�.NNO XI -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1958 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLIVAZIONE DI SERVIZIO� 


I GIUDIZI INCIDENTALI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELLE COMUNITA ' EUROPEE 


I 
I 
1. I trattati istitutivi della Comunit� economica 
europea (art. 177) e dell'Euratom (art. 150) hanno 
attribuito alla Corte di Giustizia competenza esclusiva 
a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla 
interpretazione dei trattati stessi e sulla validit� 
ed interpretazione dei provvedimenti emanati 
dalle Istituzioni di ciascuna Comunit�. Si �, in 
tal modo, voluto garantire, mediante un'unica giurisdizione, 
una unit� di giurisprudenza, tale da 
assicurare la certezza del diritto nell'ambito dei 
sei Stati membri e nei confronti di ogni giurisdizione 
nazionale. 

l 

l Il sistema adottato � ispirato -con alcune val 
rianti -a quello previsto, per l'introduzione dei 

I l giudizi avanti la Corte Costituzionale italiana, 
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
Le citate disposizioni sanciscono infatti che, ove 
sia sollevata una questione concernente l'interpreI 
tazione dell'uno o dell'altro dei due trattati ovvero , 

la validit� ed interpretazione dei provvedimenti I emanati dalle Istituzioni delle due Comunit�, il 
giudice nazionale abbia la facolt� (se trattasi di 

I 
I 
giurisdizione inferiore), l'obbligo (se trattasi di 

giurisdizione le cui decisioni non siano passibili 

I 
I 
di impugnativa: Corte di Cassazione, Consiglio di 

Stato, ecc.) di sospendere il giudizio e di rimettere 

la questione alla Corte di Giustizia perch� dirima 
i il punto controverso.


a 

~ 

Le disposizioni in esame non prevodono espressamente 
che la richiesta di pronuncia della Corte 
di giustizia possa essere promossa, oltre che su 
istanza di parte, anche di ufficio. Ma in realt� 
ogni precisione al riguardo sarebbe stata superflua.

j Invero la competenza della Corte di giustizia sorge 
per il fatto stesso che s�a sollevata una questionej che involga l'interpretazione dei trattati o la validit� 
ed interpretazione di provvedimenti emanati

I 
I 
dalle istituzioni della Comunit�. Spetter� al giudice 

I 
I 
nazionale di vagliare la portata del petitum, della 
causa petendi e delle eccezioni sollevate dalle parti: 
e, se riterr� che la controversia sollevi una 
questione di competenza della Corte di giustizia, po


tr� o dovr� -anche di ufficio ed indipendentemente 
dalle esplicite richieste delle parti -sospendere 
il giudizio e richiedere la pronuncia della Corte 
stessa. 

2. La distinzione fondamentale con ilsistema previsto 
dalla legge n. 87 del 1953 consiste nella 
mera facolt� per il giudice inferiore di sospendere 
il giudizio. In pratica, se il giudice inferiore 
non si avvale della facolt� attribuitagli o se le 
parti non proseguono il giudizio avanti le giurisdizioni 
superiori (che saranno tenute a chiedere 
la pronuncia della Corte di giustizia) potranno 
sussistere divergenze di giurisprudenza fra magistrature 
inferiori dei sei Stati membri. 
Ma ci� non � stato reputato grave inconveniente, 
perch� lo stesso contrasto di orientamenti giurisprudenziali 
fra giurisdizioni inferiori pu� v:eri� 
ficarsi -ed in effetti si verifica -anche nell'ambito 
nazionale. Si � invece voluto evitare ogni 
contrasto di giurisprudenza tra le varie giurisdizioni 
di ordine superiore, il cui insegnamento 
ha portata determinante. Si � cos� ovviato ad un 
inconveniente analogo a quello cui ha inteso ovviare 
l'unificazione della Corte di Cassazione in 
Italia: con l'avvertenza che i contrasti avrebbero 
potuto essere ben pi� gravi, perch� influenzati 
da diverse tradizioni e sistemi. 

3. I Protocolli della Corte di Giustizia, annessi 
rispettivamente al Trattato O.E.E. (art. 20) ed 
Euratom (art. 21), prevedono che il provvedimento 
di sospensione� del processo e di trasmissione 
alla Corte di Giustizia � notificato di ufficio 
alla Corte; e che, a cura del Cancelliere della Corte 
stessa, tale provvedimento �, quindi, notificato alle, 
parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione 
della Comunit� competente, ed, inf.l~, al 
Consiglio, qualora sia controversa la validit� o 
l'interpretazione di un provvedimento emanato da 
esso. 
Per integrare tali ultime disposizioni era, peral-. 
tro, necessario prevedere le regole di procedura 
concernenti l'emanazione e notificazione alla Corte 

'.! 

-136 


del provvedimento di sospensione e di richiesta 
di. pronuncia. 

Tali regole non potevano essere contenute n� 
:nei trattati n� nei Protocolli alligati, perch� sostituiscono 
mere misure di attuazione, da coordinarsi 
co:n. 1sistemi processuali nazionali. Ciascuno Stato 
il).~:inbro_ �1 quindi, tem1to, ad� emaJJ.are le norme 
relative che -a secondo del sistema costituzionale 
interno -possono essere contenute in leggi 
formali ovvero in semplici regolamenti di attua-. 
zio ne. 

Non � certo indispensabile che le� suddette regole 
siano identiche nei sei Stati membri, essendo 
sufficiente che sia assicurata -attraverso una 
procedura, .per quanto lJOSsibile semplice -la 
p6ssibilit� di emanazione del provvedimento di 
s�spensione e della sua notificazione di ufficio. 

4. Le norme necessarie per. l'attuazione delle. di� 
sposizioni di cui si � sommariamente illustrata 
la portata, sono state gi� emanate in Italia. Esse 
sono contenute nell'art. 3 della legge 13 marzo 
1958, n. 204, di ratifica dei quattro Protocolli, 
sui privilegi e le immunit� e sulla Corte di Gi�. 
stizia, alligati ai due Trattati. La soluzione adottata 
era, di per s�, semplice e spon,tanea�ill'quanto 
~ (lome_ si � rammentato ~.l'intero sistema era 
largamente ispirato all'art. 23 della legge n. 87 

del 1953. ------------
Il provvedimento di sospensione del processo 
� adottato dal giudice ordinario o speciale con 
ordinanza, con la quale, riferiti i termini ed 1 
motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione, 
viene disposta l'immediata trasmissione 
degli atti .alla Cortc;i di Giustizia e la sospensione 
del giudizio in corso. Copia in c�rta libera della 
ordinanza stessa viene inviata, illsieme con� gli 
apti di causa, a mezzo di raccomandata, con ricevuta 
di ritorno, alla Cancelleria della Corte di 
Giustizia. 


NOTE DI DOTTRINA 


Raccolta di Scritti sulla Costituzione a cura del Comitato 
Nazionale per la Celebrazione del Primo 
Decennale della promulgazione della Costituzione. 

(Giuffr� Ed, Vol. 5) 

Il rischio maggiore che corrono le opere cele


brative di eventi storici, specie quando hanno 

carattere di quasi ufficialit� � quello di diventare 

una accademia di banalit� e di luoghi comuni o 

un'impresa di incensamento, se non di autoincen


Ramento. 

Ci preme subito dire che questo rischio � stato 
dall'Op�ra che recensiamo completamente eliminato, 
e ci� perch� gli Autori dei vari scritti 
originali, come i compilatori delle rassegne di legislazione, 
di dottrina, di giurisprudenza, di attivit� 
parlamentare, si sono espressi con la pi� 
ampia libert� e �spregiudicatezza e in molti casi 
addirittura in tono polemico. 

Dalle pagine dell'opera la Costituzione Repubbli-
cana emerge non come un monumento, splendido 

ma pur sempre inerte, di sapienza giuridica, n� . 

come un prezioso dono fatto da reggitori lungi


miranti al popolo italiano, ma come la rappresenta


zione viva dei tormenti, delle speranze, dei bisogni, 

delle lotte di tutti gli italiani, come lo strumento 

politico-giuridico pi� efficiente che il nostro Paese 

poteva forgiarsi in quel determinato momento sto


rico per garantirsi uno sviluppo ordinato e paci


fico sulla via del progresso. 

� Il pregio maggiore di quest'opera sta, infatti, 

proprio nella sensazione che essa determina nei 

lettori della vitalit�' della nostra Carta Costitu


zionale e degli istituti da essa creati, della poten


zialit� di ogni sua norma di costituire il nucleo 

e il germe di nuove conquiste giuridiche e sociali 

attraverso il funzionamento d.egli organi da essa 

creati. 

Per convincersene baster� scorrere anche su


perficialmente i volumi I, IV e V dell'opera dai 

quali � pi� facile effettuare rapidamente il con


fronto tra i processi e le realizzazioni. Queste 

sono certamente poche a confronto di quelli, ma 

ci� che si � fatto sinora impedisce che si possa 

in buona fede affermare che pi� che di promesse 

non ancora realizzate si tratti ormai di speranze � 

deluse. 

E che la nostra Costituzione abbia davanti a 

s� una lunga e rigogliosa vita, che le prospettive 

da essa aperte al progresso sociale e giuridico 

non siano chiuse, ma anzi si affaccino sopra pi� 
vasti orizzonti ne d� garanzia la saldezza delle 
strutture istituzionali, tutte ormai attivamente 
operanti. 

L'esame critico di queste strutture condotto 
da alcuni fra i pi� autorevoli esponenti del Parlamento, 
della Magistratura, della scienza giuridica 
costituisce il contenuto dei volumi II e III 
dell'opera sui quali sopratutto richiamiamo l'attenzione 
dei colleghi, trattando eF,isi argomenti 
la cui conoscenza � indispensabile' per chiunque 
si occupi, specie se professionalmente, dell'ordinamento 
giuridico italiano. 

Degli scritti contenuti in questi due volumi, da 
leggere tutti, segnaliamo, per una pi� approfondita 
consultazione, quelli che concernono questioni. di 
particolare rilievo sul piano contingente dell'attivit� 
consultiva o contenziosa dell'Avvocatura 
dello Stato. 

Procedendo secondo l'indice notiamo anzitutto 
lo studio del prof. MONACO: Osservazioni sulla 
costituzionalit� degli accordi internazionali (vol. II, 
pag. 171 e segg.), nel quale sono contenuti acuti 
spunti sulle conseguenze della incostituzionalit� 
di singole norme contenute in trattati internazionali 
resi esscutivi in Italia (paragrafo 10), nonch� 
sulle caratteristiche dei trattati internazionali 
del tipo della O.E.O.A. e della Comunit� 
Economica Europea (paragrafo 12). Particolarmente 
interessante � poi lo studio di A. MACCANICO: 
L'art. 81 della Oostitu~ione nel siste1aa delle garanzie 
costituzionali della spesa pubblica (vol. II, pag. 
515 e segg.), nel quale � documentato il travaglio 
interpretativo, tuttora in atto, dell'articolo citato, 
e sono poste in luce le conseguenze inaccettabili 
di una interpretazione troppo rigorosa. 

La figura ed i poteri del Presidente della Repubblica 
che, secondo l'opinione dominante � da considerare 
un Capo di Stato di tipo nuovo, non paragonabile 
n� al monarca costituzionale dell� 
Statuto Albertino, n� ai Capi di Stato propri di 
altri ordinamenti democratici (Francia, Stati Uniti, 
etc.), sono diffusamente esaminati negli studi del 
BARILE, Bozzrnr, Dol\UNEDO' e PREDIF.Rr (vol. 
III, pag. 133 e segg.) Il pi� completo di questi 
studi, di carattere pi� strettamente giuridico � 
quello del Barile che compie una ver:a e propria 
sistemazione, originale se pur sintetica, delle funzioni 
e dei poteri del Presidente della Repubblica. 
In relazione a studi gi� comparsi su questa Ras




-138 


segna fin dalla prima attuazione della � Costituzione 
(1948, fase. 8 e 1951, pag. 39), ci sembra opportuno 
segnalare che nella esauriente elencazione 
che il Barile fa dei poteri del Presidente della Repubblica 
non � indicato il potere di decision edei 
ricorsi straordinari, e il completo silenzio su questo 
argomento, sembra debba piuttosto interpretarsi 
nel senso che l'Autore escluda la sopravvivenza 
dell'istituto. 

Il Presidente della Corte dei Conti, Carbone 
tratta con una chiarezza cui non nuoce la sinteticit� 
dello stile un problema che pu� dirsi scottante, 
le guarentige deU:esecutivo (vol. III, pag. 271), 
e cio� quei mezzi giuridici che l'ordinamento 
costituzionale appresta perch� il Governo sia tutelato 
nello svolgimento delle sue funzioni e della 
sua attivit� dalle interferenze di altri organi costituzionali. 
Questo studio � suscettibile di ulteriori 
interessanti sviluppi, ove tra le guarantigie 
giuridiche dell'esecutivo si vogliono ricomprendere 
anche quelle che tendono ad impedire inammissibili 
interferenze del potere giudiziario nella 
attivit� della Pubblica Amministrazione e che 
trovavano la loro massima espressione nella cosi 
detta eccezione di improponibilit� dell'azione, 
contro la quale si � levata una reazione dettata 
pi� dal sentimento che dalla ragione, che dovrebbe 
ora essere sottoposta ad opportuna revisione. 

L'articolo del Presidente del Consiglio di Stato, 
Petrilli (vol. III, pag. 330 e segg.) inquadra, con 
sobria precisione, il Consiglio di Stato nell'ordinamento 
costituzionale, indicando, con pacatezza, 
i confini delle sue funzioni di consulenza giuridicoamministrativa 
entro i quali non � tollerabile, 
nell'interesse sopratutto della Amministrazione, 
alcuna interferenza di altri organi consultivi e, al 
di fuori delle quali, sta, con . uguale pienezza ed 
esclusivit�, la funzione di consulenza legale della 
Avvocatura dello Stato. Il Presidente Petrilli 
espone poi il suo punto di vista favorevole alla 
tesi della attuale sopravvivenza dell'istituto del 
ricorso straordinario, ma non esamina se la tesi 
contraria, oltre che sugli argomenti da lui criticati, 
possa fondarsi su quello, sopra accennato, 
della non compatibilit� del potere di decisione 
dei ricorsi straordinari (che fn considerato, come 
� noto, un caso di giustizia ritenuta) con la figura 
del Presidente della Repubblica non pi� capo dell'esecutivo. 


Con la abituale lucidit� il prof. Sandulli scrive 
su <e La potest� regolamentare nell'ordinamento 

vigente" (vol. III, pag, 357), saggio questo la 

cui integrale conoscenza � assolutamente indispen


sabile per qualsiasi studioso di diritto. 

Il Presidente della Cassazione Eula nel suo 

articolo -Attributi Costituzionali della magi


stratura nel sistema giuridico in vigore -riven


di.ca fermamente agli organi giudiziari (sia ordi


nari, sia speciali) il potere di dichiarare, sia pur 

con riferimento alla fattispecie, in applicazione 

dell'art. 15 delle preleggi, l'avvenuta abrogazione 

di norme anteriori alla Costituzione per contra


riet� a disposizioni di questa che; per la loro for


mulazione, sono suscettibili di immediata appli


cazione. Come � noto la Corte Costituzionale 

sembra ormai orientata in senso contrario conse


guenza inevitabile questa del principio, affermato 

sin dalla prima sentenza, secondo il quale il suo 

potere di sindacato si estende anche alle norme 

anteriori alla Costituzione. � 

Infine il Presidente .Azzariti, con l'autorit� ehe 
gli deriva dal suo prestigio personale e dalla carica, 
espone (vol. V, pag. 447) senza riserve la tesi 
giuridico-politica, recentemente sostenuta anche 
sUlla stampa non specializzata, secondo la quale 
la Corte Costituzionale ha tale posizione nell'ordinamento 
dello Stato che non pu� essere solo considerata 
un organo, e sia pure il massimo, del potere 
giudiziario, ma uno dei tre sovrapoteri dello Stato, 
e cio� uno di quei tre organi costituzionali ai qua.li 
soltanto � affidata la creazione e la difesa della 
norme costutizionali: il Parlamento in funzione 
legislativa costituente, il Presidente della Repubblica 
e la Corte Costituzionale. 

I tre poteri tradizionali sono al di sotto di questi 
tre maggiori vertici dello Stato e trovano 
nelle funzioni esercitate da questi il limite alle 
loro funzioni ed ai loro poteri. 

Come si vede da questo breve excursus, questa 
opera non porta corone di fiori a morti illustri n� 
accende lumi a monumenti solenni. 

Quasi ogni pagina dei cinque volumi e specie 
dei due che abbiamo particolarmente esaminato, 
rivela un problema, crea un dubbio, pone un interrogativo. 


Oltre che agli uomini politici la Costituzione, 
apre anche ai giuristi un campo illimitato di attivit� 
e di studio. 

L'augurio che possiamo formulare � che anche 
il ventennale possa trovare e celebrarlo un'opera 
che abbia di questa la seriet� di indagine e la 
libert� di critica. 

_____PJi 



M.ASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE 


(ORDINATO SECONDO GLI 4RTIOOLI DELL4 QOSr'JTU~IONE) 

Art. 51 

1) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -CORTE D'ASSISE 
-PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA 
GIURIA. (L. 27 dicembre 1956, n. 1441) (Sent. n. 56 
del 3 ottobre 1958 -Pres.; Azzariti; Rel.: Papaldo). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra la legge 27 dicembre 1956, numero 
1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione 
della giustizia nelle Corti d'Assise e 
nei tribunali per i minorenni, e l'art. 51 della Costituzione. 


Art. 53 

1) TITOLI DI CREDITO -NOMINATIVIT� OBBLIGATORIA 
DEI TITOLI AZIONARI. (R.D.L. 25 ottobre 
1941, n. 1148) -(Sent. n. 129 del 12 dicembre 
1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cassandro) 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra il R.D.L. 25 ottobre 1941 numero 
1148 sulla nominativit� obbligatoria dei titoli 
azionari e l'art. 53 della Costituzione. 

Art. 75 

1) CONTRATTI AGRARI -CONTRATTI DI MEZZADRIA 
(Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500)-Sentenza 
n. 118 del 2 luglio 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: 
Sandulli). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra le norme della legge Salari 29 
maggio 1956, n. 500 che disciplina i rapporti derivanti
� dallo scioglimento del contratto di mezzadria 
e l'art. 75 della Costituzione. 

Art. 76-77 

1) LEGGE DI P.S. -POTERI DEL PREFETTO. (Art. 
2 Testo unico leggi di P.S. -Sent. n. 8 del 20 giugno 
1956 -Pres.: De Nicola; Rel.: Papaldo). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 2 delle leggi di P.S. e gli 
artt. 76 e 77 della Costituzione. 

2) PROPRIET� INDUSTRIALE -BREVETTABILIT� 
DEI MEDICINALI .. LEGGE DELEGATA ANTERI 
ORE ALLA COSTITUZIONE. (R.D.L. 29 giugno 
1939 n. 1127 -Sent. n. 37 del 24 gennaio 1957'Pres.: 
De Nicola; Rel.: Castelli Avolio). 

Rientra nei poteri della Corte Costituzionale 
sindacare la costituzionalit� dei decreti legislativi 
emanati anteriormente alla Costituzione, anche se 
la loro incostituzionalit� consista nell'eccesso dalla 
delega. 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 14 del R.D.L. 29 giugno 
1939, n. 1127 e che esclude la brevettabilit� dei 
medicinali e gli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

3) PROCEDIMENTO PENALE -NOTIFICHE AL 
L'IMPUTATO. (D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 4 -
Sent. n. 49 del 5 aprile 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: 
Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 1955, 

n. 666 contenente norme di attuazione della legge 
18 giugno 1955, n. 517 e gli artt. 76 e 77 della 
Costituzione. 
Art. 76-77 

4) IMPOSTE E TASSE -IMPOSTE SUGLI SPlRITlSANZIONI 
PENALI. (D.L. 8 luglio 1924 .,.. Sent. numero 
54 del 10 aprile 1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Papaldo). 


Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 

costituzionale tra gli art. 76 e 77 della Costituzione 
e �l Decreto Ministeriale 8 luglio 1924 che approva 
il Testo unico sull'imposta di fabbricazione degli 
spiriti, dato che tale decreto ha natura di atto 
an;iministrativo e non legislativo. 

5) LIBERT� DI COMMERCIO -TUTELA DELLE 
DENOMINAZIONI TIPICHE. (Art. 3 legge 10 aprile 
1954, n. 125 -Sent. n. 4 del 17 gennaio 1958 -
Pres: Azzarit�; Rel.: Ambrosini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 3 della legge 10 aprile 1954, 

n. 125, sulla cc tutela delle denominazioni di origine 
e tipiche dei formaggi� e gli artt. 76 e 77 della 
Costituzione. 
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-HO


6) PROPRIET� INDUSTRIALE -MARCHI DI FABBRICA. 
(Art. 4, 3� comma, del R.D. 21giugno1942 

n. 929 -Sent. n. 42 del 27 giugno 1958 -Pres.: Perassi; 
Rel.: Castelli Avolio). 
Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
costituzionale tra l'art. 4, terzo comma, del R.D. 
21 giugno 1942, n. 929, circa la durata ventennale 
dei brevetti per marchi d'impresa, e gli artt. 76 
e 77 della Costituzione. 

7) 
COMMERCIO -DISCIPLINA DELLE ESPOllTAZIONE 
E DELLE IMPORTAZIONI. (R.D.L. 14 novembre 
1926, n. 1923. Sentenza n. 52 del 14 luglio 
1958 -Pres. Azzariti; Rel: Battaglini). 

Non sussiste contrasto determinante illegittimit� 
0ostituzionale tra le norme contenute negli articoli 
1 e 2 del R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923, 1 e 2 

R.D.L. 20 settembre 1934 n. 1489 e 1 e 3 R.D.L. 
6 giugno 1940, n. 4588 e gli artt. 76 e 77 della 
Costituzione. 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE -Prezzi -Comitati 
dei Prezzi -Disciplina legislativa dei prezzi 
delle merci e dei servizi -Provvedimenti dei 
Comitati dei Prezzi -Natura di atti amministrativi 
-Questione di legittimit� costituzionale. 
(Corte Costituzionale, Sent. n. 103 del 25 giugno 
1957 -Pres.: Azzariti; Rel.: Gabrieli -Malvestito 
-Pres.: Consiglio Ministri). 

I decreti legislativi che regolano la disciplina 
dei prezzi, delle merci e delle forniture a largo 
consumo (decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347, 
e 15 settembre 1947, n. 896) non contrastano con 
l'art. 41 della Costituzione, il quale contiene al 
2� comma il divieto di contrastare con l'utilit� 
sociale, legittimando l'intervento legislativo dello 
Stato nonch� le relative misure protettive del 
benessere sociale e restrittive della privata inizia�� 
tiva. Scopo assegnato al Comitato interministeriale 
e ai Comitati provinciali dei prezzi � l'unificazione 
e perequazione, con il rispetto di regole e 
garanzie, dei prezzi di talune merci, servizi e prestazioni 
al fine di tutelare, in un mercato internazionale 
ed interno ancora turbato dalla economia 
di guerra, la stabilit� della moneta e il valore reale 
dei salari. 

I provvedimenti emanati dal Comitato� interministeriale 
e dai Comitati provinciali per stabilire 
i prezzi delle merci, non han�o natura di leggi 
delegate, ma di atti amministrativi, limitati dal. 
necessario uso di criteri tecnici nella loro discrezionalit�, 
e suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato 
anche per eccesso di potere. � 

* * * 

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, -Sent, n. 404-58 -
Pres.: Eula; Est. Siciliani; P.M.: Pafundi (conf.) 


A.O.E.A. c. -Soc. Terni e Comitato Interministeriale 
Prezzi). 
� manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit� 
costituzionale del d. lgs. lgt. 19 ottobre 
1944 n. 347, istitutivo del Comitato interministeriale 
e dei Comitati provinciali dei prezzi. 

I provvedimenti-prezzi del C.I.P. costituiscono 
l'esplicazione di un potere amministrativo discrezionale 
e concretantesi sia in provvedimenti amministrativi 
generali sia in provvedimenti speciali; 
conseguentemente, se si censuri il cattivo uso di 
tal potere, la cognizione della controversia spetta 

al giudice amministrativo, anche se detti provve� 
dimenti incidono su situazioni contrattuali. 

� legittimo il provvedimento con il quale i,l 
C.I.P., in ordine ad una fornitura di energia elettricai 
imponga un sovra prezzo a. carico di alcune 
societ� distributrici dell'energia stessa, vietando 
loro di rivalersene nei confronti dei loro utenti. 

L'art. 23 della Costituzione non vieta che una 
legge demandi ad 'altri organi, ed in specie ad 
organi amministrativi, la disciplina di taluni elementi 
della obbligazione, purch� siano fissati i 
criteri ed i limiti entro cui il potere anzidetto debba 
esercitarsi; a tale principio si uniforma la legge 
istitutiva dei Comitati dei prezzi. 

Il testo della sentenza della Corte Costituzionale 
� pubblicato in cc Giur. Costituzionale�, 1957, 976; il 
testo della sentenza della Corte di Cassazione � pubblicato 
in cc Giur. Costituzionale�, 1958, 699. 

Ci sembra che con queste due decisioni dei massimi 
organi giurisdizionali si sia detta oramai una pa� 
rola definitiva sulla natura dei provvedimenti del 
C.I.P., sui poteri dei Comitati Prezzi e sulla costituzionalit� 
delle norme legislative che disciplinano i 
prezzi delle merci e dei servizi. 

La competenza del Consiglio di Stato, affermata 
dalle Sezioni Unite, vale, naturalmente, ogni volta 
che si discuta dell'uso del potere dei Comitati, ma 
non, evidentemente, quando si neghi l'esistenza del 
potere. 

� chiaro, tuttavia, che ove si contestasse l'esistenza 
del potere fondandosi ancora su una pretesa illegittimit� 
costituzionale delle norme che lo disciplinano, 
illegittimit� gi� riconosciuta insussistente dalla Corte 
Costituzionale, la vertenza esulerebbe pur sempre dalla 
competenza della Autorit� giudiziaria ordinaria, in 
quanto, s.econdo la oramai costante giurisprudenza 
della Corte Suprema,� la qualificazione delle posizioni 
soggettive che scaturiscono dal titolo dedotto in giudizio, 
ai fini della giurisdizione, dev'essere fa.tta 
secondo l'ordinamento giuridico effettivamente vigente 
e non in base alle argomentazioni delle parti (c.d. 
prospettazione). 

Peraltro, nei limiti in cui � ancora possibile contestare 
l'esistenza del potere dei Comitati in relazione 
a determinati provvedimenti � evidente. che l'autorit� 
giudiziaria pu� sindacarli non solo in via principale, 
ma anche disapplicarli ai sensi dell'art. 5 della legge 
20 marzo '1865, n. 2248, alleg. E, negando cos� ad 
essi ogni influenza sui contratti in relazione a�i quali 
dovrebbero agire. 


-142 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -RESPONSABILIT� 
ClVlLE -Esercizio attivit� pericolose 
-Art. 2050 e.e. -Inapplicabilit�. (S.U.U, Cass., 
Sent. n. 4310/57 -Pres.: Zappulli; Est.: Albanese; 
P. M.. Roberto (conf.) -Difesa c. Loffredo. 

� inapplicabile la presunzione di cui all'articolo 
2050 e.e. (cc responsabilit� per esercizio di attivit� 
pericolosa ll} relativamente a9-attivit� della P.A. 
che, come quelle militari, siano da essa svolte per 
soddisfare ad imprescindibili e!'3igenze della collettivit�. 


Nel caso di specie si trattava di danni conseguenti 
al trasporto di ordigni bellici effettuato dall'Amministrazione 
Militare e la Corte di merito aveva considerata 
la relativa attivit� come soggetta alla presunzione 
di colpa dell'art. 2050 e.e. 

Senonch� l'attivit� suddetta � i.ndubbiamente necessita,
ta da ineluttabili esigenze alla. quale la P.A. 
non pu� assolutamente sottrarsi. La rimozione di 
ingenti quantitativi di ordigni bellici, giacenti sui 
campi di combattimento, e la loro eliminazione costituiscono, 
anzi, inderogabile dovere al quale l' .Amministrazione 
� tenuta a soddisfare nell'interesse della 
pubblica incolumit� e quindi, nell'interesse generale, 
mentre poi l'osservanza stessa delle norme di comune 
prudenza pu� trovare intralcio o pu� addirittura essere 
resa impossibile dalle particolari situazioni in 
cui l'organizzazione e il funzionamento dei servizi 
sono venuti a trovarsi per effetto delle eccezionali 
contingenze determinate da eventi bellici. Pensare altrimenti 
significa porre la P.A. sullo stesso piano di 
chi esercita nel proprio interesse un'attivit� pericolosa 
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, 
con la conseguenza, che dove si deve escludere una 
responsabilit� aquiliana della pubblica Amministrazione 
-dato che l'attivit� di guerra � qualificata 
legittima dal legislatore -si perverrebbe invece alla 
assurda conclusione di aggravare la responsabilit� 
per colpa dell'Amministrazione medesima. Si verrebbe 
cio� a presumere una responsabilit� aquiliana in 
una materia nella quale la volont� del legislatore � 
palesemente ispirata alle ragioni della inesistenza 
della colpa dell'Amministrazione, appunto in vista 
di quella particolare ed immanente necessit�, che 
caratterizza l'attivit� di guerra o con questa connessa. 


� dunque da escludere l'applicabilit� dell'articolo 
2050 e.e., tenuto conto che l'attivit� in questione, 
imposta da esigenze ..che si collegano all''interesse 
generale, non pu� essere assoggettata al rigore di una 
presunzione di colpa, che � valida solo per il caso 
in cui si agisca per il conseguimento di una propria 
utilit� (cuius, commoda, eius incommoda). 

Peraltro, se la giurisprudenza ha ammesso la 
proponibilit� di un sindacato giudiziario sull'attivit� 
della Amministrazione, quando questa abbia prodotto 
danni all'integ1�it� fisica o al patrimonio del privato,
'l'�olando i precetti della comune esperienza e diligenza, 
tuttavia detto principio non pu� essere spinto 
all'ulteriore ed inaccettabile conseguenza, di ritenere, 
cio�, che un controllo giudiziario possa compiersi 
sull'idoneit� delle misure adottate dall'Amministrazione 
nell'esercizio dell'attivit� pericolosa, in quanto 

il giudizio su tale idoneit�, involgendo una valutazione 
di carattere tecnico-discrezionale, � riservato 
all'autorit� amministrativa e non consente una sostituzione 
a questa di organi appartenenti a diverso 
potere. 

Nella sobria e perspicua motivazione sul punto 
della Corte di Cassazione a SS. UU. � stato esattamente 
osservato che la inapplicabilit� del predetto 
art. 2050 e.e. discende da un triplice ordine di considerazioni. 
cc In primo luogo -ha detto la Corte 
-� da escludere, nel caso dell'accennata pubblica 
attivit�, la esistenza di un fine utilitario proprio 
dell'Amministrazione, per cui possa farsi richiamo 
al criterio ispiratore della norma contenuta nell'art. 
2050. In secondo luogo non va dimenticato 
che gli atti della pubblica .Amministrazione sono 
assistiti da una presunzione di legittimit� la quale 
� incompatibile con la presunzione di colpa di cui 
al ripetuto articolo. Ed infine l'applicazione dell'aJ:'ticolo 
2050 comporterebbe, nei confronti della 
P..A., un inammissibile sindacato dell'autorit� giudiziaria 
sulla idoneit� e sufficienza dei mezzi adottati, 
e quindi un controllo penetrante sull'organizzazione 
tecnica, con evidente violazione della sfera 
di discrezionalit�, riservata alla stessa Amministrazione)), 


T.L.G. 
COMPETENZA E GIURlSDIZIS>NE -Valore Causa 
di valore indeterminabile -Nozione Fattispecie 
in tema di condanna generica ai danni 

(Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 253/57 -Pres.: 
Lorizio; Est.: Dragotto; P.M.: Silocchi (conf.) -Ministero 
Marina c. Ercoli). 

Devono ritenersi cause di valore indeterminabile 
ai sensi dell'art. 9 c.p.c. soltanto quelle riguardanti 
diritti non suscettibili di valutazione pecuniaria e 
non gi� anche quelle il cui valore, pur essendo 
indeterminato o di difficile valutazione, possa accertarsi 
mediante la conversione in danaro del 
diritto per il quale si agisce, come ad esempio, 
le cause dirette alla condanna generica al risarcimento 
del danno. 

DANNI -Condanna generica -Istanza del convenuto 
di contemporaneo accertamento del quan.. 
tum -Ammissibilit�. 

DANNI -Valutazione e liquidazione -Prova dei 
danni -Mancanza -Poteri del giudice. 

(Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 2805/58 -
Pres.: Duni; Est.: Lenti; P.M.: Gentile (Conf.) -Censi 

c. A.T.A.C.). 
L'obbligo del giudice di limitare la pronuncia 
dell'an debeatur presuppone un accordo processuale 
delle parti in causa, o, quanto meno, la mancata 
opposizione del convenuto. Pertanto, .quando l'attore 
limita la sua domanda alla declaratoria g~ne~rica 
dell'obbligo del convenuto a risarcire il danno, 
questi pu� richiedere da parte sua l'accertamento 
sul quantum nel corso dello stesso giudizio, ed il 
giudice � tenuto a decidere anche in ordine alla 


-143 


liquidazione del danno in concreto, in base aJ prin


cipio della concentrazione processuale. 

Qualora l'attore non abbia o:fferto la prova del 

danno subito, il giudice pu� accogliere la domanda 

entro i limiti della prova offerta dal convenuto o, 

quanto meno, nei limiti dei danni indicati dall'at


tore ed ammessi dal convenuto, e deve rigettare 

la domanda allorch� neppure il convenuto offra 

la prova del danno o ammetta l'esistenza del danno 

in concreto, n� sia applicabile il disposto di cui 

all'art. 1226 e.e. 

� 8ulla.. questione decisa con la prima sentenza si 

consulti quanto abbiaJ;io scritto in questa � Rassegna � 

1955, pag. 55. 

Non si pu� dire che la sentenza, sobriamente 

motivata, abbia fugato i gravi dubbi sulla esattezza 

della soluzione adottata in ordine al concetto di valore 

indeterminabile. Tuttavia � da ritenere orama�i che 

su questo punto la giurisprudenza della Oorte Supre. 
rna rimarr� ferma. 

Appare pertanto opportuno, ad evitare i gravi 

inconvenienti che possono derivare da un diffondersi 

del sistema legittimato da tale giurisprudenza (giu


dizio per l'an davanti a giudice inferiore, allo scopo 

di munirsi di titolo per il successivo giudizio sul 

quantum davanti a giudice superiore), adottare il 

temperamento suggerito dalla seconda sentenza, la 

quale consente al convenuto in sede di condanna 

generica ai danni davanti a giudice inferiore, di 

pretendere l'accertamento immediato anche sul quan


tum. 

Non v'� dubbio che un tale temperamento eliminer� 
gli inconvenienti pi� gravi della tendenza giurisprudenziale 
manifestata con la prima sentenza. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 
-Legge per Napoli -Artt. 12 e 13 legge 2892 
del 1885 -Eccezione di incostituzionalit� -Manifesta 
infondatezza, (Corte di Cassazione, Sezioni 
Unite, Sent. n. 2594/58 -Pres.: Eula; Est.: Pepe; 
P.M.: Pafundi. (conf.) -Ricciardi -F.I.A.T.). 

L'art. 42 della Costituzione, in cui � affermato 
il principio che la propriet� privata pu� essere 
espropriata per motivi di interesse generale nei 
casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, non 
ha inciso nel sistema legislativo vigente circa la 
determinazione dell'indennit� di espropriazione, per 
la quale, pertanto, devono considerarsi tuttora in 
vigore i benefici previsti dagli artt. 12 e 13 della 
legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli. 

La Oorte Costituzionale non ha mai finora emanato 

alcuna decisione sulla legittimit� costituzionale della 

legge per Napoli o di leggi analoghe. 

Tuttavia, dalla sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 

(Pres.: Azzariti, Rel.: Petrocelli -D'Al� c. Regione 

Siciliana) possono desumersi agevolmente quali siano, 

secondo la Oorte, i criteri in base ai quali si deve 

giudicare. della legittimit� costituzionale di leggi che 

determinino l'indennit� di espropriazione in modo 

diverso da quello stabilito in via generale con la legge 

Riportiamo integralmente, in proposito, le affermazioni 
contenute nella predetta sentenza, sembrandoci 
assolutamente superfiuo ogni commento: 

�Dallo sviluppo e dall'evoluzione che il concetto 
di indennizzo ha via via subito attraverso fe varie 
leggi relative all'espropriazione per pubblica utilit� 
(legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 15 gennaio 
1885, n. 2892, per la citt� di Napoli e regio-decreto


� legge 6 luglio 1931, n. 981, per la citt� di Roma) 
e dalla considerazione che la Carta Costituzionale, 
con tutte le finalit� di progresso sociale che la ispirano, 
non poteva ritornare ai criteri gi� superati 
da precedenti leggi, si desume che il predetto indennizzo 
non pu� significare l'integrale risarcimento 
in base al valore venale dell'immobile, ma 
soltanto il massimo di contributo e di riparazione 
che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, 
la Pubblica Amministrazione pu� garantire all'interesse 
privato. La valutazione comparativa di 
tali interessi e il modo come pervenire aJ massimo 
della rispettiva soddisfazione deve essere il risul~ 
tato di un complesso e vario esame di elementi 
tecnici, economici, finanziari, politici, che solo il 
legislatore pu� compiere. Da ci� certo non pu� 
ricavarsi l'ammissibilit� di un indennizzo simbolico, 
dato che esso sarebbe inesistente e quindi in 
contrasto con l'art. 42 della Costituzione �. 

IMPOSTA DI REGISTRO -In genere -Art. 17 

R.D. n. 3269 del 1923 -Atti soggetti ad approvazione 
-Atto che abbia� effetto� prima dell'approvazione 
-Nozione -Esecuzione immediata di 
un contratto di appalto, autorizzata per ragioni 
di urgenza. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. �672/58 -
Pres.: Fragali; Rel. Perrone; P.M.: Mazza. (conf.) Finanze 
dello Stato c. Soc. Comp. It. Gran Turismo). 
In tema di imposta di registro, agli effetti dell'art. 
17 del R.D. n. 3269 del 1923 gli atti soggetti 
ad approvazione -da ritenersi questi ultimi come 
atti pubblici soggetti ad approvazione amministrativa, 
non identificabili quindi con quelli soggetti 
ad approvazione di un terzo -vanno equiparati 
agli atti sottoposti a condizione sospensiva. 

Pertanto anche per tali atti la tassa progressiva 
� dovuta quando la condizione, cio� l'approvazione, 
si verifica, ovvero quando l'atto ha effetto prima 
che la condizione si avveri. All'uopo, perch� l'atto 
subordinato ad approvazione possa ritenersi<< avere 
effetto ii prima della approvazione stessa, si da 
esser soggetto al pagamento dell'imposta, non basta 
una semplice esecuzione materiale, di fatto, come 
tale inefficace, (es. anticipata esecuzione . di un 
contratto non ancora approvato dalla competente 
autorit� amministrativa, in violazione della legge 
e dei precetti di ordine pubblico) ma � necessario 
una eseguibilit� giuridica, che legittimamente e 
validamente, anche se in via provvisoria, consenta 
di realizzare gli effetti dell'atto, nonostante che 
l'approvazione non sia ancora intervenuta (e possa 
in definitiva essere negata), come avviene, ad 
esempio, nel caso di esecuzione immediata di un 
contratto di appalto, aut.orizzata per ragioni di 
urgenza, ai sensi degli artt. 337 e 338 delle leggi 

fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359. sui lavori pubblici. 

-144 


La sentenza � riportata integralmente nella cc Rivista 
di Legislazione Fiscale �, 1958, 1156. 

Per quanto riguarda l'interpretazione del termine 
�ha effetto >> contenuto nell'art. 17 della legge di registro, 
la presente sentenza non ha precedenti. 

Ad integrazione degli argomenti gi� esposti nella 
massima sopra trascritta sembra opportuno rilevare 
che la aorte Suprema ha anche affermato che cc ai 
fini dell'applicazione dell'imposta di registro gli effetti 
economici hanno rilevanza solo se si traducono 
e si concretano in effetti giuridici, e solo allora possono 
essere presi in considerazione e possono far 
sorgere il diritto alla percezione del tributo �. Questa 
affermazione deve peraltro essere integrata con l'altra 
secondo la quale (e per quanto l'imposta di registro 
sia diretta a colpire .. . un fenomeno essenzialmente 
economico, tuttavia il processo di imposizione si 
svolge e si attua su atti e rapporti giuridici, senza 
riguardo alle situazioni di mero fatto, e di conseguenza 
l'imposta incide bens� sugli effetti economici 
dell'atto, ma in quanto gli stessi abbiano anche il 
carattere di effetti giuridici �. 

� da citare, come logico corollario della massima 
sopratrascritta, la sentenza n. 3648 dell' 8 ottobre 
1957 della Sez. Ja la quale afferma che: 

cc L'ente pubblico, soggetto alla tutela o vigilanza 
dello Stato che, commesso un appalto, proceda 
alla consegna dei lavori dell'appaltatore, ai sensi 
dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, senza 
attendere la prescritta approvazione ministeriale 
del contratto d'appalto, decade dal privilegio della 
riduzione della tassa di registro sul contratto stesso, 
di cui all'art. 110 della legge sul Registro, nel caso 
di registrazione a tassa fissa, e viene assoggettato 
alle normali tasse e sopratasse di registro, qualora 
non denunzi all'Ufficio del Registro il contratto 
entro il termine di venti giorni dall'effettuata 
consegna dei lavori ai sensi dell'ultimo comma 
della ipotesi prevista dall'art. 81 della legge stessa 
(�giorni in cui l'atto � divenuto altrimenti eseguibile 
�) bens� entro il termine di venti giorni dall'approvazione 
del contratto da parte dell'autorit� 
tutoria�. 

IMPOSTA DI REGISTRO � Imposte complementari 
e suppletive � Nozione. (Corte di Cassazione, 
Sez. Unite, Sent. 4551/57 -Pres.: Petraccone; Est.: 
Civiletti; P.M.: Pomodoro (conf.) -Picciento c. Finanze). 


Debbono intendersi per complementari quelle 
imposte e tasse di registro che sono accertate dopo 
la prima liquidazione che non pot� essere integrale 
per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo 
necessari e per suppletive quelle accertate 
ad integrazione di una liquidazione in misura inferiore 
a quella legale, ma in quanto sulla determinazione 
della tassa nella prima liquidazione influiscono 
cause subiettive dipendenti da errori di 
fatto o di diritto o da omissioni, in cui sia incorso 
l'ufficio finanziario competente. 

IMPOSTA DI REGISTRO �Imposta complementare 
e suppletiva � Inesatta qualificazione dell 
'uflicio finanziario. (Corte di Cassazione, Sez. Unite: 
Sent. n. 2146/58 -Pres.: Eula; Est.: Boccia; P.M., 
Pomoqoro (conf). -B1.~ldi c. Finanze). 

La natura e la qualificazione giuridica della 
imposta sono fissa.te oggettivamente dalla legge 
ed ugualmente dalla legge � stabilita la relativa 
disciplina con riguardo alla oggettiva natura della 
imposta mede~ima; onde � del tutto irrilevante la 
inesatta qualificazione, che sia dagli uffici finanziari 
attribuita ad una data imposta, in difformit� 
della definizione legale, come del pari irrilevante � 
la inesatta opinione che in proposito il contribuente 
si faccia in dipendenza di errore proprio o altrui. 
(.Applicazione in tema di obbligo di osservanza del 
solve et repete, con riferimento al carattere suppletivo 
o complementare della imposta). 

IMPOSTA DI REGISTRO � Atto simulato � Sen� 
tenza che dichiara, la simulazione -Nuova im-, 
posta proporzionale di registro. (Corte di Cassa-, 
zione, Sez. I, Sent. n. 919/58 -Pres.: Oggioni; Est.: 
Straniero; P.M.: Tavolaro (conf.)-Billia c. Finanze). 

Dichiarata con sentenza la nullit� di un atto 
di alienazione (compravendita) per simulazione, 
sorge, in relazione a tale dichiarazione, il diritto 
della .Amministrazione finanziaria ad una nuova 
imposta proporzionale di registro, giacch� essa 
pone in essere per il fisco un ritrasferimento del 
bene oggetto del primitivo trapasso; e non sussiste 
diritto al rimborso della prima imposta gi� pagata 
o, comunque, la detrazione della stessa dall'imposta 
dovuta per l'atto effettivamente voluto. 

Riportiamo l'interessante e diffusa motivazione 
nella quale sono esaminate, per respingerle tutte le 
obiezioni mosse a quella che � oramai una giurisprudenza 
consolidata della aorte Suprema. 

La pi� recente sentenza di questa Corte sull'argomento 
� quella n. 184 del 25 gennaio 1954, emessa 
in tema di simulazione assoluta e che � opportuno 
riprodurre in sintesi perch� contro il suo schema 
logico, pi� che contro quello della sentenza impugnata, 
la Billia ha in realt� diretto le proprie 
censure. 

Orbene, tale sentenza � essenzialmente impostata 
su una premessa di ordine sistematico: il riconoscimento 
della esistenza nella legge di registro di 
deviazioni, talvolta anche sostanziali, dai principi 
del diritto comune, determinate dalla esigenza di 
tutelare le ragioni dell'Erario contro i pericoli di 
frodi ed evasioni fiscali. I quali (lasi di deviazione 
evidente vengono, infatti, indicati dall'art. ��8, .in 
quanto statuisce che le imposte di registro vanno 
applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti 
degli atti e dei trasferimenti ancorch� non vi corrispondano 
il titolo o la forma apparente; dall'art. 


-145 


18, in quanto, a,i fini dell'assoggettamento ad imposta 
per trasferimento di propri:et� o di usufrutto 
di immobili, ritiene sufficienti determinate iniziative 
del nuovo possessore, identificandole quali 
presunzioni di trapasso imponibile; dal complesso 
delle norme (artt. 11-13) che prevedono l'obbligo 
del pagamento dell'imposta sugli atti nulli ed auto~ 
rizzano la Finanza a trattenere l'imposta pagata 
per essi, nonch� in tutti i casi di riforma, risoluzione, 
rescissione o anche per effetto di condizione 
risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si 
trovi vincolato. A tale premessa, che si risolve 
nel diritto della Finanza di considerare come esistente 
un trapasso che invece tale non � per il 
diritto comune, viene collegato, infatti, con un rapporto 
di �logica inesorabile n, l'ulteriore diritto 
della stessa di considerare il riconoscimento, ad 
opera del giudice, della inesistenza civilistica del 
trapasso medesimo, come causa, per il diritto tributario, 
di un secondo trasferimento, soggetto a 
propria imposta di registro in applicazione dell'art. 
72 della legge fiscale e con riferimento ai casi cui 
questa norma �considera intervenuti determinati 
trasferimenti da assoggettare a tributo n, pur mancandone 
i presupposti giuridici in via ordinaria 
indispensanili. 

L'inesistenza giuridica, salvi gli effetti a favore 
dei terzi di buona fede, dell'atto viziato da simulazione 
assoluta e l'art. 69, lett. O) non vengono, 
infine, considerati quali ostacoli sufficienti per l'applicazione 
dell'imposta di trasferimento� ovvero, rispettivamente, 
per la configurabilit� della stessa 
quale imposta proporzionale. Sul primo punto la 
sentenza ha, infatti, richiamato le norme sulla 
irripetibilit� dell'imposta ed in particolare la considerazione 
che l'eccezione di cui all'art. 14 n. 2 
� in logica antitesi con la stessa nozione della simulazione, 
la quale ha per caratteristica essenziale 
la dipendenza della nullit� da vizio dovuto esclusivamente 
a volont� delle parti; sul secondo ha 
invece, osservato che l'art. 69 non esclude la possibilit� 
di una contemporanea imposta proporzionale 
dal momento che titolo di quest'ultima, ai 
sensi dell'art. 72, non � la sentenza ma il rapporto 
giuridico che di tale sentenza, sia. pure in modo 
presuntivo, costituisce il fondamento. 

In siffatto argomentare, che la Corte di Venezia, 
sia pure con qualche deviazione, ha sostanzialmente 
ricalcato, la ricorrente ravvisa, invece, la 
violazione o l'erronea applicazione di diverse disposizioni 
di legge (art. 69 lett. C) 11, 12 e 14 legge 
registro) e dei principi generali di cc diritto e di ragion 
comune n, da inquadrarsi nella premessa che, 
salve le differenze in ordine alla prova e singole 
concrete ed inestensibili eccezioni espressamente 
stabilite, i principi della legge del registro divergono 
da quelli del diritto comune �assai meno di 
quanto non sembri n e che, d'altra parte, nel silenzio 
della legge, l'esistenza di tutelare l'Erario 
delle frodi non pu� dall'interprete essere accentuata 
sino �a giustificare la tassazione di negozi inesistenti, 
�la trasposizione dell'irreale nel reale n. 

Si sostiene in particolare che l'assoggettamento 
ad imposta del preteso ritrasferimento non possa 

norma (art. 11 legge di registro), il cui ambito di 

applicazione � testualmente limitato agli atti nulli, 

che non � affatto fondata sulla presunzione della 

certezza del trapasso, bens� sul principio, diame


tralmente opposto, della volont� del legislatore di 

autorizzare la ritenzione dell'imposta <<nonostante 

la mancanza di un effettivo trapasso � e che, 

infine, quale fonte di un diritto eccezionale della 

Finanza, non pu�, in ogni caso, essere applicata, 

oltre i casi espressamente previsti, a situazioni giu


ridiche del tutto diverse e tanto meno pu� costi


tuire motivo per il riconoscimento di un ulteriore 

privilegio. 

Nega del pari la ricorrente che gli articoli 72 e 

18 della legge di registro possano offrire argomento 

per assoggettare ad imposta una situazione giuri


dica in cui l'esistenza dell'atto sia esclusa in s� 

dall'autorit� di una sentenza. La prima norma, 

con l'affermare il diritto della Finanza a percepire, 

ili sede di registrazione di sentenza, un ulteriore 

tributo quando la sentenza registranda abbia pro


nunciato s-q. domande fondate su convenzioni non 

redatte per iscritto o per le quali non siano stati 

enunciati _titoli registrati, si riferisce invero pur 

sempre ad un .titolo che, per riconoscimento giu


diziale, � realmente esistente quale che ne sia la 

forma, cio� ad un negozio reale che non ha scontato 

l'imposta dovuta; l'art. 18, a sua volta, con l'au


torizzare, in determinati casi, la Finanza a consi


derare in via presuntiva esistente un negozio che 

non risulta da atto formale, assume pur sempre a 

presupposto. della imposizione l'esistenza dell'atto, 

anche se tale esistenza sia dedotta per presunzione, 

in base all'id quod plerunque accidit. 

Le censure della ricorrente vanno esaminate, 

per l'economia della decisione, con esclusivo rife


rimento al caso di specie, in cui la retrocessione 

dell'immobile della Billia ha la sua ragion d'essere 

nel concorso concomitante di due nullit�: quella 

della compravendita per simulazione relativa e 

l'altra della donazione, contratto questo dissimu


lato ma effettivamente voluto, che, a seguito della 

sentenza dichiarativa della simulazione, avrebbe 

spiegato efficacia secondo gli effetti sui propri, se 

la mancata assistenza dei testimoni alla sua roga


zione l'avesse viziato in radice. N� si pu� dubitare 

che, in siffatto inquadramento, le censure stesse 

siano da respingere. 

Certa � invero in primo luogo per questa Corte 
l'applicabilit� della disposizione di cui all'articolo 
72 della legge di registro. Il riconoscimento giudiziale 
della simulazione della compravendita BilliaNiccolis 
sotto il profilo che i contraenti avevano 
mascherato sotto veste giuridica diversa una donazione 
ha, infatti, in s� il riconoscimento implicito 
che la volont� dei contraenti medesimi era in realt� 
diversa da quella risultante dall'atto apparente, 
sottoposto a registrazione esclusivamente in correlazione 
alla volont� che vi appariva trasfusa. La 
sentenza che dichiara la simulazione relativa;�d:'altra 
parte, contiene necessariamente, per effetto 
. dell'accertamento positivo sull'esistenza di un accordo 
simulatorio, . espresso in controdichiarazione 
.. ovvero in forma soltanto verbale, anche l'enuncia


in alcun modo giustificarsi alla stregua di una!._zione del negozio dissimulato, precedentemente non 


-146 


registrato ma che, ove lo fosse stato, sarebbe stato; 
assoggettato ad imposta secondo la sua natura e 
che, d'altra parte, � certamente, per riconoscimento 
giudiziale, un negozio reale che comincia a vivere 
giuridicamente nel mondo esterno, come individualit� 
a se stante, soltanto in conseguenza e nel 
momento della pronuncia giudiziale. N� le parti 
possono in tal caso pretendere la restituzione della 
imposta pagata o comunque la detrazione della 
stessa dall'imposta dovuta per l'atto effettivamente 
voluto perch�, trattandosi di imposta regolarmente 
percetta per un atto viziato da nullit� dipendente 
dalla volont� delle parti, osta�il principio generale 
della irripetibilit�. 

La soluzione favorevole alla duplicit� della imposta 
non muta, infine, in conseguenza, della nullit� 
della donazione per mancanza di uno dei suoi 
requisiti essenziali: tale nullit� importa soltanto 
che, in luogo della coesistenza fra imposta di trasferimento 
ed imposta di donazione su un bene 
che, sia pur per diverso titolo, sarebbe continuato 
a restare di propriet� del soggetto al quale le parti 
intendevano trasferirlo, subentri una seconda imposta 
di trasferimento che colpisce il ritorno del 
bene per retrocessione� all'originario avente diritto 
contro la volont� dei contraenti e in conseguenza 
del mancato rispetto di un requisito di forma prescritto 
dalla legge ad substantian actus. 

La retrocessione ha, infatti, in questo caso origine 
e causa in quella �nullit� radicale � imputabile 
alle parti, i cui effetti nel sistema della legge di 
registro, considerati nella richiamata sentenza n. 
184 con riferimento alla simulazione assoluta, vanno 
qui valutati rispetto alla simulazione relativa. Ora 
non si pu� contestare che, in questa seconda ipotesi, 
la cui essenziale caratteristica �, come � noto, data 
dal travisamento di un atto per cui la dichiarazione 
esteriore ed apparente diverge dalla intima sostanza 
dell'atto effettivamente voluto, l'atto apparente 
spieghi i suoi effetti normali tra le parti 
e verso i terzi sino a quando, p~r volont� delle 
stesse parti espressa in una convenzione ovvero 
per pronuncia del giudice su istanza di parte, 
l'atto dissimulato sotto veste giuridica diversa da 
quella sua propria non ottenga il riconoscimento 
della sua effettiva realt�, e possa pertanto sostituirsi 
a quello simulato in ogni suo effetto, anche 
ex tunc, fra le parti ma nei limiti di cui agli art. 
1415 e 1416 e.e. nei confronti dei terzi e creditori 
di buona fede. 

N�, a maggior ragione, si pu� contestare che l'atto 
medesimo, sia o non sia esso esistente per il diritto 
comune, abbia giuridica esistenza per la legge di 
registro, nel cui sistema, come emerge anche dall'art. 
18, l'assunzione, anche soltanto formale, dalla 
veste di proprietario in atti di trasferimento soggetti 
a registrazione ha valore decisivo per il riconoscimento 
della titolarit� del diritto e nei cui 
confronti pertanto la dichiarazione giudiziale della 
simulazione importa sostanzialmente un quid novi 
che immuta la situazione preesistente con effetto 
ex nunc e fa si che il trasferimento risultante dall'atto 
simulato o il suo diverso titolo abbiano avuto esistenza 
effettiva malgrado non corrispondessero all'intimo 
effettivo volere delle part~. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Contratto per persona 

da nominare � Termine per la designazione del 

contraente effettivo -Termini previsti dall'art. 

58 della' legge di registro e dall'art.. 1402 e.e. 


Differenze. (Corte di Cassazione, Sez. I, S�nt. n. 1391/ 

� 58 -Pres.: Oggioni; Est.: Ferrone Capano; P.M.: 

Pomodoro (conf.) -Terracciano c. Amministrazione 

Finanze Stato). 

Il termine perentorio di tre giorni, stabilito 
dall'art. 58 della legge di registro per provvedere 
alla nomina della persona, per cui si � contrattato, 
avendo una propria specifica funzione, determinata 
unicamente da esigenze tributarie, non pu� essere 
parificato al termine, previsto dall'art. 1402 e.e., 
che persegue finalit� d'altra natura e del tutto 
diverse. Onde il maggior termine fissato dalle parti, 
se � operante ai fini privatistici, che non richiedono 
necessariamente un termine breve, � invece inefficiente 
per la legge di registro, le cui finalit� rimarrebbero 
frustrate se anche in materia tributaria 
dovesse valere il termine stabilito dalle parti, 
tanto pi� che la legge non pone al riguardo alcun 
limite, lasciando alle. parti la pi� ampia libert�. 
La diversa funzione e l'indipendenza dei due termini, 
previsti dal codice civile e dalla legge di 
registro, dimostrano come le disposizioni del codice 
non possono considerarsi derogative rispetto 
alla legge di registro, non prevedendo l'art. 1402 

e.e. lo stesso caso contemplato dall'art. 58 della 
legge di registro. 
Non risultano precedenti giurisprudenziali sulla 
interferenza tra l'art. 58 della legge di registro e il 
capoverso dell'art. 1402 e.e. 

Gli argomenti addotti nella presente sentenza in 
ordine alla indipendenza dei due articoli non sembrano 
decisivi per quanto �attiene alla necessit� dei 
requisiti previsti dal citato capoverso. 

IMPOSTA DI REGISTRO � Concessioni di pubblici 
servizi per somministrazione di acqua, 
gas, ed energia elettrica -Riduzione del tasso 
dell'imposta di registro -R.D.L. n. 1157 del 
1926 -Ambito di applicabilit�. (Corte di Cassazione, 
Sez. Unite, Sent. n. 2465/58 -Pres.: Eula; Est.: 
Stella; P.M.: Pomodoro (conf.) -Finanze e'. Compagnia 
Meridionale Gas). 

In materia di provvedimenti tributari relativi 
agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed 
energia elettrica, la riduzione del tasso della imposta 
di registro dal 2 per cento al 0,20 per cento 
disposto dal R.D.L. n. 1157del1926 -(in relazione 
all'art. 56 della legge di registro n. 3269 del 1923, 
art. 52 della tariffa allegato A della legge medesima, 
all'art. 1 del R.D.L. n. 1924 del.1937, allegato G 
all'art. 13, 1� comma, del R.D.L. n. 737 del 194_3) 
-NON riguarda soltanto gli atti di� concessione 
originaria concernenti acqua, gas ed energia elettrica 
ma anche gli atti di cessione, di rinnovazione 
e di proroga delle concessioni medesime. 

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-147 


Il testo cornpleto della sentenza � riportato in 

� Rivista di Legislazione Fiscale n, 1958, 1736. 

La sentenza � in netto e dichiarato contrasto con 
la precedente n. 3376 del 6 ottobre 1956 della Sez. I 
della stessa Gorte Suprema. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Trasferimento cumulativo 
dei beni mobili ed immobili -Art. 46 
legge 3269 del 1923 -Indicazione di un prezzo 
distinto per gli uni e per gli altri. (Corte di Cas� 
sazione, Sez. I, Sent. n. 1480/58 -Pres.: Oggioni; 
Est.: Del Conte; P.M.: Toro (conf.) -Maiuria. C. Amministrazione 
Finanze). 

A far venir meno il principio della unicit� dj 
tassazione stabilito dall'art. 46 legge 30 dicembre 
1923, n. 3269, per gli atti che trasferiscono beni 
mobili ed immobili, � ininfluente l'avere i contraenti 
distinto in due parti, in rapporto alla diversa 
natura dei beni trasferiti, il prezzo per questi globalmente 
stipulato, se tale indicazione debba ritenersi 
fatta unicamente a fini fiscali, e non quale 
riflesso di una duplice realt� negoziale, determinata 
dai due prezzi distintamente pattuiti. 

Riportiarno la parte centrale della motivazione della 
sentenza: 

L'articolo 46 fissa il principio per il quale l'atto 
traslativo a titolo oneroso di propriet� o di usufrutto 
o di altro diritto reale, quando si riferisce 
a beni mobili ed immobili, � soggetto alla tassa 
proporzionale di registro stabilita per la trasmissione 
degli immobili, in mamera che restano colpiti 
con la detta tassa anche i beni mobili compresi nel 
trasferimento. Tale principio non si applica quando 
ricorrono congiuntamente due condizioni: 1) sia 
stipulato un prezzo particolare per i mobili; 2) i 
beni mobili non siano tra quelli che la legge civile 
parifica agli immobili. 

Orbene, per quanto attiene alla prima condizione, 
la giurisprudenza, sia delle Corti di Cassazione 
regionali, sotto l'impero delle precedenti leggi di 
registro del 1862 e del 1897, sia di questa Suprema 
Corte, in relazione alla legge vigente, � stata sempre 
concorde nel ritenere che la condizione stessa 
non sussiste quando le parti si siano limitate a 
distinguere, unicamente ai fini della imposta di 
registro, il prezzo globale stipulato per modum 
un:ius, attribuendone parte ai mobili e parte agli 
immobili. � necessaria, invece, una duplice realt� 
negoziale nel senso che i contraenti abbiano effettivamente 
pattuito due prezzi distinti, l'uno per 
i mobili e l'altro per gli immobili. 

L'assunto del ricorrente, secondo il quale sarebbe 
sufficiente la mera indicazione di un prezzo particolare 
per i mobili, � resistita innanzi tutto dalla 
lettera della legge, che usa le parole � prezzo stipulato 
n, le quali rendono il concetto di una sostanziale 
e reale attivit� negoziale intervenuta fra le 
parti, ben diversa dalla semplice indicazione formale 
fatta esclusivamente ai fiID fiscali. Esso, inoltre, 
contrasta con i principi della legge di registro, 

la quale ha riguardo all'effettivo rapporto contrattuale 
posto in essere dalle parti, e cio� all'id quod 
actum est, e non all'aspetto esteriore e formale del 
negozio, risultante dalle mere dichiaraziom dei 
contraenti e sfornito di ogni pratico rilievo per gli 
stessi. 

Non � superfluo, poi, osservare che se fosse sufficiente 
una semplice indicazione del prezzo dei 
beni mobili, sarebbe facile alle parti, senza influenzzare 
menomamente la realizzazione dei loro reciproci 
interessi, ottenere l'effetto di frodare il fisco 
attraverso una dolosa esagerazione del prezzo dei 
mobili e la conseguente diminuzione di quello degli 
immobili, soggetto ad una pi� gravosa aliquota 
d'imposta. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Contenzioso -Gra


vame contro l'accertamento e la u�quidazione 


Ricorso all'autorit� giudiziaria contro le deci


sioni della commissione provinciale in tema di 

determinazione del valore imponibile -Deca


denza. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 828/58 

-Pres.: Cataldi; Est.: Arras; P. M.: Colli (diff.) 


Amministrazione Finanze Stato -Lodigiani). 

La decadenza dal diritto di appello e di ricorso, 
comminate a carico dell'Amministrazione Finap.ziaria 
agli artt. 35 e 45 del R.D. 8 luglio 1937, 

n. 1516 e dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, 
n. 1231, per il caso che le decisioni delle commissioni 
tributarie (distrettuale, provinciale e centrale) non 
siano notificate entro i termini stabiliti negli articoli 
stessi, si applicano anche al ricorso all'autorit� 
giudiziaria contro la decisione della commissione 
provinciale, previsto dall'art. 29 del D.Ii. 7 agosto 
1936, n. 1639, nelle controversie relative alla determinazione 
del valore impombile in materia d'imposte 
indirette sui trasferimenti di ricchezza. 
La sentenza � in netto e dichiarato contrasto con 
la precedente n. 988/57 della stessa Sez. I (v. in questa 
�Rassegna n 1957, pag. 49). 

L'argomento fondamentale sul quale si � basata 
la Gorte per mutare la propria giurisprudenza sta 
nella considerazione che il principio dell'autonomia 
tra i due procedimenti (avanti le Commissioni e avanti 
l'Autorit� giudiziaria) in base al quale si era ritenuto 
di non estendere all'azione giudiziaria il motivo di 
decadenza previsto dall'art. 35 del R.D. 8 luglio 1937; 

n. 1516, non vale per l'azione giudiziaria speciale 
previste dall'art. 29, 3� comma, del R.D. n. 1639 
del 1936. 
Su questo punto la Corte motiva testualmente: 

�Giova infatti considerare che questo ricorso, 
anzich� dare luogo ad un giudizio ex novo ..che si 
sovrappone �e si sostituisce a quello ammimstrativo �� 
si configura come un'impugnativa di mera legittimit�, 
diretta all'annullamento della decisione della 
Commissione Provinciale in tema di determinazione 
del valore, con esclusione di ogni esame del 


~~~~m

..,.,.,,.,,,,,,,..,,,,_,,,... 


-148 

merito e senza possibilit� di sostituire la sentenza 
alla decisione impugnata. Ora, inteso ilricorso come 
gravame, il giudizio conseguente, diretto ad ottenere 
l'annullamento della decisione impugnata, non 
pu� essere configurato che come una fase eventuale 
del giudizio amministrativo di accertamento della 
imp�sta, e quindi come una fase del procedimento 
avanti le commissioni tributarie, cui la; controversia 
dovr� essere rimessa, per l'esame del merito, ove 
la decisione venga� annullata. Si avverte in tal 
modo una situazione simile a quella che si determina 
col ricorso alla Cassazione contro le decisioni 
della Commissione centrale ai sensi dell'art. 111 
della Costituzione. Orbene in questo caso si � ritenuto 
che il giudizio di Cassazione costituisce lo 
svolgimento e la prosecuzione del giudizio amministrativo; 
si deve quindi del pari riconoscere che 
anche il giudizio di mera legittimit�, che si svolge 
avanti l'Autorit� giudiziaria a seguito dell'impugnativa 
eJ. art. 29, rientra nell'ambito del contenzioso 
amministrativo, per il quale � prevista la 
decadenza dell'Ufficio :finanziario dal diritto d'impugnare 
la decisione delle Commissioni, se non 
provveda alla tempestiva notifica della decisione 
(nei 60 giorni dalla data di comunicazione) al contribuente; 
la quale decadenza, pertanto, trova 
applicazione anche con riferimento all'impugnazione 
ex citato art. 29. 

cc Questa soluzione, che discende sia dall'esegesi 
che dall'interpretazione logica della legge, trova 
conferma nel sistema, del quale � espressione rilevantissima 
l'art. 34 legge 8 giugno 1936, n. 1231, 
Il legislatore ha inteso evitare al contribuente di 
vedere protratta indefinitivamente la risoluzione 
della vertenza tributp,ria, ed all'uopo ha posto a 
carico dell'ente impositore, cui la decisione viene 
comunicata e che solo pu� provvedervi, l'onere 
della notifica della decisione al contribuente entro 
un dato termine, trascorso il quale la decisione 
acquista per l'ente carattere definitivo .. Tale termine 
� di 60 giorni dalla data di comunicazione per 
le decisioni delle Commissioni distrettuali e provinciali 
ed � tre mesi per le decisioni della Commissione 
Centrale. Dimodoche per l'ufficio impositore 
sussiste un doppio termine di decadenza; un primo 
che dipende dall'inosservanza dell'onere di notifica 
nel termine (temperato dalla possibilit� didimostrare, 
mediante l'elenco restituito dal Comune o la 
ricevuta della spedizione raccomandata, di avere 
inviato gli avvisi da notificare almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine), ed un secondo, 

�che � il termine d'impugnazione, comune all'ufficio 
ed al contribuente, e che decorre dalla data di notifica 
della decisione. Sarebbe in contrasto con tale 
sistema, tutto indirizzato ad una sollecita definizione 
della vertenza tributaria, che l'ufficio impositore, 
nel caso di cui all'art. 29, non fosse tenuto 
a notificare la decisione al contribuente entro 
un determinato termine, per modo che il ricorso 
all'Autorit� giudiziaria potesse essere dall'ufficio 
stes so protratto inde:finitivamente, il che 
meglio convince dell'esattezza della soluzione 
accolta�. 

La sentenza � riportata per intero in �Foro It. �, 
1958, I, 332. 

La questione sar� certamente riproposta all'esame 
delle Sezioni Unite della Oorte Suprema, non sembrando 
la motivazione della sentenza in rassegna tale 
da far ritenere come assolutamente infondata la 
contraria tesi seguita dalla ste~ Sezione con la 
sentenza precedente. 


IMPOSTA DI REGISTRO � Contenzioso � Gra� 
vami contro l'accertamento e la liquidazione Ricorso 
all'Autorit� giudiziaria contro le de cisioni 
relative alla valutazione� dei beni oggetto 
di imposte sui trasferimenti. (Corte di Cassazione, 
Sez. I, Sent. n. 1626/58 -Pres.: Cataldi; Est. NoveIIi; 
P.M.: Pomodoro (conf.) -Manci~i c. Finanze Stato). 


Il ricorso alla autorit� giudiziaria avverso le 
decisioni delle Commissioni provinciali, relative alla 
valutazione dei beni oggetto di imposte indirette 
sui trasferimenti, deve, a norma dell'art. 29 R.D. 


n. 1639 del 1936, int�ndersi ammesso non solo nei 
casi in cui sussistano nelle decisioni errori di fatto 
gravi ed evidenti, ovvero dalla motivazione, non 
risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di . 
fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei 
valori imponibili, ma anche nei casi in cui la decisione 
stessa sia frutto d� criteri non conformi a 
legge. 
Per valutare la esatta portata della massima, che 
pare eccessiva, � bene tener presente che la fattispecie 
concerneva la valutazione di una azienda commerciale 
ai fini della tassazione del suo trasferimento. La Corte 
Suprema ha ritenuto che, pur essendo libere le Commissioni 
amministrative di fondarsi, per tale valv.tazione, 
su qualsiasi elemento, tuttavia debbono dare 
ragione dei motivi per i quali hanno .preferito di ba 
satsi su elementi diversi da quelli previsti, in via 
meramente indicativa, nell'art. 19 del R.D. 7 agosto 
1936, n. 1639. 

�, pertanto, da ritenere conforme a legge anche 
un criterio di valittazione diverso da quelli indicati 
nel citato art. 19, purch� si dia adeguata motivazione 
della sua adozione. 

Ristretta in questi confini la massima non sembra 
che ecceda dai limiti della interpretazione meramente 
estensiva dell'art. 29 del R.D. n. 1639 dei 1936. 

IMPOSTA DI REGISTRO -Contenzioso � Solve 
et repete -Controversie di valutazione di beni 
trasferiti per atti tra vivi � Ricorso alla commissione 
provinciale delle imposte -Difetto del Solve 
et repete � Rilevabilit� in cassazione. (Corte di 
Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1686/58 -Pres.: 
Pasquera; Est.: Favara;P.M.: Caruso (conf.) -Talamo 

c. Finanze). 
Quando si 'tratti di controversie ..di valutazione 
.di beni trasferiti per atti tra vivi, come previste_ 
dal R.D.L. n. 186 del 1942, il precetto del salve et 
repete e il correlativo onere del preventivo pagamento 
dei tributi� determinati secondo la decisione 
di prima istanza, si estende, per eccezione, anche 

! 

=============--_,_._,J 


14!) 


al ricorso alla Commissione provinciale delle imposte 
contro quella distrettuale, rendendo improponibile 
detto gravame nel caso di omesso �previo 
pagamento del tributo; in tale ultima ipotesi l'eccezione 
di salve et repete � rilevabile anche di ufficio 
e proponibile, in via pregiudiziale rispetto ad ogni 
altra, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi, 
per la prima volta anche dinanzi alla Commissione 
Centrale in sede di impugnazione dalla decisione 
di appello ovvero in sede di ricorso dalla decisione 
della Commissione �centrale dinanzi alle Sezioni 
Unite della Cassazione. 

Com'� noto, la giurisprudenza costante � nel senso 
che, in via generale, l'eccezione del salve et repete no.n 
� ammessa nei giudizi che si svolgono avanti le Commissioni 
tributarie o avanti la Corte Suprema di 
Cassazione in sede di ricorso contro le decisioni della 
Commissione Centrale (o quelle eventuali definitive 
della Commissione Provinciale) ex art. 111 della 
Costituzione. 

I) IMPOSTA DI REGISTRO � Agevolazioni fi� 
scali � Estensione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. 

n: 30p2/58-Pres.: Liguori; Est.: Perrone Capano; P.M. 
Pomodoro (conf.) -Amministrazione Finanze dello 
Stato c. Istituto Credito Fondiario Venezie). 
Il diritto al tr�ttamento tributario speciale riguarda 
anche gli atti che, come mezzo e fine, 
siano in correlazione con l'atto che gode dell'agevolazione 
fispale, pur non essendone necessariamente 
connessi o derivanti. 

II) IMPOSTA DI REGISTRO � D.L.C.P.S. n. 1598 
del 1947 sulla industrializzazione del mezzo� 
giorno � � Applicazione dell'imposta fissa di cui 
all'art. 5 � Presentazione del certificato mini� 
steriale oltre il termine di tre anni previsto nel 
detto articolo � Effetti. (Corte di Cassazione, Sez. 
I, Sent. n. 3224/58 -Pres. Cataldi; Est.: Viviani; P. 
M.: Colli (conf.) -Soc. Microlambda c. Finanze). 

Ai fini dell'applicazione dell'imposta fissa di registro, 
prevista dall'art. 5 del D.L. del C.P.S. n. 
1598del1947 -recante disposizioni per l'industrializzazione 
del meridione e delle isole -� necessario 
che sia data, nel termine di tre anni dalla registrazione 
dell'atto di trasferimento di propriet� di terreni 
e di fabbricati, occorrenti per l'attuazione 
delle iniziative industriali indicate nel decreto stesso, 
la dimostrazione, per mezzo di certificato del Ministero 
dell'Industria e Commercio, che � stato 
realizzato lo scopo dell'acquisto. La presentazione, 
oltre il terzo anno del certificato ministeriale, legittima 
il fisco a liquidare e riscuotere l'imposta normale 
di registro, a nulla rilevando, ai predetti 
fini, che nel certificato stesso, esibito tardivamente, 
si attesti, che lo scopo � stato sostanzialmente 
conseguito in un tempo inferiore a tre anni. 

----~,--~ 


II.I) IMPOSTA DI REGISTRO � Ricostruzione �di 
opere distrutte da eventi bellic.i � Applicabilit� � 
Estremi. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 4138/57 
-Pres.: Lorizio; Est.: Ferrone Capano; P.M.: Trotta 
(conf.) -Aillll,linistrazione Finanze c. Soc;� Valli). 

La dichiarazione prescritta dall'art. 6 del D.L.L. 

n. 322 del 1945 (mantenuto in vigore dal successivo 
D.L.L. n. 221 del 1946) ai fini del conseguimento 
delle agevolazioni tributarie accordate dai citati 
decreti, e diretta ad attestfl,re che l'atto � stato 
stipulato al fine di attuare la ricostruzione o la 
riparazione di edifici, opere, impianti distrutti o 
danneggiati per eventi bellici, non costituisce una 
dichiarazione di volont�, cio� una manifestazione 
di carattere negoziale diretta a conseguire le agevolazioni 
tributarie, ma una dichiarazione di verit�, 
cio� una semplice attestazione che il contratto � 
diretto ad attuare una delle ricostruzioni o riparazioni 
previste dai decreti del 1945 e 1946. Pertanto, 
tale dichiarazione non richiede particolari formalit�, 
n� uno specifico riferimento alle' singole agevolazioni 
tributarie oggettivamente concesse dalla 
legge. 
IV) IMPOSTA DI REGISTRO � Trasferimenti di 
case di nuova costruzione � Riduzione alla met� 
dell'imposta prevista dall'art. 17 legge n. 408 
del 1949. Si opera sulla aliquota gi� ridotta del 
50% dall'art. 43, tabella B legge di registro. 

(Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1034/58 -Pres:. 
Vistoso; Est.: Caporaso; P.M. Criscuoli (conf.) -Finanze 
dello Stato c. Soc. "fm� Brugolta Seconda). 


La riduzione alla met� dell'imposta di registro, 
stabilita dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, 
per i trasferimenti di case non di lusso costruite 
ai sensi dell'art. 13 ed effettuati entro quattro anni 
dalla dichiarazione di abitabilit� o dalla abitazione 
si opera non gi� sull'aliquota ordinaria del 10 % 
di cui all'art. 1 Tariffa All. A della legge di registro 

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), bens� su quella 
gi� ridotta al 5 % ai sensi dell'art. 43 tabella B 
della stessa legge di registro, e relativa anch'essa 
ai trasferimenti infraquadriennali. 
Pertanto per i trasferimenti previsti dall'art. 17 
della legge del 1949 sopra citata, l'imposta di registro 
viene riscossa nella misura del 2,50 % della 
base imponibile. 

Abbiamo liCelto quelite quattro fra le pi� recenti 
lientenze della Corte Suprena in materia di agevolazioni 
fiscali relative all'impolita di regilitro, perch� 
elise concernono quelitioni che lii prelientano pi� frequentemente 
liia in liede contenziolia liia in liede conliUltiva. 


Per quanto riguarda la prima malisima rich:jarniamo 
l'attenzione liul fatto che elilia va probabilmente 
oltre il pensiero della Corte Suprema e dev'eliliere 
interpretata non nella liUa lettera che � troppo ampia 
ma tenendo presente la fattispecie. Questa rifietteva 
la questione lie dovelise accordarlii l'agevolazione fi-

I 

I

I 


-150 

scale del pagamento dell'imposta in abbonamento 
anche alle fideiussioni inerent-i ai mutui concessi dall'Istituto 
di Credito Fondiario delle Venezie, una 
volta che i contratti relativi ai mutui stessi godevano 
di quel particolare regime. Va rilevato, in proposito 
che il pagamento dell'imposta in abbonamento pi� 
che una agevolazione fiscale nel senso comunemente 
accettata della espressione (riduzione d'imposta) costituisce 
solo una facilizazione nel modo di adempiere 
all'obbligazione tributaria, s� che l'interpretazione 
estensiva delle norme che lo prevedono non � 
dalla Corte Suprema considerata con quel rigore con 
cui normalmente la sua giurisprudenza tratta le 
norme che concedono agevolazioni fiscali vere e 
proprie. 

Di questo a,ttegg-iamento rigoroso della giurisprudenza 
in materia di agevolazioni fiscali costituisce 
manifestazione evidente la seconda massima. 

Per quanto riguarda invece le altre due massime 
l'indirizzo evidentemente troppo la-rgo della Corte Suprema 
si spiega con la particolarit� della materia 
della ricostruzione edilizia. 

In ordine alla terza massima si segnala che la 
giurisprudenza della Corte pu� dirsi ormai costante. 

L'affermazione, invece, contenuta nella quarta massima 
� rimasta finora isolata e, date le conseguenze 
rilevanti che un tale indirizzo avrebbe per l'Amministrazione, 
la questione sar� nuovamente sottoposta 
alla Corte Suprema per un riesame che si auspica 
possa essere effettuato dalle Sezioni Unite. 

I 

I 1 


zione, attribuzione e funzionamento delle commisestensione 
e classamento dei beni� possono avere zione, attribuzione e funzionamento delle commisestensione 
e classamento dei beni� possono avere 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE � Commissioni 
censuarie -Controversia fra privati e il 
Catasto -Giurisdizione esclusiva. (Trib. Genova, 
31 marzo 1958, -Pres.: Vasetti; Est.: Bruno). 

La controversia fra un privato e l'Amministrazione 
relativa alla interpretazione da darsi ad. una 
domanda di voltura, rivolta ad accertare se nell'eseguire 
la voltura l'Amministrazione abbia o meno 
commesso un errore, rientra esclusivamente nella 
giurisdizione delle commissioni censuarie. 

Le circostanze di fatto e l'ambito della questione 
risultano dalla parte motiva della sentenza del Tribunale, 
che si trascrive: 

� La Signora Salvo ved. Strafforello sostiene di 
non chiedere al giudice di dichiarare che la propriet� 
di tutto o di parte del mappale n. 208 appartiene 
pi� all'uno che all'altro, ma di dichiarare 
semplicemente che l'atto amministrativo, consistente 
nella volturazione del predetto mappale, � illegittimo 
ed erroneamente compiuto a suo danno. 
Pi� precisamente essa afferma che chiesta nel 
1933 all'Ufficio catastale, unitamente ad Angiolina 
e Vfocenzo Salvo fu Luigi, la volturazione 
della strada privata S. Lazzaro, che occupava mia 
sola parte del mappale n. 208 fino a quell'epoca 
da essa sola interamente ed esclusivamente intestato, 
a seguito di tale domanda l'Ufficio aveva 
volturato in capo ai richiedenti l'intero mappale: 
l'errore dell'Ufficio determinato dal fatto di non 
avere rilevato ci� che risultava chiaramente dall'atto 
25 gennaio 1907 rog. not. Anselmi e cio� 
che la strada da intestarsi in comune fra i richiedenti 
rappresentava soltanto una parte �del mappale 
n. 208 e non l'intero mappale, nonch� dal 
fatto che l'Ufficio non aveva richiesto il tipo di 
frazionamento, che avrebbe dovuto richiedere oppure 
respingere la domanda. 

Questo essendo in sintesi il fatto di cui la Salvo 
ved. Strafforello si duole, non sembra dubbio si 
tratti di una pratica amministrativa di materia strettamente 
tecnico catastale, che si concreta in una 
pura e semplice questione� di fatto. Fra le parti si 
controverte in sostanza sull'individuazione e sull'estenzione 
dell'oggetto della voltura, che sarebbe 
stata eseguita senza richiedere il tipo di frazionamento 
e comunque non in conformit� alle risultanze 
della documentazione fornita dai richiedenti all'atto 
della domanda. 

�Ci� posto al Tribunale non resta che rilevare 
come la legge 8 marzo 1943, n. 153 sulla costitu


sioni censuarie dell'art. 20 stabilisce che a queste 

compete, in materia di nuovo catasto <( di decidere 

in prima istanza sui reclami dei possessori in merito 

all'intestazione, delimitazione, figura, estensione e 

classamento dei rispettivi beni, nonch�, ecc.� (com


ma 20, lett. B). 

<(Contro tali decisioni � dato ai possessori di ap


,pellare alle Commissioni censuarie provinciali, le 
cui pronuncie sono ancora ricorribili davanti alla 
commissione censuaria centrale per violazione di 
legge o per questioni di massima. E nell'ultimo 
comma dell'articolo � detto che � mantenuta la 
competenza dell'autorit� giudiziaria ai sensi della 
legge 20 marzo 1860, n. 2248, all' E, su ogni controversia 
che non si riferisca a semplice estimazione 
di redditi o a questioni di fatto. 

� Tali essendo le disposizioni di legge che regolano 
la materia, ne consegue che l'appello incidentale 
proposto dall'Amministrazione delle Finanze deve 
essere accolto e la sentenza del Pretore di Imperia 
va riformata, dichiarando il difetto di giurisdizione 
del giudice ordinario >>. 

Il Tribunale ha esattamente colto i punti essenziali 
e sufficienti delle ragioni che escludono la giurisdizione 
ordinaria. Del resto ove anche si ritenga, 
contro ,il tenore esplicito dell'art. 20, lett. b) legge 
8 marzo 1953, n. 153, che nella dizione � reclami dei 
possessori in merito alla intestazione, delimitazione, 
figura, estensione e classamento dei rispettivi beni ... � 
rientrino solo le controversie che sorgono in sede di 
formazione del nuovo catasto e non quelle che sorgono 
successivamente, queste ultime sarebbero tuttavia 
comprese nella giurisdizione delle Commissioni 
per l'art. 23 che recita: 

� La risoluzione in via amministrativa di ogni 
altra controversia tra l'Amministrazione del Catasto 
e dei servizi tecnici erariali ed i possessori 
in materia di catasti terreni e di nuovo catasto 
edilizio urbano, � demandata in prima istanza alle 
commissioni censuarie comunali .... �. Mentre le stesse 
controve1 sie sarebbero escluse dalla giurisdizione 
ordinaria per l'ultimo comma dello stesso art. 23, 
citato anche dal Tribunale: ''� mantenuta la competenza 
dell'autorit� giudiziaria ai. sensi della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, all' E, su ogni controversia 
che non si riferisca a semplice estimazione o �a 
questioni di fatto ii. 

Pu� essere interessante rilevare che le controversie 
in merito a �intestazione, delimitazione, figura, 


-152 


differenti rifiessi a seconda che si considerino dal 
punto di vista cfoilistico o da quello tributario. 

Sotto un profilo civile (ed � quello trattato nella presente 
causa) sarebbe difficile affermare che un errore 
di intestazione, delimitazione, figura, estensione possa 
ledere un diritto del privato (tanto meno poi il classamento 
che ha solo rilevanza tributaria). Il diritto di 
propriet� non viene infatti pregiudicato da una errata 
intestazione catastale. 

Sotto il profilo tributario invece tali controversie 
possono effettivamente avere rifiessi sui diritti soggettivi 
perch� la intestazione, la delimitazione la 
estensione e. il classamento hanno conseguenze in 
ordine al debito di imposta. 

Tuttavia in materia tributaria la esclusione dalla 
giurisdizione ordinaria dalle questioni di fatto � 
principio di portata generale. E' noto, infatti, che 
anche fuori dei casi in cui (come il presente) le 
�questioni di fatto sono per esplicito disposto legislativo 
e con tale precisa espressione tassativamente 
escluse (vedi ad esempio, l'art. 285 T. U. sulla finanza 
locale 14 settembre 1931, n. 1175), il principio 
della limitazione della gi'urisdizione ordinaria alle 
controversie di diritto 'Viene, sia pure con diverse 

modalit� di applioazione universalmente affermato. 

Con particolare chiarezza il 'principio � stato ribadito, 
nella sua portata generale, dalle Sezioni 
Unite della S.C. nelle sentenze 20 ottobre 1956, 

n. 3784 e 6 novembre 1956, n. 4150: 
�Anche in materia di imposta sulle entrate 
come per tutte le altre imposte per le quali diversamente 
non sia previsto, la discriminazione di 
giurisdizione � data dalla esistenza di una controversia 
che si riferisca ad estimazione semplice, in 
contrapposto a quella di estimazione complessa. 
Pertanto, anche nella controversia in tema di imposta 
generafo sulla entrata pu� dirsi certo che 
l'autorit� giudiziaria ordinaria pu� essere adita 
solo nel caso in cui il giudizio involga la disamina 
di una questione di diritto, o di diritto e di fatto, 
insieme (questione di estimazione complessa) ma 
non anche nella ipotesi in cui la questione sollevata 
sia, invece, di semplice estimazione�. (�Foro 
Padano �, 1957-1-286, 1339 -cfr.: anche � Contenzioso 
dello Stato )) 1951-1955-1-387 e 1942-1950 
l-423). 

L. GALLEANI D'AGLlANO 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE � Agevolazioni fiscali 
per le successioni di persone decedute per 
eventi bellici. Non applicabilit� ai non cit.tadini � 

Presunzione ex a'rt. 31 legge sulle successioni � 
�Applicabi�it� aglli stranieri. (Trib. Trieste 5 febbraio 
1958 -Finaze c. Trauttmansdorf-Pres.: Renzi; 
Est.: Zanetti). � 

Le agevolazioni tributarie previste per la succesione 
delle persone decedute per eventi bellici, non 
sono applicabili nei riguardi dei cittadini stranieri 
deceduti in circostanze analoghe. 

La presunzione, stabilita dall'art. 31 della legge 
tributaria sulle successiQni sul valore di gioielli, 

denaro e mobili esistenti nell'eredit� secondo una 
proporzione determinata rispetto agli altri beni, 
� � applicabile anche alle successioni di stranieri 
non residenti in Italia rispetto a beni quivi esistenti. 


I principi enunciati nelle due massime in rassegna 
sono stati dal Tribunale di Trieste affermati (sit impugnatfoa 
proposta dall'Amministrazione, ex articolo 
29, ultimo comma, del R.D. 7 agosto 1936, n.1639, 
avverso una contraria decisione della Commissione 
provinciale delle Imposte) in un caso di devoluzione 
ereditaria di titoli azionari italiani, a favore di eredi 
stranieri, in dipendenza della morte di una cittadina 
germanica (ex austriaca), appartenente al movimento 
austriaco di resistenza, fucilata in Austria 
nel 1945, dalle S.S. tedesche, in un'azione di rappresaglia 
contro forze partigiane. 

In ordine alla prima questione, il Tribunale (seguendo 
l'indfrizzo segnato dalla Commissione Centrale 
delle Imposte con decisione 16 marzo 1953, 

n. 45925: in �Riv. Legisl. Fisc. ))' 1954, pag. 1493) 
ha ritenuto che la generica locuzione << di qualunque 
altra �persona�. contenuta nel n. 3 dell'art. 1 del 
D.L. 19 agosto 1943, n. 7 43 (sulla quale i convenuti 
fondavano le loro argomentazioni), non pu� essere 
interpretata isolatamente, ma va ad essa attribuito il 
significato fatto palese dal suo inquadramento nel 
testo dell'articolo, dove le prime due ipotesi di esenzione 
riguardano successioni �dei militari o delle 
altre persone addette all'esercito, all'armata ed alla 
aeronautica�, ovviamente riferendosi a cittadini italiani, 
e dove, nella stessa ipotesi del n. 3, la portata 
dell'espressione )) di qualunque altra persona )) � chiaramente 
delimitata dalla successiva precisazione che 
deve trattarsi di persona << uccisa dal nemico nel 
corso delle ostilit� dall'll giugno 1940 o de<Jeduta a 
seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni 
aggressive del nemico)): precisazione che implicitamente 
rivela il riferimento esclusivo ai cittadini 
italiani. 
N� �al Tribunale � parso conferente il richiamo 
(fatto dai convenuti) all'art. 16 delle Disposizioni sulla 
legge in generale, poich�, a prescindere dal richiesto 
requisito della reciprocit�, la parit� di trattamento �, 
s�, con tale norma, garantita, ma sono fatte espressamente 
salve le disposizioni contenute nelle leggi 
speciali. 

Le perspicue considerazioni svolte in sentenza appaiono 
ineccepibili (notisi che la sentenza � stata 
accettata dai convenuti). 

L'art. 1 del D.L. 19 agosto 1943 comprende tre 
ipotesi di esenzione. Le prime due si riferiscono 
alle successioni dei militari e dei militarizzati (ovviamente 
delle Forze armate italiane), che siano 
morti in guerra o per causa di ferita riportata o di 
malattia contratta in guerra. La terza 'ipotesi si riferisce 
alle successioni � di qualunque altra persona n 
uccisa dal nemico � o deceduta )) a seguito di ferita 
riportata in conseguenza di azioni _�r,ggressive del 
nemico n. 

Il comune denominatore di tutte e tre le ipotesi � 
che la morte deve essere avvenuta in dipendenza di 
una vera e propria operazione di guerra, cui normalmente 
partecipano solo militari o militarizzati ed 


-153 


in cui, tuttavia, possono trovarsi coinvolti anche privati 
cittadini. 

Le prime due ipotesi, pofoh� si ricollegano ad una 
posizione soggettiva (militari o militarizzati delle 
Forze armate italiane) che, di regola, viene assunta 
da cittadini italiani, comprendono, di norma, solo 
le succession'i di questi ultimi. Tuttavia, poich� il 
presupposto soggettivo della esenzione non � propriamente 
la qualit� di cittadino, bens� la pi� ampia 
qualificazione di appartenente alle Forze armate italiane, 
la ese.nzione medesima potrebbe anche ritenersi 
applicabile alle successioni di stranieri che, come volontari,
� abbiano fatto parte delle Forze armate italiane 
o che siano stati ad essi addetti come militarizzati. 

La terza ipotesi, invece, non sembra possa, in nessun 
caso, applicarsi alle successioni di cittadini 
stranieri, poich� manca, nel n. 3 dell'art. 1, una 
qualificazione positiva pi� ampia di quella di cittadino, 
onde � che la sola qualificazione soggettiva 
giuridicamente rilevante �non pu� essere che quella, 
n~gativa, che chiaramente si desume dal collegamento 
antitetico con la nozione di << nemico �. Invero, per 
persona � uccisa dal nemico n od in conseguenza di 
�azione aggressiva del nemico �, non pu� intendersi 
se non il cittadino italiano, poich� il Legislatore, 
con la parola �nemico�, non pu� essersi riferito 
se non a chi � tale per lo Stato italiano, e, quindi, 
per i suoi cittad�ini, e non anche a chi � tale per uno 
Stato straniero e per i cittadini di questo (attesa la 
irrilevanza, ai fini della legge, di un rapporto di belligeranza 
corrente fra altri Stati). 

Va, infine, notato che la fattispecie decisa inquadrava, 
nei suoi elementi obbiettivi (uccisione avvenuta 
in un'azione di rappresaglia, condotta dalle 
SS.SS. tedesche contro partigiani austriaci), non gi� 
nell'art. 1 n. 30 del D.L. n. 734 del 1943, bens� nell'art. 
16 del D.L. 8 marzo 1945, n. 90, che, con espresso 
riferimento ai soli cittadini italiani, estese le agevolazioni, 
disposte dal D.L. 734, alle successioni di 
persone decedute per �incursioni aeree l> o per �rappresaglia 
delle forze militari o di polizia nazifascista 
l> o, comunque, � per motivi attinenti allo stato 
di guerra ad alla difesa della Nazione �. 

E poich� era pacifico in causa che la signora Ele


na Trauttmansdorff non era cittadina italiana., n� 

era deceduta in un'operazione di guerra vera e propria 

(ma in un'azione di rappresaglia), la disposizione 

del n. 3 del D.L. 734 del 1943 non era applicabile 

per carenza degli estremi obbiettivi previsti dalla 

norma, prima ancora che per carenza del presupposto 

soggettivo. N�, d'altra parte, poteva sorgere dubbio 

sulla inapplicabilit� della disposizione dell'art. 16 

del D.L. n. 90 del 1945, poich� questa riguarda, 

expressis verbis, i soli cittadini italiani. 

Il secondo principio, enunciato nella massima, 

pu� ritenersi ormai del tutto pacifico, poich� non 

consta che la giurisprudenza si sia mai discostata 

dall'indirizzo segnato dalla Corte Suprema con sen


tenza 6 aprile 1929 (in� Giur. It. �, 1929, I. 1, 747). 

Notevole, per�, � la conferma del principio in un 

caso limite, come quello di specie, in cui l'unico ce


spite ereditario, esistente in Italia, era costituito da 

titoli azionari. 

GASPARE PACIA 

LOTTO E LOTTERIE � Biglietto di Lotteria Na� 
zionale -Legittimazione alla riscossio:ne del 
premio -Neoessit� di eS'ibire l'originale del biglietto 
-Separazione della scheda. (Corte d'Ap� 
pello di Lecce -Sez. I sent. 12.7-22. 7. 1958, -Pres.: 
Ghirardi; Est.: Turco. Preite Rosario c. Amministrazione 
<lolle Finanze dello Stato), 

Il biglietto di un~ Lotteria Nazionale non costituisce 
un titolo di credito in senso proprio. Non 
trova quindi applicazione, in caso di sottrazione 

o 
smarrimento, la procedura sostitutiva di cui 
all'art. 
2006 e.e. comma 2�. 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P. 9 novembre 1952, 

n. 4468, hanno diritto al pagamento del premio 
coloro che presentino all'Ufficio finanziario competente 
i biglietti vincenti integri, in originale, escluso 
qualsiasi equipollente. 
La divisione in due parti del biglietto della 
Lotteria di Agnano vale a creare due titoli autonomi 
ed indipendenti. 

Si riportano brevemente i fatti di causa: 

Tal Preite Rosario acquist� in provincia di Lecce, 
nel 1954, un'itamente al di lui fratello Luigi, un biglietto 
della Lotteria di Agnano, che venne diviso in 
due par'ti. � 

Avvenuta l'estrazione della lotteria, tale biglietto 
risult� vincente del secondo premio di lire 5 milioni, 
ma mentre Preite Luigi pot� riscuotere la met� 
dell'importo di detto premio, Preite Rosario nulla . 
percep� perch�, avendo smarrito la met� del biglietto 
in suo possesso, la Direzione Generale del Lotto 
e delle Lotterie rifiut� di eseguire il pagamento, 
senza l'esibizione della ripetuta met� del biglietto 
vincente. � 

.Il Preite convenne in giudizio l'Amministrazione 
sostenendo che il biglietto de quo avesse la natura di 
un titolo al portatore, onde, a suo dire, soccorreva la 
procedura sostitutiva di cui all'art. 2006 e.e. che, 
nel caso di smarrimento del titolo, consente di conseguire 
l'utilit� da esso portata, una volta decorso il 
termine di prescrizione del medesimo, senza necessit� 
di disporne. 

L'istante in giudizio, dall'assunta unit� del bi


glietto, contrassegnato in entrambe le due parti da 
un unica serie e matrice, desumeva alti�es� che, stante 
la. avvenuta corresponsione al di lui fratello di met� 
del premio, non si appalesava legittimo il diniego 
a lui fatto dall'Autorit� Finanziaria della quota 
parte di premio di sua spettanza, attesa l'unitarieH 
giuridica e sostanziale del biglietto, ancorch� in concreto 
frazionato. 

Il Tribunale di Lecce (sentenza 5-20 giugno 1956) 
riteneva che il biglietto in questione avesse la natura 
di un titolo di credito al portatore, ancorch� il pagamento 
dei premi venisse regolato da disposioni speciali 
che non consentivano, nella� specie, l'applicazione 
della richiesta disposizione di cui all'art:� 2006 
comma 2� c. c. 

La Corte d'Appello di Lecce, invece, confermava il 
la sentenza dei primi giudici, ma per un diverso 
ordine di motivi in ordine alla natura giuridica del 
biglietto di lotteria. ! 

W.4?3.f.&i')Zmi&iiJ/~ff~~~;J.W'.&&~~&>.ZWR��>WJ-x;_-.xf.x;%7HJ%�.h.)9J'�JMhhMmm;.-... 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,=,,='=--~--=---=~=~~=--,,,,~-,,,,,,,,,,_,,, J

m.Fn�""H.-Y..#h�Y/..:;.:.�7/ff/.i/Y'flYH.��Q"h�< 
__

........ 



154 


I 

gi1tdici di secondo grado cos� motivavano: 

Invero il ricorso al procedimento regolato dal 
l'art. 2006 e.e. presuppone che si verta in tema di 
titoli di credito in senso tecnico. Tali non sono i 
biglietti delle lotterie. Detti documenti infatti, se 
hanno la funzione di identificare la persona legittimata 
ad esercitare il diritto alla riscossione del 
premio, non incorporano un diritto dotato dei caratteri 
di letteralit� ed autonomia propri dei titoli 
di credito e non sono destinati alla circolazione. 

.Adempiono, invece, alla funzione tipica di identificare 
l'avente diritto alla prestazione, onde si 
classificano, senza possibilit� di dubbi, tra i documenti 
di legittimazione di cui all'articolo 2002 e.e. 

Tali principi devono, a nostro avviso, essere pienamente 
condivisi. 

E' pacifico che l'elemento caratterizzante i titoli di 
credito, in genere, consista nella cos� detta incorporazione 
del diritto nel documento ))' nel senso che tra 
documento e diritto documentato viene a sussistere una 
connessione che no'"n � soltanto originaria -cosa che si 
verifica anche per i documenti semplicemente costitutivi 
-ma � caratterizzata dalla permanenza, ovverosia accompagna 
il documento in tutta la sua vita giuridica. 

. Non ci si trova cio� soltanto in presenza di un documento 
necessario esclus~vamente al fine della giuridica 
esistenza della dichiarazione in esso documentata finalit� 
alla quale, come sopra cennato, adempiono 
i titoli costitutivi -ma necessario ancora onde 
con8entire, per ogni trapasso, l'acquisto del diritto 
cartolare in modo autonomo, nonch� il successivo 
esercizio di esso. 

Quanto detto consente di inquadrare i titoli di 
credito nella categoria dei documenti costitutivi che 
hanno, nel contempo funzione dispositiva. (V. MESSINEO: 
Titoli di credito 2� Ediz, vol. I, Cap. I. 
.AscARELLI, in �Riv. Dir. Comm.le )) 1934 I, 543). 

Accanto a questa categoria, va posta quella dei titoli 
impropri in senso lato, tra cui, giusta l'avviso della 
Corte, rientrano i biglietti di u,na Lotteria Nazionale. 

L'art. 2002 del e.e., nello statuire che le norme 
relative a'i titoli di credito non vanno ad essi applicate, 
li suddivide in �documenti che servono ad identificare 
l'avente diritto alla prestazione n (documento 
di legittimazione) e gli altri che servono �a consentire 
il trasferimento del diritto senza l'osservanza 
delle forme proprie della cessione n (titoli impropri 
in senso stretto). 

Ora, vuoi che si versi nell'uno o nell'altro caso, 
ci si trova innanzi ad un fenomeno giuridico in 
virt� del quale non sussiste l'incorporazione nel 
documento di un diritto letterale ed autonomo, come � 
per i titoli di credito veri e propri (v. GuALTIERI: I 
titoli di credito, n. 42, pag. 80). 

Ovvero, il possesso del documento erea soltanto, 
da� un canto, l'apparenza del diritto del porgitore a 
conseguire la prestazione, dall'altro, di per s�, ed 
a prescindere da ogni altro elemento, costituisce la 
prova della buona fede del debitore nell'eseguire l'adempimento, 
ai sensi dell'art. 1189 e.e. (v. FIORENTINO: 
in Commentario del Co.dice. Civile, art. 1992-2059, 
Delle Obbigazioni, pag. 112 segg.). 

Non � il caso di cennare, perch� valicheremmo i 
limiti della presente nota, come la dottrina gi� al 
tempo della precedente legisla,,z1:one avesse elal)orato una 

classificazione, in subietta materia, tra titoli di legit


timazione e contrassegni di legittimazione, i cui criteri 

di identificazione non appaiono del tutto netti e pacifici. 

Non pare, peraltro, opportuno andare oltre i termini 
della dicotornia legislativa, nella quale � dato 
cogliere il criterio distintivo da valere neWambito 
della categoria che ci interessa. 

Per i documenti di legittimazione � a dirsi che 
essi assolvono allo scopo precipuo di agevolare lo 
esercizio del diritto documentato, consentendo la 
identificazione dell'avente diritto alla. prestazione . 

Con la conseguenza che la circolazione di essi 
avviene in via derivativa e non originaria ed � soggetta 
ai limiti della cessione, giusta� la quale � nemo 
plus iuris ad alios transferre potest quam ipse hab�at 
)). (v. BARBERIO: Rivendicazione di premio di 
lotteria � Giur. It. ))' 1953, parte 4, pag. 81). 

Per i titoli impropri invece, giusta la dizione legislativa, 
il lato pi� appariscente � costituito dal fatto 
che, trattandosi di documenti destinati prevalentemente 
alla circolazione, V'i � l'utilizzazione di qualche 
congegno peculiare dei titoli di credito (ad esempio 
girata), senza che per altro si producano le altre 
ben note conseguenze. (V. FERRI: I titoli di credito, 
pag. 37 e segg.). 

Inequivocabilmente i biglietti di una lotteria, al pari, 
a mo' di esempio, delle marche per il deposito al 
guardaroba degli oggetti, di vestiario, le contromarche 
di spettacoli in genere, i biglietti ferroviari a tariffa 
ordinaria, costituiscono documenti di legittimazione. 

Ritenuto quindi che non vi � modo di far ricorso 
alla richiamata procedura sostitutiva, di cui all' articolo 
2006, comma 2, e.e., la Corte ha rettamente 
opinato che la specie trovasse la sua soluzione con 
l'applicazione del disposto dell'art. 18 del D.P. 9 novembre 
1952, n. 4468, in virt� del quale � legittimato 
alla riscossione del premio solo ed esclusivamente 
colui che esibisca al Ministero delle Finanze, nei termini 
di legge, il biglietto vincente, integro ed in originale, 
� escluso qualsiasi equipollente J>. 

Per quanto poi attiene all'avvenuta separazione in 
due del biglietto vincente, va osservato che l'articolo 
5 del D.P. 1952, n. 4468 espressamente statuisce che 
<e il biglietto pu� essere diviso in due da una riga 
orizzontale impressa a stampa)). 

Dall'operazione di separazione delle due met� 
della scheda consegue, per legge che cc ciascuna delle 
due parti del biglietto rappresenta met� biglietto, 
costa la met�, pu� essere venduta separatamente e 
d� diritto alla met� del premio spettante sul biglietto 
intero )). 

In altri termini, le due met� del documento, gi� 
costituenti un'unit�, in virt� della separazione, acquistano 
quel rilievo autonomo che prima era soltanto 
allo stato latente e potenziale, a somiglianza della 
cosa composta che venga separata nei singoli elementi 
che la costituiscono, i quali, in dipendenza di ci�, 
acquistano la loro individualit� economico-giuridica 
e sono suscettibili di costituire, singolarmente presi 
in considerazione, oggetto di rapporti". giuridici fra 
cittadini. (v. BARBERO, �Dir. priv. ))' vol. I, pag.-214). 


Nella specie, la separazione viene a creare quindi 
due autonomi beni giuridici, la cui estimazione e 
considerazione, nel mondo del diritto, � correlata alla 
loro funzione di identificazione dell'avente diritto alla 
prestazione del premio. 

LUIGI SICONOLFI 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE e oN�s u L T A z I o�N I 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

ACQUE PUBBLICHE 

SoVRACANONI. -Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 
2, legge 4 dicembre 1956, n. 1377, dovendosi provvedere 
alla riliquidazione del sovracanone per derivazione di 
acqua -liquidato a suo tempo a norma dell'art. 53 

T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 -l'amministrazione 
possa, in base ad una diversa valutazione degli stessi 
elementi che la indussero in origine ad assumere lina data 
misura unitaria ovvero in base ad elementi nuovi o ad 
elementi che prima non erano stati esaminati, effettuare 
la determinazione in una misura diversa da quella precedente 
(n. 56). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

UFFICI STRALCIO -RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. 
Se, ai sensi della legge 25 marzo 1958, n. 260, la rappresentanza 
in giudizio degli Uffici Stralcio delle soppresse 
org~izzazioni sindacali spetti al Ministro per il Lavoro 
e la Previdenza Sociale (n. 227). 

ANTICHITA E BELLE ARTI 

VINCOLI DI TUTELA. -I) Se il proprietario di una 
villa sottoposta a vincoli di interesse artistico e naturale 
possa essere giudizialmente costretto, ai sensi dell'art. 
896 e.e., alla recisione di rami che si protendono sul 
fondo limitrofo (n. 40). -Il) Se i proprietari finitimi, 
cos� privati del diritto alla recisione dei rami, possano 
pretendere dall'Amministrazione un equo risarcimento, 
ai sensi della legge sulle espropriazioni per p.u. (n. 40). 

APPALTO 

APPALTO DI 00. PP. -I) Quali siano le conseguenze 
sul contratto di appalto di 00. PP. della esecuzione di 
mandato di cattura contro l'appaltatore (n. 240). 

FALLIMENTO -COLLAUDO. -II) Se in caso di fallimento 
dell'appaltatore il collaudo debba essere eseguito 
nei confronti del supplente ovvero nei confronti del 
curatore del fallimento (n. 241). 

REVISIONE PREZZI -PERMUTA. -III) Se un contratto 
di permuta stipulato con la Pubblica Amministrazione, 
nel quale sia stabilito che il quantitativo dei materiali 
ceduti o ricevuti in permuta non � soggetto a revisione 

o a conguaglio per aumento o diminuzione di valori, 
possa essere risolto sotto la specie della sopravvenuta 
onerosit� delle prestazioni, ove, per ragioni di mercato, 
venga turbato l'equilibrio di scambio delle cose permutate 
(n. 242). 
SOCIET�. -IV) Se il recesso del socio da una societ� 
in nome collettivo esiga, per mantenere operante il 
contratto di appalto stipulato con la Societ� stessa, una 
espressa dichiarazione di volont� dell'Amministrazione 

(n. 243). 
AUTOVEICOLI 

TASSE AUTOMOBILISTICHE -VEICOLI AZIONATI A GAS. 
-Se la materia regolata dal D.L. 24 settembre 1958, 

n. 919 (che istituisce uno speciale diritto erariale sui 
veicoli a motore az�onat~ con gas di petrolio liquefatti) 
sia, sotto il profilo costituzionale tale da consentire la 
disciplina con decretazione di urgenza (n. 56). 
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

TUTELA DEL PAESAGGIO. -Se per la collocazione di 
cartelli pubblicitari a Iato o in vista delle strade statali 
al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia 
di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte dell'A.
N.A.S. che, ai sensi della legge n.�41 del 1952, gestisce 
in regime di esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in 
vista di esse, o sia anche necessaria l'autorizzazione 
della Giru:ita Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 
della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 5). 

BONIFICA 

BONIFICA INTEGRALE. -I) Quale sia la procedura da 
seguire dal Ministero del Lavoro nei casi di trasferimento 
di terreni soggetti ad obbligh~ di bonifica per rendere 
operanti detti obblighi nei confronti di terzi subentrati 
ai proprietari ai quali gli obblighi stessi erano stati 
imposti (n. 3). -Il) Se l'espropriazione in favore di Enti 
di riforma fondiaria di terreni sui quali i proprietari 
dovevano eseguire opere di bonifica secondo il piano 
generale faccia venir meno questi obblighi (n. 3). 

BORSA 

AGENTI DI CAMBIO. -Quale sia l'interpretazione e 
l'applicazione dell'art. 5, primo comma, della legge 23 
maggio 1956, n. 515, sui concorsi ad agente di cambio 

(n. 14). 
CACCIA E PESCA 

PERMESSI DI CACCIA -ZONE MILITARI. -Se, ai sensi 
dell'art. 28 del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, 

n. 1016, sia vietato nelle zone militari l'esercizio della 
caccia a chiunque (n. 12). 
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156 


CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE -ARENE. -Se l'art. 4 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 giugno 1958, per il rilascio durante l'anno 1958 dei 
nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche si 
riferisca ad arene cinematografiche a s� stanti ovvero 
ad arene annesse a sale cinematografiche chiuse con le 
quali agiscono alternativamente, con il conforto di unica 
licenza di polizia (n. 25). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi 
impugnabile con il regolamento necessario di competenza 
la sentenza del Pre~ore che, oltre a dichiarare la propria 
incompetenza, abbia giudicato, rigettandola, sulla. sola 
eccezione di inammissibilit� della opposizione a decreto 
ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di 
?ui all'art. 651 c.p.c. (n. 18). 

COMUNI E PROVINCIE 

AFFISSIONI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 
5, lett. e) del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 ,relativo 
all'esenzione dal pagamento di diritti di affissione di 
manifesti (n. 72). 

Ex CHIESE RICETTIZIE. -II) Se gli assegni dovuti 
dai Comuni ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio 
i Comuni sono divenuti devoluzionarii, siano 
soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della 
legge 1 luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione 
delle .prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che 
hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di 
congrua (n. 73). 

CONCESSIONI 

DEMANIO MARITTIMO. -I) Se i concessionari di beni 
del demanio marittimo possano sos.tituire alla �cauzione 
in numer!j,rio di cui all'art. 54 del Regolamento 28 novembre 
1924, n. 823, una fideiussione, prestata da 
Istituti di diritto pubblico o da Banche di interesse 
nazionale (n. 58). 

DEPOSITI DI OLII MINERALI. -II) Se i Magazzini generali 
di Palermo possano essere autorizzati ad installare 
ed esercire depositi di olii minerali senza ottemperare 
all'obbligo delle scorte intangibili prescritte dall'art. 
12, lett. e) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 (n. 59) 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

FINANZIAMENTO INDUSTRIALE -PRIVILEGI. -I) Se 
il privilegio preveduto dall'art. 7 del D.L. 1� novembre 
1944, mod. dall'art. 3 del D.L. 1� agosto 1947, n. 1075, 
debba essere annotato sul registro custodito dalla Cancelleria 
del Tribunale a norma dell'art. 1524. e.e. anche 
in rapporto agli immobili posseduti dall'Impresa destinataria 
del finanziamento (n. 28). 

I.N.F.I.R. -II) Se i finanziamenti disposti a favore 
dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione 
con le leggi 9 agosto 1954, n. .656 e 4 marzo 
1958, n. 163, possano essere da questo utilizzati in tutto 
il campo della sua attivit� o solo per attivit� inerenti 
alla ricostruzione (n. 29). 
CORTE DEI CONTI 

CONTROLLO. -In quali forme e limiti si eserciti sugli 
atti della Amministrazione Poste e Telegrafi il controllo 
� della Corte dei Conti (n. 4). 

DANNI DI GUERRA 

CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se, con l'avvento 
della legge 17 dicembre 1957, ;.. 1238, la rinuncia della 
Amministrazione alle eventualf ragioni di credito derivanti 
da irregolarit� nella concessione dei contributi 
per le ricostruzioni e riparazioni di immobili distrutti 

o danneggiati dalla guerr� possa.retroattivamente estendersi 
ai rapporti gi� definiti (n. 89). � 
CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE -' IMPIGNORABILIT�. II) 
Se sia impignorabile ed insequestrabile il contributo 
per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra 
concesso dalla legge n. 968 del 1953 (n. 90). -III) Se sia 
impignorabile ed insequestrabile il contributo per la ricostruzione 
degli edifici danneggiati dalla guerra concEtsso 
in base alla legislazione precedente alla legge n. 968 
del 1953 {n. 90). 

DEBITO PUBBLICO 

TITOLI EQUIPARATI. -Se ogni qual volta norme statutarie 
prevedono l'obbligo da parte degli enti e degli 
istituti in genere, di impiegare le proprie disponibilit� 
in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, tale obbligo 
possa considerarsi validamente assolto anche se l'investimento 
sia fatto in obbligazioni del Consorzio di Credito 
per le Opere Pubbliche (n. 12): 

DEMANIO 

ALLOGGI DEMANIALI. -I) Se le leggi vincolistiche in 
materia di adeguamento di canoni per locazione sono 
applicabili ai beni demaniali, qualora questi vengano 
dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola 
rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 144). 

. BENI DI PROPRIET� DI UN EX DOPOLAVORO. -II) Se 
lo Stato come successore del p.n.f. possa vantare diritti 
su immobili acquistati a suo tempo da un Dopolavoro 

(n. 145). 
DEMAN�O MARITTIMO -CONCESSIONI. -III) Se i 
concessionari di beni del demanio marittimo possano 
sostituire alla cauzione in numerario di cui all'art. 54 
del regolamento 28 novembre 1924, n. 823, una fideiussione, 
prestata da Istituti di diritto pubblico o da Banche 
di interesse nazionale (n. 146). 

DIRITTI ENFITEUTICI. -IV) Se, nell'ipotesi di enfiteusi 
perpetua o di colonib. miglioratoria il diritto del 
concedente conservi la natura della propriet�, onde i 
beni oggetto del rapporto debbano rimanere annotati 
negli schedari descrittivi della propriet� immobiliare 
dello Stato (concedente) (n. 147). 

REGIONE SARDA -PATRIMONIO INDISP0NIBILE DELLO 
STATO. -V) Se possa formare oggetto di permuta� un 
bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente alla 
entrata in vigore della I.e. 26 febbraio 1948, n. 3 ed attualmente 
destinato in Sardegna a servizi di competenza 
statale (n. 148). 



l!i7 


DONAZIONI 

A .FAVORE DEL P.N.F. --DONAZIONE MODALE. -Se 
le clausole modali contenute in un atto di donazione di 
una Societ� a favore del p.n.f., conservino la loro efficacia 
obbligatoria anche in relazione alla estinzione della 
societ� donante (n. 29). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

COOPERATIVE EDILIZIE -DECADENZA. -Se ed in 
quale sede, l'assegnatario possa dolersi dei vizi di legittimit� 
del decreto, con il quale il Ministro dei LL.PP. 
gli assegnava, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 gennaio 1951 

n. 112, un alloggio di cooperativa edilizia compreso fra 
gli appartamenti resisi disponibili per effetto delle decadenze 
pronunciate a norma degli artt. I e 2 del D.L.L. 
16 novembre 1944, n. 425 (n. 79). 
ENFITEUSI 

DIRITTI ENFITEUTICI. Se, nell'ipotesi di enfiteusi 
perpetua o di colonia miglioratoria il diritto del concedente 
conservi la natura della propriet�, onde i beni 
oggetto del rapporto debbano rimanere annotati negli 
schedari descrittivi della propriet� immobiliare dello 
Stato (concedente) (n. 24). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

Ex CHIESE RICETTIZIE. -Se gli assegni dovuti dai 
Comtmi ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio 
i Comuni sono div~nuti devoluzionarii, siano 
soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della 
legge 1� luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione 
delle prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che 
hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di 
congrua (n. 29). 

ESECUZIONE FISCALE 

PROFITTI. DI GUERRA. -Se il privilegio speciale stabi.
lito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia 
dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, possa 
prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione 
dell'avviso di accertamento di detta imposta 

(n. 41). 
ESPROPRIAZIONE PER PUB.ELICA UTILIT� 

INDENNIT� DI ESPROPRIO. -Se all'espropriato che si 
faccia a chiedere in giudizio una indennit� di espropriazione 
maggiore di quella gi� liquidatagli possa essere 
eccepito dal Comune espropriante la inammissibilit� 
della domanda in relazione all'art. 24 della legge urbanistica 
27 agosto 1958, n. 1150 (n. 145). 

FALLIMENTO 

APPALTO. -I) Se nel caso di fallimento dell'appaltatore 
il collaudo debba essere eseguito nei confronti del 
supplente ovvero nei confronti del curatore del fallimento 
(n. 40). 

SOCIET� COOPERATIVE -COMPENSO AL COMMISSARIO. 
-II) Se in caso di fallimento o di liquidazione coatta 
amministrativa di una cooperativa alla quale sia stato 
nominato un commissario governativo, il credito per 
il compenso dovuto a costui possa considerarsi privilegiato 
(n. 41). 

FERI-WVl~ 

IMPIEGATI. -Se sia legittimo il provve�imento con 
il quale si disponga di sottopor.re ad esame schermografico 
obbligatorio i dipendehti delle FF.SS. � M; �n corise� 
guenza, sia dato all'Amministrazione di adottare le 
opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza 
i riottosi (n. 279). 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

INCIDENTI S'L'RADALI.' -Se in materia di. incidenti 
stradali, il giudicato penale, che assolve l'imputato per 
aver agito in stato di necessit�, escluda che in sede 
civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit� 
ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 4). 

GUERRA 

PARTIGIANI. -I). Se le Commissio~1i costituite per il 
riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani 
possano procedere di ufficio al riconoscimento (n. 134). 
-II) Se le predette Commissioni possano procedere al 
riconoscimento delle qualifiche stesse anche per attivit� 
successiva all'8 maggio 1945, alla quale data � stato fissato 
il termine del ciclo operativo della guerra 1940-45 

(n. 134). 
IMPIEGO PUBBLICO 

CESSIONI STIPENDIO. -I) Quale sia l'interpretazione 
dell'art. 35 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, sulla 
concessione di mutui ai dipendenti dello Stato contro 
cessione di stipendio (n. 476). 

ESAMI SANITARI. -II) Se sia legittimo il provvedimento 
con il quale si disponga di sottoporre ad esame 
schermografico i dipendenti delle FF.SS. e se, in conseguenza, 
sia dato all'Amministrazione di adottare le 
opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza 
i riottosi (n. 477). 

IMPIEGATO STATALE -ASPETTATIVA. -III) Se, con� 
cessa ad un drpendente aspettativa per motivi privati, 
abbia egli il diritto di riassumere servizio anche prima 
dello scadere del termine della aspettativa, quando siano 
venute a cessare le ragioni per le quali era stata accordata 
l'aspettativa medesima (n. 478). 

IMPIEGATO STATALE -MISSIONE. -IV) Quali siano le 
norme che regolano il rimborso delle spese di trasporto 
in ferrovia per le missioni all'estero di funzionari dello 
Stato (n. 479). 

INVALIDI DI GUERRA. -V) Se i posti di salariato, 
presso le Amministrazioni dello Stato, nei limiti delle 
percentuali previste, debbano essere assegnati agli invalidi 
di guerra senza concorso a sensi dell'art. 10 della 
legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 480). 

MAT;RIMONIO CANONICO. -VI) A quale data debbano 
farsi risalire gli effetti amministrativi ed economici, in 
tema di rapporto di pubblico impiego, della sentenza 
del Tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullit� del 
matrimonio concordatario (n. 481). 

PENSIONE DI RIVERSIBILIT�. -VII) Se, con l'avvento 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova 
del dipendente statale abbia diritto alla indennit� di 
buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio 
sia avvenuta anteriormente al 10 gennaio 1958 (n. 482). 


158 


-


IMPOSTA DI BOLLO 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se, nell'ipotesi di trasferimento 
di sede di una ditta Commerciale e industriale, 
questa sia tenuta a depositare presso l'Ufficio del Registro 
della nuova sede una copia del certificato a suo 
tempo rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi 
dell'art. 1 D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 e gi� depositato 
presso l'Ufficio Registro della antica sede, al fine 
di ottenere le agevolazioni tributarie prevedute in detto 
provvedimento legislativo per gli atti relativi a scambi 
tra la casa madre e le sue filiali (n. 9). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE DI USUFRUTTO. -I) Se 
nel caso di acquisto contemporaneo della nuda propriet� 
e dell'usufrutto, l'imposta di consolidazione sia dovuta 
dall'acquirente o dal nudo proprietario (n: 143). 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -II) Quale sia il trattamento 
tributario delle promesse di vendita (n. 144). 

IMPOSTE E TASSE 

FRODI FISCALI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 
35 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 307). 

IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE. -II) Se la presentazione, 
entro il termine prescritto, di una � distinta � completa 
del capitale azionario e delle obbligazioni della societ� 
censita, possa rivestire valore sostitutivo della denuncia 
d'imposta, quando per tale essa venga considerata dal 
competente ufficio finanziario (n. 308). -III) Se la tempestiva 
denuncia della distruzione delle azioni, sia pure 
presentata ai fini dell'art. 19 del D.L. 5 settembre 1947, 

n. 1173, possa valere anche ai fini dell'art. 17 stesso decreto, 
sempre che contenga tutti gli estremi prescritti tra 
quest'ultima ripartizione (n. 308). -IV) Se l'occupazione 
degli stabilimenti e degli uffici da parte del personale 
operaio, determinata da rivendicazioni sindacali, possa 
costituire per l'Impresa contribuente legittimo impedimento 
all'obbligo della tempestiva presentazione della 
denuncia relativa all'imposta di negoziazione ed evitare 
in tal guisa la decadenza del beneficio della applicazione 
delle aliquote d'imposta pi� favorevoli per l'anno in cui 
si sia verificata la suddetta occupazione (n. 308). 
IMPOSTA SUL PATRIMONIO. -V) Se persista il privilegio 
relativo all'imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio nel caso in cui l'immobile, che apparteneva 
al contribuente alla data del 28 marzo 1947, sia stato 
trasferito in mani di terzi per effetto di espropriazione 
per p.u. (n. 309). -VI) Se il suddetto privilegio si estenda 
alle accessioni affluite agli immobili del contribuente 
successivamente alla data del 28 marzo 1947 (n. 309). 

PROFITTI DI GUERRA. -VII) Se il privilegio speciale 
stabilito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia 
dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, 
possa prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla 

. trascrizione dell'avviso di accertamento di detta imposta 

(n. 310). 
TASSE AUTOMOBILISTICHE. -VIII) Se la materia 
regolata dal D.L. 24 settembre 1958, n. 919 (che istituisce 
uno speciale diritto erariale sui veicoli a motore 
azionati con gas di petrolio liquefatti), sia sotto il profilo 
costituzionale tale da consentire la. disciplina con decretazione 
di urgenza (n. 311). 

INFORTUNI SUL LAVORO 

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE P.T. -I) Se i 
"brigadieri d'ispezione� dell'Amministrazione Poste e 
Telegrafi scelti fra il personale della:. carriera esecutiva 
e muniti della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi 
addetti ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dalla 
assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'ultim� comma 
dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1350 (n. 41). 
-II) Se possa considerarsi indennizzabile l'infortunio 
capitato ad un brigadiere d'ispezione nell'espletamento di 
un incarico attinente ai servizi postali non connesso ad 
accertamenti ispettivi (n. 41). 

INVALIDI DI GUERRA 

O.N.I.G. -I) Se ed in quali casi l'O.N.I.G. possa 
concedere l'assistenza ad invalidi di guerra che per non 
essere divenuti del tutto � invalidi a proficuo lavoro � 
o per trovarsi soltanto << menomati nella loro capacit� 
di lavoro �, ad altro titolo o in relazione ad una specifica 
occupazione, usufruiscano di altre provvidenze assistenziali 
(n. 8). 
ASSUNZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 
-II) Se i posti di salariato, presso le Amministrazioni 
dello Stato, nei limiti delle percentuali previste debbano 
essere assegnati agli invalidi di guerra senza concorso 
a' sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375 

(n. 9). 
LAVORO 

LAVORO A COTTIMO. -Se le persone che esplicano lavoro 
a cottimo presso un centro di confezioni militari 
possano essere considerate legate allo Stato da un rapporto 
di lavoro subordinato (n. 19). 

LOCAZIONI 

ALLOGGI DEMANIALI. -Se le leggi vincolistiche in 
materia di adeguamento di canoni per locazione sono 
applicabili a beni demaniali, qualora questi vengano 
dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola 
rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 107). 

LOTTO E LOTTERIE 

PERSONALE DEL LOTTO. -I) Se, ai sensi dell'art. 9 
della legge 24 maggio 1943, n. 420 il personale del lotto 
iscritto al �Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari 
al personale del Lotto �sia dispensato dalla contemporanea 
soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie 

(n. 14). -II) Se i commessi avventizi del lotto, iscritti 
legittimamente ai sensi dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 10 
dicembre 1947, n. 1741 al Fondo stesso, siano soggetti 
alla assicurazione sociale obbligatoria (n. 14). 
MATRIMONIO 

CANONICO. -A quale data debbano farsi risalire gli 
effetti amministrativi ed economici, in tema di rapporto 
di pubblico impiego, della sentenza del Tribunale ecclesiastico 
dichiarativa di nullit� del matrimonio concordatario 
(n. 12). 

MEZZOGIORNO 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Quale sia il trattamento 
tributario da farsi sui contratti di compravendita di 


-159 --


immobili stipulati in proprio nome da enti concessionari 
con i rispettivi proprietari, per l'esecuzione di lavori 
concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno (n. 7). � 

MINIERE 

CONCESSIONI. -I) Se, in applicazione dell'art. 45 
legge 11 gennaio 1957, n. 6, il titolare di una concessione 
per coltivazione di idrocarburi che non abbia presentato 
istanza di conferma del rapporto o che l'abbia presentata 
tardivamente, venga a rivestire la qualifica di custode 
della miniera ai sensi dell'art. 38 della legge mineraria 

(n. 12). -II) Se il concessionario, cos� decaduto dalla 
concessione, possa essere autorizzato, dietro sua richiesta 
e a suo rischio e pericolo, a continuare la gestione della 
miniera fino allo espletamento della procedura di cui 
all'art. 29 legge 11 gennaio 1957, n. 6 (n. 12). 
MONOPOLI 

BANANE. -I) Quale sia il rapporto di lavoro posto 
in essere fra lAzienda Monopolio Banane ed il personale 
che, senza alcun atto di nomina presta servizio presso 
l'Azienda stessa (n. 33). -II) Se l'Azienda sia tenuta a 
corrispondere per detto personale i contributi previdenziali 
e assicttrativi (n. 33). 

PENSIONI 

PENSIONE DI RIVERSIBILIT�. -I) Se, con l'avvento 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova 
del dipendente statale abbia diritto alla indennit� di 
buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio 
sia avvenuta anteriormente al 1� gennaio 1958 

(n. 85). -II) Se, ai sensi dell'art. 46 della legge 5 gennaio 
1950, n. 180, la pensione di riversibilit� sia soggetta a 
ritenuta per estinzione dei mutui contratti dal dipendente 
statale mediante cessione (n. 86). -III) Se la pensione 
di riversibilit� sia soggetta a ritenuta per debiti lasciati 
insoluti dal dipendente statale e derivanti dal rapporto 
di servizio (n. 86). 
POSTE E TELEGRAFI 

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. -I) In quali 
forme e limiti si eserciti sugli atti dell'�mministrazione 
Poste e Telegrafi il controllo della Corte dei Conti (n. 72). 

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE. -II) 
Se i �brigadieri d'ispezione n dell'Amministrazione P.T. 
scelti fra il personale della carriera esecutiva e muniti 
della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi addetti 
ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dall'assicurazione 
obbligatoria, ai sensi dell'ultimo comtna dell'art. 
I della legge 21 dicembre 1955 n. 1350 (n. 73). -III) Se 
possa considerarsi indennizzabile l'infortunio capitato ad 
un brigadiere d'ispezione, nell'espletamento di un incarico 
attinente ai servizi postali non connesso ad accertamenti 
ispettivi (n. 73). 

PREZZI 

ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI. -Se l'Accordo Economico 
Collettivo 5 giugno 1935 che regola i rapporti 
tra Editori e Librai possa essere opposto ai terzi acquirenti 
di libri (n. 40). 

PROCEDURA CIVILE 

REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi 
impugnabile con il regolamento necessario di competenza 
la sentenza del Pretore che oltre a dichiarare la propria 
incompetenza abbia giudicato, rigettandola;���s'l�la sola 
eccezione di inammissibilit� della opposizione a decreto 
ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di 
cui all'art. 651 c.p.c. (n. 27). 

PROPRIET� 

ROVINA DI EDIFICIO. -Se l'eventuale responsabilit� 
verso i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il 
materiale possesso, anche a titolo locativo, di un immobile 
caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit� 
del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. 

(n. 24). 
RAPPORTI DI LAVORO 

AzmNDA MONOPOLIO BANANE. -I) Quale sia il rapporto 
di lavoro posto in essere fra l'Azienda Monopolio 
Banane ed il personale che, senza alcun atto di nomina, 
presta servizio presso l'Azienda stessa (n. 36). -II) Se 
l'Azienda sia tenuta a corrispondere per detto personale 
i contributi previdenziali ed assicurativi (n. 36). 

LAVORO A COTTIMO. -III) Se le persone che esplicano 
lavoro a cottimo presso un centro di confezioni militari 
possano essere cons.iderate legate allo Stato da un rapporto 
di lavoro subordinato (n. 37). 

PERSONALE DELL'I.N.A.-CASA. -IV) Quali siano le 
norme relative a benemerenze di guerra previste dalla 
legge 1� luglio 1955 n. 565 da estendere ai dipendenti della 
della Gestione Ina-Casa, il cui rapporto di lavoro � 
regolato dal D.M. 15 ottobre 1955 (n. 38). 

REGIONI 

REGIONE SARDA -p ATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO 
STATO. -I) Se possa formare oggetto di permuta un 
bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente 
all'entrata in vigore della L.c. 26 febbraio 1948, n. 3 
ed attualmente destinato in Sardegna a servizi di competenza 
statale (n. 68). 

REGIONE SICILIANA -GARANZIA DI MUTUI CONCESSI 
AI COMUNI. -II) Se per l'iscrizione dell'ipoteca legale 
prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 legge R.S. 12 
aprile 1952, n. 12 occorra il consenso del Comune mutuatario 
(n. 69). 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -TUTELA DEL PAE 
SAGGIO. -III) Se per la collocazione di cartelli pubblicitari 
a lato o in vista delle strade statali al di fuori dei 
centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano 
sia sufficiente la concessione da parte dell'ANAS che, 
ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce in regime di 
esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in vista di 
esse, o sia anche necessaria la autorizzazione della Giunta 
Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge 
provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 70). 

REGIONI A STATUTO SPECIALE -IDROCARBURI. IV) 
Se le Regioni a Statuto Speciale abbiano potest� 
amministrativa in materia di idrocarburi da esercitarsi 
in conformit� di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 
1957, n. 6 (n. 71). 

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RESPONSABILITA CIVILE 

INCIDENTI STRADALI. -I) Se in materia di incidenti 
stradali il giudicato penale, che assolve l'imputato per 
aver agito in stato di necessit�, escluda che in sede 
civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit� 
ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 184). 

RovINA DI EDIFICIO. -II) Se l'eventuale responsabile 
vers9 i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il 
materiale possesso, anche a titolo non locativo, di un 
immobile caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit� 
del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. 

(n. 185). 
RICOSTRUZIONE 

I.N.F.I.R. Se i finanziamenti disposti a favore 
dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione 
con le leggi 9 agosto 1954, n. 656 e 4 marzo 
1958, n. 163 possano essere da questo utilizzati in tutto 
il campo della sua attivit� o solo per attivit� inerenti 
alla ricostruzione (n. 6). 
SEQUESTRO 

SEQUESTRO CONSERVATIVO. ---Quali siano i poteri 
del Presidente del Tribunale in sede di concessione di 
autorizzazione a procedere a �sequestro conservativo .a 

garanzia dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria per 
violazione di leggi finanziarie e richiesto a termini del 
l'art. 26 della legge 7 gennaio 1919, n. 4 (n. 13). 

SOCIETA 

APPALTO. -I) Se il recesso del socio da una societ� 
in nome collettivo esiga, per mantenere operante il 
contratto di appalto stipulato con la Societ� stessa, una 
espressa dichiarazione di volont� dell'Amministrazione 

(n. 82). 
COOPERATIVE -FALLIMENTO. -II) .Se in caso di fallimento 
o di liquidazione coatta amministrativa di una 
cooperativa alla quale sia stato nominato un commissario 
governativo, il credito per il compenso dovuto a 
costui possa considerarsi privilegiato (n. 83). 

STRADE 

TUTELA DEL PAESAGGIO. -Se per la collocazione di 
cartelli pubblicitari a lato o in vista delle strade statali 
al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia 
di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte del1'
ANAS che, ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce 
in regime di esclusiva la pubblicit� lungo le strade o in 
vista di esse, o sia anche necessaria l'autorizzazione 
della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 
della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 29). 

(6107467) Roma, 1959 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C