OTTOBRE 1949 ASSEGNA MENSILE OTTOBRE 1949 ASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STAT�o PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO ,/ LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOMMARIO. -1. Prer:nes&a. -2. La rif.oil'ma d�el contenzioso nel quadm della rriforma tribuilalI'ia. -3. Schema deU'.attua:le ordinamento del contenzi10'S�o tributar:io. 4. La riforma del 1936. -5. Natura giuridica deUe Commi1ssi, oni tributarie. -6. -Le. Gommi1ssioni tributarie e ~a loro compatibHit� con .1a Go1stituzio11e. -7. Necessit� d�ella riforma. -8. Il corl'tenzio1so tributario come parte del contenzioso� 'Stata1e -La fase arnmintstrativa e la fase giudiziari1a. -9. n ricol!'so gerarchico e la su.a applicazione ia.J. contenztoiso tributario'. -10. Una proposta di sistema mi,sto e J,e sue deficienze. -11. La nostra proposta di �riforma della fase! amminLstr.ativ.a del conten0 � zio�so tri1buta.rio. -12. Propos.ta subordiniafii.13. La f.ase giudiziaria 1del contenzioso tributario s,econdo l'-o�rd: inamento� .aittuale. -14. Una pro�po�sta di ll'iforma ina,ccettabi, le. -15. La nositr.a .P'ifopos�ta -Dis�tinzione tra que1sti.oiTh~ di diritto e questioni di pura estimazione. 16. Conclusioni. .,..�J. Tra le riforme di s t.ru ttura previste dalla� Wffe,rtra, 00istituzione, che dovmmrn esser,e soUecii. amente attuate, una �elle pi� importanti � in� dubhiamente quella tributaria. I ear�ini �i questa riforma. si trovano ne1gli a,rticoli 23 e 53 della Costituzione, il primo dei quali, riaffermand�O� il principio fondamentale di tutte le cos:Lituzioni, che posero fine aUe monarchie assolute stabilisce che solo la legge pu� im ' . l)Orre tributi� mentre il secon�o, dopo aver ripe ' t.� tuto l'alti�o principio proprio di tutt.e le cos ituzioni democratiehe,' de1la eguale soggezione di tutti i cittadini all'ohbligo tribulario, pone il m~ovo principio della progre1ssivit�, del sistema tributario inteAA 00.me t�en�enza :alla istituzione non di m{'unica imposta progress1iva, ma �i una imposta progressiva che divenga, � la spina dorsale del :sistema tri!buta,1�io )) , e lo cara,tteriz,z,i. L'attuazione pra.tica, di questi princi1pi, S'anciti dalla Oostituz,ione, � rimessa. al legislatore ordinario ed implica un c01�po di leg'gi che non solo provv,ei1a. ad. istituire �el1e imposle le quali, innovamlo sui precedenti criteri, eliminino, 31ppunto in senso progressivo, le esistenti sperequazioni tributa. rie ma che regoli un sistema di accertamento tale d; consentire che l'applicazione in concreto dei trib'!Jti si svolga veramente in conformit� dei fini che hanno determinato Ta loro istituzione. 11 primo obiettivo forma, piuttosto che materia di tra;tta,z,ione giur1dica,, ma,teria. di politica tri but1nia1; anenti"e il cons:eguimento del secondo obiettivo poslula la� emanazione di un organico sistema di norme di carattere strutturale, che rego, liuo 1sopra,ttutto' la, ipa.�ooedura., i t1errmini, le im � pugnazioni relativi all'accertamento dell'oggetto im1fonibile ed :ana applicazione del tributo. 2. � ,questo il t�ema che ci pr1oiioniamo di tra,ttare in questo nostro a.rticolo, precisando subito cl.te nel concetto di contenz,ioso tributario compr�endiatr10 anche la fase amministrativa, essendo que&ta il presupposito necessario per la esatta valutazione �e sistemazione teorica. della fase contenziosa (in senso stretto), la, quale, in fondo, ne � una, prosecuz,ione e, per taluni, �, anzi, solo un diverso aspetto dello stesso fenomeno giuridieo. Partendo �a quest~ pr�emesse � facile, rileva.re che la riforma del contenzioso tributario non solo non �, a.i fini dell'attuazione della riforma tributarin, generale, meno importante di quel problema che abbiano chiamato di politica tributaria, e che concerne la istituzione di un nuovo sistema cli triJbuti che a.ttui il pirincipio costituzJ.onaJe della, p-ro,gre's,sivit�i, ma. a1ppare &nzi c.oime condizione necessaria ed indisperusabile perch� il principio dell~. progressivit� funzioni concretam~nte e non si riduca ad un:a, affermazione puramente teorica, come avviene di tutti quei principi che non sono assh titi da un sistema di norm.e di proc�edura. che ne assicurino, attraverso� il meccanismo del cont. enzwso amministrativo o giudiz.i:ario, la effettiva osservanza. D'altra parte, la necessit�, di una.riforma del ocmtea1ZJioso tributa.rio 'se da un laito fa'ovai la sua giustificazione nei princip� contenuti nei sopra cila, ti a,rt1iooili della, Oos.lituz,ione a.i �quali, in gen,ere, �ovr� ispirarsi tutta la riforma, tributaria, d'altro lato � anche determinata, da quell.e norme della Uostituzione che riflettono pi� propriamente. la tutela o-iudiziariia. dei diritti e degli interessi dei ci,t ., . . tadini di fr0inte iagli aitti della. Pubblica Amm1mstraizione. Infatti, siia che si voglia ritenere che di fronte al puter�e di imposizione tributariia, il cittadino abbia solo diritti soggettivi, tesi che ha il conforto delll,'� maggioranza degli autori e de.I.la giurisiprudenz: 1 dominante, sia che si voglia, ritenere, con -234 qualche isolat10 scrittore (Allorio), che il cittadino abbia solo un interesse legittimo alla imposiz.ione giusta, e che il diritto sogg'eltivo sorga so.lo dopo il pagamento della imposta dovuta, certo � che la lesione �e del diritto soggettivo e dell'inter�esse legittimo per mez.zo dell'atto �amministrativo di applicazione del tributo (ordine di imposta, che 0omprende l'accertamento e l'ingiunzione di pagamento), �i\ titolo, secondo la Costituzione (articolo 113), 'alla piena tutela giudiziaria a. favore del contribuente. Ora. se si rilletta, che la Oostituzfo.ne ha re;golato la difesa giurisdizionale dei diritti e degli mteressi in modo completo, �ed ha posto la norma che tale difesa deve necessariamente (se pure, forse, non esclusivamente) seguire attraverso gli organi giudiziari da essa previsti, apparir� chiaro come a tali principi costituzionali debbano necessariamente armonizzarsi le norme che regolano la fase contenziosa clel procedimento di acLertamento tributa.rio, sottoponendosi a revisione quelle che sembravano oramai opinioni consolidate sulla natura giuridica, degli organi ai quali detta fase contenziosa � attualmente attribuita. Noi pertanto ci proponiamo qui di es�aiminare anzitutto, sia pure sommariamente, quali siano le linee fondamentali del sistema del contenzioso tributario attualmente vigente; di stabilire poi quale incidenza abbiano su quesito 1s1istema le norme costituzionali che regolano la fun11ione giurisdiziona. le e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; di tracciare, infine, quelli che, secondo noi, sono i lineamenti cli un sistema nuovo che, rlisip�etta,ndo la, Oostit.uzfom.e, garantisca a,l tempo stesso all'Amministrazione e ai cittadini un accertamento tributario giusto, rapido, ed economico. 3. 11 cardine �ell'att:uale sistema del contenzioRo tributar�io � l'art. �6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) che, in applicazione del precedente art. 2, stabilisce la competenza dell'Autorit� giudiziaria ordinaria su tutte le vertenz!} in materia di imposte, come vertenze relative a diritti soggettivi. A questa affermazione soilenne, lo stesso art. 6, tuttavia, introduce delle eccezioni, apparentemente di lieve portata, ma su cui si � costruito un organico insieme di norme, dalle quuli pu�, ormai, trarsi il principio che esista. nella materia del con_. tenzfos.o trihutairfo una, �clicotomia1 dilii contonni abbastanza precisi, in base alla quale la competen2ia dell'Autodt�i giudiziaria. riflette solo una pa.rte dell'accertamento tributario, �essendo l':altra parte riservata alla competenza dell'Autorit� amministrativa o di speciali organi la cui natura, amministrativa �o giurisdiziona.le non � completamente definita. Come � noto, infatti, l'accertamento tributal'io � il mez,zo col quale il tributo viene concretamente applicato e const:a di due aspetti ben distinti fra loro: 1) accertamento (lel presupposto tributario (oggettivo e soggettivo� a<l es. �esistenza di un re<ldito, esistenza cli un atto cli trasferimento, esi stenza della qualit� di celibe, ecc.); 2) :acoertamento della base imponibile (se. del valore sul quale percepire il tributo). Ora, in base alle norme che regolano il contenzioso tributario, sfo, in ma,fa~ri{h.di imposte direttP, .sia in materia �i imposte indirette, pu� dirsi che, attualmente, tutte le questioni che sorgono in reJaq; ione a,l primo a.s1petto d�ei�l'acce1'taanento tdhutair1o sono di competenza diell'Autorit�, gi11diziaLt�ia (nel senso� che non possono �essere sottratti a quc� sta e� � a questa che spetta la parola. def�niiiva�1 mentre, le questioni che sorgono in relazione al .secondo as:petto dell':acceriamento (fissazione del rnlore imponibile) sono devolute alla competenza (li m;ga,ni d:iv1ersi dall'Autoriit� giudi�aria ol'dina,. l'ia la quale, o non ha alcuna ingerenza in proposito, o pu� soltanto effettua.re una specie di judticium rescindens nei casi in cui il giudizio dei suddetti organi speciali sia viziato in modo tale da do:v1ei1~si eseludere, secondo fa, deifiniziion�e della legge, la possibilit� che esso sia giusto. Scend�endo ai particolari. del sistema noteremo, a conferma dell"esattezza di �quanto, 1ahbiamo a larghi tratti delineato, che, mentre � lo stesso articolo G della legge del '65 che esclude la competenza dell'Autorit� giudiziaria per le questioni di �estimo catastale, .l'ad. 53 �el T. U. 24 agosto 1877, n. 40!21, sull'imposta d,i ricche1z.z:a, mobile (il cui principio � stato estes:o, a tutte le altre impoRte dirette �aU'urt. 2'2 del decreto-legge 7 a,gosto 1936, n. 1639) esclude dalla competenza della stessa autori lit le questioni di 8101nplice estirnazione dei red<liti; ed infine l'art. 29 del �ecreto-legge 7 ago. sto 1936, n. 1639, escude detta competenza per tutte le controversie relative alla, determinazione d�el yalor~ in materia di imposte indirette sui trffe#A sfer1ment1. 1'7:@ 4. sie la linea fornlamentale che caratterizza il si.sterna, clel contenzioso tributario vigente � quella della, dist�lllzioine tra controversie attinenti a,11'a,c. certamento del presupposto tributario (riservate all'Autorit� giudiziaria) e controversie attinenti all'aocertamentiO del va~or1e impion~b1l1e (1questio11i di estimo, di semplice_ estimazione, ecc.), riserva,te, invece, alla competenza di organi speciaU, un a,ltro tratto caratteristico ne � che il giudizio davanti l'Autorit� giudiziaria ordinaria,, per le questioni a1cl essia riserva,te, � pr~c.edufo da, un procedimento che si svolge davanti altri organi. Senza rifare qui tutta la storia. di questo procedimento preliminare, baster�' delinearne i contar. ni, quali risulta.no dalle no~rme vigenti che sono quelle contenute nei decreti legg�e 7 agosto 1936, n. 16'39 ,e 8 luglio 1'937, n. 1516. 1S1ec,011clo qlrnsti testi legislativi (che si intitolano � riforma, d,egli ordinamenti tributari ))) il procedimento preliminare si svolge avanti apposite Commissioni amministrative che, normalmente, pronunziano in tre graidi (Oom:missioni dist:rettuaili, CommiRsioni provinciali, e Commissione centrale). �--Il pregio maggiore della riforma, <lel 1936 � staJo quello di rnv1ere fis,sa.to un uni00 proc,edimento sia per le imposte dirette che per le imposte indirette, --235 pur rimanendo amora qualche differenza tra i due tipi di imposta, specie in relazione alle controvers'ie che non riflettano� la determina.zione della base imponibile (semplice estimazione). Come abbiamo detto, infatti, .10 schema normale del cos� detto processo tributario si svolge attraverso tre gradi: Oommissione distrettuale, Commissione provinciale, Commissione centrale. Que. sto schema, peraltro, subisce delle modificazioni per quanto riguarda, le controversie non relative a questioni di semplice estimazione, in materia di imposte indwette sugli affari. Di queste, infatti, conosce, in primo grado, la Commissione provinciale, la qua.le, invece, come � noto, � normalmente giudice di appello per tutle i.e altre cont1rorve:rsie. In questa. !funzione di 0�1�gano di primo grado la Colll!IIlis'sione provincia.le ha una composizione diversa da. quella che ha come organo di secondo grado. Le attribuzioni della Commissione centrale, sono, di regola, uguali per tutte le controversie. El'lsa � composta, quasi esclusivamente, di alti magi. sfrati amministrativi e giudiziari vertendo la sua competenza su questioni strettamente giuridiche, esclus�e quelle <1i semplice estimazione. Accarnto a, 1questi che �so.no� gli orgatD.i normaU <1-el processo tributario., o .meglio della fase amministrativa del processo tributario, vi sono altri or, g~ani a,i qua.li � a.ttr'ibuita la comirH~itenz,a, di de1cider, e, nella, sru�ddetta fa.s�, confa'1orversie attinoo.ti a. speciali tributi. R.eiputando inutile dilungarci su questi ci limitiamo 'ad accennare che si tratta di organi, o collegiali (commissioni per i tributi locali, Giunta. provinciale amministrativa in sede ~peciale, Collegi di periti doganali, ecc.), o mono %&ratici (Intendenze di Finanza, Ministro per le Finanze) p�er la natura giuridica dei quali possono valere le considerazioni di caratte1,e generale che appresso faremo in or<line alle Oommissioni tiributa,rie ordinrnrie. 5. Fin dall'inizio del funzionameni.o delle Commissioni, in conformit� del sistema istituito nel 1936, il problema della loro natura giuridica, che era gi� dibattuto in precedenza nella dottrina e nella giurisprud'e11z,a., divenne acuto. Due tesi, in sostanza, si divisero il campo: quella che rfronoscev�: IJ a, ta.1i orga,ni ieara,tt�erre giuris�diziona,le, e quella che insisteva nella tesi, fino 1allora dominante, secondo la qnale essi avevano natura amministrativa, in nullia., cio�, dissimile da quella degli organi (Intendente di Finanza e Ministro) ai qua.li prima in materia. di imposte indirette sugli affari era attribuita la competenza a decid.ere. Una indicazione compfata ed aggiornata di tutti gli sviluppi della questione pu� trovarsi, nelle trattazioni pi� note di diritto tributario (v. particolarmente A.r~r.ORIO: Diritto prooessuale tribiita! Y'io e GIANNINI A. D. : Diritto tribut(J;r:io, Ediz�. 1948, pag. 163 e s1egg. e in � Gim. Compl. Corte Gassaz. ll, 1947, III quadrimestre, pag. 42). Per rimanern~ nei limiti fissiati al presente studio ci sembra imfficiente clir�e che la tesi che ha domina. to, �sipecie negli uiltimi tempi (acn.teriormente-, peraltro, dall 'en'trata. in vigore della nuova Co.sti tuzione) nella dottrina e nella giurisprudenza � la p�rima,, quella., �o�, che r'icomo�sce aUe Oommissioni c.a1rattea.1e di 01�ga;ni giurisdizionali. Di ques1ta tesi la giurisprudenza della Corte Suprema. ha fatto applicazione ii;i. due campi: in quello della ammissi.bllit�, del ricorso alle Siezioni Unife per difetto di guirisdizione della Com.missione centrale, (v. in GIANNINI: Dir. Trib., cit., p'ag. 167 n. 67) e in quello del riconoscimento della unit� del processo tributario, sia nella fase che si svolge avanti le Commissioni, sia in quella che si svo.Ige ava.riti l'Autorit� giudiziaria (principio questo dal quale la Corte Sup.rema hai dedotto la insindacabilit� d'U parte dell'Autorit� giudiziaria della regolarit� processuale della fase svoltasi avanti le Commissioni). Questa tesi, tuttavia, � stata negli ultimi tempi sottoposta a. rigorosa revisione, sipecia.lmente da parte d:el Giannini, il quale, nell'opera e nella nota sopracitate, ha finito col concludere che vi sono ragioni molto pi� fondate per rko�n�oscere natura amministrativa alle Commissioni tributarie di quante non vi .siano per riconosc.er�e ad esse na.turn gi11ris<lfaiom1le. Qucst:e. ragioni il Gia.nnini indica �sia, nell'origine sto1J.'�oa delle Oommis,sioni, che furono istituite non certamente come giurisdizioni speciali, sia. negli inconv;enienti cui d� luogo il riconoscimento del carattere giurisdizionale alle Commissioni stesse, inconvenienti che si identificano n:ella� creazione di un sistema contenzioso tributario a sei o sette .gradi di giudizio, sia, infine, nell'osservazione che la legge espressamem. te stabilisce che aJ1e Ooa:runis.sioni s:pettu:L la risoluzione delle contro�versie di imposta in via amiministrati'Va. Con la tiesi del <Giannini concordano le opinioni del GmccIARDI (La Giustizia Amministirat; ira, II Ediz., pag. 647 e segg.) e del RAGNISCO (in� Hiv. rt. Dir. Fin. JJ, 1943, I, pag. 1 ;e segg.). Agli argomenti addotti da .questi autori, aggiung'e ora un nuovo e, ci sembra inconfutabile, sostegno la. Costituzione della Repubblica, e, in particolare, l'art. 111, il quale, a� nostro avviso, ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un principio che fis1sa il criterio pi� sicuro per stabilire se ad un determinato organo possa riconoscersi natura giurisdizionale. Il citato articolo, invero, stabilisce che contro le decisioni delle giurisdizioni .speciali (escluso il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti) � daio sempr�e ricorso aUa Corte Suprema di CasHazione, anche per violazione di legge. Di questo principio la Corte �Suprema ha gi� fatto� larga applicazione, riconoscendo il carattere precettivo della. norma .suddetta. Ci� piosto ci s:embra che ove contro le decisioni di un ' . determinato org�ano non sia concepibile ricorso alla. Corte Suprema per violazione di legge, si debba escludere in :esso il ca.ra.ttere di giuris1dizione speciale. E abbiamo detto intenzionalmente �non sia concepibile JJ, in quanto abbiamo yo'!.uto <ompren�:ere in questo concetto, oltre che il divieto esplicito di ricorso alla Corte di Cassazione pe.r violazione �i le<rn�eob anche la imnossibilH�. imph , Y cita di esso scaturente dal sistema di norme che regolano un dete1�minato istituto. LL&LJLD'.Jlt& -236 Ora, questa � proprio l'ipotesi che si presenta quanto alla lite tributaria, poich�, potendosi questa, dopo la fase contenziosa che si svolge avanti le Commissioni, portare dava,nti all'Autorit�, giudiziaria ordinaria,, in tutti i suoi gradi, per questioni di diritto, la ammissibilit� del ricorso per violazione di legge contro le decisioni della Comm; �,ssiione centra.le in ~licaiziione dell'a:rt. 111 della Oostituzione condurrebbe all'assurda conseguenza che la stessa questione potrebbe ess�ere portata, o direttamente in Cassazione, sotto il profilo dell'impugnativa di una decisione di giudice speciale, o al Tribunale competente secondo le norme ordinarie. Le considerazioni suesposte, unite agli argomenti addotti dal Giannini e dagli altri autori sopra indicati, ci sembrano sufficienti per ritenere che, aJlo s.taito della 1egisila~fone, non pos,s�a, ulteriormente continuare a riconoscer.si �alle Commissioni tributarie il carattere di organi. giurisdizionali, e che si debba abbandonare anche la tesi, per cos� dire eclettica, la quale vorrebbe riconoscere aIJ.e Commissioni natura mista di organ�i amministrativi (quando effettuano un accertamento tributario, tesi del LONGOBARDI in � Giur. Oompl. Corte Oassa.z. �, 1947, Vo.J. XXVI, pag. 140) e di organi giurisdizionali. D'al�tra parte, indipendentement�e rla.Jle ragioni sopra rilevate, i criteri r:ecentemente elaborati dalla dottrina, e dalla giurisprudenza 11er riconoscere la giurisdizionalit� di un organo, ci sembra clie debbano portare ad escludere, anche essi, tale carattere per le C�mmis,sioni delle imposte. Queste, infatti, per la loro composizione, non possono dirsi 8uper partes, e la irrevocabilit� delle loro �decisioni, pier il d1ooorso d,ei termimi dri impugnativa., non differisce dall'irr'evocabilit� degli atti amministrativi, non tempestivamente impugna- ti. 6. Tracciato cos�, per brevi cenni, lo schema clell'ordinamenfo attuale del contenzioso tributario, resta. da es1aminare quale incidenza abbiano su questo schema le trasformazioni costituzionali intervenute nel nostro Paes�e. La prima os.servaziDne, che si ricollega strettamente con l'ultimo a;rgomento trattato pi� sorpra, � quella che attiene alla compatibilit� d'ella sussistenza delle Commis'sioni tributarie col �sistema di norme s'tabilito dalla Costituzione in ordine �alla giurisdizione. Come � noto, il principio generale che si trae da tale sistema di norme � r he Ja, tutela dei diritti .soggettivi dei cittadini � affidata, sem.plf'e all'A'ntorit� giudiziaria ordinaria (salvo le poch'e tassa.tive e'ocierzfoni che riguatl'dano 1a .giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e la giurisdizione della Oorte ilei Conti); la tutela, invece, degli interessi ~egitrtimi � afilda�ta. a.I Consiglio di 1Staito e a.gli organi decentrati della giustizia amministrativa, da istituire ai sensi rlel1'art. 125 della Co.stituzione (salve anche qui le eccezioni che riguardano la� giurisdizione della Corte dei Conti). Da tale principio genei~ale, alcuni sono portati a dedurre la conseguenza. che 1'11ffidam�ento della tutela giuri$ dizionale dei. diritti sog~~ttivi all'Aut-O�rit� giu, dizi.M�ia. �ordina.ria,, sia, non solo necessrurfo., ma esclusiva, nel senso che, con l'entrata in vigore d'ella Oostituzione, non s1olo non sia possibile pi� istituire nuovi organi giurisdizionali, per de eidere su controversi?-relative a diritti soggettivi, ma che gli organi giurisdizionali di questo tipo attua1men(e esistenti debba,no cessare di funzio nare, nel termine di cinque anni previsto dalla VI disposizione transitoria (su questo punto si Yeda quanto scrive l'AzzARI'l'I in << Giurisdizioni 8peciali e Sezioni Specializzate >>, Foro it., 1949, IV, 17). Oria,, taJe C-O!Ils,eiguenm.1 non ci sembra 1'igorosa. men te fondata. Infatti, la ratio d'elle disposizioni della. Oostituzione rhe da un lato vietano l'istitu zione di nuov~ giurisdizioni speciali �e dall'�altro dispongono la revisione (e non la soppression'e) delle giurisdizioni speciali esistenti, si ispira non tanio aJ iprinc:Lpfo deUa eiscLusivit�, quanto a,l prin cipio della unicit� della �giurisdizion'e, secondo il quale tutta la materia dei diritti soggettivi � de Yolu' a al Magistrato ordinario e .quella degli in- 1.e1�1essi legittimi al Magistrato amlIIlinistrativo, s�enm iJ)Ossibilit� ch�e la. materia, pos1sa. ad es.si es sere sottratta per essere devoluta ad un Giudice sp�eciale. Applicando tale criterio al contenzioso tributario, secondo l'ordinamento attuale, si vedr� come, anche a voler ammeti.ere, cori la dottrina e la giurisprudenza, prevalenti, che le Commissioni tributarie abbiano carattere giurisdizionale, non ne deriva necessa.riamente la loro incompatibilit� con il sistema stabilito dalla Costituzione, in quanto (a parte la qu:estione di valutaz.ione, per le quali la soluzione � naturalment�e diversa), nel siste1$"& attuale la fase contenziosa dinanzi a queste co:iW'" mi-ssioni, non esclude la succes1siva azion'e giudiziaria. S'l che, ove si stabiliss~ che in tutta la ma,teria tributaria (comprese le questioni di valutazione) � sempre da.ta azione dinanzi ai Tribunali, dopo la� fase dinanz.i alle Oommissioni, non si violerebbe n� nella lettera n� ll'ello spirito la norma costituziionaiLe, in iqualllto non si v�e1�ilficherebbe l'ipotesi, che appunto la Costituzione vuole eliminare, di una. sotvrazione di materia a,lla giurisdizione ordinaria p�er affidarla ad organi giurisdiziona.li speciali. Le consid�era.zioni suesposte ci sembrano sufficienti ad eliminare la preoccupazione che la Oostituzione im.ponga l'abolizione delle Commissioni tributarie, perch� incompatibili con nol'me in :essa contenute, anche nell'.ipotesi, da noi non accolta che ad esse debba riconoscersi carattere giurisdizionale, non sottraendo esse materia agli organi ai quali la Costituzione affida il poter'e giurisdizfoiiaI'e. Come si � detto, l'unica, modificazione che � imposta dalla Costituzione � quella che riflette la attribuzione alla competenza esclusiva delle Commisioni, e� degli a.Itri organi dell;Ammini_str~zi<:me finanziaria d:ella. materia. di semplice estimazfone dei redditi imponibili. L'esclusione della competenza dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. in questa materia non � pi�, infatti, possibile in presenza della norma: dell'art, j.13. ::::&Er�&EL!LI -237 7. Se la �()�stituzione non impone s'enz'altro la abolizione delle Commissi-O�ni lributari�e, non pu�, tuttawia, C()lntiesilairsi che l'ruP'plica~i.one in concreto dei suoi principi richieda la revisione di tutto il sistema tributario attuale, sia dal punfo di vista sostanz.ia1e che processuale. Occorre, quindi, ved�ere se, in relazione a questa re1visione, non sia necessario modificare l'attuale s:i�ste!Jil.a� del cocrrbenziioso tr1bntrurti.o, adegua.ndolo alle nuove esigenze ed ai criteri di giustizia. ed economia che sono alla bas1e di ogni sano sistPma tributario. Prima di compiere quest'esame, ci s�emhra op� portuno pr�ecis�are che concordiamo pienamen! ,, con l'opinione dominante la quale rit.ene eh~ l'at tua.le sistema del contenzioso tributario � quanto di pi� macchinoso e antiecononi.ico possa immagi nar.si, e che sei gradi di giudizio per le questioni tributarie, con la possibile aggiunta di� un set� timo grado (ricorso p'er cassazione contro le deci sioni della Commissione centrale per difedo di giurisdizione) siano veramente eccessivi ed ingiu stific..<tti. Riteniamo, inoltre, che non siano� infon date le critiche di coloro i quali sono del parere che le attribuzioni �ella Commissione centrale rappres�entino sul piano formale una superflua du plicazione delle attribuzioni della Corte Suprema di C1:1issazfone dato che essa � composta per la maig1gior pairte dai alti maig'isilrati, .mentre, poi, sul piano sostanziale, le sue decisioni non hanno alcuna autorit� nei confronti della sentenza che sulla .stessa qulestione potr� emettere il Tribu nale O'.l'dina.rio, aJ �quaJ-e ~ 0ornrtrilbuooti o l'Am ministrazione si sairanno successivamente rivolti. D'alt:ra parte, se pure gli ordinamenti del 1936 ~lllno messo �un po' d'ordine nella materia, il "Wonfonzfoso tributario, nella fase per cos� dire amministrativa. � ancora privo di quella organicit� che deve essere .la caratteristica di ogni sistema di norme e di istituti relativi alla tnt.ela giuri� sdizionale dei diritti dei cittaidini. Qu'este critiche, tuttaivi'a,, non possono essere spinte 1fi.!llo aJ ipuntio da, escludere la� nooes�sit� di una doppia fase nel campo della giustizia tributaria e una conferma di questa nMessit� pu� risultare da un :e1same obiettivo che faremo degli istituti del contenzioso tributario, nel quadro di tutta l'attivit�, contenz.iosa della pubblica. amministrazione. 8. Non siembra. che possa contesta.i�si che l'a:titivit�i tributaria sia solo un aspetto, se pure il pi� importante dell'attivit� ammini.s�trativa dello Stato. Invero l'attivit� rivolila a, ipro~urrnrie aillo Stato i mezzi per adempiere agli scopi che il Legisla,. tore; in� un determinato momento storico�, riconosc! e conformi aU'interesse della col1e�t.tivit�. e degni, perta.nto, di essere perseguiti dalla Pubblica Amministrazione, �, secondo l'opinione concorde di tutti gli scrittori di diritto pubblioo, l'attivit�, fondamentale della. Pubblica Ammini� strazione, stes1sa e il presupposto di ogni altra colicr1eta a,ttivit� pubblica. Atteso questo suo carattere, non si vede per quale motivo questa. acttivit� non il0:vrebbe rien trare nello schema g'iuri<lico generale nel quale � inquadraia tutta l'attivit� amministrativa, e nom dovrebbe .es1s1ere retta, diail. princi:p1 giu:ricliri comuni a tutti i rami della Pubblica Amministrazione. Di questi principi, i pi� importanti, anche per la quantit� di casi rhe 'es�si regolano, sono quelli che attengono alle con'troversie che si Yerificano tra i cittadini e la Pullblica. Amministrazione per efl.'etto dell'attivt�, da essa svolta. E' evidente, invero, che per il conseguimento dei pubblici concreti inter'essi l'Amminisfrazione debba intrattenere rapporti con i privati cittadini nei campi pi� svariati, che diventano tanto pi� numerosi 1qua,nto P'i� si estende l'a;ttivit� <l'egli sitati moderni. E in uno stato di diritto non possono 1questi rorpipor'1:1i non es1se�r1e .se non ra.pporti giuridici, in relazione ai quali la ipotesi ili liti si presenta sempre pi� frequente, in proporzfone all'accrescersi della� entitit degli interessi che vengono in contrasto. Ora, da, �tutto il coinple.s!SO di norme che regolano i rapporti litigiosi tra i cittadini e la Pubblica .AJmminisitrazione, in tutti i campi dell'aHivit� di questa, sembra possa desumersi un prin� cipio gener�ale, cli;e, governa tutto. il sist.ema del contenzioso statale : quello, cio�, che l'Ammini8tra, 1.ione drcida preliminarmente �essa stessa sulle pretese avanzate dai privati, in rapporto ad una sua determinata atitivit� che possa aver leso diritti sogg1ettivi o interessi legittimi. Solo quando fa, pretesa venga rigettata dall'Amministrazione, � dato al privato di adire gli organi giurisdizfo. nali. 9. L'istituto nel quale pi� intensamente si concretizza il suindicato principio generale � quello del ricorso gerarchico il quale, come � nofo, tirov� il suo primo fondamento nella legge 20 marzo 1865., n..2'248 a.Ieg. E; fu solo, peraltro, l'elabo. razione della dottrina e derla giurisprudenza del Consiglio di Stato a dargli carattere di genem.lit�o, ammettendosi, tut.1.avia, che a tale regola potesse d1erogiarsi anche 1mplicitame1Utei. .Quesfa, elaboirazione dottrinale e giurisprudenziale fu poi codificata nell'art. 5 del Testo Unico della, Legge Comunale e Provincia.le del 1934, che �stabil� espressamente che conh�o tutti gli aHi delle Autorit� gioveirnaitirv�e inferiori � d3ito seimp�re riicOTs~)' a.Ile AutoTlit� �supe1rfori. Nella, interpreta~ion.e di que. sfa, nolJ'lma la. giurispr1udenz,a, del! Oo!ll;siglio di Stato si era, fino a poco tempo fa., orientata nel senso pi� rigido di escluder'e, cio�, qualsiasi ecceq, ione aUa, re.gola del ricorso�, che1 non fosse espressamente stabi.lita dalla legge.. Recentemente questa, giurisprudenza ha subito delle modificazioni, dovute peraltro a ragioni contingenti, piuttosto politiche che giuridiche. Che, pemltro, la tendenza generale degli scrittori ,e dei pratici del diritto continui a rimanere quella che riconosce la necessit�. del ricorso gerarchico, come condiziO'ne per !':esperimento di ricorsi giurisdiziona.U, risulta anche dal progetto di legge generale sulla Pubblica Ammini.striazione preparato dalla Oommissione per la riforma deUa 11 &::::mmz ::: d&L&Ztrntillit p;::: :::::::::~ i -238. Amministrazione presso la. Presidenza, del Oonsiglio dei Ministri, eh(}, men'ire ialJ'art. 60 staibilisce l'aa:nmissd:bilit� del ricor1so1 giemirchico, 'e ne regola le modalit�; e i termini, all'art. 61 dichiara esplicitamente eh� le eccezioni a tale r.ego.la possono essere disposte solo con legge. Malg11ado che la, maggioranza degli autori nel tmtta,re dell'istituto del riwrso gera1rchico (velli tra gli altri LmNTINI: GiustiZ�J; A.mm.va;) pag. 110112; ZANOBINI: Corso) Vol. II, pag. 99 e seg'g.) lo esamini piuttosito dal punto di vista, dell'intel" ess,ei d1el 'Citta,dino, aJ. qua1e giova, questo. ~nez.Zto rapido ed �conomico per ottenere dall'organo gerarchicamente s uipeirime, sienzia bisog.ILo di (iLspeiniliose corntest~ioll1�. giucLizia,li, la. r'�rpairazfone di torti commessi dall'inferiore, vi � qualche scrittore (vedi per tutti il VITTA~ Diritto Amm.vo) ]!}.cLlli. 1933, Vol. I, :pag. 412) il quaJe pi� aicmtamente pone in rilievo gli aspetLi dell'istituto che ooim:ierrnorno l'intea."es1se pwbb�.1co a. chr� 1'Amminisfoazion12 non sia �trascinata in giudizio, s;e111Zra essere stata messa, previamente, in grado di rivederie, !n sede su:Periore, l'orp,erarto illegittimo delle Autorit� inferiori. Ora, se si tien conto che le stesse ragioni fondamentali ch!l sono alla biase, di tutta la giustizia amminisu�ativa postulano sempre il conte1mperame11to dell'interesse del cittadino con q.ello della Pubblica. Amministri3.z.ion12, no�n si potr� non riconoscere esatta l'osservazione soprariport,ata., secondo la quale alla base dell'istituto del ricorso gena.rchico deve nece�ssaria.mente esservi il fine di tutelare l'interesse dello Sfato. N� � solo l'isti:tuto del ricorso gerarchico quello in cui si manifesta. il ricordato principio generale. La n,eces�siit� del riesame !Preliminare da parte dell'Amministl'!a17,ione dei provv�:dimenti lesivi e dei diritti e degli interessi dei cittadini � adottato anche, sia pure per alcuni casi pill.rticolari, indipendentemente dallo esercizio del poter!) gerarchico : ci� si verifica, ad esempio, nei ca.si ui trarsporti fortorviall:�i, per i quali l'Amminisi.irazione non pu� essere wnven.ta in giudizio, se non previo reclamo amministrativo; nei casi di p1rovivedimenti in mate1�da. di congrue ai ;parr1ocl, nei casi di provvgdimenti in mwteria di infortuni sul 1a.voro. D'altra parte, il principio che il provvedimento dell'organo inferiore non possa .essere direttamente unpugnafo, in sede g.i:udiziariai, s.embra pos,sa essere considerato i3.llChe un'applicazione della norma� de1l'ar1t. 113. �della Oorstituz,ionre che sancisoe tutela giurisdizionale contro tutti gli atti della Pubblica Amministrazione che ledano diritti o interessi legittimi del ciLtadino. Non sembra, infatti, che a questi effetti, po.ssa qualificarsi a:tto della Pubblicar Amministra.z,ion:e quello che non sia riferibile all'orga-ll'o massimo� del1'Amministra7.. ione stessa, in ogni singoli3., branca di attivit�,, quello che�, per dirla in altre parole, non� sia un aUo d�efinitivo. Che il princ1p10 della. necessit�,, nel pubblico ini.eresse, del riesame da parte dell'Amminisfoa,. zione de.i propri provvedimenti che si pretendont> lesivi di diritti o interessi dei cittadini, sia vera mente un principio generale, connaturato alla essellJZia, stessa della fun�zione amministrativa, risulta infine, anche dal fatto che esso � comune ad altri ordinamenti statali, analoghi al nostro. Per esempfo, nel diritto amministriativo tedesco, vige la. regola che si pu� adire l'organo giurisdizioll'ale, contro provvedimenti della Pubblica Amministra. zfone, solo dopo aver esperito il ricorso ammi:nistm,tivo, che, in tale d.iirittiO, a. differ'l8nza 1lel :nostro, non � di rego~a, il riicorn~o g<:\rmrchico (Besclnverde), ma l'opposizione alla, .stessa autorit� che ha emana.to l':atto (Einspruch). E questa regola � spiegata dagli scrittori germanici proprio con l'argomento della. necessit� di dare alla Ammfois: br3,,:z;ion:e1 � l'opportunit� di riesrnmina1re i rsuoi provvedimenti preventivamente al procedimento giurisdi!Zlionale >> � (Dirf,tt�o Am;;ninistraJt'.ivo di STUCKART e ScHIDERBARTH, Lipsia, 1941, pag. 84). 10. Se si esaminer�,, alla stregua. delle suesposte considerazioll'i, il problema della� riforn:rua, del contenzioso tributario, 1s~ vedr!W chiaramente quali dovrebbero essere le grandi linee del nuovo sistema. che, alla pi� razion;ale osservanza della OosMtuzione, unisca organicit� e unit� di indiriz. zo nei oonfronti dell'ordinamento .generale amministrativo dello Stato, del quale � pia,rte integrante. Infatti, fermo il principio, per le ragioni che abbiamo esaminate, della nec(lssit� che anche il conten~ioso tributa.rio sia, istituito su una doppia fase, amministraltiva e giurisdizionale, ed escluso che la Costituzione imponga direttamente. l'aholi? Jione delle Commissioni tributarie, il problema dia. ris1olvere, in linea preliminare, � qu12llo se convenga che la fase amministrativa si svolga sa condo rgli iSChemi del ricoT1so gera1rchl00 oomun~ u tutte le branche della Pubblicia, Amministrazione, o, ill'vece, sulla base di un pa.rtioolare sisfoma di ricorso ad organi collegiali, analoghi alle attuali Oommissioni tributarie. Ponendo questa alternativa, intendiaimo sgombrare il campo da quella opinione, sostenum, solo re2entemente da taluno, secondo la quale la soluzione del problema dovrebbe trovarsi nella istituzione di un sistema, per cosi dire, misto. S'econdo questa .prioiposit:v, la rrisioluzione in via ao:nministm tiva. delle controver:s:ie tributarie, si dovrebbe affidare alle Autorit� gerarchiche (Intendente di Finanzia, e Ministro); ma queste dovrebbero provvedere dopo aver sentito il parere obbligatorio di Commissio�ni, rispettivamente Provinciali .e Centrale, organizzate sulla falsarig;a, delle attuali CommLs,sioni tributarie. Mentre il rico1rso aU'lntendente sarebbe, dato per motivi sia di merito (estimazione) che di legittimit�, l'ulteriore ricorso al \Minisfa'I() 'sarrebbe da.to rs,olo per :motivi di !le:git, timit�. Appare. chiaro che questo sistema porterebbe a riprodurre ed anzi acl aggravare"tlitti gli inconve-. nien1i dell'ordinamento attuale. N� ia, d�mfnufrli potrebbe valere la considerazione che le Commissioni proposte avrebbero� natura puramente consultiva, in quanto la obblig:atoriet� dell'audiz.ione del loro parer~ e la necessiit� per l'Autorit� deci ~.MZZ&ZWZCZZ~::::::::::::::::::'.::::;::::: -239 dente di motivare la propria determinazione .eventu1almente difforme attribuirebbe al parere la stessa for7,a sostanziale che hanno le decisioni delle attuali Oommissioni tributarie. Ne derive� rebbe che, per og�ni gwdo vi sarebuero due istanze (Oommis1siooe cons.ultiva e orgamo amminist.ra,t_i.vu deliuerante) mentre ora ve ne � uua sola (Oommis� sione tributaria). Non v'i � ohi nolll veda, rnme que�sto molti;plicat1.�s.i degli sfa.dii dehl'iter deJ.lai controve1�si3i trlbutat1."ia in �siede amministrativa, porte11�ebbe aU'ais,su:i.'do risultato che lai T'�ifOI'!lll.8' del coutea:izioso trihutaLJ.>io, invece di siemplificare la procedura, soddisfacendo l'unanime legittim;a, a0sp.ettativa degli studiosi, dei funzionari e dei contribuenti, la renderebbe ancora pi� lun:ga. e pesante, dato che il ricorso dovrebbe essere esaminato non pi� da. due soli or� gani (Commissioni di primo gr1ado e di secondo grado) bens� da quattro (Commissioni, Intendente e Ministro). Sembra, perci�, che questa tesi sh1 condannata dalla. logica e dal buon senso. L'1averla� ventilata dimostra eh~ � sentita anche dai pi� tenaci sostenitori dello statu quo la imperiosa necessit� di battere altra via, di creare del nuovo. Ma non siembra. che si possa far ci� so�mmand. o semplicemente due sistemi invece di sos� tituire l'uno all'altro! L'incorpora.z.ione del sistema delle Uommi.ssioni tributarit;l nel sistema. del ricorso gerarchico quale altro risultato utile potrebbe avere se non quello di raddoppiar() il tempo iattualmente necessario per l'espletamento della procedura. in sede amministrativa e di a.ggiungere ai difotti dell'uno quelli dell'altl'O�? Questia tendenza all'ibridismo ed al compromesso dimostra. che occorre molto coraggio i:mWer supeTare tal'une posi~ioni che si oppongono ~alla realiL?Jzazione di .una razio11ale riforma del con�tenzioso �t.ributaTio, la quale dovrebbe muovere da un principio informatore molto semplici;i : restituir. e 1aU'Amministrazione finanziaria ed ai suoi organi sia ceintmJ.i che periferici la piena responsabilit�J dellg proprie determinazioni nella fase amministrativa, della oontro1ver'Sfa. !timaJ.e, escludendo l'intervento di organi ad es:sa estranei. Quella stessa. pienezza di responsabilit�, cio�, che � riconosciuta. a. turt;te le rultre Amminist,r3'Ziioni sta.tali che pu:r tuttlaivia is:i tT1orvano molto ,s:p,esso a dover prendere nella. fa1se ammim.istrativa, d.eille loro rerten~e 1con i p�rivaiti (� noto che H oontemzioso kibutario � ormai solo una parte g non la ma.ggiore del contenzioso statale) determinazioni non meno importanti cos� da.I 1afo economico che giur!Ldic.o. Oi� vali. qu3ill.to dire ripLl.'ist�JIBll'1e ip�ffi" 1e :i:mposte indirette ed estendere alle direH.g il sistema del ricorso gemrchico. Quesia �soluzione � oggi non soltanto possibile ma necessaria. Diciamo possibile perch�, aperto l'adito dall'art. 113 della CosHtuzione ;all'impugnativa in sede giudi~iaria anche per le .questioni di semplice e.stfanazione e valutazione, � caduta la ragione pi� importante. che consigliava l'introduzione di organi estranei 1all'Amministrazfone nella fase amministrativa. Dato, infatti, che ad es.sa per le accennate questioni non poteva far seguito la fase giudiziaria, sembrava opjpio1�Lm10 �.a.re deJ.le g1ua.i�entigie a;l contribuente anche nella fase amministrativa di fronte all'Amrninistmzione. E diciamo necess1aria percll� la nuova Oos.tituzione a�vendo ac.oolto ed a.c~�:pnlua.to il principio della divisione dei poteri.come diversificazioni d.i funzioni impone che a ciascun organo di ciascun potere si riconosca la pienez2'a. della .sua funzione istitu.zionale senza possibilit�, di estranee interferenze; 1mpone, in altri termini, una n�etta chiarificazione anche in questa. materia nel senso che 1all'Amminislrazio�ne, e solo ad essa, spetti di .prende:re le P'roiprie d�eterminae;1ioni ne~la, fase amminis. tria1tirva. dellia vertenz,a, �ed aUa, mag'.:isitra.tu.ra, e solo ad essa, le proprie dedsioni nella successiva :liase giudiziaria. Naturalmente, il sistema del ricorso ge1�archico dovr� es'sere opportunamente adattato in relaz.io�ne alle particolari esigenz.e che le controversie tribut1arie hanno in confronto alle restanti controversie amministrative; e l'adattamento dovr�, in special modo, tenere conto della differienza esistente tra le due. categorie di controversie che sorgono in materia tr:�butat1.ia, 1queille l'ela�tive all'acceirta�mento del valo-re imponibile, e quelle 'relative a questioni di diritto. �Soltanto per la prima categoria, fermo restando il principio del ricorso gerarchico si potr�, ra nostro avviso, pensare alla istituzione di organi speciali, di carattere consultivo, per dare pareri alle Autorit� che, in ba,s�e a.i loro poteri gerarchici, dovranno rivedere l'ope1" ato delle Autoritc1i inferio:ri, con pieam. facoU� di modificazione dei provvedimenti da queste adottati, o di adozione di provvedimenti cx novo. La necessit� di ques:ti organi consultivi � avver tita nelle controversie che concernono que,stioni di estima2...ione semplice a ca,usia. della loro partico lare natura in qlJ.anto la loro risoluzione richiede la c001os:oonza, di eleimenti di fa�tt.o �e di oogniziioini tecniche che gli organi tributari non� sempre pos seggono. Non .sembra il caso di formulare in questa sede proposte concrete circa la, composizione di questi organi consultivi per i quali si p.u� dire che in linea di massima potrebbero modellia.rsi sulla falsariga delle attuali Commis�sioni distrettuali. 11. Per quanto riguarda, invece, le controversie aventi per oggetto questioni di diritto, ci sembl'lll che lo .schema g,enerale del ricorso gerarchico non dovrebbe subire. modificazioni. Non si comprende, invero, per quale illlotivo l'Initendente o il Ministro per� le Finanze, (s1i intende, naturalmente, l'ufficio e non la persona) dJov�reblbero av�ere bisogno, per dedde1rie questioni di diritto� relJative alla materia amministrativa ad essi attribuita, del consiglio di estranei all'Amministrazione. E tanto meno il parere di questi estranei s.embra neceS1sario, quando si tratti di l'<appresentanti di quel potere dello Stato al quale �, costituzionalmente, affidato il compito dCg1umicare dell'esrnttezza. delle soluzioni di diritto adottate dall'Amministrazione nelle questioni particolad. 1E' �staita pro.piri.o 1questa. commistione lli funzioni e di a.tt.ribuzioni nelle stesse persone che -240 lrn determinafo la confusione di idee esistente sulla natura giuridica delle Commissioni ,ed ha complicato, con danno di tutt,i, il sistema, del contenzioso tributario. Gli aspetti pi� salienti e gra.vi di questa confusion, e riflettono i rapporti tra il procedimento aivanti la. Commissiollle tr'1butawia. e �queUo d0Nanti gli organi giurisdizionali ordi�Iiari. In questo campo, l:a dottr.iJna, 1e la, ,giuri:S[H"Ud'61llZ1a, osdllano tra. la tesi della 'rnnit�. dei d:ue p:roced.iJmentiJ (v. ALwmo: Dir. Proo. Trib.) pag. 530 e segg�.) per inforirne la, natura. di processo di gravame del:Jia, fas:e giudizfale, e quella della autonomia e riciproca indipendenza dei procedimenti st~ssi (tesi questill segu�ta. speciaJ:me:nte da1J.a, gill!l'ispr1udenza,; su di essa vedi la recente nota del SALVATORI in � iGiur. Compl. Cassaz. Oiv. �, 1947, vol. XXVI, pag. 1080 e s�egg.). Le conseguenze che da, tiaJ:i osc.illa.z1ioni derivano alla certezza giuridica, che sar~bbe tanto necessaria in un campo cos� delicato,, non abbisognano di molte� illustriaz.ioni, sol che .si rifletta alla manifesta~ione pi� rilevante di esse, n~l campo della ammissibilit�, avanti al Giudice ordioo,rio, di ,eccezioni non propos1:,e dal contribuente a.vanti le Oommis1sioni tributarie, questione suscettibile di diverse soluzioni, a seconda dell'accoglimento dell'una tesi o dell'altra. La. sostituzione d,ell'istituto del ricorso gerar chico all'attualg siste.ma, eliminerebbe, tra, l'altro, questi inconvenienti, non. potendosi in tal caso, ultie.riomnente dubitare della separazione tra. le due fasi del prooedimento contenz.ioso che�, pe raltro, non significherebbe indipendenza, la quale non � concepibile in relillzione a d:ue fasi di uno stesso procedimento che ha pgr oggetto la deci sfon:e di una sola lite, dovendosi piuttosto stabi lire se tra le due fasi vi sia concorrenza o subor dinazione. (Naturalmente, quest'ultima. opinione s,emhra pi� esaitta., non potendosi '.P�eillsaire a�d un concorso nemmeno elettivo tra. fase amministrativa e fase giudiziaria, dato che quest'ullima� in forza dell'art. 113 della Costituzione, non pu� mai es ser,e esclusa). Il fatto che la solu~ione in via, amministrativa delle controversie tributarie venga affidata al ri corso gerarchico, non esclude, ben s'in:tende, l'in tervEJinto dei normali organi oonsultivi, in au siilio dell~ Autorit� amministratjve alle quali � atkibuito il poteir�e di djeci.sione; e, pei,tanJti0, triattandosi di materia la quale pu� dar luogo a controversie giudiziarie, saranno gli uffici del 1'Avvocatura dello Stato, (esclusa, Iliaturalmente, qualsiasi obbligatoriet� nella audizione del rela tivo parere) che provvederanno, 1a.Ua consulenza legale che si rendesse necessaria. Mentre rinviamo, su qu~.s:io punto ad altro studio sulla funzione con sultiva. dell'Avvocatura dello Stt:1afo (in que:s:ta llasse!Jrl;a) 19.48, fase. 11-12, pag. 1 e, segg.) rile viamo che ci sembra proprio su questa linea. la disposizfone contenuta. nell'art. 5 del decreto le gislaitivio 19 norvembre 1946, n .. 392, la, rqua�le pT:e soriv;e, che debba, es1sere 1se1ntito j;} pa.r:ere della Av vocatu:m ove si tratti di sos'P'endier1e la, prociedum di eonfistca da. ipa1rte dell'Inte1Ud:ente di Finanza., in tiema, di Jl'l'Ofitti di reg'ime, ma,teria, clre, oocrne � noto, r� inquardrata nel sistema fa'i.lmrta1rio� genel\-' 1le. 12. Precisato, cosi il nostro pensiero, in sr1 favorevole alla regolaanentazfone Liella fase amministrativa del procedimento contenzioso tributario snllill base dello schema generale 'del ricorso gerarchico, con opportuni temperamenti solo per le controversie attinenti alla semplice estimazione, poich�, peraltro, non ci nascondiamo la possibilit� che la forz1a, della tradizione possa prevalere sulle esigenze della organicit�, si.stematica,, ci s;embra opportuno formulare dei rilievi, per il caso che venga mantenuto l'attu:ale sistema af_ tinch�, almeno, gli inconvenienti maggiori ne siano eliminati. Bertan:to, se le Commissioni dovessero restare, (fermo il principio che no�n sia da riconoscere loro ca,raittere giur:isd:iizd.01naJe) ess�e dorvr1eibbe1ro, a nostro avviso, ordina~s,i in mn.ico grado. Oior�, donebbe ,esservi una sola Oommissione, con compete1iz: a e composizione amaloghe all'aituale Commissione distrettuale, per le questioni di valutazione e una sola Oommissione, a ba.se provinciale, per le� ,question:i non di semplice estimaz; ione, �senza, po,s1siMlit� di ulteriori Ticorsi ad Autorit�� aimministrative supe:rfori, ma. coaJ. la sola facolt� di esercit.a;r'e l'azione :giudiziaria �entro termini di decadenZJa ben precisi. Oos� s:emplificato, il s:iste.ma, �sarebbe sempre migliore di quello attuale e verrebbe, ad eliminare l'assurdo� che, nel nostro ordinamento giuridico pier .piro1I1u111c.ia1l'e una condam.na deJf�nitiva, all'e1igiastolo sono sufficienti diue gradi di giudizio, mienfa,. per d�ectd�er�e d�ef�n:iitirvaimente sru un tnibut10 anche di mim1ma. import.a,ooa. ,se ne pos�sorno perc,orrrer:e sei o ooohe s.eitte. 13. Sommariamente formulate le no�str,e oss:erVJa, z,ioni sulla fas.e1 amminis.trativa del procedimento conten:zioso tributario, ci sembrano indispensabili delle precisaiZioni, sia pure altrettanto soill.illlarie, sulla fase giudiziaria. Le linee fondJamentp,li di questa fase sono trac ciate nell'art. 8 del 're�sto Unico 30 ottobre 1933, Ii:. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, il quaJ.e cos� dispone: � La, dedsio1ne delle controversi.e giudiziali riguardianti le tasse e sopratasse, anche se insorte in s:e:de di e.secu zione, spetta in prima istanza, quando �sia pa.r te l'Ammin:istriazione d�ello '8'tato, al Tribunale Civile del luogo ove risiede l'Ufficio dell'Avvoca i.ura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato la tasisa o la sovratasSJa, con troversa )). Da questa, norma si desumono i seguenti prin cipi, sui qu;ali l'ordinamento attu.~le � basato: 1) Tutte fo liti! tribiufo1rie solll.01 dievo~utg, :Qell!1 farn giudiziaria, in prima, isfanza, ai Tribunali. I~e ragioni che giustificano 1'1a.ttribuzion:e delle competenze esclusivamente ai giudici collegiali, qua,Junque 1sia� il vafo1re d'ella domand:a, sono ipostie in rilievo da tut�ti gli serittori di diritto prMes -241 suale civile, siia, per il Oodice del 1865 sia per quello vigente. (Vedi specialmen:te, per il vecchio Oodice, MORTARA: Commentario) II, 136 e segg; per il nuovo Oodice, ANDRIOLI: Commento II . ' ed1z., Vol. I, pag. 54 e Oorr!lmentario al Nuovo Oo(tice P'rooe�luira. Civiie dlirelnto da. D'Amelio, vol. I, pag. 60), e sono sintetfoamente, ma compiutamente enunci.ate nei lavori della Oommis1sionc delle Assemblee Legislative per il Codice di proc�edura civile vig�nte (Verbale n. 25, pag. 233) in questi termini: � Ll;l questioni relrutive alle imposte �o alle tasse invo�lgono sempre valutazioni delicate. di principi.o che possono ,avere gravissime ripercussioni... quindi occorre un giudice che offra tutte le garentZie �. Quest'argomento della parlicolare importanza delle, liti tributarie � srtala per oltre 85 anni considerata quasi unanimemente di tale rilievo da superare facilmente le obiezioni di coloro che lamenta. vano il sacrificio che si impone al contribuent. e coistringenCLofo �'' portrur1e .liti aillche di scarsa entit� al giudizio di organi colleg'iali. Si � ritenuto, cio�, che tale sacrificio sia ben poca cosa di fronte al vantaggio di decisioni che abbiano la garanzia. della collegialit�, �e soddisfacciano cosi le esigenz.e della maggiore pos.sihile certez.za del diritto nelLa, mat.eria tributaria, sia nell'interesse dello �Stato, che in qu:ello dei contribuenti. 2) Tutte le liti trib:utarie, nelle quali � parte un'Amministrazione dello Sfato, sono devolute in prima istanza al Tribuna1le del Fbro dello Sta.to. Abbiamo gi� detto che il contenzioso tributario non � che una parte del contenzioso stata.le ; sicch�, fermo restando il particolare principio, se @@oon�Lo� il quruLe le liti tir1!brutJarrfo deibbono e�s:seire s�emp�ve decis:e dai �Trilbunall.i! aid es�se deive arprpilicarsi il principio vigente per tutte le altri liti che riguardano lo Stato e, cio�, il principio del Foro speciale, istituito nel 1923, e riconfermato diaU'art. 25 del vigente Oodice di procedura civil! e. Pare inutile qui ripeterre le ragioni che giustificarono a suo tempo Q'is:titnz.ione cljel Foro d'ello Stato e che, a nostro a:vviso, rimangono tuttora valide; per convincersene baster� leggere qrnalllto in proposito scrive lo Scavonetti (nella Voce: Forn dello 1Sfato in N.1D.I.): <<Le esigenze dell'organizziazione del servizio legale dello Stato, l'interesse generale ad una economia dell'E�rario e aJ.la, 1reali2'lzaizilone. di UJl iiTudi:rfazo unitrurio e 00011"dinato di tutta l'attivit� giuridica detl'Am:minist� razioli'.e, che sono vantaggi eminenti dlf ques�t1a ed insiemf! dei singoli cittadAni) danno :ro.gione del non grav�e sacrificio ... >> imposto alle pa.rti private. 3) Le liti tributarie sono decise dai Tribunali del Foro dello Stato con le ordinarie norme cli procedura., al pa.ri di tutte le altre cause. Nel decidere una lite tributaria, il Giudice, in sostanza., non compie :aHivit� diversa in alcun modo da .quella che esplica. nielle d1ecisioni di qualsiasi alt.ra lite. Egli deve, cio�, accertare la fondatezza della pretesa tributaria, di fronte alle opposizioni mosse d1al contribuente. Come � noto, nell'attuale ordinamento, la fondate~za della pretesa, e delle ooc~ioni si giudioa..soilJo. in ba1s.e a criteri di diritto, essenclo esclus,a, la competenza giudiziaria per le questioni di s1emplice valutazione. 14. Prima di esaminare se l'attuale ordinamento debba ess�ere modificato, ci sembra opportuno sgombrar.e il campo di alcuue proposte che sono state recentemente vent.ilat.e e che, a nostro avviso, appaiono inac ettabili. Secondo esse doVl'ebbe essere istituito per le l'iti tributarie, sia involgenti questioni di diritto., sia concernenti questioni di semplice estimazione, un unico procedimento giudiziario regolato. da norme del tutto peculi;ari ispirate ai seguenti principi: 1) Il giudice tributario dovrl;lbbe essere una sezion~ specializzata degli 01�gani giudiziari ordinari (Pretura, Tribunale e Corte d'App,ello); 2) Le liti dovrebbero essere devolute a ta.li sezioni secondo la normale compet�enza per valore, St?nza alcun riguardo alla loro na.tur.a, s� che il principio della. devoluzione cleHe cause tributarie concernenti materia di diritto .agli organi col1egfali dovrebbe essere abolito; 3) La competen.za territoriale dei giudici spedaHzz1aiti dovr1elbbe1 e1s1seTe sfohtlita, con riforimento alla sede dell'Ufficio accertatore o liquidatore del h�1ibuto, riestando albolito il iprindpio del Foro d�ell11 Stato; 4) Dovrebbe essere esclusa., infine, l'as�sistenza in giudizio da parte di avvocati, sia per il contribuente che per l'Amministra.zione. La sola en:nnciaz.ione di queste propost�e basta a, rive1amlle l'irrazd.onalit� e, 1sop�m;btutto, Ja, estr�e1na, pericolositl1 per tutto il nost�ro sistema tributario. Non si vede, invero, quali siano. l�e ragioni che possano indurre ad abbandonare il principio dt;llla devoluz.ione delle controversie tributarie concernenti questioni di diritto agli organi collegiali. Abbiamo gi� detto sopra che i soli a.rgomenti che potevano addursi contro questo principio introdott. o nella nostra legislazione fin. dalla costituzi- one unitaria, dello Stato, sono stati nuovamente esaminati anche in occasione della formulazione dell'attuale Codice di procedura civile e ricono�sduti i11sufficienti ai de-be1rminair111:e l'ahbalThdoillo. Esso d'altronde, ha anche l'altro vantaggio, se c.ombina,fo. i:nsieime: con l'aJ.tro p1rincipio deJ. Foro dello Stato, di permettere, accentra�ndo le liti tributarie presso pochi tribunali, la formazione di guidici particolarmente versati nella speciale materia. � N� meno assurda appare l'altra proposta di aiboliz,ione de.I Foro dello 1St~to rperr le liti tJ.�ibu tarie nel1e �quali si,a, parte l'Amministrazione. Inv(:i.ro, se � fuori diseus1sione la. soppressione del Foro speciale per tutte le altre liii che interessano lo Stato, non si comprende perch� I� soppressione dovrebbe vic�evers�a, disporsi s�olo per le -cause tribut�arie, le quali (quelle almeno che concernono questioni di diritto) hanno la. stessa natura delle altre che sorgono in relazione all'attivit�, 1amminist.rativa dello Stato: nei vari campi. rn.:: ====� :::::S:�:: mm: iW'.JW :f:::m ,,,,;;, mmm;;~mm ~242 Ma, dove� le proposte sopra cennate appaiono di pi� evidente incongruenza, � nella. innovazione eh.e concerne la rappresentanza. e difesa. del contribuente e dell'Amministrazione nei giudizi tributari. Inrvero, o sii ritiene che l'oipera: degli ruvvocati possa. eliminarsi perch� si pensa che le liti tributa.rie sono pi� semplici di quelle comuni e, ci�, contrai;; terebbe con quanto � ormai pacificamente ammesso e cio� che queste liti, sono di una delicatezzia1 ed importanza ta.Ii da giustificare la loro de.voluzione, in ogni caso, ai giudici collegiali; o, invece, si ritiene che !'�eliminazione dell'opera dell'a~' vocaitt10 sti3J utile in rfulllzion~ �delfa. mrugigio1�e celerit� e� economia dei giudi,zi e 1a.Ilora non si capisce perch� una innovazione del genere non debba esser�e introdotta P'er tutte le ca.use civili, quale chei sia la natura delle questioni che vengono foa;ttat.e. D'altra parte, non si vede come la norma. clrn esclude l'avvocato nei giudizi tributari sia compatibifo con l'attu;ale ordinamento statale secondo il quale la difesa 'in giudizio � attribuita ad un apposito 01�gano cui spelta in via genera,Je ed esclusiva. z.a competenza a rappresent(}Jf'e in giudizio lo Stato. Ber completare il quadro delle innovazioni ev�ersive, non poteva mancare, naturalmente, la proposta di abolire il solre Pt repet1e. La� gravit� dell'argomento impone che se ne tra.tti a parte, e �questo faremo in un prossimo studio, ma fin da ora ri sembra indispensabile segnalare il pericolo di questa innov:azione, la quale non troverebbe la sua giustificazione n� nei criteri di un sano ordinamento tributario, adeguato alla nostra, stitua<Ztio1U1e soda1le. ed e'CJonomico, n� sa.reib!be imposta in ,a.lcun modo dalla Costituzione, come qualche s11perficiale osservatore potrebbe ritenel'e. Il salve et repete non pu�, infatti, ooaisid�era.rsi in alcun modo come un istituto che impedisca al cittadino la difesa giudizi1a.ria dei suoi diritti in materia, di tributi; mentre consent�e alla Amministrazione di poter contare, con sufficiente tranquillit�, sulle entrate previste in bilancio, condizione essenzi1a.le qt1esta per un razfonale funzfo. na.mento degli organi e dell'attivit� dello Stato. 15. Le critiche che abbiamn formulate in merito alle innovazioni sopra riferite, indicano implicitamente, .quali dovrebbero essere, secondo noi, i lineame'ri1ti del nuovo ordinamento relativo a.Ila fa.se giudiziaria della lite tributaria. Come abbi.amo fatto presente in relazione alla fase amministrativa, non si pu� accettare il prin. cipio che le liti tributarie possano. essere oggetto di una regolamentazione unica. Ess�e, anche nella fase giudiziaria, debbono essere distinte in due grandi� categorie, con discipline diverse: le liti conct>rnenti questioni di Remplice estima.zione E> quelle concernenti questioni di diritto. P.er qut>rsite ultime, noi r1it.en'iamo che non vi sia alcun motirn per modificare il sistema attuale. rGi:ud:i:ci colle1giali, Fo.ro dot>llo� istato., IJ:l'Nmedul'a� mtd.'i'llai>ia., �sono rultretta.nti cardini fo:ndaimenbaili ed incrollabili sui quali deve e.ssere an('he per l'avvenire hasafo il contenzioso tributario relativro alle questioni di diritto. Deve, peraltro, riconoscersi che i motivi che giu. stificano l'attuale orfffname:rito i:ier le controversie attinenti a questioni di diritto, non hanno, invece, ug'tutl peso per le controversie rifletten1ti la pura estima.zione. Sarebbe, inJlatU, iecce~sivo (pre,tencJlere/ chf il eontribuent.e, il quale non sia rimasfo soddisfatto dell'accertamento determinato nella fase amministrativa., debba sempre citare l'Ammli.istrazione 1wa.nti il 1'riJbunaile dm F�oTJo d�elloi Staito, ad'lfronLando forti spese anche per questioni di scarso wtfo1'18 eco1U01mioo, me!llt.r�e nolll vi � e1videntement.e motivo di richiedere. u,na specializ,z1azione giuridica per stabilir.e r;.e un determinato reddito sia. pi� o meno coTIJgrno, �quaJ.e :Sfa� il vafo1r1e di un bene, ecc. Pertanto, tenuto anche conto di quanto abbiaiffio 1woposto ipie�r 1'a f1-Mi1e amministrativa del1e controV �ersie di pm�n er;tirnazione, pensiamo che queiste possa.no 1es�sere deivointe, ne]fo, fa,s�e giuclizia1ria, a,i Oiudici ordinari, scondo la comune suddivisione d�ella competenza per valore, indipenden.temente dal fatto che sia parte in giudizio l'Amministrazione dello S'tato. Inoltre, non si pu� non tenere rwesenfo che queste liti richiedono quasi sempre accerta.menti <li carattere tecnico che sfuggono alla particolare c�omperenza, del Magistraito; ma., meutr�e !llon seimbra che qoosita pa,rti0olairi t� sfai 1sufifi.1ciente a giustifica. re la istituz.ione di sezioni specializzate (non � certo nemmooo il ca.so di :pa;rla�:re di giurisdizioni sipeciail.i), 1pu� soprperir1si a,illei neceiss�it� di taili aroertamenti con l'�orpeira di consruLenti tecnici, per i quali, tiem.uto 1conto delfa materia., pot1rebberi<9 es1sere ilstituiti a1lhi �sp�ecia1i (o, addiirittrura, 00Ueigi permanenti) nei qua.Ii soltanto �essi dovrebbero essere scelti. La. ,procedura, da, �seguire in t.a.1i collltroveirsie non siembira. che doivre1bbe .essere diversa da. queHa o'l'dilllaria, saJ.va lai faoolit� per1li.e v�rurti di faire ai meno dell'opera di avvocati nei giudizi avanti i Pretori. Non l))'3�"e che H sistema, cos� trac1da.to p1re1Sen ti difetti di natura tale da non costituire un mig �liorarnento, nei confronti dell'ordin11Jmento attuale. Riteui1a1mo, anz1i, che esso contemperi, al massimo possibile, le esigenze di una organica unit~. uriet�i, con que:Ue dieU'adegu3fillento della p'rooedura al particofa.re caratter�e della questione dedotta. in g1rudizfo. 16. Le conclusioni che possono trarsi dalle brevi considerazioni sop~a. rip.ortate, possano, a nositro avviso, sin tetiz?Jarsi nei seguenti punti: 1) Il eont.enzfoso tributario � solo una. parte, sia 1pu1'e .la pi� !�1llpol."tamte, de1l pi� va1sto caimpo del contenzioso statale in genere. Pertanto ad esso sono applicabili i principi ~enerali che valgono�-pe1:tutto il contenzioso statale, mentre le sue particolari esigenze richiederanno soltanto degli speciali 1adattamenti, tali, peraltro, da non costituire un corpus particolare ed eccezionale di norme nei confronti dei suddetti principi generali. ::: ::::: m; :::::>.: W.::::>.::>.::f'i:>.:JFW.~mim [[[ "W::. w -243 2) Principio generale applicabile a tutto il ('ontenzioso statale, al quale non vi � ragione di d~rogare per il contenzioso tributario, � che spetta aU'Amministrazione decidere in via pl'eliminare sulle pretes-e avanvate contro di essa in relazfone a, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Sar� solo dopo tale decisione preliminare, da adottarsi en lro termini ben definiti che sia.r�� aperta ~l privato la via giurisdizionale. 3) Il mezzo normale� mediante il quale vengono 11ortafo alla preliminare deci:sione dell' Amministrazione le controv.ersie che la riguardano � il ri� corso gerarchico, fondato sul principio deUa revisione da parte del superiore gerarchico della attivit� svolta dall'inferiore. Questo mezzo pu� ben essere adottato anche nel campo del contenzioso t.ributario sia pure con opportuni adattamenti. 4) Le controversi.e tributarie si aividono in due gmndi categorie: 1a quelle che riguardJano la. :semplice estimazione; (accertamento d.ell'imponibile); 2" quelle che riguardano questioni di di� ritto. Non � possibile accomunarle sotto um'identica r�egolamentazione. Mentre quelle che riguardano questioni di diritto non hanno caratter�e diverso da tutte le altre controversie che interessano l'A1mmnistrazi:one statale, quelle che riguardano questioni di semplice estimazione hanno un particolare ca�rattere, che richiede e giustifica l'ap� plicazione di particoolari procedure per la loro soluzione. 3) Oi� posto�, mentre le con:frov�ersie che riguardano questioni di diritto debbono nella fase a1mmintstrativa. es-serie trattaite con ~. i(�rO<)edura de( ricorso gerarchico, Le controversie che riguar. dano la selllJ)lic:e estima,zione debbono in questa fase essere definite o in via, gerarchica. nia coii il parere obblig�a.torio di speciali organi consultivi o direttamente da speciali commissioni in unico grado. 6) In conformit�. dell'art. 113 della. Costituzione, deve ess�ere, sempre salva l'azione giudiziaria per entrnmbe le categorie di controversie tributari.e. 7) Per i motivi esposti :sub 4), occorrer�, peraltro, a.datta.re la normale procedura giudiziaria alle particolari esigenze delle controversi.e di semplice estimazione. Perci�, mentre per 1e controversie riguardanti questioni di diritto si applicheranno 1e regole vig.enti per tutte le altre controversie dello Staito (fForo dello .Staito, ra1prprese<Dtan. za e difesa. d-a parte dell'Avvocatura d�ello Stato, ecc.) peT 1e contiroV�el'sie di .semiplit0e estima,zfone si seguiranno l�e norme di competenza per valore ovdina['iie, 1�.ipairtendosi es�se tria, Prietori, e Tri:brunaJ. i, iind.ipend'<~ntemenrte daJ. Fio�ro dello 1Stafo, stabilen< losi la competenza. per territorio del .giudice d�el luogo ove ha sed�e l'Ufficio. accertiatore. 8) Deve rimaner fel'ma. oltre che la. competenmi diel For:o de11o� IStafo� amohe 1q:uella conegiaJe p�er le controversie tributarie riguardJanti questioni di diritto. (A. S.). di / :::: , &\Mii G &&:ii ;, lJd :& NOTE D I DOTTRINA FRANCESCO CUOCIA : Piani di ricostruzione ed occupazione di urgenza. � Rivista Amministra tiva�, 1949, 454. In questa, .!Jud�a., se rp-ur siucei:nta noffi�, il Ouccia, alto funz;ionario del Ministero de;i UL. PP. e autor.e di numerosi raltri 1st111di �lll questa importainte e complessa, materia., eritiJoo� la, deci<siJO'ne n. 78G irlel 3 1�]cembre 1948 della, V S.ez;ione del 001Us!i:glio di :Stato la. quale ha. affm�ma.to che fa dlichiamzfone di indifi'eribilit�. eid ur1genz.a sa.nicitia daJl'a�rt. 7 d�el rdecreto-legige 1� ma,rz,o 1945, n. 154, si app:li:oo aile ;so.le opere p~tbbliahe p0irticola1ri COiillipre� se nel pia.no rdi ricostr1uz.ione, ma� no111 a.Ua ersecuzione di opere d'i interies�so prilva.t�o in talle pia;no prev.ei�ute. L'A. �imostria, iJnvieoe, come la, ratio del s�:Usrtelllla di norme che 11egola la rico1sb"llzione degJi a:hita.ti distrutti dalla� guerra, sia �quella di oonsilderare come ur1giente ed indifferibile l'esoouZ!iollle del piamo nella sua int�erezza., indip�endente.mentre dailla. na�t1UJra delle sio:I:gol�e opere in �esso COllll'[JQ'elSe. Tanto� 1magigiore arppare pioi l'esigelllza, di questa lM'�gelllza, e illl'differibilit� (che wutorizza, l'OC1Cupa1 zione d'uJ:'lgenzai delle air�ee sulle q1uaJ.i le coistru z;ioni amiche 1priiva.te delbtb10no� sorgere), qllMl�do si tr�atta di �ri<cosfouz;ione di aibita.ti da. eseguirlsi fuod del �voochio peri<metwo urbano :distrutto e cio� nei caisi, �Ver'iifrca.ti1si purtr101ppo niUJmeros.i doipo la re 0ente 1gu.erra, di spo1sta1mento di interi ce1ntri abi ta.ti (atd �es. Oa1s1sino, Itimini, �ecc.). In barse ad un �sint.etico� e�sal!lle dei pwovvedi1111enti legislativi sus�seiguitisi in questa. maforfa, il OUJc cia, afferma., contro i fa1cili e suiperficiaJ.i criti:ci, che e1ssi integra.no �un 01r1gauico sistelllla di norme �riettio .c'J'aJ 1fondame1nta1e priruc:iJpio di assimware, col min�mo sia:cr1fi:cio dei sin1goli, la ma1gigiore cele 1�it� nella. rilco.stl'uzJone t:>Jdili?Jia�. Dmll'a.ttribucr.-ione ai 1CO'mm1i della. comipeteniz1:1;, di attuar.e coattivamente il piano (decreto-legislativo n . .154 del 1945) (e quindi di espropriare a.ree pe?.' la. 001shuz;ione an:che di e:diifi:ci privati), si pa.ssa a1l co1rnfer�mento aUo 1Stato (MiniJs.tero dei LL. PfP.) della. facoJfa\. di so1stituir!si ai comuni rper ga.m, utilre Ja, 1s�ollecita, �es.ecmziione del piano steis�so (decreto-legislativo 10 a1n�ile 1947, n. '.Wl) e si a.rriva, in:fine, a rendere possibile, l'espropriazione ad opera dei Comuni di aree d~a, destinare alla ricostruzione da 'eseguirsi da parte dei privati ai quali 1e aree stesse vengono, a talr scopo, vendute (decreto Jegislativo 17 aprile 1948,. n. 740). Questo spirito unitairio che informa. il cO'mpfos1s:o di UW'!lH~ eontenu,te nei sucicita.t:i proryiveclimenti leg�islaUvi conferma lia1 tesi che tutte le oipe1re com. prese nel piano di ricostruzione sono oonJs:iJdera,te 1d'aJ legislaitore allai ste1S1sa, �stregua,, in if'lll1lzione dell'inter@ S'Se pubblioo ,unitrario della, riiCost1ruzfo111e s�tes,sa, iwditpemdentemente da.Uai loro pa1rtirc0Ja11"e na.tUTa, pu1bblica. o privata.. Illl!Ciis1ivrumente .scrive in propo1sito l'A. che � il :fatto .stesiso .che in tutti e tre i decreti conce!T'1nen1ti la, i:m:a.teria � ammessa. l'e1sproprfa.z;fome per' la� cos1lruztione di fa:bbr�i<caiti prr~pati, nei ca,si e modi aJl'uopo 1pr1eviisti, dimoska che il legis1a,tore, come dirertt:iJVa di princirpio, ha, consMerafo di p1reminente infotre1s1Se 1pubhlico l'a.ttuazioue del .piano di rico1s1truziom,e in tutt.e le sue parti �. Oonoordiarmo� pienarmente con la tesi sosteniuta d.a,Z dott. Ou�J1cia,,. Gi s:@rnbra ahe ia pwftioolwre n111tura doUJ.a diohiaira.'<:ione dfi �nil'ifferibi1lit� ed wrgevnz:a i.n fwnzim1.e d�etl'a rioois�truzione e.difJ{WJia nat?,�iona,le sia sfu.ggita al Oolf/;si'glio di Stato, beinolt- c l(J, deC'i,sione d�ella l7 S eizione, aoutmm.en.te motritv�ata, trovi 1J,rn oevrto (J,ppoggio nelle pmrtioolarit� de1Vla fmttvspocie c�on.s�uZ:Cr1ata. Pemsimrno ohe titUo l'istituito ,dJ.eilla� �dicihiarraz�on�J dJi fr1.<differibUit� e'd wrgen-~�a., oon. riferim.ento a.ila ooaitpaztione di itrgenoo, meriti, UiJUJ, acc1wr111ta reviiSion, e, in or<Une a fre:c�ooti tenden~e d.ella giwrisprwwe> nza de1l S�upre1mo Oon..~es�so Am1m.im�i:strati;po a restrimgevr@ .fJoae'ssivarmen,te i liJmiti diBl rekitwo potere ,(l,(}IU/AmaninisflroZ'ion,e, sia d'a1l pvumta dii vista della ica,usa., sia dal pwnto di vis�ta d'e1lla OOill!PBtenza. A quost.o prropos'i1to, appatre rpartioolarmentc in.tfJtr'es�swnte lo spulf!tto oontemtto nello s1tu�dfo wnnota. to, ne'l quale si i!dentifi:oa� la oaus�a d@lTJa. espvropri �a.<:ion,e per pwbbliV(J; nti'lit� (�el qu.ale istituto, l'oooupaZ'io-ne d/urigenru � un aispetto), n�on. p1M n.el rv&tretto e trmdiiz�on111le oon�oetto di (( opera pubbTJiaai � �nia ~n que1l1&0 di � im1p<t'YJsa p1uhb1Jica �, c1he abbraoeia qu�111lwn.que esi,r1evn.RJa inerente a.ZZ'intef'esse oollettimo. (A. S.). J LAFERRI~RE : De l'authenticit� du texte des Iois pubi E es au "journal officiel ,,. (�Revue du droit public et de la science politique �, 1949, 113 e segg.). In 1queis.to 1stutdio il piro!f. L. afEr0111ta1 un proiblema. iche � rdi no�t.evoJe iimportalllm sia !P'er }a, sde:rrza. gin i1dica. franroese, 1sfa per lai nostra,, sipecie in re Ja, z.ioine a:i 1re1centi mutamenti costituzfonali. Il p1l'!olble1ma vioene poisrto in questi teirmini: pu� il �Giludfoe .cointesitaocre l'arutientiicit� di u:na, leigige pub i &&2li&LJJ&JfilHLillJIM -245 bl:i.ioo.ta sul Jourool Offioril61l? Questo quesito si sui�d: iw:�de in tr:e quesiti minori: 1) ipu� il Giudfoe sindruoore il llllOdo di .foo�lllla,zio'Ile della legge da pa.rfo degli O'r<gaui 1par'lament3Jri'? ; 2) piu� il Girrudtee sindrucaQ'l0 la. legittimit� della IJH'omuJJgazione della legige, ne�. seil!so di wooerta11"e se .quella che il P.ries: idente della Reipuib1b[:iJca, :dfohiwra. con la pa.'o�ill.ulgazione .essere la legge corrisponda a quella� votafa. da.I Pl:lirlamento?; 3) pill� il Giudik:,e aroert1a, re 1se il teisto della leg1ge pu'bblioaito nel J ourrnal Offioiel oor'r1Jsipornda1 ai qiueUo promulgato daJ. Presiidente della� Repu'bblica,, e:l'Jiettuare cio� il sinda.cato dell'iaHo di 1prnbblica.zione delJ:a, l:egige'? Oi limitiallllo qui ai a:fas1swmm�e quwnto il L. dice nel suo a,rt]colo in �rel:a.zione al secondo quesito, che � di gran lunga il pi� importante e controverso. Premesso che l'atto di prolll1ulgu,zione contiene una, dop1pi:a. attest1az.i,one, l'una, che quello p�romulgaito � il testo adottato dal Parlaimffilto neLle forme voolute dalla Oo1stituzione pe�r la, for1mazfone delle legigi, e l'a.Ura. che Lai legge cols� l"egolaimnente a1dotilartJa ha, p:rorpirio 1quel teno1re riprodottn integra, lmente nell'atto di piromru1gazfone, il L. si domanda. se questa ido1pipia a,ttestaziione abbfa urna tJa,le fo1,za1 da. non potere esisere contestata �a, a,1cuno ll!� siruda1cat1a da.il Giui�iiee, j:n tutto o i:n parte. P,reimessa l'opfa1fone� del Lalban1d, :i,l qua,le, biasamrdo1si 1sui pirinci\p� idel diritrto pu'bblreo tedesco, rilportaiva, .i). vaJ:orre giuridico wslsolruto dell'atto di p1romu1Jgazione alla, posizione del sovran1c)I il qua1e, s,econdo la, Oostituziorne e<ra l' 01rgano srrup1;1emo e l,wnioo comp�etente aid aieic,errtare quaJoe lfo:ss,e la legge1 ed a imporne l'osserva.nz.a a. tutti, in qy�rt1J a,eil primoiipio d-i so�vrwn.i,t.�, il L. criticai 1'101Pinione .egu�ta. da a,looni ,scrittori fm�lJCesi pi� a�ltichi i quali 1si arppo1ggi'a1va,,no 1suUa1 !Stessa. tesi del wha.llld, s�en~a tener CiOIJlto della. diversa, posizione del Presidente della Rep1Ublblica, nei eolllifronti del Monacr1cai. L'A. 1pas1sa1 poi a,� esipo1r1re di:ff.u1saimente la teor: iJca del OaiN'� .de MaJ:berg, 1s�ecoi11Jdo il quaJ.e, pur es�sendo la, ipromu1g�az.ioue un aitto del potere es�C1Utirvo esso � peraUro un a.tto che � 'rilservafo aJ. Presidente !della. J.~eipubblicai .im v:ila1 a1s1soluta, ed es1c1Jusiva; e tiaile es:eLUJsivit�, che 1comipo1r.ffii la inconce1poi: bilit� di un c001trollo giU1diZ'ia1rio, si gius1tifi1ca1 col briisogno di 1si:cm�1ezz.ai d�elle 11ela.zfoni giuddiJche al 'qua.le fa, :promul!gatZiione devce sodd]stfare'. 1Se, inv�ero, dopo che H Oaipo dello Sta.to ha. Ye1rifi, ca,to� ed fili., attestato l'e1s:iisitenza, della, 1e1gge e del suo tenore, potes1se.ro ,questi d:ll!e fatti giuriJdfoi e1ssere nuovia1melllte sogg�etti a, verifi1c,acZione, ed eventualmente conteisrta,ti, la promurgatZiioom sa,r�eibbe :spo1gliata della, isola. utilit� che es1sa, presenta. nel diritto pubblitco. Pur ricono1s;cen1do la, fo1rza. di l}Ue!sto a1�;gomen to il L. d;u'bita, !della, sua. irrelfuta.b�lit�. Plreme:sso, iimfu,tti, che non i� eslcluso da questa. tesi del �t1N'� il sin1dacaito sull'ailltentiicit� della leigige pubbli1ca,t1a. 1sul Journail Offici,el) i:n r�l:azfone a fatti a:vvenuti do;po la promu�ga,ziiione, eigli contes �ila1 che con l'aimmetteore il controll:o� girndizfairio sulla, 'Promulgazione :ste1s1S'a,, 1q'l1e1sta. diver�reb'be a.ssolutamente privai di ogni v1a.fo1re. Intanto la pro muligazfone costituirebbe .llla� for1tis;sima preismn zii- 0ne della oo:r"r1spondenz.a della� legige p1roa:nulga:ta a, qu:ell~ votata, p�1'e�s1unziio�ne che non rpotr,ebhe es:se:re distrutta, che idai una dirJ1ficili:ssima prova' cont:Lia.rfa; inoltre rimar1r:ebbero� [)'Ur .sem!J)fl<e -aJ.la � 1p1romuliga�ion�e diue ed:1f:1ertti iwso,s1tlituibili: q;UJello � di dare esecutori�et� alla legge, e quello di permetterne la, pUJbibHca,zione e 1quindi l'appliica.b:ilit� a,. tutti i cittaidi:ni. D'a�lrtrll! pa.rte, 1Se � vero che il decreto di iP'l'Omulga. ziione � un a,tto del PI'esiide11te del'la, iR:eipubblica ema.nato� nell'eserdzto 'della funzio�ne e1s,e1eiut:iva, esso come tutti g1li atti alill!ministm.tirvi de1ve essooe sog1gietilo aJ. 1sinida1cato Idi le.gitlt�mit�,; e se � esclu1sa. certamente� la 'P�os1Sibilit� di U'Il rdicor.so giuT1sdizfo11m1e contro qiuesto a,tto rper il vizio di ecces, s�o' di :pote1re, non dovrebbe eis1se1r:e escluso invece H 1sinda1ca0to IJ-er gli aJ.tri vizi dii leigittjimit�. che mettono in discus:sione sollo req1Uisiiti obiet1tivi dell'a,tto s.tesiso. Da,to a.tto. poi deHa1 ma:nca:nza, di precedenti giurdispr'lll�enz: iali in 1queisfa. materia-, e a\CICennato al fatto ohie la, dottrr�ia:J.a,, oon l'eccezione del Oal''l'� die ilVI'a[her1g � orientarta nel senso di aimmet1tere il S�ind�aic:a,to sulla. 1promuJiga1Z1ione, l'A. conclude dando. notizia, idell.ai diJscus1sfone svo1ta1si ana, � Oommis, sion de H�visfon dn Ooide Oivil �, il 3 fehibrrui11 19.J.9, 1dis1cu1s,sfone in eisito a1l1a quale la. ma.ggfo1�anza hai lliffermafo, eh~ il S1:imJdaca,,fo, giuldiziair�O :sull'atto di prormulga.;zd.one debba, els�S�ere esiCluso. Le m.g'ioni aJd�dotte dalla Gommis1sioine socrw sostanzia, lmente quel.le a,ttinenti alla neoosisit� di sicur'ez~ a. neU~ r1eJia.zioni gimrid]che. Uno dei commissairi es1P'r1e1sse imciswamenite il suo pensim"o in p!l'oiposifo, merttendo in rilievo collie sa,reibhe cointraidditborio un 1s1istema1 il qiua1e memtTe attribuiJsce f;oQ'� i.a proh1ante aHe cert:Lfi~a.z.ioni dei pubblici ufThciali anche pii� molfl.eisili, qu.e1sitJa., forza, negasse alle atteJs. ilafiloni 1del primo funzd.onna.�io della Rep�ubblica,. L.a,, co1111clus1ione dteilla. d�i:scUJslsfone � stafa, quella eh~ 1s�e il P1�esi!dente1 della. HeipubbliJca. ipromulgaiss�!:: una legge che non fosse ma1i esiistita. a,1t!l'o che ne�.la 1siua ]mmiagin1azfone', il Giiu1d:i)oo idoivre1bbe pur sem( pire a1p1pli:car1Ja. fowch� Tuon fosls'e ,stiata, aibrogata1 da.I Pa!l'ilamento. Ooime ,abbiamo detto S'oipra) la qu,esti:One trat tata dal L. � �d,i lfJr'aniifo mtereis1se1 "aln.Clhe (per i.l 1W� B'tro ,diritlto, 1>pe;i:yialmen�t�e .dopo' l'entrata irn vigo?'e della' nuova Oo1>titu(<ffione. Non. risu.zta, iovv�er'o1) c1he V'� sian101 state 1�ooen.ti e s1pecvifiohe trattazioni di. qu1e,1>to p1roblema nella nostra soienZJa girurridicu, men.tre ooloro ahei se ne 8'0no inteire'SS�ati) hanno ba1siato le Zolf'o tesi 8uUa posiz'ion.e1 ooistritu~ina,ie del So11rYJ/fbO, C'he � drivers'a d�a qu.eilla1 ,d,el Pre,sid1einte-1d�e'l'la Repu.bblioa, non f ossie .a.lPro '1perc1h� mevnhre iJl Re parteciipava alla funziio'f't,e leigisla.tirva, tale pwrt()oipa~�ione � inveioe te18'tu1a'Clmen.to osiolrusa per wl Pre:si1d,en.te d�ella Repu0bbo~ica.. Non �, qw�rnd'vi, pi'r� pos�sibile attua�lmen. te ea1r1a.tteri�:zarre �l,aUo ,d1J prrovmtU,lgazione c1ome wn GJtto dlel potere leg1J.~lati11:0 (oos'�, 001me per esempio, lo oon.siderav�a, soc�on,do il V'e:c1ehio ordiinamento co1stitu;zrilona,l�, lo Z(J!Y/,JO�bvni. in �La prubbl'ioa, zione 0d1e1iie Ve1gig1i nel driritto italriano �, mien- I I &LCD &:,,Dmml LJ:ommfil.filJ,ll:::::::: !lll :::::::f J ::::&& :::1:::::::::::::: &JU&&Ll&ili� -246 tre lo ritenev�a atto d.i n.a.tura a.m1m�nistratitva� il Rovelli in � Rirv�iista di driJritto pr'i;l;'YJ,to �, 193:!, vol. Il, pag. 104 e segg.). Tu1ttavia, pur 1<tovmutosi oramai .esclwderc la na: tura leigiNla.tiva d'ieUlaUo di prowu.Dga.zione, norn m � <iAthbio ohe qne�sto non. possa �rieomprend�er8i nel o�nootto genora.l.e di atto� mnwn1irvis�tratwo. N� ci sernbr(J; ohe pos18'a qooliifiloarsi oome atto politiico dcl potQr.e eiseonMtvo. R�i.t@wimmo, itflll}OOO, �olbe e8s:o1,i;ia uvn, atto emlfvnato di.a1l Pr:e1s�J)evnte della Repvubb�lioa ooU?esero~io rM Wtba oompetenza proip'f'ia., ([JWtic10Tare .ed� exolu.siiva, omn1e Capo d'elfo .St(}JtO e non oome Capo del poten OS'fi'oWtitvo (qu�alit� �qU�e.<?t'�1tltimf1t clv.e, ,d)'attron,de, n.on. s1em.br:a pos�s(J; eis1s�erg.U, rio01bos�ovu�t�a). E, iinsom.ma, umo di qu�e'f}'U .atti '(f.h;e:, avendo pre>r oggetfo la manifestooioVJ'I,,(} de~"Za volo?'bt� pw� solenne dello Stato nella sua interezro, non. pw� �eiisiere oompiuto ohe da oo"T!ru,i iV!,qumZe quesfo Sta.to, neUa 8�ua irntere'�!za-, rappresl(J?'/;ta. Ci� oomp1ort,a "la inisind(boobilit� del.la promulg( J)Zion'.(} da pMte d4, 1qua1Z.sia,si organo d:euo Sta.to, e non plfff i 1'fl)()ti1Ji, '(JJYUro!mB"fllte pra.tioi ailidlotti, per es�empiio, dal Rovelli vnello stwdAo sopr(}Jciltato (c1he, oi!o�, ma.1uJhmo al Giudioo i �rn,ezzi per sin1dacare la oornfonmrit� iliel t.eisto promu1igato col tesfo votato) m�a. per motiivi di sfJretto oarattcre g-�lu.rild4oo e, pa1rt- boolarmen.te ooistitwziornale, C'he s�i rias1su1m.ano nella propoi,1izefJ01J1;e .dlbe il. �Giu�dioe il ,qu'(J;le qu.es1to sind'aoato volesi8'e 001mpiiere verr-re.bbe, in .sosfo'IWa, ad e.w1r.ciitUl'f"(} fwnziorni 'Cegis�latirve. Infatti, non a1ppare oobbio ahe 1un �qua.isfu..sv erroire n(}1l"f)a, provmulgaizione, (norn nella pnbblioa.ziovne si badi bene), non potrebb.e es1,<Jere oonretto se non .oo~ l'/.tfrba muova ~urie. Ed im-iero la. ,corr-ezione �eWatto dfiJ prrom,ru,Z,ga.zione s'll 'riso1lve �nella i8I01s1tit%ziorne, totale o parzial. e) dJel te.sto d'e.lla, legge} e ow1� in u.n,,a. abrogazionie rmodifi()(J;tioo1 dfi C1818io o, (];"fJm.eno, in urna interprer, t<L<Morne 'autentw.a, a.tti qwesti oh,e .1mco al potere legi8'lativo �OOrrnp1ete di oompiere. D'altra p'(J}r'te., � provprrio nelJl!eseroiziio di questo potere (e oio.iJ nelJ~attVi,,�--i;b� del Parlarrrvento) ohe si trova il rimedio, (}Jppre1gtato dalla Cos1tituziione, aigli errori in. oniJ eveinfJuaTJmen.te pos1sa in<oorrere il O.a.po dJello Stato, ohe impegvnere1bbero la su�a respon.sab1J!Ji,t� politm. Tu.ttavi(JJ, cii sembro -Ohe la nos'tra Co18tU;iuzion.e avpresti �(}Jr!ohe rilmedfi 1d�i oarattere gilu.n"d4oo, sia 1mre lixm;i;tati wl .solo fin.e dJi elilmr�i1W-ire le lel!Jt,gi Vn, ordJim,e wZ'De qooJli si siaJno veritfiaa.te d'elfo illegit.Umit� n.eill'atto dli promvuZga~one. Ed irn,1vero paq�e ohe l'arrit. 134 dellJai Oos1tituziion.e f orntisoo un mrez~o pe�r raggi1u,1ngere vl S11'!M.etfo !fiin;e, sia sotto il profilo d.i UIJ1,(J, vlle.gittirflJi,t� 001s'fifU@,on<ale eta, OU� 8arebbem affette l-e le�gg� per le quali manohi .la oorriNpovnJl) enro tro iJl te1sto promrwlg1afa .e il testo approvato dJail Parlamen:to (corr�spond'enoo. ohe � a-ppvunto riJohiest.a roalla Oo.qUtu.zione ooime oond�izion� e eis1senzw;le peroh� wn,a le1gge esista), 8W, sotto il profilo dii wn oonfiiJtto d~ at.tirtbuzion-i tra il Capo d eillo Stato c�he es�eir<YiJf;a, U po beire d~ promu.igaziione e il P.arlamento ohe es�ericvita. il potere leigii.~�ta.tivo. Infaitti, il O.mpo deillo Sta.to il qual�C' pvro1mulghi nrna legg!e ohe non sia 8'tata wpprrovoota da�l ParTJam.ent.o u (i1l ohe � lo stei8NO) ohe sia� 8ta.tia votata -irn un tc.~to �ditverso usurpa., ev�i,dentemen.te, il po1tere legi8lativo, 1diain1do luo�go� ad �uno di qi1,ei oon1u:~til ~wi quali ap-pr11,111fo � o�m.pito .rJ,eUa Corte Co18tit1~0n. ale del()iitere. Qwes:ti brevi oenrni oi :wm.bra.no pe1r ora sufjioicnti a ml(}tt.ere i;n, rilievo l1i1mpo<rt(JJ'fllza de1i :prb�blema, rnia 'f'it,enia.11io ohe que'8ito m 1erit-i di essere pef!� seriamente medit(J,to, si(b ela�bom11ftdo� l.a tie1oria com1, i-n,c O!l diritto 1wstro eid� al diritto franoos�e, per la qnal.e posisono aiooetta1r<si le oonolu8ioni ~op;a riferite d'al Oarr� �de Ma;lb,erg e lf1.el,la Oo1rnim~1sswne 1dii revisrione wez 0.odfo�e �erivile} sia. arpprofo11flden ao gli <M'petti peouliari a1l no18tro Ordina1mevnto giurilUoo. (A. S.) A. w. WENEDIKTOW: Il diritto di propriet� socialista dello Stafo. (cc Nuova Rivista di diritto commerciale, ecc. �, 1949, pag. 126 e seguenti). In quest10 rurt:iJcollo il prof. W, insegnatnte di diritto aJil'.Uniivetr1sr.�t�, di Mosca�, coniden1sa, in poche pa.c>li::ne i Ti1su1Jtaiti deilla, elabo'l'a,ziouie silsteimaticai da lul1comipiu1Ja, 1diffiu:samcmte 0on un suo lilbro, aivemte lo stesiso titolo. .Pa,rtendio ida�l prhucipfo che u:n:ico sQggetto e portafor �e del !diiritito di pToipriet�. sociia.Iistic,a, delllo 1Stato � lo ,S1Ja;to 1so1Vietico, neltai sua' iinteriezoo., l'A. run1ail.ii.zzai quiaJ:e s:Ua., in :reJ.a.zione aUe ci01s�e, 01ggetto di talle .diritto di iprroipriet�, lai po1sizione deg[i 01rQ'auii meidiamte i 1qUJaJi lo 1St3Jto sorvieti1co eiseroita o ' conicreta.meinte il s:uo diritto. f.;a, tesi centm.le dli. quelsto a:rtiJcolo, come del libro 1s.uilldicaito, � .che � lo 'Stato so'V'iet:iJco rinltllisrce nel.le sue mani tutt~ la. ;pieoiez7'a del rpofore stataile@W inis.ieme con tutte le faicoJt� del propTfotarrio (di diritto civile) �. Ci� posto ,glli 01~gani dei1lo 1Slbaito soviet:iJco. a.i quruH viene affilda.tai .pmrrte deU'unroo� foiildo di propri. et�, stmtalle iper l'rude:mipime1I1tlo di dertemnilna,ti compiti sfu,tali, eselI'ICii:runo fa relazione ane c01Se loro a.ffidarte tutti i ;pofor1i dello S.ta.to e tutte� le :fialeolt�-del pirop1riet1a,rio. Na.tura.lmente qn1este ultime sotno eserricitate in fiu:n2'1one idi quelli, nell sewso .che l'eseirtCizlio delle fa1c0H� del pirop1rierta.1'1Jo non pu� es1s�ere sipoiinto fimo al ipu1nrto da ilntertfe1�ir�e o smin.uirie la possibilit� di .e1simcdzio dei poteri dello St!ato, quail:i sono stabiliti 1drula JCOIIl/POOenza, a:tft:rii'buita a.lJl'o:rigalllo. .S.i~h� 1q,uesto non pru� a<lfonare l'azienrda, V'8T1so cui eserlcita, il diJritto di piroip:riet�, mentrre pu� dispor. re 'dei beni che costiimis1cooo mem;i di produ~ ione, e pu� vewd1ere i beni che eo1stitui1s1cono merci o mezzi idi ico1Ilisruma,ziorne. P.er .qualliifi10are. l'wttivit�. s1volta. da q1ue1sti 01rgani dello 1Stlalto, in 1�ela.z:iJone ailll'at:tua,zione cowcr.eta, deli compiti loro 3i:ffida.ti, il W. introiduic.e, a~anto al c1oncetto di a1mmi!nfatra,zione in senso t1ra1dizdonale, il ICOJ110etto di (( aurnmini1s.tra@o1ne o[p�ra.tiv~ )) �--E' nell'es1eirirJziio di ques:ta a1IDII1litnfa.1Jr1a~ione oiperartiiva che sono comp~uteda ttutrti gli rupipairte1nenti aJl'impres1a sfa,tiaJle le Loo.-o attivit� di ip�roduzfone di beni di con1sumo, idi 1d�i1sposdz,ione dei mezzi dii p!I'oduz~ one, Idi vienldifa, idei mezz,i idi COlllisu1ma1ziollle. -247 In tal modo 1si ri:solrve la oonilraididmione tra pote[�e di idi<S1posmione di determinaiti beni di cui P1im1J11'esa 1sta.ta,le ha il ipos1oosso e man~_!Il:z.a nella detrtJa, im:pr1esa, del dil"itto di p,1�opriet� sui beni stessi. Il potere di diS1posfaione raiprpres,enta, cio�, un a,s'P'etto dell'amministraiz.ione 01perat;iva e si <1ua1ifica pe1� il fatto di esis1ei~e esereitart:n, non neH'interes1s1e dell'imip1resa., come a1VViene per le imprese cooperative e per i k�lkosy, ma nell'intel'ess; e dello ~slfla,to sociaJ.ista, quale � formailmente 1 Sltlahilito nella :reg�ge del Piano (quinquennale). Abbiamo rit,enuto di dare un oenno, .nw~to S'Omrnario, di quetso st1tdio del prof. W., oltre che per l'vmportamza ohe i()SSO pr/J;� ,ooere oorrn'e cspr'eNsfon, c dJel pe?vsiero [f�IWl"vd'ioo di una so1Cwt� 10V'e rigono principi diversi d,alla nostra, ainielie per m1etfe:rr1-e f;n rilievo gli aispetti di ooi'thciden,za cm1, ta,luni i8tittiti propri ,delTa nostra� organd,zzl(J,RP'ion.e sitata,le. fn. fondo J lo sohem,a, ginrvdioo tra,ocriait.o aa,z w. potre,bbe a,ppUoarrsi, s'�!a prurre non, perfe1ttarmente, a,lle nostre aziJendJe mutonome di 8tato, e, irn 1partioolarie, a qwelle ohe ,svoigono, urna attivit� di Upo i%dnstr"!ale. Nel nostro or1dJina.m1ento1 l'aziend'a 'aUa quale pru� a>ttt,ribwirsi pi�, adiegnataimerntc un tale oorattere '� l'Amrmimrilstraziorne iLeUe Ferrovie ddlo Stato'. Oerfo, menfre nell'ordinwm,e'fhto sta,.tal;e soV'ietico il m'aggiorr nrumero di 1aktien4e di Staito � de1stin,ato alTa priodJ1"~one di benii (mevt1oi) l'Azmenda ferroviaria neD nostro olf'd)i,namento ha per oggebto l<L prrodooione d'ii, s�erviz;i, ma � evi,dJen,te ohe S'e quiesta diifferen~,a, pqt� avere 11/n rilievo da1i pwnt o di v~sta de,~ia distMimolftc tr(k caiteig'Orie eco.nomiohe, non, nie ha dial pwnto iti vista giwr,idJico. Per il resito, Vl niostro ordimmrnento pireved,e, per l'eserofoio .diaJ pwrte �ieUo Stato di aUivit� di ca,rattcre ini!A1;striiw'f!e, ia i0ostittl<Sion,e,d.Ji &oiciet<�r oo:mmerciaili, il oui paoohetfo a,zionario � int�ermrnentc di propriet� doml(J!fbi<J,le, ma ohe si oormporta.no, qwasi oom,pZe1twmente, 001me petrsone giuridiohe di d'vriUo rP~a,to, alle qu(};li nion pois,sono applioa1wi i principi e le 1/JO'l"me �del �Piritto artrl!l'l'/f�lflliStratii;o. Il con,o@tto di � aimJm/in,istra,zione operaitfoa >> coniato wal W. pUi� ess�erre, ci sierrnbra, opp1ortU%amente u.tiliz!Z'ato anc1he nel nostro OVf'ldinarmento e pu� i:ier'llire oome bas.e per g1fu'8tvftoare la riferibilit� allo Stwto deU@ attivit� svolte, ad e:s�empio da. gli a.g,enti ferroviari, ohe non aibbiatno uin OO%ten. uto voUtvpo (non, oostitniisoano aio� n,egoizi giuridfoi), m,a, solo siano U%a manifmta,,zione di ttn oomportaime11Jto di oorra.ttere tecnioo inerente alla produzione del siervizio, che costittiisce l'oggett'o itell'a:<:ien1dia feirroviariJa. Cos�, la res'P�OniBa�bilit� diretta � deZla Pi~bblioa Amrm1inii:i1tramone, per danwi oousati per es1ermpio, d;alla maxroia ,cti,-oo treno pu� es,sere pil� arLegnataimente giwstifi1oata ric'Ovrnprrenrte, ndo 11Je1l oonoetto generale di ammdnistradonc anohe q,u,ello di wrrwnitnistra,zio"ne operativa; mentre il oo11Joetto 4i dip,e'Ylldenza, fu�n<Sion1ale, ohe piu rieoent}i a;u,tori lva1mo invocato (V. SANDUilLI: Foro It., 1948, I, 1098) come bwse e limite della re8pons. aibi1lit�; diret:ta d)eillo Stato per l'attivit1�1 dei vropri dipendJenti; trova nel conoctt10 di � mmministra, zione operativa >> Uri, appoggio pi� solido. (A. S). "L:::::::: i tu='.& :&: A &iill RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA e e I I . idi b E Ifjfl UJI&Iilli 7 7 APPALTO -Prezzi -Revisione -Competenza del Giu� dice ordinario -Appalto di servizi postali. (Corte di Cass., Sez. Unite Sent. n. 2444-59 -Pres. : Ferrara, Est.: Rivera, P. M.: Eula -Rinaldi contro Am.ministr. Poste). Non eisis,te alcuna es'P're1s1s3! e s1pedaJe diispQ1sizione idi 1eigige che rderQigihi alla collllipeitenza, del G~udlioo 01~din.:a~io in maiterfa idi re~isfone di iJl<rezzi del 1coJJ.tratto di a1pipailto idi pubblici s:e:rivizi (in.ella specie di tra1sporti postaU). La Oo'l'te Supreima ha d.ecriAso, ,su is1tamza di regolamento di ,giJurisd�?:rionie. l./argomMto (J)dJ.dotto per s1ta1bilWe la oormp,etenz�(J) d"el GiuidJioe ordiJn,arri!o � solo quello ri''rpovrta.to nella m(J)ssima S'Opm, ilf/)diioota. La Oovrte1ha pireoi8ato ohe i ,dJeoreti iin ma'teria di rcv.Vsione idi plf'r@zi 1d'i 1oont11a,tti ai aptpa�lti 1e forniPu.' f'e non si apvpil-ioaino, pevr Zo1ro @spre1ss1a disiposizione, ai oontratti rigwa'l'danU l,A mmifYIA1strazione delle Po1s1ve. La Corbe non ha perwltt'O decisi() su,i pun,to ohe form.ava i!Z princriApaZe oggetto de.zll(JJ difesia idle�la AvvocalW�ra: se oi<o� srus'S�JVm wn dli.ritto 311bieUvoo alla re1iisione dJei p'l'e:ZZi irn rf31Zazione ai oontratti stipulmti 1oon< l(J) Pubblvoa Ammiinistracion,e. A questo proposito, arrwi, ila S'en,ten~ra l/)(J, ,za,stciato es~press, a,mc-'IJite vmpre1giuitiiootia ogn�i que:stion,e, affermando che si t�ratta idi mia,t.evrfia. di ,meriito 1c1he non, inciide sul~a solu.~ione d1e1l1la 1questiolfbe di [Jiuri8'diz� ionc. Oi se,m<bra, inv1ero, ohe il decid1cre, in, irpotosi, se 8U88iJS1ta O /meno la pos1siibvUt� ,d1; un. diritto subiettivo in mat.eria di reviisiolfbe ,(U p>rezzi sia que.~ tione di giuriSidizione, potMd).one1 dler"i!/Jare1la decii8ion. e d>i iJmplf'opionribilit� dell,azione giudiiziavria. Su qu<31s1to pun,to,, la Corte ha, d'laltronde gi� in parte deoiso, irn sen8o fooorevole alla tesi deUa Amniinis1trazione, oo>n la s1entenz,a n,. 1384/48 riportalta nielba << R1as'segna Jl.fen�rite �, 1948, faw. 10, pag. 14. GUERRA -Beni di sudditi nemici -Locazioni -Azi�ne dell'Intendenza di Finanza -Presupposti. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 2040/49 -Pres. : Curcio, Est. : Di Stefano, P. M. : � Loiacono -Int. Finanza Roma contro Iacovacci). Le tdi,s1pos1zfon1 d 1el decreto leg1s,1atiivo 25 maggio 1946, n. 43,4, 1rilgma:r1daillte l'obbtligo del'l'Inte:nden te idi iFinJanza di piromuorvere Ja, proc,edum giuilizia. ri:a, per ottenere, a :l'aivm-e del ipll"Olp,rfota,rio dei E beni immobiti 1gi� 1seq.ueist1r::i,,ti �lll aipip�l:iloozione� delle leggi di giueo.�1r11i, H rilrusicio dei beni ste1s1si coMessi in 1loca,zione da.l 1s0quesrtraitairio goive1mmttvo a terzi pre1surpipiongo1no che i'l p1~1r:iet1aii'l:i:o, a!V'V'alendm3i deJ1~, fa:colt� 10oll/00ssagli con J'ia,rt. 9 1del decreto legilslativo 2:6 mairzo 1946, n. 14-0, albbia mallli1f;e1sta.to la, vo1lont� di riJsolvere il coilltraitto di 10100,zione. V Infollldelllte Idi Fina1nro,, :i!n haise aille ip1retdette norme, agis10e in lllome e nelil'iin.ter1es~e1 del p!l'()rprieturio, per effetto di un mandato ex lege, s� che il locaif:a::r'i!o � legit1timafo aid O!J)lpor1gli tutte quelle eGcezfolni (nelJa, stp,e1cie siporrtanea. rinmoivwzfone in nome ip1�01prio o nell'mteil"ets1se ip1roip1r'io d�e� contra,tt10 da, pa:rte del p1~ojpll'ietlrurio, dO!J)o l' ema1oo~iione de'lle Jiegigi che revo1caam il 1s;eiqrueistro, e prima, che ven1is1se:ro erman1ate le o:wr1me infogmitirve gi� i'llldicate) C'he potL'1ebibe frur vialer�e im 0ond"rolllfo d1ello st.es1so ip1roip1r1et11,rio', sa(!Jvo a, questo la, faco�ltt�, di intm"Ve1nire in gi11d11zfo, quafo rtifo1aire d,el raipipotrtfr,>A in confosfa,zi!o111ie, per la d:i!fesa. dei pr1oip1ri diretfilS" intieres1sd. La qu.eisti01w solleva�ta. dall'Avvoc1aiturr:a era; se, pwdura'fl!rio l, ef.fioa,cia dlei sequelB'bri wa10Uati in fovrza dJeUa legge def, guevrra,, fino a,.lf.eman.azione aelZe norme ivnteigratil/}e a,el deoreto l,egislaMmo 1� febbraio 194!5, n. 26, pote1sse qu,alsi.asi atto Cl<Nn piu�o ,da,i proprieita'l'i dogli immobili 8'e,qu1estrati ritenersi efjicraoe' n,ei loYf'lo c1onifr'on.ti, e a loro dianna. La quosition,e, .oomie si ve'd,e, � s�tata ri,soiita daUa O(J)ssaZ'im'/Je i.n sien,so positiv'O e oovntrari� a qit1an,to s1ostmuu1to daU,Inten,d:enzia . Perimltro semibra C'h�e la, presente sentem1a sia fri oontrasto oon, la, pr:eiooclentc n. 1'H2/49 della ste8sa Seiz!iovne (V. in, questa R:assegna, 1949, 183), la qi1,aVe (J)fjermavia ohe soia dopo l'evntrat.a in vi gore d.eiue n,orime '�n,t<31gir'ailiv1e s:op'l'a c.j,,fia,te rpotessc aa�l proprietario ess:ere eseroitaita ull'ta azfornc effi caoc ne'� oonfrontii detle oose seqit,estrate, ooe111d,o la ri.cionsegn,a d,a parte del seiq1tes'tra,talf'io, e1.fe1t � tii.ata ,prima, d1eWentrat�a i>n vi'{/lore df31Ue su1dd1etfo n,orrne oairattere puram,ente folf"'YnaJe. Di fronte a qu,estoi oon,trais1to 'f!�'u,rrisrprru'd:enzfi:aie, si ritiene che ia, 8'0l.u,zion1e adottiata dalia aorte Sttplf'ema cion la pre.sente &evnl,~a no>n dlebba con sii!Jer.alf'si oomie i11Jdlicra,t�iva dli,, 1t>n indi~o c1onsoli d(J)to. -249 IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali e d'importazioneGiudizio civile e penale -Sentenze di assoluzione in giudizio penale -Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I, � Sent. n. 2116-49 -Pres. : Giaquinto, Est. : Gualtieri P. M.: Roberto -Finanze contro Sternini). A mente 1d1ell'arrt. 28 1c.rp�.p�. fa. 1sfafo nel giudizio c.ivHe solo l'a1ooertaimernto dei fatti materia.li che hmnno fOII'lma.to og1gieltrto. del g.iudlizio pe111a�le, memt1re le conis:iJde:ria.zri.oni di crnrartJter1e eS1cJ.iU1si'Vaa:nem. te gi:uridruco 1oon le iquaili :ili. Girruiliice pemale ahbia negruto l'1esiJs,ten~a del reafo corr la foll'mula secondlO la 1quaJJe il d'atto non costituilsce r1eiarto1 so\llo desti , rn.~:vte a va.Lere solo nell'a1mblibo del p1roceS1so penaJ.e. Oi�, per il ooJso di l'eato di oorntriaib1banido, vale anche per ile 10on:sdid1e1rafiloni oorn 1e qua.li il Giudice penale albbd�a riJsoltto, arpipu:nito ali ,soli fimi deil proc~ s1so peina1le, la rpll''eigim1dfaia1le c1hrile (Idi diritto tributario) co1111si1st1ente nel velderie �s,e s.uss.ilsffi, un rap! P<>'I'to d'imrpio1sm da1l qu1ale deriivi il triibuto peQlale ehe si a1s1s1U!Il1e ~also. Pert1amto, lra. sentem.za del Girwdd.oe pernaJ..e la qua.. l1e aibhiia ais1solfo, con la formu:fa, soipr& indiCata l'i!mp1uta.to 1dlal conitraibbrnndo di una� determinata, merce, nell'�>Jrr1oueo pres:uprpolSto girwrtdroo ohe di detta, me1r'0e non sia, con1sentit1a, a. ne1ssuna condiziJ01ne l'iimpotr<taziione neHo !Slbato, e 1che cons1e1guentemenite per es1s01 rnon �esista. akuna truriffa ehe Tn'eve: da fil [>aigiamento di 1wlicun dir1itto doganale, non [WecJ.wde la, ipotesrt� 1diel <Giiuid'ilce !Civile idi a1c0ei�1:arc, in r�elazione aJ. lfa,tto dell'aibru1siiva� introidiuzd.one eout1estata e aiooe�rtafu, in 18'eldre p�enaJ.e, l'eisiJg1bilit�, da :paa'te del~e Finarnz,e d1ei diritti 1tr:ibu1Jairi di OOll'.lfine, e d:i negu1re 'Pertamto :La, restituzd.orne d-e[:La, ,somma v;erisata. a, 'SUO temrpo ldaJ..l'imp�utato aJ. fosco 1pe r la definiziJoine amminist1rooiva, deUa oontroive1r1sia, (e ,,,.j.1U1CJWS1s:ivrumente 1ais1sogigett1am a 1s�eiquesrtro) isul riq; i:eS1so ohe 1s1u detta, 1somma1 delbboino es1sere soddis: fiaittti i diritti della, Finam~a. La sienrte~a d� urna. retta mpplio~ione rte'i cnteri ,d:i distinziovri,e1 trai gU a!f'tiooli 25 e 2�7 da 11na p(}Jf'te� e !28 dall'altra iteil c1od'foiei d'ri piroioodura penale. -Premes�so c�he1l1azion.e deUa Finan~a i.n, sed,e civile per il rvouvpero dei tribU�ti, (JYOO;Si n,on. pu� con,. sidcmrsi n� ripa.toria. n� ries~itutoria ai sensi diei citat~ .artiooU 25 e 27, affer:ma, ohe sia il diritto wi tributi che l'a19ione pen�tle ifol, oowtrabbando poiggiavan10 entr(J)W.be sul fatto matmiaie dcll"i�ntro. duzione11;n, Jt.alia d4 quatkoi v1o~p1' argentate sen.Rla � il pagaYrnmitoi dei Pribwti. Una voita rioonosciuta l"esiJst.erlJ:ti(J) d'vi qt1'e1sto f(l)tto materiale, le oonsideraziowi d4 diritt'o ifn base1 aZle quaU i.l �Gfuclice penale era perv1enit.to a.li'(l)S'Solumovne n.on mnc1olaV1ano il GiUJdfoe cnmle. Ri1po'l"tiamo qui 1dvi seguito la part.e oenf4-a,lc della � motivazione �della pregevoie s1entenza. � Il Giwdioe oivi�lle pertanto a mer;ite d:(31l sudd(�tto artic1olo n.on S'Olo ptU�, ma dlerve, s:e n,e1oc88ario, riesaminMe la qu,e18tion,e <Li ditriJtto ohe t.l Gindice pena.le oon sentenz'a irr�evocabile ha gi� e1saminata e ri8olto ai fiYnli ,d:el giudd;z,i;o, s1t.ll'esiJsteinoo d�el reato, e b�en s'�iten.d.e oh@ la st.esis'a' questione pu� es1s1ei~e risolta ,d).a�l Gilud/i()e .oi;vile, a.l fifne iti �red.ere 81e la ptretesa dJell'atflore si.a fm1if,ata, i;n, sen.so dia - rmetralmente opposto a queUo oovnsaorato nella 8Cntenza penale, si'a pure oome pres'lVp1pos1t o loigfoo e giuridfoo delle staitufoiol'flli in essa �oontenute. Non giov&rebbe osserva�re in oon.trario ohe nel giudi:zio penaie <U oontrabb1andi definliJto ne:l sen.'S:o di..cui sopra l'Ammin�istrM�ione d:e1lle Finanze' era. C'ONtitu. ita parve crivilc, g1iac'Clh.� � b1en noto ohe quando il g'i'Udi..?:io p�enale veng�a defirvito oon� sentenz:a d�i pro8ofoglimento, l'azione oimile propo8ta, nel giudiizio penale si svinoola daUo stesso giwdizfo in modo &a poiter e8serc poi esereita.ta, 8'e de1l caw in sep1(JJf'ata S'e1d1e. (Arit. 23 Ood. prioo. pen.). � N� gioverebbe obbi.ett,are ohe in ma,teria di wntrabbar1J, do iZ G�td'!i;oe1 p1enale d,e'V'e pregitutdiizialmwnte risolvere u.na question,e di dirri<tto tributario oonst. sten tc nel vedere' s1e sws18is�t.a1 un. r(J):pporto d'imposta dal qu,alc d,erivi U tributo doganale ohe 8i assume e'l'aso e che non si possm ammettere ohe la predetta qtM;istion,e, una volta ri,so.zta in, se�e -penale covn s�entenza pas1s(l)ta i;n, giru,drioo,to, 'V'e~ig1a riesa; miniata e d/11Fersamente ris1olta '�!n seaie oi'L'ilc. L'art. 20 Ooid. prroo. pen. relativo ane ptregiudiiziali oitviU dii cwrattere now, ais:soiluto, ,m,en.tre da una pa1rte abilita. i.l GiJu<Uoe pen>a1le a risoi'/JV'ere ln qu.esitione di oaratter"e� civile o arm1mrini:striatilV'o dalla deoisiolfl;e della qua.te drip-e%da, ,rcisist�enoo.. dr:l reato, d'altra non dic:e c1he1 la riso�'tuzione della 8tes."1a qttestione, se c'Ont.er1,11J;,ta iln uvria. sevnten;:a, irrevooabile, faooii.a stato WIMJhe nel giudizrio oivil6 dii oui si dlisoute del fonda1men.fo del diritto aocia.rn pato dall'at.torre. �La dottrina poi dml oanito 8Uo pon'e es�att:.amicnto in rilievo ohe1 soilo ai firivi illeV proc:e:sis�o� rpenalc la suad.etta piregilwd~ia<lo oiv1'le p11t�, e no1nmalmentc 1s1 d1eve eser'e risolta da.l G1'wd<i�J1e penale >>. OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Locazione di im� mobile del soppresso p. n. f. da parte del p. f. r. Inefficacia. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2309-49 - Pres. : Rivera, Est. : Tavolaro, P. M. : Pittiruti Lo Castro contro Finanze e SAGITEC.). E' ra1cli!0a,limente nulJ.o il confo.n,tto con cui un gr'll'.P'PO del ip.f . .r. a1vevia 10onoes1so ii!1l 1000,zd.one u!ll 1 immobile, .gli� a1ppa:rtene1nte a;l rp�.IIl.tf. TlaJie n:ullit�i si 1esrt:erud�e a.n0he aUa. 1sruh1oica,zione 1s,1Jiipuliarta dal c01ndut1Jo1r~. La servtenza della Oorte dJi A ppelloi dri M i'kvno, �rY1Apug1'l!a1ta dJar1J'anti alla O.orte Suprem((,, � s�tata rvpoda.ta in qU�(31S'[a, R�(J!8'S1egna, 1948, Fa1s.o. 7-8, pa gina 21, c1on nota. Gli argomenti aiddotti d�aUa Oorte d'<ii Ca,sso.,zione, in reZawiione alla� ma.81si.inia s1ovp1ra tra1s1oritta,, sono i 8eguenbi< : << L'.errore prino:i,pale dei rioo1"so s�i, wnlfl!ida nelia confu8ion1e fra partito .fasoista repubblio(l,lf/;O� ... e g�overn,o <})olla r.s1.i� ... � Di fronte �.l 'Go'C1erno legittiimo ed� at aittaidJirni infatt-i, il par-Vito faisiciJst.a, a!/'l;CJOr pil� 8otto 'il-no me di. p.f.r. eira dia riiten.ers�i a81soluta,rrvent,~ i1'1JCJa paoe d/i, agire peroh� fu e8pr.e1s1sa1m.en.te sopprr:e1s�so ool decrreto-legge 2 a1goisto 1943, n. 704 (art. 1), deman.�iar1Jdoisi a.l Milfl!is�tero �dJelle F'in,an,ze 7,a li q1tid1azione delle attivit� ei pas'8iivit� (wrt. 9) �.. : w:: mt � ::W.L:+,rnrndi HM !i i 1& ---250....-- ~ioch6 � 'in.oo-n,oep�ibile) dopo wn ta.ie pro�vvediim,ento z.egis1lati'l:o) tesii8to~a di, un valido negozio g�tridioo da oomvpiers�i dia.i pwrtito fa.sc,ista) soUo quall! i1aisi fovrrna rioostitwifo. ... � Non pu� pertanto revoowrsi in dubbio ohe il con.tratto di looazione interce'Wttto nd feibbraio 194-� fra i:l o. d. � Grurppo repruhbli.ciano fa,s�c,ista, G. Oberdan1 � e la &AGITE�G s1ia da ritene.re a.ssobutwmente nullo) non perch� r~entra;nt,e nella cat'egor: ia degli at1ti inefjk(J)oi) anzich� in quella degli atti conrvalidali) eiom,piitti daiglt orgaini ohe eseroi;tarV'ano il gov'erno di fatto sotto l)imi1P'errio della c. d. re,p1ubblioa sociaile italian�a) �ma perc,h� da detta soci!et� st,ipulato con i/In ente. assolutamen1te inowpaoe di contrarre e di disporre) per g�tnta) di ben�i faioenti parte� di un. patr�mon!�o !Ji� per legge d{}S'tinato alla liquiidooion.e oon la devoluzi.or~e delle eventuali differernz.e attivi}. all'o Stato. E mullo � d:a ritenersi anohe�) nei �C'Onifr:ori,t i della P'itb bUca A(11111ninistrazimie) u contratto wi 8U.blooa,zione 'l/fk te1racdu<to sat.c1c�cssivwmente (genrvaio 1945�) >>, PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza ordinanza decreto -Provvedimento emesso sotto forma di sentenza avente VQlore sostanziale di una ordinanza -Non impugnabilit�. (Corte di Cass., Sez. II, Sent.. n. 2132 -l'res. : Pelosi, P. M. : Vit,ale, Est. : Roberto -Elia contro Caramia). Qualll!do� la� .legge 'P'roicessoo!Le p1�eiv1~de ~he un determina, to provvedimento debba es�sere adottato con ordinau~a ed invece esso si es1tr1nsechi erratamente mediaute una. se:ntenz,a, ,ques:ta -irrituaJmente emanata -ha la stessa e,f'ficacia intrinseca dell' 01rdina.n~a. e -bench� costituisca solo formalmente una sentenz;a. -non � tuttavia impUJgnabile a norma de,gli articoli 323 e segg. Ood. p. c. La gvi1wrisprudenza avevai pi� volte affermato il oonoetto c~ie d.ovesl!:(} es1<1Jminwrsi il oonte'fl!llto d�ci provi:e1d''�JJnenti e non la forima as1swnta da e�s1si per a,,ttriburire <1Jd esisi natwrw dii orditnanoo, o idi sooten.z1a (Cfr. ()(M8'(J;Z'. 25� ottobr(JJ J.947, in � M(J;ss. Forro '�t. �, 1947, 363); fil "l:ug'li,o 1948, n. 122 (in � Mas1s1. Foro it. �, 1948, 257); 16 aprile� 1949, n. 8':16 (i~i. � Mass. F'o1ro it. ))' '1949, 174). Per� nei oasi es�aminati si era trattato ,di rioorbosc1er. e �eefjio(J)oia' e l�a �nalUira. di sentenza a pvrov' vedimenti ohe av'evano Za for<ma di ordin,,anza. e iln �un solo caso il Su,pre1mo CoUegio) i.n sede penale aveva accolto il prinoipio che un provvedimento) pur se pronunoia.to. 00'111 sentetflza) dov�eva� in sostarnza ritenersi un'ordinanoo (ofr. � Oa,ssaztione ))' 15 mag'g�io 1:946, in �Foro pen,ale ))' 1947, 85; v. p1tlf'e Oarne�tuUi) in � Riv. Proo. Civ'. ))' 194'8, II) 276). La import;an,z.a, pm�oi� d-elia pron1u/n,,cfo, presen.t e st(J) n.ell)�arppUcazione deZ prilncipio ohe � il oonten< Uto cihe oarratterfoza il plf'ovveidiirnen.to e non la forma; s� ohe non, son.o sen,ten~e qu.elle che hanno appunto la sostanzia (/;i o~'dinam~e1 e oio� si limitano a ist,ruire il prooesso. Il principio cos� fissato) per�) non die've prendersi m senso (1'8'Soluto : anohe la folf'ma. oonserva la s1~a ~portarnoo �a.Vmeno come limrite : ed un provvedi,. rnenlo ohe a,blJ�ia la forma di 011d;inamoo non pu� a8si~ mere la natUira di .wm-tenza se deU.a senten~�a nmi abbia �i requ�;iti essenz-iali) ll!d el!. la 8ottoscrizionc d�i tutti i clOmiponenU. il Uoill�gio (ofr. Owssaz. 29 ZUg �lio (in � Mas1s�. Fon~ it. )),. 11947, 277). TRANSAZIONI -Parere dell'Avvocatura dello Stato Obbligatoriet�. (Corte dei conti, Sezione di controllo, Risoluzione n. ~70-49-Pres.: Ortona, Est.: Medugno). 11 �ip~:lil'�il''e 1d,ell'A \'V0100,twru. dello rSt:ato, � semP're oblbligafor:iJo, per 1ml.te Ile tra,n1sa~ioini, Idi �qna.lsiasi importo, �stillpula,te daill�e Amrrnill'iistrazd.oni dello Staito. Il 1suid!dert,to pa.i-eu:~e nou pu� es,,,;ere1 sostituito da,l parere di aJ.cnm a'1tuo, organo ll!� centrrale [))J� locale. 'fa.Le 1prfaci)p'io vaJe au:uche pe1r le trr"run,sa,zfoni stipularte m ma,teria i�i coini.:ratto idi apipailto <li op.ei�e pubhliiche swlle 1qlllll,1i :deve� esse're ,sentito il pa,i�ere <lel Ooimita,to t~cm.ilco a.mm~n:iJstra.tivo dei Pro;vvedito'. ra,ti aJle 00. PP. 'Jtte.s,ta riwZu.zimi�e deilla Se<::ione' di 001itrollo della. t:orte dei o.on.ti (P'ttb�li1oo�ta in�tegralmerbte nella R:i�vi.'5ta d',ella. ()orte dei conti) 1941J, fa1so. 5-u, Il) 11), risolve defirtitiv,amen,te e oon c8<J.vurien.te e, precisa m.otivazion�e tittti i dubbi c1he potevano so1�gere) speofo in� reZazi,one alle noinme vigenti'. in materiu di 00. PP.) 8UUa as�soluta, inderogabiUt� de�l pwrere della A.V"Pocatwra �dello Stato) su tutte le triansa.zioni stiiptt�la,te dalle Amrmilnistra.ziom stat< 1Jli qua.lwnque ne sia l'imrport'O. Riportiwmo qui di s:e'(f'Uito i brani pir� s�igni;fi,:cativ �i della Risotuzi�one : � La ob�bligatoriet� del parere deU' Avvocatwra de:tlo Stato nella m;a,teiria. anzidetta) indipen1den�lef!D rnente da quaZsia<s'i lii.nvite 'di v�a.lore) si ,d,.eswme dialfultiimo aorrnrma de1l citato art. 14 della le1gg�() a,;, oorntabilit� delZ.O Stat'O�) a termini de'l quale d:ev'e essere sentito il Oo'Miglio �di Stato anohe per le transa.z.ioni di: tminore importo) oio� dli imipolf'to inferiore �alla somma suindJ,icata (L. 400.000 iteal/': eto legislat'�JV'O Presid�enziale 20 g1ennaio� 1948, n. 18) quando l'Arn�minis1traiZione non si wnriifo1 m�i per ess.e .all)avviso espresso d'(h'ft.la Av'Vooatu�ra dello Stato>>. � . . . i,l parere deWA vvooo,twra �dello Stato � config1.t'f",(J)to in detto alf't. �14 001me U(Yb n.e:ce1ssario presuppos:to di quello del Oori,siglio di Sta't'o >>. << ��� N � pot1rebb�e -01ppovrsi. ohe la no�r:ma �ilf/, piarola riguardi solo le trans:az�foni, per l.e quali non � ria:ll,i.e1sto nolf'Ylr/Ja~mente il parere del Oon,siglio d�i Stato) poidh� dal fatto steis,s10 ohe il parere de,lla A1mooatura deUo Stato V'� � oonfi[JUrato oome: un gencrioo pre,surpposto di qu.ello lte:l Consiglio di Sta�to consegu.e ilntuitivaiment.e ohe) col .sancirne la rilevata obbligatoriet�) si sia mteR�O sta,biiire liii prin.o�pio di carattere generale >>. � Al lum.e di tali criteri. appwre ev�~aente oome la dfa�ione � esp1rillnc parere sug,ti��atti di tra!fl;8azion �e riedMU d.a.lle Am,m:irniistraizi01ii >> di-mii a7t) art. 13 del 1.J'i.gente T. U. delle le:gg"i sitWAvvocia�tura. dello Stato non possa1 riten,ersi diretta a san.ci1�e soltan.to l'obbligo deWAvvooatura di dare sulle tranisazioni i pareri ohe le ven.gan'o richiesti >>. -.251 - SitUa insostitutibilit� aei pa;rere deW Avvocatura� aeuo Stato ool pwrere di altri orgalfl,i QO'fl,.Sultivi, ivi 'dotrrv1pre1sio il ConBiglio Superiore de�i Lavori prubblioi (leigge 18 ottobre 1942, n. 1460) ia Risolit.zion. e, dopo aver: rile�vato ahe la; oitata legg�e n. 146-0 del 1942 riprnduoe all'art. 215 ia norma gi� oonten1ita noWaf/"t. 6 d.ella legge 1� �uigilio 19311, n. 678, relativa. an�ohe e18sa all'ord'in.CJm1;ento del Con.sigilio Swperiore dei Lavori pubblfoi (norma nella quale si ripro.dvwoev�a sostanzialmente la dis'posizi.or1to oit( J)ta. dalfort. '14 aena. le~gge rti oontabilit� genera. le), os�s�erva. ahe cc la tunz�ione aonsulti!IJ(J; deU'Av vocatura <follo Staito si 0on.creta in una consulen: t;a legale, la quale si pone come un. aspetto della, � tutoia l'ega1le dei diritti e .aegli intoressi detw Stato� c�he aos�tituis1c1e la fwnzione istitnzionnle d:ei detto or.gamo >>. Dopo aver posto in lt,/Joe oome ta�le tipo di con�S" U1lenz<h si dliJ.stin.gua� rta quella gi�Uridioo-a.rrnm.irnistrativa del Oo'l'/)S"iglio di Sta.lo (v. s�u questo l'wrtiJoolo di fon1dio d).el n. lel-12 iliel 1948 di qnesta R:mssegna�) kL� Rvsoln~�ione pros�ogue notanrto � ooime in tale fwndon�e (�di 00tr1tsule;nza le1gaie) non. sia n.em.meno 11potWaibiJle' ia sos�tititzione di wn a.Uro org �ano a qu.ello ohe ha prer suo ooim1pito ~l pa.fro1oin.i.o legale della Pwbbliioa amminlistrazi0tri.e >>. In aggiun.ta' iinfirne a quoste r:agio'fbi, per quan.to rigitwrd.a la� in.s1ostituibilit� del p'M�WJ' deU'Avvo oa.tu!f'a oon q�ueUo tf,(!ll Oo1mtitato tooniao a.mm.inistrativo d'ei Provveditorati alle 00. PP., la R�wluzfon. e mette ilft. rilievo ao:me l'AvvooatU!f'a distrettu. a,le deillo Stato no'ft. poS'sa 1nai e1S"sere oom.prosa tra queg�li orgalfl,1, J01Ca�li il pa;rere d,.ei quali � sostitu.ito, irn forza it'e,V de1c1reto T�igis'lativo-'.17 lit�glio 1948, n. 777, da�l parere dei pq-ed,etti Oomlitati te<Yn'ico-aim:mirniJS'tr<atiJvi, afjermarnd'o � ohe w Avvooature dis�tretti~ali aello st.ato, ri,onostante la. delimita. zione d1olla lOlf'O oomrpete'ft.za per t.erritorio debbono sem.prc venir oonsiderate OOll"fW ufjicri. deoentrati della Avvocatwra gen.erale delfo Stato, la quale, imjatti, pu� in ogn!�! O(J;.8'0 all)ocare a s� ia trattazfone df�. qua,zu.n�que O(JJUSa e rendere IJOVJ'IASulta.. doni in qua.Z.siasi affare >>. Uonoo-,,aiwmo pienamente oon. le ragioni, lu.cidamente e8p08te nellla Risoluzione,, a so18f(!lgno <J,i wna te1si �ohe appare la pir� a.deren�t.e alkL1 l(!lgge e c'1'1te d'altronde � sfo.ta firnora sem;pre segu�ta da tutti gl~ orgarni d�eiz'A-m.miwistrazione d�(!lllo Stato, &enza dar lMogo a dubbi �iJ;i sorta. La n.e:ae88it� del pa1rere mell' Avvoaa.tu,ra in ma.t.eria di trYJJn.s�az�ione � plf'op,,-io, oo!/'11.-0 giu.sta.mente rile�va la Risolit,~ione, indi8S'O�lubi�miente oonrness1a oon il ca;rattere d;eua oo%swlen~a, oh.e ii nostro� I s�Ututo d� aUa Puib�blica aimmlinlistraz�ione, &ul qoo1le, 00'1'1'!R, abbiamo soprai aooenrn.ato, in, qu.esta Ra..'51segna xi � diffusaime�nte Sl()'l"itto. z &&: :&k mm �::Mczz:M-1 �=:Li. ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI ME.RITO COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA -Regolamenti edilizi comunali -Autarchia -Diritti subiettivi pubblici verso lo Stato -Compet�nza della A. G. \Tribunale di Genova, Sent. 14 settembre 1949 - Pres.: Martino, Est.: Pece -Comune di Genova contro Consorzio Autonomo del Porto, Ministero della Marina mercantile, Lunardi). L'autonoma personalit� giuridica, del Comune fa �ID che dalla lesione dell'auitarchia nasca un diritto pubblfoo subbiettivo vers10 lo Stato. I conflitti foa. 1Struto e Comune in ordine a1l'aissoggettaihilit� dei beni demani.ali ai r~golamenti comunali rientrano perci� nella competeI1JZ.a dell'A.torit� giudiz, iarria. ordin.a,r:ia, pm" l'airt.. 2 l1e1g1ge� 20 maii".W 186.5, n. 2248, aUeg. E. a,na. 1eg1ge �ml Contenzioso aimminis�tr::tJtivo. La deoisione la11oia perple11wi. Non v�'� dubbio ohe esistano interessi pubblici ricond.u,oibili nella categoria dei d<iritti subbiettivi (CAMMOO: La Giustizia Amministrativa, pag. 139; RANEJLLEITTI: Le guarantigie, ed. 1934, pag. 323, n. 22.5; ZANOBINI: Corso, Vol. I, pag. 219); ma � dfscut.ibil!e, in linea generrave, che poss'a' attrribuirsi la qualifica di � diritti subbicttivi palbblici >> ai pot,eori. derivanti dall'aut.arohia. d�egli Enti mril/iori. E, nel oas�o partioolare, anoor m.eno aooettabile era la� configwra,zione di un diritto subbiettfoo del Com'll,1}1,e al rispetto, da part�e deilfJo Stato, dei regolamenti ed/ilizi. La dottrin1a pi� recente (VITTA: Dir. Amministra. tivo, ed. 1948, vol. I, p. 112 e p. 140) tende a riconosoere all'autarch�ia, t,eoricamente parlando, la qitaUt� di un vero e p'roprio diritto soggctti1; 0 pU�bblfoo, ma, wpvort.e ohe <e oo'l"'ren.ti giurispruden, ziali proponderanti per motivi storici non rioono8C'ono nelle protio8,e degli En,ti minori contro lo Sta,to nel campo dft~ d1ir.itto pubblico un diritto su,bbiettivo perfetto, ima piuttosto Ulfl, intm�esse legititimo, qu.asi fosse non d)irett.amentie, ma solo occasionalmente protetto dai precetti relativi >>. In realt�:, il conoetto di aut!archia � del tuf!to generico; e questa. generioft�> sembra conferirg1li una astratta (e perci� iliimitat.(1;) rispondenza a'd un diritto di lvbert�, mentre risponde pi� e8at;tament[O ad un diritto politico. J.l &WO conten~1to in altri termini non � ohe cc una. pretiesia all'es,ercf.zio di 1ma p1ibblica funzione garan tita dal~a legge >>. (}araintita di.alla legge signifooa, in pari tempo, circoscritta dalla legge: e allora si scorge facilmente oo,rn1e, nei suoi aspetti ooncrreti, l'au,ta!f'c1hia� pos�s,a incon,tr:wre li;mUwzi.oni t.ali, il>(J). soenvarne l'intensit� sino a ridurla ad U% S'evrrtrplice interes1s1e. Oos� si spiega, e non solo storioamente, la, Giurispru1d,enoo ohe negia a moUi dei cos� detti cc diritti subbieitf}.ivi pubblici verso lo Stato >> la qualifica, d)i diritti veri e proplf'i. AllorquandJ.o il Oomune inaontria., nell'espiiaalZ'ione dei pot1eri autarohici, una potest� limitatrice discrezionale dello Stato, � oMMo che ii suoi diritti si riducono ad interessi; ci� chf! � stato eisattammite inteso dal ~avneZletti. Ta,le fenomeno si verifioa appu,nto in rapporto avi regolamenti edilizi comun'ali. E' veris'svmo che dai regola,m'f3nti fJdilizi sorgono diritrli sog'g�ettivi fra i privati, cos� come da es8i sorgono pot�eri del Comune verso i privati : mia � altrettanto vero che lo Sta.to, pet� i suoi edifici d1emaniali, � esente dall'osservanza delle norme dei regolamenti ed:ilizi, (Ca,ss. 3 luglio 1947, iGiur. Compl. CMs1Civ. 1947, Il, vol.~ � XXV, n. 301, pag. 204 con not�e d;i Ba.n�d<ulli e Vallillo; Ra,s1segma 1948,, n.. U-12, p. 29). E ne � esente proprio perch� <e la cosa demaniale � �,isciplina. ta secondo ia discrezionalit.�1 della Pubblica A1mministirazione : � quest'w ohe n.e regola la vita e ne realiz'za la funzione in base cJJ critreri dli opportunit�. e con'Gen1ienz.a eon rijer�nvento alla sua specifiea aestinazione, e quindJi con riferimento al p'1.lcbblico interesse>> (loc. cit. p. 215). Bif/af!tla d:is"rezi,onaiit� era pwrtioolarmei(/,it:e accentuMa nel caso di speeie, V'ertend,osi su costruzioni erettle su, zone d,emaniali m.arittime, per le quali lei norme .�e1l Oodicre de~'TXJ, navigaieiiol/ie attribuiscono alla Pubblica Ammin~strazione cc un atmpio potere discre11,ion:ale nel determ,inarre l'int. ereS!S!e pubblfoo e l(J) prrofeouia utiJlizzazione >> (R'e1 la~ne a�l Ooil>ice a.ella n(J!l)ig<U'�O'n.e1, p. 28). Bi a,.ggiun.g'a ch'e nella specie il Comun�. non aveva neppure tentato di ad'ovmbrare 14n interes�se patrim.or:1iaZe, direttamente o inddreittamente leso d�lla eostruzione, eretta sul terreno demaniale (z!ona eoinipresa; nel porto di G<enova). La sua pretesa, dli prurro wcrclfJrtarmento, si muovevva peroil� su un piano pi� ideale ehe patrimoiliicile, re'f!d�'!l-do S!embre pi� in(fterti i contorni itelO'asis:e.riJto diriU�soggettivo (1Clfr. VIGNOCCHI : Bui re.golamrernU, eidilizi e suUe ooenseguenze giuridicih�e aeilla loro violazione in <e Riv. trim. di dir. e proc. civ. ))' 1948, pag. 321 e pa.rticolarmente pag. 338 e notR ilvi). (A. O.). &&DiL&.!ID&WiRiWiZ&X&Lii�.b&ii&tGJYW..&Jfu mrn1M.& �RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1949 1. Legge 20 agosto 1949, n. 700 (G. U., n. 232): Modificazioni alle penalit� per le contravvenzioni e il contrabbando sugli apparecclvi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi. Si tratta di adeguamenti delle penalit� e delle tasse gi� stabilite con precedenti disposizioni legislative, in relazione alla svalutazione monetaria. 2. Decreto legge 11 ottobre 1949, n. 707 (G.U., n. 234): Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aniornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione. -Notevole l'art. 8, relativo allo sgravio dell'imposta di fabbricazione in caso di distruzione del prodotto gravato, senza colpa del contribuente. Tale norma � di interpretazione restrittiva, costituendo eccezione alla norma generale di soggezione al tributo. 3. Legge 25 ottobre 1949, n. 761 (G. U., n. 249): Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni Provinciali. -Secondo la dispoeizione transitoria VIII della Costituzione le elezioni regionali dovevano essere indette entro il 31dicembre1948. - L'interpretazione che di questa disposizione fu data dal Parlamento, fu che fosse sufficiente emanare entro la suindicata data., una legge che stabilisse il giorno di convocazione dei comizi elettorali. Ci� fu fatto con la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, la quale stabil� il 30 ottobre 1949, termine che viene con la presente legge prorogato. Sulla natura non vincolante del termine stabilito dalla disposizione transitoria VIII si veda l'AzzART.rI: in Giu'(is,dizioni speciali e sezioni specializzate �Foro It. >>, 1949, IV, 17). 4. Legge 18 ottobre 1949, n. 768 (G. U., n. 250): Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle Societ�. -L'art. 1 subordina ad autorizzazione del Ministro del tesoro anche la costituzione di Societ� con capitale superiore a 100 milioni. Si veda la relazione in �Le leggi�, 1949, 930. 5. Legge 18 ottobre 1949, n. 769 (G. U., n. 250): Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali fo materia di scambi di valute e di commercio dell'oro. -L'applicabilit� dello art. 2, secondo comma del Codice penale stabilita dalla presente legge per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore costituisce evidentemente un trattamento di favore, in contrasto con la natura eccezionale della legge 28 luglio 1939, n. 1097 (che la legge in esame abroga) la qua.le eccezionalit� avrebbe giustificato l'applicazione del IV comma del predetto art. 2 del co<lice penale. 1 ,;;::;;, w ::;;;; INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN AMMASSI. -Se il recupero da parte dell'Ente Distillazione Materie Vinose, a carioo dei produttori di vino, delle differenze tra il prezzo di imperio e quello di mercato di che alla legge 13 agosto 1940, n. 1419, sia subordinato all'acquisto effettivo del vino da parte dell'Ente (n. 3). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se ed in quali limiti facciano carioo al Ministero del lavoro gli oneri derivanti dai corsi di qualificazione per disoccupati di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, �n. 1264 (n. 89). -II) Se l'Azienda Monopolio Banane possa stipulare contratti a trattativa privata senza darne adeguata motivazione (n. 90). -III) �Quale sia il carattere dell'approvazione ministeriale �prescritta, dal regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880 per le deliberazioni dell'Azienda Monopolio Banane. (n. 90). -IV) Se ai fini della, autotutela amministrativa, la Presidenza della Repubblica, possa considerarsi amministrazione dello Stato (n. 91). -V) Se i revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato debbano necessariamente partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, cos� come i Sindaci delle Societ� commerciali (n. 92). -Se gli Enti provinciali per il Turismo siano persone giuridiohe pubbliche (n. 93). -VII) Se possa con un decreto di organizzazione disporsi la sistemazione del personale del ramo esecutivo delle FF. SS. distaccato presso gli uffioi (n. 94). APPALTO. -I) Se possa applicarsi la revisione dei prezzi ai contratti di durata inferiore all'anno e superiore a sei mesi, stipulati dopo il 1� aprile 1940 e prima dell'entrata in vigore della legge 9 luglio 1940, n. 1137. (n. lll). -II) Se ai fini della revisione dei prezzi debba tenersi conto di aumenti salariali disposti con accordi sindacali su base provinciale (n. ll2). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se per reati annonari possano confiscarsi automezzi non appartenenti al reo (n. 16). BANCHE. -I) Se nell'attuale nostro ordinamento giuridico risulti riconosciuto e disciplinato il segreto bancario (n. 3). -II) Se ed entro quali limiti una banca possa invocare il vincolo del segreto, relativamente agli affari dei propri olienti di fronte ai poteri di indagine attribuiti all'Amministrazione finanziaria (n. 3). -III) Quali siano le differenze tra segreto di ufficio e segreto b~ncario (n. 3). ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE f!J STATA DATA CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -I) Se le Ferrovie dello Stato possano valersi della procedura amministrativa per ottenere lo sgombero di appartamenti delle case dei ferrovieri requisiti dal Commissariato degli Alloggi a favore di estranei all'Amministrazione (n. 16). II) Se possa effettuarsi la trattenuta prevista dall'art. 319 del Testo Unioo sulle Case economiohe e popolari a carico di un pensionato delle� FF. SS. quale corrispettivo per la occupazione della casa da parte della moglie separata del pensionato stesso (n. 17). -III) Se l'Amministrazione abbia l'obbligo di provvedere allo sgombero di un appartamento arbitrariamente detenuto dalla moglie separata di un pensionato (n. 17). -IV) Se sia competente l'Autorit� giudiziaria ordinaria a decidere di una controversia insorta tra eredi di un assegnatario di un alloggio cooperativo deceduto dopo la consegna dell'alloggio stesso (n. 18). COMUNI E PROVINCIE. -Se la volont� contrattuale di un Comune possa desumersi da delibera~ ioni approvate dall'Autorit� tutoria (n. 18). t�J? CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Se le concessioni su aree cemeteriali diano luogo a diritti reali (n. 20). CONFISCA. -I) Se nel caso di confisca relativa a cosa che abbia servito da mezzo per la consumazione di un reato annonario debba essere salvaguardato un diritto reale di garanzia pertinente a terzi (n. �). II) Se in caso di confisca sia possibile opposizione sul prezzo della cosa confiscata da parte di terzi (n. 2). CONTABILIT� DELLO STATO. -I) Se sia in facolt� del funzionario che presiede una gara, esonerare il concorrente dal produrre il certificato di iscrizione dalla Camera di commercio quando tale documento risulti acquisito agli atti di altra gara (n. 54). II) Se e in quali limiti possa esonerarsi il concorrente ad una gara dal versare il deposito cauzionale nei modi prescritti dall'art. 83 del Regolamento di contabilit� (n. 54). -III) Se il parere dell'Avvocatura sulle transazioni debba essere dato prima o dopo la stipulazione dell'atto (n. 55). IV) Se si debbano liquidare gli interessi sulle somme rimaste da pagare alla data dell'8 settembre 1943 per il periodo decorrente dalla data di liberazione delle singole zone a-quella dell'ammissione a pagamento del mandato (n. 56). CONTRABBANDO. -Se la dogana risponda dei danni subiti da merci sequestrate e tenute nei suoi magazzini di deposito in occasione dell'accertamento ~,;;;;;,,,,,,;,;ru;;ru�! ZL'.:::: ::::::i ::::imt::::::::::::::::::::; m-~::1m:m2m"m'.�.W~:Mm!! ! -255 di reati di contrabbando (n. 11). -II) Se per integrare il reato di contrabbando per mancanza di manifesto di carico basti la sola volontariet� della omissione (n. 11). CINEMATOGRAFIA. -Se siano esentati dal versamento previsto dall'art. I della legge 26 luglio 1949, n. 448 le pellicole straniere sdoganate anteriormente al 10 gennaio 1949 e per le quali si chieda il nulla osta alla proiezione dopo l'entrata in vigore della suddetta legge (n. 3). DEMANIO. -Quale sia il momento in cui si verifica l'acquisto da parte del proprietario frontista degli incrementi alluvionali di un corso di acqua. pubblica o dell'alveo abbandonato del corso stesso (n. 63). II) Se ai beni dati in uso alla Presidenza della Repubblica si possa applicare la procedura dell'autotutela amministrativa propria dei beni demaniali (n. 64). ~ III) Quale sia la contravvenzione che si commette quando si eseguano su un terreno demaniale (tratturo) regolarmente occupato per concessione opere non consentite dalla concessione stessa (n. 65). EMIGRAZIONE. Se nell'attivit� consentita dalla legge all'Agenzie di viaggio e turismo possa comprendersi anche quella di rilasciare biglietti per passaggi marittimi agli emigranti (n. I). ENFITEUSI. -Se perch� si possa far luogo alla revisione del canone sia sufficiente che il prezzo di stima attuale del fondo sia raddoppiato o ridotto della met� nei confronti di quello iniziale, indipendentemente dai miglioramenti (n. 14). ~ ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se sia fondata la pretesa del proprietario dell'immobile espropriato di vedere aumentata, in conseguenza della svalutazione, la indennit� di espropriazione concordata con l'espropriante prima del decreto di espropriazione (n. 41). -II) Se sia competente l'Autorit� giudiziaria a conoscere della validit� ed efficacia dell'acqordo intervenuta sulla indennit� di espropriazione (n. 42). -III) Quale sia il tasso di interesse da applicare su una indennit� di espropriazione, al fine di stabilire l'indennit� di occupazione, quando l'occupazione stessa si sia iniziata prima del 21 aprile 1942 e l'espropriazione abbia avuto luogo dopo tale data (n. 43). -IV) Se possa farsi valere avanti l'Autorit� giudiziaria l'illegittimit� di un decreto di espropriazione per p. u. non impugnato in termini avanti il Consiglio di Stato (n. 44). -V) Se il riconoscimento da parte del Ministro della pubblica istruzione della necessit� od utilit� delle opere previste nello art. 55 della legge sulla tutela delle cose artistiche equivalga a dichiarazione di pubblica utilit� (n. 44). VI) Se l'occupazione avvenuta precedentemente al decreto di espropriazione, col cons(lnso del proprietario, sia da equipararsi a tutti gli effetti alla espropriazione stessa (n. 45). FALSO. -Se costituisca falso in atto pubblico la alterazione della data su una legalizzazione di firma effettuata da un nostro Console all'estero (n. I). FERROVIE. -I) Se le ferrovie secondarie siano tenute ad applicare la concessione O anche alle famiglie degli impiegati dello Stato (n. 86). -II) Se possa mettersi a carico di un segretario di Camera del lavoro la spesa di un viaggio effettuato da lavoratori per compiere una dimostrazione di protest� (n. 87). :____ III) -....,,~,, Se possa l'Amministrazione ferroviaria valersi della ,~' procedura amministrativa di rilascio per ottenere lo ~: sgombero di case dei ferrovieri occupate in base a $ requisizione del Commissariato degli Alloggi (n. 88)-~ IMPIEGO PUBBLICO. -I) Quale sia il trattamento da farsi agli impiegati licenziati per motivi politici i quali siano stati riassunti in via provvisoria (n. 194). -II) Se al fine di calcolare gli arretrati spettanti ad un impiegato sospeso per epurazione debba tenersi conto di eventuali guadagni da lui percepiti durante il periodo della sospensione (n. 195). -III) Se sia applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 ad un impiegato avventizio condannato dai Tribunali Militari Alleati (n. 196). -IV) Se possa con un regolamento di organizzazione disciplinarsi lo Stato giuridico degli agenti esecutivi delle Ferrovie dello Stato distaccati presso gli Uffici (n. 197). IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia sufficiente, ai fini dell'esercizio del privilegio fiscale attinente alla imposta di R. M. l'insinuazione del credito di imposta nel passivo fallimentare (n. llO). -II) Quale sia la portata della dizione �anno in corso e precedente � contenuta nell'art. 62 della legge di R. M. (n. 110). III) Se ci sia una differenza fra l'articolo 2759 c. c. e l'art. 62 della legge sull'Imposta di R. M. (n. 110). IV) Se possano ricuperarsi come profitti di contingenza gli utili percepiti dai saponieri a causa della differenza di prezzo fra vecchia e nuova produzione (n. 111). V) Se ai fini tributari gli Enti provinciali del Turismo debbano essere considerati persone giuridiche pubbliche non statali (n. 112). -VI) Se lo Stato debba pagare la tassa comunale sulle immondizie in relazione agli jmmobili del patrimonio indisponibile (n. 113). VII) Se a garanzia dell'Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio possa ritenersi persistente il privilegio speciale sugli immobili anche dopo che il contribuente abbia chiesto ed ottenuto il riscatto volontario totale della imposta liquidata in via provvisoria (n. 114). -VIII) Se analoga soluzione valga per il riscatto dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Societ� e degli Enti morali (n. 114). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se si debba inserire nelle convenzioni stipulate dallo Stato la clausola relativa alla esenzione dalla imposta di registro (n. 57). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Quale sia il trattamento da farsi alle coucessioni ministeriali ai fini della imposta sull'entrata (n. 15). INFORTUNI SUL LAVORO. -Quali siano gli estremi necessari per la risarcibilit� dell'infortunio in itinere (n. 13). Wikkmm�::m~ ; 1. .li 2232 IT L&&um mr mw: mmm c:srnWfilITfm tm 1~Efffil'. A LOCAZIONI. -Se siano operanti tuttora le clausole dei contratti di locazione, stipulati prima del regime vincolistico e soggetti a tale regime, le quali, in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 dispongano che l'Amministrazione locataria possa fare eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a spese del locatore (n. 42). NAVI. -Se nel caso di contratto per recupero di navi, con la clausola cc no cure �, cc no pay � sia dovuta all'impresa che ha proceduto al recupero un compenso per maggiori eventuali spese sopportate per causa di forza maggiore (n. 38). PARTE CIVILE. -Se l'Istituto di Statistica possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali per inosservanza dell'art. 3 del decreto presidenziale 21 aprile 1949, n. 213 (n. 1). PRIGIONIERI DI GUERRA. -I) Se sia competente l'Autorit� giudiziaria a giudicare sulla domanda di ex prigionieri di guerra che chiedano il pagamento al cambio attuale delle rimesse in sterline da loi<o fatte durante la prigionia (n. 9). -II) Quale sia il cambio da applicare per il pagamento da parte dello Stato italiano a ex prigionieri di guerra delle rimesse in sterline da essi effettuate durante il periodo della prigionia (n. 9). PROCEDIMENTO PENALE. -Se l'Avvocatura dello Stato possa validamente presentare motivi di appello per un impiegato dello Stato che in primo grado sia stato difeso da un avvocato di fiducia (n. 1). REQUISIZIONI. I) Se il generico riferimento qontenuto in un decreto di requisizione a norme diverse valga a rendere inapplicabile il regio-decreto 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 70). -II) Se i Ministeri della r.s.i. debbano considerarsi organi preesistenti dallo Stato italiano ai sensi e per gli effetti del decreto-legge luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 3 sulle requisizioni (n. 71). SCAMBI E VALUTE. -Quale sia il cambio da applicare al pagamento delle rimesse in sterline fatte da ex prigionieri di guerra durante il periodo della prigionia (n. 3). SOCIET� COMMERCIALI. -Se possa applicarsi la legge 30 giugno 1949, n. 477 ad una Societ� commerciale �avente sede in Albania (n. 13). SUCCESSIONE. -Se la disposizione testamentaria con la quale, dopo aver stabilito dei legati, si lasci a taluno cc tutto il rimanente� debba considerarsi istituzione di erede (n. 20). TERREMOTI. -Se le norme contenute nello art. 262 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, vietino assolutamente la vendita di case assegnate nelle zone terremotate nel periodo del decennio dall'assegnazione (n. 5). TRANSAZIONE. -I) Se debba tenersi ferma la misura del risarcimento di danni concordato in un atto di transazione stipulato dall'Amministrazione prima della svalutazione monetaria ed approvato successivamente (n. 1). -II) Se le transazioni, specie quando riguardino l'Amministrazione statale abbiano carattere di novazione (n. 1). TRASPORTO. -Se un'Agenzia di viaggi e turismo possa, senza altre autorizzazioni vendere biglietti per emigranti (n. 18). TRATTATO DI PACE. -Se lo Stato italiano, in forza della Convenzione stipulata con la Francia in esecuzione del Trattato di Pace sia interamente _,, succeduto nei rapporti contrattuali dello Stato francese @V con cittadini italiani (n. 11). VENDITA. -Se nel caso di annullamento di compra- vendita immobiliare il venditore sia tenuto alla restituzione del prezzo rivalutato (n. 8). (6103907) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C. h !'.Lii I [!Il