ANNO XII -N. 10-11-12 �TTOBRE-NOVEMBRE-DIOEMBRE 1959 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUB.BLI<JA.ZION E DI SERVIZIO LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO SOMMARIO -1) J..o'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno nel quadro degli interventi statali per la soluzione della � questione meridionale�. Precedenti di diritto interno e comparato. -2) La struttura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno. -3) Gli organi della �Cassa�: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Comitato esecutivo, Collegio dei revisori, il personale della ccCassa�. -4) Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e la funzione attribuita al Presidente del Comitato. -5) L'esecuzione delle opere di competenza della �Cassa�. 1) L'ISTITUZIONE DIDLLA 0ASSA :PElt IL MEZZOGIORNO NElL QUADRO DEJGLI INT'IDRVENTI STATALI PER LA SOLUZIONEJ DELLA � QUIDSTIONE MERIDIONAU!l )), Nel quadro degli interventi dello Stato, per la soluzione del problema della. depressione economica e delle conseguenti ripercussioni sociali nella Italia Meridionale, e cio� della c.d. questione rneiidionale, la Ca,ssa per il Mezzogiorno rappr�esenta un tipo del tutto nuovo, caratterizzato, a differenza degli interventi precedenti (1), da una concezione ed impostazione unitaria ed organica del problema, mediante la predisposizione di un programma �di a,mpio respiro, da realizzare gradualmente ma funzionalmente e coordina.tamente, in tutti i settori di intervento, sicch� ne potesse deriva.re una incidern1a, non importa, se parziale, stabile e duratura nd cammino della trasformazione dell'economia della ItaHa meridionale, con i conseguenti benefici effetti anche nel campo sociale; in guisa che nell'uno e nell'altro campo, necessariamente connessi ed interdipendenti, lo a.pporto delle regioni meridionali venisse a trovarsi in armonicft, unitaria e coordinata efficienza con l'economia generale del Paese, con efficacia duratura, escludendosi ogni possibilit� di regresso. Per attua,i�e questi scopi il Legislato�re si � avvalso di un istituto anche esso nuovo, con caratteristiche tali che potesse agevolmente assumere e realizzare gli scopi stessi : i qua.Ii richiedevano, essenzialmente, che lo strumento �reato pe1� la (1) Non � qu� il luogo di esporre, neanche in 1>intesi, i termini della c.d. cc questione meridionale �. Per una recente completa esposizione della questione cfr. la monografia del V�icHTING: la questione meridionale, trad. it., Napoli, Istituto Ed. del Mezzogiorno, (senza data), con una completa letteratura, vecchia e nuova, sull'argomento. realiz.za,zione fosse, anzitutto volto esclusivamente a queste final'it�; in secondo luogo, che, pur facendo pa.rte integrante dell'organizza.zione amministrativa dello Stato, fosse fornito di autonomia -sul piano giuridico e finanziario -tale da assiaurwre stabilrn�ente ed 'ist�tuzionalrnente la realizzazione del piano generale di opere per la soluzion(}. della questione meridio�nale, sottraendosi la realizza.zione stessa al pericolo di mutamenti di impieghi di fondi o, comunque, alle vicende dell'Amministrazione ordina.ria-. Questa insensibilizza. zione deg�li �scopi e della disponibilit� finanziaria destinata agli scopi stessi, daUe vicende dell'ordinaria attivit� amministrativa dello Stato � stata attuata con la creazione di un organismo ad hoc dotato di disponibilit� finanziaria, assicurata fino al termine stabilito per l'espletamento dei suoi compiti, che ha per finalit� istituziona,le esclusivamente questo espletamento, mediante attivit� qua�lificata come volta aJla realizzazione di opere pubbliche � straordinarie >> : come tale, autonoma ed indipendente, anche se coordinata sotto l'aspetto funzionale, daU'ordinaria attivit� amministrativa dello Stato. Quale strumento appositamente creato per conseguire le anzidette finalit�, la Gassa per il Mezzogiorno non ha precedenti specifici nel nostro ordinamento: runa.logie �si trovano, invece, nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America e, precisamente, con la Tennesse Valley Authority (T.V.A.), Ente creato con legge :foderale del 18 maggio 1933, con lo scopo di provvedere alla bonifica integmle del bacino del. Tennesse (2). L'ana.Iogia con questo Ente che, limitafamente all'attivit� straordina.i�ia ad esso attribuita, si (2) Cfr. FRANGIPANI: l'Ente per la vallata delle Tennesse in cc Acque, bonifiche e costruzioni �, maggio-giugno 1954, pp. 225/235. -124 i!' ";-? " ~~.,, a�ggiunge all'attivit� propria ed ordinaria �ej �diClhllter1 americani aell'lnterno, dell'Agricoltura,, del commercio, della Dnesa, della Marina e del Lavoro, sussiste anche per quanto attiene alla :struttul'a gmrid1ca, giaocli� anche l'Ente per la vallata ue1 'fennesse, pur essenuo un l!.�nte pubblico con propria persona.Jit� 2'iuridica (Oorporation) viene uefimto in quel1'01,�inamento come � uno strano ibridismo �i regolare organo governativo di Washington e di una semi indipendente e quasi autonoma corpora.zione �: o, pJ� precisamente, quale � Autho'f'ity ))' cio� col termine che negli U.~.A. si designano gli organi del governo feuerale. Hicch�, anche per que110 ordmamento come (e lo si vedr� subito)� per il nostro, � stato g1ustani'.ente. richiatnata la figura dell'ergano del: lo ~tato con personalit� giuridica, come quella pi� idonea alla struttura giuridica del T.U.A. (3). ~) LA S'ffiUTI'URA GIURIDICA DELLA CASSA PER IL 1UEZZOGIOR;'<O. Le sopra ricordate esigenze che portarono aUa istituzione della Cassa per il lVlezzogimno ed in particolare, la spec'ialit� ed esclusivit� di destinazione del piano in funzione del quale la � Oassa J> � stata. concepita nonch� la necessit� della realizzazione del piano entro il periodo�di tempo prestabilito, postuiavano, per le ragioni alle quali si � anche accennato, la creazione di un organismo apposito al quale dovessero attribuirsi i compiti necessari per quella realizzazione. Hi ricllieueva per questo organismo una autono mia uag1i organi dell'ordinaria attivit� ammini strativa dello Htato, tale da consentire l'esecuzio ne spell.ita del piano, senza che sulla stessa si po tessero proiettare le ombre deile interferenze con l'azione e le competenze delle varie Amministra zioni che, singolarmente, sarebbero state interes sate a ciascun settore di intervento, e senza che sull'esecuzione stessa potessero interferire ragioni finanz.iarie; all'uopo pr�evedendosi, come subito sii dir�, un congegno �i finanziamento del tutto pa�r ticolare e diverso, quanto alla fonte ed alla pos sibilit� di impiego, da.gli ordinari finanziamenti effettuati in base a.l bilancio dello Stato. Queste esigenze avrebbero potuto essere soddi sfatte, in astratto, oltre che con la crea.zione di un Ente ad hoc con propria personalit� giuridica, anche mediante un .organismo soltanto cli:ffere:p. ziato dalla Amministrazione sta.tale, sul tipo delle varie aziende autonome. Ed in effetti, come ri sulta dai lavori preparatori della legge istitutiva, vi furono perplessit� e discussioni circa l'una. o l'altra soluzione, prima che fosse data preferenza a�lla prima; anzi, secondo qualche Autore, queste perplessit� ed incerte:ize a.vrebbero la.sciato trac cia anche nella definitiva configurazione della � Oaissa � (4). (3) Cfr. FRANGIPANI: op. cit. p. 231. (4) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della " Cassa ,, e la funzione del� Comitato dei Ministri. per il 1'.lezzogiorno, in Vecchi e nuovi termini della questione meridionale, Milano, � Giuffr� '" 1956 p. 136. Sotto il profilo giul'idico formale, quale emer~e dalla legge istitutiva -ed � l'unico dato formale positivo-, la� Cassa, ll � un Ente con� propria personalit� giuridica ll (art. 2 della. legge 10 agosto 1950, n. 646), E:nte che, qualunque sia, il criterio (od i criteri) (5) da. seguire per la, di; stinzione dagli Enti privatf (scopo, 01,clinamento positivo, inquadramento nella P.A., ingerenza dello Stafo) � senza dubbio da qualifica.rsi come persona !]itwid!iaa pubbliaa nel nostro ordinamento. Si tratta, infatti, di Ente creato dallo Stato con apposita legge, con fina.lit� indubbiamente pubbliche, certamente inquadrato nella. Pubblica Amministrazione, soggetto a controllo dell'Autorit~.Goi. v�rnativa. � � � � � � Pertanto, ove si isti.tuisca, per l'individuazione della na.tura giuridica dell'Ente, una indagine sul piano dommatico che tenga conto di tutti gli elementi strutturali desumibili dal complesso delle disposizioni della legge istitutiva, si deve necessariamente pervenire ad una ulteriore specifica qualifica.zione giuridica della � Gas.sa ll, sempre dal punto di vista. strutturale. Infatti, come � stato gi� osservato in dottri na (6), la � Ca.issa.� presenta questa particolMit� strutturale, nei confronti di qualsiasi altra per s9na giuridica pubblica: essa � stata istituita per legge non per perseguire fini pubblici delimitati per questo o per quel generico settore d'i pub blicit�) ma e1sclusivamente per realizzare finalit� proprie dello Stato) cio� per realizzare il piano generale di opere stra.ordinarie dirette al pro gresso economico e sociale dell'Italia Meridiona.le (piano di formazione esclusivamente statale): anzi, si deve dire che la � Cassa.)) � sta.ta creata esclusivamente in funzione strumentale nei con fronti dell'anzidetta realizzazione e che la Cas sa stessa, all'infuori dell'anzidetta finalit�, non ne ha altre proprie (delle quali si possa, neanche in astratto, discutere se sia;no pubbliche o pri vate), non ha neanche un proprio patrimonio, n� immobilfa.re n� mobiliare perch� anche la dispo� nibilit� finanziaria che la legge le a.ssicura per tutto il periodo stabilito alla. sua attivit�, con siste in una raccolta di somme di va.ria prove nienza ma sempre di pertinenza stata:le, somme che la � oa.ssa >> non pu� destina.re a scopi diversi da quelli della � esecuzione del!e opere previste dall'art. 1 >> (art. 10 della legge istitutiva) (7). Posta l'anzidetta particola.rit�. teleologica e strutturale della � Oruss� � nei confronti delle altre (5) Cfr. VITTA: Diritto Amministrativo, 3a .Edizione, Torino 1949, col. I, pp. 128-139. (6) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della � � Cassa '" ec�c. cit. p. 37. PESCATORE: Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorn,.Q,. in �Foro it. �, 1957, IV, 153 sgg. (7) �ci� si desume esegeticamente a,nche ,dalla coilocazione della norma che istituisce la � cassa" (art. 2 della legge 10 aprile 19�0; n. 64, dopo, la norma che prevede la formazionti e fa realizzazione del piano (art. 1 della stessa legge). &=;=; ;;;pfffP&htizR -125 person� giuridiche pubbliche del nostro ordinamento, in dottrirnt sj_ sono d,elineate recentemente due teorie circa l'esatta individuazione della natura giuridica della Uassa stessa: la prima, so� stenuta dall'AMORTH, che ravvisa nella � Cas!sa � un Ente pubblico, per cos� dire, accentuato) un quid mediwm tra la persona giuridica pubblica e l'A.ziellda di Sta.t�, e che qualifica come � Ente stataie � (8). La seconda, che fa capo a PmscATOREJ ritiene, invece, che la cc Oassa. � debba qualificarsi, nel nostro ordinamento, come organo straordina.rio dell'Amministrazione dello Stato, non essendo a ci� d'ostacolo la attribuzione di una ctistinta personaHt� giuridica (9). Non � qui il luogo per discutere a fondo la rispondenza dell'una o dell'altr� t~oria all'effettiva struttura della � Ct11ssa �. Il problema,. �, per�, sommamente interessa.nte in quanto dall'una o da.ll'altra soluzione dipende se la (( oa.ssa )) debba a.nnoverarsi tra gli organismi dell' Amministrazione diretta o dell'amministrazione indiretta dello Sta.to: giacch�, la qua.litica di �Ente stata.le JJ se coglie, sotto Fa.spetto, per cos� dire, dinamico ed esteriore, la particolarit� dei fini perseguiti dalla cc Oassa �, cio� il ca.rattere statale dei fini stessi, non dioe, peraltro, dal punto di vista intrinseco e, quindi, strutturale, se questi stessi fini son� propri dell'Ente (e solo, quindi, potenzia,lm.ente attua.bili dallo Stato, ma, in effetti, da. esso dismessi mediante una specie di a.bdicazione all'Ente all'uopo cr:eato), o sono e restano, invece, propri ed istituzionalmente dello Sta.to, anche i;e realizzati, in via straordinaria e, quindi, provvisoria) e per una limitata parte del territorio dello Stato, da.l nuovo organismo, che non ha, qmndi, a.ltro compito se non quello, meramente strumentale, di attua.re quei fini che restano istituzionalmente dello Stato ed a.j. quali, quindi, lo Stato stes.so provvede direttamente, per il resto del suo territorio. Non � qui il luogo, si diceva, di discutere particolarmente l'una o l'ailtra teoria. Peraltro, appare difficilmente contestabile, ove si analizzino le nocrme della legge istitutiva della � Cassa>> ortre il dato formale della dis:tinta per�sonalit� giuridica, la statuaiit� dei fini che la oa.ssa deve perseguire in ba.se alla legge stessa e la perrnanenza istituzionale dei fini stessi allo Stato; e, poich� si tratta di fini che corrispondono a funzioni essenziali) dovrebbe rupprurire inconcepibile una dismissione od abdicazione da pa.rte dello S.tato al perseguimento degli stessi, sia pure in via temporan�a e limitatamente ad una parte del territorio. Del resto, non sarebbe neanche age (8) Cfr. AMORTH: scritto citato pp. 137-139. -Sulla base di queste considerazioni la giurisprudenza ha riconosciuto la impignorabilit� ea insequestrabilit� delle somme di pBrtinenza della � Cassa �, anche se non specificatamente destinate alle singole opere: cfr. Pretura di R�ma: V Sezione, sent. 15 ottobre �958, est. Picazi�; in causa. Cassa per U Mezzogiorno c. Ziino. (9) Cfr. PESCATORE: Spunti etc;, cit, col. 159, 160. vole concepire tale dismissione od. abdicazione 9, comunque, autonoma assunzione di fini,_ quanto meno rilevimti nell'ambito dei fini statua11, per un Ente quale la cc Cassa>> che ha nella stessa legge istitutiva, un preciso termine di durata, prei:i-ssione certamente inconsueta per le persone gmridiche, pubbliche o private. Il vero � che, com'� stato esattamente osserva� to pi� che comci�enza di fini �ello Stato .e della cc Oassa >> quale persona giuridica pubblica, autonomamente assunti �a quest'ultima nell'ambito dei fini dello Stato, si tratta di' tutt'altro tenomeno e precisamente di fini istituzionaH e tradizionali uello l::ltato che vengono attribuiti, pur restando tali) ad un orga.nismo di carattere straordinario e tempora.neo che si pone, in relazione a.J perseguimento dei fini stessi, in posizione meJ'am, ente strumentale. L'ruppartenenza, d.ei fini rullo l::ltato e la posizione meramente strumentale della � Oassa >J si rivelano chiaramente �alle principali norme della legge istitutiva. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni: in particolare, dall'art. l (piano generale delle opere della � Oassa �, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, cio� da un organo dell'amministrazione diretta d�ello Stato) aicl alto livello; coordin(tllnento e, quindi, sostanziale parificazione delle opere della cc Cassa�, alle opere che restano nella competenza degli ordinarj_ Dica.steri statali), dall'a1:t. 4 ( a.ncora, coordinwmento con le oper.e ed i programmi ministeriali), dall'art. 5, 1� comma (parificazione della �Cassa >> allo l::�tato pe1� quanto concerne gli oneri finanziari dell'esecuzione delle opere), dall'art. 8 (che prevede l'affidamento delle opere della � Cassa. >> ad az.iende autonome sta.tali od al Corpo forestale, cio� l'incarico fidu: eia.rio conferito dall'una a.ll'altra Amministrazione od azienda dello Sta.to; nonch� l'attribuzione agli Uffici del Genio Civile o, comunque, ad organi statali della competenza e collaudo delle opere); infine daU'applicazione alla � Oassa. �, in' quanto oggettivamente compa.tibili, delle norme per le op�ere di competenza del Ministero dei LL. PP. e, di conseguenza, anche alle norme d�ella legge e del Regolamento sulla contahilit� dello Stato. In una parola, dalle norme sopra indicate si tra.e il convincimento che la cc Oassa >> sia un orga nismo ruppositamente crea.to per assolvere, in aggiunta all'attivit� dell'Amministrazione ordina ria, gli stessi medesimi fini di quest'ultima, sfa. pure in modo diverso ed in via. stra0:rdinaria e provvisoria: stessi fini che, nel restante territo rio dello Stato e, qua.lche volta anche nel terri� torio assegnato aUa competenza della � Qassa >> (a;rt, 1, i;i.ltimo c-0mma della legge istitutiva), se guitano ad essere pers�eguiti dall'Amministra.zione ordinaria. Questo, fenomeno corrisponde, quindi, pi� alla struttura del rapport� organico che alla situazione della persona giuridica pubblica. -sorta per attuare fini propri) pur. se realizzabili anche diret~a.i:n�nt�e dallo Stato od. ai quali lo Stato an netta una particolare rilevanza nell'ambito� dei suoi fini generali. i~aAflawwmar~@rnr~..&f'~ -126 Il problema, a questo punto, � di vedere se la sostanziale qualit� di organo straordinario e provvisorio dell'Amministrazione diretta dello Stato sia o meno conciliabile con la �personalit� giuridica � che, come si � detto, costituisce l'unico ed esplicito dato strutturafo-formale desumibile da�lla legge istitutiva. Il problema non � nuovo, essendo stato agitato in dottrina, con soluzioni diverse, n�i riguardi di organismi i quali, pur essendo positivamente qualificati come persone giuridiche, pe1'seguono istituzionalmente scopi propri e connatura. ii dell'Amministrazione diretta dello Stato; anzi, come � stato acutamente osservato, queste persone hanno una autonoma imputa.~ione di interessi (nel che sta,, appunto, il sostrato della personailit�) �che � soltanto forma,le, giaicch� quegli interessi rimangono sempre propri dello 8tato che, anzi, ne esalta e ne sottolinea l'importa.nza (10). Per restare nei limiti consentiti daU'attuale trattazione, diremo che il problema stesso � molto controverso nella nostra, dottrina di diritto amministrativo e che la controversia sii � riaccesa proprio a proposito dell'individuazione' della natura giuridica� della. � Oassa �, sostenendosi da qualche Autore che la � Cassa, � sia, la espressione, nel nostro ordinamento, di una tendenza a stabilire strutture amministrative nuove, qua.le sarebbe, appunto, la, persona giuridica organo dello Sta,to, per realizza.re, nell'ambito della stessa Amministrazione diretta dello S.tato e nelle condizioni di autonomia delle quali si � sopra detto, piani di intervento statali di ampio respiro, coordinati, anzi inseriti nell'amministrazione diretta dello Stato, finanziati in termini di sfoura e stabile S1Uffi.cienza, (11) ; sorstenendosi, al contra.rio, da altri Autori che, pur trattandosi di Ente pubblico del tutto particolare, in quanto istituito esclus,ivamente per svolgere attivit� statale, e pur potendosi riscontrare qualche incertezza circa la. qualificazione giuridica, della � Cassa � e nei lavori preparatori .e nello stesso testo della legge istitutiva (quale, ad esempio, l'omissione della espressa qualifica di Ente-pubblico e la carenza di uno sta,tuto, pur previsto nell'art. 24 della legge) non vi sia ragione di discostarsi dalla concezione traidiz.ionale dell'Ente pubblico con propria personalit� giuridica, pur concedendosi che, per la particolarit� della� sua struttura istituzionale la � Oaissa. >> debba essere qualificata come l<Jnte sta.tale (12). (10) PESCATORE: op. cit., �COI. 159; CARBONE: P'ersone . giuridiche -Organi dotati d�i personalit� giuridica, in " Rass. Avv. Stato'" 1955, pp. 223-133. (11) PESCATORE: L c. col. 162; del resto, la qualifica di organo deno Stato con personalit� giuridica � stata da tempo positivamente usata dallo stesso Legislatore (ad es. art. 1 del D.L.L. 1� marzo 1945, n. 82 sul riordinamento del Consiglio Naz. delle ricerche; art. 8 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione det ruoli transitori nelle Amministrazioni dello Stato). (12) AMORTH: 1. C. p. :~) GLI onGANI DELLA � CASSA >> : IL OoNSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE -IL PRElSIDIDNTEl -IL COMI TATO ESECUTIVO � IL 00LLElGIO DEI REVISORI IL PERSONALID DEJLLA � CASSA )). L'amministra.zione della � Cassa>> si incentra in un solo organo collegiale, il Consiglio di Am1nini8trazione composto di un Presidente, di due vice-Presidenti, e dj. dieci membri, scelti tra persone particolM'mente esperte, siano o meno impiegati dello Staito. La fonte di nomina � diversa per il Presidente che viene nominato da.I Capo ct.ello Stato, su proposta del Presidente del Con siglio e sentito il Consiglio dei Ministri, mentre i due vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Oonsiglio di Amministra.zione pu� essere sciolto per grave inosservanza, delle disposizioni di legge o per grave irreg'olarit� di gestione, con decr�eto del C3rpo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio: con lo stesso decreto l'amministra. zione pu� essere a.ftidata ad un Commissario governativo il quale, pera.ltro, ha l'obbligo di promuovere la ricostituzione del normaJe organo di amministrazione entro sei mesi (art. 24 della legge). Con la leg.ge 22 ma.rzo 1952, n. 166, legalizzandosi una situazione gi� posta in essere dal Consiglio (mediante delega) venne prevista la nomina, da pa.rte del Consiglio stesso, e con l'approvazione del Oomitaito dei Ministri, di un Comitato ristretto, denominato Comitato esecutivo, composto da tre a cjnque membri: con deliberazione dell'S giugno 19�52�, n. 1197, il Comitato esecutivo venne costituito, in numero di cinque membri, con attribuzioni conferite in via, sperimenta.le (approva�zione dei progetti di importo non sruperiore a L. 300 milioni, impegni di spesa non eccedenti i 50 milioni, alcuni provvedimenti rela.tivi al personale). S.ucces,siva:mente, entra.ta, in vigoo�e �la nuova legge 29 luglio 1957, n. 634 che consider� la nomina del Comitato esecutivo come meramente facoltativa, il Consiglio non ha ritenuto di avvaler1sii della facolt� e non ha. rinnovato la. nomina del Oomita.to, decaduta per lo spirare del termine. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur ripetendo, come si � visto, la nomina da fonte diversa e superiore a quella degli a.Itri membri del Collegio non ha�, nell'ordinamento della � Cassa ))' poteri istituzionali prop1�i,.�tranne, naturalmente, i poteri che gli siano delegati dal Consiglio per continuit� ed agev�~ezza di azione. In base ai principi generali, il Presidente ha la rappres& ntanza deU.a, � Ca,ssa >> nei rapporti esterni: nella legge istitutiva non vi � norma espressa in tal senso, norma che forse si sa.rebbe trovata nel Regolamento previsto dall'arrt. 28, che non � sta.to mai emanato. L'esecuzione delle delibere del Consiglio ed in genere, l'attivit� di esecuzione spetta a,l personale della � Cassa ))' sotto la direzione e l'impulso � -1,27 del Dilrettore generale che partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto semplicemente con. sultivo. Conformemente aUe caratteristiche di tempom, ne>it� della � Cassa � e di strurnerbta.Ut� per l'as solvimento di finaHt� che sono e restano dello Sta.to, la legge istitutiva� ha disposto che gli im piegati della � Cassa� dov�essero essere assunti in prea1tlenza tra i dipendenti dello Stato e, per la restante parte, con contratto a termine: sic ch�, alla data. fissata per la cessazione di attivit� dell'Ente, il personale � comandato l> dovesse rientrare nei ruoli di provenienza e quello a.ssunto a contratto dovesse cessare dall'impiego per sca,denza, del terllli�ne. Questo rapporto di � prevalenza )) del personale � comandato )) su quello a�ssunto direttamente si �, in pratica, an dato attenuando, per esigenze orga.nizzativ.e di vario genere, senza che, peraltro, ne sia rim-a.sto alterato il principio secondo il quale il legisla tore non ha voluto istituire per questo organismo straordinario e provvisorio un corpo impiegatizio fornito di un proprio � status n, che dovesse so pravvivere alla cessazione della << C:a.ssa )), Organo della � Cassa l> � anche il Collegio dei re�1?iso�;�i dei 0onti al quale la. legge istitutiva (art. 21) attribuisce, oltre alle funzioni di riscon tro e controllo conta.bile (lett. b) e e d), anche un potere di controllo di legittimit� (vigHa�nza, sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione). Il Collegio � costituito di tre membri effettivi e di tre supplenti: un memb'ro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti tra i Consiglieri della Corte stessa (ed a questi spetta la Presidenza del Collegio): gli altri membri sono nomina.ti senza. aolcun vin colo, dal Ministro per il Tesoro. Sia la positiva inserzione del Collegio tra gli organi della � Cas sa l> sia il modo di nomina (che non richiama affatto la i�a.ppresentauza dell'Autorit� nomina�n te) es:cludono che il Collegio dei revisori dipenda dalle Autorit� alle quali � demandata la nomina: esso �, invece, un organo che esercita la sua fun zione a caratteJ"e continuaUvo presso la � Ga.ssa �, senza alcun vincolo di dipendenza e di subordi nazione col Ministero del Tesoro o con la Corte dei Conti. Al di fuori del controllo esercitato da�l Collegio dei revisori, la � Oassa )) non � soggetta al con trollo normalmente esercitato dalla Corte dei Conti sulle amministra.z.ioni dello Stato: la� Corte esercita il controllo successivo soltanto in sede cli valuta.zione del bilancio della � Gassa� � che, ai sensi dell'art. 27 della. legge istitutiva, � presen tato annua.lmente all'esame del Parlamento, in aUega.to a.1 conto consuntivo dello Stato. 4) IL CoMrrATo DEI MINISTRI PER IL MmzzoGIORNO. l�er quanto inse1�ito positivamente nell'ordinamento della �Cassa�, il Comi.fato dei Ministri per il Mezzogiorno non � certamente organo della � Cassa ))' bens� un organo governa.tivo ad alta qua.Iificazione o a<l. alto livello al quale la legge istitutiva della � Oa.ssa. � e le successive leggi integrative (v. soprattutto la legge 29 luglio 1957, n. 63J, art. 2), demandano la formulazione del piano generale delle opere ed il coordlinamento delle opere comprese nel pianff con le opere di competenza delle altre Amministrazioni dello Sta.to: entra.mbe queste attribuzioni o funzioni del Oomita.to sono state ritenute, in dottrina, come elementi concreti di conforma della posizione organicamente sta.tuale della � Cassa � : ed, infatti, come si � gi� detto, la � Cassa>> si presenta, nella legge istitutiva�, come coneepita in funzione strumentale dell'attuazione del piano in tal g'uisa, formulato da,l Oomitato dei Ministri. Peraltro, le funzioni del Comitato non si esauriscono neUa predisposizione del programma generale. Le attribuzioni del Comitato, in base alla legg�e istitutiva, trascendono la fase di s1emplice programmazione, per pa,ssare anche in quella. clella realizzazione od esecuzione delle opere, senza, di che, d'altra parte non si giustificherebbe il caJ.'attere perma.nente del Comitato stesso. Infatti, spetta al Comitato l'approvazfone dei programmi esecutivi annuali della �Gassa.>> e di ogni modificazione dei programmi stessi (aJ.�t. J, 1� e 2� comma della legge 10 agosto 1950, n. 646: art. 2 della, legge 29 luglio 1957, n. 634). Al riguardo, sono da. considera.re gli artt. 2 e 3 della legge 27 luglio 1957, n. 634 che hanno disciplinato, in maniera org�anica ed efficiente il meccanismo essenziale cli questa, approvazli.one dei progr�ammi annuali, nonch� del coordinailliento con i programmi dei Ministeri, anche nei rigua.i�di del Ministero delle Pai�tecipazioni statali e degli investimenti degli enti e delle a.ziende sottoposte alla vigilanza di quest'ultimo, stabilendo una percentuale obbligato1�ia di intei>venti nei territo'l'i di competenzn della � Cassa. )) ed attribuendo al Comitato dei Ministri poteri decfaori (che sembrano, quindi, trascendere la figura giuridica dell'approv �azione) in ordine all'esecuzione dei programmi annuali sia della �Cassa l> che dei Ministeri nei confronti dei quali si attua il coordirramento. Oon la stessa legge n. 634, del 1957 � stato stabilito, sempre in tema di coordinamento, la percentua.le obbligatoria di sp�esa per opere pubbliche dei singoli Ministeri da effettuarsi nei territori di competenza della � Oassa >>. Spettano, inoltre, al Oomitato dei Ministri, la, autorizzazione alla � Ga,ssa )) per la partecipa.zione in enti preesisteinti o per la costituzione di nuovi enti per l'attuazione di opere di interesse turistico e per il fina�nziamento di Enti per la valorizza. zione dei prodotti a�gricoli (a.rt. 7), la �estinazione concreta e fa, misura dei finanziamenti industriali (art. 19 della legge 11aprile1953, n. 298), l'a,pprovazione del piano regolator.e di massima per la Oalaibrfa., nonch� dei programmi annuali, ed il aoordvnwmento relativo con le op�ere ese�guite in Calabria dai Ministeri dell'Agricoltura e dei La.vori Pubblici e dalla stess�a Oassa per il Mezzogiorno (legge 26 novemb1�e 1955, n. 1177 art. 7 e 10), l'a,utorizzazione a�lla. �Cassa l> per la co -128 struzion,e di setrol,e professionali ed a promuovere e finanziare corsi di qualifica.zione e specializzazion� (art. 4 legge 291 lug�Iio 1957, n., 634), la d}eforminazione delle localit� e delle caratteristiche degli impianti finanziabili nonch� la misura d,el contributo per i finanziamenti a.Ile piccole e medie industrie (art. 18 della legge 27 luglio 1957, n. 634), la determina.zione della misura del contributo per i finanziamenti dell'attrezzatura ai Oonsorzi per lo sviluppo industriale (a.rt: 21 della stessa legge 27 luglio 1957, n. 634), la determinazione dei settori artigiani la cui attivit� �. suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale nel Mezzogiorno nonch� delle modalit� e dei criteri di selezione delle richieste, oltre all'ammonfare complessivo dei contrib11ti eroga bili. Oome �si vede, si tratta di un insieme di attribuzioni di amministra,zione attiva e di controllo, iehe non s:i presta.no ad essere qua.Iificate con una unica formula complessiva. Infatti, oltre alle approvazioni ed a.Ile autorizza, zioni che ,sopra. ahbiamo indica.te, 1sp,etta a�l Oomitato una funzione di amministrazione attiva, che si esplica principa:lmente, oltre che nelfa formazione del piano generale, nella part,ecipazione con poteri decisori anche ai programmi annua.Ii e nel coordina.mento, con gli stessi poteri, dei pro2:rammi della (( oa.ssa )) con quelli degli altri Ministeri: funzioni importantistsime e, si pu� di- 1�e, determinanti per l'attivit� della � Oassa �, nei confronti della quale, poich� i programmi annua.li devono essere comunicati annualmente alle Camere, il Comitato si pone quafo intermediario tra� la � Oassa, >> ed il Parlamento. Peraltro, a prescindere dai sopra indicati singoli poteri e relative funzioni attribuiti al Comitato in relazione ai v'ari provvedimenti della � C~ssa �, non � dato rinvenire nella legge istiti: ti~a,, n� nelle successive modifiche ed integraz10m, alcun accenno ad una subordinazione gerarchica della � Oa�ssta >> al Comitato (del resto mal conciliabile con la distinta personalit� giuridica) e neanche ad una sogg�ezione della � Cas�sa. >> a.Ila vigilanza o tutela del Comitato: anzi cli una vigilwnza in senso tecnico, cio� equivalente a controllo di legittimit�, non �solo non si rinviene nella legge istitutiva alcuna indica.zione dei mezzi onde sia resa possibile la vigila�nza sfossa (trasmis;sione .o comunicazione di provvedimenti e deliberazioni) . t ' ma s1 rovano., anzi, �elementi decisamente in senso contrario, quale ad esempio, }a, mancanza di po tere .n~l Oom~tato cli revocare direttamente gli amm1111strator1 della � Oass1a �, anche in caso di gravi irregolarit�, e di nominare, in loro V"ece, un Commissario: atti che sono devoluti alla. ini ziativa {lei Presidente del Consiglio dei Ministri ed aHa diretta compe�tenza del Capo dello Stato'. Sicch� � da dire che n� al Comitato dei Ministri, n� (come subito si vedr�) al suo Pres:idente �� attribuito il potere di awnullwmento di ufficio d:gli atti megittimi che � estrinsecazione principale e caratteristica del potere di vigilanza secondo la terminologia giuridica italiana (del po tere .di decisione d:ei ricorsi gera.rchici non . � neanche da pa.rlare, gia.cch�, come si � visto, la �Gassa non � organo gerarchicamente subordina~ to al Comitato). Cosi, ove il Comitato ritenga che debba es,sere annullato per illegittfmit� un alto o pr<;>vvedimento della � Gassa.�, non potr~ che provocare tra,mite il suo Presidente, !"esercizio della ge~erale potest� di annullamento da parte del. Governo, in base all'art. 6 della legge comunale e provinciale s~condo il T. U. del 1934 (13). L'unico dato formale nel testo della legge istitutiva (a.rt. 22) � costituito� dalla vi,qilanza, sulla � Oassa >> atribuita al Pr�esidente del Comitato dei Ministri e della quale il President� stesso deve ri�spondere, come dell'attivit� del C'omita;to, innanzi al Parlamento. ~e qui non s:i fratti di vigilanza in sen;~.o tecmco non sembra che possa duhitarsi, dopo quanto si � dianzi detto. Infatti, un attento esa.me della legge istitutiva in tutto il complesso delle sue disposizioni esclude che il Legislatore abbia voluto ruttribuire al Presi�ente del O~mita. to una competenza o funzione �iv�ersa, quantitativamente e qualitativanrnnte, da quella attribuita a,l Com.itato quale or,q.ano collegia,le. Di pa.rticolare vi � la concentrazione della funzione sotto il profilo della responsabilit� nei confronti del Parlamento, �esclusivamente, specificamente e personalmente nel pr1esidente del Oomita.to. 8icch�, il Presidente risponde, nei riguardi del Parlamento e dell'attivit� del Comitato -ch:e !llbbiamo visto consistere in estrinsecazione di funzioni di vario genere, di controUo e di amministra. zione attiva -e della vigilanza sulla � Oa.ssa �. Ohe cosa si possa. contener�e, in questa formula della �vigilanza�, di diverso dall'attivit� del Oomitato nel suo complesso nei confroi1ti della � Oaissa >> non appa.re agevole stabilire. Certo � che la delimitazione del contenuto della � vigilanza >> presidenziale non pu� prescindere da�la competenza propria. del Comitato, del qual�e la legge ha inteso i�solM'e la responsabilit� politfoa n.ei confronti del Parlamento, con una affermazione che non trova riscontro nei confronti di alcun aJtro ente pubblico, nel nos-�r"o ordinamento. La � vigilanza >> quindi si presta ad essere definita e compresa pi� per esclusione che positivamente: non � controllo di legittimit�, giusta quanto sopra si � detto, sia perch� non si trova stabilito nella, legge alcun mezzo o moda.Jit� per l'es~rci~io di questo controllo., sia p�erch� non (~ attr'lbmto alcun potere repressivo di annullqmento, sia perch� un controllo continuativo di l~g~tti~it� � �escluso da tutto l'insieme delle dispos1z10111 della l~gge istitutiva e delle succeS1sdve modificazioni ed integrazioni, che ha attribuito solo al Collegio dei Revisori e ad alcun altro organo ~ appartene�nte o non appartenente allo (13) Del resto si ammette nella nostra dottrina l'esistenza. ~i ~nti indubbiamente pubblici per i quali la l~gge is1tutiva neanche menzioni la sottoposizione a vigilanza; cfr. VITTA: Diritto amministrativo, 3� ed., Torino 1949, vol. I, p. 138. -129 ordinamento str.utturale della � Cassa� -la funzione di vigilare in forma continuativa sull'osservanza della legge da parte del Consiglio di Amministrazione, pur senza a,lcun potere di annullamento. In sintesi, ci sembra che la funzione di <e vigilanza � attribuita al Presidente del Comitato .dei Ministri riassuma ed esprima, in primo luogo, la funzione propria del Comitato nei riguardi della � Cassa �, funzione che � di predisposizione del piano generale e di approvazione dei programmi esecutivi, oltl"e che strumentale (di controllo, sotto i molteplici a.spetti sopra rilevati) per la buon~ esecuzione del piano e dei programmi stessi ; inoltre, che nella� � vigila.nza >> si debba comprendeTe, anche esso in �funzione necessariamente strumentale, il potere del Presidente del Comitato di vigila.re continuamente sul � buon fine �, per cos� dire, dell'esplicazione dell'attivit� del Comitato nei riguardi della � Cassa�, cio� sull'effettiva realizzazione del p�iano e dei programmi formati od approvati dal Oom:itato ed, in genere, sul pratico conseguimento degli s�opi per i quali al Oomitato sono state attTibuite le funzioni di vario genere sopra. illustrate: senza questi poteri, non si concepirebbe la. responsabilit� personale ed esclusiva del Presidente sia. per quanto attiene all'attivit� del Comitato che alla vigilanza sulla << Cassa >l. Si tratta., quindi, di un potere e di una funzione diversi da quelli che sono estrinsecamente della vigilanza in senso tecnico, e che pi� che al controllo sembrano a.ttener�e aHa parteai>:pazione e collaborazione attiva del Comitato quaJe organo di Governo �e, come fale, a�ppartenente a.I sistema costituzionale dello Sta.to, all'attivit� ed a�l conseguimento delle finalit� della. � Cassa� >l che sono e restano, finalit� woprie dello Stato. ,Ed anche sotto questo aspetto� � da cogliere la pa.rticolarit� strutturale di questo singolarissimo Enche che, ess.endo stato crea.to esclusivamente per realizzare il piano predisposto dal Comitato dei Ministri, non � stato dal Legislatore sottoposto alla struttura tradizionale del controllo espressa dal binomio vigilanza e tutela (con Ja, baTdatura e gli inconvenienti propri di tale controllo) bens� ad una fOTma nuova ed inusitata se riferita ad un. Ente pubblico (il che conferma che la � Cassa n non � sostanzialmente tale) : forma che, .se da un lato ha contorni meno precisi della. vigilanza o della tutela in senso tecnico, in effetti � ben pi� penetrante e, per questo, pi� efficace perch� supera la posizione concettuafo del con trollo -di legittimit� o di merito -con tutti suoi inconvenienti (primo tra essi, il rinvio, dell'atto annullato per illegittimit� o. revocato per il merito, all'Ente controllato, per gli ulteriori provvedimenti) per estrinseca.rsi in una funzione di collaborazione elastica, ma non per questo meno effica.ce, con gli organi propri della � Oassa ll per il perse~imento delle finalit� che sono e restano anche del Oomitato, oltre che della �Cassa.)), Questa forma, che, quindi, solo impropria. mente pu� essere qualificata di controllo e che potrebbe, invece, definirsi .come di sorveg7ianza attiva di carattere generale sull'attivit� della � Ua.ssa l> implica il controllo della convenienza e della rispondenza, al fine, cio�� del merito dell'attivit� stes�sa., con ogni facol� conseguenziale (richiesta di chiarimenti, di invfo di atti & prov� vediment� ecc.), nonch� il controllo sulle persone degli amministratori, al fine di indirizzarne l'azione e, se del caso, proporre a.Jla Presidenza. del Consiglio dei Ministri l'adozione del provvedimento di revoca degli amministratori stessi, ipotizzato dall'art. 24 della legge istitutiva.. 5) L'EJSIDCUZIONE DEJLLE OPERE DI COMPEII'ENZA DEJ,LA ((GASSA)), Anche nella fase di esecuzione delle opere, anzi sopra.tutto in questa, si rilevano, oltre la. strumentalit� della � Cassa >l per la realizzazione lli fini stata.li (la � Gn.ssa J), nonostante la sua denominazione, non � un organismo finanziario o bancario, bens� essenzialmente organo di esecuzione delle opere attribuite alla sua competenza) e la coordinazione, che si potrebbe dire sincroniz":�azione, sul piano di una perfetta parit�, tra ,l'azione (straordina0ria) della. (( ca.ssa )) e l'azione ordinaria e straordinaria dei Ministeri, l'inserzione organica della � Cassa ll nella stessa Amministra. zione diretta dallo Stato. Al riguardo, tre sono, a mio avvi1so, gli a.spetti fondamentali che denotano questo inserimento: a) l'art. 5, primo comma della legg�e istitutiva 10 a,gosto 1950, n. 64u, rimasto immutato nelle succes:siv�e modificazioni, stabilisce, in via genera.le, che nell'esecuzione delle open: �i propria competenza la � Oassa n sostiene gl� oneri che, in base alla legislazion@ vigente, sare71bero a c<u�ic�o dello Stato. {�uindi, laddove non esista una specfalp disposizione in contrario (come ad esempio gli acquedotti) la Oaissa attua un intervento l'lie � q11a.ntitativamente eguale a quello dello Stato : nlla omogeneit� quantitativa ,,i aiccompagna, peraltro, anche l'omogeneit� qualitativa perch�, ove si prescinda da� carattere di 11traordinariet� dell'intervento della � Cassa l> e dalla sua localizzazione ad una parte specifica del territorio nazionale.. l'inter� vento si attua con le stesse caratteristiche, in ba�se agli stessi principi fondamentruli, anche se con maggiore sneHimento di forme e di controlli p1er ma.g-g-iore celerit� di azione: sicch�, sembra tranquillamente da concludersi che si tratta di oner�e straordinal'ie (quelle compres:e nei programmi della � <:a.ssa l>) che si a,q,qiunqono a quelle f'omprese nei progTammi minist<>riali, dello stesso tino di queste, pnl' essendone l'es.ecuzione affidata ad Ol'gani diversi e condotta con metodi diversi; b) ma anche quest'ultima diversit� �, a ben g1m1�da.rla., pi� apparente che rea.J.e in . .quanto l'esecuzione avviene, secondo l'a.rt. 8 della legge-~ istitutiva nel nuovo testo dell'art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634 mediante il sistema della c01wessione (di esecuzione) ad Enti pubblici o ;;&& ;;&& -130 mediante affidamento ad Amministra.zioni oll a�ziend�e autonome stata.li, ovvero col sistema degli appalti diretU avvalendosi degli Uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato: ai quali uffici, o ad altri competenti organi statali spetta il collaudo delle opere. Ora, come � stato acutame111te os.serva.to (14), l'istituto stesso dell'affidamento riferito alle Amministrazioni ed alle azi�'nde di iStato denota, di per s�, una parit� orga,nica e funzionale della � Cassa �; a questi altri organi dello Stato, parit� che deriva dalla posizione della � Cassa >> stessa nell'ambito dell'organizzazione statua!~ per la quale agiscono gli organismi indicati nell'art. 8 come pos1sibili soggetti del rapporto fiduciario di affidamento; (14) PESCATORE: op. cit. col. 161. (15) Cfr. CASSAZIONE: I sez. civile sentenza IL 22l!J, 2 aprile-23 giugno 1958, in causa Quadrato c. Amministrazione provinciale di Bari (�Foro it. '" 1958, I, 1442) la quale ha affermato la massima: " I contratti Mipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno sono considerati alla stessa stregua di quelli stipuiati daHo Stato .... . come se stipuiau dai Ministero dei LL. PP. ..... n; Cfr. anche CORTE D'APPELLO DI ROMA: sent. 10-30 luglio 1959, in causa Cassa per il Mezzogiorno c. Societ� italiana per le Condotte d'acqua, inedita. e) c'� poi, nello :stesso art. �s, altra norma fonda.mentale -quella dell'ultimo comma -che conferma e ribadisce la posizione statuale della �Oassa � dichiarando applica.bili all'esecuzione delle opere, in quahmque forma avvenga, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del .Ministero dei LL. PP., cio� le norme fondamentali che regolano lo intervento dello Stato nella materia dei lavori pubblici, ~10rme che, com'� noto, non concerno.no soltanto le opere in se stesse, nrn tutto il sistema giuridico ed economico entro il quale l'esecuzione deve svolgersi, a partire dalle garanzie per la scelta del contra. ente privato a venire alla gestione economica dei lavori, sino al sistema. delle risoluzioni delle controversie. La giurisprudenza formatasi in argomento b.a fin'ora mostrato di interipreta,i�e questa. regolamenta. zione delle opere della � Ca.ssa � nel giusto senso della gi� di per s� chiara dispos:izione delia legge iistitutiva (15). E non pu� essere, a nostro avviso, diversamente anche in base alla ratio della norma nonch� alla considerazione della posizione della � Cassa>> come parte dell'organizzazione diretta. e strumento dell'az.ione dello Stato. L. TRAOANNA fnn1= ;,�~&::iTITZfTI NOTE DI DOTTRINA BREVI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA Segnaliamo alla partioola;re attenzione dei collegM, e dei lettori i seguenti studi e scritti giuridici comparsi sui pi� recenti numeri di alcwne pub b licaziolflli periodiche. F. OARNELUTTI:. Estenzione del giudizio sul risarcimento del danno ad iniziativa del convenuto...�Rivista di diritto processuale�, 1959, pag. 626. Si tra.tta di nota alla sentenza della. Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 31 luglio 1958, in causa Oenci contro A.T..A.O. con la quale la Corte Suprema ha a,ffermato che il convenuto con azione generica di risarcimento del danno pu� estendere l'azione stessa al quantum., obbligando l'attore a rinunziare alla comoda sepa.razione dei giudizi. Sulla questione si veda in questa. Rassegna, 1958, 142. L. BIANOHI n'EsPINOSA : Rassegna Trimestrale della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. 10 aprile -30 giugno 1959, �Rivista di diritto processua.le�, pag. 675. Superfluo metterne in rilievo l'importanza. M. LA ToRRE : Provvedimenti del Sindaco e responsabilit� dello Stato. �L'amministrazione italiana�, 1959, pag. 889. Nota critica ana. sentenza della C01�te di Cassazione, Sez. III, n. 1718 del 9 giugno 1959, la quale ha affermato la responsa�bilit� dello Stato per atti compiuti da dipendenti comunali nella esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia edilizia emessa dal Sindaco di Napoli. Sull'argomento pubblicheremo prossd.mamente uno studio di un nostro collaboratore. P. BELLINI: � costituzionale la confisca del diritto a pensione di chi acquista una cittadinanza straniera? <<Il Foro amministrativo, 1959, III, 2, 82. Nota alla decisione n. 14956 del 13 ma�rzo 1959, con la quale la Corte dei Conti ha escluso che potesse comminarsi la perdita della pensione al citt�dino italiano il quale abbia acquistato la cittadinanza isra.eliana in forza di una legge israeliacagionati nello svolgimento dell'attivit� dolosa, ma lo rompe solo se tale attivit�, oltre che do 2 losa, � anche motivata soltanto da interessi del tutto personali del funzionario o dipendente. Nello na che tale acquisto stabilisce in via automatica nei confronti di tutti i residenti per il solo fa.tto di non aver manifestato un rifiuto espresso entro un certo tempo. Il Bellini prende lo spunto da questa decisione per sostenere la. incostituzionalit� della norma dell'art. 1 del R.D.L. 7 settembre 1933, n. 1295 il quale sancisce la, perdita della pensione nei confronti dei cittadini italiani che acquistino volo�ntariamente una cittadinanza stra ni~�a. S. POMODORO: Di un sindacato degli organi amministrativi sulla costituzionalit� delle leggi. �Rivista trimestrale di diritto pubblico>>, 1959, pag. 529. Dopo un accura.to e documentato studio della dottrina e della giurisprudenza in materia l'A. conclude col ritenere ammissibile un sindacato degii organi amministrativi s:�lla costituzionalit� delle leggi che sono chiama,ti ad applicare, sinuacato che dovrebbe giungere fino alla disapplicazione delle leggi l'itenute incostituzionali, indipendentemente dalla pronuncia della Corte Oostituzionale. Si tratta, come � evidente, di un problema di importanza eccezionale, sul quale non pu� dirsi certo che si siano ra,ggiunti risultati soddisfacenti da parte della dottrina. E' superfluo sottolineare quanto sia opportuno approfondire l'argomento, e la Rassegna. non mancher� di far conoscere in proposito il suo punto di vista. B. BIAGI : Gli organi locali del Ministero della Sanit�. �Rivista trimestrale di diritto pubblico�, _ 1959, pag. 596. Interessante e documentato studio sulle modificazioni avvenute nella. competenza amministrativa in materia di sanit� pubblica dopo la istitu zione del Ministero della Sanit�. G. OoLETTI: Il dolo penale in tema di responsabilit� della Pubblica Amministrazione verso i terzi � . �Il Foro italiano�, 1959, I, 1732. In questa nota si cerca di interpretaire llY. giurisprudenza della, G01�te di Cassazione nel senso che il dolo del funzionario non rompe sempre il rapporto organico tra-1ui e l'Amministrazione, ai fini della responsabilit� di questa pe'l' i danni ~~;'�fM;;;;;;;; & -132 stesso senso citiamo a.nche una nota del GoLzI (in �Foro Amm. �, 1959, II, I, 761). Il pericoloso tentativo della dottrina � ulteriormente aggravato dalla tendenza a considerare esistente, oltre che la responsabilit� diretta della P .A. intesa in questi limiti esager,ati, anche la� responsabilit� indiretta, in base alla quale dovrebbe essa rispondere anche di quella attivit� posta in essere dai suoi dipendenti per fini esclusivamente privati, dolosa. o colposa che sia. Richiamiamo l'iattenzione dei colleghi sulla I).ecessit� di uno studio approfondito sull'argomento e su una costante vigilanza delle eventuali manifestazioni giurisprudenziali, delle Corti di me rito, al fine di consentire un tempestivo intervento in sede di impugnazione contro l'affermarsi di un indirizzo che ci sembra nettamente contrario alla Oostituzione ed alle leggi vigenti. V. ANDRIOLI :~Sequestro di giornali e libert� di stampa. �Il Foro ita.liano�, 1959, I, 1754:. Si tratta di una acuta e vivaee critica, alla, sentenzai della Oorte di Appello di Rbma del 14: luglio 1959, in causa Ministero Interni contro Quarra con l1ai quale la Corte, in adesione ai principi gi� afferma~i dalla Corte Suprema di Ca.ssazione (v. in questa Rassegna} 1958, 87), ha escluso la giiurisdizione del giutdice ol'dinatrio a conoscere della domanda di risarcimento di danno derivante da sequestro di giornaU murali, pretesamente illegittimo adottato in applicaizione dell'art. 2 del T.U. di P.S. L'Andrioli sostiene, in definitiva, che l'a,rt. 2 sopra citato � in netto contrasto con l'art. 21 della Costituzione, ma si d� carico dell'orientamento assunto dalla Oorte Oostituziona1e nella sentenza n. 8 del 1956, nella quafo si rico� nosce infondata la questione di costituzionalit� relaitiva a1 citato art. 2, ma nel contempo � vengono enucleaiti ailcuni Sligniffoati interpretativi � della norma che, se foss1ero concr,etamente seguiti dall'autorit�, determinerebbero la, incostituzionalit� della norma medesima. L'Andrioli definisce il problema che sorge da que~ta sentenza � il pi� appassionainte tra quelli cui l'attivit� della Corte Costituzionale ha dato vita � e riconosce che al suo soddisfacente scioglimento si oppongono �qua.si insormontabili difficolt��. Comunque, la questione di costituzionalit� dell'articolo 2 sopra� citato � nUOViamente stata esaminata dalla Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto, in Camera di Consiglio, la manifesta infondatezza. A quesfo proposiito ci preme ,qui riaffermare quanto a.bbiamo gi� scritto nella Rassegn(L (loco cit,) e cio� che, una volta che la giur.isprudenza della Corte Suprema non nega il giudice al ,priv�to che si pretende leso da un provvedimento adottato ex art. 2 citato, jl mantenimento di tale disposizione nell'ordiniamento giuridico italiano, risponde a quelle innegabili esigenze di tutela urgente ed eccezionale dell'ordine pubblico:: e 'della sicurezza pubblica e cio� della esistenza stessa della collettivit� organizzata. ' ' ' � ' A. TORRENTE : Panorama di giurisprudenza della Cassazione. cc Rivista di Diritto Civile�, 1959; 20 quadrimestre del 1959, p. 541. Di questa Rassegna, la. cui importanza � superfiuo sottolineare, �anche in �relazione a�lla pe1" sona del suo Autore, segnaUamo sopratutto, oltre le sentenze rese in cause nelle quali � stata part~ l'Amministrazione dello Stato, anche Ja, sentenza in materia di cuipa in contrahvndo (pag. 544) nella quale si esclude che � versi in colpa preco:utrattuale la parte che ometta di fare rilevare al l'altra l'esistenza di norme giuridiche dalle quali potrebbe derivaire l'invaJid�t� del contratto �� L'argomento vale, natura,lmente, anche per tutti quei rasi nei quali si pretenda di attriouire responsabilit� per colpa precontrattuale all'Amministrazione dello Stato nel caso in cui i contratti stipulati tra i funzionari competenti non a.bbiano riportato la prescritta approva~ione. Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di registro, a cura di MAROELLO PEPE. Ed. Giuffr�, Milano, 1959. Conformemente alle ailtre pubblicazioni della Raccolta di Giurisprude;nza amministrativa tributaria diretta da Zainobini, Pesc�tore e Torrente, la presente opera espone il commento, articolo per articolo della fondamentale legge del registro. Naturailmente, le leggi che concernono il tributo non si fermano al T. U. del 19:23, ma. fino ad oggi numerosissime se ne sono susseguite. Di queste, a.Imeno di quelle che presenta.no carattere generale, quali le leggi s~i procedimenti davanti le commissioni tributarie, si � tenuto conto, riportwndo il testo delle disposizioni pi� importanti e illustrando le questioni che pi� possono interessare in ordine a quel procedimento specie in materia di impugnazione. La consultazione viene agevolata da un particolareggiato somma,rio disposto dopo il testo di ogni adicolo, e che d� la visione del commento, nonch� dall'indice analitico. Sebbene l'opera � presentata come una, esposizione delle decisioni giurisprudenziali, tuttavia � stata tenuta presente la dottrina., specie in merito alle questioni pi� dibattute e continuamente troviamo citati l'UKMAR, il BERLIRI, il RAsTEJLLo, nonch� le ultime due pubblicazioni del Contenzioso dello Stato (dal 1940 al 1955). Senza pretese dottrinarie, come viene premesso nella prefazione, l'Autore si � preoccupaito di dare una esposizione critica della legge di registro, ruttra\'�erso la elabor1az;ione giurisprudenziale di questi ultimi anni. Possiamo dire che sotto certi aspetti ci trovia�mo di fronte ad un testo istituzionale. Infatti, specie a proposito delle fasse sugli aitti vengono premesse e illustrate le nozionj: dei va�ri nego~i giuridici e, cos� le varie categorie di a,tti a,�r).ministrativi (concessioni, autorizzazioni), cercando, prima di esporre le questioni cui l'appli - IITF -133 caizione del tributo ha da.to luogo, di dare una nozione eim.ttai dei varri istituti gmriuici, nozio1u dcavate ual caimpo c1vihst1co eu a.mmimstra.uvo. Dal co.imeuto dei primi a.rtfooli si pone in luce il carattere della imposta C1i registro, il suo presupposto e l'oggetto e si passa quinui a �considerare i conoett1 !li imposta principaile, complementaire � suppletiva,, nonc.ll� di imposta fissai, grauuaile, proporzionale e progressiva,, e cos� que110 di atto tassabile e ui disposizione, -dj. cui all'articolo 9 della l.g. � L'irrilevanza, degli eventf ulteriori aUa formazione dell'att� � trattata ilei suoi li.miti e nella sua portata, considerando i ca.sj. di revoca, annullamento, rescissione, condizione risolutiva; esaminando per;:i,lti�o il problema se l'irrilevanza degli eventi successivi spieghi efffoacia a_nche allorc1l� l'atto non sia stato mai presentato aUa registrazione (n. 7276). .8 circa, la ripetizione di imposta dicui all'articolo 14 n. 2 della legge, che ammette la restituzione tlella tassa, pagiata _per gli atti dichiarati nulli,, mentre sulla nozione di vfaio radicale, le opinioni sono pacitiche, intendendosi �n vizio che porti ad una nullit� assoluta, non altrettanto pacifico � il significa,to dell'inciso � indipendentemente dalla volont� e tlal consenso delle parti>>. Nel.La ra.ssegna delle decisioni, delle quali vengono riportati i punti essenziali delle motivazioni, � dato rinvenire due concezioni che differiscono tra loro in quant� nell'una si considera la mancata pa;rtecipaziorie della, volont� delle parti in ordine agli ~:ffetti del negozio come implicita nel �oncetto di nullit� radicale, .Laddove nell'altra si considera com� connaturale a,d ogni negozio ri_ullo la partecipazione delle parti ailla causa della nullit�. Si passa quindi a,d una casistica del1a quale ricorderemo Fipotesi in cui un falsus procwrator aveva venduto ad altri, consapevoli del difetto di rappresentanzai, un immobile di propriet� di un terzo (n. 82) l'ipotesi di vendita. a non domino (n. 84), di atto stipulato senzia la preventiva autorizza�zione amministrativa, (n. 85)., e viene trattato poi il problema della simulazione -assoluta (n. 83). Da segnalare � la. trittazione del regime tributario degli atti sottoposH ad approvazione, autorizzazione o visto di legittimit�. Attraverso una rassegna critica della dottrina e della giurisprudenza, viene posto in evidenza la tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura nel senso che tali atti non costituiscono un c.d. atto complesso con il provvedimento d'approvazione ecc., che rappresenta invece semplice condizione d'efficacia, con la conseguenza della immediat� registra!Zione nel caso che ad essi sia data esecuzio�ne, nonostante non sia intervenuta l'approvazjone dell'autorit� di controllo (n. 92 e segg.). ' La differenza del diverso trattamento degli atti sottoposti a condizione sospensiva e degli atti soggetti ad approvazione, omologaz1one ecc. nel senso che i primi ancorch� inefficaci sono tuttavia assoggettati all'obbligo_ immediato della registrazione, mentre, i secondi dovranno essere registrati solo dopo che l'approvazione sia intervenuta, \'iene s�piegata non perch� quest'ultima sia con dizione che riguarda l'efficacia, bens� nella pr.eoccupazione di evitare evasioni fiscali, essendo estremamente difficile per la finanza, accertare se la condizione sospensiva apposta ad �� � atto sia verificata; preoccupazione che viene meno" nel caso degli atti sottoposti ad approvazione o omologiazione, perch� la comunicazione �del reia.t:1Vo provvedimento, oltre che essere affidata all'iniziativa delle parti contr�enti, � devoluta agli organi stessi dell'autorit� che ha emesso il provvedimento (n. 99:105). � Passando poi ai singoli negozi giuridici, ampiamente trattato � il regime tributario della-donazione, con speciale riferimento al dibattuto problema se, ai fini della imposta ��globale il-cumulo delle donazioni debba opera.rsi rispetto a, t�tte le donazioni fatte dal donante con atti separati ancble a faivoJ:e cli dooat�ri diversi (��.-230). La donazione remuneratoria, q�antunque non abbia formato _oggetto di decisioni giurisp_r�denziali; � egualmente trattata con premesse di carattere ge: ner�le in �rdine al concetto di tale forma di donazione e con richiami alla dottrina (n. 212). -� Viene pure trattata la presunzione di donazione nei thlisferimenti tra coniugi e in particol~re la validit� delle certificazioni bancarie quaii pr�ve atte a vincere la presunzione, e la divisione inter li�eros peratto tra vivi, che dev�e configurarsi come donazione, anche sotto l'impero del nuovi) co_dice (226-238). � � � 8i pongono poi le differenze ti'a il contratto di mandato e il contratto di opera, secondo il codice civile (n. 239); e si passano in esame tutti i casi di mandato (procurai, delegazione, cessio bonorum) mandato ad aJ.ienare eoc.) tenendo presente oltre le' deci1sioni giiurisprude111z.ia,li, le op:inioni espresse da1gli ruutori in dottrina (n. 240-248). _Sul trasferimento dei beni mobili e immobili � da rilevar1e la questione se il 1� comma dell'art. �46; abbia ca.rattere generale o eccezionale. Attra,verso una rassegna della dottrina e della giurisprudenza, in materia scarsa, il testo perviene alla solu zione che il detto pi-incipio abbia ca-ratter� generale (n. 251). Trattazione accurata � pure dedicata. a.l ,regime tributario clelle pertinenze, dopo che l'entrata in vigore del nuovo Codice civile ha abolita la categoria degli immobili pe1� _destinazion~, di cui � parola. nel 1� comma dell'a.rt. 46 e nell'art. 47 (n. 25�2 e segg.). . � Sui contratti di appalto e di locatio _operis si p1��emettono le relative nozioni facendo osservare come non sempre riesce facile in pratica, distin. guere tra contratto d'appalto e quello di vendita o di som:ministm,zione, allorch� il contratto comprenda insieme all'opera, la fornitura di materie, merci o prodotti (n. 32�2), quindi si esaminano gli appailti e le forniture alla P.A., nonch�. tra. privati. S.i accenna alla differenza, tra. appalto e commissione, appalto e concessione di pubblJci servizi (327-343-345 Slllb a,rt. 56), appalto e tra.sporto-. __ Su quest'ultimo punto si tratta difflusamente circa la questione dell'obbligo deHa denuncia. delle convenzioni verba1li di trasporto, obbligo sostenuto ~ 134 dalla Amminis;trazione, ma che non ha trovato con senso nella giurj.sp�rudenza della Caissia.zione. Oon richfami in dottrina il testo si associa all'opinione <.I.ella Suprema Oorte, criticando la tesi della F'inanza che si basa, su1la considerazione che la intrinsecai na.tura clel contratto cli traSiporto � una locatio OP'eris e come taJe va assoggettaita al regime tributario dell'appalto _(n. 336). Si accenna pure a.lla dilazione del pagamento dell'imposta nei contratti scritti d'appalto e, sel:l� bene non vi siano stat~ preoedenti giurisprudenziali, si pone in evidenza come nel ca.so di risoluzione o di rescissione del contratto di appalto, cosi come per il principio della irrilevanza degli eventi ulteriori, resta in vita l'obbligo del pagamento del tributo, cos� si mantiene anche il beneficio della ratizza.zione (n. 321). Le concessioni di pubblici servizi vengono ampiam. ente trattate e tutte le questioni che si sono presentate in proposito (differe:i;tza con l'autorizzazioll'e a,mmini�strativa, proyenti lor:di, corrispettivi e spese occorrenti per l'esercizio ecc.) sono ampiamente illustrate, come pur�e si accenna alla questione delle cessioni, rinnovazione e proroghe delle concessioni d'acqua, gas, ed energia elettrica, in merito alle quali la giurisprudenza, che sempre aveva a-ccolto la tesi della Finanza., con una recente sentenza della Cassazione � andata di contrario avviso estendendo l'aliquota ridotta dello 0,20% che prima aveva ritenuto applicabile solo agli atti originari di concessione (n. 342-355). Trattandosi della registrazione delle sentenze � da segnalare la differenza agli effetti tributari tra sentenza che revoca un aitto in frode ai credi tori e la sentenza di simulazione, ove � posto in chiaro come, mentre la .sentenza di revoeazfone non � assoggettabile alla imposta di trasferimento, in quanto non ha n� lo scopo di annullare il contratto compiuto, n� di fa.re rientrare il bene oggetto del negozio di trasferimento nel patrimonio del donante, ma semplicemente di riparare alla frode commessai ai da.nni dei credito�ri, la azione di simulazione tende a sciogliere un contratto e va soggetta alla imposta di trasferimento per la retrocessione del bene. Viene pure -considerata l'imposta sui decreti in giuntivi di cui all'art. 28 del D.L. 7 a.gosto 1936, n. 1531 (n. 4-08-412). - Oirca la formalit� della registrazione viene trai- tato il problema dellai registrazione di ufficio con la relativa noziooe di possesso legittimo di un atto da parte della Finainza (n. 415-422). A proposito della competenza territoriale degli uffici che debbono procedere ailla. registrazione (art. 89 I.r.), viene affrontato il problema della derogabilit� o meno di tale compete1rna con la conseguenza che la violazione della norma dell'art. 89 l.r. possa portare la nullit� della registrazione e dell'accertamento fiscale: la Cas.sazione ebbe a pronunziarsi per I-a derogabilit�, successivamente alcune decisiioni della Commissione centrale hanno ritenuto la comp.etenza territoriale assolutamente inderogabile; e quest'ultima opinione � accolta dal testo (n. 436). La solidariet� delle parti contraenti e interessate nei riguardi della Finanza, � stata trattata con una ricca citazione di massime gmrispru<.len mali, e vengono cons:idera,ti u,i fini cli tale obbligo il manda,tario, il curatore del minore, il curatore fallimentare, il fallito concordata.rio, il i,mquestra ta, rio e H garante, l'amministratore e il liquidatore di una societ�, l'originario stipulante nei contratti per persona da nominare, i testimoni, i procuratori ad iites e cosi via. E' stato tenuto altresi presente e amp~amente illustrato il princi! pio dellai solidairiet� processuale, per cui tutti i debitori a-ssumono la :tigura di un consorzio sin da,l sorgere del debito di imposta, onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli a.tt~ dello accertamento del rapporto tributario, con la conseguenza che gli a.tti di aooertamento, anche se svolti contro uno solo, sono efficaci contro tutti anche per quanto riguarda il termine di impugnazione. Sono state esposte inoltre alcune decisioni che hanno portato un temperamento a, detto principio come ad esempio, rispetto agli eredi del condebitore solidaile, nonch� rapporti interni tra i vari condebitori (n. 450 -469). Merita segnalazione la materia del privilegio fiscale che assiste la imposta di l'eg:istro, ove tra l'altro si illustra la questione se il terzo possessore che abbia pa1gato il tributo ha diritto di surrogarsi al fisco ed agire contro il primo comprator �e (478 -489). . Circa la sospensione del giudizio per la mancata registrazione �i documenti esiibiti, la Corte di Appello di Firenze aveva ritenuto applicabile l'airt. 297 O. p. c. ai fini della riassunzione; ma giustamente vien fatto osserva,re che l'art. 297 O.p.c. prevede delle ca,use specifiche di sospen �sione, la cui cessazione non dipende dalla-attivit� delle pa.rti, per cui nella specie di che tratta,si, debba trovare applicaizione l'art. 307 O.p.c. che commina l'estinzione del processo nel icaso in cui, cancellata la causa da.1 ruolo per effetto della sospensione del giudizio, l'inattivit� delle parti si sia protratta per oltre un anno dal provvedimento di cainoollaz.ione (n. 504). La prescrizione del tributo di registro � stata ampiamente trattata, tenendo presente le motivazioni delle decisioni e le ragi�oni che ha,nno portato ad una certa uniformit� di indirizzo giurisprudenziale sulle viarie e delicate questioni che l'istituto presenta (n. 525-551). Il giudizio di opposizione in via amministrativa � stato sommariamente esaminato, tenendo presente le varie leggi da cui � regolato, mentre per quanto riguarda, il giudizjo davanti ai tribuna. li sono state riportate tutte le questioni presentatesi ll gllUriSlpTUdenza, fra le quali i requisiti formali de1l'ingiunzione fiscale, la, condanna de11'Ammin:iistrazione alle spese del giudizio, la raipp�resentanza proces�suale della stessa, ed infine in tutti i suoi aiSpetti � stato coosidemto il precetto del solVe et revete, HlustTandone lar na.tura; i limiti, la p1�ova e il telll!po del pagamento, gli effetti proc�ssu:aH e la siua costituzionalit� (in. 552 e seguenti). -135 Anche la tariffa e le tabelle allegate alla legge di registro vengono esposte articolo per articolo, per�, in calce alle singole norme, � semplicemente riportato il testo delle nmssime giurisprudenziali pi� recenti, senza alcun commento di car,attere critico e richiami dottrinari, come � stato fatto invece nel commento alla legge. G. 8. Gumo D'ANGELO : Appunti in tema di competenza della Magistratura Ordinaria a giudicare incidenter tantum della legittimit� delle licenze edilizie in deroga. �Rivista Giuridica dell'Edilizia n~ 1959, II, 189 e segg. 1) Riteniamo utile segnalare una nota. del D'Angelo in tema di competenza. della Ma.gisrtratura Ordinaria a giudicare incidenter twntum sulla leglittimli.t� delle � lfoenze edilizie in deroga �, perch� alla luce dello specifico a1�gomento vengono riproposte le questioni di fondo dei limiti di applicabilit� dell'art. 5 della legge sul contenzioso a.mministrativo e dei limiti di giurisdizione tra il Consiglio di Stato e A. G. O.; problemi che, nonostante il costante studio dottrinaJe e giurisprudenziale, restano sempr,e aperti a nuove elaborazioni e app1�ofondimenti che ben spesso risichiano di mettere di nuovo in discu~sione anche quei punti che pi� sembrano consolidati. 2) L'Autore, nel chiarire i termini della questione, ricorda che nell'attuale dopoguerra, i Oomuni, in forza dei poteri di deroga previsti dai regolamenti edilizi, hanno pi� volte autorizzato l'esecuzione da parte dei privati di costruzioni non contenute nei limiti, specialmente di distanza e di altezza, stabiliti nei regolamenti medesimi. E perci� si � presentato pi� volte il caso di. un proprietairio, inte1�essato all'osservanza delle norme del regolamento comunale, il quale, in base all'a,rt. 872 O.O., abbia, convenuto in giudizio avainti l'A.G.O. il costruttore di un edificio non conforme alle prescrizioni regolamentari, e che questi abbia risposfo producendo una � licenza in deroga l> di cui per� l'attore eccepisca, l'illegittimit� si pone cos� il problema S1Ull'ammi1ssibilit� e sui limiti di un sindacafo incidentale del!a legittimit� della ldcenza comunale da parte del Giudice 01�dinario. 3) L'A. compie un accurato esame dell'evoluzione della giurisprudenza in materia della Suprema Oorte: questa da;pprima (cfr. Sez. Un. 21 gennaio~1956, n. 184 in� Foro it. ))' 1956, I, 1 e 1321) neg� la propria giurisdizione, sul rilievo che, non contestandosi il potere di deroga della Autorit� comunale, il diritto dell'attore doveva ritenersi affievolito e quindi degrada.to a interesse legittimo. Successivamente, la Suprema Corte ammise (cfr. tra 1'e a.ltre, Qla,ssazione, 20 giugmo 1958, n. 2140, � Riv. Edil )), 1958, I, 540) il sindacato irnciitenter twntum dell' A.G.O sulla liceit� ma non sulla legittimit� della. licenza, al limitato fine, cio�, di accertare se esisteva un potere di deroga ,e se esso era stato effettivamente esercitato dall'Autorit� Oomunaile; nell'affermativa, il giudice dovrebbe limitarsi a respingere la domanda pefoh� l'attore non potrebbe vantare una posizione di diritto soggettivo perfetto, che doveebbe intendersi venuto meno pe1r effetto dello esercizio del potere di deroga d� parte d:elPAutorit� Comunale. Restel'ebbe in tal caso sottratto al G.O. ogni esa.me anche incidentale sulla. legittimit� della licenza, che spetterebbe solo e in via principale al Giudice Amministratiyo. Successivamente la Gass1azione (Sez. Un., 3 febbraio 1959 n. 326, in Foro Pad. ))' 19591 I, 409) , ha riesaminato la questione ed ha ammesso il s:indacato dell' A.G.O. non solo sulla liceit� della licenzia (esistenza di un potere di deroga e suo effettivo esercizio), ma anche -inoiiJ,enter tantum ~ sulla legittimit� di essa. E tale � lo stato attuale della giurisprudenza, confermato nelle successi~e sentenze della Suprema Corte, (Oa�ss., Sez. Un., 14n�arzo1959, n. 762, In � Foro Amm. >> 1959, II, 1, 98; 21 marzo 1959, n. 864, ivi, II, 1, 122; 21 maggio 1959, n. 1532, ivi �Mass. Gass. ll, 92 e Sez. I, 6 giugno 1959, n. 1706 in � Riv. Giur. Edil >> 1959, 5, 348; nonostante la contraria opinione dell' A. il quale ritiene che in taH giudicati la S.O. avrebbe attenuato l'indirizzo precedente, escludendo di nuovo il sindacato incidenter twntum di legittimit�: l'obiettiva lettura delle sentenze porta peraltro, a-d escludere che, dopo la sentenza del 3 febbraio 1959, n. 326, la Oa�ssazione abbia mutato indirizzo. 4) Dopo tale excursus giurispmdenziale, I'A. procede ad una serTata critica contro ia posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza 3 febbraio 1959, n. 326 e afferma� che, pur non contestando in astratto l'applicabilit� dell'a.rt. 5 della legge 1865, n. 2248, l'esclusione di tale rprincipfo (e la cons,egll'ente impossibilit� di ammettere il sindacato incidentale sulla legittimit� da� pa.rte dell' A.G.O.) naisce1-<ebhe dn1l fatto che �non sembm facile ipotizzare ca.sii in cui delle questioni di diritto soggettivi aibbiano come pregiudiziali delle questioni relative ad atti amministrativi lesivi di interessi legittimi >l. Per giungere a tale conclusfollle l'A., afferma, in sostanza, che di fronte all'esplicito potere di deroga contemplato nei regolamenti comunali, il diritto soggettivo che in forza deU'a1-t. 872 O.O. il privato pu� vantare all'osservanza dei limiti -posti dagli istessi regolamenti degrada a interesse ogni volta che di fatto quel potere risulti esiercitato. Il G.O. non pu� pertanto che limitarsi a constatare che la posizione di vantaggio fatta valere dall'attore non � un diritto soggettivo ma un interesse legittimo o comunque un diritto affievolito, con la conseguenza di dover rigettare l'a,zione dichiarando il proprio difetto di giurisdizione a favore. del Giudice Amministrativo per il giudizio di legittimit� della licenz.a. Da tale conclusiione L'A. ritiene di poter trarre ulteriori corollari estendendo il principio-"in ge-__ nere a tutti gli atti permissivi o di concessione della P.A., nel senso che l'esistenza di un tale atto affievolirebbe la posizione di diritto soggettivo del terzo, la cui azione sarebbe quindi impro -t36 ponibile avanti l'A.G.O. in mancanza del previo annullamento dell'atto avanti al Giudice Amministrativo. 5) Abbiamo esposto H contenuto dell'a.rticol�o cerca.n:do di far risaltare la struttuua logica del ragionamento dell' A. e dobbiamo dare atto che le conclusioni a cui perviene sono esposte con molta cautela e con l' ~spressa ammissione che il teina merita un maggiore approfondimento. Non possiamo peraltro non manifestare il nostro dissenso, non solo sui corollari ai quali giunge il D'Angelo (e che sono in manifesto con . strasto con la elementa.l'e nozione che nell'attivit� p~rmissiva la .P.A. non pu� ledere i diritti di terzi_ e ta.nto meno affievolirli o degradarli all interessi) ma anche nella tesi principale. Riteniamo utile riporta1'e, innainz.i tutto, il passo pi� interessante della limpida sentenza 3 febbraio .1959 .pi� volte richiamata e che ha inizfato il revilrement della, giurisipruden'.za (1). � Non deve perde1~si di vi.sta che la giui:isdizione amministrativa si profila come giurisdizione fli annullamento di atti amministr1;11tivi, n� pu� quindi concepirsi l� dove trattasi di una controversia tra privati, anoorch� a fondamento della pretesa di una delle parti ed in opposizione aHa pretesa . av.versaria s:i invochi un .atto amministrativo. . cc .se questo v:i:ene in tal caiso in disoussione, ci� � solo indirettamene e in via incidentale, al fine nen gi� dell'�annullamento o della revoca dc�il'atto stesso, per cui opererebbe il divieto dell'a.1�1. �i cont. amministrativo, bens� al fine della sua disappli0azione se non conforme alle legg; .. . cc.Vi.eine in. altri termini jn campo il principio dell'art. 5, legge predetta sul contenzioso, in forza del quale il giudice ordinario � chiamato incidenter tantwm, ai fini puramente delJa decisione di merito, a portare il suo sindacato sull'atto amministrativo �non. solo sotto il profilo della sua liceit�, e cio� dell'esistenza o meno di un potere della P.A., ma altres� sotto il profilo della Jeg.ittimit�, cosi come il giudice amministrativo a sua volta � chiamato a conoscere incidentalmente anche di questioni r.elative a diritti (art. 28 T. U. 26 .giugno 1924, n. 1051 sul Consiglio cli Stato e art. 3 'I'. U. 26 giugno 1924, n. 1058, sulle aittribu. zioni della G.P.A.); e come in questo caso l'accertamento del diritto, cos� nel primo caso l'accertamento .della liceit� o della legittimit� �lell'atto amministrativo, appunto pe1� il loro c.arattere incidentale non sono che una tappa dell'iter logioo che il giudice deve percorrere per pervenire a.Jla decisione di merito senza che pertanto possa ad essi riconnettersi alcuna. incidenza sulla giurisdizione �. (Sez. Un. OaiS1S1azioue, 3 febbraiio ,1959, n..326, in <<Foro Padano��, 1959, I, 409). L'A. ha tenuto c.onto della forza dell'argomenta. zione, ma ritiene .di superarla sotto un diverso profilo. . . ~remesso che la discriminazione di competenze tra, A.G_.O. e Consiglio di Stato deve avvenire (1) Per le indicazioni bibliografiche -precise ed esaurienti -rinviamo all'articolo recensito. in baise ail solo criterio della oa;u,sa peteniU e cio� della situazfone giuridica sostanziale che sta a ba.se della domanda,� dell'attore, valutata. a.Ha stregua del}la. sua. natura og�gettiva, il D'Ange�o afferma che nella fattispecie considerata la. situa.zione soggettiva fatta valere dall'Mtore non � di diritto soggettivo. Invero la, licenza in deroga. fa venir. meno nel costruttore l'obbligo di rispetta.re le limitazioni del Regolamento comunale, e poicli� tale obbligo � il correlato del diritto che intende far va�lere c,olui che si ritiene leso dalla costruzione, ne cOnseguh�ebbe che venuto meno l'obbligo del costruttor�e, ver.rebbe meno anche il diritto correlativo del proprietario e il privato non potrebbe vantare se non un interesse al buon uso del potere cla �parte della P.A. Ove quindi l'attore non contesti l'esistenza d1el potere da parte dell'Autorit� comunale e l'effettivo uso di� fale potere, la sua domanda si ba.serebbe non su un diritto, ma. su cli un interesse cosicch� il Giudice Ordinario dovrebbe limitarsi a constatare l'improponibilit� dell'azione, non essendovi quindi alcuna possibilit� di un sindacato, s:ia pure incidenter ta;n,tum, cli legittimit�. Nonostante una certa apparenza di rigore logico, ad un pi� attento esame l'argomenta.zione si rivela per� sofistica. E' infatti da rilevare che tuttai la teoria della distinzione tra diritti ed interessi e norme di azione e di relazione � stata compiuta dalla. dottrina e dalla giflrisprudenza. al fine di chiarire il criterium disorirrvlmat�onis tra giurisdizione del1' A.G.O. e del Consiglio cli Stato. 1 Oi� presuppone quindi che il rapporto di cui ~i discute intercorra tra il privato e la. P.A. percb� � solo in tal caso che pu� sorgere un conflitto di giurisdizione tra l'A.G.O. e il Consiglio di Stato. Se un privato ha una pretesa contro un privato, non ha a,lcun senso scomodare la distinzione tra diritti ed �interessi per la ovvia ragione che gli cc interessi legittimi >> possono vantarsi solo nei confronti della P.A. (1) (unica possibile destinataria delle norme di azione) e che sola la P.A. pu� essere chiamata avanti il Consiglib di Stato per l'annullamento dell'atto che si pretende lesivo. L'errore �n cui � incorso l'A. sta nel non a.ver valutato appieno la differenza tra questione pre limina.re di giurisdizione e questione di merito. Nel giudizio tra privato e la P .A., ove il Giudice accerti che la causa petendi vantata dall'attore non costituisca un diritto soggettivo, ma un interesse, non pu� entrare nel merito ma deve dichiara. re il proprio difetto di giurisdizione. Nel giudizio tra privati, invece, ove il Giudice .a�~icerti che la aa-usa potendi va.nta.ta da�ll'attore non abbia la consistenza di un diritto soggettivo ci� vorr� dire che non sussiste una. condizione dell'azione e il Giudice deve giudica.re nel merito rigettando la domanda attrice, a nulla rilevando a.ccerta.re che l'attore goda di UI]._a, posizione di interesse legittimo, perch� ta�le int.eresse n.on _pu_9 (1) Ai fini della questione in esame n'on ha, ovviamente, rilievo la categoria dei c. d. interessi di diritto privato. rm rm -137 essere vantato che nei confronti della P .A. (estranea al g'iudizio) e non nei confronti della .parte convenuta. Chia.rito cos� che tra privati non viene in essere -nel senso prospettato dall' A -una questione �i giurisdizione ma solo una questione di merito relativa alla, esistenza o meno delle condizioni dell'azione, resta superata qualsia.si difficolt� che si opponga all'esame, da� parte del G.O., -natu ralmente ine�lenter tantum -. sulla legittimit� della licenza in deroga. ' Tale esame, infatti, viene compiuto dal Giudice non in via principale e al fine dell'annullamento dell'atto amministrativo, ma solo al fine incid'en tale di accertare se effettivamente sussista il di ritto vantato dall'attore. E' infatti evidente che i1 giudizio di merito sar� diverso a seconda che la licenza venga o meno. riconosciuta legittima: nel primo caso la legitti init� della licenza importa la liceit� deHa costru vione e quindi la mancanza della lesione di un diritto dell'attore; nel secondo caso la licenza riconosciuta illegittima sar� clisapplica.ta dal Giu dice che, sussistendo le condizioni dell'azione, accoglier� la� domanda attrice. Pertanto data la natura. pregiudiziale della questione sulla legittimit� della licenza, il G.O. non potr�, non applicare l'art. 5 legge cont. am ministrativo. N� vale obiettare -come sembra. fare l'Autore -che di fronte ad un potere discrezionale del 1' Amministrazione il preteso diritto del privato non potrebbe non affi.evolirsi e che quindi il G.O. constatato che la posizione di vantaggio invocata da.fl'attore non pu� avere -nemmeno in ipotesi (appunto perch� affievolita dall'avvenuto uso del potere dell'amministrazione) la, consistenza di di ritto soggettivo, non avrebbe poi alcun potere di compiere altre indagini. risultando gi� chiaro che, nella specie, mancherebbe, il presupposto della giurisdizione e cio� una posizione tutelata dall'Ordinamento quale diritto soggettivo. Anche ,in questa argomentazione non si tiene conto della differenza, tra giudizio finale di merito f' questione di giurisdizione, e si incorre in un manifesto vizio Iog'ico quando dalla� pronuncia fi nale sulla azione si vogliono trarre argomenti per la questione di giurisdizione. Invero � dai tener presente che la, questione di legittimit� sorge perch� il convenuto -di fronte all'attore che lamenta una lesione di un suo di ritto i;;oggettivo -assume che l'Autorit� Oomu naJe ha, emesso una licenza -in forza dei poteri di deroga stabiliti dal Regolamento Comunale la quale remle lecito il suo comportamento. Ora non si contesta certo che, una volta che il Giudice accerti la fondaitezza dell'e'Cceiione del convenuto ne conseguir� non solo che manca una lesione della posizione di vanta.!wio vantata, dal l'attore, ma anche che tale po~zione non ha la consistenza. di un diritto soggettivo. Mai non si vede come il Giudice possa f>'inngere n ta.Je conclusrione senza aver esaminato l'atto di licenza ed averne fatta, applicazione. E poich� l'art. 5 legge cont. amministrativo im� pone al Giudice di non applicare gli atti amministrativi non conformi a legge, non si vede come possa escludersi un sindacato incidenter t(Jlfl,twm del Giudice ordinario sulla legitimit� della licenza al fine di verificare se � possibile tenerne conto in giudizio. In altre parole, l'A. afferma che non � ipotizzabile un sindacato incidentale di legittimit� sulla licenza perch� il Giudice ordinario di fronte al riconosciuto esercizio del potere di deroga deve constatare che la posizione di vantaggio dell'attore non pu� avere la consistenza, di un diritto soggettivo, e che quindi mainca il presupposto della giurisdizione. A noi sempra, invece, che proprio per poter concludere che esiste un atto di esercizio del potere di deroga da par�te dell'Autorit� Com una.le ~l G.O. debba preliminarmente e incidentalmente accertare l'esistenza dell'atto amministrativo invocato e la sua conformit� a legge, dovendolo a.ltrimenti disapplica.re e cio� non tenerne conto. Peraltro, stabilito il principio che il G.O. � competente ai conoscere in via incidentale della legittimit� della licenza in deroga, � da ricordare che tale esame � limita.to ai vizi cli incompentenza e violazione di legge. (1). Se invece l'attore lamenti l'eccesso di potere, quale vizio della licenza concessa da.l Comune al costruttore, aUora il G.O., non potendo procedere a tale inclagine e dovendo invece presumere la �legittimit� dell'atto amministrativo di licenza, dovr� rigettare nel merito la domanda � che, se . ' mvece l'attore avesse contemporaneamente adito il Consiglio di Stato allo scopo di far annulla.re la licenza del Comune in base al protestato vizio cli eccesso di potere, aUora, a nostro aivviso, il G.O. dovrebbe -ai sensii dell'art. 2:95 O.p.c. -sospendere il giudizio in attesa che venga risolta la questione amministrativa, che si presenta pregiu� cliziale ai fine del decidere. G. Z PROF. PIETRO GASPARRI: Sulla competenza dei Tribunali delle acque a decidere in tema di dema� nialit�~marittima. �Acque, Bonifiche e Costruzioni �, 1959, pag. 331. Lo studio del Gasparri �, in realt�, una, nota contraria a.Ila sentenza resa dal Tribunale di Roma il 25 maggi.o 1959, in causa. Sca.Jfati (difeso dall'au. Guido Cerva.ti) Ministeri finanze e Marina Mercantile. Per ovvi motivi di buon gusto ci (1) Come � noto la questione della ammissibilit� del sindacato incidenter tantum di eccesso di potere da parte dell 'A. G. O. � stata in questi ultimi tempi revocata in discussione da autorevoli scrittori (SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo, pag. 540; GmcOIARDI: La giustizia amministrativa, pag. 333; CANNADA BARTOLI: La tutela giurisdizionale del cittadino verso la P.A., pag. 137); peraltro l'opinione ancora dominante e seguifo, "dalla giorisprudenza � quella di ritenere che tale sindacato �~ esuli dai poteri del G. O. (cfr. per tutti ZANOBINI-CORSO �Dir. Amm.vo '" (1954), II. 158; VITTA: �Dir. Amm.vo n, (1955), I, 435. & -'138 asteniamo da ogni commento relativo aUe questioni -0ggetto della ca.usa, attua.lmente in grado di appello, riservandoci, naturalmente, di riba.t� teTe gli a.rgomenti 1:1ddotti dal Gasparri a sostegno delle tesi difensive dello Scalfati in sede opportuna;. Non possd.aimo per� passar sotto silenzio due affermazioni (estranee alla predetta causa), che ci sembrano del tutto inesatte; l'una relativa alla appartenenza del demanio marittimo alla Regione siciliana e l'altra relativa alla competenza dei Tribunali delle acque sulle controversie fra Stato e Regione Sarda in merito all'appartenenza di un bene al demanio idrico e, pe1�ci�, regionale o marittimo e, quindi, statale. In merito alla prima questione richiamiamo l'attenzione del cortese letto1�e sulla sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 1958, la quale riconosce che la maggior pa-rte, almen-0, dei beni del demanio marittimo (artt. 822 O.e. e 28 O. Nav.), interessando la difesa, la polizia marittima e la navigazione, lleve considerarsi tuttora come appartenente a:l demanio dello Stato e non della Regione Siciliana, alla quale potranno spetta.re solo quei beni �del demanio ma.rittimo, che, per espresso riconoscimento dello Stato, abbiaino per� duto ogni interesse per la cl�tesa o per altri s�l'� vizi di caira.ttere nazionale anteriormente aUa entrruta in vigore dello S.tatuto Speciale. Le controversie, poi, fra Stato e Regione in merito all'appartenenza di un bene al demanio de�l'uno o dell'altra, e, quindi, in merito alla spet� tanza del potere di amministrarIo integrano un conflitto di attribuzione, devoluto alla. competenza della Corte Costituzionale, come, peraltro, � stato gi� riconosciuto con }a. sentenza. n. 31 del 1959 (1�efro, p. 30), ed esula, perci�, dalla competenza . sia dei Tribunali ordinari sia. dei Tribunali delle acque pubbliche. Una diveTsa opinione su entrambe le questioni avrebbe, perci�, bisogno di adeguata argomenta> zione che nello studio in esame manca del tutto. G. G. MASSlMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A t�t. 2. LEGGE DI P. S. -MISURE DI PREVENZIONE SORVEGLIANZA SPECIALE. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti; - Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra le norme dell'art. 5 della legge 27 dicemhre 195U, n. 142'3 e l'a�rt. 2 della ( ''Ostituzione. Art. 3. 1) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE -REATO DI VILIPENDIO. (Art. 313, 3� comma, Codice Penale). (Sentenza n. 22/1959, Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 313, 3� comma, Oo� dice penale e l'art. 3, l� comma., della Costituzione. (IDEM PER GLl ART. 25, 101, 104, 112 DELLA COSTITUZIONE). 2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti Rei. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra la legge 15 febbrafo 1958, n. 74, concernente la regolamenta.zione dei canoni livellari veneti, e l'art. 3 della Costituz1one. Art. 13. LIBERT� PERSONAL� -RIFIUTO DI COLLABORARE ALLO SPEGNIMENTO D'UN INCENDIO. (Art. 652 p. p. Codice Penale). (Sentenza n. 49/1959; Pres. Azzariti __; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit�, eostitnziona.Je tra l'art. 652, p.p. del Codice penale e l'art. 13, p.p., della Costituzione. 3 Art. 16. LEGGE DI P. S. -PASSAPORTO -MOTIVI POLITICI. CT. U. Leggi di P. S. 10 comma art. 158). (Sentenza n. 19/1959; Pres. Azzariti -Rel. Caselli Avolio). Il primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi �.i P .S. � costituziona,lmente illegittimo i1erch� in contrasto con l'art. 16 della Costituzione. Art. 17. LEGGE P. S. -MISURE DI PREVENZIONE -SORVEGLIANZA SPECIALE. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante. illegittimit� costituzionale tra le norme dell'a-rt. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'a�rt. 17 della Costituzione. Art. 23. 1) ENTE NAZIONALE CELLULOSA -CONTRIBUTI. (Legge 28 marzo 1956, n. 168). (Sentenza n. 9/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrassi). Non sussiste contl"asto determinante illegittimit� costituzionale tra le norme contenute neJJa legge 28 ma-rzo 1956, n. 168 e l'art. 23 della Oostituzione. (IDEM PER GLI ART. 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 89, 97, 100, 136 DELLA COSTITUZIONE 2) AFFISSIONI., PUBBLICITA. (Art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417). (Sentenza n. 36/1959; Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). L'art. 2 del D.L.O.P.8. 8novembre1947, n. 1417, concernente la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicit� affine, � costituzionalmente illegittimo perch� in contra.sto co:q. l'articolo 23 della. Costituzione in quanto comprende_ nella fissazione delle tariffe per il servizio cli pubblicit� imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti. dbfffBW& -140 Art. 27. 1) LEGGE DOGANALE -I.G.E. -MERCE SOGGETTA A DOGANA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI DOGANALI. (Art. 94 Cpv. Legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424) (Sentenza n. 33/1959; Pres. Azzariti -Rei. Battaglini. Non sus1siste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. U4 Opv. della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e l'M't. 27, 2� comma, della. Costituzione. 2) INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PRE� VENZIONE (D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rei. Jaeger). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra. l'a.rt. 77 del D.P.R. 7 gennafo 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru zioni, e l'art. 27, 1� comma, della Oostituzion�. Art. 41. 1) COMMERCIO AMBULANTE -DISCIPLINA (Art 3 legge 5 febbraio 1934 n. 327). (Sentenza n. 32/1959 Pres. Azzariti -Rel Petrocelli). � Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'1art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e Farrt. 41 della Oostituzione. 2) TUTELA DELLE STRADE -CIRCOLAZIONE PUBBLICO SERVIZIO DI AUTOVEICOLI A NO� LEGGIO. (Art. 133 del T. U. 8 dicembre 1933. n. 1740). (Sentenza n. 35/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 133 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e per fa circolazione e l'a.rticolo 41 della Costituzione. Art. 42. 1) DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITA� ZIONI ALLA PROPRIET� PRIVATA. (Art. 875 C. c.). (Sentenza n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rel. Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'inciso contenuto nell'art. 875 del O.e. � ovvero a distanza minore della met� di quella stabilita daii regolamenti loca. li >> e l'art. 42 della Costituzione. (IDEM PER GLI ARTT. 43 e 44 DELLA COSTITU� ZIONE). 2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti -Rel. Papaldo). Non sussiste contrasto d~terminante Hlegittimit� costituzionale tria la legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la regolamentazione dei canoni \ivella.ri veneti e l'art. 42, 3� comma, della. Oo. stituzione. Artt. 70-76. 1) DISCIPLINA FISCALE LAVORAZIONE SEMI OLEOSI -CONTRABBANDO. (Art 31 del D. P. R. 11 Luglio 1953. n. 495 e art. 48 D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217). (Sentenza n. 2(}/1959; Pres. Azzariti Rei. Petrocelli). L'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953 n. 495 e, conseguentemente dell'a.rt. 48 del D.P.R. 2�2 dicemlwe 1954, n. 1217 � costituzio1mlmente illegittimo perch� in contrasto con gli ttrtt. 70 e 7H tl�Pl la Costituzione. 2) PENSIONI -INVALIDI DI GUERRA -SOSPENSIONE PENSIONI. (Art. 26 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818). (Sentenza n. 24/1959; Pres. Azzariti - Rel. Cappi). L'a.rt. 26 del D.P.R. 26 aprile 19'57, n. 818 � costituzionalmente illegittimo perch� in contrasto con gli a.rtt. 70 e 76 della Costituzione. Art. 76. INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PREVENZIONE. (D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rel. Jaeger). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e l'articolo 7!i della. Costituzione. Artt. 76-77. DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITAZIONI ALLA PROPRIET� PRIVATA. (Art. 875 C.C.). (Sentenza n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rei Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimit�, eostituz.iona1e tra l'inciso contenuto ne1l'nrt. 875 C.c. �ovvero a distanza minore della met� di quella stabilita dai regolamenti locali n e gli artt. 7G e 77 della. Costituzione. Art. 103. 19) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI IN TEMPO DI PACE. (Art. 6 D. L. L. 21 marzo 1946 n. 144). (Sentenza n. 48/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non suss,iste contrasto determinante illegittimit� costituziona.Je tra l'art. 6 del-D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, contenente norme dirette-a I'eg..olare il passaggio dell'applicazione della legge pe1mle di guerra aU'applicazione di quella di pace e l'art. 103, 3� comma, della Costituzione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA COMPETENZA -Regolamento di competenza -Sentenza di primo grado che ha pronunciato solo sulla competenza -Appello dichiarato inammissibile Ricorso per Cassazione. (Cassazione Sezione Unite, 22 maggio 1959, n. 1572 -Oggioni, Pece, Maooaroni (oonf;) -Soo. Raff. Brutia o. Finanze. La sentenza di secondo grado, la qua.le abbia dichiarato inammissibile l'appello nei confromi di una decisione di primo grado che avera statuito solo sulla competenza, pu� essere denunciata in Cassa~ione solo a mezzo del ricorso ordinario e non anche a. mez:lio del regolamento di competenza. !NCOMPIDTEINZA E INAMMISSIBILI'I'� La sentenza che s�i annota � l'ultirna. in ordine d�i tempo che sia stata pronuncia.ta sulla controversa questione) per la risoluzione della quale 'il maggior contrasto s�i ravvisa proprio in seno alla, Cassazione: infatti) mentre con decisiowi n. 1319 del 1952 a Sezioni Unite e n. 2014 del 1958 si era statuito in conforrnit� alla sentenza. swrriportata, al oontrarfo in un maggior nurnero di casi (Sez. Unite n. 1384 del 54; n. 1480 del 54; 1740 e 2271 del 1956; 2669 del 1957) � stato deciso che la sentenza di 8econdo grado che abbia dichiarato inammiss�ibile l'appeno ne�i confronti di una itecisione 1J;i primo grado che aveva statuito solo sulla com.petenza) po�tesse essere denunciata in Cassazione solo a mezzo deil rogolam.ento dii competenza con la conseguente inammissibilit� del ricorso ordinar{o, senza che quest'ultimo potesse essere utilizzato wi fini del regolamento) a causa dell'avvenuta scadenza del termine della comunicazione della sentenza d'appello. La soluzione adottata in questi ultimi giudicati si basa in sostanza sulla considerazione che la pronuncia del giudice di secondo grado, nel dichiarare la non ammissibilit� dell'appello, si limlita a decidevro una questione di competenza) si.a pur funzionale per gradi e che non � pertanto ammissibile contro la rnedesima che �il regolamento necessario dii cornpet&nza; taZe argomentazione � condivisa rlalla dottrina (ANDRIOLI: Commento al O. p. c., vol. I, p. 160; OioFFI: Commento al O. p. c., I, 161) che purtuttavia non consta abbia approfondUo l'esame sulla questione. Fra queste due opposte tesi che travagliano la Cassazione) quella) pi� recente) condivisa auto revolmente dalla senten.<:a che si annota) sembra senz'altro preferibile) tuttavia in base a considerazioni parzialmente diverse da quelle esposte nella motivazione. Questa invero si regge sostanzia,lmente su due a.rgomenti: in primo l,uogo si afferma che) costituendo ogg()tto del proposto regolamento di competenza il decidere se sia o meno ammissibile l'appello contro quella determinata sentenza dii primo grado' e non essendo fra loro fungibili regolwmento ed appello) la Co,rte� di Oassa, zione non � investita del potere-dovere di decidere sulla competenza del giudice di primo grado) come invece lo sa.rebbe ove il giudice d'appello avesse deciso sulla competenza o incompetenza di qiiest'ultimo. In secondo luogo) premesso che scopo e caratteristica propri del regolamento sono quelli) meramente strumentali) di fissare in modo defin�itivo dinnanzi a quwle giudioe il processo deve avere il suo svolg�mooto) si riconosce che nel caso concreto la proseguibilit� del g�iludizio d�i merito sarebbe assicwrata non in ogni ooso) ma solo nell'ipotesi che la Cassazione statuisca che il g�iudicc d'appe.llo debba procedere a quell'esame dell'�npugnazione, da lui ing�iustamente dealinato) e si conclude pertanto asserendo l'inammissibilit� del rego~ain,ento di compete~iza~ d~ cui difetterebbero �i presupposti e la specifica funzione. Ora queste argomentazioni appaiono) specie O'L'C si tenga conto di quelle addotte dai sostenitoJ�i della tesi oppo8ta) insufficienti e) per quanto riguarda la prima, superflue. E' pacifico infatti, n� � contestato da alcuno che ricorren�dosi in Cassazione per denunciare una sentenza d'appello che ha ritenuto inammissibile l'appello stesso) oggetto della cogrvizione del Giudioe di diritto non potr� essere che l'esame dell'ammissibil'it� o meno del mezzo di impugnazione e non gi� questioni direttarnente interessanti la sentenza o il procedimento di primo grado) ivi comprese quindi quelle relative alla competenza del primo giud!ice. Per� con qttesto non si diee nulla di decisivo contro l'opinione di quanU ritengono che la dichiarazione di inam� m�'�issibilit� dell'appello equivalga ad una diiehiarazione di incompetenza funzionale del giiidice che la pronuncia) peroh� � appunto questa pretesa equi-valenza che occorrerebbe preliminarmente dimostrare erJ'Onea per poi poter asserire, come ha fatto la Cassazione) che trattandosi di ammissibilit�, non r'icorre il presupposto del regolwmento d�i competenza: swm7Jra in altri termini evidente la petizione di principio. Ohe se ~ 142 poi con tali affermazioni la Suprema Corte a�i;esge voluto intendere che non pu� darsi regolamento d�i cornpeten.za contro le sentenze d'appello che conferman.o o riformano quell0; del primo giudice sul punto della competenza, la motivazione sarebbe contradittoria e inaccettabile: acdo. zto in fatU il princ�ipio dell' 0;mmissibilit� del regolamento anche contro le sentenze di second�) grado, ingiu.stificato sarebbe limitare questo allo sole senten.ze che avessero deciso sulla competenza del giudice d'appello. N� maggiormente determinante ai fini della soluzione del problema, sembra essere la seconda argomentazione della Cassazione. Con questa infatti, per quanto sia st<tta felicem�nte colta la norma.le fimz�ione del regola�mento di competenza, che � quella di ottenere con un procedimento celere l.a parola definiti1Ja sii un pres1tpposto processitale che, appunto in quanto talt', non pu'.J essere fine a se stesso, non si � ancora superata ogni obiezione, innanzi tutto perch� dalla rico� noscittta �impossibilit� in casi concreti, del raggiungimento del fine prestabil'ito non scaturisce necessariamente l'inammfasibilit� del mezzo giitridico a qnel fine preposto : � invero appena U caso di notare che la giustificazione di un �itituto giuridico va considerata riguardando la sua utilit� rispetto alla maggior parte dei casi. Senvt contare poi che cos� decidendo, in pratica il giudice si sostituisce al legislatore: stabilire dal l'accertata inutilit� di un istituto la sua inapplicabiUt�, � compito tipico della legge, mentre il giudice deve limitarsi ad aacertare l'esistenza dei presupposf'i nel caso concreto. inoltre, pu� ben riconoscersi che il regolamento di compete11z�a tende ad ass'icurare la prosegi1;ibilit� del giudizio di merito) ma questo � soltanto effetto normale e 1wn 1iecessario: si consideri ad esempio il aaso che la Cassazione, tenuta a decidere su un pro� posto regolamento, accerti che nessu.n gittdicc � competente a conoscere di quella causa, 1;ale a diere accerti un d�ifetto di giurisdizione: non po tr� in tal aaso il Suprem.o Conse8so esperire la fun.<Jione di regolatore della competenza, cui pur � stato chiamato, n� si realizza lo scopo del .regolamento di assicurare il proseguimento del gi11dizi: o di merito e purtutta1J-ia non potr� certo il regolamento di cornpetenza essere dichiarato inammissibile. Sembra pertanto che la decisione delle Sezioni Unite, per avendo esattamente a1Jvertito le anor1nalit� del proposto regola.mento nella fattispecie r-oncreta, non abbia afferrato il pnnto essonziale, o perlomeno non lo abbia S1Jolto 8Ufficientementc. * * * , ln ejfctti, poich� requ,isito essenziale per la proponibilit� del regolamento a. norma dell'art. 42 � C. p. c. � l'esistenz�a di una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza, l'indagine pi� attenta andava appunto indiri.zzata sulla questione se potes8e ritenersi o meno senten.c�a sulla competenza quella che a1je1Ja dichiarato inammissibile l'appello. Su, qne8to punto h1rece la Uassnzione sembra so.rwlare, limitandosi ad iina at� fermazione non rnotivata, mentre una deci.sione pi� c01wincente (Gasgaz�ione Se.z. III, 14 giugno 1958, n. 2014) a1Jeva rilevato la differenza fra que.stion�i di competenza e questioni di amrn�1sib �ilit� e la conseguente impruponibiut� del rcgo� lamento di competenza contro que.<>te ult�nc. l~i legge i11fatf.i nella mol'i1Jazione della citata senten. rn: �non si dubita che si possa prop01�re regolamento contro le sentenze d'appello che abbiano deciso sulla competenz.a propria del giudice d'appello adito. Ma questa ipotes.i attiene solo al ca.so della identificazione del giudice designato daHa legge a decidere dell'appello e non :Sembra quindi agevole ricondurre nell'ambito di questa ipotesi quella in cui il giudice abbia deciso, nell'uno o nell'a.Jtro senso la questione se, in refa�zione al contenuto della sentenza, di I grado dovesse esperirsi l'appello o il regolamento ... si prospetta a.Uora una questione ben divel�sa, cio� una questione di ammissibilit� del gravame�� Il. concetto, appena abbozzato, pote1Ja essere approfond'ito : � chiaro invero che competenza ed ammissibilit� son cose ben diverse, agiscono �in campi ta;nto Mjjerenti e tanto occasi.anali �sono i ness�i fra di loro, che non pu� la contraria opinione, esser cio� la sentenza che diohiara inam � missibile l'appello nna sentenza dichiarativa di incompetenza funzionale, essere fondatamente sostenuta altro che ignorando le caratteristiche essenziali dei due istituti. La competenza infatti, come � noto, sta a designare la ripartizione della giurisdizione fra i giudici ordinari, designa cio� la sfera delle attribu.zioni assegnata in concreto a ciascun gittd-ice e che ciascuno d'essi pu� esercitare si che, tradizionalmente e s-inteticamente 1.'ien definita la misura della giurisdizione (OHioVIDNDA: Principi pag. 483). L'ammissibilit� in- 1;ece, o l'�inammissibilit� � la conseguenza della perfe.c�ione o rispetti1Jamente dell'imperfe.zione di determinati atti processuali, imperfezione dalla qua.le la legge fa scaturire qualcosa. dv pi� della semplice irregolarit�, ma qualcosa di meno della nullit� dell'atto, nel senso che l'inefficacia che ne derfoa si limita all'atto medesimo senza comunicarsi agli atU successivi: ci� si desume a contra.riis, dal carattere estensivo della nullit� (v. CAHNELUTTI: Istituzioni del Nuovo .Processo Civile Ita.Iiano 51, vol. I, p. 359). In concreto 'il codice parla di inammissibilit� eon riferimento a determinati 1Jizi degz.i atti processuali e se pur non a.nnovera fra questi la proposizione di un mezzo d'impugnazione al posto di quell'altro che avrebbe dovuto essere proposto, tuttavia l'impossibilit� di far discendere da questo vizio dell'a.tto la nullit� (a.rt. 156 C. p. c.) e l'assen.rn di una norma che stabilisca tassativamente i casi di inammissibilit�, consentendo l'analogia in tale camvo, permette di affermare l'inammissibilit1� dell'appello proposto con.tra la sentenza che ha pronunciato solo sulla c�mpeteiiz�. Poste pertanto queste definizioni e s�curi ohe nel caso conci�eto legittimamente si parli di inam� missibilit� dell'appello, 8embra facile escludere che l'inamm1:ssibiUt� pos8a. cq1tiralere alla com -143 pctcnza. Quest'ultima 'infatti � Ui/l rcq,uisito di capacU� degli organi giurisdizionali, la prima � 'invece la conseguenza delta perfezione di dati ait'i processuali; la incompetenza � il difetto nel giitdice della potest� rispetto ad una lite, l'�iamrnissibilit� � la parUcolare �iefficacia di un atto processuale cui manchi un elemento_; la compe tenza � un requisito soggettivo, l'amm'issib'ilitr�. oggettivo, l'una attenendo, se non alle persone fisiche dei singoli giudici, perlomeno agli organi, l'altra invece attenendo agli atti. E' chiaro che momenti di collegarnento fra i dtbe istituti si danno poich�, come esattamente uota 'il 0ARNEJ,U'rn (op. cit. p. 130) se competenza significa appartenenza ad un uffic'io della potest� rispetto ad un a, lite, naturalmente tale appartunenza sar� un requisito di validit� dcll'atto processuale in cui la potest� trova il suo s�wlgimcnto. Pertanto l'inoompetenza funzionale del giudice d'appello � certamente un motivo remoto della dichiarazione d'i inammissibilit� e sii questo poggia le sue basi l'opposta opinione, il cui errore consiste per� nel non aver compreso che oggetto 'immediato della pronuncia del giudice d'appello non era la competenza aez giudice, ma l'inammissibilit� dell'titto rivolto al giudice. Cos� come i motivi di merito in base ai quali si g�iunge allti d�'Jhiaraz'ione sulla competenza non comportano una sentenza sul merito, altrettanto ver converso 'i motfoi di incompetenza che sono (I, base della dichiarazfone di inammissibilit�, non comportano una pron,uncia 8ulla competenza. P. DI TARSIA di BELMONTE COSA GIUDICATA -Pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione emanata a contraddittorio incompleto. Non costituisce giudicato sulla giurisdizione neppure nei riguardi delle parti nei cui confronti la pronuncia � stata emanata. (Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2920/59 -Pres.: Oggioni; Est.: Boccia, P. M.: Colli (conf.) -De Galleani c, Ministero Finanze). In ca.so �i liti8 consorzfo necessario, la. questio� ne di giurisdizione che sia, stata decisa. dalla Corte di Cassazione,. in sede di regola.mento di giurisdizione, a contradditto1�io incompleto, resta impregiudicata ed aperta anche nei riguardi delle parti nei cui confronti la. pronuncia sulla giurisdizione sia stata emanata. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema e compend,iato nella massima soprariportata, appare ineccepibile f3 pienamente rispondente aUa fonaarncntale esigenza processttale, della completezza del contradittorio perch� le senten-ze pos-sano dirsi utiliter datae. Jfancando la completezza d,el contJ'adUtor'io, e quindi la legittimit� del rapporto processuale, le eventuali pronunce (che solo formalmente potrebbe dirsi sentenze) non possono acquistare valore d'i giudicato, tanto nei confronti delle parti ri111astc cstrauec al processo, qua;nto di quelle che all'�incompleto contradittorio partecipa:ro110. Il principio, affermato nella fatUspecie con specifico riferimento ad, una pronuncia ernessa sullrt gittrisdizione in sede d'i regolamento della medesima, ha carattere generale e non tro�r::a �attm lim'itazione che nell'effettiva esistenza. di un litis consorzio necessario, in virt� del quale cio� gittsta il disposto dell'art. 102 G. p. c. -la sentenza non pu� pronunciarsi che in confrnnto di tutte le parU. Riportiamo la chiara �rnotivazione della se1ttenza dflllc Seziori:i Unite, sul punto: � .......il processo iniziaolmente si svolse fra Enrico Marcello De Galleani, da. una parte, e il solo Ministero delle Finanze, dall'a.itra, parte. E fu solo nei rapporti fra codesti litiganti ch�J il Tribunale d� Genova. -ancor prima che venisse attuata. la integrazione del contradittorio con la evocazione in giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici, quale altro legittimato passivo necessario -pronunzi� la sua prima. sentenza, affer mativa della piena competenza su tutta la, ca.usia. Nelle identiche condizioni soggettive si svolse poi la fase di regolamento ; e pertanto � manifesto che sia, la prima sentenza del Tribunale sia la sentenza, di regolamento delle Sezioni Unite, furono, entrambe, pronunziate a contradittorio incompleto e comunque non in confronto del Mi� nistero dei Lavori Pubblici, la cui presenza, nel giudizio �si �ebbe solta.nto in un momento successivo. Posto ci�, deriva. che -stante i limiti soggettivi del giudicato per cui le sentenze fanno stato nei rapporti fra le pa,rti nei cui riguardi esse sono pronunziate e stante la validit� del principio anche per le sentenze di Oassazione, re� golatrici della, competenza, e della giurisdizione n� la prima. sentenza del Tribunale n� quella, confermativa, della Ca,ssazione erano e sono opponibili al Ministero dei La.vori Pubblici, terzo rispetto ad esse e che, per la sua, qualit� di � chiamato >l per ordine del giudice, non era, tenuto a subire il processo nello stato in cui questo si trovava aH'atto della chiamata. E, considerafo poi che la cbia.matai era sta.ta disposta ai sensi dell'art. 102 Codice di rito iu i�elazione ad un caso di litis consorzio necessa.rio, le su menzionate sentenze (la� prima. del Tribuna. le e quella. di regolamento della Cassazione) I"ientra�vano nel novero delle sentenze inutiUter datae: di talch� le questioni restavano impregiudicate ed a,perte anche nei rigua.rdi di coloro nei cui confro!llti quelle pronunzfo erano state emanate a contraddittorio incompleto, in un caso di litis consorzio necessario. Se questo �, � agevole dedurne, che, mentre non si scorge la pertinenza del richiamo al prin� cipio della perpetuatio iurisdictionis, del pa.ri a torto i ricorrenti lamentano la viola,zionei di un giudicato inesistente;� e che inoltre legittima-_ mente i giudici di medto, implicitamente superando la riproposta questione di giurisdizione, ripresero in modo espresso in esame la questionr. di competenza >l. 144 IMPIEGO PUBBLICO -RAPPORTI DI LAVORO Assunzione del personale civile per i servizi di mensa e pulizia dei locali delle stazioni dei carabinieri Pretese inerenti al rapporto di lavoro -Responsa bilit� del comandante e non della P. A. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 387/59 -Pres.: Felici; Est.: Pellettieri; P. M. Caruso (conf.) -Amm.ne Interni c. Prezzotti). L'assunzione del personale civile per i servizi di mensa e di pulizia dei locali di uso comune ai carabinieri di stanza presso la stazione, � fatta dal comandante di quest'ultima non nella quaUt� di organo della Pubblica Amministrazione, e cio� nell'esplicazione di funzioni �di polizia., bensi unicamente come capo della convivenza dei carabinieri della stazione e come l'unico incaricato ex lege a provvede1�e ai .servizi interni della stazione medesima, nell'inte1�esse s:clusivo di suoi singoli componenti. Da ci� cons�egue che unicamente il comandante della. stazione, e non la. P. A., � responsabile del personalie a fa,le scopo aissunto per ogni pretesa inerente al detto raipporto di lavoro. Trascriviamo la parte essooziale della chiara motivazio1ie delle Sezioni Unite: (Omissis). La Corte di Appello di Ancona, seguendo le tracce della sentenza, di quel Tribunale, ha affermato nella decisione ora. denunciata, il principio secondo cui l'a.ssunzione da parte del comandante di stazione del personale civile addetto ai servizi di mensa, e di pulizia dei locali di uso comune a.i call'abinieri di stanza presso la, stazione, deve ritenersi fatta nell'interesse diretto ed e�sclusivo della P. A., la. quale perfam.to � l'unicn responsahile, nei conf.:ronti del personal�e stesso, per ogni pretesa inerente a detto raipporto �i lavoro. A siffatta conclusione la, Corte � pervenuta. attraverso un'argomentazione, che pu� ridursi ai seguenti termini. La norma. dettata dell'art. 350 del Regolamento generale dei Carabinieri, approva. to con R. D. 24 dicembre 1911, che d� facolt� al comandante di stazione di assumere, � previn autorizzazione dello uffic.iaJe diretto � e semprech� �le esigenze del servizio lo consentono�, il personale civile per la confezione dei cibi e per la pulizia di locaJi di uso comune ai carabinieri, a�ddetti a.Ila stazione, sta a significare che � se di regola, � ai ca.rabinieri che spettano le incombenze di cucina, di pulizia e di mensa, quando il loro numero sia sufficiente ad assicurare, nell'ambito di ogni stazione, lo svolgimento del servizio di istituto, ogni qualvolta invece ta.le numero sia inadeguato alla entit� dei servizi in pa.rola, il comandante di stazione potr� far luogo all'assunzione di personale civile e ci� unicamente per da.r modo ai cacrahinieri di dedicarsi alla loro normale' attivit�, senza, disperdere energie e sciupa.re tempo in a.Itri compiti >>� Da ci� la Corte ha rit�nuto � lecito concludere che in realt� chi viene ad avvantaggiarsi della. asis.sunzione del perrsona.J.e � soltanto la P. A., e~seTudo in tal O'Ui�SIU. cons.entito di impiegar�e i ca.ra,binieri, elle bdovrebbero esse1�e adibiti ai servizi inte�rm, -nei servizi ordina.ri: il che -continua la sentenza. -si ri.solve in definr:itiva nella. possr:ibilit�; di limita.l'e il numero dei carabinfori e di russicurare a.d ogni stazione Fespletamento dei compiti di istituto con organici meno ampi..... Onde non pu� dubitarsi -conclude la. sentenza -che il comandante �Cli sta,zfone, nell'a.s:sunzione del personale civile, agisca come organo della P. A., la quale pertanto rimane l'unica vera legittimata passiva nei confronti del personale stesso. Ora che siffatta, argomentazione ed il prindpio ' t" da.Ua stes:sa ritratto siano profondamente erra. i sotto ogni profilo, logico e giuridico, appa.re di agevole dimostra.zione. Il problema� invero, che attiene aU'accertamento della legittimatio ad causwm delle pa1>ti con-, tendenti, nel proce,sso, va risolto, com'� noto, alla stregua di una. unica inda,gine occorre cio� identificaire i veri soggetti del rapporto giurjdico, dedotto in controversia: il che va� quanto dire: occorre identificare nell'attore la, persona titolare del diritto sostanziale che si intende far va.le1�e nel giudizio, e nel �convenuto�, la persona responsabile dell'ohbligo correlativo al diretto posto a base della domanda, giudiziale. 'ID' applica.z.ione quindi di questo elementare principio di diritto, l'ihtlagine che nella specie in esame la Corte di merito avrebbe dovuto a.firontare in ordine aJl'accertamento della> legitimatio ad causam, delle pai>ti contendenti, non poteva che avere un oggetto e dei limiti ben chiari e definiti. Pacifico il fatto che il rapporto giuridico, dedotto in controversia, tra.eva origine da, un normale contratto di lavoTo, per la identificazione dei veri soggetti di tale rapporto la Corte a.vrebbe dovuto aver rigua;:rdo in modo precipuo alla natura del lavoro, dedotto in contra.Ho e, alle persone che di quella a.ttivit� la.voiratiya erano venute effettivamente a beneficiare. In quanto alfa �natura delle 'prestazioni di lavoro, dedotte fa conti'atto, nessun dubbio poteva sorgere sul punto che si trattava di servizi a cara.ttere � strettamente personale o domestico ll. La � prepara.zione dei cibi >l cosi come � la pulizia dei locali destinati ad uso di abitazione ll sono infatti servizi diretti aUa soddisfazione di his:ogni strettamente attinenti a.Ua persona ; si che � il provvedere a.Jla mensa ed ai servizi ad es.sa attinenti )) in pro di una qualsiasi convivenza, o comunit�, cos� come � il provvedere ai servizi di pulizia dei locali della comunit� o della convivenza1 .ll sli rdsolvono in definitiva in beneficio� diretto ed esclusivo delle persone singole, che fanno parte dellu, convivenza, o della. comunit�. . Se questa� � la soluzione, che promana chfara dalla stessa logica delle cose, la soluzione clel problema non dovrebbe quindi dovutQ. generare alcun dubbio nel s:enso che i soli veri ed esclu_siv:i b~neficiari diretti ecl immediati delle prestazioni lavorative, a.s:sunte da.Ua Frezzotti, erano nella. specie: i carabinieri; addetti alla stazione � Rione Tripoli ll. TIZZ1FWW m=;rn m=w= "' , m1 m 1[1E E E % WiTR E &f&t:fil 1 rn WTW 7 E n + !%7 &f'TI E -145 Patente si i�ileva pertanto l'errore logico-giuri< lico, che mina alla base il ragionamento della . Oorte di Ancona, l� dove essa Corte ha fatto una strana confusione tra interesse pubblico ed inte1 �esse privato: tra ci� che attiene alle cc funzioni di polizia ed aii servizi ad esse connessi �l dema:ndati dalla legge. e dai regolamenti agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e ci� che invece attiene all'interesse privato e personale dei singoli carabinieri confusione strana., si � dett<;>, perch� � elementare al rigua.rdo il rilievo che solo ci� che attiene al primo campo di attivit� interessa. lo Stato, perch� la funzione di polizia � funzione dello Stato, ma ci� che si riferisce al campo della attivit� privata,, non pu� che rientrare nella sfera giuddica di diritto privato dei singoli agenti. Dal momento dunque, che nella specie nessuna connessione era logicamente ipnotizzabile tra le prestazioni assunte daJla. Frezzotti ed il servizio di poHziai, dematD.da,ti aJ. cambinieri della stazione � Rione Tripoli�, chiara e logica si imponeva, invece la conclusione, che il rapporto giuridico, nascente dal contratto di lavoro dedotto in confroversia., non poteva svolgere i suoi effetti �)bbligatori che nello stretto ambito dei suoi veri soggetti, eio� tra la Frezzotti, quale p1�estatrioe di mvori ed i carabinieri della stazione �Rione Tripoli ))' quali datori di lavoro. La illogicit� dell'argomenta.zione della sentenza impugnata si tramuta poi in gra.ve errore di diritto, allorquando la si pone in rela.zione oltreeJ1 :~ ai principi generali, che regolano la stipulazione dei contratti nell'interesse della P. A., anche alle norme regolamentari, che disciplinano particolarmente Ja. materia in questione. E' invero fonda.mentale ed elementare il principio di dil'itto, secondo il quale un contratto in� tanto pu� vincolare la P. A. in quanto sia stipnlato dall'organo, che abbia il potere di rappresentarla ed in quanto siano osservate le formalit� tutte richieste dalla legge e dai regolamenti. Orn, neHa spede in esame � appena il caso di l'irordare che l'essere stato il contratto con la Frezzotti stipulato (Ol'almente) non dai singoli carnbinieri addetti alla stazione �Rione Tripoli i>, bens� dal ma.resciallo comandante la stazione stessa, trovava la Aua ragione d'essere nel rilievo che. a norma del citato Regolamento generale 1911, il comanda.nte della stazione � il solo incaricalo della direzione di ogni servizio a questa attinent'\ (art. 55) e che solo e nello stretto ambito di tale qualit� il regolamento stesso a. lui conferisce la farolt� ed il potere di � provveGl.ere aU'assunz10ne del persona,Je civile addetto� ai servizi interni della stazione ii. Dal che unica conclusione logica. a trar8i era quella di ritenere l'intervento del mare� H!'fallo Testa.g�uzza nella. stipulazfou.e del contratto in controversia. com~ avvenuto non in qualiti�, � di organo della. P. A. >l -come erroneanrnnte ha ritenuto la sentenza denunciata -cfo� non ne.Ila esplicazione cli funzioni di polizia bens� ed nnicamente come �capo ii della comunit� dei cambinieri della. stazione e come l'unico incaricato cx legge di provvedere ai servizi (< interni ii della sta zione, nell'interesse esclusivo dei .suoi sing-oli clHnponenti. Siffatta conclusione trova�va del resto la sua piena conferma anche nelle stesse norme regolamentari, richiamate dalla sentenza denunciata. Il Regolamento genera.le dei ca.ra.binieri; innanzi pi� volte citato, nel disciplinare i � servizi delle stazioni ii, d� facolt� alle staizioni di assumere in servizio persone dell'uno e dell'altro sesso per la confezione dei cibi e per la pulizia dei locali di uso comune a.i oara.binieri (a.rt. 350), riserva all'ufficiale diretto ii solo il controllo a che� ... dette persone soddisfacciano alle volute condizioni ii ... mentre, per quanto attiene agli effetti del contratto di assunzione in servizio di detto personale sancisce : � il salario del personale anzidetto, nei limiti consentiti dalla legislazione del lavoro, viene stabilito dal comandante della stazione di concerto coi suoi dipendenti e viene corrisposto da tutti i componenti la� stazione in misura proporzionata al servizio di cui eia.senno beneficia i> ( articolo 352). Dal collegamento di queste norme regolamentari, ben definita risulta la posizione della P. A. in rapporto agli effetti economici e giuridici del contratto di assunzione del personale r.ivile addetto alle stazioni. La P. A. cio� demanda alla discrezionalit� del comandante della stazione, nella qualit� di � inca.ricato della direzione e della sorveglianza di ogni servizio a questa attinente n: cos� l'assunzione del personale civile, come la scelta di es1so e la determinazione del salario ad esso dovnto, si riserva solo il potere di controllo, giustificato dalla delicatezza e riservatezza delle funzioni di istituto dell'Arma dei Oa.rabinieri, mentre, per quanto attiene a�gli obblighi nascenti dal contr�atto di lavoro, pone empressis literis tali obblighi a ca.rico esclusivo e diretto dei singoli ca.. rnbinieri � in proporzione al beneficio, che ognuno rli essi trae dal servizio da altri prestato i>. Questi brevi rilievi sembrano a. questo Supremo f:'ollegio sufficienti da soli a dimostrare la erroneit� della sentenza denunciata, laddove la Corte di Appello di Ancola ha ritenuto l'Amministrazione, odierna ricorrente, quale � parte legittima� ta ii a rispondere delle obbligazioni nascenti dal ram)orto cli Ja.voro�, posto� dalla Frezzotti a base della domanda. (Omissis). La sentenza del S. a., ahe aonvalida l'indirizz�o qi� assunto da alaune magistrature di merito (1?. ad es. Corte App. Roma, Sez. 11.fag. del L(Jll)O~o, Sent. n. 204/54, in questa Rassegna 1954, p. 239, con nota d1: riahiam.o) preaisa anche la nat1ira della prc8ta.zione nel senso che � nessun dubbio pote1? a sorgere ttul punto ohe si trattava di servfai a aarattere � strettamente personale o domestico i>, spic,qan/lo come i servizi resi a qualsiasi covn1, focnza o aomunit� si risolvono in definiti1,a in beneficio diretto ed esclusivo delle persone sinqole chp di essa fanno parte. � � Per quanto una tale enunciazione non fosr~e l'og-, qetto prinaipale della aausa, sembra che de7Jba 8ottoUnearsi il pensiero del S. O., como un i�ero e proprio arresto alla erronea opinione che 1;or -146 rebbe escludere daHa. uoz.ione di per:souale dome stico coloro ohe sono addetti a comunit� e co1wivenze non a carattere famU'iare, opinione sostemita in dottrina (v. ad es. il GANNIDLLA) e accolta dagli istituti d'i assiowrazione sociak Infatti, come � implicito nelle espressioni adoperate d'!al S. a., non � l'affectio tra 'i membri della comunit� o convivenza ohe quaUfioa la presta� zione domestica, rna la caratteristica dell'attivit� volta alla � soddisfazione: di bisogni strettamente attinenti alla persona� come � detto nella sen� tenza qui pubblicata. ll ohe non importa il rfoonoscimento della stessa qualifica ai dipendenti di Collegi o Convitti, peroh� essi non sono assunti dalla comunit� dei convittori, rna da '/.lln ente, organizzato ad impresa, verso cui sorge il loro r(J;p� porto di loooro, pur svolgendo la loro atti'IJ"it� a benefiafo dei singoU � clienti >> dell'ente stesso. Non quindi la sussistenza dell'affectio f,amiliaris, bens� la 1n(J;nC(J;nza di una organizzazione ad i.m� presa e in particolare la compenetrazione della figura del datore di lavoro con quella della persona ai cui bisogni provvede il detto personale, appare il criterio essenziale per identificare il rap� porto di lavoro domestico. E' infine da osservare ohe la precisazione della sentenza ohe la figura di capo della oom'Ulnit� de� riva al Oomand4nte di stazione come ulteriore conseguenza della sua funzione, pu� costituire la ba.se per la difesa da parte della Avvocatura dei predetti f'Ulnzionari a sensi dell'art. 44 del T. U. V. S. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Obbligo di pagamento -Quando si perfeziona -Soggetto passivo -Merce requisita -Potest� tributaria dello stato italiano durante l'occupazione bellica tedesca. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 1375 dell'll maggio 1959 -Pres.: Liguori; Est.: Caporaso; P. M.: Berri, (conf,) -�Zuccherificio di Avezzano c. Finanze). La obbligazione relativa al pa.gamento dell'imposta di fabbrfoa.zione si perfeziona� a.l momento della introduzione della. merce nei magazzini, e debitore, nei confronti del Fisco, � sempre il fabbricante, .anche quando l'obbligo di pagare, trat� tandosi dei .cos� detti magazzini fiduciari, sia per legge sposta.to a.1 momento della es.trazione ed in proporzione dei quantitativi estratti. L'obbliga.zione posta a carico del fabbricante i,mssiste anche nel caso di requisizione (nella spe� eie: ad opera dello Stato tedesco occupante), essendo indifferente, ai fini della detta-imposrta, la. natur.a e lo scopo dell'atto giuridico mediiante il quale la merce prodotta passa a.I consumatore, consh; ta tale atto in un normale negozio triaslativo della merce ovvero in un atto ruutoritairio. Nella parte di territorio nazionale abbandonato dal Governo legittimo, lo Stato tedesco� institu� un vero e proprio regime di occupazione militare bel� lica, esercitando i poteri di potenza, occupante sia in quelle zone in cui impose la sua esclusiva am ministrazioue Slia in quelle nelle quali lasci� alla repubblica sociale italiana l'esercizio di taluni pO� tel'i pubblici. Le Autorit� militari tedesche per� non interferirono affatto neUa materia tributaria, talch� il pagamento dei tributi' continu� a svolgersi nei confronti degli organi dell'Amministrazione finanziaria italiana e secondo le disposizioni di legge allora vigenti: i debiti di imposta, (nella specie: imposta di fabbrica.zione) rimasero, dunque; pienamente in vita-durante e dopo la occupazione, con il conseguente obbligo del contribuente di pagarli nel loro integra.le ammontare, salve le par� ticolari u,gevolazioni ed esenzioni accordate da-Ila legislazione post-bellica (nella specie: D. L. 3 maggio 1948, n. 800, relativo aUa imposrta cli fabbrica� zione). Non si � mai dubitato, in giwrisprudenza e in dottrina, ohe oggetto diretto delle imposte di fab � briaazione s'ia la fabbricazione del prodotto, oss'ia il prodotto in quanto fabbricato; e neppure si � mai dubitato che il soggetto passivo dell'im,posta sia il fa.bbricante del prodotto colpito. Non semfpre, per�, i corollari derivanti da s�iffatti postulati .sono stati e.sattamente o com.unque chiaram-ento enunciati. Uobbliga.~ione tributar-la sorge, com'� noto, qu(J;n,do viene ad esistenza il cosiddetto presupposto d�'imposta; e, nel caso dei tributi gravanti sulla fabbricazione di determinati prodotti,-sorge quindi al momento della ultimazione del processo produttivo. Ben � vero che oggetto indiretto dell'imposta di cui trattasi �, attrooerso il fenomeno econom.Wo della traslazione d'imposta, il consumo della m.er� ce colpita (le impo�ste di fabbricazione rientr(J;no, infatti, nell'ambito delle impos'te sui consumi), ma tuttavia il momMi,to tributariamente rilevante �, nel vigente ordinamento, il momento della produzione o fa,bbriaazione e non quello dell'immis� sione al consumo, coincidente con l'estrazione del� la merce dal magazzino del produttore .. Esaurito il processo produttivo, l'obbligazione � perfetta, cos� che non pu� acquistare rilievo giiiri1dico un quals'iasi fatto sucoessivo aUa fabbrica� zione, .suaaessivo cio� alla nascita e al perfezionam. ento del debito d'imposta. La poca chiarezza o, se si vuole, la sc'arsa precisione di alcun.e statuizioni giuri.sprudenziali, sul punto riguardante la nascita della obbligazione tributaria in materia di imposte di fabbrioazione, � .stata, probabilmente, favorita dal fatto che la legge tributaria, pH/r oollegando inequivocabilmente il sorgere d!el debito d'imposta col momento della ultilmazione del processo di fabbricazione, ne condiziona per� normalmente l'esigibilit� all' effettivo distacco del prodotto dall'azienda produttrice, ossia' alla estrazione del prodotto stesso1dallo stabilimetnto o dal deposito. .. ln tre pron'Ulnzie abbastanza recenti (10..sette'l'l'I:: bre 1953) n. 3019; 11 febbraio 1955, n. 389; 3 l�glio 1957, n. 2:596), il Supremo Ool,legio, pur ribadendo a chiare note che le imposte dJi fabbricazione sono 8ta�ilite in rBlazione alla fabbricazione -147 di dctcrwimiti prodotl'i e gravano sul fabl.n�icautc~, rwcva per� affermato piuttosto genericamente :-' cio� senza pumt�uali.zzwre (forse perch� la fattispe cie in esame non lo riahied.CVl.)(J,) l'aspetto della que stione di cui qui ci occupiaAno -che �la relativa obbligazione tributa.ria sorge nel momento in cui il prodotto assoggettato al tributo esce ,:!allo sta bilimento di produzione o dal deposito � o co 1nu�nque dal magazzino dcl pro�duttore. Nolla pi� recente delle sue pronunzie, e preci. sa.mente 1bella sentenza sopra massimata, la Corte regolatrice) oltre ad aver precisato il 'suo pe11s'iero sotto l'aspetto che a noi in.teressa, lta anc11e coe rnnternente proo�isato che l'uscita della, merce dal ma.gazzino, se � determ;inante agli effetti del pa� gwrnento dell'imposta) 1Wn altera, con le modalit� di attuazion-e e con le varfo circostanze di tempo e di persona, la obbligazione tributaria gi� sorta a carico del fabbricante. Questa � la motivazione della sentenza) sul punto: , � La obbligazione si perfeziona al momento del 1a introduzione della merce nei maga.zzini, e debi� tore, nei confronti del Fisco, � sempre il fabbri cante, anche quando l'obbligo del pagamento, ove si costituiscano i cos� detti magazzini fiduciari, sia per legge spostato a.l momento della estrazione od uscita della merce dai maga.zzini ed in propor zione dei quantitativi estratti. � La requisizione, peraltro debitamente retribui ta, op:rata dai tedeschi, rappresenta, dunque, sol. tanto il momento della uscita e deHa utilizzazione del prodotto, nonch� del paga.mento dei tributo, ma non determina, come a torto ritiene il ricor rente, un muta-mento de�l soggetto passivo dell'im posta dovuta. Il fabbricante resta debitore anche n�l caso di requisizione, essendo indifferente, ai fini dell'imposta di fiabbrica.zione, la natura e lo scopo dell'atto giuridico media.nte il quale la. mer ce prodotta pa.ssa al consumatore, consista tale atto in un normale negozio tra.slativo della merce ovvero in un atto autoritativo, quale la requis�� zione ad opera dello Stato occupante, salvi sr>m pre i benefici di legge ove in concreto fossero ap� plicabili �. Come si legge nella massima sopra riprodotta, la fattispecie oggetto della decisfone ha offerto alla Suprem0a Co�rte anch-e l'oocasione di consoli.darr; iiltcrioruwntc la propria gi�wrisp1"1tdcnzn sulla que stione del per1nwnere della potest� tributaria tlcifo Stato Italiano sulla parte di territorit> che fu 01:cupato nel periodo 1943-45 dalle forze (J;f'tn(ite germaniche. In perfetta aderen.za col precedente orlentarnento (sent. 4 maggio 1948, n. 628; 26 agosto 1950, n. 2543; 4 settembre 1953, n. 2937; 21 giugno 1954, n. 2141) e con la pi� recente eit autorevole dottrina (cfr., per tutti BALLADORE-PALLIEJRI: Il diritto bellico), Il Supremo Collegio ha ritenuto in l�inea generale che il potere degli eseroiti <;li oc�upazione non annulla e non esolude "la sovr<M'llit� dello Stato <>ecupato, ma crea una partiao1lare s�itiiazione di fatto, in seguito alla quale il territorio viene a trovarsi nello stesso tempo soggetto a due concorren-ti e coesistenU ord�iamenti giuridioi, ciascuno operante nei limiti e secondo le re.gole del diritto e delle conwnzioni internazionali. Sulla base di siffatta premessa, la Corte ha positivamente risolto -nel senso enunciato nell'ultima parte della massima -la questione sul permanere della potest� tributaria dello Stato Italiano nel territorio gi� occupato dalle forze te� desche. L'es�attezza di tale soluzione � confermata, o'ltrc che dalla obbiettivit� dei fatti a tutti noti, dalla considerazione che l'eserc�zio dei poteri da parte dell'occupante ha come presupposto e fonda.mento, anche iin, materi(]; tributaria, la emanazione di propri provvedMnenti (bandi ed ordinanze), che mai furono emessi dalle forze armate tedesche (sulla necessit� di detU provvedimenti, vedi CAPOTORTI: Problema di diritto internazionale, in � Comunicazioni e studi dello Istituto di. diritto internazionale della Universit� di Milano �, 1952, pag. 421). E' altres� confermata dalla considerazione che il provvediinenro adottato dal Governo legittimo con il D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112 -sull'assetto della legislazfune tributaria nei territori liberati -ha come presuppos�to di diritto (pienamente rispondente al"la realt� .dei fatti) che nei territori gi� soggetti alla repubblica sociale italiana, e sui quali erano stwnziate le truppe ger� maniche, i tributi vecchi e nuovi si siallio conti� nuati a pagare dai contribuenti a,gl� organi del l' Amministraz-ione finanziaria itaUana. UMBERTO CORONAS "Wm;;;; ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ESECUZIONE FORZATA -Opposizione di terzo pro�. prietario -Prova della propriet� -Prova della detenzione della cosa da parte del debitore Limiti -Art. 621 C.p.c. -(Tribunale di Ancona, Sez. I -Pres.: Rapex; Est.: Andreoli -Sentenza 13 giugno-15 luglio 1958; Finanze c. Marastoni}. Il terzo opponente ex ai'i:. 619 O.p.c., per vincere la presunmone di ruppGrtenenza ail debitore dei beni mobili P'ignorati nella caSG o nella azienda di quest'ultimo, deV'e provt\Jr'e non solo il suo anteriore diritto di prOP'riet�, ma am~he, nei limiti posti dall'art. 6211 dello istesso Ooidice, ohe i beni medesimi ,sono in atto detenuti o posseduti darl debitore per titolo diverso da quello della propriet�. I) La questione, decisa dal Tribunale <li .Anoona, ooncerne i limiti della prov1a testimoniale, stabi� lit:i dall'a�rt. 6'21. O.p.c. nei giud'izi di opposiWJne di terzo all'esecuzione, proposta ex art. 619 deUo stesso Ood;i,oe. Pi� propriamente due sono i p>Unti fissati dial Tribunale: 1) 1iell'ipotesi prevista dall'wrt. 621: O.p.�o., la prova, ila parte del terzo oppornente, di >Un remoto diritto di propriet� sui berii pignorati nella ea.<Ja o nella a.ziervda del debitore non � s111fjim61'bte a vincere la preswrwione di appa;rtenen1<1a dei benti 8tessi al patrimonio di quest'ultirmo, se egli non dim,ostri wrwhe che essi sono aetenuti o poss'ed;u,ti dal ilebitore per titolo dliverso da quello d)e>lla propriet�; 2) la limitazione della prova testilmoniale,. prevista nello ste>s'SO art. 6:2:1 O.p.o., conoe>rne soltwnto il rapporto ili affidamento ifol bene mobile dJal. proprietario (ber~o oppo'Yl)(}IYl,te) al detbifo!fle eseoutato e non anohe il ddtrit.to diii propriet� i1elld stesso opponente. Entrambe le m,assime meritano apprr'oooiione. II) Sulla prima si 08'serva: -come � noto, sotto l'imperio �ell'abrogato Codioe <li rito (artt. 647, 648 e 699), l'oppo'8i.zione di ter{()o (� azione ili se:pariazione �) non erra sog_ qetta ad alcuna limitazione d)i p>rooo. Ne ileir'�llJaVa ahe f aoiTmiente 1.tn giuiJJizio eseOUtivo potes,s�e essere reso vano �all'azione compiacente d)i terzi) i quali, con l'ausilio �f non meno aompiaaenti testimoni, assm�i8sero ili essere proprietarri dJei beni pignorati. Sorse oos� la 1iecessit� �i riehiedJere> la prova quaTifioat. a <li tale preteso �iriUo. Appumto oon l'arti �Yolo 6�21 del vigente Oo�ice �i prooedJu<r'a oivile, l(J) prova testimoniale � stata ammessa soltanto nei! \ oasi in etti Za prof cssione o il commerei�o e861'citati dal terzo o ital ilebitore r'c1ida1io v1erosimiie l'esi ste>nza del diritto, mmitre in tutti gli altri � riahie. sta quella scritta. Ma il iUritto di propriet� va provato non oon riferimen.to ad un :periodo remoto, bens� al m�o m,ento del pignoramento. ln altri termini, il ter~o oppone>nte non iteve provare soltanto ili ess,ere p<r'oprietario, ma dev1e aUres� dimostrare eke il �ebitore ka �in atto il <possesso o la detendone itei beni a titolo diver8o d'alla propriet�. I suespo8ti coneetti sono svolti eon preoisione i-n sentenza: � L'Ammini1strazione ha esattaimente sostenuto che, di fronte a,l creditm�e che pignora beni mobili, non ba.sta che il terzo rivendicante provi di essere stato proprietario delle cose stes1se in un mo mento qualsirusi anteriore al pignoramento, ma � altres� necessario che egli provi, .nelle forme sta bilite dall'art. 6'211�0.p.c., che i beni furono conse gnati al debitore, attuale possesisore, non a titolo di propriet�, ma ad altro tifolo, cio� a titolo di locazione, P're1stito, deposito, noleggio, como dato ecc. � Deve, cio�, prova.re che non � stato tra.sferito il possesso delle cose, col che si presume, almeno di fronte ai terzi, che vi sia stato anche il trasferimento della P'ropriet�, ma deve provare che il debitore, che attualmente ha le cose, � un sempUce detentore e non � �di es:se il proprietario >1. Le suddette conciliisioni sono pacificamente aocolte in dottrina: cf1�. SATTA : Diritto processuale civile, 0.E.D.A..M., 1948 pag. 448 i ZANZUCCHI: Diritto proces'snale civ'ile, vol. III, 3a edi:<.iione, pag. 342; D'ONOFRIO: Commento al Ciodice di procedura civile, vol. II, pag. 101. In giurisprwdienza, cfr.: Oass. Sent. 25 novembre W58, n. 3780, in � Ma,ss. Foro it. �, ool. 788. III) Sulla seoonda mas'sima: in forza �el prin eipfo ohe pos�sesso v1al titolo e ohe 7,a legge pr'.eswme il possesso in cki e,s&rcita il potere di fatto (arti coli 1140, 1141 a. c.) si ritiene ohe colui ohe si trova nella ilisp0111ibilit� di cose mobili abbia, an che la titolarit�, CZ.el di.ritto di propriet� delle stesse. Tutto ci� vale ovviam.ente nei oonftronti ilei terzi e non vi � dubbio ahe l' .Amministrazione fin.anciaria nei rapporti tra l'opponente e il d<6'bi� tore fosse terzia. �� � _ ... Il principio � 8tato particolarmente rafforziato nella so,ggetta materia, a,z fine di evitare faciU frodi in danno ilei ore�itori eseoutanti o oollusioni fra debitore e terz.o rivenaioante in itarmo sempre ZII l&�F -149 di questi ultimi,� <>n�d.e la iegge ha sanaito la presunzione jmis tantum ohe il mobilio rinwm111,to n.eWabitaziione deil diebitore eseoutato sia iJ;.a ritenersi �i sua proprieit�, non potendiosi altri;menti pensare ehe il proprietario di esso lo 0tbbia lasoiato i-n possesso del debitore senza fornitnsi di una prova scritta e s�enza una plausibile ragione. Oosiiooh� la legge stessa, a tutela del diiritto del ore�itore' ha stabilito ohe za presunzione pOSS'a osserp superata solamente mediiante prooo soritta, sal1,o che il possesso dei mobili da parte if;el debitore non sia giustifooato ma ragio11ti dii professione o commereio j ed � stata esolusa la pr10'IJ"1(1, testimo1iiale anche qiiando il pos�sesso avrebbe powto apparire giustifioato da r0tgioni �i parent81la, affinit� odJ aUro. Si pu� pert0tnto ritenere che ia limiitazione �ella prova di oui all'art. 621 a. o. ooriwerna solo lo affUtamento al debitore e non anche il dlitrivf!o di proprlfot� dJel terzo <Jppon.enlte. lrlifa:tti, ove s'-C assuma ohe, una 11olta provata la propriet� ilell' opponente in un tempo preced;ente al pignoramernrto, possa poi farsi luogo alla prova testi� 1noniale per ao�certare l'affidamooto al debitore, il fine d.el'la norma sarebbe pratwam.ente frustrato e si per11errebbe a conolusio11ti d;el tutto opposte a quelle che lf! ratio d;ell'articolo perse,que. RiassumendJo qu'bndi, n6'i giuaizi dii opposizione dJi ter.~o, l,a limitazione della f aoolt� �i prova conoerne il rapporto di affi�JamMto, iib era restaniJJo inv�ooe la prova sulla proprfot�. L'opponente potr� liberamente provure, e quindi anche per testimoni o per preswrwioni, 'il proprio il'iriltto dJi provriet� sul bMe pignor0tto, ma, ai fini dell'acdoglim.ento della dom0tnila, �ovr� fornire la prova (scritta e ai dat0t oerta) ai aver affidato il bene al debitore a pwro titolo di detenzione. In un solo oaso la regola sovraesposta subisce eacezione, in quello contemplato dall'airt. 291-t O. c., n. 4. Per tale drisposizione, il terzo opponente, che pretenila di m'er aaquistato la, propriet� dei beni, per cui agisee in riven�ioa, dal debitore eseoutato, � tenuto a provare soltanto ta,le acq1iisto con �ooumento d�l data certa e non deve ilare a,lt.ra prova sull'affidamento al �ebitore stesso. (ln proposito 1?edasi 0tnche ANomou : Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III. pa(f. 277). Ma tale norma ha una sua evi�ente giustificazione nei rapporti tra debitore e terr~o, che non inficia i7 principio generale. A. MERCATALI FERROVIE -Demanio ferroviario -Servit� di elettro� dotto costituito a favore delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio del servizio ferroviario -Natura dema~ niale -Efficacia erga omnes dell'atto costitutivo Irrilevanza delle trascrizioni. (Corte di Appello di Napoli, Sez. IV, 2 ottobre 1958 -Pres. : Di Lauro; Est.. : Laviani -Giustino c. Ministero dei Trasporti). La servit� di elettrodotto costituita su beni pri- Yati a favore delle FF. SS. per l'eS'ercizio del servizio pubblico ferroviario, � un diritto reale soggetto aJ regime del demll!nio ferroviario (1). Il cll!raittere di clemaniailit� � efficace nei confronti di tutti, senza l'osservanza delle norme concernenti la trascrizione stabilita dal diritto pri� vato (2). (1-2) Entrambe le massime B"ono di omia esat� tezza. La prima, afferma la natura del diritto spettante a,lla Pubbliaa Amministrazione siigli elettro�otti destinati al servizio �elfo linee ferroviarie da essa esercitate, nonch� sulla natuira della connessa serv-it�, e precisa ohe sia l'elettrodotto, sia la servit� fanno pa;rte del de.m<Jlfl,io ferroviario ai sensi �ell'a.rt. 825 C. o. Se, infatti, si prendono le mosse, dal R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, che delimita il concetto �i demani-O ferrovia,rio (� si intendono fa,r parte della, ferrovia ... i terreni necessari per la orea.ziane delle sta,zioni, o per qualsivoglia a,ltra fabbrica e� opera stabile, �estina,ta all'esercizio o a,lla conse.rvazione delle pre�ette ferrovie�), si �eve ded)urre che integra il conoetto ai �ema,nio, insieme oon la strada ferrata, tutto ci� che � in mo�o perma,nente ed esclusivo d:estinato al servizio della ferrovia,, e cio� anche la pert. inenza.. Costituiscono pertinenze gli elettrodotti, i qUOtli sono cosi. essenziali al servizio fe.rrovia,rio da formare con l'impianto un twtto uriido e insaindibile. Ne consegue ohe anche le servit� imposte su�i terreni prioot-i a favore �ell' Amministrazione delle Ferrovie fa,nno parte �del demanio ferroviario. Occorre qui precisare che dette servit�, ila tali aspetti, si �iversi fia0tno dalle servit� di elettror. liotti previste e disciplinate dJal T. U. sulle aoque pubbliohe (T. U. 11 dioembre 1933 n. 1775). In entrambe il fondo �mnina,nte � la organizzazione della pro�uzione e distribuzione della energia elettrica, ohe aostituisoe un servizio pubblioo (BRANCA: Delle servit� prediaH, Oommentario del O. c. a cura di ScrALOIA e BRANCA, III, 471; GrnoLA: Le servit� prediali pubbliche. 213 : GurccIARDI : II Demanio, 382) ; ma aiverso � l'atto dostitutivo : nelle prime � il �eoreto �i espropriazione (art. 129 T. U. citato), nelle secon'de il con.tratto o la sentenzaj diverso � il aontenuto: nelle prime esiste il ilivieto d�i erige1�e oostruzioni o impianti nella zona asservita o oomun,que di farvi innovazioni (e oi� allo soopo di assiourare alla oond1uttura fer� roviaria la massima tutela, esoludenilo la possi- 7JiU.t� di incidenti, ohe determinan,do la interruzione nell'esercizio pubblico), ed � es'Olusa, di conseguenza, la facolt� che legittima il proprietario del fondo servente a far rimuovere o aollocare diversamente la oond,uttura e gli appoggi ( �ovendo gli elettrodotti ferroviari necessariamente seguire un tracciato ohe tien oonto dell'andamento della strada .fer�rata, e perci� nr0n sono am,rnissibili spostamenti nella paUficaaione a oap.riccio de.l proprietario pre�etto, n� sono ammissibili restituzioni di aree a favore ilello stesso: ai sensi dell'art. 12:9 citato, l'art. 12!2 e non � nella, sp~.oie applica, bile), nelle seconde non esiste il predetto __ divieto e qiiindi � ammessa la, enunaiata faoolt�; di~'ersa � la natura: le prime hanno natwra demaniale, le seconde natura pri11ata, con la oonseguMza ohe_, al fine <];i garantire Vese.roizio dell'elettro -150 dotto nell'interesse dcl scr1?izfo fcrrov�ial'io, la Pttbb l fr:a Amminis trazione (e pier essa il Capo Compartimento, ri-on il Prefetto) pu� avvalersi dei mez. zi offerU dal p.rincipio della autotutela (artt. 823, 82,5 O. C'.), senza la possibilit� di far ricorso alle ordinarie azioni possessorie e petitorie, utili invece pe1� la tutela delle servit�. Ed inoltre: le prime si cstingiwno a seguito di un atto di volont� della P. A. che sdemanializza il bene (� ammissibile com� noto, la sdemanializzazfone tacita), mentre le seconde S'� estinguono se viene a cessare l'uso (a,,1�t. 1~, comma 4�) j le pirime producono effetti oorso i terzi, com,e ha osservato la Corto nella seconda massima, anche se non viene trascritto il decreto di asservirmento (nella specie decis�a vi era discordanza tra il decreto e la nota di tras'Crizione, essendo n�el primo spiecificato il num.ero di pali costituenti l1impianto, m.a.ggiore di quello riportato nella nota), le sec01ide, invece, producono effetto Perso i terzi, solo se l1atto C'()Stitutivo � trascritto (BuANCA, op. cit. 473). U. GARGIULO I.G.E. -Distinzfone fra appalto e compravendita Criterio -Applicabilit� dei principi di diritto e.omane. (Tribunale di Firenze ; Sentenza 16 settembre 1959 ; Pres.: Berretta; Est.: Tonni -Pardini c. Firenze). Il criterio richiamato daHa legge.19 luglio� 1941, n. 771, per distinguere i contratti di compravendita e di appalto ai fini tributari non pu� es.sere esteso ad imposte diverse da quella di registro. In tema di I.G;E. per distinguere i due contratti sopraindicati bisogna aver rife��imento a.i principi di diritto comune. Il Tribunale di Firenze, neWaffermare il principfo di cui ana massima, pur non nas'Condendosi la delicate.zza del quesito proposto, si � uniformato a quanto aveva recentemente stabilito la I Sezione della Cassazfon.e la quale, oon la sentenza 24 luglio 1958, n. 2679, Pres. Zappiaj Est. Ba.rtolomei_: P. M. Caldarera (in� Giust. civ.�, rn59, I, p. 136) aveva oos� motivato la sua identica affermazione: � Ora non v'ha dubbio che, a.i fini dell'esenzione daH'I.G.E., concessa dalla legge n. 221 del 1946, nei casi di appalti aventi ad oggetto ricostruzioni o riparazioni di opere o impianti, distrutti o danneggiati per eventi bellici, la figura, dell'appalto debba essere determinata secondo le norme del Codice civile e non s1econdo la legge 19 luglio 19,n, n. 771 (art. 1). Questa legge, infatti, che contiene provvedimenti in materia d'imposta, di registro sugli appalti, fissa, nell'art. 1, agli effetti delF�nposta di registro, determinati criteri distintivi del negozio d'appalto dalla compravendita.. Sicch� -come � stato autorevolmente rileva.to in dottrina -col provvedimento legislativo del 1941 si � inserita nella� legge di registro una, norma, che specifica, a.i limita.ti effetti dell'applicazione di quella leg�ge, quali contratti debbano considera,i�si appalti e quali vendite. Ma tale norma, proprio perc~� circoscritta alla legge di registro, non pu�, per la sua evidente i1ort.ata. di iu.s sinflulnrc, essere analogicamente applicata. per discrimina.re gli appalti dalle vendite a.gli effetti dell'esenzione I.G.E. �. Ragfonando in ta.f modo la Ca..'lsazione, mentre da un lato ha rinneg�ato il pri1idpio ( cf-1'. App., Genova, 11settembre1957, � Rep. Foro it. �, 1957, v. Registro 168; Corte Conti, 27 aprile 1951, � Foro amm. �, 1951, III, 72; Corte Conti, 5 marzo 1951: <t Foro it. �, Rcp. 1951, v. Danni di guerra, 771 della efficaoia generale della legge n. 771 del 1941 la quale pure, e nello stesso art. 1, oltre a riferirsi �agli effetti dell'imposta di registro�, si riferisce a1Whe �ai fini tributari� in genere (comma 3� e segg.), da un altro lato ha sanzionato la illogica possibilit�, posta g�i� in evidenza, pur se a fini inaccettabiU, dal BERLIRI (�Foro it. �, 195:1, I, 737) che uno stesso contratto, per effetto deliri applicaZ'ione dei diversi c.riteri d�i cui al Codice civile ed a.lla legge n. 771 del 1941, possa essere diversamente qualificato come oomprai:endita od appalto, per i fini divers�i deWI.G.E. o dell'imposta d'i registro. Jfa pure a prescindere da ci� e come era s�tato dedotto al Tribunale di Ji'irenze, non appare che il ragionamento della Cassazione sia sufficiente a ;�isolvere l'argomento. Si � riportat� -infatti per esteso la motivazione della ricordata sentenza per porre in eviden.za coine con es�sa si sia esclusa la applicabilit� dclln legge n. 771 per '� fini dell1J.G.E., nel semplice presupposto che di tale legge, contenente norme di ius singula,re, non sarebbe possib'ile una interpretazione analogica che ne estenda automaticamente la efficaoia oltre i limiti della rnateria da es8a. fUsciplinata (imposta di registro). Ora si segua pure tale ragionamento: si abgandonino, se cos� si vuole, le norme sull' imp'Os�ta di registro e fra esse quelle della legge n. 771, e si esamini la leg'islazion,e sitll'I.G.E., per stabilire quali criteri vanno seguiti, ai suoi fini, per riconoscere i corrispetl'iri degli appalti che, ad esempio, il decreto n. 221 del 1946 dichiara esenti dal paga�mento dli tale imposta. Si trova subito, in tale rioerca, Fart. 3 della, legge 19giugno1940, n. 762, istitutiva dell'l.G.liJ. il qii-ale stabilisoe: � Oostituis'Coino del pari entra. ta: ...b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derra.te e prodotti parifica.te agli appalti ai fin� dell'applicazione della� imposta di registro �. Cosa significa mai tale norma ? Sicwramente che, ai fin'i �deWJ.G.B. e secondo la sua legge organica, devono oons'iderar8i appalti quei contratti ohe, dlivers,amente' qualifica.ti ciome fornitura o somministrazione, tali si 001isiderano ai fini del� Fapplicazione deWimposta d�i registro, o, pi� sernplicemente, che per qualificare come appalto un ra.pporto a,i fin'i di assoggettare od esen.tare dalFI. G.E. i relativi corrispettivi, devono applicar8i gli stes8i criteri di qitalificazione che vigorr�b in materia di registro. Ma allom tutto � chiaro. I criteri della legge n. 771 de~ 1941, sicnramente applfoabili, anche -151 secondo la ricllianiata sentenza, per riconoscere gli appalti da assoggettare od esentare dalla im� posta di registro, siano essi dettati c:on nonne <U � cara,ttel'e genera,le o singolare, d<n:ono applioarsi anche per riconosce.re gl�i appalti da a,ssoggettare od esentai�e dall'I.G.E. perch� cos� stabilisce l'art. 3, lettem b) della, legge istitutfoa, di tale imposta. E qu�ind�i non per la interpreta,zione ana� lo,qfr:a di una legge relativa, alla imposta di re,qistro, ma per la interpretazione logica e letterale della legge istitutiva dell'I. G.E. si ha che il ontaio da seguire per riconoscere, anche ai fi11li di questa imposta, il corrispettivo f];i appa,lto da ta.<ssare od esem.tare, � sempre quello della legge 19 litgl�o 1941, n. 771, espressamente richiama.ta N onostwnte ci� per� il Tribunale di P.irenze ha vreferito tener fermo il prillioipio di cui alla massirna ossen;ando ohe � la legge n. 771 dell'anno 1941 � successiva al D. L'. 9 gennaio 1940, n. 9, istitutivo dell'I.G.E., per modo che non si comprende pe1�ch� (se la identificazione fra i contratti di a.ppalto o di compra.vendita dovesse, anche ai fini dell'I.G.E., essere effettua.ta sulla base della legge n. 771 dell'anno 1941) in quest'ultima non si sia inclusa una menzione espressa anche di questa, ultima imposta � e che � d'altra pa.rte il richiamo, contenuto nell'art. 3, lettera, b) de.Ila legge organica. dell'I.G.E., ha una. portata, assai circoscritta (somministraz.ione di materie, merci, derrate o prodotti considera,ti appa.lti ai fini dell'imposta di registro) con la conseguenza che esso non pu� ess'ere esteso oltre i ca,si in questo considerati>>. Di fronte ver� alla evidenza del sistema legislativo come sovra esposto, non appa,re ohe simili obiezioni possano ritenersi fondate. Non la JJr'ima infatti, perch� il legislatore del 1941, pur conoscendo il sistmna dii collegamento f.ra I.G.E. ed imposta. di regi8tro gi� stabUito nella materia che interessa dalla legge del 1940, non aveva alcun bisogno di richiamarsi a entrambe tali imposte nel precisare dei criteri che, pur se riferiti alla seconda di. esse,. dovev�a.no estendersi automaticamente anohe alla prima (non s�i dimentiohi in proposito la impo.rtanza fondamentale della imposta di registro e della relativa legislazion.e rispetto alle altre imposte fodiirette), e se comunque non l'ha fatto, la eventuale imperfezione della norma da lu�i stabilita non pu� mai autorizzare una inter� prelazione della stessa contraria, allo intero sistema vigente. Non la seconda inoltre perch� la ricordata lettera b) dell'art. 3 della legge 1940 non appare affatto � circoscritta ))' ma r-iguar'dante � gli appalti in genere e le somministrazioni di materie, merci, derrate o prodotti pa.i:ificate agli appalti a.i fini della a,pplicazione dell'imposta di registro >> dimost.ra una ampiezza tale ed una enit1nerazione di fattispecie ooncrete che il legisla.tore del 19�1 ha siowrarnente te11'Uto presente distinguendo anche lui infatti (a,rt. 1, comma 1�) � le forniture d� materie, merci e prodotti... e'Onsiderate appalti>> e (art. 1, comma 3�) �le somminii< trazioni parificate, agli effetti t.ributari, agli appalf'i >>. Al lurne d�i tal-1: considerazioni, e ver concludere. nmi appare pertanto dubitabile che la qualifi.cazione fra appalti e compravendite dm;e esser-e condotta, ad ogni fint' d'�imposta d�i registro o dell'J. G.E., sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 19 luglio 1941, n. 771. , In tal niodo si evita l'inoonveniente teorico r pratico della possib-ilit� che, applicando criteri dt qualificaz�ion.e divcrs�i, itno stesso oontratto possa essere ritenuto compravendita ai fini del registro, e come tale ad esempio non ammesso ai benefici di cui ai deal'eti n. 322 del 1945 e n. 221 del 194(i, e appaUo ai fi.ni dell'I.G.E. e cons�iderato pertanto esente da tale imposta -in, base alle stesse disposi. zioni. Nello stesso modo poi, conformemente allo scopo della legge n.. 771 del 1941, (cfr. Cassazione ~O rnarzo 1957, n. 1105., �Foro it. ))' 1957, I, 754) con la quale nmi si � inte,so innovare ai tradizionali criteri distintivi stabilit-i dal Codice civile fra. le due fattispec�ic co1itrattuali, ma precisare soltwnto qutenticamente gli stessi e fornire l'interprete delle leggi tributarie d;i strumenti pr-ecisi di indagine, si adempie alla fondamentale esigenza di certez.za del diritto, tanto p:i'ofondamen.te sentita, nella ma� teria che in.teres�sa, sia dall'Amministrazione che dal Contribitente. G. ANGELINI HO'l'A IMPOSTE E TASSE -Imposta di successione -Quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconosci'bili -Aliquote di cui alla legge 19 gennaio 1942 n. 23 -Non competono ai figli adulterini che usufruiscano di uno stato di filiazione legittima. (Tribunale di Napoli, Sez. I, decreto 16 gennaio 1960 -Pres. : Pisani; Est. : Mastocinque; ricorso Longobardi Nicoletta Anna). Il figlio adulterino, che si trova nello srtato di figlio legittimo per il mancafo esercizio dell'azione di disconoscimento da, parte del marito della, madre, non pu� usufruire delle aliquote determina,te daUa, legge 19 gennaio 1942, n. 23, per le quote ereditarie s1pettanti a.i figli na,tura.li non riconosciuti o non riconoscibili, nel caso in cui vengano a, lui tra,sferiti mortis causa i beni del genitore naturale. Tal Dello Joio Luigi con testamento olografo disponeV'a delle sue sostwnze a favore d�i Longo bardi Nicoletta Anna, dichiarando che la detta destinataria a Utolo universale dei suoi beni ern nata dalln sna unione con la D'Antutmo Annun ziata, moglie d�i tal Longobardi Giuseppe. Denun ziatasi la successione, l'ufficio ha liquidato la relativa, imposta, nella somma dli lire 710.145, in base alle aliquote vigenti per i trasferimenti tra estranei. . La dichia.razfone di paternit� del Dello J oio, contenuta nel testa.mento, integra gli estJ:emi d�i ,U�n a.tto di r-ioonoscimento: ai S'ensi dell'wrt. 254� � C. c. ii rioonosC'imento del figlio naturale pu� infatti avere luogo, tra l'altro, con un'apposita dichiara.donc in iin testa.mento, qnalunqito 8ia la -152 forma di questo. E quel riconoscimento, in quanto proveniente dal genitore che al tempo� del concepimento non era unUo in matrimonio, deve riteners'i arnrnis8'ibile wnohe se dalla dichiarazione di paternit� ha da dedursi la adulterinit� della figl�ia. Non pu� per� esso invece essere nella specie ammesso, ai sens'i della tassativa disposizione di cui all'art. 253 O. o., in quanto in oontrasto con lo! stato di figlio legittimo in oui la persona si trova. E ai� perch� la Longobardi Nicoletta Anna risulta figUa legittima della D'Antuono Annunziata e del d�i lei marito Longobardi Giuseppe. Denunziatasi la Nicoletta Anna come figlia di D'An.tw0tri,o Anni11nziata, coniugata, il padre di essa � infatti, ai sensi dell'art. 23l c. o., il marito della madre, salvo che non se ne faccia da lui discon.oscimento ai sensi dell'art. 235 C. c. Nella speoie si � dedotto ohe sarebbe stato e sarebbe risaputo che la signora D'Antuono Annunziata, nell'epoca in cui la Nicoletta Anna fu concepita, non conduceva vita ma.trimonia.le col marito, affetto in quel tempo da. gravi disturbi nervosi, ma che Wt)rebbe invece a.vuto consuetudine d'i rapporti sessuali con il Dello Joio. Ed alla pari sarebbe stato e sarebbe risaputo ohe il Longoba.rdi Giuseppe, marito della D'Antuono, pur non ignorando la vera paternit� della Niooletta, Anna, non avrebbe proposto azion�e di 'liisoonoso1imento sia per le sue condizioni di salute, sia p�er rag�ioni di opportunit�, sia per evitare soandaio. E 8'i � anohe sostenuto ohe dall' epoea. deU(J; nascita il Dello J oio avrebbe sempwe trattato la Niooletta Anna oome sua fig~iola, cos� qualifioandola non solo priva.tamente ma anche pubblioamente. Pagatasi la imposta di sucoessione liquidata. nel modo anzivisto, la Longobardi Nicoletta Anna ha sostenuto di doverla invecie oorriispondere, ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 23, in. base alle aliquote stabilite per le suocessioni tra asc�en�denti e disoerndenti aumentate� d,~ un quarto ((J;rt. 3 D. L. 8 marzo 1945,, n. 90 e relativa. tabella A, sostituita poi da quella approvata con la legge 12 maggio 1959, n. 206). In presenza deUa ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 279 G. o. ,_ e cio� di paternit� o maternit� � Tisultante da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori � -, ma, in assenza delle pa~�ticolari circostanze di eui al 2� oomma dell'art. 2 della legge 19 genna,io 1942, n. 23 -e cio� la gi� ottenuta sentenz(J; di condanna agli alimenti eontro il ge�nivore e il gi� raggiunto conseguimento con sentenza del riconoscimento dei diritl'i suecessori spettanti in qualit� di fig'li naturali non rfoo11,osciuti o non riconoscibili -ohe darebbero senz'altro diritto al trattamento fiscale di favore, onde poterlo ottenere, per disposizione di detta legge, � necessario apposito �decreto del Tribunale. E la LongobMdi ha presentato ricorso al 'l.'ribunale di Napoli per sentir diohiarare il suo diritto a, gowere d,;el tmtta,mento tributa,rio indJiaato. A sostegno della ista,nza la ricorrente ha esibito il testamento oontenente ii rioonos&imento della filiazione}. edi ha fatto firmare la, detta istanza, evidentemente per adesione ed a, prete'ita prova deliii 11erit� dell'a,sswnto, d(li suoi genitori legitt-imi Longobardi G�tseppe o D'Antuono Annunziata,, nonch� da tali DeHo ,Joio Diogevn� e Nastro Vincenzo, l'uno fratello e l'a,ltro amico int�imo del preteso padre natitrale. . * * * La invooata legge 19 gennaio 1942 si preoccupa, dell'adeguamento della imposta successoria sulle quote ereditarie spettanti ai figU naturali non n� cono-saiitU o non riconoscibiU. E n.ella relac�io1w del Ministro delle Ji1inanze � detto che il Uodiee civ�ilc 'l"igente, prendendo in oon8'iderazione il 't.in� colo di san.gue che lega i figli naturali ai propri genitori, ha intrndotto anche nei riguardi de'� figli 1ion riconoscibili delle importa,nti innovazioni, specie nel campo delle successioni. Si � cos� esclusa la incapacit� testamentaria, dettata in rnod.o assoluto dal Codice del 1865, e con l'�vrt. 593 C. c. 8'i � data al genitore la facolt� di d'is�porre per testC1;mento a fooore dei propri figl'i natural�i bench� non riconoscibili, e senza af.cu1~ limite se no11, vi � oonoorso con CJOmponenti dell<i fa,miglia legUtima, o con ta,lune limitazioni net concorso con figli legittimi O'"' ool ooniuge. E cos� nell'uno ohe nell'altro caso il figlio naturale assume la figura, di erede vero e proprio, c:,nche se n.ez ooneorso con figli legittimi norme part�icolari disciplinano l.a determinazione della por.zione eredUaria a 'f,ui assegna,ta. Ed anche nella sucoe�ssione ab intestato la posizione dei figli naturali non riconoscibili � mut1ita, perch� mentre sotto 'il vigore del Cod�Je del 1~65 ess'i potevano avere� 80ltanto gli aumenti, il Co<J;oe 'i"igente oon Vart. 580 ha stabilito a loro favore un assegno vitalizio, il quale prescinde dalla oondizione del bisogno ed 6 determina,to in r_olaz�mc al numero ed alla qualit� degli eredi leg'ittim1,. In tal caso i figli naturali non acquistano la qualit� dri eredi, ma 6Ssi concorrono egualm61ite alla sucoes8'iono del genitore oon un proprfo driritto, che ha le �caratteristiche di quelli che in dottrin.a so1io stati configuraU comf; legati ex lege. La loro figura � quind�i sosta,nzialmente pMi a quella di un legatario, con la differenza che il lascito, anzich� dalla volont� del de cuius, deriva, dalla legge. Lo s�tesso deve wnche dirsi per il oa,so ehe il genitore abbia disposto per testamento, trascurando il figlio non riconosoibile, giaooh� egli ha il diritto di conseguire anche contro la vol'Ont� del testa,tore qitanto avrebbe avuto 'in caso di sucoessione ab intestato fMt. 594 O. c.). Con tutte queste innovazioni, che hanno creato per i figli naturali non rioon1osciuti o non rioonosc �ibili una posi.zione pi� umana,, la legge tributaria sulle suoces8'ioni 8i � appalesata in evidente contrasto e non pi� rispondente a.i prin.cipi siti quali la riforma int-rodotta, dal Codice vigente � basata., Essa infa,tti considera i figli naturali non riconosciut�i o non riconoscibili quali estranei, sottoponendo in conseguenza i trMferimen�tii mol'iis causa, in loro favore alla a,liquota pi� elevata, stabilita, per gli estrane�i. E per quanto il Codice non faccia rientrare i figli naturali netlla parentela ci -153 vile1 si .ricorwsce tut t(J;l)ia ohe il vinoolo di sangue, su oui principalmente � basata la riforma adottata, de,ve indwrre l'amministrazion.e a speciali riguardi nei confront-i di quei figli e sottoporre i trasferimenti di oui innanzi ad wn trattamento tributar'io meno gravoso. Con il provvedimento legislativo indicato si � quindi pro,v,veduto ad adeguare l'imposta di successione dovuta sulle q,uote ereditarie spettanti ai figU natural'i non, riconosciuU o non riconoscibili, oon la deterrrdnazione di apposite aliquote che, senza essere pa,rificate a quelle stabilite per i figli ' legittimi, da esse pooo si discostano. Le cond'izioni per poter u.sufrurire del detto trattamento tributario sono quelle che, a norma dell'art. 279 O. c., dann.o diritto all'azion,e per ottenere gli alimenti, e oio�: 1) che la paternit� o la maternit� risulti indirettamente da sententza civile o penale; 2) dipenda da un matrimonito dioh- iarato 1iullo; 3) risulti da una non equivoca dich'iarazione scritta dei genitori. Si predispone nella legge la procedura da seguiJ" si, e si precisa nell'art. 4 ohe, � il provvedimento che aocoglie! l'istanza vale soltanto ai fini <lel trattammito tributario �. * * * In sede di resistenza alla istanza,, l' Amministrazione interessata ha posto in luce come sia bem chiaro che l'art. 279 O. c. si preoocupi d'i assieurare wna prestazior~1e alimentare anclhe a quei figU naturau privi di uno stato di filia~ione, e. ohe non possano oomunque propor.re azione per conseguirlo 'in vista del divieto di indagini sulla paternit� o maternit� di cui all'art. 278, sempre che la pateniit� o la ma,ternit� risulti indirettamente da sent,enza civile o penale, o dipenda da un matrimonio. dichiarato nullo, o risulti da una. non eqiiivoca dichiarazione scritta dei genitori. In tutti questi, casi se, nonostante la mancanza di uno stato di fiHazione, la legge .riconosce ai figU di nesi;-uno il diritto di agire per ottenere gli alimenti, a maggior ragione � parso logico sanaire che, ove dai loro genitori naturali a quel rri,odo accertabili, vengano ad essi trasferiti dei beni mortis causa, debbano quei trasferimenti essere colpiti da aliqu"�'te non pari a quelle in vigore per i trasferimenti. tra estranm, ma quasi pari a quelle in vigore per i trasferimenti a favore dei figli legittimi da parte dei loro genitori. E' per� ovvio <J;n�he qui che, come per l' aziom; alimentare, cos� per la riduzione delle aliquote, il presupposto � quello di un figlio naturale che sia privo di uno status di filiazione, e nella specie laj rioovr<rente, di fronte alla legge, usufruisee in. vece d'i uno stato di filiazione legittima, e cio� di uno sta.to di fil'iazione nella sua pienezza, perch� � figUa legittima dei coniugi Longobardi Giu seppe e D' Antuono AnnunWJiata. Ed allora, per consegitire la possibilit� di <J;VValersi comunque della condizione 1U figlia adulterina della D' Antuono Annunziata e del Dello Joio Luigi, dato e non concesso ohe lo si potesse fare, la Longobardi Nicoletta Anrna <J;Vrebbe avuto l'obbligo di contestare il suo stato di figlia legittima, perch�, la pretesa di essere a� un tempo fig1'ia legittima e figlia adulterina integra gli estrem'i di un assurdo giurid'ico : ma alla detta o.ontestazione n(J'n era dato di potere addivenire, perch� ai sensi dell'art. 238 O. c,, salvo ohe ~i tratti <I;i supposizione di parto o di sostituzione di neonato, � nesswno pu� reolamare uno stato c�ontrario a quello che gli attribuiscono l'atto d'I 1iascita di figlio legittimo e il possesso �i sta.to <Jonformc aU'atto stesso�, ana pari del oome ((non si pu� contestare la legittimit� di col1ii il quale lla un possesso di stato conforme all'attu di na':lcita �. E sarebbe stato vwno il voler dire che, nella specie, il � possesso di stato � non potesse e rwn dovesse dirsi conforme all'atto cU nascita, �i quanto deWasserita e pretesa adiilteriwit� si sarebbe avuto notizia dal Dello Joio L>iogene e dal Nastro Vincenzo, l'un.o j'rat9llo e l'altro ami<:o intimo del padre naturale, perch� se 'Una not'izia di tal genere � nota a,d un fratello e ad un amico intimo, � evidentemer1ite wna nuti;�,a riser-liata e ben lontana dal poter as�sumere i caratteri della � fama �, e IY'io� di una irela,zio1uJ di fili(J,zione adulterina � costantemente oonsiderata ct0me tale nei rapporti s�oaiali � (art. 237 O. c.). D'altro lato, wnche se non vi fosse s.t;ato nella rspec'ie il concorso dell'atto di nascita di figlio legittimo e de.l �onforme possesso di 8tato, la pretesa da parte della, LongobanU Nfooletta Anna di una dichia.razione giudiziale della paternit� del Dello Joio Luig,i non sarebbe stata ammis'Sibile pur nel conoorso di 1uno dei oasi d'i cui all'art. 2169 O..c.~ peroh� ai sensi dell'art. 278 O. o. � non sono am1nesse le indagini sulla paternit� e sulla ma.ter� t~it� nei casi in (jUi il ric'Onosaimento � vietato ��, e per l'art. 253 O. c. �in nesswn caso � ammesso un rieonosaimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in c�ui la persona si trova ll. Ed 'il dedotto assurdo giurid,ico di una figlia ad un tempo legittima e adulterina. si sarebbe poi ripercosso in ambito fiseale, per la non eUminabile conseguenza che la pretesa d,i usufruire, per l' avvenuta trasmissio�ne dei beni per suocessione testamentaria dal Dello J oio alla Longobardi N icoletta Anna, della ridu,mone delle aliquote tributarie, in quanto la detta trasmissione da considerarsi oovenuta non tra estranei ma dal genti,tore in favore di un fi,glio non riC0'11!,0Saibile o non riconosciuto, non (J;l)rebbe fatto venti,r meno n,ella Longobardi Nicoletta Anna il diritto di usufruire poi della 8tessa ridu,zione di aliquote anche per la futura sucoessione di essa .recl<J;mante ai suoi genitori legittimi. Il Tribunale d� Napoli, con il provvedimento del quale diamo qui n,otizia, ha molto rettamente deciso rigettando la istanza, e ponendo in looe che il decreto previsto dall'art. 2 dell'in,liooato provvedimento legislativo � non pu� a,vere ambito di a.pplicazione ma.ggiore di quanto ne ahbfa. la sentenza che a,c,certi il diritto agli alime!llti o all'assegno vitaJizio ))' e che deve quindi � esclu-�dersi l'ammissibilit� del beneficio fisca,le nei ca,si in cui a,l figlio na.turafo non spetti l'uno o l'a.ltro diritto per il divieto posto daU'a,rt. 253 o. c. del -154 riconoscimento del figlio naturale in contra.sto con lo 1Stato di figlio legittimo in cui la persona si trova�. N� pu� amrnettersi ahe � il termine di figli non riconoscibili debba ritenersi comprensivo anche dei figli naturali che non possono essere riconosciuti per avere lo staito di figli legittimi. Infatti la non riconoscibilit� dei figli che abbiano lo stato di figli legittimi non deriva., come nei casi previsti dagli articoli 278 e 279 O. c., da un divieto di inda,gini sulla paternit� o maternit�, divieto che in aJcurne ipotesi il legislatore ha inteso rimuovere, sebbene dalla inconciliabilit� logica. e giuridica. che a taluno possa spettare contemporaneamente lo sfato di figlio legittimo e di figlio naturale �. * * * Non sern�ri strano -superandos�i i lirniti delln controvers'ia fisaale -che a noi 1:�enga qui la ten.ta.;;; ione di ohiedere se la Longobardi Nicoletta Anna, conaepita daUa D'Antuono, non per� ad opera del rnarito rna del Dello Joio Luigi, e quindi figlia a�dulterina dovesse neoes�s�ariamente essere denunziata allo stato oi'�"ile ciome figlia legittima della D'Antuono Annunziata e del di lei marito Longobardi Giuseppe, salvo l'esercizio dell'a~one di disconoscimento da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 235 a. o., nei casi e termini ivi indicati, o se potesse a�nahe farsene deniinzia quale figlia na turale del Dello Joio Luigi, nata da donna che non consentiva di essere nominata. Ed il ques'ito che qui formuliamo acquista particola.re intere8SC a seguito della sentenza ult�ima delle Sezioni Unito penali della Gassaziooe, in data 30 maggio 1959 (In �Foro it. � 1959, Il, 201), ohe tanta eco ha suscitato nella stam.pa quotidiana e neUe nostre riviste giwridiahe. Come � noto, per la norma di oui al comma 2� dell'art. 567 C. p., ohe si oooupa del delitto di alterazione di stato, � si applic�a la reclusione dn oinque a quindioi anni a ohiwnque, nella formazione di un atto d�i nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false aertifieazioni, falsa attestazioni o altre falsit��� E poich� � detto nell'art. 231 O.e. che� il marito � padre del figlio con� cepito durante il matrimonio �, ma che pu� egl'I disconos'Cerlo: 1) se nel tempo decorso dal treO'entesimo al aen..tottantun.esimo giorno prima della nascita egli era nella fisiaa impossibilit� di coab itarf! con la moglie per oausa di allontanamento o per altro fatto,� 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anohe se questa fosse soltanto impotenza di generarej �3) se durante lo s-tesso periodo egli viv�eva separato dalla moglie anche per effetto di promedimento temporaneo del magistrato, s�lvo che siavi stata tra coniugi riunione anche soltanto temporanea; 4) se nel detto periodo la moglie ha aommesso adulterio e ha ten.uto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio, nel termine in ogni caso di t.re mesi di oui all'art. 244 G. c. e con fa deoorrenz:a ivi indicata, viene qui fatto di chiedersi se la figura delittuosa dell'alterazione d�i stato ricorra anche nel caso in cui si alter�i lo stato giuridico ohe al neonato competa per legge, ma in funzione dell'affermazione e dell'attuazi011.c di un vero biologico, diverso dal vero giurid�ico ohe sia invece nella spec'ie falso. E' da oltre mezzo SfXJOlo ehe ha f o.rmato oggetto di disoussione il quesjto sul se. il celibe, il qtiale denunzi all'iifficio d:ello stato aivile l'infante nato dalla sua relazione con donna coniugata COl/'l'ie figlio proprio e di donna ohe non consenta di essere nominata, commetta il del.itto di cui. all'art. 361 G. p., ZANARDEJLLI o art. 567 O. p. vigente, e sul se nel detto dditto si incorra 01,e il neonato, in oasi del genere, venga denunziatu come figlio di ignoti. Ha sos�ten.uto di s� la Oassa. zione di Roma, aon sentenza 8 febbraio 1900 (in �Foro it. �, 1900, II, 179) ohe ha avuto a presidente e relatore il FroccA, il quale per� ritenne in wn svcondo momento non esatti gli a.rgoment �i ivi invocati e neppure quindi tsatta la decisione adottata, dandone atto in uno sciritto giuridico inserito in �Cass. unica�, 1900, 1057. E tale scritto valse ad orientare la giurisprudenza in senso aontrario, e a far mantenere fermo tale orientamento fi�no alra entrata in vigoi'e del ()od�ice penale vigente. Ma in sede di interpretazione ed appliaazione dell'art. 567 la giur�:prur'tenza ha riesaminato il problema e l'ha deciso nel senso ahe in qiiel aaso si aommetta il reato di alterazione di stato, e tale tes�i ha mantenuto poi ferma no� nostante i frequenti dissens�i della dottrina, e la opinione difforme pi� volte sostenuta dai giudici penali di merito� e costantem.ente dalla giurisprur: ten�za civile. Si � dalla Suprema Corte infatti ritenuto suffic-iente alla integrazione del dolo nel delitto in esame l'attribuzione al neonato di uno stato diverso da quello che gli spetta in base alla presunzionu di paternit� del marito, anche se la diahiarazione resa dall'agente sia c1onforme a.l vero biologiao, a nulla rilevando l'ignoranza da pa.rte dell'�imputato airca il sistema legislatico oivile direfto alla disciplina dello stato di filia.zione (cfr. iiltimamente Gassa.zione 24 maggio 1954, in. � Giustizia penale� 1955, II, 124; 25 gennaio 1957, ivi, 1958, II, 122; 28 giugno 1957, ivi 1958, II, 40; e poi ancihe 24 giiigno 1950, in � Foro it. �, 1950, n, 153). I n ambito civilistico si � invece sostenuto che la presunzione di paternit� del marito non opera per il smnpUee fatto della nasoita da urna donna coniitgata, ma entra in funzione solo in quanto il figlio V'enga delfliwnziato come tale. Essa integra l'atto di nascita oome titolo dello stato di figUo legUtimo e quindi non pu� applicarsi in mancanza del titolo medesimo. Ne consegue per �i sostenitori di tale tesi che, denunziato l'infante come ille gittimo, vi 8areb�e alte.raziooe di sta.to solo se, a seguito dell'esercizio dell'azione pregiudiziale d1: reclamo di stato, risultasse la legittimit�. Se da. questo giudizio risultasse invece l'adulterinit�, �il reato non sussisterebbe in quanto la denunzia di nascita non avrebbe posto in essere un titolo dif foli'me dallo stato spettan�te al figlio. La senten�w ult�na della Oa.ssazione a s. u. in nanZ'i citata crede ora di doDere affermare che � la denunzi.a all'ufficio di stato civile di un in -155 fante, nato �aHa rela.zione a�ulter,ina tra una donna coniugata ed un uomo non vincolato da matrimonio, come figlio di quest'ultimo e di madre ignota, non costituisce reato di alterazione di stato�. Ma,, in <JO'litrario, si osserva in dottrina tSCARPUU,A: voce Alterazione di stato, in � Encicl. forense�, Milano, 1958) che� a nesS'lino, nepvure ai genitori, � consentito di contraddire alla disciplina lega,le fissata in ordine allo stato di filiazfone; n� vu� oosere oodotto il motiiv'O di voler rmidel"f!! oma,ggio a,lla, verit� e aU.a realt�, ]Joich� l'obbligo giuridico di dichiarare, neUa denunzia di nascita, la verit� v�a riferita �lla, verit� lega,le e fo>rrrva,le, presunta (talla legge ciivile a garwnz�a, <!!elle 1nenzicmate; esigenze (ti ordine pubblico, e non alla verit� rea,Ze, pur c01�risponden(to, questa, ad un vero stato di fa,tto biologico >>. En anche a noi sembra che non � possibile aderire all'ultimo ret!ponso giurisprud,enziale della Suprema O orte, perch� � ancora e sempre imperante nel nostro sistema. giuridico il principio romano d'l6l pater is esrt quem nuptire demonstrant, e perch� al disconoscimento della paternit� pu� a�divmiirsi per la legge in vigore in pochi e ben determinati casi -che potrebbero in sede �i riforma legislativa e de lege condenda ben anche essere awmenta,ti -e in brevissimo termine �i decadenza -che p'Otrebbe anoh'esso de lege condenda essere modificato e allargato -ma che allo stato costringono a far dire S'Ottratta alla libera e incontrollata disp'Onibilit� dei genitori la regolwrnentazione dello stato civile dei figli, a.i quali invece, impunemente, in. applicazione della sentenza della Cassazione, potrebbe da ora in po�i, in difformit� del vero giuridico anohe se con maggiore aderenza al 'I/ero biologico, conferirsi lo stato di figlio ohe pi� faooia comodo, ma la c1ui valutazione � assurdo possa essere attribuita al sovrano ed autonomo giudizio dei genitori, e ~enza quindi che su �di esso si eserciti il sapiente ed illuminato controllo della Magistratura, da ooirsi sempre nelle varie azioni di contestazione e di reclamo di stato. GIUSiEPPE AZZARITI IMPOSTE E TASSE -Registro -Edilizia popolare ed economica -Agevolazioni tributarie -Art. 153 T. U. 38 aprile 1938, n. 1165 -Atti connessi e dipendenti -Art. 9 legge 30 dicembre 1933, n. 3269. Negozio sottoposto a condizione sospensiva. (Tribunale di Ancona, Sez. I, Sent. 21 novembre 1958, 3 gennaio 1959 -Pres. ed Est. : Rapex -Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro c. Finanze). L'atto, col quale l'Istituto per le Oase Popolari p1�esta al Comune (che ha assunto dalla Cassa DD. PP. il mutuo destinato a costruzioni da eseguiI� sd da.U'Istituto medesimo, garantendo la resti1mzione delle relative quote) una controgarenzfa, consistente nella cessione dell'importo delle pigioni, che saranno versate da.gli inquilini degli a.lloggi da, costruirsi col finanziamento, non � da considerarsi soggetto alla condizione sospensiva (dell'inadempimento dell'Ente nella restituzione stessa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge di registro. L'atto, recante la suddetta� controgarenzia presta. ta dall'Istituto a.l Comtine, non � necessariamente connesso (art. 9 1. Reg,) con il eontratto di mutuo stipulato tra il Comune e la, Oassa DD. PP.; ad esso, }Jertanto, non sono applicabili le agev9lazioni, tributarie previste da.I D.L.O.P-~. 8 maggio 1947, n. 399 e da.U'art. 163 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia. popolare ed economica.. 1) La situazione, in punto d�i fatto, � la seguente: -il Oomuno di Pesmro, ver la costruzion�e di alloggi economici in quel capoluogo da parte dell'Istituto per le Oase Popolari, assume direttamente dalla Gassa depositi e prestiti!, ai sensi dell'art. 4 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull' Edi� liz'ia popolare ed econom.ica, m.a per conto dell'I stitu'to, un mutuo, garantendo la restituz�ionc delle quote mediante rilasoio di delegazioni sulla sovrimpos'ia f01uUarla. A sua vol.ta, chiede ed ottiene dall'I.A-U.P., per il caso di inadempienza di questo nel versame1ito delle annualit�, una controga, renzia, costituita dalla cessione dell'importo delle pigioni versate dagli inquilini degli alloggi costruiti con il finanziamento. La relativa convenzione viene registrata con il pagamento della sola tassa fissa, es�sen�osi invocata l'a]Jplicazione dell'agevolaz�ione prevista dal citato T. U. n. 1165; in sede d�i verifica � per� elevato il supplemento, non ritenendosi spettante il beneficio. Introdotta la question.e dinanz�i alle Oonuni8sioni AmministraUve, quella Pro1Jinciale accoglie il ricorso dell'Istituto, quella O entrale, con decisione 11 luglio- 15 ottobre 1956, e in 1�ifonna della precedente, statuisce nel senso sostenuto dalla Finanza. il 'l'ribunale di Ancona, con la sentenza surriferita, ha rigeittato l'impiignativa, proposta avverso la decisione della Centrale. II) Prima di passare alla questione di fondo circa l'applicabilit� o me1w dell'invocato beneficio fiscale previsto dall'art. 153 citato, i giudici hanno esaminato, disattendendolo, un altro pwnto, gi� prospettato dal cont.ribuente dinanzi a,l Siipremo Oo1isesso Tributario con ricorso �incidental�, e riproposto in sede gitu,diziaria: se la, convenzione di oui trattasi concreti un negozio subord �inato a condizione sospensiva (inadempienza dell'Istituto) e sia, pertanto, sottoposta soltanto a tassa fissa, in attesa del verificarsi della condizione, <1li sensi dell'art. 17 della legge di 1�egistro (�Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graiduale per gli a.tti e tra,sferimenti vincolati a condizione sospensiva, � dovuto quando la condizione si verifica ..... �). E' superfluo rammenta,re che la condizione sospensiva si ha quando le parti subordinano al verificarsi di un even.to, futuro ed incerto_, l'efficacia del contra,tto, non quando l'incertezza dell'evento�futuro rigua,rila so.ztanto l'esecuzione, che � fatto estrinseco al negozio (Uck:MAR: Commento, La legge del registro, OEDAM, 1958, vol. I, pag. 244; -156 cfr. Oassazione SS. UU.) sent. 4 dicembre 1954, n. 4378, in � Riv. Leg. Fisc. �, 1955, 284). La prestazione di garenzia contenuta nella con� ve1wione ha efficacia immediata: la garenzia stessa � assunta in base alla conco1�de riolont� delle parti)� essa si concreta nella cessione dei fitti degli alloggi) costruiti oon il finanziamento derivante dal rrvutuo c01wesso dalla Oassa DD. PP. al Comune) fino a concorren.za delle relative qiwte. A. ltro � l) operativit� della garenzia) la qttale) per il carattere di aoeessoriet� del vincolo rispetto all'obbliga. zione principale (restituzione delle quote di 1nittuo), esplica il suo vigo.re soltanto in caso di inadempienzaj altro � l'effettiva prestazione della garenziaJ che ha senz'altro luogo in V'irt� del consenso _delle parti e al mommito della stipulazione dell'atto. In altre parole) in ogni contratto che abbia per co1�tenuto una garenzia) � d)uopo disti1igucre wna fase, prestazione del vincolo, che precede) e un'(J;ltra1 s1tccessiva, che s�i ricollega a-l ver�ifi<XW'si dell) evento temuto. Il garante � obbligato verso il garantito fin dal m-omento flella dichiarazione del suo oonsenso) anohe se_, in effetti) Za, sua prestazione potr� (f;i.ventare O'[Je-rtl!nte solo in caso di inadempienza dell'obbligato prinaipale) che nella specie � lo stesso garante!. La co!ft,dizione so-spens�iva) nell'economia dell)art. 17 della legge di registro) cio�) attiene alla prostazione del vin,colo di ga.renZ'ia- e non al momento della operativit�) che per la stessa natura e funzione giuridica della garenzia) non pu� non essere; condizionata all'�inadempimento deWobbligato principale. L'obbligazione dell'Istituto non � pertanto sog getta a venina co1ulizione sospensiva) e-ssendo im med�iatamente impegnativa. De�i -suesposti princip-i il Tribunale ili Ancona ha fatto esatta applicazione. 111) .La seconda questione della controversia ao1iae1�ne il punto se la controgarenzia di cui trll!t tas0i sia un atto necessariarnente cownesso con il contratto dli mutuo e rientri, quindi) neila sfera d'i aJJplioazio'l'be deille agevolmzionii previs1te dal D.I_,.a.P.S. n.. 399/1947 e �aWart. 153 del Testo -ttnico n. 1165 del 1938. A mente del D.I,.G.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze dirette ad agevolare la ri presa delle costruzioni edilizie) i Oomuni e gli altri Enti pubblici (art. 2, 2� oomma), i qv.al�i nsufruisoano dei benefici ivi previsti) godono delle agevolazioni fiscali stab�ilite daWart. 153 del T. U. suW ediliZia pop�olare eid econom4ca del 28 apri le 1938, n. 1165. La disposizione dell'art. 153 recita: � l Comuni e gli Istituti -che cosfoni�swno con H concor-so dello Stato case popolM'i da. cedersi in propriet� o da assegnarsi in locazione con patto di futura ven dita nei limiti e ai sensi dell'art. 38 godono�, per tali costruzioni, delle seguenti agevolazioni : a) esenzione dal bollo, tas~sa. fissa. minima, di re gistro e ipotecaria, nonch� tassa� fissa di voltura catastale, per gli atti di mutuo ..... �. Ai sens�i poi deWart. 4 del oitato T. U. n. 1168, �i mutui c:oncessi di.J.,lla Oassa DeposU�i e Prestitl, agli Istituti per le case popolari debbono essere assun-ti e garmit�iti da,l Oomune interessato. NeUa specie) appunto) il Oom�une ha stipulato il mutuo con la Oassa Depositi e Prestiti neU'in-teresse delFI. A.O.P.j l'Istituto a sn-a volta) si � impegnato verso il Oom41!tie alla p.restazi<me--ili controgarenf!::- �e) per il rimborso dolle quote relative. E' da esaminarsi se a:nche a tale negozio sia applicabile la 1wrma di favore. La Oommissio'l'be Oentrale e il Tribttnale di Ancona hanno negato l)appUcabiUt� del benefic-io fiscale. La soliizione � rispondente ad una esatta compr�nsione dello 8p-irito della norma e merita approvazione. Si pone anzitutto il problema inte.rpretativo dell) art. 153 T. u. 28 aprile 1938, n. 1165, alla luce� �;ei principi dottrinali e giurisprudenziali i1i ma teria, al fine di intenderne la portata e l'esa.tto ambito di applic~ione. E) corrente e pacifico l'insegnamento che la norma la quale stabilisca un'agevolazione tributaria) oostituen�o un'eccezione alle regole generali di imposizione1 rientri nella categoria de1lla norma � che forma eccezione a regola. generaile � di cui all'aq�t. 14 delle vigenti preleggi) onde non � consentita) riguardo alla stessa) la applicazione analogica) cio� oltre i casi in essa, tassativamente previsti. Per la individuazione in concreto dei caM rientranti nell'ambito d-elle singole disposizioni) si deve avere poi riguMWo alla connessiOne diretta dell'oggetto del negozio) pM il quale si discute iteJll'applicabilit� dell'agevolazione, con la ipotesi di fa�vore contem.plata dalla legge. E) noto ohe ie disposi.zioni di agevolazione il pi� delle voite inilicano in modo generico il negozio ammesso a goderne) c01ne quello avente un, ra.ppo1 �to di causalit�) di necessit�) oio� una relazione con lo scopo) in considerazione del quale si � concesso il beneficio. A.ltre volte indicano in maniera sp�ooifica e tas'8ativ�a il negozio s�teisso) come l' articolo 153 �el T. U. n. 1165, ohe fa riferimento agli atti di mutuo. In tal caso) l)accMtamento d!ei limiti e dell'ambito della agooolazione risulta pii� facile. Il negozio) intervenuto tra l'Istituto autonomo per le case popolari e il Oomune) non � compreso) neWecono-mia del oontratto di mutuo GomuneOassa Depositi e Prestiti. La semplice e tassativa indicazione �-i �atto di mutuo�, cmitenuta wella legge) gi� convince che il beneficio � concesso soltanto ai negozi che col mutuo sono direttamente ordinati. Convenzione o atto o oontratto di '/'/'l/t(_,tuo nient'altro e ili pi� significa ohe convenzione o atto o contra-tto diretto a por.re in essere e regolare, modificare) estinguere quel rapporto) a spiega- re cio� gli effetti nell'ambito del rapporto medesimo quale � �elineato �alFart. 1813 del Codice civile. L'interprete pu� comprendere nell'ambito della norma tutti i casi a, cui essa pu� riferirsi nella sita lettera e nel suo spirito�) p�11/r'Ch� non nei rimanga spostata la logica estensione ed a-lterata �-'la finalit� specifica� (Oassazione 24 febbraio 1941, Finan.ze e Oomwne di Aq'Uiila) � Foro it. �, 1941, 1, 1, 431). lliIDI ?ZER RWTE lliIDI ?ZER RWTE -157 Il miituo (art. 1813 C. a.) � il contratto col quale ima parte consegna aWaltra una data quantit� . di denaro (o di altre aose fU1igibili) e l'altra si obbUga alla restituzione di altrettwnte cose deUn stessa specie e qiwlit�. E' allora evidente che le eoutroga.renzie in pa.rola non si riferiscono n� a.l negozio in s� e per s� considerato, n� alle obbli� gaz;ioni che vi assumono le parti. La iiisposfaione di favore non � riferibile (in via, analogica) a tiitti �i contratti che attengan10 indirettament� Ml' oggetto �indicato nell'articolo, bens�, invece, soltanto ai rapporti che, in se stessi) ine.riscono al particolare Npo if;i nego~�io) previsto nell'articolo medesimo. Secondo il sistema (Gass., sent. cit.), per la appUcabilit� delle agevolazioni[ fi8cali a determinati contratti non basta un rapporto indiretto fra i contratti stessi o le ipotesi prevedute come meritevoli di favore; mai � necessa.riai un'incidenza diretta dell'oggetto del contratto con le ip-0tesi medesime. E, consent'ita l'interpretazione estensiva della norma di favore; ma, come tate, essa non pu� andare, oltre l'oggetto previsto (mutuo), a co1nprendere negozi che co1i il primo non siano necessariwmente combinati. Oocorre,. quin1di) determina,re quand'� eh~! due negoz�i siano necessariamente co1inessi. Ci� avverr� quando) a,lla stregua dell'ordrinamentu !JlU1'idico l,wno non possa suss�istere senza l'altro. La connessione � neeessaria solo se derivi non dalla rolont� delle parti ma dalla legge (BIDRLIRI : I,e leggi di regtstro, GruFFH�, 1952, pag. 155); tali) ad esempio) la, aostituaione wi societ� e Il conferimento dm beni) da parte de�i ~oci) all'ente sociale; l'ass�u1izione di un'obbligazfone e la contemporanea prestazione di garanzia 1iei casi ~n cui sin obbligatoria per legge; la quieta.n,za del prec.:zo) contenuta 1iell'atto in C"Ui � stato stipulato il trasfer�imento. La necessariet� della connessione �npl�:a cio�) tra i due negoz�i) una, reciprova dipendenza funzionale. Il ROTONDI (� Giur. it. �, 1957, 1, Il.. 240) puntuaUzza e preaisa lo stato della qu.estio11e, ritenendo che deve aversi riguardo se si tratti di negozi che) per la loro intrinsec�a, natura, 'Vengano a, combin<M�si necessariamente. Ma la connessione deve essere nel tipo astratto di negozio previsto dall'ordinamento giuridico e non solo nella volont� delle parti che abbiano dato liwgo alla fattispecie. Dunqu,e l'wmbito obbiettivo di applicazione del� la norma di agevolazione tributaria dell'art. 153 del T. U. n. 1168/1938 � il seguen.te: atto di mutuo e negozi necessariamente connes.si per legge, atti (~io& che ne hanrno la stessa causa o funzfone economico-sociale secondo lo schema astratto del mutuo. L'ambito subhiettivo � determinato poi dalle pa1�ti del rapporto principale: gli atti connessi debbono intervenire necessariamente tra quelle stesse. � IV) Il Tribunale ha fatto retta applicazione dei principt L'art. 153 del T. U. 1165/1938 fa riferimento all)atto di mutuo e) implicitamente, agli atti che a questo siano conness�i in forza di legge e che, inoltre) abbiano 1a st6'8sa oousa del primo; in altri termini agli atti o.rdinati al conseguimento della funzione economico-sociale d.el mutuo. Le parti, inoltre) devono pur sempre essere i soggetti che hanno stipulato il contratto principale) oio� il Comune e la Gassa. DD. PP. � Qwindi) oltre le obbligazioivi comprese nel sinallagma) possono rientrairvi la presta,z�one di ga� renzia del miit�uatario J e tutti i successivi atti d�iretti a,lt estinzione del vincolo J ma non altri. La lettera e lo spirito 1lella legge non consentono un/�interpretazione pi� larga)� essa si riferisce esclusivamente a.ll'atto di mutuo Comune -Cassa) onde se pure pu� lasciare adito alle relatfoe garenzieJ strettamente connesse oon la restituzione delle somme mutuate in virt� di legge (sulla Cassa DD. PP.) e dentranti nella funzione del mutuo, no�n ha ragione per estendersi alle controgarenzie richieste) a S1'-a volta, dal Comune all'Istituto, cui il mutuo) 'ili definitiv�a, profitta. La controgarenzia, i�nfatti, non � direttamente connessa al. mutuo, al cu�i schema � assolutamente estranea, non solo nella fattispecie legale) bens� anche nel rapporto concreto in esamie. Se l'Ente, che contrae 'il mutito e si obbliga alla restituzfono della somma, richiede ed ottiene da altro Ente (al quale -in definitiva profitta il finanzia1nento) una garenzia pei;: l'obbUgo di questo secondo d-i .rifondere al pri;rno le q�uote, non pu� affermarsi che s�ijjaUo atio di garenzia entri nell'economia del mutuo o che vi sia connesso. 'l'rattasi iU un atto che, pur avendo riferimento al mutuo, soddisfa una patrUcolare esigenza,. che non vi � c01w1aturale n� nece.ssa1�iamente connessa) ta,nto che il co1itratto pu� essere stipiilato anche �in sua mancanza. T1ale a dirn che le controgarenzie prestate dallo I.A.O.P. di Pesaro al Comune non mirano a raggiungere le finalit� della norma di esenz�ione, ma uno scopo a;utonomo e distinto) quale quello di 8alvaguardarc gZi interessi del mtituatario rispetto all'Istituto Auto�nomo delle Case Popolari. Esse,. olt�re a non essel'e conn.esse a,l mutuo assunto dal Oomlll!ne) neppure sono preordirnate, nell'economia dvll'istititto, qua,le mezzo al fine della concessione o dell'ass111nz-ione del 1nutiw stesso. La cessione de�i fitU ivi contenuta �, pertanto, soggetta all'aliqu,ota normale di Registro. V) Il JJi�inistero delle Finan!Ze, nvll' esaminwre la fattispecie di cui trattasi, con risoluzione 14 ottobre 1952, n. 162771, ha M.tenuto tassabile la controgarenzia in pan>la � e d� perch� la controrichiesta del Oomune, rappresentando un negoz;io giuridico non strettamente connesso col mutuo, esula dalla stretta economia. della norma di favore, essendo esso diretto a salvaguardare il buon fine della garenzia prestata (a su� volta) dal Comune all'ISltituto e non gi� la operazione di mrutuo effettuata con la Cassa depositi e prestiti 1> (in � Riv. Leg. Fisc. �, 1953, 63). La Commissione Centrale delle Imposte) con de-�~ cisione n. 71316 del 4 maggio 1955, resa in fattispecie simile) in tema di agevolazioni (di imposta fissa ipotecaria) pire'l!-iste daWart. 153, ha ritenuto � ~ 158 che U bencficfo stesso, per i mutwi contratU con la, Gassa DD. PP., se p1vre pu� accordarsi per le ,qarenzie prestate dal aomune mutuata1�io alla Cassa, 1wn pu� estenders,i alle aont:rogaranzfo ipotecarie concesse al Comune medesimo dall' Istitnto A1itono1no Case Popolari che, pertanto, 'ranno assoggettate aa imposta propo.rzionale (in � Riv. Leg. li'isc. ll, 1957, pag. 359, con nota redazionale fa11ore,1wle). Infatti � foi detto � tratta.si di una disposizione di favore che, come tale, rappresenta un'eccezione al principio della, normalit� dei tributi e non pu�, pertanto, estendersi oltre i casi espressamente contemplati ll. CoNTRA: v. � Mass. Reg�, 1957, 185 e Giurisprudenza delle Imposte ll, 1957, nota a decisione n. 159, pag. 551). R. LASCHENA PROCEDIMENTO INGIUNTIVO -Opposizione a decreto ingiuntivo -Riesame della questione di merito Opposizione ex art. 183 disp. att.; C.p.c. (Tribunale di Venezia, 9 luglio 1959 -Pres.: Mastrobuono; Est.: Fonseca -Savini c. Ministero Bubblica Istruzione). L'opposizione ad ingiunzione, ove non sia fatta nelle forme limitate di cui aH'a.rt. 188 disp. a.tt. C. p. c., non � esclusivamente diretta alla rimozione di un provvedimento viziato o comunque inefficace, ma anche alla sostituzione di esso con una nuova, pronuncia e conseguentemente il giudice � investito del riesame della, pretesa fatta valere con il decreto di ingiunzione. IN TEJMA DI OPPOSIZIONEJ AL DECRETO INGIUNTIVO La sentenza che si annota � senz'altJ�o conforme al preralente or'ientamento della giiirisprudenza e della dottrina sulla natura e gU effetti dell'opvosizione ad 'ing'iunzione, sec'ondo il q1iale, sia che si consider'i l'ovposizione come impiignazione di una fase processuale giun.ta a termine sia che la si consideri come atto introduttivo di un ordinario giudizio di cogni'<:ione (o del eontradittorio vosposto), si riUene che oggetto del giudizio sia il merito della domanda creiUtoria avanzata dal ricorrente) s� che qiiosti e non l'opp01''161ite dovrebbe con,siderarsi attore) con tutte le necessarie cons�eguenze in ordine all'estensione del ,giudizio e all'onere della v�rova. Orientamento peraltro che, senza pretende.re d'i. esaminare in qnesta sede con cornvletezza di argomenti (ver cui inveC'e si rimanda agli autori ohe hanno tr�attato il vroblema; GARBAGNATI: I procedimenti di ingiunzione e di convalida. di sfratto, 19,49,; CmsTOFOLINI: Processo di ingiunzione 1939; CALAMANDREI: Il procedimento monitorio; SmGNI: L'opposizione del convenuto nel processo monitorio, in � Studi Sassall'"esi ll, 1924 pag. 335, 1925 pag. 39; Vrsco: Il Procedimento per ingiunzione, 1951, vag. 143; noneh� i maniiali del 0ArtNIDLU'.rrr; dello ZANzuccnr, del REDElN'l'I ed autori ivi citati), suscita qualche perplessit� non tanto ve.r l'afferrnazione ribadUa nnche del trib'lmale di Venezia, che itn gfadiziu Hmitq,to ad u!ia rnera qiwrela nullitatis � estraneo al nostro sistema JJ'rocessitale,. affermazione che pn�, in Unea di massima, oondIvidvrsi) quanto pe1� le consegumi.ze che da tale @ffermazione vogUono trarsi e che non sembra si armonizzino pienamente con la natiira e le finalit� del p.rocedirnento ver ing'iunzione, cos� come � stato att1iato nel nostro ordinamento. Oacorre per� premettere, plf"ima di passare a�ll' esame critico dell'opinione pll'"evalente, che fra le due ovposte tesi circa la natura giuridica deill'opposizione ad ingiunzione sembra senz,altro preferibile q1tella che ritiene es�sere l'opposizione stessa un mezzo d'irnpugnazione del decreto (tesi del resto condiv'isa dalla m,igliore dottrina) come la pi� conforme all'attuale disciplina del procedimento per ingiunzione; specie ove se ne considerino ,i preeeidenti storici. Come infatti � noto, il procicdimento per ingiun, zione attuale si .riallaccia per due caratteristiche essenzial'i (emanazione dell'ordine inaudita, altera varte e CO[fnfaione somrnaria) al processr; monitorio del diritto medioevale in base al quale, per determinati crediti, si poteva ottenere direttamente dal giuiUce l'ordine della prestazione acconipagnato dalla ciausola che, se il debitore non faceva owosizione entro im dato termine, p<Jtev�a eseguirsi)� l'opvosizione del debitore toglieva invece ogni effetto all'ordii ne e questo si risolveva in vim stimplicis cita.tionis. Tale procedimento ebbe applica.zioni in Italia, Svizzera) Austria e German�i (mandatum de s:olvendo cum clausola nisi, Jlfahnverfahren, Rechtsbot) mentre rimase sconosciitto alla legislazione francese e conseguentemente ai codici da questa derivati, C'()me il codice di procedwra civile UaUana del 1865. Qiiando poi il proced�nento ingiunzionale fu int.rodotto nel nostro ordinamento da sucCtessive legislazioni, ebbe, a causa dell'interru,zione del nesso s�torico con il manda,tum dei solvendo del diritto medioC'Vale) caratteristiche) poi trasferite senza sostanziali mutamenti nel codiee di p'f'ocedura attuale, che lo allontanarono nettamente da quello. Mentre invero l'ingiiinzione del diritto intermedio venivrt ineno in se,quito all'opposizione e la decisione resa su qiiesta sosti'tuiva in ogni C'aso il mandatum de solvendo s� che a biwn diriUo poteva rifonersi che, opponendosi il dobitorej il giiid,izio sveciale si tramutasse in nn ordinario giudfaio iU cognizione, altrettwnto non � possibi.le sostenere i'fl,lfl,anzi alle norme che attualmente regolano la materia. ]!J' assiirdo ad esempio ritene.re ohe possa pendere un giudizio di cognizione su di una domanda che ha gi� formato oggetfo 'flel p'f'ovved'i1nento relativo, quando questo non solo --non m. annulla ma pu� essere addirittura iUchiarato vrormisoriamente esecutivo, con vicende molto analoghe quindi a quelle della sentenza i1npu -159 gnata in appello (q,rtt. 642, 648, 649, C. p. e.). D'altro eanto l'art. 653 persuade che l'emana� .zione del deereto costituisca il termine di un grado del proeesso, p(Jlf' lo meno finch� questo venga inteso -come pare si debba -come quella fase processU<1tle che si ch�ude aon im provvedimento suscetUbile d;i conferma o di, riforma; in questo senso � indubbiamente il primo oomma dell'articolo eitato., mentre il seoondo non adduee argo� menti 1i.� pro n� aontro, potendosi titll' alpi� dire che questo mezzo di impugnazione ha una disciplina partioolare. Particolarit� poi neanche eccezionale) ove si consideri che anohe la sentenza d'appello diviene titolo esecutivo se il riao.rso per Cassazione sia rigettato, men.tre � sostituita in caso di acooglimento. In itltimo si osser,va che difficilmente potrebbe considerarsi oome un o.rd;inario processo di cognizione queHo in aui l'estinzione o la mancat(i costituzione in termine dell'opponente porti al passaggfo in giudiaato del deareto (artt; 647, 653 C. p. a.; l'autorit� d�i cosa giudicata del decreto d'ingiunzione � argomentata ex artt. 655, 656 c. p. c. v. GARBAGNATij op. oit. pagg. :13, 67). Di fronte a questi argomenti sostenere che l'opposiz �ione non introdurrebbe un'impugnazione sol perch� la cognizione del g'iU(liCe che c�oncede il decreto sarebbe sommaria e porterebbe ad un<i condanna con riserva, (Visco: op. Zoe. cit.) a parte la dubbia esattezza di quest',ultima affermazfone) non sembra determinante.� L'unico argoniento val'ido a negare che si tratti d';, impugn,azione) sMebbe quello di sos�tenere che, d.ifetta;ndo il contraddittorio, l'ordine della prestazione sarebbe emanato s�enza oognizione. Ma questoJ per quanto sia stato sostenuto da illustri autori (OHIOVIDNDA: Principi, p. 212; SmGNI: op. cit.) sembra oontraddetto dalle norme pos'itive: se solo si pensa ehei l'eBame del giudice pu� po1�� tare al rigetto o all'aecoglim.ento della domanda (artt. 640, 641 a. p. c.) �viene naturale domandarsi come potrebbe il giudice scegliere tra qneste so� lu.'?iioni, Benza conoscere della causa. Ritenuta perta1bto preferibile l'opinione, accol� ta nella sentenza che si annota) che ravvisa nel l'opposi~:ione un mezzo d�i impugnazioneJ va qni subito avvertito ohe quell'ibridismoJ gi� denun� c'iato dal OmovENDA, ohe s�i manifesta nella di� soipUna del procedim,mbto d'i ingiunzione, mentre da un lato � stato la causa delle �variet� delle opinioni in rnat(Jlf'ia, ha dali'altro impedito agli assertori della tesi che qui s�i segue di trarre dal� le loro affermazioni tutte le neeessarie oonse guenze. Cos� � stato detto che l'opposizione � s� un atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento d� pvr�ima istanza (Cass. 25 feb braio 1946 in � Mass. JJ'oro It. � 46, 54) che la materia del contendere si estende al merito della domand;a creWitoria fatta valere dal ricorrente (ZANZUCCHI �Dir. Proc. Civ. ll IV, p. 21) che attore dovrebbe considerarsi il ricorrente ed a lui in.combere l'onere della prova (GARBAGNATI: op. cit. p. 90), che non sussiste per il prooedi� mento di opposizione una limitazione analoga a quella .<?tabilita per l'appello dall'art. 345 C. p. c. (OARNELUT'IT: Sistema, II p. 622). Queste afjermazion�i sembrano 1ion solo in con� tvrasto con i principi che reggono il nostro di� ritto processuale, ma non trovano nemmeno giu� stificazione in una particolare ratio del procedi� mento mon,itorio la cui natura e le cui finalit� invocano anzi dli que-i. prinaipi l'appUcazione. lnvwo in primo luogo, non si pu�, altro che eon �Urna grave contradictio in terminis, parlare di impitgnazione 'intrnduttiva di un procedimento dli cognizione di prima istanza, qua;ndoJ come � noto, l'irnpugnazione si definisce l'azione tendente a far valere un niotfoo generioo o specifico d'awnullabilit� della sentenza che quanto meno �in prima istanza; dev'essere stata gi� emanata. Sicch�, o-ve s~ voglia considerare l'opposizion.e come impugnazione, � giuridioamente impossibile ritenere la fase che si ch,iude oon il decreto d'in� giunzione altrimenti che come un primo grado del processo, s�.i pur sottoposto a .regole spec�iali (art. 656 O. p. c.). Altrettwnto erroneo sembra sosten.(Jlf'e che iil r'ioorrente, pur se fm�malm.enle convenuto nel giudizio d'oppos'izione, deve essere oons,iderato 80stanz'ia[1nente attore, con il rela� tivo onere della prova. La p1f"ima parte di qiiesta afjermazione infatti sembra essere qitanto meno equiv1oca poiah� 'i termini cc formalmen�te � e � sostanzialmente � possono intendersi 8ia in senso teonico, come, sinonimi di <1 secondo il diritto prroces~uale ll eJ rispettiva;mente cc secondo il dwitto materiale J> sia neWaceez,ione com.une d-i cc appwrentemente � ed cc effettiv�a;m.ente �. Cornunque n� neU'uno n� nel� l'altro aaso l' aff ormazio1'1'e app&�e aooettabile: non secondo la com.une accezione, perch� ci� non potrebbe avere o'Vviamente alcuna giuriWioa rilevanza, ma neppiire in senso tecn�Jo, perch� di attore o d�1 convenuto si pu� parlare solo processualm�ente. Se infatti s~ pu� distingit.ere, come fanno taluni autm�i il concetto di partfi del rapporto prooes�suaie in senso prooessuale �e in senso materiale, certo altrettanto non � possibile farre rispetto al eoncetto di attore e d�i convenitto, poieh� costituendo l'esser~ attore o , convenuto soltan.to ibna qualifiaazionc processuale dei soggetti del rapporto, dipendente dall'aver l'uno proposto contro l'altro una domanda introduttiva di un giudizio o di una fase del giudizio, � chiaro che tale qnalificazione non pu� r111.1e.re che un, significato meramente formale. Tn qnesto senso pertanto, a'l/endo l'opponente introdotto �una domanda tendente alla r'iforma di un preeedente provved�imen.to di giudice, a lui non potr� essere attribuita ehe la qualit� di attovre. Altro � che dall'essere attore o conv�nuto disoendano delle conseguenze di ordine sosta11� ziale, q1.tali ad esempio l'incidenza dell'onere clel� la pro'l/a, poich� ovviamente non � questo che -160 t~arr� a far consirterare uno dei soggetti attore piuttosto che convenuto) costituendo dette conseguenze un posterius e non. itn prius della qualificazione processuale. Ed � propri� per questo ohe non � accettabile neanche la seconda parte deWaffermazione) essere cio� a cariao del ricorrente l'onere della prova) oltre a non corrispondere ai principi che rego.fa;no la materia (art. 2697 Codice civile). Se infatti chi vuol far valere in giuiUzio itn dcirUto deve provare i fatti che ne costitiiiscono il fondamento) dato che l'opponente si troverr� necessar�iamente in questa situazione) facendo appunto valere un suo diritto di grav�ame, � a lui e non gi� a.ll'opposto che incomber� l'onere della prova. Poich� per� il problema �ell'onere della prova. s�i i1itreoia a questo punto con l'altro dell'estensione del thema decidendum, sembra opportuno esaminare prima quest'ultima questione. Ora non � esatto affermare che la materia dcl contendente si estende al merito della domanda creditoria fatta valere dal ricorrente e che per Vopposiz'ione no1i sussiste una limitazione analoga a quella stabiiita per l'appello dall'art. 345 O. p. c.) poich� ci� sembra in contrasto con la natura delle impugnazioni e con il prinaipio della dispo'nibilit� che p&mea il no-stro processo ai' l.;�ile. Dall'esam�e 1Jelle norme che regolano i vari mezz-i di impugnazione infatti pu� dedursi alw non � stato accolto dal nostro ordinamento l'effetto devolutwo) per cui il giudiae deU'impugnd: tion.e potrebbe conoscere, indipendentemente dalla maggiore o minore ampiezza della manifestazione della volont� nell'impugnante, dello stesso rapporto sostanziale ao1iosaiuto dal giudice a, quo, s� ahe la pronuncia di questi avrebbe un carattere quasi sperimentale o di saggio (v. REDENTI: �Dir. Proc. Oiv. ))' II) 399), ma soltanto il pri1icipio della pluralit� dei gradi di giurisdizione, la cui massima effioacia non supera la regola del tantum devolutum quantum appellatum. L'affermazione aoqu�sta del resto maggior effi� caaia dalla constatazione che non '17� era nel codice di procedura del '65 una norma analoga a quella deU'art. 345, per cui questo pu� ben considerarsi innovativo nel senso dianzi espos�to. Da questo principio; colZegato cori quello della disponibilit�) intesa come il potere delle parti di influire con il proprio comportamento sulle sorti del rapporto processuale, si trae l'affermazione che l'impugnazione sia un negozio giuridico processuale, nel senso che vi acquista rilevanza non solo la volontariet�) ma sopratutto la volont� o intenRJione di impugnare pi� o meno ampiamente il provvedimento del giudiae. Ci� � dato ricavare non solo dalla disciplina dei mezzi di impugnazione diversi dall'appello in ciii il vizio o i vizi particolari che infioiano la deci, sione devono e8sere, a pena di inammAssibilit� espressa.mente indicati dall'impugnamte, ma so� pratutto dalla regolamentazione deU'(JlppeUo che, pur essendo, co1ne � noto) il pi� vasto mezzo di impugnazione e l'unico che abbia natura di gra � vame e non di impugnativa di u11 vizio d.'annullabiUt�, pur tuttavia � anche esso subordinato quanto ad estensione alla volont� dell'appellante, n� potrebbe il giudice o la controparte non tenerne aonto (art. 346 C. p. a.). Nea1whe il giit- Concludendo, riteniwmo che l'opposizione al dedice d'appello � pertanto investito per il solo fatto della proposta impugnazione, della cognizione .della materia fatta valere in primo grado dall'aUore e non si vede quindi per qual mot�.;o dovrebbe esserne investito il giudice ad opposizione propos�ta) quando questa) a voler tut:to concedere) pu� considerarsi mezzo di 'impugnazione di vastit� parI,, ma non superiore all'appeUo. Tale soluzione � confortata anche da un1 altra consideraz, ione d/ordine comparativo. Se si confrontano due tipici istituti) entrambi ispirati alla necessit�) per ragioni pratiche) di deroga1�e al princ�ipio del contradd,ittorio) quali sono il procedimento di ingirunzione e il seqwes'tro, si nota una divers�a inaidenza deW onere di inpugnare 'il provvedim�to o sia, pure, di provocare il contraddittorio) gravando questo nel primo caso a aarico dell'ingiwnto, nel secondo i;nvece a cwriao del richiedente il quale) pur ottenendo 1tn proooe1Umento immediatamente efficace ed eseguibile) deve, a pena di inefficaaia o di responsabilit�, istituire il giudizio di convalida (artt. 680, 681, 683, 641. 654, 650 a. p. c.). Ovvie sono le ragion~ del maggior vigore della legge rispetto all'ingiunzione, ravvisabUi da un lato nella natura di provt? edimento cautelare del sequ,estro ohe non aompromette la situazione giwridica a differenza dei provvedimenU di cognizione e dall'altro nella ma[!� gior gManzia che offrono le prove mrca l'esistenza del diritto nell'ingiunzione che non nel seque-stro Ora questo maggior rigore e la differenza stessa d�i prooedura voluta dalla legge) �verrebbero pratieamente meno O'Ve fosse al ricorrente consentito, 'IJ.na volta proposta opposiRJione dall'ingiunto, estendere a suo piaoimento la materia del contenaere; ci� equivarrebbe a wn giudizio di giu-stijioazione o di convalida, non previsto per il deareto ingiuntivo. A.ltro � che) avendo impugnato l1opponente il ,deareto d'ingiun.ziorw non per iin motivo parti colare, ma nella totalit�, il giudice sia in con creto investito della cognizione della stessa materia gi� precoaentemente aecisa) poiok� resta pur sempre fermo che l'estensione del thema, de cidendum dipende dalla volont� dell1 oppon�ente,; ed � a questo proposito che acquista ulteriore rilevanza il #-oble�ma deli'inoidenza deWone-r�q della prova. lnfatti per quan.to si � d,etto fin qui, � chiaro che tale onere graver� comunque ed escliisivoamente sull'opponente. E' questi che fa valere in giudizio il suo diritto alla riforma della� precedente decisione ed a lui � quindi applicabile il prinw comma dell'art. 2697 a. c.) mentre da,ll'affermazione che la materia del ciontendere � su R7777?FZ'1ZT?Z ;; -161 bordinata all'impugnazione e non alla domanda cred,ito.ria fatta valere dal rioorrente, discende. come logica conseguenza che quest'ultimo avr� solo l'onere di provare i fatti estin~ivi ,o modificativi del diritto de~ primo. ' i � Oonoludendo, riteniamo che ropposizione. al de: creto ingiuntivo costituisca impugnazione e che d'i un mezzo d.i impugnazione abbia tutte le caratteristiahe e aio�: 1) che attore � l'opponente,� 2) che a lui i.ncomba l'onere della prova; 3) che il giudice sia vincolato ai motivi di opposizione. L'op'inione so.<rtenuta � del resto conforme alla natura del decreto d/ingiunzi<>ne, ch� altrimenU ad wn prooedlimento rap�ido e sommwrio verrebbe, sia pur in una fase suoaessiva, accordata una tutela maggiore di queUa prevista per gli ord!inari proeedimenti di cognizione, mentre d'altro canto ir#ene.re l'opposizione un oaso di impugnativa non � d'ostacolo all'appello contro la sentenza che sul l'opposizione ha pronunciato, considerato ehe appellabili 8_ono anche le sentenze di revocazione. * * * Per quan,to riguarda .il proopdimento previsto dall'art. 188 d!isp. att. C. p. o. tendente alla dichiarazione di ineffi.cacia del decreto di ingiun: zione notificato fuori termine, pur dovendosi ritene. re che si tratta pi� esattamente di nullit� che d'i inefficacia e che l'ordinanza che accoglie il rieorso abbia natura giitridica di sentenza, tuttavia l'ultimo comma dell'artiaolo in bnse al qiwle non � preoliiso alla parte che abbia sentito rigettare la propria istanza riproporla mediante opposizione, imped!isee d,i, ritenere il proeedimento in questione com.e im caso di querela nulllt3!ti�s. Piuttosto puo ravvisa-rs'i in qttesto un caso analogo al procedimento d'i eorrezione delle sentenze. P. DI TAR1SIA di BELMONTE INDICE SIS'l,EMATICO DELLE CONSULTAZIONI L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L..4. SOLUZIONE OHE NE � ST..tfT..tf D..4.T.d A:GQUE PUBBLICHE CONCFSSIONI D'ACQUE PUBBLICHE. -Se sia legittima la pubblicazione di due domande concorrenti pe�r la concessione d'acqua pubblica nella Regione Trentino-Alto .l\dige nene forme stabilite dall'art. 12 del Regolamento 14 .agosto 1920, n. 1285, anz.ich� in quelle previste daigli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 (n. 61). AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI FUNZIONARI ITALIANI ALL'ESTERO -INDENNIZZI PER DANNI. In quali casi l'Amministrazione degH Esteri possa riconoscere il diritto al risarcimento dei danni alle cose subiti per motivi di servizi.o da funzionari italiani in servizio aJl 'estero (n. 5). AGRICOLTURA PICCOLA PROPRIET� CONTADINA. -Se la Cassa per la formazione della piccola propriet� contaidina possa ottenere il consenso per la permuta dei terreni a suo tempo trasferitile dall'Amministrazione, ai sensi deJ1a legge 20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non possano essere destinati direttamente allo sco.po per cui avvenne il tra&ferimento (n. 21). .t\JMMIJNI1STRAZIONE PUBBLICA ENTI PUBBLICI. -1) Se ed in quali limiti il personale dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno sia soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli inlfortuni sul lavoro (n. 241). EREDIT� DEVOLUTA ALL'EX O.N.B. -2) Se il Commissariato Nazionale della Giovent� Italiana debba ottenere, prima della formale accettazione dell'eredit� devoluta alla ex O.N.B., e quindi della sottoscrizione dell'atto di divisione, l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 17 C. c. ovvero ai sensi dell'art. 17 legge 3 aprile 1926, n. 2247 (n. 242). LEGA NAVALE ITALIANA. -3) Se la Le.g.a Navale Italiana sia persona giuridica pubblica (n. 243). N.A.T.O. -4) Come sia disciplinata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi '.'l.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 244). APPALTO APIIALTO CONCORSO. -1) Se sia legittima l'esclusione di un concorrente da un appal_to-conco11so per averre prodotto documenti privi �di bollo (n. 249). CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -2) Se, ai sensi della leg'ge 9 maiggio 1950, n. 329, possano aipplicarsi, ai fini della revisione dei prezzi, le norme deI D. L. 5 aprile 1946, n. 226 .ad un contratto di appalto stipulato prima della entrata in vigore di detto decreto, ma in corso di esecuzione alla data di pubblicazione di esso (n. 250). AVVOOATI E PROCURATORI N./\.T.O. -1) Come sia di&ciplinata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi N.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 47). PROCURATORI NOMINATI EX ART. 697 C.P.C. -2) Quali siano i criteri da seguire per la liquidazione delle parcelle spettanti ai professionisti che abbiano prestato la loro attivit� nell'interesse della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 697 C.p.c, {n. 48). SPESE DI PROCEDURA. -3) Se, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, possano aiddebitarsi sul fondo di garenzia, per i finanziamenti assistiti dallo Stato, le competenze dovute all'avvocato incaricato �di promuovere la procedura di riscossione (n. 49). BBLLEZZE ARTISTICHE E NATURALI <DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. -&e la sopravvenuta inefficacia dell'or0dine di sospensione di lavori, ai sensi dell'art. 9, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la mancata notifica favorevole della Commissione Provinciale, possa pregiudicare la validit� depa successiva dichiarazione di notevole interesse pubblic� (n. 6). BOHSA AGENTI DI CAMBIO -DECADENZA. -Quali siane-le---conseguenze della inidoneit� fisica degli agenti di cambio ai fin� della decadenza prevista dall'art. 11 del D.L.L. 19 aprile 1956, n. 321 (n. 16). PWRff?RlillHfilliJiEH E diii . -�163 -COMMERCIO' DISTRIBUTORI VIVERI LA .PROVVIDA. -Se, ai sensi degli articoli 161 �e 165 del Testo miico per �1a Finanza Locale, i Distributori Viveri de La Provvida siano soggetti alla imposta di patente (n. 16). COMUNI E PROVINCIE POSTA PNEUMATICA URBANA. -Se i Comuni abbiano diritto ad un contributo una tantum per la posa� in gallerie per pubblici servizi di posta pneumatica urbana (n. 77). COMPROMESSO ED ARBITRI CONTRATTI DI APPALTO DI 00. PiP. -Se sia legittima la inserzione nei singoli contratti di appalto di Opere Pubbliche di competenza della Regione Siciliana di una clausola compromissoria diversa da quella prevista nell'art. 42 del Capitolato Generale per le Opere Pubbliche del 1895 (n. 13). CO~CESSIONI AMMINISTRATIVE CONCESSIONI DI ARENILI DEJ\IANIALI. -1) Se, ai sensi dell'art. 18, ultimo comm,a, R. D. 2 aprile 1885, n. 3095, i Comuni nei quali esistano �porti fluviali di seconda categoria, quarta classe, abbiano un diritto di prelazione nene concessioni di spiaggia lacuali (n. 61). IDROCARBURI. -2) Se per la revoca di una concessione per� impianto di una raffineria di olii minerali in Sicilia debba essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 del D. L. 2 novembre 1933, n. 1741 (n. 62). 3) Se i pareri della Commissione inte�rministeriale per la disciplina petrolifera istituita con D. M. 10 gen naio 1953, debbano essere considerati vinwlanti od obbligatori (n. 62). CONCORSI PILcrr1 DEI PORTI. -Sie, ai sensi dell'art.' 108 del Codice della Navigazione, approvato con D. P. 15 febbraio 1952, n. 328, l'Amministrazione possa assegnare agli idonei, in un concorso bandito nell'organico della Corpor�zione dei Piloti dei Porti, posti che vadano oltre quelli messi a concorso e le cui vacanze siano successive al concorso stesso (n. 2). CONTABILITA' GENERAJLE DELLO STATO CANONI ENFITEUTICI. -1) Se per la liquidazione del canoni enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza debba prendersi a base per la convffi'sione in danaro il prezzo vigente all'epoca della scadenza oppure quello corrente al momento dieU'1emissione dle.ll'iingilU:n-zlione� (n. 174). EsENZIONI TRIBUTARIE. -2) Se la riserva di far approvare con le1gge un contratto stipulato tra lo Stato ed i privati possa rendere legittime le clausole contenute nel contratto stesso le quali implichino esenzioni del privato contraente da determinati tributi (n. 175). CONTRIBUTI E rINANZIAMENTI 'AZIENDE AUfoNOME DI CUllA E. DI SOGGIORNO. -1) Se il contributo erogato dal Ministero dell'Interno alle aziende 'di soggiorno, cura e turismo, in virt� dell'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 598, detiba�essere �Ms�,ggettato al pagamento dell'imposta generale sull'entrata (n. 35). CON'rRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -2) Quali. siano i criteri di applicazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in ordine alla determinazione del contributo� per riparazioni e� ricostruzioni di immobili nel caso di compropriet� pel� quote indivise (n. 36). SPESE DI PROCEDURA. -3) Se, ai sensi dell'art. 5 della legige 4 febbraio 1956, n. 54, possano oodebitarsi sul fondo di garanzia per i finanziamenti assistiti dallo Stato, le competenze � don1te all'avvocato �incaricato di promuovere la procedura di riscossione (n. 37). DANNI DI GUERHA BENI DI CITTADINI ITALIANI I.N TUNISIIA. -1) Se, ai sensi demart. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, possa essere .concesso il contributo per il ripristino in territorio nazionale dei beni perduti in Tunisia, ad un cittadino italiano al .quale fu concesso per .gli stessi �beni l'indennizzo ai sensi del D. L. 6 aprile.~948, n. 521 (n. 96). CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -2) Quali siano i criteri di applicazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968; in ordine alla determfoazione del contributo per riparazioni e rico.struzioni di immobili nel caso di com �propriet� per quote indivise (n. !)7). CREDITI PER DANNI DI GUERRA. -3) Quale sia, ai fini della imposta sulle successioni, il trattamento da hrsi alla successione di un credito relativo ad indennizzo per danni di guerra (n. 98). DEM~NW CONCESSIONI DI ARENILI DEMANIALI. -1) Se, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, i Comuni ne-i quali ,esistano. porti fluviali di se.conda categoria, quarta classe, abbiano diritto di prelazione nelle concessioni di spiaggia lacuali (n. 154). IMMOBILI DEMANIALI. ~2) Se gli Istituti pubblici di educazione femminile, disciplinati dal R.D. 23 dicembre 1929, n. �2392 e dal R.D. 10 ottobre 1931, n. 1312, debbano considerarsi organi statali (n. 155). 3) Se per ammettere gli Istituti pubblici di educazione femminile al godimento di locali demaniali debba farsi luogo ad una concessione o basta l'assegnazione dei locaU stessi in uso al Ministero della P.I. (n. l55). SEDI FERROVIARIE -ALIENAZIONE. -4) Se continuano ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla data dell'entrata in vigore dello Statuto Speciale Sici liano, abbiano cessato di interessare la dif.e-sa o di -es sere destinati a servizi di carattere-nazionale (ii. 156). 5) Se l'area di sedime delle linee ferroviarie chiuse all'esercizio dopo l'entrata in vigore dello Statuto Speciale Siciliano, possa liberamente alienarsi da parte deUo Stato (n. 156), �::::::::::::;::w:::::: :::::::::::::: mwE'W?JFE7FTTR DONAZIONII UFFIGIALE ROGA)'IIE. �~ Se >:ia valido un. atto .di donazione, effettuato da uu. .Comune a favore dell'Ammimstraziione dello Stato, per la costruzionp di un edificio postale, rogato dall'.ufficiale rogante dell'Ammin1strazi01}e donatitria (n. 32). BDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ALLOGGI IJNA-CASA �-COMITATO AMMINISTRATIVO, -1) Se le Aziende che abbiano costruito alloggi per i propri dipendenti a norma dell'art. 11 della legge 7?8 fel;>braio 1949, n. 43, possano rinunciare a f.ar parte del Comitato misto di amministrazione degli alloggi stessi concessi in locazione (n .. 94). � ' ALLOGGI lNA-qsA -ESPROPRIAZIONE. -2), Se pos5a proc. edersi a favore dell'INA-<Casa alla espropriazione per pubblica utilit� di un'area sulla quale siano gi� cm~truiti alloggi per i lavoratori in attuazione della legge 28 felJbraio 1949, n. 43 (n. 95). EREDIT~ DEVOLUTA ALLO STATO. -3) Se tra i beni ereditari devoluti allo Stato, ai sensi dell'.art. 586 del C. C., de,bbano ritenersi compresi i diritti spettanti al de cuius su un appartamento e su altri immobili, quale socio assegnatario di una Cooperativa edilizia a contributo statale (n. 96). ENFJ,TEUSI - CANONI ENFITEUTJCI. -Se per la liquidazione dei canoni enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza debba prendersi a base. per la conve~�sione in denaro il prezzo vigente all'epoca della scadenza oppure quello corrente al momento dell'emissione dell'ingiunzione (n. 25). ENTI E BENI EOGLESIASTICI CANONI ENFITEUTICI. -Se per la liquidazione dei canoni enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza debba prendersi a base per la conyersione in denaro il prezzo vigente all'epoca della scadenza oppure quello corrente al momento dell'emissione dell'ingiunzione (n. 30). ESECUZIONE FISCALE EsATTORE. -1) Se il concordato fallimentare-vincoli anche l'esattore .ai fini della riscossione delle Imposte Dirette (n. 50). , ESATTORE -RIScOsslONE COATTIVA, ~ 2) Se l'esattore possa agire nelle vie ordinarie contro i soci �di una societ� per azioni in liquidazfone (art. 2456 e.e.) per ottenere il pagamento di quelle imposte il c~i importo egli ha gi� corrisposto all'Erario (n. 51). ESPHOPRIAZIONE PER P.U. ALLACCIAMENTI. -1) Se le espropriazioni che si rendano necessarie per gli� allacciamenti, mediante binari di raccordo, di importanti stabilimenti industriali o commerciali con gli impianti F.S. debbano essere prece dute dalla dichiarazione di pubblica utilit� prevista dagli artt. 9 e seg.g. legge 25 giugno 186:1, n. 2359 (n. Vil). 2) Se pe-r le suddette espropriazioni che si rend.ano necessarie nel territorio della Regione Sfoiliana competente .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� sia l'Assessorato per i Trasporti de1ta Regione Siciliana (n. 151). ESPROPRIAZIONE DI BIYo!ICHI. -3) Se i frutti maturi all'atto della espropriazione -nella specie .i boschi suscettibili di taglio -a norma dell'art. 820 e 821 e.e., appartengano .ai proprietario espropriato (n. 152). 4) Se l'indenint� di espropriazione, regolata dalie norme della le~ge Sila e Stralcio, sia comprensiv.a dei frutti in corso di maturazione (n. 152). 5) Se, ai sensi dell'art. {\ della I�gge 15 marzo 1956, numero 156, tutti i. frutti pendenti (senza distinzione tra maturi e non maturi, separati e non separati) nell'espropriazione di boschi per la riforma fondiaria, de-bbann formare oggetto di au'tonomo indennizzo (n. 152). ESPROPRIAZIONI PAR�ALI. -6) Se nella valutazione dell'indennit� di espropriazione per due .appezzamenti di terreno necessari per i servizi di un aeroporto intercontinentale si debba terier conto solo dei danni �che la parte residua potr� subire in conseguenza della costruzione di un radiogometro e di un radiolfaro, oppure anche dei danni che alla stessa parte residua potranno essere arre�cati dall'eventuale e futura imposizione di limitazioni ,1 di serYit� ad O!lera dell'Autorit� Militara (n. 153). MANCATA .DEFINIZIONE DELLE ESPROPRIAZIONI, -7) Quali siano le conseguenze della mancata definizione d~lle espropriazioni entro il biennio della occupazione di urgenza di aree per l'attuazione dei piani ,di ricostruzione dei ,comuni sinistrati di guerra ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 14�2 (n. 154). FALLIME.'lllTO CONCORDATO FALLIMENTARE. -Se il concordato fallimen. tare vincoli anche l'esattore ai fini della riscossione delle Imp�ste Dirette (ri. 53). FARMACIA FARMACIE RURALI -INDENNIT� DI RESIDENZA. -S<e ed in quali limiti la indennit� di residenza. .alle farmacie rurali debba essere rimborsata ai Comuni deficitari (n. 8). FERROVIE ALLACCIAMENTI. -1) Se le espropriazioni che si ren dano necessarie per gli allacciamenti, mediante binari di raccordo, .di importanti stabilimenti industriali o com merciali, con gli impianti F.S. debbano essere precedute dalla dichiarazione di pubblica utilit� prevista dagli artt. 9 e segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 290). 2) Se per le-suddette espropriaziOni che si rend.ano necessarie nel territorio della Regione Siciliana compe tente .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� sia :l'Assessorato .per. la Trasporti della Regione Sici liana (n.. 290). -165 DISTRIBUTORI VIVERI LA PROVVIDA. -3) Se, ai sens~ degli artt. 1.61 e 165 del Testo unico per la Finanza locale, i Distribut�ri Viveri' della Provvida sia-no soggetti alla � imp�-sta di paterite (n. 291). LEGGE N. 46/1958 -ARI. 11 -PENSIONI..~ 4) Se, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, debba con� cedersi la pensione alle vedove separate dal marito per reciproca colpa (n. 292). PENSIONI AGENITORI E COLLATERALI. -5) Se le norme contenute nella legge n. 46/1958, in materia di pensioni� di riversibilit� a fayore di genitori e collaterali di agenti deceduti anteriormente all'11 marzo 1958, debbano interpretarsi nel senso da comprendere nel beneficio sia gli aventi causa da agenti deceduti in pensione, sia quelli di agenti morti in attivit� di servizio (n. 293). � PENSIONI DI RIVERS!BILIT�. -6) Se le particolari 'norme dell'art. 20 della iegge n. 46/1958, sia .per quanto riguarda i termini utili per .la presentazione deHa domanda di pensione come anche per la decorrenza di tale bene~cio, trovino esclusiva applicazione nei confronti di quelle categorie di pe�rsone che anteriormente alla emanazione della, suddetta legge erano eslusi dal diritto � pensione (n. 294). PERSONALE FEMMINILE. -7) Quali siano i criteri per la immissione nei ruoli del personale� d.elle r . .s. di elementi femminili gi� adibiti .all'espletamento dei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta, ai sensi degli artt. 211 e segg. dello S.G. del personale F.S. (n. 295). � SEDI FERROVIARIE -ALIE:>IAZIONE. -8) Se �continuano ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla data dell'entrata in v1gore dello Statuto Speciale Sdciliano, abbiano ce�ssato di interessare la difesa o di eHsere destinati a servizi di carattere nazionale (n. 296). 9) .Se l'area di sedime delle linee f.e�rroviarie chiuse all'esercizio dopo l'entrata in vigor� dello Statuto Speciale Siciliano. possa liberamente alienarsi da parte dello Stato (n. 296). IMPlE�GO PUBBLICO IMPIEGATO STATALE -ABBANDONO INGIUSTIFICATO DEL SERVIZIO. ~1) Se debba applicarsi il trattamento ridotto delle indennit� previsto all'art. 15 del Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale .del catasto e dei servizi tecnici erariali ag�!i impiegati dichiarati decaduti per abbandono ingiustificato del servizio (n. �1-95). IMPIEGATO STATAI.E -INTERDIZIONE. -2) S�e il tutore provvisorio di un interdicendo, impiegato statale, ricoverato in un manicomio giudiziario a seguito di proscioglimento per vizio di mente. possa validamente chiedere il �collocamento a riposo di questi, al fine di ottene:re i benefici previsti �dalla legge 27 febbraio 1955, n. 55�, sull'esodo volontario degli impiegati civili (n. 496). SALARIATI -ASSEGNI FAMILIARI. -3) Se sulle somme corrisposte direttamente dall'A.N.A.S. a titolo �di assegni familiari, agli operai giornalieri siano dovuti i contributi assicurativi I.N,A.M. e I.N.P.S. (n. 497}. �UF!(ICIALI .�. IND.f;NNIT.li. l:\UPP.LEMENTARE..-. 4) Se gli ufficiali espulsi o degradati o che comunque abbiano perduto la pensione possano ottenere l'indennit� supplementare �Cassa Ufficiali" (n. 498). IMPOSTA DI BOLLO LETTERE COMMERCIALI. -Se le lettere commerciali di accettazione di un mandato, contenenti anche la trascrizione integrale della proposta, siano soggette alla registrazione a termine fisso e all'uso della carta bollata (n. 16). IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO -LETTERE COMMERCIALI. 1) Se le lettere commerciali di accettazione di un mandato, contenenti anch.e la trascrizione� integrale della proposta, siano soggette alla registrazione a termine fisso ed. all'uso della carta bollata .(n. 159). SOCIET� A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. -2) Se l'assegnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione del capitale sociale abbia natura traslativa o dichiarativ: a (n. 160). 3) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributari- o da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della leg.ge di registro (n. 160). SOCIET� DI FATTO. -3) Quali siano i criteri per ritenere effettuata una enunciazione tassabile �di convenzione costitutiva di una societ� di fatto, ai sensi d�gli art. 62 della legge di registro (n. 161). IMPOSTA DI R. M. NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di accertamento notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento di R. M., debbano ritenersi eil'ficacemente notificati per � affissione " a datare dall'ultimo giorno del pecriodo ivi previsto (n. 18). IM.POST A DI SUCCESSIONE CREDITI PER DANNI DI GUERRA. -Quale sia, ai fini deUa imposta sulle successioni, il trattamento da farsi alla successione di un credito relativo ad indennizzo per danni di guerra (n. 26). I.G.E. CONTRIBUTI ALI.E AZIENDE DI SOGGIORNO. -Se il contributo erogato dal Ministero deU'Interno alle Aziende di soggiorno, cura e turismo, in virt� dell'art. 30 della leg.ge 29 dicembre 1949, n. 598, debba esse.re assoggettato al pa,g�mento delnmposta generale sull'entrata (n. 85). IMPOSTA STRAORiDINARIA SUL PATRIMONIIO RINUNCIA ALL'EREDIT�. -l) Se sia valida la notifica dell'ayyiso .di accertament� dell'imposta progressiva sul -patrimonio e,geguita .nei confronti degli eredi del contribuente nel cas� in cui abbiano rinunciato all'eredit� (n. 3). gr -166 2) Se il privilegio speciale a norma dell'art. 65 del T.V. 9 maggio 1950, n. 203, contin�i a gravare su un immobile anche se questo sia stato fatto oggetto di vendita all'asta (n. 3). IMPOSTE E TAi::.iSE ESENZIONI CONVENZIONALI. -1) Se la riserva di far approvare con legge un contratto stipulato tra lo Stato ed i privati possa rendere legittime le clausole contenute nel contiratto stesso le quali implichino esenzioni del privato contraente da determinati tributi (n. 327). IMPOSTA SULLE SOCIET�. -2) Se, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 60:.l, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese sia soggetto all'imposta sulle societ� e sugli enti tassabili in base a bilancio (n. 328). TASSA DI CIRCOLAZIONE. -3) Se la integrazione della tassa di circolazione, dovuta per .aumento delle tariffe� disposto per legge, abbia carattere di tassa principale o di tassa suppletiva (n. 329). INVALIDI DI GUERRA ISCRIZIONE NELLE LISTE ORDINARIE DI COLLOCAMENTO. -Se l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento �presso gli uffici provinciali del lavoro dei lavoratori, invalidi di guerra, nei confronti dei quali � stata pronunciata sentenza di interdizione perch� affetti da malattia mentale, possa essere concessa solo dopo l'a,pposito giudizio delle competenti Commissioni dell'O.:N.I.G. (n. 12). ISTRUZIO.NE SUPERIORE EDUCANDATI FEMMINILI. -1) ~e gli Istituti pubblici di educazione femminile, disciplinati dal R.D. 23 dicembre 1929, n. 2S92 e dal R.D. :ta ottobre 193.1, n. 1312, debbano considerarsi organi statali (n. 12). 2) Se per ammettere glf Istituti pubblici di educazione femminile al godimento di locali demaniali debba f.arsi luogo ad una concessione o basta l'assegnazione dei locali stessi in uso al Ministero della P.I. (n. 12). LAVORO INVALIDI DI GUERRA l\UNOHATI. -Se l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento presso gli ufifici provinc.i�li del lavoro rlei lavoratori, invalidi di guerra, nei confronti dei quali � stata pronunciata sentenza di interdizione perch� affetti da malattia mentale, possa e.ssere concessa solo dopo l'aipposito giudizio delle competenti commissioni dell'O.N.I.G. (n. 24). LOCAZIONI GARANZIA FIDEJUSSORIA. -Se debba rinnovarsi la clausola fidejussoria ogni qualvolta si verifichi la rinnovazione tacita del contratto di locazione (n. 110). MEZZOGlORNO CASSA PER II. MEZZOGIORNO -PERSONALE. -Se ed in quali limiti il personale dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno sia soggetto all'.assicurazione obbli.gatoria contro gli infortuni sul lavoro (n. 11). MILITARI UFFICIALI -INDENNITA SUPPLEMENTARE. -Re gli ufficiali espulsi o degradati o che comunque abbiano �perouto la pensione possano ottenere l'indennit� supplementare " Cassa Ufficiali � (n. 11). NAVE E ~AVIGAZIONE CONTRATTI DI ARRTJOLAMENTO -SCRITTURAZIONE. -Se al personale che redi.ge le copie dei contratti di arruolamento dell.a gente di mare spetti il �comp.enso per diritti di scritturazione di cui all'art. 13 della tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (n. 101). NOTIFICAZIOINE NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di acce�rtamento notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del regolamento di R.M., debbano ritenersi eiflficacemente notificati per � affissione � a datare dall'ultimo giorno del periodo ivi previsto (n. 14). PENStIONl FERROVIE -LEGGE N. 46/1958. -1) Se, ai sensi deU'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, debba concedersi la riensione alle vedove separate dal marito per reciproca colpa (n. 90). LEGGE N. 46/1958. -2) Se le norme contenute nena legge n. 46/1958, in materia di pensione di riversibilit� a favore di genitori e collaterali di agenti deceduti anteriormente all'11 marzo 1958, debbano interpretarsi nel senso da comprendere nel beneficio sia gli av~nti causa da agenti deceduti in pensione, sia quelli di agenti morti in attivit� di servizio (n. 91). LEGGE N. 46/1958. ~ 3) Se le particolari norme dell'art. 20 deUa legge n. 46/1958, sia per quanto riguarda i termini utili per la presentazione deUa domanda di pensione, come anche per la decorrenza di tale beneficio, trovino esclusiva applicazione nei confronti di quelle categorie di persone che ante.riormente alla emanazione della suddetta legge erano esclusi dal diritto a pensione (n. 92). INTERDIZIONE. -4) Se il tutore provvisorio di un interdicendo impiegato statale. ricoverato in un manicomio giudiziario a. seguito di proscioglimento per vizio di mente, possa validamente chiedere il collocamento a rtposo di qnesti, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 55, sull'esodo volontario degli impiegati civili (n. 93). PERSONA GIURIDICA Se la Lega Navale Italiana sia persona giuridica pub� blica (n. 3). PIANI REGOLATORI REGOLAMENTI EDILIZI. -Quale sia l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma disciplinante l'altezza dei fabbricati (n. 7). 167 POLIZIA AFFITIO DI APPARTAMENTI MOBILIATI. -Quali siano i limiti dell'obbligo della preventiva dichiarazione all'Autorit� di P.S. prevista dall'art. 106 e segg. del Testo unico delle leggi di P.S. in materia di af.fltto di appartamenti mobiliati (n. 25). PORTI Pn.or1 DEI PORTI. -Se, ai sensi dell'art. 108 del Codice della Navigazione, approvato con D . .P. 15 febbraio 1952, n. 328, l'Amministrazione possa assegnare aJgli idonei, in un concorso bandito nell'organico de'lla Corporazione dei Piloti dei Porti, posti chs vadano oltre quelli messi a concorso e le cui vacanze siano successive al concorso stesso (n. 1.1). POSTE E TELECOMUNICAZIONI POSTA PNEUMATICA URBANA. -1) .Se i Comuni abbiano diritto ad un contributo una tantum per la posa in gallerie per pubblici servizi di linea .di posta pneumatica urbana (n. 74). TELEGRAMMI DETIATI PER TELEFONO. -2) Se l'abbonato dell'apparecchio telefonico possa richiedere copia conforme del telegramma che risulta essere stato trasmesso a me.zzo dell'a,pparecch.io a lui intsstato (n. 75). PRE:SCiRIZIONE SOVRAPREZZI ENERGIA ELEtTRICA. -Se ai sovr.a1prezZi dovuti a fayore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 35). PREVIDENZA ED ASSISTENZA IMPIEJGATI STATALI. -1) Se debba a,pplicarsi il trattamento ridotto delle indennit� previste all'art. 15 del Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il pe.rsonale del catasto e dei servizi tecnici erariali a,gli impiegati dichiar.ati decaduti per .abbandono ingiustificato .del servizio (n. 33). PERSONALE SALARIATO. DELL'A.N.A.S. ~ 2) Se sulle somme corrisposte direttamente dall'A.N.A.S . .a: titolo di assegni familiari, agli operai giornalieri siano doYuti i contributi assicurativi l.N.A.M. e I.IN. .P.S. (n. 34). PREZZI CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -1) Se, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 329, possano applicarsi, .ai fini della revisione dei prezzi, le norme deI D.L. 5 aprile 1946, n. 226 ad un contratto di appalto stipulato prima della entrata in vigore di detto decreto ma in corso di e.secuzione alla data della pubblicazione di esso (n. 44). .SOVRAPREZZI ENERGIA ELETTRICA, -2) Se ai sovraprezzi dovuti a favore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 45). PROPRIETA' DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. -1) Se la sopravvenuta inefficacia dell'ordine di sospensione� di lavori, ai sensi dell'art. 9 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la mancata notifica del parere favorevole de.Ila Commiss�one Provinciale, possa pregiudicare !.a validit� della successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico (n. 25). PICCOLA PROPRIET~ CONTADINA. -2) Se la Ca.ssa per la formazione della piccola propriet� contadina possa ottener �e il consenso per la. permuta dei terreni a suo tempo tras.feritile d�ilfAmministrazione, ai sensi della legge 20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non possano essere dP.stinati direttamente .allo scopo per cui avvenne il trasferimento (n. 26). REGIONI REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -ACQUE PUBBLICHE. -1) Se sia legittima la pubblicazione di due domande concorrenti per la concessione d'acqua pubblica nella Regione Trentino-Alto Adige nelle forme stabilite dall'art. 12 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 anzich� in quelle previste dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 (n. 79). REGIONE SICILIANA -ESPROPRIAZIONI PER P.U. -ALLACCIAMENTI. -2) Se le espropriazioni che si rendano necessarie per gli allacciamenti, mediante binari di raccordo, di importanti stabilimenti industriali o commerciali con gli impianti di F.S. debbano essere precedute dalla dichiarazione di pubbUca utilit� prevista dagli artt. H e segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 80). 3) Se per le suddette espropriazioni che si rendano necessarie nel territorio della Regione Siciliana competent. e .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� sia l'Assessorato per i Trasporti della Regione Siciliana (n. 80). REGIONE SICILIANA -CONTRATTI DI. APPALTO DI 00.PP. �4) Se sia legittima la inserzione nei singoli contratti di appalti di Opere Pubbliche di competenza della Regione Siciliana di una clausola compromissoria diversa da quella prevista nell'.art. 42 del Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche del 1895 (n. 81). REGIONE SICILIANA -IDROCARBURI. ~ 5) Se per la revoca di una concessione per impiantodi una raffineria di olii minerali in Sicilia debba essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 del D.L. 2 novembre 193:{, n. 1741 (n. 82). 6) Se i pareri della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita con D.M. 10 gennaio 1953, debbano essere considerati vincolanti od obbligatori (n. 82). R.EGIONE SICILIANA -SEDI FERROVIARIE. -7) Se continuano ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla data dell'entrata in vigore dello Statuto Speciale Siciliano, abbiano cessato di inteiressare la difesa o di essere destinati a servizi di carattere nazionale "(n: 83) . 8) Se l'area di sedime delle line ferroviarie chiuse all'esercizio dopo l"entrata in vigore dello Statuto Speciale Siciliano, possa liberamente alienarsi da parte dello Stato (n. 83). RICOSTRUZIONE COMUNI SINISTRATI DI GUERRA.. -Quali siano le conseguenze della mancata definizione delle espropriazioni entro il biennio della occupazione di urgenza di aree per l'attuazione dei piani di ricostruzibne� -de-i comuni sinistrati di guerra. ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 � (n. 10). ' HIFORMA FONDIARIA ESPROPRIAZiONI DI liOsGHl. -1) Se i frutti maturi" ail'atto della esp.ropriazione -nella speci� i b-Oschi suscettibili di taglio -a norma dell'art. 820 M 821 e.e., aJ�partengano ai proprieta~io espropriato (n. 4). 2) Se l'indennit� di espropriazione, regolata dalle norme della legge Sila e Stralcio, sia comprensiva dei frutti in corso di maturazione (n. 4). 3) Se, ai sen_si dell'art. 6 deUa leggff 15 mar.zo 1956, numero 156, tutti i frutti �pendenti (senza distinzione 'tra maturi e non maturi, separati e non �separati) nena espropriazione di boschi per la riforma fondiaria debbano, formare oggetto di autonomo indennizzo (n. 4}. SEQUESTHO SF.QUESTRO CONSERVATIVO. -Se sia'Jegittimo il sequestro conserv~tiyo . eseguito su beni ~ppartenenti ad .up soggetto sottoposto a.Q. amministrazione controllata (:il. 14). SOCIETA' SOCIET� A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. :__ 1) Se l'asse.gnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione del capitale sociale abbia _natura� traslativa o dichiarativa (n. 87). 2) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributario da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della legge di registro (n. 87). SOCIET� IN LlQUIDAZIONE: -4) Se l'esattore possa agire nelle vie ordinarie contro i soci di una societ� pe-r azioni in liquid.azione (art. 2456 e.e.) per ottenere il pag~ ento di quelle imposte il cui importo egli ha 'gi� corrisposto all'Eriario (n. 89). SUCOESSIONI DECADENZA. --1) Se il�te-rmine biennale di decadenza stabilito dall'art. 50 dell� legge tributaria sulle successioni sia 'applicabile anche se, successiv�mente alla s�ad~ nza del biennio,-venga' richiesta l'imposta suppletiva per essere state riconosciute come erroneamente dedotte deUe passivit� non debitamente �dimostrate (n. 60). EREDIT� DEVOLUH ALI.'0.N.B. -2) Se il Commissariato Nazionale della o(}iovent� Italiana �debba ottenere, priIJ1a della fol'male :a-c�iettazione -della er-edit� de-voluta alla ex :O,N.13., e ql).~ndi --<iella s~ttosci;-izione dell'atto di di: visione; l'autoriz:z;aziene goyernativp. ai sensi. dell'-articolo.. 17 e.e. ovvero �ai sensi dell'art. 17 legge 3 ,aprile 1926, n ..2247 (n. 61), TELEFONI TFLEGRAMMI DETTATI PER TELEFONO. -Se l'abbonato dell'apparecchio telefonico_ possa richie�de:re -copia. CDnfor1ne del telegramma che risulta essere stato, trasme~so a mezzo dell'apparecchio a lui inte-sta,to (n .. 21). _ TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI N.A.T.O. -Come sia disciplinata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi N.A. T.O. e dei loro dipendenti (n. 11). TRATTATO DI PACE BENI DI CITTADINI ITALIANI IN TUNISIA. -Se, .ai sensi dell'art. 52 deUa leg1ge 27 dicembre 1953, n. 968, possa essere concesso il contributo per il. ripristino in territorio nazionale dei beni perduti in 'iuni~ia, ad un cittadino italiano al quale fu concesso per gli stessi beni l'indennizzo ai sensi del D.L. 6 aprile 1948. n. 521 (n. 76). TURISMO AZIE~DE AUTONOME. -1) Se il' �ontributo erogato dal \V.Unistero dell'Interno alle Aziende di soggiorno. cura e turismo, in virt� dell'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 598, debba essere assoggettat0 al pagamento dell'imposta generale sull'entrata� (n. 11). STAZIOtNI DI CURA, .SOGGIORNO E TURISMO. -2) Quali. siano i limiti dell'obbligo della preventiva. efichiaraz't~ne a,�a Autorit� di P.:S�. prevista dall'art. 106 e segg. del Testo unico delle leggi di P.S. in materia di affitto di appartamenti mobiliati (n. 12). ~ ' '� ;