�.NNO XI -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1958 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIVAZIONE DI SERVIZIO� I GIUDIZI INCIDENTALI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA ' EUROPEE I I 1. I trattati istitutivi della Comunit� economica europea (art. 177) e dell'Euratom (art. 150) hanno attribuito alla Corte di Giustizia competenza esclusiva a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla interpretazione dei trattati stessi e sulla validit� ed interpretazione dei provvedimenti emanati dalle Istituzioni di ciascuna Comunit�. Si �, in tal modo, voluto garantire, mediante un'unica giurisdizione, una unit� di giurisprudenza, tale da assicurare la certezza del diritto nell'ambito dei sei Stati membri e nei confronti di ogni giurisdizione nazionale. l l Il sistema adottato � ispirato -con alcune val rianti -a quello previsto, per l'introduzione dei I l giudizi avanti la Corte Costituzionale italiana, dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le citate disposizioni sanciscono infatti che, ove sia sollevata una questione concernente l'interpreI tazione dell'uno o dell'altro dei due trattati ovvero , la validit� ed interpretazione dei provvedimenti I emanati dalle Istituzioni delle due Comunit�, il giudice nazionale abbia la facolt� (se trattasi di I I giurisdizione inferiore), l'obbligo (se trattasi di giurisdizione le cui decisioni non siano passibili I I di impugnativa: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.) di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte di Giustizia perch� dirima i il punto controverso. a ~ Le disposizioni in esame non prevodono espressamente che la richiesta di pronuncia della Corte di giustizia possa essere promossa, oltre che su istanza di parte, anche di ufficio. Ma in realt� ogni precisione al riguardo sarebbe stata superflua. j Invero la competenza della Corte di giustizia sorge per il fatto stesso che s�a sollevata una questionej che involga l'interpretazione dei trattati o la validit� ed interpretazione di provvedimenti emanati I I dalle istituzioni della Comunit�. Spetter� al giudice I I nazionale di vagliare la portata del petitum, della causa petendi e delle eccezioni sollevate dalle parti: e, se riterr� che la controversia sollevi una questione di competenza della Corte di giustizia, po tr� o dovr� -anche di ufficio ed indipendentemente dalle esplicite richieste delle parti -sospendere il giudizio e richiedere la pronuncia della Corte stessa. 2. La distinzione fondamentale con ilsistema previsto dalla legge n. 87 del 1953 consiste nella mera facolt� per il giudice inferiore di sospendere il giudizio. In pratica, se il giudice inferiore non si avvale della facolt� attribuitagli o se le parti non proseguono il giudizio avanti le giurisdizioni superiori (che saranno tenute a chiedere la pronuncia della Corte di giustizia) potranno sussistere divergenze di giurisprudenza fra magistrature inferiori dei sei Stati membri. Ma ci� non � stato reputato grave inconveniente, perch� lo stesso contrasto di orientamenti giurisprudenziali fra giurisdizioni inferiori pu� v:eri� ficarsi -ed in effetti si verifica -anche nell'ambito nazionale. Si � invece voluto evitare ogni contrasto di giurisprudenza tra le varie giurisdizioni di ordine superiore, il cui insegnamento ha portata determinante. Si � cos� ovviato ad un inconveniente analogo a quello cui ha inteso ovviare l'unificazione della Corte di Cassazione in Italia: con l'avvertenza che i contrasti avrebbero potuto essere ben pi� gravi, perch� influenzati da diverse tradizioni e sistemi. 3. I Protocolli della Corte di Giustizia, annessi rispettivamente al Trattato O.E.E. (art. 20) ed Euratom (art. 21), prevedono che il provvedimento di sospensione� del processo e di trasmissione alla Corte di Giustizia � notificato di ufficio alla Corte; e che, a cura del Cancelliere della Corte stessa, tale provvedimento �, quindi, notificato alle, parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione della Comunit� competente, ed, inf.l~, al Consiglio, qualora sia controversa la validit� o l'interpretazione di un provvedimento emanato da esso. Per integrare tali ultime disposizioni era, peral-. tro, necessario prevedere le regole di procedura concernenti l'emanazione e notificazione alla Corte '.! -136 del provvedimento di sospensione e di richiesta di. pronuncia. Tali regole non potevano essere contenute n� :nei trattati n� nei Protocolli alligati, perch� sostituiscono mere misure di attuazione, da coordinarsi co:n. 1sistemi processuali nazionali. Ciascuno Stato il).~:inbro_ �1 quindi, tem1to, ad� emaJJ.are le norme relative che -a secondo del sistema costituzionale interno -possono essere contenute in leggi formali ovvero in semplici regolamenti di attua-. zio ne. Non � certo indispensabile che le� suddette regole siano identiche nei sei Stati membri, essendo sufficiente che sia assicurata -attraverso una procedura, .per quanto lJOSsibile semplice -la p6ssibilit� di emanazione del provvedimento di s�spensione e della sua notificazione di ufficio. 4. Le norme necessarie per. l'attuazione delle. di� sposizioni di cui si � sommariamente illustrata la portata, sono state gi� emanate in Italia. Esse sono contenute nell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, di ratifica dei quattro Protocolli, sui privilegi e le immunit� e sulla Corte di Gi�. stizia, alligati ai due Trattati. La soluzione adottata era, di per s�, semplice e spon,tanea�ill'quanto ~ (lome_ si � rammentato ~.l'intero sistema era largamente ispirato all'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ------------ Il provvedimento di sospensione del processo � adottato dal giudice ordinario o speciale con ordinanza, con la quale, riferiti i termini ed 1 motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione, viene disposta l'immediata trasmissione degli atti .alla Cortc;i di Giustizia e la sospensione del giudizio in corso. Copia in c�rta libera della ordinanza stessa viene inviata, illsieme con� gli apti di causa, a mezzo di raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di Giustizia. NOTE DI DOTTRINA Raccolta di Scritti sulla Costituzione a cura del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Primo Decennale della promulgazione della Costituzione. (Giuffr� Ed, Vol. 5) Il rischio maggiore che corrono le opere cele brative di eventi storici, specie quando hanno carattere di quasi ufficialit� � quello di diventare una accademia di banalit� e di luoghi comuni o un'impresa di incensamento, se non di autoincen Ramento. Ci preme subito dire che questo rischio � stato dall'Op�ra che recensiamo completamente eliminato, e ci� perch� gli Autori dei vari scritti originali, come i compilatori delle rassegne di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza, di attivit� parlamentare, si sono espressi con la pi� ampia libert� e �spregiudicatezza e in molti casi addirittura in tono polemico. Dalle pagine dell'opera la Costituzione Repubbli- cana emerge non come un monumento, splendido ma pur sempre inerte, di sapienza giuridica, n� . come un prezioso dono fatto da reggitori lungi miranti al popolo italiano, ma come la rappresenta zione viva dei tormenti, delle speranze, dei bisogni, delle lotte di tutti gli italiani, come lo strumento politico-giuridico pi� efficiente che il nostro Paese poteva forgiarsi in quel determinato momento sto rico per garantirsi uno sviluppo ordinato e paci fico sulla via del progresso. � Il pregio maggiore di quest'opera sta, infatti, proprio nella sensazione che essa determina nei lettori della vitalit�' della nostra Carta Costitu zionale e degli istituti da essa creati, della poten zialit� di ogni sua norma di costituire il nucleo e il germe di nuove conquiste giuridiche e sociali attraverso il funzionamento d.egli organi da essa creati. Per convincersene baster� scorrere anche su perficialmente i volumi I, IV e V dell'opera dai quali � pi� facile effettuare rapidamente il con fronto tra i processi e le realizzazioni. Queste sono certamente poche a confronto di quelli, ma ci� che si � fatto sinora impedisce che si possa in buona fede affermare che pi� che di promesse non ancora realizzate si tratti ormai di speranze � deluse. E che la nostra Costituzione abbia davanti a s� una lunga e rigogliosa vita, che le prospettive da essa aperte al progresso sociale e giuridico non siano chiuse, ma anzi si affaccino sopra pi� vasti orizzonti ne d� garanzia la saldezza delle strutture istituzionali, tutte ormai attivamente operanti. L'esame critico di queste strutture condotto da alcuni fra i pi� autorevoli esponenti del Parlamento, della Magistratura, della scienza giuridica costituisce il contenuto dei volumi II e III dell'opera sui quali sopratutto richiamiamo l'attenzione dei colleghi, trattando eF,isi argomenti la cui conoscenza � indispensabile' per chiunque si occupi, specie se professionalmente, dell'ordinamento giuridico italiano. Degli scritti contenuti in questi due volumi, da leggere tutti, segnaliamo, per una pi� approfondita consultazione, quelli che concernono questioni. di particolare rilievo sul piano contingente dell'attivit� consultiva o contenziosa dell'Avvocatura dello Stato. Procedendo secondo l'indice notiamo anzitutto lo studio del prof. MONACO: Osservazioni sulla costituzionalit� degli accordi internazionali (vol. II, pag. 171 e segg.), nel quale sono contenuti acuti spunti sulle conseguenze della incostituzionalit� di singole norme contenute in trattati internazionali resi esscutivi in Italia (paragrafo 10), nonch� sulle caratteristiche dei trattati internazionali del tipo della O.E.O.A. e della Comunit� Economica Europea (paragrafo 12). Particolarmente interessante � poi lo studio di A. MACCANICO: L'art. 81 della Oostitu~ione nel siste1aa delle garanzie costituzionali della spesa pubblica (vol. II, pag. 515 e segg.), nel quale � documentato il travaglio interpretativo, tuttora in atto, dell'articolo citato, e sono poste in luce le conseguenze inaccettabili di una interpretazione troppo rigorosa. La figura ed i poteri del Presidente della Repubblica che, secondo l'opinione dominante � da considerare un Capo di Stato di tipo nuovo, non paragonabile n� al monarca costituzionale dell� Statuto Albertino, n� ai Capi di Stato propri di altri ordinamenti democratici (Francia, Stati Uniti, etc.), sono diffusamente esaminati negli studi del BARILE, Bozzrnr, Dol\UNEDO' e PREDIF.Rr (vol. III, pag. 133 e segg.) Il pi� completo di questi studi, di carattere pi� strettamente giuridico � quello del Barile che compie una ver:a e propria sistemazione, originale se pur sintetica, delle funzioni e dei poteri del Presidente della Repubblica. In relazione a studi gi� comparsi su questa Ras -138 segna fin dalla prima attuazione della � Costituzione (1948, fase. 8 e 1951, pag. 39), ci sembra opportuno segnalare che nella esauriente elencazione che il Barile fa dei poteri del Presidente della Repubblica non � indicato il potere di decision edei ricorsi straordinari, e il completo silenzio su questo argomento, sembra debba piuttosto interpretarsi nel senso che l'Autore escluda la sopravvivenza dell'istituto. Il Presidente della Corte dei Conti, Carbone tratta con una chiarezza cui non nuoce la sinteticit� dello stile un problema che pu� dirsi scottante, le guarentige deU:esecutivo (vol. III, pag. 271), e cio� quei mezzi giuridici che l'ordinamento costituzionale appresta perch� il Governo sia tutelato nello svolgimento delle sue funzioni e della sua attivit� dalle interferenze di altri organi costituzionali. Questo studio � suscettibile di ulteriori interessanti sviluppi, ove tra le guarantigie giuridiche dell'esecutivo si vogliono ricomprendere anche quelle che tendono ad impedire inammissibili interferenze del potere giudiziario nella attivit� della Pubblica Amministrazione e che trovavano la loro massima espressione nella cosi detta eccezione di improponibilit� dell'azione, contro la quale si � levata una reazione dettata pi� dal sentimento che dalla ragione, che dovrebbe ora essere sottoposta ad opportuna revisione. L'articolo del Presidente del Consiglio di Stato, Petrilli (vol. III, pag. 330 e segg.) inquadra, con sobria precisione, il Consiglio di Stato nell'ordinamento costituzionale, indicando, con pacatezza, i confini delle sue funzioni di consulenza giuridicoamministrativa entro i quali non � tollerabile, nell'interesse sopratutto della Amministrazione, alcuna interferenza di altri organi consultivi e, al di fuori delle quali, sta, con . uguale pienezza ed esclusivit�, la funzione di consulenza legale della Avvocatura dello Stato. Il Presidente Petrilli espone poi il suo punto di vista favorevole alla tesi della attuale sopravvivenza dell'istituto del ricorso straordinario, ma non esamina se la tesi contraria, oltre che sugli argomenti da lui criticati, possa fondarsi su quello, sopra accennato, della non compatibilit� del potere di decisione dei ricorsi straordinari (che fn considerato, come � noto, un caso di giustizia ritenuta) con la figura del Presidente della Repubblica non pi� capo dell'esecutivo. Con la abituale lucidit� il prof. Sandulli scrive su <e La potest� regolamentare nell'ordinamento vigente" (vol. III, pag, 357), saggio questo la cui integrale conoscenza � assolutamente indispen sabile per qualsiasi studioso di diritto. Il Presidente della Cassazione Eula nel suo articolo -Attributi Costituzionali della magi stratura nel sistema giuridico in vigore -riven di.ca fermamente agli organi giudiziari (sia ordi nari, sia speciali) il potere di dichiarare, sia pur con riferimento alla fattispecie, in applicazione dell'art. 15 delle preleggi, l'avvenuta abrogazione di norme anteriori alla Costituzione per contra riet� a disposizioni di questa che; per la loro for mulazione, sono suscettibili di immediata appli cazione. Come � noto la Corte Costituzionale sembra ormai orientata in senso contrario conse guenza inevitabile questa del principio, affermato sin dalla prima sentenza, secondo il quale il suo potere di sindacato si estende anche alle norme anteriori alla Costituzione. � Infine il Presidente .Azzariti, con l'autorit� ehe gli deriva dal suo prestigio personale e dalla carica, espone (vol. V, pag. 447) senza riserve la tesi giuridico-politica, recentemente sostenuta anche sUlla stampa non specializzata, secondo la quale la Corte Costituzionale ha tale posizione nell'ordinamento dello Stato che non pu� essere solo considerata un organo, e sia pure il massimo, del potere giudiziario, ma uno dei tre sovrapoteri dello Stato, e cio� uno di quei tre organi costituzionali ai qua.li soltanto � affidata la creazione e la difesa della norme costutizionali: il Parlamento in funzione legislativa costituente, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. I tre poteri tradizionali sono al di sotto di questi tre maggiori vertici dello Stato e trovano nelle funzioni esercitate da questi il limite alle loro funzioni ed ai loro poteri. Come si vede da questo breve excursus, questa opera non porta corone di fiori a morti illustri n� accende lumi a monumenti solenni. Quasi ogni pagina dei cinque volumi e specie dei due che abbiamo particolarmente esaminato, rivela un problema, crea un dubbio, pone un interrogativo. Oltre che agli uomini politici la Costituzione, apre anche ai giuristi un campo illimitato di attivit� e di studio. L'augurio che possiamo formulare � che anche il ventennale possa trovare e celebrarlo un'opera che abbia di questa la seriet� di indagine e la libert� di critica. _____PJi M.ASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE (ORDINATO SECONDO GLI 4RTIOOLI DELL4 QOSr'JTU~IONE) Art. 51 1) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -CORTE D'ASSISE -PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA GIURIA. (L. 27 dicembre 1956, n. 1441) (Sent. n. 56 del 3 ottobre 1958 -Pres.; Azzariti; Rel.: Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra la legge 27 dicembre 1956, numero 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nei tribunali per i minorenni, e l'art. 51 della Costituzione. Art. 53 1) TITOLI DI CREDITO -NOMINATIVIT� OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI. (R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148) -(Sent. n. 129 del 12 dicembre 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cassandro) Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra il R.D.L. 25 ottobre 1941 numero 1148 sulla nominativit� obbligatoria dei titoli azionari e l'art. 53 della Costituzione. Art. 75 1) CONTRATTI AGRARI -CONTRATTI DI MEZZADRIA (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500)-Sentenza n. 118 del 2 luglio 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Sandulli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra le norme della legge Salari 29 maggio 1956, n. 500 che disciplina i rapporti derivanti � dallo scioglimento del contratto di mezzadria e l'art. 75 della Costituzione. Art. 76-77 1) LEGGE DI P.S. -POTERI DEL PREFETTO. (Art. 2 Testo unico leggi di P.S. -Sent. n. 8 del 20 giugno 1956 -Pres.: De Nicola; Rel.: Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 2 delle leggi di P.S. e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. 2) PROPRIET� INDUSTRIALE -BREVETTABILIT� DEI MEDICINALI .. LEGGE DELEGATA ANTERI ORE ALLA COSTITUZIONE. (R.D.L. 29 giugno 1939 n. 1127 -Sent. n. 37 del 24 gennaio 1957'Pres.: De Nicola; Rel.: Castelli Avolio). Rientra nei poteri della Corte Costituzionale sindacare la costituzionalit� dei decreti legislativi emanati anteriormente alla Costituzione, anche se la loro incostituzionalit� consista nell'eccesso dalla delega. Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 14 del R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1127 e che esclude la brevettabilit� dei medicinali e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. 3) PROCEDIMENTO PENALE -NOTIFICHE AL L'IMPUTATO. (D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 4 - Sent. n. 49 del 5 aprile 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 contenente norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517 e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Art. 76-77 4) IMPOSTE E TASSE -IMPOSTE SUGLI SPlRITlSANZIONI PENALI. (D.L. 8 luglio 1924 .,.. Sent. numero 54 del 10 aprile 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra gli art. 76 e 77 della Costituzione e �l Decreto Ministeriale 8 luglio 1924 che approva il Testo unico sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, dato che tale decreto ha natura di atto an;iministrativo e non legislativo. 5) LIBERT� DI COMMERCIO -TUTELA DELLE DENOMINAZIONI TIPICHE. (Art. 3 legge 10 aprile 1954, n. 125 -Sent. n. 4 del 17 gennaio 1958 - Pres: Azzarit�; Rel.: Ambrosini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla cc tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi� e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. _ __J -HO 6) PROPRIET� INDUSTRIALE -MARCHI DI FABBRICA. (Art. 4, 3� comma, del R.D. 21giugno1942 n. 929 -Sent. n. 42 del 27 giugno 1958 -Pres.: Perassi; Rel.: Castelli Avolio). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� costituzionale tra l'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. 7) COMMERCIO -DISCIPLINA DELLE ESPOllTAZIONE E DELLE IMPORTAZIONI. (R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923. Sentenza n. 52 del 14 luglio 1958 -Pres. Azzariti; Rel: Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 0ostituzionale tra le norme contenute negli articoli 1 e 2 del R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923, 1 e 2 R.D.L. 20 settembre 1934 n. 1489 e 1 e 3 R.D.L. 6 giugno 1940, n. 4588 e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE -Prezzi -Comitati dei Prezzi -Disciplina legislativa dei prezzi delle merci e dei servizi -Provvedimenti dei Comitati dei Prezzi -Natura di atti amministrativi -Questione di legittimit� costituzionale. (Corte Costituzionale, Sent. n. 103 del 25 giugno 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Gabrieli -Malvestito -Pres.: Consiglio Ministri). I decreti legislativi che regolano la disciplina dei prezzi, delle merci e delle forniture a largo consumo (decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347, e 15 settembre 1947, n. 896) non contrastano con l'art. 41 della Costituzione, il quale contiene al 2� comma il divieto di contrastare con l'utilit� sociale, legittimando l'intervento legislativo dello Stato nonch� le relative misure protettive del benessere sociale e restrittive della privata inizia�� tiva. Scopo assegnato al Comitato interministeriale e ai Comitati provinciali dei prezzi � l'unificazione e perequazione, con il rispetto di regole e garanzie, dei prezzi di talune merci, servizi e prestazioni al fine di tutelare, in un mercato internazionale ed interno ancora turbato dalla economia di guerra, la stabilit� della moneta e il valore reale dei salari. I provvedimenti emanati dal Comitato� interministeriale e dai Comitati provinciali per stabilire i prezzi delle merci, non han�o natura di leggi delegate, ma di atti amministrativi, limitati dal. necessario uso di criteri tecnici nella loro discrezionalit�, e suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato anche per eccesso di potere. � * * * (Corte di Cassazione, Sez. Unite, -Sent, n. 404-58 - Pres.: Eula; Est. Siciliani; P.M.: Pafundi (conf.) A.O.E.A. c. -Soc. Terni e Comitato Interministeriale Prezzi). � manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit� costituzionale del d. lgs. lgt. 19 ottobre 1944 n. 347, istitutivo del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi. I provvedimenti-prezzi del C.I.P. costituiscono l'esplicazione di un potere amministrativo discrezionale e concretantesi sia in provvedimenti amministrativi generali sia in provvedimenti speciali; conseguentemente, se si censuri il cattivo uso di tal potere, la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, anche se detti provve� dimenti incidono su situazioni contrattuali. � legittimo il provvedimento con il quale i,l C.I.P., in ordine ad una fornitura di energia elettricai imponga un sovra prezzo a. carico di alcune societ� distributrici dell'energia stessa, vietando loro di rivalersene nei confronti dei loro utenti. L'art. 23 della Costituzione non vieta che una legge demandi ad 'altri organi, ed in specie ad organi amministrativi, la disciplina di taluni elementi della obbligazione, purch� siano fissati i criteri ed i limiti entro cui il potere anzidetto debba esercitarsi; a tale principio si uniforma la legge istitutiva dei Comitati dei prezzi. Il testo della sentenza della Corte Costituzionale � pubblicato in cc Giur. Costituzionale�, 1957, 976; il testo della sentenza della Corte di Cassazione � pubblicato in cc Giur. Costituzionale�, 1958, 699. Ci sembra che con queste due decisioni dei massimi organi giurisdizionali si sia detta oramai una pa� rola definitiva sulla natura dei provvedimenti del C.I.P., sui poteri dei Comitati Prezzi e sulla costituzionalit� delle norme legislative che disciplinano i prezzi delle merci e dei servizi. La competenza del Consiglio di Stato, affermata dalle Sezioni Unite, vale, naturalmente, ogni volta che si discuta dell'uso del potere dei Comitati, ma non, evidentemente, quando si neghi l'esistenza del potere. � chiaro, tuttavia, che ove si contestasse l'esistenza del potere fondandosi ancora su una pretesa illegittimit� costituzionale delle norme che lo disciplinano, illegittimit� gi� riconosciuta insussistente dalla Corte Costituzionale, la vertenza esulerebbe pur sempre dalla competenza della Autorit� giudiziaria ordinaria, in quanto, s.econdo la oramai costante giurisprudenza della Corte Suprema,� la qualificazione delle posizioni soggettive che scaturiscono dal titolo dedotto in giudizio, ai fini della giurisdizione, dev'essere fa.tta secondo l'ordinamento giuridico effettivamente vigente e non in base alle argomentazioni delle parti (c.d. prospettazione). Peraltro, nei limiti in cui � ancora possibile contestare l'esistenza del potere dei Comitati in relazione a determinati provvedimenti � evidente. che l'autorit� giudiziaria pu� sindacarli non solo in via principale, ma anche disapplicarli ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo '1865, n. 2248, alleg. E, negando cos� ad essi ogni influenza sui contratti in relazione a�i quali dovrebbero agire. -142 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -RESPONSABILIT� ClVlLE -Esercizio attivit� pericolose -Art. 2050 e.e. -Inapplicabilit�. (S.U.U, Cass., Sent. n. 4310/57 -Pres.: Zappulli; Est.: Albanese; P. M.. Roberto (conf.) -Difesa c. Loffredo. � inapplicabile la presunzione di cui all'articolo 2050 e.e. (cc responsabilit� per esercizio di attivit� pericolosa ll} relativamente a9-attivit� della P.A. che, come quelle militari, siano da essa svolte per soddisfare ad imprescindibili e!'3igenze della collettivit�. Nel caso di specie si trattava di danni conseguenti al trasporto di ordigni bellici effettuato dall'Amministrazione Militare e la Corte di merito aveva considerata la relativa attivit� come soggetta alla presunzione di colpa dell'art. 2050 e.e. Senonch� l'attivit� suddetta � i.ndubbiamente necessita, ta da ineluttabili esigenze alla. quale la P.A. non pu� assolutamente sottrarsi. La rimozione di ingenti quantitativi di ordigni bellici, giacenti sui campi di combattimento, e la loro eliminazione costituiscono, anzi, inderogabile dovere al quale l' .Amministrazione � tenuta a soddisfare nell'interesse della pubblica incolumit� e quindi, nell'interesse generale, mentre poi l'osservanza stessa delle norme di comune prudenza pu� trovare intralcio o pu� addirittura essere resa impossibile dalle particolari situazioni in cui l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sono venuti a trovarsi per effetto delle eccezionali contingenze determinate da eventi bellici. Pensare altrimenti significa porre la P.A. sullo stesso piano di chi esercita nel proprio interesse un'attivit� pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, con la conseguenza, che dove si deve escludere una responsabilit� aquiliana della pubblica Amministrazione -dato che l'attivit� di guerra � qualificata legittima dal legislatore -si perverrebbe invece alla assurda conclusione di aggravare la responsabilit� per colpa dell'Amministrazione medesima. Si verrebbe cio� a presumere una responsabilit� aquiliana in una materia nella quale la volont� del legislatore � palesemente ispirata alle ragioni della inesistenza della colpa dell'Amministrazione, appunto in vista di quella particolare ed immanente necessit�, che caratterizza l'attivit� di guerra o con questa connessa. � dunque da escludere l'applicabilit� dell'articolo 2050 e.e., tenuto conto che l'attivit� in questione, imposta da esigenze ..che si collegano all''interesse generale, non pu� essere assoggettata al rigore di una presunzione di colpa, che � valida solo per il caso in cui si agisca per il conseguimento di una propria utilit� (cuius, commoda, eius incommoda). Peraltro, se la giurisprudenza ha ammesso la proponibilit� di un sindacato giudiziario sull'attivit� della Amministrazione, quando questa abbia prodotto danni all'integ1�it� fisica o al patrimonio del privato, 'l'�olando i precetti della comune esperienza e diligenza, tuttavia detto principio non pu� essere spinto all'ulteriore ed inaccettabile conseguenza, di ritenere, cio�, che un controllo giudiziario possa compiersi sull'idoneit� delle misure adottate dall'Amministrazione nell'esercizio dell'attivit� pericolosa, in quanto il giudizio su tale idoneit�, involgendo una valutazione di carattere tecnico-discrezionale, � riservato all'autorit� amministrativa e non consente una sostituzione a questa di organi appartenenti a diverso potere. Nella sobria e perspicua motivazione sul punto della Corte di Cassazione a SS. UU. � stato esattamente osservato che la inapplicabilit� del predetto art. 2050 e.e. discende da un triplice ordine di considerazioni. cc In primo luogo -ha detto la Corte -� da escludere, nel caso dell'accennata pubblica attivit�, la esistenza di un fine utilitario proprio dell'Amministrazione, per cui possa farsi richiamo al criterio ispiratore della norma contenuta nell'art. 2050. In secondo luogo non va dimenticato che gli atti della pubblica .Amministrazione sono assistiti da una presunzione di legittimit� la quale � incompatibile con la presunzione di colpa di cui al ripetuto articolo. Ed infine l'applicazione dell'aJ:'ticolo 2050 comporterebbe, nei confronti della P..A., un inammissibile sindacato dell'autorit� giudiziaria sulla idoneit� e sufficienza dei mezzi adottati, e quindi un controllo penetrante sull'organizzazione tecnica, con evidente violazione della sfera di discrezionalit�, riservata alla stessa Amministrazione)), T.L.G. COMPETENZA E GIURlSDIZIS>NE -Valore Causa di valore indeterminabile -Nozione Fattispecie in tema di condanna generica ai danni (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 253/57 -Pres.: Lorizio; Est.: Dragotto; P.M.: Silocchi (conf.) -Ministero Marina c. Ercoli). Devono ritenersi cause di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 9 c.p.c. soltanto quelle riguardanti diritti non suscettibili di valutazione pecuniaria e non gi� anche quelle il cui valore, pur essendo indeterminato o di difficile valutazione, possa accertarsi mediante la conversione in danaro del diritto per il quale si agisce, come ad esempio, le cause dirette alla condanna generica al risarcimento del danno. DANNI -Condanna generica -Istanza del convenuto di contemporaneo accertamento del quan.. tum -Ammissibilit�. DANNI -Valutazione e liquidazione -Prova dei danni -Mancanza -Poteri del giudice. (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 2805/58 - Pres.: Duni; Est.: Lenti; P.M.: Gentile (Conf.) -Censi c. A.T.A.C.). L'obbligo del giudice di limitare la pronuncia dell'an debeatur presuppone un accordo processuale delle parti in causa, o, quanto meno, la mancata opposizione del convenuto. Pertanto, .quando l'attore limita la sua domanda alla declaratoria g~ne~rica dell'obbligo del convenuto a risarcire il danno, questi pu� richiedere da parte sua l'accertamento sul quantum nel corso dello stesso giudizio, ed il giudice � tenuto a decidere anche in ordine alla -143 liquidazione del danno in concreto, in base aJ prin cipio della concentrazione processuale. Qualora l'attore non abbia o:fferto la prova del danno subito, il giudice pu� accogliere la domanda entro i limiti della prova offerta dal convenuto o, quanto meno, nei limiti dei danni indicati dall'at tore ed ammessi dal convenuto, e deve rigettare la domanda allorch� neppure il convenuto offra la prova del danno o ammetta l'esistenza del danno in concreto, n� sia applicabile il disposto di cui all'art. 1226 e.e. � 8ulla.. questione decisa con la prima sentenza si consulti quanto abbiaJ;io scritto in questa � Rassegna � 1955, pag. 55. Non si pu� dire che la sentenza, sobriamente motivata, abbia fugato i gravi dubbi sulla esattezza della soluzione adottata in ordine al concetto di valore indeterminabile. Tuttavia � da ritenere orama�i che su questo punto la giurisprudenza della Oorte Supre. rna rimarr� ferma. Appare pertanto opportuno, ad evitare i gravi inconvenienti che possono derivare da un diffondersi del sistema legittimato da tale giurisprudenza (giu dizio per l'an davanti a giudice inferiore, allo scopo di munirsi di titolo per il successivo giudizio sul quantum davanti a giudice superiore), adottare il temperamento suggerito dalla seconda sentenza, la quale consente al convenuto in sede di condanna generica ai danni davanti a giudice inferiore, di pretendere l'accertamento immediato anche sul quan tum. Non v'� dubbio che un tale temperamento eliminer� gli inconvenienti pi� gravi della tendenza giurisprudenziale manifestata con la prima sentenza. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Legge per Napoli -Artt. 12 e 13 legge 2892 del 1885 -Eccezione di incostituzionalit� -Manifesta infondatezza, (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2594/58 -Pres.: Eula; Est.: Pepe; P.M.: Pafundi. (conf.) -Ricciardi -F.I.A.T.). L'art. 42 della Costituzione, in cui � affermato il principio che la propriet� privata pu� essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, non ha inciso nel sistema legislativo vigente circa la determinazione dell'indennit� di espropriazione, per la quale, pertanto, devono considerarsi tuttora in vigore i benefici previsti dagli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli. La Oorte Costituzionale non ha mai finora emanato alcuna decisione sulla legittimit� costituzionale della legge per Napoli o di leggi analoghe. Tuttavia, dalla sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 (Pres.: Azzariti, Rel.: Petrocelli -D'Al� c. Regione Siciliana) possono desumersi agevolmente quali siano, secondo la Oorte, i criteri in base ai quali si deve giudicare. della legittimit� costituzionale di leggi che determinino l'indennit� di espropriazione in modo diverso da quello stabilito in via generale con la legge Riportiamo integralmente, in proposito, le affermazioni contenute nella predetta sentenza, sembrandoci assolutamente superfiuo ogni commento: �Dallo sviluppo e dall'evoluzione che il concetto di indennizzo ha via via subito attraverso fe varie leggi relative all'espropriazione per pubblica utilit� (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per la citt� di Napoli e regio-decreto � legge 6 luglio 1931, n. 981, per la citt� di Roma) e dalla considerazione che la Carta Costituzionale, con tutte le finalit� di progresso sociale che la ispirano, non poteva ritornare ai criteri gi� superati da precedenti leggi, si desume che il predetto indennizzo non pu� significare l'integrale risarcimento in base al valore venale dell'immobile, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la Pubblica Amministrazione pu� garantire all'interesse privato. La valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire aJ massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risul~ tato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo il legislatore pu� compiere. Da ci� certo non pu� ricavarsi l'ammissibilit� di un indennizzo simbolico, dato che esso sarebbe inesistente e quindi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione �. IMPOSTA DI REGISTRO -In genere -Art. 17 R.D. n. 3269 del 1923 -Atti soggetti ad approvazione -Atto che abbia� effetto� prima dell'approvazione -Nozione -Esecuzione immediata di un contratto di appalto, autorizzata per ragioni di urgenza. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. �672/58 - Pres.: Fragali; Rel. Perrone; P.M.: Mazza. (conf.) Finanze dello Stato c. Soc. Comp. It. Gran Turismo). In tema di imposta di registro, agli effetti dell'art. 17 del R.D. n. 3269 del 1923 gli atti soggetti ad approvazione -da ritenersi questi ultimi come atti pubblici soggetti ad approvazione amministrativa, non identificabili quindi con quelli soggetti ad approvazione di un terzo -vanno equiparati agli atti sottoposti a condizione sospensiva. Pertanto anche per tali atti la tassa progressiva � dovuta quando la condizione, cio� l'approvazione, si verifica, ovvero quando l'atto ha effetto prima che la condizione si avveri. All'uopo, perch� l'atto subordinato ad approvazione possa ritenersi<< avere effetto ii prima della approvazione stessa, si da esser soggetto al pagamento dell'imposta, non basta una semplice esecuzione materiale, di fatto, come tale inefficace, (es. anticipata esecuzione . di un contratto non ancora approvato dalla competente autorit� amministrativa, in violazione della legge e dei precetti di ordine pubblico) ma � necessario una eseguibilit� giuridica, che legittimamente e validamente, anche se in via provvisoria, consenta di realizzare gli effetti dell'atto, nonostante che l'approvazione non sia ancora intervenuta (e possa in definitiva essere negata), come avviene, ad esempio, nel caso di esecuzione immediata di un contratto di appalto, aut.orizzata per ragioni di urgenza, ai sensi degli artt. 337 e 338 delle leggi fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359. sui lavori pubblici. -144 La sentenza � riportata integralmente nella cc Rivista di Legislazione Fiscale �, 1958, 1156. Per quanto riguarda l'interpretazione del termine �ha effetto >> contenuto nell'art. 17 della legge di registro, la presente sentenza non ha precedenti. Ad integrazione degli argomenti gi� esposti nella massima sopra trascritta sembra opportuno rilevare che la aorte Suprema ha anche affermato che cc ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro gli effetti economici hanno rilevanza solo se si traducono e si concretano in effetti giuridici, e solo allora possono essere presi in considerazione e possono far sorgere il diritto alla percezione del tributo �. Questa affermazione deve peraltro essere integrata con l'altra secondo la quale (e per quanto l'imposta di registro sia diretta a colpire .. . un fenomeno essenzialmente economico, tuttavia il processo di imposizione si svolge e si attua su atti e rapporti giuridici, senza riguardo alle situazioni di mero fatto, e di conseguenza l'imposta incide bens� sugli effetti economici dell'atto, ma in quanto gli stessi abbiano anche il carattere di effetti giuridici �. � da citare, come logico corollario della massima sopratrascritta, la sentenza n. 3648 dell' 8 ottobre 1957 della Sez. Ja la quale afferma che: cc L'ente pubblico, soggetto alla tutela o vigilanza dello Stato che, commesso un appalto, proceda alla consegna dei lavori dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, senza attendere la prescritta approvazione ministeriale del contratto d'appalto, decade dal privilegio della riduzione della tassa di registro sul contratto stesso, di cui all'art. 110 della legge sul Registro, nel caso di registrazione a tassa fissa, e viene assoggettato alle normali tasse e sopratasse di registro, qualora non denunzi all'Ufficio del Registro il contratto entro il termine di venti giorni dall'effettuata consegna dei lavori ai sensi dell'ultimo comma della ipotesi prevista dall'art. 81 della legge stessa (�giorni in cui l'atto � divenuto altrimenti eseguibile �) bens� entro il termine di venti giorni dall'approvazione del contratto da parte dell'autorit� tutoria�. IMPOSTA DI REGISTRO � Imposte complementari e suppletive � Nozione. (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. 4551/57 -Pres.: Petraccone; Est.: Civiletti; P.M.: Pomodoro (conf.) -Picciento c. Finanze). Debbono intendersi per complementari quelle imposte e tasse di registro che sono accertate dopo la prima liquidazione che non pot� essere integrale per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo necessari e per suppletive quelle accertate ad integrazione di una liquidazione in misura inferiore a quella legale, ma in quanto sulla determinazione della tassa nella prima liquidazione influiscono cause subiettive dipendenti da errori di fatto o di diritto o da omissioni, in cui sia incorso l'ufficio finanziario competente. IMPOSTA DI REGISTRO �Imposta complementare e suppletiva � Inesatta qualificazione dell 'uflicio finanziario. (Corte di Cassazione, Sez. Unite: Sent. n. 2146/58 -Pres.: Eula; Est.: Boccia; P.M., Pomoqoro (conf). -B1.~ldi c. Finanze). La natura e la qualificazione giuridica della imposta sono fissa.te oggettivamente dalla legge ed ugualmente dalla legge � stabilita la relativa disciplina con riguardo alla oggettiva natura della imposta mede~ima; onde � del tutto irrilevante la inesatta qualificazione, che sia dagli uffici finanziari attribuita ad una data imposta, in difformit� della definizione legale, come del pari irrilevante � la inesatta opinione che in proposito il contribuente si faccia in dipendenza di errore proprio o altrui. (.Applicazione in tema di obbligo di osservanza del solve et repete, con riferimento al carattere suppletivo o complementare della imposta). IMPOSTA DI REGISTRO � Atto simulato � Sen� tenza che dichiara, la simulazione -Nuova im-, posta proporzionale di registro. (Corte di Cassa-, zione, Sez. I, Sent. n. 919/58 -Pres.: Oggioni; Est.: Straniero; P.M.: Tavolaro (conf.)-Billia c. Finanze). Dichiarata con sentenza la nullit� di un atto di alienazione (compravendita) per simulazione, sorge, in relazione a tale dichiarazione, il diritto della .Amministrazione finanziaria ad una nuova imposta proporzionale di registro, giacch� essa pone in essere per il fisco un ritrasferimento del bene oggetto del primitivo trapasso; e non sussiste diritto al rimborso della prima imposta gi� pagata o, comunque, la detrazione della stessa dall'imposta dovuta per l'atto effettivamente voluto. Riportiamo l'interessante e diffusa motivazione nella quale sono esaminate, per respingerle tutte le obiezioni mosse a quella che � oramai una giurisprudenza consolidata della aorte Suprema. La pi� recente sentenza di questa Corte sull'argomento � quella n. 184 del 25 gennaio 1954, emessa in tema di simulazione assoluta e che � opportuno riprodurre in sintesi perch� contro il suo schema logico, pi� che contro quello della sentenza impugnata, la Billia ha in realt� diretto le proprie censure. Orbene, tale sentenza � essenzialmente impostata su una premessa di ordine sistematico: il riconoscimento della esistenza nella legge di registro di deviazioni, talvolta anche sostanziali, dai principi del diritto comune, determinate dalla esigenza di tutelare le ragioni dell'Erario contro i pericoli di frodi ed evasioni fiscali. I quali (lasi di deviazione evidente vengono, infatti, indicati dall'art. ��8, .in quanto statuisce che le imposte di registro vanno applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti ancorch� non vi corrispondano il titolo o la forma apparente; dall'art. -145 18, in quanto, a,i fini dell'assoggettamento ad imposta per trasferimento di propri:et� o di usufrutto di immobili, ritiene sufficienti determinate iniziative del nuovo possessore, identificandole quali presunzioni di trapasso imponibile; dal complesso delle norme (artt. 11-13) che prevedono l'obbligo del pagamento dell'imposta sugli atti nulli ed auto~ rizzano la Finanza a trattenere l'imposta pagata per essi, nonch� in tutti i casi di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovi vincolato. A tale premessa, che si risolve nel diritto della Finanza di considerare come esistente un trapasso che invece tale non � per il diritto comune, viene collegato, infatti, con un rapporto di �logica inesorabile n, l'ulteriore diritto della stessa di considerare il riconoscimento, ad opera del giudice, della inesistenza civilistica del trapasso medesimo, come causa, per il diritto tributario, di un secondo trasferimento, soggetto a propria imposta di registro in applicazione dell'art. 72 della legge fiscale e con riferimento ai casi cui questa norma �considera intervenuti determinati trasferimenti da assoggettare a tributo n, pur mancandone i presupposti giuridici in via ordinaria indispensanili. L'inesistenza giuridica, salvi gli effetti a favore dei terzi di buona fede, dell'atto viziato da simulazione assoluta e l'art. 69, lett. O) non vengono, infine, considerati quali ostacoli sufficienti per l'applicazione dell'imposta di trasferimento� ovvero, rispettivamente, per la configurabilit� della stessa quale imposta proporzionale. Sul primo punto la sentenza ha, infatti, richiamato le norme sulla irripetibilit� dell'imposta ed in particolare la considerazione che l'eccezione di cui all'art. 14 n. 2 � in logica antitesi con la stessa nozione della simulazione, la quale ha per caratteristica essenziale la dipendenza della nullit� da vizio dovuto esclusivamente a volont� delle parti; sul secondo ha invece, osservato che l'art. 69 non esclude la possibilit� di una contemporanea imposta proporzionale dal momento che titolo di quest'ultima, ai sensi dell'art. 72, non � la sentenza ma il rapporto giuridico che di tale sentenza, sia. pure in modo presuntivo, costituisce il fondamento. In siffatto argomentare, che la Corte di Venezia, sia pure con qualche deviazione, ha sostanzialmente ricalcato, la ricorrente ravvisa, invece, la violazione o l'erronea applicazione di diverse disposizioni di legge (art. 69 lett. C) 11, 12 e 14 legge registro) e dei principi generali di cc diritto e di ragion comune n, da inquadrarsi nella premessa che, salve le differenze in ordine alla prova e singole concrete ed inestensibili eccezioni espressamente stabilite, i principi della legge del registro divergono da quelli del diritto comune �assai meno di quanto non sembri n e che, d'altra parte, nel silenzio della legge, l'esistenza di tutelare l'Erario delle frodi non pu� dall'interprete essere accentuata sino �a giustificare la tassazione di negozi inesistenti, �la trasposizione dell'irreale nel reale n. Si sostiene in particolare che l'assoggettamento ad imposta del preteso ritrasferimento non possa norma (art. 11 legge di registro), il cui ambito di applicazione � testualmente limitato agli atti nulli, che non � affatto fondata sulla presunzione della certezza del trapasso, bens� sul principio, diame tralmente opposto, della volont� del legislatore di autorizzare la ritenzione dell'imposta <<nonostante la mancanza di un effettivo trapasso � e che, infine, quale fonte di un diritto eccezionale della Finanza, non pu�, in ogni caso, essere applicata, oltre i casi espressamente previsti, a situazioni giu ridiche del tutto diverse e tanto meno pu� costi tuire motivo per il riconoscimento di un ulteriore privilegio. Nega del pari la ricorrente che gli articoli 72 e 18 della legge di registro possano offrire argomento per assoggettare ad imposta una situazione giuri dica in cui l'esistenza dell'atto sia esclusa in s� dall'autorit� di una sentenza. La prima norma, con l'affermare il diritto della Finanza a percepire, ili sede di registrazione di sentenza, un ulteriore tributo quando la sentenza registranda abbia pro nunciato s-q. domande fondate su convenzioni non redatte per iscritto o per le quali non siano stati enunciati _titoli registrati, si riferisce invero pur sempre ad un .titolo che, per riconoscimento giu diziale, � realmente esistente quale che ne sia la forma, cio� ad un negozio reale che non ha scontato l'imposta dovuta; l'art. 18, a sua volta, con l'au torizzare, in determinati casi, la Finanza a consi derare in via presuntiva esistente un negozio che non risulta da atto formale, assume pur sempre a presupposto. della imposizione l'esistenza dell'atto, anche se tale esistenza sia dedotta per presunzione, in base all'id quod plerunque accidit. Le censure della ricorrente vanno esaminate, per l'economia della decisione, con esclusivo rife rimento al caso di specie, in cui la retrocessione dell'immobile della Billia ha la sua ragion d'essere nel concorso concomitante di due nullit�: quella della compravendita per simulazione relativa e l'altra della donazione, contratto questo dissimu lato ma effettivamente voluto, che, a seguito della sentenza dichiarativa della simulazione, avrebbe spiegato efficacia secondo gli effetti sui propri, se la mancata assistenza dei testimoni alla sua roga zione l'avesse viziato in radice. N� si pu� dubitare che, in siffatto inquadramento, le censure stesse siano da respingere. Certa � invero in primo luogo per questa Corte l'applicabilit� della disposizione di cui all'articolo 72 della legge di registro. Il riconoscimento giudiziale della simulazione della compravendita BilliaNiccolis sotto il profilo che i contraenti avevano mascherato sotto veste giuridica diversa una donazione ha, infatti, in s� il riconoscimento implicito che la volont� dei contraenti medesimi era in realt� diversa da quella risultante dall'atto apparente, sottoposto a registrazione esclusivamente in correlazione alla volont� che vi appariva trasfusa. La sentenza che dichiara la simulazione relativa;�d:'altra parte, contiene necessariamente, per effetto . dell'accertamento positivo sull'esistenza di un accordo simulatorio, . espresso in controdichiarazione .. ovvero in forma soltanto verbale, anche l'enuncia in alcun modo giustificarsi alla stregua di una!._zione del negozio dissimulato, precedentemente non -146 registrato ma che, ove lo fosse stato, sarebbe stato; assoggettato ad imposta secondo la sua natura e che, d'altra parte, � certamente, per riconoscimento giudiziale, un negozio reale che comincia a vivere giuridicamente nel mondo esterno, come individualit� a se stante, soltanto in conseguenza e nel momento della pronuncia giudiziale. N� le parti possono in tal caso pretendere la restituzione della imposta pagata o comunque la detrazione della stessa dall'imposta dovuta per l'atto effettivamente voluto perch�, trattandosi di imposta regolarmente percetta per un atto viziato da nullit� dipendente dalla volont� delle parti, osta�il principio generale della irripetibilit�. La soluzione favorevole alla duplicit� della imposta non muta, infine, in conseguenza, della nullit� della donazione per mancanza di uno dei suoi requisiti essenziali: tale nullit� importa soltanto che, in luogo della coesistenza fra imposta di trasferimento ed imposta di donazione su un bene che, sia pur per diverso titolo, sarebbe continuato a restare di propriet� del soggetto al quale le parti intendevano trasferirlo, subentri una seconda imposta di trasferimento che colpisce il ritorno del bene per retrocessione� all'originario avente diritto contro la volont� dei contraenti e in conseguenza del mancato rispetto di un requisito di forma prescritto dalla legge ad substantian actus. La retrocessione ha, infatti, in questo caso origine e causa in quella �nullit� radicale � imputabile alle parti, i cui effetti nel sistema della legge di registro, considerati nella richiamata sentenza n. 184 con riferimento alla simulazione assoluta, vanno qui valutati rispetto alla simulazione relativa. Ora non si pu� contestare che, in questa seconda ipotesi, la cui essenziale caratteristica �, come � noto, data dal travisamento di un atto per cui la dichiarazione esteriore ed apparente diverge dalla intima sostanza dell'atto effettivamente voluto, l'atto apparente spieghi i suoi effetti normali tra le parti e verso i terzi sino a quando, p~r volont� delle stesse parti espressa in una convenzione ovvero per pronuncia del giudice su istanza di parte, l'atto dissimulato sotto veste giuridica diversa da quella sua propria non ottenga il riconoscimento della sua effettiva realt�, e possa pertanto sostituirsi a quello simulato in ogni suo effetto, anche ex tunc, fra le parti ma nei limiti di cui agli art. 1415 e 1416 e.e. nei confronti dei terzi e creditori di buona fede. N�, a maggior ragione, si pu� contestare che l'atto medesimo, sia o non sia esso esistente per il diritto comune, abbia giuridica esistenza per la legge di registro, nel cui sistema, come emerge anche dall'art. 18, l'assunzione, anche soltanto formale, dalla veste di proprietario in atti di trasferimento soggetti a registrazione ha valore decisivo per il riconoscimento della titolarit� del diritto e nei cui confronti pertanto la dichiarazione giudiziale della simulazione importa sostanzialmente un quid novi che immuta la situazione preesistente con effetto ex nunc e fa si che il trasferimento risultante dall'atto simulato o il suo diverso titolo abbiano avuto esistenza effettiva malgrado non corrispondessero all'intimo effettivo volere delle part~. IMPOSTA DI REGISTRO -Contratto per persona da nominare � Termine per la designazione del contraente effettivo -Termini previsti dall'art. 58 della' legge di registro e dall'art.. 1402 e.e. Differenze. (Corte di Cassazione, Sez. I, S�nt. n. 1391/ � 58 -Pres.: Oggioni; Est.: Ferrone Capano; P.M.: Pomodoro (conf.) -Terracciano c. Amministrazione Finanze Stato). Il termine perentorio di tre giorni, stabilito dall'art. 58 della legge di registro per provvedere alla nomina della persona, per cui si � contrattato, avendo una propria specifica funzione, determinata unicamente da esigenze tributarie, non pu� essere parificato al termine, previsto dall'art. 1402 e.e., che persegue finalit� d'altra natura e del tutto diverse. Onde il maggior termine fissato dalle parti, se � operante ai fini privatistici, che non richiedono necessariamente un termine breve, � invece inefficiente per la legge di registro, le cui finalit� rimarrebbero frustrate se anche in materia tributaria dovesse valere il termine stabilito dalle parti, tanto pi� che la legge non pone al riguardo alcun limite, lasciando alle. parti la pi� ampia libert�. La diversa funzione e l'indipendenza dei due termini, previsti dal codice civile e dalla legge di registro, dimostrano come le disposizioni del codice non possono considerarsi derogative rispetto alla legge di registro, non prevedendo l'art. 1402 e.e. lo stesso caso contemplato dall'art. 58 della legge di registro. Non risultano precedenti giurisprudenziali sulla interferenza tra l'art. 58 della legge di registro e il capoverso dell'art. 1402 e.e. Gli argomenti addotti nella presente sentenza in ordine alla indipendenza dei due articoli non sembrano decisivi per quanto �attiene alla necessit� dei requisiti previsti dal citato capoverso. IMPOSTA DI REGISTRO � Concessioni di pubblici servizi per somministrazione di acqua, gas, ed energia elettrica -Riduzione del tasso dell'imposta di registro -R.D.L. n. 1157 del 1926 -Ambito di applicabilit�. (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 2465/58 -Pres.: Eula; Est.: Stella; P.M.: Pomodoro (conf.) -Finanze e'. Compagnia Meridionale Gas). In materia di provvedimenti tributari relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica, la riduzione del tasso della imposta di registro dal 2 per cento al 0,20 per cento disposto dal R.D.L. n. 1157del1926 -(in relazione all'art. 56 della legge di registro n. 3269 del 1923, art. 52 della tariffa allegato A della legge medesima, all'art. 1 del R.D.L. n. 1924 del.1937, allegato G all'art. 13, 1� comma, del R.D.L. n. 737 del 194_3) -NON riguarda soltanto gli atti di� concessione originaria concernenti acqua, gas ed energia elettrica ma anche gli atti di cessione, di rinnovazione e di proroga delle concessioni medesime. I ! I ! I ! i ! i I -= -147 Il testo cornpleto della sentenza � riportato in � Rivista di Legislazione Fiscale n, 1958, 1736. La sentenza � in netto e dichiarato contrasto con la precedente n. 3376 del 6 ottobre 1956 della Sez. I della stessa Gorte Suprema. IMPOSTA DI REGISTRO -Trasferimento cumulativo dei beni mobili ed immobili -Art. 46 legge 3269 del 1923 -Indicazione di un prezzo distinto per gli uni e per gli altri. (Corte di Cas� sazione, Sez. I, Sent. n. 1480/58 -Pres.: Oggioni; Est.: Del Conte; P.M.: Toro (conf.) -Maiuria. C. Amministrazione Finanze). A far venir meno il principio della unicit� dj tassazione stabilito dall'art. 46 legge 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti che trasferiscono beni mobili ed immobili, � ininfluente l'avere i contraenti distinto in due parti, in rapporto alla diversa natura dei beni trasferiti, il prezzo per questi globalmente stipulato, se tale indicazione debba ritenersi fatta unicamente a fini fiscali, e non quale riflesso di una duplice realt� negoziale, determinata dai due prezzi distintamente pattuiti. Riportiarno la parte centrale della motivazione della sentenza: L'articolo 46 fissa il principio per il quale l'atto traslativo a titolo oneroso di propriet� o di usufrutto o di altro diritto reale, quando si riferisce a beni mobili ed immobili, � soggetto alla tassa proporzionale di registro stabilita per la trasmissione degli immobili, in mamera che restano colpiti con la detta tassa anche i beni mobili compresi nel trasferimento. Tale principio non si applica quando ricorrono congiuntamente due condizioni: 1) sia stipulato un prezzo particolare per i mobili; 2) i beni mobili non siano tra quelli che la legge civile parifica agli immobili. Orbene, per quanto attiene alla prima condizione, la giurisprudenza, sia delle Corti di Cassazione regionali, sotto l'impero delle precedenti leggi di registro del 1862 e del 1897, sia di questa Suprema Corte, in relazione alla legge vigente, � stata sempre concorde nel ritenere che la condizione stessa non sussiste quando le parti si siano limitate a distinguere, unicamente ai fini della imposta di registro, il prezzo globale stipulato per modum un:ius, attribuendone parte ai mobili e parte agli immobili. � necessaria, invece, una duplice realt� negoziale nel senso che i contraenti abbiano effettivamente pattuito due prezzi distinti, l'uno per i mobili e l'altro per gli immobili. L'assunto del ricorrente, secondo il quale sarebbe sufficiente la mera indicazione di un prezzo particolare per i mobili, � resistita innanzi tutto dalla lettera della legge, che usa le parole � prezzo stipulato n, le quali rendono il concetto di una sostanziale e reale attivit� negoziale intervenuta fra le parti, ben diversa dalla semplice indicazione formale fatta esclusivamente ai fiID fiscali. Esso, inoltre, contrasta con i principi della legge di registro, la quale ha riguardo all'effettivo rapporto contrattuale posto in essere dalle parti, e cio� all'id quod actum est, e non all'aspetto esteriore e formale del negozio, risultante dalle mere dichiaraziom dei contraenti e sfornito di ogni pratico rilievo per gli stessi. Non � superfluo, poi, osservare che se fosse sufficiente una semplice indicazione del prezzo dei beni mobili, sarebbe facile alle parti, senza influenzzare menomamente la realizzazione dei loro reciproci interessi, ottenere l'effetto di frodare il fisco attraverso una dolosa esagerazione del prezzo dei mobili e la conseguente diminuzione di quello degli immobili, soggetto ad una pi� gravosa aliquota d'imposta. IMPOSTA DI REGISTRO -Contenzioso -Gra vame contro l'accertamento e la u�quidazione Ricorso all'autorit� giudiziaria contro le deci sioni della commissione provinciale in tema di determinazione del valore imponibile -Deca denza. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 828/58 -Pres.: Cataldi; Est.: Arras; P. M.: Colli (diff.) Amministrazione Finanze Stato -Lodigiani). La decadenza dal diritto di appello e di ricorso, comminate a carico dell'Amministrazione Finap.ziaria agli artt. 35 e 45 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 e dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso che le decisioni delle commissioni tributarie (distrettuale, provinciale e centrale) non siano notificate entro i termini stabiliti negli articoli stessi, si applicano anche al ricorso all'autorit� giudiziaria contro la decisione della commissione provinciale, previsto dall'art. 29 del D.Ii. 7 agosto 1936, n. 1639, nelle controversie relative alla determinazione del valore impombile in materia d'imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza. La sentenza � in netto e dichiarato contrasto con la precedente n. 988/57 della stessa Sez. I (v. in questa �Rassegna n 1957, pag. 49). L'argomento fondamentale sul quale si � basata la Gorte per mutare la propria giurisprudenza sta nella considerazione che il principio dell'autonomia tra i due procedimenti (avanti le Commissioni e avanti l'Autorit� giudiziaria) in base al quale si era ritenuto di non estendere all'azione giudiziaria il motivo di decadenza previsto dall'art. 35 del R.D. 8 luglio 1937; n. 1516, non vale per l'azione giudiziaria speciale previste dall'art. 29, 3� comma, del R.D. n. 1639 del 1936. Su questo punto la Corte motiva testualmente: �Giova infatti considerare che questo ricorso, anzich� dare luogo ad un giudizio ex novo ..che si sovrappone �e si sostituisce a quello ammimstrativo �� si configura come un'impugnativa di mera legittimit�, diretta all'annullamento della decisione della Commissione Provinciale in tema di determinazione del valore, con esclusione di ogni esame del ~~~~m ..,.,.,,.,,,,,,,..,,,,_,,,... -148 merito e senza possibilit� di sostituire la sentenza alla decisione impugnata. Ora, inteso ilricorso come gravame, il giudizio conseguente, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, non pu� essere configurato che come una fase eventuale del giudizio amministrativo di accertamento della imp�sta, e quindi come una fase del procedimento avanti le commissioni tributarie, cui la; controversia dovr� essere rimessa, per l'esame del merito, ove la decisione venga� annullata. Si avverte in tal modo una situazione simile a quella che si determina col ricorso alla Cassazione contro le decisioni della Commissione centrale ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Orbene in questo caso si � ritenuto che il giudizio di Cassazione costituisce lo svolgimento e la prosecuzione del giudizio amministrativo; si deve quindi del pari riconoscere che anche il giudizio di mera legittimit�, che si svolge avanti l'Autorit� giudiziaria a seguito dell'impugnativa eJ. art. 29, rientra nell'ambito del contenzioso amministrativo, per il quale � prevista la decadenza dell'Ufficio :finanziario dal diritto d'impugnare la decisione delle Commissioni, se non provveda alla tempestiva notifica della decisione (nei 60 giorni dalla data di comunicazione) al contribuente; la quale decadenza, pertanto, trova applicazione anche con riferimento all'impugnazione ex citato art. 29. cc Questa soluzione, che discende sia dall'esegesi che dall'interpretazione logica della legge, trova conferma nel sistema, del quale � espressione rilevantissima l'art. 34 legge 8 giugno 1936, n. 1231, Il legislatore ha inteso evitare al contribuente di vedere protratta indefinitivamente la risoluzione della vertenza tributp,ria, ed all'uopo ha posto a carico dell'ente impositore, cui la decisione viene comunicata e che solo pu� provvedervi, l'onere della notifica della decisione al contribuente entro un dato termine, trascorso il quale la decisione acquista per l'ente carattere definitivo .. Tale termine � di 60 giorni dalla data di comunicazione per le decisioni delle Commissioni distrettuali e provinciali ed � tre mesi per le decisioni della Commissione Centrale. Dimodoche per l'ufficio impositore sussiste un doppio termine di decadenza; un primo che dipende dall'inosservanza dell'onere di notifica nel termine (temperato dalla possibilit� didimostrare, mediante l'elenco restituito dal Comune o la ricevuta della spedizione raccomandata, di avere inviato gli avvisi da notificare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine), ed un secondo, �che � il termine d'impugnazione, comune all'ufficio ed al contribuente, e che decorre dalla data di notifica della decisione. Sarebbe in contrasto con tale sistema, tutto indirizzato ad una sollecita definizione della vertenza tributaria, che l'ufficio impositore, nel caso di cui all'art. 29, non fosse tenuto a notificare la decisione al contribuente entro un determinato termine, per modo che il ricorso all'Autorit� giudiziaria potesse essere dall'ufficio stes so protratto inde:finitivamente, il che meglio convince dell'esattezza della soluzione accolta�. La sentenza � riportata per intero in �Foro It. �, 1958, I, 332. La questione sar� certamente riproposta all'esame delle Sezioni Unite della Oorte Suprema, non sembrando la motivazione della sentenza in rassegna tale da far ritenere come assolutamente infondata la contraria tesi seguita dalla ste~ Sezione con la sentenza precedente. IMPOSTA DI REGISTRO � Contenzioso � Gra� vami contro l'accertamento e la liquidazione Ricorso all'Autorit� giudiziaria contro le de cisioni relative alla valutazione� dei beni oggetto di imposte sui trasferimenti. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1626/58 -Pres.: Cataldi; Est. NoveIIi; P.M.: Pomodoro (conf.) -Manci~i c. Finanze Stato). Il ricorso alla autorit� giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, relative alla valutazione dei beni oggetto di imposte indirette sui trasferimenti, deve, a norma dell'art. 29 R.D. n. 1639 del 1936, int�ndersi ammesso non solo nei casi in cui sussistano nelle decisioni errori di fatto gravi ed evidenti, ovvero dalla motivazione, non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di . fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili, ma anche nei casi in cui la decisione stessa sia frutto d� criteri non conformi a legge. Per valutare la esatta portata della massima, che pare eccessiva, � bene tener presente che la fattispecie concerneva la valutazione di una azienda commerciale ai fini della tassazione del suo trasferimento. La Corte Suprema ha ritenuto che, pur essendo libere le Commissioni amministrative di fondarsi, per tale valv.tazione, su qualsiasi elemento, tuttavia debbono dare ragione dei motivi per i quali hanno .preferito di ba satsi su elementi diversi da quelli previsti, in via meramente indicativa, nell'art. 19 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639. �, pertanto, da ritenere conforme a legge anche un criterio di valittazione diverso da quelli indicati nel citato art. 19, purch� si dia adeguata motivazione della sua adozione. Ristretta in questi confini la massima non sembra che ecceda dai limiti della interpretazione meramente estensiva dell'art. 29 del R.D. n. 1639 dei 1936. IMPOSTA DI REGISTRO -Contenzioso � Solve et repete -Controversie di valutazione di beni trasferiti per atti tra vivi � Ricorso alla commissione provinciale delle imposte -Difetto del Solve et repete � Rilevabilit� in cassazione. (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1686/58 -Pres.: Pasquera; Est.: Favara;P.M.: Caruso (conf.) -Talamo c. Finanze). Quando si 'tratti di controversie ..di valutazione .di beni trasferiti per atti tra vivi, come previste_ dal R.D.L. n. 186 del 1942, il precetto del salve et repete e il correlativo onere del preventivo pagamento dei tributi� determinati secondo la decisione di prima istanza, si estende, per eccezione, anche ! =============--_,_._,J 14!) al ricorso alla Commissione provinciale delle imposte contro quella distrettuale, rendendo improponibile detto gravame nel caso di omesso �previo pagamento del tributo; in tale ultima ipotesi l'eccezione di salve et repete � rilevabile anche di ufficio e proponibile, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi, per la prima volta anche dinanzi alla Commissione Centrale in sede di impugnazione dalla decisione di appello ovvero in sede di ricorso dalla decisione della Commissione �centrale dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. Com'� noto, la giurisprudenza costante � nel senso che, in via generale, l'eccezione del salve et repete no.n � ammessa nei giudizi che si svolgono avanti le Commissioni tributarie o avanti la Corte Suprema di Cassazione in sede di ricorso contro le decisioni della Commissione Centrale (o quelle eventuali definitive della Commissione Provinciale) ex art. 111 della Costituzione. I) IMPOSTA DI REGISTRO � Agevolazioni fi� scali � Estensione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n: 30p2/58-Pres.: Liguori; Est.: Perrone Capano; P.M. Pomodoro (conf.) -Amministrazione Finanze dello Stato c. Istituto Credito Fondiario Venezie). Il diritto al tr�ttamento tributario speciale riguarda anche gli atti che, come mezzo e fine, siano in correlazione con l'atto che gode dell'agevolazione fispale, pur non essendone necessariamente connessi o derivanti. II) IMPOSTA DI REGISTRO � D.L.C.P.S. n. 1598 del 1947 sulla industrializzazione del mezzo� giorno � � Applicazione dell'imposta fissa di cui all'art. 5 � Presentazione del certificato mini� steriale oltre il termine di tre anni previsto nel detto articolo � Effetti. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 3224/58 -Pres. Cataldi; Est.: Viviani; P. M.: Colli (conf.) -Soc. Microlambda c. Finanze). Ai fini dell'applicazione dell'imposta fissa di registro, prevista dall'art. 5 del D.L. del C.P.S. n. 1598del1947 -recante disposizioni per l'industrializzazione del meridione e delle isole -� necessario che sia data, nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto di trasferimento di propriet� di terreni e di fabbricati, occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali indicate nel decreto stesso, la dimostrazione, per mezzo di certificato del Ministero dell'Industria e Commercio, che � stato realizzato lo scopo dell'acquisto. La presentazione, oltre il terzo anno del certificato ministeriale, legittima il fisco a liquidare e riscuotere l'imposta normale di registro, a nulla rilevando, ai predetti fini, che nel certificato stesso, esibito tardivamente, si attesti, che lo scopo � stato sostanzialmente conseguito in un tempo inferiore a tre anni. ----~,--~ II.I) IMPOSTA DI REGISTRO � Ricostruzione �di opere distrutte da eventi bellic.i � Applicabilit� � Estremi. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 4138/57 -Pres.: Lorizio; Est.: Ferrone Capano; P.M.: Trotta (conf.) -Aillll,linistrazione Finanze c. Soc;� Valli). La dichiarazione prescritta dall'art. 6 del D.L.L. n. 322 del 1945 (mantenuto in vigore dal successivo D.L.L. n. 221 del 1946) ai fini del conseguimento delle agevolazioni tributarie accordate dai citati decreti, e diretta ad attestfl,re che l'atto � stato stipulato al fine di attuare la ricostruzione o la riparazione di edifici, opere, impianti distrutti o danneggiati per eventi bellici, non costituisce una dichiarazione di volont�, cio� una manifestazione di carattere negoziale diretta a conseguire le agevolazioni tributarie, ma una dichiarazione di verit�, cio� una semplice attestazione che il contratto � diretto ad attuare una delle ricostruzioni o riparazioni previste dai decreti del 1945 e 1946. Pertanto, tale dichiarazione non richiede particolari formalit�, n� uno specifico riferimento alle' singole agevolazioni tributarie oggettivamente concesse dalla legge. IV) IMPOSTA DI REGISTRO � Trasferimenti di case di nuova costruzione � Riduzione alla met� dell'imposta prevista dall'art. 17 legge n. 408 del 1949. Si opera sulla aliquota gi� ridotta del 50% dall'art. 43, tabella B legge di registro. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1034/58 -Pres:. Vistoso; Est.: Caporaso; P.M. Criscuoli (conf.) -Finanze dello Stato c. Soc. "fm� Brugolta Seconda). La riduzione alla met� dell'imposta di registro, stabilita dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i trasferimenti di case non di lusso costruite ai sensi dell'art. 13 ed effettuati entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilit� o dalla abitazione si opera non gi� sull'aliquota ordinaria del 10 % di cui all'art. 1 Tariffa All. A della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), bens� su quella gi� ridotta al 5 % ai sensi dell'art. 43 tabella B della stessa legge di registro, e relativa anch'essa ai trasferimenti infraquadriennali. Pertanto per i trasferimenti previsti dall'art. 17 della legge del 1949 sopra citata, l'imposta di registro viene riscossa nella misura del 2,50 % della base imponibile. Abbiamo liCelto quelite quattro fra le pi� recenti lientenze della Corte Suprena in materia di agevolazioni fiscali relative all'impolita di regilitro, perch� elise concernono quelitioni che lii prelientano pi� frequentemente liia in liede contenziolia liia in liede conliUltiva. Per quanto riguarda la prima malisima rich:jarniamo l'attenzione liul fatto che elilia va probabilmente oltre il pensiero della Corte Suprema e dev'eliliere interpretata non nella liUa lettera che � troppo ampia ma tenendo presente la fattispecie. Questa rifietteva la questione lie dovelise accordarlii l'agevolazione fi- I I I -150 scale del pagamento dell'imposta in abbonamento anche alle fideiussioni inerent-i ai mutui concessi dall'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, una volta che i contratti relativi ai mutui stessi godevano di quel particolare regime. Va rilevato, in proposito che il pagamento dell'imposta in abbonamento pi� che una agevolazione fiscale nel senso comunemente accettata della espressione (riduzione d'imposta) costituisce solo una facilizazione nel modo di adempiere all'obbligazione tributaria, s� che l'interpretazione estensiva delle norme che lo prevedono non � dalla Corte Suprema considerata con quel rigore con cui normalmente la sua giurisprudenza tratta le norme che concedono agevolazioni fiscali vere e proprie. Di questo a,ttegg-iamento rigoroso della giurisprudenza in materia di agevolazioni fiscali costituisce manifestazione evidente la seconda massima. Per quanto riguarda invece le altre due massime l'indirizzo evidentemente troppo la-rgo della Corte Suprema si spiega con la particolarit� della materia della ricostruzione edilizia. In ordine alla terza massima si segnala che la giurisprudenza della Corte pu� dirsi ormai costante. L'affermazione, invece, contenuta nella quarta massima � rimasta finora isolata e, date le conseguenze rilevanti che un tale indirizzo avrebbe per l'Amministrazione, la questione sar� nuovamente sottoposta alla Corte Suprema per un riesame che si auspica possa essere effettuato dalle Sezioni Unite. I I 1 zione, attribuzione e funzionamento delle commisestensione e classamento dei beni� possono avere zione, attribuzione e funzionamento delle commisestensione e classamento dei beni� possono avere ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO COMPETENZA E GIURISDIZIONE � Commissioni censuarie -Controversia fra privati e il Catasto -Giurisdizione esclusiva. (Trib. Genova, 31 marzo 1958, -Pres.: Vasetti; Est.: Bruno). La controversia fra un privato e l'Amministrazione relativa alla interpretazione da darsi ad. una domanda di voltura, rivolta ad accertare se nell'eseguire la voltura l'Amministrazione abbia o meno commesso un errore, rientra esclusivamente nella giurisdizione delle commissioni censuarie. Le circostanze di fatto e l'ambito della questione risultano dalla parte motiva della sentenza del Tribunale, che si trascrive: � La Signora Salvo ved. Strafforello sostiene di non chiedere al giudice di dichiarare che la propriet� di tutto o di parte del mappale n. 208 appartiene pi� all'uno che all'altro, ma di dichiarare semplicemente che l'atto amministrativo, consistente nella volturazione del predetto mappale, � illegittimo ed erroneamente compiuto a suo danno. Pi� precisamente essa afferma che chiesta nel 1933 all'Ufficio catastale, unitamente ad Angiolina e Vfocenzo Salvo fu Luigi, la volturazione della strada privata S. Lazzaro, che occupava mia sola parte del mappale n. 208 fino a quell'epoca da essa sola interamente ed esclusivamente intestato, a seguito di tale domanda l'Ufficio aveva volturato in capo ai richiedenti l'intero mappale: l'errore dell'Ufficio determinato dal fatto di non avere rilevato ci� che risultava chiaramente dall'atto 25 gennaio 1907 rog. not. Anselmi e cio� che la strada da intestarsi in comune fra i richiedenti rappresentava soltanto una parte �del mappale n. 208 e non l'intero mappale, nonch� dal fatto che l'Ufficio non aveva richiesto il tipo di frazionamento, che avrebbe dovuto richiedere oppure respingere la domanda. Questo essendo in sintesi il fatto di cui la Salvo ved. Strafforello si duole, non sembra dubbio si tratti di una pratica amministrativa di materia strettamente tecnico catastale, che si concreta in una pura e semplice questione� di fatto. Fra le parti si controverte in sostanza sull'individuazione e sull'estenzione dell'oggetto della voltura, che sarebbe stata eseguita senza richiedere il tipo di frazionamento e comunque non in conformit� alle risultanze della documentazione fornita dai richiedenti all'atto della domanda. �Ci� posto al Tribunale non resta che rilevare come la legge 8 marzo 1943, n. 153 sulla costitu sioni censuarie dell'art. 20 stabilisce che a queste compete, in materia di nuovo catasto <( di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito all'intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni, nonch�, ecc.� (com ma 20, lett. B). <(Contro tali decisioni � dato ai possessori di ap ,pellare alle Commissioni censuarie provinciali, le cui pronuncie sono ancora ricorribili davanti alla commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima. E nell'ultimo comma dell'articolo � detto che � mantenuta la competenza dell'autorit� giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1860, n. 2248, all' E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto. � Tali essendo le disposizioni di legge che regolano la materia, ne consegue che l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione delle Finanze deve essere accolto e la sentenza del Pretore di Imperia va riformata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario >>. Il Tribunale ha esattamente colto i punti essenziali e sufficienti delle ragioni che escludono la giurisdizione ordinaria. Del resto ove anche si ritenga, contro ,il tenore esplicito dell'art. 20, lett. b) legge 8 marzo 1953, n. 153, che nella dizione � reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni ... � rientrino solo le controversie che sorgono in sede di formazione del nuovo catasto e non quelle che sorgono successivamente, queste ultime sarebbero tuttavia comprese nella giurisdizione delle Commissioni per l'art. 23 che recita: � La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, � demandata in prima istanza alle commissioni censuarie comunali .... �. Mentre le stesse controve1 sie sarebbero escluse dalla giurisdizione ordinaria per l'ultimo comma dello stesso art. 23, citato anche dal Tribunale: ''� mantenuta la competenza dell'autorit� giudiziaria ai. sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all' E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione o �a questioni di fatto ii. Pu� essere interessante rilevare che le controversie in merito a �intestazione, delimitazione, figura, -152 differenti rifiessi a seconda che si considerino dal punto di vista cfoilistico o da quello tributario. Sotto un profilo civile (ed � quello trattato nella presente causa) sarebbe difficile affermare che un errore di intestazione, delimitazione, figura, estensione possa ledere un diritto del privato (tanto meno poi il classamento che ha solo rilevanza tributaria). Il diritto di propriet� non viene infatti pregiudicato da una errata intestazione catastale. Sotto il profilo tributario invece tali controversie possono effettivamente avere rifiessi sui diritti soggettivi perch� la intestazione, la delimitazione la estensione e. il classamento hanno conseguenze in ordine al debito di imposta. Tuttavia in materia tributaria la esclusione dalla giurisdizione ordinaria dalle questioni di fatto � principio di portata generale. E' noto, infatti, che anche fuori dei casi in cui (come il presente) le �questioni di fatto sono per esplicito disposto legislativo e con tale precisa espressione tassativamente escluse (vedi ad esempio, l'art. 285 T. U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175), il principio della limitazione della gi'urisdizione ordinaria alle controversie di diritto 'Viene, sia pure con diverse modalit� di applioazione universalmente affermato. Con particolare chiarezza il 'principio � stato ribadito, nella sua portata generale, dalle Sezioni Unite della S.C. nelle sentenze 20 ottobre 1956, n. 3784 e 6 novembre 1956, n. 4150: �Anche in materia di imposta sulle entrate come per tutte le altre imposte per le quali diversamente non sia previsto, la discriminazione di giurisdizione � data dalla esistenza di una controversia che si riferisca ad estimazione semplice, in contrapposto a quella di estimazione complessa. Pertanto, anche nella controversia in tema di imposta generafo sulla entrata pu� dirsi certo che l'autorit� giudiziaria ordinaria pu� essere adita solo nel caso in cui il giudizio involga la disamina di una questione di diritto, o di diritto e di fatto, insieme (questione di estimazione complessa) ma non anche nella ipotesi in cui la questione sollevata sia, invece, di semplice estimazione�. (�Foro Padano �, 1957-1-286, 1339 -cfr.: anche � Contenzioso dello Stato )) 1951-1955-1-387 e 1942-1950 l-423). L. GALLEANI D'AGLlANO IMPOSTA DI SUCCESSIONE � Agevolazioni fiscali per le successioni di persone decedute per eventi bellici. Non applicabilit� ai non cit.tadini � Presunzione ex a'rt. 31 legge sulle successioni � �Applicabi�it� aglli stranieri. (Trib. Trieste 5 febbraio 1958 -Finaze c. Trauttmansdorf-Pres.: Renzi; Est.: Zanetti). � Le agevolazioni tributarie previste per la succesione delle persone decedute per eventi bellici, non sono applicabili nei riguardi dei cittadini stranieri deceduti in circostanze analoghe. La presunzione, stabilita dall'art. 31 della legge tributaria sulle successiQni sul valore di gioielli, denaro e mobili esistenti nell'eredit� secondo una proporzione determinata rispetto agli altri beni, � � applicabile anche alle successioni di stranieri non residenti in Italia rispetto a beni quivi esistenti. I principi enunciati nelle due massime in rassegna sono stati dal Tribunale di Trieste affermati (sit impugnatfoa proposta dall'Amministrazione, ex articolo 29, ultimo comma, del R.D. 7 agosto 1936, n.1639, avverso una contraria decisione della Commissione provinciale delle Imposte) in un caso di devoluzione ereditaria di titoli azionari italiani, a favore di eredi stranieri, in dipendenza della morte di una cittadina germanica (ex austriaca), appartenente al movimento austriaco di resistenza, fucilata in Austria nel 1945, dalle S.S. tedesche, in un'azione di rappresaglia contro forze partigiane. In ordine alla prima questione, il Tribunale (seguendo l'indfrizzo segnato dalla Commissione Centrale delle Imposte con decisione 16 marzo 1953, n. 45925: in �Riv. Legisl. Fisc. ))' 1954, pag. 1493) ha ritenuto che la generica locuzione << di qualunque altra �persona�. contenuta nel n. 3 dell'art. 1 del D.L. 19 agosto 1943, n. 7 43 (sulla quale i convenuti fondavano le loro argomentazioni), non pu� essere interpretata isolatamente, ma va ad essa attribuito il significato fatto palese dal suo inquadramento nel testo dell'articolo, dove le prime due ipotesi di esenzione riguardano successioni �dei militari o delle altre persone addette all'esercito, all'armata ed alla aeronautica�, ovviamente riferendosi a cittadini italiani, e dove, nella stessa ipotesi del n. 3, la portata dell'espressione )) di qualunque altra persona )) � chiaramente delimitata dalla successiva precisazione che deve trattarsi di persona << uccisa dal nemico nel corso delle ostilit� dall'll giugno 1940 o de<Jeduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico)): precisazione che implicitamente rivela il riferimento esclusivo ai cittadini italiani. N� �al Tribunale � parso conferente il richiamo (fatto dai convenuti) all'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale, poich�, a prescindere dal richiesto requisito della reciprocit�, la parit� di trattamento �, s�, con tale norma, garantita, ma sono fatte espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali. Le perspicue considerazioni svolte in sentenza appaiono ineccepibili (notisi che la sentenza � stata accettata dai convenuti). L'art. 1 del D.L. 19 agosto 1943 comprende tre ipotesi di esenzione. Le prime due si riferiscono alle successioni dei militari e dei militarizzati (ovviamente delle Forze armate italiane), che siano morti in guerra o per causa di ferita riportata o di malattia contratta in guerra. La terza 'ipotesi si riferisce alle successioni � di qualunque altra persona n uccisa dal nemico � o deceduta )) a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni _�r,ggressive del nemico n. Il comune denominatore di tutte e tre le ipotesi � che la morte deve essere avvenuta in dipendenza di una vera e propria operazione di guerra, cui normalmente partecipano solo militari o militarizzati ed -153 in cui, tuttavia, possono trovarsi coinvolti anche privati cittadini. Le prime due ipotesi, pofoh� si ricollegano ad una posizione soggettiva (militari o militarizzati delle Forze armate italiane) che, di regola, viene assunta da cittadini italiani, comprendono, di norma, solo le succession'i di questi ultimi. Tuttavia, poich� il presupposto soggettivo della esenzione non � propriamente la qualit� di cittadino, bens� la pi� ampia qualificazione di appartenente alle Forze armate italiane, la ese.nzione medesima potrebbe anche ritenersi applicabile alle successioni di stranieri che, come volontari, � abbiano fatto parte delle Forze armate italiane o che siano stati ad essi addetti come militarizzati. La terza ipotesi, invece, non sembra possa, in nessun caso, applicarsi alle successioni di cittadini stranieri, poich� manca, nel n. 3 dell'art. 1, una qualificazione positiva pi� ampia di quella di cittadino, onde � che la sola qualificazione soggettiva giuridicamente rilevante �non pu� essere che quella, n~gativa, che chiaramente si desume dal collegamento antitetico con la nozione di << nemico �. Invero, per persona � uccisa dal nemico n od in conseguenza di �azione aggressiva del nemico �, non pu� intendersi se non il cittadino italiano, poich� il Legislatore, con la parola �nemico�, non pu� essersi riferito se non a chi � tale per lo Stato italiano, e, quindi, per i suoi cittad�ini, e non anche a chi � tale per uno Stato straniero e per i cittadini di questo (attesa la irrilevanza, ai fini della legge, di un rapporto di belligeranza corrente fra altri Stati). Va, infine, notato che la fattispecie decisa inquadrava, nei suoi elementi obbiettivi (uccisione avvenuta in un'azione di rappresaglia, condotta dalle SS.SS. tedesche contro partigiani austriaci), non gi� nell'art. 1 n. 30 del D.L. n. 734 del 1943, bens� nell'art. 16 del D.L. 8 marzo 1945, n. 90, che, con espresso riferimento ai soli cittadini italiani, estese le agevolazioni, disposte dal D.L. 734, alle successioni di persone decedute per �incursioni aeree l> o per �rappresaglia delle forze militari o di polizia nazifascista l> o, comunque, � per motivi attinenti allo stato di guerra ad alla difesa della Nazione �. E poich� era pacifico in causa che la signora Ele na Trauttmansdorff non era cittadina italiana., n� era deceduta in un'operazione di guerra vera e propria (ma in un'azione di rappresaglia), la disposizione del n. 3 del D.L. 734 del 1943 non era applicabile per carenza degli estremi obbiettivi previsti dalla norma, prima ancora che per carenza del presupposto soggettivo. N�, d'altra parte, poteva sorgere dubbio sulla inapplicabilit� della disposizione dell'art. 16 del D.L. n. 90 del 1945, poich� questa riguarda, expressis verbis, i soli cittadini italiani. Il secondo principio, enunciato nella massima, pu� ritenersi ormai del tutto pacifico, poich� non consta che la giurisprudenza si sia mai discostata dall'indirizzo segnato dalla Corte Suprema con sen tenza 6 aprile 1929 (in� Giur. It. �, 1929, I. 1, 747). Notevole, per�, � la conferma del principio in un caso limite, come quello di specie, in cui l'unico ce spite ereditario, esistente in Italia, era costituito da titoli azionari. GASPARE PACIA LOTTO E LOTTERIE � Biglietto di Lotteria Na� zionale -Legittimazione alla riscossio:ne del premio -Neoessit� di eS'ibire l'originale del biglietto -Separazione della scheda. (Corte d'Ap� pello di Lecce -Sez. I sent. 12.7-22. 7. 1958, -Pres.: Ghirardi; Est.: Turco. Preite Rosario c. Amministrazione <lolle Finanze dello Stato), Il biglietto di un~ Lotteria Nazionale non costituisce un titolo di credito in senso proprio. Non trova quindi applicazione, in caso di sottrazione o smarrimento, la procedura sostitutiva di cui all'art. 2006 e.e. comma 2�. Ai sensi dell'art. 18 del D.P. 9 novembre 1952, n. 4468, hanno diritto al pagamento del premio coloro che presentino all'Ufficio finanziario competente i biglietti vincenti integri, in originale, escluso qualsiasi equipollente. La divisione in due parti del biglietto della Lotteria di Agnano vale a creare due titoli autonomi ed indipendenti. Si riportano brevemente i fatti di causa: Tal Preite Rosario acquist� in provincia di Lecce, nel 1954, un'itamente al di lui fratello Luigi, un biglietto della Lotteria di Agnano, che venne diviso in due par'ti. � Avvenuta l'estrazione della lotteria, tale biglietto risult� vincente del secondo premio di lire 5 milioni, ma mentre Preite Luigi pot� riscuotere la met� dell'importo di detto premio, Preite Rosario nulla . percep� perch�, avendo smarrito la met� del biglietto in suo possesso, la Direzione Generale del Lotto e delle Lotterie rifiut� di eseguire il pagamento, senza l'esibizione della ripetuta met� del biglietto vincente. � .Il Preite convenne in giudizio l'Amministrazione sostenendo che il biglietto de quo avesse la natura di un titolo al portatore, onde, a suo dire, soccorreva la procedura sostitutiva di cui all'art. 2006 e.e. che, nel caso di smarrimento del titolo, consente di conseguire l'utilit� da esso portata, una volta decorso il termine di prescrizione del medesimo, senza necessit� di disporne. L'istante in giudizio, dall'assunta unit� del bi glietto, contrassegnato in entrambe le due parti da un unica serie e matrice, desumeva alti�es� che, stante la. avvenuta corresponsione al di lui fratello di met� del premio, non si appalesava legittimo il diniego a lui fatto dall'Autorit� Finanziaria della quota parte di premio di sua spettanza, attesa l'unitarieH giuridica e sostanziale del biglietto, ancorch� in concreto frazionato. Il Tribunale di Lecce (sentenza 5-20 giugno 1956) riteneva che il biglietto in questione avesse la natura di un titolo di credito al portatore, ancorch� il pagamento dei premi venisse regolato da disposioni speciali che non consentivano, nella� specie, l'applicazione della richiesta disposizione di cui all'art:� 2006 comma 2� c. c. La Corte d'Appello di Lecce, invece, confermava il la sentenza dei primi giudici, ma per un diverso ordine di motivi in ordine alla natura giuridica del biglietto di lotteria. ! W.4?3.f.&i')Zmi&iiJ/~ff~~~;J.W'.&&~~&>.ZWR��>WJ-x;_-.xf.x;%7HJ%�.h.)9J'�JMhhMmm;.-... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,=,,='=--~--=---=~=~~=--,,,,~-,,,,,,,,,,_,,, J m.Fn�""H.-Y..#h�Y/..:;.:.�7/ff/.i/Y'flYH.��Q"h�< __ ........ 154 I gi1tdici di secondo grado cos� motivavano: Invero il ricorso al procedimento regolato dal l'art. 2006 e.e. presuppone che si verta in tema di titoli di credito in senso tecnico. Tali non sono i biglietti delle lotterie. Detti documenti infatti, se hanno la funzione di identificare la persona legittimata ad esercitare il diritto alla riscossione del premio, non incorporano un diritto dotato dei caratteri di letteralit� ed autonomia propri dei titoli di credito e non sono destinati alla circolazione. .Adempiono, invece, alla funzione tipica di identificare l'avente diritto alla prestazione, onde si classificano, senza possibilit� di dubbi, tra i documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 e.e. Tali principi devono, a nostro avviso, essere pienamente condivisi. E' pacifico che l'elemento caratterizzante i titoli di credito, in genere, consista nella cos� detta incorporazione del diritto nel documento ))' nel senso che tra documento e diritto documentato viene a sussistere una connessione che no'"n � soltanto originaria -cosa che si verifica anche per i documenti semplicemente costitutivi -ma � caratterizzata dalla permanenza, ovverosia accompagna il documento in tutta la sua vita giuridica. . Non ci si trova cio� soltanto in presenza di un documento necessario esclus~vamente al fine della giuridica esistenza della dichiarazione in esso documentata finalit� alla quale, come sopra cennato, adempiono i titoli costitutivi -ma necessario ancora onde con8entire, per ogni trapasso, l'acquisto del diritto cartolare in modo autonomo, nonch� il successivo esercizio di esso. Quanto detto consente di inquadrare i titoli di credito nella categoria dei documenti costitutivi che hanno, nel contempo funzione dispositiva. (V. MESSINEO: Titoli di credito 2� Ediz, vol. I, Cap. I. .AscARELLI, in �Riv. Dir. Comm.le )) 1934 I, 543). Accanto a questa categoria, va posta quella dei titoli impropri in senso lato, tra cui, giusta l'avviso della Corte, rientrano i biglietti di u,na Lotteria Nazionale. L'art. 2002 del e.e., nello statuire che le norme relative a'i titoli di credito non vanno ad essi applicate, li suddivide in �documenti che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione n (documento di legittimazione) e gli altri che servono �a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione n (titoli impropri in senso stretto). Ora, vuoi che si versi nell'uno o nell'altro caso, ci si trova innanzi ad un fenomeno giuridico in virt� del quale non sussiste l'incorporazione nel documento di un diritto letterale ed autonomo, come � per i titoli di credito veri e propri (v. GuALTIERI: I titoli di credito, n. 42, pag. 80). Ovvero, il possesso del documento erea soltanto, da� un canto, l'apparenza del diritto del porgitore a conseguire la prestazione, dall'altro, di per s�, ed a prescindere da ogni altro elemento, costituisce la prova della buona fede del debitore nell'eseguire l'adempimento, ai sensi dell'art. 1189 e.e. (v. FIORENTINO: in Commentario del Co.dice. Civile, art. 1992-2059, Delle Obbigazioni, pag. 112 segg.). Non � il caso di cennare, perch� valicheremmo i limiti della presente nota, come la dottrina gi� al tempo della precedente legisla,,z1:one avesse elal)orato una classificazione, in subietta materia, tra titoli di legit timazione e contrassegni di legittimazione, i cui criteri di identificazione non appaiono del tutto netti e pacifici. Non pare, peraltro, opportuno andare oltre i termini della dicotornia legislativa, nella quale � dato cogliere il criterio distintivo da valere neWambito della categoria che ci interessa. Per i documenti di legittimazione � a dirsi che essi assolvono allo scopo precipuo di agevolare lo esercizio del diritto documentato, consentendo la identificazione dell'avente diritto alla. prestazione . Con la conseguenza che la circolazione di essi avviene in via derivativa e non originaria ed � soggetta ai limiti della cessione, giusta� la quale � nemo plus iuris ad alios transferre potest quam ipse hab�at )). (v. BARBERIO: Rivendicazione di premio di lotteria � Giur. It. ))' 1953, parte 4, pag. 81). Per i titoli impropri invece, giusta la dizione legislativa, il lato pi� appariscente � costituito dal fatto che, trattandosi di documenti destinati prevalentemente alla circolazione, V'i � l'utilizzazione di qualche congegno peculiare dei titoli di credito (ad esempio girata), senza che per altro si producano le altre ben note conseguenze. (V. FERRI: I titoli di credito, pag. 37 e segg.). Inequivocabilmente i biglietti di una lotteria, al pari, a mo' di esempio, delle marche per il deposito al guardaroba degli oggetti, di vestiario, le contromarche di spettacoli in genere, i biglietti ferroviari a tariffa ordinaria, costituiscono documenti di legittimazione. Ritenuto quindi che non vi � modo di far ricorso alla richiamata procedura sostitutiva, di cui all' articolo 2006, comma 2, e.e., la Corte ha rettamente opinato che la specie trovasse la sua soluzione con l'applicazione del disposto dell'art. 18 del D.P. 9 novembre 1952, n. 4468, in virt� del quale � legittimato alla riscossione del premio solo ed esclusivamente colui che esibisca al Ministero delle Finanze, nei termini di legge, il biglietto vincente, integro ed in originale, � escluso qualsiasi equipollente J>. Per quanto poi attiene all'avvenuta separazione in due del biglietto vincente, va osservato che l'articolo 5 del D.P. 1952, n. 4468 espressamente statuisce che <e il biglietto pu� essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa)). Dall'operazione di separazione delle due met� della scheda consegue, per legge che cc ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta met� biglietto, costa la met�, pu� essere venduta separatamente e d� diritto alla met� del premio spettante sul biglietto intero )). In altri termini, le due met� del documento, gi� costituenti un'unit�, in virt� della separazione, acquistano quel rilievo autonomo che prima era soltanto allo stato latente e potenziale, a somiglianza della cosa composta che venga separata nei singoli elementi che la costituiscono, i quali, in dipendenza di ci�, acquistano la loro individualit� economico-giuridica e sono suscettibili di costituire, singolarmente presi in considerazione, oggetto di rapporti". giuridici fra cittadini. (v. BARBERO, �Dir. priv. ))' vol. I, pag.-214). Nella specie, la separazione viene a creare quindi due autonomi beni giuridici, la cui estimazione e considerazione, nel mondo del diritto, � correlata alla loro funzione di identificazione dell'avente diritto alla prestazione del premio. LUIGI SICONOLFI INDICE SISTEMATICO DELLE e oN�s u L T A z I o�N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA ACQUE PUBBLICHE SoVRACANONI. -Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, legge 4 dicembre 1956, n. 1377, dovendosi provvedere alla riliquidazione del sovracanone per derivazione di acqua -liquidato a suo tempo a norma dell'art. 53 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 -l'amministrazione possa, in base ad una diversa valutazione degli stessi elementi che la indussero in origine ad assumere lina data misura unitaria ovvero in base ad elementi nuovi o ad elementi che prima non erano stati esaminati, effettuare la determinazione in una misura diversa da quella precedente (n. 56). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UFFICI STRALCIO -RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. Se, ai sensi della legge 25 marzo 1958, n. 260, la rappresentanza in giudizio degli Uffici Stralcio delle soppresse org~izzazioni sindacali spetti al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale (n. 227). ANTICHITA E BELLE ARTI VINCOLI DI TUTELA. -I) Se il proprietario di una villa sottoposta a vincoli di interesse artistico e naturale possa essere giudizialmente costretto, ai sensi dell'art. 896 e.e., alla recisione di rami che si protendono sul fondo limitrofo (n. 40). -Il) Se i proprietari finitimi, cos� privati del diritto alla recisione dei rami, possano pretendere dall'Amministrazione un equo risarcimento, ai sensi della legge sulle espropriazioni per p.u. (n. 40). APPALTO APPALTO DI 00. PP. -I) Quali siano le conseguenze sul contratto di appalto di 00. PP. della esecuzione di mandato di cattura contro l'appaltatore (n. 240). FALLIMENTO -COLLAUDO. -II) Se in caso di fallimento dell'appaltatore il collaudo debba essere eseguito nei confronti del supplente ovvero nei confronti del curatore del fallimento (n. 241). REVISIONE PREZZI -PERMUTA. -III) Se un contratto di permuta stipulato con la Pubblica Amministrazione, nel quale sia stabilito che il quantitativo dei materiali ceduti o ricevuti in permuta non � soggetto a revisione o a conguaglio per aumento o diminuzione di valori, possa essere risolto sotto la specie della sopravvenuta onerosit� delle prestazioni, ove, per ragioni di mercato, venga turbato l'equilibrio di scambio delle cose permutate (n. 242). SOCIET�. -IV) Se il recesso del socio da una societ� in nome collettivo esiga, per mantenere operante il contratto di appalto stipulato con la Societ� stessa, una espressa dichiarazione di volont� dell'Amministrazione (n. 243). AUTOVEICOLI TASSE AUTOMOBILISTICHE -VEICOLI AZIONATI A GAS. -Se la materia regolata dal D.L. 24 settembre 1958, n. 919 (che istituisce uno speciale diritto erariale sui veicoli a motore az�onat~ con gas di petrolio liquefatti) sia, sotto il profilo costituzionale tale da consentire la disciplina con decretazione di urgenza (n. 56). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI TUTELA DEL PAESAGGIO. -Se per la collocazione di cartelli pubblicitari a Iato o in vista delle strade statali al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte dell'A. N.A.S. che, ai sensi della legge n.�41 del 1952, gestisce in regime di esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in vista di esse, o sia anche necessaria l'autorizzazione della Giru:ita Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 5). BONIFICA BONIFICA INTEGRALE. -I) Quale sia la procedura da seguire dal Ministero del Lavoro nei casi di trasferimento di terreni soggetti ad obbligh~ di bonifica per rendere operanti detti obblighi nei confronti di terzi subentrati ai proprietari ai quali gli obblighi stessi erano stati imposti (n. 3). -Il) Se l'espropriazione in favore di Enti di riforma fondiaria di terreni sui quali i proprietari dovevano eseguire opere di bonifica secondo il piano generale faccia venir meno questi obblighi (n. 3). BORSA AGENTI DI CAMBIO. -Quale sia l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 5, primo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515, sui concorsi ad agente di cambio (n. 14). CACCIA E PESCA PERMESSI DI CACCIA -ZONE MILITARI. -Se, ai sensi dell'art. 28 del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sia vietato nelle zone militari l'esercizio della caccia a chiunque (n. 12). -----=m>=*~J 156 CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE -ARENE. -Se l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 1958, per il rilascio durante l'anno 1958 dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche si riferisca ad arene cinematografiche a s� stanti ovvero ad arene annesse a sale cinematografiche chiuse con le quali agiscono alternativamente, con il conforto di unica licenza di polizia (n. 25). COMPETENZA E GIURISDIZIONE REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza la sentenza del Pre~ore che, oltre a dichiarare la propria incompetenza, abbia giudicato, rigettandola, sulla. sola eccezione di inammissibilit� della opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di ?ui all'art. 651 c.p.c. (n. 18). COMUNI E PROVINCIE AFFISSIONI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 5, lett. e) del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 ,relativo all'esenzione dal pagamento di diritti di affissione di manifesti (n. 72). Ex CHIESE RICETTIZIE. -II) Se gli assegni dovuti dai Comuni ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio i Comuni sono divenuti devoluzionarii, siano soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della legge 1 luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione delle .prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di congrua (n. 73). CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO. -I) Se i concessionari di beni del demanio marittimo possano sos.tituire alla �cauzione in numer!j,rio di cui all'art. 54 del Regolamento 28 novembre 1924, n. 823, una fideiussione, prestata da Istituti di diritto pubblico o da Banche di interesse nazionale (n. 58). DEPOSITI DI OLII MINERALI. -II) Se i Magazzini generali di Palermo possano essere autorizzati ad installare ed esercire depositi di olii minerali senza ottemperare all'obbligo delle scorte intangibili prescritte dall'art. 12, lett. e) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 (n. 59) CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI FINANZIAMENTO INDUSTRIALE -PRIVILEGI. -I) Se il privilegio preveduto dall'art. 7 del D.L. 1� novembre 1944, mod. dall'art. 3 del D.L. 1� agosto 1947, n. 1075, debba essere annotato sul registro custodito dalla Cancelleria del Tribunale a norma dell'art. 1524. e.e. anche in rapporto agli immobili posseduti dall'Impresa destinataria del finanziamento (n. 28). I.N.F.I.R. -II) Se i finanziamenti disposti a favore dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione con le leggi 9 agosto 1954, n. .656 e 4 marzo 1958, n. 163, possano essere da questo utilizzati in tutto il campo della sua attivit� o solo per attivit� inerenti alla ricostruzione (n. 29). CORTE DEI CONTI CONTROLLO. -In quali forme e limiti si eserciti sugli atti della Amministrazione Poste e Telegrafi il controllo � della Corte dei Conti (n. 4). DANNI DI GUERRA CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se, con l'avvento della legge 17 dicembre 1957, ;.. 1238, la rinuncia della Amministrazione alle eventualf ragioni di credito derivanti da irregolarit� nella concessione dei contributi per le ricostruzioni e riparazioni di immobili distrutti o danneggiati dalla guerr� possa.retroattivamente estendersi ai rapporti gi� definiti (n. 89). � CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE -' IMPIGNORABILIT�. II) Se sia impignorabile ed insequestrabile il contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra concesso dalla legge n. 968 del 1953 (n. 90). -III) Se sia impignorabile ed insequestrabile il contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra concEtsso in base alla legislazione precedente alla legge n. 968 del 1953 {n. 90). DEBITO PUBBLICO TITOLI EQUIPARATI. -Se ogni qual volta norme statutarie prevedono l'obbligo da parte degli enti e degli istituti in genere, di impiegare le proprie disponibilit� in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, tale obbligo possa considerarsi validamente assolto anche se l'investimento sia fatto in obbligazioni del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (n. 12): DEMANIO ALLOGGI DEMANIALI. -I) Se le leggi vincolistiche in materia di adeguamento di canoni per locazione sono applicabili ai beni demaniali, qualora questi vengano dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 144). . BENI DI PROPRIET� DI UN EX DOPOLAVORO. -II) Se lo Stato come successore del p.n.f. possa vantare diritti su immobili acquistati a suo tempo da un Dopolavoro (n. 145). DEMAN�O MARITTIMO -CONCESSIONI. -III) Se i concessionari di beni del demanio marittimo possano sostituire alla cauzione in numerario di cui all'art. 54 del regolamento 28 novembre 1924, n. 823, una fideiussione, prestata da Istituti di diritto pubblico o da Banche di interesse nazionale (n. 146). DIRITTI ENFITEUTICI. -IV) Se, nell'ipotesi di enfiteusi perpetua o di colonib. miglioratoria il diritto del concedente conservi la natura della propriet�, onde i beni oggetto del rapporto debbano rimanere annotati negli schedari descrittivi della propriet� immobiliare dello Stato (concedente) (n. 147). REGIONE SARDA -PATRIMONIO INDISP0NIBILE DELLO STATO. -V) Se possa formare oggetto di permuta� un bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente alla entrata in vigore della I.e. 26 febbraio 1948, n. 3 ed attualmente destinato in Sardegna a servizi di competenza statale (n. 148). l!i7 DONAZIONI A .FAVORE DEL P.N.F. --DONAZIONE MODALE. -Se le clausole modali contenute in un atto di donazione di una Societ� a favore del p.n.f., conservino la loro efficacia obbligatoria anche in relazione alla estinzione della societ� donante (n. 29). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE COOPERATIVE EDILIZIE -DECADENZA. -Se ed in quale sede, l'assegnatario possa dolersi dei vizi di legittimit� del decreto, con il quale il Ministro dei LL.PP. gli assegnava, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 gennaio 1951 n. 112, un alloggio di cooperativa edilizia compreso fra gli appartamenti resisi disponibili per effetto delle decadenze pronunciate a norma degli artt. I e 2 del D.L.L. 16 novembre 1944, n. 425 (n. 79). ENFITEUSI DIRITTI ENFITEUTICI. Se, nell'ipotesi di enfiteusi perpetua o di colonia miglioratoria il diritto del concedente conservi la natura della propriet�, onde i beni oggetto del rapporto debbano rimanere annotati negli schedari descrittivi della propriet� immobiliare dello Stato (concedente) (n. 24). ENTI E BENI ECCLESIASTICI Ex CHIESE RICETTIZIE. -Se gli assegni dovuti dai Comtmi ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio i Comuni sono div~nuti devoluzionarii, siano soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della legge 1� luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione delle prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di congrua (n. 29). ESECUZIONE FISCALE PROFITTI. DI GUERRA. -Se il privilegio speciale stabi. lito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, possa prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione dell'avviso di accertamento di detta imposta (n. 41). ESPROPRIAZIONE PER PUB.ELICA UTILIT� INDENNIT� DI ESPROPRIO. -Se all'espropriato che si faccia a chiedere in giudizio una indennit� di espropriazione maggiore di quella gi� liquidatagli possa essere eccepito dal Comune espropriante la inammissibilit� della domanda in relazione all'art. 24 della legge urbanistica 27 agosto 1958, n. 1150 (n. 145). FALLIMENTO APPALTO. -I) Se nel caso di fallimento dell'appaltatore il collaudo debba essere eseguito nei confronti del supplente ovvero nei confronti del curatore del fallimento (n. 40). SOCIET� COOPERATIVE -COMPENSO AL COMMISSARIO. -II) Se in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa alla quale sia stato nominato un commissario governativo, il credito per il compenso dovuto a costui possa considerarsi privilegiato (n. 41). FERI-WVl~ IMPIEGATI. -Se sia legittimo il provve�imento con il quale si disponga di sottopor.re ad esame schermografico obbligatorio i dipendehti delle FF.SS. � M; �n corise� guenza, sia dato all'Amministrazione di adottare le opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza i riottosi (n. 279). GIUDIZIO CIVILE E PENALE INCIDENTI S'L'RADALI.' -Se in materia di. incidenti stradali, il giudicato penale, che assolve l'imputato per aver agito in stato di necessit�, escluda che in sede civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit� ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 4). GUERRA PARTIGIANI. -I). Se le Commissio~1i costituite per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani possano procedere di ufficio al riconoscimento (n. 134). -II) Se le predette Commissioni possano procedere al riconoscimento delle qualifiche stesse anche per attivit� successiva all'8 maggio 1945, alla quale data � stato fissato il termine del ciclo operativo della guerra 1940-45 (n. 134). IMPIEGO PUBBLICO CESSIONI STIPENDIO. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 35 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, sulla concessione di mutui ai dipendenti dello Stato contro cessione di stipendio (n. 476). ESAMI SANITARI. -II) Se sia legittimo il provvedimento con il quale si disponga di sottoporre ad esame schermografico i dipendenti delle FF.SS. e se, in conseguenza, sia dato all'Amministrazione di adottare le opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza i riottosi (n. 477). IMPIEGATO STATALE -ASPETTATIVA. -III) Se, con� cessa ad un drpendente aspettativa per motivi privati, abbia egli il diritto di riassumere servizio anche prima dello scadere del termine della aspettativa, quando siano venute a cessare le ragioni per le quali era stata accordata l'aspettativa medesima (n. 478). IMPIEGATO STATALE -MISSIONE. -IV) Quali siano le norme che regolano il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia per le missioni all'estero di funzionari dello Stato (n. 479). INVALIDI DI GUERRA. -V) Se i posti di salariato, presso le Amministrazioni dello Stato, nei limiti delle percentuali previste, debbano essere assegnati agli invalidi di guerra senza concorso a sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 480). MAT;RIMONIO CANONICO. -VI) A quale data debbano farsi risalire gli effetti amministrativi ed economici, in tema di rapporto di pubblico impiego, della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullit� del matrimonio concordatario (n. 481). PENSIONE DI RIVERSIBILIT�. -VII) Se, con l'avvento della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova del dipendente statale abbia diritto alla indennit� di buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 10 gennaio 1958 (n. 482). 158 - IMPOSTA DI BOLLO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se, nell'ipotesi di trasferimento di sede di una ditta Commerciale e industriale, questa sia tenuta a depositare presso l'Ufficio del Registro della nuova sede una copia del certificato a suo tempo rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 e gi� depositato presso l'Ufficio Registro della antica sede, al fine di ottenere le agevolazioni tributarie prevedute in detto provvedimento legislativo per gli atti relativi a scambi tra la casa madre e le sue filiali (n. 9). IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE DI USUFRUTTO. -I) Se nel caso di acquisto contemporaneo della nuda propriet� e dell'usufrutto, l'imposta di consolidazione sia dovuta dall'acquirente o dal nudo proprietario (n: 143). TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -II) Quale sia il trattamento tributario delle promesse di vendita (n. 144). IMPOSTE E TASSE FRODI FISCALI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 35 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 307). IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE. -II) Se la presentazione, entro il termine prescritto, di una � distinta � completa del capitale azionario e delle obbligazioni della societ� censita, possa rivestire valore sostitutivo della denuncia d'imposta, quando per tale essa venga considerata dal competente ufficio finanziario (n. 308). -III) Se la tempestiva denuncia della distruzione delle azioni, sia pure presentata ai fini dell'art. 19 del D.L. 5 settembre 1947, n. 1173, possa valere anche ai fini dell'art. 17 stesso decreto, sempre che contenga tutti gli estremi prescritti tra quest'ultima ripartizione (n. 308). -IV) Se l'occupazione degli stabilimenti e degli uffici da parte del personale operaio, determinata da rivendicazioni sindacali, possa costituire per l'Impresa contribuente legittimo impedimento all'obbligo della tempestiva presentazione della denuncia relativa all'imposta di negoziazione ed evitare in tal guisa la decadenza del beneficio della applicazione delle aliquote d'imposta pi� favorevoli per l'anno in cui si sia verificata la suddetta occupazione (n. 308). IMPOSTA SUL PATRIMONIO. -V) Se persista il privilegio relativo all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio nel caso in cui l'immobile, che apparteneva al contribuente alla data del 28 marzo 1947, sia stato trasferito in mani di terzi per effetto di espropriazione per p.u. (n. 309). -VI) Se il suddetto privilegio si estenda alle accessioni affluite agli immobili del contribuente successivamente alla data del 28 marzo 1947 (n. 309). PROFITTI DI GUERRA. -VII) Se il privilegio speciale stabilito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, possa prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla . trascrizione dell'avviso di accertamento di detta imposta (n. 310). TASSE AUTOMOBILISTICHE. -VIII) Se la materia regolata dal D.L. 24 settembre 1958, n. 919 (che istituisce uno speciale diritto erariale sui veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti), sia sotto il profilo costituzionale tale da consentire la. disciplina con decretazione di urgenza (n. 311). INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE P.T. -I) Se i "brigadieri d'ispezione� dell'Amministrazione Poste e Telegrafi scelti fra il personale della:. carriera esecutiva e muniti della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi addetti ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dalla assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'ultim� comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1350 (n. 41). -II) Se possa considerarsi indennizzabile l'infortunio capitato ad un brigadiere d'ispezione nell'espletamento di un incarico attinente ai servizi postali non connesso ad accertamenti ispettivi (n. 41). INVALIDI DI GUERRA O.N.I.G. -I) Se ed in quali casi l'O.N.I.G. possa concedere l'assistenza ad invalidi di guerra che per non essere divenuti del tutto � invalidi a proficuo lavoro � o per trovarsi soltanto << menomati nella loro capacit� di lavoro �, ad altro titolo o in relazione ad una specifica occupazione, usufruiscano di altre provvidenze assistenziali (n. 8). ASSUNZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO -II) Se i posti di salariato, presso le Amministrazioni dello Stato, nei limiti delle percentuali previste debbano essere assegnati agli invalidi di guerra senza concorso a' sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 9). LAVORO LAVORO A COTTIMO. -Se le persone che esplicano lavoro a cottimo presso un centro di confezioni militari possano essere considerate legate allo Stato da un rapporto di lavoro subordinato (n. 19). LOCAZIONI ALLOGGI DEMANIALI. -Se le leggi vincolistiche in materia di adeguamento di canoni per locazione sono applicabili a beni demaniali, qualora questi vengano dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 107). LOTTO E LOTTERIE PERSONALE DEL LOTTO. -I) Se, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 maggio 1943, n. 420 il personale del lotto iscritto al �Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto �sia dispensato dalla contemporanea soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie (n. 14). -II) Se i commessi avventizi del lotto, iscritti legittimamente ai sensi dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 al Fondo stesso, siano soggetti alla assicurazione sociale obbligatoria (n. 14). MATRIMONIO CANONICO. -A quale data debbano farsi risalire gli effetti amministrativi ed economici, in tema di rapporto di pubblico impiego, della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullit� del matrimonio concordatario (n. 12). MEZZOGIORNO TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Quale sia il trattamento tributario da farsi sui contratti di compravendita di -159 -- immobili stipulati in proprio nome da enti concessionari con i rispettivi proprietari, per l'esecuzione di lavori concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno (n. 7). � MINIERE CONCESSIONI. -I) Se, in applicazione dell'art. 45 legge 11 gennaio 1957, n. 6, il titolare di una concessione per coltivazione di idrocarburi che non abbia presentato istanza di conferma del rapporto o che l'abbia presentata tardivamente, venga a rivestire la qualifica di custode della miniera ai sensi dell'art. 38 della legge mineraria (n. 12). -II) Se il concessionario, cos� decaduto dalla concessione, possa essere autorizzato, dietro sua richiesta e a suo rischio e pericolo, a continuare la gestione della miniera fino allo espletamento della procedura di cui all'art. 29 legge 11 gennaio 1957, n. 6 (n. 12). MONOPOLI BANANE. -I) Quale sia il rapporto di lavoro posto in essere fra lAzienda Monopolio Banane ed il personale che, senza alcun atto di nomina presta servizio presso l'Azienda stessa (n. 33). -II) Se l'Azienda sia tenuta a corrispondere per detto personale i contributi previdenziali e assicttrativi (n. 33). PENSIONI PENSIONE DI RIVERSIBILIT�. -I) Se, con l'avvento della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova del dipendente statale abbia diritto alla indennit� di buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1� gennaio 1958 (n. 85). -II) Se, ai sensi dell'art. 46 della legge 5 gennaio 1950, n. 180, la pensione di riversibilit� sia soggetta a ritenuta per estinzione dei mutui contratti dal dipendente statale mediante cessione (n. 86). -III) Se la pensione di riversibilit� sia soggetta a ritenuta per debiti lasciati insoluti dal dipendente statale e derivanti dal rapporto di servizio (n. 86). POSTE E TELEGRAFI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. -I) In quali forme e limiti si eserciti sugli atti dell'�mministrazione Poste e Telegrafi il controllo della Corte dei Conti (n. 72). PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE. -II) Se i �brigadieri d'ispezione n dell'Amministrazione P.T. scelti fra il personale della carriera esecutiva e muniti della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi addetti ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'ultimo comtna dell'art. I della legge 21 dicembre 1955 n. 1350 (n. 73). -III) Se possa considerarsi indennizzabile l'infortunio capitato ad un brigadiere d'ispezione, nell'espletamento di un incarico attinente ai servizi postali non connesso ad accertamenti ispettivi (n. 73). PREZZI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI. -Se l'Accordo Economico Collettivo 5 giugno 1935 che regola i rapporti tra Editori e Librai possa essere opposto ai terzi acquirenti di libri (n. 40). PROCEDURA CIVILE REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza la sentenza del Pretore che oltre a dichiarare la propria incompetenza abbia giudicato, rigettandola;���s'l�la sola eccezione di inammissibilit� della opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di cui all'art. 651 c.p.c. (n. 27). PROPRIET� ROVINA DI EDIFICIO. -Se l'eventuale responsabilit� verso i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il materiale possesso, anche a titolo locativo, di un immobile caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit� del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. (n. 24). RAPPORTI DI LAVORO AzmNDA MONOPOLIO BANANE. -I) Quale sia il rapporto di lavoro posto in essere fra l'Azienda Monopolio Banane ed il personale che, senza alcun atto di nomina, presta servizio presso l'Azienda stessa (n. 36). -II) Se l'Azienda sia tenuta a corrispondere per detto personale i contributi previdenziali ed assicurativi (n. 36). LAVORO A COTTIMO. -III) Se le persone che esplicano lavoro a cottimo presso un centro di confezioni militari possano essere cons.iderate legate allo Stato da un rapporto di lavoro subordinato (n. 37). PERSONALE DELL'I.N.A.-CASA. -IV) Quali siano le norme relative a benemerenze di guerra previste dalla legge 1� luglio 1955 n. 565 da estendere ai dipendenti della della Gestione Ina-Casa, il cui rapporto di lavoro � regolato dal D.M. 15 ottobre 1955 (n. 38). REGIONI REGIONE SARDA -p ATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO. -I) Se possa formare oggetto di permuta un bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore della L.c. 26 febbraio 1948, n. 3 ed attualmente destinato in Sardegna a servizi di competenza statale (n. 68). REGIONE SICILIANA -GARANZIA DI MUTUI CONCESSI AI COMUNI. -II) Se per l'iscrizione dell'ipoteca legale prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 legge R.S. 12 aprile 1952, n. 12 occorra il consenso del Comune mutuatario (n. 69). REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -TUTELA DEL PAE SAGGIO. -III) Se per la collocazione di cartelli pubblicitari a lato o in vista delle strade statali al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte dell'ANAS che, ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce in regime di esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in vista di esse, o sia anche necessaria la autorizzazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 70). REGIONI A STATUTO SPECIALE -IDROCARBURI. IV) Se le Regioni a Statuto Speciale abbiano potest� amministrativa in materia di idrocarburi da esercitarsi in conformit� di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6 (n. 71). W.df;Vff~..::m'..ff..::m'~~.&.-:W""~~..@"ffffffffff..=...-...-.=..:>-..:>-..:>-..:>-.=..:>-.&...-..:>-...-...-...-.=...-...-...-...-...-.&...-?A>'.=--~.--=m==-,,,,,_=,,_..,.,,,,..,.,,,,_,N,.,.,,...,.~ -160 RESPONSABILITA CIVILE INCIDENTI STRADALI. -I) Se in materia di incidenti stradali il giudicato penale, che assolve l'imputato per aver agito in stato di necessit�, escluda che in sede civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit� ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 184). RovINA DI EDIFICIO. -II) Se l'eventuale responsabile vers9 i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il materiale possesso, anche a titolo non locativo, di un immobile caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit� del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. (n. 185). RICOSTRUZIONE I.N.F.I.R. Se i finanziamenti disposti a favore dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione con le leggi 9 agosto 1954, n. 656 e 4 marzo 1958, n. 163 possano essere da questo utilizzati in tutto il campo della sua attivit� o solo per attivit� inerenti alla ricostruzione (n. 6). SEQUESTRO SEQUESTRO CONSERVATIVO. ---Quali siano i poteri del Presidente del Tribunale in sede di concessione di autorizzazione a procedere a �sequestro conservativo .a garanzia dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria per violazione di leggi finanziarie e richiesto a termini del l'art. 26 della legge 7 gennaio 1919, n. 4 (n. 13). SOCIETA APPALTO. -I) Se il recesso del socio da una societ� in nome collettivo esiga, per mantenere operante il contratto di appalto stipulato con la Societ� stessa, una espressa dichiarazione di volont� dell'Amministrazione (n. 82). COOPERATIVE -FALLIMENTO. -II) .Se in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa alla quale sia stato nominato un commissario governativo, il credito per il compenso dovuto a costui possa considerarsi privilegiato (n. 83). STRADE TUTELA DEL PAESAGGIO. -Se per la collocazione di cartelli pubblicitari a lato o in vista delle strade statali al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte del1' ANAS che, ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce in regime di esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in vista di esse, o sia anche necessaria l'autorizzazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 29). (6107467) Roma, 1959 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C