OTTOBRE 1949 
ASSEGNA MENSILE 
OTTOBRE 1949 
ASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STAT�o 

PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO 

,/ 

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

SOMMARIO. -1. Prer:nes&a. -2. La rif.oil'ma d�el contenzioso 
nel quadm della rriforma tribuilalI'ia. -3. Schema 
deU'.attua:le ordinamento del contenzi10'S�o tributar:io. 


4. La riforma del 1936. -5. Natura giuridica deUe Commi1ssi,
oni tributarie. -6. -Le. Gommi1ssioni tributarie e 
~a loro compatibHit� con .1a Go1stituzio11e. -7. Necessit� 
d�ella riforma. -8. Il corl'tenzio1so tributario come parte 
del contenzioso� 'Stata1e -La fase arnmintstrativa e la fase 
giudiziari1a. -9. n ricol!'so gerarchico e la su.a applicazione 
ia.J. contenztoiso tributario'. -10. Una proposta di 
sistema mi,sto e J,e sue deficienze. -11. La nostra proposta 
di �riforma della fase! amminLstr.ativ.a del conten0 


� 


zio�so tri1buta.rio. -12. Propos.ta subordiniafii.13. La 
f.ase giudiziaria 1del contenzioso tributario s,econdo l'-o�rd:
inamento� .aittuale. -14. Una pro�po�sta di ll'iforma ina,ccettabi,
le. -15. La nositr.a .P'ifopos�ta -Dis�tinzione tra 
que1sti.oiTh~ di diritto e questioni di pura estimazione. 


16. Conclusioni. 
.,..�J. Tra le riforme di s t.ru ttura previste dalla� 
Wffe,rtra, 00istituzione, che dovmmrn esser,e soUecii.
amente attuate, una �elle pi� importanti � in� 
dubhiamente quella tributaria. 

I ear�ini �i questa riforma. si trovano ne1gli 
a,rticoli 23 e 53 della Costituzione, il primo dei 
quali, riaffermand�O� il principio fondamentale di 
tutte le cos:Lituzioni, che posero fine aUe monarchie 
assolute stabilisce che solo la legge pu� im


' . 

l)Orre tributi� mentre il secon�o, dopo aver ripe


' t.�

tuto l'alti�o principio proprio di tutt.e le cos ituzioni 
democratiehe,' de1la eguale soggezione di 
tutti i cittadini all'ohbligo tribulario, pone il 
m~ovo principio della progre1ssivit�, del sistema 
tributario inteAA 00.me t�en�enza :alla istituzione 
non di m{'unica imposta progress1iva, ma �i una 
imposta progressiva che divenga, � la spina dorsale 
del :sistema tri!buta,1�io )) , e lo cara,tteriz,z,i. 

L'attuazione pra.tica, di questi princi1pi, S'anciti 
dalla Oostituz,ione, � rimessa. al legislatore ordinario 
ed implica un c01�po di leg'gi che non solo 
provv,ei1a. ad. istituire �el1e imposle le quali, innovamlo 
sui precedenti criteri, eliminino, 31ppunto 
in senso progressivo, le esistenti sperequazioni tributa.
rie ma che regoli un sistema di accertamento 
tale d; consentire che l'applicazione in concreto 
dei trib'!Jti si svolga veramente in conformit� dei 
fini che hanno determinato Ta loro istituzione. 

11 primo obiettivo forma, piuttosto che materia 

di tra;tta,z,ione giur1dica,, ma,teria. di politica tri


but1nia1; anenti"e il cons:eguimento del secondo 
obiettivo poslula la� emanazione di un organico 
sistema di norme di carattere strutturale, che rego,
liuo 1sopra,ttutto' la, ipa.�ooedura., i t1errmini, le im � 
pugnazioni relativi all'accertamento dell'oggetto 
im1fonibile ed :ana applicazione del tributo. 

2. � ,questo il t�ema che ci pr1oiioniamo di tra,ttare 
in questo nostro a.rticolo, precisando subito 
cl.te nel concetto di contenz,ioso tributario compr�endiatr10 
anche la fase amministrativa, essendo 
que&ta il presupposito necessario per la esatta valutazione 
�e sistemazione teorica. della fase contenziosa 
(in senso stretto), la, quale, in fondo, 
ne � una, prosecuz,ione e, per taluni, �, anzi, solo 
un diverso aspetto dello stesso fenomeno giuridieo. 
Partendo �a quest~ pr�emesse � facile, rileva.re 
che la riforma del contenzioso tributario non solo 
non �, a.i fini dell'attuazione della riforma tributarin, 
generale, meno importante di quel problema 
che abbiano chiamato di politica tributaria, 
e che concerne la istituzione di un nuovo sistema 
cli triJbuti che a.ttui il pirincipio costituzJ.onaJe della, 
p-ro,gre's,sivit�i, ma. a1ppare &nzi c.oime condizione 
necessaria ed indisperusabile perch� il principio 
dell~. progressivit� funzioni concretam~nte e non 
si riduca ad un:a, affermazione puramente teorica, 
come avviene di tutti quei principi che non sono 
assh titi da un sistema di norm.e di proc�edura. che 
ne assicurino, attraverso� il meccanismo del cont.
enzwso amministrativo o giudiz.i:ario, la effettiva 
osservanza. 

D'altra parte, la necessit�, di una.riforma del 
ocmtea1ZJioso tributa.rio 'se da un laito fa'ovai la sua 
giustificazione nei princip� contenuti nei sopra cila,
ti a,rt1iooili della, Oos.lituz,ione a.i �quali, in gen,ere, 
�ovr� ispirarsi tutta la riforma, tributaria, d'altro 
lato � anche determinata, da quell.e norme della 
Uostituzione che riflettono pi� propriamente. la tutela 
o-iudiziariia. dei diritti e degli interessi dei ci,t


., . . 

tadini di fr0inte iagli aitti della. Pubblica Amm1mstraizione. 


Infatti, siia che si voglia ritenere che di fronte 
al puter�e di imposizione tributariia, il cittadino abbia 
solo diritti soggettivi, tesi che ha il conforto 
delll,'� maggioranza degli autori e de.I.la giurisiprudenz:
1 dominante, sia che si voglia, ritenere, con 



-234 


qualche isolat10 scrittore (Allorio), che il cittadino 
abbia solo un interesse legittimo alla imposiz.ione 
giusta, e che il diritto sogg'eltivo sorga so.lo dopo 
il pagamento della imposta dovuta, certo � che la 
lesione �e del diritto soggettivo e dell'inter�esse 
legittimo per mez.zo dell'atto �amministrativo di 
applicazione del tributo (ordine di imposta, che 
0omprende l'accertamento e l'ingiunzione di pagamento), 
�i\ titolo, secondo la Costituzione (articolo 
113), 'alla piena tutela giudiziaria a. favore 
del contribuente. 

Ora. se si rilletta, che la Oostituzfo.ne ha re;golato 
la difesa giurisdizionale dei diritti e degli 
mteressi in modo completo, �ed ha posto la norma 
che tale difesa deve necessariamente (se pure, 
forse, non esclusivamente) seguire attraverso gli 
organi giudiziari da essa previsti, apparir� chiaro 
come a tali principi costituzionali debbano necessariamente 
armonizzarsi le norme che regolano la 
fase contenziosa clel procedimento di acLertamento 
tributa.rio, sottoponendosi a revisione quelle che 
sembravano oramai opinioni consolidate sulla natura 
giuridica, degli organi ai quali detta fase contenziosa 
� attualmente attribuita. 

Noi pertanto ci proponiamo qui di es�aiminare 
anzitutto, sia pure sommariamente, quali siano le 
linee fondamentali del sistema del contenzioso tributario 
attualmente vigente; di stabilire poi quale 
incidenza abbiano su quesito 1s1istema le norme 
costituzionali che regolano la fun11ione giurisdiziona.
le e la tutela dei diritti e degli interessi dei 
cittadini; di tracciare, infine, quelli che, secondo 
noi, sono i lineamenti cli un sistema nuovo che, 
rlisip�etta,ndo la, Oostit.uzfom.e, garantisca a,l tempo 
stesso all'Amministrazione e ai cittadini un accertamento 
tributario giusto, rapido, ed economico. 


3. 11 cardine �ell'att:uale sistema del contenzioRo 
tributar�io � l'art. �6 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato E) che, in applicazione del precedente 
art. 2, stabilisce la competenza dell'Autorit� 
giudiziaria ordinaria su tutte le vertenz!} in 
materia di imposte, come vertenze relative a diritti 
soggettivi. 
A questa affermazione soilenne, lo stesso art. 6, 
tuttavia, introduce delle eccezioni, apparentemente 
di lieve portata, ma su cui si � costruito un 
organico insieme di norme, dalle quuli pu�, ormai, 
trarsi il principio che esista. nella materia del con_. 
tenzfos.o trihutairfo una, �clicotomia1 dilii contonni abbastanza 
precisi, in base alla quale la competen2ia 
dell'Autodt�i giudiziaria. riflette solo una pa.rte 
dell'accertamento tributario, �essendo l':altra parte 
riservata alla competenza dell'Autorit� amministrativa 
o di speciali organi la cui natura, amministrativa 
�o giurisdiziona.le non � completamente 

definita. 

Come � noto, infatti, l'accertamento tributal'io 
� il mez,zo col quale il tributo viene concretamente 
applicato e const:a di due aspetti ben distinti fra 
loro: 1) accertamento (lel presupposto tributario 
(oggettivo e soggettivo� a<l es. �esistenza di un re<ldito, 
esistenza cli un atto cli trasferimento, esi


stenza della qualit� di celibe, ecc.); 2) :acoertamento 
della base imponibile (se. del valore sul 
quale percepire il tributo). 

Ora, in base alle norme che regolano il contenzioso 
tributario, sfo, in ma,fa~ri{h.di imposte direttP, 
.sia in materia �i imposte indirette, pu� dirsi che, 
attualmente, tutte le questioni che sorgono in reJaq;
ione a,l primo a.s1petto d�ei�l'acce1'taanento tdhutair1o 
sono di competenza diell'Autorit�, gi11diziaLt�ia 
(nel senso� che non possono �essere sottratti a quc� 
sta e� � a questa che spetta la parola. def�niiiva�1 
mentre, le questioni che sorgono in relazione al 
.secondo as:petto dell':acceriamento (fissazione del 
rnlore imponibile) sono devolute alla competenza 
(li m;ga,ni d:iv1ersi dall'Autoriit� giudi�aria ol'dina,. 
l'ia la quale, o non ha alcuna ingerenza in proposito, 
o pu� soltanto effettua.re una specie di 
judticium rescindens nei casi in cui il giudizio dei 
suddetti organi speciali sia viziato in modo tale 
da do:v1ei1~si eseludere, secondo fa, deifiniziion�e della 
legge, la possibilit� che esso sia giusto. 

Scend�endo ai particolari. del sistema noteremo, 
a conferma dell"esattezza di �quanto, 1ahbiamo a 
larghi tratti delineato, che, mentre � lo stesso articolo 
G della legge del '65 che esclude la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria per le questioni di 
�estimo catastale, .l'ad. 53 �el T. U. 24 agosto 1877, 

n. 40!21, sull'imposta d,i ricche1z.z:a, mobile (il cui 
principio � stato estes:o, a tutte le altre impoRte 
dirette �aU'urt. 2'2 del decreto-legge 7 a,gosto 1936, 
n. 1639) esclude dalla competenza della stessa autori 
lit le questioni di 8101nplice estirnazione dei 
red<liti; ed infine l'art. 29 del �ecreto-legge 7 ago. 
sto 1936, n. 1639, escude detta competenza per 
tutte le controversie relative alla, determinazione 
d�el yalor~ in materia di imposte indirette sui trffe#A 
sfer1ment1. 1'7:@ 
4. sie la linea fornlamentale che caratterizza il 
si.sterna, clel contenzioso tributario vigente � quella 
della, dist�lllzioine tra controversie attinenti a,11'a,c. 
certamento del presupposto tributario (riservate 
all'Autorit� giudiziaria) e controversie attinenti 
all'aocertamentiO del va~or1e impion~b1l1e (1questio11i 
di estimo, di semplice_ estimazione, ecc.), riserva,te, 
invece, alla competenza di organi speciaU, un a,ltro 
tratto caratteristico ne � che il giudizio davanti 
l'Autorit� giudiziaria ordinaria,, per le questioni 
a1cl essia riserva,te, � pr~c.edufo da, un procedimento 
che si svolge davanti altri organi. 
Senza rifare qui tutta la storia. di questo procedimento 
preliminare, baster�' delinearne i contar. 
ni, quali risulta.no dalle no~rme vigenti che sono 
quelle contenute nei decreti legg�e 7 agosto 1936, 

n. 16'39 ,e 8 luglio 1'937, n. 1516. 1S1ec,011clo qlrnsti 
testi legislativi (che si intitolano � riforma, d,egli 
ordinamenti tributari ))) il procedimento preliminare 
si svolge avanti apposite Commissioni amministrative 
che, normalmente, pronunziano in 
tre graidi (Oom:missioni dist:rettuaili, CommiRsioni 
provinciali, e Commissione centrale). �--Il 
pregio maggiore della riforma, <lel 1936 � staJo 
quello di rnv1ere fis,sa.to un uni00 proc,edimento sia 
per le imposte dirette che per le imposte indirette, 


--235 


pur rimanendo amora qualche differenza tra i due 
tipi di imposta, specie in relazione alle controvers'ie 
che non riflettano� la determina.zione della base 
imponibile (semplice estimazione). 

Come abbiamo detto, infatti, .10 schema normale 
del cos� detto processo tributario si svolge attraverso 
tre gradi: Oommissione distrettuale, Commissione 
provinciale, Commissione centrale. Que. 
sto schema, peraltro, subisce delle modificazioni 
per quanto riguarda, le controversie non relative 
a questioni di semplice estimazione, in materia di 
imposte indwette sugli affari. 

Di queste, infatti, conosce, in primo grado, la 
Commissione provinciale, la qua.le, invece, come 
� noto, � normalmente giudice di appello per tutle 

i.e altre cont1rorve:rsie. In questa. !funzione di 0�1�gano 
di primo grado la Colll!IIlis'sione provincia.le 
ha una composizione diversa da. quella che ha come 
organo di secondo grado. 
Le attribuzioni della Commissione centrale, sono, 
di regola, uguali per tutte le controversie. El'lsa 
� composta, quasi esclusivamente, di alti magi. 
sfrati amministrativi e giudiziari vertendo la sua 
competenza su questioni strettamente giuridiche, 
esclus�e quelle <1i semplice estimazione. 

Accarnto a, 1questi che �so.no� gli orgatD.i normaU <1-el 
processo tributario., o .meglio della fase amministrativa 
del processo tributario, vi sono altri or,
g~ani a,i qua.li � a.ttr'ibuita la comirH~itenz,a, di de1cider,
e, nella, sru�ddetta fa.s�, confa'1orversie attinoo.ti a. speciali 
tributi. R.eiputando inutile dilungarci su questi 
ci limitiamo 'ad accennare che si tratta di 
organi, o collegiali (commissioni per i tributi locali, 
Giunta. provinciale amministrativa in sede 

~peciale, Collegi di periti doganali, ecc.), o mono


%&ratici 
(Intendenze di Finanza, Ministro per le 
Finanze) p�er la natura giuridica dei quali possono 
valere le considerazioni di caratte1,e generale 
che appresso faremo in or<line alle Oommissioni 
tiributa,rie ordinrnrie. 

5. Fin dall'inizio del funzionameni.o delle Commissioni, 
in conformit� del sistema istituito nel 
1936, il problema della loro natura giuridica, che 
era gi� dibattuto in precedenza nella dottrina e 
nella giurisprud'e11z,a., divenne acuto. Due tesi, in 
sostanza, si divisero il campo: quella che rfronoscev�:
IJ a, ta.1i orga,ni ieara,tt�erre giuris�diziona,le, e 
quella che insisteva nella tesi, fino 1allora dominante, 
secondo la qnale essi avevano natura amministrativa, 
in nullia., cio�, dissimile da quella 
degli organi (Intendente di Finanza e Ministro) ai 
qua.li prima in materia. di imposte indirette sugli 
affari era attribuita la competenza a decid.ere. 
Una indicazione compfata ed aggiornata di tutti 
gli sviluppi della questione pu� trovarsi, nelle 
trattazioni pi� note di diritto tributario (v. 
particolarmente A.r~r.ORIO: Diritto prooessuale tribiita!
Y'io e GIANNINI A. D. : Diritto tribut(J;r:io, 
Ediz�. 1948, pag. 163 e s1egg. e in � Gim. Compl. 
Corte Gassaz. ll, 1947, III quadrimestre, pag. 42). 
Per rimanern~ nei limiti fissiati al presente studio 
ci sembra imfficiente clir�e che la tesi che ha domina.
to, �sipecie negli uiltimi tempi (acn.teriormente-, 
peraltro, dall 'en'trata. in vigore della nuova Co.sti


tuzione) nella dottrina e nella giurisprudenza � 
la p�rima,, quella., �o�, che r'icomo�sce aUe Oommissioni 
c.a1rattea.1e di 01�ga;ni giurisdizionali. Di 
ques1ta tesi la giurisprudenza della Corte Suprema. 
ha fatto applicazione ii;i. due campi: in quello della 
ammissi.bllit�, del ricorso alle Siezioni Unife per 
difetto di guirisdizione della Com.missione centrale, 
(v. in GIANNINI: Dir. Trib., cit., p'ag. 167 

n. 67) e in quello del riconoscimento della unit� 
del processo tributario, sia nella fase che si svolge 
avanti le Commissioni, sia in quella che si svo.Ige 
ava.riti l'Autorit� giudiziaria (principio questo dal 
quale la Corte Sup.rema hai dedotto la insindacabilit� 
d'U parte dell'Autorit� giudiziaria della regolarit� 
processuale della fase svoltasi avanti le 
Commissioni). 
Questa tesi, tuttavia, � stata negli ultimi tempi 
sottoposta a. rigorosa revisione, sipecia.lmente da 
parte d:el Giannini, il quale, nell'opera e nella nota 
sopracitate, ha finito col concludere che vi sono 
ragioni molto pi� fondate per rko�n�oscere natura 
amministrativa alle Commissioni tributarie di 
quante non vi .siano per riconosc.er�e ad esse na.turn 
gi11ris<lfaiom1le. Qucst:e. ragioni il Gia.nnini 
indica �sia, nell'origine sto1J.'�oa delle Oommis,sioni, 
che furono istituite non certamente come giurisdizioni 
speciali, sia. negli inconv;enienti cui d� 
luogo il riconoscimento del carattere giurisdizionale 
alle Commissioni stesse, inconvenienti che si 
identificano n:ella� creazione di un sistema contenzioso 
tributario a sei o sette .gradi di giudizio, 
sia, infine, nell'osservazione che la legge espressamem.
te stabilisce che aJ1e Ooa:runis.sioni s:pettu:L la 
risoluzione delle contro�versie di imposta in via 
amiministrati'Va. Con la tiesi del <Giannini concordano 
le opinioni del GmccIARDI (La Giustizia Amministirat;
ira, II Ediz., pag. 647 e segg.) e del 
RAGNISCO (in� Hiv. rt. Dir. Fin. JJ, 1943, I, pag. 1 
;e segg.). 

Agli argomenti addotti da .questi autori, aggiung'e 
ora un nuovo e, ci sembra inconfutabile, 
sostegno la. Costituzione della Repubblica, e, in 
particolare, l'art. 111, il quale, a� nostro avviso, 
ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, 
un principio che fis1sa il criterio pi� sicuro per stabilire 
se ad un determinato organo possa riconoscersi 
natura giurisdizionale. Il citato articolo, 
invero, stabilisce che contro le decisioni delle giurisdizioni 
.speciali (escluso il Consiglio di Stato e 
la Corte dei Conti) � daio sempr�e ricorso aUa 
Corte Suprema di CasHazione, anche per violazione 
di legge. Di questo principio la Corte �Suprema ha 
gi� fatto� larga applicazione, riconoscendo il carattere 
precettivo della. norma .suddetta. Ci� piosto 
ci s:embra che ove contro le decisioni di un

' 
.

determinato org�ano non sia concepibile ricorso 
alla. Corte Suprema per violazione di legge, si 
debba escludere in :esso il ca.ra.ttere di giuris1dizione 
speciale. E abbiamo detto intenzionalmente 
�non sia concepibile JJ, in quanto abbiamo yo'!.uto 
<ompren�:ere in questo concetto, oltre che il divieto 
esplicito di ricorso alla Corte di Cassazione pe.r 
violazione �i le<rn�eob anche la imnossibilH�. imph


, Y 

cita di esso scaturente dal sistema di norme che 
regolano un dete1�minato istituto. 

LL&LJLD'.Jlt& 

-236 


Ora, questa � proprio l'ipotesi che si presenta 
quanto alla lite tributaria, poich�, potendosi questa, 
dopo la fase contenziosa che si svolge avanti 
le Commissioni, portare dava,nti all'Autorit�, giudiziaria 
ordinaria,, in tutti i suoi gradi, per questioni 
di diritto, la ammissibilit� del ricorso per 
violazione di legge contro le decisioni della Comm;
�,ssiione centra.le in ~licaiziione dell'a:rt. 111 della 
Oostituzione condurrebbe all'assurda conseguenza 
che la stessa questione potrebbe ess�ere portata, 

o direttamente in Cassazione, sotto il profilo dell'impugnativa 
di una decisione di giudice speciale, 
o al Tribunale competente secondo le norme ordinarie. 
Le considerazioni suesposte, unite agli argomenti 
addotti dal Giannini e dagli altri autori 
sopra indicati, ci sembrano sufficienti per ritenere 
che, aJlo s.taito della 1egisila~fone, non pos,s�a, ulteriormente 
continuare a riconoscer.si �alle Commissioni 
tributarie il carattere di organi. giurisdizionali, 
e che si debba abbandonare anche la tesi, per 
cos� dire eclettica, la quale vorrebbe riconoscere 
aIJ.e Commissioni natura mista di organ�i amministrativi 
(quando effettuano un accertamento tributario, 
tesi del LONGOBARDI in � Giur. Oompl. Corte 
Oassa.z. �, 1947, Vo.J. XXVI, pag. 140) e di organi 
giurisdizionali. D'al�tra parte, indipendentement�e 
rla.Jle ragioni sopra rilevate, i criteri r:ecentemente 
elaborati dalla dottrina, e dalla giurisprudenza 
11er riconoscere la giurisdizionalit� di un organo, 
ci sembra clie debbano portare ad escludere, anche 
essi, tale carattere per le C�mmis,sioni delle 
imposte. Queste, infatti, per la loro composizione, 
non possono dirsi 8uper partes, e la irrevocabilit� 
delle loro �decisioni, pier il d1ooorso d,ei termimi dri 
impugnativa., non differisce dall'irr'evocabilit� degli 
atti amministrativi, non tempestivamente impugna-
ti. 

6. Tracciato cos�, per brevi cenni, lo schema 
clell'ordinamenfo attuale del contenzioso tributario, 
resta. da es1aminare quale incidenza abbiano 
su questo schema le trasformazioni costituzionali 
intervenute nel nostro Paes�e. 
La prima os.servaziDne, che si ricollega strettamente 
con l'ultimo a;rgomento trattato pi� sorpra, 
� quella che attiene alla compatibilit� d'ella sussistenza 
delle Commis'sioni tributarie col �sistema di 
norme s'tabilito dalla Costituzione in ordine �alla 
giurisdizione. 

Come � noto, il principio generale che si trae da 
tale sistema di norme � r he Ja, tutela dei diritti 
.soggettivi dei cittadini � affidata, sem.plf'e all'A'ntorit� 
giudiziaria ordinaria (salvo le poch'e tassa.tive 
e'ocierzfoni che riguatl'dano 1a .giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato e la giurisdizione della 
Oorte ilei Conti); la tutela, invece, degli interessi 
~egitrtimi � afilda�ta. a.I Consiglio di 1Staito e a.gli 
organi decentrati della giustizia amministrativa, 
da istituire ai sensi rlel1'art. 125 della Co.stituzione 
(salve anche qui le eccezioni che riguardano 
la� giurisdizione della Corte dei Conti). Da tale 
principio genei~ale, alcuni sono portati a dedurre 
la conseguenza. che 1'11ffidam�ento della tutela giuri$
dizionale dei. diritti sog~~ttivi all'Aut-O�rit� giu, 

dizi.M�ia. �ordina.ria,, sia, non solo necessrurfo., ma 

esclusiva, nel senso che, con l'entrata in vigore 

d'ella Oostituzione, non s1olo non sia possibile 

pi� istituire nuovi organi giurisdizionali, per de


eidere su controversi?-relative a diritti soggettivi, 

ma che gli organi giurisdizionali di questo tipo 

attua1men(e esistenti debba,no cessare di funzio


nare, nel termine di cinque anni previsto dalla 

VI disposizione transitoria (su questo punto si 

Yeda quanto scrive l'AzzARI'l'I in << Giurisdizioni 

8peciali e Sezioni Specializzate >>, Foro it., 1949, 

IV, 17). 

Oria,, taJe C-O!Ils,eiguenm.1 non ci sembra 1'igorosa.


men te fondata. Infatti, la ratio d'elle disposizioni 

della. Oostituzione rhe da un lato vietano l'istitu


zione di nuov~ giurisdizioni speciali �e dall'�altro 

dispongono la revisione (e non la soppression'e) 

delle giurisdizioni speciali esistenti, si ispira non 

tanio aJ iprinc:Lpfo deUa eiscLusivit�, quanto a,l prin


cipio della unicit� della �giurisdizion'e, secondo il 

quale tutta la materia dei diritti soggettivi � de


Yolu' a al Magistrato ordinario e .quella degli in-

1.e1�1essi legittimi al Magistrato amlIIlinistrativo, 

s�enm iJ)Ossibilit� ch�e la. materia, pos1sa. ad es.si es


sere sottratta per essere devoluta ad un Giudice 

sp�eciale. 

Applicando tale criterio al contenzioso tributario, 
secondo l'ordinamento attuale, si vedr� come, 
anche a voler ammeti.ere, cori la dottrina e la 
giurisprudenza, prevalenti, che le Commissioni tributarie 
abbiano carattere giurisdizionale, non ne 
deriva necessa.riamente la loro incompatibilit� con 
il sistema stabilito dalla Costituzione, in quanto 
(a parte la qu:estione di valutaz.ione, per le quali 
la soluzione � naturalment�e diversa), nel siste1$"& 
attuale la fase contenziosa dinanzi a queste co:iW'" 
mi-ssioni, non esclude la succes1siva azion'e giudiziaria. 
S'l che, ove si stabiliss~ che in tutta la ma,teria 
tributaria (comprese le questioni di valutazione) 
� sempre da.ta azione dinanzi ai Tribunali, 
dopo la� fase dinanz.i alle Oommissioni, non si violerebbe 
n� nella lettera n� ll'ello spirito la norma 
costituziionaiLe, in iqualllto non si v�e1�ilficherebbe l'ipotesi, 
che appunto la Costituzione vuole eliminare, 
di una. sotvrazione di materia a,lla giurisdizione 
ordinaria p�er affidarla ad organi giurisdiziona.li 
speciali. 

Le consid�era.zioni suesposte ci sembrano sufficienti 
ad eliminare la preoccupazione che la Oostituzione 
im.ponga l'abolizione delle Commissioni 
tributarie, perch� incompatibili con nol'me in :essa 
contenute, anche nell'.ipotesi, da noi non accolta 
che ad esse debba riconoscersi carattere giurisdizionale, 
non sottraendo esse materia agli organi 
ai quali la Costituzione affida il poter'e giurisdizfoiiaI'e. 


Come si � detto, l'unica, modificazione che � 
imposta dalla Costituzione � quella che riflette la 
attribuzione alla competenza esclusiva delle Commisioni, 
e� degli a.Itri organi dell;Ammini_str~zi<:me 
finanziaria d:ella. materia. di semplice estimazfone 
dei redditi imponibili. L'esclusione della competenza 
dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. in questa 
materia non � pi�, infatti, possibile in presenza 
della norma: dell'art, j.13. 

::::&Er�&EL!LI 

-237 


7. Se la �()�stituzione non impone s'enz'altro la 
abolizione delle Commissi-O�ni lributari�e, non pu�, 
tuttawia, C()lntiesilairsi che l'ruP'plica~i.one in concreto 
dei suoi principi richieda la revisione di tutto il 
sistema tributario attuale, sia dal punfo di vista 
sostanz.ia1e che processuale. 
Occorre, quindi, ved�ere se, in relazione a questa 

re1visione, non sia necessario modificare l'attuale 

s:i�ste!Jil.a� del cocrrbenziioso tr1bntrurti.o, adegua.ndolo 

alle nuove esigenze ed ai criteri di giustizia. ed 

economia che sono alla bas1e di ogni sano sistPma 

tributario. 

Prima di compiere quest'esame, ci s�emhra op� 

portuno pr�ecis�are che concordiamo pienamen! ,, 

con l'opinione dominante la quale rit.ene eh~ l'at


tua.le sistema del contenzioso tributario � quanto 

di pi� macchinoso e antiecononi.ico possa immagi 

nar.si, e che sei gradi di giudizio per le questioni 

tributarie, con la possibile aggiunta di� un set� 

timo grado (ricorso p'er cassazione contro le deci


sioni della Commissione centrale per difedo di 

giurisdizione) siano veramente eccessivi ed ingiu


stific..<tti. Riteniamo, inoltre, che non siano� infon


date le critiche di coloro i quali sono del parere 

che le attribuzioni �ella Commissione centrale 

rappres�entino sul piano formale una superflua du


plicazione delle attribuzioni della Corte Suprema 

di C1:1issazfone dato che essa � composta per la 

maig1gior pairte dai alti maig'isilrati, .mentre, poi, 

sul piano sostanziale, le sue decisioni non hanno 

alcuna autorit� nei confronti della sentenza che 

sulla .stessa qulestione potr� emettere il Tribu


nale O'.l'dina.rio, aJ �quaJ-e ~ 0ornrtrilbuooti o l'Am


ministrazione si sairanno successivamente rivolti. 

D'alt:ra parte, se pure gli ordinamenti del 1936 
~lllno messo �un po' d'ordine nella materia, il 
"Wonfonzfoso tributario, nella fase per cos� dire 

amministrativa. � ancora privo di quella organicit� 

che deve essere .la caratteristica di ogni sistema 

di norme e di istituti relativi alla tnt.ela giuri� 

sdizionale dei diritti dei cittaidini. 

Qu'este critiche, tuttaivi'a,, non possono essere 
spinte 1fi.!llo aJ ipuntio da, escludere la� nooes�sit� di 
una doppia fase nel campo della giustizia tributaria 
e una conferma di questa nMessit� pu� risultare 
da un :e1same obiettivo che faremo degli 
istituti del contenzioso tributario, nel quadro di 
tutta l'attivit�, contenz.iosa della pubblica. amministrazione. 


8. Non siembra. che possa contesta.i�si che l'a:titivit�i 
tributaria sia solo un aspetto, se pure il pi� 
importante dell'attivit� ammini.s�trativa dello Stato. 
Invero l'attivit� rivolila a, ipro~urrnrie aillo Stato 
i mezzi per adempiere agli scopi che il Legisla,. 
tore; in� un determinato momento storico�, riconosc!
e conformi aU'interesse della col1e�t.tivit�. e 
degni, perta.nto, di essere perseguiti dalla Pubblica 
Amministrazione, �, secondo l'opinione concorde 
di tutti gli scrittori di diritto pubblioo, 
l'attivit�, fondamentale della. Pubblica Ammini� 
strazione, stes1sa e il presupposto di ogni altra 
colicr1eta a,ttivit� pubblica. 
Atteso questo suo carattere, non si vede per 
quale motivo questa. acttivit� non il0:vrebbe rien


trare nello schema g'iuri<lico generale nel quale 
� inquadraia tutta l'attivit� amministrativa, e 
nom dovrebbe .es1s1ere retta, diail. princi:p1 giu:ricliri 
comuni a tutti i rami della Pubblica Amministrazione. 


Di questi principi, i pi� importanti, anche per 
la quantit� di casi rhe 'es�si regolano, sono quelli 
che attengono alle con'troversie che si Yerificano 
tra i cittadini e la Pullblica. Amministrazione per 
efl.'etto dell'attivt�, da essa svolta. 

E' evidente, invero, che per il conseguimento 
dei pubblici concreti inter'essi l'Amminisfrazione 
debba intrattenere rapporti con i privati cittadini 
nei campi pi� svariati, che diventano tanto 
pi� numerosi 1qua,nto P'i� si estende l'a;ttivit� 
<l'egli sitati moderni. E in uno stato di diritto non 
possono 1questi rorpipor'1:1i non es1se�r1e .se non ra.pporti 
giuridici, in relazione ai quali la ipotesi ili 
liti si presenta sempre pi� frequente, in proporzfone 
all'accrescersi della� entitit degli interessi 
che vengono in contrasto. 

Ora, da, �tutto il coinple.s!SO di norme che regolano 
i rapporti litigiosi tra i cittadini e la Pubblica 
.AJmminisitrazione, in tutti i campi dell'aHivit� 
di questa, sembra possa desumersi un prin� 
cipio gener�ale, cli;e, governa tutto. il sist.ema del 
contenzioso statale : quello, cio�, che l'Ammini8tra,
1.ione drcida preliminarmente �essa stessa sulle 
pretese avanzate dai privati, in rapporto ad una 
sua determinata atitivit� che possa aver leso diritti 
sogg1ettivi o interessi legittimi. Solo quando 
fa, pretesa venga rigettata dall'Amministrazione, 
� dato al privato di adire gli organi giurisdizfo. 
nali. 

9. L'istituto nel quale pi� intensamente si concretizza 
il suindicato principio generale � quello 
del ricorso gerarchico il quale, come � nofo, tirov� 
il suo primo fondamento nella legge 20 marzo 
1865., n..2'248 a.Ieg. E; fu solo, peraltro, l'elabo.
razione della dottrina e derla giurisprudenza del 
Consiglio di Stato a dargli carattere di genem.lit�o, 
ammettendosi, tut.1.avia, che a tale regola potesse 
d1erogiarsi anche 1mplicitame1Utei. .Quesfa, elaboirazione 
dottrinale e giurisprudenziale fu poi codificata 
nell'art. 5 del Testo Unico della, Legge Comunale 
e Provincia.le del 1934, che �stabil� espressamente 
che conh�o tutti gli aHi delle Autorit� 
gioveirnaitirv�e inferiori � d3ito seimp�re riicOTs~)' a.Ile 
AutoTlit� �supe1rfori. Nella, interpreta~ion.e di que.
sfa, nolJ'lma la. giurispr1udenz,a, del! Oo!ll;siglio di 
Stato si era, fino a poco tempo fa., orientata nel 
senso pi� rigido di escluder'e, cio�, qualsiasi ecceq,
ione aUa, re.gola del ricorso�, che1 non fosse 
espressamente stabi.lita dalla legge.. Recentemente 
questa, giurisprudenza ha subito delle modificazioni, 
dovute peraltro a ragioni contingenti, piuttosto 
politiche che giuridiche. 
Che, pemltro, la tendenza generale degli scrittori 
,e dei pratici del diritto continui a rimanere 
quella che riconosce la necessit�. del ricorso gerarchico, 
come condiziO'ne per !':esperimento di 
ricorsi giurisdiziona.U, risulta anche dal progetto 
di legge generale sulla Pubblica Ammini.striazione 
preparato dalla Oommissione per la riforma deUa 

11 &::::mmz ::: 


d&L&Ztrntillit p;::: :::::::::~

i 

-238. 


Amministrazione presso la. Presidenza, del Oonsiglio 
dei Ministri, eh(}, men'ire ialJ'art. 60 staibilisce 
l'aa:nmissd:bilit� del ricor1so1 giemirchico, 'e ne 
regola le modalit�; e i termini, all'art. 61 dichiara 
esplicitamente eh� le eccezioni a tale r.ego.la possono 
essere disposte solo con legge. 

Malg11ado che la, maggioranza degli autori nel 
tmtta,re dell'istituto del riwrso gera1rchico (velli 
tra gli altri LmNTINI: GiustiZ�J; A.mm.va;) pag. 110112; 
ZANOBINI: Corso) Vol. II, pag. 99 e seg'g.) 
lo esamini piuttosito dal punto di vista, dell'intel"
ess,ei d1el 'Citta,dino, aJ. qua1e giova, questo. ~nez.Zto 
rapido ed �conomico per ottenere dall'organo gerarchicamente 
s uipeirime, sienzia bisog.ILo di (iLspeiniliose 
corntest~ioll1�. giucLizia,li, la. r'�rpairazfone di 
torti commessi dall'inferiore, vi � qualche scrittore 
(vedi per tutti il VITTA~ Diritto Amm.vo) 
]!}.cLlli. 1933, Vol. I, :pag. 412) il quaJe pi� aicmtamente 
pone in rilievo gli aspetLi dell'istituto 
che ooim:ierrnorno l'intea."es1se pwbb�.1co a. chr� 1'Amminisfoazion12 
non sia �trascinata in giudizio, s;e111Zra 
essere stata messa, previamente, in grado di rivederie, 
!n sede su:Periore, l'orp,erarto illegittimo delle 
Autorit� inferiori. 

Ora, se si tien conto che le stesse ragioni fondamentali 
ch!l sono alla biase, di tutta la giustizia 
amminisu�ativa postulano sempre il conte1mperame11to 
dell'interesse del cittadino con q.ello della 
Pubblica. Amministri3.z.ion12, no�n si potr� non riconoscere 
esatta l'osservazione soprariport,ata., secondo 
la quale alla base dell'istituto del ricorso 
gena.rchico deve nece�ssaria.mente esservi il fine 
di tutelare l'interesse dello Sfato. 

N� � solo l'isti:tuto del ricorso gerarchico quello 
in cui si manifesta. il ricordato principio generale. 
La n,eces�siit� del riesame !Preliminare da 
parte dell'Amministl'!a17,ione dei provv�:dimenti lesivi 
e dei diritti e degli interessi dei cittadini � 
adottato anche, sia pure per alcuni casi pill.rticolari, 
indipendentemente dallo esercizio del poter!) 
gerarchico : ci� si verifica, ad esempio, nei ca.si 
ui trarsporti fortorviall:�i, per i quali l'Amminisi.irazione 
non pu� essere wnven.ta in giudizio, se 
non previo reclamo amministrativo; nei casi di 
p1rovivedimenti in mate1�da. di congrue ai ;parr1ocl, 
nei casi di provvgdimenti in mwteria di infortuni 
sul 1a.voro. 

D'altra parte, il principio che il provvedimento 
dell'organo inferiore non possa .essere direttamente 
unpugnafo, in sede g.i:udiziariai, s.embra pos,sa 
essere considerato i3.llChe un'applicazione della 
norma� de1l'ar1t. 113. �della Oorstituz,ionre che sancisoe 
tutela giurisdizionale contro tutti gli atti della 
Pubblica Amministrazione che ledano diritti o 
interessi legittimi del ciLtadino. Non sembra, infatti, 
che a questi effetti, po.ssa qualificarsi a:tto 
della Pubblicar Amministra.z,ion:e quello che non 
sia riferibile all'orga-ll'o massimo� del1'Amministra7..
ione stessa, in ogni singoli3., branca di attivit�,, 
quello che�, per dirla in altre parole, non� sia 
un aUo d�efinitivo. 

Che il princ1p10 della. necessit�,, nel pubblico 
ini.eresse, del riesame da parte dell'Amminisfoa,. 
zione de.i propri provvedimenti che si pretendont> 
lesivi di diritti o interessi dei cittadini, sia vera


mente un principio generale, connaturato alla 
essellJZia, stessa della fun�zione amministrativa, risulta 
infine, anche dal fatto che esso � comune 
ad altri ordinamenti statali, analoghi al nostro. 
Per esempfo, nel diritto amministriativo tedesco, 
vige la. regola che si pu� adire l'organo giurisdizioll'ale, 
contro provvedimenti della Pubblica Amministra.
zfone, solo dopo aver esperito il ricorso 
ammi:nistm,tivo, che, in tale d.iirittiO, a. differ'l8nza 
1lel :nostro, non � di rego~a, il riicorn~o g<:\rmrchico 
(Besclnverde), ma l'opposizione alla, .stessa autorit� 
che ha emana.to l':atto (Einspruch). E questa 
regola � spiegata dagli scrittori germanici proprio 
con l'argomento della. necessit� di dare alla Ammfois:
br3,,:z;ion:e1 � l'opportunit� di riesrnmina1re i rsuoi 
provvedimenti preventivamente al procedimento 
giurisdi!Zlionale >> � (Dirf,tt�o Am;;ninistraJt'.ivo di 
STUCKART e ScHIDERBARTH, Lipsia, 1941, pag. 84). 

10. Se si esaminer�,, alla stregua. delle suesposte 
considerazioll'i, il problema della� riforn:rua, del 
contenzioso tributario, 1s~ vedr!W chiaramente 
quali dovrebbero essere le grandi linee del nuovo 
sistema. che, alla pi� razion;ale osservanza della 
OosMtuzione, unisca organicit� e unit� di indiriz.
zo nei oonfronti dell'ordinamento .generale amministrativo 
dello Stato, del quale � pia,rte integrante. 
Infatti, fermo il principio, per le ragioni che 
abbiamo esaminate, della nec(lssit� che anche il 
conten~ioso tributa.rio sia, istituito su una doppia 
fase, amministraltiva e giurisdizionale, ed escluso 
che la Costituzione imponga direttamente. l'aholi?
Jione delle Commissioni tributarie, il problema 
dia. ris1olvere, in linea preliminare, � qu12llo se 
convenga che la fase amministrativa si svolga sa 
condo rgli iSChemi del ricoT1so gera1rchl00 oomun~ 
u tutte le branche della Pubblicia, Amministrazione, 
o, ill'vece, sulla base di un pa.rtioolare sisfoma 
di ricorso ad organi collegiali, analoghi 
alle attuali Oommissioni tributarie. 

Ponendo questa alternativa, intendiaimo sgombrare 
il campo da quella opinione, sostenum, solo 
re2entemente da taluno, secondo la quale la soluzione 
del problema dovrebbe trovarsi nella istituzione 
di un sistema, per cosi dire, misto. S'econdo 
questa .prioiposit:v, la rrisioluzione in via ao:nministm tiva. 
delle controver:s:ie tributarie, si dovrebbe affidare 
alle Autorit� gerarchiche (Intendente di 
Finanzia, e Ministro); ma queste dovrebbero provvedere 
dopo aver sentito il parere obbligatorio di 
Commissio�ni, rispettivamente Provinciali .e Centrale, 
organizzate sulla falsarig;a, delle attuali 
CommLs,sioni tributarie. Mentre il rico1rso aU'lntendente 
sarebbe, dato per motivi sia di merito 
(estimazione) che di legittimit�, l'ulteriore ricorso 
al \Minisfa'I() 'sarrebbe da.to rs,olo per :motivi di !le:git, 
timit�. 

Appare. chiaro che questo sistema porterebbe a 
riprodurre ed anzi acl aggravare"tlitti gli inconve-. 
nien1i dell'ordinamento attuale. N� ia, d�mfnufrli 
potrebbe valere la considerazione che le Commissioni 
proposte avrebbero� natura puramente consultiva, 
in quanto la obblig:atoriet� dell'audiz.ione 
del loro parer~ e la necessiit� per l'Autorit� deci


~.MZZ&ZWZCZZ~::::::::::::::::::'.::::;::::: 


-239 


dente di motivare la propria determinazione .eventu1almente 
difforme attribuirebbe al parere la 
stessa for7,a sostanziale che hanno le decisioni 
delle attuali Oommissioni tributarie. Ne derive� 
rebbe che, per og�ni gwdo vi sarebuero due istanze 
(Oommis1siooe cons.ultiva e orgamo amminist.ra,t_i.vu 
deliuerante) mentre ora ve ne � uua sola (Oommis� 
sione tributaria). 

Non v'i � ohi nolll veda, rnme que�sto molti;plicat1.�s.i 
degli sfa.dii dehl'iter deJ.lai controve1�si3i trlbutat1."ia 
in �siede amministrativa, porte11�ebbe aU'ais,su:i.'do risultato 
che lai T'�ifOI'!lll.8' del coutea:izioso trihutaLJ.>io, 
invece di siemplificare la procedura, soddisfacendo 
l'unanime legittim;a, a0sp.ettativa degli studiosi, 
dei funzionari e dei contribuenti, la renderebbe 
ancora pi� lun:ga. e pesante, dato che il ricorso 
dovrebbe essere esaminato non pi� da. due soli or� 
gani (Commissioni di primo gr1ado e di secondo 
grado) bens� da quattro (Commissioni, Intendente 
e Ministro). Sembra, perci�, che questa tesi sh1 
condannata dalla. logica e dal buon senso. 

L'1averla� ventilata dimostra eh~ � sentita anche 
dai pi� tenaci sostenitori dello statu quo la imperiosa 
necessit� di battere altra via, di creare del 
nuovo. Ma non siembra. che si possa far ci� so�mmand.
o semplicemente due sistemi invece di sos�
tituire l'uno all'altro! 

L'incorpora.z.ione del sistema delle Uommi.ssioni 
tributarit;l nel sistema. del ricorso gerarchico quale 
altro risultato utile potrebbe avere se non quello 
di raddoppiar() il tempo iattualmente necessario 
per l'espletamento della procedura. in sede amministrativa 
e di a.ggiungere ai difotti dell'uno quelli 
dell'altl'O�? Questia tendenza all'ibridismo ed al 
compromesso dimostra. che occorre molto coraggio 

i:mWer supeTare tal'une posi~ioni che si oppongono 

~alla realiL?Jzazione di .una razio11ale riforma del con�tenzioso 
�t.ributaTio, la quale dovrebbe muovere 
da un principio informatore molto semplici;i : restituir.
e 1aU'Amministrazione finanziaria ed ai suoi 
organi sia ceintmJ.i che periferici la piena responsabilit�J 
dellg proprie determinazioni nella 
fase amministrativa, della oontro1ver'Sfa. !timaJ.e, 
escludendo l'intervento di organi ad es:sa estranei. 
Quella stessa. pienezza di responsabilit�, cio�, che 
� riconosciuta. a. turt;te le rultre Amminist,r3'Ziioni 
sta.tali che pu:r tuttlaivia is:i tT1orvano molto ,s:p,esso a 
dover prendere nella. fa1se ammim.istrativa, d.eille loro 
rerten~e 1con i p�rivaiti (� noto che H oontemzioso kibutario 
� ormai solo una parte g non la ma.ggiore 
del contenzioso statale) determinazioni non meno 
importanti cos� da.I 1afo economico che giur!Ldic.o. 
Oi� vali. qu3ill.to dire ripLl.'ist�JIBll'1e ip�ffi" 1e :i:mposte 
indirette ed estendere alle direH.g il sistema del 
ricorso gemrchico. Quesia �soluzione � oggi non 
soltanto possibile ma necessaria. Diciamo possibile 
perch�, aperto l'adito dall'art. 113 della CosHtuzione 
;all'impugnativa in sede giudi~iaria anche 
per le .questioni di semplice e.stfanazione e valutazione, 
� caduta la ragione pi� importante. che consigliava 
l'introduzione di organi estranei 1all'Amministrazfone 
nella fase amministrativa. Dato, 
infatti, che ad es.sa per le accennate questioni non 
poteva far seguito la fase giudiziaria, sembrava 

opjpio1�Lm10 �.a.re deJ.le g1ua.i�entigie a;l contribuente 
anche nella fase amministrativa di fronte all'Amrninistmzione. 
E diciamo necess1aria percll� la nuova 
Oos.tituzione a�vendo ac.oolto ed a.c~�:pnlua.to il 
principio della divisione dei poteri.come diversificazioni 
d.i funzioni impone che a ciascun organo 
di ciascun potere si riconosca la pienez2'a. della .sua 
funzione istitu.zionale senza possibilit�, di estranee 
interferenze; 1mpone, in altri termini, una n�etta 
chiarificazione anche in questa. materia nel senso 
che 1all'Amminislrazio�ne, e solo ad essa, spetti di 
.prende:re le P'roiprie d�eterminae;1ioni ne~la, fase amminis.
tria1tirva. dellia vertenz,a, �ed aUa, mag'.:isitra.tu.ra, 

e solo ad essa, le proprie dedsioni nella successiva 
:liase giudiziaria. 

Naturalmente, il sistema del ricorso ge1�archico 
dovr� es'sere opportunamente adattato in relaz.io�ne 
alle particolari esigenz.e che le controversie tribut1arie 
hanno in confronto alle restanti controversie 
amministrative; e l'adattamento dovr�, in special 
modo, tenere conto della differienza esistente 
tra le due. categorie di controversie che sorgono in 
materia tr:�butat1.ia, 1queille l'ela�tive all'acceirta�mento 
del valo-re imponibile, e quelle 'relative a 
questioni di diritto. �Soltanto per la prima categoria, 
fermo restando il principio del ricorso gerarchico 
si potr�, ra nostro avviso, pensare alla 
istituzione di organi speciali, di carattere consultivo, 
per dare pareri alle Autorit� che, in ba,s�e 

a.i loro poteri gerarchici, dovranno rivedere l'ope1"
ato delle Autoritc1i inferio:ri, con pieam. facoU� 
di modificazione dei provvedimenti da queste adottati, 
o di adozione di provvedimenti cx novo. 
La necessit� di ques:ti organi consultivi � avver


tita nelle controversie che concernono que,stioni 

di estima2...ione semplice a ca,usia. della loro partico


lare natura in qlJ.anto la loro risoluzione richiede 

la c001os:oonza, di eleimenti di fa�tt.o �e di oogniziioini 

tecniche che gli organi tributari non� sempre pos


seggono. 

Non .sembra il caso di formulare in questa sede 
proposte concrete circa la, composizione di questi 
organi consultivi per i quali si p.u� dire che in 
linea di massima potrebbero modellia.rsi sulla falsariga 
delle attuali Commis�sioni distrettuali. 

11. Per quanto riguarda, invece, le controversie 
aventi per oggetto questioni di diritto, ci sembl'lll 
che lo .schema g,enerale del ricorso gerarchico non 
dovrebbe subire. modificazioni. 
Non si comprende, invero, per quale illlotivo 
l'Initendente o il Ministro per� le Finanze, (s1i 
intende, naturalmente, l'ufficio e non la persona) 
dJov�reblbero av�ere bisogno, per dedde1rie questioni 
di diritto� relJative alla materia amministrativa ad 
essi attribuita, del consiglio di estranei all'Amministrazione. 
E tanto meno il parere di questi 
estranei s.embra neceS1sario, quando si tratti di 
l'<appresentanti di quel potere dello Stato al quale 
�, costituzionalmente, affidato il compito dCg1umicare 
dell'esrnttezza. delle soluzioni di diritto adottate 
dall'Amministrazione nelle questioni particolad. 
1E' �staita pro.piri.o 1questa. commistione lli funzioni 
e di a.tt.ribuzioni nelle stesse persone che 


-240 


lrn determinafo la confusione di idee esistente sulla 
natura giuridica delle Commissioni ,ed ha complicato, 
con danno di tutt,i, il sistema, del contenzioso 
tributario. 

Gli aspetti pi� salienti e gra.vi di questa confusion,
e riflettono i rapporti tra il procedimento 
aivanti la. Commissiollle tr'1butawia. e �queUo d0Nanti 
gli organi giurisdizionali ordi�Iiari. In questo campo, 
l:a dottr.iJna, 1e la, ,giuri:S[H"Ud'61llZ1a, osdllano tra. la 
tesi della 'rnnit�. dei d:ue p:roced.iJmentiJ (v. ALwmo: 
Dir. Proo. Trib.) pag. 530 e segg�.) per inforirne 
la, natura. di processo di gravame del:Jia, fas:e 
giudizfale, e quella della autonomia e riciproca 
indipendenza dei procedimenti st~ssi (tesi questill 
segu�ta. speciaJ:me:nte da1J.a, gill!l'ispr1udenza,; su di 
essa vedi la recente nota del SALVATORI in � iGiur. 
Compl. Cassaz. Oiv. �, 1947, vol. XXVI, pag. 1080 
e s�egg.). 

Le conseguenze che da, tiaJ:i osc.illa.z1ioni derivano 
alla certezza giuridica, che sar~bbe tanto necessaria 
in un campo cos� delicato,, non abbisognano 
di molte� illustriaz.ioni, sol che .si rifletta 
alla manifesta~ione pi� rilevante di esse, n~l campo 
della ammissibilit�, avanti al Giudice ordioo,rio, 
di ,eccezioni non propos1:,e dal contribuente 
a.vanti le Oommis1sioni tributarie, questione suscettibile 
di diverse soluzioni, a seconda dell'accoglimento 
dell'una tesi o dell'altra. 

La. sostituzione d,ell'istituto del ricorso gerar


chico all'attualg siste.ma, eliminerebbe, tra, l'altro, 

questi inconvenienti, non. potendosi in tal caso, 

ultie.riomnente dubitare della separazione tra. le 

due fasi del prooedimento contenz.ioso che�, pe


raltro, non significherebbe indipendenza, la quale 

non � concepibile in relillzione a d:ue fasi di uno 

stesso procedimento che ha pgr oggetto la deci


sfon:e di una sola lite, dovendosi piuttosto stabi


lire se tra le due fasi vi sia concorrenza o subor


dinazione. (Naturalmente, quest'ultima. opinione 

s,emhra pi� esaitta., non potendosi '.P�eillsaire a�d un 

concorso nemmeno elettivo tra. fase amministrativa 

e fase giudiziaria, dato che quest'ullima� in forza 

dell'art. 113 della Costituzione, non pu� mai es


ser,e esclusa). 

Il fatto che la solu~ione in via, amministrativa 

delle controversie tributarie venga affidata al ri


corso gerarchico, non esclude, ben s'in:tende, l'in


tervEJinto dei normali organi oonsultivi, in au


siilio dell~ Autorit� amministratjve alle quali � 

atkibuito il poteir�e di djeci.sione; e, pei,tanJti0, 

triattandosi di materia la quale pu� dar luogo 

a controversie giudiziarie, saranno gli uffici del


1'Avvocatura dello Stato, (esclusa, Iliaturalmente, 

qualsiasi obbligatoriet� nella audizione del rela


tivo parere) che provvederanno, 1a.Ua consulenza 

legale che si rendesse necessaria. Mentre rinviamo, 

su qu~.s:io punto ad altro studio sulla funzione con


sultiva. dell'Avvocatura dello Stt:1afo (in que:s:ta 

llasse!Jrl;a) 19.48, fase. 11-12, pag. 1 e, segg.) rile


viamo che ci sembra proprio su questa linea. la 

disposizfone contenuta. nell'art. 5 del decreto le


gislaitivio 19 norvembre 1946, n .. 392, la, rqua�le pT:e


soriv;e, che debba, es1sere 1se1ntito j;} pa.r:ere della Av


vocatu:m ove si tratti di sos'P'endier1e la, prociedum 

di eonfistca da. ipa1rte dell'Inte1Ud:ente di Finanza., 
in tiema, di Jl'l'Ofitti di reg'ime, ma,teria, clre, oocrne 
� noto, r� inquardrata nel sistema fa'i.lmrta1rio� genel\-'
1le. 

12. Precisato, cosi il nostro pensiero, in sr1 
favorevole alla regolaanentazfone Liella fase amministrativa 
del procedimento contenzioso tributario 
snllill base dello schema generale 'del ricorso 
gerarchico, con opportuni temperamenti solo 
per le controversie attinenti alla semplice estimazione, 
poich�, peraltro, non ci nascondiamo la 
possibilit� che la forz1a, della tradizione possa prevalere 
sulle esigenze della organicit�, si.stematica,, 
ci s;embra opportuno formulare dei rilievi, per il 
caso che venga mantenuto l'attu:ale sistema af_
tinch�, almeno, gli inconvenienti maggiori ne 
siano eliminati. 
Bertan:to, se le Commissioni dovessero restare, 
(fermo il principio che no�n sia da riconoscere loro 
ca,raittere giur:isd:iizd.01naJe) ess�e dorvr1eibbe1ro, a nostro 
avviso, ordina~s,i in mn.ico grado. Oior�, donebbe 
,esservi una sola Oommissione, con compete1iz:
a e composizione amaloghe all'aituale Commissione 
distrettuale, per le questioni di valutazione 
e una sola Oommissione, a ba.se provinciale, 
per le� ,question:i non di semplice estimaz;
ione, �senza, po,s1siMlit� di ulteriori Ticorsi ad 
Autorit�� aimministrative supe:rfori, ma. coaJ. la sola 
facolt� di esercit.a;r'e l'azione :giudiziaria �entro 
termini di decadenZJa ben precisi. 

Oos� s:emplificato, il s:iste.ma, �sarebbe sempre 
migliore di quello attuale e verrebbe, ad eliminare 
l'assurdo� che, nel nostro ordinamento giuridico 
pier .piro1I1u111c.ia1l'e una condam.na deJf�nitiva, all'e1igiastolo 
sono sufficienti diue gradi di giudizio, mienfa,. 
per d�ectd�er�e d�ef�n:iitirvaimente sru un tnibut10 anche 
di mim1ma. import.a,ooa. ,se ne pos�sorno perc,orrrer:e sei 
o ooohe s.eitte. 

13. Sommariamente formulate le no�str,e oss:erVJa,
z,ioni sulla fas.e1 amminis.trativa del procedimento 
conten:zioso tributario, ci sembrano indispensabili 
delle precisaiZioni, sia pure altrettanto 
soill.illlarie, sulla fase giudiziaria. 
Le linee fondJamentp,li di questa fase sono trac


ciate nell'art. 8 del 're�sto Unico 30 ottobre 1933, 

Ii:. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio 

dello Stato, il quaJ.e cos� dispone: � La, dedsio1ne 

delle controversi.e giudiziali riguardianti le tasse 

e sopratasse, anche se insorte in s:e:de di e.secu


zione, spetta in prima istanza, quando �sia pa.r


te l'Ammin:istriazione d�ello '8'tato, al Tribunale 

Civile del luogo ove risiede l'Ufficio dell'Avvoca


i.ura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'Ufficio 

che ha liquidato la tasisa o la sovratasSJa, con


troversa )). 

Da questa, norma si desumono i seguenti prin


cipi, sui qu;ali l'ordinamento attu.~le � basato: 

1) Tutte fo liti! tribiufo1rie solll.01 dievo~utg, :Qell!1 
farn giudiziaria, in prima, isfanza, ai Tribunali. 
I~e ragioni che giustificano 1'1a.ttribuzion:e delle 
competenze esclusivamente ai giudici collegiali, 
qua,Junque 1sia� il vafo1re d'ella domand:a, sono ipostie 
in rilievo da tut�ti gli serittori di diritto prMes



-241


suale civile, siia, per il Oodice del 1865 sia per 
quello vigente. (Vedi specialmen:te, per il vecchio 
Oodice, MORTARA: Commentario) II, 136 e segg; 
per il nuovo Oodice, ANDRIOLI: Commento II 

. ' 

ed1z., Vol. I, pag. 54 e Oorr!lmentario al Nuovo 
Oo(tice P'rooe�luira. Civiie dlirelnto da. D'Amelio, 
vol. I, pag. 60), e sono sintetfoamente, ma compiutamente 
enunci.ate nei lavori della Oommis1sionc 
delle Assemblee Legislative per il Codice di proc�edura 
civile vig�nte (Verbale n. 25, pag. 233) in 
questi termini: � Ll;l questioni relrutive alle imposte 
�o alle tasse invo�lgono sempre valutazioni 
delicate. di principi.o che possono ,avere gravissime 
ripercussioni... quindi occorre un giudice che offra 
tutte le garentZie �. 

Quest'argomento della parlicolare importanza 
delle, liti tributarie � srtala per oltre 85 anni considerata 
quasi unanimemente di tale rilievo da 
superare facilmente le obiezioni di coloro che lamenta.
vano il sacrificio che si impone al contribuent.
e coistringenCLofo �'' portrur1e .liti aillche di 
scarsa entit� al giudizio di organi colleg'iali. Si 
� ritenuto, cio�, che tale sacrificio sia ben poca 
cosa di fronte al vantaggio di decisioni che abbiano 
la garanzia. della collegialit�, �e soddisfacciano 
cosi le esigenz.e della maggiore pos.sihile 
certez.za del diritto nelLa, mat.eria tributaria, sia 
nell'interesse dello �Stato, che in qu:ello dei contribuenti. 


2) Tutte le liti trib:utarie, nelle quali � parte 
un'Amministrazione dello Sfato, sono devolute in 
prima istanza al Tribuna1le del Fbro dello Sta.to. 

Abbiamo gi� detto che il contenzioso tributario 
non � che una parte del contenzioso stata.le ; sicch�, 
fermo restando il particolare principio, se


@@oon�Lo� il quruLe le liti tir1!brutJarrfo deibbono e�s:seire 
s�emp�ve decis:e dai �Trilbunall.i! aid es�se deive arprpilicarsi 
il principio vigente per tutte le altri liti 
che riguardano lo Stato e, cio�, il principio del 
Foro speciale, istituito nel 1923, e riconfermato 
diaU'art. 25 del vigente Oodice di procedura civil!
e. 
Pare inutile qui ripeterre le ragioni che giustificarono 
a suo tempo Q'is:titnz.ione cljel Foro 
d'ello Stato e che, a nostro a:vviso, rimangono 
tuttora valide; per convincersene baster� leggere 
qrnalllto in proposito scrive lo Scavonetti (nella 
Voce: Forn dello 1Sfato in N.1D.I.): <<Le esigenze 
dell'organizziazione del servizio legale dello Stato, 
l'interesse generale ad una economia dell'E�rario 
e aJ.la, 1reali2'lzaizilone. di UJl iiTudi:rfazo unitrurio e 00011"dinato 
di tutta l'attivit� giuridica detl'Am:minist�
razioli'.e, che sono vantaggi eminenti dlf ques�t1a 
ed insiemf! dei singoli cittadAni) danno :ro.gione 
del non grav�e sacrificio ... >> imposto alle pa.rti 
private. 
3) Le liti tributarie sono decise dai Tribunali 
del Foro dello Stato con le ordinarie norme cli 
procedura., al pa.ri di tutte le altre cause. 
Nel decidere una lite tributaria, il Giudice, 
in sostanza., non compie :aHivit� diversa in alcun 
modo da .quella che esplica. nielle d1ecisioni di 
qualsiasi alt.ra lite. Egli deve, cio�, accertare la 
fondatezza della pretesa tributaria, di fronte alle 
opposizioni mosse d1al contribuente. Come � noto, 

nell'attuale ordinamento, la fondate~za della pretesa, 
e delle ooc~ioni si giudioa..soilJo. in ba1s.e a 
criteri di diritto, essenclo esclus,a, la competenza 
giudiziaria per le questioni di s1emplice valutazione. 


14. Prima di esaminare se l'attuale ordinamento 
debba ess�ere modificato, ci sembra opportuno 
sgombrar.e il campo di alcuue proposte che 
sono state recentemente vent.ilat.e e che, a nostro 
avviso, appaiono inac ettabili. Secondo esse doVl'ebbe 
essere istituito per le l'iti tributarie, sia 
involgenti questioni di diritto., sia concernenti 
questioni di semplice estimazione, un unico procedimento 
giudiziario regolato. da norme del tutto 
peculi;ari ispirate ai seguenti principi: 
1) Il giudice tributario dovrl;lbbe essere una 
sezion~ specializzata degli 01�gani giudiziari ordinari 
(Pretura, Tribunale e Corte d'App,ello); 

2) Le liti dovrebbero essere devolute a ta.li 
sezioni secondo la normale compet�enza per valore, 
St?nza alcun riguardo alla loro na.tur.a, s� che il 
principio della. devoluzione cleHe cause tributarie 
concernenti materia di diritto .agli organi col1egfali 
dovrebbe essere abolito; 

3) La competen.za territoriale dei giudici spedaHzz1aiti 
dovr1elbbe1 e1s1seTe sfohtlita, con riforimento 
alla sede dell'Ufficio accertatore o liquidatore del 
h�1ibuto, riestando albolito il iprindpio del Foro d�ell11 
Stato; 

4) Dovrebbe essere esclusa., infine, l'as�sistenza 
in giudizio da parte di avvocati, sia per il contribuente 
che per l'Amministra.zione. 

La sola en:nnciaz.ione di queste propost�e basta 
a, rive1amlle l'irrazd.onalit� e, 1sop�m;btutto, Ja, estr�e1na, 
pericolositl1 per tutto il nost�ro sistema tributario. 


Non si vede, invero, quali siano. l�e ragioni che 
possano indurre ad abbandonare il principio dt;llla 
devoluz.ione delle controversie tributarie concernenti 
questioni di diritto agli organi collegiali. 
Abbiamo gi� detto sopra che i soli a.rgomenti che 
potevano addursi contro questo principio introdott.
o nella nostra legislazione fin. dalla costituzi-
one unitaria, dello Stato, sono stati nuovamente 
esaminati anche in occasione della formulazione 
dell'attuale Codice di procedura civile e ricono�sduti 
i11sufficienti ai de-be1rminair111:e l'ahbalThdoillo. 
Esso d'altronde, ha anche l'altro vantaggio, se 
c.ombina,fo. i:nsieime: con l'aJ.tro p1rincipio deJ. Foro 
dello Stato, di permettere, accentra�ndo le liti 
tributarie presso pochi tribunali, la formazione 
di guidici particolarmente versati nella speciale 
materia. � 

N� meno assurda appare l'altra proposta di 

aiboliz,ione de.I Foro dello 1St~to rperr le liti tJ.�ibu


tarie nel1e �quali si,a, parte l'Amministrazione. 

Inv(:i.ro, se � fuori diseus1sione la. soppressione 
del Foro speciale per tutte le altre liii che interessano 
lo Stato, non si comprende perch� I� soppressione 
dovrebbe vic�evers�a, disporsi s�olo per le -cause 
tribut�arie, le quali (quelle almeno che concernono 
questioni di diritto) hanno la. stessa natura 
delle altre che sorgono in relazione all'attivit�, 
1amminist.rativa dello Stato: nei vari campi. 

rn.:: ====� :::::S:�:: mm: iW'.JW :f:::m ,,,,;;, mmm;;~mm 


~242 


Ma, dove� le proposte sopra cennate appaiono 
di pi� evidente incongruenza, � nella. innovazione 
eh.e concerne la rappresentanza. e difesa. del contribuente 
e dell'Amministrazione nei giudizi tributari. 


Inrvero, o sii ritiene che l'oipera: degli ruvvocati possa. 
eliminarsi perch� si pensa che le liti tributa.rie 
sono pi� semplici di quelle comuni e, ci�, contrai;;
terebbe con quanto � ormai pacificamente ammesso 
e cio� che queste liti, sono di una delicatezzia1 
ed importanza ta.Ii da giustificare la loro 
de.voluzione, in ogni caso, ai giudici collegiali; o, 
invece, si ritiene che !'�eliminazione dell'opera dell'a~'
vocaitt10 sti3J utile in rfulllzion~ �delfa. mrugigio1�e celerit� 
e� economia dei giudi,zi e 1a.Ilora non si capisce 
perch� una innovazione del genere non debba 
esser�e introdotta P'er tutte le ca.use civili, quale 
chei sia la natura delle questioni che vengono 
foa;ttat.e. 

D'altra parte, non si vede come la norma. clrn 
esclude l'avvocato nei giudizi tributari sia compatibifo 
con l'attu;ale ordinamento statale secondo 
il quale la difesa 'in giudizio � attribuita ad un 
apposito 01�gano cui spelta in via genera,Je ed 
esclusiva. z.a competenza a rappresent(}Jf'e in giudizio 
lo Stato. 

Ber completare il quadro delle innovazioni ev�ersive, 
non poteva mancare, naturalmente, la proposta 
di abolire il solre Pt repet1e. 

La� gravit� dell'argomento impone che se ne 
tra.tti a parte, e �questo faremo in un prossimo 
studio, ma fin da ora ri sembra indispensabile segnalare 
il pericolo di questa innov:azione, la quale 
non troverebbe la sua giustificazione n� nei criteri 
di un sano ordinamento tributario, adeguato alla 
nostra, stitua<Ztio1U1e soda1le. ed e'CJonomico, n� sa.reib!be 
imposta in ,a.lcun modo dalla Costituzione, come 
qualche s11perficiale osservatore potrebbe ritenel'e. 

Il salve et repete non pu�, infatti, ooaisid�era.rsi 
in alcun modo come un istituto che impedisca al 
cittadino la difesa giudizi1a.ria dei suoi diritti in 
materia, di tributi; mentre consent�e alla Amministrazione 
di poter contare, con sufficiente tranquillit�, 
sulle entrate previste in bilancio, condizione 
essenzi1a.le qt1esta per un razfonale funzfo. 
na.mento degli organi e dell'attivit� dello Stato. 

15. Le critiche che abbiamn formulate in merito 
alle innovazioni sopra riferite, indicano implicitamente, 
.quali dovrebbero essere, secondo noi, i 
lineame'ri1ti del nuovo ordinamento relativo a.Ila 
fa.se giudiziaria della lite tributaria. 
Come abbi.amo fatto presente in relazione alla 
fase amministrativa, non si pu� accettare il prin. 
cipio che le liti tributarie possano. essere oggetto 
di una regolamentazione unica. Ess�e, anche nella 
fase giudiziaria, debbono essere distinte in due 
grandi� categorie, con discipline diverse: le liti 
conct>rnenti questioni di Remplice estima.zione E> 
quelle concernenti questioni di diritto. 

P.er qut>rsite ultime, noi r1it.en'iamo che non vi 
sia alcun motirn per modificare il sistema attuale. 
rGi:ud:i:ci colle1giali, Fo.ro dot>llo� istato., IJ:l'Nmedul'a� 
mtd.'i'llai>ia., �sono rultretta.nti cardini fo:ndaimenbaili ed 

incrollabili sui quali deve e.ssere an('he per l'avvenire 
hasafo il contenzioso tributario relativro alle 
questioni di diritto. 

Deve, peraltro, riconoscersi che i motivi che giu. 
stificano l'attuale orfffname:rito i:ier le controversie 
attinenti a questioni di diritto, non hanno, invece, 
ug'tutl peso per le controversie rifletten1ti la 
pura estima.zione. 

Sarebbe, inJlatU, iecce~sivo (pre,tencJlere/ chf il 
eontribuent.e, il quale non sia rimasfo soddisfatto 
dell'accertamento determinato nella fase amministrativa., 
debba sempre citare l'Ammli.istrazione 
1wa.nti il 1'riJbunaile dm F�oTJo d�elloi Staito, ad'lfronLando 
forti spese anche per questioni di scarso 
wtfo1'18 eco1U01mioo, me!llt.r�e nolll vi � e1videntement.e 
motivo di richiedere. u,na specializ,z1azione giuridica 
per stabilir.e r;.e un determinato reddito sia. pi� o 
meno coTIJgrno, �quaJ.e :Sfa� il vafo1r1e di un bene, ecc. 

Pertanto, tenuto anche conto di quanto abbiaiffio 
1woposto ipie�r 1'a f1-Mi1e amministrativa del1e controV
�ersie di pm�n er;tirnazione, pensiamo che queiste 
possa.no 1es�sere deivointe, ne]fo, fa,s�e giuclizia1ria, a,i 
Oiudici ordinari, scondo la comune suddivisione 
d�ella competenza per valore, indipenden.temente 
dal fatto che sia parte in giudizio l'Amministrazione 
dello S'tato. 

Inoltre, non si pu� non tenere rwesenfo che 
queste liti richiedono quasi sempre accerta.menti 
<li carattere tecnico che sfuggono alla particolare 
c�omperenza, del Magistraito; ma., meutr�e !llon seimbra 
che qoosita pa,rti0olairi t� sfai 1sufifi.1ciente a giustifica.
re la istituz.ione di sezioni specializzate 
(non � certo nemmooo il ca.so di :pa;rla�:re di giurisdizioni 
sipeciail.i), 1pu� soprperir1si a,illei neceiss�it� di 
taili aroertamenti con l'�orpeira di consruLenti tecnici, 
per i quali, tiem.uto 1conto delfa materia., pot1rebberi<9 
es1sere ilstituiti a1lhi �sp�ecia1i (o, addiirittrura, 00Ueigi 
permanenti) nei qua.Ii soltanto �essi dovrebbero essere 
scelti. 

La. ,procedura, da, �seguire in t.a.1i collltroveirsie 
non siembira. che doivre1bbe .essere diversa da. queHa 
o'l'dilllaria, saJ.va lai faoolit� per1li.e v�rurti di faire ai 
meno dell'opera di avvocati nei giudizi avanti i 
Pretori. 

Non l))'3�"e che H sistema, cos� trac1da.to p1re1Sen ti 
difetti di natura tale da non costituire un mig
�liorarnento, nei confronti dell'ordin11Jmento attuale. 
Riteui1a1mo, anz1i, che esso contemperi, al 
massimo possibile, le esigenze di una organica unit~.
uriet�i, con que:Ue dieU'adegu3fillento della p'rooedura 
al particofa.re caratter�e della questione dedotta. 
in g1rudizfo. 

16. Le conclusioni che possono trarsi dalle brevi 
considerazioni sop~a. rip.ortate, possano, a nositro 
avviso, sin tetiz?Jarsi nei seguenti punti: 
1) Il eont.enzfoso tributario � solo una. parte, 
sia 1pu1'e .la pi� !�1llpol."tamte, de1l pi� va1sto caimpo 
del contenzioso statale in genere. Pertanto ad esso 
sono applicabili i principi ~enerali che valgono�-pe1:tutto 
il contenzioso statale, mentre le sue particolari 
esigenze richiederanno soltanto degli speciali 
1adattamenti, tali, peraltro, da non costituire 
un corpus particolare ed eccezionale di norme 
nei confronti dei suddetti principi generali. 


::: ::::: m; :::::>.: W.::::>.::>.::f'i:>.:JFW.~mim [[[ "W::. w 


-243 

2) Principio generale applicabile a tutto il 
('ontenzioso statale, al quale non vi � ragione di 
d~rogare per il contenzioso tributario, � che spetta 
aU'Amministrazione decidere in via pl'eliminare 
sulle pretes-e avanvate contro di essa in relazfone 
a, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. 
Sar� solo dopo tale decisione preliminare, 
da adottarsi en lro termini ben definiti che sia.r�� 
aperta ~l privato la via giurisdizionale. 

3) Il mezzo normale� mediante il quale vengono 
11ortafo alla preliminare deci:sione dell' Amministrazione 
le controv.ersie che la riguardano � il ri� 
corso gerarchico, fondato sul principio deUa revisione 
da parte del superiore gerarchico della 
attivit� svolta dall'inferiore. Questo mezzo pu� 
ben essere adottato anche nel campo del contenzioso 
t.ributario sia pure con opportuni adattamenti. 


4) Le controversi.e tributarie si aividono in 
due gmndi categorie: 1a quelle che riguardJano 
la. :semplice estimazione; (accertamento d.ell'imponibile); 
2" quelle che riguardano questioni di di� 
ritto. Non � possibile accomunarle sotto um'identica 
r�egolamentazione. Mentre quelle che riguardano 
questioni di diritto non hanno caratter�e diverso 
da tutte le altre controversie che interessano 
l'A1mmnistrazi:one statale, quelle che riguardano 
questioni di semplice estimazione hanno un particolare 
ca�rattere, che richiede e giustifica l'ap� 
plicazione di particoolari procedure per la loro soluzione. 


3) Oi� posto�, mentre le con:frov�ersie che riguardano 
questioni di diritto debbono nella fase 
a1mmintstrativa. es-serie trattaite con ~. i(�rO<)edura 
de( ricorso gerarchico, Le controversie che riguar. 
dano la selllJ)lic:e estima,zione debbono in questa 
fase essere definite o in via, gerarchica. nia coii il 
parere obblig�a.torio di speciali organi consultivi 

o direttamente da speciali commissioni in unico 
grado. 
6) In conformit�. dell'art. 113 della. Costituzione, 
deve ess�ere, sempre salva l'azione giudiziaria 
per entrnmbe le categorie di controversie 
tributari.e. 

7) Per i motivi esposti :sub 4), occorrer�, peraltro, 
a.datta.re la normale procedura giudiziaria 
alle particolari esigenze delle controversi.e di semplice 
estimazione. Perci�, mentre per 1e controversie 
riguardanti questioni di diritto si applicheranno 
1e regole vig.enti per tutte le altre controversie 
dello Staito (fForo dello .Staito, ra1prprese<Dtan.
za e difesa. d-a parte dell'Avvocatura d�ello Stato, 
ecc.) peT 1e contiroV�el'sie di .semiplit0e estima,zfone 
si seguiranno l�e norme di competenza per valore 
ovdina['iie, 1�.ipairtendosi es�se tria, Prietori, e Tri:brunaJ.
i, iind.ipend'<~ntemenrte daJ. Fio�ro dello 1Stafo, stabilen<
losi la competenza. per territorio del .giudice 
d�el luogo ove ha sed�e l'Ufficio. accertiatore. 

8) Deve rimaner fel'ma. oltre che la. competenmi 
diel For:o de11o� IStafo� amohe 1q:uella conegiaJe 
p�er le controversie tributarie riguardJanti questioni 
di diritto. (A. S.). 

di / :::: , &\Mii G &&:ii ;, lJd :& 



NOTE D I DOTTRINA 


FRANCESCO CUOCIA : Piani di ricostruzione ed 

occupazione di urgenza. � Rivista Amministra


tiva�, 1949, 454. 

In questa, .!Jud�a., se rp-ur siucei:nta noffi�, il Ouccia, 
alto funz;ionario del Ministero de;i UL. PP. e 
autor.e di numerosi raltri 1st111di �lll questa importainte 
e complessa, materia., eritiJoo� la, deci<siJO'ne 

n. 78G irlel 3 1�]cembre 1948 della, V S.ez;ione del 
001Us!i:glio di :Stato la. quale ha. affm�ma.to che fa 
dlichiamzfone di indifi'eribilit�. eid ur1genz.a sa.nicitia 
daJl'a�rt. 7 d�el rdecreto-legige 1� ma,rz,o 1945, n. 154, 
si app:li:oo aile ;so.le opere p~tbbliahe p0irticola1ri COiillipre�
se nel pia.no rdi ricostr1uz.ione, ma� no111 a.Ua ersecuzione 
di opere d'i interies�so prilva.t�o in talle pia;no 
prev.ei�ute. 
L'A. �imostria, iJnvieoe, come la, ratio del s�:Usrtelllla 
di norme che 11egola la rico1sb"llzione degJi a:hita.ti 
distrutti dalla� guerra, sia �quella di oonsilderare come 
ur1giente ed indifferibile l'esoouZ!iollle del piamo 
nella sua int�erezza., indip�endente.mentre dailla. na�t1UJra 
delle sio:I:gol�e opere in �esso COllll'[JQ'elSe. 

Tanto� 1magigiore arppare pioi l'esigelllza, di questa 

lM'�gelllza, e illl'differibilit� (che wutorizza, l'OC1Cupa1


zione d'uJ:'lgenzai delle air�ee sulle q1uaJ.i le coistru


z;ioni amiche 1priiva.te delbtb10no� sorgere), qllMl�do si 

tr�atta di �ri<cosfouz;ione di aibita.ti da. eseguirlsi fuod 

del �voochio peri<metwo urbano :distrutto e cio� nei 

caisi, �Ver'iifrca.ti1si purtr101ppo niUJmeros.i doipo la re


0ente 1gu.erra, di spo1sta1mento di interi ce1ntri abi


ta.ti (atd �es. Oa1s1sino, Itimini, �ecc.). 

In barse ad un �sint.etico� e�sal!lle dei pwovvedi1111enti 

legislativi sus�seiguitisi in questa. maforfa, il OUJc


cia, afferma., contro i fa1cili e suiperficiaJ.i criti:ci, 

che e1ssi integra.no �un 01r1gauico sistelllla di norme 

�riettio .c'J'aJ 1fondame1nta1e priruc:iJpio di assimware, 

col min�mo sia:cr1fi:cio dei sin1goli, la ma1gigiore cele


1�it� nella. rilco.stl'uzJone t:>Jdili?Jia�. 

Dmll'a.ttribucr.-ione ai 1CO'mm1i della. comipeteniz1:1;, di 
attuar.e coattivamente il piano (decreto-legislativo 

n . .154 del 1945) (e quindi di espropriare a.ree 
pe?.' la. 001shuz;ione an:che di e:diifi:ci privati), si pa.ssa 
a1l co1rnfer�mento aUo 1Stato (MiniJs.tero dei LL. 
PfP.) della. facoJfa\. di so1stituir!si ai comuni rper ga.m,
utilre Ja, 1s�ollecita, �es.ecmziione del piano steis�so 
(decreto-legislativo 10 a1n�ile 1947, n. '.Wl) e si a.rriva, 
in:fine, a rendere possibile, l'espropriazione 
ad opera dei Comuni di aree d~a, destinare alla 
ricostruzione da 'eseguirsi da parte dei privati 
ai quali 1e aree stesse vengono, a talr scopo, vendute 
(decreto Jegislativo 17 aprile 1948,. n. 740). 
Questo spirito unitairio che informa. il cO'mpfos1s:o 
di UW'!lH~ eontenu,te nei sucicita.t:i proryiveclimenti 

leg�islaUvi conferma lia1 tesi che tutte le oipe1re com.
prese nel piano di ricostruzione sono oonJs:iJdera,te 
1d'aJ legislaitore allai ste1S1sa, �stregua,, in if'lll1lzione dell'inter@
S'Se pubblioo ,unitrario della, riiCost1ruzfo111e 
s�tes,sa, iwditpemdentemente da.Uai loro pa1rtirc0Ja11"e 
na.tUTa, pu1bblica. o privata.. 

Illl!Ciis1ivrumente .scrive in propo1sito l'A. che � il 
:fatto .stesiso .che in tutti e tre i decreti conce!T'1nen1ti 
la, i:m:a.teria � ammessa. l'e1sproprfa.z;fome per' la� cos1lruztione 
di fa:bbr�i<caiti prr~pati, nei ca,si e modi 
aJl'uopo 1pr1eviisti, dimoska che il legis1a,tore, come 
dirertt:iJVa di princirpio, ha, consMerafo di p1reminente 
infotre1s1Se 1pubhlico l'a.ttuazioue del .piano 
di rico1s1truziom,e in tutt.e le sue parti �. 

Oonoordiarmo� pienarmente con la tesi sosteniuta 
d.a,Z dott. Ou�J1cia,,. Gi s:@rnbra ahe ia pwftioolwre 
n111tura doUJ.a diohiaira.'<:ione dfi �nil'ifferibi1lit� ed 
wrgevnz:a i.n fwnzim1.e d�etl'a rioois�truzione e.difJ{WJia 
nat?,�iona,le sia sfu.ggita al Oolf/;si'glio di Stato, beinolt-
c l(J, deC'i,sione d�ella l7 S eizione, aoutmm.en.te 
motritv�ata, trovi 1J,rn oevrto (J,ppoggio nelle pmrtioolarit� 
de1Vla fmttvspocie c�on.s�uZ:Cr1ata. 


Pemsimrno ohe titUo l'istituito ,dJ.eilla� �dicihiarraz�on�J 
dJi fr1.<differibUit� e'd wrgen-~�a., oon. riferim.ento a.ila 
ooaitpaztione di itrgenoo, meriti, UiJUJ, acc1wr111ta reviiSion,
e, in or<Une a fre:c�ooti tenden~e d.ella giwrisprwwe>
nza de1l S�upre1mo Oon..~es�so Am1m.im�i:strati;po 
a restrimgevr@ .fJoae'ssivarmen,te i liJmiti diBl rekitwo 
potere ,(l,(}IU/AmaninisflroZ'ion,e, sia d'a1l pvumta dii vista 
della ica,usa., sia dal pwnto di vis�ta d'e1lla OOill!PBtenza. 
A quost.o prropos'i1to, appatre rpartioolarmentc 
in.tfJtr'es�swnte lo spulf!tto oontemtto nello s1tu�dfo wnnota.
to, ne'l quale si i!dentifi:oa� la oaus�a d@lTJa. espvropri
�a.<:ion,e per pwbbliV(J; nti'lit� (�el qu.ale istituto, 
l'oooupaZ'io-ne d/urigenru � un aispetto), n�on. p1M n.el 
rv&tretto e trmdiiz�on111le oon�oetto di (( opera pubbTJiaai 
� �nia ~n que1l1&0 di � im1p<t'YJsa p1uhb1Jica �, c1he 
abbraoeia qu�111lwn.que esi,r1evn.RJa inerente a.ZZ'intef'esse 
oollettimo. (A. S.). 

J LAFERRI~RE : De l'authenticit� du texte des 
Iois pubi E es au "journal officiel ,,. (�Revue du 
droit public et de la science politique �, 1949, 
113 e segg.). 

In 1queis.to 1stutdio il piro!f. L. afEr0111ta1 un proiblema. 
iche � rdi no�t.evoJe iimportalllm sia !P'er }a, sde:rrza.
gin i1dica. franroese, 1sfa per lai nostra,, sipecie in re Ja,
z.ioine a:i 1re1centi mutamenti costituzfonali. 

Il p1l'!olble1ma vioene poisrto in questi teirmini: pu� 
il �Giludfoe .cointesitaocre l'arutientiicit� di u:na, leigige pub


i &&2li&LJJ&JfilHLillJIM 

-245 


bl:i.ioo.ta sul Jourool Offioril61l? Questo quesito si sui�d:
iw:�de in tr:e quesiti minori: 1) ipu� il Giudfoe sindruoore 
il llllOdo di .foo�lllla,zio'Ile della legge da pa.rfo 
degli O'r<gaui 1par'lament3Jri'? ; 2) piu� il Girrudtee sindrucaQ'l0 
la. legittimit� della IJH'omuJJgazione della 
legige, ne�. seil!so di wooerta11"e se .quella che il P.ries:
idente della Reipuib1b[:iJca, :dfohiwra. con la pa.'o�ill.ulgazione 
.essere la legge corrisponda a quella� 
votafa. da.I Pl:lirlamento?; 3) pill� il Giudik:,e aroert1a,
re 1se il teisto della leg1ge pu'bblioaito nel J ourrnal 
Offioiel oor'r1Jsipornda1 ai qiueUo promulgato daJ. Presiidente 
della� Repu'bblica,, e:l'Jiettuare cio� il sinda.cato 
dell'iaHo di 1prnbblica.zione delJ:a, l:egige'? 

Oi limitiallllo qui ai a:fas1swmm�e quwnto il L. dice 
nel suo a,rt]colo in �rel:a.zione al secondo quesito, 
che � di gran lunga il pi� importante e controverso. 


Premesso che l'atto di prolll1ulgu,zione contiene 
una, dop1pi:a. attest1az.i,one, l'una, che quello p�romulgaito 
� il testo adottato dal Parlaimffilto neLle forme 
voolute dalla Oo1stituzione pe�r la, for1mazfone 
delle legigi, e l'a.Ura. che Lai legge cols� l"egolaimnente 
a1dotilartJa ha, p:rorpirio 1quel teno1re riprodottn integra,
lmente nell'atto di piromru1gazfone, il L. si 
domanda. se questa ido1pipia a,ttestaziione abbfa urna 
tJa,le fo1,za1 da. non potere esisere contestata �a, a,1cuno 
ll!� siruda1cat1a da.il Giui�iiee, j:n tutto o i:n parte. 

P,reimessa l'opfa1fone� del Lalban1d, :i,l qua,le, biasamrdo1si 
1sui pirinci\p� idel diritrto pu'bblreo tedesco, 
rilportaiva, .i). vaJ:orre giuridico wslsolruto dell'atto di 
p1romu1Jgazione alla, posizione del sovran1c)I il qua1e, 
s,econdo la, Oostituziorne e<ra l' 01rgano srrup1;1emo 
e l,wnioo comp�etente aid aieic,errtare quaJoe lfo:ss,e la 
legge1 ed a imporne l'osserva.nz.a a. tutti, in qy�rt1J 
a,eil primoiipio d-i so�vrwn.i,t.�, il L. criticai 1'101Pinione 

.egu�ta. da a,looni ,scrittori fm�lJCesi pi� a�ltichi i 
quali 1si arppo1ggi'a1va,,no 1suUa1 !Stessa. tesi del wha.llld, 
s�en~a tener CiOIJlto della. diversa, posizione del Presidente 
della Rep1Ublblica, nei eolllifronti del Monacr1cai. 
L'A. 1pas1sa1 poi a,� esipo1r1re di:ff.u1saimente la teor:
iJca del OaiN'� .de MaJ:berg, 1s�ecoi11Jdo il quaJ.e, pur 
es�sendo la, ipromu1g�az.ioue un aitto del potere es�C1Utirvo 
esso � peraUro un a.tto che � 'rilservafo aJ. 
Presidente !della. J.~eipubblicai .im v:ila1 a1s1soluta, ed 
es1c1Jusiva; e tiaile es:eLUJsivit�, che 1comipo1r.ffii la inconce1poi:
bilit� di un c001trollo giU1diZ'ia1rio, si gius1tifi1ca1 
col briisogno di 1si:cm�1ezz.ai d�elle 11ela.zfoni giuddiJche 
al 'qua.le fa, :promul!gatZiione devce sodd]stfare'. 
1Se, inv�ero, dopo che H Oaipo dello Sta.to ha. Ye1rifi,
ca,to� ed fili., attestato l'e1s:iisitenza, della, 1e1gge e del 
suo tenore, potes1se.ro ,questi d:ll!e fatti giuriJdfoi e1ssere 
nuovia1melllte sogg�etti a, verifi1c,acZione, ed eventualmente 
conteisrta,ti, la promurgatZiioom sa,r�eibbe 
:spo1gliata della, isola. utilit� che es1sa, presenta. nel 
diritto pubblitco. 
Pur ricono1s;cen1do la, fo1rza. di l}Ue!sto a1�;gomen to 
il L. d;u'bita, !della, sua. irrelfuta.b�lit�. 
Plreme:sso, iimfu,tti, che non i� eslcluso da questa. 
tesi del �t1N'� il sin1dacaito sull'ailltentiicit� della 
leigige pubbli1ca,t1a. 1sul Journail Offici,el) i:n r�l:azfone 
a fatti a:vvenuti do;po la promu�ga,ziiione, eigli contes
�ila1 che con l'aimmetteore il controll:o� girndizfairio 
sulla, 'Promulgazione :ste1s1S'a,, 1q'l1e1sta. diver�reb'be a.ssolutamente 
privai di ogni v1a.fo1re. Intanto la pro


muligazfone costituirebbe .llla� for1tis;sima preismn zii-
0ne della oo:r"r1spondenz.a della� legige p1roa:nulga:ta 
a, qu:ell~ votata, p�1'e�s1unziio�ne che non rpotr,ebhe 
es:se:re distrutta, che idai una dirJ1ficili:ssima prova' 
cont:Lia.rfa; inoltre rimar1r:ebbero� [)'Ur .sem!J)fl<e -aJ.la � 
1p1romuliga�ion�e diue ed:1f:1ertti iwso,s1tlituibili: q;UJello � 
di dare esecutori�et� alla legge, e quello di permetterne 
la, pUJbibHca,zione e 1quindi l'appliica.b:ilit� 
a,. tutti i cittaidi:ni. 

D'a�lrtrll! pa.rte, 1Se � vero che il decreto di iP'l'Omulga.
ziione � un a,tto del PI'esiide11te del'la, iR:eipubblica 
ema.nato� nell'eserdzto 'della funzio�ne e1s,e1eiut:iva, esso 
come tutti g1li atti alill!ministm.tirvi de1ve essooe 
sog1gietilo aJ. 1sinida1cato Idi le.gitlt�mit�,; e se � esclu1sa. 
certamente� la 'P�os1Sibilit� di U'Il rdicor.so giuT1sdizfo11m1e 
contro qiuesto a,tto rper il vizio di ecces,
s�o' di :pote1re, non dovrebbe eis1se1r:e escluso invece 
H 1sinda1ca0to IJ-er gli aJ.tri vizi dii leigittjimit�. 
che mettono in discus:sione sollo req1Uisiiti obiet1tivi 
dell'a,tto s.tesiso. 

Da,to a.tto. poi deHa1 ma:nca:nza, di precedenti giurdispr'lll�enz:
iali in 1queisfa. materia-, e a\CICennato al 
fatto ohie la, dottrr�ia:J.a,, oon l'eccezione del Oal''l'� 
die ilVI'a[her1g � orientarta nel senso di aimmet1tere il 
S�ind�aic:a,to sulla. 1promuJiga1Z1ione, l'A. conclude dando. 
notizia, idell.ai diJscus1sfone svo1ta1si ana, � Oommis,
sion de H�visfon dn Ooide Oivil �, il 3 fehibrrui11 
19.J.9, 1dis1cu1s,sfone in eisito a1l1a quale la. ma.ggfo1�anza 
hai lliffermafo, eh~ il S1:imJdaca,,fo, giuldiziair�O :sull'atto 
di prormulga.;zd.one debba, els�S�ere esiCluso. Le 
m.g'ioni aJd�dotte dalla Gommis1sioine socrw sostanzia,
lmente quel.le a,ttinenti alla neoosisit� di sicur'ez~
a. neU~ r1eJia.zioni gimrid]che. Uno dei commissairi 
es1P'r1e1sse imciswamenite il suo pensim"o in p!l'oiposifo, 
merttendo in rilievo collie sa,reibhe cointraidditborio 
un 1s1istema1 il qiua1e memtTe attribuiJsce f;oQ'� 

i.a proh1ante aHe cert:Lfi~a.z.ioni dei pubblici ufThciali 
anche pii� molfl.eisili, qu.e1sitJa., forza, negasse alle atteJs.
ilafiloni 1del primo funzd.onna.�io della Rep�ubblica,. 
L.a,, co1111clus1ione dteilla. d�i:scUJslsfone � stafa, quella 
eh~ 1s�e il P1�esi!dente1 della. HeipubbliJca. ipromulgaiss�!:: 
una legge che non fosse ma1i esiistita. a,1t!l'o che ne�.la 
1siua ]mmiagin1azfone', il Giiu1d:i)oo idoivre1bbe pur sem(
pire a1p1pli:car1Ja. fowch� Tuon fosls'e ,stiata, aibrogata1 da.I 
Pa!l'ilamento. 

Ooime ,abbiamo detto S'oipra) la qu,esti:One trat


tata dal L. � �d,i lfJr'aniifo mtereis1se1 "aln.Clhe (per i.l 1W� 

B'tro ,diritlto, 1>pe;i:yialmen�t�e .dopo' l'entrata irn vigo?'e 

della' nuova Oo1>titu(<ffione. 

Non. risu.zta, iovv�er'o1) c1he V'� sian101 state 1�ooen.ti 
e s1pecvifiohe trattazioni di. qu1e,1>to p1roblema nella 
nostra soienZJa girurridicu, men.tre ooloro ahei se ne 
8'0no inteire'SS�ati) hanno ba1siato le Zolf'o tesi 8uUa 
posiz'ion.e1 ooistritu~ina,ie del So11rYJ/fbO, C'he � drivers'a 
d�a qu.eilla1 ,d,el Pre,sid1einte-1d�e'l'la Repu.bblioa, 
non f ossie .a.lPro '1perc1h� mevnhre iJl Re parteciipava 
alla funziio'f't,e leigisla.tirva, tale pwrt()oipa~�ione � inveioe 
te18'tu1a'Clmen.to osiolrusa per wl Pre:si1d,en.te d�ella 
Repu0bbo~ica.. Non �, qw�rnd'vi, pi'r� pos�sibile attua�lmen.
te ea1r1a.tteri�:zarre �l,aUo ,d1J prrovmtU,lgazione c1ome 
wn GJtto dlel potere leg1J.~lati11:0 (oos'�, 001me per esempio, 
lo oon.siderav�a, soc�on,do il V'e:c1ehio ordiinamento 
co1stitu;zrilona,l�, lo Z(J!Y/,JO�bvni. in �La prubbl'ioa,
zione 0d1e1iie Ve1gig1i nel driritto italriano �, mien-

I 
I 

&LCD &:,,Dmml LJ:ommfil.filJ,ll:::::::: !lll :::::::f J ::::&& :::1:::::::::::::: &JU&&Ll&ili� 


-246 


tre lo ritenev�a atto d.i n.a.tura a.m1m�nistratitva� il 

Rovelli in � Rirv�iista di driJritto pr'i;l;'YJ,to �, 193:!, 

vol. Il, pag. 104 e segg.). 

Tu1ttavia, pur 1<tovmutosi oramai .esclwderc la na: 
tura leigiNla.tiva d'ieUlaUo di prowu.Dga.zione, norn m 
� <iAthbio ohe qne�sto non. possa �rieomprend�er8i nel 
o�nootto genora.l.e di atto� mnwn1irvis�tratwo. N� ci 
sernbr(J; ohe pos18'a qooliifiloarsi oome atto politiico 
dcl potQr.e eiseonMtvo. 

R�i.t@wimmo, itflll}OOO, �olbe e8s:o1,i;ia uvn, atto emlfvnato 
di.a1l Pr:e1s�J)evnte della Repvubb�lioa ooU?esero~io rM 
Wtba oompetenza proip'f'ia., ([JWtic10Tare .ed� exolu.siiva, 
omn1e Capo d'elfo .St(}JtO e non oome Capo del poten 
OS'fi'oWtitvo (qu�alit� �qU�e.<?t'�1tltimf1t clv.e, ,d)'attron,de, 
n.on. s1em.br:a pos�s(J; eis1s�erg.U, rio01bos�ovu�t�a). E, iinsom.ma, 
umo di qu�e'f}'U .atti '(f.h;e:, avendo pre>r oggetfo la 
manifestooioVJ'I,,(} de~"Za volo?'bt� pw� solenne dello Stato 
nella sua interezro, non. pw� �eiisiere oompiuto ohe 
da oo"T!ru,i iV!,qumZe quesfo Sta.to, neUa 8�ua irntere'�!za-, 
rappresl(J?'/;ta. 

Ci� oomp1ort,a "la inisind(boobilit� del.la promulg(
J)Zion'.(} da pMte d4, 1qua1Z.sia,si organo d:euo Sta.to, 
e non plfff i 1'fl)()ti1Ji, '(JJYUro!mB"fllte pra.tioi ailidlotti, per 
es�empiio, dal Rovelli vnello stwdAo sopr(}Jciltato (c1he, 
oi!o�, ma.1uJhmo al Giudioo i �rn,ezzi per sin1dacare la 
oornfonmrit� iliel t.eisto promu1igato col tesfo votato) 
m�a. per motiivi di sfJretto oarattcre g-�lu.rild4oo e, pa1rt-
boolarmen.te ooistitwziornale, C'he s�i rias1su1m.ano nella 
propoi,1izefJ01J1;e .dlbe il. �Giu�dioe il ,qu'(J;le qu.es1to sind'aoato 
volesi8'e 001mpiiere verr-re.bbe, in .sosfo'IWa, ad 
e.w1r.ciitUl'f"(} fwnziorni 'Cegis�latirve. Infatti, non a1ppare 
oobbio ahe 1un �qua.isfu..sv erroire n(}1l"f)a, provmulgaizione, 
(norn nella pnbblioa.ziovne si badi bene), non 
potrebb.e es1,<Jere oonretto se non .oo~ l'/.tfrba muova 

~urie. 

Ed im-iero la. ,corr-ezione �eWatto dfiJ prrom,ru,Z,ga.zione 
s'll 'riso1lve �nella i8I01s1tit%ziorne, totale o parzial.
e) dJel te.sto d'e.lla, legge} e ow1� in u.n,,a. abrogazionie 
rmodifi()(J;tioo1 dfi C1818io o, (];"fJm.eno, in urna interprer,
t<L<Morne 'autentw.a, a.tti qwesti oh,e .1mco al 
potere legi8'lativo �OOrrnp1ete di oompiere. 

D'altra p'(J}r'te., � provprrio nelJl!eseroiziio di questo 
potere (e oio.iJ nelJ~attVi,,�--i;b� del Parlarrrvento) ohe si 
trova il rimedio, (}Jppre1gtato dalla Cos1tituziione, 
aigli errori in. oniJ eveinfJuaTJmen.te pos1sa in<oorrere il 
O.a.po dJello Stato, ohe impegvnere1bbero la su�a 
respon.sab1J!Ji,t� politm. 

Tu.ttavi(JJ, cii sembro -Ohe la nos'tra Co18tU;iuzion.e 
avpresti �(}Jr!ohe rilmedfi 1d�i oarattere gilu.n"d4oo, sia 
1mre lixm;i;tati wl .solo fin.e dJi elilmr�i1W-ire le lel!Jt,gi Vn, 
ordJim,e wZ'De qooJli si siaJno veritfiaa.te d'elfo illegit.Umit� 
n.eill'atto dli promvuZga~one. Ed irn,1vero paq�e 
ohe l'arrit. 134 dellJai Oos1tituziion.e f orntisoo un mrez~o 
pe�r raggi1u,1ngere vl S11'!M.etfo !fiin;e, sia sotto il profilo 
d.i UIJ1,(J, vlle.gittirflJi,t� 001s'fifU@,on<ale eta, OU� 8arebbem 
affette l-e le�gg� per le quali manohi .la oorriNpovnJl)
enro tro iJl te1sto promrwlg1afa .e il testo approvato 
dJail Parlamen:to (corr�spond'enoo. ohe � 
a-ppvunto riJohiest.a roalla Oo.qUtu.zione ooime oond�izion�
e eis1senzw;le peroh� wn,a le1gge esista), 8W, sotto 
il profilo dii wn oonfiiJtto d~ at.tirtbuzion-i tra il Capo 
d eillo Stato c�he es�eir<YiJf;a, U po beire d~ promu.igaziione 
e il P.arlamento ohe es�ericvita. il potere leigii.~�ta.tivo. 
Infaitti, il O.mpo deillo Sta.to il qual�C' pvro1mulghi nrna 
legg!e ohe non sia 8'tata wpprrovoota da�l ParTJam.ent.o 

u (i1l ohe � lo stei8NO) ohe sia� 8ta.tia votata -irn un 
tc.~to �ditverso usurpa., ev�i,dentemen.te, il po1tere legi8lativo, 
1diain1do luo�go� ad �uno di qi1,ei oon1u:~til ~wi 
quali ap-pr11,111fo � o�m.pito .rJ,eUa Corte Co18tit1~0n.
ale del()iitere. 

Qwes:ti brevi oenrni oi :wm.bra.no pe1r ora sufjioicnti 
a ml(}tt.ere i;n, rilievo l1i1mpo<rt(JJ'fllza de1i :prb�blema, 
rnia 'f'it,enia.11io ohe que'8ito m 1erit-i di essere pef!� seriamente 
medit(J,to, si(b ela�bom11ftdo� l.a tie1oria com1,
i-n,c O!l diritto 1wstro eid� al diritto franoos�e, per 
la qnal.e posisono aiooetta1r<si le oonolu8ioni ~op;a 
riferite d'al Oarr� �de Ma;lb,erg e lf1.el,la Oo1rnim~1sswne 
1dii revisrione wez 0.odfo�e �erivile} sia. arpprofo11flden ao 
gli <M'petti peouliari a1l no18tro Ordina1mevnto giurilUoo. 
(A. S.) 

A. 
w. WENEDIKTOW: Il diritto di propriet� 
socialista dello Stafo. (cc Nuova Rivista di 
diritto commerciale, ecc. �, 1949, pag. 126 
e seguenti). 
In quest10 rurt:iJcollo il prof. W, insegnatnte di diritto 
aJil'.Uniivetr1sr.�t�, di Mosca�, coniden1sa, in poche 
pa.c>li::ne i Ti1su1Jtaiti deilla, elabo'l'a,ziouie silsteimaticai da 
lul1comipiu1Ja, 1diffiu:samcmte 0on un suo lilbro, aivemte 
lo stesiso titolo. 

.Pa,rtendio ida�l prhucipfo che u:n:ico sQggetto e portafor
�e del !diiritito di pToipriet�. sociia.Iistic,a, delllo 
1Stato � lo ,S1Ja;to 1so1Vietico, neltai sua' iinteriezoo., l'A. 
run1ail.ii.zzai quiaJ:e s:Ua., in :reJ.a.zione aUe ci01s�e, 01ggetto 
di talle .diritto di iprroipriet�, lai po1sizione deg[i 01rQ'auii 
meidiamte i 1qUJaJi lo 1St3Jto sorvieti1co eiseroita 

o ' 
conicreta.meinte il s:uo diritto. 

f.;a, tesi centm.le dli. quelsto a:rtiJcolo, come del libro 
1s.uilldicaito, � .che � lo 'Stato so'V'iet:iJco rinltllisrce 
nel.le sue mani tutt~ la. ;pieoiez7'a del rpofore stataile@W 
inis.ieme con tutte le faicoJt� del propTfotarrio (di 
diritto civile) �. 

Ci� posto ,glli 01~gani dei1lo 1Slbaito soviet:iJco. a.i 
quruH viene affilda.tai .pmrrte deU'unroo� foiildo di propri.
et�, stmtalle iper l'rude:mipime1I1tlo di dertemnilna,ti 
compiti sfu,tali, eselI'ICii:runo fa relazione ane c01Se 
loro a.ffidarte tutti i ;pofor1i dello S.ta.to e tutte� le 
:fialeolt�-del pirop1riet1a,rio. 

Na.tura.lmente qn1este ultime sotno eserricitate in 
fiu:n2'1one idi quelli, nell sewso .che l'eseirtCizlio delle 
fa1c0H� del pirop1rierta.1'1Jo non pu� es1s�ere sipoiinto fimo 
al ipu1nrto da ilntertfe1�ir�e o smin.uirie la possibilit� 
di .e1simcdzio dei poteri dello St!ato, quail:i sono stabiliti 
1drula JCOIIl/POOenza, a:tft:rii'buita a.lJl'o:rigalllo. 

.S.i~h� 1q,uesto non pru� a<lfonare l'azienrda, V'8T1so 
cui eserlcita, il diJritto di piroip:riet�, mentrre pu� dispor.
re 'dei beni che costiimis1cooo mem;i di produ~
ione, e pu� vewd1ere i beni che eo1stitui1s1cono merci 

o mezzi idi ico1Ilisruma,ziorne. 
P.er .qualliifi10are. l'wttivit�. s1volta. da q1ue1sti 01rgani 
dello 1Stlalto, in 1�ela.z:iJone ailll'at:tua,zione cowcr.eta, deli 
compiti loro 3i:ffida.ti, il W. introiduic.e, a~anto al 
c1oncetto di a1mmi!nfatra,zione in senso t1ra1dizdonale, 
il ICOJ110etto di (( aurnmini1s.tra@o1ne o[p�ra.tiv~ )) �--E' 
nell'es1eirirJziio di ques:ta a1IDII1litnfa.1Jr1a~ione oiperartiiva 
che sono comp~uteda ttutrti gli rupipairte1nenti aJl'impres1a 
sfa,tiaJle le Loo.-o attivit� di ip�roduzfone di beni 
di con1sumo, idi 1d�i1sposdz,ione dei mezzi dii p!I'oduz~
one, Idi vienldifa, idei mezz,i idi COlllisu1ma1ziollle. 


-247 



In tal modo 1si ri:solrve la oonilraididmione tra 
pote[�e di idi<S1posmione di determinaiti beni di cui 
P1im1J11'esa 1sta.ta,le ha il ipos1oosso e man~_!Il:z.a nella 
detrtJa, im:pr1esa, del dil"itto di p,1�opriet� sui beni 
stessi. Il potere di diS1posfaione raiprpres,enta, cio�, 
un a,s'P'etto dell'amministraiz.ione 01perat;iva e si 
<1ua1ifica pe1� il fatto di esis1ei~e esereitart:n, non 
neH'interes1s1e dell'imip1resa., come a1VViene per le 
imprese cooperative e per i k�lkosy, ma nell'intel'ess;
e dello ~slfla,to sociaJ.ista, quale � formailmente

1

Sltlahilito nella :reg�ge del Piano (quinquennale). 

Abbiamo rit,enuto di dare un oenno, .nw~to S'Omrnario, 
di quetso st1tdio del prof. W., oltre che 
per l'vmportamza ohe i()SSO pr/J;� ,ooere oorrn'e cspr'eNsfon,
c dJel pe?vsiero [f�IWl"vd'ioo di una so1Cwt� 10V'e 
rigono principi diversi d,alla nostra, ainielie per 
m1etfe:rr1-e f;n rilievo gli aispetti di ooi'thciden,za cm1, 
ta,luni i8tittiti propri ,delTa nostra� organd,zzl(J,RP'ion.e 
sitata,le. 

fn. fondo J lo sohem,a, ginrvdioo tra,ocriait.o aa,z w. 
potre,bbe a,ppUoarrsi, s'�!a prurre non, perfe1ttarmente, 
a,lle nostre aziJendJe mutonome di 8tato, e, irn 1partioolarie, 
a qwelle ohe ,svoigono, urna attivit� di Upo 
i%dnstr"!ale. Nel nostro or1dJina.m1ento1 l'aziend'a 'aUa 
quale pru� a>ttt,ribwirsi pi�, adiegnataimerntc un tale 
oorattere '� l'Amrmimrilstraziorne iLeUe Ferrovie ddlo 
Stato'. Oerfo, menfre nell'ordinwm,e'fhto sta,.tal;e soV'ietico 
il m'aggiorr nrumero di 1aktien4e di Staito � 
de1stin,ato alTa priodJ1"~one di benii (mevt1oi) l'Azmenda 
ferroviaria neD nostro olf'd)i,namento ha per 
oggebto l<L prrodooione d'ii, s�erviz;i, ma � evi,dJen,te 
ohe S'e quiesta diifferen~,a, pqt� avere 11/n rilievo da1i 

pwnt o di v~sta de,~ia distMimolftc tr(k caiteig'Orie eco.nomiohe, 
non, nie ha dial pwnto iti vista giwr,idJico. 
Per il resito, Vl niostro ordimmrnento pireved,e, per 
l'eserofoio .diaJ pwrte �ieUo Stato di aUivit� di ca,rattcre 
ini!A1;striiw'f!e, ia i0ostittl<Sion,e,d.Ji &oiciet<�r oo:mmerciaili, 
il oui paoohetfo a,zionario � int�ermrnentc 
di propriet� doml(J!fbi<J,le, ma ohe si oormporta.no, 
qwasi oom,pZe1twmente, 001me petrsone giuridiohe di 
d'vriUo rP~a,to, alle qu(};li nion pois,sono applioa1wi 
i principi e le 1/JO'l"me �del �Piritto artrl!l'l'/f�lflliStratii;o. 

Il con,o@tto di � aimJm/in,istra,zione operaitfoa >> coniato 
wal W. pUi� ess�erre, ci sierrnbra, opp1ortU%amente 
u.tiliz!Z'ato anc1he nel nostro OVf'ldinarmento e 
pu� i:ier'llire oome bas.e per g1fu'8tvftoare la riferibilit� 
allo Stwto deU@ attivit� svolte, ad e:s�empio da.
gli a.g,enti ferroviari, ohe non aibbiatno uin OO%ten.
uto voUtvpo (non, oostitniisoano aio� n,egoizi giuridfoi), 
m,a, solo siano U%a manifmta,,zione di ttn 
oomportaime11Jto di oorra.ttere tecnioo inerente alla 
produzione del siervizio, che costittiisce l'oggett'o 
itell'a:<:ien1dia feirroviariJa. Cos�, la res'P�OniBa�bilit� diretta
� deZla Pi~bblioa Amrm1inii:i1tramone, per danwi 
oousati per es1ermpio, d;alla maxroia ,cti,-oo treno pu� 
es,sere pil� arLegnataimente giwstifi1oata ric'Ovrnprrenrte,
ndo 11Je1l oonoetto generale di ammdnistradonc 
anohe q,u,ello di wrrwnitnistra,zio"ne operativa; mentre 
il oo11Joetto 4i dip,e'Ylldenza, fu�n<Sion1ale, ohe piu 
rieoent}i a;u,tori lva1mo invocato (V. SANDUilLI: 
Foro It., 1948, I, 1098) come bwse e limite della re8pons.
aibi1lit�; diret:ta d)eillo Stato per l'attivit1�1 dei 
vropri dipendJenti; trova nel conoctt10 di � mmministra,
zione operativa >> Uri, appoggio pi� solido. 

(A. S). 
"L:::::::: i tu='.& :&: A 


&iill 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


e 
e 
I I

. idi b E Ifjfl UJI&Iilli 7 7 

APPALTO -Prezzi -Revisione -Competenza del Giu� 
dice ordinario -Appalto di servizi postali. (Corte di 
Cass., Sez. Unite Sent. n. 2444-59 -Pres. : Ferrara, 
Est.: Rivera, P. M.: Eula -Rinaldi contro Am.ministr. 
Poste). 

Non eisis,te alcuna es'P're1s1s3! e s1pedaJe diispQ1sizione 
idi 1eigige che rderQigihi alla collllipeitenza, del 
G~udlioo 01~din.:a~io in maiterfa idi re~isfone di iJl<rezzi 
del 1coJJ.tratto di a1pipailto idi pubblici s:e:rivizi (in.ella 
specie di tra1sporti postaU). 

La Oo'l'te Supreima ha d.ecriAso, ,su is1tamza di regolamento 
di ,giJurisd�?:rionie. 

l./argomMto (J)dJ.dotto per s1ta1bilWe la oormp,etenz�(J) 
d"el GiuidJioe ordiJn,arri!o � solo quello ri''rpovrta.to nella 
m(J)ssima S'Opm, ilf/)diioota. 

La Oovrte1ha pireoi8ato ohe i ,dJeoreti iin ma'teria 
di rcv.Vsione idi plf'r@zi 1d'i 1oont11a,tti ai aptpa�lti 1e forniPu.'
f'e non si apvpil-ioaino, pevr Zo1ro @spre1ss1a disiposizione, 
ai oontratti rigwa'l'danU l,A mmifYIA1strazione 
delle Po1s1ve. 

La Corbe non ha perwltt'O decisi() su,i pun,to ohe 
form.ava i!Z princriApaZe oggetto de.zll(JJ difesia idle�la 
AvvocalW�ra: se oi<o� srus'S�JVm wn dli.ritto 311bieUvoo 
alla re1iisione dJei p'l'e:ZZi irn rf31Zazione ai oontratti 
stipulmti 1oon< l(J) Pubblvoa Ammiinistracion,e. A questo 
proposito, arrwi, ila S'en,ten~ra l/)(J, ,za,stciato es~press,
a,mc-'IJite vmpre1giuitiiootia ogn�i que:stion,e, affermando 
che si t�ratta idi mia,t.evrfia. di ,meriito 1c1he non, inciide 
sul~a solu.~ione d1e1l1la 1questiolfbe di [Jiuri8'diz�
ionc. 

Oi se,m<bra, inv1ero, ohe il decid1cre, in, irpotosi, 
se 8U88iJS1ta O /meno la pos1siibvUt� ,d1; un. diritto subiettivo 
in mat.eria di reviisiolfbe ,(U p>rezzi sia que.~
tione di giuriSidizione, potMd).one1 dler"i!/Jare1la decii8ion.
e d>i iJmplf'opionribilit� dell,azione giudiiziavria. 

Su qu<31s1to pun,to,, la Corte ha, d'laltronde gi� in 
parte deoiso, irn sen8o fooorevole alla tesi deUa 
Amniinis1trazione, oo>n la s1entenz,a n,. 1384/48 riportalta 
nielba << R1as'segna Jl.fen�rite �, 1948, faw. 10, 
pag. 14. 

GUERRA -Beni di sudditi nemici -Locazioni -Azi�ne 
dell'Intendenza di Finanza -Presupposti. (Corte di 
Cass., Sez. III, Sent. n. 2040/49 -Pres. : Curcio, 
Est. : Di Stefano, P. M. : � Loiacono -Int. Finanza 
Roma contro Iacovacci). 

Le tdi,s1pos1zfon1 d 1el decreto leg1s,1atiivo 25 maggio 
1946, n. 43,4, 1rilgma:r1daillte l'obbtligo del'l'Inte:nden 
te idi iFinJanza di piromuorvere Ja, proc,edum giuilizia.
ri:a, per ottenere, a :l'aivm-e del ipll"Olp,rfota,rio dei 

E 

beni immobiti 1gi� 1seq.ueist1r::i,,ti �lll aipip�l:iloozione� delle 
leggi di giueo.�1r11i, H rilrusicio dei beni ste1s1si coMessi 
in 1loca,zione da.l 1s0quesrtraitairio goive1mmttvo a terzi 
pre1surpipiongo1no che i'l p1~1r:iet1aii'l:i:o, a!V'V'alendm3i deJ1~, 
fa:colt� 10oll/00ssagli con J'ia,rt. 9 1del decreto legilslativo 
2:6 mairzo 1946, n. 14-0, albbia mallli1f;e1sta.to 
la, vo1lont� di riJsolvere il coilltraitto di 10100,zione. 

V Infollldelllte Idi Fina1nro,, :i!n haise aille ip1retdette 
norme, agis10e in lllome e nelil'iin.ter1es~e1 del p!l'()rprieturio, 
per effetto di un mandato ex lege, s� che il 
locaif:a::r'i!o � legit1timafo aid O!J)lpor1gli tutte quelle 
eGcezfolni (nelJa, stp,e1cie siporrtanea. rinmoivwzfone in 
nome ip1�01prio o nell'mteil"ets1se ip1roip1r'io d�e� contra,tt10 
da, pa:rte del p1~ojpll'ietlrurio, dO!J)o l' ema1oo~iione 
de'lle Jiegigi che revo1caam il 1s;eiqrueistro, e prima, che 
ven1is1se:ro erman1ate le o:wr1me infogmitirve gi� i'llldicate) 
C'he potL'1ebibe frur vialer�e im 0ond"rolllfo d1ello 
st.es1so ip1roip1r1et11,rio', sa(!Jvo a, questo la, faco�ltt�, di 
intm"Ve1nire in gi11d11zfo, quafo rtifo1aire d,el raipipotrtfr,>A 
in confosfa,zi!o111ie, per la d:i!fesa. dei pr1oip1ri diretfilS" 

intieres1sd. 

La qu.eisti01w solleva�ta. dall'Avvoc1aiturr:a era; se, 

pwdura'fl!rio l, ef.fioa,cia dlei sequelB'bri wa10Uati in 

fovrza dJeUa legge def, guevrra,, fino a,.lf.eman.azione 

aelZe norme ivnteigratil/}e a,el deoreto l,egislaMmo 

1� febbraio 194!5, n. 26, pote1sse qu,alsi.asi atto Cl<Nn


piu�o ,da,i proprieita'l'i dogli immobili 8'e,qu1estrati 

ritenersi efjicraoe' n,ei loYf'lo c1onifr'on.ti, e a loro dianna. 

La quosition,e, .oomie si ve'd,e, � s�tata ri,soiita daUa 

O(J)ssaZ'im'/Je i.n sien,so positiv'O e oovntrari� a qit1an,to 

s1ostmuu1to daU,Inten,d:enzia . 

Perimltro semibra C'h�e la, presente sentem1a sia 

fri oontrasto oon, la, pr:eiooclentc n. 1'H2/49 della 

ste8sa Seiz!iovne (V. in, questa R:assegna, 1949, 183), 

la qi1,aVe (J)fjermavia ohe soia dopo l'evntrat.a in vi


gore d.eiue n,orime '�n,t<31gir'ailiv1e s:op'l'a c.j,,fia,te rpotessc 

aa�l proprietario ess:ere eseroitaita ull'ta azfornc effi


caoc ne'� oonfrontii detle oose seqit,estrate, ooe111d,o 

la ri.cionsegn,a d,a parte del seiq1tes'tra,talf'io, e1.fe1t � 

tii.ata ,prima, d1eWentrat�a i>n vi'{/lore df31Ue su1dd1etfo 

n,orrne oairattere puram,ente folf"'YnaJe. 

Di fronte a qu,estoi oon,trais1to 'f!�'u,rrisrprru'd:enzfi:aie, 

si ritiene che ia, 8'0l.u,zion1e adottiata dalia aorte 

Sttplf'ema cion la pre.sente &evnl,~a no>n dlebba con


sii!Jer.alf'si oomie i11Jdlicra,t�iva dli,, 1t>n indi~o c1onsoli


d(J)to. 


-249 

IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali e d'importazioneGiudizio 
civile e penale -Sentenze di assoluzione in 
giudizio penale -Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I, 
� Sent. n. 2116-49 -Pres. : Giaquinto, Est. : Gualtieri 


P. M.: Roberto -Finanze contro Sternini). 
A mente 1d1ell'arrt. 28 1c.rp�.p�. fa. 1sfafo nel giudizio 
c.ivHe solo l'a1ooertaimernto dei fatti materia.li che 
hmnno fOII'lma.to og1gieltrto. del g.iudlizio pe111a�le, memt1re 
le conis:iJde:ria.zri.oni di crnrartJter1e eS1cJ.iU1si'Vaa:nem. te 
gi:uridruco 1oon le iquaili :ili. Girruiliice pemale ahbia negruto 
l'1esiJs,ten~a del reafo corr la foll'mula secondlO 
la 1quaJJe il d'atto non costituilsce r1eiarto1 so\llo desti


, 

rn.~:vte a va.Lere solo nell'a1mblibo del p1roceS1so penaJ.e. 
Oi�, per il ooJso di l'eato di oorntriaib1banido, vale anche 
per ile 10on:sdid1e1rafiloni oorn 1e qua.li il Giudice 
penale albbd�a riJsoltto, arpipu:nito ali ,soli fimi deil proc~
s1so peina1le, la rpll''eigim1dfaia1le c1hrile (Idi diritto tributario) 
co1111si1st1ente nel velderie �s,e s.uss.ilsffi, un rap!
P<>'I'to d'imrpio1sm da1l qu1ale deriivi il triibuto peQlale 
ehe si a1s1s1U!Il1e ~also. 


Pert1amto, lra. sentem.za del Girwdd.oe pernaJ..e la qua.. 
l1e aibhiia ais1solfo, con la formu:fa, soipr& indiCata 
l'i!mp1uta.to 1dlal conitraibbrnndo di una� determinata, 
merce, nell'�>Jrr1oueo pres:uprpolSto girwrtdroo ohe di 
detta, me1r'0e non sia, con1sentit1a, a. ne1ssuna condiziJ01ne 
l'iimpotr<taziione neHo !Slbato, e 1che cons1e1guentemenite 
per es1s01 rnon �esista. akuna truriffa ehe Tn'eve:
da fil [>aigiamento di 1wlicun dir1itto doganale, non 
[WecJ.wde la, ipotesrt� 1diel <Giiuid'ilce !Civile idi a1c0ei�1:arc, 
in r�elazione aJ. lfa,tto dell'aibru1siiva� introidiuzd.one eout1estata 
e aiooe�rtafu, in 18'eldre p�enaJ.e, l'eisiJg1bilit�, da 
:paa'te del~e Finarnz,e d1ei diritti 1tr:ibu1Jairi di OOll'.lfine, 
e d:i negu1re 'Pertamto :La, restituzd.orne d-e[:La, ,somma 
v;erisata. a, 'SUO temrpo ldaJ..l'imp�utato aJ. fosco 1pe r la 
definiziJoine amminist1rooiva, deUa oontroive1r1sia, (e 

,,,.j.1U1CJWS1s:ivrumente 1ais1sogigett1am a 1s�eiquesrtro) isul riq;
i:eS1so ohe 1s1u detta, 1somma1 delbboino es1sere soddis:
fiaittti i diritti della, Finam~a. 

La sienrte~a d� urna. retta mpplio~ione rte'i cnteri 
,d:i distinziovri,e1 trai gU a!f'tiooli 25 e 2�7 da 11na 
p(}Jf'te� e !28 dall'altra iteil c1od'foiei d'ri piroioodura penale. 


-Premes�so c�he1l1azion.e deUa Finan~a i.n, sed,e civile 
per il rvouvpero dei tribU�ti, (JYOO;Si n,on. pu� con,. 
sidcmrsi n� ripa.toria. n� ries~itutoria ai sensi diei 
citat~ .artiooU 25 e 27, affer:ma, ohe sia il diritto 
wi tributi che l'a19ione pen�tle ifol, oowtrabbando 
poiggiavan10 entr(J)W.be sul fatto matmiaie dcll"i�ntro.
duzione11;n, Jt.alia d4 quatkoi v1o~p1' argentate sen.Rla
� il pagaYrnmitoi dei Pribwti. Una voita rioonosciuta 
l"esiJst.erlJ:ti(J) d'vi qt1'e1sto f(l)tto materiale, le oonsideraziowi 
d4 diritt'o ifn base1 aZle quaU i.l �Gfuclice 
penale era perv1enit.to a.li'(l)S'Solumovne n.on mnc1olaV1ano 
il GiUJdfoe cnmle. 

Ri1po'l"tiamo qui 1dvi seguito la part.e oenf4-a,lc della
� motivazione �della pregevoie s1entenza. 

� Il Giwdioe oivi�lle pertanto a mer;ite d:(31l sudd(�tto 
artic1olo n.on S'Olo ptU�, ma dlerve, s:e n,e1oc88ario, 
riesaminMe la qu,e18tion,e <Li ditriJtto ohe t.l Gindice 
pena.le oon sentenz'a irr�evocabile ha gi� e1saminata 
e ri8olto ai fiYnli ,d:el giudd;z,i;o, s1t.ll'esiJsteinoo d�el reato, 
e b�en s'�iten.d.e oh@ la st.esis'a' questione pu� 
es1s1ei~e risolta ,d).a�l Gilud/i()e .oi;vile, a.l fifne iti �red.ere 
81e la ptretesa dJell'atflore si.a fm1if,ata, i;n, sen.so dia


-

rmetralmente opposto a queUo oovnsaorato nella 8Cntenza 
penale, si'a pure oome pres'lVp1pos1t o loigfoo e 
giuridfoo delle staitufoiol'flli in essa �oontenute. Non 
giov&rebbe osserva�re in oon.trario ohe nel giudi:zio 
penaie <U oontrabb1andi definliJto ne:l sen.'S:o di..cui 
sopra l'Ammin�istrM�ione d:e1lle Finanze' era. C'ONtitu.
ita parve crivilc, g1iac'Clh.� � b1en noto ohe quando 
il g'i'Udi..?:io p�enale veng�a defirvito oon� sentenz:a d�i 
pro8ofoglimento, l'azione oimile propo8ta, nel giudiizio 
penale si svinoola daUo stesso giwdizfo in 
modo &a poiter e8serc poi esereita.ta, 8'e de1l caw 
in sep1(JJf'ata S'e1d1e. (Arit. 23 Ood. prioo. pen.). 

� N� gioverebbe obbi.ett,are ohe in ma,teria di wntrabbar1J,
do iZ G�td'!i;oe1 p1enale d,e'V'e pregitutdiizialmwnte 
risolvere u.na question,e di dirri<tto tributario oonst.
sten tc nel vedere' s1e sws18is�t.a1 un. r(J):pporto d'imposta 
dal qu,alc d,erivi U tributo doganale ohe 8i 
assume e'l'aso e che non si possm ammettere ohe la 
predetta qtM;istion,e, una volta ri,so.zta in, se�e -penale 
covn s�entenza pas1s(l)ta i;n, giru,drioo,to, 'V'e~ig1a riesa;
miniata e d/11Fersamente ris1olta '�!n seaie oi'L'ilc. 
L'art. 20 Ooid. prroo. pen. relativo ane ptregiudiiziali 
oitviU dii cwrattere now, ais:soiluto, ,m,en.tre da 
una pa1rte abilita. i.l GiJu<Uoe pen>a1le a risoi'/JV'ere ln 
qu.esitione di oaratter"e� civile o arm1mrini:striatilV'o dalla 
deoisiolfl;e della qua.te drip-e%da, ,rcisist�enoo.. dr:l 
reato, d'altra non dic:e c1he1 la riso�'tuzione della 

8tes."1a qttestione, se c'Ont.er1,11J;,ta iln uvria. sevnten;:a, 

irrevooabile, faooii.a stato WIMJhe nel giudizrio oivil6 

dii oui si dlisoute del fonda1men.fo del diritto aocia.rn


pato dall'at.torre. 

�La dottrina poi dml oanito 8Uo pon'e es�att:.amicnto 
in rilievo ohe1 soilo ai firivi illeV proc:e:sis�o� rpenalc la 
suad.etta piregilwd~ia<lo oiv1'le p11t�, e no1nmalmentc 

1s1

d1eve eser'e risolta da.l G1'wd<i�J1e penale >>. 

OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Locazione di im� 
mobile del soppresso p. n. f. da parte del p. f. r. Inefficacia. 
(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2309-49 -
Pres. : Rivera, Est. : Tavolaro, P. M. : Pittiruti Lo 
Castro contro Finanze e SAGITEC.). 

E' ra1cli!0a,limente nulJ.o il confo.n,tto con cui un 
gr'll'.P'PO del ip.f . .r. a1vevia 10onoes1so ii!1l 1000,zd.one u!ll 

1

immobile, .gli� a1ppa:rtene1nte a;l rp�.IIl.tf. TlaJie n:ullit�i 
si 1esrt:erud�e a.n0he aUa. 1sruh1oica,zione 1s,1Jiipuliarta dal 

c01ndut1Jo1r~. 

La servtenza della Oorte dJi A ppelloi dri M i'kvno, 

�rY1Apug1'l!a1ta dJar1J'anti alla O.orte Suprem((,, � s�tata 

rvpoda.ta in qU�(31S'[a, R�(J!8'S1egna, 1948, Fa1s.o. 7-8, pa


gina 21, c1on nota. 

Gli argomenti aiddotti d�aUa Oorte d'<ii Ca,sso.,zione, 

in reZawiione alla� ma.81si.inia s1ovp1ra tra1s1oritta,, sono 

i 8eguenbi< : 

<< L'.errore prino:i,pale dei rioo1"so s�i, wnlfl!ida nelia 

confu8ion1e fra partito .fasoista repubblio(l,lf/;O� ... 

e g�overn,o <})olla r.s1.i� ... 

� Di fronte �.l 'Go'C1erno legittiimo ed� at aittaidJirni 

infatt-i, il par-Vito faisiciJst.a, a!/'l;CJOr pil� 8otto 'il-no


me di. p.f.r. eira dia riiten.ers�i a81soluta,rrvent,~ i1'1JCJa


paoe d/i, agire peroh� fu e8pr.e1s1sa1m.en.te sopprr:e1s�so 

ool decrreto-legge 2 a1goisto 1943, n. 704 (art. 1), 

deman.�iar1Jdoisi a.l Milfl!is�tero �dJelle F'in,an,ze 7,a li


q1tid1azione delle attivit� ei pas'8iivit� (wrt. 9) �.. : 



w:: mt 

� ::W.L:+,rnrndi HM !i i 1& 
---250....--


~ioch6 � 'in.oo-n,oep�ibile) dopo wn ta.ie pro�vvediim,ento 
z.egis1lati'l:o) tesii8to~a di, un valido negozio g�tridioo 
da oomvpiers�i dia.i pwrtito fa.sc,ista) soUo quall!
i1aisi fovrrna rioostitwifo. ... 

� Non pu� pertanto revoowrsi in dubbio ohe il 
con.tratto di looazione interce'Wttto nd feibbraio 194-� 
fra i:l o. d. � Grurppo repruhbli.ciano fa,s�c,ista, G. 
Oberdan1 � e la &AGITE�G s1ia da ritene.re a.ssobutwmente 
nullo) non perch� r~entra;nt,e nella cat'egor:
ia degli at1ti inefjk(J)oi) anzich� in quella degli 
atti conrvalidali) eiom,piitti daiglt orgaini ohe eseroi;tarV'ano 
il gov'erno di fatto sotto l)imi1P'errio della 

c. d. re,p1ubblioa sociaile italian�a) �ma perc,h� da 
detta soci!et� st,ipulato con i/In ente. assolutamen1te 
inowpaoe di contrarre e di disporre) per g�tnta) di 
ben�i faioenti parte� di un. patr�mon!�o !Ji� per legge 
d{}S'tinato alla liquiidooion.e oon la devoluzi.or~e delle 
eventuali differernz.e attivi}. all'o Stato. E mullo 
� d:a ritenersi anohe�) nei �C'Onifr:ori,t i della P'itb bUca 
A(11111ninistrazimie) u contratto wi 8U.blooa,zione 'l/fk 
te1racdu<to sat.c1c�cssivwmente (genrvaio 1945�) >>, 
PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza ordinanza decreto 
-Provvedimento emesso sotto forma di sentenza 
avente VQlore sostanziale di una ordinanza -Non 
impugnabilit�. (Corte di Cass., Sez. II, Sent.. n. 2132 
-l'res. : Pelosi, P. M. : Vit,ale, Est. : Roberto -Elia 
contro Caramia). 

Qualll!do� la� .legge 'P'roicessoo!Le p1�eiv1~de ~he un determina,
to provvedimento debba es�sere adottato 
con ordinau~a ed invece esso si es1tr1nsechi erratamente 
mediaute una. se:ntenz,a, ,ques:ta -irrituaJmente 
emanata -ha la stessa e,f'ficacia intrinseca 
dell' 01rdina.n~a. e -bench� costituisca 
solo formalmente una sentenz;a. -non � tuttavia 
impUJgnabile a norma de,gli articoli 323 e segg. 
Ood. p. c. 

La gvi1wrisprudenza avevai pi� volte affermato il 
oonoetto c~ie d.ovesl!:(} es1<1Jminwrsi il oonte'fl!llto d�ci 
provi:e1d''�JJnenti e non la forima as1swnta da e�s1si per 
a,,ttriburire <1Jd esisi natwrw dii orditnanoo, o idi sooten.z1a 
(Cfr. ()(M8'(J;Z'. 25� ottobr(JJ J.947, in � M(J;ss. Forro 
'�t. �, 1947, 363); fil "l:ug'li,o 1948, n. 122 (in � Mas1s1. 
Foro it. �, 1948, 257); 16 aprile� 1949, n. 8':16 (i~i. 
� Mass. F'o1ro it. ))' '1949, 174). 

Per� nei oasi es�aminati si era trattato ,di rioorbosc1er.
e �eefjio(J)oia' e l�a �nalUira. di sentenza a pvrov'
vedimenti ohe av'evano Za for<ma di ordin,,anza. e 
iln �un solo caso il Su,pre1mo CoUegio) i.n sede penale 
aveva accolto il prinoipio che un provvedimento) 
pur se pronunoia.to. 00'111 sentetflza) dov�eva� in sostarnza 
ritenersi un'ordinanoo (ofr. � Oa,ssaztione ))' 
15 mag'g�io 1:946, in �Foro pen,ale ))' 1947, 85; v. 
p1tlf'e Oarne�tuUi) in � Riv. Proo. Civ'. ))' 194'8, II) 
276). 

La import;an,z.a, pm�oi� d-elia pron1u/n,,cfo, presen.t e 
st(J) n.ell)�arppUcazione deZ prilncipio ohe � il oonten<
Uto cihe oarratterfoza il plf'ovveidiirnen.to e non la 
forma; s� ohe non, son.o sen,ten~e qu.elle che hanno 
appunto la sostanzia (/;i o~'dinam~e1 e oio� si limitano 
a ist,ruire il prooesso. 

Il principio cos� fissato) per�) non die've prendersi 
m senso (1'8'Soluto : anohe la folf'ma. oonserva la s1~a 
~portarnoo �a.Vmeno come limrite : ed un provvedi,. 

rnenlo ohe a,blJ�ia la forma di 011d;inamoo non pu� a8si~
mere la natUira di .wm-tenza se deU.a senten~�a nmi 
abbia �i requ�;iti essenz-iali) ll!d el!. la 8ottoscrizionc 
d�i tutti i clOmiponenU. il Uoill�gio (ofr. Owssaz. 29 ZUg
�lio (in � Mas1s�. Fon~ it. )),. 11947, 277). 

TRANSAZIONI -Parere dell'Avvocatura dello Stato 


Obbligatoriet�. (Corte dei conti, Sezione di controllo, 

Risoluzione n. ~70-49-Pres.: Ortona, Est.: Medugno). 

11 �ip~:lil'�il''e 1d,ell'A \'V0100,twru. dello rSt:ato, � semP're 
oblbligafor:iJo, per 1ml.te Ile tra,n1sa~ioini, Idi �qna.lsiasi 
importo, �stillpula,te daill�e Amrrnill'iistrazd.oni dello 
Staito. 

Il 1suid!dert,to pa.i-eu:~e nou pu� es,,,;ere1 sostituito da,l 
parere di aJ.cnm a'1tuo, organo ll!� centrrale [))J� locale. 

'fa.Le 1prfaci)p'io vaJe au:uche pe1r le trr"run,sa,zfoni stipularte 
m ma,teria i�i coini.:ratto idi apipailto <li op.ei�e 
pubhliiche swlle 1qlllll,1i :deve� esse're ,sentito il pa,i�ere 
<lel Ooimita,to t~cm.ilco a.mm~n:iJstra.tivo dei Pro;vvedito'.
ra,ti aJle 00. PP. 

'Jtte.s,ta riwZu.zimi�e deilla Se<::ione' di 001itrollo della. 
t:orte dei o.on.ti (P'ttb�li1oo�ta in�tegralmerbte nella 
R:i�vi.'5ta d',ella. ()orte dei conti) 1941J, fa1so. 5-u, Il) 
11), risolve defirtitiv,amen,te e oon c8<J.vurien.te e, precisa 
m.otivazion�e tittti i dubbi c1he potevano so1�gere) 
speofo in� reZazi,one alle noinme vigenti'. in materiu 
di 00. PP.) 8UUa as�soluta, inderogabiUt� de�l 
pwrere della A.V"Pocatwra �dello Stato) su tutte le 
triansa.zioni stiiptt�la,te dalle Amrmilnistra.ziom stat<
1Jli qua.lwnque ne sia l'imrport'O. 

Riportiwmo qui di s:e'(f'Uito i brani pir� s�igni;fi,:cativ
�i della Risotuzi�one : 

� La ob�bligatoriet� del parere deU' Avvocatwra 
de:tlo Stato nella m;a,teiria. anzidetta) indipen1den�lef!D 
rnente da quaZsia<s'i lii.nvite 'di v�a.lore) si ,d,.eswme dialfultiimo 
aorrnrma de1l citato art. 14 della le1gg�() a,;, 
oorntabilit� delZ.O Stat'O�) a termini de'l quale d:ev'e 
essere sentito il Oo'Miglio �di Stato anohe per le 
transa.z.ioni di: tminore importo) oio� dli imipolf'to inferiore 
�alla somma suindJ,icata (L. 400.000 iteal/':
eto legislat'�JV'O Presid�enziale 20 g1ennaio� 1948, 

n. 18) quando l'Arn�minis1traiZione non si wnriifo1 m�i 
per ess.e .all)avviso espresso d'(h'ft.la Av'Vooatu�ra dello 
Stato>>. 
� . . . i,l parere deWA vvooo,twra �dello Stato � 
config1.t'f",(J)to in detto alf't. �14 001me U(Yb n.e:ce1ssario 
presuppos:to di quello del Oori,siglio di Sta't'o >>. 

<< ��� N � pot1rebb�e -01ppovrsi. ohe la no�r:ma �ilf/, piarola 
riguardi solo le trans:az�foni, per l.e quali non 
� ria:ll,i.e1sto nolf'Ylr/Ja~mente il parere del Oon,siglio d�i 
Stato) poidh� dal fatto steis,s10 ohe il parere de,lla 
A1mooatura deUo Stato V'� � oonfi[JUrato oome: un 
gencrioo pre,surpposto di qu.ello lte:l Consiglio di Sta�to 
consegu.e ilntuitivaiment.e ohe) col .sancirne la 
rilevata obbligatoriet�) si sia mteR�O sta,biiire liii 
prin.o�pio di carattere generale >>. 

� Al lum.e di tali criteri. appwre ev�~aente oome 
la dfa�ione � esp1rillnc parere sug,ti��atti di tra!fl;8azion
�e riedMU d.a.lle Am,m:irniistraizi01ii >> di-mii a7t)
art. 13 del 1.J'i.gente T. U. delle le:gg"i sitWAvvocia�tura. 
dello Stato non possa1 riten,ersi diretta a 
san.ci1�e soltan.to l'obbligo deWAvvooatura di dare 
sulle tranisazioni i pareri ohe le ven.gan'o richiesti >>. 


-.251 -


SitUa insostitutibilit� aei pa;rere deW Avvocatura� 
aeuo Stato ool pwrere di altri orgalfl,i QO'fl,.Sultivi, 
ivi 'dotrrv1pre1sio il ConBiglio Superiore de�i Lavori prubblioi 
(leigge 18 ottobre 1942, n. 1460) ia Risolit.zion.
e, dopo aver: rile�vato ahe la; oitata legg�e n. 146-0 
del 1942 riprnduoe all'art. 215 ia norma gi� oonten1ita 
noWaf/"t. 6 d.ella legge 1� �uigilio 19311, n. 678, 
relativa. an�ohe e18sa all'ord'in.CJm1;ento del Con.sigilio 
Swperiore dei Lavori pubblfoi (norma nella quale 
si ripro.dvwoev�a sostanzialmente la dis'posizi.or1to oit(
J)ta. dalfort. '14 aena. le~gge rti oontabilit� genera.
le), os�s�erva. ahe cc la tunz�ione aonsulti!IJ(J; deU'Av


vocatura <follo Staito si 0on.creta in una consulen:
t;a legale, la quale si pone come un. aspetto della, 
� tutoia l'ega1le dei diritti e .aegli intoressi detw 
Stato� c�he aos�tituis1c1e la fwnzione istitnzionnle 
d:ei detto or.gamo >>. 

Dopo aver posto in lt,/Joe oome ta�le tipo di con�S"
U1lenz<h si dliJ.stin.gua� rta quella gi�Uridioo-a.rrnm.irnistrativa 
del Oo'l'/)S"iglio di Sta.lo (v. s�u questo l'wrtiJoolo 
di fon1dio d).el n. lel-12 iliel 1948 di qnesta 
R:mssegna�) kL� Rvsoln~�ione pros�ogue notanrto � ooime 
in tale fwndon�e (�di 00tr1tsule;nza le1gaie) non. sia n.em.meno 
11potWaibiJle' ia sos�tititzione di wn a.Uro org
�ano a qu.ello ohe ha prer suo ooim1pito ~l pa.fro1oin.i.o 
legale della Pwbbliioa amminlistrazi0tri.e >>. 

In aggiun.ta' iinfirne a quoste r:agio'fbi, per quan.to 
rigitwrd.a la� in.s1ostituibilit� del p'M�WJ' deU'Avvo


oa.tu!f'a oon q�ueUo tf,(!ll Oo1mtitato tooniao a.mm.inistrativo 
d'ei Provveditorati alle 00. PP., la R�wluzfon.
e mette ilft. rilievo ao:me l'AvvooatU!f'a distrettu.
a,le deillo Stato no'ft. poS'sa 1nai e1S"sere oom.prosa 
tra queg�li orgalfl,1, J01Ca�li il pa;rere d,.ei quali 
� sostitu.ito, irn forza it'e,V de1c1reto T�igis'lativo-'.17 lit�glio 
1948, n. 777, da�l parere dei pq-ed,etti Oomlitati 
te<Yn'ico-aim:mirniJS'tr<atiJvi, afjermarnd'o � ohe w Avvooature 
dis�tretti~ali aello st.ato, ri,onostante la. delimita.
zione d1olla lOlf'O oomrpete'ft.za per t.erritorio 
debbono sem.prc venir oonsiderate OOll"fW ufjicri. deoentrati 
della Avvocatwra gen.erale delfo Stato, la 
quale, imjatti, pu� in ogn!�! O(J;.8'0 all)ocare a s� ia 
trattazfone df�. qua,zu.n�que O(JJUSa e rendere IJOVJ'IASulta..
doni in qua.Z.siasi affare >>. 

Uonoo-,,aiwmo pienamente oon. le ragioni, lu.cidamente 
e8p08te nellla Risoluzione,, a so18f(!lgno <J,i wna 
te1si �ohe appare la pir� a.deren�t.e alkL1 l(!lgge e c'1'1te 
d'altronde � sfo.ta firnora sem;pre segu�ta da tutti 
gl~ orgarni d�eiz'A-m.miwistrazione d�(!lllo Stato, &enza 
dar lMogo a dubbi �iJ;i sorta. 

La n.e:ae88it� del pa1rere mell' Avvoaa.tu,ra in ma.t.eria 
di trYJJn.s�az�ione � plf'op,,-io, oo!/'11.-0 giu.sta.mente 
rile�va la Risolit,~ione, indi8S'O�lubi�miente oonrness1a 
oon il ca;rattere d;eua oo%swlen~a, oh.e ii nostro� I s�Ututo 
d� aUa Puib�blica aimmlinlistraz�ione, &ul qoo1le, 
00'1'1'!R, abbiamo soprai aooenrn.ato, in, qu.esta Ra..'51segna 
xi � diffusaime�nte Sl()'l"itto. 

z &&: :&k mm �::Mczz:M-1 �=:Li. 



ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI 
DELLE CORTI DI ME.RITO 


COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 

-Regolamenti edilizi comunali -Autarchia -Diritti 

subiettivi pubblici verso lo Stato -Compet�nza della 

A. G. \Tribunale di Genova, Sent. 14 settembre 1949 -
Pres.: Martino, Est.: Pece -Comune di Genova contro 
Consorzio Autonomo del Porto, Ministero della 
Marina mercantile, Lunardi). 
L'autonoma personalit� giuridica, del Comune 
fa �ID che dalla lesione dell'auitarchia nasca un diritto 
pubblfoo subbiettivo vers10 lo Stato. I conflitti 
foa. 1Struto e Comune in ordine a1l'aissoggettaihilit� 
dei beni demani.ali ai r~golamenti comunali rientrano 
perci� nella competeI1JZ.a dell'A.torit� giudiz,
iarria. ordin.a,r:ia, pm" l'airt.. 2 l1e1g1ge� 20 maii".W 
186.5, n. 2248, aUeg. E. a,na. 1eg1ge �ml Contenzioso 
aimminis�tr::tJtivo. 

La deoisione la11oia perple11wi. Non v�'� dubbio 
ohe esistano interessi pubblici ricond.u,oibili nella 
categoria dei d<iritti subbiettivi (CAMMOO: La Giustizia 
Amministrativa, pag. 139; RANEJLLEITTI: Le 
guarantigie, ed. 1934, pag. 323, n. 22.5; ZANOBINI: 
Corso, Vol. I, pag. 219); ma � dfscut.ibil!e, in linea 
generrave, che poss'a' attrribuirsi la qualifica di 
� diritti subbicttivi palbblici >> ai pot,eori. derivanti 
dall'aut.arohia. d�egli Enti mril/iori. E, nel oas�o partioolare, 
anoor m.eno aooettabile era la� configwra,zione 
di un diritto subbiettfoo del Com'll,1}1,e al rispetto, 
da part�e deilfJo Stato, dei regolamenti ed/ilizi. 
La dottrin1a pi� recente (VITTA: Dir. Amministra.
tivo, ed. 1948, vol. I, p. 112 e p. 140) tende 
a riconosoere all'autarch�ia, t,eoricamente parlando, 
la qitaUt� di un vero e p'roprio diritto soggctti1;
0 pU�bblfoo, ma, wpvort.e ohe <e oo'l"'ren.ti giurispruden,
ziali proponderanti per motivi storici 
non rioono8C'ono nelle protio8,e degli En,ti minori 
contro lo Sta,to nel campo dft~ d1ir.itto pubblico 
un diritto su,bbiettivo perfetto, ima piuttosto Ulfl, 
intm�esse legititimo, qu.asi fosse non d)irett.amentie, 
ma solo occasionalmente protetto dai precetti relativi 
>>. In realt�:, il conoetto di aut!archia � del 
tuf!to generico; e questa. generioft�> sembra conferirg1li 
una astratta (e perci� iliimitat.(1;) rispondenza 
a'd un diritto di lvbert�, mentre risponde 
pi� e8at;tament[O ad un diritto politico. J.l &WO 
conten~1to in altri termini non � ohe cc una. pretiesia 
all'es,ercf.zio di 1ma p1ibblica funzione garan


tita dal~a legge >>. (}araintita di.alla legge signifooa, 
in pari tempo, circoscritta dalla legge: e allora 

si scorge facilmente oo,rn1e, nei suoi aspetti ooncrreti, 
l'au,ta!f'c1hia� pos�s,a incon,tr:wre li;mUwzi.oni 
t.ali, il>(J). soenvarne l'intensit� sino a ridurla ad 
U% S'evrrtrplice interes1s1e. Oos� si spiega, e non solo 
storioamente, la, Giurispru1d,enoo ohe negia a moUi 
dei cos� detti cc diritti subbieitf}.ivi pubblici verso 
lo Stato >> la qualifica, d)i diritti veri e proplf'i. 
AllorquandJ.o il Oomune inaontria., nell'espiiaalZ'ione 
dei pot1eri autarohici, una potest� limitatrice discrezionale 
dello Stato, � oMMo che ii suoi diritti 
si riducono ad interessi; ci� chf! � stato eisattammite 
inteso dal ~avneZletti. Ta,le fenomeno si 
verifioa appu,nto in rapporto avi regolamenti edilizi 
comun'ali. E' veris'svmo che dai regola,m'f3nti 
fJdilizi sorgono diritrli sog'g�ettivi fra i privati, 
cos� come da es8i sorgono pot�eri del Comune verso 
i privati : mia � altrettanto vero che lo Sta.to, pet� 
i suoi edifici d1emaniali, � esente dall'osservanza 
delle norme dei regolamenti ed:ilizi, (Ca,ss. 3 luglio 
1947, iGiur. Compl. CMs1Civ. 1947, Il, vol.~

� 

XXV, n. 301, pag. 204 con not�e d;i Ba.n�d<ulli e Vallillo; 
Ra,s1segma 1948,, n.. U-12, p. 29). E ne � 
esente proprio perch� <e la cosa demaniale � �,isciplina.
ta secondo ia discrezionalit.�1 della Pubblica 
A1mministirazione : � quest'w ohe n.e regola la vita 
e ne realiz'za la funzione in base cJJ critreri dli opportunit�. 
e con'Gen1ienz.a eon rijer�nvento alla sua 
specifiea aestinazione, e quindJi con riferimento 
al p'1.lcbblico interesse>> (loc. cit. p. 215). 

Bif/af!tla d:is"rezi,onaiit� era pwrtioolarmei(/,it:e 
accentuMa nel caso di speeie, V'ertend,osi su costruzioni 
erettle su, zone d,emaniali m.arittime, per 
le quali lei norme .�e1l Oodicre de~'TXJ, navigaieiiol/ie attribuiscono 
alla Pubblica Ammin~strazione cc un 
atmpio potere discre11,ion:ale nel determ,inarre l'int.
ereS!S!e pubblfoo e l(J) prrofeouia utiJlizzazione >> (R'e1 
la~ne a�l Ooil>ice a.ella n(J!l)ig<U'�O'n.e1, p. 28). 



Bi a,.ggiun.g'a ch'e nella specie il Comun�. non 
aveva neppure tentato di ad'ovmbrare 14n interes�se 
patrim.or:1iaZe, direttamente o inddreittamente leso 
d�lla eostruzione, eretta sul terreno demaniale 
(z!ona eoinipresa; nel porto di G<enova). La sua 
pretesa, dli prurro wcrclfJrtarmento, si muovevva peroil� 
su un piano pi� ideale ehe patrimoiliicile, re'f!d�'!l-do 
S!embre pi� in(fterti i contorni itelO'asis:e.riJto diriU�soggettivo 
(1Clfr. VIGNOCCHI : Bui re.golamrernU, eidilizi 
e suUe ooenseguenze giuridicih�e aeilla loro violazione 
in <e Riv. trim. di dir. e proc. civ. ))' 1948, pag. 321 
e pa.rticolarmente pag. 338 e notR ilvi). (A. O.). 

&&DiL&.!ID&WiRiWiZ&X&Lii�.b&ii&tGJYW..&Jfu

mrn1M.& 

�RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


1949 

1. 
Legge 20 agosto 1949, n. 700 (G. U., n. 232): Modificazioni 
alle penalit� per le contravvenzioni e il 
contrabbando sugli apparecclvi di accensione e le tasse 
di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi. Si 
tratta di adeguamenti delle penalit� e delle tasse 
gi� stabilite con precedenti disposizioni legislative, 
in relazione alla svalutazione monetaria. 
2. Decreto legge 11 ottobre 1949, n. 707 (G.U., n. 234): 
Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino 
e aniornamento di alcune disposizioni in materia 
di imposte di fabbricazione. -Notevole l'art. 8, 
relativo allo sgravio dell'imposta di fabbricazione 
in caso di distruzione del prodotto gravato, senza 
colpa del contribuente. Tale norma � di interpretazione 
restrittiva, costituendo eccezione alla norma 
generale di soggezione al tributo. 

3. 
Legge 25 ottobre 1949, n. 761 (G. U., n. 249): Proroga 
del termine per l'effettuazione delle elezioni dei 
consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni 
Provinciali. -Secondo la dispoeizione 
transitoria VIII della Costituzione le elezioni regionali 
dovevano essere indette entro il 31dicembre1948. 
- 
L'interpretazione che di questa disposizione fu data 
dal Parlamento, fu che fosse sufficiente emanare 

entro la suindicata data., una legge che stabilisse 
il giorno di convocazione dei comizi elettorali. Ci� 
fu fatto con la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, la 
quale stabil� il 30 ottobre 1949, termine che viene 
con la presente legge prorogato. Sulla natura non 
vincolante del termine stabilito dalla disposizione 
transitoria VIII si veda l'AzzART.rI: in Giu'(is,dizioni 
speciali e sezioni specializzate �Foro It. >>, 1949, 
IV, 17). 

4. 
Legge 18 ottobre 1949, n. 768 (G. U., n. 250): Norme 
per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle 
Societ�. -L'art. 1 subordina ad autorizzazione 
del Ministro del tesoro anche la costituzione di Societ� 
con capitale superiore a 100 milioni. Si veda 
la relazione in �Le leggi�, 1949, 930. 
5. 
Legge 18 ottobre 1949, n. 769 (G. U., n. 250): Abrogazione 
della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente 
disposizioni penali fo materia di scambi di valute 
e di commercio dell'oro. -L'applicabilit� dello 
art. 2, secondo comma del Codice penale stabilita 
dalla presente legge per i fatti commessi anteriormente 
alla sua entrata in vigore costituisce evidentemente 
un trattamento di favore, in contrasto con 
la natura eccezionale della legge 28 luglio 1939, 
n. 1097 (che la legge in esame abroga) la qua.le 
eccezionalit� avrebbe giustificato l'applicazione del 
IV comma del predetto art. 2 del co<lice penale. 
1 ,;;::;;, 
w ::;;;; 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 



LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN 

AMMASSI. -Se il recupero da parte dell'Ente 
Distillazione Materie Vinose, a carioo dei produttori di 
vino, delle differenze tra il prezzo di imperio e quello 
di mercato di che alla legge 13 agosto 1940, n. 1419, 
sia subordinato all'acquisto effettivo del vino da parte 
dell'Ente (n. 3). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se ed in 
quali limiti facciano carioo al Ministero del lavoro gli 
oneri derivanti dai corsi di qualificazione per disoccupati 
di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, 
�n. 1264 (n. 89). -II) Se l'Azienda Monopolio Banane 
possa stipulare contratti a trattativa privata 
senza darne adeguata motivazione (n. 90). -III) 
�Quale sia il carattere dell'approvazione ministeriale 
�prescritta, dal regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880 
per le deliberazioni dell'Azienda Monopolio Banane. 

(n. 90). -IV) Se ai fini della, autotutela amministrativa, 
la Presidenza della Repubblica, possa considerarsi 
amministrazione dello Stato (n. 91). -V) 
Se i revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato debbano 
necessariamente partecipare alle sedute del Consiglio 
di Amministrazione, cos� come i Sindaci delle 
Societ� commerciali (n. 92). -Se gli Enti provinciali 
per il Turismo siano persone giuridiohe pubbliche 
(n. 93). -VII) Se possa con un decreto di organizzazione 
disporsi la sistemazione del personale del 
ramo esecutivo delle FF. SS. distaccato presso gli 
uffioi (n. 94). 
APPALTO. -I) Se possa applicarsi la revisione dei 
prezzi ai contratti di durata inferiore all'anno e superiore 
a sei mesi, stipulati dopo il 1� aprile 1940 e prima 
dell'entrata in vigore della legge 9 luglio 1940, n. 1137. 

(n. lll). -II) Se ai fini della revisione dei prezzi 
debba tenersi conto di aumenti salariali disposti con 
accordi sindacali su base provinciale (n. ll2). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se per 
reati annonari possano confiscarsi automezzi non 
appartenenti al reo (n. 16). 

BANCHE. -I) Se nell'attuale nostro ordinamento 
giuridico risulti riconosciuto e disciplinato il 
segreto bancario (n. 3). -II) Se ed entro quali 
limiti una banca possa invocare il vincolo del segreto, 
relativamente agli affari dei propri olienti di fronte 
ai poteri di indagine attribuiti all'Amministrazione 
finanziaria (n. 3). -III) Quali siano le differenze 
tra segreto di ufficio e segreto b~ncario (n. 3). 

ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE f!J STATA DATA 

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se le 
Ferrovie dello Stato possano valersi della procedura 
amministrativa per ottenere lo sgombero di appartamenti 
delle case dei ferrovieri requisiti dal Commissariato 
degli Alloggi a favore di estranei all'Amministrazione 
(n. 16). II) Se possa effettuarsi la trattenuta 
prevista dall'art. 319 del Testo Unioo sulle Case 
economiohe e popolari a carico di un pensionato delle� 
FF. SS. quale corrispettivo per la occupazione della 
casa da parte della moglie separata del pensionato 
stesso (n. 17). -III) Se l'Amministrazione abbia 
l'obbligo di provvedere allo sgombero di un appartamento 
arbitrariamente detenuto dalla moglie separata 
di un pensionato (n. 17). -IV) Se sia competente 
l'Autorit� giudiziaria ordinaria a decidere di una 
controversia insorta tra eredi di un assegnatario di 
un alloggio cooperativo deceduto dopo la consegna 
dell'alloggio stesso (n. 18). 

COMUNI E PROVINCIE. -Se la volont� contrattuale 
di un Comune possa desumersi da delibera~
ioni approvate dall'Autorit� tutoria (n. 18). t�J? 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Se le concessioni 
su aree cemeteriali diano luogo a diritti reali 
(n. 20). 

CONFISCA. -I) Se nel caso di confisca relativa 
a cosa che abbia servito da mezzo per la consumazione 
di un reato annonario debba essere salvaguardato un 
diritto reale di garanzia pertinente a terzi (n. �). II) 
Se in caso di confisca sia possibile opposizione sul 
prezzo della cosa confiscata da parte di terzi (n. 2). 

CONTABILIT� DELLO STATO. -I) Se sia in 
facolt� del funzionario che presiede una gara, esonerare 
il concorrente dal produrre il certificato di iscrizione 
dalla Camera di commercio quando tale documento 
risulti acquisito agli atti di altra gara (n. 54). II) 
Se e in quali limiti possa esonerarsi il concorrente 
ad una gara dal versare il deposito cauzionale nei modi 
prescritti dall'art. 83 del Regolamento di contabilit� 

(n. 54). -III) Se il parere dell'Avvocatura sulle 
transazioni debba essere dato prima o dopo la stipulazione 
dell'atto (n. 55). IV) Se si debbano liquidare 
gli interessi sulle somme rimaste da pagare alla 
data dell'8 settembre 1943 per il periodo decorrente 
dalla data di liberazione delle singole zone a-quella 
dell'ammissione a pagamento del mandato (n. 56). 
CONTRABBANDO. -Se la dogana risponda dei 
danni subiti da merci sequestrate e tenute nei suoi 
magazzini di deposito in occasione dell'accertamento 

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di reati di contrabbando (n. 11). -II) Se per integrare 
il reato di contrabbando per mancanza di manifesto 
di carico basti la sola volontariet� della omissione 
(n. 11). 

CINEMATOGRAFIA. -Se siano esentati dal versamento 
previsto dall'art. I della legge 26 luglio 1949, 

n. 448 le pellicole straniere sdoganate anteriormente 
al 10 gennaio 1949 e per le quali si chieda il nulla osta 
alla proiezione dopo l'entrata in vigore della suddetta 
legge (n. 3). 
DEMANIO. -Quale sia il momento in cui si verifica 
l'acquisto da parte del proprietario frontista degli 
incrementi alluvionali di un corso di acqua. pubblica o 
dell'alveo abbandonato del corso stesso (n. 63). II) 
Se ai beni dati in uso alla Presidenza della Repubblica 
si possa applicare la procedura dell'autotutela 
amministrativa propria dei beni demaniali (n. 64). ~ 
III) Quale sia la contravvenzione che si commette 
quando si eseguano su un terreno demaniale (tratturo) 
regolarmente occupato per concessione opere non consentite 
dalla concessione stessa (n. 65). 

EMIGRAZIONE. Se nell'attivit� consentita 
dalla legge all'Agenzie di viaggio e turismo possa comprendersi 
anche quella di rilasciare biglietti per passaggi 
marittimi agli emigranti (n. I). 

ENFITEUSI. -Se perch� si possa far luogo alla 
revisione del canone sia sufficiente che il prezzo di 
stima attuale del fondo sia raddoppiato o ridotto della 
met� nei confronti di quello iniziale, indipendentemente 
dai miglioramenti (n. 14). 

~ ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se sia fondata 
la pretesa del proprietario dell'immobile espropriato 
di vedere aumentata, in conseguenza della svalutazione, 
la indennit� di espropriazione concordata 
con l'espropriante prima del decreto di espropriazione 

(n. 41). -II) Se sia competente l'Autorit� giudiziaria 
a conoscere della validit� ed efficacia dell'acqordo 
intervenuta sulla indennit� di espropriazione 
(n. 42). -III) Quale sia il tasso di interesse da 
applicare su una indennit� di espropriazione, al fine 
di stabilire l'indennit� di occupazione, quando l'occupazione 
stessa si sia iniziata prima del 21 aprile 1942 
e l'espropriazione abbia avuto luogo dopo tale data 
(n. 43). -IV) Se possa farsi valere avanti l'Autorit� 
giudiziaria l'illegittimit� di un decreto di espropriazione 
per p. u. non impugnato in termini avanti il 
Consiglio di Stato (n. 44). -V) Se il riconoscimento 
da parte del Ministro della pubblica istruzione 
della necessit� od utilit� delle opere previste nello 
art. 55 della legge sulla tutela delle cose artistiche equivalga 
a dichiarazione di pubblica utilit� (n. 44). VI) 
Se l'occupazione avvenuta precedentemente al 
decreto di espropriazione, col cons(lnso del proprietario, 
sia da equipararsi a tutti gli effetti alla espropriazione 
stessa (n. 45). 
FALSO. -Se costituisca falso in atto pubblico la 
alterazione della data su una legalizzazione di firma 
effettuata da un nostro Console all'estero (n. I). 

FERROVIE. -I) Se le ferrovie secondarie siano 
tenute ad applicare la concessione O anche alle famiglie 
degli impiegati dello Stato (n. 86). -II) Se possa 
mettersi a carico di un segretario di Camera del lavoro 
la spesa di un viaggio effettuato da lavoratori per compiere 
una dimostrazione di protest� (n. 87). :____ III) -....,,~,, 
Se possa l'Amministrazione ferroviaria valersi della ,~' 
procedura amministrativa di rilascio per ottenere lo ~: 
sgombero di case dei ferrovieri occupate in base a $ 
requisizione del Commissariato degli Alloggi (n. 88)-~


IMPIEGO PUBBLICO. -I) Quale sia il trattamento 
da farsi agli impiegati licenziati per motivi politici 
i quali siano stati riassunti in via provvisoria (n. 194). 
-II) Se al fine di calcolare gli arretrati spettanti ad 
un impiegato sospeso per epurazione debba tenersi 
conto di eventuali guadagni da lui percepiti durante 
il periodo della sospensione (n. 195). -III) Se 
sia applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 4 aprile 
1947, n. 207 ad un impiegato avventizio condannato 
dai Tribunali Militari Alleati (n. 196). -IV) Se 
possa con un regolamento di organizzazione disciplinarsi 
lo Stato giuridico degli agenti esecutivi delle 
Ferrovie dello Stato distaccati presso gli Uffici 

(n. 197). 
IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia sufficiente, ai 
fini dell'esercizio del privilegio fiscale attinente alla 
imposta di R. M. l'insinuazione del credito di imposta 
nel passivo fallimentare (n. llO). -II) Quale sia 
la portata della dizione �anno in corso e precedente � 
contenuta nell'art. 62 della legge di R. M. (n. 110). III) 
Se ci sia una differenza fra l'articolo 2759 c. c. 
e l'art. 62 della legge sull'Imposta di R. M. (n. 110). IV) 
Se possano ricuperarsi come profitti di contingenza 
gli utili percepiti dai saponieri a causa della differenza 
di prezzo fra vecchia e nuova produzione (n. 111). V) 
Se ai fini tributari gli Enti provinciali del Turismo 
debbano essere considerati persone giuridiche pubbliche 
non statali (n. 112). -VI) Se lo Stato debba 
pagare la tassa comunale sulle immondizie in relazione 
agli jmmobili del patrimonio indisponibile (n. 113). VII) 
Se a garanzia dell'Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio possa ritenersi persistente il privilegio 
speciale sugli immobili anche dopo che il contribuente 
abbia chiesto ed ottenuto il riscatto volontario 
totale della imposta liquidata in via provvisoria (n. 114). 
-VIII) Se analoga soluzione valga per il riscatto 
dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio 
delle Societ� e degli Enti morali (n. 114). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -Se si debba inserire 
nelle convenzioni stipulate dallo Stato la clausola relativa 
alla esenzione dalla imposta di registro (n. 57). 


IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Quale sia il trattamento 
da farsi alle coucessioni ministeriali ai fini 
della imposta sull'entrata (n. 15). 


INFORTUNI SUL LAVORO. -Quali siano gli 
estremi necessari per la risarcibilit� dell'infortunio in 
itinere (n. 13). 


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LOCAZIONI. -Se siano operanti tuttora le clausole 
dei contratti di locazione, stipulati prima del 
regime vincolistico e soggetti a tale regime, le quali, 
in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 12 ottobre 
1945, n. 669 dispongano che l'Amministrazione 
locataria possa fare eseguire opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria a spese del locatore (n. 42). 

NAVI. -Se nel caso di contratto per recupero di 
navi, con la clausola cc no cure �, cc no pay � sia dovuta 
all'impresa che ha proceduto al recupero un compenso 
per maggiori eventuali spese sopportate per causa di 
forza maggiore (n. 38). 

PARTE CIVILE. -Se l'Istituto di Statistica 
possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali 
per inosservanza dell'art. 3 del decreto presidenziale 
21 aprile 1949, n. 213 (n. 1). 

PRIGIONIERI DI GUERRA. -I) Se sia competente 
l'Autorit� giudiziaria a giudicare sulla domanda 
di ex prigionieri di guerra che chiedano il pagamento 
al cambio attuale delle rimesse in sterline da loi<o fatte 
durante la prigionia (n. 9). -II) Quale sia il 
cambio da applicare per il pagamento da parte dello 
Stato italiano a ex prigionieri di guerra delle rimesse 
in sterline da essi effettuate durante il periodo della 
prigionia (n. 9). 

PROCEDIMENTO PENALE. -Se l'Avvocatura 
dello Stato possa validamente presentare motivi di 
appello per un impiegato dello Stato che in primo grado 
sia stato difeso da un avvocato di fiducia (n. 1). 

REQUISIZIONI. I) Se il generico riferimento 
qontenuto in un decreto di requisizione a norme diverse 
valga a rendere inapplicabile il regio-decreto 18 agosto 
1940, n. 1741 (n. 70). -II) Se i Ministeri della 

r.s.i. debbano considerarsi organi preesistenti dallo 
Stato italiano ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 
luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 3 sulle requisizioni 
(n. 71). 
SCAMBI E VALUTE. -Quale sia il cambio da 
applicare al pagamento delle rimesse in sterline fatte 
da ex prigionieri di guerra durante il periodo della 
prigionia (n. 3). 

SOCIET� COMMERCIALI. -Se possa applicarsi 
la legge 30 giugno 1949, n. 477 ad una Societ� commerciale
�avente sede in Albania (n. 13). 

SUCCESSIONE. -Se la disposizione testamentaria 
con la quale, dopo aver stabilito dei legati, si lasci a 
taluno cc tutto il rimanente� debba considerarsi istituzione 
di erede (n. 20). 

TERREMOTI. -Se le norme contenute nello 
art. 262 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, vietino assolutamente 
la vendita di case assegnate nelle zone terremotate 
nel periodo del decennio dall'assegnazione 

(n. 5). 
TRANSAZIONE. -I) Se debba tenersi ferma la 
misura del risarcimento di danni concordato in un atto 
di transazione stipulato dall'Amministrazione prima 
della svalutazione monetaria ed approvato successivamente 
(n. 1). -II) Se le transazioni, specie 
quando riguardino l'Amministrazione statale abbiano 
carattere di novazione (n. 1). 

TRASPORTO. -Se un'Agenzia di viaggi e turismo 
possa, senza altre autorizzazioni vendere biglietti per 
emigranti (n. 18). 

TRATTATO DI PACE. -Se lo Stato italiano, 
in forza della Convenzione stipulata con la Francia 
in esecuzione del Trattato di Pace sia interamente _,, 
succeduto nei rapporti contrattuali dello Stato francese @V 
con cittadini italiani (n. 11). 

VENDITA. -Se nel caso di annullamento di compra-
vendita immobiliare il venditore sia tenuto alla 
restituzione del prezzo rivalutato (n. 8). 


(6103907) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. 

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