ANNO XXX N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1 9 7, 8 ABBONAMENTI ANNO �������������� ~ ���������� � � � � � L. 15.500 UN NUMERO SEPARATO ���... � � � � � � � � � � � . 2.700 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in ltalf Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del. 13 luglio 1966 (8219422) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco favara) pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA� E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . �� 655 S�zione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Carlo Carbone) . � 680 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA cato Adriano Rossi) CIVILE . (a cura de/l'avvo � Sezione quinta: GIWRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . (a cura � 706 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baf�le) (a cura de/l'av � 723 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria) IN MATERIA DI ACQUE ED {a cura del/'avv. Paolo Vit � 753 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) . � 7 65 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . pag. 203 CONSULTAZIONI � 210 INDICE ~IBLIOGRAFICO . � 222 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ' :Z: �.r�r�.-���� ����� ��� �� ���� ���� ...~-�� ���������� �� ���. �� ���-.�,,-,� �.�,-.-�� ,�,�,-.-.-.-.r.-.-.�.-,�.�..-r.�.�crrr.cr..-r.�r.�.cr.-r.�.�rrr.r.c.�crcrrrr.-rrrrcrrr.crc CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; R�ffaele TAMrozzo, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza,� Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI . BRAGUGLIA I. M., Norme comuni di qualit� in materia di controlli da parte degli Stati membri uova e I, 664 BRUNI N., Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi luppo industriale e competenza del Prefetto in materia pazione temporanea e di espropriazione di svidi occuI, 707 FAViARA' F., I movimenti di capitali trattato C.E.E. e le bilance dei ,pagamenti nel I, 655 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PU:BBLJICHE ED ELETTRICIT� -Competenza e giurisdizione -Tribunali del:le acque e tribunale superiore -Imposizione di contribuZJione nelle spese di sghiaiament� Giurisdizione del tribunale superiore, 758. -Concessione e derivazione -Imposizione di contribu:1Jione nelle spese dj sghiaiamento -Necessit� di previa istruttoria, 758. -Concessione e derivazione -Proroga -Posizione deli'utente -Interesse legittimo, 753. -Derivazioni ed umlizzazioni abusive -Diritto di risarcimento dei danni -Prescrizione applicabile Decorrenza, 753. -Poteri dell'amministrazione per il buon governo delle 'acque -Preesistenza di concessiione -Preclusione all'esercizio -Non sussiste, 758. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Danni ai terzi -Responsabi1it� de1l'appaltatore -Concorrente responsabiLit� del committente -Condizioni, 762. -Appalto di opere pubbliche -Danni ai tera -Responsabilit� del:l'appaltatore -Necessit� di rispettare i termini di compimento dei lavori Irrilevanza, 762. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Beni pubblki -Azione !esecutiva su beilli demaniali o beni del patrimonio indisponibile -Improponibilit�, 684. -Controversie circa la mancata iscrizione al.la Cassa Pensioni -Competenza dei Tribunali Ammrnistratiivi regionali, 690. -Determinazione degli elementi retributivi da prendere a base per la pensione -Competenza della Corte dei Conti, 690. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Enti pubblici -Istituto Poligrafico dello Stato � Natura giuridica in periodo anteriore alla ilegle n. 559 del 1966, 683. -Giurisdizione ordinaria e ammrmstrativa -Monopolio e dogana -Importazioni -Classifica:cioni di merci nena tariffa doganale -Controversia � Giurisdi�:ione ordinaria -Sussiste, 718. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � Occupazione materiale di un bene privato per fini espropriativi � non preceduta da atti tipici formali � Posizione giuridica di diritto soggettivo -Giurisdizione dell'A.G.O., 680. - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal Pretore in mate11ia di dispensa dal servizio militare -Regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo l'emanazione del provv�dimento cautelare Ammissibilit�, 686. -Giurisdi2lione ordinaria ed amministrativa -Registro aeronautico 1itaJiano -Natura di ente pubblico non economico -Giurisdizione del Giudice amministrativo, 688. ...:.. Potere del giudice -Nei confronti della P.A. -Disapplicazione Limiti, 753. -Provvedimenti con i quali la Cassa Pensioni richiesta l'iscrizione o la imposizione di contributi -Ricorso al Ministro dell'Interno ai sensi del~ l'art. 28 r.d.l, 3 marzo 1938 n. 680, 690. COMUNIT� EUROPEE -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit� -Controlli -Predisposizione e distribuzione fascette e di- I ~ i ' & 1 I I I I I I INDICE DELLA GIURISPRUDENZA Vll spositivi di etichettatura -Corrispettivo -Compatihllit�, con nota di M. BRAGAGLIA, 664. -Agricoltura � Organizzazione comune del mercato delle uova � Norme di qualit� � CohtroHi � Predisposi� :;.ione e distribuzione fascette e dispositivd di etichettatura -Corrispettivo � Misura � Competenza del giudice nazionale, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 664. - Agricoltura -Organizzazione comune de1 mercato de11e uova � Norme di quatit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione fa.scette e dispositivi di etichettatura -Normativa nazionale di riserva alla pubblica amministrazione RLlascio dietro corrispettivo � Violazione del principio di non discriIDinazi0ne fondata sulla nazionalit� � Insuss:istem. a, con nota di I. M. iBRAGUGLIA, 664. -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di quali.t� . Controlli � Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura � !RJiserva alla pubblica amministrazione -Compatibilit�, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 663. - Agricoltura -Organizzazione comune del mercato � deHe uova � Norme di qualit� -ControlH -Predisposizione e distribuzione fascette e di,. spositivi di etichettatura -Riserva alfa pubblica amministrazione e corrispettivo -Propor:;..ionaliit�, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 664. -Libera circolazione delle merci Libera circolazione dei capitali Mezzi di pagamento � Monete aventi corso legale e equivalenti -Trasferimento di valuta, con nota di F. FAVARA, 655. -Libera circo1azione delle merci � Restrizioni all'esporta:llione -Monete d'argento non aventi pi� corso legale . Motivi di ordine pubblico Sussistenza, con nota di F. FAVARA, 655. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo � Spiaggia e terra -Delimitazione -Omissione da parte deH'Amministraiione � Possi btlit� di autonomo accertamento �e valutazione da parte del Giudice Sussiste, 719. EDILIZIA -Edili\l:ia e urbanistica -Licen:;..a dii � costruzione � Previsione .di piano particolareggiato o convenzione di urbani\l:Zazione � Mancanza dei presupposti -. Legittimit� del diniego � �di licenza � Sussiste, 717. -Edilizia e urbanistica . Prescrizioni dii piano regolatore generale � Mancata adozione di piano particolareg, giato � Diniego di licen:;..a edilizia Legittimit� � Sussiste, 717. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Alloggi economici e popolari -Assegnatario � Preclusione a doppia assegnazione -Sussiste, 716. -Cooperative edilizie � Alloggi cooperativi � Valutazione comparativa de1le situazioni patrimoniali dei soci -Esclusione � Rilevanza esclusiva del possesso dei r�quisiti e della assenza di cause di decadenza, 715. -Cooperative �edi1izie � Assegnazione � di a:ll.oggi -Preclusione alla assegnazione di alloggio di cooperativa Esclusione, 716. -Cooperative edilizie -Locazione di alloggi cooperativi -Estremi deHa speculamone -Valutazione -1Sindacabil: it� :in sede di legittimit�, 715. -Cooperative edilizie -Nu11a-osta mini� steriale per 'la stipulazione del contratto di mutuo individuale� Pre� s�pposti -Irr.itevanza della locazione non assentita e dell'omesso versamento della quota � canone di locazione, 715. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLtcA UTILITA -Formazione dello stato di consdstenza -Notificazione ai soli propri�tari risultanti dai registri catastali -� sufficiente, con nota di N. BRUNI, .706. -Giudirio di risarcimento danni da occupazione illegittima � Sopravve� nienza del decreto di esproprio Effetti, 763. VIII AASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO -Indennit� di espropriazione -Debito di valuta -Svalutazione monetaria Ininfluenza, 763. -Mezzogiorno -Consorti di sviluppo industriale -Obblighi inerenti al.J:a destinazione delle aree iin relazione a specifiche iniziative -lnsussi,stenza,- con nota di N. BRUNI, 706. -Mezzogiorno -Occupaziom temporanee di aree -� Effetti dell'art. 3 d.PiR. 15 gennaiio 1972, n. 8 -Competenza regionale -Illegittimit� del decreto prefettizio -Sussiste, con nota di iN. B~UNI, 706. -Occupazione temporanea e d'urgenza -Aree destinate ad opere di dndustrfaLizzazione del Mezzogiorno Applicabilit� del procedimento �ex legge 2359/1865 -Sussiste, con nota di N. BRUNI, 706. -Occupa.-.ione temporanea e d'urgenza -�Risarcimento dei danni -iRivalutazione -In appeHo -Domanda Necessit� -Esclusione, 763. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appel:lo -Poteri del Consiglio di Stato -Erronea declaratoria di irricev. ibilit� in primo grado -Effetti -Ritenzione deHa causa da parte del C.d.S., 706. -Atto impuginabile o no -Ed1lizia e urbanistica -Piano regolatore -Contenuto precettivo e non meramente programmatico -Effetti in punto impugnativa, 717. -Ricorso giurisdizionale -'nermine per.-Ja impugnazione -Sospensione feriale ai sensi della ~egge n. 742/ 1969 -DiscipLiha dei soM termini processua:Li -Effetti, 717. -Ricorso giunisddzionale -1Jermine per J'dmpugnazione di un piano regolatore -Decorrenza dalla data del. la pubblicazione -Sufficienza, 717. -Ricorso girurisdizionale -Termine per la proposh::ione della impugnazione - Edrilldzia e urbamistica -Piano regolatore -Osservazioni dei privati -Pres�rdzioni ex art. 9 regge n. 1150 del 1942 -Possibilit� di proroga del .termine per l'impugnazione -Esclusione, 717. IMPOSTA DI REGISTRO -Societ� -Riserve -Utilizzazione per copertura dellle perdite -Tassabilit�, 735 -Successione di leggi nel tempo Presunzioni legald -Vendita fra parenti -Norma di carattere processuale -Esclusione -Applicazione della norma vigente �al momento del� la stipulazione dell'atto, 747. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -Imposta di nicche.:.za mobile ed altre imposte .dirette -Esenzione per nuove imprese artigiane e piccole e medie !industrie nell'Italia settentrionale -Legge 22 Juglio 1966 n. 614 Imprese dirette alla produzione di servizi -Esclusione, 751. IMPOSTE E TASSE IN GENERE. -Azione in sede ordinaria -Costituzione deU'Amministrazione che aderisce aHa domanda -Sentenza di accoglimento -Impugnazione della Amministrazione -Ammissibilit� 727. -Azione in sede ordinaria Costitu JJ zione dell'Amministrazione che aderisce aJla domana -Sentenza di accog1imento -Soccombenza dell'Amministrazione -Impugnazione della sentenza -Ammissibilit� 727. -Imposta generale suLl'entrata -Azione di rimborso -Legittimat.ione attiva -Contribuente di diritto -Compete -Avvenuto esercizio deMa rivalsa -Irrilevanza, 723. -Imposte dirette -Provvedimento dell'Ufficio suHa spettanza di agevolazioni -Mancata impugnazione nel termine de1l'ar0t. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 -Irretrattabilit� -Successiva pretesa di agevolazione Inammissibilit�, 734. -Rapporto tra ml procedimento innanzi aHe Commissioni e l'azione in sede ordinaria -Termine -Decisione def& rutdva -Ricorso contro dedsione proposta fuori termine -Successiva dichiarazione di inammissibilit� Decorrenza del termine del passaggio in giudicato del:l!a decisione non .impugnata utilmente, 744. -Successione di leggi nel tempo Norme sostanzialri -Criteri di applicazione, 747. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA OPERE PUBBLICHE -Approva<.ione di progetto � Piano regolatore � Necessit� di coordinamento � Sussiste � Effetti � Applicabilit� dell'art. 81 d.P.R. 616/1977, 721. -Demanio stradale � Progetto di va. riante di una strada statale � Piano regolatore -Necessit� di coordinamento � Effetti, 720. -Strade -Raccordi fra rete autostradale e centri abitati -A.N.A.S. -C.Ompetenza ex legge 729/1961, 721. PENSIONI -Pensioni civili -Contributi -Ininfluenza sul trattamento pensionistico -Restituzione contributi versati in pi� -Debito di valuta, 690. -Pensioni civili -Dipendenti Enti locali � EJementi oontr1butivi ex artt. 15 e 16 legge 5-12-1959 n. 1077 Distinzione degli iscritti secondo la disciplina .retributiva -Legge o regolamento � C.Ontratto collettivo a carattere nazionale, 689. -Pensioni civili -Personale dipendente da enti regionali -Requisiti di vaHdit� degli accordi sindacali, 690. PUBBLICO IMPIEGO -Stipendi, assegni e indennit� -Indebito pagamento di emolumenti -Ri petizione -Presupposti -Buona fede del percipiente � Mancata risposta a specifica richiesta deM'Amministrazione -Esclude la buona fede, 722. -Stipendi, assegni e indennit� � Indebito pagamento di emolumenti -Ripetizione -Presupposti -Necessit� deHa motivazione � Effetti, 721. REATO -Bellezze naturali � Pubblicazione de-. gli elenchi delle localit� protette nel. l'albo comunale -Decorrenza .del vincolo, 765. -Distribuzione di beiilezze naturali Momento consumativo, 765. -Parte civile, omicidio di agenti di P.S. Costituzione di parte civile dcl Ministero dell'Interno -Ammissibilit�, 773. -Parte civile -Omicidio di agenti di P.S. -Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno -Ammissibilit� � Danni materiali e morald, 774. -Patrimonio archeologico � Cose di interesse preistorico e paleontologico � Scoperta -Acquisizione imme. diata al patrimonio dello Stato . Atto della. P.A. � Non necessit� -Cose interessanti il patrimonio archeologico e cose attinenti -Distinzione Insussistenza, 769. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 23 novembre 1978, neHa causa 7/7�8 30 novembre 1978, in causa 31/78 GIURISDIZIONI CIVILI ;f.., CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 25 luigilio 1977, n. 3715 Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 355 Sez. Un., 1� marzo ,1978, n. 1031 Sez. I, 7 apl1i1e 1978, n. 1608 Sez. Un., 15 apri�le 1978, n. 1780 Sez. I, 27 aprile 11978, n. 1965 Sez. Un., 6 luglio 11978, n. 3332 Sez. I, 6 luglio �1978, n. 3343 Sez. I, 10 �luglio 1978, n. 3440 Sez. Un., 12 lu~o 1978, n. 350.8 Sez. U~.. 12 Juglio 1978, n..3515 Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3709 Sez. Un., 19 settembre 1978, n. 4191 Sez. I., 4 ottobre 1978, n. 4398 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 13 gennaio 1978, n. 2 25 febbraio 1978, n. 11 3 apdl1e 1978, n. 15 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. PI., 30 giugno 1978, n. 18 Sez. IV, 9 maggio �1978, n. 397 Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 397 pag. )) pag. )) � � )) � � � � � � � � )) pag. )) � pag. � )) 655 663 751 680 683 I I fil~ 723 684 727 753 734 I 735 i 686 744 747 688 727 I ~~ ' 758 162 763 706 707 714 INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403 Sez. IV, 23 maggio 1978, n. 473 Sez. V, 19 maggio 1978, n. 570 CORTE DEI CONTI Sez. III, 2 giugno 1977, n. 38674 TRl!BUNAiLE iAMMINISTRATIVO REGIONALE DBL LAZIO Sez. I, 12 aprile 1978, n. 343 . Sez. I, 19 aprile 1978, n. 382 . Sez. I, 10 maggio �1978, n. 418 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ILA PUGLIA 7 marzo 1978, n. 73 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 31 marzo 1978, n. 11140 Sez. li, 7 luglio 1978, n. 1679 CORTE D'ASSISE D'APPELLO 8 giugno 1978 CORTE D'ASSISE 8 giugno 1978 . xc pag. 715 � 716 � 716 " 719 pag. 689 pag. 721 � 721 � 722 pag. 720 pag. 765 � 769 pag. 773 pag. 774 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Acquedot;ti -Piano regolatore generale -Trasf�rimento di furuioni alle re_gioni � Garail2Ji.a statale sui, mutui Obbligo -Permanenza, 210. AERONAUTICA E ABROMOBILI -Bol!lette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobile nel regi� stro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esd:bi.tore alla restituzione dei documenti -Non sussiste, 210. A~PALTO -Appalti di servizi -Capitolati speciali � Revisione prezzi � Clausola - Legittimdt�, 210 . -Appalm genio mimare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo all'amministrazione appaltante Espressa previsione contrattuale Necessit�, 210. CIRCOLAZIONE STRADALE -Sam.ioni punibili con :l!a sola ammenda � Depenalizzazione � Infrazioni stradali non depenalizzate -Vigenza de1la normativa precedente. 211. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Lavoro su,!Jq;rd,inato -Prestazione di fatto � Cancellerie e segrete:riie giudiziarie � Amanuensi -Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione del1' A.G.O. � Sussiistenza, 211. -Valutazione rimanem.e -Criteri � Deroga -Autorizzazione -Diniego . Impugnativa -Giurisdizione ,tributaria � Giurisdizione amministratiiva, 211. CONCORSI ~ Enti pubblici -Legge sul riassetto del parastato -Concorsi interni � -�~ Espletamento -Disciplina transitoria, 211 CONTABIUT� GENBRALE DELLO STATO -AppaJti di servizi -Capitolati speciali � Revisione prezzi -Clausola . Legittimit�, 211. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Condono trib.tario � Pagamento del" l'imposta � Termine � Natura, 212. -Valutazione rimanenze � Criteri Deroga � AutorizLazione -Diilliego Impugnativa � Giurisdizione tributaria � Giurisdizione amministrativa, 212. DANNI -Attivit� di pubblica sicurezza � Fatto iMecito � Danno -Risarcibilit�, 212. -Attivit� di Pubblica Sicurezza Provvedimenti legittimi -Danni � lllldennizzo � Esclusione -Conformit� alla Costi.tu,.ione, 212. DAZI DOGANALI -Bolilette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobHe �nel registro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esibitore aUa restituzione .j dei documenti -Non sussiste, 212. I DEMANIO -Spese cli urbanizzazione � Contributi al comune -Opere eseguite dallo I Stato -Applicabilit�, 213. t f: INDICE DELLE CONSULTAZIONI Xlll ESPROPIRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Espropriazione per pubblica utilit� Cessione volootariia -Determinazione dell'indennit� di occupazione Jegit-� tima, 213. -Espropriazione per. pubblica utilit� Cessione volontaria dell'iimmobile Area con sovrastanti fabbricati -Determinazione del pI"e:<.zo, 213. -Espropriazione per pubblica utilit� Legge sulla casa -Cessione volontaria deJ bene sotto esproprio -Termine per la stipula del negozio Natura, 213. -Espropriazione per pubblica utilit� Legge sulla casa -Proposta di cessione volontaria dell'immobile -Accettazione da parte dell'espropriante -Indispensabilit�, 213. -Espropr1azione per pubblica utilit� Pagamento diretto dell'indennit� di esproprio in esecuzione de} decreto dell'autorit� giiudiziaria -Efficacia liberatoria per l'espropriante -Limiti temporali per J'esecuzione del decreto, 213. -Espropriazione per pubblica utilit� Terreno coltivato da fittavolo -Mezzadro -CoJono o compartecipante Indennit� aggiuntiva -Presupposti oggettivi, 214. -Espropriazioni aeroportuali -Imposizione coattiva di servit� -Indennit� -Determina:<.ione -Criterio differenziale -Valori -Legge sulla casa -Appliicabilit�, 214. -Legge sulla casa -Cessione volontaria dell'immobile -Proprietario coltivatore diretto -Triplicazione del- 1"indennit� -Presupposti, 214. -Legge sulla casa -Espropriazione parziale -Indennit� -Determinazione -Criteri della legge generale - Appliicabilit�, 214. ~ Occupazione d'urgenza -Calcolo del� Vindenniit� -Terreno coltivato da proprietario coltivatore diretto -Raddoppio dell'indennit� -Esclusione, 214. torit� preposta alfa vigilanza -Amml� �ssibHit� -Limiti, 215. IGIENE E SANIT� -Specialit� medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza Composizione modificata -1Sequestro -Natura del provvedimento, 215. -Specialit� medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza, Specialit� a composimone diiversa da queHa dichiarata -. Sequestro Normativa applicabHe, 215. IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubbl1id -Legge sul riassetto del parastato , Concorsi interni Espletamento -Disciplina transitoria, 215. IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE -Viola:zioni -Sanzioni -Stessa norma v1olata in tempi diversi -Pluralit� di processi verbali -Pluralit� o umert� di sanzione, 215. IMPOSTA DI REG1STRO -Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle iimposte indirette -Limiti e .condizioni, 216. -Imposta di reg:istro -Concessione di garanzia statale a prestito obbLigazionario E.N.E.L. -Assoggettabilit� all'imposta, 216. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degLi foteressi nel1le ipotesi indirette -Limiti e condizioni, 216. -Successione de!Jo stato -Eredit� testamentaria -Pendenza dell':accetta:<. ione -Eredit� giacente -Curatore Pagamento dell'imposta -Esclusione, 216. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRA GIUSTIZIA AIMMINI1STRATIVA TA -Giudizio ammirnistrativo -Intervento -Condono trnbutario -Pagamento delvolontario in grado dii' appello -Au-l'imposta -Termine -Natura, 217. ~SSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO XIV -Imposta g~eraJe sull'entrata -Violazione sanzionata a carico di pi� soggetti in via solidale -Pagamento del tributo effettuato da uno solo di essi ai sensi deLle disposizioni per agevo1are la definizione delle pendenze in materia tributaria -Effetti, 217. IMPOSTE DIRETTE -Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni -Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni, 217. LAVORO -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto � Cancellerie e segreterie giudi;. iarie � Amanuensi -Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A. G.O. -Sussistenza, 217. -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza della prescrizione durante i�l rapporto -Possibilit�, 217. LOCAZIONI DI COSE -Contratti di locazione -Soggetti a proroga -Spese !per i serviizi� accessori -Rimborso -Esplicito accollo contrattuale al conduttore -Necessit� -Limiti, 218. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Contr�tto di fornitura -Prodotti petroliferi � Determinazioni CIP Efficacia sui contratti 1in corso Limiti, 218. � OCCUPAZIONE -Occupazione d'urgenza -Calcolo dell'indennit� -Terreno coltivato da proprietal'io. coltivatore diretto -Raddoppio deLl'indennit� -Esclusione, 218. OPERE PUBBLICHE -Appalti genio :mti�litare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo a!J.'amministrazione appaltante Espressa prev1s10ne contrattuale necessit�, 218., PIANI iREGOLATORI -Spese di urbaniz.zazione -Contributi aJ. Comune -Opere eseguite dallo Stato -Applicabilit�, 219. POLIZIA -Attiviit� di pubblica sicurezza -Fatto illecito -Danno -Risarcibili!�, 219. -Attivit� di pubblica sicurezza -Provvedimenti legittimi -Dalliili -Indennizzo -Esclusione -Conformit� alla Costituzione, 219. PRESCRIZIONE -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza della prescrizione durante i�l rapporto -Possibilit�, 219. PREZZI -Contratto di fornitura -Prodotti petroliferi -Determinazioni CIP -Efficacia sui contratti m corso -Limiti, 219. REGIONI -Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni aJle regioni -Garan�.a statale sui mutui Obbligo -Permanenza, 220. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infraziollli stradali non depenalizzate -. Vigenza della normativa precedente, 220. -Schedario dei titoli azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni -Viola:iioni -Competenza per l'applicazione de1le sanzioni, 220. -Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi diversi -Pluralit� di processi verbali -Pluralit� o umeFt� di sanzione, 221. . I INDICE DELLA LEGISLAZIONE LEmSLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE III -Questioni proposte pag. 203 INDICE BIBLIOGRAFICO . � pag. 222 I 1za;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.-;.-;.-;-:-:-:-:-:�z-:..-;..-;-;--:-:..-;-:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:�:�z�:�:..-;..-;.z.:-:..-;-:-:-:�z-:-:-:-:�:�z-:�:,.�:���z�:�-�Z-'.�'.�:�����:-:.--:���:..-.:..--:�����z..-.�..-.:.�:r_.�.�.�.�.��:���� .�.�.-.�.�.�.�.-.-.�.�.-.�.�..-.�.�.�.-rr.-.�..-.-r .�.-.-r.-.-.�.-.-.-..-.�.�.-..-.�.�.�.-..,.. ---�-�.�.�r.�..-.-.�.�n.-r.�.-.�.�.-.-.-.�.-r..-r.�.�a.-.-.-.-..-.-..-:...-.-..-a.-r.-z.,...-..-,..,.,..'l':.a��;.o;;�J'.-.l. PARTE PRIMA I I< I. II < . I I I . ~ I t I f: GIURISPRUDENZA SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 23 novembre 1978, nella causa 7 /78 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Mayras -Domanda� di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (criminal division) dell'Inghilterra e del Gall�s nella cau811 Regina c./Thompson ed altri. lnterv. Governo del Regno Unito (Solicitor generai P. Archer e H. Woolf), Governo ital�ano (ag. Maresca, avv. Stato Favara) e Commissione delle Comunit� europee (ag. Townsend). Comunit� europee � Libera circolazione delle merci -Libera circolazione d�i capitali -Mezzi di pagamento -Monete aventi corso legale e equi� valenti -Trasferimento di valuta. (Trattato e.E.E., artt. 30-37, 67-73, 104-109; Atto di adesione 22 gennaio 1972, art. 42). Comunit� europee -Libera circolazione delle merci . Restrizioni all'esportazione -Monete d'argento non aventi pi� corso legale � Motivi di ordine pubblico -Sussistenza. (Trattato e.E.E., artt. 34, 36). Gli artt. 30-37 del Trattato non. si applicano: a) alle monete in lega d'argento (o eventualmente d'oro) che .abbiano corso legale in uno Stato membro; b) alle monete d'oro come i � Krugerrand � che, pur essendo coniate in un paese terzo, circolano liberamente in uno Stato membro (1). Il divieto d'esportare da uno Stato membro monete in lega d'argento che non hanno pi� corso legale, Ptfr avendolo avuto in precedenza, ma di cui � vietata la fusione o la distruzione in territorio nazionale -divieto volto ad impedire che dette monete siano fuse o distrutte in un altro Stato memliro -� giustificato da motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato (2). (1-2) I movimenti di capitali e le bilance dei pagamenti nel trattato C.E.E. 1. -La parte pi� significativa della sentenza in rassegna � costituita dai punti da 21 a 25. Iv.i si enuncia: a) che i movimenti di-� mezzi di pagamento� (e si allude -cos� dicendo ai pagamenti internazionali) non sono sottoposti alla discipJ.ina prevista per i 656 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Con ordinanza del 15 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 1978, la Court of Appeal dell'Inghilterra e del Galles (Criminal Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni concernenti l'interpretazione, degli artt. 30-37 e 67-73 del Trattato CEE; 2. -le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un procedimento penale avente per oggetto l'appello proposto da tre cittadini britannici (in prosieguo: gli appellanti) contro una sentenza con cui la Crown Court di Canterbury li aveva dichiarati colpevoli di avere intenzionalmente e fraudolentemente eluso il divieto di importare monete d'oro nel Regno Unito, nonch� quello di esportare dal Regno Unito monete in lega d'argento coniate prima del 1947; 3. -l'importazione di monete d'oro nel Regno Unito � vietata dall'Import of Goods (Contro!) Order del 1954, eman�to dal Ministero del commercio nell'esercizio dei poteri che gli spettane a norma dell'Import, Export and Customs Powers (Defence) Act del 1939; I 4. -una. Open Gener�l;l Licence (licenza generale d'importazione) rilasciata dal Ministro del commercio e dell'industria.il 5 luglio 1973 consentiva l'importazione di qualsiasi merce, salvo alcune eccezioni che non inI cludevano le monete d'oro. Tuttavia una modifica apportata alla suddetta licenza con l'� Emendamento n. 10 �, recante la data del 15 aprile 1975� ed I entrato in vigore il 16 aprile 1975, includeva le monete d'oro fra le merci che--non potevano essere importate se non mediante licenza rilasciata dal I Ministero del commercio; movimenti di � merci �, ancorch� in termini meramente naturalistici detti � mezzi I di pagamento� possano essere �cose� (punto 25); b) che i movimenl:i di capitali sono �una categoria particolare� dei trasfe I rimenti di mezzi di pagamento; e quindi (ci� � imJplicito nell'affermazione della ~j Corte) gli artt. 67 e segg. del trattato, allorquando parlano di � capitali '" intendono � capitali monetari � (quantit� di monete o di � cose � accettate come moneta) e non � capitali reali � (beni strumentali adibiH o da adibire a fattore della produzione) (punto 21); e) che non solo gli artt. 67-73 del trattato (relativi ai movimenti di capitale) ma anche gli artt. 104-109 del trattato (relativi alle biilance dei pagamenti dei singoli Stati membri) debbono essere interpretati come finalizzati alla �libera� lizzazione degli scambi di merci, di servizi o di capitaili � (punto 22); d) che la disciplina dei trasferimenti monetari, e con essa 1'� impegno� di ogni Stato membro ad autorizzarne l'effettuazione, deve essere considerata strumentale e conseguenziale alla libera circola2lione delle merci, dei servizi e delle persone nonch� alla liberalizzazione dei movimenti di capitali (punti 23 e 24). Le enunciazioni dianzil indicate con-le lettere a) e b),. enunciazioni che sul piano normativo si basano sull'art. 106. del trattato ove si parla di � pagamenti '" :presuppongono una sorta di recezione di quel complesso di norme pattizie (si pensi agli accordi di Bretton Woods e alle successive foro modificazioni), di consuetudini internazionali e di pratiche che, con formula sintetica, pu� essere denominato � sistema dei pagamenti internazionaH �. Connotato di tale sistema � il . PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 657 5. -l'Export of Goods (Contro!) Order del 1970, emanato in base ai poteri conferiti dal gi� citato atto del 1939, vieta a chiunque non possieda una licenza di esportare in una sola volta oltre 10 monete in lega d'argento coniate nel Regno Unito prima del 1947, se al momento dell'esportazione non sono trascorsi almeno cent'anni dalla loro coniazione; 6. -l'esportazione di tali monete in un aJtro Stato membro della CEE veniva autorizzata da una Open Generai Licence del Ministro del commercio recante la data del 20 dicembre 1972, poi revoc;ata e sostituit�, per quanto riguarda queste monete, da un'altra Open Generai Licence del 25 giugno 1973; , 7._ -a questa seconda Open Generai Licence faceva seguito una nuova Open Generai Licence del 5 �luglio 1974, entrata in vigore il 15 luglio 1974, che escludeva dall'autorizzazione le suddette monete, la cui esportazione era quindi proibita a decorrere dal 15 luglio 1974, salvo che con una licenza speciale; . 8. -nel periodo compreso fra il 24 aprile 1975 ed il 30 giugno 1975 gli appellanti introducevano nel Regno Unito 3.400 Krugerrand sudafricani provenienti dalla ditta Agosi di Pforzheim nella Repubblica federale di Germania; 9. -inoltre, nel periodo compr�so fra il 7 agosto 1974 ed il 26 maggio 1975, essi esportavano per conto della stessa ditta tedesca 40,39 tonnellate di monete in lega d'argento coniate ne! Regno Unito prima del 1947, e precisamente pezzi da sei pence, scellini, fiorini e mezze corone. riconoscimento di �monete� internazionali, e cio� la individuazione di entit� (�valute� e �crediti in valuta�, metalli. preziosi, �diritti speciali di prelievo� sul F.M.I.) idonee a fungere da � moneta� negli scambi internazionali ed in concreto utilizzate ed universalmente accettate come tali; in particolare, i me talli preziosi sono da secoli ritenuti idonei a fungere da mezzo internaziona'1e di pagamento, dal momento che incorporano un � valore � cospicuo e general mente riconosciuto in entit� (lingotti, monete, ecc.)� di relativamente piccole dimensioni. � Ovviamente, in difetto di siffatte entit� accettate come �moneta'" non po trebbero aversi � pagamenti � internazionali e gli scamb.i potrebbero avvenire solo � in compensazione � ossia con la modalit� del baratto. Come si � detto, l'art. 106 del trattato impone che, quanto meno ahl'interno della C.E.E., gli scambi debbono avvenire mediante � pagamenti �: da ci� neces sariamente consegue che debbono individuarsi entit� accettate come_� moneta�, e quindi che tali entit� debbono essere distinte dalle (e contrap;poste alle) rima nenti � merci >>, anche differenziando la disciplina dei rispettivi � movimenti "� Merita di essere segnalato che la Commissione delle Comunit� nella sua me moria (richiamando IPSEN, Europa'isches Gemeinschaftsrecht, 1972, 650) aveva descritto i movimenti di capitali, con formula � residua-le '" come trasferimenti unilaterali di valute (o altre entit� accettate come moneta internazionale) da uno Stato ad un. altro, non giustificati da una qualche contropartita (nel testo in lingua inglese � usata la parola �consideration >>, la quale com'� noto � usata anche nel significato di �causa giuridica�) in un relativamente breve tempo; 658 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 10. -dopo essersi dichiarati colpevoli dinanzi al giudice di primo grado, gli interessati lianno interposto appello dinanzi alla � Court of Appeal (Criminal Division) � sostenendo che le norme britanniche vietanti le importazioni e le esportazioni di cui trattasi violano gli artt. 30-34 del Trattato; 11. -l'art. 30, con le aggiunte ad esso apportate dall'art. 42 dell'atto d'adesione, proibirebbe, con decorrenza dal 1� gennaio 1975 al pi� tardi, per quanto concerne il Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione da altri Stati membri; 12. -l'art. 34, nella versione risultante dal suddetto art. 42, vieterebbe, con decorrenza dal 1� gennaio 1975 al pi� tardi, per quanto concerne il Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione in altri Stati membri; 13. -gli appellanti hanno pure fatto valere che le restrizioni all'esportazione ed all'importazione contenute nella legislazione britannica non potevano essere giustificate da motiVli d'ordine pubb1ico ari sensi dell'art. 36; 14. -il Governo britannico ha invece sostenuto che le monete importate e quelle esportate costituiscono dei �capitali� ai sensi degli artt. 67 e segg. del Trattato e che non si possono quindi applicare gli artt. 30-34; 15. -anche se le monete in questione dovessero essere considerate come merci ai sensi degli artt. 30 e segg. del Trattato, le restrizioni al �l'importazione ed all'esportazione sarebbero lecite a norma dell'art. 36 del Trattato in quanto giustificate da motivi d'ordine pubblico; 16. -circa le restrizioni all'importazione, il divieto di importare determinate monete d'oro nel Regno Unito sarebbe stato emanato per (i) e\'.itare perdite nella bilancia dei pagamenti e (ii) impedire la speculazione e la tesaurizzazione di. valori improduttivi; 17. -circa le restrizioni all'esportazione, il divieto di esportare dal Regno Unito monete in lega d'argento coniate prima del 1947 sarebbe stato emanato per (i) evitare la penuria di monete correnti a disposizione del pubblic�, (ii) garantire che qualsiasi profitto risultante da un aumento di valore del metallo contenuto nelle monete tocchi allo Stato anzich� a privati, (iii) impedire che le suddette monete del Regno Unito siano distrutte fuori del territorio britannico, distruzione che sarebbe considerata reato se compiuta in territorio britannico; in altre parole, � pagamenti � non accompagnati da importazioni di merci o da prestazioni di servizi (� riothing of equivalent vailue is received in the country where the resources were originally situated to counterbalance the resources which 1eft it... �).. Nell'intervento per il Governo italiano si erano invece raffigurati i capitali -�in positivo � -come �capitali monetari� ossia quantit� di moneta internazionale normalmente destinata all'acquisto di beni strumentali o comunque idonea a dar luogo ad investimenti produttivi di redditi. La Corte di giustizia non ha fornito una definizione completa di � capitali �, ma ne ha affermato il carattere � � monetario � (e non � reale �) osservando che i movimenti di ca:pitaili sono una species del genus trasferimenti monetari. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 659 18. -cos� stando le cose, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: � 1. Se le seguenti monete siano in linea di principio "capitali" ai sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo 4 del Trattato di Roma: a) monete d'oro prodotte in un paese terzo, come i krugerrand, ma che circolano liberamente in uno Stato membro; b) monete di lega d'argento, che hanno corso legale in uno Stato membro; e) monete di lega d'argento di uno Stato membro, che hanno avuto corso legale e che, bench� ormai fuori corso in detto Stato, sono nello stesso protette contro la fusione. 2. In caso affermativo, se la quantit�, il modo iri. cui e gli scopi per cui dette monete sono commerciate possono far perdere loro tale qualit� di "capitali". 3. Se la Parte Seconda, Titolo II, Capo 4, del Trattato di Roma si applichi a quelle fra le monete sopra menzionate che costituiscono "capitali", ad esclusione della Parte Seconda, Titolo I, Capo 2, del Trattato. 4. Per il caso in cui le soluzioni di tutte o di parte delle questioni di cui sopra siano tali che gli oggetti di cui � causa ricadano nella Parte 2. -Qualche rilievo sostanziaile deve, invece, esser fol1II1ulato in ordine alle enuncia2lkmi dianzi indicate con le lettere e) e d). Ne1le � osservazioni � per il Governo italiano si erano sottolineati il significato e l'importanza de1l'art. 104 del trattato e.E.E.; e ci� avendo riguardo pi� che allo specifico argomento della causa, a tutta la controversa �problematica dt;i rapporti monetari tra Stati membri della Comunit� (e qui si allude in partico� lare aila ancora irrisolta questione degli � importi compensativi monetari � operanti nel settore agricolo). Cos� si era osservato quanto segue. � I movimenti di capitali da uno ad altro Stato sono stati sottoposti pressoch� in ogni epoca -a discipline imperative rivolte principalmente al perseguimento di due finalit�: a) integrare e rendere effettivo i1l controllo sul valore internazionale de1le monete nazionali, e cio� sui loro tassi di cambio; e b) i:tnlPe� dire a soggetti esteri di disporre, in modo difficilmente controHabHe, di uno dei fattori della produzione impiegati in imprese nazionali. � Di queste due finalit�, la prima ha conservato tutta fa sua importanza anche all'int�rno dell'ordinamento deLle Comunit� Europee. Una delle disposizioni fon� <lamentali del trattato C.E.E. � l'art. 104, per il quale "ogni Stato membro attua fa politica economica necessaria'a garantire l'equilibrio deHa sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia (internazionale) nella propria moneta... ". Questa disposizione -che talvolta non � stata pienamente valorizzata in sede giudiziaria -imprime all'ordinamento comunitario uno dei tratti caratteristici pi� significativi, posto che attribuisce ai singoli Stati membri tutta (o quasi tutta) la responsabilit� per l'equilibrio della bilancia dei :pagamenti, e quindi -im� plicitamente -tutti (o quasi tutti) i poteri per perseguire tale risultato e, pi� in generale, per H governo deLla moneta nazionale. 1' -questo -un dato chle non deve essere sottovalutato, non potendo una valutazione degli obblighi degli Stati membri verso >le Comunit� essere disgiunta e separata dalla valutazione delle responsabilit� che -specie in materia di politica monetaria -sono ri� maste a pressoch� esclusivo carico degli Stati membri; per il che sarebbe grave 660 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA� DELLO STATO Seconda, Titolo I, Capo 2, se il termine "ordine pubblico" di cui all'art. 36 del Trattato di Roma significhi che uno Stato membro pu�.invocare contro: a) l'importazione �di monete d'oro, uno dei o entrambi i� seguenti motivi: (i) proteggere la propria bilancia dei pagamenti, (ii) impedire la speculazione e l'accumulo di risorse improduttive; b) l'esportazione delle proprie monete di lega d'argento, uno dei o tutti i. seguenti motivi: (i) garantire che .H numerario a disposizione del pubblico non scarseggi, (ii) garantire .che l'eventuale utile dovuto all'eventuale aumento del valore intrinseco delle monete vada a profitto �dello Stato membro anzich� di un singolo, (iii) impedire che le proprie monete siano distrutte fuori dalla sua giurisdizione; entro questa, la distruzione costituirebbe reato�. 19. -L'esame delle questioni mostra che esse, pur ponendo l'accento sulla qualificazione di � capitali � delle monete in causa, mirano in realt� mente erroneo, anche dal punto di vista giuridico, fermarsi ad accertare; con spirito formalistico, specifici e settoriali obblighi degli Stati membri senza tener conto delle rammentate pi� generali responsabiiit� degli Stati stessi. � C�me si � detto, ogni disciplina dei "movimenti dei capitali " �, in misura determinante, condizionata dalle necessit�� di assicurare l'equilibrio. delle bilance dei .pagamenti e -pi� in generale -di difendere il valore interno ed H valore internazionale delle singole monete: pu� affermarsi che ogni disciplina dei movimenti di capitali � solo uno dei molteplici strumenti della politica monetaria. �.. Ben si comprende, quindi, come detta disciplina -proprio in quanto strumentale ed accessoria rispetto alla politica monetaria -sia sostanzialmente rimasta affidata, nei venti anni trascorsi dai trattati di Roma, agli Stati membri. Del resto, gli artt. 67 e segg. del trattato e.E.E. sono improntati a grande cautela: la libera circol~zione dei � capitali '" a differenza della libera circolazione delle. "merci" e delle "persone", � perseguita soltanto "nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune", e soprattutto al limitato scopo di escludere le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalit� o la residenza deHe parti o sul luogo di collocamento dei ca.pitali �. Diverso. il �tono� della memoria per .Ja Commissione delle Comunit�: ivi l'art. 104 del trattato era riguardato -anzich� come norma-crinale segnante un tratto del confine tra interessi e competenze rimasti agli Stati membri ed inte1, ressi e competenze devolute all'ambito comunitario -come norma strumen . tale, e cio� come una delle norme al servizio delle esigenze della libert� di cir�olazione di merci, servizi, persone e. capitali: �la completa libert� nel movi I mento di merci, persone e servizi non pu� essere raggiunta in assenza di un ! Hbero movimento di capitali... gli articoli da 104 a 109 del trattato dimostrano ' l'equilibrio che deve essere perseguito tra libert� di trasferire capitali e i1l controllo che gli Stati membri devono esercitare sulla politica economica�. I La Corte di giustizia, pur astenendosi ,da precise prese di posizione, sem1 I ~ bra propendere piuttosto ;per la tesi de11a Commissione: anche I'equi!Iibrio deUe f bilance dei pagamenti � visto come finalizzato aHo scopo di � raggiungere la liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali "� Quasi che le I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE a sapere s� dette monete siano merci, e come tali disciplinate dagli arti coli 30-37 del Trattato, oppure mezzi� di pagamento, e come tali disciplinate da altre norme; 20.� intese in questo senso,' le questioni vanno studiate alla luce del sistema generale del Trattato; . 21. ~ analizzando questo sistema si constata che le norme relative alla libera circolazione delle merci, e pi� in particolare gli art. 30. e segg. con" cementi l'eliminazione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura d'effetto equivalente, vanno considerat~ in relazione non soltanto alle norme specifiche sui trasferimenti di capitali, ma all'insieme delle norme del Trattato attinenti ai trasferimenti monetari, i quali possono in effetti aver luogo per i fini pi� diversi e. di cui i trasferimenti di capitali non sono altro che una categoria particolare; 22. -se gli artt. 67-73 del Trattato, concernenti la liberalizzazione dei movimenti di capitali, assumono particolare importanza per quanto riguarda uno degli scopi enunciati dall'art. 3 del Trattato, cio� l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali, gli artt. 104-109, che hanno per oggetto la qilancia globale dei pagamenti e riguardano perci� il complesso dei movimenti valutari, devono considerarsi essenziali per raggiungere la liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali, elemento fondamentale per la realizzazione del mercato comune; 23. -in particolare, l'art. 106 dispone che �ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei parole � nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune � non contenessero, accanto al riconoscimento di un rapporto~di mezzo a fine, anche la chiara indicazione del limite di tale rapporto ~la � misura necessaria �); quasi che in Juogo della preposizione articolata �nella� fosse nell'art. 67 scritta la parola �p�rch� �. E. questa una tendenza che non pare da condividersi: l'affermazione secondo cui l'equilibrio delle bilance dei pagamenti non sarebbe un autonomo ed essenziale obiettivo delle politiche economiche degli Stati membri ma sarebbe solo uno strumento al servizio del commercio e in genere dei � movimenti � infra-comunitari, potrebbe essere accettata solo ove si avesse una effettiva ed operante corres'ponsabilit� de1la Comunit� per i deficit degili Stati membri, solo cio� ove tali deficit venissero colmati per 'l'intervento degli Stati membri con bilance dei pagamenti in attivo. Al presente, invece, malgrado l'istituzione del sistema monetario europeo, ogni Stato membro deve provvedere in concreto a saldare i� propri conti con ].'estero: ol'orientamento che assegnerebbe all'equilibrio della bilancia dei pagamenti un ruolo solo servente -dn quanto mezzo per assicurare fa possibilit� �oncreta dei �pagamenti � -appare pertanto irrealistica, poco� riguardosa delle responsabilit� (cui debbono accompagnarsi adeguati poteri) degli Stati membri, e figlia di quelle... buone intenzioill� di cui � tanto ambiguamente lastricato il cammino verso �l'Europa unita. Deve quindi auspicarsi che il punto 22 662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO serv1z1, dei capitali e delle persone � liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Tratt�to �; 24. -tale norma intende garantire i trasferimenti di valuta necessari tanto per la liberalizzazione dei movimenti di capitali quanto per la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone; 25. -se ne deve dedurre che, nel sistema del Trattato, i mezzi di pa� gamento non vanno considerati come m~rci soggette agli artt. 30_-37 del Trattato. 26. -Le monete in lega d'argento aventi corso legale negli Stati membri vanno, per loro natura, considerate come mezzi di pagamento; di conseguenza, il loro trasferimento non � sottoposto agli artt. 30-37 del Trattato. 27. -Bench� sia lecito domandarsi se i Krugerrand debbano essere considerati mezzi legali di pagamento, si pu� tuttavia ,constatare che, sui mercati monetari di quegli Stati membri che ne ammettono il commercio, essi sono ritenuti equivalenti alla moneta; 28. -il loro trasferimento � dunque un trasferimento di valuta, non soggetto agli artt. 30-37. I 29. -Ci� premesso, � inutile esaminare in quali condizioni il trasferia mento di questi due tipi di monete potrebbe essere eventualmente qua * lificato movimento di capitali oppure pagamento corrente. ~ 30. -Il punto e) della prima questione si riferisce alle monete in lega d'argento d'uno Stato membro che hanno avuto corso legale ih tale Stato li e che, pur essendo ormai fuori corso, sono, in quanto monete, preservate dalla distruzione; della sentenza in rassegna non venga in futuro letto come confermativo dell'orientamento che si � test� contrastato. I 3. -Va peraltro osservato come l'enunciazione di cui al test� commentato punto 22 de1la sentenza sia circoscritta (e anche non poco contraddetta) dall'enunciazione di cui al successivo punto 34, ove si riconosce che il �diritto I di batter moneta� (e moneta nazionale non � solo quella metallica ma, ail presente, anche e soprattutto quella cartacea) �per tradizione � ritenuto implicare interessi fondamentali de1lo Stato�. Ed invero, il diritto di battere (e di stampare) moneta nazionale esprime � interessi fondamentali dello Stato � non solo �per tradizione � ma perch� esso ancora oggi costituisce uno dei principali e pi� efficaci strumenti di politica economica, determina il vailore anche internazionale di ciascuna moneta nazionale (e cio� il corso dei cambi), e quindi si ripercuote in modo diretto ed immediato sull'equil�brio della bilancia dei pagamenti di ogni Stato. Que11'art. 104 del trattato che risulta un p� mortificato al :punto 22 della sentenza recupera, in sostanza, tutta la sua importanza attraverso il riconoscimento del �diritto di battere (e stampare) moneta� come �interesse fondamentale � da salvaguardare come esigenza di � ordine pubblico � agli effetti dell'art. 36 del tratt;ito. Su quest'ultimo articolo, la Corte aveva in precedenza affermato: -che le deroghe alla circolazione delle merci in esso previste sono eccezionali e debbono essere interpretate restrittivamente (Corte giust., 25 gennaio 1977 in causa n. 46/76 e 19 dicembre 1968, in causa n. 13/68); - 663 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 31. -dette monete non possono essere ritenute mezzo di pagamento nel senso sopra indicato, cosicch� � possibile considerare merci sottoposte agli artt. 30-37 del Trattato. 32. -� compito degli Stati membri battere la propria moneta e proteggerla dalla distruzione; 33. -risulta dal fascicolo processuale che nel Regno Unito � vietato fondere o distruggere le monete nazionali, anche se ormai fuori corso; 34. -il divieto di esportare tali monete -divieto volto ad impedire la fusione o la distruzione in un altro Stato membro -: � giustificato da motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato, giacch� attiene alla �protezione del diritto di batter moneta, che per tradizione � ritenuto implicare interessi fondamentali dello Stato. -(Omissis). -che esso non contiene una generica olausola di salvaguardia, aggiuntiva aLle specifiche clausole di salvaguardia previste dail trattato (Corte giust., 19 dicembre 1961, in causa n. 7 /61); -che norme o pratiche nazionali non possono essere da esso giustificate, se i risultati desiderati possono essere raggiunti m.ediante altre misure non (o meno) ristrettive del commercio infracomunitario (Corte giust., 20 maggio 1976, in causa n. 104/76); -che gli Stati membri possono avvalersi di esso solo se ne rispettano i limiti quanto all'obiettivo da raggiungere ed ai mezzi da usare (Corte giust., 10 dicembre 1968, in causa n. 7 /68); -che il concetto di � ordine pubblico � (anche agli effetti di cui all'art. 48 n. 3 del trattato) non pu� essere determinato uni.lateralmente ~a uno Stato membro, senza alcun sindacato da parte delle istituzioni comunitarie, ancorch� .le circostanze che giustificano il ricorso a tale concetto lascino un /margine di discrezionalit� a ciascuno Stato membro, potendo variare da un Paese all'altro (Corte giust., 4 .dicembre 1974, in causa n. 41/74); -che il ricorso alla clausola dello �ordine pubblico� :presuppone il sussistere di una effettiva e seria minaccia a qualche fondamentaile interesse di una collettivit� nazionale (Corte giust., 27 ottobre 1978, in causa Bouchereau). FRANCO FAVARA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 30 novembre 1978, in causa 31/78 -Pres. K.utscher, Rel. Touffait, Avv. gen. Reischl -Bussane (avv. E. Cappelli, P. De Caterini, M. Gay) c. Ministero agricoltura e foreste -Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) e Commissione CEE (ag. Kalbe e Berardis). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit� -Controlli -Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura -Riserva alla. pubblica amministrazione � Compatibilit�. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 664 . Comunit� europee -Agricoltura'� Organizzazione comune del mercato delle ' uova . Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura � Corrispettivo � Compatibilit�. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1%8, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto mini steriale 19 ottobre 1971). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova . Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura � Corrispettivo � Misura � Competenza del giudice nazionale. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17� gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). Comunit� europee -Agricoltura � Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura � Riserva alla pubblica amministrazione e corrispettivo � Proporzionalit�. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). Comunit� europee -Agricoltura � Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura � Normativa nazionale di riserva alla pubblica amministrazione -Rilascio dietro corrispettivo � Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalit� Insussistenza. (art. 7 Trattato e.E.E.). Il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, �relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle� uova �, sostituito da ultimo dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, e il regolamento della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95, vanno interpretati nel senso che, dato il potere discrezionale di cui dispongono in forza di detti regolamenti, gli Stati membri possono riservare es<;:lusivamente alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle .fascette e dei dispositivi di etichettatura (1). (1-5) Norm� comuni di quaUt� in materia di uova e controlli da parte degli Stati membri. La sentenza in rassegna rappresenta un esempio ulteriore del metodo applicato dalla Corte di giustizia per valutare se una normativa nazionale, dettata iri rapporto ad una disciplina comunitaria relativa ad una organizzazione comune di mercato, sia o meno compaliibile con tale disciplina. La Corte rifiuta ancora una volta il metodo formalistico basato sulla pretesa completezza della disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune e scende a valutare, in concreto, la compatibilit� della normativa nazionale 665 PARTE I, SEZ; II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Non esistendo nella normativa comunitaria disposizioni relative al sistem� di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi .di etichet-� tatura al pagamento di un corrispettivo per i controlli stessi (2). Spetta al giudice nazionale valutare se. l'importo del corrispettivo ri chiesto sia o meno giustificato (3). L'efficacia diretta dei regolamf!-nti nn. 1619/68 (sostituito dal regolamento n. 2772/75) e 95/69 non � pregiudicata dall'adozione di norme nazionali che sono imposte dai suddetti regolamenti per la propria attua: zione e rispondono alle finalit� degli stessi introducendo condizioni ulteriori, come quella di riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura subordinandone il rilascio al pagamento di un corrispettivo� in denaro, purch� questo non sia sproporzionato rispetto al costo del sistema di controllo considerato (4). L'art. 7 del Trattato, il quale vieta le discriminazioni fon1ate sulla nazionalit�, non riguarda una normativ� nazionale che non si applica in funzione della nazionalit� degli operatori economici e prende unicamente in considerazione il luogo in cui _vengono esercitate le attivit� econo miche (5). -con tale disciplina. Proprio in questo senso era stato predisposto l'intervento del Governo italiano nel quale, �come risulta dal' testo che segue, si era oer-� cato di mettere in rilievo che la normativa nazionale sulla pred~sposizione e -distribuzione deHe fascette e dei dispositivi di etichettatura delle uova faceva parte integrante del sistema dei controlli, affidato agli Stati membri, sul rispetto delle norme di qualit�. Sicch� doveva apparire conseguente, anche se non necessario, che-H rilascio e la predisposizione fossero riservati alla pubblica amministrazione, la quale aveva anche il diritto di prendere, dagli ope, ratori economici, un corrispettivo per lo specifico �servizio di controLlo reso. L'importanza delle questioni trattate, sia dal punto �di vista generale dei rapporti tra organizzazione comune e norme nazionali, sia con riguardo alla �specifica fattispecie, induce a trascrivere 1a parte in diritto dell'atto di inter� vento ;predisposto per il Governo itaiiano. 1. Secondo il Governo italiano occorre anzitutto 'ripudiare una certa impostazione formalistica che si rinviene sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in alcuni dei quesiti proposti dal giudice nazionale, specialmente nel quesito sub e). Si assume cio� dal ricorrente principale, ed i1 queSlito sub e) risente di tale impostazione, che quando un determinato prodotto � assoggettato ad or, ganizza~ione comune di mercato, ogni misura nazionale, che non sia memmente esecutiva e strettamente necessariia all'attuazione della disciplina comune, � in �se stessa incompatibile con tale disciplina. � Senza voler con ci� ammettere che ie misure nazionali in questione rappresentino qualcosa di pi� che misure esecutive e necessarie per l'attuazione .della �lisciplina comune in considerazione, occorre rilevare che la suddetta impostazione, rigida e formalistica, non pare esser condivisa dalla giuris:prudenza della Corte, n� daHa dottrina degli Avvocati generali. 666 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. � Con ordinanza 7 marzo 1978, pervenuta in cancelleria il 10 marz� successivo, il Pretote di Venasca ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 117 del Trattato CEE, cinque questioni pr�giudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validit� dei regolamenti CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova o a talune norme di commercializzazione vigenti per le uova; 2. � dette question_i sono state sollevate nell'ambito di una causa avente ad oggetto il rimborso, chiesto dal titolare di un centro d'imballaggio di uova ufficialmente riconosciuto al Ministero dell'agricoltura e foreste, della somma di L. 180.000 -oltre agli interessi e alle spese -versata a titolo di corrispettivo per il rilascio di fascette e di dispositivi di etichettatura da apporre sugli imballaggi di uova. 3. � Il giudice nazionale chiede anzitutto se il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, �relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova � (G. �U. L. 258, pag. 1), sostituito da ultimo dal regolamento n. 2772/75 (G. U. L. 282, pag. 56), e il regolamento della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95 (G. U. � L. 13, pag. 13) �vadano interpretati nel senso che prevedono che gli Stati membri possono riservare in esclusiva alla Pubblica Amministrazibne la predisposizione e la distribuzione dell� fascette e dei dispositivi di Come il Governo italiano ha avuto pi� volte modo di rappresentare aJ!a Corte (ad esempio, nelle cause 65/75 e 88-90/75: sentenze 26 febbraio 1976, Racc. 1976, 291 e 323; nelle cause riunite 3, 4 e 6/76: sentenza 14 luglio 1976, Racc. 1976, 1280), il problema sopra prospettato non si pone in termini di. � competenza �. Non � giuridicamente esatto affermare, cio�, che con la creazione dell'organizzazione comune di mercato gli Stati membri abbiano automati�amente trasferito ogni loro competenza nel settore considerato, sicch� ad essi non resterebbe che 'up. compito di secondo grado, meramente esecutivo. Detto problema si pone invece in termini di �concreta: compatibilit�� tra la misura nazionale e gli obbiettivi e il funzionamento dell'organizzazione comune. Di conseguenza, la misura nazionale (a parte i casi di contrasto evidente) non � di per s� incompatibile con l'organizzazione comune; �;potr� eventualmente esserlo quando essa si ponga in conflitto con gli obbiettivi dell'organizzazione comune o quando ne ostacoli il funzionamento. La tesi qui ribadita -e daJ.la quale, secondo il Governo italiano, non si pu� prescindere per una esatta soluzione dei quesiti proposti dal giudice nazio lI nale -gi� accolta dalla Corte nella sentenza per la causa 2/73 (sentenza 12 luglio 1973, Racc, 1973, 865), ha trovato ulteriori e definitive conferme, come risulta dalla rassegna di giurisprudenza e dalfa relativa, puntuale analisi contenuta nelle conclusioni dell'Avvocato generale per la causa 50/76 (Racc. 1977, 151). Conclusioni seguite dalla Corte nella sentenza z, febbraio 1977 (ivi, pag. 137) nella quale la compatibilit� di una misura nazionale con <l'organizzazione comune I di mercato � stata affermata dopo uh esame in concreto non soltanto di quanto ~ disposto dalla normativa comune, bens� anche del suo obbiettivo e del� suo ! funzionamento. I 667 PARTE I, lSEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE etichettatura ed in particolare, ~ la dis}lo$-izione dell'art. S del regol�mento n. 95/69 -secondo' la�:quale le etichette "recano un contrassegno� ufficiale stabilito dall'autorit� competente" -vada interpretata nel senso che essa implichi il diritto esclusivo della Pubblica Amministrazione di apporre il contrassegno e predisporre e distribuire le etichette �. 4. -Per risolvere tale prima questione, si devono ricordare sia il sistema adottato dal Consiglio per l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e le norme di commercializzazione, sia le modalit� d'attuazione stabilite dalla Commissione per il funzionamento di tale sistema. 5. � Onde tener adeguatamente conto degli obiettivi rispettivamente contemplati dagli artt. 39 e 110 del Trattato, la stabilizzazione del mercato nel settore delle uova � garantita dall'osservanza delle �regole comuni in materia di concorrenza�, che si presentano sotto forma di norme comuni di qualit�, mentre non� previsto alcun regime di prezzi o d'interventi sul mercato interno della Comunit�; 6. -fo norme di commercializzazione, ritenute necessarie per migliorare la qualit� delle uova e facilitarne lo smercio nell'interesse dei produttori, dei commercianti. e dei consumatori, fissano adeguati criteri per la classificazione delle uova (artt. 1-13 del regolamento n. 2772/75), disposizioni comuni relative all'imballaggio. (artt. 16-22), nonch�' disposizioni riguardanti i controlli, effettuati per sondaggio (artt. 26-28); Questo � approccio pragmatico � al :problema, in contrasto �con il prospet tato � approccio dogmatico � (per usare le stesse espressioni adoperate nelle gi� citate conclusioni per la causa 50/76), � stato ulteriormente confermato dalfa Corte, ad esempio, nella causa 52/76 (sentenza 3 febbraio 1977, Racc. 1977, 163). � dunque seguendo questo metodo, di verifica della compatibilit� ovvero della incompatibilit� in concreto, che vanno esaminati i quesiti proposti dail giu dice a quo. 2. La prim,a indagine da compiere, per seguire l'indicato metodo, tende ad individuare i caratteri salienti dell'organizzazione comune dei mercati n�l settore delle uova e delle disposizioni comuni in materia di commercializzaziolne di tale prodotto. a) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, creata con il regolamento del Consiglio n. 122/67, del 13 giugno 1967, � attualmente disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 2771/75, del 29 ottobre 1975. Essa si fonda :principalmente: -su misure atte a facilitare ['adeguamento dell'offerta alle esigenze del mer cato (3o considerando e art. 2); -su di un regime unico degli scambi con i paesi terzi che prevede l'ap plicazione di prelievi alll'importazione (artt. 3-5), di un regime di prezzi limite correlato a quello dei prelievi (artt. 7 e 8), nonch� di restituzioni aU'esportazio ne (art. 9); -sul principio deHa libera circolazione delle merci, per cui sono vietati qualsiasi dazio doganale o� tassa di effetto equivalente, nonch� qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente (artt. 11-14). RASSEGNA �DELL'AVVOCATURA DBU.O STATO 668 7. -per quanto concerne in particolare il sistema d'imballaggio e di etichettatura, grazie al quale il consumatore ha la possibilit� di distinguere le uova. delle diverse categorie di qualit� e di peso, l'art. 17, n. 1, 1� comma, del regolamento n. 2772/75 dispone che �anche se contengono uova confezionate in piccoli imballaggi, i grandi imballaggi sono muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura, che sono resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio, forniti dagli organismi ufficiali di cui all'art. 26 o sotto il controllo degli stessi � e l'art. 26 fornisce, su tali �organismi�, le seguenti precisazioni: �il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento � effettuato da organismi designati in ciascuno Stato ~embro. L'elenco di tali organismi � comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione... Ogni modifica di detti elenchi � comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione �. 8. -Il regolamento n. 95/69, �essendo le uo'!a classificate soggette a deprezzamenti dal punto di vista della qualit��, ha stabilito condizioni severe in materia d'imballaggi, precisando in particolare, all'art. 5, che � 1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura... sono di colore bianco e la stampa delle indicazioni � di colore nero. 2 .... la fascetta e il dispositivo ,di etichettatura, che possono essere numerati, recano. un .contrassegno ufficiale stabilito dall'autorit� competente. Ogni Stato membro invia tino o pi� esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura agli altri Stati membri e alla Commissione... �; L'organizzazione comune dal settore di che trattasi pu� dunque definirsi abbastanza semplice rispetto ad altre organizzazioni di mercato: in particolare, non � previsto un regime di prezzi -all'interno n� quindi sono previste misure di intervento. b) Le norme di commercializzazione appLicabiH alle uova, attualmente contenute nel! regolamento del Consiglio n. 2772/75, del 29 ottobre 1975, rispondono alla preminente esigenza di � ... contribuire a migliorare Ja qualit� delle uova e a facilitarne quindi lo smercio... '" nell'interesse precipuo dei produttori, dei . commercianti e dei . consumatori �(2� considerando). Tali norme � ...lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che potrannq essere adottate... (per) -tu. telare la salute delle persone e deg.Ji animali e (per) evitar falsificazioni e frodi � {ultimo considerando). Le suddette norme di commercializzazione, al fine suindicato -che � soprattutto fine di tutela della qualit� del prodotto -prevedono i soggetti ed i criteri idonei per la classificazione delle uova (artt. 1-13), disposizioni comuni relative all'imballaggio (artt. 16-22), nonch� disposizioni circa i controHi �(arti- coli 26-29). � utile in particolare sottolineare, dato che attiene pi� s:pecificamente all'oggetto della causa pregiudiziale, che la norma riguardante Je fascette o i dispositivi di etichettatura (art. 17) corrispond� alle finalit� di.� ...garantire che la qualit� de11e uova resti inalterata... � e di � ... facilitare gli scambi e il controllo dell'osservanza de11e norme� (16� considerando regolamento n. 2772/75). 3. Dopo tale sintetico riassunto delle norme che disciplinando l'organizza �zione comune del settore e di quelle sulla commercializzazione_ delle uova, si PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 669 9. -dal raffronto e dall'interpretazione congiunta degli artt. 17, n. 1, 1� comma, e 26 del regolamento n. 2772/75 e dell'art. 5 del regolamento n. 95/69 risulta che detti articoli non riservano alla pubblica amministrazione il diritto esclusivo di apporre il contrassegno e di predisporre e distribuire le etichette, ma lasciano invece gli Stati membri assolutamente liberi di affidare l'organizzazione del controllo e la sua applicazione all'ente ch'essi ritengono il pi� ad~tto, nel loro ordinamento interno, a svolgere tale compito;� 10. -dato il potere discrezionale di cui dispongono in questo campo, secondo le norme summenzionate, . gli Stati membri possono riservare esclusivamente alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura; 11. -la prima questione va risolta nel senso suddetto. 12. -Con la seconda questione si chiede � se i citati regolamenti vadano interpretati nel senso che gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura�al �pagamento di un corrispettivo il cui importo superi largamente il costo degli stessi �. pu� passare all'esame dei quesiti proposti dal giudice nazionale. I quali quesiti (salvo quello attinente al divieto di discriminazione, sub d) possono essere esaminati congiuntamente, giacch� con essi il Pretore di Venasca in sostanza mira a conoscere se 1l'e norme comunitarie sopra ricordate ammettono: a) che gli Stati membri riservino in esclusiva alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura per gli imballaggi; b) che g.Ji Stati membri subordinino il ri:lascio di tali fascette e dispositivi al pagamento di un corrispettivo -il cui importo supera largamente il costo degli stessi. Nel.J'esame di tali due quesiti si terr� conto anche deH'impostazione seguita dal giudice nazionale nel� quesito sub e), rispondendo ci� al metodo di indagine prospettato al punto 1 delle presenti osservazioni, al quale pu� farsi anche integrale riferimento per dare risposta negatJi.va, sin d'ora, al quesito sub e). 4. Secondo .l'art. 17 del regolamento n. 2772/75 � ��. i grandi imballaggi sono munici di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura... forniti dagli organismi ufficiali di cui all'art. 26 o sotto il contro1lo degli stessi�. Tali organismi ufficiali sono quelli � ... designati in ciascuno Stato membro... � e comunicati ag1i altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri, infine, sono tenuti ad adottare tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni comunitarie (art. 29 rego'Iamento n. 2772/75). Pare certo al Governo italiano. che Le sopra indicate disposizioni, se nonimpongono che �le fascette ed i dispositivi di etichettatura siano predisposti e forniti direttamente da parte deg11i Stati membri, non vietano certamente un siffatto sistema. Non fo vietano n� in maniera esplicita, come risulta evidente dal contenuto del citato art. 17 regolamento n. 2772/75; n� in maniera implicita. La riserva RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 670 13. -Tale questione si suddivide in due parti, essendo intesa in primo luogo a stabilire se i regolamenti autorizzinb gli Stati membri a subordinare al pagamento di un corrispettivo il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura e, in secondo luogo, in caso affermativo, a far accertare la legittimit� del corrispettivo, qualora il relativo importo superi largamente il loro costo. 14. -I regolamenti relativi all'organizzazio.ne comune dei mercati nel settore delle uova e a talune norme di commercializzazione vigenti per le uova contengono una minuziosa disciplina quanto alla classificazione per categoria di qualit� �e di peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione e alla stampigliatura dei prodotti del settore delle uova, ma non contengono alcuna disposizione quanto al prezzo di vendita delle etichette o al sistema di finanziamento delle spese-, amministrative inerenti ai controlli; 15. -il fatto che, da una parte, i regolamenti non obbligano gli Stati membri a distribuire gratuitamente le etichette agli utilizzatori e, dall'altra, non vietano loro di pretendere un corrispettivo per il rilascio delle etichette, porta necessariamente a concludere che la soluzione del problema del finanziamento dei controlli � rimessa agli Stati stessi; 16. -tale facolt� lasciata agli Stati membri non pu�, tuttavia, essere esercitata in modo da compromettere la finalit� perseguita dalla normativa che l'ammette. allo Stato .della predisposizione delle fascette e dei dispositivi di �tichettatura, infatti, non turba in alcun modo il funzionamento de1l'organizzazione comune, n� ostacola o � idonea ad ostacolare la Jibera circolazione del prodotto. Tale riserva allo. Stato agevola anzi la funzione di controllo che allo Stato stesso � demandata dall'art. 26 n. 1 del citato regolamento n. 2772/75. Ed in vero, secondo l'art. 4, 1� comma, della 'legge 3 maggio 1971 n. 419, ~�e fascette ed i dispositiv.i di etichettatura vengono forniti da parte del Ministero dell'agri coltura e foreste � ... con l'indicazfone del numero progressivo... �; e ci� oltre che essere conforme al disposto dell'l:).rt. 5 n. 2 del regolamento de1la Commis sione n. 95/69 (� ... la fascetta e il dispositivo di etichettatura, che possono essere numerati...�), consente una forma di control~o unificata e, sotto questo aspetto, pi� efficace, suU'attivita dei centri di imballaggio. Una volta ammesso che la normativa. comunitaria non vieta la riserva allo Stato della quaile si discute, � anche logico ritenere che � .�� .il contrassegno uffi. ciale stabilito dall'autorit� competente... >>, di cui � menzione nel citato art. 5 n. 2, p6ssa essere costituito da�l contrassegno ufficiale dello Stato. Ch� anzi una tale forma di contrassegno, I>er l'autorit� da cui promana, corris;ponde maggiormente alle � �.� esigenze rigorose per gli imballaggi... � tenute presenti nel 40 considerando del regolamento n. 95/69. � superf.luo aggiungere che il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura non � soggetto ad altra condizione che non sia q\).e1la del �pagamento del corrispettivo. Sicch�, a parte taile aspetto che sar� considerato nel PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 671 17. -L'art. 4 della legge italiana n. 419 indica quanto segue: � I proventi [della, vendita delle etichette] vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge �; 18. --lo Stato italiano ha quindi scelto, come sistema di finanziamento, la vendita delle etichette, il cui prezzo rappresenterebbe tanto il costo intrinseco (fabbricazione e distribuzione) delle etichette stesse, quanto un contributo alle spese amministrative derivanti dall'esecuzione deL controlli imposti dalle norme comunitarie; 19. -la vendita delle etichette � quindi direttamente connessa all'istituzione del sistema di ,controllo comunitario inteso. a migliorare la qualit� delle uova e a facilitare perci� il loro smercio, nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori; 20. -la questione formulata dal giudice nazionale va perci� risolta nel senso che, non esistendo nella. normativa comunitaria disposizioni relative al sistema di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura al pagamento di un corrispettivo per i conr trolli stessi. 21. -Per quanto riguard� la secqnda parte della seconda questione, vale a dire il caso in cui 'l'importo del corrispettivo superi largamente il costo del sistema, si deve ammettere il principio che, pur se le norme paragrafo seguente, nessun intralcio, n� attuale n� potenziale, � ravvisabile iispetto al principio della libera circolazione del prodotto. Per concludere sull'esaminato quesito pu� quindi affermarsi che la normativa nazionale costituisce idonea attuazione di quella comunitar.ia giacch�, oltre che non �ontrastare con essa, ne persegue gli scopi senza ap:_portare alcun turbamento ailll'organizzazione comune del settore ovvero ai principi comuni in materia di commercializzazione del prodotto. E si noti che l'adozione di norme comunitarie � ... non implica necessariamente modalit� di attuazione identiche sotto tutti gli aspetti nell'intero ambito territoriale della Comunit�... � (sentenza della Corte 18 maggio 1977 in causa 111/77, Racc. 1977, 901). 5. Occorre ora esaminare se la normativa comunitaria del settore ammette che gli Stati membri subordinino ii rifascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura � ... al pagamento di un corrispettivo il cui importo superi largamente il costo degli stessi...� (quesito sub b). , Anche a proposito di tale quesito pare opportuno �seguire il metodo d'indagine prospettato al :_punto 1 deHe presenti osservazioni. ~ anzitutto da escludere che l'art. 17 del regolamento n. 2772/75 obblighi il fornitore de1le fascette e dei dispositivi di etichettatura (sia esso un organismo ufficiale, ivi compresa una pubblica amministrazione di uno Stato membro, sia esso altro soggetto che operi sotto il controllo di un organismo ufficiale) a cedere gratuitamente Iie fascette ed i dispositivi. Conferma in tale convinzione anche l'uso del termine �forniti� nell'art. 17 del regolamento .n. 2772/75, termine RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 672 comunitarie lasciano agli Stati membri la facolt� di scegliere la forma di finanziamento dei controlli da essi imposte, la scelta da parte degli Stati membri � limitata in funzione delle esigenze strettamente inerenti al finanziamento stesso; 22. -il corrispettivo richiesto ai centri di imballaggio autorizzati non pu� superare i costi effettivi del siste.ma di controllo considerato; 23. -un corrispettivo pecuniario d'importo eccessivo sarebbe� inconciliabile con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, in quanto influirebbe sulla competitivit� dei produttori nazionali e verrebbe a falsare le �regole comuni in materia di concorrenza�; 24. -se � inevitabile che il costo delle operazioni per il controllo e il rilascio delle etichette possa non essere identico in 'tutti gli Stati membri, il corrispettivo richiesto ai centri d'imballaggio autorizzati non deve, comunque, superare il costo di tali operazioni in ciascuno dei suddetti Stati; 25. -quanto al limite che il corrispettivo non pu� eccedere, spetta al giudice nazionale valutare se l'importo richiesto sia o meno giustificato. 26. -Con la terza questione si chiede � se i citati regolamenti vadano interpretati nel senso che il loro carattere direttamente applicabile non venga pregiudicato dall'adozione che implica la prev1s1one di un corrispettivo, rispetto al termine �rilasciati�, adoperato ne1l'art. 17 del regolamento n. 1619/68. Non esiste dunque alcun contrasto esplicito tra la normativa comunitaria e la disposizione nazionale che impone il pagamento di un corrispettivo. Non esiste neppure alcun contrasto imp;licito, giacch� tale dis;posizione nazionale non turba, n� � idonea a turbare, gli obbiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune del settore, ivi comprese le norme di commercializzazione. a) Secondo il ricorrente principale, l'onere pecuniario imposto al rilascio delle etichette altererebbe il corretto funzionamento dell'organizzazione comune e deM'e norme di qualit� giacch� imporrebbe -soltanto ai produttori italiani un costo supplementare per raggiungere quella soglia �di qualit� resa obbliga toria da1le norme comuni in materia ,di commercializzazione. Tale opinione non pu� condividersi, n� in astratto n�, tanto meno, in con" creto. L'onere pecuniario del quale si discute, come risulter� evidente quando se ne vedranno la composizione e la finalit�, costituisce un tipico esempio di onere parafiscale diretto a soddisfare determinate esig.enze. La ;presenza di esso in uno Stato membro (ed eventualmente non negli altri) non comporta di per s� e necessariamente un'aHerazione de� corretto fun zionamento dell'organizzazione comune, ivi comprese le norme di qualit�, non essendo ancora attualmente comparabili i costi di produzione nei vari Stati membri. Senza voler qui 1indugiare su tale argomento, sia sufficiente richiamare le conclusioni dell'Avvocato generale (seguite dalla Corte) nella causa 2/73, Racc. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 673 di norme nazionali che, pretendendo. di dare attuazione ai regolamenti in questione, introducono ulteriori condizioni come quelle di riservare alla Pubblica Amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura e di subordinarne il rilascio al pagan:ento di un corrispettivo in denaro �. 27. -Per risolvere tale questione occorre stabilire se il fatto di. riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle etichette e di subordinare il rilascio di queste ultime al pagamento di un c;:orrispettivo pecuniario sia in contrasto con l'efficacia diretta dei regolamenti, che sarebbe pregiudicata dall'introduzione di � ulteriori condizioni � con le quali � [si pretenda] di dare attuazione ai regolamenti in questione �. 28. -A norma dell'art. 189, 2� comma, del Trattato, il regolamento ha � portata generale � ed � � direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri�; 29. -di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, esso produce effetti immediati; 1973, 880: in particolare� nel punto in cui si sottolineano fo � ... molte differenze, anche nell'ambito del mercato unificato, (sono) destinate a durare ancora qualche tempo, in forza, ad esempio, dei diversi sistemi fiscali, del liverso Hvello dei tassi d'imposta, stabiliti e mantenuti nei vari Stati �, nonch� laddove si ammette la possibilit�, da parte degli Stati membri, di finanziare attivit� agricole � ... mediante imposizioni fiscali o parafiscali in relazione ai prodotti sottoposti ad una organizzazione comune di mercato �. b) Neanche in concreto l'onere pecuniario di cui si discute turba o � idoneo a turbare il corretto funzionamento dell'organizzazione di mercato ovvero delle norme di commercializzazione. Per produrre questo effetto, invero, l'onere dovrebbe presentare una ap: rirezzabile incidenza sui costi di produzione, tale comunque da porre il produttore italiano in situazione (comparabile) di svantaggio rispetto agli altri. E ci� certamente non si verifica. Come si � ricordato nel paragrafo riguardante la normativa nazionale -e come comunque risulta dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971 l'onere � di: -lire 3 per ciascuna fascetta per piccoli imbaHaggi recanti la dicitura �extra�; -lire 36 per ciascun dispositivo di etichettatura di altro tipo. Prendendo in considerazione il corrispettivo di <lire 36, relativo cio� alle fascette ed ai dispositivi di etichettatura per i grandi imballaggi (art. 16 regolamento n. 2772/75: quelli contenenti pi� di trenta uova), e rilevato che in Ita� lia i tipi di grande imbaL!aggio pi� utilizzati sono quelli da 360, 180 e 90 uova, la tabella che segue mostra l'incidenza sul prezzo alla produzione, per gli anni 1976 e 1977, deJ,I'onere pecuniario di che trattasi. 674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 30. -l'efficacia diretta del regolamento implica che l'entrata in vigore e l'applicazione di questo nei confronti degli amministrati non devono es. sere subordinate ad alcun atto di ricezione nel diritto interno; 31. -la scrupolosa osservanza di tale dovere osta all'applicazione di qualsiasi provvedimento legislativo, anche posteriore, che sia incompatibile con le disposizioni di un regolamento; 32. -il suddetto divieto viene tuttavia a cadere qualora il regolamento considerato lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinch� le disposizioni del regolamento stesso possano essere effet~ tivamente applicate; � 33. -� questa la situazione creata dai regolamenti nn. 1619/68 e 95/69, i quali dispongono fra l'altro che �i grandi imballaggi ... sono muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura� ... �rilasciati dagli organismi ufficiali ( ... designati in ciascuno Stato membro� ed il cui �elenco� � �comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione�) o �sotto il loro controllo� (artt. 17 e 26 del regolamento �n. 1619/68) e prescrivono � uno o pi� esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura �, che possono essere numerati e recano � un contrassegno ufficiale stabilito dall'autorit� competente � ... (art. 5 del regolamento numero 95/69); � In imballaggi da 360 180 90 Anno Prezzo della produzione Incidenza % Lire uovo 1976 44,20 0.22 0,45 0,90 1977 47,65 0,21 0,42 0,84 Le 36 �lire incidono infatti sul prezzo alla ;produzione di ogni uovo per lire 0,1 (imballaggi da 360), Fire 0,2 (imballaggi da 180) e liry 0,4 (imballaggi da 9). Il prezzo alla produzione, in lire, corrisponde aLla media annuale per .upva di classe A4, gr. 55-60 (artt. 6 e 10 regolamento n. 2772/75). Dalla riportata tabella dsulta dunque che per le uova di maggior produ zione e consumo, in imballaggi da 360 (cio� queblii pi� comunemente -60 % utilizzati in 'Italia), �l'onere per iJl rilascio del1a fascetta e del dispositivo di eti chettatura rappresenta, nel 1977, fo 0,21 % del. prezzo alla produzione..Conside rato che, al consumo, H prezzo praticamente raddoppia, l'incidenza di tale onere sui! prezzo al consumo risulta d~mezzata. Non ;pu� quindi fondatamente sostenersi che l'onere in questione abbia una incidenza sui prezzi alla produzione o al consumo tale da alterare .Ja capacit� concorrenziale dei produttori italiani. E ci�, del resto, risulta confermato daHa seguente tabella relativa alle esporfo . tazioni italiane di uova in guscio, fresche da consumo (fonte ISTAT). Per eti! chette distribuite si intendono i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi. " I I ~: I I lo . I PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 675 34. -non � neppure escluso che in questo caso le. spese di stampa e d� distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, nonch� quelle necessarie per l'esecuzione degli specifici controlli imposti dai regolamenti di base, debbano considera:r;si connesse ad un servizio reso all'utilizzatore, dal quale si possa di conseguenza pretendere la corresponsione di un onere pecuniario, purch� questo non superi il costo effettivo del sistema di controllo in questione; 35.. il fatto che uno Stato membro riservi alla pubblica amministrazione la predisposizione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura non turba infatti in alcun modo il funzionamento dell'organizzazione comune e non ostacola, n� � atto ad ostacolare, la libera circolazione del prodotto; 36.. la questione va quindi risolta nel senso che l'efficacia diretta dei regolamenti nn. 1619/68 (sostituito dal regola:fuento n. 2772/75) e 95/69 non � pregiudicata dall'adozione di norme nazionali, che sono imposte dai suddetti regolamenti per la propria attuazione e rispondono alle finalit� degli stessi introducendo condizioni ulteriori, come quella di riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura subordinandone il rilascio al pagamento di un corrispettivo in denaro, purch� questo non sia sproporzionato rispetto al costo del sistema di controllo considerato. Anno Mondo CEE % CEE mondo Etichette distribuite 1977 n. 95.737.536 78.685.787 82,2 12.126.000 1967 n. 5.336.089 0,0 1968 n. 1.904.871 21.970 1,1 1969 n. 4.229.847 0,0 1970 n. 5.103.766 192.000 3,8 1971 n. 5.829.480 7.000 0,1 1972 n. �4.659.759 0,0 3.974.000 1973 n. 17.195.407 7.964.050 46,3 13.118.575 1974 n. 48.091.500 29.754.615 61,9 11.093.425 1975 n. 12.099.709 7.670.051 63,4 11.855.500 1976 n. 23.019.896 16.677.485 72,4 12.843.500 1977 . n. 95.737.536 78.685.787 82,2 12.126.000 Tenuto presente che le esportazioni vengono effettuate prevalentemente in imballaggi da 360 uova (dove l'incidenza dell'onere pecuniario � la minima), dalla riportata tabella si possono trarre le seguenti osservazioni: -fino al 1973, dapprima per la mancanza e poi per Ie difficolt� iniziali di applicazione del!le norme di commercializzazione, l'es;portazione italiana verso gli altri paesi CEE era pressoch� nulla. Essa aumenta invece �a partire dal 1973, costantemente in percentuale; -le esportaz�!Oni .italiane, sia verso paesi terzi che verso paesi CEE, non sono minimamente influenzate dal mec�anismo di distribuzione delle etichette e dal relativo onere. Si consideri ad esempio che nell'anno 1973, a fronte di un numero di dispositivi di etichettatura pi� elevato, le esportazioni furono inferiori a quelle degli anni 1976 e 1977, a'nni in cui fu distribuito un numero di 676 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 37. -Con la quarta questione il giudice nazionale chiede � se il fatto di riservare alla Pubblica Amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle etichette e il fatto di subordinare il rilascio di queste al pagamento di una somma eccedente il loro costo abbia o meno l'effetto di una discriminazione effettuata in base alla nazionalit�, vietata dal principio posto dall'art. 7 del Trattato �EE '" 38. -In merito a tale questione, che solleva il problema del se la normativa italiana sia in contrasto col divieto di discriminazioni sancito dall'art. 7 del Trattato CEE, va osservato che la normativa di cui trattasi non si �pplica in funzione della nazionalit� degli operatori economici, bens� dell'ubicazione dei centri d'imballaggio autorizzati, indipendentemente dalla circostanza che la relativa attivit� sia esercitata da operatori italiani o meno; 39. -va osservato che, secondo i dati contenuti nel fascicolo di causa, la maggioranza degli Stati membri ha istituito sistemi in c�i il prezzo delle etichette e il costo dei controlli -pur non essendo le relative operazioni affidate alla pubblica amministrazione -gravano sui gestori dei centri< d'imballagio autorizzati; dispositivi di etichettatura meno elevato. Anche il raffronto tra gli anni 1974 e 1975 dimostra l'assoluta indipendenza dell'andamento delle esportazioni dal sistema di distribuzione delle �tichette e dal relativo onere. c) L'onere pecuniario di 36 11ire per i dispositJivi di etichettatura relativi ai grandi imballaggi si compone di due fattori: -il costo per la produzione (stampe etc.) che si pu� calcolare in circa 5 lire, escluso il costo di distribuzione quando ile fascette non vengono �ritirate direttamente presso il Ministero dell'agricoltura e foreste ed escluso comunque il costo di gestione del servizio produzione e distribuzione; -per il resto (che si pu� indicare approssimativamente in lire 29/30), il costo del servizio di controllo specifico sul rispetto de1le norme di qualit� e di commercializzazione. Occorre in proposito richiamare quanto gi� illustrato nel paragrafo 2 delle presenti osservazioni, circa le finalit� delle norme comuni di commerciaJizzazione; in� particolare, il 2� considerando del regolamento n. 2772/75, in cui � messo in risalto anche l'interesse dei produttori al miglioramento deil:la qualit� delle uova s� da facilitarne lo smercio, nonch� l'ultimo considerando in cui viene fatta una netta distinzione tra le norme di commercializzazione e quelle dirette a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare falsificazioni e frodi. In perfetta corrispondenza a tali finalit�, in Italia � stato organizzato un controllo specifico sulla qualit� delle uova e sul rispetto delle norme di commercializzazione, controHo che lo Stato svolge avvalendosi anche di personale estraneo alla sua amministrazione e ;per la quallificazione del quale istituisce corsi �di istruzione professionale (cfr. artt. 3 e 4 ,legge n. 419/71). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 677 40. -da tali considerazioni risulta che un principio come quello sul quale � fondata la legislazione italiana in materia non costituisce una discriminazione basata sulla nazionalit� e non � quindi in contrasto con l'art. 7 del Trattato. 41. -Con la quinta questione si chiede � se, in ogni caso, il regolamento n. 2771/75 del Consiglio, in parti~ colare l'art. 2 di esso nonch� i regolamenti n. 2772/75 del Consiglio e n. 95/69 della Commissione, v~no interpretati nel S.e.,I\SO che una disposizione nazionale che preveda condizioni supplementari e speciali rispetto a quelle contenute in detti regolamenti sia suscettibile di turbare il corretto funzionamento dei meccanismi di organizzazione del mercato delle uova ed in particolare un esatto rispetto e quindi una corretta applicazione e funzione delle norme di commercializzazione �; 42. -la soluzione di tale questione � gi� implicita in quella delle questioni precedenti, e in particolare della terza; 43. -per maggiore precisione, in mancanza di disposizioni espresse, la soluzione della questione relativa alla compatibilit� fra l'organizzazione del mercato creata dai regolamenti nn. 2771/75 (in ispecie art. 2), 2772/75 e Tale controllo specifico si aggiunge a que1lo, generale, che fo Stato effettua per la tutela della salute dei �onsumatori e per la repressione de.lile frodi alimentari. Detto controllo specifico rappresenta quindi un servizio particolare che lo Stato rende ai produttori di uova, a garanzia del rispetto de11e norm.e di qualit� e di commercializzazione; a garanzia quindi della capacit� produttiva e concorrenziaile dei singoli produttori. Per tale ragione � da escludere che Fonere pecuniario imposto in relazione al costo del controllo specifico rappresenti un onere sup;plementare incompatibile con la disciplina comune; basti consid�rare che l'onere stesso serve a finanziare (in parte, come si �vedr�) un servizio reso propri� in attuazione di tale disciplina. Giova qui richiamare la giurisprudenza della Corte nellle cause 46/77 e 89/76 (sentenze 25 gennaio 1977 e 12 luglio 1977, Racc. 1977, rispettivamente pagg. 5 e 1355), anche se l'onere del quale si discute non viene riscosso alla frontiera od in ragione del passaggio delle merci a1fa frontiera. Giova anche sottolineare che, come accennato, il corrispettivo pagato ahlo Stato per il rilascio delle fascet.te. e dei dispositivi di etichettatura non copre neanche il costo effettivo del servizio di contro�lo specifico sulla qualit� e sul rispetto deLle norme di commercializzazione. Nell'anno 1976, infatti, l'entrata sull'a;pposito capitolo di bil~ancio (cfr. art. 5 decreto ministeriale 19 ottobre 1971) per H rilascio de1le fascette e dei dispositivi di etichettatura � stata di Ere 508 milioni. La spesa per la produzione delle fascette e dei dispositivi e quella per il servizio di controHo specifico � stata di lire 570 milioni, con un disavanzo di 62 milioni a carico del bilancio gene 678 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 95/69 ed una normativa interna adottata per l'attuazione dei suddetti testi va ricercata tenendo presenti le finalit� dei regolamenti, nell'ambito dei principi stabiliti dal Trattato; 44. -la caratteristica dell'organizzazione del mercato delle uova consiste nel rispetto delle regole comuni in materia di concorrenza e nell'instaurazione di un sistema di norme comuni di qualit� inteso a dare impulso alle iniziative professionali, per migliorare la qualit� dei prodotti e perfezionare l'organizzazione produttiva; 45. -dal fatto che �1a Comunit� abbia rinunciato a disciplinare i prezzi nell'ambito di tale organizzazione risulta ch'essa non mirava alla loro uniformit�; 46. -dalla struttura generale della disciplina in-� questione si desume che, per quanto riguarda il commercio interno della Comunit�, l'organizraie de1lo Stato e senza considerare, tra le spese, quelle di distribuzione delle fascette e queHe di gestione del servizio predisposizione e distribuzione fascette. Netl 1977, I'entrata � stata pari a lire 521 milioni contro una spesa pari a lire 660 milioni, con un disavanzo a carico del bilancio generale di lire 139 milioni e sempre senza considerare le spese di distribuzione e di gestione del servizio �fascette. -Questi dati rendono evidente che l'onere imposto dalla normativa nazionale � addirittura inferiore, e di molto, -al costo del serviZio di controllo specifico , organizzato nellliinteresse del settore produttivo e secondo quanto previsto dalle dis:posizioni comunitarie. 6. Resta a dire del quesito sub d), relativo al divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalit�. Una volta ritenuto, come risulta dalle considerazioni che precedono, che il sistema adottato in Italia per il rifascio delle fascette e per il pagamento del corrispettivo, in funZJione anche e soprattutto del controllo specifico, � in linea con l'organizzazione comune del mercato del settore e con le norme di commercializzazione delle uova, il quesito appare di r11ievo assai marginale. � Basti soltanto osse.rvare che la normativa italiana non introduce alcuna discriminazione in base alla nazionalit�. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura vengop.o rilasciati ai centri di imbal�aggio alle stesse identiche condizioni, prescindendo dalla nazionalit� del titolare del centro. Di fatto, poi, si � gi� illustrato come i produttori italiani non siano in nessun modo discriminati rispetto ai loro concorrenti europei. Costituirebbe del resto una politli.ca incomprensibile quella per fa quale :lo Stato, pur non ricavando alcun vantaggio finanziario (anzi assumendo una parte della s;pesa per il controllo specifico della qualit� a carico del suo bilancio generale), si adoperasse per discriminare i produttori na:l'lionali rispetto agl<i altri. IVO M. BRAGUGLIAJ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE zazione del mercato dei prodotti di cui trattasi si fonda sulla libert� degli scambi realizzata attraverso una concorrenza leale imperniata sulla qualit� del prodotto; 47. -un siffatto sistema esclude qualsiasi provvedimento interno che possa ostacolare direttamente. o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, il commercio intracomunitario, ma non esclude l'adozione di una normativa nazionale, qualora la pratica applicazione del sistema stesso e delle spe modalit� siano state per l'appunto affidate agli Stati membri, lasciando a questi il compito di attuare -com'� stato fatto dal legislatore itali�no, ammesso che l'importo del corrispettivo richiesto sia giustificato -un regime rispondente alle finalit� dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore delle �ova. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 355 -Pres. Trimarchi -Est. Vela -P.M. Gambogi (concl. conf.) A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (avv. Stato Ferri) c. Castaldi Pasquale (n. c.). (Regolamento preventivo di giurisdizione). Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � Occupazione materiale di un bene privato per fini espropriativi non preceduta da atti tipici formali � Posizione giuri�lica di diritto soggettivo � Giurisdizione dell'A.G.O. � (Cosi., art. 42; legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 6; legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge. 7 febbraio 1961, n. 59). L'affievolimento del diritto del privato quando la p.a. acquisisca un immobile di sua propriet� per la realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilit� presuppone, da parte della suddetta p.a., l'adozione dei provvedimenti tipici previsti, dalle norme in materia di espropriazione; pertanto l'apprensione materiale del bene privato da parte dell'amministrazione, ove manchino tali provved,imenti formali, � inidonea ad affievolire la posizione giuridica del proprietario il quale pu� tutelarla dinanzi allo A.G.0. (1) . ...(Omissis). -L'A.N.A.S. sostiene che l'ordine di non facere chiesto da Castaldi, in quanto rivolto ad impedirle l'esecuzione di provvedimenti emanati nell'esercizio di una potest� amministrativa -compimento di lavori contemplati in un progetto di opera pubblica, approvato nelle forme di legge e quindi esecutivo -contrasta col limite imposto al giudice (1) H supremo Co1legio � pervenuto a:11a soluzione indicata neHa massima, partendo da11a consolidata premessa che .J'esecuzione delJ'opera pubblica non � sufficiente d'affievolimento dei diritti coinvolti in queLI'attivit� pubblicistica ed occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento tipico idoneo previsto da!Lla legge. In difetto di tale provvedimento 1a giurisdizione spetta a1H'A.G.O. che pu� intervenire, sia in via urgente sia in sede possessor~a o petitoria per saJvaguardare quei diritti che si assumono lesi ed adottando, anche, provvedimenti g.iurisdizionali che comportino, per fa :tJ.a., l'adozione di un determinato comportamento. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 681 ordinario dall'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Soggiunge che, di fronte alle scelte discrezionali della pubblica amministrazione circa le modalit� di realizzazione di un'opera pubblica, sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, la cui tutela � affidata, anche in via cautelare, unicamente al giudice amministrativo: diritti soggettivi del privato possono concepirsi come pretese ad indennizzo o risarcimento dopo l'esecuzione dell'opera e quando sia stato accertato in giudizio che l'amministrazione ebbe a violare il principio del neminen laedere. Pertanto nella specie occorrerebbe dichi.arare il difetto di giurisdizione del pretore di Venafro. Questa conclusione (gi� di per s� inadeguata alla fattispecie, in quanto, non essendo il giudice amministrativo in grado di accordare con uguale pienezza cd immediatezza di effetti la peculiare tutela chiesta da Castaldi al giudice ordinario, la domanda, se a quest'ultimo non potesse essere rivolta, si appaleserebbe assolutamente improponibile) � inesatta, perch� inesatte ne sono le premesse. Infatti, attraverso una cospicua serie di sentenze, que~te Sezioni Unite hanno negli ultimi anni dimostrato come non sia vero, I1� che basti l'esecuzione di un'opera pubblica a provocare l'affievolimento dei diritti dei proprietari sui beni che ne sono interessati, n� che al giudice ordinario sia sempre inibito di intervenire in sede p~ssessoria o petitoria, a salvaguardia di quei diritti, con condanne dell'amministrazione a tenere un determinato comportamento, positivo o negativo (sentt. 1~ ottobre 1973, n. 2640; 23 novembre 1973, n. 3167; 9 luglio 1974, n. 2007; 9 novembre 1974, n. 3486; 24 marzo 1976, n. 1076; 4 maggio 1976, n. 1578; 21 aprile 1977, n. 1463; 17 ottobre 1977, n. 4423; 12 gennaio 1978, n. 118). Premesso che sar� il giudice di merito ad accertare se l'A.N.A.S. intenda costruire un muro sul terreno di Castaldi -come questi� _afferma -, nel ricorso, -o su suolo proprio -corri!'! essa sostiene nella comparsa di risposta; e che ugualmente a lui spetter� pronunciarsi sull'applicabilit� della .disciplina delle distanze legali invocata dall'attore, va rilevato in questa sede che Castaldi agisce comunque a tutela della sua propriet�, la quale, stando agli scritti acquisiti al processo (e che questa Corte pu� e deve esaminare nella sua funzione regolatrice della giurisdizione) non � attualmente occupata dall'amministrazio_ne (Castaldi ha infatti sul terreno la sua casa e la sede di uno stabilimento industriale e commerciale; l'azienda nel costituirsi, ha esplicitamente dichiarato di non voler � rioc cupare� il fondo). Orbene, un tal diritto � sicuramente passibile di affievolimento ad �opera dell'autorit� amministrativa, ma ci� a condizione che questa adotti un provvedimento tipico (art. 42, terzo comma, Cost.; art. 1 legge 25 giugno 1865, n. 2359; art. 834 cod. civ.). E nella specie tale provvedimento manca. 682 RASSEGNA DELL'AVV�CATURA DELLO STATO Non lo si potrebbe individuare nella dichiarazione di pubblica utilit� dell'opera 'che a suo tempo fu progettata per correggere il tracciato della strada statale n. 85 -a dire della azienda, ma l'attore sostiene addirittura che trattasi di lavoro. del tutto autonomo e diverso da quella -. Infatti, la dichiarazione di pubblica utilit� prelud� all'espropriazione, del cui potere c�ndiziona l'insorgere in concreto, ma non attribuisce, a chi l'ha ottenuta, alcun diritto sugli immobili scelti per l'esecuzione dell'opera, o su quelli ad essi contigui. . Ancor meno lo si pu� dedurre dallo svolgimento della complessa attivit� mediante la quale l'A.N.A.S. sta realizzando il progetto della predetta opera pubblica. L'accennata tipicit� dell'atto alatorio -la quale importa, oltre all'adozione di una specifica forma, l'attribuzione della competenza ad emanarlo ad una determinata autorit�, che non si identifica mai con l'espropriante, nei cui confronti si trova, anzi, in posizione imparziale non meno che rispetto all'espropriato -impedisce di risolvere il caso in base al principio che anche i fatti materiali della pubblica amministrazione possono valere come atti amministrativi, quando siano tali da implicare una manifestazione di volont� concretamente e specificamente diretta a produrre un effetto �giuridico (sent. 23 maggio 1967, n. 1129). Invero, anche per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei programmi di viabilit� statale predisposti dall'A.N.A.S. si applica, tranne che per alcuni punti (art. 34 legge 7 febbraio 1961, n. 59), la legge generale �del 1865 e questa attribuisce al prefetto la pronuncia sull'esproprio. Dai rilievi appena espressi deriva anche che non � appropriato il richiamo, nella specie, all'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Infatti, il divieto ivi -formulato per il giudice ordinario di revocare o modificare l'atto amministrativo, o di interferire sugli effetti di esso, essendo posto a presidio della funzione amministrativa rispetto a� quella giurisdizionale, in virt� del principio della divisione dei poteri, presuppone, appunto, l'esistenza di un provvedimento e questo, a sua� volta; in tanto pu� esservi in quanto l'amministrazione abbia agito nell'ambito dei propri poteri istituzionali (Corte cost., 6 luglio 1971, n. 161; SS. UU. 10 novembre 1973, n. 2967, oltre alla giurisprudenza inizialmente richiamata). Se invece, per carenza di tali poteri; non � configurabile, nel compo.rtamento dell'ente pubblico, l'espressione o l'esecuzione di un atto amministrativo, si ha nei confronti dei terzi un'attivit� solo materiale, inidonea, in quanto tale, ad incidere autoritativamente sulle loro situazioni giuridiche; eventualmente rilevante come fonte di danno; estranea, comunque, alla previsione del cit. art. 4. Non v'� allora ragione per negare al giudice ordinario la possibilit� di impedirla o reprimerla, utilizzando senza limiti gli strumenti che l'ordinamento gli appresta a tutela dei diritti. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta da Castaldi contro l'A.N.A.S. -(Omissis). I I PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 683 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1� marzo 1978, n. 1031 -Pres. Trimarchi -Est. Vela -P.M. Pedace (concl. conf.) -Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato Cerocchi) c. De Angelis Clara ed altro (avv. Famiani). Competenza e giurisdizim.1e -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Enti pubblici Istituto Poligrafico dello Stato -Natura giuridica in periodo anteriore alla legge n. 559 del 1966. (!. 13 luglio 1966, n. 559). L'Istituto Poligrafico dello Stato deve essere considerato ente pubblico non economico solo in seguito all'entrata in vigore della legge n, 559 del 1966; viceversa per i rapporti di lavoro esauritisi in precedenza, esso deve essere ancora considerato ente pubblico economico e, quindi, soggetto alla giurisdizione dell'A.G.O. (1). (Omissis). -Il ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appellandosi ad un recente mutamento di giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nel senso che non � pi� pos sibile considerare essQ Istituto un ente pubblico economico e che, per tanto, le controversie derivanti dai suoi rapporti di lavoro col personale sono devolute alla giurisdizione amministrativa, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 6 djcembre 1971, n. 1054, anzich� a quella del giudice ordina rio, a norma dell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (nuo".'o testo). L'eccezione non � fonda~a. Dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge con chiarezza che esso � stato provocato dal riesame della legge 13 luglio 1966, n. 559, cui si � attribuito l'effetto di una modifica tanto profonda dell'ordinamento del Poligrafico, da rendere inequivocabilmente preponderante l'attivit� pubblica, mentre precedenti vicende avevano rilevato il perseguimento di una finalit� opposta (sentenze nn. 3518, 3951 e 3984 del corrente anno). Da ci� deriva che, con riguardo ai rapporti di lavoro .esauritisi, come quello in esame, prima dell'entrata in vigore della legge del 1966, l'Istituto deve ancora considerar~i ente pubblico economico ed � assoggettato alla giurisdizione ordinaria alla pari di qualunque altro imprenditore. (Omissis). (1) Per H mutamento giurisprudenziale cui ila Suprema Corte si riferisce, cfr. �ass., .SS.UU., 5 agosto 1977, n. 3518, in Giust. ci:v., 1978, 131. La sentenza attuale discende quale logico corollario dall'effetto novativo dehla citata legge n. 559 del 1966. 684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 aprile 1978, n. 1780 -Pres. Vinci Orlando -Est. Caleca -P. M. Gambogi (conci. conf.) -Amministrazione . ';;Difesa (avv. Stato Azzariti) c. Lombardi Nestore e Pietro (rie.). �(Regolamento preventivo dj. giurisdizione). Competenza e giurisdiziOne -Beni pubblici � Azione esecutiva su beni demaniali �o b.eni del patrimonio indisponibile -Improponibilit�. La regola generale dell'assoggettabilit� ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quel che attiene ai beni degli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della loro varia natura suddividendosi i medesimi in beni demaniali, in beni patrimoniali indisponibili e in beni patrimo� niali disponibili; soltanto per quest'ultima categoria � proponibile un'azione esecutiva da parte dei creditori, mentre per le altre due si configura il difetto assoluto di giurisdizione (l). (Omissis). -La ricorrente, premesso che l'azione esecutiva sui beni della pubblica aministrazione � proponibile soltanto quando trattasi di beni patrimoniali disponibili, sostiene che l'immobile pignorato � stato, assieme ad altri immobili di propriet� del dicastero militare, destinato, anteriormente al pignoramento, alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica e, quindi, non � suscettibile di espropriazione forzata, con il conseguente difetto, nella specie della giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso � fondato. Per espressa disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 22 febbraio 1968, n. 123, il bene pignorato, costituito dall'ex �Forte Mace �, ubicato nella localit� Foce del Comune di La Spezia, deve, invero, essere venduto, ed il relativo ricavato, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio con la indicazione dello specifico scopo perseguito, deve essere destinato, cos� come quello della vendita degli altri immobili contestualmente elencati, al � riordinamento ed all'ammodernamento dell'arsenale della Marina Militare�. Pertanto, sin dall'entrata in vigore della menzionata legge (25 marzo 1968), cio� da data anteriore a quella del 1 pignoramento (eseguito il 14 luglio 1967), il bene in oggetto era, per espres (1) La decisione in rassegna si collega ad un costante orientamento giurisprudenziale e si segnala soprattutto perch� ribadisce principi spesso trascurati dai giudici di merito. .c.--.-.-.--r.-.-.-;.--.----r.....--,..,-,-,-,,_,,-,...,.-,,,.-.-.-rr�.-.-.-.--.rr.r-c.-r��-.-r.c�.-,-,--,..-.r-.----c:-.---.-�--.-:-.---.--.-r-.---.---.-c.r.---rrr--.-.-.-r.----,-r----.-.r----r.-.-.-.-r.-.�.�.�c.--.�.�.-.-c.�.-.�r,�,�.-.�.-.-,.-.-.,-.-,-r.-.-.�,,�.�.-.--.,-.�r.-,-.�,-,.,-.�-... ,-.�-.-�.�,-,, �. ,-���.���� -.� ,, ��.��� .-��. .-.-.�-.-, �.����-.-.-.-.-.-.�.�r.�.-.�rrrr� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE sa norma, vincolato ad un fine pubblicistico, con la conseguente sua assoluta impignorabilit�. Come � noto, la regola generale dell'assoggettabilit� ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quel che attiene ai beni degli enti pubblici, una limitazione in dipendenza c:J.ella loro. varia natura, suddividendosi i medesimi in beni demaniali, in beni patrimoniali indisponbilf e in beni patrimoniali disponibili. Orbene, soltanto quest'ultima categoria � assoggettabile all'azione esecutiva da parte dei creditori, ci� dovendosi desumere,� oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico amministrativo, dalla disciplina del codice civile. Questo, infatti, relativamente ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nel terzo comma dell'art. 826 elenca, tra gli altri, � i beni destinati ad un pubblico servizio � ed, in ordine poi alla loro condizione giuridica, nel secondo comma dell'art. 828 stabilisce che �i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono ess�re sottratti dalla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li ri guardano"� Ne d~riva che, per classificare i beni appartenenti ai menzionati enti pubblici nell'una e nell'altra categoria, quel che interessa stabilire � la loro origine e la loro destinazione; ed a questo fine � rilevant�, appunto, la distinzione tra beni di natura pubblicistica e beni di natura privatistic~. Rientrano nella prima categoria quei beni, tra i quali anche il denaro, che per legge o in forza di un atto amministrativo emesso nell'esercizio di un pubblica potest�, sono destinati a fornire allo Stato, , alle Provincie ed ai Comuni i mezzi economici necessar! per l'adempimento dei servizi ed il soddisfacimento dei bisogni nell'interesse generale della collettivit�. Essi, pertanto, es~endo vincolati al concreto raggiungimento delle indicate finalit� e non potendo quindi, in alcun modo, essere sottratti a tale destinazione, � non son'o suscettibili di azione esecutiva; altrimenti, l'eventuale loro ass�ggettamento alla esecuzione forzata importerebbe .la inammissibile sostituzione del privato all'amministrazione in un rapporto, con i beni medesimi, di cui il privato non pu� essere .soggetto. Rientrano, hl.vece, nella seconda categoria tutti i proventi derivanti da un negozio giuridico privato, con la conseguente assoggettabilit� de gli stessi all'ordinaria azione espropriativa da parte dei creditori: sempre che, naturalmente, tali beni originariamente di natura privatistica, non assumino pure carattere di indisponibilit� nel caso in cui, in virt� di un provvedimento amministrativo, vengano, successivamente, destinati al soddisfacimento di una finalit� pubblica (cfr. Cass., Sez. Un., sentenze nn. 2863 del 1971, 2428 del 1969, 1 del 1967). La rilevata impignorabilit� assoluta del bene in questione, si riso.lve nell�il improponibilit�, altrettanto assoluta; dell'azione esecutiva. (Omissis). 686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1978, n. 3508 -Pres. Vinci Orlando -Est. Corasaniti -P. M. Gambogi (concl. conf.) -Ministero della Difesa (avv. Stato Azzariti) c. Bertin Ruggero (rie.). (Regolamento preventivo di giurisdizione). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal Pretore in materia di dispensa dal servizio militare -Regolam~nto preventivo di giurisdizione proposto dopo l'emanazione del provvedimento cautelare -Ammissibilit�. Nell'ipotesi in cui sia stata negata dal giudice amministrativo la sospensione di un provvedimneto dell'Autorit� militare in tema di dispensa dal servizio di leva e, invece, tale sospensione sia stata concessa dal Pretore ex art. 700 c.p.c., si manifesta un'ipotesi di conflitto virtuale di giurisdizione in cui � ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione; per l'esperibilit� di tale rimedio non � di ostacolo l'emanazione del provvedimento cautelare urgente da parte del pretore cos� come non sarebbe di ostacolo nel giudizio di cognizione l'esistenza di una .(sola) sentenza di primo grado sulla giurisdizione (1). (Omissi~). -Va rilevato anzitutto che non concorrono i presupposti del rimedio di cui all'art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., n� di quello di cui all'art. 360 n. 1 stesso codice. Il primo � congegnato dal vigente codice di rito come rimedio impugnatorio. Ci� � dimostrato dalla collocazione della disposizione che lo concerne fra quelle sulle impugnazioni e� non pu� essere messo in dubbio sulla base di argomenti desumibili dalla precedente disciplina contenuta nell'art. 3 della legge n. 3761 del 1877 (cfr. in particolare, per quel che concerne i conflitti di giurisdizione il comma primo, n. 3 e il comma secondo), disciplina che � pi� ampia ed � diretta alla regolamentazione unitaria, nel senso dell'attribuzione al supremo giudice ordinario, identificato nelle Sezioni Unite della Cassazione �li Roma (poi della Cassazione) sia della decisione (riservata fino a quel momento al Consiglio di Stato) sul conflitto di attribuzione proponibile dalla pubblica amministrazione -mezzo straordinario preventivo da cui deriva l'attuale regolamento preventivo di giurisdizione, esteso a tutte le parti -sia della decisione sui conflitti di giurisdizione. Il rimedio in cui all'art. 362 secondo comma, n. 1 c.p.c. postula, cio�, l'esistenza di due pronunce sulla giurisdizione entrambe affermative o negative, rispettivamente di un giudice speciale (ivi compreso, a questo fine, il giudice amministrativo) e del giudice ordinario. r (1) A quanto consta non risu1tano precedenti specifici. Particolare importanza ha fa �seconda parte della massima che ammette esplicitamente. fa proposizione del regolamento di giur1sdizione dopo l'emissione del provvedimento cautelare. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Orbene proprio questo presupposto difetta, perch� non pu� ritenersi pronunciata sulla giurisdizione il provvedimento del Pretore che ritenne la giurisdizione del giudice ordinario� al solo fine di disporre la sospensione dell'atto amministrativo rimettendo le parti davanti al Tribunale, n� tanto meno. il (precedente) provvedimento del T.A.R. che si limit� a respingere l'istanza di sospensione dello stesso atto amministrativo (cfr. per un caso analogo, sentenza n. 1382 del 1956). La dimostrazione dell'inesistenza del presupposto richiesto poi � ancor pi� agevole per quel che concerne il rimedio di cui all'art. 360, n. 1, c.p.c., che �. rimedio impugnatorio dato contro una sentenza di merito pronunciata in grado d'appello o in unico grado e tale il provvedimento del Pretore non � (n� tale pu� essere considerato sulla base dell'omessa indicazione di un termine per la riassunzione .. della causa davanti al giudice competente: omissione, codesta, che al pi� potrebbe farlo considerare sentenza in tema di competenza). L'iniziativa processuale della ricorrente amministrazione pu� peraltro considerarsi utilmente intrapresa in applicazione delle regole concernenti il regolamento preventivo di giurisdiz~one; rimedio, questo, che � dato anche in una ipotesi di conflitto virtuafe di giurisdizione del tipo di quella denunciata dal ricor:rente, e cui non � di ostacolo l'emanazione di un provvedimepto ex art. 700 c.p.c., come non sarebbe stato d'ostacolo d'altronde, l'esistenza di una (sola) sentenza di primo grado sulla giurisdizione. Esaminata sotto questo profilo l'istanza � fondata, perch� la controversia, sia quanto alla validit� del provvedimento di chiamata alle armi che quanto all'emanazione del provvedimento di dispensa -che in quec sta �ausa sono aspetti del medesimo oggetto, posto che la validit� della chiamata alle armi � contestata in relazione alla mancata emanazione della dispensa -� sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario ed � devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo, affermata, sia pure in cidentalmente, da� queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1616 del 1969 in via generale per le controversie in tema di leva militare, � stata rico nosciut~ da queste stesse Sezioni Unite, per le controversie in tema di illegittimo diniego della dispensa e di concessa invalidit� di chiamata alle armi, con la pi� recente sentenza n. 2531/74, seguita da altre nume rose conformi. Con tali ultime decisioni (mentre sono state ribadite le ragioni per le quali, con le precedenti sentenze nn. 2732 e 2733 del 1974, era stata affermata in giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla istanza di sospensione del provvedimento di chiamata alle armi impu gnato appunto in relazione all"illegittimo diniego di dispensa), il prov vedimento sull'istanza, pur definito non discrezionale, ma vincolato -cio� vincolato dal precedente atto, esso s� meramente discrezionale, con cui il 688 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ministro stabiliva le cause .di dispensa fra quelle indicate dalla legge a �monte dell'art. 9l del d.P.R. n. 237 del 1964 -� stato ritenuto soggetto al sindacato di legittimit� del giudice amministrativo sulla scorta dell'art. 26, secondo comma, del testo unico n. 1054 del 1924. N� l'indirizzo pu� considerarsi ora insostenibile alla stregua dell'art. 22 della l�gge n. 191 del 1975, disposizione che ha sostituito l'art. 91 dianzi richiamato e che stabilisce essa stessa le cause di dispensa. Infatti l'ultima parte del detto art. 22 attribuisce al Ministro il potere discrezionale di non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o pi� dei titoli di dispensa previsti dalla prima parte in caso di insufficienza del gettito dei singoli contingenti ad assicurare il fabbisogno delle forze armate. Sicch� deve riteneq;i che anche la nuova normativa disciplina l'azione amministrativa, quanto alle cause di dispensa dal servizio di leva, in termini di esercizio discrezionale. e vincolato di una potest� pubblica, con conseguente configurabilit�, rispetto all'esercizio di tale. potest�, di situazioni di interesse legittimo e di sindacato di legittimit� ad opera del giudice amministrativo. Ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, va pertanto dichiarata la giurisdizion~ del giudice amministrativo, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese sia del presente regolamento che quello del giudizi� davanti al giudice ordinario. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1978, n. 4191 -Pres. Siniscalchi -Est. Alibrandi -P. M. Pedace (concl. conf.) -Registro Aeronautico Italiano (avv. Stato Carbone) c~ Solina Carlo (n.c.). � (Regolamento preventivo _di giurisdizion~). Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � Registro aeronautico� italiano � Natura di ente pubblico non economico Giurisdizione del Giudice amministrativo. (r.d.L 24 novembre 1938, n. 1912). Il Registro Aeronautico Italiano � un ente pubblico non economico, pertanto i rapporti con i suoi dipendenti presentano gli elementi tipici del pubblico impiego e la competenza giurisdizionale per le relative eontroversie appartiene al giudice amministrativo (1). (Omissis). -Sulla premessa della propria ql!alit� di ente pubblico non economico, il Registro Aeronautico Italiano sostiene che la cognizione della domanda del Salina, in quanto fou'data ~u un rapporto di pubblico (1) A quanto consta rion risultano precedenti specifici. . . ! j PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE impiego, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra tivo e, conseguentemente, nega che la controversia possa essere decisa .dal Pretore, adito quale giudice del lavoro dal Salina. Il ricorso � fondato. In ordine alla natura di ente pubblico non economico del Registro Aeronautico Italiano non pu� sorgere alcun dubbio. Sul punto, � suffi ciente rilevare .che il provvedimento legislativo recante la sua istituzione (r.d.l. 24 novembre 1938, n. 1912) lo definisce espressamente: �ente di diritto pubblico dotato di personalit� giuridica� (art. 1). Inoltre, per quanto concerne i compiti affidati all'ente, il successivo art. 4, primo comma, precisa che esso �agisce quale delegato del Governo Italiano e quale organo tecnico del Ministero dell'aeronautica�. Si tratta di compiti che sono, ovviamente, al di fuori di ogni finalit� econor:.ica -ed escludono che il� rieorrente possa includersi nella categoria degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit� economica, secondo la -previsione dell'art. 409, n. 4 (nuovo testo), c.p.c. Ricorrono, inoltre, tutti gli elementi tipici e qualificanti del rapporto di pubblico impiego, inclusi quelli dell'atto formale di nomina; dell'as sunzione <;lel dipendente per assolvere compiti inerenti ai fini istituzionali dell'ente; della continuit� delle -prestazioni oggetto del rapporto d'impiego, essendo destinate a soddisfare esigenze di carattere durevole dell'ente stesso e, infine, della professionalit� delle dette prestazioni. Ci� vale a qualific�re come pubblico il rapporto d'impiego che viene in considerazione ed a determinare per la presente controversia la com petenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cui � demandato, in via esclusiva, il contenzioso in materia di pubblico impiego, anche quando, come nella specie, la controversia abbia contenuto patrimoniale (art. 7 secondo comma, legge 6 dicembre J97!, n. 1034, con riferimento all'art..29 testo unico 26 giugno 1924, n. 1054). Pertanto, in accoglimento dell'istanza di regolamento preventivo, deve essere dichiarata la giurisdizione, del giudice amministrativo a conoscere della causa promossa dal Salina contro il Registro Aeronautico Italiano. -(Omfssis). CORTE DEI CONTI, Sez. III, 2 giugno 1977, n. 38674 -Pres. Dussoni -Est. Lanzafame -P. M. Mancuso (conf.). Costa (avv. Orlando Cascio) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Stipo). Pensioni � Pensioni civili � Dipendenti Enti locali � Elementi contributivi ex artt. 15 e 16 legge 5-12-1959 n. 1077 � Distinzione degli iscritti secondo la disciplina retrjbutiva � Legge o regolamento � Contratto col� lettivo a carattere nazionale. 090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pensioni � Pensioni civili � Personale dipendente da enti regionali � Requisiti di validit� degli accordi sindacali. Pensioni -Pensioni civili -Contributi � Ininfluenza suJ trattamento pensionistico � Restituzione contributi versati in pi� � Debito di valuta. Competenza e giurisdizione � Provvedimenti con i quali la Cassa Pensioni richieda l'iscrizione o la imposizione di contributi -Ricorso al Mini stro dell'Interno ai sensi dell'art. 28 r.d.l. 3 marzo 1938 n: 680. Competenza e giurisdizione -Controversie circa la mancata iscrizione alla Cassa Pensioni � Competenza dei Tribunali Amministrativi regionali. Competenza e giurisdizione � Determinazione degli elementi retributivi da prendere a base per la pensione � Competenza della Cort� dei Conti. In materia di pensioni corrisposte dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ai fini di determinare la retribuzione annua contributiva da assoggettare a contributo previdenziale e da prendere poi a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza, occorre distinguere da un lato i dipendenti il cui trattamento economico � direttamente regolato dalla legge o aal regolamento organico dell'ente e dall'altro i dipendenti che traggono questa disciplina dal contratto collettivo di lavoro. Nel primo caso occorre avere riguardo per la determinazione della retribuzione contributiva, alla legge statale (dipendenti dello Stato e delle regioni) o al regolamento (dipendenti dei comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti di diritto pubblico). Nel secondo caso (aziende municipalizzate, istituti di credito o parificati, istituti autonomi per le case popolari, enti ospedalieri, enti parastatali istituzionali) valgono le norme del contratto collettivo nazionale senza riferimento a quello aziendale eventualmente esistente (1). Per il personale dipendente da enti regionali esistono degli accordi sindacali, ma questi non hanno rilevanza se non recepiti (e in misura non eccedente gli accordi medesimi) nella legge regionale -V a quindi escluso che a questa categoria di dipendenti possa essere direttamente applicata la sottostante contrattazione sindacale di lavoro ove' essa non venga trasfusa, con le cautele indicate nella circolare 19 ottobre 1976 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli obblighi derivanti dalle esigenze di bilancio, nel regolamento organico (2). (1-2) La dedsione, dopo una completa rassegna di carattere storico suLla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locaili ha affrontato fo spinoso probdema dehla determinazione degli eLementi retributivi da prendere a base per 1a misura del trattam~nto pensionistico. Numerose sono le controversie al riguardo, specie quando si discute se sia o meno pensionabile un determinato emolumento corrisposto a.i dipendenti sutla base di un contratto co1lettivo. Mentre per il passato ia giurisprudenza deLla Corte dei conti era costante nel ritenere che il rinvio al ~. . ~.,,..,_,.,_.~.,_,*-"":: . . .. -:��� ._;;..-:::�:�:��-�-:-:-�-��-�. ~.. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 691 La correlazione tra la percezione di emolumenti in attivit� di servizio e il loro assoggettamento a contributo non determina di per s� che il prelievo contributivo pari alla conseguenziale valutabilit� in pensione del corrispondente assegno. L'eventuale rimborso _di contributi versati in pi� costituisce un debito di valuta (3). Il ricorso al ministro dell'Interno, previsto dall'art. 28 r.d.l. 3-3-1938, n. 680, pu� essere esperito nelle sole ipotesi nelle quali � la Cassa Pensioni che pretenda l'iscrizione del personale di un ente oppure imponga su certi emolumenti percepiti in attivi.l� di servizio, il versamento dei relativi contributi (4). A conoscere della omessa iscrizione del personale .di un ente, e quindi della sua concreta assoggettabilit� a contribuzione � solamente competente il giudice del rapporto di impiego, ossia il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Stato in seconda istanza, da adire dalla parte (Cassa Pensioni o ente ovvero dipendente) che ritenga violato il relativo precetto legislativo (5). Und'�volta che si sia instaurato il rapporto previdenziale (sia per pacifico accordo sia a seguito di decisione nella sede competente) il giudizio circa la omessa imposizione contributiva su parte della retribuzione oppure su determinati assegni o indennit� ovvero, di converso, la eccessiva contribuzione, rientra nella competenza esclusiva della Sezione Terza della Corte dei conti (adibile tanto dall'interessato quanto dal Direttore Generale degli Istituti di Previdenza), che giudica integralmente sulla esatta determinazione del quantum pensionistico in relazione alle correlative norme che disciplinano la contribuzione (6). (Omissis). -Prima di passare all'esame dei motivi del gravame il Collegio ritiene di dover approfondire la tematica relativa alla retribuzione contributiva che le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza devono prendere a base per la concessione del trattamento di quiescenza. Ci� postula,. anche in relazione alla non sempre costante giurisprudenza, la preliminare esegesi degli antefatti storico-giuridici della materia al fine di una sua radicale puntualizzazione. contratto col1lettivo di Lavoro, contenuto negLi artt. 15 e 16 de!Jla legge n. 1077 del 1955, deve intendersi :dfer.ito soltanto ru contiiatto cohlettivo a carattere naziona.'le e non anche ai contratti aziendalii, successivamente era andata in diverso avviso con decisione 20 luglio 1971, n. 29452 (in Giut. it. 1973, III, 1, 72), cui si erano uniformate altre successive. La questione per� � stata sempre riproposta e ora, con lJa sentenza, '~a Corte � ritornata al :primo orientamento con una ineccepibhle motivazione. (3) Giurisprudenza costante del1la Corte dei conti. (4-5-6) Per la prima vol1:a viene affrontato un problema di notevole importan: la in materia di giurisdizione _puntualizzando 1l'ambito de1le competenze dei vari organi, ne1Ie controversie relative aLla corresponsione dei contributi pre� videnziaH. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 692 La legislazione sociale italiana si � occupata, sin dai tempi dell'unificazione nazionale, di assicurare ai dipendenti di vari enti pubblici un trattamento di quiescenza alla cessazione del servizio attivo. Poich� molti di detti enti esplicano funzioni sociali delle quali lo Stato si riserva la disciplina, � logico che, conformemente alle varie statuizioni che incidono sull'attivit� di servizio, sia regolato anche il trattamento di quiescenza1degli interessati. Non potendo gravare detto trattamento sul bilancio dello Stato, per l'estraneit� del personale anzidetto alla burocrazia statale, si � provveduto ad affidare la gestione delle Casse pensioni, cui il personale medesimo � iscritto, �d un organo dello Stato nella duplice considerazione della uniformit� .di indirizzo e della garanzia che lo Stato assume per l'adempimento puntuale dell'obbligazione pensionistica. In relazione a funzioni sociali quali l'insegnamento, anche se posto a fianco di quello statale, 1a sanit�, l'amministrazione degli .enti territoriali, la collaborazione degli ausiliari della giustizia, si � rilevata esigenza imprescindibile che lo Stato curi e gestisca direttamente i trattamenti di quiescenza dei dipendenti dei relativi setto_ri pur mantenendoli distinti da quelli dei propri dipendenti. La gestione degli Istituti di previdenza, attuata a mezzo di funzionari statali vincolati da responsabilit� personale, viene coordinata ed indirizzata da un Consiglio di amministrazione cui, a tutela dei propri interessi, partecipano, in maggioranza numerica, i rappresentanti degli iscritti nominati tra le organizzazioni sindacali di categoria pi� rappresentative ed � sottoposta ai controlli di merito e di legittimit� stabiliti per tutte le Amministrazioni dello Stato. Nell'ambito dell'autonomia contabile le spese di amministrazione che oscillano mediamente per anno intorno all'l,00 per cento delle entrate, grazie agli attuali criteri di gestione, fanno .s� che gli Istituti di previdenza siano da considerare l'ente previdenziale pi� economico d'Italia. Gli Istituti di previdenza si sono sempre retti, salve alcune contribuzioni statali connesse ai dissesti economici causati dagli eventi bellici, col sistema dell'autofina~ziamento ossia con i contributi degli iscritti e con le rendite dei capitali impiegati nelle forme prescritte dalla legge. La perfezione del sistema tecnico-finanziario ha consentito, con la legge 26 luglio 1965, n. 965, di liquidare le pensioni sulla base dell'ultimo stipendio percepito in attivit� di servizio dal dipendente con l'applicazione di aliquote crescenti che partendo da un minimo del 37,50 per cento, con 15 anni di servizio utile, raggiungono il 100 per cento con 40 anni di tale , servizio. La legge ora citata ha voluto sostituire al trattamento pensionistico, astrattamente calcolato col metodo dei capitali accumulati, quello reale dell'ultima retribuzione che � il pi� consono alle e.sigenze del dipendente PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE collocato a riposo e rappresenta il massimo evolutivo della legislazione sociale. Ci� fermi restando i principi fondamentali dell'autofinanziamento atti a salvaguardare l:equilibrio tecnico-finanziario delle Casse pensioni. Comunque l'entit� di detto� trattamento pensionistico non trova ri scontro in quello eroga~o da altri enti previdenziali e solo lo Stato, con recentissime leggi, vi si � avvicinato. 3. � Senza dover risalire a tempi remoti, si � constatato che fin verso il 1950 gli enti iscritti alle Casse pensioni mantenevano una costante uniformit� nelle retribuzioni erogate al personale dipendente e, specie gli eriti locali territoriali, osservavano scrupolosamente le norrrie dettate in materia dagli articoli 220 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con il r.d. 3 marzo 1934, n. 383. La uniformit� �di trattamento, la scrupolosa osservanza dell~ norme sulle assunzioni, status giuridico, collocamento a riposo e quant'altro attinente alla carriera dei dipendenti rendeva abbastanza semplice il con ferimento del trattamento pensionistico. Il cosidetto � boom economico � dell'epoca determin�, certamente in maniera considerevole, l'allentamento dei freni giuridici e soprattutto di queI.li morali per cui si ebbero i primi sintomi, sempre pi� aggravatisi col possare del tempo, di distorsioni del sistema specie con la pletorica immissione di personale negli enti e con l'accoglimento di istanze retributive � non sempre fondate sulla reale necessit� e tanto meno sulla produttivit� del lavoro. l'altro, venne fissata la parte fondamentale della retribuzione (ai fini della In tale situazione l'art. 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, forn� il qua� dro della � retribuzione 'annua contributivo � da assoggettare a contribu zione previdenziale e da prendere poi a base per la liquidazione del tratta mento di quiescenza. L'anzidetta norma, per la sua non precisa formulazione: sort� scarso effetto tanto che si rese indispensabile l'ulteriore precisazione, contenuta negli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, con la quale." fra contribuzione e del pensionamento) nella risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari� ovvero dai contratti collettivi di favoro come remun~ra zione per la normale attivit� lavorati-�<1. richiesta per il posto ricoperto. Inoltre l'art. 16, secondo comma, precisa che solo le mensilit� aggiun: tive oltre la tredicesima mensilit�, comunque erogate, vanno comprese nella retribuzione contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico regolato da contratto collettivo di lavoro e per la parte corri sposta in modo obbligatorio. Questa norma, in sostanza, si riferisce ed � solo applicabile a quelle� categorie di iscritti il cui trattamento economico � regolato dal cqntratto 694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO collettivo di lavoro con la ulteriore limitazione che le dette mensilit� aggiuntive, oltre la tredicesima, devono essere espressamente corrisposte, in forza dello stesso contratto e quale� parte integrante della retribuzione, in modo obbljgatorio a favore della generalit� dei destinatari. Infine la :ripetuta norma dell'art. 16 della legge n. 1077 al terzo comma, con una elencazione meramente esemplificativa, esclude dalla retribuzione contributiva, e quindi dalla pensionabilit�, tutta una serie.di assegni o indennit� percepibili in attivit� di servizio in relazione o alla categoria di appartenenza degli iscritti o alle relative mansioni espletate. Dal contesto delle norme test� citate risulta chiaro che il legislatore ha distinto da un lato i dipendenti il cui trattamento economico � direttamente regolato dalla legge o dal regolamento organico dell'ente e dall'altro i dipendenti che traggono questa disciplina dal contratto collettivo di lavoro. Quindi al trattamento eco.nomico regolato in forma potestativa dalla legge o dal regolamento organico si contrappone quello che discende da precisi accordi intercorsi tra le rappresentanze delle categorie dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'anzidetta esigenza chiarificatrice si rese necessaria anche per il fatto che l'aFt. 39 della legge n. 379 del 1955 ha consentito l'iscrivibilit� alle Casse pensioni e specie alla C.P.D.E.L. di enti di varia natura nei quali si hanno notevoli differenziazioni nei trattamenti economici. Occorre quindi individuare tra i vari enti quale s,ia la fonte normativa regolatrice del trattamento economico onde accertare quali parti delle citate norme della legge n. 1077 del 1959 debbono applicarsi agli iscritti. Poich� la materia regolata dai contratti collettivi di lavoro � quella che d� luogo alle pi� disparate interpretazioni ed estensioni sembra opportuno esaminarla per prima. 4. -Gli enti iscritti alle Casse pensioni, la cui regolamentazione economica e normativa del relativo personale trae diretta origine dal contratto collettivo di lavoro, possono indicarsi, per grandi linee e per importanza, nelle Aziende municipalizzate, negli Istituti di credito o ad essi parificati, negli Istituti autonomi per le case popolari, negli Enti ospedalieri e negli Enti parastatali istituzionali. Per queste due ultime �ategorie di enti la contrattazione collettiva di lavoro � espressamente prevista, rispettivamente, dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativo regolamento approvato con d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. Per la maggior parte di detti enti la contrattazione colJettiva di lavoro risale a tempi remoti finch� col regime corporativo trov� ~tabile regolamentazione. L'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, prevedeva la stipulazione di contratti collettivi di lavoro i quali, essendo il risultato dell'incontro delle PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE volont� dei rappresentanti delle categorie professionali operanti quali enti pubblici nel quadro dell'ordinamento corporativo fascista, avevano carattere vincolante erga omnes gli appartenenti alle rispettive categorie. Caduto il regime politico fascista, l'art. 2 del d.l.lgt. n. 827 del 14 settembre 1944, -abrog� la legge 30 gennaio 1941, n. 14, che attrib�iva valore giuridico alla �carta del lavoro� e conseguentemente caduc�, salve poche eccezioni, le .corrispondenti norme contenute nel codice civile. � L'art. 1 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, dispose lo. scioglimento di tutte le organ�zzazioni sindacali allora esistenti. La costituzione repubblicana, nel proclamare la libert� di associazione, ha posto negli articoli 39 e 40 i principi per una nuova disciplina sindacale. Lo stesso art. 39 della Costituzione ha scelto il contratto collettivo di lavoro, preferendolo addirittura alla legge, per la composizione di tutte le vertenze sindacali ed ha riconosciuto la sua efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce. La condizione della registrazione degli statuti dei sindacati, malgrado i vari disegni di legge presentati in proposito al Parlamento dagli on. Fanfani, Marazza e Rubinacci, non � stata ancora attuata per il fermo rifiuto opposto dai sindacati, soprattutto operai, che vedono in essa uno strumento limitativo della loro libert� ed autonomia. In particolare i sindacati, e specie le grandi Confederazioni, mentre vorrebbero sancito legislativamente il principio della applicazione generalizzata dei contratti collettivi, in forza della conclamata esclusiva rappresentativit�, non accettano invece la disciplina dello sciopero. Di fatto si � avuto che, pur non essendo giuridicamente riconosciute per la mancata attuazione della reg:lstrazione, le associazioni sindacali si sono affermate nel mondo del lavoro e la loro contrattazione ha mantenuto l'efficacia erga omnes, peraltro voluta dal precetto costituzionale, con la sola differenza che, mentre nell'ordinamento corporativo essa veniva attuata tramite il sindacato unico di categoria, nell'attuale sistema si attua armonizzando la pluralit� sindacale derivante dalla libert� di associazione sancita dalla Carta costituzionale. La rappresentativit� del sindacato, qu�lunque possa essere la sua origine, si esplica nell'ambito della categoria professionale di cui tutela gli intev:essi e quindi il contratto collettivo, concluso dalle rappresen tanze unitarie dei sindacati, � da considerare senz'altro efficace, anche se per tacita accettazione, per tutti gli appartenenti alla categoria stessa. Ne consegue che �l contratto collettivo sindacale pazionale si sovrap pone, per il principio maggioritario, ai contratti di lavoro stipulati da organizzazioni secondarie nonch� al contratto di lavoro di diritto comune. La prevalente d<;>ttrina italiana e straniera, ponendo a raffronto la fonte individuale di discipliaa del lavoro con quella collettiva, osserva 696 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO .STAT� che in presenza di quest'ultima la prima deve ad essa subotqinarsi in quanto il contenuto contrattuale deve essere sottratto all'autonomia dei singoli per essere determinato da una volont� esterna a garanzia di supe riori e generali esigenze. Tale concetto. emerge anche dai lavori preparatori della Costituzione laddove risulta chiaro l'intendimento del costituente di ammettere, come poi � stato sancito dall'art. 39, l'obbligatoriet� del contratto per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce, siano o meno soci del sindacato, e senza che, per tale obbligatoriet�, occorra un atto successivo che espressamente la dichiari trovando il suo fondamento nella stessa .norma costituzionale. N� pu� soccorere a contrario la legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale, nel conferire delega al Governo ad emanare � norme giuridiche � per garan tire i minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, ha stabilito che il Governo stesso � deve uniformarsi � a tutte le clausole dei singoli contratti collettivi ed accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali. A prescindere dal fatto che nello �statuto dei lavoratori� non si rinviene alcun riferimento, salvo per quanto attiene all'esercizio della libert� sindacali, ai contratti economici di carattere aziendale, va rilevato che la stessa legge deiegata 20 marzo 1970, n. 300, all'art. 16 vieta espressamente 1a concessione di trattamenti economici singoli o limitati a pochi lavoratori ritenendoli a carattere discriminatorio. E quest'ultim_o principio si rinviene in varie raccomandazioni della Organizzazione internazionale del lavoro (0.I.L.) nonch� dell'O.N.U. e della C.E.E. le quali tendono ad evitare notevoli disparit� di trattamento economico nell'ambito delle comunit� internazionali pur tenendo nel debito conto le singole esigenze nazionali e locali. Poich� il contratto collettivo nazionale di lavoro non determina if numero concreto o il nome n� dei lavoratori n� dei datori di lavoro di una determinata categoria, deve ritenersi che esso esplica efficacia nei confronti della generalit� degli interessati all'accordo sindacale. E~ essendo altres� il prodotto tipico dell'auto-regolamento della categoria il contratto collettivo nazionale deve fissare, per poter assurgere ad esistenza, i pr�ncipi normativi di status ed economici cui devono attenersi tutti gli appartenenti alla categoria medesima. In buona sostanza la disciplina fondamentale del lavoro e del salario� deve trovare la sua normativa nel contratto collettivo nazionale. Un qualche riconoscimento pu� essere ammesso per i contratti suppletivi cui possono far rinvio i contratti collettivi nazionali (specie per la determinazione di norme particolarmente adeguate alle caratteristiche, ai bisogni e agli interessi locali al fine di operare gli opportuni adattamenti alle multiformi variet� ed esigenze del mercato) a condizione per� che PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 697 tali contratti suppletivi non godano di ampia discrezionalit� e rispettino gli anzidetti principi fissati dal contratto collettivo nazionale nei cui con fronti si pongono quali semplici codicilli. E se, con l'eventuale rinvio, il contratto collettivo nazionale di lavoro si spogli della detta potest� normativa esso, tradendo lo spirito della Co stituzione e comportando l'abdicazione delle precipue� prerogative del sin dacato stesso,' non� pu� essere ritenuto tale e la sua inesistenza travolge quella dei contratti delegati. Ci� in quanto, come concordemente � affermato in dottrina, il con tratto aziendale, stipulato a seguito della clausola del rinvio, segue le $Orti di quello a cui � logicamente e giuridicamente subordinato al punto che 1a risoluzione di quello a carattere nazionale comporta ne~essariamente la caducazione di quello avente efficacia nell'ambito dell'impresa. N� � prevalente l'osservazione circa il carattere ad meliorandum d�i contratti aziendali perch�, come si dir� pi� avanti (punto n. 5),, esso non � una regola fissa tanto che il contratto nazionale dei dipendenti degli enti locali prevede un certo miglioramento retributivo il cui accoglimento da parte degli enti e subordinato alle proprie disponibilit�: finanziarie. � ben evidente che le norme degli artt. 15 e 16 della legge 1077 del 1959 non possono tutelare che interessi obiettivi di carattere generale per cui il riferimento in esse contenuto ai contratti collettivi di lavoro non pu� che riguardare esclusivamente quelli a carattere nazionale. N� � altres� rilevante l'argomento, a�tre volte addotto, che in sede di discussione del disegno di legge n. 2506, poi divenuto la legge 3 mag gio 1967, n. 315, non venne approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica l'art. 12 dello stesso disegno di legge il quale, con valore di interpretazione autentica degli artt. 15 e 16 della ripetuta legge 1077 del 1959, prevedeva che per contratto collettivo di lavoro dovess� intendersi quello a carattere nazionale. Ci� non vuol dire che il legislfttOre, non trasformando in norma positiva detta proposta di interpretatfone autentica, abbia inteso accogliere nell'accettazione letterale dei predetti artt. 15 e 16 qualsiasi contratto collettivo di lavoro sia perch� sembra pi� verosimile l'ipotesi che l'interpre. tazione stessa sia stata ritenuta superflua e sia perch� altrimenti potrebbe essere preteso il riconoscimento di un contratto individuale, purch� interv�nuto a seguito di accordo sindacale, mentre simile contrattazione deve, come si � visto, ritenersi non solo esclusa ma vietata. Oltre a quanto precede e a sua conferma esis.te il preciso riferimento contenuto nell'art. 134 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nei casi di continuazione di iscrizion� o. di reiscrizione alle Casse �pensioni ammini strate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ammette il cu mulo della pensione con il trattamento di attivit� di servizio solo quando la prima cessazione dal rapporto di impiego sia derivata dal raggiungi r111i11&f1111111111111r1:1111111111r111111111111r11111111a1111111�Jr1�~1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento dei limiti di et� previsti, fra l'altro, dal contratto collettivo di lavoro � a carattere nazionale �. Infine � da osservare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio Regioni -con la circolare n. 200/8644/18 S.O~ del 19 ottobre 1976 ha richiamato )'attenzione dei Commi~sari del Governo presso le Regioni a vigilare per l'esatta applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato dai sindacati A.N.C.I. e F.I.A.R.O. (enti locali. territoiiali e ospedalieri) senza possibilit� di deroga da parte degli enti destinatari considerando inficiate di illegittimit� le relative deliberazioni adottate in difformit�. 5. � L'altra categoria di dipendenti iscritti alle Casse pensioni � quella il cui trattamento economico � regolato dalla legge o dal regolamento organico in via del tutto esclusiva ed immediata anche se esso possa essere derivato da accordi sindacali. Sono regolati dalla legge, anche ai fini del trattamento economico, i dipendenti statali e quelli a questi parificati e cio�, rispettivamente, i segretari comunali e provinciali e i medici gi� dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana nonch� gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti. Tralasciando questi ultimi il cui trattamento economico di attivit� di servizio � ininfluente su quello di quiescenza essendo questo, secondo la vigente normativa (legge 18 novembre 1975, n. 586), fissato tabellarmente sulla base della sola anzianit� di servizio, va detto che per gli altri (segretari comunali e provinciali e medici) il relativo trattamento economico � sempre disciplinato dalla legge anche se � stata introdotta (art. 24 legge 28 ottobre 1970, n. 775, e art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 382) la contrattazione sindacale nazionale nell'ambito del pubblico impiego. Per completezza va aggiunto, per i segretari comunali e provinciali, che la norma d� cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, che disciplina la relativa retribuzione contributiva, deve essere armonizzata con i principi dell'onni comprensivit� e della chiarezza retributiva sanciti dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 749, e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, norich� �on l'esatta determinazione della progressione giuridica della carriera escludendo doppie valutazioni di un medesimo servizio. Il trattamento economico � regolato dalla legge anche per i dipendenti delle Regioni siano esse a statuto speciale o ordinario. La potest� legislativa in materia deve ritenersi attribuita (con esclusione dei dipendenti degli enti ricadenti nel territorio regionale) sia in forza delle espresse norme contenute negli statuti regionali sia a seguito del trasferimento delle competenze statali. effettuato in adempimento del decentramento previsto dall'art. 117 della Costituzione nonch� in relazione al pTecetto contenuto nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, relativo alla costituziqne e al funzionamento degli organi regionali. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Anche per il personale regionale esistono degli accordi. sindacali, analogamente a quanto si dir� a proposito dei comuni, ma qu1:1sti non hanno rilevanza se non recepiti (e in misura non eccedente gli �accordi medesimi) nella legge regionale. Peraltro gli Istituti di previdenza, che sono soggetti solo alle .norme dello Stato e non a quelle delle regioni, devono conferire il trattamento �li quiescenza sulla base della retribuzione contributiva cos� conie indicata dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 in esame. Nella categoria in discorso rientrano i dipendenti il cui trattamento economico � disciplinato dal regolamento organico. � questo il campo degli enti territoriali minori (Comuni, province, relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza I. P.A.B.) nonch� degli enti di diritto pubblico diversi da quelli parastatali di cui si � gi� trattato. Va subito rilevato che per i comuni e le province non risulta abrogata la norma contenuta nell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 20, che sancisce il divieto di concedere nuove indennit� non previste da particolari disposizioni di legge (ora anche dagli accordi sindacali) oltre alla nullit� dei provvedimenti adottati in violazione del divieto e alla responsabilit� personale degli amministratori, del segretario comunale o provinciale e dei componenti gli organi di controllo. Anche per questi dipendenti come per i regionali � entrata nella consuetudine (ih analogia a quanto previsto per gli statali) di stipulare accordi nazionali fra sindacati del personale e l'Associazione nazionale dei comuni e delle province italiani (A.N.C.I. e A.N.P.L). Tali accordi, peraltro, non sono di per s� immediatamente vincolanti, cos� come invece si � visto per l'altra categoria di dipendenti regolati direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, abbisognando di apposita deliberazione (da sottoporre ai controlli di legge) di recepimento, da parte degli organi competenti, modificativa delle preesistenti norme regolamentari. Inoltre detto recepimento � subordinato alle esigenze di bilancio restandone escluso o limitato in relazione alla entit� del relativo deficit. Data quindi la mancanza di norma autorizzativa della contrattazione collettiva di lavoro e data la necessit� della. deliberazione di recepimento nella fonte primaria regolamentare, va escluso che a questa categoria di dipendenti possa essere direttamente applicata la sottostante contrattazione sindacale di lavoro ove essa non venga trafusa, con le cautele indicate nella citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1976 e con gli obblighi derivanti dalle esigenze di bilancio, nella stessa fonte regolamentare. Per quanto attiene il personale dipendente dagli altri enti di diritto pubblico, nel confermare per essi quanto precede in ordine ai dipendenti 700 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO degli enti territoriali, va precisato che non risulta esistere per i pnm1 (n� � stato dimostrato il contr�rio), neanche di fatto, quel minimo di contrattazione collettiva cui s'� accennato per i secondi. Per questi enti, fra i quali rientra quello cui appartiene il ricorrente, non risultando alcuna contrattazione sindac�ale (cos� come� essa va normalmente intesa) l'indagine retributiva deve essere limitata al~'ambito regolamentare. .Ora, a prescindere dall'osservazione che non � lecito a qualunque ente che abbia recepito, nel proprio ordinamento, la normativa statale discostarsi da questa, resta la prevalente considerazione che gli enti in parola, fra cui l'E.S.A. di Palermo, non rientrano fra quelli il cui� trattamento economico dei dipendenti � regolato da contratto collettivo di lavoro, come fonte primaria, e quindi essi non possono invocare le correlative norme di cui agli artt. 15 e 16 della pi� volte ripetuta legge n. 1077 del 1959. 6. -Alla stregua di quanto precede va esaminato il merito del ricorso.. I I �primi due motivi del gravame, concernenti la mancata valutazione in quiescenza delle gratifiche pari a due mensilit� di stipendio e dell'asse I gno tabellare corrisposti -ai sensi degli artt. 39 e 80 del R.O. dell'E.S.A. di Palermo, vanno trattati congiuntamente stante l'identit� della causa i petendi. ( ~: ~ Quanto pi� sopra detto (numero 5) circa la fonte normativa da appli I care ai dipendenti dell'E.S.A. esclude in radice la valutabilit� in pensione delle gratifiche non discendendo esse da un contratto collettivo nazionale di lavoro. I Pertanto l'attuale regolamento organico, entrato in vigore il 1� agosto 1971, � derivato dalla deliberazione n. 78 in data 18 febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. di Palermo. Con essa il Consiglio, � �onsiderato che �il trattamento economico e giuridico del personale dell'ente deve essere informato, in forza dell'art. 28 della legge 10 agosto 1965, n. 21, ai principi dell'impiego statale�, deliber� di estendere il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, stabilito l dal d.P..R. 28 dicembre 1970, n. 1079, ai propri 'dipendenti nella identica i f misura di cui alla tabella unica, Sezione A, allegata allo stesso d.P.R. e con ~ la medesima decorrenza. I I i Nel preambolo di detta deliberazione non vi � alcun accenno al pretestato accordo sindacale del 20 marzo 1970 e ci� conferma la inapplicabilit� di trattative sindacali in ordine �lla fonte normativa che regola il trattamento economico dei dipendenti dell'ente stesso. ! Inoltre le recepite norme del d.P.R. n. 1079 del 1970 non discendono l neanche lontamente da accordi sindacali bens� dalle leggi df delega n. 249 I ! del 18 marzo 1968 e n. 775 del 28 ottobre 1970. i I I J PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE La deliberazione anzidetta mantiene ferma soltanto la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione, di cui si dir� pi� avanti, goduta dal personale in servizio antecedentemente alla decorrenza (0 luglio 1970) di estensione del trattamento economico degli statali. Orbene il R.O., malgrado i richiami, contenuti negli articoli 35, 36, 40, 41, 72 e 81, in ordine all'entit� del trattamento economico e allo stato giuridico del :personale, alla normativa statale, non ha rispettato i principi informatori sanciti nella citata deliberazione del 18 febbraio 1971 introducendo gli assegni di cui agli artt. 39 e 80 che non trovano riscontro nell'ordinamento statale. � Questo fatto pregiudizialmente condurrebbe. a rilevare la illeg.ittimit� dei citati due ultim} articoli e conseguentemente a disapplicarli a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Tuttavia, a prescindere da ci�, venendo in questa sede invocate dalle decisioni sembra al Collegio opportuno esaminare compiutamente le argomentazioni del ricorrente. L'art. 39 del R.O. qualifica le due mensilit� in esame quali � gratifiche annuali � intendendole, giusta l'interpretazione letterale dell'espressione, quali elargizioni tant'� vero che l'ente le ha escluse dalla liquidazione (non ritenendole elementi retributivifondamentali) effettuata ai fini della indennit� di anzianit� (deliberazione n. 1978 del 19 dicembre 1972) a favore del ricorrente. N� sembra determinante l'invocata decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 20 settembre 1976 che ammette, ai fini della liquidazione dell'indennit� di anzianit�, le gratificazioni in parola sia perch� limitata necessariamente alla predetta indennit� in favore di altro ricorrente sia perch~ la motivazione relativa, recependo pedissequamente il decreto del Mini:stro dell'Interno, non appare convincente oltre che non estensibile alla presente doglianza riguardante il trattamento pensionistico. Circa la pretesa valutabilit� dell'assegno tabellare essa si fonda sul fatto che corrisponderebbe alla precedente maggiorazione del 20 per cento stabilita dall'art. 14 del d.l.vo 21 novembre 1945, n. 722, per i dipendenti degli enti di diritto pubblico rispetto ai pari grado dell'Amministrazione statale. Questa interpretazione � basata su un equivoco giuridico che la Sezione non intende avallare. Invero il d.l.vo n. 722 del 1945 stabil� una maggiorazione fino al 20 per cento della retribuzione percepita dai dipendenti degli enti di diritto pubblico rispetto ai pari grado dei dipendenti statali nella preminente considerazione che � primi non godevano della stabilit� del poS,to (erano infatti regolati da contratti di lavoro a tempo) e conseguentemente della sicurezza di un trattamento di pensione. 702 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Venuta meno questa esigenza, per la estensione delle garanzie degli statali anche a favore dei dipendenti di detti enti, la maggiorazione in parola non aveva pi� alcuna ragione di essere. E di fatto � sparita ufficialmente salvo che molti enti l'hanno fatta rivivere sotto le pi� svariate forme di assegni: Orbene questa categoria di assegni, comunque corrisposti, non rispon dendo ad alcun criterio di normale retribuzione per l'attivit� ,svolta e non trovando il supporto nella retribuzione degli statali, dei quali l'E.S.A. di Palermo ha recepito la normativa, devono ritenersi quali pure elargizioni (peraltro limitate a un certo numero di dipendenti e quindi senza il carat tere della generalit�) e come tali non aventi i requisiti richiesti dall'art. 15 della legge n. 1077 del 1959 per essere compresi nella retribuzione contri butiva e in quella pensionabile. Al riguardo non serve la giustificazione addotta circa la salvaguardia di una reformatio in peius rispetto alla maggiore retribuzione eventual mente goduta in precedenza perch�, a tale scopo, il R.O. prevede all'art. 77 uno specifico assegno personale compensativo della eventuale differenza. Al ricorrente non � stato attribuito quest'ultimo assegno a dimostra zione ch� la sua: retribuzione, antecedente al nuovo inquadramento, era inferiore a quella percepita a seguito della estensione di quella statale. Ci� risulta altres� comprovato dai progetti retributivi, d�correnti dal 1� gennaio 1968, trasmessi dall'E.S.A. di Palermo alla Direzione Gen�rale degli Istituti di previdenza (acquisiti agli atti) in occasione delle richieste del ricorrente di riscatto di servizi e di liquidazione della pensio;ne. Poich� l'assegno tabellare non ha l'anzidetta funzione perequatrice va ribadito il concetto della mancanza dei requisiti dianzi inaicati. Ma a sostegno della tesi circa la valutabilit� in pensione dei due. asse� gni di che trattasi il ricorrente invoca il decreto, pi� volte citato, del Ministero dell'Interno col quale i detti assegni sono stati riconosciuti assogget. tabili a contribuzione. Questo fatto, secondo il ricorrente, costituirebbe la prova inconfutabile della loro pensionabilit� e dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere. In disparte la considerazione che non risulta che l'amministrazione abbia emesso alcun provvedimento in aderenza al decreto in parola e che anzi essa sin dal 1972 (l'Ente si � iscritto alla C.P.D.E.L. nel 1968) aveva esclus� dalla retribuzione contributiva i detti assegni, va osservato, come esattamente posto in evidenza dall'avvocato dello Stato e dal Procuratore Generale, che il decreto medesimo non pu� avere alcuna inci<lenza e tanto meno sostituirsi all'esclusiva competenza di questa Corte quale giudice unico delle pensioni erogate dallo Stato o dagli altri enti previdenziali sottoposti alla propria giurisdizione. E questa competenza si esplica soprattutto nel conoscere e giudicare degli elementi retributivi costituenti la base pensionabile. ' __,.,,.,.,_lI PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE � giuridicamente pacifica della Sezione che la correlazione tra la percezione di emolumenti in attivit� di servfaio e il loro assoggettame~to a contributo non determina di per s� che il prelievo contributivo porti alla conseguenziale valutabilit� in pensione del corrispondente assegno. Devesi pertanto osservare che se il Ministro dell'Interno avesse opportunamente deliberato gli argomenti sopra esposti e approfondito le distinzioni risultanti-dal chiaro testo letterale degli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 sarebbe certamente pervenuto a conclusioni ben diverse da quelle adottate il 21 gennaio� 1976. La Sezione potrebbe' benissimo a questo punto e prescindendo da quanto sopra chiudere l'argomento accogliendo la tesi che il decreto del Ministro dell'Interno regolerebbe al pi� il rapporto previdenziale e non quello pensionistico nella considerazione che l'iscrizione alle Casse pensioni comporterebbe un duplice e distinto ordine di rapporti: il primo relativo alla previdenza ossia regolante tutte le situazioni� connesse all'attivit� di servizio (iscrivibilit�, determinazione degli elementi retributivi, -contribuzione, riscatti di servizio ecc.) ed il secondo relativo alla quiescenza ossia regolante i rapporti successivi alla cessazione dell'attivit� di servizio (quantum pensionistico, assegni accessori alla pensione, perequazione, riversibilit� ecc. Ma il ritenere operante questa distinzione e quindi che-la pronuncia amministrativa sulla determinazione della retribuzione contributiva regoli parificamente il rapporto previdenziale potrebbe indurre a fondare legittime aspettative, se non addirittura diritti quesiti, in capo agli interessati, circa la futura pensionabilit� degli emolumenti sui qual� viene corrisposta la contribuzione. Ad avviso del Collegio la regolamentazione del rapporto previdenziale, quale logico presupposto di quello pensionistico, va vista in relazione alla esatta portata dell'art. 28 del r.d.l. n. 680 del 1938 e delle corrispondenti norme contenute negli altri ordinamenti delle Casse pensioni. Ci� in quanto il rapporto enti-iscritti da un lato e Casse pensioni dalc l'altro deve essere improntato alla massipla chiarezza e l'etica degli Isti tuti di previdenza, quale Amministrazione dello Stato, sempre praticata nell'interesse degli iscritti, non pu� consentire che essi subiscano danno alcuno. Quindi la norma dell'�rt. 28 del r.d.I. n. 680 del 1938 deve essere inter pretata nel suo esatto significato onde rispettare la fondamentale esi genza della separazione delle competenze e porre al riparo le Casse pen sioni da applicazioni eventualmente distorte che ridonderebbero in defi nitiva a danno degli iscritti. Questa norma prevede la possibilit� del ricorso amministrativo (trattasi di un ricorso gerarchico improprio) nei casi �concernenti la iscrizione alla Ca~sa di previdenza e !'.imposizione dei contributi � statuendo, 704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per quest'ultima ipotesi, che il ricorso non sospende l'obbljgo del relativo versamento. Dal chiaro testo letterale dell'art. 28 risulta che il detto ricorso pu� essere esperito nelle sole ipotesi nelle quali � la Cassa pensioni che pretenda la iscrizione del personale di un ente oppure imponga, su certi emolumenti percepiti in attivit� di servizio dal personale iscritto, il versamento dei relativi contributi. La norma in esame non autorizza invece l'interpretazione opposta (o negativa) cio� quella che sia l'ente o il lavoratore che si faccia promotore, in sede amministrativa, di pretendere l'iscrizione o il versamento dei contributi sugli emolumenti percepiti in attivit� di servizio perch�, in tali ipotesi, i rimedi sono del tutto diversi. E siffatta esegesi si spiega con due ordini di considerazioni: a) la normativa delle Casse pensioni prevede esplicitamente quali siano gli enti iscrivibili e quale personale debba o possa essere iscritto obbligatoriamente o facoltativamente. Non tutti gli enti hanno l'obbligo alla iscrivibilit� e quandi ove la Direzione generale degli Istituti di previdenza pretendesse l'iscrizione di un ente non contemplato dai propri ordinamenti giustamente questo potrebbe dolersi di tale pretesa opponendosi col ricorso ministeriale. Per quanto riguarda il personale la norma tutela una eccessiva o er rata imposizione contributiva, effettuata dall'Organo statale (art. 27 dello stesso r.d.I. n. 680 del 1938) deputato a provvedere alla compilazione de gli elenchi dei contributi e alla emissione dei relativi ruoli di riscossione. La mancanza totale di contribuzione � stata, nei casi di avvenuta iscrizione, pi� volte regolamentata dalla legge che ha definito postuma mente la sistemazione contributiva (art. 31 legge 24 maggio 1952, n. 610, art. 30 legge 22 novembre 1962, n. 1646, e art. 16 legge 25 luglio 1965, n. 965) spesso sancendo il parziale o totale abbandono dei contributi pregressi; b) volendo applicare l'art. 28 anche alle ipotes~ negative si perver rebbe a s�ottrarre alla giurisdizione dei rispettivi giudici naturali sia il rapporto di impiego che il contenzioso pensionistico. A conoscere della omessa iscrizione del personale di un ente (anche nelle ipotesi cqntemplate dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379), e quindi della sua concreta assoggettabilit� a contribuzione, � solamente competente il giudice del rapporto di impiego ossia il tribunale ammini strativo regionale, in primo grado, e il Consiglio di Stato, in seconda istan za, da adire dalla parte (Cassa pensione o ente dipendente) che ritenga violato il relativo precetto legislativo. Una ".olta che si sia instaurato il rapporto previdenziale, sia per pacifi co accordo sia per decisione delle anzidette giurisdizioni, !'.eventuale giu dizio circa l'omessa imposizione contributiva in parte della retribuzione oppure in determinati assegni o indennit� ovvero, di converso, la ecces PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE siva contribuzione, rientra nella competenza esclusiva di questa Sezione (adibile tanto dall'interessato quanto dal Direttore generale degli Istituti di previdenza ai sensi dell'art. 60 dello stesso r.d.l. n. 680 del 1938) che giudica integralmente sulla esatta determinazione del quantum pensionistico in relazione alle correlative norme che disciplinano la contribuzione. Nelle ipotesi, purtroppo non infrequenti, di imposizioni contributive promosse dall'ente o dal dipendente e stabilite dal giudice incompetente, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in disparte l'esercizio dei rimedi giurisdizionali che autonomamente potr� esperire secondo la vigente normativa, ha il dovere di accettarle avvertendo per�, per quell'etica sopra richiamata, gli interessati che la cos� determinata contribuzione lascia impregiudicato il quantum . pensionistico da definire a tempo debito. L'eventuale rimborso dei contributi versati in pi� costituisce (e ci� deve essere oggetto del predetto avvertimento) un debito di valuta cos� come le norme vigenti considerano il ritardato versamento dei contributi da parte degli enti debitori. Per quanto detto, circ� la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 degli emolumenti in esame ed escludendo ogni incidenza formale in questa sede di quanto decretato dal Ministro dell'Interno, le doglianze avanzate con i primi due motivi del gravame vanno respinte. -(Omissis). SEZIONE QUINTA �GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Ad. Pl. 30 giugno 1978, n. 18 -Pres. Uccellatore � Est. Catalozzi -Guicciardi ed altro (avv. Moricca) c. Ricci (avv. P~o speretti) e Comune di Velletri (n.c.) -Appello avverso T.A.R. Lazio; Il Sez., 6 luglio 1977, n. 514. Gi,ustizia amministraiiva � Appello � Poteri del Consiglio di Stato . Erronea declaratoria di irricevibilit� in primo grado � Effetti -Ritenzione della causa da parte del C.d.S. Qualora il giudice di primo grado nel giudizio amministrativo pronunci una erronea d�claratoria di irricevibilit�, inammissibilit� o decadenza del ricorso, tale pronuncia consuma il grado di giudizio, con la conseguenza che il giudice di secondo grado ben pu� e deve ritenere la causa per la decisione sul merito, non trattandosi di difetti di procedura, n� di vizi di forma, n� di dichiarazione r�lativa alla competenza del primo giudice, come previsto dall'art. 35, primo e Secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ma esclusivamente risolvendosi l'errore che inficia� la pronuncia di primo grado in un vizio del contenuto della decisione stessa (1). (1) LI primo comma del:l'art. 35 Jegge 1034/1971 fa espresso riferimento soJo all!'accog1imento del :rtlcorso in appeLlo per �difetto di� procedura o per viizio di forma de~la deo�Jsione di primo grado �: taH vizi non si identificano con l'erronea declaratoria di irrkewbilit�, inammiJs,sibi>lit� o decadenza del ricorso e pertanto in tali casi i11 Constiglio di Stato dovr� ritenere la causa per la decisione sul merito. La decisione risoJve le perp(l.esSiit� sollevate dailila VI Sez. (che aveva rimesso la questione a~l'Ad..P11. con ordtinanze 1� marzo 1977, n. 161 e 1� aprile�1977, n. 369, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, vispettivarnente 350 e 629), daHa IV Sez. (cfr. ordi nanza 21 giugno 1977, n. 634, ivi, 1977, I, 978) e daiL!a Sez. V (cfr. oroinanza 24 feb braio 1978, n. 273', ivi, 1978, I, 265). Sul cOilltrasto di opinioni esi,stente anche in epoca anteriore alla entrata in vigore deMa legge 1034/1971 cfr. la giurisprudenza dtata in La Settimana Giu ridica, 1978, I, 407 in nota. Sui poter.i del Consiglio di Stato in grado di a;ppello cfr. Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669 (in questa Rassegna, 1976, I, 779 con nota di commento). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 707 CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 9 maggio 1978, n. 397 � Pres. Aru, Est. Imperatrice . Farina ed altro (avv. Lubrano) c. Prefetto di Caserta (avv. St. Pierantozzi) e Consorzio area sviluppo industriale di Caserta (a:vv. Montuori). Espropriazione per pubblica utilit� � Formazione dello stato di consisten� za -Notificazione ai soli proprietari risultanti dai registri cat~tali � � sufficiente. Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea e d'urgen� za -Aree destinate ad op�re di industri~lizzazione del Mezzogiorno � Applicabilit� del procedimento ex legge 2359/1865 � Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit� � Mezzogiorno � Consorzi di sviluppo industriale � Obblighi inerenti alla destinazione delle aree in �rela� zione a specifiche iniziative � Insussistenza. Espropriazione per pubblica utilit� � Mezzogiorno � Occupazioni temporanee di aree � Effetti dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 � Competenza regionale � Illegittimit� del decreto prefettizio � Sussiste. .Ai fini della legittimit� del procedimento di espropriazione per pubblica utilit� � sufficiente che la notifica del prescritto avviso delle operazioni di formazione dello stato di consistenza venga effettuata nei confronti dei proprietari risultanti dai registri catastali, indipendentemente dalla effettiva sitU4zione non apparente di diritto. ln considerazione del riliet�o che la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione temporanea e d'urgenza di aree � collegata al requisito della urgenza e indifferibilit� delle opere che ne costituiscono il presupposto, essa trova applicazione anche in relazione alle occupazioni di aree per l'industrializzazione del Mezzogiorno, promosse dai Consorzi di cui all'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Non sussiste alcun obbligo specifico, in relazione agli artt. 144 'e 147 testo unico. 1523/1967, per i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale nel Mezwgiorno, di destinare le aree del rispettivo comprensorio ad una o ad altra iniziativa a seconda del soggetto promotore. � Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, risultano trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per pubblic.a utilit� ~ alle occupazioni temporanee e di urgenza per. opere di competenza regionale; conseguentemente va dichiarata la illegitti� mit� di una occupazione temporanea e d'urgenza disposta con decreto prefettizio, qualora l'occupazione stessa si riferisca ad opere di industrializzazione di competenza dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, Enti di diritto pubblico, in relazione ai quali le funzioni am 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ministrative, gi� di spettanza di organi statali ai sensi dell'art. 4 legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono ora attribuite alle Regioni (1). FATTO. -Il ricorso � diretto contro il decreto 21 marzo 1973 col quale il Prefetto di Caserta ha disposto l'occupazione temporanea di un'area di propriet� dei ricorrenti per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Caserta-Sud (zona S. Marco). DIRITTO. -I ricorrenti chiedono l'annullamento del decreto del Prefetto di Caserta, con il quale il Consorzio dell'Area di sviluppo industriale di Caserta � stato autorizzato ad occupare temporaneamente un'area d� loro propriet� per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Caserta-Sud (zona S. Marco), nonch� di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente, fra i quali la deliberazione di tale Consorzio con la quale il provvedimento � stato richiesto ed il decreto di autorizzazione alla formazione dello stato di consistenza dell'area. (1) Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi di sviluppo industriale e competenza del Prefetto in materia di occupazione temporanea e di espropriazione. , La decisione nelia parte in cui ha r.itenuto l'incompetenza del Prefetto ad emettere H decreto di occupazione temporanea non pu� essere condivisa. Quanto ai Consorzi di svi~uppo industr.iale previsti .dahl'art. 144 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con iil d.P.R. 30 giugno 1%7, n. 1523, ila competenza delle Regioni a statuto ordinario, in materia di occupazione di urgenza e di eSjpropriazione, finaHzzate a11a realizzazione del!le opere previste daLI'art. 147 del t.u. citato, potrebbe essere sostenuta alla ruce delle disposizioni di cui agli artt. 65 e 106 de1 d.P.R. n. 616 del 1977, ma non ailila stregua della legislazione vigente ailJl'epoca in cui si � svoota 1a fattispecie presa in esame dall'alto Consesso. Invero, l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, �trasferiva a.Lle Regioni a statuto .ordinario [e competenze neHa materia espropriativa per le opere di competenza delle Regioni stesse e per quelile ad esse deleg�ate. Per individuare talli competenze deve famsi riferimento a!?Jli artt. 1, 2 e 13 del richiamato d.P.R. n. 8 del� 1972. L'art. 1 contempLa ~e opere connesse aLI'assetto urbanistico del territorio, per le quati tutte le funzioni riswtano devolute alie regioni. L'art. 13 riguarda le opere de stesse delegate. L'art. 2, relativo ~a materia della viabiliit�, degld acquedotti e dei lavori pubblici di interesse regionale, dopo aver fatto, a:l secondo comma, una elencazione semplificativa, enuncia il cri1:erio generale secondo cui la categoria riguarda i Javori :pubb�ci inerenti a:lie funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui ali'art. 17 de1La legge 16 maggio 1970, n. 281. , L'indagine quindi andava rivolta a chiarire e ad accertare se �le esproprfazioni previste da:hl'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 attenessero alle opere indicate negLi artt. 1, 2 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972. Siffatta indagine non poteva che concludersi con esito negativo. Come � stato autorevolmente rilevato, �l'espropriamone non � una vicenda a s�, che realizza . " I I I ~ f. ,: fi f f ! I ' ����� - l I! I I 709 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I ricorrenti �si dolgono anzitutto, col primo motivo, dell'inosservanza dell'obbligo di preventivo avviso ad essi� proprietari delle operazioni di formazione dello stato di consistenza preordinato all'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area, come prescritto dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. La censura trova smentita di fatto nel ve"rbale relativo alle suddette operazioni e nei dati catastali, cui queste si sono informate. � Risulta invero intestatario dell'area considerata il solo Del Prete, il quale � stato presente alle operazioni di formazione dello stato di consistenza senza rilievi che riguardassero la comunicazione del prescritto avviso nel termine d'obbligo. � lecito presumere dunque che almeno a lui tale avviso sia stato tempestivamente comunicato, mentre fuori delle limitate indicazioni catastali nessun obbligo identico sussisteva nei riguardi dell'altro proprietario ignorato in tali indicazioni. � noto infatti come la giurisprudenza abbia sempre rapportato l'intero procedimento di espro cio� .l'interesse pubbHco cui � preol'dinata senza connessione con altre vicende e con altre funzioni. Essa �, difatti, sempre strumentale ailila realizzazione di un'opera di interesse pubblico, ed �, quindi, strettamente compenetrata neLl'attivit� diretta a tale realizzazione� (VINCENZO CAIANIELLO, La competenza delle Regioni a statuto ordinario in materia di espropriazioni, in Riv. giurid. dell'edilizia, 1972, 11, 149). . Le espropriazioni previste daH'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, erano finalizzate a:hla reaJ.izzazione del~e opere ;previste dal primo e daihl'ultimo comma dell'articolo stesso. II primo comma richiama g1i artt. 144 e 150, riferendosi quindi alla esecuzione in concessoione da parte dei Consorzi di sviluppo industriale delle attrezzar ture deLla zona deM'agg�omerato, che .doveva realizzare la Cassa per j,J Mezzogiorno ai ~ensi dell'art. 149, aHa realizzazione .cli queLLe di competenza dei Consorzi lin base ai piani di coordinamento previsti dahlo stesso art. 149, aH'assunzione di ogni .iniziativa ritenuta utiile per ~o svi1luppo industriale delilia zona, e (art. 150) ahla costruzione, al completamento e aJil'adeguamento delle opere relative ai porti e agi-i aeroporti, �ritenute necessarie per ,l'attrezzatura delle aree e dei. nuclei di sviluppo industriale�. L'ultimo comma consentiva di promuovere es;propriazioni di immobili per l'acquisi:llione di aree ablo 1scopo di essere rivendute o cedute in locazione dai Consorzi per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse. Sembra chiaro quindi che siamo fuori della materia urbanistica contempJ:ata dalil'art. 1, delle opere delegate a:1Ie Regioni con l'art. 13 e di que1Ie di cui aJ.I'art. 2. � Invero, ile opere cui Je espropriazioni previste daWart. 147 sono finalizzate, attengono ahlo svi1uppo industrialie del Mezzogiorno, che, come si esprimeva l'art. 1 delila legge n. 853 del 1971, �costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale �, e investono tutte materi� che, ai sensi dell'articolo 117 deLla Costituzione, esu1a dama competenza delle regioni a statuto ordinario e non riguarda n� poteva riguardare, �favori pub_blioi inerenti alle funzioni amministrative trasferite alie regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 del[a 1egge 16 maggio 1970, n. 281 �, che aLl'art. 117 ne fa espresso richiamo. 1 710 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO priazione per pubblica utilit� alle risultanze catastali relative ai beni da espropriare ed occupare temporaneamente, quale che sia la loro rispondenza all'effettiva situazione non apparente di diritto, cui residua perci� il solo soddisfacimento sulle indennit�. � I ricorrenti si dolgono, col secondo motivo, ancora della mancata indicazione nel decreto di autorizzazione all'occupazione di uno dei due iritestatari catastali dell'area e della conseguente inefficacia di esso. Anche tale censura risulta smentita dalla esatta individuazione dell'area nei suoi elementi obiettivi, essendo l'incompletezza del decreto solamente un dato di sua imperfezione formale che non ne importa invalidit�, quando sia suscettibile di correzione materiale. Non maggiore fondamento assume la censura d�dotta con il terzo motivo-circa l'asserita estraneit� della sistemazione del� terreno per usi Altre considerazioni e l!Wtri elementi mii1itano a favore della tesi e della proS'pettazione qui sostenute. L'art. 8, lettera m) del d.P.R." n. 8 del 1972 prevede, infatti, che �resta ferma la competenza degli organi <Stata:H jn ordine... ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionalii o di pi� regioni �. La norma appare riferibHe alle opere previste a totale carico della Cassa dai piani di coordinamento di cui all'art. 150 del t.u. del 1967, alle opere rclative ai porti e agiti aeroporti. � ritenute necessarie per �l'attrezzatura delJle aree e dei nuolei di svilJUppo industriaile � e totalmente finanzjate dahla Cassa (art. 150), alle opere per J'attrezzatura dell'agglomerato e aLle altre opere consortili per le quali gili artt. 151, 152 e 153 del t.u. citato prevedono contributi o anticipazioni da parte dehla Cassa. Senza soffermarsi sul problema deLla natura giuridica deMa Cassa (se ente con personalit� giuridica distinta daLlo Stati:>, con proprio patrimonio e autonoma gestione, o se organo straordinario delil'Amministrazione statale dotato di personalit� giuridica), si riJeva che i contributi e ie anticipazioni della Cassa, stanti iJ1 carattere statale del!le finailit� daLLa stessa persegui,te e ila provenienza daLlo Stato dei mezzi finanziari con. cui essa opera, s�no da constderarsi a carico deHo Stato (Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 28; PAOLO RIDOLA, Disciplina giuridica della Cassa per il Mezzogiorno e rapporti con l'ordinamento regionale, in Giur. cost., 1972, 118), e che le qpere dehla Cassa, da essa eseguite o finanziate o formanti soltanto oggetto di jnterventi contributivi o di anticipaZJ�oni proprio perch� finalizzate a:!Jlo sviluppo delil:e regioni meridionaJ!,� e, quindi, preordinate alfa rea1izzazione del programma economico nazionale, rientrano tra queile per le q_uali era ancora riservato, agiLi organi dello Stato, aihl'epoca deJtLa fattispecie esaminata da� Consigllio di Stato, di emanare i provvedimenti in t�ma di espropriazione e di occupazione di urgenza. Quanto detto trova uJiteriore suffragio, ove ve ne fosse bisogno, nehl'art. 53 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 contenente il nuovo testo unico deHe leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in cui, relativamente ai Consorzi di sviluppo indu striale, si riafferma 1a competenza del Prefetto per le esprQ'priaZJ�oni. occorrenti: a) per .l'esecuzione in conoesSione da parte dei Consorzi deLle opere di attrezza tura delila zona deM'ag1g1lromerato previste a totale carico della Cassa; b) per la I I l I i I - PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 711 industriali, per la successiva utilizzazione diretta per finalit� consortili e per la sua assegnazione ad un'impresa industriale, dai casi tassativi per i quali � consentita l'occupazione temporanea e d'urgenza. Deve ritenersi infatti come, essendo la possibilit� di targenere di occupazioni rapportata al presupposto della urgen21a ed indifferibilit� c��i lavori o delle opere da eseguire appositamente dichiarate con provvedimento amministrativo o tali ritenute-dalla legge, essa trovi il suo legittimo fondamento in tutte quelle situazioni, nessuna esclusa, nelle quali ricorra simile presupposto; Tale � appunto il caso delle occupazioni di aree destinate ad opere di industrializzazione promosse nel Mezzogiorno dagli appositi Consorzi, giacch� l'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. ritiene det~e opere urgenti ed indifferibili, quali che siano le l�ro dimensioni ed immediata funzione. costruzione, i1l completamento e l'adeguamento deLle opere relative ai porti e ag�1i aeroporti, ritenute necessarie per �l'attrezzatura dehle aree e dei nuclei di svi!luppo industriale; e) per l'acquisizione di aree a:llo scopo di dvenderle o dade in locazione per l'im;pianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse. Cos� stando ile cose, non ;pu� non ritenersi che, aLl'epoca del provvedimento preso in esame dal Consig1Ho di Stato, 1e attribuzioni .trasferite aHe Regioni a statuto ordinario, relativamente ai Consorzi per ile aree ed i nuclei di sv.iluppo industriale, riguardavano la vigilanza e ila tutela su tali enti, nonch� le deJ.iberaztlom dei piani regoLatori degli enti medesimi, e ci� -� evidente -nulJa ha a che vedere col potere espropriativo, di cui �le Regioni potevano unicamente usare per le opere di loro competenza. Ci� trova conferma 'nelila 1lettura deLl'art. 4 dehla legge 6 ottobre 1971, n. 853. e dell'art. 4 del d.PiR. n. 8 del 1972. Art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853: � Sono trasferite aL!e Regioni �le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro .per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Mini� stro de1J.'Industria, de1 Commercio e deLl'Ardgianato e del Ministro dei Lavori Pubbhlci, relative ai Consorzi per .Je aree e .i nuclei di sv~Juppo industriale, ivi comprese queMe attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei �. Art. 4, d.P.R. n. 8 del 1972: �Sono trasferite a:Lle regioni a statuto ovdinario le funzioni amministrative, 1v1 comprese que~le di vigillanza e di tutela, esercitate dagJi organi centrali e '.Periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazi�ni locali operanti nella Regione ne~1a materia di cui al presente decreto, nonch� le attribuzioni in ordine alila nomina dei coLlegi dei revisori, saliva fa designazione da ~ parte del Ministro� deil Tesoro di un componente dei cohlegi stessi in relazione aUa permanenza negLi enti di interessi finanziari delilo Stato�. Trova a1tres� conferma nella considerazio,ne del carattere � misto � delila attivit� che i Consmzi di sv~luppo industriale, introdotti con l'art. 144 del t.u. delle leggi sUJ!J Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523', erano chiamati a svolgere. Tale attivit�, invero, attiene sia aL1a materia deLl'urbanistica che a quella deH'industria. � 712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Col quarto motivo � mossa censura alla destinazione dell'area, come presupposto del procedimento di occupazione, ad una iniziativa di impresa estranea a1la sua propriet� e non comparata ad altra iniziativa proposta dai proprietari' che ne avrebbero consentito la utilizzazione diretta. Ci� sia nel profilo di violazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dei principi generali di diritto sulle espropriazioni per pubblica utilit�, sia nel profilo di eccesso di potere per sviamento, disparit� di trattamento e travisamento di fatti. Non sussiste per altro alcuna norma dUegge che faccia obbligo ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di destinare le aree procedimento di espropriazione �e di occupazione e del loro complesso, in quanto esse presuppongono e non regolano le destinazioni, per la cui realizzazione forniscono lo strumento ablativo. Gli artt. 144 e 147 del testo unico'30 giugno 1967, n. 1523, poi, consen� tono l'alternativa dell'espropriazione e della preordinata occupazione o ai fini dell'attrezzatura della zona considerata o allo scopo di rivedere o c�dere in locazione le aree che he sono oggetto per impianti di nuovi stabilimenti industriali. � implicita in tale alternativa l'esigenza della valutar.zione della necessit� della espropriazione o della occupazione, che mancherebbe nel caso di impianti da realizzare da parte dello stesso proprieta- Finalit� uhima dei Oonsorzi era bens� quel.ila di favorire nuove iniziative industriaJii; hl Iegis~atore per� ha posto un diaframma tra fa rea:ldzzazione di tale finalit� e fa situazione suHa quaile gld enti in questione dovevano incidere �d operare. Si vuol dfilie cio� che hl perseguimento deHa prima presupponeva che fosse posta in essere una attivit� mediata di natura urbamstica, attivit� mediata che si concretizzava e si reailizzava attraverso i piani regoJ.atori di svi,J.uppo industriale che dovevano essere predisposti dai Consorzi. Ha rnevato ila stessa IV Sezdone del: Consigild.o di Stato nella decisione 24 gennaio 19718, n. 55 (i,n Foro Amm.vo, 1978, I, J, 42): �La funzione del-piano regolatore sembra essere quella di programmare l'uso del territorio all'interno delJia sfera di competenza del Consorzio e di coordinare b dirsrtribuzione degH !insediamenti. Jrl piano regolatore dunque non condiziona .}'esistenza stessa del potere di intervento (da parte dell! Consorzio) e di esproprio (da parte del Prefetto) ma condiziona tuttavia ~�eseocizio deJ. potere: questo invero si esercita legittimamente solo in quan1:o si adegud ahle soelrte di programmazione territoria: le fatte col piano regolatore�. � Si Legge inoLtre in T.A.R. Lazio, I Sezione, 25 maggio 1977, n. 524: (in I Tribunali Amm.vi Regionali, 1977, 1, 1933): �Il legislatore ha individuato nella tutela e nelil<a disciplina deil<l'interesse urbanistico una delle componenti fondamentaili per una corretta attuazione di quella industriale~ pertanto, 1a predisposizione del pdano, a;ppunto perch� diretta a regolamentare ta:le interesse mediato, sia pure in vista di finalit� produttive, � esercizio di una squisita funzione di natura urbanistica�. Quando detta finaJLit� mediata :dsuLta gi� realizzata, come nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, dove d'area del ricorrente era stata vincolata dal PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 713 rio dell'area. Di qui l'opportunit� di una comparazione fra iniziative concorrenti, di cui una sia del proprietario dell'area. Nel caso in esame, per�, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova delle asserite proprie iniziative, dalle quali desumere la denunziata mancata comparazione come espressione di eccesso di potere, che deve perci� ritenersi insussistente. Ben altrimenti fondata, invece, risulta la censura proposta con il quinto motivo riguardo all'asserita incompetenza del Prefetto ad autorizzare l'occupazione in materia per la quale le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni. L'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, invero, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilit� ed alle occupazioni temporanee e di urgenza per le opere di competenza delle Regioni stesse. . Le opere di industrializzazione sono commesse dalla legge ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale e quindi fanno capo a questi ultimi, che sono Enti di diritto pubblico riguardo ai quali le Regioni hanno piano, predisposto daffi Consorzio resistente e rego1armente approvato, la succes� siva acquisizione coaittiva deWarea -che tra iL'ailtro rappresenta una vicenda del tutto eventua11e, alternativa al mancato trasferimento del terreno da parte del proprietario .in via consensuaJle -va direttamente iriconnessa a11'esercizio dehle funzioni specificamente attribuite neHa mater!a delil'industria, al fine di consenti.re la reaJ.izza:llione deH'interesse ulitimo per il quale i>l Consorzio stesso risulta costituito. Quanto si � andato dicendo, trova conferma anche neYa lettura deg}i artt. 65 e 106 del d.P.R. n. 616/1977, emesso in attuazione deDla delega di cui aWart. 1 de1la legge 22 luglio 1975, n. 382. L'art. 65, invero, concernente specificamente i � Consorzi Indust,riiali >>, prevede che � spettano a:t1e Rleglioni ie funzioni amministrative in ordine aH'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviliu;ppo indust11iaJ.e e tutte Le funzioni esercitate da1lo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e Je province, in materia di assetto, sistema:llione� e gestione di zone industriaJ.i e aree industria!~ attrezzate e dii reallizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve !}e competenze de1lo Stato ai sensi della ]egge 2 maggio 1976, n. 183 �. Tale previ,sion� viene per� formulata dopo ~a premessa che restano ferme le funzioni ammin1strntiive trasferite aMe Regioni refativamente ai piani regolatori. La premessa sta chiaramente ad indicare che, in tema di Consorzi, le funzioni amministrative, fino a quel momento trasferite ail!e Regioni, riguardavano ii piani regmatori dei Consorz,i stessi e non aJ.rtre materie. L'art. 106 chiar]sce ulJteriormente che sono compres~ tra le funzioni ammini strative trasferu�te o deLegate ahle Regioni nelle materiie indicate dal! d.P.R. citato �anche quehle concernenti i procedimenti di espropriamone per pubblica utildt�, ~e dichiarazioni di indifferibi.J;it� ed urgenza e ~e occupazioni temporanee e di urgenza, e che restano di com'petenza de11o Stato Le funzioni amministrative per ie ope11e pubbLiche la cui esecuzlione � di sua srpetrtanza. La fattispecie presa in esame dal Consig11io di Sitato neHa sentenza che si annota non sii riiferisee ailila forma2lione del piano regolaitore del Consorzio e alla 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO fac�nti parte del rispettivo comprensorio ad una piuttosto che ad altra iniziativa a seconda del soggetto promotore, sia pure per la particolare indicazione desunta dalla situazione patrimoniale dell'area stessa. Tanto meno un tale principio pu� desumersi da singole norme che regolano il avuto attribuita ogni funzione amministrativa gi� spettante ad organi dello Stato a norma dell'art. 4. della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Ci� vuol dire che la esecuzione delle opere suddette avviene nell'ambito delle competenze delle Regioni e richiama perci� le funzioni amministrative delle stesse quanto ai procedimenti espropriativi da essa sollecitati. In tale senso infatti, comprensivo di tutte le opere che comunque fanno capo alla Regione, sia direttament� che attraver~o gli Enti pubblici da essa vigilati; � stato gi� inteso il menzionato art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nell'espressione letterale �per le opere di competenza delle Regioni stesse �, n� vi � ragione di mutare �rientamento. Per tale ultimo motivo il ricorso � dunque fondato e deve essere accolto riguardo a tutti i provvedimenti impugnati in quanto diretti a sollecitare o ad esercitare la insussistente competenza del Prefetto. L'.incertezza determinata dal rapido succedersi delle norme in materia consente la compensazione delle spese del giudizio. discip.lina del terntorio dcll'aggilomerato, ma aiil'attuazione diretta delfinteresse industdale, col f�avorire la �realizzazione di uno stabilimento idoneo al>lo scopo, e si � svolta prima delil'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977. Conseliuentemente l� competenza ad emettere i~ provvedimento di occ._pazione temporanea doveva ritenersi ancora di spettanza del Prefetto. Le. espres�sioni contenwte nehla laconica e apodit1;jca sentenza (�In questo senso infatti... � stato gi� 1nteso i,I menzionato art. 3 del d.P.R. 1972, n. 8... �) farebbero pensare a precedenti pronunce conformi, che invece non risuHano. Anzi dal>la citata decisione 24 gennaio 1978, n. 55, del[a stessa IV Se~ione e dai pareri comm.ni S:peciali 24 giugno 1972, n. 766 e 20 1ugJlio 1975, n. 25/74 sembra dedursi un orientamento non conforme a quanto �ritenuto nella indiicata pronunzia. NICOLA BRUNI CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 399 -Pres. Aru -Est. Caianiello -Consiglio (avv.ti G. e T ..Grillo) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Siconolfi) e Merola (avv. Gismondi). Edilizia popolare ed economica � Cooperative ecb1izie . Nulla-osta ministeriale per la stipulazione del contratto di mutuo individuale -Presupposti � Irrilevanza della locazione non assentita e dell'omesso versamento della quota canone di locazione. . . PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 715 Edilizia popolare ed econom~ca � Cooperative edilizie -Locazione di al: loggi cooperativi � Estremi della speculazione � Valutazione -Sinda cabilit� in sede di legittimit�. Edilizia popolare ed economica � Cooperative edilizie � Alloggi cooperativi � Valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali dei soci � Esclusione � Rilevanza esclusiva del possesso dei requisiti e della assenza di cause di decadenza. Gli artt. 111 e 112 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica prescrivono eh~ non costituiscono elementi preclusivi della pronuncia del nulla-osta ministeriale (per la concessione della autorizzazione' alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale) n� il mancato assentimento della lpcazione d~ll'alloggio cooperativo, n� l'om�sso versamento. alla cooperativa della met� del canone l~cativo eccedente la quota di ammortamento, il quale ultimo rappresenta un semplice diritto di credito della cooperativa (1). L'art. 105 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, demanda alla discrezionale valutazione del Ministero il compito di stabilire se determinati fatti (quali la locazione di alloggi cooperativi e la mancata corresponsione della met� del _canone alla cooperativa) costituiscono o meno speculazione sugli alloggi sociali; detta valutazione � insindacabile in sede di legittimit� eccezion fatta per il caso in cui le. considerazioni svo'lte dall'amministrazione risultino illogiche (2). La legge che disciplina la assegnazione di alloggi cooperativi non prevede la possibilit� di operare una comparazione fra i soci con riferimento alle rispettive condizioni economiche, ma im;vone solo l'esigenza di accertare il possesso dei requisiti prescritti e la assenza di cause di decadenza (3). (1-5) L'Ad. P:l. con decisione 28 marw 1969, n. 11 (in Il Consiglio di Stato, 1969, I, 258) ebbe gi� a fissare ~l principio dehlia escLusione di ogni preclusione, per l'assegnatario di un ahlogg;io l.N.A.-Casa o Ges.Ca.L., ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di cooperativa, non rientrando tale ipotesi in quel!le disciplinate dal prinai.pio generale, desumib~le sia da1'1a legislazione sulil'edHd:zfa econo- CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 -Pres. Mezzanotte Est. Giovannini -Bazzaro (avv. Sorrentino) c. Ministero lavori pubblici ed altro (avv. Stato Cosentino) e Soc. coop. �Alpi Giulie� (n.c.). Edilizia popolare ed economica � Alloggi e<��nomici e popolari � Assegnatario � Preclusione a doppia assegnazione -Sussiste. 716 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Edilizia popolare ed economica � Cooperative edilizie . Assegnazione di alloggi � Preclusione alla assegnazione di alloggio di cooperativa . Esclusione. La legge sulla edilizia popolare ed economica esclude la possibilit� che un assegnatario di un alloggio avente le caratteristiche di cui agli artt. 48, 49 e 50 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ottenga l'assegnazione di altro alloggio economico e popolare con caratteristiche analogh� (4). P�ich� la normativa _sulla edilizia economica e popolare � improntata al principio di escludere la possibilit� di ottenere una seconda assegnazione solo ove trattisi di alloggi entrambi assegnati in base a tale sistema normativo, non � precluso all'assegnatario di un alloggio l.N.A.-Casa o Ges.Ca.L. di ottenere successivamente la assegnazione di un allogio di cooperativa (5). mica e popolare, sia da queil!la su!Jl'eclilizia dei lavoratori, e in partico1are dalr l'art. 12 dellJia legge 14 febbraio 1963, n. 60, secondo cui uno stesso soggetto non pu� essere COl!ltemporaneamente assegnatario, e quindi proi)rietario, di due alloggi costruiti con li!l concoriso o contributo delil.o Stato. Una fattispecie particoilare di iJHegj,ttimit� di esdusdone di un aspirante ailil!a graduatoria per l'assegnazione di athlo~~i unifamiHar,i (con la motivazJi.one che il richiedente risultava gi� titolare di una propriet� immobi1iare indivisa, gravata da usufrutto e situata in un comune distante e non servito da adeguati cohlegamenti con mezzi pubbliioi) � stata trattata neLla dee. Sez. IV, 22 novembre 1977, n. 1044 (ivi, 1977, I, 1637). SullLa esa!Jusione daLia prenotazione per l'assegna2lione in propriet� di alloggi Ges.Ca.L. ex art. 56 J.etit. d) d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 (1avoratore che risulti g;i� p.roprietario in qualsiasi Localit� di alfug~io con reddito netto annuo superiore a L. 200.000) dr. parere Sez. I1I, 3 ilug1io 1973, n. 796 (ivi, 1975, I, 1174). Sui crJteri di assegnazione al personale de1l'aanministrazione PP. TT. delle case,economiche de11a stessa ammiillistrazione ex artt. 334 e sgg. dcl t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 (con possibihlirt� di inclusione ne~la reLativa graduatoria anche dei soggetti assegnatari in locazione di un alloggio costruito con concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, Proviince, Comuni ed enti pubblici ex legge 10 agosto 1950, n. 715) cfr. parere Sez. U, 12 novembre 1974, n. 2475 (ivi, 1975, I, 1177). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403 -Pres. Aru . Est. Giovannini ~ Albano e altri (avv. Bartolomei) c. Comune di S. Benedetto del Tronto e altro (n.c.) � Appello avverso T.A.R. Marche 21 maggio 1976, n. 123. Giustizia amministrativa � Atto impugnabile o no � Edilizia e urbanistica . Piano regolatore � Contenuto precettivo e non meramente program� matico � Effetti in punto . impugnativa. 717 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA .AMMINISTRATIVA Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Termine per l'impugnazione di un piano regolatore � Decorrenza dalla data della pubblicazione � Sufficienza. Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale _� Termine per la impugnazione -S_ospensione feriale ai sensi della legge n. 742/1969 Disciplina dei soli termini processuali � Effetti. Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Termine per la proposizione della impugnazione � Edilizia e urbanistica � Piano regolatore -Osservazioni dei pi;ivati � Prescrizioni ex art. 9 legge n. 1150 del 1942 . Possibilit� di -proroga del termine per l'impugnazione � Esclusione. Edilizia e urbanistica -Licenza di costruzione � Previsione di piano particolareggiato o convenzione di urbanizzazione.� Mancanza dei presupposti -Legittimit� del diniego di licenza ~ Sussiste. _ Edilizia e urbanistica � Prescrizioni di piano regolatore generale � Mancata adozione di piano particolareggiato � Dini�go di licenza edilizia � Legittimit� � Sussiste. Insorgono contestualmente sia l'interesse che l'onere di proporre impugnativa giurisdizionale in capo ai "titolari .dei diritti e delle facolt� di godimento sui terreni interessati in ordine all'entrata in vigore di un piano regolatore generale che contenga prescrizioni e vincoli di carattere non meramente programmatico ma immediatamente precettivo (1). Considerata la natura di atto amministrativo generale rivestita dal piano regolatore generale, il termine per l'impugnazione del medesimo decorre dalla data della sua pubblicazione, non gi� da quella della notificazione, comunicazione o comunque effettiva conoscenza (ci� ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e dell'art. 21, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), in quanto i singoli proprietari dei terreni interessati dal piano non assumono la qualit� di soggetti � dal medesimo espressam�nto contemplati (2). In considerazione della disciplina d~i soli termini di natura processuale contenuta nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrano nella sospensione feriale i termini relativi alla maturazione della legale conoscenza di un provvedimento amministrativo, in quanto tali termini sono (1-6) Sulila decorrenza del termine per l'impugnazione del piano regolatore, �on�e ribadito anche nellLa motivazione de1la decisione, vi sono due indirizzi giurisprudenziali: H primo individua il dies a quo nella data di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito del piano presso la segreteria, e pii1 precisamente ne1l'uLtimo giorno dii permanenza de11'awis6 nell'albo (cfr. ad es. Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 624, in Il Consiglio di St�to, 1977, I, 968); il secondo fa decor RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO logicamente antecedenti al possibile instaurarsi del processo giurisdiill zionale e pertanto al medesimo assolutamente estranei (3) . Il termine per l'impugnazione del piano regolatore decorre dalla data di conclusione del procedimento di formazione del piano stesso e non pu� essere prorogato in relazione alle osservazioni de� privati al piano regolatore generale in itinere ai sensi dell'art. 9 legge 17 agosto 1942, n. 1150, le cui prescrizioni si limitano a disciplinare i tempi e modi -di proposi II zione delle o'sservazioni in parola (4). Qualora in sede ai piano regolatore generale la edificabilit� di un'area sia stata condizionata alla previa emanazione di un piano particolareg I giato o di un piano privato di urbanizzazione, la semplice indicazione della mancata emanazione degli stessi ben pu� costituire sufficiente motivazione del diniego di licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato sull'area in questione (5). Qualora nel piano regolatore generale sia contenuta una precisa prescrizione di piano e non siano previste deroghe alla operativit� della prescrizione stessa in relazione al maggiore o minore grado di edificazione di una determinata zana, anche se la zana sia completamente urbanizzata lo strumento urbanistico attuativo costituisce una imprescindibile necessit� e in mancanza di esso (e cio� del piano particolareggiato) � legittimo il diniego della licenza di costruzione (6). rere i1l dies a quo daihl'U!Lti.mo giocno in cui il piano resta ne1la segreteria comunale a Libera visione de[ pubbillico (cfr. �d es. Sez. IV, 13 1ugllio 1971, n. 718, ivi, 1971, I, 13i57). Per una fatmspecie analoga in tema di precise prescrizioni di piano, che non consentono deroghe ailla loro operativit� cfr. Sez. IV, 30 settembre 1976, n. 827 (ivi, 1976, I, 924). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 maggio 1978, n. 473 � Pres. Aru -Est. Lignani � E.N.E.L. (avv.ti Uckmar e Guidi) c. Ministero finanze (avv. Stato Cipparone). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministrativa � Monopolio e dogana -Importazioni � Classificazioni di merci nella ta� � . riffa doganale . Controversia -Giurisdizione ordinaria � Sussiste. La controversia nella quale il contribuente lamenti la classificazione di una merce oggetto di importazione in una voce erronea della tariffa doganale � relativa ad un diritto soggettiv�, esulando dalla stessa classificazione ogni esplicazione di poteri discrezionali poich� la classificazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 719 de qua comporta solo un accertamento delle caratteristiche della merce in base a criteri empirici o scientifici; ne consegue la inammissibilit�, per difetto di giurisdizione degli organi giurisdizionali amministrativi, del ricorso per l'annullamento di un atto con cui il contribuente sia stato dichiarato decaduto dal diritto di riproporre la controversia doganale di merito nelle superiori istanze amministrative: invero, non mutando la posizione del contribuente nelle varie fasi del procedimento, egl{ mantiene in tutte le iniziative che intende adottare la posizione di titolare di un diritto soggettivo come tale tutelabile innanzi all'A.G.O. (1). (1) Decisione esatta e da condiv~dere. Cfr. in termini Sez. IV, 6 novembre 1973, n. 964 ~in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1529); Sez. VI, 9 maggio 1967, n. 310 (ivi, 1967, I, 922). Le SS.UU. deli1'a !Suprema Coote, con dee. 22 giugno 1971, n. 1957 (in questa Rassegna, 1971, I, 1185) hanno chiarito che rientrano nella giurisd!i.zio,ne dell'A.G.O. tutte le controversie in materia di quaJificarione delile �merci ag11d effetti deLla tariffa doganale, sia che si controverta in concreto suhla identifica1Jone merceofogiica delle cose importate aglii' effetti delfa appLicazione di una determinata voce della tariffa stessa, sia che la controversia si riferisca astrattamente al problen;ia delila o1assificazione d!i. tutta una categoria di merci In una voce piuttosto che in un'ailrtra. Le stesse SIS.UU. hanno oonfermato Ja giurisdizione ordinaria anche su11e controversie circa H valore del~e merci imtt>ottate ai fini deLl'applicazione dei tributi doganalii, e ci� in quanto all'amministrazione sono demandati solo apprezzamenvi tecnici secondo criteri predeterminati da11a legge; essa cio� non � cmamaita a formuJlare sceLte e valutazioni secondo crilt:erii di dtscrezionalit� ammindstrativa (cfr. dee. 8 JJugli0 1972, n. 2296, tn questa Rassegna 1973, I, 340, con nota d!i. FAVARA, Apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione e giurisdizione ordinaria, in relazione al' contenzioso doganale). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 19 maggio 1978, n. S?O -Pres. Pescatore Est. Menichini -Ricci (avv. Dallari) c. Comune di R.avenna (avv.ti Guerra e Corallo) -Appello avverso T.A.R. Emilia Romagna 12 febbraio 1978, n. 73. Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Spiaggia e terra � Delimitazione -Omissione da parte dell'Amministrazione r-Possibilit� di autonomo accertamento e valutazione da parte del Giudice � Sussiste. Oltre al lido contribuisce a costituire il demanio 'marittimo anche la spiaggia, intesa come quel tratto di terra contiguo al lido che non ha normalmente confini determinati, essendo la sua stessa esistenza collegata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 720 alla natura dei luoghi, e, in ispecie, ai fenomeni di avanzamento e regressione del mare; tale variabilit�, che sovente comporta che l'Amministrazione non abbia potuto provvedere alla� esatta delimitazione del demanio marittimo, consente all'Autorit� giurisdizionale che debba pronunciarsi su un atto di diniego di licenza di costruzione, di basare le determinazioni di �ompetenza su obiettivi elementi istruttori sottoposti al suo giudizio e idonei ad individ.uare detta delimit.azione (1). (1) Le SS.l]U. della Suprema Corte con decisione 3 maggio 1971, n. 1272 (in Foro It., 1972, I, 1775) hanno indiicato i criteri per stabiHre l'appartenenza dii un'area rivierasca al demanio marittimo: a) l'area deve essere normalmente coperta dalile mareggiate ordinarie; b) anche se non esposta �a1le mareggiate ordinarie, l'area deve essere stata in passato sommersa e afilo stato utilizzabille per uso marittimo; e) l'area deve comunque essere adibita ad usi attinenti alfa navigazione. Sono stati cos� quaiHficati pertinenze del demanio marittimo gli argini a mare, costruiti per il contenimento d!=IMe mareggiate. Pi� specificamente M T .A.R. dell'Abruzzo neLla dee. 11 maggio 1976 (in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1976, I, 2514) ha considerato parte integrante delila spiaggia anche glii areni1li, i qua:H assumono una propria caratteristica �pertinenziale nel caso di recesso del mare cli modeste proporzioni, senza ' che, peraltro, possa dubitarsi �anche in tal caso de1la loro natura di bene demaniale. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, 7 marzo 1978, n. 73 -Pres. Laschena -Est. Allegretta -Del Curatolo (avv. Albrizio) c. A.N.A.S. (avv. Stato Rotunno), Ministero lavori pubblici ed altro (n.c.) e Comune di Trani (avv. Dalfino). Opere pubbliche -Demanio stradale -Progetto di variante di una strada statale -Piano regolatore -Necessit� di coordinamento -Effetti. In considerazione del carattere immediatamente vincolante ed inderogabile delle statuizioni e previsioni del piano regolatore generale, sia per quanto concerne le prescrizioni di zona che per le localizzazioni, anche in relazione alle opere pubbliche statali (che realizzano .interessi pubblici specifici i quali vanno coordinati peraltro con l'interesse urbanistico di cui � portatore il Comune che ha adottato il piano regolatore), va pronunciata la illegittimit� di un provvedimento con cui il Ministero dei lavori pubblici abbia approvato un progetto di variante di una strada statale che indichi un traccia1o in contrasto con le previsioni di piano regolatore e prima che venga approvata .la variante al piano regolatore stesso da concordare con gli organi comunali e regionali interessa'ti (1)~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 721 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 12 aprile 1978, n. 343 -Pres. Tozzi -Est. Elefante -Centro geriatri�:o � Giovanni XXIII� di Viterbo (avv. Mazzocchi) c. A.N.A.S. e Prefetto di Viterbo (avv. Stato Favara). Opere pubbliche -Approvazione di progetto -Piano regolatore � Necessit� d� coordinamento -Sussiste � Effetti � Applicabilit� dell'art. 81 d.P.R. 616/1977. Opere pubbliche -Strade -Raccordi fra rete autostradale e centri abitati A.N.A.S. -Competenza ex legge 729/1961. L'approvazione di un progetto di opera pubblica statale, emanata in violazione di un piano regolatore generale, � affetta da illegittimit� ove non si sia provveduto preventivamente: a) a mettere i~ moto e perfezionare il meccanismo atto a realizzare una variante al piano; b) oppure, qualora manchi l'intesa con le Autorit� locali, a promuovere l'emanazione del decreto del Presideitte del Consigli.o dei Ministri, sentita l'apposita Commissione interparlamentare, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2). L'art. 13�della legge 24 luglio 1961 attribuisce all'A.N.A.S. la competenza per la realizzazione di raccordi fra la rete autostradale e i maggiori centri abitati che siano direttamente interessati alla rete_)stessa pur restandone distanziati (3). (1-3) Interessanti decisioni app[<icative deHa disciplina introdotta daJ d.P.R. 616/1977 (art. 81, 20, 3� e 4� comma) circa i rapporti fra opere da eseguirsi da amministrazioni stata.I.i e presori:ZJioni e vincoli degli strumenti urbanistici ed edi-lizi. Cfr. anche T .A.R. Lazio, I Sez., 29 giugno 1977, n. 672 (in I Tribunali amministrativi regionali, 1977, I, 2003); 11 gennaio 1978, n. 54 (ivi, 1978, I.' 426). TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 19 aprile 1978, n. 382 -Pres. Tozzi -Est. Mastrocola -Terlizzi Sandulli (avv. Tomaselli) c. Direzione Provinciale Tesoro di Roma (avv. Stato Favara). Pubblico impiego � Stipendi, assegni e indennit� � Indebito pagamento di emolumenti -Ripetizione � Presupposti -Necessit� della motivazione � Effetti. Qualora a seguito di annullamento implicito o esplicito degli atti amministrativi in base ai quali venne disposto un indebito pagamento, . l'Amministrazione disponga il recupero delle somme indebitamente corrisposte, essa deve esternare le ragioni che motivano il provvedimento stesso nel tempo, nei modi e in considerazione delle particolari condizioni del sog~etto tenuto in ipotesi alla restituzione; in difetto di tale motivazione, il provvedimento di recupero � viziato da illegittimit�. (1). 722 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 10 maggio 1978, n. 418 -Pres. Tozzi -Est. Ferrari -Casci� (avv. Moricca) c. Direzione Provinciale Tesoro di Roma (avv. Stato Ferri). Pubblico impiego -Stipendi, assegni e indennit� � Indebito pagamento di emolumenti � Ripetizione � Presupposti � Buona fede del percipiente Mancata .risposta a specifica richiesta �dell'Amministrazione -Esclude la buona fede. Qualora di fronte ad una espressa richiesta dell'Amministrazione, volta ad accertare se un soggetto si sia rioccupato presso Un'altra Amministrazione pubblica in epoca successiva al pensionamento, nessuna risposta venga fornita dall'interessato inducendo cos� in errore l'Amministrazione nella erogazione di emolumenti non dovuti, va esclusa la buona fede del percipiente (2). (1-2) Massime entrambe esatte e da condiv:idere. Cfr., in termini, Sez. IV, 13 dicembre 19n, n. 1189 (in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1870); T.A.R. Lazio, I Sez., 15 febbraio 1978, n. 185 �in I Tribunali afnministrativi regionali, 1978, I, 882). Lo stesso T.A.R. dei1 Lazio, I Sez., con dee. 8 marzo 1978, n. 241 (ivi, 1978, I, 1305) ha esioluso che deconra iJ termine�decennale di prescrizione deWazione dell'amministrazione per il recupero di somme indeootamente erogate ad un propriio dipendente aiL1011ch� si sia verificata una valida causa di sospensione de11a prescrizione stessa, �he ben pu� r1nvenirsi anche ne!Jl'i11ecito openat�. del debitore, costitu1to da una inesatta dichiarazione cirica la rispettiva posizione lavorativa, e rilevante ai sensi del!l'art. 2941, n. 8, e.e. Sulla esigenza defila motivazione del 'provvedimento di recupero cfr. anche T.A.R. Abruzzo, 11 gerunaio 1978, n. 18 (ivi, 1978, I, 1133); Ad. PI. 30 marzo 1976, n. 1 (in Il Consiglio di Stato, 1976, I, 273); Sez. IV, 11 lugllfo 1978, n. 703 e 26 Jugl.io 1978, n. 762 (ivi, 1978, I, 1049 e 1076). La decorrenza dii un Lasso di tempo superiore a quelilo normalmente neces� sario a compiere la procedura di ripetizione di emo1umenti non dovuti, con [mputazione del ritarido ascrivibiJe non solo a:l soggetto che ha riscosso gLi emolumenti ma anche aJJ'ammillistrazione, comporta anch'essa la iHeg[ttimit� del recupero (cfr. Sez. IV, 7 marzo 1978, n. 168, in Il Consiglio di Stato, 1978, I, 347). ! I ! I I I SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1978, n. 1608 -Pres. Rossi -Est. Carnevale -P. M. Gentile (conf.) -Compagnia Carenante del Porto di Genova (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta e tasse in genere -Imposta generale sull'entrata -Azione di rimborso -Legittimazione attiva -Contribuente di diritto -Compete Avvenuto esercizio della rivalsa -Irrilevanza. (I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6; r;.c., art. 2033)._ La legittimazione attiva per la domanda di rimborso spetta fondamentalmente al contribuente di-diritto che ha eseguito il pagamento; quando, eccezionalmente, si riconosca la legittimazione anche al contribuente di fatto che ha subito la rivalsa (ipotesi dell'l.G.E.), questa non esclude la legittimazione del contribuente di diritto (1). (Omissis). -L'azione con cui il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria -sul presupposto che l'imposta da lui pagata non sia, per qualsiasi causa, dovuta -chiede la condanna dell'ente impositore al rimborso della somma da questo indebitamente riscossa s'inquadra indubbiamente nello schema della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.). La condictio indebiti -tendendo ad impredire la consolidazione degli effetti di un atto di attribuzione patrimoniale compiuto senza una valida causa giustificatrice e, conseguentemente, a rimuovere l'ingiustificato spostamento patrimoniale verificatosi, in conseguenza di tale atto, tra la sfera giuridica del solvens e la sfera giuridica dell'accipiens -noi}-pu� non svolgersi tra gli stessi soggetti -in posizione ~nvertita -tra i quali (1) Deds1ione da condividere sul punto deciso. Senza dubbio la domanda di rimborso pu� essere proposta daJ. trntolare deli1'obbligazione che abbia -eseguito H pagamento. Pi� delicato � i~ probJema se la fogittimazione debba spettare soltanto a questo. Per l'imposta di registro la norma, che sembrerebbe di portata generale, deH'art. 141 prescrive che stia esibita la qtllietanza, e ci� non tanto come prova del pagamento, ma 'pi� tosto come certificazione deJila 1egittimazione almeno per J'ipotesi che esistano pi� obbligati fra i quali uno so�1tanto ha eseguito H 724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO � intervenuto l'atto di attribuzione patrimoniale privo di un idoneo titolo giustificativo. La legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione di indebito spetta, quindi, al destinatario di tale atto di attribuzione patrimoniale (accipiens), nella sua qualit� di soggetto passivo del rapporto avente come contenuto l'obbligazione di restituzione dell'indebito; e, correlativamente, la legittimazione attiva spetta all'autore del medesimo atto (solvens), quale soggettivo attivo del detto rapporto obbligatorio. Il soggetto -che, quale soggetto passivo dell'obbligazione tributaria che si assume inesistente, ha eseguito il pagamento dell'imposta -�, conseguentemenfe, legittimato ad agire nei confronti dell'ente impositore per ottenere il rimborso della somma da lui pagata a titolo di imposta non dovuta. Lo stesso principio non pu� non trovare applicazione anche in tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte �dal soggetto passivo del rapporto .tributario a titolo di I.G.E. Nel sistema di tale imposta, quale risulta dalla relativa legge istitutiva 19 giugno 1940, n. 762, soggetto passiv.o dell'obbligazione tributaria era, infatti.. colui a cui favore si verificava l'entrata, cio� l'atto economico costituente il presupposto del tributo (art. 6 legge citata). Al medesimo soggetto, in quanto autore di un pagamento di imposta che si assuma non giustificato da una .idonea causa solvendi, non pu� quindi disconos.cersi la legittimazione ad agire per la ripetizione della somma indebitamnete �pagata. Sulla legittimazione non pu� spiegare alcuna influenza -nel senso di escluderla, come ha invece erroneamente ritenuto la Corte del merito -l'esercizio, da parte del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (c.d. contribuente di diritto), della rivalsa nei confronti di chi avesse eseguito il versamento dei compensi o dei corrispettivi costituenti l'entrata imponibile (c.d. contribuente di fatto). pagamento. � stato infatti affermato (Cass:, 6 marzo 1974, n. 600, in questa Rassegna, 1974, I, 691) che non � ~egittimato aMa domanda di rimborso i�l coobbligato che non ha pagato direttamente l'imposia,.se pure ha rimborsato la quota di sua spettanza afil.'autoce del pagamento. Ci� implica d'un canto che l'Amministrazione 'deve essere posta al sicuro dal rischio che, ammettendo una doppia legittim�zione, j,! rimborso eseguito possa essere contestato da altro soggetto che vanti Jo stesso diritto, -d'altro canto che sono sempre irri1levanti per fa Finanza i rapporti extra tributari di regresso sia fra coobliigati sia, pi� ancora, fra obbliigato e terzi. Tutto ci� � �per l'appunto escluso quando si pretende 11'aMegazione delta quietanza (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75; II, 626). Pertanto se pu� ammettersi che iil contribuente di fatto intervenga nei! ��giudizio promosso per H rimborso daJ contribuente di diritto, seria perples i ! I I I . II PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA. TRIBUTARIA 725 Mediante la rivalsa ~ configurabile come un diritto di regresso di natura privatistica -veniva, infatti, regolato dalla legge istitutiva del- 1'1.G.E., a particolari fini, il fenomeno economico della traslazione dell'imposta dal contribuente percosso (cio� dal soggetto passivo dell'obbligazione tributaria) al contribuente inciso (cio� al soggetto che, pur essendo estraneo al rapporto giuridico di imposta, sopporta nel proprio patrimonio l'onere economico del tributo), del quale l'ordinamento giuridico normalmente si disinteressa. Ma la relativa normativa, concernente un aspetto secondario della disciplina dell'imposta generale sull'entrata, non influiva nel rapporto di imposta, avente come esclusivo soggetto passivo il contribuente percosso (c.d. �ontribuente di diritto), tanto che l'obbligo di costui di corrispondere il tributo non era in alcun modo influenzato dall'inesistenza del diritto di rivalsa o dall'impossibilit� per ragioni di fatto o di diritto, di esercitarla� (v. sent. 14 ottobre 1963, n. 2737; sent. 24 marzo 1962, n. 598; sent. 5 aprile 1960, n. 765; sent. 25 settembre 1953.,_ n.. 3067). L'art. 6 della detta legge -stabilendo che l'imposta era dovuta allo Stato da colui a cui favore si verificava l'entrata, con diritto a rivalsa su chi eseguiva il versamento dei compensi o corrispettivi che la costituivano -prevedeva il sorgere di due rapporti: quello di imposta, rispetto al quale aveva esclusiva rilevanza il presupposto� dell'entrata, e qu!!llo relativo �al diritto di rivalsa, avente come necessario antecedente logico-giuridico l'esistenza dell'altro rapporto� (v. sent. 10 agosto 1963, n. 2261). Se l'espresso riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del c.d. contribuente di fatto pu� giustificare, come questa Corte Suprema ha avuto pi� volte occasione di affermare, l'intervento di costui nel giudizio per ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate, promosso contro l'Amministrazione delle Finanze dal debitore dell'imposta, cio� da colui a cui favore si era verificata l'entrata (sent. 12 febbraio 1958, n. 428), o la surrogazione del contribuente di fatto al contribuente di diritto, per sit� destano le altre pronuncie che riconoscono al contribuente di �fatto i:l potere di agire, senza i1l contraddMtorio delfautore del pagamento, in surrogazione o an�he Jn via principale; in tal caso verrebbe, o1tre tutto, decisa, nei confronti dell'Amministrazione a ci� totalmente estranea, .Ja sussistenza e la regolarit� del rapporto di regresso, cosa che potrebbe pregiudicare iJl diriitto delil'autore del pagamento. E proprio perch� il rapporto di rivalsa � irrilevante sul ra;pporto di imposta (anche ai fini di ipotetici arricchimenti), sarebbe buona norma escludere in ogm caso la doppia '1egittima2J�one riservando la legittimazione stessa al solo contribuente di diritto autore del pagamento che ci� dimostri con i:I possesso del.fa quietanza. 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'eventualit� che questi non l'avesse esercitata, nell'azione diretta ad ottenere dallo Stato la restituzione dell'indebito (sent. 12 novembre 1960, n. 3021), o l'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito aIJ.Che da parte dello. stesso contribuente di fatto, subentrato, per effetto dell'adempimento dell'obbligo del rimborso, nella posizione che, in conseguenza del pa,gamento aveva nei confronti dello Stato (sent. 17 giugno 1967, n. 1427), tuttavia l'autonomia dei due rapporti, e_ soprattutto, i principi sulla ripetizione dell'indebito oggettivo e sull'obbligazione tributaria relativ.a al- 1'1.G.E., avanti richiamati, inducono ad escludere che possa negarsi la legittimazione del contribuente di diritto ad agire per la ripetizione delle somme indebitamente pagate a titolo di imposta non dovuta. Il riconoscimento di tale legittimazione -fondata sulla qualit� di soggetto passivo del rapporto tributario e di solvens dell'imposta che si assume non dovuta -non comporta, diversamente da quanto ha affermato la Corte� del merito, un�arricchimento senza causa del contribuente di diritto, il quale -secondo la stessa Corte -in caso di successo dell'azione di ripetizione, verrebbe a conseguire due volte il rimborso delle somme pagate a titolo di I.G.E. L'arricchimento ingiustificato del contribuente di diritto che, oltre ad avere esercitata la rivalsa nf'._i confronti del contribuente di fatto, abbia ottenuto dallo Stato il rimborso della somma indebitamente pagata a titolo di imposta si pu� verificare, infatti, soltanto eventualmente, e cio� nella ipotesi in cui il medesimo contribuente di diritto, non adempiendo l'obbligazione di rimborso della somma indebitamente pagatagli a titolo di rivalsa dal contribuente di fatto, non restituisca a quest'ultimo la detta somma. L'arricchimento ingiustificato sarebbe, quindi, un effetto non gi� del l'utile sperimento della condictio indebiti da parte del contribuente di diritto nei co:i;ifronti aello Stato, ma del mancato adempimento dell'ob bligazione di restituzione dell'indebito sorta, a carico del medesimo con tribuente di diritto e a vantaggio del contribuente di fatto, dal pagamen to, eseguito dal secondo in favore del primo, di una somma non dovut~, stante l'inesistenza dell'obbligo di rivalsa in conseguenza dell'inesistenza dell'obbligazione tributaria che ne costituiva il necessario presupposto logico -giuridico (o -ci� che, sul piano effettuale, � lo stesso -del mancato esercizio, da parte del contribuente di fatto nei confronti del contribuente di diritto, dell'azione di ripetizione di indebito). Ora questi fatti, attenendo esclusivamente al rapporto sorto tra i detti soggetti in funzione della rivalsa, non sono idonei a produrre alcun effetto nell'ambito dell'autonomo rapporto tributario intercorso tra il contribuente di di ritto e lo Stato. Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 727 1 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1978, n. 1965 -Pres. Mirabelli Est. Sensale -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Lorenzini (avv. Punzi). Imposte e tasse in genere � Azione in sede ordinaria � Costituzione del� l'Amministrazione che aderisce alla domanda � Sentenza di accoglimento � Soccombenza dell'Amministrazione � Impugnazione della sentenza Ammissibilit�. L'Amministrazione finanziaria convenuta che abbia aderito alla domanda del contribuente e sia rimasta soccombente nel giudizio pu� impugnare la sentenza senza incorrere in preclusioni (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1978, n. 4398 � Pres. Bologna Est. Lipari -P. M. Pedace (conf.) � Soc. Servizio Segnalazioni Stradali c. Ministero delle Finanze (avv. St�to Cavalli). Imposte e tasse in genere � Azione in sede ordinaria � Costituzione dell' Am� ministrazione che aderisce alla domanda � Sentenza di accoglimento Impugnazione dell'Amministrazione � Ammissibilit�. L'Amministrazione finanziaria convenuta che abbia aderito alla domanda del contribuente pu� impugnare validamente la sentenza ad essa sfaforevole (2). . I. (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria dello Stat.o lamenta che la Corte di mer�to ha ritenuto inammissibile il suo appello, sul presupposto che la sentenza oggetto di gravame era stata conforme alle conclusioni assunte dalla stessa Amministrazione, con la condanna di essa al rimborso a favore del Lorenzini della somma di L. 45.152.384, invece che di L. 51.747.645, come egli aveva chiesto. Sostiene la ricorrente che il suo appello doveva ritenersi ammissibile, poich� il principio di stretta legalit� vigente in materia fiscale priva l'Am (1-2) Decisioni dii molto interesse che, con varie argomentazionri assai persuasive, hanno affermato l'ammissibilit� dell'impugnazione proposta dall'Ammini_ strazione finanZJiaria che nel giudizio conclusosi con la sentenza sfavorevole non aveva contrasto 1a domanda del~'attore '0 ad essa aveva aderito. 728 . RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO ministrazione di ogni potere di disposizione circa l'esercizio della pretesa tributaria, con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza all'atteggiamento assunto, rispetto ad essa, dall'Amministrazione nel processo. Aggiunge, in subordine, che le preclusioni poste dall'art. 345 c.p.c. non si estendono alle eccezioni semplici e che la proposizione, con l'appello, di ragioni non fatte valere in via di eccezione nel giudizio di primo grado non d� luogo a mutatio libelli. Conclude osservando che la Corte romana, ritenuto ammissibile l'appello, avrebbe dovuto accoglierlo nel merito, in quanto l'I.G.E. non � compresa_nella previsione della� norrr�a agevolativa, di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729. La censura, con la quale si denunzia la violazione degli-artt.. 100 e 339 cip.e., anche non espressamente richiamati, va accolta in base ad argomentazioni- giuridiche in parte diverse da quelle contenute nel ricorso. Deve, innanzi tutto, precisarsi che l'Amministrazione convenuta in giudizio dal Lorenzini, che ne chiedeva la condanna 'al rimborso di una somma di denaro versata a titolo di I.G.E., sul presupposto dell'applicabilit� a tale tributo della esenzione prevista dall'art. 8 della legge 24 . luglio 1961, n. 729, non ha proposto una domanda di condanna in proprio danno che dovesse essere corrispondenza nella pronunzia giudiziale (il cui contenuto di risposta va considerato in relazi�:>ne alla domanda dell'attore); ma ha riconosciuto giuridicamente fondata la pretesa: fatta valere contro di essa, chiedendo tuttavia che la propria condanna fosse limitata al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. N��'ambito di siffatta situazione processuale, si deve stabilire se l'Amministrazione, malgrado l'adesione alla pretesa dell'attore, fondata sulla interpretazione che aveva creduto di dare alla norma di esenzione, potesse sostenerne, con l'atto d'appello, la tesi opposta, nel frattempo affermata da varie decisioni di questa Corte: se, cio�, fosse titolare di un interesse ad impugnare, giuridicamente riconoscibile. Questa Corte, ha_ pi� volte avvertito (cfr. le sentenze n. 2790 del 15 luglio 1975, n. 2619 del 5 luglio 1975, n. 2868 del 28 luglio 1969 e n. 929 del 3 aprile 1971) che, mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e costituisce una condizione di proponibili~� della domanda giudiziale, l'interesse ad impugnare ha carattere strettamente processuale, si che l'esistenza dell'uno non postula necessariamente quella dell'altro; e ne ha tratto la conclusione che il potere d'impugnazione, ancorch� teleologicamente connesso con l'azione, se ne differenzia dal punto di vista dell'oggetto, che � quello di eliminare �lna soccon;ibenza. Pertanto, anche quando l'azione � esercitata o potrebbe essere esercitata in materia di diritti indisponibili ed. imprescrittibili, una volta in presenza di un determinato provvedimento che si assume lesivo, rientra nel potere dispositivo della parte provocare il giudizio del giudice superiore col rispetto dei modi e dei termini di legge (Cass., 5 novembre 1975, n. 3707). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Se l'unico presupposto del potere d'impugnazione � costituito dalla soccombenza e se la natura dell'interesse ad impugnare toglie ogni rilevanza alla disponibilit� o indisponibilit� del diritto in contestazione, l'indagine dev'essere focalizzata sul concetto di soccombenza. A tfil fine, occorre premettere che il cittadino ha il generale obbligo giuridico di osservare spontaneamente la legge sostanziale che regola i rapporti p~ivati (di attuare, cio�, il diritto oggettivo non -coattivamente, ma con la sua naturale iniziativa) e che la giurisdizione civile si configura, perci�, come un'attivit� dello Stato sostitutiva e surrogatoria, diretta a realizzare i diritti -rimasti insoddisfatti. L'instaurazione della lite giudiziaria, che costituisce il momento patologico del diritto oggettivo ed il modo an�rmale di realizzazione del diritto soggettivo, postula, quindi, una situazione conflittuafo fra soggetti, pre-processuale, che ha ad ogget~ to pi� o meno immediato un bene della vita e che insorge a causa della mancata osservanza spontanea del diritto oggettivo da parte di un soggetto. Coloro, che quel bene si contendono, sono titolari dell'azione, quale .diritto ad ottenere dal giudice che provveda nei riguardi della situazione controversa, mediante l'attuazione della norma ad essa applicabile, in virt� della quale il bene conteso dovr� essere riconosciuto ad un soggetto e negato all'altro; e quest'ultimo, per effetto della decisione, nella quale le concrete posizioni delle parti troveranno la loro determinazione, risulter� il responsabile del conflitto che il giudice � stato chiamato a dirimire. Come il conflitto precede l'instaurazione della lite giudiziaria, cos� la responsabilit� per l'insorgere di essa e per il conseguente ricorso al giudice ~a riferita ad un momento anteriore. Ora, il fondamento della responsabilit� del processo va individuato nel cos� detto principio di causa�t�, del quale la soccombenza .costituisce soltanto un elemento rivelatore, che consente di risalire, attraverso un processo d'induzione, al fatto causativo del� giudizio, per identificarsi la parte soccombente, cio� quella a carico della quale viene emesso il provvedimento richiesto dalla controparte, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata (o azionando una pretesa riconosciuta infondata), abbia dato causa alla lite (Cass., 19 aprile 1975, n; 1507; 15 novembre 1973, n. 3030; 11 marzo 1972, n. 697; 24 novembre 1971, n. 3422; 15 aprile 1971, n. 1063). Ne consegue che, al fine d'individuare il soggetto che ha dato causa al processo e che di regola � il soccombente (cio� colui a sfavore del quale il processo di legge viene attuato), nessuna rilevanza pu� riconoscersi all'atteggiamento assunto nel processo dalle parti rispetto al bene conteso, che pu� essere d'indifferenza, come nella ipotesi di contumacia, ed anche di adesione alla pretesa contraria. 730 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In questo quadro vanno collocate talune decisioni, con le quali si � ritenuto che il riconoscimento del debito da parte del convenuto non esclude la soccombenza, da riferirsi non gi�. alla contestazione (nel giudizio) del debito, II?-a al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione (Cass., 23 giugno 1972., n. 2127; 22 dicembre 1970, 1).. 2742; 24 marzo 1969, n. 934); che la soccombenza, da intendersi in senso non meramente formale, non � influenzabile di un comportamento meramente. remissivo della parte che. si affida alla Giustizia (Cass., 15 marzo 1973, n. 736) che � soccombente la parte condannata _a pagare una somi:pa che avrebbe dovuto pagare prima del giudizio, anche se essa corrisponda a quella indicata dal debitore piuttosto che a quella pretesa dal creditore (Cass., 19 febbraio 1973, n. 496): che, infine, la condanna alle spese � legata alla posizione obiettiva di soccombenza e non gi� all'atteggiamento soggettivo di resistenza attiva alla pretesa avversaria (Cass., 13 ottobre 1959, n. 2806; 15 dicembre 1960, n. 3259). Quanto precede postula che si tratti di lite non necessaria, nel senso che l'attuazione del diritto oggettivo, con l'attribuzione all'avente diritto del bene in contestazione, potrebbe avvenire indipendentemente e al di fuori del processo. Quanto invece, a prescindere dall'atteggiamento della controparte, destinataria della pretesa, il bene richiesto non pu� essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo e della pronunzia giudiziale, il convenuto non pu� essere considerato soccombente, data l'assoluta ininfluenza de~ suo comportamento rispetto alla instaurazione del processo, sicch� con riguardo al momento anteriore, in cui manca o � irrilevante il contrasto, non potrebbe essere tenuto a rispondere dell'insorgere della controversia (cfr. Cass., 17 giugno 1955, n. 1868, in ipotesi di azione per il cambio di alloggio ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253). Pertanto, solo nei casi di giudizio necessario nel senso sopra detto,, ai fini della soccombenza rileva il comportamento processuale della parte che assuma un atteggiamento di resistenza concreta alla pretesa attrice (Cass., 13 ottobre 1959, n. 2806; v. pure, Cass., 3 maggio 1974, nn. 1238 e 1239). La conclusione, cui logicamente si perviene, � che il convenuto, il quale, come nella specie l'Amministrazione delle Finanze, riconosca fondata la pretesa dell'attore, ha interesse ad impugnare la sentenza che tale pretesa abbia accolto, poich� egli, nella determinazione che le posizioni delle parti in essa assumono, � soccombente malgrado l'atteggiamento di adesione tenuto nel processo, per non avere spontaneamente soddisfatto quella pretesa, come poteva, e per avere reso indispensabile il ricorso al giudice. Il prin�ipio, nella specie, riceve ulteriore sostegno della circostanza che l'adesione alla domanda si fondava sulla interpretazione di norme giuridiche e non condizionava, quindi, in nessun modo la pronunzia del l J I l I I PARTE I, SilZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 731 giudice, la quale non pu� essere data contra ius. lnfatti, il fondamentale principio iura novit euria -salva la possibilit� di deroga delle parti a norme dispositive -cos� come non vincola il giudice all'interpretazion� di norme, data dalla parte, cos� non preclude. a questa di prospettare, con i mezzi che l'ordinamento appresta, una interpretazione a s� favorevole, pur avendo, nel precedente grado, riconosciuto il fondamento della pretesa attrice ad una diversa interpretazione della norma stessa (cfr., su tale punto, Cass., 26 ottobre 1973, n. 2768). La impostazione della proposta questione nel quadro dell'interesse ad impugnare e la soluzione di essa in senso favorevole alla ricorrente assorbono l'esame delle tesi subordinatamente prospettate nel ricorso. (Omissis). II (Omissis). -1. -Disputandosi tra Amministrazione delle finanze e contribuente se l'esenzione tributaria prevista dall'art. 8 della legge n. 729 del 1961 sulle costruiioni autostradali concernesse anche l'l.G.E. che era stata trattenuta dalla stazione appaltante, e fattasi attrice la societ� appaltatrice per ottenere il rimborso della relativa somma, la finanza, orientatasi per una. interpretazione della norma favorevole al contribuente, aderiva alla domanda attrice senza esplicare alcuna .difesa per paraliz� zare il preteso diritto all'esenzione .. Ed il tribunale, escluso che si fosse verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, non essendo stato effettuato il rimborso~ accoglieva la domanda. Ma, avendo questa Corte Suprema accolto una interpretazione di segno contrario, l'amminisfrazione ha ritenuto di potere proporre impugnazione che la Corte d'appello ha considerato ammissibile, accogliendola e negando che l'esenzione in oggetto si estenda all'l.G.E. Il contribuente censura la sent�nza dei giudici romani in via principale per avere ritenuto ammtssibile l'appello (1� mezzo), ed in linea subordinata per avere negato che spettasse l'esenzione (2� mezzo). 2. -Il ricorso � infondato. Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilit� dell'impugnazione, perch� ricorrevano tutti i requisiti della cessazione della materia del contendere. Si aggiunge che non potrebbe negarsi valore al riconoscimento della pretesa della ricorrente effettuato dall'Avvocatura dello Stato, priva del potere di disporre del diritto patrimoniale in contestazione, in quanto dalla comparsa di risposta risultava chiaramente 'che tale riconoscimento, sia pure tramite l'Avvocatura, era stato operato direttamente dall'Amministrazione finanziaria. 732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La succinta motivazione della Corte di appello ha colto il nucleo del I problema (che non si pone rispetto agli artt. 166 e 167 c_,p.c. e richiam.ati nell'epigrafe del motivo, riflettenti la costituzione del convenuto e il contenuto della comparsa di risposta, e non comportanti l'affermazione del I principio generale che la domanda debba essere accolta quando il con 1~ venuto non vi si oppone). L'accoglimento della domanda presuppone che la pretesa sia fondata iq fatto e in diritto; e mentre la .prova dei fatti pu� conseguirsi a seguito della loro pacificit� per mancata contestazione, l'interpretazione del diritto (indisponibile) resta affidata al giudice che I deve verificare se l'ordinamento attribuisce al soggetto la posizione azionata. Rispetto all'esenzione al contribuente fa carico la prova della sussistenza dei presupposti di una� fattispecie astrattamente idonea, secondo il diri~to vigente, a paralizzare l'obbligazione tributa9a gi� venuta ad esistenza; i fatti devono cio� correlarsi ad una situazione normativa che contempli la esenzione medesima. Vi sono dei casi nei quali la domanda va rigettata anche nolente il convenuto, perch� H processo serve all'attuazione di diritti esistenti, e non alla creazione di diritti nuovi; se dunque il diritto azionato appare carente di un elemento considerato essenziale alla sua esistenza, o se addirittura una certa situazione non � contemplata dalla legge come diritto, il giudice � tenuto a dichiararlo inesistente anche se il convenuto non rileva la carenza di presupposti, formulando all'uopo una eccezione (impropria). Va distinta, infatti, la situazione dell'attore che non pu� pretendere di vedere accolta una donianda se non sussistano gli elementi di diritto (e di fatto) che la sorreggono, e dell'attore cui il convenuto non oppone, mediante l'eccezione in senso proprio, fatti ad efficacia impeditiva ed estintiva, dei quali il giudice non pu� tenere conto d'ufficio. Rispetto a diritti disponibili il comportamento processuale delle parti assume certamente. rilievo; ma a conclusioni opposte deve pervenirsi quando si verta in materia di diritti indisponibili. � fuori dubbio che in materia fiscale vige il principio della stretta legalit�, il quale non solo impone l'obbligo indiscriminato di tutti i contribuenti di provvedere al pagamento delle imposte, �ma correlativamente toglie all'ammihistrazione ogni potere di disporre circa l'esercizio della pretesa tributaria che � sempre obbligatoria. Ne consegue, perci�, che la convenuta amministrazione ben pot~va sostenere, per la prima volta in appello, in via di semplice difesa, che il diritto "'"!l'esenzione non trovava fondamento nella norma di legge invocata. L'adesione alla domanda non ne importava il necessario accoglimento e l'indisponibilit� del diritto giustificava l'interesse all'impugnazione discendente dalla soccombenza. La stessa questione � stata puntual~ente esaminata (in identica fattispecie di controversie sulla spettanza dell'I.V.A.), con elaborata moti� PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vazione da una recente sentenza della Sezione (Cass., 27 aprile 1978, n. 1965 che � pervenuta alla medesima conclusione. Mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e costituisce condizione di proponibilit� della domanda giudiziale, quello ad impugnare ha carattere strettamente processuale e si correla alla soccombenza che intende eliminare (Cass., nn. 2858, 2790 e 2619 del 1975); tale soccombenza giustifica l'impugnazione anche se la pretesa concerna diritti indisponibili (Cass., n. 3707 /75). E la parte soccombente si identifica con quella a carico della quale viene emesso il provveaimento richi~sto dalla controparte e che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, ovvero azionando una pretesa riconosciuta infondata; abbia dato causa alla lite (Cass., nn. 1507 /75, 3030/73, 697172, 3432, 1063/71). Ne consegue che la soccombenza va riscontrata obiettivamente, a prescindei:e dall'atteggiamento assunto dalle parti rispetto al bene della vita conteso, che pu� essere di indifferenza, come nell'ipotesi di contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria (cfr. Cass., nn. 2806/59, 3259/60, 496, 736/73, 2127/72, tutte in tema di enucleazione del concetto di soccombenza). L'ammissibilit� dell'appello nel caso di specie poggia a un duplice ordine di ragioni. Da un lato il convenuto, il quale, come � accaduto per l'amministrazione delle finanze, riconosca fondata la pretesa dell'attore, ha interesse ad impugnare la sentenza .che tale pretesa apbia accolto perch� � soccombente malgrado l'atteggiamento di adesione tenuto nel processo, per non avere spontaneamente soddisfatto quella pretesa rendendo indispensabile il ricorso al giudice e la stessa prosecuzione del process_o (sicch� ben a ragione � stato escluso che nel caso di specie si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, essendosi dichiarata� pronta la finanza a restituire il tributo, che si assumeva riscosso indebitamente, ma non avendovi in concreto provveduto). Dall'altro, come si � accennato non si trattava di far valer� diritti disponibili o di riconoscere fatti essenziali per l'attribuzione del diritto, ma veniva in considerazione la interpretazione di norme giuridiche indisponibili rispetto alle qual l'atteggiamento delle parti non poteva condizionare il giudice che non � vincolato. alla esegesi da queste proposta essendo sempre consentito a ciascuna parte di prospettare, con i mezzi che lo ordinamento appresta, una ricostruzione del diritto obiettivo da cui pu� trarre vantaggio, pur avendo nel precedente grado riconosciuto il buon fondamento di una meno favorevole ,interpretazione (Cass., n. 2768173). La obbligatoriet� della pretesa fiscale imponeva invero all'amministra� zione di tutelare le proprie ragioni quali emergevano dalla. interpreta 734 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO zione gmrisprudenztale di questo s: C. ad essa favorevole e di cui non aveva tenuto conto nel corso del giudizio di primo�grado. La mancata contestazione della domanda da parte dell'interessato non vale di per s� a rendere legittima: la pronuncia di accoglimento se la pronuncia stessa risulti contraria a disposizioni imperative di legge; e l'interessato in tal caso � legittimato ad impugnare la sentenza. . L'interesse all'impugnazione in questa ipotesi non si comip.isura sulla rispondenza della pronuncia alle conclusioni formulata da colui che impugna (Cass. 814/68, 2100/70); ma sulla non rispondenza della� sentenza medesima al diritto obiettivo, nel riconoscere le fondatezze della pretesa a carico dell'impugnante. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �I, 6 luglio 1978, n. 3343. -Pres. Mirabelli Est. Granata -P. M. Minetti (conf.). -Soc. Zincar Italia c. Ministero delle Finanze (avv. St!lto Cascino). Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Provvedimento dell.'ufficio sulla spettanza di agevolazioni � Mancata impugnazione nel termine dell'art. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 � Irretrattabilit� � Successiva pretesa di agevolazione � Inammissibilit�. Rientra fra i provvedimenti da gravare nel termine perentorio il provvedimento (decision~ amministrativa) con il quale l'Ufficio tributario si pronunzia sulla spettanza di una agevolazione, anche se di validit� superiore ad un anno (nella specie decennale) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la societ� Zincor Italia, denunziando la violazione dell'art. 23 r.d'. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., critica la decisione della Commissione tributaria centrale per avere ritenuta essa ricorrente decaduta dal potere di impugnare l'atto dell'Ufficio imposte dirette, che aveva accordato l'esenzione decennale di. cui all'art. 8 legge 29 luglio� 1957, n. 635 con decorrenza (e quindi con scadenza) anteriore a quella spettantele, laddove -a suo avviso -l'esenzione competerebbe ope legis ai beneficiari e l'Ufficio imposte si limiterebbe ad una mera presa d'atto, contro, la quale nessun ricorso alle commissioni tributarie sarebbe possibile, con conseguente (1) Decisione da condividere. Nel!le imposte dirette l'accertamento definisce tutti glli elementi delW'obbliigazione tributaria siia su1la misura defila base imponibile, sia suilil'aipplicazione rde1la legge ed ha su11'iintera materia efficacia preclusiva sia :per diii contribuente che per l'Ufficio (v. Relazione Avv. Stato, 1966, 70, II, 457). Lo stesso effetto � da viconoscersi ad ogni altro provvedimento, ch� rientra pur sempre nel concetto ampio di accertamento, che appLica la legge al rapporto. Del tutto diversa, �, come noto, la regola che presiede alle imposte indirette. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA inconfigurabilit� della decadenza ex art. 23 r.d. del 1937, n. 1516 citato, ravvisata invece dalla Commissione centrale. La censura � infondata. L'atto, con _cui l'amministrazione finanziaria riconosce spettare al contribuente l'esenzione �oncessa dalla legge nel concorso di determinati requisiti, concretizza pur sempre, anche quando tali requisiti siano rigidamente predeterminati dalla norma in guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamenfo discrezionale, un �operato� dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 23 citato, in quanto con esso l'amministrazione stabilisce quale, a suo avviso, debba essere il regolamento di quel determinato rapporto tributario, del quale la �norma -propi;io prevedendone l'esenzione dall'imposizione -postula l'esistenza. Si tratta, cio�, di un pro.vvedimento avente consistenza e natura di �decisione� amministrativa, perch� idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispece legale di esenzione, pur sempre suscettibile, anche quando precisamente delineati, di una qualche implicabilit� in ragione anche soltanto della insopprimibile operazione logica di lettura del testo normativo: cos� ad esempio per quanto concerne, proprio con riferimento alla esenzione in oggetto, il concetto di � novit� � dell'impresa (Cass., 1� ottobre 1975, n. 3089; Cass., 21 giugno 1971, n. 1920), ovvero il criterio della sua localizzazione (Cass., 6 luglio 1977, n. 2967) e della sua misura (Cass~. 22 giugno 1972, _n. 2037) ovvero la individuazione delle categorie ammesse al beneficio (per gli alberghi: Cass., 7 settembre 1970, n. 1244; Cass., 24 maggio 1968, n. 1570; per i ristoranti: Cass., 8 novembre 1976, n. 4092; Cass., 8 giugno 1976, n. 2089; per le imprese di servizi: Cass., 6 ottobre 1977, n. 4261; Cass., 27 luglio 1976, n. 2985); cos� ancora, appunto, per quanto riguarda la delimitazione dell'arco temporale entro cui il beneficio spetta. Con la conseguenza che la mam:ata impugnazione del provvedimento con cui, a suo tempo, l'amministrazione defin� il momento iniziale e quello finale del periodo di esenzione spettante alla societ� oggi ricorrente, impedisce la successiva contestazione del punto, ostandovi la preclusione nascente dal citato art. 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 2516. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 luglio 1978, n. 3440, Pres. Rossi -Est. Lipari -P.M. Del Grosso (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato �Rossi) c. Soc. Minerva (avv. Ricciulli). Imposta di registro -Societ� � Riserve -Utilizzazione per copertura delle. perdite � Tassabilit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 4 e tariffa A, artt. 81 e 85; e.e. artt. 2442, 2446). L'utilizzazione delle riserve per reintegrare agli effetti dell'art. 2446 e.e., il� capitale diminuito di oltre un �terzo in conseguenza di perdite com 736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO porta una imputazione a capitale come tale soggetta all'imposta di registro (1). (Omissis). -Secondo l'impugnata sentenza l'utilizzazione delle riserve straordinarie di una societ� per azioni per ripianare. una perdita di capitale sociale (risultante da delibera assembleare) non � soggetta ad imposta proporzionale di registro in quanto: da un lato (e da u~ punto di vista formale), la relativa deli5era non provoca un passaggio, neanche momentaneo, dalla riserva al capitale e quindi ad un aumento di questo, poi che le perdite incidono sul pa~rimonio e vanno reintegrate in primo luogo con gli elementi attivi di queste senza bisogno di operare il previo trasferimento al capitale o dall'a:ltro (da un punto di vista sostanziale) non potrebbe sostenersi che, comunque l'operazione abbia _comportato una trasmissione di ricchezza a titolo op.eroso della propriet�, dell'uso o del . godimento di un bene perch� le riserve non appartengono ai singoli soci, ,ma alla societ� sicch�. la loro destinazione alla reintegrazione del capitale non determina un trasferimento intersoggettivo assoggettabile a tassa proporzionale. / Era accaduto che nel rapporto fra, capitale sociale nominale di L. 310 milioni e perdite per L. 211 milioni (superiore ai 2/3 del capitale medesimo) si era verificata l'ipotesi di cui all'ar~. 2446 cod. civ. Per porre riparo alla situazione l'assemblea deliber� di dimezzare il valore delle azioni (cos� comprendo la perdita per L. 155 milioni) e di utilizzare 50 milioni! della riserva speciale. - L'ipotesi verificatasi in concreto si differenzia strutturalmente dall'aumento di capitale mediante riserve, essendosi fatto ricorso alle riserve medesime per reintegrare le perdite di esercizio; si tratta quindi di stabilire se l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di aumento (ove si ritenga, come questo S.C. ritiene, di avallare le ragioni giuridiche che lo sorreggono) operi per analogia di ratio anche nel caso presente che viene per la prima volta all'esame della Cassazione. Ne ha lucida consapevolezza la impugnata sentenza la �quale, dopo aver puntualizzato il proprium del problema giuridico sottoposto al suo esame, riconosce che l'elemento differenziale, rapportato alla norm�J. dell'art. 85 della tariffa all. A, non vale a sostenere la soluzione negativa (1) Questione nuova risolta con approfondita motivazione. Dopo aver ricapitooato con ampiezza di J1�fen1menti, anche in relazione aLla vigente legge di registro, la ormai pacifica questione deJt1a tassab111t� delle riserve imputate ad aumento di capita:Le a norma dell'art". 2242 e.e. (da ultimo Cass., 6 lug.Iio 1977, n. 2968, in questa Rassegna, 1977, I, 6%), 1a pronunzia esattamente rileva che la �modificazione� nell'uso e nel godimento del bene (art. 4 'legge di registro del 1923) sii venifica egualmente aililorch� b riserva confluisce nel ca:pitale, anche se non in aumento, per essere UJtiJ1izzata per reintegrare il capitale (art. 2446 e.e.) diminuito ,in conseguenza di perddte. PARTE I, SEZ�. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA se non si dimostri pi� radicalmente che l'operazione attuata non costituisce intrinsecamente atto tassabile con imposta proporzionale ex art. 4 ed 8 1. registro, donde la necessit� di disattendere l'indirizzo interpretativo di questa Corte che ammette la imposizione proporzionale anche quando si verifica un semplice mutamento nell'uso o nel godimento di un bene. E se ne rende conto la difesa �della societ� resistente la .quale, di fronte al saldo orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio rinuncia a contrastarne-il fondamento giuridico e si affida a quegli elementi differenziali che pur non avevano persuaso i giudici di secondo grado (ed in questo senso ha particolarmente insistito nella memoria e nella discussione orale). All'opposto dalla giurisprudenza in tema di utilizzazione delle riserve prende le mosse la difesa della finanza, chiedendone l'estensione al caso di specie e confutando i due piani argomentativi sui quali � costruita l'impugnata sentenza. 2. -Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione finanziaria, denunciando l~ violazione e falsa applicazione dell'art. 85 della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 4 della medesima legge del registro, sostiene la tesi della soggezzione ad imposta proporzionale, non esistendo alcuna differenza tra l'ipotesi del trasferimentc:> di riserve in. aumento di capitale e del trasferimento di esse a copertura di perdite. L'una e l'altra operazione liberano la societ� dal debito della riserva verso i soci e provocano, sul piano finanziario, il trasferimento della relativa posta sul conto capitale. Sotto il profilo giuridico anche in questo caso si realizzerebbe un trasferimento attraverso la rinuncia dei soci ad un� diritto loro spettante sulla riserva. Il ricorso � fondato, anche se non tutte le argomentazioni che lo sorreggono sono da cl'udividere. Determinante al riguardo appare la persistente adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aumento di capitale della societ� per azioni, eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., pur non dando l.ogo ad una trasmissione di diritti, importa � mutamento � d'uso e di godimento di beni mobili restando assoggettato all'imposta proporzionale di registro (Cass., nn. 2968/77; 2358/72, 42/71, 2146/67, etc.). Il problema dell'imposizione sull'utilizzazione della riserva ai sensi della legge di registro del 1923 (che la vecchia legge affidava all'interprete, mentre la nuova legge del 1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -lo risolve in senso affermativo, come si ricava dal combinato disposto dell'art. 47, terzo comma, e dell'art. 4 della tariffa all. A; �e potrebbe ritenersi che si tratti di disposizione confermativa dell'indirizzo giurisprudenziale di questo S.C. e non innovativa) va tenuto distinto da quello della disciplina 738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'imposta sulle concessioni governative, rispetto alla quale si � eschisa ~ pacificamente l'applicazione con tassa graduale nei casi di aumento di capitale mediante imputazione a questo delle riserve rappresentate dall'accantonamento di utili (Ca~s., nn. 1027/69, 320/69, 183/69, 3530/68, 2295/68, 2147/68, 90/62), essendo il tributo di registro commisurato agli effetti giuridici dell'atto, mentre la tassa di concessione governativa, ai s_ensi del ' l'art. 114 della tabella alL A annessa al d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, si riferisce agli effetti economici sostanziali della delibera sociale in quanto essa comporti cio� un apporto effettivo di nuova ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla societ�, giusta la nota marginale apposta. a detto articolo (cfr. per la netta distinzione dei due problemi gi� Cass., n. 90/62 cit.). Sussiste, infatti, diversit� dei presupposti dell'imposizione tributaria nei due casi, presupposto della tassa di concessione fissa � l'iscrizione in cancelleria della delibera di aumento; presupposto di quella graduale � l'iscrizione della dichiarazione degli amministratori, attestante che l'aumento deliberato � stato sottoscritto (la quale non ha ragione d'essere quando l'aumento di capitale � grat�ito); presupposto del tributo di registro non �, invece, l'iscrizione della delibera assembleare nel registro della societ�, ma la delibera stessa in relazione alla sua intrinseca portata ed ai suoi effetti (giuridici, come puntualizza rispetto all'art. 8 legge n. 3269, ma. senza portata innovativa, l'art. 19 del d.P.R. n. 634 del 1972). La constatazione che la tassa di concessione sia dovuta in misura fissa non depone -q�indi -per s� in alcun modo a favore di una corrispondente soluzione in materia di imposta di registro. � opportuno, peraltro, rilevare che la sentenza n. 90 del 1962, ha definitivamente respinto gli argomenti tradizionalmente addotti a favore della' imposizione proporzionale dell'imputazione di riserve a capitale, disattendendo la teoria del cosiddetto doppio trapasso che non ha pi� avuto seguito nella giurisprudenza d� questo S.C.. la quale, pur essendo rimasta ferma nella. soluzione, ha modificato le ragioni giustificatrici. In un primo tempo si era ritenuto -invero -che il passaggio a c.apitale di riserve fosse, soggetto ad imposta proporzionale perch� implicava un trasferimento di ricchezza (gli utili accantonati) dai soci alla societ�, trattandosi di nuovi apporti deliberati a favore della societ�, e come tali compresi nell'ambito dell'art. 85 della tariffa (Cass., 27 settembre 1923; 24 gennaio 1924; 28 maggio 1932; 14 marzo 1936, n. 775; 28 giugno 1937, n. 2146). Nella giurisprudenza pi� recente si d�, invece, .per certo che l'aumento di capitale eseguito mediante � imputazione � (� il .termine testuale contenuto nell'art. 2442 cod. civ.) non costituisce nuovo apporto di danaro dei soci alla societ�, dato che le riserve, sia pure facoltative, gi� si trovano nel patrimonio di quest'ultima; si ritiene, peraltro, che tale imputazione importi l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri - .. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 739 del capitale sociale, il quale pu� essere monetizzato solo in ipotesi di scioglimento della societ�, o in quella affine della riduzione del capitale esuberante,. ai.sensi..dell'art.: 2445 e.e,,'per trarne la conseguenza che si � venuto in tal modo a verificare un mutamento di uso e godimento di beni mbbili comportante ex art. 4 della legge di registro, l'assoggettamento alla impo" .sta proporzionale. Questo orientamento ha incontrato la critica di parte della dottrina, riecheggiata nella impugnata sentenza, �che gli . addebita una interpretazione eccessivamente estensiva del termine � trasmissioni � di uso e. godimento dei beni, risolto in quello � modificazioni � nell'uso e nel godimento medesimo. Ma la critica cos� formulata non coglie l'effettiva implicazione della tesi la quale valorizza la modificazione del contratto sociale che il trasferimento della riserva a capitale comporta. Indubbiamente le riserve sono entit� gi� esistenti nel patrimonio della societ� e la destinazione della loro parte disponibile ad aumento (art. 2442 e.e.) o a reintegrazione (art. 2447 e.e.) non costituisce un apporto che possa incrementare la consistenza patrimoniale della societ� stessa. Tuttavia � indubbio che l'attuazione della delibera con cui tale destinazione viene disposta d� luogo, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, alla modifica (effettiva, ed a rilevanza esterna) della condizione giuridica della riserva medesima, cambiando titolo dell'uso e del godimento. Non si tratta di una semplice �perazione contabile, di natura interna, relativa ad entit� .puramente astratta (non dovendosi sopravalutare il concetto di (( imputazione � indicato dalla legge a significare n passaggio da � riserva a capitale � che se vale ad escludere sicuramente il doppio trapasso, il trasferimento di diritti di credito relativi, non esclude che la posizione soggettiva rispetto a tale diritti venga modificata). Regime giuridico della � riserva � e del � capitale � in effetti non coincidono. Il passaggio da riserva a capitale determina la indisponibilit� del cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad esso hanno i soci (e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla s�ciet�) e lo assoggetta alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale che, per la peculiare funzione di garanzia che assolve, pu� essere monetizzato solo in caso di scioglimento della societ� stessa o di riduzione del capitale. Ci� � sufficiente per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale di registro specie se si abbia riguardo da un lato, come i.mpone l'art. 8, agli effetti sostanziali dell'atto, e si tenga presente, dall'altro la definizione di atto cui � applicabile la tassa fissa, nel quale sarebbe veramente difficile fare rientrare la delibera considerata. Il passaggio da riserva a capitale indiscutibilmente comporta un mutamento dal regime giuridico cui i fondi sociali sono assoggettat�; pro prio perch�, come si � visto, i poteri di disposizione dell'assemblea sul capitale sono pi� limitati di quelli sulle riserve tale passaggio determina un rafforzamento della posizione di ogni socio. �: 740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non vale obiettare che presupposto della imposta proporzionale � il trasferimento di una certa entit� da un soggetto ad un altro, mentre nella operazione di imputazione considerata mancherebbe la regolamentazione di rapporti intersoggettivi. / Per effetto del trasferimento delle riserve a capitale rispetto all'entit� che ne � soggetto si vengono a modificare i rapporti tra societ� e soci come emerge dal rilievo che mutando ff titolo di appartenenza �lel cespite alla societ�, gli azionisti perdono la possibilit� di adottare in ordine ad esso le deliberazioni consentite per i cespiti disponibili, Se poi l'imputazione si correla ad aumento di capitale mediante assegnazione di azioni gratuite il bene nuovo attribuito al socio acquista una sua autonoma rilevanza, (senza che possa dedursi in contrario che nel valore effettivo della vecchia azione era gi� incorporato l'ammontare proporzionato delle riserve, giacch� tale potenzialit� assume qualificazione giuridica diversa per effetto dell'avvenuto passaggio). In definitiva l'interpretazione che intenda abbracciare la tesi favorevole al fisco si trova a dover scegliere nell'alternativa di operare pi� propriamente sul terreno del diritto tributario (ed � la strada seguita dal pi� recente orientamento di questa Suprema Corte), ovvero di prendere in considerazione, sul terreno del diritto commerciale, il fenomeno costituente il presupposto del tributo, per ravvisare in qualche modo nel passaggio da riserva e capitale un trasferimento di riccheza in senso proprio, un nuovo conferimento, analogo a quelli costitutivi del capitale originario. Qui si innesta appunto la tesi del doppio trapasso che trae origine da posizioni dottrinali elaborate sullo scorcio del secolo in Germania e Francia, secondo cui il passaggio da riserva a capitale consiste nell'attribuzione ai soci dei fondi di riserva come dividendo e nel contestuale trasferimento dello stesso alla societ� come nuovo apporto. Ma tale tesi, gi� insostenibile ai sensi dell'art. 158 del codice di commercio, non trova possibilit� di difesa di frorite al disposto dell'art. 2442 cod. civ. ed � stata definitivamente ripudiata come si � accennato dalla giurisprudenza (donde la SU� perfluit� di insistere nella relativa dimostrazione). La tassabilit� delle riserve va considerata perci� prescindendo dal supporto del trasferimento dei diritti, agganciandola al mutamento della disciplina giuridica attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 4 alla luce dell'art. 8 che lo rende applicabile anche a situazione diversa dalla trasmissione del diritto in senso proprio. Confro siffatto procedimento non varrebbe opporre (e lo riconosce, del resto, la stessa sentenza impugnata) la letterale esegesi degli artt. 81 e 85 della tariffa all. A la cui applicazione non viene in considerazione immediatamente e direttamente, ma solo in via analogica (ai fini della individuazione della aliquota). Si obietta tuttavia che l'impossibilit� di operare la tassazione con im posta proporzionale troverebbe conferma nella mancata inclusione della PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA imputazione di riserva a capitale fra le operazioni previste nelle predette voci della tariffa. Ma si replica vittoriosamente che in tali voci le specifiche ipotesi sono contemplate e considerate in funzione della determinazione dell'aliquota, mentre � l'art. 8 della legge che impone all'interprete di fare riferimento, in via analogica, al pi� appropriato degli articoli di tariffa quando il caso sia espressamente e puntualmente contemplato. Non s� tratta quindi di sforzare la portata degli artt. 81 e 85, i� quali cos� come sono stati formulati riguardano indubbiamente apporti nuovi di capitale (rispettivamente i conferimenti coevi alla formazione d�lla societ�, e quelli successivi), ma di far riferimento a tali articoli per individuare la aliquota che sar� quella prevista per i conferimenti i'n denaro, mentre l'ammontare delle riserve utilizzate rappresenta l'imponibile su cui applicare dette aliquota. In conclusione ritiene il Collegio di dover ribadire il proprio orientamento nel senso che la utilizazione della riserva straordinaria per aumento di capitali comporta l'assoggettamento ad imposta proporzionale coincidendo l'interpretazione della vecchia legge di registro con 'quella che � l'espressa previsione della legge vigente. 3. -Si pu� quindi passare ad esaminare la tesi della differenziazione della ipotesi di aumento espressa da quella di riduzione delle perdite dalla Corte di appello e senza farvi soverchio affidamento dal momento che si ritiene o no le conclusioni raggiunte inidonee ad escludere la tassazione proporzionale ove non si sovverta l'orientamento di questa S.C. la cui esattezza � stata appena riconfermata. Su di essa, arricchendola di nuove argomentazioni, si diffonde la difesa della societ�, che pretende di circoscrivere l'espresso principio alla ipotesi in cui le riserve vengono puntualmente utilizzate per l'aumento del capitale, negandone l'operativit� quando si abbia una utilizzazione per, la diminuzione delle perdite di esercizio. Al riguardo nella individuazione dell'elemento differenziale sono sostenibili astrattamente due tesi: si pu� affermare cio�, che questa utilizzazione delle riserve, non comporta in alcun modo il passaggio, sia pure momentaneo e formale a capitale (ed � la posizione assunta dalla Corte di appello), oppure riconoscere che il passaggio vi sia stato, ma non essendosi definitivamente risolto in aumento del medesimo, non pu� essere assoggettato al tributo (ed � la linea seguita dalla societ� resistente). Ma , si tratta di posizioni indifendibili. Della prima � la sentenza stessa -che pur l'ha elaborata -a segnare il limite quando osserva che alla luce del criterio del mutamento di uso e godimento sia l'impiego per aumento del capitale sia quello per ridurre le perdite comportano la effettiva modifica di regime giuridico delle riserve, come tale, sufficiente a determinare la tassazione proporzionale. 7-+2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E l'osservazione test� fatta vale altres� a dimostrare che anche la tesi -sostenuta dalla societ� resistente � priva di fondamento giuridico perch� pretende di introdurre un elemento differenziale rispetto alla giurisprudenza di queste S.C. da tener ferma in linea di principio del tutto inadeguato. Il punto qualificante di tale orientamento non � infatti, l'utilizzazione � in aumento � del capitale, ma la modificazione della disciplina giuridica originaria delle riserve che a tale utilizzazione co~segue in quanto pur non avendosi un nuovo apporto di danaro dei soci alla So . ciet� si realizza l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, quel mutamento cio� di uno e godimento idoneo di per s� a far scattare la imposizione proporzionale. L'affermazione che tale imposizione non sarebbe pi� giustificata quando le riser.ve sono impiegate per reintegrare il capitale diminuito di oltre un terzo, distinguendo l'ipotesi del 2442 da quella del 2446 e.e. non trova adeguato supporto logico giuridico. Non giova richiamarsi alla � necessa� ria� destinazione delle riserve ad assolvere la loro peculiare funzione di garanzia (perch� riconoscendosi che anche nell'ipotesi del ripianamento delle perdite le riserve sono state imputate al capitale resta confermata la ricorrenza di un'ipotesi di utilizzazione perfettamente omologa a quella precedentemente considerata dalla giurisprudenza di questa Corte). N� � persuasivo l'argomento che si vorrebbe desumere dalla difficolt� di determinare nella specie la base imponibile. A parte la non congruenza dei riferimenti alla nuova legge di registro rispetto ad una fattispecie da decidere alla stregua della legge del 1923, l'obiezione � priva di pregio giacch� -come si � accennato -una volta fissato il criterio della proporzionalit�, la misura dell'aliquota e della base imponibile pu� ricavarsi in via analogica, operando al riguardo i principi relativi ai conferimenti in denaro (cfr. l'art. 81, lett. a, della legge di registro, che prevede l'aliquota del 2 per cento sull'importo. del denaro conferito). Lo strumento operativo dell'utilizzazione funziona anche in questo caso, secondo la medesima sequenza evidenziata dalla precedente giurisprudenza di questa Corte. Esattamente l'Avvocatura dello Stato osserva.che in termini di � utilizzazione � e di effetti giuridici che ne conseguono la situazione non cambia quando la deliberazione di trasferimento delle riserve a capitale abbia per fine, anzich� l'aumento, la conservazione del medesimo ripianandosi con taie operazione le perdite subite. Non pu� essere seguita la Corte d'appello quando afferma che nel caso di specie non si � avuto -nemmeno in via meramente formale -un passaggio della riserva straordinaria a capitale poich� -riassume -le perdite incidono, anzitutto, prima di aggredire il capitale, sul patrimo~ nio sociale e quindi vanno ripianate innanzitutto con gli elementi attivi di questo. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'affermazione -fermo restando che si tratta di puntualizzazioni correttive non incidenti sulla ratio decidendi della sentenza impugnata che si �regge nel superamento dell'indirizzo interpretativo sulla portata dell'art. 4 I. reg. -� intrinsecamente contraddittoria, perch� finisce per rfoonoscere che le perdite aggrediscono direttamente tutte le attivit� so�iali che sono rinvenibili nel patrimonio senza che occorra ulteriormente distinguere se si tratti di attivit� di cui la societ� � titolare in.conto cor rente ed in conto� patrimonio. Patrimonio -dal punto di vista giuridico -� l'insieme dei rapporti � con diretta rilevanza economica di cui una persona � titolare e dal punto di vista economico � l'insieme dei valori che rimangono dopo avere detratto le passivit�. Nelle. imprese individuali il patrimonio netto si determina nella differenza fr� attivo e passivo, sicch�, dal punto di vista ragioneristico, coincide con il capitale netto. Nella societ� di capitali il patrimonio. netto � di ordinario costituito da due poste: capitale sociale e fondi di riserva (formati dalle quote di utile netto rion ripartite annualmente fra i soci). Il capitale sociale rileva come fondo di dotazione per lo svolgimento dell'attivit� commerciale, come coacervo di diritto di partecipazione dei soci, come fondo di garanzia, per le obbligazioni sociali. Nelle societ� di capitali accanto alla riserva legale sono ipotizzabili riserve statutarie e riserve straordinarie o facoltative le quali, a prescindere dalla diversa situazione giuridica specifica a ciascuna di esse, e diversa da quella fatta al capitale come tale debbono considerarsi appartenenti al patrimonio della societ�. Le riserve straordinarie sono formate, mediante accantonamento degli utili a seguito di decisione presa in sede di approvazione del bilar.icio, e figurano, ai sensi dell'art. 2424 e.e. nella parte passiva della situazione patrimoniale~ per esprimere il debito della societ� nei confronti dei soci. Il capitale che pu� diminuire (ex art. 2446 e.e.) � quello effettivo non quello nominale. Capitale effe.ttivo e patrimonio effettivo coincidono soltanto al momento in cui la societ� viene in essere, successivamente fra i suddetti elementi sussiste sempre una divaricazione. . 11,capitale effettivo deve coprire anche la voce iscritta nella parte passiva della situazione patrimoniale rappresentata dalla riserva che vincoli al proprio soddisfacimento una patte (la parte corrispondente al suo ammontare) dell'attivo sociale. E la legge stabilendo che debba sussistere. un certo rapporto fra capitale nominale ed effettivo considera capitale effettivo quello depurato della passivit� rappresentata dalla riserva straordinaria. Quando l'assemblea delibera l'utilizzazione delle riserve sia per aumento di capitali che per copertura di perdite compie un'identica operazione, svincolando la parte dell'attivo destinata a copertura della riserva e rendendola totalmente computabile in conto capitale. La somma cos� svincolata se determina un supero di capitale attivo potr� essere tradotta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 744 in azioni gratuite a favore dei soci (con aumento del capitale nominale), mentre se si sono verificate perdite sar� trattenuta a copertura di esse migliorando ed eventualmente regolarizzando il rapporto fra capitale effettivo e capitale nominale (il che nella specie si � verificato anche perch� � stato ridotto il capitale nominale, reso pi� rispondente a quello effettivo). Si determina cio�, anche in questa ipotesi, il trasferimento della riserva a capitale; la riserva viene cancellata e la relativa ma~sa attiva confluis�e nel capitale (effettivo) accrescendolo. 4. -In conclusione fermo restando l'assoggettabilit� ad imposta. proporzionale della utilizzazione delle riserve per aumentare il capitale, .alla medesima soluzione deve pervenirsi quando le riserve sono impiegate per porre riparo ad una perdita di capitale diminuito di oltre un terzo. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1978, n. 3515 -Pres. Giannattasio -Est. Granata -P. M. Saia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Viola. Imposte e tasse in genere � Rapporto tra il procedimento innanzi alle Commissioni e l'azione in sede ordinaria � Termine . Decisione definitiva � Ricorso ~ontro decisione proposta fuori termine . Successiva dichiarazione di inammissibilit� � Decorrenza del termine dal passaggio in giudfoato della decisione non impugnata utilmente. Il giudice ordinario che non pu� sindacare gli errores in procedimendo del giudice tributario, deve raccordare il termine semestrale di decadenza dell'azione ordinaria al giudicato del giudice tributario che pronunzia sulla regolarit� del processo; ove questo abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione perch� non prevista in via tipica dalla legge ovvero perch� proposta dopo la scadenza del termine, il termine semestrale per l'azione ordinaria decorre dal passaggio in giudicato della decisione vanamente impugna_ta con il mezza dichiarato inammissibile; quando invece l'impugnazione sia esperita secondo il tipo e nel tempo di legge ma non in conformit� dei canoni formali che ne condizionano l'esame di merito, il termine per l'azione ordinaria decorre dalla definitivit� della decisione che pronuncia sull'impugnazione (1). (1) Bench� riferita a1l'abrogato ordinamento deilJle commissdoni, la decisione � importante in quanto riassume e defin1sce con esempJare Hmpidezza iii principio tuttora va1ido ad al1ri effett~. e peraltro 11ipetutamente affermato (Cas,s., 8 gennaio 1975, n. 40, in questa Rassegna, 1975, I, 40), che l'impugnazione ab origine inamm�ISsibile, perch� non ammessa nel sistema processuale o perch� proposta fuori termine, non impedisce la decadenza stabilita in connessione con la PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 745 (Omissis). -Con il primo motivo -denunziando violazione dell'art. 22 d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, e difetto assoluto di giurisdizione, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per avere giudicato infondata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, da essa ricorrente proposta sul rilievo che, avendo la Commissione centrale dichiarato inammissibile �per tardivit� il ricorso dei contribuenti avverso la decisione della Commissione provinciale, il termine semestrale per adire l'aut�rit� giudiziaria ordinaria doveva com� putarsi a decorrere dalla scadenza del termine. utile per ricorrere � tempestivamente alla Commissione centrale, laddove la Corte di appello ha ritenuto che la decisione definitiva, rispetto alla quale era da apprezzarsi la tempestivit� dell'azione giudiziaria, era quella della Commissione centrale. La censura � fondata. Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 436, il termine semestrale di decadenza concesso per proporre l'azione giudiziaria decorre dal momento in cui, nel processo davanti alle commissioni tributarie -necessariamente da esperire in via preventiva -interviene una decisione �definitiva� che tale sia per sua natura, perch� non suscettibile di impugnazione ulteriore nell'ambito ancora di quel processo, o tale diventi, a seguito dello inutile decorso del termine concesso per esperire l'impugnazione ammessa. Nella individuazione di siffatta decisione e nella verifica della sua definitivit� ai fini del controllo circa la sussistenza o meno della menzionata decadenza in relazione, appunto, alla tempestivit�, e quindi alla proponibilit�, dell'azione davanti a lui proposta, il giudice �ordinario -in dipendenza della distinzione e reciproca autonomia, da quel sistema recepito, tra il processo davanti alle Commissioni tributarie ed il successivo processo in sede ordinaria -incontra i limiti derivanti dalla insindacabilit�,. da parte sua, degli errores in procedendo dal giudice tributario eventualmente commessi r:elativamente sia alla impugnazione esperibile in quel processo, sia alla tempestivit� della stessa. � ius receptum, infatti, definitivit� (gi� verificatasi) de!ila pronunzia contro Ja quaile !'<impugnazione � rivOllta, s� che l'ulteriore sviJlu:ppo procedimentaile non potr� essere posto in re1azione con la pronunzJia (meramente dichiarativa) di inammissibiHt�. Ci� non avViiene, tuttavia, precisa opportuna~ente .1a sentenza in nota, quando l'impugnaZlione in s� ammdssibil1e e tempestivamente esperita .incontri alrt:ri ostacol.i che pI'ec1udono l'esame del merito; in tal caso il processo � proseguito e non si ha defini1livlit� fino a quando non intervenga ila pronunzia del giiudice deliJ'impugnazione, anche se in tal caso la pronunzia dichiara egualmente L'inammissibi1lit�. Quest'u1tima precisazione aveva ovviamente valore per l'azione ordinaria autonoma cohlegata so1o temporalmente, ad una decisione definitiva, ma non vaile pi� attualmente nel sistema processuale unita.rio per gradi di impugnaZtione nel quaile la inamm1ssibi11t� di una 1m:pugnazione preo1ude in ogni caso il:'impugnazione successiva. 746 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella giurisprudenza �li questa Corte Suprema, che n� il primo (Cass. 8 gennaio 1975, n. 40), n� il secondo (Cass. Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516; Cass., Sez. Un., 4 agosto 1977, n. 3466) errore rientrano fra queili per i quali pu� derogarsi, in via eccezionale, alla regola della insindacabilit�. L'a statuizione, con cui,. pertanto, il giudice tributario, adit~ in via di gravame avverso una precedente decisione resa in quello stesso processo, dichiari il gravame stesso inammissibile, perch� non previsto in via tipica dalla legge avverso la decisione con esso impugnata, ovvero perch� proposto dopo la scadenz� del termine, impone al giudice ordinario di ragguagliare a quel giudizio la propria indagine volta ad individuare, nel processo tributario, la pronunzia, alla sopravvenienza della cui definitivit� egli deve raccordare il dies a quo del termine semestrale di decadenza dall'azione giudiziaria. Ed al1ora, mentre nel caso che la decisione inutilmente impugnata sia dichiarata, dal giudice dell'impugnazione in concreto esperita, non suscettibile di� gravame nell'ambito del processo tributario, la definitivit� viene a costituire, per il giudice ordinario, un attributo .originario (cio� dal momento della pronunzia) della �decisione a quo; nel caso, invece, che sia dal giudice tributario dichiarata la diversit�, rispetto a quella tipica, dell'impugnazione esperita ovvero la sua tardivit� del termine fissato per il tempestivo e~perimento dell'impugnazione tipica ammessa contro quella stessa decisione. Invero, poich� il giudizio sul processo tributario dal suo giudice vincola, come si � detto, il giudice ordinario, questo non pu� non raccordare la decadenza dall'azione giudiziaria alle risultanze di tal giudicat~. Alla stregua del quale, nel caso che qui interessa di ricorso alla Commissione centrale dichiarato (con decisione non impugnata, in prosecuzione dello stesso processo, con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) inammissibile perch� tardivo, il gi.dice ordinario � tenuto a reputare non compiuto utilment~, nel processo tributario, l'atto idoneo ad impedire il sopravvenire, in quel processo, della decadenza dal potere di impugnazione, e pertanto � pure tenuto a ricollegare alla sopravvenienza di tal decadenza, ed alla conseguente acquisizione del predicato di definitivit� da parte della decisione non tempestivamente impugnata, la (decorrenza del termine costitutivo della) diversa decadenza, cui l'ordinamento assoggetta l'azione giudiziiaria ordinari.a. g proprio il g:iudicato tributario ad quem tdi tardivit� della impugnazione in quel processo esperita �avverso la decisione a quo) che impedisce al giudice ordinario di correlare la (decorrenza del termine di) decadenza dell'azione giudiziaria al. diverso momento, in quanto � proprio questo ultimo che irriversibilmente, per esso giudice ordinario, accerta la fattispecie concreta da commisurare alla regola, gi� ricordata, secondo cui la decadenza (nel caso: dalla impugnazione) � impedita soltanto dal compimento tempestivo dell'atto previsto dalla legge: regola, dalla quale ovviamente si svolge l'altra, secondo cui la decadenza PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA stessa, una volta verificatasi, non pu� essere rimossa o comunque eliminata dalla successiva e quindi tardiva realizzazione di quell'atto tipico. Diversa � la situazione in cui, nel processo tributario, l'impugnazione sia esperita secondo il tipo e nel tempo di legge, ma non anche in confromit� dei canoni formali che ne condizionano l'esame nel merito: ad esempio, nel caso (esaminato da Cass., Sez. Un., 1� marzo 1971, n. 514) di ricorso alla Commissione centrale non corredato con motivi specifici. Invero, in simile evenienza, anc:P.e se il giudice tributario ad quem non pu� non pervenire ad. un� eguale dichiarazione di i�1ammissibilit�, per� il gravame esperito � pur sempre riconducibile allo schema dell'atto tipico idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione e, con essa, l'acquisizione del predicato di definhivit� da parte della decisione cos� impugnata, onde � al momento della definitivit� della decisione emessa su quell'impugnazione che va correlato �'inizio del termine semestrale fissato per l'utile esperimento dell'azione giudiziaria. E del pari si spiega (non sem~ra del tutto superfluo chiarire, al fine di fugare superficiali impressioni di contrasto con altri arresti di questa Corte Suprema) come alla definitivit� della (ultima) decisione tributaria si debba guardare anche quando tardiva sia l'introduzione stessa del giudizio tributario davanti alla competente commissione di primo .grado (come nel caso esaminato da Cass., Sez. Un., 12 maggio 1975, n. 1831); invero, nel sistema di contenzioso qui in discorso, l'atto alla cui definitivit� si correla la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria � non l'accertamento tributario (salvi, naturalmente, i riflessi preclusivi, sull'esame del merito derivanti dalla inoppugnabilit� dell'accertamento stesso= cfr. ancora citata sentenza n. 1831 del 1975), ma la pronpnzia\del giudice tributario._ -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3709 � Pres. Mir~belli Est. San,dulli � P. M. Caristo (conf.) -D'Apuzzo (avv. Trione) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vit~liani). Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo � Presunzioni legali � Vendita fra parenti � Norma di carattere processuale -Esclusione � Applicazione della norma vigente al momento della stipulazione dell'atto. (d.!. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 25 e 77). Imposte e tasse in genere � Succ.essione di leggi nel tempo � Norme sostanziali � Criteri di applicazione. (Preleggi, art. 11). Le norme che regolano le presunzioni legali in relazione alla vendita fra parenti sono stabilite in vista di scopi di carattere sostanziale; di con RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 748 seguenza le norme della nuova legge di registro, non avendo natura processuale, non si applicano agli atti stipulati anteriormente all'entrata in vigore (1). In tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattivit� della legge, enunciato nell'art. 11 delle preleggi, comporta da un lato, che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti gi� verificatisi dell'atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esso; dall'altro, che la nuova legge� possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopra~ venute ancorch� conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina dispost(l dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore (2). (Omissis). -Con il primo motivo, le ricorrenti -denunciata l'omessa e fals� applicazione degli artt. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 5 del p..1. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonch� l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione -sostengono che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta di registro, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare al rapporto tributario, originato dall'atto di trasferimento immobiliare intervenuto fra i D'Apuzzo ed ancora da risolvere, l'art. 25 del d.P.R. n. 634 del 1972 che, modificando la precedente disciplina dell'art. S del d.l. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, ha ristretto l'ambito di operativit� della presunzione di liberalit� (in precedenza estesa ai parenti .entro il terzo grado) ai parenti iri linea retta. La censura � infondata. Secondo la tesi delle ricorrenti -essendo ancora pendente, al momento dell'entrata in vigore c:lel d.P.R. 26 ott'?bre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro), il giudizio relativo alla configurazione giuridica (1-2) La prima massima, di eviidente esattezza, esolude che le norme sulla pJ1esunzione di negozio giratuito neL1a vendita fra parente abbiano carattere processuale. La norma deWart. 25 del!la nuova legge dd registro che pone una presunzione assoluta non � nemmeno una norma attinente ailifa prova in quanto stabit11sce H regdme tributario indefettib1!1e della vendita foa pal1enti in linea retta. La seconda massima J1ias1sume !l!a regola dell'applkazione dello jus supervenies rispettivamente ai rapporti anteriormente sorti ed aglri effetti che autonomamente da essi sd p�roducono. IJ p.rincip.1o, come si cicordeir�, � stato applicato relativamente all'obbJI�Jgo di interessi suJi1a mora successiva a!J'entrata in vigorie delia Ieggie che H istritrni:sce, dovuti 'per obblrigazioni tributarie sorte anteriormente. PART� I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA dell'atto di trasferimento immobiliare, intervenuto tra zio e nipote D'Apuz zo, volto ad accertare,� ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, se lo stesso costituisse !-llla compravendita o una donazione -si sarebbe dovuto applicare, per la determinazione dei limiti di �incidenza effettuale della presunzione legale di liberalit�, la nuova normativa e non quella vigente al momento della formazione dell'atto oggetto dell'imposta di registro. Secondo l'opinione dei giudici di merito -in mancanza di una norma espressa che assoggettasse alla nuova normativa l'atto formato sotto il regime legislativo precedente -non avrebbero potuto applicarsi le nuove statuizioni legislative ad un atto formato e registrato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. E tale opinione merita adesione . . Il problema proposto attiene alla individuazione della disposizione le gislativa applicabile in tema di successione di norme disciplinatrici di presunzioni legali. La controversia� promossa ex art. 146 della legge di registro del 1923 innanzi al giudice ordinario (dopo ch� le commissioni tributarie avevano escluso che la presunzione di gratuit�, relativa all'atto di trasferimento immobiliare, intervenuto nel 1961 fra i D'Apuzzo zio e nipote, fosse stata vinta nel modo richiesto dalla legge, e cio� mediante titoli muniti� di data certa) � stata instaurata -nel vigore del d.lgs. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle imposte sulle successioni e s�lle donazioni), il quale, con l'art. 5, primo comp:ia, stabiliva che �le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si P!'esumono liberalit� e ; come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile � -al fine di provare l'onerosit� dell'atto trasfativo as soggettato ad imposta di registro. Successivamente -essendo intervenuto, nel corso: del giudizio, il d.P.R. 26 ottobre 1972; n. 634, il cui art. 25, primo comma (stabilendo che � i trasferimenti immobiliari posti in essere tra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria�), dopo avere trasformato la presunzione di liberalit� da relativa in assoluta, ne ha limitato l'ambito soggettivo di. operativit� ai paren,ti in linea retta -si � sostenuto, sulla base dello jus superveniens in materia processuale, che -non potendo pi� presumersi (nemmeno juris tantum) un atto di liberalit� nella ipotesi di un trasferimento immobiliare fra parenti entro il terzo grado� -dovesse escludersi che l'atto intervenuto fra i D'Apuzzo potesse assoggettarsi all'imposta di registro come donazione. Trattasi, quindi, di stabilire -in tema di efficacia della legge probatoria nel tempo -se, nel caso di specie, debba farsi applicazione della norma attinente alla presunzione legale di liberalit� vigente all'epoca in 750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cui l'atto oggetto d'imposta � stato formato e registrato o di quella soprevvenuta nella pendenza del giudizio. :B noto che, secondQ la dottrina pi� autorevole, il carattere processuale o sostanziale delle norme che disciplinano le prove va individuato (non soddisfacendo n� la teo~ia che afferma il carattere processuale di tutte dette norme, in quanto lascia in ingiustificata ombra la considera� zione degli �interessi in conflitto, n� quella che assegna .al diritto sostan� ziale tutte tali norme) in base al criterio direttivo che consiste nel guar� dare se la norma abbia carattere generale, e cio� si riferisca a rapporti giuridici nei quali siano impegnati interessi sostanziali di diversa consi� stenza -nel qual caso, le� ragioni ispiratrici sarebbero di ordine processuale, avendo per scopo la formazione del convincimento del giudice -ov� vero se abbia di mira un solo schema paradigmatico di rapporto giuridico -nel quale secondo caso, costituendo la limitazione alla formazione del libero convincimento del giudice soltanto il mezzo per condurre ad una div~rsa regola sostanziale del rapporto giuridico esclusivamente considerato, emergerebbe il carattere sostanziale della norma. Ed implicazione logica di tale discriminazione � che le norme che regolano le presunzioni legali (con riferimento a singole fattispecie giuridiche) rientrano nell'ambito del!a categoria delle norme di diritto sostan� ziale (nella quale vanno ricompresi, ad esempio, l'art. 1350 cod. civ., che regola i casi nei quali la prova scritta � richiesta ad substantiam; l'art. 241 cod. civ., per il quale la prova testimoniale delia filiazione legittima � ammessa soltanto quando vi sia un principio di prova scritta o le pre� sunzioni e gli indizi� risultanti da fatti gi� certi siano considerati abba� stanza gravi per determinarne l'ammissione; ecc.). Per modo che -essendo state dettate le norme relative alla presun zione ':legale (juris et de jure) contenuta nell'art. 25 del d.P.R. n. 634 del 1972 ed a quella (juris tantum) stabilita nell'art. 5 del d.lgs.lgt. n. 90 del 1945, in vista di scopi di carattere sostanziale -deve escludersi che il giudice di merito fosse tenuto ad applicare, nel caso Oggetto del presente dibattito giudiziale, la nuova norma intervenuta nella pendenza del giudizio. Invero, secondo la giurispn1denza di questa Corte Suprema (cfr. sent. 27 maggio 1971, n. 1579), in tema di jus superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattivit� della legge, enunciato nell'art. 11 . delle disposizioni sulla legge in generale, com� porta, da un lato,, che la legge nuova non possa essere _applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata. in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti gi� verificatisi dell'atto (o del fatto) passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso e, dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status ---I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 751 ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorch� conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta della nuova legge, debbono essere presi in considerazione in s� stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore. In base a tale postulato deve, quindi escludersi che all'atto� traslativo formato e registrato sotto l'impero della legge precedente possa applicarsi la nuova legge di registro che modifica la disciplina giuridica dell'atto generatore del rapporto tributario. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 luglio 1977, n. 37'15 -Pres. Mirabelli Est. Sandulli -P. M. Garisto (conf.) -Soc. Sili e Magazzini di Civitavecchia (avv. Visciani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposta di ricchezza mobile ed altre imposte dirette -Esenzione per nuove imprese artigiane e piccole e medie industrie nell'Italia settentrionaie -Legge 22 luglio 1966 n. 614 -Imprese dirette alla produzione di servizi -Esclusione. (I. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8). L'agevolazione per i territori depressi nell'Italia settentrionale nu_ovamente disciplinata dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 ha innovato sulla precedente normativa d'un canto estendendo il beneficio in senso soggettivo alle industrie anche medie, d'altro canto restringendo il beneficio in senso oggettivo alle sole imprese dirette alla produzione di beni con esclusione di quelle dirette alla produzione di servizi (1). (Omissis). -Con il primo motivo, la ricorrente -denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione al d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, alla legge 10 agosto 1950, n. 647, alla legge 15 luglio 1954, n. 543, ed alla legge 29 luglio 1957, n. 635 -si duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia ritenuto che l'esenzione decennale (da ogni tributo diretto sul reddito), concessa dall'art. 8 della legge n. 614 del 1966, spet!asse esclusivamente .alle imprese industriali aventi ad oggetto la produzione di beni, e non anche a quelle produttrici di servizi. (1) Decisione esattissima. Per il regime anteriore cfr. Cass., 1� ottobre 1975, n. 3089; 2 ottobre 1975, n. 3'114 e 16 gennaio 1975, n. 166 (in questa Rassegna, 1975, I, 1085), nonch� 6 luglio 1977, n. 2967, (ivi, 1977, _I, 694). 752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura � infondata. La portata che la decisione impugnata ha attribuito -attraverso il procedimento di ricognizione del significato della norma -al primo comma dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, vale a sorreggere la tesi sfavorevole alla societ� contribuente, in quanto la stessa risulta assegnata mediante una corretta operazione (logica) interpretativa della statuizione normativa, condotta -sulla base del significato proprio delle� parole secondo la loro connessione e dell'intenzione del legislatore -nel rispetto d�l principio fondamentale fissato nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. La legge 22 luglio 1966, n. 614, modificando la precedente normativa, dettata, in materia di interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, ed innovando al regime delle agevolazioni fiscali, previste per tali zone, ha provveduto, da un canto, ad allargare l'ambito dell'elemento soggettivo del beneficio, estendendo lo stesso alle medie imprese industriali (prima nbn considerato) e, dall'altro canto, ha ristretto il campo dell'elemento oggettivo di esso, limitando l'agevolazione alle sole imprese dirette alla produzione di beni (con esclusione di quelle produttrici di servizi). In tal modo, il legislatore del 1966 ha inteso circoscrivere l'area del beneficio fiscale alle sole imprese di produzione dei beni (cfr., in tal senso, Cass., sent. 23 novembre 1966, n. 4425), chiarendo, attraverso un opportuno atto di normazione, i limiti marginali dell'esenzione tributaria, che, nel vigore della legge 29 luglio 1957, n. 636 -in mancanza di una specificazione che consentisse di discriminare le imprese aventi ad oggetto la produzione di servizi (costituente oggetto di attivit�� industriale: articolo 2195, primo comma, n. 1, cod. civ.) -erano stati estesi dalla giurisprudenza sino. a 'ricomprendere nel!a sua sfera l'incidenza effettuale anche le imprese produttrici di servizi. Per modo che, in�presenza di siffatta innovazione legislativa, che ha immutato il precedente regime tributario, non pu� condividersi la tesi della ricorrente, volta ad allargare l'area oggettuale del beneficio fiscale previsto dall'art. 8, primo comma, della legge n. 614 del 1966. Il primo motivo �, quindi, da disattendere. -(Omissis). i ! f ~ I ~ I , I SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 luglio 1978, n. 3332 -Pres: Trimarchi Rel. Scribano -P. M. Berri (parz. diff.). -S.p.A. 'Idroelettrica Smurra S.A.I.S. (avv. Mazzei) c. Amministrazione delle finanze (avv. Stato Albisinni). Acque pubbliche ed elettricit� ' -Concessione e derivazione -Proroga Posizione dell'utente -Interesse legittimo. (T.IJ. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 22, 28 e 30). Competenza e giurisdizione -Potere del giudiCe -Nei confronti della P.A. Disapplicazione -Limiti. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, artt. 4 e 5). Acque pubbliche ed elettricit� -Derivazioni ed utilizzazioni abusive Diri~ to di risarcimento dei danni -Prescrizione applicabile -Decorrenza. (Cod. civ., artt. 2935 e 29~7). L� proroga della concessione d'acqua pubblica venuta a scadenza � subordinata all'accertamento che all'accoglimento della domanda non si oppongono eventuali preminenti esig?nze di ordine generale. La posizione dell'utente in rapporto al provvedimento di proroga � pertanto di interesse legittimo (1). La potest� di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo pu� essere esercitata dal giudice ordinario in ordine a provvedimenti dell'Amministrazione rispetto ai quali persista nel privato interessato una situazione di diritto soggettivo sottratta ad ogni apprezzamento discrezionale (2). Il diritto al risarcimento dei danni da utilizzazione abusiva di una de rivazione d'acqua pubblica si prescrive in cinque anni e la prescrizione ha inizio da ciascun giorno in cui la frazione di danno s'� prodotta ed il cor rispondente diritto al risarcimento � sorto (3). (1-3) La sentenza 15 ottobre 1974, n. 17 de1 Tribunale superiore delJe acque parzialmente cassata dailila Corte � pubblicata in questa Rassegna 1975, I, 769, con nota di richiami. SuUa prima massima, in senso conforme, cfr. citate in motivazione, Cass. 16 dicembre 1974, n. 4285, Giust. civ. Mass. 1974, 1855; Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306, in questa Rassegna 1975, I, 250; Cas.s. 14 agosto 1951, n. 2518, Foro it. Rep. 1951, 754 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Col primo motivo del ricorso la societ� Idroelettrica Smur.ra, denunciando violazione degli artt. 17, 22, 35, 55, 140 e 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e difetto di motivazione, (art. 360, n. 5 c,p.c.), lamenta che il Tribunale Superiore delle acque pubbliche abbia giudicato infondato il proprio assunto, secondo cui non poteva essere considerata utent� abusivo avendo essa presentato domanda di proroga della concessione, tuttora pendente. A torto, infatti -afferma la ricorrente -la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che, sulla domanda di proroga, l'Amministrazione si fosse pronunciata definitivamente con il provvedimento che aveva accordato la proroga medesima, condizionandola per� all'adempimento di determinati oneri entro un termine fissato e comminandone la decadenza nel caso di inottemperanza:. Sostiene quindi che l'asserzione conclusiva del Tribunale, secondo cui �il provvedimento di concessione condizionata della proroga si era trasformato in una statuizione di rigetto per non essersi verificata la condizione cui era stata sottoposta, risulta viziata per difetto di essenziali presupposti giuridici, in quanto il Ministero dei lavori pubblici aveva concesso la proroga �senza assoggettarla a condizione alcuna, e solo l'Ufficio del Genio civile di Cosenza aveva formulato l'invito ad effettuare determinati versamenti entro un termine fissato, con diffida che. in caso di inottemperanza sarebbe stata proposta al Ministero la decadenza dall'istanza di proroga, talch� l'inosservanza del termine avrebbe potuto determinare solo l'inizio del relativo procedimento, che invece non vi era stato, n� si era quindi avuto alcun provvedimento di decadenza. La censura � inammissibile. A dimostrarlo basta rilevare che con essa viene sostanzialmente de nunciato non il difetto di � essenziali presupposti giurid!ci �, (peraltro non precisati), nell'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, ma un travisamento di' fatti in cui il Tribunale Superiore sarebbe incorso acque, 87, 159; adde, Trib. sup. acque 27 maggio 1974, n. 8 e 15 ottobre 1974, n. 16 ~n questa Rassegna 1974, I, 1294 e 1975, I, 599. Sul:la seconda massima cf�r., o1tate in motivazione, Cass. 6 agosto 1975, n. 2987, Giust. civ. Mass. 1975, 1406; Cass. 21 febbraio 1974, n. 494, in questa Rassegna 1974, I, 386; Cass. 26 ottobre 1972, n. 3268, Giust. civ. 1973, I, 650. I ' Su11Jia terza massima, si rinvia ail commento del11a decisione� cassata in questa Rassegna 1975, I, 7'69, al punto 5. In tema di prescrizione dei canoni e decorrenza defila prescrizione, cfr., con riguardo aJ diverso caso dei canoni dovuti a :partire dall'1� liug1io 1924 (r,dJ. 25 febbraio 1924, n. 456) per l'uso deM'acqua in I base ad antiche utenze in attesa di 11iconoscimento, Cass. 25 gennaio 1977, n. 366 in Foro it. 1977, I, 1954 con nota di Costantino, Sfruttamento delle acque pubbli� I che e diritti dei privati: obblighi dell'utente e prescrizione del credito dello I Stato. I I j I I 1. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI nel procedere all'esame ed alla valutazione degli atti del procedimento amministrativo: ora, il travisamento dei fatti pu� costituire materia di ricorso per cassazione soltanto se si risolve in un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, situazione, questa, che nella specie non viene specificamente dedotta n�, comunque, sussiste, avendo il Tribunale Superiore adeguatamente motivato il suo convincimento. 2. -Con lo stesso primo motivo la ricorrente assume che, comunque, il Tribunale Superiore avrebbe dovuto esaminare e decidere se sussisteva la dedotta illegittimit� del preteso provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga, in quanto tale provvedimento aveva inciso su una propria posizion. e non di interesse legittimo -come lo stesso Tribunale erroneamente ritenne -ma di diritto soggettivo, cosicch� sussisteva la condizione necessaria perch� il giudice ordinario potesse esercita:re il potere di d�sapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo. La doglianza � infondata. Non pu�, invero, ritenersi che, nel periodo compreso tra la scadenza della concessione e l'eventuale provvedimento di proroga, fa posizione dell'utente sia di diritto soggettivo, in quanto il provvedimento di proroga (al pari di quello analogo di rinnovazione della concessione, riguardo al quale queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato -sent. 16 dicembre 1974, n. 4285; sent. 30 ottobre 1974, n. 3306; sent. 14 agosto 1951, n. 2518 -l'insussistenza di un diritto soggettivo dell'interessato), � subordinato all'accertamento che al suo accoglimento non si oppongano even� tuali preminenti esigenze di ordine generale, e quindi, all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella va1utazione del pubblico interesse. Pertanto in tale periodo l'utente si trova in una situazione di fatto che, se talvolta (sent. Sez. Un. 19 ottobre 1954, n. 3863) � apparsa meritevole di tutela nei confronti del terzo che non abbia alcuna pretesa sull'acqua, non pu� certo attribuire all'utente stesso i diritti verso l'amministrazione, la quale non � tenuta ad emettere in suo favore il provvedimento di proroga. Ne deriva che all'utente pu� essere riconosciuto, nella situazione delineata, soltanto l'interesse legittimo, tutelabile �innanzi al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa, all'accertamento della legit� timit� o meno dell'uso del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, e non anche il diritto di ottenere, da parte del giudice ordinario, la disapplicazione del provvedimento illegittimo della stessa Amministrazoione, emesso in esito aU'esercizio di quel potere: infatti la potest� di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo pu� essere esercitata dal giudice ordinario -""" come il Tribunale Superiore correttamente afferm� -soltanto, (confr. Sez. Un. 6 agosto 1975, n. 2987; Sez. Un. 21 febbraio 1974, n. 494; Sez. Un. 26 ottobre 1972, n. 3268), in ordine a prov RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vedimenti dell'Amministrazione rispetto ai quali persista nel privato interessato una situazione di diritto soggettivo, sottratta ad ogni apprezzamento discrezionale, proprio perch� tale potere � attribuito all'autorit� giudiziaria, dalle fondamentali nornie degli artt. 4 e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, unicamente a tutela di diritti soggettivi. 3. -Occorre, poi, appena osservare che non pu� essere preso in esame l'assunto, prospettato dalla ricorrente con la' memoria, secondo oui alla concessione fattale era applicabile la proroga per quindici anni, accordata dalla legge 8 gennaio 1952, n. 4~, alle utenze aventi per oggetto piccole derivazioni, scadute, come quell� in oggetto, dopo il 10 giugno 1940: ci� sia perch� le memorie, che la disposizione dell'art. 378 c.ip.c. consente alle parti di presentare, hanno solo la fun2lione di illustrare le ragioni gi� esposte nel ricorso e nel controricorso, ma non possono con� tenere ~uove .censure n� sollevare nuove questioni; sia in quanto l'esame di tale assunto involgerebbe 'la necessit� di un accertamento sulla natura di piccola o grande derivazione dell'utenza della societ�, accertamento che importa lo svolgimento di un'indagine di fatto e non pu� perci� essere compiuto per la prima volta in sede di legittimit�. 4. � Col secondo motivo del ricorso la Societ� lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2935 e.e., anche in relazione alrarti~ colo 17, t.u. 11 dicembre 1933 cit., e difetto di motivazione, (art. 360, n. 5, c.p:c.), perch� il Tribunale Superiore, affermata la natura abusiva della sua .utenza; ritenne inapplicabile ai canoni, da essa dovuti con funzione risarcitoria, la prescrizione quinquennale fissata per le obbligazioni ex delicto dall'art. 2947, primo comma, e.e., sotto il profilo che la condotta illecita, posta in essere con l'utilizzazione abusiva della derivazione d'acqua e con �la permanenza della stessa nel tempo, rivestiva obiettiva unitariet�, onde non poteva aversi prescrizione prima della sua cessazione; ed assume che la permanenza e l'unitariet� della condotta illecita non escludono che ogni porzione di danno assuma una propria individualit� ed autonomia, la quale si riflette sul diritto alla riparazione, con la conseguenza che la prescrizione h� inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gi� verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. � La doglianza � fondata. Come queste Sezioni Uni.te hanno avuto occasione di precisare con sentenza 5 novembre 1973, n. 2855, (che ha cassato una decisione del Tribunale Superiore riguardante una questione di risarcimento di danni da illecito ex delicto, simile a quella dibattuta nella presente controversia), nella norma dell'art. 2947, primo comma, cit., la quale �ispone che il diritto al !isarcimento del danno derivante da fatto illecito �s~ prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si � verificato, il ter- I i I PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 757 mine �fatto� va inteso come comprensiv� de'lla condotta colposa o dolosa e dell'evento dannoso che ne deriva, cosicch� il momento in cui il fatto si � verificato, cio� quello rilevante per l'inizio della prescrizione, non � solo quello in cui � posta in essere l� condotta, ma ahche, e soprattutto, �quello in cui si realizza il danno. Particolarmente, nell'ipotesi di fatto illecito permanente, in cui il comportamento dell'agente non si esaurisce in un unico att-0 ma perdura ri.el tempo, determinando la violazione ininterrotta del diritto altrui, pu� avvenire che il danno, che ne deriva e si protrae nel tempo, sia unico, nel senso che vi sia un �solo da,nno il qua:le permane uguale in ogni momento, (come nel caso di perdita della disponibilit� di un immobile in conseguenza della sua illegittima occupazione), cosicch� deve dirsi che il fatto illecito si verifica solo nel momento in cui cessa la con'.dotta antigiuridica. e si copcreta definitivamente l'evento dannoso, e pertanto solo da tale momento comincia a decorrere il termine di prescrizione del risarcimento dei danni (cfr. Cass. 5 aprile 1976, n. 1179; Cass. 27 marzo 1970, n. 834; Cass. Sez. Un. 17 maggio 1963, n. 1271). Ma pu� anche accadere che il danno sia plurimo, nel senso che in ogni momento si produca un nuovo danno il quale si aggiunge e si cumula con quello verificatosi nel momento_ precedente (come nell'ipotesi di perdita dei frutti di un immobile per effetto della sua illegittima occupazione), talch�, assumendo ogni porzione di danno una propria in-_ dividualit� ed autonomia che lo rende indipendente dalle porzioni precedenti, deve ritenersi che in ciascun momento in cui produce una porzione di danno si verifica il fatto illecito ed inizia quindi a decorrere � il termin~ di prescrizione del diritto al risarcimento (cfr. Cass. 13 marzo 1974, n. 682; Cass. Sez. Un. 5 novembre 1973 cit.; Cass. Sez. Un. 19 gennaio 1970, n. 100; ed anche Tribunale Superiore 23 settembre 1964, n. 24). Appare, dunque, evidente che sia nell'una che nell'altra ipotesi vi � unitariet� della condotta illecita e p(;!rmanenza del pregiudizio: ma nella seconda ipotesi, diversamente dalla prima, potendosi considerare nel tem po il progressivo accumulo del danno e valutarlo per quantit� distinte, il diritto al risarcimento "sorge di momento in momento, con la con_se guenza che, ai sensi dell'art. 2935 e.e., la �prescrizione ha inizio da cia scun giorno in cui la frazione di danno si � verificata ed � sorto il cor rispondente diritto al risarcimento. Non pu�, pertanto, condividersi l'opinione espressa dalla decision� impugnata, la quale ritenne decisive, al fine della soluzione della questione sulla decorrenza della prescrizione, le sole circostanze dell'unitariet� della condotta illecita e della permanenza del pregiudizio, consistente nell'uti� lizzazione abusiva della der.ivazione di acqua, mentre avrebbe dovuto considerare l'ulteriore e necessario elemento della natura -nel senso �sopra precis�to -del danno arrecato. -(Omissis). 758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 13 gennaio 1978, n. 2 . Pres. Giannattasio � Rel. !annotta � E.N.E.L. (avv. Conte) c. Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (Avv. Gen. Stato) c. A.C.E.A. (avv. G. B. Petrocchi). Acque pubbliche ed elettricit� � Competenza e giurisdizione . Tribunali delle acque e tribunale superiore �. Imposizione di contribuzione nelle spese di sghiaiamento � Giurisdizione del tribunale superiore. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 lett. b; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, artt. 1 e 2). Acque pubbliche ed elettricit� � Poteri dell'amministrazione per il buon governo delle acque Preesistenza di .concessione � Preclusione all'esercizio � Non sussiste. Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione -Imposizione di contribuzione nelle spese di sghiaiamento -Necessit� di previa istruttoria. Rientra nella giurisdizione di legittimit� del tribunale superiore delle acque pubbliche, come ricorso diretto contro prevvedimento dell'autorit� amministrat~va adottato per assicurare il buon regime delle acque pub I bliche, il ricorso con cui il titolare d'una preesistente concessione impu ~ gna una concessione di derivazione d'acqua con salvezza dei diritti dei terzi, che imponga a s� ed al nuovo concessionario un obbligo di contri1 buzione nelle spese necessarie alla eliminazione di accumuli di materiali (1). 1 La preesistenza di un provvedimento di concessione non costituisce per s� causa di illegittimit� di ulteriori misure dell'Amministrazione, incidenti sulla derivazione gi� consentita, peordinate alla salvaguardia del II buon regime delle acque (2). In presenza di d�e derivazioni dal medesimo corso di acqua, il prov ~ vedimento che ripartisca in parti eguali tra i due concessionari l'onere della spesa relativa alla eliminazione di accumuli di materiale � illegittimo, se non sia preceduto da un'istruttoria intesa ad accertare se ed in che misura il fenomeno sia ad imputare all'una o all'altra derivazione (3). (1-2) In tema .di giurisdizione del Tribunale superion1, cfr., per varfo fattispecie, Trib. sup. acque 27 ottobre 1977, n. 31, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 1976 n. 24, in questa Rassegna 1978, I, 248 e 1977, I, 188 e 340. Sulla seconda massima, cfr., richiamate in motivazione, Trib. sup. acque 8 febbraio 1%3, n. 3, Giust. civ. Rep. 1963, demanio, 31; Cass. 18 giugno 1965, n. 1256, Giust. civ. 1965, I, 2230 e in questa Rassegna 1965, I, 664. (3) Non constano precedenti in termini. Per un caso di annuLlamento per vizio procedimentale di carente istruttoria, cfr. Trib. sup. acque 27 maggio 1974, n. 9, in questa Rassegna 1974, I, 1297. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (Omissis). -1) � necessario preliminarmente identificare la natura dell'atto in base a:l quale � stata fissata la ripartizione delle spese tra l'A.C.E.A. e l'E.N.E.L. relativamente alla eliminazione� di materiali nel tratto del fiume Nera, compreso tra le derivazioni concesse rispettivamente all'Azienda e all'Ente. Tale indagine invero � necessaria per stabilire se sussiste o meno la giurisdizione di questo Tribunale Superiore, in ordine alla presente controversia. Il disposto dell'art. 8, lett. e, del disciplinare 14 aprile 1959, al quale fa espresso rinvio il decreto 19 novembre 1959, si risolve nella imposizione di un obbligo di finanziamento a carico tanto dell'A.C.E.A. quanto dell'Ente per l'eliminazione di materiali accumulati nel tratto suindicato. L'art. 8, lett. C., � privo di natura contrattuale nei rapporti Amministrazione statale -E.N.E.L. in quanto esso non � stato affatto sottoscritto dall'Ente, che oltre tutto non fu invitato alla sottoscrizione del disciplinare. Pertanto � da escludere che l'Ente a,bbia assunto l'impegno contrattuale di partecipare a:l citato finanziamento. D'altra parte lo stesso art. 8, Iett. C, non pu� essere identificato come clausola contrattuale tra l'Ente e !'Amministrazione statale, per la parte relativa all'imposizione dell'obbligo di finanziamento a carico dell'A. C.E.A. Infatti l'art. 8, lett. C, per la parte suindicata, concerne interessi estranei ai rapporti A.e.E.A. -Amministrazione dello Stato, insuscettibili di essere disciplinati con un atto sottoscritto dal rappresentante dell'A.C.E.A. L'art. 8, lett. C, per la parte concernente l'Ente ricorrente, risulta preordinato alla salvaguardia dell'interesse primario, affidato alle cure dell'Amministrazione pubblici;i., di assicurare il buon regime delle acque pubbliche (artt. 1 e 2 r.d. 25 luglio 1904, n. 523). Infatti la fissazione dell'obbligo di finanziamento � stata disposta per assicurare il normale deflusso delle acque; deflusso che potrebbe essere pregiudicato o alterato dall'accumulo di materia:le. La finalit� del buon regime delle acque risulta affidata alle cure dell'Amministrazione, che proprio per assicurare tale regime � titolare della competenza ad emettere i relativi provvedimenti (art. 143, lett. B, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775). L'adozione dei provvedimenti a tutela di beni pubblici � possibile anche nei confronti del concessionario di acqua pubblica (Trib. Sup. Acque 8 febbraio 1963, n. 3; Cass. 18 giugno 1965, n. 1256). Di fronte al provvedimento in tema di regime di acque pubbliche � prospettabile una posizione di interesse legittimo, attesa la discrezionalit� dell'Amministrazione di fissare la misura ritenuta pi� opportuna per assicurare il buon regime delle acque. La presenza del provvedimento amministrativo e la incidenza di .quest'ultimo su una posizione di interesse legittimo importano la possi 760 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bilit� di affermare la giurisdizione di questo Tribunale Superiore rispetto al ricorso proposto dall'E.N.E.L. Il fatto che l'art. 1 del decreto di concessione disponga, tra l'altro, la salvezza dei diritti dei terzi non implica una conclusione diversa da quella suesposta. Infatti .tale salvaguardia concerne i terzi rispetto al rapporto concessorio, originato dal provvedimento ministeriale impugnato; e comunque postula la preesistenza di posizioni di diritto ,soggettivo degli stessi terzi. I Nella specie in esame, si tratta dell'esplicazione di un potere concernente il buon regime delle acque, che non era oggetto del provvedimento iI di concessione, e incidente su una posizione di interesse legittimo del ricorrente:. La salvezza dei diritti, prevista dal citato art. l, da un lato non pu� essere interpretata nel senso della sua assoluta vigenza anche oltre i limiti della materia oggetto del provvedimento di concessione, limiti che non comprendano l'adozione di misure per il buon regime delle acque, dall'altro lato non pu� riguardare posizioni giuridiche sub I biettive che non siano, come nella specie, identificabili come diritti soggettivi. 2) La titolarit� del potere spettante all'Amminishazione, giu~ta le I norme citate, esclude che il ricorso in esame possa essere identificato ~ come una domanda a tutela di un diritto soggettivo, pregiudicato da un ili comportamento senza potere d�ll'Amministrazione resistente. Invero l'E.N.E.L., rispetto alla funzione, attuata con l'art. 8, lett. C, cos� come I interpretato sopra, di assicurare il buon regime delle acque non pu� !I vantare un diritto soggettivo al quale sia correlativa una posizione di m necessit� giuridica per l'Amministrazione. Questa � titolare del potere I I �'. di stabilire misure idonee ad assicurare il buon regime delle acque pubbliche, per cui non � individuabile il petitum sostanziale del ric�rso nell'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente. I ~ 3) Dalle suesposte considerazioni discende anche la infondatezza della controdeduzione da parte dell'A.C.E.A. del difetto di �competenza� di questo Tribunale e della tesi, prospettata dalla stessa Azienda, dalla carenza di interesse dell'E.N.E.L. Infatti l'~rt. 8, lett. C; non � res inter I alias acta, insuscettibile come tale di esplicare efficacia nei confronti dell'E. N.E.L. Il citato art. 8 � identificabile come provvedimento amministrativo, nei limiti precisati sopra. Pertanto l'E.N.E.L., in quanto tenuto I all'obbligo di contribuire alle spese per lo sghiaiamento, ha interesse a ~ censurare il citato provvedimento. [f 4) Infondata � la tesi, prospettata dall'Amministrazione resistente, i ! f secondo la quale il ricorso � inammissibile in quanto difetterebbe l'attualit� dell'interesse. Invero l'art. 8, lett. C, dispone che l'E.N.E.L. � posto di una posizione di doverosit� per l'ipotesi di smaltimento di materiale. I I I i ' i PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 761 Tale posizione � attuale e consegue alla stessa emanazione del decreto impugnato; l'adempimento dell'obbligo di contribuir� alle spese per lo smaltimento dei materiali pu� divenire attuale quando si dovranno compiere le operazioni di sghiaiamento; tuttavia lo stesso adempimento postula la preesistenza della posizione di obbligo dell'E.N.E.L., per cui qu~st'ultimo ha interesse, giuridicamente rilevante, ad eliminare una posizione (attuale) di necessit� giuridica in base alla quale potrebbe essere tenuto a delle prestazioni patri!floniali. 5) Il primo motivo del ricorso in esame � infondato. Infatti la preesistenza della concessione a favore dell'E.N.E.L. non precludeva all'Amministrazione resistente di adottare delle misure, anche a carico dello. stesso Ente, in� vista della salva_guardia del buon regime delle acque (cfr. Trib. Sup. Aque 8 febbraio 1963, n. 3, gi� citata). Non pu� escludersi invero che anche la precedente concessione sia la causa di pregiudizio al buop regime delle acque. D'altra parte il provvedimento di concessione disciplina il problema della utilizzazipne dell'acqua . pubblica da parte del concessionario, ma non definisce ogni e qualsiasi questione attinente al buon regime delle acque; in 9rdine a tale regime vi sono anche le norme diverse da quelle che disciplinano la concessione. Infine non si pu~ negar� che la sopravvenienza di eventi all'eman~zione di un provvedimento di concessione, com'� avvenuto della specie, permette all'Amministrazione di adottare quelle misure rispondenti all'esigenza della salvaguardia del buon regime delle acque pubbliche. Pertanto non si pu� dedurre dalla sola preesistenza di un provvedimento di concessione l'Hlegittimit� per l'Amministrazione di ulteriori misure preordinate, come quella censurata con il ricorso in esame, alla salvaguardia del buon regime delle acque. Dalle suesposte considerazioni discende anche l'infondatezza della deduzione, prospettata dall'Ente ricorrente, secondo cui la salvezza degli interessi del precedente concessionario precl\lde l'adozione di misure del tipo suindicato. 6) Fondata in parte � la seconda censura proposta con n� ricorso in esame. In effetti la ripartizione risulta spiegabile in rapporto alla coesistenza delle derivazioni, insistenti -sul fiume Nera, e disposte rispettivamente a favore dell'A.C.E.A. e dell'E.N.E.L. Tuttavia sarebbe stato nec.essario procedere ad un'istruttoria al_ fine di accertare _� quale delle due derivazioni potesse essere imputato l'accumulo di materiale, od eventualmente in quale misura potesse essere imputato ad entrambe il fenomeno suindicato. Solo dopo aver constato. l'impossibilit� di un accertamento, sia pure probabilistico, in ordine alla imputazione specifica dell'accumulo sarebbe 762 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stato possibile qisporre nel sens0 del riparto di spesa fra' concessionari ammessi ad utilizzare lo stesso corso d'acqua. Un'indagine del tipo suindicato non risulta essere stata compiuta, giusta quanto si desume dalla relazione dell'Ufficio del genio civile di T�rni (p. 9) e dal parere 17 gennaio 1958, n. 86 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (p. 6 seg.). Il fatto che l'E.N.E.L. fosse titolare di una concessione preesistente non esclude in via di principio la possibilit� del riparto; invero non potrebbe ammettersi, senza un'is1'ruttoria nel senso suindicato, che lo sca �rico delle acque dalla centrale dell'E.N.E.L. non possa essere la causa o la concausa del fenomeno dell'accumulo 9-i ghiaia. La censura quindi deve essere accolta nei limiti sopra precisati. 7) Il ricorso proposto dall'E.N.E.L. deve essere accolto con la conseguenza che deve essere annullato i'l decreto impugnato per la parte in cui pone a carico dello stesso Ente la quota di onere finanziario per lo smaltimento dei materiali. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 25 febbraio 1978, n. 11 � Pres. Vallillo � Rel. Moscone � Muratori (avv. Testa; Barile e Lepri) c. Fincosit S.p.A. (avv. Sorrentino) e c. A.N.A.S. (Avv. Gen. Stato). Appalto � Appalto di opere pubbliche � Danni ai terzi � Responsabilit� del� l'appaltatore � Concorrente responsabilit� del committente � Condi� zioni. (Cod. civ., artt. 1655 e 2043). Appalto � Appalto di opere pubbbliche � Danni ai terzi � Responsabilit� dell'appaltatore � Necessit� di rispettare i termini di compimento dei lavori � Irrilevanza. (Cod. civ., artt. 1655 e 2043). In tema di appalto, anche di opere pubbliche, la responsabilit� per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione� dei lavori grava esclusivamente sull'appaltatore, salvo l'eventuale concorso del committente nel caso di fatti ascrivibili a direttive o al progetto di quest'ultimo (1). L'appaltatore che abbia cagionato danni a terzi nell'esecuzione dei lavori commessigli non � esonerato da responsabilit� per la circostanza che la condotta colposa sia stata tenuta al fine di rispettare i termini per il compimento dei lavori stipulati con il committente (2). (1-2) Suli1a prima massima, in senso conforme, cfr. Cass. 13 aprile 1977, n. 1385, Giust. civ. Mass. 1977, 599; Cass. 18 novembre 1974, n. 3668, Giust. civ. Mass. 1974, 1586; Cass. 5 giugno 1967, n. 1218, Foro amm. 1967, I, 1, 535. / 1 ! I 1 I I PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 763 TRil3UNALE SUPERIORE ACQUE, 3 aprile 1978, n. 15 -Pres. Giannattasio -Rel. Sgroi -Ministero dei Lavori Pubblici (Avv. Gen. Stato) c. Benigni e Gennarelli' (avv. Benigni e D'Ambrosio). Espropriazione �per pubblica utilit� -Giudizio di risarcimento danni da occupazione illegittima -Sopravvenienza del decreto di esproprio Effetti. Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� di espropriazim.~e -Debito di valuta � Svalutazione monetaria � Ininfluenza. Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea e d'urgenza -Risarcimento dei danni -Rivalutazione -In appello -Domanda Necessit� � Esclusione. Sopravvenuto il decreto di espropriazione nel corso del giudizio instaurato per il risarcimento dei danni da occupazione abusiva, l'originaria domanda, senza necessit� di istanza di parte, si converte in opposizione alla stima e al prodursi di questo effetto non � d'ostacolo il divieto dello jus novorum nel giudizio di appello (1). La differenza tra l'indennit� di espropriazione determinata nel giudizio di opposizione alla stima e quella originariamente depositata cos'tituisce oggetto di un debito di valuta, insensibile alla svalutazione monetaria successiva alla data del decreto di espropri� (2). La richiesta di conferma della sentenza impugnata contenuta nella conJparsa di risposta non � d'ostacolo alla rivalutazione della somma (1) Ne1lo stesso senso, neLla pi� recente giurisprudenza, cfr. Cass. 15 novembre 1977, n. 4973, Giust. civ. 1978, I, 1893; Cass. 2 giugno 1977, n. 2234, 30 marzo 1977, n. 1124 e 2 febbraio 1977, n. 470 in Giust .. civ. Mass. 1977, 931, 525 e 186. Cass. 24 aprile 1978, n. 1919, in Giust. civ. 1978, I, 1842, giudicando in sede di regolamento di comlpetenza, ha escluso wa configurabii1it� di un'ipotesi di conversiorte (che avrebbe posto problemi di competenza, il giudizio di opposizione alfa stima essendo nel' caso di competenza deMa corte d'appello a norma de1l'art. 19 L. 22 ottobre 1971, n. 865) in una fattispecie in cui l'attore aveva insistito nel domandare il risarcimento del danno, chiedendo 1a disapplicazione del decreto di espropriazione siccome adottato in carenza di potere. (2) La decisione del tribunale superiore � nel solco della giurisprudenza dello stesso tribunale e della corte di cassazione (cfr. Tri~sup. acque 8 luglio 1977, n. 20 in questa Rassegna 1977, I, 910 con nota di richiami, cui adde Cass. 4 agosto 1977, n. 3482, Giust. civ. Mass. 1977, 1392; Cass. 27 febbrarl. o 1978, n. 983, Giust. civ. Mass. 1978, 4031; Cass. 29. apri1le 1978, n. 2038, Giust. civ. Mass. 1978, 825; Cass. 30 maggio 1978, n. 2733, Giust. civ. Mass. 1978, 1112). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 764 attribuita dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni da occupazione illegittima, s� da tener conto della svalutazione successiva alla sentenza di primo grado (.5). (3) La regola per cui la incidenza della svalutazione monetaria pu� essere fatta valere od essere 'rUevata anche di ufiiicio sino al momento debla liquidazione finale e perci� anche in fase dd appello o di rinvio (cfr., tra le tante, Cass. 11 novembre 1977, n. 4897, Cass. 25 ,luglio 1977, n. 3294, Cass. 19 m~ggio 1977, n. 2061, Cass. 21 marzo 1977, n. 1112), trova un.limite neHa formazione� di preclusioni derivanti da un giudicato ovvero dal comportamento incompatibHe degli interessati (Oass. 11 novembre 1977, n. 4897, Cass. 21 maggio 1977, n. 2127). Cass. 8 m�ggio 197,8, � n. 224'0, Giust. civ. Mass. 1978, 913, ha esoluso che una siffatta preo1usione possa farrsi discendere dab1a conclrusdone con cui viene genericamente richiesta fintegral.e conferma de11a sentenza impugnata che aveva accolto 1a domanda; in senso contrario, in ordine alfa .interpretazione di questo comportamento p.rocessuaile de:l danneggiato, Cas:s. 9 febbraio 1976, n. '424, Resp. civ. e prev. 1977, 256; App. M~lano 1 ottobre 1974, Giust. civ. rep. 1975, danni, 150. SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 31 marzo 1978, n. 1140 -Pres. Provitera � Rei. Iannaccone � P. M. Marucci (conf.). Da Re. Reato � Bellezze naturali � Pubblicazione degli elenchi delle localit� protette nell'albo comunale � Decorrenza del vincolo. (art. 2, l. 29 giugno 1939, n. 1497). Reato � Distruzione di bellezze naturali � Momento consumativo. (art. 734, c.p.). Il vincolo protettivo della bellezza naturale sorge con l'inclusione della l'ocalit� protetta negli elenchi approvati dalla Commissione provinciale e pubblicati nell'albo comunale (1). Il reato di cui all'art. 734 c.p. si consuma e ~i esaurisce con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, mentre la permanenza degli effetti lesivi esula dalla fattispecie penale (2). (Omissis). -Da Re Giuseppe fu citato a giudizio dal Pretore di Bassano del Grappa, che, con sentenza 19 maggio 1975, confermata su di lui gravame, dal locale Tribunale in data 11 dicembre 1975, lo condannava alla pena complessiva di mesi uno di arresto e lire 300.000 di ammenda con � benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. in ordine alle contravvenzioni dt cui agli artt. 31 e 41 lett. B); della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. e 734 c.p. perch�, quale committente ,avendo ottenuto licenza ed�izia per costruizione a carattere provvisorio, realizzava la medesima in modo fisso al suolo e con strutture diverse ,elavandone l'altezza del piano terra (1) Nelfo stesso senso delila massima, oltre la sentenza citata in motivazione, v. Cass. Mentre J:a giurisprudenza penale ha sempre affermato questo principio, contrastanti sono state le deds.ioni deMa giurisprudenza amministrativa. Recentemente il dissenso � stato superato dall'Adunanza Pilenarfa del ConSiglio di Stato che ha affermato Ja decorrenza del vincolo per le be1lezze 'panoramiche, daHa data de11a pubblicazione delil:'elenco approvato dalla Commissione provinciaJ. e (v. Cons. 'Stato, Ad. P,len. 6 inaggio 1976, n. 3 in �Il Consiglio di Stato,, 1976, I, 577). 9 766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da metri 2,40 e metri tre, ricavandone un locale non previsto di metri 15 per 4,20, aggiungendovi altro capo di fabbrica di m� 75. a nord-est per un volume di m� 164, oltre ad un porticato con sovrastante terrazzo, s� da alterare e deturpare J_a bellezza dei luoghi circostanti, in violazione del vincolo paesaggistico disposto dall'amministrazione provinciale di Vicenza con delibera 18 febbraio 1971 ai sensi degli arti. 1, 3 e 4 della legge 1497 del 1939, come da accertamento del 4 maggio 1974. Con la stessa sentenza il Pretore lo . condannava al risarcimento dei danni nei confronti delle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali � e della pubblica istruzione costituitasi parte civile in persona dei relativi ministri �pro tempore �, secondo modalit�, condizioni e misura da determinarsi ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497: lo assolveva altres� per non aver commesso il fatto dalla c�mtravvenzione di cui all'art. 42 lett. B) della legge urbanistica per aver contravvenuto all'ordinanza 19 novembre 1973 del Sindaco di Bassano del Grappa, che aveva imposto la sospensione dei lavori e la demolizione del manufatto. L'imputato ha proposto ritualmente ricorso per cassazione ed il suo difensore ha dedotto con cinque mezzi di annullamento della sentenza' impugnata: A) difetto e contraddittoriet� di motivazione ed errata applicazione dell'art. 41 lett.'B) della legge urbanistica, sia sul punto della ritenuta provvisoriet� della costruzione autorizzata, che era stata posta in rapporto alla statica della costruzione e non alla sua destinazione, sia sul punto relativo alla qualificazione delle opere, che avrebbero dovuto essere definite come difformit� parziale rispetto alla licenza, mentre erano state erroneamente considerate eseguite senza la medesima; B) travisamento di fatti � circa la portata della licenza edilizia nei suoi effetti giuridici male rilevati � in ordine alle opere poste in essere ed al sindacato di legittimit� del vincolo paesaggistico in ragione. della sua effettiva necessit� . ed opportunit�; C) omessa valutazione circa l'effettivit� del danno paesaggistico, che � elemento costitutivo del reato di cui all'art. 734 c.p., tenuto conto della esistenza in sito di cave nuove e vecchie, di preesistenti alterazioni ambientali e di difficolt� di accesso alla zona ed immotivato rigetto di istanze istruttorie dirette a dimostrare l'inesistenza del danno stesso; D) errata interpretazione delle norme di cui alla legge 29 maggio 1939 n. 1497 in ordine alla efficacia nel tempo del vincolo paesaggistico, riferita alla prima pubblicazione dell' � elenco previsto dall'art. 1 di tale legge e non alla pubblicazione del decreto ministeriale di/cui all'art. 4; E) intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 734 c.p. il cui termine iniziale di decorrenza doveva essere individuato dal momento in I ! I ! PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE cui (22 novembre 1973) era stata notificata l'ordinanza di sospensione dei lavori, di fatto non pi� proseguiti, stante. la natura istantanea con effetti percorrenti del reato stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due mezzi del ricorso vanno disattesi. I giudici del merito, con le loro pronunce conformi e perci� suscettive di reciproca integrazione, hanno ravvisato il carattere di novit� dell'opera e di totale diffoi;-mit� di essa rispetto alla licenza sotto il duplice combinato profilo dell'essere la medesima stata eseguita con particolarit� costruttive contrastanti con la funzione provvisoria alla quale il manufatto, secondo la licenza, doveva assolvere e con aggiunte e modifiche abusive, per grandezze a qualit�, tali da evidenziare la diversa funzione permanente del manufatto stesso. A tal riguardo, con motivazione congrua nella quale non � dato cogliere alcun elemento di contraddittoriet�, essi hanno utilizzato la documentazione delle vicende .amministrative che precedettero il rilascio della licenza e dalle quali risultava che anche dal punto di vista stutturale (impiego di materiale prefabbricato) la costruzione doveva rispettare la destinazione per la quale era stata autorizzata, conformemente alla richiesta (fabbricato ad uso cantiere, mensa operai e ricovero attrezzi); hanno poi trovato negli accertamenti peritali la convalida dei dati d'accusa circa la 'compiuta trasformazione strutturale e funzionale del manufatto (maggiore ampiezza, divisione interne per adattamento ad abitazione, terrazza e porticato non indispensabili per la d�stinazione dichiarata e consentita). Appare manifesto che nella valutazione delle risultanze processuali ed in particol�re dei dati i;:sposti dal perito, quando i giudici del merito hanno parlato di non provvisoriet� riferita alla statica del manufatto, hanno �voluto esprimere un� giudizio sintetico circa la non rispondenza del manufatto, cos� come costruito, a quei requisiti strutturali, fissati nel prospetto approvato, che avrebbero dovuto assicurare la provvisoriet�, di t;:il che nessun travisamento dei fatti e nessuna illogicit� di apprezzamento � individuabile nella sentenza impugnata secondo l'assunto del ricorrente. Peraltro il carattere non grave delle variazioni, che secondo tale assunto, in presenza della licenza, non avrebbe consentito. l'applicazione dell'art. 41 lett. B) della legge urbanistica alla specie, non pu� rimanere isolato (e correttamente i giudici del merito non lo hanno isolatamente valutato) dall'insieme delle caratteristiche strutturali e funzionali del manufatto nel giudizio globale di corrispondenza o meno del medesimo al tipo cii costruz~one autorizzata. 768 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Risponde ad esatti principi giuridici l'applicazione di detta norma alla ipotesi, concretizzatasi nella specie; di costruzione che sia confermata strutturalmente e funzionalmente in modo divergente dalla� condizione apposta nella licenza, relativa alla provvisoriet� del manufatto, che presenti caratteristiche di collegamento al suolo nonch� di distribuzione degli ambienti interni, di maggiore estenzione di superfici coperte e di dotazioni esterne, quale un porticato con terrazza, con caratteristiche volte a predisporlo per una permanente utilizzazione abitativa in luogo di quella temporanea accessoria e strumentale (deposito di attrezzature ed impiego dei locali per servirsi di mensa aziendale) all'esercizio di un'impresa estrattiva da cave esercitata �in loco� dal titolare della licenza condizionata. La viola~ione della condizion� imprime al manufatto la nota antigiuridica della totale difformit� della li�'enza, che � da considerarsi � tamquam non esset �, perch� relativa ad un oggetto diverso, anche se in parte corrispondente a quello realizzato. Va accolto l'ultimo motivo del ricorso. Risulta dalla sentenza di primo grado che l'attivit� costruttiva era ancora in corso nel gennaio 1974, ma sicuramente essa non prosegu� oltre 1'8 agosto 1974, allorch� fu constatata dal geoi:�ietra dell'Ufficio Tecnico Comunale Gianesin, l'avvenuta esecuzione del porticato, ultima delle opere abusive, dopo la quale, come risulta dal sopralluogo di altro funzionario del 6 settembre 1974, i lavori rimasero sospesi. Il reato di cui all'art. 734 c.p. si consuma e si esaurisce con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette; la permanenza degli effetti lesivi esula dalla fattispecie penale, di tal che il decorso del termine prescrizion;: tle si ha dal momento in cui � posta in essere la causa di tali effetti o l'ultima causa di essi. Nella specie tale momento � da ravvisare alla data dell'8 agosto 1974, sicch� il reato, punibile con la sola pena dell'ammenda, � da dichiararsi estinto per prescrizione, essendo 1'8 novembre 1976 scaduto il termine massimo stabilito a tale effetto dagli artt. 157 n. 6 e 160 c.p. Poich� dalla sentenza impugnata, conforme peraltro alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez .VI, 9 giugno 1968 in Giust. Pen. 1969, II, 284) in tema di decorrenza del vincolo protettivo della bellezza naturale dalla inclusione della localit� protetta negli elementi approvati dalla commissione provinciale e pubblicati nell'albo comunale, non risultano evidenti altre cause d'impunibilit� pi� favorevoli al ricorrente e tali da poter essere dichiarate immediatamente da questa Corte, senza ulteriori accertamenti o apprezzamenti di merito, la pronuncia di annullamento parziale della sentenza impugnata senza rinvio, in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p. perch� estinto per prescrizione, assorb� la �trattazione degli altri motivi del ricorso relativi a tale capo di decisione. (Omissis). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 769 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 7 luglio 1978, n. 1679 -Pres. De Pascalis -Rel. Manca Bitti -P. M. Frangini (conf.) -rie. Bocci. Reato -Patrimonio archeologico � Cose di interesse preistorico e paleon� tologico � Scoperta � Acquisizione immediata al patrimonio dello Sta� to � Atto della P.A. � Non necessit� � Cose interessanti il patrimonio archeologico e cose attinenti � Distinzione � Insussistenza. (artt. I, 45 e 46, I. 1� giugno 1939, n. 1089). (art. 635, cip.). Le cose che abbiano le intrinseche caratteristiche previste dall'art. 1 della legge 1� giugno 1939 n. 1089 appartengano allo Stato sin dal momento della loro scoperta senza che sia necessario a tale effetto un atto giuridico della Pubblica Amministrazione (1). Nelle disposizioni della legge n. 1089 del 1939 non � possibile distinguere cose attinenti al patrimonio archeologico e cose interessanti il patrimonio stesso, essendo ugualmente sottoposte al suo ambito d'applicazione le cose comunque conc�rnenti il patrimonio storico, artistico; archeologico ecc. mentre l'accertamento della natura storica, artistica o archeologica non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia in quanto pu� ben demandarsi agli organi competenti della P.A. e pu� desumersi dalla denuncia presentata al Pubblico Ministero (2). (Omissis). -Il procedimento sfociato nell'attuale ricorso trae ongme da un rapporto giudiziario dei Carabinieri di _Ischia di Castro, i quali riferivano di aver ricevuto, I 26 febbrao 1972, un.fonogramma del Sovrintendente alle Antichit� dell'Etruria meridionale con la denunzia di distruzione, ad opera dei fratelli Riccardo e Giuseppe Bocci, di eccezionali reperti archeologici dell'et� protovillanoviana. (1-2) La sentenza deHa Suprema Corte che s.i annota, ha giustamente riformato l'erronea sentenza del Tribunale di Viterbo, che era stata pubblicata in qu,esta Rassegna (1976, I, pag. 646) con una nota critica, ribadendo con chiarezza l'esatto principio dell'immediata acquisizione in propriet� del!lo Stato dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico all'atto del Joro rinvenimento e rifiutando fa pericolosa ed impossibil1e distinzione fra cose � interessanti � e cose � attinenti >>, facendo proprie 1e considerazioni, ch� erano gi� state esposte in queHa nota (v. op. l�c. cit.). Invero, se si ammette l'esistenia nella legge di uno strumento che consenta un giudizio di valore sui reperti, sii rischia di fru strare lo scopo di tutela che iii legislatore ha voluto totale e categorico, come si pu� desumere dalle parole usate (� cose d'interesse>>, � cose che .interessano�, � ap� partengono allo Stato� �e dal momento dell'acquisiz�one rin propriet� (�le cose ri trovate appartengono aUo Stato>>, artt. 44, 46, 49 legge n. 1089 del 1939) al mero. verificarsi dei requisiti richiesti, come correttamente motiva la Suprema Corte. Certamente ci� non vuol dire che un accertamento non debba esservi, ma anche qui occorre intendersi: in primo iuogo, essendo questo un accertamento 770 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, �nitamente agli assistenti della Sovrintendenza, risultava che il terreno, dove si trovavano i reperti stessi, era stato completamente dissodato, con aratura profonda per mezzo di una potente ruspa� con arpione, di modo che alla superficie non risultava pi� alcuna traccia degli otto tumuli sepolcrali e di parte di un muraglione, portati alla luce dall'archeologo prof. Ferrante Rittatore Von Willer, dell'Universit� degli Studi di Milano, regolarmente autorizzato agli scavi e alle ricerche, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, e con il consenso degli stessi proprietari del terreno (foll. 75 e segg. vol. 2�). I _due fratelli Bocci venivano rinviati a giudizio, dinanzi al Pretore di Valentano, per rispondere del reato di danneggiamento aggravato, ex articoli 110, 635 capov. n. 3 cod. pen. Al dibattimento, in cui l'Avvocatura Generale dello Stato si costituiva parte civile, in rappresentanza del predetto Ministero, venjvano altres� contestati ai suindicati imputati, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., i reati previsti dagli artt. 18 e 59 della legge n. 1089 del 1939, e dall'art. 733 cod. pen. Con_ sentenza pronunziata il 12 aprile 1975 il predetto Pretore assolveva i due imputati con formula piena dai reati contestati in udienza; li riteneva invece responsabili del delitto di danneggiamento e, con la concessione. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li condannava� alla pena (condizionalmente sospesa) di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese a favore della parte civile. Giudicando sul gravame proposto dai due .imputati, che avanzavano numerose doglianze in rito e nel merito, il Tribm;iale di Viterbo, ritenuto che i due Bocci,_ provvedendo all'aratura del terreno (senza aver avuto diffida alcuna dall'autorit� competente in ordine ai reperti rinvenuti) non avevano agito con la consapevolezza di cancellare una testimonianza di tecnico, non � esclusivo della P .A. e, come pu� desumersi da qualsiasi compor� tamento (quindi anche una denuncia) dell'Amministrazione, cos� pu� essere disposto benissimo dal giudice e, in secondo luogo, esso deve essere diretto esclusivamente �a stabilire se quel bene abbia natura archeologica, storica, artistica ecc. e non gi� anche il suo valore. Questo � infatti un aspetto che concerne le qua1it� del bene gi� acquisito in prnpriet� da:Llo Stato e non il criterio per stabHirne i.i1 proprietario. � erroneo quindi affermare che l'interpretazione che era stata :proposta a11'attenzione dehla Cassazi�ne e che � stat� assunta in sentenza porta ad esclu dere ogni problema su chi deve effettuare l'accertamento e� suJ.la forma di tale accertamento. L'interesse infatti, inteso come giudizio di valore, non. costituisce il d~spluvio per l'applicazione o no della legge e le cose che presentano interesse archeologico devono ritenersi que~le che hanno attinenza con l'archeologia. Ci� significa che non � necessaria pi� una loro valutazione, ma semplicemente la in dividuazione dell'epoca storica; individuazione ;peraltro che. costituisce proprio il contenuto dehl'accertamento. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE grande interesse archeologico, li assdlveva .con formula piena dal reato di danneggiamento loro contestato, perch� il fatto non costituisce reato. Avverso la sentenza di secondo grado, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Ministero dei Beni Culturali e Am bientali (subentrato M Ministero della Pubblica Istruzione), sulla base di due motivi d'annullamento. Col primo si denunzia la violazione dell'art. 524 n. 1 cod. proc. pen., in relazione sia agli artt. 1, 44, 46, e 49 della legge n. 1089 del 1939, sia con . riferimento agli artt. 635 �cod. proc. pen, e 822 cod. civ. La parte civile contesta anzitutto l'affermazione del Tribunale, secondo cui i reperti rinvenuti nel fondo dei Bocci non fossero di propriet� dello Stato, e mancasse pertanto nella specie quell'elemento, essenziale dal con testato reato di danneggiamento, dell'altruit� della cosa, essendo la distru zione dei tumuli e del muraglione intervenuta prima che entrassero a far parte del pubblico demanio. Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza .di motivazione e del travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta insussist�nza del dolo. nell'operato degli imputati. I due fratelli Bocci, a loro volta, hanno presentato una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Le considerazioni che formano oggetto del primo motivo di ricorso sono, in linea teorica o d~ principio, da condividere. Se � esatto, infatti, che il presupposto del reato di danneggiamento � la � altruit� � delli;; cosa mobile o immobile danneggiata, non �pare dubbio che i sette tumuli e la circostante area sepolcrale del~a et� protovillano viana, rinvenuti nel fondo di propriet� degli imputati dal Prof. Rittatore Von Willer non aprartenevano, a nessun titolo, ai Bocci. Infatti, secondo il combinato disposto. degli artt. 1, 45 e 46 della legge n. 1089 del 1� giugno 1939, le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le plimitive civilt� sono assoggettate � ipso iure � alla disci plina d11lla predetta legge speciale, a prescindere dalla loro inclusione in appositi elenchi o inventari, i quali hanno funzione meramente strumentale, e a prescindere altres� da appositi provvedimenti amministrativi, che si appalesano invece necessari (art. 3) solo quando si tratti di assoggettare a tutela cose di propriet� privata aventi intrinsecamente le caratteristiche di cui al citato art. l, e che si rivelino strumentali ai fini della salvaguardia e della conservazione delle cose stesse (art. 21). Ma nel caso di specie � senz'altro da escludere che si versi in tale ultima ipotesi, giacch�, trattandosi di cose ritrovate in seguito a scavi rego larmente autorizzati dal Ministero competente, esse, proprio in virt� degli 772 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO artt. 1 e 46 .della gi� citata legge, in relazione all'art. 822, comma secondo del codice civile, appartengono allo Stato sin dal momento della loro scoperta, e da tale momento rientrano fra i beni. del pubblico demanio. N� pu� comunque ritenersi che la demanialit� del bene presupponga la sussistenza di un provvedimento formale della Pubblica Amministrazione, con effetti costitutivi. Infatti, come pi� volte ha avuto occasione di precisare questa Corte Suprema (si veda, fra le altre sentenze, quella delle Sezioni Unite Civili, 25 ottobre 1955, Monaco, e Ministero Pubblica Istruzione) la demanialit� � inerente alla natura del bene stesso per la funzione alla quale, nel caso di appartenenza allo Stato, la legge lo considera destinato, e deriva quindi direttamente dalla legge stessa, non appena si siano verificati i requisiti richiesti: quello cio� obiettivo della sua esistenza con le caratteristiche proprie di una delle categorie indicate espressamente dalla norma, e quello subiettivo della sua appartenenza allo Stato, senza quindi che possa avere nessuna influenza, diretta o indiretta, la volont� della Pubblica Amministrazione nel sorgere della demanialit� delle cose in questione, (il cui straordinario interesse archeologico) era stato, nella specie, riconosciuto e convalidato dalla relazione del Prof. Rittatore Von Willer). Pu� quindi concludersJ che l'acquisto della qualit� di bene pubblico dei tumuli e dell'area sepolcrale rinvenuti dal menzionato archeologo � collegato ad una situazione di fatto e non gi� ad �un atto giuridico della Pubblica Amministrazione. Quanto poi alle sottili distinzioni, formulate nella memoria presentata, dagli imputati e sviluppate dai loro difensori nel corso della discussione orale, far cose attinenti (fra l'altro) al patrimonio archeologico, e cose interessanti il patrimonio stesso, come criterio generale valido a ritenerle rispettivamente, escluse o incluse nell'ambito della legge n. 1089 del 1939, c'� da osservare (come bene ha rilevato l'Avvocato Generale dello Stato, difensore del ricorrente Ministero dei Beni Culturali) che i termini � interesse � � d'interesse � o � interessano � sono stati usati -come � fatto palese dalla finalit� cui si � ispirato -nel senso di �concernente�, essendo la graduazione dell'interesse stabilita e disciplinata da altre e successive norme contenute nella gi� citata legge n. 1089 (art. 3: interesse particolarmente importante; art. 5: eccezionale interesse) ed essendo quei predetti tre termini, nel senso suindicato, perfettamente idonei a rappresentare e identificare quella che � stata la � ratio legis � volta a individuare il bisogno pubblico che quei beni soddisfano. D'altra parte questa Corte ha pi� volte precisato ch� l'accertamento sulla sussistenza o no della natura artistica, storica o archeologica delle cose non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia, in quanto pu� bene demandarsi agli organi competenti della Pubblica Amministrazione, preposti alla tutela del patrimonio archeologico o arti PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 773 stico, e pu� anche desumersi (come � avvenuto nel caso in esame) dalla stessa denunzia presentata al Pubblico Ministero dalla Sovrintendenza (si veda, fra le numerose sentenze in materia, quella pronunziata da questa stessa Sezione il 22 novembre 1971, rie. Bonifacio e altri). � comunque opportuno precisare che il comportamento del Ministero della Pubblica Istruzione -il quale non aveva provveduto, ex art. 45 della legge n. 1089 del 1939, a disporre l'occupazione degli immobili, nel quale dovevano eseguirsi gli scavi autorizzati e che, dopo i primi rinvenimenti segnalati dall'archeologo ricercatore non aveva imposto, sulla intera area degli scavi, n� il vincolo previsto dall'art. 3 della legge citata (al fine di preservare la scoperta di altre vestigia e di altri reperti di quell'antica civilt�) n� il vincolo strumentale di cui all'art. 21 della� legge stessa (sul terreno circostante ai tumuli gi� portati alla luce) -se pu� suscitare qualche legittima riserva sui criteri di amministrazione del patrimonio archeologico nazionale, non pu� peraltro escludere che le vestigia dell'et� protovillanoviana gi� rinvenute rivestivano obiettivamente (giova ribadirlo) quell'interesse storico, archeologico, artistico e etnografico preso in considerazione dall'art. 1 della legge pi� volte menzionata. Con la logica conseguenza che esse appartenevano allo Stato -come s'� gi� accennato -sin dal momento del loro rinvenimento (art. 46) rientrando, per la loro natura immobiliare, nella categoria dei beni c;lemaniali, a norma dell'art. 822, comma secondo, cod. civ. -(Omissis). I. CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI VENEZIA, 8 giugno 1978 -Pres. Begundelli -Rel. Mariani -Picchiura. � Reato -Parte civile, omicidio di agenti di P.S. � Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno -Ammissibilit�. (art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). Il Ministero dell'Interno � legittimato a costituirsi parte civile contro l'imputato di omicidio di agenti di P.S., per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla corresponsione della speciale indennit� ai superstiti degli appartenenti alle forze di Polizia vittime del dovere, a norma della l. 28 novembre 1975, n. 624 (1). 0-2) Le sentenze hanno riconosciuto, conformemente aJfa tesi sostenuta dalJ'Avvocatura anche in sede consultiva, il diri.tto ai! risarcimento del danno nei confronti dell'imputato al Minj,stero deHa Difesa che aveva provveduto al pagamento delila speciale indennit� per i. superstiti deHe vittime del dovere prevista da!Qa legge 20 novembre 1975, n. 624. La contraria decisione deli1a Corte d'Assise RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 774 Il CORTE D'ASSISE DI FIRENZE, 8 giugno 1978 -Pres; Piragino -Rel. Carvisiglia -Vallanzasca Renato (2). Reato . Parte civile � Omicidio di agenti di P.S. � Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno � Ammissibilit� � Danni materiali e morali. (art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). I Avverso la sentenza proponevano appello l'Amministrazione dell'Interno, parte civile costituita, difesa dell'Avvocatura dello Stato, per i loro interessi civili, e l'imputato Picchiura Carlo. L'Amministrazione, volutasi che la Corte di primo grado �ne avesse escluso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, richiesto sotto il profilo della rifusione della somma corrisposta ai superstiti dell'App. Niedda in base alla legge 28 novembre 1975 n. 624 e ricordato che il reato obbliga al risarcimento, assumeva che l'indennit� corrisposta ai superstiti doveva considerarsi in base al concetto di danno giuridicamente rilevante e poneva in evidenza la diversit� giuridica tra l'obbligo di corrispondere la soinma di cui alla legge citata e la pensione, la prima essendo legata ad un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego, ad esso del tutto estraneo, che � il presupposto necessario alla erogazione pur non essendone la causa. Causa legittima invece doveva ritenersi la morte in occasione del servizio prestato, non il servizio in se stesso e perci� il' rapporto particolare di soggezione che legava la vittima all'Amministrazione, n� la somma era comunque da consi,dera.rsi il corrispettivo di un � rischio � come elemento qualificante il rapporto di impiego dell'appartenente alle forze di polizia; Ritenuto pertanto che il fatto illecito altrui, che aveva cagionato la morte dell'App. Niedda, aveva determinato la corresponsione, oltre ad una � somma par:i al danno emergente e al lucro cessante, anche di un'ulteriore somma stabilita in via forfettaria, in ordine alla quale la legge non prevedeva la irrepetibilit� nei confronti dell'autore, e considerato che detta di Venezia 1ccmtro la quale era stato proposto appelfo con corrette argomentazioni nel!l'interesse del Ministero dehl'Interno, � stata appunto riformata dal giudice di secondo grado con la prima ddle sentenze in nota che ha esattamente rilevato che fa s'peciai1e indennit� non rappresenta ill corrispettivo di un rischio inteso come elemento dcl rapporto d'impiego e si diversifica nettamente dal trattamento pensionistico. Per quanto concerne il risarcimento dei danni moralri �la giurisprudenza �, in via di principio, concorde nell'ammettere che anche .la Pubblica Amministrazione possa risentirne (v. Cass. 4 maggio 1954; 26 febbraio 1964 in commento aWart. 185 c.p. �I codici penali annotati a cura di Lattanzi � 1974, art. 185, n. 2). . ' : PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE corresponsione era da ritenersi integrativa delle norme che fissano in via generale la misura del ristoro della situazione soggettiva lesa, sosteneva la legittimit� della costituzione di parte civile, posto che trovava la sua ragion d'essere nel �fatto-reato� e chiedeva la riforma dell'appellata sentenza limitatamente alla negata legittimazione dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno. L'imputato eccepiva, in rito, la nullit� del decreto di citazione a giudizio per emessa rituale notifica al difensore, Avv. Edoardo Di Giovanni del foro di Roma, dell'avviso della data fissata per il dibattimento, la conseguente nullit� dell'intero giudfaio di primo grado e della relativa sentenza. Lamentava in particolare l'appellante che l'avviso di cui all'art. 410 c.p.p. non era stato notificato al difensore nel suo domicilio reale, bens�. al suo sostituito processuale presso il qual� domicilio aveva eletto (f. 124). Assumeva che, eccepita in primo grado detta nullit� (f. 37-45-46 r.-53 fase. dibatt.), l'eccezione� era stata respinta in �base ad una erronea interpretazione dell'art. 4 del d.p. 25 ottobre 1955 n. 932 e degli artt. 171 e 172 C.P.P., posto che l'elezione di la concessione dell'attenuante del particolare valore morale e sociale; in ogni caso declaratoria di pr:evalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La sentenza, nel merito, a carico di Picchiura Carlo, deve essere integralmente confermata, solo ritenendo la Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione dell'Interno, di affermare la legittimazione della stessa ad ottenere il risarcimento del danno. Accertato infatti in causa, per ampia e circostanziata esposizione dei fatti ad opera del Brig. Daila Pozza Armando e del teste Nazzari lodino, cui hanno fatto significativo riscontro le complessive risultanze processuali e, in particolare, l'esito delle indagini peritali! balistica e medico-legale, nonch� la stessa, per alcuni reati, incondfaionata confessione del prevenuto e, per altri, le sue parziali ammissioni in o'rdine a singole fattispecie delittuose contestate, al maggior delitto strettamente connesse, che il P�cchiura, al controllo degli agenti della Polizia Stradale, onde sottrarsene, improvvisamente, estratta la pistola, spar� contro costoro numerosi colpi attingendo, da distanza ravvicinatissima, l'appuntato Niedda Antonio ~I collo e al torace, uccidendolo, � conseguenziale, ad avviso del Collegio, nonostante la perplessif� da lui all'udienza,odierna maliziosamente insic nuata in relazione alla possibilit� che altri ne avesse cagionato la morte, 1a riaffermazione anche in questa sede della sua responsapilit� in rapporto a tutti i reati contestati e ritenuti in sentenza. � acclarato, in base ai citati elementi probatori, che il derivatene dall'uso, � pervenuta all'istesso risultato ponendo in evidenza la, minima distanza di sparo, agevolmente si ricava che la morte dell'appuntato Niedda fu conseguenza diretta dell'azione posta in essere dal prevenuto a mezzo dell'arma .in suo possesso. 776 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La volont� omicida, da quanto sopra esposto, si rivela in tutta la sua concretezza, giacch� la natura e la funzionalit� dell'arma, la distanza alla quale i colpi furono sparati, il tramite, la reiterazione degli spari denunciano senz'ombra di dubbio che il proposito del Picchiura fu solo ed esclusivamente quello di cagionare la morte dell'appuntato Niedda Antonio e, nel tentativo, anche quella del Brig. Dalla Pozza Armando, posto che altrimenti avrebbe operato se diverso fosse stato il suo intendimento, pur sempre, criminoso. Su di lui pertanto ricade la responsabilit� del delittuoso evento nonch� di quello, come gi� detto, a livello di tentativo, a danno del Sottufficiale, giacch� anche contro costui, con l'istessa arma, nelle stesse condizioni psicologiche, di tempo e di luogo, spar� numerosi colpi al medesimo fine, non conseguendo lo scopo soltanto per cause estranee alla s�a volont�. In bas� al principio (art. 185 c.p.) che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, il prevenuto � tenuto a risarcire non solo le parti civili private costituite, ma anche l'Amministrazione dell'Interno, appellante, posto che questa ha subito un indiscutible nocumento dalla morte dell'appuntato Niedda Antonio. Per l'avvenuta erogazione ai superstiti della somma di cinquanta milioni di lire,� ad essi devoluta, a sensi della legge 28 novembre 1975 n. 624, l'Amministrazione ha subito un rilevante pregiudizio e di questo l'autore del fatto illecito deve senz'altro rispondere. Erronea quindi va ritenuta la pronunzia, a questo proposito, del Giudice di primo grado, che ha respinto l'istanza risarcitoria della Pubblica Amministrazione, dato che la speciale indennit� corrisposta ai superstiti dell'appartenente alle forze di polizia, vittima del dovere in conseguenza del servizio prestato, deve ritenersi a tutti gli effetti un. danno giuridicamente rilevante la cui causa legittima non �, come affermato in sentenza, il servizio in se stesso prestato dall'agente, ma la morte di questi in occasione del servizio prestato che � senza dubbio un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego ed � ad esso del tutto estraneo, ragion per cui non pu� considerarsi il mero corrispettivo di un rischio, come elemento qualificante il rapporto, ma come elargizione dello Stato a titolo di solidariet� sociale in occasione del verificarsi di un fatto illecito altrui, inte~rativa delle � norme e fissano in via generale la misura del ristoro della attuazione soggettiva lesa �. II La condanna importa, per l'imputato, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. L'imputato va, altres�, condannato al risarcimento dei danni verso il Ministero dell'Interno, costituitosi parte civile. Tali danni consistono, in PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE primo luogo, nella somma di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), che detto Ministero ha lasciato per legge alla vedova dell'appuntato Lucchesi (arte 13 verb. dibatt.). Vanno, poi, considerati i danni materiali _subiti dall'Amministrazione, per la rottura del � giro-faro � dell'auto Giulia di servizio provocata da un , proiettile esploso dal Vallanzasca (lire 15.000), ed i danni subiti dall'Amministrazione nella sua organizzazione, essendo indubbio che la perdita di un dipendente comporti spese per l'assunzione e l'addestramento di un'altra rarit� lavorativa, nonch� un danno in termini di minore efficienza del nuovo dipendente nel primo periodo di lavoro. A quest'ultimo titolo, non � possibile che una liquidazione in via equitativa, e pertanto stimasi liquidare la somma di lire 1.000.000 (un milione). � stata richiesta, infine, dalla parte civile la liquidazione in via equitativa di lire 10.000.0000 (diecimilioni) per danni morali. Ritiene la Corte che il risarcimento di tali danni competa, sotto un duplice profilo: 1) � innegabile, al di l� di ogni pratica dimostrazione, che l'omicidio dell'app. Lucchesi ed il ferimento della guardia Aliperta abbiano prodotto un profondo trauma morale all'interno dell'organizzazione di P.S., nei colleghi di lavoro dei due agenti e di tutti gli altri che hanno visto ripagato l'assolvimento del dovere con un brutale assassinio: trauma morale del quale poteva farsi portatrice all'esterno soltanto l'Amministrazione di appartenenza; 2) � innegabile, e la dolorosa pratica di _questi tempi lo va confermando giorno per giorno, che crimini si efferati colpiscono profondamente la comunit� nazionale, turbano le coscienze e violando il diritto di ogni cittadino all'ordine ed alla sicurezza: di tale trauma collettivo deve rispondere chi l'ha procurato, sul piano del risarcimento pecuniario oltre che su quello della sanzione penale. . Stimasi quindi liquidare a quest'ultimo titolo, in via equitativa, la somma di lire 10.000.000 (diecimilioni). L'ammontare complessivo dei dannni che l'imputato � tenuto a risarcire alla parte �ivile, � pertanto di lire 61.015.000 (sessantunomilioniquindicimila). PARTE SECONDA 1 I LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice C'ivile, art. 244 (artt. 3 e 24 deHa Costituzione). Tribunale di Pa1ermo, ordinanza 24 maggio 1978, n. 435, .G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. codice di procedura civile, artt. 41, 48 e 367 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Palermo, ordinanza 26 maggio .1978, n. 437, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. � codice penale, art. 32 (artt. 27 e 4 deHa Costituzione). Giudice tutelare cieLia pretura di Bo1ogna, ordinanza 9 maggio 1978, n. 414, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. codice penale, art. 169, comma terzo (art. 3 della Costituzione). � Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 8 marzo 1978, n. 416, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. codice peilale, art. 505 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 22 marzo 1978, n. 438, G. U. 6 dicembre 1978, Il. 341. c�odice penale, art. 570 (artt. 3, 29 e 31 de11a Costituzione). Pretore di Nard�, ordinanza 27 aprile 1978, n. 434, G. U. 29 novembre 1978, Il. 334. cod'ice penale, art. 688 (artt. 3, 32 e 27, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Citt� di Castello, ordi1nanze (due) 12 maggio 01978, nn. 407 e 408, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. � codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). Corte d'.appe1lo di Roma, ordinanza 20 giugno 1978, n. 452, G. U. 27 dicembre 1978; n. 359. r.d. 23 dicembre 1865, n. 2371, art. 6 (artt. 1, 3 e 42, terzo comma deMa Costituzione). ' Pretore di Bologna, ordinanza 12 aprile 1978, n. 436, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 10 204 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO r.d. 5 febbraio 19128, n. 577, artt. 39 e 41 [mod. da r.d. 3�1 agosto 1933, n. 1286 e d'a legge 3 aprile 1958, n. 470, art. ll (artt. 3, 34 e 51 de1La Costituzione). TribunaLe amministrativo regi1ooole delle Marche, ordinanza 9 gennaio 1978, n. 422, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. r.d�. n agosto 1933, n. 11286, art. 6 (artt. 3, 34 e 51 deLLa Costituzione). TribunaLe amministrativo regiona1e dehle Mal'che, ordinanza 9 gennaio 1978, n. 422, G. V. 15 novembre 1978, n. 320. r.d. 5 giugno H39, n. 1016, art. 22, comma quinto, P�P� e sesto [sost. da legge t2 agosto 1967, n. 799, art. '1 Ol (art. 3 deLLa Costituzione). Pretore di Piazza Armerina, ordinanza 27 maggio 1978, n. 466, G. V. 13 dicembre 1978, n. 347. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi primo e sesto (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pontedera, on:linanza 30 novembre 1977, n. 426/1978, G. U. 22 n?"' vembre 1978, n. 327. Pretore di Pontedera, ordinanza 30 novembre 1978, n. 427/1978, G. U. 29 novembl'e 1978, n. 334. r.d. 5 giugn�o 1939, n. 1016, art. 32, quarto comma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Portomaggiore, ordinanza 24 marzo 1978, n. 396, G. V. 2 novembre 1978, n. 307. legge 213 maggio 1950, n. 253, art. 4,. n. '1 (art. 3 dei.La Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 404, G. V. 8 novembre 1978, n. 313. legge regio�nale 18 ottobre 1954, n. 37, art. 2 (artt. 'l7 e 36 dello Statuto regione siciliana). � Corte d'appeHo di� Palermo, ordinooza 29 dicembre 1977, .n. 423/1978, G. V. 22 novembre 1978, n. 327. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (art. 3 de11a Costituzione). PI'etore di Rodi Garganico, ol'dinanza 23 maggio 1978, n. 433, G. V. 6 dicembre 1978, n. 341. d. legge 5 maggio 1957.� � n. 271, art. 15, [conv. in legge 2 luglio 1975, n. 474] (art. 3 deMa Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanm 24 maggio 1978, n. 439, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 1121 (art. 3 delLa Costituzione). Preto11e dd; Pattada, ordinanm 27 aprile 1978, n. 395, G. V. 2 novembre 1978, n. 307. PARTE Il, LEGISLAZIONE 20f d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121 [mod'. art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313] (artt. 3 e 27 della Costituzione). Triburm1e di Orvieto, ordinanza 12 apri1e 1978, n. 405, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. ,d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 576 (artt. 3 e 24, primo e �secondo comma, de1ha Costituzione). Giudice conciliatore del Comune di Parma, Ol'dinanza 17 giugno 1978, n. 440, G. U. 6 dicembrn 1978, n. 341. � d.P<R. 30 giugno 1965_, n. 1'124, artt. 1 O e H (artt. 3 e 24 de1la Costituzione). Corte di Cassa2'Ji.one, ordinanza 5 apri1e 1978, n. 450, G. U. 13 dicembre 1978, n. 347. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 145, lettera a) (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretol'e di La Spezia, Ol'dinanza 14 aprite 1978, n. 425, G. U. 22 novembre 1978, n. 327. legge 21 marzo 1967, n. 158 (artt. 25, secondo comma, 41 e 42, secondo e terzo comma, deILa Costituzione). Corte d'appello di NapoLi, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 394, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9 (artt. 3, 34 e 51 della Costituzione). Tribunale amministmtivo regionale deLLe Mal'che, ordinanza 9 gennaio 1978, n. 422, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, artt. 1, lettera b), e 4 (artt. 3, 4, 35 e 97 deUa Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 29 marzo 1978, n. 444, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. legge 9 ottobre 1'971, n. 825, art. 1 (art. 3 de11a Costituzione). Tribunale di Pa1ermo, ordinanza 3 marzo 1978, n. 451, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge ,regionale 11 �ottobre 1972, n. 9, art. 4, secondo comma (art. 25 dello Statuto della regione Emilria-Romagna e artt. 123 e 117 delrlra Costituzione). Consiglio di Stato -Sez. IV giurisdizionale, ordinanza 15 giugno 1978, n. 397, G. U. 2 novembre 1978, n. 307. ~ � d.P.R. 26 ottobre 197,2, n. 633, art. 58 (art. 3 de1lra Costittlzione). Commissione tributaria di primo grado di Perugiia, ordinanza 16 gennaio 1978, n. 415, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 1 e 46 (artt. 3, 24, 102 e 113 del:la Costituzione). Pretore di SenigaLl!i.a, ordinanza 16 maggio 1978, n. 441, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 206 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 19712, n. 636, artt. 22, 32 e 3�8 (artt. 3 e 24, secondo com.ma, deL!a Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Napoli; ordinanZia 29 marzo 1977, n. 455, G. U. 27. dicembre 1978, n. 359. d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt 3, 24 e 76 ~ella Costituzione). Commissione tributai;ia di primo grndo di Trento, ordinanza 24 dicembre 1976, n. 449, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. d.�P.R. 26 ottobre �1972, n. 643, art. 6 (art. 53 del1a Costituzione). Comm1ssione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanze (due) 4 e 18 marno 1978, nn. 400 e 401, G. U. 8 novembre_ 1978, n. 313. Commissione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanza 4 marzo 1978, n. 406, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 3 e 53 defila Costituzione). Commissione tributaria di primo grado .di Verona, ordinanza 24 febbraio 1978, n. 421, G. U. 15 novembre 1978, I).. 320. Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanm 24 febbraio 1978, n. 428, G. U. 22 novembre 1978, n. 327. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3, 42 e 53 del[a Costitmione). Commissione tributar1a di secondo grado di Roma, ordinanza 26 apriLe 1978, n. 431, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Salerno, ordinanze (due) 11 aprile 1978, I).TI. 412 e 413, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. � d.P.R. 3& dicembre 1972, n. 1035, art. 17 (artt. 76,. 3, 24, primo com;gm, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione). Pretore di .Bresc1a, ordinanza 19 maggio 1978, n. 445, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. d.I. 1 � ottobre 1973, n. 5�80 [conv. ,jn legge 30 n�ovembre 1973, n. 766] artt. 5 e 6 (artt. 3, 4 e 9, primo comma, 33, :primo comma e 36, primo comma, de1la Costituzione). Pretore di Milano, ordinanZia 14 aprile 1978, n. 411, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. d.I. 1� ottobre 1'973, n. 580, art. 3 [conv. in legge 30 novembre 1973, n. 766] (art. 3 delta Costituzione). Tribunalie amministriativio regionale per il Lazio, ordinanza 19 aprile 1978, n. 456, G. U. 20 dkembre 1978, n. 354. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 82 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Palermo, oi;dinanza 3 marzo_ 1978, n. 451, G.JJ. 27 dicembre 1978, n. 359. � . I~ I I I I PARTE II, LEGISLAZIONE d'.P.R. 2�9 settembre 1973, n. 599, artt. 1, comma secondo, lettera A, e 7, commi primo, secondo e quarto (artt. 3 e 35, comma primo, deUa Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 10 aprile 1978, n. 442, G. U. B dicembre 1978, n. 347. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47, 46 e� 55 (artt. 76, 77 e 3 deHa Costituzione). Comm~ssione tributaria di secondo grado di A1essandiia, ordinanza 3 aprile 1978, n. 403, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. legge 212 ottobre 1973, ft. 672, art, 14 (<art. 3 dehla Costituzione). Pretore di Vicenza, ordinanza 12 aprile. 1978, n. 430, G. U. 29 novembre 1978. n. 334. �legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, comma terzo (artt. 3, 36 e 97 de1la Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez I, ordinanza 1� marzo 1978, n. 399, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. legge 118 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 �e 73 del!l:a Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 4 maggio 1978, n. 443, G. U. 13 dicembre 1978, n. 347. legge 19 dicembre 1973, n. 823, art. 3 (artt. 3 e 53 deHa Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 432, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. legge �14 giugno 1'974, n. 270, art. 1 (art. 42, terzo comma, deUa Costituzione). Pretore di Oastelrvetrano, ordinanza 13 gennaio 1978, n. 417, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. legge 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 (art. 32 della .Costituzione). PretJoPe di Sampierdarena, orclinanza 7 marzo 1978, n. 402, G. U. 8 novembl'e 1978, n. 313. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Citt� di Caste1lo, ordinanze (due) 12 maggio 1978, nn. 409 e 410, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 21 e 25 (artt. 2, 3, 9 e 32 deMa Costituzione). Pretore di Cremona, ordinanza 29 marzo 1978, n. 393, G. U. 2 novembre 1978, n. 307. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (art. 3, comma primo, deHa Costituzione). Commissione tributaria di primo griado di Verona, ordinanza 27 gennaio 1978, n. 429, G. U. 29 no\'embre 1978, n. 334. Il 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 11 O dic:embre 1976, n. 797 (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 de11a Costituzione). Pretore d~1 Torino, ordinanza 1� giugno 1978, n. 453, G. V. 27 dicembre 1978, n. 359. d.I. 1� febbra1io 197,7, n. 12 [,c:onv. in legge 31 marzo 1977, n. 91l (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Mi1ano, ordinanza 8 maggio 1978, n. 420, G. V. 15 novembre 1978, n. 320. legge 4 febbraio 1977, n. 21, art. 1, c:omma terzo (artt. 3, 4, 9, /primo comma, 33, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 14 1aprile i978, n. 4.11, G. V. 8 novembre 1978, n. 313. legge 4 febbraio 1977, n. 21, art. 1, terzo c:omma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 24 ,aprile 1978, n. 398, G. U. 2 novembre 1978, n. 307. legge 3,1 marzo 1977, n. 91 (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione). Pretore di Torino, or.dinanza 1� giugno 1978, n. 453, G. V. 27 dicembre 1978, n. 359. d.I. 17 giugno 1977, n. 326, art. 1, sec:ondo c:omma [c:onv. in legge 8 agosto 1977, n. 510] (art. 3 deli1a Costituzione), Pretore di Vo1tri, ordinanza 12 aprile 1978, n. 448, G. V. 13 dioembre 1978, n. 347. legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 27, sec:ondo c:omma e 2,8 (art. 3 della. Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanze (due) 3 aprile 1978, nn. 418 e 419, G. V. 22 novembre 1978, n. 327. Tribunale di Roma, O!'dinanza 17 marzo 1978, n. 424, G. V. 22 novembre 1978, n. 327. legge regionale 7 dicembre 1977, riappr. 2 novembre 1978 (artt. 81, 117 e 128 de11a Costituzione). Presidente deli Consi.g!Jio dei Ministri, ricorso 28 novembre 1978, n. 32, G. V. 6 dioembre 1978, n. 341. legge 16 dic:embre 1977, n. 904, art. 8, primo c:omma (artt. 3, 42 e 53 dellia Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinan.z,a 26 aprile 1978, n. 431, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. d.I. 30 marzo 1978, n. 77, .primo e ultimo c:omma (�art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 404, G. V. 8 novembre 1978, n. 313. PARTE II, LEGISLAZIONE 209. legge regionale dell'Abruzzo 5 luglio 11978, riappr. 22 novembre 1978 (artt. 117, 51 e 97 della Costituzione). Presidente deL Consiglio dei Ministri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 93, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge regionale 20 luglio 1978, riapprovata il 2'5 settembre 197,9 (art. 117 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Minist11i, ricorso 24 ottobre Ll.978, n. 29, G. U. 2 novembre 1978, n. 307. legge regionale deUa Toscana 25 luglio 197,8, riappr. 24 novembre 1978 (artt. 117, 122, 3 e 53 deL1a Co5tituzione). Presidente de~ Consigmo dei Mi~istri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 40, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge regionale 26 luglio 1978, riapprovata il ~5 settembre 1978 (art. 117 della Costituzione). Presidente del ConsigLio dei Ministri, rkorso 24 ottobre 1978, n. 30, G. U. 2 novembre 1978, n. 307. legge prov. Trento 4 ottobre 1978, riappr. 18 novembre 1978 (art. 97 dehla Costituzione e artt. 5 e 9 de1lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). . Presidente del Consigl[o dei Ministri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 38, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge provinciale 18 ottobre 1978 (artt. 4 e 8 deHo Statuto �speciale per il Trentino-Alto Adige e art. 6 del d.P.R. 1� novembre 1973, n. 689). Presidente deL Consiglio dei Ministri, ricorso 16 novembre 1978, n. 31, G. U. 22 novembre 1978, n. 327. legge 20 ottobre 1978, n. 674 (artt. 8, n. 21 e 78 dello Statuto speciaLe deJ.la regione Trentino-AJ.to Adige). Presidente deMa Provincia autonoma di Bol;zano, ricorso 15 dicembre 1978, n. 35, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. Presidente delLa Provincia autonoma di Trento, ricorso 15 dicembre 1978, n. 37, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge 20 ottobre 1978, n. 674 (art. 3, lettera d), de1lo Statuto special.e dehla 'Sardegna). Presidente giunta regionale Sardegna, ricorso 15 dicembre 1978, n. 36, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. legge 2'1 ottobre 1978, n. 641, artt. l�quinquies, sHies e decies (artt. 8, nn. 14 e 25, 9, nn. 10 e 11, 10, 15, 16, 18, 68 e 78 deli1o Statuto speciiaLe di autonomia). Presidente deUa giunta provinciale di Bolzano, ricorso 29 novembre 1978, n. 33, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. legge reg,lone sicUiana 21 novembre 1978, art. 1 (�art. 3 della Costituzione e artt. 14, Lettera d), e 17 dello Statuto speciale). Commissario deLlo Stato per la regione siciliana, ricorso 9 dicembre 1978, n. 34, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. CONSULTAZIONI CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni alle regioni Garanzia statale sui mutui -Obbligo -Permanenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 8, secondo comma, lett. B . d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, � secondo comma � l. 4 febbraio 1963, n. 129). Se dop� i!l trasferimento aille regioni delrla materia relativa awli acquedotti operato con d!lJ d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, permanga l'obbligo deHo Stato a prestare la garanzia sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e deg.Ji enti autorizzati aJLla gestione degli acquedotti, ai sensi deM'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, .contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129 istitutiva del piano regolat�re generale degli acquedotti (n. 129). AERONAUTICA E AEROMOBILI Bollette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobile nel reg?stro aeronautico nazionale � Legittimazione dell'esibitore alla restituzione dei documenti -Non sussiste (art. 1722 e.e. �art. 1713 e.e.). Se il soggetto -incaricato dal proprietario di curare w!i� adempimenti necessari per l'immatricolazione, nel registro aeronautico nazionale, di un aeromobile di proveni�nza estera, delitamente sdoganato abbia titolo a chiedere rla restituzione delle bollette doganali esibite a corredo del1la richiesta di immatricolazione del velivolo (n. 31). APPALTO Appalti di' servizi -Capitolati speciali � Revisione prezzi -Clausola -Legittimit� (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, art. 325 cod. civ., art. 1664). Se nei capitolati specia�i per appalti di servizi sia legittima l'inserzione della clausola di revisione dei prezzi (n. 418). Appalti genio militare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo all'amministrazione appaltante -Espressa previsione contrattuale -Necessit� (r.d. 17 marzo 1932, n. 365, art. 42, primo comma -r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 30, terzo comma, cod. civ. art. 1673, primo comma -l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 348). Se nei contratti di appalto dell'amministrazione militare per l'accollo dei danni fortuiti o da forza maggiore a�1l'amministrazione ap'paltante occorra, ai sensi degJ.i artt. 30, terzo comma, delile condizioni genera�i approvate con �r.d. 17 marzo 1932, n. 366 e 42, primo comma, del regolamento lavori approvato. con r.d. 17 marzo 1932, n. 365, una espressa previsione contrattuale (n. 417). ~ l i PARTE II, CONSULTAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infrazioni stradali non depenalizzate -� Vigenza della normativa precedente (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 16 -,1. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 104, decimo comma). Se le disposizioni delJ'art. 16 delfa legge 3 maggio 1967, n. 317, che ha con servato il carattere di reato ad alcune contravvenzioni previste dal codice de~la strada (in particolare que11la pr�vista dall'art. 104, decimo comma) sebbene pu nite� con Ja sola ammenda, debbano riteners.i abrogate per effetto degli artt. 1 e 14 de~la fogge 24 dicembre 1974, n. 706, sulla depena;lizzazione delJe contrav. venzioni punibili con l'ammenda (n. 61). COMPETENZA E GIURISDIZIONE Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Cancellerie e segreterie giudiziarie Amanuensi ".. Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussistenza (r.d.l. 8maggio 1924, n. 745, art. 99 -cod. civ. art. 2126). Se le_ prestazioni svolte dagli amanuensi nelle cance!Herie e segreterie� giudiziarie aJ. di J� dei limiti posti da�:l'art. 99 del r.d.t 8 maggio 1924, n. 745, siano inquadrabili neHa figura de11a prestazione di fatto di lavoro subordinato di �cui alJ'art. 2126 cod. civ. e se di conseguenza sussista su tali rapporti la giurisdizione del giudice ordinario (n. 43). Valutazione rimanenze -Criteri -Deroga -Autorizzazione -Diniego -Impugnativa � Giurisdizione tributaria� Giurisdizione amministrativa (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 63 e 75 � d.P.R. 26 Qttobre 1972, n. 636, artt. 1 e 16, primo comma). Se ila impugnativa del provvedimento de~l'ufficio distrettuaile delle imposte dirette �che nega l'autorizzazione, ai sensi dehl'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, aihla deroga dai criteri di valutazione deIJe rimanenze previsti dall'art. 63 dello stesso d.P.R. sia di competenza delle commissioni tributarie, secondo le norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ovv~ro del tribunaile amministrativo regionale (n. 44).. CONCORSI Enti pubblici -Legge sul riassetto del parastato -Concorsi interni -Espletamento � Disciplina transitoria (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 45, terzo comma). Se i concorsi interni per passaggio di carriera gi� indetti da un ente pubblico (neHa specie: O.N.I.G.) prima dell'entrata in. vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riassetto del 'Parastato possano essere espletati ai sensi del~ �art. 45, terzo comma, della :legge medesima (n. 20). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO Appalti di servizi � Capitolati speciali -Revisione prezzi -Clausola -Legittimit� � (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 325 -cod. civ. art. 1664). Se nei capitolati specia1i per appailti di servizi sia legittima l'inserzione de1la clausola di revisione dei prezzi (n. 339). 212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Condono tributario -Pagamento dell'imposta -Termine -Natura (l. 19 dicembre 1973, n. 823, art. 8). Se in materia d� I.G.E. iii termine stabi!liito da:lQ'art. 8 della Jeg.ge 19 dicembre 1973, n. 823, per il pagamento deWimposta al f.ine di usufruire del beneficio del condono deHe sanzioni fiscali abbia carattere perentorio (n. 22). Valutazione rimanenze -Criteri -Deroga -Autorizzazione -Diniego -Impugnativa -Giurisdizione tributaria -Giurisdizione amministrativa (d.P.R. 29 set� tembre 1973, n. 597, artt. 63 e 75 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 1 e 16, primo comma). Se .Ja impugnativa del provvedimento dell'ufficio distrettuale delle im'poste dirette che nega l'autorizzazione, ai sensi deilil'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alla deroga dai criteri di valutazione delle rimanenze previsti dall'art. 63 de~lo stesso d.P.R. sia di competenza dehle commissioni tributarie, se� condo le norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ovvero del tribunale ammi� nistrativo regionale (n. 21). DANNI Attivit� di pubblica sicurezza -Fatto illecito -Danno -Risarcibilit� (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7 -cod. civ. art. 2043). Se l'art. 7 del testo unico deLle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, comporti 1a esclusione del risarcimento da fatto hllecito commesso sull'esercizio de11'attivit� di Pubblica Sicurezza (n. 14). Attivit� di Pubblica Sicurezza -Provvedimenti legittimi -Danni -Indennizzo Esclusione -Conformit� alla Costituzione (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7 Cast. artt. 28, 42 e 113). Se ai sensi deH'art. 7 del testo unico dehle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l'esclusione de1l'indennizzo debba intendersi limitata ai soli atti :legittimi emessi dall'aut�rit� di Pubblica Sicurezza nell'esercizio delle sue facolt� e se tale esclusione, derogatoria di un principio generale, possa dirsi conforme agli .artt. 28, 42 e 113 della Costituzione (n. 15). DAZI DOGANALI Bollette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobile nel registro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esib�� tare alla restituzione dei documenti -Non sussiste (art. 1722 e.e. -art. 1713 e.e.). Se il soggetto incaricato dal proprietario di curare gli adempimenti necessari per fimmatricolazione, nel registro aeronautico nazionale, di un aeromobile di provenienza estera, delitarnente sdoganato abbia titolo a chiedere la resti� tuzione delle bo~lette dogana.ii esibite a corredo della richiesta di immatricolazione del velivolo (n. 108). PARTE II, CONSULTAZIONI 213 DEMANIO Spese di urbanizzazione -Contributi al comune -Opere eseguite dallo Stato Applicabilit� (l. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3 e 4, secondo comma). Se pet le opere eseguite da1le amministrazioni dello Stato siano dovuti contributi di urbanizzazione ai comuni, nel cui ambito territoriale ile spese sono attuate, ai sensi dell'art. 3 dehla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (n. 288). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA Espropriazione per pubblica utilit� -Cessione volontaria -Determinazione dell'indennit� di occupazione legittima (art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se nell'ipotesi di cessione volontaria deWimmobhle sotto esproprio, a norma deJil'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 8651 l'indennit� cti occupazione legittima debba calcolarsi in base al prezzo pattuito per la cessione ovvero in base alil'ammontare dell'indennit� provvisoria offerta per l'espropriazione (n. 460). Espropriazione per pubblica utilit� -Cessione volontaria dell'immobile -Area con sovrastanti fabbricati -Determinazione del prezzo (art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865 -d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -l. 27 giugno 1974, n. 247). Se, in 1potesi di espropriazione di aree con sovrastanti fabbricati, l'aumento percentuale da. ca!lcolare ai fini deli1a determinazione del 'prezzo della cessione volontaria dei beni, ai sensi delJ'art. 12 I. 22 ottobre 1971 (c.d. legge su1la casa) e successive modifiche, vada ragguagliato al solo ammontare dell'indennit� provvisoria relativa al terreno ovvero anche a quello delil'indennit� afferente ai fabbricati (n. 455). Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Cessione volontaria del bene sotto esproprio -Termine per l� stipula del negozio -Natura (art. 12 l. 22 ottobr� 1971, n. 865 -art. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -l. 27 giugno 1974, n. 247). Se il termine previsto dahl'art. 12 deMa legge 22 ottobre 1971, n. 865 � c.d. nuova legge suUa casa � per convenire la cessione volontaria del bene sotto esproprio sia perentorio (n. 452). Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Proposta di cessione volontaria dell'immobile -Accettazione da parte dell'esproprian(e -Indispensabilit� (art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 l. 27 giugno 1974, n. 247). Se l'espropriante sia tenuto ad addivenire a1la ces,sione volontaria dell'immobile proposta dal proprietario nel termine di cui aM'art. 12 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e successive modifiche (n. 453). Espropriazione per pubblica utilit� -Pagamento diretto dell'indennit� di esproprio in esecuzione del decreto dell'autorit� giudiziaria -Efficacia liberatoria per l'espropriante -Limiti temporali per l'esecuzione del decreto (art. 30 l. 25 giugno 1865, n. 2359 -art. 1 l. 20 marzo 1968, n. 391). Se il pagamento diretto dell'indennit� di esproprio, eseguito a favore del soggetto indicato nel decreto emesso� dall'autorit� giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 20 marzo 1968, n. 391, abbia effkacia liberatoria anche quando tra l'emanazione del decreto �stesso e la sua esecuzione sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (n. 454). 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Espropriazione per pubblica utilit� -Terreno coltivato da fittavolo -Mezza dro -Colono o compartecipante -Indennit� aggiuntiva -Presupposti ogget tivi (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se J'indenn,it� aggiuntiva in favore del cO'lono, mezzadro, fittavolo o compartecipante che coltiva il terreno espropriato sia dovuta, oltre che nei casi di espropriazione totaJle � di espropriazione �parziale di una parte .considerevole del fondo, anche nel caso di espropriazione di una porzione marginale del terreno che fasci integra J'azienda agricola: (n. 458). Espropriazioni aeroportuali � Imposizione coattiva di servit� -Indennit� -Determinazione � Criterio differenziale � Valori -Legge sulla casa -Applicabilit� (l. 23 dicembre 1967, n. 1246, art. 7, l. 25-giugno 1865, n. 23S9, art. 40, l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, l. 27 giugno 1974, n. 247). . \ . Se per la determinazione delfindennit� do~ta per la costituzione in via espropriativa di umi servit� aeroportuale (nelfa specie: aeroporto di F~umicino, soggetto a11e disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1246) occorra fare applicazione del principio del:la stima differenziale contenuto nell'art. 40 delfa legge generale sulle eSPropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359, con la SO'stituzione ai valori venali di comune commercio di quelli JegaH stabiliti ai sensi dell'art.� 16 delfa legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865, ed estesi a tutte le opere dello Stato dal1a legge 27 giugno 1974, n. 247 (n. 456). Legge sulla casa -Cessione volontaria dell'immobile -Proprietario coltivatore � diretto � Triplicazione dell'indennit� -Presupposti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12 e 17, l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). Se, agli effetti delila determinazione del prezzo di cessione volontaria ai sensi degli artt. 12 e 17 dehla :legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati con legg� 28 gennaio 1977, n .. 10, possa comprendersi fra i proprietari coltivatori diretti anche iI proprietario che provveda alfa coltivazione del fondo avvalendosi dehl'opera di salariati (n. 451). Legge sulla casa � Espropriazione parziale -Indennit� � Determinazione -Criteri della legge generale � Applicabilit� l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, l. 22 ott. tobre 1971, n. 865, art. 16). Se i principi dettati dru!.'art. 40 deHa legge 25 giugno 1865, n.. 2359 per la determinazione dehl'indennit� in ipotesi di espropriazione :Parziale di un fondo siano compatibili coi criteri di determinazione delil'ind�nnit� di esproprio stabiliti dalfa legge 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 457). Occupazione d'urgenza � Calcolo dell'indennit� � Terreno coltivato da proprietario coltivatore diretto -Raddoppio dell'indennit� � Esclusione (art. 17 comma primo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, l. 22 ottobre 1971, n. 865). Se ai fini delfa determinazione, a norma dell'art. '20 deHa Iegge 22 ottobre 1971, n. 865, deM'indennit� d'occupazione d'urgenza di terreno coltivato dal proprietario diretto co>ltivatore debba tenersi conto del raddoppio dell'indennit� di esproprio di tale terreno prevista dalil'art. 17 del.la stessa legge (n. 459).. I I I !il I >! PARTE II, CONSULTAZIONI 21f GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Giudizio amministrativo Intervento volontario in grado di appello -Autorit� preposta alla vigilanza -Ammissibilit� -Limiti -(l. 6 dicembr~ 1971, n. i034, artt. 19, primo comma, e 22, secondo comma -r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 37 -cod. proc. civ. art. 344 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, art. 22,. primo comma, lettera b). Se sia animissibifo l'intervento volontario in .giudizio, in grado di appello, dell'amministrazione preposta alla vigilanza sull'ente che' ha emesso itl provvedimento impugnato e che non sia gi� intervenuta nehla fase di primo grado (n. 26). IGIEN� E SANIT� Specialit� medicinali ~ Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Composizione modificata -Sequestro -Natura del provvedimento -(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 168). Se il .provvedimento ministeriale di sequestro delle specialit� medicinali a composizione modificata di cui aJ.iJ:'art. 168 del t.u. del1le leggi sanitarie sia atto dovuto o discrezionaie (n. 29). Specialit� medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Specialit� a composizione diversa da quella dichiarata -Sequestro -Normativa applicabile. (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 168, terzo comma -r.d. 3 marzo 1927, n. 478, art. 28). Se, ai fini dell'edazione del provvedimento ministeriale di sequestro, la fattis'pecie deHa specialit� medicinaile con composizione analiticamente riscontrata diversa da quehla dichiarata e registrata rientri nell'ambito di applicazioni del terzo comma dell'art. 168 del t.u. delle leggi sanitarie ovvero in quella dehl'art. 28 del regolamento per la ;produzione e il commercio delle specialit� medicinali approvato con r.d. 3 marzo 1927, n. 478 (n. 28). IMPIEGO PUBBLICO Enti pubblici -Legge sul riassetto .del parastato -Concorsi interni -Espletamento -Disciplina transitoria -(l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 45, terzo comma). Se i concorsi interni per passaggio di carriera gi� indetti da un ente pubblico (neMa specie O.N.I.G.) pri.ma dehl'entrata in vigore della Jegge 20 marzo '75 n. 70 sul riassetto del parastato possano essere espletati ai sensi dell'art. 45, terzo comma, delfa legge medesima (n. 872). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi div�rsi -Pluralit� di processi verbali -'Pluralit� o umert� di sanzione� (d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9, l. 7 gennaio 1929, 11. 4, art. 8, secondo comma). Se nella ipotesi di pi� processi verbali elencati per violazioni delJ.e norme fi. scali in materia di tasse suhle concessioni amministrative, punite con la 'pena pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e ora art. 9 del d.P,R. 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l:P 26 ottobre 1972, n. 641, qualora si tratti di violazioni delle stesse norme commesse in tempi diversi, si debbano comminare tante pene pecuniarie quanti sono gli accertamenti, se eventua!le applicazione del temperamento previsto daH'art. 8 del.la �legge 7 gennaio 1929 n. 4, ovvero Ila sanzione debba essere irrogata una sola volta, dovendosi ritenere fihlecito di natura permanente (n. 7). IMPOSTA DI REGISTRO Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle imposte indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 1. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la disposizione di cui al comma quarto delil'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 convertito .con �legge 19 dicembre 1973, n. 823 -secondo la quale per le imposte dovute in appliicazione de~le norme su1la definizione agevolata delle pendenze tributarie �ontenute nei citati provvedimenti 1egis:lativi non sono dovuti, tra l'altro, gli interessi per la ritardata riscossione delle tasse ed imposte indirette sugli affari operi, oltre che in relazione alle im'Poste non� ancora pagate e i loro aiccesso:d, anche in relazione agli accessori delle imposte gi� versate all'erario (n. 498). Imposta di registro -Concessione di garanzia statale a prestito obbligazionario E.N.E.L. -Assogg�ttabilit� all'imposta (art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972; n. 634, art. 1, tab. alt. B -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). � Se sia esente da imposta di registro J'atto col quale io stato abbia accordato la propria garanzia ad un prestito obbHgazionario collocato daH'ENEL sul mercato estero (n. 497). IMPOSTA DI SUOCESSIONE Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle ipotesi indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 1. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la disposizione di cui al comma quarto dell'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 convertito con legge 19 diicembre 1976, n. 823, secondo la quale per ie imposte dovute in applicazione delle norme sullla definizione agevolata della pendenze tributarie contenute nei citati provvedimenti legislativi non sono dovuti, tra I'a!ltro, gli interessi per la ritardata dscossione delle tasse ed imposte indirette �Sug1i affari operi, oltre che in relazione alle imposte non ancora pagate e i loro accessori, anche in relazione agli accessori dehle imposte gi� versate ahl'erario (n. 100). Successione dello stato -Eredit� testamentaria -Pendenza dell'accettazione -Eredit� giacente -Curatore -Pagamento dell'imposta -Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 15 e 16 -cod. civ., artt. 473 e 532). Se, nehla i'potesi in cui :l'eredit� sia devoluta per testamento allo Stato, il curatore dell'eredit� giacente possa venire r.khiesto del pagamento delle imposte di successione in pendenza detla procedura per il perfezionamento de1l'accetta, zione dell'eredit� da parte dello Stato (n. 101). PARTE II, CONSULTAZIONI 217 IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Condono tributario -Pagamento dell'imposta -Termine -Natura (l. 19 dicembre 1973, n. 823, art. 8). Se in materia di I.G.E. il termine stabilito dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 823 per il pagamento de1l'imposta al fine di usufruire del beneficio del condono deLle sanzioni fiscali abbia carnttere perentorio (n. 178). Imposta generale sull'entrata -Violazione sanzionata a carico di pi� soggetti in via solidale -Pagamento del tributo effettuato da uno solo di essi ai sensi delle disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze �n ma� teria tributaria � Effetti (art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, l. 19 dicem� bre 1973, n. 823). Se nel caso di violazioni in materia di imposta generale sull'entrata sanzio� nate a carico di pi� soggetti .in solido fra foro, H pagamento del tributo effet� tuato da uno dei creditori ai sensi dell'art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dahla legge 19 dicembre 1973, n. 823, comporti la definizione del non testo anche nei confronti degli altri coobligati (n. 177). IMPOSTE DIRETTE Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni (art. 55, d.p. 29 novembre 1973, n. 600, artt. 55 l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56 l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 14 1. 29 dicembre 1962, n. 1745). Se, pur dopo l'emanazione del d.p. 29 novembre 1973, n. 600, in materia di accertamento deLle ��imposte 'sui redditi i!l cui art. 55 stabHisce la competenza del:l'ufficio delile iJmlposte per 11'1.rrogazione delle pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti daJlo stesso decreto legislativo e daLle norme relative ahle si�gole imposte dei redditi -siano rimaste ferme le competenze dell'intendente di finanza e del ministro delle finanze, di cui agli artt. 55 e 56 della legge generale sulla repressione delle violazioni de![e leggi finanziarie 7 gennaio 1929, n. 4, per l'applicazione dclle sanzioni che si riferiscono alla nominativit� dei titoli azionari ed alle omesse necessarie comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari (n. 40). LAVORO Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Cancellerie e segreterie giudiziarie Amanuensi -Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A.G.0. -Sussistenza (r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745, art. 99, cod. civ., art. 2126). Se le prestazioni svolte dagH amanuensi nel<le cancehlerie e segreterie giudiziarie al di l� dei limiti posti dall'art. 99 del r.dJ. 8 maggio 1924, n. 745, siano inquadrabili neLla figura della prestazione di fatto di lavoro subordinat.�> di cui all'art. 2126 cod. civ. e se di conseguenza sussista su tali rapporti la giurisdizione del giudice ordinario (n. 101). Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato -Decorrenza della prescrizione durante il rapporto -Possibilit� (cod. civ. artt. 2126 e 2948 n. 4). Se la dichiarazione di incostituzionalit� deH'art. 2948 n. 4 per la parte in cui consente che la prescrizione de! diritto alla retribuzione decorra in pendenza del rapporto di Javoro sia inap'plicabile non solo tutte le volte che H rapporto 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di lavoro sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza e da una particolare stabii!it� nonch� garanzia di rimedi giurisdizionali bens� anche quando in un rapporto di fatto rientrante neNa previsione de!J'art. 2126 cod. civ. sia parte datrice di lavoro lo Stato (n. 102). LOCAZIONI DI COSE Contratti di locazione � Soggetti a proroga -Spese per i servizi accessori � Rimborso -Esplicito accollo contrattuale al conduttore -Necessit� -Limiti � (l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 2, terzo comma, l. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 6, primo comma). Se nei contratti di locazione soggetti a proroga legale e blocco del canon�, per poter applicare a favore del :locatore le norme di cui aill'art. 2, terzo comm~. legge 26 novembre 1969, n. 833 e all'art. 6, primo comma, legge 22 dicembre 19.73, n. 841, che consentono .Ja riichiesta di rimborso dei maggior.i costi per la fornitura dei servizi accessori, sia necessario che le spese relative a detti servizi siano esplicitamente accoMate in contratto al conduttore come separate dal canone vero e prO'prio ovvero l'applicazione delile suddette norme sia possibile anche quando We spese siano conglobate unitariamente nel canone (n. 157). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Contratte di fornitura � Prodotti petroliferi � Determinazioni CIP -Efficacia sui contratti in corso � Limiti (d.l. lgt. 19 ottobre 1944, n. ~47, art. 4, d.l. lgt. 23 aprile 1946, n. 363, d.l c.p.s. 15 settembre 1947, n. 296, art. 12). Se, qualora nel corso del<la esecuzione di un contratto di .fornitura di prodotti petroliferi sia intervenuto dapprima un provvedimento CIP d� ridu:ziione del prezzo massimo consentito al disotto di quello contrattuale e subito dopo altro provvedimento CIP di aumento del prezzo massimo consentito, l'amministrazione somministrataria ;possa, per il pagamento del corrispettivo dei prodotti consegnati dopo la determinazione CIP di aumento, tener conto dell'oniginario prezzo contrattuale nei limiti in oui lo stesso risulti compatiMle coi nuovi prezzi massimi (n. 63). OCCUPAZIONE Occupazione d'urgenza � Calcolo dell'indennit� � Terreno coltivato da proprie�. tario coltivatore diretto � Raddoppio dell'indennit� � Esclusione (art. 17, pri� mo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, 1. 22 ottobre 1971, n. 865). Se ai fini deli1a determinazione, a norma dell'art. 20 della 'legge 22 ottobre 1971, n. 865, delil'indennit� d'occttpazione d'urgenza di terreno coltivato dal proprietario diretto co1tivatore debba tenersi conto del raddoppio �dell'indennit� di esproprio di tale terreno prevista dalil'art. 17 della stessa legge (n. 15). OPERE PUBBLICHE Appalti genio militare � Danni fortuiti o da forza maggiore � Accollo all'amministrazione appaltante � Espressa previsione contrattuale -Necessit� (r.d. 17 marzo 1932, n. 365, art. 42, primo comma, r.d. 27 marzo 1932, n. 366, art. 30, terzo conima, cod. civ., art. 1673, primo comma, 1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, art. 348). Se nei contratti di appalto dell'amministrazione militare per l'accolilo dei danni fortuiti o da forza maggiore a~�l'amministrazione appaltante occorra, ai 219 PARTE II, CONSULTAZIONI sensi degli artt. 30, terzo comma;�� delle condizioni generail:i approvate con r.d. 17 marzo 1932, n. 366 e 42, primo comma del regolamento lavori approvato con riel. 17 marzo 1932, n. 365, una espressa previsione �ontrattuale (n. 177). PIANI REGOLATORI Spese di urbanizzazione � Contributi �l Comune � Opere eseguite .dallo Stato � Applicabilit� (l. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3 e 4, secondo comma). Se per ~e O'pere eseguite da11le amministrazioni deHo Stato siano dovuti con tributi di urbanizzazione ai comuni, ncl cui ambito territoriale le spese sono attuate, ai sensi dell'art. 3, della 1legge 28 ,gennaio 1977, n. 10 (n. 36). POLIZIA Attivit� di pubblica sicurezza � Fatto illecito � Danno � Risarcibilit� (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7, cod. civ., art. 2043). � Se l'art. 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 comporti la esclusione del risarcimento da fatto iHecito commesso 1sul!l'esero�2lio dell'attivit� di pubblka sicurezza (n. 47). Attivit� di pubblica sicurezza � Provvedimenti legittimi � Danni -Indennizzo � Esclusione � Conformit�� alla Costituzione (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7, Cost. artt. 28,' 42 e 113). Se ai sensi dell'art. 7 del testo unico dclle leg1gi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 J'esclusione deltl'indennizzo debba intendersi limitata ai soli atti legittimi emessi dall'autorit� di pubblica sicurezza nell'eserdzio delle sue facolt� e se tale esclusione, derogatoria di� un principio genernle, possa dirsi conforme agli artt. 28, 42 e 113 deHa Costituzione (n. 48). PRESCRIZIONE Lavoro subordinato � Prestazione di fatto � Nei confronti dello Stato � Decorrenza della prescrizione durante il rapporto � Possibilit� (cod. civ., artt. 2126 e 2948, n. 4). Se la dichiarazione di incostituzionaJiit� deM'art. 2948 n. � 4, per la parte in� cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in pendenza del .rapporto di lavoro sia inapplicabile non solo tutte fo volte che iJ rap-,; porto di lavoro sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza e da una particolare stabilit� nonch� garanzia di rimedi giurisdizionali bens�, anche quando in un rapporto di fatto rientrante nella previsione dell'art. 2126 cod. dv. sia parte datrice di lavoro lo Stato (n. 98). PREZZI Contratto di fornitura � Prodotti petroliferi � Determinazioni CIP � Efficacia sui contratti in corso � Limiti (d.l. lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 4, d.l. lgt. 23 aprile 1946, n. 363, d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 296, art. 12). Se, qualora nel corso deltla esecuzione di un contratto di fornitura di prodotti petroliferi sia intervenuto dapprima un provvedimento CIP di riduzione 220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del prezzo massimo consentito al di sotto di quello contrattuaJe e subito dopo altro provvedimento CIP di aumento del prezzo massimo consentito, l'amministrazione somrmirustrataria possa, per il pagamento del corrispettivo dei prodotti consegnati dopo la determinazione CIP di aumento, tener conto deH'originario prezzo contrattuale nei limiti in cui lo stesso risulti compatibile coi nuovi prezzi massimi (n. 81). REGIONI Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni alle regioni Garanzia statale sui mutui -Obbligo -Permanenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 8, secondo comma, lett. B -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, secondo comma, l. 4 febbraio 1963, n. 129). Se dQPo i[ itrasferimento aHe regioni della materia relativa agli acquedotti operato con H d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 'permanga l'obbligo dello Stato a prestare Ja garanzia sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli �nti autorizzati ailila gestione deg[i acquedotti, ai sensi deLl'art. �18, secondo comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129, istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti (n. 250). SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infrazioni stradali non depenalizzate -Vigenza della normativa precedente (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 16 -l. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 104, decimo comma). Se le disposizioni dell'art. 16 della :legge 3 maggio 1967, n. 317, che ha conservato ii1 carattere di reato ad alcune contravvenzioni previste dal codice delJla strada (in particolare quefila prevista daJlJ'art. 104, decimo comma) sebbene punite con la sola ammenda, debbano ritenersi abrogate per effetto degli artt. 1 e 14 dclla Jegge 24 dicembre 1974, n. 706, sulla depenailizzazione delle contravvenzioni punibili con ['ammenda (n. 13). Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni (art. 55 d.p. 29 novembre 1973, n. 600 -artt. 55 l. 7 gennaio 1929, n: 4 -art. 56 l. 7 gennaio 1929, n. 4 -art. 14 l. 29 dicembre 1962, n. 1745) Se, 'Pur dopo l'emanazione del d.p. 29 novembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dehle imposte sui redditi il oui art. 55 stabilisce fa competenza' deli'ufficio de[le imposte per l'irrogazione deHe pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dalJle norme relative al!le singole imposte dei redditi, siano rimaste ferme l.e competenze dell'intendente di finanza e del ministro dehle finanze, di cui agl�i artt. 55 e 56 delil:a legge generale sulla repressione delle violazioni dehle foggi finanziarie 7 gennaio 1929, n. 4, per -l'applicazione delle sanzioni che si riferiscono alla nominativit� dei titoli azionari ed alle omesse necessarie comunicazioni allo schedario generale dei titolii azionari (n. 14). .. 221 PARTE II, CONSULTAZIONI Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi diversi -Pluralit� di processi verbali -Pluralit� o umert� di sanzione (d.P.R. 1� man;o 1961, n. 121, art. 10 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9 -l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8, secondo comma). Se nelila ipotesi di pi� processi verbali elencati per violazioni deL!e norme fiscali in materia di tasse suhle concessioni amministrative, punite con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1� marzo 1961, n. 121 e ora art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, quailora si tratti di violazioni delle stesse norme commesse in tempi diversi, si debbano comminare tante pene pecuniarie quanti sono gli accertamenti, se eventuale applicazione del temperamento previsto daill'art. 8 delfa legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero la sanzione debba essere irrogata una sola volta, dovendosi ritenere fiHecito di natura permanente (n. 15). INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato ) A:SSINI Nicdla, Legislazione Urbanistica. Cedam, Padova, 1978. BAFILE Carlo, Introduzione al D,ititto Tributario. Cedam, Padova, 1978. BETTIOL Giuseppe, Diritto Penale (X ediz.). Cedam, Padova, 1978. BIANCA C. M. ed aJtri, Equo Canone. Cedam, Padova, 1978. CANTARANO Cassiodoro, I delitti contro .l'attivit� giudiziaria nella giurispru denza. Cedam, Padova, 1978. � DI GIOVANE Gaetano, 11 Comune dopo il d.P.R. n. 616/77. Giuffr�, Milano, 1978. LATTANZI Giuseppe, i codici penali annotati. Giuffr�, MiJano, 1978. MAZZONE Matteo, I sistemi di esecuzione delle Opere Pubbliche e la Cassa per il Mezzogiorno. landi Sapi, Roma, 1978, POTENZA G�use�>pe ed altri, � L'eq~o canone�. Giuffr�, Milano, 1978. �POTITO Enrico, L'ordinamento tributario italiano. Giuffr�, Milllano, 1978. ROLLA C. A. -TALICE C., Codice regionale dei trasporti. Giuffr�, MiJ:ano, 1978. SANDULLI . Aldo, Manuale di diritto Amministrativo. (XII ediz.). Jovene, Na poli, 1978. SANSEVERINO Luisa, Diritto del lavoro (Xlii ediz.). Cedam, Padova, 1978. TOMASICCHIO Tommaso, Manuale del contenzioso tributario. Cedam, Pa dova, 1978.