�4 ri-1r1:::::!11:::r � ~mr::::: GAETANO SCAVONETTI (nato a Car�~ntini il 4 aprile J8 76, morto a Roma il 5 dicembre J9 57) Pu� sembrare veramente anacronistico dire agli avvocati dello Stato di Gaetano Scavonetti, il cui nome � legato in modo luminoso e duraturo� alle fortune del nostro Istituto. Quale sia stata la sua opera non �si ricorda: si vive giorno per giorno nella Avvocatura dello Stato, tuttora permeata della sua potente personalit�, e modellata secondo le . riforme di strutture da lui volute ed attuate. Trenta anni di attivit� ha dato Gaetano Scavonetti alla Avvocatura; e sono stati trenta anni di operosit� multiforme ed instancabile. Nello svolgimento e nella trattazione di numerosi e delicatissimi affari, dapprima, mostra subito le sue alte qualit� di avvocato. Ma pi� tardi meglio e pi� fattivamente egli pu� entrinsecare le sue qualit�, quando da Giovanni Villa -di cui � il pi� attivo e diretto collaboratore -gli viene affidato l'incarico di Segretario Generale dell'Istituto. Intanto le sue doti innate si vengono affinando attraverso la diretta partecipazione alla attivit� della Pubblica Amministrazi�ne, in momenti particolarmente difficili� dellr:J,_ vita della Nazione. Capo di Gabinetto al Ministero dei Trasporti e poi alla Vice presidenza del Consiglio con Giovanni Villa nel 1918-1919, e successivamente Capo Gabinetto E ff ffH Ti ZD?M! ff! ffiillDT t D _ JDi imi! al Tesoro e Segretario capo alla Presidenza del Consiglio con Bonomi; Assessore del comune di Roma, dovunque Gaetano Scavonetti lascia ampia orma di s� e del suo passaggio, apportando, attraverso un vivido ingegno, aperto alla pronta visione dei problemi, il contributo di quella esperienza di uomini e di cose, che tanto gli -varr�-anche quando, nel 1929, fu nominato Senatore. S� che quando nel 1921 si dov�, per fatalit� di eventi; provvedere alla sostituzione di Giovanni Villa, la sua nomina si impose con naturalezza, e la su designazione fu ispirata da uomini quali lo stesso Villa e Lodovico Mortara. Avvocato generale, Gaetano Scavonetti, mostra appieno quelle doti, che devono ritenersi in lui naturalmente congeniali, di animatore e di organizzatore, da cui il nostro Istituto trae il pi� ampio ed alto respiro. La sua opera continua, equilibrata, possente, � di tutti i giorni; ma resta pi� saldamente legata alle riforme del 1923, che d� alla difesa degli interessi dello Stato un nuovo volto con la introduzione del principio del �Foro erariale �; del 1925 che porta alla unificazione in un unico Istituto di tutti gli organi di consulenza e di difesa delle Amministrazioni statali; del 1930, che trascende il carattere formale e d� la visione precisa, a tutti ostensibile, che l'Avvocatura svolge la sua Attivit� e tutela ed a vantaggio dello Stato considerato nella sua organica unita; del 1933, infine, che pi� e meglio ribadisce la figura dell'Istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le peculiari funzioni di esso. Ben a ragione, e non senza una punta di legittimo orgoglio, Gaetano Scavonetti, nell'allontanarsi dall'Avvocatura, diceva di lasciare un organismo ormai perfe~to. A mantenere l'alto livello allora raggiunto, e, se possibile, a superarlo, � rivolta l'opera degli avvocati dello Stato, che vogliono con ci� rendere omaggio al loro antico Capo. Collocato .a riposo nel 1938, Gaetano Scavonetti assunse, il 30 giugno 1948, la Presidenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, che tenne fino all'ottobre-1953, portando anche nell'esercizio di questa altissima funzione il contributo ineguagliabile della Sua sapienza e del Suo raro senso dell'equilibrio, tanto pi� necessario in una situazione �osti~ tuzionale senza precedenti e di estrema delicatezza. ; i ii lll�H�'.iffiild::f rnFJilliibl ANNO X -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1957 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO LA NOMINATIVIT� OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI (l) La quei,;tione di legittimit� costituzionale pu� essere sollevata anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. II regio decreto-legge 25 ottobre 1941, 11. 1148 convertito nella legge 9 fehbraio 1942, n. 96, che sancisce la nominativit� obbligatoria !lei titoli azionari non � costituzionalmente illegittimo. Riportiamo anzitutto il testo integrale della motiv �azione in diri.tto della sentenza. � 1. L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura deilo Stato, secondo la quale la Corte dovrebbe dichiarare � non esservi luogo a giudizio >> per difetto del presupposto processuale del giudizio di legittimit� costituzionale, non pu� essere accolta. �Non si dubita che il procedimento di omologazione previsto dall'art. 2330 del Codice civile sia di quelli che usa ricomprendere sotto la categoria della giurisdizione volontaria, ma nemmeno che l'attivit� del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, anche se manchi la lite e non vi sia contraddittorio fra le parti. Perci� anche nel corso di questo procedimento pu� essere sollevata una questione di legittimit� costituzionale o su istanza di chi sottopone l'atto negoziale all'accertamento di legalit� o dal P.M. o di ufficio dal giudice. � D'altra parte niente c'� nella Costituzione e nelle leggi che regolano la competenza della Corte costituzionale (leggi costituzionali e legge ordinaria), che imponga di escludere i procedimenti di giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel corso dei quali possa sorgere una questione di legittimit� costituzionale_ A prescindere dalla esatta osservazione che il termine << controversie >J del quale si serve l'art. 134 della Costituzione � da riferire non gi� al giudizio nel quale sorge la questione di legittimit� costituzionale (per le quali, del resto, il termine nemmeno � da interpretare necessal'iamente come espressione di un caso di giurisdizio.ne contenziosa), e a prescindere altres�. dall'altra, osservazione, che i termini giudizio e causa, tanto nella I.e. 9 febbraio 1948, n. 1., quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 23), e nelle Norme integ1�ative per i giudizi davanti a questa Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario significato, � fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorit� giurisdizionale chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cio� ad esercitare giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimit� costituzionale di questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti all'organo costituzionale, che � il solo competente a risolvere il dubbio. Se � vero che il nostro ordinamento ha condizionato la proponibilit� della questione di legittimit� costituzionale alla esistenza di un procedimento o di un giudizio, � vero altresi che il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalit� insidierebbero) insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contestati), si traggano conseguenze cosi gravi. 1Si pu� dire, anche, che la proponibilit� alla Corte costituzionale di una questione di legittimit� costituzionale dipenda non dalla qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato il dubbio della legittimit� costituzionale della legge che egli deve attuare_ Del che, del resto, � riprova la inaccettabile conseguenza dell'opposta interpretazione, che sarebbe quella di un giudice costretto (incompetente come egli � a giudicare della costituzionalit� della legge) ad applicare una legge, rispetto alla quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di legittimit� costituzionale. � 2. Nemmeno fondata � l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla societ� A.R..C-0. Sostiene essa che il D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e, di conseguenza, la legge di conversione del 9 febbraio 1942, n. 96, avesse, fin ,dal suo nascere e con s� connaturato, il carattere della provvisoriet�, derivante dal momento nel quale esso fu emanato, che era tempo di guerra: cessata la guerra av�'eb( 1) (C-Costituzionale, Sent. n. 129 del 12 dicembre 1957 -Pres. Azz&riti; Rel. Cassandra; Societ� A. R. C. O. Presidenza del Consiglio dei Ministri). -176 be dovuto cessare il vigore del provvedimento e, oggi, al giudizio di legittimit� costituzionale mancherebbe addirittura l'oggetto. �In contrario va osservato che la temporaneit� di un provvedimento legislativo deve risultare in maniera �diretta ed esplicita, o indiretta, ma sempre esplicita, mediante il collegamento a fatti e circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il richiamo che la difesa della societ� A.R.0.0. fa all'art. 14 delle " Disposizioni sulla legge in genera1le ,, secondo il quale le leggi " che fanno eccezion~ a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi in esse considerati ,, vale, semmai (nel caso cio� che la legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), a sostegno della tesi 01�a enunciata. Per altro, sta di fatfo che il decreto-legge del 1941 noil ha in s� niente che autorizzi a considerarlo di sua natura provvisorio. Il fatto che fosse nelle intenzioni del legislatore di avvalersi delle disposizioni che quel decreto recava, ai fini di una politica tributaria o finanziaria di guerra, non esclude che, cosl come fu costruito, quel provvedimento fosse valido al conseguimento di finalit� diverse da quelle proprie dello stato di guerra. La nominativit� obbligatoria dei titoli azionari (che, del resto, aveva gi� avuto precedenti legislativi nel nostro ordinamento), era da molti anni un provvedimento auspicato o combattuto, soprattutto per. ragioni di politica fiscale. E gli stessi strumenti di accertamento fiscale che il provvedimento istituiva (quale lo schedario generale dei titoli azionari), e i termini che esso prevedeva (quelli dell'art. 8 relativi alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi, che coprono un quindicennio), mostrano a sufficienza che la raHo della legge non era certo quella di una regolamentazfone provvisoria e contingente. � N� la pretesa temporaneit� (determinata l' precisata come la vuole la societ� A.Il.O.O.) pu� dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio 1942, n. 71 (poi 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318), il quale stabilisce che " per le societ� per azioni sog, gette al R.D.L. 25 ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore ,,. Si tenga presente, infatti, che, come risulta dalla relazione che accompagna quel decreto, nel dettare la norma si consider� soprattutto il caso di quelle societ� per azioni (come quelle che operavano nel territorio dell'Africa italiana), sottratte alla sfera d'efficacia del D.L. del 1941 e soggette, invece, alle nor�me del Codice civile, mentre la considerazione del � carattere � del decreto stesso venne in secondo luogo, senza che si chiarisse o specificasse quale fosse. Sicch� la " durata ,, alla quale si fa riferimento nel ricordato art. 109 � generica e indeterminata anch'essa, e comunque in nessun modo collegabile con la durata della guerra, alla quale non � fatto richiamo n� nel decreto-legge del 1941, n� nella norma di attuazione del Codice civile. � 3. Inoltre la societ� " A.R.0.0. ,, sostiene la tesi dell'illegittimit� costituzionale formale e del R.D.L, 25 ottobre 1941, n. 1148, e della legge di conversione 9 febbraio Jl942, n.� 96, nonch� del R.D. 29 marzo 1942, n. 239; nel promulgare o nell'emanare questi provvedimenti non sarebbero state osservate le norme costituzionali che regolavano in quel tempo_ la forma~ione delle leggi e� la produzione di norme giuridiche. Nemmeno questa tesi pu� essere accolta. Vero � che il R. D. 29 marzo 1942, n. 239, � una legge delegata che trova la sua fonte nell'art. 15 del decreto-legge e della relativa legge di conversione, in base al quale, ai sensi dell'art. 3, n. 1 (" Con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge : 1� quando il Governo sia a ci� delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione ... ,,), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era autorizzato a emanare " tutte le norme interpretative, integrative e complementari occorrenti per la organica disciplina della materia oggetto del presente decreto e particolarmente per l'intestazione ed il trasferimento dei titoli azionari nominativi, per l'impianto, la tenuta e il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari ,,. Ma � vero anche che, per una delega siffatta, non occorreva la deliberazione dell'Assemblea plenaria dell�i Camera e del Senato, dato che l'art. 15 della legge 19 gennaio 1939_, n. 139, richiedeva la discussione e la votazione della Camera e del Senato " nelle rispettive assemblee plenarie ,, soltanto per le " deleghe legislative di carattere generale ,,. Ora � di tutta evidenza che la delega conferita co.n l'art. J5 del decreto-legge e della legge di conversione, delega della quale sono stati riferiti l'oggetto e i limiti, non pu� certo qualificarsi una delega di carattere generale; e si pu� anche aggiungere che il provvedimento legislativo delegato si tenne nei limiti della legge di delegazione. �L'illegittimit� formale del decreto-legge del 1941 deriverebbe, invece, dal fatto che il governo si avvalse della facolt� prevista dall'art. 18 della ricordata legge del 1939 in un caso da questo articolo non previsto. Premessa a questa censura � la dimostra.zione del carattere soltanto parzialmente tributario del provvedimento. Senonch�, � da osservare che l'art. 18 della legge del 1939 consentiva di provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo della conversione in legge ai sensi del 2� comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100), quante volte si fosse versato in istato di necessit� per causa di guerra " o per urgenti misure di carattere tributario o finanziario ,,. � Ora nessun dubbio pu� sussistere intorno al fatto che le misure adottate col decreto-legge del J941 fossero, oltre che di natura tributaria, anche e pi� generalmente di natura finanziaria (e a misure siffatte fa esplicito riferimento il preambolo del decreto-legge), e quindi tutte riconducibili \'alidamente nell'ambito del citato art. 18. << Nemmeno accoglibile il rilievo che non fosse competente la Commissione gener�fo del Bilancio a operare la conversione in legge del decreto~-non rinvenendosi in nessun articolo della legge del 1939 una norma-che imponga per le leggi di convel �sione il ricorso all'Assemblea plenal'ia e renda -177 1uindi illegittima quella contenuta nell'art. 26 lel Regolamento della Camera del 1938 che rico10sce appunto alla Commissione generale del biancio la competenza di approvare i "provvedilllenti legislativi promossi dall'Amministra.zione inanziaria ,, e quindi, correlativ;:i.mente, la conrnrsione in legge dei decreti-legge aventi la melesima provenienza. � 4. Occorl'e appena avvertire, passando al me~ ito della proposta questione di costituzionalit�, ~he la Corte non ha ragione di indagare sul fonlamento delle tesi economico-finanziarie che si affrontano intorno al tema della nominativit� obbligatoria dei titoli azionari. Che un sistema il 1uale faccia perno su codesta nominativit� obbli~ atoria giovi ai fini della personalit� e progressivit� dell'imposta pi� o meno di altri sistemi i 1uali ricorrano, ad esempio, alla nominativit� dei redditi aziop.ari; che un'imposta cedolare possa r;onseguire una redditivit� maggiore di un'altra llhe, invece, si fondi sull'accertamento globale del reddito personale; che la 110minativit� dei titoli azionari consenta oppure no di raggiungere altri fini non fiscali, quali quelli antimo11opolistici o di un'ordinata vita delle societ� per azioni, sono tutti problemi di politica :finanziaria e tributaria, intorno ai quali la Corte non deve esprimere opia. ioni. �Delimitato cos�. il campo, va affermato che le censure mosse al decreto-legge in questione si rivelano inconsistenti. La nominativit� obbligatoria dei titoli azionari (articoli 1 e 2 del D.L. 25 ottobre 1941); la creazione di uno schedario generale di questi titoli e l'obbligo fatto agli agenti di cambio, ai notai, alle aziende di credito, alle societ� emittenti, di dare comunicazione all'amministrazione finanziaria, delle operazioni concluse e delle annotazioni iscritte nel libro dei soci (art. 4), nonch� le sanzioni comminate per l'inosservanza di questi obblighi (art. 14); il divieto fatto alle societ� per azioni di possedere azioni di altre societ� " per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario ,, (art. 5), sono tutte disposizioni che J10n si riesce a vedere come violino l'iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), la propriet� privata (art. 42 della Costituzione), '' la libert� e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma. di comunicazione,, (art. 15 della Costituzione). Si deve in primo luogo osservare che i limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica e alla propriet� privata in funzione del raggiungimento di fini sociali, sono tali da giustificare ampiamente le disposizioni impugnate del decretolegge del 1941. Preminente �, tra questi fini sociali, assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e la progressivit� delle imposte, principi consacrati dall'art. 53 della Costituzione, alla cui attuazione 110n � dubbio che la nominativit� dei titoli azionari possa essere diretta. � Ma per legittimare talune delle disposizioni impugnate non occorre nemmeno fare ricorso alla potest� che la Costituzione conferisce al legislatore ordinario di apportare limiti alla iniziativa economica privata o alla propriet� privata, dato che esse regolano i modi di essere e le condizioni del legittimo esercizio di questi medesimi diritti nessuno dei quali pu� essere considerato affatto privo di limitazioni e di regole. Questo � da dire in ispecie della nominativit� dei -titoli azionari che, anzich� costituire una violazione della libera iniziativa privata, rappresenta il regolamento di un particolare titolo di credito, come il regolamento di uno degli elementi costitutivi delle societ� per azioni � il divieto fatto dall'art. 5. �Dell'invocato art. 15 c'� da dire anche di pi�: che esso cio� � richiamato a torto, altra cosa essendo il segreto epistolare e di ogni altra forma di comunicazioni (telefoniche, telegrafiche e via), garantito da questa norma e altra cosa l'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito, e a societ� per azioni di comunicare all'Amministrazione finanziaria e al fine di costituire lo schedario generale, dati in loro possesso. E nemmeno si . vede come la difficolt� che dalla nominativit� dei titoli azionari derivi, a taluni tipi di investimenti di capitale o alla circolabilit� di una categoria di beni mobili, violi l'impegno fatto dalla Costituzione al leg�islatore ordinario di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare '' al diretto. e indiretto investimento azionario ,, (art. 47 della Costituzione). La diminuita propensione verso questa specie di risparmio pu� significare accresciuta propensione per altre specie; ed � un'opinabili.ssima notazione psicologica, senza alcuna rilevanza giuridica, la affermazione che il piccolo risparmiatore debba temere pi� del grosso investitore, di ricorrere ai titoli nominativi. Sicch� non � nemmeno necessario esaminare il fondamento della tesi della difesa della societ� " A.R.C.O. ,, se il legislatore nello stabilire le norme, delle quali � discussione, si propose di raggiungere le finalit� indicate nei ricordati articoli della Costituzione e se adoper� i mezzi idonei al raggiungimento di tal fine; e se proponendosi di conseguire finalit� fiscali e realizzando invece il regolamento di materia extrafiscale, abbia espresso una volont� viziata e contraddittoria. �Una maggiore consistenza mostra invece l'argomento tratto dall'art. 3 della Costituzione che consacra il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, principio che sarebbe stato violato per effetto dell'entrata in vigore delle leggi siciliana e sarda, ricordate nella parte na1�rativa. Ma la situazione che J1e � derivata potrebbe, se mai, far sorgere il problema della costituzionalit� di quelle leggi regionali oppure determinarf' un contrasto di interessi tra Regioni e Stato problemi dei quali il primo non pu� essere solle �vato davanti alla Corte in questa s�de, l'altro esula dalle sue competenze __,, ma non pu� condurre alla conseguenza, sostenuta dalla difesa dell'A.R.0.0., che debba affermarsi l'incostitu' zionalit� della legge statale. ~� '. ~ La questione sollev,at~-� dalla societ� A.R,fJ.O. dinan-zi al Tn�bunale di Pinerolo offre un eserf!pio tipo della cosid,etta � causa pretesto � d;irf(et.ta ;a :%%111 :Md&::: 57 wm e 7 j@m.@Bj i p:::11,,,,,, &*&*w.r.rwwrm.1mfI.mn1 -178 8Up01�are il dii.,,ieto d� proposizione della questione di oost-ituzionalit� .in via principale, oome oggetto della causa. La Societ� infatti ha redatto per atto notarile 18 apri.le 1957 il suo atto d'i oosti.tu.zione e il suo statuto in cwii veruit'a pre'l:eduta la emissione di azioni al portatore e, ben oonosoendo il divieto d� legge, deposit� l'atto presso il Tribunale per la verifica. dI, legalit� e la iscrizione nel reg'�stro dell'e som{Jt� a sensi delz.'art. 2330 C. C., sollevando la questione di 'inoostUuzionalit� del R.D.L. 15 ottobre 1941, n. 1148, convertito in legge 9 feb� brwio 1942, n. 96, ohe rende obbligatoria la nominativit� delle azioni. L'espedien>te oi � apparso inidoneo peroh� la verifica di adempimento delle condizioni di legge per la costituzione delle societ�, affidata al Tribunale dall'art. 2330 C. C., � un atto di controllo ohe non d� ltwgo ad un �giudizio)) a' sensi del� l'art. 23 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, in oui possa essere sollevato l'incidente dli legittimit�� oostit1izionale. La storia di questo controllo dimostra la sua natura ammini.stratim (1). Nel oodioe del 1865 (art. 156) esso era affidato alla autorit� amministrativa e la iscrizione nel registro delle sooiet� derivava da una � autorizzazione>> amministra �tioo. In sede di formazione del 1i,uovo Codice di oommeroio (art. 91) fu propo8to dalla Commassione del Senato ohe il controllo di legalit� fosse lasciato al notaio a oui rogito veniv�a redatto l'atto di costituzione, forma semplifioatrioe ohe ai>rebbe oggii escluso il prf)blema posto dalla societ� A.R.0.0., ma la proposta non fu accolta e nella dliscu8sione si pertien,ne alla decisione di affidare questo controllo al Tribunale. L'istituto � passato nel codice attuale, ma la sua natura di atto amministrativo di controllo di legalit� ai fini di una autorizzaziione alla isorizion. e nel registro della societ� non � mutato. La forma in c~d 1'.l controllo S!i svolge � quella di un procedimento di volontaria giwrisdizi01w, ma� � paoifioo ohe questa dizione, estrane�a al ood�ce, non indica affatto che tutti gli atti del ffl!Udioe compresi in qiiesta designazione comportino eseroi~io di giurisdizione. Si tratta di un gran munero di atU di �sv�ariatissima indole, ohe non ha ancora avuta una sistem. a.zione n� dottrinale n� legislativa, ~n cui, ao� canto a procedimenti nei quali si esplica. una vera e propria atm�tiit� giu1�isdizionale, se ne trovano aitri in oui � esplicata una semplice attivit� di amministrazione, talora di interesse privato, talora di imteresse pubblico (2). Quando in questi procedimenti si riscontra un esercizio di giurisd)i.zione non sembra dubbio possa esservi sollevato l'ilflioidente di legittimit� costituzionale, perch� in presenza di partd e di oon ._......__ (1) Vedasi in proposito ScIALOJA: Saggi di vario diritto, vol.. II, p. 77 e seg.g. (2) Vedasi per un tentativo di sistemazione e per la ricca letteratura sulla �questione, Vrsco: I procedimenti di �volontaria giurisdizione, Roma, L'Arnia, 1950. trapposti interessi il prooed,ime,nto, anche se svolto! dlinanzi al Pretore o dinanzi al Tribunale in Ca-i rnera. di Corisigl'io nelle forme della volontaria: giur�ulizione, ha pur sempre la natura ed il con-1 ten,uto di wn giudizi.o il cui elemento costitutivo j e neoes�8ario � l'es�roizfo � della giuris<Uzione. Se ne� ha un esempio nella senten.za 15 giugno 1956, n. 4 della Corte Costituzionale, in sede di. 11mpugnazione di illegittimit� costituzrionale della, legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, � relativa all'istituto dei masi chtiusi, ipotesi in cui l'intervento del Pretore, oon proced'�1nento dviJ volontaria giurisdizione, risohe conflitti dfi interessi fra eredi. � Quando inrPeoe il procedimento ha il oontenu.to di un sempUoe atto di amrnJ:inistra.zione, oppure di un controllo di legalit� diretto esclusivamente alla tutela di un pubblico interesse, oome nella spe(}ie, tantoch� in questo procedimento non � ammesso intervento o reclamo dei soci, no'l'b sembra vi si possa vedere un esercizio di giurwdi.zione, peroh� l'atto di controllo consiste soltanto in wna veri;jioa di oonformi.t� alla legge, c�on eventuale reiezione dell'atto iirregolarmente formato, funRfione che compete a tutti gli organi di controllo, e si tratta di procedimento in cui non si riisoontra n� presenza di parti contrapposte, n� conflitto di in teressi. � La Oorte Costituzionale, alla cui pronuncia oi inchiniamo, ha in sostanza ritenuto ohe la natura dell'organo chiamato ad esercitare il controllo, nel caso la autorit� g1'rudiziari;a, sia prevalente rispetto alla i-ndagine circa la natura e il contenuto dell'atto, dichiarando non poters'i. ammettere ohe con l'escludere la possibilit� dell'incidente di cos�tituzionalit� nei procedimenti di volontaria giurisdizione si pervenga alla eventualit� ohe � il giudice sia costretto, in.competente oome eg�li � a giudicare della oostituzfonalit� deilla legge, ad applicare una legge rispetto alla quale eglv ritiene manifestamente fondata la ques�t'ione di legitti� mit� costituzionale J>. � � Oon m1� la questione � chiusa, almeno fino a che tutta la materia rela.tiva a questi proeedimenU riceva una nuova ed organica sistemazione leg~.slati1''( 1., e'Gentualit� certamente lo1i,tana nel tempo. * * * Nel merito � da rilevare che alcune delle questioni portate al g�udizio della Oorte sono estranee al problema della ao8tituzionalit� ed avrebbero dovuto essere proposte e 11isolte dinanzi al Trib1inale di Pinerolo ptrch� sufficienti, se ritenute fondate, a rirrmovere la obiezione di illegalit� dello statuto sociale ed a permettere la isoriRlione nel registro delle societ�, senza necessit� di risofoere un, problema� di legittimit� costituzionale. � Tale � la questione di cessazione della efficacia del provvedimento denun01'.ato, D.L. 15 ottobre 1941, n. 1148, p�rch� emanato��con norma temporanea in relazione alie �esigenze tribu�art� yenerate dalla guerra, natura temporanea implicitamente riconosciuta dall'art. 109 delle disposizioni d,i attuazione del C. C. per il �q�ale le norme del ::::::: ;; && ~twmrawam rwwmcw -179 li1bro V del Codice r�elative alle azioni al porta,tore non si applicano � per la dura,ta del detto de� creto �. Altra questfone dello stes8o genere riguardava interferenze abrogative tra il libro IV del O. O. e la norma denurioiata, tesi fondata sulla osserva. zione che l'art. 109 delle norme di attuazione sospendeva la applicazione del libro V del O.O., ver quanto riguarda le azioni al portatore, ma non rigu,ardava U libro IV nel quale sono previste norme relative alla disc�iplina dei titoli al portatore, senza per� specifico riferimento alle azioni delle anonime. Non' indugiamo su tali questioni di cui la sentenza ha eon grande chiarezza dimostrata la in . fondatezza, le rileviamo soltwnto perch� � certamente anomalo che questioni alle qual'i nei: confronti dell'incidente di costituzionalit� si deve attribuire una precedenza necessaria logica e processuale, percM edittalmente idonee di per se a giustificare l'accoglimento delVa domanda, vengano riserva,te e non proposte dinanzi a,l giudice ordinario per poi sottoporle alla Corte OosP:i.tuzionale. J,a norma dell'art. 23 della, legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale � legittima soltantQ � qualora il giudJizio non possa essere definito indipendentemente d'alla ris'Oluzione dell'a questione di legitUmit� costituzionale � � un cardline del sistema, il cu.i rispetto � im1posto non soltanto dalla tutela della altissima funzione della Corte Costituzionale, ma anche dell'ordinamento deile competenze e da.lla conserva,zione dei vari gradi di giudizio per le questioni estranee al problema dXi costituzionalit�. Naturalmente � da ritenere che la Corte Costituzionale esamina questioni di tal genere in quanto ictu oculi le riconosce infondate e le rimuove per poter pervenire all'esa,me della questione di legittimit� costituzionale, mentre in contraria ipotesi., ove le considerasse opinabili e bisognose d'i una ordinan1a trattazione giudiziale, � a ritenere che restititirebbe gli atti al giudice ordinario per la loro preventiva risoluzione, per non pronunmare una sentenza su istanze estranee alla materia costituziionale il cui accoglimento escluderebbe senz'altro l'esame della questione dJi costituzionali.t�. * * * Soltanto dopo aver rimosse le dette questioni prelimfnari la Corte ha potuto affrontare le questioni di costituzionalit� formale e di oostituz'hona, l1it� sostanziale. O�n la questione di costituzionalit� formale si contestava ess�enzialmente la regolarit� della procedura di formazione della legge 9 febbra10 1942, n. 96, di conversione del dentUnciato decreto sulla nominatiV.it� delle azioni, in quanto approvata con la procedura delle Oommissioni legislative e in particolare delle Commissioni generali del bilancio della Camera e del Senato, mentre si S'Osteneva che avrebbe dovuto essere portata in as�semblea plenaria soprattutto perch� �conteneva una delega legislativa al Governo per la emanazione di norme interpretative e cmnplementari per l'orga nica dJ:isciplina della materia oggetto del decreto. Come ris1ata dalla sentenza queste crUiche non erano fondate, ma �interessa rilevare che anche la questione di irregolare formazione della legge in relazione alle norme vigenU nel�l942. avrebbe do vuto esse�re sottoposta al Tribunale di Pinerolo, dato che dinanzi ad una eccezione di inesistenza della norma leg.islat'iva, per difetto formale no-ti sembra possa contestarsi la competenza del giu dice ordinario a svolgere la indagine necessaria per stabilire se la legge che � chiamato ad appli~ care abbia g�i�uridica esd.<1tenza. Rimossa anche la questione di costituzionalit� formale la Corte ha potuto infine esaminare 1~ pro posti problemi di costdtitzionalit� sostanziale co stituenti il vero oggetto della c�usa. Su questo terreno per� le addotte ragrioni di illegittimit� apparivano al pi;� semplice esame cos� lontane da una poss'ibiUt� di accoglimento che ci Sii poteva legittimamente attendere una reiezione per manifesta infondatezza dinanzi al Tribunale di Pinerolo. La Corte infatti, mantenendo il suo osame nel l'a1nbito della portata giu.1��id�ioa degli articoli; del la Costituzione che veniv,ano invoeati e dei fini eui essi sono diretti, ha respinte le proposte ecoez�ioni di illegittimit� eon una motivazione estremamente sobria e perentoria. (parragrafo 4 della sentenza) premettendo, con la abitwale misura e sagg�ezza, che le qu.estio'Yltj, dii ordine economieo-finan:<A.ario e di oppo1�tunit� o meno della� nominativit� in rela zione agU investimenti ed alla ciroola..zione dei capitali � sono tutti problemi di politioa finan zi.aria e tributaria intorno ai qiial'i la Corte non deve esprimere opinioni �. � In realt� non si vede oome ,possa essersi pensato di ravvisare nella nomina,,tivit� una vio.Zazione di a.leune delle norme della O'�stituzione ohe venivano invooate, quali l'art. 2 in oui � enunciato il d<were della Repubblioa di riconoseere e garantire i dii: ritti inv�iolabiU dell'uomo, o l'art. 14 rigualf'dante la inviolabilit� del domicilio, o l'art. 15 riguar ,dante il segreto dell.a corrispond.enz�a, o l'art. 41 riguardante la libert� della iniziativ'a privata, o infi�ie l'art. 42 riguardante il riconosoimento della propriet� col limite della espropriazione per pub blioa utilit�. Appare evidente ohe powh� il titolo azionario � non � che un bene mobile oggetto di privata '[Yf'O '[YY'iet�, qualom, in base all'argomento r'elatilvo �alla libert� <Ili iniziaUv�a eoonomica e alla. tutela della '[Yf'Op1�iet�, si dichiarasse che la O'ostituaiione vieta al legislatore .di p1�escrfoerne la nom!�nativit�, cio� 'di renderne apparente e noto il posse:sso, lo stesso .at�gomento potrebbe essere invocato per qualsiasi altro bene mobile, ait esempio per le autom.obili, ooncl�sione evidentemente inarrvm4s sibile. Gli s�tes.�i articoU della Costitu.~one ehe veni vano invocati (artt. 2, 41, 42) contengono sempre la riserV:a relativa ai li1mA.ti ed ai controlli che il legislatore pii� imporre per �l ooordinamento del d�iritto del singolo a quei fini generati e sooi�li che oostituiscono la sostamza stessa d�ll� spirito 22 zz -180 della Oostit11,zione) tra i quali si deve neoessariamente compre'ndere il fine itella giustizia tributa. ria. Ed � su questo punto ohe la tes�i della sooiet� A.R.0.0. rivelava macroscopicamente la propr'ia debolezza pe:rah� la Costituzione stabilisce (art. 53) ohe il � sistema tributario � informato a O,riteri di progressivit� � e la nom��l/W,tfoit� � uno� strumento di rivelazione della rioahezza ahe oorrisponde a questo fi1~e) sia in materia di i;mposi2�ioni dirette) sia 1(n, materia di suooes.sioni. Questa situdone � univers�almente rioonosoiiuta. Uno specialista df, questioni eeonomfohe e di leg'islazione suUe societ� (1) sarive in proposito � non m1 sono polemiche o sofismi che valgano ad eliminare la ovvia insopprimibile connessione fra la imposizione diretta e progressiv'(J, e f aoaertamento nominativo dei oe.spriti azionari >>, e se ne ha la conferma sia nella relazione del Ministro per le fin.an.ze Thaon di Revel al Parlamento in occasione della presentazione della legge di aonversione del d.enun&iato provvf?dimento J sia nei preaedenti della nostra legislazione sull(J) materia. La nominativit� obbligatoria era gi!� stata infatti stabilita ed organizruta aon la legge Giolitti 24 settembre 1912-0, n. 1297, che costituiva la oonclu. sione di una tenden<.l(J, gi� mwn1Jj!es�tatasi fin dal ministero Giolitti del 1893, in rela.zione al prrogress �ivo affermarsi del principio della ptrogressivit� nella i1nposizione tributaria) legge ohe se~a il sopravv�ento del fascismo cheJ per motivi di cui molto si � discusso) la abrog�, avrebbe definitivamente 1�egolata la materia .. Questa legge rendev�a obbl.igato1�ia la eonversione in nominati!Vi di tutti i titoli al portatore emessi dwllo Stato) dalle Provinoie) dai O'o?nuni, dalle Societ� p6ff' azioni e da qualsiasi altro ente ed anohe dei �depositi vinoolati; a termine fisso. Era fatta eooezione soltanto per i depositi a risp'(J;1'mio e per i buoni del Tesoli'o. Le norme �di attuaZ'ioneJ pubblioate in sede di delega legislativa oon R.D. 9 giugno 1921, n. 834, regolavano minutamente la &iroolazione dei titoU nominativi) anche a mez:to a:egli agenti di <Xl!mbio, stabilendo penaUt� severissime per le infra.zioni. Per� la eventuale ulteriore emvssione �di titoli al portatore la penalit� era stabilita in una multa pari all'ammontare de'i titoli emessi) che veniv�ano d'iohiamti nulli em lege. Quando nel 1941 le neeessit� tributarie sorte dalla guerra, e consideraR.�ioni di naturra sooiale, indussero alla riafjerma.~ione della nominativit� ool provvedimento ora denunoiato alla Corte) la limitazione della nominatimit� alle azioni delle anonimeJ con la sopravvivenza della forma al portatore per le obbligazioni e per altri titoli) ha avuto un effetto probabil!J'nente determinante in quello squ,ilibrio d~ investimenti su oui fanno lev�a le attuali ben note disoussioni sulla norninatitpi.t�) (1) BRUNO VISENTINI: Considerazioni s,u,lla nominativit� obbligatoria delle azioni, in � Stato Social�e '" dil:'etto da Giuseppe Pena, n. 7 del luglio 1957 e studi i.vi ricq,rdati. in relazione allo svi'(J;lfnento del risparmio dallo investimento azionario al prestito obbliigaztion.ario o ad alt.re forme di impiego ahe non importino la nominativit�) situazione che non av'f'ebbe potuto sorgere con l'ord,inamento del 19'2Q�. La noniinativ-it� oorri.s:pon�de ad uri i/ndir<~�o semprre pi� prevalente negli stati moderni ed � 1�igorosam-ente attuata nella legislazione degli Stati U1'1iiti (1) contro oui nessuno sollero llaeoosa di statalismo o di menomazione della iniziativa priva,,ta e delle libet�t� fondarnentali d�l oittadino. E' interessante notare ohe uno degli aildebiti p�� viv-aeemente sostenuti in questa causa oontro il denunciato decreto � fonooto sull!art. 47 della Costituzione) in cui � detto ohe la Repubbliaa inooraggia e tutela il risparmio e fall)orrisce l'a.ccesso del risparmio popolare al diretto inv�estimento azion,ario nei grandi complessi p~�oduttivi del paese) mentre la nominativit� oostituilrebbe un ostaaolo a tale for'rna dd inv�estimento. Orbene) a pa?'te la osservazione ohe non si pu� legittimamente invoeare oome favore al risp'(J!f'mfo la possibilit� di nasoondirmento delZa rieohezzaJ � nozione oomttme) risultante mnche dalla ord:inaria stampa di informazione) che l'investimento aR.�ionarfo nei oomvlessi produttn"i da parte dd pioeolo risparr' 1'111iatore e degli operai dell'f;n;dJustrjjq, � negli Stati Uniti un fenomeno in vivace S'Vilupvo. In v6'r'it� dato il rapporto tra la nominativit� e la progressivit� deUa imposizione tributMia � intuitivoo che il timore della pr'ogressivit� non pu� ri,g1u1;rda1�e che in misura minima il pwcolo risparmiatore, sia .nei 1�iguardi della irnposf,Zione diretta sia nei riguardi delle imposte �d4 sucoessione. La nominativit�) c'ome � ben noto � osteggiata soprratutto dagli op�eratori economidi) ohe valutano il fenomeno da un punto di vis�ta del tutto div�erso sia da quello del p�iocolo risparmiatoreJ sia da quello d'egli stwdios�i d'el regime delle sooiet� e del problema della lotta contro i monopoli. Gi� il Vivante avvertiva che per 7x;r, chiarezza della amministrazione delle anonime e per la tu tela d.elfazionista piooolo rispa.rmiatore a([Jvpa;riva neoessario ohe le azioni fossero nominative J quanto meno per impedire che gli amministratori posse det~do in proprio la maggioranza delle aR.�ioniJ pos sano <dominare le assemblee masoherand0 il prro Prio intervento attrav�erso propri fiduciari deten tori prec'ari delle az'ioni; per il voto in assemblea) gilustificando la propria gestione e rendendo pra tioamente imposs,ibile l'azione di responsabilit� (2). Egl~ giu,ngeva a concludere ohe � per la salvezza deltisti1tuto 1deUe sooiet� mwnimeJ per salvarle dalla oorruzione ohe ne sm�edita la funzione e ne allontana i risparmi � neee8saria la trasform'(J;z �ione delte a~ioni) ohe m�a oiraolano liberamente nella form'a anonima al portato.re J 'in titoli; nom1!nativi >J (3). (1) BRUNO VISENTINI: op. loc. <Citati."' (2) VIVANTE: Trattato, quinta edizione, voL -�I, p�. 199 e s�egg. '8 � Riv. di Diritto Commerciale, 1903, 1, 167. (3) Rtportato da A. GRAZIANI in Rivista deUe societ�, W57, p. 621 e segg. i m mm rm :www1 =mm :::::m:m %&0Y&l' &&1&1:: mm a :::::::: � ::::::::i: ii:FH 2 TE HM rnmru aMtam TIF zc;r -181 Gli studiosi non hanno mutato parere ed ancor oggi, in piena polemica sulla nomina.tivit�, affa . rrvaino ahe essa � neaessaria per U retto funziona mento della anonwna in partiaolMe per evita1�c la elusfone del aontroUo delle assemblee sr1.{Ua a:<�ione degli amministratori, oome gi� osserv(J;va il Vivante, e per evitare ohe venga eluso il <J,%-1,eto di voto in oaso di conflitto di interessi (art. 23'73 O.O.) �o il divieto di oonoorrenza (art. 2390 O.O.) (3). L�uttimo argomento e di p�i� 1.:istosa apparenza. contro la norninatwit� era fondato sull!Mt. 3 della Oostituzione che afferma la uguaglianza dei oit� ta.<Uni dinan.,�i a.lla legge, a�d!l.Wendo ohe la legge rwzionale, col mantenere la nominativit�, genera una disuguaglianza tra oitta�ini in relazione alle leggi regionaU che l'hanno abolita. L'art. 3 della Oostitu.zione con la affermazione della pari dignit� dei oittadini e della. uguaglia1u<:a dinmnz:i alla legge, senza distinzioni d4i raz1z�a, di sesso e di religione, � evidentemente estraneo alla questiono ed anche in senso oggetti;v�o la asserita inwg�uaglianza no�11, esiste una volta che la leggo naziona.le e quelle regionali sono itgitalmen.te eiffioaoi verso tutU i cittadini nel loro ambito territoriale, mn giustamfJnte la Corte, senza i.nd;ulgere a non necessa.rie d�isquisidoni, ha rimosso lo spe� oioso argomento r-ilev'(Jffl,do ohe la questione di oostitu.zionalit� � .da falf".si m;�entiialm.ente nei rigua'f'�ri delle leggi 1:egionali, non potendosi ammettere, oon totale roveisoiarnento del nostro sistema oostituzionale, ohe una legge regionali) lirnAJtata al territorio della regione generi la incostitu.<!ionalit� ilJella legge nazionale. (3) Vedansi ih Rivista deUa societ�, 1957, n. 4-5 gli studi idi Alessandro Graziani, Bruno Visentini �e Tullio Ascarelli. La arnpiez~a deiUe ques�tioni di ordJi,ne eoonomioo ohe si sono svolte e si sv�olgono c'irca la nominativit� delle a~ioni, disoussioni che sono rimas�te Puori della se'Cera a�ula della a01�te Oostitu.zionale J prova ohe si tratta dii un grave problema di po.zitioa eoonom�ioa e finanziaria ohe in.tereS"sa tutt~ gli stati moderni e nel quale non � il oaso di interloquire in queste note. Le pos�s�ibili s'Ol.uzioni sono conipito del legislatore e dipendono non solo da elementi eoonmnic-i e finanmarri ma anche da indiri!.wi politioi. In tale sUuaz�ione le oonseguenze lontane della questione proposta irn questa oausa andava.no molto oltre il problema gittridioo, perch� una inibizione della noniina.ti;vit� su fo%damento oostitu.-zionale a'Grebbe bloccato le iniziative e la libert� del legislatore in una materia in evolu.done .<];i cui non � possibile prevedere i fut�uri sviluppi. Per gU interessati naturalmente sarebbe sta.to allontanato i.l cUsagio iJJella nominativit� e delle sue oonseguenze di V'aria natura di oui soprca si � detto, e ai� s'e rwn in mo(Jio definitiv�o ,om�tamente molto val~do peroh� per ritm�nare alla nowina.tivit� si sarebbe resa neoessar'�a. una legge oostituzionale. Era tutta11.Jia sempUoistic10 pensare che la Corte Oostituzionale, presid�iata dalla sua profo'l'l!da padronanza delle norme della OosUtuzione e dello spirito ohe le (J;nima, ohe � spirito ilJi pvropulsfone verso uno Stato sempre soci'(J,lmente pi� giusto, nella areazione d1i difju.se possibilit� �i access�o al benesse1re e nella distrib1tz�ione degli oneri, e non dli ecces8wa �inibizione all' attivvit� del lcg�isla.tore, potesse essere tratta, a mezzo di sottili ma art�ifioiose interpreta~ioni di alcnrie norme aostit�uzionali, a aonolusioni oos� gravemente vinoolative nei riguard.i della evoluzione della nostra legislazione in 1nateria, eoonomica e finanziaria_ M. FRATTINI E CF?? cw ill ii ilCl ;; ; t rn ii nmm m:m tm1 na&Ci&& trru d& .NOTE DI DOTTRINA .................--.................................................--.......--.................................................................__ M.AARTEN Bos : Les conditions du proces en droit international public. Leida, E. J. Brill 1~57, p. 344. Nell'elegante veste tipografica, propria delle pubblicazioni edite sotto gli auspici del � Legatum Visserianum >> presso l'Univer�sit� di Leida (1) � a'pparsa quest'anno una edizione francese, ampliata ed aggiornata, dell'opera omonima, che l'Autore, attualmente membro del servizio giuridico dell'O.N.U., aveva gi� pubblicato nel 1951 in lingua olandese quale� tesi di dottora,to >>. .Preceduta da una. breve introduzione, l'opera � divisa in cinque capitoli: mentre il primo � dedicato al processo in generale, senza. riferimento cio� al diritto internazionale, il secondo, in questo specifico campo, si occupa, del. giudice, il terzo delle parti, il quarto delle altre condizioni del processo internazionale e l'ultimo esrumina. le conseguenze della manca,ta. oss�erva.nza delle predette condizioni. Premesso che il processo deriva normalmente da una divergenza, di opinioni sulla concretizzazione del diritto positivo, contenuto in astratto nella legge, in un trattato internazionale o nella consuetudine, l'A. ne deduce che il giudicare va inteso come un ragionamento a forma di SJ:illogismo, di cui la maggiore � costituita dalla norma astratta,, la minore dai fatti materiali, sicch� la conclusione deve portare a.Ila no1�ma concreta, stabilendo cosi la relazione giuridica fra. i due soggetti contendenti. Tale operazione logica � attua.bile solo mediante un processo (termine questo comprensivo anche delle misure conservative e coercitive) quando le pa.rti non vi hanno potuto� pervenire da. sole direttamente. Al giudfoe dunque compete concretare il diritto oggettivo: se la parte soccombente accetta. la de� cisione, lo scopo � raggiunto, ma se non l'accetta l'attore pu� ricorrere ar misure di coercizione. L'A. rileva che generalmente le decisioni del giudice interna.zionale vengono eseguite e che comunque egli si propone di limita,re la propria trattazione a quella parte del processo che si svolge davanti al giudice. Osservato poi che chi intende avvial'e un processo deve preventivamente risolvere due pro (1) Il giurista olandese STEFANO GIUSEPPE VISSER (1&68-1919), istitui erede d�el pr0tprio ;patrimonio l'Univ�ersit� di Leida allo scopo di fav�orire gli studi del diritto internazionale pubblico .i ;privato. blemi, e cio� se il processo sia possibile e quale sia la procedura da seguire, l'A. indica i presupposti di cui occorre accerta.re la sussistenza e le attivit� che dovono essere svolte onde non arenarsi di fronte ad eventuali eccezioni l'inammissibilit� o improponibilit�. Entrando poi nel vivo della. trattazione del processo internazionale l'A. rileva che in esso la distinzione fra giurisdizione e competenza si pone pi� sovente che sul piano na.zionale : peraltro solo la Corte dell'Aja, fra i vari Tribunali internazionali, ha fatto cenno una isola. volta a tale distinzione pur senza definirla.. In altre decisioni i due concetti sono confusi e diversi sono pure i pareri dei vari membri della Oorte, espressi nelle loro opinioni dissidenti. Del resto la contestazione della competenza S�i risolve in una. negazione della giurisdizione perch� si tra.tta di sapere in ent1~ ambi i casi se il processo sia possibile o meno. Fra le caratteristiche delle controversie internazionali va ricordato che esse devono avere un con tenuto giuridico e non di mero fatto (cfr. art. 36 dello Statuto della Cbrte dell' Aja) ed inoltre che qualsiasi carattere politico deve esservi concluso, particola-re questo �fferma.to dalla. stessa Oorte nel parere richiesto dall'Assemblea Generale del- 1'0.N.U., circa la possibilit� di subordinare la ammissione di uno Stato all'ammissione contemporanea di a.Itri. Invece le controversie sulla na.tura ed estensione di una riparazione, in quanto da decidersi in base al diritto, e parimenti le questioni di principio, che non si riferiscono cio� a casi concreti, sono, ammesse pacificamente. La decisione che il giudice interna.zionale � chiamato a p1�endere deve essere libera, nel senso che le parti non pos.sono imporgli semplicemente una scelta fra due o pi� soluzioni della lite. L,a decisione poi, naturaJmente, � obbligatoria solo per le parti partecipanti e tale sua forza � incondizionata, cio� non dipende dalla approvazione di una o dell'altra delle parti. Nessuna, efficacia obbliga.toria invece hanno i pareri che la Oorte dell' Aja pu� dare su ogni questione di cui sia investita dal Consiglio o dall'Assemblea. Altra caratteristica � quella della definitivit� della decisione nel senso che non � ammesso il ricorso contro di essa. La rettifir,a, infa.tti, � semplicemente correzione di un errore, ed esclude un nuovo esame della causa, menti�e la revisione � la correzione dopo ta,le esame, ma, solo in presenza di un � fatto nuovo >>. -- Richiamato il concetto di competenza, inteso qua.le potere del giudice di conoscere di una controversia, l'A. rileva come spesso avvenga che MM: -.183 siano introdotti in tale concetto elementi ad esso estranei. A volte la. competenza, infatti, viene fatta, a torto, dipendere dalla capacit� di stare in giudizio di una delle parti, o da attivit� pre-� ventive non esercitate, mentre tali viz.ii possono s� comportare l'inammissibilit� della. domanda, ma non la incompetenza. del� Giudice. Riferendosi ai limiti della �.ompetenza, l'A. li distingue in naturali, statutari e determinati dalle parti. I primi sono in relazione al carattere internazionale della controvers.ia: questa cio� non pu� esistere che o fra due Stati, o fra cittadini di essi, o fra uno degli Stati e un cittadino dell'altro (tali due ultime ipotesi si riferisconp ai T.A.M. (1) non alla Corte dell' Aja). La competenza. sotto questo profilo pu� essere quindi soggetta a limitazioni ratione personae (es. na.z.ionalit� delle parti) oltrech� rati'one ma,teriae. Nel ca.so di mutamento di naz.iona1it� vale quella goduta al momento della presentazione della domanda, mentre un cambiamento intervenuto nel corso della lite non influenzia la continuaz. ione e l'esito della stessa. Circa i limiti sta.tutari occorre far dchiamo ai regolamenti rispettivi dei T .A.M. e per la Corte dell'Aja al suo statuto che (M't. 35) ammette come parti i rnemboli della organizzazione nonch� -subordinatamente a certe condizioni -anche altri Sta.ti, ma sempre previa accettazione della giurisdizione della Corte stessa. Ratione materiae ogni conti>oversia invece le pu� essere sottoposta (art. 36). Restano, infine, i limiti fissati dalle parti, le qua.li devono espressamente o implicitamente rico noscere, come si � detto, la competenza della. Obrte ma possono determina1�e l'estensione. Un accenno viene qui dedicato aUa domanda riconvenzionale, che � ammessa solo se sia in connessione diretta �COn l'oggetto della domanda principale e se pure essa rientri nella competenza. della Oorte. Venendo a parlare della capacit� del giudice internazionale (che per la Corte dell'Aja � regola.fa dagli artt. 2 e 9 del suo statuto, mentre nulla in merito � detto nei regolamenti dei T.A/.M.) viene rilevato che per esso � i'ichiesta. un'indiscussa dignit�, garanzia d'imp�arzialit�, una, particolare preparazione p�rofessionale, .oltre eventualmente la conoscenza di certe lingue. Pu� esistere inoltre l'obbligo pe1� il giudice di non occupare altre funzioni pe1� la durata dell'incarico. Nel capitolo rela.tivo alle parti, con riguardo alle vertenze proponibili davanti alla Corte del1' Aja, vengono indica.ti fra i metodi di presentazione di reclamo internazionale la. protesta, la domanda d'inchiesta,, la negoziazione e la domanda di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale o alla Corte stessa. Ricordato come la giustizia internazionale non sia, limitata alle sole controversie fra. Stati, L'A. (1) I Tribunali Arbitrali Misti trovano la loro origine ne.i trattati di paic�e di Vers�ailles, S. Germano, Newilly, Trianon e Losanna. rileva Qhe i pdvati non sempre sono ammessi in proprio quali parti (es. davanti alla Obrte del 1'Aja) ; essi possono tuttavia farsi rappresentare dal rispettivo Stato, il qua.le ,_,portando davanti al fo1~0 internazionale la controve1�sia privata fa pm sempre valere un dirittQ proprio:,. �io� �quello che che i suoi cittadini siano trattati secondo jl diritto internazionale. Qua,lche incertezza nell'applicazione di tale principio � tuttavia riscontrabile con i~iferimento ai, mandati interna zfonali. �Oii�ca la rappresentanza al processo, mentre nul la era espressamente previsto per i T.A.M., per la Corte dell'Aja � richiesto che ogni Stato deve essere rappresentato a mezzo d'un � Agente�, ol tre naturalmente all'assistenza dei lega.U, che dispongono del solo jus� postulandi. Fre le regole formali � sottolineato l'obbligo della indicazione delle pa.rti in causa, la cui presenza � indispensi1bile pe1� la costituzione del contraddittorio. Nel venire poi a trattare degli altri presupposti p�rocessua.Ii l'A. rica.rda come l'obieotum, Utis consista. nella questione di fatto e di diritto c;he il giudice deve esaminare e sulla. quale egli deve emettere la decisione, mentr�e distinto � l'oggetto della domanda, e cio� il petitwm. Entrambi tali elementi devono essere specificati, in via di principio, gi� nell'atto introduttivo, pur non mancando decisioni internazionali che ammettono la precisazione della domanda anche nel corso di causa nonch� la modificazione della stes� sa., salvi sempre i diritti della parte convenuta. L'A. condivide l'atteggia.mento giurispruden ziale secondo cui il giudice pu� modificare la base giuridica del litigio, cio� appUcare una norma� o un principio di diritto non invocati dalle parti. Sull'esistenza d'una controversia, quaJe ovvio presupposto per adire il giudice, viene segnalato il contrasto tra varie decisioni della �Obrte del 1'Aja, la quale talvolta riconobbe sufficiente in merito l'afferma.zione della. parte attrice, mentre altre volte pretese la dimostrazione che un accordo non era stato possibile, malgrado un tentativo di componimento effettuato per le vie diplomatiche. Qua.Ii altri presupposti necessari sono indicati la esistenza di un interesse ad agi1�e e l'avvenuto esaurimento delle vie interne di ricorso nel caso sopra accennato, in cui uno Stato proceda contro altro Stato per una vertenza. d'origine privata, Sulle varie ipotesi in cui il p�rivato direttamente interessato deve adire preventivamente le istanze giudiziarie esistenti nello Stato convenuto, L'A. si diffonde richiamando vari precedenti in diffe renti ipotesi. Obncludendo l'argomento e parlando della for ma dell'atto introduttivo viene accennato come davanti ai T.A.M. il processo possa iniziarsi solo mediante deposito del ricorso (requ.�te), mentre davanti alla, Oorte dell'Aja oltre a. questo, riser vato ai casi di giurisdizione obbligatoria, si debba p1�ovvedere, negli altri casi, a mezzo di rn~ti:f�ca del compromesso concluso con la parte convenuta. Rilevato che ancora altre condizioni positive, con cordate liberamente fra le parti, possono sussi stere, si accenna alle condizioni negative e cio� 00 ;; :mtEE M ii iiLl.1NLJlJ[filiill22f@ZJ&filI ID 00: i -184 il decorso del tempo (casi di prescrizione e decadenza) che pu� estinguere il diritto di promuovere azione e la sentenza. gi� intervenuta nella stessa causa (ne bis in idem). Circa la procedura da seguire viene posto in rilievo l'obbligo per la parte attrice dell'indicazione del giudice, delle generalit� delle parti, dell'obieotum litis e del petitum, nonch� di aJtre possibili formalit�. Venendo poi ad occupairsi delle conseguenze che la mancata osservanza dei p�resupposti indicati pu� produrre, l'A. esiamina i casi in cui tale inosservanza comporta l'inammissibilit� della domanda. Sul p�rohlemar se anche l'incompetenza. del giudice produca lo stesso effetto, la risposta � affermativa in considerazione che il diritto internazionale non conosce una sanzione diversa,. dalla inammissibilit�. Si osserva infine che le condizioni sopra esaminate devono sussistere in limine Utis. La, Oorte dell' Aja peraltro ha, avuto occasione di decidere che se il termine, entro il quarle aJ giudice � concessa. giurisdizione, spira prima della pronuncia della sentenza,� questa debba pur sempre essere emessa. In ordine ai rimedi contro l'inammissibilit� viene rileva.to come questi siano talvolta, espressa.mente previsti in disposizioni regolamentari, che ammettono, fra l'altro, sanatoria se l'eccezione � stata sollevata tardivamente, se la, condizione � adempiuta in corso di causa, se lar inosservanza di forme non comporta pi� danno per la. parte convenuta,, o se l'accettazione della competenza sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Riaffermato il noto principio secondo cui il giudice dell.'azione � pure giudice dell'eccezione, ne consegue che anche nel diritto internazionale il giudice debba. decidere sulla propria competenza, che -nell'ordine da seguire nell'indicaz.ione delle eccezioni -deve avere sempre il primo posto. Se ta.Ie esame debba avere un cararttere restrittivo od estensivo, I'A., riconosciuta la difficolt�, ritiene di non poter indicare una norma tassativa.. Oerte condizioni, e cio� quelle chiamate d'ordine pubblico (come le competenza, la capacit� delle parti, ecc.), devono essere esamina.te d'ufficio, ma non � per� p;revisto che nella motivazione della sentenza esse vengano es'clIDinate espressamente, a meno che una delle parti non lo abbia richiesto. Accennato a.1 fatto che in vari giudicati i termini �eccezione� e �mezzo l'inammis:sibilit� >> sono usati indiscriminrutamente l'uno per l'a.ltro, � ammesso che essi possano opporsi in ogni momento della carusa se si tra.tta. di eccezfone d'ordine pubblico, diversamente solo all'inizio. Non � invece ritenuta n� valida n� lecita, una riserva indeterminata di ulteriori eccezioni da p�roporsi in corso di causa,, L'opera termina con brevi osservazioni sulla discussa� facolt� del giudice internazionale cli modificare decisioni preliminari, relative ai presupposti del processo prese separatamente prima dell'emissione della sentenza definitiva. * * * Denominando l'opera �condizioni del processo >> I'A. si � rifatto -traducendo letteralmente -alla terminologia della, dottrina processualistica tedesca che appunto chiama � Prozessvoraussetzungen � �i presupi>o:sti processuali, la cui mancata inosservanza rende inammissibHe la azione. E, come si � visto, non si tra.tta qui di uno studio della teoria genemJe del diritto processuale internazionale, ma semplicemente di una analisi delle principali questioni procedurali secondo la giurisprudenza dei T.A.M. e della� Corte dell'Aja�, tenuto conto dei rispettivi regolamenti. Infatti pur non escludendo l'esistenza. e l'importanza di altre giurisdizioni internazionali, I'A. hai voluto limitare il proprio esame all'attivit� di detti giudici, considerando sufficiente tali esperienze per dedurne dei principi a cara.ttere genera.le validi per ;i, problemi trattati. Se la maggiore ampiezza delle citazioni riguarda le decisioni giurisprudenziali, di cui vengono frequentemente riportate parti integrali a sostegno o a; confutazione delle soluzioni adottate, anche numerose fonti dottrina.Ii sono diligentemente richiamate e discusse. Non igno�rato � l'apporto della. scienza italiana ai vari problemi, bench� limitata ai soli iscritti apparsi in pubblicazioni francesi (Anzillotti, ;Morelli, Salvi.oli). Se un appunto pu� farsi, ci, sembra che I'A. non abbia saputo sempre s:fuggire aU'inconveniente -difficilmente evitabile, del resto, in ogni studio a carattere analitico -di incorrere cio� in frequenti ripetizioni, sicch� la tra.ttazione ne esce a volte inutilmente appesantita. Appunto per questo la generica,. esposizione del primo capitolo pu� apparire superflua, in parte perch� riguarda nozioni elementa.ri non certo indispensabili, in pa.rte perch� anticipa nozioni pi� tempestivamente ed ampiamente riprese e svilupp�ate nel corso della successiva trattazione. Nel complesso tuttavia, la ricchezza delle fonti informative unita alla rigorosa Msamina e discussione dei singoli problemi, pur contenuta nel campo d'una determinata casistica, sono elementi largamente positivi che valorizzano questo originale lavoro che interessa, e soddisfa il lettore. ITALO TELCHINI IGNAZIO SCOTTO : Il rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato. �Diritto del Lavoro�, 1957, I, 218 e segg. Lo studio del Cons. di Stato Ignazio Scotto d� un quadro, ampio ed interessante, del tema del rwpporto tra l'impiego pubblico e quello privato, soffermandosi soprattutto su tre questioni essenziali : sulla reciproca. po1sizione dei due rapporti, le loro differenze, le loro interferenze, la-loro evoluzione; sulla distinzione tra ente pubblico e privato con riferimento critico alla tesi sostenuta in dottrina della � privatiz,zazione >> degli enti pub !!W.Jill&Z.M.iA&i.WJ&M. w. waw :::mm&\%ii:WW r ww mm m rn :": lFI ]JQ ::Qf&i& -185 :m?? ;mm blid economici; sulla rilevanza della natma pubblica dell'ente, cosi detto econornico nei rapporti col suo personale. Tre questioni di grave rilievo su cui, con chiara efficacia e acutezza, l'A. manifesta decisamente il suo pensiero. Lo studio prende le mosse dalla precisazione degli elementi essenziali del pubblico impiego e dal movimento evolutivo di convergenza tra l'impiego pubblico, che assume principi del rapporto privato di lavoro, e questo che te11de a recepire e utilizza. re principi del pubblico impiego e forme di garanzia proprie di quest'ultimo. Passa quindi a porsi il problema della distinzione tra ente pubblico ed ente privato, che ravvisa nell'obbli'go per l'ente pubblico di raggiungere i propri fini. Sulla scorta di tale elemento essenziale, egli nega e critica la teoria sostenuta del Levi (La persona giuridica pubblica, in Riv. Trim. dir. pubbUco) 1955, 588), che ravviserebbe, attraverso un processo per cosi dire di prrivat'izzazion. e, negli enti pubblici c. d. economici, in realt� degli enti privati, anche quando la legge che li ha istituiti avesse loro dato denominazione di pubblici. Ed infine, dopo aver chiarito la posizione sussidiaria e subordinata delle norme sull'impiego privato applicate a sensi dell'art. 2129 O.O. agli enti pubblici, l'A. conclude esprimendo il suo avviso che la natura economica dell'attivit� esercitata in concorrenza coi privati e la applicabilit� delle norme proprie del rapporto privato di lavoro non siano elemento sufficiente non solo a, priva.tizzare il soggetto ma neppure a poter togliere ai rapporti di impiego inerenti alla sua organizzazione �quel carattere pubblico che deriverebbe dalla natura dell'ente. Conclusivamente lo !Scotto mostra di ritenere opportuna una revisione della giurisprudenza dominante o una disposizione legislativa che riporti la disciplina di questi dipendenti nell'ambito pubblico e 11ella competenza del giudice amministrativo dando logicamente alle disposizioni dell'impiego privato carattere sussidiario e subordinato rispetto ai principi del pubblico impiego. Condividiamo i rilievi dello Scotto sia in ordine all'osmosi tra impiego pubblico e privato (pur re stando tra essi una differenza essenziale : regime di supremazia contro regime di parit�), sia in ordine alla cos� detta � privatizzazione � che non ci pare ammissibile anche perch� questi enti pre sentan-0 spesso due facce: da un lato si avvalgono di poteri di imperio (v. per taluni aspetti lo stesso A.R.A.R.), dall'altro, operano con le norme del diritto privato. Essi sono inoltre sottoposti a con trolli e a norme organizzative che attestano della loro struttura pubblica non riducibile in toto al diritto privato. Naturalmente ci� non toglie che si possa ravvisare, in qualche caso, l'attributo di � pubblico � come non rispecchiante la vera na tura e ]a struttura dell'ente e si possa inquadrare nell'ambito priva.to. Dove invece non ci sembra di dover condividere l'opinione, pur indubbiamente meditata e c-0eren te dello Scotto, � per quanto attiene alla negata possibilit� che l'ente pubblico economico contragga rapporti di lavoro, rnore pr�ivatorum, cio� con la disciplina del diritto privato. E' questa una vecchia disputa che forse sar� tr-0ncata dal legislatore per finalit� pratica, ma sulla quale non ci sembra che vi siano nuovi argomenti di" rilievo. Il problema � sempre quello: se un rapporto di lavoro con un ente pubblico possa essere disciplinato esclusivamente dai principi del diritto privato, non in via sussidiaria e subordinata, ma in via primaria, al di sopra dello stesso potere regolamentare dell'Ente. Ed una volta che a sensi dell'art. 2093 C.C. si sia ammessa tale possibilit� -la quale non sembra possa negarsi nel diritto positivo -� ben difficile trovare argomenti per sottrarre il rapporto alla competenza del giudice ordinario. Vi �, 1infatti, allora quella posizione di parit� contrattuale, che esclude, oltre che la supremazia, lo stesso potere discrezionale e pu� dar vita solo a diritti soggettivi in cui si esprime appunto l'autonornia delle parti contraenti. Ora che questa posizione possa essere modificata o soppressa dal legislatore il quale ben pu� subordinare la attuale disciplina privata a quella pubblicistica e ridurla al rango di norma sussidiaria, non vi � dubbio. (Se ci� sia poi opportuno sarebbe altro discorso). Ma non sembra che, all'odierno stato del diritto positivo, possa escludersi la esistenza di rapporti di lavoro con ente pubblico regolati rnore prirvatorurn e soggetti alla esclusiva disciplina del diritto privato poich� a tale esclusione si oppongono ormai norme positive di legge quali l'art. 2093 e.o. e l'a-rt. 429, n. 3 del codice di procedura civile, oltrech� particolar�i ei;ipresse disposizioni come ad es. l'art. 12 del D. L. 13 aprile 1948, n. 321, sulla G.R.A., cui si � adeguata la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Ad. Plen. 28 febbraio 1956, n. 6 in Rass. Oons. Stato, 1956, I, 92). V. SIMI C. PETRUCOI : Natura e impugnabilit� del decreto che liquida il compen:3o al consulente tecnico, in �Giustizia civile�, 1957, I, 2158 e segg. Con sentenza 29 maggio 1957, n. 1986 (Ilario c. Cioffi, in Giustizia ci1.:ile 1957, I, 2158) la Corte di Cassazione ha nella motivazione, ed in via incidentale, riaffermato il principio che il decreto con il quale il giudice istruttore di un processo civile liquida il compenso spettante al consulente tecnico a sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.c. � uno speciale provvedimento avente sostanzialmente carattere monitorio, e come tale soggetto ad -0pposizio. ne da parte degli intimati. Da questa affermazione prende lo spunto il P. per trattare in un'ampia nota -che ha fra l'altro il pregio di una accuratissima informazione il problema, tuttora controverso, della natura giu-�--ridica del provvedimento sopra indicato e, conseguentemente, dei modi e dei termini della eventuale impugnazione di esso. � Z%%% w w; ::::: :e::::x:::::::w WXW.�f ..! ! B E E 7 -186 Confuta l'autore la tesi che vorrebbe attdbuir carattere di atto amministrativo al provvedimento de qtw. Si � sostenuto da taluno che il giudice qua.udo nomina un consulente tecnico esplica una attivit� che non si pu� considerare manifestazione n� della giurisdizione contenziosa n� di quella volontaria, ma che ha carattere complementare della funzione giurisdizionale, e che pu� qualificarsi come amministrativa. E, si a.ggiunge, se natura anuninistrativa ha l'atto di nomina del consulente, uguale natura deve riconoscersi al provvedimento che liquida il compenso, in relazione anche al potere discrezionale che il giudice ha nell'operare la liquidazione. Quanto alla. impugnazione, evidentemente non potrebbero esperirsi i gravami propri della giurisdizione contenziosa o volontaria; e si �, quindi, ritenuto di poter fare ricorso o alle norme degli artt. 287 e 288 c.p.c. o a quelle di cui agli articoli 91 e 93 stesso codice. lVIa esattamente il P. coglie le ragioni della erroneit� di questa tesi: il provvedimento di nomina del consulente tecnico, cui si prnvvede formalmente con ordinanza, non � atto emesso dal giudice al di fuori della sua attivit� giurisdizionale, dal momento che l'opera del consulente vien richiesta appunto perch� il giudice possa adempiere ai suoi compiti istituzionali avendo a disposizione tutti gli elementi che gli sono necessari per decidere la lite dedotta in giudizio : la nomina del consulente tecnico � fatta esclusivamente a questo fine, epper� essa non pu� considerarsi avulsa dal processo. Per conseguenza non si pu� ritenere di natura amministrativa il provvedimento di liquidazione del compenso che trova la sua causa efficiente nella nomina e nell'attivit� svolta; n� la discrezionalit� del giudice, nel liquidare il compenso, pu� valere ad attribuire al decreto quel carattere, !Posto che molti sono gli atti prettamente giurisdizionali nei quali si manifesta la discrezionalit� del giudice (ad es. nella liquidazione in sentenza degli onorari di avvocato, fra i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa). N� meno erroneo appare, quanto alle impugnazioni il sistema proposto: gli artt. 2S7 e 288 c.p.c si riferiscono alla correzione di errori materiali, si che non possono coprire i casi -e sono i pi� -nei quali ci si lamenta del qunntum della liquidazione, indipendentemente da ogni errore; mentre gli artt. 91 e 93 riguardano ipotesi tutt'affatto diverse (spese sostenute dopo il processo; distrazione delle spese). Sono altres� da condividere le critiche mosse dal P. ad altre tesi, che pure sono state affacciate per risolvere la questione. Si � detto che il decreto de quo ha carattere definitivo, capace di produrre effetti sostanzialmente idei1tici a quella di una sentenza di condanna, suscettibile, perci�, di produrre giudicato. Esso, pertanto, non impugnabile con appello, non potrebbe, per l'effetto del giudicato, essere opposto in sede di esecuzione, n� potrebbe dar vita ad una azione ordinaria di accertamento del compenso dovuto; ma potrebbe esser gravata solo con ricorso per cassazione, a sensi dell'art. 111 Co!'Jt. Peraltro � agevole osservare che nessun provvedimento e.messo i-naudita altera parte, e senza che la legge consenta a questa di manifestare in tempo successivo la sua volont� di accettare o di non accettare il provvedimento, pu� acquistare efficacia di giudicato; e d'altra parte non si saprebbe conciliare la res judicata con la provvisoriet� del provv"edimento del giudice istruttore, giacch� il Collegio ha il potere di modificare, e sia pure limitatamente. alla ripartizione delle spese tra le parti, il provvedimento ... passato in giudicato. Il P., peraltro, non condivide neppure la tesi della Cassazione: osserva che fra vari provvedimenti analoghi disciplinati dalle norme di attuazione del c.p.c., aventi efficacia di titolo esecutivo (artt. 24, 38, 43, 52), solo a quello previsto dallo art. 43, 1� cpv., il legislatore attribuisce natura monitoria; e da ci� trae la conseguenza. che, dunque, gli altri tale natura non hanno. Rileva, inoltre, che mentre per ottenere l'ingiunzione occorre in ogni caso la domanda di parte, alla liquidazione del compenso al consulente il giudice pu� provvedere di ufficio; che la facolt� di sospendere la. esecuzione del provvedimento monitorio opposto contrasta con la dichiarata sollecita tutela degli interessi del consulente; infine che nel caso in esame non � previsto n� un termine per la notifica del decreto n� un termine per la proposizione della opposiz.ione. Il P. pertanto propone una sua tesi particolare per risolvere la questione. Egli parte dal principio che il provvedimento de quo non � estraneo al processo, ma che ~ come la consulenza tecnica attiene alfa istruzione probatoria del processo anche quello in esame rientri fra gli atti istruttori; onde il decreto che ne interessa ha la stessa natura giuridica di qualsiasi atto reso dall'istruttore nel eorso del processo (n� pu� avere, a questi fini, rilevanza la diversa forma del provvedimento: decreto anzich� ordinanza). Da ci� il P. fa discendere, quanto alla impugnabilit�, che sia le parti che il consulen.te potranno richiedere al giudice, nel corso della istruttoria, la modifi�a o la revoca del provvedimento, a sensi dell'art. '177 c.p.c. Di pi�, le pnrU potranno, secondo i principi, chiedere al Collegio di esaminare, ed eventualmente modificare, il provvedimento istruttorio; questa richiesta non pu� essere formulata dal consulente, che non-� parte nel processo, e quindi � estraneo alla decisione adottata in via definitiva dal Collegio con sentenza; peraltro, proprio perch� il consulente non interviene in questa fase, qualunque fosse la decisione adottata dal Collegio su richiesta delle parti _, e quindi anche la modifica del qiiantum della liquidazione disposta dall'istruttore -questa non potrebbe essere a lui opposta. Ora proprio questa conseguenza, ovviamente. ineluttabile, vale a chiarire la fallacia della costruzione del P. In verit�, se le decisioni del Collegio, avanti il quale le parti si dolgono Q.elln entit� della liquidazione disposta dall'istruttore (ed � un dato della comune esperienza. che le doglianze avverso questi provvedimenti riguardano non tanto la ripartizione delle spese fra le parti, m;w zz a mrn:mmzrnammr!rnll ::::: r::rn:nrn:: mmrnrnrni: ::z&ot::: Z&:ili1% 2122 i ;J;;;bud Mmm, -181 E b regolata in definitiva secondo il princ1p10 della soccombenza, quanto la misura della liquidazio . ne), non � opponibile al consulente; se, cio�, a costui spetta in ogni caso il compenso liquidato dall'istruttore con il decreto emesso a sensi dello art. 24 disp. att., la pronuncia del Collegio in sostanz.a � inutilit.er data. E quella. impugnazfone -che il P. riconosce dovuta -diventa in tal modo del tutto apparente, senza1 conseguenza alcuna n� di ordine pratico n� di ordine giuridico. In definitiva, quindi, pi� adere:nte alla realt� giuridica appare la tesi ora ribadita dal Supremo Collegio (e dapprima affermata con le sentenze 24 luglio 1954, n. 2669, e 30 settembre 1954, numero 3189, in Giust. civ., 1954, I, 1838 e 2'169, risp.) che � assimila n il provvedimento in esame a quello monitorio: non, beninteso, nel senso del� la equiparazione piena ed assoluta, ma della assimilazione per quelle parti che non sono fra di loro incompatibili per espresso disposto di legge. Perdono cos� valore taluni rilievi mossi dal P. a questa tesi (basati sul presupposto della identit� dei provvedimenti) ; me:ntre altri non hanno di per s� alcuna consistenza: cos�, ad es., la sollecita tutela degli interessi del consulente, espressamente considerata dal legislatore, ben pu� cedere ad altri interessi pur meritev-0li di. tutela, J:J.e! casi in cui, nella prudenza della sua discrezionale va1utazione, il giudice dell'opposizione ravvisasse sussistere valide ragioni per sospendere la esecutoriet� del decreto opposto. E quanto alla mancanza di termini per la noti:f�ca del pr-0vvedimento e per la opposizione -pur addotta dal P. quale elemento per contrastare questa tesi ---. non sembra davvero, pur nel contrasto di opinio:ni, che ci� possa inficiare la fondatezza della tesi in esame. La mancanza di un termine quale fissato per il decreto ingiuntivo dall'art. 644 c.p.c. non sembra possa autorizzare a ritenere che il decreto di liquidazione diventa i:nefficace se non notificato entro 40 giorni dalla pronuncia; e, quanto alla opposizione, il termine, decorrente dalla notifica, sar� quello di 20 giorni, per il principio di utilizzare, sa.Ivo diversa statuizione, i principi fissati per l'analoga materia delle ingiunzioni ordinarie. N.G. ' ;;:w id illtk& :: ::& g id illtk& :: ::& g RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Beni d~llo Stato attribuiti alle Regioni dagli Statuti speciali; Giurisdizione -Beni del soppresso p.n.f. in� Sicilia Non passano alla Regione. (C. Cass., Sez. I, sent. n. 4141/57; Pres. Fragali; Est. Viviani; P. M. Silocchi (difforme): Finanze c. comune di Canicatt� -P.C.I. A.N.P.I. -A.P.I.). La questione della competenza territoriale dell'organo dello Stato, che agisce in giudizio, non si identifica con quella della capacit� processuale (legi,tirnatiq ad fProcessum) dell'organo stesso e~ pertanto, non pu� essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi la preclusione de� rivante dal giudicato. La questione dell'appartenenza dei beni immobili, gi� di propriet� dello Stato e situati nel territorio della Regione siciliana, allo Stato o alla Regione non integra un conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 L. 11 marzo 1953, n. 87, devoluto alla cognizione della Corte Costituzionale, ma involge l'accertamento di un diritto sostanziale di uno dei due enti, Stato e Regione e, cio�, del diritto alla� disponibilit� di quel bene, che � giudizio riservato al giudice ordinario, quali che siano le parti contendenti, siano quindi pure, esse, lo Stato e la Regione. I beni facenti parte del patrimonio del sop presso partito nazionale fascista in Sicilia non possono essere considerati compresi fra i beni, che, in base all'art. 33 S.S. per la Regione sici liana, debbono ritenersi assegnati alla Regione. All'atto dell'entrata in vigore del predetto Sta tuto speciale, infatti, essi facevano parte di un patrimonio in liquidazione, di cui soltanto le at tivit� residue, non ancora accertate a quella data, sono entrate a far parte del patrimonio dello Stato. Anche rispetto a questi beni resta fermo, co munque, il potere attribuito dall'art. 38 d.1.1. 27 luglio 1944, n. 159 di assegnarli a servizi pub blici o a scopi d'interesse generale mediante ces sione ad a,ltri enti pubblici o ad associazioni assi stenziali, sportive e simili, nel qual caso essi non entrano mai a far parte definitivamente del patri monio dello Stato. Per una miglior comprensione delle delicate question~~ si ritiene opportuno trascrivere �ntegralmente la pregevole motivazione della sentenza, alla quale, pur con qnafohe perplessit� per quanto riguarda la seconda massima, riteniamo di poter aderire. Sulla questione de2isa con z,a seconda massima pubblicheremo prossiim.a-mente un,a nota per fare il punto sullo stato della dottrina e della giurisprudenz. a. � Le parti resistenti, Associazione Pensionati e Invalidi e Partito Comunista Italiano, eccepiscono, nel rispettivo controricorso, l'inammissibilit� del ricorso dell' Amministra.zione delle Finanze dello !Stato, per mancanza di legittimazione d'ell'Intendente di Finanza di Palermo, che ha agito in questa causa, e che non sarebbe l'organo ter� ritorialmente competente per la rivendicazion� di beni di asserita propriet� dello Stato situati in provincia di Agrigento, quindi nella circoscrizione territoriale dell'Intendente di finanza di Agrigento. � Si deve rilevare che, con questa eccezione, si solleva una questione che non riguarda la capacit� pTocessua-le dell'organo che agisce per la pubblica amministrazione, ma semplicemente la competenza territoriale dell'Intendente di finanza di Pa,lermo, di cui non � contestabile la capacit� di agire per l'Amministrazione :finanziaria interessata. � Trattandosi, dunque, di una questione atti nente alla sola competenza territoriale dell'or gano, essa avrebbe dovuto essere sollevata nei giudizi di merito. L'eccezione, invece, non fu pro posta n� davanti al Tribunale n� davanti alla Corte d'Appello, che, giudicando sulla domanda, hanno implicitamente riconosciuta la competenza dell'Intendente di :finanza di Palermo, con deci sioni su questo punto non impugnate. �L'esame della questione, per il giudicato for matosi, �, pertanto, precluso. � L'Amministrazione ricorrente propone, a sua volta, una eccezione pregiudiziale. Assume che la questione dedotta dai convenuti e decisa dalla Corte di Appello di Palermo integra un conflitto eventuale di attribuzioni ;fra lo Stato e la Regione siciliana in merito alla spettanza del potere di amministrare i beni patrimoniali indisponibili esi stenti nel territorio della Regione, in particolare, i beni idel soppresso partito nazionale fascista, e che, dato l'oggetto della controversia., pu� P'l'O :filarsi il difetto di gimisdizione dell'autorit� giu, dizfaria ordinaria, sotto un duplice a,spetto, cio� con riferimento sia ai poteri del giudice, sia alla � legittimazione delle parti. Sotto �l primo__ aspetj;o � perch� gi� si � ritenuto, con la sentenza n..9' del 1957 della Corte Costituzionale, che la questione della spettanza della potest� amministrativa in determinate materie allo Stato o alla Re~fone ::: i& Jtm:= -i& Jtm:= - -189 costituisce una vera e propria questione di attribuzione costituzionale e, come tale, non pu� essere fatta valere davanti all'autorit� giudiziaria, ordinaria e speciale. � Sotto il secondo aspetto perch� nei giudizi sui conflitti di attribuzione la legittimazione attiva o passiva spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e a,l Presidente della. Regione. � La eccezione � manifestamente infondata. � Non vi � dubbio che, a norma dell'art. 134 della Costituzione e degli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, spetti esclusivamente alla Corte Costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni e che i giudizi sui conflitti di attribuzione debbano svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione ; ma nella specie, � manifestamente da escluder1s,i che la presente controversia involga un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, o possa, comunque, costituire materia di conflitto. � Il conflitto di attribuzione che deve essere sottoposto alla Corte Costituzionale sorge, a norma dell'art. 39 della citata legge 11marzo1953, n. 87, quando la Regione invade con un suo aUo la sfera di competenz,a as1s:egnata dalla� Costituzione da.Ilo Stato ovvero ad altra Regione, oppure quando la sfera di competenza costituzionale di una Regione sia invasa da un atto dello ~stato. � Che nel caso presente non s.ia sorto e nemmeno possa sorgere un conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione � reso evidente dal fatto che la controversia verte non fra lo Stato e la Regione, ma fra l'Amministrazione delle finanze dello Stato da una parte ed enti diversi dalla� Regione dall'altro, convenuti �questi, in giudizio in virt� di rapporti di diritto privato. � Ma nemmeno potrebbe profilarsi, nella questione che � stata sottoposta al giudice ordinario, la possibilit� di un conflitto fra i due poteri, n�, come sostiene la difesa dell'Amministrazione, una mancanza di giurisdizione del giudice ordinario a giudicare di una questione che, se realmente involgesse una indagine sulla sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero alla Regione, dovrebbe, indubbiamente, essere devoluta all'esame della Oorte Costituzionale. � E', infatti, manifesto che il conflitto di attribuzione di cui si parla nell'art. 134 della. Costituzione e negli artt. 39 e segg. n. 87 del 1953 pu� sorgere unicamente dalla emanazione di un atto (di natura amministrativa), che, se emanato dallo Stato, si sostenga essere, invece, tra quelli che, in base alla Costituzione (artt. 116-125), ed alle leggi costituzionali rientrano nella sfera di competenza della Regione e, se emanato dalla Regione, si sostenga essere estranee alla sua sfera di competenza. Nella specie, invece, non si discute di un �atto))' dello Stato o della Regione, che possa dare luogo ad una questione di competenza, quindi ad un conflitto fra i due poteri, ma in sede di rivendica, da parte dell'Amministrazione dello Stato, di un bene detenuto da terzi a titolo di privato godimento, si eccepisce dai convenuti che lo Stato non pu� rivendicare quel bene, ottenendone da essi, terzi, il rilascio, perch�, con l'entrata in vigore dello Statuto della Regione siciliana, approvato con legge, esso. � passato,. con gli altri beni dello Stato, alla Regione. Si profila quindi fra le parti la questione dell'appartenenza del bene, questione che involge l'a.ccertamento dell'esistenz,a, di un diritto ,sostanziale, e che non pu�, per ci� stesso, confondersi con una questione di competenza nell'emanazione di atti amministrativi, la quale, riguardo ad atti che si emanassero rispetto a quello stesso bene, presupporrebbe, in ogni caso, l'accertamento, anzitutto, dell'appartenenza del bene allo Stato o alla Regione, quindi l'accertamento del diritto, alla disponibilit� di quel bene, che � giudizio riservato al giudice ordinario, quali che siano le parti contenenti, siano quindi pure esse, lo Stato le la Regione. Deve pertanto essere esaminato nel merito il ricorso, a sostegno del quale l'Amministrazfone delle finanze deduce, col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 43 . dello S.tatuto per la Regione siciliana, aipprovato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch� dei principi generali costituzionali in tema di trasferimento di beni dello Stato alle Regioni e dell'art. 1 del D.L.O.P.'8. 30 giugno 1947, n. 567, nonch� la mancanza di motivazione (art. 360, n. 3 e 5 C.p.c.). � Assume la ricorrente che la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che, per effetto delle norme contenute negli artt. 32 e 33 dello Statuto per la Regione siciliana, tutti i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore del R..D.L. 15 maggio 1946, n. 455, siano passati ipso jure in propriet� di questa, con l'automatica cessazione di ogni potere e facolt� degli organi dello .Stato nei confronti di essi, e sostiene che, al contrario, le norme anzidette, per il loro generico contenuto, non han potuto avere applicazione immediata; che �, invece, necessario, perch� il trasferimento dei beni si verifichi, che non solo siano emesse le norme di attuazione previste dal successivo art. 43 ma che siano emessi concreti e specifici atti ricognitivi; che, comunque, avrebbe dovuto riconoscersi per effetto del mantenimento, disposto con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, nell'ambito della Regione e nell'interesse di questa, degli uffici ed organi preesistenti, con tutte le loro attribuzioni, la necessaria legit� timazione attiva dell'Intendente di finanza in tutte le cause relative ai beni pubblici esistenti nell'ambito della Regione, prescindendo dalla questione della titolarit�, statale o regionale, dei beni. �Col secondo motivo, che � opportuno esaminare insieme al primo, l'Amministrazione ricorrente deduce, poi, la violazione e falsa applicazione degli stessi artt. 32 e 33 dello Statuto..della Regione siciliana, in relazione agli artt. 38 e 39 del R.D.L. 27 luglio 1944, n. 159, ed alle norme contenute nel R.D.L. 2 agosto 1943, n. 104, non �& �& i; M E Jl[Lm;;; di tm fil -190 ch� la mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e 5 C.p.c. � � Rileva che, ai sensi dei citati artt. 32 e 33 dello 'Statuto della R,egione siciliana, furono assegnati alla Regione i beni dello Stato esistenti nel suo territorio nel giorno di entrata in vigore di detto Statuto, e assume che, in quella data, il bene cli cui si tratta nella presente causa non poteva dirsi di propriet� dello Stato, perch�, a norma dell'art. 10 del R.D.L. 3 agosto 1943, n. 704 con cui fu soppresso il partito nazionale fascista, solo le attivit� residuali dell'attivit� erano devolute allo Stato. � Pone, poi, in evidenza che, con gli artt. 38 e 39 del RD.L. 27 luglio 1944, n. 159, che lamep.ta essere stati trascurati dalla Corte di merito, � stato attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di stabilire la ulteriore destinazione dei beni del soppresso P.N.F. a servizi pubblici e a scopi di interesse generale o di cederli per il raggiungimento di detti scopi, ad enti pubblici o associativi, assistenziali, sportivi e simili, e sostiene che tale potere non avrebbe potuto, in ogni caso, considerarsi trasferito alla Regione. << Questa Corte osserva che non pu� riconoscersi fondamento all'assunto della ricorrente Amministrazione, svolto nel primo motivo, secondo il quale, dovrebbe, in ogni ca,so, riconoscersi la. legittimazione a.ttiva della Intendenza di finanza ad agire nella presente causa perch� esso, in virt� dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, amministra tuttora i beni demaniali e patrimonali, disponibili ed indisponibili, esistenti in Sicilia. << La s:tes:sa ricorrente, infatti, ammette, che la Intendenza di finanza di Palermo amministra quei beni, anche se in nome dello Stato, per conto della Regione e deve obiettarsi che l'azione di rivendica di cui trattasi fu proposta dall'Intendenza di fi nanza per conto dello Stato e non della. Regione, quindi in diversa veste. Fondate devono invece riconoscersi le censure formulate con il secondo motivo, che, essendo ap poggiate a rag:ioni che riguardano specificamente il bene di cui si contende, consentono di risolvere la questione dibattuta in causa prescindendo dalla questione generale proposta con il primo motivo, riguardante tutti beni di cui fu disposto il pas saggio dallo Stato alla Regione con l'approva zione dello Statuto citato e assorbono, in massima parte, le altre censure proposte con detto motivo. << Le eccezioni dei convenuti in causa si fonda no, come si � rilevato, sulle disposizioni degli ar ticoli 32 e 33 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, p. 455, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno successivo. << L'art. 32 dispone che i beni di demanio dello Stato, compPese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla R.egione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o ser vizi di carattere naz-ionale; e l'art. 33, primo com ma che sono, altresi, assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato �oggi � esistenti nel territorio della Re~iope e che non sono della specie di quelli indicati nell'art. 32. <<Nel secondo comma dello stesso art. 33 sono elencati i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. << Si deve stabilire se, in virt� di qu�!'.lte disposizioni, la ex casa del fascio di Oanicatti debba considerarsi assegnata alla Regione e, in ogni caso, effettivamente trasferita alla Regione medesima. Per risolvere il quesito occorre rifarsi alle norme legislative con cui � stata disposta la devoluzione allo Stato dei beni del soppresso partito nazionale fascista, onde stabHire qual'era, quando � entrato in vigore lo Statuto della Regione siciliana, la condizione giuridica di quei beni. << Di essi fu disposto, anzitutto, con lo stesso R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, con cui fu soppresso il P.N.F. Con l'art. 9 di detto decreto si stabili infatti, che alla liquidazione delle attivit� e delle passivit� del partito e delle altre organizzazioni che vi facevano capo avrebbe provveduto il Ministro delle finanze, il quale �veva facolt� di nominare all'uopo dei liquidatori, che al Ministro medesimo avrebbero reso i conti della rispettiva g�estione; e con l'art. 10 si dispose che le attivit� residuate della liquidazione del patrimonio del P.N.F. e delle organizzazioni suindicate erano devolute allo Stato. << Della liquidazione e destinazione degli anzidetti beni si occup� anche, specificamente, j[ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, che vi dedic� il titolo quarto, intitolato, appunto << Liquidazione dei beni fascisti ))' comprendente gli artt. 38 e 39, con cui fu confermato che i beni del cessato partito e.delle org:1Ilizzazloni con esso soppresse erano devoluti allo Stato e fu disposto che, su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi sarebbero stati destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri enti pubblici e ad associazioni assistenziali, sportive e simili; che al realizzo delle attivit� avrebbe provveduto l'Am-� ministrazione finanziaria dello Stato. << In ba.s�e alle di�sposfaioni sopra richiamate si deve escludere che la .ca.sa del fa.scio di Canicatt�, compresa, come � pacifico, fra i beni del soppresso partito nazionale fascista, soggetti alle norme particolari ora citate, potesse, alla data di en trata in vigore dello Statuto della Regione sici liana, essere considerata fra i beni che, in base all'art. 33 dello Statuto medesimo, dovevano con siderarsi assegnati alla Regione. � Infatti, come si � visto, solo le attivit� resi duate dalla liquidazione del patrimonio del sop presso P.N.F. venivano ad essere<< devolute ll allo Stato, per modo che, fino a che la liquidazione delle attivit� del soppresso partito non fosse com piuta, nessun bene poteva ancora considerarsi de voluto allo Stato, qnandi facente .parte del suo patrimonio, disponibile o indisponibile, co.si -d~ poter�si ritenere s�oggetto alle disposizioni� dello S.ta.tuto regionale rigna:rdanti l'assegnazione dei uenj alla Regione, -191 � Nella specie, non risulta ed � anzi negato, e avrebbe, comunque, dovuto essere accertato, che, quando � entrato in vigore lo Statuto della Regione siciliana la ex casa del fascio di Oanicatt� costituisse una attivit� residuata dalla liquidazione del patrimonio del soppresso P.N.F. �Essa faceva pa,rte di un patrimonio in liquidazione, le cui attivit� residue, non ancora. accertate, non potevano considerarsi, in quella data, entrate a far parte del patrimonio dello Stato. � E i beni patrimoniali dello Stato assegnati alla Regione erano soli quelli esistenti nel territorio della Regione in quel giorno (� oggi JJ come � espressamente detto nell'ai�t. 33 gi� ricordato). �. � Si deve aggiungere una ulteriore considerazione. Per l'art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, i beni del cessato P.N.F. (residuati dalla liquidazione) non 'sarebbero venuti senz'altro. a far parte del patrimonio dello Stato. � La loro destinazione, infatti, avrebbe dovuto essere stabilita dal Presidente del Consiglio, il quale avrebbe dovuto destillarli a servizi pubblici o a scopi di interesse generale e ci� anche mediante cessione ad altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili. � Questo significa che, a seconda della disposta destinazione, quei beni avrebbero anche potuto �non entrare mai a far parte, definitivamente, del patrimonio dello Stato; inoltre, che, anche se destinati allo Stato, i beni stessi in tanto avrebbero potuto ritenersi assegnati alla Regione, in quanto non fossero venuti a far parte, in seguito alla destinazione ad essi in concreto data dal Presidente del Consiglio, di quei beni che, a norma dell'art. 32 dello Statuto, furono esclusi dall'asseg �nazione perch� interessanti la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale: ipotesi che non pu� escludersi, data l'ampiezza del potere discrezionale al riguardo conferito dalla legge al Presidente del Consiglio. � Ha ritenuto la Corte di merito che la predetta destinazione, affidata dal citato art. 38 del D.L.L. n. 159 de1 1944 al Presidente del Consiglio, avrebbe potuto essere attuata dalla Regione; ina il rilievo non � esatto, perch� sarebbe arbitrario il voler sostituire, senza alcuna norma che autorizzi a farlo, un organo regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione di un compito che la legge a quest'ultimo ha espressamente demandato, per l'attuazione di fini di interesse g�enerale., concepiti, evidentemente, come fini di interesse generale nazionale, quindi sottratti alla disponibilit� della Regione. �Non ha rilevanza, infine, l'obiezione fatta dal comune di Oanicatt�, con riferimento all'ipotesi di beni demaniali, che sarebbe inconcepibile la coesistenza nell'ambito della Regione siciliana di un demanio regionale e, contemporaneamente, di un demanio statale. � E' infatti lo stesso art. 32 dello Statuto regionale che contempla la sopravvenienza, accanto al demanio regionale, di un demanio dello Stato costituito dai beni che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale; e la coesii:! tenza, ad esempio, di un demanio idrico dello Stato accanto ad un demanio idrico regionale � stata riconosciuta, sulla base dell'art. 32 dello Statuto ora citato, dalla Corte Costituzionale con una recente sentenza (26 gennaio 1957, n. 6). � Pu� anche essere negata, del resto, l'ipotesi, di una possibile coesistenza di un demanio. d,ello Stato e di uno della Regione rispettivamente per i beni che nel giorno dell'entrata in vigore dello Statuto regionale appartenevano allo Stato e per quelli che allo Stato pervennero successivamente: infatti fu prevista solo per i beni patrimoniali e non per il demanio l'assegnazione alla Regione soltai1to di quelli esistenti nel territorio in detto giorno. � Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, e restano assorbite le censure proposte dall'Amministrazione .ricorrente nel primo, salva la precisazione che si � fatta in principio, circa la infondatezza dell'assunto dell'Amministrazione, secondo cui l'Intendente di finanza avrebbe, in ogni caso, legittimazione attiva nella presente causa essendo l'organo che tuttora amministra, per conto della Regione, i beni _esistenti in Sicilia JJ. COMUNI E PROVINCIE -Donazione riguardante un Comune -Necessit� dell'atto notarile. (Cass., S. U., sent. n. 2983/57; Pres. Petraccone; Est. Pellettieri; P. M. Caruso (conf.); comune di Rimini (Avv. Bonini) e: Ente Giovent� Italiana (Avv. Rossi). Le donazioni riguardanti un comune debbono essere rogate non dal seg�retario comunale, bens� dal notaio. RiporUarn�o integralmente la motfoa~ione della sentenza: � La Corte di Bologna, non ha in effetti dato alcuna soluzione alla questione fondamentale della controversia,. N� si pu� seriamente dubita.re sulla decisivit� della soluzione della questione, specialmente ai fini della soluzione esa.tta. della� prima eccezione sollevata dal Oomune: la ecce zfone di nullit� della. convenzione perch� rogata dal segretario comunale. � E' vero che la Oorte di Bologna� ha, creduto di rigetta,re la eccezione, non solo con l'escludere la qualifica di � atto di liberalit� )) alla conven zlone in oggetto, ma anche col rilevare che dalla convenzione stessa il C10mune � a.vrehlw tratto un vantaggio diretto ed immediato, che esclu dendo di per s� nel Comune la� intenzione di be neficiM"e o l'attuazione di semplici valori ideali, bastava, da sola a porre la convenzione in oggetto tra gli atti e contratti che il segretario comunale poteva rogare nell'interesse della Amministra- zio ne. � Ma anche questa seconda a.rgomentazione appare jnesatta. � Gi� queste Sezioni unite avevano avuto agio I di trattare la questione in una decisione df data recente (v. Oass,., Sez. Un. n. 470 del 18 febbraio I 1955, [l'oro iba,liano, 1955, I, 4 71), nella quale ebbero ad a,:ffermare il principio secondo cui � un __JI w:w -192 atto di liberalit�, posto in essere da una amministra. zinne comunale a favore di terzi, non pu� essere rogato dal segretario comunale, sotto pena di nullit� assoluta >>. HHennero a.llora queste Sezioni unite di poter basare detto principio, interpretando l'art. 89 legge com. e prov. del 1934, nel senso che � nel riferirsi all'interesse esclusivo della amministrazione comuna1e >> la legge non richiede che l'atto sia nell'interesse esclusivo di questa ultima e sia invece privo di ogni utilit� e di qua�lsiasi vantaggio per l'altro contraente, �ma esige solo che l'atto stesso abbia, per' oggetto il soddisfacimento di un bisogno del comune, attinente a proprie concrete esigenze economiche e giuridiche ; e poich� questa condizione ovviamente non sussiste nel caso di atti di liberaHt�, posti in essere dal comune in favore di terzi, s:i concluse che atti di donazione non potevano essere roga.ti da1 segretario comunale. � Senonch� le ragioni cos� addotte a fondamento del principio ed alle quali evidentemente ha inteso riportarsi la Corte di Bologna nella sentenza impugna.ta. (senza peraltro da.re a.lcuna giustifica della aStserta inappHcabilit� del principio stesso al caso di specie), ad un pi� attento esame della questione non sembrano troppo esa.tte. � Soccorrono invero all'uopo due �rilievi, di ordine logico e giuridico. � E' infatti da notare anzitutto che la frase � nell'interesse esclusivo dell'amministraz.ione comunale >> � inserita all'inizio dell'art. 89, immeditamente dopo l'a.ltra. frase � i segretari comunali possono rogare )) e prima che s!i faccia cenno agli � atti e contratti di cui all'art. 87 )). � Ora, poich� 3 buona. regola di interpretazione il notare il significato proprio o tra.slat0 delle parole in rapporto principalmente al nesso ed alla posizione che ciascuna di esse assume nella p�roposizione, chiaro appare come la frase cc inte resse esclus!ivo dell'Amministra,zione >>, � vada�, rapportata solo alla, frase precedente cc possono rogare )) e non a quella susseguente, che rigl.�al'da cc gli atti e contratti di cui all'art. 87 �. L'interesse cio� dell'Amministrazione non si riferisce a�l contenuto degli atti o contratti da. rogare, ma implica unicamente la facolt� dell'Amministrazione di richiedere, per la. rogaziione di quei da.ti atti o contratti, il segreta.rio comunale. In altri termini, �Wme il notaio roga ogni atto nell'interesse esclusivo� di colui che lo richieda, cos� il segreta. rio comunale pu� rogare alcuni atti o contratti, in cui sfa parte l'Amministrazfone comunale, ma, solo se venga richiesto� daU' Amministrazione e non da altra parte contraente. cc In sostanza, cos� intesa, la, disposizione dell'a. rt. 89' ha un fine squisitamente economico, nel senso cio� che la legge ha voluto esonerare le Amministrazioni comunali dal carico delle spese, che la rogazione degli stessi atti a mez,zo di nota.io comporterebbe, accordando loro la facolt� di servirsi per tale rogazione del segretario comunale anzich� del notaio. cc Questa facolt� peraltro � sta.fa, dalla. legge limitata solo ad una determinata. categoria. di atti e contratti, L'art, 87 innanzi richiamato pre- WAB& ,M: :&JJ&iilli.J. i& :mrnn: ::i: ::: vede �infatti e disciplina le forme che devono assumere determinati atti e contratti che il comune pu� stipulare. Al riguardo la norma, sanz.iona una regola. ed una eccezione. L�a regola � che tutti i contratti che cc riflettono alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere )) devono essere stipulati col mezzo dei cc pubblici incanti nelle stesse forme stabilite per i contratti dello Stato>> (1� comma). La eccezione � che, concorrendo le condizioni previste nei commi successivi, gli stessi contra.tti, nonch� gli altri atti ivi espressamente menzionati, possono essere stipulati cc mediante licitazione privata)). cc Ora, ed � questo il secondo rilievo, � ovvio che l'atto di me1�a liberalit�, non pu� essere compreso n� nella prima n� nella seconda, categoria degli a.tti e contratti previsti dall'art. 87, dappoich� � logicamente, oltrech� giuridicamente, inconcepibile, configurare un atto di dona.zione che s:ia cc preceduto da un pubblico incanto >> o che si stipuli << a licitazione privata>). cc N� si dica che la donazione, poich� comporta anch'essa. un trasferimento di beni, sia pure a titolo gratuito, dalla persona del donante a quella del dona.tario, possa essere ben compresa nel no' vero delle cc alienazioni )) , espressamente previste dall'art. 87, il significato invero della. parola << alienazione )) , .come si desume dal senso logico da.I legislatore, � soltanto quello di cc trasferimento di beni a titolo oneroso))' perch� solo quest'ultimo tipo di trasferimento, come si � detto, pu� assumere la forma dei pubblici incanti o della licitazione privata. cc N� si dica, ed � questa la tesi sostenuta. in questa sede dalla di.fesa del resistente Commissario della G.I. che l'atto di donazione, anche se roga.to da.I segreta.rio comunale, non perde per ci� solo la efficacia di << atto pubblico )) in quanto il segretario non fa che esplicare anche in quel caso la funzione di pubblico ufficiale, che la legge espressamente gli riconosce, quando egli compie a.tti del comune. (( L'a.rt. 2:9.9 e.e:., che � la riproduz.ione fedele dell'art. 1315 o.e. 1865, definisce l'atto pubblico: cc il documento redatto, GOn le richieste formalit�, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz, z.ato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto � formato)). Non basta, cio� a� dare efficacia di cc atto pubbiico >> la semplice qualit� di pubblico ufficiale in colui che forma il documento, ma occorre a.Itres� che quel pubblico ufficiale sia autorizzato a formare quell'atto in quel determinaito luogo. cc L�a legge comunale e provinciale attribuisce al segretario comunale anche le funzioni tipicamente demandate al notaio, come appunto quelle rife rentisi alla rogazione degli atti e contratti pre visti dall'art. 87, ma poich� questa autorizzazione costituisce indubhiamente una deroga alla. legge genera.le sul notariato, essa. va. interpretata in senso restrittivo; nel senso cio� che la detta arutQ... rizz.azione � valida per i soli casi tassa,tivamente previsti dall'art. 87. E poich� la donazione esula, come si � detto, dal novero degli atti di cui al :::; : 3& &&x :::m mr..::fu :&:.::: f : %. f :::::: :::::: FF w��rz tllm i ili E I &OO&m:d&z 1lfil GW DIU -198 affidate in concessione (art. 17). sono quelle indicate agU artt. 9 e 24 'I'. U.1923; 4e6legge1928; n. 3134. Restano cos� esclttse dal beneficfo tutte quelle opere Che non siano di bon~fica di prima categoria a sensi della legislazione antecedente all'attuale T. U. 1933 (4). Perch� sia applicabile U privilegio sub'iettivo, deve dlunque ricorrere l'interesse diretto del Consorzio di bonifica; il che significa : a) l' escltf.Sfone dal prvi;ilegio di tutti quegli atti riguardanti opere che s�i,no affidate al Consor. zio -ovvero dii tutte quelle attivit� che il Consorzio svolga -per semplice opportun.U� od economia, senza che esse rientrino nella sua attivit� istituzfonale ex T. U. 1923 (5); b) l'inclusiorne nel privUegfo di tutti (e soli) quegli atti che il Consorzio deve porre in essere per realizzare opere o per svolgere attivit� che per legge gli competono (6) ; c) l'eseouzione di un'opera o, in g�enere, una attivit� del Consorzio �. da considera~�e compiuta -ai fini fiscali -nel suo �interesse diretto, quando l'opera o l'attivit� realizzino fini istituzional'i attribuiti ai Consirzi d�i Bonifica delle leggi anteriori al T. U. EJRAAG poich� i concetti di bonificazione (T. U. 1923) e di bonifica integrale (T. U. 1933) non coincid<ono perfettamente, nel s�enso che quest'ultimo include una quantit� di opere ignorate dal precedente legislatore; poich� l'art. 88 T. U. 1933 �sottopone al normale trattamento tribu.tario gli atti compititi nell'interesse diretto dei Consorzi, salvi i privilegi anteriormente ;Stabiliti; deves~ concludere che in tanto pu� parlarsi di interesse diretto dei Consorzi ai fini del privile, qio subiettivo ex art. 66 T. U. 1923, in quanto trattisi d�i esecuzione di opere o di esplicazione di attivit� che rientrano nelle previsi�ni del T. U. 1923 e successive modifi.che : imperni(JIJ'l,dosi la qu.estione sulla interpretazione e sulla portatw.,da attribuire alla frase �interesse diretto dei Consorzi di bonificamento � (art. 66 T. U. 1923) in contrapposto (7) alla frase � interesse diretto dei Consorzi� (art. 88, I co., T. U. 1933). (4) BATTISTA e JAMMARINO: Commento alla iegge sulle t�asse di registro, Utet 1935, III. pag. 303. (5) BATTISTA e JAMMAHINO: op. cit., III, pag. 301 e segg.; Cass. 31 maggio 1933, in Riv. Leg. Fisc. 1933, 579; Cass. S.U. 4 gennaio 1949, n. 1, in Giur. Compi. Cass. Civ., 1949, III, 1134, n. 3208; Comm. Centr. 26 febbraio 1951, n. 21051, in Riv. Leg. Fisc. 1952, 741; Comm. Centr. 15 febbraio 1955, n. 68538, in Riv. Dir. Fin. e Se. Fin. 1956, II, 372, n. 419 (anche in Giust. Trib. 1957, 136). (6) Cass. 21 maggio 1952, n. 1478; Cas.s. 18 dicembre 1952, n'. 3241; Ca;:;s. 28 febbraio 1953, n. 491; Comm. Centr. 22 febbraio 1956, n. 79235, in Riv. Leg. Fisc. 1957, 644; NAPOLITANO, Limiti di applicazione delle norme contenenti agevolazioni tributarie, in Banca, Borsa e Tit. Cred. 1955, II, 417. (7) Si dice in contrapposto perch� solo nel primo caso compete il privilegio fiscale: talch� l'oggetto necessariamente diverso -dellle due. frasi, va determinato per stabilire quando il privilegio subiettivo compete, e qnando no. Il concetto esposto � fecondo d:i pratiche oonseguenze, anche perch� -solo cos� a1�gomen.tando -si pu� evitare questa assurda conseg':llenza : che, c'io�, se tutte le opere compiute nell'interesse diretto dei Consorzi di Bonificq, fossero sempre da considerare tali anche ai fini dell'art. 66 T. �u. 1923, allora l'art.. 88, I co., T. U. 1933, sarebbe insuscettibile di qualsiasi pratica attuazione (8). Circa la grave questione -la cui portata trascende d�i gran lunga nm.portanza della fattispecie -se la lirrvi,tazione temporale d�i cui all' articolo 29, II oo., legge di registro si applichi �anche a quei privilegi che_, gi� contenuti �in, norme speciali, siano staU poi trasfusi negli articoli della '1 ariffa allegata alla l. reg. (9), la Corte ai Appello non ha preso posizione in maniera esplicita. L'opinione negat"iva ritiene che l'art. 29 riguarderebbe soltanto �i privilegi speciali accordati da appos'ite norme, rna non i d-iversi regimi tributari contemplati nella stessa legge del regis�tro. Sostanzialmente l'argomento � quello avanzato dall'Uckmar (10) ma esso non ci sembra possa avere efficacia determinante. La giiwisprudenza ha avuto modo d�i esam�inare se l'art. 29 in esame si applichi soltanto ai privileg�i di carattere subiettivo, e se -tra di essi -soltanto a quelli accordati da provvedimenti anteriori alla stessa l. di reg�. (U pr-ivilegio su.bietUvo in favore dei consorzi di bonifica_, si noti_, risale alla legge 25 giugno 1882, n. 869, ed al T. U. 22 marzo 1900, n. 195) : cos� Comm. Centr. 16 mar.zo 1956, n. 80216, in Riv. Dir. e Se. Fin. 1956, II. 268, n. 289 (anche in Giust. Trib. 1957, 323); Comm. Centr. 10 ottobre 1953, n. 52213, in Riv. Leg. Fisc. 1955, 49; Oass. 14-21 ge11,naio 1944, n. 14, ivi 1944, 157 (anche in Rep. Riv. Leg. Fisc. 1941-45, 407). Contro: Cass. 5 agosto 1952, ivi 1952, 1065; Moschella. La tassa di registro su.gli atti di 'bonifica, in Riv. It. Dir. Fin. 1941, parte II, Sez. I, 48: nel senso che l-'art. 29 s�i applica anehe ai privilegi obiettivi; e cos� sembrerebbe, nella specie, anche in base alla considerazione del rinvio all'art. 66, contenuto nell'art. 33 del T. U. 1923, non .sembra che la giurisprudenza abbia mai affrontato ex professo il ques#o se la limitazione temporale in discorso sia applicabile anahe alla Tariffa allegata alla l. di reg. Il 2� comma dell'art. 29 deriva d�irettamente dall'art. 5 del R. D. 30 dicembre 1923, n, 2882, con il qua.le f�ttrono presi << provvedimenti per assicurare l'osscrvan.za della legge di registro >> (e cio� del T. U. 20 ma,qg�io 1897, n. 2:17, e della tariffa relativa allora vigente, approvata con R. (8) Per questione simile v. JANOOLO: La iegge suUa bonifl,ca integraie, Cedam 1935, I. 269. (9) Nella specie: l'art. 66 T. U. 1923, trasfuso nell'articoao 8, all. B della tariffa. (10) UcKMAR: La iegge �i registro, ,C~dam 1949, III ediz., I, pag. 176. Contra, ma senza dimostra.zioue :_ � Cornpa.gno, In terna di agevo/.azioni tributarie in favore della bonifica: in "Acque, Bonifiche e Costruzioni �, 1953, 148. Non figurano precedenti gi1u;risprudoenziali in termini. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO BONIFICHE -Tassa di registro sugli atti riguar� danti le bonifiche -Privilegi subiettivo ed obbiettivo -Loro applicabilit� e limiti. (Corte di Appello, Sez. Civile di Catania, 30 aprile/16 luglio 1957, n. 195� Pres. Smiroldo; Est. Amoroso. -Finanze c. Consorzio di Bonifica della Piana di Catania). 1) Il p�rivilegio subiettivo (ex a.rt. 66 T. U. 30 dicembre 19�23, n. 3256, ed art. 8, all. A, ta.riffa della legge di registro) compete ai Omsorzi di Bonifica semprech� l'atto da sottopone alla� registrazione sia compiuto nell'interesse driretto del Consorzio ; e semprech� esso rigua.rdi le opere di bonifioa id1�wu,l�ica propriamente detta. 2) Diretto pu� ritenersi l'interess~ dell'Ente, a sensi dell'art. 6�6 T. U. 1923, quando esso sia tale in ra.p�porto al fine per cui l'Ente venne originariamente costituito, prima, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla c. d. bonifioa integrale. 3) Pe1: l'applicazione delle agevola.zioni p�reviste �alla legislazione precedente all'attuale T. U. 13 febbraio 1933, n. 215, bisogna fare ca.po al fine cui tendevano le leggi sulla bonifica, idraulica propriamente detta, o ad essa. equiparate. 4) Le opere di manuten.zione delle strade di bonifica non possono considera,rsi compiute nell'interesse diretto di un Consorzio� di Bonifica�. 5) Non � determinante -ai fini del decidere se il privilegio subiettivo ex art. 66 T. U. 1923 sia soggetto aUa. limitazione temporale di cui al l'art. W, II comma., legge di registro -il richia� marsi al contenuto dell'art. 8, all. B della ta,ri:ffa. Il vigente '1.1 U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla � bonifica integrale, che riassume_. coordina, modifica ed integra (1) tutta la precedente legisla. zione sulla materia, sottopone gli atti compiuti nell'interesse diretto dei Consorzi d1� Bonifica e degli e8eC1J;tor-i delle opere di bonifica 1integrale, al normale trattamento tributario. Fa per� safoi i. privilegi fiscali stabiliti da,lla legislazione anteriore a favore dei Consor~�i, nonch� a favore delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, siano esse assunte da consorzi ovvero da altri enti o da privaU (art. 88). Occorre pertanto (1) Con effetto innovativo e senza efficacia retroattiva (Cass. 19 luglio 1938, n. 2566; Cons. Stato 10 febbraio 1956, n. 91: in Poro Amm. 1956, I, 3, 197). Si veda in generale, circa la legislazione: PETROCCHI, La ie,qislazione italiana sulle boni{�che: in " Acque, Bonifiche e Costru~ zioni �, 1953, pag. 5 e segg.; JANDOLO, La boni{�ca nella sua storia pi� recente, ivi 1950, 7. ancora oggi richiamarsi al precedente T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256, nonch� alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134. Po'ich� l'art. 119 del T. U. 1933, ha -tra g'li altri ---.... abrogato anche le citate leggi, il richiamo ad esse deve ritenersi citate leggi, il rich'iamo ad esse deve ritenersi esclusivamer1;te limitato a. qtlanto di esse acqutista stretto rilievo ai fini della necessaria discriminaz: ione per l'applicazione del precedente (art. 88, Il co., T. U. 1933) ovvero dell'attuale (art. 88, cit., 1 co.) regime fiscale. Ed occorre subito a tale riguardo considerare (anche perch� ci si pos.sa rendere conto che in nessuna antinomia � incorso il legislatore, da un lato-abrogando i privilegi tribu.tari, dall'altro conservando in vita le precedenU norme che v'iceversa li concedevano) che diverso � l'ambito d�i applicazione dei due testi unici del 1923 e del 1933: mentre, infatti, la attuale legislazione si informa al (pi� ampio) concetto della bonifica integrale (2), la precedente legislazione classificava opere di bonifica soltanto quelle opere strettarnente necessarie alla bonificazione delle terre paludose : e ci� emerge evidente dal confronto tra gli artt. 1 e 9 T. U. 1923, ed art. 4 legg�e 1928, da un lato; e gli art. 1 e 2 T. U. 1933 dell'altro. La distinzione dei privilegi in subiettivi e obiettivi, pur non esplicitamente posta dalla lettera della legge, � per� chiaramente -ed utilmente -desumibile dal sistema del T. U. del 1923 (3): a) l'art. 66 T. U. 1923 dispone che � tutti gli atti che si compiono nell''interesse diretto {lei consorzi di bon,ificamento sono reg�istrati col di ritto fisso di una lira. Sono soggetti parimen.ti al diritto fisso di una lira le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorz'i >>. Il privilegio viene dunque concesso intuitu personae, con rife rimento C'io� al soggetto (Consorzio), anche qua lora, non 8ia concessionario di opere di bontifica (cfr. il successivo art. 67). b) Uart. 33 T. U. dispone: �ai conC'essionari di opere di bonifiche di prima categoria si appli cano le disposizioni degli artt. 65 e 66 del pre sente T. U. >>. Le opere di bonifica di prima cate goria (art. 2 T. U. 1923) che possono essere (2) ZANOBINI: Corso di Dir. Amm., Giuffr�, 1950, V, pag. 246; BIGNARDI: La Bonifica in Italia: in " Acque, Bonifiche e Costruzioni '" 1953, pagg. 395 e segg. � (3) Ad essa si riferiscono anche il II co. dell'art. SS" T. U. 1933, e la Normale del Ministero delle Finanze n. 117 del 1933 (Codice delle esenzioni e riduzioni del Grisolia, Giuffr� 1950, pag. 156). m: ;; ;,,,;mm mm Wii falli -196 tivi, riesee facile riconoscere alla espressione � pre� sentato dal trasgressore o da un suo rappresen� tante � il significato che il ricorso deve provenire ed essere quindi dagli stessi firmato, mentre la materiale consegna potr� avvenire in qualsiasi modo anche a mezzo del servizio postale. � Fondato invece e sufficiente a giustificare da solo la decisione � l'altro motivo. La legge ha prefissato una durata al diritto d'impugnazione; ne consegue che una volta decorso il termine, il diritto resta colpito da decadenza e si estingue. Nella specie l'ordinanza doveva essere impugnat-1 con ricorso al Ministro delle Finanze che doveva essere presentato all'Intendenza di Finanza � nel termine di 30 giorni dalla notificazione � della ordinanza stessa. Pervenendo il ricorso all'Intendenza il 31� giorno, vi � pervenuto quando la decadenza si era gi� verificata ed il diritto all'impugnazione era perci� estinto. �Assume la ricorrente che entro il 30" giorno invece il ricorso era stato presentato all'ufficio postale per l'inoltro, e ;richiamando le norme secondo le quali in tema di dichiarazione di redditi (art. 12 R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, ora articolo 15 T.U. approv. con D.P. 4 luglio 1951, numero 573), ed in tema di ricorsi, sia in materia d'imposte dirette e d'imposte di trasferimento delle ricchezze (art. 43 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), che in materia d'imposte dirette ed indirette sugli affari (art. 23 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516), il legislatore, agli effetti del computo del termine, si � riferito alla <lata del timbro postale dello ufficio cui l'atto eraJ stato consegnato per l'inoltro, vorrebbe dalle stesse trarre un principio ap plicabile al caso. Senonch� tali norme hanno manifestamente carattere eccezionale, e di esse non pu� essere consentita l'estensione analogica. La lo�ro applicazione deve essere perci� circoscritta ai soli casi dalle stesse contemplati. Il principio generale � che se un atto deve essere presentato o recapitato, la sua presentazione od il suo recapito avviene al momento in cui l'atto viene effettivamente consegnato al destinatario, avvenga ci� direttamente ad opera dell'interessato o a mezzo di altri di cui egli si sia servito ; pertanto � l1 questo momento che occorre riferirsi per il computo del termine. � Il rigetto del p�rimo motivo rende ultroneo ed assorbe l'esame del secondo. Facendo decorrere il termine di 60 giorni per proporre il gravame avanti l'Autorit� giudiziaria contro il decreto del Ministro dalla data di notifica dello stesso, il legislatore richiede che il decreto, perch� decorra il termine sia notificato, e la notifica non pu� essere sostituita da equipollenti. Per altro nella specie, per quanto si � detto, non vi era stata una rituale impugnazione �dell'ordinanza intendentizia, e quindi non vi era stata una decisione del Ministro cui vroporre il gravame avanti l'Autorit� giudizia['ia, �. ::::::: Mrn,rmw::m.m .. mm m SI::: . -� b& &212 IT -195 tributo di ricostruzione determinati lavori in progetto, l'interesse legittimo del privato si trasformi in diritto soggettivo perfetto, cosicch� spetterebbe � al giudice ordinario di conoscere delle questioni sulla misura del contributo liquidato dopo il collaudo dei lavori. � La tesi non pu� essere accolta, perch� l'interesse legittimo di cui il danneggiato � titolare, rimane tale fino a quando non sia espletata la procedura amministrativa diretta ad accertare le condizioni a cui � subordinata la concessione e la determinazione del contributo, e cio�: a) il fatto bellico come causa del danno; b) la effettiva esecuzione delle sole opere occorrenti per la ricostruzione o riparazione dell'immobile. � L'accertamento definitivo di questi inderogabili presupposti di legge avviene solo a mezzo del collaudo, dopo il quale ed in base al quale l'organo della P. A. fissa e liquida la�somma da erogare a titolo di contributo di ricostruzione. �Per conseguenza, fino a tale momento non pu� parlarsi, per la misura dell'anzidetto contributo, di un diritto soggettivo subentrato all'originario interesse legittimo del privato, n� pu� fondat�mente sostenersi che vi sia competenza del giudice ordinario �. IMPOSTE E TASSE -Imposta generale sull'en� trata -Reclamo all'Intendente di Finanz(l -Termine. (C. Cass., Sez. I, sent. n. 3500/57; Pres. Oggioni; Est. Arras; P. M. Caldarera (conf.); Soc. An. Macchine Agricole c. Amministrazione Finanze). In terna di imposta generale sull'entrata, deve ritenersi tardivo il reclamo che sia pervenuto al l'Intendente di finanza nel 31� giorno dalla notifica dell'ordinanza, anche se esso sia stato consegnato all'ufficio postale entro il 30� giorno. R1iportiamo integralmente la motiv,azione i.n diritto della sentenza: � Denunciando col primo motivo la violazione degli articoli 56-57 legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche in relazione all'art. 12 R.D. 17 novembre 1931, n. 1608, la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto irrituale e tardiva l'impugnazione proposta avanti .il Ministro delle J:<"'inanze, solo perch� il ricorso non era stato presentato personalmente dal trasgressore o da un suo rappresentante, ed era stato consegnato� in plico all'ufficio posta.le il 30� giorno della notifica dell'ordinanza, in modo che era pervenuto all'Intendenza il giorno successivo. (( Il motivo non � fondato. L'art. 52' legge rn giugno 1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata, dispone che per l'accertamento, la cogrii ..... Jtfone e la definizione delle violazioni previste dalla legge e dal regolamento si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Secondo le quali spetta all'Intendente ac�ertare, in base agli atti raccolti ed alle eventuali deduzioni del contribuente, la sussistenza delle violazioni e la responsabilit� del trasgressore ed applicare, con ordinanza motivata, la pena pecuniaria relativa (art. 55, legge 1929). Se la pena pecuniaria comminata dalla legge non � superiore nel massimo a L. 5000 (ora a L. 50.000 secondo l'art. 11 D. L. 27 dicembre 1946, n. 462), l'ordinanza dell'Intendente � definitiva .e diventa titolo esecutivo appena notificata; se la pena pecm1Jaria � sup~riore (ed � il caso in esame) l'ordinanza intendentizia � suscettibile di essere impugnata mediante ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze, ricorso che il trasgressore od un suo rappresentante dovr� presentare all'Intendenza di Finanza nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza (arti-. coli 56-57, legge 1929). Infine contro l'ordinanza definitiva dell'Intendente o contro il decreto del Ministro � consentito il gra.vame avanti l'Autorit� giudiziaria in sede civile, gravame che deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza o del decreto. � Nella specie la Corte di merito ritenne l'azione giudiziaria improponibile per essere la Soc. � AR,MA >> decaduta dalla facolt� di esperirla avendo accettato l'ordinanza intendentizia col fatto stesso che non l'aveva validamente impugnata. Irritualmente proposto doveva infatti ritenersi il ricorso perch� non presentato direttament� dallo stesso trasgressore o da un suo rappresentante all'Intendenza, come prescritto dall'art. 57, legge 1929, e perch� presentato oltre il termine, in quanto, sebbene consegnato all'ufficio postale il 30� giorno della notifica dell'ordinanza, era pervenuto all'Intendenza solo il giorno successivo. Ora la decisione della Corte risulta corretta, anche se non sono validi tutti i motivi addotti a sostenerla. � La Gorle non pu� infatti essere seguita nella interpretazione dell'art. 57 legge 1929. Per giustificare la quale ha fatto ricorso al carattere peculiare della materia (repressione delle frodi fiscali) per assimilarla alla materia penale, sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Ora, se anche una tale assimilazione fosse consentita, non ne risulterebbe confortata l'interpretazione restrittiva dell'articolo citato, una volta che il legislatore penale (art. fi09 c.p.p.) per stabilire che la opposizione al decreto penale doveva essere proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, ha usato altra formula includendovi lo avverbio � personalmente >> che non � contenuto nell'art. 57. Ma l'assirnilaz.ione non � giustificata. J,a legge 7 gennaio 1929, 11. 4, distingue le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto o contravvenzione, per le quali � stabilita una delle pene prevedute dal codice penale, dalle violazioni ,che non costituiscono reato, per le quali � stabilito a carico del trasgressore l'obbligo di pagare una somma a favore dello Stato a titolo di pena pecuniaria (art. 3, legge del 1929). Per modo che la pena pecnniarfa, pur avendo funzione sanzionatoria, ha natura di obbligazione mera mente civile, ed il ricorso al Ministro delle Finanze contro il provvedimento dell'Intendente che ha applicato la pena pecuniaria meglio sCinqua� .. dra nel sistema dei rec.lami amministrativi. Ed allora interpretata la norma in armonia con le altre norme che disciplinano i reclami amministra I f@ f@ &. E R R -194 in quanto perci� suscettibili di essere diversamente regolate per effetto della pronuncia stessa e della dichiaLl�ata illegittimit� costituzionale della norma cosi ottenuta, sia pure da altre parti, e per gli effetti dj un giudizio tra loro soltanto in corso. Oi� perch� la pronuncia di incostituzionalit� da pa.rte della Corte Oostituzfo.nale non pu� non spiegair�e i propri effetti erga ornnes J dichiarando l'illegittimit� della norma e facendone cosi cessare l'applicabilit� e l'esecutoriet�, con la conseguenza che la valuta.zione dei fatti anche passati, in quanto si intende ancora suscettibili di giudizio, deve essere fatta come se la legge dichia.rata incostituzionale non fosse mai esistita.)). La soluz�ione cui � pervenida la Corte Sup1t�erna) e ohe � stata suocessiv1amente ribadita dalle sentenze 16 ottobre 1957, n. 3881 e 219 ottobre 1957, n_ 4186, � da condividere nella sostanza, per quaniloi possa apparire non del tutto oonferen.te U ri� ohfomo al principio dello jus superveniens, giac ol/lt� in realt� qui non si tratta di una successione. di leggi verifioatasi in pendenza del processo J rna di applicareJ oorne si vedr�J un tutt)altro principioJ che si ricollega da un lato alla natura della pronuncia della Corte Cost'ituzione e dall'altro ad una specifica norrna di legge ordinaria di aarattere generale. Giov�a altres� avi;ertire ahe la massima sopra riportata -quale redatta dall)Ufficio del Massirnario ddla Corte d:i C'assa(�ione -non � rispondente a.ll'esatta motivazione della sentenza. In realt� .sfuggono agli effetti della dtiahiarazione di illegittiniit� costituzionale non soltanto i rapporti �gi� definiti con sentenza pas'sata in giudicato �, ma altres� fJ�utti <li rapporti esawriiti �, per taU dovendosi intend,ere quelli non pi� � susoettibiU di giud�iz�i >J, dii ess�ere cio� podati alla cognizione del giud�iae per una qualsiasi ragione (acquiescenzaJ prescrizioneJ decadenzaJ e via dJicendo). Sembra) infine) che l'effetto della dichiarazione di, illegitti!rnit� oosUt'lfAZ'ionale. debba d~sa.ender.e non tanto dall'effetto ex nunc o ex tunc che alla pronuncia della Corte CosUtuzionale si aev�e attribuireJ quanto dalla preCti,sa disposiz�ione por tata dall)(Wt. 30 della legge 11 rnarzo 1953, n. 87, la quale J chia1t�endo il pri!fic.ipio fissato daU' arti colo 136 diella CostituzioneJ pone per il giudice il divieto di applioa.re la nor�rn1a ibi legge dioh�11rata c�os.ti,tuziona.lme.nte non legittima. Ed � questo divieto di applicazione della norrna prrecs�istente ohe ciosf.itu,,is:ae l'effetto peculiare delle pronunce della Corte Oostitu..zione ..-le quali -com'� stato giusitamente osserv�ato a.ssari di rec�ente dal Lieb man (Oontemuto 'ed efficacia delle decisioni della Corte Cos'tituzionale J in Riv. dir. proo. 1957, I,. 5017 segg.) n. 6) -non oornportano n� annulla,. mento n� abrogazione della legge : non annulla mento) ch,e sarebbe inconoepibile rispetto a una norma ai per s� nulla; non abroga>.�ione, che � effetto tip'ico, per esplicito o per irnplicito) di una legge s�uccessiva'J cio� di un atto prrov'en�ente �agl~ organi i-nvestiti del potere legislat�V'o aon pieneziza di discr.ez.ionaliJt�; senza contare ohe l'abro!J(.l, z�ione nori pu� norrnalrfiente riferirsi ai rapporti in corsoJ anohe se litigfosi. Stilla natura poi delle pro1Mlnzie d.ella Oo1�te Costitu.z�onale (se giurisdizio1ia.li o meno) e sul loro canittere (cos Utu tfoo r dichiarativo di mero ac'aertarnentoJ di aocertament0 aos�Utittiti;:o)) si v'cdano fra gli S(Jritti pi� recenti) oltre il L:IEJBMAN: op_ cit., n. 4, anche� il BACCARI �Natura giuridica delle pronunzie della Corte Costituzionale �, n. 8-9, in La Corte C:ostituz,ionale, raecolta di studi a cura della Avi)ocatura dello Stato). .N. G. DANNI DI GUERRA -Indennizzo -Interesse legittimo -Diritto soggettivo. (C. Cass., Sez. un., sent. n. 439/57; Pres. Piacentini; Est. Caporaso; P. M. Roberto (conf.); Lavori Pubblici c. Maffei). In materia di indennizzo per danni di guerra o di contributo di ricostruzione non sussiste, in nes sun caso, un diritto soggettivo perfetto del pri vato, ma solo un interesse legittimo, sicch� non 1~ dato al danneggiato proporre azione davanti alla autorit� giudiziaria ordinaria. Il predetto interesse legittimo, di cui il danneg giato � titolare, rimane tale fino a quando non sia espletata la procedura amministrativa diretta ad accertare le condizioni a cui � subordinata la concessione e la determinazione del contributo e cio�: (/,) il fatto beHico come causa del danno; b) l'effettiva. esecuzione delle sole opere occmrenti per la ricostruzfone o riparazione dell'immobile. L'accertamento di questi due inderogabili presup posti di legge avviene solo a. mezzo del collaudo, dopo il quale e in base al quale l'organo compe tente della PubbHca amministra.zione fissa defini tivamente e Hquida, la somma da. erogare a. titolo di contributo di ricos.truzione; per conseguenza, fino a. questo momento, non pu� pa.rlarsi, per la misura dell'anzidetto contributo di un diritto sog gettivo subentrato all'originario interesse legitti mo, n� pu� quindi sostenersi la competenza. del giudice ordinario. Riportiamo �int'egralmente la moUf!Jazione in diritto della sentenza: � Ritiene la Corte che il difetto di giurisdizione denunziato col primo motivo di ricorso sussiste e deve essere immediatamente dichiarato. Come � stato gi� altre volte ritenuto, in mate ria di indennizzo per danni di guerra o di con tributo di ricostruzione non esiste, in nessun caso, un diritto soggettivo perfetto del privato, ma solo un interesse leg.ittimo, sicch� non � dato al danneggiato di proporre azione davanti all'auto rit� giudiziaria ordinaria (Cass., Sez. Unite, 22 febbraio 1954, n. 491 e Cass., 9 maggio 1955, n. 1320). � I Maffei non negano che nella_.soggetta materia la Pubblica amministrazione esercita SQltanto un suo potere discrezionale, ma che non appena, comunicato al proprietario dell'immobile sinistrato o distrutto il provvedimento che ammette al con) ! fu &M:MJ.fu(WWW W&ZLM WWW::% :::::: :W: ::::ili ::::::t. M :fui: ::::::::: l% ~Lli -193 l'art. 87, deve concludersi che l'atto pubblico, richiesto sotto pena di nullit� a.ssoluta da.} codice civile per la validit� della donazione, non pu� � esrsere che quello rogato dal notaio:�. Con questa sentenz'a la Go1�te di C'assaz'ione ha confermato la preC'edente senten.za n. 470/55 (Rass., 1955, p. 107). Tu.ttavia, non solo la motivazione � diversa rna 'in essa si ripuidiano espUcitamente gli argomenti gi� posti a base della decisione precedente. Non sembra :peraltro ohe i nuovi a1!Jornenti adottati a sostegno del.la sentenza in esame po.ssono considerarsi assolutamente ineccepibil~ e t1a.li da sconsigliwre la ripropos�iz�ione della questione all'e.samc �della Stessa Corte Suprema. invero, non semb1�a ohe l'art. 87 t:Lella legge comunale e provinciale C'onternpl'i soltwrito i c:ontratti preoed�uti d.a asta pubbliC'a o licitffizione privata, si che ne rnstino esolusi i contra.tti dli donazione o gli atti di Ubcralit� ai quali, ov'Giamente, t1ali forme di contra.ttaz'ione sono ina1pplioabifi. Detto articolo, irwece, prev�edev-a andhe (prim-a della riforma del 1947 e prevede tuttora) la tr'(}Jttativa prfoata, e cio� qucllai forma di aontra.tta.zione che � peouliare agli attii di trasjlerimento a titolo gratuito. In tal modo, richiamars�i puramente e semplioemente ai contratti pr"evisti nell'art. 87 pe.r eseliu,dere la oompetenza del Segretario c:omunale a rogare atti di donazione appare assoluta.mente insufficiente, dato ohe, eome abbiamo detto, dalla plf'evisione del oitato art. 87 tali atti non sono afja.tti esalusi. Come si vede la que.st'ione me'l"'ita �di essere riesamf!nata. G.G. COSTITUZIONE -CORTE COSTITUZIONALE -Dichiarazione di illegittimit� costituzionale di una norma di legge -Effetti sui processi in corso. (Cass., Sez. I, 16 settembre 1957, n. 3492; Pres. Pasquera; Est. Favara; P. M. Tavolaro (conf.) -S. p. a. Farmitalia c. Ente Prov. Turismo Roma). La legge dichiarata. incostituzionale dalla Corte Oostituzionale diviene inapplicabile a. tutti i rapporti controversi, sempre che questi non siauo stati gi� definiti, al momento in cui la legge cessa di avere efficacia, con sentenzia passata in giudicato. Il giudice deve dichiara.re anche di ufficio tale inapplicahilit� in ogni stato e grado del processo. E' questa, per quanto ri.s�ulta, la prima senten:<!a emes.sa dalla Corte Suprema in relazion.e alla povrtata ed effioaoia della d'iohiara.~one, da parte della O'orte Oostitu.zionale, d:i 'illegittimit� oostituziona. le di, una norm.a di legge. In proposito la sentenza, prendendo posizfone fra le opposte tesi (1?edile citate in nota in Foro it. 195�7, I, 1608), cos� ha motirato: � La disposizione dell'art. 136 in base alla qua.le, nel caso in cui la Oorte Oostituzionale dichiari la. illegittimit� costituzionale di una norma . di legge, o di un atto avente forza di legge, quesrta cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblica.zione deUa decisione (disposizione rifermata dall'art. 30 legge ordina.ria 11 marzo 1953, n. 87), va intesa nel senso che la pronuncia di incostituzionaHt�, mentre, da un canto, la.scia sa.lvi tutti gli effetti ormai irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo in ba.se alla norma. di legge dichiara.ta incostituzionale, spiega invece la sua efficacia .sulle situa. z.ioni giuridiche non ancor�a esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate per effetto della. pronuncia stessa. Pertanto, la pronuncia di incostituzionalit� di una legge rende questa inapplicabile a tutti i rapporti controversi in sede giudiziale, sempre che gli stes1si non siano stati, ormai, regolati mediante sentenza passata in cosa giudicata, con la conseguenza che il giudice deve in ogni stato e grado del giudizio, ed anche di ufficio, tenere conto deill'intervenuta dichiara.zione di illegittimit� cio�stituzionale della legge nel pronunciarsi sul rapporto sottoposto alla srua decisione, nello stesso modo e con la stessa estensione di un ius superveniens. � N� si dica, che, trattandosi di rapporti legittimamente sorti in base alla norma poi dichiarata incostituzionale, essi dovrebbero rimanere salvi, dal momento che la pronuncia di incostituziona.lit� toglie efficacia aUa, legge solo a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; infatti, se il giudice continuasse ad applicare la legge incostituzionale dopo la pronuncia di incostituz.ionalit�, sia. pure in riferimento ad un rap�porto precedentemente sorto, egli finirebbe per da.r�e efficacia ultrattiva alla norma, di cui la Clorte Costituzionale ha pure dichiarato l'inefficacia. �E' questa, del resto�, l'interpreta.zione che Ja, dominante e pi� autorevole dottrina ha, appunto, accetta.to della norma contenutai nell'a.rt. 136 Oost., il cui senso � res1o definitivamente p�i� chiaro dall'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, che, pure avendo natura di legge ordinaria, non pu� non fornire risposta. definitiva ai dubbi, in primo tempo, sorti intorno a�l significato della disposiziione dell'art. 136� (dubbi ai quali si �, appunto, richiamata l'autorevole difesa llella resistente nella odierna discussione ora.le), nel senso che la legge dichiarata incostituziona,le non pu� ricevere, dopo la pronuncia della. C!o:rte Costituzionale, alcuna successiva. applicazione, con la conseguenza, che essa. non pu� ulteriormente essere invocata. nei giudizi pendenti davanti al magistrato, sempre che, sul punto (come � gi� stato rilevato), non si sia gi� formata la cosa giudicata. << La pronuncia di incostituzionalit� lascia, perci�, salvi solo gli effetti ormai irrevocabilmente e definitivamente prodottisi, in ba.se a.Ila "norma __ di legge �dichia.rata incostituz.ionale, sui rapporti esauriti, ma spiega invece la. propria. efficacia sulle situazioni giuridiche non ancora es1aurfte, -199 D.L. 22 gennaio 1922, n. 107). Come emerge dalla relazione al detto decreto 'n,. 288 2(11), la norma venne posta per mettere un Umite alla congerie di leggi speciali, sorte duran.te e dopo la guerra, sicch� si rende1)a necessario � qua.Zche freno organico �. L'art. 5 fit perci� dettato soltanto per le leggi speciali, success�'Pe al T,. U. 1897 e dalla tariffa 1922, recanti priV'ileg'i in materia di taswe di registro. Senonch� identfoo principio venne in� serito anche nell'attuale T. � U. 1923, n. 3269, nella cui Tabella vennero inclusi e riordirw,ti Jcos� negli allegati B e C) priV'ilegi tributari gi� contenitti nelle leggi pi� disparate: ne furono esclusi i soli privilegi aventi durata breve e transitoria. Ora, si vorrebbe trarre argomento da ci� per affermare che le aget,olaziowi conten1Ute nelle tabelle hanno acquistato, per questo solo fatto, carattere definitivo e quindi insuscettibile deila limitazione dell'art. 29. Al che ci sembra per� facile dispondere : a) disposizioni brevi e transitorie sono quelle che esauriscono in nn determinato lasso di tempo la propria efficacia, rendendosi quindi esse stesse del tutto inoperanti. Ma nna disposizione qrrnle , quella risultante dal combinato-disposto degli artt. 8, all. B, della. tariffa, e 29 l. di reg., non � disposizione breve e transitoria, bens� definitiva: -il beneficio della tassa fissa compete ancor oggi a distanza di oltre trent'anni -a tutti i Consorzi costituiti posteriormente al decennio, e competer� per un decennio a tutti quei Consorzi che saranno costituiti in futuro. Transitoria sarebbe la disposizione che accordasse un beneficio fiscale in favore del Consorzio X per dieci anni: taloh�, trascorso quel decennio, si caducherebbero tanto il beneficio quanto la disposizione di legge che lo accordava. Del resto ci si potrebbe anche limitare a rispondere che non � esatta, in tes�i, l'affermazione della definitivit� delle d1�B]J08izioni contenute nelle tabelle : ne � prova l'esempio dei casi vrevisti ai nn. 5-6-7 dell'allegato B, in cui il vrivilegio ha risvettivamente la durata di sei, quat"tro e sei ann.i,� nulla osta vertanto, concettualmente, afich� secondo i vrincipi generali le norme della tariffa 8iano avvlicate in armonia e con l' osserv�anza. dell'art. 29, che fa varte _integrante della legge fondamentale di registro; b) il princivio gi� vosto dall'art". 5 della legge 1923, n. 2882, ver effetto della sua trasfusione ed inclusione, con l'art. 29, tra le � Disvosizioni ge1ierali per l'avplicazione e liquidazion-e delle varie svecie di tasse JJ, � divenuto canone generale di applicazione per la stessa legge fondamentale (12); epper� non si possono pi� invocare, per la sita interpretazione, le ragioni che sorreggevano il testo dell'originario art. 5; (11) Vedila in CAPPEUWTTO: Le tasse di reg�lstro, Venezia 1932, II, pag. 654. (12) BEBURI: Le leggi del registro, Giuffr� 1952, pagine 98; Cass. 5 agosto 1952, in Riv. Leg. Fisc. 1952, 1065 (in particolare, colonne 1070 e 1071). c) di quwnto precede_, � ulteriore conferma, tant'o autorevole quanto in.equivoca, la formu�la� zione dell'art. 47 della nuova legge sul bollo (D. P. 25 giugno 1953, n. 492). Si osservi la fondamentale differenza, nella lettera dellq, legy(}) tra l'art. 29 l. di reg. (ed il corrispondente art. 92 . della vecchia legge sul bollo 1923, n. 32!68) e l'attuale art. 47 del decreto 1953, n. 492: se per escludere dall'applicabilit� di questa norm.a il T. U. su bollo, il legislatore ha riten!/,/,to necessario, corne era 'itecessarfo, espUcitament"e far � salvo quanto d.isposto nella tariffa e nella tabella �,di parlare di riduzioni stabilite da � altre leggi �, ed inoltre collocare la norma (a differenza dell'art. 29 l. di reg.1 tra le disposiz,ioni finali e transitorie; se a-i� � vero, come sem"tra) discende logica la conclusione che la diversa, generica formulazione, nonch� la specifica collocazione d�ell'art. 29 nel sistema della legge di registro, non. possono autorizzare l'interprete a disattendere -de jure condito -troppo chiari criteri d'i interpretazione letterale e sistematica per escludere dal campo della sua efficacia normativa qu,ella legge nel cwi stesso seno � con.tenuto; � d) infine, diversamente argomentando si giungerebbe a que8ta abnorme conclusione: che tutta una serie di pri'V'ileg'i contenuti in leggi svecial'i che per l'art. 5 della legge 1i. 2882 sarebbe stata colpita da decadenza, avrebbe ripreso immediatamente vigore (13) nonostante la formulazione di identica disposizione con l'art. 29, per il solo fatto che l'allegato B della tariffa ha materialmente ricompresi nel suo testo alcuni) dJ.i quei prfoilegi posti da leggi speciali : con la cons�eguen.<: a allora di ottenere l'effetto diametralmente opposto a quello voluto dal legislatore. Vesame del se alla fattfapecie sottoposta al gii,,.dizio della Corte d'Appello -appalto dei la� vori di manutenzione di ttna strada di bonifica -fosse applicabile il privilegio obiettivo, non � stato sost"anzialmen.te affrontato dal Collegio, -il quale si � lirn�itato alla pronuncia di cui alla massima 4. Ma, pro veritate, ci sembra che il problema andava dii1ersarne'l!--te impostato. Infatti la manutenzione delle opere di bonifica di l"' categoria spetta ai Consor:<Ji (artt. 56 e 78 T. U. 1923), ai quali l'Amministra.zione d� .in consegna 'i lavori man mano che ess'i siano stat"i ultimati (articolo 104 T. U. 1923). Pertanto gli atti aven.ti per oggetto lavori d'i manutenzione godono del privile, gio subietti1:0, se ed in quanto ne goda il cionsorzio stipulante.. ma non di quello obiettivo (14) : e ci� perch� quest)ulUmo � limitat"o alle opere di bonifica di m� categoria che possono es�sere eseguite in concessione (artt. 17 e 24 T. U. 1923); e tra tali opere (art. 9 T" U. 1923; artt. 4 e 6 legge 24 dicem.bre 1928, 1i. 3134) non sono previsti an (13) Si tenga presente che il R.D. 30 dicembre 1923, -~ n. 2882 � coevo all'attuale 1. 'di reg. (30 dicembre 1923, n. 3269). (14) Comm. Centr. 18 f�ebbraio 1947, n. 87819; Comm. Centr. 28 maggio 1947, n. 90993. �===== -200 che i lavori di manutenzfone (15). Lavori d�i maniitenzione sono poi) ovviamente) anche quelli che vengono .<Jeneralmentc chiamati � di sistema, zione >> (ltd es. d'i strader e che consistono nella riparazione o nel rifacimento di quelle parti del manufatto) gi� costruito, che siano state deteriorate delf1iso. F. DE LUCA CITTADINANZA -Controversia in materia di citta� dinanza -Legittimazione passiva -Spetta al Mini� stro dell'Interno e non al Sindaco ufficiale dello stato civile -Posizione del Sindaco quale ufficiale di governo. (Corte di Appeilo di Trieste, sent. n. 95/57; Pres. Renzi; Est. Roatti; P.M. Castellano; Maar Carlo c. Comune di S. Dorligo della Valle e Ufficiale dello stato civile del comune di San Dorligo della Valle). Nelle ciause che hanno ad oggetto una controversia sulla. cittadinanza, la legittimazione pa�ssiiva spetta �al Ministro dell'Interno e non al Sindaco qua.le ufficia.le dello stato civile ; n� il difetto di legittimazione passiva per essere stato citato il Sinduco � $a.nato dalla costituzione di costui nella veste di ufficiale di governo. Le due mas.wime enunoiate dallw Oo!J"te di Apipello di Trfoste sono d'a approvare senz/ait1�0. La prima riguarda una questione parrtiool<J/f'mente delicata, esattamente impostata e risolta. La aorte -dopo aDer richiam�ato sia le norme della. legge s-ulla aittadinan"-�a �del 13 luglio 19'12, n. 555, e suocessive modifieazioni fino all'ultima legge 9 gennaio 19�56, n. 27, e del regol(l;mento approvato con R. D. 2 ag�osto 19i12, n. 949, sia le disposiz-ioni della legge 9 luglio 19391 n. 1239� .sulVordinamento dello stato c'ivile -ha , rilevato ahe l'attivit� del sindaeo) quale uffioiafo dello stato aivilc, si limita a aoTi.servare i relativi reg'istri, a ricevere e a registrare le dichiarazioni interessanti lo stato di aittadinanza, e che invece nessun potere di deliberare nella sub�iecta mMeria gli spetti. Pertanto, ogni rolta che (come nella specie) s-orga controversia in or,dine a diritti che possono formare oggetto di iscrizione o trascrizione nei registri di cittadinanza, legittimo contradittore del prfoato non pu� ess�ere il s-indaco quale ufficiale del govm�no (e anoor meno qua:le oapo dell'ammin �istrazione comunale), ma il jJfinistro deg'li Interni cu,i apparUene il diritto d�i deo,ide1�e al riguard'o N� vale opporre �(corne aveva opposto la d~fesa del jJfaar) che l,ufficiale d�i stato civile � tenuto ad eseguire le registraziorvi, in base a ci� che egli ri� conosce giusto per legge e in base ad un ordine del giudice, giacch� l'art. 450 c. c., invocato al riguado, dispone soltanto (secondo comma) che g'li uffi (15) Si confronti: C. App. Roma 6 febbraio 1941, in Riv. Dir. Fin. 1941, parte II, Sez. I, 43, .con nota de[ CARUGNO: Inammissibilit� del beneficio dell'es�enzione tributaria per i lavori di manutenzione di strade di bonifica, <Yiali s�wind�icati devono r�ilasciare gli estmtti e i c:erUficaii che vengono loro domanda.ti eon le in d.i'oazioni delle legg�i prescritte. S'i tr�tta cio� d.i attiFil� rientrante anche essa neUa eategoria delle fun;Aoni di me11a registrazfone1 trascr'i.zione e re rifica; n� ovviamente le cose oambiano aspetto quando s� trattj, di registrazioni di proV'IJedl�!menti gittdl,z�iari, sia pure relativi a r�ettifim,.,zioni di; ciui all'art�. 454 c. c. Il foncla.mento �della seeond:a massima, poi, � d:i tuttw evidenz�a. Q�ui, peraltro, cade oppo:rtuno prec'isarc breve mente quale � la posfaioni che, rispetto a,ll'ordi namento giiuridfoo rierie ad assumere il Sindaco, quando a.gisoe quale ufficirale dJi governo (e la op pai�tunU� appare aineora. maggiore, in quanto uqia frase della soprra riferita motivazione della sen ten.i�a i'n rassegna potrebbe indurre in ingamno). In proposito � da ritenere che, quale ohe sia la qualit� nella quale opera, il Sindaeo resta sem pre organo del Comttne e capo dell,amministra zione corn�unale, e non a.ssttme mai la reste di organo della Amrninistr'azione dello Stato (oome ha �inveoe erroneamente ritenuto ii Triib,,,tnale di Trieste .<.::on sentenza, 4 dicembre 1956, in oausa Bubn~c o. jJfini.stero Jnteruo e Uffic'iale dello stato oivi.le d;i Trieslej. E' questa la tesi delta. do1wii nante dottrina che, mirabilmente esposta dal Forti, �i dlue note a sentenz�a in F'oro italiano 1939, I, 538 e 1941, I; 60'8, � stata riassunta dal De Gennaro (La responsabilit� degU atti del :po d.est� quale ufficiale di gorcrtio, in Riv. dir. pub blico 1942,, 1) 50) e reoentornente dal Oarbone (Per.sane giuridiche -organi, in questa Ras~~gna, 1955, 228, V). La posidone ohe , in questa veste particolare, il Sindaco viene ad assumere ha) poi, ovviamente la sna influenza in ordine alla respon sabilit� degli atti posti in ess�ere dal Sindaco, responsabilit� c:he � da ri.tenere debba essere ad dossata al 001nune) e oi� preoi(puamente peroh�: a) anche questa attiv#� � spiegatia; general mente per, soddisfare i.1iteressi che, se pur dallo Stato ass�unti come propr'i pereh� di particolare rilevanza, non cessano per que.s�to di essere inte ressi diretti e prevalenti dci comrunisti, al oni sod. disfa<Jimento dorrebbe prov�V'edere in v~a primaria proprio il Comune; b) la incidenza, swi O'omuni della spesa per l'organizzazione e l'espleta,mento d'i tali serr�izi, s'ta a dim�strare come lo Stato ha voluto opera;re un deoentramento finanzi01t:io relatfoamente a ta.li oneri, addos8andoU ai Comuni; e l'iincii(lenza di questo onere non pu� ohe ri.ferirr.si. a tutte le spese � cornunque deriv0;nti da quella partiC'olare atUrit� affidata al O'omune. E oi� raile anche a chiarire, per ailtra via, C'orne nei c:asi in cui l'interesse dei comunisti esula d�el tutto -corne in quello delle controv�ersie per il" rioonos01:mento o ii disoonoscimento dello status civitatis -nessu.na atti;oit� debba spiegare il Sindaco uffioiale dello sta:to civile~ p'Y'oprio_ pQt' cih�, non essendo egli org01tio dello Stato) nepvure im questa veste, non pu� rappresentare e impe gnMe la Amministrazione dello Stato. N. G. m mm m mm -201 VALLE D'AOSTA -Devoluzione beni patrimoniali dello Stato alla Regione -Limiti. (Tribunale di Torino. Sentenze 14 giugno/5 settembre 1957, n. 2148 e 2149 -Pres. ed est. Germano -Valle d'Aosta c. Finanze). � beni immobili patrimoniali� dello Stato trasferiti nella loro totalit� alla Valle d'Aosta in forza dell'art. 6, 1� comma dello Statuto regionale s:ono quelli dispon�ibili; dei l;leni indisponibili sono state tra.sferite solo le categorie elencate nel capoverso dell'articolo stes:so (foreste, cave, beni destinati a se1'.'Vizi regiona.li). <<L'art. 6 dello Statuto della regione valdostana (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), stabilisce: � I beni immobili pa.trimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono tms:feriti al patrimonio della Regione. � Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione : le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono aJlo Stato; � le cave, quando la. disponibilit� ne � sottratta al proprfotario del fondo ; � gli edifici destinati a s:ede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione �. � Secondo la Valle d'Aosta, il primo comma dell'articolo sancirebbe nella sua. ampiezza, la devoluzione alla Regione di tutti i beni patrimoniali dello Stato, disponibili e indisponibili; l'elencazione della seconda parte a.vrebhe solo lo scopo di mettere in evidenza le categorie pi� importanti di beni che, passando a.Ua Regione, vengono a. costituirne il patrimonio indisponibile. � Secondo l'Amministrazione delle Finanze invece l'elencazione dei beni indisponibili contenuta nella .za parte dell'art. 6 ha carattere tassa.tivo, per cui la 1"' p�arte non pu� interp�reta.rsi se non con esclusivo riferimento a.i beni reddriti.-d. Ci� � confermato dagli artt. 7 e -11 dello Statuto, dai quali traspare il criterio razionale di assegnazione aJla Regione di determinati, beni strumentali (demania,li e patrimoniali indisponibili) adottato dal legislatore costituzionale: quello della attribuzione alla Regione delle relative funzioni e servizi pubblici gi� statali. Rimangono quindi necessariamente allo Sta,to i beni che rapp�resentano il mezzo per conseguire quei fini pubblici (difesa, giustizia, telecomunicazioni, ecc.) che lo Stato continua a svolgere nell'ambito ed a vanta. ggio della Valle. Con queste due sentenze il Tribunale di Torino ha risolto varie delicate questioni e respinto, con argomenti ineccepibili, le domande della Valle d'Aosta tendenti a.d ottenere declaratoria, di propriet� di immobili appa.rtenenti a.I patrimonio indisponibile dello <Stato. R.iportiamo la parte essenziale della chiara e persuasiva motivazione della p�rima. sentenza. � Ritiene il Collegio che la interp�reta.zione da.fa all'a.rt. 6 dall'Avvocatura dello Starto sia da seguir'si. � Se essa non coincide perfettamente con la lettera del 1� comma dell'art. 6, ci� pu� imputars�i unicamente aJla imperfezione che � propria degli uomini quando si accingono a formulare testi legislartivi; ma la perples1sit� in cui pu� venire, a prima vista, a trovarsi l'interprete di fronte alla lettera del l� comma dell'art. 6 rimane superata facilmente solo che si osservino quei criteri che l'art. 12 delle disposizioni preliminan dei codice civile ordina all'interprete di seguire quando esso ha da determinare il significato preciso dei testi legislativi. _� A) 01�iterio sistematioo: il sostenere, come fa la VaUe, che tutti i beni indisponibili sono sfati trasferiti alla Regione, urta in modo p�alese con l'art. 11 della legge citata., dove � prres1ipposto oome dato dli fatto indisoutibile) che le miniere, le quali sono sicuramente dei beni indisponibili~ non sono state �r'asferite aHa Regione. �E quanto importa tosto porre in evidenza � che l'art. 11 non ha la portata di un'eccezione al� l'art. �6, (a differenzia di quanto avviene nell'a,1't. 5 della. legge, do�ve � detto ben chiail'o che determinati beni demaniali sono eccettuati dal trasferimento a.Ila Regione) ; infatti nell'art. 1l non si sancisce affatto una precisa eccezione ail principio sostenuto daUa� Valle (che tutti i beni indisponibrili sono trasferiti alla Regione). �Ne consegue logicamente che, se nell'art. 11 � oome presupposto che le miniere non sono trasferite dallo Stato alla Regione, il principio fonda.mentale, cio� la premessa che le miniere sono beni rimasti in propriet� dello .Stato, discende direttamente daH'art. 6, perch� l'H ne � una applicazione. � Interpretando, adurique, l'art. 6 nella, sua. connessione con l'a.rt. 11 si, arriva al risultato (del tutto antitetico a quello enuncia.to dalla Valle) che i beni indisponibili trasferiti alla Regione non sono affatto tutti i beni di ta.Ie natura esistenti nella Regione, per cui la conclusione finale non pu� essere che una. sola e p�recisamente la seguente: i beni patrimoniaili indisponibili trasferiti dallo Stato alla Regione sono quelli (e solo quelli) gi� elencati nelle tre categorie del 2� comma dell'art. 6 ... onde al relazione tra i due commi dell'a.rt. 6 viene ad essere la seguente: il 1� comma si riferisce aJ beni disponibili dello Stato; il 2� comma ai beni indisponibili. � B) Criterio logico: s:e si considera l'ultima categoria dei beni indisponibili elenca.ti nel 2� comma dell'art. 6 ... viene spontanea la domanda perch� mai il legislatore accenn� unicamente agli edifici ed ai beni destinati ad un servizio della Regione. � Se fossero esatti i due punti afferma.ti, dalla Regione ; e cio� a) che tutti i beni indi8ponibili dello Stato furono trasferiti alla Regione; b) che la elenca.zione contenuta nel 2� comma dell'art. 6 ha solo lo scopo di porre in particola~re evid�nza i beni indisponibili che, in s� e pe1~ s�, hanno una funzione pubblica di maggiore importanza, � evidente che non aVl'ebbe alcun senso la limita-z,ione. � La ragione non pu� ess:ere certa.mente quelladella maggiore importanza� enuncia.ta dalla Val-� le, perch�, se fosse vero che sono stati tra.sferiti alla Regione tutti i beni indisponibili dello Stato, i Jl&&&& lMl&ii:JiJ&di.illtt -202 - tra i beni indisponibili a.venti una funzione statale ed i beni aventi una funzione regionale non sarebbero certo questi ultimi ad avere una. maggiore impo11:anza. � Tale considerazione appare perentoria, ed allora la conclusione che, anche sotto questo profilo logico, si deve trarre non pu� essere che la seguente: i beni destinati ad una funzione sta, tuale, per essere stati elenca.ti nell'art. 6, 2� comma, sono da considerarsi esclusi dal trasferiment.o alla Regione. � Il che � ribadito ancora dalla s.eguente osservazione: se lo Stato aves1se trasferito alla� Regione anche i beni indisponibili aventi una funzione statuale, ne verrebbe che tutti, gli organi statuali operanti nella Regione (come gli organi finaillziari, la Questura, ecc.) si troverebbero ora ad a.vere la. loro sede in stabili di propriet�, della Regione: questa avrebbe pertanto il diritto di farsi pagare dallo Stato dei canoni locativi (e non si riesce davvero a comprendere come mai la Regione, che afferma di. essere proprietaria di tali stabili sin dal 19'48, non abbia avanzato una tale p�retesa) nonch� di fa.1'. valere, nella. sua qualit�, di proprietaria, altre pretese contro lo Stato, semplice conduttore di talj stabili. Ora, tutto ci� non pu� certo farsi rientrare nella raU0 dell'articolo 6. � Se � logico e spiegabile che lo Stato abbia trasferito alfa, Regione la propriet� degli edifici e dei beni a�venti una funzione regionale, � semplicemente assurdo pensare che lo Stato, per quanto riguarda i beni e gli edi;fici di cui esso abbisogna per esplicaire le sue funzioni sovrane, abbia voluto porsi in piena, balia della Regione. Lo Stato infatti, continua a svolgere anche nell'ambito della Regione ed a vantaggio del territorio valdostano p�roprie fonda.men tali funzioni �. Sull'argomento cfr. Vr.crA: Diritto amtn.'VO, Torino 1948, I, 261 e 632; FALZONEl: Il :patrimonio regionale, Milano 1951, 105. G. OLMI mm & I d&&&J :fi_Lli&f& INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.4 FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN A.LOUN MODO L� SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA APPALTO CONTRATTI. -I) Se un contratto di fornitura d'acqua potabile sia soggetto alla disciplina dell'art. 1559 e segg. del Codice civile (n. 228). -Il) Se ai contratti di pubbliche forniture sia applicabile la norma dell'art. 1476 e.e,. relativa alla risoluzione dei contratti per sopravvenuta eccessiva onerosit� di allcuna delle prestazioni corrispettive (n. 229). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UCEFAP. -Se, data la natura giuridica riconosciuta all'U.C.E.F.A.P., sia possibile pretendere dallo stesso i contributi di cui alla lett. e) detl'art. 5 della legge n. 43 del 1949 (INA-Casa) (n. 208). ANTICHITA' E BELLE ARTI VINCOLO ARTISTICO. -Se, ai sensi della legge 21 giugno 1939, n. 1089, lo Stato possa essere tenuto a rispondere dei danni derivati dalla mancanza di manutenzione di un immobile soggetto a vincolo artistico (n. 36). BORSA AGENTI DI CAMBIO. -I) Se, ai sensi dehl.'art. 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i rappresentanti alle grida di agenti di cambio possano essere esentati dal possesso del titolo di studio se abbiano fatto un tirocinio pratico per almeno cinque anni (n. 10). -Il) Se, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222, la nomina dei rBlppresentanti alle grida spetti all'agente di cambio (n. 10). -III) Se, ai fini del computo dell'anzianit� prescritta 1rtall'art. 5 della legge n. 515 del 1956, debba tenersi conto dell'effettiva ammissione del rappresentante a.il.le grida nel recinto di Borsa oppure dalla data di approvazione della nomina (n. 10). CAMBIALI Se gli Uffici postali possano accettare dalle Banche per la riscossione, effetti cambiari privi !della firma di quietanza, ma con la girata " per l'incasso � preveduta dall'art. 22 della legge cambiaria (n. 4). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE LOCAZIONI. -I) Se il rapporto in base al quale � stata costituita a favore di una ditta privata la facolt� di godimento su alcuni locali di una Scuola elementare debba consi!derarsi di locazione o di concessione (n. 55). SERVIZIO DI AUTOTRASPORTI. -Se sia [egittima l'imposizione di un canone alle Imprese esercenti gli autoser vizi di collegamento degli Aeroporti con i centri abitati per l'uso speciale del bene demaniale " Aeroporto � (n. 56). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO ASTA. -I) Se le societ� di fatto possano concorrere ad aste pubbliche (n. 163). LICITAZIONE PRIVATA. --Il) Se, a norma dell'art. 77 del Reg. Cont., in una gara� per licitazione privata sia richiesta, in modo assoluto, la presenza di tutti coloro che hanno fatto offerte uguali perch� si possa procedere ad una ulteriore licitazione fra costoro (n. 164). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI FALLIMENTO. -I) Se, dopo la risoluzione del contratto di mutuo e durante ila 1procedura. esecutiva a carico del mutuatario inadempiente, lo Stato debba contin111are il versamento del contributo negli interessi sui finanziamenti previsti dal D.L.L. 1� novembre 1944, n. 367 (n. 24). -II) Se. intervenuto il fallimento del mutuatario, debba continuarsi il versamento del suddetto contributo (n. 24). -III) Se, intervenuto il fallimento de[ mutuatario, i contributi maturati prima 'della sentenza che lo ha dichiarato, debbano essere versati al curatore o possano ancora essere versati all'Ente mutuante (n. 24). GARANZIA DELLO STATO. -IV) Se la garanzia prestata dallo Stato ai sensi dell'art. 19 D.L. 28 dicembre 1944. n. 416, si estenda agJi accessori del debito principale (n. 25). COSE RUBATE O SMARRITE I) Se la somma di denaro, rinvenuta da un supplente nell'atrio di un ufficio postale, debba considerar.si cosa smarrita o. dimenticata (n.10). -II) Se ove il proprietario della somma rinvenuta non si presenti nel termine di cui all'art. 929 e.e.; il supplente ritrovatore abbia diritto BJd avc<re la somma in questione (n. 10). DAZI DOGAJNALI RESTITUZIONE. -� Se le bollette idi esportazione abbiano natura di titoli di credito (n. 10). -II) Se ai terzi giratari di bollette di esportazione, che le presentino per avere restituiti diritti .doganali possa essere opposto il man� cato avveramento, per frodi perpetrate ai danni� della Amministrazione, del presupposto di fatto che avrebbe dato titolo alla restituzione deltl'imposta (n. 1~}. -III) Se, in caso di frode -non ancora accertata con sen-� tenza penale -nella gi� avvenuta restituzione di diritti a ll&ifill &��l�lll�L L D �Mb ili& E ET -204 doganali, possa procedersi, ai fini del recupero delle somme indebitamente percette, alla misura cautelare di sospendere pagamenti dovuti ad a:J.tri titoli alle Ditte intestatarie o giratarie delle bollette incriminate (n. 10). DEMANIO E PATRIMONIO ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. -I) Se, ai fini della competenza degli Uffici finanziari periferici a vendere o permutare beni mobili o immobili dello Stato, a norma 1dell'art. 2 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, emanato in dipendenza dEllla legge 11 marzo 1953, n. 150, debbasi aver riguardo al valore dei singoli lotti posta in vendita o da permutare, o al loro valore complessivo (n. 130). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. -II) Se sia legittima la imposizione di un canone alle imprese esercenti gli autoservizi di col'legamento degli Aeroporti con i centri abitati. per l'uso speciale del bene demaniale " Aeroporto � (n. 131). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE INA-CASA -ALLOGGI ARISCATTO. -Se la norma dell'art. 26 del D.P.R. 9 apri.le 1956, n. 1165, che regola la cHssione degli ailloggi a riscatto, sia applicabile anche alle domande di cessione presentate -ma non ancora accolte -prima 1della data di entrata in vigore della norma stessa (n. 71). ENTI E BENI ECCLESIASTICI CHIESE CATTOLICHE -POSSESSO. -I) Se le Chiese Cattoliche -destinate ad uso pubblico -siano considerate beni demaniali quando appartengono ad enti od istituti ecclesiastici (n. 25). -II) Se l'intestazione in catasto di una chiesa come " luogo sacro pubblico � sia idonea a designarne l'appartenenza (n. 25). -III) Se, ai sensi della legge 21 giugno 1939, n. 1089, lo Stato possa essere tenuto a rispondere dei danni iderivati dalila mancanza di manutenzione di un immobile soggetto a vincolo artistico (n. 25). ESECUZIONE. FISCALE FALLIMENTI. -I) Se le somme versate dal curatore all'esattore al fine di ottenere la sospensione deHa procedura esecutiva a carico delle attivit� fallimentari abbiano r.arattere di "pagamento definitivo� n. 38). II) Se, quando vi sia ragione di ritenere che l'esattore possa essere costretto a riversare alla massa fallimentare parte delle somme che gili sarebbero pagate al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva, detta .sospensione debba essere ugualmente accordata (n. 38). ESPROPRIAZIONE PER P. U. PIANI DI RICOSTHUZIONE. -I) Quali siano i criteri da seguire nella determinazione delle indennit� di espropriazione per l'esecuzione dei piani di ricostruzione di cui al!le legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (n. 135). RETROCESSIONE. -Se l'ipoteca iscritta sul fondo oggetto di retrocessione, a carico dell'espropriante, ha seguito nei confronti del retrocedente (n. 136). FALLIMENTO DICHIARAZIONE. -I) Se il fallimento, di cui all'art. 25 del R.D. 19 settembre 1931 pu� essere dichiarato a carico di commercianti per imposte relative al!la loro attivit� commerci:ale (n. 36). -II) Se, ai sensi dell'art. 31 del T.V. del 1918, il falli.m�nto poteva essere dichiarato anche a carico di contribuenti non commercianti (n. 36). -III) Se, a carico del debitore per profitti di regime, la dichiarazione di fallimento pu� aver !luogo inldipendentemente dalla qualit� di commerciante del debitore medesimo (n. 36). FERROVIE CONCESSIONI DI VIAGGIO. -I) Quale sia l'interpretazione delle norme contenute nel regolamento 29 gennaio 1942 e defila legge 21 novembre 1955, n. 1108 concernenti le concessioni. Idi viaggio a favore del personale del Ministero dei LL. PP. addetto alle nuove costruzioni ferroviarie (n. 266). IMPIEGATI ED AGENTI. -II) Se, ai sensi del Regolamento del .personale delle FF. SS. e dello Statuto degJi impiegati civili dello Stato, nonch� dei principi generali del diritto, la punizione disciplinare spieghi i suoi effetti, nei confronti deia'impiegato o dell'agente sottoposto a procedimento disctplinare, nel momento in cui viene irrorogata (n. 267). -III) Se ed in quali limiti l'Amministrazione delle FF. SS possa concedere, in applicazione della legge n. 489/1951 e legge n. 98/1954, le indennit� ed i rimborsi di spese di traslloco al personale collocato a riposo ed. alle famiglie del dipendente deceduto (n. 268). PENSIONI. -IV) Quali siano i presupposti per il conferimento da parte dell'Amministrazione ferroviaria 1del trattamento eccezionale di pensione agli orfani maggiorenni degli agenti ferroviari (n. 269). -V) Se in materia di conce.s>;ione del trattamento eccezionale di pensione si appilichi il generale iprincipio della revoca di pensioni e di assegni idi guerra (n. 269). IMPIEGO .PUBBLICO AssEGNI FAMILIARI. -I) Se, in pendenza del giudizio di annullamento di precedente matrimonio, le quote complementari di carovita debbano essere corrisposte anche per il nucleo familiare costituito col secondo matrimonio (n. 442). COMMISSIONI. -II) Se i " gettoni di presenza � corri-� sposti ai membri delle Commissioni siano soggetti al termine quinquennale di prescrizione, sia per gli appartenenti all'Amministrazione che per gli estranei alla medesima (n. 443). PUNIZIONI DISCIPLINARI. -III) Se, ai sensi del Regola mento del personale delle FF. SS. e dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, nonch� dei principi generali del diritto, ila punizione disciplinare spieghi i suoi effetti, nei confronti dell'impiegato o dell'agente sottoposto a procedimento disciplinare, dal momento in cul viene irrogata (n. 444). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE DAZI DOGANALI. -Se le bollette di esportazione abbiano natura di " titoli di credito � (n. 7). -II) Se ai terzi giratari di bollette Idi esportazione, che le presentino per ,,,,ai :&&& JiM J&d ii &i JUJ LIPl-WW&til!W Mtfil &i& && &i& 1m= :1J&ZJG::2======= 1iiii1 fil E &mtH L&&W :Ji::: fil E &mtH L&&W :Ji::: -205 avere restituiti diritti doganali, possa essere opposto il mancato versamento ,per frodi perpetrate ai danni dell'Amministrazione, del presupposto di fatto che avrebbe dato titolo alla restituzione dell'imposta (n. 7). -III) Se, in caso di frode -non ancora accertata con sentenza penale -nella gi� avvenuta restituzione di diritti doganail.i, possa procedersi, ai fini del recupero deHe somme indebitamente percette, alla misura cautelare di sospendere i pagamenti dovuti ald altro titolo alle Ditte intestatarie o giratarie delle bollette incriminate (n. 7). IMPORTAZIONI TEMPORANEE. -. IV) Se l'operazione di riesportazione di valuta debba essere necessariamente compiuta dalla medesima persona per conto dellla quale furono compiute le importazioni temporanee (n. 8). PRODOTTI PETROLIFERI. -V) Se, ai fini ldella determinazione dei maggiori oneri relativi ai noli di importazione dei prodotti petroliferi -per gli effetti dell'art. 3 D.M. 26 gennaio 1957 -si debba tener conto, come termine di paragone rispetto ai noli pagati dopo il 1� novembre 1956, de[le medie del nolo pagato nel settembre-ottobre 1956 da ogni singola Azienda oppure dalla media dei noli di tutte queUe Aziende che hanno contribuito a formare la media generale ponderale (n. 9). IMPOSTA DI BOLLO CONCORSI PUBBLICI. -Se, in tema di concorso per la concessione di pubblico servizio, sia legittima l'esclusione daJl.la gara di un concorrente per avere questi corredata l'offerta e.on documenti non in regola con il bollo; in conseguenza, se sia legittima l'aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente (n. 7). IMPOSTA DI REGISTRO VENDITA DI EREDIT�. -Se la discriminazione in cose mobili ed immobili dei beni ereditari oggetto della cessione o vendita -ai fini del loro assoggettamento alla aliquota di registrazione mobiliare od immobiliare possa essere provata aliunde, senza che necessariamente risulti .dal contesto dell'atto sottoposto a registrazione (n. 127). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ESENZIONI. -Se l'esenzione dall'LG.E., prevista dall'art. 9 de[ D.L. 29 giugno 194�7, n. 779, sia applicabile ai materiali esteri importati temporaneamente ed impiegati in costruzioni navali eseguite per conto di armatori stranieri (n. 66). IMPOSTE E TASSE IMPOSTA ADDIZIONALE. -Se l'applicazione dell'addizionale istituita con la legge 26 novembre 1955, n. 1177 !debba avere inizio su tutte le rate d'imposta dell'eser.cizio 1955, 1956 o sUJlle rate d'imposta aventi la normale scadenza� nel primo semestre dell'anno 1956 (n. 289). ISTRUZIONE SUPERIORE CONVITTI NAZIONALI. -Se possano estendersi le norme sul trattamento economico del pel'sonale non di ruolo dello Stato anche al personale di una Scuola, annessa atl un Convitto Nazionale (n. 8). MATRIMONIO ASSEGNI FAMILIARI. -Se, in pendenza deil giudizio di annullamento di precedente m.atrimonio, le quote complementari di carovita debbano essere corrisposte anche per il nucleo familiare costituito con il secondg matrimonio (n. 11). MEZZOGIORNO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -I) Se i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 !dicembre 1951, n. 1575, possano essere inc[usi nell'ambito di applicazione della legge ste�ssa mediante la redazione di un atto aggiuntivo (n. 5). -II) Se nelle quote di abbonamento speciale, previste dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva dellla Cassa per il Mezzogiorno, siano compre.se le imposte e tasse relative ai negozi e1d altri atti posti in essere dagli Enti conce~sionari ai sensi dell'art. 8 della stessa legge istitutiva (n. 5). NAVE E NAVIGAZIONE COSTRUZIONI NAVALI. -I) Se gli onorari notarili per gli atti e contratti aventi ad oggetto l'attuazione deille provvidenze disposte a favore dell'industria delle costruzioni navali e 1dell'armamento, debbano e.ssere ridotti alla misura di un quarto (n. 88). RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. -II) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dall'art. 9 del D.L. 29 giugno 1947, n. 779, sia applicabile ai materiali esteri importati temporaneamente ed impiegati in costruzioni navali eseguite per conto di armatori stranieri (n. 89). NOTARIATO ONORARI NOTARILI. -Se gli onorari notarili per gli atti e contratti aventi ad oggetto l'attuazione delle provvidenze disposte a favore dell'industria e dellle costruzioni navali e dell'armamento debbano essere ridotti alla misura di un quarto (n. 7). PARTE CIVILE Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione :finanziaria nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui afil'art. 58 T. U. 9 maggio 1950, n. 203 (n. 11). PECULATO I) Se, ai sensi del 1� comma dell'art. 17 del Re� golamento approvato con R. D. 30 maggio 1940, n. 775, . l'Amministrazione Postale debba provvedere al risarcimento in favore degli aventi diritto del !danno derivante da frodi nei servizi a danaro solo dorpo i[ passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Magistrato penale (n. 4). -II) Se a tale !disposizione possa derogarsi nei casi in cui il colpevole abbia rifuso inte ramente le somme sottratte ed abbia, inoltre, rilasciato una dichiarazione con la quale autorizzi ['Amministra zione a risarcire subito i danneggiati, liberandola da o;:;ni responsabilit� per il risarcimento stes,so (n. 4). PENSIOJ'\I ORFANI MAGGIORENNI. -I) Quali siano i presupposti per il conferimento da parte dell'Amministrazione Ferroviaria �el trattamento eccezionale di pensione agli WWW:& E EE 1m s � 5 h ii~I -206 orfani degJi agenti ferroviari (n. 83). -II) Se in materia PROCEDURA CIVILE di concessione del trattamento eccezionale di pensione si applichi il generale princilpio della revoca di pensioni e di assegni di guerra (n. 83). POSTF. E TELEGRAFI CONTI CORRENTI POSTALI -CESSIONE. -I) Se, non essendosi proceduto, ai sensi !dell'art. 127 Cod. post., alla risoluzione dei rapporti relativi a depositi in .c/c postale costituiti aJ1 fine di consumare frodi valutarie in danno dello Stato, l'Amministrazione Postale che abbia avuto noUficata la cessione delle somme iscritte nei pre�citati c/c debba eseguirne il pagamento in favore :dei terzi cessionari (n. 62). UFFICI POSTALI. -Il) Se gli Uffici postali possano accettare dalle Banche, per la riscossione, effetti cambiari privi delila firma di quietanza, ma con la girata " per l'incasso � preveduta dall'art. 22 della legge cambiaria (n. 63). TRASPORTO. -III) Quali siano le condizioni di legge perch� il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa essere affidato, anzich� alll'Amministrazione postale, alle Ferrovie dello .Stato o ad altre imprese sovvenzionate (Il. 64). PRESCRIZIONE Se i " gettoni di presenza � corrisposti ai membri delle Commissioni siano soggetti al termine quinquennale di prescrizione, sia per gli appartenenti all'Amministrazione che per gli estranei alla medesima (n. 33). PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. -I) Se 11.'Amministrazione PubbUca possa avvalersi dei poteri che gli derivano dal rapporto di concessione per costringere una impresa concessionaria Idi servizi pubblici all'adempimento degli obblighi previdenziali di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 (n. 26). -II) Se l'Amministrazione sia tenuta, a �segnalare l'inosserva~za delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all'Ispettor�to del Lavoro dell'I.N.P.S. (n. 26). . ORFANI DI GUERRA. ~III) Se, in caso di ricovero obbligat. orio di orfano di guerra in manicomio, le relative spese facciano carico all'Opera o alla Amministrazione Provinciale competente (n. 27). PREZZI IMPORTAZIONE PRODOTTI PETROLIFERI. -I) Se, ai fini della determinazione dei maggiori oneri relativi ai noQi di importazione . dei prodotti petroliferi -per gli effetti dell'art. 3 D.M. 26 gennaio 1957 -si debba tener corito, come. termine di paragone rispetto ai noli pagati !dopo il 1� novembre 1956, delle medie del nolo pagate nel settembre-ottobre 1956 da ogni singola Azienda oppure dallla media dei noli di tutte queiie AziendJe che hanno contribuito �a formare la media� generale ponderale' (n. 35). ESTINZIONE DEL PROCESSO. -Se la ordinanza con la quale il Pretore dichiara la estinzione del processo costitui- sca " provvedimento definitivo � o se invece sl.a susciittibile di impugnazione medi,ante re�lamo (n. 25). PROFITTI DI REGIME FALLIMENTO. -Se, a carico del 1debitore per profitti di regime la dichiarazione di falllimento pu� aver luogo indipendentemente dalla qualit� di commerciante del debitore medesimo (n. 68). PROPRIETA' INTELLETTUALE PROGETTI DI INGEGNEIUA. -I) Se i progetti di lavori di ingegneria che costituiscano soluzione originale di problemi tecnici possano formare oggetto del c. d. " diritto morale d'autore� (n. 16).-II) Se i meidesimi attribuiscano all'autore hl diritto esclusivo di realizzazione e sfruttamento dell'opera (n. 16). SCAMBI E VALUTE RIF..SPORTAZIONE DI VALUTA. -Se l'operazione di riesportazione di valuta debba essere necessariamente compiuta dalla medesima persona per conto della quale furono compiute le importazioni temporanee (n. 14). SOCIETA' Dr FATTO. -Se le Societ� idi fatto possano concorrere a111e aste pubbliche (n. 71). SUCCESSIONI EREDIT� GIACENTE. --I) Se, ai sensi dell'art. 980 del 1865, il chiamato ad una eredit� rimasta giacente, in difetto di eredi noti, sia 11.egittimato a chie:�ere il riconoscimento della sua qualit� ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni, allo scopo di ottenere �a restituzione dei beni medesimi (n. 52). -II) Quale sia il termine di ;prescrizione idel diritto di accettare una eredit� acquisita dallo Stato per mancanza di successibili legittimi o testamentari (quando la morte del de cuius risalga al 1937) (n. 52) . TELEFONI LINEE TELEFONICHE. -Se l'altezza mm1ma prevista dalll'art. 5 R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per i conduttori di linee elettriche debba ritenersi prescritta anche . per la costruzione delle linee di telecomunicazioni che vengono progettate in base a criteri diversi stabiliti dagli organi tecnici dell'Amministrazione (n. 14). TRASPORTO FERROVIE. -Quali siano le condizioni �Idi \legge perch� il trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg. possa 1lSReI'e affidato, anzich� all'Amministrazione postale, alle Ferrovie dello Stato o ad altre imprese sovvenzionate (n. 40). 207 TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Quale sia, ai sensi della Convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, l'esecutoriet� da eseguirsi in Italia delle decisioni emesse in Germania. idaJle Autorit� di Riparazione, istituite a norma della legge .28 novembre 1947, n. 59, del Governo Militare Alleato di occupazione (n. 7). TRATTATO DI PACE BENI DELLO STATO ITALIANO. -I) Se la Francia, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 79 del Trattato di pace e nella convenzione internazionale del 29 novembre 1947, abbia il diritto di incamerare, per il tramite idi una procedura interna, somme di denaro appartenenti al Governo italiano e destinate alie esigenze di rappresentanze consolari italiane in territorio francese (n. 70). CITTADINANZA. -II) Se la nozione di " domicilio � nel territorio ceduto alla !data del 10 giugno 1940, di cui all'art. 19, n. 1 del Trattato di Pa�e, debba jnJendersi come � res facti � e se quindi ilo spostamento della persona possa essere provato indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (n. 71). VENDITA DIRITTO DI PRELAZIONE. -Se il diritto di prelazione sia configurabile nel nostro ordinamento giuridico come un diritto reale (n. 16). i I I ! ,,,;,,,_,,,,_,,,.,,,,,,,,,,~ L&&1 DOTTRINA MATERIA DI RESPONSABILIT� E DI DIFESA DELLA PUBBLICA TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SIOA COLOMBIA 1. La difesa della Pubblica Amministrazione. Abbiamo presente il Codigo Judicial (Organizaci6n Judicial y Proeedimiento Civil) (leg�ge n. 1Qt5 del 17 ottobre 1931, entrata in vigore il giorno 1� gennaio 1932) e la Constituci�n Politica de ColomLia (in vigore dal 1886 e modificata nel 1905, 1909, 1910, 1921, 1924, 1936 e 1945). La difesa della Pubblica Amministrazione � affidata al Pubblico Ministero (Procuradoria General de la Naci�n). La procura pubblica � esercitata sotto la direzione suprema del Governo, da un Procurador General de la Naci�n, dai Procuradores dei tribunali superiori e dagli altri Procuradores determinati dalla legge. La stessa Camera dei rappresentanti ha alcune funzioni inquirenti. I funzionari del Pubblico Ministero hanno la stessa classificazione, compensi, privilegi e benefici dei magistrati e giudici davanti ai quali esercitano i p1�opri poteri (Oostit., a.rt. 142). Ai funzionari del Pubblico Ministero spetta la difesa degli interessi della Nazione, promuovere l'esecuzione delle leggi, delle decisioni giudiziali e degli ordini amministrativi, il controllo della condotta ufficiale dei pubblici impiegati e l'accusa di quelli che siano colpevoli di delitti e di mancanze che pongano in pericolo l'ordine pubblico (Oostit., articolo 143). Il Procurador General de la N aci�n � eletto dalla ' Camara de Representantes ' su di una terna di di candidati, inviata dal Presidente della Repubblica, per un periodo di quattro� wni. La eleggibilit� � condizionata all'esistenza degli stessi requisiti :indispensabili per 'essere magistrato. del.la Corte suprema della Nazione (art. 144, n. 1, Costit.; v. art. 1 del Acto Legislativo n. 1 del 1947 che ha sostituito l'art. 150 della Gostituzione; v. art. 175 della legge n. 105 del 1931). I ' Fiscales ' dei Tribunali superiori (Tribunales superiores) sono nominati dal Presidente della Repubblica per un periodo di quattro anni in base a liste presentate dal Procuratore Generale. Sono neceHsari i medesimi requisiti che per i magistrati dei Tribunali Superiori (Costit., art. 144, n. 2; art. 176, legge n. 105 del 1931). Il Ministero Pubblico � en lo judicial � (recita la legge 105 del 17 ottobre 1931) � esercitato dalla Camera dei Rappresentanti, dal Procuratore Generale della Nazione, dai � Fiscales � dei Tribunali e � Juz.gados � superiori, dai � Fiscales � dei J uzgadm; di circuito e dai � Personeros � (procu ratori) municipali. Gli agenti del Pubblico Ministero non possono intervenire (impedidos} nella trattazione delle cause (negocios) quando essi, od i loro parenti (entro H IV grado di consanguineit� od il II di affinit�) vi abbiano interesse (art. 1:66). Nella presentazione. e nel corso dell'azione giudiziaria civile, gli agenti del Pubblico Ministero sono assimilati ai Procuratori ordinari (art. 1'69). Gli agenti del Pubblico Ministero mancano della facolt� di transigere : essi non possono desistere da azioni intentate, senza l'autorizzazione dell'organo interessato. Tale facolt� � invece concessa quando i ricorsi siano stati proposti da essi stessi. Essi non possono rifiutare eccezioni e le confessioni (confesiones) non possono pregiudicare la parte che essi rappresentano (art. 170). Tale principio non � stato interamente accolto dalla Su� prema Corte di Giustizia colombiana. Infatti la giurisprudenza ha cosi detto: anche se � certo che gli agenti del Pubblico Ministero non pos,sono compromettere con le proprie confessioni gli organi di diritto pubblico che essi rappresentano, � pur vero che questo principio non debba, portarsi sino all'estremo di annullare completamente la potest� di rappresentanza giudiziale che i medesimi funzionari hanno nei confronti delle dette autorit�. E' sfato ammesso tale principio specialmente in relazione ai fatti collaterali o secondari dell'azione e tali da non pregiudicare le entit� difese in giudizio (Corte 1Suprema, 26 marzo 1941, Gaceta Juilicial, 1973-1974, p. 726 seg.). Gli agenti del Pubblico Ministero non possono promuovere azioni civili senza ordine od istruzioni del Governatore o del Governatore od Alcade competente. Costoro non possono ordinare di pesistere dalle azioni che siiano previste dalla legge, ordinanza od � acuerdo � municipale (art. 171). Lo Stato, i dipartimenti ed i municipi non possono essere rappresentati da procuratori ordinari (apoderados) nelle cause, salvo che tale eccezione non sia giustificata dalla. distanza, da,ll'importanza della controversia o da,ll'incompatibilit� di fun,zioni. In tali casi, il Governo, il Governatore o l'Alcade possono celebrare contratti con avvocati per la rappresentanza dell'istituto (art. 173; arti %7 T -209 colo 252, sugli � apoderados � ; art. 194 della Costituzione). . Ai procuratori dello Stato � affidato anche l'in� carico di difendere gli incapaci I).ei casi previs.ti dal Codice civile (art. 172). Peraltro (come per i notai, i senatori, i deputati ed in genere gli impiegati che esercitino funzioni imperative e giu, risdizionali) i procuratori di Stato non possono rappresentare i privati (servir de apoderados judiciales) anche se siano iscritti come avvocati (art. 254 e seg.). L'azione si considera estinta ove per due volte e tra le stesse parti l'attore (demandante) abbandoni il giudizio (e si reputa abbandono l'inattivit� processuale per un anno); tale norma non P. valida per i gindizi�in cui attore sia lo Stato, un dipartimento, un municipio od uno stabilimento pubblico o di beneficenza (art. 365). La presenza dello Stato nelle controversie produce alcuni spostamenti di competenza. Nei giudizi contro lo Stato, � competente il Tribunale Superiore del domicilio dell'attore; nei giudizi promossi dallo Stato, � competente. il tribunale pi� prossimo al domicilio del convenuto (el de vecindad del demandado) (art. 155). Nei g'iudizi contro un Dipartimento � competente il Tribunale superiore relativo (ove questi siano pi�, quello della capitale). Nei procedi.menti proposti dal Dipartimento, � competente il Tribunale superiore che corrisponde al domicilio del convenuto (arti oo~ ~~. � Ove si tratti di. controversie insorgenti da contratti celebrati dallo 1Stato con qualsiasi ente o persona, la cognizione di queste spetta alla Corte Suprema de Justicia nella sua sezione degli affari generali (Sala de negocios generales) (Legge 67 del 1943 ed art. 40 del codice processuale). Nei giudizi in cui sia parte un municipio, � competente, in prima istanza, il giudice di circuito (juez de circuito) rispettivo (art. 109, n. 1). Nei giudizi di successione ed in quelli promossi � contra la herencia � o relativi a controversie sul diritto a succedere, ecc. (art. 152, 5) � competente il giudice di circuito normale, anche se lo Stato, i dipartimenti o municipi vi abbiano interesse. Nei giudizi di cessione di beni e nel concorso di creditori, anche s�e siano interessati lo Stato, i. dipartimenti ed i municipi, � competente il giudice del domicilio del debitore negli ultimi ses�santa giorni precedenti la sospensione dei pagamenti (art. 152, 9). Nei giudizi di espropriazione, anche in presenza di interessi statali, � competente il giudice rispettivo di circuito (art. 109; e normalmente nelle controversie di cui sia parte il Co� ninne e si ventilino solo questioni di diritto privato). Emanata una sentenza e resa esecutiva contro lo Stato, la sentenza stessa � comunicata al Governo perch� sia eseguita. Ove questo non possegga tale competenza, il Governo dovr� promuovere immediatamente un atto legislativo che renda la sentenza efficace. Non � ammessa esecuzione contro lo Stato (art. 554). Tale articolo, peraltro, va collegato con l'art. 1003 dello stesso codice: non sono sequestrabili (non sono embargables) gli edi fici comunali (casas consistoriales), gli edifici destinati all'istruzione pubblica, le carceri e gli altri edifici dipartimentali e comunali. � A contrario � si rileva poi che il sequestro pu� essere ammesso unicamente su� di un terzo delle rendite dei dipartimenti e municipi. Sia lo Stato che i dipartimenti ed i municipi non possono essere condannati alle spese ( costas) (art. 576) e non sono tenuti all'uso di carta da bollo nei procedimenti. 2. La responsabilit� dello Stato. Abbiamo presente la Costituzione politica di Oolombia. L'a.rt. cos� rec.ita.: i privati (parti< mlares) non sono responsabili davanti ano Stato) (ante las autoridades) che 1per violazione della Costituzione e delle leggi. I fun:z;ionari pubblici sono responsabili per la stessa causa ed inoltre per eccesso di potere (extralimitaci�n de funciones) o per omissione nell'esercizio delle funzioni. Il concetto di extralimitaci�n de funciones � stato cos� interpretato da F. P. de P'erez ( derech o constitucional colombiano, tomo I, p. 238, ed Temis, Bogot�, senza data): il pubblico funziona� rio, nella sua qualit�, � tenuto a fondare i suoi atti su di norme che espressamente li permettano. Non � sufficiente che il funzionario dimostri che nessuna disposizione vieti il suo atti: deve dimostrare quale norma giuridica sia alla base della sua attivit�. Come funzionario, deve eseguire le leggi nello stretto termine necessario. Operare diversamente cons�iste in una 'extralimitaci�n de funciones'. L'art. 20 della Costituzione sembrerebbe alludere ad una responsabilit� diretta e personale del funzionario. I giuristi hanno cercato di escludere tale responsabilit� dal diritto civile, per sistemarla invece nel diritto pubblico. Si �, a tale sco� po, richiamato l'art. 16 della stessa Costituzione: le autorit� della R.epubblica sono istituite per proteggere tutte le persone esistenti in Colombia, nel loro onore e nei loro beni, e per assicurare l'adempimento dei doveri sociali dello Stato e dei privati (innovazione con art. 9 dell'Acto legislativo 1 del 1936). La giurisprudenza applica invece i principi della colpa in 'escogencia' (in eligendo) ed in ' vigilancia ' (in vigilando), ponendo il problema sul terreno della responsabilit� indiretta e conside� rando l'amministrazione pubblica responsabile per fatto altrui aJ.le stesse condizioni dei privati (articoli 2347 e 2349 del Codigo civil; Suprema Corte, 30 giugno 1941, in Gaceta Judicial) tomo LII, p. 115; 27 agosfo 1943, Gaceta judicial LVI, p. 509, ecc., citate in � P'erez Vives A. �, Teoria (Jeneral de Zas Obligaciones) II vol. part prima, p. 419 e seg .. ed. Temis, Bogit�, 1954). Si � tuttavia ammessa la responsabilit�, diretta dello Stato in certi casi, anche se dipendente da a.genti o � contratistas >> dell'amministrazione (in generale sent. 7 aprile 1943, Gaceta Judicial 1943, 1996, p. 259) e si � ammessa runa responsabilit� obbiettiva dello Stato per i danrii cagionati agli immo -210 bili dei lavori pubblici (sent. 2 ottobre 1947, Gaceta Jud'icial) LXIII, u. 471 ~ seg.). La giurisprudenza ha tuttavia molte volte riconosciuto che non si pu� parlare, in relazione allo ;Stato, di responsabilit� per fatto altrui, poich� non si possono configurare (trattandosi di persona giuridica di diritto pubblico) gli elementi essenziali di una tale Fesponsabilit� e cio� debolezza di autorit� ed assenza di vigilanza ed attenzione (v. �Perez Yives � cit., p. 422 e seg.). In sostanza, l'Amministrazione � responsabile e deve indennizzare i danni subiti dai cittadini�: strative (v. D. SICA) COLOMBIA) in � Rassegna del Consiglio di Stato �, 1957, fase. 12); e vie di fatto dell'amministrazione. BU3LIOGRAFIA: E. SARRIA: Tratado de derecho administrativo, Publ. " Critica Juridica '" Bogot�, 1952. A. PEREZ VrvES: Teoria General de las obligaciones, Ed. Temis, Bogot�, 1954. J. M. RESTREPO BARRIENTOS: Comentario al Codigo ludicial. 2a ed., tip. S. Antonio, Medellin, 1950. a) per (falta) mancanza di un servizio pubblico inJ. IRIZARUY y PUENTE: The responsibility of the State as a "lurislic Person � in " Latin America'" in Tulane La-w dispensabile; .b) per cattiva organizzazione o di Review, marzo 1944, p. 408 e seg. fettoso funzionamento di un pubblico servizio ; CAVALIER G.: A 'Statement of the t.aws of Colombia, Pan e) per lavori pubblici; d) responsabilit� ammini- American Union, Washington, 1953. (5107607) Roma, 19158 � Istituto Poligrafico dello Stato � G. C.