ANNO XII -N. 10-11-12 
�TTOBRE-NOVEMBRE-DIOEMBRE 1959 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUB.BLI<JA.ZION E DI SERVIZIO 


LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO 


SOMMARIO -1) J..o'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno nel quadro degli interventi 
statali per la soluzione della � questione meridionale�. Precedenti di diritto interno e 
comparato. -2) La struttura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno. -3) Gli organi 
della �Cassa�: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Comitato esecutivo, Collegio dei 
revisori, il personale della ccCassa�. -4) Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e 
la funzione attribuita al Presidente del Comitato. -5) L'esecuzione delle opere di competenza 
della �Cassa�. 

1) 
L'ISTITUZIONE DIDLLA 0ASSA :PElt IL MEZZOGIORNO 
NElL QUADRO DEJGLI INT'IDRVENTI STATALI PER LA 
SOLUZIONEJ DELLA � QUIDSTIONE MERIDIONAU!l )), 

Nel quadro degli interventi dello Stato, per la 
soluzione del problema della. depressione economica 
e delle conseguenti ripercussioni sociali nella 
Italia Meridionale, e cio� della c.d. questione 
rneiidionale, la Ca,ssa per il Mezzogiorno rappr�esenta 
un tipo del tutto nuovo, caratterizzato, a 
differenza degli interventi precedenti (1), da una 
concezione ed impostazione unitaria ed organica 
del problema, mediante la predisposizione di un 
programma �di a,mpio respiro, da realizzare gradualmente 
ma funzionalmente e coordina.tamente, 
in tutti i settori di intervento, sicch� ne potesse 
deriva.re una incidern1a, non importa, se parziale, 
stabile e duratura nd cammino della trasformazione 
dell'economia della ItaHa meridionale, con 
i conseguenti benefici effetti anche nel campo sociale; 
in guisa che nell'uno e nell'altro campo, 
necessariamente connessi ed interdipendenti, lo 
a.pporto delle regioni meridionali venisse a trovarsi 
in armonicft, unitaria e coordinata efficienza 
con l'economia generale del Paese, con efficacia 
duratura, escludendosi ogni possibilit� di regresso. 


Per attua,i�e questi scopi il Legislato�re si � avvalso 
di un istituto anche esso nuovo, con caratteristiche 
tali che potesse agevolmente assumere 
e realizzare gli scopi stessi : i qua.Ii richiedevano, 
essenzialmente, che lo strumento �reato pe1� la 

(1) Non � qu� il luogo di esporre, neanche in 1>intesi, 
i termini della c.d. cc questione meridionale �. Per una recente 
completa esposizione della questione cfr. la monografia 
del V�icHTING: la questione meridionale, trad. 
it., Napoli, Istituto Ed. del Mezzogiorno, (senza data), 
con una completa letteratura, vecchia e nuova, sull'argomento. 
realiz.za,zione fosse, anzitutto volto esclusivamente 
a queste final'it�; in secondo luogo, che, pur facendo 
pa.rte integrante dell'organizza.zione amministrativa 
dello Stato, fosse fornito di autonomia 
-sul piano giuridico e finanziario -tale da 

assiaurwre stabilrn�ente ed 'ist�tuzionalrnente la 
realizzazione del piano generale di opere per la 
soluzion(}. della questione meridio�nale, sottraendosi 
la realizza.zione stessa al pericolo di mutamenti 
di impieghi di fondi o, comunque, alle vicende 
dell'Amministrazione ordina.ria-. Questa insensibilizza.
zione deg�li �scopi e della disponibilit� finanziaria 
destinata agli scopi stessi, daUe vicende 
dell'ordinaria attivit� amministrativa dello Stato 
� stata attuata con la creazione di un organismo 
ad hoc dotato di disponibilit� finanziaria, assicurata 
fino al termine stabilito per l'espletamento 
dei suoi compiti, che ha per finalit� istituziona,le 
esclusivamente questo espletamento, mediante attivit� 
qua�lificata come volta aJla realizzazione di 
opere pubbliche � straordinarie >> : come tale, autonoma 
ed indipendente, anche se coordinata sotto 
l'aspetto funzionale, daU'ordinaria attivit� amministrativa 
dello Stato. 

Quale strumento appositamente creato per conseguire 
le anzidette finalit�, la Gassa per il Mezzogiorno 
non ha precedenti specifici nel nostro 
ordinamento: runa.logie �si trovano, invece, nell'ordinamento 
degli Stati Uniti d'America e, 
precisamente, con la Tennesse Valley Authority 
(T.V.A.), Ente creato con legge :foderale del 
18 maggio 1933, con lo scopo di provvedere alla 
bonifica integmle del bacino del. Tennesse (2). 

L'ana.Iogia con questo Ente che, limitafamente 

all'attivit� straordina.i�ia ad esso attribuita, si 

(2) Cfr. FRANGIPANI: l'Ente per la vallata delle Tennesse 
in cc Acque, bonifiche e costruzioni �, maggio-giugno 
1954, pp. 225/235. 

-124 
i!' ";-? " ~~.,, 

a�ggiunge all'attivit� propria ed ordinaria �ej �diClhllter1 
americani aell'lnterno, dell'Agricoltura,, 
del commercio, della Dnesa, della Marina e del 
Lavoro, sussiste anche per quanto attiene alla 
:struttul'a gmrid1ca, giaocli� anche l'Ente per la 
vallata ue1 'fennesse, pur essenuo un l!.�nte pubblico 
con propria persona.Jit� 2'iuridica (Oorporation) 
viene uefimto in quel1'01,�inamento come 
� uno strano ibridismo �i regolare organo governativo 
di Washington e di una semi indipendente 
e quasi autonoma corpora.zione �: o, pJ� precisamente, 
quale � Autho'f'ity ))' cio� col termine che 
negli U.~.A. si designano gli organi del governo 
feuerale. Hicch�, anche per que110 ordmamento 
come (e lo si vedr� subito)� per il nostro, � stato 
g1ustani'.ente. richiatnata la figura dell'ergano del: 
lo ~tato con personalit� giuridica, come quella 
pi� idonea alla struttura giuridica del T.U.A. (3). 

~) 
LA S'ffiUTI'URA GIURIDICA DELLA CASSA PER IL 
1UEZZOGIOR;'<O. 

Le sopra ricordate esigenze che portarono aUa 
istituzione della Cassa per il lVlezzogimno ed in 
particolare, la spec'ialit� ed esclusivit� di destinazione 
del piano in funzione del quale la � Oassa 
J> � stata. concepita nonch� la necessit� della 
realizzazione del piano entro il periodo�di tempo 
prestabilito, postuiavano, per le ragioni alle quali 
si � anche accennato, la creazione di un organismo 
apposito al quale dovessero attribuirsi i compiti 
necessari per quella realizzazione. 

Hi 
ricllieueva per questo organismo una autono


mia uag1i organi dell'ordinaria attivit� ammini


strativa dello Htato, tale da consentire l'esecuzio


ne spell.ita del piano, senza che sulla stessa si po


tessero proiettare le ombre deile interferenze con 

l'azione e le competenze delle varie Amministra


zioni che, singolarmente, sarebbero state interes


sate a ciascun settore di intervento, e senza che 

sull'esecuzione stessa potessero interferire ragioni 

finanz.iarie; all'uopo pr�evedendosi, come subito sii 

dir�, un congegno �i finanziamento del tutto pa�r


ticolare e diverso, quanto alla fonte ed alla pos


sibilit� di impiego, da.gli ordinari finanziamenti 

effettuati in base a.l bilancio dello Stato. 

Queste esigenze avrebbero potuto essere soddi


sfatte, in astratto, oltre che con la crea.zione di 

un Ente ad hoc con propria personalit� giuridica, 

anche mediante un .organismo soltanto cli:ffere:p.


ziato dalla Amministrazione sta.tale, sul tipo delle 

varie aziende autonome. Ed in effetti, come ri


sulta dai lavori preparatori della legge istitutiva, 

vi 
furono perplessit� e discussioni circa l'una. o 

l'altra soluzione, prima che fosse data preferenza 

a�lla prima; anzi, secondo qualche Autore, queste 

perplessit� ed incerte:ize a.vrebbero la.sciato trac


cia anche nella definitiva configurazione della 

� Oaissa � (4). 

(3) 
Cfr. FRANGIPANI: op. cit. p. 231. 
(4) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della 
" Cassa ,, e la funzione del� Comitato dei Ministri. per il 
1'.lezzogiorno, in Vecchi e nuovi termini della questione 
meridionale, Milano, � Giuffr� '" 1956 p. 136. 
Sotto il profilo giul'idico formale, quale emer~e 
dalla legge istitutiva -ed � l'unico dato formale 
positivo-, la� Cassa, ll � un Ente con� propria 
personalit� giuridica ll (art. 2 della. legge 
10 agosto 1950, n. 646), E:nte che, qualunque sia, 
il criterio (od i criteri) (5) da. seguire per la, di; 
stinzione dagli Enti privatf (scopo, 01,clinamento 
positivo, inquadramento nella P.A., ingerenza 
dello Stafo) � senza dubbio da qualifica.rsi come 
persona !]itwid!iaa pubbliaa nel nostro ordinamento. 


Si tratta, infatti, di Ente creato dallo Stato con 
apposita legge, con fina.lit� indubbiamente pubbliche, 
certamente inquadrato nella. Pubblica Amministrazione, 
soggetto a controllo dell'Autorit~.Goi. 

v�rnativa. � � � � � � 

Pertanto, ove si isti.tuisca, per l'individuazione 
della na.tura giuridica dell'Ente, una indagine 
sul piano dommatico che tenga conto di tutti gli 
elementi strutturali desumibili dal complesso delle 
disposizioni della legge istitutiva, si deve necessariamente 
pervenire ad una ulteriore specifica 
qualifica.zione giuridica della � Gas.sa ll, sempre 
dal punto di vista. strutturale. 

Infatti, come � stato gi� osservato in dottri


na 
(6), la � Ca.issa.� presenta questa particolMit� 

strutturale, nei confronti di qualsiasi altra per


s9na giuridica pubblica: essa � stata istituita per 

legge non per perseguire fini pubblici delimitati 

per questo o per quel generico settore d'i pub


blicit�) ma e1sclusivamente per realizzare finalit� 

proprie dello Stato) cio� per realizzare il piano 

generale di opere stra.ordinarie dirette al pro


gresso economico e sociale dell'Italia Meridiona.le 

(piano di formazione esclusivamente statale): 

anzi, si deve dire che la � Cassa.)) � sta.ta creata 

esclusivamente in funzione strumentale nei con


fronti dell'anzidetta realizzazione e che la Cas


sa 
stessa, all'infuori dell'anzidetta finalit�, non 

ne ha altre proprie (delle quali si possa, neanche 

in 
astratto, discutere se sia;no pubbliche o pri


vate), non ha neanche un proprio patrimonio, n� 

immobilfa.re n� mobiliare perch� anche la dispo� 

nibilit� finanziaria che la legge le a.ssicura per 

tutto il periodo stabilito alla. sua attivit�, con


siste in una raccolta di somme di va.ria prove


nienza ma sempre di pertinenza stata:le, somme 

che la � oa.ssa >> non pu� destina.re a scopi diversi 

da 
quelli della � esecuzione del!e opere previste 

dall'art. 1 >> (art. 10 della legge istitutiva) (7). 

Posta l'anzidetta particola.rit�. teleologica e 

strutturale della � Oruss� � nei confronti delle altre 

(5) Cfr. VITTA: Diritto Amministrativo, 3a .Edizione, 
Torino 1949, col. I, pp. 128-139. 
(6) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della � 
� Cassa '" ec�c. cit. p. 37. PESCATORE: Spunti sulla posizione 
della Cassa per il Mezzogiorn,.Q,. in �Foro it. �, 
1957, IV, 153 sgg. 
(7) �ci� si desume esegeticamente a,nche ,dalla coilocazione 
della norma che istituisce la � cassa" (art. 2 
della legge 10 aprile 19�0; n. 64, dopo, la norma che prevede 
la formazionti e fa realizzazione del piano (art. 1 
della stessa legge). 

&=;=; ;;;pfffP&htizR 

-125 


person� giuridiche pubbliche del nostro ordinamento, 
in dottrirnt sj_ sono d,elineate recentemente 
due teorie circa l'esatta individuazione della natura 
giuridica della Uassa stessa: la prima, so� 
stenuta dall'AMORTH, che ravvisa nella � Cas!sa � 
un Ente pubblico, per cos� dire, accentuato) un 
quid mediwm tra la persona giuridica pubblica e 
l'A.ziellda di Sta.t�, e che qualifica come � Ente 
stataie � (8). 

La seconda, che fa capo a PmscATOREJ ritiene, 
invece, che la cc Oassa. � debba qualificarsi, nel 
nostro ordinamento, come organo straordina.rio 
dell'Amministrazione dello Stato, non essendo a 
ci� d'ostacolo la attribuzione di una ctistinta personaHt� 
giuridica (9). 

Non � qui il luogo per discutere a fondo la rispondenza 
dell'una o dell'altr� t~oria all'effettiva 
struttura della � Ct11ssa �. Il problema,. �, per�, 
sommamente interessa.nte in quanto dall'una o 
da.ll'altra soluzione dipende se la (( oa.ssa )) debba 
a.nnoverarsi tra gli organismi dell' Amministrazione 
diretta o dell'amministrazione indiretta dello 
Sta.to: giacch�, la qua.litica di �Ente stata.le JJ se 
coglie, sotto Fa.spetto, per cos� dire, dinamico ed 
esteriore, la particolarit� dei fini perseguiti dalla 
cc Oassa �, cio� il ca.rattere statale dei fini stessi, 
non dioe, peraltro, dal punto di vista intrinseco 
e, quindi, strutturale, se questi stessi fini son� 
propri dell'Ente (e solo, quindi, potenzia,lm.ente 
attua.bili dallo Stato, ma, in effetti, da. esso dismessi 
mediante una specie di a.bdicazione all'Ente 
all'uopo cr:eato), o sono e restano, invece, propri 
ed istituzionalmente dello Sta.to, anche i;e 
realizzati, in via straordinaria e, quindi, provvisoria) 
e per una limitata parte del territorio dello 
Stato, da.l nuovo organismo, che non ha, qmndi, 
a.ltro compito se non quello, meramente strumentale, 
di attua.re quei fini che restano istituzionalmente 
dello Stato ed a.j. quali, quindi, lo 
Stato stes.so provvede direttamente, per il resto 
del suo territorio. Non � qui il luogo, si diceva, 
di discutere particolarmente l'una o l'ailtra teoria. 
Peraltro, appare difficilmente contestabile, 
ove si analizzino le nocrme della legge istitutiva 
della � Cassa>> ortre il dato formale della dis:tinta 
per�sonalit� giuridica, la statuaiit� dei fini che 
la oa.ssa deve perseguire in ba.se alla legge stessa 
e la perrnanenza istituzionale dei fini stessi allo 
Stato; e, poich� si tratta di fini che corrispondono 
a funzioni essenziali) dovrebbe rupprurire inconcepibile 
una dismissione od abdicazione da pa.rte 
dello S.tato al perseguimento degli stessi, sia pure 
in via temporan�a e limitatamente ad una parte 

del territorio. Del resto, non sarebbe neanche age


(8) Cfr. AMORTH: scritto citato pp. 137-139. -Sulla base 
di queste considerazioni la giurisprudenza ha riconosciuto 
la impignorabilit� ea insequestrabilit� delle somme 
di pBrtinenza della � Cassa �, anche se non specificatamente 
destinate alle singole opere: cfr. Pretura di 
R�ma: V Sezione, sent. 15 ottobre �958, est. Picazi�; in 
causa. Cassa per U Mezzogiorno c. Ziino. 
(9) Cfr. PESCATORE: Spunti etc;, cit, col. 159, 160. 
vole concepire tale dismissione od. abdicazione 9, 
comunque, autonoma assunzione di fini,_ quanto 
meno rilevimti nell'ambito dei fini statua11, per un 
Ente quale la cc Cassa>> che ha nella stessa legge 
istitutiva, un preciso termine di durata, prei:i-ssione 
certamente inconsueta per le persone gmridiche, 
pubbliche o private. 

Il vero � che, com'� stato esattamente osserva� 
to pi� che comci�enza di fini �ello Stato .e della 
cc Oassa >> quale persona giuridica pubblica, autonomamente 
assunti �a quest'ultima nell'ambito 
dei fini dello Stato, si tratta di' tutt'altro tenomeno 
e precisamente di fini istituzionaH e tradizionali 
uello l::ltato che vengono attribuiti, pur 
restando tali) ad un orga.nismo di carattere straordinario 
e tempora.neo che si pone, in relazione a.J 
perseguimento dei fini stessi, in posizione meJ'am,
ente strumentale. L'ruppartenenza, d.ei fini rullo 
l::ltato e la posizione meramente strumentale della 
� Oassa >J si rivelano chiaramente �alle principali 
norme della legge istitutiva. 10 agosto 1950, n. 646 
e successive modificazioni: in particolare, dall'art. 
l (piano generale delle opere della � Oassa �, 
formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, 
cio� da un organo dell'amministrazione 
diretta d�ello Stato) aicl alto livello; coordin(tllnento 
e, quindi, sostanziale parificazione delle opere 
della cc Cassa�, alle opere che restano nella competenza 
degli ordinarj_ Dica.steri statali), dall'a1:t. 4 

( a.ncora, coordinwmento con le oper.e ed i programmi 
ministeriali), dall'art. 5, 1� comma (parificazione 
della �Cassa >> allo l::�tato pe1� quanto 
concerne gli oneri finanziari dell'esecuzione delle 
opere), dall'art. 8 (che prevede l'affidamento delle 
opere della � Cassa. >> ad az.iende autonome sta.tali 
od al Corpo forestale, cio� l'incarico fidu: 
eia.rio conferito dall'una a.ll'altra Amministrazione 
od azienda dello Sta.to; nonch� l'attribuzione 
agli Uffici del Genio Civile o, comunque, ad organi 
statali della competenza e collaudo delle opere); 
infine daU'applicazione alla � Oassa. �, in' quanto 
oggettivamente compa.tibili, delle norme per le 
op�ere di competenza del Ministero dei LL. PP. e, 
di conseguenza, anche alle norme d�ella legge e del 
Regolamento sulla contahilit� dello Stato. 

In una parola, dalle norme sopra indicate si 

tra.e il convincimento che la cc Oassa >> sia un orga


nismo ruppositamente crea.to per assolvere, in 

aggiunta all'attivit� dell'Amministrazione ordina


ria, gli stessi medesimi fini di quest'ultima, sfa. 

pure in modo diverso ed in via. stra0:rdinaria e 

provvisoria: stessi fini che, nel restante territo


rio dello Stato e, qua.lche volta anche nel terri� 

torio assegnato aUa competenza della � Qassa >> 

(a;rt, 1, i;i.ltimo c-0mma della legge istitutiva), se


guitano ad essere pers�eguiti dall'Amministra.zione 

ordinaria. Questo, fenomeno corrisponde, quindi, 

pi� alla struttura del rapport� organico che alla 

situazione della persona giuridica pubblica. -sorta 

per attuare fini propri) pur. se realizzabili anche 


diret~a.i:n�nt�e dallo Stato od. ai quali lo Stato an


netta una particolare rilevanza nell'ambito� dei 

suoi fini generali. 


i~aAflawwmar~@rnr~..&f'~ 

-126 


Il problema, a questo punto, � di vedere se la 
sostanziale qualit� di organo straordinario e provvisorio 
dell'Amministrazione diretta dello Stato 
sia o meno conciliabile con la �personalit� giuridica
� che, come si � detto, costituisce l'unico 
ed esplicito dato strutturafo-formale desumibile 
da�lla legge istitutiva. 

Il problema non � nuovo, essendo stato agitato 
in dottrina, con soluzioni diverse, n�i riguardi 
di organismi i quali, pur essendo positivamente 
qualificati come persone giuridiche, pe1'seguono 
istituzionalmente scopi propri e connatura.
ii dell'Amministrazione diretta dello Stato; 
anzi, come � stato acutamente osservato, queste 
persone hanno una autonoma imputa.~ione di interessi 
(nel che sta,, appunto, il sostrato della 
personailit�) �che � soltanto forma,le, giaicch� quegli 
interessi rimangono sempre propri dello 8tato 
che, anzi, ne esalta e ne sottolinea l'importa.nza 
(10). Per restare nei limiti consentiti daU'attuale 
trattazione, diremo che il problema stesso 
� molto controverso nella nostra, dottrina di diritto 
amministrativo e che la controversia sii � 
riaccesa proprio a proposito dell'individuazione' 
della natura giuridica� della. � Oassa �, sostenendosi 
da qualche Autore che la � Cassa, � sia, la 
espressione, nel nostro ordinamento, di una tendenza 
a stabilire strutture amministrative nuove, 
qua.le sarebbe, appunto, la, persona giuridica organo 
dello Sta,to, per realizza.re, nell'ambito 
della stessa Amministrazione diretta dello S.tato 
e nelle condizioni di autonomia delle quali si � 
sopra detto, piani di intervento statali di ampio 
respiro, coordinati, anzi inseriti nell'amministrazione 
diretta dello Stato, finanziati in termini 
di sfoura e stabile S1Uffi.cienza, (11) ; sorstenendosi, 
al contra.rio, da altri Autori che, pur trattandosi 
di Ente pubblico del tutto particolare, in quanto 
istituito esclus,ivamente per svolgere attivit� statale, 
e pur potendosi riscontrare qualche incertezza 
circa la. qualificazione giuridica, della � Cassa 
� e nei lavori preparatori .e nello stesso testo 
della legge istitutiva (quale, ad esempio, l'omissione 
della espressa qualifica di Ente-pubblico e 
la carenza di uno sta,tuto, pur previsto nell'art. 24 
della legge) non vi sia ragione di discostarsi dalla 
concezione traidiz.ionale dell'Ente pubblico con propria 
personalit� giuridica, pur concedendosi che, 
per la particolarit� della� sua struttura istituzionale 
la � Oaissa. >> debba essere qualificata come 
l<Jnte sta.tale (12). 

(10) PESCATORE: op. cit., �COI. 159; CARBONE: P'ersone . 
giuridiche -Organi dotati d�i personalit� giuridica, in 
" Rass. Avv. Stato'" 1955, pp. 223-133. 
(11) PESCATORE: L c. col. 162; del resto, la qualifica 
di organo deno Stato con personalit� giuridica � stata 
da tempo positivamente usata dallo stesso Legislatore 
(ad es. art. 1 del D.L.L. 1� marzo 1945, n. 82 sul riordinamento 
del Consiglio Naz. delle ricerche; art. 8 del 
D.L. 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione det ruoli transitori 
nelle Amministrazioni dello Stato). 
(12) AMORTH: 1. C. p. 
:~) GLI onGANI DELLA � CASSA >> : IL OoNSIGLIO 01 

AMMINISTRAZIONE -IL PRElSIDIDNTEl -IL COMI


TATO ESECUTIVO � IL 00LLElGIO DEI REVISORI 


IL PERSONALID DEJLLA � CASSA )). 

L'amministra.zione della � Cassa>> si incentra 
in un solo organo collegiale, il Consiglio di Am1nini8trazione 
composto di un Presidente, di due 
vice-Presidenti, e dj. dieci membri, scelti tra persone 
particolM'mente esperte, siano o meno impiegati 
dello Staito. La fonte di nomina � diversa 
per il Presidente che viene nominato da.I Capo 
ct.ello Stato, su proposta del Presidente del Con siglio 
e sentito il Consiglio dei Ministri, mentre 
i due vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio 
sono nominati dal Presidente del Consiglio, 
sentito il Consiglio dei Ministri. 

Il Oonsiglio di Amministra.zione pu� essere 
sciolto per grave inosservanza, delle disposizioni 
di legge o per grave irreg'olarit� di gestione, con 
decr�eto del C3rpo dello Stato, su proposta del Presidente 
del Consiglio: con lo stesso decreto l'amministra.
zione pu� essere a.ftidata ad un Commissario 
governativo il quale, pera.ltro, ha l'obbligo 
di promuovere la ricostituzione del normaJe organo 
di amministrazione entro sei mesi (art. 24 
della legge). 

Con la leg.ge 22 ma.rzo 1952, n. 166, legalizzandosi 
una situazione gi� posta in essere dal 
Consiglio (mediante delega) venne prevista la nomina, 
da pa.rte del Consiglio stesso, e con l'approvazione 
del Oomitaito dei Ministri, di un Comitato 
ristretto, denominato Comitato esecutivo, 
composto da tre a cjnque membri: con deliberazione 
dell'S giugno 19�52�, n. 1197, il Comitato esecutivo 
venne costituito, in numero di cinque membri, 
con attribuzioni conferite in via, sperimenta.le 
(approva�zione dei progetti di importo non sruperiore 
a L. 300 milioni, impegni di spesa non 
eccedenti i 50 milioni, alcuni provvedimenti rela.tivi 
al personale). S.ucces,siva:mente, entra.ta, in 
vigoo�e �la nuova legge 29 luglio 1957, n. 634 che 
consider� la nomina del Comitato esecutivo come 
meramente facoltativa, il Consiglio non ha ritenuto 
di avvaler1sii della facolt� e non ha. rinnovato 
la. nomina del Oomita.to, decaduta per lo spirare 
del termine. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

pur ripetendo, come si � visto, la nomina da fonte 
diversa e superiore a quella degli a.Itri membri 
del Collegio non ha�, nell'ordinamento della � Cassa 
))' poteri istituzionali prop1�i,.�tranne, naturalmente, 
i poteri che gli siano delegati dal Consiglio 
per continuit� ed agev�~ezza di azione. In 
base ai principi generali, il Presidente ha la rappres&
ntanza deU.a, � Ca,ssa >> nei rapporti esterni: 
nella legge istitutiva non vi � norma espressa in 
tal senso, norma che forse si sa.rebbe trovata nel 
Regolamento previsto dall'arrt. 28, che non � sta.to 
mai emanato. 

L'esecuzione delle delibere del Consiglio ed in 
genere, l'attivit� di esecuzione spetta a,l personale 
della � Cassa ))' sotto la direzione e l'impulso � 


-1,27 


del Dilrettore generale che partecipa al Consiglio 

di Amministrazione con voto semplicemente con. 
sultivo. 

Conformemente aUe caratteristiche di tempom,


ne>it� della � Cassa � e di strurnerbta.Ut� per l'as


solvimento di finaHt� che sono e restano dello 

Sta.to, la legge istitutiva� ha disposto che gli im


piegati della � Cassa� dov�essero essere assunti 

in prea1tlenza tra i dipendenti dello Stato e, per 

la restante parte, con contratto a termine: sic


ch�, alla data. fissata per la cessazione di attivit� 

dell'Ente, il personale � comandato l> dovesse 

rientrare nei ruoli di provenienza e quello 

a.ssunto a contratto dovesse cessare dall'impiego 

per sca,denza, del terllli�ne. Questo rapporto di 

� prevalenza )) del personale � comandato )) su 

quello a�ssunto direttamente si �, in pratica, an


dato attenuando, per esigenze orga.nizzativ.e di 

vario genere, senza che, peraltro, ne sia rim-a.sto 

alterato il principio secondo il quale il legisla 

tore non ha voluto istituire per questo organismo 

straordinario e provvisorio un corpo impiegatizio 

fornito di un proprio � status n, che dovesse so


pravvivere alla cessazione della << C:a.ssa )), 

Organo della � Cassa l> � anche il Collegio dei 

re�1?iso�;�i dei 0onti al quale la. legge istitutiva 

(art. 21) attribuisce, oltre alle funzioni di riscon


tro e controllo conta.bile (lett. b) e e d), anche un 

potere di controllo di legittimit� (vigHa�nza, sulla 

osservanza della legge da parte del Consiglio di 

amministrazione). 

Il Collegio � costituito di tre membri effettivi 

e di tre supplenti: un memb'ro effettivo ed uno 

supplente sono nominati dal Presidente della 

Corte dei Conti tra i Consiglieri della Corte stessa 

(ed a questi spetta la Presidenza del Collegio): 

gli altri membri sono nomina.ti senza. aolcun vin


colo, dal Ministro per il Tesoro. Sia la positiva 

inserzione del Collegio tra gli organi della � Cas


sa l> sia il modo di nomina (che non richiama 

affatto la i�a.ppresentauza dell'Autorit� nomina�n


te) es:cludono che il Collegio dei revisori dipenda 

dalle Autorit� alle quali � demandata la nomina: 

esso �, invece, un organo che esercita la sua fun


zione a caratteJ"e continuaUvo presso la � Ga.ssa �, 

senza alcun vincolo di dipendenza e di subordi


nazione col Ministero del Tesoro o con la Corte 

dei Conti. 

Al di fuori del controllo esercitato da�l Collegio 

dei revisori, la � Oassa )) non � soggetta al con


trollo normalmente esercitato dalla Corte dei 

Conti sulle amministra.z.ioni dello Stato: la� Corte 

esercita il controllo successivo soltanto in sede cli 

valuta.zione del bilancio della � Gassa� � che, ai 

sensi dell'art. 27 della. legge istitutiva, � presen


tato annua.lmente all'esame del Parlamento, in 

aUega.to a.1 conto consuntivo dello Stato. 

4) IL CoMrrATo DEI MINISTRI PER IL MmzzoGIORNO. 

l�er quanto inse1�ito positivamente nell'ordinamento 
della �Cassa�, il Comi.fato dei Ministri 
per il Mezzogiorno non � certamente organo della 
� Cassa ))' bens� un organo governa.tivo ad alta 

qua.Iificazione o a<l. alto livello al quale la legge 
istitutiva della � Oa.ssa. � e le successive leggi integrative 
(v. soprattutto la legge 29 luglio 1957, 

n. 63J, art. 2), demandano la formulazione del 
piano generale delle opere ed il coordlinamento 
delle opere comprese nel pianff con le opere di 
competenza delle altre Amministrazioni dello 
Sta.to: entra.mbe queste attribuzioni o funzioni 
del Oomita.to sono state ritenute, in dottrina, 
come elementi concreti di conforma della posizione 
organicamente sta.tuale della � Cassa � : ed, 
infatti, come si � gi� detto, la � Cassa>> si presenta, 
nella legge istitutiva�, come coneepita in 
funzione strumentale dell'attuazione del piano in 
tal g'uisa, formulato da,l Oomitato dei Ministri. 
Peraltro, le funzioni del Comitato non si esauriscono 
neUa predisposizione del programma generale. 


Le attribuzioni del Comitato, in base alla legg�e 
istitutiva, trascendono la fase di s1emplice programmazione, 
per pa,ssare anche in quella. clella 
realizzazione od esecuzione delle opere, senza, di 
che, d'altra parte non si giustificherebbe il caJ.'attere 
perma.nente del Comitato stesso. 

Infatti, spetta al Comitato l'approvazfone dei 
programmi esecutivi annuali della �Gassa.>> e di 
ogni modificazione dei programmi stessi (aJ.�t. J, 
1� e 2� comma della legge 10 agosto 1950, n. 646: 
art. 2 della, legge 29 luglio 1957, n. 634). 

Al riguardo, sono da. considera.re gli artt. 2 e 3 
della legge 27 luglio 1957, n. 634 che hanno disciplinato, 
in maniera org�anica ed efficiente il meccanismo 
essenziale cli questa, approvazli.one dei 
progr�ammi annuali, nonch� del coordinailliento 
con i programmi dei Ministeri, anche nei rigua.i�di 
del Ministero delle Pai�tecipazioni statali e degli 
investimenti degli enti e delle a.ziende sottoposte 
alla vigilanza di quest'ultimo, stabilendo una percentuale 
obbligato1�ia di intei>venti nei territo'l'i 
di competenzn della � Cassa. )) ed attribuendo al 
Comitato dei Ministri poteri decfaori (che sembrano, 
quindi, trascendere la figura giuridica dell'approv
�azione) in ordine all'esecuzione dei programmi 
annuali sia della �Cassa l> che dei Ministeri 
nei confronti dei quali si attua il coordirramento. 
Oon la stessa legge n. 634, del 1957 � stato 
stabilito, sempre in tema di coordinamento, la 
percentua.le obbligatoria di sp�esa per opere pubbliche 
dei singoli Ministeri da effettuarsi nei territori 
di competenza della � Oassa >>. 

Spettano, inoltre, al Oomitato dei Ministri, la, 
autorizzazione alla � Ga,ssa )) per la partecipa.zione 
in enti preesisteinti o per la costituzione di nuovi 
enti per l'attuazione di opere di interesse turistico 
e per il fina�nziamento di Enti per la valorizza.
zione dei prodotti a�gricoli (a.rt. 7), la �estinazione 
concreta e fa, misura dei finanziamenti industriali 
(art. 19 della legge 11aprile1953, n. 298), 
l'a,pprovazione del piano regolator.e di massima 
per la Oalaibrfa., nonch� dei programmi annuali, 
ed il aoordvnwmento relativo con le op�ere ese�guite in 
Calabria dai Ministeri dell'Agricoltura e dei 
La.vori Pubblici e dalla stess�a Oassa per il Mezzogiorno 
(legge 26 novemb1�e 1955, n. 1177 art. 7 
e 10), l'a,utorizzazione a�lla. �Cassa l> per la co



-128 


struzion,e di setrol,e professionali ed a promuovere 
e finanziare corsi di qualifica.zione e specializzazion� 
(art. 4 legge 291 lug�Iio 1957, n., 634), la 
d}eforminazione delle localit� e delle caratteristiche 
degli impianti finanziabili nonch� la misura 
d,el contributo per i finanziamenti a.Ile piccole 
e medie industrie (art. 18 della legge 27 luglio 
1957, n. 634), la determina.zione della misura 
del contributo per i finanziamenti dell'attrezzatura 
ai Oonsorzi per lo sviluppo industriale 
(a.rt: 21 della stessa legge 27 luglio 1957, n. 634), 
la determinazione dei settori artigiani la cui attivit� 
�. suscettibile di contribuire allo sviluppo 
industriale nel Mezzogiorno nonch� delle modalit� 
e dei criteri di selezione delle richieste, oltre 
all'ammonfare complessivo dei contrib11ti eroga


bili. 

Oome �si vede, si tratta di un insieme di attribuzioni 
di amministra,zione attiva e di controllo, 
iehe non s:i presta.no ad essere qua.Iificate con 
una unica formula complessiva. 

Infatti, oltre alle approvazioni ed a.Ile autorizza,
zioni che ,sopra. ahbiamo indica.te, 1sp,etta a�l 
Oomitato una funzione di amministrazione attiva, 
che si esplica principa:lmente, oltre che nelfa formazione 
del piano generale, nella part,ecipazione 
con poteri decisori anche ai programmi annua.Ii 
e nel coordina.mento, con gli stessi poteri, dei 
pro2:rammi della (( oa.ssa )) con quelli degli altri 
Ministeri: funzioni importantistsime e, si pu� di-
1�e, determinanti per l'attivit� della � Oassa �, nei 
confronti della quale, poich� i programmi annua.li 
devono essere comunicati annualmente alle Camere, 
il Comitato si pone quafo intermediario tra� 
la � Oassa, >> ed il Parlamento. 

Peraltro, a prescindere dai sopra indicati singoli 
poteri e relative funzioni attribuiti al Comitato 
in relazione ai v'ari provvedimenti della 
� C~ssa �, non � dato rinvenire nella legge istiti:
ti~a,, n� nelle successive modifiche ed integraz10m, 
alcun accenno ad una subordinazione gerarchica 
della � Oa�ssta >> al Comitato (del resto mal 
conciliabile con la distinta personalit� giuridica) 
e neanche ad una sogg�ezione della � Cas�sa. >> a.Ila 
vigilanza o tutela del Comitato: anzi cli una vigilwnza 
in senso tecnico, cio� equivalente a controllo 
di legittimit�, non �solo non si rinviene nella 
legge istitutiva alcuna indica.zione dei mezzi onde 
sia resa possibile la vigila�nza sfossa (trasmis;sione 
.o comunicazione di provvedimenti e deliberazioni) 

. t ' 

ma s1 rovano., anzi, �elementi decisamente in senso 

contrario, quale ad esempio, }a, mancanza di po


tere .n~l Oom~tato cli revocare direttamente gli 

amm1111strator1 della � Oass1a �, anche in caso di 

gravi irregolarit�, e di nominare, in loro V"ece, 

un Commissario: atti che sono devoluti alla. ini


ziativa {lei Presidente del Consiglio dei Ministri 

ed aHa diretta compe�tenza del Capo dello Stato'. 

Sicch� � da dire che n� al Comitato dei Ministri, 
n� (come subito si vedr�) al suo Pres:idente 
�� attribuito il potere di awnullwmento di ufficio 
d:gli atti megittimi che � estrinsecazione principale 
e caratteristica del potere di vigilanza secondo 
la terminologia giuridica italiana (del po


tere .di decisione d:ei ricorsi gera.rchici non . � 
neanche da pa.rlare, gia.cch�, come si � visto, la 
�Gassa non � organo gerarchicamente subordina~ 
to al Comitato). 

Cosi, ove il Comitato ritenga che debba es,sere 
annullato per illegittfmit� un alto o pr<;>vvedimento 
della � Gassa.�, non potr~ che provocare tra,mite 
il suo Presidente, !"esercizio della ge~erale 
potest� di annullamento da parte del. Governo, 
in base all'art. 6 della legge comunale e provinciale 
s~condo il T. U. del 1934 (13). 

L'unico dato formale nel testo della legge istitutiva 
(a.rt. 22) � costituito� dalla vi,qilanza, sulla 
� Oassa >> atribuita al Pr�esidente del Comitato 
dei Ministri e della quale il President� stesso 
deve ri�spondere, come dell'attivit� del C'omita;to, 
innanzi al Parlamento. 

~e qui non s:i fratti di vigilanza in sen;~.o 
tecmco non sembra che possa duhitarsi, dopo 
quanto si � dianzi detto. Infatti, un attento esa.me 
della legge istitutiva in tutto il complesso 
delle sue disposizioni esclude che il Legislatore 
abbia voluto ruttribuire al Presi�ente del O~mita.
to una competenza o funzione �iv�ersa, quantitativamente 
e qualitativanrnnte, da quella attribuita 
a,l Com.itato quale or,q.ano collegia,le. Di 
pa.rticolare vi � la concentrazione della funzione 
sotto il profilo della responsabilit� nei confronti 
del Parlamento, �esclusivamente, specificamente e 
personalmente nel pr1esidente del Oomita.to. 

8icch�, il Presidente risponde, nei riguardi del 
Parlamento e dell'attivit� del Comitato -ch:e !llbbiamo 
visto consistere in estrinsecazione di funzioni 
di vario genere, di controUo e di amministra.
zione attiva -e della vigilanza sulla � Oa.ssa 
�. Ohe cosa si possa. contener�e, in questa formula 
della �vigilanza�, di diverso dall'attivit� 
del Oomitato nel suo complesso nei confroi1ti della 
� Oaissa >> non appa.re agevole stabilire. Certo 
� che la delimitazione del contenuto della � vigilanza 
>> presidenziale non pu� prescindere da�la 
competenza propria. del Comitato, del qual�e la 
legge ha inteso i�solM'e la responsabilit� politfoa 
n.ei confronti del Parlamento, con una affermazione 
che non trova riscontro nei confronti di 
alcun aJtro ente pubblico, nel nos-�r"o ordinamento. 

La � vigilanza >> quindi si presta ad essere definita 
e compresa pi� per esclusione che positivamente: 
non � controllo di legittimit�, giusta 
quanto sopra si � detto, sia perch� non si trova 
stabilito nella, legge alcun mezzo o moda.Jit� per 
l'es~rci~io di questo controllo., sia p�erch� non (~ 
attr'lbmto alcun potere repressivo di annullqmento, 
sia perch� un controllo continuativo di 
l~g~tti~it� � �escluso da tutto l'insieme delle dispos1z10111 
della l~gge istitutiva e delle succeS1sdve 
modificazioni ed integrazioni, che ha attribuito 
solo al Collegio dei Revisori e ad alcun altro organo 
~ appartene�nte o non appartenente allo 

(13) Del resto si ammette nella nostra dottrina l'esistenza. 
~i ~nti indubbiamente pubblici per i quali la 
l~gge is1tutiva neanche menzioni la sottoposizione a vigilanza; 
cfr. VITTA: Diritto amministrativo, 3� ed., Torino 
1949, vol. I, p. 138. 

-129 


ordinamento str.utturale della � Cassa� -la funzione 
di vigilare in forma continuativa sull'osservanza 
della legge da parte del Consiglio di Amministrazione, 
pur senza a,lcun potere di annullamento. 


In sintesi, ci sembra che la funzione di <e vigilanza 
� attribuita al Presidente del Comitato 
.dei Ministri riassuma ed esprima, in primo luogo, 
la funzione propria del Comitato nei riguardi della 
� Cassa �, funzione che � di predisposizione del 
piano generale e di approvazione dei programmi 
esecutivi, oltl"e che strumentale (di controllo, sotto 
i molteplici a.spetti sopra rilevati) per la buon~ 
esecuzione del piano e dei programmi stessi ; 
inoltre, che nella� � vigila.nza >> si debba comprendeTe, 
anche esso in �funzione necessariamente 
strumentale, il potere del Presidente del Comitato 
di vigila.re continuamente sul � buon fine �, 
per cos� dire, dell'esplicazione dell'attivit� del 
Comitato nei riguardi della � Cassa�, cio� sull'effettiva 
realizzazione del p�iano e dei programmi 
formati od approvati dal Oom:itato ed, in genere, 
sul pratico conseguimento degli s�opi per 
i quali al Oomitato sono state attTibuite le funzioni 
di vario genere sopra. illustrate: senza questi 
poteri, non si concepirebbe la. responsabilit� 
personale ed esclusiva del Presidente sia. per 
quanto attiene all'attivit� del Comitato che alla 
vigilanza sulla << Cassa >l. 

Si tratta., quindi, di un potere e di una funzione 
diversi da quelli che sono estrinsecamente della 
vigilanza in senso tecnico, e che pi� che al controllo 
sembrano a.ttener�e aHa parteai>:pazione e 
collaborazione attiva del Comitato quaJe organo 
di Governo �e, come fale, a�ppartenente a.I sistema 
costituzionale dello Sta.to, all'attivit� ed a�l conseguimento 
delle finalit� della. � Cassa� >l che sono 
e restano, finalit� woprie dello Stato. ,Ed 
anche sotto questo aspetto� � da cogliere la pa.rticolarit� 
strutturale di questo singolarissimo Enche 
che, ess.endo stato crea.to esclusivamente per 
realizzare il piano predisposto dal Comitato dei 
Ministri, non � stato dal Legislatore sottoposto 
alla struttura tradizionale del controllo espressa 
dal binomio vigilanza e tutela (con Ja, baTdatura 
e gli inconvenienti propri di tale controllo) bens� 
ad una fOTma nuova ed inusitata se riferita ad 
un. Ente pubblico (il che conferma che la � Cassa 
n non � sostanzialmente tale) : forma che, .se 
da un lato ha contorni meno precisi della. vigilanza 
o della tutela in senso tecnico, in effetti 
� ben pi� penetrante e, per questo, pi� efficace 
perch� supera la posizione concettuafo del con


trollo -di legittimit� o di merito -con tutti 

suoi inconvenienti (primo tra essi, il rinvio, 
dell'atto annullato per illegittimit� o. revocato 
per il merito, all'Ente controllato, per gli ulteriori 
provvedimenti) per estrinseca.rsi in una funzione 
di collaborazione elastica, ma non per questo 
meno effica.ce, con gli organi propri della 
� Oassa ll per il perse~imento delle finalit� che 
sono e restano anche del Oomitato, oltre che della 
�Cassa.)), 

Questa forma, che, quindi, solo impropria.
mente pu� essere qualificata di controllo e che 

potrebbe, invece, definirsi .come di sorveg7ianza 
attiva di carattere generale sull'attivit� della 
� Ua.ssa l> implica il controllo della convenienza 
e della rispondenza, al fine, cio�� del merito dell'attivit� 
stes�sa., con ogni facol� conseguenziale 
(richiesta di chiarimenti, di invfo di atti & prov� 
vediment� ecc.), nonch� il controllo sulle persone 
degli amministratori, al fine di indirizzarne l'azione 
e, se del caso, proporre a.Jla Presidenza. del 
Consiglio dei Ministri l'adozione del provvedimento 
di revoca degli amministratori stessi, ipotizzato 
dall'art. 24 della legge istitutiva.. 

5) 
L'EJSIDCUZIONE DEJLLE OPERE DI COMPEII'ENZA DEJ,LA 
((GASSA)), 

Anche nella fase di esecuzione delle opere, anzi 
sopra.tutto in questa, si rilevano, oltre la. strumentalit� 
della � Cassa >l per la realizzazione lli 
fini stata.li (la � Gn.ssa J), nonostante la sua denominazione, 
non � un organismo finanziario o bancario, 
bens� essenzialmente organo di esecuzione 
delle opere attribuite alla sua competenza) e la 


coordinazione, che si potrebbe dire sincroniz":�azione, 
sul piano di una perfetta parit�, tra 


,l'azione (straordina0ria) della. (( ca.ssa )) e l'azione 
ordinaria e straordinaria dei Ministeri, l'inserzione 
organica della � Cassa ll nella stessa Amministra.
zione diretta dallo Stato. 

Al riguardo, tre sono, a mio avvi1so, gli a.spetti 
fondamentali che denotano questo inserimento: 


a) l'art. 5, primo comma della legg�e istitutiva 
10 a,gosto 1950, n. 64u, rimasto immutato 
nelle succes:siv�e modificazioni, stabilisce, in via 
genera.le, che nell'esecuzione delle open: �i propria 
competenza la � Oassa n sostiene gl� oneri 
che, in base alla legislazion@ vigente, sare71bero a 
c<u�ic�o dello Stato. 


{�uindi, laddove non esista una specfalp disposizione 
in contrario (come ad esempio gli acquedotti) 
la Oaissa attua un intervento l'lie � q11a.ntitativamente 
eguale a quello dello Stato : nlla 
omogeneit� quantitativa ,,i aiccompagna, peraltro, 
anche l'omogeneit� qualitativa perch�, ove si prescinda 
da� carattere di 11traordinariet� dell'intervento 
della � Cassa l> e dalla sua localizzazione ad 
una parte specifica del territorio nazionale.. l'inter� 
vento si attua con le stesse caratteristiche, in 
ba�se agli stessi principi fondamentruli, anche se 
con maggiore sneHimento di forme e di controlli 
p1er ma.g-g-iore celerit� di azione: sicch�, sembra 
tranquillamente da concludersi che si tratta di 
oner�e straordinal'ie (quelle compres:e nei programmi 
della � <:a.ssa l>) che si a,q,qiunqono a quelle 
f'omprese nei progTammi minist<>riali, dello stesso 
tino di queste, pnl' essendone l'es.ecuzione affidata 
ad Ol'gani diversi e condotta con metodi diversi; 

b) ma anche quest'ultima diversit� �, a ben 
g1m1�da.rla., pi� apparente che rea.J.e in . .quanto 
l'esecuzione avviene, secondo l'a.rt. 8 della legge-~ 
istitutiva nel nuovo testo dell'art. 13 della legge 
29 luglio 1957, n. 634 mediante il sistema della 
c01wessione (di esecuzione) ad Enti pubblici o 


;;&& ;;&& 
-130 


mediante affidamento ad Amministra.zioni oll 
a�ziend�e autonome stata.li, ovvero col sistema degli 
appalti diretU avvalendosi degli Uffici del Genio 
civile e del Corpo forestale dello Stato: ai 
quali uffici, o ad altri competenti organi statali 
spetta il collaudo delle opere. 

Ora, come � stato acutame111te os.serva.to (14), 
l'istituto stesso dell'affidamento riferito alle Amministrazioni 
ed alle azi�'nde di iStato denota, di 
per s�, una parit� orga,nica e funzionale della 
� Cassa �; a questi altri organi dello Stato, parit� 
che deriva dalla posizione della � Cassa >> stessa 
nell'ambito dell'organizzazione statua!~ per la 
quale agiscono gli organismi indicati nell'art. 8 
come pos1sibili soggetti del rapporto fiduciario di 
affidamento; 

(14) PESCATORE: op. cit. col. 161. 
(15) Cfr. CASSAZIONE: I sez. civile sentenza IL 22l!J, 
2 aprile-23 giugno 1958, in causa Quadrato c. Amministrazione 
provinciale di Bari (�Foro it. '" 1958, I, 1442) 
la quale ha affermato la massima: " I contratti Mipulati 
dalla Cassa per il Mezzogiorno sono considerati 
alla stessa stregua di quelli stipuiati daHo Stato .... . 
come se stipuiau dai Ministero dei LL. PP. ..... n; 
Cfr. anche CORTE D'APPELLO DI ROMA: sent. 10-30 luglio 1959, 
in causa Cassa per il Mezzogiorno c. Societ� italiana 
per le Condotte d'acqua, inedita. 

e) c'� poi, nello :stesso art. �s, altra norma 
fonda.mentale -quella dell'ultimo comma -che 
conferma e ribadisce la posizione statuale della 
�Oassa � dichiarando applica.bili all'esecuzione 
delle opere, in quahmque forma avvenga, le norme 
vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza 
del .Ministero dei LL. PP., cio� le norme 
fondamentali che regolano lo intervento dello 
Stato nella materia dei lavori pubblici, ~10rme 
che, com'� noto, non concerno.no soltanto le opere 
in se stesse, nrn tutto il sistema giuridico ed economico 
entro il quale l'esecuzione deve svolgersi, 
a partire dalle garanzie per la scelta del contra.
ente privato a venire alla gestione economica 
dei lavori, sino al sistema. delle risoluzioni delle 
controversie. 

La giurisprudenza formatasi in argomento b.a 
fin'ora mostrato di interipreta,i�e questa. regolamenta.
zione delle opere della � Ca.ssa � nel giusto senso 
della gi� di per s� chiara dispos:izione delia 
legge iistitutiva (15). E non pu� essere, a nostro 
avviso, diversamente anche in base alla ratio della 
norma nonch� alla considerazione della posizione 
della � Cassa>> come parte dell'organizzazione 
diretta. e strumento dell'az.ione dello Stato. 

L. TRAOANNA 

fnn1= 
;,�~&::iTITZfTI 

NOTE DI DOTTRINA 


BREVI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 


Segnaliamo alla partioola;re attenzione dei collegM, 
e dei lettori i seguenti studi e scritti giuridici 
comparsi sui pi� recenti numeri di alcwne 
pub b licaziolflli periodiche. 

F. 
OARNELUTTI:. Estenzione del giudizio sul risarcimento 
del danno ad iniziativa del convenuto...�Rivista 
di diritto processuale�, 1959, pag. 626. 
Si tra.tta di nota alla sentenza della. Corte di 
Cassazione, Sez. III Civile, 31 luglio 1958, in 
causa Oenci contro A.T..A.O. con la quale la 
Corte Suprema ha a,ffermato che il convenuto con 
azione generica di risarcimento del danno pu� 
estendere l'azione stessa al quantum., obbligando 
l'attore a rinunziare alla comoda sepa.razione dei 
giudizi. Sulla questione si veda in questa. Rassegna, 
1958, 142. 

L. 
BIANOHI n'EsPINOSA : Rassegna Trimestrale della 
Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. 
10 aprile -30 giugno 1959, �Rivista di diritto 
processua.le�, pag. 675. 
Superfluo metterne in rilievo l'importanza. 

M. 
LA ToRRE : Provvedimenti del Sindaco e responsabilit� 
dello Stato. �L'amministrazione italiana�, 
1959, pag. 889. 
Nota critica ana. sentenza della C01�te di Cassazione, 
Sez. III, n. 1718 del 9 giugno 1959, la 
quale ha affermato la responsa�bilit� dello Stato 
per atti compiuti da dipendenti comunali nella 
esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente 
in materia edilizia emessa dal Sindaco di 
Napoli. Sull'argomento pubblicheremo prossd.mamente 
uno studio di un nostro collaboratore. 

P. 
BELLINI: � costituzionale la confisca del diritto 
a pensione di chi acquista una cittadinanza straniera? 
<<Il Foro amministrativo, 1959, III, 2, 82. 
Nota alla decisione n. 14956 del 13 ma�rzo 1959, 
con la quale la Corte dei Conti ha escluso che 
potesse comminarsi la perdita della pensione al 
citt�dino italiano il quale abbia acquistato la cittadinanza 
isra.eliana in forza di una legge israeliacagionati 
nello svolgimento dell'attivit� dolosa, 
ma lo rompe solo se tale attivit�, oltre che do


2 

losa, � anche motivata soltanto da interessi del 
tutto personali del funzionario o dipendente. Nello 
na che tale acquisto stabilisce in via automatica 
nei confronti di tutti i residenti per il solo fa.tto 
di non aver manifestato un rifiuto espresso entro 
un certo tempo. Il Bellini prende lo spunto da 
questa decisione per sostenere la. incostituzionalit� 
della norma dell'art. 1 del R.D.L. 7 settembre 
1933, n. 1295 il quale sancisce la, perdita della 
pensione nei confronti dei cittadini italiani che 
acquistino volo�ntariamente una cittadinanza stra


ni~�a. 

S. 
POMODORO: Di un sindacato degli organi amministrativi 
sulla costituzionalit� delle leggi. �Rivista 
trimestrale di diritto pubblico>>, 1959, pag. 529. 
Dopo un accura.to e documentato studio della 
dottrina e della giurisprudenza in materia l'A. 
conclude col ritenere ammissibile un sindacato degii 
organi amministrativi s:�lla costituzionalit� 
delle leggi che sono chiama,ti ad applicare, sinuacato 
che dovrebbe giungere fino alla disapplicazione 
delle leggi l'itenute incostituzionali, indipendentemente 
dalla pronuncia della Corte Oostituzionale. 
Si tratta, come � evidente, di un problema 
di importanza eccezionale, sul quale non 
pu� dirsi certo che si siano ra,ggiunti risultati 
soddisfacenti da parte della dottrina. E' superfluo 
sottolineare quanto sia opportuno approfondire 
l'argomento, e la Rassegna. non mancher� di 
far conoscere in proposito il suo punto di vista. 

B. 
BIAGI : Gli organi locali del Ministero della 
Sanit�. �Rivista trimestrale di diritto pubblico�, _ 
1959, pag. 596. 
Interessante e documentato studio sulle modificazioni 
avvenute nella. competenza amministrativa 
in materia di sanit� pubblica dopo la istitu 
zione del Ministero della Sanit�. 

G. OoLETTI: Il dolo penale in tema di responsabilit� 
della Pubblica Amministrazione verso i terzi � 
. �Il Foro italiano�, 1959, I, 1732. 

In questa nota si cerca di interpretaire llY. giurisprudenza 
della, G01�te di Cassazione nel senso 
che il dolo del funzionario non rompe sempre il 
rapporto organico tra-1ui e l'Amministrazione, ai 
fini della responsabilit� di questa pe'l' i danni 

~~;'�fM;;;;;;;; 


& 

-132 


stesso senso citiamo a.nche una nota del GoLzI 
(in �Foro Amm. �, 1959, II, I, 761). Il pericoloso 
tentativo della dottrina � ulteriormente aggravato 
dalla tendenza a considerare esistente, 
oltre che la responsabilit� diretta della P .A. intesa 
in questi limiti esager,ati, anche la� responsabilit� 
indiretta, in base alla quale dovrebbe essa 
rispondere anche di quella attivit� posta in essere 
dai suoi dipendenti per fini esclusivamente privati, 
dolosa. o colposa che sia. 

Richiamiamo l'iattenzione dei colleghi sulla I).ecessit� 
di uno studio approfondito sull'argomento 
e su una costante vigilanza delle eventuali manifestazioni 
giurisprudenziali, delle Corti di me 
rito, al fine di consentire un tempestivo intervento 
in sede di impugnazione contro l'affermarsi 
di un indirizzo che ci sembra nettamente contrario 
alla Oostituzione ed alle leggi vigenti. 

V. 
ANDRIOLI :~Sequestro di giornali e libert� di stampa. 
�Il Foro ita.liano�, 1959, I, 1754:. 
Si tratta di una acuta e vivaee critica, alla, sentenzai 
della Oorte di Appello di Rbma del 14: luglio 
1959, in causa Ministero Interni contro 
Quarra con l1ai quale la Corte, in adesione ai principi 
gi� afferma~i dalla Corte Suprema di Ca.ssazione 
(v. in questa Rassegna} 1958, 87), ha escluso 
la giiurisdizione del giutdice ol'dinatrio a conoscere 
della domanda di risarcimento di danno derivante 
da sequestro di giornaU murali, pretesamente illegittimo 
adottato in applicaizione dell'art. 2 del 

T.U. di P.S. L'Andrioli sostiene, in definitiva, 
che l'a,rt. 2 sopra citato � in netto contrasto con 
l'art. 21 della Costituzione, ma si d� carico dell'orientamento 
assunto dalla Oorte Oostituziona1e 
nella sentenza n. 8 del 1956, nella quafo si rico� 
nosce infondata la questione di costituzionalit� 
relaitiva a1 citato art. 2, ma nel contempo � vengono 
enucleaiti ailcuni Sligniffoati interpretativi � 
della norma che, se foss1ero concr,etamente seguiti 
dall'autorit�, determinerebbero la, incostituzionalit� 
della norma medesima. L'Andrioli definisce 
il problema che sorge da que~ta sentenza 
� il pi� appassionainte tra quelli cui l'attivit� 
della Corte Costituzionale ha dato vita � e riconosce 
che al suo soddisfacente scioglimento si 
oppongono �qua.si insormontabili difficolt��. Comunque, 
la questione di costituzionalit� dell'articolo 
2 sopra� citato � nUOViamente stata esaminata 
dalla Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto, 
in Camera di Consiglio, la manifesta infondatezza. 
A quesfo proposiito ci preme ,qui riaffermare quanto 
a.bbiamo gi� scritto nella Rassegn(L (loco cit,) e 
cio� che, una volta che la giur.isprudenza della 
Corte Suprema non nega il giudice al ,priv�to 
che si pretende leso da un provvedimento adottato 
ex art. 2 citato, jl mantenimento di tale disposizione 
nell'ordiniamento giuridico italiano, 
risponde a quelle innegabili esigenze di tutela 
urgente ed eccezionale dell'ordine pubblico:: e 'della 
sicurezza pubblica e cio� della esistenza stessa 
della collettivit� organizzata. ' ' ' � ' 
A. 
TORRENTE : Panorama di giurisprudenza della 
Cassazione. cc Rivista di Diritto Civile�, 1959; 
20 quadrimestre del 1959, p. 541. 
Di questa Rassegna, la. cui importanza � superfiuo 
sottolineare, �anche in �relazione a�lla pe1" 
sona del suo Autore, segnaUamo sopratutto, oltre 
le sentenze rese in cause nelle quali � stata part~ 
l'Amministrazione dello Stato, anche Ja, sentenza 
in materia di cuipa in contrahvndo (pag. 544) 
nella quale si esclude che � versi in colpa preco:utrattuale 
la parte che ometta di fare rilevare al l'altra 
l'esistenza di norme giuridiche dalle quali 
potrebbe derivaire l'invaJid�t� del contratto �� 
L'argomento vale, natura,lmente, anche per tutti 
quei rasi nei quali si pretenda di attriouire responsabilit� 
per colpa precontrattuale all'Amministrazione 
dello Stato nel caso in cui i contratti 
stipulati tra i funzionari competenti non a.bbiano 
riportato la prescritta approva~ione. 

Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di registro, 

a cura di MAROELLO PEPE. Ed. Giuffr�, Milano, 
1959. 

Conformemente alle ailtre pubblicazioni della 
Raccolta di Giurisprude;nza amministrativa tributaria 
diretta da Zainobini, Pesc�tore e Torrente, 
la presente opera espone il commento, articolo 
per articolo della fondamentale legge del registro. 

Naturailmente, le leggi che concernono il tributo 
non si fermano al T. U. del 19:23, ma. fino ad oggi 
numerosissime se ne sono susseguite. 

Di queste, a.Imeno di quelle che presenta.no carattere 
generale, quali le leggi s~i procedimenti 
davanti le commissioni tributarie, si � tenuto 
conto, riportwndo il testo delle disposizioni pi� 
importanti e illustrando le questioni che pi� possono 
interessare in ordine a quel procedimento 
specie in materia di impugnazione. 

La consultazione viene agevolata da un particolareggiato 
somma,rio disposto dopo il testo di 
ogni adicolo, e che d� la visione del commento, 
nonch� dall'indice analitico. 

Sebbene l'opera � presentata come una, esposizione 
delle decisioni giurisprudenziali, tuttavia � 
stata tenuta presente la dottrina., specie in merito 
alle questioni pi� dibattute e continuamente 
troviamo citati l'UKMAR, il BERLIRI, il RAsTEJLLo, 
nonch� le ultime due pubblicazioni del Contenzioso 
dello Stato (dal 1940 al 1955). 

Senza pretese dottrinarie, come viene premesso 
nella prefazione, l'Autore si � preoccupaito di dare 
una esposizione critica della legge di registro, 
ruttra\'�erso la elabor1az;ione giurisprudenziale di 
questi ultimi anni. 

Possiamo dire che sotto certi aspetti ci trovia�mo 
di fronte ad un testo istituzionale. 

Infatti, specie a proposito delle fasse sugli aitti 
vengono premesse e illustrate le nozionj: dei va�ri 
nego~i giuridici e, cos� le varie categorie di a,tti 
a,�r).ministrativi (concessioni, autorizzazioni), cercando, 
prima di esporre le questioni cui l'appli



-


IITF 
-133 


caizione del tributo ha da.to luogo, di dare una 
nozione eim.ttai dei varri istituti gmriuici, nozio1u 
dcavate ual caimpo c1vihst1co eu a.mmimstra.uvo. 

Dal co.imeuto dei primi a.rtfooli si pone in luce 
il carattere della imposta C1i registro, il suo presupposto 
e l'oggetto e si passa quinui a �considerare 
i conoett1 !li imposta principaile, complementaire 
� suppletiva,, nonc.ll� di imposta fissai, grauuaile, 
proporzionale e progressiva,, e cos� que110 
di atto tassabile e ui disposizione, -dj. cui all'articolo 
9 della l.g. � 

L'irrilevanza, degli eventf ulteriori aUa formazione 
dell'att� � trattata ilei suoi li.miti e nella 
sua portata, considerando i ca.sj. di revoca, annullamento, 
rescissione, condizione risolutiva; esaminando 
per;:i,lti�o il problema se l'irrilevanza degli 
eventi successivi spieghi efffoacia a_nche allorc1l� 
l'atto non sia stato mai presentato aUa registrazione 
(n. 7276). 

.8 circa, la ripetizione di imposta dicui all'articolo 
14 n. 2 della legge, che ammette la restituzione 
tlella tassa, pagiata _per gli atti dichiarati 
nulli,, mentre sulla nozione di vfaio radicale, le 
opinioni sono pacitiche, intendendosi �n vizio che 
porti ad una nullit� assoluta, non altrettanto 
pacifico � il significa,to dell'inciso � indipendentemente 
dalla volont� e tlal consenso delle parti>>. 
Nel.La ra.ssegna delle decisioni, delle quali vengono 
riportati i punti essenziali delle motivazioni, � 
dato rinvenire due concezioni che differiscono tra 
loro in quant� nell'una si considera la mancata 
pa;rtecipaziorie della, volont� delle parti in ordine 
agli ~:ffetti del negozio come implicita nel �oncetto 
di nullit� radicale, .Laddove nell'altra si considera 
com� connaturale a,d ogni negozio ri_ullo la partecipazione 
delle parti ailla causa della nullit�. Si 
passa quindi a,d una casistica del1a quale ricorderemo 
Fipotesi in cui un falsus procwrator aveva 
venduto ad altri, consapevoli del difetto di rappresentanzai, 
un immobile di propriet� di un terzo 

(n. 82) l'ipotesi di vendita. a non domino (n. 84), 
di atto stipulato senzia la preventiva autorizza�zione 
amministrativa, (n. 85)., e viene trattato poi 
il problema della simulazione -assoluta (n. 83). 
Da segnalare � la. trittazione del regime tributario 
degli atti sottoposH ad approvazione, autorizzazione 
o visto di legittimit�. Attraverso una 
rassegna critica della dottrina e della giurisprudenza, 
viene posto in evidenza la tesi sempre sostenuta 
dall'Avvocatura nel senso che tali atti 
non costituiscono un c.d. atto complesso con il 
provvedimento d'approvazione ecc., che rappresenta 
invece semplice condizione d'efficacia, con 
la conseguenza della immediat� registra!Zione nel 
caso che ad essi sia data esecuzio�ne, nonostante 
non sia intervenuta l'approvazjone dell'autorit� di 
controllo (n. 92 e segg.). ' 

La differenza del diverso trattamento degli atti 
sottoposti a condizione sospensiva e degli atti 
soggetti ad approvazione, omologaz1one ecc. nel 
senso che i primi ancorch� inefficaci sono tuttavia 
assoggettati all'obbligo_ immediato della registrazione, 
mentre, i secondi dovranno essere registrati 
solo dopo che l'approvazione sia intervenuta, 
\'iene s�piegata non perch� quest'ultima sia con


dizione che riguarda l'efficacia, bens� nella pr.eoccupazione 
di evitare evasioni fiscali, essendo estremamente 
difficile per la finanza, accertare se la 
condizione sospensiva apposta ad �� � atto sia 
verificata; preoccupazione che viene meno" nel caso 
degli atti sottoposti ad approvazione o omologiazione, 
perch� la comunicazione �del reia.t:1Vo provvedimento, 
oltre che essere affidata all'iniziativa 
delle parti contr�enti, � devoluta agli organi 
stessi dell'autorit� che ha emesso il provvedimento 
(n. 99:105). � 

Passando poi ai singoli negozi giuridici, ampiamente 
trattato � il regime tributario della-donazione, 
con speciale riferimento al dibattuto problema 
se, ai fini della imposta ��globale il-cumulo 
delle donazioni debba opera.rsi rispetto a, t�tte 
le donazioni fatte dal donante con atti separati 
ancble a faivoJ:e cli dooat�ri diversi (��.-230). La 
donazione remuneratoria, q�antunque non abbia 
formato _oggetto di decisioni giurisp_r�denziali; � 
egualmente trattata con premesse di carattere ge: 
ner�le in �rdine al concetto di tale forma di donazione 
e con richiami alla dottrina (n. 212). -� 

Viene pure trattata la presunzione di donazione 
nei thlisferimenti tra coniugi e in particol~re 
la validit� delle certificazioni bancarie quaii pr�ve 
atte a vincere la presunzione, e la divisione inter 
li�eros peratto tra vivi, che dev�e configurarsi come 
donazione, anche sotto l'impero del nuovi) 
co_dice (226-238). � � � 

8i pongono poi le differenze ti'a il contratto di 
mandato e il contratto di opera, secondo il codice 
civile (n. 239); e si passano in esame tutti i casi 
di mandato (procurai, delegazione, cessio bonorum) 
mandato ad aJ.ienare eoc.) tenendo presente 
oltre le' deci1sioni giiurisprude111z.ia,li, le op:inioni 
espresse da1gli ruutori in dottrina (n. 240-248). 

_Sul trasferimento dei beni mobili e immobili � 
da rilevar1e la questione se il 1� comma dell'art. �46; 
abbia ca.rattere generale o eccezionale. Attra,verso 
una rassegna della dottrina e della giurisprudenza, 
in materia scarsa, il testo perviene alla solu zione 
che il detto pi-incipio abbia ca-ratter� generale 
(n. 251). 

Trattazione accurata � pure dedicata. a.l ,regime 
tributario clelle pertinenze, dopo che l'entrata 
in vigore del nuovo Codice civile ha abolita la 
categoria degli immobili pe1� _destinazion~, di cui 
� parola. nel 1� comma dell'a.rt. 46 e nell'art. 47 

(n. 
25�2 e segg.). . � 
Sui contratti di appalto e di locatio _operis si 
p1��emettono le relative nozioni facendo osservare 
come non sempre riesce facile in pratica, distin. 
guere tra contratto d'appalto e quello di vendita 

o di som:ministm,zione, allorch� il contratto comprenda 
insieme all'opera, la fornitura di materie, 
merci o prodotti (n. 32�2), quindi si esaminano gli 
appailti e le forniture alla P.A., nonch�. tra. privati. 
S.i accenna alla differenza, tra. appalto e commissione, 
appalto e concessione di pubblJci servizi 
(327-343-345 Slllb a,rt. 56), appalto e tra.sporto-. __ 
Su quest'ultimo punto si tratta difflusamente circa 
la questione dell'obbligo deHa denuncia. delle convenzioni 
verba1li di trasporto, obbligo sostenuto 

~ 134 

dalla Amminis;trazione, ma che non ha trovato con senso 
nella giurj.sp�rudenza della Caissia.zione. Oon 
richfami in dottrina il testo si associa all'opinione 
<.I.ella Suprema Oorte, criticando la tesi della F'inanza 
che si basa, su1la considerazione che la 
intrinsecai na.tura clel contratto cli traSiporto � una 
locatio OP'eris e come taJe va assoggettaita al regime 
tributario dell'appalto _(n. 336). 

Si accenna pure a.lla dilazione del pagamento 
dell'imposta nei contratti scritti d'appalto e, sel:l� 
bene non vi siano stat~ preoedenti giurisprudenziali, 
si pone in evidenza come nel ca.so di risoluzione 
o di rescissione del contratto di appalto, 
cosi come per il principio della irrilevanza degli 
eventi ulteriori, resta in vita l'obbligo del pagamento 
del tributo, cos� si mantiene anche il beneficio 
della ratizza.zione (n. 321). 

Le concessioni di pubblici servizi vengono ampiam.
ente trattate e tutte le questioni che si sono 
presentate in proposito (differe:i;tza con l'autorizzazioll'e 
a,mmini�strativa, proyenti lor:di, corrispettivi 
e spese occorrenti per l'esercizio ecc.) sono 
ampiamente illustrate, come pur�e si accenna alla 
questione delle cessioni, rinnovazione e proroghe 
delle concessioni d'acqua, gas, ed energia elettrica, 
in merito alle quali la giurisprudenza, che 
sempre aveva a-ccolto la tesi della Finanza., con 
una recente sentenza della Cassazione � andata di 
contrario avviso estendendo l'aliquota ridotta 
dello 0,20% che prima aveva ritenuto applicabile 
solo agli atti originari di concessione (n. 342-355). 

Trattandosi della registrazione delle sentenze � 
da segnalare la differenza agli effetti tributari 
tra sentenza che revoca un aitto in frode ai credi 
tori e la sentenza di simulazione, ove � posto in 
chiaro come, mentre la .sentenza di revoeazfone 
non � assoggettabile alla imposta di trasferimento, 
in quanto non ha n� lo scopo di annullare il contratto 
compiuto, n� di fa.re rientrare il bene oggetto 
del negozio di trasferimento nel patrimonio 
del donante, ma semplicemente di riparare alla 
frode commessai ai da.nni dei credito�ri, la azione 
di simulazione tende a sciogliere un contratto 
e va soggetta alla imposta di trasferimento per 
la retrocessione del bene. 

Viene pure -considerata l'imposta sui decreti in


giuntivi di cui all'art. 28 del D.L. 7 a.gosto 1936, 

n. 
1531 (n. 4-08-412). -
Oirca la formalit� della registrazione viene trai-
tato il problema dellai registrazione di ufficio con 
la relativa noziooe di possesso legittimo di un 
atto da parte della Finainza (n. 415-422). A proposito 
della competenza territoriale degli uffici 
che debbono procedere ailla. registrazione (art. 89 
I.r.), viene affrontato il problema della derogabilit� 
o meno di tale compete1rna con la conseguenza 
che la violazione della norma dell'art. 89 l.r. possa 
portare la nullit� della registrazione e dell'accertamento 
fiscale: la Cas.sazione ebbe a pronunziarsi 
per I-a derogabilit�, successivamente alcune decisiioni 
della Commissione centrale hanno ritenuto 
la comp.etenza territoriale assolutamente inderogabile; 
e quest'ultima opinione � accolta dal 
testo (n. 436). 

La solidariet� delle parti contraenti e interessate 
nei riguardi della Finanza, � stata trattata 
con una ricca citazione di massime gmrispru<.len mali, 
e vengono cons:idera,ti u,i fini cli tale obbligo 
il manda,tario, il curatore del minore, il curatore 
fallimentare, il fallito concordata.rio, il i,mquestra ta,
rio e H garante, l'amministratore e il liquidatore 
di una societ�, l'originario stipulante nei 
contratti per persona da nominare, i testimoni, 
i procuratori ad iites e cosi via. E' stato tenuto 
altresi presente e amp~amente illustrato il princi!
pio dellai solidairiet� processuale, per cui tutti i 
debitori a-ssumono la :tigura di un consorzio sin 
da,l sorgere del debito di imposta, onde vicendevolmente 
si rappresentano in tutti gli a.tt~ dello 
accertamento del rapporto tributario, con la 
conseguenza che gli a.tti di aooertamento, anche 
se svolti contro uno solo, sono efficaci contro tutti 
anche per quanto riguarda il termine di impugnazione. 
Sono state esposte inoltre alcune decisioni 
che hanno portato un temperamento a, detto 
principio come ad esempio, rispetto agli eredi 
del condebitore solidaile, nonch� rapporti interni 
tra i vari condebitori (n. 450 -469). 

Merita segnalazione la materia del privilegio 
fiscale che assiste la imposta di l'eg:istro, ove tra 
l'altro si illustra la questione se il terzo possessore 
che abbia pa1gato il tributo ha diritto di surrogarsi 
al fisco ed agire contro il primo comprator
�e (478 -489). . 

Circa la sospensione del giudizio per la mancata 
registrazione �i documenti esiibiti, la Corte 
di Appello di Firenze aveva ritenuto applicabile 
l'airt. 297 O. p. c. ai fini della riassunzione; ma 
giustamente vien fatto osserva,re che l'art. 297 

O.p.c. prevede delle ca,use specifiche di sospen
�sione, la cui cessazione non dipende dalla-attivit� 
delle pa.rti, per cui nella specie di che tratta,si, 
debba trovare applicaizione l'art. 307 O.p.c. che 
commina l'estinzione del processo nel icaso in 
cui, cancellata la causa da.1 ruolo per effetto della 
sospensione del giudizio, l'inattivit� delle parti 
si sia protratta per oltre un anno dal provvedimento 
di cainoollaz.ione (n. 504). 
La prescrizione del tributo di registro � stata 
ampiamente trattata, tenendo presente le motivazioni 
delle decisioni e le ragi�oni che ha,nno 
portato ad una certa uniformit� di indirizzo giurisprudenziale 
sulle viarie e delicate questioni che 
l'istituto presenta (n. 525-551). 

Il giudizio di opposizione in via amministrativa 
� stato sommariamente esaminato, tenendo 
presente le varie leggi da cui � regolato, mentre 
per quanto riguarda, il giudizjo davanti ai tribuna.
li sono state riportate tutte le questioni presentatesi 
ll gllUriSlpTUdenza, fra le quali i requisiti 
formali de1l'ingiunzione fiscale, la, condanna 
de11'Ammin:iistrazione alle spese del giudizio, la 
raipp�resentanza proces�suale della stessa, ed infine 
in tutti i suoi aiSpetti � stato coosidemto il precetto 
del solVe et revete, HlustTandone lar na.tura; 
i limiti, la p1�ova e il telll!po del pagamento, gli 
effetti proc�ssu:aH e la siua costituzionalit� (in. 552 
e seguenti). 


-135 


Anche la tariffa e le tabelle allegate alla legge 
di registro vengono esposte articolo per articolo, 
per�, in calce alle singole norme, � semplicemente 
riportato il testo delle nmssime giurisprudenziali 
pi� recenti, senza alcun commento di car,attere 
critico e richiami dottrinari, come � stato fatto 
invece nel commento alla legge. 

G. 8. 
Gumo D'ANGELO : Appunti in tema di competenza 
della Magistratura Ordinaria a giudicare incidenter 
tantum della legittimit� delle licenze edilizie in 
deroga. �Rivista Giuridica dell'Edilizia n~ 1959, 
II, 189 e segg. 

1) Riteniamo utile segnalare una nota. del 
D'Angelo in tema di competenza. della Ma.gisrtratura 
Ordinaria a giudicare incidenter twntum 
sulla leglittimli.t� delle � lfoenze edilizie in deroga
�, perch� alla luce dello specifico a1�gomento 
vengono riproposte le questioni di fondo dei limiti 
di applicabilit� dell'art. 5 della legge sul contenzioso 
a.mministrativo e dei limiti di giurisdizione 
tra il Consiglio di Stato e A. G. O.; problemi che, 
nonostante il costante studio dottrinaJe e giurisprudenziale, 
restano sempr,e aperti a nuove elaborazioni 
e app1�ofondimenti che ben spesso risichiano 
di mettere di nuovo in discu~sione anche 
quei punti che pi� sembrano consolidati. 

2) L'Autore, nel chiarire i termini della questione, 
ricorda che nell'attuale dopoguerra, i 
Oomuni, in forza dei poteri di deroga previsti dai 
regolamenti edilizi, hanno pi� volte autorizzato 
l'esecuzione da parte dei privati di costruzioni 
non contenute nei limiti, specialmente di distanza 
e di altezza, stabiliti nei regolamenti medesimi. 

E perci� si � presentato pi� volte il caso di. un 
proprietairio, inte1�essato all'osservanza delle norme 
del regolamento comunale, il quale, in base 
all'a,rt. 872 O.O., abbia, convenuto in giudizio 
avainti l'A.G.O. il costruttore di un edificio non 
conforme alle prescrizioni regolamentari, e che 
questi abbia risposfo producendo una � licenza 
in deroga l> di cui per� l'attore eccepisca, l'illegittimit� 
si pone cos� il problema S1Ull'ammi1ssibilit� 
e sui limiti di un sindacafo incidentale 
del!a legittimit� della ldcenza comunale da parte 
del Giudice 01�dinario. 

3) L'A. compie un accurato esame dell'evoluzione 
della giurisprudenza in materia della 
Suprema Oorte: questa da;pprima (cfr. Sez. Un. 
21 gennaio~1956, n. 184 in� Foro it. ))' 1956, I, 1 e 
1321) neg� la propria giurisdizione, sul rilievo che, 
non contestandosi il potere di deroga della 
Autorit� comunale, il diritto dell'attore doveva 
ritenersi affievolito e quindi degrada.to a interesse 
legittimo. 

Successivamente, la Suprema Corte ammise 

(cfr. tra 1'e a.ltre, Qla,ssazione, 20 giugmo 1958, 

n. 2140, � Riv. Edil )), 1958, I, 540) il sindacato 
irnciitenter twntum dell' A.G.O sulla liceit� ma 
non sulla legittimit� della. licenza, al limitato 
fine, cio�, di accertare se esisteva un potere di 
deroga ,e se esso era stato effettivamente esercitato 
dall'Autorit� Oomunaile; nell'affermativa, 
il giudice dovrebbe limitarsi a respingere la domanda 
pefoh� l'attore non potrebbe vantare una 
posizione di diritto soggettivo perfetto, che doveebbe 
intendersi venuto meno pe1r effetto dello 
esercizio del potere di deroga d� parte d:elPAutorit� 
Comunale. Restel'ebbe in tal caso sottratto 
al G.O. ogni esa.me anche incidentale sulla. legittimit� 
della licenza, che spetterebbe solo e in via 
principale al Giudice Amministratiyo. 

Successivamente la Gass1azione (Sez. Un., 3 febbraio 
1959 n. 326, in Foro Pad. ))' 19591 I, 409)

, 

ha riesaminato la questione ed ha ammesso il 
s:indacato dell' A.G.O. non solo sulla liceit� della 
licenzia (esistenza di un potere di deroga e suo 
effettivo esercizio), ma anche -inoiiJ,enter tantum 
~ sulla legittimit� di essa. 

E tale � lo stato attuale della giurisprudenza, 
confermato nelle successi~e sentenze della Suprema 
Corte, (Oa�ss., Sez. Un., 14n�arzo1959, n. 762, 
In � Foro Amm. >> 1959, II, 1, 98; 21 marzo 1959, 

n. 864, ivi, II, 1, 122; 21 maggio 1959, n. 1532, 
ivi �Mass. Gass. ll, 92 e Sez. I, 6 giugno 1959, 
n. 1706 in � Riv. Giur. Edil >> 1959, 5, 348; nonostante 
la contraria opinione dell' A. il quale ritiene 
che in taH giudicati la S.O. avrebbe attenuato 
l'indirizzo precedente, escludendo di nuovo 
il sindacato incidenter twntum di legittimit�: 
l'obiettiva lettura delle sentenze porta peraltro, 
a-d escludere che, dopo la sentenza del 3 febbraio 
1959, n. 326, la Oa�ssazione abbia mutato indirizzo. 
4) Dopo tale excursus giurispmdenziale, I'A. 
procede ad una serTata critica contro ia posizione 
assunta dalla Cassazione nella sentenza 3 febbraio 
1959, n. 326 e afferma� che, pur non contestando 
in astratto l'applicabilit� dell'a.rt. 5 della 
legge 1865, n. 2248, l'esclusione di tale rprincipfo 
(e la cons,egll'ente impossibilit� di ammettere 
il sindacato incidentale sulla legittimit� da� 
pa.rte dell' A.G.O.) naisce1-<ebhe dn1l fatto che �non 
sembm facile ipotizzare ca.sii in cui delle questioni 
di diritto soggettivi aibbiano come pregiudiziali 
delle questioni relative ad atti amministrativi 
lesivi di interessi legittimi >l. 

Per giungere a tale conclusfollle l'A., afferma, 
in sostanza, che di fronte all'esplicito potere di 
deroga contemplato nei regolamenti comunali, il 
diritto soggettivo che in forza deU'a1-t. 872 O.O. 
il privato pu� vantare all'osservanza dei limiti 

-posti dagli istessi regolamenti degrada a interesse 
ogni volta che di fatto quel potere risulti esiercitato. 
Il G.O. non pu� pertanto che limitarsi a 
constatare che la posizione di vantaggio fatta 
valere dall'attore non � un diritto soggettivo ma 
un interesse legittimo o comunque un diritto 
affievolito, con la conseguenza di dover rigettare 
l'a,zione dichiarando il proprio difetto di giurisdizione 
a favore. del Giudice Amministrativo per il 
giudizio di legittimit� della licenz.a. 

Da tale conclusiione L'A. ritiene di poter trarre 
ulteriori corollari estendendo il principio-"in ge-__ 
nere a tutti gli atti permissivi o di concessione 
della P.A., nel senso che l'esistenza di un tale 
atto affievolirebbe la posizione di diritto soggettivo 
del terzo, la cui azione sarebbe quindi impro



-t36 


ponibile avanti l'A.G.O. in mancanza del previo 
annullamento dell'atto avanti al Giudice Amministrativo. 


5) Abbiamo esposto H contenuto dell'a.rticol�o 
cerca.n:do di far risaltare la struttuua logica del 
ragionamento dell' A. e dobbiamo dare atto che 
le conclusioni a cui perviene sono esposte con 
molta cautela e con l' ~spressa ammissione che il 
teina merita un maggiore approfondimento. 

Non possiamo peraltro non manifestare il 
nostro dissenso, non solo sui corollari ai quali 
giunge il D'Angelo (e che sono in manifesto con


. strasto con la elementa.l'e nozione che nell'attivit� 
p~rmissiva la .P.A. non pu� ledere i diritti di 
terzi_ e ta.nto meno affievolirli o degradarli all 
interessi) ma anche nella tesi principale. 

Riteniamo utile riporta1'e, innainz.i tutto, il 
passo pi� interessante della limpida sentenza 
3 febbraio .1959 .pi� volte richiamata e che ha 
inizfato il revilrement della, giurisipruden'.za (1). 

� Non deve perde1~si di vi.sta che la giui:isdizione 
amministrativa si profila come giurisdizione fli 
annullamento di atti amministr1;11tivi, n� pu� 
quindi concepirsi l� dove trattasi di una controversia 
tra privati, anoorch� a fondamento della 
pretesa di una delle parti ed in opposizione aHa 
pretesa . av.versaria s:i invochi un .atto amministrativo. 


. cc .se questo v:i:ene in tal caiso in disoussione, ci� 
� solo indirettamene e in via incidentale, al fine 
nen gi� dell'�annullamento o della revoca dc�il'atto 
stesso, per cui opererebbe il divieto dell'a.1�1. �i 
cont. amministrativo, bens� al fine della sua disappli0azione 
se non conforme alle legg; .. 

. cc.Vi.eine in. altri termini jn campo il principio 
dell'art. 5, legge predetta sul contenzioso, in forza 
del quale il giudice ordinario � chiamato incidenter 
tantwm, ai fini puramente delJa decisione 
di merito, a portare il suo sindacato sull'atto 
amministrativo �non. solo sotto il profilo della sua 
liceit�, e cio� dell'esistenza o meno di un potere 
della P.A., ma altres� sotto il profilo della Jeg.ittimit�, 
cosi come il giudice amministrativo a sua 
volta � chiamato a conoscere incidentalmente 
anche di questioni r.elative a diritti (art. 28 T. U. 
26 .giugno 1924, n. 1051 sul Consiglio cli Stato e 
art. 3 'I'. U. 26 giugno 1924, n. 1058, sulle aittribu.
zioni della G.P.A.); e come in questo caso l'accertamento 
del diritto, cos� nel primo caso l'accertamento 
.della liceit� o della legittimit� �lell'atto 
amministrativo, appunto pe1� il loro c.arattere 
incidentale non sono che una tappa dell'iter 
logioo che il giudice deve percorrere per pervenire 
a.Jla decisione di merito senza che pertanto 
possa ad essi riconnettersi alcuna. incidenza sulla 
giurisdizione �. (Sez. Un. OaiS1S1azioue, 3 febbraiio 

,1959, n..326, in <<Foro Padano��, 1959, I, 409). 

L'A. ha tenuto c.onto della forza dell'argomenta.
zione, ma ritiene .di superarla sotto un diverso 
profilo. . . 

~remesso che la discriminazione di competenze 
tra, A.G_.O. e Consiglio di Stato deve avvenire 

(1) Per le indicazioni bibliografiche -precise ed 
esaurienti -rinviamo all'articolo recensito. 
in baise ail solo criterio della oa;u,sa peteniU e cio� 
della situazfone giuridica sostanziale che sta a 
ba.se della domanda,� dell'attore, valutata. a.Ha 
stregua del}la. sua. natura og�gettiva, il D'Ange�o 
afferma che nella fattispecie considerata la. situa.zione 
soggettiva fatta valere dall'Mtore non � di 
diritto soggettivo. Invero la, licenza in deroga. fa 
venir. meno nel costruttore l'obbligo di rispetta.re 
le limitazioni del Regolamento comunale, e poicli� 
tale obbligo � il correlato del diritto che intende 
far va�lere c,olui che si ritiene leso dalla costruzione, 
ne cOnseguh�ebbe che venuto meno l'obbligo 
del costruttor�e, ver.rebbe meno anche il diritto 
correlativo del proprietario e il privato non potrebbe 
vantare se non un interesse al buon uso del 
potere cla �parte della P.A. Ove quindi l'attore non 
contesti l'esistenza d1el potere da parte dell'Autorit� 
comunale e l'effettivo uso di� fale potere, la 
sua domanda si ba.serebbe non su un diritto, ma. su 
cli un interesse cosicch� il Giudice Ordinario dovrebbe 
limitarsi a constatare l'improponibilit� 
dell'azione, non essendovi quindi alcuna possibilit� 
di un sindacato, s:ia pure incidenter ta;n,tum, 
cli legittimit�. 

Nonostante una certa apparenza di rigore logico, 
ad un pi� attento esame l'argomenta.zione si 
rivela per� sofistica. 

E' infatti da rilevare che tuttai la teoria della 
distinzione tra diritti ed interessi e norme di 
azione e di relazione � stata compiuta dalla. dottrina 
e dalla giflrisprudenza. al fine di chiarire il 
criterium disorirrvlmat�onis tra giurisdizione del1'
A.G.O. e del Consiglio cli Stato. 

1 Oi� presuppone quindi che il rapporto di cui ~i 
discute intercorra tra il privato e la. P.A. percb� 
� solo in tal caso che pu� sorgere un conflitto di 
giurisdizione tra l'A.G.O. e il Consiglio di Stato. 

Se un privato ha una pretesa contro un privato, 
non ha a,lcun senso scomodare la distinzione tra 
diritti ed �interessi per la ovvia ragione che gli 
cc interessi legittimi >> possono vantarsi solo nei 
confronti della P.A. (1) (unica possibile destinataria 
delle norme di azione) e che sola la P.A. pu� 
essere chiamata avanti il Consiglib di Stato per 
l'annullamento dell'atto che si pretende lesivo. 

L'errore �n cui � incorso l'A. sta nel non a.ver 

valutato appieno la differenza tra questione pre


limina.re di giurisdizione e questione di merito. 

Nel giudizio tra privato e la P .A., ove il Giudice 
accerti che la causa petendi vantata dall'attore 
non costituisca un diritto soggettivo, ma un interesse, 
non pu� entrare nel merito ma deve dichiara.
re il proprio difetto di giurisdizione. 

Nel giudizio tra privati, invece, ove il Giudice 
.a�~icerti che la aa-usa potendi va.nta.ta da�ll'attore 
non abbia la consistenza di un diritto soggettivo 
ci� vorr� dire che non sussiste una. condizione 
dell'azione e il Giudice deve giudica.re nel merito 
rigettando la domanda attrice, a nulla rilevando 
a.ccerta.re che l'attore goda di UI]._a, posizione di 
interesse legittimo, perch� ta�le int.eresse n.on _pu_9 

(1) Ai fini della questione in esame n'on ha, ovviamente, 
rilievo la categoria dei c. d. interessi di diritto 
privato. 

rm rm 
-137 


essere vantato che nei confronti della P .A. 

(estranea al g'iudizio) e non nei confronti della 
.parte convenuta. 

Chia.rito cos� che tra privati non viene in essere 

-nel senso prospettato dall' A -una questione 

�i giurisdizione ma solo una questione di merito 

relativa alla, esistenza o meno delle condizioni 

dell'azione, resta superata qualsia.si difficolt� che 

si opponga all'esame, da� parte del G.O., -natu


ralmente ine�lenter tantum -. sulla legittimit� 

della licenza in deroga. ' 

Tale esame, infatti, viene compiuto dal Giudice 

non in via principale e al fine dell'annullamento 

dell'atto amministrativo, ma solo al fine incid'en


tale di accertare se effettivamente sussista il di


ritto vantato dall'attore. 

E' infatti evidente che i1 giudizio di merito sar� 

diverso a seconda che la licenza venga o meno. 

riconosciuta legittima: nel primo caso la legitti


init� della licenza importa la liceit� deHa costru


vione e quindi la mancanza della lesione di un 

diritto dell'attore; nel secondo caso la licenza 

riconosciuta illegittima sar� clisapplica.ta dal Giu


dice che, sussistendo le condizioni dell'azione, 

accoglier� la� domanda attrice. 

Pertanto data la natura. pregiudiziale della 

questione sulla legittimit� della licenza, il G.O. 

non potr�, non applicare l'art. 5 legge cont. am


ministrativo. 

N� vale obiettare -come sembra. fare l'Autore 

-che di fronte ad un potere discrezionale del


1' Amministrazione il preteso diritto del privato 

non potrebbe non affi.evolirsi e che quindi il G.O. 

constatato che la posizione di vantaggio invocata 

da.fl'attore non pu� avere -nemmeno in ipotesi 


(appunto perch� affievolita dall'avvenuto uso del 

potere dell'amministrazione) la, consistenza di di


ritto soggettivo, non avrebbe poi alcun potere di 

compiere altre indagini. risultando gi� chiaro 

che, nella specie, mancherebbe, il presupposto 

della giurisdizione e cio� una posizione tutelata 

dall'Ordinamento quale diritto soggettivo. 

Anche ,in questa argomentazione non si tiene 

conto della differenza, tra giudizio finale di merito 

f' questione di giurisdizione, e si incorre in un 

manifesto vizio Iog'ico quando dalla� pronuncia fi


nale sulla azione si vogliono trarre argomenti per 

la questione di giurisdizione. 

Invero � dai tener presente che la, questione di 

legittimit� sorge perch� il convenuto -di fronte 

all'attore che lamenta una lesione di un suo di


ritto i;;oggettivo -assume che l'Autorit� Oomu


naJe ha, emesso una licenza -in forza dei poteri 

di deroga stabiliti dal Regolamento Comunale 


la quale remle lecito il suo comportamento. 

Ora non si contesta certo che, una volta che il 

Giudice accerti la fondaitezza dell'e'Cceiione del 

convenuto ne conseguir� non solo che manca una 

lesione della posizione di vanta.!wio vantata, dal


l'attore, ma anche che tale po~zione non ha la 

consistenza. di un diritto soggettivo. 

Mai non si vede come il Giudice possa f>'inngere 

n ta.Je conclusrione senza aver esaminato l'atto di 

licenza ed averne fatta, applicazione. 

E poich� l'art. 5 legge cont. amministrativo im� 

pone al Giudice di non applicare gli atti amministrativi 
non conformi a legge, non si vede come 
possa escludersi un sindacato incidenter t(Jlfl,twm 
del Giudice ordinario sulla legitimit� della licenza 
al fine di verificare se � possibile tenerne conto in 
giudizio. 

In altre parole, l'A. afferma che non � ipotizzabile 
un sindacato incidentale di legittimit� sulla 
licenza perch� il Giudice ordinario di fronte al 
riconosciuto esercizio del potere di deroga deve 
constatare che la posizione di vantaggio dell'attore 
non pu� avere la consistenza, di un diritto 
soggettivo, e che quindi mainca il presupposto 
della giurisdizione. 

A noi sempra, invece, che proprio per poter 
concludere che esiste un atto di esercizio del potere 
di deroga da par�te dell'Autorit� Com una.le 
~l G.O. debba preliminarmente e incidentalmente 
accertare l'esistenza dell'atto amministrativo 
invocato e la sua conformit� a legge, dovendolo 
a.ltrimenti disapplica.re e cio� non tenerne conto. 

Peraltro, stabilito il principio che il G.O. � 
competente ai conoscere in via incidentale della 
legittimit� della licenza in deroga, � da ricordare 
che tale esame � limita.to ai vizi cli incompentenza 
e violazione di legge. (1). 

Se invece l'attore lamenti l'eccesso di potere, 
quale vizio della licenza concessa da.l Comune al 
costruttore, aUora il G.O., non potendo procedere 
a tale inclagine e dovendo invece presumere la 
�legittimit� dell'atto amministrativo di licenza, 
dovr� rigettare nel merito la domanda � che, se 

. ' 

mvece l'attore avesse contemporaneamente adito 
il Consiglio di Stato allo scopo di far annulla.re 
la licenza del Comune in base al protestato vizio 
cli eccesso di potere, aUora, a nostro aivviso, il 

G.O. dovrebbe -ai sensii dell'art. 2:95 O.p.c. -sospendere 
il giudizio in attesa che venga risolta la 
questione amministrativa, che si presenta pregiu� 
cliziale ai fine del decidere. 
G. Z 
PROF. PIETRO GASPARRI: Sulla competenza dei 
Tribunali delle acque a decidere in tema di dema� 
nialit�~marittima. �Acque, Bonifiche e Costruzioni 
�, 1959, pag. 331. 

Lo studio del Gasparri �, in realt�, una, nota 
contraria a.Ila sentenza resa dal Tribunale di 
Roma il 25 maggi.o 1959, in causa. Sca.Jfati (difeso 
dall'au. Guido Cerva.ti) Ministeri finanze e Marina 
Mercantile. Per ovvi motivi di buon gusto ci 

(1) Come � noto la questione della ammissibilit� del 
sindacato incidenter tantum di eccesso di potere da parte 
dell 'A. G. O. � stata in questi ultimi tempi revocata in 
discussione da autorevoli scrittori (SANDULLI: Manuale 
di diritto amministrativo, pag. 540; GmcOIARDI: La giustizia 
amministrativa, pag. 333; CANNADA BARTOLI: La 
tutela giurisdizionale del cittadino verso la P.A., pag. 137); 
peraltro l'opinione ancora dominante e seguifo, "dalla 
giorisprudenza � quella di ritenere che tale sindacato �~ 
esuli dai poteri del G. O. (cfr. per tutti ZANOBINI-CORSO 
�Dir. Amm.vo '" (1954), II. 158; VITTA: �Dir. Amm.vo n, 
(1955), I, 435. 

& 

-'138 


asteniamo da ogni commento relativo aUe questioni 
-0ggetto della ca.usa, attua.lmente in grado 
di appello, riservandoci, naturalmente, di riba.t� 
teTe gli a.rgomenti 1:1ddotti dal Gasparri a sostegno 
delle tesi difensive dello Scalfati in sede 
opportuna;. 

Non possd.aimo per� passar sotto silenzio due 
affermazioni (estranee alla predetta causa), che 
ci sembrano del tutto inesatte; l'una relativa alla 
appartenenza del demanio marittimo alla Regione 
siciliana e l'altra relativa alla competenza dei 
Tribunali delle acque sulle controversie fra Stato 
e Regione Sarda in merito all'appartenenza di 
un bene al demanio idrico e, pe1�ci�, regionale o 
marittimo e, quindi, statale. 

In merito alla prima questione richiamiamo 
l'attenzione del cortese letto1�e sulla sentenza 
della Corte Costituzionale, n. 37 del 1958, la quale 
riconosce che la maggior pa-rte, almen-0, dei beni 
del demanio marittimo (artt. 822 O.e. e 28 O. 
Nav.), interessando la difesa, la polizia marittima 

e la navigazione, lleve considerarsi tuttora come 

appartenente a:l demanio dello Stato e non della 

Regione Siciliana, alla quale potranno spetta.re 

solo quei beni �del demanio ma.rittimo, che, per 

espresso riconoscimento dello Stato, abbiaino per� 

duto ogni interesse per la cl�tesa o per altri s�l'� 

vizi di caira.ttere nazionale anteriormente aUa 

entrruta in vigore dello S.tatuto Speciale. 

Le controversie, poi, fra Stato e Regione in 
merito all'appartenenza di un bene al demanio 
de�l'uno o dell'altra, e, quindi, in merito alla spet� 
tanza del potere di amministrarIo integrano un 
conflitto di attribuzione, devoluto alla. competenza 
della Corte Costituzionale, come, peraltro, � stato 
gi� riconosciuto con }a. sentenza. n. 31 del 1959 
(1�efro, p. 30), ed esula, perci�, dalla competenza 
. sia dei Tribunali ordinari sia. dei Tribunali delle 

acque pubbliche. 

Una diveTsa opinione su entrambe le questioni 

avrebbe, perci�, bisogno di adeguata argomenta> 

zione che nello studio in esame manca del tutto. 

G. G. 

MASSlMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 


A t�t. 2. 

LEGGE DI P. S. -MISURE DI PREVENZIONE SORVEGLIANZA 
SPECIALE. (Legge 27 dicembre 
1956, n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti; -
Rel. Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme dell'art. 5 della 
legge 27 dicemhre 195U, n. 142'3 e l'a�rt. 2 della 
( ''Ostituzione. 

Art. 3. 

1) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE -REATO DI 
VILIPENDIO. (Art. 313, 3� comma, Codice Penale). 
(Sentenza n. 22/1959, Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 313, 3� comma, Oo� 
dice penale e l'art. 3, l� comma., della Costituzione. 


(IDEM PER GLl ART. 25, 101, 104, 112 DELLA COSTITUZIONE). 


2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 
1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti Rei. 
Papaldo). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra la legge 15 febbrafo 1958, 

n. 74, concernente la regolamenta.zione dei canoni 
livellari veneti, e l'art. 3 della Costituz1one. 
Art. 13. 

LIBERT� PERSONAL� -RIFIUTO DI COLLABORARE 
ALLO SPEGNIMENTO D'UN INCENDIO. 

(Art. 652 p. p. Codice Penale). (Sentenza n. 49/1959; 
Pres. Azzariti __; Rel. Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit�, 
eostitnziona.Je tra l'art. 652, p.p. del Codice 
penale e l'art. 13, p.p., della Costituzione. 

3 

Art. 16. 

LEGGE DI P. S. -PASSAPORTO -MOTIVI POLITICI. 
CT. U. Leggi di P. S. 10 comma art. 158). (Sentenza 
n. 19/1959; Pres. Azzariti -Rel. Caselli Avolio). 

Il primo comma dell'art. 158 del T.U. delle 
leggi �.i P .S. � costituziona,lmente illegittimo 
i1erch� in contrasto con l'art. 16 della Costituzione. 


Art. 17. 

LEGGE P. S. -MISURE DI PREVENZIONE -SORVEGLIANZA 
SPECIALE. (Legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti -Rel. 
Petrocelli). 
Non sussiste contrasto determinante. illegittimit� 
costituzionale tra le norme dell'a-rt. 5 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'a�rt. 17 della 
Costituzione. 

Art. 23. 

1) ENTE NAZIONALE CELLULOSA -CONTRIBUTI. 

(Legge 28 marzo 1956, n. 168). (Sentenza n. 9/1959; 
Pres. Azzariti -Rel. Petrassi). 

Non sussiste contl"asto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme contenute neJJa 
legge 28 ma-rzo 1956, n. 168 e l'art. 23 della Oostituzione. 


(IDEM PER GLI ART. 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 89, 97, 
100, 136 DELLA COSTITUZIONE 

2) AFFISSIONI., PUBBLICITA. (Art. 2 del D.L.C.P.S. 

8 novembre 1947, n. 1417). (Sentenza n. 36/1959; 

Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). 

L'art. 2 del D.L.O.P.8. 8novembre1947, n. 1417, 
concernente la disciplina delle pubbliche affissioni 
e della pubblicit� affine, � costituzionalmente 
illegittimo perch� in contra.sto co:q. l'articolo 
23 della. Costituzione in quanto comprende_ 
nella fissazione delle tariffe per il servizio cli 
pubblicit� imposizioni tributarie senza determinare 
criteri e limiti. 


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-140 


Art. 27. 

1) LEGGE DOGANALE -I.G.E. -MERCE SOGGETTA 
A DOGANA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI 
DOGANALI. (Art. 94 Cpv. Legge doganale 
25 settembre 1940, n. 1424) (Sentenza n. 33/1959; 
Pres. Azzariti -Rei. Battaglini. 

Non sus1siste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. U4 Opv. della legge 
doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e l'M't. 27, 
2� comma, della. Costituzione. 

2) INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PRE� 
VENZIONE (D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza 
n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rei. Jaeger). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra. l'a.rt. 77 del D.P.R. 7 gennafo 
1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nelle costru


zioni, e l'art. 27, 1� comma, della Oostituzion�. 
Art. 41. 
1) COMMERCIO AMBULANTE -DISCIPLINA (Art 

3 legge 5 febbraio 1934 n. 327). (Sentenza n. 32/1959 
Pres. Azzariti -Rel Petrocelli). 

� Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'1art. 3 della legge 5 febbraio 
1934, n. 327 e Farrt. 41 della Oostituzione. 

2) TUTELA DELLE STRADE -CIRCOLAZIONE PUBBLICO 
SERVIZIO DI AUTOVEICOLI A NO� 
LEGGIO. (Art. 133 del T. U. 8 dicembre 1933. n. 
1740). (Sentenza n. 35/1959; Pres. Azzariti -Rel. 
Petrocelli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 133 del T.U. 8 dicembre 
1933, n. 1740, contenente norme per la 
tutela delle strade e per fa circolazione e l'a.rticolo 
41 della Costituzione. 

Art. 42. 

1) DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITA� 
ZIONI ALLA PROPRIET� PRIVATA. (Art. 875 C. c.). 
(Sentenza n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rel. Manca). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'inciso contenuto nell'art. 
875 del O.e. � ovvero a distanza minore 
della met� di quella stabilita daii regolamenti loca.
li >> e l'art. 42 della Costituzione. 

(IDEM PER GLI ARTT. 43 e 44 DELLA COSTITU� 
ZIONE). 

2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 
1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti -Rel. 
Papaldo). 

Non sussiste contrasto d~terminante Hlegittimit� 
costituzionale tria la legge 15 febbraio 1958, 

n. 74, concernente la regolamentazione dei canoni 
\ivella.ri veneti e l'art. 42, 3� comma, della. Oo.
stituzione. 
Artt. 70-76. 

1) DISCIPLINA FISCALE LAVORAZIONE SEMI 
OLEOSI -CONTRABBANDO. (Art 31 del D. P. R. 
11 Luglio 1953. n. 495 e art. 48 D. P. R. 22 dicembre 
1954, n. 1217). (Sentenza n. 2(}/1959; Pres. Azzariti Rei. 
Petrocelli). 

L'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953 n. 495 e, 
conseguentemente dell'a.rt. 48 del D.P.R. 2�2 dicemlwe 
1954, n. 1217 � costituzio1mlmente illegittimo 
perch� in contrasto con gli ttrtt. 70 e 7H 
tl�Pl la Costituzione. 

2) PENSIONI -INVALIDI DI GUERRA -SOSPENSIONE 
PENSIONI. (Art. 26 del D. P. R. 26 aprile 
1957, n. 818). (Sentenza n. 24/1959; Pres. Azzariti -
Rel. Cappi). 

L'a.rt. 26 del D.P.R. 26 aprile 19'57, n. 818 � 
costituzionalmente illegittimo perch� in contrasto 
con gli a.rtt. 70 e 76 della Costituzione. 

Art. 76. 

INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PREVENZIONE. 
(D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza 
n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rel. Jaeger). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra il D.P.R. 7 gennaio 1956, 

n. 164, contenente norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e l'articolo 
7!i della. Costituzione. 
Artt. 76-77. 

DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITAZIONI 
ALLA PROPRIET� PRIVATA. (Art. 875 C.C.). (Sentenza 
n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rei Manca). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit�, 
eostituz.iona1e tra l'inciso contenuto ne1l'nrt. 
875 C.c. �ovvero a distanza minore della 
met� di quella stabilita dai regolamenti locali n 
e gli artt. 7G e 77 della. Costituzione. 

Art. 103. 

19) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -COMPETENZA 
DEI TRIBUNALI MILITARI IN TEMPO DI PACE. 

(Art. 6 D. L. L. 21 marzo 1946 n. 144). (Sentenza n. 
48/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). 

Non suss,iste contrasto determinante illegittimit� 
costituziona.Je tra l'art. 6 del-D.L.L. 21 marzo 
1946, n. 144, contenente norme dirette-a I'eg..olare 
il passaggio dell'applicazione della legge pe1mle 
di guerra aU'applicazione di quella di pace 
e l'art. 103, 3� comma, della Costituzione. 


RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


COMPETENZA -Regolamento di competenza -Sentenza 
di primo grado che ha pronunciato solo sulla 
competenza -Appello dichiarato inammissibile Ricorso 
per Cassazione. (Cassazione Sezione Unite, 
22 maggio 1959, n. 1572 -Oggioni, Pece, Maooaroni 
(oonf;) -Soo. Raff. Brutia o. Finanze. 

La sentenza di secondo grado, la qua.le abbia 
dichiarato inammissibile l'appello nei confromi 
di una decisione di primo grado che avera statuito 
solo sulla competenza, pu� essere denunciata 
in Cassa~ione solo a mezzo del ricorso ordinario 
e non anche a. mez:lio del regolamento di 
competenza. 

!NCOMPIDTEINZA E INAMMISSIBILI'I'� 

La sentenza che s�i annota � l'ultirna. in ordine 
d�i tempo che sia stata pronuncia.ta sulla controversa 
questione) per la risoluzione della quale 'il 
maggior contrasto s�i ravvisa proprio in seno alla, 
Cassazione: infatti) mentre con decisiowi n. 1319 
del 1952 a Sezioni Unite e n. 2014 del 1958 si era 
statuito in conforrnit� alla sentenza. swrriportata, 
al oontrarfo in un maggior nurnero di casi (Sez. 
Unite n. 1384 del 54; n. 1480 del 54; 1740 e 
2271 del 1956; 2669 del 1957) � stato deciso che 
la sentenza di 8econdo grado che abbia dichiarato 
inammiss�ibile l'appeno ne�i confronti di una itecisione 
1J;i primo grado che aveva statuito solo sulla 
com.petenza) po�tesse essere denunciata in Cassazione 
solo a mezzo deil rogolam.ento dii competenza 
con la conseguente inammissibilit� del ricorso 
ordinar{o, senza che quest'ultimo potesse essere 
utilizzato wi fini del regolamento) a causa dell'avvenuta 
scadenza del termine della comunicazione 
della sentenza d'appello. 

La soluzione adottata in questi ultimi giudicati 
si basa in sostanza sulla considerazione che la 
pronuncia del giudice di secondo grado, nel dichiarare 
la non ammissibilit� dell'appello, si limlita 
a decidevro una questione di competenza) si.a 
pur funzionale per gradi e che non � pertanto 
ammissibile contro la rnedesima che �il regolamento 
necessario dii cornpet&nza; taZe argomentazione 
� condivisa rlalla dottrina (ANDRIOLI: Commento 
al O. p. c., vol. I, p. 160; OioFFI: Commento al 

O. p. c., I, 161) che purtuttavia non consta abbia 
approfondUo l'esame sulla questione. 
Fra queste due opposte tesi che travagliano la 
Cassazione) quella) pi� recente) condivisa auto


revolmente dalla senten.<:a che si annota) sembra 
senz'altro preferibile) tuttavia in base a considerazioni 
parzialmente diverse da quelle esposte nella 
motivazione. Questa invero si regge sostanzia,lmente 
su due a.rgomenti: in primo l,uogo si afferma 
che) costituendo ogg()tto del proposto regolamento 
di competenza il decidere se sia o meno 
ammissibile l'appello contro quella determinata 
sentenza dii primo grado' e non essendo fra loro 
fungibili regolwmento ed appello) la Co,rte� di Oassa,
zione non � investita del potere-dovere di decidere 
sulla competenza del giudice di primo grado) 
come invece lo sa.rebbe ove il giudice d'appello 
avesse deciso sulla competenza o incompetenza di 
qiiest'ultimo. In secondo luogo) premesso che scopo 
e caratteristica propri del regolamento sono 
quelli) meramente strumentali) di fissare in modo 
defin�itivo dinnanzi a quwle giudioe il processo deve 
avere il suo svolg�mooto) si riconosce che nel caso 

concreto la proseguibilit� del g�iludizio d�i merito 
sarebbe assicwrata non in ogni ooso) ma solo nell'ipotesi 
che la Cassazione statuisca che il g�iudicc 
d'appe.llo debba procedere a quell'esame dell'�npugnazione, 
da lui ing�iustamente dealinato) e si 
conclude pertanto asserendo l'inammissibilit� del 
rego~ain,ento di compete~iza~ d~ cui difetterebbero 
�i presupposti e la specifica funzione. 

Ora queste argomentazioni appaiono) specie O'L'C 
si tenga conto di quelle addotte dai sostenitoJ�i 
della tesi oppo8ta) insufficienti e) per quanto riguarda 
la prima, superflue. E' pacifico infatti, n� 
� contestato da alcuno che ricorren�dosi in Cassazione 
per denunciare una sentenza d'appello che 
ha ritenuto inammissibile l'appello stesso) oggetto 
della cogrvizione del Giudioe di diritto non potr� 
essere che l'esame dell'ammissibil'it� o meno del 
mezzo di impugnazione e non gi� questioni direttarnente 
interessanti la sentenza o il procedimento 
di primo grado) ivi comprese quindi quelle relative 
alla competenza del primo giud!ice. Per� con qttesto 
non si diee nulla di decisivo contro l'opinione 
di quanU ritengono che la dichiarazione di inam� 
m�'�issibilit� dell'appello equivalga ad una diiehiarazione 
di incompetenza funzionale del giiidice 
che la pronuncia) peroh� � appunto questa 
pretesa equi-valenza che occorrerebbe preliminarmente 
dimostrare erJ'Onea per poi poter asserire, 
come ha fatto la Cassazione) che trattandosi di ammissibilit�, 
non r'icorre il presupposto del regolwmento 
d�i competenza: swm7Jra in altri termini 
evidente la petizione di principio. Ohe se 



~ 142 


poi con tali affermazioni la Suprema Corte a�i;esge 
voluto intendere che non pu� darsi regolamento 
d�i cornpeten.za contro le sentenze d'appello 
che conferman.o o riformano quell0; del primo 
giudice sul punto della competenza, la motivazione 
sarebbe contradittoria e inaccettabile: acdo.
zto in fatU il princ�ipio dell' 0;mmissibilit� del 
regolamento anche contro le sentenze di second�) 
grado, ingiu.stificato sarebbe limitare questo allo 
sole senten.ze che avessero deciso sulla competenza 
del giudice d'appello. 

N� maggiormente determinante ai fini della soluzione 
del problema, sembra essere la seconda 
argomentazione della Cassazione. Con questa infatti, 
per quanto sia st<tta felicem�nte colta la 
norma.le fimz�ione del regola�mento di competenza, 
che � quella di ottenere con un procedimento 
celere l.a parola definiti1Ja sii un pres1tpposto processitale 
che, appunto in quanto talt', non pu'.J 
essere fine a se stesso, non si � ancora superata 
ogni obiezione, innanzi tutto perch� dalla rico� 
noscittta �impossibilit� in casi concreti, del raggiungimento 
del fine prestabil'ito non scaturisce 
necessariamente l'inammfasibilit� del mezzo giitridico 
a qnel fine preposto : � invero appena U 
caso di notare che la giustificazione di un �itituto 
giuridico va considerata riguardando la sua 
utilit� rispetto alla maggior parte dei casi. Senvt 
contare poi che cos� decidendo, in pratica il 
giudice si sostituisce al legislatore: stabilire dal


l'accertata inutilit� di un istituto la sua inapplicabiUt�, 
� compito tipico della legge, mentre 
il giudice deve limitarsi ad aacertare l'esistenza 
dei presupposf'i nel caso concreto. inoltre, pu� 
ben riconoscersi che il regolamento di compete11z�a 
tende ad ass'icurare la prosegi1;ibilit� del giudizio 
di merito) ma questo � soltanto effetto normale 
e 1wn 1iecessario: si consideri ad esempio il aaso 
che la Cassazione, tenuta a decidere su un pro� 
posto regolamento, accerti che nessu.n gittdicc � 
competente a conoscere di quella causa, 1;ale a 
diere accerti un d�ifetto di giurisdizione: non po


tr� in tal aaso il Suprem.o Conse8so esperire la 
fun.<Jione di regolatore della competenza, cui pur 
� stato chiamato, n� si realizza lo scopo del .regolamento 
di assicurare il proseguimento del gi11dizi:
o di merito e purtutta1J-ia non potr� certo il 
regolamento di cornpetenza essere dichiarato inammissibile. 


Sembra pertanto che la decisione delle Sezioni 
Unite, per avendo esattamente a1Jvertito le anor1nalit� 
del proposto regola.mento nella fattispecie 
r-oncreta, non abbia afferrato il pnnto essonziale, 

o perlomeno non lo abbia S1Jolto 8Ufficientementc. 
* * * 

, ln ejfctti, poich� requ,isito essenziale per la proponibilit� 
del regolamento a. norma dell'art. 42 � 

C. p. c. � l'esistenz�a di una sentenza che abbia 
pronunciato sulla competenza, l'indagine pi� attenta 
andava appunto indiri.zzata sulla questione 
se potes8e ritenersi o meno senten.c�a sulla competenza 
quella che a1je1Ja dichiarato inammissibile 
l'appello. Su, qne8to punto h1rece la Uassnzione 
sembra so.rwlare, limitandosi ad iina at� 
fermazione non rnotivata, mentre una deci.sione 
pi� c01wincente (Gasgaz�ione Se.z. III, 14 giugno 
1958, n. 2014) a1Jeva rilevato la differenza fra 
que.stion�i di competenza e questioni di amrn�1sib
�ilit� e la conseguente impruponibiut� del rcgo� 
lamento di competenza contro que.<>te ult�nc. l~i 
legge i11fatf.i nella mol'i1Jazione della citata senten.
rn: �non si dubita che si possa prop01�re regolamento 
contro le sentenze d'appello che abbiano 
deciso sulla competenz.a propria del giudice 
d'appello adito. Ma questa ipotes.i attiene solo al 
ca.so della identificazione del giudice designato 
daHa legge a decidere dell'appello e non :Sembra 
quindi agevole ricondurre nell'ambito di questa 
ipotesi quella in cui il giudice abbia deciso, nell'uno 
o nell'a.Jtro senso la questione se, in refa�zione 
al contenuto della sentenza, di I grado dovesse 
esperirsi l'appello o il regolamento ... si prospetta 
a.Uora una questione ben divel�sa, cio� 
una questione di ammissibilit� del gravame�� 

Il. concetto, appena abbozzato, pote1Ja essere 
approfond'ito : � chiaro invero che competenza ed 
ammissibilit� son cose ben diverse, agiscono �in 
campi ta;nto Mjjerenti e tanto occasi.anali �sono i 
ness�i fra di loro, che non pu� la contraria opinione, 
esser cio� la sentenza che diohiara inam � 
missibile l'appello nna sentenza dichiarativa di 
incompetenza funzionale, essere fondatamente sostenuta 
altro che ignorando le caratteristiche essenziali 
dei due istituti. La competenza infatti, 
come � noto, sta a designare la ripartizione della 
giurisdizione fra i giudici ordinari, designa cio� 
la sfera delle attribu.zioni assegnata in concreto 
a ciascun gittd-ice e che ciascuno d'essi pu� esercitare 
si che, tradizionalmente e s-inteticamente 
1.'ien definita la misura della giurisdizione (OHioVIDNDA: 
Principi pag. 483). L'ammissibilit� in-
1;ece, o l'�inammissibilit� � la conseguenza della 
perfe.c�ione o rispetti1Jamente dell'imperfe.zione di 
determinati atti processuali, imperfezione dalla 
qua.le la legge fa scaturire qualcosa. dv pi� 
della semplice irregolarit�, ma qualcosa di meno 
della nullit� dell'atto, nel senso che l'inefficacia 
che ne derfoa si limita all'atto medesimo senza 
comunicarsi agli atU successivi: ci� si desume 
a contra.riis, dal carattere estensivo della nullit� 

(v. CAHNELUTTI: Istituzioni del Nuovo .Processo 
Civile Ita.Iiano 51, vol. I, p. 359). In concreto 'il 
codice parla di inammissibilit� eon riferimento 
a determinati 1Jizi degz.i atti processuali e se pur 
non a.nnovera fra questi la proposizione di un 
mezzo d'impugnazione al posto di quell'altro che 
avrebbe dovuto essere proposto, tuttavia l'impossibilit� 
di far discendere da questo vizio dell'a.tto 
la nullit� (a.rt. 156 C. p. c.) e l'assen.rn di una 
norma che stabilisca tassativamente i casi di 
inammissibilit�, consentendo l'analogia in tale 
camvo, permette di affermare l'inammissibilit1� 
dell'appello proposto con.tra la sentenza che ha 
pronunciato solo sulla c�mpeteiiz�. 
Poste pertanto queste definizioni e s�curi ohe 
nel caso conci�eto legittimamente si parli di inam� 
missibilit� dell'appello, 8embra facile escludere 
che l'inamm1:ssibiUt� pos8a. cq1tiralere alla com



-143 


pctcnza. Quest'ultima 'infatti � Ui/l rcq,uisito di 
capacU� degli organi giurisdizionali, la prima � 
'invece la conseguenza delta perfezione di dati 
ait'i processuali; la incompetenza � il difetto nel 
giitdice della potest� rispetto ad una lite, l'�iamrnissibilit� 
� la parUcolare �iefficacia di un atto 
processuale cui manchi un elemento_; la compe 
tenza � un requisito soggettivo, l'amm'issib'ilitr�. 
oggettivo, l'una attenendo, se non alle persone 
fisiche dei singoli giudici, perlomeno agli organi, 
l'altra invece attenendo agli atti. 

E' chiaro che momenti di collegarnento fra i 
dtbe istituti si danno poich�, come esattamente 
uota 'il 0ARNEJ,U'rn (op. cit. p. 130) se competenza 
significa appartenenza ad un uffic'io della potest� 
rispetto ad un a, lite, naturalmente tale appartunenza 
sar� un requisito di validit� dcll'atto processuale 
in cui la potest� trova il suo s�wlgimcnto. 
Pertanto l'inoompetenza funzionale del giudice 
d'appello � certamente un motivo remoto della 
dichiarazione d'i inammissibilit� e sii questo poggia 
le sue basi l'opposta opinione, il cui errore 
consiste per� nel non aver compreso che oggetto 
'immediato della pronuncia del giudice d'appello 
non era la competenza aez giudice, ma l'inammissibilit� 
dell'titto rivolto al giudice. Cos� come i 
motivi di merito in base ai quali si g�iunge allti 
d�'Jhiaraz'ione sulla competenza non comportano 
una sentenza sul merito, altrettanto ver converso 
'i motfoi di incompetenza che sono (I, base della 
dichiarazfone di inammissibilit�, non comportano 
una pron,uncia 8ulla competenza. 

P. DI TARSIA di BELMONTE 
COSA GIUDICATA -Pronuncia della Cassazione sulla 
giurisdizione emanata a contraddittorio incompleto. 
Non costituisce giudicato sulla giurisdizione neppure 
nei riguardi delle parti nei cui confronti la pronuncia 
� stata emanata. (Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 

n. 2920/59 -Pres.: Oggioni; Est.: Boccia, P. M.: Colli 
(conf.) -De Galleani c, Ministero Finanze). 
In ca.so �i liti8 consorzfo necessario, la. questio� 
ne di giurisdizione che sia, stata decisa. dalla Corte 
di Cassazione,. in sede di regola.mento di giurisdizione, 
a contradditto1�io incompleto, resta 
impregiudicata ed aperta anche nei riguardi delle 
parti nei cui confronti la. pronuncia sulla giurisdizione 
sia stata emanata. 

Il principio, affermato dalle Sezioni Unite della 
Corte Suprema e compend,iato nella massima 
soprariportata, appare ineccepibile f3 pienamente 
rispondente aUa fonaarncntale esigenza processttale, 
della completezza del contradittorio perch� 
le senten-ze pos-sano dirsi utiliter datae. 

Jfancando la completezza d,el contJ'adUtor'io, e 
quindi la legittimit� del rapporto processuale, 
le eventuali pronunce (che solo formalmente potrebbe 
dirsi sentenze) non possono acquistare valore 
d'i giudicato, tanto nei confronti delle parti 

ri111astc cstrauec al processo, qua;nto di quelle 
che all'�incompleto contradittorio partecipa:ro110. 

Il principio, affermato nella fatUspecie con specifico 
riferimento ad, una pronuncia ernessa sullrt 
gittrisdizione in sede d'i regolamento della medesima, 
ha carattere generale e non tro�r::a �attm lim'itazione 
che nell'effettiva esistenza. di un litis 
consorzio necessario, in virt� del quale cio� gittsta 
il disposto dell'art. 102 G. p. c. -la sentenza 
non pu� pronunciarsi che in confrnnto di 
tutte le parU. 

Riportiamo la chiara �rnotivazione della se1ttenza 
dflllc Seziori:i Unite, sul punto: 

� .......il processo iniziaolmente si svolse fra 
Enrico Marcello De Galleani, da. una parte, e il 
solo Ministero delle Finanze, dall'a.itra, parte. 

E fu solo nei rapporti fra codesti litiganti ch�J 
il Tribunale d� Genova. -ancor prima che venisse 
attuata. la integrazione del contradittorio con la 
evocazione in giudizio del Ministero dei Lavori 
Pubblici, quale altro legittimato passivo necessario 
-pronunzi� la sua prima. sentenza, affer 
mativa della piena competenza su tutta la, ca.usia. 

Nelle identiche condizioni soggettive si svolse 
poi la fase di regolamento ; e pertanto � manifesto 
che sia, la prima sentenza del Tribunale sia 
la sentenza, di regolamento delle Sezioni Unite, 
furono, entrambe, pronunziate a contradittorio 
incompleto e comunque non in confronto del Mi� 
nistero dei Lavori Pubblici, la cui presenza, nel 
giudizio �si �ebbe solta.nto in un momento successivo. 


Posto ci�, deriva. che -stante i limiti soggettivi 
del giudicato per cui le sentenze fanno 
stato nei rapporti fra le pa,rti nei cui riguardi 
esse sono pronunziate e stante la validit� del 
principio anche per le sentenze di Oassazione, re� 
golatrici della, competenza, e della giurisdizione n� 
la prima. sentenza del Tribunale n� quella, 
confermativa, della Ca,ssazione erano e sono opponibili 
al Ministero dei La.vori Pubblici, terzo 
rispetto ad esse e che, per la sua, qualit� di � chiamato 
>l per ordine del giudice, non era, tenuto a 
subire il processo nello stato in cui questo si trovava 
aH'atto della chiamata. 

E, considerafo poi che la cbia.matai era sta.ta 
disposta ai sensi dell'art. 102 Codice di rito iu 
i�elazione ad un caso di litis consorzio necessa.rio, 
le su menzionate sentenze (la� prima. del Tribuna.
le e quella. di regolamento della Cassazione) 
I"ientra�vano nel novero delle sentenze inutiUter 
datae: di talch� le questioni restavano impregiudicate 
ed a,perte anche nei rigua.rdi di coloro nei 
cui confro!llti quelle pronunzfo erano state emanate 
a contraddittorio incompleto, in un caso di 
litis consorzio necessario. 

Se questo �, � agevole dedurne, che, mentre 
non si scorge la pertinenza del richiamo al prin� 
cipio della perpetuatio iurisdictionis, del pa.ri a 
torto i ricorrenti lamentano la viola,zionei di un 
giudicato inesistente;� e che inoltre legittima-_ 
mente i giudici di medto, implicitamente superando 
la riproposta questione di giurisdizione, 
ripresero in modo espresso in esame la questionr. 
di competenza >l. 


144 


IMPIEGO PUBBLICO -RAPPORTI DI LAVORO 


Assunzione del personale civile per i servizi di mensa 

e pulizia dei locali delle stazioni dei carabinieri 


Pretese inerenti al rapporto di lavoro -Responsa


bilit� del comandante e non della P. A. (Corte di 

Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 387/59 -Pres.: 

Felici; Est.: Pellettieri; P. M. Caruso (conf.) -Amm.ne 

Interni c. Prezzotti). 

L'assunzione del personale civile per i servizi 
di mensa e di pulizia dei locali di uso comune ai 
carabinieri di stanza presso la stazione, � fatta 
dal comandante di quest'ultima non nella quaUt� 
di organo della Pubblica Amministrazione, e cio� 
nell'esplicazione di funzioni �di polizia., bensi unicamente 
come capo della convivenza dei carabinieri 
della stazione e come l'unico incaricato ex 
lege a provvede1�e ai .servizi interni della stazione 
medesima, nell'inte1�esse s:clusivo di suoi singoli 
componenti. 

Da ci� cons�egue che unicamente il comandante 
della. stazione, e non la. P. A., � responsabile 
del personalie a fa,le scopo aissunto per ogni pretesa 
inerente al detto raipporto di lavoro. 

Trascriviamo la parte essooziale della chiara 
motivazio1ie delle Sezioni Unite: 

(Omissis). 

La Corte di Appello di Ancona, seguendo le 
tracce della sentenza, di quel Tribunale, ha affermato 
nella decisione ora. denunciata, il principio 
secondo cui l'a.ssunzione da parte del comandante 
di stazione del personale civile addetto 
ai servizi di mensa, e di pulizia dei locali di uso 
comune a.i call'abinieri di stanza presso la, stazione, 
deve ritenersi fatta nell'interesse diretto 
ed e�sclusivo della P. A., la. quale perfam.to � l'unicn 
responsahile, nei conf.:ronti del personal�e stesso, 
per ogni pretesa inerente a detto raipporto �i 
lavoro. 

A siffatta conclusione la, Corte � pervenuta. attraverso 
un'argomentazione, che pu� ridursi ai 
seguenti termini. La norma. dettata dell'art. 350 
del Regolamento generale dei Carabinieri, approva.
to con R. D. 24 dicembre 1911, che d� facolt� 
al comandante di stazione di assumere, � previn 
autorizzazione dello uffic.iaJe diretto � e semprech� 
�le esigenze del servizio lo consentono�, il 
personale civile per la confezione dei cibi e per 
la pulizia di locaJi di uso comune ai carabinieri, 
a�ddetti a.Ila stazione, sta a significare che � se di 
regola, � ai ca.rabinieri che spettano le incombenze 
di cucina, di pulizia e di mensa, quando 
il loro numero sia sufficiente ad assicurare, nell'ambito 
di ogni stazione, lo svolgimento del servizio 
di istituto, ogni qualvolta invece ta.le numero 
sia inadeguato alla entit� dei servizi in pa.rola, 
il comandante di stazione potr� far luogo 
all'assunzione di personale civile e ci� unicamente 
per da.r modo ai cacrahinieri di dedicarsi alla 
loro normale' attivit�, senza, disperdere energie e 
sciupa.re tempo in a.Itri compiti >>� Da ci� la Corte 
ha rit�nuto � lecito concludere che in realt� 
chi viene ad avvantaggiarsi della. asis.sunzione del 
perrsona.J.e � soltanto la P. A., e~seTudo in tal 

O'Ui�SIU. cons.entito di impiegar�e i ca.ra,binieri, elle 
bdovrebbero esse1�e adibiti ai servizi inte�rm, -nei servizi 
ordina.ri: il che -continua la sentenza. 
-si ri.solve in definr:itiva nella. possr:ibilit�; 
di limita.l'e il numero dei carabinfori e di russicurare 
a.d ogni stazione Fespletamento dei compiti 
di istituto con organici meno ampi..... Onde 
non pu� dubitarsi -conclude la. sentenza -che 
il comandante �Cli sta,zfone, nell'a.s:sunzione del 
personale civile, agisca come organo della P. A., 
la quale pertanto rimane l'unica vera legittimata 
passiva nei confronti del personale stesso. 

Ora che siffatta, argomentazione ed il prindpio

' t"

da.Ua stes:sa ritratto siano profondamente erra. i 
sotto ogni profilo, logico e giuridico, appa.re di 
agevole dimostra.zione. 

Il problema� invero, che attiene aU'accertamento 
della legittimatio ad causwm delle pa1>ti con-, 
tendenti, nel proce,sso, va risolto, com'� noto, 
alla stregua di una. unica inda,gine occorre cio� 
identificaire i veri soggetti del rapporto giurjdico, 
dedotto in controversia: il che va� quanto dire: 
occorre identificare nell'attore la, persona titolare 
del diritto sostanziale che si intende far va.le1�e 
nel giudizio, e nel �convenuto�, la persona responsabile 
dell'ohbligo correlativo al diretto posto 
a base della domanda, giudiziale. 

'ID' applica.z.ione quindi di questo elementare 
principio di diritto, l'ihtlagine che nella specie in 
esame la Corte di merito avrebbe dovuto a.firontare 
in ordine aJl'accertamento della> legitimatio 
ad causam, delle pai>ti contendenti, non poteva 
che avere un oggetto e dei limiti ben chiari e 
definiti. 

Pacifico il fatto che il rapporto giuridico, dedotto 
in controversia, tra.eva origine da, un normale 
contratto di lavoTo, per la identificazione dei 
veri soggetti di tale rapporto la Corte a.vrebbe 
dovuto aver rigua;:rdo in modo precipuo alla natura 
del lavoro, dedotto in contra.Ho e, alle persone 
che di quella a.ttivit� la.voiratiya erano venute 
effettivamente a beneficiare. In quanto alfa �natura 
delle 'prestazioni di lavoro, dedotte fa conti'atto, 
nessun dubbio poteva sorgere sul punto che si 
trattava di servizi a cara.ttere � strettamente personale 
o domestico ll. La � prepara.zione dei cibi >l 
cosi come � la pulizia dei locali destinati ad uso 
di abitazione ll sono infatti servizi diretti aUa 
soddisfazione di his:ogni strettamente attinenti 
a.Ua persona ; si che � il provvedere a.Jla mensa 
ed ai servizi ad es.sa attinenti )) in pro di una 
qualsiasi convivenza, o comunit�, cos� come � il 
provvedere ai servizi di pulizia dei locali della 
comunit� o della convivenza1 .ll sli rdsolvono in 
definitiva in beneficio� diretto ed esclusivo delle 
persone singole, che fanno parte dellu, convivenza, 

o della. comunit�. . 
Se questa� � la soluzione, che promana chfara 
dalla stessa logica delle cose, la soluzione clel problema 
non dovrebbe quindi dovutQ. generare alcun 
dubbio nel s:enso che i soli veri ed esclu_siv:i b~neficiari 
diretti ecl immediati delle prestazioni lavorative, 
a.s:sunte da.Ua Frezzotti, erano nella. specie: 
i carabinieri; addetti alla stazione � Rione 
Tripoli ll. 


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-145 


Patente si i�ileva pertanto l'errore logico-giuri<
lico, che mina alla base il ragionamento della 

. Oorte di Ancona, l� dove essa Corte ha fatto una 
strana confusione tra interesse pubblico ed inte1
�esse privato: tra ci� che attiene alle cc funzioni di 
polizia ed aii servizi ad esse connessi �l dema:ndati 
dalla legge. e dai regolamenti agli appartenenti 
all'Arma dei carabinieri e ci� che invece attiene 
all'interesse privato e personale dei singoli carabinieri 
confusione strana., si � dett<;>, perch� � 
elementare al rigua.rdo il rilievo che solo ci� che 
attiene al primo campo di attivit� interessa. lo 
Stato, perch� la funzione di polizia � funzione 
dello Stato, ma ci� che si riferisce al campo della 
attivit� privata,, non pu� che rientrare nella sfera 
giuddica di diritto privato dei singoli agenti. Dal 
momento dunque, che nella specie nessuna connessione 
era logicamente ipnotizzabile tra le prestazioni 
assunte daJla. Frezzotti ed il servizio di poHziai, 
dematD.da,ti aJ. cambinieri della stazione 
� Rione Tripoli�, chiara e logica si imponeva, invece 
la conclusione, che il rapporto giuridico, nascente 
dal contratto di lavoro dedotto in confroversia., 
non poteva svolgere i suoi effetti �)bbligatori 
che nello stretto ambito dei suoi veri soggetti, 
eio� tra la Frezzotti, quale p1�estatrioe di mvori 
ed i carabinieri della stazione �Rione Tripoli ))' 
quali datori di lavoro. 

La illogicit� dell'argomenta.zione della sentenza 
impugnata si tramuta poi in gra.ve errore di diritto, 
allorquando la si pone in rela.zione oltreeJ1 :~ 
ai principi generali, che regolano la stipulazione 
dei contratti nell'interesse della P. A., anche alle 
norme regolamentari, che disciplinano particolarmente 
Ja. materia in questione. 

E' invero fonda.mentale ed elementare il principio 
di dil'itto, secondo il quale un contratto in� 
tanto pu� vincolare la P. A. in quanto sia stipnlato 
dall'organo, che abbia il potere di rappresentarla 
ed in quanto siano osservate le formalit� 
tutte richieste dalla legge e dai regolamenti. 

Orn, neHa spede in esame � appena il caso di 
l'irordare che l'essere stato il contratto con la 
Frezzotti stipulato (Ol'almente) non dai singoli carnbinieri 
addetti alla stazione �Rione Tripoli i>, 
bens� dal ma.resciallo comandante la stazione stessa, 
trovava la Aua ragione d'essere nel rilievo che. 
a norma del citato Regolamento generale 1911, il 
comanda.nte della stazione � il solo incaricalo 
della direzione di ogni servizio a questa attinent'\ 
(art. 55) e che solo e nello stretto ambito di tale 
qualit� il regolamento stesso a. lui conferisce la 
farolt� ed il potere di � provveGl.ere aU'assunz10ne 
del persona,Je civile addetto� ai servizi interni della 
stazione ii. Dal che unica conclusione logica. a 
trar8i era quella di ritenere l'intervento del mare� 
H!'fallo Testa.g�uzza nella. stipulazfou.e del contratto 
in controversia. com~ avvenuto non in qualiti�, � di 

organo della. P. A. >l -come erroneanrnnte ha 
ritenuto la sentenza denunciata -cfo� non ne.Ila 
esplicazione cli funzioni di polizia bens� ed nnicamente 
come �capo ii della comunit� dei cambinieri 
della. stazione e come l'unico incaricato cx 
legge di provvedere ai servizi (< interni ii della sta


zione, nell'interesse esclusivo dei .suoi sing-oli clHnponenti. 


Siffatta conclusione trova�va del resto la sua 
piena conferma anche nelle stesse norme regolamentari, 
richiamate dalla sentenza denunciata. 

Il Regolamento genera.le dei ca.ra.binieri; innanzi 
pi� volte citato, nel disciplinare i � servizi delle 
stazioni ii, d� facolt� alle staizioni di assumere in 
servizio persone dell'uno e dell'altro sesso per la 
confezione dei cibi e per la pulizia dei locali di 
uso comune a.i oara.binieri (a.rt. 350), riserva 
all'ufficiale diretto ii solo il controllo a che� ... dette 
persone soddisfacciano alle volute condizioni ii 
... mentre, per quanto attiene agli effetti del contratto 
di assunzione in servizio di detto personale 
sancisce : � il salario del personale anzidetto, nei 
limiti consentiti dalla legislazione del lavoro, viene 
stabilito dal comandante della stazione di concerto 
coi suoi dipendenti e viene corrisposto da 
tutti i componenti la� stazione in misura proporzionata 
al servizio di cui eia.senno beneficia i> ( articolo 
352). Dal collegamento di queste norme 
regolamentari, ben definita risulta la posizione 
della P. A. in rapporto agli effetti economici e giuridici 
del contratto di assunzione del personale 
r.ivile addetto alle stazioni. La P. A. cio� demanda 
alla discrezionalit� del comandante della stazione, 
nella qualit� di � inca.ricato della direzione e della 
sorveglianza di ogni servizio a questa attinente n: 
cos� l'assunzione del personale civile, come la scelta 
di es1so e la determinazione del salario ad esso 
dovnto, si riserva solo il potere di controllo, giustificato 
dalla delicatezza e riservatezza delle funzioni 
di istituto dell'Arma dei Oa.rabinieri, mentre, 
per quanto attiene a�gli obblighi nascenti dal 
contr�atto di lavoro, pone empressis literis tali obblighi 
a ca.rico esclusivo e diretto dei singoli ca.. 
rnbinieri � in proporzione al beneficio, che ognuno 
rli essi trae dal servizio da altri prestato i>. 

Questi brevi rilievi sembrano a. questo Supremo 
f:'ollegio sufficienti da soli a dimostrare la erroneit� 
della sentenza denunciata, laddove la Corte 
di Appello di Ancola ha ritenuto l'Amministrazione, 
odierna ricorrente, quale � parte legittima� 
ta ii a rispondere delle obbligazioni nascenti dal 
ram)orto cli Ja.voro�, posto� dalla Frezzotti a base 
della domanda. 

(Omissis). 

La sentenza del S. a., ahe aonvalida l'indirizz�o 
qi� assunto da alaune magistrature di merito (1?. 
ad es. Corte App. Roma, Sez. 11.fag. del L(Jll)O~o, 
Sent. n. 204/54, in questa Rassegna 1954, p. 239, 
con nota d1: riahiam.o) preaisa anche la nat1ira della 
prc8ta.zione nel senso che � nessun dubbio pote1?
a sorgere ttul punto ohe si trattava di servfai 
a aarattere � strettamente personale o domestico 
i>, spic,qan/lo come i servizi resi a qualsiasi covn1,
focnza o aomunit� si risolvono in definiti1,a in 
beneficio diretto ed esclusivo delle persone sinqole 
chp di essa fanno parte. � � 

Per quanto una tale enunciazione non fosr~e l'og-,
qetto prinaipale della aausa, sembra che de7Jba 
8ottoUnearsi il pensiero del S. O., como un i�ero 
e proprio arresto alla erronea opinione che 1;or




-146 


rebbe escludere daHa. uoz.ione di per:souale dome


stico coloro ohe sono addetti a comunit� e co1wivenze 
non a carattere famU'iare, opinione sostemita 
in dottrina (v. ad es. il GANNIDLLA) e accolta 
dagli istituti d'i assiowrazione sociak 

Infatti, come � implicito nelle espressioni adoperate 
d'!al S. a., non � l'affectio tra 'i membri della 
comunit� o convivenza ohe quaUfioa la presta� 
zione domestica, rna la caratteristica dell'attivit� 
volta alla � soddisfazione: di bisogni strettamente 
attinenti alla persona� come � detto nella sen� 
tenza qui pubblicata. ll ohe non importa il rfoonoscimento 
della stessa qualifica ai dipendenti di 
Collegi o Convitti, peroh� essi non sono assunti 
dalla comunit� dei convittori, rna da '/.lln ente, organizzato 
ad impresa, verso cui sorge il loro r(J;p� 
porto di loooro, pur svolgendo la loro atti'IJ"it� a 
benefiafo dei singoU � clienti >> dell'ente stesso. 

Non quindi la sussistenza dell'affectio f,amiliaris, 
bens� la 1n(J;nC(J;nza di una organizzazione ad i.m� 
presa e in particolare la compenetrazione della 
figura del datore di lavoro con quella della persona 
ai cui bisogni provvede il detto personale, 
appare il criterio essenziale per identificare il rap� 
porto di lavoro domestico. 

E' infine da osservare ohe la precisazione della 
sentenza ohe la figura di capo della oom'Ulnit� de� 
riva al Oomand4nte di stazione come ulteriore conseguenza 
della sua funzione, pu� costituire la ba.se 
per la difesa da parte della Avvocatura dei predetti 
f'Ulnzionari a sensi dell'art. 44 del T. U. 

V. S. 
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Obbligo di pagamento 
-Quando si perfeziona -Soggetto passivo 
-Merce requisita -Potest� tributaria dello stato 
italiano durante l'occupazione bellica tedesca. (Corte 
di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 1375 dell'll maggio 
1959 -Pres.: Liguori; Est.: Caporaso; P. M.: Berri, 
(conf,) -�Zuccherificio di Avezzano c. Finanze). 

La obbligazione relativa al pa.gamento dell'imposta 
di fabbrfoa.zione si perfeziona� a.l momento 
della introduzione della. merce nei magazzini, e 
debitore, nei confronti del Fisco, � sempre il fabbricante, 
.anche quando l'obbligo di pagare, trat� 
tandosi dei .cos� detti magazzini fiduciari, sia per 
legge sposta.to a.1 momento della es.trazione ed in 
proporzione dei quantitativi estratti. 

L'obbliga.zione posta a carico del fabbricante 
i,mssiste anche nel caso di requisizione (nella spe� 
eie: ad opera dello Stato tedesco occupante), essendo 
indifferente, ai fini della detta-imposrta, la. 
natur.a e lo scopo dell'atto giuridico mediiante il 
quale la merce prodotta passa a.I consumatore, consh;
ta tale atto in un normale negozio triaslativo 
della merce ovvero in un atto ruutoritairio. 

Nella parte di territorio nazionale abbandonato 
dal Governo legittimo, lo Stato tedesco� institu� un 
vero e proprio regime di occupazione militare bel� 
lica, esercitando i poteri di potenza, occupante sia 
in quelle zone in cui impose la sua esclusiva am


ministrazioue Slia in quelle nelle quali lasci� alla 
repubblica sociale italiana l'esercizio di taluni pO� 
tel'i pubblici. 

Le Autorit� militari tedesche per� non interferirono 
affatto neUa materia tributaria, talch� il 
pagamento dei tributi' continu� a svolgersi nei 
confronti degli organi dell'Amministrazione finanziaria 
italiana e secondo le disposizioni di legge 
allora vigenti: i debiti di imposta, (nella specie: 
imposta di fabbrica.zione) rimasero, dunque; pienamente 
in vita-durante e dopo la occupazione, 
con il conseguente obbligo del contribuente di pagarli 
nel loro integra.le ammontare, salve le par� 
ticolari u,gevolazioni ed esenzioni accordate da-Ila 
legislazione post-bellica (nella specie: D. L. 3 maggio 
1948, n. 800, relativo aUa imposrta cli fabbrica� 
zione). 

Non si � mai dubitato, in giwrisprudenza e in 
dottrina, ohe oggetto diretto delle imposte di fab � 
briaazione s'ia la fabbricazione del prodotto, oss'ia 
il prodotto in quanto fabbricato; e neppure si � 
mai dubitato che il soggetto passivo dell'im,posta 
sia il fa.bbricante del prodotto colpito. 

Non semfpre, per�, i corollari derivanti da s�iffatti 
postulati .sono stati e.sattamente o com.unque 
chiaram-ento enunciati. 

Uobbliga.~ione tributar-la sorge, com'� noto, 
qu(J;n,do viene ad esistenza il cosiddetto presupposto 
d�'imposta; e, nel caso dei tributi gravanti 
sulla fabbricazione di determinati prodotti,-sorge 
quindi al momento della ultimazione del processo 
produttivo. 

Ben � vero che oggetto indiretto dell'imposta di 
cui trattasi �, attrooerso il fenomeno econom.Wo 
della traslazione d'imposta, il consumo della m.er� 
ce colpita (le impo�ste di fabbricazione rientr(J;no, 
infatti, nell'ambito delle impos'te sui consumi), 
ma tuttavia il momMi,to tributariamente rilevante 
�, nel vigente ordinamento, il momento della produzione 
o fa,bbriaazione e non quello dell'immis� 
sione al consumo, coincidente con l'estrazione del� 
la merce dal magazzino del produttore .. 

Esaurito il processo produttivo, l'obbligazione � 
perfetta, cos� che non pu� acquistare rilievo giiiri1dico 
un quals'iasi fatto sucoessivo aUa fabbrica� 
zione, .suaaessivo cio� alla nascita e al perfezionam.
ento del debito d'imposta. 

La poca chiarezza o, se si vuole, la sc'arsa precisione 
di alcun.e statuizioni giuri.sprudenziali, sul 
punto riguardante la nascita della obbligazione 
tributaria in materia di imposte di fabbrioazione, 
� .stata, probabilmente, favorita dal fatto che la 
legge tributaria, pH/r oollegando inequivocabilmente 
il sorgere d!el debito d'imposta col momento della 
ultilmazione del processo di fabbricazione, ne 
condiziona per� normalmente l'esigibilit� all' effettivo 
distacco del prodotto dall'azienda produttrice, 
ossia' alla estrazione del prodotto stesso1dallo 
stabilimetnto o dal deposito. .. 

ln tre pron'Ulnzie abbastanza recenti (10..sette'l'l'I:: 
bre 1953) n. 3019; 11 febbraio 1955, n. 389; 3 l�glio 
1957, n. 2:596), il Supremo Ool,legio, pur ribadendo 
a chiare note che le imposte dJi fabbricazione 
sono 8ta�ilite in rBlazione alla fabbricazione 



-147 



di dctcrwimiti prodotl'i e gravano sul fabl.n�icautc~, 

rwcva per� affermato piuttosto genericamente :-' 

cio� senza pumt�uali.zzwre (forse perch� la fattispe


cie in esame non lo riahied.CVl.)(J,) l'aspetto della que


stione di cui qui ci occupiaAno -che �la relativa 

obbligazione tributa.ria sorge nel momento in cui 

il prodotto assoggettato al tributo esce ,:!allo sta 


bilimento di produzione o dal deposito � o co


1nu�nque dal magazzino dcl pro�duttore. 

Nolla pi� recente delle sue pronunzie, e preci. 
sa.mente 1bella sentenza sopra massimata, la Corte 

regolatrice) oltre ad aver precisato il 'suo pe11s'iero 

sotto l'aspetto che a noi in.teressa, lta anc11e coe


rnnternente proo�isato che l'uscita della, merce dal 

ma.gazzino, se � determ;inante agli effetti del pa� 

gwrnento dell'imposta) 1Wn altera, con le modalit� 

di attuazion-e e con le varfo circostanze di tempo e 

di persona, la obbligazione tributaria gi� sorta a 

carico del fabbricante. 

Questa � la motivazione della sentenza) sul 

punto: , 

� La obbligazione si perfeziona al momento del


1a introduzione della merce nei maga.zzini, e debi� 

tore, nei confronti del Fisco, � sempre il fabbri


cante, anche quando l'obbligo del pagamento, ove 

si costituiscano i cos� detti magazzini fiduciari, 

sia per legge spostato a.l momento della estrazione 

od uscita della merce dai maga.zzini ed in propor


zione dei quantitativi estratti. 

� La requisizione, peraltro debitamente retribui


ta, op:rata dai tedeschi, rappresenta, dunque, sol.


tanto il momento della uscita e deHa utilizzazione 

del prodotto, nonch� del paga.mento dei tributo, 

ma non determina, come a torto ritiene il ricor


rente, un muta-mento de�l soggetto passivo dell'im


posta dovuta. Il fabbricante resta debitore anche 

n�l caso di requisizione, essendo indifferente, ai 

fini dell'imposta di fiabbrica.zione, la natura e lo 

scopo dell'atto giuridico media.nte il quale la. mer


ce prodotta pa.ssa al consumatore, consista tale 

atto in un normale negozio tra.slativo della merce 

ovvero in un atto autoritativo, quale la requis�� 

zione ad opera dello Stato occupante, salvi sr>m


pre i benefici di legge ove in concreto fossero ap� 

plicabili �. 

Come si legge nella massima sopra riprodotta, 
la fattispecie oggetto della decisfone ha offerto alla 
Suprem0a Co�rte anch-e l'oocasione di consoli.darr; 

iiltcrioruwntc la propria gi�wrisp1"1tdcnzn sulla que 
stione del per1nwnere della potest� tributaria tlcifo 
Stato Italiano sulla parte di territorit> che fu 01:cupato 
nel periodo 1943-45 dalle forze (J;f'tn(ite germaniche. 


In perfetta aderen.za col precedente orlentarnento 
(sent. 4 maggio 1948, n. 628; 26 agosto 1950, 

n. 2543; 4 settembre 1953, n. 2937; 21 giugno 1954, 
n. 2141) e con la pi� recente eit autorevole dottrina 
(cfr., per tutti BALLADORE-PALLIEJRI: Il 
diritto bellico), Il Supremo Collegio ha ritenuto 
in l�inea generale che il potere degli eseroiti <;li oc�upazione 
non annulla e non esolude "la sovr<M'llit� 
dello Stato <>ecupato, ma crea una partiao1lare s�itiiazione 
di fatto, in seguito alla quale il territorio 
viene a trovarsi nello stesso tempo soggetto a due 
concorren-ti e coesistenU ord�iamenti giuridioi, ciascuno 
operante nei limiti e secondo le re.gole del 
diritto e delle conwnzioni internazionali. 
Sulla base di siffatta premessa, la Corte ha positivamente 
risolto -nel senso enunciato nell'ultima 
parte della massima -la questione sul permanere 
della potest� tributaria dello Stato Italiano 
nel territorio gi� occupato dalle forze te� 
desche. 

L'es�attezza di tale soluzione � confermata, o'ltrc 
che dalla obbiettivit� dei fatti a tutti noti, dalla 
considerazione che l'eserc�zio dei poteri da parte 
dell'occupante ha come presupposto e fonda.mento, 
anche iin, materi(]; tributaria, la emanazione di 
propri provvedMnenti (bandi ed ordinanze), che 
mai furono emessi dalle forze armate tedesche 
(sulla necessit� di detU provvedimenti, vedi CAPOTORTI: 
Problema di diritto internazionale, in 
� Comunicazioni e studi dello Istituto di. diritto 
internazionale della Universit� di Milano �, 1952, 
pag. 421). 

E' altres� confermata dalla considerazione che 
il provvediinenro adottato dal Governo legittimo 
con il D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112 -sull'assetto 
della legislazfune tributaria nei territori 
liberati -ha come presuppos�to di diritto (pienamente 
rispondente al"la realt� .dei fatti) che nei 
territori gi� soggetti alla repubblica sociale italiana, 
e sui quali erano stwnziate le truppe ger� 
maniche, i tributi vecchi e nuovi si siallio conti� 
nuati a pagare dai contribuenti a,gl� organi del 
l' Amministraz-ione finanziaria itaUana. 

UMBERTO CORONAS 

"Wm;;;; 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


ESECUZIONE FORZATA -Opposizione di terzo pro�. 
prietario -Prova della propriet� -Prova della 
detenzione della cosa da parte del debitore Limiti 
-Art. 621 C.p.c. -(Tribunale di Ancona, 
Sez. I -Pres.: Rapex; Est.: Andreoli -Sentenza 
13 giugno-15 luglio 1958; Finanze c. Marastoni}. 

Il terzo opponente ex ai'i:. 619 O.p.c., per vincere 
la presunmone di ruppGrtenenza ail debitore dei 
beni mobili P'ignorati nella caSG o nella azienda 
di quest'ultimo, deV'e provt\Jr'e non solo il suo anteriore 
diritto di prOP'riet�, ma am~he, nei limiti 
posti dall'art. 6211 dello istesso Ooidice, ohe i beni 
medesimi ,sono in atto detenuti o posseduti darl 
debitore per titolo diverso da quello della propriet�. 


I) La questione, decisa dal Tribunale <li .Anoona, 
ooncerne i limiti della prov1a testimoniale, stabi� 
lit:i dall'a�rt. 6'21. O.p.c. nei giud'izi di opposiWJne 
di terzo all'esecuzione, proposta ex art. 619 deUo 
stesso Ood;i,oe. 

Pi� propriamente due sono i p>Unti fissati dial 
Tribunale: 

1) 1iell'ipotesi prevista dall'wrt. 621: O.p.�o., 
la prova, ila parte del terzo oppornente, di >Un 
remoto diritto di propriet� sui berii pignorati nella 
ea.<Ja o nella a.ziervda del debitore non � s111fjim61'bte 
a vincere la preswrwione di appa;rtenen1<1a dei benti 
8tessi al patrimonio di quest'ultirmo, se egli non 
dim,ostri wrwhe che essi sono aetenuti o poss'ed;u,ti 
dal ilebitore per titolo dliverso da quello d)e>lla 
propriet�; 

2) la limitazione della prova testilmoniale,. 
prevista nello ste>s'SO art. 6:2:1 O.p.o., conoe>rne soltwnto 
il rapporto ili affidamento ifol bene mobile 
dJal. proprietario (ber~o oppo'Yl)(}IYl,te) al detbifo!fle 
eseoutato e non anohe il ddtrit.to diii propriet� i1elld 
stesso opponente. 

Entrambe le m,assime meritano apprr'oooiione. 

II) Sulla prima si 08'serva: 

-come � noto, sotto l'imperio �ell'abrogato 
Codioe <li rito (artt. 647, 648 e 699), l'oppo'8i.zione 
di ter{()o (� azione ili se:pariazione �) non erra sog_
qetta ad alcuna limitazione d)i p>rooo. Ne ileir'�llJaVa 
ahe f aoiTmiente 1.tn giuiJJizio eseOUtivo potes,s�e essere 
reso vano �all'azione compiacente d)i terzi) i quali, 
con l'ausilio �f non meno aompiaaenti testimoni, 
assm�i8sero ili essere proprietarri dJei beni pignorati. 
Sorse oos� la 1iecessit� �i riehiedJere> la prova quaTifioat.
a <li tale preteso �iriUo. Appumto oon l'arti
�Yolo 6�21 del vigente Oo�ice �i prooedJu<r'a oivile, l(J) 
prova testimoniale � stata ammessa soltanto nei! 

\ 

oasi in etti Za prof cssione o il commerei�o e861'citati 

dal terzo o ital ilebitore r'c1ida1io v1erosimiie l'esi


ste>nza del diritto, mmitre in tutti gli altri � riahie.
sta quella scritta. 

Ma il iUritto di propriet� va provato non oon 

riferimen.to ad un :periodo remoto, bens� al m�o


m,ento del pignoramento. ln altri termini, il ter~o 

oppone>nte non iteve provare soltanto ili ess,ere 

p<r'oprietario, ma dev1e aUres� dimostrare eke il 

�ebitore ka �in atto il <possesso o la detendone itei 

beni a titolo diver8o d'alla propriet�. 

I suespo8ti coneetti sono svolti eon preoisione 

i-n sentenza: 

� L'Ammini1strazione ha esattaimente sostenuto 

che, di fronte a,l creditm�e che pignora beni mobili, 

non ba.sta che il terzo rivendicante provi di essere 

stato proprietario delle cose stes1se in un mo


mento qualsirusi anteriore al pignoramento, ma � 

altres� necessario che egli provi, .nelle forme sta


bilite dall'art. 6'211�0.p.c., che i beni furono conse


gnati al debitore, attuale possesisore, non a titolo 

di propriet�, ma ad altro tifolo, cio� a titolo di 

locazione, P're1stito, deposito, noleggio, como


dato ecc. 

� Deve, cio�, prova.re che non � stato tra.sferito 
il possesso delle cose, col che si presume, almeno 
di fronte ai terzi, che vi sia stato anche il trasferimento 
della P'ropriet�, ma deve provare che 
il debitore, che attualmente ha le cose, � un sempUce 
detentore e non � �di es:se il proprietario >1. 

Le suddette conciliisioni sono pacificamente aocolte 
in dottrina: cf1�. SATTA : Diritto processuale 
civile, 0.E.D.A..M., 1948 pag. 448 i ZANZUCCHI: 
Diritto proces'snale civ'ile, vol. III, 3a edi:<.iione, 
pag. 342; D'ONOFRIO: Commento al Ciodice di procedura 
civile, vol. II, pag. 101. In giurisprwdienza, 
cfr.: Oass. Sent. 25 novembre W58, n. 3780, in 
� Ma,ss. Foro it. �, ool. 788. 

III) Sulla seoonda mas'sima: in forza �el prin


eipfo ohe pos�sesso v1al titolo e ohe 7,a legge pr'.eswme 

il possesso in cki e,s&rcita il potere di fatto (arti


coli 1140, 1141 a. c.) si ritiene ohe colui ohe si 

trova nella ilisp0111ibilit� di cose mobili abbia, an


che la titolarit�, CZ.el di.ritto di propriet� delle 

stesse. Tutto ci� vale ovviam.ente nei oonftronti ilei 

terzi e non vi � dubbio ahe l' .Amministrazione 

fin.anciaria nei rapporti tra l'opponente e il d<6'bi� 

tore fosse terzia. �� � _ ... 

Il principio � 8tato particolarmente rafforziato


nella so,ggetta materia, a,z fine di evitare faciU 

frodi in danno ilei ore�itori eseoutanti o oollusioni 

fra debitore e terz.o rivenaioante in itarmo sempre 


ZII l&�F 

-149 


di questi ultimi,� <>n�d.e la iegge ha sanaito la presunzione 
jmis tantum ohe il mobilio rinwm111,to 
n.eWabitaziione deil diebitore eseoutato sia iJ;.a ritenersi 
�i sua proprieit�, non potendiosi altri;menti 
pensare ehe il proprietario di esso lo 0tbbia lasoiato 
i-n possesso del debitore senza fornitnsi di 
una prova scritta e s�enza una plausibile ragione. 
Oosiiooh� la legge stessa, a tutela del diiritto del 
ore�itore' ha stabilito ohe za presunzione pOSS'a 
osserp superata solamente mediiante prooo soritta, 
sal1,o che il possesso dei mobili da parte if;el debitore 
non sia giustifooato ma ragio11ti dii professione 

o commereio j ed � stata esolusa la pr10'IJ"1(1, testimo1iiale 
anche qiiando il pos�sesso avrebbe powto 
apparire giustifioato da r0tgioni �i parent81la, affinit� 
odJ aUro. 
Si pu� pert0tnto ritenere che ia limiitazione �ella 
prova di oui all'art. 621 a. o. ooriwerna solo lo 
affUtamento al debitore e non anche il dlitrivf!o di 
proprlfot� dJel terzo <Jppon.enlte. lrlifa:tti, ove s'-C 
assuma ohe, una 11olta provata la propriet� ilell' 
opponente in un tempo preced;ente al pignoramernrto, 
possa poi farsi luogo alla prova testi� 
1noniale per ao�certare l'affidamooto al debitore, 
il fine d.el'la norma sarebbe pratwam.ente frustrato 
e si per11errebbe a conolusio11ti d;el tutto opposte a 
quelle che lf! ratio d;ell'articolo perse,que. 

RiassumendJo qu'bndi, n6'i giuaizi dii opposizione 
dJi ter.~o, l,a limitazione della f aoolt� �i prova 
conoerne il rapporto di affi�JamMto, iib era restaniJJo 
inv�ooe la prova sulla proprfot�. 

L'opponente potr� liberamente provure, e quindi 
anche per testimoni o per preswrwioni, 'il proprio 
il'iriltto dJi provriet� sul bMe pignor0tto, ma, ai 
fini dell'acdoglim.ento della dom0tnila, �ovr� fornire 
la prova (scritta e ai dat0t oerta) ai aver affidato 
il bene al debitore a pwro titolo di detenzione. 


In un solo oaso la regola sovraesposta subisce 
eacezione, in quello contemplato dall'airt. 291-t 

O. c., n. 4. Per tale drisposizione, il terzo opponente, 
che pretenila di m'er aaquistato la, propriet� 
dei beni, per cui agisee in riven�ioa, dal debitore 
eseoutato, � tenuto a provare soltanto ta,le acq1iisto 
con �ooumento d�l data certa e non deve ilare 
a,lt.ra prova sull'affidamento al �ebitore stesso. (ln 
proposito 1?edasi 0tnche ANomou : Commento al 
Codice di Procedura Civile, vol. III. pa(f. 277). 
Ma tale norma ha una sua evi�ente giustificazione 
nei rapporti tra debitore e terr~o, che non inficia i7 
principio generale. 
A. MERCATALI 
FERROVIE -Demanio ferroviario -Servit� di elettro� 
dotto costituito a favore delle Ferrovie dello Stato 
per l'esercizio del servizio ferroviario -Natura dema~ 
niale -Efficacia erga omnes dell'atto costitutivo Irrilevanza 
delle trascrizioni. (Corte di Appello di 
Napoli, Sez. IV, 2 ottobre 1958 -Pres. : Di Lauro; 
Est.. : Laviani -Giustino c. Ministero dei Trasporti). 

La servit� di elettrodotto costituita su beni pri-
Yati a favore delle FF. SS. per l'eS'ercizio del servizio 
pubblico ferroviario, � un diritto reale 
soggetto aJ regime del demll!nio ferroviario (1). 

Il cll!raittere di clemaniailit� � efficace nei confronti 
di tutti, senza l'osservanza delle norme concernenti 
la trascrizione stabilita dal diritto pri� 
vato (2). 

(1-2) Entrambe le massime B"ono di omia esat� 
tezza. La prima, afferma la natura del diritto spettante 
a,lla Pubbliaa Amministrazione siigli elettro�otti 
destinati al servizio �elfo linee ferroviarie 
da essa esercitate, nonch� sulla natuira della connessa 
serv-it�, e precisa ohe sia l'elettrodotto, sia 
la servit� fanno pa;rte del de.m<Jlfl,io ferroviario ai 
sensi �ell'a.rt. 825 C. o. Se, infatti, si prendono 
le mosse, dal R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, che 
delimita il concetto �i demani-O ferrovia,rio (� si 
intendono fa,r parte della, ferrovia ... i terreni necessari 
per la orea.ziane delle sta,zioni, o per qualsivoglia 
a,ltra fabbrica e� opera stabile, �estina,ta 
all'esercizio o a,lla conse.rvazione delle pre�ette 
ferrovie�), si �eve ded)urre che integra il conoetto 
ai �ema,nio, insieme oon la strada ferrata, tutto 
ci� che � in mo�o perma,nente ed esclusivo d:estinato 
al servizio della ferrovia,, e cio� anche la pert.
inenza.. Costituiscono pertinenze gli elettrodotti, 
i qUOtli sono cosi. essenziali al servizio fe.rrovia,rio 
da formare con l'impianto un twtto uriido e insaindibile. 


Ne consegue ohe anche le servit� imposte su�i 
terreni prioot-i a favore �ell' Amministrazione delle 
Ferrovie fa,nno parte �del demanio ferroviario. 
Occorre qui precisare che dette servit�, ila tali 
aspetti, si �iversi fia0tno dalle servit� di elettror.
liotti previste e disciplinate dJal T. U. sulle aoque 
pubbliohe (T. U. 11 dioembre 1933 n. 1775). In 
entrambe il fondo �mnina,nte � la organizzazione 
della pro�uzione e distribuzione della energia elettrica, 
ohe aostituisoe un servizio pubblioo (BRANCA: 
Delle servit� prediaH, Oommentario del O. c. 
a cura di ScrALOIA e BRANCA, III, 471; GrnoLA: Le 
servit� prediali pubbliche. 213 : GurccIARDI : II 
Demanio, 382) ; ma aiverso � l'atto dostitutivo : 
nelle prime � il �eoreto �i espropriazione (art. 129 

T. U. citato), nelle secon'de il con.tratto o la sentenzaj 
diverso � il aontenuto: nelle prime esiste 
il ilivieto d�i erige1�e oostruzioni o impianti nella 
zona asservita o oomun,que di farvi innovazioni 
(e oi� allo soopo di assiourare alla oond1uttura fer� 
roviaria la massima tutela, esoludenilo la possi-
7JiU.t� di incidenti, ohe determinan,do la interruzione 
nell'esercizio pubblico), ed � es'Olusa, di conseguenza, 
la facolt� che legittima il proprietario 
del fondo servente a far rimuovere o aollocare 
diversamente la oond,uttura e gli appoggi ( �ovendo 
gli elettrodotti ferroviari necessariamente seguire 
un tracciato ohe tien oonto dell'andamento della 
strada .fer�rata, e perci� nr0n sono am,rnissibili spostamenti 
nella paUficaaione a oap.riccio de.l proprietario 
pre�etto, n� sono ammissibili restituzioni 
di aree a favore ilello stesso: ai sensi dell'art. 
12:9 citato, l'art. 12!2 e non � nella, sp~.oie applica,
bile), nelle seconde non esiste il predetto __ 
divieto e qiiindi � ammessa la, enunaiata faoolt�; 
di~'ersa � la natura: le prime hanno natwra demaniale, 
le seconde natura pri11ata, con la oonseguMza 
ohe_, al fine <];i garantire Vese.roizio dell'elettro

-150 


dotto nell'interesse dcl scr1?izfo fcrrov�ial'io, la Pttbb 
l fr:a Amminis trazione (e pier essa il Capo Compartimento, 
ri-on il Prefetto) pu� avvalersi dei mez.
zi offerU dal p.rincipio della autotutela (artt. 823, 
82,5 O. C'.), senza la possibilit� di far ricorso alle 
ordinarie azioni possessorie e petitorie, utili invece 
pe1� la tutela delle servit�. Ed inoltre: le prime 
si cstingiwno a seguito di un atto di volont� della 

P. A. che sdemanializza il bene (� ammissibile 
com� noto, la sdemanializzazfone tacita), mentre 
le seconde S'� estinguono se viene a cessare l'uso 
(a,,1�t. 1~, comma 4�) j le pirime producono effetti 
oorso i terzi, com,e ha osservato la Corto nella seconda 
massima, anche se non viene trascritto il 
decreto di asservirmento (nella specie decis�a vi era 
discordanza tra il decreto e la nota di tras'Crizione, 
essendo n�el primo spiecificato il num.ero di pali 
costituenti l1impianto, m.a.ggiore di quello riportato 
nella nota), le sec01ide, invece, producono effetto 
Perso i terzi, solo se l1atto C'()Stitutivo � trascritto 
(BuANCA, op. cit. 473). 
U. GARGIULO 
I.G.E. 
-Distinzfone fra appalto e compravendita Criterio 
-Applicabilit� dei principi di diritto e.omane. 
(Tribunale di Firenze ; Sentenza 16 settembre 1959 ; 
Pres.: Berretta; Est.: Tonni -Pardini c. Firenze). 

Il criterio richiamato daHa legge.19 luglio� 1941, 

n. 771, per distinguere i contratti di compravendita 
e di appalto ai fini tributari non pu� 
es.sere esteso ad imposte diverse da quella di 
registro. 
In tema di I.G;E. per distinguere i due contratti 
sopraindicati bisogna aver rife��imento a.i 
principi di diritto comune. 

Il Tribunale di Firenze, neWaffermare il principfo 
di cui ana massima, pur non nas'Condendosi 
la delicate.zza del quesito proposto, si � uniformato 
a quanto aveva recentemente stabilito la I Sezione 
della Cassazfon.e la quale, oon la sentenza 24 luglio 
1958, n. 2679, Pres. Zappiaj Est. Ba.rtolomei_: 

P. M. Caldarera (in� Giust. civ.�, rn59, I, p. 136) 
aveva oos� motivato la sua identica affermazione: 
� Ora non v'ha dubbio che, a.i fini dell'esenzione 
daH'I.G.E., concessa dalla legge n. 221 del 1946, 
nei casi di appalti aventi ad oggetto ricostruzioni 

o riparazioni di opere o impianti, distrutti o danneggiati 
per eventi bellici, la figura, dell'appalto 
debba essere determinata secondo le norme del 
Codice civile e non s1econdo la legge 19 luglio 19,n, 
n. 771 (art. 1). Questa legge, infatti, che contiene 
provvedimenti in materia d'imposta, di registro 
sugli appalti, fissa, nell'art. 1, agli effetti delF�nposta 
di registro, determinati criteri distintivi 
del negozio d'appalto dalla compravendita.. Sicch� 
-come � stato autorevolmente rileva.to in dottrina 
-col provvedimento legislativo del 1941 si 
� inserita nella� legge di registro una, norma, che 
specifica, a.i limita.ti effetti dell'applicazione di 
quella leg�ge, quali contratti debbano considera,i�si 
appalti e quali vendite. Ma tale norma, proprio 
perc~� circoscritta alla legge di registro, non pu�, 
per la sua evidente i1ort.ata. di iu.s sinflulnrc, essere 
analogicamente applicata. per discrimina.re gli appalti 
dalle vendite a.gli effetti dell'esenzione 

I.G.E. �. 
Ragfonando in ta.f modo la Ca..'lsazione, mentre 
da un lato ha rinneg�ato il pri1idpio ( cf-1'. App., 
Genova, 11settembre1957, � Rep. Foro it. �, 1957, 

v. Registro 168; Corte Conti, 27 aprile 1951, � Foro 
amm. �, 1951, III, 72; Corte Conti, 5 marzo 1951: 
<t Foro it. �, Rcp. 1951, v. Danni di guerra, 771 
della efficaoia generale della legge n. 771 del 1941 
la quale pure, e nello stesso art. 1, oltre a riferirsi 
�agli effetti dell'imposta di registro�, si 
riferisce a1Whe �ai fini tributari� in genere (comma 
3� e segg.), da un altro lato ha sanzionato la 
illogica possibilit�, posta g�i� in evidenza, pur se 
a fini inaccettabiU, dal BERLIRI (�Foro it. �, 195:1, 
I, 737) che uno stesso contratto, per effetto deliri 
applicaZ'ione dei diversi c.riteri d�i cui al Codice 
civile ed a.lla legge n. 771 del 1941, possa essere 
diversamente qualificato come oomprai:endita od 
appalto, per i fini divers�i deWI.G.E. o dell'imposta 
d'i registro. 
Jfa pure a prescindere da ci� e come era s�tato 
dedotto al Tribunale di Ji'irenze, non appare che 
il ragionamento della Cassazione sia sufficiente a 
;�isolvere l'argomento. 

Si � riportat� -infatti per esteso la motivazione 
della ricordata sentenza per porre in eviden.za 
coine con es�sa si sia esclusa la applicabilit� dclln 
legge n. 771 per '� fini dell1J.G.E., nel semplice 
presupposto che di tale legge, contenente norme di 
ius singula,re, non sarebbe possib'ile una interpretazione 
analogica che ne estenda automaticamente 
la efficaoia oltre i limiti della rnateria da es8a. 
fUsciplinata (imposta di registro). 

Ora si segua pure tale ragionamento: si abgandonino, 
se cos� si vuole, le norme sull' imp'Os�ta di 
registro e fra esse quelle della legge n. 771, e si 
esamini la leg'islazion,e sitll'I.G.E., per stabilire 
quali criteri vanno seguiti, ai suoi fini, per riconoscere 
i corrispetl'iri degli appalti che, ad esempio, 
il decreto n. 221 del 1946 dichiara esenti dal 
paga�mento dli tale imposta. 

Si trova subito, in tale rioerca, Fart. 3 della, 
legge 19giugno1940, n. 762, istitutiva dell'l.G.liJ. 
il qii-ale stabilisoe: � Oostituis'Coino del pari entra.
ta: ...b) i corrispettivi percetti per gli appalti 
in genere e per le somministrazioni di materie, 
merci, derra.te e prodotti parifica.te agli appalti 
ai fin� dell'applicazione della� imposta di registro �. 

Cosa significa mai tale norma ? Sicwramente 
che, ai fin'i �deWJ.G.B. e secondo la sua legge organica, 
devono oons'iderar8i appalti quei contratti 
ohe, dlivers,amente' qualifica.ti ciome fornitura o 
somministrazione, tali si 001isiderano ai fini del� 
Fapplicazione deWimposta d�i registro, o, pi� sernplicemente, 
che per qualificare come appalto un 
ra.pporto a,i fin'i di assoggettare od esen.tare dalFI. 
G.E. i relativi corrispettivi, devono applicar8i 
gli stes8i criteri di qitalificazione che vigorr�b in 
materia di registro. 

Ma allom tutto � chiaro. I criteri della legge 

n. 771 de~ 1941, sicnramente applfoabili, anche 

-151 


secondo la ricllianiata sentenza, per riconoscere 
gli appalti da assoggettare od esentare dalla im� 
posta di registro, siano essi dettati c:on nonne <U 
� cara,ttel'e genera,le o singolare, d<n:ono applioarsi 
anche per riconosce.re gl�i appalti da a,ssoggettare 
od esentai�e dall'I.G.E. perch� cos� stabilisce 
l'art. 3, lettem b) della, legge istitutfoa, di tale 
imposta. E qu�ind�i non per la interpreta,zione ana� 
lo,qfr:a di una legge relativa, alla imposta di re,qistro, 
ma per la interpretazione logica e letterale 
della legge istitutiva dell'I. G.E. si ha che il ontaio 
da seguire per riconoscere, anche ai fi11li di 
questa imposta, il corrispettivo f];i appa,lto da ta.<ssare 
od esem.tare, � sempre quello della legge 
19 litgl�o 1941, n. 771, espressamente richiama.ta 

N onostwnte ci� per� il Tribunale di P.irenze ha 
vreferito tener fermo il prillioipio di cui alla massirna 
ossen;ando ohe � la legge n. 771 dell'anno 
1941 � successiva al D. L'. 9 gennaio 1940, n. 9, 
istitutivo dell'I.G.E., per modo che non si comprende 
pe1�ch� (se la identificazione fra i contratti 
di a.ppalto o di compra.vendita dovesse, anche ai 
fini dell'I.G.E., essere effettua.ta sulla base della 
legge n. 771 dell'anno 1941) in quest'ultima non 
si sia inclusa una menzione espressa anche di 
questa, ultima imposta � e che � d'altra pa.rte il 
richiamo, contenuto nell'art. 3, lettera, b) de.Ila 
legge organica. dell'I.G.E., ha una. portata, assai 
circoscritta (somministraz.ione di materie, merci, 
derrate o prodotti considera,ti appa.lti ai fini dell'imposta 
di registro) con la conseguenza che esso 
non pu� ess'ere esteso oltre i ca,si in questo considerati>>. 


Di fronte ver� alla evidenza del sistema legislativo 
come sovra esposto, non appa,re ohe simili 
obiezioni possano ritenersi fondate. Non la JJr'ima 
infatti, perch� il legislatore del 1941, pur conoscendo 
il sistmna dii collegamento f.ra I.G.E. ed 
imposta. di regi8tro gi� stabUito nella materia che 
interessa dalla legge del 1940, non aveva alcun 
bisogno di richiamarsi a entrambe tali imposte nel 
precisare dei criteri che, pur se riferiti alla seconda 
di. esse,. dovev�a.no estendersi automaticamente 
anohe alla prima (non s�i dimentiohi in proposito 
la impo.rtanza fondamentale della imposta di registro 
e della relativa legislazion.e rispetto alle 
altre imposte fodiirette), e se comunque non l'ha 
fatto, la eventuale imperfezione della norma da 
lu�i stabilita non pu� mai autorizzare una inter� 
prelazione della stessa contraria, allo intero sistema 
vigente. Non la seconda inoltre perch� la 
ricordata lettera b) dell'art. 3 della legge 1940 
non appare affatto � circoscritta ))' ma r-iguar'dante 
� gli appalti in genere e le somministrazioni di 
materie, merci, derrate o prodotti pa.i:ificate agli 
appalti a.i fini della a,pplicazione dell'imposta di 
registro >> dimost.ra una ampiezza tale ed una enit1nerazione 
di fattispecie ooncrete che il legisla.tore 

del 19�1 ha siowrarnente te11'Uto presente distinguendo 
anche lui infatti (a,rt. 1, comma 1�) � le 
forniture d� materie, merci e prodotti... e'Onsiderate 
appalti>> e (art. 1, comma 3�) �le somminii<
trazioni parificate, agli effetti t.ributari, agli appalf'i 
>>. 

Al lurne d�i tal-1: considerazioni, e ver concludere. 
nmi appare pertanto dubitabile che la qualifi.cazione 
fra appalti e compravendite dm;e esser-e condotta, 
ad ogni fint' d'�imposta d�i registro o dell'J.
G.E., sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 

19 luglio 1941, n. 771. , 

In tal niodo si evita l'inoonveniente teorico r 
pratico della possib-ilit� che, applicando criteri dt 
qualificaz�ion.e divcrs�i, itno stesso oontratto possa 
essere ritenuto compravendita ai fini del registro, 
e come tale ad esempio non ammesso ai benefici 
di cui ai deal'eti n. 322 del 1945 e n. 221 del 194(i, 
e appaUo ai fi.ni dell'I.G.E. e cons�iderato pertanto 
esente da tale imposta -in, base alle stesse disposi.
zioni. 

Nello stesso modo poi, conformemente allo scopo 
della legge n.. 771 del 1941, (cfr. Cassazione ~O 
rnarzo 1957, n. 1105., �Foro it. ))' 1957, I, 754) con 
la quale nmi si � inte,so innovare ai tradizionali 
criteri distintivi stabilit-i dal Codice civile fra. le 
due fattispec�ic co1itrattuali, ma precisare soltwnto 
qutenticamente gli stessi e fornire l'interprete delle 
leggi tributarie d;i strumenti pr-ecisi di indagine, 
si adempie alla fondamentale esigenza di certez.za 
del diritto, tanto p:i'ofondamen.te sentita, nella ma� 
teria che in.teres�sa, sia dall'Amministrazione che 
dal Contribitente. 

G. ANGELINI HO'l'A 
IMPOSTE E TASSE -Imposta di successione -Quote 
ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti 

o non riconosci'bili -Aliquote di cui alla legge 
19 gennaio 1942 n. 23 -Non competono ai figli adulterini 
che usufruiscano di uno stato di filiazione 
legittima. (Tribunale di Napoli, Sez. I, decreto 16 gennaio 
1960 -Pres. : Pisani; Est. : Mastocinque; ricorso 
Longobardi Nicoletta Anna). 
Il figlio adulterino, che si trova nello srtato di 
figlio legittimo per il mancafo esercizio dell'azione 
di disconoscimento da, parte del marito della, madre, 
non pu� usufruire delle aliquote determina,te 
daUa, legge 19 gennaio 1942, n. 23, per le quote 
ereditarie s1pettanti a.i figli na,tura.li non riconosciuti 
o non riconoscibili, nel caso in cui vengano 
a, lui tra,sferiti mortis causa i beni del genitore 
naturale. 

Tal Dello Joio Luigi con testamento olografo 

disponeV'a delle sue sostwnze a favore d�i Longo


bardi Nicoletta Anna, dichiarando che la detta 

destinataria a Utolo universale dei suoi beni ern 

nata dalln sna unione con la D'Antutmo Annun


ziata, moglie d�i tal Longobardi Giuseppe. Denun


ziatasi la successione, l'ufficio ha liquidato la 

relativa, imposta, nella somma dli lire 710.145, in 

base alle aliquote vigenti per i trasferimenti tra 

estranei. . 

La dichia.razfone di paternit� del Dello J oio, 

contenuta nel testa.mento, integra gli estJ:emi d�i 

,U�n a.tto di r-ioonoscimento: ai S'ensi dell'wrt. 254� �


C. c. ii rioonosC'imento del figlio naturale pu� 
infatti avere luogo, tra l'altro, con un'apposita 
dichiara.donc in iin testa.mento, qnalunqito 8ia la 

-152 


forma di questo. E quel riconoscimento, in quanto 
proveniente dal genitore che al tempo� del concepimento 
non era unUo in matrimonio, deve riteners'i 
arnrnis8'ibile wnohe se dalla dichiarazione di 
paternit� ha da dedursi la adulterinit� della figl�ia. 
Non pu� per� esso invece essere nella specie ammesso, 
ai sens'i della tassativa disposizione di cui 
all'art. 253 O. o., in quanto in oontrasto con lo! 
stato di figlio legittimo in oui la persona si trova. 
E ai� perch� la Longobardi Nicoletta Anna risulta 
figUa legittima della D'Antuono Annunziata e del 
d�i lei marito Longobardi Giuseppe. Denunziatasi 
la Nicoletta Anna come figlia di D'An.tw0tri,o Anni11nziata, 
coniugata, il padre di essa � infatti, ai 
sensi dell'art. 23l c. o., il marito della madre, 
salvo che non se ne faccia da lui discon.oscimento 
ai sensi dell'art. 235 C. c. 

Nella speoie si � dedotto ohe sarebbe stato e 
sarebbe risaputo che la signora D'Antuono Annunziata, 
nell'epoca in cui la Nicoletta Anna fu 
concepita, non conduceva vita ma.trimonia.le col 
marito, affetto in quel tempo da. gravi disturbi 
nervosi, ma che Wt)rebbe invece a.vuto consuetudine 
d'i rapporti sessuali con il Dello Joio. Ed alla pari 
sarebbe stato e sarebbe risaputo ohe il Longoba.rdi 
Giuseppe, marito della D'Antuono, pur non ignorando 
la vera paternit� della Niooletta, Anna, non 
avrebbe proposto azion�e di 'liisoonoso1imento sia per 
le sue condizioni di salute, sia p�er rag�ioni di 
opportunit�, sia per evitare soandaio. E 8'i � anohe 
sostenuto ohe dall' epoea. deU(J; nascita il Dello J oio 
avrebbe sempwe trattato la Niooletta Anna oome 
sua fig~iola, cos� qualifioandola non solo priva.tamente 
ma anche pubblioamente. 

Pagatasi la imposta di sucoessione liquidata. nel 
modo anzivisto, la Longobardi Nicoletta Anna ha 
sostenuto di doverla invecie oorriispondere, ai sensi 
della legge 19 gennaio 1942, n. 23, in. base alle 
aliquote stabilite per le suocessioni tra asc�en�denti 
e disoerndenti aumentate� d,~ un quarto ((J;rt. 3 

D. L. 8 marzo 1945,, n. 90 e relativa. tabella A, 
sostituita poi da quella approvata con la legge 
12 maggio 1959, n. 206). In presenza deUa ipotesi 
di cui al n. 3 dell'art. 279 G. o. ,_ e cio� di paternit� 
o maternit� � Tisultante da una non equivoca 
dichiarazione scritta dei genitori � -, ma, in assenza 
delle pa~�ticolari circostanze di eui al 2� oomma 
dell'art. 2 della legge 19 genna,io 1942, n. 23 
-e cio� la gi� ottenuta sentenz(J; di condanna agli 
alimenti eontro il ge�nivore e il gi� raggiunto conseguimento 
con sentenza del riconoscimento dei 
diritl'i suecessori spettanti in qualit� di fig'li naturali 
non rfoo11,osciuti o non riconoscibili -ohe 
darebbero senz'altro diritto al trattamento fiscale 
di favore, onde poterlo ottenere, per disposizione 
di detta legge, � necessario apposito �decreto del 
Tribunale. E la LongobMdi ha presentato ricorso 
al 'l.'ribunale di Napoli per sentir diohiarare il 
suo diritto a, gowere d,;el tmtta,mento tributa,rio 
indJiaato. 
A sostegno della ista,nza la ricorrente ha esibito 
il testamento oontenente ii rioonos&imento della 
filiazione}. edi ha fatto firmare la, detta istanza, 
evidentemente per adesione ed a, prete'ita prova deliii 

11erit� dell'a,sswnto, d(li suoi genitori legitt-imi Longobardi 
G�tseppe o D'Antuono Annunziata,, nonch� 
da tali DeHo ,Joio Diogevn� e Nastro Vincenzo, 
l'uno fratello e l'a,ltro amico int�imo del preteso 
padre natitrale. 

. * * * 

La invooata legge 19 gennaio 1942 si preoccupa, 
dell'adeguamento della imposta successoria sulle 
quote ereditarie spettanti ai figU naturali non n� 
cono-saiitU o non riconoscibiU. E n.ella relac�io1w 
del Ministro delle Ji1inanze � detto che il Uodiee 
civ�ilc 'l"igente, prendendo in oon8'iderazione il 't.in� 
colo di san.gue che lega i figli naturali ai propri 
genitori, ha intrndotto anche nei riguardi de'� figli 
1ion riconoscibili delle importa,nti innovazioni, specie 
nel campo delle successioni. 

Si � cos� esclusa la incapacit� testamentaria, 
dettata in rnod.o assoluto dal Codice del 1865, e 
con l'�vrt. 593 C. c. 8'i � data al genitore la facolt� 
di d'is�porre per testC1;mento a fooore dei propri figl'i 
natural�i bench� non riconoscibili, e senza af.cu1~ 
limite se no11, vi � oonoorso con CJOmponenti dell<i 
fa,miglia legUtima, o con ta,lune limitazioni net 
concorso con figli legittimi O'"' ool ooniuge. E cos� 
nell'uno ohe nell'altro caso il figlio naturale assume 
la figura, di erede vero e proprio, c:,nche se 
n.ez ooneorso con figli legittimi norme part�icolari 
disciplinano l.a determinazione della por.zione eredUaria 
a 'f,ui assegna,ta. 

Ed anche nella sucoe�ssione ab intestato la posizione 
dei figli naturali non riconoscibili � mut1ita, 
perch� mentre sotto 'il vigore del Cod�Je del 1~65 
ess'i potevano avere� 80ltanto gli aumenti, il Co<J;oe 
'i"igente oon Vart. 580 ha stabilito a loro favore 
un assegno vitalizio, il quale prescinde dalla oondizione 
del bisogno ed 6 determina,to in r_olaz�mc 
al numero ed alla qualit� degli eredi leg'ittim1,. 
In tal caso i figli naturali non acquistano la qualit� 
dri eredi, ma 6Ssi concorrono egualm61ite alla 
sucoes8'iono del genitore oon un proprfo driritto, che 
ha le �caratteristiche di quelli che in dottrin.a so1io 
stati configuraU comf; legati ex lege. La loro figura 
� quind�i sosta,nzialmente pMi a quella di un legatario, 
con la differenza che il lascito, anzich� dalla 
volont� del de cuius, deriva, dalla legge. 

Lo s�tesso deve wnche dirsi per il oa,so ehe il genitore 
abbia disposto per testamento, trascurando 
il figlio non riconosoibile, giaooh� egli ha il diritto 
di conseguire anche contro la vol'Ont� del testa,tore 
qitanto avrebbe avuto 'in caso di sucoessione ab 
intestato fMt. 594 O. c.). 

Con tutte queste innovazioni, che hanno creato 
per i figli naturali non rioon1osciuti o non rioonosc
�ibili una posi.zione pi� umana,, la legge tributaria 
sulle suoces8'ioni 8i � appalesata in evidente 
contrasto e non pi� rispondente a.i prin.cipi siti 
quali la riforma int-rodotta, dal Codice vigente � 
basata., Essa infa,tti considera i figli naturali non 
riconosciut�i o non riconoscibili quali estranei, sottoponendo 
in conseguenza i trMferimen�tii mol'iis 
causa, in loro favore alla a,liquota pi� elevata, stabilita, 
per gli estrane�i. E per quanto il Codice non 
faccia rientrare i figli naturali netlla parentela ci



-153 


vile1 si .ricorwsce tut t(J;l)ia ohe il vinoolo di sangue, 
su oui principalmente � basata la riforma adottata, 
de,ve indwrre l'amministrazion.e a speciali 
riguardi nei confront-i di quei figli e sottoporre i 
trasferimenti di oui innanzi ad wn trattamento 
tributar'io meno gravoso. 

Con il provvedimento legislativo indicato si � 
quindi pro,v,veduto ad adeguare l'imposta di successione 
dovuta sulle q,uote ereditarie spettanti ai 
figU natural'i non, riconosciuU o non riconoscibili, 
oon la deterrrdnazione di apposite aliquote che, 
senza essere pa,rificate a quelle stabilite per i figli 

' legittimi, da esse pooo si discostano. 
Le cond'izioni per poter u.sufrurire del detto trattamento 
tributario sono quelle che, a norma dell'art. 
279 O. c., dann.o diritto all'azion,e per ottenere 
gli alimenti, e oio�: 1) che la paternit� o 
la maternit� risulti indirettamente da sententza 
civile o penale; 2) dipenda da un matrimonito dioh-
iarato 1iullo; 3) risulti da una non equivoca 
dich'iarazione scritta dei genitori. 
Si predispone nella legge la procedura da seguiJ"
si, e si precisa nell'art. 4 ohe, � il provvedimento 
che aocoglie! l'istanza vale soltanto ai fini 
<lel trattammito tributario �. 

* * * 

In sede di resistenza alla istanza,, l' Amministrazione 
interessata ha posto in luce come sia 
bem chiaro che l'art. 279 O. c. si preoocupi d'i 
assieurare wna prestazior~1e alimentare anclhe a 
quei figU naturau privi di uno stato di filia~ione, 

e. ohe non possano oomunque propor.re azione per 
conseguirlo 'in vista del divieto di indagini sulla 
paternit� o maternit� di cui all'art. 278, sempre 
che la pateniit� o la ma,ternit� risulti indirettamente 
da sent,enza civile o penale, o dipenda da 
un matrimonio. dichiarato nullo, o risulti da una. 
non eqiiivoca dichiarazione scritta dei genitori. 
In tutti questi, casi se, nonostante la mancanza 
di uno stato di fiHazione, la legge .riconosce ai 
figU di nesi;-uno il diritto di agire per ottenere 
gli alimenti, a maggior ragione � parso logico 
sanaire che, ove dai loro genitori naturali a quel 
rri,odo accertabili, vengano ad essi trasferiti dei 
beni mortis causa, debbano quei trasferimenti essere 
colpiti da aliqu"�'te non pari a quelle in vigore 
per i trasferimenti. tra estranm, ma quasi pari 
a quelle in vigore per i trasferimenti a favore dei 
figli legittimi da parte dei loro genitori. 

E' per� ovvio <J;n�he qui che, come per l' aziom; 
alimentare, cos� per la riduzione delle aliquote, 
il presupposto � quello di un figlio naturale che 
sia privo di uno status di filiazione, e nella specie 
laj rioovr<rente, di fronte alla legge, usufruisee in. 
vece d'i uno stato di filiazione legittima, e cio� 
di uno sta.to di fil'iazione nella sua pienezza, perch� 
� figUa legittima dei coniugi Longobardi Giu 
seppe e D' Antuono AnnunWJiata. Ed allora, per 
consegitire la possibilit� di <J;VValersi comunque 
della condizione 1U figlia adulterina della D' Antuono 
Annunziata e del Dello Joio Luigi, dato 
e non concesso ohe lo si potesse fare, la Longobardi 
Nicoletta Anrna <J;Vrebbe avuto l'obbligo di 

contestare il suo stato di figlia legittima, perch�, 
la pretesa di essere a� un tempo fig1'ia legittima 
e figlia adulterina integra gli estrem'i di un assurdo 
giurid'ico : ma alla detta o.ontestazione n(J'n 
era dato di potere addivenire, perch� ai sensi 
dell'art. 238 O. c,, salvo ohe ~i tratti <I;i supposizione 
di parto o di sostituzione di neonato, 
� nesswno pu� reolamare uno stato c�ontrario a 
quello che gli attribuiscono l'atto d'I 1iascita di 
figlio legittimo e il possesso �i sta.to <Jonformc 
aU'atto stesso�, ana pari del oome ((non si pu� 
contestare la legittimit� di col1ii il quale lla un 
possesso di stato conforme all'attu di na':lcita �. 
E sarebbe stato vwno il voler dire che, nella specie, 
il � possesso di stato � non potesse e rwn 
dovesse dirsi conforme all'atto cU nascita, �i 
quanto deWasserita e pretesa adiilteriwit� si sarebbe 
avuto notizia dal Dello Joio L>iogene e dal 
Nastro Vincenzo, l'un.o j'rat9llo e l'altro ami<:o 
intimo del padre naturale, perch� se 'Una not'izia 
di tal genere � nota a,d un fratello e ad un amico 
intimo, � evidentemer1ite wna nuti;�,a riser-liata e 
ben lontana dal poter as�sumere i caratteri della 
� fama �, e IY'io� di una irela,zio1uJ di fili(J,zione 
adulterina � costantemente oonsiderata ct0me tale 
nei rapporti s�oaiali � (art. 237 O. c.). D'altro 
lato, wnche se non vi fosse s.t;ato nella rspec'ie il 
concorso dell'atto di nascita di figlio legittimo e 
de.l �onforme possesso di 8tato, la pretesa da 
parte della, LongobanU Nfooletta Anna di una 
dichia.razione giudiziale della paternit� del Dello 
Joio Luig,i non sarebbe stata ammis'Sibile pur nel 
conoorso di 1uno dei oasi d'i cui all'art. 2169 O..c.~ 
peroh� ai sensi dell'art. 278 O. o. � non sono am1nesse 
le indagini sulla paternit� e sulla ma.ter� 
t~it� nei casi in (jUi il ric'Onosaimento � vietato ��, 
e per l'art. 253 O. c. �in nesswn caso � ammesso 
un rieonosaimento in contrasto con lo stato di 
figlio legittimo in c�ui la persona si trova ll. Ed 
'il dedotto assurdo giurid,ico di una figlia ad un 
tempo legittima e adulterina. si sarebbe poi ripercosso 
in ambito fiseale, per la non eUminabile 
conseguenza che la pretesa d,i usufruire, per l' avvenuta 
trasmissio�ne dei beni per suocessione testamentaria 
dal Dello J oio alla Longobardi N icoletta 
Anna, della ridu,mone delle aliquote tributarie, 
in quanto la detta trasmissione da considerarsi 
oovenuta non tra estranei ma dal genti,tore 
in favore di un fi,glio non riC0'11!,0Saibile o non riconosciuto, 
non (J;l)rebbe fatto venti,r meno n,ella 
Longobardi Nicoletta Anna il diritto di usufruire 
poi della 8tessa ridu,zione di aliquote anche per 
la futura sucoessione di essa .recl<J;mante ai suoi 
genitori legittimi. 

Il Tribunale d� Napoli, con il provvedimento 
del quale diamo qui n,otizia, ha molto rettamente 
deciso rigettando la istanza, e ponendo in looe che 
il decreto previsto dall'art. 2 dell'in,liooato provvedimento 
legislativo � non pu� a,vere ambito di 
a.pplicazione ma.ggiore di quanto ne ahbfa. la sentenza 
che a,c,certi il diritto agli alime!llti o all'assegno 
vitaJizio ))' e che deve quindi � esclu-�dersi 
l'ammissibilit� del beneficio fisca,le nei ca,si 
in cui a,l figlio na.turafo non spetti l'uno o l'a.ltro 
diritto per il divieto posto daU'a,rt. 253 o. c. del 


-154 


riconoscimento del figlio naturale in contra.sto 
con lo 1Stato di figlio legittimo in cui la persona 
si trova�. N� pu� amrnettersi ahe � il termine di 
figli non riconoscibili debba ritenersi comprensivo 
anche dei figli naturali che non possono essere 
riconosciuti per avere lo staito di figli legittimi. 
Infatti la non riconoscibilit� dei figli che 
abbiano lo stato di figli legittimi non deriva., come 
nei casi previsti dagli articoli 278 e 279 O. c., 
da un divieto di inda,gini sulla paternit� o maternit�, 
divieto che in aJcurne ipotesi il legislatore 
ha inteso rimuovere, sebbene dalla inconciliabilit� 
logica. e giuridica. che a taluno possa spettare 
contemporaneamente lo sfato di figlio legittimo 
e di figlio naturale �. 

* * * 

Non sern�ri strano -superandos�i i lirniti delln 
controvers'ia fisaale -che a noi 1:�enga qui la ten.ta.;;;
ione di ohiedere se la Longobardi Nicoletta 
Anna, conaepita daUa D'Antuono, non per� ad 
opera del rnarito rna del Dello Joio Luigi, e quindi 
figlia a�dulterina dovesse neoes�s�ariamente essere denunziata 
allo stato oi'�"ile ciome figlia legittima della 
D'Antuono Annunziata e del di lei marito Longobardi 
Giuseppe, salvo l'esercizio dell'a~one di 
disconoscimento da parte di quest'ultimo, ai sensi 
dell'art. 235 a. o., nei casi e termini ivi indicati, o 
se potesse a�nahe farsene deniinzia quale figlia na 
turale del Dello Joio Luigi, nata da donna che 
non consentiva di essere nominata. Ed il ques'ito 
che qui formuliamo acquista particola.re intere8SC 
a seguito della sentenza ult�ima delle Sezioni Unito 
penali della Gassaziooe, in data 30 maggio 1959 
(In �Foro it. � 1959, Il, 201), ohe tanta eco ha 
suscitato nella stam.pa quotidiana e neUe nostre 
riviste giwridiahe. 

Come � noto, per la norma di oui al comma 2� 
dell'art. 567 C. p., ohe si oooupa del delitto di 
alterazione di stato, � si applic�a la reclusione dn 
oinque a quindioi anni a ohiwnque, nella formazione 
di un atto d�i nascita, altera lo stato civile 
di un neonato, mediante false aertifieazioni, falsa 
attestazioni o altre falsit��� E poich� � detto nell'art. 
231 O.e. che� il marito � padre del figlio con� 
cepito durante il matrimonio �, ma che pu� egl'I 
disconos'Cerlo: 1) se nel tempo decorso dal treO'entesimo 
al aen..tottantun.esimo giorno prima della 
nascita egli era nella fisiaa impossibilit� di coab 
itarf! con la moglie per oausa di allontanamento 

o per altro fatto,� 2) se durante il tempo predetto 
egli era affetto da impotenza, anohe se questa 
fosse soltanto impotenza di generarej �3) se durante 
lo s-tesso periodo egli viv�eva separato dalla 
moglie anche per effetto di promedimento temporaneo 
del magistrato, s�lvo che siavi stata tra 
coniugi riunione anche soltanto temporanea; 
4) se nel detto periodo la moglie ha aommesso 
adulterio e ha ten.uto celato al marito la propria 
gravidanza e la nascita del figlio, nel termine in 
ogni caso di t.re mesi di oui all'art. 244 G. c. e 
con fa deoorrenz:a ivi indicata, viene qui fatto di 
chiedersi se la figura delittuosa dell'alterazione 
d�i stato ricorra anche nel caso in cui si alter�i lo 

stato giuridico ohe al neonato competa per legge, 
ma in funzione dell'affermazione e dell'attuazi011.c 
di un vero biologico, diverso dal vero giurid�ico 
ohe sia invece nella spec'ie falso. 

E' da oltre mezzo SfXJOlo ehe ha f o.rmato oggetto 
di disoussione il quesjto sul se. il celibe, il qtiale 
denunzi all'iifficio d:ello stato aivile l'infante nato 
dalla sua relazione con donna coniugata COl/'l'ie 
figlio proprio e di donna ohe non consenta di 
essere nominata, commetta il del.itto di cui. all'art. 
361 G. p., ZANARDEJLLI o art. 567 O. p. vigente, 
e sul se nel detto dditto si incorra 01,e 
il neonato, in oasi del genere, venga denunziatu 
come figlio di ignoti. Ha sos�ten.uto di s� la Oassa.
zione di Roma, aon sentenza 8 febbraio 1900 
(in �Foro it. �, 1900, II, 179) ohe ha avuto a 
presidente e relatore il FroccA, il quale per� ritenne 
in wn svcondo momento non esatti gli a.rgoment
�i ivi invocati e neppure quindi tsatta la decisione 
adottata, dandone atto in uno sciritto giuridico 
inserito in �Cass. unica�, 1900, 1057. 
E tale scritto valse ad orientare la giurisprudenza 
in senso aontrario, e a far mantenere fermo tale 
orientamento fi�no alra entrata in vigoi'e del ()od�ice 
penale vigente. Ma in sede di interpretazione ed 
appliaazione dell'art. 567 la giur�:prur'tenza ha riesaminato 
il problema e l'ha deciso nel senso ahe 
in qiiel aaso si aommetta il reato di alterazione 
di stato, e tale tes�i ha mantenuto poi ferma no� 
nostante i frequenti dissens�i della dottrina, e la 
opinione difforme pi� volte sostenuta dai giudici 
penali di merito� e costantem.ente dalla giurisprur:
ten�za civile. Si � dalla Suprema Corte infatti ritenuto 
suffic-iente alla integrazione del dolo nel 
delitto in esame l'attribuzione al neonato di uno 
stato diverso da quello che gli spetta in base alla 
presunzionu di paternit� del marito, anche se la 
diahiarazione resa dall'agente sia c1onforme a.l vero 
biologiao, a nulla rilevando l'ignoranza da pa.rte 
dell'�imputato airca il sistema legislatico oivile 
direfto alla disciplina dello stato di filia.zione (cfr. 
iiltimamente Gassa.zione 24 maggio 1954, in. � Giustizia 
penale� 1955, II, 124; 25 gennaio 1957, ivi, 
1958, II, 122; 28 giugno 1957, ivi 1958, II, 40; 

e poi ancihe 24 giiigno 1950, in � Foro it. �, 1950, 
n, 153). 

I n ambito civilistico si � invece sostenuto che 

la presunzione di paternit� del marito non opera 

per il smnpUee fatto della nasoita da urna donna 

coniitgata, ma entra in funzione solo in quanto 

il figlio V'enga delfliwnziato come tale. Essa integra 

l'atto di nascita oome titolo dello stato di figUo 

legUtimo e quindi non pu� applicarsi in mancanza 

del titolo medesimo. Ne consegue per �i sostenitori 

di tale tesi che, denunziato l'infante come ille


gittimo, vi 8areb�e alte.raziooe di sta.to solo se, 

a seguito dell'esercizio dell'azione pregiudiziale d1: 

reclamo di stato, risultasse la legittimit�. Se da. 

questo giudizio risultasse invece l'adulterinit�, �il 

reato non sussisterebbe in quanto la denunzia di 

nascita non avrebbe posto in essere un titolo dif


foli'me dallo stato spettan�te al figlio. 

La senten�w ult�na della Oa.ssazione a s. u. in


nanZ'i citata crede ora di doDere affermare che 

� la denunzi.a all'ufficio di stato civile di un in



-155 


fante, nato �aHa rela.zione a�ulter,ina tra una 
donna coniugata ed un uomo non vincolato da 
matrimonio, come figlio di quest'ultimo e di madre 
ignota, non costituisce reato di alterazione di 
stato�. Ma,, in <JO'litrario, si osserva in dottrina 
tSCARPUU,A: voce Alterazione di stato, in � Encicl. 
forense�, Milano, 1958) che� a nesS'lino, nepvure 
ai genitori, � consentito di contraddire alla 
disciplina lega,le fissata in ordine allo stato di 
filiazfone; n� vu� oosere oodotto il motiiv'O di voler 
rmidel"f!! oma,ggio a,lla, verit� e aU.a realt�, 
]Joich� l'obbligo giuridico di dichiarare, neUa 
denunzia di nascita, la verit� v�a riferita �lla, verit� 
lega,le e fo>rrrva,le, presunta (talla legge ciivile a 
garwnz�a, <!!elle 1nenzicmate; esigenze (ti ordine pubblico, 
e non alla verit� rea,Ze, pur c01�risponden(to, 
questa, ad un vero stato di fa,tto biologico >>. 

En anche a noi sembra che non � possibile aderire 
all'ultimo ret!ponso giurisprud,enziale della 
Suprema O orte, perch� � ancora e sempre imperante 
nel nostro sistema. giuridico il principio 
romano d'l6l pater is esrt quem nuptire demonstrant, 
e perch� al disconoscimento della paternit� 
pu� a�divmiirsi per la legge in vigore in pochi 
e ben determinati casi -che potrebbero in 
sede �i riforma legislativa e de lege condenda ben 
anche essere awmenta,ti -e in brevissimo termine 
�i decadenza -che p'Otrebbe anoh'esso de lege 
condenda essere modificato e allargato -ma che 
allo stato costringono a far dire S'Ottratta alla 
libera e incontrollata disp'Onibilit� dei genitori la 
regolwrnentazione dello stato civile dei figli, a.i 
quali invece, impunemente, in. applicazione della 
sentenza della Cassazione, potrebbe da ora in po�i, 
in difformit� del vero giuridico anohe se con maggiore 
aderenza al 'I/ero biologico, conferirsi lo stato 
di figlio ohe pi� faooia comodo, ma la c1ui valutazione 
� assurdo possa essere attribuita al sovrano 
ed autonomo giudizio dei genitori, e ~enza 
quindi che su �di esso si eserciti il sapiente ed 
illuminato controllo della Magistratura, da ooirsi 
sempre nelle varie azioni di contestazione e di reclamo 
di stato. 

GIUSiEPPE AZZARITI 

IMPOSTE E TASSE -Registro -Edilizia popolare 
ed economica -Agevolazioni tributarie -Art. 153 

T. U. 38 aprile 1938, n. 1165 -Atti connessi e dipendenti 
-Art. 9 legge 30 dicembre 1933, n. 3269. Negozio 
sottoposto a condizione sospensiva. (Tribunale 
di Ancona, Sez. I, Sent. 21 novembre 1958, 3 gennaio 
1959 -Pres. ed Est. : Rapex -Istituto Autonomo 
per le case popolari della provincia di Pesaro c. Finanze). 
L'atto, col quale l'Istituto per le Oase Popolari 
p1�esta al Comune (che ha assunto dalla Cassa 
DD. PP. il mutuo destinato a costruzioni da eseguiI�
sd da.U'Istituto medesimo, garantendo la resti1mzione 
delle relative quote) una controgarenzfa, 
consistente nella cessione dell'importo delle 
pigioni, che saranno versate da.gli inquilini degli 
a.lloggi da, costruirsi col finanziamento, non � da 
considerarsi soggetto alla condizione sospensiva 

(dell'inadempimento dell'Ente nella restituzione 
stessa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della 
legge di registro. 

L'atto, recante la suddetta� controgarenzia presta.
ta dall'Istituto a.l Comtine, non � necessariamente 
connesso (art. 9 1. Reg,) con il eontratto 
di mutuo stipulato tra il Comune e la, Oassa DD. 
PP.; ad esso, }Jertanto, non sono applicabili le 
agev9lazioni, tributarie previste da.I D.L.O.P-~. 
8 maggio 1947, n. 399 e da.U'art. 163 del T. U. 
28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia. popolare ed 
economica.. 

1) La situazione, in punto d�i fatto, � la seguente: 

-il Oomuno di Pesmro, ver la costruzion�e di 
alloggi economici in quel capoluogo da parte dell'Istituto 
per le Oase Popolari, assume direttamente 
dalla Gassa depositi e prestiti!, ai sensi dell'art. 
4 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull' Edi� 
liz'ia popolare ed econom.ica, m.a per conto dell'I 
stitu'to, un mutuo, garantendo la restituz�ionc 
delle quote mediante rilasoio di delegazioni sulla 
sovrimpos'ia f01uUarla. A sua vol.ta, chiede ed 
ottiene dall'I.A-U.P., per il caso di inadempienza 
di questo nel versame1ito delle annualit�, una controga,
renzia, costituita dalla cessione dell'importo 
delle pigioni versate dagli inquilini degli alloggi 
costruiti con il finanziamento. La relativa convenzione 
viene registrata con il pagamento della 
sola tassa fissa, es�sen�osi invocata l'a]Jplicazione 
dell'agevolaz�ione prevista dal citato T. U. n. 1165; 
in sede d�i verifica � per� elevato il supplemento, 
non ritenendosi spettante il beneficio. Introdotta 
la question.e dinanz�i alle Oonuni8sioni AmministraUve, 
quella Pro1Jinciale accoglie il ricorso dell'Istituto, 
quella O entrale, con decisione 11 luglio-
15 ottobre 1956, e in 1�ifonna della precedente, 
statuisce nel senso sostenuto dalla Finanza. 

il 'l'ribunale di Ancona, con la sentenza surriferita, 
ha rigeittato l'impiignativa, proposta avverso 
la decisione della Centrale. 

II) Prima di passare alla questione di fondo 
circa l'applicabilit� o me1w dell'invocato beneficio 
fiscale previsto dall'art. 153 citato, i giudici 
hanno esaminato, disattendendolo, un altro pwnto, 
gi� prospettato dal cont.ribuente dinanzi a,l 
Siipremo Oo1isesso Tributario con ricorso �incidental�, 
e riproposto in sede gitu,diziaria: se la, convenzione 
di oui trattasi concreti un negozio subord
�inato a condizione sospensiva (inadempienza 
dell'Istituto) e sia, pertanto, sottoposta soltanto 
a tassa fissa, in attesa del verificarsi della condizione, 
<1li sensi dell'art. 17 della legge di 1�egistro 
(�Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale 
o graiduale per gli a.tti e tra,sferimenti vincolati 
a condizione sospensiva, � dovuto quando 
la condizione si verifica ..... �). 

E' superfluo rammenta,re che la condizione sospensiva 
si ha quando le parti subordinano al verificarsi 
di un even.to, futuro ed incerto_, l'efficacia 
del contra,tto, non quando l'incertezza dell'evento�futuro 
rigua,rila so.ztanto l'esecuzione, che � fatto 
estrinseco al negozio (Uck:MAR: Commento, La 
legge del registro, OEDAM, 1958, vol. I, pag. 244; 


-156 


cfr. Oassazione SS. UU.) sent. 4 dicembre 1954, 

n. 4378, in � Riv. Leg. Fisc. �, 1955, 284). 
La prestazione di garenzia contenuta nella con� 
ve1wione ha efficacia immediata: la garenzia stessa 
� assunta in base alla conco1�de riolont� delle 
parti)� essa si concreta nella cessione dei fitti degli 
alloggi) costruiti oon il finanziamento derivante 
dal rrvutuo c01wesso dalla Oassa DD. PP. al 
Comune) fino a concorren.za delle relative qiwte. 

A. ltro � l) operativit� della garenzia) la qttale) per 
il carattere di aoeessoriet� del vincolo rispetto all'obbliga.
zione principale (restituzione delle quote 
di 1nittuo), esplica il suo vigo.re soltanto in caso 
di inadempienzaj altro � l'effettiva prestazione 
della garenziaJ che ha senz'altro luogo in V'irt� 
del consenso _delle parti e al mommito della stipulazione 
dell'atto. 
In altre parole) in ogni contratto che abbia per 
co1�tenuto una garenzia) � d)uopo disti1igucre wna 
fase, prestazione del vincolo, che precede) e un'(J;ltra1 
s1tccessiva, che s�i ricollega a-l ver�ifi<XW'si dell) 
evento temuto. Il garante � obbligato verso il 
garantito fin dal m-omento flella dichiarazione del 
suo oonsenso) anohe se_, in effetti) Za, sua prestazione 
potr� (f;i.ventare O'[Je-rtl!nte solo in caso di inadempienza 
dell'obbligato prinaipale) che nella specie 
� lo stesso garante!. La co!ft,dizione so-spens�iva) 
nell'economia dell)art. 17 della legge di registro) 
cio�) attiene alla prostazione del vin,colo di ga.renZ'ia-
e non al momento della operativit�) che per 
la stessa natura e funzione giuridica della garenzia) 
non pu� non essere; condizionata all'�inadempimento 
deWobbligato principale. 

L'obbligazione dell'Istituto non � pertanto sog


getta a venina co1ulizione sospensiva) e-ssendo im


med�iatamente impegnativa. 

De�i -suesposti princip-i il Tribunale ili Ancona 
ha fatto esatta applicazione. 

111) .La seconda questione della controversia 

ao1iae1�ne il punto se la controgarenzia di cui trll!t


tas0i sia un atto necessariarnente cownesso con il 

contratto dli mutuo e rientri, quindi) neila sfera 

d'i aJJplioazio'l'be deille agevolmzionii previs1te dal 

D.I_,.a.P.S. n.. 399/1947 e �aWart. 153 del Testo 
-ttnico n. 1165 del 1938. 

A mente del D.I,.G.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, 

recante provvidenze dirette ad agevolare la ri


presa delle costruzioni edilizie) i Oomuni e gli 

altri Enti pubblici (art. 2, 2� oomma), i qv.al�i 

nsufruisoano dei benefici ivi previsti) godono delle 

agevolazioni fiscali stab�ilite daWart. 153 del T. U. 

suW ediliZia pop�olare eid econom4ca del 28 apri


le 1938, n. 1165. 

La disposizione dell'art. 153 recita: � l Comuni 

e gli Istituti -che cosfoni�swno con H concor-so dello 

Stato case popolM'i da. cedersi in propriet� o da 

assegnarsi in locazione con patto di futura ven


dita nei limiti e ai sensi dell'art. 38 godono�, per 

tali costruzioni, delle seguenti agevolazioni : 

a) esenzione dal bollo, tas~sa. fissa. minima, di re


gistro e ipotecaria, nonch� tassa� fissa di voltura 

catastale, per gli atti di mutuo ..... �. 

Ai sens�i poi deWart. 4 del oitato T. U. n. 1168, 

�i mutui c:oncessi di.J.,lla Oassa DeposU�i e Prestitl, 

agli Istituti per le case popolari debbono essere 
assun-ti e garmit�iti da,l Oomune interessato. NeUa 
specie) appunto) il Oom�une ha stipulato il mutuo 
con la Oassa Depositi e Prestiti neU'in-teresse delFI.
A.O.P.j l'Istituto a sn-a volta) si � impegnato 
verso il Oom41!tie alla p.restazi<me--ili controgarenf!::-
�e) per il rimborso dolle quote relative. E' da 
esaminarsi se a:nche a tale negozio sia applicabile 
la 1wrma di favore. 

La Oommissio'l'be Oentrale e il Tribttnale di Ancona 
hanno negato l)appUcabiUt� del benefic-io 
fiscale. La soliizione � rispondente ad una esatta 
compr�nsione dello 8p-irito della norma e merita 
approvazione. 

Si pone anzitutto il problema inte.rpretativo dell)
art. 153 T. u. 28 aprile 1938, n. 1165, alla luce� 
�;ei principi dottrinali e giurisprudenziali i1i ma teria, 
al fine di intenderne la portata e l'esa.tto 
ambito di applic~ione. 

E) corrente e pacifico l'insegnamento che la 
norma la quale stabilisca un'agevolazione tributaria) 
oostituen�o un'eccezione alle regole generali 
di imposizione1 rientri nella categoria de1lla norma 
� che forma eccezione a regola. generaile � di 
cui all'aq�t. 14 delle vigenti preleggi) onde non � 
consentita) riguardo alla stessa) la applicazione 
analogica) cio� oltre i casi in essa, tassativamente 
previsti. Per la individuazione in concreto dei 
caM rientranti nell'ambito d-elle singole disposizioni) 
si deve avere poi riguMWo alla connessiOne 
diretta dell'oggetto del negozio) pM il quale si 
discute iteJll'applicabilit� dell'agevolazione, con la 
ipotesi di fa�vore contem.plata dalla legge. 

E) noto ohe ie disposi.zioni di agevolazione il pi� 
delle voite inilicano in modo generico il negozio 
ammesso a goderne) c01ne quello avente un, ra.ppo1
�to di causalit�) di necessit�) oio� una relazione 
con lo scopo) in considerazione del quale si � concesso 
il beneficio. A.ltre volte indicano in maniera 
sp�ooifica e tas'8ativ�a il negozio s�teisso) come l' articolo 
153 �el T. U. n. 1165, ohe fa riferimento agli 
atti di mutuo. In tal caso) l)accMtamento d!ei limiti 
e dell'ambito della agooolazione risulta pii� 
facile. 

Il negozio) intervenuto tra l'Istituto autonomo 
per le case popolari e il Oomune) non � compreso) 
neWecono-mia del oontratto di mutuo GomuneOassa 
Depositi e Prestiti. La semplice e tassativa 
indicazione �-i �atto di mutuo�, cmitenuta wella 
legge) gi� convince che il beneficio � concesso 
soltanto ai negozi che col mutuo sono direttamente 
ordinati. Convenzione o atto o oontratto di '/'/'l/t(_,tuo 
nient'altro e ili pi� significa ohe convenzione o 
atto o contra-tto diretto a por.re in essere e regolare, 
modificare) estinguere quel rapporto) a spiega-
re cio� gli effetti nell'ambito del rapporto medesimo 
quale � �elineato �alFart. 1813 del Codice 
civile. L'interprete pu� comprendere nell'ambito 
della norma tutti i casi a, cui essa pu� riferirsi nella 
sita lettera e nel suo spirito�) p�11/r'Ch� non nei rimanga 
spostata la logica estensione ed a-lterata �-'la 
finalit� specifica� (Oassazione 24 febbraio 1941, 
Finan.ze e Oomwne di Aq'Uiila) � Foro it. �, 1941, 
1, 1, 431). 


lliIDI ?ZER RWTE lliIDI ?ZER RWTE 
-157 


Il miituo (art. 1813 C. a.) � il contratto col quale 
ima parte consegna aWaltra una data quantit� 

. di denaro (o di altre aose fU1igibili) e l'altra si 
obbUga alla restituzione di altrettwnte cose deUn 
stessa specie e qiwlit�. E' allora evidente che le 
eoutroga.renzie in pa.rola non si riferiscono n� a.l 
negozio in s� e per s� considerato, n� alle obbli� 
gaz;ioni che vi assumono le parti. La iiisposfaione 
di favore non � riferibile (in via, analogica) a tiitti 
�i contratti che attengan10 indirettament� Ml' oggetto 
�indicato nell'articolo, bens�, invece, soltanto 
ai rapporti che, in se stessi) ine.riscono al particolare 
Npo if;i nego~�io) previsto nell'articolo medesimo. 
Secondo il sistema (Gass., sent. cit.), per 
la appUcabilit� delle agevolazioni[ fi8cali a determinati 
contratti non basta un rapporto indiretto 
fra i contratti stessi o le ipotesi prevedute come 
meritevoli di favore; mai � necessa.riai un'incidenza 
diretta dell'oggetto del contratto con le ip-0tesi 
medesime. E, consent'ita l'interpretazione estensiva 
della norma di favore; ma, come tate, essa non 
pu� andare, oltre l'oggetto previsto (mutuo), a 
co1nprendere negozi che co1i il primo non siano 
necessariwmente combinati. 

Oocorre,. quin1di) determina,re quand'� eh~! due 
negoz�i siano necessariamente co1inessi. Ci� avverr� 
quando) a,lla stregua dell'ordrinamentu !JlU1'idico 
l,wno non possa suss�istere senza l'altro. La connessione 
� neeessaria solo se derivi non dalla rolont� 
delle parti ma dalla legge (BIDRLIRI : I,e leggi di 
regtstro, GruFFH�, 1952, pag. 155); tali) ad 
esempio) la, aostituaione wi societ� e Il conferimento 
dm beni) da parte de�i ~oci) all'ente sociale; 
l'ass�u1izione di un'obbligazfone e la contemporanea 
prestazione di garanzia 1iei casi ~n cui sin obbligatoria 
per legge; la quieta.n,za del prec.:zo) contenuta 
1iell'atto in C"Ui � stato stipulato il trasfer�imento. 
La necessariet� della connessione �npl�:a 
cio�) tra i due negoz�i) una, reciprova dipendenza 
funzionale. Il ROTONDI (� Giur. it. �, 1957, 1, Il.. 
240) puntuaUzza e preaisa lo stato della qu.estio11e, 
ritenendo che deve aversi riguardo se si tratti di 
negozi che) per la loro intrinsec�a, natura, 'Vengano 
a, combin<M�si necessariamente. Ma la connessione 
deve essere nel tipo astratto di negozio previsto 
dall'ordinamento giuridico e non solo nella volont� 
delle parti che abbiano dato liwgo alla fattispecie. 


Dunqu,e l'wmbito obbiettivo di applicazione del� 
la norma di agevolazione tributaria dell'art. 153 
del T. U. n. 1168/1938 � il seguen.te: atto di mutuo 
e negozi necessariamente connes.si per legge, 

atti (~io& che ne hanrno la stessa causa o funzfone 
economico-sociale secondo lo schema astratto del 
mutuo. 

L'ambito subhiettivo � determinato poi dalle 
pa1�ti del rapporto principale: gli atti connessi 
debbono intervenire necessariamente tra quelle 

stesse. � 

IV) Il Tribunale ha fatto retta applicazione dei 
principt 

L'art. 153 del T. U. 1165/1938 fa riferimento 
all)atto di mutuo e) implicitamente, agli atti che 
a questo siano conness�i in forza di legge e che, 

inoltre) abbiano 1a st6'8sa oousa del primo; in altri 
termini agli atti o.rdinati al conseguimento 
della funzione economico-sociale d.el mutuo. Le 
parti, inoltre) devono pur sempre essere i soggetti 
che hanno stipulato il contratto principale) oio� 
il Comune e la Gassa. DD. PP. � 

Qwindi) oltre le obbligazioivi comprese nel sinallagma) 
possono rientrairvi la presta,z�one di ga� 
renzia del miit�uatario J e tutti i successivi atti d�iretti 
a,lt estinzione del vincolo J ma non altri. 

La lettera e lo spirito 1lella legge non consentono 
un/�interpretazione pi� larga)� essa si riferisce 
esclusivamente a.ll'atto di mutuo Comune -Cassa) 
onde se pure pu� lasciare adito alle relatfoe garenzieJ 
strettamente connesse oon la restituzione delle 
somme mutuate in virt� di legge (sulla Cassa 
DD. PP.) e dentranti nella funzione del mutuo, 
no�n ha ragione per estendersi alle controgarenzie 
richieste) a S1'-a volta, dal Comune all'Istituto, cui 
il mutuo) 'ili definitiv�a, profitta. La controgarenzia, 
i�nfatti, non � direttamente connessa al. mutuo, 
al cu�i schema � assolutamente estranea, non solo 
nella fattispecie legale) bens� anche nel rapporto 
concreto in esamie. 

Se l'Ente, che contrae 'il mutito e si obbliga alla 
restituzfono della somma, richiede ed ottiene da 
altro Ente (al quale -in definitiva profitta il finanzia1nento) 
una garenzia pei;: l'obbUgo di questo secondo 
d-i .rifondere al pri;rno le q�uote, non pu� 
affermarsi che s�ijjaUo atio di garenzia entri nell'economia 
del mutuo o che vi sia connesso. 'l'rattasi 
iU un atto che, pur avendo riferimento al mutuo, 
soddisfa una patrUcolare esigenza,. che non vi 
� c01w1aturale n� nece.ssa1�iamente connessa) ta,nto 
che il co1itratto pu� essere stipiilato anche �in sua 
mancanza. 

T1ale a dirn che le controgarenzie prestate dallo 

I.A.O.P. di Pesaro al Comune non mirano a raggiungere 
le finalit� della norma di esenz�ione, ma 
uno scopo a;utonomo e distinto) quale quello di 
8alvaguardarc gZi interessi del mtituatario rispetto 
all'Istituto Auto�nomo delle Case Popolari. Esse,. 
olt�re a non essel'e conn.esse a,l mutuo assunto dal 
Oomlll!ne) neppure sono preordirnate, nell'economia 
dvll'istititto, qua,le mezzo al fine della concessione 
o dell'ass111nz-ione del 1nutiw stesso. 
La cessione de�i fitU ivi contenuta �, pertanto, 
soggetta all'aliqu,ota normale di Registro. 

V) Il JJi�inistero delle Finan!Ze, nvll' esaminwre la 
fattispecie di cui trattasi, con risoluzione 14 ottobre 
1952, n. 162771, ha M.tenuto tassabile la controgarenzia 
in pan>la � e d� perch� la controrichiesta 
del Oomune, rappresentando un negoz;io 
giuridico non strettamente connesso col mutuo, 
esula dalla stretta economia. della norma di favore, 
essendo esso diretto a salvaguardare il buon 
fine della garenzia prestata (a su� volta) dal Comune 
all'ISltituto e non gi� la operazione di mrutuo 
effettuata con la Cassa depositi e prestiti 1> 
(in � Riv. Leg. Fisc. �, 1953, 63). 

La Commissione Centrale delle Imposte) con de-�~ 
cisione n. 71316 del 4 maggio 1955, resa in fattispecie 
simile) in tema di agevolazioni (di imposta 
fissa ipotecaria) pire'l!-iste daWart. 153, ha ritenuto 

� 

~ 158 


che U bencficfo stesso, per i mutwi contratU con 
la, Gassa DD. PP., se p1vre pu� accordarsi per 
le ,qarenzie prestate dal aomune mutuata1�io alla 
Cassa, 1wn pu� estenders,i alle aont:rogaranzfo ipotecarie 
concesse al Comune medesimo dall' Istitnto 
A1itono1no Case Popolari che, pertanto, 'ranno assoggettate 
aa imposta propo.rzionale (in � Riv. 
Leg. li'isc. ll, 1957, pag. 359, con nota redazionale 
fa11ore,1wle). Infatti � foi detto � tratta.si di una 
disposizione di favore che, come tale, rappresenta 
un'eccezione al principio della, normalit� dei tributi 
e non pu�, pertanto, estendersi oltre i casi 
espressamente contemplati ll. CoNTRA: v. � Mass. 
Reg�, 1957, 185 e Giurisprudenza delle Imposte ll, 
1957, nota a decisione n. 159, pag. 551). 

R. LASCHENA 
PROCEDIMENTO INGIUNTIVO -Opposizione a decreto 
ingiuntivo -Riesame della questione di merito Opposizione 
ex art. 183 disp. att.; C.p.c. (Tribunale 
di Venezia, 9 luglio 1959 -Pres.: Mastrobuono; Est.: 
Fonseca -Savini c. Ministero Bubblica Istruzione). 

L'opposizione ad ingiunzione, ove non sia fatta 
nelle forme limitate di cui aH'a.rt. 188 disp. a.tt. 

C. p. c., non � esclusivamente diretta alla rimozione 
di un provvedimento viziato o comunque 
inefficace, ma anche alla sostituzione di esso con 
una nuova, pronuncia e conseguentemente il giudice 
� investito del riesame della, pretesa fatta valere 
con il decreto di ingiunzione. 
IN TEJMA DI OPPOSIZIONEJ AL DECRETO INGIUNTIVO 

La sentenza che si annota � senz'altJ�o conforme 
al preralente or'ientamento della giiirisprudenza 
e della dottrina sulla natura e gU effetti dell'opvosizione 
ad 'ing'iunzione, sec'ondo il q1iale, sia che 
si consider'i l'ovposizione come impiignazione di 
una fase processuale giun.ta a termine sia che la 
si consideri come atto introduttivo di un ordinario 
giudizio di cogni'<:ione (o del eontradittorio vosposto), 
si riUene che oggetto del giudizio sia il 
merito della domanda creiUtoria avanzata dal ricorrente) 
s� che qiiosti e non l'opp01''161ite dovrebbe 
con,siderarsi attore) con tutte le necessarie cons�eguenze 
in ordine all'estensione del ,giudizio e all'onere 
della v�rova. Orientamento peraltro che, 
senza pretende.re d'i. esaminare in qnesta sede con 
cornvletezza di argomenti (ver cui inveC'e si rimanda 
agli autori ohe hanno tr�attato il vroblema; 

GARBAGNATI: I procedimenti di ingiunzione e di 
convalida. di sfratto, 19,49,; CmsTOFOLINI: Processo 
di ingiunzione 1939; CALAMANDREI: Il procedimento 
monitorio; SmGNI: L'opposizione del 
convenuto nel processo monitorio, in � Studi 
Sassall'"esi ll, 1924 pag. 335, 1925 pag. 39; 
Vrsco: Il Procedimento per ingiunzione, 1951, 

vag. 143; noneh� i maniiali del 0ArtNIDLU'.rrr; 
dello ZANzuccnr, del REDElN'l'I ed autori ivi citati), 
suscita qualche perplessit� non tanto ve.r l'afferrnazione 
ribadUa nnche del trib'lmale di Venezia, 
che itn gfadiziu Hmitq,to ad u!ia rnera qiwrela 
nullitatis � estraneo al nostro sistema JJ'rocessitale,. 
affermazione che pn�, in Unea di massima, oondIvidvrsi) 
quanto pe1� le consegumi.ze che da tale @ffermazione 
vogUono trarsi e che non sembra si armonizzino 
pienamente con la natiira e le finalit� 
del p.rocedirnento ver ing'iunzione, cos� come � 
stato att1iato nel nostro ordinamento. 

Oacorre per� premettere, plf"ima di passare a�ll' 
esame critico dell'opinione pll'"evalente, che fra le 
due ovposte tesi circa la natura giuridica deill'opposizione 
ad ingiunzione sembra senz,altro preferibile 
q1tella che ritiene es�sere l'opposizione stessa 
un mezzo d'irnpugnazione del decreto (tesi del resto 
condiv'isa dalla m,igliore dottrina) come la pi� 
conforme all'attuale disciplina del procedimento 
per ingiunzione; specie ove se ne considerino ,i 
preeeidenti storici. 

Come infatti � noto, il procicdimento per ingiun,
zione attuale si .riallaccia per due caratteristiche 
essenzial'i (emanazione dell'ordine inaudita, 
altera varte e CO[fnfaione somrnaria) al processr; 
monitorio del diritto medioevale in base al quale, 
per determinati crediti, si poteva ottenere direttamente 
dal giuiUce l'ordine della prestazione acconipagnato 
dalla ciausola che, se il debitore non 
faceva owosizione entro im dato termine, p<Jtev�a 
eseguirsi)� l'opvosizione del debitore toglieva invece 
ogni effetto all'ordii ne e questo si risolveva in 
vim stimplicis cita.tionis. Tale procedimento ebbe 
applica.zioni in Italia, Svizzera) Austria e German�i 
(mandatum de s:olvendo cum clausola nisi, 
Jlfahnverfahren, Rechtsbot) mentre rimase sconosciitto 
alla legislazione francese e conseguentemente 
ai codici da questa derivati, C'()me il codice 
di procedwra civile UaUana del 1865. Qiiando poi 
il proced�nento ingiunzionale fu int.rodotto nel 
nostro ordinamento da sucCtessive legislazioni, ebbe, 
a causa dell'interru,zione del nesso s�torico con 
il manda,tum dei solvendo del diritto medioC'Vale) 
caratteristiche) poi trasferite senza sostanziali 
mutamenti nel codiee di p'f'ocedura attuale, che 
lo allontanarono nettamente da quello. Mentre 
invero l'ingiiinzione del diritto intermedio venivrt 
ineno in se,quito all'opposizione e la decisione resa 
su qiiesta sosti'tuiva in ogni C'aso il mandatum 
de solvendo s� che a biwn diriUo poteva rifonersi 
che, opponendosi il dobitorej il giiid,izio sveciale 
si tramutasse in nn ordinario giudfaio iU cognizione, 
altrettwnto non � possibi.le sostenere i'fl,lfl,anzi 
alle norme che attualmente regolano la materia. 
]!J' assiirdo ad esempio ritene.re ohe possa 
pendere un giudizio di cognizione su di una domanda 
che ha gi� formato oggetfo 'flel p'f'ovved'i1nento 
relativo, quando questo non solo --non m. 
annulla ma pu� essere addirittura iUchiarato 
vrormisoriamente esecutivo, con vicende molto 
analoghe quindi a quelle della sentenza i1npu



-159 


gnata in appello (q,rtt. 642, 648, 649, C. p. e.). 
D'altro eanto l'art. 653 persuade che l'emana� 
.zione del deereto costituisca il termine di un grado 
del proeesso, p(Jlf' lo meno finch� questo venga 
inteso -come pare si debba -come quella fase 
processU<1tle che si ch�ude aon im provvedimento 
suscetUbile d;i conferma o di, riforma; in questo 
senso � indubbiamente il primo oomma dell'articolo 
eitato., mentre il seoondo non adduee argo� 
menti 1i.� pro n� aontro, potendosi titll' alpi� dire 
che questo mezzo di impugnazione ha una disciplina 
partioolare. Particolarit� poi neanche eccezionale) 
ove si consideri che anohe la sentenza 
d'appello diviene titolo esecutivo se il riao.rso per 
Cassazione sia rigettato, men.tre � sostituita in 

caso di acooglimento. 

In itltimo si osser,va che difficilmente potrebbe 
considerarsi oome un o.rd;inario processo di cognizione 
queHo in aui l'estinzione o la mancat(i 
costituzione in termine dell'opponente porti al 
passaggfo in giudiaato del deareto (artt; 647, 
653 C. p. a.; l'autorit� d�i cosa giudicata del decreto 
d'ingiunzione � argomentata ex artt. 655, 
656 c. p. c. v. GARBAGNATij op. oit. pagg. :13, 67). 
Di fronte a questi argomenti sostenere che l'opposiz
�ione non introdurrebbe un'impugnazione sol 
perch� la cognizione del g'iU(liCe che c�oncede il 
decreto sarebbe sommaria e porterebbe ad un<i 
condanna con riserva, (Visco: op. Zoe. cit.) a 
parte la dubbia esattezza di quest',ultima affermazfone) 
non sembra determinante.� 

L'unico argoniento val'ido a negare che si tratti 
d';, impugn,azione) sMebbe quello di sos�tenere che, 
d.ifetta;ndo il contraddittorio, l'ordine della prestazione 
sarebbe emanato s�enza oognizione. Ma 
questoJ per quanto sia stato sostenuto da illustri 
autori (OHIOVIDNDA: Principi, p. 212; SmGNI: op. 
cit.) sembra oontraddetto dalle norme pos'itive: 
se solo si pensa ehei l'eBame del giudice pu� po1�� 
tare al rigetto o all'aecoglim.ento della domanda 
(artt. 640, 641 a. p. c.) �viene naturale domandarsi 
come potrebbe il giudice scegliere tra qneste so� 
lu.'?iioni, Benza conoscere della causa. 

Ritenuta perta1bto preferibile l'opinione, accol� 

ta nella sentenza che si annota) che ravvisa nel


l'opposi~:ione un mezzo d�i impugnazioneJ va qni 

subito avvertito ohe quell'ibridismoJ gi� denun� 

c'iato dal OmovENDA, ohe s�i manifesta nella di� 

soipUna del procedim,mbto d'i ingiunzione, mentre 

da un lato � stato la causa delle �variet� delle 

opinioni in rnat(Jlf'ia, ha dali'altro impedito agli 

assertori della tesi che qui s�i segue di trarre dal� 

le loro affermazioni tutte le neeessarie oonse


guenze. Cos� � stato detto che l'opposizione � s� 

un atto di impugnazione, ma introduttivo di un 

procedimento d� pvr�ima istanza (Cass. 25 feb


braio 1946 in � Mass. JJ'oro It. � 46, 54) che la 

materia del contendere si estende al merito della 

domand;a creWitoria fatta valere dal ricorrente 

(ZANZUCCHI �Dir. Proc. Civ. ll IV, p. 21) che 

attore dovrebbe considerarsi il ricorrente ed a 

lui in.combere l'onere della prova (GARBAGNATI: 
op. cit. p. 90), che non sussiste per il prooedi� 
mento di opposizione una limitazione analoga a 
quella .<?tabilita per l'appello dall'art. 345 C. p. c. 
(OARNELUT'IT: Sistema, II p. 622). 

Queste afjermazion�i sembrano 1ion solo in con� 
tvrasto con i principi che reggono il nostro di� 
ritto processuale, ma non trovano nemmeno giu� 
stificazione in una particolare ratio del procedi� 
mento mon,itorio la cui natura e le cui finalit� 
invocano anzi dli que-i. prinaipi l'appUcazione. 

lnvwo in primo luogo, non si pu�, altro che 
eon �Urna grave contradictio in terminis, parlare 
di impitgnazione 'intrnduttiva di un procedimento 
dli cognizione di prima istanza, qua;ndoJ come � 
noto, l'irnpugnazione si definisce l'azione tendente 
a far valere un niotfoo generioo o specifico 
d'awnullabilit� della sentenza che quanto meno 
�in prima istanza; dev'essere stata gi� emanata. 
Sicch�, o-ve s~ voglia considerare l'opposizion.e come 
impugnazione, � giuridioamente impossibile 
ritenere la fase che si ch,iude oon il decreto d'in� 
giunzione altrimenti che come un primo grado 
del processo, s�.i pur sottoposto a .regole spec�iali 
(art. 656 O. p. c.). Altrettwnto erroneo sembra 
sosten.(Jlf'e che iil r'ioorrente, pur se fm�malm.enle 
convenuto nel giudizio d'oppos'izione, deve essere 
oons,iderato 80stanz'ia[1nente attore, con il rela� 
tivo onere della prova. 

La p1f"ima parte di qiiesta afjermazione infatti 
sembra essere qitanto meno equiv1oca poiah� 'i 
termini cc formalmen�te � e � sostanzialmente � 
possono intendersi 8ia in senso teonico, come, 
sinonimi di <1 secondo il diritto prroces~uale ll eJ 
rispettiva;mente cc secondo il dwitto materiale J> sia 
neWaceez,ione com.une d-i cc appwrentemente � ed 
cc effettiv�a;m.ente �. Cornunque n� neU'uno n� nel� 
l'altro aaso l' aff ormazio1'1'e app&�e aooettabile: non 
secondo la com.une accezione, perch� ci� non potrebbe 
avere o'Vviamente alcuna giuriWioa rilevanza, 
ma neppiire in senso tecn�Jo, perch� di attore o d�1 
convenuto si pu� parlare solo processualm�ente. Se 
infatti s~ pu� distingit.ere, come fanno taluni autm�i 
il concetto di partfi del rapporto prooes�suaie in 
senso prooessuale �e in senso materiale, certo altrettanto 
non � possibile farre rispetto al eoncetto di 
attore e d�i convenitto, poieh� costituendo l'esser~ 
attore o , convenuto soltan.to ibna qualifiaazionc 
processuale dei soggetti del rapporto, dipendente 
dall'aver l'uno proposto contro l'altro una domanda 
introduttiva di un giudizio o di una fase 
del giudizio, � chiaro che tale qnalificazione non 
pu� r111.1e.re che un, significato meramente formale. 
Tn qnesto senso pertanto, a'l/endo l'opponente introdotto 
�una domanda tendente alla r'iforma di 
un preeedente provved�imen.to di giudice, a lui 
non potr� essere attribuita ehe la qualit� di 
attovre. Altro � che dall'essere attore o conv�nuto 
disoendano delle conseguenze di ordine sosta11� 
ziale, q1.tali ad esempio l'incidenza dell'onere clel� 
la pro'l/a, poich� ovviamente non � questo che 


-160 


t~arr� a far consirterare uno dei soggetti attore 
piuttosto che convenuto) costituendo dette conseguenze 
un posterius e non. itn prius della qualificazione 
processuale. Ed � propri� per questo 
ohe non � accettabile neanche la seconda parte 
deWaffermazione) essere cio� a cariao del ricorrente 
l'onere della prova) oltre a non corrispondere 
ai principi che rego.fa;no la materia (art. 2697 
Codice civile). 

Se infatti chi vuol far valere in giuiUzio itn 
dcirUto deve provare i fatti che ne costitiiiscono 
il fondamento) dato che l'opponente si troverr� 
necessar�iamente in questa situazione) facendo appunto 
valere un suo diritto di grav�ame, � a lui 
e non gi� a.ll'opposto che incomber� l'onere della 
prova. Poich� per� il problema �ell'onere della 
prova. s�i i1itreoia a questo punto con l'altro dell'estensione 
del thema decidendum, sembra opportuno 
esaminare prima quest'ultima questione. 

Ora non � esatto affermare che la materia dcl 
contendente si estende al merito della domanda 
creditoria fatta valere dal ricorrente e che per 
Vopposiz'ione no1i sussiste una limitazione analoga 
a quella stabiiita per l'appello dall'art. 345 

O. p. c.) poich� ci� sembra in contrasto con la 
natura delle impugnazioni e con il prinaipio della 
dispo'nibilit� che p&mea il no-stro processo ai'
l.;�ile. Dall'esam�e 1Jelle norme che regolano i vari 
mezz-i di impugnazione infatti pu� dedursi alw 
non � stato accolto dal nostro ordinamento l'effetto 
devolutwo) per cui il giudiae deU'impugnd:
tion.e potrebbe conoscere, indipendentemente dalla 
maggiore o minore ampiezza della manifestazione 
della volont� nell'impugnante, dello stesso 
rapporto sostanziale ao1iosaiuto dal giudice a, quo, 
s� ahe la pronuncia di questi avrebbe un carattere 
quasi sperimentale o di saggio (v. REDENTI: 
�Dir. Proc. Oiv. ))' II) 399), ma soltanto il pri1icipio 
della pluralit� dei gradi di giurisdizione, 
la cui massima effioacia non supera la regola del 
tantum devolutum quantum appellatum. 

L'affermazione aoqu�sta del resto maggior effi� 
caaia dalla constatazione che non '17� era nel codice 
di procedura del '65 una norma analoga 
a quella deU'art. 345, per cui questo pu� ben 
considerarsi innovativo nel senso dianzi espos�to. 
Da questo principio; colZegato cori quello della 
disponibilit�) intesa come il potere delle parti di 
influire con il proprio comportamento sulle sorti 
del rapporto processuale, si trae l'affermazione 
che l'impugnazione sia un negozio giuridico processuale, 
nel senso che vi acquista rilevanza non 
solo la volontariet�) ma sopratutto la volont� o 
intenRJione di impugnare pi� o meno ampiamente 
il provvedimento del giudiae. 

Ci� � dato ricavare non solo dalla disciplina dei 

mezzi di impugnazione diversi dall'appello in ciii 

il vizio o i vizi particolari che infioiano la deci, 

sione devono e8sere, a pena di inammAssibilit� 

espressa.mente indicati dall'impugnamte, ma so� 

pratutto dalla regolamentazione deU'(JlppeUo che, 

pur essendo, co1ne � noto) il pi� vasto mezzo di 

impugnazione e l'unico che abbia natura di gra � 
vame e non di impugnativa di u11 vizio d.'annullabiUt�, 
pur tuttavia � anche esso subordinato 
quanto ad estensione alla volont� dell'appellante, 
n� potrebbe il giudice o la controparte non tenerne 
aonto (art. 346 C. p. a.). Nea1whe il giit-

Concludendo, riteniwmo che l'opposizione al dedice 
d'appello � pertanto investito per il solo 
fatto della proposta impugnazione, della cognizione 
.della materia fatta valere in primo grado 
dall'aUore e non si vede quindi per qual mot�.;o 
dovrebbe esserne investito il giudice ad opposizione 
propos�ta) quando questa) a voler tut:to concedere) 
pu� considerarsi mezzo di 'impugnazione 
di vastit� parI,, ma non superiore all'appeUo. Tale 
soluzione � confortata anche da un1 altra consideraz,
ione d/ordine comparativo. Se si confrontano 
due tipici istituti) entrambi ispirati alla 
necessit�) per ragioni pratiche) di deroga1�e al 
princ�ipio del contradd,ittorio) quali sono il procedimento 
di ingirunzione e il seqwes'tro, si nota 
una divers�a inaidenza deW onere di inpugnare 'il 
provvedim�to o sia, pure, di provocare il contraddittorio) 
gravando questo nel primo caso a aarico 
dell'ingiwnto, nel secondo i;nvece a cwriao del richiedente 
il quale) pur ottenendo 1tn proooe1Umento 
immediatamente efficace ed eseguibile) deve, 
a pena di inefficaaia o di responsabilit�, istituire 
il giudizio di convalida (artt. 680, 681, 683, 

641. 654, 650 a. p. c.). Ovvie sono le ragion~ del 
maggior vigore della legge rispetto all'ingiunzione, 
ravvisabUi da un lato nella natura di provt?
edimento cautelare del sequ,estro ohe non aompromette 
la situazione giwridica a differenza dei 
provvedimenU di cognizione e dall'altro nella ma[!� 
gior gManzia che offrono le prove mrca l'esistenza 
del diritto nell'ingiunzione che non nel seque-stro 
Ora questo maggior rigore e la differenza stessa d�i 
prooedura voluta dalla legge) �verrebbero pratieamente 
meno O'Ve fosse al ricorrente consentito, 
'IJ.na volta proposta opposiRJione dall'ingiunto, 
estendere a suo piaoimento la materia del contenaere; 
ci� equivarrebbe a wn giudizio di giu-stijioazione 
o di convalida, non previsto per il deareto 
ingiuntivo. 
A.ltro � che) avendo impugnato l1opponente il 
,deareto d'ingiun.ziorw non per iin motivo parti


colare, ma nella totalit�, il giudice sia in con


creto investito della cognizione della stessa 

materia gi� precoaentemente aecisa) poiok� resta 

pur sempre fermo che l'estensione del thema, de


cidendum dipende dalla volont� dell1 oppon�ente,; 

ed � a questo proposito che acquista ulteriore 

rilevanza il #-oble�ma deli'inoidenza deWone-r�q 

della prova. 

lnfatti per quan.to si � d,etto fin qui, � chiaro 
che tale onere graver� comunque ed escliisivoamente 
sull'opponente. E' questi che fa valere in 
giudizio il suo diritto alla riforma della� precedente 
decisione ed a lui � quindi applicabile il 
prinw comma dell'art. 2697 a. c.) mentre da,ll'affermazione 
che la materia del ciontendere � su



R7777?FZ'1ZT?Z ;; 


-161


bordinata all'impugnazione e non alla domanda 
cred,ito.ria fatta valere dal rioorrente, discende. 
come logica conseguenza che quest'ultimo avr� 
solo l'onere di provare i fatti estin~ivi ,o modificativi 
del diritto de~ primo. ' i � 

Oonoludendo, riteniamo che ropposizione. al de: 
creto ingiuntivo costituisca impugnazione e che d'i 
un mezzo d.i impugnazione abbia tutte le caratteristiahe 
e aio�: 1) che attore � l'opponente,� 2) che 
a lui i.ncomba l'onere della prova; 3) che il giudice 
sia vincolato ai motivi di opposizione. 

L'op'inione so.<rtenuta � del resto conforme alla 
natura del decreto d/ingiunzi<>ne, ch� altrimenU 
ad wn prooedlimento rap�ido e sommwrio verrebbe, 
sia pur in una fase suoaessiva, accordata una tutela 
maggiore di queUa prevista per gli ord!inari 
proeedimenti di cognizione, mentre d'altro canto 
ir#ene.re l'opposizione un oaso di impugnativa non 
� d'ostacolo all'appello contro la sentenza che sul


l'opposizione ha pronunciato, considerato ehe appellabili 
8_ono anche le sentenze di revocazione. 

* * * 

Per quan,to riguarda .il proopdimento previsto 
dall'art. 188 d!isp. att. C. p. o. tendente alla dichiarazione 
di ineffi.cacia del decreto di ingiun: 
zione notificato fuori termine, pur dovendosi ritene.
re che si tratta pi� esattamente di nullit� 
che d'i inefficacia e che l'ordinanza che accoglie il 
rieorso abbia natura giitridica di sentenza, tuttavia 
l'ultimo comma dell'artiaolo in bnse al qiwle 
non � preoliiso alla parte che abbia sentito rigettare 
la propria istanza riproporla mediante opposizione, 
imped!isee d,i, ritenere il proeedimento 
in questione com.e im caso di querela nulllt3!ti�s. 
Piuttosto puo ravvisa-rs'i in qttesto un caso analogo 
al procedimento d'i eorrezione delle sentenze. 

P. DI TAR1SIA di BELMONTE 

INDICE SIS'l,EMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L..4. SOLUZIONE OHE NE � ST..tfT..tf D..4.T.d 

A:GQUE PUBBLICHE 

CONCFSSIONI D'ACQUE PUBBLICHE. -Se sia legittima la 
pubblicazione di due domande concorrenti pe�r la concessione 
d'acqua pubblica nella Regione Trentino-Alto 
.l\dige nene forme stabilite dall'art. 12 del Regolamento 
14 .agosto 1920, n. 1285, anz.ich� in quelle previste daigli 
articoli 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 1956, 

n. 7 (n. 61). 
AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI 

FUNZIONARI ITALIANI ALL'ESTERO -INDENNIZZI PER DANNI. In 
quali casi l'Amministrazione degH Esteri possa 
riconoscere il diritto al risarcimento dei danni alle cose 
subiti per motivi di servizi.o da funzionari italiani in 
servizio aJl 'estero (n. 5). 

AGRICOLTURA 

PICCOLA PROPRIET� CONTADINA. -Se la Cassa per la formazione 
della piccola propriet� contaidina possa ottenere 
il consenso per la permuta dei terreni a suo tempo 
trasferitile dall'Amministrazione, ai sensi deJ1a legge 
20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non 
possano essere destinati direttamente allo sco.po per cui 
avvenne il tra&ferimento (n. 21). 

.t\JMMIJNI1STRAZIONE PUBBLICA 

ENTI PUBBLICI. -1) Se ed in quali limiti il personale 
dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno sia soggetto 
all'assicurazione obbligatoria contro gli inlfortuni sul 
lavoro (n. 241). 

EREDIT� DEVOLUTA ALL'EX O.N.B. -2) Se il Commissariato 
Nazionale della Giovent� Italiana debba ottenere, prima 
della formale accettazione dell'eredit� devoluta alla ex 
O.N.B., e quindi della sottoscrizione dell'atto di divisione, 
l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 17 C. c. 
ovvero ai sensi dell'art. 17 legge 3 aprile 1926, n. 2247 

(n. 242). 
LEGA NAVALE ITALIANA. -3) Se la Le.g.a Navale Italiana 
sia persona giuridica pubblica (n. 243). 

N.A.T.O. -4) Come sia disciplinata la difesa in giudizio 
da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi 
'.'l.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 244). 
APPALTO 

APIIALTO CONCORSO. -1) Se sia legittima l'esclusione di 
un concorrente da un appal_to-conco11so per averre prodotto 
documenti privi �di bollo (n. 249). 

CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -2) Se, ai sensi della 
leg'ge 9 maiggio 1950, n. 329, possano aipplicarsi, ai fini 
della revisione dei prezzi, le norme deI D. L. 5 aprile 1946, 

n. 226 .ad un contratto di appalto stipulato prima della 
entrata in vigore di detto decreto, ma in corso di esecuzione 
alla data di pubblicazione di esso (n. 250). 
AVVOOATI E PROCURATORI 

N./\.T.O. -1) Come sia di&ciplinata la difesa in giudizio 
da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi 

N.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 47). 
PROCURATORI NOMINATI EX ART. 697 C.P.C. -2) Quali siano 
i criteri da seguire per la liquidazione delle parcelle 
spettanti ai professionisti che abbiano prestato la loro 
attivit� nell'interesse della Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell'art. 697 C.p.c, {n. 48). 

SPESE DI PROCEDURA. -3) Se, ai sensi dell'art. 5 della 
legge 4 febbraio 1956, n. 54, possano aiddebitarsi sul fondo 
di garenzia, per i finanziamenti assistiti dallo Stato, le 
competenze dovute all'avvocato incaricato �di promuovere 
la procedura di riscossione (n. 49). 

BBLLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

<DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. -&e la 
sopravvenuta inefficacia dell'or0dine di sospensione di 
lavori, ai sensi dell'art. 9, legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
per la mancata notifica favorevole della Commissione 
Provinciale, possa pregiudicare la validit� depa successiva 
dichiarazione di notevole interesse pubblic� (n. 6). 

BOHSA 

AGENTI DI CAMBIO -DECADENZA. -Quali siane-le---conseguenze 
della inidoneit� fisica degli agenti di cambio ai 
fin� della decadenza prevista dall'art. 11 del D.L.L. 
19 aprile 1956, n. 321 (n. 16). 



PWRff?RlillHfilliJiEH E diii . 

-�163 


-COMMERCIO' 

DISTRIBUTORI VIVERI LA .PROVVIDA. -Se, ai sensi degli 
articoli 161 �e 165 del Testo miico per �1a Finanza Locale, 
i Distributori Viveri de La Provvida siano soggetti alla 
imposta di patente (n. 16). 

COMUNI E PROVINCIE 

POSTA PNEUMATICA URBANA. -Se i Comuni abbiano diritto 
ad un contributo una tantum per la posa� in gallerie 
per pubblici servizi di posta pneumatica urbana 

(n. 77). 
COMPROMESSO ED ARBITRI 

CONTRATTI DI APPALTO DI 00. PiP. -Se sia legittima 
la inserzione nei singoli contratti di appalto di Opere 
Pubbliche di competenza della Regione Siciliana di 
una clausola compromissoria diversa da quella prevista 
nell'art. 42 del Capitolato Generale per le Opere Pubbliche 
del 1895 (n. 13). 

CO~CESSIONI AMMINISTRATIVE 

CONCESSIONI DI ARENILI DEJ\IANIALI. -1) Se, ai sensi dell'art. 
18, ultimo comm,a, R. D. 2 aprile 1885, n. 3095, i 
Comuni nei quali esistano �porti fluviali di seconda categoria, 
quarta classe, abbiano un diritto di prelazione 
nene concessioni di spiaggia lacuali (n. 61). 

IDROCARBURI. -2) Se per la revoca di una concessione 
per� impianto di una raffineria di olii minerali in Sicilia 
debba essere sentito il parere della Commissione di cui 
all'art. 15 del D. L. 2 novembre 1933, n. 1741 (n. 62). 

3) Se i pareri della Commissione inte�rministeriale per 

la disciplina petrolifera istituita con D. M. 10 gen


naio 1953, debbano essere considerati vinwlanti od 

obbligatori (n. 62). 

CONCORSI 

PILcrr1 DEI PORTI. -Sie, ai sensi dell'art.' 108 del Codice 
della Navigazione, approvato con D. P. 15 febbraio 1952, 

n. 328, l'Amministrazione possa assegnare agli idonei, 
in un concorso bandito nell'organico della Corpor�zione 
dei Piloti dei Porti, posti che vadano oltre quelli messi 
a concorso e le cui vacanze siano successive al concorso 
stesso (n. 2). 
CONTABILITA' GENERAJLE DELLO STATO 

CANONI ENFITEUTICI. -1) Se per la liquidazione del 
canoni enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza 
debba prendersi a base per la convffi'sione in danaro il 
prezzo vigente all'epoca della scadenza oppure quello 
corrente al momento dieU'1emissione dle.ll'iingilU:n-zlione� 

(n. 174). 
EsENZIONI TRIBUTARIE. -2) Se la riserva di far approvare 
con le1gge un contratto stipulato tra lo Stato ed i 
privati possa rendere legittime le clausole contenute 
nel contratto stesso le quali implichino esenzioni del 
privato contraente da determinati tributi (n. 175). 

CONTRIBUTI E rINANZIAMENTI 

'AZIENDE AUfoNOME DI CUllA E. DI SOGGIORNO. -1) Se il 
contributo erogato dal Ministero dell'Interno alle aziende 
'di soggiorno, cura e turismo, in virt� dell'art. 30 della 
legge 29 dicembre 1949, n. 598, detiba�essere �Ms�,ggettato 
al pagamento dell'imposta generale sull'entrata (n. 35). 

CON'rRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -2) Quali. siano i criteri 
di applicazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 968, in ordine alla determinazione del contributo� per 
riparazioni e� ricostruzioni di immobili nel caso di compropriet� 
pel� quote indivise (n. 36). 
SPESE DI PROCEDURA. -3) Se, ai sensi dell'art. 5 della 
legige 4 febbraio 1956, n. 54, possano oodebitarsi sul 
fondo di garanzia per i finanziamenti assistiti dallo 
Stato, le competenze � don1te all'avvocato �incaricato di 
promuovere la procedura di riscossione (n. 37). 

DANNI DI GUERHA 

BENI DI CITTADINI ITALIANI I.N TUNISIIA. -1) Se, ai sensi 
demart. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, possa 
essere .concesso il contributo per il ripristino in territorio 
nazionale dei beni perduti in Tunisia, ad un cittadino 
italiano al .quale fu concesso per .gli stessi �beni l'indennizzo 
ai sensi del D. L. 6 aprile.~948, n. 521 (n. 96). 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -2) Quali siano i criteri 
di applicazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, 

n. 968; in ordine alla determfoazione del contributo per 
riparazioni e rico.struzioni di immobili nel caso di com
�propriet� per quote indivise (n. !)7). 
CREDITI PER DANNI DI GUERRA. -3) Quale sia, ai fini della 
imposta sulle successioni, il trattamento da hrsi alla 
successione di un credito relativo ad indennizzo per 
danni di guerra (n. 98). 

DEM~NW 

CONCESSIONI DI ARENILI DEMANIALI. -1) Se, ai sensi dell'art. 
18, ultimo comma, R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, i Comuni 
ne-i quali ,esistano. porti fluviali di se.conda categoria, 
quarta classe, abbiano diritto di prelazione nelle 
concessioni di spiaggia lacuali (n. 154). 

IMMOBILI DEMANIALI. ~2) Se gli Istituti pubblici di educazione 
femminile, disciplinati dal R.D. 23 dicembre 1929, 

n. �2392 e dal R.D. 10 ottobre 1931, n. 1312, debbano considerarsi 
organi statali (n. 155). 
3) Se per ammettere gli Istituti pubblici di educazione 
femminile al godimento di locali demaniali debba farsi 
luogo ad una concessione o basta l'assegnazione dei locaU 
stessi in uso al Ministero della P.I. (n. l55). 

SEDI FERROVIARIE -ALIENAZIONE. -4) Se continuano ad 

appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla 

data dell'entrata in vigore dello Statuto Speciale Sici


liano, abbiano cessato di interessare la dif.e-sa o di -es


sere destinati a servizi di carattere-nazionale (ii. 156). 

5) Se l'area di sedime delle linee ferroviarie chiuse all'esercizio 
dopo l'entrata in vigore dello Statuto Speciale 
Siciliano, possa liberamente alienarsi da parte deUo 
Stato (n. 156), 

�::::::::::::;::w:::::: :::::::::::::: 

mwE'W?JFE7FTTR 

DONAZIONII 

UFFIGIALE ROGA)'IIE. �~ Se >:ia valido un. atto .di donazione, 
effettuato da uu. .Comune a favore dell'Ammimstraziione 
dello Stato, per la costruzionp di un edificio postale, 
rogato dall'.ufficiale rogante dell'Ammin1strazi01}e 
donatitria (n. 32). 

BDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

ALLOGGI IJNA-CASA �-COMITATO AMMINISTRATIVO, -1) Se le 
Aziende che abbiano costruito alloggi per i propri dipendenti 
a norma dell'art. 11 della legge 7?8 fel;>braio 1949, 

n. 43, possano rinunciare a f.ar parte del Comitato misto 
di amministrazione degli alloggi stessi concessi in locazione 
(n .. 94). � 
' ALLOGGI lNA-qsA -ESPROPRIAZIONE. -2), Se pos5a proc.
edersi a favore dell'INA-<Casa alla espropriazione per 
pubblica utilit� di un'area sulla quale siano gi� cm~truiti 
alloggi per i lavoratori in attuazione della legge 28 felJbraio 
1949, n. 43 (n. 95). 

EREDIT~ DEVOLUTA ALLO STATO. -3) Se tra i beni ereditari 
devoluti allo Stato, ai sensi dell'.art. 586 del C. C., de,bbano 
ritenersi compresi i diritti spettanti al de cuius su 
un appartamento e su altri immobili, quale socio assegnatario 
di una Cooperativa edilizia a contributo statale 
(n. 96). 

ENFJ,TEUSI 

-

CANONI ENFITEUTJCI. -Se per la liquidazione dei canoni 
enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza debba 
prendersi a base. per la conve~�sione in denaro il prezzo 
vigente all'epoca della scadenza oppure quello corrente 
al momento dell'emissione dell'ingiunzione (n. 25). 

ENTI E BENI EOGLESIASTICI 

CANONI ENFITEUTICI. -Se per la liquidazione dei canoni 
enfiteutici in natura non corrisposti alla scadenza 
debba prendersi a base per la conyersione in denaro il 
prezzo vigente all'epoca della scadenza oppure quello 
corrente al momento dell'emissione dell'ingiunzione 

(n. 30). 
ESECUZIONE FISCALE 

EsATTORE. -1) Se il concordato fallimentare-vincoli 
anche l'esattore .ai fini della riscossione delle Imposte 
Dirette (n. 50). , 

ESATTORE -RIScOsslONE COATTIVA, ~ 2) Se l'esattore possa 
agire nelle vie ordinarie contro i soci �di una societ� per 
azioni in liquidazfone (art. 2456 e.e.) per ottenere il pagamento 
di quelle imposte il c~i importo egli ha gi� corrisposto 
all'Erario (n. 51). 

ESPHOPRIAZIONE PER P.U. 

ALLACCIAMENTI. -1) Se le espropriazioni che si rendano 
necessarie per gli� allacciamenti, mediante binari 
di raccordo, di importanti stabilimenti industriali o 
commerciali con gli impianti F.S. debbano essere prece


dute dalla dichiarazione di pubblica utilit� prevista dagli 
artt. 9 e seg.g. legge 25 giugno 186:1, n. 2359 (n. Vil). 

2) Se pe-r le suddette espropriazioni che si rend.ano necessarie 
nel territorio della Regione Sfoiliana competente 
.a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� 
sia l'Assessorato per i Trasporti de1ta Regione Siciliana 

(n. 151). 
ESPROPRIAZIONE DI BIYo!ICHI. -3) Se i frutti maturi all'atto 
della espropriazione -nella specie .i boschi suscettibili 
di taglio -a norma dell'art. 820 e 821 e.e., 
appartengano .ai proprietario espropriato (n. 152). 

4) Se l'indenint� di espropriazione, regolata dalie norme 
della le~ge Sila e Stralcio, sia comprensiv.a dei frutti 
in corso di maturazione (n. 152). 

5) Se, ai sensi dell'art. {\ della I�gge 15 marzo 1956, numero 
156, tutti i. frutti pendenti (senza distinzione tra 
maturi e non maturi, separati e non separati) nell'espropriazione 
di boschi per la riforma fondiaria, de-bbann 
formare oggetto di au'tonomo indennizzo (n. 152). 

ESPROPRIAZIONI PAR�ALI. -6) Se nella valutazione dell'indennit� 
di espropriazione per due .appezzamenti di 
terreno necessari per i servizi di un aeroporto intercontinentale 
si debba terier conto solo dei danni �che la 
parte residua potr� subire in conseguenza della costruzione 
di un radiogometro e di un radiolfaro, oppure anche 
dei danni che alla stessa parte residua potranno 
essere arre�cati dall'eventuale e futura imposizione di 
limitazioni ,1 di serYit� ad O!lera dell'Autorit� Militara 

(n. 153). 
MANCATA .DEFINIZIONE DELLE ESPROPRIAZIONI, -7) Quali 
siano le conseguenze della mancata definizione d~lle 
espropriazioni entro il biennio della occupazione di urgenza 
di aree per l'attuazione dei piani ,di ricostruzione 
dei ,comuni sinistrati di guerra ai sensi della legge 
27 ottobre 1951, n. 14�2 (n. 154). 

FALLIME.'lllTO 

CONCORDATO FALLIMENTARE. -Se il concordato fallimen. 
tare vincoli anche l'esattore ai fini della riscossione delle 
Imp�ste Dirette (ri. 53). 

FARMACIA 

FARMACIE RURALI -INDENNIT� DI RESIDENZA. -S<e ed in 
quali limiti la indennit� di residenza. .alle farmacie rurali 
debba essere rimborsata ai Comuni deficitari (n. 8). 

FERROVIE 

ALLACCIAMENTI. -1) Se le espropriazioni che si ren


dano necessarie per gli allacciamenti, mediante binari 

di raccordo, .di importanti stabilimenti industriali o com


merciali, con gli impianti F.S. debbano essere precedute 

dalla dichiarazione di pubblica utilit� prevista dagli 

artt. 9 e segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 290). 

2) Se per le-suddette espropriaziOni che si rend.ano 

necessarie nel territorio della Regione Siciliana compe


tente .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� 

sia :l'Assessorato .per. la Trasporti della Regione Sici


liana (n.. 290). 


-165 


DISTRIBUTORI VIVERI LA PROVVIDA. -3) Se, ai sens~ degli 
artt. 1.61 e 165 del Testo unico per la Finanza locale, i 
Distribut�ri Viveri' della Provvida sia-no soggetti alla 

� imp�-sta di paterite (n. 291). 

LEGGE N. 46/1958 -ARI. 11 -PENSIONI..~ 4) Se, ai sensi 
dell'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, debba con� 
cedersi la pensione alle vedove separate dal marito per 
reciproca colpa (n. 292). 

PENSIONI AGENITORI E COLLATERALI. -5) Se le norme contenute 
nella legge n. 46/1958, in materia di pensioni� di 
riversibilit� a fayore di genitori e collaterali di agenti 
deceduti anteriormente all'11 marzo 1958, debbano interpretarsi 
nel senso da comprendere nel beneficio sia gli 
aventi causa da agenti deceduti in pensione, sia quelli 
di agenti morti in attivit� di servizio (n. 293). � 

PENSIONI DI RIVERS!BILIT�. -6) Se le particolari 'norme 
dell'art. 20 della iegge n. 46/1958, sia .per quanto riguarda 
i termini utili per .la presentazione deHa domanda di 
pensione come anche per la decorrenza di tale bene~cio, 
trovino esclusiva applicazione nei confronti di quelle 
categorie di pe�rsone che anteriormente alla emanazione 
della, suddetta legge erano eslusi dal diritto � pensione 

(n. 294). 
PERSONALE FEMMINILE. -7) Quali siano i criteri per la 
immissione nei ruoli del personale� d.elle r . .s. di elementi 
femminili gi� adibiti .all'espletamento dei servizi ferroviari 
appaltati da riassumere in gestione diretta, ai 
sensi degli artt. 211 e segg. dello S.G. del personale F.S. 

(n. 295). � 
SEDI FERROVIARIE -ALIE:>IAZIONE. -8) Se �continuano ad 
appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla 
data dell'entrata in v1gore dello Statuto Speciale Sdciliano, 
abbiano ce�ssato di interessare la difesa o di eHsere 
destinati a servizi di carattere nazionale (n. 296). 

9) .Se l'area di sedime delle linee f.e�rroviarie chiuse all'esercizio 
dopo l'entrata in vigor� dello Statuto Speciale 
Siciliano. possa liberamente alienarsi da parte dello 
Stato (n. 296). 

IMPlE�GO PUBBLICO 

IMPIEGATO STATALE -ABBANDONO INGIUSTIFICATO DEL SERVIZIO. 
~1) Se debba applicarsi il trattamento ridotto delle 
indennit� previsto all'art. 15 del Regolamento per l'amministrazione 
e l'erogazione del fondo di previdenza per 
il personale .del catasto e dei servizi tecnici erariali ag�!i 
impiegati dichiarati decaduti per abbandono ingiustificato 
del servizio (n. �1-95). 

IMPIEGATO STATAI.E -INTERDIZIONE. -2) S�e il tutore provvisorio 
di un interdicendo, impiegato statale, ricoverato 
in un manicomio giudiziario a seguito di proscioglimento 
per vizio di mente. possa validamente chiedere 

il �collocamento a riposo di questi, al fine di ottene:re i 
benefici previsti �dalla legge 27 febbraio 1955, n. 55�, sull'esodo 
volontario degli impiegati civili (n. 496). 

SALARIATI -ASSEGNI FAMILIARI. -3) Se sulle somme corrisposte 
direttamente dall'A.N.A.S. a titolo �di assegni 
familiari, agli operai giornalieri siano dovuti i contributi 
assicurativi I.N,A.M. e I.N.P.S. (n. 497}. 

�UF!(ICIALI .�. IND.f;NNIT.li. l:\UPP.LEMENTARE..-. 4) Se gli ufficiali 
espulsi o degradati o che comunque abbiano perduto 
la pensione possano ottenere l'indennit� supplementare 
�Cassa Ufficiali" (n. 498). 
IMPOSTA DI BOLLO 

LETTERE COMMERCIALI. -Se le lettere commerciali di 
accettazione di un mandato, contenenti anche la trascrizione 
integrale della proposta, siano soggette alla registrazione 
a termine fisso e all'uso della carta bollata 

(n. 16). 
IMPOSTA DI REGISTRO 


REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO -LETTERE COMMERCIALI. 1) 
Se le lettere commerciali di accettazione di un mandato, 
contenenti anch.e la trascrizione� integrale della 
proposta, siano soggette alla registrazione a termine 
fisso ed. all'uso della carta bollata .(n. 159). 

SOCIET� A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. -2) Se 
l'assegnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione 
del capitale sociale abbia natura traslativa o dichiarativ:
a (n. 160). 

3) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributari-
o da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della 
leg.ge di registro (n. 160). 

SOCIET� DI FATTO. -3) Quali siano i criteri per ritenere 
effettuata una enunciazione tassabile �di convenzione costitutiva 
di una societ� di fatto, ai sensi d�gli art. 62 
della legge di registro (n. 161). 

IMPOSTA DI R. M. 

NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di accertamento 
notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del 
Regolamento di R. M., debbano ritenersi eil'ficacemente 
notificati per � affissione " a datare dall'ultimo giorno 
del pecriodo ivi previsto (n. 18). 

IM.POST A DI SUCCESSIONE 

CREDITI PER DANNI DI GUERRA. -Quale sia, ai fini deUa 
imposta sulle successioni, il trattamento da farsi alla 
successione di un credito relativo ad indennizzo per 
danni di guerra (n. 26). 

I.G.E. 
CONTRIBUTI ALI.E AZIENDE DI SOGGIORNO. -Se il contributo 
erogato dal Ministero deU'Interno alle Aziende di soggiorno, 
cura e turismo, in virt� dell'art. 30 della leg.ge 
29 dicembre 1949, n. 598, debba esse.re assoggettato al 
pa,g�mento delnmposta generale sull'entrata (n. 85). 

IMPOSTA STRAORiDINARIA SUL PATRIMONIIO 

RINUNCIA ALL'EREDIT�. -l) Se sia valida la notifica dell'ayyiso 
.di accertament� dell'imposta progressiva sul -patrimonio 
e,geguita .nei confronti degli eredi del contribuente 
nel cas� in cui abbiano rinunciato all'eredit� 

(n. 3). 

gr 

-166 


2) Se il privilegio speciale a norma dell'art. 65 del 

T.V. 9 maggio 1950, n. 203, contin�i a gravare su un 
immobile anche se questo sia stato fatto oggetto di vendita 
all'asta (n. 3). 
IMPOSTE E TAi::.iSE 

ESENZIONI CONVENZIONALI. -1) Se la riserva di far approvare 
con legge un contratto stipulato tra lo Stato ed 
i privati possa rendere legittime le clausole contenute 
nel contiratto stesso le quali implichino esenzioni del 
privato contraente da determinati tributi (n. 327). 

IMPOSTA SULLE SOCIET�. -2) Se, ai sensi dell'art. 3 della 
legge 6 agosto 1954, n. 60:.l, l'Ente Autonomo Acquedotto 
Pugliese sia soggetto all'imposta sulle societ� e sugli 
enti tassabili in base a bilancio (n. 328). 

TASSA DI CIRCOLAZIONE. -3) Se la integrazione della tassa 
di circolazione, dovuta per .aumento delle tariffe� disposto 
per legge, abbia carattere di tassa principale o 
di tassa suppletiva (n. 329). 

INVALIDI DI GUERRA 

ISCRIZIONE NELLE LISTE ORDINARIE DI COLLOCAMENTO. -Se 
l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento �presso 
gli uffici provinciali del lavoro dei lavoratori, invalidi 
di guerra, nei confronti dei quali � stata pronunciata 
sentenza di interdizione perch� affetti da malattia mentale, 
possa essere concessa solo dopo l'a,pposito giudizio 
delle competenti Commissioni dell'O.:N.I.G. (n. 12). 

ISTRUZIO.NE SUPERIORE 

EDUCANDATI FEMMINILI. -1) ~e gli Istituti pubblici di 
educazione femminile, disciplinati dal R.D. 23 dicembre 
1929, n. 2S92 e dal R.D. :ta ottobre 193.1, n. 1312, debbano 
considerarsi organi statali (n. 12). 

2) Se per ammettere glf Istituti pubblici di educazione 
femminile al godimento di locali demaniali debba f.arsi 
luogo ad una concessione o basta l'assegnazione dei locali 
stessi in uso al Ministero della P.I. (n. 12). 

LAVORO 

INVALIDI DI GUERRA l\UNOHATI. -Se l'iscrizione nelle liste 
ordinarie di collocamento presso gli ufifici provinc.i�li 
del lavoro rlei lavoratori, invalidi di guerra, nei confronti 
dei quali � stata pronunciata sentenza di interdizione 
perch� affetti da malattia mentale, possa e.ssere 
concessa solo dopo l'aipposito giudizio delle competenti 
commissioni dell'O.N.I.G. (n. 24). 

LOCAZIONI 

GARANZIA FIDEJUSSORIA. -Se debba rinnovarsi la clausola 
fidejussoria ogni qualvolta si verifichi la rinnovazione 
tacita del contratto di locazione (n. 110). 

MEZZOGlORNO 

CASSA PER II. MEZZOGIORNO -PERSONALE. -Se ed in quali 
limiti il personale dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno 
sia soggetto all'.assicurazione obbli.gatoria contro 
gli infortuni sul lavoro (n. 11). 

MILITARI 

UFFICIALI -INDENNITA SUPPLEMENTARE. -Re gli ufficiali 
espulsi o degradati o che comunque abbiano �perouto la 
pensione possano ottenere l'indennit� supplementare 
" Cassa Ufficiali � (n. 11). 

NAVE E ~AVIGAZIONE 

CONTRATTI DI ARRTJOLAMENTO -SCRITTURAZIONE. -Se al personale 
che redi.ge le copie dei contratti di arruolamento 
dell.a gente di mare spetti il �comp.enso per diritti di 
scritturazione di cui all'art. 13 della tabella D allegata 
alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (n. 101). 

NOTIFICAZIOINE 

NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di acce�rtamento 
notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del 
regolamento di R.M., debbano ritenersi eiflficacemente 
notificati per � affissione � a datare dall'ultimo giorno 
del periodo ivi previsto (n. 14). 

PENStIONl 

FERROVIE -LEGGE N. 46/1958. -1) Se, ai sensi deU'art. 11 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, debba concedersi la 
riensione alle vedove separate dal marito per reciproca 
colpa (n. 90). 

LEGGE N. 46/1958. -2) Se le norme contenute nena legge 
n. 46/1958, in materia di pensione di riversibilit� a 
favore di genitori e collaterali di agenti deceduti anteriormente 
all'11 marzo 1958, debbano interpretarsi nel 
senso da comprendere nel beneficio sia gli av~nti causa 
da agenti deceduti in pensione, sia quelli di agenti morti 
in attivit� di servizio (n. 91). 

LEGGE N. 46/1958. ~ 3) Se le particolari norme dell'art. 
20 deUa legge n. 46/1958, sia per quanto riguarda 
i termini utili per la presentazione deUa domanda di 
pensione, come anche per la decorrenza di tale beneficio, 
trovino esclusiva applicazione nei confronti di 
quelle categorie di persone che ante.riormente alla emanazione 
della suddetta legge erano esclusi dal diritto a 
pensione (n. 92). 

INTERDIZIONE. -4) Se il tutore provvisorio di un interdicendo 
impiegato statale. ricoverato in un manicomio 
giudiziario a. seguito di proscioglimento per vizio di 
mente, possa validamente chiedere il collocamento a 
rtposo di qnesti, al fine di ottenere i benefici previsti 
dalla legge 27 febbraio 1955, n. 55, sull'esodo volontario 
degli impiegati civili (n. 93). 

PERSONA GIURIDICA 

Se la Lega Navale Italiana sia persona giuridica pub� 
blica (n. 3). 

PIANI REGOLATORI 

REGOLAMENTI EDILIZI. -Quale sia l'interpretazione dell'art. 
19 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma 
disciplinante l'altezza dei fabbricati (n. 7). 



167 


POLIZIA 

AFFITIO DI APPARTAMENTI MOBILIATI. -Quali siano i limiti 
dell'obbligo della preventiva dichiarazione all'Autorit� 
di P.S. prevista dall'art. 106 e segg. del Testo 
unico delle leggi di P.S. in materia di af.fltto di appartamenti 
mobiliati (n. 25). 

PORTI 

Pn.or1 DEI PORTI. -Se, ai sensi dell'art. 108 del Codice 
della Navigazione, approvato con D . .P. 15 febbraio 1952, 

n. 328, l'Amministrazione possa assegnare aJgli idonei, 
in un concorso bandito nell'organico de'lla Corporazione 
dei Piloti dei Porti, posti chs vadano oltre quelli messi 
a concorso e le cui vacanze siano successive al concorso 
stesso (n. 1.1). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

POSTA PNEUMATICA URBANA. -1) .Se i Comuni abbiano 
diritto ad un contributo una tantum per la posa in gallerie 
per pubblici servizi di linea .di posta pneumatica 
urbana (n. 74). 

TELEGRAMMI DETIATI PER TELEFONO. -2) Se l'abbonato 
dell'apparecchio telefonico possa richiedere copia conforme 
del telegramma che risulta essere stato trasmesso 
a me.zzo dell'a,pparecch.io a lui intsstato (n. 75). 

PRE:SCiRIZIONE 

SOVRAPREZZI ENERGIA ELEtTRICA. -Se ai sovr.a1prezZi dovuti 
a fayore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche 
sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione 
stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 35). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

IMPIEJGATI STATALI. -1) Se debba a,pplicarsi il trattamento 
ridotto delle indennit� previste all'art. 15 del Regolamento 
per l'amministrazione e l'erogazione del fondo 
di previdenza per il pe.rsonale del catasto e dei servizi 
tecnici erariali a,gli impiegati dichiar.ati decaduti 
per .abbandono ingiustificato .del servizio (n. 33). 

PERSONALE SALARIATO. DELL'A.N.A.S. ~ 2) Se sulle somme 
corrisposte direttamente dall'A.N.A.S . .a: titolo di assegni 
familiari, agli operai giornalieri siano doYuti i contributi 
assicurativi l.N.A.M. e I.IN. .P.S. (n. 34). 

PREZZI 

CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -1) Se, ai sensi della legge 
9 maggio 1950, n. 329, possano applicarsi, .ai fini della 
revisione dei prezzi, le norme deI D.L. 5 aprile 1946, 

n. 226 ad un contratto di appalto stipulato prima della 
entrata in vigore di detto decreto ma in corso di e.secuzione 
alla data della pubblicazione di esso (n. 44). 
.SOVRAPREZZI ENERGIA ELETTRICA, -2) Se ai sovraprezzi 
dovuti a favore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche 
sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione 
stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 45). 

PROPRIETA' 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. -1) Se la 
sopravvenuta inefficacia dell'ordine di sospensione� di 
lavori, ai sensi dell'art. 9 legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
per la mancata notifica del parere favorevole de.Ila Commiss�one 
Provinciale, possa pregiudicare !.a validit� 
della successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico 
(n. 25). 

PICCOLA PROPRIET~ CONTADINA. -2) Se la Ca.ssa per la 
formazione della piccola propriet� contadina possa ottener
�e il consenso per la. permuta dei terreni a suo tempo 
tras.feritile d�ilfAmministrazione, ai sensi della legge 
20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non 
possano essere dP.stinati direttamente .allo scopo per cui 
avvenne il trasferimento (n. 26). 

REGIONI 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -ACQUE PUBBLICHE. -1) Se 
sia legittima la pubblicazione di due domande concorrenti 
per la concessione d'acqua pubblica nella Regione 
Trentino-Alto Adige nelle forme stabilite dall'art. 12 del 
Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 anzich� in quelle 
previste dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 
1956, n. 7 (n. 79). 

REGIONE SICILIANA -ESPROPRIAZIONI PER P.U. -ALLACCIAMENTI. 
-2) Se le espropriazioni che si rendano necessarie 
per gli allacciamenti, mediante binari di raccordo, 
di importanti stabilimenti industriali o commerciali con 
gli impianti di F.S. debbano essere precedute dalla 
dichiarazione di pubbUca utilit� prevista dagli artt. H 
e segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 80). 

3) Se per le suddette espropriazioni che si rendano necessarie 
nel territorio della Regione Siciliana competent.
e .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilit� 
sia l'Assessorato per i Trasporti della Regione Siciliana 

(n. 80). 
REGIONE SICILIANA -CONTRATTI DI. APPALTO DI 00.PP. �4) 
Se sia legittima la inserzione nei singoli contratti 
di appalti di Opere Pubbliche di competenza della 
Regione Siciliana di una clausola compromissoria diversa 
da quella prevista nell'.art. 42 del Capitolato Generale 
di Appalto per le Opere Pubbliche del 1895 (n. 81). 

REGIONE SICILIANA -IDROCARBURI. ~ 5) Se per la revoca 
di una concessione per impiantodi una raffineria di olii 
minerali in Sicilia debba essere sentito il parere della 
Commissione di cui all'art. 15 del D.L. 2 novembre 193:{, 

n. 1741 (n. 82). 
6) Se i pareri della Commissione interministeriale per 
la disciplina petrolifera istituita con D.M. 10 gennaio 
1953, debbano essere considerati vincolanti od obbligatori 
(n. 82). 

R.EGIONE SICILIANA -SEDI FERROVIARIE. -7) Se continuano 
ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente 
alla data dell'entrata in vigore dello Statuto Speciale 
Siciliano, abbiano cessato di inteiressare la difesa o di 
essere destinati a servizi di carattere nazionale "(n: 83) . 

8) Se l'area di sedime delle line ferroviarie chiuse all'esercizio 
dopo l"entrata in vigore dello Statuto Speciale 
Siciliano, possa liberamente alienarsi da parte dello 
Stato (n. 83). 


RICOSTRUZIONE 

COMUNI SINISTRATI DI GUERRA.. -Quali siano le conseguenze 
della mancata definizione delle espropriazioni 
entro il biennio della occupazione di urgenza di aree 
per l'attuazione dei piani di ricostruzibne� -de-i comuni 
sinistrati di guerra. ai sensi della legge 27 ottobre 1951, 

n. 1402 � (n. 10). 
' 

HIFORMA FONDIARIA 

ESPROPRIAZiONI DI liOsGHl. -1) Se i frutti maturi" ail'atto 
della esp.ropriazione -nella speci� i b-Oschi suscettibili 
di taglio -a norma dell'art. 820 M 821 e.e., aJ�partengano 
ai proprieta~io espropriato (n. 4). 

2) Se l'indennit� di espropriazione, regolata dalle norme 
della legge Sila e Stralcio, sia comprensiva dei frutti 
in corso di maturazione (n. 4). 

3) Se, ai sen_si dell'art. 6 deUa leggff 15 mar.zo 1956, numero 
156, tutti i frutti �pendenti (senza distinzione 'tra 
maturi e non maturi, separati e non �separati) nena 
espropriazione di boschi per la riforma fondiaria debbano, 
formare oggetto di autonomo indennizzo (n. 4}. 

SEQUESTHO 

SF.QUESTRO CONSERVATIVO. -Se sia'Jegittimo il sequestro 
conserv~tiyo . eseguito su beni ~ppartenenti ad .up soggetto 
sottoposto a.Q. amministrazione controllata (:il. 14). 

SOCIETA' 

SOCIET� A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. :__ 1) Se 
l'asse.gnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione 
del capitale sociale abbia _natura� traslativa o dichiarativa 
(n. 87). 

2) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributario 
da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della legge 
di registro (n. 87). 

SOCIET� IN LlQUIDAZIONE: -4) Se l'esattore possa agire 
nelle vie ordinarie contro i soci di una societ� pe-r 
azioni in liquid.azione (art. 2456 e.e.) per ottenere il pag~
ento di quelle imposte il cui importo egli ha 'gi� 
corrisposto all'Eriario (n. 89). 

SUCOESSIONI 

DECADENZA. --1) Se il�te-rmine biennale di decadenza 
stabilito dall'art. 50 dell� legge tributaria sulle successioni 
sia 'applicabile anche se, successiv�mente alla s�ad~
nza del biennio,-venga' richiesta l'imposta suppletiva 
per essere state riconosciute come erroneamente dedotte 
deUe passivit� non debitamente �dimostrate (n. 60). 

EREDIT� DEVOLUH ALI.'0.N.B. -2) Se il Commissariato 
Nazionale della o(}iovent� Italiana �debba ottenere, priIJ1a 
della fol'male :a-c�iettazione -della er-edit� de-voluta alla 
ex :O,N.13., e ql).~ndi --<iella s~ttosci;-izione dell'atto di di: 
visione; l'autoriz:z;aziene goyernativp. ai sensi. dell'-articolo.. 
17 e.e. ovvero �ai sensi dell'art. 17 legge 3 ,aprile 
1926, n ..2247 (n. 61), 

TELEFONI 

TFLEGRAMMI DETTATI PER TELEFONO. -Se l'abbonato dell'apparecchio 
telefonico_ possa richie�de:re -copia. CDnfor1ne 
del telegramma che risulta essere stato, trasme~so a 
mezzo dell'apparecchio a lui inte-sta,to (n .. 21). _ 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

N.A.T.O. -Come sia disciplinata la difesa in giudizio 
da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi N.A. 
T.O. e dei loro dipendenti (n. 11). 
TRATTATO DI PACE 

BENI DI CITTADINI ITALIANI IN TUNISIA. -Se, .ai sensi dell'art. 
52 deUa leg1ge 27 dicembre 1953, n. 968, possa essere 
concesso il contributo per il. ripristino in territorio nazionale 
dei beni perduti in 'iuni~ia, ad un cittadino italiano 
al quale fu concesso per gli stessi beni l'indennizzo 
ai sensi del D.L. 6 aprile 1948. n. 521 (n. 76). 

TURISMO 

AZIE~DE AUTONOME. -1) Se il' �ontributo erogato dal 
\V.Unistero dell'Interno alle Aziende di soggiorno. cura 
e turismo, in virt� dell'art. 30 della legge 29 dicembre 
1949, n. 598, debba essere assoggettat0 al pagamento 
dell'imposta generale sull'entrata� (n. 11). 

STAZIOtNI DI CURA, .SOGGIORNO E TURISMO. -2) Quali. siano 
i limiti dell'obbligo della preventiva. efichiaraz't~ne a,�a 
Autorit� di P.:S�. prevista dall'art. 106 e segg. del Testo 
unico delle leggi di P.S. in materia di affitto di appartamenti 
mobiliati (n. 12). 

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