ANNO XXX N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1978 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

1 9 7, 8 



ABBONAMENTI 

ANNO �������������� ~ ���������� � � � � � L. 15.500 
UN NUMERO SEPARATO ���... � � � � � � � � � � � . 2.700 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in ltalf 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del. 13 luglio 1966 


(8219422) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco 
favara) pag. 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA� E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . �� 655 
S�zione terza: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. 
Carlo Carbone) . � 680 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA 
cato Adriano Rossi) 
CIVILE 
. 
(a cura de/l'avvo
� 
Sezione quinta: GIWRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . 
(a cura 
� 706 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
vocato Carlo Baf�le) 
(a cura de/l'av
� 723 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA 
APPALTI PUBBLICI 
toria) 
IN MATERIA DI ACQUE ED 
{a cura del/'avv. Paolo Vit
� 753 
Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia Di Be/monte) . � 7 65 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


LEGISLAZIONE . pag. 203 
CONSULTAZIONI � 210 
INDICE ~IBLIOGRAFICO . � 222 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 

' :Z: �.r�r�.-���� ����� ��� �� ���� ���� ...~-�� ���������� �� ���. �� ���-.�,,-,� �.�,-.-�� ,�,�,-.-.-.-.r.-.-.�.-,�.�..-r.�.�crrr.cr..-r.�r.�.cr.-r.�.�rrr.r.c.�crcrrrr.-rrrrcrrr.crc 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; R�ffaele TAMrozzo, 
Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe 

Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; 
Rocco BERARDI, Potenza,� Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, 
Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


. BRAGUGLIA I. M., Norme comuni di qualit� in materia di 
controlli da parte degli Stati membri 
uova e 
I, 664 
BRUNI N., Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi 
luppo industriale e competenza del Prefetto in materia 
pazione temporanea e di espropriazione 
di svidi 
occuI, 
707 
FAViARA' F., I movimenti di capitali 
trattato C.E.E. 
e le bilance dei ,pagamenti nel 
I, 655 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PU:BBLJICHE ED ELETTRICIT� 


-Competenza e giurisdizione -Tribunali 
del:le acque e tribunale superiore 
-Imposizione di contribuZJione 
nelle spese di sghiaiament� Giurisdizione 
del tribunale superiore, 
758. 

-Concessione e derivazione -Imposizione 
di contribu:1Jione nelle spese 
dj sghiaiamento -Necessit� di previa 
istruttoria, 758. 

-Concessione e derivazione -Proroga 
-Posizione deli'utente -Interesse 
legittimo, 753. 

-Derivazioni ed umlizzazioni abusive 
-Diritto di risarcimento dei 
danni -Prescrizione applicabile Decorrenza, 
753. 

-Poteri dell'amministrazione per il 
buon governo delle 'acque -Preesistenza 
di concessiione -Preclusione 
all'esercizio -Non sussiste, 758. 

APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche -Danni 
ai terzi -Responsabi1it� de1l'appaltatore 
-Concorrente responsabiLit� del 
committente -Condizioni, 762. 

-Appalto di opere pubbliche -Danni 
ai tera -Responsabilit� del:l'appaltatore 
-Necessit� di rispettare i 
termini di compimento dei lavori Irrilevanza, 
762. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Beni pubblki -Azione !esecutiva 
su beilli demaniali o beni del patrimonio 
indisponibile -Improponibilit�, 
684. 

-Controversie circa la mancata iscrizione 
al.la Cassa Pensioni -Competenza 
dei Tribunali Ammrnistratiivi 
regionali, 690. 

-Determinazione degli elementi retributivi 
da prendere a base per la 

pensione -Competenza della Corte 
dei Conti, 690. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Enti pubblici -Istituto 
Poligrafico dello Stato � Natura giuridica 
in periodo anteriore alla ilegle 
n. 559 del 1966, 683. 

-Giurisdizione ordinaria e ammrmstrativa 
-Monopolio e dogana -Importazioni 
-Classifica:cioni di merci 
nena tariffa doganale -Controversia 
� Giurisdi�:ione ordinaria -Sussiste, 
718. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
� Occupazione materiale di 
un bene privato per fini espropriativi
� non preceduta da atti tipici formali 
� Posizione giuridica di diritto 
soggettivo -Giurisdizione dell'A.G.O., 

680. 
- 
Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Provvedimento ex art. 700 

c.p.c. emesso dal Pretore in mate11ia 
di dispensa dal servizio militare 
-Regolamento preventivo di giurisdizione 
proposto dopo l'emanazione 
del provv�dimento cautelare Ammissibilit�, 
686. 
-Giurisdi2lione ordinaria ed amministrativa 
-Registro aeronautico 1itaJiano 
-Natura di ente pubblico non 
economico -Giurisdizione del Giudice 
amministrativo, 688. 

...:.. 
Potere del giudice -Nei confronti 
della P.A. -Disapplicazione Limiti, 

753. 
-Provvedimenti con i quali la Cassa 
Pensioni richiesta l'iscrizione o la 
imposizione di contributi -Ricorso 
al Ministro dell'Interno ai sensi del~ 
l'art. 28 r.d.l, 3 marzo 1938 n. 680, 

690. 
COMUNIT� EUROPEE 

-Agricoltura -Organizzazione comune 
del mercato delle uova -Norme 
di qualit� -Controlli -Predisposizione 
e distribuzione fascette e di-

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INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 
Vll 

spositivi di etichettatura -Corrispettivo 
-Compatihllit�, con nota di 

M. BRAGAGLIA, 664. 
-Agricoltura � Organizzazione comune 
del mercato delle uova � Norme 
di qualit� � CohtroHi � Predisposi� 
:;.ione e distribuzione fascette e dispositivd 
di etichettatura -Corrispettivo 
� Misura � Competenza del giudice 
nazionale, con nota di I. M. 
BRAGUGLIA, 664. 

- 
Agricoltura -Organizzazione comune 
de1 mercato de11e uova � Norme 
di quatit� � Controlli � Predisposizione 
e distribuzione fa.scette e dispositivi 
di etichettatura -Normativa 
nazionale di riserva alla pubblica 
amministrazione RLlascio 
dietro corrispettivo � Violazione del 
principio di non discriIDinazi0ne 
fondata sulla nazionalit� � Insuss:istem.
a, con nota di I. M. iBRAGUGLIA, 

664. 
-Agricoltura -Organizzazione comune 
del mercato delle uova -Norme 
di quali.t� . Controlli � Predisposizione 
e distribuzione fascette e dispositivi 
di etichettatura � !RJiserva 
alla pubblica amministrazione -Compatibilit�, 
con nota di I. M. BRAGUGLIA, 
663. 

- 
Agricoltura -Organizzazione comune 
del mercato � deHe uova � Norme 
di qualit� -ControlH -Predisposizione 
e distribuzione fascette e di,. 
spositivi di etichettatura -Riserva 
alfa pubblica amministrazione e corrispettivo 
-Propor:;..ionaliit�, con nota 
di I. M. BRAGUGLIA, 664. 

-Libera circolazione delle merci Libera 
circolazione dei capitali Mezzi 
di pagamento � Monete aventi 
corso legale e equivalenti -Trasferimento 
di valuta, con nota di F. 
FAVARA, 655. 

-Libera circo1azione delle merci � Restrizioni 
all'esporta:llione -Monete 
d'argento non aventi pi� corso legale 
. Motivi di ordine pubblico Sussistenza, 
con nota di F. FAVARA, 

655. 
DEMANIO E PATRIMONIO 

-Demanio marittimo � Spiaggia e terra 
-Delimitazione -Omissione da 
parte deH'Amministraiione � Possi


btlit� di autonomo accertamento �e 
valutazione da parte del Giudice Sussiste, 
719. 

EDILIZIA 

-Edili\l:ia e urbanistica -Licen:;..a dii � 
costruzione � Previsione .di piano 
particolareggiato o convenzione di 
urbani\l:Zazione � Mancanza dei presupposti 
-. Legittimit� del diniego � 
�di licenza � Sussiste, 717. 

-Edilizia e urbanistica . Prescrizioni 
dii piano regolatore generale � Mancata 
adozione di piano particolareg, 
giato � Diniego di licen:;..a edilizia Legittimit� 
� Sussiste, 717. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Alloggi economici e popolari -Assegnatario 
� Preclusione a doppia 
assegnazione -Sussiste, 716. 

-Cooperative edilizie � Alloggi cooperativi 
� Valutazione comparativa 
de1le situazioni patrimoniali dei soci 
-Esclusione � Rilevanza esclusiva 
del possesso dei r�quisiti e della 
assenza di cause di decadenza, 715. 

-Cooperative �edi1izie � Assegnazione 
� di a:ll.oggi -Preclusione alla assegnazione 
di alloggio di cooperativa Esclusione, 
716. 

-Cooperative edilizie -Locazione di 
alloggi cooperativi -Estremi deHa 
speculamone -Valutazione -1Sindacabil:
it� :in sede di legittimit�, 715. 

-Cooperative edilizie -Nu11a-osta mini�
steriale per 'la stipulazione del 
contratto di mutuo individuale� Pre� 
s�pposti -Irr.itevanza della locazione 
non assentita e dell'omesso versamento 
della quota � canone di locazione, 
715. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLtcA 
UTILITA 

-Formazione dello stato di consdstenza 
-Notificazione ai soli propri�tari 
risultanti dai registri catastali -� 
sufficiente, con nota di N. BRUNI, 
.706. 

-Giudirio di risarcimento danni da 
occupazione illegittima � Sopravve� 
nienza del decreto di esproprio Effetti, 
763. 


VIII 

AASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

-Indennit� di espropriazione -Debito 
di valuta -Svalutazione monetaria Ininfluenza, 
763. 

-Mezzogiorno -Consorti di sviluppo 
industriale -Obblighi inerenti al.J:a 
destinazione delle aree iin relazione 
a specifiche iniziative -lnsussi,stenza,-
con nota di N. BRUNI, 706. 

-Mezzogiorno -Occupaziom temporanee 
di aree -� Effetti dell'art. 3 

d.PiR. 15 gennaiio 1972, n. 8 -Competenza 
regionale -Illegittimit� del 
decreto prefettizio -Sussiste, con 
nota di iN. B~UNI, 706. 
-Occupazione temporanea e d'urgenza 
-Aree destinate ad opere di dndustrfaLizzazione 
del Mezzogiorno Applicabilit� 
del procedimento �ex 
legge 2359/1865 -Sussiste, con nota 
di N. BRUNI, 706. 

-Occupa.-.ione temporanea e d'urgenza 
-�Risarcimento dei danni -iRivalutazione 
-In appeHo -Domanda 
Necessit� -Esclusione, 763. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Appel:lo -Poteri del Consiglio di 
Stato -Erronea declaratoria di irricev.
ibilit� in primo grado -Effetti 
-Ritenzione deHa causa da parte 
del C.d.S., 706. 

-Atto impuginabile o no -Ed1lizia e 
urbanistica -Piano regolatore -Contenuto 
precettivo e non meramente 
programmatico -Effetti in punto 
impugnativa, 717. 

-Ricorso giurisdizionale -'nermine 
per.-Ja impugnazione -Sospensione 
feriale ai sensi della ~egge n. 742/ 
1969 -DiscipLiha dei soM termini 
processua:Li -Effetti, 717. 

-Ricorso giunisddzionale -1Jermine 
per J'dmpugnazione di un piano regolatore 
-Decorrenza dalla data del. 
la pubblicazione -Sufficienza, 717. 

-Ricorso girurisdizionale -Termine per 
la proposh::ione della impugnazione -
Edrilldzia e urbamistica -Piano regolatore 
-Osservazioni dei privati -Pres�rdzioni 
ex art. 9 regge n. 1150 del 
1942 -Possibilit� di proroga del .termine 
per l'impugnazione -Esclusione, 
717. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Societ� -Riserve -Utilizzazione per 
copertura dellle perdite -Tassabilit�, 
735 

-Successione di leggi nel tempo 


Presunzioni legald -Vendita fra parenti 
-Norma di carattere processuale 
-Esclusione -Applicazione 
della norma vigente �al momento del� 
la stipulazione dell'atto, 747. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 

-Imposta di nicche.:.za mobile ed altre 
imposte .dirette -Esenzione per nuove 
imprese artigiane e piccole e medie 
!industrie nell'Italia settentrionale 
-Legge 22 Juglio 1966 n. 614 Imprese 
dirette alla produzione di 
servizi -Esclusione, 751. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. 

-Azione in sede ordinaria -Costituzione 
deU'Amministrazione che aderisce 
aHa domanda -Sentenza di 
accoglimento -Impugnazione della 
Amministrazione -Ammissibilit� 727. 

-Azione in sede ordinaria Costitu


JJ

zione dell'Amministrazione che aderisce 
aJla domana -Sentenza di accog1imento 
-Soccombenza dell'Amministrazione 
-Impugnazione della 
sentenza -Ammissibilit� 727. 


-Imposta generale suLl'entrata -Azione 
di rimborso -Legittimat.ione attiva 
-Contribuente di diritto -Compete 
-Avvenuto esercizio deMa rivalsa 
-Irrilevanza, 723. 

-Imposte dirette -Provvedimento 
dell'Ufficio suHa spettanza di agevolazioni 
-Mancata impugnazione nel 
termine de1l'ar0t. 23 del r.d. 8 luglio 
1937 n. 1516 -Irretrattabilit� -Successiva 
pretesa di agevolazione Inammissibilit�, 
734. 

-Rapporto tra ml procedimento innanzi 
aHe Commissioni e l'azione in sede 
ordinaria -Termine -Decisione def&
rutdva -Ricorso contro dedsione 
proposta fuori termine -Successiva 
dichiarazione di inammissibilit� Decorrenza 
del termine del passaggio 
in giudicato del:l!a decisione non 
.impugnata utilmente, 744. 

-Successione di leggi nel tempo Norme 
sostanzialri -Criteri di applicazione, 
747. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

OPERE PUBBLICHE 

-Approva<.ione di progetto � Piano 
regolatore � Necessit� di coordinamento 
� Sussiste � Effetti � Applicabilit� 
dell'art. 81 d.P.R. 616/1977, 721. 

-Demanio stradale � Progetto di va. 
riante di una strada statale � Piano 
regolatore -Necessit� di coordinamento 
� Effetti, 720. 

-Strade -Raccordi fra rete autostradale 
e centri abitati -A.N.A.S. -C.Ompetenza 
ex legge 729/1961, 721. 

PENSIONI 

-Pensioni civili -Contributi -Ininfluenza 
sul trattamento pensionistico 
-Restituzione contributi versati 
in pi� -Debito di valuta, 690. 

-Pensioni civili -Dipendenti Enti 
locali � EJementi oontr1butivi ex 
artt. 15 e 16 legge 5-12-1959 n. 1077 Distinzione 
degli iscritti secondo la 
disciplina .retributiva -Legge o regolamento 
� C.Ontratto collettivo a carattere 
nazionale, 689. 

-Pensioni civili -Personale dipendente 
da enti regionali -Requisiti di vaHdit� 
degli accordi sindacali, 690. 

PUBBLICO IMPIEGO 

-Stipendi, assegni e indennit� -Indebito 
pagamento di emolumenti -Ri


petizione -Presupposti -Buona fede 
del percipiente � Mancata risposta a 
specifica richiesta deM'Amministrazione 
-Esclude la buona fede, 722. 

-Stipendi, assegni e indennit� � Indebito 
pagamento di emolumenti -Ripetizione 
-Presupposti -Necessit� 
deHa motivazione � Effetti, 721. 

REATO 

-Bellezze naturali � Pubblicazione de-. 
gli elenchi delle localit� protette nel. 
l'albo comunale -Decorrenza .del vincolo, 
765. 

-Distribuzione di beiilezze naturali Momento 
consumativo, 765. 

-Parte civile, omicidio di agenti di 

P.S. Costituzione di parte civile 
dcl Ministero dell'Interno -Ammissibilit�, 
773. 
-Parte civile -Omicidio di agenti di 

P.S. -Costituzione di parte civile 
del Ministero dell'Interno -Ammissibilit� 
� Danni materiali e morald, 774. 
-Patrimonio archeologico � Cose di 
interesse preistorico e paleontologico 
� Scoperta -Acquisizione imme. 
diata al patrimonio dello Stato . 
Atto della. P.A. � Non necessit� -Cose 
interessanti il patrimonio archeologico 
e cose attinenti -Distinzione Insussistenza, 
769. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

23 novembre 1978, neHa causa 7/7�8 
30 novembre 1978, in causa 31/78 


GIURISDIZIONI CIVILI 

;f.., 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 25 luigilio 1977, n. 3715 
Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 355 
Sez. Un., 1� marzo ,1978, n. 1031 
Sez. I, 7 apl1i1e 1978, n. 1608 
Sez. Un., 15 apri�le 1978, n. 1780 
Sez. I, 27 aprile 11978, n. 1965 
Sez. Un., 6 luglio 11978, n. 3332 
Sez. I, 6 luglio �1978, n. 3343 
Sez. I, 10 �luglio 1978, n. 3440 
Sez. Un., 12 lu~o 1978, n. 350.8 
Sez. U~.. 12 Juglio 1978, n..3515 
Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3709 
Sez. Un., 19 settembre 1978, n. 4191 
Sez. I., 4 ottobre 1978, n. 4398 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

13 gennaio 1978, n. 2 
25 febbraio 1978, n. 11 
3 apdl1e 1978, n. 15 


GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. PI., 30 giugno 1978, n. 18 
Sez. IV, 9 maggio �1978, n. 397 
Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 397 


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663 

751 

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684 
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758 

162 

763 

706 

707 

714 



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 

Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 
Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403 
Sez. IV, 23 maggio 1978, n. 473 
Sez. V, 19 maggio 1978, n. 570 

CORTE DEI CONTI 
Sez. III, 2 giugno 1977, n. 38674 

TRl!BUNAiLE iAMMINISTRATIVO REGIONALE DBL LAZIO 

Sez. I, 12 aprile 1978, n. 343 . 
Sez. I, 19 aprile 1978, n. 382 . 
Sez. I, 10 maggio �1978, n. 418 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ILA PUGLIA 
7 marzo 1978, n. 73 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 31 marzo 1978, n. 11140 

Sez. li, 7 luglio 1978, n. 1679 

CORTE D'ASSISE D'APPELLO 

8 giugno 1978 

CORTE D'ASSISE 

8 giugno 1978 

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pag. 715 
� 716 
� 716 

" 719 

pag. 689 

pag. 721 
� 721 
� 722 

pag. 720 

pag. 765 
� 769 

pag. 773 

pag. 774 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Acquedot;ti -Piano regolatore generale 
-Trasf�rimento di furuioni alle 
re_gioni � Garail2Ji.a statale sui, mutui Obbligo 
-Permanenza, 210. 

AERONAUTICA E ABROMOBILI 

-Bol!lette doganali esibite dal mandatario 
del proprietario per immatricolazione 
di aeromobile nel regi� 
stro aeronautico nazionale -Legittimazione 
dell'esd:bi.tore alla restituzione 
dei documenti -Non sussiste, 

210. 
A~PALTO 

-Appalti di servizi -Capitolati speciali 
� Revisione prezzi � Clausola -
Legittimdt�, 210 . 

-Appalm genio mimare -Danni fortuiti 
o da forza maggiore -Accollo 
all'amministrazione appaltante 
Espressa previsione contrattuale Necessit�, 
210. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Sam.ioni punibili con :l!a sola ammenda 
� Depenalizzazione � Infrazioni 
stradali non depenalizzate -Vigenza 
de1la normativa precedente. 211. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Lavoro su,!Jq;rd,inato -Prestazione di 
fatto � Cancellerie e segrete:riie giudiziarie 
� Amanuensi -Attivit� esecutive 
e d'ordine -Giurisdizione del1'
A.G.O. � Sussiistenza, 211. 

-Valutazione rimanem.e -Criteri � 
Deroga -Autorizzazione -Diniego . 
Impugnativa -Giurisdizione ,tributaria 
� Giurisdizione amministratiiva, 

211. 
CONCORSI 

~ 
Enti pubblici -Legge sul riassetto 
del parastato -Concorsi interni � 
-�~ Espletamento -Disciplina transitoria, 
211 

CONTABIUT� GENBRALE DELLO 
STATO 

-AppaJti di servizi -Capitolati speciali 
� Revisione prezzi -Clausola . 
Legittimit�, 211. 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

-Condono trib.tario � Pagamento del" 
l'imposta � Termine � Natura, 212. 

-Valutazione rimanenze � Criteri Deroga 
� AutorizLazione -Diilliego Impugnativa 
� Giurisdizione tributaria 
� Giurisdizione amministrativa, 

212. 
DANNI 

-Attivit� di pubblica sicurezza � Fatto 
iMecito � Danno -Risarcibilit�, 212. 

-Attivit� di Pubblica Sicurezza Provvedimenti 
legittimi -Danni � 
lllldennizzo � Esclusione -Conformit� 
alla Costi.tu,.ione, 212. 

DAZI DOGANALI 

-Bolilette doganali esibite dal mandatario 
del proprietario per immatricolazione 
di aeromobHe �nel registro 
aeronautico nazionale -Legittimazione 
dell'esibitore aUa restituzione .j 
dei documenti -Non sussiste, 212. 

I 

DEMANIO 

-Spese cli urbanizzazione � Contributi 
al comune -Opere eseguite dallo 

I 

Stato -Applicabilit�, 213. 
t

f: 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI 
Xlll 

ESPROPIRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Espropriazione per pubblica utilit� Cessione 
volootariia -Determinazione 
dell'indennit� di occupazione Jegit-� 
tima, 213. 

-Espropriazione per. pubblica utilit� Cessione 
volontaria dell'iimmobile Area 
con sovrastanti fabbricati -Determinazione 
del pI"e:<.zo, 213. 

-Espropriazione per pubblica utilit� Legge 
sulla casa -Cessione volontaria 
deJ bene sotto esproprio -Termine 
per la stipula del negozio Natura, 
213. 

-Espropriazione per pubblica utilit� Legge 
sulla casa -Proposta di cessione 
volontaria dell'immobile -Accettazione 
da parte dell'espropriante 
-Indispensabilit�, 213. 

-Espropr1azione per pubblica utilit� Pagamento 
diretto dell'indennit� di 
esproprio in esecuzione de} decreto 
dell'autorit� giiudiziaria -Efficacia 
liberatoria per l'espropriante -Limiti 
temporali per J'esecuzione del decreto, 
213. 

-Espropriazione per pubblica utilit� Terreno 
coltivato da fittavolo -Mezzadro 
-CoJono o compartecipante Indennit� 
aggiuntiva -Presupposti 
oggettivi, 214. 

-Espropriazioni aeroportuali -Imposizione 
coattiva di servit� -Indennit� 
-Determina:<.ione -Criterio differenziale 
-Valori -Legge sulla 
casa -Appliicabilit�, 214. 

-Legge sulla casa -Cessione volontaria 
dell'immobile -Proprietario coltivatore 
diretto -Triplicazione del-
1"indennit� -Presupposti, 214. 

-Legge sulla casa -Espropriazione 
parziale -Indennit� -Determinazione 
-Criteri della legge generale -
Appliicabilit�, 214. 

~ 
Occupazione d'urgenza -Calcolo del� 
Vindenniit� -Terreno coltivato da 
proprietario coltivatore diretto -Raddoppio 
dell'indennit� -Esclusione, 

214. 
torit� preposta alfa vigilanza -Amml�
�ssibHit� -Limiti, 215. 

IGIENE E SANIT� 

-Specialit� medicinali -Produzione 
e commercio -Poteri di vigilanza Composizione 
modificata -1Sequestro 
-Natura del provvedimento, 215. 

-Specialit� medicinali -Produzione 
e commercio -Poteri di vigilanza, Specialit� 
a composimone diiversa 
da queHa dichiarata -. Sequestro 
Normativa applicabHe, 215. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Enti pubbl1id -Legge sul riassetto 
del parastato , Concorsi interni Espletamento 
-Disciplina transitoria, 
215. 

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE 


-Viola:zioni -Sanzioni -Stessa norma 
v1olata in tempi diversi -Pluralit� 
di processi verbali -Pluralit� o 
umert� di sanzione, 215. 

IMPOSTA DI REG1STRO 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie -Abbuono degli interessi 
nelle iimposte indirette -Limiti 
e .condizioni, 216. 

-Imposta di reg:istro -Concessione di 
garanzia statale a prestito obbLigazionario 
E.N.E.L. -Assoggettabilit� 
all'imposta, 216. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Definizione agevolata delle pendenze 
tributarie -Abbuono degLi foteressi 
nel1le ipotesi indirette -Limiti e 
condizioni, 216. 

-Successione de!Jo stato -Eredit� 
testamentaria -Pendenza dell':accetta:<.
ione -Eredit� giacente -Curatore Pagamento 
dell'imposta -Esclusione, 
216. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRA


GIUSTIZIA AIMMINI1STRATIVA TA 

-Giudizio ammirnistrativo -Intervento -Condono trnbutario -Pagamento delvolontario 
in grado dii' appello -Au-l'imposta -Termine -Natura, 217. 


~SSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

XIV 

-Imposta g~eraJe sull'entrata -Violazione 
sanzionata a carico di pi� 
soggetti in via solidale -Pagamento 
del tributo effettuato da uno solo 
di essi ai sensi deLle disposizioni per 
agevo1are la definizione delle pendenze 
in materia tributaria -Effetti, 

217. 
IMPOSTE DIRETTE 

-Schedario dei totali azionari -Omissioni 
di obblighi formali di comunicazioni 
-Violazioni -Competenza 
per l'applicazione delle sanzioni, 217. 

LAVORO 

-Lavoro subordinato -Prestazione di 
fatto � Cancellerie e segreterie giudi;.
iarie � Amanuensi -Attivit� esecutive 
e d'ordine -Giurisdizione dell'A.
G.O. -Sussistenza, 217. 

-Lavoro subordinato -Prestazione di 
fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza 
della prescrizione durante 
i�l rapporto -Possibilit�, 217. 

LOCAZIONI DI COSE 

-Contratti di locazione -Soggetti a 
proroga -Spese !per i serviizi� accessori 
-Rimborso -Esplicito accollo 
contrattuale al conduttore -Necessit� 
-Limiti, 218. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Contr�tto di fornitura -Prodotti 
petroliferi � Determinazioni CIP Efficacia 
sui contratti 1in corso Limiti, 
218. � 

OCCUPAZIONE 

-Occupazione d'urgenza -Calcolo dell'indennit� 
-Terreno coltivato da 
proprietal'io. coltivatore diretto -Raddoppio 
deLl'indennit� -Esclusione, 

218. 
OPERE PUBBLICHE 

-Appalti genio :mti�litare -Danni fortuiti 
o da forza maggiore -Accollo 

a!J.'amministrazione appaltante 
Espressa prev1s10ne contrattuale necessit�, 
218., 

PIANI iREGOLATORI 

-Spese di urbaniz.zazione -Contributi 
aJ. Comune -Opere eseguite dallo 
Stato -Applicabilit�, 219. 

POLIZIA 

-Attiviit� di pubblica sicurezza -Fatto 
illecito -Danno -Risarcibili!�, 219. 

-Attivit� di pubblica sicurezza -Provvedimenti 
legittimi -Dalliili -Indennizzo 
-Esclusione -Conformit� alla 
Costituzione, 219. 

PRESCRIZIONE 

-Lavoro subordinato -Prestazione di 
fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza 
della prescrizione durante 
i�l rapporto -Possibilit�, 219. 

PREZZI 

-Contratto di fornitura -Prodotti petroliferi 
-Determinazioni CIP -Efficacia 
sui contratti m corso -Limiti, 

219. 
REGIONI 

-Acquedotti -Piano regolatore generale 
-Trasferimento di funzioni aJle 
regioni -Garan�.a statale sui mutui Obbligo 
-Permanenza, 220. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

-Sanzioni punibili con la sola ammenda 
-Depenalizzazione -Infraziollli 
stradali non depenalizzate -. 
Vigenza della normativa precedente, 

220. 
-Schedario dei titoli azionari -Omissioni 
di obblighi formali di comunicazioni 
-Viola:iioni -Competenza 
per l'applicazione de1le sanzioni, 220. 

-Violazioni -Sanzioni -Stessa norma 
violata in tempi diversi -Pluralit� di 
processi verbali -Pluralit� o umeFt� 
di sanzione, 221. 

. I 



INDICE DELLA LEGISLAZIONE 

LEmSLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 
III -Questioni proposte pag. 203 
INDICE BIBLIOGRAFICO . � pag. 222 

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PARTE PRIMA 



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II 
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GIURISPRUDENZA 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 23 novembre 1978, 
nella causa 7 /78 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Mayras -Domanda� di pronuncia 
pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (criminal division) 
dell'Inghilterra e del Gall�s nella cau811 Regina c./Thompson ed altri. 

lnterv. Governo del Regno Unito (Solicitor generai P. Archer e 

H. Woolf), Governo ital�ano (ag. Maresca, avv. Stato Favara) e Commissione 
delle Comunit� europee (ag. Townsend). 
Comunit� europee � Libera circolazione delle merci -Libera circolazione 
d�i capitali -Mezzi di pagamento -Monete aventi corso legale e equi� 
valenti -Trasferimento di valuta. 

(Trattato e.E.E., artt. 30-37, 67-73, 104-109; Atto di adesione 22 gennaio 1972, art. 42). 

Comunit� europee -Libera circolazione delle merci . Restrizioni all'esportazione 
-Monete d'argento non aventi pi� corso legale � Motivi di ordine 
pubblico -Sussistenza. 

(Trattato e.E.E., artt. 34, 36). 

Gli artt. 30-37 del Trattato non. si applicano: a) alle monete in lega 
d'argento (o eventualmente d'oro) che .abbiano corso legale in uno Stato 
membro; b) alle monete d'oro come i � Krugerrand � che, pur essendo 
coniate in un paese terzo, circolano liberamente in uno Stato membro (1). 

Il divieto d'esportare da uno Stato membro monete in lega d'argento 
che non hanno pi� corso legale, Ptfr avendolo avuto in precedenza, ma 
di cui � vietata la fusione o la distruzione in territorio nazionale -divieto 
volto ad impedire che dette monete siano fuse o distrutte in un altro 
Stato memliro -� giustificato da motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 
36 del Trattato (2). 

(1-2) I movimenti di capitali e le bilance dei pagamenti nel trattato 

C.E.E. 
1. -La parte pi� significativa della sentenza in rassegna � costituita dai punti 
da 21 a 25. Iv.i si enuncia: 
a) che i movimenti di-� mezzi di pagamento� (e si allude -cos� dicendo ai 
pagamenti internazionali) non sono sottoposti alla discipJ.ina prevista per i 



656 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -Con ordinanza del 15 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria 
il 16 gennaio 1978, la Court of Appeal dell'Inghilterra e del Galles 
(Criminal Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 
177 del Trattato CEE, varie questioni concernenti l'interpretazione, 
degli artt. 30-37 e 67-73 del Trattato CEE; 

2. -le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un procedimento 
penale avente per oggetto l'appello proposto da tre cittadini britannici 
(in prosieguo: gli appellanti) contro una sentenza con cui la Crown 
Court di Canterbury li aveva dichiarati colpevoli di avere intenzionalmente 
e fraudolentemente eluso il divieto di importare monete d'oro nel Regno 
Unito, nonch� quello di esportare dal Regno Unito monete in lega d'argento 
coniate prima del 1947; 
3. -l'importazione di monete d'oro nel Regno Unito � vietata dall'Import 
of Goods (Contro!) Order del 1954, eman�to dal Ministero del commercio 
nell'esercizio dei poteri che gli spettane a norma dell'Import, Export 
and Customs Powers (Defence) Act del 1939; 
I

4. -una. Open Gener�l;l Licence (licenza generale d'importazione) rilasciata 
dal Ministro del commercio e dell'industria.il 5 luglio 1973 consentiva 
l'importazione di qualsiasi merce, salvo alcune eccezioni che non inI 


cludevano le monete d'oro. Tuttavia una modifica apportata alla suddetta 
licenza con l'� Emendamento n. 10 �, recante la data del 15 aprile 1975� ed 

I 
entrato in vigore il 16 aprile 1975, includeva le monete d'oro fra le merci 
che--non potevano essere importate se non mediante licenza rilasciata dal 

I

Ministero del commercio; 

movimenti di � merci �, ancorch� in termini meramente naturalistici detti � mezzi 

I 

di pagamento� possano essere �cose� (punto 25); 
b) che i movimenl:i di capitali sono �una categoria particolare� dei trasfe


I 

rimenti di mezzi di pagamento; e quindi (ci� � imJplicito nell'affermazione della ~j 
Corte) gli artt. 67 e segg. del trattato, allorquando parlano di � capitali '" intendono 
� capitali monetari � (quantit� di monete o di � cose � accettate come moneta) 
e non � capitali reali � (beni strumentali adibiH o da adibire a fattore della 
produzione) (punto 21); 


e) che non solo gli artt. 67-73 del trattato (relativi ai movimenti di capitale) 
ma anche gli artt. 104-109 del trattato (relativi alle biilance dei pagamenti dei 
singoli Stati membri) debbono essere interpretati come finalizzati alla �libera� 
lizzazione degli scambi di merci, di servizi o di capitaili � (punto 22); 

d) che la disciplina dei trasferimenti monetari, e con essa 1'� impegno� di 
ogni Stato membro ad autorizzarne l'effettuazione, deve essere considerata strumentale 
e conseguenziale alla libera circola2lione delle merci, dei servizi e delle 
persone nonch� alla liberalizzazione dei movimenti di capitali (punti 23 e 24). 

Le enunciazioni dianzil indicate con-le lettere a) e b),. enunciazioni che sul 
piano normativo si basano sull'art. 106. del trattato ove si parla di � pagamenti '" 
:presuppongono una sorta di recezione di quel complesso di norme pattizie (si 
pensi agli accordi di Bretton Woods e alle successive foro modificazioni), di consuetudini 
internazionali e di pratiche che, con formula sintetica, pu� essere denominato 
� sistema dei pagamenti internazionaH �. Connotato di tale sistema � il 



. 


PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 657 

5. -l'Export of Goods (Contro!) Order del 1970, emanato in base ai 
poteri conferiti dal gi� citato atto del 1939, vieta a chiunque non possieda 
una licenza di esportare in una sola volta oltre 10 monete in lega d'argento 
coniate nel Regno Unito prima del 1947, se al momento dell'esportazione 
non sono trascorsi almeno cent'anni dalla loro coniazione; 
6. -l'esportazione di tali monete in un aJtro Stato membro della CEE 
veniva autorizzata da una Open Generai Licence del Ministro del commercio 
recante la data del 20 dicembre 1972, poi revoc;ata e sostituit�, 
per quanto riguarda queste monete, da un'altra Open Generai Licence del 
25 giugno 1973; , 
7._ -a questa seconda Open Generai Licence faceva seguito una nuova 
Open Generai Licence del 5 �luglio 1974, entrata in vigore il 15 luglio 1974, 
che escludeva dall'autorizzazione le suddette monete, la cui esportazione 
era quindi proibita a decorrere dal 15 luglio 1974, salvo che con una licenza 
speciale; 

. 8. -nel periodo compreso fra il 24 aprile 1975 ed il 30 giugno 1975 
gli appellanti introducevano nel Regno Unito 3.400 Krugerrand sudafricani 
provenienti dalla ditta Agosi di Pforzheim nella Repubblica federale di 
Germania; 

9. -inoltre, nel periodo compr�so fra il 7 agosto 1974 ed il 26 maggio 
1975, essi esportavano per conto della stessa ditta tedesca 40,39 tonnellate 
di monete in lega d'argento coniate ne! Regno Unito prima del 1947, e 
precisamente pezzi da sei pence, scellini, fiorini e mezze corone. 
riconoscimento di �monete� internazionali, e cio� la individuazione di entit� 

(�valute� e �crediti in valuta�, metalli. preziosi, �diritti speciali di prelievo� 

sul F.M.I.) idonee a fungere da � moneta� negli scambi internazionali ed in 

concreto utilizzate ed universalmente accettate come tali; in particolare, i me


talli preziosi sono da secoli ritenuti idonei a fungere da mezzo internaziona'1e 

di pagamento, dal momento che incorporano un � valore � cospicuo e general


mente riconosciuto in entit� (lingotti, monete, ecc.)� di relativamente piccole 

dimensioni. � 

Ovviamente, in difetto di siffatte entit� accettate come �moneta'" non po


trebbero aversi � pagamenti � internazionali e gli scamb.i potrebbero avvenire solo 

� in compensazione � ossia con la modalit� del baratto. 

Come si � detto, l'art. 106 del trattato impone che, quanto meno ahl'interno 

della C.E.E., gli scambi debbono avvenire mediante � pagamenti �: da ci� neces


sariamente consegue che debbono individuarsi entit� accettate come_� moneta�, 

e quindi che tali entit� debbono essere distinte dalle (e contrap;poste alle) rima


nenti � merci >>, anche differenziando la disciplina dei rispettivi � movimenti "� 

Merita di essere segnalato che la Commissione delle Comunit� nella sua me


moria (richiamando IPSEN, Europa'isches Gemeinschaftsrecht, 1972, 650) aveva 

descritto i movimenti di capitali, con formula � residua-le '" come trasferimenti 

unilaterali di valute (o altre entit� accettate come moneta internazionale) da uno 

Stato ad un. altro, non giustificati da una qualche contropartita (nel testo in 

lingua inglese � usata la parola �consideration >>, la quale com'� noto � usata 

anche nel significato di �causa giuridica�) in un relativamente breve tempo; 



658 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

10. -dopo essersi dichiarati colpevoli dinanzi al giudice di primo grado, 
gli interessati lianno interposto appello dinanzi alla � Court of Appeal 
(Criminal Division) � sostenendo che le norme britanniche vietanti le importazioni 
e le esportazioni di cui trattasi violano gli artt. 30-34 del Trattato; 
11. -l'art. 30, con le aggiunte ad esso apportate dall'art. 42 dell'atto 
d'adesione, proibirebbe, con decorrenza dal 1� gennaio 1975 al pi� tardi, 
per quanto concerne il Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad 
una restrizione quantitativa all'importazione da altri Stati membri; 
12. -l'art. 34, nella versione risultante dal suddetto art. 42, vieterebbe, 
con decorrenza dal 1� gennaio 1975 al pi� tardi, per quanto concerne il 
Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa 
all'esportazione in altri Stati membri; 
13. -gli appellanti hanno pure fatto valere che le restrizioni all'esportazione 
ed all'importazione contenute nella legislazione britannica non potevano 
essere giustificate da motiVli d'ordine pubb1ico ari sensi dell'art. 36; 
14. -il Governo britannico ha invece sostenuto che le monete importate 
e quelle esportate costituiscono dei �capitali� ai sensi degli artt. 67 
e segg. del Trattato e che non si possono quindi applicare gli artt. 30-34; 
15. -anche se le monete in questione dovessero essere considerate 
come merci ai sensi degli artt. 30 e segg. del Trattato, le restrizioni al
�l'importazione ed all'esportazione sarebbero lecite a norma dell'art. 36 del 
Trattato in quanto giustificate da motivi d'ordine pubblico; 
16. -circa le restrizioni all'importazione, il divieto di importare determinate 
monete d'oro nel Regno Unito sarebbe stato emanato per (i) 
e\'.itare perdite nella bilancia dei pagamenti e (ii) impedire la speculazione 
e la tesaurizzazione di. valori improduttivi; 
17. -circa le restrizioni all'esportazione, il divieto di esportare dal Regno 
Unito monete in lega d'argento coniate prima del 1947 sarebbe stato 
emanato per (i) evitare la penuria di monete correnti a disposizione del 
pubblic�, (ii) garantire che qualsiasi profitto risultante da un aumento di 
valore del metallo contenuto nelle monete tocchi allo Stato anzich� a privati, 
(iii) impedire che le suddette monete del Regno Unito siano distrutte 
fuori del territorio britannico, distruzione che sarebbe considerata reato 
se compiuta in territorio britannico; 

in altre parole, � pagamenti � non accompagnati da importazioni di merci o da 
prestazioni di servizi (� riothing of equivalent vailue is received in the country 
where the resources were originally situated to counterbalance the resources 
which 1eft it... �).. Nell'intervento per il Governo italiano si erano invece raffigurati 
i capitali -�in positivo � -come �capitali monetari� ossia quantit� di 
moneta internazionale normalmente destinata all'acquisto di beni strumentali o 
comunque idonea a dar luogo ad investimenti produttivi di redditi. La Corte 
di giustizia non ha fornito una definizione completa di � capitali �, ma ne ha 
affermato il carattere � � monetario � (e non � reale �) osservando che i movimenti 
di ca:pitaili sono una species del genus trasferimenti monetari. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 659 

18. -cos� stando le cose, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte 
di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 
� 1. Se le seguenti monete siano in linea di principio "capitali" ai 
sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo 4 del Trattato di Roma: 
a) monete d'oro prodotte in un paese terzo, come i krugerrand, ma 
che circolano liberamente in uno Stato membro; b) 
monete di lega d'argento, che hanno corso legale in uno Stato 
membro; 
e) monete di lega d'argento di uno Stato membro, che hanno avuto 
corso legale e che, bench� ormai fuori corso in detto Stato, sono nello 
stesso protette contro la fusione. 

2. In caso affermativo, se la quantit�, il modo iri. cui e gli scopi per 
cui dette monete sono commerciate possono far perdere loro tale qualit� 
di "capitali". 
3. Se la Parte Seconda, Titolo II, Capo 4, del Trattato di Roma si 
applichi a quelle fra le monete sopra menzionate che costituiscono "capitali", 
ad esclusione della Parte Seconda, Titolo I, Capo 2, del Trattato. 
4. Per il caso in cui le soluzioni di tutte o di parte delle questioni 
di cui sopra siano tali che gli oggetti di cui � causa ricadano nella Parte 
2. -Qualche rilievo sostanziaile deve, invece, esser fol1II1ulato in ordine alle 
enuncia2lkmi dianzi indicate con le lettere e) e d). 
Ne1le � osservazioni � per il Governo italiano si erano sottolineati il significato 
e l'importanza de1l'art. 104 del trattato e.E.E.; e ci� avendo riguardo pi� che 
allo specifico argomento della causa, a tutta la controversa �problematica dt;i 
rapporti monetari tra Stati membri della Comunit� (e qui si allude in partico� 
lare aila ancora irrisolta questione degli � importi compensativi monetari � operanti 
nel settore agricolo). Cos� si era osservato quanto segue. 

� I movimenti di capitali da uno ad altro Stato sono stati sottoposti pressoch� 
in ogni epoca -a discipline imperative rivolte principalmente al perseguimento 
di due finalit�: a) integrare e rendere effettivo i1l controllo sul valore 
internazionale de1le monete nazionali, e cio� sui loro tassi di cambio; e b) i:tnlPe� 
dire a soggetti esteri di disporre, in modo difficilmente controHabHe, di uno 
dei fattori della produzione impiegati in imprese nazionali. 

� Di queste due finalit�, la prima ha conservato tutta fa sua importanza anche 
all'int�rno dell'ordinamento deLle Comunit� Europee. Una delle disposizioni fon� 
<lamentali del trattato C.E.E. � l'art. 104, per il quale "ogni Stato membro attua 
fa politica economica necessaria'a garantire l'equilibrio deHa sua bilancia globale 
dei pagamenti e a mantenere la fiducia (internazionale) nella propria moneta... ". 
Questa disposizione -che talvolta non � stata pienamente valorizzata in sede 
giudiziaria -imprime all'ordinamento comunitario uno dei tratti caratteristici 
pi� significativi, posto che attribuisce ai singoli Stati membri tutta (o quasi tutta) 
la responsabilit� per l'equilibrio della bilancia dei :pagamenti, e quindi -im� 
plicitamente -tutti (o quasi tutti) i poteri per perseguire tale risultato e, pi� 
in generale, per H governo deLla moneta nazionale. 1' -questo -un dato chle 
non deve essere sottovalutato, non potendo una valutazione degli obblighi degli 
Stati membri verso >le Comunit� essere disgiunta e separata dalla valutazione 
delle responsabilit� che -specie in materia di politica monetaria -sono ri� 
maste a pressoch� esclusivo carico degli Stati membri; per il che sarebbe grave




660 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA� DELLO STATO 

Seconda, Titolo I, Capo 2, se il termine "ordine pubblico" di cui all'art. 36 
del Trattato di Roma significhi che uno Stato membro pu�.invocare contro: 
a) l'importazione �di monete d'oro, uno dei o entrambi i� seguenti 


motivi: 

(i) proteggere la propria bilancia dei pagamenti, 
(ii) impedire la speculazione e l'accumulo di risorse improduttive; 
b) l'esportazione delle proprie monete di lega d'argento, uno dei o 
tutti i. seguenti motivi: 


(i) garantire che .H numerario a disposizione del pubblico non 
scarseggi, 
(ii) garantire .che l'eventuale utile dovuto all'eventuale aumento 
del valore intrinseco delle monete vada a profitto �dello Stato membro anzich� 
di un singolo, 
(iii) impedire che le proprie monete siano distrutte fuori dalla 
sua giurisdizione; entro questa, la distruzione costituirebbe reato�. 
19. -L'esame delle questioni mostra che esse, pur ponendo l'accento 
sulla qualificazione di � capitali � delle monete in causa, mirano in realt� 
mente erroneo, anche dal punto di vista giuridico, fermarsi ad accertare; con 
spirito formalistico, specifici e settoriali obblighi degli Stati membri senza tener 
conto delle rammentate pi� generali responsabiiit� degli Stati stessi. 


� C�me si � detto, ogni disciplina dei "movimenti dei capitali " �, in misura 
determinante, condizionata dalle necessit�� di assicurare l'equilibrio. delle bilance 
dei .pagamenti e -pi� in generale -di difendere il valore interno ed H valore 
internazionale delle singole monete: pu� affermarsi che ogni disciplina dei movimenti 
di capitali � solo uno dei molteplici strumenti della politica monetaria. 


�.. Ben si comprende, quindi, come detta disciplina -proprio in quanto strumentale 
ed accessoria rispetto alla politica monetaria -sia sostanzialmente 
rimasta affidata, nei venti anni trascorsi dai trattati di Roma, agli Stati membri. 
Del resto, gli artt. 67 e segg. del trattato e.E.E. sono improntati a grande cautela: 
la libera circol~zione dei � capitali '" a differenza della libera circolazione 
delle. "merci" e delle "persone", � perseguita soltanto "nella misura necessaria 
al buon funzionamento del mercato comune", e soprattutto al limitato scopo 
di escludere le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalit� o la 
residenza deHe parti o sul luogo di collocamento dei ca.pitali �. 


Diverso. il �tono� della memoria per .Ja Commissione delle Comunit�: ivi 
l'art. 104 del trattato era riguardato -anzich� come norma-crinale segnante un 
tratto del confine tra interessi e competenze rimasti agli Stati membri ed inte1, 
ressi e competenze devolute all'ambito comunitario -come norma strumen


. tale, e cio� come una delle norme al servizio delle esigenze della libert� di cir�olazione 
di merci, servizi, persone e. capitali: �la completa libert� nel movi


I 

mento di merci, persone e servizi non pu� essere raggiunta in assenza di un ! 
Hbero movimento di capitali... gli articoli da 104 a 109 del trattato dimostrano ' 
l'equilibrio che deve essere perseguito tra libert� di trasferire capitali e i1l controllo 
che gli Stati membri devono esercitare sulla politica economica�. 


I 

La Corte di giustizia, pur astenendosi ,da precise prese di posizione, sem1 


I 
~ 

bra propendere piuttosto ;per la tesi de11a Commissione: anche I'equi!Iibrio deUe f 
bilance dei pagamenti � visto come finalizzato aHo scopo di � raggiungere la 
liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali "� Quasi che le 


I 
I 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

a sapere s� dette monete siano merci, e come tali disciplinate dagli arti


coli 30-37 del Trattato, oppure mezzi� di pagamento, e come tali disciplinate 

da altre norme; 

20.� intese in questo senso,' le questioni vanno studiate alla luce del 

sistema generale del Trattato; . 

21. ~ analizzando questo sistema si constata che le norme relative alla 
libera circolazione delle merci, e pi� in particolare gli art. 30. e segg. con"
cementi l'eliminazione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura 
d'effetto equivalente, vanno considerat~ in relazione non soltanto alle 
norme specifiche sui trasferimenti di capitali, ma all'insieme delle norme 
del Trattato attinenti ai trasferimenti monetari, i quali possono in effetti 
aver luogo per i fini pi� diversi e. di cui i trasferimenti di capitali non sono 
altro che una categoria particolare; 

22. -se gli artt. 67-73 del Trattato, concernenti la liberalizzazione dei 
movimenti di capitali, assumono particolare importanza per quanto riguarda 
uno degli scopi enunciati dall'art. 3 del Trattato, cio� l'eliminazione 
degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali, gli artt. 104-109, che hanno 
per oggetto la qilancia globale dei pagamenti e riguardano perci� il complesso 
dei movimenti valutari, devono considerarsi essenziali per raggiungere 
la liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali, elemento 
fondamentale per la realizzazione del mercato comune; 
23. -in particolare, l'art. 106 dispone che �ciascuno Stato membro si 
impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato 
membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi 
agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti 
di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei 
parole � nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune � 
non contenessero, accanto al riconoscimento di un rapporto~di mezzo a fine, 
anche la chiara indicazione del limite di tale rapporto ~la � misura necessaria
�); quasi che in Juogo della preposizione articolata �nella� fosse nell'art. 67 
scritta la parola �p�rch� �. 

E. questa una tendenza che non pare da condividersi: l'affermazione secondo 
cui l'equilibrio delle bilance dei pagamenti non sarebbe un autonomo ed 
essenziale obiettivo delle politiche economiche degli Stati membri ma sarebbe 
solo uno strumento al servizio del commercio e in genere dei � movimenti � 
infra-comunitari, potrebbe essere accettata solo ove si avesse una effettiva ed 
operante corres'ponsabilit� de1la Comunit� per i deficit degili Stati membri, 
solo cio� ove tali deficit venissero colmati per 'l'intervento degli Stati membri 
con bilance dei pagamenti in attivo. 
Al presente, invece, malgrado l'istituzione del sistema monetario europeo, 
ogni Stato membro deve provvedere in concreto a saldare i� propri conti con 
].'estero: ol'orientamento che assegnerebbe all'equilibrio della bilancia dei pagamenti 
un ruolo solo servente -dn quanto mezzo per assicurare fa possibilit� 
�oncreta dei �pagamenti � -appare pertanto irrealistica, poco� riguardosa delle 
responsabilit� (cui debbono accompagnarsi adeguati poteri) degli Stati membri, 
e figlia di quelle... buone intenzioill� di cui � tanto ambiguamente lastricato 
il cammino verso �l'Europa unita. Deve quindi auspicarsi che il punto 22 


662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

serv1z1, dei capitali e delle persone � liberalizzata tra gli Stati membri in 
applicazione del presente Tratt�to �; 

24. -tale norma intende garantire i trasferimenti di valuta necessari 
tanto per la liberalizzazione dei movimenti di capitali quanto per la libera 
circolazione delle merci, dei servizi e delle persone; 
25. -se ne deve dedurre che, nel sistema del Trattato, i mezzi di pa� 
gamento non vanno considerati come m~rci soggette agli artt. 30_-37 del 
Trattato. 
26. -Le monete in lega d'argento aventi corso legale negli Stati membri 
vanno, per loro natura, considerate come mezzi di pagamento; di conseguenza, 
il loro trasferimento non � sottoposto agli artt. 30-37 del Trattato. 
27. -Bench� sia lecito domandarsi se i Krugerrand debbano essere considerati 
mezzi legali di pagamento, si pu� tuttavia ,constatare che, sui 
mercati monetari di quegli Stati membri che ne ammettono il commercio, 
essi sono ritenuti equivalenti alla moneta; 
28. -il loro trasferimento � dunque un trasferimento di valuta, non 
soggetto agli artt. 30-37. 
I

29. -Ci� premesso, � inutile esaminare in quali condizioni il trasferia 


mento di questi due tipi di monete potrebbe essere eventualmente qua


* 

lificato movimento di capitali oppure pagamento corrente. ~ 

30. -Il punto e) della prima questione si riferisce alle monete in lega 
d'argento d'uno Stato membro che hanno avuto corso legale ih tale Stato li 
e che, pur essendo ormai fuori corso, sono, in quanto monete, preservate 
dalla distruzione; 
della sentenza in rassegna non venga in futuro letto come confermativo dell'orientamento 
che si � test� contrastato. 

I

3. -Va peraltro osservato come l'enunciazione di cui al test� commentato 
punto 22 de1la sentenza sia circoscritta (e anche non poco contraddetta) dall'enunciazione 
di cui al successivo punto 34, ove si riconosce che il �diritto 
I

di batter moneta� (e moneta nazionale non � solo quella metallica ma, ail presente, 
anche e soprattutto quella cartacea) �per tradizione � ritenuto implicare 
interessi fondamentali de1lo Stato�. Ed invero, il diritto di battere (e di stampare) 
moneta nazionale esprime � interessi fondamentali dello Stato � non solo 
�per tradizione � ma perch� esso ancora oggi costituisce uno dei principali e 
pi� efficaci strumenti di politica economica, determina il vailore anche internazionale 
di ciascuna moneta nazionale (e cio� il corso dei cambi), e quindi 
si ripercuote in modo diretto ed immediato sull'equil�brio della bilancia dei 
pagamenti di ogni Stato. 

Que11'art. 104 del trattato che risulta un p� mortificato al :punto 22 della 

sentenza recupera, in sostanza, tutta la sua importanza attraverso il riconoscimento 
del �diritto di battere (e stampare) moneta� come �interesse fondamentale 
� da salvaguardare come esigenza di � ordine pubblico � agli effetti 
dell'art. 36 del tratt;ito. 

Su quest'ultimo articolo, la Corte aveva in precedenza affermato: 

-che le deroghe alla circolazione delle merci in esso previste sono eccezionali 
e debbono essere interpretate restrittivamente (Corte giust., 25 gennaio 
1977 in causa n. 46/76 e 19 dicembre 1968, in causa n. 13/68); 



-


663

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

31. -dette monete non possono essere ritenute mezzo di pagamento nel 
senso sopra indicato, cosicch� � possibile considerare merci sottoposte agli 
artt. 30-37 del Trattato. 
32. -� compito degli Stati membri battere la propria moneta e proteggerla 
dalla distruzione; 
33. -risulta dal fascicolo processuale che nel Regno Unito � vietato 
fondere o distruggere le monete nazionali, anche se ormai fuori corso; 
34. -il divieto di esportare tali monete -divieto volto ad impedire 
la fusione o la distruzione in un altro Stato membro -: � giustificato da 
motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato, giacch� attiene 
alla �protezione del diritto di batter moneta, che per tradizione � ritenuto 
implicare interessi fondamentali dello Stato. -(Omissis). 
-che esso non contiene una generica olausola di salvaguardia, aggiuntiva 
aLle specifiche clausole di salvaguardia previste dail trattato (Corte giust., 
19 dicembre 1961, in causa n. 7 /61); 

-che norme o pratiche nazionali non possono essere da esso giustificate, 
se i risultati desiderati possono essere raggiunti m.ediante altre misure 
non (o meno) ristrettive del commercio infracomunitario (Corte giust., 20 maggio 
1976, in causa n. 104/76); 

-che gli Stati membri possono avvalersi di esso solo se ne rispettano 
i limiti quanto all'obiettivo da raggiungere ed ai mezzi da usare (Corte giust., 
10 dicembre 1968, in causa n. 7 /68); 

-che il concetto di � ordine pubblico � (anche agli effetti di cui all'art. 48 

n. 3 del trattato) non pu� essere determinato uni.lateralmente ~a uno Stato 
membro, senza alcun sindacato da parte delle istituzioni comunitarie, ancorch� 
.le circostanze che giustificano il ricorso a tale concetto lascino un /margine 
di discrezionalit� a ciascuno Stato membro, potendo variare da un Paese 
all'altro (Corte giust., 4 .dicembre 1974, in causa n. 41/74); 
-che il ricorso alla clausola dello �ordine pubblico� :presuppone il sussistere 
di una effettiva e seria minaccia a qualche fondamentaile interesse di 
una collettivit� nazionale (Corte giust., 27 ottobre 1978, in causa Bouchereau). 

FRANCO FAVARA 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 30 novembre 1978, 
in causa 31/78 -Pres. K.utscher, Rel. Touffait, Avv. gen. Reischl -Bussane 
(avv. E. Cappelli, P. De Caterini, M. Gay) c. Ministero agricoltura 
e foreste -Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) 
e Commissione CEE (ag. Kalbe e Berardis). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle 
uova -Norme di qualit� -Controlli -Predisposizione e distribuzione 
fascette e dispositivi di etichettatura -Riserva alla. pubblica amministrazione 
� Compatibilit�. 
(Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; 

regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 
19 ottobre 1971). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

664 

. Comunit� europee -Agricoltura'� Organizzazione comune del mercato delle 
' uova . Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione 
fascette e dispositivi di etichettatura � Corrispettivo � Compatibilit�. 

(Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1%8, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; 

regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto mini


steriale 19 ottobre 1971). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle 
uova . Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione 
fascette e dispositivi di etichettatura � Corrispettivo � Misura � Competenza 
del giudice nazionale. 

(Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; 
regolamento e.E.E. 17� gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 
19 ottobre 1971). 

Comunit� europee -Agricoltura � Organizzazione comune del mercato delle 
uova -Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione 
fascette e dispositivi di etichettatura � Riserva alla pubblica amministrazione 
e corrispettivo � Proporzionalit�. 

(Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; 
regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 
19 ottobre 1971). 

Comunit� europee -Agricoltura � Organizzazione comune del mercato delle 
uova -Norme di qualit� � Controlli � Predisposizione e distribuzione 
fascette e dispositivi di etichettatura � Normativa nazionale di riserva 
alla pubblica amministrazione -Rilascio dietro corrispettivo � Violazione 
del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalit� Insussistenza. 


(art. 7 Trattato e.E.E.). 

Il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, �relativo a talune 
norme di commercializzazione applicabili alle� uova �, sostituito da 
ultimo dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, e il regolamento 
della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95, vanno interpretati nel 
senso che, dato il potere discrezionale di cui dispongono in forza di detti 
regolamenti, gli Stati membri possono riservare es<;:lusivamente alla pubblica 
amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle .fascette 
e dei dispositivi di etichettatura (1). 

(1-5) Norm� comuni di quaUt� in materia di uova e controlli da parte 
degli Stati membri. 

La sentenza in rassegna rappresenta un esempio ulteriore del metodo 
applicato dalla Corte di giustizia per valutare se una normativa nazionale, dettata 
iri rapporto ad una disciplina comunitaria relativa ad una organizzazione 
comune di mercato, sia o meno compaliibile con tale disciplina. 

La Corte rifiuta ancora una volta il metodo formalistico basato sulla pretesa 
completezza della disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune 
e scende a valutare, in concreto, la compatibilit� della normativa nazionale 



665

PARTE I, SEZ; II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

Non esistendo nella normativa comunitaria disposizioni relative al sistem� 
di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli Stati membri 
possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi .di etichet-� 
tatura al pagamento di un corrispettivo per i controlli stessi (2). 

Spetta al giudice nazionale valutare se. l'importo del corrispettivo ri


chiesto sia o meno giustificato (3). 

L'efficacia diretta dei regolamf!-nti nn. 1619/68 (sostituito dal regolamento 
n. 2772/75) e 95/69 non � pregiudicata dall'adozione di norme nazionali 
che sono imposte dai suddetti regolamenti per la propria attua:
zione e rispondono alle finalit� degli stessi introducendo condizioni ulteriori, 
come quella di riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione 
e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura 
subordinandone il rilascio al pagamento di un corrispettivo� in denaro, 
purch� questo non sia sproporzionato rispetto al costo del sistema di controllo 
considerato (4). 

L'art. 7 del Trattato, il quale vieta le discriminazioni fon1ate sulla 

nazionalit�, non riguarda una normativ� nazionale che non si applica in 

funzione della nazionalit� degli operatori economici e prende unicamente 

in considerazione il luogo in cui _vengono esercitate le attivit� econo


miche (5). 

-con tale disciplina. Proprio in questo senso era stato predisposto l'intervento 
del Governo italiano nel quale, �come risulta dal' testo che segue, si era oer-� 
cato di mettere in rilievo che la normativa nazionale sulla pred~sposizione e 
-distribuzione deHe fascette e dei dispositivi di etichettatura delle uova faceva 
parte integrante del sistema dei controlli, affidato agli Stati membri, sul rispetto 
delle norme di qualit�. Sicch� doveva apparire conseguente, anche se 
non necessario, che-H rilascio e la predisposizione fossero riservati alla pubblica 
amministrazione, la quale aveva anche il diritto di prendere, dagli ope, 
ratori economici, un corrispettivo per lo specifico �servizio di controLlo reso. 

L'importanza delle questioni trattate, sia dal punto �di vista generale dei 

rapporti tra organizzazione comune e norme nazionali, sia con riguardo alla 

�specifica fattispecie, induce a trascrivere 1a parte in diritto dell'atto di inter� 

vento ;predisposto per il Governo itaiiano. 

1. Secondo il Governo italiano occorre anzitutto 'ripudiare una certa impostazione 
formalistica che si rinviene sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia 
in alcuni dei quesiti proposti dal giudice nazionale, specialmente nel quesito 
sub e). 
Si assume cio� dal ricorrente principale, ed i1 queSlito sub e) risente di 
tale impostazione, che quando un determinato prodotto � assoggettato ad or,
ganizza~ione comune di mercato, ogni misura nazionale, che non sia memmente 
esecutiva e strettamente necessariia all'attuazione della disciplina comune, � in 
�se stessa incompatibile con tale disciplina. 

� Senza voler con ci� ammettere che ie misure nazionali in questione rappresentino 
qualcosa di pi� che misure esecutive e necessarie per l'attuazione 
.della �lisciplina comune in considerazione, occorre rilevare che la suddetta 
impostazione, rigida e formalistica, non pare esser condivisa dalla giuris:prudenza 
della Corte, n� daHa dottrina degli Avvocati generali. 



666 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. � Con ordinanza 7 marzo 1978, pervenuta in cancelleria 
il 10 marz� successivo, il Pretote di Venasca ha sottoposto alla Corte, in 
forza dell'art. 117 del Trattato CEE, cinque questioni pr�giudiziali vertenti 
sull'interpretazione e sulla validit� dei regolamenti CEE relativi all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore delle uova o a talune norme 
di commercializzazione vigenti per le uova; 


2. � dette question_i sono state sollevate nell'ambito di una causa avente 
ad oggetto il rimborso, chiesto dal titolare di un centro d'imballaggio di 
uova ufficialmente riconosciuto al Ministero dell'agricoltura e foreste, della 
somma di L. 180.000 -oltre agli interessi e alle spese -versata a titolo 
di corrispettivo per il rilascio di fascette e di dispositivi di etichettatura 
da apporre sugli imballaggi di uova. 
3. � Il giudice nazionale chiede anzitutto 
se il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, �relativo a 
talune norme di commercializzazione applicabili alle uova � (G. �U. L. 258, 
pag. 1), sostituito da ultimo dal regolamento n. 2772/75 (G. U. L. 282, 
pag. 56), e il regolamento della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95 (G. U. 


� L. 
13, pag. 13) �vadano interpretati nel senso che prevedono che gli 
Stati membri possono riservare in esclusiva alla Pubblica Amministrazibne 
la predisposizione e la distribuzione dell� fascette e dei dispositivi di 

Come il Governo italiano ha avuto pi� volte modo di rappresentare aJ!a 
Corte (ad esempio, nelle cause 65/75 e 88-90/75: sentenze 26 febbraio 1976, Racc. 
1976, 291 e 323; nelle cause riunite 3, 4 e 6/76: sentenza 14 luglio 1976, Racc. 
1976, 1280), il problema sopra prospettato non si pone in termini di. � competenza
�. Non � giuridicamente esatto affermare, cio�, che con la creazione dell'organizzazione 
comune di mercato gli Stati membri abbiano automati�amente 
trasferito ogni loro competenza nel settore considerato, sicch� ad essi non 
resterebbe che 'up. compito di secondo grado, meramente esecutivo. 


Detto problema si pone invece in termini di �concreta: compatibilit�� tra 
la misura nazionale e gli obbiettivi e il funzionamento dell'organizzazione comune. 
Di conseguenza, la misura nazionale (a parte i casi di contrasto evidente) 
non � di per s� incompatibile con l'organizzazione comune; �;potr� eventualmente 
esserlo quando essa si ponga in conflitto con gli obbiettivi dell'organizzazione 
comune o quando ne ostacoli il funzionamento. 


La tesi qui ribadita -e daJ.la quale, secondo il Governo italiano, non si 
pu� prescindere per una esatta soluzione dei quesiti proposti dal giudice nazio


lI

nale -gi� accolta dalla Corte nella sentenza per la causa 2/73 (sentenza 12 luglio 
1973, Racc, 1973, 865), ha trovato ulteriori e definitive conferme, come risulta 
dalla rassegna di giurisprudenza e dalfa relativa, puntuale analisi contenuta nelle 
conclusioni dell'Avvocato generale per la causa 50/76 (Racc. 1977, 151). 


Conclusioni seguite dalla Corte nella sentenza z, febbraio 1977 (ivi, pag. 137) 
nella quale la compatibilit� di una misura nazionale con <l'organizzazione comune 


I 

di mercato � stata affermata dopo uh esame in concreto non soltanto di quanto 
~ 
disposto dalla normativa comune, bens� anche del suo obbiettivo e del� suo ! 
funzionamento. I 



667

PARTE I, lSEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

etichettatura ed in particolare, ~ la dis}lo$-izione dell'art. S del regol�mento 
n. 95/69 -secondo' la�:quale le etichette "recano un contrassegno� 
ufficiale stabilito dall'autorit� competente" -vada interpretata nel senso 
che essa implichi il diritto esclusivo della Pubblica Amministrazione di 
apporre il contrassegno e predisporre e distribuire le etichette �. 

4. -Per risolvere tale prima questione, si devono ricordare sia il sistema 
adottato dal Consiglio per l'organizzazione comune dei mercati nel 
settore delle uova e le norme di commercializzazione, sia le modalit� d'attuazione 
stabilite dalla Commissione per il funzionamento di tale sistema. 
5. � Onde tener adeguatamente conto degli obiettivi rispettivamente 
contemplati dagli artt. 39 e 110 del Trattato, la stabilizzazione del mercato 
nel settore delle uova � garantita dall'osservanza delle �regole comuni in 
materia di concorrenza�, che si presentano sotto forma di norme comuni 
di qualit�, mentre non� previsto alcun regime di prezzi o d'interventi sul 
mercato interno della Comunit�; 
6. -fo norme di commercializzazione, ritenute necessarie per migliorare 
la qualit� delle uova e facilitarne lo smercio nell'interesse dei produttori, 
dei commercianti. e dei consumatori, fissano adeguati criteri per 
la classificazione delle uova (artt. 1-13 del regolamento n. 2772/75), disposizioni 
comuni relative all'imballaggio. (artt. 16-22), nonch�' disposizioni 
riguardanti i controlli, effettuati per sondaggio (artt. 26-28); 
Questo � approccio pragmatico � al :problema, in contrasto �con il prospet


tato � approccio dogmatico � (per usare le stesse espressioni adoperate nelle gi� 

citate conclusioni per la causa 50/76), � stato ulteriormente confermato dalfa 

Corte, ad esempio, nella causa 52/76 (sentenza 3 febbraio 1977, Racc. 1977, 163). 

� dunque seguendo questo metodo, di verifica della compatibilit� ovvero 

della incompatibilit� in concreto, che vanno esaminati i quesiti proposti dail giu


dice a quo. 

2. La prim,a indagine da compiere, per seguire l'indicato metodo, tende ad 
individuare i caratteri salienti dell'organizzazione comune dei mercati n�l settore 
delle uova e delle disposizioni comuni in materia di commercializzaziolne 
di tale prodotto. 
a) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, creata con il 

regolamento del Consiglio n. 122/67, del 13 giugno 1967, � attualmente disciplinata 

dal regolamento del Consiglio n. 2771/75, del 29 ottobre 1975. 

Essa si fonda :principalmente: 

-su misure atte a facilitare ['adeguamento dell'offerta alle esigenze del mer


cato (3o considerando e art. 2); 

-su di un regime unico degli scambi con i paesi terzi che prevede l'ap


plicazione di prelievi alll'importazione (artt. 3-5), di un regime di prezzi limite 

correlato a quello dei prelievi (artt. 7 e 8), nonch� di restituzioni aU'esportazio


ne (art. 9); 

-sul principio deHa libera circolazione delle merci, per cui sono vietati 
qualsiasi dazio doganale o� tassa di effetto equivalente, nonch� qualsiasi restrizione 
quantitativa o misura di effetto equivalente (artt. 11-14). 



RASSEGNA �DELL'AVVOCATURA DBU.O STATO

668 

7. -per quanto concerne in particolare il sistema d'imballaggio e di 
etichettatura, grazie al quale il consumatore ha la possibilit� di distinguere 
le uova. delle diverse categorie di qualit� e di peso, l'art. 17, n. 1, 
1� comma, del regolamento n. 2772/75 dispone che �anche se contengono 
uova confezionate in piccoli imballaggi, i grandi imballaggi sono muniti 
di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura, che sono resi inutilizzabili 
all'apertura dell'imballaggio, forniti dagli organismi ufficiali di cui 
all'art. 26 o sotto il controllo degli stessi � e l'art. 26 fornisce, su tali 
�organismi�, le seguenti precisazioni: �il controllo dell'osservanza delle 
disposizioni del presente regolamento � effettuato da organismi designati 
in ciascuno Stato ~embro. L'elenco di tali organismi � comunicato agli 
altri Stati membri ed alla Commissione... Ogni modifica di detti elenchi 
� comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione �. 

8. -Il regolamento n. 95/69, �essendo le uo'!a classificate soggette a 
deprezzamenti dal punto di vista della qualit��, ha stabilito condizioni 
severe in materia d'imballaggi, precisando in particolare, all'art. 5, che 
� 1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura... sono di colore bianco e 
la stampa delle indicazioni � di colore nero. 2 .... la fascetta e il dispositivo 
,di etichettatura, che possono essere numerati, recano. un .contrassegno ufficiale 
stabilito dall'autorit� competente. Ogni Stato membro invia tino o 
pi� esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura 
agli altri Stati membri e alla Commissione... �; 
L'organizzazione comune dal settore di che trattasi pu� dunque definirsi 
abbastanza semplice rispetto ad altre organizzazioni di mercato: in particolare, 

non � previsto un regime di prezzi -all'interno n� quindi sono previste misure 
di intervento. 

b) Le norme di commercializzazione appLicabiH alle uova, attualmente contenute 
nel! regolamento del Consiglio n. 2772/75, del 29 ottobre 1975, rispondono 
alla preminente esigenza di � ... contribuire a migliorare Ja qualit� delle uova 
e a facilitarne quindi lo smercio... '" nell'interesse precipuo dei produttori, dei 

. commercianti e dei . consumatori �(2� considerando). Tali norme � ...lasciano impregiudicate 
le disposizioni comunitarie che potrannq essere adottate... (per) -tu. 
telare la salute delle persone e deg.Ji animali e (per) evitar falsificazioni e frodi � 


{ultimo considerando). 

Le suddette norme di commercializzazione, al fine suindicato -che � soprattutto 
fine di tutela della qualit� del prodotto -prevedono i soggetti ed 
i criteri idonei per la classificazione delle uova (artt. 1-13), disposizioni comuni 
relative all'imballaggio (artt. 16-22), nonch� disposizioni circa i controHi �(arti-
coli 26-29). 

� utile in particolare sottolineare, dato che attiene pi� s:pecificamente all'oggetto 
della causa pregiudiziale, che la norma riguardante Je fascette o i 
dispositivi di etichettatura (art. 17) corrispond� alle finalit� di.� ...garantire che 
la qualit� de11e uova resti inalterata... � e di � ... facilitare gli scambi e il controllo 
dell'osservanza de11e norme� (16� considerando regolamento n. 2772/75). 

3. Dopo tale sintetico riassunto delle norme che disciplinando l'organizza
�zione comune del settore e di quelle sulla commercializzazione_ delle uova, si 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 669 

9. -dal raffronto e dall'interpretazione congiunta degli artt. 17, n. 1, 
1� comma, e 26 del regolamento n. 2772/75 e dell'art. 5 del regolamento 
n. 95/69 risulta che detti articoli non riservano alla pubblica amministrazione 
il diritto esclusivo di apporre il contrassegno e di predisporre e 
distribuire le etichette, ma lasciano invece gli Stati membri assolutamente 
liberi di affidare l'organizzazione del controllo e la sua applicazione 
all'ente ch'essi ritengono il pi� ad~tto, nel loro ordinamento interno, a 
svolgere tale compito;� 
10. -dato il potere discrezionale di cui dispongono in questo campo, 
secondo le norme summenzionate, . gli Stati membri possono riservare 
esclusivamente alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione 
delle fascette e dei dispositivi di etichettatura; 
11. -la prima questione va risolta nel senso suddetto. 
12. -Con la seconda questione si chiede 
� se i citati regolamenti vadano interpretati nel senso che gli Stati 
membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi di 
etichettatura�al �pagamento di un corrispettivo il cui importo superi largamente 
il costo degli stessi �. 

pu� passare all'esame dei quesiti proposti dal giudice nazionale. I quali quesiti 
(salvo quello attinente al divieto di discriminazione, sub d) possono essere esaminati 
congiuntamente, giacch� con essi il Pretore di Venasca in sostanza mira 
a conoscere se 1l'e norme comunitarie sopra ricordate ammettono: 

a) che gli Stati membri riservino in esclusiva alla pubblica amministrazione 
la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura 
per gli imballaggi; 

b) che g.Ji Stati membri subordinino il ri:lascio di tali fascette e dispositivi 
al pagamento di un corrispettivo -il cui importo supera largamente il costo degli 
stessi. 

Nel.J'esame di tali due quesiti si terr� conto anche deH'impostazione seguita 
dal giudice nazionale nel� quesito sub e), rispondendo ci� al metodo di indagine 
prospettato al punto 1 delle presenti osservazioni, al quale pu� farsi anche 

integrale riferimento per dare risposta negatJi.va, sin d'ora, al quesito sub e). 

4. Secondo .l'art. 17 del regolamento n. 2772/75 � ��. i grandi imballaggi sono 
munici di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura... forniti dagli organismi 
ufficiali di cui all'art. 26 o sotto il contro1lo degli stessi�. Tali organismi 
ufficiali sono quelli � ... designati in ciascuno Stato membro... � e comunicati 
ag1i altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri, infine, sono 
tenuti ad adottare tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle 
disposizioni comunitarie (art. 29 rego'Iamento n. 2772/75). 
Pare certo al Governo italiano. che Le sopra indicate disposizioni, se nonimpongono 
che �le fascette ed i dispositivi di etichettatura siano predisposti e 
forniti direttamente da parte deg11i Stati membri, non vietano certamente un 
siffatto sistema. 

Non fo vietano n� in maniera esplicita, come risulta evidente dal contenuto 
del citato art. 17 regolamento n. 2772/75; n� in maniera implicita. La riserva 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

670 

13. -Tale questione si suddivide in due parti, essendo intesa in primo 
luogo a stabilire se i regolamenti autorizzinb gli Stati membri a subordinare 
al pagamento di un corrispettivo il rilascio delle fascette e dei 
dispositivi di etichettatura e, in secondo luogo, in caso affermativo, a far 
accertare la legittimit� del corrispettivo, qualora il relativo importo superi 
largamente il loro costo. 
14. -I regolamenti relativi all'organizzazio.ne comune dei mercati nel 
settore delle uova e a talune norme di commercializzazione vigenti per 
le uova contengono una minuziosa disciplina quanto alla classificazione 
per categoria di qualit� �e di peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al 
trasporto, alla presentazione e alla stampigliatura dei prodotti del settore 
delle uova, ma non contengono alcuna disposizione quanto al prezzo di 
vendita delle etichette o al sistema di finanziamento delle spese-, amministrative 
inerenti ai controlli; 
15. -il fatto che, da una parte, i regolamenti non obbligano gli Stati 
membri a distribuire gratuitamente le etichette agli utilizzatori e, dall'altra, 
non vietano loro di pretendere un corrispettivo per il rilascio delle 
etichette, porta necessariamente a concludere che la soluzione del problema 
del finanziamento dei controlli � rimessa agli Stati stessi; 
16. -tale facolt� lasciata agli Stati membri non pu�, tuttavia, essere 
esercitata in modo da compromettere la finalit� perseguita dalla normativa 
che l'ammette. 
allo Stato .della predisposizione delle fascette e dei dispositivi di �tichettatura, 

infatti, non turba in alcun modo il funzionamento de1l'organizzazione comune, 

n� ostacola o � idonea ad ostacolare la Jibera circolazione del prodotto. 

Tale riserva allo. Stato agevola anzi la funzione di controllo che allo Stato 

stesso � demandata dall'art. 26 n. 1 del citato regolamento n. 2772/75. Ed in


vero, secondo l'art. 4, 1� comma, della 'legge 3 maggio 1971 n. 419, ~�e fascette ed 

i dispositiv.i di etichettatura vengono forniti da parte del Ministero dell'agri


coltura e foreste � ... con l'indicazfone del numero progressivo... �; e ci� oltre 

che essere conforme al disposto dell'l:).rt. 5 n. 2 del regolamento de1la Commis


sione n. 95/69 (� ... la fascetta e il dispositivo di etichettatura, che possono essere 

numerati...�), consente una forma di control~o unificata e, sotto questo aspetto, 

pi� efficace, suU'attivita dei centri di imballaggio. 

Una volta ammesso che la normativa. comunitaria non vieta la riserva allo 
Stato della quaile si discute, � anche logico ritenere che � .�� .il contrassegno uffi. 
ciale stabilito dall'autorit� competente... >>, di cui � menzione nel citato art. 5 

n. 2, p6ssa essere costituito da�l contrassegno ufficiale dello Stato. Ch� anzi una 
tale forma di contrassegno, I>er l'autorit� da cui promana, corris;ponde maggiormente 
alle � �.� esigenze rigorose per gli imballaggi... � tenute presenti nel 
40 considerando del regolamento n. 95/69. 
� superf.luo aggiungere che il rilascio delle fascette e dei dispositivi di 
etichettatura non � soggetto ad altra condizione che non sia q\).e1la del �pagamento 
del corrispettivo. Sicch�, a parte taile aspetto che sar� considerato nel 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

671 

17. -L'art. 4 della legge italiana n. 419 indica quanto segue: � I proventi 
[della, vendita delle etichette] vengono destinati al finanziamento 
dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge �; 
18. --lo Stato italiano ha quindi scelto, come sistema di finanziamento, 
la vendita delle etichette, il cui prezzo rappresenterebbe tanto il costo 
intrinseco (fabbricazione e distribuzione) delle etichette stesse, quanto 
un contributo alle spese amministrative derivanti dall'esecuzione deL controlli 
imposti dalle norme comunitarie; 
19. -la vendita delle etichette � quindi direttamente connessa all'istituzione 
del sistema di ,controllo comunitario inteso. a migliorare la qualit� 
delle uova e a facilitare perci� il loro smercio, nell'interesse dei produttori, 
dei commercianti e dei consumatori; 
20. -la questione formulata dal giudice nazionale va perci� risolta 
nel senso che, non esistendo nella. normativa comunitaria disposizioni relative 
al sistema di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli 
Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi 
di etichettatura al pagamento di un corrispettivo per i conr 
trolli stessi. 
21. -Per quanto riguard� la secqnda parte della seconda questione, 
vale a dire il caso in cui 'l'importo del corrispettivo superi largamente il 
costo del sistema, si deve ammettere il principio che, pur se le norme 
paragrafo seguente, nessun intralcio, n� attuale n� potenziale, � ravvisabile iispetto 
al principio della libera circolazione del prodotto. 

Per concludere sull'esaminato quesito pu� quindi affermarsi che la normativa 
nazionale costituisce idonea attuazione di quella comunitar.ia giacch�, oltre 
che non �ontrastare con essa, ne persegue gli scopi senza ap:_portare alcun turbamento 
ailll'organizzazione comune del settore ovvero ai principi comuni in materia 
di commercializzazione del prodotto. E si noti che l'adozione di norme 
comunitarie � ... non implica necessariamente modalit� di attuazione identiche 
sotto tutti gli aspetti nell'intero ambito territoriale della Comunit�... � (sentenza 
della Corte 18 maggio 1977 in causa 111/77, Racc. 1977, 901). 

5. Occorre ora esaminare se la normativa comunitaria del settore ammette 
che gli Stati membri subordinino ii rifascio delle fascette e dei dispositivi di 
etichettatura � ... al pagamento di un corrispettivo il cui importo superi largamente 
il costo degli stessi...� (quesito sub b). , 
Anche a proposito di tale quesito pare opportuno �seguire il metodo d'indagine 
prospettato al :_punto 1 deHe presenti osservazioni. 

~ anzitutto da escludere che l'art. 17 del regolamento n. 2772/75 obblighi il 
fornitore de1le fascette e dei dispositivi di etichettatura (sia esso un organismo 
ufficiale, ivi compresa una pubblica amministrazione di uno Stato membro, sia 
esso altro soggetto che operi sotto il controllo di un organismo ufficiale) a 
cedere gratuitamente Iie fascette ed i dispositivi. Conferma in tale convinzione 
anche l'uso del termine �forniti� nell'art. 17 del regolamento .n. 2772/75, termine 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

672 

comunitarie lasciano agli Stati membri la facolt� di scegliere la forma 
di finanziamento dei controlli da essi imposte, la scelta da parte degli 
Stati membri � limitata in funzione delle esigenze strettamente inerenti 
al finanziamento stesso; 

22. -il corrispettivo richiesto ai centri di imballaggio autorizzati non 
pu� superare i costi effettivi del siste.ma di controllo considerato; 
23. -un corrispettivo pecuniario d'importo eccessivo sarebbe� inconciliabile 
con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, in quanto 
influirebbe sulla competitivit� dei produttori nazionali e verrebbe a falsare 
le �regole comuni in materia di concorrenza�; 
24. -se � inevitabile che il costo delle operazioni per il controllo e il 
rilascio delle etichette possa non essere identico in 'tutti gli Stati membri, 
il corrispettivo richiesto ai centri d'imballaggio autorizzati non deve, comunque, 
superare il costo di tali operazioni in ciascuno dei suddetti Stati; 
25. -quanto al limite che il corrispettivo non pu� eccedere, spetta al 
giudice nazionale valutare se l'importo richiesto sia o meno giustificato. 
26. -Con la terza questione si chiede 
� se i citati regolamenti vadano interpretati nel senso che il loro 
carattere direttamente applicabile non venga pregiudicato dall'adozione 

che implica la prev1s1one di un corrispettivo, rispetto al termine �rilasciati�, 
adoperato ne1l'art. 17 del regolamento n. 1619/68. 
Non esiste dunque alcun contrasto esplicito tra la normativa comunitaria 
e la disposizione nazionale che impone il pagamento di un corrispettivo. 

Non esiste neppure alcun contrasto imp;licito, giacch� tale dis;posizione nazionale 
non turba, n� � idonea a turbare, gli obbiettivi od il funzionamento 
dell'organizzazione comune del settore, ivi comprese le norme di commercializzazione. 


a) Secondo il ricorrente principale, l'onere pecuniario imposto al rilascio 

delle etichette altererebbe il corretto funzionamento dell'organizzazione comune 

e deM'e norme di qualit� giacch� imporrebbe -soltanto ai produttori italiani 


un costo supplementare per raggiungere quella soglia �di qualit� resa obbliga


toria da1le norme comuni in materia ,di commercializzazione. 

Tale opinione non pu� condividersi, n� in astratto n�, tanto meno, in con" 

creto. 

L'onere pecuniario del quale si discute, come risulter� evidente quando se 

ne vedranno la composizione e la finalit�, costituisce un tipico esempio di 

onere parafiscale diretto a soddisfare determinate esig.enze. 

La ;presenza di esso in uno Stato membro (ed eventualmente non negli 

altri) non comporta di per s� e necessariamente un'aHerazione de� corretto fun


zionamento dell'organizzazione comune, ivi comprese le norme di qualit�, non 

essendo ancora attualmente comparabili i costi di produzione nei vari Stati 

membri. 

Senza voler qui 1indugiare su tale argomento, sia sufficiente richiamare le 

conclusioni dell'Avvocato generale (seguite dalla Corte) nella causa 2/73, Racc. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

673 

di norme nazionali che, pretendendo. di dare attuazione ai regolamenti in 
questione, introducono ulteriori condizioni come quelle di riservare alla 
Pubblica Amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette 
e dei dispositivi di etichettatura e di subordinarne il rilascio al 
pagan:ento di un corrispettivo in denaro �. 

27. -Per risolvere tale questione occorre stabilire se il fatto di. riservare 
alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione 
delle etichette e di subordinare il rilascio di queste ultime al pagamento 
di un c;:orrispettivo pecuniario sia in contrasto con l'efficacia diretta dei 
regolamenti, che sarebbe pregiudicata dall'introduzione di � ulteriori condizioni
� con le quali � [si pretenda] di dare attuazione ai regolamenti in 
questione �. 
28. -A norma dell'art. 189, 2� comma, del Trattato, il regolamento ha 
� portata generale � ed � � direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri�; 
29. -di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua 
funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, esso produce effetti 
immediati; 
1973, 880: in particolare� nel punto in cui si sottolineano fo � ... molte differenze, 
anche nell'ambito del mercato unificato, (sono) destinate a durare ancora qualche 
tempo, in forza, ad esempio, dei diversi sistemi fiscali, del liverso Hvello 
dei tassi d'imposta, stabiliti e mantenuti nei vari Stati �, nonch� laddove si 
ammette la possibilit�, da parte degli Stati membri, di finanziare attivit� agricole 
� ... mediante imposizioni fiscali o parafiscali in relazione ai prodotti sottoposti 
ad una organizzazione comune di mercato �. 

b) Neanche in concreto l'onere pecuniario di cui si discute turba o � 
idoneo a turbare il corretto funzionamento dell'organizzazione di mercato ovvero 
delle norme di commercializzazione. 

Per produrre questo effetto, invero, l'onere dovrebbe presentare una ap:
rirezzabile incidenza sui costi di produzione, tale comunque da porre il produttore 
italiano in situazione (comparabile) di svantaggio rispetto agli altri. E ci� 
certamente non si verifica. 

Come si � ricordato nel paragrafo riguardante la normativa nazionale -e 
come comunque risulta dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971 l'onere 
� di: 

-lire 3 per ciascuna fascetta per piccoli imbaHaggi recanti la dicitura 
�extra�; 

-lire 36 per ciascun dispositivo di etichettatura di altro tipo. 

Prendendo in considerazione il corrispettivo di <lire 36, relativo cio� alle 
fascette ed ai dispositivi di etichettatura per i grandi imballaggi (art. 16 regolamento 
n. 2772/75: quelli contenenti pi� di trenta uova), e rilevato che in Ita� 
lia i tipi di grande imbaL!aggio pi� utilizzati sono quelli da 360, 180 e 90 uova, 
la tabella che segue mostra l'incidenza sul prezzo alla produzione, per gli anni 
1976 e 1977, deJ,I'onere pecuniario di che trattasi. 



674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

30. -l'efficacia diretta del regolamento implica che l'entrata in vigore 
e l'applicazione di questo nei confronti degli amministrati non devono es.
sere subordinate ad alcun atto di ricezione nel diritto interno; 

31. -la scrupolosa osservanza di tale dovere osta all'applicazione di 
qualsiasi provvedimento legislativo, anche posteriore, che sia incompatibile 
con le disposizioni di un regolamento; 
32. -il suddetto divieto viene tuttavia a cadere qualora il regolamento 
considerato lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i 
provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari 
affinch� le disposizioni del regolamento stesso possano essere effet~ 
tivamente applicate; � 
33. -� questa la situazione creata dai regolamenti nn. 1619/68 e 95/69, 
i quali dispongono fra l'altro che �i grandi imballaggi ... sono muniti di 
una fascetta o di un dispositivo di etichettatura� ... �rilasciati dagli organismi 
ufficiali ( ... designati in ciascuno Stato membro� ed il cui �elenco� 
� �comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione�) o �sotto 
il loro controllo� (artt. 17 e 26 del regolamento �n. 1619/68) e prescrivono 
� uno o pi� esemplari del modello della fascetta e del dispositivo di etichettatura 
�, che possono essere numerati e recano � un contrassegno 
ufficiale stabilito dall'autorit� competente � ... (art. 5 del regolamento numero 
95/69); 
� In imballaggi da 

360 180 90 
Anno Prezzo della produzione Incidenza % Lire uovo 


1976 44,20 0.22 0,45 0,90 

1977 47,65 0,21 0,42 0,84 

Le 36 �lire incidono infatti sul prezzo alla ;produzione di ogni uovo per lire 

0,1 (imballaggi da 360), Fire 0,2 (imballaggi da 180) e liry 0,4 (imballaggi da 9). 

Il prezzo alla produzione, in lire, corrisponde aLla media annuale per .upva 

di classe A4, gr. 55-60 (artt. 6 e 10 regolamento n. 2772/75). 

Dalla riportata tabella dsulta dunque che per le uova di maggior produ


zione e consumo, in imballaggi da 360 (cio� queblii pi� comunemente -60 % 


utilizzati in 'Italia), �l'onere per iJl rilascio del1a fascetta e del dispositivo di eti


chettatura rappresenta, nel 1977, fo 0,21 % del. prezzo alla produzione..Conside


rato che, al consumo, H prezzo praticamente raddoppia, l'incidenza di tale onere 

sui! prezzo al consumo risulta d~mezzata. 

Non ;pu� quindi fondatamente sostenersi che l'onere in questione abbia una 

incidenza sui prezzi alla produzione o al consumo tale da alterare .Ja capacit� 

concorrenziale dei produttori italiani. 

E ci�, del resto, risulta confermato daHa seguente tabella relativa alle esporfo 
. tazioni italiane di uova in guscio, fresche da consumo (fonte ISTAT). Per eti! 
chette distribuite si intendono i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi. " 

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~: 
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. I 


PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 675 

34. -non � neppure escluso che in questo caso le. spese di stampa e 
d� distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, nonch� 
quelle necessarie per l'esecuzione degli specifici controlli imposti dai regolamenti 
di base, debbano considera:r;si connesse ad un servizio reso all'utilizzatore, 
dal quale si possa di conseguenza pretendere la corresponsione 
di un onere pecuniario, purch� questo non superi il costo effettivo del 
sistema di controllo in questione; 
35.. il fatto che uno Stato membro riservi alla pubblica amministrazione 
la predisposizione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura non 
turba infatti in alcun modo il funzionamento dell'organizzazione comune e 
non ostacola, n� � atto ad ostacolare, la libera circolazione del prodotto; 

36.. la questione va quindi risolta nel senso che l'efficacia diretta dei 
regolamenti nn. 1619/68 (sostituito dal regola:fuento n. 2772/75) e 95/69 non 
� pregiudicata dall'adozione di norme nazionali, che sono imposte dai suddetti 
regolamenti per la propria attuazione e rispondono alle finalit� degli 
stessi introducendo condizioni ulteriori, come quella di riservare alla pubblica 
amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette 
e dei dispositivi di etichettatura subordinandone il rilascio al pagamento 
di un corrispettivo in denaro, purch� questo non sia sproporzionato rispetto 
al costo del sistema di controllo considerato. 

Anno Mondo CEE % CEE mondo Etichette distribuite 
1977 n. 95.737.536 78.685.787 82,2 12.126.000 
1967 n. 5.336.089 0,0 
1968 n. 1.904.871 21.970 1,1 
1969 n. 4.229.847 0,0 
1970 n. 5.103.766 192.000 3,8 
1971 n. 5.829.480 7.000 0,1 
1972 n. �4.659.759 0,0 3.974.000 
1973 n. 17.195.407 7.964.050 46,3 13.118.575 
1974 n. 48.091.500 29.754.615 61,9 11.093.425 
1975 n. 12.099.709 7.670.051 63,4 11.855.500 
1976 n. 23.019.896 16.677.485 72,4 12.843.500 
1977 . n. 95.737.536 78.685.787 82,2 12.126.000 

Tenuto presente che le esportazioni vengono effettuate prevalentemente in 
imballaggi da 360 uova (dove l'incidenza dell'onere pecuniario � la minima), dalla 
riportata tabella si possono trarre le seguenti osservazioni: 

-fino al 1973, dapprima per la mancanza e poi per Ie difficolt� iniziali di 
applicazione del!le norme di commercializzazione, l'es;portazione italiana verso gli 
altri paesi CEE era pressoch� nulla. Essa aumenta invece �a partire dal 1973, 
costantemente in percentuale; 

-le esportaz�!Oni .italiane, sia verso paesi terzi che verso paesi CEE, non 
sono minimamente influenzate dal mec�anismo di distribuzione delle etichette e 
dal relativo onere. Si consideri ad esempio che nell'anno 1973, a fronte di un 
numero di dispositivi di etichettatura pi� elevato, le esportazioni furono inferiori 
a quelle degli anni 1976 e 1977, a'nni in cui fu distribuito un numero di 



676 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

37. -Con la quarta questione il giudice nazionale chiede 
� se il fatto di riservare alla Pubblica Amministrazione la predisposizione 
e la distribuzione delle etichette e il fatto di subordinare il rilascio 
di queste al pagamento di una somma eccedente il loro costo abbia o meno 
l'effetto di una discriminazione effettuata in base alla nazionalit�, vietata 
dal principio posto dall'art. 7 del Trattato �EE '" 

38. -In merito a tale questione, che solleva il problema del se la normativa 
italiana sia in contrasto col divieto di discriminazioni sancito dall'art. 
7 del Trattato CEE, va osservato che la normativa di cui trattasi 
non si �pplica in funzione della nazionalit� degli operatori economici, bens� 
dell'ubicazione dei centri d'imballaggio autorizzati, indipendentemente dalla 
circostanza che la relativa attivit� sia esercitata da operatori italiani 
o meno; 
39. -va osservato che, secondo i dati contenuti nel fascicolo di causa, 
la maggioranza degli Stati membri ha istituito sistemi in c�i il prezzo 
delle etichette e il costo dei controlli -pur non essendo le relative operazioni 
affidate alla pubblica amministrazione -gravano sui gestori dei 
centri< d'imballagio autorizzati; 
dispositivi di etichettatura meno elevato. Anche il raffronto tra gli anni 1974 
e 1975 dimostra l'assoluta indipendenza dell'andamento delle esportazioni dal 
sistema di distribuzione delle �tichette e dal relativo onere. 

c) L'onere pecuniario di 36 11ire per i dispositJivi di etichettatura relativi 
ai grandi imballaggi si compone di due fattori: 

-il costo per la produzione (stampe etc.) che si pu� calcolare in circa 
5 lire, escluso il costo di distribuzione quando ile fascette non vengono �ritirate 
direttamente presso il Ministero dell'agricoltura e foreste ed escluso comunque 
il costo di gestione del servizio produzione e distribuzione; 

-per il resto (che si pu� indicare approssimativamente in lire 29/30), il 
costo del servizio di controllo specifico sul rispetto de1le norme di qualit� e 
di commercializzazione. 

Occorre in proposito richiamare quanto gi� illustrato nel paragrafo 2 delle 
presenti osservazioni, circa le finalit� delle norme comuni di commerciaJizzazione; 
in� particolare, il 2� considerando del regolamento n. 2772/75, in cui � messo 
in risalto anche l'interesse dei produttori al miglioramento deil:la qualit� delle 
uova s� da facilitarne lo smercio, nonch� l'ultimo considerando in cui viene 
fatta una netta distinzione tra le norme di commercializzazione e quelle dirette 
a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare falsificazioni 
e frodi. 

In perfetta corrispondenza a tali finalit�, in Italia � stato organizzato un 
controllo specifico sulla qualit� delle uova e sul rispetto delle norme di commercializzazione, 
controHo che lo Stato svolge avvalendosi anche di personale 
estraneo alla sua amministrazione e ;per la quallificazione del quale istituisce 
corsi �di istruzione professionale (cfr. artt. 3 e 4 ,legge n. 419/71). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

677 

40. -da tali considerazioni risulta che un principio come quello sul 
quale � fondata la legislazione italiana in materia non costituisce una discriminazione 
basata sulla nazionalit� e non � quindi in contrasto con 
l'art. 7 del Trattato. 
41. -Con la quinta questione si chiede 
� se, in ogni caso, il regolamento n. 2771/75 del Consiglio, in parti~ 
colare l'art. 2 di esso nonch� i regolamenti n. 2772/75 del Consiglio e 

n. 95/69 della Commissione, v~no interpretati nel S.e.,I\SO che una disposizione 
nazionale che preveda condizioni supplementari e speciali rispetto 
a quelle contenute in detti regolamenti sia suscettibile di turbare il corretto 
funzionamento dei meccanismi di organizzazione del mercato delle 
uova ed in particolare un esatto rispetto e quindi una corretta applicazione 
e funzione delle norme di commercializzazione �; 
42. -la soluzione di tale questione � gi� implicita in quella delle questioni 
precedenti, e in particolare della terza; 
43. -per maggiore precisione, in mancanza di disposizioni espresse, la 
soluzione della questione relativa alla compatibilit� fra l'organizzazione del 
mercato creata dai regolamenti nn. 2771/75 (in ispecie art. 2), 2772/75 e 
Tale controllo specifico si aggiunge a que1lo, generale, che fo Stato effettua 
per la tutela della salute dei �onsumatori e per la repressione de.lile frodi 
alimentari. Detto controllo specifico rappresenta quindi un servizio particolare 
che lo Stato rende ai produttori di uova, a garanzia del rispetto de11e norm.e 
di qualit� e di commercializzazione; a garanzia quindi della capacit� produttiva 
e concorrenziaile dei singoli produttori. 

Per tale ragione � da escludere che Fonere pecuniario imposto in relazione 
al costo del controllo specifico rappresenti un onere sup;plementare incompatibile 
con la disciplina comune; basti consid�rare che l'onere stesso serve a 
finanziare (in parte, come si �vedr�) un servizio reso propri� in attuazione di 
tale disciplina. 

Giova qui richiamare la giurisprudenza della Corte nellle cause 46/77 e 89/76 
(sentenze 25 gennaio 1977 e 12 luglio 1977, Racc. 1977, rispettivamente pagg. 5 e 
1355), anche se l'onere del quale si discute non viene riscosso alla frontiera 
od in ragione del passaggio delle merci a1fa frontiera. Giova anche sottolineare 
che, come accennato, il corrispettivo pagato ahlo Stato per il rilascio delle 
fascet.te. e dei dispositivi di etichettatura non copre neanche il costo effettivo del 
servizio di contro�lo specifico sulla qualit� e sul rispetto deLle norme di commercializzazione. 


Nell'anno 1976, infatti, l'entrata sull'a;pposito capitolo di bil~ancio (cfr. art. 5 
decreto ministeriale 19 ottobre 1971) per H rilascio de1le fascette e dei dispositivi 
di etichettatura � stata di Ere 508 milioni. La spesa per la produzione delle 
fascette e dei dispositivi e quella per il servizio di controHo specifico � stata 
di lire 570 milioni, con un disavanzo di 62 milioni a carico del bilancio gene




678 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

95/69 ed una normativa interna adottata per l'attuazione dei suddetti testi 
va ricercata tenendo presenti le finalit� dei regolamenti, nell'ambito dei 
principi stabiliti dal Trattato; 

44. -la caratteristica dell'organizzazione del mercato delle uova consiste 
nel rispetto delle regole comuni in materia di concorrenza e nell'instaurazione 
di un sistema di norme comuni di qualit� inteso a dare impulso 
alle iniziative professionali, per migliorare la qualit� dei prodotti 
e perfezionare l'organizzazione produttiva; 
45. -dal fatto che �1a Comunit� abbia rinunciato a disciplinare i prezzi 
nell'ambito di tale organizzazione risulta ch'essa non mirava alla loro 
uniformit�; 
46. -dalla struttura generale della disciplina in-� questione si desume 
che, per quanto riguarda il commercio interno della Comunit�, l'organizraie 
de1lo Stato e senza considerare, tra le spese, quelle di distribuzione delle 
fascette e queHe di gestione del servizio predisposizione e distribuzione fascette. 

Netl 1977, I'entrata � stata pari a lire 521 milioni contro una spesa pari a 
lire 660 milioni, con un disavanzo a carico del bilancio generale di lire 139 milioni 
e sempre senza considerare le spese di distribuzione e di gestione del servizio 
�fascette. 

-Questi dati rendono evidente che l'onere imposto dalla normativa nazionale 
� addirittura inferiore, e di molto, -al costo del serviZio di controllo specifico , 
organizzato nellliinteresse del settore produttivo e secondo quanto previsto dalle 
dis:posizioni comunitarie. 

6. Resta a dire del quesito sub d), relativo al divieto di discriminazione 
effettuata in base alla nazionalit�. 
Una volta ritenuto, come risulta dalle considerazioni che precedono, che il 
sistema adottato in Italia per il rifascio delle fascette e per il pagamento del 
corrispettivo, in funZJione anche e soprattutto del controllo specifico, � in linea 
con l'organizzazione comune del mercato del settore e con le norme di commercializzazione 
delle uova, il quesito appare di r11ievo assai marginale. � 

Basti soltanto osse.rvare che la normativa italiana non introduce alcuna 
discriminazione in base alla nazionalit�. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura 
vengop.o rilasciati ai centri di imbal�aggio alle stesse identiche condizioni, 
prescindendo dalla nazionalit� del titolare del centro. 

Di fatto, poi, si � gi� illustrato come i produttori italiani non siano in 

nessun modo discriminati rispetto ai loro concorrenti europei. Costituirebbe del 
resto una politli.ca incomprensibile quella per fa quale :lo Stato, pur non ricavando 
alcun vantaggio finanziario (anzi assumendo una parte della s;pesa per 
il controllo specifico della qualit� a carico del suo bilancio generale), si adoperasse 
per discriminare i produttori na:l'lionali rispetto agl<i altri. 

IVO M. BRAGUGLIAJ 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

zazione del mercato dei prodotti di cui trattasi si fonda sulla libert� degli 
scambi realizzata attraverso una concorrenza leale imperniata sulla qualit� 
del prodotto; 

47. -un siffatto sistema esclude qualsiasi provvedimento interno che 
possa ostacolare direttamente. o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, 
il commercio intracomunitario, ma non esclude l'adozione di 
una normativa nazionale, qualora la pratica applicazione del sistema stesso 
e delle spe modalit� siano state per l'appunto affidate agli Stati membri, 
lasciando a questi il compito di attuare -com'� stato fatto dal legislatore 
itali�no, ammesso che l'importo del corrispettivo richiesto sia giustificato 
-un regime rispondente alle finalit� dei regolamenti relativi 
all'organizzazione comune del mercato nel settore delle �ova. -(Omissis). 

SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 355 -Pres. Trimarchi 
-Est. Vela -P.M. Gambogi (concl. conf.) A.N.A.S. -Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade (avv. Stato Ferri) c. Castaldi Pasquale 

(n. c.). 
(Regolamento preventivo di giurisdizione). 

Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � 
Occupazione materiale di un bene privato per fini espropriativi non 
preceduta da atti tipici formali � Posizione giuri�lica di diritto soggettivo 
� Giurisdizione dell'A.G.O. � 

(Cosi., art. 42; legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 6; legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
legge. 7 febbraio 1961, n. 59). 

L'affievolimento del diritto del privato quando la p.a. acquisisca un 
immobile di sua propriet� per la realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica 
utilit� presuppone, da parte della suddetta p.a., l'adozione dei provvedimenti 
tipici previsti, dalle norme in materia di espropriazione; pertanto 
l'apprensione materiale del bene privato da parte dell'amministrazione, 
ove manchino tali provved,imenti formali, � inidonea ad affievolire 
la posizione giuridica del proprietario il quale pu� tutelarla dinanzi allo 

A.G.0. (1) . 
...(Omissis). -L'A.N.A.S. sostiene che l'ordine di non facere chiesto da 
Castaldi, in quanto rivolto ad impedirle l'esecuzione di provvedimenti 
emanati nell'esercizio di una potest� amministrativa -compimento di 
lavori contemplati in un progetto di opera pubblica, approvato nelle forme 
di legge e quindi esecutivo -contrasta col limite imposto al giudice 

(1) H supremo Co1legio � pervenuto a:11a soluzione indicata neHa massima, 
partendo da11a consolidata premessa che .J'esecuzione delJ'opera pubblica non � 
sufficiente d'affievolimento dei diritti coinvolti in queLI'attivit� pubblicistica ed 
occorrendo, invece, a tal fine, un provvedimento tipico idoneo previsto da!Lla legge. 
In difetto di tale provvedimento 1a giurisdizione spetta a1H'A.G.O. che pu� 

intervenire, sia in via urgente sia in sede possessor~a o petitoria per saJvaguardare 
quei diritti che si assumono lesi ed adottando, anche, provvedimenti g.iurisdizionali 
che comportino, per fa :tJ.a., l'adozione di un determinato comportamento. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 681 

ordinario dall'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Soggiunge che, di 
fronte alle scelte discrezionali della pubblica amministrazione circa le 
modalit� di realizzazione di un'opera pubblica, sono configurabili solo 
posizioni di interesse legittimo, la cui tutela � affidata, anche in via cautelare, 
unicamente al giudice amministrativo: diritti soggettivi del privato 
possono concepirsi come pretese ad indennizzo o risarcimento dopo l'esecuzione 
dell'opera e quando sia stato accertato in giudizio che l'amministrazione 
ebbe a violare il principio del neminen laedere. Pertanto nella specie 
occorrerebbe dichi.arare il difetto di giurisdizione del pretore di Venafro. 
Questa conclusione (gi� di per s� inadeguata alla fattispecie, in quanto, 
non essendo il giudice amministrativo in grado di accordare con uguale 
pienezza cd immediatezza di effetti la peculiare tutela chiesta da Castaldi 
al giudice ordinario, la domanda, se a quest'ultimo non potesse essere 
rivolta, si appaleserebbe assolutamente improponibile) � inesatta, perch� 
inesatte ne sono le premesse. Infatti, attraverso una cospicua serie di sentenze, 
que~te Sezioni Unite hanno negli ultimi anni dimostrato come non 
sia vero, I1� che basti l'esecuzione di un'opera pubblica a provocare l'affievolimento 
dei diritti dei proprietari sui beni che ne sono interessati, n� 
che al giudice ordinario sia sempre inibito di intervenire in sede p~ssessoria 
o petitoria, a salvaguardia di quei diritti, con condanne dell'amministrazione 
a tenere un determinato comportamento, positivo o negativo 
(sentt. 1~ ottobre 1973, n. 2640; 23 novembre 1973, n. 3167; 9 luglio 1974, 

n. 2007; 9 novembre 1974, n. 3486; 24 marzo 1976, n. 1076; 4 maggio 1976, 
n. 1578; 21 aprile 1977, n. 1463; 17 ottobre 1977, n. 4423; 12 gennaio 1978, 
n. 118). 
Premesso che sar� il giudice di merito ad accertare se l'A.N.A.S. 
intenda costruire un muro sul terreno di Castaldi -come questi� _afferma 
-, nel ricorso, -o su suolo proprio -corri!'! essa sostiene nella comparsa 
di risposta; e che ugualmente a lui spetter� pronunciarsi sull'applicabilit� 
della .disciplina delle distanze legali invocata dall'attore, va rilevato 
in questa sede che Castaldi agisce comunque a tutela della sua propriet�, 
la quale, stando agli scritti acquisiti al processo (e che questa Corte pu� e 
deve esaminare nella sua funzione regolatrice della giurisdizione) non � 
attualmente occupata dall'amministrazio_ne (Castaldi ha infatti sul terreno 
la sua casa e la sede di uno stabilimento industriale e commerciale; 
l'azienda nel costituirsi, ha esplicitamente dichiarato di non voler � rioc


cupare� il fondo). 

Orbene, un tal diritto � sicuramente passibile di affievolimento ad 
�opera dell'autorit� amministrativa, ma ci� a condizione che questa adotti 
un provvedimento tipico (art. 42, terzo comma, Cost.; art. 1 legge 25 giugno 
1865, n. 2359; art. 834 cod. civ.). E nella specie tale provvedimento 
manca. 


682 RASSEGNA DELL'AVV�CATURA DELLO STATO 

Non lo si potrebbe individuare nella dichiarazione di pubblica utilit� 
dell'opera 'che a suo tempo fu progettata per correggere il tracciato della 
strada statale n. 85 -a dire della azienda, ma l'attore sostiene addirittura 
che trattasi di lavoro. del tutto autonomo e diverso da quella -. Infatti, 
la dichiarazione di pubblica utilit� prelud� all'espropriazione, del cui 
potere c�ndiziona l'insorgere in concreto, ma non attribuisce, a chi l'ha 
ottenuta, alcun diritto sugli immobili scelti per l'esecuzione dell'opera, o 
su quelli ad essi contigui. . 

Ancor meno lo si pu� dedurre dallo svolgimento della complessa attivit� 
mediante la quale l'A.N.A.S. sta realizzando il progetto della predetta 
opera pubblica. L'accennata tipicit� dell'atto alatorio -la quale importa, 
oltre all'adozione di una specifica forma, l'attribuzione della competenza 
ad emanarlo ad una determinata autorit�, che non si identifica mai con 
l'espropriante, nei cui confronti si trova, anzi, in posizione imparziale 

non meno che rispetto all'espropriato -impedisce di risolvere il caso in 
base al principio che anche i fatti materiali della pubblica amministrazione 
possono valere come atti amministrativi, quando siano tali da implicare 
una manifestazione di volont� concretamente e specificamente diretta 
a produrre un effetto �giuridico (sent. 23 maggio 1967, n. 1129). Invero, 
anche per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei programmi di 
viabilit� statale predisposti dall'A.N.A.S. si applica, tranne che per alcuni 
punti (art. 34 legge 7 febbraio 1961, n. 59), la legge generale �del 1865 e 
questa attribuisce al prefetto la pronuncia sull'esproprio. 

Dai rilievi appena espressi deriva anche che non � appropriato il richiamo, 
nella specie, all'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Infatti, il 
divieto ivi -formulato per il giudice ordinario di revocare o modificare 
l'atto amministrativo, o di interferire sugli effetti di esso, essendo posto 
a presidio della funzione amministrativa rispetto a� quella giurisdizionale, 
in virt� del principio della divisione dei poteri, presuppone, appunto, 
l'esistenza di un provvedimento e questo, a sua� volta; in tanto pu� esservi 
in quanto l'amministrazione abbia agito nell'ambito dei propri poteri 
istituzionali (Corte cost., 6 luglio 1971, n. 161; SS. UU. 10 novembre 1973, 

n. 2967, oltre alla giurisprudenza inizialmente richiamata). Se invece, per 
carenza di tali poteri; non � configurabile, nel compo.rtamento dell'ente 
pubblico, l'espressione o l'esecuzione di un atto amministrativo, si ha nei 
confronti dei terzi un'attivit� solo materiale, inidonea, in quanto tale, ad 
incidere autoritativamente sulle loro situazioni giuridiche; eventualmente 
rilevante come fonte di danno; estranea, comunque, alla previsione del 
cit. art. 4. Non v'� allora ragione per negare al giudice ordinario la possibilit� 
di impedirla o reprimerla, utilizzando senza limiti gli strumenti che 
l'ordinamento gli appresta a tutela dei diritti. 
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere 
della domanda proposta da Castaldi contro l'A.N.A.S. -(Omissis). 

I 
I 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

683 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1� marzo 1978, n. 1031 -Pres. Trimarchi 
-Est. Vela -P.M. Pedace (concl. conf.) -Istituto Poligrafico dello 
Stato (avv. Stato Cerocchi) c. De Angelis Clara ed altro (avv. Famiani). 

Competenza e giurisdizim.1e -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Enti 
pubblici Istituto Poligrafico dello Stato -Natura giuridica in 
periodo anteriore alla legge n. 559 del 1966. 

(!. 13 luglio 1966, n. 559). 

L'Istituto Poligrafico dello Stato deve essere considerato ente pubblico 
non economico solo in seguito all'entrata in vigore della legge n, 559 del 
1966; viceversa per i rapporti di lavoro esauritisi in precedenza, esso deve 
essere ancora considerato ente pubblico economico e, quindi, soggetto alla 
giurisdizione dell'A.G.O. (1). 

(Omissis). -Il ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario, appellandosi ad un recente mutamento 

di giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nel senso che non � pi� pos


sibile considerare essQ Istituto un ente pubblico economico e che, per


tanto, le controversie derivanti dai suoi rapporti di lavoro col personale 

sono devolute alla giurisdizione amministrativa, a norma degli artt. 2 e 7 

della legge 6 djcembre 1971, n. 1054, anzich� a quella del giudice ordina


rio, a norma dell'art. 409, n. 4, cod. proc. civ. (nuo".'o testo). 

L'eccezione non � fonda~a. 

Dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge con chiarezza 
che esso � stato provocato dal riesame della legge 13 luglio 1966, n. 559, 
cui si � attribuito l'effetto di una modifica tanto profonda dell'ordinamento 
del Poligrafico, da rendere inequivocabilmente preponderante l'attivit� 
pubblica, mentre precedenti vicende avevano rilevato il perseguimento 
di una finalit� opposta (sentenze nn. 3518, 3951 e 3984 del corrente anno). 
Da ci� deriva che, con riguardo ai rapporti di lavoro .esauritisi, come 
quello in esame, prima dell'entrata in vigore della legge del 1966, l'Istituto 
deve ancora considerar~i ente pubblico economico ed � assoggettato 
alla giurisdizione ordinaria alla pari di qualunque altro imprenditore. 


(Omissis). 

(1) Per H mutamento giurisprudenziale cui ila Suprema Corte si riferisce, 
cfr. �ass., .SS.UU., 5 agosto 1977, n. 3518, in Giust. ci:v., 1978, 131. 
La sentenza attuale discende quale logico corollario dall'effetto novativo 
dehla citata legge n. 559 del 1966. 



684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 aprile 1978, n. 1780 -Pres. Vinci Orlando 
-Est. Caleca -P. M. Gambogi (conci. conf.) -Amministrazione 
. ';;Difesa (avv. Stato Azzariti) c. Lombardi Nestore e Pietro (rie.). 

�(Regolamento preventivo dj. giurisdizione). 

Competenza e giurisdiziOne -Beni pubblici � Azione esecutiva su beni 
demaniali �o b.eni del patrimonio indisponibile -Improponibilit�. 

La regola generale dell'assoggettabilit� ad esecuzione di tutti i beni 
del debitore subisce, per quel che attiene ai beni degli enti pubblici, una 
limitazione in dipendenza della loro varia natura suddividendosi i medesimi 
in beni demaniali, in beni patrimoniali indisponibili e in beni patrimo� 
niali disponibili; soltanto per quest'ultima categoria � proponibile un'azione 
esecutiva da parte dei creditori, mentre per le altre due si configura 
il difetto assoluto di giurisdizione (l). 

(Omissis). -La ricorrente, premesso che l'azione esecutiva sui beni 
della pubblica aministrazione � proponibile soltanto quando trattasi di 
beni patrimoniali disponibili, sostiene che l'immobile pignorato � stato, 
assieme ad altri immobili di propriet� del dicastero militare, destinato, 
anteriormente al pignoramento, alla soddisfazione di un interesse di natura 
pubblica e, quindi, non � suscettibile di espropriazione forzata, con il 
conseguente difetto, nella specie della giurisdizione del giudice ordinario. 

Il ricorso � fondato. 

Per espressa disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 
22 febbraio 1968, n. 123, il bene pignorato, costituito dall'ex �Forte Mace 
�, ubicato nella localit� Foce del Comune di La Spezia, deve, invero, 
essere venduto, ed il relativo ricavato, da iscriversi in apposito capitolo 
del bilancio con la indicazione dello specifico scopo perseguito, deve essere 
destinato, cos� come quello della vendita degli altri immobili contestualmente 
elencati, al � riordinamento ed all'ammodernamento dell'arsenale 
della Marina Militare�. Pertanto, sin dall'entrata in vigore della 
menzionata legge (25 marzo 1968), cio� da data anteriore a quella del 

1

pignoramento (eseguito il 14 luglio 1967), il bene in oggetto era, per espres


(1) La decisione in rassegna si collega ad un costante orientamento giurisprudenziale 
e si segnala soprattutto perch� ribadisce principi spesso trascurati 
dai giudici di merito. 
.c.--.-.-.--r.-.-.-;.--.----r.....--,..,-,-,-,,_,,-,...,.-,,,.-.-.-rr�.-.-.-.--.rr.r-c.-r��-.-r.c�.-,-,--,..-.r-.----c:-.---.-�--.-:-.---.--.-r-.---.---.-c.r.---rrr--.-.-.-r.----,-r----.-.r----r.-.-.-.-r.-.�.�.�c.--.�.�.-.-c.�.-.�r,�,�.-.�.-.-,.-.-.,-.-,-r.-.-.�,,�.�.-.--.,-.�r.-,-.�,-,.,-.�-... ,-.�-.-�.�,-,, �. ,-���.���� -.� ,, ��.��� .-��. .-.-.�-.-, �.����-.-.-.-.-.-.�.�r.�.-.�rrrr� 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

sa norma, vincolato ad un fine pubblicistico, con la conseguente sua assoluta 
impignorabilit�. 

Come � noto, la regola generale dell'assoggettabilit� ad esecuzione di 
tutti i beni del debitore subisce, per quel che attiene ai beni degli enti 
pubblici, una limitazione in dipendenza c:J.ella loro. varia natura, suddividendosi 
i medesimi in beni demaniali, in beni patrimoniali indisponbilf 
e in beni patrimoniali disponibili. Orbene, soltanto quest'ultima categoria 
� assoggettabile all'azione esecutiva da parte dei creditori, ci� 
dovendosi desumere,� oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico 
amministrativo, dalla disciplina del codice civile. Questo, infatti, 
relativamente ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato, delle Provincie 
e dei Comuni, nel terzo comma dell'art. 826 elenca, tra gli altri, � i 
beni destinati ad un pubblico servizio � ed, in ordine poi alla loro condizione 
giuridica, nel secondo comma dell'art. 828 stabilisce che �i beni 
che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono ess�re sottratti 
dalla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li ri


guardano"� 

Ne d~riva che, per classificare i beni appartenenti ai menzionati enti 
pubblici nell'una e nell'altra categoria, quel che interessa stabilire � la 
loro origine e la loro destinazione; ed a questo fine � rilevant�, appunto, 

la distinzione tra beni di natura pubblicistica e beni di natura privatistic~. 
Rientrano nella prima categoria quei beni, tra i quali anche il denaro, 
che per legge o in forza di un atto amministrativo emesso nell'esercizio di 
un pubblica potest�, sono destinati a fornire allo Stato, , alle Provincie 
ed ai Comuni i mezzi economici necessar! per l'adempimento dei servizi 
ed il soddisfacimento dei bisogni nell'interesse generale della collettivit�. 
Essi, pertanto, es~endo vincolati al concreto raggiungimento delle 
indicate finalit� e non potendo quindi, in alcun modo, essere sottratti a 
tale destinazione, � non son'o suscettibili di azione esecutiva; altrimenti, 
l'eventuale loro ass�ggettamento alla esecuzione forzata importerebbe .la 
inammissibile sostituzione del privato all'amministrazione in un rapporto, 
con i beni medesimi, di cui il privato non pu� essere .soggetto. 

Rientrano, hl.vece, nella seconda categoria tutti i proventi derivanti 

da un negozio giuridico privato, con la conseguente assoggettabilit� de


gli stessi all'ordinaria azione espropriativa da parte dei creditori: sempre 

che, naturalmente, tali beni originariamente di natura privatistica, 

non assumino pure carattere di indisponibilit� nel caso in cui, in virt� 

di un provvedimento amministrativo, vengano, successivamente, destinati 

al soddisfacimento di una finalit� pubblica (cfr. Cass., Sez. Un., sentenze 

nn. 2863 del 1971, 2428 del 1969, 1 del 1967). 

La rilevata impignorabilit� assoluta del bene in questione, si riso.lve 

nell�il improponibilit�, altrettanto assoluta; dell'azione esecutiva. 

(Omissis). 


686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1978, n. 3508 -Pres. Vinci 
Orlando -Est. Corasaniti -P. M. Gambogi (concl. conf.) -Ministero 
della Difesa (avv. Stato Azzariti) c. Bertin Ruggero (rie.). 

(Regolamento preventivo di giurisdizione). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Provvedimento 
ex art. 700 c.p.c. emesso dal Pretore in materia di 
dispensa dal servizio militare -Regolam~nto preventivo di giurisdizione 
proposto dopo l'emanazione del provvedimento cautelare -Ammissibilit�. 


Nell'ipotesi in cui sia stata negata dal giudice amministrativo la sospensione 
di un provvedimneto dell'Autorit� militare in tema di dispensa 
dal servizio di leva e, invece, tale sospensione sia stata concessa dal Pretore 
ex art. 700 c.p.c., si manifesta un'ipotesi di conflitto virtuale di giurisdizione 
in cui � ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione; 
per l'esperibilit� di tale rimedio non � di ostacolo l'emanazione del provvedimento 
cautelare urgente da parte del pretore cos� come non sarebbe 
di ostacolo nel giudizio di cognizione l'esistenza di una .(sola) sentenza di 
primo grado sulla giurisdizione (1). 

(Omissi~). -Va rilevato anzitutto che non concorrono i presupposti 
del rimedio di cui all'art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., n� di quello di 
cui all'art. 360 n. 1 stesso codice. 

Il primo � congegnato dal vigente codice di rito come rimedio impugnatorio. 
Ci� � dimostrato dalla collocazione della disposizione che lo 
concerne fra quelle sulle impugnazioni e� non pu� essere messo in dubbio 
sulla base di argomenti desumibili dalla precedente disciplina contenuta 
nell'art. 3 della legge n. 3761 del 1877 (cfr. in particolare, per quel che 
concerne i conflitti di giurisdizione il comma primo, n. 3 e il comma secondo), 
disciplina che � pi� ampia ed � diretta alla regolamentazione unitaria, 
nel senso dell'attribuzione al supremo giudice ordinario, identificato nelle 
Sezioni Unite della Cassazione �li Roma (poi della Cassazione) sia della 
decisione (riservata fino a quel momento al Consiglio di Stato) sul conflitto 
di attribuzione proponibile dalla pubblica amministrazione -mezzo 
straordinario preventivo da cui deriva l'attuale regolamento preventivo 
di giurisdizione, esteso a tutte le parti -sia della decisione sui conflitti 
di giurisdizione. Il rimedio in cui all'art. 362 secondo comma, n. 1 c.p.c. 
postula, cio�, l'esistenza di due pronunce sulla giurisdizione entrambe 
affermative o negative, rispettivamente di un giudice speciale (ivi compreso, 
a questo fine, il giudice amministrativo) e del giudice ordinario.

r 

(1) A quanto consta non risu1tano precedenti specifici. Particolare importanza 
ha fa �seconda parte della massima che ammette esplicitamente. fa proposizione 
del regolamento di giur1sdizione dopo l'emissione del provvedimento 
cautelare. 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Orbene proprio questo presupposto difetta, perch� non pu� ritenersi 
pronunciata sulla giurisdizione il provvedimento del Pretore che ritenne 
la giurisdizione del giudice ordinario� al solo fine di disporre la sospensione 
dell'atto amministrativo rimettendo le parti davanti al Tribunale, 
n� tanto meno. il (precedente) provvedimento del T.A.R. che si limit� a 
respingere l'istanza di sospensione dello stesso atto amministrativo (cfr. 
per un caso analogo, sentenza n. 1382 del 1956). 

La dimostrazione dell'inesistenza del presupposto richiesto poi � ancor 
pi� agevole per quel che concerne il rimedio di cui all'art. 360, n. 1, 
c.p.c., che �. rimedio impugnatorio dato contro una sentenza di merito 
pronunciata in grado d'appello o in unico grado e tale il provvedimento 
del Pretore non � (n� tale pu� essere considerato sulla base dell'omessa 
indicazione di un termine per la riassunzione .. della causa davanti al giudice 
competente: omissione, codesta, che al pi� potrebbe farlo considerare 
sentenza in tema di competenza). 

L'iniziativa processuale della ricorrente amministrazione pu� peraltro 
considerarsi utilmente intrapresa in applicazione delle regole concernenti 
il regolamento preventivo di giurisdiz~one; rimedio, questo, che � 
dato anche in una ipotesi di conflitto virtuafe di giurisdizione del tipo di 
quella denunciata dal ricor:rente, e cui non � di ostacolo l'emanazione di 
un provvedimepto ex art. 700 c.p.c., come non sarebbe stato d'ostacolo d'altronde, 
l'esistenza di una (sola) sentenza di primo grado sulla giurisdizione. 


Esaminata sotto questo profilo l'istanza � fondata, perch� la controversia, 
sia quanto alla validit� del provvedimento di chiamata alle armi 
che quanto all'emanazione del provvedimento di dispensa -che in quec 
sta �ausa sono aspetti del medesimo oggetto, posto che la validit� della 
chiamata alle armi � contestata in relazione alla mancata emanazione 
della dispensa -� sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario ed � 
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

La giurisdizione del giudice amministrativo, affermata, sia pure in


cidentalmente, da� queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1616 del 1969 

in via generale per le controversie in tema di leva militare, � stata rico


nosciut~ da queste stesse Sezioni Unite, per le controversie in tema di 

illegittimo diniego della dispensa e di concessa invalidit� di chiamata 

alle armi, con la pi� recente sentenza n. 2531/74, seguita da altre nume


rose conformi. Con tali ultime decisioni (mentre sono state ribadite le 

ragioni per le quali, con le precedenti sentenze nn. 2732 e 2733 del 1974, era 

stata affermata in giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla 

istanza di sospensione del provvedimento di chiamata alle armi impu


gnato appunto in relazione all"illegittimo diniego di dispensa), il prov


vedimento sull'istanza, pur definito non discrezionale, ma vincolato -cio� 

vincolato dal precedente atto, esso s� meramente discrezionale, con cui il 


688 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ministro stabiliva le cause .di dispensa fra quelle indicate dalla legge a 
�monte dell'art. 9l del d.P.R. n. 237 del 1964 -� stato ritenuto soggetto al 
sindacato di legittimit� del giudice amministrativo sulla scorta dell'art. 26, 
secondo comma, del testo unico n. 1054 del 1924. 

N� l'indirizzo pu� considerarsi ora insostenibile alla stregua dell'art. 22 
della l�gge n. 191 del 1975, disposizione che ha sostituito l'art. 91 dianzi 
richiamato e che stabilisce essa stessa le cause di dispensa. Infatti l'ultima 
parte del detto art. 22 attribuisce al Ministro il potere discrezionale di 
non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o pi� dei titoli di dispensa 
previsti dalla prima parte in caso di insufficienza del gettito dei 
singoli contingenti ad assicurare il fabbisogno delle forze armate. 

Sicch� deve riteneq;i che anche la nuova normativa disciplina l'azione 
amministrativa, quanto alle cause di dispensa dal servizio di leva, in 
termini di esercizio discrezionale. e vincolato di una potest� pubblica, con 
conseguente configurabilit�, rispetto all'esercizio di tale. potest�, di situazioni 
di interesse legittimo e di sindacato di legittimit� ad opera del giudice 
amministrativo. 

Ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, va pertanto 
dichiarata la giurisdizion~ del giudice amministrativo, mentre sussistono 
giusti motivi per compensare le spese sia del presente regolamento che 
quello del giudizi� davanti al giudice ordinario. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1978, n. 4191 -Pres. Siniscalchi 
-Est. Alibrandi -P. M. Pedace (concl. conf.) -Registro Aeronautico 
Italiano (avv. Stato Carbone) c~ Solina Carlo (n.c.). 

� (Regolamento preventivo _di giurisdizion~). 

Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � 
Registro aeronautico� italiano � Natura di ente pubblico non economico Giurisdizione 
del Giudice amministrativo. 
(r.d.L 24 novembre 1938, n. 1912). 
Il Registro Aeronautico Italiano � un ente pubblico non economico, 
pertanto i rapporti con i suoi dipendenti presentano gli elementi tipici del 
pubblico impiego e la competenza giurisdizionale per le relative eontroversie 
appartiene al giudice amministrativo (1). 
(Omissis). -Sulla premessa della propria ql!alit� di ente pubblico 
non economico, il Registro Aeronautico Italiano sostiene che la cognizione 
della domanda del Salina, in quanto fou'data ~u un rapporto di pubblico 
(1) A quanto consta rion risultano precedenti specifici. 
. . ! 
j 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

impiego, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra


tivo e, conseguentemente, nega che la controversia possa essere decisa 

.dal Pretore, adito quale giudice del lavoro dal Salina. 

Il ricorso � fondato. 

In ordine alla natura di ente pubblico non economico del Registro 

Aeronautico Italiano non pu� sorgere alcun dubbio. Sul punto, � suffi


ciente rilevare .che il provvedimento legislativo recante la sua istituzione 

(r.d.l. 24 novembre 1938, n. 1912) lo definisce espressamente: �ente di diritto 
pubblico dotato di personalit� giuridica� (art. 1). Inoltre, per quanto 
concerne i compiti affidati all'ente, il successivo art. 4, primo comma, 
precisa che esso �agisce quale delegato del Governo Italiano e quale 
organo tecnico del Ministero dell'aeronautica�. Si tratta di compiti che 
sono, ovviamente, al di fuori di ogni finalit� econor:.ica -ed escludono che 
il� rieorrente possa includersi nella categoria degli enti pubblici che svolgono 
esclusivamente o prevalentemente attivit� economica, secondo la 
-previsione dell'art. 409, n. 4 (nuovo testo), c.p.c. 

Ricorrono, inoltre, tutti gli elementi tipici e qualificanti del rapporto 

di pubblico impiego, inclusi quelli dell'atto formale di nomina; dell'as


sunzione <;lel dipendente per assolvere compiti inerenti ai fini istituzionali 

dell'ente; della continuit� delle -prestazioni oggetto del rapporto d'impiego, 

essendo destinate a soddisfare esigenze di carattere durevole dell'ente 

stesso e, infine, della professionalit� delle dette prestazioni. 

Ci� vale a qualific�re come pubblico il rapporto d'impiego che viene 

in considerazione ed a determinare per la presente controversia la com


petenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cui � demandato, in 

via esclusiva, il contenzioso in materia di pubblico impiego, anche quando, 

come nella specie, la controversia abbia contenuto patrimoniale (art. 7 

secondo comma, legge 6 dicembre J97!, n. 1034, con riferimento all'art..29 

testo unico 26 giugno 1924, n. 1054). 

Pertanto, in accoglimento dell'istanza di regolamento preventivo, deve 
essere dichiarata la giurisdizione, del giudice amministrativo a conoscere 
della causa promossa dal Salina contro il Registro Aeronautico 
Italiano. -(Omfssis). 

CORTE DEI CONTI, Sez. III, 2 giugno 1977, n. 38674 -Pres. Dussoni -Est. 
Lanzafame -P. M. Mancuso (conf.). Costa (avv. Orlando Cascio) c. 
Ministero del Tesoro (avv. Stato Stipo). 

Pensioni � Pensioni civili � Dipendenti Enti locali � Elementi contributivi 
ex artt. 15 e 16 legge 5-12-1959 n. 1077 � Distinzione degli iscritti secondo 
la disciplina retrjbutiva � Legge o regolamento � Contratto col� 
lettivo a carattere nazionale. 


090 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pensioni � Pensioni civili � Personale dipendente da enti regionali � Requisiti 
di validit� degli accordi sindacali. 

Pensioni -Pensioni civili -Contributi � Ininfluenza suJ trattamento pensionistico 
� Restituzione contributi versati in pi� � Debito di valuta. 

Competenza e giurisdizione � Provvedimenti con i quali la Cassa Pensioni 

richieda l'iscrizione o la imposizione di contributi -Ricorso al Mini


stro dell'Interno ai sensi dell'art. 28 r.d.l. 3 marzo 1938 n: 680. 

Competenza e giurisdizione -Controversie circa la mancata iscrizione alla 
Cassa Pensioni � Competenza dei Tribunali Amministrativi regionali. 

Competenza e giurisdizione � Determinazione degli elementi retributivi 
da prendere a base per la pensione � Competenza della Cort� dei Conti. 

In materia di pensioni corrisposte dalla Cassa Pensioni Dipendenti 
Enti Locali ai fini di determinare la retribuzione annua contributiva da assoggettare 
a contributo previdenziale e da prendere poi a base per la liquidazione 
del trattamento di quiescenza, occorre distinguere da un lato i 
dipendenti il cui trattamento economico � direttamente regolato dalla 
legge o aal regolamento organico dell'ente e dall'altro i dipendenti che 
traggono questa disciplina dal contratto collettivo di lavoro. Nel primo 
caso occorre avere riguardo per la determinazione della retribuzione contributiva, 
alla legge statale (dipendenti dello Stato e delle regioni) o al 
regolamento (dipendenti dei comuni, province, istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza, enti di diritto pubblico). Nel secondo caso (aziende 
municipalizzate, istituti di credito o parificati, istituti autonomi per le 
case popolari, enti ospedalieri, enti parastatali istituzionali) valgono le 
norme del contratto collettivo nazionale senza riferimento a quello aziendale 
eventualmente esistente (1). 

Per il personale dipendente da enti regionali esistono degli accordi sindacali, 
ma questi non hanno rilevanza se non recepiti (e in misura non 
eccedente gli accordi medesimi) nella legge regionale -V a quindi escluso 
che a questa categoria di dipendenti possa essere direttamente applicata 
la sottostante contrattazione sindacale di lavoro ove' essa non venga trasfusa, 
con le cautele indicate nella circolare 19 ottobre 1976 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e con gli obblighi derivanti dalle esigenze di 
bilancio, nel regolamento organico (2). 

(1-2) La dedsione, dopo una completa rassegna di carattere storico suLla 
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locaili ha affrontato fo spinoso probdema dehla 
determinazione degli eLementi retributivi da prendere a base per 1a misura del 
trattam~nto pensionistico. Numerose sono le controversie al riguardo, specie 

quando si discute se sia o meno pensionabile un determinato emolumento corrisposto 
a.i dipendenti sutla base di un contratto co1lettivo. Mentre per il passato 
ia giurisprudenza deLla Corte dei conti era costante nel ritenere che il rinvio al 


~. . ~.,,..,_,.,_.~.,_,*-"":: 

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PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 691 

La correlazione tra la percezione di emolumenti in attivit� di servizio 
e il loro assoggettamento a contributo non determina di per s� che il 
prelievo contributivo pari alla conseguenziale valutabilit� in pensione del 
corrispondente assegno. L'eventuale rimborso _di contributi versati in pi� 
costituisce un debito di valuta (3). 

Il ricorso al ministro dell'Interno, previsto dall'art. 28 r.d.l. 3-3-1938, 

n. 680, pu� essere esperito nelle sole ipotesi nelle quali � la Cassa Pensioni 
che pretenda l'iscrizione del personale di un ente oppure imponga su certi 
emolumenti percepiti in attivi.l� di servizio, il versamento dei relativi 
contributi (4). 
A conoscere della omessa iscrizione del personale .di un ente, e quindi 
della sua concreta assoggettabilit� a contribuzione � solamente competente 
il giudice del rapporto di impiego, ossia il Tribunale Amministrativo Regionale 
e il Consiglio di Stato in seconda istanza, da adire dalla parte 
(Cassa Pensioni o ente ovvero dipendente) che ritenga violato il relativo 
precetto legislativo (5). 

Und'�volta che si sia instaurato il rapporto previdenziale (sia per pacifico 
accordo sia a seguito di decisione nella sede competente) il giudizio 
circa la omessa imposizione contributiva su parte della retribuzione oppure 
su determinati assegni o indennit� ovvero, di converso, la eccessiva contribuzione, 
rientra nella competenza esclusiva della Sezione Terza della 
Corte dei conti (adibile tanto dall'interessato quanto dal Direttore Generale 
degli Istituti di Previdenza), che giudica integralmente sulla esatta 
determinazione del quantum pensionistico in relazione alle correlative 
norme che disciplinano la contribuzione (6). 

(Omissis). -Prima di passare all'esame dei motivi del gravame il Collegio 
ritiene di dover approfondire la tematica relativa alla retribuzione 
contributiva che le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale 
degli Istituti di previdenza devono prendere a base per la concessione 
del trattamento di quiescenza. 

Ci� postula,. anche in relazione alla non sempre costante giurisprudenza, 
la preliminare esegesi degli antefatti storico-giuridici della materia 
al fine di una sua radicale puntualizzazione. 

contratto col1lettivo di Lavoro, contenuto negLi artt. 15 e 16 de!Jla legge n. 1077 del 
1955, deve intendersi :dfer.ito soltanto ru contiiatto cohlettivo a carattere naziona.'le 
e non anche ai contratti aziendalii, successivamente era andata in diverso avviso 
con decisione 20 luglio 1971, n. 29452 (in Giut. it. 1973, III, 1, 72), cui si erano 
uniformate altre successive. 

La questione per� � stata sempre riproposta e ora, con lJa sentenza, '~a Corte 
� ritornata al :primo orientamento con una ineccepibhle motivazione. 

(3) Giurisprudenza costante del1la Corte dei conti. 
(4-5-6) Per la prima vol1:a viene affrontato un problema di notevole importan:
la in materia di giurisdizione _puntualizzando 1l'ambito de1le competenze dei 
vari organi, ne1Ie controversie relative aLla corresponsione dei contributi pre� 
videnziaH. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

692 

La legislazione sociale italiana si � occupata, sin dai tempi dell'unificazione 
nazionale, di assicurare ai dipendenti di vari enti pubblici un 
trattamento di quiescenza alla cessazione del servizio attivo. 

Poich� molti di detti enti esplicano funzioni sociali delle quali lo 
Stato si riserva la disciplina, � logico che, conformemente alle varie statuizioni 
che incidono sull'attivit� di servizio, sia regolato anche il trattamento 
di quiescenza1degli interessati. 

Non potendo gravare detto trattamento sul bilancio dello Stato, per 
l'estraneit� del personale anzidetto alla burocrazia statale, si � provveduto 
ad affidare la gestione delle Casse pensioni, cui il personale medesimo 
� iscritto, �d un organo dello Stato nella duplice considerazione della 
uniformit� .di indirizzo e della garanzia che lo Stato assume per l'adempimento 
puntuale dell'obbligazione pensionistica. 

In relazione a funzioni sociali quali l'insegnamento, anche se posto a 
fianco di quello statale, 1a sanit�, l'amministrazione degli .enti territoriali, 
la collaborazione degli ausiliari della giustizia, si � rilevata esigenza imprescindibile 
che lo Stato curi e gestisca direttamente i trattamenti di 
quiescenza dei dipendenti dei relativi setto_ri pur mantenendoli distinti da 
quelli dei propri dipendenti. 

La gestione degli Istituti di previdenza, attuata a mezzo di funzionari 
statali vincolati da responsabilit� personale, viene coordinata ed indirizzata 
da un Consiglio di amministrazione cui, a tutela dei propri interessi, 
partecipano, in maggioranza numerica, i rappresentanti degli iscritti 
nominati tra le organizzazioni sindacali di categoria pi� rappresentative 
ed � sottoposta ai controlli di merito e di legittimit� stabiliti per tutte le 
Amministrazioni dello Stato. 

Nell'ambito dell'autonomia contabile le spese di amministrazione che 
oscillano mediamente per anno intorno all'l,00 per cento delle entrate, 
grazie agli attuali criteri di gestione, fanno .s� che gli Istituti di previdenza 
siano da considerare l'ente previdenziale pi� economico d'Italia. 

Gli Istituti di previdenza si sono sempre retti, salve alcune contribuzioni 
statali connesse ai dissesti economici causati dagli eventi bellici, col 
sistema dell'autofina~ziamento ossia con i contributi degli iscritti e con le 
rendite dei capitali impiegati nelle forme prescritte dalla legge. 

La perfezione del sistema tecnico-finanziario ha consentito, con la 
legge 26 luglio 1965, n. 965, di liquidare le pensioni sulla base dell'ultimo 
stipendio percepito in attivit� di servizio dal dipendente con l'applicazione 
di aliquote crescenti che partendo da un minimo del 37,50 per cento, con 
15 anni di servizio utile, raggiungono il 100 per cento con 40 anni di tale , 
servizio. 

La legge ora citata ha voluto sostituire al trattamento pensionistico, 

astrattamente calcolato col metodo dei capitali accumulati, quello reale 

dell'ultima retribuzione che � il pi� consono alle e.sigenze del dipendente 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

collocato a riposo e rappresenta il massimo evolutivo della legislazione 

sociale. 

Ci� fermi restando i principi fondamentali dell'autofinanziamento atti 

a salvaguardare l:equilibrio tecnico-finanziario delle Casse pensioni. 

Comunque l'entit� di detto� trattamento pensionistico non trova ri


scontro in quello eroga~o da altri enti previdenziali e solo lo Stato, con 

recentissime leggi, vi si � avvicinato. 

3. � Senza dover risalire a tempi remoti, si � constatato che fin verso 
il 1950 gli enti iscritti alle Casse pensioni mantenevano una costante uniformit� 
nelle retribuzioni erogate al personale dipendente e, specie gli eriti 
locali territoriali, osservavano scrupolosamente le norrrie dettate in materia 
dagli articoli 220 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale, 
approvato con il r.d. 3 marzo 1934, n. 383. 
La uniformit� �di trattamento, la scrupolosa osservanza dell~ norme 

sulle assunzioni, status giuridico, collocamento a riposo e quant'altro 

attinente alla carriera dei dipendenti rendeva abbastanza semplice il con


ferimento del trattamento pensionistico. 

Il cosidetto � boom economico � dell'epoca determin�, certamente in 
maniera considerevole, l'allentamento dei freni giuridici e soprattutto di 
queI.li morali per cui si ebbero i primi sintomi, sempre pi� aggravatisi col 
possare del tempo, di distorsioni del sistema specie con la pletorica immissione 
di personale negli enti e con l'accoglimento di istanze retributive 
� non sempre fondate sulla reale necessit� e tanto meno sulla produttivit� 

del lavoro. 

l'altro, venne fissata la parte fondamentale della retribuzione (ai fini della 

In tale situazione l'art. 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, forn� il qua� 

dro della � retribuzione 'annua contributivo � da assoggettare a contribu


zione previdenziale e da prendere poi a base per la liquidazione del tratta


mento di quiescenza. 

L'anzidetta norma, per la sua non precisa formulazione: sort� scarso 

effetto tanto che si rese indispensabile l'ulteriore precisazione, contenuta 

negli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, con la quale." fra 

contribuzione e del pensionamento) nella risultante degli emolumenti fissi 

e continuativi o ricorrenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative o 

regolamentari� ovvero dai contratti collettivi di favoro come remun~ra


zione per la normale attivit� lavorati-�<1. richiesta per il posto ricoperto. 

Inoltre l'art. 16, secondo comma, precisa che solo le mensilit� aggiun: 

tive oltre la tredicesima mensilit�, comunque erogate, vanno comprese 

nella retribuzione contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento 

economico regolato da contratto collettivo di lavoro e per la parte corri


sposta in modo obbligatorio. 

Questa norma, in sostanza, si riferisce ed � solo applicabile a quelle� 
categorie di iscritti il cui trattamento economico � regolato dal cqntratto 


694 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

collettivo di lavoro con la ulteriore limitazione che le dette mensilit� 
aggiuntive, oltre la tredicesima, devono essere espressamente corrisposte, 
in forza dello stesso contratto e quale� parte integrante della retribuzione, 
in modo obbljgatorio a favore della generalit� dei destinatari. 

Infine la :ripetuta norma dell'art. 16 della legge n. 1077 al terzo comma, 
con una elencazione meramente esemplificativa, esclude dalla retribuzione 
contributiva, e quindi dalla pensionabilit�, tutta una serie.di assegni 

o indennit� percepibili in attivit� di servizio in relazione o alla categoria 
di appartenenza degli iscritti o alle relative mansioni espletate. 
Dal contesto delle norme test� citate risulta chiaro che il legislatore 
ha distinto da un lato i dipendenti il cui trattamento economico � direttamente 
regolato dalla legge o dal regolamento organico dell'ente e dall'altro 
i dipendenti che traggono questa disciplina dal contratto collettivo 
di lavoro. 

Quindi al trattamento eco.nomico regolato in forma potestativa dalla 
legge o dal regolamento organico si contrappone quello che discende da 
precisi accordi intercorsi tra le rappresentanze delle categorie dei datori 
di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

L'anzidetta esigenza chiarificatrice si rese necessaria anche per il fatto 
che l'aFt. 39 della legge n. 379 del 1955 ha consentito l'iscrivibilit� alle 
Casse pensioni e specie alla C.P.D.E.L. di enti di varia natura nei quali si 
hanno notevoli differenziazioni nei trattamenti economici. 

Occorre quindi individuare tra i vari enti quale s,ia la fonte normativa 
regolatrice del trattamento economico onde accertare quali parti delle 
citate norme della legge n. 1077 del 1959 debbono applicarsi agli iscritti. 

Poich� la materia regolata dai contratti collettivi di lavoro � quella che 
d� luogo alle pi� disparate interpretazioni ed estensioni sembra opportuno 
esaminarla per prima. 


4. -Gli enti iscritti alle Casse pensioni, la cui regolamentazione economica 
e normativa del relativo personale trae diretta origine dal contratto 
collettivo di lavoro, possono indicarsi, per grandi linee e per importanza, 
nelle Aziende municipalizzate, negli Istituti di credito o ad essi parificati, 
negli Istituti autonomi per le case popolari, negli Enti ospedalieri e negli 
Enti parastatali istituzionali. 
Per queste due ultime �ategorie di enti la contrattazione collettiva di 
lavoro � espressamente prevista, rispettivamente, dall'art. 40 della legge 
12 febbraio 1968, n. 132, e dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativo regolamento 
approvato con d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. 

Per la maggior parte di detti enti la contrattazione colJettiva di lavoro 
risale a tempi remoti finch� col regime corporativo trov� ~tabile regolamentazione. 


L'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, prevedeva la stipulazione di 
contratti collettivi di lavoro i quali, essendo il risultato dell'incontro delle 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

volont� dei rappresentanti delle categorie professionali operanti quali enti 
pubblici nel quadro dell'ordinamento corporativo fascista, avevano carattere 
vincolante erga omnes gli appartenenti alle rispettive categorie. 

Caduto il regime politico fascista, l'art. 2 del d.l.lgt. n. 827 del 14 settembre 
1944, -abrog� la legge 30 gennaio 1941, n. 14, che attrib�iva valore 
giuridico alla �carta del lavoro� e conseguentemente caduc�, salve poche 
eccezioni, le .corrispondenti norme contenute nel codice civile. � 

L'art. 1 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, dispose lo. scioglimento 
di tutte le organ�zzazioni sindacali allora esistenti. 

La costituzione repubblicana, nel proclamare la libert� di associazione, 
ha posto negli articoli 39 e 40 i principi per una nuova disciplina sindacale. 


Lo stesso art. 39 della Costituzione ha scelto il contratto collettivo di 
lavoro, preferendolo addirittura alla legge, per la composizione di tutte le 
vertenze sindacali ed ha riconosciuto la sua efficacia per tutti gli appartenenti 
alla categoria cui il contratto si riferisce. 


La condizione della registrazione degli statuti dei sindacati, malgrado 
i vari disegni di legge presentati in proposito al Parlamento dagli on. Fanfani, 
Marazza e Rubinacci, non � stata ancora attuata per il fermo rifiuto 
opposto dai sindacati, soprattutto operai, che vedono in essa uno strumento 
limitativo della loro libert� ed autonomia. 

In particolare i sindacati, e specie le grandi Confederazioni, mentre 
vorrebbero sancito legislativamente il principio della applicazione generalizzata 
dei contratti collettivi, in forza della conclamata esclusiva rappresentativit�, 
non accettano invece la disciplina dello sciopero. 

Di fatto si � avuto che, pur non essendo giuridicamente riconosciute 
per la mancata attuazione della reg:lstrazione, le associazioni sindacali si 
sono affermate nel mondo del lavoro e la loro contrattazione ha mantenuto 
l'efficacia erga omnes, peraltro voluta dal precetto costituzionale, con 
la sola differenza che, mentre nell'ordinamento corporativo essa veniva 
attuata tramite il sindacato unico di categoria, nell'attuale sistema si 
attua armonizzando la pluralit� sindacale derivante dalla libert� di associazione 
sancita dalla Carta costituzionale. 

La rappresentativit� del sindacato, qu�lunque possa essere la sua 

origine, si esplica nell'ambito della categoria professionale di cui tutela 

gli intev:essi e quindi il contratto collettivo, concluso dalle rappresen


tanze unitarie dei sindacati, � da considerare senz'altro efficace, anche se 

per tacita accettazione, per tutti gli appartenenti alla categoria stessa. 

Ne consegue che �l contratto collettivo sindacale pazionale si sovrap


pone, per il principio maggioritario, ai contratti di lavoro stipulati da 

organizzazioni secondarie nonch� al contratto di lavoro di diritto comune. 

La prevalente d<;>ttrina italiana e straniera, ponendo a raffronto la 

fonte individuale di discipliaa del lavoro con quella collettiva, osserva 


696 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO .STAT� 

che in presenza di quest'ultima la prima deve ad essa subotqinarsi in 

quanto il contenuto contrattuale deve essere sottratto all'autonomia dei 

singoli per essere determinato da una volont� esterna a garanzia di supe


riori e generali esigenze. 

Tale concetto. emerge anche dai lavori preparatori della Costituzione 

laddove risulta chiaro l'intendimento del costituente di ammettere, come 

poi � stato sancito dall'art. 39, l'obbligatoriet� del contratto per tutti gli 

appartenenti alla categoria cui esso si riferisce, siano o meno soci del 

sindacato, e senza che, per tale obbligatoriet�, occorra un atto successivo 

che espressamente la dichiari trovando il suo fondamento nella stessa 
.norma costituzionale. 

N� pu� soccorere a contrario la legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale, 

nel conferire delega al Governo ad emanare � norme giuridiche � per garan


tire i minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, ha 

stabilito che il Governo stesso � deve uniformarsi � a tutte le clausole dei 

singoli contratti collettivi ed accordi economici stipulati dalle associazioni 

sindacali. 

A prescindere dal fatto che nello �statuto dei lavoratori� non si rinviene 
alcun riferimento, salvo per quanto attiene all'esercizio della libert� 
sindacali, ai contratti economici di carattere aziendale, va rilevato che la 
stessa legge deiegata 20 marzo 1970, n. 300, all'art. 16 vieta espressamente 
1a concessione di trattamenti economici singoli o limitati a pochi lavoratori 
ritenendoli a carattere discriminatorio. 

E quest'ultim_o principio si rinviene in varie raccomandazioni della 

Organizzazione internazionale del lavoro (0.I.L.) nonch� dell'O.N.U. e della 

C.E.E. le quali tendono ad evitare notevoli disparit� di trattamento economico 
nell'ambito delle comunit� internazionali pur tenendo nel debito 
conto le singole esigenze nazionali e locali. 
Poich� il contratto collettivo nazionale di lavoro non determina if 

numero concreto o il nome n� dei lavoratori n� dei datori di lavoro di 

una determinata categoria, deve ritenersi che esso esplica efficacia nei 

confronti della generalit� degli interessati all'accordo sindacale. 

E~ essendo altres� il prodotto tipico dell'auto-regolamento della categoria 
il contratto collettivo nazionale deve fissare, per poter assurgere ad 
esistenza, i pr�ncipi normativi di status ed economici cui devono attenersi 
tutti gli appartenenti alla categoria medesima. 

In buona sostanza la disciplina fondamentale del lavoro e del salario� 

deve trovare la sua normativa nel contratto collettivo nazionale. 

Un qualche riconoscimento pu� essere ammesso per i contratti suppletivi 
cui possono far rinvio i contratti collettivi nazionali (specie per la 
determinazione di norme particolarmente adeguate alle caratteristiche, ai 
bisogni e agli interessi locali al fine di operare gli opportuni adattamenti 
alle multiformi variet� ed esigenze del mercato) a condizione per� che 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

697 

tali contratti suppletivi non godano di ampia discrezionalit� e rispettino 

gli anzidetti principi fissati dal contratto collettivo nazionale nei cui con


fronti si pongono quali semplici codicilli. 

E se, con l'eventuale rinvio, il contratto collettivo nazionale di lavoro 

si spogli della detta potest� normativa esso, tradendo lo spirito della Co


stituzione e comportando l'abdicazione delle precipue� prerogative del sin


dacato stesso,' non� pu� essere ritenuto tale e la sua inesistenza travolge 

quella dei contratti delegati. 

Ci� in quanto, come concordemente � affermato in dottrina, il con


tratto aziendale, stipulato a seguito della clausola del rinvio, segue le $Orti 

di quello a cui � logicamente e giuridicamente subordinato al punto che 

1a risoluzione di quello a carattere nazionale comporta ne~essariamente 

la caducazione di quello avente efficacia nell'ambito dell'impresa. 

N� � prevalente l'osservazione circa il carattere ad meliorandum d�i 

contratti aziendali perch�, come si dir� pi� avanti (punto n. 5),, esso non � 

una regola fissa tanto che il contratto nazionale dei dipendenti degli enti 

locali prevede un certo miglioramento retributivo il cui accoglimento da 

parte degli enti e subordinato alle proprie disponibilit�: finanziarie. 

� ben evidente che le norme degli artt. 15 e 16 della legge 1077 del 1959 

non possono tutelare che interessi obiettivi di carattere generale per 

cui il riferimento in esse contenuto ai contratti collettivi di lavoro non 

pu� che riguardare esclusivamente quelli a carattere nazionale. 

N� � altres� rilevante l'argomento, a�tre volte addotto, che in sede di 

discussione del disegno di legge n. 2506, poi divenuto la legge 3 mag


gio 1967, n. 315, non venne approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro 

del Senato della Repubblica l'art. 12 dello stesso disegno di legge il quale, 

con valore di interpretazione autentica degli artt. 15 e 16 della ripetuta 

legge 1077 del 1959, prevedeva che per contratto collettivo di lavoro dovess� 

intendersi quello a carattere nazionale. 

Ci� non vuol dire che il legislfttOre, non trasformando in norma positiva 
detta proposta di interpretatfone autentica, abbia inteso accogliere 
nell'accettazione letterale dei predetti artt. 15 e 16 qualsiasi contratto collettivo 
di lavoro sia perch� sembra pi� verosimile l'ipotesi che l'interpre. 
tazione stessa sia stata ritenuta superflua e sia perch� altrimenti potrebbe 
essere preteso il riconoscimento di un contratto individuale, purch� interv�nuto 
a seguito di accordo sindacale, mentre simile contrattazione deve, 

come si � visto, ritenersi non solo esclusa ma vietata. 

Oltre a quanto precede e a sua conferma esis.te il preciso riferimento 

contenuto nell'art. 134 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nei casi di 

continuazione di iscrizion� o. di reiscrizione alle Casse �pensioni ammini


strate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ammette il cu


mulo della pensione con il trattamento di attivit� di servizio solo quando 

la prima cessazione dal rapporto di impiego sia derivata dal raggiungi


r111i11&f1111111111111r1:1111111111r111111111111r11111111a1111111�Jr1�~1 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento dei limiti di et� previsti, fra l'altro, dal contratto collettivo di lavoro 
� a carattere nazionale �. 

Infine � da osservare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio 
Regioni -con la circolare n. 200/8644/18 S.O~ del 19 ottobre 1976 ha 
richiamato )'attenzione dei Commi~sari del Governo presso le Regioni a 
vigilare per l'esatta applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato 
dai sindacati A.N.C.I. e F.I.A.R.O. (enti locali. territoiiali e ospedalieri) 
senza possibilit� di deroga da parte degli enti destinatari considerando 
inficiate di illegittimit� le relative deliberazioni adottate in difformit�. 


5. � L'altra categoria di dipendenti iscritti alle Casse pensioni � quella 
il cui trattamento economico � regolato dalla legge o dal regolamento 
organico in via del tutto esclusiva ed immediata anche se esso possa essere 
derivato da accordi sindacali. 
Sono regolati dalla legge, anche ai fini del trattamento economico, i 
dipendenti statali e quelli a questi parificati e cio�, rispettivamente, i 
segretari comunali e provinciali e i medici gi� dipendenti dell'ex Ministero 
dell'Africa italiana nonch� gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti. 
Tralasciando questi ultimi il cui trattamento economico di attivit� di servizio 
� ininfluente su quello di quiescenza essendo questo, secondo la vigente 
normativa (legge 18 novembre 1975, n. 586), fissato tabellarmente 
sulla base della sola anzianit� di servizio, va detto che per gli altri (segretari 
comunali e provinciali e medici) il relativo trattamento economico � 
sempre disciplinato dalla legge anche se � stata introdotta (art. 24 legge 
28 ottobre 1970, n. 775, e art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 382) la contrattazione 
sindacale nazionale nell'ambito del pubblico impiego. Per completezza 
va aggiunto, per i segretari comunali e provinciali, che la norma d� 
cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, che disciplina la relativa 
retribuzione contributiva, deve essere armonizzata con i principi dell'onni 
comprensivit� e della chiarezza retributiva sanciti dal d.P.R. 30 giugno 1972, 

n. 749, e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, norich� �on l'esatta determinazione 
della progressione giuridica della carriera escludendo doppie 
valutazioni di un medesimo servizio. 
Il trattamento economico � regolato dalla legge anche per i dipendenti 
delle Regioni siano esse a statuto speciale o ordinario. 

La potest� legislativa in materia deve ritenersi attribuita (con esclusione 
dei dipendenti degli enti ricadenti nel territorio regionale) sia in 
forza delle espresse norme contenute negli statuti regionali sia a seguito 
del trasferimento delle competenze statali. effettuato in adempimento del 
decentramento previsto dall'art. 117 della Costituzione nonch� in relazione 
al pTecetto contenuto nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 
relativo alla costituziqne e al funzionamento degli organi regionali. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Anche per il personale regionale esistono degli accordi. sindacali, analogamente 
a quanto si dir� a proposito dei comuni, ma qu1:1sti non hanno 
rilevanza se non recepiti (e in misura non eccedente gli �accordi medesimi) 
nella legge regionale. 

Peraltro gli Istituti di previdenza, che sono soggetti solo alle .norme 
dello Stato e non a quelle delle regioni, devono conferire il trattamento �li 
quiescenza sulla base della retribuzione contributiva cos� conie indicata 
dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 in esame. 

Nella categoria in discorso rientrano i dipendenti il cui trattamento 
economico � disciplinato dal regolamento organico. 

� questo il campo degli enti territoriali minori (Comuni, province, 
relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza I.
P.A.B.) nonch� degli enti di diritto pubblico diversi da quelli parastatali 
di cui si � gi� trattato. 

Va subito rilevato che per i comuni e le province non risulta abrogata 
la norma contenuta nell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 20, che 
sancisce il divieto di concedere nuove indennit� non previste da particolari 
disposizioni di legge (ora anche dagli accordi sindacali) oltre alla 
nullit� dei provvedimenti adottati in violazione del divieto e alla responsabilit� 
personale degli amministratori, del segretario comunale o provinciale 
e dei componenti gli organi di controllo. 

Anche per questi dipendenti come per i regionali � entrata nella consuetudine 
(ih analogia a quanto previsto per gli statali) di stipulare accordi 
nazionali fra sindacati del personale e l'Associazione nazionale dei comuni 
e delle province italiani (A.N.C.I. e A.N.P.L). 

Tali accordi, peraltro, non sono di per s� immediatamente vincolanti, 
cos� come invece si � visto per l'altra categoria di dipendenti regolati 
direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, abbisognando 
di apposita deliberazione (da sottoporre ai controlli di legge) di recepimento, 
da parte degli organi competenti, modificativa delle preesistenti 
norme regolamentari. 

Inoltre detto recepimento � subordinato alle esigenze di bilancio 
restandone escluso o limitato in relazione alla entit� del relativo deficit. 

Data quindi la mancanza di norma autorizzativa della contrattazione 
collettiva di lavoro e data la necessit� della. deliberazione di recepimento 
nella fonte primaria regolamentare, va escluso che a questa categoria 
di dipendenti possa essere direttamente applicata la sottostante contrattazione 
sindacale di lavoro ove essa non venga trafusa, con le cautele 
indicate nella citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in data 19 ottobre 1976 e con gli obblighi derivanti dalle esigenze di bilancio, 
nella stessa fonte regolamentare. 

Per quanto attiene il personale dipendente dagli altri enti di diritto 
pubblico, nel confermare per essi quanto precede in ordine ai dipendenti 


700 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

degli enti territoriali, va precisato che non risulta esistere per i pnm1 
(n� � stato dimostrato il contr�rio), neanche di fatto, quel minimo di contrattazione 
collettiva cui s'� accennato per i secondi. 

Per questi enti, fra i quali rientra quello cui appartiene il ricorrente, 
non risultando alcuna contrattazione sindac�ale (cos� come� essa va normalmente 
intesa) l'indagine retributiva deve essere limitata al~'ambito regolamentare. 



.Ora, a prescindere dall'osservazione che non � lecito a qualunque 
ente che abbia recepito, nel proprio ordinamento, la normativa statale 
discostarsi da questa, resta la prevalente considerazione che gli enti in 
parola, fra cui l'E.S.A. di Palermo, non rientrano fra quelli il cui� trattamento 
economico dei dipendenti � regolato da contratto collettivo di 
lavoro, come fonte primaria, e quindi essi non possono invocare le correlative 
norme di cui agli artt. 15 e 16 della pi� volte ripetuta legge n. 1077 
del 1959. 

6. -Alla stregua di quanto precede va esaminato il merito del ricorso.. 
I

I �primi due motivi del gravame, concernenti la mancata valutazione 
in quiescenza delle gratifiche pari a due mensilit� di stipendio e dell'asse


I

gno tabellare corrisposti -ai sensi degli artt. 39 e 80 del R.O. dell'E.S.A. 
di Palermo, vanno trattati congiuntamente stante l'identit� della causa i 
petendi. ( ~: 


~ 

Quanto pi� sopra detto (numero 5) circa la fonte normativa da appli


I

care ai dipendenti dell'E.S.A. esclude in radice la valutabilit� in pensione 
delle gratifiche non discendendo esse da un contratto collettivo nazionale 
di lavoro. 

I

Pertanto l'attuale regolamento organico, entrato in vigore il 1� agosto 
1971, � derivato dalla deliberazione n. 78 in data 18 febbraio 1971 del 
Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. di Palermo. Con essa il Consiglio, 
� �onsiderato che �il trattamento economico e giuridico del personale 
dell'ente deve essere informato, in forza dell'art. 28 della legge 
10 agosto 1965, n. 21, ai principi dell'impiego statale�, deliber� di estendere 
il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, stabilito 

l 

dal d.P..R. 28 dicembre 1970, n. 1079, ai propri 'dipendenti nella identica 
i

f 

misura di cui alla tabella unica, Sezione A, allegata allo stesso d.P.R. e con 

~ 

la medesima decorrenza. 
I 

I i

Nel preambolo di detta deliberazione non vi � alcun accenno al pretestato 
accordo sindacale del 20 marzo 1970 e ci� conferma la inapplicabilit� 
di trattative sindacali in ordine �lla fonte normativa che regola il 
trattamento economico dei dipendenti dell'ente stesso. ! 

Inoltre le recepite norme del d.P.R. n. 1079 del 1970 non discendono 

l 

neanche lontamente da accordi sindacali bens� dalle leggi df delega n. 249 
I 
!

del 18 marzo 1968 e n. 775 del 28 ottobre 1970. 
i 

I 

I

J 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

La deliberazione anzidetta mantiene ferma soltanto la maggiorazione 
del 20 per cento della retribuzione, di cui si dir� pi� avanti, goduta dal 
personale in servizio antecedentemente alla decorrenza (0 luglio 1970) di 
estensione del trattamento economico degli statali. 

Orbene il R.O., malgrado i richiami, contenuti negli articoli 35, 36, 40, 
41, 72 e 81, in ordine all'entit� del trattamento economico e allo stato giuridico 
del :personale, alla normativa statale, non ha rispettato i principi 
informatori sanciti nella citata deliberazione del 18 febbraio 1971 introducendo 
gli assegni di cui agli artt. 39 e 80 che non trovano riscontro nell'ordinamento 
statale. 

� Questo fatto pregiudizialmente condurrebbe. a rilevare la illeg.ittimit� 
dei citati due ultim} articoli e conseguentemente a disapplicarli a norma 
dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. 

Tuttavia, a prescindere da ci�, venendo in questa sede invocate dalle 
decisioni sembra al Collegio opportuno esaminare compiutamente le argomentazioni 
del ricorrente. 

L'art. 39 del R.O. qualifica le due mensilit� in esame quali � gratifiche 
annuali � intendendole, giusta l'interpretazione letterale dell'espressione, 
quali elargizioni tant'� vero che l'ente le ha escluse dalla liquidazione (non 
ritenendole elementi retributivifondamentali) effettuata ai fini della indennit� 
di anzianit� (deliberazione n. 1978 del 19 dicembre 1972) a favore del 
ricorrente. 

N� sembra determinante l'invocata decisione del Consiglio di Giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana del 20 settembre 1976 che ammette, 
ai fini della liquidazione dell'indennit� di anzianit�, le gratificazioni 
in parola sia perch� limitata necessariamente alla predetta indennit� in 
favore di altro ricorrente sia perch~ la motivazione relativa, recependo 
pedissequamente il decreto del Mini:stro dell'Interno, non appare convincente 
oltre che non estensibile alla presente doglianza riguardante il trattamento 
pensionistico. 

Circa la pretesa valutabilit� dell'assegno tabellare essa si fonda sul 
fatto che corrisponderebbe alla precedente maggiorazione del 20 per cento 
stabilita dall'art. 14 del d.l.vo 21 novembre 1945, n. 722, per i dipendenti 
degli enti di diritto pubblico rispetto ai pari grado dell'Amministrazione 
statale. 

Questa interpretazione � basata su un equivoco giuridico che la Sezione 
non intende avallare. 

Invero il d.l.vo n. 722 del 1945 stabil� una maggiorazione fino al 20 per 
cento della retribuzione percepita dai dipendenti degli enti di diritto pubblico 
rispetto ai pari grado dei dipendenti statali nella preminente considerazione 
che � primi non godevano della stabilit� del poS,to (erano infatti 
regolati da contratti di lavoro a tempo) e conseguentemente della sicurezza 
di un trattamento di pensione. 


702 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Venuta meno questa esigenza, per la estensione delle garanzie degli 

statali anche a favore dei dipendenti di detti enti, la maggiorazione in 

parola non aveva pi� alcuna ragione di essere. 

E di fatto � sparita ufficialmente salvo che molti enti l'hanno fatta 

rivivere sotto le pi� svariate forme di assegni: 

Orbene questa categoria di assegni, comunque corrisposti, non rispon


dendo ad alcun criterio di normale retribuzione per l'attivit� ,svolta e non 

trovando il supporto nella retribuzione degli statali, dei quali l'E.S.A. di 

Palermo ha recepito la normativa, devono ritenersi quali pure elargizioni 

(peraltro limitate a un certo numero di dipendenti e quindi senza il carat


tere della generalit�) e come tali non aventi i requisiti richiesti dall'art. 15 

della legge n. 1077 del 1959 per essere compresi nella retribuzione contri


butiva e in quella pensionabile. 

Al riguardo non serve la giustificazione addotta circa la salvaguardia 

di una reformatio in peius rispetto alla maggiore retribuzione eventual


mente goduta in precedenza perch�, a tale scopo, il R.O. prevede all'art. 77 

uno specifico assegno personale compensativo della eventuale differenza. 

Al ricorrente non � stato attribuito quest'ultimo assegno a dimostra


zione ch� la sua: retribuzione, antecedente al nuovo inquadramento, era 

inferiore a quella percepita a seguito della estensione di quella statale. 

Ci� risulta altres� comprovato dai progetti retributivi, d�correnti dal 

1� gennaio 1968, trasmessi dall'E.S.A. di Palermo alla Direzione Gen�rale 

degli Istituti di previdenza (acquisiti agli atti) in occasione delle richieste 

del ricorrente di riscatto di servizi e di liquidazione della pensio;ne. 

Poich� l'assegno tabellare non ha l'anzidetta funzione perequatrice va 

ribadito il concetto della mancanza dei requisiti dianzi inaicati. 

Ma a sostegno della tesi circa la valutabilit� in pensione dei due. asse� 
gni di che trattasi il ricorrente invoca il decreto, pi� volte citato, del Ministero 
dell'Interno col quale i detti assegni sono stati riconosciuti assogget. 
tabili a contribuzione. Questo fatto, secondo il ricorrente, costituirebbe 
la prova inconfutabile della loro pensionabilit� e dovrebbe determinare la 

cessazione della materia del contendere. 

In disparte la considerazione che non risulta che l'amministrazione 

abbia emesso alcun provvedimento in aderenza al decreto in parola e che 

anzi essa sin dal 1972 (l'Ente si � iscritto alla C.P.D.E.L. nel 1968) aveva 

esclus� dalla retribuzione contributiva i detti assegni, va osservato, come 

esattamente posto in evidenza dall'avvocato dello Stato e dal Procuratore 

Generale, che il decreto medesimo non pu� avere alcuna inci<lenza e tanto 

meno sostituirsi all'esclusiva competenza di questa Corte quale giudice 

unico delle pensioni erogate dallo Stato o dagli altri enti previdenziali 

sottoposti alla propria giurisdizione. 

E questa competenza si esplica soprattutto nel conoscere e giudicare 

degli elementi retributivi costituenti la base pensionabile. 

' 


__,.,,.,.,_lI 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

� giuridicamente pacifica della Sezione che la correlazione tra la percezione 
di emolumenti in attivit� di servfaio e il loro assoggettame~to a 
contributo non determina di per s� che il prelievo contributivo porti alla 
conseguenziale valutabilit� in pensione del corrispondente assegno. 

Devesi pertanto osservare che se il Ministro dell'Interno avesse opportunamente 
deliberato gli argomenti sopra esposti e approfondito le distinzioni 
risultanti-dal chiaro testo letterale degli artt. 15 e 16 della legge 

n. 1077 del 1959 sarebbe certamente pervenuto a conclusioni ben diverse 
da quelle adottate il 21 gennaio� 1976. 
La Sezione potrebbe' benissimo a questo punto e prescindendo da 
quanto sopra chiudere l'argomento accogliendo la tesi che il decreto del 
Ministro dell'Interno regolerebbe al pi� il rapporto previdenziale e non 
quello pensionistico nella considerazione che l'iscrizione alle Casse pensioni 
comporterebbe un duplice e distinto ordine di rapporti: 

il primo relativo alla previdenza ossia regolante tutte le situazioni� connesse 
all'attivit� di servizio (iscrivibilit�, determinazione degli elementi 
retributivi, -contribuzione, riscatti di servizio ecc.) ed il secondo relativo alla 
quiescenza ossia regolante i rapporti successivi alla cessazione dell'attivit� 
di servizio (quantum pensionistico, assegni accessori alla pensione, 
perequazione, riversibilit� ecc. 

Ma il ritenere operante questa distinzione e quindi che-la pronuncia 
amministrativa sulla determinazione della retribuzione contributiva regoli 
parificamente il rapporto previdenziale potrebbe indurre a fondare 
legittime aspettative, se non addirittura diritti quesiti, in capo agli interessati, 
circa la futura pensionabilit� degli emolumenti sui qual� viene 
corrisposta la contribuzione. 

Ad avviso del Collegio la regolamentazione del rapporto previdenziale, 
quale logico presupposto di quello pensionistico, va vista in relazione alla 
esatta portata dell'art. 28 del r.d.l. n. 680 del 1938 e delle corrispondenti 
norme contenute negli altri ordinamenti delle Casse pensioni. 

Ci� in quanto il rapporto enti-iscritti da un lato e Casse pensioni dalc 

l'altro deve essere improntato alla massipla chiarezza e l'etica degli Isti


tuti di previdenza, quale Amministrazione dello Stato, sempre praticata 

nell'interesse degli iscritti, non pu� consentire che essi subiscano danno 

alcuno. 

Quindi la norma dell'�rt. 28 del r.d.I. n. 680 del 1938 deve essere inter


pretata nel suo esatto significato onde rispettare la fondamentale esi


genza della separazione delle competenze e porre al riparo le Casse pen


sioni da applicazioni eventualmente distorte che ridonderebbero in defi


nitiva a danno degli iscritti. 

Questa norma prevede la possibilit� del ricorso amministrativo (trattasi 
di un ricorso gerarchico improprio) nei casi �concernenti la iscrizione 
alla Ca~sa di previdenza e !'.imposizione dei contributi � statuendo, 


704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per quest'ultima ipotesi, che il ricorso non sospende l'obbljgo del relativo 
versamento. 

Dal chiaro testo letterale dell'art. 28 risulta che il detto ricorso pu� 
essere esperito nelle sole ipotesi nelle quali � la Cassa pensioni che pretenda 
la iscrizione del personale di un ente oppure imponga, su certi emolumenti 
percepiti in attivit� di servizio dal personale iscritto, il versamento 
dei relativi contributi. 

La norma in esame non autorizza invece l'interpretazione opposta (o 
negativa) cio� quella che sia l'ente o il lavoratore che si faccia promotore, 
in sede amministrativa, di pretendere l'iscrizione o il versamento dei 
contributi sugli emolumenti percepiti in attivit� di servizio perch�, in tali 
ipotesi, i rimedi sono del tutto diversi. 

E siffatta esegesi si spiega con due ordini di considerazioni: 

a) la normativa delle Casse pensioni prevede esplicitamente quali 
siano gli enti iscrivibili e quale personale debba o possa essere iscritto 
obbligatoriamente o facoltativamente. 

Non tutti gli enti hanno l'obbligo alla iscrivibilit� e quandi ove la 
Direzione generale degli Istituti di previdenza pretendesse l'iscrizione di 
un ente non contemplato dai propri ordinamenti giustamente questo 
potrebbe dolersi di tale pretesa opponendosi col ricorso ministeriale. 

Per quanto riguarda il personale la norma tutela una eccessiva o er


rata imposizione contributiva, effettuata dall'Organo statale (art. 27 dello 

stesso r.d.I. n. 680 del 1938) deputato a provvedere alla compilazione de


gli elenchi dei contributi e alla emissione dei relativi ruoli di riscossione. 

La mancanza totale di contribuzione � stata, nei casi di avvenuta 

iscrizione, pi� volte regolamentata dalla legge che ha definito postuma


mente la sistemazione contributiva (art. 31 legge 24 maggio 1952, n. 610, 

art. 30 legge 22 novembre 1962, n. 1646, e art. 16 legge 25 luglio 1965, n. 965) 

spesso sancendo il parziale o totale abbandono dei contributi pregressi; 

b) volendo applicare l'art. 28 anche alle ipotes~ negative si perver


rebbe a s�ottrarre alla giurisdizione dei rispettivi giudici naturali sia il 

rapporto di impiego che il contenzioso pensionistico. 

A conoscere della omessa iscrizione del personale di un ente (anche 

nelle ipotesi cqntemplate dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379), 

e quindi della sua concreta assoggettabilit� a contribuzione, � solamente 

competente il giudice del rapporto di impiego ossia il tribunale ammini


strativo regionale, in primo grado, e il Consiglio di Stato, in seconda istan


za, da adire dalla parte (Cassa pensione o ente dipendente) che ritenga 

violato il relativo precetto legislativo. 

Una ".olta che si sia instaurato il rapporto previdenziale, sia per pacifi


co accordo sia per decisione delle anzidette giurisdizioni, !'.eventuale giu


dizio circa l'omessa imposizione contributiva in parte della retribuzione 

oppure in determinati assegni o indennit� ovvero, di converso, la ecces



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

siva contribuzione, rientra nella competenza esclusiva di questa Sezione 
(adibile tanto dall'interessato quanto dal Direttore generale degli Istituti 
di previdenza ai sensi dell'art. 60 dello stesso r.d.l. n. 680 del 1938) che 
giudica integralmente sulla esatta determinazione del quantum pensionistico 
in relazione alle correlative norme che disciplinano la contribuzione. 

Nelle ipotesi, purtroppo non infrequenti, di imposizioni contributive 
promosse dall'ente o dal dipendente e stabilite dal giudice incompetente, 
la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in disparte l'esercizio 
dei rimedi giurisdizionali che autonomamente potr� esperire secondo la 
vigente normativa, ha il dovere di accettarle avvertendo per�, per quell'etica 
sopra richiamata, gli interessati che la cos� determinata contribuzione 
lascia impregiudicato il quantum . pensionistico da definire a 
tempo debito. 

L'eventuale rimborso dei contributi versati in pi� costituisce (e ci� 
deve essere oggetto del predetto avvertimento) un debito di valuta cos� 
come le norme vigenti considerano il ritardato versamento dei contributi 
da parte degli enti debitori. 

Per quanto detto, circ� la mancanza dei requisiti richiesti dagli 
artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 degli emolumenti in esame ed 
escludendo ogni incidenza formale in questa sede di quanto decretato dal 
Ministro dell'Interno, le doglianze avanzate con i primi due motivi del 
gravame vanno respinte. -(Omissis). 


SEZIONE QUINTA 

�GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Pl. 30 giugno 1978, n. 18 -Pres. Uccellatore 


� Est. Catalozzi -Guicciardi ed altro (avv. Moricca) c. Ricci (avv. P~o


speretti) e Comune di Velletri (n.c.) -Appello avverso T.A.R. Lazio; 

Il Sez., 6 luglio 1977, n. 514. 

Gi,ustizia amministraiiva � Appello � Poteri del Consiglio di Stato . Erronea 
declaratoria di irricevibilit� in primo grado � Effetti -Ritenzione 
della causa da parte del C.d.S. 

Qualora il giudice di primo grado nel giudizio amministrativo pronunci 
una erronea d�claratoria di irricevibilit�, inammissibilit� o decadenza del 
ricorso, tale pronuncia consuma il grado di giudizio, con la conseguenza 
che il giudice di secondo grado ben pu� e deve ritenere la causa per la 
decisione sul merito, non trattandosi di difetti di procedura, n� di vizi di 
forma, n� di dichiarazione r�lativa alla competenza del primo giudice, 
come previsto dall'art. 35, primo e Secondo comma, della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, ma esclusivamente risolvendosi l'errore che inficia� la pronuncia 
di primo grado in un vizio del contenuto della decisione stessa (1). 

(1) LI primo comma del:l'art. 35 Jegge 1034/1971 fa espresso riferimento soJo 
all!'accog1imento del :rtlcorso in appeLlo per �difetto di� procedura o per viizio 
di forma de~la deo�Jsione di primo grado �: taH vizi non si identificano con 
l'erronea declaratoria di irrkewbilit�, inammiJs,sibi>lit� o decadenza del ricorso e 
pertanto in tali casi i11 Constiglio di Stato dovr� ritenere la causa per la decisione 
sul merito. 
La decisione risoJve le perp(l.esSiit� sollevate dailila VI Sez. (che aveva rimesso 

la questione a~l'Ad..P11. con ordtinanze 1� marzo 1977, n. 161 e 1� aprile�1977, n. 369, 

in Il Consiglio di Stato, 1977, I, vispettivarnente 350 e 629), daHa IV Sez. (cfr. ordi


nanza 21 giugno 1977, n. 634, ivi, 1977, I, 978) e daiL!a Sez. V (cfr. oroinanza 24 feb


braio 1978, n. 273', ivi, 1978, I, 265). 

Sul cOilltrasto di opinioni esi,stente anche in epoca anteriore alla entrata 

in vigore deMa legge 1034/1971 cfr. la giurisprudenza dtata in La Settimana Giu


ridica, 1978, I, 407 in nota. 

Sui poter.i del Consiglio di Stato in grado di a;ppello cfr. Sez. V, 22 aprile 1976, 

n. 669 (in questa Rassegna, 1976, I, 779 con nota di commento). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 707 

CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 9 maggio 1978, n. 397 � Pres. Aru, Est. 
Imperatrice . Farina ed altro (avv. Lubrano) c. Prefetto di Caserta 
(avv. St. Pierantozzi) e Consorzio area sviluppo industriale di Caserta 
(a:vv. Montuori). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Formazione dello stato di consisten� 
za -Notificazione ai soli proprietari risultanti dai registri cat~tali � 
� sufficiente. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea e d'urgen� 
za -Aree destinate ad op�re di industri~lizzazione del Mezzogiorno � 
Applicabilit� del procedimento ex legge 2359/1865 � Sussiste. 

Espropriazione per pubblica utilit� � Mezzogiorno � Consorzi di sviluppo 
industriale � Obblighi inerenti alla destinazione delle aree in �rela� 
zione a specifiche iniziative � Insussistenza. 

Espropriazione per pubblica utilit� � Mezzogiorno � Occupazioni temporanee 
di aree � Effetti dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 � Competenza 
regionale � Illegittimit� del decreto prefettizio � Sussiste. 

.Ai fini della legittimit� del procedimento di espropriazione per pubblica 
utilit� � sufficiente che la notifica del prescritto avviso delle operazioni 
di formazione dello stato di consistenza venga effettuata nei confronti 
dei proprietari risultanti dai registri catastali, indipendentemente 
dalla effettiva sitU4zione non apparente di diritto. 

ln considerazione del riliet�o che la procedura prevista dalla legge 25 
giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione temporanea e d'urgenza di aree � 
collegata al requisito della urgenza e indifferibilit� delle opere che ne 
costituiscono il presupposto, essa trova applicazione anche in relazione 
alle occupazioni di aree per l'industrializzazione del Mezzogiorno, promosse 
dai Consorzi di cui all'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 

Non sussiste alcun obbligo specifico, in relazione agli artt. 144 'e 147 
testo unico. 1523/1967, per i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale 
nel Mezwgiorno, di destinare le aree del rispettivo comprensorio 
ad una o ad altra iniziativa a seconda del soggetto promotore. 

� Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, risultano trasferite alle 
Regioni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione 
per pubblic.a utilit� ~ alle occupazioni temporanee e di urgenza per. 
opere di competenza regionale; conseguentemente va dichiarata la illegitti� 
mit� di una occupazione temporanea e d'urgenza disposta con decreto prefettizio, 
qualora l'occupazione stessa si riferisca ad opere di industrializzazione 
di competenza dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo 
industriale, Enti di diritto pubblico, in relazione ai quali le funzioni am



708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ministrative, gi� di spettanza di organi statali ai sensi dell'art. 4 legge 6 ottobre 
1971, n. 853, sono ora attribuite alle Regioni (1). 

FATTO. -Il ricorso � diretto contro il decreto 21 marzo 1973 col quale 
il Prefetto di Caserta ha disposto l'occupazione temporanea di un'area 
di propriet� dei ricorrenti per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato 
industriale di Caserta-Sud (zona S. Marco). 

DIRITTO. -I ricorrenti chiedono l'annullamento del decreto del Prefetto 
di Caserta, con il quale il Consorzio dell'Area di sviluppo industriale 
di Caserta � stato autorizzato ad occupare temporaneamente un'area d� 
loro propriet� per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale 
di Caserta-Sud (zona S. Marco), nonch� di ogni altro atto connesso e 
coordinato, anteriore e conseguente, fra i quali la deliberazione di tale 
Consorzio con la quale il provvedimento � stato richiesto ed il decreto di 
autorizzazione alla formazione dello stato di consistenza dell'area. 

(1) Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi di sviluppo industriale 
e competenza del Prefetto in materia di occupazione temporanea e di 
espropriazione. , 

La decisione nelia parte in cui ha r.itenuto l'incompetenza del Prefetto ad 
emettere H decreto di occupazione temporanea non pu� essere condivisa. 

Quanto ai Consorzi di svi~uppo industr.iale previsti .dahl'art. 144 del t.u. delle 
leggi sul Mezzogiorno approvato con iil d.P.R. 30 giugno 1%7, n. 1523, ila competenza 
delle Regioni a statuto ordinario, in materia di occupazione di urgenza 
e di eSjpropriazione, finaHzzate a11a realizzazione del!le opere previste daLI'art. 147 
del t.u. citato, potrebbe essere sostenuta alla ruce delle disposizioni di cui agli 
artt. 65 e 106 de1 d.P.R. n. 616 del 1977, ma non ailila stregua della legislazione 
vigente ailJl'epoca in cui si � svoota 1a fattispecie presa in esame dall'alto Consesso. 

Invero, l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, �trasferiva a.Lle Regioni a statuto 
.ordinario [e competenze neHa materia espropriativa per le opere di competenza 
delle Regioni stesse e per quelile ad esse deleg�ate. 

Per individuare talli competenze deve famsi riferimento a!?Jli artt. 1, 2 e 13 
del richiamato d.P.R. n. 8 del� 1972. 
L'art. 1 contempLa ~e opere connesse aLI'assetto urbanistico del territorio, per 
le quati tutte le funzioni riswtano devolute alie regioni. 

L'art. 13 riguarda le opere de stesse delegate. 

L'art. 2, relativo ~a materia della viabiliit�, degld acquedotti e dei lavori 
pubblici di interesse regionale, dopo aver fatto, a:l secondo comma, una elencazione 
semplificativa, enuncia il cri1:erio generale secondo cui la categoria riguarda 
i Javori :pubb�ci inerenti a:lie funzioni amministrative trasferite alle regioni con i 
decreti delegati di cui ali'art. 17 de1La legge 16 maggio 1970, n. 281. 

, L'indagine quindi andava rivolta a chiarire e ad accertare se �le esproprfazioni 
previste da:hl'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 attenessero alle opere 
indicate negLi artt. 1, 2 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972. 

Siffatta indagine non poteva che concludersi con esito negativo. Come � stato 
autorevolmente rilevato, �l'espropriamone non � una vicenda a s�, che realizza 

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709

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

I ricorrenti �si dolgono anzitutto, col primo motivo, dell'inosservanza 
dell'obbligo di preventivo avviso ad essi� proprietari delle operazioni di 
formazione dello stato di consistenza preordinato all'autorizzazione all'occupazione 
temporanea e d'urgenza dell'area, come prescritto dall'art. 71 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

La censura trova smentita di fatto nel ve"rbale relativo alle suddette 
operazioni e nei dati catastali, cui queste si sono informate. � 

Risulta invero intestatario dell'area considerata il solo Del Prete, il 
quale � stato presente alle operazioni di formazione dello stato di consistenza 
senza rilievi che riguardassero la comunicazione del prescritto avviso 
nel termine d'obbligo. � lecito presumere dunque che almeno a lui tale 
avviso sia stato tempestivamente comunicato, mentre fuori delle limitate 
indicazioni catastali nessun obbligo identico sussisteva nei riguardi dell'altro 
proprietario ignorato in tali indicazioni. � noto infatti come la 
giurisprudenza abbia sempre rapportato l'intero procedimento di espro


cio� .l'interesse pubbHco cui � preol'dinata senza connessione con altre vicende 
e con altre funzioni. Essa �, difatti, sempre strumentale ailila realizzazione di 
un'opera di interesse pubblico, ed �, quindi, strettamente compenetrata neLl'attivit� 
diretta a tale realizzazione� (VINCENZO CAIANIELLO, La competenza delle Regioni 
a statuto ordinario in materia di espropriazioni, in Riv. giurid. dell'edilizia, 
1972, 11, 149). . 

Le espropriazioni previste daH'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, erano 
finalizzate a:hla reaJ.izzazione del~e opere ;previste dal primo e daihl'ultimo comma 
dell'articolo stesso. 

II primo comma richiama g1i artt. 144 e 150, riferendosi quindi alla esecuzione 
in concessoione da parte dei Consorzi di sviluppo industriale delle attrezzar 
ture deLla zona deM'agg�omerato, che .doveva realizzare la Cassa per j,J Mezzogiorno 
ai ~ensi dell'art. 149, aHa realizzazione .cli queLLe di competenza dei Consorzi 
lin base ai piani di coordinamento previsti dahlo stesso art. 149, aH'assunzione 
di ogni .iniziativa ritenuta utiile per ~o svi1luppo industriale delilia zona, e (art. 150) 
ahla costruzione, al completamento e aJil'adeguamento delle opere relative ai porti 
e agi-i aeroporti, �ritenute necessarie per ,l'attrezzatura delle aree e dei. nuclei 
di sviluppo industriale�. 

L'ultimo comma consentiva di promuovere es;propriazioni di immobili per 
l'acquisi:llione di aree ablo 1scopo di essere rivendute o cedute in locazione dai 
Consorzi per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse. 

Sembra chiaro quindi che siamo fuori della materia urbanistica contempJ:ata 
dalil'art. 1, delle opere delegate a:1Ie Regioni con l'art. 13 e di que1Ie di cui 
aJ.I'art. 2. � 

Invero, ile opere cui Je espropriazioni previste daWart. 147 sono finalizzate, 
attengono ahlo svi1uppo industrialie del Mezzogiorno, che, come si esprimeva 
l'art. 1 delila legge n. 853 del 1971, �costituisce obiettivo fondamentale del programma 
economico nazionale �, e investono tutte materi� che, ai sensi dell'articolo 
117 deLla Costituzione, esu1a dama competenza delle regioni a statuto ordinario 
e non riguarda n� poteva riguardare, �favori pub_blioi inerenti alle funzioni 
amministrative trasferite alie regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 
del[a 1egge 16 maggio 1970, n. 281 �, che aLl'art. 117 ne fa espresso richiamo. 

1



710 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

priazione per pubblica utilit� alle risultanze catastali relative ai beni da 
espropriare ed occupare temporaneamente, quale che sia la loro rispondenza 
all'effettiva situazione non apparente di diritto, cui residua perci� 
il solo soddisfacimento sulle indennit�. � 

I ricorrenti si dolgono, col secondo motivo, ancora della mancata indicazione 
nel decreto di autorizzazione all'occupazione di uno dei due iritestatari 
catastali dell'area e della conseguente inefficacia di esso. 

Anche tale censura risulta smentita dalla esatta individuazione dell'area 
nei suoi elementi obiettivi, essendo l'incompletezza del decreto solamente 
un dato di sua imperfezione formale che non ne importa invalidit�, 
quando sia suscettibile di correzione materiale. 

Non maggiore fondamento assume la censura d�dotta con il terzo 
motivo-circa l'asserita estraneit� della sistemazione del� terreno per usi 

Altre considerazioni e l!Wtri elementi mii1itano a favore della tesi e della proS'pettazione 
qui sostenute. 

L'art. 8, lettera m) del d.P.R." n. 8 del 1972 prevede, infatti, che �resta ferma 
la competenza degli organi <Stata:H jn ordine... ai lavori pubblici direttamente 
connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento 
di interessi nazionalii o di pi� regioni �. 

La norma appare riferibHe alle opere previste a totale carico della Cassa 
dai piani di coordinamento di cui all'art. 150 del t.u. del 1967, alle opere rclative 
ai porti e agiti aeroporti. � ritenute necessarie per �l'attrezzatura delJle aree e dei 
nuolei di svilJUppo industriaile � e totalmente finanzjate dahla Cassa (art. 150), 
alle opere per J'attrezzatura dell'agglomerato e aLle altre opere consortili per le 
quali gili artt. 151, 152 e 153 del t.u. citato prevedono contributi o anticipazioni da 
parte dehla Cassa. 

Senza soffermarsi sul problema deLla natura giuridica deMa Cassa (se ente 
con personalit� giuridica distinta daLlo Stati:>, con proprio patrimonio e autonoma 
gestione, o se organo straordinario delil'Amministrazione statale dotato di personalit� 
giuridica), si riJeva che i contributi e ie anticipazioni della Cassa, stanti iJ1 
carattere statale del!le finailit� daLLa stessa persegui,te e ila provenienza daLlo Stato 
dei mezzi finanziari con. cui essa opera, s�no da constderarsi a carico deHo 
Stato (Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 28; PAOLO RIDOLA, Disciplina giuridica della 
Cassa per il Mezzogiorno e rapporti con l'ordinamento regionale, in Giur. cost., 

1972, 118), e che le qpere dehla Cassa, da essa eseguite o finanziate o formanti 
soltanto oggetto di jnterventi contributivi o di anticipaZJ�oni proprio perch� 
finalizzate a:!Jlo sviluppo delil:e regioni meridionaJ!,� e, quindi, preordinate alfa 
rea1izzazione del programma economico nazionale, rientrano tra queile per le 
q_uali era ancora riservato, agiLi organi dello Stato, aihl'epoca deJtLa fattispecie esaminata 
da� Consigllio di Stato, di emanare i provvedimenti in t�ma di espropriazione 
e di occupazione di urgenza. 

Quanto detto trova uJiteriore suffragio, ove ve ne fosse bisogno, nehl'art. 53 

del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 contenente il nuovo testo unico deHe leggi sugli 

interventi nel Mezzogiorno, in cui, relativamente ai Consorzi di sviluppo indu


striale, si riafferma 1a competenza del Prefetto per le esprQ'priaZJ�oni. occorrenti: 

a) per .l'esecuzione in conoesSione da parte dei Consorzi deLle opere di attrezza


tura delila zona deM'ag1g1lromerato previste a totale carico della Cassa; b) per la 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 711 

industriali, per la successiva utilizzazione diretta per finalit� consortili e 
per la sua assegnazione ad un'impresa industriale, dai casi tassativi per i 
quali � consentita l'occupazione temporanea e d'urgenza. 

Deve ritenersi infatti come, essendo la possibilit� di targenere di occupazioni 
rapportata al presupposto della urgen21a ed indifferibilit� c��i lavori 

o delle opere da eseguire appositamente dichiarate con provvedimento 
amministrativo o tali ritenute-dalla legge, essa trovi il suo legittimo fondamento 
in tutte quelle situazioni, nessuna esclusa, nelle quali ricorra 
simile presupposto; Tale � appunto il caso delle occupazioni di aree destinate 
ad opere di industrializzazione promosse nel Mezzogiorno dagli appositi 
Consorzi, giacch� l'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 
ritiene det~e opere urgenti ed indifferibili, quali che siano le l�ro dimensioni 
ed immediata funzione. 
costruzione, i1l completamento e l'adeguamento deLle opere relative ai porti e 
ag�1i aeroporti, ritenute necessarie per �l'attrezzatura dehle aree e dei nuclei di 
svi!luppo industriale; e) per l'acquisizione di aree a:llo scopo di dvenderle o dade 
in locazione per l'im;pianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze 

connesse. 

Cos� stando ile cose, non ;pu� non ritenersi che, aLl'epoca del provvedimento 
preso in esame dal Consig1Ho di Stato, 1e attribuzioni .trasferite aHe Regioni a 
statuto ordinario, relativamente ai Consorzi per ile aree ed i nuclei di sv.iluppo 
industriale, riguardavano la vigilanza e ila tutela su tali enti, nonch� le deJ.iberaztlom 
dei piani regoLatori degli enti medesimi, e ci� -� evidente -nulJa ha a 
che vedere col potere espropriativo, di cui �le Regioni potevano unicamente usare 
per le opere di loro competenza. 

Ci� trova conferma 'nelila 1lettura deLl'art. 4 dehla legge 6 ottobre 1971, n. 853. 
e dell'art. 4 del d.PiR. n. 8 del 1972. 

Art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853: 

� Sono trasferite aL!e Regioni �le attribuzioni di competenza del Comitato dei 
Ministri e del Ministro .per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Mini� 
stro de1J.'Industria, de1 Commercio e deLl'Ardgianato e del Ministro dei Lavori 
Pubbhlci, relative ai Consorzi per .Je aree e .i nuclei di sv~Juppo industriale, ivi 
comprese queMe attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei �. 

Art. 4, d.P.R. n. 8 del 1972: 

�Sono trasferite a:Lle regioni a statuto ovdinario le funzioni amministrative, 
1v1 comprese que~le di vigillanza e di tutela, esercitate dagJi organi centrali e 
'.Periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazi�ni locali 
operanti nella Regione ne~1a materia di cui al presente decreto, nonch� le attribuzioni 
in ordine alila nomina dei coLlegi dei revisori, saliva fa designazione da ~ 
parte del Ministro� deil Tesoro di un componente dei cohlegi stessi in relazione 
aUa permanenza negLi enti di interessi finanziari delilo Stato�. 

Trova a1tres� conferma nella considerazio,ne del carattere � misto � delila 

attivit� che i Consmzi di sv~luppo industriale, introdotti con l'art. 144 del t.u. 

delle leggi sUJ!J Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523', erano chiamati a svolgere. 

Tale attivit�, invero, attiene sia aL1a materia deLl'urbanistica che a quella 

deH'industria. � 



712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Col quarto motivo � mossa censura alla destinazione dell'area, come 
presupposto del procedimento di occupazione, ad una iniziativa di impresa 
estranea a1la sua propriet� e non comparata ad altra iniziativa proposta 
dai proprietari' che ne avrebbero consentito la utilizzazione diretta. Ci� 
sia nel profilo di violazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, 
e dei principi generali di diritto sulle espropriazioni per pubblica utilit�, 
sia nel profilo di eccesso di potere per sviamento, disparit� di trattamento 
e travisamento di fatti. 

Non sussiste per altro alcuna norma dUegge che faccia obbligo ai consorzi 
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di destinare le aree 
procedimento di espropriazione �e di occupazione e del loro complesso, in 
quanto esse presuppongono e non regolano le destinazioni, per la cui realizzazione 
forniscono lo strumento ablativo. 

Gli artt. 144 e 147 del testo unico'30 giugno 1967, n. 1523, poi, consen� 
tono l'alternativa dell'espropriazione e della preordinata occupazione o ai 
fini dell'attrezzatura della zona considerata o allo scopo di rivedere o c�dere 
in locazione le aree che he sono oggetto per impianti di nuovi stabilimenti 
industriali. � implicita in tale alternativa l'esigenza della valutar.zione 
della necessit� della espropriazione o della occupazione, che mancherebbe 
nel caso di impianti da realizzare da parte dello stesso proprieta-

Finalit� uhima dei Oonsorzi era bens� quel.ila di favorire nuove iniziative 
industriaJii; hl Iegis~atore per� ha posto un diaframma tra fa rea:ldzzazione di tale 
finalit� e fa situazione suHa quaile gld enti in questione dovevano incidere �d 
operare. Si vuol dfilie cio� che hl perseguimento deHa prima presupponeva che 
fosse posta in essere una attivit� mediata di natura urbamstica, attivit� mediata 
che si concretizzava e si reailizzava attraverso i piani regoJ.atori di svi,J.uppo industriale 
che dovevano essere predisposti dai Consorzi. 

Ha rnevato ila stessa IV Sezdone del: Consigild.o di Stato nella decisione 

24 gennaio 19718, n. 55 (i,n Foro Amm.vo, 1978, I, J, 42): �La funzione del-piano 

regolatore sembra essere quella di programmare l'uso del territorio all'interno 
delJia sfera di competenza del Consorzio e di coordinare b dirsrtribuzione degH 
!insediamenti. Jrl piano regolatore dunque non condiziona .}'esistenza stessa del 
potere di intervento (da parte dell! Consorzio) e di esproprio (da parte del Prefetto) 
ma condiziona tuttavia ~�eseocizio deJ. potere: questo invero si esercita 
legittimamente solo in quan1:o si adegud ahle soelrte di programmazione territoria:
le fatte col piano regolatore�. � 

Si Legge inoLtre in T.A.R. Lazio, I Sezione, 25 maggio 1977, n. 524: (in 
I Tribunali Amm.vi Regionali, 1977, 1, 1933): �Il legislatore ha individuato nella 
tutela e nelil<a disciplina deil<l'interesse urbanistico una delle componenti fondamentaili 
per una corretta attuazione di quella industriale~ pertanto, 1a predisposizione 
del pdano, a;ppunto perch� diretta a regolamentare ta:le interesse mediato, 
sia pure in vista di finalit� produttive, � esercizio di una squisita funzione di 
natura urbanistica�. 

Quando detta finaJLit� mediata :dsuLta gi� realizzata, come nel caso preso in 
esame dal Consiglio di Stato, dove d'area del ricorrente era stata vincolata dal 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

713 

rio dell'area. Di qui l'opportunit� di una comparazione fra iniziative concorrenti, 
di cui una sia del proprietario dell'area. Nel caso in esame, per�, 
i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova delle asserite proprie iniziative, 
dalle quali desumere la denunziata mancata comparazione come 
espressione di eccesso di potere, che deve perci� ritenersi insussistente. 

Ben altrimenti fondata, invece, risulta la censura proposta con il quinto 
motivo riguardo all'asserita incompetenza del Prefetto ad autorizzare 
l'occupazione in materia per la quale le funzioni amministrative sono state 
trasferite alle Regioni. 

L'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, invero, ha trasferito alle Regioni 
le funzioni amministrative attinenti ai procedimenti di espropriazione 
per pubblica utilit� ed alle occupazioni temporanee e di urgenza 
per le opere di competenza delle Regioni stesse. 

. Le opere di industrializzazione sono commesse dalla legge ai consorzi 
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale e quindi fanno capo a questi 
ultimi, che sono Enti di diritto pubblico riguardo ai quali le Regioni hanno 

piano, predisposto daffi Consorzio resistente e rego1armente approvato, la succes� 
siva acquisizione coaittiva deWarea -che tra iL'ailtro rappresenta una vicenda 
del tutto eventua11e, alternativa al mancato trasferimento del terreno da parte 
del proprietario .in via consensuaJle -va direttamente iriconnessa a11'esercizio 
dehle funzioni specificamente attribuite neHa mater!a delil'industria, al fine di 
consenti.re la reaJ.izza:llione deH'interesse ulitimo per il quale i>l Consorzio stesso 
risulta costituito. 

Quanto si � andato dicendo, trova conferma anche neYa lettura deg}i artt. 65 
e 106 del d.P.R. n. 616/1977, emesso in attuazione deDla delega di cui aWart. 1 
de1la legge 22 luglio 1975, n. 382. 

L'art. 65, invero, concernente specificamente i � Consorzi Indust,riiali >>, prevede 
che � spettano a:t1e Rleglioni ie funzioni amministrative in ordine aH'assetto dei 
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviliu;ppo indust11iaJ.e e tutte Le funzioni esercitate 
da1lo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e Je province, in 
materia di assetto, sistema:llione� e gestione di zone industriaJ.i e aree industria!~ 
attrezzate e dii reallizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, 
fatte salve !}e competenze de1lo Stato ai sensi della ]egge 2 maggio 1976, n. 183 �. 
Tale previ,sion� viene per� formulata dopo ~a premessa che restano ferme le 
funzioni ammin1strntiive trasferite aMe Regioni refativamente ai piani regolatori. 
La premessa sta chiaramente ad indicare che, in tema di Consorzi, le funzioni 
amministrative, fino a quel momento trasferite ail!e Regioni, riguardavano 
ii piani regmatori dei Consorz,i stessi e non aJ.rtre materie. 

L'art. 106 chiar]sce ulJteriormente che sono compres~ tra le funzioni ammini


strative trasferu�te o deLegate ahle Regioni nelle materiie indicate dal! d.P.R. citato 
�anche quehle concernenti i procedimenti di espropriamone per pubblica utildt�, 
~e dichiarazioni di indifferibi.J;it� ed urgenza e ~e occupazioni temporanee e di 
urgenza, e che restano di com'petenza de11o Stato Le funzioni amministrative per 

ie ope11e pubbLiche la cui esecuzlione � di sua srpetrtanza. 

La fattispecie presa in esame dal Consig11io di Sitato neHa sentenza che si 

annota non sii riiferisee ailila forma2lione del piano regolaitore del Consorzio e alla 



714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 

fac�nti parte del rispettivo comprensorio ad una piuttosto che ad altra 
iniziativa a seconda del soggetto promotore, sia pure per la particolare 
indicazione desunta dalla situazione patrimoniale dell'area stessa. Tanto 
meno un tale principio pu� desumersi da singole norme che regolano il 
avuto attribuita ogni funzione amministrativa gi� spettante ad organi dello 
Stato a norma dell'art. 4. della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Ci� vuol 
dire che la esecuzione delle opere suddette avviene nell'ambito delle 
competenze delle Regioni e richiama perci� le funzioni amministrative delle 
stesse quanto ai procedimenti espropriativi da essa sollecitati. In tale 
senso infatti, comprensivo di tutte le opere che comunque fanno capo 
alla Regione, sia direttament� che attraver~o gli Enti pubblici da essa 
vigilati; � stato gi� inteso il menzionato art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, nell'espressione letterale �per le opere di competenza delle Regioni 
stesse �, n� vi � ragione di mutare �rientamento. 
Per tale ultimo motivo il ricorso � dunque fondato e deve essere accolto 
riguardo a tutti i provvedimenti impugnati in quanto diretti a sollecitare 

o ad esercitare la insussistente competenza del Prefetto. 
L'.incertezza determinata dal rapido succedersi delle norme in materia 
consente la compensazione delle spese del giudizio. 

discip.lina del terntorio dcll'aggilomerato, ma aiil'attuazione diretta delfinteresse 
industdale, col f�avorire la �realizzazione di uno stabilimento idoneo al>lo scopo, 
e si � svolta prima delil'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977. Conseliuentemente 
l� competenza ad emettere i~ provvedimento di occ._pazione temporanea 
doveva ritenersi ancora di spettanza del Prefetto. 

Le. espres�sioni contenwte nehla laconica e apodit1;jca sentenza (�In questo 
senso infatti... � stato gi� 1nteso i,I menzionato art. 3 del d.P.R. 1972, n. 8... �) farebbero 
pensare a precedenti pronunce conformi, che invece non risuHano. Anzi 
dal>la citata decisione 24 gennaio 1978, n. 55, del[a stessa IV Se~ione e dai pareri 
comm.ni S:peciali 24 giugno 1972, n. 766 e 20 1ugJlio 1975, n. 25/74 sembra dedursi 
un orientamento non conforme a quanto �ritenuto nella indiicata pronunzia. 

NICOLA BRUNI 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 399 -Pres. Aru -Est. 
Caianiello -Consiglio (avv.ti G. e T ..Grillo) c. Ministero lavori pubblici 
(avv. Stato Siconolfi) e Merola (avv. Gismondi). 

Edilizia popolare ed economica � Cooperative ecb1izie . Nulla-osta ministeriale 
per la stipulazione del contratto di mutuo individuale -Presupposti 
� Irrilevanza della locazione non assentita e dell'omesso versamento 
della quota canone di locazione. 

. . 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

715 

Edilizia popolare ed econom~ca � Cooperative edilizie -Locazione di al: 

loggi cooperativi � Estremi della speculazione � Valutazione -Sinda


cabilit� in sede di legittimit�. 

Edilizia popolare ed economica � Cooperative edilizie � Alloggi cooperativi 
� Valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali dei soci � 
Esclusione � Rilevanza esclusiva del possesso dei requisiti e della 
assenza di cause di decadenza. 

Gli artt. 111 e 112 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare 
ed economica prescrivono eh~ non costituiscono elementi preclusivi 
della pronuncia del nulla-osta ministeriale (per la concessione della 
autorizzazione' alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale) n� 
il mancato assentimento della lpcazione d~ll'alloggio cooperativo, n� l'om�sso 
versamento. alla cooperativa della met� del canone l~cativo eccedente 
la quota di ammortamento, il quale ultimo rappresenta un semplice 
diritto di credito della cooperativa (1). 

L'art. 105 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, demanda alla discrezionale 
valutazione del Ministero il compito di stabilire se determinati 
fatti (quali la locazione di alloggi cooperativi e la mancata corresponsione 
della met� del _canone alla cooperativa) costituiscono o meno speculazione 
sugli alloggi sociali; detta valutazione � insindacabile in sede di legittimit� 
eccezion fatta per il caso in cui le. considerazioni svo'lte dall'amministrazione 
risultino illogiche (2). 

La legge che disciplina la assegnazione di alloggi cooperativi non prevede 
la possibilit� di operare una comparazione fra i soci con riferimento 
alle rispettive condizioni economiche, ma im;vone solo l'esigenza di accertare 
il possesso dei requisiti prescritti e la assenza di cause di decadenza (3). 

(1-5) L'Ad. P:l. con decisione 28 marw 1969, n. 11 (in Il Consiglio di Stato, 
1969, I, 258) ebbe gi� a fissare ~l principio dehlia escLusione di ogni preclusione, 
per l'assegnatario di un ahlogg;io l.N.A.-Casa o Ges.Ca.L., ad ottenere l'assegnazione 
di un alloggio di cooperativa, non rientrando tale ipotesi in quel!le disciplinate 
dal prinai.pio generale, desumib~le sia da1'1a legislazione sulil'edHd:zfa econo-

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 -Pres. Mezzanotte Est. 
Giovannini -Bazzaro (avv. Sorrentino) c. Ministero lavori pubblici 
ed altro (avv. Stato Cosentino) e Soc. coop. �Alpi Giulie� (n.c.). 

Edilizia popolare ed economica � Alloggi e<��nomici e popolari � Assegnatario 
� Preclusione a doppia assegnazione -Sussiste. 



716 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Edilizia popolare ed economica � Cooperative edilizie . Assegnazione di 
alloggi � Preclusione alla assegnazione di alloggio di cooperativa . 
Esclusione. 

La legge sulla edilizia popolare ed economica esclude la possibilit� che 
un assegnatario di un alloggio avente le caratteristiche di cui agli artt. 48, 
49 e 50 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ottenga l'assegnazione di 
altro alloggio economico e popolare con caratteristiche analogh� (4). 

P�ich� la normativa _sulla edilizia economica e popolare � improntata 
al principio di escludere la possibilit� di ottenere una seconda assegnazione 
solo ove trattisi di alloggi entrambi assegnati in base a tale sistema 
normativo, non � precluso all'assegnatario di un alloggio l.N.A.-Casa o 
Ges.Ca.L. di ottenere successivamente la assegnazione di un allogio di cooperativa 
(5). 

mica e popolare, sia da queil!la su!Jl'eclilizia dei lavoratori, e in partico1are dalr 
l'art. 12 dellJia legge 14 febbraio 1963, n. 60, secondo cui uno stesso soggetto non 
pu� essere COl!ltemporaneamente assegnatario, e quindi proi)rietario, di due 
alloggi costruiti con li!l concoriso o contributo delil.o Stato. 

Una fattispecie particoilare di iJHegj,ttimit� di esdusdone di un aspirante ailil!a 
graduatoria per l'assegnazione di athlo~~i unifamiHar,i (con la motivazJi.one che il 
richiedente risultava gi� titolare di una propriet� immobi1iare indivisa, gravata 
da usufrutto e situata in un comune distante e non servito da adeguati cohlegamenti 
con mezzi pubbliioi) � stata trattata neLla dee. Sez. IV, 22 novembre 
1977, n. 1044 (ivi, 1977, I, 1637). 

SullLa esa!Jusione daLia prenotazione per l'assegna2lione in propriet� di alloggi 
Ges.Ca.L. ex art. 56 J.etit. d) d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 (1avoratore che risulti 
g;i� p.roprietario in qualsiasi Localit� di alfug~io con reddito netto annuo superiore 
a L. 200.000) dr. parere Sez. I1I, 3 ilug1io 1973, n. 796 (ivi, 1975, I, 1174). 

Sui crJteri di assegnazione al personale de1l'aanministrazione PP. TT. delle 
case,economiche de11a stessa ammiillistrazione ex artt. 334 e sgg. dcl t.u. 28 aprile 
1938, n. 1165 (con possibihlirt� di inclusione ne~la reLativa graduatoria anche dei 
soggetti assegnatari in locazione di un alloggio costruito con concorso o contributo 
dello Stato, delle Regioni, Proviince, Comuni ed enti pubblici ex legge 

10 agosto 1950, n. 715) cfr. parere Sez. U, 12 novembre 1974, n. 2475 (ivi, 1975, 
I, 1177). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403 -Pres. Aru . Est. 
Giovannini ~ Albano e altri (avv. Bartolomei) c. Comune di S. Benedetto 
del Tronto e altro (n.c.) � Appello avverso T.A.R. Marche 21 
maggio 1976, n. 123. 

Giustizia amministrativa � Atto impugnabile o no � Edilizia e urbanistica . 
Piano regolatore � Contenuto precettivo e non meramente program� 
matico � Effetti in punto . impugnativa. 



717

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA .AMMINISTRATIVA 

Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Termine per l'impugnazione 
di un piano regolatore � Decorrenza dalla data della pubblicazione 
� Sufficienza. 

Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale _� Termine per la impugnazione 
-S_ospensione feriale ai sensi della legge n. 742/1969 Disciplina 
dei soli termini processuali � Effetti. 

Giustizia amministrativa � Ricorso giurisdizionale � Termine per la proposizione 
della impugnazione � Edilizia e urbanistica � Piano regolatore 
-Osservazioni dei pi;ivati � Prescrizioni ex art. 9 legge n. 1150 
del 1942 . Possibilit� di -proroga del termine per l'impugnazione � 
Esclusione. 

Edilizia e urbanistica -Licenza di costruzione � Previsione di piano particolareggiato 
o convenzione di urbanizzazione.� Mancanza dei presupposti 
-Legittimit� del diniego di licenza ~ Sussiste. _ 

Edilizia e urbanistica � Prescrizioni di piano regolatore generale � Mancata 
adozione di piano particolareggiato � Dini�go di licenza edilizia � 
Legittimit� � Sussiste. 

Insorgono contestualmente sia l'interesse che l'onere di proporre impugnativa 
giurisdizionale in capo ai "titolari .dei diritti e delle facolt� di 
godimento sui terreni interessati in ordine all'entrata in vigore di un 
piano regolatore generale che contenga prescrizioni e vincoli di carattere 
non meramente programmatico ma immediatamente precettivo (1). 

Considerata la natura di atto amministrativo generale rivestita dal 
piano regolatore generale, il termine per l'impugnazione del medesimo 
decorre dalla data della sua pubblicazione, non gi� da quella della notificazione, 
comunicazione o comunque effettiva conoscenza (ci� ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 2 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e dell'art. 21, 
primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), in quanto i singoli proprietari 
dei terreni interessati dal piano non assumono la qualit� di soggetti
� dal medesimo espressam�nto contemplati (2). 

In considerazione della disciplina d~i soli termini di natura processuale 
contenuta nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrano nella sospensione 
feriale i termini relativi alla maturazione della legale conoscenza 
di un provvedimento amministrativo, in quanto tali termini sono 

(1-6) Sulila decorrenza del termine per l'impugnazione del piano regolatore, 
�on�e ribadito anche nellLa motivazione de1la decisione, vi sono due indirizzi 
giurisprudenziali: H primo individua il dies a quo nella data di affissione nell'albo 
comunale dell'avviso di deposito del piano presso la segreteria, e pii1 precisamente 
ne1l'uLtimo giorno dii permanenza de11'awis6 nell'albo (cfr. ad es. Sez. IV, 
21 giugno 1977, n. 624, in Il Consiglio di St�to, 1977, I, 968); il secondo fa decor




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

logicamente antecedenti al possibile instaurarsi del processo giurisdiill 


zionale e pertanto al medesimo assolutamente estranei (3) . 

Il termine per l'impugnazione del piano regolatore decorre dalla data 
di conclusione del procedimento di formazione del piano stesso e non pu� 
essere prorogato in relazione alle osservazioni de� privati al piano regolatore 
generale in itinere ai sensi dell'art. 9 legge 17 agosto 1942, n. 1150, 
le cui prescrizioni si limitano a disciplinare i tempi e modi -di proposi


II

zione delle o'sservazioni in parola (4). 
Qualora in sede ai piano regolatore generale la edificabilit� di un'area 
sia stata condizionata alla previa emanazione di un piano particolareg


I 
giato o di un piano privato di urbanizzazione, la semplice indicazione della 
mancata emanazione degli stessi ben pu� costituire sufficiente motivazione 
del diniego di licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato 
sull'area in questione (5). 

Qualora nel piano regolatore generale sia contenuta una precisa prescrizione 
di piano e non siano previste deroghe alla operativit� della prescrizione 
stessa in relazione al maggiore o minore grado di edificazione 
di una determinata zana, anche se la zana sia completamente urbanizzata 
lo strumento urbanistico attuativo costituisce una imprescindibile necessit� 
e in mancanza di esso (e cio� del piano particolareggiato) � legittimo 
il diniego della licenza di costruzione (6). 

rere i1l dies a quo daihl'U!Lti.mo giocno in cui il piano resta ne1la segreteria comunale 
a Libera visione de[ pubbillico (cfr. �d es. Sez. IV, 13 1ugllio 1971, n. 718, 
ivi, 1971, I, 13i57). 

Per una fatmspecie analoga in tema di precise prescrizioni di piano, che 
non consentono deroghe ailla loro operativit� cfr. Sez. IV, 30 settembre 1976, 

n. 827 (ivi, 1976, I, 924). 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 maggio 1978, n. 473 � Pres. Aru -Est. 
Lignani � E.N.E.L. (avv.ti Uckmar e Guidi) c. Ministero finanze (avv. 
Stato Cipparone). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministrativa � 
Monopolio e dogana -Importazioni � Classificazioni di merci nella ta� � . 
riffa doganale . Controversia -Giurisdizione ordinaria � Sussiste. 


La controversia nella quale il contribuente lamenti la classificazione 
di una merce oggetto di importazione in una voce erronea della tariffa 
doganale � relativa ad un diritto soggettiv�, esulando dalla stessa classificazione 
ogni esplicazione di poteri discrezionali poich� la classificazione 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 719 

de qua comporta solo un accertamento delle caratteristiche della merce 
in base a criteri empirici o scientifici; ne consegue la inammissibilit�, per 
difetto di giurisdizione degli organi giurisdizionali amministrativi, del 
ricorso per l'annullamento di un atto con cui il contribuente sia stato dichiarato 
decaduto dal diritto di riproporre la controversia doganale di 
merito nelle superiori istanze amministrative: invero, non mutando la posizione 
del contribuente nelle varie fasi del procedimento, egl{ mantiene 
in tutte le iniziative che intende adottare la posizione di titolare di un diritto 
soggettivo come tale tutelabile innanzi all'A.G.O. (1). 

(1) Decisione esatta e da condiv~dere. Cfr. in termini Sez. IV, 6 novembre 
1973, n. 964 ~in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1529); Sez. VI, 9 maggio 1967, n. 
310 (ivi, 1967, I, 922). 
Le SS.UU. deli1'a !Suprema Coote, con dee. 22 giugno 1971, n. 1957 (in questa 
Rassegna, 1971, I, 1185) hanno chiarito che rientrano nella giurisd!i.zio,ne dell'A.G.O. 
tutte le controversie in materia di quaJificarione delile �merci ag11d effetti deLla 
tariffa doganale, sia che si controverta in concreto suhla identifica1Jone merceofogiica 
delle cose importate aglii' effetti delfa appLicazione di una determinata 
voce della tariffa stessa, sia che la controversia si riferisca astrattamente al 
problen;ia delila o1assificazione d!i. tutta una categoria di merci In una voce piuttosto 
che in un'ailrtra. 

Le stesse SIS.UU. hanno oonfermato Ja giurisdizione ordinaria anche su11e 
controversie circa H valore del~e merci imtt>ottate ai fini deLl'applicazione dei 
tributi doganalii, e ci� in quanto all'amministrazione sono demandati solo apprezzamenvi 
tecnici secondo criteri predeterminati da11a legge; essa cio� non � cmamaita 
a formuJlare sceLte e valutazioni secondo crilt:erii di dtscrezionalit� ammindstrativa 
(cfr. dee. 8 JJugli0 1972, n. 2296, tn questa Rassegna 1973, I, 340, con nota 
d!i. FAVARA, Apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione e giurisdizione 
ordinaria, in relazione al' contenzioso doganale). 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 19 maggio 1978, n. S?O -Pres. Pescatore Est. 
Menichini -Ricci (avv. Dallari) c. Comune di R.avenna (avv.ti 
Guerra e Corallo) -Appello avverso T.A.R. Emilia Romagna 12 febbraio 
1978, n. 73. 

Demanio e patrimonio -Demanio marittimo � Spiaggia e terra � Delimitazione 
-Omissione da parte dell'Amministrazione r-Possibilit� di 
autonomo accertamento e valutazione da parte del Giudice � Sussiste. 

Oltre al lido contribuisce a costituire il demanio 'marittimo anche la 
spiaggia, intesa come quel tratto di terra contiguo al lido che non ha 
normalmente confini determinati, essendo la sua stessa esistenza collegata 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

720 

alla natura dei luoghi, e, in ispecie, ai fenomeni di avanzamento e regressione 
del mare; tale variabilit�, che sovente comporta che l'Amministrazione 
non abbia potuto provvedere alla� esatta delimitazione del demanio 
marittimo, consente all'Autorit� giurisdizionale che debba pronunciarsi 
su un atto di diniego di licenza di costruzione, di basare le determinazioni 
di �ompetenza su obiettivi elementi istruttori sottoposti al suo giudizio e 
idonei ad individ.uare detta delimit.azione (1). 

(1) Le SS.l]U. della Suprema Corte con decisione 3 maggio 1971, n. 1272 
(in Foro It., 1972, I, 1775) hanno indiicato i criteri per stabiHre l'appartenenza dii 
un'area rivierasca al demanio marittimo: a) l'area deve essere normalmente 
coperta dalile mareggiate ordinarie; b) anche se non esposta �a1le mareggiate 
ordinarie, l'area deve essere stata in passato sommersa e afilo stato utilizzabille 
per uso marittimo; e) l'area deve comunque essere adibita ad usi attinenti 
alfa navigazione. Sono stati cos� quaiHficati pertinenze del demanio marittimo 
gli argini a mare, costruiti per il contenimento d!=IMe mareggiate. 
Pi� specificamente M T .A.R. dell'Abruzzo neLla dee. 11 maggio 1976 (in 
I Tribunali Amministrativi Regionali, 1976, I, 2514) ha considerato parte integrante 
delila spiaggia anche glii areni1li, i qua:H assumono una propria caratteristica 
�pertinenziale nel caso di recesso del mare cli modeste proporzioni, senza ' 
che, peraltro, possa dubitarsi �anche in tal caso de1la loro natura di bene 
demaniale. 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, 7 marzo 
1978, n. 73 -Pres. Laschena -Est. Allegretta -Del Curatolo (avv. 
Albrizio) c. A.N.A.S. (avv. Stato Rotunno), Ministero lavori pubblici 
ed altro (n.c.) e Comune di Trani (avv. Dalfino). 

Opere pubbliche -Demanio stradale -Progetto di variante di una strada 
statale -Piano regolatore -Necessit� di coordinamento -Effetti. 

In considerazione del carattere immediatamente vincolante ed inderogabile 
delle statuizioni e previsioni del piano regolatore generale, sia 
per quanto concerne le prescrizioni di zona che per le localizzazioni, anche 
in relazione alle opere pubbliche statali (che realizzano .interessi pubblici 
specifici i quali vanno coordinati peraltro con l'interesse urbanistico 
di cui � portatore il Comune che ha adottato il piano regolatore), va pronunciata 
la illegittimit� di un provvedimento con cui il Ministero dei lavori 
pubblici abbia approvato un progetto di variante di una strada statale 
che indichi un traccia1o in contrasto con le previsioni di piano regolatore 
e prima che venga approvata .la variante al piano regolatore stesso da 
concordare con gli organi comunali e regionali interessa'ti (1)~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 721 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 12 aprile 
1978, n. 343 -Pres. Tozzi -Est. Elefante -Centro geriatri�:o � Giovanni 
XXIII� di Viterbo (avv. Mazzocchi) c. A.N.A.S. e Prefetto di 
Viterbo (avv. Stato Favara). 

Opere pubbliche -Approvazione di progetto -Piano regolatore � Necessit� 
d� coordinamento -Sussiste � Effetti � Applicabilit� dell'art. 81 

d.P.R. 616/1977. 
Opere pubbliche -Strade -Raccordi fra rete autostradale e centri abitati 


A.N.A.S. -Competenza ex legge 729/1961. 
L'approvazione di un progetto di opera pubblica statale, emanata in 
violazione di un piano regolatore generale, � affetta da illegittimit� ove 
non si sia provveduto preventivamente: a) a mettere i~ moto e perfezionare 
il meccanismo atto a realizzare una variante al piano; b) oppure, 
qualora manchi l'intesa con le Autorit� locali, a promuovere l'emanazione 
del decreto del Presideitte del Consigli.o dei Ministri, sentita l'apposita 
Commissione interparlamentare, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 (2). 

L'art. 13�della legge 24 luglio 1961 attribuisce all'A.N.A.S. la competenza 
per la realizzazione di raccordi fra la rete autostradale e i maggiori centri 
abitati che siano direttamente interessati alla rete_)stessa pur restandone 
distanziati (3). 

(1-3) Interessanti decisioni app[<icative deHa disciplina introdotta daJ d.P.R. 
616/1977 (art. 81, 20, 3� e 4� comma) circa i rapporti fra opere da eseguirsi da 
amministrazioni stata.I.i e presori:ZJioni e vincoli degli strumenti urbanistici ed 
edi-lizi. Cfr. anche T .A.R. Lazio, I Sez., 29 giugno 1977, n. 672 (in I Tribunali amministrativi 
regionali, 1977, I, 2003); 11 gennaio 1978, n. 54 (ivi, 1978, I.' 426). 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 19 
aprile 1978, n. 382 -Pres. Tozzi -Est. Mastrocola -Terlizzi Sandulli 
(avv. Tomaselli) c. Direzione Provinciale Tesoro di Roma (avv. Stato 
Favara). 

Pubblico impiego � Stipendi, assegni e indennit� � Indebito pagamento di 
emolumenti -Ripetizione � Presupposti -Necessit� della motivazione � 
Effetti. 


Qualora a seguito di annullamento implicito o esplicito degli atti 
amministrativi in base ai quali venne disposto un indebito pagamento, . 
l'Amministrazione disponga il recupero delle somme indebitamente corrisposte, 
essa deve esternare le ragioni che motivano il provvedimento 
stesso nel tempo, nei modi e in considerazione delle particolari condizioni 
del sog~etto tenuto in ipotesi alla restituzione; in difetto di tale motivazione, 
il provvedimento di recupero � viziato da illegittimit�. (1). 



722 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 10 
maggio 1978, n. 418 -Pres. Tozzi -Est. Ferrari -Casci� (avv. Moricca) 

c. Direzione Provinciale Tesoro di Roma (avv. Stato Ferri). 
Pubblico impiego -Stipendi, assegni e indennit� � Indebito pagamento di 
emolumenti � Ripetizione � Presupposti � Buona fede del percipiente Mancata 
.risposta a specifica richiesta �dell'Amministrazione -Esclude 
la buona fede. 

Qualora di fronte ad una espressa richiesta dell'Amministrazione, volta 
ad accertare se un soggetto si sia rioccupato presso Un'altra Amministrazione 
pubblica in epoca successiva al pensionamento, nessuna risposta 
venga fornita dall'interessato inducendo cos� in errore l'Amministrazione 
nella erogazione di emolumenti non dovuti, va esclusa la buona 
fede del percipiente (2). 

(1-2) Massime entrambe esatte e da condiv:idere. Cfr., in termini, Sez. IV, 
13 dicembre 19n, n. 1189 (in Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1870); T.A.R. Lazio, I Sez., 
15 febbraio 1978, n. 185 �in I Tribunali afnministrativi regionali, 1978, I, 882). 

Lo stesso T.A.R. dei1 Lazio, I Sez., con dee. 8 marzo 1978, n. 241 (ivi, 1978, I, 
1305) ha esioluso che deconra iJ termine�decennale di prescrizione deWazione dell'amministrazione 
per il recupero di somme indeootamente erogate ad un propriio 
dipendente aiL1011ch� si sia verificata una valida causa di sospensione de11a prescrizione 
stessa, �he ben pu� r1nvenirsi anche ne!Jl'i11ecito openat�. del debitore, 
costitu1to da una inesatta dichiarazione cirica la rispettiva posizione lavorativa, 
e rilevante ai sensi del!l'art. 2941, n. 8, e.e. 

Sulla esigenza defila motivazione del 'provvedimento di recupero cfr. anche 

T.A.R. Abruzzo, 11 gerunaio 1978, n. 18 (ivi, 1978, I, 1133); Ad. PI. 30 marzo 1976, n. 1 
(in Il Consiglio di Stato, 1976, I, 273); Sez. IV, 11 lugllfo 1978, n. 703 e 26 Jugl.io 1978, 
n. 762 (ivi, 1978, I, 1049 e 1076). 
La decorrenza dii un Lasso di tempo superiore a quelilo normalmente neces� 
sario a compiere la procedura di ripetizione di emo1umenti non dovuti, con 
[mputazione del ritarido ascrivibiJe non solo a:l soggetto che ha riscosso gLi emolumenti 
ma anche aJJ'ammillistrazione, comporta anch'essa la iHeg[ttimit� del 
recupero (cfr. Sez. IV, 7 marzo 1978, n. 168, in Il Consiglio di Stato, 1978, I, 347). 

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SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1978, n. 1608 -Pres. Rossi -Est. 

Carnevale -P. M. Gentile (conf.) -Compagnia Carenante del Porto di 

Genova (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino). 

Imposta e tasse in genere -Imposta generale sull'entrata -Azione di rimborso 
-Legittimazione attiva -Contribuente di diritto -Compete Avvenuto 
esercizio della rivalsa -Irrilevanza. 

(I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6; r;.c., art. 2033)._ 
La legittimazione attiva per la domanda di rimborso spetta fondamentalmente 
al contribuente di-diritto che ha eseguito il pagamento; 
quando, eccezionalmente, si riconosca la legittimazione anche al contribuente 
di fatto che ha subito la rivalsa (ipotesi dell'l.G.E.), questa non 
esclude la legittimazione del contribuente di diritto (1). 

(Omissis). -L'azione con cui il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria 
-sul presupposto che l'imposta da lui pagata non sia, per qualsiasi 
causa, dovuta -chiede la condanna dell'ente impositore al rimborso 
della somma da questo indebitamente riscossa s'inquadra indubbiamente 
nello schema della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 
cod. civ.). 

La condictio indebiti -tendendo ad impredire la consolidazione degli 
effetti di un atto di attribuzione patrimoniale compiuto senza una valida 
causa giustificatrice e, conseguentemente, a rimuovere l'ingiustificato spostamento 
patrimoniale verificatosi, in conseguenza di tale atto, tra la 
sfera giuridica del solvens e la sfera giuridica dell'accipiens -noi}-pu� 
non svolgersi tra gli stessi soggetti -in posizione ~nvertita -tra i quali 

(1) Deds1ione da condividere sul punto deciso. Senza dubbio la domanda di 
rimborso pu� essere proposta daJ. trntolare deli1'obbligazione che abbia -eseguito H 
pagamento. Pi� delicato � i~ probJema se la fogittimazione debba spettare soltanto 
a questo. 
Per l'imposta di registro la norma, che sembrerebbe di portata generale, 
deH'art. 141 prescrive che stia esibita la qtllietanza, e ci� non tanto come prova 
del pagamento, ma 'pi� tosto come certificazione deJila 1egittimazione almeno 
per J'ipotesi che esistano pi� obbligati fra i quali uno so�1tanto ha eseguito H 



724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 

� intervenuto l'atto di attribuzione patrimoniale privo di un idoneo titolo 
giustificativo. 

La legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione di indebito 
spetta, quindi, al destinatario di tale atto di attribuzione patrimoniale 
(accipiens), nella sua qualit� di soggetto passivo del rapporto avente come 
contenuto l'obbligazione di restituzione dell'indebito; e, correlativamente, 
la legittimazione attiva spetta all'autore del medesimo atto (solvens), 
quale soggettivo attivo del detto rapporto obbligatorio. 

Il soggetto -che, quale soggetto passivo dell'obbligazione tributaria 
che si assume inesistente, ha eseguito il pagamento dell'imposta -�, conseguentemenfe, 
legittimato ad agire nei confronti dell'ente impositore per 
ottenere il rimborso della somma da lui pagata a titolo di imposta non 
dovuta. 

Lo stesso principio non pu� non trovare applicazione anche in tema 
di ripetizione di somme indebitamente corrisposte �dal soggetto passivo 
del rapporto .tributario a titolo di I.G.E. 

Nel sistema di tale imposta, quale risulta dalla relativa legge istitutiva 
19 giugno 1940, n. 762, soggetto passiv.o dell'obbligazione tributaria 
era, infatti.. colui a cui favore si verificava l'entrata, cio� l'atto economico 
costituente il presupposto del tributo (art. 6 legge citata). 

Al medesimo soggetto, in quanto autore di un pagamento di imposta 
che si assuma non giustificato da una .idonea causa solvendi, non pu� 
quindi disconos.cersi la legittimazione ad agire per la ripetizione della 
somma indebitamnete �pagata. 

Sulla legittimazione non pu� spiegare alcuna influenza -nel senso 
di escluderla, come ha invece erroneamente ritenuto la Corte del merito 
-l'esercizio, da parte del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria 
(c.d. contribuente di diritto), della rivalsa nei confronti di chi avesse 
eseguito il versamento dei compensi o dei corrispettivi costituenti l'entrata 
imponibile (c.d. contribuente di fatto). 

pagamento. � stato infatti affermato (Cass:, 6 marzo 1974, n. 600, in questa 
Rassegna, 1974, I, 691) che non � ~egittimato aMa domanda di rimborso i�l coobbligato 
che non ha pagato direttamente l'imposia,.se pure ha rimborsato la quota 
di sua spettanza afil.'autoce del pagamento. 

Ci� implica d'un canto che l'Amministrazione 'deve essere posta al sicuro dal 
rischio che, ammettendo una doppia legittim�zione, j,! rimborso eseguito possa 
essere contestato da altro soggetto che vanti Jo stesso diritto, -d'altro canto che 
sono sempre irri1levanti per fa Finanza i rapporti extra tributari di regresso sia 
fra coobliigati sia, pi� ancora, fra obbliigato e terzi. Tutto ci� � �per l'appunto 
escluso quando si pretende 11'aMegazione delta quietanza (v. Relazione Avv. Stato, 
1970-75; II, 626). Pertanto se pu� ammettersi che iil contribuente di fatto intervenga 
nei! ��giudizio promosso per H rimborso daJ contribuente di diritto, seria perples


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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA. TRIBUTARIA 

725 

Mediante la rivalsa ~ configurabile come un diritto di regresso di 
natura privatistica -veniva, infatti, regolato dalla legge istitutiva del-
1'1.G.E., a particolari fini, il fenomeno economico della traslazione dell'imposta 
dal contribuente percosso (cio� dal soggetto passivo dell'obbligazione 
tributaria) al contribuente inciso (cio� al soggetto che, pur essendo 
estraneo al rapporto giuridico di imposta, sopporta nel proprio 
patrimonio l'onere economico del tributo), del quale l'ordinamento giuridico 
normalmente si disinteressa. 

Ma la relativa normativa, concernente un aspetto secondario della 
disciplina dell'imposta generale sull'entrata, non influiva nel rapporto di 
imposta, avente come esclusivo soggetto passivo il contribuente percosso 

(c.d. �ontribuente di diritto), tanto che l'obbligo di costui di corrispondere 
il tributo non era in alcun modo influenzato dall'inesistenza del diritto 
di rivalsa o dall'impossibilit� per ragioni di fatto o di diritto, di 
esercitarla� (v. sent. 14 ottobre 1963, n. 2737; sent. 24 marzo 1962, n. 598; 
sent. 5 aprile 1960, n. 765; sent. 25 settembre 1953.,_ n.. 3067). 
L'art. 6 della detta legge -stabilendo che l'imposta era dovuta allo 
Stato da colui a cui favore si verificava l'entrata, con diritto a rivalsa 
su chi eseguiva il versamento dei compensi o corrispettivi che la costituivano 
-prevedeva il sorgere di due rapporti: quello di imposta, rispetto 
al quale aveva esclusiva rilevanza il presupposto� dell'entrata, e 
qu!!llo relativo �al diritto di rivalsa, avente come necessario antecedente 
logico-giuridico l'esistenza dell'altro rapporto� (v. sent. 10 agosto 1963, 

n. 
2261). 
Se l'espresso riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del 
c.d. contribuente di fatto pu� giustificare, come questa Corte Suprema ha 
avuto pi� volte occasione di affermare, l'intervento di costui nel giudizio 
per ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate, promosso 
contro l'Amministrazione delle Finanze dal debitore dell'imposta, cio� da 
colui a cui favore si era verificata l'entrata (sent. 12 febbraio 1958, n. 428), 
o la surrogazione del contribuente di fatto al contribuente di diritto, per 
sit� destano le altre pronuncie che riconoscono al contribuente di �fatto i:l potere 
di agire, senza i1l contraddMtorio delfautore del pagamento, in surrogazione o 
an�he Jn via principale; in tal caso verrebbe, o1tre tutto, decisa, nei confronti 
dell'Amministrazione a ci� totalmente estranea, .Ja sussistenza e la regolarit� 
del rapporto di regresso, cosa che potrebbe pregiudicare iJl diriitto delil'autore 
del pagamento. E proprio perch� il rapporto di rivalsa � irrilevante sul ra;pporto 
di imposta (anche ai fini di ipotetici arricchimenti), sarebbe buona norma 
escludere in ogm caso la doppia '1egittima2J�one riservando la legittimazione 
stessa al solo contribuente di diritto autore del pagamento che ci� dimostri con 

i:I possesso del.fa quietanza. 

726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'eventualit� che questi non l'avesse esercitata, nell'azione diretta ad ottenere 
dallo Stato la restituzione dell'indebito (sent. 12 novembre 1960, 

n. 3021), o l'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito aIJ.Che da parte 
dello. stesso contribuente di fatto, subentrato, per effetto dell'adempimento 
dell'obbligo del rimborso, nella posizione che, in conseguenza del pa,gamento 
aveva nei confronti dello Stato (sent. 17 giugno 1967, n. 1427), tuttavia 
l'autonomia dei due rapporti, e_ soprattutto, i principi sulla ripetizione 
dell'indebito oggettivo e sull'obbligazione tributaria relativ.a al-
1'1.G.E., avanti richiamati, inducono ad escludere che possa negarsi la 
legittimazione del contribuente di diritto ad agire per la ripetizione delle 
somme indebitamente pagate a titolo di imposta non dovuta. 
Il riconoscimento di tale legittimazione -fondata sulla qualit� di 
soggetto passivo del rapporto tributario e di solvens dell'imposta che si 
assume non dovuta -non comporta, diversamente da quanto ha affermato 
la Corte� del merito, un�arricchimento senza causa del contribuente 
di diritto, il quale -secondo la stessa Corte -in caso di successo dell'azione 
di ripetizione, verrebbe a conseguire due volte il rimborso delle 
somme pagate a titolo di I.G.E. 

L'arricchimento ingiustificato del contribuente di diritto che, oltre 
ad avere esercitata la rivalsa nf'._i confronti del contribuente di fatto, abbia 
ottenuto dallo Stato il rimborso della somma indebitamente pagata a 
titolo di imposta si pu� verificare, infatti, soltanto eventualmente, e cio� 
nella ipotesi in cui il medesimo contribuente di diritto, non adempiendo 
l'obbligazione di rimborso della somma indebitamente pagatagli a titolo 
di rivalsa dal contribuente di fatto, non restituisca a quest'ultimo la 
detta somma. 

L'arricchimento ingiustificato sarebbe, quindi, un effetto non gi� del


l'utile sperimento della condictio indebiti da parte del contribuente di 

diritto nei co:i;ifronti aello Stato, ma del mancato adempimento dell'ob


bligazione di restituzione dell'indebito sorta, a carico del medesimo con


tribuente di diritto e a vantaggio del contribuente di fatto, dal pagamen


to, eseguito dal secondo in favore del primo, di una somma non dovut~, 

stante l'inesistenza dell'obbligo di rivalsa in conseguenza dell'inesistenza 

dell'obbligazione tributaria che ne costituiva il necessario presupposto 

logico -giuridico (o -ci� che, sul piano effettuale, � lo stesso -del 

mancato esercizio, da parte del contribuente di fatto nei confronti del 

contribuente di diritto, dell'azione di ripetizione di indebito). Ora questi 

fatti, attenendo esclusivamente al rapporto sorto tra i detti soggetti in 

funzione della rivalsa, non sono idonei a produrre alcun effetto nell'ambito 

dell'autonomo rapporto tributario intercorso tra il contribuente di di


ritto e lo Stato. 

Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 727 

1 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1978, n. 1965 -Pres. Mirabelli Est. 
Sensale -P. M. Caristo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Cavalli) c. Lorenzini (avv. Punzi). 

Imposte e tasse in genere � Azione in sede ordinaria � Costituzione del� 
l'Amministrazione che aderisce alla domanda � Sentenza di accoglimento 
� Soccombenza dell'Amministrazione � Impugnazione della sentenza 
Ammissibilit�. 

L'Amministrazione finanziaria convenuta che abbia aderito alla domanda 
del contribuente e sia rimasta soccombente nel giudizio pu� impugnare 
la sentenza senza incorrere in preclusioni (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1978, n. 4398 � Pres. Bologna Est. 
Lipari -P. M. Pedace (conf.) � Soc. Servizio Segnalazioni Stradali 

c. Ministero delle Finanze (avv. St�to Cavalli). 
Imposte e tasse in genere � Azione in sede ordinaria � Costituzione dell' Am� 
ministrazione che aderisce alla domanda � Sentenza di accoglimento 
Impugnazione dell'Amministrazione � Ammissibilit�. 

L'Amministrazione finanziaria convenuta che abbia aderito alla domanda 
del contribuente pu� impugnare validamente la sentenza ad essa sfaforevole 
(2). 

. I. 

(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria 
dello Stat.o lamenta che la Corte di mer�to ha ritenuto inammissibile 
il suo appello, sul presupposto che la sentenza oggetto di gravame 
era stata conforme alle conclusioni assunte dalla stessa Amministrazione, 
con la condanna di essa al rimborso a favore del Lorenzini della somma 
di L. 45.152.384, invece che di L. 51.747.645, come egli aveva chiesto. 

Sostiene la ricorrente che il suo appello doveva ritenersi ammissibile, 
poich� il principio di stretta legalit� vigente in materia fiscale priva l'Am


(1-2) Decisioni dii molto interesse che, con varie argomentazionri assai persuasive, 
hanno affermato l'ammissibilit� dell'impugnazione proposta dall'Ammini_
strazione finanZJiaria che nel giudizio conclusosi con la sentenza sfavorevole 
non aveva contrasto 1a domanda del~'attore '0 ad essa aveva aderito. 



728 . RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 
ministrazione di ogni potere di disposizione circa l'esercizio della pretesa 
tributaria, con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza all'atteggiamento 
assunto, rispetto ad essa, dall'Amministrazione nel processo. 

Aggiunge, in subordine, che le preclusioni poste dall'art. 345 c.p.c. non 
si estendono alle eccezioni semplici e che la proposizione, con l'appello, 
di ragioni non fatte valere in via di eccezione nel giudizio di primo grado 
non d� luogo a mutatio libelli. Conclude osservando che la Corte romana, 
ritenuto ammissibile l'appello, avrebbe dovuto accoglierlo nel merito, 
in quanto l'I.G.E. non � compresa_nella previsione della� norrr�a agevolativa, 
di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729. 

La censura, con la quale si denunzia la violazione degli-artt.. 100 e 
339 cip.e., anche non espressamente richiamati, va accolta in base ad argomentazioni-
giuridiche in parte diverse da quelle contenute nel ricorso. 

Deve, innanzi tutto, precisarsi che l'Amministrazione convenuta in giudizio 
dal Lorenzini, che ne chiedeva la condanna 'al rimborso di una 
somma di denaro versata a titolo di I.G.E., sul presupposto dell'applicabilit� 
a tale tributo della esenzione prevista dall'art. 8 della legge 24 . 
luglio 1961, n. 729, non ha proposto una domanda di condanna in proprio 
danno che dovesse essere corrispondenza nella pronunzia giudiziale (il cui 
contenuto di risposta va considerato in relazi�:>ne alla domanda dell'attore); 
ma ha riconosciuto giuridicamente fondata la pretesa: fatta valere 
contro di essa, chiedendo tuttavia che la propria condanna fosse 
limitata al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. 

N��'ambito di siffatta situazione processuale, si deve stabilire se 
l'Amministrazione, malgrado l'adesione alla pretesa dell'attore, fondata 
sulla interpretazione che aveva creduto di dare alla norma di esenzione, 
potesse sostenerne, con l'atto d'appello, la tesi opposta, nel frattempo 
affermata da varie decisioni di questa Corte: se, cio�, fosse titolare di un 
interesse ad impugnare, giuridicamente riconoscibile. 

Questa Corte, ha_ pi� volte avvertito (cfr. le sentenze n. 2790 del 15 luglio 
1975, n. 2619 del 5 luglio 1975, n. 2868 del 28 luglio 1969 e n. 929 del 
3 aprile 1971) che, mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e 
costituisce una condizione di proponibili~� della domanda giudiziale, l'interesse 
ad impugnare ha carattere strettamente processuale, si che l'esistenza 
dell'uno non postula necessariamente quella dell'altro; e ne ha 
tratto la conclusione che il potere d'impugnazione, ancorch� teleologicamente 
connesso con l'azione, se ne differenzia dal punto di vista dell'oggetto, 
che � quello di eliminare �lna soccon;ibenza. Pertanto, anche quando 
l'azione � esercitata o potrebbe essere esercitata in materia di diritti 
indisponibili ed. imprescrittibili, una volta in presenza di un determinato 
provvedimento che si assume lesivo, rientra nel potere dispositivo della 
parte provocare il giudizio del giudice superiore col rispetto dei modi e 
dei termini di legge (Cass., 5 novembre 1975, n. 3707). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Se l'unico presupposto del potere d'impugnazione � costituito dalla 
soccombenza e se la natura dell'interesse ad impugnare toglie ogni rilevanza 
alla disponibilit� o indisponibilit� del diritto in contestazione, l'indagine 
dev'essere focalizzata sul concetto di soccombenza. 

A tfil fine, occorre premettere che il cittadino ha il generale obbligo 
giuridico di osservare spontaneamente la legge sostanziale che regola i 
rapporti p~ivati (di attuare, cio�, il diritto oggettivo non -coattivamente, 
ma con la sua naturale iniziativa) e che la giurisdizione civile si configura, 
perci�, come un'attivit� dello Stato sostitutiva e surrogatoria, diretta a 
realizzare i diritti -rimasti insoddisfatti. L'instaurazione della lite giudiziaria, 
che costituisce il momento patologico del diritto oggettivo ed il 
modo an�rmale di realizzazione del diritto soggettivo, postula, quindi, 
una situazione conflittuafo fra soggetti, pre-processuale, che ha ad ogget~ 
to pi� o meno immediato un bene della vita e che insorge a causa della 
mancata osservanza spontanea del diritto oggettivo da parte di un soggetto. 


Coloro, che quel bene si contendono, sono titolari dell'azione, quale 
.diritto ad ottenere dal giudice che provveda nei riguardi della situazione 
controversa, mediante l'attuazione della norma ad essa applicabile, in virt� 
della quale il bene conteso dovr� essere riconosciuto ad un soggetto e 
negato all'altro; e quest'ultimo, per effetto della decisione, nella quale 
le concrete posizioni delle parti troveranno la loro determinazione, risulter� 
il responsabile del conflitto che il giudice � stato chiamato a dirimire. 

Come il conflitto precede l'instaurazione della lite giudiziaria, cos� 
la responsabilit� per l'insorgere di essa e per il conseguente ricorso al 
giudice ~a riferita ad un momento anteriore. 

Ora, il fondamento della responsabilit� del processo va individuato 
nel cos� detto principio di causa�t�, del quale la soccombenza .costituisce 
soltanto un elemento rivelatore, che consente di risalire, attraverso un 
processo d'induzione, al fatto causativo del� giudizio, per identificarsi la 
parte soccombente, cio� quella a carico della quale viene emesso il provvedimento 
richiesto dalla controparte, con quella che, lasciando insoddisfatta 
una pretesa riconosciuta fondata (o azionando una pretesa riconosciuta 
infondata), abbia dato causa alla lite (Cass., 19 aprile 1975, 
n; 1507; 15 novembre 1973, n. 3030; 11 marzo 1972, n. 697; 24 novembre 
1971, n. 3422; 15 aprile 1971, n. 1063). 

Ne consegue che, al fine d'individuare il soggetto che ha dato causa 
al processo e che di regola � il soccombente (cio� colui a sfavore del 
quale il processo di legge viene attuato), nessuna rilevanza pu� riconoscersi 
all'atteggiamento assunto nel processo dalle parti rispetto al bene 
conteso, che pu� essere d'indifferenza, come nella ipotesi di contumacia, 
ed anche di adesione alla pretesa contraria. 


730 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In questo quadro vanno collocate talune decisioni, con le quali si � 
ritenuto che il riconoscimento del debito da parte del convenuto non 
esclude la soccombenza, da riferirsi non gi�. alla contestazione (nel giudizio) 
del debito, II?-a al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione 
(Cass., 23 giugno 1972., n. 2127; 22 dicembre 1970, 1).. 2742; 24 marzo 
1969, n. 934); che la soccombenza, da intendersi in senso non meramente 
formale, non � influenzabile di un comportamento meramente. remissivo 
della parte che. si affida alla Giustizia (Cass., 15 marzo 1973, n. 736) che 
� soccombente la parte condannata _a pagare una somi:pa che avrebbe 
dovuto pagare prima del giudizio, anche se essa corrisponda a quella 
indicata dal debitore piuttosto che a quella pretesa dal creditore (Cass., 
19 febbraio 1973, n. 496): che, infine, la condanna alle spese � legata alla 
posizione obiettiva di soccombenza e non gi� all'atteggiamento soggettivo 
di resistenza attiva alla pretesa avversaria (Cass., 13 ottobre 1959, n. 2806; 
15 dicembre 1960, n. 3259). 

Quanto precede postula che si tratti di lite non necessaria, nel senso 
che l'attuazione del diritto oggettivo, con l'attribuzione all'avente diritto 
del bene in contestazione, potrebbe avvenire indipendentemente e al di 
fuori del processo. Quanto invece, a prescindere dall'atteggiamento della 
controparte, destinataria della pretesa, il bene richiesto non pu� essere 
ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo 
e della pronunzia giudiziale, il convenuto non pu� essere considerato 
soccombente, data l'assoluta ininfluenza de~ suo comportamento rispetto 
alla instaurazione del processo, sicch� con riguardo al momento anteriore, 
in cui manca o � irrilevante il contrasto, non potrebbe essere tenuto 
a rispondere dell'insorgere della controversia (cfr. Cass., 17 giugno 
1955, n. 1868, in ipotesi di azione per il cambio di alloggio ai sensi 
dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253). Pertanto, solo nei casi di 
giudizio necessario nel senso sopra detto,, ai fini della soccombenza rileva 
il comportamento processuale della parte che assuma un atteggiamento 
di resistenza concreta alla pretesa attrice (Cass., 13 ottobre 1959, 

n. 2806; v. pure, Cass., 3 maggio 1974, nn. 1238 e 1239). 
La conclusione, cui logicamente si perviene, � che il convenuto, il 
quale, come nella specie l'Amministrazione delle Finanze, riconosca fondata 
la pretesa dell'attore, ha interesse ad impugnare la sentenza che tale 
pretesa abbia accolto, poich� egli, nella determinazione che le posizioni 
delle parti in essa assumono, � soccombente malgrado l'atteggiamento 
di adesione tenuto nel processo, per non avere spontaneamente soddisfatto 
quella pretesa, come poteva, e per avere reso indispensabile il 
ricorso al giudice. 

Il prin�ipio, nella specie, riceve ulteriore sostegno della circostanza 
che l'adesione alla domanda si fondava sulla interpretazione di norme 
giuridiche e non condizionava, quindi, in nessun modo la pronunzia del 

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PARTE I, SilZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 731 

giudice, la quale non pu� essere data contra ius. lnfatti, il fondamentale 
principio iura novit euria -salva la possibilit� di deroga delle parti a 
norme dispositive -cos� come non vincola il giudice all'interpretazion� 
di norme, data dalla parte, cos� non preclude. a questa di prospettare, 
con i mezzi che l'ordinamento appresta, una interpretazione a s� favorevole, 
pur avendo, nel precedente grado, riconosciuto il fondamento della 
pretesa attrice ad una diversa interpretazione della norma stessa (cfr., 
su tale punto, Cass., 26 ottobre 1973, n. 2768). 

La impostazione della proposta questione nel quadro dell'interesse ad 
impugnare e la soluzione di essa in senso favorevole alla ricorrente assorbono 
l'esame delle tesi subordinatamente prospettate nel ricorso. 


(Omissis). 

II 

(Omissis). -1. -Disputandosi tra Amministrazione delle finanze e contribuente 
se l'esenzione tributaria prevista dall'art. 8 della legge n. 729 
del 1961 sulle costruiioni autostradali concernesse anche l'l.G.E. che era 
stata trattenuta dalla stazione appaltante, e fattasi attrice la societ� appaltatrice 
per ottenere il rimborso della relativa somma, la finanza, orientatasi 
per una. interpretazione della norma favorevole al contribuente, 
aderiva alla domanda attrice senza esplicare alcuna .difesa per paraliz� 
zare il preteso diritto all'esenzione .. Ed il tribunale, escluso che si fosse 
verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, non 
essendo stato effettuato il rimborso~ accoglieva la domanda. 

Ma, avendo questa Corte Suprema accolto una interpretazione di segno 
contrario, l'amminisfrazione ha ritenuto di potere proporre impugnazione 
che la Corte d'appello ha considerato ammissibile, accogliendola 
e negando che l'esenzione in oggetto si estenda all'l.G.E. 

Il contribuente censura la sent�nza dei giudici romani in via principale 
per avere ritenuto ammtssibile l'appello (1� mezzo), ed in linea 
subordinata per avere negato che spettasse l'esenzione (2� mezzo). 

2. -Il ricorso � infondato. 
Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 166 e 
167 c.p.c. si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la 
inammissibilit� dell'impugnazione, perch� ricorrevano tutti i requisiti della 
cessazione della materia del contendere. 

Si aggiunge che non potrebbe negarsi valore al riconoscimento della 
pretesa della ricorrente effettuato dall'Avvocatura dello Stato, priva del 
potere di disporre del diritto patrimoniale in contestazione, in quanto 
dalla comparsa di risposta risultava chiaramente 'che tale riconoscimento, 
sia pure tramite l'Avvocatura, era stato operato direttamente dall'Amministrazione 
finanziaria. 


732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La succinta motivazione della Corte di appello ha colto il nucleo del 

I

problema (che non si pone rispetto agli artt. 166 e 167 c_,p.c. e richiam.ati 
nell'epigrafe del motivo, riflettenti la costituzione del convenuto e il contenuto 
della comparsa di risposta, e non comportanti l'affermazione del 


I 

principio generale che la domanda debba essere accolta quando il con


1~ 

venuto non vi si oppone). L'accoglimento della domanda presuppone che 
la pretesa sia fondata iq fatto e in diritto; e mentre la .prova dei fatti 
pu� conseguirsi a seguito della loro pacificit� per mancata contestazione, 
l'interpretazione del diritto (indisponibile) resta affidata al giudice che 

I 

deve verificare se l'ordinamento attribuisce al soggetto la posizione azionata. 
Rispetto all'esenzione al contribuente fa carico la prova della sussistenza 
dei presupposti di una� fattispecie astrattamente idonea, secondo 
il diri~to vigente, a paralizzare l'obbligazione tributa9a gi� venuta ad 
esistenza; i fatti devono cio� correlarsi ad una situazione normativa che 
contempli la esenzione medesima. 

Vi sono dei casi nei quali la domanda va rigettata anche nolente il 
convenuto, perch� H processo serve all'attuazione di diritti esistenti, e 
non alla creazione di diritti nuovi; se dunque il diritto azionato appare 
carente di un elemento considerato essenziale alla sua esistenza, o se addirittura 
una certa situazione non � contemplata dalla legge come diritto, 
il giudice � tenuto a dichiararlo inesistente anche se il convenuto non 
rileva la carenza di presupposti, formulando all'uopo una eccezione (impropria). 
Va distinta, infatti, la situazione dell'attore che non pu� pretendere 
di vedere accolta una donianda se non sussistano gli elementi di 
diritto (e di fatto) che la sorreggono, e dell'attore cui il convenuto non 
oppone, mediante l'eccezione in senso proprio, fatti ad efficacia impeditiva 
ed estintiva, dei quali il giudice non pu� tenere conto d'ufficio. 

Rispetto a diritti disponibili il comportamento processuale delle parti 
assume certamente. rilievo; ma a conclusioni opposte deve pervenirsi quando 
si verta in materia di diritti indisponibili. 

� fuori dubbio che in materia fiscale vige il principio della stretta 
legalit�, il quale non solo impone l'obbligo indiscriminato di tutti i contribuenti 
di provvedere al pagamento delle imposte, �ma correlativamente 
toglie all'ammihistrazione ogni potere di disporre circa l'esercizio della 
pretesa tributaria che � sempre obbligatoria. 

Ne consegue, perci�, che la convenuta amministrazione ben pot~va 
sostenere, per la prima volta in appello, in via di semplice difesa, che il 
diritto "'"!l'esenzione non trovava fondamento nella norma di legge invocata. 

L'adesione alla domanda non ne importava il necessario accoglimento 
e l'indisponibilit� del diritto giustificava l'interesse all'impugnazione discendente 
dalla soccombenza. 

La stessa questione � stata puntual~ente esaminata (in identica fattispecie 
di controversie sulla spettanza dell'I.V.A.), con elaborata moti� 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

vazione da una recente sentenza della Sezione (Cass., 27 aprile 1978, n. 1965 
che � pervenuta alla medesima conclusione. 

Mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e costituisce condizione 
di proponibilit� della domanda giudiziale, quello ad impugnare ha 
carattere strettamente processuale e si correla alla soccombenza che 
intende eliminare (Cass., nn. 2858, 2790 e 2619 del 1975); tale soccombenza 
giustifica l'impugnazione anche se la pretesa concerna diritti indisponibili 
(Cass., n. 3707 /75). 

E la parte soccombente si identifica con quella a carico della quale 
viene emesso il provveaimento richi~sto dalla controparte e che, lasciando 
insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, ovvero azionando una pretesa 
riconosciuta infondata; abbia dato causa alla lite (Cass., nn. 1507 /75, 
3030/73, 697172, 3432, 1063/71). 

Ne consegue che la soccombenza va riscontrata obiettivamente, a 
prescindei:e dall'atteggiamento assunto dalle parti rispetto al bene della 
vita conteso, che pu� essere di indifferenza, come nell'ipotesi di contumacia, 
o anche di adesione alla pretesa contraria (cfr. Cass., nn. 2806/59, 
3259/60, 496, 736/73, 2127/72, tutte in tema di enucleazione del concetto di 
soccombenza). 

L'ammissibilit� dell'appello nel caso di specie poggia a un duplice 
ordine di ragioni. 

Da un lato il convenuto, il quale, come � accaduto per l'amministrazione 
delle finanze, riconosca fondata la pretesa dell'attore, ha interesse 
ad impugnare la sentenza .che tale pretesa apbia accolto perch� � soccombente 
malgrado l'atteggiamento di adesione tenuto nel processo, per non 
avere spontaneamente soddisfatto quella pretesa rendendo indispensabile 
il ricorso al giudice e la stessa prosecuzione del process_o (sicch� ben 
a ragione � stato escluso che nel caso di specie si fosse verificata la cessazione 
della materia del contendere, essendosi dichiarata� pronta la finanza 
a restituire il tributo, che si assumeva riscosso indebitamente, ma 
non avendovi in concreto provveduto). 

Dall'altro, come si � accennato non si trattava di far valer� diritti 
disponibili o di riconoscere fatti essenziali per l'attribuzione del diritto, 
ma veniva in considerazione la interpretazione di norme giuridiche indisponibili 
rispetto alle qual l'atteggiamento delle parti non poteva condizionare 
il giudice che non � vincolato. alla esegesi da queste proposta essendo 
sempre consentito a ciascuna parte di prospettare, con i mezzi che lo 
ordinamento appresta, una ricostruzione del diritto obiettivo da cui pu� 
trarre vantaggio, pur avendo nel precedente grado riconosciuto il buon 
fondamento di una meno favorevole ,interpretazione (Cass., n. 2768173). 

La obbligatoriet� della pretesa fiscale imponeva invero all'amministra� 
zione di tutelare le proprie ragioni quali emergevano dalla. interpreta



734 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

zione gmrisprudenztale di questo s: C. ad essa favorevole e di cui non 
aveva tenuto conto nel corso del giudizio di primo�grado. 

La mancata contestazione della domanda da parte dell'interessato non 
vale di per s� a rendere legittima: la pronuncia di accoglimento se la pronuncia 
stessa risulti contraria a disposizioni imperative di legge; e l'interessato 
in tal caso � legittimato ad impugnare la sentenza. 

. L'interesse all'impugnazione in questa ipotesi non si comip.isura sulla 
rispondenza della pronuncia alle conclusioni formulata da colui che impugna 
(Cass. 814/68, 2100/70); ma sulla non rispondenza della� sentenza 
medesima al diritto obiettivo, nel riconoscere le fondatezze della pretesa 
a carico dell'impugnante. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �I, 6 luglio 1978, n. 3343. -Pres. Mirabelli 
Est. Granata -P. M. Minetti (conf.). -Soc. Zincar Italia c. Ministero 
delle Finanze (avv. St!lto Cascino). 

Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Provvedimento dell.'ufficio 
sulla spettanza di agevolazioni � Mancata impugnazione nel termine 
dell'art. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 � Irretrattabilit� � Successiva 
pretesa di agevolazione � Inammissibilit�. 

Rientra fra i provvedimenti da gravare nel termine perentorio il provvedimento 
(decision~ amministrativa) con il quale l'Ufficio tributario si 
pronunzia sulla spettanza di una agevolazione, anche se di validit� superiore 
ad un anno (nella specie decennale) (1). 


(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la societ� Zincor Italia, 
denunziando la violazione dell'art. 23 r.d'. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione 
all'art. 360, n. 3 c.p.c., critica la decisione della Commissione tributaria 
centrale per avere ritenuta essa ricorrente decaduta dal potere di impugnare 
l'atto dell'Ufficio imposte dirette, che aveva accordato l'esenzione 
decennale di. cui all'art. 8 legge 29 luglio� 1957, n. 635 con decorrenza 
(e quindi con scadenza) anteriore a quella spettantele, laddove -a suo 
avviso -l'esenzione competerebbe ope legis ai beneficiari e l'Ufficio imposte 
si limiterebbe ad una mera presa d'atto, contro, la quale nessun 
ricorso alle commissioni tributarie sarebbe possibile, con conseguente 

(1) Decisione da condividere. Nel!le imposte dirette l'accertamento definisce 
tutti glli elementi delW'obbliigazione tributaria siia su1la misura defila base imponibile, 
sia suilil'aipplicazione rde1la legge ed ha su11'iintera materia efficacia preclusiva 
sia :per diii contribuente che per l'Ufficio (v. Relazione Avv. Stato, 1966, 
70, II, 457). 
Lo stesso effetto � da viconoscersi ad ogni altro provvedimento, ch� rientra 
pur sempre nel concetto ampio di accertamento, che appLica la legge al 
rapporto. 

Del tutto diversa, �, come noto, la regola che presiede alle imposte indirette. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

inconfigurabilit� della decadenza ex art. 23 r.d. del 1937, n. 1516 citato, 
ravvisata invece dalla Commissione centrale. 

La censura � infondata. 

L'atto, con _cui l'amministrazione finanziaria riconosce spettare al contribuente 
l'esenzione �oncessa dalla legge nel concorso di determinati 
requisiti, concretizza pur sempre, anche quando tali requisiti siano rigidamente 
predeterminati dalla norma in guisa che non sussista rispetto ad 
essi alcun margine di apprezzamenfo discrezionale, un �operato� dell'Ufficio, 
ai sensi dell'art. 23 citato, in quanto con esso l'amministrazione stabilisce 
quale, a suo avviso, debba essere il regolamento di quel determinato 
rapporto tributario, del quale la �norma -propi;io prevedendone 
l'esenzione dall'imposizione -postula l'esistenza. Si tratta, cio�, di un 
pro.vvedimento avente consistenza e natura di �decisione� amministrativa, 
perch� idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la 
ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispece legale di esenzione, 
pur sempre suscettibile, anche quando precisamente delineati, di una qualche 
implicabilit� in ragione anche soltanto della insopprimibile operazione 
logica di lettura del testo normativo: cos� ad esempio per quanto 
concerne, proprio con riferimento alla esenzione in oggetto, il concetto di 
� novit� � dell'impresa (Cass., 1� ottobre 1975, n. 3089; Cass., 21 giugno 1971, 

n. 1920), ovvero il criterio della sua localizzazione (Cass., 6 luglio 1977, 
n. 2967) e della sua misura (Cass~. 22 giugno 1972, _n. 2037) ovvero la individuazione 
delle categorie ammesse al beneficio (per gli alberghi: Cass., 
7 settembre 1970, n. 1244; Cass., 24 maggio 1968, n. 1570; per i ristoranti: 
Cass., 8 novembre 1976, n. 4092; Cass., 8 giugno 1976, n. 2089; per le imprese 
di servizi: Cass., 6 ottobre 1977, n. 4261; Cass., 27 luglio 1976, n. 2985); 
cos� ancora, appunto, per quanto riguarda la delimitazione dell'arco temporale 
entro cui il beneficio spetta. 
Con la conseguenza che la mam:ata impugnazione del provvedimento 
con cui, a suo tempo, l'amministrazione defin� il momento iniziale e quello 
finale del periodo di esenzione spettante alla societ� oggi ricorrente, impedisce 
la successiva contestazione del punto, ostandovi la preclusione nascente 
dal citato art. 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 2516. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 luglio 1978, n. 3440, Pres. Rossi -Est. 
Lipari -P.M. Del Grosso (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
�Rossi) c. Soc. Minerva (avv. Ricciulli). 

Imposta di registro -Societ� � Riserve -Utilizzazione per copertura delle. 
perdite � Tassabilit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 4 e tariffa A, artt. 81 e 85; e.e. artt. 2442, 2446). 
L'utilizzazione delle riserve per reintegrare agli effetti dell'art. 2446 
e.e., il� capitale diminuito di oltre un �terzo in conseguenza di perdite com



736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

porta una imputazione a capitale come tale soggetta all'imposta di registro 
(1). 

(Omissis). -Secondo l'impugnata sentenza l'utilizzazione delle riserve 
straordinarie di una societ� per azioni per ripianare. una perdita di capitale 
sociale (risultante da delibera assembleare) non � soggetta ad imposta 
proporzionale di registro in quanto: da un lato (e da u~ punto di vista 
formale), la relativa deli5era non provoca un passaggio, neanche momentaneo, 
dalla riserva al capitale e quindi ad un aumento di questo, poi che 
le perdite incidono sul pa~rimonio e vanno reintegrate in primo luogo 
con gli elementi attivi di queste senza bisogno di operare il previo trasferimento 
al capitale o dall'a:ltro (da un punto di vista sostanziale) non 
potrebbe sostenersi che, comunque l'operazione abbia _comportato una 
trasmissione di ricchezza a titolo op.eroso della propriet�, dell'uso o del 

. godimento di un bene perch� le riserve non appartengono ai singoli soci, 

,ma alla societ� sicch�. la loro destinazione alla reintegrazione del capitale 
non determina un trasferimento intersoggettivo assoggettabile a tassa 
proporzionale. 

/ 

Era accaduto che nel rapporto fra, capitale sociale nominale di L. 310 
milioni e perdite per L. 211 milioni (superiore ai 2/3 del capitale medesimo) 
si era verificata l'ipotesi di cui all'ar~. 2446 cod. civ. Per porre riparo 
alla situazione l'assemblea deliber� di dimezzare il valore delle azioni 
(cos� comprendo la perdita per L. 155 milioni) e di utilizzare 50 milioni! 
della riserva speciale. -


L'ipotesi verificatasi in concreto si differenzia strutturalmente dall'aumento 
di capitale mediante riserve, essendosi fatto ricorso alle riserve 
medesime per reintegrare le perdite di esercizio; si tratta quindi di stabilire 
se l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di aumento 
(ove si ritenga, come questo S.C. ritiene, di avallare le ragioni giuridiche 
che lo sorreggono) operi per analogia di ratio anche nel caso presente 
che viene per la prima volta all'esame della Cassazione. 

Ne ha lucida consapevolezza la impugnata sentenza la �quale, dopo 
aver puntualizzato il proprium del problema giuridico sottoposto al suo 
esame, riconosce che l'elemento differenziale, rapportato alla norm�J. dell'art. 
85 della tariffa all. A, non vale a sostenere la soluzione negativa 

(1) Questione nuova risolta con approfondita motivazione. Dopo aver ricapitooato 
con ampiezza di J1�fen1menti, anche in relazione aLla vigente legge di registro, 
la ormai pacifica questione deJt1a tassab111t� delle riserve imputate ad 
aumento di capita:Le a norma dell'art". 2242 e.e. (da ultimo Cass., 6 lug.Iio 1977, 
n. 2968, in questa Rassegna, 1977, I, 6%), 1a pronunzia esattamente rileva che la 
�modificazione� nell'uso e nel godimento del bene (art. 4 'legge di registro del 
1923) sii venifica egualmente aililorch� b riserva confluisce nel ca:pitale, anche se 
non in aumento, per essere UJtiJ1izzata per reintegrare il capitale (art. 2446 e.e.) 
diminuito ,in conseguenza di perddte. 

PARTE I, SEZ�. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

se non si dimostri pi� radicalmente che l'operazione attuata non costituisce 
intrinsecamente atto tassabile con imposta proporzionale ex art. 4 
ed 8 1. registro, donde la necessit� di disattendere l'indirizzo interpretativo 
di questa Corte che ammette la imposizione proporzionale anche 
quando si verifica un semplice mutamento nell'uso o nel godimento di un 
bene. 

E se ne rende conto la difesa �della societ� resistente la .quale, di 
fronte al saldo orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio 
rinuncia a contrastarne-il fondamento giuridico e si affida a quegli elementi 
differenziali che pur non avevano persuaso i giudici di secondo 
grado (ed in questo senso ha particolarmente insistito nella memoria e 
nella discussione orale). 

All'opposto dalla giurisprudenza in tema di utilizzazione delle riserve 
prende le mosse la difesa della finanza, chiedendone l'estensione al caso 
di specie e confutando i due piani argomentativi sui quali � costruita l'impugnata 
sentenza. 

2. -Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione finanziaria, denunciando 
l~ violazione e falsa applicazione dell'art. 85 della tariffa all. A 
al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 4 della medesima legge del registro, 
sostiene la tesi della soggezzione ad imposta proporzionale, non esistendo 
alcuna differenza tra l'ipotesi del trasferimentc:> di riserve in. aumento 
di capitale e del trasferimento di esse a copertura di perdite. L'una e 
l'altra operazione liberano la societ� dal debito della riserva verso i soci 
e provocano, sul piano finanziario, il trasferimento della relativa posta 
sul conto capitale. Sotto il profilo giuridico anche in questo caso si realizzerebbe 
un trasferimento attraverso la rinuncia dei soci ad un� diritto 
loro spettante sulla riserva. 
Il ricorso � fondato, anche se non tutte le argomentazioni che lo sorreggono 
sono da cl'udividere. 

Determinante al riguardo appare la persistente adesione all'orientamento 
giurisprudenziale secondo cui l'aumento di capitale della societ� 
per azioni, eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle 
riserve, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., pur non dando l.ogo ad una trasmissione 
di diritti, importa � mutamento � d'uso e di godimento di beni 
mobili restando assoggettato all'imposta proporzionale di registro (Cass., 
nn. 2968/77; 2358/72, 42/71, 2146/67, etc.). 

Il problema dell'imposizione sull'utilizzazione della riserva ai sensi 
della legge di registro del 1923 (che la vecchia legge affidava all'interprete, 
mentre la nuova legge del 1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -lo risolve 
in senso affermativo, come si ricava dal combinato disposto dell'art. 47, 
terzo comma, e dell'art. 4 della tariffa all. A; �e potrebbe ritenersi che si 
tratti di disposizione confermativa dell'indirizzo giurisprudenziale di questo 
S.C. e non innovativa) va tenuto distinto da quello della disciplina 


738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'imposta sulle concessioni governative, rispetto alla quale si � eschisa ~ 
pacificamente l'applicazione con tassa graduale nei casi di aumento di 
capitale mediante imputazione a questo delle riserve rappresentate dall'accantonamento 
di utili (Ca~s., nn. 1027/69, 320/69, 183/69, 3530/68, 2295/68, 
2147/68, 90/62), essendo il tributo di registro commisurato agli effetti giuridici 
dell'atto, mentre la tassa di concessione governativa, ai s_ensi del


' l'art. 114 della tabella alL A annessa al d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, si riferisce 
agli effetti economici sostanziali della delibera sociale in quanto essa 
comporti cio� un apporto effettivo di nuova ricchezza che viene ad aggiungersi 
a quella precedentemente fornita alla societ�, giusta la nota marginale 
apposta. a detto articolo (cfr. per la netta distinzione dei due problemi 
gi� Cass., n. 90/62 cit.). Sussiste, infatti, diversit� dei presupposti 
dell'imposizione tributaria nei due casi, presupposto della tassa di concessione 
fissa � l'iscrizione in cancelleria della delibera di aumento; presupposto 
di quella graduale � l'iscrizione della dichiarazione degli amministratori, 
attestante che l'aumento deliberato � stato sottoscritto (la 
quale non ha ragione d'essere quando l'aumento di capitale � grat�ito); 
presupposto del tributo di registro non �, invece, l'iscrizione della delibera 
assembleare nel registro della societ�, ma la delibera stessa in relazione 
alla sua intrinseca portata ed ai suoi effetti (giuridici, come puntualizza 
rispetto all'art. 8 legge n. 3269, ma. senza portata innovativa, l'art. 19 
del d.P.R. n. 634 del 1972). 
La constatazione che la tassa di concessione sia dovuta in misura fissa 
non depone -q�indi -per s� in alcun modo a favore di una corrispondente 
soluzione in materia di imposta di registro. 
� opportuno, peraltro, rilevare che la sentenza n. 90 del 1962, ha definitivamente 
respinto gli argomenti tradizionalmente addotti a favore della' 
imposizione proporzionale dell'imputazione di riserve a capitale, disattendendo 
la teoria del cosiddetto doppio trapasso che non ha pi� avuto 
seguito nella giurisprudenza d� questo S.C.. la quale, pur essendo rimasta 
ferma nella. soluzione, ha modificato le ragioni giustificatrici. In un primo 
tempo si era ritenuto -invero -che il passaggio a c.apitale di riserve 
fosse, soggetto ad imposta proporzionale perch� implicava un trasferimento 
di ricchezza (gli utili accantonati) dai soci alla societ�, trattandosi 
di nuovi apporti deliberati a favore della societ�, e come tali compresi 
nell'ambito dell'art. 85 della tariffa (Cass., 27 settembre 1923; 24 gennaio 
1924; 28 maggio 1932; 14 marzo 1936, n. 775; 28 giugno 1937, n. 2146). 
Nella giurisprudenza pi� recente si d�, invece, .per certo che l'aumento 
di capitale eseguito mediante � imputazione � (� il .termine testuale contenuto 
nell'art. 2442 cod. civ.) non costituisce nuovo apporto di danaro dei 
soci alla societ�, dato che le riserve, sia pure facoltative, gi� si trovano 
nel patrimonio di quest'ultima; si ritiene, peraltro, che tale imputazione 
importi l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri 


-


.. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 739 

del capitale sociale, il quale pu� essere monetizzato solo in ipotesi di scioglimento 
della societ�, o in quella affine della riduzione del capitale esuberante,.
ai.sensi..dell'art.: 2445 e.e,,'per trarne la conseguenza che si � venuto 
in tal modo a verificare un mutamento di uso e godimento di beni mbbili 
comportante ex art. 4 della legge di registro, l'assoggettamento alla impo" 
.sta proporzionale. Questo orientamento ha incontrato la critica di parte 
della dottrina, riecheggiata nella impugnata sentenza, �che gli . addebita 
una interpretazione eccessivamente estensiva del termine � trasmissioni � 
di uso e. godimento dei beni, risolto in quello � modificazioni � nell'uso e 
nel godimento medesimo. Ma la critica cos� formulata non coglie l'effettiva 
implicazione della tesi la quale valorizza la modificazione del contratto 
sociale che il trasferimento della riserva a capitale comporta. 

Indubbiamente le riserve sono entit� gi� esistenti nel patrimonio della 
societ� e la destinazione della loro parte disponibile ad aumento (art. 2442 
e.e.) o a reintegrazione (art. 2447 e.e.) non costituisce un apporto che 
possa incrementare la consistenza patrimoniale della societ� stessa. 

Tuttavia � indubbio che l'attuazione della delibera con cui tale destinazione 
viene disposta d� luogo, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, 
alla modifica (effettiva, ed a rilevanza esterna) della condizione 
giuridica della riserva medesima, cambiando titolo dell'uso e del godimento. 
Non si tratta di una semplice �perazione contabile, di natura 
interna, relativa ad entit� .puramente astratta (non dovendosi sopravalutare 
il concetto di (( imputazione � indicato dalla legge a significare n 
passaggio da � riserva a capitale � che se vale ad escludere sicuramente 
il doppio trapasso, il trasferimento di diritti di credito relativi, non 
esclude che la posizione soggettiva rispetto a tale diritti venga modificata). 

Regime giuridico della � riserva � e del � capitale � in effetti non coincidono. 
Il passaggio da riserva a capitale determina la indisponibilit� del 
cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad esso hanno i soci 
(e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla s�ciet�) e lo assoggetta 
alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale che, per la 
peculiare funzione di garanzia che assolve, pu� essere monetizzato solo 
in caso di scioglimento della societ� stessa o di riduzione del capitale. Ci� 
� sufficiente per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale 
di registro specie se si abbia riguardo da un lato, come i.mpone 
l'art. 8, agli effetti sostanziali dell'atto, e si tenga presente, dall'altro la 
definizione di atto cui � applicabile la tassa fissa, nel quale sarebbe veramente 
difficile fare rientrare la delibera considerata. 

Il passaggio da riserva a capitale indiscutibilmente comporta un 

mutamento dal regime giuridico cui i fondi sociali sono assoggettat�; pro


prio perch�, come si � visto, i poteri di disposizione dell'assemblea sul 

capitale sono pi� limitati di quelli sulle riserve tale passaggio determina 

un rafforzamento della posizione di ogni socio. 


�: 

740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non vale obiettare che presupposto della imposta proporzionale � il 
trasferimento di una certa entit� da un soggetto ad un altro, mentre nella 
operazione di imputazione considerata mancherebbe la regolamentazione 
di rapporti intersoggettivi. 

/ Per effetto del trasferimento delle riserve a capitale rispetto all'entit� 
che ne � soggetto si vengono a modificare i rapporti tra societ� e soci 
come emerge dal rilievo che mutando ff titolo di appartenenza �lel cespite 
alla societ�, gli azionisti perdono la possibilit� di adottare in ordine ad 
esso le deliberazioni consentite per i cespiti disponibili, Se poi l'imputazione 
si correla ad aumento di capitale mediante assegnazione di azioni 
gratuite il bene nuovo attribuito al socio acquista una sua autonoma rilevanza, 
(senza che possa dedursi in contrario che nel valore effettivo della 
vecchia azione era gi� incorporato l'ammontare proporzionato delle riserve, 
giacch� tale potenzialit� assume qualificazione giuridica diversa per 
effetto dell'avvenuto passaggio). 

In definitiva l'interpretazione che intenda abbracciare la tesi favorevole 
al fisco si trova a dover scegliere nell'alternativa di operare pi� propriamente 
sul terreno del diritto tributario (ed � la strada seguita dal 
pi� recente orientamento di questa Suprema Corte), ovvero di prendere in 
considerazione, sul terreno del diritto commerciale, il fenomeno costituente 
il presupposto del tributo, per ravvisare in qualche modo nel passaggio 
da riserva e capitale un trasferimento di riccheza in senso proprio, un 
nuovo conferimento, analogo a quelli costitutivi del capitale originario. 
Qui si innesta appunto la tesi del doppio trapasso che trae origine da posizioni 
dottrinali elaborate sullo scorcio del secolo in Germania e Francia, 
secondo cui il passaggio da riserva a capitale consiste nell'attribuzione 
ai soci dei fondi di riserva come dividendo e nel contestuale trasferimento 
dello stesso alla societ� come nuovo apporto. Ma tale tesi, gi� insostenibile 
ai sensi dell'art. 158 del codice di commercio, non trova possibilit� di 
difesa di frorite al disposto dell'art. 2442 cod. civ. ed � stata definitivamente 
ripudiata come si � accennato dalla giurisprudenza (donde la SU� 
perfluit� di insistere nella relativa dimostrazione). La tassabilit� delle 
riserve va considerata perci� prescindendo dal supporto del trasferimento 
dei diritti, agganciandola al mutamento della disciplina giuridica attraverso 
una interpretazione estensiva dell'art. 4 alla luce dell'art. 8 che lo 
rende applicabile anche a situazione diversa dalla trasmissione del diritto 
in senso proprio. Confro siffatto procedimento non varrebbe opporre (e 
lo riconosce, del resto, la stessa sentenza impugnata) la letterale esegesi 
degli artt. 81 e 85 della tariffa all. A la cui applicazione non viene in considerazione 
immediatamente e direttamente, ma solo in via analogica (ai 
fini della individuazione della aliquota). 

Si obietta tuttavia che l'impossibilit� di operare la tassazione con im


posta proporzionale troverebbe conferma nella mancata inclusione della 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

imputazione di riserva a capitale fra le operazioni previste nelle predette 
voci della tariffa. Ma si replica vittoriosamente che in tali voci le specifiche 
ipotesi sono contemplate e considerate in funzione della determinazione 
dell'aliquota, mentre � l'art. 8 della legge che impone all'interprete 
di fare riferimento, in via analogica, al pi� appropriato degli articoli di 
tariffa quando il caso sia espressamente e puntualmente contemplato. 
Non s� tratta quindi di sforzare la portata degli artt. 81 e 85, i� quali cos� 
come sono stati formulati riguardano indubbiamente apporti nuovi di 
capitale (rispettivamente i conferimenti coevi alla formazione d�lla societ�, 
e quelli successivi), ma di far riferimento a tali articoli per individuare 
la aliquota che sar� quella prevista per i conferimenti i'n denaro, 
mentre l'ammontare delle riserve utilizzate rappresenta l'imponibile su 
cui applicare dette aliquota. 

In conclusione ritiene il Collegio di dover ribadire il proprio orientamento 
nel senso che la utilizazione della riserva straordinaria per aumento 
di capitali comporta l'assoggettamento ad imposta proporzionale coincidendo 
l'interpretazione della vecchia legge di registro con 'quella che 
� l'espressa previsione della legge vigente. 

3. -Si pu� quindi passare ad esaminare la tesi della differenziazione 
della ipotesi di aumento espressa da quella di riduzione delle perdite dalla 
Corte di appello e senza farvi soverchio affidamento dal momento che 
si ritiene o no le conclusioni raggiunte inidonee ad escludere la tassazione 
proporzionale ove non si sovverta l'orientamento di questa S.C. la 
cui esattezza � stata appena riconfermata. 
Su di essa, arricchendola di nuove argomentazioni, si diffonde la difesa 
della societ�, che pretende di circoscrivere l'espresso principio alla 
ipotesi in cui le riserve vengono puntualmente utilizzate per l'aumento 
del capitale, negandone l'operativit� quando si abbia una utilizzazione per, 
la diminuzione delle perdite di esercizio. 

Al riguardo nella individuazione dell'elemento differenziale sono sostenibili 
astrattamente due tesi: si pu� affermare cio�, che questa utilizzazione 
delle riserve, non comporta in alcun modo il passaggio, sia pure momentaneo 
e formale a capitale (ed � la posizione assunta dalla Corte di 
appello), oppure riconoscere che il passaggio vi sia stato, ma non essendosi 
definitivamente risolto in aumento del medesimo, non pu� essere 
assoggettato al tributo (ed � la linea seguita dalla societ� resistente). Ma , 
si tratta di posizioni indifendibili. Della prima � la sentenza stessa -che 
pur l'ha elaborata -a segnare il limite quando osserva che alla luce 
del criterio del mutamento di uso e godimento sia l'impiego per aumento 
del capitale sia quello per ridurre le perdite comportano la effettiva modifica 
di regime giuridico delle riserve, come tale, sufficiente a determinare 
la tassazione proporzionale. 


7-+2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E l'osservazione test� fatta vale altres� a dimostrare che anche la tesi 
-sostenuta dalla societ� resistente � priva di fondamento giuridico perch� 
pretende di introdurre un elemento differenziale rispetto alla giurisprudenza 
di queste S.C. da tener ferma in linea di principio del tutto inadeguato. 
Il punto qualificante di tale orientamento non � infatti, l'utilizzazione 
� in aumento � del capitale, ma la modificazione della disciplina 
giuridica originaria delle riserve che a tale utilizzazione co~segue in 
quanto pur non avendosi un nuovo apporto di danaro dei soci alla So


. ciet� si realizza l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli 
propri del capitale sociale, quel mutamento cio� di uno e godimento idoneo 
di per s� a far scattare la imposizione proporzionale. 

L'affermazione che tale imposizione non sarebbe pi� giustificata quando 
le riser.ve sono impiegate per reintegrare il capitale diminuito di oltre 
un terzo, distinguendo l'ipotesi del 2442 da quella del 2446 e.e. non trova 
adeguato supporto logico giuridico. Non giova richiamarsi alla � necessa� 
ria� destinazione delle riserve ad assolvere la loro peculiare funzione di 
garanzia (perch� riconoscendosi che anche nell'ipotesi del ripianamento 
delle perdite le riserve sono state imputate al capitale resta confermata 
la ricorrenza di un'ipotesi di utilizzazione perfettamente omologa a quella 
precedentemente considerata dalla giurisprudenza di questa Corte). 

N� � persuasivo l'argomento che si vorrebbe desumere dalla difficolt� 
di determinare nella specie la base imponibile. A parte la non congruenza 
dei riferimenti alla nuova legge di registro rispetto ad una fattispecie 
da decidere alla stregua della legge del 1923, l'obiezione � priva di 
pregio giacch� -come si � accennato -una volta fissato il criterio della 
proporzionalit�, la misura dell'aliquota e della base imponibile pu� ricavarsi 
in via analogica, operando al riguardo i principi relativi ai conferimenti 
in denaro (cfr. l'art. 81, lett. a, della legge di registro, che prevede 
l'aliquota del 2 per cento sull'importo. del denaro conferito). 

Lo strumento operativo dell'utilizzazione funziona anche in questo 
caso, secondo la medesima sequenza evidenziata dalla precedente giurisprudenza 
di questa Corte. 

Esattamente l'Avvocatura dello Stato osserva.che in termini di � utilizzazione 
� e di effetti giuridici che ne conseguono la situazione non cambia 
quando la deliberazione di trasferimento delle riserve a capitale abbia per 
fine, anzich� l'aumento, la conservazione del medesimo ripianandosi con 
taie operazione le perdite subite. 

Non pu� essere seguita la Corte d'appello quando afferma che nel caso 
di specie non si � avuto -nemmeno in via meramente formale -un 
passaggio della riserva straordinaria a capitale poich� -riassume -le 
perdite incidono, anzitutto, prima di aggredire il capitale, sul patrimo~ 
nio sociale e quindi vanno ripianate innanzitutto con gli elementi attivi di 
questo. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

L'affermazione -fermo restando che si tratta di puntualizzazioni 
correttive non incidenti sulla ratio decidendi della sentenza impugnata 
che si �regge nel superamento dell'indirizzo interpretativo sulla portata 
dell'art. 4 I. reg. -� intrinsecamente contraddittoria, perch� finisce per 
rfoonoscere che le perdite aggrediscono direttamente tutte le attivit� so�iali 
che sono rinvenibili nel patrimonio senza che occorra ulteriormente 
distinguere se si tratti di attivit� di cui la societ� � titolare in.conto cor


rente ed in conto� patrimonio. 
Patrimonio -dal punto di vista giuridico -� l'insieme dei rapporti 

� con diretta rilevanza economica di cui una persona � titolare e dal punto 
di vista economico � l'insieme dei valori che rimangono dopo avere detratto 
le passivit�. Nelle. imprese individuali il patrimonio netto si determina 
nella differenza fr� attivo e passivo, sicch�, dal punto di vista ragioneristico, 
coincide con il capitale netto. Nella societ� di capitali il patrimonio. 
netto � di ordinario costituito da due poste: capitale sociale e 
fondi di riserva (formati dalle quote di utile netto rion ripartite annualmente 
fra i soci). Il capitale sociale rileva come fondo di dotazione per 
lo svolgimento dell'attivit� commerciale, come coacervo di diritto di partecipazione 
dei soci, come fondo di garanzia, per le obbligazioni sociali. 

Nelle societ� di capitali accanto alla riserva legale sono ipotizzabili riserve 
statutarie e riserve straordinarie o facoltative le quali, a prescindere 
dalla diversa situazione giuridica specifica a ciascuna di esse, e diversa 
da quella fatta al capitale come tale debbono considerarsi appartenenti 
al patrimonio della societ�. 

Le riserve straordinarie sono formate, mediante accantonamento degli 
utili a seguito di decisione presa in sede di approvazione del bilar.icio, e 
figurano, ai sensi dell'art. 2424 e.e. nella parte passiva della situazione patrimoniale~ 
per esprimere il debito della societ� nei confronti dei soci. 

Il capitale che pu� diminuire (ex art. 2446 e.e.) � quello effettivo non 
quello nominale. Capitale effe.ttivo e patrimonio effettivo coincidono soltanto 
al momento in cui la societ� viene in essere, successivamente fra i 
suddetti elementi sussiste sempre una divaricazione. . 

11,capitale effettivo deve coprire anche la voce iscritta nella parte 
passiva della situazione patrimoniale rappresentata dalla riserva che vincoli 
al proprio soddisfacimento una patte (la parte corrispondente al suo 
ammontare) dell'attivo sociale. E la legge stabilendo che debba sussistere. 
un certo rapporto fra capitale nominale ed effettivo considera capitale 
effettivo quello depurato della passivit� rappresentata dalla riserva straordinaria. 
Quando l'assemblea delibera l'utilizzazione delle riserve sia per 
aumento di capitali che per copertura di perdite compie un'identica operazione, 
svincolando la parte dell'attivo destinata a copertura della riserva 
e rendendola totalmente computabile in conto capitale. La somma cos� 
svincolata se determina un supero di capitale attivo potr� essere tradotta 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

744 

in azioni gratuite a favore dei soci (con aumento del capitale nominale), 
mentre se si sono verificate perdite sar� trattenuta a copertura di esse 
migliorando ed eventualmente regolarizzando il rapporto fra capitale effettivo 
e capitale nominale (il che nella specie si � verificato anche perch� 
� stato ridotto il capitale nominale, reso pi� rispondente a quello effettivo). 
Si determina cio�, anche in questa ipotesi, il trasferimento della 
riserva a capitale; la riserva viene cancellata e la relativa ma~sa attiva 
confluis�e nel capitale (effettivo) accrescendolo. 

4. -In conclusione fermo restando l'assoggettabilit� ad imposta. proporzionale 
della utilizzazione delle riserve per aumentare il capitale, .alla 
medesima soluzione deve pervenirsi quando le riserve sono impiegate per 
porre riparo ad una perdita di capitale diminuito di oltre un terzo. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1978, n. 3515 -Pres. Giannattasio 
-Est. Granata -P. M. Saia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Camerini) c. Viola. 

Imposte e tasse in genere � Rapporto tra il procedimento innanzi alle 
Commissioni e l'azione in sede ordinaria � Termine . Decisione definitiva 
� Ricorso ~ontro decisione proposta fuori termine . Successiva 
dichiarazione di inammissibilit� � Decorrenza del termine dal 
passaggio in giudfoato della decisione non impugnata utilmente. 

Il giudice ordinario che non pu� sindacare gli errores in procedimendo 
del giudice tributario, deve raccordare il termine semestrale di decadenza 
dell'azione ordinaria al giudicato del giudice tributario che pronunzia 
sulla regolarit� del processo; ove questo abbia dichiarato inammissibile 
l'impugnazione perch� non prevista in via tipica dalla legge ovvero perch� 
proposta dopo la scadenza del termine, il termine semestrale per l'azione 
ordinaria decorre dal passaggio in giudicato della decisione vanamente 
impugna_ta con il mezza dichiarato inammissibile; quando invece l'impugnazione 
sia esperita secondo il tipo e nel tempo di legge ma non in conformit� 
dei canoni formali che ne condizionano l'esame di merito, il termine 
per l'azione ordinaria decorre dalla definitivit� della decisione che 
pronuncia sull'impugnazione (1). 

(1) Bench� riferita a1l'abrogato ordinamento deilJle commissdoni, la decisione 
� importante in quanto riassume e defin1sce con esempJare Hmpidezza iii principio 
tuttora va1ido ad al1ri effett~. e peraltro 11ipetutamente affermato (Cas,s., 
8 gennaio 1975, n. 40, in questa Rassegna, 1975, I, 40), che l'impugnazione ab origine 
inamm�ISsibile, perch� non ammessa nel sistema processuale o perch� proposta 
fuori termine, non impedisce la decadenza stabilita in connessione con la 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

745 

(Omissis). -Con il primo motivo -denunziando violazione dell'art. 22 

d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, e difetto assoluto di giurisdizione, in relazione 
all'art. 360 n. 1 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza 
impugnata per avere giudicato infondata l'eccezione di decadenza dell'azione 
giudiziaria, da essa ricorrente proposta sul rilievo che, avendo la 
Commissione centrale dichiarato inammissibile �per tardivit� il ricorso 
dei contribuenti avverso la decisione della Commissione provinciale, il 
termine semestrale per adire l'aut�rit� giudiziaria ordinaria doveva com� 
putarsi a decorrere dalla scadenza del termine. utile per ricorrere � tempestivamente 
alla Commissione centrale, laddove la Corte di appello ha ritenuto 
che la decisione definitiva, rispetto alla quale era da apprezzarsi la 
tempestivit� dell'azione giudiziaria, era quella della Commissione centrale. 
La censura � fondata. 

Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma introdotta 
con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 436, il termine semestrale di decadenza 
concesso per proporre l'azione giudiziaria decorre dal momento 
in cui, nel processo davanti alle commissioni tributarie -necessariamente 
da esperire in via preventiva -interviene una decisione �definitiva� 
che tale sia per sua natura, perch� non suscettibile di impugnazione ulteriore 
nell'ambito ancora di quel processo, o tale diventi, a seguito dello 
inutile decorso del termine concesso per esperire l'impugnazione ammessa. 

Nella individuazione di siffatta decisione e nella verifica della sua 
definitivit� ai fini del controllo circa la sussistenza o meno della menzionata 
decadenza in relazione, appunto, alla tempestivit�, e quindi alla proponibilit�, 
dell'azione davanti a lui proposta, il giudice �ordinario -in dipendenza 
della distinzione e reciproca autonomia, da quel sistema recepito, 
tra il processo davanti alle Commissioni tributarie ed il successivo 
processo in sede ordinaria -incontra i limiti derivanti dalla insindacabilit�,. 
da parte sua, degli errores in procedendo dal giudice tributario 
eventualmente commessi r:elativamente sia alla impugnazione esperibile 
in quel processo, sia alla tempestivit� della stessa. � ius receptum, infatti, 

definitivit� (gi� verificatasi) de!ila pronunzia contro Ja quaile !'<impugnazione � 
rivOllta, s� che l'ulteriore sviJlu:ppo procedimentaile non potr� essere posto in 
re1azione con la pronunzJia (meramente dichiarativa) di inammissibiHt�. Ci� non 
avViiene, tuttavia, precisa opportuna~ente .1a sentenza in nota, quando l'impugnaZlione 
in s� ammdssibil1e e tempestivamente esperita .incontri alrt:ri ostacol.i 
che pI'ec1udono l'esame del merito; in tal caso il processo � proseguito e non si 
ha defini1livlit� fino a quando non intervenga ila pronunzia del giiudice deliJ'impugnazione, 
anche se in tal caso la pronunzia dichiara egualmente L'inammissibi1lit�. 


Quest'u1tima precisazione aveva ovviamente valore per l'azione ordinaria 
autonoma cohlegata so1o temporalmente, ad una decisione definitiva, ma non 
vaile pi� attualmente nel sistema processuale unita.rio per gradi di impugnaZtione 
nel quaile la inamm1ssibi11t� di una 1m:pugnazione preo1ude in ogni caso 
il:'impugnazione successiva. 



746 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nella giurisprudenza �li questa Corte Suprema, che n� il primo (Cass. 
8 gennaio 1975, n. 40), n� il secondo (Cass. Sez. Un., 5 agosto 1977, n. 3516; 
Cass., Sez. Un., 4 agosto 1977, n. 3466) errore rientrano fra queili per i 
quali pu� derogarsi, in via eccezionale, alla regola della insindacabilit�. 

L'a statuizione, con cui,. pertanto, il giudice tributario, adit~ in via 
di gravame avverso una precedente decisione resa in quello stesso processo, 
dichiari il gravame stesso inammissibile, perch� non previsto in via 
tipica dalla legge avverso la decisione con esso impugnata, ovvero perch� 
proposto dopo la scadenz� del termine, impone al giudice ordinario di 
ragguagliare a quel giudizio la propria indagine volta ad individuare, nel 
processo tributario, la pronunzia, alla sopravvenienza della cui definitivit� 
egli deve raccordare il dies a quo del termine semestrale di decadenza 
dall'azione giudiziaria. Ed al1ora, mentre nel caso che la decisione inutilmente 
impugnata sia dichiarata, dal giudice dell'impugnazione in concreto 
esperita, non suscettibile di� gravame nell'ambito del processo tributario, 
la definitivit� viene a costituire, per il giudice ordinario, un attributo 
.originario (cio� dal momento della pronunzia) della �decisione a quo; nel 
caso, invece, che sia dal giudice tributario dichiarata la diversit�, rispetto 
a quella tipica, dell'impugnazione esperita ovvero la sua tardivit� del termine 
fissato per il tempestivo e~perimento dell'impugnazione tipica ammessa 
contro quella stessa decisione. 

Invero, poich� il giudizio sul processo tributario dal suo giudice vincola, 
come si � detto, il giudice ordinario, questo non pu� non raccordare 
la decadenza dall'azione giudiziaria alle risultanze di tal giudicat~. Alla 
stregua del quale, nel caso che qui interessa di ricorso alla Commissione 
centrale dichiarato (con decisione non impugnata, in prosecuzione dello 
stesso processo, con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) inammissibile 
perch� tardivo, il gi.dice ordinario � tenuto a reputare non compiuto 
utilment~, nel processo tributario, l'atto idoneo ad impedire il sopravvenire, 
in quel processo, della decadenza dal potere di impugnazione, e pertanto 
� pure tenuto a ricollegare alla sopravvenienza di tal decadenza, ed 
alla conseguente acquisizione del predicato di definitivit� da parte della 
decisione non tempestivamente impugnata, la (decorrenza del termine 
costitutivo della) diversa decadenza, cui l'ordinamento assoggetta l'azione 
giudiziiaria ordinari.a. g proprio il g:iudicato tributario ad quem tdi tardivit� 
della impugnazione in quel processo esperita �avverso la decisione 
a quo) che impedisce al giudice ordinario di correlare la (decorrenza del 
termine di) decadenza dell'azione giudiziaria al. diverso momento, in 
quanto � proprio questo ultimo che irriversibilmente, per esso giudice 
ordinario, accerta la fattispecie concreta da commisurare alla regola, gi� 
ricordata, secondo cui la decadenza (nel caso: dalla impugnazione) � impedita 
soltanto dal compimento tempestivo dell'atto previsto dalla legge: 
regola, dalla quale ovviamente si svolge l'altra, secondo cui la decadenza 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

stessa, una volta verificatasi, non pu� essere rimossa o comunque eliminata 
dalla successiva e quindi tardiva realizzazione di quell'atto tipico. 

Diversa � la situazione in cui, nel processo tributario, l'impugnazione 
sia esperita secondo il tipo e nel tempo di legge, ma non anche in confromit� 
dei canoni formali che ne condizionano l'esame nel merito: ad esempio, 
nel caso (esaminato da Cass., Sez. Un., 1� marzo 1971, n. 514) di ricorso 
alla Commissione centrale non corredato con motivi specifici. Invero, in 
simile evenienza, anc:P.e se il giudice tributario ad quem non pu� non pervenire 
ad. un� eguale dichiarazione di i�1ammissibilit�, per� il gravame 
esperito � pur sempre riconducibile allo schema dell'atto tipico idoneo 
ad impedire la decadenza dall'impugnazione e, con essa, l'acquisizione del 
predicato di definhivit� da parte della decisione cos� impugnata, onde � 
al momento della definitivit� della decisione emessa su quell'impugnazione 
che va correlato �'inizio del termine semestrale fissato per l'utile esperimento 
dell'azione giudiziaria. 

E del pari si spiega (non sem~ra del tutto superfluo chiarire, al fine 
di fugare superficiali impressioni di contrasto con altri arresti di questa 
Corte Suprema) come alla definitivit� della (ultima) decisione tributaria 
si debba guardare anche quando tardiva sia l'introduzione stessa del giudizio 
tributario davanti alla competente commissione di primo .grado (come 
nel caso esaminato da Cass., Sez. Un., 12 maggio 1975, n. 1831); invero, 
nel sistema di contenzioso qui in discorso, l'atto alla cui definitivit� si 
correla la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria � non l'accertamento 
tributario (salvi, naturalmente, i riflessi preclusivi, sull'esame del 
merito derivanti dalla inoppugnabilit� dell'accertamento stesso= cfr. ancora 
citata sentenza n. 1831 del 1975), ma la pronpnzia\del giudice tributario._ 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3709 � Pres. Mir~belli Est. 
San,dulli � P. M. Caristo (conf.) -D'Apuzzo (avv. Trione) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Vit~liani). 

Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo � Presunzioni legali � 
Vendita fra parenti � Norma di carattere processuale -Esclusione � 
Applicazione della norma vigente al momento della stipulazione dell'atto. 


(d.!. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 25 e 77). 

Imposte e tasse in genere � Succ.essione di leggi nel tempo � Norme sostanziali 
� Criteri di applicazione. 

(Preleggi, art. 11). 

Le norme che regolano le presunzioni legali in relazione alla vendita 
fra parenti sono stabilite in vista di scopi di carattere sostanziale; di con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

748 

seguenza le norme della nuova legge di registro, non avendo natura processuale, 
non si applicano agli atti stipulati anteriormente all'entrata in 
vigore (1). 

In tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio 
fondamentale della irretroattivit� della legge, enunciato nell'art. 11 
delle preleggi, comporta da un lato, che la legge nuova non possa essere 
applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed 
ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti gi� verificatisi 
dell'atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte 
alle conseguenze attuali o future di esso; dall'altro, che la nuova legge� 
possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopra~
venute ancorch� conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini 
della disciplina dispost(l dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione 
in se stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo 
che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina 
giuridica dell'atto (o del fatto) generatore (2). 

(Omissis). -Con il primo motivo, le ricorrenti -denunciata l'omessa 
e fals� applicazione degli artt. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 
5 del p..1. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 
nonch� l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione -sostengono 
che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta di 
registro, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare al rapporto tributario, 
originato dall'atto di trasferimento immobiliare intervenuto fra i 
D'Apuzzo ed ancora da risolvere, l'art. 25 del d.P.R. n. 634 del 1972 che, 
modificando la precedente disciplina dell'art. S del d.l. lgt. 8 marzo 1945, 

n. 90, ha ristretto l'ambito di operativit� della presunzione di liberalit� 
(in precedenza estesa ai parenti .entro il terzo grado) ai parenti iri linea 
retta. 
La censura � infondata. 

Secondo la tesi delle ricorrenti -essendo ancora pendente, al momento 
dell'entrata in vigore c:lel d.P.R. 26 ott'?bre 1972, n. 634 (disciplina 
dell'imposta di registro), il giudizio relativo alla configurazione giuridica 

(1-2) La prima massima, di eviidente esattezza, esolude che le norme sulla 
pJ1esunzione di negozio giratuito neL1a vendita fra parente abbiano carattere processuale. 
La norma deWart. 25 del!la nuova legge dd registro che pone una presunzione 
assoluta non � nemmeno una norma attinente ailifa prova in quanto 
stabit11sce H regdme tributario indefettib1!1e della vendita foa pal1enti in linea retta. 

La seconda massima J1ias1sume !l!a regola dell'applkazione dello jus supervenies 
rispettivamente ai rapporti anteriormente sorti ed aglri effetti che autonomamente 
da essi sd p�roducono. IJ p.rincip.1o, come si cicordeir�, � stato applicato 
relativamente all'obbJI�Jgo di interessi suJi1a mora successiva a!J'entrata in 
vigorie delia Ieggie che H istritrni:sce, dovuti 'per obblrigazioni tributarie sorte anteriormente. 




PART� I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

dell'atto di trasferimento immobiliare, intervenuto tra zio e nipote D'Apuz


zo, volto ad accertare,� ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, 

se lo stesso costituisse !-llla compravendita o una donazione -si sarebbe 

dovuto applicare, per la determinazione dei limiti di �incidenza effettuale 

della presunzione legale di liberalit�, la nuova normativa e non quella 

vigente al momento della formazione dell'atto oggetto dell'imposta di 

registro. 

Secondo l'opinione dei giudici di merito -in mancanza di una norma 

espressa che assoggettasse alla nuova normativa l'atto formato sotto il 

regime legislativo precedente -non avrebbero potuto applicarsi le nuove 

statuizioni legislative ad un atto formato e registrato prima dell'entrata 

in vigore della nuova disciplina. 

E tale opinione merita adesione . 

. Il problema proposto attiene alla individuazione della disposizione le


gislativa applicabile in tema di successione di norme disciplinatrici di 

presunzioni legali. 

La controversia� promossa ex art. 146 della legge di registro del 1923 
innanzi al giudice ordinario (dopo ch� le commissioni tributarie avevano 
escluso che la presunzione di gratuit�, relativa all'atto di trasferimento 
immobiliare, intervenuto nel 1961 fra i D'Apuzzo zio e nipote, fosse stata 
vinta nel modo richiesto dalla legge, e cio� mediante titoli muniti� di data 
certa) � stata instaurata -nel vigore del d.lgs. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 
(modificazioni delle imposte sulle successioni e s�lle donazioni), il quale, 
con l'art. 5, primo comp:ia, stabiliva che �le trasmissioni di immobili a 
titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si P!'esumono liberalit� e 
; come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo 
pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi 

del codice civile � -al fine di provare l'onerosit� dell'atto trasfativo as


soggettato ad imposta di registro. 

Successivamente -essendo intervenuto, nel corso: del giudizio, il 

d.P.R. 26 ottobre 1972; n. 634, il cui art. 25, primo comma (stabilendo che 
� i trasferimenti immobiliari posti in essere tra parenti in linea retta si 
presumono donazioni, con esclusione della prova contraria�), dopo avere 
trasformato la presunzione di liberalit� da relativa in assoluta, ne ha 
limitato l'ambito soggettivo di. operativit� ai paren,ti in linea retta -si 
� sostenuto, sulla base dello jus superveniens in materia processuale, 
che -non potendo pi� presumersi (nemmeno juris tantum) un atto di 
liberalit� nella ipotesi di un trasferimento immobiliare fra parenti entro 
il terzo grado� -dovesse escludersi che l'atto intervenuto fra i D'Apuzzo 
potesse assoggettarsi all'imposta di registro come donazione. 
Trattasi, quindi, di stabilire -in tema di efficacia della legge probatoria 
nel tempo -se, nel caso di specie, debba farsi applicazione della 
norma attinente alla presunzione legale di liberalit� vigente all'epoca in 


750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cui l'atto oggetto d'imposta � stato formato e registrato o di quella soprevvenuta 
nella pendenza del giudizio. 

:B noto che, secondQ la dottrina pi� autorevole, il carattere processuale 
o sostanziale delle norme che disciplinano le prove va individuato 
(non soddisfacendo n� la teo~ia che afferma il carattere processuale di 
tutte dette norme, in quanto lascia in ingiustificata ombra la considera� 
zione degli �interessi in conflitto, n� quella che assegna .al diritto sostan� 
ziale tutte tali norme) in base al criterio direttivo che consiste nel guar� 

dare se la norma abbia carattere generale, e cio� si riferisca a rapporti 
giuridici nei quali siano impegnati interessi sostanziali di diversa consi� 
stenza -nel qual caso, le� ragioni ispiratrici sarebbero di ordine processuale, 
avendo per scopo la formazione del convincimento del giudice -ov� 
vero se abbia di mira un solo schema paradigmatico di rapporto giuridico 
-nel quale secondo caso, costituendo la limitazione alla formazione 
del libero convincimento del giudice soltanto il mezzo per condurre ad 
una div~rsa regola sostanziale del rapporto giuridico esclusivamente 
considerato, emergerebbe il carattere sostanziale della norma. 

Ed implicazione logica di tale discriminazione � che le norme che regolano 
le presunzioni legali (con riferimento a singole fattispecie giuridiche) 
rientrano nell'ambito del!a categoria delle norme di diritto sostan� 
ziale (nella quale vanno ricompresi, ad esempio, l'art. 1350 cod. civ., che 
regola i casi nei quali la prova scritta � richiesta ad substantiam; l'art. 241 
cod. civ., per il quale la prova testimoniale delia filiazione legittima � 
ammessa soltanto quando vi sia un principio di prova scritta o le pre� 
sunzioni e gli indizi� risultanti da fatti gi� certi siano considerati abba� 
stanza gravi per determinarne l'ammissione; ecc.). 

Per modo che -essendo state dettate le norme relative alla presun


zione ':legale (juris et de jure) contenuta nell'art. 25 del d.P.R. n. 634 del 
1972 ed a quella (juris tantum) stabilita nell'art. 5 del d.lgs.lgt. n. 90 
del 1945, in vista di scopi di carattere sostanziale -deve escludersi che 
il giudice di merito fosse tenuto ad applicare, nel caso Oggetto del presente 
dibattito giudiziale, la nuova norma intervenuta nella pendenza del 
giudizio. 

Invero, secondo la giurispn1denza di questa Corte Suprema (cfr. 
sent. 27 maggio 1971, n. 1579), in tema di jus superveniens in materia di 
diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattivit� della 
legge, enunciato nell'art. 11 . delle disposizioni sulla legge in generale, com� 
porta, da un lato,, che la legge nuova non possa essere _applicata, oltre che 
ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata. in vigore, a quelli 
sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli 
effetti gi� verificatisi dell'atto (o del fatto) passato o si venga a togliere 
efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso e, 
dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status 

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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 751 

ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in 
vigore, ancorch� conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini 
della disciplina disposta della nuova legge, debbono essere presi in considerazione 
in s� stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li 
ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione 
sia modificata la disciplina giuridica dell'atto (o del fatto) generatore. 

In base a tale postulato deve, quindi escludersi che all'atto� traslativo 
formato e registrato sotto l'impero della legge precedente possa applicarsi 
la nuova legge di registro che modifica la disciplina giuridica dell'atto 
generatore del rapporto tributario. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 luglio 1977, n. 37'15 -Pres. Mirabelli Est. 
Sandulli -P. M. Garisto (conf.) -Soc. Sili e Magazzini di Civitavecchia 
(avv. Visciani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). 


Imposta di ricchezza mobile ed altre imposte dirette -Esenzione per nuove 
imprese artigiane e piccole e medie industrie nell'Italia settentrionaie 
-Legge 22 luglio 1966 n. 614 -Imprese dirette alla produzione di 
servizi -Esclusione. 

(I. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8). 
L'agevolazione per i territori depressi nell'Italia settentrionale nu_ovamente 
disciplinata dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 ha innovato sulla precedente 
normativa d'un canto estendendo il beneficio in senso soggettivo 
alle industrie anche medie, d'altro canto restringendo il beneficio in senso 
oggettivo alle sole imprese dirette alla produzione di beni con esclusione 
di quelle dirette alla produzione di servizi (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo, la ricorrente -denunciata la violazione 
e la falsa applicazione degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., 12 delle disposizioni 
sulla legge in generale, 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, in 
relazione al d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, alla legge 10 agosto 1950, n. 647, 
alla legge 15 luglio 1954, n. 543, ed alla legge 29 luglio 1957, n. 635 -si 
duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia ritenuto che l'esenzione 
decennale (da ogni tributo diretto sul reddito), concessa dall'art. 8 
della legge n. 614 del 1966, spet!asse esclusivamente .alle imprese industriali 
aventi ad oggetto la produzione di beni, e non anche a quelle produttrici 
di servizi. 

(1) Decisione esattissima. Per il regime anteriore cfr. Cass., 1� ottobre 1975, 
n. 3089; 2 ottobre 1975, n. 3'114 e 16 gennaio 1975, n. 166 (in questa Rassegna, 1975, 
I, 1085), nonch� 6 luglio 1977, n. 2967, (ivi, 1977, _I, 694). 

752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La censura � infondata. 

La portata che la decisione impugnata ha attribuito -attraverso il 
procedimento di ricognizione del significato della norma -al primo comma 
dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, vale a sorreggere la tesi 
sfavorevole alla societ� contribuente, in quanto la stessa risulta assegnata 
mediante una corretta operazione (logica) interpretativa della statuizione 
normativa, condotta -sulla base del significato proprio delle� parole secondo 
la loro connessione e dell'intenzione del legislatore -nel rispetto 
d�l principio fondamentale fissato nell'art. 12 delle disposizioni sulla 
legge in generale. 

La legge 22 luglio 1966, n. 614, modificando la precedente normativa, 
dettata, in materia di interventi straordinari a favore dei territori depressi 
dell'Italia settentrionale e centrale dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, ed 
innovando al regime delle agevolazioni fiscali, previste per tali zone, ha 
provveduto, da un canto, ad allargare l'ambito dell'elemento soggettivo 
del beneficio, estendendo lo stesso alle medie imprese industriali (prima 
nbn considerato) e, dall'altro canto, ha ristretto il campo dell'elemento 
oggettivo di esso, limitando l'agevolazione alle sole imprese dirette alla 
produzione di beni (con esclusione di quelle produttrici di servizi). 

In tal modo, il legislatore del 1966 ha inteso circoscrivere l'area del 
beneficio fiscale alle sole imprese di produzione dei beni (cfr., in tal senso, 
Cass., sent. 23 novembre 1966, n. 4425), chiarendo, attraverso un opportuno 
atto di normazione, i limiti marginali dell'esenzione tributaria, 
che, nel vigore della legge 29 luglio 1957, n. 636 -in mancanza di una specificazione 
che consentisse di discriminare le imprese aventi ad oggetto 
la produzione di servizi (costituente oggetto di attivit�� industriale: articolo 
2195, primo comma, n. 1, cod. civ.) -erano stati estesi dalla giurisprudenza 
sino. a 'ricomprendere nel!a sua sfera l'incidenza effettuale anche 
le imprese produttrici di servizi. 

Per modo che, in�presenza di siffatta innovazione legislativa, che ha 
immutato il precedente regime tributario, non pu� condividersi la tesi 
della ricorrente, volta ad allargare l'area oggettuale del beneficio fiscale 
previsto dall'art. 8, primo comma, della legge n. 614 del 1966. 

Il primo motivo �, quindi, da disattendere. -(Omissis). 

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SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 luglio 1978, n. 3332 -Pres: Trimarchi 
Rel. Scribano -P. M. Berri (parz. diff.). -S.p.A. 'Idroelettrica Smurra 


S.A.I.S. (avv. Mazzei) c. Amministrazione delle finanze (avv. Stato 
Albisinni). 
Acque pubbliche ed elettricit� ' -Concessione e derivazione -Proroga Posizione 
dell'utente -Interesse legittimo. 

(T.IJ. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 22, 28 e 30). 

Competenza e giurisdizione -Potere del giudiCe -Nei confronti della P.A. Disapplicazione 
-Limiti. 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, artt. 4 e 5). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Derivazioni ed utilizzazioni abusive Diri~
to di risarcimento dei danni -Prescrizione applicabile -Decorrenza. 


(Cod. civ., artt. 2935 e 29~7). 

L� proroga della concessione d'acqua pubblica venuta a scadenza � 
subordinata all'accertamento che all'accoglimento della domanda non si 
oppongono eventuali preminenti esig?nze di ordine generale. La posizione 
dell'utente in rapporto al provvedimento di proroga � pertanto di interesse 
legittimo (1). 

La potest� di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo pu� essere 
esercitata dal giudice ordinario in ordine a provvedimenti dell'Amministrazione 
rispetto ai quali persista nel privato interessato una situazione 
di diritto soggettivo sottratta ad ogni apprezzamento discrezionale 
(2). 

Il diritto al risarcimento dei danni da utilizzazione abusiva di una de


rivazione d'acqua pubblica si prescrive in cinque anni e la prescrizione ha 

inizio da ciascun giorno in cui la frazione di danno s'� prodotta ed il cor


rispondente diritto al risarcimento � sorto (3). 

(1-3) La sentenza 15 ottobre 1974, n. 17 de1 Tribunale superiore delJe acque 
parzialmente cassata dailila Corte � pubblicata in questa Rassegna 1975, I, 769, 
con nota di richiami. 

SuUa prima massima, in senso conforme, cfr. citate in motivazione, Cass. 

16 dicembre 1974, n. 4285, Giust. civ. Mass. 1974, 1855; Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306, 

in questa Rassegna 1975, I, 250; Cas.s. 14 agosto 1951, n. 2518, Foro it. Rep. 1951, 



754 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -Col primo motivo del ricorso la societ� Idroelettrica 
Smur.ra, denunciando violazione degli artt. 17, 22, 35, 55, 140 e 143 R.D. 
11 dicembre 1933, n. 1775, e difetto di motivazione, (art. 360, n. 5 c,p.c.), 
lamenta che il Tribunale Superiore delle acque pubbliche abbia giudicato 
infondato il proprio assunto, secondo cui non poteva essere considerata 
utent� abusivo avendo essa presentato domanda di proroga della concessione, 
tuttora pendente. 

A torto, infatti -afferma la ricorrente -la sentenza impugnata 
avrebbe ritenuto che, sulla domanda di proroga, l'Amministrazione si fosse 
pronunciata definitivamente con il provvedimento che aveva accordato 
la proroga medesima, condizionandola per� all'adempimento di determinati 
oneri entro un termine fissato e comminandone la decadenza nel 
caso di inottemperanza:. Sostiene quindi che l'asserzione conclusiva del 
Tribunale, secondo cui �il provvedimento di concessione condizionata della 
proroga si era trasformato in una statuizione di rigetto per non essersi 
verificata la condizione cui era stata sottoposta, risulta viziata per difetto 
di essenziali presupposti giuridici, in quanto il Ministero dei lavori 
pubblici aveva concesso la proroga �senza assoggettarla a condizione alcuna, 
e solo l'Ufficio del Genio civile di Cosenza aveva formulato l'invito 
ad effettuare determinati versamenti entro un termine fissato, con diffida 
che. in caso di inottemperanza sarebbe stata proposta al Ministero 
la decadenza dall'istanza di proroga, talch� l'inosservanza del termine 
avrebbe potuto determinare solo l'inizio del relativo procedimento, che 
invece non vi era stato, n� si era quindi avuto alcun provvedimento di 
decadenza. 

La censura � inammissibile. 

A dimostrarlo basta rilevare che con essa viene sostanzialmente de


nunciato non il difetto di � essenziali presupposti giurid!ci �, (peraltro 

non precisati), nell'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, 

ma un travisamento di' fatti in cui il Tribunale Superiore sarebbe incorso 

acque, 87, 159; adde, Trib. sup. acque 27 maggio 1974, n. 8 e 15 ottobre 1974, n. 16 
~n questa Rassegna 1974, I, 1294 e 1975, I, 599. 
Sul:la seconda massima cf�r., o1tate in motivazione, Cass. 6 agosto 1975, 


n. 2987, Giust. civ. Mass. 1975, 1406; Cass. 21 febbraio 1974, n. 494, in questa 
Rassegna 1974, I, 386; Cass. 26 ottobre 1972, n. 3268, Giust. civ. 1973, I, 650. 
I '

Su11Jia terza massima, si rinvia ail commento del11a decisione� cassata in questa 
Rassegna 1975, I, 7'69, al punto 5. In tema di prescrizione dei canoni e decorrenza 
defila prescrizione, cfr., con riguardo aJ diverso caso dei canoni dovuti a 
:partire dall'1� liug1io 1924 (r,dJ. 25 febbraio 1924, n. 456) per l'uso deM'acqua in 


I 

base ad antiche utenze in attesa di 11iconoscimento, Cass. 25 gennaio 1977, n. 366 
in Foro it. 1977, I, 1954 con nota di Costantino, Sfruttamento delle acque pubbli� 


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che e diritti dei privati: obblighi dell'utente e prescrizione del credito dello I 
Stato. 

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1. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

nel procedere all'esame ed alla valutazione degli atti del procedimento 
amministrativo: ora, il travisamento dei fatti pu� costituire materia di 
ricorso per cassazione soltanto se si risolve in un difetto di motivazione 
su un punto decisivo della controversia, situazione, questa, che nella specie 
non viene specificamente dedotta n�, comunque, sussiste, avendo 
il Tribunale Superiore adeguatamente motivato il suo convincimento. 

2. -Con lo stesso primo motivo la ricorrente assume che, comunque, 
il Tribunale Superiore avrebbe dovuto esaminare e decidere se sussisteva 
la dedotta illegittimit� del preteso provvedimento di rigetto dell'istanza 
di proroga, in quanto tale provvedimento aveva inciso su una propria posizion.
e non di interesse legittimo -come lo stesso Tribunale erroneamente 
ritenne -ma di diritto soggettivo, cosicch� sussisteva la condizione 
necessaria perch� il giudice ordinario potesse esercita:re il potere 
di d�sapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo. 
La doglianza � infondata. 

Non pu�, invero, ritenersi che, nel periodo compreso tra la scadenza 
della concessione e l'eventuale provvedimento di proroga, fa posizione 
dell'utente sia di diritto soggettivo, in quanto il provvedimento di proroga 
(al pari di quello analogo di rinnovazione della concessione, riguardo al 
quale queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato -sent. 16 dicembre 
1974, n. 4285; sent. 30 ottobre 1974, n. 3306; sent. 14 agosto 1951, 

n. 2518 -l'insussistenza di un diritto soggettivo dell'interessato), � subordinato 
all'accertamento che al suo accoglimento non si oppongano even� 
tuali preminenti esigenze di ordine generale, e quindi, all'esercizio del 
potere discrezionale dell'Amministrazione nella va1utazione del pubblico 
interesse. Pertanto in tale periodo l'utente si trova in una situazione di 
fatto che, se talvolta (sent. Sez. Un. 19 ottobre 1954, n. 3863) � apparsa 
meritevole di tutela nei confronti del terzo che non abbia alcuna pretesa 
sull'acqua, non pu� certo attribuire all'utente stesso i diritti verso l'amministrazione, 
la quale non � tenuta ad emettere in suo favore il provvedimento 
di proroga. 
Ne deriva che all'utente pu� essere riconosciuto, nella situazione delineata, 
soltanto l'interesse legittimo, tutelabile �innanzi al Tribunale Superiore 
in sede di giurisdizione amministrativa, all'accertamento della legit� 
timit� o meno dell'uso del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, 
e non anche il diritto di ottenere, da parte del giudice ordinario, 
la disapplicazione del provvedimento illegittimo della stessa Amministrazoione, 
emesso in esito aU'esercizio di quel potere: infatti la potest� di 
disapplicare l'atto amministrativo illegittimo pu� essere esercitata dal 
giudice ordinario -""" come il Tribunale Superiore correttamente afferm� 
-soltanto, (confr. Sez. Un. 6 agosto 1975, n. 2987; Sez. Un. 21 febbraio 
1974, n. 494; Sez. Un. 26 ottobre 1972, n. 3268), in ordine a prov



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vedimenti dell'Amministrazione rispetto ai quali persista nel privato 
interessato una situazione di diritto soggettivo, sottratta ad ogni apprezzamento 
discrezionale, proprio perch� tale potere � attribuito all'autorit� 
giudiziaria, dalle fondamentali nornie degli artt. 4 e 5, legge 20 marzo 
1865, n. 2248, alleg. E, unicamente a tutela di diritti soggettivi. 

3. -Occorre, poi, appena osservare che non pu� essere preso in esame 
l'assunto, prospettato dalla ricorrente con la' memoria, secondo oui 
alla concessione fattale era applicabile la proroga per quindici anni, 
accordata dalla legge 8 gennaio 1952, n. 4~, alle utenze aventi per oggetto 
piccole derivazioni, scadute, come quell� in oggetto, dopo il 10 giugno 
1940: ci� sia perch� le memorie, che la disposizione dell'art. 378 c.ip.c. consente 
alle parti di presentare, hanno solo la fun2lione di illustrare le 
ragioni gi� esposte nel ricorso e nel controricorso, ma non possono con� 
tenere ~uove .censure n� sollevare nuove questioni; sia in quanto l'esame 
di tale assunto involgerebbe 'la necessit� di un accertamento sulla 
natura di piccola o grande derivazione dell'utenza della societ�, accertamento 
che importa lo svolgimento di un'indagine di fatto e non pu� 
perci� essere compiuto per la prima volta in sede di legittimit�. 
4. � Col secondo motivo del ricorso la Societ� lamenta violazione e 
falsa applicazione degli artt. 2947 e 2935 e.e., anche in relazione alrarti~ 
colo 17, t.u. 11 dicembre 1933 cit., e difetto di motivazione, (art. 360, 
n. 5, c.p:c.), perch� il Tribunale Superiore, affermata la natura abusiva 
della sua .utenza; ritenne inapplicabile ai canoni, da essa dovuti con funzione 
risarcitoria, la prescrizione quinquennale fissata per le obbligazioni 
ex delicto dall'art. 2947, primo comma, e.e., sotto il profilo che la 
condotta illecita, posta in essere con l'utilizzazione abusiva della derivazione 
d'acqua e con �la permanenza della stessa nel tempo, rivestiva 
obiettiva unitariet�, onde non poteva aversi prescrizione prima della 
sua cessazione; ed assume che la permanenza e l'unitariet� della condotta 
illecita non escludono che ogni porzione di danno assuma una propria 
individualit� ed autonomia, la quale si riflette sul diritto alla riparazione, 
con la conseguenza che la prescrizione h� inizio da ciascun 
giorno rispetto al fatto gi� verificatosi ed al corrispondente diritto al 
risarcimento. � 
La doglianza � fondata. 

Come queste Sezioni Uni.te hanno avuto occasione di precisare con 
sentenza 5 novembre 1973, n. 2855, (che ha cassato una decisione del 
Tribunale Superiore riguardante una questione di risarcimento di danni 
da illecito ex delicto, simile a quella dibattuta nella presente controversia), 
nella norma dell'art. 2947, primo comma, cit., la quale �ispone 
che il diritto al !isarcimento del danno derivante da fatto illecito �s~ 
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si � verificato, il ter-

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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 757 

mine �fatto� va inteso come comprensiv� de'lla condotta colposa o 
dolosa e dell'evento dannoso che ne deriva, cosicch� il momento in cui 
il fatto si � verificato, cio� quello rilevante per l'inizio della prescrizione, 
non � solo quello in cui � posta in essere l� condotta, ma ahche, e soprattutto, 
�quello in cui si realizza il danno. 

Particolarmente, nell'ipotesi di fatto illecito permanente, in cui il 
comportamento dell'agente non si esaurisce in un unico att-0 ma perdura 
ri.el tempo, determinando la violazione ininterrotta del diritto altrui, 
pu� avvenire che il danno, che ne deriva e si protrae nel tempo, sia unico, 
nel senso che vi sia un �solo da,nno il qua:le permane uguale in ogni 
momento, (come nel caso di perdita della disponibilit� di un immobile 
in conseguenza della sua illegittima occupazione), cosicch� deve dirsi 
che il fatto illecito si verifica solo nel momento in cui cessa la con'.dotta 
antigiuridica. e si copcreta definitivamente l'evento dannoso, e pertanto 
solo da tale momento comincia a decorrere il termine di prescrizione 
del risarcimento dei danni (cfr. Cass. 5 aprile 1976, n. 1179; Cass. 27 marzo 
1970, n. 834; Cass. Sez. Un. 17 maggio 1963, n. 1271). 

Ma pu� anche accadere che il danno sia plurimo, nel senso che in 
ogni momento si produca un nuovo danno il quale si aggiunge e si cumula 
con quello verificatosi nel momento_ precedente (come nell'ipotesi 
di perdita dei frutti di un immobile per effetto della sua illegittima 
occupazione), talch�, assumendo ogni porzione di danno una propria in-_ 
dividualit� ed autonomia che lo rende indipendente dalle porzioni precedenti, 
deve ritenersi che in ciascun momento in cui produce una porzione 
di danno si verifica il fatto illecito ed inizia quindi a decorrere � 
il termin~ di prescrizione del diritto al risarcimento (cfr. Cass. 13 marzo 
1974, n. 682; Cass. Sez. Un. 5 novembre 1973 cit.; Cass. Sez. Un. 19 gennaio 
1970, n. 100; ed anche Tribunale Superiore 23 settembre 1964, n. 24). 

Appare, dunque, evidente che sia nell'una che nell'altra ipotesi vi � 

unitariet� della condotta illecita e p(;!rmanenza del pregiudizio: ma nella 

seconda ipotesi, diversamente dalla prima, potendosi considerare nel tem


po il progressivo accumulo del danno e valutarlo per quantit� distinte, 

il diritto al risarcimento "sorge di momento in momento, con la con_se


guenza che, ai sensi dell'art. 2935 e.e., la �prescrizione ha inizio da cia


scun giorno in cui la frazione di danno si � verificata ed � sorto il cor


rispondente diritto al risarcimento. 

Non pu�, pertanto, condividersi l'opinione espressa dalla decision� impugnata, 
la quale ritenne decisive, al fine della soluzione della questione 
sulla decorrenza della prescrizione, le sole circostanze dell'unitariet� della 
condotta illecita e della permanenza del pregiudizio, consistente nell'uti� 
lizzazione abusiva della der.ivazione di acqua, mentre avrebbe dovuto 
considerare l'ulteriore e necessario elemento della natura -nel senso 
�sopra precis�to -del danno arrecato. -(Omissis). 


758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 13 gennaio 1978, n. 2 . Pres. Giannattasio 
� Rel. !annotta � E.N.E.L. (avv. Conte) c. Ministeri dei Lavori 
Pubblici e delle Finanze (Avv. Gen. Stato) c. A.C.E.A. (avv. G. B. Petrocchi). 


Acque pubbliche ed elettricit� � Competenza e giurisdizione . Tribunali 
delle acque e tribunale superiore �. Imposizione di contribuzione nelle 
spese di sghiaiamento � Giurisdizione del tribunale superiore. 

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 lett. b; r.d. 25 luglio 1904, n. 523, artt. 1 e 2). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Poteri dell'amministrazione per il buon 
governo delle acque Preesistenza di .concessione � Preclusione all'esercizio 
� Non sussiste. 

Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione -Imposizione 
di contribuzione nelle spese di sghiaiamento -Necessit� di previa 
istruttoria. 

Rientra nella giurisdizione di legittimit� del tribunale superiore delle 
acque pubbliche, come ricorso diretto contro prevvedimento dell'autorit� 
amministrat~va adottato per assicurare il buon regime delle acque pub


I

bliche, il ricorso con cui il titolare d'una preesistente concessione impu


~ 

gna una concessione di derivazione d'acqua con salvezza dei diritti dei 
terzi, che imponga a s� ed al nuovo concessionario un obbligo di contri1 
buzione nelle spese necessarie alla eliminazione di accumuli di materiali 
(1). 1 

La preesistenza di un provvedimento di concessione non costituisce 
per s� causa di illegittimit� di ulteriori misure dell'Amministrazione, incidenti 
sulla derivazione gi� consentita, peordinate alla salvaguardia del 

II

buon regime delle acque (2). 
In presenza di d�e derivazioni dal medesimo corso di acqua, il prov


~ 

vedimento che ripartisca in parti eguali tra i due concessionari l'onere 
della spesa relativa alla eliminazione di accumuli di materiale � illegittimo, 
se non sia preceduto da un'istruttoria intesa ad accertare se ed 
in che misura il fenomeno sia ad imputare all'una o all'altra derivazione 
(3). 

(1-2) In tema .di giurisdizione del Tribunale superion1, cfr., per varfo fattispecie, 
Trib. sup. acque 27 ottobre 1977, n. 31, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 
1976 n. 24, in questa Rassegna 1978, I, 248 e 1977, I, 188 e 340. 

Sulla seconda massima, cfr., richiamate in motivazione, Trib. sup. acque 
8 febbraio 1%3, n. 3, Giust. civ. Rep. 1963, demanio, 31; Cass. 18 giugno 1965, 

n. 1256, Giust. civ. 1965, I, 2230 e in questa Rassegna 1965, I, 664. 
(3) Non constano precedenti in termini. Per un caso di annuLlamento per 
vizio procedimentale di carente istruttoria, cfr. Trib. sup. acque 27 maggio 1974, 
n. 9, in questa Rassegna 1974, I, 1297. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

(Omissis). -1) � necessario preliminarmente identificare la natura 
dell'atto in base a:l quale � stata fissata la ripartizione delle spese tra 
l'A.C.E.A. e l'E.N.E.L. relativamente alla eliminazione� di materiali nel 
tratto del fiume Nera, compreso tra le derivazioni concesse rispettivamente 
all'Azienda e all'Ente. Tale indagine invero � necessaria per stabilire 
se sussiste o meno la giurisdizione di questo Tribunale Superiore, 
in ordine alla presente controversia. 

Il disposto dell'art. 8, lett. e, del disciplinare 14 aprile 1959, al quale 
fa espresso rinvio il decreto 19 novembre 1959, si risolve nella imposizione 
di un obbligo di finanziamento a carico tanto dell'A.C.E.A. quanto 
dell'Ente per l'eliminazione di materiali accumulati nel tratto suindicato. 

L'art. 8, lett. C., � privo di natura contrattuale nei rapporti Amministrazione 
statale -E.N.E.L. in quanto esso non � stato affatto sottoscritto 
dall'Ente, che oltre tutto non fu invitato alla sottoscrizione del disciplinare. 
Pertanto � da escludere che l'Ente a,bbia assunto l'impegno contrattuale 
di partecipare a:l citato finanziamento. 

D'altra parte lo stesso art. 8, Iett. C, non pu� essere identificato come 
clausola contrattuale tra l'Ente e !'Amministrazione statale, per la parte 
relativa all'imposizione dell'obbligo di finanziamento a carico dell'A.
C.E.A. Infatti l'art. 8, lett. C, per la parte suindicata, concerne interessi 
estranei ai rapporti A.e.E.A. -Amministrazione dello Stato, insuscettibili 
di essere disciplinati con un atto sottoscritto dal rappresentante 
dell'A.C.E.A. 

L'art. 8, lett. C, per la parte concernente l'Ente ricorrente, risulta 
preordinato alla salvaguardia dell'interesse primario, affidato alle cure 
dell'Amministrazione pubblici;i., di assicurare il buon regime delle acque 
pubbliche (artt. 1 e 2 r.d. 25 luglio 1904, n. 523). 

Infatti la fissazione dell'obbligo di finanziamento � stata disposta per 
assicurare il normale deflusso delle acque; deflusso che potrebbe essere 
pregiudicato o alterato dall'accumulo di materia:le. 

La finalit� del buon regime delle acque risulta affidata alle cure dell'Amministrazione, 
che proprio per assicurare tale regime � titolare della 
competenza ad emettere i relativi provvedimenti (art. 143, lett. B, t.u. 
11 dicembre 1933, n. 1775). 

L'adozione dei provvedimenti a tutela di beni pubblici � possibile 
anche nei confronti del concessionario di acqua pubblica (Trib. Sup. 
Acque 8 febbraio 1963, n. 3; Cass. 18 giugno 1965, n. 1256). 

Di fronte al provvedimento in tema di regime di acque pubbliche 
� prospettabile una posizione di interesse legittimo, attesa la discrezionalit� 
dell'Amministrazione di fissare la misura ritenuta pi� opportuna 
per assicurare il buon regime delle acque. 

La presenza del provvedimento amministrativo e la incidenza di 
.quest'ultimo su una posizione di interesse legittimo importano la possi



760 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bilit� di affermare la giurisdizione di questo Tribunale Superiore rispetto 

al ricorso proposto dall'E.N.E.L. 

Il fatto che l'art. 1 del decreto di concessione disponga, tra l'altro, 
la salvezza dei diritti dei terzi non implica una conclusione diversa da 
quella suesposta. Infatti .tale salvaguardia concerne i terzi rispetto al 
rapporto concessorio, originato dal provvedimento ministeriale impugnato; 
e comunque postula la preesistenza di posizioni di diritto ,soggettivo 
degli stessi terzi. 


I

Nella specie in esame, si tratta dell'esplicazione di un potere concernente 
il buon regime delle acque, che non era oggetto del provvedimento 


iI 

di concessione, e incidente su una posizione di interesse legittimo del 
ricorrente:. La salvezza dei diritti, prevista dal citato art. l, da un lato 
non pu� essere interpretata nel senso della sua assoluta vigenza anche 
oltre i limiti della materia oggetto del provvedimento di concessione, 
limiti che non comprendano l'adozione di misure per il buon regime 
delle acque, dall'altro lato non pu� riguardare posizioni giuridiche sub


I 

biettive che non siano, come nella specie, identificabili come diritti soggettivi. 
2) La titolarit� del potere spettante all'Amminishazione, giu~ta le 


I

norme citate, esclude che il ricorso in esame possa essere identificato ~ 
come una domanda a tutela di un diritto soggettivo, pregiudicato da un ili 
comportamento senza potere d�ll'Amministrazione resistente. Invero 
l'E.N.E.L., rispetto alla funzione, attuata con l'art. 8, lett. C, cos� come 

I 

interpretato sopra, di assicurare il buon regime delle acque non pu� 

!I

vantare un diritto soggettivo al quale sia correlativa una posizione di 

m

necessit� giuridica per l'Amministrazione. Questa � titolare del potere 

I 
I 
�'. 

di stabilire misure idonee ad assicurare il buon regime delle acque pubbliche, 
per cui non � individuabile il petitum sostanziale del ric�rso nell'accertamento 
del diritto soggettivo del ricorrente. 


I ~ 

3) Dalle suesposte considerazioni discende anche la infondatezza della 
controdeduzione da parte dell'A.C.E.A. del difetto di �competenza� di 
questo Tribunale e della tesi, prospettata dalla stessa Azienda, dalla carenza 
di interesse dell'E.N.E.L. Infatti l'~rt. 8, lett. C; non � res inter 


I 

alias acta, insuscettibile come tale di esplicare efficacia nei confronti dell'E.
N.E.L. Il citato art. 8 � identificabile come provvedimento amministrativo, 
nei limiti precisati sopra. Pertanto l'E.N.E.L., in quanto tenuto 


I 

all'obbligo di contribuire alle spese per lo sghiaiamento, ha interesse a ~ 
censurare il citato provvedimento. [f 
4) Infondata � la tesi, prospettata dall'Amministrazione resistente, i 

! f 

secondo la quale il ricorso � inammissibile in quanto difetterebbe l'attualit� 
dell'interesse. Invero l'art. 8, lett. C, dispone che l'E.N.E.L. � posto 
di una posizione di doverosit� per l'ipotesi di smaltimento di materiale. 


I 
I 


I i 

' i 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 761 

Tale posizione � attuale e consegue alla stessa emanazione del decreto 
impugnato; l'adempimento dell'obbligo di contribuir� alle spese 
per lo smaltimento dei materiali pu� divenire attuale quando si dovranno 
compiere le operazioni di sghiaiamento; tuttavia lo stesso adempimento 
postula la preesistenza della posizione di obbligo dell'E.N.E.L., 
per cui qu~st'ultimo ha interesse, giuridicamente rilevante, ad eliminare 
una posizione (attuale) di necessit� giuridica in base alla quale potrebbe 
essere tenuto a delle prestazioni patri!floniali. 

5) Il primo motivo del ricorso in esame � infondato. 

Infatti la preesistenza della concessione a favore dell'E.N.E.L. non 
precludeva all'Amministrazione resistente di adottare delle misure, anche 
a carico dello. stesso Ente, in� vista della salva_guardia del buon regime 
delle acque (cfr. Trib. Sup. Aque 8 febbraio 1963, n. 3, gi� citata). 
Non pu� escludersi invero che anche la precedente concessione sia la 
causa di pregiudizio al buop regime delle acque. D'altra parte il provvedimento 
di concessione disciplina il problema della utilizzazipne dell'acqua 
. pubblica da parte del concessionario, ma non definisce ogni e 
qualsiasi questione attinente al buon regime delle acque; in 9rdine a 
tale regime vi sono anche le norme diverse da quelle che disciplinano 
la concessione. Infine non si pu~ negar� che la sopravvenienza di eventi 
all'eman~zione di un provvedimento di concessione, com'� avvenuto della 
specie, permette all'Amministrazione di adottare quelle misure rispondenti 
all'esigenza della salvaguardia del buon regime delle acque pubbliche. 


Pertanto non si pu� dedurre dalla sola preesistenza di un provvedimento 
di concessione l'Hlegittimit� per l'Amministrazione di ulteriori 
misure preordinate, come quella censurata con il ricorso in esame, alla 
salvaguardia del buon regime delle acque. 

Dalle suesposte considerazioni discende anche l'infondatezza della deduzione, 
prospettata dall'Ente ricorrente, secondo cui la salvezza degli 
interessi del precedente concessionario precl\lde l'adozione di misure del 
tipo suindicato. 

6) Fondata in parte � la seconda censura proposta con n� ricorso 
in esame. In effetti la ripartizione risulta spiegabile in rapporto alla 
coesistenza delle derivazioni, insistenti -sul fiume Nera, e disposte rispettivamente 
a favore dell'A.C.E.A. e dell'E.N.E.L. Tuttavia sarebbe stato 
nec.essario procedere ad un'istruttoria al_ fine di accertare _� quale delle 
due derivazioni potesse essere imputato l'accumulo di materiale, od eventualmente 
in quale misura potesse essere imputato ad entrambe il fenomeno 
suindicato. 

Solo dopo aver constato. l'impossibilit� di un accertamento, sia pure 
probabilistico, in ordine alla imputazione specifica dell'accumulo sarebbe 


762 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stato possibile qisporre nel sens0 del riparto di spesa fra' concessionari 
ammessi ad utilizzare lo stesso corso d'acqua. 

Un'indagine del tipo suindicato non risulta essere stata compiuta, 
giusta quanto si desume dalla relazione dell'Ufficio del genio civile di 
T�rni (p. 9) e dal parere 17 gennaio 1958, n. 86 del Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici (p. 6 seg.). 

Il fatto che l'E.N.E.L. fosse titolare di una concessione preesistente 
non esclude in via di principio la possibilit� del riparto; invero non potrebbe 
ammettersi, senza un'is1'ruttoria nel senso suindicato, che lo sca


�rico delle acque dalla centrale dell'E.N.E.L. non possa essere la causa 

o 
la concausa del fenomeno dell'accumulo 9-i ghiaia. 
La censura quindi deve essere accolta nei limiti sopra precisati. 
7) Il ricorso proposto dall'E.N.E.L. deve essere accolto con la conseguenza 
che deve essere annullato i'l decreto impugnato per la parte in 
cui pone a carico dello stesso Ente la quota di onere finanziario per lo 
smaltimento dei materiali. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 25 febbraio 1978, n. 11 � Pres. Vallillo 
� Rel. Moscone � Muratori (avv. Testa; Barile e Lepri) c. Fincosit 

S.p.A. (avv. Sorrentino) e c. A.N.A.S. (Avv. Gen. Stato). 
Appalto � Appalto di opere pubbliche � Danni ai terzi � Responsabilit� del� 

l'appaltatore � Concorrente responsabilit� del committente � Condi� 

zioni. 

(Cod. civ., artt. 1655 e 2043). 

Appalto � Appalto di opere pubbbliche � Danni ai terzi � Responsabilit� 
dell'appaltatore � Necessit� di rispettare i termini di compimento dei 
lavori � Irrilevanza. 
(Cod. civ., artt. 1655 e 2043). 

In tema di appalto, anche di opere pubbliche, la responsabilit� per 
i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione� dei lavori grava esclusivamente 
sull'appaltatore, salvo l'eventuale concorso del committente nel 
caso di fatti ascrivibili a direttive o al progetto di quest'ultimo (1). 

L'appaltatore che abbia cagionato danni a terzi nell'esecuzione dei lavori 
commessigli non � esonerato da responsabilit� per la circostanza che 
la condotta colposa sia stata tenuta al fine di rispettare i termini per 
il compimento dei lavori stipulati con il committente (2). 

(1-2) Suli1a prima massima, in senso conforme, cfr. Cass. 13 aprile 1977, n. 1385, 
Giust. civ. Mass. 1977, 599; Cass. 18 novembre 1974, n. 3668, Giust. civ. Mass. 1974, 
1586; Cass. 5 giugno 1967, n. 1218, Foro amm. 1967, I, 1, 535. 

/ 

1 

! 

I 1 
I


I 


PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 763 

TRil3UNALE SUPERIORE ACQUE, 3 aprile 1978, n. 15 -Pres. Giannattasio 
-Rel. Sgroi -Ministero dei Lavori Pubblici (Avv. Gen. Stato) 

c. Benigni e Gennarelli' (avv. Benigni e D'Ambrosio). 
Espropriazione �per pubblica utilit� -Giudizio di risarcimento danni da 
occupazione illegittima -Sopravvenienza del decreto di esproprio Effetti. 


Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� di espropriazim.~e -Debito 
di valuta � Svalutazione monetaria � Ininfluenza. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea e d'urgenza 
-Risarcimento dei danni -Rivalutazione -In appello -Domanda Necessit� 
� Esclusione. 

Sopravvenuto il decreto di espropriazione nel corso del giudizio instaurato 
per il risarcimento dei danni da occupazione abusiva, l'originaria 
domanda, senza necessit� di istanza di parte, si converte in opposizione 
alla stima e al prodursi di questo effetto non � d'ostacolo il divieto 
dello jus novorum nel giudizio di appello (1). 

La differenza tra l'indennit� di espropriazione determinata nel giudizio 
di opposizione alla stima e quella originariamente depositata cos'tituisce 
oggetto di un debito di valuta, insensibile alla svalutazione monetaria 
successiva alla data del decreto di espropri� (2). 

La richiesta di conferma della sentenza impugnata contenuta nella 
conJparsa di risposta non � d'ostacolo alla rivalutazione della somma 

(1) Ne1lo stesso senso, neLla pi� recente giurisprudenza, cfr. Cass. 15 novembre 
1977, n. 4973, Giust. civ. 1978, I, 1893; Cass. 2 giugno 1977, n. 2234, 30 marzo 
1977, n. 1124 e 2 febbraio 1977, n. 470 in Giust .. civ. Mass. 1977, 931, 525 e 186. 
Cass. 24 aprile 1978, n. 1919, in Giust. civ. 1978, I, 1842, giudicando in sede 
di regolamento di comlpetenza, ha escluso wa configurabii1it� di un'ipotesi di 
conversiorte (che avrebbe posto problemi di competenza, il giudizio di opposizione 
alfa stima essendo nel' caso di competenza deMa corte d'appello a norma 
de1l'art. 19 L. 22 ottobre 1971, n. 865) in una fattispecie in cui l'attore aveva 
insistito nel domandare il risarcimento del danno, chiedendo 1a disapplicazione 
del decreto di espropriazione siccome adottato in carenza di potere. 

(2) La decisione del tribunale superiore � nel solco della giurisprudenza 
dello stesso tribunale e della corte di cassazione (cfr. Tri~sup. acque 8 luglio 
1977, n. 20 in questa Rassegna 1977, I, 910 con nota di richiami, cui 
adde Cass. 4 agosto 1977, n. 3482, Giust. civ. Mass. 1977, 1392; Cass. 27 febbrarl.
o 1978, n. 983, Giust. civ. Mass. 1978, 4031; Cass. 29. apri1le 1978, n. 2038, Giust. 
civ. Mass. 1978, 825; Cass. 30 maggio 1978, n. 2733, Giust. civ. Mass. 1978, 1112). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO

764 

attribuita dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni da occupazione 
illegittima, s� da tener conto della svalutazione successiva alla 
sentenza di primo grado (.5). 

(3) La regola per cui la incidenza della svalutazione monetaria pu� essere 
fatta valere od essere 'rUevata anche di ufiiicio sino al momento debla liquidazione 
finale e perci� anche in fase dd appello o di rinvio (cfr., tra le tante, Cass. 
11 novembre 1977, n. 4897, Cass. 25 ,luglio 1977, n. 3294, Cass. 19 m~ggio 1977, 
n. 2061, Cass. 21 marzo 1977, n. 1112), trova un.limite neHa formazione� di preclusioni 
derivanti da un giudicato ovvero dal comportamento incompatibHe degli 
interessati (Oass. 11 novembre 1977, n. 4897, Cass. 21 maggio 1977, n. 2127). 
Cass. 8 m�ggio 197,8, � n. 224'0, Giust. civ. Mass. 1978, 913, ha esoluso che una 
siffatta preo1usione possa farrsi discendere dab1a conclrusdone con cui viene genericamente 
richiesta fintegral.e conferma de11a sentenza impugnata che aveva 
accolto 1a domanda; in senso contrario, in ordine alfa .interpretazione di questo 
comportamento p.rocessuaile de:l danneggiato, Cas:s. 9 febbraio 1976, n. '424, 
Resp. civ. e prev. 1977, 256; App. M~lano 1 ottobre 1974, Giust. civ. rep. 1975, 
danni, 150. 



SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 31 marzo 1978, n. 1140 -Pres. Provitera 
� Rei. Iannaccone � P. M. Marucci (conf.). Da Re. 

Reato � Bellezze naturali � Pubblicazione degli elenchi delle localit� protette 
nell'albo comunale � Decorrenza del vincolo. 
(art. 2, l. 29 giugno 1939, n. 1497). 

Reato � Distruzione di bellezze naturali � Momento consumativo. 
(art. 734, c.p.). 

Il vincolo protettivo della bellezza naturale sorge con l'inclusione della 
l'ocalit� protetta negli elenchi approvati dalla Commissione provinciale e 
pubblicati nell'albo comunale (1). 

Il reato di cui all'art. 734 c.p. si consuma e ~i esaurisce con la costruzione 
lesiva delle bellezze naturali protette, mentre la permanenza degli 
effetti lesivi esula dalla fattispecie penale (2). 

(Omissis). -Da Re Giuseppe fu citato a giudizio dal Pretore di Bassano 
del Grappa, che, con sentenza 19 maggio 1975, confermata su di lui 
gravame, dal locale Tribunale in data 11 dicembre 1975, lo condannava 
alla pena complessiva di mesi uno di arresto e lire 300.000 di ammenda con 
� benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. in ordine alle contravvenzioni dt 
cui agli artt. 31 e 41 lett. B); della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. 
mod. e 734 c.p. perch�, quale committente ,avendo ottenuto licenza ed�izia 
per costruizione a carattere provvisorio, realizzava la medesima in modo 
fisso al suolo e con strutture diverse ,elavandone l'altezza del piano terra 

(1) Nelfo stesso senso delila massima, oltre la sentenza citata in motivazione, 
v. Cass. 
Mentre J:a giurisprudenza penale ha sempre affermato questo principio, 
contrastanti sono state le deds.ioni deMa giurisprudenza amministrativa. Recentemente 
il dissenso � stato superato dall'Adunanza Pilenarfa del ConSiglio di 
Stato che ha affermato Ja decorrenza del vincolo per le be1lezze 'panoramiche, 
daHa data de11a pubblicazione delil:'elenco approvato dalla Commissione provinciaJ.
e (v. Cons. 'Stato, Ad. P,len. 6 inaggio 1976, n. 3 in �Il Consiglio di Stato,, 

1976, I, 577). 

9 



766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da metri 2,40 e metri tre, ricavandone un locale non previsto di metri 
15 per 4,20, aggiungendovi altro capo di fabbrica di m� 75. a nord-est per 
un volume di m� 164, oltre ad un porticato con sovrastante terrazzo, s� 
da alterare e deturpare J_a bellezza dei luoghi circostanti, in violazione del 
vincolo paesaggistico disposto dall'amministrazione provinciale di Vicenza 
con delibera 18 febbraio 1971 ai sensi degli arti. 1, 3 e 4 della legge 1497 
del 1939, come da accertamento del 4 maggio 1974. 

Con la stessa sentenza il Pretore lo . condannava al risarcimento dei 
danni nei confronti delle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali � 
e della pubblica istruzione costituitasi parte civile in persona dei relativi 
ministri �pro tempore �, secondo modalit�, condizioni e misura da determinarsi 
ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497: lo assolveva 
altres� per non aver commesso il fatto dalla c�mtravvenzione di cui all'art. 
42 lett. B) della legge urbanistica per aver contravvenuto all'ordinanza 
19 novembre 1973 del Sindaco di Bassano del Grappa, che aveva imposto 
la sospensione dei lavori e la demolizione del manufatto. 

L'imputato ha proposto ritualmente ricorso per cassazione ed il suo 
difensore ha dedotto con cinque mezzi di annullamento della sentenza' 
impugnata: 

A) difetto e contraddittoriet� di motivazione ed errata applicazione 
dell'art. 41 lett.'B) della legge urbanistica, sia sul punto della ritenuta provvisoriet� 
della costruzione autorizzata, che era stata posta in rapporto alla 
statica della costruzione e non alla sua destinazione, sia sul punto relativo 
alla qualificazione delle opere, che avrebbero dovuto essere definite come 
difformit� parziale rispetto alla licenza, mentre erano state erroneamente 
considerate eseguite senza la medesima; 

B) travisamento di fatti � circa la portata della licenza edilizia nei 
suoi effetti giuridici male rilevati � in ordine alle opere poste in essere ed 
al sindacato di legittimit� del vincolo paesaggistico in ragione. della sua 
effettiva necessit� . ed opportunit�; 

C) omessa valutazione circa l'effettivit� del danno paesaggistico, che 
� elemento costitutivo del reato di cui all'art. 734 c.p., tenuto conto della 
esistenza in sito di cave nuove e vecchie, di preesistenti alterazioni ambientali 
e di difficolt� di accesso alla zona ed immotivato rigetto di istanze 
istruttorie dirette a dimostrare l'inesistenza del danno stesso; 

D) errata interpretazione delle norme di cui alla legge 29 maggio 1939 

n. 1497 in ordine alla efficacia nel tempo del vincolo paesaggistico, riferita 
alla prima pubblicazione dell' � elenco previsto dall'art. 1 di tale legge e 
non alla pubblicazione del decreto ministeriale di/cui all'art. 4; 
E) intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 734 c.p. il cui termine 
iniziale di decorrenza doveva essere individuato dal momento in 

I 

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I 

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PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

cui (22 novembre 1973) era stata notificata l'ordinanza di sospensione dei 
lavori, di fatto non pi� proseguiti, stante. la natura istantanea con effetti 
percorrenti del reato stesso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I primi due mezzi del ricorso vanno disattesi. I giudici del merito, con 
le loro pronunce conformi e perci� suscettive di reciproca integrazione, 
hanno ravvisato il carattere di novit� dell'opera e di totale diffoi;-mit� di 
essa rispetto alla licenza sotto il duplice combinato profilo dell'essere la 
medesima stata eseguita con particolarit� costruttive contrastanti con la 
funzione provvisoria alla quale il manufatto, secondo la licenza, doveva 
assolvere e con aggiunte e modifiche abusive, per grandezze a qualit�, tali 
da evidenziare la diversa funzione permanente del manufatto stesso. A tal 
riguardo, con motivazione congrua nella quale non � dato cogliere alcun 
elemento di contraddittoriet�, essi hanno utilizzato la documentazione delle 
vicende .amministrative che precedettero il rilascio della licenza e dalle 
quali risultava che anche dal punto di vista stutturale (impiego di materiale 
prefabbricato) la costruzione doveva rispettare la destinazione per 
la quale era stata autorizzata, conformemente alla richiesta (fabbricato ad 
uso cantiere, mensa operai e ricovero attrezzi); hanno poi trovato negli 
accertamenti peritali la convalida dei dati d'accusa circa la 'compiuta trasformazione 
strutturale e funzionale del manufatto (maggiore ampiezza, 
divisione interne per adattamento ad abitazione, terrazza e porticato non 
indispensabili per la d�stinazione dichiarata e consentita). Appare manifesto 
che nella valutazione delle risultanze processuali ed in particol�re dei 
dati i;:sposti dal perito, quando i giudici del merito hanno parlato di non 
provvisoriet� riferita alla statica del manufatto, hanno �voluto esprimere 
un� giudizio sintetico circa la non rispondenza del manufatto, cos� come 
costruito, a quei requisiti strutturali, fissati nel prospetto approvato, che 
avrebbero dovuto assicurare la provvisoriet�, di t;:il che nessun travisamento 
dei fatti e nessuna illogicit� di apprezzamento � individuabile nella 
sentenza impugnata secondo l'assunto del ricorrente. 

Peraltro il carattere non grave delle variazioni, che secondo tale assunto, 
in presenza della licenza, non avrebbe consentito. l'applicazione dell'art. 
41 lett. B) della legge urbanistica alla specie, non pu� rimanere 
isolato (e correttamente i giudici del merito non lo hanno isolatamente valutato) 
dall'insieme delle caratteristiche strutturali e funzionali del manufatto 
nel giudizio globale di corrispondenza o meno del medesimo al tipo cii 
costruz~one autorizzata. 


768 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Risponde ad esatti principi giuridici l'applicazione di detta norma alla 
ipotesi, concretizzatasi nella specie; di costruzione che sia confermata 
strutturalmente e funzionalmente in modo divergente dalla� condizione apposta 
nella licenza, relativa alla provvisoriet� del manufatto, che presenti 
caratteristiche di collegamento al suolo nonch� di distribuzione degli ambienti 
interni, di maggiore estenzione di superfici coperte e di dotazioni 
esterne, quale un porticato con terrazza, con caratteristiche volte a predisporlo 
per una permanente utilizzazione abitativa in luogo di quella temporanea 
accessoria e strumentale (deposito di attrezzature ed impiego dei 
locali per servirsi di mensa aziendale) all'esercizio di un'impresa estrattiva 
da cave esercitata �in loco� dal titolare della licenza condizionata. La 
viola~ione della condizion� imprime al manufatto la nota antigiuridica della 
totale difformit� della li�'enza, che � da considerarsi � tamquam non 
esset �, perch� relativa ad un oggetto diverso, anche se in parte corrispondente 
a quello realizzato. 

Va accolto l'ultimo motivo del ricorso. Risulta dalla sentenza di primo 
grado che l'attivit� costruttiva era ancora in corso nel gennaio 1974, ma 
sicuramente essa non prosegu� oltre 1'8 agosto 1974, allorch� fu constatata 
dal geoi:�ietra dell'Ufficio Tecnico Comunale Gianesin, l'avvenuta esecuzione 
del porticato, ultima delle opere abusive, dopo la quale, come risulta dal 
sopralluogo di altro funzionario del 6 settembre 1974, i lavori rimasero 
sospesi. 

Il reato di cui all'art. 734 c.p. si consuma e si esaurisce con la costruzione 
lesiva delle bellezze naturali protette; la permanenza degli effetti 
lesivi esula dalla fattispecie penale, di tal che il decorso del termine prescrizion;:
tle si ha dal momento in cui � posta in essere la causa di tali effetti 

o l'ultima causa di essi. Nella specie tale momento � da ravvisare alla 
data dell'8 agosto 1974, sicch� il reato, punibile con la sola pena dell'ammenda, 
� da dichiararsi estinto per prescrizione, essendo 1'8 novembre 1976 
scaduto il termine massimo stabilito a tale effetto dagli artt. 157 n. 6 e 
160 c.p. 

Poich� dalla sentenza impugnata, conforme peraltro alla giurisprudenza 
di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez .VI, 9 giugno 1968 in Giust. Pen. 
1969, II, 284) in tema di decorrenza del vincolo protettivo della bellezza 
naturale dalla inclusione della localit� protetta negli elementi approvati 
dalla commissione provinciale e pubblicati nell'albo comunale, non risultano 
evidenti altre cause d'impunibilit� pi� favorevoli al ricorrente e tali 
da poter essere dichiarate immediatamente da questa Corte, senza ulteriori 
accertamenti o apprezzamenti di merito, la pronuncia di annullamento 
parziale della sentenza impugnata senza rinvio, in ordine al reato 
di cui all'art. 734 c.p. perch� estinto per prescrizione, assorb� la �trattazione 
degli altri motivi del ricorso relativi a tale capo di decisione. 


(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 769 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 7 luglio 1978, n. 1679 -Pres. De Pascalis 
-Rel. Manca Bitti -P. M. Frangini (conf.) -rie. Bocci. 

Reato -Patrimonio archeologico � Cose di interesse preistorico e paleon� 
tologico � Scoperta � Acquisizione immediata al patrimonio dello Sta� 
to � Atto della P.A. � Non necessit� � Cose interessanti il patrimonio 
archeologico e cose attinenti � Distinzione � Insussistenza. 
(artt. I, 45 e 46, I. 1� giugno 1939, n. 1089). 

(art. 635, cip.). 

Le cose che abbiano le intrinseche caratteristiche previste dall'art. 1 
della legge 1� giugno 1939 n. 1089 appartengano allo Stato sin dal momento 
della loro scoperta senza che sia necessario a tale effetto un atto giuridico 
della Pubblica Amministrazione (1). 

Nelle disposizioni della legge n. 1089 del 1939 non � possibile distinguere 
cose attinenti al patrimonio archeologico e cose interessanti il patrimonio 
stesso, essendo ugualmente sottoposte al suo ambito d'applicazione le cose 
comunque conc�rnenti il patrimonio storico, artistico; archeologico ecc. 
mentre l'accertamento della natura storica, artistica o archeologica non 
deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia in quanto 
pu� ben demandarsi agli organi competenti della P.A. e pu� desumersi 
dalla denuncia presentata al Pubblico Ministero (2). 

(Omissis). -Il procedimento sfociato nell'attuale ricorso trae ongme 
da un rapporto giudiziario dei Carabinieri di _Ischia di Castro, i quali riferivano 
di aver ricevuto, I 26 febbrao 1972, un.fonogramma del Sovrintendente 
alle Antichit� dell'Etruria meridionale con la denunzia di distruzione, 
ad opera dei fratelli Riccardo e Giuseppe Bocci, di eccezionali reperti 
archeologici dell'et� protovillanoviana. 

(1-2) La sentenza deHa Suprema Corte che s.i annota, ha giustamente riformato 
l'erronea sentenza del Tribunale di Viterbo, che era stata pubblicata in 
qu,esta Rassegna (1976, I, pag. 646) con una nota critica, ribadendo con chiarezza 
l'esatto principio dell'immediata acquisizione in propriet� del!lo Stato dei beni 
di interesse storico, artistico ed archeologico all'atto del Joro rinvenimento e 
rifiutando fa pericolosa ed impossibil1e distinzione fra cose � interessanti � e cose 
� attinenti >>, facendo proprie 1e considerazioni, ch� erano gi� state esposte 

in queHa nota (v. op. l�c. cit.). Invero, se si ammette l'esistenia nella legge di 

uno strumento che consenta un giudizio di valore sui reperti, sii rischia di fru


strare lo scopo di tutela che iii legislatore ha voluto totale e categorico, come si 

pu� desumere dalle parole usate (� cose d'interesse>>, � cose che .interessano�, � ap� 

partengono allo Stato� �e dal momento dell'acquisiz�one rin propriet� (�le cose ri


trovate appartengono aUo Stato>>, artt. 44, 46, 49 legge n. 1089 del 1939) al mero. 

verificarsi dei requisiti richiesti, come correttamente motiva la Suprema Corte. 

Certamente ci� non vuol dire che un accertamento non debba esservi, ma 

anche qui occorre intendersi: in primo iuogo, essendo questo un accertamento 



770 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, �nitamente agli assistenti 
della Sovrintendenza, risultava che il terreno, dove si trovavano i reperti 
stessi, era stato completamente dissodato, con aratura profonda per mezzo 
di una potente ruspa� con arpione, di modo che alla superficie non risultava 
pi� alcuna traccia degli otto tumuli sepolcrali e di parte di un muraglione, 
portati alla luce dall'archeologo prof. Ferrante Rittatore Von Willer, dell'Universit� 
degli Studi di Milano, regolarmente autorizzato agli scavi e 
alle ricerche, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, e con il 
consenso degli stessi proprietari del terreno (foll. 75 e segg. vol. 2�). 

I _due fratelli Bocci venivano rinviati a giudizio, dinanzi al Pretore di 
Valentano, per rispondere del reato di danneggiamento aggravato, ex articoli 
110, 635 capov. n. 3 cod. pen. 

Al dibattimento, in cui l'Avvocatura Generale dello Stato si costituiva 
parte civile, in rappresentanza del predetto Ministero, venjvano altres� 
contestati ai suindicati imputati, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., 
i reati previsti dagli artt. 18 e 59 della legge n. 1089 del 1939, e dall'art. 733 
cod. pen. 

Con_ sentenza pronunziata il 12 aprile 1975 il predetto Pretore assolveva 
i due imputati con formula piena dai reati contestati in udienza; li riteneva 
invece responsabili del delitto di danneggiamento e, con la concessione. 
delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, 
li condannava� alla pena (condizionalmente sospesa) di tre mesi di 
reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese a 
favore della parte civile. 

Giudicando sul gravame proposto dai due .imputati, che avanzavano 
numerose doglianze in rito e nel merito, il Tribm;iale di Viterbo, ritenuto 
che i due Bocci,_ provvedendo all'aratura del terreno (senza aver avuto 
diffida alcuna dall'autorit� competente in ordine ai reperti rinvenuti) non 
avevano agito con la consapevolezza di cancellare una testimonianza di 

tecnico, non � esclusivo della P .A. e, come pu� desumersi da qualsiasi compor� 

tamento (quindi anche una denuncia) dell'Amministrazione, cos� pu� essere 
disposto benissimo dal giudice e, in secondo luogo, esso deve essere diretto esclusivamente 
�a stabilire se quel bene abbia natura archeologica, storica, artistica 
ecc. e non gi� anche il suo valore. Questo � infatti un aspetto che concerne le 
qua1it� del bene gi� acquisito in prnpriet� da:Llo Stato e non il criterio per stabHirne 
i.i1 proprietario. 

� erroneo quindi affermare che l'interpretazione che era stata :proposta 

a11'attenzione dehla Cassazi�ne e che � stat� assunta in sentenza porta ad esclu


dere ogni problema su chi deve effettuare l'accertamento e� suJ.la forma di tale 

accertamento. L'interesse infatti, inteso come giudizio di valore, non. costituisce 

il d~spluvio per l'applicazione o no della legge e le cose che presentano interesse 

archeologico devono ritenersi que~le che hanno attinenza con l'archeologia. Ci� 

significa che non � necessaria pi� una loro valutazione, ma semplicemente la in


dividuazione dell'epoca storica; individuazione ;peraltro che. costituisce proprio il 

contenuto dehl'accertamento. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

grande interesse archeologico, li assdlveva .con formula piena dal reato di 

danneggiamento loro contestato, perch� il fatto non costituisce reato. 

Avverso la sentenza di secondo grado, indicata in epigrafe, ha proposto 

ricorso per cassazione la parte civile Ministero dei Beni Culturali e Am


bientali (subentrato M Ministero della Pubblica Istruzione), sulla base 

di due motivi d'annullamento. 

Col primo si denunzia la violazione dell'art. 524 n. 1 cod. proc. pen., in 
relazione sia agli artt. 1, 44, 46, e 49 della legge n. 1089 del 1939, sia con 
. riferimento agli artt. 635 �cod. proc. pen, e 822 cod. civ. 

La parte civile contesta anzitutto l'affermazione del Tribunale, secondo 

cui i reperti rinvenuti nel fondo dei Bocci non fossero di propriet� dello 

Stato, e mancasse pertanto nella specie quell'elemento, essenziale dal con


testato reato di danneggiamento, dell'altruit� della cosa, essendo la distru


zione dei tumuli e del muraglione intervenuta prima che entrassero a far 

parte del pubblico demanio. 

Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. 

pen., sotto il profilo della carenza .di motivazione e del travisamento dei 

fatti, in ordine alla ritenuta insussist�nza del dolo. nell'operato degli 

imputati. 

I due fratelli Bocci, a loro volta, hanno presentato una memoria 

difensiva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le considerazioni che formano oggetto del primo motivo di ricorso 

sono, in linea teorica o d~ principio, da condividere. 

Se � esatto, infatti, che il presupposto del reato di danneggiamento � 

la � altruit� � delli;; cosa mobile o immobile danneggiata, non �pare dubbio 

che i sette tumuli e la circostante area sepolcrale del~a et� protovillano


viana, rinvenuti nel fondo di propriet� degli imputati dal Prof. Rittatore 

Von Willer non aprartenevano, a nessun titolo, ai Bocci. 

Infatti, secondo il combinato disposto. degli artt. 1, 45 e 46 della 

legge n. 1089 del 1� giugno 1939, le cose che interessano la paleontologia, 

la preistoria e le plimitive civilt� sono assoggettate � ipso iure � alla disci


plina d11lla predetta legge speciale, a prescindere dalla loro inclusione in 

appositi elenchi o inventari, i quali hanno funzione meramente strumentale, 

e a prescindere altres� da appositi provvedimenti amministrativi, che si 

appalesano invece necessari (art. 3) solo quando si tratti di assoggettare a 

tutela cose di propriet� privata aventi intrinsecamente le caratteristiche 

di cui al citato art. l, e che si rivelino strumentali ai fini della salvaguardia 

e della conservazione delle cose stesse (art. 21). 

Ma nel caso di specie � senz'altro da escludere che si versi in tale 

ultima ipotesi, giacch�, trattandosi di cose ritrovate in seguito a scavi rego


larmente autorizzati dal Ministero competente, esse, proprio in virt� degli 


772 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

artt. 1 e 46 .della gi� citata legge, in relazione all'art. 822, comma secondo 
del codice civile, appartengono allo Stato sin dal momento della loro 
scoperta, e da tale momento rientrano fra i beni. del pubblico demanio. 

N� pu� comunque ritenersi che la demanialit� del bene presupponga 
la sussistenza di un provvedimento formale della Pubblica Amministrazione, 
con effetti costitutivi. 

Infatti, come pi� volte ha avuto occasione di precisare questa Corte 
Suprema (si veda, fra le altre sentenze, quella delle Sezioni Unite Civili, 
25 ottobre 1955, Monaco, e Ministero Pubblica Istruzione) la demanialit� 
� inerente alla natura del bene stesso per la funzione alla quale, nel caso 
di appartenenza allo Stato, la legge lo considera destinato, e deriva quindi 
direttamente dalla legge stessa, non appena si siano verificati i requisiti 
richiesti: quello cio� obiettivo della sua esistenza con le caratteristiche 
proprie di una delle categorie indicate espressamente dalla norma, e quello 
subiettivo della sua appartenenza allo Stato, senza quindi che possa avere 
nessuna influenza, diretta o indiretta, la volont� della Pubblica Amministrazione 
nel sorgere della demanialit� delle cose in questione, (il cui 
straordinario interesse archeologico) era stato, nella specie, riconosciuto 
e convalidato dalla relazione del Prof. Rittatore Von Willer). 

Pu� quindi concludersJ che l'acquisto della qualit� di bene pubblico 
dei tumuli e dell'area sepolcrale rinvenuti dal menzionato archeologo � 
collegato ad una situazione di fatto e non gi� ad �un atto giuridico della 
Pubblica Amministrazione. 

Quanto poi alle sottili distinzioni, formulate nella memoria presentata, 
dagli imputati e sviluppate dai loro difensori nel corso della discussione 
orale, far cose attinenti (fra l'altro) al patrimonio archeologico, e cose 
interessanti il patrimonio stesso, come criterio generale valido a ritenerle 
rispettivamente, escluse o incluse nell'ambito della legge n. 1089 del 1939, 
c'� da osservare (come bene ha rilevato l'Avvocato Generale dello Stato, 
difensore del ricorrente Ministero dei Beni Culturali) che i termini � interesse 
� � d'interesse � o � interessano � sono stati usati -come � fatto 
palese dalla finalit� cui si � ispirato -nel senso di �concernente�, essendo 
la graduazione dell'interesse stabilita e disciplinata da altre e successive 
norme contenute nella gi� citata legge n. 1089 (art. 3: interesse particolarmente 
importante; art. 5: eccezionale interesse) ed essendo quei predetti 
tre termini, nel senso suindicato, perfettamente idonei a rappresentare 
e identificare quella che � stata la � ratio legis � volta a individuare il 
bisogno pubblico che quei beni soddisfano. 

D'altra parte questa Corte ha pi� volte precisato ch� l'accertamento 
sulla sussistenza o no della natura artistica, storica o archeologica delle 
cose non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia, 
in quanto pu� bene demandarsi agli organi competenti della Pubblica 
Amministrazione, preposti alla tutela del patrimonio archeologico o arti



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

773 

stico, e pu� anche desumersi (come � avvenuto nel caso in esame) dalla 
stessa denunzia presentata al Pubblico Ministero dalla Sovrintendenza (si 
veda, fra le numerose sentenze in materia, quella pronunziata da questa 
stessa Sezione il 22 novembre 1971, rie. Bonifacio e altri). 

� comunque opportuno precisare che il comportamento del Ministero 
della Pubblica Istruzione -il quale non aveva provveduto, ex art. 45 della 
legge n. 1089 del 1939, a disporre l'occupazione degli immobili, nel quale 
dovevano eseguirsi gli scavi autorizzati e che, dopo i primi rinvenimenti 
segnalati dall'archeologo ricercatore non aveva imposto, sulla intera area 
degli scavi, n� il vincolo previsto dall'art. 3 della legge citata (al fine di 
preservare la scoperta di altre vestigia e di altri reperti di quell'antica 
civilt�) n� il vincolo strumentale di cui all'art. 21 della� legge stessa (sul 
terreno circostante ai tumuli gi� portati alla luce) -se pu� suscitare 
qualche legittima riserva sui criteri di amministrazione del patrimonio 
archeologico nazionale, non pu� peraltro escludere che le vestigia dell'et� 
protovillanoviana gi� rinvenute rivestivano obiettivamente (giova ribadirlo) 
quell'interesse storico, archeologico, artistico e etnografico preso in 
considerazione dall'art. 1 della legge pi� volte menzionata. 

Con la logica conseguenza che esse appartenevano allo Stato -come 
s'� gi� accennato -sin dal momento del loro rinvenimento (art. 46) rientrando, 
per la loro natura immobiliare, nella categoria dei beni c;lemaniali, 
a norma dell'art. 822, comma secondo, cod. civ. -(Omissis). 

I. 
CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI VENEZIA, 8 giugno 1978 -Pres. Begundelli 
-Rel. Mariani -Picchiura. � 

Reato -Parte civile, omicidio di agenti di P.S. � Costituzione di parte 

civile del Ministero dell'Interno -Ammissibilit�. 

(art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). 

Il Ministero dell'Interno � legittimato a costituirsi parte civile contro 
l'imputato di omicidio di agenti di P.S., per ottenere il risarcimento del 
danno derivatogli dalla corresponsione della speciale indennit� ai superstiti 
degli appartenenti alle forze di Polizia vittime del dovere, a norma della 

l. 28 novembre 1975, n. 624 (1). 
0-2) Le sentenze hanno riconosciuto, conformemente aJfa tesi sostenuta 
dalJ'Avvocatura anche in sede consultiva, il diri.tto ai! risarcimento del danno nei 
confronti dell'imputato al Minj,stero deHa Difesa che aveva provveduto al pagamento 
delila speciale indennit� per i. superstiti deHe vittime del dovere prevista 
da!Qa legge 20 novembre 1975, n. 624. La contraria decisione deli1a Corte d'Assise 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO

774 

Il 

CORTE D'ASSISE DI FIRENZE, 8 giugno 1978 -Pres; Piragino -Rel. Carvisiglia 
-Vallanzasca Renato (2). 

Reato . Parte civile � Omicidio di agenti di P.S. � Costituzione di parte civile 
del Ministero dell'Interno � Ammissibilit� � Danni materiali e 

morali. 

(art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). 

I 

Avverso la sentenza proponevano appello l'Amministrazione dell'Interno, 
parte civile costituita, difesa dell'Avvocatura dello Stato, per i loro interessi 
civili, e l'imputato Picchiura Carlo. L'Amministrazione, volutasi che 
la Corte di primo grado �ne avesse escluso il diritto ad ottenere il risarcimento 
del danno, richiesto sotto il profilo della rifusione della somma corrisposta 
ai superstiti dell'App. Niedda in base alla legge 28 novembre 1975 

n. 624 e ricordato che il reato obbliga al risarcimento, assumeva che l'indennit� 
corrisposta ai superstiti doveva considerarsi in base al concetto 
di danno giuridicamente rilevante e poneva in evidenza la diversit� giuridica 
tra l'obbligo di corrispondere la soinma di cui alla legge citata e la 
pensione, la prima essendo legata ad un evento eccezionale rispetto al 
rapporto di impiego, ad esso del tutto estraneo, che � il presupposto necessario 
alla erogazione pur non essendone la causa. 
Causa legittima invece doveva ritenersi la morte in occasione del 
servizio prestato, non il servizio in se stesso e perci� il' rapporto particolare 
di soggezione che legava la vittima all'Amministrazione, n� la somma era 
comunque da consi,dera.rsi il corrispettivo di un � rischio � come elemento 
qualificante il rapporto di impiego dell'appartenente alle forze di polizia; 

Ritenuto pertanto che il fatto illecito altrui, che aveva cagionato la 
morte dell'App. Niedda, aveva determinato la corresponsione, oltre ad una � 
somma par:i al danno emergente e al lucro cessante, anche di un'ulteriore 
somma stabilita in via forfettaria, in ordine alla quale la legge non prevedeva 
la irrepetibilit� nei confronti dell'autore, e considerato che detta 

di Venezia 1ccmtro la quale era stato proposto appelfo con corrette argomentazioni 
nel!l'interesse del Ministero dehl'Interno, � stata appunto riformata dal 
giudice di secondo grado con la prima ddle sentenze in nota che ha esattamente 
rilevato che fa s'peciai1e indennit� non rappresenta ill corrispettivo di un 
rischio inteso come elemento dcl rapporto d'impiego e si diversifica nettamente 
dal trattamento pensionistico. 

Per quanto concerne il risarcimento dei danni moralri �la giurisprudenza �, 
in via di principio, concorde nell'ammettere che anche .la Pubblica Amministrazione 
possa risentirne (v. Cass. 4 maggio 1954; 26 febbraio 1964 in commento 
aWart. 185 c.p. �I codici penali annotati a cura di Lattanzi � 1974, art. 185, n. 2). 

. ' : 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

corresponsione era da ritenersi integrativa delle norme che fissano in via 
generale la misura del ristoro della situazione soggettiva lesa, sosteneva la 
legittimit� della costituzione di parte civile, posto che trovava la sua ragion 
d'essere nel �fatto-reato� e chiedeva la riforma dell'appellata sentenza 
limitatamente alla negata legittimazione dell'Amministrazione ad ottenere 
il risarcimento del danno. 

L'imputato eccepiva, in rito, la nullit� del decreto di citazione a giudizio 
per emessa rituale notifica al difensore, Avv. Edoardo Di Giovanni del foro 
di Roma, dell'avviso della data fissata per il dibattimento, la conseguente 
nullit� dell'intero giudfaio di primo grado e della relativa sentenza. 

Lamentava in particolare l'appellante che l'avviso di cui all'art. 410 

c.p.p. non era stato notificato al difensore nel suo domicilio reale, bens�. 
al suo sostituito processuale presso il qual� domicilio aveva eletto (f. 124). 
Assumeva che, eccepita in primo grado detta nullit� (f. 37-45-46 r.-53 
fase. dibatt.), l'eccezione� era stata respinta in �base ad una erronea interpretazione 
dell'art. 4 del d.p. 25 ottobre 1955 n. 932 e degli artt. 171 e 172 
C.P.P., posto che l'elezione di la concessione dell'attenuante del 
particolare valore morale e sociale; in ogni caso declaratoria di pr:evalenza 
delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 

La sentenza, nel merito, a carico di Picchiura Carlo, deve essere integralmente 
confermata, solo ritenendo la Corte, in accoglimento dell'impugnazione 
proposta dall'Amministrazione dell'Interno, di affermare la legittimazione 
della stessa ad ottenere il risarcimento del danno. 

Accertato infatti in causa, per ampia e circostanziata esposizione dei 
fatti ad opera del Brig. Daila Pozza Armando e del teste Nazzari lodino, 
cui hanno fatto significativo riscontro le complessive risultanze processuali 
e, in particolare, l'esito delle indagini peritali! balistica e medico-legale, 
nonch� la stessa, per alcuni reati, incondfaionata confessione del prevenuto 
e, per altri, le sue parziali ammissioni in o'rdine a singole fattispecie 
delittuose contestate, al maggior delitto strettamente connesse, che il P�cchiura, 
al controllo degli agenti della Polizia Stradale, onde sottrarsene, 
improvvisamente, estratta la pistola, spar� contro costoro numerosi colpi 
attingendo, da distanza ravvicinatissima, l'appuntato Niedda Antonio ~I 
collo e al torace, uccidendolo, � conseguenziale, ad avviso del Collegio, 
nonostante la perplessif� da lui all'udienza,odierna maliziosamente insic 
nuata in relazione alla possibilit� che altri ne avesse cagionato la morte, 
1a riaffermazione anche in questa sede della sua responsapilit� in rapporto 
a tutti i reati contestati e ritenuti in sentenza. 

� acclarato, in base ai citati elementi probatori, che il derivatene 
dall'uso, � pervenuta all'istesso risultato ponendo in evidenza la, minima 
distanza di sparo, agevolmente si ricava che la morte dell'appuntato Niedda 
fu conseguenza diretta dell'azione posta in essere dal prevenuto a mezzo 
dell'arma .in suo possesso. 


776 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La volont� omicida, da quanto sopra esposto, si rivela in tutta la sua 
concretezza, giacch� la natura e la funzionalit� dell'arma, la distanza alla 
quale i colpi furono sparati, il tramite, la reiterazione degli spari denunciano 
senz'ombra di dubbio che il proposito del Picchiura fu solo ed esclusivamente 
quello di cagionare la morte dell'appuntato Niedda Antonio e, nel 
tentativo, anche quella del Brig. Dalla Pozza Armando, posto che altrimenti 
avrebbe operato se diverso fosse stato il suo intendimento, pur 
sempre, criminoso. 

Su di lui pertanto ricade la responsabilit� del delittuoso evento nonch� 
di quello, come gi� detto, a livello di tentativo, a danno del Sottufficiale, 
giacch� anche contro costui, con l'istessa arma, nelle stesse condizioni 
psicologiche, di tempo e di luogo, spar� numerosi colpi al medesimo fine, 
non conseguendo lo scopo soltanto per cause estranee alla s�a volont�. 

In bas� al principio (art. 185 c.p.) che ogni reato, che abbia cagionato 
un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, il 
prevenuto � tenuto a risarcire non solo le parti civili private costituite, ma 
anche l'Amministrazione dell'Interno, appellante, posto che questa ha subito 
un indiscutible nocumento dalla morte dell'appuntato Niedda Antonio. 

Per l'avvenuta erogazione ai superstiti della somma di cinquanta 
milioni di lire,� ad essi devoluta, a sensi della legge 28 novembre 1975 

n. 624, l'Amministrazione ha subito un rilevante pregiudizio e di questo 
l'autore del fatto illecito deve senz'altro rispondere. 
Erronea quindi va ritenuta la pronunzia, a questo proposito, del Giudice 
di primo grado, che ha respinto l'istanza risarcitoria della Pubblica 
Amministrazione, dato che la speciale indennit� corrisposta ai superstiti 
dell'appartenente alle forze di polizia, vittima del dovere in conseguenza 
del servizio prestato, deve ritenersi a tutti gli effetti un. danno giuridicamente 
rilevante la cui causa legittima non �, come affermato in sentenza, 
il servizio in se stesso prestato dall'agente, ma la morte di questi in occasione 
del servizio prestato che � senza dubbio un evento eccezionale rispetto 
al rapporto di impiego ed � ad esso del tutto estraneo, ragion per 
cui non pu� considerarsi il mero corrispettivo di un rischio, come elemento 
qualificante il rapporto, ma come elargizione dello Stato a titolo di 
solidariet� sociale in occasione del verificarsi di un fatto illecito altrui, 
inte~rativa delle � norme e fissano in via generale la misura del ristoro 
della attuazione soggettiva lesa �. 

II 

La condanna importa, per l'imputato, l'obbligo del pagamento delle 
spese processuali e di custodia preventiva. 
L'imputato va, altres�, condannato al risarcimento dei danni verso il 
Ministero dell'Interno, costituitosi parte civile. Tali danni consistono, in 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

primo luogo, nella somma di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), che detto 
Ministero ha lasciato per legge alla vedova dell'appuntato Lucchesi (arte 
13 verb. dibatt.). 

Vanno, poi, considerati i danni materiali _subiti dall'Amministrazione, 
per la rottura del � giro-faro � dell'auto Giulia di servizio provocata da un , 
proiettile esploso dal Vallanzasca (lire 15.000), ed i danni subiti dall'Amministrazione 
nella sua organizzazione, essendo indubbio che la perdita di un 
dipendente comporti spese per l'assunzione e l'addestramento di un'altra 
rarit� lavorativa, nonch� un danno in termini di minore efficienza del 
nuovo dipendente nel primo periodo di lavoro. A quest'ultimo titolo, non 
� possibile che una liquidazione in via equitativa, e pertanto stimasi liquidare 
la somma di lire 1.000.000 (un milione). 

� stata richiesta, infine, dalla parte civile la liquidazione in via equitativa 
di lire 10.000.0000 (diecimilioni) per danni morali. Ritiene la Corte 
che il risarcimento di tali danni competa, sotto un duplice profilo: 1) � innegabile, 
al di l� di ogni pratica dimostrazione, che l'omicidio dell'app. Lucchesi 
ed il ferimento della guardia Aliperta abbiano prodotto un profondo 
trauma morale all'interno dell'organizzazione di P.S., nei colleghi di lavoro 
dei due agenti e di tutti gli altri che hanno visto ripagato l'assolvimento 
del dovere con un brutale assassinio: trauma morale del quale poteva farsi 
portatrice all'esterno soltanto l'Amministrazione di appartenenza; 2) � innegabile, 
e la dolorosa pratica di _questi tempi lo va confermando giorno 
per giorno, che crimini si efferati colpiscono profondamente la comunit� 
nazionale, turbano le coscienze e violando il diritto di ogni cittadino all'ordine 
ed alla sicurezza: di tale trauma collettivo deve rispondere chi l'ha 
procurato, sul piano del risarcimento pecuniario oltre che su quello della 
sanzione penale. . 

Stimasi quindi liquidare a quest'ultimo titolo, in via equitativa, la somma 
di lire 10.000.000 (diecimilioni). 

L'ammontare complessivo dei dannni che l'imputato � tenuto a risarcire 
alla parte �ivile, � pertanto di lire 61.015.000 (sessantunomilioniquindicimila). 



PARTE SECONDA 



1 

I 



LEGISLAZIONE


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice C'ivile, art. 244 (artt. 3 e 24 deHa Costituzione). 

Tribunale di Pa1ermo, ordinanza 24 maggio 1978, n. 435, .G. U. 6 dicembre 
1978, n. 341. 

codice di procedura civile, artt. 41, 48 e 367 (art. 24 della Costituzione). 
Pretore di Palermo, ordinanza 26 maggio .1978, n. 437, G. U. 6 dicembre 1978, 

n. 341. � 
codice penale, art. 32 (artt. 27 e 4 deHa Costituzione). 
Giudice tutelare cieLia pretura di Bo1ogna, ordinanza 9 maggio 1978, n. 414, 


G. U. 15 novembre 1978, n. 320. 
codice penale, art. 169, comma terzo (art. 3 della Costituzione). � 

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 8 marzo 1978, n. 416, G. U. 
15 novembre 1978, n. 320. 

codice peilale, art. 505 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 

Pretore di Pistoia, ordinanza 22 marzo 1978, n. 438, G. U. 6 dicembre 1978, 
Il. 341. 

c�odice penale, art. 570 (artt. 3, 29 e 31 de11a Costituzione). 

Pretore di Nard�, ordinanza 27 aprile 1978, n. 434, G. U. 29 novembre 1978, 
Il. 334. 

cod'ice penale, art. 688 (artt. 3, 32 e 27, secondo comma, deHa Costituzione). 

Pretore di Citt� di Castello, ordi1nanze (due) 12 maggio 01978, nn. 407 e 408, 

G. U. 15 novembre 1978, n. 320. � 
codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). 

Corte d'.appe1lo di Roma, ordinanza 20 giugno 1978, n. 452, G. U. 27 dicembre 
1978; n. 359. 

r.d. 23 dicembre 1865, n. 2371, art. 6 (artt. 1, 3 e 42, terzo comma deMa 
Costituzione). ' 
Pretore di Bologna, ordinanza 12 aprile 1978, n. 436, G. U. 6 dicembre 1978, 

n. 341. 
10 



204 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

r.d. 5 febbraio 19128, n. 577, artt. 39 e 41 [mod. da r.d. 3�1 agosto 1933, 
n. 1286 e d'a legge 3 aprile 1958, n. 470, art. ll (artt. 3, 34 e 51 de1La Costituzione). 
TribunaLe amministrativo regi1ooole delle Marche, ordinanza 9 gennaio 1978, 

n. 422, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. 
r.d�. n agosto 1933, n. 11286, art. 6 (artt. 3, 34 e 51 deLLa Costituzione). 
TribunaLe amministrativo regiona1e dehle Mal'che, ordinanza 9 gennaio 1978, 
n. 422, G. V. 15 novembre 1978, n. 320. 
r.d. 5 giugno H39, n. 1016, art. 22, comma quinto, P�P� e sesto [sost. 
da legge t2 agosto 1967, n. 799, art. '1 Ol (art. 3 deLLa Costituzione). 
Pretore di Piazza Armerina, ordinanza 27 maggio 1978, n. 466, G. V. 13 dicembre 
1978, n. 347. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi primo e sesto (art. 3 della 
Costituzione). 
Pretore di Pontedera, on:linanza 30 novembre 1977, n. 426/1978, G. U. 22 n?"' 
vembre 1978, n. 327. 
Pretore di Pontedera, ordinanza 30 novembre 1978, n. 427/1978, G. U. 29 novembl'e 
1978, n. 334. 

r.d. 5 giugn�o 1939, n. 1016, art. 32, quarto comma (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Portomaggiore, ordinanza 24 marzo 1978, n. 396, G. V. 2 novembre 
1978, n. 307. 

legge 213 maggio 1950, n. 253, art. 4,. n. '1 (art. 3 dei.La Costituzione). 
Pretore di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 404, G. V. 8 novembre 1978, 

n. 313. 
legge regio�nale 18 ottobre 1954, n. 37, art. 2 (artt. 'l7 e 36 dello Statuto 
regione siciliana). � 

Corte d'appeHo di� Palermo, ordinooza 29 dicembre 1977, .n. 423/1978, G. V. 
22 novembre 1978, n. 327. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (art. 3 de11a Costituzione). 

PI'etore di Rodi Garganico, ol'dinanza 23 maggio 1978, n. 433, G. V. 6 dicembre 
1978, n. 341. 

d. legge 5 maggio 1957.� � n. 271, art. 15, [conv. in legge 2 luglio 1975, 
n. 474] (art. 3 deMa Costituzione). 
Tribunale di Udine, ordinanm 24 maggio 1978, n. 439, G. U. 6 dicembre 1978, 

n. 341. 
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 1121 (art. 3 delLa Costituzione). 
Preto11e dd; Pattada, ordinanm 27 aprile 1978, n. 395, G. V. 2 novembre 1978, 
n. 307. 

PARTE Il, LEGISLAZIONE 
20f 

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121 [mod'. art. 5 legge 5 maggio 1976, 
n. 
313] (artt. 3 e 27 della Costituzione). 
Triburm1e di Orvieto, ordinanza 12 apri1e 1978, n. 405, G. U. 8 novembre 1978, 
n. 313. 
,d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 576 (artt. 3 e 24, primo e �secondo comma, 
de1ha Costituzione). 

Giudice conciliatore del Comune di Parma, Ol'dinanza 17 giugno 1978, 

n. 440, G. U. 6 dicembrn 1978, n. 341. 
� d.P<R. 30 giugno 1965_, n. 1'124, artt. 1 O e H (artt. 3 e 24 de1la Costituzione). 


Corte di Cassa2'Ji.one, ordinanza 5 apri1e 1978, n. 450, G. U. 13 dicembre 1978, 

n. 347. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 145, lettera a) (artt. 3 e 38 della 
Costituzione). 
Pretol'e di La Spezia, Ol'dinanza 14 aprite 1978, n. 425, G. U. 22 novembre 
1978, n. 327. 

legge 21 marzo 1967, n. 158 (artt. 25, secondo comma, 41 e 42, secondo 
e terzo comma, deILa Costituzione). 

Corte d'appello di NapoLi, ordinanza 31 gennaio 1978, n. 394, G. U. 8 novembre 
1978, n. 313. 

legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9 (artt. 3, 34 e 51 della Costituzione). 
Tribunale amministmtivo regionale deLLe Mal'che, ordinanza 9 gennaio 1978, 

n. 422, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. 
d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, artt. 1, lettera b), e 4 (artt. 3, 4, 35 e 97 
deUa Costituzione). 
Pretore di La Spezia, ordinanza 29 marzo 1978, n. 444, G. U. 20 dicembre 
1978, n. 354. 

legge 9 ottobre 1'971, n. 825, art. 1 (art. 3 de11a Costituzione). 

Tribunale di Pa1ermo, ordinanza 3 marzo 1978, n. 451, G. U. 27 dicembre 
1978, n. 359. 

legge ,regionale 11 �ottobre 1972, n. 9, art. 4, secondo comma (art. 25 
dello Statuto della regione Emilria-Romagna e artt. 123 e 117 delrlra Costituzione). 

Consiglio di Stato -Sez. IV giurisdizionale, ordinanza 15 giugno 1978, n. 397, 

G. U. 2 novembre 1978, n. 307. 
~ � 
d.P.R. 26 ottobre 197,2, n. 633, art. 58 (art. 3 de1lra Costittlzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Perugiia, ordinanza 16 gennaio 
1978, n. 415, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 1 e 46 (artt. 3, 24, 102 e 113 del:la 
Costituzione). 
Pretore di SenigaLl!i.a, ordinanza 16 maggio 1978, n. 441, G. U. 6 dicembre 
1978, n. 341. 


206 
RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 26 ottobre 19712, n. 636, artt. 22, 32 e 3�8 (artt. 3 e 24, secondo 
com.ma, deL!a Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Napoli; ordinanZia 29 marzo 
1977, n. 455, G. U. 27. dicembre 1978, n. 359. 

d.P.R. 20 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt 3, 24 e 76 ~ella Costituzione). 
Commissione tributai;ia di primo grndo di Trento, ordinanza 24 dicembre 
1976, n. 449, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. 

d.�P.R. 26 ottobre �1972, n. 643, art. 6 (art. 53 del1a Costituzione). 

Comm1ssione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanze (due) 4 e 
18 marno 1978, nn. 400 e 401, G. U. 8 novembre_ 1978, n. 313. 

Commissione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanza 4 marzo 1978, 

n. 406, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 3 e 53 defila Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado .di Verona, ordinanza 24 febbraio 
1978, n. 421, G. U. 15 novembre 1978, I).. 320. 
Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanm 24 febbraio 
1978, n. 428, G. U. 22 novembre 1978, n. 327. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3, 42 e 53 del[a 
Costitmione). 
Commissione tributar1a di secondo grado di Roma, ordinanza 26 apriLe 1978, 

n. 431, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Salerno, ordinanze (due) 11 aprile 
1978, I).TI. 412 e 413, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. � 

d.P.R. 3& dicembre 1972, n. 1035, art. 17 (artt. 76,. 3, 24, primo com;gm, 25, 
primo comma e 102, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di .Bresc1a, ordinanza 19 maggio 1978, n. 445, G. U. 20 dicembre 1978, 

n. 354. 
d.I. 1 � ottobre 1973, n. 5�80 [conv. ,jn legge 30 n�ovembre 1973, n. 766] 
artt. 5 e 6 (artt. 3, 4 e 9, primo comma, 33, :primo comma e 36, primo comma, 
de1la Costituzione). 
Pretore di Milano, ordinanZia 14 aprile 1978, n. 411, G. U. 8 novembre 1978, 

n. 313. 
d.I. 
1� ottobre 1'973, n. 580, art. 3 [conv. in legge 30 novembre 1973, 
n. 
766] (art. 3 delta Costituzione). 
Tribunalie amministriativio regionale per il Lazio, ordinanza 19 aprile 1978, 
n. 456, G. U. 20 dkembre 1978, n. 354. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 82 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Palermo, oi;dinanza 3 marzo_ 1978, n. 451, G.JJ. 27 dicembre 
1978, n. 359. � 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 

d'.P.R. 2�9 settembre 1973, n. 599, artt. 1, comma secondo, lettera A, e 7, 
commi primo, secondo e quarto (artt. 3 e 35, comma primo, deUa Costituzione). 

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 
10 aprile 1978, n. 442, G. U. B dicembre 1978, n. 347. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47, 46 e� 55 (artt. 76, 77 e 3 deHa 
Costituzione). 
Comm~ssione tributaria di secondo grado di A1essandiia, ordinanza 3 aprile 
1978, n. 403, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. 

legge 212 ottobre 1973, ft. 672, art, 14 (<art. 3 dehla Costituzione). 
Pretore di Vicenza, ordinanza 12 aprile. 1978, n. 430, G. U. 29 novembre 1978. 

n. 334. 
�legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, comma terzo (artt. 3, 36 e 97 
de1la Costituzione). 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez I, ordinanza 1� marzo 
1978, n. 399, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. 

legge 118 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 �e 73 del!l:a Costituzione). 
Corte di cassazione, ordinanza 4 maggio 1978, n. 443, G. U. 13 dicembre 1978, 

n. 347. 
legge 19 dicembre 1973, n. 823, art. 3 (artt. 3 e 53 deHa Costituzione). 

Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinanza 20 dicembre 
1977, n. 432, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 

legge �14 giugno 1'974, n. 270, art. 1 (art. 42, terzo comma, deUa Costituzione). 


Pretore di Oastelrvetrano, ordinanza 13 gennaio 1978, n. 417, G. U. 15 novembre 
1978, n. 320. 

legge 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 (art. 32 della .Costituzione). 

PretJoPe di Sampierdarena, orclinanza 7 marzo 1978, n. 402, G. U. 8 novembl'e 
1978, n. 313. 

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 de11a Costituzione). 
Pretore di Citt� di Caste1lo, ordinanze (due) 12 maggio 1978, nn. 409 e 410, 

G. U. 8 novembre 1978, n. 313. 
legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 21 e 25 (artt. 2, 3, 9 e 32 deMa Costituzione). 


Pretore di Cremona, ordinanza 29 marzo 1978, n. 393, G. U. 2 novembre 1978, 

n. 307. 
legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (art. 3, comma 
primo, deHa Costituzione). 

Commissione tributaria di primo griado di Verona, ordinanza 27 gennaio 
1978, n. 429, G. U. 29 no\'embre 1978, n. 334. 

Il 


208 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 11 O dic:embre 1976, n. 797 (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 de11a Costituzione). 


Pretore d~1 Torino, ordinanza 1� giugno 1978, n. 453, G. V. 27 dicembre 1978, 

n. 359. 
d.I. 1� febbra1io 197,7, n. 12 [,c:onv. in legge 31 marzo 1977, n. 91l (artt. 3, 
36, 39 e 53 della Costituzione). 
Pretore di Mi1ano, ordinanza 8 maggio 1978, n. 420, G. V. 15 novembre 1978, 

n. 320. 
legge 4 febbraio 1977, n. 21, art. 1, c:omma terzo (artt. 3, 4, 9, /primo 
comma, 33, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 14 1aprile i978, n. 4.11, G. V. 8 novembre 1978, 

n. 313. 
legge 4 febbraio 1977, n. 21, art. 1, terzo c:omma (artt. 3 e 36 della 
Costituzione). 

Pretore di Bologna, ordinanza 24 ,aprile 1978, n. 398, G. U. 2 novembre 1978, 

n. 307. 
legge 3,1 marzo 1977, n. 91 (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione). 
Pretore di Torino, or.dinanza 1� giugno 1978, n. 453, G. V. 27 dicembre 1978, 

n. 359. 
d.I. 17 giugno 1977, n. 326, art. 1, sec:ondo c:omma [c:onv. in legge 8 agosto 
1977, n. 510] (art. 3 deli1a Costituzione), 
Pretore di Vo1tri, ordinanza 12 aprile 1978, n. 448, G. V. 13 dioembre 1978, 

n. 347. 
legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 27, sec:ondo c:omma e 2,8 (art. 3 della. 
Costituzione). 

Tribunale di Genova, ordinanze (due) 3 aprile 1978, nn. 418 e 419, G. V. 
22 novembre 1978, n. 327. 
Tribunale di Roma, O!'dinanza 17 marzo 1978, n. 424, G. V. 22 novembre 1978, 

n. 327. 
legge regionale 7 dicembre 1977, riappr. 2 novembre 1978 (artt. 81, 117 
e 128 de11a Costituzione). 

Presidente deli Consi.g!Jio dei Ministri, ricorso 28 novembre 1978, n. 32, G. V. 
6 dioembre 1978, n. 341. 

legge 16 dic:embre 1977, n. 904, art. 8, primo c:omma (artt. 3, 42 e 53 
dellia Costituzione). 

Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinan.z,a 26 aprile 
1978, n. 431, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 

d.I. 30 marzo 1978, n. 77, .primo e ultimo c:omma (�art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 404, G. V. 8 novembre 1978, 
n. 313. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 
209. 

legge regionale dell'Abruzzo 5 luglio 11978, riappr. 22 novembre 1978 

(artt. 117, 51 e 97 della Costituzione). 

Presidente deL Consiglio dei Ministri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 93, G. U. 
27 dicembre 1978, n. 359. 

legge regionale 20 luglio 1978, riapprovata il 2'5 settembre 197,9 (art. 117 
della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Minist11i, ricorso 24 ottobre Ll.978, n. 29, G. U. 
2 novembre 1978, n. 307. 

legge regionale deUa Toscana 25 luglio 197,8, riappr. 24 novembre 1978 

(artt. 117, 122, 3 e 53 deL1a Co5tituzione). 

Presidente de~ Consigmo dei Mi~istri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 40, G. U. 
27 dicembre 1978, n. 359. 

legge regionale 26 luglio 1978, riapprovata il ~5 settembre 1978 (art. 117 
della Costituzione). 

Presidente del ConsigLio dei Ministri, rkorso 24 ottobre 1978, n. 30, G. U. 
2 novembre 1978, n. 307. 

legge prov. Trento 4 ottobre 1978, riappr. 18 novembre 1978 (art. 97 
dehla Costituzione e artt. 5 e 9 de1lo Statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige). . 

Presidente del Consigl[o dei Ministri, ricorso 18 dicembre 1978, n. 38, G. U. 
27 dicembre 1978, n. 359. 

legge provinciale 18 ottobre 1978 (artt. 4 e 8 deHo Statuto �speciale per 
il Trentino-Alto Adige e art. 6 del d.P.R. 1� novembre 1973, n. 689). 

Presidente deL Consiglio dei Ministri, ricorso 16 novembre 1978, n. 31, G. U. 
22 novembre 1978, n. 327. 

legge 20 ottobre 1978, n. 674 (artt. 8, n. 21 e 78 dello Statuto speciaLe 
deJ.la regione Trentino-AJ.to Adige). 

Presidente deMa Provincia autonoma di Bol;zano, ricorso 15 dicembre 1978, 

n. 
35, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. 
Presidente delLa Provincia autonoma di Trento, ricorso 15 dicembre 1978, 
n. 37, G. U. 27 dicembre 1978, n. 359. 
legge 20 ottobre 1978, n. 674 (art. 3, lettera d), de1lo Statuto special.e 
dehla 'Sardegna). 

Presidente giunta regionale Sardegna, ricorso 15 dicembre 1978, n. 36, G. U. 
27 dicembre 1978, n. 359. 

legge 2'1 ottobre 1978, n. 641, artt. l�quinquies, sHies e decies (artt. 8, 
nn. 14 e 25, 9, nn. 10 e 11, 10, 15, 16, 18, 68 e 78 deli1o Statuto speciiaLe di autonomia). 


Presidente deUa giunta provinciale di Bolzano, ricorso 29 novembre 1978, 

n. 33, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 
legge reg,lone sicUiana 21 novembre 1978, art. 1 (�art. 3 della Costituzione 
e artt. 14, Lettera d), e 17 dello Statuto speciale). 

Commissario deLlo Stato per la regione siciliana, ricorso 9 dicembre 1978, 

n. 34, G. U. 20 dicembre 1978, n. 354. 

CONSULTAZIONI CONSULTAZIONI 
ACQUE PUBBLICHE 

Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni alle regioni 
Garanzia statale sui mutui -Obbligo -Permanenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, art. 8, secondo comma, lett. B . d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, � 
secondo comma � l. 4 febbraio 1963, n. 129). 
Se dop� i!l trasferimento aille regioni delrla materia relativa awli acquedotti 
operato con d!lJ d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, permanga l'obbligo deHo Stato a prestare 
la garanzia sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e deg.Ji 
enti autorizzati aJLla gestione degli acquedotti, ai sensi deM'art. 18, secondo comma, 
del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, .contenente le norme di attuazione della legge 
4 febbraio 1963, n. 129 istitutiva del piano regolat�re generale degli acquedotti 

(n. 129). 
AERONAUTICA E AEROMOBILI 

Bollette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione 
di aeromobile nel reg?stro aeronautico nazionale � Legittimazione dell'esibitore 
alla restituzione dei documenti -Non sussiste (art. 1722 e.e. �art. 1713 e.e.). 

Se il soggetto -incaricato dal proprietario di curare w!i� adempimenti necessari 
per l'immatricolazione, nel registro aeronautico nazionale, di un aeromobile 
di proveni�nza estera, delitamente sdoganato abbia titolo a chiedere rla restituzione 
delle bollette doganali esibite a corredo del1la richiesta di immatricolazione 
del velivolo (n. 31). 

APPALTO 

Appalti di' servizi -Capitolati speciali � Revisione prezzi -Clausola -Legittimit� 

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, art. 325 cod. civ., art. 1664). 
Se nei capitolati specia�i per appalti di servizi sia legittima l'inserzione della 
clausola di revisione dei prezzi (n. 418). 


Appalti genio militare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo all'amministrazione 
appaltante -Espressa previsione contrattuale -Necessit� (r.d. 17 marzo 
1932, n. 365, art. 42, primo comma -r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 30, terzo 
comma, cod. civ. art. 1673, primo comma -l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 
art. 348). 


Se nei contratti di appalto dell'amministrazione militare per l'accollo dei danni 
fortuiti o da forza maggiore a�1l'amministrazione ap'paltante occorra, ai sensi 
degJ.i artt. 30, terzo comma, delile condizioni genera�i approvate con �r.d. 17 marzo 
1932, n. 366 e 42, primo comma, del regolamento lavori approvato. con r.d. 17 
marzo 1932, n. 365, una espressa previsione contrattuale (n. 417). 


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PARTE II, CONSULTAZIONI 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infrazioni stradali 
non depenalizzate -� Vigenza della normativa precedente (l. 3 maggio 1967, 

n. 317, art. 16 -,1. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -d.P.R. 15 giugno 1959, 
n. 393, art. 104, decimo comma). 
Se le disposizioni delJ'art. 16 delfa legge 3 maggio 1967, n. 317, che ha con


servato il carattere di reato ad alcune contravvenzioni previste dal codice de~la 

strada (in particolare que11la pr�vista dall'art. 104, decimo comma) sebbene pu


nite� con Ja sola ammenda, debbano riteners.i abrogate per effetto degli artt. 1 

e 14 de~la fogge 24 dicembre 1974, n. 706, sulla depena;lizzazione delJe contrav. 
venzioni punibili con l'ammenda (n. 61). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Cancellerie e segreterie giudiziarie Amanuensi 
".. Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A.G.O. -Sussistenza 
(r.d.l. 8maggio 1924, n. 745, art. 99 -cod. civ. art. 2126). 

Se le_ prestazioni svolte dagli amanuensi nelle cance!Herie e segreterie� giudiziarie 
aJ. di J� dei limiti posti da�:l'art. 99 del r.d.t 8 maggio 1924, n. 745, siano 
inquadrabili neHa figura de11a prestazione di fatto di lavoro subordinato di �cui 
alJ'art. 2126 cod. civ. e se di conseguenza sussista su tali rapporti la giurisdizione 
del giudice ordinario (n. 43). 

Valutazione rimanenze -Criteri -Deroga -Autorizzazione -Diniego -Impugnativa
� Giurisdizione tributaria� Giurisdizione amministrativa (d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 597, artt. 63 e 75 � d.P.R. 26 Qttobre 1972, n. 636, artt. 1 e 16, 
primo comma). 

Se ila impugnativa del provvedimento de~l'ufficio distrettuaile delle imposte 
dirette �che nega l'autorizzazione, ai sensi dehl'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 597, aihla deroga dai criteri di valutazione deIJe rimanenze previsti dall'art. 
63 dello stesso d.P.R. sia di competenza delle commissioni tributarie, secondo 
le norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ovv~ro del tribunaile amministrativo 
regionale (n. 44).. 

CONCORSI 

Enti pubblici -Legge sul riassetto del parastato -Concorsi interni -Espletamento 
� Disciplina transitoria (l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 45, terzo comma). 

Se i concorsi interni per passaggio di carriera gi� indetti da un ente pubblico 
(neHa specie: O.N.I.G.) prima dell'entrata in. vigore della legge 20 marzo 
1975, n. 70, sul riassetto del 'Parastato possano essere espletati ai sensi del~
�art. 45, terzo comma, della :legge medesima (n. 20). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Appalti di servizi � Capitolati speciali -Revisione prezzi -Clausola -Legittimit� � 

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 325 -cod. civ. art. 1664). 
Se nei capitolati specia1i per appailti di servizi sia legittima l'inserzione de1la 
clausola di revisione dei prezzi (n. 339). 


212 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Condono tributario -Pagamento dell'imposta -Termine -Natura (l. 19 dicembre 
1973, n. 823, art. 8). 

Se in materia d� I.G.E. iii termine stabi!liito da:lQ'art. 8 della Jeg.ge 19 dicembre 
1973, n. 823, per il pagamento deWimposta al f.ine di usufruire del beneficio 
del condono deHe sanzioni fiscali abbia carattere perentorio (n. 22). 

Valutazione rimanenze -Criteri -Deroga -Autorizzazione -Diniego -Impugnativa 
-Giurisdizione tributaria -Giurisdizione amministrativa (d.P.R. 29 set� 
tembre 1973, n. 597, artt. 63 e 75 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 1 e 16, 
primo comma). 

Se .Ja impugnativa del provvedimento dell'ufficio distrettuale delle im'poste 
dirette che nega l'autorizzazione, ai sensi deilil'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 597, alla deroga dai criteri di valutazione delle rimanenze previsti dall'art. 
63 de~lo stesso d.P.R. sia di competenza dehle commissioni tributarie, se� 
condo le norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ovvero del tribunale ammi� 
nistrativo regionale (n. 21). 

DANNI 

Attivit� di pubblica sicurezza -Fatto illecito -Danno -Risarcibilit� (r.d. 18 giugno 
1931, n. 773, art. 7 -cod. civ. art. 2043). 

Se l'art. 7 del testo unico deLle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, comporti 1a esclusione del risarcimento da fatto 
hllecito commesso sull'esercizio de11'attivit� di Pubblica Sicurezza (n. 14). 
Attivit� di Pubblica Sicurezza -Provvedimenti legittimi -Danni -Indennizzo 
Esclusione -Conformit� alla Costituzione (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7 
Cast. artt. 28, 42 e 113). 

Se ai sensi deH'art. 7 del testo unico dehle leggi di Pubblica Sicurezza approvato 
con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l'esclusione de1l'indennizzo debba intendersi 
limitata ai soli atti :legittimi emessi dall'aut�rit� di Pubblica Sicurezza nell'esercizio 
delle sue facolt� e se tale esclusione, derogatoria di un principio 
generale, possa dirsi conforme agli .artt. 28, 42 e 113 della Costituzione (n. 15). 

DAZI DOGANALI 

Bollette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione 
di aeromobile nel registro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esib�� 
tare alla restituzione dei documenti -Non sussiste (art. 1722 e.e. -art. 1713 e.e.). 

Se il soggetto incaricato dal proprietario di curare gli adempimenti necessari 
per fimmatricolazione, nel registro aeronautico nazionale, di un aeromobile 
di provenienza estera, delitarnente sdoganato abbia titolo a chiedere la resti� 
tuzione delle bo~lette dogana.ii esibite a corredo della richiesta di immatricolazione 
del velivolo (n. 108). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 213 

DEMANIO 

Spese di urbanizzazione -Contributi al comune -Opere eseguite dallo Stato Applicabilit� 
(l. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3 e 4, secondo comma). 

Se pet le opere eseguite da1le amministrazioni dello Stato siano dovuti 
contributi di urbanizzazione ai comuni, nel cui ambito territoriale ile spese sono 
attuate, ai sensi dell'art. 3 dehla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (n. 288). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA 

Espropriazione per pubblica utilit� -Cessione volontaria -Determinazione dell'indennit� 
di occupazione legittima (art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Se nell'ipotesi di cessione volontaria deWimmobhle sotto esproprio, a norma 
deJil'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 8651 l'indennit� cti occupazione legittima 
debba calcolarsi in base al prezzo pattuito per la cessione ovvero in base 
alil'ammontare dell'indennit� provvisoria offerta per l'espropriazione (n. 460). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Cessione volontaria dell'immobile -Area 
con sovrastanti fabbricati -Determinazione del prezzo (art. 12 l. 22 ottobre 
1971, n. 865 -d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -l. 27 giugno 1974, n. 247). 

Se, in 1potesi di espropriazione di aree con sovrastanti fabbricati, l'aumento 
percentuale da. ca!lcolare ai fini deli1a determinazione del 'prezzo della cessione 
volontaria dei beni, ai sensi delJ'art. 12 I. 22 ottobre 1971 (c.d. legge su1la casa) 
e successive modifiche, vada ragguagliato al solo ammontare dell'indennit� provvisoria 
relativa al terreno ovvero anche a quello delil'indennit� afferente ai fabbricati 
(n. 455). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Cessione volontaria del 
bene sotto esproprio -Termine per l� stipula del negozio -Natura (art. 12 

l. 22 ottobr� 1971, n. 865 -art. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 -l. 27 giugno 1974, 
n. 247). 
Se il termine previsto dahl'art. 12 deMa legge 22 ottobre 1971, n. 865 � c.d. 
nuova legge suUa casa � per convenire la cessione volontaria del bene sotto 
esproprio sia perentorio (n. 452). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Legge sulla casa -Proposta di cessione volontaria 
dell'immobile -Accettazione da parte dell'esproprian(e -Indispensabilit� 
(art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865 -art. 6 d.l. 2 maggio 1974, n. 115 


l. 27 giugno 1974, n. 247). 
Se l'espropriante sia tenuto ad addivenire a1la ces,sione volontaria dell'immobile 
proposta dal proprietario nel termine di cui aM'art. 12 legge 22 ottobre 
1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e successive modifiche (n. 453). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Pagamento diretto dell'indennit� di esproprio 
in esecuzione del decreto dell'autorit� giudiziaria -Efficacia liberatoria 
per l'espropriante -Limiti temporali per l'esecuzione del decreto (art. 30 

l. 25 giugno 1865, n. 2359 -art. 1 l. 20 marzo 1968, n. 391). 
Se il pagamento diretto dell'indennit� di esproprio, eseguito a favore del 
soggetto indicato nel decreto emesso� dall'autorit� giudiziaria ai sensi dell'art. 1 
della Legge 20 marzo 1968, n. 391, abbia effkacia liberatoria anche quando tra 
l'emanazione del decreto �stesso e la sua esecuzione sia trascorso un apprezzabile 
lasso di tempo (n. 454). 


214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per pubblica utilit� -Terreno coltivato da fittavolo -Mezza


dro -Colono o compartecipante -Indennit� aggiuntiva -Presupposti ogget


tivi (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Se J'indenn,it� aggiuntiva in favore del cO'lono, mezzadro, fittavolo o compartecipante 
che coltiva il terreno espropriato sia dovuta, oltre che nei casi di 
espropriazione totaJle � di espropriazione �parziale di una parte .considerevole 
del fondo, anche nel caso di espropriazione di una porzione marginale del 
terreno che fasci integra J'azienda agricola: (n. 458). 

Espropriazioni aeroportuali � Imposizione coattiva di servit� -Indennit� -Determinazione 
� Criterio differenziale � Valori -Legge sulla casa -Applicabilit� 

(l. 23 dicembre 1967, n. 1246, art. 7, l. 25-giugno 1865, n. 23S9, art. 40, l. 22 ottobre 
1971, n. 865, art. 16, l. 27 giugno 1974, n. 247). . \ 
. Se per la determinazione delfindennit� do~ta per la costituzione in via 
espropriativa di umi servit� aeroportuale (nelfa specie: aeroporto di F~umicino, 
soggetto a11e disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1246) occorra fare applicazione 
del principio del:la stima differenziale contenuto nell'art. 40 delfa legge 
generale sulle eSPropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359, con la SO'stituzione ai valori 
venali di comune commercio di quelli JegaH stabiliti ai sensi dell'art.� 16 delfa 
legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865, ed estesi a tutte le opere dello Stato dal1a 
legge 27 giugno 1974, n. 247 (n. 456). 

Legge sulla casa -Cessione volontaria dell'immobile -Proprietario coltivatore 
� diretto � Triplicazione dell'indennit� -Presupposti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, 
artt. 12 e 17, l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). 

Se, agli effetti delila determinazione del prezzo di cessione volontaria ai 
sensi degli artt. 12 e 17 dehla :legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati con 
legg� 28 gennaio 1977, n .. 10, possa comprendersi fra i proprietari coltivatori diretti 
anche iI proprietario che provveda alfa coltivazione del fondo avvalendosi 
dehl'opera di salariati (n. 451). 

Legge sulla casa � Espropriazione parziale -Indennit� � Determinazione -Criteri 
della legge generale � Applicabilit� l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, l. 22 ott. 
tobre 1971, n. 865, art. 16). 

Se i principi dettati dru!.'art. 40 deHa legge 25 giugno 1865, n.. 2359 per la 
determinazione dehl'indennit� in ipotesi di espropriazione :Parziale di un fondo 
siano compatibili coi criteri di determinazione delil'ind�nnit� di esproprio stabiliti 
dalfa legge 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 457). 

Occupazione d'urgenza � Calcolo dell'indennit� � Terreno coltivato da proprietario 
coltivatore diretto -Raddoppio dell'indennit� � Esclusione (art. 17 comma 
primo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, l. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Se ai fini delfa determinazione, a norma dell'art. '20 deHa Iegge 22 ottobre 
1971, n. 865, deM'indennit� d'occupazione d'urgenza di terreno coltivato dal 
proprietario diretto co>ltivatore debba tenersi conto del raddoppio dell'indennit� 
di esproprio di tale terreno prevista dalil'art. 17 del.la stessa legge (n. 459).. 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 21f 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Giudizio amministrativo Intervento volontario in grado di appello -Autorit� 
preposta alla vigilanza -Ammissibilit� -Limiti -(l. 6 dicembr~ 1971, n. i034, 
artt. 19, primo comma, e 22, secondo comma -r.d. 17 agosto 1907, n. 642, 
art. 37 -cod. proc. civ. art. 344 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, art. 22,. primo 
comma, lettera b). 

Se sia animissibifo l'intervento volontario in .giudizio, in grado di appello, 
dell'amministrazione preposta alla vigilanza sull'ente che' ha emesso itl provvedimento 
impugnato e che non sia gi� intervenuta nehla fase di primo grado (n. 26). 

IGIEN� E SANIT� 

Specialit� medicinali ~ Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Composizione 
modificata -Sequestro -Natura del provvedimento -(r.d. 27 luglio 1934, 

n. 1265, art. 168). 
Se il .provvedimento ministeriale di sequestro delle specialit� medicinali 
a composizione modificata di cui aJ.iJ:'art. 168 del t.u. del1le leggi sanitarie sia 
atto dovuto o discrezionaie (n. 29). 

Specialit� medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Specialit� 
a composizione diversa da quella dichiarata -Sequestro -Normativa 
applicabile. (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 168, terzo comma -r.d. 3 marzo 
1927, n. 478, art. 28). 

Se, ai fini dell'edazione del provvedimento ministeriale di sequestro, la fattis'pecie 
deHa specialit� medicinaile con composizione analiticamente riscontrata 
diversa da quehla dichiarata e registrata rientri nell'ambito di applicazioni del 
terzo comma dell'art. 168 del t.u. delle leggi sanitarie ovvero in quella dehl'art. 28 
del regolamento per la ;produzione e il commercio delle specialit� medicinali approvato 
con r.d. 3 marzo 1927, n. 478 (n. 28). 

IMPIEGO PUBBLICO 

Enti pubblici -Legge sul riassetto .del parastato -Concorsi interni -Espletamento 
-Disciplina transitoria -(l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 45, terzo comma). 

Se i concorsi interni per passaggio di carriera gi� indetti da un ente pubblico 
(neMa specie O.N.I.G.) pri.ma dehl'entrata in vigore della Jegge 20 marzo '75 

n. 70 sul riassetto del parastato possano essere espletati ai sensi dell'art. 45, terzo 
comma, delfa legge medesima (n. 872). 
IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE 

Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi div�rsi -Pluralit� di processi 
verbali -'Pluralit� o umert� di sanzione� (d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, 
art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9, l. 7 gennaio 1929, 11. 4, art. 8, secondo 
comma). 

Se nella ipotesi di pi� processi verbali elencati per violazioni delJ.e norme fi. 
scali in materia di tasse suhle concessioni amministrative, punite con la 'pena 
pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e ora art. 9 del d.P,R. 


216 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l:P 

26 ottobre 1972, n. 641, qualora si tratti di violazioni delle stesse norme commesse 
in tempi diversi, si debbano comminare tante pene pecuniarie quanti 
sono gli accertamenti, se eventua!le applicazione del temperamento previsto 
daH'art. 8 del.la �legge 7 gennaio 1929 n. 4, ovvero Ila sanzione debba essere irrogata 
una sola volta, dovendosi ritenere fihlecito di natura permanente (n. 7). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle 
imposte indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 

1. 19 dicembre 1973, n. 823). 
Se la disposizione di cui al comma quarto delil'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, 

n. 660 convertito .con �legge 19 dicembre 1973, n. 823 -secondo la quale per le 
imposte dovute in appliicazione de~le norme su1la definizione agevolata delle 
pendenze tributarie �ontenute nei citati provvedimenti 1egis:lativi non sono dovuti, 
tra l'altro, gli interessi per la ritardata riscossione delle tasse ed imposte 
indirette sugli affari operi, oltre che in relazione alle im'Poste non� ancora 
pagate e i loro aiccesso:d, anche in relazione agli accessori delle imposte gi� 
versate all'erario (n. 498). 
Imposta di registro -Concessione di garanzia statale a prestito obbligazionario 
E.N.E.L. -Assogg�ttabilit� all'imposta (art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972; 

n. 634, art. 1, tab. alt. B -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). � 
Se sia esente da imposta di registro J'atto col quale io stato abbia accordato 
la propria garanzia ad un prestito obbHgazionario collocato daH'ENEL sul mercato 
estero (n. 497). 

IMPOSTA DI SUOCESSIONE 

Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle 
ipotesi indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 

1. 19 dicembre 1973, n. 823). 
Se la disposizione di cui al comma quarto dell'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, 

n. 660 convertito con legge 19 diicembre 1976, n. 823, secondo la quale per ie 
imposte dovute in applicazione delle norme sullla definizione agevolata della 
pendenze tributarie contenute nei citati provvedimenti legislativi non sono 
dovuti, tra I'a!ltro, gli interessi per la ritardata dscossione delle tasse ed imposte 
indirette �Sug1i affari operi, oltre che in relazione alle imposte non ancora 
pagate e i loro accessori, anche in relazione agli accessori dehle imposte gi� 
versate ahl'erario (n. 100). 
Successione dello stato -Eredit� testamentaria -Pendenza dell'accettazione -Eredit� 
giacente -Curatore -Pagamento dell'imposta -Esclusione (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3270, artt. 15 e 16 -cod. civ., artt. 473 e 532). 

Se, nehla i'potesi in cui :l'eredit� sia devoluta per testamento allo Stato, il 

curatore dell'eredit� giacente possa venire r.khiesto del pagamento delle imposte 

di successione in pendenza detla procedura per il perfezionamento de1l'accetta,
zione dell'eredit� da parte dello Stato (n. 101). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 217 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Condono tributario -Pagamento dell'imposta -Termine -Natura (l. 19 dicembre 
1973, n. 823, art. 8). 

Se in materia di I.G.E. il termine stabilito dall'art. 8 della legge 19 dicembre 
1973, n. 823 per il pagamento de1l'imposta al fine di usufruire del beneficio 
del condono deLle sanzioni fiscali abbia carnttere perentorio (n. 178). 

Imposta generale sull'entrata -Violazione sanzionata a carico di pi� soggetti 
in via solidale -Pagamento del tributo effettuato da uno solo di essi ai 
sensi delle disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze �n ma� 
teria tributaria � Effetti (art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, l. 19 dicem� 
bre 1973, n. 823). 

Se nel caso di violazioni in materia di imposta generale sull'entrata sanzio� 
nate a carico di pi� soggetti .in solido fra foro, H pagamento del tributo effet� 
tuato da uno dei creditori ai sensi dell'art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come 
modificato dahla legge 19 dicembre 1973, n. 823, comporti la definizione del non 
testo anche nei confronti degli altri coobligati (n. 177). 

IMPOSTE DIRETTE 

Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni 
Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni (art. 55, d.p. 29 novembre 
1973, n. 600, artt. 55 l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56 l. 7 gennaio 1929, n. 4, 
art. 14 1. 29 dicembre 1962, n. 1745). 

Se, pur dopo l'emanazione del d.p. 29 novembre 1973, n. 600, in materia di 
accertamento deLle ��imposte 'sui redditi i!l cui art. 55 stabHisce la competenza 
del:l'ufficio delile iJmlposte per 11'1.rrogazione delle pene pecuniarie previste per la 
violazione degli obblighi stabiliti daJlo stesso decreto legislativo e daLle norme 
relative ahle si�gole imposte dei redditi -siano rimaste ferme le competenze 
dell'intendente di finanza e del ministro delle finanze, di cui agli artt. 55 e 56 
della legge generale sulla repressione delle violazioni de![e leggi finanziarie 7 gennaio 
1929, n. 4, per l'applicazione dclle sanzioni che si riferiscono alla nominativit� 
dei titoli azionari ed alle omesse necessarie comunicazioni allo schedario 
generale dei titoli azionari (n. 40). 

LAVORO 

Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Cancellerie e segreterie giudiziarie Amanuensi 
-Attivit� esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A.G.0. -Sussistenza 
(r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745, art. 99, cod. civ., art. 2126). 

Se le prestazioni svolte dagH amanuensi nel<le cancehlerie e segreterie giudiziarie 
al di l� dei limiti posti dall'art. 99 del r.dJ. 8 maggio 1924, n. 745, siano 
inquadrabili neLla figura della prestazione di fatto di lavoro subordinat.�> di cui 
all'art. 2126 cod. civ. e se di conseguenza sussista su tali rapporti la giurisdizione 
del giudice ordinario (n. 101). 

Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato -Decorrenza 
della prescrizione durante il rapporto -Possibilit� (cod. civ. artt. 2126 e 
2948 n. 4). 

Se la dichiarazione di incostituzionalit� deH'art. 2948 n. 4 per la parte in cui 
consente che la prescrizione de! diritto alla retribuzione decorra in pendenza 
del rapporto di Javoro sia inap'plicabile non solo tutte le volte che H rapporto 


218 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di lavoro sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza e da una particolare 
stabii!it� nonch� garanzia di rimedi giurisdizionali bens� anche quando 
in un rapporto di fatto rientrante neNa previsione de!J'art. 2126 cod. civ. sia 
parte datrice di lavoro lo Stato (n. 102). 

LOCAZIONI DI COSE 

Contratti di locazione � Soggetti a proroga -Spese per i servizi accessori � Rimborso 
-Esplicito accollo contrattuale al conduttore -Necessit� -Limiti � 

(l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 2, terzo comma, l. 22 dicembre 1973, n. 841, 
art. 6, primo comma). 
Se nei contratti di locazione soggetti a proroga legale e blocco del canon�, per 
poter applicare a favore del :locatore le norme di cui aill'art. 2, terzo comm~. legge 
26 novembre 1969, n. 833 e all'art. 6, primo comma, legge 22 dicembre 19.73, 

n. 841, che consentono .Ja riichiesta di rimborso dei maggior.i costi per la fornitura 
dei servizi accessori, sia necessario che le spese relative a detti servizi siano 
esplicitamente accoMate in contratto al conduttore come separate dal canone 
vero e prO'prio ovvero l'applicazione delile suddette norme sia possibile anche 
quando We spese siano conglobate unitariamente nel canone (n. 157). 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

Contratte di fornitura � Prodotti petroliferi � Determinazioni CIP -Efficacia 
sui contratti in corso � Limiti (d.l. lgt. 19 ottobre 1944, n. ~47, art. 4, d.l. lgt. 
23 aprile 1946, n. 363, d.l c.p.s. 15 settembre 1947, n. 296, art. 12). 

Se, qualora nel corso del<la esecuzione di un contratto di .fornitura di prodotti 
petroliferi sia intervenuto dapprima un provvedimento CIP d� ridu:ziione 
del prezzo massimo consentito al disotto di quello contrattuale e subito dopo 
altro provvedimento CIP di aumento del prezzo massimo consentito, l'amministrazione 
somministrataria ;possa, per il pagamento del corrispettivo dei prodotti 
consegnati dopo la determinazione CIP di aumento, tener conto dell'oniginario 
prezzo contrattuale nei limiti in oui lo stesso risulti compatiMle coi 
nuovi prezzi massimi (n. 63). 

OCCUPAZIONE 

Occupazione d'urgenza � Calcolo dell'indennit� � Terreno coltivato da proprie�. 
tario coltivatore diretto � Raddoppio dell'indennit� � Esclusione (art. 17, pri� 
mo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, 1. 22 ottobre 1971, n. 865). 

Se ai fini deli1a determinazione, a norma dell'art. 20 della 'legge 22 ottobre 
1971, n. 865, delil'indennit� d'occttpazione d'urgenza di terreno coltivato dal 
proprietario diretto co1tivatore debba tenersi conto del raddoppio �dell'indennit� 
di esproprio di tale terreno prevista dalil'art. 17 della stessa legge (n. 15). 

OPERE PUBBLICHE 

Appalti genio militare � Danni fortuiti o da forza maggiore � Accollo all'amministrazione 
appaltante � Espressa previsione contrattuale -Necessit� (r.d. 
17 marzo 1932, n. 365, art. 42, primo comma, r.d. 27 marzo 1932, n. 366, art. 30, 
terzo conima, cod. civ., art. 1673, primo comma, 1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. 
F, art. 348). 

Se nei contratti di appalto dell'amministrazione militare per l'accolilo dei 
danni fortuiti o da forza maggiore a~�l'amministrazione appaltante occorra, ai 



219

PARTE II, CONSULTAZIONI 

sensi degli artt. 30, terzo comma;�� delle condizioni generail:i approvate con r.d. 
17 marzo 1932, n. 366 e 42, primo comma del regolamento lavori approvato con 
riel. 17 marzo 1932, n. 365, una espressa previsione �ontrattuale (n. 177). 

PIANI REGOLATORI 

Spese di urbanizzazione � Contributi �l Comune � Opere eseguite .dallo Stato � 
Applicabilit� (l. 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 3 e 4, secondo comma). 

Se per ~e O'pere eseguite da11le amministrazioni deHo Stato siano dovuti con 
tributi di urbanizzazione ai comuni, ncl cui ambito territoriale le spese sono 
attuate, ai sensi dell'art. 3, della 1legge 28 ,gennaio 1977, n. 10 (n. 36). 

POLIZIA 

Attivit� di pubblica sicurezza � Fatto illecito � Danno � Risarcibilit� (r.d. 18 giugno 
1931, n. 773, art. 7, cod. civ., art. 2043). � 

Se l'art. 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 comporti la esclusione del risarcimento da fatto iHecito 
commesso 1sul!l'esero�2lio dell'attivit� di pubblka sicurezza (n. 47). 
Attivit� di pubblica sicurezza � Provvedimenti legittimi � Danni -Indennizzo � 
Esclusione � Conformit�� alla Costituzione (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 7, 
Cost. artt. 28,' 42 e 113). 

Se ai sensi dell'art. 7 del testo unico dclle leg1gi di pubblica sicurezza approvato 
con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 J'esclusione deltl'indennizzo debba intendersi limitata 
ai soli atti legittimi emessi dall'autorit� di pubblica sicurezza nell'eserdzio 
delle sue facolt� e se tale esclusione, derogatoria di� un principio genernle, 
possa dirsi conforme agli artt. 28, 42 e 113 deHa Costituzione (n. 48). 

PRESCRIZIONE 

Lavoro subordinato � Prestazione di fatto � Nei confronti dello Stato � Decorrenza 
della prescrizione durante il rapporto � Possibilit� (cod. civ., artt. 2126 
e 2948, n. 4). 

Se la dichiarazione di incostituzionaJiit� deM'art. 2948 n. � 4, per la parte in� 
cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in pendenza 
del .rapporto di lavoro sia inapplicabile non solo tutte fo volte che iJ rap-,; 
porto di lavoro sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza e da 
una particolare stabilit� nonch� garanzia di rimedi giurisdizionali bens�, anche 
quando in un rapporto di fatto rientrante nella previsione dell'art. 2126 cod. 
dv. sia parte datrice di lavoro lo Stato (n. 98). 

PREZZI 

Contratto di fornitura � Prodotti petroliferi � Determinazioni CIP � Efficacia sui 
contratti in corso � Limiti (d.l. lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 4, d.l. lgt. 23 
aprile 1946, n. 363, d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 296, art. 12). 

Se, qualora nel corso deltla esecuzione di un contratto di fornitura di prodotti 
petroliferi sia intervenuto dapprima un provvedimento CIP di riduzione 



220 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del prezzo massimo consentito al di sotto di quello contrattuaJe e subito dopo 
altro provvedimento CIP di aumento del prezzo massimo consentito, l'amministrazione 
somrmirustrataria possa, per il pagamento del corrispettivo dei prodotti 
consegnati dopo la determinazione CIP di aumento, tener conto deH'originario 
prezzo contrattuale nei limiti in cui lo stesso risulti compatibile coi 
nuovi prezzi massimi (n. 81). 

REGIONI 

Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni alle regioni Garanzia 
statale sui mutui -Obbligo -Permanenza (d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, art. 8, secondo comma, lett. B -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, 
secondo comma, l. 4 febbraio 1963, n. 129). 
Se dQPo i[ itrasferimento aHe regioni della materia relativa agli acquedotti 
operato con H d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 'permanga l'obbligo dello Stato a 
prestare Ja garanzia sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi 
e degli �nti autorizzati ailila gestione deg[i acquedotti, ai sensi deLl'art. �18, secondo 
comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente le norme di attuazione 
della legge 4 febbraio 1963, n. 129, istitutiva del piano regolatore generale 
degli acquedotti (n. 250). 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infrazioni stradali 
non depenalizzate -Vigenza della normativa precedente (l. 3 maggio 1967, 

n. 317, art. 16 -l. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -d.P.R. 15 giugno 1959, 
n. 393, art. 104, decimo comma). 
Se le disposizioni dell'art. 16 della :legge 3 maggio 1967, n. 317, che ha conservato 
ii1 carattere di reato ad alcune contravvenzioni previste dal codice delJla 
strada (in particolare quefila prevista daJlJ'art. 104, decimo comma) sebbene punite 
con la sola ammenda, debbano ritenersi abrogate per effetto degli artt. 1 e 
14 dclla Jegge 24 dicembre 1974, n. 706, sulla depenailizzazione delle contravvenzioni 
punibili con ['ammenda (n. 13). 

Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni Violazioni 
-Competenza per l'applicazione delle sanzioni (art. 55 d.p. 29 novembre 
1973, n. 600 -artt. 55 l. 7 gennaio 1929, n: 4 -art. 56 l. 7 gennaio 1929, 

n. 4 -art. 14 l. 29 dicembre 1962, n. 1745) 
Se, 'Pur dopo l'emanazione del d.p. 29 novembre 1973, n. 600, in materia di 
accertamento dehle imposte sui redditi il oui art. 55 stabilisce fa competenza' 
deli'ufficio de[le imposte per l'irrogazione deHe pene pecuniarie previste per la 
violazione degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dalJle norme 
relative al!le singole imposte dei redditi, siano rimaste ferme l.e competenze 
dell'intendente di finanza e del ministro dehle finanze, di cui agl�i artt. 55 e 56 
delil:a legge generale sulla repressione delle violazioni dehle foggi finanziarie 
7 gennaio 1929, n. 4, per -l'applicazione delle sanzioni che si riferiscono alla nominativit� 
dei titoli azionari ed alle omesse necessarie comunicazioni allo schedario 
generale dei titolii azionari (n. 14). 



.. 


221

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi diversi -Pluralit� di processi 
verbali -Pluralit� o umert� di sanzione (d.P.R. 1� man;o 1961, n. 121, 
art. 10 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9 -l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8, 
secondo comma). 

Se nelila ipotesi di pi� processi verbali elencati per violazioni deL!e norme 
fiscali in materia di tasse suhle concessioni amministrative, punite con la pena 
pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1� marzo 1961, n. 121 e ora art. 9 del 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, quailora si tratti di violazioni delle stesse norme 
commesse in tempi diversi, si debbano comminare tante pene pecuniarie quanti 
sono gli accertamenti, se eventuale applicazione del temperamento previsto daill'art. 
8 delfa legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero la sanzione debba essere irrogata 
una sola volta, dovendosi ritenere fiHecito di natura permanente (n. 15). 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato 

) 

A:SSINI Nicdla, Legislazione Urbanistica. Cedam, Padova, 1978. 
BAFILE Carlo, Introduzione al D,ititto Tributario. Cedam, Padova, 1978. 
BETTIOL Giuseppe, Diritto Penale (X ediz.). Cedam, Padova, 1978. 
BIANCA C. M. ed aJtri, Equo Canone. Cedam, Padova, 1978. 
CANTARANO Cassiodoro, I delitti contro .l'attivit� giudiziaria nella giurispru


denza. Cedam, Padova, 1978. 

� DI GIOVANE Gaetano, 11 Comune dopo il d.P.R. n. 616/77. Giuffr�, Milano, 1978. 
LATTANZI Giuseppe, i codici penali annotati. Giuffr�, MiJano, 1978. 
MAZZONE Matteo, I sistemi di esecuzione delle Opere Pubbliche e la Cassa per 

il Mezzogiorno. landi Sapi, Roma, 1978, 
POTENZA G�use�>pe ed altri, � L'eq~o canone�. Giuffr�, Milano, 1978. 
�POTITO Enrico, L'ordinamento tributario italiano. Giuffr�, Milllano, 1978. 
ROLLA C. A. -TALICE C., Codice regionale dei trasporti. Giuffr�, MiJ:ano, 1978. 
SANDULLI . Aldo, Manuale di diritto Amministrativo. (XII ediz.). Jovene, Na


poli, 1978. 
SANSEVERINO Luisa, Diritto del lavoro (Xlii ediz.). Cedam, Padova, 1978. 
TOMASICCHIO Tommaso, Manuale del contenzioso tributario. Cedam, Pa


dova, 1978.