in Diritto processuale
amministrativo, 2004, 266 ss.
37 Si veda CARANTA R., La tutela cautelare «ante causam» contro gli atti adottati dalle amministrazioni
aggiudicatrici, in Urbanistica e Appalti, 2003, 885 ss.
E la Corte di Giustizia, con ordinanza del 29 aprile 2004 (38), ha confermato
questa impostazione con una interpretazione manipolativo-additiva,
ribadendo che la mancata previsione di una tutela cautelare ante causam
non è compatibile con la direttiva 89/665/CEE, anche in omaggio al
principio dell’effetto utile delle direttive comunitarie ex art. 249 del
Trattato CE (39).
Secondo autorevole dottrina, le caratteristiche strutturali (indipendenza
dalla presentazione di un ricorso principale) e funzionali (attitudine del provvedimento
provvisorio a dirimere la controversia) si attagliano più alla tutela
sommaria che non a quella cautelare (40).
Secondo Lazzara, la pronuncia della Corte di Giustizia imporrebbe, in
realtà, rimedi d’urgenza autonomi, non strumentali alla tutela principale né
collegati ad uno specifico periculum in mora.
In altri termini, l’autore afferma che la Corte immaginerebbe un provvedimento
provvisorio con l’attitudine, se non impugnato, a definire la questione
controversa.
È evidente, d’altro canto, che la Corte di Giustizia ha seguito un approccio
pragmatico, senza preoccuparsi più di tanto degli schemi di teoria generale
dei singoli Stati membri.
Se è vero che, allo stato attuale, la nostra normativa non pare sufficiente
a recepire le istanze comunitarie in tema di lavori pubblici, che, peraltro,
non impongono un sistema di tutela necessariamente giurisdizionale, potendo
gli Stati membri anche prevedere procedure contenziose anche di carattere
amministrativo (41), è anche vero che la tutela cautelare preventiva o
pura pare suscettibile di estensione ad altre materie, in omaggio sia al principio
della piena ed effettiva tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. sia
agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (42).
308 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(38) Cfr. A. BARONE, Appalti pubblici comunitari e tatela cautelare ante causam, Osservazioni
a Corte di Giustizia, ord., 29 aprile 2004, in Foro italiano, n. 11, novembre 2004, 541 ss.; R. LEOPARDI,
La Corte di Giustizia interviene nel controverso dibattito italiano in materia di tutela cautelare ante
causam, in Foro amministrativo – TAR, vol. III, maggio 2004, 1223 ss; LAZZARA P., nota a Corte di
Giustizia, ord. 29 aprile 2004, in Foro amministrativo - C.d.S., vol. III, aprile 2004, 1000 ss.
(39) A dire il vero l’interpretazione della Corte mira ad inserire nell’ambito del precetto di cui
all’art. 2, n. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio 1989 n. 89/665/CEE, l’inciso “indipendentemente
da ogni azione previa” esorbitante dalla formulazione testuale del richiamato art. 2, al fine di non frustrare
la ratio della direttiva.
(40) Così LAZZARA P., Tutela cautelare e misure d’urgenza nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in Diritto processuale amministrativo, 2003, 1169 ss. e spec. 1178. Secondo l’autore, la pronuncia
della Corte di Giustizia imporrebbe, in realtà, rimedi d’urgenza autonomi, non strumentali alla
tutela principale né collegati ad uno specifico periculum in mora.
(41) Alcuni paesi europei, come la Germania e l’Austria, hanno recepito la direttiva “ricorsi” rafforzando
i procedimenti amministrativi contenziosi. Il nostro legislatore, invece, non ha dotato l’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici di competenze contenziose, mostrando un favor per la giurisdizione e per
l’arbitrato (L. 109/94). Si veda P. LAZZARA, L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in Manuale del
diritto dei Lavori Pubblici, a cura di A. BARONE e P. STELLA RICHTER, Milano, 2001, 71 ss.
(42) Nondimeno, il rimedio è stato escluso dal T.A.R. Lazio, Roma, n. 7550/2004 in tema di
accertamento del diritto all’iscrizione ad un torneo di calcio da parte di una società sportiva.
A questo punto, appare opportuno sottolineare quali potrebbero essere,
nel nostro ordinamento, le conseguenze di tale ultimo intervento della Corte
di Giustizia (43).
In primo luogo, come detto, è evidente che la portata applicativa della
tutela cautelare ante causam va ben oltre il settore degli appalti assumendo
una valenza decisamente generale.
Certo, appare paradossale che tale rimedio imposto agli Stati membri
non sia espressione di un principio generale comune né che sia uno strumento
esistente in ambito comunitario.
Infatti, come ricordava nelle proprie difese il governo spagnolo, né le
disposizioni del Trattato sui rimedi giurisdizionali, né il regolamento di procedura
né la stessa giurisprudenza cautelare della Corte di Giustizia prevedono
una tutela cautelare ante causam.
Inoltre, ammettendo la cautelabilità ante causam vi sarebbe da risolvere
il problema della normativa da applicare da parte del G.A.: una estensione
analogica delle norme processuali civili sembra mal conciliarsi con il carattere
organico della disciplina introdotta dalla legge 205/2000.
Va, poi, considerata anche “l’altra faccia della medaglia”, nel senso di
tutelare l’amministrazione e gli eventuali controinteressati dal rischio di una
tutela ante litem non seguita dall’immediata proposizione del ricorso con
istanza di sospensione (44).
Ancora, la Corte di Giustizia sembra voler suggerire un sistema di coamministrazione
tra giudice e pubblica amministrazione che è, però, assai lontana
dalla nostra tradizione.
Si può, infine, concludere, che anche tale tema conferma una tendenza
recente alla erosione del principio dell’autonomia degli Stati membri in
materia processuale a fronte dell’affermarsi a livello comunitario del principio
di uniformazione delle regole di tutela destinato a confluire nella creazione
di uno jus commune nel campo della giustizia amministrativa.
5. Considerazioni conclusive
Senza dubbio, la riforma del processo amministrativo va salutata con
favore avendo puntualmente cristallizzato la meritoria elaborazione soprattutto
giurisprudenziale sfociante nell’introduzione di una tutela cautelare atipica
e propulsiva sul modello dell’art. 700 c.p.c.
Tuttavia, mentre nel codice di rito civile tale ultima norma è posta come
rimedio di chiusura rispetto alle ulteriori misure cautelari tipiche, nel proces-
DOTTRINA 309
(43) Nel diritto italiano la tutela cautelare ante causam è stata oggetto di profondi contrasti giurisprudenziali.
Per un’analisi approfondita del dibattito si vedano F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale
amministrativo, Milano, 2003, 1070 ss.; D. DE CAROLIS, La tutela cautelare: le misure cautelari e collegiali
tra atipicità ed effettività della tutela, in F. CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo processo amministrativo
dopo due anni di giurisprudenza, Milano, 2002, 279 ss.
(44) Cfr. M. A. SANDULLI, La giustizia cautelare sugli interessi legittimi «apre» all’art. 700
c.p.c., cit., 235 ss.
so amministrativo essa, sia pur intesa in senso ampio ben al di là della mera
sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato,
assume un ruolo centrale nell’intero segmento cautelare.
Peraltro, comune ad entrambi i sistemi cautelari è il necessario requisito
del periculum in mora, che, ad avviso di ci scrive, deve, però, essere inteso
in modo diverso.
Infatti, atteso che la giurisprudenza civile ha spesso valutato in modo
rigoroso la sussistenza dello stesso, ravvisando un danno grave e irreparabile
per lo più nelle ipotesi di obbligazioni di carattere alimentare o comunque
legate alla sopravvivenza del creditore (come salari o stipendi), è
auspicabile che il giudice amministrativo, superato anche il dogma dell’irrisarcibilit
à degli interessi legittimi, segua una strada propria nella valutazione
di tale presupposto secondo una direzione più estensiva affinché la
tutela cautelare anticipatoria, come introdotta dalla riforma, mantenga le
sue promesse.
Quest’evoluzione normativa è stata certamente il risultato dell’influenza
di vari fattori.
In primo luogo, come detto, il moltiplicarsi di fattispecie di interesse
legittimo pretensivo e la necessità di una tutela effettiva nei confronti dei
comportamenti inerti tenuti dalla P.A. ha reso impellente il bisogno di rimedi
più elastici e propulsivi.
Inoltre, hanno inciso nel determinare il passaggio verso misure cautelari
con funzione assicurativa, sia l’evoluzione del contenzioso di annullamento,
il cui oggetto si è ampliato fino ad investire anche il rapporto che per
effetto dell’annullamento sorge tra privato e P.A., sia l’acquisita risarcibilità
non solo degli interessi legittimi oppostivi, inizialmente ammessa mediante
il “mascheramento barocco” della riespansione del diritto soggettivo, ma
soprattutto di quelli di tipo pretensivo a seguito del buon esito del giudizio
prognostico sulla spettanza del bene della vita.
Ancora, la spinta della giurisprudenza comunitaria ha stimolato i nostri
giudici amministrativi a porre l’accento sull’importanza del principio costituzionale
e comunitario della piena ed effettiva tutela giurisdizionale che non
può sistematicamente soccombere dinanzi al principio della separazione dei
poteri (tradizionale argomento utilizzato dagli oppositori della tutela cautelare
propulsiva) e che, al contrario va bilanciato con questo, secondo il tipo
di atto dei cui effetti si richiede la sospensione ovvero di cui si chiede l’emanazione
in sede cautelare, in relazione al potere discrezionale o vincolato
residuante in capo alla P.A.
Infine, il proliferare di nuove aree di giurisdizione esclusiva del G.A. ha
posto i giudici amministrativi dinanzi al problema di dover soddisfare esigenze
di tutela cautelare e sommaria, per il cui fine il legislatore ha loro attribuito
mezzi di prova e strumenti processuacivilistici, il cui ambito di operativit
à, peraltro, sembra oggi ridimensionato a seguito della sottrazione delle
controversie meramente patrimoniali e comportamentali, operata dalla Corte
costituzionale, per la gioia dei fautori dell’autonomia tra processo amministrativo
e processo civile.
310 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Ma la Corte di Giustizia ci dice che tutto questo sforzo non è ancora sufficiente
a tutelare pienamente il privato. Serve una tutela ante litem anche nel
processo amministrativo anche per non svilire l’effetto utile della normativa
comunitaria.
Cadono sotto la scure della giurisprudenza comunitaria i sistemi cautelari
in sequenza della Grecia, della Spagna e nel 2004 anche del nostro Paese.
Così, in tema di appalti, viene censurata la subordinazione dell’istanza
cautelare al previo esperimento del ricorso nel merito, venendo palesemente
smentito il contrario orientamento della Consulta e dei giudici di Palazzo
Spada che ritenevano sufficienti a garantire l’effettività della tutela le disposizioni
previste dal nostro sistema cautelare, come riformato dalla legge
205/2000.
È vero che la famosa direttiva “ricorsi” non richiedeva espressamente
una tutela cautelare ante causam, ma è anche vero, secondo la Corte di
Giustizia, che, diversamente opinando, non si assicurerebbero né l’effetto
utile della normativa comunitaria né l’effettività della tutela giurisdizionale.
Resta da vedere, allora, come risolvere il problema di come far operare
l’istituto della tutela ante litem anche nel nostro processo amministrativo.
Si potrebbe sostenere l’esportazione, in via analogica, delle disposizioni
sul processo civile in parte qua, ma, oltre al fatto che tale soluzione sembra
mal conciliabile con l’organicità della riforma del 2000, potrebbero insorgere
difficoltà di coordinamento ed incertezze sul piano applicativo.
Ad avviso di chi scrive, res hic stantibus, non resta che interpretare l’espressione
“con separata istanza”, di cui al comma IX dell’art. 21 legge
T.A.R., nel senso della proponibilità di un’azione autonoma, oppure utilizzare
lo strumento della disapplicazione, facendo discendere dall’art. 10 del
Trattato CE l’obbligo per i giudici degli Stati membri di interpretare il diritto
nazionale alla luce della normativa comunitaria.
Sembra comunque auspicabile, per garantire il necessario adeguamento
della disciplina del processo amministrativo ai dettami della giurisprudenza
comunitaria, un intervento legislativo che, ad esempio, riservi al Presidente
del Collegio il potere cautelare ante causam (in quanto meglio vi si attaglia
per esigenze di celerità che non potrebbero essere soddisfatte dai macchinosi
tempi costitutivi del collegio), e che abbia una portata generale e non
rationae materiae per non creare situazioni di disparità comportanti lesioni
ingiustificate dell’art. 3 della Costituzione (come può sostenersi sia avvenuto
nel caso della negata sospensiva del T.A.R. Lazio n. 7550/2004).
E per il futuro, ci si augura che il nostro legislatore (a volte, purtroppo, politico
in veste di legislatore) funga da stimolo per l’evoluzione del diritto comunitario
e non sia sempre costretto a riformare ciò che l’Europa ci richiede.
DOTTRINA 311
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DOTTRINA 313
314 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
I nuovi criteri di applicazione dell’art. 228 TCE:
quali sanzioni per l’inadempimento?
di Benedetto Brancoli Busdraghi
Il 4 luglio 2000, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato
la Grecia al pagamento di 20000 € per ogni giorno di ritardo nell’adozione
delle misure necessarie per ottemperare ad una sentenza del 1992 (1).
Tre anni dopo, il 13 novembre, il governo spagnolo si vedeva notificare una
sentenza che condannava la Spagna a pagare 624.150 € l’anno per ogni
punto percentuale di costa per il quale non fosse stata data ottemperanza a
quanto precedentemente stabilito dalla Corte. Ma questo non con effetto
immediato: solo a partire dalla stagione balneare successiva (2). Il 12 luglio
2005 è stata la volta della Francia ad essere condannata: 57.761.250 € per
ogni semestre di ritardo, oltre a 20.000.000 di euro a titolo di somma forfettaria
(3).
Tre sanzioni molto diverse. Un filosofo di fine Settecento, illuminato ma
anche un po’ superficiale, nell’udire questi dati potrebbe gridare allo scandalo,
inveire contro una giustizia iniqua. Ma avrebbe torto. Le sanzioni, come
noto, non sono frutto dell’arbitrio della Corte e della Commissione. Lungi
dall’essere estratte casualmente da un’urna, rispondono a numerosi criteri di
qualificazione e determinazione.
L’art. 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede che
“quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato
agli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è
tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia comporta”. Se ciò non avviene, la Commissione ne chiede
le ragioni ed eventualmente intima di adempiere. Se tuttavia lo Stato membro
non prende entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti
che l’esecuzione della sentenza comporta, “la Commissione può adire la
Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria
o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione,
che consideri adeguato alle circostanze”. La Corte giudica poi sulla vertenza,
e, in caso, dopo aver ricevuto le conclusioni e i suggerimenti dell
’Avvocato Generale competente, può comminare allo Stato il pagamento di
una somma forfettaria o di una penalità.
Emergono subito le peculiarità dell’istituto: si tratta di un meccanismo
volto a sanzionare non tanto immediatamente il mancamento ad un obbligo,
quanto piuttosto l’inottemperanza ad una sentenza che abbia previamente
(1) Causa C-387/97, Commissione c. Repubblica Ellenica.
(2) Causa C-278/01, Commissione c. Regno di Spagna.
(3) Causa C-304/02, Commissione c. Repubblica Francese.
DOTTRINA 315
dichiarato la mancata conformazione a tale obbligo (emanata ai sensi dell
’art. 226 del medesimo trattato). La procedura per sanzionare le violazioni
al diritto comunitario si rivela così bifasica.
I criteri per determinare l’importo sono stati suggeriti dalla Commissione
con Comunicazioni nel 1996 e nel 1997. Una nuova Comunicazione del
14 dicembre 2005 ha tuttavia novellato l’impianto e recepito alcuni orientamenti
giurisprudenziali – la giurisprudenza europea è sempre molto attiva.
Vengono inoltre introdotte alcune novità per rendere le sanzioni il più adeguate
alle necessità dell’unione, anche in considerazione dell’allargamento.
In cosa si sostanziano tali criteri? Sono adeguati o alcuni di essi sono
pleonastici ed inefficaci?
Il progetto di relazione provvisorio della Commissione giuridica del
Parlamento Europeo del 16 febbraio 2006 fa notare che “i maggiori limiti alla
procedura di infrazione sono costituiti dalle lungaggini e dal limitato uso dell
’art. 228” (4) saluta con favore la nuova comunicazione, rilevando la (finora)
insufficiente ed inadeguata applicazione dell’art. 228 TCE, ed auspica la
sua immediata applicazione ai casi non ancora oggetto di giudizio per inadempimento
a sentenza. In quindici anni, tuttavia, a fronte di centinaia di
infrazioni persistenti, l’art. 228 è stato applicato solamente tre volte (5).
Anche considerando la discrezionalità della Commissione nella scelta dei casi
da perseguire, è evidente che nel sistema c’è qualcosa che non funziona.
Vari sono i meccanismi per arginare l’inadempimento al diritto comunitario.
Il sistema stabilito dagli artt. 226-228 è tuttavia quello dotato di maggior
tecnicismo e di maggior autonomia da valutazioni e decisioni di carattere
politico. È probabilmente il meccanismo principe di tutela del diritto
comunitario, visto che non si tratta di un mero istituto di pressione internazionale.
In ragione del suo carattere tecnico e del suo potere sanzionatorio
concreto, l’applicazione della sanzione può (dovrebbe?) conseguire automaticamente
all’accertamento della violazione. Ha tutto per essere il vero guardiano
del trattato.
La nuova dotazione sarà sufficiente a garantirgli tale funzione?
1. Le tipologie di sanzioni
Le sanzioni possono consistere nella condanna al pagamento ad una
somma forfettaria o ad una somma per ogni giorno di ritardo. Dopo lunghi
dibattiti circa la possibilità di comminare entrambe le sanzioni, la giurisprudenza
ha risolto il problema in senso affermativo (6).
Mentre nella comunicazione del 1996 la Commissione aveva indicato
nella penalità di mora lo strumento migliore per ottenere l’adempimento nel
(4) Parlamento europeo, Progetto di relazione, Proposta di risoluzione del parlamento europeo
– 21° e 22° relazione annuale della Commissione (2003 e 2004) sul controllo dell’applicazione del
diritto comunitario (1005/1250(INI) ), § 5.
(5) Di conseguenza la giurisprudenza a cui appigliarsi per la comprensione dell’istituto è scarsa.
(6) Sent. causa C-304/02, Commissione c. Repubblica francese, del 12 luglio 2005, § 80-86.
316 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
più breve tempo possibile, essa recepisce l’orientamento della Corte e si
spinge addirittura oltre. Non solo viene precisato che la pena forfettaria e la
penalità di mora per ogni periodo di ritardo possono essere cumulate, ma
l’esecutivo europeo addirittura dichiara che per i nuovi procedimenti richieder
à entrambe le sanzioni. Ricorrere esclusivamente alla penalità di mora
potrebbe – a dire della Commissione – significare accettare che l’inadempimento
perduri incontrollato anche nei confronti della sentenza di cui all’art.
228. La Commissione palesa pertanto la sua intenzione di accompagnare
alla minaccia una prima sanzione in quanto la prolungata violazione di
quanto stabilito dalla Corte concreterebbe di per sé una violazione del principio
di legalità (7). E la cosa non è priva di rilevanza, in quanto ciò mostra
che l’inadempimento verrà considerato come intrinsecamente grave in
quanto disobbedienza espressa al dettato del giudice di Lussemburgo, la
qual cosa diverrebbe il vero centro del giudizio. I fatti, tuttavia, mostrano
che non è così (8).
In secondo luogo, nella comunicazione viene precisato che lo Stato inadempiente
potrebbe affrancarsi da ogni sanzione adempiendo in fretta e furia
in pendenza del giudizio. In tali casi, sarebbe il caso di infliggere singolarmente
almeno la pena forfettaria. Da qui non solo la possibilità, ma anche la
necessità di richiedere i due strumenti congiuntamente.
2. La proporzionalità
Quattro criteri vengono enunciati per garantuire il c.d. “principio di proporzionalit
à” della sanzione.
La Commissione contempla la possibilità di presentare separatamente
vari capi di imputazione di inadempimento nello stesso giudizio, in modo da
poter ottenere in alcuni casi anche un «volume globale maggiore».
Qualora sullo Stato gravi un’obbligazione di risultato, sarà possible
infliggere una sanzione anche in relazione alla pecentuale di adempimento
posta in essere.
L’inadempimento, come nella causa C-278/01, potrà essere preso in considerazione
per periodi annuali o semestrali, qualora sia necessario un tempo
tecnico per provvedere all’ottemperanza della sentenza.
Infine, la penalità potrà esser sospesa per valutare gli effetti del provvedimento
eventualmente posto in essere (9).
3. La determinazione delle sanzioni: i vecchi criteri e la loro applicazione
Nel sistema risultante dalla comunicazione del 1996, le sanzioni si ottenevano
moltiplicando il valore base di 500 € per il coefficiente di gravità del-
(7) “Every instance of prolonged failure to comply with a ruling of the Court of Justice in itself
seriously undermines the principle of legality and legal certainty in a Community based on the rule of law”
(Commission communication on the application of article 228 EC Treaty, 14 dicembre 2005, § 10.1).
(8) Vd. infra.
(9) Comunicazione della commissione, cit., § 13.
DOTTRINA 317
l’infrazione (da una scala da 1 a 15), per la durata dell’infrazione (arrotondata
al mezzo punto su una scala da 0,5 a 3) e per il coefficiente di solvibilit
à dello Stato (determinato dal suo prodotto interno lordo).
Gli elementi sono tuttavia leggermente mutati, a cominciare dalla
somma base, portata a 600 €.
Il coefficiente di gravità
Viene sottolineata la discrezionalità di cui gode la Commissione nella
valutazione della gravità dell’infrazione (10). Viene precisato che si deve
tener conto dell’importanza della norma violata e dell’impatto della violazione
sugli interessi tutelati. Già da questo primo punto emergono chiari indizi
su quello che è l’oggetto del giudizio.
Obiettivo dichiarato dalla Commissione è quello di punire la “violazione
del principio di legalità” e l’inadempimento ad una sentenza della Corte
di Giustizia. In realtà, i criteri di applicazione dell’art. 228 sembrano mirare
soprattutto al primo obiettivo, e tendere a punire la violazione del diritto
comunitario. Nella considerazione dell’inadempimento ad una sentenza
della Corte, la gravità dovrebbe essere allora in re ipsa, ma la presenza di un
moltiplicatore che va a guardare solamente il merito, senza prevedere alcun
tipo di moltiplicatore collegato alla sentenza toglie parzialmente rilevanza
all’inadempimento in sé e per sé considerato.
Da qui sorge un dubbio: la previa sentenza di cui all’art. 226, lungi dall
’essere l’oggetto del giudizio, non sarà piuttosto un mero passaggio processuale,
un appesantimento di dubbia utilità di una procedura che mira a colpire
la violazione dell’obbligo comunitario?
L’osservazione dei criteri e della loro evoluzione è interessante anche
per comprendere la reale natura dell’istituto.
La natura della norma. Per quanto riguarda il merito dei criteri seguiti per la
valutazione della gravità, la Commissione dichiara di ispirarsi ad un criterio
sostanzialistico. Non si avrà riguardo tanto al grado gerarchico della norma
violata, quanto piuttosto alla sua natura. Prime fra tutte saranno le norme a
difesa del principio di non discriminazione e dei diritti fondamentali.
Ancora, il fatto che ad essere violata sia una norma già sancita e spiegata
precedentemente dalla Corte costituisce circostanza di cui tenere conto.
È in questo contesto che entra anche la valutazione della “chiarezza delle
norme violate”. Conscia della difficoltà tecnica di avere una norma che non
sia “oscura”, la Commissione mostra un atteggiamento benevolo. Verrebbe
così tutelata la buona fede dello Stato.
Questo aspetto porta tuttavia acqua al mulino della teoria processualistica
(che vede nell’art. 226 un mero passaggio processuale). Se c’è stata una
sentenza della Corte, come è possibile discutere ancora circa la sua chiarez-
(10) Comunicazione della commissione, cit., §§ 15 ss.
318 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
za, se non con limitato riferimento a poche puntualizzazioni? È proprio qui
che emerge la contraddittorietà del giudizio ex art. 228, che valuta ancora
elementi già valutati nel giudizio precedente, tanto da rafforzare il sospetto
che esso non costituisca che un doppione più forte dell’art. 226.
L’impatto dell’infrazione sugli interessi tutelati dalla norma. Verranno considerati
la perdita di risorse della Comunità; l’impatto sulle modalità di funzionamento
della Comunità; la gravità e l’eventuale irreparabilità del danno
alla salute dell’uomo o all’ambiente; le somme coinvolte nella violazione e
altri elementi. Sarebbe interessante sapere anche quale peso viene attribuito
ai singoli elementi, ma la comunicazione è lacunosa al riguardo.
La Commissione sottolinea che non rileva il danno subito dal singolo,
che dovrà invece essere fatto valere davanti ai giudici interni. Sarà invece
dato rilievo alla portata del provvedimento controgiuridico adottato: se soggetto
leso dall’inadempimento è un’intera categoria, le sanzioni saranno
maggiori rispetto al caso in cui ad essere leso sia stato un singolo.
La gravità dell’inadempimento è valutata su una scala da uno a venti
punti: una forbice molto ampia, che consente alla Commissione di bilanciare
le richieste con un bel grado di arbitrarietà. Ecco allora che la determinatezza
della sanzione sbiadisce.
La durata dell’infrazione
Già previsto nelle precedenti comunicazioni, il criterio della durata rimane
anche nella nuova comunicazione (11). Più a lungo è perdurata l’infrazione,
più aspra dovrà essere la sanzione.
Viene confermata la valutazione su una scala da uno a tre punti. Viene
stabilita l’aggiunta di un decimo di punto per ogni mese di ritardo nell’adempimento
dalla data indicata nella sentenza ex art. 226. In due anni e mezzo,
pertanto, si può arrivare all’apice della gravità.
Anche da qui viene confermata l’impressione secondo cui oggetto del
giudizio non è tanto l’inadempimento alla sentenza quanto la violazione del
diritto comunitario, visto che il termine non decorre dalla sentenza stessa –
il che sarebbe logico se la sanzione fosse contro l’inottemperanza – ma dalla
data in essa contenuta.
Tale criterio lascia tuttavia delle perplessità. Se è la Commissione ad
adire la Corte ex art. 228, pare chiaro che la durata dell’inadempimento viene
a dipendere anche dal momento in cui essa promuove l’azione, con l’unico
limite del termine minimo eventualmente assegnato dal giudice. La sanzione
potrebbe pertanto variare a seconda del momento in cui la Commissione
decida di procedere?
Anche nel caso in esame emergono problemi connessi all’ambiguità dell
’istituto. Se oggetto del giudizio è la violazione del diritto comunitario, allora
non ha senso stabilire un ulteriore termine: perché concedere ulteriore
(11) Comunicazione della commissione, cit., §§ 17 ss.
DOTTRINA 319
tempo allo Stato che non si è conformato alla precedente sentenza ex art.
226? Non era forse già in tale fase che doveva conformarsi?
Se invece si guarda all’art. 228 come ad un procedimento volto a far
rispettare una decisione della Corte di giustizia – cosa che, come visto, sembra
contraddetta dalla realtà dei fatti –, diventa indispensabile stabilire un
termine in presenza del quale la Commissione può (deve?) procedere.
Assurdo, comunque, che la parte attrice possa provocare un aumento della
sanzione agendo in ritardo. Si dirà che lo Stato membro potrebbe evitarlo
ottemperando tempestivamente alla sentenza. Ma quid iuris se il paese inadempiente
è in buona fede, e convinto di aver posto in essere quanto di
necessario, come nella causa C-119/04, che vede convenuta la Repubblica
italiana? In simili condizioni, il ritardo sarebbe assolutamente privo di capacit
à indicativa circa la reticenza dello Stato a porre in essere gli adempimenti,
e come tale non suscettibile di aggravare le sanzioni. È pur vero che la
Commissione comunica agli Stati il suo parere di presunta inottemperanza
prima del giudizio, ma proprio perché c’è un giudizio da compiere, perché lo
Stato membro non è obbligato a conformarsi immediatamente a quanto
richiesto dalla Commissione, il ritardo non può essere sanzionato. Il criterio
della durata ha peraltro natura oggettiva, e quindi, nel caso in esame, esso
non potrebbe in alcun modo essere mitigato. Al più si potrebbe correggere il
tiro agendo sull’elemento della gravità, ma questo renderebbe vani gli sforzi
compiuti per rendere la sanzione automatica e certa.
L’ambiguità del valore giuridico tutelato dalla norma – diritto comunitario
o sentenza e autorità della Corte – porta pertanto alla contraddittorietà del
coefficiente della durata. Tale moltiplicatore avrebbe senso solo in sede di
accertamento della violazione del diritto comunitario e a condizione di farlo
decorrere dal momento in cui fosse sorto l’obbligo di conformarsi al diritto
comunitario (vale a dire dall’entrata in vigore del regolamento, della direttiva
o quant’altro) e sempre in presenza consapevolezza dell’antigiuridicità
del comportamento (che sarebbe comunque quasi sempre presente in caso di
inerzia).
L’unico rimedio contro simili incoerenze sembra essere la soppressione
del criterio della durata o la sua riconduzione a termini certi (12).
La Comunicazione della Commissione ha inteso rendere il criterio addirittura
più elastico. La Commissione manifesta infatti l’intenzione di concedere
allo Stato un “ragionevole” termine per agire ex 228 (13). Fortunatamente,
il giudizio di ragionevolezza viene rimesso alla Corte: la Commissione
comunica infatti che questa potrebbe rigettare l’istanza qualora il ricorso venisse
esperito troppo presto. Il giudice stesso può fissare un termine minimo.
(12) L’importanza del disbrigo quantomeno delle procedure di cui all’art. 226 entro termini tassativi
viene sostenuta anche al § 22 del Progetto di relazione del Parlamento europeo. Al § 27 del medesimo
documento la Commissione viene invitata ad “inviare le lettere di costituzione in mora […] entro
un breve periodo dalla registrazione della denuncia”.
(13) Comunicazione, cit., § 22.
320 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
La possibilità di concedere un ulteriore termine porterebbe a configurare
il giudizio come volto alla tutela della sentenza di primo grado, altrimenti
ci si chiederebbe perché venga concessa un’ulteriore dilazione. L’oggetto
del diritto non sarebbe così l’inadempimento al diritto comunitario, bensì l’inadempimento
a quanto stabilito da una sentenza della Corte di giustizia. In
questa fase del giudizio, è lì che si trova il nodo della normativa. Alla luce di
ciò, è fuori luogo parlare di gravità dell’infrazione. L’infrazione (grave)
sarebbe in re ipsa per l’inottemperanza a quanto stabilito dalla Corte. Essa
dovrebbe essere uguale per ogni inottemperanza, in sé e per sé considerata.
L’efficacia deterrente
La sanzione deve essere tale da indurre lo Stato inadempiente a porre
fine all’infrazione ed a dissuadere lo stesso – ma anche gli altri – dal porre
in essere la stessa infrazione. È evidente che gli Stati membri non hanno tutti
la stessa forza economica e la stessa capacità di pagamento. La stessa sanzione
può risultare enorme per uno Stato di piccole dimensioni e dal basso
prodotto interno lordo, ma insignificante per un altro.
Per tale motivo, la somma risultante dalla moltiplicazione della somma
base per il coefficiente di gravità e per quello di durata viene moltiplicata per
un ulteriore coefficiente, questa volta fisso e predeterminato per ogni Stato
membro. Il coefficiente, rispetto a quanto previsto dalla Commissione nel
1997, è cambiato. Esso non considera più solamente il prodotto interno lordo,
ma guarda anche il numero di voti che lo Stato ha in Parlamento. I valori di ciascuno
Stato vengono proporzionati rispetto a quelli previsti per il Lussemburgo
(laddove il coefficiente del Lussemburgo è assunto come pari ad 1).
Le eventuali oscillazioni del PIL sono compensate dall’aggiornamento
triennale dei parametri.
L’elemento più interessante – oltre che di maggior novità –, risiede tuttavia
nell’inserimento di una valutazione del peso politico degli Stati membri
in seno all’europarlamento. Non bisogna tuttavia sopravvalutare il dato.
Non sembrano da accogliere considerazioni secondo le quali la normativa
sarebbe volta a sanzionare maggiormente chi conta di più e quindi dovrebbe
dare l’esempio. Una simile rivoluzione è tuttavia solamente apparente. A
parte la relativa limitatezza dei poteri del Parlamento europeo – sede probabilmente
non idonea a far emergere il peso politico degli Stati membri – l’attribuzione
del numero di voti stesso è determinata per la maggior parte dal
numero degli abitanti di ciascuno Stato. Non si vorrebbe pertanto colpire chi
dà il cattivo esempio, bensì solamente adattare l’infrazione sulla base del
numero di persone coinvolte, ossia della sua potenziale estensione (14).
(14) Anche qui sorgono, purtroppo, delle perplessità. Tale secondo parametro non troverebbe una
collocazione più adatta nell’ambito della gravità – dove pure è presente una certa valutazione del
numero di soggetti coinvolti -? Un inadempimento può infatti riguardare una sola categoria (come nel
caso recentemente prospettato C-119/04, Commissione c. Repubblica italiana, che riguarda i lettori di
lingua straniera), che in un paese più popolato può essere molto più ristretta che in uno Stato meno
popolato.
DOTTRINA 321
4. La determinazione della somma forfettaria.
Le modalità di determinazione dell’entità delle sanzioni mettono in luce
la loro familiarità. La Commissione, prima di suggerire una somma minima,
per ciascuno Stato, dichiara di calcolare la somma forfettaria moltiplicando
l’eventuale pena giornaliera per i giorni di inadempimento, a decorrere
dalla sentenza ex art. 226 (15).
La somma base viene quantificata in 200 €.
Pena forfetaria e pena giornaliera sono due lati della stessa medaglia:
uno è rivolto al futuro – penalità giornaliera, funzione preventiva –, e uno al
passato – somma forfettaria, funzione sanzionatoria.
La sanzione minima prevista dalla Commissione fino al termine del
2008 a carico della Repubblica Italiana è di 9.920.000 €. Considerando il
coefficiente fisso di 19.84 (capacità stimata di pagamento considerati anche
i voti in Parlamento) e assumendo parametri intermedi di durata e gravità
pari a 1,5 e 10, emerge come la somma forfettaria minima sia uguale ad una
penalità di mora media inflitta per meno di due mesi (16).
5. La sentenza nella causa C-278/01
La sentenza nella causa C-278/01 è piuttosto interessante. Questa pronuncia
emanata nei confronti della Spagna ha messo in evidenza un atteggiamento
particolare della Corte di Giustizia. Nel caso in esame, il giudice ha
modellato la sanzione, ritardandola e concedendo un ulteriore termine per
l’ottemperanza (17). La Corte, innanzi tutto precisa che le sanzioni ed i parametri
richiesti dalla Commissione sono meramente indicativi, e possono
essere ridotti d’ufficio (18). Di questo potere d’ufficio i giudizi di
Lussemburgo fanno ampio uso. In primo luogo correggendo i parametri di
gravità e di durata richiesti dalla Commissione (19). In secondo luogo, visto
che l’inadempimento riguardava il 20,1 % delle coste, la Corte fraziona la
(15) Comunicazione, cit., § 19.
(16) [ (9.920.000 / 19,84 ) / 1.5 ] / 10 = 600 (€) à [ (9.920.000 / 19,84 ) / 1.5 ] / 10 = 55.55 (gg)
gg 600
(17) Sentenza causa C-278/01, Commissione c. Regno di Spagna, del 25 novembre 2003. Nella
fattispecie, il governo spagnolo non aveva provveduto ad attuare completamente quanto stabilito dall
’art. 3 della direttiva 76/160/CEE circa i controlli della acque balenabili, accertato con sentenza il 16
febbraio 1998 nella causa C-92/96.
(18) Ibidem, § 41.
(19) Quanto alla durata, è opportuno ricordare che non era ancora entrata in vigore la comunicazione
che tentava di attribuirle un valore fisso.
Quanto alla gravità, il principio enunciato è fortemente indicativo della grande quantità di parametri
che rientravano (e verosimilmente rientreranno anche sotto l’attuale Comunicazione) nella determinazione
del coefficiente. Al § 57 la Corte afferma che l’inadempimento riveste una certa importanza,
in quanto mette in pericolo vite umane, tanto da meritare (§58) un coefficiente di 4/20. Per contro
nella pendente causa C-119/04, in cui è in discussione il riconoscimento del trattamento retributivo dei
lettori di lingua straniera – ritenuto discriminatorio rispetto a quello concesso agli omologhi nazionali
-, l’Avvocato Generale Poiares Maduro ha invece ritenuto da suggerire il coefficiente di 14/20, in
322 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
somma in punti percentuali di inadempimento da pagare eventualmente dopo
l’esito del rapporto annuale, sulla base della percentuale di costa che risulter
à ancora priva dei controlli imposti dal diritto comunitario. Allo Stato inadempiente
viene così riconosciuto il diritto a beneficiare di un ulteriore anno
di tempo, con la possibilità di vedere che la sanzione veniva poi ridotta a
seconda dei progressi dello Stato membro nell’esecuzione della sentenza! Se
il Regno di Spagna avesse ottemperato interamente nei dodici mesi successivi,
non avrebbe incontrato alcuna sanzione per un ritardo ultradecennale (20).
Adempiere interamente alla direttiva non è tuttavia stato necessario. Pur
in presenza di una buona percentuale di coste non controllate, la
Commissione ha deciso nel dicembre 2005 di non infliggere affatto la sanzione
alla Spagna, meritevole di essere premiata per aver fatto sensibili progressi
nell’attuazione della direttiva!
Alla luce di ciò è da salutare con estremo favore l’intenzione della
Commissione di richiedere sempre una pena forfettaria: sarà utile per ovviare
a simili fenomeni, vale a dire all’eventualità che lo Stato membro sfugga
da ogni tipo di sanzione.
Dalla decisione della Corte di giustizia possono essere tratti numerosi
spunti, di cui due sono particolarmente meritevoli di essere sottolineati.
Innanzi tutto, traspare comunque nettamente la confusione che dimora
sovrana circa l’oggetto del giudizio di cui all’art. 228. Nella concessione di
un termine dilatorio e nel frazionamento dell’inadempimento, il giudice non
solo mostra di non considerare la sentenza ex art. 226 come oggetto del giudizio,
ma arriva ad ignorarla completamente. Egli omette di considerare che
il Regno di Spagna aveva già avuto parecchi anni ed una sentenza di accertamento
per conformarsi. Sanzionare per l’intero e senza dilazioni sarebbe
stata una mossa più comprensibile, e più rispettosa degli altri Stati che avevano
invece adempiuto spontaneamente e tempestivamente alla direttiva.
In secondo luogo, emerge la differenza esistente fra le due sanzioni prevista
dall’art. 228 TCE, che sembrano mirare a colpire obiettivi diversi. La
penalità di mora sembra essere rivolta a colpire l’inadempimento nel futuro,
inducendo lo Stato a conformarsi. La somma forfettaria, invece, pare essere
misura di carattere più prettamente sanzionatorio per fronteggiare l’inadempimento
precedente alla sentenza.
considerazione del carattere discriminatorio dell’infrazione. Sembra che non abbia enorme rilevanza
il fatto che una violazione provochi danni rimediabili (i lettori di lingua straniera possono infatti essere
efficacemente risarciti tramite il versamento degli arretrati con gli interessi, mentre lo stesso effetto
è precluso nel caso di perdita della vita). È comunque difficile capire come vadano bilanciati i vari
interessi, beni ed elementi contemplati per la determinazione del coefficiente di gravità. In assenza di
certezze, molte considerazioni sul valore giuridico di alcuni beni potrebbero rivelarsi decisamente
affrettate.
(20) Tale previsione stride peraltro con la previsione di cui al paragrafo 56 della sentenza, in cui
viene respinta un’eccezione della Spagna che dichiarava di non aver beneficiato del termine decennale
già concesso ad altri Stati per conformarsi alla direttiva. L’argomento viene respinto perché il termine
… non era stato chiesto a suo tempo. La dilazione, tuttavia, con dubbia coerenza, rientra nella
sentenza, laddove viene sancito che l’inadempimento sarà controllato solo dopo il primo anno.
DOTTRINA 323
6. Conclusione
I nuovi parametri suscitano alcune perplessità. Lasciano alla Commissione
un forte margine di discrezionalità, che potrà tuttavia essere corretto
d’ufficio dal giudice. Rimane comunque un problema di fondo: il valore tutelato.
Dal tenore dell’art. 228 ci si aspetterebbe un procedimento volto a tutelare
l’autorità di una decisione presa dalla Corte di giustizia. Pochi spunti
bastano, comunque, a far intuire come tale funzione passi tuttavia in secondo
piano a fronte della sanzione per la lesione del diritto comunitario.
Lo strano connubio di due oggetti che potrebbero e dovrebbero restare
distinti provoca un sensibile appesantimento delle procedure, a danno della
celere conclusione della vertenza ed a vantaggio degli Stati che non adempiono
prontamente a quanto prescritto dal diritto comunitario (21). Lo stesso
Parlamento europeo, nel suo progetto di relazione, afferma che “sono
numerose le procedure avviate per non conformità delle misure avviate e che
talora esse vengono reiterate senza conseguire l’obiettivo di persuadere gli
Stati membri a modificare i propri atti legislativi di recepimento” e “sottolinea
che in tali casi i ritardi procedurali sono fortemente pregiudizievoli per i
cittadini , in quanto non riguardano casi singoli ma riflettono piuttosto un
problema generale”(22).
Se oggetto del giudizio è l’accertamento dell’inadempimento al diritto
comunitario, allora non è chiaro da dove sorga la necessità di un secondo
giudizio. Se oggetto del giudizio è invece l’inottemperanza alla sentenza
delle Corte, non sembrano coerenti i criteri di irrogazione delle sanzioni, che
danno grande rilevanza all’accertamento del tipo di diritto violato, invece di
considerare la presenza di una grave infrazione in re ipsa nell’inottemperanza
a una sentenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (23), l’inadempimento
alla sentenza, più che l’oggetto del giudizio, è diventato il presupposto
per l’applicazione della sanzione. È possibile correggere qualche tiro?
Si potrebbe cautamente tentare di configurare una riforma partendo dall
’osservazione delle tipologie di pena previste dal trattato: pena forfettaria e
penalità di mora. Queste due diverse misure sembrano essere rivolte a fenomeni
diversi. La somma forfettaria sembra essere rivolta al passato, mentre
la penalità di mora guarda al futuro. La prima è volta alla sanzione di quanto
non è stato fatto e “morde”, mentre la seconda mira ad indurre all’adempimento
e “minaccia”, pur non aggredendo direttamente. L’adozione della
pena giornaliera sta all’inadempimento come l’art. 228 sta all’art. 226: si
tratta della minaccia di un mezzo di coercizione. Se pertanto si tenta di dissuadere
gli Stati dall’inottemperanza con la minaccia di un ulteriore giudizio
(21) Opportuno ricordare che la sentenza della causa C-387/97 del 14 luglio 2000, Commissione c.
Repubblica Ellenica, è subentrata ben tredici anni dopo l’instaurazione della procedura con il reclamo dei
comuni che denunciavano lo smaltimento incontrollato dei rifiuti nella acque del fiume Kourou-pitos!
(22) Progetto, cit., § 22.
(23) Comunicazione, cit., § 15.
324 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
con (pesanti) conseguenze pecuniarie, non si potrebbe ottenere lo stesso
risultato minacciando direttamente le sanzioni pecuniarie nel giudizio di cui
all’art. 226? Se è legittimo ritenere che il primo giudizio sia una fase precoce
per infliggere una pesante pena pecuniaria, non si vede perché non possa
venire adottata una condanna… condizionata.
La Corte di Giustizia ha già dimostrato di saper modulare le sanzioni a
seconda dei casi, e di saper creare una vasta casistica per renderle più eque.
Nella causa C-278/01, ha infatti imposto una penalità di mora ad efficacia
differita ed eventuale. Differita, perché nel caso de qua la sanzione scattava
dopo il decorso del termine tecnico necessario per dare adempimento alla
decisione. Eventuale, perché condizionata alla persistenza del mancato
adempimento. Con una sanzione condizionata verrebbe tutelata la buona
fede dello Stato sfortunato, che sarebbe comunque prontamente sanzionata
qualora non desse una solerte prova di buona volontà.
Lo Stato inadempiente avrebbe così su di sé l’ombra di una condanna in
caso di inottemperanza, eventualmente nel termine stabilito dalla sentenza
stessa. A quel punto, la sentenza di condanna a pagamento di somma oggettivamente
determinabile permetterebbe alla Commissione di esigere il pagamento
dagli Stati membri ancora inadempienti e di introdurre un ulteriore
giudizio di cui al’art. 228. Questo sarebbe meramente eventuale e oltre a
confermare e liquidare le somme maturate fino a quel momento, sanzionerebbe
l’inadempimento in sé e per sé considerato, con la condanna ad una
pena forfettaria in aggiunta alla penalità di mora.
Astrattamente, rimarrebbe il secondo giudizio, ma le sentenze di cui
all’art. 226 godrebbero di una maggiore efficacia, che ridurrebbe tuttavia il
contenzioso ed aumenterebbero la percentuale di adempimento al diritto
comunitario.
L’articolo 228 nella sua configurazione, invece, attuale ha solo parzialmente
ragione di esistere.
La sensazione è pertanto quella di essere di fronte ad un istituto ancora
inadatto, o, rectius, non ancora messo a punto e sedimentato per tutelare l’applicazione
del dirito comunitario. È chiaro che una giustizia pronta ed efficace
consente di accelerare il processo di conformazione a quanto stabilito
dagli organi di governo europei e di esercitare una maggiore efficacia deterrente,
ed è altrettanto evidente migliorare in tale direzione è possibile. È tuttavia
necessario avere la volontà di farlo. A poco vale gridare a gran voce la
gravità delle violazioni del principio di non discriminazione e stabilire (presunti)
trasparenti principi per la determinazione della pene se non esiste una
giustizia pronta. Sembra ancora presente un forte connotato politico, anche
– e soprattutto – nella scelta, da parte della Commissione, dell’opportunità di
avviare il procedimento. Malgrado l’apparenza di un profilo istituzionale,
emerge fortemente la vicinanza con altri istituti coercitivi previsti dal
Trattato di Maastricht, quali, ad esempio, la sospensione di parte dei diritti
partecipativi alla gestione della Comunità ex art. 7 TCE.
Sarebbe necessario istituzionalizzare un obbligo di provvedere in determinati
casi. Ancora il Parlamento europeo, nel suo recente progetto di relazione,
ha affermato che “il potere discrezionale assoluto, abbinato ad un’assoluta
mancanza di trasparenza, è sostanzialmente contrario al principio
della preminenza del diritto” (24).
Lo stato della normativa di cui agli artt. 226 e 228 pare peraltro riflettere
lo stato dell’Unione europea: è ancora in fase di formazione. Se anche il
Trattato di Maastricht ha inserito un meccanismo coercitivo meno politico di
quello previsto nel Trattata CECA, era forse troppo presto per dare alla corte
di giustizia i poteri necessari per sanzionare liberamente già nella sentenza
ex art. 226. Ulteriore prova dell’acerbità dell’istituto, lo scarsissimo numero
di pronunce della Corte, a fronte dell’elevatissimo numero di inadempimenti
posti in essere dagli Stati membri. Al guardiano del trattato manca ancora
una cosa: un’uniforme che gli dia credibilità ed ufficialità.
Probabilmente, con il suo rafforzamento l’UE vedrà anche il potenziamento
dei suoi strumenti coercitivi.
DOTTRINA 325
(24) Progetto, cit., “Motivazione”, p. 17.
L’inconfigurabilità della tutela autoristica
su idee e/o schemi di gioco è principio di diritto
internazionale generalmente riconosciuto
(art. 10 Cost.)
di Pasquale Fava
Accanto al diffuso contenzioso seriale relativo alla prestazione transfrontaliera
di servizi di raccolta, anche a mezzo Internet, di scommesse su eventi
sportivi destinate a consumatori italiani per conto (o da parte) di operatori stabiliti
all’estero e ivi legittimamente autorizzati (1), si affaccia il rischio di
emersione di una nuova tipologia di litigation temeraria (in quanto macroscopicamente
infondata) proposta da soggetti che affermano d’essere gli inventori
di schemi di gioco utilizzati dall’Amministrazione finanziaria.
326 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(1) In materia di raccolta delle scommesse (anche a mezzo Internet) per conto (o da parte) di operatori
stabiliti all’estero e ivi legittimamente autorizzati la giurisprudenza interna maggioritaria sia
penale (da ultimo Cass., S.U., sent. 18 maggio 2004, n. 23272, Poce; in precedenza Cass., Sez. III, sent.
16 novembre 1995, n. 2947, Santangelo; Cass., Sez. III., sent. 8 marzo 1997, n. 519, Scalfari; Cass.,
Sez. III, sent. 1 ottobre 1997, n. 2530, Cacace; Cass., Sez. III, sent. 1 luglio 1999, n. 1999, De Giulio;
Cass. Sez. III, sent. 29 luglio 1999, n. 1963, Barbati; Cass., Sez. III, sent. 27 marzo 2000, n. 124,
Foglia; Cass., Sez. III, 4 luglio 2000, n. 7764, Vicentini, che affermano come sia “punito come abusivo
dall’art. 4 della legge 401/1989 l’esercizio non autorizzato di scommesse su competizioni sportive,
anche se detto esercizio si svolge solo in parte in territorio italiano per conto di operatori stranieri”;
Trib. Viterbo riesame, ord 5 giugno 2003, in D&G, n. 36/2003) che amministrativa (Cons. Stato, Sez.
IV, 25 settembre 2002, n. 4905; Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2004, n. 2330; Cons. Stato, Sez. IV, 29
settembre 2005, n. 5203; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 20 ottobre 2005, n. 5898; TAR Friuli-Venezia-
Giulia, sent. 9 marzo 2001, n. 189; TAR Liguria, Sez. II, 30 gennaio 2003, n. 319; Id., sent. 28 giugno
2001, n. 823; Id., sent. 13 aprile 2001, n. 376; TAR Valle d’Aosta, sent. 19 luglio 2000, n. 176; TAR
Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2005, n. 1508 e Id., sent. 2 novembre 2005, n. 4630) ha espressamente
ritenuto conforme con il diritto comunitario la regolamentazione nazionale che prevede la necessità di
ottenere una licenza di polizia dell’Autorità di pubblica sicurezza accanto alla concessione amministrativa
del CONI o dell’UNIRE (competenti in materia di concorsi a pronostici su eventi sportivi) e che
punisce con sanzioni penali l’attività svolta in carenza dei menzionati titoli abilitativi anche in via meramente
telematica e informatica (per le fonti normative cfr. l’art. 88, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce come la licenza di polizia
può essere rilasciata solo “a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai
quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati
dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione
” nonché gli art. 4 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall’art. 37 della legge
finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, che sanzionano penalmente l’attività di raccolta delle scommesse
effettuata in Italia da operatori sprovvisti dei necessari titoli abilitativi; l’art. 1, comma 536, della
legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ha poi previsto un potere di ordinare la cessazione dell’attivit
à di raccolta delle scommesse via internet ove il fatto costituisca reato).
L’orientamento maggioritario si colloca nel solco di una serie di pronunce della Corte di Giustizia
(sentenza. 24 marzo 1994, Schindler, C-275/92, in Foro It., 1994, IV, 521, con nota di M. COCCIA, Rien
ne va plus: la Corte di giustizia pone un freno alla libera circolazione dei giochi d’azzardo; sent. 21
settembre 1999, Läärä, C-124/97; sent. 21 ottobre 1999, Zenatti, C-67/98, in Foro It., 2000, IV, 217, con
La questione di fondo non è nuova (numerosi sono i precedenti sia interni
che internazionali di segno contrario alle pretese accampate nei confronti
dell’A.F.), pur se gli elementi di novità risiedono nella innovativa strutturazione
della linea defensionale attorea che si caratterizza rispetto al passato per la
proposizione di un’eccezione di incostituzionalità della legge sul diritto d’au-
DOTTRINA 327
nota di A. Barone; sent. 11 settembre 2003, Anomar, C-6/01, sent. 6 novembre 2003, Gabelli, C-
243/2001) che riconoscono al giudice nazionale la competenza a valutare se il sistema nazionale sia idoneo
a perseguire i fini di interesse generale (tutela dei consumatori, prevenzione della criminalità e delle
frodi, limitazione della pratica del gioco d’azzardo e utilizzo dei proventi per fini sociali) che consentono,
conformemente alle disposizioni del Trattato, deroghe alle libertà fondamentali di stabilimento o di
prestazione di servizi nonché se tali restrizioni (sussumibili astrattamente nel concetto di “misura restrittiva
ad effetto equivalente indiretto”) siano proporzionali alle finalità perseguite.
Tuttavia, specie in relazione all’attività di booking (in cui un soggetto italiano opera per conto di
un soggetto straniero, caso Internet Caffè-Stanley International Betting – TAR Abruzzo, l’Aquila, sent.
30 luglio 2005, n. 661 in Foro Amm. TAR, 2005, 3648 – e Albione – TAR Abruzzo, l’Aquila, sent. 5
maggio 2006, n. 337, in www.lexitalia.it) e di sollecitazione diretta di consumatori italiani da parte di
operatori stranieri attraverso siti web di proprietà di soggetti stabilizzati all’estero (nel caso Astrabet
l’ordinanza del Trib di Roma del 10 aprile 2006, in www.ictlex.net, adottata in palese carenza di giurisdizione,
censura il provvedimento amministrativo impugnato con un ricorso ex art. 700 c.p.c. per
motivi diversi, quindi andando ultra petita, rispetto a quelli indicati dalla società ricorrente che aveva
richiesto la disapplicazione della norma interna), una certa parte della giurisprudenza (nettamente
minoritaria) ha ritenuto che l’autorizzazione ricevuta all’estero debba necessariamente valere anche in
Italia che non avrebbe alcun potere di assoggettare ad ulteriore autorizzazione il soggetto straniero. Il
regime interno, si afferma, dovrebbe essere disapplicato in quanto contrastante con le libertà fondamentali
previste dal Trattato per le quali l’autorizzazione estera varrebbe anche in Italia.
Sempre nell’ambito di questo orientamento minoritario si è, altresì, sostenuto che l’attività di
booking si sostanzierebbe in un diverso servizio al più assoggettabile al rilascio dell’autorizzazione di
pubblica sicurezza prescindendo da qualsiasi concessione o autorizzazione preventiva (TAR Sardegna,
sent. 26 gennaio 2001, n. 28 e TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sent. 15 maggio 2001, n. 928).
La posizione del menzionato orientamento minoritario della giurisprudenza oltre ad essere inopportuna
(perché non pone nella dovuta considerazione la necessità, di ordine pubblico e sicurezza, di
controllare fenomeni malavitosi collegati al giro delle scommesse) appare anche giuridicamente insostenibile
e addirittura contrastante con i principi generali del diritto comunitario espressi proprio dal
Trattato perché non considera che il principio del mutuo riconoscimento presuppone un’armonizzazione
delle regolazioni degli Stati membri attuata attraverso un intervento del diritto comunitario derivato
(direttive) che consenta di omogeneizzare i requisiti di accesso all’esercizio di attività non liberalizzate
e gli standards di controllo delle autorità nazionali (a parte il rilievo che il diritto di stabilimento
è consentito “alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei
propri cittadini”, art. 43, par. 2, Tratt. e che è comunque “impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini
stranieri che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica
”, art. 46 Tratt, si rileva che gli art. 44 e 47 del Trattato prevedono che il c.d. principio del “mercato
interno”, che postula la validità dell’autorizzazione ricevuta nel paese d’origine nonché dei controlli
ivi esercitati dall’Amministrazione straniera (c.d. Home country control), possa essere applicato
solo in presenza di direttive negoziate secondo le procedure previste dal Trattato; in materia di libera
prestazione di servizi si rileva similmente che essa deve avvenire “alle stesse condizioni imposte dal
paese stesso ai propri cittadini”, art. 50, par. 2, Tratt., e che una piena liberalizzazione delle attività
possa intervenire solo previa adozione delle direttive di cui all’art. 52 del Trattato).
Solo in questo modo l’abilitazione ricevuta nello Stato di appartenenza del prestatore del servizio
(c.d. Home country) può consentire a quest’ultimo di svolgere la propria attività anche nell’Host
country senza necessità di richiedere ed ottenere le autorizzazioni quivi previste (c.d. principio del
mercato interno).
tore per violazione dell’articolo 3 Cost. (nella parte in cui non si prevede
che le idee relative a schemi di gioco non beneficiano della protezione
autoristica).
Dall’esame e dall’analisi della regolazione internazionale, sovranazionale,
comparata e interna e dalle pronunce della giurisprudenza delle Corti
“supreme” dei principali Stati membri dell’Unione, risulta, per converso, l’esistenza
di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che
esclude la protezione autoristica in relazione alle idee e gli schemi di gioco,
scommesse, lotterie e concorsi a pronostici, sussistendo al riguardo tutti gli
elementi costitutivi della norma consuetudinaria internazionale enucleati
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (consolidata giurisprudenza
dei giudici interni, testi legislativi dei singoli ordinamenti, concorde dottrina
internazionalistica) (2).
Per tale ragione le scelte discrezionali del Legislatore nazionale che
escludono la protezione autoristica delle idee afferenti a schemi di gioco non
solo si presentano assolutamente ragionevoli ma sono anche pienamente
conformi alle linee di politica legislativa emergenti a livello internazionale e
comparato.
È noto, peraltro, che il diritto consuetudinario internazionale a differenza
di quello pattizio entra automaticamente nell’ordinamento interno in virtù
del rinvio mobile di cui all’art. 10 (1°co.) Cost. e che allo stesso il Giudice
delle leggi riconosce valore superprimario e/o costituzionale, salvo i controlimiti
(principi fondamentali) (3).
328 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
In mancanza di direttive di armonizzazione, la liberalizzazione non è conseguenza automatica
delle previsioni del Trattato e la prestazione dei servizi (come il diritto di stabilimento) è regolata direttamente
e in via esclusiva dalle disposizioni del Trattato che, per converso, prevedono che l’attività si
svolga in conformità alla disciplina nazionale applicabile anche ai cittadini, sempre che siffatte autorizzazioni
non siano discriminatorie e non costituiscano deroga giustificabile alla luce delle previsioni
del Trattato (analisi che la Corte di giustizia rimette al giudice nazionale e che non può essere omessa
accampando un generico mutuo riconoscimento nella realtà dei fatti inesistente in materia). Né il
giudizio di equivalenza dei titoli abilitativi potrebbe essere effettuato dal giudice interno senza la predeterminazione
a livello normativo di criteri certi e sicuri cui ancorare il proprio giudizio.
A ciò si aggiunga che i menzionati intermediari sono assoggettati nel Regno Unito e a Malta ad
uno specifico regime autorizzatorio/concessorio (business permits) che conferma come l’attività di
raccolta e gestione delle scommesse non sia ivi liberalizzata nonché ove le menzionate attività siano
svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici esse sono espressamente escluse dalla
copertura della direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi della società dell’informazione (l’art.
1, par. 5, lett. d), della Direttiva 2000/31/CE, esclude espressamente dal c.d scope, cioè il campo di
applicazione della stessa, “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna,
comprese le lotterie e le scommesse”) e univocamente destinate ai consumatori italiani (circa il
principio sviluppato dalle autorità di regolazione finanziarie in relazione alle sollecitazioni all’investimento
cfr. Comunicazione CONSOB 7 luglio 1999, n. DI/99052838 e lo Statement SEC del 23 marzo
1998 citate in FAVA, “Questioni problematiche sulle tecniche di negoziazione negli Stock Exchanges
e negli Alternative Trading Systems e sull’intermediazione finanziaria on line”, in Ciberspazio e diritto,
Vol 3/2002).
(2) C. Cost., sent. 67/71, 96/73, 48/79, 54/79.
(3) Nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto interno, la consolidata e conforme giurisprudenza
della Consulta riconosce ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti rango
Dimostrata, pertanto, l’esistenza di un principio generalmente condiviso
a livello internazionale che esclude la tutela autoristica per le idee relative a
schemi di gioco, la dichiarazione di improponibilità dell’azione per difetto
assoluto di giurisdizione, attesa l’inesistenza della situazione giuridica soggettiva
attivata, costituisce conseguenza ineluttabile, peraltro già affermata
per altre ragioni in casi analoghi dalla giurisprudenza interna (di legittimità
e di merito), proprio per l’impossibilità di derogare al diritto consuetudinario
internazionale e per la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore
essendo generalmente condivisa negli altri contesti ordinamentali a
livello mondiale.
Nell’ambito dell’ ordinamento interno, non solo la legge sul diritto d’autore
esclude la protezione delle mere idee (accanto a quelle afferenti ai sistemi
di gioco), ma addirittura la legge invenzioni pone un espresso divieto
all’art. 12, comma 2°, lettera a), alla brevettabilità dei “piani, principi e
metodi per attività intellettuali, per gioco e per attività commerciali”.
La dottrina più autorevole ha osservato che l’espressione “gioco” è latissima
comprendendo “giochi di società, quiz, enigmi, giochi sportivi”(4).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente negato la tutelabilit
à ai sensi della legislazione che protegge il diritto d’autore alle mere
idee afferenti a sistemi di gioco non solo in relazione a giochi del tutto nuovi
ma anche a modifiche di giochi preesistenti.
La Suprema Corte ha sancito l’improponibilità dell’azione nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria proposta da un privato che, affermando di
essere l’inventore dell’Enalotto, aveva chiesto i danni per la violazione del
proprio diritto d’autore ex art. 2575 c.c. (5). La Suprema Corte ha chiaramente
affermato che la situazione soggettiva attivata non è giuridicamente esistente
nell’ordinamento perché l’elaborazione di sistemi e metodi di gioco
non è considerata opera dell’ingegno dall’ordinamento, considerazione da
cui discende la dichiarazione di improponibilità della domanda per difetto
assoluto di giurisdizione (6).
Analogo orientamento è stato manifestato in relazione ad un caso di idee
modificative di giochi a pronostici già esistenti: “poiché i cosiddetti progetti
di lavoro tecnico-scientifici possono formare oggetto di diritti connessi
con il diritto di autore e godere di un tipo diverso di protezione ex art 72 e
seguenti legge n. 633 del 1941 e 2758 cod. civ., soltanto quando comportino
la soluzione originale di problemi tecnici, presentando l’applicazione di
regole tecniche nuove ed aggiornate a problemi già conosciuti, ovvero l’applicazione
di regole già note a settori nuovi con estensione delle conoscenze
tecnologiche, ne deriva che deve negarsi la tutela del diritto d’autore
DOTTRINA 329
costituzionale con il solo controlimite dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (C.
Cost. sent. 67/71, 96/73, 48/79, 54/79 – in dottrina BIN R., Commento all’art. 10 Cost., in CRISAFULLIPALADIN
(a cura di), Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova, 1990, 63).
(4) VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 2000, 825.
(5) Cass., Sez. I, sent. 1 ottobre 1975, n. 3097.
(6) Cass., Sez. I, sent. 1 ottobre 1975, n. 3097.
all’inventore di un gioco per pronostici che non concreti né un’opera dell’ingegno,
né la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario,
si colleghi ai concorsi a pronostici già noti, come quello del Totocalcio
e del Totip, mutandone i triplici eventi da pronosticare, i relativi simboli (1,
x, 2) e la schedina” (7).
Successivamente anche il Tribunale di Roma ha condiviso l’orientamento
del giudice di legittimità (“Questo Tribunale … ha più volte rilevato che
il progetto di sistema di giuoco a pronostici non è suscettibile di protezione
sotto il profilo del diritto d’autore e ciò in quanto il regolamento del gioco,
avendo natura tipicamente tecnico-esecutiva, non esprime una idea intellettualmente
apprezzabile e non è destinata a soddisfare interessi culturali e
artistici”(8).
Il principio, generalmente condiviso dalla giurisprudenza interna sia di
legittimità che di merito e positivizzato dal Legislatore con inequivoche
norme di legge assolutamente ragionevoli, si conforma, peraltro, ad una
regola di diritto internazionale generalmente riconosciuto (art. 10 Cost.).
A livello internazionale e sovranazionale è pacificamente condiviso e
comunemente riconosciuto nell’ambito delle varie legislazioni che proteggono
il diritto d’autore il principio fondamentale per cui può essere protetta tramite
la tutela autoristica unicamente la “forma espressiva dell’opera dell’ingegno
” restando esclusi le “idee”, i “principi teorici” eventualmente sottesi
all’opera stessa, gli schemi, le procedure e i metodi di funzionamento che, in
quanto tali, null’altro sono se non idee.
Tale principio è pacificamente accettato a livello internazionale, ed è ad
esempio ribadito nel trattato WIPO, cui l’Italia aderisce, in materia di diritto
d’autore, di cui sono firmatari numerosissimi Paesi stranieri tra cui Gran
Bretagna, Francia e Germania (9).
Anche gli accordi TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio – approvati dalla Comunità Europea con decisione
del Consiglio del 22 dicembre 1994 – ribadiscono che “la protezione del
diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti o i concetti
matematici in quanto tali” (10).
Del resto, anche la normativa comunitaria in materia di diritto d’autore
ha sempre confermato tale principio. La Direttiva relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore, ad esempio, stabilisce che “le idee e i principi
alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi
quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore
a norma della presente direttiva”(11).
Lo scenario internazionale e sovranazionale, pertanto, conferma il principio
positivizzato dal Legislatore nazionale e condiviso dalla giurisprudenza.
330 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(7) Cass., Sez. I, sent. 27 ottobre 1977, n. 4625.
(8) Trib. Roma, sent. n. 30611/34038 del 9-25 luglio 2001.
(9) WIPO Copyright Treaty adottato a Ginevra in data 20 dicembre 1996 – cfr., in particolare, art. 2.
(10) Accordi TRIPS, art. 9, 2° co.
(11) Direttiva 91/250/CEE, art. 1, par. 2. Si vedano anche i considerando n. 13 e 14.
Alivello comparato tanto le legislazioni quanto la consolidata giurisprudenza
nazionale delle Corti Supreme dei principali Paesi firmatari dei menzionati
accordi (e membri della Comunità Europea) condividono il principio
che le idee e gli schemi di gioco non possono ricevere la protezione riconosciuta
all’autore di opere dell’ingegno non integrando alcuna situazione soggettiva
che l’ordinamento assoggetta a protezione.
Con particolare riferimento al sistema inglese, il Copyright, Design and
Patents Act del 1988 prevede un regime di tutela delle opere dell’ingegno
che si allinea al principio, riconosciuto tanto a livello comunitario quanto a
livello internazionale, secondo cui la tutela sorge nel momento in cui l’opera
acquisisce una forma espressiva permanente e concreta e si estende esclusivamente
alla forma espressiva dell’opera (12).
Nella disciplina del Copyright, Design and Patents Act del 1988 non è
presente alcuna tutela per le idee afferenti i sistemi di gioco che non possono
in alcun modo essere qualificate come opera dell’ingegno tutelabile tramite
il diritto d’autore.
Il principio cristallizzato dal Legislatore britannico è stato condiviso
dalla costante giurisprudenza delle corti inglesi, che hanno espressamente
negato tutela anche a forme elaborate e complesse di schemi di gioco quali
i format aventi ad oggetto schemi di giochi televisivi.
La decisione più recente in questo senso è relativa al caso James Miles
vs. ITV Network Limited del dicembre 2003 (13), a proposito di pretesi diritti
d’autore sul gioco-programma televisivo “Dreams Street”. In quella sede
la High Court ha negato che fosse possibile tutelare lo schema di gioco
inventato/elaborato dall’attore.
La High Court ha negato che il progetto di gioco di James Miles potesse
accedere alla tutela autoristica per ragioni sistematiche, e ciò pur se tale
progetto di gioco presentasse nel concreto elaborazione e complessità maggiori
di un semplice schema di gioco. A maggior ragione un semplice schema
di gioco non potrebbe (nemmeno solo astrattamente) accedere alla tutela
offerta dal diritto d’autore, non essendo quest’ultimo anzi neppure qualificabile
come opera dell’ingegno.
L’accesso alla tutela del copyright in relazione a schemi di gioco anche
se relativi a programmi televisivi (“Opportunity Knocks”), peraltro, era stato
già negato nel 1989 nel caso Hugie Green vs. Broadcasting Corporation of
New Zealand (14). In quella sede era stato chiaramente affermato che poichè
non può esistere tutela d’autore su un’idea, neppure può essere riconosciuta
DOTTRINA 331
(12) Per quanto riguarda le opere letterarie, ad esempio, è richiesto come requisito minimo di
protezione che l’opera sia registrata, fissata, per iscritto o in altra forma, (art. 3 della Parte I, Cap.I del
Copyright, Design and Patents Act del 1988).
(13) High Court of Giustice Chancery Division, 8 dicembre 2003, James Miles vs. ITV Network
Ltd, Dream Street Productions Ltd, in westlaw 2003, WL 23192242 (Ch D), [2003], EWHC 3134.
(14) Privy Council, 18 luglio 1989, Hugie Green vs. Broadcasting Corporation of New Zealand, in
westlaw, 1989, WL649322 (Privy Council), [1989], R.P.C. 700. Come risulta dal testo della decisione dell
’autorevole collegio giudicante composto da Lord Bridge, Lord Ackner, Lord Goff, Lord Jauncey e Lord
Lowry, peraltro, l’azione era stata già rigettata dal trial judge e dalla Court of appeal della Nuova Zelanda.
tutela d’autore sul format televisivo in contestazione che si limitava a prevedere
uno schema di gioco, come tale, quindi, non tutelabile.
Dall’esame della legislazione e della giurisprudenza inglese risulta in
modo inequivoco l’esistenza di un principio fondamentale che esclude che
uno schema di gioco possa accedere alla tutela autoristica così come prevista
dalla legislazione inglese.
Pertanto, in Inghilterra, conosciuto come il Paese tra quelli dell’Unione
in cui è maggiormente avvertita la necessità di proteggere il diritto d’autore
e le invenzioni conformemente ad una tradizione ultracentenaria che ha
implementato un sistema di enforcement all’avanguardia a livello mondiale,
non solo l’attività di privati che asseriscano di essere inventori di nuovi schemi
di gioco, lotterie, concorsi a pronostici non sarebbe astrattamente tutelabile
ai sensi del diritto d’autore (“È comunemente affermato che il diritto
d’autore non protegge le idee ma l’espressione delle stesse … Le idee possono,
tuttavia, formare oggetto di protezione ai sensi della disciplina sui brevetti
industriali o come informazioni confidenziali”) (15) ma, del pari, le
menzionate “idee” non sarebbero neanche brevettabili come invenzione
industriale (la Section 1(2) del Patent Act esclude la brevettabilità di “uno
schema, una regola o un metodo per svolgere un gioco o un’attività commerciale
” (16).
Nell’ordinamento francese la disciplina in materia di diritto d’autore
(Code de la proprieté intellectuelle, art. L111 s.s.) esclude che un sistema di
gioco o un’idea di gioco possano essere tutelate con la tutela autoristica in
quanto non sussumibili nella nozione di opera dell’ingegno.
L’articolo L112-1 del Codice sulla proprietà intellettuale limita la protezione
alle opere dell’ingegno aventi forma espressiva, escludendo che la
mera idea o il concetto, o il metodo, o il semplice schema di un gioco possano
essere qualificati opera dell’ingegno (“œuvre de l’esprit”) con conseguente
inconfigurabilità di tutela autoristica. L’art. L112-2, peraltro, prevede un
elenco di opere protette che non comprende né schemi di gioco né elementi
ad essi in qualche modo assimilabili.
D’altronde la consolidata giurisprudenza francese ha espressamente
escluso che un semplice schema o un metodo possano essere tutelati tramite
il diritto d’autore.
La Corte di Cassazione francese ha, tra l’altro, escluso che un metodo,
seppur astrattamente innovativo, di commercializzazione di sistemi d’allarme
potesse accedere alla protezione autoristica, in quanto tale metodo non è
un’opera dell’ingegno, ma un’idea, un mero concetto (17).
332 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(15) Traduzione del testo di MARETT, Intellectual Property Law, 1996, 37 recante “It is commonly
said that copyright does not protect ideas, but only the espression of ideas. …Ideas… may be the subject
of other kinds of intellectual property protection, by patent in some cases or confidential information”.
(16) Traduzione della Section 1(2) del Patent Act recante “scheme, rule or method for … playing
a game or doing business”.
(17) Cour de Cassation, Chambre civile 1, Audience publique du 11 février 1997 Cassation, n°
de pourvoi 95-13176, Président M. Lemontey.
(18) Cour d’appel de Versailles , Audience publique du 19 juin 1997, n° de pourvoi: 1995-7483.
Conformemente, sul punto, la Corte d’appello di Versailles (18) precisa
come dalla tutela sia escluso non solo il metodo, ma anche l’idea ad esso sottostante.
Anche la giurisprudenza più risalente (19) parimenti esclude che, seppur
innovativo, uno schema di commercializzazione di libri possa accedere alla
tutela autoristica.
Più recentemente, la Cassazione francese ha escluso che un metodo consistente
nella “semplice messa in opera di una logica automatica” possa considerasi
tutelabile ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, ed ha altresì
precisato che tale schema non può di per sé costituire un’opera dell’ingegno
(20).
Anche dall’esame della normativa e dalla giurisprudenza francese risulta,
pertanto, l’esistenza del principio che esclude che le idee o i metodi di
gioco possano accedere – in quanto tali – alla tutela autoristica così come
prevista dalla legislazione francese.
Similmente nell’ordinamento tedesco la Corte Suprema (BGH) ha espressamente
escluso la tutela autoristica in favore di uno schema di gioco (21).
Per quanto sopra e senza alcuna pretesa di esaustività, la mole di citazioni
circa la consolidata e conforme giurisprudenza delle Corti di numerosi
Stati, il contenuto omogeneo dei testi legislativi dei singoli ordinamenti
nazionali, dei primari accordi internazionali in materia e del diritto comunitario
derivato, nonché la concorde dottrina internazionalistica, vanno inequivocamente
nella direzione volta ad escludere che le idee relative a schemi di
gioco possano ricevere tutela ai sensi e per gli effetti della protezione autoristica,
con conseguente improponibilità, per difetto assoluto di giurisdizione,
di ogni domanda avente ad oggetto la protezione di situazioni soggettive inesistenti
perché non riconosciute né riconoscibili dall’ordinamento giuridico.
DOTTRINA 333
(19) Cour de Cassation, Audience publique du 15 octobre 1969 n° de pourvoi : 69-90059.
(20) Cour de Cassation, Audience publique du 21 juin 2000, n° de pourvoi: 99-85154, Presidente
Gomez.
(21) BGH, sent. 21 gennaio 1993, in ZUM 1994, p. 186 (187) e sent. 17 ottobre 1961, in GRUR
1962, p. 51 (52), caso “lotteria dei numeri”.
334 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il rapporto tra antico e moderno nel nuovo
Codice dei beni culturali.
La verifica e l’accertamento dell’interesse
culturale. La problematica del restauro
di Maria Vittoria Lumetti
SOMMARIO: 1.– Il modello italiano di gestione e tutela del patrimonio;
2.– Modalità di individuazione dell’interesse culturale: legge, limiti temporali,
territoriali, qualitativi, provvedimento (artt. 10, comma 4, 30, comma 4,
art. 41, artt. 88 e 94, art. 142, art. 12, art. 13); 3.– La novità del procedimento
di verifica dell’interesse culturale dei beni demaniali (art. 12). Il venir
meno della “presunzione di culturalità” del bene pubblico; 4.– Il sistema
precedente; 5.– Le deroghe al principio della demanialità; 6.– Beni culturali
pubblici previa verifica; 7.– L’iter procedimentale della verifica; 8.– Il
silenzio previsto dall’art. 12, comma 10; 9.– Esito negativo della verifica
art. 12, comma 4. La sdemanializzazione (art. 12, comma 5 e 6); 10.–
Verifica con esito positivo. L’inizio del procedimento di interesse culturale.
La trascrizione (art. 15); 11.– Beni culturali pubblici ex lege non sottoposti
a verifica; 12.– L’accertamento dell’interesse culturale dei beni privati (art.
13); 13.– Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente
importante o eccezionale; 14.– La comunicazione dell’avvio del
procedimento ex art. 14; 15.– La notificazione e trascrizione dell’atto finale;
16.– La motivazione del provvedimento impositivo e il sindacato del giudice
sull’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione. Il confine tra
eccesso di potere e vizio di merito; 17.– La formazione di una nuova mentalit
à del privato: onlus, fondazioni e trust; 18.– La mutevole nozione di bene
culturale e i rapporti con la valorizzazione. L’esigenza di una nozione elastica;
19.– Le sfide strategiche dei musei. La misurazione dell’immagine;
20.– La cultura del bello: gli studi d’artista; 21.– L’archeologia del cinema
art. 10, comma 4, l. e; art. 11, comma 1, l. f); 22.– L’esempio dell’archeologia
industriale e rurale (art. 10, comma 4, l. l); 23.– L’estensione oggettiva
della tutela: pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse
artistico o storico (art. 10, comma 4, lett. G); 24.– Il problema della tutela
dell’ecosistema urbano; 25.– Collezionare il presente. L’architettura contemporanea
(art. 11 e 51). L’esempio delle sale cinematografiche e degli
strumenti musicali; 26.– Il “modernariato” o antiquariato del futuro; 27.–
La conservazione dell’antico; 28.– La decontestualizzazione del bene culturale.
Il divieto di distacco di beni culturali (art. 50); 29.– L’antica idea
dell’“opera d’arte totale” e il museo. La politica delle acquisizioni; 30.-
L’internazionalismo culturale e il ritenzionismo. Il dominio dell’archeologia;
31.– Gli strumenti della conservazione attiva: prevenzione, manutenzione
e restauro. Gli obblighi di facere in capo ai privati; 32.– Il restauro come
extrema ratio; 33.– Progettare il passato. “Il restauro del restauro”.
L’esempio della Court d’Appel administrative a Parigi. Il dibattito sull’opera
d’arte storicizzata e il debatijonage della cattedrale di Catania; 34.– Il
DOTTRINA 335
restauro e il recupero delle opere contemporanee. L’esempio dell’Ex Forno
del Pane a Bologna; 35.– La tutela dei beni culturali in stato di degrado o
di pessima conservazione: l’indipendenza del vincolo rispetto alla conservazione;
36.– La musealizzazione all’aperto come componente essenziale della
conservazione.
1.– Il modello italiano di gestione e tutela del patrimonio
Il Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004 ha varato il codice per i
beni culturali e Paesaggistici, sulla base della delega prevista dall’art. 10
della legge n. 137 del 6 luglio 2002.
Il nuovo codice, entrato in vigore il 1 maggio 2004, contiene disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali ed è volto a riordinare
e organizzare la materia al fine di conferirle un assetto di precisa sistemazione
logico giuridica. I principali istituti in cui si articola contribuiscono a formare
ciò che oggi definiamo il “diritto dei beni culturali”.
Con i decreti legislativi 24 marzo 2006 n. 156 e 157, giusta la legge delega
n. 137/2002 (art. 10 comma 4°) sono state introdotte numerose modifiche
al Codice.
La ratio del codice dei beni culturali è, innanzi tutto, la semplificazione
legislativa della materia, che aveva già ricevuto una prima sistemazione, a
livello di compilazione, con il testo unico di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490. Il codice reca di per sé una disciplina di grande importanza, in linea
con i recenti interventi normativi. Infatti, a seguito della crescente complessit
à dello sviluppo del territorio italiano e al cambiamento del quadro istituzionale
con la modifica del Titolo V della Costituzione, è stato necessario
aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico
nazionale, risalenti al 1939 (1). Nel settore dei beni culturali si registrano,
negli ultimi anni, alcuni interventi legislativi che hanno modificato
l’aspetto organizzativo e normativo della materia senza tuttavia aggiornarne
i contenuti, ancora fermi alla disciplina del 1939 (2). Il codice persegue l’esigenza
di riordino della materia disciplinando gli istituti base, fornendo la
definizione della nozione di bene culturale, occupandosi della conservazione
nel contesto del bene culturale, regolando il commercio illecito di opere
(1) Art. 10 legge n.137 del 6 luglio 2002 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d’autore): ferma restando la
delega di cui all’articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo
è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni
legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza
e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprietà letteraria e diritto d’autore.
(2) Sul punto S. CASSESE, Problemi attuali dei beni culturali, in Gior. Dir. amm., n. 10/2001, 64.
L’autore lamenta l’assenza in Italia di un’opera sistematica, quando in Francia esiste una trattazione
generale sul diritto del patrimonio culturale, cfr. PIERRE-LAURENT FRIER, Droit du patrimonie culturel,
così come nei paesi anglosassoni, J. H. MERRYMAN, A. E. ELSEN, Law, Ethics and the Visual Arts. In
questa ultima opera sono raccolti casi e materiali riguardanti la tassazione, il commercio illecito internazionale,
la conservazione e la valorizzazione dei beni.
336 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
d’arte e gli aspetti legati alla valorizzazione e alla fruizione (3). Anche il concetto
di paesaggio, infatti, muta: esso non è più inteso come entità da proteggere,
bensì come territorio da gestire e promuovere complessivamente nel
suo divenire. Il paesaggio non è più considerato come “monumento”, ma
come idea stessa di uno sviluppo sostenibile, fatto di un rapporto equilibrato
tra ambiente, bisogni sociali e attività economiche, in linea con i principi
affermati anche dalla Convenzione europea del paesaggio. Attualmente il
territorio regionale sottoposto a vincolo paesaggistico è pari a circa il 40%
del totale e chi vuole costruire in queste zone deve richiedere un’autorizzazione
specifica al Comune. Il paesaggio, dunque, viene riconosciuto come
risorsa fondamentale per promuovere uno sviluppo di qualità del territorio.
Dalla nuova normativa si ricava il principio che i beni culturali non possono
essere isolati l’uno dall’altro e che devono essere preservati unitamente al
paesaggio e ai contesti storici in cui si collocano. Un’altra novità rilevante
della nuova normativa è da rinvenirsi nella definizione del concetto di bene
culturale come risorsa. In Italia i beni culturali ricoprono anche un rilevo
economico, è innegabile l’importanza del turismo culturale nell’economia
del Paese ed è in tale contesto che i beni culturali sono considerati e disciplinati
come una grande ricchezza.
Gli artt. 5 e 6 della Parte Prima (Disposizioni Generali) sono stati modificati:
con il primo è chiarita la competenza della Regione in materia di tutela
dei c.d. Beni Librari; con il secondo si precisa che la valorizzazione del
patrimonio culturale comprende la riqualificazione degli immobili e la tutela
di aree degradate con la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
Nella Parte Seconda (Beni Culturali artt. 10-130) di particolare rilievo
sono le modifiche concernenti i beni di interesse numismatico, con un rafforzamento
della tutela; le monete antiche vengono differenziate, quanto alla
tutela, dagli altri beni culturali; inoltre non sarà più possibile giudicare il
valore delle monete antiche solo in base alla serialità o ripetitività degli
esemplari.
Viene aggiunta la importante precisazione che la normativa di tutela
degli archivi si riferisce sia a quelli pubblici che a quelli privati, sempre che
sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 20, comma 2).
Importante l’intervento relativo all’art. 12 concernente la “Verifica dell
’interesse culturale”.
Altre modifiche riguardano l’art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione),
che subordina alla preventiva autorizzazione del MiBAC, tutte le operazioni:
di demolizione anche con successiva ricostruzione di beni culturali, di
spostamento anche temporaneo dei predetti beni, di smembramento di collezioni,
di scarto di documenti di archivi pubblici ed archivi privati sottoposti
(3) Cfr. G. MANFREDI, Standard ambientali di fonte statale e poteri regionali in tema di governo
del territorio, in Urb. e App. n. 3/2004 sul riparto di competenze, ai sensi del riformato titolo V, tra
Stato e Regioni in tema di elettromagnetismo e di ambiente.
DOTTRINA 337
a vincolo, di trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici
di documentazione di archivi pubblici e privati se vincolati.
Al di fuori di queste ipotesi tipiche l’esecuzione di opere o lavori di qualsiasi
genere, su beni vincolati necessita della preventiva autorizzazione del
soprintendente: ad esempio una modifica della destinazione d’uso del bene
immobile va prodromicamente autorizzata dalla soprintendenza competente.
Anche l’art. 29 è stato modificato. La figura del restauratore viene legata
alla acquisizione di un apposito titolo di studio rilasciato dalle scuole di
alta specializzazione (più precisamente l’Istituto nazionale di restauro,
l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto di patologia del libro). Il titolo di studio
viene equiparato ad una laurea breve (laurea di secondo livello).
Viene data attuazione al D.M. n.294/2000 che aveva a suo tempo definito
le figure del restauratore e del collaboratore restauratore. Vengono inoltre
coinvolte le università nelle dinamiche di insegnamento del Restauro, che a
tal fine dovranno creare centri di ricerca e di sperimentazione.
Per spingere i privati alla applicazione delle misure di conservazione del
patrimonio culturale vengono previste provvidenze economiche anche se gli
interventi riguardano beni mobili (modifica artt. 30 ss.).
Il regime del comodato di bene culturale (art. 44), subisce una modifica con
riferimento alle ipotesi in cui i direttori degli archivi e degli istituti che abbiano
in amministrazione o in deposito, raccolte o collezioni artistiche, possono ricevere
in comodato da privati beni mobili – previo assenso del MiBAC – allo
scopo di destinarli alla fruizione collettiva, sempre che l’onere della conservazione
e della custodia dei predetti beni non risulti “particolarmente costoso”.
Tra le altre novità l’introduzione di un elenco per i restauratori e l’elevazione
del loro diploma al rango di laurea.
2.– Modalità di individuazione dell’interesse culturale: legge, limiti temporali,
territoriali, qualitativi, provvedimento (artt. 10, comma 5, 30, comma 4,
art. 41, artt. 88 e 94, art. 142, art. 12, art. 13).
Una rilevante novità del codice è quella di aver abolito la presunzione di
culturalità del bene: il procedimento è modificato mediante l’eliminazione
del sistema degli elenchi per i soggetti pubblici.
I procedimenti per giungere alla individuazione dell’interesse culturale
di un bene possono essere di tre tipi. Innanzi tutto è possibile che l’individuazione
venga effettuata con una legge.
Lo Stato può infatti stabilire per legge quando attribuire ad un bene uno
spiccato interesse culturale.
Tale procedura era adottata alla fine dell’ ‘800 e all’inizio del ‘900, ma
anche successivamente: basti pensare alle Foibe di Basovizza, la risiera di
San Sabba, la città di Venezia, Todi e Orvieto (4).
(4) A. MANSI, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2004 , 62, il quale fa riferimento
al Parpagliolo, che fornisce un elenco completo.
338 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’art. 129, infatti, fa salve le leggi riguardanti Venezia e la sua laguna o
aventi ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti o aree di interesse
storico, artistico od archeologico.
Di recente la legge 7 marzo 2001 n. 78 recante disposizioni sulla tutela
del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale ha creato una nuova
categoria di beni culturali (5). Si riscontra anche un secondo metodo che non
è di diretta individuazione del valore culturale di un bene, ma che pone dei
limiti temporali, territoriali e qualitativi in merito all’individuazione.
Se un bene è stato prodotto tanti anni addietro o ad opera di un autore
defunto, l’art. 10 comma 5 stabilisce che “non sono soggette alla disciplina
del presente titolo... le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni prima”. L’art. 30, comma 4 in tema di beni archivistici
dispone che i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di archivi hanno l’obbligo di disporre la loro inventariazione se gli affari
sono esauriti da oltre quaranta anni. Il D.L. 156 del 2006 ha aggiunto al quarto
comma la precisazione che all’attuazione del presente comma si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’art. 41 dispone che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano
all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi
agli affari già esauriti da oltre quaranta anni.
Hanno inoltre rilevanza i limiti territoriali: tutto ciò che si trova in un
determinato territorio (il centro storico delle città, le sponde dei fiumi e dei
laghi, i territori siti ad una determinata altezza, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431). L’art. 142 (Aree tutelate per legge) ha
recepito il d.l. 27 giugno 1985, n. 312 e recita: “Fino all’approvazione del
piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156, sono sottoposti alle disposizioni
del codice per il loro interesse paesaggistico: i territori costieri..., i fiumi, i
torrenti...le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del
mare…, le zone umide...i vulcani, le zone di interesse archeologico individuate
alla data di entrata in vigore del codice...” ecc. Infine il carattere dell
’oggetto può avere carattere archivistico o archeologico (artt. 88-94) o può
rivestire un interesse religioso attuale, o appartenere a enti e istituzioni della
Chiesa cattolica (art. 9).
Il terzo metodo è invece quello dell’individuazione, volta per volta, con
singoli provvedimenti, del bene di interesse culturale. Tale compito viene
attribuito in via permanente ad una struttura dello Stato che ha l’incarico di
provvedere a tale compito.
La normativa italiana, sintetizzata dal nuovo codice, utilizza tutti e tre i
sistemi, anche se un maggiore interesse è conferito al riconoscimento dell’interesse
culturale mediante l’adozione di un atto amministrativo. Si tratta
della dichiarazione ex art. 13, qualora si tratti di un bene di proprietà privata,
e la verifica della sussistenza dell’interesse culturale ex art. 12, per i beni
(5)A. MANSI, op. cit., 67.
DOTTRINA 339
di proprietà dello Stato, degli altri enti pubblici e delle persone giuridiche
private senza fine di lucro. Da ultimo è opportuno precisare che è entrato nel
nostro ordinamento un sistema di valutazione economica del bene culturale,
di origine anglosassone recepito con la legge 30 marzo 1998 n. 88 in forza
della direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 (6). La legge è
stata abrogata dall’art. 166, D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.
3.– La novità del procedimento di verifica dell’interesse culturale dei beni
demaniali (art. 12). Il venir meno della “presunzione di culturalità” del
bene pubblico
Una delle innovazioni più rilevanti del codice è infatti l’introduzione
del procedimento di verifica dell’interesse culturale di alcuni beni demaniali
e precisamente quelli di cui all’art. 10, comma 1, e il conseguente mutamento
del regime di alienazione dei beni. L’individuazione del bene culturale,
ossia il momento in cui il bene viene sottoposto alle leggi di tutela, è
diverso a seconda della qualità del proprietario del bene: se di spettanza di
Enti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, oppure di
proprietà dei privati. Il comma 1 dell’art. 10 stabilisce che “Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico
e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Il suddetto comma va
coordinato con il comma 1 dell’articolo 12, il quale prevede che “Le cose
immobili e mobili indicate all’articolo 10 comma 1 che siano opera di autore
non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma 2” (7). Fino alla verifica, dunque, i
suddetti beni sono da considerarsi beni culturali a tutti gli effetti. Si passa
da un regime di generale sottoposizione di tutti i beni pubblici e delle persone
giuridiche private senza fine di lucro, ad un regime di tutela indifferenziata,
ad un regime di verifica caso per caso, ad un continuo monitoriaggio
della vigenza dei soli beni di interesse culturale (8).
I beni pubblici vengono, dunque, sottoposti alla verifica puntuale della
presenza dell’interesse culturale, che non è più presunto, ex lege. Vengono
esclusi dalla verifica i beni di cui al comma 2 art. 10, ossia le raccolte di
musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato e degli altri
enti pubblici, gli archivi, le biblioteche. L’art. 12 del codice si allinea alla
disposizione dettata dall’art. 27 della legge 326/2003, legge finanziaria per il
2004, che aveva introdotto un procedimento di verifica circa la sussistenza
dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nei beni di
(6) A. MANSi, op. cit., 67.
(7) Il D.L. 156 del 2006 ha sostituito le parole “del presente Titolo” con “della presente Parte”.
(8) A. MANSI, op. cit., 43.
340 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 490/1999, con effetto di sdemanializzazione per
gli immobili nel caso di esito negativo (9).
Si ravvisa, comunque, una differenza di rilievo tra il procedimento disciplinato
dalla legge finanziaria e quello introdotto dal codice: il primo attribuisce
valore significativo all’inerzia e “la mancata comunicazione nel termine
complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale
ad esito negativo della verifica” (comma 10 come riformato dalla legge n.
326/2003), mentre il secondo non prevede termini per la conclusione della
verifica, ma rinvia a un D.M. adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio.
La previsione del silenzio assenso ex art. 12, ult. comma è considerata per la
dottrina incongrua rispetto alla ratio dell’intero art. 12 (10). La relazione
illustrativa del codice afferma, infatti, che la verifica è prevista solo in via
successiva e “senza l’introduzione di alcun termine per il suo compimento”.
Il D.L. 156 del 2006 ha abrogato tale disposizione disponendo che il procedimento
di verifica si concluda entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta.
Il nuovo procedimento di verifica reca il superamento del sistema degli
elenchi e la conseguente dichiarazione di interesse culturale che comporta
singole declaratorie per i singoli beni.
La perplessità è che le riforme poste in essere non siano adeguatamente
supportate dalle soluzioni organizzative e dai mezzi: il rischio è quello di
alterare il preesistente tessuto normativo e che i problemi logistici rendano
inoperanti le disposizioni legislative (11).
4.– Il sistema precedente
Il sistema precedente, previsto dall’art. 5 del T.U. riconfermava quanto
già statuito dagli artt. 4 e 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ossia l’obbligo
per gli enti pubblici diversi dallo Stato e le persone giuridiche private
senza scopo di lucro di presentare al ministero l’elenco descrittivo delle cose
di loro appartenenza aventi un presunto interesse artistico e storico.
Tali soggetti, concorrevano all’individuazione e all’identificazione dei
beni culturali anche se i suddetti elenchi costituivano una mera segnalazione
e, anche quando convalidati dal ministero, avevano un valore meramente
dichiarativo: la non inclusione in tali elenchi non era di ostacolo all’applicazione
della disciplina di tutela, nel caso che le cose presentassero interesse
culturale e, di autore non più vivente, risalissero a oltre cinquant’anni (art. 5,
comma 5 e art. 2, comma 6, D.L. 490).
(9) S. FOÀ, La tutela dei beni culturali, in Giorn. Dir. amm., n. 5/2004, 474; S. FOÀ, Il patrimonio
immobiliare dello Stato e degli enti territoriali come strumento correttivo della finanza pubblica,
in Gior. Dir. Amm., 2004, 358.
(10) Cfr. M. CAMMELLI, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall’analisi all’applicazione,
in www.aedon.mulino.it/archivio/2004/2/cammelli.htm. L’autore ritiene che la previsione del
silenzio risulti probabilmente illegittima rispetto ai principi costituzionali sanciti dall’art. 9 e comunque
limitata alla fase di avvio.
(11) M. CAMMELLI, Il Codice…op. cit.
DOTTRINA 341
Questo sistema era fonte di non poche incertezze e per i beni culturali di
appartenenza pubblica operava “una presunzione generale di culturalità”,
solo in parte eliminata dagli atti c.d. di “declaratoria”, recanti la dichiarazione
di interesse storico, artistico, talora emessi dal ministero (12).
Il primo intervento di novità fu introdotto dal d.P.R. 27 settembre 2000,
n. 283.
L’art. 6, comma 2 stabilì l’inalienabilità degli immobili culturali, non
inseriti, appartenenti al demanio degli enti minori. In secondo luogo fu esteso
l’obbligo della compilazione degli elenchi, con l’indicazione dei dati
identificativi degli “immobili interessati” alle amministrazioni statali coinvolte
in processi di dismissione o valorizzazione di beni.
Si stabilì, inoltre, che il ministero, ricevuti gli elenchi, provvedesse ad
“individuare gli immobili che non rivestissero interesse storico e artistico e
quelli la cui alienazione e conferimento in concessione o in convenzione
erano soggetti ad autorizzazione”.
In quest’ultimo caso, evidentemente, sulla base della riconosciuta presenza
dell’interesse artistico e storico (art. 19, commi, 1, 2 e 4). L’art. 12
dello schema del codice oggetto della delibera preliminare del 29 settembre
2003 riprende e perfeziona le previsioni del d.P.R. 283/2000.
L’esito della verifica, promossa d’ufficio o su richiesta dell’ente proprietario,
se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina
di tutela, se negativo, la fuoriuscita da detta disciplina, la sdemanializzazione,
nel caso di bene demaniale, e la libera alienabilità (13).
5.– Le deroghe al principio della demanialità
L’art. 822, comma 1, del codice civile considera tutti i beni dello Stato
beni inalienabili, in quanto facenti parte del demanio culturale. Il principio
assoluto della demanialità è stato criticato da una parte della dottrina, sia per
un motivo pratico, perché non tutti i beni di proprietà dello Stato possiedono
un interesse culturale, sia per un motivo giuridico: l’art. 822 non prevede
l’equiparazione automatica del bene dello Stato al bene demaniale, ma
sottopone al regime proprio del demanio solo “gli immobili riconosciuti
d’interesse storico, archeologico e artistico (14). Inoltre, è opportuno osservare
che ogni anno vengono automaticamente sottoposti alla tutela anche i
beni costruiti oltre i cinquant’anni precedenti. Si tratta di una immensa categoria
di beni di tanti enti (dagli edifici di servizio dei Carabinieri o per la
Guardia di finanza, ai magazzini, agli edifici sanitari), i quali non possono
essere classificati in blocco come beni aventi una valenza culturale, senza
(12) Cfr. relazione al codice riportata da G. SCIULLO, La verifica..., op. cit.. Cfr. anche dello stesso
autore Commento all’art. 5, a cura di M. Cammelli, in La nuova disciplina dei beni culturali e
ambientali, 2000, 40 ss., e I beni, in Il diritto dei beni culturali, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G.
Sciullo, Bologna, 2003, 34 ss.
(13) G. SCIULLO, La verifica dell’interesse culturale, in www.aedon.it, n. 2, 2004.
(14) A. MANSI, La tutela…op. cit., 132.
342 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
essere esaminati volta per volta “se si vuole dare un senso e serietà alla tutela
” (15). “La innovazione introdotta dal codice sul procedimento di verifica
della sussistenza dell’interesse culturale di un bene appartenente al demanio
artistico...ha constatato che non sempre e non tutto il patrimonio dello Stato
e degli enti pubblici territoriali e non, riveste quell’interesse culturale semplice
che ne impone la tutela; ma che, soprattutto nei casi dubbi o di evidente
mancanza di quell’interesse occorre effettuare una ricognizione e/o riconoscimento
”(16).
6.– Beni culturali pubblici previa verifica
Come già accennato, non tutti i beni pubblici devono essere sottoposti a
verifica: l’art. 12 specifica che solo le cose immobili e mobili indicate dall
’art. 10 sono i destinatari della dichiarazione di verifica.
La verifica si configura come condizione risolutiva, e deve risultare
positiva, altrimenti il bene non può più essere considerato culturale. Tale procedura
rinviene la sua ratio nell’esigenza di evitare che la complessità della
materia possa essere risolta o ridotta in una semplificazione unitaria: il processo
di accelerazione storica, sociale e culturale richiede una risposta differenziata
e non una schema unitario e onnivalente. Il limite della pretesa unitariet
à del concetto di bene culturale era evidente anche nel testo unico del
1999 il quale, pur nascendo come testo compilativo, nei primi quattro articoli
distingueva tra beni a regime pieno e beni a regime parziale (17). Gli articoli
2 e 3 del testo unico specificavano il contenuto dell’art. 1, che si riferisce
testualmente al solo patrimonio storico e artistico nazionale, e realizzano un
ampliamento tipologico che va dal patrimonio demo-etno-antropologico,
archeologico, archivistico, librario alle categorie speciali di beni culturali.
Non si trattava di un ampliamento realmente innovativo, perché avveniva
sia grazie alla funzione ricognitiva di norme sparse già esistenti, propria
del Testo Unico, sia grazie alla già originaria non tassatività dell’elencazione
dell’art. 1 della legge n. 1089 del 1939.
7.– L’iter procedimentale della verifica
Il procedimento di verifica dell’interesse culturale viene attivato sulla
base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero, d’ufficio o su richiesta dei
soggetti proprietari. La richiesta deve essere corredata dai relativi dati conoscitivi
(art. 12, comma 2) e se riguarda beni immobili dello Stato da elenchi
dei beni e dalle relative schede descrittive (art. 12, comma 3).
Il Ministero dei beni culturali adotta, di concerto con l’Agenzia del
demanio, un decreto contenente i criteri per la predisposizione degli elenchi,
(15) Così A. MANSI, La tutela...op. cit., 133. L’autore precisa che “Le considerazioni soprariportate
ci fanno meglio comprendere come l’aprioristica ed aspra critica rivolta verso l’alienabilità dei
beni culturali inserita nel Codice appare dettata da sentimenti emozionali e contingenti”.
(16) A. MANSI, La tutela...op. cit., 133.
(17) G. SEVERINI, La nozione di bene culturale, op. cit., 3.
DOTTRINA 343
le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi
e schede (art. 12, comma 3). Le richieste di verifica sono predisposte e presentate
sulla base di criteri e modalità fissati con decreto, così come la documentazione
conoscitiva. Se l’accertamento è positivo il procedimento si conclude
con un provvedimento di interesse culturale. Il provvedimento ha la
stessa natura della dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’articolo 13
e, pertanto, deve essere trascritto ai sensi dell’art. 15 comma 2, ove si tratti
di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare.
8.– Il silenzio previsto dall’art. 12, comma 10, ora modificato dal D.L. n. 156
del 2006.
Viene negato nella nuova stesura, il silenzio assenso, con la conferma del
termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento di verifica
curato secondo i parametri fissati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, al fine di garantire una uniformità di valutazione su tutto il territorio
nazionale.
Era rimasto in vigore, anche se limitatamente ad alcuni commi, l’art. 27
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (cd. maxi decreto finanziario) convertito nella
legge 24 novembre 2003 n. 326, che riproduce integralmente il contenuto
dell’art. 12 dello schema di Codice deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29
settembre 2003.
Viene introdotta una “tempistica”per lo svolgimento del procedimento di
verifica relativa a immobili che nel corso dei lavori parlamentari di conversione
in legge del decreto è stata perfezionata con l’introduzione del silenzio
significativo (silenzio assenso): la mancata comunicazione dell’esito della
verifica da parte della soprintendenza regionale all’agenzia del demanio nel
termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda
descrittiva contenente i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili inseriti
negli elenchi equivale ad esito negativo della verifica (art. 27, comma 10, d.l.
269 conv. con mod. nella legge 24 novembre 2003, n. 326).
La disposizione è stata ora abrogata dal D.L. 156 del 2006, che prevede
la conclusione del procedimento entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta (art. 12, comma 3 del D.L. 156/2006)
La versione definitiva dell’art. 12 conferma molte previsioni della precedente
normativa (commi 1, 2, 4-7), mutua alcune disposizioni di carattere
procedurale contenute nell’art. 27 del d.l. 269 convertito in legge (commi 3
e 8), anche se ora, dopo l’intervento del D.L. 156/2006 non mantiene ferme
le disposizioni relative al silenzio assenso dello stesso decreto (comma 10)
(18). L’istituto del silenzio costituisce una novità in materia di individuazione
dei beni culturali. Il d.P.R. 283/2000, pur prevedendo dei termini per la
(18) G. SCIULLO, La verifica, op. cit. L’autore precisa che “Con una certa approssimazione, ma
badando alla sostanza, può affermarsi che l’art. 12 del codice è entrato in vigore anticipatamente,
insieme cioè alla l. 326/2003, di conversione del decreto legge”.
344 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
conclusione del procedimento volto ad accertare la presenza o meno dell’interesse
culturale (art. 4, commi 2 e 3, art. 19, comma 2), non qualificava il
silenzio prestato dall’amministrazione, con la conseguenza che l’inerzia poteva
valere come silenzio inadempimento (19). Il meccanismo, inoltre, opera
non solo in via di prima applicazione del d.l. 269, ma anche a regime, con
l’entrata in vigore del codice. Nessuna indicazione in senso diverso emerge,
infatti, né dall’art. 27 del decreto legge né dall’art. 12 del codice. È opportuno
precisare che il procedimento coinvolge (ai sensi del comma 12 dell’art.
27 del D.L. 269 richiamato dall’art. 12, comma 10 in esame) gli immobili non
solo dello Stato, ma anche degli altri enti pubblici, territoriali e non (20).
9.– Esito negativo della verifica art. 12, comma 4. La sdemanializzazione
(art. 12, comma 5 e 6)
La verifica, promossa d’ufficio o su richiesta dell’ente proprietario comporta,
se positiva, la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela
e, se negativa, la fuoriuscita da detta disciplina, la sdemanializzazione, nel
caso di bene demaniale, e la libera alienabilità.
La verifica, dunque, si configura come condizione risolutiva della natura
di bene culturale: il bene affinché sia culturale, deve costituire oggetto di
verifica con esito negativo.
Il comma 4 dell’art. 12 stabilisce, infatti, che “Qualora nelle cose sottoposte
a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente
Titolo”. Il comma 5 prosegue statuendo che “Nel caso di verifica con esito
negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa
ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora,
secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre
ragioni di pubblico interesse”. Presupposti della sdemanializzazione sono,
dunque, l’esito negativo della verifica e l’assenza di ragioni di interesse pubblico
in merito al bene culturale.
Conseguenza della sdemanializzazione è la libera alienabilità dei beni.
La verifica negativa, pertanto, si pone come presupposto della sdemanializzazione,
configurandosi come vera e propria condizione negativa.
10.– Verifica con esito positivo. L’inizio del procedimento di interesse culturale
La trascrizione (art. 15)
La verifica positiva dà inizio al procedimento di dichiarazione dell’interesse
culturale.
(19) Cfr. G. DE GIORGI CEZZI, Verifica dell’interesse culturale e meccanismo del silenzio assenso,
in Aedon, 2003, n. 3.
(20) G. SCIULLO, La verifica dell’interesse...op. cit. Cfr. anche contra M. TORSELLO, Silenzioassenso?
No problem, in Il Sole 24 ore, 8 febbraio 2004, 37, cit. dallo stesso autore.
DOTTRINA 345
In caso di verifica positiva, infatti, le schede descrittive degli immobili
di proprietà dello Stato, integrate con il provvedimento di accertamento dell
’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico effettuate in
conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, confluiscono in un
archivio informatico per finalità di monitoraggio (v. cap. sull’informatica).
L’art. 4 D.M. 6 febbraio 2004 stabilisce, con una certa flessibilità procedurale,
che “le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e
la consistenza numerica degli elenchi con le regioni, le province, le città
metropolitane, i comuni e ogni altro ente pubblico, tramite accordi sottoposti
all’appropriazione del Ministero”. Conseguenza della verifica positiva è la
sottoposizione del bene alla disciplina del codice in quanto “bene culturale”.
11.– Beni culturali pubblici ex lege non sottoponibili a verifica
L’articolo 13 comma 2 stabilisce che per i beni di cui all’articolo 10,
comma 2, la dichiarazione non è richiesta: tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica. Per questi beni è interdetta qualsiasi verifica
dell’interesse culturale, con la conseguenza che essi non possono essere sdemanializzati
in alcun modo. Si tratta di beni culturali tout court, da considerarsi
tali a prescindere da verifiche. Come già specificato, i suddetti beni
sono costituiti da: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch
é di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle bilbioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro
ente e istituto pubblico.
12.– L’accertamento dell’interesse culturale dei beni privati (art. 13)
Il Testo unico aveva introdotto una significativa novità: la razionalizzazione
della scansione procedimentale il cui schema era finora opera dell’interpretazione
e della prassi.
Era stata tradotta in norma positiva l’indicazione a suo tempo fatta con
la Dichiarazione IV della Commissione Franceschini (1967), dedicata alla
“dichiarazione di bene culturale”(la qualità di bene culturale è accertata
mediante dichiarazione”), che a sua volta era stata ripresa dall’art. 2 dello
schema di disegno di legge Papaldo del 1970 (21). La eccessiva “sinteticità
lessicale della legge del 1939... è stata poi aggravata dalla combinazione con
la legge del 1990 sul procedimento amministrativo” ...La mancanza di procedimentalizzazione
era ravvisata nell’assenza di acquisizioni di interessi
diversi da quello della tutela culturale: quale espressione di una discreziona-
(21) M. FILIPPI, Il procedimento di dichiarazione di bene culturale, in Il Testo unico sui beni culturali
e ambientali, a cura di G.Caia, Milano, 2000, 21.
346 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
lità tecnica anziché amministrativa, il provvedimento di vincolo non consentiva
in via di principio una ponderazione di questo interesse con altri interessi,
pubblici o privati, con esso concorrenti o confliggenti” (22). Ed invero, la
giurisprudenza, sin dall’avvento della legge 241 del 1990, era intervenuta a
sancire l’applicabilità dei principi generali della suddetta legge anche ai procedimenti
impositivi di vincoli.
Ad esempio, si era statuito che la mancanza di titolari privati del bene
cui effettuare la notifica di cui all’art. 3 non esclude che essa sia compiuta da
quelle amministrazioni titolari di potestà sul bene stesso, secondo una applicazione
delle disposizioni della legge n. 1089 del 1939 aggiornata in funzione
delle concomitanti disposizioni della legge n. 241 del 1990 (23). Peraltro,
il principio di nominatività e di tipicità del provvedimento amministrativo
esige che ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in
capo all’amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento,
un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito
(24). La giurisprudenza, inoltre, ritiene che il bene debba presentare
un’attitudine naturale e strutturale ad esprimere un interesse culturale (25).
Ciò pone la necessità che la valutazione discrezionale ricognitiva del suddetto
interesse sia esplicitata mediante un atto amministrativo tipico che segnali
alla comunità la volontà pubblica di tutela. L’interesse culturale, dunque,
non viene creato dal provvedimento: questo si limita a riconoscerlo ed ha
efficacia dichiarativa e non costitutiva (26).
La costituzione di un vincolo indiretto presuppone la previa adozione di
un vincolo sul bene oggetto della tutela principale, mediante formale dichiarazione
dell’interesse culturale, anche qualora lo stesso, non rientrante in una
delle tipologie nominate dall’art. 1 legge 1 giugno 1939 n. 1089, ma nella
(22) M. FILIPPI, Il procedimento..., op. cit., 25. Ed infatti cfr. Cass. pen., Sez. III, 6 novembre
2001, n.42291, in Cass. Pen., 2002, 3857: “Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento
di beni archeologici o artistici, già previsto dall’art. 67 legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed ora sanzionato
dall’art. 125 D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, non è necessaria una indagine tecnico-peritale per l’accertamento
dell’interesse culturale del bene che può risultare sulla base di quanto accertato e dichiarato
dai competenti organi della P.A.”.
(23) Cons. Stato, Sez.VI, 2 novembre 1998, n.1479, in Riv. Giur. Edil., 1999, I, 323 e in Giust.
Civ., 1999, I, 2223.
(24) Si è, ad esempio, ritenuto illegittimo per violazione dei principi di nominatività e di tipicit
à, il provvedimento di variante urbanistica adottato non già al fine di consentire la realizzazione di
un’opera pubblica bensì per la finalità di tutelare un immobile di interesse storico artistico, ai sensi
della l. 1 giugno 1939 n. 1089, in quanto alla realizzazione di siffatto fine di salvaguardia d’immobile
vincolato, ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089, che versi in gravi condizioni di degrado per la colpevole
inerzia del proprietario, sono preordinati altri strumenti giuridici ed in particolare i poteri espropriativi
conferiti al Ministero per i beni e le attività culturali dagli art. 54 e 55 legge 1 giugno 1939 n.
1089 proprio in relazione all’esigenza di conservazione del patrimonio culturale nazionale, in Cons.
Stato, Sez.IV, 1 febbraio 2000, n.530, in Foro Amm., 2000, 369.
(25) Cons. Stato, Sez.VI, 2 novembre 1998, n.1479, in Riv. Giur. Edil., 1999, I, 323, in Giust.
Civ., 1999, I, 2223 e in Dir. e Giur. Agr., 1999, 316.
(26) Corte cost. 26 aprile 1971, n. 79, in Foro It., 1971, I, 1, 1164; 20 febbraio 197 n. 9 in Foro
It. 1973, I, 971; 4 luglio 1974 n. 202, in Foro It. 1974, I, 2245.
DOTTRINA 347
categoria aperta delle cose aventi riferimento con la storia della cultura di cui
all’art. 2, sia di proprietà pubblica e già assoggettato a regime demaniale (27).
È illegittimo il provvedimento del Ministero dei beni culturali impositivo
del vincolo di cui all’art. 1 legge 1 giugno 1939 n. 1089 allorquando questo
si riferisca soltanto formalmente ai locali, ma nella sostanza sia diretto
piuttosto a valorizzare la testimonianza delle attività culturali svoltesi nei
locali in questione. Infatti, allorquando l’immobile e i mobili costituenti l’arredamento
e le attrezzature dell’esercizio commerciale non presentino interesse
artistico autonomo, e tale da giustificare il vincolo di cui alla legge n.
1089 del 1939 (art. 1 e 5), la protezione della destinazione del bene stesso si
deve fondare, ai sensi dell’art. 2, sulla dimostrazione del valore culturale del
bene protetto in relazione agli accadimenti della storia, della civiltà, della
cultura e del costume, aventi rilievo storico-culturale (28).
In sede di imposizione dei vincoli su beni di interesse storico e artistico
ai sensi degli art. 1, 2 e 3 legge 1 giugno 1939 n. 1089, l’Amministrazione è
tenuta a valutare gli interessi secondari coinvolti, compresi quelli privati, il
cui sacrificio va commisurato in relazione all’intensità di tutela del bene culturale
obiettivamente presente (29).
Come già detto, il procedimento di accertamento dell’interesse culturale
può essere di due tipi, a seconda dei soggetti pubblici o privati cui i beni
appartengono: il procedimento di verifica dell’interesse culturale sulla base
di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero e procedimento di
dichiarazione sulla base della identificazione e valutazione.
13.– Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente
importante o eccezionale (13)
Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di beni appartenenti
a privati sulla base della identificazione e valutazione, è strutturato in
maniera diversa da quello che verifica l’interesse culturale dei beni pubblici.
E’infatti avviato d’ufficio dal soprintendente, oppure su richiesta motivata
della regione o di ogni altro ente territoriale interessato (art. 14). Il soprintendente
fissa il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell’art.
2, comma 2, della legge 241 del 1990 (art. 14, comma 4). Il procedimento,
qualora la verifica sia positiva, si conclude con il provvedimento di dichiarazione
dell’interesse culturale, adottato dal Ministro (art. 14, comma 6).
Nella parte dispositiva del provvedimento il Ministero dichiara il particolare
tipo di interesse che ha ritenuto di ravvisare nel bene e una compiuta descrizione
idonea alla trascrizione nei registri immobiliari secondo gli artt. 2643 ss.
(27) Cons. Stato, Sez.VI, 2 novembre 1998, n.1479, in Foro It., 1999, III, 174, in Dir. e Giur.
Agr., 1999, 447 e in Giur. It., 1999, 1752.
(28) T.A.R. (Ord.) Campania Napoli, 21 aprile 1999, in Urbanistica e appalti, 2000, 187, con
nota di Tarasco.
(29) Cons. Stato, Sez.VI, 2 settembre 1998, n.1179, in Cons. Stato, 1998, I, 1311.
348 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
14.– La comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 14
L’art. 14 comma 1 prevede l’obbligo in capo al soprintendente di comunicare
l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale al
proprietario, al possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne
forma oggetto.
Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è
inviata anche al comune o alla città metropolitana. Il comma 2 indica anche
il contenuto della comunicazione: quest’ultima deve contenere innanzi tutto
gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle
prime indagini.
Inoltre contiene il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni, al fine di garantire il contraddittorio procedimentale.
Infine, la comunicazione deve contenere l’indicazione degli effetti
che scaturiscono dal comma 4, ossia l’applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione
I del capo IV del titolo I.
I suddetti effetti cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2
della legge n. 241 del 1990.
Se l’amministrazione non provvede a fissare un termine, si applica il
comma 3 il quale stabilisce che il termine è di trenta giorni. L’obbligo di dare
comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990
si applica anche ai procedimenti impositivi dei vincoli storico artistici diretti
ed indiretti.
La necessità e l’utilità dell’apporto partecipativo del privato, in chiave
difensiva e collaborativa, sono resi evidenti dal carattere sacrificativo della
determinazione vincolistica e dalla significativa componente di discrezionalità
tecnica che connota l’azione della P.A. in sede di verifica del pregio culturale
del bene (30). L’art. 14 prevede espressamente l’obbligo di comunicazione in
capo alla soprintendenza. L’avvenuta comunicazione consente al Ministero di
adottare le misure cautelari previste dagli artt. 20-44 (Protezione e conservazione)
e l’art. 69 per quanto riguarda la circolazione in ambito nazionale.
15.– La notificazione e trascrizione dell’atto finale
Il provvedimento contenente la dichiarazione dell’interesse culturale di
cui all’art. 13, è notificata al proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi
titolo della cosa che ne forma oggetto.
La notifica viene effettuata tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata
con avviso di ricevimento. Qualora si tratti di cose soggette a
pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento viene trascritto nei
relativi registri. La richiesta di trascrizione è inoltrata dal soprintendente.
(30) Cons. Stato, Sez.VI, 3 gennaio 2000, n.29, in Urbanistica e appalti, 2000, 161, nota di
Sempreviva.
DOTTRINA 349
La trascrizione ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli
da 2643 a 2696 e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
16.– La motivazione del provvedimento impositivo e il sindacato del giudice
sull’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione. Il confine tra eccesso
di potere e vizio di merito
La motivazione del provvedimento impositivo del vincolo deve evidenziare
il tipo di interesse che giustifica il provvedimento, ossia l’espressione
di un giudizio tecnico-discrezionale.
È inoltre fondamentale che venga fornita la descrizione del bene, della
sua rarità o eccezionalità.
L’espressione “interesse culturale”, già presente nel T.U del 1999, fornisce
il criterio per l’individuazione della motivazione, anche se l’imposizione
del vincolo è frutto di una attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione,
non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della congruit
à e logicità, per travisamento dei fatti o per manifesta illogicità.
Le valutazioni di merito sono inammissibili e il giudice amministrativo
non ha la facoltà di sostituirsi a quelle fatte dal ministero (31). Il discrimine
nella pratica non è tuttavia agevole, anche perché investe la delicata distinzione
tra eccesso di potere e vizio di merito.
Il legislatore, infatti, qualora intenda conferire al giudice poteri estesi al
merito lo dice chiaramente, come è avvenuto nell’art. 16, comma 1 del codice,
ora ritoccato dal D.L. 156 del 2006, in cui si prevede che «avverso il
provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o la dichiarazione
di cui all’art. 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) è ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica
della dichiarazione».
Quanto poi all’invasione della sfera di discrezionalità tecnica della P.A.,
è sufficiente qui riportarsi a quanto di recente osservato dal Consiglio di
Stato: “il giudizio tecnico cui è chiamata la Commissione giudicatrice sfugge,
in base a costante giurisprudenza, al sindacato del giudice amministrativo
in sede di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici
del non corretto esercizio del potere” (32). Giova in particolare osservare
che il potenziamento dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo
ai fini del sindacato sulle valutazioni di stampo tecnico-specialistico,
sancito dall’innesto della consulenza tecnica ai sensi dell’art.16 legge
205/2000, consente certo il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in
esame dall’amministrazione, ma non la sostituzione del giudice amministrativo,
per il tramite del consulente tecnico, ai giudizi di tipo tecnico formulati
dall’Amministrazione.
(31) A. MANSI, La tutela…op. cit., 97 ss.
(32) Cons. Stato, Sez. IV, 4 novembre 2002 n. 6004; Cons Stato, Sez. VI, 23 aprile 2002 n. 2199.
350 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Il controllo del giudice amministrativo sul giudizio tecnico dell’organo
amministrativo è rimasto un controllo debole, nel rammentato senso
dell’inammissibilità di una logica sostitutiva che consenta al giudice di
sostituire la sua opinione all’opinione, non condivisa, ma non risultante
erronea, della P.A.” (33). In base a tali considerazioni, la consulenza tecnica
d’ufficio potrebbe determinare che i quesiti proposti non mirano ad
accertare l’erronea applicazione dei criteri tecnici ma, piuttosto, a fondare
in via di fatto i presupposti su cui poi arbitrariamente proporre una logica
di valutazione sostitutiva di quella adottata dall’Amministrazione. La problematica,
peraltro, era già stata affrontata da tempo, all’indomani della
sentenza della Corte costituzionale del 23 aprile 1987 n. 352, che aveva
dichiarato costituzionalmente illegittimi, con riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., gli art. 44, co. 1 R.D. 1924 n. 1054, 26 R.D. 642 del 1907, 7 comma
1, legge 1034 del 1971, in merito ai limiti dei mezzi istruttori del giudice
amministrativo nelle controversie di pubblico impiego. Si erano, infatti,
mostrate perplessità e timori circa il rispetto della discrezionalità amministrativa.
17.– La formazione di una nuova mentalità del privato: onlus, fondazioni e
trust. Il punto di equilibrio tra proprietà pubblica e privata.
Il codice è caratterizzato anche da un favor nei confronti dell’attività e
dell’iniziativa privata.
I proprietari delle cose d’arte devono essere ritenuti i protagonisti principali
dell’attività di tutela dei beni che gli appartengono. La nuova normativa
ridisegna i rapporti tra Beni culturali e cittadino, valorizzando l’aspetto
concernente i servizi e le opportunità offerte dal privato.
I privati possono partecipare alla valorizzazione del patrimonio culturale
pubblico, ricavandone i benefici, fiscali ed economici (art. 111, comma 2).
(33) Cons. Stato Sez. IV, 4 novembre 2002 n. 6004; Cons Stato, Sez. VI, 23 aprile 2002 n. 2199.
Cons. Stato, Sez.VI, 5 dicembre 2002, n.6652, in Foro Amm. CDS, 2002, 3242. “Il potere di annullamento
del nullaosta paesaggistico attribuito al Ministero per i beni culturali dall’art. 82 d.P.R. n. 616
non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione,
tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta
in sede di rilascio del titolo autorizzativo, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che
peraltro può riguardare tutti i possibili vizi dell’eccesso di potere. Nell’ambito dei poteri di governo
dei vincoli paesaggistici il merito, che non può essere oggetto di sostituzione, è un giudizio estetico di
natura tecnico-discrezionale, demandato alle regioni ed agli altri enti sub-regionali. Ciò, tuttavia, non
comporta alcuna insindacabilità delle valutazioni operate dalle autorità locali, essendo l’annullamento
per vizi di legittimità comprensivo di tutti i profili dell’eccesso di potere; non v’è dubbio, poi, sulla
circostanza della riconduzione all’area della legittimità del vizio d’omessa acquisizione di parere
obbligatorio e vincolante o dell’insufficienza della motivazione, Cons. Stato, Sez.VI, 6 settembre
2002, n.4561, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 9. In sede di pianificazione urbanistica, le scelte
dell’Amministrazione concernenti la destinazione di singole zone costituiscono apprezzamento di
merito e per ciò sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che la nuova destinazione sia inficiata
da errori di fatto o vizi di illogicità e contraddittorietà, Cons. Stato, Sez.IV, 9 luglio 2002, n.3817, in
Foro Amm. CDS, 2002, f. 7.
DOTTRINA 351
I privati proprietari hanno, ad esempio, la possibilità di attivarsi per primi
nell’opera di manutenzione e di restauro dei beni, senza attendere inviti e
sollecitazioni del Ministero. L’iniziativa può essere premiata sia con il contributo
statale alle spese sostenute per tutti gli interventi di conservazione, sia
con l’ammissione delle spese sostenute (salve quelle coperte dal contributo
statale) agli sgravi fiscali previsti dalla normativa in materia (art. 15 D.Lgs.
12 dicembre 2003, n. 344).
L’art. 113 prevede, inoltre, l’impegno dell’Amministrazione al fine di
favorire e sostenere l’iniziativa privata in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale, anche privato.
Il privato proprietario puo’, inoltre, cedere qualunque bene culturale di
proprietà privata in prestito d’uso (comodato) a strutture museali statali. In
tal modo si attribuisce al Ministero la possibilità di offrire il bene alla fruizione
pubblica, sollevando il privato per almeno cinque anni, rinnovabili
tacitamente, da ogni onere di custodia e restauro del bene, che è ancora
coperto da assicurazione a carico del Ministero.
Il patrimonio culturale assume in tal modo una notevole funzione civile,
laddove il concetto di patrimonio culturale evoca un significato complesso,
come insieme di beni appartenenti non solo allo Stato ma anche al privato,
anche se nello stesso tempo si pone all’opposto di ogni individualismo proprietario,
esprimendo invece valori collettivi e interesse pubblico (34).
18.– La mutevole nozione di bene culturale e i suoi rapporti con la valorizzazione.
L’esigenza di una nozione elastica.
La nozione di bene culturale, dunque, è mutata: per essere funzionale
deve presentare un carattere aperto, in modo che si possa adattare alle mutevoli
esigenze e concezioni della storiografia, dell’evoluzione della società
culturale, dell’internazionalismo culturale.
Ad esempio, non sarebbe più accettabile una nozione di bene culturale
così ristretta da non consentire la fruizione di un bene collettivo “a chi, in
futuro, si porrà domande diverse da quelle che ci poniamo oggi” (35). Si
corre, infatti, il rischio di distruggere testimonianze oggi percepite come
“cose” e che domani potrebbero essere concepite come beni culturali. Tale
aspetto non è considerato dalla legislazione del 1939 e da quella successiva,
perché “la testimonianza avente valore di civiltà non contempla le potenzialit
à di utilizzazione del bene culturale” (36). Tuttavia, alla legge n. 1089 è
(34) S. SETTIS, Italia...op. cit.: “È a questa concezione, che implica una forte e mirata azione
dello Stato, che dobbiamo se Siena è ancora, riconoscibilmente, una città medievale, se a Venezia non
ci sono grattacieli, se la Torre di Pisa (che non appartiene allo Stato) non è stata abbandonata al suo
destino ma curata e “raddrizzata” a spese dello Stato in modo da assicurarle ancora secoli e secoli di
vita”. I provvedimenti a favore della torre di Pisa risalgono al 1969 (13 ottobre 1969, n. 750), e sono
proseguiti negli anni successivi (legge 3 febbraio 1982 n. 29; D.M. 1 dicembre 1989 rispettivamente
per le opere di consolidamento della Torre e per l’interdizione dell’accesso del pubblico).
(35) S. CASSESE, Problemi attuali..., op. cit., 64.
(36) S. CASSESE, Problemi attuali..., op. cit., 64.
352 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
stata riconosciuta una notevole capacità espansiva e di adeguamento, determinata
anche dall’insindacabilità giurisdizionale delle valutazioni tecniche
espresse dall’amministrazione circa il valore culturale dei beni da sottoporre
a tutela (37).
L’art. 1, infatti, contiene un riferimento di per sé elastico ed adattabile ai
mutamenti della sensibilità e del gusto, all’interesse storico, artistico ecc.,
tale da rendere il suo contenuto onnicomprensivo (38).
Certo, il legislatore del 1939 era fortemente ancorato ad una concezione
elitaria della cultura, celebrativa, a tratti, di riferimenti tradizionali spesso
connotati da elementi retorici, piuttosto che dalla consapevolezza del patrimonio
spirituale e dei valori della civiltà (39).
D’altronde, all’epoca, il presupposto della tutela del settore culturaleambientale
era l’eccezionalità storica, estetica o patrimoniale del bene che ne
diveniva oggetto, in base alla concezione estetizzante che voleva i beni tutelati
dotati in egual misura degli attributi del pregio e della rarità.
La connotazione determinante della cosa da sottoporre a tutela si individuava
in un giudizio di valore estetico che concettualmente si sintetizzava in
una nozione strettamente estetico-idealistica (40).
Anche a livello internazionale si è assistito ad un sensibile ampliamento
del concetto di patrimonio culturale dell’umanità, recepito dalle norme della
Convenzione UNESCO del 1972: ora è diventato “patrimonio culturale ed
orale” (41). Une delle numerose novità del codice è la disciplina della valorizzazione:
il testo unico si occupava esclusivamente di tutela e solo in termini
nominalistici trattava della valorizzazione.
C’è una incerta linea di demarcazione tra tutela, gestione e valorizzazione
del bene culturale e la riforma attuata non è una semplice riforma di struttura
(42): è l’intervento pubblico che viene innovato.
La gestione è ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse
umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione”
(37) G. COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali. Profili di diritto comparato, Roma, 1999, 20
(38) V. CERULLI IRELLI, I beni culturali nell’ordinamento italiano vigente, in M. P. CHITI (a cura
di), Beni culturali e comunità europea, Milano, 1994, 9.
(39) G. COGO, I beni culturali e ambientali tra ordinamento e istituzioni, in L. MEZZETTI (a cura
di), I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamento, Padova, 1995, 31, nota 4.
(40) N. GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981, 24; M. AINIS,
Cultura e politica. Il modello costituzionale, Padova, 1991, 83; T. ALIBRANDI e P. G. FERRI, I beni culturali,
24 ss.
(41) A titolo esemplificativo si osserva che tra i primi 19 capolavori del patrimonio orale ed
immateriale è stata inserita “l’opera dei pupi”, gestita dal Museo delle Marionette di Palermo.
Aspirano ed essere ricomprese nella lista anche il centro storico di Ferrara, Siracusa e la necropoli di
Pantalica, Noto, il tardo barocco della Sicilia orientale, Taormina e l’Isola bella, Mozia e le isole
Egadi, Segesta, Selinunte. A livello mondiale si ricordano il centro storico di Tallin in Estonia, la città
storica di Trogir in Croazia, i Giardini di Suzhon in Cina, W. CORTESE, I beni culturali e ambientali,
Padova, 2002, 87.
(42) S. CASSESE, I nuovi beni culturali, in La Repubblica, 3 agosto 1998.
DOTTRINA 353
(lett. D dell’art. 148). Si tratta di un concetto nuovo che fa riferimento ad
attività non previste dal legislatore. La valorizzazione è ogni attività diretta
a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali
ed ambientali ed ad incrementarne la fruizione (art. 148, lett. A del vecchio
T.U. e art. 6 dell’attuale codice).
Le attività previste dal legislatore che già nel T.U. allargavano in maniera
decisiva gli interventi della pubblica amministrazione sui beni, trovano
ora un ulteriore impulso.
I beni diventano oggetto di attività di studio e di ricerca e la pubblica
fruizione non si traduce più solo nell’apertura al pubblico, ma anche in attivit
à rivolte a far conoscere alla collettività il significato e il valore loro proprio.
I beni culturali diventano attività che richiedono l’impiego di risorse
umane e materiali e che devono essere gestite in forma organizzata (43).
L’art. 6 del codice precisa, infatti, che la valorizzazione comprende anche la
promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale. Ciò risulta anche dalla funzione educativa prevista dalle
Convenzioni internazionali per i beni culturali. Il progetto di valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico ha come obiettivo quello di abituare gli
uffici pubblici al calcolo economico, alla valutazione dei costi, all’esame
delle entrate, al fine di garantire una più generale efficienza del settore pubblico
e per risanare i conti pubblici (44). Lo scopo è quello di avviare una
gestione economica del patrimonio immobiliare pubblico, per evitare gli
sprechi dei poteri pubblici delle proprie risorse patrimoniali (che consistono
in usi abusivi dei beni, facendo pagare canoni irrisori per l’uso di terreni ed
edifici e altri diritti e pagando a loro volta alti canoni per la locazione di uffici,
spendendo troppo per la manutenzione di edifici dai quali ricavano troppo
poco). I tentativi fatti in questi ultimi quarant’anni per rendere più fruttuosa
la proprietà pubblica si sono tutti arenati nelle difficoltà conoscitive,
resistenze burocratiche, reazioni dei beneficiari dell’attuale situazione.
L’art. 2 specifica che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali
e dai beni paesaggistici.
La nozione di patrimonio esprime il concetto di una aggregazione consolidatasi
nel tempo, di una nozione eminentemente storicizzata, che sottende
un rapporto di fatto tendenzialmente idoneo a perdurare e a consolidarsi,
indipendentemente dai titoli originari di legittimazione (45).
(43) A. CATELANI, Definizione e disciplina dei beni culturali nell’ordinamento vigente, in I beni
e le attività culturali, a cura di A.Catelani e S. Cattaneo, 2002, 109, in Trattato di diritto amministrativo
diretto da G.Santaniello.
(44) S. CASSESE, La Patrimonio s.p.a., un’occasione da non sprecare, in Il sole 24 ore del 16
maggio 2002.
(45) Così T. ALIBRANDI, Beni culturali, I Beni culturali e ambientali, voce Enc. Giur., Roma,
1988, 5: “Apparterrà perciò al patrimonio culturale di una Nazione quell’opera che, comunque vi sia
stata aggregata, abbia poi nel decorso del tempo espresso la influenza culturale entro i confini territoriali
della Nazione di aggregazione. Ciò che conta, insomma, è la funzione esplicata in correlazione al
luogo e al tempo, nel quale e durante il quale l’esplicazione si è realizzata”.
354 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Emerge, così, anche nei rapporti internazionali e nella recente legislazione
codicistica, la prevalenza del momento funzionale rispetto a quello (strumentale)
della regolamentazione.
Ciò che individua la categoria giuridica del bene culturale è, ora, una
considerazione teleologica che consente una reductio ad unitatem altrimenti
impossibile (46).
La moderna definizione di bene culturale è incentrata sul bene culturale
e paesaggistico considerati anche come risorsa. La novità si rinviene nel
fatto che nella nozione di bene culturale anche il paesaggio è stato inglobato:
i beni culturali non possono essere isolati l’uno dall’altro né essere staccati
dai contesti storici, paesaggistici o naturali in cui si collocano.
L’impianto codicistico viene impostato sul concetto di bene culturale,
laddove il bene “culturale” viene protetto per ragioni non solo o non tanto
estetiche, quanto per ragioni storiche: con ciò si sottolinea l’importanza dell
’opera o del bene per la storia dell’uomo e per il progresso della scienza (47).
Sono considerati beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropoligico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2,
comma 2). L’art. 10 definisce beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di
lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropoligico
(rispetto al T.U. viene meno il prefisso « demo »). Il bene culturale
viene protetto in via primaria dalla stessa Carta fondamentale (art. 9), non soltanto
sotto l’aspetto estetico-culturale, ma anche di risorsa economica.
All’interno del “patrimonio culturale nazionale”, si inscrivono due tipologie
di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose
d’interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del
1939, e quell’altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita
dai paesaggi italiani (già regolati dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge
“Galasso” del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione
storica del nostro territorio, un unicum nell’esperienza europea e mondiale
tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.
Il codice ribadisce, comunque, anche il tradizionale concetto di bene
pubblico come servizio pubblico.
(46) Sul punto la dottrina concorda, T. ALIBRANDI, Beni culturali, ...op. cit, 5. Cfr. anche N.
GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981; A. ANZON, Il regime dei beni culturali
nell’ordinamento vigente e nelle prospettive di riforme, in Ricerca sui beni culturali, a cura della
Camera dei Deputati, Roma, 1975, 91 ss.; T. DE MAURO, Qualche premessa teorica alla nozione di
cultura e bene culturale, in Il Comune democratico, 1978, 15 ss.; P.GERACI, La tutela del patrimonio
d’antichità e d’arte, Napoli, 1956; M. S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963; M. S. GIANNINI, I beni
culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 20 ss.
(47) Cons. Stato, Sez.VI, 4 settembre 2002, n.4429, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 9. Cfr. anche
Pufendorf, cui si deve, presumibilmente, la prima teorizzazione di cultura come rappresentazione di
DOTTRINA 355
19.– Le sfide strategiche dei musei. La misurazione dell’immagine
Un esempio di bene culturale divenuto vera e propria risorsa, è costituito
sicuramente dal museo.
I musei, organizzati con collezioni, missioni e obiettivi differenti, negli
ultimi tempi si sono trasformati.
I musei d’arte, ad esempio, sono divenute istituzioni aperte al pubblico,
anche se più lentamente di quanto non abbiano fatto i musei della scienza o
i musei storici.
I canoni dell’estetica, i requisiti della competenza e del gusto e le restrizioni
all’entrata avevano concorso a limitare la partecipazione del pubblico,
ma attualmente i musei d’arte si stanno evolvendo nel senso di una maggiore
apertura e tolleranza nonché di una accentuata enfasi sull’istruzione (48).
Anche il museo, nell’ottica di una ottimizzazione nel senso di risorsa, è
stato studiato da un punto di vista dell’immagine a fini di marketing.
L’immagine, infatti, può essere definita come la somma delle credenze, delle
idee e delle impressioni che le persone si fanno di un’entità.
Le mostre, permanenti e non, consistono in esposizioni di oggetti per
vari fini culturali, scientifici o commerciali: viene accentuato l’aspetto di
strumento di fruizione. I musei utilizzano in misura sempre maggiore vari
tipi di ricerche di mercato sotto forma di studi sul visitatore e valutazione
delle esposizioni. Le ricerche di marketing sono costituite dal progetto, la
raccolta, l’analisi e il rapporto sistematici di dati e risultati per la comprensione
del consumatori in merito ad una organizzazione (museale), ai fattori
ambientali che la influenzano e ai modi per migliorare la soddisfazione del
consumatore nonché ai risultati.
Le ricerche di marketing sono diverse da un’osservazione semplice e
casuale in quanto sono sistematiche, complete e continuamente critiche nei
valori spirituali, in quanto hanno acquistato un valore sociale e istituzionale e, quindi, come progresso
e come contrapposizione tra lo stato naturale e lo stato della cultura “quae vitae humanae ex auxilio,
industria et inventis aliorum hominum propria meditatione et ope aut divino monitu accessit”, in
Speciem controversiarum, “ cap., in Eris Scandica, Francoforte, 1686. Cfr. anche E. HIRSCH, Der
Kulturbegriff, in Deutsche Vierteljahrsschrift, III, 1925, 398-400. Nell’uso comune la parola “bene”
significa tutto ciò che può giovare ai bisogni o ai desideri umani, e quindi beni di fortuna oltre che di
utile o vantaggio. Per le fonti del diritto romano cfr. ULPIANO, (Dig., L, 16, de verborum significatione,
49), bona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse. Il concetto di bene
che si ricollega direttamente ai rapporti giuridici patrimoniali ha la base legislativa nell’art. 406 c.c.:
“tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata, sono beni immobili o mobili
”. In tale definizione si parla di proprietà non secondo il concetto proprio del diritto, ma nel senso
largo di appartenenza. Il concetto giuridico di beni viene a risultare dalla coesistenza di un doppio
carattere: dell’utilità, che è propria dei beni in genere, e dell’attitudine, che deve caratterizzare i beni
nel campo del diritto, entrambe deputate a formare oggetto di rapporti giuridici. Sono quindi beni nel
senso giuridico, che richiamano il concetto economico, le cose utili, o utilizzabili, e suscettibili di essere
sottoposte, mediante rapporti giuridici, alla volontà e all’azione umana, o appropriabili, in senso lato
(voce Bene, in Enc. Italiana, Treccani, 600-601). Cfr. anche A. BERIO, Beni e Cosa, in Dizionario pratico
del diritto privato, Milano, I, 505.
(48) N. KOTLER, P. KOTLER, Marketing dei musei, Torino, 2004, 23.
356 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
confronti del metodi utilizzati. Il processo di ricerca comporta l’attento
esame della dimensione del campione, degli strumenti della ricerca e delle
possibili aree di divulgazione.
Poiché le ricerche di marketing sono costose, il primo passo che il management
del museo che i ricercatori di marketing devono compiere consiste
nel definire i temi di cui la ricerca deve occuparsi e gli obiettivi che i dirigenti
hanno in mente. Negli ultimi anni i responsabili del museo e gli staff
che vi lavorano hanno sviluppato maggiore sensibilità nei confronti del ruolo
del museo come erogatore di esperienze nonchè della posizione che riveste
all’interno della comunità (49). È proprio attraverso la valutazione e il
miglioramento del propri processi di ricerca che i musei possono trarre i
migliori benefici dagli investimenti, talora ingenti, intrapresi.
20.– La cultura del bello: gli studi d’artista (art. 51)
L’art. 51 stabilisce che è vietato modificare la destinazione d’uso degli
studi d’artista, nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti,
cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al
contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante
per il suo valore storico, ai sensi dell’art. 13. Il comma 2 fa inoltre espresso
divieto di modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti
alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno
vent’anni. La tutela degli studi d’artista era già presente nella normativa precedente
(costituivano già oggetto di una disciplina precisa nel testo unico).
Già precedentemente le disposizioni vigenti erano scaturite da un processo
congiunto ad opera della dottrina e della giurisprudenza. La legge n. 15 del
1987 all’art. 4 bis prevede la tutela degli studi d’artista non solo per quanto
riguarda il divieto di mutamento della destinazione di uso dopo 20 anni che
un artista li ha occupati, ma stabilisce che possono essere vincolati e notificati
se contengono opere, cimeli, documenti importanti per la figura dell’artista.
La conseguenza è la inamovibilità dello studio e delle opere e del divieto
di mutamento della destinazione di uso (50). La Corte costituzionale è intervenuta
in merito all’art. 52 del vecchio testo unico stabilendo che è costitu-
(49) Le offerte di un museo sono costituite principalmente da cinque elementi: l’ambiente del
museo, (l’architettura esterna ed interna, la disposizione dello spazio), gli oggetti, le collezioni, le
esposizioni, il materiale necessario all’interpretazione (pannelli, testi, cataloghi), i programmi (conferenze,
spettacoli), i servizi (predisposizione di luoghi ove sedersi, ristorazione, accoglimento e orientamento
del visitatori). G. Donald Adams, direttore del marketing e dei programmi per i visitatori
dell’Automotive Hall of Fame di Dearborn, in Michigan, ritiene che visitare un museo non significhi
solo ammirare un’esposizione. L’esperienza vissuta da chi visita un museo è qualcosa di più ampio,
che include l’uscire di casa, il tragitto al museo, il posteggio, l’accoglienza all’entrata, la visita vera e
propria e il ritorno a casa. Un museo non può controllare ogni momento di questa uscita, ma può
ampliare il raggio della propria responsabilità, includendovi i servizi e le diverse esperienze che
accompagnano la visita, N. KOTLER, P. KOTLER, Marketing dei musei, Torino, 2004, 223.
(50) Si trattava di una disposizione poco conosciuta e applicata: si possono citare gli esempi
dello studio di Assen Peikov e Francesco Trombadori a Roma, oppure della sede degli Eroli, tessitori e
DOTTRINA 357
zionalmente illegittimo l’art. 52 comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490,
nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio
gli studi d’artista di riconosciuto valore storico e artistico ivi contemplati (51).
Si è anche affrontato il problema di individuare le forme migliori per un
collezionista o proprietario di opere o artista o mecenate al fine di assicurare
il futuro di ciò che con passione e tenacia si è scelto, studiato, apprezzato
e valorizzato (52). Vi sono donazioni e lasciti rimasti nei depositi e mai messi
a disposizione degli studiosi e appassionati: si rende necessario assicurare
che il donatore utilizzi congrue forme giuridiche, come le successioni, le
donazioni e altre forme emergenti ispirate al diritto comparato, come le fondazioni
e i trust. L’art. 4 bis della legge 15/87 tutela gli studi d’artisti non
solo quando presentavano la classica tipologia a lucernaio e sono occupati da
almeno 20 anni da un artista, con divieto di mutamento di destinazione
d’uso, ma soprattutto quando contengono cimeli, documenti ed opere. In tale
ultimo caso sono protetti da un vincolo così penetrante che può arrivare a
comportare l’inamovibilità dello studio e di tutte le testimonianze in esso
contenute dallo stabile che li ospita (53).
21.– L’archeologia del cinema (art. 10, comma 4, l. e; art. 11, comma 1, l. f).
L’art. 10, comma 4, l. e, definisce bene culturale, quando siano di propriet
à pubblica o sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13, le fotografie,
con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere aventi carattere di rarità e pregio
L’art. 11, comma 1, l. f include tra i beni culturali, in quanto oggetto di
specifiche disposizioni di tutela “le fotografie, con relativi negativi e matrirestauratori
di arazzi a Roma. La suddetta disposizione poteva riguardare anche la conservazione degli
studi e degli archivi degli artisti che rischiano di essere dispersi, costituendo il nucleo di piccoli musei
di indubbio interesse (si pensi, alla casa di Giosuè Carducci a Bologna, di Guglielmo Marconi a Sasso
Marconi o di Verga a Catania o alla casa di Victor Hugo o allo studio di Delacroix a Parigi o allo studio
di Brancusi smontato e ricostruito accanto al Centre Pompidou). Cfr. M. B. MIRRI, La cultura...op.
cit., 104.
(51) Infatti, a seguito dell’inserimento degli studi d’artista nelle categorie speciali di beni culturali
indicate nell’art. 3 del medesimo decreto legislativo, agli stessi sono applicabili particolari e incisive
forme di tutela atte a mantenere integro il loro dichiarato valore storico-artistico. In particolare i
vincoli di inamovibilità e immutabilità di destinazione del bene, la disciplina censurata risulta lesiva
del canone della ragionevolezza, in quanto eccedente la finalità di tutela perseguita, e lesiva del diritto
di proprietà del locatore, costretto a subire la protrazione nel tempo, persino in assenza di un corrispettivio,
sino a perdere indefinitamente la disponibilità dell’immobile. Corte cost., 4 giugno 2003,
n.185, in Foro Amm. CDS, 2003, 1816 e in Corriere Giur., 2003, 954.
(52) Così M. B. MIRRI, La cultura del bello, op. cit., 103.
(53) Basti pensare allo studio laboratorio degli arazzieri e restauratori Eroli nel centro di Roma,
che è stato ritenuto valido dal Consiglio di Stato al termine di una lunga e tormentata vicenda giudiziaria.
Non v’è dubbio che la protezione che questa tipologia di immobili riceve è principalmente collegata
al valore storico e alle caratteristiche materiali (tipologia a lucernario) ed è finalizzata alla salvaguardia
della destinazione d’uso anche in ragione della collocazione, in essi, di documenti che il
legislatore dichiara inamovibili.
358 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
ci, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, di cui all’art. 65”. Per i suddetti beni l’art. 65 vieta l’uscita definitiva
dal territorio nazionale. Il codice attribuisce, dunque, valore ed importanza
anche alla raccolta di rassegne delle scoperte archeologiche documentate con
filmati che hanno, poi, in seguito influenzato il cinema di finzione. Dai primi
utilizzi del cinema come strumento di documentazione agli inizi del
Novecento si arriva a un cinema archeologico di finzione (54).
22.– L’esempio dell’archeologia industriale e rurale (art. 10, comma 4, l. l.).
Ora anche l’archeologia industriale riveste una importanza e una rilevanza
un tempo impensabili: basti pensare che il villaggio di Crespi d’Adda è
stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Sono stati di
recente restaurati complessi industriali dei primi del ‘900 e adibiti a musei o
a strutture per rappresentazioni di carattere culturale (ad esempio, il complesso
delle “Ciminiere” di Catania). Si sente anche l’esigenza di avvalorare
l’archeologia rurale: se non è possibile tutelare l’attività agricola in sé e
per sé, si potrebbe farlo in chiave di attività culturale da conservare.
Si è parlato, ad esempio, dell’importanza delle fiere del bestiame e in
particolare della fiera delle civette a Crespina, vicino a Pisa, che oggi non si
può più tenere per l’intervento della Protezione animali che non tollera che
si catturino animali protetti: è una tradizione molto antica che si perde (55).
Ed ancora: perché non ricorrere al vincolo indiretto per tutti i fabbricati
agricoli che circondano ville, masserie e fattorie fortificate, borghi o complessi
agricoli edificati anche durante il fascismo?(56).
Una risposta può anche venire dall’agriturismo, come modo di utilizzare,
valorizzare e riusare edifici e terreni agricoli destinati all’abbandono (57). Una
novità del codice è proprio quella di inserire nell’art. 10, comma 4, l. l, per la
prima volta tra i beni culturali pubblici, le “architetture rurali” aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale
”. Il D.L. 156 del 2006 ha opportunamente sostituito il termine “tipologie
di architettura rurale” con quello più chiaro di “architetture rurali”.
I trulli di Alberobello, ad esempio, sono stati inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’Unesco (1996). L’articolo si riferisce all’agriturismo,
che in questi ultimi anni ha avuto un notevole impulso in Italia.
L’importante è, infatti, cercare, nel momento attuale, di conservare le trac-
(54) Cfr. D. DI BLASI, Il cinema nell’archeologia, in Gli atti del 2° incontro nazionale di archeologia
viva, 1999, 38; M.BECATTINI, L’archeologia nel cinema, in Gli atti del 2° incontro nazionale di
archeologia viva, 1999, 38.
(55) M. B. MIRRI, La cultura…, op. cit.
(56) M. B. MIRRI, La cultura..op. cit.
(57) In tal senso M. B. MIRRI, La cultura…op. cit., che cita F. ALBISINNI, Giudici e Agriturismo,
Napoli, 1993.
DOTTRINA 359
ce del passato, non perdere la memoria e le tradizioni, altrimenti si rischia
la perdita di identità per abbandono delle radici (58). Per questo è importante
adottare una nozione elastica di bene culturale, che si possa adattare a
qualsiasi evoluzione e mutamento rilevanti ai fini della conservazione per le
generazioni future.
E’, comunque, un dato di fatto che, rispetto all’impostazione generale
delle leggi di tutela del 1939, fondata su una concezione centralizzata e staticamente
conservativa, il codice modifica l’orientamento verso una politica
nuova di acquisizione, valorizzazione e incremento del patrimonio artistico
e culturale, anche di proprietà privata, oltre che pubblica.
23.– L’estensione oggettiva della tutela: pubbliche piazze, vie, strade e altri
spazi urbani di interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lett. G)
Una novità del codice riguarda le piazze, le vie, le strade e altri spazi
urbani aperti di interesse storico od etnoantropoligo.
L’art. 10, comma 4, lett. G specifica che tali beni “Sono comprese tra le
cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera A”.
L’aggiunta permette di inserire, senza dover ricorrere ad attività di interpretazione
del sistema normativo vigente, elementi della città originati o dall
’allargamento di una via, con funzione di nodo nella rete stradale, o da tratti
spianati che permettono la comunicazioni tra più luoghi, o da strade urbane,
oppure da altre estensioni di luogo variamente limitate.
Si tratta di beni che per la loro caratteristica peculiare si identificano in
aree e spazi liberi e che presentano svariate funzioni urbanistiche, ricoprendendo
importanza architettonica.
Non di rado rivestono anche un notevole interesse storico e artistico: in
tal caso la nuova norma offre la possibilità di inserirli nel novero dei beni
culturali.
Costituiscono, pertanto, oggetto di tutela e, qualora appartengano allo
Stato o a enti pubblici, si applica il comma 1 dell’art. 10.
Qualora invece, appartengano a soggetti diversi, rientrano nella categoria
dei beni culturali dopo la dichiarazione dell’interesse culturale prevista
dall’art. 13, ossia a seguito dell’accertamento della sussistenza dell’interesse
culturale particolarmente importante richiesto dall’art. 10, comma 3 effettuato
dalla Soprintendenza e concluso dal Ministero con l’adozione del provvedimento
finale.
24.– Il problema della tutela dell’ecosistema urbano
La norma di cui all’art. 10, comma 4, grazie al riferimento agli “spazi
urbani”, alle strade, le vie e le piazze permette di ricomprendere anche l’insieme
degli elementi architettonici che costituiscono la struttura portante dei
centri storici urbani.
(58) M. B. MIRRI, La cultura…op. cit, 96.
360 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
L’ecosistema da tutelare è anche di tipo urbano: la riqualificazione è effettiva
solo se le opere di restauro non si fermano all’adeguamento dei singoli edifici.
Molti beni artistici, storici, archeologici ed architettonici sono siti entro
la cerchia dei centri urbani.
Talvolta sono “così numerosi, così fitti e così compenetrati l’uno all’altro
e nell’insieme, tanto da poter costituire, essi soli, il centro storico; altre
volte sono così numerosi e significativi sicché tutto il centro storico si identifica
con loro o si limita a farne da cornice e da completamento; altre volte,
anche quando sono più circoscritti di numero, hanno però condizionato la
crescita e la vita del centro storico tanto che questo si identifica in quelli.
Insomma in tali casi non è concepibile una seria ed efficace tutela delle cose
immobili di particolare pregio se non inserita in una tutela complessiva dell
’insieme; né è concepibile la tutela del tutto senza tener conto delle singole
realtà di specifico e peculiare pregio” (59). È stato sostenuto che il nuovo
codice non contenga in alcun modo definizioni di centro storico o di città
d’arte e che mai lo prenda in considerazione come bene unitario ma “opera
in qua e in là qualche richiamo a norme che paiono evocare il concetto di un
vasto agglomerato pregevole”, anche se si riconosce che sarebbe stato arduo
fornire una definizione, sia a causa della complessità, sia per la presenza di
una normativa, quella urbanistica, che verrebbe a sovrapporsi con quella dei
tutela dei beni culturali (60). In realtà norme che possano ricondursi alla tutela
dell’ecosistema urbano è possibile rinvenirle proprio nell’art. 10, comma
4, lett. G che si riferisce alle ”pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico”.
Per fare un esempio, la città di Matera, scavata nella roccia calcarea,
meglio conosciuta come i Sassi di Matera, costituisce un sistema abitativo
primordiale abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche
naturali singolari: la gravina. Dal 1993 questo complesso trogloditico
è stato inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, divenendo
città simbolo della gestione comunitaria e sostenibile delle risorse (61).
(59) A. MANSI, La tutela... , 368.
(60) A. MANSI, La tutela..., 368
(61) Grazie al finanziamento di una legge speciale del 1986, i Sassi sono oggetto di un programma
di recupero sempre più attento alle necessità di conservazione e vengono nuovamente abitati.
Tuttavia la riqualificazione sarà effettiva solo se le operazioni di restauro non si fermano all’adeguamento
dei singoli edifici. I Sassi, infatti, non sono semplici abitazioni, ma un ecosistema urbano
basato sulla raccolta idrica, la lotta all’erosione dei pendii, la gestione dell’ecologia della gravina
nonché la lotta contro la desertificazione.
Anche Sperlinga, in Sicilia (Enna) presenta caratteristiche peculiari: il castello è composto da
ambienti scavati all’interno della rupe e da strutture architettoniche che si dispongono sui fianchi a in
cima. L’abitato più antico fu ricavato sulle pendici della rupe con numerosi ambienti scavati: si può
ipotizzare un’area di arroccamento delle popolazioni locali sviluppatasi intorno al IX secolo d.C., in
parte sfruttando antiche necropoli pre e protostoriche, anche a fini di difesa.
Sono più di 600 i siti inseriti dall’Unesco nel Patrimonio mondiale dell’umanità, a partire dal
1972. Tra questi i beni culturali o naturali italiani sono più di trenta.
DOTTRINA 361
Nel 1998 anche il centro storico di Urbino e il Parco del Cilento sono entrati
nell’elenco dell’Unesco (62). La tutela dei vecchi centri abitati non implica
che sia preclusa la costruzione di nuovi centri abitati in zone limitrofe:
l’importante è salvaguardare l’armonioso contesto in cui si collocano. Ad
esempio il centro direzionale di Bologna Nord (Fiera District) eretto nei
primi anni ’80 e progettato dall’arch. Giapponese Kenzo Tange, è pienamente
integrato nel tessuto cittadino, in quanto dista solo 1000 metri dalle mura
medievali, in un’area che alterna spazi di verde a complessi urbani segnalati
per la rilevante qualificazione delle caratteristiche architettoniche (63). In
Francia, il restauro urbano nel suo complesso è stato oggetto di interventi
specifici (circolari n. 77-83 del 1 giugno 1977, n. 80-89 del 10 luglio 1980),
che hanno avuto l’obiettivo di promuovere il miglioramento “de l’habitat
ancien” attraverso una nuova procedura di intervento più semplice con un
campo di applicazione più ampio denominata “opérations programmées d’am
élioration de l’habitat”, che sostituisce la vecchia “opérations groupées de
restauration immobiliére légères d’initiative publique”.
Da ultimo si osserva come anche il sottosuolo del centri urbani necessiti
di essere considerato alla stregua di un documento storico.
Esso conserva stratificata la memoria delle innumerevoli trasformazioni
fisiche e antropiche che ne hanno nel tempo condizionato l’assetto apparente.
La possibilità di garantirne la tutela appare oggi principalmente affidata
ad un processo di pianificazione (64).
25.– Collezionare il presente. L’architettura contemporanea. L’esempio
delle sale cinematografiche e degli strumenti musicali.
Le opere di architettura contemporanea sono tenute in debita considerazione
dal codice (artt. 11 e 51) (65). L’art. 37, comma 4 prevede la possibilità per
lo Stato di erogare i contributi per la conservazione dei beni culturali anche in
relazione alle opere di architettura contemporanea cui il soprintendente abbia
riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Il D.L. 156 del 2006 ha soppresso il termine “immobili”dopo “beni culturali
”, con ciò facendo venir meno la limitazione in ordine al tipo di bene.
(62) La vita nelle città, che probabilmente ha avuto origine nelle valli del Tigri e dell’Eufrate
almeno 6000 anni fa, è una delle più vecchie invenzioni del mondo. Gli abitanti delle città producono
più sapere e più arte e godono di sufficiente benessere per dedicarsi all’esplorazione di ciò che è ancora
ignoto.
(63) M. PORTA, Teconologia e design, in L’architettura cronache e storia, 1983, n. 2, 149 ss. Cfr.
sul punto anche F. PECCI, Reportage da Bologna: il “Fiera District” di Kenzo Tange, la storia di un
nuovo centro direzionale, in L’architettura cronache e storia, 1983, n. 2, 150 ss: “l’architetto giapponese...
è riuscito ad immedesimarsi nella vita e nell’arte della città di Bologna; gli abbiamo affidato un
compito affascinante: sviluppare in termini moderni una delle più belle città medievali del mondo”.
(64) M. MARINI CALVANI, Il sottosuolo del centri storici: quale futuro? Atti della giornata di studio
(Forlì 22 giungo 2000) in Quaderni di Restauro.
(65) Mario Luzi in una prefazione a Spender: “il contemporaneo è colui che partecipa immediatamente
alle ragioni del tempo, sposa tutte la cause, si fa coinvolgere in pieno ed accetta le ragioni del
362 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
È stato, infatti, affrontato il problema di tutelare le opere contemporanee
per salvarle dalla distruzione o dalla trasformazione (66). Un’altra categoria
in pericolo è quella delle sale cinematografiche, tipologia relativamente
recente e soggetta alle trasformazioni più rapide connesse all’evoluzione
della tecnologia e al dilagare delle multisale: solo in pochi casi le
Soprintendenze sono riuscite ad intervenire e a salvaguardare almeno gli elementi
decorativi delle sale, spesso realizzati da famosi artisti ed architetti
(67). Grande attenzione è rivolta anche per gli strumenti musicali del nostro
tempo appena passato, come le pianole a rulli o particolari strumenti elettrici
degli anni ‘40 (68).
A proposito si ricorda la catalogazione e la tutela degli organi antichi ad
opera del bolognese Luigi F. Tagliavini, organista e musicologo docente dell
’università svizzera di Friburgo.
Lo studioso è riuscito a creare nel nostro paese una nuova sensibilità storica
in merito alla filologia nel settore organistico: è stato il primo a lottare
contro l’organo elettrico in un’epoca in cui si ritenevano superati gli organi
a trasmissione meccanica ed uno dei fondatori della prima vera
Commissione per la tutela degli organi artistici in Italia (69). Lo stesso interesse
è dimostrato per le pellicole e i filmati vecchi: l’Istituto Luce, ad esempio,
raccoglie filmati sulle trasformazioni della città di Roma nel periodo
compreso fra il 1919 e il 1945. Si insiste anche sui pericoli della trasformazione
delle opere e degli apparati decorativi, che si inseriscono in un contesto
o un contenitore ormai storicizzati, con strascichi per quanto riguarda le
polemiche sulla sistemazione di Via dei Fori imperiali e dell’Ara Pacis.
Riguardo all’architettura contemporanea gli Stati uniti hanno da tempo
cominciato a valorizzare le opere moderne e a considerarle bene culturale,
suo tempo alla stessa stregua di coloro che agiscono...Il moderno sarebbe colui che ha coscienza critica
di ciò che è andato perduto, così come di ciò che ci troviamo a vivere, chi possiede la coscienza
critica ed anche drammatica della trasformazione che il mondo, che si evolve, comporta”.
(66) Il prof. G. Muratore dell’Università di Roma La Sapienza ha portato l’esempio dei capannoni
realizzati da P.L.Nervi, che stavano per essere smantellati per far posto ad un parcheggio, sottratti
all’ultimo momento dalle ruspe, cfr. sul punto M.B.MIRRI, La cultura...op. cit., 145.
(67) Si ricorda il caso del cinema Arlecchino a Roma con decorazioni colorate in ceramica di
Leoncillo, aiutato dal giovane Ceroli, chiuso da anni per essere trasformato in un lussuoso residence
alle porte di piazza del Popolo.
(68) Il dott. Antonio Latanza del Museo degli strumenti musicali a Roma ha illustrato l’attività
svolta per assicurare all’istituzione la chitarra e uno strumento futurista di Balla col relativo disegno, e
si è poi rammaricato di non essere riuscito ad evitare la dispersione delle studio del musicista Sgambati,
luogo di incontri importanti e ricco di opere, documenti e testimonianze preziose, non solo musicali ma
anche culturali, cfr. sul punto le notizie riportate da M. B. MIRRI, La cultura del bello...145.
(69) Nell’immediato dopoguerra Tagliavini ricompone un organo demolito, scoperto presso una
confraternita soppressa: è l’inizio della sua prestigiosa collezione di tastiere storiche, di strumenti a
fiato e automatici. Egli salva e restaura numerosi esemplari. È fautore della progettazione e costruzione
di un nuovo organo per la Chiesa dei Servi a Bologna, nonché del restauro della coppia d’organi di
san Petronio, sempre a Bologna. Le notizie sono tratte dall’articolo di M. R. ZEGNA, La ricerca della
verità, pubblicato sulla rivista Amadeus, n. 7, 1995, 37 ss.
DOTTRINA 363
anche a causa di ragioni storiche e del passato relativamente recente. In particolare
viene data molta importanza all’ “architettura sul pacifico” (Los
Angeles, San Diego, San Francisco): l’edilizia residenziale di Richard
Neutra (1892-1970), la originale costruzione di F.L.Wright, the Millard
House (1920), Gamble House dei fratelli Charles and Henry Greene, costruita
tutta in legno senza chiodi a Pasadena, la foresta delle sequoie giganti, The
Salk Institute costruito da Kahn nel 1960, famoso istituto di ricerca nella
Jolla, località di San Diego, Lombard Street a San Francisco. Così come
molta attenzione è rivolta nei confronti degli studi di famosi architetti, come
lo Studio Frank Gehry, di Owen Moss a Culver city, vicino a Los Angeles.
In Francia, già nel 1961 André Malraux (ministro della cultura del
governo gollista) aveva sollevato il problema della protezione dei monumenti
moderni e nel 1963 una commissione redige un primo elenco di immobili
da tutelare, opera di architetti importanti e testimonianza dell’uso di mezzi
tecnici specifici, come il cemento. Inizialmente gli edifici protetti appartengono
all’art nouveau, come la sinagoga e la casa dell’architetto Hector
Guimard. Nel 1978 le uscite del métro disegnate dallo stesso Guimard sono
considerate elementi importanti del patrimonio di Parigi, soprattutto dopo la
rivalutazione effettuata da Salvator Dalì, che ne aveva collocata una nel suo
museo-teatro di Figueras.
Venti anni più tardi diventa monumento storico una “casa chiusa” del
primo dopoguerra, sita in un quartiere centrale di Parigi, attualmente occupata
da un grossista di abbigliamento: vengono vincolati la facciata, il tetto,
il salone al pianterreno, l’atrio e la scala interna (70). La nozione di “luogo
della memoria” diventa dunque criterio selettivo.
Riguardo all’architettura della prima metà del secolo XX il tempo trascorso
garantisce un sufficiente distacco per poter apprezzare l’importanza
dell’edificio e fino a questo punto la situazione italiana coincide con quella
francese, in quanto si rispetta la condizione che l’opera di interesse storico o
artistico da tutelare sia stata eseguita da almeno 50 anni (disposizione già
prevista dall’art. 1 della legge 1089 del 1939).
26.– Il “modernariato” o antiquariato del futuro.
Diversa è la situazione del dopoguerra, in quanto spesso si tratta di cose
“di modernariato” guardate con diffidenza.
Attualmente in Francia (ma anche in Italia) si fa strada la coscienza del
valore del patrimonio immobiliare moderno e si è creato un “inventario supplementare
” dei monumenti storici, in cui sino ad ora sono stati inseriti e protetti
1000 monumenti del XX secolo.
Stoccolma sta diventando la meta prediletta dei collezionisti di “modernariato
”: il fenomeno, chiamato neominimalismo o neofunzionalismo, attinge al
(70) Le notizie sono tratte da M. B. MIRRI, La cultura del bello...op. cit., 113. La stessa sorte tocca
al Le café du commerce, in Rue du Commerce a Parigi, originariamente pregiato negozio di stoffe.
364 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
patrimonio di forme e virtù della storia del design scandinavo, quello che nel
ventennio successivo alla seconda guerra mondiale ha creato centinaia di mobili,
oggetti, elementi d’arredo, e che ora viene rivisitato in chiave contemporanea.
Già si parla di “antiquariato del futuro” a proposito del modernariato
scandinavo: il fenomeno nasce negli Stati Uniti, proprio dove nel 1939 a New
York, durante la World Fair, fu coniata l’espressione Swedish Modern (71).
27.– La conservazione dell’antico
La conservazione dell’antico è imprescindibilmente legata al concetto di
bene culturale e di patrimonio artistico fin dall’antichità e trova le sue radici
in tempi remoti. L’iniziativa per tutelare i beni culturali spetta allo Stato. Non
è prevista l’iniziativa di altri soggetti e nemmeno dei privati: solo la mera
segnalazione, senza alcun obbligo per l’amministrazione di rispondere.
Questo non sminuisce, tuttavia, il ruolo di estrema rilevanza che il codice ha
conferito ai privati, soprattutto in materia di valorizzazione, in quanto il pluralismo
di competenze non deve far venir meno il potere dello Stato.
Nella tutela possiamo individuare quattro forme di estrinsecazione: la
conservazione, la ritenzione, la conservazione nel contesto, l’accessibilità e
la fruizione delle opere d’arte da parte della collettività.
Gli articoli da 18 a 44 riguardano vigilanza, ispezioni, protezione, conservazione,
ritenzione, conservazione nel contesto, accessibilità e fruizione
delle opere d’arte da parte della collettività
La tutela pone problemi non indifferenti a causa del conflitto che può
sorgere tra l’una e l’altra modalità o tecnica di tutela. Se tutela vuol dire conservazione
nel contesto, può accadere che sorga un conflitto tra lo scopo
della preservazione e quello della conservazione nel contesto (72).
Si collega alla conservazione tutto ciò che risale ad epoche precedenti,
che è connaturato alla evoluzione della civiltà: il rapporto può essere di
“sopraffazione e cancellazione della testimonianza della cultura precedente
(71) Ci si riferisce in particolare alla produzione tra gli anni cinquanta e settanta dei finlandesi
Alvar Aalto, Eero Saarinen, Tapio Wirkkala, degli svedesi Bruno Mathsson, dei danesi Hans J.Wegner,
Arne Jacobsen, Finn Juhl, Verner Panton. A titolo esemplificativo, il mobile Arabesque, di Folke
Jansson, un pezzo raro del 1955, è ora esposto anche al Museo Vitra di Basilea, le lampade danesi anni
cinquanta e sessanta, le sedie numero 7 di Jacobsen d’epoca, la Y-Stole Chair di Wegner e anche qualche
pezzo originale Ikea, come la poltroncina in pelle del 1961, sono oggetti ora molto ricercati dai cultori
(www.arkitekturmuseet.se, www.svenskform.se, www.modernamuseet.se, www.kulturhuset.stockholm.
se, www.stockholmtown.com.).
(72) S. CASSESE, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giornale dir. Amm., n.
7/1998. L’autore indica come esempio un totem Kwakiutl: il principio della conservazione nel contesto
suggerirebbe di restituire il totem alla tribù a cui appartiene, che lo esporrebbe all’aperto. Tuttavia,
esposto alle intemperie, il totem alla fine sarebbe distrutto. È bene preservarlo in un museo, così violando
il principio della conservazione del bene culturale nel suo contesto. Il problema fu sollevato sin
dall’Ottocento da Byron, quando Lord Elgin portò i marmi del Partenone in Inghilterra; problema sollevato
nuovamente, di recente, dal ministro greco della cultura Melina Mercouri, che ha richiesto la
restituzione dei marmi del Partenone alla Grecia.
DOTTRINA 365
oppure di assimilazione e armonizzazione con la propria (si pensi al rituale
del trionfo del vincitore oppure ai rapporti fra Romani, Etruschi e Greci).
La situazione italiana, com’è noto, è caratterizzata da una estrema ricchezza
e da una incredibile varietà, diffusione e stratificazione di testimonianze
culturali e ambientali (73).
28.– La decontestualizzazione del bene culturale. Il divieto di distacco di
beni culturali (art. 50)
L’art. 50 vieta il distacco di beni culturali: “È vietato, senza l’autorizzazione
del soprintendente,disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista”. Il D.L. 156 del 2006 ha sostituito il
termine “ornamento” con “elemento decorativo di edifici”, precisando che
l’ornamento si riferisce all’elemento decorativo dell’edificio.
Un rilevante problema inerente la conservazione riguarda proprio il contesto
del bene culturale.
Soprattutto in passato si è registrata la tendenza a decontestualizzare le
opere d’arte con il risultato, poco lusinghiero, di distruggere valori artistici
che riguardano le dimensioni, le prospettive e l’ambiente dell’opera d’arte.
L’opera d’arte è bene culturale in sé e per sé o è bene culturale nel suo contesto?
È più importante preservarla e portarla in un museo o conservarla nel
luogo in cui l’artista aveva voluto che fosse ubicata? (74). Quando
Giuseppina Bonaparte chiese ad Antonio Canova di realizzare Le tre Grazie,
l’inglese John Russel ne rimase a tal punto colpito che cercò di avere la statua.
Tuttavia, essa era stata commissionata da Giuseppina Bonaparte e
Canova non poteva venir meno alla promessa fatta e ne fece fare una copia,
con alcune varianti, che ora si trova in Inghilterra.
Originariamente, fu collocata a Woburn Abbey, luogo indicato dal
Canova stesso; poi, per svariati motivi l’opera è stata portata al Victoria and
Albert Museum di Londra, dove ancora oggi si può ammirare. Altro esempio
si può individuare a proposito dei bronzi di Riace, rinvenuti nelle acque
limitrofe alla Calabria e collocate, dopo anni, nel museo di Reggio Calabria,
dopo che le statue erano state esposte a Firenze (dove, peraltro, sono state
restaurate). Si è discusso del fatto che due capolavori come i Bronzi di Riace,
siano conservati in una località di difficile accesso al turismo come Reggio
Calabria. Anche in campo culturale la conservazione dei reperti archeologici
in prossimità del loro luogo di ritrovamento risponde agli stessi principi di
salvaguardia e tutela del bene culturale. Un caso analogo, ma con esiti diversi,
è quello, meno noto, delle navi di Nemi. I bellissimi bronzi che arredavano
gli interni delle navi, bruciate in seguito a vicende belliche della seconda
guerra mondiale, sono oggi conservati presso il Museo Nazionale Romano,
(73) M. B. MIRRI, La cultura del bello –Le ragioni della tutela, Roma, 2000, 51.
(74) S. CASSESE, Problemi attuali...op. cit., 1065.
366 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
a Roma appunto. Questa scelta non è stata dettata da considerazioni di natura
economica, ma solo del fatto che negli anni cinquanta il tetto del Museo
di Nemi lasciava filtrare acqua, costringendo ad un ricovero dei bronzi a
Roma.
Dovrebbe valere dunque, il principio che, nel rispetto della cultura delle
diverse regioni e delle diverse popolazioni, gli oggetti rimangano vicini al
luogo in cui sono stati rinvenuti (75).
Ci si chiede se la legislazione sui beni culturali si debba occupare anche
di questo attualissimo problema di contestualizzazione del bene culturale. È
vero, tuttavia, che se l’opera d’arte è in grado di attirare affluenza di pubblico
in una zona non particolarmente turistica o ancora economicamente in
stato ottimale, dovrebbe prevalere il principio della maggiore fruibilità del
bene (76).
29.– L’antica idea dell’ “opera d’arte totale” e il museo. La politica delle
acquisizioni
Nel 1830 con la costruzione del Museo Antico ad opera di C.F. Schinkel
di fronte al castello di Berlino su Lustgarten, viene creato il primo nucleo
museale pubblico che avrebbe ospitato la collezione di opere antiche. Nella
rotonda che accoglie il visitatore sono collocate statue antiche: l’idea è quella
di edificare una sala costruzione con una funzione analoga a quella del
Pantheon di Roma, concependola come luogo di meditazione e riflessione.
L’idea dell’ «opera d’arte totale» racchiude in sé la concezione di una esposizione
in grado di offrire una visione complessiva delle civiltà antiche con
quella di un’attività didattica e di studio da associare al Museo: viene esaltata
la politica delle acquisizioni. Nel 1875 ad Olimpia, nell’attuale Grecia, iniziano
gli scavi finalizzati proprio all’acquisto (o “trafugamento”) di reperti
archeologici per i Musei di Berlino. La concezione, nuova per l’epoca, trova la
sua consacrazione proprio nel Museo di Pergamo, come la più importante
esposizione di opere architettoniche del mondo. L’evoluzione dei musei pubblici
viene senza dubbio favorita dal “Musée Napoléon” di Parigi nato dalle
guerre napoleoniche e frutto delle gigantesche razzie di opere d’arte effettuate
dal generale francese in Europa. La politica delle acquisizioni registrò un
incremento nell’800 anche ad opera di Eduard Gerhard a causa dei suoi numerosi
soggiorni in Italia, la sua vasta conoscenza dei monumenti e la dimestichezza
con il mercato d’arte italiano (basti pensare ai reperti etruschi come gli
acroteri fittili di Cere, i corredi funebri completi delle tombe di Tarquinia, di
Malacena e di Poggio Buco). Di contro, l’esperienza italiana, di poco succes-
(75) P. A. GIANFROTTA, Mediterraneo e dintorni, in “2° Incontro nazionale di archeologia viva”,
1999, 28.
(76) Un esempio paradigmatico è costituito dal Museum Insel (complesso museale che sorge su
un antico isolotto della Sprea a Berlino in cui si trova il Pergamon Museum costruito tra il 1909 e il
1930: in esso sono esposti importanti collezioni o “ricostruzioni” dell’antichità greco-romana (Altes
Museum, “Lustgarten” und Pergamonmuseum, “Am Kupergraben” Berlin-Mitte, Museum Insel).
DOTTRINA 367
siva, registra, invece, una sensibilità differente. Ad esempio, gli scavi di
Sabràtha in Tripolitania, importante sito archeologico dell’attuale Libia, sono
stati, per la parte essenziale, iniziati dagli italiani dopo l’occupazione. Vi si
trova, ora, una cittadina interamente creata dagli italiani dal 1923 (Sabràtha
Vùlpia, cosiddetta in omaggio al conte Volpi) e si può ammirare il teatro (fine
II e inizio III sec.d.C.), il monumento più importante, completamente ricostruito
dagli archeologi italiani (Guidi, Caputo) con una colossale impresa di
restauro voluta, negli anni trenta, dal Governatore della Libia, Italo Balbo (77).
I grandiosi scavi di Leptis Magna e della Tripolitania in generale sono stati uno
dei meriti maggiori dell’archeologia italiana tra le due guerre: a Leptis Magna
è stato restaurato uno dei teatri romani in muratura più antico del mondo.
Più recente, invece, il restauro del tempio di Zeus a Cirene (1967), costruito,
secondo la testimonianza di Erodoto, già prima del 515 a.C. e definitivamente
distrutto da un terremoto nel 365 d.C.: il tempio ha dimensioni notevoli,
superiori a quelle del tempio di Zeus ad Olimpia e del Partenone ad Atene.
Ancora più recente, ed effettuata stavolta da archeologi e tecnici libici
nel 1995, il restauro della necropoli di Ghirza (III-IV d.C.), del centro romano-
libyo, che sorge tra le dune desertiche del sud est a 250 km da Tripoli, a
cura del Dipartimento delle Antichità della Libia, che ha deciso di sottrarla
al suo isolamento e di inserirla nell’itinerario archeologico. Ciò dimostra che
la sensibilità per le opere d’arte può essere assimilata anche da quei Paesi in
cui, per tradizione, essa era ben poca cosa.
Ma il restauro appartiene anche all’antichità: basti pensare al Ginnasio
pubblico dell’età ellenistica del II sec. a.C. denominato Ptolemaeum (dal
nome del sovrano Tolomeo), danneggiato gravemente a seguito della rivolta
giudaica e restaurato dall’imperatore Adriano, come ricorda una iscrizione.
Si pensi all’epoca rinascimentale: Papa Leone X diede incarico a Raffaello
Sanzio, « primo Soprintendente alle antichità », di ricomporre la pianta di
Roma antica nell’intento di salvare dalla distruzione importanti monumenti
le cui pietre venivano spesso utilizzate per farne materiale di costruzione. O
all’epoca barocca, in cui i monumenti vennero arricchiti con le decorazioni
tipiche di quel momento storico, o a quella illuminista, in cui si afferma la
concezione del museo come luogo di conservazione, di studio e di ricerca
(78). Oggigiorno, dunque, il restauro e la conservazione dei monumenti
(77) Per la ricostruzione delle parti mancanti è stata utilizzata la stessa pietra arenaria con cui fu
edificato il monumento, ma l’altezza dei blocchi usati per il restauro (cm 22.5) è metà di quella dei
blocchi originali (cm 45), cosicché sono facilmente distinguibili le parti antiche e le integrazioni
moderne della struttura. Nelle parti nascoste del monumento si è fatto largo uso del cemento armato.
Vi si può ammirare, anche, la Basilica di Apuleio (440 cc), che prima di diventare Chiesa fu il tribunale
in cui, nel 157 d.C., si adunarono i giudici che assolsero Apuleio, il noto scrittore satirico
dell’Asino d’oro e famoso oratore di Medaura (Numidia) che, accusato di stregoneria in quanto aveva
sposato Emilia Pudentilla, madre del suo amico Pontano, pronunciò con grande efficacia la propria
difesa (giunta a noi con il titolo di Apologia).
(78) È del 1700 il museo di Vienna, di Dresda, l’Ermitage a San Pietroburgo, il Louvre derivato
dalla raccolta di Francesco I a Fontainebleau, costruito da Luigi XIV, Il British Museum a Londra, del
368 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
fanno parte del patrimonio culturale di quasi tutti i paesi, anche quelli del
terzo mondo o quelli martoriati da recenti massacri, come il monumentale
complesso di Ankor Wat in Cambogia o Luang Prabang in Laos (con dolorose
eccezioni come lo scempio operato dai cinesi in Tibet, che ha distrutto
quasi tutti i seimila templi e l’intera città di Lhasa, l’antica capitale in cui è
rimasto il Jokhang, il Potala e poco altro, o le antiche statue dei Buddha di
Bamyan (III-V secolo d.C.) in Afganistan ad opera del talebani) (79).
30.– L’internazionalismo culturale e il ritenzionismo. Il dominio dell’archeologia
La legislazione del 1939 fu voluta da uno Stato che dava grande importanza
alla nazione e, quindi al nazionalismo. All’epoca, in Europa prevaleva
il cosiddetto ritenzionismo, corrente culturale la quale riteneva che l’opera
d’arte appartenesse ad una particolare nazione. Si discute, infatti, sulla
scia di tale scuola di pensiero, se i marmi di Elgin debbano restare a Londra
o tornare ad Atene o se gli oggetti dei furti d’arte di Napoleone debbano
rimanere al Louvre o tornare nei luoghi di origine (80). Si comprende allora
perché le prime misure di tutela del patrimonio culturale italiano risalgano
agli stati preunitari e siano caratterizzate da una preoccupazione univoca
e costante: contrastare la spoliazione dei beni artistici ed archeologici
(essenzialmente dipinti e sculture) impedendone, o almeno limitandone, il
trasferimento all’estero (81). In Lombardia il 13 aprile 1745 fu adottato dal
Governatore Lobkowitz un provvedimento contenente il divieto di esportazione
di opere d’arte, mentre nel regno di Napoli Carlo di Borbone emanò
il 24 luglio 1755, la prammatica LVII, al fine di salvaguardare dalle predazioni
gli scavi di Pompei, Stabia, Ercolano, appena iniziati e già oggetto di
1808, il Prado a Madrid (1809) per iniziativa di N.Bonaparte, il Museo egizio di Torino (voluto da
Gregorio XVI nel 1821). Cfr. altre notizie in W. CORTESE, I beni culturali e ambientali, Padova, 2002, 27.
(79) “Gli stili architettonici sono le parole di un testo nel quale si può leggere l’esistenza simultanea
di molteplici Lhasa, che oggi affollano per conquistarsi spazio e predominio all’interno della
città in evoluzione... stili e prospettive che ..furono creati dai nuovi padroni del Tibet in risposta alle
condizioni coloniali. Essi rappresentano il bisogno di manifestare il loro ruolo e i loro intenti, in una
costante oscillazione fra l’idea di sopprimere il dissenso e quella di essere portatori di civiltà. Sotto
questa prospettiva il comportamento della Cina non è molto diverso da quello di altri governanti nei
confronti dei paesi occupati. Ciò che invece differenzia la Cina è il suo impegno a favore del brutto...È
ben vero che a quel tempo il potere era impoverito ed era guidato da un’ideologia, quella sovietica,
che rifiutava la coscienza artistica”, R. BARNETT, Storie narrate dalle strade di Lhasa. La città illeggibile,
Torino, 1999, 133 ss.
(80) Charles de Montesquieu nel 1728 giungendo a Firenze annotava nel suo diario di viaggio
che “tra quadri statue e ritratti, dall’Italia gli inglesi si portano via tutto”, C. DE MONTESQUIEU, Viaggio
in Italia, 1738, trad. a cura di M.Colesanti, Roma-Bari, 1990, 128, cit. da M. AINIS, I Beni culturali,
in Trattato di diritto amministrativo, diritto amministrativo speciale, II, a cura di S.Cassese, Milano,
2003, 1449. Cfr. anche F. HASKELL e N. PENNY, L’antico nella storia del gusto, 1981, trad. a cura di
R.Pedio, Torino, 1984, 78 ss.
(81) AINIS, I Beni culturali, in Trattato di diritto amministrativo...op. cit., 1449.
DOTTRINA 369
notevoli commerci negli stati europei. A Napoli fu aperto il museo di
Capodimonte e nel 1778 fu creato il servizio di tutela monumentale per la
Sicilia, con l’istituzione di due sovrintendenze nella parte orientale e occidentale
dell’isola e numerose disposizioni particolari a tutela dei ritrovamenti
archeologici nel territorio di Noto. E non è un caso se, nel deprimente
quadro di tutela dei beni artistici dell’età post-rinascimentale, la Toscana
abbia goduto di una posizione di assoluta avanguardia rispetto a tutti gli
altri Stati italiani. In ciò fu determinante l’atteggiamento dei Medici, che
perseguirono sino alla fine della loro dinastia una politica di conservazione
e salvaguardia dei beni artistici locali (82).
31.– Gli strumenti della conservazione attiva: prevenzione, manutenzione e
restauro. Gli obblighi di facere in capo ai privati
Le norme sulla conservazione e le disposizioni riguardanti la tutela indiretta
dei beni culturali sono racchiuse in due intere sezioni: le prime, contenute
nella sezione II del capo III, riguardano gli obblighi degli enti alla
custodia coattiva, le seconde, inserite nella III sezione dello stesso capo, delineano
le prescrizioni dettate dal Ministero al commercio nelle aree di valore
culturale.
Gli articoli da 29 a 44 disciplinano la conservazione del patrimonio culturale
attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro. Il Ministero definisce, anche con il
concorso delle Regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti
di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli
di intervento in materia di protezione dei beni culturali. Gli strumenti di conservazione
individuati sono la prevenzione, la manutenzione ed il restauro.
Le norme affermano una nuova filosofia dell’intervento, una nuova logica
complessiva di conservazione del bene culturale, non più incentrata sul
restauro, ma articolata in una serie di interventi attivi come la prevenzione e
la manutenzione (83). Il restauro, pertanto, costituisce un momento eventuale,
cui si ricorre sono nel caso in cui non siano efficaci gli strumenti della
prevenzione e della manutenzione, in una sorta di “successione logico-cronologica
da un intervento all’altro, via via più incisivo: prevenzione come
(82) Infatti l’ultima granduchessa di Toscana, Anna Maria, oltre a destinare le raccolte granducali
degli Uffizi a funzioni museali, lasciò per testamento (5 aprile 1739) a Firenze le sue opere d’arte
sotto la condizione espressa che “non ne sarà nulla trasportato e levato fuori della capitale e dello
Stato del granducato” Il documento è riportato in L. PARPAGLIOLO, Codice della antichità e degli
oggetti d’arte, I, Roma, Morpurgo, 1932, 306. Ed inoltre, si evidenzia come il declino della centralità
del papato determinò la dispersione di numerose collezioni artistiche in Roma e come la straordinaria
raccolta d’arte di Mantova fu ceduta nel 1629 dalla famiglia Gonzaga al re d’Inghilterra a causa degli
ingenti debiti. In proposito si è parlato del “più massiccio trasferimento di capolavori mai verificatosi
nell’antichità”, F. HASKELL, La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico, in Storia
dell’Arte italiana, X, Torino, 1985, 9.
(83) S. MEZZACAPO, Restauro: extrema ratio delle misure conservative, in Guida al dir.n. 4/2004,
Dossier, 88.
370 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
limitazione delle situazioni di rischio, manutenzione come attività e interventi
destinati al controllo delle condizioni” (84).
32) Il restauro come extrema ratio
Una delle novità rilevanti del codice è rappresentata dalla considerazione
del restauro come extrema ratio, cui ricorrere solo nei casi gli altri interventi
di tutela siano falliti. La prevenzione consiste nel complesso delle attivit
à idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel
suo contesto (comma 2 art. 29). La manutenzione è il complesso delle attivit
à idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale e al
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del
bene e delle sue parti (comma 3 art. 29). Il restauro, invece, è caratterizzato
dall’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
a garantire l’integrità materiale e al recupero del bene, alla protezione
e alla trasmissione dei suoi valori culturali (comma 4 art. 29). Il comma
4 ultima parte precisa che, nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro
comprende l’intervento di miglioramento strutturale: ciò al fine di meglio
preservare l’integrità dei beni culturali dagli eventi calamitosi, anche alla
luce delle esperienze passate (alluvione di Firenze, eventi sismici nella Val
di Noto, in Umbria ecc.). L’art. 29 delinea la figura del restauratore e ne
disciplina la sua formazione. L’istituto centrale per il restauro, creato nel
1939 contemporaneamente alla legge n. 1089 esplica funzioni di ricerca
scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei
beni culturali di interesse archeologico e storico artistico e provvede all’insegnamento
del restauro ed effettua restauri per interventi di particolare complessit
à.
All’ICR si è affiancata nel 1992 la scuola di restauro presso l’Opificio
delle pietre dure a Firenze.
Già nel 1895 l’Opificio delle pietre dure a Firenze era regolato da legge
per continuare a svolgere opera di restauro di antiche opere di commessi di
pietre dure ed altre opere simili.
33.– Progettare il passato. “Il restauro del restauro”. L’esempio della Court
d’Appel administrative a Parigi. Il dibattito sull’opera d’arte storicizzata e
il debatijonage della cattedrale di Catania
La materia del restauro non è scevra da discussioni e dal profilarsi di
diverse scuole di pensiero.
Alexandre Gady, storico dell’arte francese, ha criticato il restauro
dell’Hotel de Beauvaus, ora sede della Corte d’Appello amministrativa di
Parigi, costruita nel 1655 vicino al palazzo reale (ora Place de Vosges). Il
palazzo, eretto nel 1655 è stato cambiato, a causa del mutamento della moda,
nel 1705: gli attuali restauri gli hanno restituito la volumetria originale del
(84) S. MEZZACAPO, Restauro: extrema ratio delle misure...op.cit., 88.
DOTTRINA 371
1600, sicuramente meno severa di quella settecentesca, ma tale scelta non è
andata esente da critiche ed è stata accusata di creare una pastiche che obbedisce
più alla logica della ricostruzione che del restauro. “Restaurer un
monument, ce n’est pas le réparer ou l’entretenir, mais le rétabilir dans un
état qui peut ne jamais avoir existé”.
La disputa è sorta in merito all’interpretazione di alcune disposizioni contenute
nella Carta internazionale del restauro, detta anche carta Venezia, elaborata
dal congresso internazionale degli architetti e tecnici del monumenti, tenutosi
a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964, e contenente un documento volto a
garantire la salvaguardia del bene tenendo conto anche del contesto urbano.
In tale documento si delinea una nozione più ampia di monumento storico,
comprendente sia la creazione architettonica isolata, sia l’ambiente
urbano e paesaggistico, che costituiscono testimonianza di una civiltà particolare,
di un’evoluzione significativa o di un avvenimento storico. Se restaurare
significa intervenire compiutamente su un’opera per prolungarne la vita,
l’etimologia del termine (dal latino monere, ricordare) ricorda la funzione di
trasmettere ai posteri la memoria delle epoche passate.
In ogni caso, il restauro consiste nell’attività diretta a provocare una
modificazione fisica della cosa, allo scopo specifico di migliorarne la condizione
e di restituirla al suo stato originario (85). Al di là dei delicati problemi
scientifici e tecnici che il restauro suscita, è preminente, anche per questo,
l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio artistico.
Lo stesso dibattito si sviluppò a proposito della cattedrale di Catania,
edificata dal conte Ruggero negli anni 1078-93: fu rifatta una prima volta nel
1169 e, successivamente dopo il terremoto del 1693 (il prospetto principale
è stato realizzato tra il 1733 e il 1761 da G. B. Vaccarini) (86).
Il retro, visibile dal cortile dell’Arcivescovado, mantiene le strutture originarie
normanne della costruzione religiosa fortificata, costruita con materiale
lavico a grossi blocchi.
Negli anni dal 1958 al 1960 l’architetto Raffaele Leone ha riportato alla
luce le parti medievali della Cattedrale di S.Agata di Catania obliterate dagli
stucchi barocchi, operando un vero e proprio debatijonage (letteralmente:
scorticamento) della cattedrale barocca. All’epoca si fece dunque la scelta di
non rispettare la riconfigurazione barocca del dopo terremoto e di evidenziare
le vestigia appartenenti ad epoche passate. La tendenza si configurava
allora come una novità, visto che nei secoli trascorsi la distruzione delle
testimonianze del passato si poneva come una regola (il medioevo distrutto
dal rinascimento, questo dal barocco ecc.) (87).
(85) T. ALIBRANDI e P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001, 304.
(86) La Chiesa fu edificata sui resti delle terme achilleane, di cui l’ingresso è visibile sull’angolo
destro della facciata, che si stendono sotto la chiesa, il seminario e l’antistante piazza, areate da
grate a terra.
(87) Basti leggere i giornali dell’epoca a proposito della cattedrale: “la facciata, in tutto moderna,
riedificata cioè dopo il terremoto del 1693 è a tre ordini: composito, corinzio ed attico... L’interno
372 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
34.– Il restauro delle opere contemporanee. L’esempio dell’ex Forno del
Pane a Bologna
Dalla ricognizione e catalogazione compiuta dalle soprintendenze si è
passati al problema più scottante del restauro dell’opera contemporanea.
I restauratori di opere degli anni 60/70 hanno avuto la fortuna di trovare
la collaborazione degli artisti viventi o gli schemi di installazione dell’opera,
o ancora gli operai che al tempo l’avevano montata.
Essi sono riusciti ad intervenire in modo efficace, mentre più problematico
si presenta l’intervento in merito all’opera d’arte concettuale (88).
Il problema riguarda la difficoltà di applicare i criteri e i canoni tradizionali
che guidano i restauratori nei loro interventi sulle pitture o sculture: si
tratta di oggetti di uso comune o industriale, che l’artista utilizza in modo
originale, attribuendo ad essi una idea o un significato del tutto nuovi.
Anzi, nel caso dell’arte povera o concettuale, i materiali utilizzati erano
destinati dall’artista al deperimento o disfacimento naturale e quindi alla loro
sostituzione con nuovi materiali (89).
Un altro esempio è fornito dall’esperienza bolognese in merito all’ex
forno del pane nel comparto “Manifattura Tabacchi”. Il Comune di Bologna
recentemente (2003) ha predisposto un piano di Recupero Urbano dell’Area
dell’Ex Manifattura Tabacchi, area di circa 10 ettari situata nel centro cittadino
e caratterizzata da decenni di abbandono ma anche da importanti emergenze
architettoniche, ricordo di un passato che affonda le sue radici nel
secolo XVI. Tale piano prevede, tramite il recupero e la rifunzionalizzazione
di edifici ed aree esistenti e l’inserimento di nuovi interventi edilizi, il
recupero dell’edificio denominato Ex Forno del pane, risalente ai primi
decenni del secolo XX, per l’insediamento della galleria d’arte Moderna. Gli
della chiesa, di stile baroccheggiante, è scompartito in tre navate...Gli archi grandiosi dell’abside, a
sesto acuto, stonano col rimanente dell’edificio: ma son là ad attestare la primitiva purezza di stile dell
’edificio, cui i terremoti da una parte e gli artisti del seicento e settecento dall’altra – come pure fecero
della cattedrale di Palermo colla cupola orribilmente stonante”. Ora si tende ad accettare l’opera d’arte
storicizzata, ossia a mantenerla così com’è senza evidenziare le parti di essa appartenenti alle epoche
passate. Lo stesso dicasi per la Cattedrale di Nicosia, rifacimento ottocentesco di una piccola chiesa del
trecento della quale restano il portale maggiore e il campanile, che presenta il tetto ligneo e nel presbiterio
stalli lignei intagliati del secolo XVII. Lo stesso dicasi per il tempio di Minerva ad Ortigia
(Siracusa), eretto dai Geomori tra il 596 e 495 a.c. con architettura dorica... “Questo capolavoro di
architettura fu deturpato, consacrandolo in tempio cristiano da Zosimo, vescovo di Siracusa. Vi fu
aggiunto un alto campanile, ma il terremoto del giorno di Pasqua del 110 lo abbatté. Il tempio aveva
trentasei colonne...nove se ne possono osservare ancora dal lato sud e dodici al nord, tutte incastonate
nel muro della moderna chiesa”. Questo tempio è la migliore reliquia non solo ad Ortigia, ma di tutta
l’antica Siracusa. L’essere stato in gran parte ridotto a cattedrale, lo ha salvato da totale distruzione.
(88) M. B. MIRRI, La cultura..., op. cit., 146: è proprio sul recente restauro del “Mare” di Pino
Pascali (30 vasche di acciaio da riempire con acqua colorata) si è scatenata la polemica tra i restauratori
della Galleria d’Arte moderna, che pure hanno cercato di condurre il restauro delle vasche nel modo
più corretto e filologico possibile, e gli interventi. Cfr. anche dello stesso autore Per un inquadramento
sistematico del restauro, in Annali Università della Tuscia, 1998-1999, n. 4, Viterbo, 2000, 79.
(89) Così M. B. MIRRI, La cultura..., 146 ss.
DOTTRINA 373
spazi espositivi si sviluppano per circa 1.100 m2 di superficie seguendo la
struttura tipologica del salone principale del Forno del Pane.
Il piano di recupero intende, dunque, restaurare e recuperare l’edificio
che, nel 1917 fu costruito come panificio comunale e, successivamente
ampliati, nelle attuali forme, nell’anno 1929, quale sede fino a metà degli
anni ‘30, dell’ente autonomo dei consumi di Bologna, istituzione voluta dal
sindaco Zanardi negli anni della prima guerra mondiale, a tutela del livello
di vita della popolazione bolognese.
Il progetto prevede l’eliminazione di tutte le superfetazioni operate nel
corso della vita dell’edificio, ma riduce al minimo i nuovi interventi di tipo
murario onde rispettare l’originale impostazione edilizia dell’edificio. Il
restauro e il risanamento, infatti, tendono a realizzare un ripristino conservativo,
finalizzato alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e al
mantenimento dei materiali originari.
35.– La tutela dei beni culturali in stato di degrado o di pessima conservazione:
l’indipendenza del vincolo rispetto alla conservazione
Una ultima importante notazione: lo stato di conservazione delle cose
storiche o artistiche e il loro eventuale degrado o fatiscenza non rileva ai fini
della imposizione del vincolo (90).
Lo scopo delle leggi è stato sempre quello di impedire la distruzione e le
perdite nel nostro patrimonio culturale, anche se abbisognano di restauri (91).
Esistono numerose sentenze che forniscono una nutrita casistica in merito
alla tutela, in ogni caso di manufatti fatiscenti, tutte con la motivazione che
lo stato di conservazione non è elemento che possa incidere, in maniera
determinante, sulla valutazione particolarmente importante su cui si fonda
l’imposizione del vincolo (92).
Ariprova di ciò si segnala la recente vicenda che ha interessato il Fortino
della Sparavalle (93). La Soprintendenza per i Beni Ambientali e
(90) A. MANSI, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2004, 101.
(91) Lo stato di degrado non è di ostacolo alla sua sottoposizione a vincolo “perché, sopratutto
oggi il sistema, tutto all’italiana, è quello di cercare di rimuovere il vincolo, eliminando la cosa vincolata;
il che può avvenire sia in maniera dirompente (si pensi agli incendi boschivi) sia – come normalmente
avviene – in maniera subdola, lasciando che il bene completi la propria esistenza, accelerandone
la fine, facendo mancare ogni manutenzione”, A. MANSI, La tutela... , 102. Cfr. anche L. MARINO,
Degrado e dissesto delle strutture architettoniche allo stato di rudere, in F. MANISCALCO, La tutela del
beni culturali in Italia, Napoli, 47-56, 2002.
(92) T.A.R. Liguria, 15 novembre 1986, n. 594 a proposito dell’hotel Savoia a Sanremo.
(93) Il fortilizio, eretto nel 1846 per ordine del Duca di Modena Francesco V d’Austria D’Este
nell’Appennino reggiano, nei pressi di Cervarezza Terme (Reggio Emilia), è sito su una piccola altura
a 985 m, e aveva la funzione di difesa della strada militare del Cerreto lungo il valico appenninico,
che era stata edificata pochi anni prima. Le condizioni del Fortino, dal 1960 al 2000, erano notevolmente
peggiorate a causa del crollo di ampie parti delle murature perimetrali e l’invasione di vegetazione
all’interno del manufatto. Nel 1999 i cittadini di Cervarezza, promotori e sottoscrittori di una
petizione, denunciavano alla stampa locale lo stato di degrado in cui versava il fortino sollecitando la
pubblica amministrazione a farsi carico del problema e ad intervenire concretamente per la tutela.
374 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
Architettonici dell’Emilia tuttavia, già nel 1980 ha inserito il Fortino della
Sparavalle di proprietà del Comune, negli elenchi descrittivi prescritti dall
’art. 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, per il notevole interesse storico,
artistico e ambientale che riveste e la struttura risulta soggetta a tutte le
disposizioni relative al vincolo. Nonostante tale importante riconoscimento
la roccaforte non era stata restaurata e lo stato di abbandono causava lacerazioni
dalla sommità alle fondamenta. Nel 2003 grazie ai finanziamenti del
programma APE (Appennino Parco d’Europa) hanno avuto inizio i lavori di
restauro conservativo sulla base di un progetto finalizzato alla conservazione
dei ruderi della roccaforte esistente e la ricostruzione di una sua leggibilit
à attraverso ricostruzioni di brani della muratura supportati da fotografie e
documentazione certa.
L’inaugurazione è avvenuta il 10 aprile 2004, nonostante già da 24 anni
il bene fosse vincolato dalla Soprintendenza (94). Gli esempi, naturalmente,
sono numerosissimi (95). Ad essi, purtroppo, si aggiungono quelli delle
opere restaurate ma distrutte da interventi vandalici (96). L’architettura italiana
degli anni trenta, ispirata da Futurismo e Razionalismo, ora risulta per
la gran parte vincolata come bene storico-artistico. In alcuni casi tuttavia,
essa versa in stato di degrado.
È l’ipotesi delle c.d. “ex colonie” che sono state erette lungo gli 80 km
di spiaggia tra Cattolica e Marina di Ravenna, in Romagna. Sono ben 246:
tre risalgono al 1915, 36 negli anni tra le due guerre, e 207 dopo il 1945 e
tutte sono espressione del panorama variegato e complesso che caratterizza
la cultura architettonica dell’epoca. Ciò che ha consentito di fermare le
demolizioni è stato, alla metà degli anni ottanta, il vincolo sull’habitat
dunoso del litorale su cui le colonie insistono, cui è seguito il vincolo di
“bene storico e artistico” posto dal piano paesistico regionale su questi edifici
(97).
Riguardo all’architettura contemporanea gli Stati uniti hanno, invece, da
tempo cominciato a valorizzare le opere moderne e a considerarle bene culturale,
anche a causa di ragioni storiche e del passato relativamente recente.
(94) Le notizie sono tratte da P.GHINOI, G. L. GALASSI, Il fortino dello Sparavalle, 2004, Reggio
Emilia, 10 ss.
(95) Si cita come altro esempio, un antico abbeveratoio nei pressi di Catania (Barriera del Bosco)
eretto dall’allora intendente Manganelli, al quale era stato affidato il progetto della strada dell’Etna da
Ferdinando di Borbone, per consentire agli equini di rinfrancarsi prima della faticosa salita. La fontana
è stata più volte restaurata, ma i tentativi sono rimasti vani ed essa non è che un rudere che non
figura neanche tra le mete turistiche della provincia (E. MICCICHÉ N. DI FRANCO LINO, Catania allo
specchio, Catania, 1996, 319 ss).
(96) Ad esempio il “Caffehaus” del giardino Bellini eretto a Catania nel 1882, una struttura
lignea decorata esempio artigianale dell’arte del legno, della terracotta e del ferro: il recente restauro,
voluto dall’amministrazione comunale è stato violato quasi immediatamente dai vandali (258-259), E.
MICHICCHÉ,..op. cit., 258, 259.
(97) Le notizie sono tratte dalla rivista Dove, febbraio 2001, dall’articolo Relitti sulle spiagge di
M. MULAZZANI, 81 ss.
36.– La musealizzazione all’aperto come componenente essenziale della
conservazione
Da ultimo si vuole concludere evidenziando che il concetto di bene culturale
si è evoluto a tal punto che anche la presentazione e fruizione dei siti
archeologici emerge sempre più come una componenente essenziale del processo
di conservazione e gestione delle risorse culturali.
Il concetto di musealizzazione all’aperto, infatti, si basa sull’idea che il
sito archeologico non debba essere solo messo in condizione di essere conservato
ed aperto al pubblico, ma anche interpretato e gestito in modo da
costituire risorsa educativa e di studio. L’idea di parco archeologico (98) è in
realtà una sconfitta del concetto di tutela, in quanto mette in evidenza l’incapacit
à di gestire il territorio in modo globale, ricorrendo alla creazione di
riserve culturali. È vero anche che il fatto che un sito o un monumento sia
visto in un contesto più vasto al di là dei suoi perimetri fisici è da considerare
con favore: offre l’opportunità di presentare il sito ed educare il pubblico
a temi e argomenti solitamente non trattati, come l’uso del territorio, il rapporto
uomo ambiente nell’antichità, il concetto di paesaggio culturale. Si
ritorna alla diatriba relativa alla decontestualizzazione del bene: l’interpretazione
del bene nel sito naturale di origine come parte integrale del processo
di gestione del bene culturale e come fattore essenziale alla conservazione.
Ciò al fine di sfruttare al meglio le potenzialità del sito ed evitare che il
bene da conservare sia condannato ad un benign neglect o addirittura al
degrado (99).
DOTTRINA 375
(98) In Italia basti pensare al Parco Archeologico minerario di San Silvestro (Livorno) o alle
miniere del sale nei pressi di Petralia Soprana e Petralia Sottana in provincia di Palermo.
(99) Sul punto cfr. L. MARINO, Dizionario di restauro archeologico, Firenze, 2003, 144.
Il superamento del principio societas delinquere
non potest nella disciplina introdotta
dal D.Lgs. n. 231 del 2001
di Francesco Vignoli
SOMMARIO: 1. Dall’incapacità penale alla responsabilità “dipendente
da reato” dell’ente collettivo: premesse storico-teoriche alla riforma. – 2.
La controversa natura della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/01 fra
autonomia e accessorietà al reato presupposto. – 3. Gli elementi costitutivi
dell’illecito dell’ente: a) dimensione oggettiva; b) colpevolezza: volontà
sociale, colpa d’organizzazione. – 4. La responsabilità “da reato” dell’ente
pubblico: difficili equilibri, controverse soluzioni.
1. Dall’incapacità penale alla responsabilità “dipendente da reato” dell’ente
collettivo: premesse storico-teoriche alla riforma
Si attribuisce a Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo de’ Fieschi, professore
dell’Università di Bologna, la paternità del fortunato brocardo societas delinquere
non potest, introdotto per evitare che le scomuniche papali colpissero
le corporazioni, civili o mercantili, per i fatti commessi dai loro membri.
La nota massima, che dunque non appartiene alla cultura giuridica romana,
ha costituito uno dei principi primi del nostro diritto penale; un punto
fermo, e irretrattabile, fino all’approvazione del D.Lgs. n.231 del 2001 che
ha previsto e disciplinato una responsabilità dell’ente collettivo “dipendente
da reato”.
La novella del 2001, nel proporre un organico modello normativo dell’illecito
dell’impresa, è il frutto di un compromesso fra il superamento dell’irresponsabilit
à punitiva delle persone giuridiche e la tradizionale concezione del
reato come fatto tipico, antigiuridico, colpevole e umano, secondo la più classica
delle definizioni. Più precisamente, il provvedimento introdotto è il risultato
del bilanciamento fra l’ormai insopportabile costo sociale dell’immunità penale
dell’impresa e l’esigenza di rispettare il dettato dell’art. 27 della Costituzione,
tradizionalmente considerato un ostacolo insormontabile alla capacità al reato
delle persone giuridiche. Ne è conseguenza un modello ibrido, quasi contraddittorio,
dal momento che l’illecito dell’ente dipende “da reato”, ma dà origine
a una responsabilità, almeno nominalmente, amministrativa.
La scelta nominalistica non ha convinto la maggior parte degli studiosi di
diritto penale che hanno evidenziato la profonda portata innovativa del decreto
legislativo citato non astenendosi dall’individuare espressamente, nella disciplina
introdotta, un ampliamento dell’ambito della responsabilità penale (1).
376 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(1) Per tutti PALIERO, Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri)
potest, in Corr. gir., 2001, 845, il quale rileva come “il sistema di responsabilità definita amministrativa
” sia “in realtà penale a tutti gli effetti”.
Nell’introdurre un illecito “dipendente da reato” il legislatore ha superato
quelle che erano parse le proposte più rispettose della concezione di un
sistema punitivo costruito esclusivamente per l’uomo, individuate nel ricorso
alle misure di sicurezza (2), o nel potenziamento dell’art. 197 c.p. (3), proposto
come una sorta di espediente per aggirare l’ostacolo insormontabile
dell’art. 27 Cost.
La norma costituzionale è stata il principale elemento impeditivo all’abdicazione
del principio societas delinquere non potest (4). Per il vero l’attributo
personale non sembrerebbe escludere una responsabilità da reato degli
enti collettivi e la circostanza che, storicamente, l’art. 27 sia stato scritto solo
per l’uomo non risulterebbe, di per sé, preclusiva a un ampliamento della
gamma dei soggetti potenziali autori di un reato.
Non c’è traccia nei lavori preparatori che i Costituenti si fossero posti il
problema di una responsabilità penale per un soggetto che non fosse l’uomo.
Ciò, tuttavia, non significa che una mutata esigenza di tutela avverso la criminalit
à d’impresa possa indurre a una interpretazione evolutiva della disposizione
menzionata. Come è stato efficacemente rilevato, “è pacifico che il
contesto storico-politico nel quale venne approvata la norma è tutt’affatto
diverso”. Va inoltre rilevato che, nell’introdurre la norma de qua, il
Costituente “volle essenzialmente bandire la responsabilità collettiva per
rappresaglia, triste retaggio della seconda guerra mondiale” (5).
Non è stato il, pur valente, contributo dottrinale a indurre il legislatore
alla riforma. Sono stati gli impegni di diritto internazionale a determinare
l’introduzione del decreto legislativo in esame.
Nel contesto della legge 29 settembre 2000, n. 300 sulla tutela penale
degli interessi finanziari dell’Unione, il Governo viene delegato a emanare
una disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalità giuridica.
La legge n. 300 del 2000 recepisce nel nostro ordinamento una pluralità
eterogenea di Convenzioni internazionali (6). Nell’ambito di un provvedimento
di armonizzazione legislativa della tutela dei beni giuridici comunita-
DOTTRINA 377
(2) BRICOLA, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del
fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 951 s.
(3) ALESSANDRI, Reati d’impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, 108 s. L’Autore, tuttavia,
sembra non riproporre, in un suo più recente scritto (ID., Note penalistiche sulla responsabilità delle persone
giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 33 s.), le tesi de lege ferenda proposte nel passato.
(4) Si può in questa sede soltanto fare rinvio al dibattito che, in particolare negli anni settanta, ha
impegnato la dottrina penalistica nel tentativo di rispondere alla criminalità d’impresa. Cfr. BRICOLA,
op. ult. cit., 951 s.; ROMANO, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it.
dir. proc. pen., 1995, 1038 s.
(5) CARACCIOLI, La responsabilità penale delle persone morali, in AA.VV., Possibilità e limiti di
un diritto penale dell’Unione europea, a cura di Picotti 179.
(6) Si tratta della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stipulata
a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del
Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulato a Bruxelles il 29
novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono
ri agli interessi nazionali, il Governo è delegato a emanare un decreto legislativo
“avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 11, legge n.
300 del 2000).
La norma citata prevede un ampio catalogo di reati che comprende i delitti
dei pubblici ufficiali contro la P.A.; i delitti relativi alla tutela dell’incolumità
pubblica previsti dal titolo VI del libro II del codice penale; le ipotesi di omicidio
colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro; i reati in materia di tutela ambientale o del territorio.
La delega viene esercitata dal Governo solo parzialmente. Il legislatore
delegato limita sostanzialmente la responsabilità amministrativa della persona
giuridica alla concussione, corruzione, truffa e frodi ai danni dello
Stato e della Comunità, i soli reati per i quali lo Stato era vincolato da impegni
internazionali a introdurre un sistema punitivo dell’impresa. Viene così
a delinearsi “un’impalcatura sovradimensionata al cospetto dei pochi illeciti
” previsti (7).
Come è stato notato, la scelta di emanare il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231 privo delle fattispecie criminose di maggiore incidenza pratica viene
dettata non da preoccupazioni giuridiche, ma da una ragione “meno nobile”
(8) di carattere politico (9).
Gli interventi legislativi successivi hanno corretto in senso ampliativo
lo scarno catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell’ente estendendo
il principio societas puniri potest a una ulteriore,e in via di progressiva
espansione, gamma di illeciti penali che più recentemente ha interessato
le fattispecie criminose in materia di abusi di mercato (10).
2. La controversa natura della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/01
fra autonomia e accessorietà al reato presupposto
Gli impegni internazionali contratti dall’Italia pongono il legislatore di
fronte a un’alternativa: adottare una forma di responsabilità autonoma
378 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, contratta a
Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
Per un’analisi del contenuto degli Accordi internazionali che hanno dato origine all’attuale disciplina
della responsabilità dell’ente collettivo, si rinvia a LATTANZI, Introduzione a AA.VV., Responsabi-lità
degli enti per i reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen. Suppl. n. 6/03, Atti del Convegno di
Roma 30 novembre-1° dicembre 2001, 2003, 3.
(7) PIERGALLINI, op. ult. cit., 1355.
(8) PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc,
2001, 1356.
(9) “Il Governo…si è trovato a dover decidere in un periodo preelettorale e ha ritenuto che il
miglior partito fosse quello di esercitare solo parzialmente la delega”, LATTANZI, op. ult. cit., 2003,2.
(10) A tal proposito si rinvia a PALIERO, Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato,
in Corr. mer., 809 s.
della persona giuridica oppure optare per un sistema indiretto di stampo
francese.
Nel modello autonomo si realizza quella “anonimizzazione della
responsabilità individuale” (11) che porta a punire l’impresa anche se l’autore
materiale dell’illecito rimane sconosciuto o non è punibile o addirittura
non ha commesso il reato perché l’evento offensivo si è verificato in
conseguenza di una pluralità di condotte, riconducibili a individui differenti,
che singolarmente considerate non presentano profili di rilevanza penale
e soltanto sommate integrano il reato.
Nel meccanismo a rimbalzo, invece, all’accertamento in capo alla persona
fisica dei requisiti, oggettivo e soggettivo, del reato consegue la responsabilit
à dell’ente.
Alla luce delle moderne tendenze evolutive sembra prevalere a livello
internazionale una configurazione autonoma della responsabilità dell’ente
(12). Il modello di tipo indiretto pecca di antropomorfismo e sembra risentire
delle critiche tradizionali che escludono un coefficiente psicologico in
soggetti diversi dall’uomo.
L’opzione operata dal D.Lgs. n. 231/01 sembra risentire del controverso
dibattito sui modelli di responsabilità. Viene, in definitiva, introdotto un
sistema di regole che non abbraccia in toto alcuna delle soluzioni teoriche
prospettate. Ne emerge un modello ibrido che associa una responsabilità,
in via di principio (art. 1 D.Lgs. cit.), dipendente dal reato a una disciplina
che, nell’ipotesi di mancata individuazione del reo, prescinde dalla persona
fisica senza rinunciare a punire la societas (art. 8 D.Lgs. cit.).
3. Gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente: a) dimensione oggettiva
Il D.Lgs. n. 231/01 fonda una differente responsabilità della persona giuridica
a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto che ricopra,
anche di fatto, una funzione direttiva ovvero un ruolo subalterno.
DOTTRINA 379
(11) VOLK, la responsabilità penale di enti collettivi nell’ordinamento tedesco, in AA.VV.,
Societas puniri potest – La responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del Convegno organizzato
dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di
Firenze (15-16 marzo 2002), a cura di Palazzo, Padova, 2003, 201.
(12) Il nuovo codice penale francese, entrato in vigore il 1° marzo 1994, ha introdotto la responsabilit
à penale delle personnes morales. Il sistema si caratterizza per un modello definito a rimbalzo
(par ricochet). Se il reato sussiste, e se il comportamento del colpevole è riconducibile all’insieme
delle attività che contraddistinguono la societas, la persona giuridica risponde (cfr. DE MAGLIE,
L’etica e il mercato – La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, 187 s.). Tuttavia, per
garantire l’effettività della riforma, la giurisprudenza di merito non ha esitato a condannare l’ente, prescindendo
dall’accertamento del reato del singolo. L’evolutiva tendenza del diritto vivente, confermata
dalla dottrina transalpina maggioritaria, non è stata confortata dalla Corte di Cassazione francese
che ha ribadito il meccanismo a rimbalzo malgrado anche a livello normativo, con la legge 2000-647
si sia proceduto ad una revisione della responsabilità par ricochet. Sul punto, si rinvia a DE MAGLIE,
op. ult. cit., 226; DUCOULOUX FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale
delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche italiana, in AA.VV., Societas puniri potest – La responsabilità da reato degli enti colNel
primo caso, la normativa prevede una sorta di inversione dell’onus
probandi. La pubblica accusa viene dispensata dal dimostrare la responsabilit
à dell’ente, cui grava la dimostrazione della estraneità all’illecito dell’apice
infedele. Se, viceversa, il reato è stato commesso dai dipendenti spetterà
all’accusa provare la colpa organizzativa dell’ente. Si colpisce l’impresa per
il fatto non solo del suo vertice, ma anche del suo sottoposto, sulla base della
considerazione che è compito dell’ente scegliere con cura non solo i soggetti
che rivestono una posizione dirigenziale (13).
Per una evidente maggiore incidenza applicativa, occorre soffermarsi
sulle posizioni apicali. Nel caso di reato commesso da un suo vertice, l’ente
non risponde se prova, fra l’altro, di aver adottato un modello di organizzazione
e di gestione idoneo a prevenire il reato.
L’introduzione dei modelli organizzativi, sulla base dell’esperienza americana
dei compliance programs (14), segna un punto di svolta nella politica
sanzionatoria del legislatore italiano. Il D.Lgs. n. 231/01 recepisce le istanze
provenienti dal mondo scientifico che individuavano “nell’adozione dei
compliance programs la strada maestra per risolvere il problema degli illeciti
societari” (15).
L’adozione di un modello organizzativo effettivo può assumere una
duplice funzione. Se viene efficacemente attuato prima della commissione
del fatto illecito, può avere una portata esimente della responsabilità (art. 6,
lett. a). Se, invece, è reso operativo dopo la commissione dell’illecito, e
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presenta un’efficacia
attenuante della responsabilità (art. 12, II c., lett. b).
Può accadere che il reo sia organicamente inserito nell’organizzazione
della società rivestendo una funzione di rappresentanza. Tuttavia, non
sempre a formali investiture corrispondono reali funzioni. Così la riforma
equipara a colui che è formalmente investito della direzione dell’azienda
il soggetto che, pur non strutturato nell’impresa, esercita de facto un ruolo
apicale.
Da una attenta lettura della disciplina, l’impatto di applicazione concreta
del provvedimento esce, tuttavia, ridimensionato. L’art. 5 del D.Lgs. n.
231/01 è, infatti, esplicito nel richiedere in capo al vertice di fatto l’esercizio
della “gestione” e del “controllo” limitando così la responsabilità a colui che
di fatto ha esercitato un vero e proprio dominio sull’impresa.
La pur parziale equiparazione fra vertici di fatto e apici dell’ente non
trova corrispondenza relativamente ai soggetti in posizione dipendente.
380 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
lettivi, cit., 89 s. Sembra peraltro prevalere, a livello internazionale, una configurazione autonoma
della responsabilità dell’ente. Depone in tal senso l’esperienza dei sistemi anglosassoni e, fra gli ordinamenti
a tradizione continentale, la normativa dei Paesi Bassi.
(13) V. ROSSI, Responsabilità ‘penale-amministrativa’ delle persone giuridiche (profili sostanziali),
in Dig. ipertest., Torino, 2003, 8 s.
(14) Per un’attenta ricognizione sui codici di comportamento nordamericani, anche per i numerosi
riferimenti dottrinali, si rinvia a DE MAGLIE, op. ult. cit., 102 s.
(15) STELLA, Criminalità d’impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999,
1270
Il meccanismo di attribuzione, sul piano obiettivo, del fatto all’ente non
si fonda sulla figura del reo, e sulla relazione organica che intercorre fra il
reo e la persona morale, bensì sul tipo di attività esercitata e, più precisamente,
sulla connotazione finalistica della condotta illecita commessa dal colpevole
nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5, I c.).
“Interesse e vantaggio” non costituiscono un’inutile ridondanza, ma vengono
a designare concetti differenti. La distinzione ha il preciso scopo di
coprire una più vasta gamma di condotte criminose. Il significato dei due termini,
ben lungi dal costituire una tautologia, è indicato dalla stessa Relazione
al D.Lgs. n. 231/01. L’interesse viene a presupporre una verifica ex ante,
mentre il vantaggio richiede sempre un accertamento a posteriori (16). La
duplice previsione presenta un importante impatto pratico, la cui più rilevante
conseguenza attiene alla mancata necessità di una realizzazione materiale
del beneficio per l’impresa dall’attività criminosa del reo.
b) colpevolezza: volontà sociale, colpa d’organizzazione.
Ai fini dell’imputazione della responsabilità il legislatore non sostituisce
al criterio della riprovevolezza il canone del rischio, che ha natura oggettiva
e non soggettiva.
L’introduzione dei modelli organizzativi comprova l’opzione interpretativa
per una ineludibile dimensione di rimprovero da individuare in capo
all’ente ai fini dell’irrogazione giudiziale della sanzione.
È la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 231/01 ad assumere esplicita
posizione nel ritenere “superata l’antica obiezione legata al presunto
sbarramento dell’art. 27 Cost. e cioè all’impossibilità di adattare il principio
di colpevolezza alla responsabilità degli enti” (17). Pare dunque imprescindibile
una rimeditazione della categoria della colpevolezza che, priva di
legami psicologici, viene a perdere quelle caratteristiche di natura essenzialmente
etica che la rendevano adatta alla sola persona fisica.
L’esperienza insegna come la colpevolezza non costituisca una categoria
immutabile, ma risulti storicamente il frutto di scelte più ampie di politica
criminale legate al contesto storico del momento. Non può essere,
quindi, aprioristicamente esclusa l’individuazione di quella che può definirsi
colpevolezza dell’organizzazione. Non ostano, a tal proposito, studi
aziendalistici ormai consolidati tesi a riconoscere nell’impresa un’entità
autonoma rispetto ai soggetti che ne fanno parte a vario titolo, un organismo
vitale capace di esprimere una propria attività, un proprio indirizzo
strategico e operativo (18).
L’elemento soggettivo, anche nel contesto di una responsabilità dell’ente,
assume una precisa e ineludibile funzione preventiva.
DOTTRINA 381
(16) Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in AA.VV., Responsabilità degli enti
per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Gartuti, Padova, 2002, Appendice I, 42.
(17) Relazione al D.Lgs. n. 231/01, cit., 435.
(18) Per tutti, BASTIA, Imputazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa
delle aziende, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., 35 s.
L’esistenza di una volontà dell’impresa trova conferma nella realtà economica
del nostro tempo e si manifesta nella vita dell’ente (nelle sue riunioni,
nelle deliberazioni ecc.) (19).
Il riferimento a una colpa organizzativa, intesa come difetto di funzionamento
dell’apparato, non è ignoto al nostro ordinamento. Secondo l’insegnamento
della storica pronuncia a Sezioni unite n. 500 del 1999, nell’ipotesi di
responsabilità dell’Amministrazione da atto illegittimo, il rimprovero mosso
all’Autorità non è riferibile al singolo funzionario che ha materialmente
adottato il provvedimento bensì all’apparato.
La prospettata dicotomia volontà sociale-colpa di organizzazione pare,
tuttavia, non trovare piena realizzazione nella lettera del D.Lgs. n. 231/01.
È incontroverso che nel caso di reato-presupposto commesso dal dipendente
la societas risponda per una sorta di culpa in vigilando. Appare analogo
il rimprovero per l’impresa nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione
apicale si sia reso responsabile dell’illecito.
Il legislatore non fa richiamo al principio dell’identificazione, ma concede
all’ente una possibilità di salvezza. La responsabilità del soggetto collettivo
si presume, tuttavia la presunzione è vincibile se l’impresa dimostra, fra
l’altro, di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo
e se l’organismo di vigilanza all’uopo preposto ha adeguatamente vigilato.
Il legislatore nazionale offre così una soluzione garantista e originale
che, in definitiva, si risolve in un’ipotesi di colpa d’organizzazione, per
omessa vigilanza dei propri vertici, che, in qualche modo, si collega alla
dimensione di rimprovero prevista per l’ente in caso di illecito commesso dal
dipendente.
Rimane il dilemma di quale delle due ipotesi normativamente previste
possa applicarsi nel caso in cui non sia stato identificato il reo, ossia allorquando
non si riesca a individuare l’autore materiale dell’illecito malgrado
sia dimostrato in maniera inequivocabile che l’evento offensivo è, al di là di
ogni ragionevole dubbio, per menzionare la fortunata espressione oggi
legge, da ricondurre all’attività di impresa e a un mal funzionamento dell’organizzazione
della stessa.
4. La responsabilità “da reato” dell’ente pubblico: difficili equilibri,
controverse soluzioni
Le ipotesi in cui, con maggior frequenza, può non essere individuato il
braccio umano pur nella sussistenza di un evento di reato riguardano i soggetti
collettivi di più grandi dimensioni nell’ambito dei quali la parcellizzazione
del lavoro è più spiccata e i controlli più difficili. Il riferimento non
può non andare, in particolare, agli enti pubblici.
Ancora prima di esaminare le soluzioni offerte dal legislatore italiano,
giova rilevare che non è ignota a ordinamenti di tradizione napoleonica,
quale il nostro, la problematica circa i limiti di applicabilità alle organizza-
382 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
(19) PECORELLA, Societas delinquere non potest, in Riv. Giur. Lav., 1977, IV, 367.
zioni pubbliche della responsabilità penale.
Nei Paesi Bassi, ad esempio, il dibattito prende spunto da un fatto di cronaca
relativo all’inquinamento di kerosene verificatosi nella zona dell’aeroporto
militare di Volkel. Da aeromobili militari in volo era, a più riprese, uscito del
gasolio che aveva inquinato il terreno sottostante. Una prima volta il Ministro
della Difesa aveva evitato il procedimento penale con una transazione economica.
Successivamente, in ragione del prosieguo dei fatti di inquinamento, il
pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale contro il Ministero e ciò in
ragione dell’art. 51 del codice penale olandese che non pone limiti alla gamma
di soggetti collettivi possibili autori della violazione (20).
Il richiamo al sistema giuridico dei Paesi Bassi, seppur solo sommario
(21), ci pare dimostri che una discussione sulla responsabilità dell’ente pubblico
va al di là di un’apparente provocazione. Si tratta di una tematica ancora
in buona parte sconosciuta alla nostra letteratura. Emergono però spunti
interessanti dalla dottrina straniera (22) che ha messo in luce le argomentazioni
più ricorrenti a favore dell’immunità dei soggetti pubblici, e in particolar
modo dello Stato, ravvisate nel rispetto della separazione dei poteri, nel
primato della democrazia o del controllo politico-amministrativo nonché
nella perdita da parte della cittadinanza della fiducia nelle Autorità pubbliche
se queste venissero sottoposte a processo penale. Di contro, si lamenta
che un’esclusione aprioristica della responsabilità dello Stato potrebbe venire
a costituire una violazione del principio di eguaglianza. Ci si chiede per
quale motivo se un ente pubblico taglia illegittimamente delle piante non può
essere sottoposto a processo penale per l’illecito ambientale consumato,
mentre invece se lo stesso comportamento è attuato da un soggetto privato
l’agente incorre in una sanzione. L’ente pubblico – si sostiene (23) – deve
dare l’esempio al cittadino.
Il legislatore italiano consapevole dei profili di compatibilità teorica,
ancorché problematica, fra la responsabilità punitiva e i soggetti pubblici, al
DOTTRINA 383
(20) Nel caso di specie il giudice di prime cure dichiarava penalmente responsabile il Ministero,
ma non irrogava alcuna sanzione. Della vicenda veniva interessata la Hoge Graad, la Corte di
Cassazione olandese che, sulla base della considerazione che gli atti dello Stato non potessero che
essere ritenuti come posti nell’interesse generale, riconosceva all’Amministrazione, come significativamente
ha rilevato VERVAELE, La responsabilità penale della persona giuridica nei Paesi Bassi.
Storia e sviluppi recenti, in AA.VV., Verso un codice penale modello per l’Europa – Offensività e colpevolezza,
a cura di A.Cadoppi, Padova, 2002, 28, “un’assoluta immunità penale”. All’autorevole
autore, professore nell’Università di Utrecht, si fa rinvio per una puntuale ricostruzione della responsabilit
à penale dell’ente collettivo nel sistema olandese.
(21) Giova rilevare che la problematica circa la responsabilità penale dell’ente, in particolare per
quanto concerne i soggetti pubblici, era così sentita in Olanda che nel maggio del 2001 il Ministero
della Giustizia investiva della controversa questione la Commissione Roelvink, così denominata dal
nome del suo Presidente, composta da quattro giuristi. I lavori del gruppo di studiosi sono tuttavia
rimasti, allo stato, interessanti prospettive de jure condendo.
(22) Si segnala particolarmente PLANQUE, La détermination de la persone morale pénalment
responsabile, L’Harmattan, Parigi, 2003, 93 s.
(23) VERVAELE, op. ult. cit., 32 sintetizza efficacemente tale presunta violazione del principio di
eguaglianza censurando la posizione della giurisprudenza olandese tesa a negare la responsabilità
momento di delineare le linee direttrici di un modello punitivo di un soggetto
diverso dall’uomo, ha escluso l’applicazione della disciplina allo Stato e
agli “altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri” (art. 11, legge n. 300
del 2000).
Con scelta ulteriormente restrittiva il D.Lgs. n.231/01, ex art.1, III c., ha
precluso la portata applicativa della riforma allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici,
sindacati) e “agli altri enti pubblici non economici”.
De jure condito vengono così a essere sottoposti alla novella i soli enti
pubblici economici.
L’opzione di ridimensionare la gamma degli enti pubblici per i quali sia
invocabile la responsabilità “da reato” discende dalla concezione tradizionale
dell’illecito penale unita a una certa diffidenza nell’ammettere una responsabilit
à di tipo afflittivo in capo a un soggetto pubblico. Emerge, per altro
verso, un intento semplificatorio atteso che non risultava di immediata percezione
la categoria degli enti “che esercitano pubblici poteri” e, nel testo
della Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n.231/01, si temeva che potessero
soggiacere all’ambito applicativo del provvedimento di riforma enti quali
la Croce rossa italiana, le Università, le Aziende Ospedaliere, l’ACI (24).
Il legislatore delegato opta per una soluzione minimalista che, però,
rischia di eludere il problema dell’applicabilità della normativa de qua ai
soggetti pubblici. La soluzione normativa appare più rivolta a modelli del
passato che proiettata a una concezione moderna dell’organizzazione pubblica
e al progressivo operare dell’Amministrazione tramite soggetti non organicamente
inseriti nell’apparato.
La figura dell’ente pubblico economico che persegue finalità pubbliche
utilizzando strumenti di diritto privato risulta in gran parte superata dall’adozione
di modelli societari ritenuti più snelli e duttili nel perseguimento dell
’interesse della collettività.
Rimane l’interrogativo di fondo circa l’applicabilità della disciplina de
qua a quei soggetti che, pur rifacendosi a schemi di derivazione privatistica,
perseguono uno scopo non di profitto. Ci si chiede quali siano i profili di compatibilit
à fra la gamma soggettiva di applicazione del D.Lgs. n.231/01 e la
figura dell’organismo di diritto pubblico, inteso come soggetto in possesso di
personalità giuridica, teso al soddisfacimento di interesse generale non avente
carattere industriale o commerciale e sottoposto a una influenza pubblica.
In particolare, l’attenzione si concentra su soggetti formalmente privati
che prestano un pubblico servizio quali ad esempio le società miste che a tutti
384 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
penale dell’ente pubblico. Giova riproporre un breve inciso dell’illustre studioso secondo cui “non si
può più, per esempio, fare accettare ad un’impresa agricola, sottoposta a pesanti obblighi in materia
ambientale, sanzionati sul piano penale, il fatto che il comune o il ministero che pongono in essere
attentati all’ambiente beneficino dell’immunità. In fin dei conti, non si può certo fare accettare oltre ai
cittadini una simile situazione. Per tal motivo la dottrina e gli uffici del pubblico ministero hanno insistito
per l’eliminazione dell’immunità penale delle autorità decentrate”.
(24) Relazione al D.Lgs. n. 231/01, cit., 437. Cfr. altresì FARES, la responsabilità dell’ente pubblico
per i reati commessi nel proprio interesse in Cass.pen., 2004, 2207.
gli effetti sono società, peraltro contraddistinte da peculiari elementi: i conferimenti
sono effettuati contestualmente da soggetti pubblici e privati; i soci
sono scelti dovendo seguire procedure a evidenza pubblica; esistono particolari
tipi di controllo fra cui quello della Corte dei conti (25); l’oggetto sociale
deve essere finalizzato al perseguimento di interessi pubblici (26).
L’interprete si interroga se, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/01,
assuma prevalenza la forma societaria, con conseguente applicazione del
provvedimento di riforma, oppure la sostanza, così neutralizzando lo schema
privatistico e limitando l’applicazione al decreto legislativo citato ai soli
soggetti collettivi che perseguono una finalità di profitto (27).
Non rimane che attendere un intervento della giurisprudenza anche se è
ragionevole aspettarsi, da parte dell’autorità inquirente, una stretta osservanza
della lettera del provvedimento di riforma che non fa distinzioni fra societ
à e preclude l’applicazione della novella ai soli enti pubblici non economici.
Concludendo, riteniamo che un mero richiamo letterale all’art.1 del
provvedimento di riforma non possa essere soddisfacente se non nel rispetto
delle ragioni giustificatrici del decreto legislativo citato, efficacemente
sintetizzate dal recente intervento della Suprema Corte, Sez. II pen., con
sentenza emessa all’udienza del 20 dicembre 2005 e pubblicata il 30 gennaio
2006 (28).
La Cassazione ha rilevato che “nella ratio ispiratrice della profonda
innovazione introdotta dalla legge 231/2001, l’ente collettivo, al di là di
grossolane concezioni antropomorfiche, è considerato il vero istigatore, esecutore
o beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa
dalla persona fisica in esso inserita”.
Non basterà dunque individuare un illecito penale nel comportamento
dell’agente-persona fisica. Sarà altresì indispensabile che la condotta criminosa
sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente, id est avendo
apportato o con l’intento di arrecare un beneficio al soggetto collettivo che
dovrà essere oggettivamente apprezzato, non potendosi tradurre in una mera
intenzione del vertice o dipendente dell’ente.
DOTTRINA 385
(25) Hanno recentemente enunciato le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 1 marzo
2006, n. 4511 che “ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile
si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico economico)
alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato incida negativamente sul modo
d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamata
partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno
sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per l’ente pubblico”.
(26) Cfr. MANACORDA, La responsabilità amministrativa delle società miste, in Resp. amm. soc.
enti, Torino, 2006 153 s.
(27) Depone in favore della prevalenza della sostanza sulla forma e cioè per una maggiore rilevanza
del tipo di attività esercitata rispetto alla natura giuridica del soggetto, la nozione di “pubblica
amministrazione” dettata, ai fini dell’accesso, dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 come novellata
dalla legge n. 15/05 che comprende “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
(28) La sentenza è pubblicata sul sito in rete della Rivista della responsabilità amministrativa
delle società e degli enti www.rivista231.it.
Il superamento dell’immunità penale della persona giuridica non è diretto
ad ampliare indiscriminatamente le ipotesi di responsabilità a tutte le organizzazioni
collettive, bensì è volto a punire il vero artefice della violazione,
il beneficiario dell’illecito, il soggetto che effettivamente trae profitto dalla
condotta criminale.
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 è stato introdotto per migliorare il sistema di
applicazione della legge penale e venire a colmare un vuoto di tutela. Una
sua interpretazione meramente basata sulla forma e non sul profitto dell’attivit
à criminosa rischierebbe di porsi in contrasto con le ragioni storico-giuridiche
che hanno portato all’approvazione di un provvedimento legislativo
così atteso e importante. Diversamente, verrebbe a essere snaturato l’intento
della sanzione punitiva che è volta a colpire l’ente collettivo (beneficiario
della condotta criminosa materialmente commessa, destinatario di un autonomo
rimprovero) e non può tradursi in una formula solidaristica. Per essa
già sussiste la responsabilità civile.
386 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
1 – ARTICOLI, NOTE, DOTTRINA, RECENSIONI
GIUSEPPE BALDANZA, L’evoluzione della tutela cautelare nel processo amministrativo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIUSEPPE BALDANZA, Sul rapporto tra pregiudizialità amministrativa e autotutela
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BENEDETTO BRANCOLI BUSDRAGHI, I nuovi criteri di applicazione dell’art. 228
TCE: quali sanzioni per l’inadempimento?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, WALLY FERRANTE, Cenni storici, funzioni ed
organizzazione dell’Avvocatura dello Stato: relazione all’incontro tenutosi il
1° marzo 2006 a Rabat (Marocco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA, dossier, Concessione della grazia, conflitto
tra poteri dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIERPAOLO CARBONE, Caso SFIR: la parola al Consiglio di Stato . . . . . . . . . .
FABIO COLAVECCHI, Servizi pubblici locali: l’illegittimità costituzionale degli
affidamenti diretti prorogati oltre i termini previsti dalla legislazione statale.
PASQUALE FAVA, L’inconfigurabilità della tutela autoristica su idee e/o schemi
di gioco è principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto
(art.10 Cost.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WALLY FERRANTE, Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato nell’evoluzione della
giustizia amministrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSCAR FIUMARA, Intervento nella Cerimonia per la relazione sull’amministrazione
della giustizia (Roma, 27 gennaio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARIA VITTORIA LUMETTI, Il rapporto tra antico e moderno nel nuovo codice
dei beni culturali. La verifica e l’accertamento dell’interesse culturale. La
problematica del restauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAOLO MARCHINI, Quale nomofilachia per il giudice contabile? . . . . . . . . . . .
I N D I C I S I S T E M A T I C I
pag. 295
» 241
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» 4
» 1
» 334
» 171
CRISTINA MIRTI, dossier, La giurisprudenza comunitaria in tema di in house
providing insiste sull’interpretazione rigorosa dei “requisiti Teckal” . . . . .
LISA NORI, Una ricostruzione possibile alla luce della riforma del Titolo V . . .
MARIKA PISCITELLI, Foro erariale e giudice naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUCA SPAZIANI, dossier, Competenza territoriale del giudice amministrativo in
materia di risarcimento del danno e recenti sviluppi in tema di giurisdizione
LUCA SPAZIANI, Il danno non patrimoniale nei giudizi in materia di equa riparazione:
quando la lunga durata del giudizio non fa soffrire . . . . . . . . . . . .
FRANCESCO VIGNOLI, Il superamento del principio societas delinquere non
potest nella disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001 . . . . . . . . . . . .
GIOVANNI ZAMPETTI, La Corte e i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
”: obbligo di procedure ad evidenza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 – INDICE DELLE SENTENZE
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Sez. 1°, sent. 6 aprile 2006 nella causa C-410/04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sez. 1°, sent. 11 maggio 2006 nella causa C-340/04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE
Ord. 28 settembre 2005, n. 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ord. 20-24 febbraio 2006, n. 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sent. 3 marzo 2006, n. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sent. 28 marzo 2006, n. 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sent. 18 maggio 2006, n. 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. 1° civ., sent. 28 maggio 2004 n. 10283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sez. un., sent. 23 gennaio 2006, n. 1207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE D’APPELLO DI ROMA
Decreto 30 ottobre 2001, n. 4227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE DEI CONTI
Sez. riunite, sent. 22 febbraio 2006, n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIGLIO DI STATO
Sez. 4°, sent. 28 ottobre -20 dicembre 2005, n. 7197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sez. 4°, sent. 22 dicembre 2005, n. 7199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ad.plen., sent. 9 febbraio 2006, n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sez. 6°, sent. 21 marzo 2005 n. 1113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 – INDICE DEGLI ARGOMENTI
COMUNITÀ EUROPEE – Affidamento diretto (in house providing) – Affidamento
quasi in house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONCORRENZA – Concentrazione – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad
impugnare - Interesse del terzo concorrente operante nel medesimo settore –
Autorizzazione condizionata ai sensi dell’art.6, co.2, l. n. 287/1990 –
Rilevanza della giurisprudenza comunitaria – Misure correttive – Potere
dell’Autorità di riprovvedere – Ammissibilità della domanda . . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Affidamento diretto (in house providing) - Enti locali
– Procedure di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Conflitto di attribuzione – Potere di concedere la grazia
– Spetta in via esclusiva al Capo dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Conflitto di attribuzione – Potere di concedere la grazia
– Competenza ministeriale del guardasigilli (art. 110 Cost.) . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Conflitto di attribuzione – Legittimazione
dell’Avvocatura dello Stato a rappresentare e difendere il Presidente della
Repubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Foro erariale e giudice naturale – Art. 25 Cost. – Art.
6, 2 co., R.D. 1611/33: manifesta inammissibilità della questione di legittimit
à costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CORTE COSTITUZIONALE – Incostituzionalità di disposizioni di legge regionale –
Art. 117, 1 co., Cost. – Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario –
Obbligo di procedure ad evidenza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQUA RIPARAZIONE – Danno non patrimoniale – Non sussiste, in caso di mancanza
di consequenzialità tra violazione del “termine ragionevole” e danno
non patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PENSIONI – Trattamenti pensionistici plurimi – Indennità integrativa speciale –
Divieto di cumulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RISARCIMENTO DEL DANNO – Competenza territoriale del G.A . . . . . . . . . . . . . .
4 – PARERI, COMUNICAZIONI, CIRCOLARI
A.G.S.- Parere del 19 gennaio 2006, n. 7032.
Ricongiungimento familiare a favore di minori affidati, ai sensi dell’art.29,
co.2, d.l. 286/98 (cs.47833/05, avv. G. Aiello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 19 gennaio 2006, n. 7036.
Istituto di patronato – Cessione di crediti (cs. 29267/05, avv. M. Mari) . . . . . .
A.G.S.- Parere del 19 gennaio 2006, n. 7268.
Competenza del giudice ordinario nelle controversie insorte con la P.A. (cs.
17889/05, avv. G. D’Avanzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A.G.S.- Parere del 21 gennaio 2006, n. 7933.
Autotutela – Compensazione spese di lite – Art.46 d.lgs.546/92 (cs. 61234/05,
avv. G. Albenzio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 21 gennaio 2006, n. 7934.
Agenzia delle Dogane - Proposta di transazione (cs. 38054/05, avv. G.
Albenzio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 27 gennaio 2006, n. 10847.
Concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia: ricusazione
dei componenti della Commissione giudicatrice (ct. 4967/95, avv. A. De
Stefano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 17 febbraio 2006, n. 20209.
Interpretazione ed applicazione del d.l. n. 203/05, conv. con L. 248/05 in materia
di invalidità civile (cs. 56149/05, avv. M. Russo) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 20 febbraio 2006, n. 20930.
Validità delle graduatorie dei concorsi per l’accesso alla dirigenza – Possibilità
di considerare ancora utilizzabili le graduatorie di concorsi per titoli e colloquio
e in ordine all’interpretazione del co. 13 art.39 L. 449/97 (a.l.
39576/05, avv. P. Palmieri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 20 febbraio 2006, n. 20934.
Rimborso spese di difesa in relazione a procedimenti penali per i dipendenti e
associati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (cs. 50685/05, avv. C.
Sica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 20 febbraio 2006, n. 20947.
I.C.E. – Costituzione di una società a prevalente capitale pubblico cui affidare
in via diretta l’appalto per il servizio di progettazione e realizzazione di
stands fieristici (cs.17895/05, avv. C. Sica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 2 marzo 2006, n. 25994.
Croce Rossa Italiana – Nomine dirigenziali – Rappresentanza processuale –
Poteri del Direttore Generale e del Commissario liquidatore (cs. 36705/05,
avv. M. Russo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 13 marzo 2006, n. 30096.
Se in materia di rimborso delle spese legali richiesto da dipendente andato
esente da condanna in giudizi inerenti a fatti ed atti connessi con il servizio
debba farsi riferimento alla normativa che sarebbe stata applicabile al
momento dei fatti ovvero a quella applicabile al momento della sentenza
definitiva (cs. 48814/05, avv. F. Greco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 15 marzo 2006, n. 30864.
Se il regime di impignorabilità disposto all’art.1, co.294, L. 266/05 per i fondi
destinati, mediante aperture di credito, a favore di funzionari delegati degli
uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, a servizi e finalità di
sanità pubblica, nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo
390 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO
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comunque dovuti al personale amministrativo o di spese per servizi e forniture
prestati agli uffici medesimi, sia applicabile alle procedure esecutive
intraprese prima dell’entrata in vigore della norma – Condotta processuale
da tenere nei casi in cui un atto di pignoramento presso terzi abbia vincolato
somme ricadenti nella previsione di cui all’art. 1, co. 294, L. 266/05 –
Indicazioni circa le modalità secondo cui la Sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato debba, per tale ipotesi, rendere la dichiarazione di cui all’art.
547 c.p.c. (cs. 4718/06, avv. M. Russo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 16 marzo 2006, n. 31293.
Regime IVA applicabile alle operazioni di cessione di incarichi contestuali alla
cessione di azienda o marchi di azienda (cs. 6121/06, avv. G. de Bellis) . . . .
A.G.S.- Parere del 24 aprile 2006, n. 45911.
Incidenza sulle disposizioni degli artt. 17 quinques, 86 e 115 TULPS della
legislazione in materia di trasferimento delle competenze amministrative
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali (L. 59/97; decr. lgs.vo 112/98; L.
cost. 3/2001 e L. 131/03). Se la competenza per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste per la violazione degli artt. 86 e 115 TULPS e 186
del relativo regolamento di esecuzione sia rimasta allo Stato, ovvero sia stata
trasferita agli Enti locali (ct.29331/05, avv. Quattrone) . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S.- Parere del 24 aprile 2006, n. 45924.
Se i dipendenti dell’Ente Parco Val Grande e, in generale, i dipendenti degli
Enti Parco nazionali siano soggetti a contribuzione obbligatoria nei confronti
dell’INPS o dell’INPDAP (cs. 63276/05, avv. E. Scaramucci) . . . . . . . . .
A.G.S. – Comunicazione di servizio del 20 aprile 2006, n. 68 - Circolare n.
24/2006 – Prot. 45294/5.
Regolamento di competenza, - Sentenza del Consiglio di Stato n. 7199 del 20
dicembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.G.S. – Comunicazione di servizio del 24 aprile 2006, n. 69 - Circolare n.
26/2006 – Prot. 46276/83.
Contenzioso in materia di beni culturali e paesaggistici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Finito di stampare nel mese di settembre 2006
Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.
Via Roberto Malatesta n. 296 - Roma