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GAETANO SCAVONETTI 


(nato a Car�~ntini il 4 aprile J8 76, morto a Roma il 5 dicembre J9 57) 

Pu� sembrare veramente anacronistico dire agli avvocati dello Stato di Gaetano Scavonetti, 
il cui nome � legato in modo luminoso e duraturo� alle fortune del nostro Istituto. 

Quale sia stata la sua opera non �si ricorda: si vive giorno per giorno nella Avvocatura 
dello Stato, tuttora permeata della sua potente personalit�, e modellata secondo le . 
riforme di strutture da lui volute ed attuate. 

Trenta anni di attivit� ha dato Gaetano Scavonetti alla Avvocatura; e sono stati trenta 
anni di operosit� multiforme ed instancabile. Nello svolgimento e nella trattazione di numerosi 
e delicatissimi affari, dapprima, mostra subito le sue alte qualit� di avvocato. 
Ma pi� tardi meglio e pi� fattivamente egli pu� entrinsecare le sue qualit�, quando da 
Giovanni Villa -di cui � il pi� attivo e diretto collaboratore -gli viene affidato l'incarico 
di Segretario Generale dell'Istituto. 

Intanto le sue doti innate si vengono affinando attraverso la diretta partecipazione 
alla attivit� della Pubblica Amministrazi�ne, in momenti particolarmente difficili� dellr:J,_ 
vita della Nazione. Capo di Gabinetto al Ministero dei Trasporti e poi alla Vice presidenza 
del Consiglio con Giovanni Villa nel 1918-1919, e successivamente Capo Gabinetto 



E ff ffH Ti ZD?M! ff! ffiillDT t D _ JDi imi! 



al Tesoro e Segretario capo alla Presidenza del Consiglio con Bonomi; Assessore del comune 
di Roma, dovunque Gaetano Scavonetti lascia ampia orma di s� e del suo passaggio, 
apportando, attraverso un vivido ingegno, aperto alla pronta visione dei problemi, il 
contributo di quella esperienza di uomini e di cose, che tanto gli -varr�-anche quando, nel 
1929, fu nominato Senatore. 

S� che quando nel 1921 si dov�, per fatalit� di eventi; provvedere alla sostituzione di 
Giovanni Villa, la sua nomina si impose con naturalezza, e la su designazione fu ispirata 
da uomini quali lo stesso Villa e Lodovico Mortara. 

Avvocato generale, Gaetano Scavonetti, mostra appieno quelle doti, che devono ritenersi 
in lui naturalmente congeniali, di animatore e di organizzatore, da cui il nostro Istituto 
trae il pi� ampio ed alto respiro. 

La sua opera continua, equilibrata, possente, � di tutti i giorni; ma resta pi� saldamente 
legata alle riforme del 1923, che d� alla difesa degli interessi dello Stato un nuovo 
volto con la introduzione del principio del �Foro erariale �; del 1925 che porta alla unificazione 
in un unico Istituto di tutti gli organi di consulenza e di difesa delle Amministrazioni 
statali; del 1930, che trascende il carattere formale e d� la visione precisa, a 
tutti ostensibile, che l'Avvocatura svolge la sua Attivit� e tutela ed a vantaggio dello Stato 
considerato nella sua organica unita; del 1933, infine, che pi� e meglio ribadisce la figura 
dell'Istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le peculiari funzioni di esso. 

Ben a ragione, e non senza una punta di legittimo orgoglio, Gaetano Scavonetti, nell'allontanarsi 
dall'Avvocatura, diceva di lasciare un organismo ormai perfe~to. A mantenere 
l'alto livello allora raggiunto, e, se possibile, a superarlo, � rivolta l'opera degli avvocati 
dello Stato, che vogliono con ci� rendere omaggio al loro antico Capo. 

Collocato .a riposo nel 1938, Gaetano Scavonetti assunse, il 30 giugno 1948, la Presidenza 
dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, che tenne fino all'ottobre-1953, portando 
anche nell'esercizio di questa altissima funzione il contributo ineguagliabile della Sua sapienza 
e del Suo raro senso dell'equilibrio, tanto pi� necessario in una situazione �osti~ 
tuzionale senza precedenti e di estrema delicatezza. 



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ANNO X -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1957 

RASSEGNA MENSILE 

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO 


LA NOMINATIVIT� OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI 

(l) 
La quei,;tione di legittimit� costituzionale pu� 
essere sollevata anche nei procedimenti di volontaria 
giurisdizione. 

II regio decreto-legge 25 ottobre 1941, 11. 1148 
convertito nella legge 9 fehbraio 1942, n. 96, che 
sancisce la nominativit� obbligatoria !lei titoli 
azionari non � costituzionalmente illegittimo. 

Riportiamo anzitutto il testo integrale della motiv
�azione in diri.tto della sentenza. 

� 1. L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura 
deilo Stato, secondo la quale la Corte 
dovrebbe dichiarare � non esservi luogo a giudizio >> 
per difetto del presupposto processuale del giudizio 
di legittimit� costituzionale, non pu� essere 
accolta. 
�Non si dubita che il procedimento di omologazione 
previsto dall'art. 2330 del Codice civile 
sia di quelli che usa ricomprendere sotto la categoria 
della giurisdizione volontaria, ma nemmeno 
che l'attivit� del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, 
anche se manchi la lite e non vi sia 
contraddittorio fra le parti. Perci� anche nel corso 
di questo procedimento pu� essere sollevata una 
questione di legittimit� costituzionale o su istanza 
di chi sottopone l'atto negoziale all'accertamento 
di legalit� o dal P.M. o di ufficio dal giudice. 


� D'altra parte niente c'� nella Costituzione e 
nelle leggi che regolano la competenza della Corte 
costituzionale (leggi costituzionali e legge ordinaria), 
che imponga di escludere i procedimenti di 
giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel 
corso dei quali possa sorgere una questione di 
legittimit� costituzionale_ A prescindere dalla 
esatta osservazione che il termine << controversie >J 
del quale si serve l'art. 134 della Costituzione � 
da riferire non gi� al giudizio nel quale sorge la 
questione di legittimit� costituzionale (per le quali, 
del resto, il termine nemmeno � da interpretare 
necessal'iamente come espressione di un caso 
di giurisdizio.ne contenziosa), e a prescindere altres�. 
dall'altra, osservazione, che i termini giudizio 
e causa, tanto nella I.e. 9 febbraio 1948, n. 1., 
quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 23), 

e nelle Norme integ1�ative per i giudizi davanti a 
questa Corte, vengono adoperati in maniera generica 
e con vario significato, � fondamentale la considerazione 
che il sistema costruito dalla Costituzione 
e dalle leggi che per questa parte la integrano 
o le danno esecuzione, comporta che tutte 
le volte che l'autorit� giurisdizionale chiamata ad 
attuare la legge nel caso concreto, cio� ad esercitare 
giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimit� 
costituzionale di questa, deve sospendere 
il procedimento e trasmettere gli atti all'organo 
costituzionale, che � il solo competente a risolvere 
il dubbio. Se � vero che il nostro ordinamento ha 
condizionato la proponibilit� della questione di 
legittimit� costituzionale alla esistenza di un procedimento 
o di un giudizio, � vero altresi che il 
preminente interesse pubblico della certezza del 
diritto (che i dubbi di costituzionalit� insidierebbero) 
insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione, 
vieta che dalla distinzione tra le varie 
categorie di giudizi e processi (categorie del resto 
dai confini sovente incerti e contestati), si traggano 
conseguenze cosi gravi. 1Si pu� dire, anche, 
che la proponibilit� alla Corte costituzionale di 
una questione di legittimit� costituzionale dipenda 
non dalla qualificazione del procedimento in corso, 
ma dalla circostanza che il giudice (contenzioso 

o volontario che sia il processo) ritenga fondato 
il dubbio della legittimit� costituzionale della legge 
che egli deve attuare_ Del che, del resto, � 
riprova la inaccettabile conseguenza dell'opposta 
interpretazione, che sarebbe quella di un giudice 
costretto (incompetente come egli � a giudicare 
della costituzionalit� della legge) ad applicare una 
legge, rispetto alla quale egli ritiene manifestamente 
fondata la questione di legittimit� costituzionale. 
� 2. Nemmeno fondata � l'eccezione pregiudiziale 
sollevata dalla societ� A.R..C-0. Sostiene 
essa che il D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e, di 
conseguenza, la legge di conversione del 9 febbraio 
1942, n. 96, avesse, fin ,dal suo nascere e con 
s� connaturato, il carattere della provvisoriet�, 
derivante dal momento nel quale esso fu emanato, 
che era tempo di guerra: cessata la guerra av�'eb(
1) (C-Costituzionale, Sent. n. 129 del 12 dicembre 1957 -Pres. Azz&riti; Rel. Cassandra; Societ� A. R. C. O. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri). 

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be dovuto cessare il vigore del provvedimento e, 
oggi, al giudizio di legittimit� costituzionale mancherebbe 
addirittura l'oggetto. 

�In contrario va osservato che la temporaneit� 
di un provvedimento legislativo deve risultare in 
maniera �diretta ed esplicita, o indiretta, ma sempre 
esplicita, mediante il collegamento a fatti e 
circostanze che abbiano una durata determinata 

o determinabile. Il richiamo che la difesa della 
societ� A.R.0.0. fa all'art. 14 delle " Disposizioni 
sulla legge in genera1le ,, secondo il quale le 
leggi " che fanno eccezion~ a regole generali o ad 
altre leggi non si applicano oltre i casi in esse 
considerati ,, vale, semmai (nel caso cio� che la 
legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), 
a sostegno della tesi 01�a enunciata. Per altro, 
sta di fatfo che il decreto-legge del 1941 noil ha 
in s� niente che autorizzi a considerarlo di sua 
natura provvisorio. Il fatto che fosse nelle intenzioni 
del legislatore di avvalersi delle disposizioni 
che quel decreto recava, ai fini di una politica 
tributaria o finanziaria di guerra, non esclude 
che, cosl come fu costruito, quel provvedimento 
fosse valido al conseguimento di finalit� diverse 
da quelle proprie dello stato di guerra. La nominativit� 
obbligatoria dei titoli azionari (che, del 
resto, aveva gi� avuto precedenti legislativi nel 
nostro ordinamento), era da molti anni un provvedimento 
auspicato o combattuto, soprattutto per. 
ragioni di politica fiscale. E gli stessi strumenti di 
accertamento fiscale che il provvedimento istituiva 
(quale lo schedario generale dei titoli azionari), 
e i termini che esso prevedeva (quelli dell'art. 8 
relativi alla conversione dei titoli al portatore in 
titoli nominativi, che coprono un quindicennio), 
mostrano a sufficienza che la raHo della legge non 
era certo quella di una regolamentazfone provvisoria 
e contingente. 
� N� la pretesa temporaneit� (determinata l' 
precisata come la vuole la societ� A.Il.O.O.) pu� 
dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio 1942, 

n. 71 (poi 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318), il 
quale stabilisce che " per le societ� per azioni sog,
gette al R.D.L. 25 ottobre 1941 e per la durata 
di tale decreto non si applicano le disposizioni 
del libro V del Codice relative alle azioni al portatore 
,,. Si tenga presente, infatti, che, come risulta 
dalla relazione che accompagna quel decreto, 
nel dettare la norma si consider� soprattutto il 
caso di quelle societ� per azioni (come quelle che 
operavano nel territorio dell'Africa italiana), sottratte 
alla sfera d'efficacia del D.L. del 1941 e 
soggette, invece, alle nor�me del Codice civile, 
mentre la considerazione del � carattere � del decreto 
stesso venne in secondo luogo, senza che si 
chiarisse o specificasse quale fosse. Sicch� la " durata 
,, alla quale si fa riferimento nel ricordato 
art. 109 � generica e indeterminata anch'essa, e 
comunque in nessun modo collegabile con la durata 
della guerra, alla quale non � fatto richiamo 
n� nel decreto-legge del 1941, n� nella norma di 
attuazione del Codice civile. 
� 3. Inoltre la societ� " A.R.0.0. ,, sostiene la 
tesi dell'illegittimit� costituzionale formale e del 
R.D.L, 25 ottobre 1941, n. 1148, e della legge di 
conversione 9 febbraio Jl942, n.� 96, nonch� del 

R.D. 29 marzo 1942, n. 239; nel promulgare o nell'emanare 
questi provvedimenti non sarebbero 
state osservate le norme costituzionali che regolavano 
in quel tempo_ la forma~ione delle leggi e� 
la produzione di norme giuridiche. Nemmeno questa 
tesi pu� essere accolta. Vero � che il R. D. 
29 marzo 1942, n. 239, � una legge delegata che 
trova la sua fonte nell'art. 15 del decreto-legge e 
della relativa legge di conversione, in base al 
quale, ai sensi dell'art. 3, n. 1 (" Con decreto reale, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
possono emanarsi norme aventi forza di legge : 
1� quando il Governo sia a ci� delegato da una 
legge ed entro i limiti della delegazione ... ,,), della 
legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era autorizzato 
a emanare " tutte le norme interpretative, 
integrative e complementari occorrenti per la organica 
disciplina della materia oggetto del presente 
decreto e particolarmente per l'intestazione 
ed il trasferimento dei titoli azionari nominativi, 
per l'impianto, la tenuta e il funzionamento dello 
schedario generale dei titoli azionari ,,. Ma � vero 
anche che, per una delega siffatta, non occorreva 
la deliberazione dell'Assemblea plenaria dell�i 
Camera e del Senato, dato che l'art. 15 della legge 
19 gennaio 1939_, n. 139, richiedeva la discussione 
e la votazione della Camera e del Senato " nelle 
rispettive assemblee plenarie ,, soltanto per le 
" deleghe legislative di carattere generale ,,. Ora 
� di tutta evidenza che la delega conferita co.n 
l'art. J5 del decreto-legge e della legge di conversione, 
delega della quale sono stati riferiti l'oggetto 
e i limiti, non pu� certo qualificarsi una delega 
di carattere generale; e si pu� anche aggiungere 
che il provvedimento legislativo delegato si 
tenne nei limiti della legge di delegazione. 
�L'illegittimit� formale del decreto-legge del 
1941 deriverebbe, invece, dal fatto che il governo 
si avvalse della facolt� prevista dall'art. 18 della 
ricordata legge del 1939 in un caso da questo articolo 
non previsto. Premessa a questa censura � 
la dimostra.zione del carattere soltanto parzialmente 
tributario del provvedimento. Senonch�, � 
da osservare che l'art. 18 della legge del 1939 consentiva 
di provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo 
della conversione in legge ai sensi del 
2� comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 
1926, n. 100), quante volte si fosse versato in 
istato di necessit� per causa di guerra " o per 
urgenti misure di carattere tributario o finanziario 
,,. 

� Ora nessun dubbio pu� sussistere intorno al 
fatto che le misure adottate col decreto-legge 
del J941 fossero, oltre che di natura tributaria, 
anche e pi� generalmente di natura finanziaria (e 
a misure siffatte fa esplicito riferimento il preambolo 
del decreto-legge), e quindi tutte riconducibili 
\'alidamente nell'ambito del citato art. 18. 

<< Nemmeno accoglibile il rilievo che non fosse 
competente la Commissione gener�fo del Bilancio 
a operare la conversione in legge del decreto~-non 
rinvenendosi in nessun articolo della legge del 
1939 una norma-che imponga per le leggi di convel
�sione il ricorso all'Assemblea plenal'ia e renda 


-177 


1uindi illegittima quella contenuta nell'art. 26 
lel Regolamento della Camera del 1938 che rico10sce 
appunto alla Commissione generale del biancio 
la competenza di approvare i "provvedilllenti 
legislativi promossi dall'Amministra.zione 
inanziaria ,, e quindi, correlativ;:i.mente, la conrnrsione 
in legge dei decreti-legge aventi la melesima 
provenienza. 

� 4. Occorl'e appena avvertire, passando al me~
ito della proposta questione di costituzionalit�, 
~he la Corte non ha ragione di indagare sul fonlamento 
delle tesi economico-finanziarie che si affrontano 
intorno al tema della nominativit� obbligatoria 
dei titoli azionari. Che un sistema il 
1uale faccia perno su codesta nominativit� obbli~
atoria giovi ai fini della personalit� e progressivit� 
dell'imposta pi� o meno di altri sistemi i 
1uali ricorrano, ad esempio, alla nominativit� dei 
redditi aziop.ari; che un'imposta cedolare possa 
r;onseguire una redditivit� maggiore di un'altra 
llhe, invece, si fondi sull'accertamento globale del 
reddito personale; che la 110minativit� dei titoli 
azionari consenta oppure no di raggiungere altri 
fini non fiscali, quali quelli antimo11opolistici o 
di un'ordinata vita delle societ� per azioni, sono 
tutti problemi di politica :finanziaria e tributaria, 
intorno ai quali la Corte non deve esprimere opia.
ioni. 
�Delimitato cos�. il campo, va affermato che le 
censure mosse al decreto-legge in questione si rivelano 
inconsistenti. La nominativit� obbligatoria 
dei titoli azionari (articoli 1 e 2 del D.L. 
25 ottobre 1941); la creazione di uno schedario 
generale di questi titoli e l'obbligo fatto agli 
agenti di cambio, ai notai, alle aziende di credito, 
alle societ� emittenti, di dare comunicazione all'amministrazione 
finanziaria, delle operazioni 
concluse e delle annotazioni iscritte nel libro dei 
soci (art. 4), nonch� le sanzioni comminate per 
l'inosservanza di questi obblighi (art. 14); il divieto 
fatto alle societ� per azioni di possedere 
azioni di altre societ� " per un valore superiore a 
quello del proprio capitale azionario ,, (art. 5), 
sono tutte disposizioni che J10n si riesce a vedere 
come violino l'iniziativa economica privata (articolo 
41 della Costituzione), la propriet� privata 
(art. 42 della Costituzione), '' la libert� e la segretezza 
della corrispondenza e di ogni altra 
forma. di comunicazione,, (art. 15 della Costituzione). 
Si deve in primo luogo osservare che i 
limiti che la Costituzione consente di porre con 
legge ordinaria alla libera iniziativa economica e 
alla propriet� privata in funzione del raggiungimento 
di fini sociali, sono tali da giustificare ampiamente 
le disposizioni impugnate del decretolegge 
del 1941. Preminente �, tra questi fini sociali, 
assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario 
e la progressivit� delle imposte, principi 
consacrati dall'art. 53 della Costituzione, alla cui 
attuazione 110n � dubbio che la nominativit� dei 
titoli azionari possa essere diretta. 

� Ma per legittimare talune delle disposizioni 
impugnate non occorre nemmeno fare ricorso alla 
potest� che la Costituzione conferisce al legislatore 
ordinario di apportare limiti alla iniziativa 

economica privata o alla propriet� privata, dato 
che esse regolano i modi di essere e le condizioni 
del legittimo esercizio di questi medesimi diritti 
nessuno dei quali pu� essere considerato affatto 
privo di limitazioni e di regole. Questo � da dire 
in ispecie della nominativit� dei -titoli azionari 
che, anzich� costituire una violazione della libera 
iniziativa privata, rappresenta il regolamento di 
un particolare titolo di credito, come il regolamento 
di uno degli elementi costitutivi delle societ� 
per azioni � il divieto fatto dall'art. 5. 

�Dell'invocato art. 15 c'� da dire anche di pi�: 
che esso cio� � richiamato a torto, altra cosa essendo 
il segreto epistolare e di ogni altra forma 
di comunicazioni (telefoniche, telegrafiche e via), 
garantito da questa norma e altra cosa l'obbligo 
fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito, e 
a societ� per azioni di comunicare all'Amministrazione 
finanziaria e al fine di costituire lo schedario 
generale, dati in loro possesso. E nemmeno si 

. vede come la difficolt� che dalla nominativit� dei 
titoli azionari derivi, a taluni tipi di investimenti 
di capitale o alla circolabilit� di una categoria di 
beni mobili, violi l'impegno fatto dalla Costituzione 
al leg�islatore ordinario di incoraggiare e 
tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del 
risparmio popolare '' al diretto. e indiretto investimento 
azionario ,, (art. 47 della Costituzione). 
La diminuita propensione verso questa specie di 
risparmio pu� significare accresciuta propensione 
per altre specie; ed � un'opinabili.ssima notazione 
psicologica, senza alcuna rilevanza giuridica, la 
affermazione che il piccolo risparmiatore debba 
temere pi� del grosso investitore, di ricorrere ai 
titoli nominativi. Sicch� non � nemmeno necessario 
esaminare il fondamento della tesi della difesa 
della societ� " A.R.C.O. ,, se il legislatore 
nello stabilire le norme, delle quali � discussione, 
si propose di raggiungere le finalit� indicate nei 
ricordati articoli della Costituzione e se adoper� 
i mezzi idonei al raggiungimento di tal fine; e se 
proponendosi di conseguire finalit� fiscali e realizzando 
invece il regolamento di materia extrafiscale, 
abbia espresso una volont� viziata e contraddittoria. 


�Una maggiore consistenza mostra invece l'argomento 
tratto dall'art. 3 della Costituzione che 
consacra il principio della eguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge, principio che sarebbe stato 
violato per effetto dell'entrata in vigore delle leggi 
siciliana e sarda, ricordate nella parte na1�rativa. 
Ma la situazione che J1e � derivata potrebbe, se 
mai, far sorgere il problema della costituzionalit� 
di quelle leggi regionali oppure determinarf' 
un contrasto di interessi tra Regioni e Stato problemi 
dei quali il primo non pu� essere solle


�vato davanti alla Corte in questa s�de, l'altro 
esula dalle sue competenze __,, ma non pu� condurre 
alla conseguenza, sostenuta dalla difesa 
dell'A.R.0.0., che debba affermarsi l'incostitu' 
zionalit� della legge statale. 

~� '. ~ 

La questione sollev,at~-� dalla societ� A.R,fJ.O. 
dinan-zi al Tn�bunale di Pinerolo offre un eserf!pio 
tipo della cosid,etta � causa pretesto � d;irf(et.ta ;a 

:%%111 :Md&::: 



57 wm e 7 j@m.@Bj i p:::11,,,,,, &*&*w.r.rwwrm.1mfI.mn1 

-178 


8Up01�are il dii.,,ieto d� proposizione della questione 
di oost-ituzionalit� .in via principale, oome oggetto 
della causa. 

La Societ� infatti ha redatto per atto notarile 
18 apri.le 1957 il suo atto d'i oosti.tu.zione e il suo 
statuto in cwii veruit'a pre'l:eduta la emissione di 
azioni al portatore e, ben oonosoendo il divieto 
d� legge, deposit� l'atto presso il Tribunale per 
la verifica. dI, legalit� e la iscrizione nel reg'�stro 
dell'e som{Jt� a sensi delz.'art. 2330 C. C., sollevando 
la questione di 'inoostUuzionalit� del R.D.L. 
15 ottobre 1941, n. 1148, convertito in legge 9 feb� 
brwio 1942, n. 96, ohe rende obbligatoria la nominativit� 
delle azioni. 

L'espedien>te oi � apparso inidoneo peroh� la verifica 
di adempimento delle condizioni di legge 
per la costituzione delle societ�, affidata al Tribunale 
dall'art. 2330 C. C., � un atto di controllo 
ohe non d� ltwgo ad un �giudizio)) a' sensi del� 
l'art. 23 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, in oui 
possa essere sollevato l'incidente dli legittimit�� 
oostit1izionale. 

La storia di questo controllo dimostra la sua 
natura ammini.stratim (1). Nel oodioe del 1865 
(art. 156) esso era affidato alla autorit� amministrativa 
e la iscrizione nel registro delle sooiet� 
derivava da una � autorizzazione>> amministra
�tioo. In sede di formazione del 1i,uovo Codice di 
oommeroio (art. 91) fu propo8to dalla Commassione 
del Senato ohe il controllo di legalit� fosse 
lasciato al notaio a oui rogito veniv�a redatto 
l'atto di costituzione, forma semplifioatrioe ohe 
ai>rebbe oggii escluso il prf)blema posto dalla societ� 
A.R.0.0., ma la proposta non fu accolta e 
nella dliscu8sione si pertien,ne alla decisione di affidare 
questo controllo al Tribunale. 

L'istituto � passato nel codice attuale, ma la 
sua natura di atto amministrativo di controllo di 
legalit� ai fini di una autorizzaziione alla isorizion.
e nel registro della societ� non � mutato. 

La forma in c~d 1'.l controllo S!i svolge � quella 
di un procedimento di volontaria giwrisdizi01w, 
ma� � paoifioo ohe questa dizione, estrane�a al ood�ce, 
non indica affatto che tutti gli atti del ffl!Udioe 
compresi in qiiesta designazione comportino 
eseroi~io di giurisdizione. 

Si tratta di un gran munero di atU di �sv�ariatissima 
indole, ohe non ha ancora avuta una sistem.
a.zione n� dottrinale n� legislativa, ~n cui, ao� 
canto a procedimenti nei quali si esplica. una vera 
e propria atm�tiit� giu1�isdizionale, se ne trovano 
aitri in oui � esplicata una semplice attivit� di 
amministrazione, talora di interesse privato, talora 
di imteresse pubblico (2). 

Quando in questi procedimenti si riscontra un 
esercizio di giurisd)i.zione non sembra dubbio possa 
esservi sollevato l'ilflioidente di legittimit� costituzionale, 
perch� in presenza di partd e di oon


._......__ 

(1) Vedasi in proposito ScIALOJA: Saggi di vario 
diritto, vol.. II, p. 77 e seg.g. 
(2) Vedasi per un tentativo di sistemazione e per la 
ricca letteratura sulla �questione, Vrsco: I procedimenti 
di �volontaria giurisdizione, Roma, L'Arnia, 1950. 
trapposti interessi il prooed,ime,nto, anche se svolto! 
dlinanzi al Pretore o dinanzi al Tribunale in Ca-i 
rnera. di Corisigl'io nelle forme della volontaria: 
giur�ulizione, ha pur sempre la natura ed il con-1 
ten,uto di wn giudizi.o il cui elemento costitutivo j 
e neoes�8ario � l'es�roizfo � della giuris<Uzione. 

Se ne� ha un esempio nella senten.za 15 giugno 
1956, n. 4 della Corte Costituzionale, in sede di. 
11mpugnazione di illegittimit� costituzrionale della, 
legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, � 
relativa all'istituto dei masi chtiusi, ipotesi in cui 
l'intervento del Pretore, oon proced'�1nento dviJ volontaria 
giurisdizione, risohe conflitti dfi interessi 
fra eredi. 
� Quando inrPeoe il procedimento ha il oontenu.to 
di un sempUoe atto di amrnJ:inistra.zione, oppure 
di un controllo di legalit� diretto esclusivamente 
alla tutela di un pubblico interesse, oome nella 
spe(}ie, tantoch� in questo procedimento non � ammesso 
intervento o reclamo dei soci, no'l'b sembra 
vi si possa vedere un esercizio di giurwdi.zione, 
peroh� l'atto di controllo consiste soltanto in wna 
veri;jioa di oonformi.t� alla legge, c�on eventuale 
reiezione dell'atto iirregolarmente formato, funRfione 
che compete a tutti gli organi di controllo, e si 
tratta di procedimento in cui non si riisoontra n� 
presenza di parti contrapposte, n� conflitto di in 
teressi. � 

La Oorte Costituzionale, alla cui pronuncia oi 
inchiniamo, ha in sostanza ritenuto ohe la natura 
dell'organo chiamato ad esercitare il controllo, 
nel caso la autorit� g1'rudiziari;a, sia prevalente 
rispetto alla i-ndagine circa la natura e il contenuto 
dell'atto, dichiarando non poters'i. ammettere 
ohe con l'escludere la possibilit� dell'incidente di 
cos�tituzionalit� nei procedimenti di volontaria 
giurisdizione si pervenga alla eventualit� ohe � il 
giudice sia costretto, in.competente oome eg�li � 
a giudicare della oostituzfonalit� deilla legge, ad 
applicare una legge rispetto alla quale eglv ritiene 
manifestamente fondata la ques�t'ione di legitti� 
mit� costituzionale J>. � 

� Oon m1� la questione � chiusa, almeno fino a che 
tutta la materia rela.tiva a questi proeedimenU 
riceva una nuova ed organica sistemazione leg~.slati1''(
1., e'Gentualit� certamente lo1i,tana nel tempo. 

* * * 

Nel merito � da rilevare che alcune delle questioni 
portate al g�udizio della Oorte sono estranee 
al problema della ao8tituzionalit� ed avrebbero 
dovuto essere proposte e 11isolte dinanzi al 
Trib1inale di Pinerolo ptrch� sufficienti, se ritenute 
fondate, a rirrmovere la obiezione di illegalit� 
dello statuto sociale ed a permettere la isoriRlione 
nel registro delle societ�, senza necessit� di 
risofoere un, problema� di legittimit� costituzionale. 
� 

Tale � la questione di cessazione della efficacia 
del provvedimento denun01'.ato, D.L. 15 ottobre 
1941, n. 1148, p�rch� emanato��con norma temporanea 
in relazione alie �esigenze tribu�art� yenerate 
dalla guerra, natura temporanea implicitamente 
riconosciuta dall'art. 109 delle disposizioni 
d,i attuazione del C. C. per il �q�ale le norme del 


:::::::

;; && ~twmrawam rwwmcw 

-179 


li1bro V del Codice r�elative alle azioni al porta,tore 
non si applicano � per la dura,ta del detto de� 
creto �. 

Altra questfone dello stes8o genere riguardava 
interferenze abrogative tra il libro IV del O. O. 
e la norma denurioiata, tesi fondata sulla osserva.
zione che l'art. 109 delle norme di attuazione 
sospendeva la applicazione del libro V del O.O., 
ver quanto riguarda le azioni al portatore, ma non 
rigu,ardava U libro IV nel quale sono previste 
norme relative alla disc�iplina dei titoli al portatore, 
senza per� specifico riferimento alle azioni 
delle anonime. 

Non' indugiamo su tali questioni di cui la sentenza 
ha eon grande chiarezza dimostrata la in


. fondatezza, le rileviamo soltwnto perch� � certamente 
anomalo che questioni alle qual'i nei: confronti 
dell'incidente di costituzionalit� si deve 
attribuire una precedenza necessaria logica e processuale, 
percM edittalmente idonee di per se a 
giustificare l'accoglimento delVa domanda, vengano 
riserva,te e non proposte dinanzi a,l giudice 
ordinario per poi sottoporle alla Corte OosP:i.tuzionale. 
J,a norma dell'art. 23 della, legge 11 marzo 1953, 

n. 87, per cui la sospensione del processo e la rimessione 
degli atti alla Corte Costituzionale � 
legittima soltantQ � qualora il giudJizio non possa 
essere definito indipendentemente d'alla ris'Oluzione 
dell'a questione di legitUmit� costituzionale � � 
un cardline del sistema, il cu.i rispetto � im1posto 
non soltanto dalla tutela della altissima funzione 
della Corte Costituzionale, ma anche dell'ordinamento 
deile competenze e da.lla conserva,zione dei 
vari gradi di giudizio per le questioni estranee al 
problema dXi costituzionalit�. 
Naturalmente � da ritenere che la Corte Costituzionale 
esamina questioni di tal genere in quanto 
ictu oculi le riconosce infondate e le rimuove per 
poter pervenire all'esa,me della questione di legittimit� 
costituzionale, mentre in contraria ipotesi., 
ove le considerasse opinabili e bisognose d'i una 
ordinan1a trattazione giudiziale, � a ritenere che 
restititirebbe gli atti al giudice ordinario per la 
loro preventiva risoluzione, per non pronunmare 
una sentenza su istanze estranee alla materia costituziionale 
il cui accoglimento escluderebbe senz'altro 
l'esame della questione dJi costituzionali.t�. 

* * * 

Soltanto dopo aver rimosse le dette questioni 
prelimfnari la Corte ha potuto affrontare le questioni 
di costituzionalit� formale e di oostituz'hona,
l1it� sostanziale. 

O�n la questione di costituzionalit� formale si 
contestava ess�enzialmente la regolarit� della procedura 
di formazione della legge 9 febbra10 1942, 

n. 96, di conversione del dentUnciato decreto sulla 
nominatiV.it� delle azioni, in quanto approvata 
con la procedura delle Oommissioni legislative e 
in particolare delle Commissioni generali del bilancio 
della Camera e del Senato, mentre si S'Osteneva 
che avrebbe dovuto essere portata in as�semblea 
plenaria soprattutto perch� �conteneva una 
delega legislativa al Governo per la emanazione di 
norme interpretative e cmnplementari per l'orga


nica dJ:isciplina della materia oggetto del decreto. 

Come ris1ata dalla sentenza queste crUiche non 

erano fondate, ma �interessa rilevare che anche la 

questione di irregolare formazione della legge in 

relazione alle norme vigenU nel�l942. avrebbe do


vuto esse�re sottoposta al Tribunale di Pinerolo, 

dato che dinanzi ad una eccezione di inesistenza 

della norma leg.islat'iva, per difetto formale no-ti 

sembra possa contestarsi la competenza del giu


dice ordinario a svolgere la indagine necessaria 

per stabilire se la legge che � chiamato ad appli~


care abbia g�i�uridica esd.<1tenza. 

Rimossa anche la questione di costituzionalit� 

formale la Corte ha potuto infine esaminare 1~ pro


posti problemi di costdtitzionalit� sostanziale co


stituenti il vero oggetto della c�usa. 

Su questo terreno per� le addotte ragrioni di 

illegittimit� apparivano al pi;� semplice esame 

cos� lontane da una poss'ibiUt� di accoglimento 

che ci Sii poteva legittimamente attendere una 

reiezione per manifesta infondatezza dinanzi al 

Tribunale di Pinerolo. 

La Corte infatti, mantenendo il suo osame nel


l'a1nbito della portata giu.1��id�ioa degli articoli; del


la Costituzione che veniv,ano invoeati e dei fini eui 

essi sono diretti, ha respinte le proposte ecoez�ioni 

di illegittimit� eon una motivazione estremamente 

sobria e perentoria. (parragrafo 4 della sentenza) 

premettendo, con la abitwale misura e sagg�ezza, 

che le qu.estio'Yltj, dii ordine economieo-finan:<A.ario e 

di oppo1�tunit� o meno della� nominativit� in rela


zione agU investimenti ed alla ciroola..zione dei 

capitali � sono tutti problemi di politioa finan


zi.aria e tributaria intorno ai qiial'i la Corte non 

deve esprimere opinioni �. � 

In realt� non si vede oome ,possa essersi pensato 

di ravvisare nella nomina,,tivit� una vio.Zazione di 

a.leune delle norme della O'�stituzione ohe venivano 

invooate, quali l'art. 2 in oui � enunciato il d<were 

della Repubblioa di riconoseere e garantire i dii:


ritti inv�iolabiU dell'uomo, o l'art. 14 rigualf'dante 

la inviolabilit� del domicilio, o l'art. 15 riguar


,dante il segreto dell.a corrispond.enz�a, o l'art. 41 

riguardante la libert� della iniziativ'a privata, o 

infi�ie l'art. 42 riguardante il riconosoimento della 

propriet� col limite della espropriazione per pub


blioa utilit�. 

Appare evidente ohe powh� il titolo azionario 
� non � che un bene mobile oggetto di privata '[Yf'O


'[YY'iet�, qualom, in base all'argomento r'elatilvo �alla 

libert� <Ili iniziaUv�a eoonomica e alla. tutela della 

'[Yf'Op1�iet�, si dichiarasse che la O'ostituaiione vieta 

al legislatore .di p1�escrfoerne la nom!�nativit�, 

cio� 'di renderne apparente e noto il posse:sso, lo 

stesso .at�gomento potrebbe essere invocato per 

qualsiasi altro bene mobile, ait esempio per le 

autom.obili, ooncl�sione evidentemente inarrvm4s


sibile. 

Gli s�tes.�i articoU della Costitu.~one ehe veni


vano invocati (artt. 2, 41, 42) contengono sempre 

la riserV:a relativa ai li1mA.ti ed ai controlli che il 

legislatore pii� imporre per �l ooordinamento del 

d�iritto del singolo a quei fini generati e sooi�li 

che oostituiscono la sostamza stessa d�ll� spirito 

22 zz 


-180 


della Oostit11,zione) tra i quali si deve neoessariamente 
compre'ndere il fine itella giustizia tributa.
ria. 

Ed � su questo punto ohe la tes�i della sooiet� 

A.R.0.0. rivelava macroscopicamente la propr'ia 
debolezza pe:rah� la Costituzione stabilisce (art. 53) 
ohe il � sistema tributario � informato a O,riteri di 
progressivit� � e la nom��l/W,tfoit� � uno� strumento 
di rivelazione della rioahezza ahe oorrisponde a 
questo fi1~e) sia in materia di i;mposi2�ioni dirette) 
sia 1(n, materia di suooes.sioni. 
Questa situdone � univers�almente rioonosoiiuta. 
Uno specialista df, questioni eeonomfohe e di leg'islazione 
suUe societ� (1) sarive in proposito � non 
m1 sono polemiche o sofismi che valgano ad eliminare 
la ovvia insopprimibile connessione fra la 
imposizione diretta e progressiv'(J, e f aoaertamento 
nominativo dei oe.spriti azionari >>, e se ne ha la 
conferma sia nella relazione del Ministro per le 
fin.an.ze Thaon di Revel al Parlamento in occasione 
della presentazione della legge di aonversione 
del d.enun&iato provvf?dimento J sia nei preaedenti 
della nostra legislazione sull(J) materia. 

La nominativit� obbligatoria era gi!� stata infatti 
stabilita ed organizruta aon la legge Giolitti 
24 settembre 1912-0, n. 1297, che costituiva la oonclu.
sione di una tenden<.l(J, gi� mwn1Jj!es�tatasi fin dal 
ministero Giolitti del 1893, in rela.zione al prrogress
�ivo affermarsi del principio della ptrogressivit� 
nella i1nposizione tributaria) legge ohe se~a il 
sopravv�ento del fascismo cheJ per motivi di cui 
molto si � discusso) la abrog�, avrebbe definitivamente 
1�egolata la materia .. 

Questa legge rendev�a obbl.igato1�ia la eonversione 
in nominati!Vi di tutti i titoli al portatore emessi 
dwllo Stato) dalle Provinoie) dai O'o?nuni, dalle 
Societ� p6ff' azioni e da qualsiasi altro ente ed anohe 
dei �depositi vinoolati; a termine fisso. Era fatta 
eooezione soltanto per i depositi a risp'(J;1'mio e per 
i buoni del Tesoli'o. 

Le norme �di attuaZ'ioneJ pubblioate in sede di 

delega legislativa oon R.D. 9 giugno 1921, n. 834, 

regolavano minutamente la &iroolazione dei titoU 

nominativi) anche a mez:to a:egli agenti di <Xl!mbio, 

stabilendo penaUt� severissime per le infra.zioni. 

Per� la eventuale ulteriore emvssione �di titoli al 

portatore la penalit� era stabilita in una multa 

pari all'ammontare de'i titoli emessi) che veniv�ano 

d'iohiamti nulli em lege. 

Quando nel 1941 le neeessit� tributarie sorte 
dalla guerra, e consideraR.�ioni di naturra sooiale, 
indussero alla riafjerma.~ione della nominativit� 
ool provvedimento ora denunoiato alla Corte) la 
limitazione della nominatimit� alle azioni delle 
anonimeJ con la sopravvivenza della forma al portatore 
per le obbligazioni e per altri titoli) ha 
avuto un effetto probabil!J'nente determinante in 
quello squ,ilibrio d~ investimenti su oui fanno lev�a 
le attuali ben note disoussioni sulla norninatitpi.t�) 

(1) BRUNO VISENTINI: Considerazioni s,u,lla nominativit� 
obbligatoria delle azioni, in � Stato Social�e '" 
dil:'etto da Giuseppe Pena, n. 7 del luglio 1957 e studi 
i.vi ricq,rdati. 
in relazione allo svi'(J;lfnento del risparmio dallo 
investimento azionario al prestito obbliigaztion.ario 

o ad alt.re forme di impiego ahe non importino la 
nominativit�) situazione che non av'f'ebbe potuto 
sorgere con l'ord,inamento del 19'2Q�. 
La noniinativ-it� oorri.s:pon�de ad uri i/ndir<~�o 
semprre pi� prevalente negli stati moderni ed � 
1�igorosam-ente attuata nella legislazione degli 
Stati U1'1iiti (1) contro oui nessuno sollero llaeoosa 
di statalismo o di menomazione della iniziativa 
priva,,ta e delle libet�t� fondarnentali d�l oittadino. 

E' interessante notare ohe uno degli aildebiti 
p�� viv-aeemente sostenuti in questa causa oontro 
il denunciato decreto � fonooto sull!art. 47 della 
Costituzione) in cui � detto ohe la Repubbliaa 
inooraggia e tutela il risparmio e fall)orrisce l'a.ccesso 
del risparmio popolare al diretto inv�estimento 
azion,ario nei grandi complessi p~�oduttivi 
del paese) mentre la nominativit� oostituilrebbe un 
ostaaolo a tale for'rna dd inv�estimento. Orbene) a 
pa?'te la osservazione ohe non si pu� legittimamente 
invoeare oome favore al risp'(J!f'mfo la possibilit� 
di nasoondirmento delZa rieohezzaJ � nozione 
oomttme) risultante mnche dalla ord:inaria stampa 
di informazione) che l'investimento aR.�ionarfo nei 
oomvlessi produttn"i da parte dd pioeolo risparr'
1'111iatore e degli operai dell'f;n;dJustrjjq, � negli Stati 
Uniti un fenomeno in vivace S'Vilupvo. 

In v6'r'it� dato il rapporto tra la nominativit� e 
la progressivit� deUa imposizione tributMia � 
intuitivoo che il timore della pr'ogressivit� non pu� 
ri,g1u1;rda1�e che in misura minima il pwcolo risparmiatore, 
sia .nei 1�iguardi della irnposf,Zione diretta 
sia nei riguardi delle imposte �d4 sucoessione. 

La nominativit�) c'ome � ben noto � osteggiata 
soprratutto dagli op�eratori economidi) ohe valutano 
il fenomeno da un punto di vis�ta del tutto 
div�erso sia da quello del p�iocolo risparmiatoreJ sia 
da quello d'egli stwdios�i d'el regime delle sooiet� 
e del problema della lotta contro i monopoli. 

Gi� il Vivante avvertiva che per 7x;r, chiarezza 

della amministrazione delle anonime e per la tu


tela d.elfazionista piooolo rispa.rmiatore a([Jvpa;riva 

neoessario ohe le azioni fossero nominative J quanto 

meno per impedire che gli amministratori posse


det~do in proprio la maggioranza delle aR.�ioniJ pos


sano <dominare le assemblee masoherand0 il prro


Prio intervento attrav�erso propri fiduciari deten


tori prec'ari delle az'ioni; per il voto in assemblea) 

gilustificando la propria gestione e rendendo pra


tioamente imposs,ibile l'azione di responsabilit� (2). 

Egl~ giu,ngeva a concludere ohe � per la salvezza 
deltisti1tuto 1deUe sooiet� mwnimeJ per salvarle 
dalla oorruzione ohe ne sm�edita la funzione e ne 
allontana i risparmi � neee8saria la trasform'(J;z
�ione delte a~ioni) ohe m�a oiraolano liberamente 
nella form'a anonima al portato.re J 'in titoli; nom1!nativi 
>J (3). 

(1) BRUNO VISENTINI: op. loc. <Citati."' 
(2) VIVANTE: Trattato, quinta edizione, voL -�I, p�. 199 
e s�egg. '8 � Riv. di Diritto Commerciale, 1903, 1, 167. 
(3) Rtportato da A. GRAZIANI in Rivista deUe societ�, 
W57, p. 621 e segg. 
i m mm rm :www1 =mm :::::m:m %&0Y&l' &&1&1:: mm a

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ii:FH 2 TE HM rnmru aMtam TIF zc;r 


-181 


Gli studiosi non hanno mutato parere ed ancor 
oggi, in piena polemica sulla nomina.tivit�, affa 
. rrvaino ahe essa � neaessaria per U retto funziona


mento della anonwna in partiaolMe per evita1�c 

la elusfone del aontroUo delle assemblee sr1.{Ua 
a:<�ione degli amministratori, oome gi� osserv(J;va 
il Vivante, e per evitare ohe venga eluso il <J,%-1,eto 
di voto in oaso di conflitto di interessi (art. 23'73 
O.O.) �o il divieto di oonoorrenza (art. 2390 
O.O.) (3). 

L�uttimo argomento e di p�i� 1.:istosa apparenza. 
contro la norninatwit� era fondato sull!Mt. 3 della 
Oostituzione che afferma la uguaglianza dei oit� 
ta.<Uni dinan.,�i a.lla legge, a�d!l.Wendo ohe la legge 
rwzionale, col mantenere la nominativit�, genera 
una disuguaglianza tra oitta�ini in relazione alle 
leggi regionaU che l'hanno abolita. 

L'art. 3 della Oostitu.zione con la affermazione 
della pari dignit� dei oittadini e della. uguaglia1u<:a 
dinmnz:i alla legge, senza distinzioni d4i raz1z�a, di 
sesso e di religione, � evidentemente estraneo alla 
questiono ed anche in senso oggetti;v�o la asserita 
inwg�uaglianza no�11, esiste una volta che la leggo 
naziona.le e quelle regionali sono itgitalmen.te eiffioaoi 
verso tutU i cittadini nel loro ambito territoriale, 
mn giustamfJnte la Corte, senza i.nd;ulgere a 
non necessa.rie d�isquisidoni, ha rimosso lo spe� 
oioso argomento r-ilev'(Jffl,do ohe la questione di 
oostitu.zionalit� � .da falf".si m;�entiialm.ente nei rigua'f'�ri 
delle leggi 1:egionali, non potendosi ammettere, 
oon totale roveisoiarnento del nostro sistema 
oostituzionale, ohe una legge regionali) lirnAJtata 
al territorio della regione generi la incostitu.<!ionalit� 
ilJella legge nazionale. 

(3) Vedansi ih Rivista deUa societ�, 1957, n. 4-5 gli 
studi idi Alessandro Graziani, Bruno Visentini �e Tullio 
Ascarelli. 
La arnpiez~a deiUe ques�tioni di ordJi,ne eoonomioo 
ohe si sono svolte e si sv�olgono c'irca la nominativit� 
delle a~ioni, disoussioni che sono rimas�te 
Puori della se'Cera a�ula della a01�te Oostitu.zionale J 
prova ohe si tratta dii un grave problema di po.zitioa 
eoonom�ioa e finanziaria ohe in.tereS"sa tutt~ gli 
stati moderni e nel quale non � il oaso di interloquire 
in queste note. 

Le pos�s�ibili s'Ol.uzioni sono conipito del legislatore 
e dipendono non solo da elementi eoonmnic-i 
e finanmarri ma anche da indiri!.wi politioi. In tale 
sUuaz�ione le oonseguenze lontane della questione 
proposta irn questa oausa andava.no molto oltre il 
problema gittridioo, perch� una inibizione della 
noniina.ti;vit� su fo%damento oostitu.-zionale a'Grebbe 
bloccato le iniziative e la libert� del legislatore 
in una materia in evolu.done .<];i cui non � possibile 
prevedere i fut�uri sviluppi. Per gU interessati 
naturalmente sarebbe sta.to allontanato i.l cUsagio 
iJJella nominativit� e delle sue oonseguenze di V'aria 
natura di oui soprca si � detto, e ai� s'e rwn in 
mo(Jio definitiv�o ,om�tamente molto val~do peroh� 
per ritm�nare alla nowina.tivit� si sarebbe resa 
neoessar'�a. una legge oostituzionale. 

Era tutta11.Jia sempUoistic10 pensare che la Corte 
Oostituzionale, presid�iata dalla sua profo'l'l!da 
padronanza delle norme della OosUtuzione e dello 
spirito ohe le (J;nima, ohe � spirito ilJi pvropulsfone 
verso uno Stato sempre soci'(J,lmente pi� giusto, 
nella areazione d1i difju.se possibilit� �i access�o al 
benesse1re e nella distrib1tz�ione degli oneri, e non 
dli ecces8wa �inibizione all' attivvit� del lcg�isla.tore, 
potesse essere tratta, a mezzo di sottili ma art�ifioiose 
interpreta~ioni di alcnrie norme aostit�uzionali, 
a aonolusioni oos� gravemente vinoolative nei 
riguard.i della evoluzione della nostra legislazione 
in 1nateria, eoonomica e finanziaria_ 

M. FRATTINI 

E CF?? cw ill ii ilCl 

;; ;

t rn ii nmm m:m tm1 na&Ci&& trru d& 

.NOTE DI DOTTRINA 


.................--.................................................--.......--.................................................................__ 


M.AARTEN Bos : Les conditions du proces en droit 
international public. Leida, E. J. Brill 1~57, 

p. 344. 
Nell'elegante veste tipografica, propria delle 
pubblicazioni edite sotto gli auspici del � Legatum 
Visserianum >> presso l'Univer�sit� di 
Leida (1) � a'pparsa quest'anno una edizione francese, 
ampliata ed aggiornata, dell'opera omonima, 
che l'Autore, attualmente membro del servizio 
giuridico dell'O.N.U., aveva gi� pubblicato nel 
1951 in lingua olandese quale� tesi di dottora,to >>. 

.Preceduta da una. breve introduzione, l'opera � 
divisa in cinque capitoli: mentre il primo � dedicato 
al processo in generale, senza. riferimento 
cio� al diritto internazionale, il secondo, in questo 
specifico campo, si occupa, del. giudice, il terzo 
delle parti, il quarto delle altre condizioni del 
processo internazionale e l'ultimo esrumina. le conseguenze 
della manca,ta. oss�erva.nza delle predette 
condizioni. 

Premesso che il processo deriva normalmente 
da una divergenza, di opinioni sulla concretizzazione 
del diritto positivo, contenuto in astratto 
nella legge, in un trattato internazionale o nella 
consuetudine, l'A. ne deduce che il giudicare va 
inteso come un ragionamento a forma di SJ:illogismo, 
di cui la maggiore � costituita dalla norma 
astratta,, la minore dai fatti materiali, sicch� la 

conclusione deve portare a.Ila no1�ma concreta, 
stabilendo cosi la relazione giuridica fra. i due soggetti 
contendenti. 

Tale operazione logica � attua.bile solo mediante 
un processo (termine questo comprensivo anche 
delle misure conservative e coercitive) quando le 
pa.rti non vi hanno potuto� pervenire da. sole direttamente. 


Al giudfoe dunque compete concretare il diritto 
oggettivo: se la parte soccombente accetta. la de� 
cisione, lo scopo � raggiunto, ma se non l'accetta 
l'attore pu� ricorrere ar misure di coercizione. 

L'A. rileva che generalmente le decisioni del 
giudice interna.zionale vengono eseguite e che comunque 
egli si propone di limita,re la propria 
trattazione a quella parte del processo che si svolge 
davanti al giudice. 

Osservato poi che chi intende avvial'e un processo 
deve preventivamente risolvere due pro


(1) Il giurista olandese STEFANO GIUSEPPE VISSER 
(1&68-1919), istitui erede d�el pr0tprio ;patrimonio l'Univ�ersit� 
di Leida allo scopo di fav�orire gli studi del diritto 
internazionale pubblico .i ;privato. 
blemi, e cio� se il processo sia possibile e quale 
sia la procedura da seguire, l'A. indica i presupposti 
di cui occorre accerta.re la sussistenza e 
le attivit� che dovono essere svolte onde non arenarsi 
di fronte ad eventuali eccezioni l'inammissibilit� 
o improponibilit�. 

Entrando poi nel vivo della. trattazione del processo 
internazionale l'A. rileva che in esso la 
distinzione fra giurisdizione e competenza si pone 
pi� sovente che sul piano na.zionale : peraltro solo 
la Corte dell'Aja, fra i vari Tribunali internazionali, 
ha fatto cenno una isola. volta a tale distinzione 
pur senza definirla.. In altre decisioni i due 
concetti sono confusi e diversi sono pure i pareri 
dei vari membri della Oorte, espressi nelle loro 
opinioni dissidenti. Del resto la contestazione 
della competenza S�i risolve in una. negazione della 
giurisdizione perch� si tra.tta di sapere in ent1~
ambi i casi se il processo sia possibile o meno. 

Fra le caratteristiche delle controversie internazionali 
va ricordato che esse devono avere un con tenuto 
giuridico e non di mero fatto (cfr. art. 36 
dello Statuto della Cbrte dell' Aja) ed inoltre che 
qualsiasi carattere politico deve esservi concluso, 
particola-re questo �fferma.to dalla. stessa Oorte 
nel parere richiesto dall'Assemblea Generale del-
1'0.N.U., circa la possibilit� di subordinare la 
ammissione di uno Stato all'ammissione contemporanea 
di a.Itri. Invece le controversie sulla na.tura 
ed estensione di una riparazione, in quanto 
da decidersi in base al diritto, e parimenti le 
questioni di principio, che non si riferiscono cio� 
a casi concreti, sono, ammesse pacificamente. 

La decisione che il giudice interna.zionale � chiamato 
a p1�endere deve essere libera, nel senso che 
le parti non pos.sono imporgli semplicemente una 
scelta fra due o pi� soluzioni della lite. L,a decisione 
poi, naturaJmente, � obbligatoria solo per le 
parti partecipanti e tale sua forza � incondizionata, 
cio� non dipende dalla approvazione di una 

o dell'altra delle parti. Nessuna, efficacia obbliga.toria 
invece hanno i pareri che la Oorte dell' Aja 
pu� dare su ogni questione di cui sia investita 
dal Consiglio o dall'Assemblea. 
Altra caratteristica � quella della definitivit� 
della decisione nel senso che non � ammesso il 
ricorso contro di essa. La rettifir,a, infa.tti, � semplicemente 
correzione di un errore, ed esclude un 
nuovo esame della causa, menti�e la revisione � 
la correzione dopo ta,le esame, ma, solo in presenza 
di un � fatto nuovo >>. --


Richiamato il concetto di competenza, inteso 
qua.le potere del giudice di conoscere di una controversia, 
l'A. rileva come spesso avvenga che 


MM: 



-.183 


siano introdotti in tale concetto elementi ad esso 
estranei. A volte la. competenza, infatti, viene 
fatta, a torto, dipendere dalla capacit� di stare 
in giudizio di una delle parti, o da attivit� pre-� 
ventive non esercitate, mentre tali viz.ii possono 
s� comportare l'inammissibilit� della. domanda, 
ma non la incompetenza. del� Giudice. 

Riferendosi ai limiti della �.ompetenza, l'A. li 
distingue in naturali, statutari e determinati dalle 
parti. I primi sono in relazione al carattere 
internazionale della controvers.ia: questa cio� non 
pu� esistere che o fra due Stati, o fra cittadini 
di essi, o fra uno degli Stati e un cittadino dell'altro 
(tali due ultime ipotesi si riferisconp ai 

T.A.M. (1) non alla Corte dell' Aja). 
La competenza. sotto questo profilo pu� essere 
quindi soggetta a limitazioni ratione personae 
(es. na.z.ionalit� delle parti) oltrech� rati'one ma,teriae. 
Nel ca.so di mutamento di naz.iona1it� vale 
quella goduta al momento della presentazione 
della domanda, mentre un cambiamento intervenuto 
nel corso della lite non influenzia la continuaz.
ione e l'esito della stessa. 

Circa i limiti sta.tutari occorre far dchiamo ai 
regolamenti rispettivi dei T .A.M. e per la Corte 
dell'Aja al suo statuto che (M't. 35) ammette come 
parti i rnemboli della organizzazione nonch� -subordinatamente 
a certe condizioni -anche altri 
Sta.ti, ma sempre previa accettazione della giurisdizione 
della Corte stessa. Ratione materiae ogni 
conti>oversia invece le pu� essere sottoposta 
(art. 36). 

Restano, infine, i limiti fissati dalle parti, le 
qua.li devono espressamente o implicitamente rico


noscere, come si � detto, la competenza della. 
Obrte ma possono determina1�e l'estensione. Un 
accenno viene qui dedicato aUa domanda riconvenzionale, 
che � ammessa solo se sia in connessione 
diretta �COn l'oggetto della domanda principale 
e se pure essa rientri nella competenza. della 
Oorte. 

Venendo a parlare della capacit� del giudice internazionale 
(che per la Corte dell'Aja � regola.fa 
dagli artt. 2 e 9 del suo statuto, mentre nulla in 
merito � detto nei regolamenti dei T.A/.M.) viene 
rilevato che per esso � i'ichiesta. un'indiscussa 
dignit�, garanzia d'imp�arzialit�, una, particolare 
preparazione p�rofessionale, .oltre eventualmente 
la conoscenza di certe lingue. Pu� esistere inoltre 
l'obbligo pe1� il giudice di non occupare altre funzioni 
pe1� la durata dell'incarico. 

Nel capitolo rela.tivo alle parti, con riguardo 
alle vertenze proponibili davanti alla Corte del1'
Aja, vengono indica.ti fra i metodi di presentazione 
di reclamo internazionale la. protesta, la 
domanda d'inchiesta,, la negoziazione e la domanda 
di sottoporre la controversia ad un Tribunale 
arbitrale o alla Corte stessa. 

Ricordato come la giustizia internazionale non 
sia, limitata alle sole controversie fra. Stati, L'A. 

(1) I Tribunali Arbitrali Misti trovano la loro origine 
ne.i trattati di paic�e di Vers�ailles, S. Germano, Newilly, 
Trianon e Losanna. 
rileva Qhe i pdvati non sempre sono ammessi in 

proprio quali parti (es. davanti alla Obrte del


1'Aja) ; essi possono tuttavia farsi rappresentare 

dal rispettivo Stato, il qua.le ,_,portando davanti 

al fo1~0 internazionale la controve1�sia privata 


fa pm sempre valere un dirittQ proprio:,. �io� 
�quello che che i suoi cittadini siano trattati secondo 
jl diritto internazionale. Qua,lche incertezza 
nell'applicazione di tale principio � tuttavia riscontrabile 
con i~iferimento ai, mandati interna


zfonali. 

�Oii�ca la rappresentanza al processo, mentre nul


la era espressamente previsto per i T.A.M., per la 

Corte dell'Aja � richiesto che ogni Stato deve 

essere rappresentato a mezzo d'un � Agente�, ol


tre naturalmente all'assistenza dei lega.U, che 

dispongono del solo jus� postulandi. 

Fre le regole formali � sottolineato l'obbligo 
della indicazione delle pa.rti in causa, la cui presenza 
� indispensi1bile pe1� la costituzione del contraddittorio. 
Nel venire poi a trattare degli altri 
presupposti p�rocessua.Ii l'A. rica.rda come l'obieotum, 
Utis consista. nella questione di fatto e di 
diritto c;he il giudice deve esaminare e sulla. quale 
egli deve emettere la decisione, mentr�e distinto � 
l'oggetto della domanda, e cio� il petitwm. Entrambi 
tali elementi devono essere specificati, in 
via di principio, gi� nell'atto introduttivo, pur 
non mancando decisioni internazionali che ammettono 
la precisazione della domanda anche nel 
corso di causa nonch� la modificazione della stes� 
sa., salvi sempre i diritti della parte convenuta. 

L'A. condivide l'atteggia.mento giurispruden


ziale secondo cui il giudice pu� modificare la base 

giuridica del litigio, cio� appUcare una norma� o 

un principio di diritto non invocati dalle parti. 

Sull'esistenza d'una controversia, quaJe ovvio 

presupposto per adire il giudice, viene segnalato 

il contrasto tra varie decisioni della �Obrte del


1'Aja, la quale talvolta riconobbe sufficiente in 

merito l'afferma.zione della. parte attrice, mentre 

altre volte pretese la dimostrazione che un accordo 

non era stato possibile, malgrado un tentativo di 

componimento effettuato per le vie diplomatiche. 

Qua.Ii altri presupposti necessari sono indicati 
la esistenza di un interesse ad agi1�e e l'avvenuto 
esaurimento delle vie interne di ricorso nel caso 
sopra accennato, in cui uno Stato proceda contro 
altro Stato per una vertenza. d'origine privata, 
Sulle varie ipotesi in cui il p�rivato direttamente 
interessato deve adire preventivamente le istanze 
giudiziarie esistenti nello Stato convenuto, L'A. 
si diffonde richiamando vari precedenti in diffe 
renti ipotesi. 

Obncludendo l'argomento e parlando della for


ma dell'atto introduttivo viene accennato come 

davanti ai T.A.M. il processo possa iniziarsi solo 

mediante deposito del ricorso (requ.�te), mentre 

davanti alla, Oorte dell'Aja oltre a. questo, riser


vato ai casi di giurisdizione obbligatoria, si debba 

p1�ovvedere, negli altri casi, a mezzo di rn~ti:f�ca 

del compromesso concluso con la parte convenuta. 

Rilevato che ancora altre condizioni positive, con


cordate liberamente fra le parti, possono sussi


stere, si accenna alle condizioni negative e cio� 


00 ;; :mtEE M ii iiLl.1NLJlJ[filiill22f@ZJ&filI ID 00: i 

-184 


il decorso del tempo (casi di prescrizione e decadenza) 
che pu� estinguere il diritto di promuovere 
azione e la sentenza. gi� intervenuta nella stessa 
causa (ne bis in idem). 

Circa la procedura da seguire viene posto in 
rilievo l'obbligo per la parte attrice dell'indicazione 
del giudice, delle generalit� delle parti, dell'obieotum 
litis e del petitum, nonch� di aJtre possibili 
formalit�. 

Venendo poi ad occupairsi delle conseguenze 
che la mancata osservanza dei p�resupposti indicati 
pu� produrre, l'A. esiamina i casi in cui tale 
inosservanza comporta l'inammissibilit� della 
domanda. Sul p�rohlemar se anche l'incompetenza. 
del giudice produca lo stesso effetto, la risposta 
� affermativa in considerazione che il diritto 
internazionale non conosce una sanzione diversa,. 

dalla inammissibilit�. Si osserva infine che le 
condizioni sopra esaminate devono sussistere in 
limine Utis. 

La, Oorte dell' Aja peraltro ha, avuto occasione 
di decidere che se il termine, entro il quarle aJ 
giudice � concessa. giurisdizione, spira prima della 
pronuncia della sentenza,� questa debba pur 
sempre essere emessa. 

In ordine ai rimedi contro l'inammissibilit� 
viene rileva.to come questi siano talvolta, espressa.mente 
previsti in disposizioni regolamentari, che 
ammettono, fra l'altro, sanatoria se l'eccezione 
� stata sollevata tardivamente, se la, condizione � 
adempiuta in corso di causa, se lar inosservanza 
di forme non comporta pi� danno per la. parte 
convenuta,, o se l'accettazione della competenza 
sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso. 

Riaffermato il noto principio secondo cui il giudice 
dell.'azione � pure giudice dell'eccezione, ne 
consegue che anche nel diritto internazionale il 
giudice debba. decidere sulla propria competenza, 
che -nell'ordine da seguire nell'indicaz.ione delle 
eccezioni -deve avere sempre il primo posto. Se 
ta.Ie esame debba avere un cararttere restrittivo od 
estensivo, I'A., riconosciuta la difficolt�, ritiene 
di non poter indicare una norma tassativa.. 

Oerte condizioni, e cio� quelle chiamate d'ordine 
pubblico (come le competenza, la capacit� 
delle parti, ecc.), devono essere esamina.te d'ufficio, 
ma non � per� p;revisto che nella motivazione 
della sentenza esse vengano es'clIDinate espressamente, 
a meno che una delle parti non lo abbia 
richiesto. 

Accennato a.1 fatto che in vari giudicati i termini 
�eccezione� e �mezzo l'inammis:sibilit� >> 
sono usati indiscriminrutamente l'uno per l'a.ltro, 
� ammesso che essi possano opporsi in ogni momento 
della carusa se si tra.tta. di eccezfone d'ordine 
pubblico, diversamente solo all'inizio. Non 
� invece ritenuta n� valida n� lecita, una riserva 
indeterminata di ulteriori eccezioni da p�roporsi 

in corso di causa,, 
L'opera termina con brevi osservazioni sulla 
discussa� facolt� del giudice internazionale cli 

modificare decisioni preliminari, relative ai presupposti 
del processo prese separatamente prima 
dell'emissione della sentenza definitiva. 

* * * 

Denominando l'opera �condizioni del processo 
>> I'A. si � rifatto -traducendo letteralmente 
-alla terminologia della, dottrina processualistica 
tedesca che appunto chiama � Prozessvoraussetzungen 
� �i presupi>o:sti processuali, la 
cui mancata inosservanza rende inammissibHe la 
azione. E, come si � visto, non si tra.tta qui di 
uno studio della teoria genemJe del diritto processuale 
internazionale, ma semplicemente di una 
analisi delle principali questioni procedurali secondo 
la giurisprudenza dei T.A.M. e della� Corte 
dell'Aja�, tenuto conto dei rispettivi regolamenti. 
Infatti pur non escludendo l'esistenza. e l'importanza 
di altre giurisdizioni internazionali, I'A. 
hai voluto limitare il proprio esame all'attivit� 
di detti giudici, considerando sufficiente tali 
esperienze per dedurne dei principi a cara.ttere 
genera.le validi per ;i, problemi trattati. 

Se la maggiore ampiezza delle citazioni riguarda 
le decisioni giurisprudenziali, di cui vengono 
frequentemente riportate parti integrali a sostegno 
o a; confutazione delle soluzioni adottate, 
anche numerose fonti dottrina.Ii sono diligentemente 
richiamate e discusse. Non igno�rato � 
l'apporto della. scienza italiana ai vari problemi, 
bench� limitata ai soli iscritti apparsi in pubblicazioni 
francesi (Anzillotti, ;Morelli, Salvi.oli). 

Se un appunto pu� farsi, ci, sembra che I'A. 
non abbia saputo sempre s:fuggire aU'inconveniente 
-difficilmente evitabile, del resto, in ogni studio 
a carattere analitico -di incorrere cio� in 
frequenti ripetizioni, sicch� la tra.ttazione ne esce 
a volte inutilmente appesantita. Appunto per 
questo la generica,. esposizione del primo capitolo 
pu� apparire superflua, in parte perch� riguarda 
nozioni elementa.ri non certo indispensabili, in 
pa.rte perch� anticipa nozioni pi� tempestivamente 
ed ampiamente riprese e svilupp�ate nel 
corso della successiva trattazione. Nel complesso 
tuttavia, la ricchezza delle fonti informative unita 
alla rigorosa Msamina e discussione dei singoli 
problemi, pur contenuta nel campo d'una determinata 
casistica, sono elementi largamente positivi 
che valorizzano questo originale lavoro che 

interessa, e soddisfa il lettore. 

ITALO TELCHINI 

IGNAZIO SCOTTO : Il rapporto di pubblico impiego 
regolato dalle norme di diritto privato. �Diritto 
del Lavoro�, 1957, I, 218 e segg. 

Lo studio del Cons. di Stato Ignazio Scotto d� 
un quadro, ampio ed interessante, del tema del 
rwpporto tra l'impiego pubblico e quello privato, 
soffermandosi soprattutto su tre questioni essenziali 
: sulla reciproca. po1sizione dei due rapporti, 
le loro differenze, le loro interferenze, la-loro evoluzione; 
sulla distinzione tra ente pubblico e privato 
con riferimento critico alla tesi sostenuta in 
dottrina della � privatiz,zazione >> degli enti pub


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-185 


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blid economici; sulla rilevanza della natma pubblica 
dell'ente, cosi detto econornico nei rapporti 
col suo personale. 

Tre questioni di grave rilievo su cui, con chiara 
efficacia e acutezza, l'A. manifesta decisamente 
il suo pensiero. 

Lo studio prende le mosse dalla precisazione degli 
elementi essenziali del pubblico impiego e dal 
movimento evolutivo di convergenza tra l'impiego 
pubblico, che assume principi del rapporto privato 
di lavoro, e questo che te11de a recepire e utilizza.
re principi del pubblico impiego e forme di garanzia 
proprie di quest'ultimo. 

Passa quindi a porsi il problema della distinzione 
tra ente pubblico ed ente privato, che ravvisa 
nell'obbli'go per l'ente pubblico di raggiungere 
i propri fini. Sulla scorta di tale elemento 
essenziale, egli nega e critica la teoria sostenuta 
del Levi (La persona giuridica pubblica, in Riv. 
Trim. dir. pubbUco) 1955, 588), che ravviserebbe, 
attraverso un processo per cosi dire di prrivat'izzazion.
e, negli enti pubblici c. d. economici, in 
realt� degli enti privati, anche quando la legge 
che li ha istituiti avesse loro dato denominazione 
di pubblici. 

Ed infine, dopo aver chiarito la posizione sussidiaria 
e subordinata delle norme sull'impiego 
privato applicate a sensi dell'art. 2129 O.O. agli 
enti pubblici, l'A. conclude esprimendo il suo avviso 
che la natura economica dell'attivit� esercitata 
in concorrenza coi privati e la applicabilit� 
delle norme proprie del rapporto privato di lavoro 
non siano elemento sufficiente non solo a, priva.tizzare 
il soggetto ma neppure a poter togliere ai 
rapporti di impiego inerenti alla sua organizzazione 
�quel carattere pubblico che deriverebbe dalla 
natura dell'ente. 

Conclusivamente lo !Scotto mostra di ritenere 
opportuna una revisione della giurisprudenza dominante 
o una disposizione legislativa che riporti 
la disciplina di questi dipendenti nell'ambito pubblico 
e 11ella competenza del giudice amministrativo 
dando logicamente alle disposizioni dell'impiego 
privato carattere sussidiario e subordinato 
rispetto ai principi del pubblico impiego. 

Condividiamo i rilievi dello Scotto sia in ordine 

all'osmosi tra impiego pubblico e privato (pur re


stando tra essi una differenza essenziale : regime 

di supremazia contro regime di parit�), sia in 

ordine alla cos� detta � privatizzazione � che non 

ci 
pare ammissibile anche perch� questi enti pre


sentan-0 spesso due facce: da un lato si avvalgono 

di poteri di imperio (v. per taluni aspetti lo stesso 

A.R.A.R.), dall'altro, operano con le norme del 

diritto privato. Essi sono inoltre sottoposti a con


trolli e a norme organizzative che attestano della 

loro struttura pubblica non riducibile in toto al 

diritto privato. Naturalmente ci� non toglie che 

si 
possa ravvisare, in qualche caso, l'attributo di 

� pubblico � come non rispecchiante la vera na 

tura e ]a struttura dell'ente e si possa inquadrare 

nell'ambito priva.to. 

Dove invece non ci sembra di dover condividere 

l'opinione, pur indubbiamente meditata e c-0eren


te dello Scotto, � per quanto attiene alla negata 

possibilit� che l'ente pubblico economico contragga 
rapporti di lavoro, rnore pr�ivatorum, cio� con 
la disciplina del diritto privato. E' questa una 
vecchia disputa che forse sar� tr-0ncata dal legislatore 
per finalit� pratica, ma sulla quale non 
ci sembra che vi siano nuovi argomenti di" rilievo. 
Il problema � sempre quello: se un rapporto di 
lavoro con un ente pubblico possa essere disciplinato 
esclusivamente dai principi del diritto privato, 
non in via sussidiaria e subordinata, ma in 
via primaria, al di sopra dello stesso potere regolamentare 
dell'Ente. Ed una volta che a sensi dell'art. 
2093 C.C. si sia ammessa tale possibilit� 
-la quale non sembra possa negarsi nel diritto 
positivo -� ben difficile trovare argomenti per 
sottrarre il rapporto alla competenza del giudice 
ordinario. Vi �, 1infatti, allora quella posizione 
di parit� contrattuale, che esclude, oltre che la 
supremazia, lo stesso potere discrezionale e pu� 
dar vita solo a diritti soggettivi in cui si esprime 
appunto l'autonornia delle parti contraenti. 

Ora che questa posizione possa essere modificata 

o soppressa dal legislatore il quale ben pu� subordinare 
la attuale disciplina privata a quella 
pubblicistica e ridurla al rango di norma sussidiaria, 
non vi � dubbio. (Se ci� sia poi opportuno 
sarebbe altro discorso). 
Ma non sembra che, all'odierno stato del diritto 
positivo, possa escludersi la esistenza di rapporti 
di lavoro con ente pubblico regolati rnore prirvatorurn 
e soggetti alla esclusiva disciplina del diritto 
privato poich� a tale esclusione si oppongono 
ormai norme positive di legge quali l'art. 2093 

e.o. e l'a-rt. 429, n. 3 del codice di procedura civile, 
oltrech� particolar�i ei;ipresse disposizioni 
come ad es. l'art. 12 del D. L. 13 aprile 1948, 
n. 321, sulla G.R.A., cui si � adeguata la stessa 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Ad. Plen. 
28 febbraio 1956, n. 6 in Rass. Oons. Stato, 1956, 
I, 92). 
V. SIMI 
C. 
PETRUCOI : Natura e impugnabilit� del decreto che 
liquida il compen:3o al consulente tecnico, in �Giustizia 
civile�, 1957, I, 2158 e segg. 
Con sentenza 29 maggio 1957, n. 1986 (Ilario 

c. Cioffi, in Giustizia ci1.:ile 1957, I, 2158) la Corte 
di Cassazione ha nella motivazione, ed in via incidentale, 
riaffermato il principio che il decreto 
con il quale il giudice istruttore di un processo 
civile liquida il compenso spettante al consulente 
tecnico a sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.c. � uno 
speciale provvedimento avente sostanzialmente carattere 
monitorio, e come tale soggetto ad -0pposizio.
ne da parte degli intimati. 
Da questa affermazione prende lo spunto il P. 
per trattare in un'ampia nota -che ha fra l'altro 
il pregio di una accuratissima informazione il 
problema, tuttora controverso, della natura giu-�--ridica 
del provvedimento sopra indicato e, conseguentemente, 
dei modi e dei termini della eventuale 
impugnazione di esso. � 

Z%%% w w; 
::::: :e::::x:::::::w WXW.�f ..! 


! B E E 7 



-186 


Confuta l'autore la tesi che vorrebbe attdbuir 
carattere di atto amministrativo al provvedimento 
de qtw. Si � sostenuto da taluno che il giudice 
qua.udo nomina un consulente tecnico esplica una 
attivit� che non si pu� considerare manifestazione 
n� della giurisdizione contenziosa n� di quella 
volontaria, ma che ha carattere complementare 
della funzione giurisdizionale, e che pu� qualificarsi 
come amministrativa. 

E, si a.ggiunge, se natura anuninistrativa ha 
l'atto di nomina del consulente, uguale natura 
deve riconoscersi al provvedimento che liquida il 
compenso, in relazione anche al potere discrezionale 
che il giudice ha nell'operare la liquidazione. 
Quanto alla. impugnazione, evidentemente non potrebbero 
esperirsi i gravami propri della giurisdizione 
contenziosa o volontaria; e si �, quindi, ritenuto 
di poter fare ricorso o alle norme degli 
artt. 287 e 288 c.p.c. o a quelle di cui agli articoli 
91 e 93 stesso codice. 

lVIa esattamente il P. coglie le ragioni della erroneit� 
di questa tesi: il provvedimento di nomina 
del consulente tecnico, cui si prnvvede formalmente 
con ordinanza, non � atto emesso dal giudice 
al di fuori della sua attivit� giurisdizionale, 
dal momento che l'opera del consulente vien richiesta 
appunto perch� il giudice possa adempiere 
ai suoi compiti istituzionali avendo a disposizione 
tutti gli elementi che gli sono necessari per decidere 
la lite dedotta in giudizio : la nomina del 
consulente tecnico � fatta esclusivamente a questo 
fine, epper� essa non pu� considerarsi avulsa 
dal processo. Per conseguenza non si pu� ritenere 
di natura amministrativa il provvedimento di liquidazione 
del compenso che trova la sua causa 
efficiente nella nomina e nell'attivit� svolta; n� la 
discrezionalit� del giudice, nel liquidare il compenso, 
pu� valere ad attribuire al decreto quel 
carattere, !Posto che molti sono gli atti prettamente 
giurisdizionali nei quali si manifesta la 
discrezionalit� del giudice (ad es. nella liquidazione 
in sentenza degli onorari di avvocato, fra i 
minimi ed i massimi previsti dalla tariffa). N� 
meno erroneo appare, quanto alle impugnazioni il 
sistema proposto: gli artt. 2S7 e 288 c.p.c si riferiscono 
alla correzione di errori materiali, si che 
non possono coprire i casi -e sono i pi� -nei 
quali ci si lamenta del qunntum della liquidazione, 
indipendentemente da ogni errore; mentre gli 
artt. 91 e 93 riguardano ipotesi tutt'affatto diverse 
(spese sostenute dopo il processo; distrazione 
delle spese). 

Sono altres� da condividere le critiche mosse 
dal P. ad altre tesi, che pure sono state affacciate 
per risolvere la questione. 

Si � detto che il decreto de quo ha carattere 
definitivo, capace di produrre effetti sostanzialmente 
idei1tici a quella di una sentenza di condanna, 
suscettibile, perci�, di produrre giudicato. 
Esso, pertanto, non impugnabile con appello, non 
potrebbe, per l'effetto del giudicato, essere opposto 
in sede di esecuzione, n� potrebbe dar vita 
ad una azione ordinaria di accertamento del compenso 
dovuto; ma potrebbe esser gravata solo con 
ricorso per cassazione, a sensi dell'art. 111 Co!'Jt. 

Peraltro � agevole osservare che nessun provvedimento 
e.messo i-naudita altera parte, e senza che 
la legge consenta a questa di manifestare in tempo 
successivo la sua volont� di accettare o di non 
accettare il provvedimento, pu� acquistare efficacia 
di giudicato; e d'altra parte non si saprebbe 
conciliare la res judicata con la provvisoriet� del 
provv"edimento del giudice istruttore, giacch� il 
Collegio ha il potere di modificare, e sia pure 
limitatamente. alla ripartizione delle spese tra le 
parti, il provvedimento ... passato in giudicato. 

Il P., peraltro, non condivide neppure la tesi 
della Cassazione: osserva che fra vari provvedimenti 
analoghi disciplinati dalle norme di attuazione 
del c.p.c., aventi efficacia di titolo esecutivo 
(artt. 24, 38, 43, 52), solo a quello previsto dallo 
art. 43, 1� cpv., il legislatore attribuisce natura 
monitoria; e da ci� trae la conseguenza. che, dunque, 
gli altri tale natura non hanno. Rileva, inoltre, 
che mentre per ottenere l'ingiunzione occorre 
in ogni caso la domanda di parte, alla liquidazione 
del compenso al consulente il giudice pu� 
provvedere di ufficio; che la facolt� di sospendere 
la. esecuzione del provvedimento monitorio opposto 
contrasta con la dichiarata sollecita tutela degli 
interessi del consulente; infine che nel caso in 
esame non � previsto n� un termine per la notifica 
del decreto n� un termine per la proposizione della 
opposiz.ione. 

Il P. pertanto propone una sua tesi particolare 
per risolvere la questione. Egli parte dal principio 
che il provvedimento de quo non � estraneo 
al processo, ma che ~ come la consulenza tecnica 
attiene alfa istruzione probatoria del processo anche 
quello in esame rientri fra gli atti istruttori; 
onde il decreto che ne interessa ha la stessa 
natura giuridica di qualsiasi atto reso dall'istruttore 
nel eorso del processo (n� pu� avere, a questi 
fini, rilevanza la diversa forma del provvedimento: 
decreto anzich� ordinanza). Da ci� il P. fa 
discendere, quanto alla impugnabilit�, che sia le 
parti che il consulen.te potranno richiedere al giudice, 
nel corso della istruttoria, la modifi�a o la 
revoca del provvedimento, a sensi dell'art. '177 

c.p.c. Di pi�, le pnrU potranno, secondo i principi, 
chiedere al Collegio di esaminare, ed eventualmente 
modificare, il provvedimento istruttorio; questa 
richiesta non pu� essere formulata dal consulente, 
che non-� parte nel processo, e quindi � 
estraneo alla decisione adottata in via definitiva 
dal Collegio con sentenza; peraltro, proprio perch� 
il consulente non interviene in questa fase, 
qualunque fosse la decisione adottata dal Collegio 
su richiesta delle parti _, e quindi anche la modifica 
del qiiantum della liquidazione disposta dall'istruttore 
-questa non potrebbe essere a lui 
opposta. 
Ora proprio questa conseguenza, ovviamente. 
ineluttabile, vale a chiarire la fallacia della costruzione 
del P. In verit�, se le decisioni del Collegio, 
avanti il quale le parti si dolgono Q.elln 
entit� della liquidazione disposta dall'istruttore 
(ed � un dato della comune esperienza. che le doglianze 
avverso questi provvedimenti riguardano 
non tanto la ripartizione delle spese fra le parti, 

m;w zz a mrn:mmzrnammr!rnll ::::: r::rn:nrn:: mmrnrnrni: ::z&ot::: Z&:ili1% 


2122 i ;J;;;bud Mmm, 

-181 

E b 
regolata in definitiva secondo il princ1p10 della 
soccombenza, quanto la misura della liquidazio


. ne), non � opponibile al consulente; se, cio�, a 
costui spetta in ogni caso il compenso liquidato 
dall'istruttore con il decreto emesso a sensi dello 
art. 24 disp. att., la pronuncia del Collegio in 
sostanz.a � inutilit.er data. E quella. impugnazfone 
-che il P. riconosce dovuta -diventa in tal 
modo del tutto apparente, senza1 conseguenza 
alcuna n� di ordine pratico n� di ordine giuridico. 


In definitiva, quindi, pi� adere:nte alla realt� 
giuridica appare la tesi ora ribadita dal Supremo 
Collegio (e dapprima affermata con le sentenze 
24 luglio 1954, n. 2669, e 30 settembre 1954, numero 
3189, in Giust. civ., 1954, I, 1838 e 2'169, 
risp.) che � assimila n il provvedimento in esame 
a quello monitorio: non, beninteso, nel senso del� 
la equiparazione piena ed assoluta, ma della assimilazione 
per quelle parti che non sono fra di loro 
incompatibili per espresso disposto di legge. Perdono 
cos� valore taluni rilievi mossi dal P. a questa 
tesi (basati sul presupposto della identit� dei 

provvedimenti) ; me:ntre altri non hanno di per 
s� alcuna consistenza: cos�, ad es., la sollecita 
tutela degli interessi del consulente, espressamente 
considerata dal legislatore, ben pu� cedere ad 
altri interessi pur meritev-0li di. tutela, J:J.e! casi 
in cui, nella prudenza della sua discrezionale va1utazione, 
il giudice dell'opposizione ravvisasse 
sussistere valide ragioni per sospendere la esecutoriet� 
del decreto opposto. E quanto alla mancanza 
di termini per la noti:f�ca del pr-0vvedimento 
e per la opposizione -pur addotta dal P. quale 
elemento per contrastare questa tesi ---. non sembra 
davvero, pur nel contrasto di opinio:ni, che 
ci� possa inficiare la fondatezza della tesi in esame. 
La mancanza di un termine quale fissato per 
il decreto ingiuntivo dall'art. 644 c.p.c. non sembra 
possa autorizzare a ritenere che il decreto di 
liquidazione diventa i:nefficace se non notificato 
entro 40 giorni dalla pronuncia; e, quanto alla 
opposizione, il termine, decorrente dalla notifica, 
sar� quello di 20 giorni, per il principio di utilizzare, 
sa.Ivo diversa statuizione, i principi fissati 
per l'analoga materia delle ingiunzioni ordinarie. 

N.G. 
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RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione 
dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Beni d~llo 
Stato attribuiti alle Regioni dagli Statuti speciali; 
Giurisdizione -Beni del soppresso p.n.f. in� Sicilia Non 
passano alla Regione. (C. Cass., Sez. I, sent. 

n. 4141/57; Pres. Fragali; Est. Viviani; P. M. Silocchi 
(difforme): Finanze c. comune di Canicatt� -P.C.I. 
A.N.P.I. -A.P.I.). 
La questione della competenza territoriale dell'organo 
dello Stato, che agisce in giudizio, non 
si identifica con quella della capacit� processuale 
(legi,tirnatiq ad fProcessum) dell'organo stesso e~ 
pertanto, non pu� essere dedotta per la prima 
volta in Cassazione, ostandovi la preclusione de� 
rivante dal giudicato. 

La questione dell'appartenenza dei beni immobili, 
gi� di propriet� dello Stato e situati nel territorio 
della Regione siciliana, allo Stato o alla 
Regione non integra un conflitto di attribuzione, 
ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 L. 11 marzo 
1953, n. 87, devoluto alla cognizione della Corte 
Costituzionale, ma involge l'accertamento di un 
diritto sostanziale di uno dei due enti, Stato e 
Regione e, cio�, del diritto alla� disponibilit� di 
quel bene, che � giudizio riservato al giudice ordinario, 
quali che siano le parti contendenti, siano 
quindi pure, esse, lo Stato e la Regione. 

I beni facenti parte del patrimonio del sop


presso partito nazionale fascista in Sicilia non 

possono essere considerati compresi fra i beni, 

che, in base all'art. 33 S.S. per la Regione sici


liana, debbono ritenersi assegnati alla Regione. 

All'atto dell'entrata in vigore del predetto Sta


tuto speciale, infatti, essi facevano parte di un 

patrimonio in liquidazione, di cui soltanto le at


tivit� residue, non ancora accertate a quella data, 

sono entrate a far parte del patrimonio dello 

Stato. 

Anche rispetto a questi beni resta fermo, co


munque, il potere attribuito dall'art. 38 d.1.1. 

27 luglio 1944, n. 159 di assegnarli a servizi pub


blici o a scopi d'interesse generale mediante ces


sione ad a,ltri enti pubblici o ad associazioni assi


stenziali, sportive e simili, nel qual caso essi non 

entrano mai a far parte definitivamente del patri


monio dello Stato. 

Per una miglior comprensione delle delicate 
question~~ si ritiene opportuno trascrivere �ntegralmente 
la pregevole motivazione della sentenza, 
alla quale, pur con qnafohe perplessit� per quanto 
riguarda la seconda massima, riteniamo di poter 
aderire. 

Sulla questione de2isa con z,a seconda massima 
pubblicheremo prossiim.a-mente un,a nota per fare 
il punto sullo stato della dottrina e della giurisprudenz.
a. 

� Le parti resistenti, Associazione Pensionati e 
Invalidi e Partito Comunista Italiano, eccepiscono, 
nel rispettivo controricorso, l'inammissibilit� 
del ricorso dell' Amministra.zione delle Finanze 
dello !Stato, per mancanza di legittimazione d'ell'Intendente 
di Finanza di Palermo, che ha agito 
in questa causa, e che non sarebbe l'organo ter� 
ritorialmente competente per la rivendicazion� di 
beni di asserita propriet� dello Stato situati in 
provincia di Agrigento, quindi nella circoscrizione 
territoriale dell'Intendente di finanza di Agrigento. 


� Si deve rilevare che, con questa eccezione, si 
solleva una questione che non riguarda la capacit� 
pTocessua-le dell'organo che agisce per la 
pubblica amministrazione, ma semplicemente la 
competenza territoriale dell'Intendente di finanza 
di Pa,lermo, di cui non � contestabile la capacit� 
di agire per l'Amministrazione :finanziaria interessata. 


� Trattandosi, dunque, di una questione atti


nente alla sola competenza territoriale dell'or


gano, essa avrebbe dovuto essere sollevata nei 

giudizi di merito. L'eccezione, invece, non fu pro


posta n� davanti al Tribunale n� davanti alla 

Corte d'Appello, che, giudicando sulla domanda, 

hanno implicitamente riconosciuta la competenza 

dell'Intendente di :finanza di Palermo, con deci


sioni su questo punto non impugnate. 

�L'esame della questione, per il giudicato for


matosi, �, pertanto, precluso. 

� L'Amministrazione ricorrente propone, a sua 

volta, una eccezione pregiudiziale. Assume che la 

questione dedotta dai convenuti e decisa dalla 

Corte di Appello di Palermo integra un conflitto 

eventuale di attribuzioni ;fra lo Stato e la Regione 

siciliana in merito alla spettanza del potere di 

amministrare i beni patrimoniali indisponibili esi


stenti nel territorio della Regione, in particolare, 

i beni idel soppresso partito nazionale fascista, 

e che, dato l'oggetto della controversia., pu� P'l'O


:filarsi il difetto di gimisdizione dell'autorit� giu, 

dizfaria ordinaria, sotto un duplice a,spetto, cio� 

con riferimento sia ai poteri del giudice, sia alla � 

legittimazione delle parti. Sotto �l primo__ aspetj;o � 

perch� gi� si � ritenuto, con la sentenza n..9' del 

1957 della Corte Costituzionale, che la questione 

della spettanza della potest� amministrativa in 

determinate materie allo Stato o alla Re~fone 

::: 

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-189 


costituisce una vera e propria questione di attribuzione 
costituzionale e, come tale, non pu� essere 
fatta valere davanti all'autorit� giudiziaria, 
ordinaria e speciale. 

� Sotto il secondo aspetto perch� nei giudizi sui 
conflitti di attribuzione la legittimazione attiva 

o passiva spetta esclusivamente al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e a,l Presidente della. Regione. 
� La eccezione � manifestamente infondata. 

� Non vi � dubbio che, a norma dell'art. 134 
della Costituzione e degli articoli 39 e seguenti 
della legge 11 marzo 1953, n. 87, spetti esclusivamente 
alla Corte Costituzionale la risoluzione dei 
conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni 
e che i giudizi sui conflitti di attribuzione debbano 
svolgersi esclusivamente nel contraddittorio 
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Presidente della Regione ; ma nella specie, � manifestamente 
da escluder1s,i che la presente controversia 
involga un conflitto di attribuzione tra lo 
Stato e la Regione siciliana, o possa, comunque, 
costituire materia di conflitto. 

� Il conflitto di attribuzione che deve essere sottoposto 
alla Corte Costituzionale sorge, a norma 
dell'art. 39 della citata legge 11marzo1953, n. 87, 
quando la Regione invade con un suo aUo la sfera 
di competenz,a as1s:egnata dalla� Costituzione da.Ilo 
Stato ovvero ad altra Regione, oppure quando la 
sfera di competenza costituzionale di una Regione 
sia invasa da un atto dello ~stato. 

� Che nel caso presente non s.ia sorto e nemmeno 
possa sorgere un conflitto di attribuzione fra lo 
Stato e la Regione � reso evidente dal fatto che 
la controversia verte non fra lo Stato e la Regione, 
ma fra l'Amministrazione delle finanze dello 
Stato da una parte ed enti diversi dalla� Regione 
dall'altro, convenuti �questi, in giudizio in virt� 
di rapporti di diritto privato. 

� Ma nemmeno potrebbe profilarsi, nella questione 
che � stata sottoposta al giudice ordinario, 
la possibilit� di un conflitto fra i due poteri, 
n�, come sostiene la difesa dell'Amministrazione, 
una mancanza di giurisdizione del giudice ordinario 
a giudicare di una questione che, se realmente 
involgesse una indagine sulla sfera di competenza 
assegnata dalla Costituzione allo Stato 
ovvero alla Regione, dovrebbe, indubbiamente, 
essere devoluta all'esame della Oorte Costituzionale. 


� E', infatti, manifesto che il conflitto di attribuzione 
di cui si parla nell'art. 134 della. Costituzione 
e negli artt. 39 e segg. n. 87 del 1953 pu� 
sorgere unicamente dalla emanazione di un atto 
(di natura amministrativa), che, se emanato dallo 
Stato, si sostenga essere, invece, tra quelli che, 
in base alla Costituzione (artt. 116-125), ed alle 
leggi costituzionali rientrano nella sfera di competenza 
della Regione e, se emanato dalla Regione, 
si sostenga essere estranee alla sua sfera di competenza. 
Nella specie, invece, non si discute di 
un �atto))' dello Stato o della Regione, che possa 
dare luogo ad una questione di competenza, 
quindi ad un conflitto fra i due poteri, ma in sede 
di rivendica, da parte dell'Amministrazione dello 

Stato, di un bene detenuto da terzi a titolo di 
privato godimento, si eccepisce dai convenuti che 
lo Stato non pu� rivendicare quel bene, ottenendone 
da essi, terzi, il rilascio, perch�, con l'entrata 
in vigore dello Statuto della Regione siciliana, 
approvato con legge, esso. � passato,. con 
gli altri beni dello Stato, alla Regione. Si profila 
quindi fra le parti la questione dell'appartenenza 
del bene, questione che involge l'a.ccertamento 
dell'esistenz,a, di un diritto ,sostanziale, e che non 
pu�, per ci� stesso, confondersi con una questione 
di competenza nell'emanazione di atti amministrativi, 
la quale, riguardo ad atti che si emanassero 
rispetto a quello stesso bene, presupporrebbe, in 
ogni caso, l'accertamento, anzitutto, dell'appartenenza 
del bene allo Stato o alla Regione, 
quindi l'accertamento del diritto, alla disponibilit� 
di quel bene, che � giudizio riservato al giudice 
ordinario, quali che siano le parti contenenti, 
siano quindi pure esse, lo Stato le la Regione. 
Deve pertanto essere esaminato nel merito il ricorso, 
a sostegno del quale l'Amministrazfone 
delle finanze deduce, col primo motivo, la violazione 
e la falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 43 

. dello S.tatuto per la Regione siciliana, aipprovato 
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 
nonch� dei principi generali costituzionali in tema 
di trasferimento di beni dello Stato alle Regioni 
e dell'art. 1 del D.L.O.P.'8. 30 giugno 1947, n. 567, 
nonch� la mancanza di motivazione (art. 360, n. 3 
e 5 C.p.c.). 

� Assume la ricorrente che la Corte di merito, 
con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto 
che, per effetto delle norme contenute negli 
artt. 32 e 33 dello Statuto per la Regione siciliana, 
tutti i beni dello Stato esistenti nel territorio 
della Regione alla data di entrata in vigore del 
R..D.L. 15 maggio 1946, n. 455, siano passati ipso 
jure in propriet� di questa, con l'automatica cessazione 
di ogni potere e facolt� degli organi dello 
.Stato nei confronti di essi, e sostiene che, al contrario, 
le norme anzidette, per il loro generico 
contenuto, non han potuto avere applicazione immediata; 
che �, invece, necessario, perch� il trasferimento 
dei beni si verifichi, che non solo siano 
emesse le norme di attuazione previste dal successivo 
art. 43 ma che siano emessi concreti e specifici 
atti ricognitivi; che, comunque, avrebbe dovuto 
riconoscersi per effetto del mantenimento, 
disposto con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 
1947, n. 567, nell'ambito della Regione e nell'interesse 
di questa, degli uffici ed organi preesistenti, 
con tutte le loro attribuzioni, la necessaria legit� 
timazione attiva dell'Intendente di finanza in 
tutte le cause relative ai beni pubblici esistenti 
nell'ambito della Regione, prescindendo dalla questione 
della titolarit�, statale o regionale, dei 
beni. 

�Col secondo motivo, che � opportuno esaminare 
insieme al primo, l'Amministrazione ricorrente 
deduce, poi, la violazione e falsa applicazione 
degli stessi artt. 32 e 33 dello Statuto..della 
Regione siciliana, in relazione agli artt. 38 e 39 
del R.D.L. 27 luglio 1944, n. 159, ed alle norme 
contenute nel R.D.L. 2 agosto 1943, n. 104, non




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-190 


ch� la mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 
360, n. 3 e 5 C.p.c. � 

� Rileva che, ai sensi dei citati artt. 32 e 33 
dello 'Statuto della R,egione siciliana, furono assegnati 
alla Regione i beni dello Stato esistenti nel 
suo territorio nel giorno di entrata in vigore di 
detto Statuto, e assume che, in quella data, il 
bene cli cui si tratta nella presente causa non 
poteva dirsi di propriet� dello Stato, perch�, a 
norma dell'art. 10 del R.D.L. 3 agosto 1943, n. 704 
con cui fu soppresso il partito nazionale fascista, 
solo le attivit� residuali dell'attivit� erano devolute 
allo Stato. 

� Pone, poi, in evidenza che, con gli artt. 38 
e 39 del RD.L. 27 luglio 1944, n. 159, che lamep.ta 
essere stati trascurati dalla Corte di merito, � 
stato attribuito al Presidente del Consiglio dei 
Ministri il potere di stabilire la ulteriore destinazione 
dei beni del soppresso P.N.F. a servizi pubblici 
e a scopi di interesse generale o di cederli 
per il raggiungimento di detti scopi, ad enti pubblici 
o associativi, assistenziali, sportivi e simili, 
e sostiene che tale potere non avrebbe potuto, in 
ogni caso, considerarsi trasferito alla Regione. 

<< Questa Corte osserva che non pu� riconoscersi 
fondamento all'assunto della ricorrente Amministrazione, 
svolto nel primo motivo, secondo il 
quale, dovrebbe, in ogni ca,so, riconoscersi la. legittimazione 
a.ttiva della Intendenza di finanza 
ad agire nella presente causa perch� esso, in virt� 
dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, 
amministra tuttora i beni demaniali e patrimonali, 
disponibili ed indisponibili, esistenti in 
Sicilia. 

<< La s:tes:sa ricorrente, infatti, ammette, che la 

Intendenza di finanza di Palermo amministra quei 

beni, anche se in nome dello Stato, per conto della 

Regione e deve obiettarsi che l'azione di rivendica 

di cui trattasi fu proposta dall'Intendenza di fi


nanza per conto dello Stato e non della. Regione, 

quindi in diversa veste. 

Fondate devono invece riconoscersi le censure 

formulate con il secondo motivo, che, essendo ap


poggiate a rag:ioni che riguardano specificamente 

il bene di cui si contende, consentono di risolvere 

la questione dibattuta in causa prescindendo dalla 

questione generale proposta con il primo motivo, 

riguardante tutti beni di cui fu disposto il pas


saggio dallo Stato alla Regione con l'approva


zione dello Statuto citato e assorbono, in massima 

parte, le altre censure proposte con detto motivo. 

<< Le eccezioni dei convenuti in causa si fonda


no, come si � rilevato, sulle disposizioni degli ar


ticoli 32 e 33 dello Statuto della Regione siciliana, 

approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, p. 455, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 

successivo. 

<< L'art. 32 dispone che i beni di demanio dello 

Stato, compPese le acque pubbliche esistenti nella 

Regione, sono assegnati alla R.egione, eccetto 

quelli che interessano la difesa dello Stato o ser


vizi di carattere naz-ionale; e l'art. 33, primo com


ma che sono, altresi, assegnati alla Regione e 

costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato 

�oggi � esistenti nel territorio della Re~iope e 

che non sono della specie di quelli indicati nell'art. 
32. 

<<Nel secondo comma dello stesso art. 33 sono 
elencati i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile 
della Regione. 

<< Si deve stabilire se, in virt� di qu�!'.lte disposizioni, 
la ex casa del fascio di Oanicatti debba 
considerarsi assegnata alla Regione e, in ogni caso, 
effettivamente trasferita alla Regione medesima. 
Per risolvere il quesito occorre rifarsi alle 
norme legislative con cui � stata disposta la devoluzione 
allo Stato dei beni del soppresso partito 
nazionale fascista, onde stabHire qual'era, quando 
� entrato in vigore lo Statuto della Regione siciliana, 
la condizione giuridica di quei beni. 

<< Di essi fu disposto, anzitutto, con lo stesso 

R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, con cui fu soppresso 
il P.N.F. Con l'art. 9 di detto decreto si stabili 
infatti, che alla liquidazione delle attivit� e delle 
passivit� del partito e delle altre organizzazioni 
che vi facevano capo avrebbe provveduto il Ministro 
delle finanze, il quale �veva facolt� di nominare 
all'uopo dei liquidatori, che al Ministro medesimo 
avrebbero reso i conti della rispettiva g�estione; 
e con l'art. 10 si dispose che le attivit� 
residuate della liquidazione del patrimonio del 
P.N.F. e delle organizzazioni suindicate erano 
devolute allo Stato. 
<< Della liquidazione e destinazione degli anzidetti 
beni si occup� anche, specificamente, j[ 

D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, che vi dedic� il 
titolo quarto, intitolato, appunto << Liquidazione 
dei beni fascisti ))' comprendente gli artt. 38 e 39, 
con cui fu confermato che i beni del cessato partito 
e.delle org:1Ilizzazloni con esso soppresse erano 
devoluti allo Stato e fu disposto che, su proposta 
dell'Alto Commissario, i beni stessi sarebbero 
stati destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, 
di concerto con i Ministri competenti, a servizi 
pubblici o a scopi di interesse generale, anche 
mediante cessione ad altri enti pubblici e ad 
associazioni assistenziali, sportive e simili; che al 
realizzo delle attivit� avrebbe provveduto l'Am-� 
ministrazione finanziaria dello Stato. 
<< In ba.s�e alle di�sposfaioni sopra richiamate si 

deve escludere che la .ca.sa del fa.scio di Canicatt�, 

compresa, come � pacifico, fra i beni del soppresso 

partito nazionale fascista, soggetti alle norme 

particolari ora citate, potesse, alla data di en


trata in vigore dello Statuto della Regione sici


liana, essere considerata fra i beni che, in base 

all'art. 33 dello Statuto medesimo, dovevano con


siderarsi assegnati alla Regione. 

� Infatti, come si � visto, solo le attivit� resi


duate dalla liquidazione del patrimonio del sop


presso P.N.F. venivano ad essere<< devolute ll allo 

Stato, per modo che, fino a che la liquidazione 

delle attivit� del soppresso partito non fosse com


piuta, nessun bene poteva ancora considerarsi de


voluto allo Stato, qnandi facente .parte del suo 

patrimonio, disponibile o indisponibile, co.si -d~ 

poter�si ritenere s�oggetto alle disposizioni� dello 

S.ta.tuto regionale rigna:rdanti l'assegnazione dei 

uenj alla Regione, 



-191


� Nella specie, non risulta ed � anzi negato, e 
avrebbe, comunque, dovuto essere accertato, che, 
quando � entrato in vigore lo Statuto della Regione 
siciliana la ex casa del fascio di Oanicatt� 
costituisse una attivit� residuata dalla liquidazione 
del patrimonio del soppresso P.N.F. 

�Essa faceva pa,rte di un patrimonio in liquidazione, 
le cui attivit� residue, non ancora. accertate, 
non potevano considerarsi, in quella data, 
entrate a far parte del patrimonio dello Stato. 

� E i beni patrimoniali dello Stato assegnati 
alla Regione erano soli quelli esistenti nel territorio 
della Regione in quel giorno (� oggi JJ come 
� espressamente detto nell'ai�t. 33 gi� ricordato). 
�. � Si deve aggiungere una ulteriore considerazione. 
Per l'art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, 
i beni del cessato P.N.F. (residuati dalla liquidazione) 
non 'sarebbero venuti senz'altro. a far 
parte del patrimonio dello Stato. 

� La loro destinazione, infatti, avrebbe dovuto 
essere stabilita dal Presidente del Consiglio, il 
quale avrebbe dovuto destillarli a servizi pubblici 

o a scopi di interesse generale e ci� anche mediante 
cessione ad altri enti pubblici o ad associazioni 
assistenziali, sportive e simili. 
� Questo significa che, a seconda della disposta 
destinazione, quei beni avrebbero anche potuto 

�non 
entrare mai a far parte, definitivamente, del 
patrimonio dello Stato; inoltre, che, anche se destinati 
allo Stato, i beni stessi in tanto avrebbero 
potuto ritenersi assegnati alla Regione, in quanto 
non fossero venuti a far parte, in seguito alla 
destinazione ad essi in concreto data dal Presidente 
del Consiglio, di quei beni che, a norma dell'art. 
32 dello Statuto, furono esclusi dall'asseg
�nazione perch� interessanti la difesa dello Stato 

o servizi di carattere nazionale: ipotesi che non 
pu� escludersi, data l'ampiezza del potere discrezionale 
al riguardo conferito dalla legge al Presidente 
del Consiglio. 
� Ha ritenuto la Corte di merito che la predetta 
destinazione, affidata dal citato art. 38 del D.L.L. 

n. 159 de1 1944 al Presidente del Consiglio, avrebbe 
potuto essere attuata dalla Regione; ina il rilievo 
non � esatto, perch� sarebbe arbitrario il 
voler sostituire, senza alcuna norma che autorizzi 
a farlo, un organo regionale al Presidente del Consiglio 
dei Ministri per l'attuazione di un compito 
che la legge a quest'ultimo ha espressamente demandato, 
per l'attuazione di fini di interesse g�enerale., 
concepiti, evidentemente, come fini di interesse 
generale nazionale, quindi sottratti alla 
disponibilit� della Regione. 
�Non ha rilevanza, infine, l'obiezione fatta dal 
comune di Oanicatt�, con riferimento all'ipotesi 
di beni demaniali, che sarebbe inconcepibile la 
coesistenza nell'ambito della Regione siciliana di 
un demanio regionale e, contemporaneamente, di 
un demanio statale. 

� E' infatti lo stesso art. 32 dello Statuto regionale 
che contempla la sopravvenienza, accanto 
al demanio regionale, di un demanio dello Stato 
costituito dai beni che interessano la difesa dello 
Stato o servizi di carattere nazionale; e la coesii:!
tenza, ad esempio, di un demanio idrico dello 

Stato accanto ad un demanio idrico regionale � 
stata riconosciuta, sulla base dell'art. 32 dello 
Statuto ora citato, dalla Corte Costituzionale con 
una recente sentenza (26 gennaio 1957, n. 6). 

� Pu� anche essere negata, del resto, l'ipotesi, 
di una possibile coesistenza di un demanio. d,ello 
Stato e di uno della Regione rispettivamente per 
i beni che nel giorno dell'entrata in vigore dello 
Statuto regionale appartenevano allo Stato e per 
quelli che allo Stato pervennero successivamente: 
infatti fu prevista solo per i beni patrimoniali e 
non per il demanio l'assegnazione alla Regione 
soltai1to di quelli esistenti nel territorio in detto 
giorno. 

� Per le suesposte considerazioni il ricorso deve 
essere accolto in relazione al secondo motivo, e 
restano assorbite le censure proposte dall'Amministrazione 
.ricorrente nel primo, salva la precisazione 
che si � fatta in principio, circa la infondatezza 
dell'assunto dell'Amministrazione, secondo 
cui l'Intendente di finanza avrebbe, in ogni caso, 
legittimazione attiva nella presente causa essendo 
l'organo che tuttora amministra, per conto della 
Regione, i beni _esistenti in Sicilia JJ. 

COMUNI E PROVINCIE -Donazione riguardante un 

Comune -Necessit� dell'atto notarile. (Cass., S. U., 

sent. n. 2983/57; Pres. Petraccone; Est. Pellettieri; P. 

M. Caruso (conf.); comune di Rimini (Avv. Bonini) 
e: Ente Giovent� Italiana (Avv. Rossi). 
Le donazioni riguardanti un comune debbono 
essere rogate non dal seg�retario comunale, bens� 
dal notaio. 


RiporUarn�o integralmente la motfoa~ione della 
sentenza: 


� La Corte di Bologna, non ha in effetti dato 

alcuna soluzione alla questione fondamentale 

della controversia,. N� si pu� seriamente dubita.re 

sulla decisivit� della soluzione della questione, 

specialmente ai fini della soluzione esa.tta. della� 

prima eccezione sollevata dal Oomune: la ecce


zfone di nullit� della. convenzione perch� rogata 

dal segretario comunale. 

� E' vero che la Oorte di Bologna� ha, creduto 

di rigetta,re la eccezione, non solo con l'escludere 

la qualifica di � atto di liberalit� )) alla conven


zlone in oggetto, ma anche col rilevare che dalla 

convenzione stessa il C10mune � a.vrehlw tratto 

un vantaggio diretto ed immediato, che esclu


dendo di per s� nel Comune la� intenzione di be


neficiM"e o l'attuazione di semplici valori ideali, 

bastava, da sola a porre la convenzione in oggetto 

tra gli atti e contratti che il segretario comunale 

poteva rogare nell'interesse della Amministra-

zio ne. 

� Ma anche questa seconda a.rgomentazione 

appare jnesatta. 

� Gi� queste Sezioni unite avevano avuto agio I 

di trattare la questione in una decisione df data 

recente (v. Oass,., Sez. Un. n. 470 del 18 febbraio 

I

1955, [l'oro iba,liano, 1955, I, 4 71), nella quale ebbero 
ad a,:ffermare il principio secondo cui � un 


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-192 


atto di liberalit�, posto in essere da una amministra.
zinne comunale a favore di terzi, non pu� 
essere rogato dal segretario comunale, sotto pena 
di nullit� assoluta >>. HHennero a.llora queste Sezioni 
unite di poter basare detto principio, interpretando 
l'art. 89 legge com. e prov. del 1934, 
nel senso che � nel riferirsi all'interesse esclusivo 
della amministrazione comuna1e >> la legge non 
richiede che l'atto sia nell'interesse esclusivo di 
questa ultima e sia invece privo di ogni utilit� 
e di qua�lsiasi vantaggio per l'altro contraente, 

�ma esige solo che l'atto stesso abbia, per' oggetto 
il soddisfacimento di un bisogno del comune, attinente 
a proprie concrete esigenze economiche 
e giuridiche ; e poich� questa condizione ovviamente 
non sussiste nel caso di atti di liberaHt�, 
posti in essere dal comune in favore di terzi, s:i 
concluse che atti di donazione non potevano essere 
roga.ti da1 segretario comunale. 

� Senonch� le ragioni cos� addotte a fondamento 
del principio ed alle quali evidentemente ha inteso 
riportarsi la Corte di Bologna nella sentenza 
impugna.ta. (senza peraltro da.re a.lcuna giustifica 
della aStserta inappHcabilit� del principio 
stesso al caso di specie), ad un pi� attento esame 
della questione non sembrano troppo esa.tte. 

� Soccorrono invero all'uopo due �rilievi, di 
ordine logico e giuridico. 

� E' infatti da notare anzitutto che la frase 
� nell'interesse esclusivo dell'amministraz.ione 
comunale >> � inserita all'inizio dell'art. 89, immeditamente 
dopo l'a.ltra. frase � i segretari comunali 
possono rogare )) e prima che s!i faccia 
cenno agli � atti e contratti di cui all'art. 87 )). 

� Ora, poich� 3 buona. regola di interpretazione 
il notare il significato proprio o tra.slat0 delle 
parole in rapporto principalmente al nesso ed 
alla posizione che ciascuna di esse assume nella 
p�roposizione, chiaro appare come la frase cc inte


resse esclus!ivo dell'Amministra,zione >>, � vada�, 
rapportata solo alla, frase precedente cc possono 
rogare )) e non a quella susseguente, che rigl.�al'da 
cc gli atti e contratti di cui all'art. 87 �. L'interesse 
cio� dell'Amministrazione non si riferisce 
a�l contenuto degli atti o contratti da. rogare, ma 
implica unicamente la facolt� dell'Amministrazione 
di richiedere, per la. rogaziione di quei da.ti 
atti o contratti, il segreta.rio comunale. In altri 
termini, �Wme il notaio roga ogni atto nell'interesse 
esclusivo� di colui che lo richieda, cos� il segreta.
rio comunale pu� rogare alcuni atti o contratti, 
in cui sfa parte l'Amministrazfone comunale, 
ma, solo se venga richiesto� daU' Amministrazione 
e non da altra parte contraente. 

cc In sostanza, cos� intesa, la, disposizione dell'a.
rt. 89' ha un fine squisitamente economico, nel 
senso cio� che la legge ha voluto esonerare le 
Amministrazioni comunali dal carico delle spese, 
che la rogazione degli stessi atti a mez,zo di nota.io 
comporterebbe, accordando loro la facolt� di servirsi 
per tale rogazione del segretario comunale 
anzich� del notaio. 

cc Questa facolt� peraltro � sta.fa, dalla. legge 
limitata solo ad una determinata. categoria. di 
atti e contratti, L'art, 87 innanzi richiamato pre-

WAB& ,M: :&JJ&iilli.J. i& :mrnn: ::i: ::: 

vede �infatti e disciplina le forme che devono assumere 
determinati atti e contratti che il comune 
pu� stipulare. Al riguardo la norma, sanz.iona 
una regola. ed una eccezione. L�a regola � che tutti 
i contratti che cc riflettono alienazioni, locazioni, 
acquisti, somministrazioni od appalti di opere )) 
devono essere stipulati col mezzo dei cc pubblici 
incanti nelle stesse forme stabilite per i contratti 
dello Stato>> (1� comma). La eccezione � che, concorrendo 
le condizioni previste nei commi successivi, 
gli stessi contra.tti, nonch� gli altri atti 
ivi espressamente menzionati, possono essere stipulati 
cc mediante licitazione privata)). 

cc Ora, ed � questo il secondo rilievo, � ovvio 
che l'atto di me1�a liberalit�, non pu� essere compreso 
n� nella prima n� nella seconda, categoria 
degli a.tti e contratti previsti dall'art. 87, dappoich� 
� logicamente, oltrech� giuridicamente, 
inconcepibile, configurare un atto di dona.zione 
che s:ia cc preceduto da un pubblico incanto >> o 
che si stipuli << a licitazione privata>). 

cc N� si dica che la donazione, poich� comporta 
anch'essa. un trasferimento di beni, sia pure a 
titolo gratuito, dalla persona del donante a quella 
del dona.tario, possa essere ben compresa nel no' 
vero delle cc alienazioni )) , espressamente previste 
dall'art. 87, il significato invero della. parola 
<< alienazione )) , .come si desume dal senso logico 
da.I legislatore, � soltanto quello di cc trasferimento 
di beni a titolo oneroso))' perch� solo quest'ultimo 
tipo di trasferimento, come si � detto, pu� 
assumere la forma dei pubblici incanti o della 
licitazione privata. 

cc N� si dica, ed � questa la tesi sostenuta. in 
questa sede dalla di.fesa del resistente Commissario 
della G.I. che l'atto di donazione, anche se 
roga.to da.I segreta.rio comunale, non perde per 
ci� solo la efficacia di << atto pubblico )) in quanto 
il segretario non fa che esplicare anche in quel 
caso la funzione di pubblico ufficiale, che la legge 
espressamente gli riconosce, quando egli compie 
a.tti del comune. 

(( L'a.rt. 2:9.9 e.e:., che � la riproduz.ione fedele 
dell'art. 1315 o.e. 1865, definisce l'atto pubblico: 
cc il documento redatto, GOn le richieste formalit�, 
da un notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz,
z.ato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove 
l'atto � formato)). Non basta, cio� a� dare efficacia 
di cc atto pubbiico >> la semplice qualit� di pubblico 
ufficiale in colui che forma il documento, 
ma occorre a.Itres� che quel pubblico ufficiale sia 
autorizzato a formare quell'atto in quel determinaito 
luogo. 

cc L�a legge comunale e provinciale attribuisce al 

segretario comunale anche le funzioni tipicamente 

demandate al notaio, come appunto quelle rife


rentisi alla rogazione degli atti e contratti pre


visti dall'art. 87, ma poich� questa autorizzazione 

costituisce indubhiamente una deroga alla. legge 

genera.le sul notariato, essa. va. interpretata in 

senso restrittivo; nel senso cio� che la detta arutQ... 

rizz.azione � valida per i soli casi tassa,tivamente 

previsti dall'art. 87. E poich� la donazione esula, 

come si � detto, dal novero degli atti di cui al


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-198 


affidate in concessione (art. 17). sono quelle indicate 
agU artt. 9 e 24 'I'. U.1923; 4e6legge1928; 

n. 3134. Restano cos� esclttse dal beneficfo tutte 
quelle opere Che non siano di bon~fica di prima 
categoria a sensi della legislazione antecedente 
all'attuale T. U. 1933 (4). 
Perch� sia applicabile U privilegio sub'iettivo, 
deve dlunque ricorrere l'interesse diretto del Consorzio 
di bonifica; il che significa : 

a) l' escltf.Sfone dal prvi;ilegio di tutti quegli 
atti riguardanti opere che s�i,no affidate al Consor.
zio -ovvero dii tutte quelle attivit� che il 
Consorzio svolga -per semplice opportun.U� od 
economia, senza che esse rientrino nella sua attivit� 
istituzfonale ex T. U. 1923 (5); 

b) l'inclusiorne nel privUegfo di tutti (e soli) 
quegli atti che il Consorzio deve porre in essere 
per realizzare opere o per svolgere attivit� che 
per legge gli competono (6) ; 

c) l'eseouzione di un'opera o, in g�enere, una 
attivit� del Consorzio �. da considera~�e compiuta 
-ai fini fiscali -nel suo �interesse diretto, quando 
l'opera o l'attivit� realizzino fini istituzional'i 
attribuiti ai Consirzi d�i Bonifica delle leggi anteriori 
al T. U. EJRAAG poich� i concetti di bonificazione 
(T. U. 1923) e di bonifica integrale (T. U. 
1933) non coincid<ono perfettamente, nel s�enso che 
quest'ultimo include una quantit� di opere ignorate 
dal precedente legislatore; poich� l'art. 88 

T. U. 1933 �sottopone al normale trattamento 
tribu.tario gli atti compititi nell'interesse diretto 
dei Consorzi, salvi i privilegi anteriormente ;Stabiliti; 
deves~ concludere che in tanto pu� parlarsi 
di interesse diretto dei Consorzi ai fini del privile,
qio subiettivo ex art. 66 T. U. 1923, in quanto 
trattisi d�i esecuzione di opere o di esplicazione 
di attivit� che rientrano nelle previsi�ni del T. U. 
1923 e successive modifi.che : imperni(JIJ'l,dosi la 
qu.estione sulla interpretazione e sulla portatw.,da 
attribuire alla frase �interesse diretto dei Consorzi 
di bonificamento � (art. 66 T. U. 1923) in 
contrapposto (7) alla frase � interesse diretto dei 
Consorzi� (art. 88, I co., T. U. 1933). 
(4) BATTISTA e JAMMARINO: Commento alla iegge sulle 
t�asse di registro, Utet 1935, III. pag. 303. 
(5) BATTISTA e JAMMAHINO: op. cit., III, pag. 301 e segg.; 
Cass. 31 maggio 1933, in Riv. Leg. Fisc. 1933, 579; Cass. 
S.U. 4 gennaio 1949, n. 1, in Giur. Compi. Cass. Civ., 
1949, III, 1134, n. 3208; Comm. Centr. 26 febbraio 1951, 
n. 21051, in Riv. Leg. Fisc. 1952, 741; Comm. Centr. 15 febbraio 
1955, n. 68538, in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin. 1956, II, 
372, n. 419 (anche in Giust. Trib. 1957, 136). 
(6) Cass. 21 maggio 1952, n. 1478; Cas.s. 18 dicembre 
1952, n'. 3241; Ca;:;s. 28 febbraio 1953, n. 491; Comm. 
Centr. 22 febbraio 1956, n. 79235, in Riv. Leg. Fisc. 1957, 
644; NAPOLITANO, Limiti di applicazione delle norme contenenti 
agevolazioni tributarie, in Banca, Borsa e Tit. 
Cred. 1955, II, 417. 
(7) Si dice in contrapposto perch� solo nel primo 
caso compete il privilegio fiscale: talch� l'oggetto necessariamente 
diverso -dellle due. frasi, va determinato 
per stabilire quando il privilegio subiettivo compete, 
e qnando no. 
Il concetto esposto � fecondo d:i pratiche oonseguenze, 
anche perch� -solo cos� a1�gomen.tando 
-si pu� evitare questa assurda conseg':llenza : 
che, c'io�, se tutte le opere compiute nell'interesse 
diretto dei Consorzi di Bonificq, fossero sempre 
da considerare tali anche ai fini dell'art. 66 T. �u. 
1923, allora l'art.. 88, I co., T. U. 1933, sarebbe 
insuscettibile di qualsiasi pratica attuazione (8). 

Circa la grave questione -la cui portata trascende 
d�i gran lunga nm.portanza della fattispecie 
-se la lirrvi,tazione temporale d�i cui all' articolo 
29, II oo., legge di registro si applichi 

�anche a quei privilegi che_, gi� contenuti �in, norme 
speciali, siano staU poi trasfusi negli articoli della 
'1 ariffa allegata alla l. reg. (9), la Corte ai Appello 
non ha preso posizione in maniera esplicita. 
L'opinione negat"iva ritiene che l'art. 29 riguarderebbe 
soltanto �i privilegi speciali accordati da 
appos'ite norme, rna non i d-iversi regimi tributari 
contemplati nella stessa legge del regis�tro. Sostanzialmente 
l'argomento � quello avanzato dall'Uckmar 
(10) ma esso non ci sembra possa avere 
efficacia determinante. La giiwisprudenza ha avuto 
modo d�i esam�inare se l'art. 29 in esame si applichi 
soltanto ai privileg�i di carattere subiettivo, e se 
-tra di essi -soltanto a quelli accordati da 
provvedimenti anteriori alla stessa l. di reg�. (U 
pr-ivilegio su.bietUvo in favore dei consorzi di bonifica_, 
si noti_, risale alla legge 25 giugno 1882, 

n. 869, ed al T. U. 22 marzo 1900, n. 195) : cos� 
Comm. Centr. 16 mar.zo 1956, n. 80216, in 
Riv. Dir. e Se. Fin. 1956, II. 268, n. 289 (anche 
in Giust. Trib. 1957, 323); Comm. Centr. 10 ottobre 
1953, n. 52213, in Riv. Leg. Fisc. 1955, 49; 
Oass. 14-21 ge11,naio 1944, n. 14, ivi 1944, 157 
(anche in Rep. Riv. Leg. Fisc. 1941-45, 407). Contro: 
Cass. 5 agosto 1952, ivi 1952, 1065; Moschella. 
La tassa di registro su.gli atti di 'bonifica, 
in Riv. It. Dir. Fin. 1941, parte II, Sez. I, 
48: nel senso che l-'art. 29 s�i applica anehe ai 
privilegi obiettivi; e cos� sembrerebbe, nella specie, 
anche in base alla considerazione del rinvio 
all'art. 66, contenuto nell'art. 33 del T. U. 1923, 
non .sembra che la giurisprudenza abbia mai affrontato 
ex professo il ques#o se la limitazione 
temporale in discorso sia applicabile anahe alla 
Tariffa allegata alla l. di reg. 
Il 2� comma dell'art. 29 deriva d�irettamente 
dall'art. 5 del R. D. 30 dicembre 1923, n, 2882, 
con il qua.le f�ttrono presi << provvedimenti per assicurare 
l'osscrvan.za della legge di registro >> (e 
cio� del T. U. 20 ma,qg�io 1897, n. 2:17, e della 
tariffa relativa allora vigente, approvata con R. 

(8) Per questione simile v. JANOOLO: La iegge suUa 
bonifl,ca integraie, Cedam 1935, I. 269. 
(9) Nella specie: l'art. 66 T. U. 1923, trasfuso nell'articoao 
8, all. B della tariffa. 
(10) UcKMAR: La iegge �i registro, ,C~dam 1949, III 
ediz., I, pag. 176. Contra, ma senza dimostra.zioue :_ 
� Cornpa.gno, In terna di agevo/.azioni tributarie in favore 
della bonifica: in "Acque, Bonifiche e Costruzioni �, 
1953, 148. Non figurano precedenti gi1u;risprudoenziali in 
termini. 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


BONIFICHE -Tassa di registro sugli atti riguar� 
danti le bonifiche -Privilegi subiettivo ed obbiettivo 
-Loro applicabilit� e limiti. (Corte di Appello, Sez. 
Civile di Catania, 30 aprile/16 luglio 1957, n. 195� 
Pres. Smiroldo; Est. Amoroso. -Finanze c. Consorzio 
di Bonifica della Piana di Catania). 

1) Il p�rivilegio subiettivo (ex a.rt. 66 T. U. 
30 dicembre 19�23, n. 3256, ed art. 8, all. A, ta.riffa 
della legge di registro) compete ai Omsorzi 
di Bonifica semprech� l'atto da sottopone alla� 
registrazione sia compiuto nell'interesse driretto 
del Consorzio ; e semprech� esso rigua.rdi le opere 
di bonifioa id1�wu,l�ica propriamente detta. 

2) Diretto pu� ritenersi l'interess~ dell'Ente, a 
sensi dell'art. 6�6 T. U. 1923, quando esso sia 
tale in ra.p�porto al fine per cui l'Ente venne originariamente 
costituito, prima, dell'entrata in 
vigore delle nuove disposizioni sulla c. d. bonifioa 
integrale. 

3) Pe1: l'applicazione delle agevola.zioni p�reviste 
�alla legislazione precedente all'attuale T. U. 
13 febbraio 1933, n. 215, bisogna fare ca.po al fine 

cui tendevano le leggi sulla bonifica, idraulica 

propriamente detta, o ad essa. equiparate. 

4) Le opere di manuten.zione delle strade di bonifica 
non possono considera,rsi compiute nell'interesse 
diretto di un Consorzio� di Bonifica�. 

5) Non � determinante -ai fini del decidere 

se il privilegio subiettivo ex art. 66 T. U. 1923 

sia soggetto aUa. limitazione temporale di cui al


l'art. W, II comma., legge di registro -il richia�


marsi al contenuto dell'art. 8, all. B della ta,ri:ffa. 

Il vigente '1.1 U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla

� 

bonifica integrale, che riassume_. coordina, modifica 
ed integra (1) tutta la precedente legisla.
zione sulla materia, sottopone gli atti compiuti 
nell'interesse diretto dei Consorzi d1� Bonifica e 
degli e8eC1J;tor-i delle opere di bonifica 1integrale, 
al normale trattamento tributario. Fa per� safoi 

i. privilegi fiscali stabiliti da,lla legislazione anteriore 
a favore dei Consor~�i, nonch� a favore delle 
opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, 
siano esse assunte da consorzi ovvero da 
altri enti o da privaU (art. 88). Occorre pertanto 
(1) Con effetto innovativo e senza efficacia retroattiva 
(Cass. 19 luglio 1938, n. 2566; Cons. Stato 10 febbraio 1956, 
n. 91: in Poro Amm. 1956, I, 3, 197). Si veda in generale, 
circa la legislazione: PETROCCHI, La ie,qislazione italiana 
sulle boni{�che: in " Acque, Bonifiche e Costru~ 
zioni �, 1953, pag. 5 e segg.; JANDOLO, La boni{�ca nella 
sua storia pi� recente, ivi 1950, 7. 
ancora oggi richiamarsi al precedente T. U. 
30 dicembre 1923, n. 3256, nonch� alla legge 24 dicembre 
1928, n. 3134. Po'ich� l'art. 119 del T. U. 
1933, ha -tra g'li altri ---.... abrogato anche le 
citate leggi, il richiamo ad esse deve ritenersi 

citate leggi, il rich'iamo ad esse deve ritenersi 
esclusivamer1;te limitato a. qtlanto di esse acqutista 
stretto rilievo ai fini della necessaria discriminaz:
ione per l'applicazione del precedente (art. 88, 
Il co., T. U. 1933) ovvero dell'attuale (art. 88, 
cit., 1 co.) regime fiscale. Ed occorre subito a 
tale riguardo considerare (anche perch� ci si pos.sa 
rendere conto che in nessuna antinomia � 
incorso il legislatore, da un lato-abrogando i privilegi 
tribu.tari, dall'altro conservando in vita le 
precedenU norme che v'iceversa li concedevano) 
che diverso � l'ambito d�i applicazione dei due 
testi unici del 1923 e del 1933: mentre, infatti, 
la attuale legislazione si informa al (pi� ampio) 
concetto della bonifica integrale (2), la precedente 
legislazione classificava opere di bonifica soltanto 
quelle opere strettarnente necessarie alla 
bonificazione delle terre paludose : e ci� emerge 
evidente dal confronto tra gli artt. 1 e 9 T. U. 
1923, ed art. 4 legg�e 1928, da un lato; e gli art. 1 
e 2 T. U. 1933 dell'altro. 

La distinzione dei privilegi in subiettivi e 
obiettivi, pur non esplicitamente posta dalla lettera 
della legge, � per� chiaramente -ed utilmente 
-desumibile dal sistema del T. U. del 
1923 (3): 

a) l'art. 66 T. U. 1923 dispone che � tutti gli 

atti che si compiono nell''interesse diretto {lei 

consorzi di bon,ificamento sono reg�istrati col di


ritto fisso di una lira. Sono soggetti parimen.ti 

al diritto fisso di una lira le operazioni ipotecarie 

fatte nell'interesse dei Consorz'i >>. Il privilegio 

viene dunque concesso intuitu personae, con rife


rimento C'io� al soggetto (Consorzio), anche qua


lora, non 8ia concessionario di opere di bontifica 

(cfr. il successivo art. 67). 

b) Uart. 33 T. U. dispone: �ai conC'essionari 

di opere di bonifiche di prima categoria si appli


cano le disposizioni degli artt. 65 e 66 del pre


sente T. U. >>. Le opere di bonifica di prima cate


goria (art. 2 T. U. 1923) che possono essere 

(2) ZANOBINI: Corso di Dir. Amm., Giuffr�, 1950, V, 
pag. 246; BIGNARDI: La Bonifica in Italia: in " Acque, 
Bonifiche e Costruzioni '" 1953, pagg. 395 e segg. � 
(3) Ad essa si riferiscono anche il II co. dell'art. SS" 
T. U. 1933, e la Normale del Ministero delle Finanze 
n. 117 del 1933 (Codice delle esenzioni e riduzioni del 
Grisolia, Giuffr� 1950, pag. 156). 

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-196 


tivi, riesee facile riconoscere alla espressione � pre� 
sentato dal trasgressore o da un suo rappresen� 
tante � il significato che il ricorso deve provenire 
ed essere quindi dagli stessi firmato, mentre la 
materiale consegna potr� avvenire in qualsiasi 
modo anche a mezzo del servizio postale. 

� Fondato invece e sufficiente a giustificare da 
solo la decisione � l'altro motivo. La legge ha 
prefissato una durata al diritto d'impugnazione; 
ne consegue che una volta decorso il termine, il 
diritto resta colpito da decadenza e si estingue. 
Nella specie l'ordinanza doveva essere impugnat-1 
con ricorso al Ministro delle Finanze che doveva 
essere presentato all'Intendenza di Finanza � nel 
termine di 30 giorni dalla notificazione � della 
ordinanza stessa. Pervenendo il ricorso all'Intendenza 
il 31� giorno, vi � pervenuto quando la decadenza 
si era gi� verificata ed il diritto all'impugnazione 
era perci� estinto. 

�Assume la ricorrente che entro il 30" giorno invece 
il ricorso era stato presentato all'ufficio postale 
per l'inoltro, e ;richiamando le norme secondo 
le quali in tema di dichiarazione di redditi 
(art. 12 R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, ora articolo 
15 T.U. approv. con D.P. 4 luglio 1951, numero 
573), ed in tema di ricorsi, sia in materia 
d'imposte dirette e d'imposte di trasferimento delle 
ricchezze (art. 43 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), 
che in materia d'imposte dirette ed indirette sugli 
affari (art. 23 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516), il 

legislatore, agli effetti del computo del termine, 
si � riferito alla <lata del timbro postale dello 
ufficio cui l'atto eraJ stato consegnato per l'inoltro, 
vorrebbe dalle stesse trarre un principio ap 
plicabile al caso. Senonch� tali norme hanno manifestamente 
carattere eccezionale, e di esse non 
pu� essere consentita l'estensione analogica. La 
lo�ro applicazione deve essere perci� circoscritta 
ai soli casi dalle stesse contemplati. Il principio 
generale � che se un atto deve essere presentato 

o recapitato, la sua presentazione od il suo recapito 
avviene al momento in cui l'atto viene effettivamente 
consegnato al destinatario, avvenga ci� 
direttamente ad opera dell'interessato o a mezzo 
di altri di cui egli si sia servito ; pertanto � l1 
questo momento che occorre riferirsi per il computo 
del termine. 
� Il rigetto del p�rimo motivo rende ultroneo ed 
assorbe l'esame del secondo. Facendo decorrere il 
termine di 60 giorni per proporre il gravame avanti 
l'Autorit� giudiziaria contro il decreto del Ministro 
dalla data di notifica dello stesso, il legislatore 
richiede che il decreto, perch� decorra il 
termine sia notificato, e la notifica non pu� essere 
sostituita da equipollenti. Per altro nella specie, 
per quanto si � detto, non vi era stata una 
rituale impugnazione �dell'ordinanza intendentizia, 
e quindi non vi era stata una decisione del 
Ministro cui vroporre il gravame avanti l'Autorit� 
giudizia['ia, �. 

::::::: Mrn,rmw::m.m 



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-195 


tributo di ricostruzione determinati lavori in progetto, 
l'interesse legittimo del privato si trasformi 
in diritto soggettivo perfetto, cosicch� spetterebbe 

� al giudice ordinario di conoscere delle questioni 
sulla misura del contributo liquidato dopo il collaudo 
dei lavori. 

� La tesi non pu� essere accolta, perch� l'interesse 
legittimo di cui il danneggiato � titolare, 
rimane tale fino a quando non sia espletata la 
procedura amministrativa diretta ad accertare le 
condizioni a cui � subordinata la concessione e 
la determinazione del contributo, e cio�: a) il 
fatto bellico come causa del danno; b) la effettiva 
esecuzione delle sole opere occorrenti per la ricostruzione 
o riparazione dell'immobile. 

� L'accertamento definitivo di questi inderogabili 
presupposti di legge avviene solo a mezzo del 
collaudo, dopo il quale ed in base al quale l'organo 
della P. A. fissa e liquida la�somma da erogare 
a titolo di contributo di ricostruzione. 

�Per conseguenza, fino a tale momento non pu� 
parlarsi, per la misura dell'anzidetto contributo, 
di un diritto soggettivo subentrato all'originario 
interesse legittimo del privato, n� pu� fondat�mente 
sostenersi che vi sia competenza del giudice 
ordinario �. 

IMPOSTE E TASSE -Imposta generale sull'en� 
trata -Reclamo all'Intendente di Finanz(l -Termine. 

(C. Cass., Sez. I, sent. n. 3500/57; Pres. Oggioni; 
Est. Arras; P. M. Caldarera (conf.); Soc. An. Macchine 
Agricole c. Amministrazione Finanze). 
In terna di imposta generale sull'entrata, deve 
ritenersi tardivo il reclamo che sia pervenuto al 
l'Intendente di finanza nel 31� giorno dalla notifica 
dell'ordinanza, anche se esso sia stato consegnato 
all'ufficio postale entro il 30� giorno. 

R1iportiamo integralmente la motiv,azione i.n diritto 
della sentenza: 

� Denunciando col primo motivo la violazione 
degli articoli 56-57 legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche 
in relazione all'art. 12 R.D. 17 novembre 1931, 

n. 1608, la ricorrente censura la sentenza per 
avere ritenuto irrituale e tardiva l'impugnazione 
proposta avanti .il Ministro delle J:<"'inanze, solo 
perch� il ricorso non era stato presentato personalmente 
dal trasgressore o da un suo rappresentante, 
ed era stato consegnato� in plico all'ufficio 
posta.le il 30� giorno della notifica dell'ordinanza, 
in modo che era pervenuto all'Intendenza 
il giorno successivo. 
(( Il motivo non � fondato. L'art. 52' legge rn giugno 
1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata, 
dispone che per l'accertamento, la cogrii


..... Jtfone e la definizione delle violazioni previste 
dalla legge e dal regolamento si applicano le 
norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Secondo 
le quali spetta all'Intendente ac�ertare, in base 
agli atti raccolti ed alle eventuali deduzioni del 
contribuente, la sussistenza delle violazioni e la 
responsabilit� del trasgressore ed applicare, con 
ordinanza motivata, la pena pecuniaria relativa 

(art. 55, legge 1929). Se la pena pecuniaria comminata 
dalla legge non � superiore nel massimo 
a L. 5000 (ora a L. 50.000 secondo l'art. 11 D. L. 
27 dicembre 1946, n. 462), l'ordinanza dell'Intendente 
� definitiva .e diventa titolo esecutivo appena 
notificata; se la pena pecm1Jaria � sup~riore 
(ed � il caso in esame) l'ordinanza intendentizia � 
suscettibile di essere impugnata mediante ricorso 
gerarchico al Ministro delle Finanze, ricorso che 
il trasgressore od un suo rappresentante dovr� 
presentare all'Intendenza di Finanza nel termine 
di giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza (arti-. 
coli 56-57, legge 1929). Infine contro l'ordinanza 
definitiva dell'Intendente o contro il decreto del 
Ministro � consentito il gra.vame avanti l'Autorit� 
giudiziaria in sede civile, gravame che deve 
essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione 
dell'ordinanza o del decreto. 

� Nella specie la Corte di merito ritenne 
l'azione giudiziaria improponibile per essere la 
Soc. � AR,MA >> decaduta dalla facolt� di esperirla 
avendo accettato l'ordinanza intendentizia col 
fatto stesso che non l'aveva validamente impugnata. 
Irritualmente proposto doveva infatti ritenersi 
il ricorso perch� non presentato direttament� 
dallo stesso trasgressore o da un suo rappresentante 
all'Intendenza, come prescritto dall'art. 
57, legge 1929, e perch� presentato oltre il 
termine, in quanto, sebbene consegnato all'ufficio 
postale il 30� giorno della notifica dell'ordinanza, 
era pervenuto all'Intendenza solo il giorno 
successivo. Ora la decisione della Corte risulta 
corretta, anche se non sono validi tutti i motivi 
addotti a sostenerla. 

� La Gorle non pu� infatti essere seguita nella 
interpretazione dell'art. 57 legge 1929. Per giustificare 
la quale ha fatto ricorso al carattere peculiare 
della materia (repressione delle frodi fiscali) 
per assimilarla alla materia penale, sia sotto 
il profilo sostanziale che processuale. Ora, se 
anche una tale assimilazione fosse consentita, non 
ne risulterebbe confortata l'interpretazione restrittiva 
dell'articolo citato, una volta che il legislatore 
penale (art. fi09 c.p.p.) per stabilire che 
la opposizione al decreto penale doveva essere 
proposta dall'interessato o da un suo procuratore 
speciale, ha usato altra formula includendovi lo 
avverbio � personalmente >> che non � contenuto 
nell'art. 57. Ma l'assirnilaz.ione non � giustificata. 
J,a legge 7 gennaio 1929, 11. 4, distingue le violazioni 
delle leggi finanziarie che costituiscono delitto 
o contravvenzione, per le quali � stabilita 
una delle pene prevedute dal codice penale, dalle 
violazioni ,che non costituiscono reato, per le quali 
� stabilito a carico del trasgressore l'obbligo di 
pagare una somma a favore dello Stato a titolo 
di pena pecuniaria (art. 3, legge del 1929). Per 
modo che la pena pecnniarfa, pur avendo funzione 
sanzionatoria, ha natura di obbligazione mera


mente civile, ed il ricorso al Ministro delle Finanze 
contro il provvedimento dell'Intendente che 
ha applicato la pena pecuniaria meglio sCinqua� .. 
dra nel sistema dei rec.lami amministrativi. Ed 
allora interpretata la norma in armonia con le 
altre norme che disciplinano i reclami amministra 


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-194 


in quanto perci� suscettibili di essere diversamente 
regolate per effetto della pronuncia stessa 
e della dichiaLl�ata illegittimit� costituzionale 
della norma cosi ottenuta, sia pure da altre parti, 
e per gli effetti dj un giudizio tra loro soltanto 
in corso. Oi� perch� la pronuncia di incostituzionalit� 
da pa.rte della Corte Oostituzfo.nale non 
pu� non spiegair�e i propri effetti erga ornnes J dichiarando 
l'illegittimit� della norma e facendone 
cosi cessare l'applicabilit� e l'esecutoriet�, con 
la conseguenza che la valuta.zione dei fatti anche 
passati, in quanto si intende ancora suscettibili 
di giudizio, deve essere fatta come se la legge 
dichia.rata incostituzionale non fosse mai esistita.)). 


La soluz�ione cui � pervenida la Corte Sup1t�erna) 
e ohe � stata suocessiv1amente ribadita dalle sentenze 
16 ottobre 1957, n. 3881 e 219 ottobre 1957, 
n_ 4186, � da condividere nella sostanza, per quaniloi 
possa apparire non del tutto oonferen.te U ri� 
ohfomo al principio dello jus superveniens, giac 
ol/lt� in realt� qui non si tratta di una successione. 
di leggi verifioatasi in pendenza del processo J rna 
di applicareJ oorne si vedr�J un tutt)altro principioJ 
che si ricollega da un lato alla natura della 
pronuncia della Corte Cost'ituzione e dall'altro ad 
una specifica norrna di legge ordinaria di aarattere 
generale. 

Giov�a altres� avi;ertire ahe la massima sopra 
riportata -quale redatta dall)Ufficio del Massirnario 
ddla Corte d:i C'assa(�ione -non � rispondente 
a.ll'esatta motivazione della sentenza. In 
realt� .sfuggono agli effetti della dtiahiarazione di 
illegittiniit� costituzionale non soltanto i rapporti 
�gi� definiti con sentenza pas'sata in giudicato
�, ma altres� fJ�utti <li rapporti esawriiti �, 
per taU dovendosi intend,ere quelli non pi� � susoettibiU 
di giud�iz�i >J, dii ess�ere cio� podati alla 
cognizione del giud�iae per una qualsiasi ragione 
(acquiescenzaJ prescrizioneJ decadenzaJ e via dJicendo). 


Sembra) infine) che l'effetto della dichiarazione 

di, illegitti!rnit� oosUt'lfAZ'ionale. debba d~sa.ender.e 

non tanto dall'effetto ex nunc o ex tunc che alla 

pronuncia della Corte CosUtuzionale si aev�e 

attribuireJ quanto dalla preCti,sa disposiz�ione por


tata dall)(Wt. 30 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, 

la quale J chia1t�endo il pri!fic.ipio fissato daU' arti


colo 136 diella CostituzioneJ pone per il giudice il 

divieto di applioa.re la nor�rn1a ibi legge dioh�11rata 

c�os.ti,tuziona.lme.nte non legittima. Ed � questo 

divieto di applicazione della norrna prrecs�istente 

ohe ciosf.itu,,is:ae l'effetto peculiare delle pronunce 

della Corte Oostitu..zione ..-le quali -com'� stato 

giusitamente osserv�ato a.ssari di rec�ente dal Lieb


man (Oontemuto 'ed efficacia delle decisioni della 

Corte Cos'tituzionale J in Riv. dir. proo. 1957, I,. 

5017 segg.) n. 6) -non oornportano n� annulla,. 

mento n� abrogazione della legge : non annulla


mento) ch,e sarebbe inconoepibile rispetto a una 

norma ai per s� nulla; non abroga>.�ione, che � 

effetto tip'ico, per esplicito o per irnplicito) di una 

legge s�uccessiva'J cio� di un atto prrov'en�ente �agl~ 

organi i-nvestiti del potere legislat�V'o aon pieneziza 

di discr.ez.ionaliJt�; senza contare ohe l'abro!J(.l, 
z�ione nori pu� norrnalrfiente riferirsi ai rapporti 
in corsoJ anohe se litigfosi. 

Stilla natura poi delle pro1Mlnzie d.ella Oo1�te 

Costitu.z�onale (se giurisdizio1ia.li o meno) e sul loro 
canittere (cos Utu tfoo r dichiarativo di mero ac'aertarnentoJ 
di aocertament0 aos�Utittiti;:o)) si v'cdano 
fra gli S(Jritti pi� recenti) oltre il L:IEJBMAN: 
op_ cit., n. 4, anche� il BACCARI �Natura giuridica 
delle pronunzie della Corte Costituzionale �, 

n. 8-9, in La Corte C:ostituz,ionale, raecolta di 
studi a cura della Avi)ocatura dello Stato). 
.N. G. 

DANNI DI GUERRA -Indennizzo -Interesse legittimo 
-Diritto soggettivo. (C. Cass., Sez. un., sent. n. 439/57; 
Pres. Piacentini; Est. Caporaso; P. M. Roberto (conf.); 
Lavori Pubblici c. Maffei). 

In materia di indennizzo per danni di guerra o 

di contributo di ricostruzione non sussiste, in nes


sun caso, un diritto soggettivo perfetto del pri


vato, ma solo un interesse legittimo, sicch� non 1~ 

dato al danneggiato proporre azione davanti alla 

autorit� giudiziaria ordinaria. 

Il predetto interesse legittimo, di cui il danneg


giato � titolare, rimane tale fino a quando non 

sia espletata la procedura amministrativa diretta 

ad accertare le condizioni a cui � subordinata la 

concessione e la determinazione del contributo e 

cio�: (/,) il fatto beHico come causa del danno; 

b) l'effettiva. esecuzione delle sole opere occmrenti 

per la ricostruzfone o riparazione dell'immobile. 

L'accertamento di questi due inderogabili presup


posti di legge avviene solo a. mezzo del collaudo, 

dopo il quale e in base al quale l'organo compe


tente della PubbHca amministra.zione fissa defini


tivamente e Hquida, la somma da. erogare a. titolo 

di contributo di ricos.truzione; per conseguenza, 

fino a. questo momento, non pu� pa.rlarsi, per la 

misura dell'anzidetto contributo di un diritto sog 

gettivo subentrato all'originario interesse legitti


mo, n� pu� quindi sostenersi la competenza. del 

giudice ordinario. 

Riportiamo �int'egralmente la moUf!Jazione in diritto 
della sentenza: 

� Ritiene la Corte che il difetto di giurisdizione 

denunziato col primo motivo di ricorso sussiste e 

deve essere immediatamente dichiarato. 

Come � stato gi� altre volte ritenuto, in mate


ria di indennizzo per danni di guerra o di con


tributo di ricostruzione non esiste, in nessun caso, 

un diritto soggettivo perfetto del privato, ma 

solo un interesse leg.ittimo, sicch� non � dato al 

danneggiato di proporre azione davanti all'auto


rit� giudiziaria ordinaria (Cass., Sez. Unite, 

22 febbraio 1954, n. 491 e Cass., 9 maggio 1955, 

n. 1320). 
� I Maffei non negano che nella_.soggetta materia 
la Pubblica amministrazione esercita SQltanto 
un suo potere discrezionale, ma che non appena, 
comunicato al proprietario dell'immobile sinistrato 

o distrutto il provvedimento che ammette al con) 


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-193 

l'art. 87, deve concludersi che l'atto pubblico, 
richiesto sotto pena di nullit� a.ssoluta da.} codice 
civile per la validit� della donazione, non pu� 

� esrsere che quello rogato dal notaio:�. 

Con questa sentenz'a la Go1�te di C'assaz'ione 
ha confermato la preC'edente senten.za n. 470/55 
(Rass., 1955, p. 107). Tu.ttavia, non solo la motivazione 
� diversa rna 'in essa si ripuidiano espUcitamente 
gli argomenti gi� posti a base della decisione 
precedente. 

Non sembra :peraltro ohe i nuovi a1!Jornenti 
adottati a sostegno del.la sentenza in esame po.ssono 
considerarsi assolutamente ineccepibil~ e t1a.li 
da sconsigliwre la ripropos�iz�ione della questione 
all'e.samc �della Stessa Corte Suprema. 

invero, non semb1�a ohe l'art. 87 t:Lella legge 
comunale e provinciale C'onternpl'i soltwrito i c:ontratti 
preoed�uti d.a asta pubbliC'a o licitffizione 
privata, si che ne rnstino esolusi i contra.tti dli 
donazione o gli atti di Ubcralit� ai quali, ov'Giamente, 
t1ali forme di contra.ttaz'ione sono ina1pplioabifi. 


Detto articolo, irwece, prev�edev-a andhe (prim-a 
della riforma del 1947 e prevede tuttora) la tr'(}Jttativa 
prfoata, e cio� qucllai forma di aontra.tta.zione 
che � peouliare agli attii di trasjlerimento a 
titolo gratuito. 

In tal modo, richiamars�i puramente e semplioemente 
ai contratti pr"evisti nell'art. 87 pe.r eseliu,dere 
la oompetenza del Segretario c:omunale a 
rogare atti di donazione appare assoluta.mente 
insufficiente, dato ohe, eome abbiamo detto, dalla 
plf'evisione del oitato art. 87 tali atti non sono 
afja.tti esalusi. 

Come si vede la que.st'ione me'l"'ita �di essere 
riesamf!nata. 

G.G. 
COSTITUZIONE -CORTE COSTITUZIONALE -Dichiarazione 
di illegittimit� costituzionale di una 
norma di legge -Effetti sui processi in corso. (Cass., 
Sez. I, 16 settembre 1957, n. 3492; Pres. Pasquera; 
Est. Favara; P. M. Tavolaro (conf.) -S. p. a. Farmitalia 
c. Ente Prov. Turismo Roma). 

La legge dichiarata. incostituzionale dalla Corte 
Oostituzionale diviene inapplicabile a. tutti i rapporti 
controversi, sempre che questi non siauo 
stati gi� definiti, al momento in cui la legge cessa 
di avere efficacia, con sentenzia passata in giudicato. 


Il giudice deve dichiara.re anche di ufficio tale 
inapplicahilit� in ogni stato e grado del processo. 

E' questa, per quanto ri.s�ulta, la prima senten:<!a 

emes.sa dalla Corte Suprema in relazion.e alla povrtata 
ed effioaoia della d'iohiara.~one, da parte 
della O'orte Oostitu.zionale, d:i 'illegittimit� oostituziona.
le di, una norm.a di legge. 

In proposito la sentenza, prendendo posizfone 
fra le opposte tesi (1?edile citate in nota in Foro 
it. 195�7, I, 1608), cos� ha motirato: 

� La disposizione dell'art. 136 in base alla 
qua.le, nel caso in cui la Oorte Oostituzionale dichiari 
la. illegittimit� costituzionale di una norma 


. di legge, o di un atto avente forza di legge, quesrta 
cessa di avere efficacia a partire dal giorno 
successivo a quello di pubblica.zione deUa decisione 
(disposizione rifermata dall'art. 30 legge 
ordina.ria 11 marzo 1953, n. 87), va intesa nel 
senso che la pronuncia di incostituzionaHt�, 
mentre, da un canto, la.scia sa.lvi tutti gli effetti 
ormai irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo 
in ba.se alla norma. di legge dichiara.ta incostituzionale, 
spiega invece la sua efficacia .sulle situa.
z.ioni giuridiche non ancor�a esaurite, in quanto 
tuttora suscettibili di essere diversamente regolate 
per effetto della. pronuncia stessa. Pertanto, 
la pronuncia di incostituzionalit� di una legge 
rende questa inapplicabile a tutti i rapporti controversi 
in sede giudiziale, sempre che gli stes1si 
non siano stati, ormai, regolati mediante sentenza 
passata in cosa giudicata, con la conseguenza 
che il giudice deve in ogni stato e grado 
del giudizio, ed anche di ufficio, tenere conto 
deill'intervenuta dichiara.zione di illegittimit� 
cio�stituzionale della legge nel pronunciarsi sul 
rapporto sottoposto alla srua decisione, nello stesso 
modo e con la stessa estensione di un ius superveniens. 
� N� si dica, che, trattandosi di rapporti legittimamente 
sorti in base alla norma poi dichiarata 
incostituzionale, essi dovrebbero rimanere salvi, 
dal momento che la pronuncia di incostituziona.lit� 
toglie efficacia aUa, legge solo a partire dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione 
della decisione; infatti, se il giudice continuasse 
ad applicare la legge incostituzionale dopo la 
pronuncia di incostituz.ionalit�, sia. pure in riferimento 
ad un rap�porto precedentemente sorto, 
egli finirebbe per da.r�e efficacia ultrattiva alla 
norma, di cui la Clorte Costituzionale ha pure 
dichiarato l'inefficacia. 
�E' questa, del resto�, l'interpreta.zione che Ja, 
dominante e pi� autorevole dottrina ha, appunto, 
accetta.to della norma contenutai nell'a.rt. 136 
Oost., il cui senso � res1o definitivamente p�i� 
chiaro dall'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
che, pure avendo natura di legge ordinaria, 
non pu� non fornire risposta. definitiva ai dubbi, 
in primo tempo, sorti intorno a�l significato della 
disposiziione dell'art. 136� (dubbi ai quali si �, 
appunto, richiamata l'autorevole difesa llella resistente 
nella odierna discussione ora.le), nel senso 
che la legge dichiarata incostituziona,le non pu� 
ricevere, dopo la pronuncia della. C!o:rte Costituzionale, 
alcuna successiva. applicazione, con la 
conseguenza, che essa. non pu� ulteriormente essere 
invocata. nei giudizi pendenti davanti al magistrato, 
sempre che, sul punto (come � gi� stato 
rilevato), non si sia gi� formata la cosa giudicata. 
<< La pronuncia di incostituzionalit� lascia, perci�, 
salvi solo gli effetti ormai irrevocabilmente 
e definitivamente prodottisi, in ba.se a.Ila "norma __ 
di legge �dichia.rata incostituz.ionale, sui rapporti 
esauriti, ma spiega invece la. propria. efficacia 
sulle situazioni giuridiche non ancora es1aurfte, 


-199 


D.L. 22 gennaio 1922, n. 107). Come emerge dalla 
relazione al detto decreto 'n,. 288 2(11), la norma 
venne posta per mettere un Umite alla congerie 
di leggi speciali, sorte duran.te e dopo la guerra, 
sicch� si rende1)a necessario � qua.Zche freno organico
�. L'art. 5 fit perci� dettato soltanto per le 
leggi speciali, success�'Pe al T,. U. 1897 e dalla 
tariffa 1922, recanti priV'ileg'i in materia di taswe 
di registro. Senonch� identfoo principio venne in� 
serito anche nell'attuale T. � U. 1923, n. 3269, 
nella cui Tabella vennero inclusi e riordirw,ti 
Jcos� negli allegati B e C) priV'ilegi tributari gi� 
contenitti nelle leggi pi� disparate: ne furono 
esclusi i soli privilegi aventi durata breve e transitoria. 
Ora, si vorrebbe trarre argomento da ci� 
per affermare che le aget,olaziowi conten1Ute nelle 
tabelle hanno acquistato, per questo solo fatto, 
carattere definitivo e quindi insuscettibile deila 
limitazione dell'art. 29. Al che ci sembra per� 
facile dispondere : 
a) disposizioni brevi e transitorie sono quelle 
che esauriscono in nn determinato lasso di tempo 
la propria efficacia, rendendosi quindi esse stesse 
del tutto inoperanti. Ma nna disposizione qrrnle 

, quella risultante dal combinato-disposto degli 
artt. 8, all. B, della. tariffa, e 29 l. di reg., non � 
disposizione breve e transitoria, bens� definitiva: 
-il beneficio della tassa fissa compete ancor oggi 
a distanza di oltre trent'anni -a tutti i Consorzi 
costituiti posteriormente al decennio, e 
competer� per un decennio a tutti quei Consorzi 
che saranno costituiti in futuro. Transitoria sarebbe 
la disposizione che accordasse un beneficio 
fiscale in favore del Consorzio X per dieci anni: 
taloh�, trascorso quel decennio, si caducherebbero 

tanto il beneficio quanto la disposizione di legge 

che lo accordava. 
Del resto ci si potrebbe anche limitare a rispondere 
che non � esatta, in tes�i, l'affermazione della 
definitivit� delle d1�B]J08izioni contenute nelle tabelle 
: ne � prova l'esempio dei casi vrevisti ai 
nn. 5-6-7 dell'allegato B, in cui il vrivilegio ha 
risvettivamente la durata di sei, quat"tro e sei 
ann.i,� nulla osta vertanto, concettualmente, afich� 
secondo i vrincipi generali le norme della tariffa 
8iano avvlicate in armonia e con l' osserv�anza. dell'art. 
29, che fa varte _integrante della legge fondamentale 
di registro; 
b) il princivio gi� vosto dall'art". 5 della legge 
1923, n. 2882, ver effetto della sua trasfusione 
ed inclusione, con l'art. 29, tra le � Disvosizioni 
ge1ierali per l'avplicazione e liquidazion-e delle 
varie svecie di tasse JJ, � divenuto canone generale 
di applicazione per la stessa legge fondamentale 
(12); epper� non si possono pi� invocare, per la 
sita interpretazione, le ragioni che sorreggevano 
il testo dell'originario art. 5; 

(11) Vedila in CAPPEUWTTO: Le tasse di reg�lstro, Venezia 
1932, II, pag. 654. 
(12) BEBURI: Le leggi del registro, Giuffr� 1952, pagine 
98; Cass. 5 agosto 1952, in Riv. Leg. Fisc. 1952, 1065 
(in particolare, colonne 1070 e 1071). 
c) di quwnto precede_, � ulteriore conferma, 
tant'o autorevole quanto in.equivoca, la formu�la� 
zione dell'art. 47 della nuova legge sul bollo 


(D. P. 25 giugno 1953, n. 492). Si osservi la fondamentale 
differenza, nella lettera dellq, legy(}) 
tra l'art. 29 l. di reg. (ed il corrispondente art. 92 
. della vecchia legge sul bollo 1923, n. 32!68) e 
l'attuale art. 47 del decreto 1953, n. 492: se per 
escludere dall'applicabilit� di questa norm.a il 

T. U. su bollo, il legislatore ha riten!/,/,to necessario, 
corne era 'itecessarfo, espUcitament"e far 
� salvo quanto d.isposto nella tariffa e nella tabella 
�,di parlare di riduzioni stabilite da � altre 
leggi �, ed inoltre collocare la norma (a differenza 
dell'art. 29 l. di reg.1 tra le disposiz,ioni 
finali e transitorie; se a-i� � vero, come sem"tra) 
discende logica la conclusione che la diversa, generica 
formulazione, nonch� la specifica collocazione 
d�ell'art. 29 nel sistema della legge di registro, 
non. possono autorizzare l'interprete a disattendere 
-de jure condito -troppo chiari 
criteri d'i interpretazione letterale e sistematica 
per escludere dal campo della sua efficacia normativa 
qu,ella legge nel cwi stesso seno � con.tenuto; 
� 
d) infine, diversamente argomentando si giungerebbe 
a que8ta abnorme conclusione: che tutta 
una serie di pri'V'ileg'i contenuti in leggi svecial'i 
che per l'art. 5 della legge 1i. 2882 sarebbe stata 
colpita da decadenza, avrebbe ripreso immediatamente 
vigore (13) nonostante la formulazione di 
identica disposizione con l'art. 29, per il solo 
fatto che l'allegato B della tariffa ha materialmente 
ricompresi nel suo testo alcuni) dJ.i quei 
prfoilegi posti da leggi speciali : con la cons�eguen.<:
a allora di ottenere l'effetto diametralmente 
opposto a quello voluto dal legislatore. 


Vesame del se alla fattfapecie sottoposta al 
gii,,.dizio della Corte d'Appello -appalto dei la� 
vori di manutenzione di ttna strada di bonifica -fosse 
applicabile il privilegio obiettivo, non � 
stato sost"anzialmen.te affrontato dal Collegio, -il 
quale si � lirn�itato alla pronuncia di cui alla massima 
4. Ma, pro veritate, ci sembra che il problema 
andava dii1ersarne'l!--te impostato. Infatti la 
manutenzione delle opere di bonifica di l"' categoria 
spetta ai Consor:<Ji (artt. 56 e 78 T. U. 1923), 
ai quali l'Amministra.zione d� .in consegna 'i lavori 
man mano che ess'i siano stat"i ultimati (articolo 
104 T. U. 1923). Pertanto gli atti aven.ti per 
oggetto lavori d'i manutenzione godono del privile,
gio subietti1:0, se ed in quanto ne goda il cionsorzio 
stipulante.. ma non di quello obiettivo (14) : 
e ci� perch� quest)ulUmo � limitat"o alle opere 
di bonifica di m� categoria che possono es�sere eseguite 
in concessione (artt. 17 e 24 T. U. 1923); e 
tra tali opere (art. 9 T" U. 1923; artt. 4 e 6 legge 
24 dicem.bre 1928, 1i. 3134) non sono previsti an


(13) Si tenga presente che il R.D. 30 dicembre 1923, -~ 
n. 2882 � coevo all'attuale 1. 'di reg. (30 dicembre 1923, 
n. 3269). 
(14) Comm. Centr. 18 f�ebbraio 1947, n. 87819; Comm. 
Centr. 28 maggio 1947, n. 90993. 
�===== 



-200 


che i lavori di manutenzfone (15). Lavori d�i maniitenzione 
sono poi) ovviamente) anche quelli che 
vengono .<Jeneralmentc chiamati � di sistema, 
zione >> (ltd es. d'i strader e che consistono nella 
riparazione o nel rifacimento di quelle parti del 
manufatto) gi� costruito, che siano state deteriorate 
delf1iso. 

F. DE LUCA 
CITTADINANZA -Controversia in materia di citta� 
dinanza -Legittimazione passiva -Spetta al Mini� 
stro dell'Interno e non al Sindaco ufficiale dello 
stato civile -Posizione del Sindaco quale ufficiale 
di governo. (Corte di Appeilo di Trieste, sent. n. 95/57; 
Pres. Renzi; Est. Roatti; P.M. Castellano; Maar Carlo 

c. Comune di S. Dorligo della Valle e Ufficiale dello 
stato civile del comune di San Dorligo della Valle). 
Nelle ciause che hanno ad oggetto una controversia 
sulla. cittadinanza, la legittimazione pa�ssiiva 
spetta �al Ministro dell'Interno e non al 
Sindaco qua.le ufficia.le dello stato civile ; n� il 
difetto di legittimazione passiva per essere stato 
citato il Sinduco � $a.nato dalla costituzione di 
costui nella veste di ufficiale di governo. 

Le due mas.wime enunoiate dallw Oo!J"te di Apipello 
di Trfoste sono d'a approvare senz/ait1�0. 

La prima riguarda una questione parrtiool<J/f'mente 
delicata, esattamente impostata e risolta. 
La aorte -dopo aDer richiam�ato sia le norme 
della. legge s-ulla aittadinan"-�a �del 13 luglio 19'12, 

n. 555, e suocessive modifieazioni fino all'ultima 
legge 9 gennaio 19�56, n. 27, e del regol(l;mento 
approvato con R. D. 2 ag�osto 19i12, n. 949, sia le 
disposiz-ioni della legge 9 luglio 19391 n. 1239� .sulVordinamento 
dello stato c'ivile -ha 
, 
rilevato ahe 
l'attivit� del sindaeo) quale uffioiafo dello stato 
aivilc, si limita a aoTi.servare i relativi reg'istri, a 
ricevere e a registrare le dichiarazioni interessanti 
lo stato di aittadinanza, e che invece nessun potere 
di deliberare nella sub�iecta mMeria gli spetti. 
Pertanto, ogni rolta che (come nella specie) s-orga 
controversia in or,dine a diritti che possono formare 
oggetto di iscrizione o trascrizione nei registri 
di cittadinanza, legittimo contradittore del 
prfoato non pu� ess�ere il s-indaco quale ufficiale 
del govm�no (e anoor meno qua:le oapo dell'ammin
�istrazione comunale), ma il jJfinistro deg'li Interni 
cu,i apparUene il diritto d�i deo,ide1�e al 
riguard'o 
N� vale opporre �(corne aveva opposto la d~fesa 
del jJfaar) che l,ufficiale d�i stato civile � tenuto ad 
eseguire le registraziorvi, in base a ci� che egli ri� 
conosce giusto per legge e in base ad un ordine del 
giudice, giacch� l'art. 450 c. c., invocato al riguado, 
dispone soltanto (secondo comma) che g'li uffi


(15) Si confronti: C. App. Roma 6 febbraio 1941, in 
Riv. Dir. Fin. 1941, parte II, Sez. I, 43, .con nota de[ 
CARUGNO: Inammissibilit� del beneficio dell'es�enzione tributaria 
per i lavori di manutenzione di strade di bonifica, 
<Yiali s�wind�icati devono r�ilasciare gli estmtti e i 

c:erUficaii che vengono loro domanda.ti eon le in


d.i'oazioni delle legg�i prescritte. S'i tr�tta cio� d.i 

attiFil� rientrante anche essa neUa eategoria delle 

fun;Aoni di me11a registrazfone1 trascr'i.zione e re


rifica; n� ovviamente le cose oambiano aspetto 

quando s� trattj, di registrazioni di proV'IJedl�!menti 

gittdl,z�iari, sia pure relativi a r�ettifim,.,zioni di; ciui 

all'art�. 454 c. c. 

Il foncla.mento �della seeond:a massima, poi, � d:i 

tuttw evidenz�a. 

Q�ui, peraltro, cade oppo:rtuno prec'isarc breve


mente quale � la posfaioni che, rispetto a,ll'ordi


namento giiuridfoo rierie ad assumere il Sindaco, 

quando a.gisoe quale ufficirale dJi governo (e la op


pai�tunU� appare aineora. maggiore, in quanto uqia 

frase della soprra riferita motivazione della sen


ten.i�a i'n rassegna potrebbe indurre in ingamno). 

In proposito � da ritenere che, quale ohe sia la 

qualit� nella quale opera, il Sindaeo resta sem


pre organo del Comttne e capo dell,amministra


zione corn�unale, e non a.ssttme mai la reste di 

organo della Amrninistr'azione dello Stato (oome 

ha �inveoe erroneamente ritenuto ii Triib,,,tnale di 

Trieste .<.::on sentenza, 4 dicembre 1956, in oausa 

Bubn~c o. jJfini.stero Jnteruo e Uffic'iale dello stato 

oivi.le d;i Trieslej. E' questa la tesi delta. do1wii


nante dottrina che, mirabilmente esposta dal 

Forti, �i dlue note a sentenz�a in F'oro italiano 

1939, I, 538 e 1941, I; 60'8, � stata riassunta dal 

De Gennaro (La responsabilit� degU atti del :po


d.est� quale ufficiale di gorcrtio, in Riv. dir. pub


blico 1942,, 1) 50) e reoentornente dal Oarbone 

(Per.sane giuridiche -organi, in questa Ras~~gna, 

1955, 228, V). La posidone ohe , in questa veste 

particolare, il Sindaco viene ad assumere ha) poi, 

ovviamente la sna influenza in ordine alla respon


sabilit� degli atti posti in ess�ere dal Sindaco, 

responsabilit� c:he � da ri.tenere debba essere ad


dossata al 001nune) e oi� preoi(puamente peroh�: 

a) anche questa attiv#� � spiegatia; general


mente per, soddisfare i.1iteressi che, se pur dallo 

Stato ass�unti come propr'i pereh� di particolare 

rilevanza, non cessano per que.s�to di essere inte


ressi diretti e prevalenti dci comrunisti, al oni sod.


disfa<Jimento dorrebbe prov�V'edere in v~a primaria 

proprio il Comune; 

b) la incidenza, swi O'omuni della spesa per 
l'organizzazione e l'espleta,mento d'i tali serr�izi, 
s'ta a dim�strare come lo Stato ha voluto opera;re 
un deoentramento finanzi01t:io relatfoamente a ta.li 
oneri, addos8andoU ai Comuni; e l'iincii(lenza di 
questo onere non pu� ohe ri.ferirr.si. a tutte le spese 
� cornunque deriv0;nti da quella partiC'olare atUrit� 

affidata al O'omune. 

E oi� raile anche a chiarire, per ailtra via, C'orne 

nei c:asi in cui l'interesse dei comunisti esula d�el 

tutto -corne in quello delle controv�ersie per il" 

rioonos01:mento o ii disoonoscimento dello status 

civitatis -nessu.na atti;oit� debba spiegare il 

Sindaco uffioiale dello sta:to civile~ p'Y'oprio_ pQt'


cih�, non essendo egli org01tio dello Stato) nepvure 

im questa veste, non pu� rappresentare e impe


gnMe la Amministrazione dello Stato. 

N. G. 

m mm m mm 
-201


VALLE D'AOSTA -Devoluzione beni patrimoniali dello 
Stato alla Regione -Limiti. (Tribunale di Torino. 
Sentenze 14 giugno/5 settembre 1957, n. 2148 e 2149 
-Pres. ed est. Germano -Valle d'Aosta c. Finanze). 

� beni immobili patrimoniali� dello Stato 
trasferiti nella loro totalit� alla Valle d'Aosta 
in forza dell'art. 6, 1� comma dello Statuto regionale 
s:ono quelli dispon�ibili; dei l;leni indisponibili 
sono state tra.sferite solo le categorie elencate 
nel capoverso dell'articolo stes:so (foreste, 
cave, beni destinati a se1'.'Vizi regiona.li). 

<<L'art. 6 dello Statuto della regione valdostana 
(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), 
stabilisce: � I beni immobili pa.trimoniali dello 
Stato, situati nella Regione, sono tms:feriti al 
patrimonio della Regione. 

� Fanno parte del patrimonio indisponibile 
della Regione : le foreste che, a norma delle leggi 
vigenti, appartengono aJlo Stato; 

� le cave, quando la. disponibilit� ne � sottratta 
al proprfotario del fondo ; 

� gli edifici destinati a s:ede di uffici pubblici 
della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico 
servizio della Regione �. 

� Secondo la Valle d'Aosta, il primo comma 
dell'articolo sancirebbe nella sua. ampiezza, la devoluzione 
alla Regione di tutti i beni patrimoniali 
dello Stato, disponibili e indisponibili; l'elencazione 
della seconda parte a.vrebhe solo lo scopo di 
mettere in evidenza le categorie pi� importanti 
di beni che, passando a.Ua Regione, vengono a. costituirne 
il patrimonio indisponibile. 

� Secondo l'Amministrazione delle Finanze invece 
l'elencazione dei beni indisponibili contenuta 
nella .za parte dell'art. 6 ha carattere tassa.tivo, 
per cui la 1"' p�arte non pu� interp�reta.rsi se non 
con esclusivo riferimento a.i beni reddriti.-d. Ci� � 
confermato dagli artt. 7 e -11 dello Statuto, dai 
quali traspare il criterio razionale di assegnazione 
aJla Regione di determinati, beni strumentali 
(demania,li e patrimoniali indisponibili) adottato 
dal legislatore costituzionale: quello della 
attribuzione alla Regione delle relative funzioni 
e servizi pubblici gi� statali. Rimangono quindi 
necessariamente allo Sta,to i beni che rapp�resentano 
il mezzo per conseguire quei fini pubblici 
(difesa, giustizia, telecomunicazioni, ecc.) che lo 
Stato continua a svolgere nell'ambito ed a vanta.
ggio della Valle. 

Con queste due sentenze il Tribunale di Torino 

ha risolto varie delicate questioni e respinto, con 
argomenti ineccepibili, le domande della Valle 
d'Aosta tendenti a.d ottenere declaratoria, di propriet� 
di immobili appa.rtenenti a.I patrimonio 
indisponibile dello <Stato. R.iportiamo la parte essenziale 
della chiara e persuasiva motivazione 
della p�rima. sentenza. 

� Ritiene il Collegio che la interp�reta.zione da.fa 
all'a.rt. 6 dall'Avvocatura dello Starto sia da seguir'si. 


� Se essa non coincide perfettamente con la 
lettera del 1� comma dell'art. 6, ci� pu� imputars�i 
unicamente aJla imperfezione che � propria degli 

uomini quando si accingono a formulare testi legislartivi; 
ma la perples1sit� in cui pu� venire, a 
prima vista, a trovarsi l'interprete di fronte alla 
lettera del l� comma dell'art. 6 rimane superata 
facilmente solo che si osservino quei criteri che 
l'art. 12 delle disposizioni preliminan dei codice 
civile ordina all'interprete di seguire quando esso 
ha da determinare il significato preciso dei testi 
legislativi. 

_� A) 01�iterio sistematioo: il sostenere, come fa 
la VaUe, che tutti i beni indisponibili sono sfati 
trasferiti alla Regione, urta in modo p�alese con 
l'art. 11 della legge citata., dove � prres1ipposto 
oome dato dli fatto indisoutibile) che le miniere, 
le quali sono sicuramente dei beni indisponibili~ 
non sono state �r'asferite aHa Regione. 

�E quanto importa tosto porre in evidenza � 
che l'art. 11 non ha la portata di un'eccezione al� 
l'art. �6, (a differenzia di quanto avviene nell'a,1't. 5 
della. legge, do�ve � detto ben chiail'o che determinati 
beni demaniali sono eccettuati dal trasferimento 
a.Ila Regione) ; infatti nell'art. 1l non si 
sancisce affatto una precisa eccezione ail principio 
sostenuto daUa� Valle (che tutti i beni indisponibrili 
sono trasferiti alla Regione). 

�Ne consegue logicamente che, se nell'art. 11 � 
oome presupposto che le miniere non sono trasferite 
dallo Stato alla Regione, il principio fonda.mentale, 
cio� la premessa che le miniere sono 
beni rimasti in propriet� dello .Stato, discende direttamente 
daH'art. 6, perch� l'H ne � una applicazione. 


� Interpretando, adurique, l'art. 6 nella, sua. 
connessione con l'a.rt. 11 si, arriva al risultato 
(del tutto antitetico a quello enuncia.to dalla 
Valle) che i beni indisponibili trasferiti alla Regione 
non sono affatto tutti i beni di ta.Ie natura 
esistenti nella Regione, per cui la conclusione finale 
non pu� essere che una. sola e p�recisamente 
la seguente: i beni patrimoniaili indisponibili trasferiti 
dallo Stato alla Regione sono quelli (e solo 
quelli) gi� elencati nelle tre categorie del 2� comma 
dell'art. 6 ... onde al relazione tra i due commi 
dell'a.rt. 6 viene ad essere la seguente: il 1� comma 
si riferisce aJ beni disponibili dello Stato; il 
2� comma ai beni indisponibili. 

� B) Criterio logico: s:e si considera l'ultima 
categoria dei beni indisponibili elenca.ti nel 
2� comma dell'art. 6 ... viene spontanea la domanda 
perch� mai il legislatore accenn� unicamente 
agli edifici ed ai beni destinati ad un servizio della 
Regione. 

� Se fossero esatti i due punti afferma.ti, dalla 
Regione ; e cio� a) che tutti i beni indi8ponibili 
dello Stato furono trasferiti alla Regione; b) che 
la elenca.zione contenuta nel 2� comma dell'art. 6 
ha solo lo scopo di porre in particola~re evid�nza 
i beni indisponibili che, in s� e pe1~ s�, hanno una 
funzione pubblica di maggiore importanza, � evidente 
che non aVl'ebbe alcun senso la limita-z,ione. 

� La ragione non pu� ess:ere certa.mente quelladella 
maggiore importanza� enuncia.ta dalla Val-� 
le, perch�, se fosse vero che sono stati tra.sferiti 
alla Regione tutti i beni indisponibili dello Stato, 


i Jl&&&& lMl&ii:JiJ&di.illtt 

-202 


-


tra i beni indisponibili a.venti una funzione statale 
ed i beni aventi una funzione regionale non 
sarebbero certo questi ultimi ad avere una. maggiore 
impo11:anza. 

� Tale considerazione appare perentoria, ed 
allora la conclusione che, anche sotto questo profilo 
logico, si deve trarre non pu� essere che la 
seguente: i beni destinati ad una funzione sta, 
tuale, per essere stati elenca.ti nell'art. 6, 2� comma, 
sono da considerarsi esclusi dal trasferiment.o 
alla Regione. 

� Il che � ribadito ancora dalla s.eguente osservazione: 
se lo Stato aves1se trasferito alla� Regione 
anche i beni indisponibili aventi una funzione 
statuale, ne verrebbe che tutti, gli organi statuali 
operanti nella Regione (come gli organi finaillziari, 
la Questura, ecc.) si troverebbero ora ad 
a.vere la. loro sede in stabili di propriet�, della 
Regione: questa avrebbe pertanto il diritto di 
farsi pagare dallo Stato dei canoni locativi (e 
non si riesce davvero a comprendere come mai 

la Regione, che afferma di. essere proprietaria di 
tali stabili sin dal 19'48, non abbia avanzato una 
tale p�retesa) nonch� di fa.1'. valere, nella. sua qualit�, 
di proprietaria, altre pretese contro lo Stato, 
semplice conduttore di talj stabili. Ora, tutto ci� 
non pu� certo farsi rientrare nella raU0 dell'articolo 
6. 

� Se � logico e spiegabile che lo Stato abbia 
trasferito alfa, Regione la propriet� degli edifici e 
dei beni a�venti una funzione regionale, � semplicemente 
assurdo pensare che lo Stato, per quanto 
riguarda i beni e gli edi;fici di cui esso abbisogna 
per esplicaire le sue funzioni sovrane, abbia voluto 
porsi in piena, balia della Regione. Lo Stato infatti, 
continua a svolgere anche nell'ambito della 
Regione ed a vantaggio del territorio valdostano 
p�roprie fonda.men tali funzioni �. 

Sull'argomento cfr. Vr.crA: Diritto amtn.'VO, 
Torino 1948, I, 261 e 632; FALZONEl: Il :patrimonio 
regionale, Milano 1951, 105. 

G. OLMI 

mm & I d&&&J :fi_Lli&f& 
INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L.4 FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 
APPALTO 

CONTRATTI. -I) Se un contratto di fornitura d'acqua 
potabile sia soggetto alla disciplina dell'art. 1559 e segg. 
del Codice civile (n. 228). -Il) Se ai contratti di pubbliche 
forniture sia applicabile la norma dell'art. 1476 
e.e,. relativa alla risoluzione dei contratti per sopravvenuta 
eccessiva onerosit� di allcuna delle prestazioni 
corrispettive (n. 229). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

UCEFAP. -Se, data la natura giuridica riconosciuta 
all'U.C.E.F.A.P., sia possibile pretendere dallo stesso i 
contributi di cui alla lett. e) detl'art. 5 della legge n. 43 
del 1949 (INA-Casa) (n. 208). 

ANTICHITA' E BELLE ARTI 

VINCOLO ARTISTICO. -Se, ai sensi della legge 21 giugno 
1939, n. 1089, lo Stato possa essere tenuto a rispondere 
dei danni derivati dalla mancanza di manutenzione 
di un immobile soggetto a vincolo artistico (n. 36). 

BORSA 

AGENTI DI CAMBIO. -I) Se, ai sensi dehl.'art. 4 della 
legge 23 maggio 1956, n. 515, i rappresentanti alle grida 
di agenti di cambio possano essere esentati dal possesso 
del titolo di studio se abbiano fatto un tirocinio pratico 
per almeno cinque anni (n. 10). -Il) Se, ai sensi dell'art. 
7 del R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222, la nomina dei 
rBlppresentanti alle grida spetti all'agente di cambio 

(n. 10). -III) Se, ai fini del computo dell'anzianit� 
prescritta 1rtall'art. 5 della legge n. 515 del 1956, debba 
tenersi conto dell'effettiva ammissione del rappresentante 
a.il.le grida nel recinto di Borsa oppure dalla data 
di approvazione della nomina (n. 10). 
CAMBIALI 

Se gli Uffici postali possano accettare dalle Banche 
per la riscossione, effetti cambiari privi !della firma di 
quietanza, ma con la girata " per l'incasso � preveduta 
dall'art. 22 della legge cambiaria (n. 4). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

LOCAZIONI. -I) Se il rapporto in base al quale � stata 
costituita a favore di una ditta privata la facolt� di 
godimento su alcuni locali di una Scuola elementare 
debba consi!derarsi di locazione o di concessione (n. 55). 

SERVIZIO DI AUTOTRASPORTI. -Se sia [egittima l'imposizione 
di un canone alle Imprese esercenti gli autoser


vizi di collegamento degli Aeroporti con i centri abitati 
per l'uso speciale del bene demaniale " Aeroporto � 

(n. 56). 
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO 

ASTA. -I) Se le societ� di fatto possano concorrere ad 
aste pubbliche (n. 163). 

LICITAZIONE PRIVATA. --Il) Se, a norma dell'art. 77 del 
Reg. Cont., in una gara� per licitazione privata sia 
richiesta, in modo assoluto, la presenza di tutti coloro 
che hanno fatto offerte uguali perch� si possa procedere 
ad una ulteriore licitazione fra costoro (n. 164). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

FALLIMENTO. -I) Se, dopo la risoluzione del contratto 
di mutuo e durante ila 1procedura. esecutiva a carico del 
mutuatario inadempiente, lo Stato debba contin111are il 
versamento del contributo negli interessi sui finanziamenti 
previsti dal D.L.L. 1� novembre 1944, n. 367 (n. 24). 
-II) Se. intervenuto il fallimento del mutuatario, debba 
continuarsi il versamento del suddetto contributo (n. 24). 
-III) Se, intervenuto il fallimento de[ mutuatario, i 
contributi maturati prima 'della sentenza che lo ha 
dichiarato, debbano essere versati al curatore o possano 
ancora essere versati all'Ente mutuante (n. 24). 

GARANZIA DELLO STATO. -IV) Se la garanzia prestata 
dallo Stato ai sensi dell'art. 19 D.L. 28 dicembre 1944. 

n. 416, si estenda agJi accessori del debito principale 
(n. 25). 
COSE RUBATE O SMARRITE 

I) Se la somma di denaro, rinvenuta da un supplente 
nell'atrio di un ufficio postale, debba considerar.si cosa 
smarrita o. dimenticata (n.10). -II) Se ove il proprietario 
della somma rinvenuta non si presenti nel termine di 
cui all'art. 929 e.e.; il supplente ritrovatore abbia diritto 
BJd avc<re la somma in questione (n. 10). 

DAZI DOGAJNALI 

RESTITUZIONE. -� Se le bollette idi esportazione abbiano 
natura di titoli di credito (n. 10). -II) Se ai terzi giratari 
di bollette di esportazione, che le presentino per avere 
restituiti diritti .doganali possa essere opposto il man� 
cato avveramento, per frodi perpetrate ai danni� della 
Amministrazione, del presupposto di fatto che avrebbe dato 
titolo alla restituzione deltl'imposta (n. 1~}. -III) 
Se, in caso di frode -non ancora accertata con sen-� 
tenza penale -nella gi� avvenuta restituzione di diritti 


a ll&ifill &��l�lll�L L D

�Mb ili& E ET 

-204 


doganali, possa procedersi, ai fini del recupero delle 
somme indebitamente percette, alla misura cautelare 
di sospendere pagamenti dovuti ad a:J.tri titoli alle Ditte 
intestatarie o giratarie delle bollette incriminate (n. 10). 

DEMANIO E PATRIMONIO 

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. -I) Se, ai fini della 
competenza degli Uffici finanziari periferici a vendere 

o permutare beni mobili o immobili dello Stato, a norma 
1dell'art. 2 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, emanato 
in dipendenza dEllla legge 11 marzo 1953, n. 150, debbasi 
aver riguardo al valore dei singoli lotti posta in vendita 
o da permutare, o al loro valore complessivo (n. 130). 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -II) Se sia legittima la 
imposizione di un canone alle imprese esercenti gli 
autoservizi di col'legamento degli Aeroporti con i centri 
abitati. per l'uso speciale del bene demaniale " Aeroporto
� (n. 131). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

INA-CASA -ALLOGGI ARISCATTO. -Se la norma dell'art. 26 
del D.P.R. 9 apri.le 1956, n. 1165, che regola la cHssione 
degli ailloggi a riscatto, sia applicabile anche alle domande 
di cessione presentate -ma non ancora accolte 
-prima 1della data di entrata in vigore della norma 
stessa (n. 71). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

CHIESE CATTOLICHE -POSSESSO. -I) Se le Chiese Cattoliche 
-destinate ad uso pubblico -siano considerate 
beni demaniali quando appartengono ad enti od istituti 
ecclesiastici (n. 25). -II) Se l'intestazione in catasto 
di una chiesa come " luogo sacro pubblico � sia idonea 
a designarne l'appartenenza (n. 25). -III) Se, ai sensi 
della legge 21 giugno 1939, n. 1089, lo Stato possa essere 
tenuto a rispondere dei danni iderivati dalila mancanza 
di manutenzione di un immobile soggetto a vincolo artistico 
(n. 25). 

ESECUZIONE. FISCALE 

FALLIMENTI. -I) Se le somme versate dal curatore all'esattore 
al fine di ottenere la sospensione deHa procedura 
esecutiva a carico delle attivit� fallimentari 
abbiano r.arattere di "pagamento definitivo� n. 38). II) 
Se, quando vi sia ragione di ritenere che l'esattore 
possa essere costretto a riversare alla massa fallimentare 
parte delle somme che gili sarebbero pagate al fine 
di ottenere la sospensione della procedura esecutiva, 
detta .sospensione debba essere ugualmente accordata 

(n. 38). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

PIANI DI RICOSTHUZIONE. -I) Quali siano i criteri da 
seguire nella determinazione delle indennit� di espropriazione 
per l'esecuzione dei piani di ricostruzione di 
cui al!le legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (n. 135). 

RETROCESSIONE. -Se l'ipoteca iscritta sul fondo oggetto 
di retrocessione, a carico dell'espropriante, ha seguito 
nei confronti del retrocedente (n. 136). 

FALLIMENTO 

DICHIARAZIONE. -I) Se il fallimento, di cui all'art. 25 
del R.D. 19 settembre 1931 pu� essere dichiarato a carico 
di commercianti per imposte relative al!la loro attivit� 
commerci:ale (n. 36). -II) Se, ai sensi dell'art. 31 del 

T.V. del 1918, il falli.m�nto poteva essere dichiarato anche 
a carico di contribuenti non commercianti (n. 36). 
-III) Se, a carico del debitore per profitti di regime, 
la dichiarazione di fallimento pu� aver !luogo inldipendentemente 
dalla qualit� di commerciante del debitore 
medesimo (n. 36). 
FERROVIE 

CONCESSIONI DI VIAGGIO. -I) Quale sia l'interpretazione 
delle norme contenute nel regolamento 29 gennaio 1942 
e defila legge 21 novembre 1955, n. 1108 concernenti le 
concessioni. Idi viaggio a favore del personale del Ministero 
dei LL. PP. addetto alle nuove costruzioni ferroviarie 
(n. 266). 

IMPIEGATI ED AGENTI. -II) Se, ai sensi del Regolamento 
del .personale delle FF. SS. e dello Statuto degJi impiegati 
civili dello Stato, nonch� dei principi generali del 
diritto, la punizione disciplinare spieghi i suoi effetti, nei 
confronti deia'impiegato o dell'agente sottoposto a procedimento 
disctplinare, nel momento in cui viene irrorogata 
(n. 267). -III) Se ed in quali limiti l'Amministrazione 
delle FF. SS possa concedere, in applicazione 
della legge n. 489/1951 e legge n. 98/1954, le indennit� ed 
i rimborsi di spese di traslloco al personale collocato a 
riposo ed. alle famiglie del dipendente deceduto (n. 268). 

PENSIONI. -IV) Quali siano i presupposti per il conferimento 
da parte dell'Amministrazione ferroviaria 1del 
trattamento eccezionale di pensione agli orfani maggiorenni 
degli agenti ferroviari (n. 269). -V) Se in materia 
di conce.s>;ione del trattamento eccezionale di pensione 
si appilichi il generale iprincipio della revoca di pensioni 
e di assegni idi guerra (n. 269). 

IMPIEGO .PUBBLICO 

AssEGNI FAMILIARI. -I) Se, in pendenza del giudizio 
di annullamento di precedente matrimonio, le quote 
complementari di carovita debbano essere corrisposte 
anche per il nucleo familiare costituito col secondo 
matrimonio (n. 442). 


COMMISSIONI. -II) Se i " gettoni di presenza � corri-� 
sposti ai membri delle Commissioni siano soggetti al 
termine quinquennale di prescrizione, sia per gli appartenenti 
all'Amministrazione che per gli estranei alla 
medesima (n. 443). 

PUNIZIONI DISCIPLINARI. -III) Se, ai sensi del Regola 
mento del personale delle FF. SS. e dello Statuto degli 
Impiegati civili dello Stato, nonch� dei principi generali 
del diritto, ila punizione disciplinare spieghi i suoi effetti, 
nei confronti dell'impiegato o dell'agente sottoposto 
a procedimento disciplinare, dal momento in cul 
viene irrogata (n. 444). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

DAZI DOGANALI. -Se le bollette di esportazione abbiano 
natura di " titoli di credito � (n. 7). -II) Se ai terzi giratari 
di bollette Idi esportazione, che le presentino per 

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-205 


avere restituiti diritti doganali, possa essere opposto 
il mancato versamento ,per frodi perpetrate ai danni 
dell'Amministrazione, del presupposto di fatto che 
avrebbe dato titolo alla restituzione dell'imposta (n. 7). 
-III) Se, in caso di frode -non ancora accertata con 
sentenza penale -nella gi� avvenuta restituzione di 
diritti doganail.i, possa procedersi, ai fini del recupero 
deHe somme indebitamente percette, alla misura cautelare 
di sospendere i pagamenti dovuti ald altro titolo 
alle Ditte intestatarie o giratarie delle bollette incriminate 
(n. 7). 

IMPORTAZIONI TEMPORANEE. -. IV) Se l'operazione di 
riesportazione di valuta debba essere necessariamente 
compiuta dalla medesima persona per conto dellla quale 
furono compiute le importazioni temporanee (n. 8). 

PRODOTTI PETROLIFERI. -V) Se, ai fini ldella determinazione 
dei maggiori oneri relativi ai noli di importazione 
dei prodotti petroliferi -per gli effetti dell'art. 3 D.M. 
26 gennaio 1957 -si debba tener conto, come termine 
di paragone rispetto ai noli pagati dopo il 1� novembre 
1956, de[le medie del nolo pagato nel settembre-ottobre 
1956 da ogni singola Azienda oppure dalla media dei 
noli di tutte queUe Aziende che hanno contribuito a formare 
la media generale ponderale (n. 9). 

IMPOSTA DI BOLLO 

CONCORSI PUBBLICI. -Se, in tema di concorso per la 
concessione di pubblico servizio, sia legittima l'esclusione 
daJl.la gara di un concorrente per avere questi 
corredata l'offerta e.on documenti non in regola con il 
bollo; in conseguenza, se sia legittima l'aggiudicazione 
disposta in favore di altro concorrente (n. 7). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

VENDITA DI EREDIT�. -Se la discriminazione in cose mobili 
ed immobili dei beni ereditari oggetto della cessione 
o vendita -ai fini del loro assoggettamento alla 
aliquota di registrazione mobiliare od immobiliare possa 
essere provata aliunde, senza che necessariamente 
risulti .dal contesto dell'atto sottoposto a registrazione 
(n. 127). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

ESENZIONI. -Se l'esenzione dall'LG.E., prevista dall'art. 
9 de[ D.L. 29 giugno 194�7, n. 779, sia applicabile 
ai materiali esteri importati temporaneamente ed impiegati 
in costruzioni navali eseguite per conto di armatori 
stranieri (n. 66). 

IMPOSTE E TASSE 

IMPOSTA ADDIZIONALE. -Se l'applicazione dell'addizionale 
istituita con la legge 26 novembre 1955, n. 1177 !debba 
avere inizio su tutte le rate d'imposta dell'eser.cizio 1955, 
1956 o sUJlle rate d'imposta aventi la normale scadenza� 
nel primo semestre dell'anno 1956 (n. 289). 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

CONVITTI NAZIONALI. -Se possano estendersi le norme 
sul trattamento economico del pel'sonale non di ruolo 
dello Stato anche al personale di una Scuola, annessa 
atl un Convitto Nazionale (n. 8). 

MATRIMONIO 

ASSEGNI FAMILIARI. -Se, in pendenza deil giudizio di 
annullamento di precedente m.atrimonio, le quote complementari 
di carovita debbano essere corrisposte anche 
per il nucleo familiare costituito con il secondg matrimonio 
(n. 11). 

MEZZOGIORNO 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -I) Se i contratti stipulati 
anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 !dicembre 
1951, n. 1575, possano essere inc[usi nell'ambito di 
applicazione della legge ste�ssa mediante la redazione 
di un atto aggiuntivo (n. 5). -II) Se nelle quote di abbonamento 
speciale, previste dall'art. 26 della legge 10 agosto 
1950, n. 646, istitutiva dellla Cassa per il Mezzogiorno, 
siano compre.se le imposte e tasse relative ai negozi e1d 
altri atti posti in essere dagli Enti conce~sionari ai 
sensi dell'art. 8 della stessa legge istitutiva (n. 5). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

COSTRUZIONI NAVALI. -I) Se gli onorari notarili per gli 
atti e contratti aventi ad oggetto l'attuazione deille provvidenze 
disposte a favore dell'industria delle costruzioni 
navali e 1dell'armamento, debbano e.ssere ridotti alla 
misura di un quarto (n. 88). 

RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. -II) Se l'esenzione dall'I.G.E., 
prevista dall'art. 9 del D.L. 29 giugno 1947, n. 779, sia 
applicabile ai materiali esteri importati temporaneamente 
ed impiegati in costruzioni navali eseguite per 
conto di armatori stranieri (n. 89). 

NOTARIATO 

ONORARI NOTARILI. -Se gli onorari notarili per gli atti 
e contratti aventi ad oggetto l'attuazione delle provvidenze 
disposte a favore dell'industria e dellle costruzioni 
navali e dell'armamento debbano essere ridotti alla misura 
di un quarto (n. 7). 

PARTE CIVILE 

Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione 
:finanziaria nei confronti di persona 
imputata della contravvenzione di cui afil'art. 58 T. U. 
9 maggio 1950, n. 203 (n. 11). 

PECULATO 

I) Se, ai sensi del 1� comma dell'art. 17 del Re� 

golamento approvato con R. D. 30 maggio 1940, n. 775, 
. l'Amministrazione Postale debba provvedere al risarcimento 
in favore degli aventi diritto del !danno derivante 
da frodi nei servizi a danaro solo dorpo i[ passaggio 
in giudicato della sentenza pronunciata dal Magistrato 
penale (n. 4). -II) Se a tale !disposizione possa 
derogarsi nei casi in cui il colpevole abbia rifuso inte


ramente le somme sottratte ed abbia, inoltre, rilasciato 

una dichiarazione con la quale autorizzi ['Amministra


zione a risarcire subito i danneggiati, liberandola da 

o;:;ni responsabilit� per il risarcimento stes,so (n. 4). 

PENSIOJ'\I 

ORFANI MAGGIORENNI. -I) Quali siano i presupposti 
per il conferimento da parte dell'Amministrazione Ferroviaria 
�el trattamento eccezionale di pensione agli 

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-206 


orfani degJi agenti ferroviari (n. 83). -II) Se in materia PROCEDURA CIVILE 

di concessione del trattamento eccezionale di pensione 
si applichi il generale princilpio della revoca di pensioni 
e di assegni di guerra (n. 83). 

POSTF. E TELEGRAFI 

CONTI CORRENTI POSTALI -CESSIONE. -I) Se, non essendosi 
proceduto, ai sensi !dell'art. 127 Cod. post., alla 
risoluzione dei rapporti relativi a depositi in .c/c postale 
costituiti aJ1 fine di consumare frodi valutarie in danno 
dello Stato, l'Amministrazione Postale che abbia avuto 
noUficata la cessione delle somme iscritte nei pre�citati 
c/c debba eseguirne il pagamento in favore :dei terzi 
cessionari (n. 62). 

UFFICI POSTALI. -Il) Se gli Uffici postali possano accettare 
dalle Banche, per la riscossione, effetti cambiari 
privi delila firma di quietanza, ma con la girata " per 
l'incasso � preveduta dall'art. 22 della legge cambiaria 

(n. 63). 
TRASPORTO. -III) Quali siano le condizioni di legge 
perch� il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa 
essere affidato, anzich� alll'Amministrazione postale, alle 
Ferrovie dello .Stato o ad altre imprese sovvenzionate 
(Il. 64). 

PRESCRIZIONE 

Se i " gettoni di presenza � corrisposti ai membri delle 
Commissioni siano soggetti al termine quinquennale 
di prescrizione, sia per gli appartenenti all'Amministrazione 
che per gli estranei alla medesima (n. 33). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. -I) Se 11.'Amministrazione 
PubbUca possa avvalersi dei poteri che gli derivano dal 
rapporto di concessione per costringere una impresa 
concessionaria Idi servizi pubblici all'adempimento degli 
obblighi previdenziali di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 
1952, n. 4435 (n. 26). -II) Se l'Amministrazione 
sia tenuta, a �segnalare l'inosserva~za delle leggi sulle 
assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all'Ispettor�to 
del Lavoro dell'I.N.P.S. (n. 26). 

. ORFANI DI GUERRA. ~III) Se, in caso di ricovero obbligat.
orio di orfano di guerra in manicomio, le relative 
spese facciano carico all'Opera o alla Amministrazione 
Provinciale competente (n. 27). 

PREZZI 

IMPORTAZIONE PRODOTTI PETROLIFERI. -I) Se, ai fini della 
determinazione dei maggiori oneri relativi ai noQi di 
importazione . dei prodotti petroliferi -per gli effetti 
dell'art. 3 D.M. 26 gennaio 1957 -si debba tener corito, 
come. termine di paragone rispetto ai noli pagati !dopo 
il 1� novembre 1956, delle medie del nolo pagate nel 
settembre-ottobre 1956 da ogni singola Azienda oppure 
dallla media dei noli di tutte queiie AziendJe che hanno 
contribuito �a formare la media� generale ponderale' 

(n. 35). 
ESTINZIONE DEL PROCESSO. -Se la ordinanza con la 
quale il Pretore dichiara la estinzione del processo costitui-
sca " provvedimento definitivo � o se invece sl.a 
susciittibile di impugnazione medi,ante re�lamo (n. 25). 

PROFITTI DI REGIME 

FALLIMENTO. -Se, a carico del 1debitore per profitti di 
regime la dichiarazione di falllimento pu� aver luogo 
indipendentemente dalla qualit� di commerciante del debitore 
medesimo (n. 68). 

PROPRIETA' INTELLETTUALE 

PROGETTI DI INGEGNEIUA. -I) Se i progetti di lavori di 
ingegneria che costituiscano soluzione originale di problemi 
tecnici possano formare oggetto del c. d. " diritto 
morale d'autore� (n. 16).-II) Se i meidesimi attribuiscano 
all'autore hl diritto esclusivo di realizzazione e 
sfruttamento dell'opera (n. 16). 

SCAMBI E VALUTE 

RIF..SPORTAZIONE DI VALUTA. -Se l'operazione di riesportazione 
di valuta debba essere necessariamente compiuta 
dalla medesima persona per conto della quale furono 
compiute le importazioni temporanee (n. 14). 

SOCIETA' 

Dr FATTO. -Se le Societ� idi fatto possano concorrere 
a111e aste pubbliche (n. 71). 

SUCCESSIONI 

EREDIT� GIACENTE. --I) Se, ai sensi dell'art. 980 del 1865, 
il chiamato ad una eredit� rimasta giacente, in difetto 
di eredi noti, sia 11.egittimato a chie:�ere il riconoscimento 
della sua qualit� ereditaria contro chiunque possiede 
tutti o parte dei beni, allo scopo di ottenere �a 
restituzione dei beni medesimi (n. 52). -II) Quale sia 
il termine di ;prescrizione idel diritto di accettare una 
eredit� acquisita dallo Stato per mancanza di successibili 
legittimi o testamentari (quando la morte del de 
cuius risalga al 1937) (n. 52) . 

TELEFONI 

LINEE TELEFONICHE. -Se l'altezza mm1ma prevista 
dalll'art. 5 R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per i conduttori 
di linee elettriche debba ritenersi prescritta anche 

. per la costruzione delle linee di telecomunicazioni che 
vengono progettate in base a criteri diversi stabiliti dagli 
organi tecnici dell'Amministrazione (n. 14). 

TRASPORTO 

FERROVIE. -Quali siano le condizioni �Idi \legge perch� 
il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa 1lSReI'e 
affidato, anzich� all'Amministrazione postale, alle Ferrovie 
dello Stato o ad altre imprese sovvenzionate 

(n. 40). 

207 


TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Quale sia, ai sensi della Convenzione italo-tedesca del 
9 marzo 1936, l'esecutoriet� da eseguirsi in Italia delle 
decisioni emesse in Germania. idaJle Autorit� di Riparazione, 
istituite a norma della legge .28 novembre 1947, 

n. 59, del Governo Militare Alleato di occupazione (n. 7). 
TRATTATO DI PACE 

BENI DELLO STATO ITALIANO. -I) Se la Francia, in forza 
delle disposizioni contenute nell'art. 79 del Trattato di 
pace e nella convenzione internazionale del 29 novembre 
1947, abbia il diritto di incamerare, per il tramite idi 
una procedura interna, somme di denaro appartenenti 

al Governo italiano e destinate alie esigenze di rappresentanze 
consolari italiane in territorio francese (n. 70). 

CITTADINANZA. -II) Se la nozione di " domicilio � nel 
territorio ceduto alla !data del 10 giugno 1940, di cui all'art. 
19, n. 1 del Trattato di Pa�e, debba jnJendersi 
come � res facti � e se quindi ilo spostamento della persona 
possa essere provato indipendentemente dalle risultanze 
anagrafiche (n. 71). 

VENDITA 

DIRITTO DI PRELAZIONE. -Se il diritto di prelazione sia 
configurabile nel nostro ordinamento giuridico come un 
diritto reale (n. 16). 

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DOTTRINA 

MATERIA DI RESPONSABILIT� 
E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

A CURA DI SALVATORE SIOA 

COLOMBIA 

1. La difesa della Pubblica Amministrazione. 
Abbiamo presente il Codigo Judicial (Organizaci6n 
Judicial y Proeedimiento Civil) (leg�ge n. 1Qt5 
del 17 ottobre 1931, entrata in vigore il giorno 
1� gennaio 1932) e la Constituci�n Politica de ColomLia 
(in vigore dal 1886 e modificata nel 1905, 
1909, 1910, 1921, 1924, 1936 e 1945). La difesa della 
Pubblica Amministrazione � affidata al Pubblico 
Ministero (Procuradoria General de la Naci�n). 

La procura pubblica � esercitata sotto la direzione 
suprema del Governo, da un Procurador 
General de la Naci�n, dai Procuradores dei 
tribunali superiori e dagli altri Procuradores 
determinati dalla legge. La stessa Camera dei 
rappresentanti ha alcune funzioni inquirenti. I 
funzionari del Pubblico Ministero hanno la stessa 
classificazione, compensi, privilegi e benefici dei 
magistrati e giudici davanti ai quali esercitano i 
p1�opri poteri (Oostit., a.rt. 142). Ai funzionari 
del Pubblico Ministero spetta la difesa degli interessi 
della Nazione, promuovere l'esecuzione delle 
leggi, delle decisioni giudiziali e degli ordini amministrativi, 
il controllo della condotta ufficiale 
dei pubblici impiegati e l'accusa di quelli che 
siano colpevoli di delitti e di mancanze che pongano 
in pericolo l'ordine pubblico (Oostit., articolo 
143). 

Il Procurador General de la N aci�n � eletto 
dalla ' Camara de Representantes ' su di una 
terna di di candidati, inviata dal Presidente della 
Repubblica, per un periodo di quattro� wni. La 
eleggibilit� � condizionata all'esistenza degli 
stessi requisiti :indispensabili per 'essere magistrato. 
del.la Corte suprema della Nazione (art. 144, 

n. 1, Costit.; v. art. 1 del Acto Legislativo n. 1 
del 1947 che ha sostituito l'art. 150 della Gostituzione; 
v. art. 175 della legge n. 105 del 1931). 
I ' Fiscales ' dei Tribunali superiori (Tribunales 
superiores) sono nominati dal Presidente della 
Repubblica per un periodo di quattro anni in base 
a liste presentate dal Procuratore Generale. Sono 
neceHsari i medesimi requisiti che per i magistrati 
dei Tribunali Superiori (Costit., art. 144, n. 2; 
art. 176, legge n. 105 del 1931). 

Il Ministero Pubblico � en lo judicial � (recita 
la legge 105 del 17 ottobre 1931) � esercitato dalla 

Camera dei Rappresentanti, dal Procuratore Generale 
della Nazione, dai � Fiscales � dei Tribunali 
e � Juz.gados � superiori, dai � Fiscales � dei 
J uzgadm; di circuito e dai � Personeros � (procu ratori) 
municipali. 

Gli agenti del Pubblico Ministero non possono 
intervenire (impedidos} nella trattazione delle 
cause (negocios) quando essi, od i loro parenti 
(entro H IV grado di consanguineit� od il II di 
affinit�) vi abbiano interesse (art. 1:66). Nella presentazione. 
e nel corso dell'azione giudiziaria civile, 
gli agenti del Pubblico Ministero sono assimilati 
ai Procuratori ordinari (art. 1'69). Gli 
agenti del Pubblico Ministero mancano della facolt� 
di transigere : essi non possono desistere da 
azioni intentate, senza l'autorizzazione dell'organo 
interessato. Tale facolt� � invece concessa 
quando i ricorsi siano stati proposti da essi stessi. 
Essi non possono rifiutare eccezioni e le confessioni 
(confesiones) non possono pregiudicare la 
parte che essi rappresentano (art. 170). Tale principio 
non � stato interamente accolto dalla Su� 
prema Corte di Giustizia colombiana. Infatti la 
giurisprudenza ha cosi detto: anche se � certo che 
gli agenti del Pubblico Ministero non pos,sono compromettere 
con le proprie confessioni gli organi 
di diritto pubblico che essi rappresentano, � pur 
vero che questo principio non debba, portarsi 
sino all'estremo di annullare completamente la 
potest� di rappresentanza giudiziale che i medesimi 
funzionari hanno nei confronti delle dette 
autorit�. E' sfato ammesso tale principio specialmente 
in relazione ai fatti collaterali o secondari 
dell'azione e tali da non pregiudicare le entit� 
difese in giudizio (Corte 1Suprema, 26 marzo 1941, 
Gaceta Juilicial, 1973-1974, p. 726 seg.). 

Gli agenti del Pubblico Ministero non possono 
promuovere azioni civili senza ordine od istruzioni 
del Governatore o del Governatore od Alcade competente. 
Costoro non possono ordinare di pesistere 
dalle azioni che siiano previste dalla legge, 
ordinanza od � acuerdo � municipale (art. 171). 

Lo Stato, i dipartimenti ed i municipi non possono 
essere rappresentati da procuratori ordinari 
(apoderados) nelle cause, salvo che tale eccezione 
non sia giustificata dalla. distanza, da,ll'importanza 
della controversia o da,ll'incompatibilit� di fun,zioni. 
In tali casi, il Governo, il Governatore o 
l'Alcade possono celebrare contratti con avvocati 
per la rappresentanza dell'istituto (art. 173; arti




%7 


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-209


colo 252, sugli � apoderados � ; art. 194 della Costituzione). 
. Ai procuratori dello Stato � affidato anche l'in� 
carico di difendere gli incapaci I).ei casi previs.ti 
dal Codice civile (art. 172). Peraltro (come per i 
notai, i senatori, i deputati ed in genere gli impiegati 
che esercitino funzioni imperative e giu, 
risdizionali) i procuratori di Stato non possono 
rappresentare i privati (servir de apoderados judiciales) 
anche se siano iscritti come avvocati 


(art. 254 e seg.). 


L'azione si considera estinta ove per due volte 
e tra le stesse parti l'attore (demandante) abbandoni 
il giudizio (e si reputa abbandono l'inattivit� 
processuale per un anno); tale norma non P. 
valida per i gindizi�in cui attore sia lo Stato, un 
dipartimento, un municipio od uno stabilimento 
pubblico o di beneficenza (art. 365). 

La presenza dello Stato nelle controversie produce 
alcuni spostamenti di competenza. Nei giudizi 
contro lo Stato, � competente il Tribunale 
Superiore del domicilio dell'attore; nei giudizi 
promossi dallo Stato, � competente. il tribunale 
pi� prossimo al domicilio del convenuto (el de vecindad 
del demandado) (art. 155). Nei g'iudizi contro 
un Dipartimento � competente il Tribunale 
superiore relativo (ove questi siano pi�, quello 
della capitale). Nei procedi.menti proposti dal Dipartimento, 
� competente il Tribunale superiore 
che corrisponde al domicilio del convenuto (arti


oo~ ~~. � 

Ove si tratti di. controversie insorgenti da contratti 
celebrati dallo 1Stato con qualsiasi ente o 
persona, la cognizione di queste spetta alla Corte 
Suprema de Justicia nella sua sezione degli affari 
generali (Sala de negocios generales) (Legge 67 
del 1943 ed art. 40 del codice processuale). Nei 
giudizi in cui sia parte un municipio, � competente, 
in prima istanza, il giudice di circuito (juez 
de circuito) rispettivo (art. 109, n. 1). 

Nei giudizi di successione ed in quelli promossi 
� contra la herencia � o relativi a controversie sul 
diritto a succedere, ecc. (art. 152, 5) � competente 
il giudice di circuito normale, anche se lo Stato, 
i dipartimenti o municipi vi abbiano interesse. 
Nei giudizi di cessione di beni e nel concorso di 
creditori, anche s�e siano interessati lo Stato, i. 
dipartimenti ed i municipi, � competente il giudice 
del domicilio del debitore negli ultimi ses�santa 
giorni precedenti la sospensione dei pagamenti 
(art. 152, 9). Nei giudizi di espropriazione, anche 
in presenza di interessi statali, � competente il 
giudice rispettivo di circuito (art. 109; e normalmente 
nelle controversie di cui sia parte il Co� 
ninne e si ventilino solo questioni di diritto privato). 


Emanata una sentenza e resa esecutiva contro 
lo Stato, la sentenza stessa � comunicata al Governo 
perch� sia eseguita. Ove questo non possegga 
tale competenza, il Governo dovr� promuovere 
immediatamente un atto legislativo che renda la 
sentenza efficace. Non � ammessa esecuzione contro 
lo Stato (art. 554). Tale articolo, peraltro, va 
collegato con l'art. 1003 dello stesso codice: non 
sono sequestrabili (non sono embargables) gli edi


fici comunali (casas consistoriales), gli edifici 
destinati all'istruzione pubblica, le carceri e gli 
altri edifici dipartimentali e comunali. � A contrario 
� si rileva poi che il sequestro pu� essere 
ammesso unicamente su� di un terzo delle rendite 
dei dipartimenti e municipi. 

Sia lo Stato che i dipartimenti ed i municipi 
non possono essere condannati alle spese ( costas) 
(art. 576) e non sono tenuti all'uso di carta da 
bollo nei procedimenti. 

2. La responsabilit� dello Stato. 
Abbiamo presente la Costituzione politica di 
Oolombia. L'a.rt. cos� rec.ita.: i privati (parti<
mlares) non sono responsabili davanti ano Stato) 
(ante las autoridades) che 1per violazione della 
Costituzione e delle leggi. I fun:z;ionari pubblici 
sono responsabili per la stessa causa ed inoltre 
per eccesso di potere (extralimitaci�n de funciones) 
o per omissione nell'esercizio delle funzioni. 

Il concetto di extralimitaci�n de funciones � 
stato cos� interpretato da F. P. de P'erez ( derech o 
constitucional colombiano, tomo I, p. 238, ed Temis, 
Bogot�, senza data): il pubblico funziona� 
rio, nella sua qualit�, � tenuto a fondare i suoi 
atti su di norme che espressamente li permettano. 
Non � sufficiente che il funzionario dimostri che 
nessuna disposizione vieti il suo atti: deve dimostrare 
quale norma giuridica sia alla base della 
sua attivit�. Come funzionario, deve eseguire le 
leggi nello stretto termine necessario. Operare 
diversamente cons�iste in una 'extralimitaci�n de 
funciones'. 

L'art. 20 della Costituzione sembrerebbe alludere 
ad una responsabilit� diretta e personale del 
funzionario. I giuristi hanno cercato di escludere 
tale responsabilit� dal diritto civile, per sistemarla 
invece nel diritto pubblico. Si �, a tale sco� 
po, richiamato l'art. 16 della stessa Costituzione: 
le autorit� della R.epubblica sono istituite per proteggere 
tutte le persone esistenti in Colombia, 
nel loro onore e nei loro beni, e per assicurare 
l'adempimento dei doveri sociali dello Stato e dei 
privati (innovazione con art. 9 dell'Acto legislativo 
1 del 1936). 

La giurisprudenza applica invece i principi della 
colpa in 'escogencia' (in eligendo) ed in ' vigilancia 
' (in vigilando), ponendo il problema sul 
terreno della responsabilit� indiretta e conside� 
rando l'amministrazione pubblica responsabile per 
fatto altrui aJ.le stesse condizioni dei privati (articoli 
2347 e 2349 del Codigo civil; Suprema Corte, 
30 giugno 1941, in Gaceta Judicial) tomo LII, 

p. 115; 27 agosfo 1943, Gaceta judicial LVI, p. 
509, ecc., citate in � P'erez Vives A. �, Teoria (Jeneral 
de Zas Obligaciones) II vol. part prima, 
p. 419 e seg .. ed. Temis, Bogit�, 1954). Si � tuttavia 
ammessa la responsabilit�, diretta dello Stato 
in certi casi, anche se dipendente da a.genti o 
� contratistas >> dell'amministrazione (in generale sent. 
7 aprile 1943, Gaceta Judicial 1943, 1996, 
p. 259) e si � ammessa runa responsabilit� obbiettiva 
dello Stato per i danrii cagionati agli immo

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bili dei lavori pubblici (sent. 2 ottobre 1947, Gaceta 
Jud'icial) LXIII, u. 471 ~ seg.). 

La giurisprudenza ha tuttavia molte volte riconosciuto 
che non si pu� parlare, in relazione allo 
;Stato, di responsabilit� per fatto altrui, poich� 
non si possono configurare (trattandosi di persona 
giuridica di diritto pubblico) gli elementi essenziali 
di una tale Fesponsabilit� e cio� debolezza 
di autorit� ed assenza di vigilanza ed attenzione 

(v. �Perez Yives � cit., p. 422 e seg.). 
In sostanza, l'Amministrazione � responsabile e 
deve indennizzare i danni subiti dai cittadini�: 

strative (v. D. SICA) COLOMBIA) in � Rassegna del 
Consiglio di Stato �, 1957, fase. 12); e vie di fatto 
dell'amministrazione. 

BU3LIOGRAFIA: 

E. 
SARRIA: Tratado de derecho administrativo, Publ. " Critica 
Juridica '" Bogot�, 1952. 
A. 
PEREZ VrvES: Teoria General de las obligaciones, Ed. 
Temis, Bogot�, 1954. 
J. 
M. RESTREPO BARRIENTOS: Comentario al Codigo ludicial. 
2a ed., tip. S. Antonio, Medellin, 1950. 
a) per (falta) mancanza di un servizio pubblico inJ. 
IRIZARUY y PUENTE: The responsibility of the State as a 
"lurislic Person � in " Latin America'" in Tulane La-w

dispensabile; .b) per cattiva organizzazione o di


Review, marzo 1944, p. 408 e seg. 

fettoso funzionamento di un pubblico servizio ; 

CAVALIER G.: A 'Statement of the t.aws of Colombia, Pan

e) per lavori pubblici; d) responsabilit� ammini-

American Union, Washington, 1953. 

(5107607) Roma, 19158 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.