ANNO VII N. 
10 OTTOBRE 1954 
RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
ANNO VII N. 
10 OTTOBRE 1954 
RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
.AR'l'ICOLI ORIGINALI 
Note intorno al visto della Corte dei Conti, dell'avv. PASQUALE PAONE, 

p. 213-225 (continua). 
II. NOTE DI DOTTRINA 
1) 
G. CoLE~: Questioni in tema di abbonamento telefonico, recensione 
critica dell'avv. ENRICO VITALIANI, p. 226-228. 

2) 
M. NIGRO: Sulla natura giwridica del tprocesso di cui all'art. 27, n. 4 
della legge sul Consiglio di Stato, recensione critica dell'avv. GIUSEPPE 
GUGLIELMI, P� 228-229. 

III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) 
Amministrazione Pubblica -Atti diretti alla tutela dei beni patrimoniali 
indisponibili concessi in godimento al privato -Azione possessoria 
-Improponibilit�. (Corte di Casa.), p. 230-231. 

2) 
Case economiche e popolari -Cooperative edilizie a contributo statale Determinazione 
del momento della prenotazione (Consiglio di Stato), 

p. 231-233. 
3) Cassazione -Decisioni del Tribunale Superiore delle Acque -Impugnativa 
-Riconoscimento di antica utenza (Corte di Casa.), p. 233. 
4) 
Opere pubbliche -Revisione prezzi -Poteri del Ministro -Bonifica 
campi minati (Corte di Casa.), p. 233-234. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI 
MERITO 
1) 
Amministrazione Pubblica -Gestione Ina-Casa -Assegnazione a 
costruire -Natura -Rivalsa i.g.e. da parte dell'impresa costruttrice Inammissibilit�. 
(Trib. di Roma), p. 235-237. 

2) 
FerroVie e tranvie -Ferrovie concesse all'industria privata. -Gestione 
temporanea governativa. -Conseguenze (Corte d'Appello di Catania), 

p. 237-239. 
3) 
Impiego pubblico -Impiego sta.tale -Personale domestico �ta.zioni C.C. Non 
sono impiegati statali (Corte d'Appello di Roma.), p. 239-240. 

V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 241-244. 
VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE CONSULTAZIONI, p. 245-249. 
: 

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ANNO VII -N. 10 �TTOBRE 1954 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


NOTE INTORNO AL VISTO 


SOMMARIO. -Parte seconda: 1. Rapporti tra il pensiero 
,'<il RESTA sulla natura degli atti di controllo preventivo e 
una tv<ii la quale costruisca quest'ultimi come fatti principali 
ma incidenti in una situazione preesistente. Accogli� 
mento della tesi di detto autore, che configura l'atto di 
controllo come negozio di riconoscimento, e critica di 
una sua contemporanea affermazione circa la natura di 
condicio juris dell'atto di controllo. La costruzione del 
visto come condizione esecutiva. Critica. -2. Gli atti 
della pubblica amministrazione soggetti a controllo come 
idonei a produrre solo situazioni qualificate dall'incertezza 
obbiettiva circa la loro esistenza. Precisazioni sul 
punto; in particolare, circa l'ineseguibilit� della situazione. 
Funzione del successivo atto di controllo consistente 
nella fissazione come esistente o inesistente della 
precedente situazione giuridica. Il visto come negozio 
giuridico di diritto pubblico: conferma offerta dalla 
figura del visto con riserva; rilevanza da annettersi ai 
casi in cui il visto �annulla� l'atto. Attribuzione allo 
organo di controllo di un mero potere di accertamento. 
La fissazione della situazione preesistente come effetto 
immediato dell'atto di controllo. Insussistenza di effetti 
novativi dell'atto di controllo; ammissibilit� di tale 
conclusione anche rispetto ai casi di accertamento negativo 
della situazione preesistente costituiti dal rifiuto 
di visto. -3. Rapporti tra i singoli atti di controllo 
secondo. la tesi esplicata. -4. Segue. In particolare, 
; �.ll'applicabilit� della figura del procedimento. Cenni 
sugli aspetti strutturali della fattispecie e sulla formazione 
successiva della stessa. Impossibilit� di stabilire 
un'equivalenza tra le nozioni �formazione successiva 
di una fattispecie >> e �procedimento �. Tesi che tendono 
a restringere l'ambito della figura del procedimento. 
Critica. Ammissibilit� nella categoria del procedimento 
degli atti funzionalmente dipendenti e strutturalmente 
autonomi. -5. La posizione giuridica del contraente 
privato fino all'intervento dell'atto di approvazione; 
titolarit� da parte sua di un diritto soggettivo affievolito: 
precisazioni in tema di diritto soggettivo affievolito e 
critica delle possibili obbiezioni a tale tesi. Diversa 
conclusione da trarsi rispetto al visto della Corte dei 
conti: titolarit� da parte del privato di tin diritto soggettivo 
perfetto. Ipotesi formulabili avendo riguardo alla 
incidenza in tale diritto del rifiuto di visto e della mancata 
richiesta di registrazione con riserva. Il problema 
della messa in mora dell'amministrazione ai fini della 
emissione dell'atto di controllo. -6. Segue. Tutela 
generica della posizione soggettiva del privato per mezzo 
dell'obbligo del neminem laedere: in particolare, rilevanza 
di tale obbligo dell'amministrazione in rapporto al potere 
di accertamento della medesima. Spettanza al privato del 
potere di disposizione e del potere di trascrizione come 
effetto definitivo. Precisazioni in tema di situazioni 
scaturenti da contratti con effetto reale-traslativo. 

1. Una volta escluso che l'atto di controllo sia 
un fatto secondario, inquadrabile per ci� nella 
struttura dell'atto controllato come suo elemento 
accidentale, non rimane che ritenerlo un fatto 
principale, ma incidente in una situazione che gli 
DELLA CORTE DEI CONTI 


preesiste: si presuppone cosi che atto di controllo 
e atto controllato si riportino ciascuno a una propria 
fattispecie tra le quali viene a stabilirsi un 
collegamento soltanto funzionale (1). 

Questa soluzione ha un precedente autorevoie 
nella tesi del Resta secondo cui il visto d� luogo 
ad un negozio di accertamento -pi� esattamente 
-di riconoscimento di diritto pubblico. Ebbe a 
dire tale autore che: cc Gli atti di controllo ..... . 
contengono un riconoscimento, il cui effetto � 
autonomo e consiste precisamente nel creare una 
situazione giuridica nuova e tipica (sia pure nell'ambito 
di una preesistente). Dalla autonomia 
dell'effetto e dalla sua natura (influsso su esercizio 
di diritti) postula la negozialit� degli atti di controllo 
in esame. Si tratta per� -� bene avvertirlo 
-di negozi giuridici ausiliari, in quanto si giustappongono 
a negozi giuridici originari o fondamentali 
e coesistono, in vita autonoma, con essi. Gli atti 
di controllo appartengono alla categoria di quegli 
atti che permettono l'esercizio di diritti; essi, 
quindi, nel loro contenuto, sono costitutivi, perch� 
la novit� e la tipicit� dell'effetto sostanziale da 
essi prodotto sono caratteristiche proprie dell'atto 
costitutivo da cui ha origine una nuova situazione 
giuridica. Con ci� mi pare dimostrato che la retroattivit� 
non � naturale negli atti di controllo, poich� 
essi non sono affatto dichiarativi (nel senso che a 
tale parola si attribuisce) nel loro contenuto, ma 
sono sostanzialmente costitutivi, anche se funzione 
di tale costitutivit� � una dichiarazione (causa giuridica 
dell'atto di controllo)� (2). 

Il Resta, peraltro, formulando questa tesi non 
respinse la conclusione della dottrina dominante 
secondo la quale l'atto di controllo rappresenterebbe 
una condicio juris dell'atto controllato. La 
costruzione dell'atto di controllo come negozio di 
riconoscimento fu da detto autore utilizzata esclusivamente 
per concludere -stante la natura costitutiva 
da lui annessa al riconoscimento -circa la 
inesistenza di retroattivit� dell'atto di controllo 
(3). Pertanto, l'atto di controllo, in se e per s�, 
rappresenterebbe un negozio di riconoscimento, e 
come tale dovrebbe dirsi che esso cc costituisce 
nel mondo giuridico un effetto nuovo quello dell'atto 
riconosciuto, effetto che si traduce poi, 
specificamente, nella remozione dell'ostacolo apposto 
alla efficacia dell'atto obbietto del riconoscimento
�; visto invece in rapporto all'atto controllato 
ne rappresenterebbe una condizione legale 


-214


di efficacia: la sua mancanza impedirebbe il sorgere 
degli effetti dell'atto (4). 

La soluzione relativa alla natura dell'atto di controllo 
come negozio di riconoscimento sembra da 
condividere; non altrettanto invece deve dirsi per 
quanto si sostiene a proposito del suo rilievo come 
fatto condizionante rispetto all'atto da controllare. 
Il ragionamento del Resta in tal senso appare contraddittorio. 
Se � vero, per fare il solito esempio, 
che il visto condiziona il sorgere degli effetti contrattuali 
e, nello stesso tempo, incide -come 
negozio di riconoscimento -in un rapporto preesistente, 
quali sarebbero i diritti ed obblighi su 
cui esso dovrebbe influire~ Non gli effetti definitivi, 
perch�, essendo l'atto di controllo una condizione, 
questi ultimi non si sarebbero verificati; 
tanto meno poi gli effetti preliminari, che certo 
sussistono prima del verificarsi della condizione, ma 
che rappresentano individualit� distinte da quelli 
definitivi e cessanti con il sorgere degli stessi. 

La verit� � che, ove voglia darsi un'effettiva 

importanza alla costruzione dell'atto di controllo 

come negozio di riconoscimento, deve abbando


narsi la tesi che il medesimo costituisca, sia pure 

per volont� di legge, un evento condizionante 

l'atto da controllare: cosi ritenendo esisterebbe 

tra i due eventi un collegamento strutturale carat


terizzato dall'unico effetto giuridico ricollegabile 

alla fattispecie complessa atto+fatto; deve, invece, 

sostenersi la figura del collegamento funzionale, 

ammettendo conseguentemente l'esistenza di due 

effetti giuridici di cui il secondo venga ad inci


dere nel primo, oppure, se ci� sar� appropriato 

al nostro caso, l'esistenza di due momenti dello 

stesso effetto giuridico, in ciascuno dei quali 

l'effetto esaminato assuma un modo d'essere 

diverso. A nostro parere, dunque, delle due 

l'una: o ci si pone dal punto di vista della fatti


specie dell'atto da controllare, che si considera 

atto condizionale, e allora, rilevando l'atto di con


trollo come mero fatto, ben scarsa importanza 

potrebbe avere la costruzione di esso, alla stregua 

di una distinta fattispecie, come negozio di ricono


scimento: sarebbe anzi del tutto sufficiente ritenere 

il visto un atto giuridico in senso stretto (5); o ci 

si pone dal punto di vista della fattispecie dello 

atto di controllo, che si considera negozio di ricono


scimento, e allora non potr� dirsi che gli effetti 

giuridici dell'atto da controllare non sono ancora 

sorti, proprio per�h� presupposto della dichiarazione 

di riconoscimento � l'esistenza di detti effetti (6). 

Stabilito che prima del visto debbono ritenersi 

sorti gli effetti dell'atto da sottoporre al controllo, 
rimane da vedere se il primo possa configurarsi 
come condizione di esecuzione dei secondi. In dottrina 
� riscontrabile, oltre H concetto di condizione 
come fattore che impedisce il sorgere degli effetti, 
quello della stessa come evento che incide nella 
esecuzione del negozio, nel senso che esso cc ver. 
rebbe ad operare dopo che il rapporto � pervenuto 
ad esistenza, cio� tra le conseguenze giuridiche 
gi� prodotte e la loro realizzazione� (7). Nella 
opera del Resta -la quale, sotto questo aspetto, 
appare di difficile interpretazior:e -si trovano 
frequenti riferimenti all'incidenza del negozio di 
riconoscimento nella fase di esercizio~ di diritti 

ed obblighi preesistenti,. Tuttavia anche la figura 
della condizione esecutiva non sembra utilizzabile, 
non solo perch� alla medesim'l3 sarebbero estensibili 
i motivi di critica espressi alla condizione 
sospensiva vera e propria, ma anch.e per una ragione 
pi� radicale: per la impossibilit� di configurare la 
stessa nozione di condizione esecutiva (8). 

Si � osservato che non � concepibile distinguere 
tra pretese puramente condizionali e pretese 
condizionate nel loro esercizio � perch� di fronte 
ad un esercizio incerto non avrebbe significato� 
una titolarit� attuale certa �. E si � aggiunto : 
cc Invero, per le-pretese condizionate nel loro esercizio, 
non si pu� parlare di condizione sospensiva, 
ma,. se mai, di condizione risolutiva: nel senso che 
l'avverarsi dell'evento funge da termine iniziale 
riguardo alla semplice esecuzione del diritto gi� 
sorto, mentre la deficienza dell'evento funge da 
condizione risolutiva dello stesso diritto>>. (9). 

Non vogliamo esaminare se cos� corretta la 
nozione di condizione esecutiva, risolta cio� in un 
termine che agisce sull'~sercizio del diritto o in 
una condizione risolutiva di quest'ultimo, sia accettabile 
in via generale (10), a noi basta dimostrare che 
essa non sarebte applicabile al nostro caso. A detto 
risultato si perviene osservando che, prima dell'intervento 
dell'atto di controllo, la situazione gi� 
scaturita dall'atto da controllare non � affatto 
certa, sia perch� l'incertezza � una qualifica propria 
-come vedremo -alla situazione preesistente, 
sia p~rch� la mancanza dell'atto di contro�o risolverebbe 
quest'ultima �ex tunc �: � chiaro allora 
che, venendo meno la possibilit�. di riscontrare 
nel caso un termine, cadrebbe la possibilit� stessa 
di accogliere l'opinione prospettata (11). 

Note 

(1) La dottrina privatistica ha da tempo individuato 
" negozi i quali, anzich� essere volti a disciplinare direttamente 
rapporti della vita, sono diretti, per lo meno 
immediatamente, a regolare (fissare, far valere, assorbire) 
preesistenti rapporti giuridici .... " (B�TTI: Ineffecacia 
del negozio cambiario e reazione-� del rapporto causale, 
�Riv. del diritto commerciale>>, 1927, II, p. 374). Il BETTI 
ha chiamato tali atti� negozi di secondo grado" (ibidem). 

(2) Natura ed effetti, cit., coll. 282, 283. 
(3) Accanto a tale argomen~o il RESTA pose l'altro 
secondo cui la condicio juris -in cui dovrebbe identificarsi 
l'atto di controllo -non � una vera e propria 
condizione perch� non consistente in un evento incerto 
(op. cit., col. 284). Egli concluse: �L'atto di controllo 
preventivo � un atto autonomo che non ha nulla a che 
vedere con la struttura dell'atto controllato, e che non si 
pone di fronte a questo come una vera condizione. Per 
entrambe queste ragioni ha valore ex nunc" (op.cit., 
�oL 286 e segg.). 
(4) RESTA, op. cit., col. 285 -"�� tuttavia pacifico afferma 
il RESTA (op. cit., col. 286) -che fino al momento 
del controllo nessun effetto pu� legalmente produrre 
l'atto controllato ad eccezione di quegli effetti 
secondari e conservativi che non attengono all'efficacia 
vera dell'.atw (capacit� di produzione nel mondo giuridico) 
ma provengono dal semplice fa,;to della sua esistenza, 
dalla sua posizione nel campo delle relazioni 
giuridiche'" �� � 
(5) � la soluzione prevalente, in quanto la d0ttcina, 
considerando l'atto di controllo una condizione dello 
atto controllato, dal venir in essere del primo, pu� far 
scaturire effetti nei confronti del secondo indipendentemente 
dalla volont� dell'organo di controllo: si veda, 
per tutti, ESPOSITO: La validit�, cit., p. 120 e segg. 
che parla di mero �atto di accertamento"� 

TE 

.....:.. 215 


(6) Solo in questo senso pu� criticarsi la costruzione 
del RESTA. Non sembra giustificato invece il 
rilievo che le muove il SANDULLI (Il procedimento cit., 
�p. 278 nota). Egli dice <<non spiega la posizione funzionale 
che l'atto di controllo assume, in relazione 
all'atto controllato, nei confronti dell'effetto giuridico, 
l'opinione del RESTA.... secondo la quale, scartata sia 
l'ipotesi dell'atto complesso, sia quella della condicio 
furis, l'atto di controllo sarebbe da trattare come un 
atto di riconoscimento, e cio� come atto di accertamento 
avenoe efficacia costitutiva� Il RESTA infatti non escluse 
che l'at'GO di controllo rappresenoasse contemporaneamente 
un requisito di efficacia, e in ci� � la contraddizione 
rilevata; si veda infatti il successivo lavoro: Sulla 
definitivit� dei provvedimenti di controllo prefettizio nel 
sistema della legge Comunale e provinciale, F. A., 1937, 
I, 2, col. 263. 

Per altre cri'Giche al pensiero del RESTA, PERRONEOAPANO: 
La retroattivit�, cit. p. 221, nota; 236, nota. 

(7) FALZEA: La condizione, cit., p. 228. La figura 
della condi~ione esecutiva presuppone la distinzione tra 
titolarit� (potere nudo) e esercizio del potere (facolt� 
di esercizio del potere) gi� lucidamente espressa dal 
DONATI: Atto complesso, cit., p. 5. 
(8) FALZEA, op. ult. cit., p. 226 e segg. per le diverse 
figure di condizione esecutiva. 
(9) FALZEA, op. cit., p. 235. . 
(IO) � discussa l'ammissiqilit� di un termine che agisca 
solo �sull'esercizio di un diritto (contra, RUBINO, 
op. cit., p. 113 e segg.). A parte ci�, rimane oscuro come 
un dato evento e la sua mancanza, vale a dire il diritto 
e il rovescio di una steo-~a med�glia, possano identificarsi, 
rispettivamente, in un fatto certo (termine) e in 
uno incerto (condizione). Perch�, del resto, un evento 
e la sua mancanza possano considerarsi un termine 
ed una condizione risolutiva (quest'ultima necessariamente 
incerta) deve ritenersi che la condizione sia, nel 
caso, irretroattiva. La retroattivit� della condizione 
infatti attribuendo al diritto preesistente il carattere di 
incertezza escluderebbe la possibilit� di parlare contemporaneamente 
di termine. (Si veda, per alcuni chiarimenti, 
CORRADO, op. cit., p. 29). 

(Il) Su ci� si veda nota precedente. L'interessante 
costruzione offerta dal VrnNoccm nel suo volume 

ccLa natura giuridica dell'autorizzazione amministrativa�, 

cit., si impernia in sostanza sul concetto di condizione 
esecutiva, cio� di evento che sospende la possibilit� di 
esercizio di alcuni particolari poteri derivanti da una 
fattispecie (op. cit., p. 117). Alla autorizzazione viene 
assimilata poi l'approvazione nel senso che tra le stesse 
esisterebbe una mera .differenza quantitativa relativamente 
ai poteri non esercitabili (op. cit., p. 91 e segg.; 
in ispecie, p. 92, nota I, in cui si afferma, citando il 
RANELLETTI, che cc non sarebbe neppure completamente 
erroneo parlare della approvazione come condizione 
dell'esecuzione di un atto precedente�). 

2. Una soluzione ci sembra raggiungibile solo 
rinunciando agli schemi consueti, comunque formulati 
per spiegare il fenomeno di incompletezza 
della fattispecie determinata dalla mancanza di 
un elemento accidentale di quest'ultima. Deve 
partirsi dal principio che i contratti posti in essere 
dalla pubblica amministrazione, e in genere gli 
atti che vanno approvati o vistati, non possano 
che produrre situazioni, di conseguenze particolarmente 
qualificate dalla incertezza obbiettiva circa 
la loro esistenza o inesistenza; e che sia necessario 
l'intervento di atti successivi diretti a �normalizzare 
� le situazioni giuridiche da essi prodotte. 
Questa conclusione, difficilmente ammissibile nell'ordinamento 
privatistico in cui il fenomeno negoziale 
si impernia sulla volont�. privata e presuppone 
la tutela di interessi individuali, pu� accogliersi, 
a nostro parere, nel diritto pubblico: in 
esso la prevalenza dell'interesse pubblico e. della 
sfera di autonomia normativa consente di pensare 
che il legislatore abbia annesso ad una fattispecie 
una situazione obbiettivamente incerta circa la 
sua stessa esistenza, apprestando, nel contempo, 
i mezzi per superare 10 stadio di incertezza (1). 

In precedenza, si � tentato di dimostra:re ehe il 
visto, anche ponendosi dall'angolo visuale di chi 
lo ritiene un elemento accidentale dell'atto da 
controllare, non � configurabile come un evento 
certo, pu� ora dirsi che il problema dell'incertezza, 
nel nostro caso, risulta posto con propriet�. 
non rispetto ad un evento futuro e, quindi, alla 
configurazione che potr�. assumere nel futuro una 
data situazione, sibbene rispetto al modo d'essere 
della situazione attuale, che appare -per previsione 
di legge -incerto. Detta incertezza �, 
e non pu� non essere, �obbiettiva�; tanto si ricava 
dalla conslderazione che il legislatore, predisponendo 
degli atti il cui effetto tipico � proprio quello 
di eliminare l'incertezza circa l'esistenza di un rapporto 
preesistente, ha ritenuto irrilevante l'eventuale 
certezza subbiettiva sulle qualit�. del rapporto 
gi�. sorto; l'accertamento pu� raggiungersi 
solo mediante gli atti a ci� predisposti dall'ordinamento; 
i quali si presentano, pertanto, infungibili 
rispetto al raggiungimento di questo risultato 
(2). 

Se il ragionamento che precede � esatto, � anche 
chiaro che la situazione nascente come ince:r:ta 
circa la sua esistenza deve non essere eseguibile: 
il fatto dell'ineseguibilit�. si presenta come una 
conseguenza naturale della incertezza obbiettiva. 

Si � detto che di fronte ad un fatto incerto <1 la 
legge pu� prendere due atteggiamenti: o stabilire 
che il fatto sia tuttavia efficace (soluzione normale), 
e che ogni interessato possa dimostrare 
con la prova l'esistenza e i caratteri del fatto; o 
stabilire che il fatto resti inefficace finch� l'incertezza 
non � venuta meno>>. Si � poi precisato che 
nel primo caso �oggetto dell'accertamento � il 
rapporto determinato dal fatto, incerto, ma, in 
ipot~si, efficace; nel secondo � il fatto medesimo, 
che, in quanto accertato, diventa produttivo di 
effetti� (3). 

Quest'alternativa, per�, viene superata quando 
si ritenga che un fatto sia efficace, ma produca, 
e non possa che produrre, un rapporto in~erto 
circa la sua stessa esistenza; in tal caso la rilevanza 
dell'incertezza del rapporto ha la possibilit�. 
di manifestarsi proprio per mezzo della 
ineseguibilit�. del rapporto medesimo. L'ineseguibilit�. 
della situazione preesistente pu� dirsi che 
sia un modo d'essere della stessa sua incertezza 
obbiettiva; come, per converso l'eseguibilit�. � 
indicativa della raggiunta certezza circa l'esistenza 
della medesima (4). � del tutto naturale, infatti, 
che una situazione certamente esistente sia anche 
concretamente eseguibile. 

Si � detto che � l'ordinamento a predisporre 
uno strumento per superare lo stadi� di incertezza: . 
esso � dato dall'atto di controllo. L'effetto di questo 
ultimo consiste nella <(fissazione� come certa della 
situazione ,attuale incerta; tale effetto viene raggiunto 
-normalmente in conseguenza e in correlazione 
con l'accertamento della situazione come 
legittima o meno ovvero come legittima e opportuna 
o meno -con l'ammissione dell'esistenza 


-216


(visto, approvazione) o dell'inesistenza (rifiuto di 
visto, rifiuto di approvazione) della situazione 
giuridica preesistente; � giustificato perci� individuare 
nell'atto di controllo un vero e proprio 
negozio di accertamento (5). 

Le osservazioni che seguono sono volte a precisare 
qualche aspetto di questa conclusione. 
Innanzi tutto, deve sottolinearsi la natura di 
negozio dell'atto di controllo. 

Esso non pu� annoverarsi tra i giudizi, in particolare 
tra quei giudizi c. d. � secondari >> nei quali 
si � ascritta la sentenza giudiziaria. Non pu� dirsi 
infatti che la sentenza (a parte il fatto che contiene 
anche un comando), importi, come l'atto di 
controllo, un giudizio non immediatamente riferito 
ad una situazione o a un comportamento, ma 
presupponente giudizi gi�. dati da altri soggetti 
(parti della causa), con la sola differenza che la 
prima � �un giudizio comparativo e selettivo su 
due giudizi contrastanti n (6), mentre l'atto di 
controllo presuppone un giudizio altrui. Nell'atto 
di controllo � isolabile un momento consistente 
nella dichiarazione di valutazione o di giudizio 
circa la conformit�. o meno all'ordine giuridico 
di una entit�, ma questa entit� � un rapporto 
preesistente, non un giudizio altrui; e non basta: 
accanto a detto giudizio, nell'atto di controllo si 
rinviene anche una dichiarazione di volont�. diretta 
ad gi,mmettere l'esistenza o l'inesistenza di una 
precedente situazione, il che consente di concludere 
per la negozialit�. dell'atto in esame (7). 

Un argomento in proposito offre quel fenomeno 
generalmente trascurato dalla dottrina e di cui ci 
siamo serviti per saggiare la bont�. di altre conclusioni, 
vogliamo dire del visto c. d. con riserva. 
Che la Corte comandi, oltre che giudichi, risulta 
con pi� evidenza, non dai casi in cui la volont� 
della Corte si adegui al� giudizio precedentemente 
formulato -per i quali rimarrebbe sempre dubbio 
se esista accanto alla volont�. del giudizio la 
volont�. dell'effetto-, ma da quelli in cui la prima 
diverga dal secondo. Detta ipotesi si verifica proprio 
in seguito alla richiesta di visto con riserva, 
il cui effetto consiste nel far produrre all'atto, 
nonostante il difforme giudizio della Corte, gli effetti 
previsti. L'atto di visto con riserva, dunque, deve 
avere una rilevanza non per quanto contenga di 
giudizio,'(ma per qualcosa di diverso: per quanto 
con esso si vuole oltre il giudizio mero (8). Per 
il visto con riserva la dottrina ha finora omesso di 
osservare che, non volendo la Corte un giudizio 
diverso da quello primariamente formulato (il 
quale rimane immutato), la spinta psicologica 
della richiesta, e, corrispondentemente, la rappresentazione 
della medesima, pu� solo riguardare 
quell'aspetto della volont�. della Corte non intesa 
al giudizio sibbene alla produzione di un effetto (9). 

Pu�, tuttavia, facilmente osservarsi che, se questa 

� la configlll'azione dei meccanismo psicologico del 

visto con riserva, altrettanto deve dirsi per il visto 

puro e semplice, dato che esiste una innegabile iden


tit� strutturale tra il primo ed il secondo (10). 

In secondo luogo, che con il controllo si voglia 

ammettere l'esistenza o l'inesistenza di una deter


minata situazione preesistente, la quale cos� rimane 

cc fissata. n, si ricava dal fatto che il rifiuto di visto 

o di approvazione non fa permanere la precedente 
situazione. Quest'ultima, infatti, non rimane soltanto 
qualificata a giudizio di una parte come illegittima 
o inopportuna; la mancanza de~l'atto di 
controllo agisce pi� intensamente sulla situazione 
preesistente affermandone appunto l'inesistenza. 
L'opinione appare avvalorata -per quel che 
interessa il nostro tema -da un preciso argomento 
di diritto positivo. La legge di contabilit� 
parla di cc annullamento n dell'atto ad opera del 
visto e, seppure usa tale termine. in rapporto 
a casi determinati, a noi sembra che sia implicamente 
possibile una generalizzazione. Il rifiuto 
di visto cc annulla n l'atto nell'ipotesi in cui non 
p�ssa chiedersi la registri:i.zione con riserva; pare 
logico concludere che l'cc annullamento� della 
situazione preesistente si verifichi anche nelle 
ipotesi normali in cui il visto sia rifiutato e non 
venga chiesta la registrazione con riserva (11). 
Se, per�, il rifiuto di visto, sia pure cumulato 
al fatto puramente impeditivo della richiesta di 
registrazione con riserva, importa l'inesistenza della 
situazione precedente, cor.seguentemente deve dirsi 
che co. la concessione del visto si deve volere 
l'esistenza della stessa situazione, la quale, secondo 
quanto si � detto, sar� anche eseguibile. 

Con la costruzi<?ne prospettata all'organo controllante 
viene riconosciuta -rispetto agli interessi 
in conflitto -una posizione nettamente 
distinta da quella dell'organo il cui atto viene 
controllato. Mentre infatti a quest'ultimo deve 
considerarsi attribuito in via esclusiva il potere 
di disporre in relazione alla propria sfera di interessi, 
all'organo di controllo viene assegnato un 
semplice potere d'accertameno (12). Questa conclusione 
� aderente alla giurisprudenza costante 
in materia per la quale l'organo di controllo non 
pu� modificare il contenuto della situazione preesistente 
(13), e conferma la premessa che l'accertamento, 
nel nostro caso, riguarda la esistenza o 
inesistenza, non la determinazione del contenuto 
del rapporto preesistente (14). 

Pu� ora mettersi in evidenza l'ulteriore aspetto 
rilevante del riferimento legislativo alla ineseguibilit�. 
dell'cc atto>> prima dell'approvazione o del 
visto. Si � precisato che detto riferimento non pu� 
ritenersi corrispondente alla predisposizione di 
un meccanismo condizionale, o di altro meccanismo 
affine, e che la ineseguibilit� � l'effetto naturale 
da attribuirsi ad una situazione che sorge come 
incerta relativamente alla sua stessa esistenza; deve 
ritenersi per� che col proclamare l'atto ineseguibile 
il legislatore oltre a costituire l'indice della peculiare 
struttura degli effetti dell'atto soggetto a 
controllo, abbia anche voluto individuare le modalit� 
con cui, per mezzo dell'atto di controllo, avviene 
l'accertamento della situazione preesistente. �La 
fissazione come certa della situazione incei;ta, 
infatti, attuata da una delle parti del rapporto, 
da un lato, non avrebbe potutQ considerarsi immediatamente 
riferibile alla situazione preesistente, 
dall'altro, non avrebbe potuto riguardare la situazione 
di cui sia soggetto passivo l'altra parte del 
negozio (15 ). La previsione legislativa della ineseguibilit�. 
delliatto sta invece ad indicare due caratteristiche 
del controllo _amministrativo, anomale 


-217 


rispetto all'efficacia di un riconoscimento unilaterale 
privatistico: di incidere direttamente e 
immediatamente nella situazione preesistente, e 
di riguardare anche il rapporto in cui l'amministrazione 
interviene come termine attivo. 

Dall'uso del termine cc fissare� rimane precisato 
che dal comando dell'organo di controllo, con il 
quale si vuole che la situazione esista o non, esula 
qualsiasi intento novativo; non rimane, cio�, 
sostituita, una situazione ad un'altra, rimane soltanto 
fissata la preesistente. Questa opinione ci 
perm�tte anche di escludere che gli atti di controllo 
abbiano efficacia retroattiva nel senso che 
viene attribuito a tale termine. Non si tratta, 
infatti, nel nostro caso, di fingere sussistenti o 
insussistenti gli effetti dell'atto soggetto a controllo 
in un momento anteriore all'esistenza del controllo; 
la circostanza che una volta intervenuto l'accertamento 
la situazione si deve considerare come esistente 
o inesistente fin dall'inizio � un effetto dell'efficacia 
immediata dell'accertamento stesso (16). 

La conclusione circa l'inesistenza di un effetto 
modificativo del controllo sembrerebbe pi� difficile 
da accogliersi per l'ipotesi di rifiuto di visto, da noi 
considerato un caso di accertamento negativo (17 ). 
Il fatto che dopo l'intervento di quest'ultimo si 
consideri come inesistente la situazione precedente 
potrebbe far ritenere che al posto dell'antica 
debba collocarsi una nuova situazione, sia pure di 
libert� dei soggetti. L'opinione, che sarebbe esatta 
ove si costruisse l'atto di controllo come una condizione 
risolutiva del rapporto preesistente (18), non 
� giustificata ove si parta invece dal principio che 
nella situazione preesistente sia insita l'incertezza 
circa la sua stessa esistenza. Se il legislatore ha 
considerato determinati atti come idonei a produrre 
soltanto situazioni la cui esistenza � incerta, e che 
solo con una successiva determinazione possa effettuarsi 
l'accertamento della loro esistenza, deve 
dirsi che, nel periodo compreso tra la insorgenza 
della situazione e il suo accertamento negativo, la 
situazione stessa si � considerata esistente, ma in 
realt� non lo era. Ci� � sufficiente -a nostro parere 
-per escludere una niodificazione (nel senso di 
sostituzione) della situazione. 

Note 

(1) N� potrebbe dirsi che con ci� viene alterato lq 
stesso nomen juris dell'atto, conclusione gi� da noi 
scartata, perch� la particolare qualificazione inerisce 
alle sole conseguenze dell'atto; la struttura di questo 
ultimo rimane inalterata. 
(2) Neppure l'accertamento del giudice pu� sostituire 
quello degli organi di controllo. Il primo presuppone 
sempre un atto di controllo, sia :Pure sfavorevole. Lo stesso 
deve dirsi dell'eventuale esecuzione spontanea delle parti: 
Consiglio Stato, Sez. V, 24 marzo 1942, F. I., 1943, III, 58. 
Buona parte della dottrina ritiene che possa concepirsi 
soltanto un'incertezza �subbiettiva � circa un 
rapporto giuridico preesistente (cosi, per tutti, CARNELUTTI, 
da ultimo, in Note sull'accertamento negoziale, 
in cc Riv. di diritto processuale civile�, 1940, p. 5 e 
segg.). Anche chi accede per� a questa concezione, seppure 
la ritenga logicamente ineccepibile, ha sentito il 
bisogno di temperarla affermando la sussistenza di una 
incertezza obbiettiva almeno circa l'esito del giudizio 
che riguarda il rapporto controverso, VITERBO: La 
cc res dubia � e la lite incerta nella transazione, in cc Rivista 
di dir. process. civ.'" 1937, p. 228 e segg. Conclusione 
particolarmente interessante per noi in quanto su di 

essa troviamo fondata la dimostrazione dell'incertezza 
del visto da parte del DE VALLES, op. cit., p. 324 e 
segg-. (Contra: FORTI: I controlli, cit., p. 794, per cui 
l'estremo dell'aleatoriet� del giudizio -come fenomeno 
patalogico collegabile all'errore di chi giudica deve 
considerarsi trascurai;o dal legislatore). 

Altra parte della dottrina -ed� � quel� che ci interessa 
-ritiene pienamente ammissibile l'incertezza 
obbiettiva circa l'essenza o il contenuto di un rapporto 
preesistente. GIORGIANNI: Il negozio di accertamento, 

p. 4 e segg.). Altri ritiene addirittura che la sola concepibile, 
come giuridicamente rilevante, � I'D;icertezza 
obbiettiva, CAPOGRASSI: Intorno al processo (ricordando 
Giuseppe Ghiovenda), in cc Riv. Internaz. di Filosofia del 
diritto "� 1938; CosATTINI: Il riconoscimento del figlio 
naturale, Padova, 1942, p. 87 e segg.; FURNO: Accertamento, 
cit., p. 48 e segg. 
IL CosATTINI, poi, bene precisa che l'incertezza pu� 
dipendere oltre che dalle caratteristiche naturali .di dati 
fatti, anche da un criterio discrezionale del legislatore 
(op. cit., p. 88). 

(3) CosATTINI, op. cit., p. 88. 
(4) Il riferimento all'esecuzione dei contratti � contenuto 
sia nell'art. 19 della legge di contabilit� che 
nell'art. 119 del regolamento. Vedremo pi�. avant.i :poi 
quale sia l'ulteriore profilo dal quale dev~ ntene~s~ :1levante 
il riferimento della legge alla cc mesegmbiht� >l 
dell'atto prima del visto o dell'approvazione. 
(5) Esattamente, un negozio di riconoscimento; per 
esso, GIORGIANNI, op. cit., p. 125 e segg. . 
Il negozio di accertamento costituisce una categoria 
assai controversa nella dottrina privatistica. Per le opere 
pi� recenti su di esso, oltre quelle gi� citate in precede1;1za, 
CARRESI: Note critiche in tema di accertamento negoziale, 
in �Rivista del diritto commerciale'" 1946, p. 62 e 

"segg.; FuRNO: Promessa di pagamento e ricor:oscimento 
di debito in cc Riv. trim. di diritto e proc. civile'" 1950, 

p. 90 e' segg.; ScoGNAMIGLIO: Riconoscimento di propriet� 
contenuto in un testamento, in cc Giurisprudenza 
completa della Corte di Cassazione'" XXX (1951, I), 
p. 31 e segg.; CARIOTA-FERRARA: Negozio giuridic?, 
cit., p. 288 e segg.; BETTI: Teoria generale del n~gozw 
giuridico, nel �Trattato di diritto Civile italiano� diretto 
da F. Vassalli, Torino 1950, p. 256, 290 e segg. U~a 
sintesi della dottrina privatistica � contenuta anche m 
VIGNOCCHI: Gli accertamenti costitutivi, cit., p. 55 e 
segg. L'esposizione pi� recente. pu� riscontrarsi in 
CARRESI: La transazione. nel cc Trattato di diritto civile 
italian� � diretto da F. Vassalli, Torino 1954, P� 41 
e segg.; p. 77 e segg. . 
Il negozio di riconoscimento ha trovato fautori anche 
nel diritto pubblico. Gi� prima del RESTA, D'ALESSIO: 
Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 1939, P� 15.3 
e segg.; si veda anche PERRONE-CAPANO: La retroattivit�, 
cit., p. 252 e altri pubblicisti ivi citati; SANDULLI: 
Il procedimento, cit., p. 286. Recentemente il ~IGNOCCB;I 
ne ha fatto applicazione al concordato tributario'. Nc:t'!l'ra 
giuridica del concordato fiscale, in cc Rassegna d~ di~1tto 
pubblico '" 1949, I, p. 232 segg. Per altra applicazione 
della figura al diritto pubblico si veda anche ~UBrn.o: 

Fondamento ed estensione della competenza dell autorit� 
giudiziaria ordinaria dopo la approvazione del collaudo 
negli appalti pubblici, in cc Giurisprudenza italiana"� 1949, 
I, l, col. 195. 

(6) Per ci�, GASPARRI: Corso, cit., in ispecie, P: 1~3; 
e sul controllo come mero� giud~zio, IDEM, Lezioni, c1t., 
p. 334. Si veda peraltro quanto disse gi� il Fo:iTI: 
I controlli, p. 608 e segg., in particolare, sulla eqmparazione 
della funzione di controllo di legittimit� a quella 
del giudice, op. cit. p. 629 e segg. Per l'i11;1po~s.ibili~� 
di risolvere l'atto di controllo in un mero gmdiz10, sia 
pure in rapporto all'approvazione, SANDULLI: Il procedimento, 
cit., p. 274 nota 15. . . 
(7) Che l'atto di controllo non sia un atto di puro 
accertamento, RANELLETTI: Teoria, cit., p. 27. _R~lativamente 
all'approvazione, deve dirsi che la dottrma 
prevalente ne riconosce la na~ura negoziale: RANELLETTI: 
op. ult. cit., p. 28, ROMANO: Corso, ci.;., p. 192, DI 
MAJO: Approvazione amministrativa, voce in cc Nuovo 
Digesto italiano >>, p. 626, n. 3. Contra F ALZEA: La 
condizione, cit., p. 146 e segg. Il visto, invece'. �. c~:msideraco, 
dalla dottrina prevalente, mero atto giuridico. 

218 


(8) Lo stesso GASPARRI (Studi, cit., p. 42) aveva 
sostenuto che l'ai:;to di controllo ha come risultato quello 
di eliminare un ostacolo che manteneva sospesa l'efficacia 
di un altro atto. 
(9) Alla rilevanza della volont� del giudizio e alla irrilevanza 
di quella dell'effetto potrebbe giungersi solo ritenendo 
che la legge, nel caso, consideri il giudizio come positivo: 
ma una traccia di tale :finzione non � riscontrabile. 
(10) Per giungere all'opposta conclusione dovrebbe, 
tra l'altro, dimostrarsi che, nel caso della riserva, chi 
vuole l'effetto non � la Corte, ma il Ministro; al che allora 
si potrebbe domandare per quale ragione la volont� del 
Ministro avrebbe bisogno di essere �mediata� da quella 
della Corte, quando quest'ultima, nell'ipotesi normale, 
si limiterebbe a volere il giudizio e non anche l'effetto. 
(11) Il rifiuto di visto aru;rnlla il provvedimento quando 
l'impegno e l'ordine di pagamento si riferiscano a spesa 
che ecceda la somma del relativo capitolo del bilancio, o, 
quando, a giudizio della Corte, la spesa sia imputabile 
ai ,residui piuttosto che alla competenza o viceversa, 
ecc., art. 25 T.U. sulla Corte dei conti. 
L'equiparazione di cui al testo fu sostenuta anche dal 
PRESUTTI: Il controllo, cit., p. 77. Non possiamo esaminare 
il problema se il rifiuto di visto possa considerarsi 
un atto di annullamento, per ci� ROMANELLI: Lo 
annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, 

p. 250 e segg., nota 5; ALESSI: Sistema, cit., p. 311 
e segg., sui rapporti tra attivit� diretta all'annullamento 
e revoca, e attivit� di controllo, nonch� sul problema se 
l'annullamento agisca sull'atto o sul rapporto. Sullo 
ultimo punto il ROMANELLI (op. cit., p. 13 e segg.) 
ritiene che fine dell'atto e cessazione degli effetti siano 
concetti coincidenti. Si veda anche PERRONE-CAPANO: 
La retroattivit�, cit., p. 244. 
(12) � possibile ipotizzare un potere di accertamento 
del tutto autonomo del potere di disposizione, suci�, 
COSATTINI, op. cit., p. 87. 
(13) Il principio si i:;rova espresso nel senso che l'autorit�r 
di controllo ha solo il potere di concedere o negare 
l'approvazione o il visto e non quello di subordinarli a 
condizioni, tra le quali, per esempio, quelle relative a 
modifiche del contenuto dell'atto, in tal senso Consiglio 
Stato, Sez. V, 3 giugno 1947, F.I. 1947, III, 204 e do,;trina 
ivi cfoata in nota; Consiglio Stato, Sez. V, IO marzo 
1950, F.A. 1950, I, 2, 262. 
(14) Allo stesso principio deve collegarsi l'impossibilit� 
di revocare gli ati:;i di controllo favorevoli: cos�, espressamente, 
SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 404; FORTI: 
I controlli, cit., p. 725 e segg.; su ci� anche VmNoooHI, 
La natura, cfo., pag. 96. Per gli atti di controllo sfavorevoli 
la dottrina ammette la� revoca del rifiuto, si cfr. 
SANDULLI: Il procedimento, p. 342; la dottrina peraltro 
non � concorde, ibidem, p. 339 e segg. 
(15) Il visto come negozio di accertamento si pu� 
paragonare al negozio privatistico di riconoscimento 
del debito, che � negozio unilaterale. Orbene, per il negozio 
di accertamento bilaterale si discute (GIORGIANNI, 
op. cit., p. 101 e segg.) se esso abbia efficacia reale, 
vale a dire se il risultato di fissazione della situazione 
avvenga immediatamente, senza la mediazione di una 
situazione d'obbligo (sul negozio ed efficacia reale, 
RUBINO, op. cit., p. 337, nota 2); per il riconoscimento 
unilat.erale, invece, l'efficacia immediata � assolutamente 
esclusa (GIORGIANNI, op. cit., p. 72 e 119 
segg.), detto tipo di riconoscimento importerebbe il 
sorgere di una semplice situazione di obbligo accanto a 
quella preesistente. Il riconoscimento unilaterale, poi, 
pu� solo riflettersi nella sfera patrimoniale del dichiarante, 
il� che �, in un certo senso, correlativo al difetto 
di efficacia reale. 
(16) Sulla natura costitutiva o dichiarativa, l'efficacia 
irretroattiva o retroattiva del negozio di accertamento, 
la dottrina � divisa: si veda, per tutti, CARRESI: 
Note critiche, cit., passim. Per le idee espresse nel testo 
pu� confrontarsi, GIORGIANNI, p. 103 e segg. Sostengono 
l'irretroattivit� dell'atto di controllo i fautori 
della tesi dell'atto complesso; per la retroattivit�, ma 
non sempre, i sostenitori della tesi condizionale, si veda 
.SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 278 e 282. 

(17) Sul negozio di accertamento negativo, GIORGIANNI, 
op. cit., p. 48. La figura � stata negata dal 
CORRADO, op. cit., p. 25, nota 25. 
(18) Tra la nostra costruzione e quella che, per ipotesi, 
costruisse il visto come una condizione risolutiva esisterebbe 
la caratteristica comune che per entrambe il collegamento 
tra gli atti sarebbe semplicemente funzionale, 
cio� l'atto di controllo reagirebbe dall'esterno rispetto 
all'atto da controllare (sulla costruzione della condizione 
risolutiva FALZEA: La condizione, eit., p. 235 e sogg.). Le 
differenze per� sarebbero molteplici. Innanzi tutto, per noi 
il visto rileva esclusivamente come atto, pi� specificamente 
come negozio; per la tesi ipotizzata invece dovrebbe 
rilevare come mero fatto, essendo irrilevante il 
suo aspetto di atto alla stregua della fattispecie che lo 
considera in s� e per s�. (Sul punto, per le differenze 
tra i meccanismi dell'annullamento e della condizione 
risolutiva, alcune estensibili al nostro paragone, ROMANELLI: 
L'annullamento, cit., p. 30 e segg.). In secondo 
luogo, l'incertezza del rapporto preesistente sarebbe 
ben diversa. Per la� tesi prospettata nel testo, l'incertezza 
assurge a caratteristica oltre che obbiettiva, tipica, 
della situazione preesistente, l'incertezza � connaturata 
a detta situazione. Per la tesi invece della condizione 
risolutiva (come evento futuro) l'incertezza, pur essendo 
obbiettiva, riguarda in ogni caso la situazione futura, 
la situazione che si determina cio� dopo il verificarsi o 
meno della condizione e non sempre la situazione preesistente. 
Quest'ultima rimane obbiettivamente incerta, 
in quanto incerta la sua permanenza, solo in forza della 
retroattivit� che attiene al meccanismo condizionale. N� 
la differenza � trascurabile perch� mentre una situazione 
soggetta a condizione risolutiva � concretamente eseguibile, 
vitale in tutta la sua estensione fino al verificarsi 
dell'evento risolutivo; una situazione, invece, in cui 
l'incertezza non provenga dall'esterno, ma le sia connaturata, 
deve essere limitatamente� efficace. 
3. Seguendo la tesi che l'atto di controllo e l'atto 
controllato siano due negozi strutturalmente autonomi, 
anche se funzionalmente dipendenti, la spiegazione 
da dare ai rapporti tra questi atti � ovviamente 
diversa da quella fino ad oggi avanzata. 
Il criterio di collegamento tra i vari atti � dato 
dal fine ad essi comune, che � quello di cc fissare � 
l'esistenza o inesistenza della situazione gi� sorta. 
La norma che prevede la fattispecie contrattuale, 
per fare il solito esempio, annette a detta fattispecie 
il sorgere di una situazione incerta circa la 
sua esistenza; questa particolarit� si spiega �con 
l'intento di chi pose la norma di rendere indispensabile 
un riesame della situazione mediante la 
necessaria fissazione successiva della esistenza o 
inesistenza di quest'ultima. Ma tale scopo, e il 
corrispondente interesse tutelato, sono del tutto 
generici. La ricerca dell'interesse specifico la cui 
soddisfazione o la cui lesione consente di fissare 
la situazione incerta, rispettivamente come esistente 
o inesistente, deve effettuarsi, non dal punto 
di vista della norma che ipotizza la fattispecie 
contrattuale, ma da quello delle norme che ipotizzano 
i singoli atti per mezzo dei quali la fissazione 
pu� avvenire. Per ognuno di questi ultimi � configurabile 
una distinta 'fattispecie, la cui norma ha 
la propria ratio, il proprio particolare interesse 
da tutelare, per avventura anche contrastante 
rispetto a quello di altra norma della serie procedimentale 
(1). 

Il funzionamento di ogni fattispecie avviene nel 
senso che le conseguenze giuridiche previste dalla 
fattispecie precedente rientrano �tr� i presupposti 
della susseguente. La fattispecie dell'approv�zitme 
prevede una situazione incerta circa la sua esistenza 
in quanto incerta circa la sua legittimit�. 
ed opportunit�.; la fattispecie del visto puro e 
semp,lice presuppone una situazione incerta circa 

�.�:;.-.......;.� ��=�-:-� 

-219


la sua esistenza in quanto semplicemente incerta 
circa la sua legittimit�, anche se certa circa la sua 
opportunit�; la fattispecie del visto con riserva 
�prevede una situazione incerta circa la sua esistenza 
in quanto illegittima, anche se gi� ritenuta 

opportuna.. 

Si � parlato pi� sopra di serie procedimentale. 

Ciascuna fattispecie infatti rimane collegata con 

la precedente e la susseguente secondo un ben 

preciso ordine di successione le cui diverse fasi 

rappresentano altrettanti momenti di avvicina


mento al risultato di eliminazione della incertezza 

della situazione. preesistente. La dimostrazione 

dell'applicabilit� della figura del procedimento al 

caso merita per� qualche rapida osservazione. 

Note 

(1) Rimane cos� inquadrato il caso del visto con riserva. 
La norma che prevede quest'ultimo e quella che ipotizza 
il visto puro e semplice sono ciascuna norme principali, 
incluse nella stessa serie procedimentale, in quanto gli 
atti da esse contemplati si propongono il comull.e scopo 
di fissare una situazione preesistente eliminando l'incertezza 
circa la esistenza di quest'ultima. Ciascuna 
norma, peraltro, pu� pensarsi informata alla tutela di 
un distinto, e anche contrastante,. interesse, la cui soddisfazione 
consente di eliminare l'incertezza. La norma del 
visto puro e semplice consente questo risultato solo ove 
sia soddisfatto l'interesse alla legalit� del comportamento 
amministrativo; la norma del visto con riserva, 
invece, consente il medesimo risultato per la soddisfazione 
dello stesso interesse che sta a base dell'atto da 
controllare. N� � ipotizzabile contrasto tra la norma del 
visto riserva e quella che prevede l'atto da controllare, 
sempre per la ragione che i rapporti tra di esse sono 
quelli tra norme principali. 
4. Quando per la produzione di un certo effetto sia 
richiesto il concorso di pi� attivit� non pu� negarsi, 
da un punto di vista rigoroso, ma anche esclusivamente 
formale, che tutte le attivit� siano ugualmente 
necessarie per la nascita dell'effetto: � 
evidente, cos� ritenendo, che sarebbero c<;>llocabili 
sullo stesso piano, per esempio, un parere e l'atto 
esaminato, un'approvazione che sul medesimo 
atto sia intervenuta, un visto che abbia acceduto 
all'approvazione. Ma una visione del genere -la 
quale, portata alle logiche conseguenz�, importerebbe 
la necessit� di dover risalire in ogni caso 
alla norma fondamentale dell'ordinamento -viene 
giustamente corretta con un criterio sostanziale. 
In ogni fattispecie si individua un nucleo centrale, 
comprendente gli eventi collegati al bisogno di 
soddisfazione di certi interessi, eventi che formano 
oggetto della qualificazione giuridica, e uno o pi� 
nuclei periferici che corrispondono ad eventi collegati 
o al bisogno di soddisfazione di interessi 
diversi, ma sempre connessi con la soddisfazione 
degli interessi del nucleo centrale, oppure ad esigenze 
di ordine logico (1). Pi� esattamente, in ogni 
fattispecie debbono isolarsi: un oggetto di qualificazione, 
uno o pi� presupposti della qualificazione 
stessa, uno o pi� elementi di efficacia (2). Ora, 
rappresentando gli effetti giuridici lo strumento 
mediante cui gli interessi collegati col nucleo 
centrale trovano tutela, � evidente come i medesimi 
vengano direttamente annessi a detto nucleo 
che si presenta perci� propriamente costitut�ivo 
degli stessi, mentre i fatti compresi nelle zone 
periferiche si ritengano influenti sugli effetti solo 
in via indiretta. � da tener presente, peraltro, che 
i singoli nuclei di cui una fattispecie pu� essere 
composta possono concretarsi in momenti successivi, 
in tal caso si ha quel fenomeno individuato 
come �formazione successiva della fattispeeie � (3). 
La figura del �procedimento� � strettamente collegata 
con la nozione cc formazione successiva della 
fattispecie �. 

In questo senso, una precisazione � indispensabile. 
Ponendosi dal punto di vista di una data 
norma, mentre il suo oggetto di qualifi~azione, 
vale a dire il nucleo costitutivo della fattispecie 
che essa considera, pu� ritenersi formato da uno 


o pi� eventi, che per la norma in esame rilevano 
-a seconda dei casi -come meri fatti, come 
atti o come negozi, i nuclei invece comprendenti i 
presupposti di qualificazione o gli elementi di effi. 
cacia non possono rilev1;tre che come meri fatti. 
L'osservazione � import�nte. � frequente il caso 
che un presupposto di qualificazione o un elemento 
di efficacia si risolva in un atto o �in un negozio, 
poich� esso � come tale considerato, in via principale, 
da una norma distinta. Orbene, anche in 
tale evenienza, nella norma che lo considera come 
presupposto o come elemento di efficacia, l'atto o 
negozio non potr� mai rilevare in quanto .tale, cio� 
col suo contenuto di volont�. L'opinione contraria 
dovrebbe indurre a sostenere che detta norma 
faccia proprio il contenuto di valutaiione dell'altra 
che considera l'atto in via principale; che l'oggetto 
di qualificazione della prima e della seconda norma 
coincidano; che, infine, l'atto in esame non costituisca 
pi� un presupposto o un requisito di efficacia 
della norma stessa, ma un elemento del suo 
nucleo costitutivo. Ragionamento, questo, certamente 
erroneo. 

Ci� precisato, potrebbe innanzi tutto stabilirsi 
un'equivalenza tra le nozioni di formazione successiva 
di una fattispecie e di procedimento. Ma 
l'equivalenza non potrebbe giustificarsi. Invero, 
stabilito che l'effetto in vista del quale avverrebbe 
la successione dei vari atti, il procedimento, non 
potrebbe non essere che l'effetto del nuclep costitutivo 
della fattispecie, � facile osservare che la 
coordinazione si porrebbe tra tutti gli elementi 
semplici della fattispecie che abbiamo visto essere 
variamente rilevanti. Considerando allora che 
l'affermazione secondo cui i presupposti di qualificazione 
e gli elementi di efficacia, anche se consistenti 
in atti o negozi, rilevano come meri fatti, 
equivale all'altra per cui non vengono in diretta 
considerazione gli atti' o i n:egozi suddetti, ma solo 
le situazioni da essi determinate, cio� gli effetti 
giuridici relatjvi nel loro valore storico, dovrebbe 
dirsi che, in successione per produrre un effetto, 
una certa conseguenza giuridica; rileverebbero 
accanto ad atti (cio� a cause di questa conseguenza) 
anche effetti (presupposti e requisiti di efficacia), 
vale a dire entit� che sono a loro volta conseguenza 
di altri atti: la nozione di procedimento invece � posta 
esclusivamente con riferimento al piano dei fatti �produttivi 
di conseguenze, alle cause dell'effetto. 
Tenendo presente questo, e anche le circostanze 
che il presupposto si inserisce tra la norma e 
l'oggetto da qualificare, sicch� la sua mancanza 


-220 


impedisce appunto la qualificazione, mentre l'elemento 
di efficacia si inserisce tra detto oggetto e 
i suoi effetti, s� da reagire impedendo il sorgere 
di questi ultimi, pu� dirsi che l'identificazione 
delle figure di formazione successiva della fattispecie 
e di procedimento determinerebl::e la singolare 
visione del procedimento non pi� come di 
una successione di eventi appartenenti allo stesso 
piano, ma a piani sovrapposti, anche se paralleli. 

� evidente pertanto che, al fine di avere una 
nozione accettabile di procedimento, si debba 
abbandonare il piano della fattispecie che si considera, 
e, quindi, la nozione di formazione successiva 
degli elementi semplici di cui essa consta, ponendosi 
-ci si consenta l'espressione -all'altezza 
delle norme che ipotizzano gli atti. Dato per� che 
ogni norma � un'entit� in s� e per s� compiuta, 
con la quale le altre norme, sia pure dello stesso 
sistema, non comunicaljl.o che mediante riferimenti 
dati, la visione simultanea degli atti di un 
procedimento pu� avvenire solo per mezzo di 
un processo di astra~ione con cui ciascun evento 
rilevante per il sorgere di un certo effetto sia assunto 
nel particolare valore ad esso annesso dalla norma 
che lo considera in via principale (4). Passiamo 
ora a chiarire il punto che ci interessa pi� da vicino. 

Si riscontra in dottrina la tendenza a escludere 
dalla nozione di procedimento gli atti che rilevano 
come elementi di efficacia in una data fattispecie (5). 
Esiste, poi, un'autorevole opinione secondo cui 
dal procedimento andrebbero esclusi, oltre che i 
detti atti, anche quelli compresi nel nucleo costitutivo 
di una fattispecie. Per tale tesi esisterebbe 
procedimento solo laddove la connessione (non 
strutturale) tra i vari atti fosse richiesta per la 
validit� di un atto terminale della serie; si avrebbe 
formazione successiva di una fattispecie quando 
la connessione (strutturale) tra i vari atti fosse 
richiesta invece per la nascita di un certo effetto, 
che verrebbe collegato direttamente, non gi� ad 
un atto terminale, ma a tutta la fattispecie complessa 
(6). Si � detto: ({La formazione successiva 
� una coordinazione di due o pi� atti, o di atti ed 
eventi, i quali concorrono insieme alla integrazione 
di una fattispecie pi� complessa, di cui vengono 
a costituire i componenti. Il procedimento 
invece � una coordinazione di due o pi� atti che 
concorrono alla determinazione dell'atto finale, 
ma che rimanendo estranei al nucleo degli elementi 
strutturali di quest'ultimo, si atteggiano 
come semplici determinanti, nel senso che ciascuno 
di essi � volto a rendere legittimo, nei limiti assegnati 
alla propria zona di influenza, l'atto con 
cui la serie si chiude� (7). 

Pu� dirsi che tale teorica, partita dalla opportuna 
esigenza di differenziare le due nozioni di 
formazione successiva di una fattispecie e di procedimento, 
si sia poi fermata a met� cammino. 
Una volta stabilito infatti che quella di procedimento 
� nozione meramente concettuale -e 
in ci� concorda tale teorica dal momento che essa 
fa coincidere il procedimento col collegamento 
tra atti sul piano della validit�, vale a dire, dal 
punto di vista della fattispecie che considera 
l'atto terminale, tra presupposti di qualificazione 
che rilevano come fatti, ed atti -non si vede 

perch� detta nozione non possa comprendere gli 
eventi che rientrano nelle parti costitutive e dell'efficacia 
di una fattispecie. Sul piano della formazione 
di una fattispecie anche gli stessi presupposti 
di validit�, appartenendo alla sua struttura, 
sia pure come meri fatti, si succedono nella formazione 
della stessa. .Astraendo invece dalla formazione 
delle parti di una fattispecie e dai legami 
strutturali di queste, in una successione meramente 
temporale di atti, in cui si individui il 
procedimento, non � concesso stabilire distinzioni 
come quella che si esamina, per altro verso naturalmente 
di indubbia rilevanza. In un procedimento 
cos� inteso un dato effetto viene in considerazione 
solo per stabilire -col criterio sostanziale 
gi� detto -quali atti facciano parte della 
serie. E per comune consenso tale effetto pu� 
annettersi, non solo all'atto terminale, ma anche ad 
un atto centrale della serie medesima. Per quanto 
precede sembra anzi possibile fare un passo ancora 
pi� avanti rispetto alla teorica (alla quale parte 
della dottrina vorrebbe apportare -come �si � 
visto -restrizioni) che limita la nozione di procedimento 
ai soli atti che rilevino -direttamente 

o in via riflessa -come presupposti, elementi 
costitutivi e di efficacia di una fattispecie, �comprendendo 
in una successione procedimentale anche 
gli atti che reagiscano in data maniera sugli effetti 
gi� sorti.di una fattispecie. In tal senso, sar� possibile 
ritenere procedimentalmente collegati anche 
atti i quali -per influire su conseguenze giuridiche 
gi� venute in essere -non potrebbero ritenersi 
elementi di efficacia in senso tecnico della 
fattispecie che si considera . .Attraverso un ampliamento 
di visuale come quello prospettato potranno 
ritenersi momenti di un solo procedimento anche 
gli atti funzionalmente dipendenti e strutturalmente 
autonomi (8). 
Note 

(1) FALZEA: La condizione cit., in ispecie. p. 53 e segg. 
(2) FALZEA: Il soggetto cit., p. 4 e segg. 
(3) FALZEA: La condizione cit., p. 177 e segg. 
(4) Siamo ora in grado di stabilire perch� sia inammissibile 
una nozione di procedimento come entit� 
sostanziale. In tal senso infatti non gi� si indicherebbe 
la formazione successiva degli elementi semplici del solo 
nucleo costitutivo di una fattispecie, ma si identificherebbe 
il procedimento -alla stregua del contratto e 
dell'atto complesso -nella �combinazione� sostanziale 
di detti elementi. Quella di procedimento invece � 
nozione di ordine esclusivamente formale, relativa al 
succedersi collegato delle varie unit� di tempo in cui 
due o pi� atti vengono ad esistenza. Dice esattamente 
il SANDULLI (Il procedimento cit., p. 36 e segg.) che il 
procedimento: �si risolve piuttosto in una successione 
di momenti, intesa in tal senso ciascuna unit� temporale, 
nella quale si concreta un atto singolo della serie �. 
Per la critica dell'atto-procedimento, SANDULLI, op. cit., 
specialmente p. 112 e segg. � inutile dire, peraltro, che 
la ragione del collegamento tra i vari momenti di nascita 
dei pi� atti � ordine sostanziale, e consiste -come � 
stato detto -nella unit� del fine, o del risultato mediato 
degli atti stessi. Parla di unit� del fine mediato il 
SANDULLI (op. cit., p. 197, nota 16); \ii unico risultato 
mediato il GASPARRI: Studi cit., p. 39 e segg,_Il _QARNELUTTI 
ha affermato che la nozione di procedimento� si 
precisa nella coordinazione di pi� atti autonomi in vista . 
della produzione di un effetto giuridico complessivo o 
finale� (Sistema cit., vol. II, p. 93). 
(5) Cos� ZANOBINI: Corso di Diritto amministrativo, 
vol. I cit., p. 221. 

221 


(6) FALZEA, op. ult. �it., p. 189 e segg. 
(7) FALZEA, op. loc. cit. 
(8) Pu� ora affermarsi anche la irriducibilit� ad una 
sola figura delle nozioni di procedimento in senso formale 
e di atto condizionato. Per il primo � assolutamente 
estraneo qualsiasi riferimento ad un collegamento 
strutturale tra i vari atti in successione. Gli stessi 
elementi che -in quanto appartenenti al nucleo costitutivo 
di una fattispecie -si presentano col massimo 
della coesione pensabile (e cio� compatibilmente ai loro 
rapporti di autonomia sul piano psicologico), allorquando 
vengono in considerazione come momenti di un 
procedimento si considerano collegati per ragioni di 
ordine esclusivamente funzionale. 
Le nozioni di procedimento in senso formale e di condizionamento 
di un atto sono compatibili solo nel senso 
part�colare precisato; del tutto inconciliabili invece ci 
sembrano le nozioni di meccanismo condizionale e di 
collegamento procedimentale in senso sostanziale tra 
atti o, altrimenti, atto-procedimento. Ove di procedimento 
in senso sostanziale potesse parlarsi -ma � 
invece nozione da respingersi -esso dovrebbe riferirsi 
alla combinazione tra loro di atti rilevanti in quanto 
tali rispetto ad una stessa norma. 

Orbene � evidente come il diverso valore tra gli atti 
che si considerano non potrebbe gi� porsi in termini di 
condizionalit� -rappresentando il condizionamento un 
meccanismo tutt'affatto obiettivo inserito tra il momento 
della rilevanza e quello dell'efficacia dell'attoma 
di diversa rilevanza della volont� dei singoli atti in 
rapporto alla produttivit� di un unico effetto: saremmo 
nell'orbita di quello che si � detto atto complesso ineguale. 


5. Gli atti di controllo vengono � ad incidere 
negli effetti definitivi gi� sorti dall'atto da controllare 
(1) (2). 
Non si pu�, peraltro, trascurare -ai fini di 
determinare la posizione giuridica dei soggetti che 
hanno partecipato all'atto da sottoporre al visto 
della Corte dei Conti -l'incidenza nel congegno 
prospettato anche di un atto discrezionale: l'approvazione. 
Quale � la differenza tra la posizione dei 
contraenti di un atto ancora soggetto ad approvazione 
e quella delle parti di un atto approvato, ma 
ancora da vistare? La discrezionalit�. del primo atto 
influisce -secondo noi -in ci�, che trasforma 
il diritto del privato -in correlazione e solo in 
correlazione col potere discrezionale -da diritto 
soggettivo puro e semplice in diritto soggettivo 
affievolito. 

Da tempo la dottrina ha distinto la figura del 
diritto affievolito da quelle dell'affievolimento 
del diritto e dell'interesse legittimo (3). La differenza 
� posta, non per farne seguire una competenza 
di giudici diversi a conoscere delle controversie 
relative a tali situazioni, sibbene in connessione 
con il diverso atteggiarsi, nell'uno e nell'altro 
caso, del potere discrezionale; si � detto, in ispecie, 
che: <e Il fenomeno dell'affievolimento di un diritto 
perfetto non va scambiato con il diritto affievolito. Il 
potere discrezionale provoca il primo comprimendone 
la consistenza, ma � immanente nella struttura 
del secondo dove il suo giuoco � pi� ampio� (4). In 
un recente libro istituzionale il concetto di diritto 
affievolito � stato contrapposto sia alla situazione 
di diritto soggettivo, rappresentata come garanzia 
permanente~di utilit� sostanziale, sia all'interesse 
legittimo, inteso come permanente garanzia di 
utilit� strumentale (5). In particolare, precisato 
che l'utilit� strumentale � costituita, per il singolo, 
dal comportamento dell'amministrazione aderente 

all'interesse pubblico tutelato dalla norma, in 
altri termini, dalla legalit� del .comportamento 
amministrativo, si � individuato il vincolo corrispondente 
all'interesse legittimo in quello idoneo 
a soddisfare solo in modo eventuale e mediato un 
interesse del singolo di natura sostanziale, a di:fferenza 
del vincolo corrispondente al diritto subiettivo, 
ritenuto idoneo a garantire all'individuo una 
utilit� sostanziale diretta e immediata; si � contrapposto 
poi l'interesse legittimo, in rapporto al quale 
il vincolo � � essenzialmente e congenitamente 

discrezionale �, al diritto affievolito in cui la discrezionalit� 
attiene, non tanto al vincolo che nasce 
come entit� idonea a garantire un'utilit� sostanziale 
all'individuo, quanto ad un potere giuridico 
antitetico al vincolo stesso perch� costituito da 
un comportamento contrario o diverso da quello 
cui il vincolo si riferisce . .Anzi, l'esistenza di detto 
potere, il cui esercizio rimane cc un accidente nella 
vita del vincolo �, � assunta come caratteristica 
del fenomeno dell'affievolimento del diritto, nel 
quale poi, a seconda che il potere antitetico sorga 
connaturato o distinto dal vincolo, si separa la 
figura del diritto affievolito da quella dell'affievolimento 
del diritto (6). Il diritto affievolito � stato 
definito, pertanto, come una cc garanzia di utilit� 
sostanziale sussistente sino al punto in cui determinate 
esigenze di pubblico interesse legittimino 
l'uso di un potere di negare l'utilit� sostanziale 
in questione: al qual punto la garanzia di utilit� 
sostanziale si trasforma in garanzia di legalit� 
dell'uso del potere lesivo (garanzia di utilit� strumentale)
� (7). 

Tutte le caratteristiche del diritto affievolito 
sembrano riscontrabili nella situazione del privato 
contraente nella fa.se che va dalla conclusione del 
contratto a quella dell'approvazione; le differenze 
riscontrabili non sono tali da far mutare� avviso, 
in particolare, da far ritenere che la situazione 
del privato consista in un mero interesse legittimo. 


La discrezionalit� riguarda, anche nel nostro 
caso, un potere la cui esistenza � connaturata al 
vincolo dell'amministrazione e ad esso antitetico 
perch� avente per contenuto la possibilit� di dichiararlo 
inesistente. Tuttavia, considerando che il 
potere, nel caso, � un potere di accertamento di 
una situazione che -come si � precisato -nasce 
col carattere della incertezza circa la sua stessa 
esistenza, potrebbe sembrare logico concludere 
che la discrezionalit� inerisca allo stesso vincolo; 
se infatti l'esistenza o inesistenza della situazione 
passiva (e, correlativamente, della situazione attiva) 
dipende da una scelta discrezionale, potrebbe 
ritenersi che lo stesso vincolo fin dalla sua insorgenza 
sia discrezionale, garantisca cio� al privato 
una semplice utilit� strumentale: la legalit� del 
comportamento amministrativo. 

La riflessione suddetta avrebbe un immediato 
addentellato nell'altra secondo la quale, proprio 
perch� il vincolo nasce incerto circa la sua� stessa 
esistenza, dovrebbe escludersi il carattere della 
accidentalit� dell'esercizio del potere discrezionale 
nella vita del vincolo, che abbiamo visto, invece, 
sempre propria alla situazione dell'affievolimento 
del diritto in senso lato: l'affievolimento del diritto 


-222 


ha infatti carattere accidentale sia quando derivi, 
dallo esercizio di un potere connaturato al vincolo 
come fenomeno di normale manifestazione (diritto 
affievolito in senso stretto) sia quand'o derivi 
dall'esercizio di un potere distinto dal vincolo 
in quanto fenomeno del tutto anormale (esempio, 
affievolimento del diritto di propriet� per espropriazione). 
Se il potere discrezionale di accertamento 
dwoe esercitarsi al fine di eliminare l'incertezza 
circa l'esistenza del vincolo, incertezza a 
questo ultimo congenita, vuol dire che il vincolo 
medesimo � congenitamente discrezionale, corrisponde 
cio� ad un mero interesse legittimo del 
privato. Gli argomenti riportati sono per� solo 
apparentemente esatti. 

I,a sussistenza della garanzia di utilit� sostanziale, 
nel nostro caso, non pu� risultare compromessa 
dal fatto che � ad essa inerente, fin dal suo 
sorgere, l'incertezza circa la sua esistenza, incertezza 
che viene eliminata, tra l'altro, con l'esercizio 
di un potere essenzialmente discrezionale; � vero, 
infatti, che la discrezionalit� nell'esercizio del potere 
permea necessariamente il vincolo stesso fin dalla 
sua insorgenza, appunto perch� quest'ultimo nasce 
incerto, ma ci� avviene in maniera particolarmente 
limitata; la limitazione si ricava dalla natura del 
potere esercitabile, che � un mero potere d'accertamento. 
Riflettendo risulter� allora che la discrezionalit� 
non riguarda affatto il vincolo ((in guisa 
che la sua azione risulta immanente come fatto 
normale al vincolo . su tutta quanta la sua estensione
� (8), sibbene solo l'accertamento dell'esistenza 
o meno del vincolo medesimo, che � gi� 
sorto a garantire un'utilit� sostanziale. Per fare 
un esempio, la differenza tra la situazione derivante 
da una concessione di suolo pubblico, che 
costituisce un classico caso di diritto affievolito 
dal momento che l'amministrazione pu� far uso 
del potere di revoca, che nasce connaturato al suo 
vincolo di concedente, e quella derivante da un 
contratto concluso, ma mancante della approvazione, 
esiste; essa per� n_on pu� porsi nel senso che 
la seconda si sostanzi solo in un interesse legittimo. 

Prima della revoca, la situazione del privato � 
costituita da un diritto soggettivo per nulla distinguibile 
da un comune diritto soggettivo, ove si 
eccettui l'esistenza del potere antitetico al vincolo 
corrispondente, che di quest'ultimo costituisce come 
� stato immaginosamente detto -�un germe 
di morten (9); tra l'altro, l'esistenza di detto diritto 
� certa, l'incertezza attiene piuttosto allo esercizio 
del potere su richiamato, e pu� trasmettersi alla 
situazione sostanziale dall'esterno, cio� per mezzo 
dalla efficacia retroattiva della revoca che non � 
carattere costante di questa ultima (10). Prima della 
approvazione si riscontra, invece, una situazione 
cui � connaturata l'incertezza in senso assai diverso 
in quanto ad essa inerente come sua caratteristica 
tipica; la situazione tipicamente nasce come incerta 
circa la sua esistenza, la presenza del potere � qui 
una conseguenza dell'interna incertezza della stessa 
situazione, il che non � senza rilevanza (11). 
La differenza per� non pu� spingersi oltre. Nell'uno 
e nell'altro caso, la garanzia di utilit� strumentale 
subentra al posto della garanzia di utilit� 
sostanziale solo ove si verifichi un ulteriore evento: 

la revoca o la mancata approvazione. In particolare,. 
la mancata approvazione, come la revoca con 
effetti ex tuno, importa il ripristino dello status 
quo ante. 

Pu� a questo punto anche chiarirsi che l'accidentalit� 
dell'esercizio del potere discrezionale 
nella vita del vincolo, che � carattere costante del 
diritto affievolito, non viene meno nel nostro 
caso. Infatti, ci� che � necessario -come conseguenza 
del resto della particolare incertezza 
che inerisce alla. situazione fin dal suo sorgere -� 
l'esercizio del potere di accertamento, che, 
ovviamente, non significa esercizio in senso sfavorevole 
all'esistenza degli effetti dell'atto. 

L'atto pu� essere approvato o non, e, quindi, la 
situazione pu� essere dichiarata esistente o non; 
tanto � sufficiente a non compromettere l'accidentalit� 
dell'affievolimento del diritto; ci� che deve 
essere accidentale nel diritto affievolito � appunto 
l'affievolimento della situazione in quanto questa 
ultima possa, semplicemente, trasformarsi da� garanzia 
di utilit� sostanziale (diritto soggettivo) in 
garanzia di utilit� strumentale (interesse legittimo). 

Il discorso che precede consente di trarre alcune 
conclusioni in relazione al visto. Nel caso di rifiuto 
di approvazione, essendosi verificato l'affievolimento 
del diritto, la situazione di interesse legittimo, 
che subentra, dovr� farsi valere davanti agli organi 
giurisdizionali amministrativi (12). Il controllo 
della Corte dei Conti, per contro, � un controllo 
di mera legittimit�, esercizio di un potere di accertamento 
vincolato; di fronte ad esso non pu� 
parlarsi di affievolimento del diritto subiettivo del 
privato con sostituzione alla garanzia di utilit� 
sostanziale di una gar�nzia di utilit� strumentale. 
Le ipotesi sono due: o la Corte fissa la situazione 
preesistente, e allora al diritto soggettivo privato 
nulla manca per la sua soddisfazione o, in difetto, 
per la sua tutela innanzi ai tribunali ordinari; o la 
Corte rifiuta il visto, e allora, ponendo in essere 
un accertamento negativo della situazione precedente, 
fissa quest'ultima come inesistente: nulla 
rimane nella sfera del privato che consenta al medesimo 
di agire in giudizio (13). N� la valutazione 
giuridica della Corte potrebbe essere tolta di mezzo 
con il richiamo al mancato esercizio da parte dell'amministrazione 
del potere di chiedere la registrazione 
con riserva. L'esercizio di tale potere, infatti, 
rappresenta l'effetto di una scelta politica e l'atto 
relativo � annoverato sicuramente tra quelli di natura 
politica, un rimedio in tale s~nso non potrebbe 
trovare accoglimento n� presso i tribunali amministrativi 
n� presso i tribunali ordinari (14) (15). 

Sulla ba,se della tesi esposta si pu� risolvere 
la questione della messa in mora dell'Amministrazione 
in casi di persistente mancata emanazione 
di un atto di controllo. La questione � stata posta 
in rapporto all'approvazione, ma essa pu� ott~nere 
una soluzione conforme anche per quanto 
riguarda il visto. Parte della dottrina ha precisato 
che non esisterebbe, come effetto �preliminare, un 
diritto del privato contraente ad una pronuncia 
da parte dell'Amministrazione. 

Seguendo pertanto questa tesi, al privato non 
rimarrebbe che affidarsi ad una semplice regola di 
correttezza amministrativa (16). Accedendo all'opi



-223 


nione da noi � avanzata non vi sono difficolt� anzi 
deve ritenersi questo un altro modo di manifestarsi 
della situazione -nel ritenere che il 
privato chiedendo la fissazione di un termine faccia 
valere il diritto del quale � titolare indipendentemente 
dagli intervenuti controlli. � nella stessa 
tendenza di ogni situazione giuridica subbiettiva 
ad attuarsi che deve rinvenirsi la legittimazione ad 
agire del privato (17). Naturalmente, innanzi ai 
tribunali ordinari, e ci� -per quanto riguarda, 
in ispecie l'approvazione -sempre per il fatto 
cl).e fino al rifiuto di approvazione la situazione 
di diritto affievolito non si � ancora trasformata 
in interesse legittimo; dopo la concessa approvazione 
il diritto subbiettivo invece esce definitivamente 
dallo stato di affievolimento (18). 

Note 

(1) Sul carattere eminentemente relativo del concetto 
di cc definitivit�� di un effetto giuridico, RUBINO: La 
jatti8pecie cit., p. 125 nota. . 
(2) In linea generale ha detto il Pugliatti: cc ....la 
manifestazione di volont� � compiuta e perfetta, nel 
momento in cui si � maturato ed estrinsecato l'atto di 
decisione; non solo, ma in tanto in quanto questo atto 
sia sorto .... >>. (L'atto di d�po8izione e il tra8ferimento 
dei diritti, in Diritto Oivile -Metodo, Teoria, Pratica Saggi, 
Milano, 1951, p. 9, corsivo dell'autore). 
(3) Pu� confrontarsi, per tutti, lo studio dell'AMORTH: 
Figura giuridica e contenuto del diritto 8Ubbiettivo aff�evolito, 
in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 
1940, vol. II, p. 197 e. segg.; FORTI: In tema di diritti 
aff�evoliti, F. I., 1938, IIT, col. 4 e seg.; MIELE: Que8tioni 
vecchie e nuove in materia di di8tinzione del diritto dallo 
intere88e nella giu8tizia amminutrativa. F. A., 1940, vol. 
IV, p. 49 e segg. 

(4) AMORTH, op. cit., p. 206. 
(5) ALESSI: Si8tema cit., p. 437 e segg., specialmente 
p. 446 e segg. 
(6) ALESSI, op. cit., p. 454 e segg. 
(7) ALEssr, op. cit., p. 456 e segg. 
(8) Cosi si � detto per l'interesse legittimo, ALESSI, 
ALESSI, op. cit., p. 454 e segg. 
(9) ALESSI: La revocabilit� cit. p. 56. 
(10} ALESSI, op. ult. cit., p. 66 e segg. 
{Il) Anteriormente alla revoca, la situazione si atteggia 
come un comune diritto soggettivo; gli effetti della 
revoca, sotto questo aspetto, possono assimilarsi (quando 
essa sia retroattiva) a quella di una condizione risolutiva 
retroattiva (ALEss1, op. loc. ult. cit.). Anteriormente 
all'approvazione, invece,' si riscontra una situazione 
di cui � incerta, nel particolare modo precisato, la 
stessa esistenza, il che impedisce alla medesima -come 
si � visto -di realizzarsi praticamente. L'ineseguibilit�, 
peraltro, logicamente inconcepibile per una situazione 
soggetta ad una semplice condizione risolutiva, � soltanto 
una delle conseguenze derivanti dalla particolare 
incertezza della situazione. Avendo riguardo a questa 
ultima, per esempio, pu� ritenersi giustificata la disciplina 
che la legge di registro prevede per gli atti soggetti 
ad approvazione, cc considerati� (art. 17 R. D. 30 dicembre 
1923, n. 3269) come soggetti a condizione sospensiva. 
A parte la definizione legislativa, che certo non vincola 
l'interprete, deve ritenersi che con ci� sia stata tenuta 
presente l'incertezza obbiettiva della situazione la quale, 
come si � visto, sussiste seguendo la nostra tesi. Per noi 
il diritto trapassa dall'alienante all'acquirente, ma obbiettivamente 
incerto, ed � sulla base di questa constatazione 
che dovrebbero risolversi i problemi dell'imposizione. 
Il fatto dell'incertezza obiettiva della situazione 
poi giustifica il regime che le parti (con clausola che 
pu� dirsi di stile) instaurano convenzionalmente. Esso 
consiste nel prevedere il passaggio di tutti gli oneri 
afferenti alla nuova situazione, ivi comprese le imposte, 
solo dopo il pagamento del prezzo. Cosa questa che anche 
per noi deve avvenire dopo l'intervento sia dell'approvazione 
che del visto. Sul problema, D1 GENNARO: Le alee 

del privato contraente prima della definitiva approvazione 
del contratto con la Pubblica Ammini8trazione, in cc Nuova 
rivista dei pubblici appalti espropriazioni e servit� prediali>>, 
1932 col. 283 e segg.; UKMAR: La legge del regi8tro, 
Padova, 1949, vol. I, p. 232 e segg.; specialmente 239 
e segg. 

(12) � stata sostenuta l'insindaeabilit� in sede _giuri� 
sdizionale ordinaria o amministrativa del provvedimento 
di rifiuto di approvazione, LISA FORTI, Sulla 
formazione cit., p. 75 e �segg., ivi esame della dottrina. 
Il Forti (nota a sentenza Consiglio Stato, Sez. V, 
13 ottobre 1937, F. I. 1938, III, 37) sostiene la insindacabilit� 
diimanzi ai tribunali amministrativi cc perch� 
chi impugna un tale provvedimento negativo non fonda 
la sua doglianza sulla cau8a petendi della posizione contrattuale 
gi� perfezionata, ma sull'interesse legittimo al 
regolare esercizio della facolt� di controllo da parte 
dello Stato�. Sulla sindacabilit� dell'approvazione, o 
del suo rifiuto, sotto il profilo dell'eccesso di potere, 
Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 1941, F. A. 1941, 
I, l, 125 e segg. 
(13) Per noi dunque non sussiste la possibilit� del 
giudice, sia ordinario che amministrativo, di sindacare 
la legittimit� del comportamento della Corte in caso di 
rifiuto d� visto. Una contraria opinione su questo punto 
involgerebbe, tra l'altro, il problema dell'obbligo dell'Autorit� 
amministrativa di conformarsi al giudicato: 
su di esso GuGLIELMI, Sull'obbligo dell'Ammini8trazione 
di conformar8i al giudicato, in cc Rassegna Avvocatura 
Stato�, 1953, p. 1 e segg.; VITTA: Sull'obbligo della 
Autorit� Ammini8trativa di conformar8i al giudicato, 
in cc Foro Padano�, 1954, I, 13 e segg. 

Per l'obbligo della Corte dei Conti di conformarsi al 
giudicato che dichiari illegittimo il rifiuto di visto, 
GUIDA: Dei rapporti tra l'attivit� di controllo della Oorte 
dei Oonti, il Oon8iglio di Stato e l'Autorit� giudiziaria, 
in Studi in onore di Mariano d'Amelio, Roma 1933, 
vol. III, p. 208 e segg. RoEHRSSEN: OonfUtti tra la Oorte 
in 8ede di controllo e il Oon8iglio di Stato. F. A., 1939, 
IV, p. 37 e segg., il quale desume l'obbligo della Corte 
di conformarsi al giudicato dall'autorit� stessa della 
re8 iudicata, e non dal fatto che la Corte costituisca 
organo amministrativo, opinione che respinge; RAGNI 
soo: Interferenze di competenza tra il Oon8iglio di Stato 
e la Oorte dei Oonti, F. A. 1932, IV, p. 41. Il Consiglio 
di Stato (Sez. IV, 29 agosto 1949, F. A., 1950, I, 1, 44) 
ha dichiarato illegittimo il rifiuto apposto dalla Corte 
dei Conti alla registrazione di un provvedimento amministrativo 
emanato in esecuzione e in conformit� di una 
pronuncia giurisdizionale. 

(14) Sul rifiuto di visto come atto politico, Consiglio 
Stato, Sez. IV, 13 marzo 1903, in RAGNISCO, op. ult. 
c�t., p. 40. Detto autore afferma, aderendo ad alcune 
decisioni del Consiglio di Stato, che cdl rifiuto di registrazione 
da parte della Corte non � di ostacolo. . . . allo 
esperimento del ricorso al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale contro l'atto amministrativo che vi� si 
uniformi: non � il rifiuto di registrazione che si impugna, 
ma � il provvedimento del Ministro, che fa proprio l'avviso 
della Corte, pur avendo la facolt� di non seguirlo 
con la richiesta della registrazione con riserva� (op. 
cit. p. 40). 
Con simile ragionamento si finisce col ricadere, per�, 
nella tesi secondo cui il gravame sarebbe inammissibile, 
costituendo la facolt� di chiedere la registrazione con 
riserva esercizio di potere politico, tesi che pure il Ragnisco 
non respinge. Invero, esclusa la sindacabilit� dell'atto 
politico, non rimane che ritenere il provvedimento della 
amministrazione, che si uniforma al rifiuto di visto, 
un provvedimento necessitato. 

(15) Sulla possibilit� di ricorrere contro l'atto, indipendentemente 
dal controllo: in senso sfavorevole, per 
mancanza di interesse all'impugnativa, Consiglio di 
Stato, Sez. V, 7 febbraio 1930, F. I. 1931, III, 55 e giurisprudenza 
in nota; LESSONA; Ricor8o gerarchico e contenzio8o 
contro provvedimenti 8ottopo8ti ad approvazione, 
F. I. 1935, III, 106; ESPOSITO: La validit� cit., p. 123; 
SANDULLI: Il procedimento, p. 380. Sul problema anche 
RAGNisco: I ricor8i amministrativi, Roma, 1937, p. 53 
e segg. e GIAN MARCO DALLARI: Sull'impugnabilit� dei 
singoli atti costitutivi di un procedimento amminutrativo, 
F. A., 1941, IV, 25 e segg. 

-224


(16) Cos� LISA FORTI, op. cit., p. 86, per l'approvazione. 
Ritiene inammissibile la fissazione di un termine 
per l'adempimento da parte dell'Amministrazione, 
il GuGLIELMI: I contratti della Pubblica Amministrazione, 
"Rassegna Avvocatura Stato >>, aprile 1951, p. 89, 
argomentando dal fatto che l'adempimento richiede 
sempre l'emanazione di atti amministrativi riservati 
alla Pubblica Amministrazione stessa. 
(17) La dottrina ha affermato o esplicitamente l'esistenza 
di un obbligo dell'Amministrazione di prendere 
in esame l'atto al fine di determinare se approvarlo 
o meno, o implicitamente, riconoscendo al privato il 
dirino di chiedere all'Autorit� giudiziaria la fissazione 
di un termine entro il quale le pronuncie dovrebero 
avvenire. 
Si vedano gli autori citati da LISA FORTI: Sulla formazione, 
eh;., p. 84 e segg., sia pure limita-r;amente alla 
approvazione. Per il PRESUT'.rI, l'atto da controllare produrrebbe 
l'effetto di obbligare gli organi di comrollo a 
esplicare l'attivit� di revisione dell'atto; detto obbligo 
deriverebbe dall'atto stesso e non dalla richiesta di 
registrazione fatta dall'organo di amministrazione attiva 
(Il Controllo cit., p. 78 e segg.). Contra, FORTI: I controlli, 
cit., p. 271 e segg. il quale ri-r;iene che ci� che eccita la 
autorit� di controllo � la richiesta contenuta nella comunicazione 
dell'atto da controllare e non quest'ultimo in 
s� e per s�; in tal modo il Forti conclude per l'incompetenza 
dell'organo di controllo indipendentemente dalla 
comunicazione, ritenendo altres� l'eventuale denunzia 
degli interessati agli organi di controllo come improduttiva 
dell'effetto giuridico di rendere obbligatorio il controllo 
� da notare, peraltro, che l'obbligo dell'organo di controllo 
di prendere in esame l'atto, anche quando si verificano 
i presupposti per la sua esistenza, sarebbe per il 
Forti obbligo meramente � interno � all'amministrazione, 
cio� corrente tra l'organo di controllo e l'organo che ha 
emanato l'atto. ' 

Oltre l'obbligo dell'organo di controllo di cui sopra, 
� ipotizzabile per� un altro obbligo dell'organo che 
ha emanato l'atto, consistente nel dovere di comunicazione 
dell'atto stesso ai fini del controllo. A parte 
la constatazione che l'obbligo in parola 'si ritiene sussistente 
non nei confronti del privato, ma solo nei 
confronti dell'ente cui l'organo appartiene (cos� FORTI: 
I controlli op. cit. p. 727 e segg.), la soluzione negativa 
pu� essere avvalorata, nel nostro caso, dalla inesistenza 
di un termine entro il quale l'atto amministrativo 
dovrebbe essere presentato alla Corte per la registrazione: 
cfr. BENTIVENGA, op. cit., p. 288). 

(18) Nella Relazione dell'Avvocatura (1942-50), vol. II, 
p. 457 e segg. si propende invece, sia pure cen qualche 
perplessit�, per l'applicazione del principio di cui allo 
art. 5 della legge comunale e provinciale. Per la giurisprudenza, 
ivi. Il VITTA: Diritto amministrativo cit., 1950, 
p. 717, � per l'applicazione �lell'art. ll83 Codice Civile 
(citazione di sentenze della Suprema Corte ivi, in nota). 
Il silenzio dell'organo di controllo deve interpretarsi 
come rifiuto di approvazione o di visto dell'atto, secondo 
il FORTI, I controlli cit., pag. 517; Contra: ROMANELLI: 
L'annullamento cit., p. 335. 

6. L'indagine esige di essere completata con 
l'esame della concreta rilevanza che assume la 
situazione giuridica di ciascun contraente nella 
fase compresa tra il momento dell'emanazione 
dell'a,tto da controllare e il momento dell'avvenuto 
intervento degli atti di controllo. 
Pu� i�tanto dirsi che la situazione attiva, quale 
che sia il titolare, � garantita dal generico obbligo 
del nerninem laedere facente capo a tutti i consociati 
(1). In particolare, ove titolare della situazione 
attiva sia il privato, l'obbligo dell'Amministrazione 
di astenersi dal cagionare lesioni al diritto 
della controparte, o addirittura dal pregiudicarne 
l'esistenza, sussiste nella sua pi� ampia portata, 
ove si eccettui la facolt� di non concedere l'approvazione 
o la possibilit� che il visto venga rifiutato: 

ci� � coerimte, tra l'altro, con la costruzione del 
diritto del privato come diritto affievolito prima 
dell'approvazione: per quest'ultimo, infatti, lo 
affievolimento pu� ritenersi sussistente solo nei 
limiti di estensione del potere antitetico al vincolo. 


Indipendentemente dagli atti di controllo deve 
poi considerarsi trasferito il potere di disposizione. 
Secondo alcuni autori tra gli effetti preliminari 
sorgenti in pendenza di una condizione sospensiva 
dovrebbe annoverarsi la spettanza del potere di 
disposizione al futuro acquirente; questa affermazione 
� stata negata con argomenti che ci sembrano 
convincenti (2). In relazione alla tesi qui sostenuta, 
deve invece ritenersi che l'acquirente, con 
la titolarit� del diritto sulla cosa, acquisti anche 
il correlativo potere di disposizione come 
effetto definitivo. Il negozio compiuto dall'acquirente 
in pendenza degli atti di controllo � 
un atto dispositivo immediatamente efficace, nel 
senso che come risultato diretto della fattispecie 
negoziale si produce -senza mediazione di una 
situazione di obbligo -l'effetto reale-traslativo 
in favore del secondo acquirente. � inutile dire; 
peraltro, che il potere di disposizione del primo 
acquirente � limitato in quanto quest'ultimo non 
pu� evitare che l'emanazione o meno dell'atto di 
controllo influisca sulla stessa permanenza delle 
situazioni giuridiche puntualizzatesi in capo al 
secondo acquirente. Infatti, come si � ormai pi� 
volte precisato, gli atti di controllo si limitano a 
fissare come esistente la situazione derivante dall'atto 
da controllare; le qualifiche che ne derivano 
agli effetti giuridici dell'atto controllato non possono 
inerire alle situazioni che fin dalla loro insorgenza, 
di tal che una volta definitivamente fissata l'inopportunit� 
o l'illegittimit� e, quindi, l'inesistenza delle 
situazioni stesse, l'automatico ripristino delle medesime 
in capo all'alienante non pu� non considerarsi 
risalente a un momento immediatamente anteriore 
alla stipulazione del primo negozio; deve ritenersi, 
in altri termini, che il primo acquire:p.te non abbia 
mai avuto un potere di disposizione della cosa. 

.Altro effetto da considerare � il potere di trascrivere. 
.A questo proposito pu� osservarsi che il 
potere di trascrivere dell'acquirente, che indubbiamente 
spetta a quest'ultimo anche nella fase di 
pendenza di una condizione sospensiva, nel nostro 
caso non pu� certo considerarsi come un effetto 
preliminare, tale cio� da non impedire l'acquisto 
compiuto da un terzo nella fase di pendenza degli 
effetti definitivi e di assoggettare l'acquisto stesso 
soltanto ad una risoluzione retroattiva in caso di 
avveramento della condizione del primo negozio, 
ma un effetto che impedisce un successivo acquisto 
di un terzo, come deve dirsi per il normale potere 
di trascrizione da includersi tra gli effetti definitivi 
(3). Conclusione questa, coerente alla premessa 
che l'alienante abbia perduto gi�, prin1a degli atti 
di controllo, sia la titolarit� del diritto che il potere 
di disposizione. 

La conclusione per cui gli effetti defi�lit�vi sono 
da considerarsi sorti preeedentemente agli atti di 
controllo pu� accogliersi senza difficolt� per 
contratti con effetti obbligatori: � perfettamente 
concepibile che da un contratto derivi la titolarit� 


-225 


di diritti e di obblighi per i contraenti, e che le 
situazioni nascenti come incerte circa la loro esistenza 
non siano eseguibili per entrambe le parti 
se non al subentrare di un successivo negozio. Il 
ragionamento pu� sembrare meno attendibile per 
i contratti con effetto reale traslativo. Sono, questi; 
contratti bilaterali caratterizzati dal passaggio 
della propriet� di una cosa e del rischio per il suo 
perimento in virt� del semplice consenso dei contraenti. 
I/accedere alla tesi da noi avanzata non 
pu� evitare di far ritenere che, anche in tal caso, 
approvazione e visto riguardino la sola esecuzione 
degli obblighi e l'esercizio dei diritti in cui gli effetti 
definitivi si risolvono, e che tra gli effetti definitivi 
gi� sorti debba ricomprendersi quello reale-traslativo. 
Ipotizzata una compravendita tra Statoacquirente 
e privato-alienante, prima dell'intervento 
degli atti di controllo il privato ha l'obbligo di 
pagare il prezzo, la Pubblica Amministrazione ha 
il diritto di propriet� sull'immobile, ci� di cui pu� 
essere differita l'esecuzione � il pagamento del prezzo 
e la consegna dell'immobile; nei limiti in cui possa 
farsi l'ipotesi inversa, la Pubblica Amministrazione 
ha l'obbligo di pagare il prezzo, il privato ha il 
diritto di propriet� sull'immobile, gli obblighi di cui 
pu� essere differita l'esecuzione sono gli stessi: pagamento 
del prezzo e consegna dell'immobile (4). 

Note 

(1) � dubbio se esso riguardi anche i diritti relativi, 
in particolare, quelli di credito: favorevole, BARBERO: 
Sistema cit., vol. II, p. 796 e autori ivi citati. 
(2) RUBINO: La fatt'ispecie cit., p. 338. 
(3) RUBINO: op. cit. p. 352. 
(4) � inutile sottolineare che, pur essendo l'atto di 
controllo un negozio di riconoscimento unilaterale, la 
sua influenza si manifesta anche rispetto alla situazione 
corrispettiva. Una volta, per esempio, fissato .come inesistente 
l'obbligo di pagare il prezzo di una compravendita 
viene meno anche la ragione di sussistenza della situazione 
corrispettiva, con la conseguenza dellareintegrazione 
dell'alienante nella propriet� del bene. Si veda, sul 
punto, l'interessante sentenza del Tribunale di Pescara, 
9 giugno 1939, F. I. 1939, I, 1939 I, 1596 e s .. 

Deve dirsi piuttosto che la soluzione prospettata non 
si dimostra affatto incompatibile con un'equa tutela 
degli interessi dei contraenti. Sotto il profilo sostanziale 
la costruzione avanzata si dimostra funzionale non 
meno, per esempio, di quella dominante delia ~condizione 
sospensiva. Per esempio, il venir meno della cosa 
per fortuito in pendenza della condizione sospensiva 
induce a conclusioni diverse, per quanto riguarda l'obbligo 
di pagare il prezzo, a seconda che si ritenga la condizione 
retroattiva o meno. Tale problema acquista rilievo 
proprio in rapporto alla condicio furis, di cui � assai 
discussa la retroattivit�. Ritenendo quest'ultima retroattiva, 
una volta verificatosi l'evento in cui essa consiste 
(per es., venir in essere dell'approvazione) l'acquirente 
dovrebbe considerarsi proprietario fin dal momento di 
perfezione della volont� negoziale, il fortuito, dunque, 
trovandosi di fronte al sinallagma funzionale e non a 
quello genetico, escluderebbe -sulla base del principio 
casus sentit ereditar -l'obbligo di consegnare la cosa, 
non quello di pagare il prezzc; una volta non verificatasi 
invece la condizione (per esempio per deficienza della 
approvazione) l'effetto reale traslativo dovrebbe considerarsi 
come non mai verificatosi e l'acquirente non 
potrebbe essere tenuto al pagamento del prezzo. Ritenendosi, 
per converso, la condizione sospensiva irretroattiva 
-e l'ipotesi riguarderebbe tutti i casi in cui gli 
effetti definitivi debbono sorgere ex nunc, quindi anche le 

tesi che considerano le approvazioni e il visto parti di 
un ai;to complesso, o pi� generale, momenti di perfezione 
della volont� contrattuale -in caso di perimento 
della cosa per fortuito nelle stesso periodo, la 
formazione della fattispecie dovrebbe ritenersi definitivamente 
interrotta. Qui il perimentfr della cosa inciderebbe 
sul sinallagma genetico, di talch� non sorgerebbe 
n� obbligazione di consegnare, n� quella, corrispettiva, 
di pagare il prezzo. Il venir in essere o meno dell'approvazione 
o del visto, sarebbe ininfluente sul sorgere degli 
effetti definitivi per la buona ragione che questi non 
potrebbero pi� venir in essere. 

Seguendo le nostre idee, ne deriva una situazione simile 

a quella prospettabile accettando la tesi della condi


zione sospensiva retroattiva: il rischio del perimento 

della cosa non pu� non essere passato a carico dell'acqui


rente, in caso di distruzione della stessa viene resa impos


sibile, quindi, la sola esecuzione dell'obbligo di conse


gnarla. L'esistenza dell'obbligo di pagare o meno il 

prezzo dipender� invece soltanto dal risultato degli atti 

di controllo. 

(continua) PASQUALE PAONE 

PROOURATORE DELLO STATO 

.. 



N-O TE D I DOTTRINA 


GIUSEPPE COLETTI: Questioni in tema di abbonamento 
telefonico. �Foro it. �, 1954, 1, 674. 

In nota ad una sentenza del Tribunale di Roma 
1'.A. indugia su alcune premesse di carattere 
istituzionale: la diversit� dei fini perseguiti dalla 
pubblica amministrazione da quelli perseguiti 
� dal concessionario nell'esercizio di un servizio 
pubblico; la distinzione fra rapporti intercedenti 
_fra ente concedente e concessionario, da una parte, 
e rapporti dei medesimi con i terzi, dall'altra; 
l'autonomia dei rapporti fra concessionario e terzi, 
i qua1i si svolgono, anche per quanto riguarda la 
loro tutela giuridica, senza ingerenza dell'ente pubblico 
concedente e sulla base degli specifici atti di 
concessione, che determinano non solo quali siano 
gli obblighi del concessionario verso la pubblica 

� amministrazione, ma altresi verso gli utenti del 
pubblico servizio. 

Sulla base di queste premesse generali l'.A. passa 
ad esaminare la regolamentazione specifica del 
servizio telefonico ed in particolare le norme che 
sanciscono l'obbligo del concessionario alla prestazione 
del servizio, a seguito della semplice richiesta 
di abbonamento (artt. 88, 89, 90 del R. D. 19 luglio 
1941, n. 1198, che approva il Regolamento di 
esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni). 
In dipendenza di tali norme, il contratto 
di utenza telefonica, che si inquadra nel comune 
schema dei contratti per adesione, ha questo di 
particolare: che l'utenza deve essere concessa a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che il concessionario 
abbia alcun potere di accordare delle 
preferenze. Tale regolamentazione, d'altra parte, 
non � che l'applicazione in un campo specifico del 
principio generale stabilito dall'art. 2597 c. c., 
in base al quale tutte ie imprese esercitate in 
condizione di monopolio legale hanno l'obbligo 
di contrattare con chiunque ne chieda le prestazioni, 
osservando la parit� di trattamento.� Quando 
il concessionario, quindi, non� � in condizione di 
soddisfare una serie di richieste e deve procedere 
ad una scelta, l'.A. conclude che ci� deve fare 
attenendosi a criteri obiettivi, fra i quali quello 
della priorit� della domanda assume particolare 
importanza. 

Nell'ultima parte della nota (� 5) -che � 
indubbiamente la migliore -l'.A. osserva che 
nella specie non poteva parlarsi di un potere 
discrezionale del concessionario con gli stessi 
effetti del potere discrezionale degli enti pubblici. 
L'estensione dei principi di diritto amministrativo 
all'attivit� del concessionario, infatti, � limitata 

ai casi m cm sia compatibile con la natura ed i 
fini privatistici del concessionario stesso. Cosi 
non sono applicabili i principi della giustizia amministrativa, 
in quanto una questione di competenza 
tra il giudice ordinario e quello amministrativo 
presuppone un atto direttamente emanato dalla 
autorit� amministrativa. Una questione di tal 
genere non poteva prospettarsi nella specie, sia 
perch� si trattava di valutare un'attivit� attinente 
al contenuto ed agli effetti di un contratto di natura 
privata, sia perch� difettava, comunque, un presupposto 
essenziale -la natura pubblica dell'ente per 
la operativit� dei limiti posti �dall'ordinamento 
giuridico alla cognizione del giudice ordinario. 

*** 

La nota, pur contenendo esatte affermazioni 
di principio, non chiarisce sufficientemente quale 
sia la vera questione giuridica sollevata dalla sent!'
lnza annotata: la pretesa applicazione all'attivit� 
del concessionario di un pubblico servizio del principio 
della discrezionalit� amministrativa e la 
completa parificazione, agli effetti giuridici, di 
tale attivit� a quella che, in caso di gestione diretta 
del servizio, esplicherebbe la pubblica amministrazione 
concedente. 

Esattamente osserva il Coletti (� 5) che l'estensione 
dei principi di diritto amministrativo alla 
attivit� del concessionario deve intendersi limitata 
ai casi in cui sussista la compatibilit� giuridica 
per la estensione medesima, in relazione alla qualit� 
privatistica del concessionario stesso. 

Il principio della discrezionalit� amministrativa, 
che � il modo proprio con cui si atteggia, quando 
non sia interamente vincolata dalla legge, l'attivit� 
degli enti pubblici per la scelta dei mezzi necessari 
al raggiungimento dei loro fini istituzionali, 
legislativamente determinati, � pi� di ogni altro 
assolutamente incompatibile con la qualit� del 
concessionario. E ci� non solo, e gi� sarebbe sufficiente, 
per la mancanza di un fine pubblico e per 
la inconciliabilit� della discrezionalit� con il fine 
di lucro, di speculazione dell'attivit� industriale 
del concessionario, ma anche perch� non pu� 
concepirsi discrezionalit� ove la legge si limiti a 
determinare il confine e non anclie �il contenuto 
della sfera giuridica del soggetto, e dove, pertanto~ 
si renda impossibile una valutazione giuridica 
dell'attivit� non specificamente vincolata, che si 
muova entro i confini di quella sfera giuridica. 

Parlare, quindi,� di una facolt� discrezionale 

di scelta del concessionario, relativamente alle 



-227 


richieste di installazione degli impianti telefonici, 
significa dire qualcosa che non ha senso dal punto 
di vista giuridico, a meno che non si voglia con un 
eufemismo asserire __;_ ed � quello che in pratica 
ha fatto il Tribunale�-che il concessionario � 
assolutamente libero, almeno di fronte ai richiedenti, 
di installare o non installare a suo completo 
arbitrio gli impianti telefonici. 

La corretta� posizione del problema �, infatti, 
proprio questa: o il concessionario � vincolato, ha 
un obbligo verso i richiedenti, ed allora a questo 
obbligo corrisponder�. un diritto dei richiedenti 
stessi; oppure il concessionario non � vincolato, � 
libero ed allora l'uso di questa sua libert� non � 
suscettibile di valutazione, non deve attenersi a 
criteri obiettivi, che si possa pretendere di analizzare 
giuridicamente. 

Questi i motivi per cui non � accettabile la 
conclusione cui perviene l'A. quando, partendo 
dalla esatta proposizione che il concessionario deve 
trattare con chiunque ne richieda le prestazioni 
osservando la parit�. di trattamento, pretende con 
questo principio, di precisarne positivamente e 
non solo negativamente l'attivit�, di volerne fissare 
non solo i liDfiti esterni, ma i criteri e le modalit�. 
di esercizio, di attribuire, quindi, alla norma 
una funzione di determinazione positiva della sfera 
giuridica e della stessa volont� del privato concessionario. 


Si legge, infatti, nella nota:� �quando il conces


sionario non � in condizione di soddisfare a tutta 

una serie di richieste, deve pur procedere ad una 

scelta, ma ci� deve fare attenendosi a criteri obiet


tivi, tra i quali quello della priorit�. della domanda 

assume a mio avviso particolare importanza �. 

Ed oltre: �trattandosi di valutare un comporta


mento del concessionario . . . . abilitata ad effet


tuare un riscontro circa la bont�. 6 meno dei cri


teri adottati dal concessionario per la scelta delle 

richieste � l'autorit�. giudiziaria ordinaria�. 

Questo significa far rientrare dalla finestra il 

principio della discrezionalit�. amministrativa giu


stamente fatto uscire dalla p�rta. 

In armonia con i principi precedentemente 

accennati si deve concludere, al contrario, per 

rimanere nella fattispecie oggetto della sentenza 

e della nota, che il concessionario del pubblico 

servizio telefonico abbia la facolt�. di effettuare 

gli allacciamenti delle nuove utenze senza osser


vare l'ordine cronologico di presentazione delle 

domande, e non gi�., come afferma il Tribunale, 

perch� ci� costituisca l'ese:rc�Zio di un potere discre


zionale di scelta non sindacabile dall'autorit�. 

giudiziaria ordinaria, ma pi� semplicemente perch� 

non esiste alcuna norma che gli imponga un tale 

obbligo ed egli � libero di organizzare tecnicamente 

tali allacciamenti come meglio crede. 

L'esattezza di questi principi generali trova 

piena conferma nella specifica regolamentazione 

dei pubblici servizi telefonici gestiti in concessione. 

La libert�. del concessionario di organizzare 

tecnicamente l'allacciamento delle nuove utenze 

trova un limite nel diritto del cittadino alla instal


lazione dell'impianto nel termine di trenta giorni 

dalla presentazione della domanda. 

Dice, infatti, l'articolo 45 del R. D. 21 mag


gio 1903, n. 253: � Ohiunque abita od ha il suo 

stabilimento entro il territorio compreso nella 
concessione ha il diritto di essere collegato allo 
ufficio centrale della rete alle condizioni generali 
di abbonamento �. Il successivo art. 46 stabilisce: 
�L'abbonato che non ha avuto la comunicazione 
entro il termine stabilito dalla polizza di abbonamento, 
di cui all'art. 47 ha facolt�. di rescindere 
il contratto, di domandare il rimborso di tutte le 
spese ed il risarcimento dei danni nella misura 
da stabilirsi in sede civile �. � 

Queste leggi erano vigenti quando fu stipulata 
la convenzione con 1 a Societ�. Telefonica Tirrena 
(17 aprile 1924), che, all'art. 13, stabili l'obbligo 
del concessionario di installare l'impianto entro 
trenta giorni dalla richiesta, e non � dubbio che tale 
obbligo sia da mettersi in relazione con il diritto riconosciuto 
al cittadino dalle precedenti disposizioni. 

Le norme attualniente vigenti, pur. con diversa 
formulazione, sono sostanzialmente identiche. 

L'art. 88 del R. D. 19 luglio 1941, n. 1198, � 
cos� formulato: � Ohiunque, nell'ambito della rete 
telefonica urbana, pu� richiedere il collegamento 
alla centrale di competenza alle condizioni generali 
stabilite dalla polizza di abbonamento . . . La 
richiesta implica accettazione di tutte le norme 
e condizioni . contenute nel detto regolamento 
di servizio �. L'art. 89 dice: <1 Il richiedente l'abbonamento 
che abbia soddisfatto al pagamento dei 
normali contributi alle spese di impianto e che non 
sia stato collegato alla rete urbana entro il termine 
stabilito dal regolamento di s�rvizio (polizza di 
abbonamento) o dagli atti di concessione, ha 
facolt�. di rescindere il contratto, indipendentemente 
da ogni altrf\i azione che gli possa competere �. 

Ohe da queste norme sia sancito il diritto sog


gettivo del cittadino all'installazione dell'impianto 

telefonico nel termine di trenta giorni dalla doman


da � evidente. Non compete azione ove non vi � 

diritto soggettivo. 

Una ulteriore conferma � data, poi, dall'art. 8 

del regolamento di servizio (approvato con decreto 

ministeriale 11 novembre 1930, � Gazz. Ufficiale� 

27 novembre 1930, n. 276), il quale stabilisce che 

� le domande di trasloco debbono essere fatte per 

iscritto . . �. almeno un mese prima della data 

.Per la quale � richiesto il trasloco. Se la domanda 

non � presentata con il rispetto del termine indi


cato, la Societ� non risponde degli eventuali ritardi 

nel ripristino delle comunicazioni nella nuova 

sede, ma il ripristino dovr�., in ogni caso, essere 

effettuato entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda. � in facolt�. della Societ�, qualora 

ragioni tecniche non permettano di eseguire il 

trasloco, di disdire l'abbonamento in corso senza 

che l'abbonato possa reclamare alcuna indennit�., 

salvo sempre l'obbligo derivante alla Societ�. 

dall'art. 13 della convenzione�. 

Il Tribunale, nella sentenza in questione, ha 

negato che un tale diritto sussista, argomentando 

che dovrebbero applicarsi, nella specie, i principi 

che regolano all'ammissione di un cittadino ad 

un pubblico servizio. 

I/argom�ntazione, che prende le mosse dalla 

erronea parificazione della posizione del conces


sionario a quella della pubblica amministrazione 

in caso di gestione diretta, � infondata sulla base 

della legge. 


-228 


Le norme vigenti stabiliscono, infatti, che cc l'abbonamento 
richiesto nelle reti gestite in concessione 
si perfeziona con l'accettazione da parte dello 
abbonato della polizza di abbonamento >> (art. 90 

R. D. citato) e siccome, come abbiamo visto, 
cc la richiesta implica accettazione di tutte le norme 
e condizioni contenute nel detto regolamento di 
servizio n (art. 88), ne consegue che non solo nei 
riguardi del cittadino richiedente .non pu� parlarsi 
di ammissione al godimento del servizio, ma � 
chiaro che egli dal momento della richiesta non � 
soltanto un richiedente, un quisque de populo, 
ma gi� un abbonato con tutti i diritti verso il 
concessionario che gli derivano per tale sua qualit� 
dalle leggi, dai regolamenti, dalla convenzione 
telefonica, in virt� del rapporto giuridico per il 
cui perfezionamento � sufficiente un suo atto 
unilaterale di volont�, l'esercizio di un suo diritto 
potestativo, che vincola il concessionario senza 
ed indipendentemente dal concorso della volont� 
del medesimo. � esattamente l'opposto di quanto 
si verifica nell'ipotesi dell'ammissione, in cui � la 
volont� dell'ente a determinare la situazione giuridica 
del privato, mentre qui � la volont� del privato 
a determinare la situazione giuridica del concessionario. 
� quindi il privato eh~ viene a trovarsi, 
rispetto a quest'ultimo, in una posizione di 
superiorit�. 
Il disconoscimento del diritto del cittadino non 
� privo di conseguenze di carattere amministrativo 
e per il rispetto e la conservazione della legalit�. 

Il sistema legislativo, nell'attribuire al cittadino 
un diritto soggettivo all'installazione dell'impianto, 
direttamente azionabile nei confronti del concessionario, 
ha previsto, accanto ai mezzi di tutela 
amministrativa da sperimentarsi da parte della 
pubblica amministrazione concedente, un mezzo 
di tutela giuridica, che, pur essendo posto a garanzia 
dell'interesse individuale, assicura l'attuazione 
della legge, l'osservanza degli obblighi sanciti dalle 
leggi e dall'atto di concessione. Disconoscere questo 
diritto soggettivo significa sopprimere un mezzo di 
attuazione e di garanzia dell'ordinamento positivo, 
posto anche, indirettamente, a tutela de� pubblico 
interesse; significa rendere pi� oneroso l'esercizio del 
controllo di;t parte dell'amministrazione concedente. 

Queste le vere ,e gravi questioni giuridiche che, 
non solo in tema di abbonamento telefonico, ma 
in ordine all'intero sistema delle concessioni amministrative, 
ha sollevato la sentenza annotata la 
quale � augurabile che rinlanga senza seguito. 

E. VITALI.ANI 
MARIO NIGRO: Sulla natura giuridica del processo 
di cui all'art. 27, n. 4 della legge sul Consiglio 
di Stato. cc Rass. dir. pubbl. �, 1954, II). 

Con questo pregevole studio l'autore spezza 
un'altra lancia a favore dell'autonomia del diritto 
processuale amministrativo. Noi siamo pienamente 
favorevoli a tale indirizzo, anche perch� 
l'autonomia del diritto processuale amministrativo, 
di cui da pi� parti � vivamente sentita al 
necessit�, certamente favorirebbe un maggior appro


fondimento degli istituti di diritto amministrativo 
sostanziale, che molto spesso sono riguardati 
prevale~temente sotto l'aspetto processuale. 

I/anomalia di questa disciplina, infatti, sta in 
ci�, che pur denominandosi diritto (sostanziale) 
amministrativo, d� il maggior rilievo agli istituti 
processuali e ci�, probabilmente, come residuo 
della concezione obiettivistica della giustizia amministrativa 
e dell'interesse legittimo concepito come 
interesse di mero fatto, tutelato soltanto col riconoscimento 
del potere di ricorrere agli organi di 
giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento 
dell'atto illegittimo. 

L'autonomia del diritto processuale consentirebbe 
un pi� approfondito esame dell'interesse 
legittimo sostanziale, che � concetto diverso dallo 
interesse a ricorrere e dal diritto (processuale) di 
ricorrere, che � analogo al diritto di azione della 
procedura civile. 

L'interesse legittimo � una situazione giuridica 
soggettiva, molto analoga al diritto soggettivo. 

I titolari di entrambi possono pretendere, in 
senso sostanziale, il rispetto delle norme, che tutelano 
le proprie situazioni soggettive, e, in caso di 
loro violazione, � riconosciuto ad entrambi un 
diritto di azione per la tutela giurisdizionale. 
Questa � diversa, perch� diverso � lo scopo della 
norma di tutela. Le prime tutelano in via autonoma 
e immediata l'interesse del privato, le seconde 
attuano unasua tutela mediata e dirimono il conflitto 
fra l'interesse pubblico e quello privato, determinando 
le forme, le modalit� e i limiti, entro i quali 
questo pu� essere sacrificato. 

L'interesse materiale, cio�, non � protetto in 
via immediata; ma � tutelato come interesse-mezzo, 
come interesse, vale a dire, del suo titolare alla 
legittimit� dell'azione amministrativa nei suoi 
confronti. 

Gli interessi materiali sono in conflitto, ma 
l'interesse-mezzo � connesso all'interesse generale 
alla legittimit� dell'azione amministrativa. 

La norma di tutela, che � norma di azione, deve 
aver di mira e l'interesse generale e l'interesse 
particolare. Donde la conseguenza che il titolare 
dell'interesse legittimo non pu� far valere pretese 
diverse da quelle connesse alla sua situazione 
giuridica, n� pu� lamentare la violazione di norme 
poste ad esclusiva tutela dell'interesse_. generale o 
a tutela d'interessi altrui. 

Egli ha interesse, giuridicamente protetto, al 
buon esercizio dei �poteri discrezionali nei suoi 
confronti, non in via generale ed astratta, e sempre 
che la norma di azione sia dettata anche a 
tutela della sua situazione particolare . 

.Appunto perci� non aderiamo alla definizione, 
data dall'autore, dell'interesse legittimo come interesse 
alla reazione ri�onosciuto dall'ordinamento a 
chi, da un determinato comportamento dell'Amministrazione, 
abbia sub�to la lesione di un suo 
interesse materiale. 

La formula adottata annulla fa distinzione fra 

interessi semplici e legittimi, impedisce la indiVi


duazione dell'interesse legittimo sostanziale e con


sente di qualificare cc popolare n il diritto di ricorso, 

a cui, invece, � legittimato soltanto il titolare dello 

interesse legittimo sostanziale. 


-229 


Ove si volessero ripudiare queste conseguenze, 

che sono contrarie anche alla lettera ed allo spirito 
. delle norme contenute nella Carta Costituzionale, 
resterebbe sempre aperta la questione sulla determinazione 
dei titolari degl'intere8si, a cui sia attribuito 
dall'ordinamento il potere di reazione. Questo 
� un attributo dell'interesse legittimo, ma non un 


criterio per identificarlo in senso sostanziale. 

Il potere di reazione � riconosciuto al titolare 

dell'interesse legittimo e per la sua tutela, ma 

quello dipende da questo e non �viceversa. Per identi


ficare il titolare del potere di reazione occorre prima 

accertare la sussistenza dell'interesse legittimo. 

.A prescindere da questi rilievi, concordiamo 

pienamente con quasi tutte le tesi avanzate o 

accettate dall'autore. 

L'obbligo di conformarsi al giudicato, previsto 

dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso 

amministrativo, non � effetto diretto del giudicato, 

ma della legge. La norma � posta anche a tutela 

dello interesse di chi, dal giudicato, abbia avuto il 

riconoscimento della lesione arrecata a un suo 

diritto dall'atto amministrativo illecito. Egli, per


tanto, ha un legittimo interesse all'adempimento, 

da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di 

conformarsi, il quale, pi� che obbligo, � un dovere, 

che � adempiuto adeguando la situazione oggettiva 

al giudicato e non necessariamente eliminando 

l'atto illecito.� Questo non � anche illegittimo, 

perch� illegittimit� e illiceit� sono su piani diversi 

e se l'atto � stato emanato al di fuori dei poteri 

attribuiti all'Amministrazione, non pu� dirsi che 

abbia violato norme di azione, non esistendo norme 

che regolino l'esercizio di un non-potere. 

L'obbligo di conformarsi, per�, non � generale, 

ma limitato al caso deciso e sussiste soltanto nei 

confronti del titolare del diritto riconosciuto leso, 

pur essendo nuova la situazione giuridica tutelata 

dall'art. '27, n. 4. 

Conveniamo, pienamente, con l'autore sulla 

affermazione che questa nuova ed autonoma situa


zione giuridica, che trae la sua origine dalla legge 

(art. 4) e non dal giudicato, non abbia la natura e 

la consistenza di un diritto (perfetto o affievolito), 

bensi quella di un interesse; tanto pi� che l'adem


pimento del dovere di conformarsi pu� attuarsi, 

come, espressamente, prevede, il citato art. 4, 

non solo �con l'annullamento, ma anche con la 

modificazione dell'atto riconosciuto illecito, donde 

l'innegabile potere discrezionale dell' .Amministra


zione nell'attuare l'adeguamento della situazione 

giuridica obiettiva al giudicato. 

Non possiamo concordare, invece, sulla nega


zione del concetto d'interesse semplice, ammesso 

il quale, � innegabile che la situazione soggettiva 

tutelata dall'art. 27, n. 4 sia da qualificare in parte 

interesse legittimo ed in parte interesse semplice, 

a nostro avviso non pi� tutelato dall'ordinamento 

giuridico. La verit� di questo assunto, da noi 

ampiamente dimostrata in altra occasione (vedi 

retro 1953, pag. 1, 11) � apoditticamente negata 

dall'autore senza alcuna dimostrazione. 

Concordiamo, ovviamente, con l'autore sulla 

affermazione della natura giurisdizionale del pro


cesso ex art. 27, n. 4 e della decisione che lo con


clude. N� pu� considerarsi una .ipotesi di giurisdi


zione volontaria, che � propria ed esclusiva della 
autorit� giudiziaria ordinaria. 

.A.ltresi da respingere � l'opinione di chi vi ravvisi 
un processo esecutivo della sentenza, rispetto 
alla quale sussiste l'obbligo di .conformarsi 

.Alle conclusioni, cui su questo punto perviene 
l'autore, non riteniamo, peraltro, di poter aderire. 
.Afferma il Nigro che il Consiglio di Stato, decidendo 
il ricorso ex art. 27, n. 4, esplica una triplice attivit�: 
annulla l'atto o il comportamento ritenuto 
illegittimo e sostituisce ad esso il provvedimento, 
che l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare; 
ordina all'autorit� amministrativa di eseguire la 
decisione; adegua lo stat� di fatto e di diritto allo 
stato di diritto. La decisione del Consiglio di Stato 
sarebbe, perci�, o potrebbe essere costitutiva, di 
condanna ed esecutiva. Sul primo punto, a parte 
l'inaccettabile affermazione, contrastante con i 
principi generali del processo, che il Consiglio di 
Stato potrebbe pronunziare ultra petita, ed a 
prescindere dai rilievi gi� fatti sulla non attribuzione 
di un potere di merito al Consiglio di Stato, 
riteniamo di poter concordare. Ci sembra, per�, 
che questa attivit� esaurisca tutti i poteri del giudice. 
.Annullato il comportamento ritenuto non � 
conforme ed emanato, ove lo si ritenga ammissibile, 
l'equipollente dell'atto amministrativo, col 
quale si attua l'obbligo di conformarsi al giudicato 
pu� considerarsi pienamente soddisfatta la pretesa 
del ricorrente. Pronuncie di condanna in senso 
proprio sono inammissibili, ma nella specie sarebbero, 
oltre tutto, superflue, perch� l'adeguamento 
dello stato di fatto e .di diritto si verifica ope legis 
per effetto della decisione costitutiva. Pu� accadere 
che organi dell' .Amministrazione non osservino 
la decisione, come non avrebbero osservato il 
provvedimento, ma questa ipotesi � fuori di quella 
prevista dall'art. 27 n. 4 e l'ordinamento vi appresta 
i suoi normali rimedi. Con la decisione, equipollente 
dell'atto amministrativo, � stato attuato 
l'obbligo di conformarsi al giudicato e la pretesa 
del ricorrente � esaurita. L'eseguibilit� della decisione 
� effetto del giudicato, non di un particolare 
ordine o condanna del giudice. Tanto meno comprendiamo 
la terza fase e ci� ancorch� si voglia 
condividere l'opinione, espressa dell'autore, della 
possibilit� di una doppia -pronunzia ex art. 27, 

n. 4, la seconda delle quali sarebbe relativa all'obbligo 
di conformarsi alla decisione pronunziata su 
ricorso ex art. 27 n. 4. 
Neppure in questo caso potrebbe parlarsi di 
esecuzione forzata, perch� il giudice amministrativo 
non fa che sostituirsi all'amministrazione nella 
pronuncia di un atto amministrativo e quest'attivit�, 
analoga al controllo sostitutivo, non pu� 
farsi rientrare, ove non vogliano deformarsi i 
concetti, nell'esecuzione forzata. Ci� a prescindere 
dall'inammissibilit� dell'estensione analogica dell'istituto 
in esame all'obbligo di eseguire le decisioni 
giurisdizionali amministrative, di cui avemmo gi� 
occasione di occuparci. N� ci sembra decisivo..l'argomento 
addotto dal Nigro, perch� a nostro avviso 
non sussiste identit� fra obbligo di conformarsi al 
giudicato ordinario e obbligo di osservare la decisione 
amministrativa: quello deriva dalla leg~e, questo 
� un effetto del giudicato. 

G. GUGLIELMI 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA � Atti diretti alla 
tutela dei beni patrimoniali indisponibili, concessi in 
godimento al privato, Azione possessoria -Impropo� 
nibilit�, (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 1309/54 -
Pres. Acampora, Est. Capizzi, P. M. Reale -Ministero 
Difesa Esercito c. Testoni ed altri). 

La concessione al privato di un bene patrimoniale 
indisponibile per un godimento compatibile con 
la sua destinazione (che continua a sussistere) ad 
esigenze di interesse pubblico generale ed alle stesse 
subordinato, pur se seguita da un regolamento 
bilaterale dei rapporti (concessione-contratto), non 
sottrae il bene stesso al regime di diritto pubblico, 
sicch� l'atto della pubblica amministrazione, che 
pone fine a detto godimento nei modi previsti e 
consentiti non ammette tutela possessoria, neppur 
quando tale atto l'amministrazione abbia compiuto 
per consentire ad altri uguale uso del 
bene. 

Oon questa sentenza la Oorte di Cassazione riafferma 
il principio, ormai consolidato e dal quale, 
per�, noi dissentiamo, della proponibilit� delle azioni 
p�ssessorie contro la pubblica amministrazione, quando 
questa agisca iure privato, senza esplicazione di 
pubbliche potest�, ritenendo in tali �casi inapplicabile 
la norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, alleg. E, ribadita dall'art. 113 della 
Oarta costituzionale (sull'argomento vedi � Rass. 
Avv. n, 1951, pag. 88 e 1953, pag. 233). Nello stesso 
tempo, per�, enunciando espressamente il principio 
che poteva considerarsi implicito nella sentenza 

n. 789/54 (vedi retro� pag. 149) e della cui esattezza 
era sembrato potersi dubitare i_n seguito alla sentenza 
n. 1980/53 (retro, 1953, pag. 233) che aveva genericamente 
negato alla pubblica amministrazione ogni 
potest� di diritto pubblico relativamente alla tutela 
dei beni patrimoniali, la Oorte ha riconfermato 
l'improponibilit� delle azioni possessorie contro la 
pubblica amministrazione, quando questa agisca 
per la tutela del patrimonio indisponibile, riconoscendo 
la natura pubblicista di tale attivit�. Il 
principio, gi� ammesso da precedenti sentenze 
(n. 3050/25: Oomune di Belsito -Beneficio S. Andrea 
dei Marzi; n. 3531/28: Oomune di Luco dei 
Marsi-Angeluooi; n. 793/34: Sbaochi-D'Amico; 
n. 282/39: Oomune di Samo -Di Bartolo; n. 775/49: 
Oomune di Oalabritto -Oomune di Bagnoli Irpino; 
n. 2507/51: Monteleone -A.R.A.R., n. 352/52: 
Rossi -Oomune di Roma), pu� dirsi, ormai, consolidato. 


Merita, infine, particolare rilievo l'altro principio, 
contenuto nella massima ohe si annota, e secondo 
il quale anche i beni del patrimonio indisponibile, 
come il demanio, possono essere oggetto di concessione. 
(vedi pure sentenza n. 1683/42: Bertolli -
Oaff� Margherita e n. 746/46: Oomune di Foligno -
Innooenzi). A rigore, anzi, potrebbe dirsi ohe, come 
i beni demaniali, cos� quelli patrimoniali indisponibili 
possono essere oggetto soltanto di concessione, 
per effetto della quale viene consentito al privato 
un uso o godimento del bene compatibile con la sua 
pubblica destinazione. N � per questi ultimi beni 
potrebbe configurarsi, in presenza di un atto di disposizione 
apparentemente privatistico, l'automatico passaggio 
al patrimonio disponibile, peroh� anche 
questa solassifioazione deve avvenire nelle forme previste 
dalla legge e dal regolamento sulla amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilit� generale 
della Stato, com'ebbe a precisare la Oorte nella citata 
sentenza n. 789/54. ' 

Avvenuto regolarmente il passaggio del bene dal 
patrimonio indisponibile a quello disponibile, pu� 
ritenersi che l'originaria oonoessione-oontratto si tramuti 
in contratto, cos� come degrada a conoessionecontratto 
la convenzione privatistica stipulata in relazione 
ad un bene originariamente disponibile, che 
passi a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile, 
ricevendo una pubblica destinazione (vedi 
retro, 1954, pag. 89-92). 

Per una migliore comprensione degli enunciati 
principi riteniamo opportuno trascrivere la motivazione 
dell'annotata sentenza nella sua parte essenziale: 

cc L'uso eccezionale consentito dei terreni non era 
contrastante con la loro destinazione ad esigenze di 
interesse pubblico generale, ma alle stesse subordinato 
con gli esercitati controlli e con l'esercizio del 
potere discrezionale di limitazione o di revoca del 
rapporto. 

cc Trattavasi di un bene patrimoniale indisponibile, 
peroh� necessario ai servizi dell'esercito, 
che non poteva essere sottratto alla. _sua destinazione 
se non nei modi previsti. __ _ 

cc Ma i terreni erano suscettibili di utilizzazione 
in armonia con la destinazione stessa e potevano 
essere dati pertanto in godimento eccezionale a privati; 
la costituzione del rapporto poteva per� solo avvenire, 
ed avvenne, mediante negozi giuridici di diritto 



-231


pubblico, mediante cio� una concessione amministrativa, 
seguita dal regolamento bilaterale dei rapporti 
(concessione-contratto). 

<< Il regime di tale bene, dato in godimento al 
privato era quindi sempre un regime di diritto pubblico 
e l'atto della P. A. che pose fine a tale godimento 
nei modi prwvisti .e consentiti, col divieto, 
cio�, di accesso ai terreni imposto dall'incaricato 
della direzione della fabbrica, non ammetteva pertanto 
tutela possessoria. 

<< N� vale il rilievo che l'amminislrazione avesse 
negato la continuazione del rapporto per consentire 
ad altri uguale uso dei terreni, perch�, riconosciuto 
il rapporto i# concessione amministrativa, la attivit� 
della P .A. gode delle guarentigie attribuite dalZ' art. 4 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, ribadito 
dall'ultimo comma dell'art. 113 della Carta 
costituzionale, e l'atto, sia pure illegittimo, non pu� 
essere revocato, come avviene in sede possessoria, dal 
giudice ordinario, che potr� conoscere soltanto degli 
effetti di esso �. 

G.G. 
CASE ECONOMICHE E POPOLARI -Cooperative 

edilizie a contributo statale--Determinazione del 

momento della prenotazione. (Consiglio di Stato, IV 

Sez., dee. n. 977 del 23 ottobre -4 dicembre 1953 -

Pres. Papaldo; Est. Potenza -Santoro e Petrillo c. 

Commissione di Vigilanza�). 

I) La indicazione del desiderio del socio 
di cooperativa edilizia a contributo statale circa 
la composizione dell'alloggio cui aspira, anche se 
accettata dalla Cooperativa e dagli altri soci aspiranti 
agli alloggi, non pu� considerarsi equivalente 
alla prenotazione contemplata dall'art. 96 del 

T. U. 28 aprile 1938 n. 1165. 
II) Nelle cooperative edilizie a contributo, 
statale la prenotazione costituisce il necessario 
presupposto dell'assegnazione -consegna dell'alloggio. 


III) In assenza di determinazione legislativa 
del momento nel quale deve farsi luogo alla prenotazione, 
questa pu� essere fatta validamente soltanto 
dopo l'approvazione del progetto della 
costruzione sociale da parte del Ministero dei Lavori 
Pubblici. 

I) Esatta e rispondente alla lettera ed allo spirito 
delle disposizioni di legge sull'edilizia popolare ed 
economica (T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive 
modificazioni) sembra la soluzione contenuta 
nella prima massima. 

Perspicuamente la decisione ha inteso determinare 
-per la prima volta, a quanto risulta -nella 
tormentata materia delle cooperative edilizie a contributo 
statale, il contenuto ed il momento della 
prenotazione degli alloggi, insufficientemente disciplinata 
dall'art. 96 del T. U., il quale non stabilisce 
n� il contenuto n� il momento della prenotazione. 
Eppure, si tratta di un atto che, nella speciale 
materia, � produttivo di rilevanti conseguenze 
giuridiche: in quanto �, ad es., al momento della 
prenotazione (oltre a quello dell'assegnazione) che deve 

esistere il requisito dell'appartenenza alle categorie 
di impiegati contemplate nell'art. 91 del T. U. ed � 
allo stesso momento (od a quello della iscrizione nella 
Cooperativa) che, per effetto della modifica apportata 
all'art. 95 del T. U. dall'art. 11 della legge J0 marzo 
1952, n. 113, deve essere valutato il requisito della 
residenza; inoltre in base all'art. 115 del T. U., nel 
nuovo testo dell'art. 13 della legge 10 marzo 1952, 

n. 113, nelle cooperative a propriet� individuale 
ed a contributo statale i diritti (o meglio, la posizione) 
del socio passano ai figli ed al coniuge superstite 
se � intervenuta la prenotazione: in caso contrario 
al socio premorto subentra il primo dei soci o degli 
aspiranti soci non capienti. 
Ohe, per la prenotazione in base all'art. 96 del 

T. U., non sia necessaria alcuna particolare forma-, 
lit� ed, a rigore, neanche la redazione del verbale 
il quale � richiesto non ad substantiam, bens� semplicemente 
ad. probationem (analogamente a quanto 
gi� ritenuto dal Consiglio di Stato per l'assegnazione: 
cfr. dee. IV Sez. 14 gennaio 1941 De Bernat c. 
Commissione di Vigilanza, in <<Foro Amm. n, 1941,1, 
1, 69) sembra essere dato per presupposto dalla 
decisione in esame; ed � un presupposto che pu� 
accettarsi, con la riserva, peraltro, che, risultando 
ben chiari dalla lettera e dallo spirito della legge 
speciale (e successive modificazioni) lo scopo ed il 
carattere della prenotazione, non possa pervenirsi 
ad ammettere, in mancanza di atto farmale, l' esistenza 
di una valida prenotazione, se non quando 
siano presenti tutti gli elementi richiesti dalla finalit� 
e dalle caratteristiche proprie di questo speciale atto 
diretto alla attribuzione dello alloggio cooperativo a 
contributo statale. 
Scopo della prenotazione � invero, non quello di 
procurarsi un generico affidamento di ottenere un 
qualsivoglia alloggio nel programma di costruzione 
che la Cooperativa intende eseguire con� i fondi 
messi a disposizione dallo Stato, bens� quello di 
scegliere ed identificare un concreto e determinato 
alloggio che l'aspirante alla prenotazione dovr� 
ricevere in assegnazione (allorch� si perverr� a 
questa f~se del procedimento di attribuzione), se la 

.prenotazione sia avvenuta legittimamente, se non 
manchino i requisiti per l'assegnazione (che sono, 
in parte, diversi da quelli richiesti per la prenotazione) 
e se non siano intervenute, nel frattempo cause 
di decadenza dalla prenotazione (es., art. 105 del 

T. U.). 
Senza addentrarci nella disamina (che certamente 
supererebbe i limiti della presente nota) circa la consistenza 
della posizione del socio dopo la prenotazione 
posizione che ad alcuni appare come quella di titolar; 
di un diritto subbiettivo nei confronti della Cooperativa 
(1) (mentre noi dissentiamo, per la impossibilit�, 
in via generale, di riconoscere, in questa 
materia, diritti subbiettivi a favore del socio anteriormente 
alla stipula del mutuo edilizio individuale: 
cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. 6 aprile 1946� 
Ministero Lavori Pubblici c. Cooperativa Armi; i~ 
�Foro It. �, 1944, 46, 1, 439), certo � che, in questa 

( 1) RoEHRSSEN: L'edilizia cooperativistica nella giurisprudenza, 
in cc Acque, Bonifiche e Costruzioni>>, fascicolo 
IX-X, p. 402 e segg,). 

-232 


mater�a in cu� marcatamente intima � la compenetrazione 
dell'elemento pubblicistico con quello privatistico, 
si tratta di un interesse legittimo (quello del 
socio prenotatario) di particolare consistenza e 
protezione che con/ erisce al socio una posizione che 
pu� essere trasmessa agli eredi, posizione che pu� 
venir meno solo per motivi di legittimit�, cio� per 
considerazioni che dimostrerebbero che la prenotazione 
� stata illegittimamente fatta, escludendosi 
che la Cooperativa o gli stessi organi di vigilanza 
possano, con poteri privatistici o pubblicistici, 
impedire l'assegnazione dell'alloggio prenotato. 

Come si � detto, si tratta di un interesse legittimo 
di particolare consistenza. e protezione, analogamente 
a quanto avverr�, con maggiore intensit�, nella successiva 
fase dell'assegnazione-consegna: nella quale 
l'interesse del socio aspirante all'alloggio ottiene, in 
concreto, una realizzazione, per cos� dire, completa, 
tutelata, sotto certi aspetti, persino nelle forme di tutela 
dei diritti soggettivi (tanto che si parla, inesattamente, 
a mio avviso, per la ragione gi� accennata, di 
uno ius ad rem da parte dell'assegnatario). Qui il 
discorso rischia di andare troppo oltre, rivelando, 
in questa particolare materia, un settore interessantissimo 
di gradazioni di protezione dell'interesse 
individuale in relazione alla sua compenetrazione 
con l'interesse collettivo; al riguardo, non riteniamo 
di andare errati affermando che la materia dell'edilizia 
popolare ed economica, di solito trascurata negli 
studi e nei trattati, potrebbe fornire ottimi spunti 
per contributi alla teoria generale della protezione dei 
diritti ed interessi nel diritto amministrativo. 

Tornando alla prenotazione, occorre, dunque, 

fermare il concetto che questa consiste, dal lato 

obbiettivo, nella specifica e concreta individuazione 

dell'alloggio da prenotare e, dal lato sub biettivo, 

nella manifestazione di volont� da parte del socio, al 

quale questo diritto competa in base all'ordine di 

iscrizione od a quel diverso ordine che sia stato sta


bilito dallo Statuto della Cooperativa in con/ ormit� 

delle disposizioni di legge, di prenotare quel determi


nato e concreto alloggio (che ricever�, poi, in assegna


zione), dichiarazione di volont� che deve essere, 

ovviamente, accettata, espressamente od implicita


mente, dalla Cooperativa, la quale, si � gi� accennato, 

�, all'uopo, vincolata dalla legge n� potrebbe rifiutare, 

quindi, la prenotazione al socio che sia in possesso 

dei requisiti di legge e di statuto. 

Merito della decisione che si annota � l'aver distinta 

perspicuamente la prenotazione, come atto ben 

individuato del procedimento diretto all'attribuzione 

in propriet� dell'alloggio cooperativo, producente le 

particolari conseguenze giuridiche delle quali si � 

discorso, da altri atti con i quali spesso in pratica 

la prenotazione si suole con/ ondere: cos�, con la 

indicazione dei desideri dei soci circa la composi


zione degli alloggi, indicazione che si fa normalmente 

al momento del conferimento dell'incarico di pro


gettazione; cos� con il versamento, da parte dei soci 

aspiranti all'alloggio, di somme a titolo di anticipo 

per il pagamento del suolo necessario alla costru


zione (circostanza che la stessa decisione sembra 

-ed a ragione -escludere che possa, da sola, 

equivalere a prenotazione, giacch�, nel caso concreto, 

la resistente aveva provveduto a versare, appunto, 

l'anticipo per l'acquisto dell'area); e cos�, potremmo 
qui aggiungere, la prenotazione non � da confondere 
con la semplice determinazione dell'ordine 
di iscrizione ai fini dell'assegnazione, sia che questa 
determinazione avverpga originariamente, cio� al 
momento della costituzione della cooperativa, sia, 
che avvenga successivamente, in base, ad es., a sorteggio 
previsto dallo dallo Statuto. 

Se chiari sono il concetto, lo scopo, ed i caratteri 

distintivi della prenotazione in base alla lettera 

ed allo spirito delle disposizioni del T. U. 28 aprile 

1938, n. 1165 e successive modificazioni, in nessuna 

di queste norme trovasi stabilito in quale preciso 

momento o fase del procedimento che si concluder� 

con l'assegnazione-consegna, la Cooperativa edilizia 

a contributo statale possa o debba provvedere alla 

prenotazione: onde � compito dell'interprete desumere 

dallo scopo e dagli effetti propri di questo atto la deter


minazione del suo inquadramento temporale. 

La Commissione di Vigilanza, dopo qualche com


prensibile oscillazione, si � di recente orientata nel 

senso che alla prenotazione non possa procedersi 

prima che il progetto sia stato approvato dal _,_lfinistero 

dei Lavori Pubblici, l'area edificabile sia stata acqui


stata e sia stata dichiarata, dai competenti organi 

di controllo, idonea e libera da vincoli; inoltre, che 

sia stato approvato dal Ministero il contratto di 

appalto con l'impresa costruttrice ( a seguito di 

pubblica gara o, nei casi eccezionalmente previsti 

di trattativa privata) e siano stati consegnati i lavori 

(dee. 30 gennaio 1953 ricorso Consolo ed altri c. Coop. 

<( Il nido per noi �). 

Con la decisione che annotiamo, il Consiglio di 

Stato si � limitato al criterio della sola approvazione 
. del progetto (esecutivo) da parte del Ministero dei 
Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 75 del T. U.: 
criterio, forse, meno completo e meno rispondente 
di quello adottato dalla Commissione di Vigilanza, 
perch� nell'intervallo tra l'approvazione del progetto 
e la sua esecuzione (specie quando questo intervallo 
� lungo) la Cooperativa potrebbe m�utare il programma 
costruttivo mediante una richiesta di varianti ai 
sensi del successivo art. 77 dello stesso T. U. e, 

quindi, non essere pi� in grado di far prenotare, 

sulla carta, gli appartenenti risultati dal progetto 

originario. 

Comunque, sia da adottare l'uno o l'altro criterio, 

una cosa � certa: che, cio�, lo scopo della� prenota


zione che consiste, come si � visto, nell'identificare e 

prescegliere un concreto e determinato appartamento 

che il prenotatario ricever�, ove sussisteranno i requi


siti, in assegnazione, esige necessariamente -cio� 

ad validitatem -che la scelta avvenga quando il 

programma costruttivo � ormai definito e stabilizzato 

e si ha la certezza -ben s'intende, la certezza relativa 

alle cose umane! -che saranno eseguiti quei deter


minati appartamenti, di quella consistenza, ubica


zfone, esposizione, ecc. 

II) Qualche osservazione meriterebbe .la S.l3CQ.nda 

massima con la quale si afferma la necessit� della 

prenotazione come atto o momento a s� stante del 

procedimento che conduce all'assegnazione-consegna. 

Il che, se � nei voti del legislatore del 1938 che, 

ha espressamente accennato nell'art. 96 ad un obbligo 


-233 

delle cooperative in tal senso ( e ben si comprende la 
preoccupazione del legislatore intesa ad evitare spe


. 
culazioni, allorch� ha collegato al momento della 
prenotazione l'obbligo del socio di dichiarare le prenotazioni 
eventualmente fatte in altre cooperative a 
contributo statale), resta, purtroppo, senza una precisa 
sanzione: in quanto nulla vieta che, ove i soci 
non si siano avvalsi dei rimedi all'uopo previsti 
dalla legge per costringere l/;r, Cooperativa ad effettuare 
tempestivamente la prenotazione, questa possa 
essere addirittura omessa, pervenendosi direttamente 
alla f a.~e della assegnazione, senza che questa possa 
essere invalidata per il solo fatto della mancata precedente 
prenotazione. 

III) Di qualche chiarimento avrebbe, infine, 
bisogno l'argomentazione accessoria -che si legge 
nella motivazione della decisione annotata -secondo 
la quale al momento della prenotazione i Consigli 
di Amministrazione delle Cooperative dovrebbero 
acquisire dai soci la documentazione dei requisiti 
� cui � subordinata l'attribuzione di case costruite 
dalle cooperative contemplate dal T. U. 1938 �. Il 
che, se � vero per i requisiti dell'appartenenza alle 
categorie impiegatizie indicate nell'art. 91 del T. U. 

o della residenza (quest'ultimo, .anzi, con la modifica 
all'art. 95 portata dall'art.11 della legge 1�marzo1952 
n. 113, viene riferito al momento della prenotazione 
, o della iscrizione alla Cooperativa), non � vero per 
le altre condizioni stabilite dall'art. 31 del T. U. 1938 
nel testo modificato dall'art. 4 della legge 1� marzo 
1952, n. 113 (impossidenza di altra abitazione, 
godimento di redditi non superiori ad un determinato 
limite, ecc.); condizioni che devono essere documentate 
solo nel momento essenziale dell'assegnazione (cfr. la 
recente decisione della IV Sezione del Consigli� 
di Stato n. 383 del 5 febbraio-26 maggio 1954, Castelli 
c. Ministero Lavori Pubblici): soluzione certamente 
non logica, in quanto consente la possibilit� 
di prenotazione �a chi eventualmente non potr�, poi, 
essere assegnatario: ma soluzione ineccepibile dal 
punto di vista dell'interpretazione dell'art. 31, nel 
suo testo attuale, che non consente di attribuire 
alla espressione << assegnazione � un significato diverso 
da quello tecnico usato dallo stesso T. U. per 
indicare il momento o l'atto culminante del procedimento 
di cui parliamo, cio� l'assegnazione-con


segna dell'alloggio nelle forme previste dall'articolo 
98 dello stesso T. U. 
L. TRACANNA 

CASSAZIONE -Ricorso contro le decisioni del Tribunale 
Superiore delle acque pubbliche, in base all'articolo 
111 della Costituzione, per omesso esame di 
fatto decisivo -Ammissibilit� -Acque pubbliche Riconoscimento 
di antiche utenze -Poteri dell'amministrazione 
relativamente alla misura del diritto. 

(Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 1837 /54 Pres. Galizia; 
Est. Siciliani; P. M. De Martini-Flora c. Ministero 
dei Lavori Pubblici). 

Le decisioni del Tribunale superiore delle acque 
pubbliche sono denunciabili per cassazione, ai sensi 
dell'art. 111 della Carta costituzionale, anche sotto 
il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo. 

L'Amministrazione pu� riconoscere le antiche utenze, 
ai sensi degli articoli 2, lett. b e 3 del T.U. 
11 dicembre 1933, n. 1775, anche per quantit�. di 
acqua minore di quella derivata nel trentennio, 
quando risulti che il volume dell'acqua goduta 
non ebbe a corrispondere alle esigenze di uria effettiva 
utilizzazione. 

In ordine alla prima massima, gi� affermata con 
la sentenza n. 3205/53, la Corte ha cos� motivato: 

�L'art. 111 della Costituzione, nel consentire il 
ricorso in Cassazione per violazione di legge contro 
le s�ntenze e contro i provvedimenti sulla libert� 
personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari 
o speciali, ha inteso sancire un principio 
di carattere generale destinato per ogni caso di violazione, 
tanto della legge sostanziale, quanto della 
legge processuale. E poich� l'obbligo della motivazione 
stabilito per tutti i provvedimenti giurisdizionqli dal 
citato art. 111, non pu� dirsi pienamente assolto, 
allorquando la pronuncia presenti talune delle deficienze 
previste nel n. 5 dell'art. 3~0 c.p.c., ne consegue 
che, incorrendosi da un organo giurisdizionale 
speciale nel vizio ora detto, la relativa pronuncia 
debba ritenersi denunciabile per Cassazione sotto l'indicato 
profilo di una occorsa violazione di legge.... �. 

Tale motivazione lascia piuttosto perplessi, perch�. 
in sostanza, si attribuisce efficacia di legge costituzionale 
alla norma contenuta nell'art. 360 c.p.c., 
(considerandola come integrativa di quella enunciata 
nell'art. 111 �della Carta costituzionale) che 
impone l'obbligo della motivazione per tutte le decisioni 
giurisdizionali. 

La seconda massima, che costituisce giurisprudenza 
consolidata sia della Corte di Cassazione che 
del Tribunale superiore delle acque, �, a nostro avviso 
conforme alla lettera e, soprattutto, allo spirito della 
legge, che regola l'uso delle acque pubbliche, tenendo 
costantemente presente il pubblico generale interesse, 
cui le acque stesse debbono soddisfare. 

G. G. 
OPERE PUBBLICHE -Revisione dei prezzi -Poteri 
del Ministro -Boni'f�ca di campi minati. (Corte di 
Cass., Sez. Un., Sent. n. 604/54 -Pres. Galizia; Est. 
Gualtieri; P.M. De Martini -S.A.I.A. c. Ministero 
Difesa-Esercito). 

Il decreto con cui il Ministro decide in tema di 

revisione dei prezzi degli appalti a sensi del D.L. 

6 dicembre 1947, n. 1501 � provvedimento giuri


sdizionale che ha forma di decreto, ma contenuto 

sostanzialmente di sentenza. 

Rientra nei poteri del Ministro giudice dichia


rare la propria incompetenza escludendo che nei 

propri poteri siano comprese revisioni non pre


viste dai D.L. n. 1501 del 1947. 

La revisione di cui al D.L. n. 1501 del 1947 non 

si applica agli appalti di servizi nei quali rientra 

il lavoro di ricerca e raccolta dei materiali resi


duati di guerra. � 

La prima massima conferma la costante giurisprudenza 
del Supremo Collegio in tema di riconoscimento 
della figura del Ministro-Giudice (v. in 
questa << Rassegna >> la prima sentenza al riguardo 


-234 


n. 326 e n. 1384 del 1948 delle Sezioni Unite, fase. 5, 
pag. 17 e fase. 10, pag. 14 del 1948). Essa precisa 
che la forma della decisione � quella del decreto per 
cui � ovviamente ammissibile come per tutti gli atti 
amministrativi, un completamento della motivazione 
ob relationem. 

La terza massima conferma la precedente decisione 
del Supremo Collegio per cui il D.L. n. 1501 
del 1947 non si riferisce che agli appalti di opere 
e non anche a quelli di pubblici servizi (v. Cassaz. 
17 settembre 1949, n. 2444 -Rinaldi c. Ministero 

Poste), e riconosce che gli appalti per la raccolta ed 
il recupero di residuati bellici rientrano in tale categoria 
(in conformit� v. il parere della Commissione 
per l'esame dei ricorsi in materia di revisione 
prezzi del 23 gennaio< 1952, fase. 1-21 pag. 20). 

Tale decisione appare esatta in rapporto ai risitltati 
cui � giunta la dottrina precedente nella distinzione 
tra l'appalto di opera pubblica e l'appalto di 
servizi (v. per es. CIANFLONE: L'appalto di opere 
pubbliche, 1950 1; RUBINO: L'appalto, Torino, 
1950, pag. 82). 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
�o E L L E C O R T I DI M E R I T O 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Gestione Ina-Casa 
-Assegnazione a costruire -Natura -Rivalsa 

i.g.e. da parte dell'impresa costruttrice -Inammissibilit�. 
(I. Trib. di Roma, Sez. I, 14 settembre 1953 -
Pres. Boccia; Est. De Martino -Impre3a Fabbri c. 
I.N.C.I.S. e Gestione Ina-Casa. II. Trib. Roma, Sez. 
II, 12 aprile 1954 -Pres. Arru; Est. Campenni -Soc. 
Rocco Agrisani c. I.N.C.I.S. e Gestione Ina-Casa). 
I) La Gestione Ina-Oasa, una volta incaricato 
l'I.N.O.I.S. della costruzione di case nell'ambito 
del c.d. piano Fanfani, in virt� dell'art. 11 
della legge 28 febbraio 1949 n. 43, resta estranea 
ai rapporti che l'I.N.O.I.S. stesso pone in essere 
quale sua �stazione appaltante�, potendosi ammettere 
in ipotesi la esistenza di un mandato, ma 
senza rappresentanza. 

Di conseguenza un'impresa appaltatrice dell'I.
N.O.I.S. non pu� agire in rivalsa, per l'i.g.e. 
pagata sul contratto di appalto, contro la Gestione 
Ina-Oasa. 

II) L'incarico di �stazione appaltante � -assegnazione 
della costruzione -conferito dalla Gestione 
Ina-Oasa all'I.N.O.I.S. non pu� assimilarsi 
ad un rapporto privatistico di mandato (restando 
comunque escluso, in ipotesi, un mandato con 
rappresentanza): trattasi invece di un atto di natura 
pubblicistica che importa l'ampliamento della 
sfera di azione di un subbietto. 

Tra i rapporti posti in essere dalla Gestione 
Ina-Oasa ed I.N.O.I.S. da un canto, e dall'I.N.O.I.S. 
ed Impresa costruttrice dall'altro, non vi ha alcun 
nesso, sia per la intrinseca diversit�. di effetti, sia 
per la loro posizione su differenti piani giuridici, 
si che la Gestione difetta di legittimazione passiva 
di fronte alla domanda di rivalsa i.g.e., spiegata 
dalla stessa impresa costruttrice. 

In due distinte vertenze, e quasi contemporaneamente, 
il Tribunale di Roma (Sez. I e II) � stato 
chiamato a decidere sulla possibilit� che un'impresa 
costruttrice potesse rivalersi dell'i.g.e. pagata sul contratto 
di appalto stipulato con l'I.N.O.I.S., direttamente 
verso la Gestione Ina-Oasa. 

Per un inquadramento della questione, cui il Tribunale 
ha dato soluzione negativa, ma diversamente 
motivando, va ricordato che per l'art. 11 della L. 
28 febbraio 1949, n. 43 (�Provvedimenti per incrementare 
l'occupazione operaia, agevolando le costruzio.
ni di case per lavoratori �) il Comitato di attua


zione del piano �pu� incaricare lo stesso Istituto 
N azional� delle Assicurazioni, l'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale, le Amministrazioni dello 
Stato per i propri dipendenti, l'Istituto Nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato ... � ai fini della 
costruzione di case ai lavoratori. 

Nella specie in esame, l' << assegnazione di costruire � 
(art. 6 d. p. r. 22 giugno 1949, n. 340) venne conferito 
all'I. N. O. I. S. attraverso una �convenzione� 
in base alla quale l'I. N. O. I. S. stesso, quale �stazione 
appaltante� della Gestione Ina-Oasa, stipulava 
con l'Impresa Fabbri, e con quella A�ngrisani, regolari 
contratti di appalto. 

La posizione giuridica delle tre parti poteva pertanto 
cos� sintetizzarsi: 

a) la Gestione Ina-Oasa, nei modi e nei limiti 
di legge, � assegna la costruzione degli alloggi cc per le 
categorie previste; 

b) l'I. N. O. I. S., che � l'ente assegnatario, 
nella specie, della costruzione delle case per lavoratori, 
stipula un contratto di appalto con 

c) l'Impresa (Fabbri o Angrisani che sia) che 
si impegna ad eseguire i lavori. 

Le imprese, chiamate di poi a versare l'i. g. e. sui 
contratti stipulati, agivano giudizialmente in rivalsa 
sia contro rI. N. O. I. S., sia contro la Gestione InaOasa, 
sostenendo che il primo doveva sopportarel'imposta 
quale appaltante, e, ove ne fosse esonerato in 
virt� di legge, era comunque tenuta la seconda quale 
�mandataria con rappresentanza � del primo. 

Nella prima causa il Tribunale estromise l'I. N. 

O. I. S. dal giudizio per ragioni di ordine processuale, 
si che dovette esaminare ex professo la questione della 
cc assegnazione di costruire � nei confronti della Gestione; 
nella seconda, invece, venne accolta la eccezione 
di legittimazione passiva della Gestione, sollevata 
dalla Avvocatura, esaminandosi parimenti la 
stessa questione e di poi scendendo all'indagine se 
l'I. N. O. I. S. fosse o meno esonerato dalla rivalsa. 
Interessa qui porre in luce che, sebbene con diverso 
inquadramento, il Tribunale ha affermata l'assoluta 
estraneit� della Gestione al rapporto posto in �ssere 
dall'I. N. O. I. S. con l'impresa costruttrice e ci� sia 
restando sul piano privatistico, sia invece, .. e. pi� 
rettamente, passando su quello pubblicistico. 

Indubbiamente non si sarebbe mai potuto parlare di 
un mandato con rappresentanza tra I. N. O. I. S. e 
Gestione I na-Oasa, in quanto nei vari atti giuridici 
posti in essere, nei capitolati e nelle norme di legge 



-236


e di regolamento relativi, non � rinvenibile quel conferimento 
di un potere di agire in nome della Gestione 
che solo autorizzerebbe l'interprete a ricorrere a tale 
particolare figura. 

L'I. N. O. I. S. infatti ha avuto �conferito� solo 
ci� che la legge autorizza, l'assegnazione delle costruzioni, 
e non gi� la rappresentanza. Tale ultimo conferimento 
� essenziale, invece, sulla base di apposita 
procura, perch� si abbia cc mandato con rappresentanza
� (Oass. 3 luglio 1946, n. 784, ccRep. F. I.)), 
1946, voce mandato, n. 3; idem, 6 agosto 1947, n. 1466; 
idem 1947, n. 28; idMn, 25 luglio 1950, n. 2082, in 
ccMass. F. I.�, 1950, 424; Idem, 16 marzo 1951, 

n. 672, in ccMass. F. I.�, 1951, 159): � necessario 
ancora che vi sia stata la cccontemplatio domini�, 
cio� la spendita espressa del nome del mandante che 
si dichiara di rappresentare, non equivalendo ad 
cc implicita � spendita neanche la conoscenza del terzo 
della qualit� di mandatario. 
.Ammesso quindi, in via di mera ipotesi, che il 
rapporto tra Gestione Ina-Oasa ed I. N. O. I. S. sia 
suscettibile di un inquadramento privatistico, quale 
un agire per conto altrui, non v'ha dubbio che non 
vi � stato un parallelo agire in nome altrui, si che 
tutt'al pi� � stato posto in essere in mandato senza 
rappresentanza con l'effetto che il mandatario � direttamente 
obbligato verso la persona con la quale 
ha contrattato come se l'affare fosse suo proprio. 
(Oass. 3 luglio 1947, n. 784, in cc Mass. F. I.�, 
1946, 185). 

Questa � stata la via seguita dal Tribunale nella 
prima vertenza, ma ben pi� rettamente, come si � 
gi� rilevato, lo stesso Tribunale ha inquadrato la questione 
nel campo del diritto pubblico, nella seconda 
vertenza, cos� motivando: 

� � discusso se possa configurarsi rappresentanza 
diretta tra enti pubblici, sia pure nel compimento di 
atti di diritto privato. Invero la Pubblica .Amministrazione 
pu� assumere valide obbligazioni soltanto 
a mezzo degli orga.ni cui spetta ex lege la potest� di 
manifestare la volont� negoziale dell'ente e nelle forme 

�e 
con i controlli previsti dalla legge. Comunque se si 
esaminano le norme che regolano l'esecuzione delle 
costruzioni per conto dell'Ina-Oasa e l'I.N.O.I.S. da 
una parte, e l'I.N.O.I.S. e la Soc . .A.ngrisani dall'altra, 
si trae il convincimento che tra i due rapporti 
(i quali oltre ad essere diversi per natura ed effetti, si 
pongono anche su piani giuridici differenti) non vi 
� alcun nesso, tali che gli effetti dell'uno possano 
ripercuotersi sull'altro. 
cc .Avvalendosi della facolt� concessa dall'art. 11 
legge 28 febbraio 1949, n. 43, la Gestione I na-Oasa, 
con le convenzioni 3 e 20 febbraio 1950, ha conferito 
all'I. N. O. I. S. l'incarico di cE stazione appaltante� 
per la costruzione di alloggi per lavoratori. L'incarico 
� definito dalla legge come cc assegnazione della costruzione
� ed � regolato dagli articoli 6 e segg. D. P, 
22 giugno 1949, n. 340. .A.i sensi di tali norme la 
gestione dei lavori spetta agli enti assegnatari, i quali 
ne rispondono nei confronti della Ina-Oasa (art. 7, 
1� comma) e questa, in relazione allo stato di avanzamento 
dei lavori, dispone il pagamento delle rate di 
finanziamento agli enti assegnatari (art. 7, 4� comma). 
Tra le clausole delle convenzioni in cui si concreta 
l'assegnazione basta sottolineare quella dell'art. 9 delle 
norme allegate, che prevede la diretta responsabilit� 

dell'I. N. O. I. S. verso i terzi per atti compiuti nello 

adempimento dell'incarico. Se, poi, si passa ad esami


nare il rapporto I. N. O. I. S.-Soc. .A.ngrisani, se ne 

desume che l'Istituto nei confronti dell'Impresa appal


tatrice altra veste non ha assunto, che quella di sta


zione appaltante dell' I na-Oasa e non ha mai irpeso il 

nome di questo Ente. � evidente, pertanto, che gli 

effetti del contratto di appalto restano circoscritti tra 

le due parti (I. N. O. I. S. e Soc . .A.ngrisani), che 

l'hanno posto in essere con la volont� negoziale mani


festata a proprio nome e non si producono nella sfera 

giuridica della gestione I na-Casa. 

cc � da escludere che la convenzione Ina-Oasa-

I. N. O. I. S. possa assimilarsi ad un rapporto privatistico 
di mandato. Esso si svolge tra i due enti pubblici 
ed � previsto e disciplinato dalla legge speciale 
sopra citata. Trattasi, piuttosto, di un atto di natura 
pubblicistica, che importa l'ampliamento della sfera di 
azione di ente pubblico, in quanto gli consente di spiegare 
una attivit� (costruzione di alloggi per conto dell' 
I na-Oasa) che gli era preclusa prima che la legge 
e la convenzione gliene attribuissero il potere. 
In ogni caso, se un parallelo con il mandato fosse 
configurabile, si vertirebbe in una ipotesi di mandato 
senza rappresentanza �. 

* * * 

La motivazione sopra riportata appare esatta. 

Sul piano sostanziale occorre por mente invero alla 

�convenzione� Gestione Ina-Oasa-I. N. O. I. S., in 

forza della quale quest'ultimo ricevette l'incarico di 

cE stazione appaltante � della Gestione medesima. 

Se ora deve intendersi quale mandato il contratto 
in forza del quale una persona si obbliga a compiere 
uno o pi� atti giuridici per conto di un'altra, nella 
specie deve negarsi che siano venuti a sussistenza gli 
elementi di un cc mandato �, in senso tecnico, in quanto, 
in base alla cennata cc convenzione �, e nei limiti della 
legge ricordata, l'I. N. O. I. S. assumeva la qualit� 
. di cc stazione appaltante � della Gestione I na-Oasa, 
legata quilldi a questa in virt� di un rapporto di 
natura pubblicistica, discendente, quale espressamente 
previsto e disciplinato, dalle leggi medesime. 

L'� incarico� dato dall'I. N. O. I. S. (artt. 11 e 
6 citati), esteriorizzatosi nella �convenzione�, non 
altra natura ha che quella di attribuire all'I. N. O. I. S 
un potere che, prima del conferimento, �non aveva in 
base all'ordinamento giuridico. 

Ora � evidente che se la qualit� di stazione appaltante 
si acquista in forza di un �conferimento)), di un 
cc incarico �, di un cc assegnazione �, se, cio�, la costruzione 
dell'I. N. O. I. S. in tanto � possibile in quanto 
tale potere gli discende dalla legge e dalla convenzione, 
non � dato parlare di cE mandato n, che presuppone 
il conferimento di agire per altri, fermo 
restando che quell'� agire� sarebbe stato comunque 
possibile, di fatto e di diritto, per il mandatario. 

Nella specie, l' I. N. O. I. S. non avrebbe mai potuto 
costruire case in base al piano Fanfani se non 
gli fosse stata cc assegnata)) la costruzione stessa, in 
base alla legge che alla convenzione, si che non � ipotiz: 
zabile un parallelo con il mandato, neanche ex lege, 
, in quanto ripetesi, il mandatario ha gi� la possibilit� 
giuridica cc di fare �, solo che in forza del mari.dato 

stesso, quel cc fare )) � fatto per conto altrui. 


-237 


Non, quindi, la legge e la convenzione attribuiscono 
all'I. N. C. I. S. un agire per conto della Gestione 
I na,-Casa, ma attribuiscono il � potere � di costruire 
case in base al Piano Fanfani, ampliandosi la sfera 
giuridica dell'I. N. O. I. S., altrimentiimpossibilitato 
a costruire per conto di �un terzo. 

Ben nota alla dottrina ed alla giurisprudenza e la 
figura dell'atto che amplia l'altrui sfera giuridica, 
consentendo spiegare un'attivit� che altrimenti sarebbe 
preclusa: tale atto ha natura ed eff�cacia di 
� concessione � in forza della quale appunto nuove capacit�, 
nuovi poteri e nuovi diritti vengono conferiti. 

Nella specie, la cc convenzione � pi� volte richiamata, 
non altro � che una � concessione � promanante 
dal� Comitato di attuazione� del piano c. d. Fanfani, 
di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1948, n. 43, 
organo dello Stato, supremo regolatore della esecuzione 
del piano stesso, conferendo ad Enti previsti dalla 
legge il �potere� di costruire case per lavoratori; concessione, 
ancora, in cui � evidente la posizione di 
supremazia del concedente e la regolamentazione pubblicistica 
dell'atto di con/ erimento. 

Quella posizione giuridica delle parti in causa, 
sulla qiiale ci si � dianzi soffermati, � di per se ora 
pi� che evidente: da un canto all'I. N. C. I. S. si 
concede la costruzione di case, dall'altro l'I.N.C.I.S., 
in forza di tale concessione, stipula un contratto con 
l'impresa. 

Come � impossibile un accostamento o una misurazione 
tra grandezze eterogenee, cos� � imposs�bile, su 
un piano giuridico, avvicinare i due rapporti in 
esame, uno, quello Ina,-Casa,-I. N. C. I. S., pubblico, 
l'altro I.N.C.I.S.-Impresa costruttrice, privato. Parimenti 
� impossibile, e qui preme ribadirlo, far 
ripercuotere, in ogni caso, sul primo gli effetti giuridici, 
diretti o connessi, discendenti dal secondo. 

R. O. 
FERROVIE E TRANVIE -Ferrovie concesse all'industria 
privata -Gestione temporanea governativa Norme 
sulla successione di azienda -Inapplicabilit� Personale 
licenziato dalla Pubblica Amministrazione Indennit� 
di licenziamento -Limitate al periodo di 
servizio prestato alle dipendenze della gestione governativa. 
(Corte di Appello di Catania 23 aprile 1954Sez. 
Lavoro -Pres.: Cif(o; Est.: Cappellani; P. M.: 
Gulinello (conf.) -Candrilli contro Amministrazione 
Trasporti -Fallimento S.E.L.P.). 

L'assunzione da parte dello Stato della gestione 
temporanea di una ferrovia concessa, ai sensi dell'art. 
1� del R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, non 
opera una successione nell'azienda del concessionario. 
Pertanto, la liquidazione delle indennit� spettanti 
al personale licenziato durante la gestione statale 
deve essere fatta in proporzione alla durata del 
servizio prestato alle dipendenze di detta gestione. 

Con questa sentenza la Corte di Appello di Catania 
apporta ancora un contributo alla definizione della 
natura giuridica della gestione governativa di una 
ferrovia concessa all'industria privata, preveduta nel 

R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336. 
Com'� noto, questo decreto legge, modificando l'articolo 
184 del T. U. 9 maggio 1912, n. 1477, stabilisce 
che, in caso di interruzione o di irregolare svolgimento 
dell'esercizio di una ferrovia concessa, il Ministero 

delle. Comunicazioni (ora dei Trasporti) prefigge un 
termine al concessionario per il ristabilimento del 
servizio, e, in pendenza di tale termine, pu� prendere 
di uff�cio, a spese e rischio del concessionario stesso, le 
misure necessarie per il ripristino e la continuazione 
del servizio, �ssumendone event�almente anche la 

gestione. 

Oon la sentenza 12 luglio 1949 (in questa Rassegna, 
1950, p. 113) la stessa Corte d'Appello aveva precisato 
la natura giuridica di siffatta gestione governativa, 
inquadrandola nella categoria delle sanzioni 
amministrative (in senso ampio), a carico del concessionario 
inadempiente, ravvisando propriamente in 
essa una tipica forma di controllo sostitutivo, l' esecuzione 
di uff�cio del pubblico servizio di trasporto, e 
dichiarando altres� che essa opera non gi� una sostituzione 
di amministratori o di rappresentanti del 
concessionario, bens� una sostituzione di soggetti nell'esercizio 
del pubblico servizio (lo Stato al concessionario 
stesso). 

Con la sentenza segnalata la stessa Corte, confermando 
la sentenza del Tribunale di Catania 20 maggio31 
luglio 1952 (inedita) ed accogliendo la tesi dell'Avvocatura, 
dichiara ora che codesta sostituzione di 
soggetti non pu� attuare una ipotesi di successione 
d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 Codice civile (v. 
art. 11 R. D. 13 novembre 1924, n. 1825). 

La questione ha grande rilievo pratico. Nella fattispecie, 
essendo la contestazione sorta per la liquidazione 
delle indennit� spettanti al personale licenziato 
(il discorso � uguale qualunque sia la causa di risoluzione 
del rapporto di lavoro, ad es. per morte del 
prestatore d'opera) dalla Pubblica Amministrazione, 
quest'ultima, a seconda della soluzione adottata, sar� 
tenuta a corrispondere le indennit� relative all'intero 
periodo di servizio, fin dalla assunzione, oppure s(>lo 
quelle proporzionalmente riferite al servizio prestato 
alle sue dipendenze. Vero � che, per lo stesso R. D. L. 
4 giugno 1936, n. 1336, la Pubblica Amministrazione 
ha sempre diritto di rivalsa verso le concessionaria, 
ma nei casi in cui la gestione governativa viene attuata 
in confronto di concessionarie con bilanci disastrosi 

o addirittura fallite, come era appunto l'ipotesi della 
Societ� (Societ� Etnea Lavori Pubblici) concessionaria 
della Ferrovia Circiimetnea, l'esercizio della rivalsa 
della Pubblica Amministrazione rimane una 
mera possibilit� astratta. 
A sostegno della sua decisione ha rilevato la Corte 
che la assunzione da parte dello Stato della gestione 
temporanea del pubblico servizio di trasporto, pur 
attuando una sostituzione di soggetti nella gestione 
del servizio ferroviario, cc rimane caratterizzata ed in!
ormata dallo scopo che vuol perseguire e tutelare e 
che sta al di l� ed anche contro l'interesse del privato 
concessionario: talch� lo Stato, pur agendo a spese e 
rischio del concessionario, non ne assume la rappresentanza 
n� gli succede, ma agisce in nome e nell'interesse 
proprio; e come la sua attivit� rimane ispirata 
alla suprema esigenza che si concreta nel ripristino 
e nella continuazione del servizio, cos� gli impegni che, 
nella contingenza, � costretto ad assumere, pur se 
destinati a ricadere nel patrimonio del concessionario, 
non possono andare al di l� dei limiti temporali della 
contingenza stessa; altrimenti lo Stato, indotto dalla 
inadempienza di un concessionario ad intervenire nel 
pubblico interesse, potrebbe rimanere esposto, per ap



-238 


plicare le sue sanzioni, a responsabilit� patrimoniali 
di estensione imprevedibile. 

Peraltro che l'assunzione del servizio, da parte dello 
Stato, non attui una successione in senso tecnico, � 
reso manifesto dal fa.tto che essa lascia sussistere la. 
concessione ed anzi, addirittura la presuppone: essa, 
in altri termini, non estingue e non trasferisce i poteri 
e gli oneri trasmessi con la concessione, ma solo, 
nel pubblico interesse, ne sospende l'esercizio da parte 
del concessionario ritenuto inadempiente; con l'ulteriore 
conseguenza che essa non altera i diritti che fos


. sera sorti a favare o contro di lui ed in genere i rapporti 
che egli avesse intrecciati qual titolare della 
concessione�. 

A completamento di tale motivazione pu� dirsi 
che la successione d'azienda non si verifica perch�, 
per effetto dell'applicazione del R. D. L. 4 giugno 
1936, n. 1336, lo Stato non assume l'attivit� imprenditrice 
della concessionaria, ma solo riassume, e temporaneamente, 
l'esercizio del pubblico servizio di trasporto 
(monopolio statale) per fini esclusivamente di 
pubblico interesse. � sempre la concessionaria che, 
come conserva la titolarit� dell'azienda, cos� continua 
a subire i rischi dell'impresa, che era e rimane sua: gli 
utili o le perdite sono sempre in testa a lei, avvenendo 
la gestione a spese e rischio della concessionaria. Ci� 
impedisce che possa verificarsi il fenomeno del trasf erimento 
di azienda, essendo noto che, tanto secondo la 
dottrina (cfr. SALANDRA: Manuale di Diritto commerciale, 
1948, p. 60; GIORDANO: In tema di successione 
del locatore nei rapporti di lavoro posti in 
essere dall'affittuario di azienda, in <<Foro It. n 
1952, I, 954! FERRI: Manuale di Diritto commerciale, 
1950, p. 100-105) quanto secondo il pensiero 
della Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte 
Cass. 27 marzo 1952, n. 831, <<Foro It. n 1952, I, 
1196), il fenomeno in parola � considerato come 
conseguenza della successione nella situazione giuridica 
di imprenditore. 

Dal che discende che i rapporti di lavoro, essendo 
inseriti nell'impresa (cfr. �SQUINI: Profili dell'impresa, 
in (( Riv. Dir. comm. )) 1943, I, 19; BIGIAVI: 
La piccola impresa, 1947, p. 105 e segg. e in << Riv. 
Trim. Dir. e Proc. civ. n, 194 7, 653; NICOLO: L'adempimento 
dell'obbligo altrui, 1936, 297), non continuano 
con la Pubblica Amministrazione. Anzi essi stessi 
costituiscono oggetto di quella attivit� di controllo che 
la gestione statale � intesa ad esercitare per il pubblico 
interesse; pubblico interesse, consistente non solo nel 
miglioramento del servizio, ma anche nella saggia amministrazione 
dei fondi, che lo Stato stesso concede alla 
industria privata per coprirne i disavanzi di bilancio. 

La mancanza dell'esercizio dell'impresa e il fine 
d'interesse pubblico distinguono poi profondamente la 
gestione statale della ferrovia concessa da quella gestione 
di azienda, considerata come un'ipotesi di 
cessione di azienda (Cass. 15 aprile 1935 <<Mass. 
Giur. Lav. n, 1935, 475), a cui tuttavia in giudizio 
si intendeva assimilarla dalla controparte, e che si 
verifica in seguito alla immissione coattiva in possesso, 
consentita dall'art. 41 del T. U. 16 luglio 
1905, n. 646, sul credito fondiario. Codesta gestione 
infatti costituisce un vero e proprio esercizio di impresa, 
effettuato dall'Istituto di Credito fondiario 
nell'interesse proprio e con fini speculativi, per far 
sue le rendite ed i frutti, a soddisfazione del suo ere


dito verso il proprietario del fonda. Invece la gestione 
statale della ferrovia concessa � una mera gestione 
di un pubblico servizio, i cui utili (se ve ne sono) 
continuano pur sempre a spettare alla concessionaria. 

D'altro canto, il trapasso di azienda neppure potrebbe 
ritenersi fondat� sulla� circostanza dell'impossessamento 
dei mezzi materiali a cui ricorre la Pubblica 
Amministrazione per l'esercizio del pubblico 
servizio, poich� tale impossessamento avviene non in 
virt� di una convenzione, ma in virt� di un provvedimento 
d'imperio, che viene adottato dalla Pubblica 
Amministrazione indipendentemente, anzi contro la 
volont� della concessionaria. 

� L'impossessamento, propriamente, non costituisce 
altro che la concreta attuazione del provvedimento 
amministrativo che dispone l'esecuzione d'ufficio del 
pubblico servizio in danno del concessionario. N� 
pi� e n� meno di quanto avviene nella esecuzione 
d'ufficio di un'opera pubblica in danno dell'appaltatore 
inadempiente, in cui la Pubblica Amministrazione 
prende possesso delle opere, del cantiere, del 
materiale, del macchinario, e con lo stesso personale 
esegue l'opera pubblica (art. 341 legge sui lavori pubblici; 
articoli 28, 31 e 34 del regolamento 25 maggio 
1895, n. 350), o di quanto avviene nella esecuzione 
di ufficio, in materia di concessione di derivazione 
di acque pubbliche, in cui la Pubblica Amministrazione 
prende possesso delle opere principali ed accessorie, 
ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale e si 
serve dello stesso personale dell'utente (art. 54 T. U. 
11 .dicembre 1933, n. 1775). In tutte queste ipotesi, 
la successione dello Stato al soggetto privato (appaltatore 
o concessionario), avvenendo jure imperii, 
i1nplica soltanto una mera successione cronologica 
di gestori, che � unanimamente denunciata come insufficiente 
ad attuare il trapasso di azienda per il quale 
� invece richiesta una successione giuridica. 

Precisamente, come si sa, per aversi trapasso 
d'azienda � necessaria l'esistenza di un rapporto 
giuridico negoziale (contratto di cessione) inteso ad 
operare il trasferimento da uno ad un altro imprenditore 
(cfr. Cass. 3 gennaio 1936, <<Mass. Giur. 
Lav. n 1936, 20; Cass. 13 giugno 1940, <<Foro It. n 
1940, I, 1164; Cass. 22 luglio 1942, n. 2129; Tribuna.
le di Pavia 21 giugno 1950, in << Riv. Dir. Lav. ii 
1951, II, 357' Cfr. MAZZONI; I presupposti giuridici 
del trapasso di azienda ecc., <<Mass. Giur. Lav. n, 
1936, 33; TORRENTE; Sui rapporti fra cessione 
d'azienda e i contratti di lavoro, in << Giur. Cass. 
Civ. n, 1944, 197). Ed � appunto per tale ragione che 
gli scrittori limitano il campo di applicazione dell'art. 
2112 Cod. civ. agli atti di disposizione della 
azienda inter vives (GHIDINI: Disciplina giuridica 
dell'impresa, 1950, 170 nota 29) ed agli acquisti a 
titolo derivativo (RIVA SANSEVERINO: ((Dir. del Lav. ii 
1949, 283; DE LITALA: Trasferimento di azienda e 
rapporti di lavoro, in <<Mass. Giur. Lavoro ii, 1947, 
253; GRECO: Corso di Diritto commerciale 1948, 

p. 142, ecc.). Nella situazione in esame, invece 
rapporti tra la Pubblica Amministrazione e la societ� 
concessionaria si esauriscono con l'estromissione temporanea 
di quest'ultima dalla gestione deCpubblico 
servizio e con la correlativa assunzione diretta da 
parte della prima; l'impossessamento cio� non riposa 
su un atto di volont� della concessionaria, bens� su un 
atto di autorit�. 

-239 


IMPIEGO PUBBLICO -Impiego statale -Personale

La decisione della Corte d'Appello di Catania, per 

domestico Stazioni CC -Non sono impiegati statali.

quanto consti, sembra che sia l'unica che risolva la 

(Corte Appello di Roma, Sez. Magistratura del lavoro,

questione prospettata in ordine al R. D. L. 4 giugno Sent. n. 204/54 -Pres. Fibbi; Est. Albanese; P. M. 
1936, n. 1336. I numerosi precedenti giurisprudenDe 
Rosa (concl. conf.); Santini contro Ministero Diziali 
esistenti in materia di concessioni amministrafesa-
Esercito). 

tive riguardano invece l'ipotesi, senza dubbio con contorni 
molto pi� precisi e definiti, della sostituzione 
di una ad un'altra impresa nella medesima concessione, 
negando, anche per essa, che si verifichi una 
vera e propria successione di azienda. Fra le tante 
sentenze che affermano tale principio si vedano: 
Cass. 9 dicembre 1935, cc Mass. Giur. Lav. �, 1936, 
145; Cass. 8 giugno 1938, Ibidem 1938, 363; Cass. 
30 maggio 1940, cc Il Dir. del Lav. �, 1941, II, 13; 
Cass. 12 febbraio 1941, n. 413; Cass. 17 maggio 
1948, �Dir. del Lav. �, 1949, II, 40; Trib. Reggio 
Emilia 27 novembre 1929, cc Mass. Giur. del Lav. �, 
1930, 390, con nota del Petraccone; Appello Napoli 
28 marzo 1952, cc Dir. e Giur. �, 1952, 237. Orientamento 
codesto condiviso dalla dottrina; cfr. FoDALE: 
Cessione di azienda e trasferimento di concessione 
amministrativa, in cc Dir. del Lav. �, 1930, I, 773; 
RIVA SANSEVERINO: op. cit., p. 283; DE LITALA: 
Trasferimento d'azienda, loc. cit., 253; PETRACCONE: nrapporto individuale di lavoro, 1939, 493; SELBI, 
in �Mass. Giur. Lav., 1937, 263; ARDAU: Lineamenti 
di Diritto del Lavoro�, 225. 

Completamente diversa dalla fattispecie decisa � 
invece l'ipotesi, pure invocata dalla controparte nel 
giudizio, del curatore fallimentare autorizzato all'esercizio 
dell'impresa o del liquidatore coattivo, poich� 
costoro, col corrispondere al dipendente licenziato 
l'intera. indennit� di anzianit�, a cui questi ha diritto 
(art. 2119 Codice civile, 2� comma), non soddisfano 
un debito proprio, quali successori, ma soddisfano un 
debito dell'imprenditore (che i c. d. debiti della massa 
siano sostanzialmente debiti del fallito � ormai un 
punto certo: SATTA: Diritto fallimentare 1948; 
pp. 119-120; DE SEMO, Diritto fallimentare, 1948, 
217; .A.zzoLINA: Il fallimento, 1953, I, 682; PROVINCIALI: 
Manuale di Diritto fallimentare, 1951, 
372), del quale essi amministrano il patrimonio. 
Peraltro, in difetto di una norma �ai legge, in tema di 
sequestro d'azienda sono stati ritenuti inapplicabili i 
principi della legge impiegatizia (ora art. 2112 Cod. 
civ.) dall'Appello di Napoli 25 maggio 1937 (�Monitore 
Trib.�, 1938, 280), dichiarandosi che l'obbligo 
del custode di corrispondere le indennit� al personale 
licenziato � limitato al periodo della sua amministrazione 
(PROVINCIALI: Il sequestro d'�zienda, 1948, 

p. 146 nota 2); cos� come � stato deciso che non costituisce 
una successione nell'azienda l'assunzione in 
custodia da parte della Potenza occupante delle aziende 
italiane esistenti in Libia (Tribunale di Tripoli, 
20 novembre 1950; cc Foro It. �, 1951, I, 248); e cos� 
come non gene.rii una successione d'azienda il sequestro 
dei beni e delle aziende commerciali dei sudditi 
nemici, preveduto dalla legge di guerra (R. D. 
8 luglio 1938, n. 1415, alleg. .A). A maggior ragione 
ci� deve ritenersi per la gestione statale di una ferrovia 
concessa, alla quale � assolutamente estraneo il compito 
di amministrare un patrimonio altrui, tendendo essa 
esclusivamente alla gestione dell'esercizio di un pubblico 
servizio, in nome e per conto proprio. 
.A. N. 

Il personale domestico assunta per la confezione 
del vitto e la pulizia 'dei locali a sensi degli articoli 
350, 351, 352 del Regolamento generale dell'Arma 
dei Carabinieri, e retribuito dai militari facenti 
parte della comunit�, non ha alcun rapporto di 
impiego con lo Stato, ma solo con l'Ente di fatto 
costituito dalla convivenza. 

L'.Amministrazione dello Stato, pertanto, non � 
legittimata passivamente ed ogni pretesa inerente 
al rapporto di lavoro e alla relativa liquidazione 
deve farsi valere contro l'ente di fatto a sensi 
degli articoli 36 e segg. Codice civile. 

Riportiamo la parte pi� interessante della ampia 
e perspicua motivazione: 

� Nella specie � fuori discussione che il Santini si 
obblig� a prestare la sua opera di cuoco a favare dei 
Carabinieri conviventi alla mensa e questi assunsero 
e mantennero per tanti anni l'obbligo di retribuirlo 
direttamente e senza ingerenza dell'Erario, della 
mercede pattuita. . 

� � da escludere la partecipazione dello Stato al 
rapporto, proprio, perch� manc� da parte dell'Ammi-. 
nistrazione l'assunzione in forma diretta o _indiretta 
dell'obbligo di provvedere al pagamento del salario. 

cc Non giova rilevare che il Santini pose la sua opera 
a disposizione della cc stazione � ente astratto da 
identificarsi con l'Amministrazione statale, poich� 
lo stesso Regolamento limita e specifica il significato 
da attribuire a tale termine quando spiega che il 
personale civile viene assunto e pagato dalla comunit� 
dei militari conviventi. 

Neppure vale osservare che il regolamento stesso 
dispone che l'assunzione � autorizzata dall'ufficiale 
addetto per dedurne che il rapporto in questione assume 
carattere pubblicistico. 

Evidentemente la parola autorizzazione deve essere 
intesa nel significato di rimozione dell'ostacolo normalmente 
sussistente nei confronti dei oivili, a frequentare 
le caserme che sono riservate, per le loro finalit�, 
soltanto ai militari. 

cc Sarebbe poi, arbitrario dedurre dalle disposizioni 
sopra richiamate che lo Stato abbia voluto assumere 
l'obbligazione di intervenire come garante nell'ipotesi 
che la comunit� non faccia fronte al suo impegno. 

cc Tale obbligazione dovrebbe essere chiara ed esplicita 
e non pu� scaturire in via di presunzione. 

cc � anzi da notare che dal sistema di retribuzione 
previsto dal regolamento in e~ame emerge esplicito il 
completo disinteresse dello Stato alla parte economica 
del contratto. 

cc Il fatto che l'ufficiale che autorizza l'assunzione 
non abbia l'obbligo di riferire sull'entit� della mercede 
pattuita agli organi centrale, ai fini di includere 
la spesa in una voce del bilancio statale, l3limina 
ogni dubbio sull'esattezza dell'opinione che lo Stato 
non ha inteso assumere alcuna obbligazione al riguardo. 


cc L'autorizzazione dell'ufficiale interviene solo allo 
soopo di assicurare che i civili assunti per i servizi 


-240 


domestici possiedano i requisiti necessari e specialmente 
quelli di moralit�, particolarmente importanti 
per chi deve frequentare luoghi ed uffici in cui, come 
nelle caserme dei carabinieri, si adempiono servizi di 
carattere riservato e di grande delicatezza >>. 

(Omissis). 

� Dovendo dare una qualificazione giuridica al. 
rapporto in esame il Collegio ritiene di dover ravvisare 
l'ipotesi di una associazione di fatto costituita 
fra i militari della caserma con il limitato scopo di 
conseguire le prestazioni relative ai servizi di cucina. 

� Si tratta di uno di quei casi tipici dei quali, 
specialmente dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, 
si sono interessate, con una certa frequenza, tanto 
la giurisprudenza che la dottrina. 

<( In proposito pu� rilevarsi che la convivenza dei 
militari sotto il profilo che interessa la causa, assume 
l'aspetto di una di quelle associazioni non riconosciute 
nelle quali, peraltro, non manca un intervento 
dell'autorit� statale per indirizzare la volont� dei 
costituenti, volont� che nella fattispecie, resta libera in 
ordine all'opportunit� di addivenire o meno all'assunzione 
di personale civile, alla scelta del soggetto da 
assumere fra quelli aventi i requisiti necessari, all'entit� 
della retribuzione da corrispondergli. 

(1 Mentre � da notare che, per l'esistenza di una 
associazione non riconosciuta, non � richiesta alcuna 
forma, � da aggiungere che le norme giuridiche che 
disciplinano la convivenza sono schematicamente tracciate 
nei riportati articoli del regolamento. 

(( Poich� ogni associazione deve avere, oltre i soggetti 
e i mezzi, uno scopo, si rileva a proposito di 
quest'ultimo che il vantaggio proprio dell'associato 
si ravvisa nella possibilit� di procurarsi un determinato 
servizio con risparmio di prestazioni di opera 
personale che, altrimenti, dovrebbero far carico ai 
conviventi. 

<( � questo un vantaggio comune e di immediata 
percezione, che spiega la possibilit� di ammissione 
e di esclusione degli associati in relazione alla qualit� 
soggettiva, di partecipi della comunit�. 

(( La responsabilit� processuale delle associazioni 
non riconosciute trova la sua disciplina legislativa 
nell'art. 36 Codice civile e 75 Codice procedura civile. 

(< Riferibilmente ai rapporti esterni, per le obbligazioni 
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune e in via solidale, sulle persone che hanno 
agito in nome e per conto dell'associazione �. 

Rileviamo soltanto come la questione della azione 
a sensi dell'art. 36 Codice civile contro ((coloro che 
hanno agito in nome e per conto della Associazione � 
quando come nella specie vi sia anche la richiesta 
d'indennit� di anzianit� appaia grave e delicata. _,1 
nostro avviso tale azione non potr� proporsi in proprio 
contro gli attuali dirigenti della comunit� e della stazione, 
ma dovr� proporsi contro i precedenti assuntori 
oltrech� contro l'eventuale fondo comune, mentre senza 
dubbio contro tali precedenti assuntori si dovranno 
proporre le varie pretese di assegni arretrati per i 
quali gli attuali dirigenti non sembra abbiano ne 
possano avere nessuna responsabilit� solidale. 

�V. S . 


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SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA 


.ACQUE PUBBLICHE 

1. Il riconoscimento d'antiche utenze per quantit� 
inferiore a quella per l'innanzi derivata, e legittimo 
se il maggior volume dell'acqua goduta risulti ' 
non corrispondente alle esigenze di una utilizzazione 
effettiva. (Corte Cass., S. U., 7 giugno 1954, 
Cont. 4974/51, .Avv. Generale). 
.AGRICOLTURA. 

1. La concessione dell'uso eccezionale di un bene 
demaniale � costitutiva, perci� il diritto del privato 
� affievolito quando lo richiedano esigenze di pubblico 
interesse, ma � perfetto in ogni altra ipotesi. 
In una concessione �del godimento di un pascolo 
su terreno demaniale, le sezioni specializzate agrarie 
hanno piena giurisdizione nelle controversie per 
perequazione di canoni; n� vale ad escludere la 
possibilit� di adeguamento del canone il fatto che 
il canone sia stabilito con la procedura della licitazione, 
se la sperequazione derivi da circostanze 
successive alla stipulazione del contratto. (Corte 
Cass., S. U., 7 Maggio 1954, Cont. 63972, .Avv. 
Generale). 
(Vedi: Imposta Generale Entrata 1). 

.AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Un organo dello Stato fornito, come ilConsiglio 
Nazionale delle Ricerche, di propria personalit� 
giuridica, pu� agire in giudizio contro lo stesso Stato 
a tutela del proprio patrimonio e della propria 
organizzazione. (Corte Cass., S. U., 11 maggio 
1954,. Cont. 858/50, ..Avv. Generale). 
2. Contro lo sfratto amministrativo conseguente 
a �risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti 
del custode di un dormitorio per il personale ferroviario 
e contro la relativa revoca della concessione 
di alloggio su bene demaniale, non � ammesso rimedio 
possessorio. (Corte Cass., S. U., 18 maggio 
1954, Cont. 1857 /50, ..Avv. Generale). 
(Vedi: Espropriazione per pubblica utilit� 4 -7; 
Legittimazione 1). 

APPELLO. 

1. Per riproporre in appello le domande ed eccezioni 
non accolte non occorre appello incidentale 
da parte dell'appellato che non abbia interesse a 
proporre gravame avendo il primo giudice accolto 
integralmente le sue conclusioni, sia pure, respinta 
taluna eccezione, per ragioni diverse da quelle sostenute. 
(Corte Cass., 13 maggio 1954, Cont. 60652 
.Avv. Generale) . 
ATTO ..AMMINISTRATIVO. 

1. L'approvazione di un piano regolatore particolareggiato 
� atto amministrativo formale, caducabile 
solo per suo annullamento (per decorso dei 
termini di attuazione) o per revoca, quest'ultima 
ammissibile, se tacita, solo se si abbia un comportamento 
conforme di tutti coloro, se erano pi� con 
distinte volont�, che concorsero alla sua formazione. 
(Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). 
..AVVOCATURA DELLO STATO. 

1. Conferma della giurisprudenza consolidata 
sulla nullit� assoluta delle notifiche ad ..Amministrazione 
dello Stato non avvenute presso l'Avvocatura 
competente. (Corte Cass. 22 maggio 1954, 
Cont. 3525/52, ..Avv. Generale). 
CASSAZIONE. 

1. .Anche una sentenza di giudice speciale pu� 
essere impugnata in Cassazione per l'art. 111 della 
Costituzione p�r difetto di motivazione su un punto 
decisivo della controversia. (Corte Cass., S. U., 
7 giugno 1954, Cont. 4974/51, ..Avv. Generale). 
(Vedi: Solve et repete 1). 

CITAZIONE. 

1. Se dopo una prima chiamata in giudizio, nulla 
perch� intimata ad organo non rappresentante di 
un'..Amministrazione dello Stato, e seguita dalla 
costituzione in giudizio dell' ..Avvocatura dello Stato, 

-242 


sia avvenuta una nuova citazione intimata all'organo 
rappresentante, ma non notificata presso l'Avvocatura 
dello Stato, anche la seconda citazione � nulla 
per vizio di notifica, e non � sanata dalla nuova 
costituzione in giudizio dell'Avvocatura o da quella 
avvenuta in relazione al primo atto. (Corte Cass,. 
15 maggio 1954, Cont. 2758/53,. Avv. Generale). 

COMPETENZA. 

1. Sussiste litisconsorzio di tutti coloro che sono 
parte nel giudizio, nel regolamento di competenza 
o di giurisdizione. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 
1954, n. 1508). 
2. Mancando il decreto di espropriazione e di 
determinazione della indennit�. provvisoria nelle' 
espropriazioni aeronautiche, si ha solo un'occupazione 
d'urgenza, quindi la Giunta arbitrale � carente 
di giurisdizione a conoscere della domanda di 
indennit� definitiva, fin quando non vengano emanati 
i predetti provvedimenti. (Corte Cass., S. U., 
8 giugno 1954, Cont. 2258/50, Avv. Generale). 
CONCESSIONI. 

(Vedi: Ferrovie 1). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 

1. Non sempre con l'emissione di un ordinativo 
di pagamento la prestazione dell'Amministrazione 
� esaurita, richiedendo l'ordinaria diligenza anche 
il compimento di quanto � necessario affinch� il 
pagamento stesso venga effettuato. (Corte Cass., 
22 maggio 1954, Cont. 3525/52, Avv. Generale.) 
COSTITUZIONE. 

(Vedi: Cassazione 1; Legge 1). 

DEMANIO. 

(Vedi: Agricoltura 1). 

DIRITTO E INTERESSE. 

1. Distinzione della competenza fra autorit�. giudiziaria 
e amministrativa in base al petitum ed alla 
causa petendi conforme a giurisprudenza consolidata. 
(Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508; 
Corte Cass., 8 maggio 1954, Cont. 3688/52, Avv. 
Generale). 
(Vedi: Procedimento civile 1). 

DISCREZIONALIT�. 

1. Le norme sul Piano regolatore di Roma lasciarono 
alla Pubblica Amministrazione ampia discrezionalit� 
circa l'epoca, le modalit�, i termini di 
emanazione del piano di massima e particolareggiato, 
talch� � resa impossibile la sopravvivenza di 
un diritto soggettivo perfetto. (Corte Cass., S. U., 
1;3 maggio 1954, n. 1508). 
2. Bench� il giudice non possa sindacare i motivi 
di ordine amministrativo per l'adozione da parte 
delle Ferrovie dello Stato di un dispositivo anzich� 
di un altro per evitare incendi da scintille, tuttavia 
la discrezionalit�. di tale scelta trova un limite nella 
non rispondenza dipendente da fattori puramente 
tecnici del mezzo scelto alla finalit�. dovuta. (Corte 
Cass., 11 maggio 1954, Cont. 3509/52, Avv. Generale). 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 

1. Dall'approvazione del piano regolatore, che 
equivale a dichiarazione di pubblica utilit� deriva 
per le propriet�. comprese in esso piano un complesso 
di vincoli assimilabili a servit� legali; non 
da esso tuttavia, ma dall'approvazione del piano 
particolareggiato deriva un affievolimento dei diritti 
dei singoli proprietari. (Corte Cass., S. U., 
13 maggio 1954, n ..1508). 
2. Le norme sulle opere per il ricovero dei senza 
tetto eliminano le formalit�. per la dichiarazione di 
pubblica utilit� e di urgenza ed indifferibilit�. dei 
lavori, non le altre disposizioni della legge comune, 
ragione per cui le occupazioni temporanee sono soggette 
al limite comune massimo dei due anni. 
(Corte Cass., S. U., 28 maggio 1954, n. 1702). 
3. La retrocessione che importa nuovo trasferimento 
del bene all'espropriato non incide sull'efficacia 
della pronuncia giurisdizionale (nella specie 
Collegio Arbitrale O. N. C.) che ha gi� avuto esecuzione 
col trasferimento coattivo dell'immobile a 
favore _dell'Ente pubblico. (Corte Cass., S. U., 
8 maggio 1954, n. 1446). 
4. L'istituto della retrocessione, non disponendovi 
deroghe la legge speciale, si applica anche ai 
trasferimenti coattivi di immobili all'O. N. C. se 
tale ente non si sia avvalso del bene trasferito per 
i fini per i quali il trasferimento fu disposto. (Corte 
Cass., S. U., 8 maggio 1954, n. 1446). 
5. Decorsi i due anni di occupazione temporanea, 
per l'ulteriore illegittima occupazione si pu� adire 
il Giudice ordinario, sia per la restituzione del bene, 
sia per la liquidazione di una congrua indennit�. per 
il biennio (se il prefetto non l'abbia determinata 
entro detto periodo che costituisce limite anche per 
l'esercizio di tale facolt�) e pel risarcimento dei 
danni per il periodo successivo. (Corte Cass., S. U., 
28 maggio 1954, n. 1702). 
6. L'occupazione anticipata ex lege n. 423 del 
1923, non si identifica con quella temporane� comune, 
e quindi non � soggetta al limite del biennio 
ancorch� per errore detto termine sia stato richiamato 
nel decreto prefettizio; d'altronde poich� l'indennizzo 
� determinato in base all'interesse annuo 
sull'indennit�. definitiva, nessun danno pu� in concreto 
derivare all'espropriando .dal ritardo nella 
espropriazione. (Corte Cass., 18 maggio 1954,--Cont. 
3646/52, Avv. Generale). 
7. Nelle espropriazioni aeronautiche non si pu� 
adire il competente organo giurisdizionale, per la 
determinazione dell'indennit�. definitiva prima che 

JfilIDl 

-243 


sia stata determinat� l'indennit�. provvisoria, determinazione 
che avendo la natura della stima peri


. tale nella procedura ordinaria funziona come condizione 
per la successiva fase giurisdizionale per la 
determinazione dell'indennit� definitiva. (Corte 
Oass., S. U., 8 giugno 1954, Oont. 2258/50, Avv. 
Generale). 

(Vedi: Competenza 2). 

FERROVIE. 

1. La convenzione 28 giugno 1923 fra la Compagnia 
internazionale carrozze. letti e le Ferrovie 
dello Stato d� vita ad una concessione-contratto, 
fonte per quanto attiene al risultato economico di 
diritti ed obblighi sul piano del diritto privato. 
L'obbligo per� per l'Amministrazione di trasportare 
gratuitamente gli agenti della Compagnia in 
servizio nelle carrozze, non � riconducibile al contratto 
di trasporto, ma � solo il mezzo perch� gli 
agenti adempiano alle loro prestazioni. (Corte Oass., 
18 maggio 1954, Oont. 65061, Avv. Generale). 

(Vedi: Discrezionalit� 2). 

GIURISDIZIONE. 

1. I/indagine se esista un diritto azionabile 
quando la domanda proposta al giudice ordinario 
miri a caducare un atto amministrativo discrezionale 
attiene esclusivamente alla giurisdizione. (Corte 
Oass., S. U.i 13 maggio 1954, n. 1508). 
(Vedi: Diritto e interesse, 1). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. 

1. La norma che sottopone gli atti economici 
relativi al commercio del frumento, e derivati, a 
tassa una tantum da corrispondersi all'atto della 
vendita da parte del produttore, non condiziona 
l'esecuzione degli atti economici necessari a tale 
vendita al soddisfacimento dell'imposta sul primo 
trasferimento. (Corte Oass., 8 maggio 1954, Oont. 
3688/52, Avv. Generale). 
IMPOSTA DI REGISTRO. 

1.. Gli eventi che secondo l'art. 12 legge di registro 
legittimano la restituzione di una tassa regolarmente 
percetta debbono essere successivi non 
anteriori alla percezione della tassa. (Corte Oass., 
7 giugno 1954, Oont. 56/53, Avv. Generale). 

2. La dimostrazione del trasferimento sufficiente 
in certi casi per pretendere il tributo pu� aversi 
per prove critiche e storiche tratte da elementi di 
cui la Finanza abbia il possesso o la legale conoscenza, 
senza che occorra anche il possesso del bene 
trasferito che � solo uno degli elementi di prova indiretta 
del trasferimento. (Corte Oass. 7 giugno 1954, 
Oont. 56/53, Avv. Generale). 
3. Qualora la domanda giudiziale sia proposta 
da un terzo estraneo ad una convenzione non registrata 
e nel giudizio non siano intervenuti entrambi 
i contraenti non si pu� tassare l'enunciazione, ancorch� 
in relazione logica col dispositivo, contenuta 
nella sentenza, occorrendo che questa sia emessa 
nei confronti dei contraenti del negozio enunciato. 
(Corte Oass., 7 giugno 1954, Gont. 56/53, Avv. 
Generale). 


4. La tassazione di atti non registrati o di convenzioni 
verbali enunciate in atti sottoposti a registro 
si attua anche nelle enunciazioni contenute 
nelle sentenze interlocutorie del precedente codice 
di rito. (Corte Oass. 7 giugno 1954, Oont. 56/53, 
A vv. Generale). 
5. Le sentenze interlocutorie del precedente codice 
di rito non erano soggette a registrazione. 
(Corte Oass. 7 giugno 1954, Oont. 56/53, Avv. 
Generale). 
IMPOSTE E TASSE. 

1. Distinzione fra estimazione semplice e complessa 
secondo giurisprudenza costante. (Corte Oass. 
S. U., 13 maggio 1954, Oont. 3149/51, Avv. Generale). 
2. � valida la decisione delle Commissioni delle 
imposte sottoscritta dal solo presidente e priva delle 
indicazioni dei membri del Collegio la cui composizione 
risulta dal verbale, e non occorrono le formalit� 
imposte per le decisioni giudiziali. (Corte Oass., 
. S. U., 
22 maggio 1954, Oont. 2832/50, Avv. Generale). 


IMPUGNAZIONE CIVILE. 

1. Ohi ha visto rigettata la sua domanda di 
estromissione dal giudizio, ha interesse ad impugnare 
la relativa decisione. (Corte Oass., 7 giugno 
1954, Oont. 5698/52, Avv. Generale). 
INTERVENTO IN CAUSA. 

1. L'interventore adesivo semplice ha qualit� di 
parte, ed esercita le inerenti facolt� salvo che il 
giudice chiamato a pronunciarsi nell'intervento lo 
. riconosca illegittimo. (Corte Oass., S. U., 13 maggio 
1954, n. 1508). 

LEGGE. 

1. Le sentenze dei giudici speciali sono sottoposte 
al ricorso per cassazione anche per violazione di 
legge, solo.se emanate dopo l'entrata in vigore della 
costituzione; quelle emanate prima sono impugnabili 
solo per incompetenza ed eccesso di potere. (Corte 
Oass., S. U., 7 maggio 1954, Oont. 100/50, Avv. 
Generale). 
2. La norma speciale, al contrario di quella eccezionale 
o singolare, non esclude i principi generali 
ma li specifica e li differenzia adattandoli, ragion per 
cui essa deroga alla generale nei soli limiti richiesti �~ 
dalla specialit�. della materia. In materia di espropriazione 
per pubblica utilit� quando una norma 
speciale non provveda per un determinato caso, 
occorre far capo alla norma generale. (Corte Oass., 
S. U., 8 maggio 1954, n. 1446). 

-244 


LEGITTIMAZIONE. 

1. .Anche nell'ipotesi che l'organo erroneamente 
citato in rappresentanza di un'.Amministrazione appartenga 
all'Amministrazione stessa e sia gerarchicamente 
superiore a quello che ha il potere di rappresentanza 
si verifica la nullit�. della vocatio in 
jus. (Corte Cass., 15 maggio 1954, Cont. 2758/53, 
.Avv. Generale). 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. 

(Vedi: Trasporto, 1). 

OPERE PUBBLICHE. 

1. La responsabilit�. per danni da omessa manutenzione 
di un pubblico edificio ricade sull'.Amministrazione 
che ha in carico l'edificio non su quella 
dei Lavori Pubblici (Genio Civile) solo incaricata 
della compilazione dei progetti della direzione 
tecnica e del collaudo delle opere di manutenzione, 
su richiesta delle .Amministrazioni competenti. 
(Corte Cass., 18 maggio 1954, Cont. 60706, .Avv. 
Generale). 
POSSESSO. 
., 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). 

PROCEDIMENTO CIVILE. 

1. Per ammettersi azione di accertamento verso 
la Pubblica .Amministrazione occorre la esistenza 
di un diritto, o almeno che quanto si vuol accertare 
sia idoneo a determinare il sorgere del diritto stesso 
se affievolito, oppure occorre la sussistenza dell'obbligo 
giuridico che si assume inadempiuto. (Corte 
Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). 
2. L'indagine sui fatti di causa ai fini della pronuncia 
sulla competenza o nella giurisdizione trova 
un limite nel non oltrepassare i confini segnati dalla 
questione da risolvere per tramutarsi in una implicita 
pronuncia sul merito. (Corte Cass., S. U., 
13 maggio 1954, Cont. 3149/51, .Avv. Generale). 
PROFITTI DI REGIME. 

1. Dagli incrementi avocabili sono esclusi i frutti 
dei beni preesistenti al 3 gennaio 1925, e quelli 
derivanti da incremento di denaro preesistente nel 
patrimonio. (Corte Cass., 7 maggio 1954, Cont. 
1426/50, .Avv. Generale). 
2. La prova della sussistenza dei profitti e della 
loro provenienza da un'attivit�. politica fascista o 
dalla posizione avuta riel regime pu� essere data 
anche mediante presunzioni purch� gravi precise 
e concordanti. (Corte Cass., S. U., 22 maggio 1954, 
Cont. 2832/50, .Avv. Generale). 
3. Occorre separato procedimento coattivo per 
agire contro gli azionisti di una Societ�. quando 
fossero responsabili ex art. 7 D. L. L. n. 392 del 
1948, dei profitti di regime dovuti dalla Societ�.: 
tali azionisti sono estranei alla lite tributaria mossa 
dalla societ�. e van�o estromessi. (Corte Cass., 
7 giugno 1954, Cont. 5698/52, .Avv. Generale). 
RESPONSABILIT�. 

(Vedi: Opere pubbliche, l). 

SENTENZA. 

(Vedi: Imposta di registro, 5). 

SOCIET�. 

(Vedi: Profitti di regime, 3). 

SOLVE ET REPETE. 

1. Il solve et repete non funziona quando la cassazione 
sia investita dell'impugnativa, sotto il solo 
profilo della legittimit�., di una pronuncia del giu dice 
amministrativo a cui la causa torner�., ove il 
ricorso sia accolto. (Corte Cass. S. U., 7 maggio 
1954, Cont. 1426/50, .Avv. Generale, Corte Cass. 
S. U. 22 maggio 1954, Cont. 2832/50, .Avv. Generale). 
SPESE GIUDIZI.ALI. 

1. Ove pi� organi dell'Amministrazione siano 
presenti in giudizio e per essi si svolgano distinte difese, 
competono distinte spese giudiziali avendo i 
singoli organi dell'Amministrazione una singola individualit�. 
giuridica (Corte Cass., 15 maggio 1954, 
Cont. 2758/53, .Avv. Generale). 
TRASPORTO. 

1. La nullit�. della clausola di esonero del vettore 
per i sinistri patiti dal viaggiatore � l'applicazione, 
estesa per� alla colpa lieve, dell'art. 1229 
Codice civile. Non rientra per� in quel caso di 
nullit�. un patto che consenta la rivalsa da parte 
del vettore, nella specie quello che consente alle 
Ferrovie dello Stato la rivalsa verso la Compagnia 
internazionale Vagoni letto per gli indennizzi pagati 
agli agenti di quest'ultima. (Corte Cass., 18 maggio 
1954, Cont. 65061, .Avv. Generale). 
VENDITA. 

1. Si ha consegna di aliud pro alio quando sia 
stata fornita gomma indigena non solubile ed adesiva, 
in luogo di gomma arabica;�solubile ed adesiva, 
ancor che contenuta in sacchi con l� dfoitura 
impressa<< gomma arabica)). (Corte Cass., 13 maggio 
1954, Cont. 60652, .Avv. Generale). 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE e o N �su L'T A zI oN I 


LA FORMULAZIONE DEL �QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE 1iJ STATA PRESA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Sela competenza 
nelle pratiche di incidenti stradali, quando l'incidente 
stesso sia sorto nel verritorio di 1illl. Com�liiler, diverso 
da quello .dal quale dipende il conducente �dell'automezzo 
interessato, debli>a radicarsi �con riferimento .al 
luogo .in .cui l'incidente � a:vvenuto�o al rapporto di dipendenza 
del militare (n. 157). -II) A ,quale Istituto .competa 
l'assistenza dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico 
dello Stato (n. 158). -III) Se l'assunzione diretta, da 
parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 
delle operazioni di liqaidazione dell'Ente Nazionale della 
Cooperazione compovti ex lege il patrocinio e la difesa 
in giudizio dell'Ente in Hquidazione, �oltre che l'assistenza 
legale in sede consultiva, �da parte dell'Avvocatura �dello 
Stato (n. 159). -IV) Se, per le cause che restmo temporam.
eamente affidate al patrocinio di avvocati del libero 
foro, le eventuali proposte di trllllsazione, debbono essere 
sottoposte a;ll'esa:m.e dell'A<vVocatnra dello .Stato �('1'1. 159). 
-V) Se le Amministrazioni e gli Enti interessati, in 
difm;w di norme stavutarie, possano revoca;re le �designazioni 
di propri �rappresenoami nel Consiglio di .amministrazione 
dell'Ente autonomo cc Mostra d'oltiremare e 
del Lavoro ita;liano nel Mondo �, qualora sussistano partic0lari 
ragioni che determinino l'l'!la situazione di inc0mpatibilit� 
fra chi sia stato designato 'e l'Ente che a tale 
designazione :abbia proceduto :(n . .1�60). -'VI) .Se 'l'Amministirazione 
della �Cassa Depositi �e Prestiti (e Ǔlegli 
Istituti di Previdenza) possa .concedere mutilli. con contratto 
(n. 161). -VII) Se l'Amministrazione militare 
sia Tesponsabile dei danni, subiti da cose o persone non 
tirasportate per effetto della circolazione di suoi automezzi 
cl!le, nelle giornate di �sciopero, prestino servizio per conto 
dell'Armministrazione :lierroviaria (n. 162). -VIII) Se, 
in .definitiva, il risarciment0 dei danni suddetti �deb'h>a 
r,icadere sull'Amministllazi(')l'le, per cont0 della quale sia 
stato effettuato il servizio (n. 1�62). -IX) Se gli Archivi 
notarili possano considerarsi Amministrazioni dello Stato 

(n. 163). -X) Se l'ENPAS possa esimersi dall'osservanza 
del disposto delrart: 193 del 'T. U. sulle leggi 
sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, 
circa la necessit� di aatorizzazione prefetvizia per .aprire 
ambulavori medici (n. 164). 
AMNISTIA ED INDULTO. -l) .Se la rimozione dal 
grado, �di cui all'art. 29 del C.P.M.P.., costituisca pena 
accessoria o �effetto penale della sentenza (n. 12). -II) 
Se l'amnistia impropria sia applica;bile a;lla pena acces


soria (n. 12). -III) Se l'amnistia concessa con l'art. 1 
del D. P. 23 �<llicembre 1949, n. 929 -:relativamente ai 
reati previsti clal D. L. 22 aprile ,1943, n. 245, e successive 
modificazioni, �o da qualunque altra legge riguardante 
la discipllit.a .dei consami, degli ammassi 0 dei contingentamenti, 
per i quali sia comminata Ulila pena detentiva, 
s@la .o congiunta a pena pecuniaria non superiore.nel 
massimo a sei anni, ovvero una pena pecuniaria -sia 
applicabile al delitto di .cui all'ultimo comma dell'art. 8 
del D.L.C.p.S. 5 settembre 1947, n. 888 (n. 13). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI. -Se, ,ai sensi delle 
vigenti norme, sia legittimo il provvedimento <con il 
quale si esprepri, per demolirlo, un piccolo locale, che 
deturpi farmonia di un edificio monumentale (n. 29). 

APPALTO. -I) Se alla piena di un fiume possa riconoscersi 
il �Carattere di evento �di assoluta imprevedibilit�, 
agli �effetti del risarcimento dei danni derivati alle 
opere provvisionali, ai mezzi d~opera, alle a-i;trezzature 
di �cantie:ve e ai mater.iali non .ancora ]!>Osti �in opera, relativi 
ai la.vori di costruzione di un ponte �di transito su di 
esso, ai �sensi .dell'a;rt. 20 del Capitolato d'eneri dei lav0ri 
delle '.Fe11rovie dello Stato (n. 196). -II) Se il termine 
di venti.giorni, �entro il <EJuale i contratti di appalto va;nno 
registrati, decorra, anche nel caso .di verbali di aggiudicazione 
definitiva, dalla data di comunicazione .del decreto 
ministeriale di approvazione (n. 197). 

ASSICURAZIONlf. -iI) .Se il pensi0nafo statale, il 
quale presti la propria opera in aziende private debba 
essere assicUllato obbligatoriamente ai sensi di legge 

(n. 4.1). -II.) Se ;ifl pers<1ma;le pensionato, riassunto in 
servizio, sia soggetto alllobbligo dell'assicurazione, �ove 
non abbia raggiunto i limiti di et� previsti dalla legge 
(n. 41). 
AUTOVEICOLI. -Quale sia la natura dell'atto con 
cui un soggetto viene .ammesso .ad esercitare una linea 
automobilistica (n. 44). 

AVVOCA'TiI E PROOUiRATORI. -I) Se l'assun-.
zione <!liretta, �da parte del Ministero del Lavoro e della 
iPrevidenza Sociale, delle operazioni di liquidazione delI'Ente 
Nazionale della Cooperazione, comporti ex .Jege 
il patrocinio e la difesa �in giudizio dell'Ente cli liquidazione, 
eltre che rassistenza legale in sede consultiva, da 


-246 


parte dell'Avvocatura dello Stato (n. 23). -II) Se, per 
le cause che restino temporaneamente affidate al patrocinio 
di avvocati del libero foro, le eventuali proposte 
di transazione, debbano essere sottoposte all'esame della 
Avvocatura . dello Stato (n. 23). 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se sia 
legittima l'imposizione, da parte dell'Amministrazione, 
di un supplemento di canone di fitto per ospitalit� a 
persone estranee al nucleo famigliare concessa dai ferrovieri 
che godono di alloggi nelle case economiche ed 
assimilate dell'Amministrazione medesima (n. 48). II) 
Se il coerede designato per la stipulazione del contratto 
di mutuo individuale di alloggio cooperativo possa 
impegnare gli altri coeredi anche al riscatto, con l'apposizione 
della propria firma al contratto relativo (n. 49). 

COMMERCIO. -Se, in linea di massima, sia ammissibile 
il ricorso avverso il provvedimento positivo di 
concessione di licenza di commercio (n. 7). 

COMUNI E PROVINCIE. -Se l'obbligo di fornire 
i locali per i servizi di collocamento ricada, oltre che sui 
Comilni che siano sede di collocatori o di Sezioni Staccate 
degli uffici provinciali del lavoro, anche sui Comuni 
capoluoghi di Provincia, nei quali sono dislocati gli uffici 
provinciali del lavoro e della massima occupazione (n. 54). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -I) Quale sia 
la natura dell'atto con cui un soggetto viene ammesso 
ad esercitare una linea automobilistica (n. 42). -II) 
Se, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
sia fondata la pretesa di un profugo della ex colonia eritrea, 
intesa ad ottenere la concessione di una linea automobilistica 
nel territorio nazionale e per il fatto di aver 
esercitato analoga attivit� in Eritrea (n. 42). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. 
I) Se l'indicazione dell'apertura della gara per un'ora, 
di cui all'art. 69 del R. D. 23 maggio .1924, n. 827, sia 
soltanto in funzione della dichiarazione di diserzione 
dalla gara medesima (n. 124). -II) Se possa costituire 
causa di nullit� dell'aggiudicazione la circostanza che i 
prescritti depositi siano stati accettati, in busta, senza il 
preventivo rilascio di regolare quietanza (n. 124). -III) 
Se l'Amministrazione possa rinnovare la gara tra le 
Ditte.offerenti ove tutte le offerte non siano conformi alle 
richieste di Capitolato (n. 125). -IV) Se sia consentita 
l'ammissione ad una gara di una impresa che si trovi 
in istato di concordato preventivo (n. 126). 

CONTRATTI DI GUERRA. -I) Se i crediti relativi 
a revisione di prezzi rientrino nella competenza del 
Commissariato per i contratti di guerra (n. 20). -II) 
Se la denuncia dei contratti di guerra nel termine stabilito 
dal D. L. 25 marzo 1948, n. 674 fosse necessaria per 
evitare la decadenza anche quando le relative pratiche 
si trovassero in istruttoria presso le singole Amministrazioni 
(n. 20). -III) Se la denuncia richiesta dal D.L. 
7 maggio 1948, n. 656, fosse necessaria nei casi in cui il 
credito fosse stato reso noto alle Amministrazioni dopo 
il 1947 e la relativa pratica fosse in istruttoria (Ii. 20). IV) 
Se i contratti, stipulati dagli organi della repubblica 
sociale italiana per la� condotta della guerra siano da 
considerarsi contratti di guerra e, pertanto, soggetti alla 
cmppetenza liquidatrice del Commissariato per i contratti 
di guerra (n. 21). -V) Se i contratti, stipulati dagli 

organi della repubblica sociale italiana nell'interesse 
delle truppe germaniche, possano �considerarsi stipulati 
allo stesso titolo dei contratti relativi a necessit� delle 
proprie truppe (n. 21). 

DANNI DI GUERRA. -I) Se possa adottarsi la 
procedura di recupero nelle forme della riscossione delle 
imposte dirette, ai sensi dell'art. 23 della legge 26 ottobre 
1940, n. 1543, ove oggetto del recupero sia un acconto 
versato a titolo risarcimento danni di guerra e in difetto 
della liquidazione definitiva dei danni stessi (n. 44). II) 
Se l'ipoteca, iscritta sull'immobile danneggiato da 
ricostruire ai sensi dell'art. 28 del D.' L. 10 aprile 1947, 

n. 261, a carico del mutuatario, sulla base di una dichiarazione 
gimata, risultata poi falsa quanto al suo diritto 
di propriet� sull'immobile medesimo, sia valida (n. 45). 
DEMANIO. -Se l'intavolazione nei libri fondiari 
possa portare, di per se, a far ritenere costituiti dei diritti 
reali su beni demaniali la� cui esistenza sia esclusa dal 
nostro ordinamento giuridico (n. 99). 

ESECUZIONE FISCALE. -Se la norma dell'articolo 
2752 codice civile, riguardante l'estensione dei privilegi 
che accompagnano i tributi diretti, valga, in forza 
dell'art. 2750 stesso codice, anche per il privilegio introdotto 
dall'art. 3 del D.L.C.p.S. 2 luglio 1947, n. 68-3 

(n. 30). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Quale sia la 
natura dei decreti di espropriazione, emessi in attuazione 
delle norme sulla riforma agraria (n. 98). -II) In quali 
limiti possano essere impugnati i detti decreti di espropriazione 
(n. 98). ~III) Se il decreto legislativo di espropriazione, 
contenente l'ordine di immediata occupazione, 
costituisca i:;itolo sufficiente per la presa in possesso del 
fondo espropriato o sia necessario, all'uopo, notificare al 
proprietario un vero e proprio atto formale (n. 98). 

FALLIMENTO. -I) Se il provvedimento, con il 
quale il giudice delegato autorizzi il curatore a riscuotere 
la pensione del fallito, entro i limiti consentiti, possa 
essere ritenuto senz'altro sufficiente nei confronti della 
Amministrazione o debba essere reso definitivo con un 
perfezionamento della procedura, ai sensi del io comma 
dell'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (14). -II) 
Se.sia consentita l'ammissione ad una g�ra di un'impresa 
che si trovi in stato di concordato preventivo. (n. 15). 

FERROVIE. -I) Se il beneficio previsto dalla legge 
28 dicembre 1950, n. 1079, abbia effetto nel senso che 
valga a riaprire i termini di applicazione di disposizioni, 
intese a consentire la sistemazione del personale non di 
ruolo e che fossero gi� esaurite alla data del 28 gennaio 
1951, nella quale � entrata in vigore la legge medesima 

(n. 208). -II) Se lo sciopero del personale ferroviario 
possa integrare l'evento estraneo all'esercizio ferroviario, 
che, a norma dell'art. 43, par. 2, lett. h) delle CC. TT., 
vale ad.aumentare i termini di resa delle merci trasportate 
(n. 209). -III) Se, ai sensi delle vigenti norme, l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato si~ tenuta ad esibire 
all'Autorit� giudiziaria le relazioni di inchiestEl_ aJl!lll�!istrative, 
relative a sinistri ftJrroviari (n. 210). -IV) �Se 
le guardie zoofile, dipendenti dall'Ente nazionale per la 
protezione degli animali possano essere ammesse al 
trattamento speciale di concessioni di viaggio, di cui 
godono gli agenti di P. S. (n. 211). -V) Se, ai sensi e 

-247 


per gli effet,.,i dell'art. 8-bia delle CC. TT., possa distinguersi 
tra� abuso� e� irregolarit�� di viaggio (n. 212). VI) 
Se il termine �abuso � implichi una malafede, non 
richesta per il caso di �irregolarit�� (n. 212). -VII) 
Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Staoo possa 
essere chiamata a rispondere civilmente delle conseguenze 
di infortuni nhe si verifichino nei porti in oc('.asione della 
esecuzione, da parte del personale delle Compagnie portuali, 
di manovre a spalla d'uomo mediante le quali 
viene effettuato lo spostamento dei vagoni sulla banchina 

(n. 213). -VIII) Se, nel caso che l'avaria dei carri privati, 
ammessi a circolare sulle linee della rete delle Ferrovie 
dello Stato dipenda da colpa di propri agenti, l'Amministrazione 
sia tenuta all'indennizzo dei limiti dei danni 
riportati dal carro, con esclusione d'ogni ah;ro risarcimento 
(n. 214). -IX) Se la facolt� dell'Opera Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza agli Invalidi di guerra di 
rilasciare richieste di concessione speciale IX, nell'ipotesi 
prevista dal paragrafo 1 (secondo inciso) dell'allegato 
2 al D. M. 28 febbraio 195�, riguardi soltanto i 
viaggi che l'invalido deve fare per recarsi presso la Rappresentanza 
provinciale, cui sia iscritto .(n. 215). -X) 
Se la concessione speciale IX spetti all'invalido il quale 
si rechi per cure presso uno specialista e non presso �stabilimenti 
di cura � o presso le Rappresentanze provinciali 
dell'opera (n. 215). -XI) Se l'Amministrazione militare 
sia responsabile per i danni risentiti da cose o persone 
trasportate su suoi automezzi che, nelle giornate di sciopero, 
prestino servizio per conto dell'Amministrazione 
ferroviaria (n. 216). -XII) Se, in definitiva, il risarcimento 
dei danni suddetti debba ricadere sull'Amministrazione, 
per conto della quale sia stato effettuato il 
servizio (n. 216). -XIII) Se alla piena di un. fiume possa 
riconoscersi il carattere di assoluta imprevedibilit�, agli 
effetti del risarcimento dei danni derivati alle opere provvisionali, 
ai mezzi d'opera, alle attrezzature di cantiere e 
ai materiali non ancora posti in opera, relativi ai lavori 
di costruzione di un ponte di transito su di esso, ai sensi 
dell'art. 20 del Capitolato d'oneri dei lavori delle Ferrovie 
dello Stato (n. 217). -XIV) Se sia legittima l'imposizione, 
da parte dell'Amministrazione, di un supplemento 
di canone di fitto, per ospitali'c� a persone estranee al 
nucleo famigliare concessa dai ferrovieri che godono di 
.alloggi nelle case economiche ed assimilate dell'Amministrazione 
medesima (n. 218). 

GUERRA. -I) Se, ai sensi dell'art. 28 della legge 
4 marzo 1952, n. 137, sia fondata la pretesa di un profugo 
della ex colonia eritrea, intesa ad ottenere la concessione 
di una linea automobilistica nel i;erritorio nazionale per 
il fatto di aver esercitato analoga attivit� in Eritrea 

(n. 125). -II) Se i contratti, stipulati dagli organi della 
repubblica sociale italiana per la condotta della guerra 
siano da considerarsi contratti di guerra e, pertanto, ' 
soggetti alla competenza liquidatrice del Commissariato 
per i contratti di guerra (n. 126). -III) Se i contratti, 
stipulati dagli organi della repubblica sociale italiana 
nell'interesse delle truppe germaniche possano considerarsi 
stipulati allo stesso titolo dei contratti relativi a 
necessit� delle proprie truppe (n. 126). 
IMPIEGO PRIVATO. -I) Se nella espressione o stipendio 
)) contenuta nell'art. 5 del e.e. 25 gennaio 1936, 
per impiegati di imprese di spedizione, possa intendersi 
compresa l'indennith di contingenza e se, quindi, anche 
per essa sia da versare il contributo ivi previsto (n. 33). 

II Re i dipendenti di un consorzio idraulico di 3a categoria 
possano essere iscritti all'Jstituto Nazionale di Assi~
tenza ai Dipendenti di Enti locali (I.N.A.D.E.L.) (�. 34). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se, in caso di non rinnovo 
di contratto di lavoro di un salariat<'> dello Stato, 
sottoposto a giudizio penale, l'Amministrazione sia tenuta 
alla corresponsione dell'indennit� di licenziamento 

(n. 361). -II) Se i dipendenti dell'Istituto Poligrafico 
dello Stato siano compresi fra i soggetti all'assistenza 
da parte dell'E.N.P.A.S. (n. 362). -III) Se la riassunzione 
di un pensionato in qualit� di impiegato non di 
ruolo ponga in essere un rapporto di impiego, nuovo 
rispetto a quello conclusosi col trattamento di pensione 
(n. 363). -IV) Se sia ammesso il cumulo tra il trattamento 
di pensione da parte dello Stato e la pensione 
di invalidit� e vecchiaia (n. 363). -V) Se il personale 
pensionato, riassunto in servizio, sia soggetto all'.obbligo 
dell'assicurazione, ove non abbia ~aggiunto i limiti 
di et� previsti dalla legge (n. 363). -VI) Se la prestazione 
di fatto, da parte di privati, di servizi propri 
del rapporto di pubblico impiego, va1ga a creare un 
rapporto di pubblico impiego (n.364). -VII) Se il ben.eficio 
previsto dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1079; 
abbia effetto nel senso che valga a riaprire i termini 
di applicazione di disposizioni, intese a consentire la 
sistemazione del personale non di ruolo e che fossero 
gi� esaurite alla data del 28 gennaio 1951, nella quale 
� entrata in vigore la legge medesima (n. 365). 
IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se i contratti di locazione 
delle case costruite in esecuzione della legge 
28 febbraio 1949, n. 43, godano dell'agevolazione fiscale,� 
di cui all'art. 24 della legge stessa (n. 102). -II) Se il 
contratto, concernente la locazione di immobili demaniali 
a favore di un Archivio notarile, vada registrato 
in esenzione ai sensi dell'art. 94 della legge di registro 
(art. 1 della tabella all. O). (n. 103). -III) Se il termine 
di venti .giorni, entro il quale i contratti� di appalto 
vanno registrati, decorra, anche nel caso di verbali di 
aggiudicazione definitiva, dalla data di comunicazione 
del decreto ministeriale di approvazione (n. 104). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se debba considerarsi 
reddito tassabile il diritto trasferito all'erede di 
percepire una percentuale sugli introiti che la Societ� 
concessionaria del diritto di autore per cessione operata 
dal de cuius, potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione 
delle opere del medesimo de cuius (n. 13). 

IMPOSTE E TASSE. -I) Se la norma dell'art. 2752 
cod. civ. riguardante l'estensione dei privilegi che accompagnano 
i tributi diretti, valga, in forza dell'articolo 
27 50 stesso codice anche per il privilegio introdotto 
dall'art. 3 del D.L.C.p.S. 2 luglio 1947, n. 683 


(n. 244). -II) Se il contribuente, cui sia stato notificato 
un accertamento di ufficio, sia dispensato dall'obbligo 
della dichiarazione e possa fruire del condono di cui 
all'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1948, n. 109, sia nel caso 
abbia accettato l'accertamento, sia nel caso abbia adito 
le Commissioni tributarie (n. 245). 
INVALIDI DI GUERRA. -I) Se la facolt� del-l'Opera 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza agli Invalidi 
di guerra di rilasciare richieste di concessione 
sp�ciale IX, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 1 (secondo 
inciso) dell'all. 2 al D.M. 28 febbraio 1951, riguardi 
soltanto i viaggi che l'invalido deve fare per 


248 


recarsi presso la Rappresentanza Provinciale,. cui sia 
iscFitto (n.. 3). -II) Se la eoncessione speciale IX spetti 
all'invalido il <iJ,Uale si rechi per cure presso uno specialista 
e non presso �stabilimenti di cura � o presso le 
Rappresentanze provinciali dell'opera (n. 3). 

IPOTECHE. -Se l'ipoteca, iscritta sull'immobile�danneggiato, 
da ricostruire ai sensi dell'art. 28 del D.L. 10' 
aprile 1947, n. 261, a carico del mutuatario, sulla base� 
di unai dichiarazione giurata risultata poi failsa quanto. 
al suo diritto di propriet� sull'immobile medesimo, sia 
valida (n. 12). 

LOCAZIONI DI COSE. -I) Se gli aumenti speciali 
delle pigioni, dipendenti da riparazioni effettuate negli 
stabili soggetti a proroga legale, debba.no essere calcolati 
nel canone base per i successivi aumenti (a. 79). -II). Se 
l'obbligo� di fornire i locali per i servizi di collocamenti!>� 
ricada, oltre che sui Comuni che sia:r:w sede di c0llocat0ri 
o di Sezioni staccate degli Uffici provinciali del 
lavoro, a.oche sui coml'llli capoluoghi di Provincia, nei 
quali sono dislocaiti gli Uffici provinciali <.fu! lavoro e 
della massima occupazione (n.80). -III) Se i contratti 
� di locazione delle� cose eostruite in esecuzione della legge 
28 febbraio 1949, n. 43,. goda.no dell'agevolazione fiscale, 
di cui 1i1ll'a11t. 24 della legge stessa (n. 8�1). -IV) Se il 
contratto, concernente la l@cazione di immobili dema;Riali 
a favore di un .Axchivio notarile, vada registrato 
in esenzione a;i selilBi dell'art. 94 della; legge di registro 

(art. I della tabella all. O). (n. 82). 

MUTUO. -Se l'Amministrazione delfa Cassa Depo'
siti e Frestiti (e degli Istituti di Previdenza) possa concedere 
mutui con contrll!tto (n. 2). 

OPERE FUBBLICRE. -I) Se l'Amministrazione 
possa essere ritenuta responsabile della rovina di un 
edificio, posto' sulla strada pubblica, verificatasi per 
effetto del traffico pesan.te svolgentesi sulla strada stessa, 
senza che sulla medesima fossero realizzati quei particolari 
accorgimenti tecnici, valevoli ad eliminare ogni 
scuotimento agli edifici latistanti (n. 37). -II) Se allai 
piena di un fiume possa riconoscersi il carattere di 
evento di assol'uta imprevedibil�t�, agli effetti del risarcimento 
dei danni derivati alle opere provvisionali, ai 
mezzi d'opera, alle attrezzatJire di cantiere e ai materiali 
non ancora posti in opera, relativi ai lavori di 
costruzione di un ponte di transito su di esso, ai sensi 
dell'art. 20 del capitolato d'oneri dei lavori clelle Ferrovie 
dello Stato (n. 38) .. 

PENSIONI. -I) Se, nel sistema legislativo vigente, 
una volta accertata l'esistenza di infermit� di ca:cattere 
organico costituzionale, il trattamento di pensione vada 
corrisposto senza possibilit� di limitll!Zioni cronologiche 

(n. 61). -II) Se il provvedimento, con il quale il giudice 
delegato autorizzi il curatore a riscuotere la pensione 
del fallito, entro i limiti consentiti, possa essere ritenuto 
senz'altro sufficiente nei confronti dell'Amministrazione 
o debba essere reso definitivo con un perfezionamento 
della procedura, ai sensi del 1� comma dell'art. 2 del 
D.P.R. 5-gennaio 1950, n. 1601 ~n. 62:). -IH) Se la riassunzione 
di un pensionato in qualit� di impiegato non 
di ruolo ponga in essere un rapporto di impiego,, nuovo� 
rispetto a quello conclusosi col trattamento di pensione 
(n. 63). -IV) Se sia ammesso il cumulo tra il trattamento 
di pensione da parte dello Stato e la pensione di invalidit� 
e vecchiaia (n. 63). -V) Se il pensionaito statale, 
il quale presti la propria opera in aziende priva;te, debba 
essere assicfil'at0< obbligatoriamente ai sel'l.Si di legge 

(n. 63.). -VI) Se il� personale pensionato, riassunto in 
servizio, sia soggetto. all'obbligo dell'assicurazione, ove 
non abbia raggiunfo� i I'imi�ti d! et� previsti dalla legge 
(n. 63). 
POLIZIA. -Se il cittadino, il quale, richiesto dall'Arma 
dei Carabinieri, partecipi ad un'operazione di 
polizia giudiziaria e vi rimanga ferito, con perdita della 
capacit� lavorativa, abbia diritto alla liquidazione di 
un'ooeguata pensione o di un indennizzo calcolato secondo 
i criteri vigenti in materia infortunistica (:n. 4),, 

PORTI. -Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato possa essere chiamata a rispondere civilmente 
delle conseguenze di infortuni, che si verifichino nei 
porti in occasione dell'esecuzione, da parte del personale 
delle Compagnie portuali, di manovre a spallata 
d'uomo mediante le quali viene effettuato lo spostamento 
dei vagoni sulla banchina (n. 3). 

POSTE E TELEGRAFI. -Se le spese occorrenti per 
un diverso collocamento di tratti di palificazione telegrafica, 
riehiesto da Amministrazioni provinciali e comunali 
in dipendenza di opere di modifica o di spostamento 
di tracciato di strade di rispettiva pertinenza, 
facciano carico alle suddette Amministrazioni o all'Ammfuistrazione 
delle Poste e delle Telecomunicazioni 

(n. 42). 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I)�.Se l'E.N. 

P.A.S. possa esimersi dall'osservanza del: disposto dell'art. 
193 del T.U. sulle leggi sanitarie approvato con 
R.D. 27 luglio );934, n. 126-0., circa la necessit� di autorizzazione 
prefettizia per a;prire ambulatori medici 
(n. 7). -II) Se nella espressione �stipendio � contenuta 
neU'art. 5 del Codice civile 25 gennaio 1936, per impiegati 
di imprese di spedizione, possa intendersi compresa 
l'indennit� di contingenza e se, quindi, anche per essa 
sia da versare il contributo ivi previsto (n. 8). -III) 
Se i dipendenti di un Consorzio idraulico di 3a categbria 
possano essere iscritti all'Istituto Nazionale di Assistenza 
ai Dipendenti di Enti locali (I.N.A.D.E.L.). 
(n. 9). -IV) Se i� dipendenti dell'Istituto Foligra;fico 
dello Stato siano compresi fra i soggetti all'assistenza 
da parte dell'E.N.P.A.S. (n. IO). -V) A ql:lafo Istituto 
competa l'assistenza dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico 
dello Stato (n. 10). 
PREZZI. -Se i erediti relativi a revisioni di prezzi 
rientrino nella competenz�a del Commissariato per i 
contratti di guerra (n. 20). 

PROFITTI DI GUERRA. -Se il contribuente, cui 
sia stato notificato un accertamento di ufficio, sia dispensato 
daH'obbligo della dichiarazione e possa fruire 
del condono di cui all'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1948, 

n. 109, sia nel caso abbia aceettato l'accertamento, sia 
nel caso abbia adito le Commissioni-�tributarie� (n. 1). 
PROPRIET�.. -1) Se f'involazione nei libri fondiari 
possa portare, di per s�, a far ritenere costituiti dei 
diritti, la cui esistenza sia esclusa nel nostro ordinamento 
giuridico (n. 9). -II) Se l'ipoteca, iscritta sull'immobile 
danneggiato, da ricostruire, ai sensi dell'art. 28 


--..... 249 


del D.L. 10 aprile 1947, n. 261, a carico del mutuatario, 
sulla base di una dichiarazione giurata, risultata poi 
. falsa quanto al suo diritto di propriet� sull'immobile 


medesimo, sia valida (n. 10). 

PROPRIET� INTELLETTUALE. -Se debba considerarsi 
reddito tassabile il diritto trasferito all'erede 
di percepire una percentuale sugli introiti che la Societ� 
concessionaria del diritto di autore per ces~ione operata 
dal de cuius, potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione 
delle opere del medesimo de cuius (n. 12). 

REATO MILITARE. -I) Se la rimozione dal grado, 
di cui all'art. 29 del C.P.M.P. costituisca pena accessoria 
o effetto penale della sentenza (n. 2). -II) Se 
l'amnistia impropria sia applicabile alla pena accessoria 

(n. 2). 
REGIONI. -Se la Regione Sarda abbia diritto all'eredit� 
di persona deceduta intestata in Sardegna senza 
lasciare eredi legittimi successivamente alla data di entrata 
in vigore dello Statuto della Regione medesima 

(n. 47). 
RESPONSABILIT� CIVILE. -I) Se la competenza 
nelle pratiche di incidenti stradali, quando l'in~
idente stesso sia sorto nel territorio di un Comiliter, 
diverso da quello dal quale dipende il conducente dell'automezzo 
interessato, debba radicarsi con riferimento 
al luogo in cui l'incidente � avvenuto o al rapporto di 
dipendenza del militare (n. 147). -II) Se l'Amministrazione 
militare sia responsabile per i danni risentiti 
da cose o persone trasportate su suoi automezzi che, 
nelle giornate di sciopero, prestino :;;ervizio per conto 
dell'Amministrazione ferroviaria (n. 148). -III) Se 
l,Amministrazione militare sia responsabile dei danni, 
subiti da cose o persone non trasportate per effetto della 
circolazione di suoi automezzi che, nelle giornate di 
sciopero, prestino servizio per conto dell'Amministrazione 
ferroviaria (n. 148). -IV) Se, in definitiva, il risarcimento 
dei danni suddetti debba ricadere sull'Amministrazione 
per conto della quale sia stato effettuato il 
servizio (n. 148). -V) Se l'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato possa essere chiamata a rispondere 
civilmente delle conseguenze di infortuni, che si verifichino 
nei porti in occasione dell'esecuzione, da parte del 
personale delle Compagnie portuali, di manovre a spalla 
d'uomo mediante le quali viene effettuato lo spostamento 
dei vagoni sulla banchina (n. 149). VI) Se il cittadino, 
il quale, richiesto dall'Arma dei Carabinieri, partecipi 
ad un'operazione di polizia giudiziaria e vi rimanda 
ferito, con perdita della capacit� lavorativa, abbia di


ritto alla liquidazione di un'adeguata pensione o di un 
indennizzo calcolato secondo i criteri in materia infortunistica 
(n. 150). 

SENTENZA CIVILE. -Se annullata la sentenza 
recante condanna gli alimenti, debba tuttavia darsi 
esecuzione all'ordinanza di assegnazione dei crediti alimentari 
ottenuta sulla base di detta sentenza in difetto 
di impugnazione da parte dell'interessato (n. 8). 

SPESE GIUDIZIALI. -Se sia ammissibile la procedura 
di correzione. degli errori materiali, di cui all'articolo 
93 del R.D. 17 agosto 1907, n. 602, nel caso in 
cui, pur recando la decisione la condanna generica dei 
resistenti alle spese, l'ordinanza di tassazione, abbia invece, 
ritenuto soccombenti soltanto alcuni dei resistenti 
medesimi (n. 9). 

STRADE. -I) Se le spese occorrenti per un diverso 
collocamento di tratti di palificazione telegrafica, richiesto 
da Amministrazione provinciali e comunali in 
dipendenza di opere di modifica o di spostamento di 
tracciato di strade di rispettiva pertinenza, facciano 
carico alle suddette Amministrazioni o all'Amministrazione 
delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 9). -II) 
Se l'Amministrazione possa essere ritenuta responsabile 
della rovina di un edificio, posto sulla strada pubblica, 
verificatasi per effetto di traffico pesante svolgentesi 
sulla strada stessa, senza che sulla medesima fossero 
realizzati quei particolari accorgimenti tecnici valevoli 
ad eliminare ogni scuotimento agli edifici latistanti (n. 10). 

SUCCESSIONI. -I) Se la Regione Sarda abbia diritto 
all'eredit� di persona deceduta intestata in Sardegna, 
senza lasciare eredi legittimi, successivamente alla 
data di entrata in vigore dello Statuto della Regione 
medesima (n. 41). -II) Se le spese funerarie sostenute 
da un terzo rientrino nell'ambito dei debiti ereditari 

(n. 42). -III) Se debba considerarsi reddito tassabile 
il diritto trasferito all'erede di percepire una percentuale 
sugli introiti che la Societ�, concessionaria del 
diritto di autore per cessione operata dal de cuius, 
potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione delle 
opere del medesimo de cuius (n. 43). 
TRAS-PORTO. -I) Se lo sciopero del personale ferroviario 
possa integrare l'evento estraneo all'esercizio 
ferroviario che, a norma dell'art. 43, par. 2, lett. h) 
delle CC.TT., vale ad aumentare i termini di resa delle 
merci trasportate (n. 31). -II) Se l'Amministrazione 
militare sia responsabile per i danni risentiti da cose 

o persone trasportate su suoi automezzi che, nelle giornate 
di sciopero, prestino servizio per conto dell'Amministrazione 
ferroviaria (n. 32). 

(2105882) Roma, 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. c.