OTTOBRE 1949 ASSEGNA MENSILE OTTOBRE 1949 ASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATáo PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO ,/ LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOMMARIO. -1. Prer:nes&a. -2. La rif.oil'ma dáel contenzioso nel quadm della rriforma tribuilalI'ia. -3. Schema deU'.attua:le ordinamento del contenzi10'Sáo tributar:io. 4. La riforma del 1936. -5. Natura giuridica deUe Commi1ssi, oni tributarie. -6. -Le. Gommi1ssioni tributarie e ~a loro compatibHitˆ con .1a Go1stituzio11e. -7. Necessitˆ dáella riforma. -8. Il corl'tenzio1so tributario come parte del contenziosoá 'Stata1e -La fase arnmintstrativa e la fase giudiziari1a. -9. n ricol!'so gerarchico e la su.a applicazione ia.J. contenztoiso tributario'. -10. Una proposta di sistema mi,sto e J,e sue deficienze. -11. La nostra proposta di áriforma della fase! amminLstr.ativ.a del conten0 ¥ zioáso tri1buta.rio. -12. Propos.ta subordiniafii.13. La f.ase giudiziaria 1del contenzioso tributario s,econdo l'-oárd: inamentoá .aittuale. -14. Una proápo¥sta di ll'iforma ina,ccettabi, le. -15. La nositr.a .P'ifoposáta -Disátinzione tra que1sti.oiTh~ di diritto e questioni di pura estimazione. 16. Conclusioni. .,..ÇJ. Tra le riforme di s t.ru ttura previste dallaá Wffe,rtra, 00istituzione, che dovmmrn esser,e soUecii. amente attuate, una elle pi importanti iná dubhiamente quella tributaria. I earini i questa riforma. si trovano ne1gli a,rticoli 23 e 53 della Costituzione, il primo dei quali, riaffermandáOá il principio fondamentale di tutte le cos:Lituzioni, che posero fine aUe monarchie assolute stabilisce che solo la legge pu˜ im ' . l)Orre tributiá mentre il secono, dopo aver ripe ' t.¥ tuto l'altiáo principio proprio di tutt.e le cos ituzioni democratiehe,' de1la eguale soggezione di tutti i cittadini all'ohbligo tribulario, pone il m~ovo principio della progre1ssivitˆ, del sistema tributario inteAA 00.me táenenza :alla istituzione non di m{'unica imposta progress1iva, ma i una imposta progressiva che divenga, Ç la spina dorsale del :sistema tri!buta,1áio )) , e lo cara,tteriz,z,i. L'attuazione pra.tica, di questi princi1pi, S'anciti dalla Oostituz,ione, rimessa. al legislatore ordinario ed implica un c01ápo di leg'gi che non solo provv,ei1a. ad. istituire el1e imposle le quali, innovamlo sui precedenti criteri, eliminino, 31ppunto in senso progressivo, le esistenti sperequazioni tributa. rie ma che regoli un sistema di accertamento tale d; consentire che l'applicazione in concreto dei trib'!Jti si svolga veramente in conformitˆ dei fini che hanno determinato Ta loro istituzione. 11 primo obiettivo forma, piuttosto che materia di tra;tta,z,ione giur1dica,, ma,teria. di politica tri but1nia1; anenti"e il cons:eguimento del secondo obiettivo poslula laá emanazione di un organico sistema di norme di carattere strutturale, che rego, liuo 1sopra,ttutto' la, ipa.áooedura., i t1errmini, le im á pugnazioni relativi all'accertamento dell'oggetto im1fonibile ed :ana applicazione del tributo. 2. é ,questo il táema che ci pr1oiioniamo di tra,ttare in questo nostro a.rticolo, precisando subito cl.te nel concetto di contenz,ioso tributario compráendiatr10 anche la fase amministrativa, essendo que&ta il presupposito necessario per la esatta valutazione áe sistemazione teorica. della fase contenziosa (in senso stretto), la, quale, in fondo, ne una, prosecuz,ione e, per taluni, , anzi, solo un diverso aspetto dello stesso fenomeno giuridieo. Partendo a quest~ práemesse facile, rileva.re che la riforma del contenzioso tributario non solo non , a.i fini dell'attuazione della riforma tributarin, generale, meno importante di quel problema che abbiano chiamato di politica tributaria, e che concerne la istituzione di un nuovo sistema cli triJbuti che a.ttui il pirincipio costituzJ.onaJe della, p-ro,gre's,sivitˆi, ma. a1ppare &nzi c.oime condizione necessaria ed indisperusabile perch il principio dell~. progressivitˆ funzioni concretam~nte e non si riduca ad un:a, affermazione puramente teorica, come avviene di tutti quei principi che non sono assh titi da un sistema di norm.e di procáedura. che ne assicurino, attraversoá il meccanismo del cont. enzwso amministrativo o giudiz.i:ario, la effettiva osservanza. D'altra parte, la necessitˆ, di una.riforma del ocmtea1ZJioso tributa.rio 'se da un laito fa'ovai la sua giustificazione nei princip“ contenuti nei sopra cila, ti a,rt1iooili della, Oos.lituz,ione a.i ¥quali, in gen,ere, ovrˆ ispirarsi tutta la riforma, tributaria, d'altro lato anche determinata, da quell.e norme della Uostituzione che riflettono pi propriamente. la tutela o-iudiziariia. dei diritti e degli interessi dei ci,t ., . . tadini di fr0inte iagli aitti della. Pubblica Amm1mstraizione. Infatti, siia che si voglia ritenere che di fronte al puteráe di imposizione tributariia, il cittadino abbia solo diritti soggettivi, tesi che ha il conforto delll,'á maggioranza degli autori e de.I.la giurisiprudenz: 1 dominante, sia che si voglia, ritenere, con -234 qualche isolat10 scrittore (Allorio), che il cittadino abbia solo un interesse legittimo alla imposiz.ione giusta, e che il diritto sogg'eltivo sorga so.lo dopo il pagamento della imposta dovuta, certo che la lesione áe del diritto soggettivo e dell'interáesse legittimo per mez.zo dell'atto áamministrativo di applicazione del tributo (ordine di imposta, che 0omprende l'accertamento e l'ingiunzione di pagamento), i\ titolo, secondo la Costituzione (articolo 113), 'alla piena tutela giudiziaria a. favore del contribuente. Ora. se si rilletta, che la Oostituzfo.ne ha re;golato la difesa giurisdizionale dei diritti e degli mteressi in modo completo, áed ha posto la norma che tale difesa deve necessariamente (se pure, forse, non esclusivamente) seguire attraverso gli organi giudiziari da essa previsti, apparirˆ chiaro come a tali principi costituzionali debbano necessariamente armonizzarsi le norme che regolano la fase contenziosa clel procedimento di acLertamento tributa.rio, sottoponendosi a revisione quelle che sembravano oramai opinioni consolidate sulla natura giuridica, degli organi ai quali detta fase contenziosa attualmente attribuita. Noi pertanto ci proponiamo qui di es¥aiminare anzitutto, sia pure sommariamente, quali siano le linee fondamentali del sistema del contenzioso tributario attualmente vigente; di stabilire poi quale incidenza abbiano su quesito 1s1istema le norme costituzionali che regolano la fun11ione giurisdiziona. le e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; di tracciare, infine, quelli che, secondo noi, sono i lineamenti cli un sistema nuovo che, rlisip¥etta,ndo la, Oostit.uzfom.e, garantisca a,l tempo stesso all'Amministrazione e ai cittadini un accertamento tributario giusto, rapido, ed economico. 3. 11 cardine ell'att:uale sistema del contenzioRo tributaráio l'art. á6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) che, in applicazione del precedente art. 2, stabilisce la competenza dell'Autoritˆ giudiziaria ordinaria su tutte le vertenz!} in materia di imposte, come vertenze relative a diritti soggettivi. A questa affermazione soilenne, lo stesso art. 6, tuttavia, introduce delle eccezioni, apparentemente di lieve portata, ma su cui si costruito un organico insieme di norme, dalle quuli pu˜, ormai, trarsi il principio che esista. nella materia del con_. tenzfos.o trihutairfo una, áclicotomia1 dilii contonni abbastanza precisi, in base alla quale la competen2ia dell'Autodtˆi giudiziaria. riflette solo una pa.rte dell'accertamento tributario, áessendo l':altra parte riservata alla competenza dell'Autoritˆ amministrativa o di speciali organi la cui natura, amministrativa áo giurisdiziona.le non completamente definita. Come noto, infatti, l'accertamento tributal'io il mez,zo col quale il tributo viene concretamente applicato e const:a di due aspetti ben distinti fra loro: 1) accertamento (lel presupposto tributario (oggettivo e soggettivoá a>, Foro it., 1949, IV, 17). Oria,, taJe C-O!Ils,eiguenm.1 non ci sembra 1'igorosa. men te fondata. Infatti, la ratio d'elle disposizioni della. Oostituzione rhe da un lato vietano l'istitu zione di nuov~ giurisdizioni speciali áe dall'áaltro dispongono la revisione (e non la soppression'e) delle giurisdizioni speciali esistenti, si ispira non tanio aJ iprinc:Lpfo deUa eiscLusivitˆ, quanto a,l prin cipio della unicitˆ della ágiurisdizion'e, secondo il quale tutta la materia dei diritti soggettivi de Yolu' a al Magistrato ordinario e .quella degli in- 1.e1á1essi legittimi al Magistrato amlIIlinistrativo, sáenm iJ)Ossibilitˆ cháe la. materia, pos1sa. ad es.si es sere sottratta per essere devoluta ad un Giudice spáeciale. Applicando tale criterio al contenzioso tributario, secondo l'ordinamento attuale, si vedrˆ come, anche a voler ammeti.ere, cori la dottrina e la giurisprudenza, prevalenti, che le Commissioni tributarie abbiano carattere giurisdizionale, non ne deriva necessa.riamente la loro incompatibilitˆ con il sistema stabilito dalla Costituzione, in quanto (a parte la qu:estione di valutaz.ione, per le quali la soluzione naturalmentáe diversa), nel siste1$"& attuale la fase contenziosa dinanzi a queste co:iW'" mi-ssioni, non esclude la succes1siva azion'e giudiziaria. S'l che, ove si stabiliss~ che in tutta la ma,teria tributaria (comprese le questioni di valutazione) sempre da.ta azione dinanzi ai Tribunali, dopo laá fase dinanz.i alle Oommissioni, non si violerebbe n nella lettera n ll'ello spirito la norma costituziionaiLe, in iqualllto non si váe1¥ilficherebbe l'ipotesi, che appunto la Costituzione vuole eliminare, di una. sotvrazione di materia a,lla giurisdizione ordinaria páer affidarla ad organi giurisdiziona.li speciali. Le considáera.zioni suesposte ci sembrano sufficienti ad eliminare la preoccupazione che la Oostituzione im.ponga l'abolizione delle Commissioni tributarie, perch incompatibili con nol'me in :essa contenute, anche nell'.ipotesi, da noi non accolta che ad esse debba riconoscersi carattere giurisdizionale, non sottraendo esse materia agli organi ai quali la Costituzione affida il poter'e giurisdizfoiiaI'e. Come si detto, l'unica, modificazione che imposta dalla Costituzione quella che riflette la attribuzione alla competenza esclusiva delle Commisioni, eá degli a.Itri organi dell;Ammini_str~zi<:me finanziaria d:ella. materia. di semplice estimazfone dei redditi imponibili. L'esclusione della competenza dell'Autoritˆ giudiziaria ordinaria. in questa materia non pi, infatti, possibile in presenza della norma: dell'art, j.13. ::::&Er¥&EL!LI -237 7. Se la ô()ástituzione non impone s'enz'altro la abolizione delle Commissi-Oáni lributariáe, non pu˜, tuttawia, C()lntiesilairsi che l'ruP'plica~i.one in concreto dei suoi principi richieda la revisione di tutto il sistema tributario attuale, sia dal punfo di vista sostanz.ia1e che processuale. Occorre, quindi, vedáere se, in relazione a questa re1visione, non sia necessario modificare l'attuale s:i“ste!Jil.a¥ del cocrrbenziioso tr1bntrurti.o, adegua.ndolo alle nuove esigenze ed ai criteri di giustizia. ed economia che sono alla bas1e di ogni sano sistPma tributario. Prima di compiere quest'esame, ci sáemhra opá portuno práecisáare che concordiamo pienamen! ,, con l'opinione dominante la quale rit.ene eh~ l'at tua.le sistema del contenzioso tributario quanto di pi macchinoso e antiecononi.ico possa immagi nar.si, e che sei gradi di giudizio per le questioni tributarie, con la possibile aggiunta diá un setá timo grado (ricorso p'er cassazione contro le deci sioni della Commissione centrale per difedo di giurisdizione) siano veramente eccessivi ed ingiu stific.. lesivi di diritti o interessi dei cittadini, sia vera mente un principio generale, connaturato alla essellJZia, stessa della funázione amministrativa, risulta infine, anche dal fatto che esso comune ad altri ordinamenti statali, analoghi al nostro. Per esempfo, nel diritto amministriativo tedesco, vige la. regola che si pu˜ adire l'organo giurisdizioll'ale, contro provvedimenti della Pubblica Amministra. zfone, solo dopo aver esperito il ricorso ammi:nistm,tivo, che, in tale d.iirittiO, a. differ'l8nza 1lel :nostro, non di rego~a, il riicorn~o g<:\rmrchico (Besclnverde), ma l'opposizione alla, .stessa autoritˆ che ha emana.to l':atto (Einspruch). E questa regola spiegata dagli scrittori germanici proprio con l'argomento della. necessitˆ di dare alla Ammfois: br3,,:z;ion:e1 Ç l'opportunitˆ di riesrnmina1re i rsuoi provvedimenti preventivamente al procedimento giurisdi!Zlionale >> á (Dirf,ttáo Am;;ninistraJt'.ivo di STUCKART e ScHIDERBARTH, Lipsia, 1941, pag. 84). 10. Se si esaminerˆ,, alla stregua. delle suesposte considerazioll'i, il problema dellaá riforn:rua, del contenzioso tributario, 1s~ vedr!W chiaramente quali dovrebbero essere le grandi linee del nuovo sistema. che, alla pi razion;ale osservanza della OosMtuzione, unisca organicitˆ e unitˆ di indiriz. zo nei oonfronti dell'ordinamento .generale amministrativo dello Stato, del quale pia,rte integrante. Infatti, fermo il principio, per le ragioni che abbiamo esaminate, della nec(lssitˆ che anche il conten~ioso tributa.rio sia, istituito su una doppia fase, amministraltiva e giurisdizionale, ed escluso che la Costituzione imponga direttamente. l'aholi? Jione delle Commissioni tributarie, il problema dia. ris1olvere, in linea preliminare, qu12llo se convenga che la fase amministrativa si svolga sa condo rgli iSChemi del ricoT1so gera1rchl00 oomun~ u tutte le branche della Pubblicia, Amministrazione, o, ill'vece, sulla base di un pa.rtioolare sisfoma di ricorso ad organi collegiali, analoghi alle attuali Oommissioni tributarie. Ponendo questa alternativa, intendiaimo sgombrare il campo da quella opinione, sostenum, solo re2entemente da taluno, secondo la quale la soluzione del problema dovrebbe trovarsi nella istituzione di un sistema, per cosi dire, misto. S'econdo questa .prioiposit:v, la rrisioluzione in via ao:nministm tiva. delle controver:s:ie tributarie, si dovrebbe affidare alle Autoritˆ gerarchiche (Intendente di Finanzia, e Ministro); ma queste dovrebbero provvedere dopo aver sentito il parere obbligatorio di Commissioáni, rispettivamente Provinciali .e Centrale, organizzate sulla falsarig;a, delle attuali CommLs,sioni tributarie. Mentre il rico1rso aU'lntendente sarebbe, dato per motivi sia di merito (estimazione) che di legittimitˆ, l'ulteriore ricorso al \Minisfa'I() 'sarrebbe da.to rs,olo per :motivi di !le:git, timitˆ. Appare. chiaro che questo sistema porterebbe a riprodurre ed anzi acl aggravare"tlitti gli inconve-. nien1i dell'ordinamento attuale. N ia, d“mfnufrli potrebbe valere la considerazione che le Commissioni proposte avrebberoá natura puramente consultiva, in quanto la obblig:atorietˆ dell'audiz.ione del loro parer~ e la necessiitˆ per l'Autoritˆ deci ~.MZZ&ZWZCZZ~::::::::::::::::::'.::::;::::: -239 dente di motivare la propria determinazione .eventu1almente difforme attribuirebbe al parere la stessa for7,a sostanziale che hanno le decisioni delle attuali Oommissioni tributarie. Ne deriveá rebbe che, per ogáni gwdo vi sarebuero due istanze (Oommis1siooe cons.ultiva e orgamo amminist.ra,t_i.vu deliuerante) mentre ora ve ne uua sola (Oommisá sione tributaria). Non v'i ohi nolll veda, rnme que¥sto molti;plicat1.ás.i degli sfa.dii dehl'iter deJ.lai controve1¥si3i trlbutat1."ia in ásiede amministrativa, porte11¥ebbe aU'ais,su:i.'do risultato che lai T'íifOI'!lll.8' del coutea:izioso trihutaLJ.>io, invece di siemplificare la procedura, soddisfacendo l'unanime legittim;a, a0sp.ettativa degli studiosi, dei funzionari e dei contribuenti, la renderebbe ancora pi lun:ga. e pesante, dato che il ricorso dovrebbe essere esaminato non pi da. due soli orá gani (Commissioni di primo gr1ado e di secondo grado) bens“ da quattro (Commissioni, Intendente e Ministro). Sembra, perci˜, che questa tesi sh1 condannata dalla. logica e dal buon senso. L'1averlaá ventilata dimostra eh~ sentita anche dai pi tenaci sostenitori dello statu quo la imperiosa necessitˆ di battere altra via, di creare del nuovo. Ma non siembra. che si possa far ci˜ soámmand. o semplicemente due sistemi invece di sos¥ tituire l'uno all'altro! L'incorpora.z.ione del sistema delle Uommi.ssioni tributarit;l nel sistema. del ricorso gerarchico quale altro risultato utile potrebbe avere se non quello di raddoppiar() il tempo iattualmente necessario per l'espletamento della procedura. in sede amministrativa e di a.ggiungere ai difotti dell'uno quelli dell'altl'O¥? Questia tendenza all'ibridismo ed al compromesso dimostra. che occorre molto coraggio i:mWer supeTare tal'une posi~ioni che si oppongono ~alla realiL?Jzazione di .una razio11ale riforma del conátenzioso át.ributaTio, la quale dovrebbe muovere da un principio informatore molto semplici;i : restituir. e 1aU'Amministrazione finanziaria ed ai suoi organi sia ceintmJ.i che periferici la piena responsabilitˆJ dellg proprie determinazioni nella fase amministrativa, della oontro1ver'Sfa. !timaJ.e, escludendo l'intervento di organi ad es:sa estranei. Quella stessa. pienezza di responsabilitˆ, cio, che riconosciuta. a. turt;te le rultre Amminist,r3'Ziioni sta.tali che pu:r tuttlaivia is:i tT1orvano molto ,s:p,esso a dover prendere nella. fa1se ammim.istrativa, d.eille loro rerten~e 1con i p¥rivaiti ( noto che H oontemzioso kibutario ormai solo una parte g non la ma.ggiore del contenzioso statale) determinazioni non meno importanti cos“ da.I 1afo economico che giur!Ldic.o. Oi˜ vali. qu3ill.to dire ripLl.'istíJIBll'1e ip¥ffi" 1e :i:mposte indirette ed estendere alle direH.g il sistema del ricorso gemrchico. Quesia ásoluzione oggi non soltanto possibile ma necessaria. Diciamo possibile perch, aperto l'adito dall'art. 113 della CosHtuzione ;all'impugnativa in sede giudi~iaria anche per le .questioni di semplice e.stfanazione e valutazione, caduta la ragione pi importante. che consigliava l'introduzione di organi estranei 1all'Amministrazfone nella fase amministrativa. Dato, infatti, che ad es.sa per le accennate questioni non poteva far seguito la fase giudiziaria, sembrava opjpio1áLm10 .a.re deJ.le g1ua.iáentigie a;l contribuente anche nella fase amministrativa di fronte all'Amrninistmzione. E diciamo necess1aria percll la nuova Oos.tituzione a¥vendo ac.oolto ed a.c~á:pnlua.to il principio della divisione dei poteri.come diversificazioni d.i funzioni impone che a ciascun organo di ciascun potere si riconosca la pienez2'a. della .sua funzione istitu.zionale senza possibilitˆ, di estranee interferenze; 1mpone, in altri termini, una náetta chiarificazione anche in questa. materia nel senso che 1all'Amminislrazio¥ne, e solo ad essa, spetti di .prende:re le P'roiprie dáeterminae;1ioni ne~la, fase amminis. tria1tirva. dellia vertenz,a, áed aUa, mag'.:isitra.tu.ra, e solo ad essa, le proprie dedsioni nella successiva :liase giudiziaria. Naturalmente, il sistema del ricorso ge1áarchico dovr es'sere opportunamente adattato in relaz.ioáne alle particolari esigenz.e che le controversie tribut1arie hanno in confronto alle restanti controversie amministrative; e l'adattamento dovrˆ, in special modo, tenere conto della differienza esistente tra le due. categorie di controversie che sorgono in materia tr:butat1.ia, 1queille l'elaátive all'acceirtaámento del valo-re imponibile, e quelle 'relative a questioni di diritto. áSoltanto per la prima categoria, fermo restando il principio del ricorso gerarchico si potrˆ, ra nostro avviso, pensare alla istituzione di organi speciali, di carattere consultivo, per dare pareri alle Autoritˆ che, in ba,sáe a.i loro poteri gerarchici, dovranno rivedere l'ope1" ato delle Autoritc1i inferio:ri, con pieam. facoUˆ di modificazione dei provvedimenti da queste adottati, o di adozione di provvedimenti cx novo. La necessitˆ di ques:ti organi consultivi avver tita nelle controversie che concernono que,stioni di estima2...ione semplice a ca,usia. della loro partico lare natura in qlJ.anto la loro risoluzione richiede la c001os:oonza, di eleimenti di faátt.o ¥e di oogniziioini tecniche che gli organi tributari non¥ sempre pos seggono. Non .sembra il caso di formulare in questa sede proposte concrete circa la, composizione di questi organi consultivi per i quali si p.u˜ dire che in linea di massima potrebbero modellia.rsi sulla falsariga delle attuali Commisásioni distrettuali. 11. Per quanto riguarda, invece, le controversie aventi per oggetto questioni di diritto, ci sembl'lll che lo .schema g,enerale del ricorso gerarchico non dovrebbe subire. modificazioni. Non si comprende, invero, per quale illlotivo l'Initendente o il Ministro perá le Finanze, (s1i intende, naturalmente, l'ufficio e non la persona) dJováreblbero av¥ere bisogno, per dedde1rie questioni di dirittoá relJative alla materia amministrativa ad essi attribuita, del consiglio di estranei all'Amministrazione. E tanto meno il parere di questi estranei s.embra neceS1sario, quando si tratti di l'> imposto alle pa.rti private. 3) Le liti tributarie sono decise dai Tribunali del Foro dello Stato con le ordinarie norme cli procedura., al pa.ri di tutte le altre cause. Nel decidere una lite tributaria, il Giudice, in sostanza., non compie :aHivitˆ diversa in alcun modo da .quella che esplica. nielle d1ecisioni di qualsiasi alt.ra lite. Egli deve, cio, accertare la fondatezza della pretesa tributaria, di fronte alle opposizioni mosse d1al contribuente. Come noto, nell'attuale ordinamento, la fondate~za della pretesa, e delle ooc~ioni si giudioa..soilJo. in ba1s.e a criteri di diritto, essenclo esclus,a, la competenza giudiziaria per le questioni di s1emplice valutazione. 14. Prima di esaminare se l'attuale ordinamento debba essáere modificato, ci sembra opportuno sgombrar.e il campo di alcuue proposte che sono state recentemente vent.ilat.e e che, a nostro avviso, appaiono inac ettabili. Secondo esse doVl'ebbe essere istituito per le l'iti tributarie, sia involgenti questioni di diritto., sia concernenti questioni di semplice estimazione, un unico procedimento giudiziario regolato. da norme del tutto peculi;ari ispirate ai seguenti principi: 1) Il giudice tributario dovrl;lbbe essere una sezion~ specializzata degli 01ágani giudiziari ordinari (Pretura, Tribunale e Corte d'App,ello); 2) Le liti dovrebbero essere devolute a ta.li sezioni secondo la normale compet¥enza per valore, St?nza alcun riguardo alla loro na.tur.a, s“ che il principio della. devoluzione cleHe cause tributarie concernenti materia di diritto .agli organi col1egfali dovrebbe essere abolito; 3) La competen.za territoriale dei giudici spedaHzz1aiti dovr1elbbe1 e1s1seTe sfohtlita, con riforimento alla sede dell'Ufficio accertatore o liquidatore del há1ibuto, riestando albolito il iprindpio del Foro dáell11 Stato; 4) Dovrebbe essere esclusa., infine, l'as¥sistenza in giudizio da parte di avvocati, sia per il contribuente che per l'Amministra.zione. La sola en:nnciaz.ione di queste propostáe basta a, rive1amlle l'irrazd.onalitˆ e, 1sop¥m;btutto, Ja, estr¥e1na, pericolositl1 per tutto il nost¥ro sistema tributario. Non si vede, invero, quali siano. láe ragioni che possano indurre ad abbandonare il principio dt;llla devoluz.ione delle controversie tributarie concernenti questioni di diritto agli organi collegiali. Abbiamo giˆ detto sopra che i soli a.rgomenti che potevano addursi contro questo principio introdott. o nella nostra legislazione fin. dalla costituzi- one unitaria, dello Stato, sono stati nuovamente esaminati anche in occasione della formulazione dell'attuale Codice di procedura civile e ricono¥sduti i11sufficienti ai de-be1rminair111:e l'ahbalThdoillo. Esso d'altronde, ha anche l'altro vantaggio, se c.ombina,fo. i:nsieime: con l'aJ.tro p1rincipio deJ. Foro dello Stato, di permettere, accentraándo le liti tributarie presso pochi tribunali, la formazione di guidici particolarmente versati nella speciale materia. á N meno assurda appare l'altra proposta di aiboliz,ione de.I Foro dello 1St~to rperr le liti tJ.áibu tarie nel1e áquali si,a, parte l'Amministrazione. Inv(:i.ro, se fuori diseus1sione la. soppressione del Foro speciale per tutte le altre liii che interessano lo Stato, non si comprende perch Iˆ soppressione dovrebbe vicáevers¥a, disporsi sáolo per le -cause tributáarie, le quali (quelle almeno che concernono questioni di diritto) hanno la. stessa natura delle altre che sorgono in relazione all'attivitˆ, 1amminist.rativa dello Stato: nei vari campi. rn.:: ====ª :::::S:È:: mm: iW'.JW :f:::m ,,,,;;, mmm;;~mm ~242 Ma, doveá le proposte sopra cennate appaiono di pi evidente incongruenza, nella. innovazione eh.e concerne la rappresentanza. e difesa. del contribuente e dell'Amministrazione nei giudizi tributari. Inrvero, o sii ritiene che l'oipera: degli ruvvocati possa. eliminarsi perch si pensa che le liti tributa.rie sono pi semplici di quelle comuni e, ci˜, contrai;; terebbe con quanto ormai pacificamente ammesso e cio che queste liti, sono di una delicatezzia1 ed importanza ta.Ii da giustificare la loro de.voluzione, in ogni caso, ai giudici collegiali; o, invece, si ritiene che !'áeliminazione dell'opera dell'a~' vocaitt10 sti3J utile in rfulllzion~ ádelfa. mrugigio1¥e celeritˆ e economia dei giudi,zi e 1a.Ilora non si capisce perch una innovazione del genere non debba esseráe introdotta P'er tutte le ca.use civili, quale chei sia la natura delle questioni che vengono foa;ttat.e. D'altra parte, non si vede come la norma. clrn esclude l'avvocato nei giudizi tributari sia compatibifo con l'attu;ale ordinamento statale secondo il quale la difesa 'in giudizio attribuita ad un apposito 01ágano cui spelta in via genera,Je ed esclusiva. z.a competenza a rappresent(}Jf'e in giudizio lo Stato. Ber completare il quadro delle innovazioni eváersive, non poteva mancare, naturalmente, la proposta di abolire il solre Pt repet1e. Laá gravitˆ dell'argomento impone che se ne tra.tti a parte, e áquesto faremo in un prossimo studio, ma fin da ora ri sembra indispensabile segnalare il pericolo di questa innov:azione, la quale non troverebbe la sua giustificazione n nei criteri di un sano ordinamento tributario, adeguato alla nostra, stituarnenti questioni di Remplice estima.zione E> quelle concernenti questioni di diritto. P.er qut>rsite ultime, noi r1it.en'iamo che non vi sia alcun motirn per modificare il sistema attuale. rGi:ud:i:ci colle1giali, Fo.ro dot>lloá istato., IJ:l'Nmedul'aá mtd.'i'llai>ia., ¥sono rultretta.nti cardini fo:ndaimenbaili ed incrollabili sui quali deve e.ssere an('he per l'avvenire hasafo il contenzioso tributario relativro alle questioni di diritto. Deve, peraltro, riconoscersi che i motivi che giu. stificano l'attuale orfffname:rito i:ier le controversie attinenti a questioni di diritto, non hanno, invece, ug'tutl peso per le controversie rifletten1ti la pura estima.zione. Sarebbe, inJlatU, iecce~sivo (pre,tencJlere/ chf il eontribuent.e, il quale non sia rimasfo soddisfatto dell'accertamento determinato nella fase amministrativa., debba sempre citare l'Ammli.istrazione 1wa.nti il 1'riJbunaile dm FáoTJo dáelloi Staito, ad'lfronLando forti spese anche per questioni di scarso wtfo1'18 eco1U01mioo, me!llt.r¥e nolll vi e1videntement.e motivo di richiedere. u,na specializ,z1azione giuridica per stabilir.e r;.e un determinato reddito sia. pi o meno coTIJgrno, áquaJ.e :Sfaá il vafo1r1e di un bene, ecc. Pertanto, tenuto anche conto di quanto abbiaiffio 1woposto ipieár 1'a f1-Mi1e amministrativa del1e controV áersie di pmán er;tirnazione, pensiamo che queiste possa.no 1esásere deivointe, ne]fo, fa,sáe giuclizia1ria, a,i Oiudici ordinari, scondo la comune suddivisione dáella competenza per valore, indipenden.temente dal fatto che sia parte in giudizio l'Amministrazione dello S'tato. Inoltre, non si pu˜ non tenere rwesenfo che queste liti richiedono quasi sempre accerta.menti
  • .: W.::::>.::>.::f'i:>.:JFW.~mim [[[ "W::. w -243 2) Principio generale applicabile a tutto il ('ontenzioso statale, al quale non vi ragione di d~rogare per il contenzioso tributario, che spetta aU'Amministrazione decidere in via pl'eliminare sulle pretes-e avanvate contro di essa in relazfone a, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Sarˆ solo dopo tale decisione preliminare, da adottarsi en lro termini ben definiti che sia.rˆá aperta ~l privato la via giurisdizionale. 3) Il mezzo normale¥ mediante il quale vengono 11ortafo alla preliminare deci:sione dell' Amministrazione le controv.ersie che la riguardano il riá corso gerarchico, fondato sul principio deUa revisione da parte del superiore gerarchico della attivitˆ svolta dall'inferiore. Questo mezzo pu˜ ben essere adottato anche nel campo del contenzioso t.ributario sia pure con opportuni adattamenti. 4) Le controversi.e tributarie si aividono in due gmndi categorie: 1a quelle che riguardJano la. :semplice estimazione; (accertamento d.ell'imponibile); 2" quelle che riguardano questioni di diá ritto. Non possibile accomunarle sotto um'identica ráegolamentazione. Mentre quelle che riguardano questioni di diritto non hanno caratter¥e diverso da tutte le altre controversie che interessano l'A1mmnistrazi:one statale, quelle che riguardano questioni di semplice estimazione hanno un particolare caárattere, che richiede e giustifica l'apá plicazione di particoolari procedure per la loro soluzione. 3) Oi˜ postoá, mentre le con:frováersie che riguardano questioni di diritto debbono nella fase a1mmintstrativa. es-serie trattaite con ~. i(ÈrO<)edura de( ricorso gerarchico, Le controversie che riguar. dano la selllJ)lic:e estima,zione debbono in questa fase essere definite o in via, gerarchica. nia coii il parere obblig¥a.torio di speciali organi consultivi o direttamente da speciali commissioni in unico grado. 6) In conformitˆ. dell'art. 113 della. Costituzione, deve essáere, sempre salva l'azione giudiziaria per entrnmbe le categorie di controversie tributari.e. 7) Per i motivi esposti :sub 4), occorrerˆ, peraltro, a.datta.re la normale procedura giudiziaria alle particolari esigenze delle controversi.e di semplice estimazione. Perci˜, mentre per 1e controversie riguardanti questioni di diritto si applicheranno 1e regole vig.enti per tutte le altre controversie dello Staito (fForo dello .Staito, ra1prpreseJdili?Jia¥. Dmll'a.ttribucr.-ione ai 1CO'mm1i della. comipeteniz1:1;, di attuar.e coattivamente il piano (decreto-legislativo n . .154 del 1945) (e quindi di espropriare a.ree pe?.' la. 001shuz;ione an:che di e:diifi:ci privati), si pa.ssa a1l co1rnfer±mento aUo 1Stato (MiniJs.tero dei LL. PfP.) della. facoJfa\. di so1stituir!si ai comuni rper ga.m, utilre Ja, 1sáollecita, áes.ecmziione del piano steis¥so (decreto-legislativo 10 a1náile 1947, n. '.Wl) e si a.rriva, in:fine, a rendere possibile, l'espropriazione ad opera dei Comuni di aree d~a, destinare alla ricostruzione da 'eseguirsi da parte dei privati ai quali 1e aree stesse vengono, a talr scopo, vendute (decreto Jegislativo 17 aprile 1948,. n. 740). Questo spirito unitairio che informa. il cO'mpfos1s:o di UW'!lH~ eontenu,te nei sucicita.t:i proryiveclimenti legáislaUvi conferma lia1 tesi che tutte le oipe1re com. prese nel piano di ricostruzione sono oonJs:iJdera,te 1d'aJ legislaitore allai ste1S1sa, ¥stregua,, in if'lll1lzione dell'inter@ S'Se pubblioo ,unitrario della, riiCost1ruzfo111e s¥tes,sa, iwditpemdentemente da.Uai loro pa1rtirc0Ja11"e na.tUTa, pu1bblica. o privata.. Illl!Ciis1ivrumente .scrive in propo1sito l'A. che Ç il :fatto .stesiso .che in tutti e tre i decreti conce!T'1nen1ti la, i:m:a.teria ammessa. l'e1sproprfa.z;fome per' laá cos1lruztione di fa:bbr¥i nza de1l Sáupre1mo Oon..~esáso Am1m.imái:strati;po a restrimgevr@ .fJoae'ssivarmen,te i liJmiti diBl rekitwo potere ,(l,(}IU/AmaninisflroZ'ion,e, sia d'a1l pvumta dii vista della ica,usa., sia dal pwnto di vis¥ta d'e1lla OOill!PBtenza. A quost.o prropos'i1to, appatre rpartioolarmentc in.tfJtr'esáswnte lo spulf!tto oontemtto nello s1tuádfo wnnota. to, ne'l quale si i!dentifi:oa¥ la oausáa d@lTJa. espvropri áa.<:ion,e per pwbbliV(J; nti'litˆ (ˆel qu.ale istituto, l'oooupaZ'io-ne d/urigenru un aispetto), náon. p1M n.el rv&tretto e trmdiiz“on111le oonáoetto di (( opera pubbTJiaai È ¥nia ~n que1l1&0 di Ç im1ppe;i:yialmen¡táe .dopo' l'entrata irn vigo?'e della' nuova Oo1>titu(to p1roblema nella nostra soienZJa girurridicu, men.tre ooloro ahei se ne 8'0no inteire'SSáati) hanno ba1siato le Zolf'o tesi 8uUa posiz'ion.e1 ooistritu~ina,ie del So11rYJ/fbO, C'he drivers'a dáa qu.eilla1 ,d,el Pre,sid1einte-1dáe'l'la Repu.bblioa, non f ossie .a.lPro '1perc1h mevnhre iJl Re parteciipava alla funziio'f't,e leigisla.tirva, tale pwrt()oipa~áione inveioe te18'tu1a'Clmen.to osiolrusa per wl Pre:si1d,en.te dáella Repu0bbo~ica.. Non , qw“rnd'vi, pi'r posásibile attuaálmen. te ea1r1a.tteriÇ:zarre ál,aUo ,d1J prrovmtU,lgazione c1ome wn GJtto dlel potere leg1J.~lati11:0 (oos'í, 001me per esempio, lo oon.sideraváa, socáon,do il V'e:c1ehio ordiinamento co1stitu;zrilona,lŽ, lo Z(J!Y/,JO¥bvni. in ÇLa prubbl'ioa, zione 0d1e1iie Ve1gig1i nel driritto italriano È, mien- I I &LCD &:,,Dmml LJ:ommfil.filJ,ll:::::::: !lll :::::::f J ::::&& :::1:::::::::::::: &JU&&Ll&iliË -246 tre lo ritenev¥a atto d.i n.a.tura a.m1mánistratitvaá il Rovelli in Ç Rirv¥iista di driJritto pr'i;l;'YJ,to È, 193:!, vol. Il, pag. 104 e segg.). Tu1ttavia, pur 1r oggetfo la manifestooioVJ'I,,(} de~"Za volo?'btˆ pw solenne dello Stato nella sua interezro, non. pw˜ áeiisiere oompiuto ohe da oo"T!ru,i iV!,qumZe quesfo Sta.to, neUa 8áua irntere'Ç!za-, rappresl(J?'/;ta. Ci˜ oomp1ort,a "la inisind(boobilitˆ del.la promulg( J)Zion'.(} da pMte d4, 1qua1Z.sia,si organo d:euo Sta.to, e non plfff i 1'fl)()ti1Ji, '(JJYUro!mB"fllte pra.tioi ailidlotti, per esáempiio, dal Rovelli vnello stwdAo sopr(}Jciltato (c1he, oi!o, ma.1uJhmo al Giudioo i árn,ezzi per sin1dacare la oornfonmritˆ iliel t.eisto promu1igato col tesfo votato) m¥a. per motiivi di sfJretto oarattcre g-“lu.rild4oo e, pa1rt- boolarmen.te ooistitwziornale, C'he sái rias1su1m.ano nella propoi,1izefJ01J1;e .dlbe il. ¥Giuádioe il ,qu'(J;le qu.es1to sind'aoato volesi8'e 001mpiiere verr-re.bbe, in .sosfo'IWa, ad e.w1r.ciitUl'f"(} fwnziorni 'Cegisálatirve. Infatti, non a1ppare oobbio ahe 1un áqua.isfu..sv erroire n(}1l"f)a, provmulgaizione, (norn nella pnbblioa.ziovne si badi bene), non potrebb.e es1,li::ne i Ti1su1Jtaiti deilla, elabo'l'a,ziouie silsteimaticai da lul1comipiu1Ja, 1diffiu:samcmte 0on un suo lilbro, aivemte lo stesiso titolo. .Pa,rtendio idaál prhucipfo che u:n:ico sQggetto e portafor áe del !diiritito di pToiprietˆ. sociia.Iistic,a, delllo 1Stato á lo ,S1Ja;to 1so1Vietico, neltai sua' iinteriezoo., l'A. run1ail.ii.zzai quiaJ:e s:Ua., in :reJ.a.zione aUe ci01sáe, 01ggetto di talle .diritto di iprroiprietˆ, lai po1sizione deg[i 01rQ'auii meidiamte i 1qUJaJi lo 1St3Jto sorvieti1co eiseroita o ' conicreta.meinte il s:uo diritto. f.;a, tesi centm.le dli. quelsto a:rtiJcolo, come del libro 1s.uilldicaito, .che Ç lo 'Stato so'V'iet:iJco rinltllisrce nel.le sue mani tutt~ la. ;pieoiez7'a del rpofore stataile@W inis.ieme con tutte le faicoJtˆ del propTfotarrio (di diritto civile) È. Ci˜ posto ,glli 01~gani dei1lo 1Slbaito soviet:iJco. a.i quruH viene affilda.tai .pmrrte deU'unroo¥ foiildo di propri. etˆ, stmtalle iper l'rude:mipime1I1tlo di dertemnilna,ti compiti sfu,tali, eselI'ICii:runo fa relazione ane c01Se loro a.ffidarte tutti i ;pofor1i dello S.ta.to e tutte¥ le :fialeoltˆ-del pirop1riet1a,rio. Na.tura.lmente qn1este ultime sotno eserricitate in fiu:n2'1one idi quelli, nell sewso .che l'eseirtCizlio delle fa1c0Hˆ del pirop1rierta.1'1Jo non pu˜ es1s¥ere sipoiinto fimo al ipu1nrto da ilntertfe1¥iráe o smin.uirie la possibilitˆ di .e1simcdzio dei poteri dello St!ato, quail:i sono stabiliti 1drula JCOIIl/POOenza, a:tft:rii'buita a.lJl'o:rigalllo. .S.i~h 1q,uesto non pru˜ attt,ribwirsi pi, adiegnataimerntc un tale oorattere ' l'Amrmimrilstraziorne iLeUe Ferrovie ddlo Stato'. Oerfo, menfre nell'ordinwm,e'fhto sta,.tal;e soV'ietico il m'aggiorr nrumero di 1aktien4e di Staito de1stin,ato alTa priodJ1"~one di benii (mevt1oi) l'Azmenda ferroviaria neD nostro olf'd)i,namento ha per oggebto l> coniato wal W. pUi˜ ess¥erre, ci sierrnbra, opp1ortU%amente u.tiliz!Z'ato anc1he nel nostro OVf'ldinarmento e pu˜ i:ier'llire oome bas.e per g1fu'8tvftoare la riferibilitˆ allo Stwto deU@ attivitˆ svolte, ad e:sáempio da. gli a.g,enti ferroviari, ohe non aibbiatno uin OO%ten. uto voUtvpo (non, oostitniisoano aio n,egoizi giuridfoi), m,a, solo siano U%a manifmta,,zione di ttn oomportaime11Jto di oorra.ttere tecnioo inerente alla produzione del siervizio, che costittiisce l'oggett'o itell'a:<:ien1dia feirroviariJa. Cos“, la res'P¥OniBaábilitˆ diretta á deZla Pi~bblioa Amrm1inii:i1tramone, per danwi oousati per es1ermpio, d;alla maxroia ,cti,-oo treno pu˜ es,sere pil arLegnataimente giwstifi1oata ric'Ovrnprrenrte, ndo 11Je1l oonoetto generale di ammdnistradonc anohe q,u,ello di wrrwnitnistra,zio"ne operativa; mentre il oo11Joetto 4i dip,e'Ylldenza, fuán> Uri, appoggio pi solido. (A. S). "L:::::::: i tu='.& :&: A &iill RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA e e I I . idi b E Ifjfl UJI&Iilli 7 7 APPALTO -Prezzi -Revisione -Competenza del Giuá dice ordinario -Appalto di servizi postali. (Corte di Cass., Sez. Unite Sent. n. 2444-59 -Pres. : Ferrara, Est.: Rivera, P. M.: Eula -Rinaldi contro Am.ministr. Poste). Non eisis,te alcuna es'P're1s1s3! e s1pedaJe diispQ1sizione idi 1eigige che rderQigihi alla collllipeitenza, del G~udlioo 01~din.:a~io in maiterfa idi re~isfone di iJlrezzi sia que.~ tione di giuriSidizione, potMd).one1 dler"i!/Jare1la decii8ion. e d>i iJmplf'opionribilitˆ dell,azione giudiiziavria. Su qu<31s1to pun,to,, la Corte ha, d'laltronde giˆ in parte deoiso, irn sen8o fooorevole alla tesi deUa Amniinis1trazione, oo>n la s1entenz,a n,. 1384/48 riportalta nielba << R1as'segna Jl.fenÇrite È, 1948, faw. 10, pag. 14. GUERRA -Beni di sudditi nemici -Locazioni -Azi˜ne dell'Intendenza di Finanza -Presupposti. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 2040/49 -Pres. : Curcio, Est. : Di Stefano, P. M. : á Loiacono -Int. Finanza Roma contro Iacovacci). Le tdi,s1pos1zfon1 d 1el decreto leg1s,1atiivo 25 maggio 1946, n. 43,4, 1rilgma:r1daillte l'obbtligo del'l'Inte:nden te idi iFinJanza di piromuorvere Ja, proc,edum giuilizia. ri:a, per ottenere, a :l'aivm-e del ipll"Olp,rfota,rio dei E beni immobiti 1giˆ 1seq.ueist1r::i,,ti ílll aipipál:iloozioneá delle leggi di giueo.á1r11i, H rilrusicio dei beni ste1s1si coMessi in 1loca,zione da.l 1s0quesrtraitairio goive1mmttvo a terzi pre1surpipiongo1no che i'l p1~1r:iet1aii'l:i:o, a!V'V'alendm3i deJ1~, fa:coltˆ 10oll/00ssagli con J'ia,rt. 9 1del decreto legilslativo 2:6 mairzo 1946, n. 14-0, albbia mallli1f;e1sta.to la, vo1lontˆ di riJsolvere il coilltraitto di 10100,zione. V Infollldelllte Idi Fina1nro,, :i!n haise aille ip1retdette norme, agis10e in lllome e nelil'iin.ter1es~e1 del p!l'()rprieturio, per effetto di un mandato ex lege, s“ che il locaif:a::r'i!o legit1timafo aid O!J)lpor1gli tutte quelle eGcezfolni (nelJa, stp,e1cie siporrtanea. rinmoivwzfone in nome ip1¥01prio o nell'mteil"ets1se ip1roip1r'io dáe contra,tt10 da, pa:rte del p1~ojpll'ietlrurio, dO!J)o l' ema1oo~iione de'lle Jiegigi che revo1caam il 1s;eiqrueistro, e prima, che ven1is1se:ro erman1ate le o:wr1me infogmitirve giˆ i'llldicate) C'he potL'1ebibe frur vialeráe im 0ond"rolllfo d1ello st.es1so ip1roip1r1et11,rio', sa(!Jvo a, questo la, faco¥lttˆ, di intm"Ve1nire in gi11d11zfo, quafo rtifo1aire d,el raipipotrtfr,>A in confosfa,zi!o111ie, per la d:i!fesa. dei pr1oip1ri diretfilS" intieres1sd. La qu.eisti01w solleva¥ta. dall'Avvoc1aiturr:a era; se, pwdura'fl!rio l, ef.fioa,cia dlei sequelB'bri wa10Uati in fovrza dJeUa legge def, guevrra,, fino a,.lf.eman.azione aelZe norme ivnteigratil/}e a,el deoreto l,egislaMmo 1¡ febbraio 194!5, n. 26, pote1sse qu,alsi.asi atto Cln vi'{/lore df31Ue su1dd1etfo n,orrne oairattere puram,ente folf"'YnaJe. Di fronte a qu,estoi oon,trais1to 'f!í'u,rrisrprru'd:enzfi:aie, si ritiene che ia, 8'0l.u,zion1e adottiata dalia aorte Sttplf'ema cion la pre.sente &evnl,~a no>n dlebba con sii!Jer.alf'si oomie i11Jdlicra,táiva dli,, 1t>n indi~o c1onsoli d(J)to. -249 IMPOSTE E TASSE -Dazi doganali e d'importazioneGiudizio civile e penale -Sentenze di assoluzione in giudizio penale -Efficacia. (Corte di Cass., Sez. I, á Sent. n. 2116-49 -Pres. : Giaquinto, Est. : Gualtieri P. M.: Roberto -Finanze contro Sternini). A mente 1d1ell'arrt. 28 1c.rpá.pá. fa. 1sfafo nel giudizio c.ivHe solo l'a1ooertaimernto dei fatti materia.li che hmnno fOII'lma.to og1gieltrto. del g.iudlizio pe111a¥le, memt1re le conis:iJde:ria.zri.oni di crnrartJter1e eS1cJ.iU1si'Vaa:nem. te gi:uridruco 1oon le iquaili :ili. Girruiliice pemale ahbia negruto l'1esiJs,ten~a del reafo corr la foll'mula secondlO la 1quaJJe il d'atto non costituilsce r1eiarto1 so\llo desti , rn.~:vte a va.Lere solo nell'a1mblibo del p1roceS1so penaJ.e. Oi˜, per il ooJso di l'eato di oorntriaib1banido, vale anche per ile 10on:sdid1e1rafiloni oorn 1e qua.li il Giudice penale albbdáa riJsoltto, arpipu:nito ali ,soli fimi deil proc~ s1so peina1le, la rpll''eigim1dfaia1le c1hrile (Idi diritto tributario) co1111si1st1ente nel velderie ás,e s.uss.ilsffi, un rap! P<>'I'to d'imrpio1sm da1l qu1ale deriivi il triibuto peQlale ehe si a1s1s1U!Il1e ~also. Pert1amto, lra. sentem.za del Girwdd.oe pernaJ..e la qua.. l1e aibhiia ais1solfo, con la formu:fa, soipr& indiCata l'i!mp1uta.to 1dlal conitraibbrnndo di unaá determinata, merce, nell'Ç>Jrr1oueo pres:uprpolSto girwrtdroo ohe di detta, me1r'0e non sia, con1sentit1a, a. ne1ssuna condiziJ01ne l'iimpotraigiamento di 1wlicun dir1itto doganale, non [WecJ.wde la, ipotesrtˆ 1diel a1le a risoi'/JV'ere ln qu.esitione di oaratter"eá civile o arm1mrini:striatilV'o dalla deoisiolfl;e della qua.te drip-e%da, ,rcisistáenoo.. dr:l reato, d'altra non dic:e c1he1 la risoá'tuzione della 8tes."1a qttestione, se c'Ont.er1,11J;,ta iln uvria. sevnten;:a, irrevooabile, faooii.a stato WIMJhe nel giudizrio oivil6 dii oui si dlisoute del fonda1men.fo del diritto aocia.rn pato dall'at.torre. ÇLa dottrina poi dml oanito 8Uo pon'e esáatt:.amicnto in rilievo ohe1 soilo ai firivi illeV proc:e:sisáoá rpenalc la suad.etta piregilwd~ia>. OBBLIGAZIONE E CONTRATTI -Locazione di imá mobile del soppresso p. n. f. da parte del p. f. r. Inefficacia. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2309-49 - Pres. : Rivera, Est. : Tavolaro, P. M. : Pittiruti Lo Castro contro Finanze e SAGITEC.). E' ra1cli!0a,limente nulJ.o il confo.n,tto con cui un gr'll'.P'PO del ip.f . .r. a1vevia 10onoes1so ii!1l 1000,zd.one u!ll 1 immobile, .gliˆ a1ppa:rtene1nte a;l rpá.IIl.tf. TlaJie n:ullitˆi si 1esrt:erudáe a.n0he aUa. 1sruh1oica,zione 1s,1Jiipuliarta dal c01ndut1Jo1r~. La servtenza della Oorte dJi A ppelloi dri M i'kvno, rY1Apug1'l!a1ta dJar1J'anti alla O.orte Suprem((,, sátata rvpoda.ta in qUá(31S'[a, R¡(J!8'S1egna, 1948, Fa1s.o. 7-8, pa gina 21, c1on nota. Gli argomenti aiddotti dáaUa Oorte d'>, PROCEDIMENTO CIVILE -Sentenza ordinanza decreto -Provvedimento emesso sotto forma di sentenza avente VQlore sostanziale di una ordinanza -Non impugnabilitˆ. (Corte di Cass., Sez. II, Sent.. n. 2132 -l'res. : Pelosi, P. M. : Vit,ale, Est. : Roberto -Elia contro Caramia). Qualll!doá laá .legge 'P'roicessoo!Le p1áeiv1~de ~he un determina, to provvedimento debba esásere adottato con ordinau~a ed invece esso si es1tr1nsechi erratamente mediaute una. se:ntenz,a, ,ques:ta -irrituaJmente emanata -ha la stessa e,f'ficacia intrinseca dell' 01rdina.n~a. e -bench costituisca solo formalmente una sentenz;a. -non tuttavia impUJgnabile a norma de,gli articoli 323 e segg. Ood. p. c. La gvi1wrisprudenza avevai pi volte affermato il oonoetto c~ie d.ovesl!:(} es1<1Jminwrsi il oonte'fl!llto dáci provi:e1d''íJJnenti e non la forima as1swnta da e¥s1si per a,,ttriburire <1Jd esisi natwrw dii orditnanoo, o idi sooten.z1a (Cfr. ()(M8'(J;Z'. 25á ottobr(JJ J.947, in Ç M(J;ss. Forro 'ít. È, 1947, 363); fil "l:ug'li,o 1948, n. 122 (in Ç Mas1s1. Foro it. È, 1948, 257); 16 aprileá 1949, n. 8':16 (i~i. Ç Mass. F'o1ro it. ))' '1949, 174). Per˜ nei oasi esáaminati si era trattato ,di rioorbosc1er. e áeefjio(J)oia' e láa ánalUira. di sentenza a pvrov' vedimenti ohe av'evano Za for>. Ç . . . i,l parere deWA vvooo,twra ádello Stato config1.t'f",(J)to in detto alf't. á14 001me U(Yb n.e:ce1ssario presuppos:to di quello del Oori,siglio di Sta't'o >>. << ¥¥¥ N pot1rebbáe -01ppovrsi. ohe la no¥r:ma ¥ilf/, piarola riguardi solo le trans:azáfoni, per l.e quali non ria:ll,i.e1sto nolf'Ylr/Ja~mente il parere del Oon,siglio dái Stato) poidh dal fatto steis,s10 ohe il parere de,lla A1mooatura deUo Stato V'í oonfi[JUrato oome: un gencrioo pre,surpposto di qu.ello lte:l Consiglio di Staáto consegu.e ilntuitivaiment.e ohe) col .sancirne la rilevata obbligatorietˆ) si sia mteRáO sta,biiire liii prin.opio di carattere generale >>. Ç Al lum.e di tali criteri. appwre evá~aente oome la dfa¥ione Ç esp1rillnc parere sug,tiááatti di tra!fl;8azion áe riedMU d.a.lle Am,m:irniistraizi01ii >> di-mii a7t) art. 13 del 1.J'i.gente T. U. delle le:gg"i sitWAvvociaátura. dello Stato non possa1 riten,ersi diretta a san.ci1áe soltan.to l'obbligo deWAvvooatura di dare sulle tranisazioni i pareri ohe le ven.gan'o richiesti >>. -.251 - SitUa insostitutibilitˆ aei pa;rere deW Avvocaturaá aeuo Stato ool pwrere di altri orgalfl,i QO'fl,.Sultivi, ivi 'dotrrv1pre1sio il ConBiglio Superiore deái Lavori prubblioi (leigge 18 ottobre 1942, n. 1460) ia Risolit.zion. e, dopo aver: rileávato ahe la; oitata leggáe n. 146-0 del 1942 riprnduoe all'art. 215 ia norma giˆ oonten1ita noWaf/"t. 6 d.ella legge 1¡ uigilio 19311, n. 678, relativa. an¥ohe e18sa all'ord'in.CJm1;ento del Con.sigilio Swperiore dei Lavori pubblfoi (norma nella quale si ripro.dvwoev¥a sostanzialmente la dis'posizi.or1to oit( J)ta. dalfort. '14 aena. le~gge rti oontabilitˆ genera. le), osásáerva. ahe cc la tunzáione aonsulti!IJ(J; deU'Av vocatura >. Dopo aver posto in lt,/Joe oome taále tipo di conáS" U1lenz>. In aggiun.ta' iinfirne a quoste r:agio'fbi, per quan.to rigitwrd.a la¥ in.s1ostituibilitˆ del p'MÛWJ' deU'Avvo oa.tu!f'a oon qáueUo tf,(!ll Oo1mtitato tooniao a.mm.inistrativo d'ei Provveditorati alle 00. PP., la R“wluzfon. e mette ilft. rilievo ao:me l'AvvooatU!f'a distrettu. a,le deillo Stato no'ft. poS'sa 1nai e1S"sere oom.prosa tra queg¥li orgalfl,1, J01Ca¥li il pa;rere d,.ei quali sostitu.ito, irn forza it'e,V de1c1reto TŽigis'lativo-'.17 litáglio 1948, n. 777, daál parere dei pq-ed,etti Oomlitati te>. Uonoo-,,aiwmo pienamente oon. le ragioni, lu.cidamente e8p08te nellla Risoluzione,, a so18f(!lgno > ai pot,eori. derivanti dall'aut.arohia. dáegli Enti mril/iori. E, nel oasáo partioolare, anoor m.eno aooettabile era laá configwra,zione di un diritto subbiettfoo del Com'll,1}1,e al rispetto, da partáe deilfJo Stato, dei regolamenti ed/ilizi. La dottrin1a pi recente (VITTA: Dir. Amministra. tivo, ed. 1948, vol. I, p. 112 e p. 140) tende a riconosoere all'autarcháia, t,eoricamente parlando, la qitaUtˆ di un vero e p'roprio diritto soggctti1; 0 pUábblfoo, ma, wpvort.e ohe >. In realtˆ:, il conoetto di aut!archia del tuf!to generico; e questa. generioftˆ> sembra conferirg1li una astratta (e perci˜ iliimitat.(1;) rispondenza a'd un diritto di lvbertˆ, mentre risponde pi e8at;tament[O ad un diritto politico. J.l &WO conten~1to in altri termini non ohe cc una. pretiesia all'es,ercf.zio di 1ma p1ibblica funzione garan tita dal~a legge >>. (}araintita di.alla legge signifooa, in pari tempo, circoscritta dalla legge: e allora si scorge facilmente oo,rn1e, nei suoi aspetti ooncrreti, l'au,ta!f'c1hiaá posás,a incon,tr:wre li;mUwzi.oni t.ali, il>(J). soenvarne l'intensitˆ sino a ridurla ad U% S'evrrtrplice interes1s1e. Oos“ si spiega, e non solo storioamente, la, Giurispru1d,enoo ohe negia a moUi dei cos“ detti cc diritti subbieitf}.ivi pubblici verso lo Stato >> la qualifica, d)i diritti veri e proplf'i. AllorquandJ.o il Oomune inaontria., nell'espiiaalZ'ione dei pot1eri autarohici, una potestˆ limitatrice discrezionale dello Stato, oMMo che ii suoi diritti si riducono ad interessi; ci˜ chf! stato eisattammite inteso dal ~avneZletti. Ta,le fenomeno si verifioa appu,nto in rapporto avi regolamenti edilizi comun'ali. E' veris'svmo che dai regola,m'f3nti fJdilizi sorgono diritrli sog'gáettivi fra i privati, cos“ come da es8i sorgono potáeri del Comune verso i privati : mia altrettanto vero che lo Sta.to, petá i suoi edifici d1emaniali, esente dall'osservanza delle norme dei regolamenti ed:ilizi, (Ca,ss. 3 luglio 1947, iGiur. Compl. CMs1Civ. 1947, Il, vol.~ ¥ XXV, n. 301, pag. 204 con notáe d;i Ba.nád> (loc. cit. p. 215). Bif/af!tla d:is"rezi,onaiitˆ era pwrtioolarmei(/,it:e accentuMa nel caso di speeie, V'ertend,osi su costruzioni erettle su, zone d,emaniali m.arittime, per le quali lei norme .ˆe1l Oodicre de~'TXJ, navigaieiiol/ie attribuiscono alla Pubblica Ammin~strazione cc un atmpio potere discre11,ion:ale nel determ,inarre l'int. ereS!S!e pubblfoo e l(J) prrofeouia utiJlizzazione >> (R'e1 la~ne a¥l Ooil>ice a.ella n(J!l)ig>, 1949, IV, 17). 4. Legge 18 ottobre 1949, n. 768 (G. U., n. 250): Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle Societˆ. -L'art. 1 subordina ad autorizzazione del Ministro del tesoro anche la costituzione di Societˆ con capitale superiore a 100 milioni. Si veda la relazione in ÇLe leggiÈ, 1949, 930. 5. Legge 18 ottobre 1949, n. 769 (G. U., n. 250): Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali fo materia di scambi di valute e di commercio dell'oro. -L'applicabilitˆ dello art. 2, secondo comma del Codice penale stabilita dalla presente legge per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore costituisce evidentemente un trattamento di favore, in contrasto con la natura eccezionale della legge 28 luglio 1939, n. 1097 (che la legge in esame abroga) la qua.le eccezionalitˆ avrebbe giustificato l'applicazione del IV comma del predetto art. 2 del co