ANNO IX -N. 11-12 
NOVEMBRE�DIOEMBRE 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
NOTE DI DOTTRINA 
1) 
Un Magistrato del QuaUrocento, dell' Avv. FRANoo CASA.MASSIMA, 

p. 
257-260. 
2) 
T. ZAGO: Piena conoBcenza, comunicazione e termine d'irn;pugnativa degli 
atti amminiBtrativi, Casa. Ed. Apollonio, Brescia 1956, p. 261. 

II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) 
Corte Costituzionale -Corrispettivi per l'uso di bombole per metano Legittimit� 
costituzionale degli artt. 10, 12 e 13 legge 8 luglio 1950, 

n. 640 -Presupposti di legittimit�. dell'ordinanza che solleva la questione 
di legittimit� costituzionale -Limiti del sindacato della Corte -Inammissibilit� 
della questione di legittimit�. costituzionale dei regolamenti 
(Corte Costituzionale), p. 262. 
2) 
Corte di Cassazione -Corrispettivo per l'uso di bombole per metano Legge 
8 luglio 1950, n. 640 -Soggetti del rapporto: E. N. I. e utenti 
di bombole -Tali sono anche i distributori di metano in bombole 
(Corte di Casa.), p. 262. 

3) 
Agricoltura -Agricoltori benemeriti -D. L. L. 14 aprile 1945, n. 250 
e art. 3 della L. 29 ottobre 1949, n. 906 -Recupero contributi (Corte di 
Casa.); p. 263. 

4) 
Cave -Invito al proprietario di coltivarle -Atto amministrativo 
impugnabile -Valutazione della prevalenza di interessi pubblici Insindacabilit� 
-Nulla osta comunale -Non impugnabilit� (Corte 
di Casa.), p. 263. 

5) 
Contenzioso elettorale -Decisione del Consiglio Comunale -Forma Sottoscrizione 
-Notificazione (Corte di Casa.), p. 264. 

6) 
Requisizioni -Occupazione di immobile da parte della Pubblica .Amministrazione 
-D. L. 25 marzo 1948, n. 674: inapplicabilit�.; requisizione Requisiti 
formali (Corte di Cass.), p. 265. 

III. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DI MERITO 
1) 
Occupazione bellica -Opere pubbliche -Territori attribuiti dal 
Trattato di Pace alla Jugoslavia -Obbligazioni assunte dal G.M.A. 
per la esecuzione delle opere suddette -Irriferibilit� allo Stato italiano 
(Corte d'Appello .di Venezia), p. 266-270. 

IV. 
SEGNALAZIONI DI DOTTRINA, p. 271-273. 
V. 
INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 274-278. 
VI. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA 
IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLO STATO 
E DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, p. 279-282. 

A:-rno IX -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1956 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA. DELLO STATO 


PUBBLIVAZIONE DI SERVIZIO 


UN MAGISTRATO DEL QUATTROCENTO (*) 

L'Avvocatura Generale dello Stato ha sede in 
Roma in un antico edificio ridotto da ultimo nella 
sua attuale forma dal Vanvitelli, che fu gi� convento 
di Sant'.Agostino e poi sede dopo il 1870 
del Ministero della Marina del Regno d'Italia. 
Le precedenti destinazioni dell'immobile si indovinano 
tuttora, nonostante i successivi ammodernamenti, 
nella disposizione dei piani e dei vani e 
per numerosi altri particolari. 

Il carattere originariamente religioso dell'edificio 
riceve come una conferma materia.le dalla 
presenza nel cortile interno, gi� chiostro del convento, 
di alcuni nobili monumenti sepolcrali; di 
una statua rappresent.ante il trionfo della fede 
�cattolica e che serv� a modello, poi abbandonato, 
per una statua di Sant'.Agostino, sita all'inizio 
della scalea; e di un bel monumento dedicato a 
Benedetto XIV (il famoso cardinale Lambertini) 
sita al sommo della scala d'onore. 

La permanenza nell'edificio del dicastero della 
Marina Militare ha lasciato tracce di minor rilievo, 
visibili soprattutto nell'ornato di una delle sale 
del piano nobile, che � tutta affrescata nel soffitto 
con uno stile che fu definito ministeriale 
(donne turrite, profili di vascelli da guerra, ecc.); 
il tutto con colori vivaci ed allegri, e cosi ingenuo 
e semplice che commuove. 

Ma non � dell'edificio che intendiamo parlare, 
anche se una trattazione siffatta potrebbe rivestire 
qualche interesse ed offrire come lo spunto 
per una breve ma luminosa delineazione storica 
di quel che � il nostro Istituto. Quello che pi� 
propriamente costituisce il tema della presente 
nota � uno dei monumenti sepolcrali cui dianzi 
si � fatto cenno. 

Si tratta di un'opera di squisita fattura cinquecentesca, 
nuda e severa nella sua estrema semplieit�. 
La figura del defunto giace, rivestita delle 
sue in~egne terrene, sopra un sarcofago dalla elegante 
linea posto su di un basamento che contiene 
l'epitaffio. La scarna ornamentazione e la prevalenza 
dell'elemento sculturale su quello architettonico, 
che � limitato pressoch� esclusivamente 

(*) A S. E. Salvatore Scoca, avvocato generale dello 
Stato � dedicata, nel decimo anniversario della Sua 
nomina, la presente nota dovuta al Suo interessamento 
consapevole e sollecito. 

alle linee di incornicia.mento, d�nno al monumento 
un tono severo e solenne che richiama alla memoria 
i bei monumenti sepolcrali del quattrocento fiorentino. 
� 

Ma il piacere che d� l'opera d'arte passa come in 
secondo piano di fronte �ll'interesse che desta 
l'epigrafe, notevole per la forma che presenta 
caratteristiche non comuni ed � redatta in ottima 
lingua latina, e per il contenuto ricco di riferimenti 
storici. 

Eccola per esteso: 

Sul sarcofago si legge: 

<tot� xaetv � ege-r:eAe<t<fe � novo� � kat, 
a & e (f <p a 7: o � � t l� ew � (l) 


L'epigrafe vera e propria � la seguente: 

CHR(ISTO) � SOT(ERI) 
�CTAVIANO FURNARIO. PATRITIO GENUEN(SI) 
PONTIFICI MARIANENSI CAUSSIS FISCALIBUS 
IUDICANDIS VII (septem) VIRO PONTT (i:f�cum) :MAXX (imorum) 
ASUBPLICIB(us) LIBELLI$ RElfERENDIS. 

BONARUM ARTIUM OMNIUM THENSAURO. 
IN QUO ORNANDO VIRTUS ET FORTUNA 
QUOM CERTARENT � IMPORTUNA MORS 
PAUPERES AUXILIO. DOCTOS PATROCINIO 
BONOS MAGNA SPE PRIVAVIT 
VIX(IT) � AN(NOS) XXXVI � M(ENSES) IV � D(IES) UNDEXX. 
.FRATRES QUATTOR INFELICISSIMI 


AMORIS AC PIETATIS ERGO 


B(ENE) M(ERENTI) P(OSUERE) (2) o 

(1) La formula di saluto e di augurio per il defunto, 
anche se espressa in puri termini greci (L 'd.{} � a <p a-,; o~ 
omerico) rimane sempre, come appare evidente, entro 
il pi� schietto spirito cristiano. 
(2) Da notare la formula introduttiva con l'invocazione 
a Cristo indicato in difformit� al segno rappresentativo 
del nomen sacrum. L'ignoto epigrafista ha 
inoltre adottato il termine soter che � di chiara derivazione 
greca, usandolo alla latina. Tale particolare potrE)bbe 
far pensare ad un arbitrio o addirittura ad una stortura 
filologica; senonch� l'uso del termine � ampiamente 
autorizzato da un precedente storico-letterari<Y �he 
indubbiamente fa stato: CICERONE: Verr. 2-154. 
(3) Non sar� fuori di luogo accennare qui che Ottaviano 
.Fornario, nato 1'8 maggio 1464, mor� il ~7 settembre 
1500. 

I

E j~~lh~MJJ.Ji&fill, 

-258 


i 

I 

Come appare chiaro dalla lezione dell'epigrafe, 
ci troviamo di fronte ad un alto prelato e ad un 
giurista che nella sua breve vita ebbe a ricoprire 
cariche e funzioni di grande peso nella Corte 
Pontificia. 

� appunto questa qualit� del defunto l'aspetto 
che pi� propriamente ne interessa. E ci� non solo 
per i rilievi storico-giuridici che ci vengono richiamati 
alla memoria, ma anche perch� la tacita ed 
immateriale presenza di un giurista l� dove oggi 
risiede l'Avvocatura Generale dello Stato, assume 
attraverso le impersonali e composte espressioni 
del ricordo marmoreo, quasi il sapore di una predestinazione 
dei luoghi. 

In che se pu� sembrare una concessione ad un 
atteggiamento affettivo, non per questo rimane 
tuttavia senza significato. 

Ottaviano Fornario fu dunque un giurista ed 
in tale sua qualit� la prima carica che ebbe a 
ricoprire presso la Curia Romana fu quella di 
chierico camerale, di giudice, cio�, del Tribunale 
della Camera Apostofica. 

� appunto a tale magistratura che fa riferimento 
l'epigrafe allorch� definisce il defunto 
settemviro causis fiscalibus iudicandis. L'adozione 
di questa formula per indicare un ufficio proprio 
della Corte di Roma, appare estremamente significativa. 
E ci� sia perch� essa rientra nel quadro 
della cultura umanistica del tempo, portata a 
tradurre in linguaggio classico anche gli aspetti 
pi� immediati della vita quotidiana; sia anche 
perch� la costituzione del Tribunale della Camera 
Apostolica in collegio di sette membri era frutto 
di una riforma recente (3). 

Quella magistratura,� infatti, non aveva. originariamente 
una composizione regolare e fissa. 
Solo con Eugenio IV (Const. Inter coetera gravia, 
11 luglio 1438), con Innocenzo VIII (Const. Oum 
sicut accepimus, 18 agosto 1485), e . con .Alessandro 
VI (Const. Etsi ex pastoralis, 29 aprile 1502), 
si giunse a stabilire nettamente le prerogative 
della Camera Apostolica e la composizione delle 
magistrature giudicanti che ne facevano parte. 
Essa risult� composta di un cardinale, detto 
camerario o camerlengo, con funzioni di presidente, 
di un tesoriere generale, e di sette chierici, 
ufficiali o consiglieri. Successivamente con Paolo III, 
con Pio IV e soprattutto con Paolo V (Const. Universi 
agri, 1� marzo 1612), le attribuzioni del Tribunale 
della Camera Apostolica furono ampliate 
e nettamente definite ed il numero dei componenti 
fini per salire a dodici raggiungendosi cosi l'equiparazione 
alle altre magistrature collegiali, la Segnatura 
Apostolica e la Rota (4). 

Le funzioni della Camera Apostolica e dei membri 

che la componevano erano molteplici e complesse. 

Compito proprio della Camera era il goyerno delle 

finanze pontificie. Come tale essa era uno degli 

organi amministrativi della Curia Romana e 

(4) A puro titolo di curiosit� aggiungiamo qui che 
l'ultimo documento in ordine di tempo relativo alla 
Camera Apostolica � la Const. 15 agosto 1931 di Pio XI 
Ad incrementum decoris. 

forse il pi� importante per ci� che atteneva all<> 
aspetto temporale di quel principato. Essa era 
presieduta dal cardinale camerlengo ed aveva 
competenza in materia di dazi, di gabelle, di 
dogane nell'intero Stato. Da essa dipendevano 
la Zecca, le Strade, l'Annona, le.. Carceri ed in 
generale tutto ci� che poteva dare una qualche 
utilit� all'Erario. Aveva altresi il governo di 
alcune citt� soggette al dominio temporale. 

<< Habeat curam et gubernium ac autoritatem, 
tam in urbe quanto extra eam tam circa datiam 
quam gabellas, dohanas et appaltus, eorumque 
officiales, dohanerios, conductores et appaltatores, 
etiam circa dohanam Ripae, mercium, grascia.e 
salis, aluminum patrim.onii et zeccham, car�eres, 
stratas tam urbis quam caeterarum civitatum et 
locorum no bis et eidem . ecclesiae subiectorum, 
quam etiam circa singulos thesaurios et depositarios 
in ditis locis consistentes, quam hactenus 
idem consueverunt ha.bere et exercere cum facultate 
visitandi quolibet anno terras ecclesiae, 
illarumque arces et officia, nec non reformandi, 
corrigendi et emendandi ea quae reformatione 
indigerent � (5). 

Come organo giurisdizionale la Camera Apostolica 
era una magistratura triplice: vi era il Tribunale 
del camera.rio, quello del tesoriere (il quale 
fra l'altro procedeva in executivis con rito sommario 
e dette origine alla c. d. �manus regia ll) e quello 
della. Camera. Mentre i primi due erano magistrature 
singole con giurisdizione limitata, il Tribunale 
della Camera era un organo collegiale vero 
e proprio, indipendente dagli altri due. Aveva 
competenza in materia di appalti, dazi; diritti 
fiscali ecc.; giudicava altres� sommariamente in 
.tema di. esazione di beni e cose di pertinenza 
della Camera Apostolica; era infine giudice di 
appello dalle sentenze del tesoriere e del camerario. 
Ambedue questi ufficiali avevano per� il 
diritto di sedere nel Collegio giudicante. Con voto 
decisivo il camera.rio, che presiedeva; con voto 
puramente consultivo il tesoriere. 

Ai singoli membri del Collegio spettavano inoltre 

funzioni amministrative, rientranti tutte nello 

ambito delle materie su cui il Tribunale di cui 

facevano parte aveva giurisdizione. Essi erano 

quindi prefetti della annona, e della grascia; 

presidi delle strade e della Ripa, delle Dogane, 

della Zecca, delle Carceri; governavano quindi le 

citt� di Tolfa, Castronuovo, Collescipoli, ecc. 

In sostanza, cos� come � dato riscontrare nella 

costituzione dello Stato Veneziano (gli avogadori 

del Comune), del Regno di Sardegna (il Tribunale 

del R. Patrimonio), di Napoli (la Camera della 

Sommaria), anche nello Stato Pontificio l'ammi


nistrazione del patrimonio e la tutela degli interessi 

dell'Erario erano affidati a quelli stessi magistwti 

che avevano competenza a giudicare su quelle 

stesse materie. Questa duplicit� di funzioni affi


date allo stesso organo, appare indubbiamente 

strana a noi moderni, per i quali � prmcipio assoluto 

di carattere politico-giuridico (salvo talun�-eCi:ie"


(5) Eugenio IV (Bullar. Rom., Torino, 1860, V, 118). 

mmzrn ZF 

-259 


zioni di nessun rilievo e che si possono considerare 
come sopravvivenze storiche), la separazione dei 
poteri dello Stato. Ci� non toglie per� che, quanto 
meno storicamente, si deve riconoscere, su di 
un piano meramente :vratico, l'efficacia del sistema. 

L'appartenenza al Tribunale della Camera .Apostolica 
apriva l'adito alle maggiori cariche della 
Corte di Roma. Per uso costante, ad esempio, 
l'auditore della Camera ed il tesoriere generale 
venivano scelti tra i chierici camerali i quali erano 
in genere prelati, prossimi alla dignit� cardinalizia; 
cosicch� questo Tribunale poteva considerarsi, 
come si esprime il De Luca Seminarium oardinalium 
et pontifioum (6). 

Ed Ottaviano Fornario, infatti, con la sua 
successiva carriera ci dimostra chiaramente che 
egli era destinato _ad altissime funzioni. Elevato 
alla dignit� vescovile da .Alessandro VI, il 28 gennaio 
1497, egli passava subito dopo dal Tribunale 
della Camera .Apostolica, alla carica di datario. 

� la magistratura cui l'epigrafe si riferisce con 
la form�la cc pontificum maximorum a subplicibus 
libellis referendis � (7). 

In questa alta carica egli succedette a Giovanni 
Lopez, vescovo di Perugia, il quale nel 1496 fu 
nominato cardinale e dovette subito cessare dalle 
funzioni di datario, posto che nel catalogo delle 
successioni di questi ufficiali (che inizia con certezza 
storica dal pontificato di Martino V) figura 
esclusivamente come datario e non gi� come 
pro-datario (titolo quest'ultimo spettante per lunga 
tradizione ai cardinali preposti a quello ufficio). 

Fra le cariche della Corte Pontificia, come � 

noto, quella di datario era fra le pi� importanti 

e di rilievo. Era un organo misto (sotto certi 

aspetti si pu� anche ritenere organo di giurisdi


zione limitata) di controllo, di autenticazione e 

di registrazione. La sua autorit� si estendeva 

alle provviste dei beni ecclesiastici, alle riserve 

delle pensioni, alle dispense matrimoniali ed in 

genere attinenti ai rapporti familiari, alle colla


zioni di molti uffici vacanti venali, ecc. Su tutte 

queste materie, quando non vi era delegazione 

cc per concessum l> al datario, decideva in via 

generale il pontefice. Ma, e qui si rileva l'impor


tanza della funzione attribuita al datario, le sup


pliche ancorch� accolte dal pontefice non erano 

perfette se non recavano l'apposizione della data 

e della registrazione da parte del datario. Il quale 

(6) cc Ex hoc Tribunali, pro sequentiori usu (qui 
rarum habet violationis exemplum) assumi solent 
duo primarii curiae o�li.ciales in genere prelaturae, 
nempe Auditor Camerae et Thesaurarius generalis. 
Isteque clericatus reputatur munus valde qualificatum, 
cardinalitiae dignitati quoque proximum ... � (DE LucA: 
Theatrum veritatis et justitiae, Ed. Lugduni, MDCXCVII, 
xv, Dis. XXXIII, Col. 374). 
(7) Non si pu� fare a meno di rilevare la caratteristica 
formulazione adottata dall'epigrafe, che richiama 
alla memoria le equivalenti espressioni del linguaggio 
giuridico classico, esprimenti la natura di particolari 
funzioni (baster�. ricordare per tutte il Magister a 
memoria di CARACALLA.) 
aveva il potere di correggere, riformare, aggiungere, 
variare e addirittura cassare le suppliche gi� 
accolte. Avverso la autenticit� delle attestazioni 
apposte dal datario (e la questione poteva sorgere 
specie in tema di benefici ecclesiastici, nella attribuzione 
dei quali si faceva sevente-uso di antidatazione) 
non era ammesso ricorso n� era comunque 
concessa facolt� di prova. 

Dal datario dipendevano numerosi funzionari 
(il sub-datorio, il c. d. �per obitum �, i consiglieri, 
ecc.), aventi tutti compiti specifici e ripartiti di 
controllo sulle varie materie. 

Data l'importanza e la delicatezza delle funzioni 
l'ufficio di datario, come quello gi� esaminato 
di chierico camerale, costituiva un gradum purpurae 
proximum. In generale all'alta carica venivano 
assunti giuristi, tratti per lo pi� dal Tribunale 
della Rota o dal Tribunale della Camera .Apostolica, 
i quali fossero particolarmente versati in materia 
di benefici. 

Ottaviano Fornario, come abbiamo gi� detto, 
fu assunto all'ufficio di datario nel 1497 (aveva 
allora 33 anni), subito dopo la sua elevazione 
alla dignit� vescovile. 

E forse pi� in alto ancora sarebbe salito se in 
tale carica non lo avesse colto la morte il 27 settembre 
1500, ri~anendo cos� tronca e deserta di 
speranze una esistenza che, se pur breve, dimostr� 
tuttavia nel fatto doti non comuni di ingegno 
e di dottrina. 

� appunto pensando a ci�, che le espressioni 
della epigrafe dettata dalla piet� fraterna, si 
ravvivano a distanza di tempo di un senso di 
autentico rimpianto che supera la fredda convenzionalit� 
delle lodi. 

La breve vita di Ottaviano Fornario fu tutta 
nelle sue funzioni di giurista e di magistrato. 
A queste sue qualit� che furono quelle che gli 
consentirono di elevarsi in cos� breve tempo alle 
pi� alte cariche della Corte Pontificia, egli un� 
altres� quella che gli derivava dal suo stato ecclesiastico 
. .Alessandro VI, sotto il pontificato del 
quale Ottaviano Fornario percorse il suo oursus 
Honorum, lo nomin�, come abbiamo gi� accennato, 
vescovo. 

Ma � da credere che la diocesi destinatagli, 
quella di Mariana, lo abbia visto ben di rado 
nelle funzioni di pastore d'anime. 

Gi� fin dal basso medio-evo, infatti, la citt� 
di Mariana, situata in prossimit� della costa 
nord-orientale della Corsica, era decaduta dal suo 
antico splendore, probabilmente a causa della 
malaria, fino a ridursi ad un misero villaggio. 

Sopravviveva ancora, con la forza che hanno 
le cose antiche, il titolo ecclesiastico che fin� per 
essere soppresso nel 1801 da Pio VII (8). 

(8) Come ci assicurano le fonti storiche (PLINIO: 
Nat. His. III, 6; POMPONIO MELA: De situ orbis II, 
7, 174; SENECA: Oons. ad Helviam matrem, 8) il nome di 
Mariana, che ha un sapore cristiano, deriv� tt quella 
citt� dall'essere stata essa fondat� da Mario, che vi -dedusse 
una colonia durante uno dei suoi consolati 
(sembra il 3�). Essa offr� ricetto a Seneca il filosofo nel 
periodo del suo lungo esilio da Roma. 

r === I E2 

-260 

Ottaviano Fornario, dunque, non ebbe autorit� 
e peso che in qualit� di giurista, e come tale 
abbiamo voluto in queste brevi note ricordarlo a 
noi che viviamo negli stessi luoghi che furono 
anche i suoi. Oi rendiamo ben conto che agli 
effetti immediati della vita presente, che si agita 
nell'arruffato mondo giuridico proprio dei nostri 
tempi, � di poco o di nessun ausilio pratico questo 
scarno profilo biografico. Potrebbe sembrare cio� 
che con questo modesto lavoro si sia voluto soddisfare 
solo un s~nso di curiosit� di indole storicogiuridica, 
quasi a divagazione. Ma non � cosi. 
Siamo ben convinti che l'uomo non � mai filius 
looi, ma � filius temporis; e questa certezza ci 
deriva da una tradizione di civilt� che trae la 
sua lontana origine anche dall'essenziale prin


cipio spirituale cristiano. 

Ma superando, per un momento, quello che � 

un atteggiamento puramente razionale o addi


rittura utilitario, � poi proprio spregevole quel 

sentimento che ci spinge a cercare intorno a noi, 

nelle cose orma.i inerti che ci circondano e talvolta 

ci ostacolano, riferimenti e riallacci al passato 

quasi a conforto della nostra opera quotidiana~ 

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Oi sembra che in fondo a quel sentimento anche 
se turbato e commosso si agiti sostanzialmente 
una esigenza di carattere etico: l'affermazione 

cio� della continuit� insopprimibile dello spirito 
urna.no. 
FRANOO �GABAMASSIMA 

Sulla Camera Apostolica � da vedere l'ottimo e diffuso 
lavoro di GUGLIELMO FELIOI: La reverenda Camera 
Apostolica. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1940. 

Essenziali per il periodo considerato sono altres�: 
GOTTLOB: Aus der Camera Apostolica des 15 Jahrhunderts. 
Innsbruk, 1889. -KoNIG: Die papstliclce kamer 
unter Olemens V und Johan XXII, Vienna, 1894. 

� inoltre da vedere G. B. DE LucA: Theatrum veritatis 
et justitiae. Lugduni -Cramer MDCXCVII; nonch�: Il 
Dottor Volgare. Colonia, MDCCLV.. 

Si vegga altres�: MoRONI G.: Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica. Venezia, 1840-1861. 

Per i riferimenti biografici utili: F. U GHELLI: Italia 
Sacra. Venezia, 1719. -Pros G. GAli1:s: Series Episcoporum 
Ecclesiae Catholioae. Ratisbonae, 1873. 

Di carattere orientativo: J. SIMIER: La Curie Romaine. 
Paris, s. d. -Nw. DEL RE: La Curia Romana. 
Roma, 1941. 


NOTE DI DOTTRINA 


TULLIO ZAGo: Piena conoscenza, comunicazione e 
termine d'impugnativa degli atti amministrativi. 

(Casa Ed. F. Apollonio, Brescia, 1956). 

L'oggetto di questo studio, come chiarisce lo 
st~sso .A. (p: 43), � costituito dalla �manifestazi6ne 
e recezione>> dell'atto amministrativo sotto 
il profilo della possibilit� per il cittadino, da quello 
leso, di rieorrere agli organi della giustizia amministrativa; 
cos� verrebbe enucleato �quel concetto 
di piena cognizione ......, >> dell'atto amministrativo
� ....... che sia capace di far iniziare il decorso 
del termine di impugnativa )). 

Il volume � diviso in quattro parti, nella prima 
delle quali il problema viene inquadrato e l'indagine 
delimitata; nella seconda e nella terza � trattato 
il concetto di �piena conoscenza>> e la relativa 
prova, esponendosi delle considerazioni� finali nella 
quarta. 

Il lavoro, pur mostrando non scarsi pregi, tra 
i quali certamente l'impegno scrupoloso nella ricerca, 
la raccolta del materiale giurisprudenziale 
e dottrinale nonch� l'approfondimento dello studio 
sull'argomento, risente della sua natura di 
tesi di laurea, ancorch� rielaborata ed ampliata 
e giudicata la migliore in diritto amministratico 
nell'anno 1954 nel concorso bandito da �L'Amministrazione 
Italianall. 

Non pu� dirsi infatti che l'.A. abbia offerto una 
completa ed esauriente trattazione scientifica del-

l'istituto in esame, pur avendolo sviscerato nei 
suoi vari aspetti guidato dal lodevole principio 
~he la <(migliore conciliazione fra interesse pubblico 
e interesse privato esige che il destinatario 
dell'atto amministrativo si trovi nella pienezza 
di libert� e consapevolezza, quando deve decidersi 
se ricorrere o meno al giudice amministrativo e, 
se decide di ricorrere, quando produce il suo gravame)). 


�, tuttavia, lodevole l'equilibrio mostrato dall'.A. 
quando tempera tale principio e l'altro' .che il 
termine per ricorrere non inizia il decorso � finch� 
l'interessato non � posto realmente in grado di 
impadronirsi di quella conoscenza)) con l'equiparazione 
della piena conoscenza dell'atto alla sua 
ricezione. 

Nelle �conclusioni>> alla seconda parte, infatti, 
� dato leggere che il termine di impugnazione 
non decorre sinch� l'intero testo del provvedimento 
non sia entrato nella (<sfera di oonosoibilit�� 
del destinatario, avendo il legislatore concesso 
�tutti gli immaginabili mezzi di trasmissione quali 
equipollenti della notifica )). . 

Interessanti, infine, le notizie circa i progetti 
di riforma in corso, i quali risolverebbero radicalmente 
il problema prevedendo la notificazione 
come ulteriore e generale requisito di efficacia degli 
atti amministrativi. 

Un'utile appendice contenente una breve rassegna 
organica di giurisprudenza completa l'opera. 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE -Corrispettivo per l'uso 

di bombole per il metano -Legittimit� costituzio


nale degli articoli 10, 12 e 13 Legge 8 luglio 1950, 

n. 640 -Presupposti di legittimit� dell'ordinanza che 
solleva la questione di legittimit� costituzionale Limiti 
del Sindacato della Corte -Inammissibilit� 
della questione di legittimit� costituzionale dei 
regolamenti. (Corte Costituzionale, Pres. de Nicola, 
n. 30 del 23 gennaio 1957 -Ordinanza Pretore di Mestre 
in causa Marin-Finanza). 
Il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale 
di incostituzionalit� che si svolge davanti alla 
Corte Costituzionale, sono separati e si svolgono 
su piani diversi per l'oggetto e per la finalit�, 
onde � precluso alla Corte espletare indagini strettamente 
aderenti al merito della contestazione pendente 
davanti al giudice ordinario, al fine di accertarne 
la competenza. 

Il giudizio sulla rilevanza della questione di 
legittimit� costituzionale, � un giudizio di merito, 
sufficientemente motivato, che il pretore ha espresso 
e che perci� non � sindacabile dalla Corte. 

� inammissibile l'ordinanza per quanto attiene 
all'imp\J.gnazione di alcune disposizioni del Regolamento 
16 dicembre 1950, n. 1121, per l'esecuzione 
della legge 8 luglio 1950, n. 640, dato che 
non si tratta di atto avente forza di legge. 

L'art. 23 della Costituzione � applicabile a 
tutte le prestazioni patrimoniali obbligatorie, istituite, 
cio�, con atto di autorit� senza che vi concorra 
la volont� dell'obbligato, non solamente ai 
tributi, onde la irrilevanza della denominazione 
della prestazione. 

L'art. 23 della Costituzione non esige soltanto 
che l'imposizione di una prestazione abbia base 
nella legge, ma richiede altres� che la legge, la 
quale conferisce il potere di imporre la prestazione, 
indichi i criteri idonei per delimitare la 
discrezionalit� dell'ente impositore nell'esercizio 
del potere attribuitogli; esso, per�, non pone come 
requ�sito necessario, per la legittimit� della legge 
ordinaria, che questa contenga l'indicazione del 
limite massimo della prestazione imponibile. 

Non sussiste alcun contrasto fra gli articoli 
10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'art. 23 
della Costituzione, perch� la prestazione non � 
indiscriminatamente lasciata all'arbitrio dell'ente 
impositore e la facolt� di determinazione del corrispettivo, 
stabilito dall'art. 10 a carico di soggetti 
determinati, � soggetta a limiti e controlli sufficienti 
per garantire gli obbligati alla prestazione. 

Le questioni di legittimit� costituzionale rela


tive agli articoli 3, 8, 9, 10 e 13 della legge con 

riferimento all'art. 42 della Costituzione sono del 

pari infondaite. Lai norma contenutai nel primo 

comma dell'art. 3 riguarda le bombole a suo tempo 
requisite e si riferisce ad una situazione di diritto 
gi� in precedenza definita, a cui occorreva dare 
pratica attuazione. L'art. 8, che dispone l'intercambio 
delle bombole, non �, sotto alcun aspetto, 
in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perch� 
la legge riconosce al proprietario, oltre al diritto 
ad un corrispettivo, la titolarit� di un numero 
di bombole pari a quelle originariamente a lui 
appartenenti e non lo priva del diritto di alienare 
il quantitativo di bombole, di cui � rimasto proprietario. 
N� con l'art. 42 della Costituzione � 
in contrasto l'art. 10 della legge, perch� quella 
parte di corrispettivo, che rimane a carico del 
proprietario-utente, rappresenta il compenso dovuto 
per i servizi posti a carico dell'ente. L'articolo 
13, infine, che impone, per fini di pubblico 
interesse, l'obbligo di avvalersi dei servizi resi 
dall'E. N. I. non esorbita dalle limitazioni al diritto 
di propriet�, che l'art. 42 della Costituzione 
espressamente ammette possano essere stabilite 
dalla legge ordinaria. 

CORTE DI CASSAZIONE -Corrispettivo per l'uso di 
bombole per metano -Legge 8 luglio 1950, n. 640 Soggetti 
del rapporto: E. N. I. e utenti di bombole. 
Tali sono anche i distributori di metano in bombole. 

(Cass., Sez. Un., n. 4104 del 31 ottobre 1956 -Pres. 
Eula; Est. Arras; P. M. Sabatantonio -Soc. Metano 
Roma -E. N. I. -Finanza). 

Il fondo bombole per metano, istituito con 
la legge 8 luglio 1950, n. 640, � un'amministrazione 
autonoma, priva di personalit� giuridica, 
che, pur avendo separato bilancio, resta circoscritta 
nell'ambito dell'ente, da cui promana. La 
nomina dei componenti il Comitato ed il Collegio 
dei revisori (che non sono organi dello Stato), 
che l'Autorit� governativa si � riservata, non 
rappresenta che una modalit�, con la quale lo 
Stato esercita il controllo e la vigilanza sull'andamento 
del pubblico esercizio. 

Il corrispettivo, previsto dall'art. 10, � dovuto 
da tutti i detentori di bombole, che perci� sono 
e debbono essere iscritti nel registro degli utenti, 
sia che le usino per consumare il gas, sia che se 
ne servano per altri fini, o nell'industria di produzione 
del gas o nel commercio di distribuzione 
delle medesime. 

Con queste due sentenze possiamo qqn_siderare in 
gran parte risolte le questioni, che erano sorLe iJ1, 
merito al corrispettivo per l'uso di bombole per 
metano, previsto dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, 
e di cui abbiamo gi� dato notizia in questa Rassegna 

(1952, p. 148; 1953, p. 131; 1954, p. 67). 



-263 


La prima sentenza in verit�, trascende il caso di 

specie ed � applicabile, nella sua prima parte, a 

tutte le prestazioni patrimoniali, abbiano o meno 

natura tributaria. Oon essa la Oorte Oostituzionale, 

accogliendo la tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura 

(in questa Rassegna, 1955, p. 24) e notevolmente 

temperando la tesi restrittiva aooolta dalla Oorte di 

Oassazione (ivi) ha interpretato l'art. 23 della 

Oostituzione nel senso ohe prestazioni patrimoniali 

possano essere legittimamente imposte non solo dalla 

legge, ma anche dalla Pubblica Amministrazione, oon 

atti amministrativi generali emanati in base alla legge, 

puroh� questa non lasci all'arbitrio indiscriminato del


l'organo o ente impositore la determinazione della 

prestazione, ma indichi criteri idonei per delimitare 

la discrezionalit� nell'esercizio del potere attribuito e 

predisponga limiti e controlli sufficienti per garantire 

gli obbligati alla prestazione. 

La Oorte ha dichiarato, inoltre, la legittimit� 

costituzionale di tutte le norme contenute nella legge 

8 luglio 1950, n. 640, escludendo alcun contrasto 

di esse oon l'art. 42 della Oostituzione, il quale 

espressamente prevede ohe possano essere imposte, 

per fini di pubblico interesse, limitazioni alla pro


priet� privata. 

Entrambe le sentenze confermano ohe al pagamento 
del corrispettivo previsto dall'art. 10 della 
legge, sono tenuti tutti gli utenti di bombole, fra 
oui i distributori di metano in bombole, ohe di queste 
si servono per l'esercizio del loro commercio. 

E rimasta ancora insoluta la natura, tributaria 

o non tribittaria, del corrispettivo, di oui la Oorte Oostituzionale 
non si � occupata, ritenendo irrilevante 
tale distinzione ai fini dell'applicazione dell'art. 23 
della Oostituzione, e ohe la Oorte di Oassazione non ha 
esaminata, essendosi formato il giudioato, per omesso 
ricorso dell'Amministrazione e dell'E.N.I., sul capo 
relativo della sentenza della Oorte d'Appello. 
li!a la questione, ormai, dopo la pronunzia della 
Oorte Oostituzionale pu� considerarsi priva di importanza 
pratioa. 

G. G. 
Agricoltura -Agricoltori benemeriti -D. L. Lgt. 14 
aprile 1945, n. 250 ed art. 3 della legge 29 ottobre 1949, 

n. 906. Recupero contributi. (Cass. Civ., Sez. Un., 
sent. 2284 del 25 giugno 1956 -Pres. Eula; Est. Di 
Pilato; P. M. Roberto (conf.) -Coop. Agr. Ravennati 
c. Ministero Agricoltura e Foreste). 
Per il recupero, che lo Stato deve fare delle 
somme elargite, ai sensi dei R. D. L. 632 e 1244 
del 1931, per contributi straordinari ad agricoltori, 
~nti od associazioni, l'art. 3 della legge 29 ottobre 
1949, n. 906, richiama le norme riguardanti 
le imposte erariali; ma tale richiamo attiene soltanto 
alla procedura di esazione e non impone 
anche una fase di accertamento identico a quello 
previsto per le imposte medesime in contraddittorio 
col contribuente. 

Per il recupero, disposto dal D. L. Lgt. 14 aprile 
1945, n. 250, dei contributi straordinari di assestamento 
agricolo aziendale, non occorre indagare 
sugli incrementi patrimoniali realizzati dalla azienda. 

Sulle somme che lo Stato recupera a norma 
del D. L. Lgt. 250del1945 sono dovuti gli interessi; 
ma questi non possono avere decorrenza anteriore 
alla data stabilita nei singoli ruoli, che segna 
l'inizio della esigibilit� del credito. 

In questa controversia l'Amministrazione era ri


masta soccombente in primo grado, avendo ritenuto 

il Tribunale di Roma, oon sentenza 25 febbraio-28 

luglio 1952, ohe il D. L. Lgt. 14 aprile 1945, n. 250 

e l'art. 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906 erano 

costituzionalmente illegittimi. 

In una nota di commento si � oritioata la sentenza 

del Tribunale di Roma (in questa Rassegna, 1952, 

p. 128 segg.) e le regioni esposte hanno t1'ovato 
accoglimento presso la Oorte d'Appello di Roma 
(vedi in questa Rassegna, 1952, p. 197 segg.) e 
presso le Sezioni Unite, davanti alle quali era stata 
eooepita l'illegittimit� oostituzionale delle citate norme 
ed era stata ohiesta la trasmissione degli atti alla 
Oorte Oostituzionale; eooezione ohe � stata respinta 
oon ordinanza a parte, peroh� manifestamente infondata. 
CAVE -Invito al proprietario di coltivarle -Atto 

amministrativo immediatamente impugnabile -Va


lutazione della prevalenza d'interessi pubblici


Insindacabilit� -Nulla osta comunale -Non im


pugnabilit�. (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 564 del 

15 maggio 1956 -Pres. Roehrssen; Est. D'Avino -

Cimatti c. Ministero Industria e Commercio). 

Il decreto ministeriale, col quale, ai sensi dell'art. 
45 R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), 
s'invita il proprietario del terreno ad utilizzare 
direttamente l'argilla ivi esistente in un 
termine perentorio, con diffida, in mancanza, di 
concessione ad altri del relativo diritto di estrazione, 
costituisce atto amministrativo direttamente 
ed immediatamente impugnabile. 

La valutazione, che nella sua attivit� tecnicoamministrativa, 
il Ministero ha fatto della compatibilit� 
dello sfruttamento industriale con la futura 
destinazione edilizia del terreno e della prevalenza 
di esso rispetto all'attuale destinazione agricola 
nonch� dell'idoneit� dell'area, essendo sorretta da 
congrua motivazione, � insindacabile in sede di 
legittimit�. 

L'art. 45 legge mineraria non si riferisce soltanto 

a.i giacimenti gi� scoperti, naturalmente o artificialmente, 
e posti in esercizio, ma anche a quelli, 
che occorra scoprire e coltivare nel sottosuolo. 
Il nulla osta comunale ai fini della concessione 
di una cava, quando non esista un piano regolatore, 
che dal nulla osta possa dirsi violato, attiene 
esclusivamente a finalit� di pubblico interesse, 
sotto l'aspetto dell'igiene e dell'edilizia in generale, 
insindacabilmente apprezzata dall'Autorit� comunale, 
e non �, come tale, scuscettibile d'incidere 
nella sfera di privati interessi giuridic~mente 
tutelabili. 

La surriportata deoisione, alla quale pienamente 
aderiamo, _merita di essere segnalata sia per aver 

'� 


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-264 


precisato l'ampiezza dei poteri attribuiti al Ministero 
dell'Industria e del Oommeroio in materia di 
oave dall'art. 45 della legge mineraria, sia pet� aver 
confermato l'insindaoabilit�, in sede di legittimit�, 
delle valutazioni teonieo-disorezionali effettuate dalla 
Amministrazione per quanto riguarda la soelta del 
mezzo pi� oonveniente per il soddisfacimento di 
interessi ritenuti prevalenti rispetto ad altri. Anzi, 
il Oonsiglio di Stato ha esattamente esoluso, per 
quanto riguarda il nulla osta oomunale, la possibilit� 
di una sua impugnativa diretta. JJ!anoando 
un piano regolatore 'approvato il nulla osta s'ispira 
esolusivamente al soddisf aoimento di interessi generali 
oon oui non pu� dirsi oonnesso l'interesse 
privato ad una determinata destinazione dell'area. 

G. G. 
CONTENZIOSO ELETTORALE -Decisione del Con


siglio comunale -Forma -Sottoscrizione -Noti


ficazione. (Cass., Sez. I -Pres. Oggioni; Est. Civiletti; 

P. M. Trotta (conf.); nn. 3308 del 2 ottobre 1956 e 3370 
del 5 ottobre 1956: Prefetto Rovigo c. Guarato ed 
altri; Prefetto Rovigo c. Costa ed altri). 
Le decisioni del Oonsiglio comunale o della 
Giunta provinciale amministrativa debbono essere 
notificate ai sensi e con le modalit� indicate nell'art. 
7 del regolamento 18 agosto 1907, n. 643,, 
e non giudiziariamente. 

Il termine per l'impugnativa decorre, pertanto, 

dal giorno in cui la parte ha dato ricevuta del


l'atto e, quanto ai pubblici uffici, dal giorno, in 

cui l'atto risulti protocollato nei registri. di arrivo. 

Le decisioni del Oonsiglio comunale in materia 

elettorale debbono avere la forma propria delle 

deliberazioni del Oonsiglio, per cui uno stesso atto 

pu� contenere la deliberazione di verifica dei po


teri -atto amministrativo -e la decisione sui 

ricorsi -atto giurisdizionale -e sono valide 

se sottoscritte soltanto, ai sensi dell'art. 301 legge 

comunale e provinciale del 1915, dal sindaco e 

dal consigliere anziano, oltre che dal segretario 

comunale. 

Oon le sentenze surriferite la Oorte di Oassazione 

ha deoiso aloune delioate questioni sulla forma e 

sulle modalit� di notifioazione delle deoisoini adottate 

dai Oonsigli oomunali in materia di oontenzioso 

elettorale, per la migliore intelligenza delle quali 

riteniamo opportuno riportare integralmente la mo


tivazione, ohe da un punto di vista rigorosamente 

giuridieo � senza dubbio esatta, ma ohe, speoie per 

quanto riguarda la notificazione in relazione alla 

deoorrenza dei termini per l'impugnativa, oontrasta, 

a nostro avviso, ool prinoipio generale, ammesso 

dalla stessa Oorte anohe relativamente alle deoisioni 

del Oonsiglio di Stato, seoondo il quale i termini 

per l'impugnativa deoorrono in ogni oaso dalla no


tifioazione della sentenza eseguita ad istanza di 

parte ed in forma giudiziaria: 

�E da preoisare anzitutto, ohe, a norma dell'art. 1 

del Oodiee di prooedura oivile, le regole del Oodiee 

stesso sono dettate per la giurisdizione oivile ord�


naria, ond'� estraneo alla sua sfera di applioazione 
il prooesso ohe in subjeota materia si svolge nelle fasi 
di oognizione del Oonsiglio oomunale e della Giunta 
provinoiale amministrativa, salvo norme di legge 
speoiale ohe oontengono espresso rinvio a quelle 
del Oodiee anzidetto. Ora� un rinvi<> in tali sensi 
� da ritenersi oontenuto, in tema di notifioazione, 
negli artieoli 74 e 75 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, 
l� dove essi presorivono ohe il rieorso al Oonsiglio 
oomunale e quello alla G. P. A. siano notificati 
cc giudiziariamente � non potendosi attribuire a quella 
espressione altro Senso ohe il riferimento alle forme 
stabilite per i giudizi ordinari; ma, proprio peroh� 
trattasi in questa parte delle due oitate norme di 
un rinvio al Oodiee di procedura oiv�le, si deve esolibdere, 
per le dette ragioni, ohe debbasi attingere al 
Oodiee anohe per quanto ha tratto oolla. notif�oa 
di atti d'altro genere non aventi affinit� ool rieorso 
introduttivo del giudizio avanti ai menzionati organi 
giurisdizionali speoiali, rispetto ai quali atti ed 
in ispeoie rispetto alle deoisioni emesse -i 
predetti artieoli del T. U. adoperano l'espressione 
cc notifio� � senza maggiore preoisazione, e senza 
quindi aloun elemento in oui si possa ravvisare 
un riehiamo alle forme presoritte per i giudizi ordinari. 
Adunque la notifioa delle deoisioni dei detti 
due organi di giurisdizione deve essere fatta .nei 
modi oonsueti alla loro ordinaria attivit�, e poieh� 
la notifioa ohe qui viene in questione � atto in oui 
si oonnette la deoorrenza del termine di impugnativa 
alla G. P. A., non ha errato la sentenza della Corte 
di Venezia nel ritenere applioabile al oaso la disposizione 
dell'art. 7 del regolamento 18 agosto 1907, 

n. 643, per la prooedura avanti al detto organo 
giurisdizionale,� ohe attribuisoe in sostanza effetto 
equipollente alla notifioa alla rieezione dell'atto o 
provvedimento da notifioare ad un uff�oio pubblioo, 
quando tale rieezione risulti dall'essere l'atto o provvedimento 
protooollato nei registri di arrivo dello 
uff�oio medesimo. 
Considerazioni analoghe vanno fatte per quanto 
ha tratto oolla forma della deoisione del giudiee 
speoiale, segnatamente in ordine a quel ohe qui 
interessa, ossia alla sottoscrizione della deoisione. 
Anohe in proposito, infatti, in manoanza di disposizioni 
del T. U. ohe riehiamino la disoiplina della 
legge prooessuale oivile debbono essere seguite le 
forme degli atti o provvedimenti propri agli organi 
da oui promana la deoisione, vale a dire, riguardo 
alla deoisione del Oonsiglio oomunale in tema di 
rieorsi giurisdizionali elettorali, le forme proprie 
alle deliberazioni oonsigliari; tant'� vero che, oome 
questa Suprema Oorte ha gi� avuto occasione di 
affermare (Sent. n. 4609 del 28 dicembre 1954, oitata 
nell'impugnata sentenza) non ripugna al sistema 
ohe uno stesso atto, in senso formale, del 
Oonsiglio oomunale oontenga ad un tempo le deliberazioni, 
di natura amministrativa, relative alla verifica 
dei poteri degli eletti e le deoisioni dei ricorsi 
giurisdizionali in materia. 

E poich� nella speoie la deoisione -� stata firmata 
dal sindaoo e dal consigliere anziano, oltre rfhe �tJ;alsegretario 
cornunale, in conformit� di quanto dispone 
l'art. 301 della legge oomunale e provinciale 
del 1915 per le deliberazioni consiliari, ha bene giu



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-265 

dioato l'impugnata sentenza con il disattendere la 
eccezione di nullit�, il cui accoglimento aveva servito 
di base alla G. P. A. per avocare a s� il giudizio 
di primo grado, non potendo essa esaminare il 
merito quale giudice di appello, attesa l'inammissibilit� 
dell'impugnazione per scadenza del termine>>. 

REQUISIZIONE -Occupazione di immobile da parte 

della Pubblica Amministrazione -D. L. 25 mar


zo 1948, n. 674: inapplicabilit�; requisizione; requi


siti formali. (Cass., Sez. Un. 14 luglio 1956, n. 2635 -

Pres. Brunelli; Est. Mastropasqua; P. M. Pomodoro 

(diff.) -Eredi Cesara c. Ministero Difesa-Esercito). 

Nel concetto di <<provvedimento di autorit�>; 
di cui � menzione all'art. 4 del D. L. 25 marzo 
1948, n. 67 4, non pu� essere fatta rientrare l'occupazione 
d'un immobile ottenuta jure imperii 
dalla Pubblica Amministrazione, cos� che per le 
controversie ad essa relative non deve adirsi preliminarmente 
il commissario per la sistemazione 
dei contratti di guerra, istituito col predetto D.L. 

La forma non � elemento essenziale per l'esistenza 
e la legittimit~ della requisizione, essendo 
soltanto necessario e sufficiente che sussista la 
chiara, anche se implicita, o tacita, volont� della 
Pubblica .Amministrazione di apprendere il bene 
privato per fini di pubblico interesse. 

L'occupazione, quindi, deve essere considerata 
come requisizione e le controversie ad essa relative 
sono sottratte alla cognizione dell'A. G. O. 
in quanto soggette alla giurisdizione del Comitato 
giurisdizionale centrale per le requisizioni istituito 
dal R. D. 18 agosto 1940, n. 1741. 

La fattispecie che ha dato luogo alla presente 
causa era la seguente: l'Autorit� Militare nel luglio 
1940 aveva occupato d'urgenza con la procedura 
dell'art. 74 legge 26 giugno 1865, n. 2359, dei terreni 
privati nei pressi del confine del Brennero, compiendovi 
opere di fortificazione. 

A guerra finita l'Amministrazione portava a termine 
la procedura d'esproprio per la parte di terreno 
soltanto su cui esistevano le fortificazioni, e 
la relativa indennit� -in mancanza di accordo veniva 
fissata con regolare giudizio, mentre restava 
a disposizione del proprietario la residua parte 
originariamente occupata. 

Esaurita tale fase, esso proprietario adiva nuovamente 
l'A. G. O. richiedendo il pagamento di una 
indennit� per i danni subiti dai fondi non assoggettati 
all'esproprio definitivo, e causati in occasione 
dei lavori, mediante scarioo di materiali, sparo 
di mine, taglio di piante, ecc. 

Nell'interesse dell'Amministrazione veniva con


testata la competenza dell'A. G. O. indicandosi il 

Commissariato per la sistemazione dei contratti di 

guerra istituito dal D. L. 25 marzo 1948, n. 67 4. 

Contro la sentenza del Tribunale di Trento che, 

in aacoglimento dell'eaaezione aveva diahiarato la 

propria aarenza di giurisdizione, rioorreva l'attore 

in appliaazione dell'art. 41 Codioe proa. civ. alle 

Sezioni Unite dell� Cassazione, per regolamento 

preventivo di giurisdizione. 

Con la presente decisione la Suprema Corte esamina 
anzitutto l'art. 4 del D. L. 25 marzo 1948, 

n. 674, ohe � cos� formulato: �agli effetti del presente 
decreto la denominazione contratti di guerra aomprende 
oltre i aontratti stipulati .ed. approvati. anche 
quelli soltanto stipulati, nonah� gli impegni sommari, 
le ordinazioni, i provvedimenti di autorit� e simili, 
aomunque attinenti alle forniture, opere, lavori e 
prestazioni preordinate alla preparazione e alla aondotta 
della guerra, ferme restando le disposizioni 
delle leggi sulle requisizioni n (1). 
La sentenza esalude ohe l'oaaupazione d'un immobile 
attuata jure imperli dalla Pubbliaa Amministrazione 
possa farsi rientrare sia nel aoncetto di 
� fornitura n sia quello piu ampio di lavori e prestazioni 
n di cui parla la legge, trattandosi di espressioni 
�ohe implicano un'attivit� richiesta od imposta 
ma sempre svolta dal cittadino a favare della Pubbliaa 
Amministrazione, ed attivit� di tal genere ed 
in tal senso non svolge ahi soltanto subisce, e nulla 
altro fa, l'apprensione, nell'interesse collettivo, di 
un proprio bene n. 

La Suprema Corte, tuttavia, ammette __:__ seaondo 
la tesi sostenuta dall'Avvoaatura -che la aontroversia 
resta aomunque sottratta alla cognizione della 

A. G. O., ma ci� sotto il profilo ohe la oaaupazione 
temporanea dei terreni in questione va connessa 
aon lo stato di guerra allora vigente e come tale � 
soggetta alla regolamentazione generale del R. D. 
18 agosto 1940, n. 741 (al quale fu espressamente. 
attribuito effetto retroattivo dal 10 giugno 1940) 
deareto che ha istituito il Comitato giurisdizionale 
centrale appunto per la risoluzione delle controversie 
relative alla appliaazione del decreto medesimo. 
Secondo l'affermato prinaipio, gi� aoaolto dalle 
stesse Sezioni Unite con sentenza 30 ottobre 1951, 

n. 2656 (cfr. Rassegna 1952, p. 18), per le oacupazioni 
avvenute in periodo bellico � deve farsi capo 
alla disciplina dettata per le requisizioni anahe 
nell'ipotesi che l'oooupazione sia stata inizialmente 
decretata in applicazione dell'art. 76 della legge 
sulle espropriazioni per pubblica utilit�, ed anche 
quando l'oooupazione stessa fosse in origine preordinata 
all'espropriazione e questa non sia stata in 
seguito attuata >>. 
E il considerare detta oooupazione come requisizione 
non trova ostacolo nella mancanza di un farmale 
provvedimento ohe l'abbia disposta, insistendo 
la Suprema Corte nella propria ormai costante giurisprudenza 
(ofr. Sezioni Unite, 18 marzo 1952, 

n. 715 in << JJiass. F. I. n, col 182: 29 ottobre 1952, 
n. 3051 in �Mass. F. I. ))' col. 712; 27 marzo 1954, 
n. 920 in �Mass. F. I. ll, col. 188 e 9 luglio 1954, 
n. 2416 in � JJiass. F. I. n, col. 484) secondo cui 
� la forma non � elemento essenziale per l'esistenza 
e la legittimit� della requisizione, essendo soltanto 
necessario, oltre che sufficiente, ohe sussista la chiara 
anche se implicita, o tacita, volont� della Pubblica 
Amministrazione di apprendere il bene privato per 
fini di pubblico interesse �. 
ITALO TELCHINI 

(1) Cfr.: Il Contenzioso dello Stato negli anni 19421950, 
vol. III, p. 300 e segg. 
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I 

ORIENTAME.NTI GIURI S PRUDE N ZIA.LI I 
DELLE CORTI DI MERITO 

OCCUPAZIONE BELLICA� Governo Militare Alleato� 
Opere pubbliche eseguite per ordine del G. M. A. 
in territori non pi� restituiti all'Amministrazione 
italiana perch� attribuiti dal Trattato di pace alla 
Jugoslavia� � Difetto di riconoscimento da parte dello 
Stato Italiano degli atti del G. M. A. relativi a tali 
territori. � Irriferibilit� allo Stato Italiano delle ob� 
bligazioni assunte dal G. M. A. per la esecuzione 
delle opere suddette -Conseguente insussistenza di 
ragioni di credito dell'appaltatore nei confronti dello 
Stato Italiano. (Corte di App. di Venezia, 12 giugno 24 
settembre .1956 -Pres. Scandellari; Est. Di Oreste Ministero 
Lavori Pubblici c. Du Ban e c. Impresa 
ICOREDIT. 

I. Gli atti posti in essere, durante l'occupazione, 
dallo Stato occupante, sia pure avvalendosi dell'opera 
meramente esecutiva degli Organi dello 
Stato occupato, sono riferibili a quest'ultimo solo 
ove esso, ad occupazione cessata, li riconosca esplicitamente 
come propri. 
II. Il riconoscimento da parte dello Stato Italiano 
degli atti del G. M. A., previsto dal R. D. L. 
11 febbraio 1944, n. 31, presuppone l'avvenuta 
restituzione dei territori occupati, cui gli atti stessi 
si riferivano, all' A.mministrazione italiana, ed opera 
dal momento della effettiva restituzione. 
III. Pertanto, lo Stato Italiano non ha riconosciuto 
validit� alle obbligazioni assunte ed agli atti 
emanati dagli .Alleati in relazione a territori dagli 
stessi Alleati non pi� restituiti, perch� ceduti ad 
altro Stato per effetto del Trattato di pace. 
1. I preoedenti di fatto della oontroversia, ohe ha 
oonsentito alla O orte di Venezia di affermare i sopra 
enunoiati prinoipi, sono i seguenti: 
Nell'anno 1946, durante l'oooupazione da parte 
delle Forze Alleate del territorio posto ai oonfini orientali 
d'Italia, la Divisione lavori del Governo Militare 
Alleato per la Zona di Gorizia affidava -tramite 
il Genio Civile di Gorizia -all'Impresa oostruzioni 
IOOREDIT l'inoarico di eseguire alouni 
lavgri per la ricostruzione della Souola di Zolosoe, 
della Gasa oomunale di Montespino e del Villaggio 
di M ontespino. 

In dipendenza dell' eseouzione dei lavori l'Impresa 
appaltatrice rimaneva in oredito della rata di saldo, 
ammontante a oiroa oinque milioni di lire. 

Coll'entrata in vigore del Trattato di paoe fra l'Italia 
e le Potenze Alleate, il territorio, in oui erano stati 
eseguiti i lavori, veniva assegnato alla ,Jugoslavia 

cui veniva direttamente consegnato dalle Forze 
Alleate d'occupazione. 

A seguito di riohiesta dell'Impresa IOOREDIT, 
il Genio Civile di Gorizia comunicava alla stessa ohe 
il 1J1inistero Italiano del Tesoro aveva disposto la 
sospensione del pagamento della rata di saldo, e oi� 
in quanto lo Stato Italiano assumeva di non essere 
tenuto al pagamento dei orediti delle imprese ohe avevano 
eseguito lavori nel territorio oeduto alla ,Jugoslavia. 


Suooessivamente, oerto Du Ban Guido, oreditore 
della Impresa IOOREDIT, p�ignorava i presunti 
orediti da quest'ultima vantati nei oonfronti del Genio 
Civile; ed avendo quest'ultimo, a mezzo d'un proprio 
funzionario, dichiarato quanto gi� era stato comunicato 
all'Impresa stessa, il Pretore di Gorizia rimetteva le 
parti, a, sensi dell'art. 548 O, p. c., avanti al Tribunale 
competente. 

Il Du Ban riassumeva la oausa, nella quale spiegava 
intervento adesivo l'Impresa IOOREDIT, avanti 
al Tribunale di Venezia ohe, disattendendo le ragioni 
in contrario svolte dalla difesa dell'Amministrazione, 
riconosoeva quest'ultima debitrioe, in dipendenza 
dei lavori eseguiti, della rata di saldo. 

Proposto appello avverso detta sentenza, la difesa 

dell'Ammini~trazione sosteneva che: 

A) Le obbligazioni . relative alla rioostruzionf 
della Souola, del lJIunioipio e delle Case dei villaggi 
di Zolosce e di lJI[ontespino non furono oontratte dallo 
Stato Italiano, ma dalle Forze Armate Alleate ohe oocupavano 
la zona; pertanto esse, per essere riferibili 
allo Stato Italiano, neoessitavano di un atto di rico� 
nosoimento da parte di quest'ultimo. Tale riconoscimento 
non era inveoe, nella specie, intervenuto, peroh� 
tanto in base all'art. 1 del R. D. L. 11 febbraio 1944, 

n. 31, quanto in base al punto 2 del cc Proclama � 
del Presidente del Consiglio dei Ministri annesso al 
D. L. Lt. 28 dicMnbre 1945, n. 792, il rieonoscimento 
della validit� degli atti compiuti dal G.111. A. � 
stato sempre limitato agli atti relativi ai territori che 
venivano man mano restituiti all'Amministrazione 
italiana. 
Dall'esame di tali disposizioni risulta chiaro come 

condizione essenziale, presupposto imprescindi~ 
bile del riconoscimento da parte dello Stato Italiano 
fosse la restituzione a quest'ultimo del territorio, 
nel quale e per il quale gli atti erano stati posti in 
essere dal G. M. A. Il riconoscimento degli atti del 

G. M. A. relativi ad un determinato territorio avveniva 
infatti solo nel momento in cui tale territorio 
veniva restituito all'Amministrazione italiana, e solo in 
quanto venisse effettivamente restituito a questo ultimo. 
B) Anche qualora avesse potuto oon:figura!siJ'automatica 
riferibilit� allo Stato occupato d'un impegno 
di spesa assunto dagli Stati Alleati occupanti 
(impegno riferentesi a territorio non piu restituito) 
avrebbe pur sempre dovuto applicarsi alla specie la 


-267 


norm�a oonsuetudinaria di di1itto internazionale universalmente 
aooettata (ofr. GABBA, in cc J?oro It.�, 1882, 
I, 199 segg.; ENRIQUEZi in ccNuovo Digesto Italiano�, 
val. XI1, p. 982, vooe Successione fra Stati ; 
FEDozzr: Trattato di Diritto Internazionale, val. I, 
ed. 1933, p. 284 e 285), seoondo oui, nel oaso di 
suooessione parziale fra Stati (suooessione nella speoie 
verifioatasi, al oessare dell' oooupazione, fra l' I talia 
e la ,Jugoslavia) le obbligazioni oosiddette localizzate, 
relative, oio�, al territorio oeduto, passano allo 
Stato suooessore e contemporaneamente si estinguono 
in oapo allo Stato oedente. N� potrebbe al riguardo 
sostenersi ohe una tal norma non sarebbe suscettibile 
di spiegare effioaoia nell'ordinamento giuridico interno 
dello Stato oedente, in modo da modificare od 
estinguere i rapporti giuridici in detto ordinamento 
costituitisi, data l'esistenza della norma di adattamento 
automatico reoato dall'art. 10 della Oostitzione, 
in forza della quale �L'ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme di diritto interna-, 
zionale generalmente riconosciute n. Ed il significato 
di tale norma costituzionale � ohe cc tutte le norme interne, 
che sono o saranno necessarie per l'esercizio 
dei diritti derivanti da norme di diritto internazionale 
generale, fanno senz'altro parte dell'ordinamento giuridico 
dello Stato, senza bisogno ohe siano emanate 
mediante appositi atti � (MIELE: La Costituzione 
italiana e il Diritto internazionale, ed. Giuffr�, 1951, 

p. 9 e segg.; ofr. altres� MORELLI: Nozioni di Diritto 
internazionale, 1951, p. 100). 
2. La Oorte d'App�llo di Venezia, in totale aooo 
glimento della prima delle tesi difensive svolte dalla 
Amministrazione, h.a negato l'esistenza di qualsiasi 
diritto di credito dell'impresa IOOREDIT nei oonfronti 
dello Stato italiano in dipendenza dei lavori da 
essa eseguiti per ordine del G. III. A. in territori 
non piu restituiti all'Italia peroh� oeduti alla ,Jugoslavia, 
oos� perspicuamente e testualmente motivando: 
<e � principio fondamentale del diritto internazionale, 
generalmente propugnato in dottrina e giurisprudenza 
e oodifioato dai due regolamenti dell' Aja 
del 1899 e 1907 ohe in oaso di oooupazione bellica 
compiuta da un belligerante, ed a fortiori nella ipotesi, 
ohe qui interessa, dalla oosidetta oooupazior.w 
armistiziale, la quale si verifica previo acoordo tra i 
due Stati, la sovranit� dello Stato oooupato non viene 
meno, n� resta priva di effioaoia la sua legislazione e 
neppur oessano di funzionare i suoi 'organi, i quali 
inveoe oontinuano, oome tali e per quanto ad essi � 
oonsentito, a provvedere al soddisfaoimento di quelle 
esigenze istituzionali ohe sono indefettibili in ogni 
ordinamento statale. 

Si verifioa invece ohe la sovranit� dello Stato oooupato 
resta oompressa e limitata in oonseguenza dei 
poteri ohe lo stato oooupante si attribuisoe ed eseroita 
di fatto, e tale oompressione e limitazione l'oooupante 
la determina sia sottoponendo soprattutto l'attivit� 
amministrativa dello Stato oooupato al suo oontrollo 
ed alla sua direzione, sia esplicando una propria 
attivit� normativa mediante proolami ed ordinanze, 
ed una propria attivit� amministrativa emanando gli 
svariati provvedimenti oon i quali si sostituisoe agli 
organi dello Stato oooupato, nonoh� una propria atti


vit� giurisdizionale in materia penale. 

; 

Deriva da tutto oi� ohe, in oaso di oooupazione militare, 
finisoono per ooesistere, sul territorio oooupato, 
due distinti e diversi ordinamenti e due distinte e 
diverse organizzazioni statali, reoiprooamente limitantesi; 
dimodooh� il primo fondamentale_problema 
da risolvere, allorquando, oessata l'oooupazione, si 
tratta di stabilire la riferibilit� allo. Stato oooupato 
degli atti oompiuti durante l'oocupazione, � quello di 
aooertare se l'atto venne posto in essere dagli organi 
dello Stato oooupato, nell'interesse di questo, sia pure 
sotto la direzione ed il oontrollo dell'oooupante, oppure 
siano da considerarsi oome promananti dalle Autorit� 
di oooupazione. 

Nel primo oaso la riferibilit� allo Stato oocupato 
-� indiscutibile poioh� quegli organi, per quanto nel 
loro conoreto operare siano stati oostretti ad adeguarsi 
alle limitazioni ed alle direttive dell'oooupante ed a 
subirne la iniziativa ed il oontrollo, mai hanno oessato 
di essere emanazione e parte integrante dello 
Stato oooupato, dal quale hanno continuato a ripetere 
i loro poteri. L'ulteriore problema ohe sorge � solo 
quello di saggiare la validit� dell'atto oompiuto, alla 
stregua del diritto interno e delle norme emanate dall' 
oooupante, ohe per� lo Stato oooupato abbia dichiarato 
di rioonosoere e di reoepire nel proprio ordinamento 
. 

. Nel seoondo oaso, si tratta di atti posti in essere da 
organi di un altro Stato, al quale soltanto possono 
essere riferiti, sebbene emanati nell'eseroizio di una 
potest� ad esso rioonosoiuta dal diritto internazionale. 
E la loro rilevanza e quella dei rapporti oonseguenziali, 
una volta oessato il regime di oooiipazione ed 
una volta 8G�olto il rapporto internazionalistico tra i 
due Stati non possono. essere� valutate ohe in riferimento 
all'ordinamento proprio dello Stato oooupato; 
rispetto al quale avranno effioaoia e riconosoimento 
solo nella misura in oui questo Stato, oon norme di 
diritto interno, avr� stabilito di dar valore agli atti 
dell' oooupante. 

Per�, ci� premesso in via generale, quel ohe oooorre, 
nel oaso in esame, mettere nella massima evidenza � 
ohe, per quanto, oome si detto, gli organi dello Stato 
oooupato restino sempre organi di questo Stato e non 
divengano organi dello Stato oooupante sol peroh� 
agisoono sotto le direttive ed il oontrollo di questo, ben 
pu� aooadere ohe, su tutto o su parte del territorio 
oooupato, in alouni �settori dell'attivit� statale, in 
certi momenti ed in dipendenza della neoessit� in oui 
l'oooupante si trova di tutelare nella rnaniera piu effioaoe 
determinati suoi interessi, la sua ingerenza ed 
il suo intervento siano di tale entit�, per oui la volont� 
dei suoi organi finisca per sovrapporsi cornpletamente 
a quella degli organi dello Stato occupato: togliendo 
a questi ogni autonomia ed ogni possibilit� di 
libera determinazione, oon la oonseguenza di far venir 
meno il rapporto di dipendenza funzionale ohe unisce 
i primi al secondo e ohe oostitisoe il fondamento della 
riferibilit� dell'atto allo Stato occupato, anohe se perdura 
il rapporto di dipendenza organica. 

In questi oasi gli organi dello Stato oooup_<!-to non 

sono piu in grado di esprimere la volont� e di impe-._ 

gnarne la responsabilit� ma divengono meri stru


menti della volont� dell'occupante, dei quali si serve 

per la eseouzione delle sue deliberazioni; e l'effetto 

ohe ne deriva � ohe gli atti compiuti, per quanto far


-



-268 


malmente posti in essere dagli o1'gani dello Stato occupato, 
non possono riferirsi a questo, bens� all'occupante. 


Naturalmente, quando ci� accada non � possibile 
stabilirlo a priori, n� in base ai principi del diritto 
internazionale e neppure alla stregua delle norme 
speciali ohe nei rapporti tra i due Stati abbiano 
regolata quella determinata occupazione. 

Ci� a cui bisogna aver riguardo, mancando norme 
specifiche dell'ordinamento interno dello Stato occupato, 
� la situazione effettiva iristauratasi durante la 
occupazione: poich� questa, come � stato osservato, 
� una delle "zone in cui il diritto si identifica con 
il fatto. � . 

Ora, esaminando alla stregua dei suesposti principi 
il caso che ne occupa, chiara appare la infondatezza 
dell'assunto degli appellati secondo cui, essendo 
stato il contratto di appalto per la esecuzione delle 
opere di che si tratta materialmente sottoscritto dal 
l'Ufficio del Genio Civile di Gorizia, indubbiamente 
organo dello Stato italiano, tanto basterebbe per derivare 
la riferibilit� a qiiesto degli impegni conseguenti 
e principalmente di quello di pagare il residuo prezzo. 

Per la esatta valutazione della posizione giuridica 
assunta nella circostanza dal Genio Civile � invece 
indispensabile richiamarsi ai precedenti dei contratti, 
inquadrati nella situazione politico-militare esistente 
nella Venezia Giulia nel 1946; i quali sono di importanza 
risolutiva. 

Giova innanzi tutto ricordare ohe, per quanto la 
condizione creata all'Italia dalla resa a discrezione e 
dall'armistizio che segu� fu indubbiamente quella di 
un paese militarmente occupato dai vincitori (art. �20 
del cc lungo armistizio)) stipulato a Malta il 29 
settembre 1943) costoro non applicarono, come � 
noto, sempre e dappertutto e con lo stesso rigore le 
diverse clausole dell'armistizio. lJia mentre per le 
restanti regi.oni d'Italia usarono via via una sempre 
maggiore larghezza specie dopo il riconoscimento 
della coobelligeranza e la partecipazione delle popolazioni 
del Nord alla guerra partigiana, nella Venezia 
Giulia, invece, istituito il loro Governo 111ilitare, 
p1'esero ad esercitare, in tutta la loro interezza, i poteri 
ad essi attribuiti dalle condizioni armistiziali o comunque 
derivanti dalla qualit� di occupanti; e, nelle 
zone di confine con la ,Jugoslavia, in vista della progettata 
attribuzione di parte di detti territori allo Stato 
confinante e, comunque, della durata che si prevedeva 
molto lunga del regime di occupazione, le Forze 
alleate si sovrapposero in guisa tale agli organi dello 
Stato Italiano da rendere la sovranit� di questo, molto 
spesso, puramente nominale. E fu in tale situazione 
ohe, nel 1946 il Governo 111ilitare Alleato della Venezia 
Giulia, poich� in alcune zone da esso amministrate 
vi erano diversi Comuni posti in prossimit� 
della frontiera con la ,Jugoslavia nei quali tutti gli 
edifici o gran parte di essi erano stati distrutti o 
gravemente danneggiati in seguito ad azioni belliche, 
decise di provvedere alla loro riparazione o ricostruzione 
senza alcuna spesa da parte dei rispettivi proprietari; 
ed a tal uopo eman� l'ordine n. 146 in data 
6 giugno con il quale, ricordati nella premessa altri 
impegni precedentemente assunti per altre localit�, 
ordin� procedersi alla riparazione e ricostruzione 
de[Jli edifici danneggiati o distrut# situati nei Oomuni 

elencati nell'ordinanza --tra i quali vi sono quelli 
che interessano la presente oausa -e dispose ohe 
i laiiori sarebbero stati eseguiti cc da parte del Governo 
Militare .Alleato ii in conformit� alle direttive 
da emanarsi in seguito dall'Uffi�io della Sezione 
Lavori Pubblici del Governo Militare .Alleato ed 
cc a spese del solo Governo Militare .Alleato >>. 

In esecuzione di q1wsta ordinanza, l'ingegnere capo 
del Genio Civile di Gorizia redasse le diverse perizie 
d'estimo ohe furono approvate dal Governo JJ.1ilitare. 
Poi questo provvide direttamente ad aggiudicare 
lavori all'impresa ICOREDIT, una prima volta in 
seguito ai risultati di una gara indetta, su una richiesta, 
dal Genio Civile, e le altre volte senza procedura, 
ma a conclusione di trattative personali intercorse 
tra gli ufficiali responsabili ed il rappresentante 
dell'ICOREDIT e con iiariazione del prezzo stabilito 
dalla perizia. Infine intervenne il Genio Civile a sottoscrivere 
con l'impresa appa.ltatrice l'atto di eottimo 
con il quale, richiamate tutte le singole precedenti 
deliberazioni del Governo Alleato, furono fissate le 
modalit� pacifiche di esecuzione. 

Ora, questi essendo incontrovertibilmente i fatti � 
di tutta evidenza come debba assolutamente escludersi 
ohe l'impegno verso l'impresa ICOREDIT venne 
assunto dallo Stato Italiano, attraverso i suoi organi 
periferici, per cui ora debba essere obbligato a soddisfarlo. 


Come si � detto, in caso di occupazione bellica, gli 
ambiti rispettivi delle potest� degli ordinamenti giuridici 
e delle stesse organizzazioni statali dello Stato 
occupato e dello Stato occupante, ohe si trovano a 
coesistere, sono necessariamente determinati dai limiti 
in cui le due potest� siano effettive. E perci� in 
tanto gli organi dello Stato Italiano operanti nelle 
zone della Venezia Giulia, avrebbero potuto esprimere 
la volont� ed impegnare la responsabilit� di 
questo Stato in quanto da un lato avessero. concretamente 
conservato di fronte all'occupante un proprio 
potere, una certa sfera di autonomia e di libert� di 
determinazione, e dall'altro le Autorit� centrali dello 
Stato Italiano avessero mantenuto, sui predetti organi, 
una effettiva potest� di supremazia, di controllo 
e di disciplina, per cui, anche nel concorso. di direttwe 
e di controlli da parte dell'occupante, si fosse potuto 
ritenere perdurante il vincolo di dipendenza funzionale 
tra di essi e l'amministrazione centrale. 

llfa la situazione di fatto, per il caso ohe qui interessa, 
fu completamente diversa. Dai documenti prodotti 
risulta infatti che, preclusa per il Governo italiano 
ogni possibilit� di concorrere fattivamente all'opera 
di direzione politico-amministrativa delle 
zone di confine con la ,Jugoslavia, l'Ufficio del Genio 
Civile di Gorizia, per ci� che rig1iardava i lavori pubblici 
da eseguirsi in dette zone, fu privato di ogni faoolt� 
di decisione e ridotto al rango di mero eseciitore 
delle deliberazioni dell'occupante chiamato solo a dar 
veste formale alle decisioni ed agli impegni direttamente 
presi da quest'ultimo. Il quale, appitnto peroh� 
agiva non gi� in veste di supremo m�>_de:ratore e coordinatore 
della attivit� degli organi dello Statg Q<JCU: 
pato, ma nella esplicazione nella propria, diretta 
potest� normativa ed amministrativa dispose che le 
spese dell'opera sarebbero state soltanto ed esclusivamente 
a suo carico. 

! 

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-269


Non pu� quindi dubitarsi ohe nel oaso ohe ne oo


oupa l'Ufficio del Genio Civile di Gorizia ebbe ad 

agire oome mero strumento della volont� dell'oooup�n


te oome organo del Governo di oooupazione al quale 

soltanto, in conseguenza, possono essere riferiti gli 

atti compiuti e le obbligazioni conseguenti. 

Sostengono a questo punto gli appellati ohe anohe 
ammesso ohe il rapporto di appalto debba ritenersi 
costituito in oapo al Governo JJiilitare Alleato, e, non 
gi� in oapo all'Amministrazione italiana oi� non 
pertanto questa dovrebbe essere tenuta ugualmente ad 
adempiere alle obbligazioni conseguenti, poich� lo 
Stato Italiano, oon il R. D. L. 11 febbraio 1944, 
n. 31, le oui disposizioni furono poi suooessivamente 
�integrate da quelle dei D. L. 20 luglio 1944, n. 162; 
31 agosto 1945, n. 571 e 28 dicembre 1945, n. 792, 
dette pieno ed illimitato riconosoimento a tutti gli atti 
posti in essere dalle Autorit� alleate di oooupazione 
dichiarando ohe questi atti avrebbero avuto piena validit� 
agli effetti di legge, oome se compiuti dal Go


verno italiano. 

Anohe questo assunto, per�, non � fondato, ostando, 

all'applicazione dei suooitati disposti di legge, la oir


oostanza ohe i territori in relazione ai quali ebbe a 

svolgersi l'attivit� dell'oooupante ohe ha rilievo nel 

presente giudizio non furono piu restituiti all'Italia 

ma, oon il Trattato di pace, attribuiti alla ,Jugo


slavia. 

Indubbiamente lo Stato Italiano, oon il R. D. L. 

11 febbraio 1944, n. 31, obbedendo all'obbligo oon


tratto oon gli Alleati sul piano del diritto internazio


nale, provvide ad adeguare a questi obblighi il proprio 

diritto interno, rioonosoendo, anohe nella sfera di 

questo ordinamento, la validit� degli atti compiuti dal


l'oooupante. In tal modo venne radioalmente risolto 

il problema di stabilire se e quanta parte dell'attivit� 

delle Potenze oooupanti legittimamente eseroitata dal 

punto di vista del diritto internazionale, potesse tro


vare oonvalida e rioonosoimento nell'ordine giuridioo 

interno. 

Per�, peroh�, normalmente, si possa far questione 

della reoepibilit� degli atti dell'oooupante nell'ordi


namento interno dello Stato oooupato, � innanzi tutto 

necessario ohe non faooia difetto il presupposto della 

oessazione del regime di oooupazione e del ritorno del 

territorio oooupato alla piena sovranit� dello Stato 

oui prima si apparteneva. 

Durante l'oooupazione, infatti, gli atti dell'ooou


pante spiegano la loro effioaoia sul territorio oooupato 

in virtu della potest� ohe l'oooupante esercita ed in 

quanto tale potest� sia effettiva, e non in conseguenza 

del comportamento dello Stato oooupato e del rioono


soimento ohe questo Stato si sia impegnato di dare alle 

attivit� dell'oooupante. � soltanto allorquando, ces


sata l'oooupazione, viene meno il potere ohe sorregge 

quegli atti ed un diverso ordinamento giuridioo prende 

il posto del preoedente, ohe sorge il problema della effi


oaoia, rispetto a questo ordinamento degli atti del


l' oooupante e della valutazione dei rapporti conse


guenziali. 

Ma appunto peroh� il suddetto problema generalmente 
� configurabile soltanto in relazione all'ordinamento 
giuridico ohe subentra a quello dell'oooupante, 
in quanto � questo ordinamento e non itn altro, 
quello ohe, oominoiando o rioominoiando ad imperare 

sul territorio gi� soggetto all'oooitpazione, pu� e deve 
regolare le situazioni giuridiohe preesistenti, allora si 
potrebbe far questione del recepimento degli atti dell'oooupante 
nel diritto interno dello Stato oooupato, 
quand.o e nel oaso in oui il territorio venga restituito 
allo Stato oui prima si apparteneva; dimodooh� l'ordinamento 
giuridico di questo, riespandendosi ne7la 
sua interezza, torni ad irnperare in quella sfera entro 
la quale si svolgeva la potest� dell'oooupante e possa 
quindi disciplinare le situazioni giuridiche nel frattempo 
costituitesi. Se inveoe il territorio occupato non 
venga piu restituito, ma attribuito ad altro Stato, sar� 
nei riguardi di questo ohe potr� essere proposta la 
qitestione della validit� degli atti compiuti durante 

l'oooupazione e, piu generalmente, di tutto 'l'ordine 
giuridioo preesistente. 

Tutto oi� per�, non signifioa ohe lo Stato oui prima 
si apparteneva il territorio oooupato, poi ceduto ad 
altro Stato, non possa nell'esercizio del suo potere 
sovrano, e oon norme di diritto interno, obbligatorie 
per i singoli soggetti, attribuire effioaoia nei propri 
confronti, e per quanto utilmente glielo possa consentire 
il piu ristretto ambito territoriale della sua attivit� 
esplioita dall'occupante rioonosoendo la validit� 
di determinati atti e dei rapporti oonseguenziali ohe 
possano trovare anoora attuazione sul territorio rimastogli. 
JJiolteplici, infatti, possono essere le ragioni 
poUtico-sooiali ohe possono spingere lo Stato gi� oooupato 
ad assumere im tale atteggiamento ohe non � 
oerto qui il oaso di esaminare. 

JJia peroh� si possa ritenere essersi verificata una 
simile eooezionale eventualit�, oooorre una norma 
espressa emanata da questo Stato, ohe invece non 
si riscontra nella legislazione italiana. 

Anzi tanto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, 
quanto gli altri provvedimenti che lo seguirono e lo 
completarono, partirono dal chiaro presupposto della 
imminente restituzione dei territori oooupati all' A mministrazione 
italiana, e, se dichiararono la validit� 
degli atti compiuti dagli oooupanti, oorne � se compiuti 
dal Governo Italiano� lo fecero soltanto .in riierimento 
ai detti territori ed a partire dal momento 
della effettiva restituzione. 

Le zone della Venezia Giulia, in relazione alle 

quali furono disposti i lavori del Governo Alleato, 

non vennero invece mai restituite alla Amministra


zione italiana, ma attribuite allo Stato Jugoslavo, a 

oui le Forze di oooupazione direttamente le consegna


rono. � ohiaro perci� ohe lo Stato Italiano, manoando 

una contraria norma nel nostro ordinamento non pu� 

rioonosoere validit� agli atti compiuti dall' oooupante 

in quei territori n� pu� essere tenuto a soddisfare le 

obbligazioni conseguenti. 

N �, infime, ha pregio l'argomento in oontrario ad


dotto dall'appellato Du Ban, e oio� ohe, essendo stati 

tutti gli atti, oon i quali fu disposta la esecuzione delle 

opere pubbliche e oonf erito l'appalto alla Impresa 

IGOREDIT, emanati da autorit� aventi la loro sede 

su territorio poi restituito all'Italia (Citt� di Gorizia) 

tanto basterebbe peroh�, a norma del R. D:-I.f. n. 31 

del 1944 l'Amministrazione italiana sia obbligata ili -


rioonosoere la validit� e ad essere tenuta alle obbliga


zioni conseguenti; nulla rilevando ohe il territorio sul 

quale i lavori furono eseguiti vennero poi sottratti alla 

sovranit� italiana. Se oos� non fosse, soggiunge il 


-270 -

Du Ban, si dovrebbe arrivare all'assurdo di ammettere 
la possibilit�, per la pubblica amministrazione, di 
appaltare dei lavori marittimi da eseguirsi fuori dell'ambito 
delle acque territoriali e poi dichiarare di 
non essere debitricl! del prezzo stabilito per il fatto che 
i lavori sono stati eseguiti in localit� non sottoposta 
alla sovranit� dello Stato cui si appartiene la pubblica 
amministrazione appaltante. La inconsistenza 
del rilievo � per� manifesta ove si consideri che nel 
caso in esame non � in contestazione l'obbligo incombente 
alla pubblica amministrazione che abbia contratta 
un'obbligazione di adempierla, anche se la controprestazione 
sia stata eseguita, come stabilito, fuori 
dal territorio nazionale ed in luogo poi passato sotto 
la sovranit� di altro Stato. Nella specie, invece, si 
tratta di stabilire se al debitore originario (Governo 
Alleato) se ne possa sostituire un altro determinato 

(Amministrazione italiana). E, come si e detto, il 
presupposto necessario di tale sostituzione, ove non 
osti una espressa norma al riguardo, � che al primo, 
nell'esercizio dei poteri in forza dei quali fu contratta 
la obbligazione, sia subf3ntrata l(1 ~-~conda: naturalmente 
sul territorio in relazione al quale furono emanati 
gli atti e furono assunte le obbligazioni, e non gi� 
sul territorio nel quale avevano sede gli organi deliberanti; 
poich� questi organi -come ogni altro della 
organizzazione statale -sebbene materialmente dislocati 
in un punto determinato del territorio occupato, 
sono strumenti per l'esercizio del potere su tutta 
la zona di loro competenza; e, quando agiscono per il 
soddisfacimento di necessit� relative ad una determinata 
parte di questa zona, operano come organi propri, 
preposti a detta parte, e non come organi dell'altra 
in cui materialmente sono situati. 

Avv. RINALDO RICCI 


SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 


In questa rubrica segnaliamo _brevissimamente gli soritti pi� interessanti. apparsi. suJle. 
Riviste giuridiche dell'Annata 1956. La segnalazione � fatta segu9ndo l'ordine alfabetico. 


.ALEssr R.: Sulla natura giurisdizionale od amministrativa 
dette decisioni del Ministro in materia 
di controversie doganali e in materia di leva 
militare, in � Riv. Dir. Proc. ))' 1956. 198 e segg. 

Contro la giurisprudenza ormai costante della 
Corte Suprema l'.Alessi insiste nel sostenere che i 
provvedimenti emessi dal Ministro nelle materie 
sopra indicate non sono giurisdizionali ma amministrativi 
e possono quindi essere impugnati non ai 
sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma ai sensi 
dell'art. 113. 

CAPONERA D. A.: 11 regime giuridico degli stranieri 
in Italia, in �Rivista di Polizia ii, 1956. 549. 

Breve ma organica esposizione delle norme che 
regolano la posizione degli stranieri in Italia, con 
indicazione delle gravi lacune della legislazione 
attuale. 

CASETTA E.: L 'ittecito degli impiegati civili detto Stato 
secondo il toro nuovo statuto giuridico, in �Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico))' 1956. 420. 

L'Autore vuol dimostrare che le norme in materia 
di responsabilit� contenute nella recente legge 
delegata sullo statuto degli impiegati civili dello 
Stato sono in gran parte incostituzionali per contrasto 
con l'art. 28 della Costituzione. La critica 
fondamentale � soprattutto rivolta alla norma che 
richiede, come fondamento della responsabilit� 
dell'impiegato l'elemento del dolo o della colpa 
grave. Secondo l'A. l'art. 28 della Costituzione non 
consentirebbe questa limitazione di responsabilit�, 
essendo sufficiente per essere tenuto al risarcimento 
dei danni il solo concorso della colpa lieve. 

.Altra radicale critica l'A. formula nei confronti 
della norma che stabilisce la responsabilit� dell'impiegato 
anche per l'inesecuzione di un giudicato 
amministrativo. Secondo il Casetta in questo caso 
difetterebbe addirittura l'elemento della lesione 
del diritto subiettivo. 

D'ALBERGO S.: Sanabilit� dei vizi relativi atla 
citazione detl 'Amministrazione finanziaria, �in 
Dir. e Prat. Trib. ))' 1956, I. 235). 

L'Autore spezza una lancia a favore della tesi 
costantemente ripudiata dalla giurisprudenza della 
Corte di Cassazione, secondo la quale la costituzione 
in giudizio dell'Avvocatura dello Stato sanerebbe 
il vizio della cit�zione costituito dalla erronea indicazione 
dell'organo passivamente legittimato per 

l'Amministrazione dello Stato. L'A. si d� carico di 
rendere applicabile la sua tesi anche nel caso che 
si voglia sostenere che il suddetto vizio implichi 
la nullit� assoluta della citazione in quanto, secondo 
lui, �la comvarizione... sana un atto di citazione 
o di notifica viziati di nullit�, in virt� di una 
acquiescenza che implica accettazione del risultato 
materiale c:ui l'atto � pervenuto: tale accettazione 
ha il potere di convertire l'atto dalla inesistenza 
giuridica alla giuridica rilevanza )), 

Dus A.: La prescrizione dette contravvenzioni fiscali, 
in �Riv. Dir. fin. e Se. fin.ii, 1956, II. 247. 

� una nota a due sentenze della Corte di Cassazione, 
Sez. I Penale, rispettivamente in data 5 ottobre 
1953 e 16 luglio 1954, delle quali la prima 
afferma che alle contravvenzioni prevedute dalle 
leggi finanziarie si applica il normale termine di 
prescrizione di diciotto mesi previsto dall'art. 157 
del Codice penale, e la seconda che si applica invece 
il termine di tre. anni, previsto dall'art. 6 della 
legge 7 gennaio 1929, n. 9. L'A. sostiene l'applicabilit� 
della prescrizione triennale. (Vedi in proposito 
in questa Rassegna, 1955, p. 108). 

�FORO ITALIANO))' annata 1956 -Si segnalano 
particolarmente le seguenti note: 

BIONDI V.: La costituzione di parte civile e la 
interruzione detta prescrizione civile net caso di 
sentenza di proscioglimento (I, 47). 

Nota adesiva alla sentenza della Corte Suprema 
(Sez. III, n. 1527 /55) secondo la quale il termine 
di prescrizione dell'azione di risarcimento di danni 
� interrotto dalla costituzione di parte civile, s� che 
in caso di estinzione del reato per amnistia il termine 
stesso ricomincia a decorrere dal momento 
in cui passa in giudicato la sentenza che definisce 
il procedimento penale (quando non c'� costituzione 
di parte civile il termine di prescrizione della 
azione di risarcimento dei danni decorre dalla 
entrata in vigore del decreto di amnistia). 

Muzr R.: La prescrizione biennale � applicabile a 
tutti i casi di danni prodotti datta circolazione 
(I, 199). 

Nota adesiva alla sentenza della Corte di Cassa: 
zione (Sez. III, n. 2453/55) secondo la quale la 
prescrizione biennale prevista dal secondo comma 
dell'art. 294 7 C. c. si applica a tutte le ipotesi di 



e 


-272 


danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, anche 
quindi ai danni alle persone trasportate, sia a titolo 
di cortesia, sia in base a contratto di trasporto (in 
quest'ultimo caso, naturalmente, quando si faccia 
valere la responsabilit� extra contrattuale). 

SANDULLI R.: Sulla discriminazione delle competenze 
in tema di annullamento da parte del Governo 
di atti amministrativi cui siano collegati 
diritti soggettivi (I, 561). 

In una nota alla sentenza delle Sezioni Unite 

(n. 1785 del 10 giugno 1955) il S. esamina acutamente 
e con copiosa documentazione lo stato della 
giurisprudenza e della dottrina in materia di competenza 
a conoscere della legittimit� dell'atto con 
cui il Governo, ai sensi dell'art. 6 della legge comunale 
e provinciale, annulla Un. .atto amministrativo. 
dal quale siano derivati diritti soggettivi. � 
questo un argomento di estrema importanza per il 
contenzioso dello Stato e probabilmente esso merita 
una profonda e radicale rielaborazione. 
A.NDRIOLI V.: Il Ministro-giudice n�ella Costituzione 
della Repubblica (I. 683). 

.Ampia nota critica alla sentenza delle Sezioni 
Unite (n. 1141/56) la quale ha riconosciuto il carattere 
di sentenza nelle decisioni prese dal Ministro 
delle Finanze su questioni di qualificazione e classificazione 
di merci in materia di imposte doganali. 
Com'� noto la Corte Suprema ha riconosciuta la 
qualit� di giudice anche nel Ministro che decide le 
questioni in materia di revisione di prezzi. L'ha 
negata invece nel Ministro che decide in materia di 
infrazioni valutarie. 

FORTE F.: Note sulla nozione di tributo nell 'ordinamento 
finanziario italiano e sul significato 
dell'art. 23 della Costituzione, in << Riv. Dir. fin. 
e Se. fin. �, 1956, I, 248). 

Prendendo lo spunto da recenti controversie 
sulla legittimit� di entrate patrimoniali percepite 
da enti pubblici sulla base di fonti normative diverse 
dalla legge, l'A.. tenta di tracciare, sulla base 
della legislazione vigente, un quadro sistematico di 
tali entrate, segnando criteri per il riconoscimento 
del carattere di tributo in alcune di esse. Secondo 
il Forte i tributi sarebbero caratterizzati dai seguenti 
elementi: a) affluenza unitaria al bilancio 
degli enti pubblici che li impongono; b) scopo di 
provvedere i mezzi per le spese pubbliche di questi 
enti; a) loro collegamento al verificarsi di una fattispecie 
tributaria. L'A.. ammette che a questi criteri 
possa derogarsi; ma l'elemento inderogabile � 
che l'entrata patrimoniale, per essere tributo deve 
trovare la sua base nella legge. Ci� peraltro non 
significa che le entrate patrimoniali che non abbiano 
carattere di tributo per difetto di tutti i 
requisiti sopra indicati possano trovare la fonte 
della loro legittimit� in un atto diverso dalla legge. 
Infatti secondo il Forte l'art. 23 della Costituzione 
non solo ai tributi si applica ma a tutte le presta


:zioni patrimoniali che comunque vengano imposte 

ai cittadini a favore dello Stato o di enti pubblici 
(sull'argomento vedi sopra la sentenza della Corte 
Costituzionale in materia di contributi E.N.I.). 

GIANNINI A.. G.: Brevi ttote intorifo �al Capitolato 

generale delle Opere pubbliche, in � Rass. Cons. 

Stato �, IV, 195. 

Il Giannini spezza una lancia in favor~ della tesi 
sostenuta nel noto parere reso dal Consiglio di Stato 
in sede di formazione del nuovo Capitolato generale, 
tesi secondo la quale sarebbe esclusa la natura di 
atto normativo nei capitolati generali di oneri. 

Sulla questione si veda quanto abbiamo scritto 
da ultimo in questa Rassegna, 1956, 66. Risulta 
che in sede di registrazione del Capitolato generale, 
la Corte dei conti avrebbe seguito la tesi della natura 
regolamentare, rifiutando perci� la registrazione. 

<<GIURISPRUDENZA. ITA.LIA.NA.�, annata 1955: 
Si segnalano particolarmente le seguenti note. 

Cmcco A..: Condono tributario e acquiescenza alla 
imposizione (I, 1, 370). 

In nota alla sentenza della Corte Suprema 

n. 3296 del 5 ottobre 1954 l'A.., con ampi richiami 
di dottrina e di giurisprudenza, posta in luce la 
differenza fra il condono tributario e l'istituto regolato 
dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, titolo V, 
dimostra la esattezza della tesi secondo la quale le 
imposte pagate per giovarsi delle agevolazioni previste 
dalla citata legge sono irripetibili. (Vedi in 
questa Rassegna, 1954, 276). 
CASETTA E.: Gli enti pubblici e 1 'art. 2050 del Codice 
civile (I, 1, 890). 

Critica l'indirizzo giurisprudenziale segu�to dalla 
Corte �suprema relativo alla inapplicabilit� dell'art. 
2050 all'attivit� degli enti pubblici. 

FERRI F.: Osservazioni sulla natura della clausola 
compromissoria prevista dai capitolati generali 
di appalto (I, 1, 1131). 

� un'ennesima critica alla giurisprudenza costante 
della Corte Suprema la quale afferma che i 
capitolati generali d'oneri sono norme giuridiche 
e non contratti. Il Ferri, tuttavia, puntualizza la 
sua critica affermando che la Cassazione ha adottato 
un compromesso tra natura normativa e natura 
contrattuale dei capitolati, negando, in sostanza, 
la prima quando si tratterebbe di derivarne la natura 
di giurisdizione speciale dell'arbitrato, e negando 
la seconda quando si tratterebbe di derivarne 
l'applicabilit� dell'art. 1341 del C. c. 

ROTONDI A..: Eseguibilit� anticipata degli atti soggetti 
ad approvazione amministrativa e termine per la 
registrazione (III, 7 4). 

In nota adesiva alla decisione della Commis~ 
sione centrale per le Imposte n. 75004 del 10 ottobre 
1955, il R. sostiene che l'obbligo della regi



m! lfall dm4&MMM1&2 rwrw=r=r=RP 'IDWPFR~~772FfffP7 1: 

-273 


strazione per i contratti di cui l'Amministrazione 
abbia autorizzato l'esecuzione anche prima della 
approvazione prevista dalla legge di contabilit�, 
sorge con la esecuzione stessa, e dall'inizio di questa 
decorrono i venti giorni previsti dalla legge di 
registro. 

SANDULLI .A. M.: Appunti in tema di inizio e di 
cessazione di demanialit� (I, 1, 523). 

.Acuta e documentata nota nella quale 1'.A. sostiene 
che sia per i beni del demanio naturale, sia 
per i beni del demanio artificiale, l'inizio e la cessazione 
di demanialit� prescindano dall'atto formale 
con cui l'.Amministrazione dichiari l'uno o 
l'altro. 

� L.A GIUSTIZI.A CIVILE l>, annata 1956. 
Si tratta di una Rivista utilissima contenente 

copiosa giurisprudenza, accuratamente annotata, 

con ampi richiami a precedenti giurisprudenziali e 

alla dottrina. 

Per l'annata 1956 segnaliamo in modo particolare 
le seguenti note su argomenti di interesse per 
il contenzioso dello Stato: 

.ABBAMONTE G.: L'art. 46 della legge sulle espropriazioni 
per p.u. e l'art. 2043 del Codice civile 
(I, 464). 

LuGo .A.: Su un caso di illegittimit� sopravvenuta 
di atto amministrativo (I, 597). 

.Arienzo .A.: Risarcimento del danno non patrimoniale 
da parte del proprietario di un automezzo 
il cui conducente sia rimasto ignoto (I, 1534). 

Dr SALVO E.: I contratti di pubbliche forniture 
nella risoluzione per eccessiva-onerosit� (I, 2037). 

La tendenza delle note e delle tesi sostenute � 
quasi sempre contraria alle tesi sostenute dall'Avvocatura 
nella difesa dell'Amministrazione. Perci� 
se ne palesa tanto pi� necessaria la conoscenza per 
controllare la esattezza dei nostri argomenti e migliorarne 
la portata. 

LASRJ M.: Atto amministrativo -Silenzio-rifiuto 
(� Recueil Dalloz l>, 1956, I, 664). 

� l'estratto della requisitoria del eommissario 
del Governo in un ricorso avanti il Consiglio di 
Stato, ricorso con il quale si impugna la legittimit� 
del silenzio-rifiuto dell'.Amministrazione in materia 
di commercio di bestiame, sostenendo che tale 
silenzio-rifiuto sarebbe viziato di eccesso�di potere 
per non essere stato sentito dall'Amministrazione 
attiva il parere obbligatorio di un organo consultivo. 
Nella requisitoria � trattata sommariamente la 
questione della illegittimit� degli atti amministrativi 
impliciti (silenzio-rifiuto) per vizi di procedura 
(secondo l'art. 26 del Testo Unico sul nostro Consi


che una volta ammesso che il silenzio-rifiuto abbia 

tutti gli attributi giuridici di un atto amministra


tivo espresso, i vizi da cui quest'ultimo pu� essere 

affetto possono invalidare anche quello; e tra tali 

vizi possono essere comprese violazioni .di regole 

procedurali, quali la mancata audizione di un pa


rere obbligatorio. 

Si tratta come si vede di questione interessante, 

che pu� offrire notevoli spunti per lo studio degli 

atti negativi anche nel nostro diritto amministrativo . 

MIELE G.: La Pubblica Amministrazione e la sfera 
di efficacia dell'art. 1341 del C. c., in � Banca 
Borsa e titoli di credito l>, 1956, I, 301. 

Contro la costante giurisprudenza della Corte 
Suprema l'.A. sostiene l'applicabilit� dell'art. 1341 
anche ;in relazione ai contratti stipulati con l'Amministrazione 
dello Stato sulla base di capitolati 
'generali. 

L'argomento centrale della sua tesi � che i principi 
affermati nell'art. 1341 prevalgono anche di 
fronte agli atti produttivi di norme giuridiche 
(ammesso che tali siano i capitolati generali) 
se tali atti siano di rango subordinato alla legge. 

SrMI V.: Controinteressati ed instaurazione del contraddittorio 
nel processo amministrativo, in � Rassegna 
Consiglio di Stato �, IV, 18. 

La tesi del S. � che la tutela del controinteressato 
costituisce un necessario corollario del principio 
fondamentale affermato dall'art. 103 della Costituzione 
che tutti gli interessi legittimi devono 
avere la propria tutela avanti il giudice amministrativo. 
Controinteressato � colui che � portatore 
dell'interesse legittimo che potrebbe cessare per 
effetto dell'annullamento dell'atto impugnato o 
essere comunque leso da tale annullamento, perci�, 
secondo l'.A. le norme che tutelano il controinteressato 
sono norme di carattere sostanziale e non 
sono di carattere formale. 

Su queste basi 1'.A., compie una breve ma chiara 
rassegna critica della giurisprudenza del Consiglio 
di Stato in proposito. 

T RIMARCHI P. : Prescrizione e decadenza, in 
� Jus )) , 1956, 218. 

� una esposizione aggiornata dei criteri adottati 
dalla dottrina per distinguere se un termine sia di 
prescrizione o di decadenza. La tesi dell'.A. � che 
l'istituto della decadenza si deve considerare posto 
per tutelare una esigenza di certezza giuridica pubblica 
o privata mentre l'istituto della prescrizione 
si pu� ritenere posto solo per la esigenza di evitare 
che la soggezione del patrim-0nio di un privato 
(sic) alle pretese altrui sia troppo protr.~t~a. nel 
tempo, esigenza di ordine pubblico. _ 

Sulla base di questo concetto il Trimarchi formula 
al n. 11 del suo studio una breve serie di 

glio di Stato si tratterebbe di un vizio di violaziocriteri 
per il riconoscimento del carattere di decane 
di legge). II commissario del Governoso stiene denza o di prescrizione nei vari termini. 


E E E E 
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INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L� FORMUL�ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN �LCUN MODO L� SOLUZIONE CHE NE iiJ""STATA PRESA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA 

ELETTRICIT�. -I) Se la mancata risposta dell'utente 
alla denuncia di cessazione di contratto di energia 
elettrica possa costituire rinuncia al diritto di proroga 
ex lege, riconosciuto dall'art. 11 del D. L. C. P. S. 
15 settembre 1947, n. 896 (n. 45). -II) Se, agli effetti 
dell'applicazione dei sovraprezzi ridotti ai sensi del 
provvedimento 20 gennaio 1953, n. 348, del C. I. P. 
possano ritenersi cc occasionali " le forniture di energia 
elettrica precaria e di cascame (n. 46). 

AIUTI INTERNAZIONALI 

CAMPI PROFUGHI. -I) Se l'Amministrazione per 
gli Aiuti internazionali sia esente dal pagamento della 
imposta di fabbricazione sull'energia elettrica fornita 
ai Campi Profughi (n. 2). 

ANTICHITA E BELLE ARTI 

IMMOBILI DEMANIALI. -I) Se, anche per gli immobili 
demaniali,' che rivestano interesse storico, sia necessario 
un riconoscimento dell'interesse storico stesso 
per effetto della legge n. 1089/1939 (n. 34). -II) Se il 
provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, 
che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, 
debba essere un formale decreto (n. 34). -III) Se 
il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, 
che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, 
debba essere trascritto e notificato, ai sensi dell'�rt. 
2 della legge n. 1089/1939 (n. 34). 

RINVENIMENTO DI OPERA D'ARTE. -IV) Se il dipendente 
dell'Impresa, incaricata dei lavori di restauro 
e di ripulitura di una cappella -ove erano stati gi� 
rinvenuti altri affreschi rinascimentali -eseguiti sotto 
la qirezione della Sovraintendenza alle Antichit�, possa 
legittimamente pretendere il premio previsto dall'art. 49 
della legge 1� giugno 1939, n. 1089, ove rinvenga altro 
notevole affresco (n. 35). 

APPALTO 

RESCISSIONE CONTRATTO. -I) Se l'Amministrazione, 
pronunciata la rescissione del contratto di appalto 
ai sensi dell'art. 340, 2� comma, della legge sui lavori 
pubblici, possa altres� applicare la penale stabilita dal 
Capitolato speciale per il ritardo nell'ultimazione della 
opera (n. 212). 

REVISIONE PREZZI. -II) Quale carattere abbia il 
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione 
di ricorsi contenziosi in materia di revisione 
prezzi (n. 213). -III) Se la parte privata interessata 

abbia diritto ad avere rilasciata copia integrale del 
decreto ministeriale (n. 213). � -IV) Se sia legittimo 
il decreto siffatto, che sia motivato per relationem, 
con riferimento al parere della Commissione consultiva 

(n. 213). -V) In quale momento sorga la pretesa alla 
revisione dei prezzi (n. 214). -VI) Se la pretesa alla 
revisione dei prezzi costituisca un diritto soggettivo 
(n. 214). -VII) Se il sistema revisionale, previsto dal 
R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296, per il quale pu� procedersi 
a revisione quando l'Amministrazione riconosca 
essersi verificate variazioni � in confronto dei prezzi 
lordi di capitolato " sia equipollente al sistema del 
precedente R. D. 6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva 
variazioni nei confronti dei � prezzi correnti al tempo 
dell'aggiudicazione" (n. 214). -VIII) Se la norma 
dell'art. 1664 (2o comma) Cod. civ. sia applicabile agli 
appalti pubblici (n. 215). 
RISERVE. -IX) Se possa invocarsi la decadenza, 
per tardivit�, di riserve formulate a lavori ult,imati 
allorch� trattisi di pretese collegate direttamente alla 
volont� -contrattuale (n. 216). -X) Se possa invocarsi 
la decadenza, per _tardivit�, di riserve, allorch� la questione 
non richieda accertamenti di fatto, ma soltanto � 
la loro valutazione agli effetti giuridici (n. 216). -XI) Se 
la stazione appaltante sia tenuta a corrispondere maggiori 
compensi all'appaltatore, in conseguenza della 
scarsa produttivit� della mano d'opera (n. 216). 

SOSPENSIONE LAVORI. -XII) Se sia legittimo l'ordine 
di sospensione dei lavori, disposto dall'Amministrazione 
in considerazione dello stato di emergenza, 
ma invocando espressamente l'art. 35 del Capitolato 
generale di appalto (n. 217). -XIII) Se, nell'ordine di 
sospensione dei lavori, l'applicazione dell'art. 1 della 
legge 1772/1940 debba essere espressamente indicata 

(n. 217). 
STIPULA CONTRATTO. -XIV) Se l'aggiudicatario, 
il quale abbia artatamente procrastinato la stipula 
formale del contratto di appalto, possa invocare il 
decorso dei sei mesi dall'aggiudicazione, senza che sia 
intervenuta la stipula stessa, per ottenere la liberazione 
dagli obblighi (n. 218). 

ATTI PUBBLICI 

ATTI NOTARILI. -Se gli atti notori, redatti da notai 
a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attri 
buito lo stesso valore degli atti giudiziali di notoriet�, 
redatti davanti al pretore o al cancelliere {R: D. 9 ottobre 
1922, n. 1366), ai fini della prova di talune c�rco: 
stanze costitutive del diritto a pensione di riversibilit� 
delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20, del 

R. D. 28 giugno 1933, n. 704) (n. 3). 

275 


CINEMATOGRAFIA 

SALE CINEMATOGRAFICHE. -I) Se l'aver ottenuto 
la licenza di costruzione prima di altro richiedente 
costituisca titolo di precedenza per ottenere il nulla 
osta per la licenza di esercizio di sala cinematografica 

(n. 19). -II) Se possa legittimamente negarsi il nulla 
osta alla licenza di esercizio di sala cinematografica, 
ove difetti il nulla osta alla costruzione della medesima 
(n. 19). -III) Se il nulla osta per la ricostruzione di sale 
cinematografiche gi�. esistenti e distrutte dalla guerra 
debba essere accordato con l'osservanza dei limiti del 
rapporto posti-popolazione (n. 19). -IV) Se il nulla 
osta alla ricostruzione implichi nulla osta alla riapertura 
del locale (n. 19). 
COMPETENZA 

IMPUGNAZIONE DINANZI GIUDICE COMPETENTE. -I) Se 
l'impugnazione, proposta dinanzi a giudice incompetente 
valga a instaurare un processo valido e, pertanto, 
sia suscettibile di prosecuzione dinanzi al giudice 
dichiarato competente (n. 14). -II) Se il termine, in cui 
il giudizio di impugnazione va riassunto dinanzi al 
giudice competente, sia quello ordinario di impugnazione 
oppure quello fissato dal giudice e, in difetto, 
il termine previsto dall'art. 50 C. p. c. (n.14). 

COMUNI E PROVINCIE 

REGOLAMENTI EDILIZI. -Quale sia il valore giuridico 
di una convenzione tra privati, che regoli le distanze 
da osservarsi per la costruzione di fabbricati su suoli 
finitimi, di rispettiva propriet� di fronte alle norme 
del successivo regolamento edilizio comm1ale, che detta 
disposizioni diverse in materia (n. 62). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

. ALLOGGI DI SERVIZIO. -I) Quale sia la natura giuridica 
del rapporto di assegnazione di un allo15gio di 
servizio o preferenziale, sito in un immobile demaniale 

o patrimoniale indisponibile, effettuata dalla P. A. a 
favore di suoi dipendenti civili o militari (n. 51). II) 
Se il vigente regime vincolistico delle locazioni sia 
applicabile a detti rapporti (n. 51). -III) Se il sistema 
di proroga degli sfratti, previsto dall'art. 47 della legge 
23 maggio 1950, n. 253, sia applicabile ai rapporti !in 
esame (n. 51). -IV) Quale sia la natura giuridica del 
provvedimento di graduazione dello sfratto emanato 
dal pretore (n. 51). 
NAVIGAZIONE INTERNA. -V) Se, in forza dell'art. 4 
dell'atto di concessione del servizio di navigazione 
sul Lago Maggiore, approvato con R. D. 10 settembre 
1920, n. 1939, al termine della concessione gli impianti 
e il naviglio della societ� gi� concessionaria 
vadano devoluti allo Stato in ogni caso, o solo alk~_rch�, 
durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati 
(n. 52). -VI) Se sia applicabile ai contratti dello 
Stato il principio dell'eccessiva onerosit� sopravvenuta, 
di cui agli articoli 1467 e 1468 del Cod. civ. (n. 52). VII) 
Se i sussidi integrativi, erogati alla societ� concessionaria 
di un servizio di navigazione, siano ripetibili 
alla scadenza della concessione (n. 52). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

CESSIONE DI CREDITI. -I) Quale sia la natura giuridica 
della cessione di crediti (n. 152). -II) Quale sia 
la natura giuridica dell'adesione della P. A., necessaria 
perch� la cessione di credito divenga e:fficac.e .nei suoi 
confronti di debitrice ceduta, se quella di autorizzazione 
amministrativa o quella di un negozio di diritto 
privato (n. 152). 

GARA. -III) Se la mancanza di autentica notarile 
su dichiarazione, richiesta dal bando di concorso e da 
rilasciarsi dalla stessa ditta, aspirante a partecipare 
alla gara di appalto, possa costituire motivo di esclusione 
dalla medesima (n.153). 

LICITAZIONE PRIVATA. -IV) Se l'Amministrazione, 
nell'invitare ad una licitazione privata ditte o persone 
ritenute idonee, debba desmnere il suo giudizio di 
idoneit� da determinati elementi (n. 154). -V) Se la 
iscrizione di una ditta alla Carnera di commercio per 
una determinata attivit�. commerciale costituisca condizione 
necessaria per l'esercizio dell'attivit� medesima 

(n. 154). -VI) Se una ditta, iscritta alla Camera di 
commercio per una determinata attivit� commerciale, 
possa partecipare ad un appalto pubblico, avente per 
oggetto altra attivit� (n. 154). -VII) Se una ditta, che 
provveda all'asporto delle immondizie da un aeroporto, 
debba essere iscritta all'albo degli appaltatori dei servizi 
di nettezza urbana, previsto dalla legge 20 marzo 1941, 
n. 366 (n. 154). 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

PUBBLICHE CALAMIT�. -Se sia ammissibile il cmnulo 
dei due benefici, previsti dalla legge 13 febbraio 1952, 

n. 50, sotto forma di intervento dello Stato a favore 
delle imprese industriali, commerciali e artigiane, danneggiate 
da pubbliche calamit� (n. 15). 
DANNI DI GUERRA 

CITTADINANZA ITALIANA. -I) Se requisito soggettivo 
per ottenere l'indennizzo da danni di guerra, ai sensi 
dell'art. 1 della legge n. 968/1953, sia la sussistenza 
della qualit� di cittadino italiano per le p8rsone fisiche 
e la nazionalit�. italiana per le persone giuridiche sia al 
momento in cui il danno si � verificato, sia al momento 
della istanza sia al momento della liquidazione (n. 60). II) 
Se, anche nell'avente causa dal danneggiato, si 
richiedano i requisiti soggettivi sopraindicati (n. 60). 

PARERE TECNICO. -III) Premesso che, a norma 
dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'Intendente 
di Finanza per i danni previsti dall'art. 4, 
lett. b, e e d rimette gli atti della Commissione tecnicoamministrativa, 
prevista dal successivo art. 19, assunte 
informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni 
statali interessate secondo la natura del bene 
danneggiato, si propone quesito se l'Intendente di 
Finanza possa richiedere il previsto parere� tecnico 
agli uffici tecnici erariali, ogni qual volta l'Arnmini:�� 
strazione cc competente secondo la natura del bene " 
non abbia uffici tecnici periferici entro la circoscrizione 
provinciale (n. 61). 


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-276 


PIGNORABILIT�. -IV Se la disposizione dell'art. 33 
della legge 27 dicembre i953, n. 968, che sancisce. la 
insequestrabilit� e la impignorabilit� dei contributi 
per danni di guerra, abbia abrogato implicitamente 
la norma dell'art. 3 del D. L. C. P. S. io ottobre i947, 

n. 367, che sancisce un privilegio speciale a favore 
degli Istituti di credito per il finanziamento di aziende 
industriali (n. 62). -V) Se la compensazione operi per 
i contributi da danni di guerra (n. 62). 
PRESCRIZIONE. ---VI) S� il recapito degli avvisi di 
pagamento da liquidazione danni di guerra a mezzo 
di posta ordinaria sia idoneo e sufficiente ai fini dell'art. 
24 della legge 27 dicembre i953, n. 968, che, per 
i contributi e gli indennizzi non riscossi, prevede un 
termine di prescrizione triennale, decorrente � dalla data 
di comunicazione dell'avviso " (n. 63). 

DEMANIO 

IMMOBILE DI INTERESSE STORICO. -I) Se, anche 
per gli immobili demaniali, che rivestano interesse 
storico, sia necessario un riconoscimento dell'interesse 
stesso per gli effetti della legge n. 1089 del i939 (n. 127). 
-II) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica 
Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile 
demaniale, debba essere un formale decreto (n. 127). III) 
Se il provvedimento del Ministero della Pubblica 
Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile 
demaniale, debba essere trascritto e notificato, 
ai sensi dell'art. 2 della legge 1089/1939 (n. 127). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

ALLOGGIO POPOLARE -RILASCIO. -I) Se le disposizioni 
del capo V della legge 23 maggio i950, n. 253, 
sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, siano 
~pplicabili nel caso di esecuzione di ordinanza di rilascio 
emessa, ai sensi dell'art. 264 del T. U. 28 aprile 1938, 

n. 1165, contro un occupante illegittimo di un alloggio 
popolare in gestione del Ministero dei Lavori Pubblici 
(n. 63). 
ESAZIONE 

RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI. -I) Se 
siano applicabili tutti i principi della riscossione di 
entrate patrimoniali alla riscossione di entrate non 
patrimoniali (tributi) effettuata ai sensi del T. U. 
i4 aprile i9iO, n. 639 (n. 4). -II) Se la sospensione 
della procedura esecutiva in pendenza di giudizio per 
un termine superiore a 90 giorni, salve l'ipotesi previste 
dall'art. i47 cpv. legge di registro, importi perenzione 
dell'ingiunzione (n. 4). -III) Se la copia dell'ingiunzione 
da notificare debba essere certificata conforme 
all'originale dal cancelliere o dall'ufficio emittente 

(n. 5). -IV) Se il procedimento coattivo debba proseguire 
dopo la pubblicazione della sentenza di io grado, 
che rigetti l'opposizione, nonostante l'appello (n. 5). V) 
Se il procedimento coattivo debba essere riattivato 
quando vi sia stata inibitoria o si sia verificata perenzione. 
dell'ingiunzione (n. 5). -VI) Se per la riattivazione 
sia sufficiente una nuova notificazione della 
ingiunzione originaria, a suo tempo vistata dal pretore 
(n. 5). -VII) Se la Fina:n.za possa effettuare cumulativamente 
il pignoramento presso il debitore esecutato � 
e il pignoramento presso terzi (n. 5). -VIII) Se il pignoramento 
presso terzi, salva l'ipotesi prevista dallo 
art. 5i3 C.p.c. e ferma restando l'eccezionale procedura 
consentita per il pignoramento di fitti e pigioni, debba 
essere eseguito nelle vie ordinarie (n. 5). 

CORRISPETTIVI PER L'uso DI BOMB�LE. �PER METANO. 
-IX) Se l'Intendenza di Finanza debba servirsi, per 
la riscossione, esclusivamente della procedura prevista 
dal T. U. i4 aprile i910, n. 639, o possa servirsi delle 
normali azioni giudiziarie (n. 5). -X) Se possa agire 
in via riconvenzionale (n. 5). -XI) Se possa richiedere 
il sequestro conservativo in via ordinaria (n. 5). -XII) Se 
possa proporre istanza di fallimento (n. 5). 

ESECUZIONE FORZATA 

BENI PIGNORATI. -Se l'oggetto pignorato possa 
rimanere invenduto o debba essere assegnato al miglior 
offerente, prescindendo dalla stima (n. i6). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

LEGGE DI NAPOLI. -I) Se la Giunta speciale delle 
espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli 
sia competente a decidere dell'indennit� dovuta per 
espropriazioni attuatesi nell'ambito della Provincia 
di Napoli (n. i27). 

OCCUPAZIONE DI URGENZA. -II) Se il potere di requisizione 
del prefetto della proviI?-cia ex art. 7 della legge 
20 marzo i865, n. 2248, alleg. E, sia limitato ad impianti, 
immobili e cose, situate nell'ambito della provincia 
stessa (n. i28). 

FALLIMENTO 

CURATORE FALLIMENTARE. -I) Se il curatore fallimentare 
sia un rappresentante del fallito o rappresentante 
dei creditori e della massa fallimentare (n. 28). II)
� Se, agli effetti dell'efficacia della cessione di credito, 
il curatore fallimentare del cedente sia da considerarsi 
come un terzo estraneo al contratto (n. 28). 

FARMACIA 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. -I)Se possano assegnarsi 
m serv1z10 provvisorio farmacie di nuova istituzione 
ai sensi dell'art. i della legge 8 marzo 1949, n. 277 

(n. 3). 
CONCORSI. -II) Se gli adempimenti di cui all'art. 11 
del Regolamento farmaceutico siano necessari anche 
per le autorizzazioni di farmacie ai sensi del D. L. 
4 agosto i947, n. 820, in seguito al risultato del concorso 
a favore dei profughi di guerra (n. 4). -III) Se i termini 
e le modalit� di cui all'art. 11 del Regolamento farmaceutico. 
valgano anche per farmacisti vincitori del 
concorso suddetto (n. 4). 

INDENNIT� DI AVVIAMENTO. -IV) Se l'indennit� 
di avviamento, dovuta dal nuovo titolare della farmacia 
a quello cessato, costituisca un vero e proprio diritto 
soggettivo di quest'ultimo (n. 5). -V) Da quale momento._ 
decorra il ((quinquennio precedente)) di cui all'art. no 
del T. U. sulle farmacie, ai fini del calcolo dell'indennit� 
di avviamento (n. 5). 



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277 


FERROVIE 

PERSONALE STRAORDINARIO. -I) Ee, nell'accertamento 
del requisito delle prestazioni si servizio continuativo 
con mansioni di ufficio e nel relativo giudizio 
di idoneit�, previsto dall'art. 5 della legge 31 novembre 
1952, n. 1844, competano alle Commissioni compartimentali 
e, in sede di cognizione dei reclami contro le 
pronuncie delle medesime, alle Commissioni centrali, 
previste dall'art. 8 della legge stessa, poteri di apprezzamento 
discrezionale sul servizio prestato dal personale 
al fine di stabilire se esso abbia o meno i requisiti necessari 
per la sistemazione in ruolo con la qualifica di 
�scrivano� (n. 246). -II) Se per gli agenti, che si 
trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lett. e) della 
stessa legge, sussista il detto potere di apprezzamento 
discrezionale (n. 246). -III) Se la richiesta di cc continuit� 
� di servizio debba intendersi riferita sia alla 

�presenza in servizio� dell'agente, sia al � disimpiego 
delle mansioni di ufficio � (n. 246). 

SUBALTERNI. '--IV) Se, in sede di attuazione della 
legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente l'inquadramento 
del personale non di ruolo delle FF. SS. 
nel ruolo dei subalt�rni d'ufficio, possa legittimamente 
l'Amministrazione prefiggere termini di decadenza, 
dalla legge non previsti, perch� gli agenti possano 
ottenere il cambio di qualifica (n. 247). 

IMPIEGO PUBBLICO 

SALARIATI. -Quale sia il termine di prescriz10ne 
degli assegni spettanti ai salariati non di ruolo (n. 423). 

IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE 

I. G. E. -Se, agli effetti dell'esenzione dall'imposta 
sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione 
diretta sussista nel solo caso che destinatario della 
merce importata sia lo Stato (n. 2). 
IMPOSTA DI BOLLO 

DELEGAZIQNI DI PAGAMENTO. -Se l'imposta di bollo 
sulle delegazioni uniche di pagamento rilasciate a favore 
della Cassa Depositi e Prestiti, vada scontata in misura 
fissa o graduale (n. 4). 

IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

ESENZIONI. -I) Se, agli effetti dell'esenzione della 
imposta sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione 
diretta sussista nel solo caso che destinatario 
della merce importata sia lo Stato (n. 59). 

RIMBORSO. -II) Se il termine di un anno, stabilito 
dall'art. 47 della legge sull'imposta generale sull'entrata 
per chiedere il rimborso di detta imposta, erroneamente 
corrisposta, debba valere solo per le domande di rimborso 
proposte in via amministrativa ovvero anche 
per le istanze proposte in via giudiziaria (n. 60). -III) Se 
le imposte. pagate per fruire di condono o di esonero 
tributario, previsto dalle leggi anteriori all'entrata 
in vigore della legge Il gennaio 1951, n. 25, siano 
ripetibili (n. 60). -IV) Se l'esenzione tributaria, di cui 
all'art. 9 del D. L. C. P. S. 29 giugno 1947, n. 779, 

concerne i soli corrispettivi di appalto, stipulati al 
fine di attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato 
per causa di guerra o anche il prezzo dei contratti di 
acquisto dei materiali e dei macchinari destinati allo 
stesso scopo (n. 60). 

IMPOSTE E TASSE 

IMPOSTA FABBRICAZIONE. -I) Se colui che ometta 
di effettuare nei termini prescritti la dichiarazione 
di lavoro, prevista dall'art. 8 del D. L. 30 ottobre 1952, 

n. 1322, iniziando anzi la lavorazione, violi solo il 
relativo all'obbligo della dichiarazione stessa o anche 
il precetto circa il compimento di lavorazione in tempo 
diverso da quello dichiarato (n. 276). 
IMPOSTA FABBRICAZIONE ENERGIA ELETTRICA. 
II) Se l'Amministrazione per gli Aiuti internazionali 
sia esente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione 
sulla energia elettrica fornita ai campi pr~fughi (n. 277). 

IMPOSTA CONSUMO -ESENZIONE. -III) Se, per i 
lavori esenti dall'imposta di consumo, l'esenzione sia 
subordinata alla denunzia (n. 278). -IV\ Se gli adempimenti 
tributari possano provarsi con mere presunzioni 
(n. 278). 

LAVORO 

REGOLAMENTO INTERNO. -I) Quale sia il valore giuridico 
delle norme del Regolamento interno dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato e delle norme derivanti da 
delibere dell'Istituto stesso, in materia di lavoro (n. 5). II) 
Se il licenziamento ad nutum sia sindacabile in sede 
giudiziaria (n. 5). 

RETRIBUZIONI. III) Se l'art. 4 della legge 
31 marzo 1954, n. 90, sul trattamento economico spettante 
ai lavoratori nelle giornate festive, debba interpretarsi 
nel senso che il lavoratore abbia diritto a conservare 
nella sua integrit� il trattamento di festivit� 
spettantegli a norma del contratto di lavoro, quando 
questo sia, nel suo complesso, pi� favorevole di quello 
previsto dalla legge, senza possibilit� di cumulare i 
benefici delle due norme, di legge e di contratto collettivo 
(n. 6). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

NAVIGAZIONE INTERNA. -I) Se, in forza dell'art. 4 
dell'atto di concessione del servizio di navigazione 
sul Lago Maggiore, approvato con R. D. IO settembre 
1920, n. 1939, al terinine della concessione gli 
impianti e il naviglio della Societ� gi� concessionaria 
vadano devoluti allo Stato, in ogni caso, o solo allorch�, 
durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati 
(n. 79). -II) Se sia applicabile ai contratti dello 
Stato il principio dell'eccessiva onerosit� sopravvenuta, 
di cui agli articoli 1467 e 1468 Cod. civ. (n. 79). -III) Se 
i sussidi integrativi, erogati alla Societ� concessionaria 
di un servizio di navigazione, siano ripetibili ana. scadenza 
della concessione (n. 79). 

RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. -IV) Se l'esenzione tributaria, 
di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 29 giugno 1947, 

n. 779, concerne i soli corrispettivi dei contratti di 

-278 


appalto, stipulati al fine di attuare la ricostruzione 
del naviglio sinistrato per causa di guerra o anche il 
prezzo dei contratti di acquisto dei materiali e dei 
macchinari destinati allo stesso scopo (n. 80). 

NOTARIATO 

ATTI NOTARILI. -Se, agli atti notori, redatti da notai 
a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attribuito 
lo stesso valore degli atti giudiziali di notoriet�, 
redatti davanti al pretore o al cancelliere (R.D. 9 ottobre 
1922, n. 1366), ai fini della prova di talune circostanze 
costitutive del diritto a pensione di riversibilit� 
delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20 del R. D. 
28 giugno 1933, n. 704) (n. 5). 

PENSIONI 

PRESCRIZIONE. -Se, nell'ipotesi in cui gli aventi 
diritto abbiano avanzato nei termini la prescritta 
richiesta di pagamento dei ratei di pensione caduti in 
successione, nelle more della concessione del prescritto 
nulla osta da parte dell'Amministrazione� centrale, 
decorra il periodo prescrizionale (n. 78). 

PRESCRIZIONE 

ASSEGNI A SALARIATI. -Quale sia il termine di 
prescrizione degli assegni spettanti ai salariati non 
di ruolo (n. 27). 

PREZZI 

REVISIONE. -I) Quale carattere abbia il decreto 
del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione 
di ricorsi contenziosi in materia di revisione prezzi 

(n. 32). -II) Se la parte privata interessata abbia diritto 
ad avere rilasciata copia integrale del decreto ministeriale 
(n. 32). -III) Se sia legittimo il decreto siffatto, 
che sia motivato per relationem, con riferimento al 
parere della Commissione consultiva (n. 32). -IV) In 
quale momento sorga la pretesa alla revisione dei prezzi 

(n. 33). -V) Se la pretesa alla revisione prezzi costituisca 
un diritto soggettivo (n. 33). -VI) Se il sistema 
revisionale, previsto dal R. D. L. 21 giugno 1938, 
ti. 1296, per il quale pu� procedersi a revisione quando 
l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni 
� in confronto dei prezzi lordi di capitolato >>, 
sia equipollente al sistema del precedente R. D. L. 
6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva variazioni nei 
confronti dei "prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione
� (n. 33). -VII) Se la norma dell'art. 1664 
(2o comma) Cod. civ., sia applicabile agli appalt1i pubblici 
(n. 34). 
PROPRIETA 

DISTANZE. -Quale sia il valore giuridico di una 
convenzione tra privati, che regoli le distanze da osservarsi 
per la costruzione di fabbricati su suoli finitimi, 
di rispettiva propriet�, di fronte alle norme del successivo 
Regolamento edilizio comunale, che detti disposizioni 
diverse in materia (n. 21). 

PROPRIETA INDUSTRIALE 

BREVETTO -VALIDIT�. -I) Se nel periodo compreso 
tra la data di normale scadenza di un brevetto e la 
data (successiva) di decorrenza del quinquennio di 
prolungamento, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, 

n. 842, si sia verificata una vacatio di validit� del 
brevetto (n. 4). .:._ II) Se il compenso, dovuto al titolare 
del brevetto per il suddetto periodo intermedio, c�stituisca 
debito di valuta o di valore (n. 4). 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 
CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 

.A CURA DI S.ALV.ATORE SIC.A 

BRASILE 

Vogliamo qui riferire sulla Procura Generale 
dell'Erario Nazionale (Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional). Abbiamo gi� detto, trattando 
del Brasile in questa Rivista per quanto concerne 
la difesa dello Stato (pag. 150 e seg., maggio-giugno 
1956), che al Procuratore Generale della Repubblica 
spetta di rappresentare l'Unione o l'Erario 
Nazionale (Fazenda Nacional) nelle cause civili 
in cui questa figurasse come attrice (autora) o 
convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) 
od opponente od in qualunque modo fosse interessata 
(legge 1341 del 30 gennaio 1951). Il sistema 
generale della Procura dell'Unione comprende, 
come abbiamo detto: 1� il Ministero Pubblico 
dinanzi alla Giustizia ordinaria; 2� il Ministero 
Pubblico presso la Giustizia militare; 3� il Ministero 
Pubblico presso la Giustizia del lavoro; 4� il 
Ministero Pubblico presso la Giustizia elettorale; 
5� il Ministero Pubblico presso la Corte dei Conti 
(Tribunal de Contas); nel sistema della Procura 
Generale s'inquadra la Procura Generale dell'Erario 
Nazionale, il cui Regimento ci � pervenuto 
soltanto nel febbraio 1957 (� Revista Forense n, 
luglio-agosto 1956, n. 637 a 638, Legisla�ao, paggina 
474 e seg.). � 

Parliamo qui del Regimento da Proeuradoria 
Geral da Fazenda N aeional, adottato il 
30 aprile 1956 dal Presidente dell'Unione degli 
Stati Uniti del Brasile, ai sensi dell'art. 87, n. 1, 
della Costituzione 24 settembre 1946 (regolamenti 
di esecuzione) e della legge 6 novembre 1955. 
Il Regimento � stato pubblicato nel �Diario 
Oficial >> del 10 maggio 1956. I compiti della Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional corrispondono, 
in parte, a quelli di un'Avvocatura Erariale; 
ci .serviamo qui della dizione . abbreviata, per 
quanto impropria, di Procura Erariale. 

CAP. I. -COMPITI ED ORGANIZZAZIONE 

La Procura Erariale � direttamente subordinata 
al Ministro delle Finanze (Ministro da Fazenda). 
Essa possiede i compiti seguenti: 

10 � organo consultivo del Ministero delle 
Finanze in materia giuridica (Consulta juridica). 

2� Provvede all'esame ed al controllo (fiscaliza�ao) 
dei contratti che concernano le entrate 
(receita) dell'Unione. 

3� Provvede all'accertamento (apura�ao) dei 
crediti (divida ativa) federali ed alla loro iscrizione 
ai fini del ricupero (cobranza) giudiziario. 

4� Collabora con il Ministero Pubblico della 

Unione presso la Giustizia ordinaria (justi�a 
comum). 
5� Assolve alle altre attribuzioni ad essa 

assegnate dalla legge (art. 1). 
La Procura Erariale si compone: 

I. Di un organo centrale, costituito dal Procuratore 
generale e dai suoi sostltuti (auxiliares), 
con giurisdizione in tutto il paese. 
II. Di organi regionali e del distretto federale 
(territorio della capitale; distrito federal) (art. 2). 
L'organo centrale comprende le Procure dell'Erario 
Nazionale (Procuradorias da Fazenda 
Nacional) (art. 2 par. 1). Esso comprende: 

a) la Sezione di Amministrazione (Se�ao 
de Administra�ao); 
b) la Divisione dei Contratti (Turma de 
Contratos); 
e) la Divisione della Difesa erariale (Turma 
de Defesa da Fazenda) (art. 2, par. 1). 

La Sezione di Amministrazione possiede una 
Divisione di Biblioteca e di Massimario (Turma 
de Biblioteca e Jurisprudencia) (art. 2, par. 2). 

La Procura Erariale nel Distrito Federal (territorio 
della capitale dell'Unione, e cio� di Rio de 
Janeiro) comprende: 

a) la Sezione di Amministrazione; 
b) la Sezione dei Crediti (Sc�ao da Divida 
Ativa); 
e) la Divisione di Difesa erariale (art. 2, 
paragrafo 4). 
I,a Procura Erariale nello Stato di San Paolo 
(Estado de S�o Paulo) comprende: 

a) la Divisione dei Crediti; 

b) la Divisione della Difesa erariale; 

e) la Divisione di Amministrazione (art. 2, 
paragrafo 4). 

La Procura Erariale Generale � diretta da un 
Procuratore Generale (Procurador Geral); questo 
� nominato dal Presidente della Repubblica, fra 
i procuratori dell'Erario Nazionale (procuradores 
da Fazenda Nacional), su proposta del Ministro 
delle Finanze fatta in base ad un triplice elenco 
(lista triplice\, in cui sia indicato, obbligatoriamente, 
almeno un Procuratore dell'Erario Nazionale 
negli Stati (art. 3). Occorre non confondere 
il Procuratore dell'Erario Nazionale negli Stati, 
che cura gli interessi dell'Unione, con il P:i:ocuratore 
dei singoli Stati per gli interessi dell'Erario 
di ogni singolo Stato. La Procura Erariale nel 
Distretto � diretta da un Procuratore-capo (Procurador-
chefe), nominato dal Presidente della 
Repubblica fra i procuratori erariali del Distretto 



hl: hl: 
-280 

Federale, mediante proposta, in triplice elenco, 
da parte del Procuratore Generale (art. 4); ricordiamo 
che per il Ministero Pubblico della Giustfaia 
del Distretto Federale (Ministerio P�blico da 
Justi�a do Distrito Federal) � stato emanato 
apposito Regolamento, approvato con decreto 
del Presidente dell'Unione del 5 maggio 1956 
(�Diario Oficialn , 7 maggio 1956). 

La Procura Erariale nello Stato di San Paolo 
� diretta dai due Procuratori ivi in funzione, 
designati dal Ministro delle Finanze (art. 5). 
Le Procure erariali negli altri Stati sono dirette 
dal rispettivo Procuratore (art. 6). 

La Sezione di Amministrazione dell'organo centrale 
della Procura Generale Erariale � diretta 
da un capo (chefe), designato dal Procuratore 
Generale (art. 7). 

Le Sezioni della Procura� Era.riale nel Distretto 
Federale sono dirette da capi, designati dal Procuratore-
capo (art. 8). 

Le Divisioni (Turma) della Procura Erariale 
Generale (organo centrale) avranno direttori (encarregados) 
designati dal Procuratore Generale, ad 
eccezione della Divisione Biblioteca e Massimario, 
il cui direttore � designato dal Capo della Sezione 
amministrativa (art. 9). I direttori di divisione 
delle Procure Erariali nel Distretto Federale e 
nello Stato di San Paolo sono designati dal rispettivo 
Procuratore-capo (art. 10). Il Procuratore 
Generale dell'Erario Nazionale (Procurador Geral 
da Fazenda Nacional) � assistito da due vice-Procuratori 
(Procuradores assistentes) al massimo, 
nominati di sua libera scelta fra i Procuradores 
da Fazenda (art. 12); esso ha un Segretario, da 
lui scelto e des�gnato fra i funzionari (servidores) 
del Ministerq delle Finanze (art. 12). Il Procuratore-
capo dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale 
ha un Segretario, da lui scelto e designato 
fra i funzionari del Ministero delle Finanze (art. 13). 
Sono classificati come di prima categoria i Procuratori 
dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale 
e nello Stato di San Paolo; di seconda categoria 
quelli degli Stati di Cear�, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paran� e 
Rio Grande do Sul; di terza categoria negli altri 
Stati (art. 15). 

Le Procure dell'Erario Nazionale negli Stati 

funzionano come organi annessi alla rispettiva 

Delegazione fiscale del Tesoro Nazionale (Delegacia 

Fiscal do Tesouro Nacional, art. 15). 

C.A.P. II. -COMPETENZA ORGANICA 
� stabilita la competenza: A) della Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (art. 16-18); B) delle 

Procuradorias da Fazenda Nacional (art. 19-23). 

A) Spetta alla Procura Generale dell'Erario 

Nazionale (organo centrale): 

1� dare motivato parere (parecer funda


mentado) sulle questioni giuridiche sorte nei pro


cessi sottoposti all'esame e parere della Procura 

dal Ministro delle Finanze; 

2� invigilare (zelar) per l'osservanza delle 

leggi e dei regolamenti di finanza; 

3� esaminare i testi preparativi dei progetti 
(anteprojectos) di regolamenti e di istruzioni che 
debbono essere adottati per l'esecuzione delle 
leggi di finanza e per la realizzazione di servizi 
di competenza del Minil')tero delle Finanze; 

4� raccogliere elementi di fatto e di diritto 
e preparare, con metodi di urgenza (regime de 
urg�ncia), le comunicazioni che debbono essere 
fatte, nei ricorsi di sicurt� per violazione dei 
diritti. costituzionali (mandados de seguran�a). 
dal Ministro delle Finanze, quando l'atto impugnato 
sia stato adottato dal Ministero delle Finanze 
da organo dipendente da questo; 

5� esaminare le incombenze ordinate in sede 
giudiziaria (ordens judiciais) che riguardino l'Erario 
Nazionale ed il cui adempimento dipenda 
dall'autorizzazione del Ministro delle Finanze; 

6� preparare e portare a termine (lavrar) 
i contratti aventi carattere fiscale o finanziario 
in cui intervenga l'Unione e siano parti gli Stati, 
i Municipi, gli Organi autarchici e le Societ� in 
parte finanziate da pubblici bilanci (sociedades de 
economia mista), nonch� quelli di concessioni, di 
fornitura, di ordinazione di carta-moneta (notas 
do papel-moeda) ed altri non specificati, che ad 
essa Procura fossero rappresent.ati dal Ministro 
delle Finanze; essa � tenuta inoltre ad esprimere 
parere (opinar) sulla legalit� di accordi (ac�rdos), 
composizioni �(ajustes) o schemi relativi al debito 
pubblico esterno; 

7� promuovere la rescissione di contratti e 
la dichiarazione di caducit� di concessioni, sia 
consigliando la relativa pronuncia da parte della 
Autorit� amministrativa competente, sia comunicando 
(encaminhando) i necessari elementi all'organo 
del Pubblico Ministero, per l'inizio dell'azione 
giudiziaria, all'uopo ritenuta indispensabile; 

8� organizzare e mantenere aggiornati gli 
emendamenti sulla legislazione finanziaria, sulla 
giurisprudenza dei tribunali in materia finanziaria 
e sulle decisioni amministrative relative a materia 
che rivesta tale carattere; 

90 promuovere, selezionatamente, 'la pubbli


cazione annuale di pareri relativi a questioni 

sottoposte al parere della Procura Generale Era


riale e delle Procure Erariali (art. 16). 

La Sezione di Amministrazione � competente 

per i servizi di Amministrazione generale che im


portassero necessariamente l'esecuzione dei lavori 

della Procura Generale. Ad essa compete: 

1� stendere il riassunto del carico (ponto) 

ed organizzare i bollettini dell'evasione degli 

affari (boletins de freqii�ncia); 

20 organizzare i turni (escala geral) delle 

vacanze del personale; 

3� raccogliere gli elementi relativi alla vita 

funzionale (vida funcional) dei funzionari (ser


vidores) della Procura Generale e comunicarli al 

servizio del Personale di Finanza (Servi�o do 

Pessoal da Fazenda); ... 

40 portare a conoscenza (divulgar) le jstru-_ 

zioni e gli ordini di servizio della Procura Generale; 

50 sorvegliare, conservare e catalogare la 

Biblioteca secondo i libri di consultazione usuale, 

le collezioni di leggi e degli organi ufficiali, mante



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-281 


nendo una collaborazione con la Biblioteca del 
Ministero delle Finanze; 

60 organizzare e mantenere aggiornati gli 
indicatori (fich�rios) di legislazione, di giurhiprudenza 
dei tribunali e delle decisioni amministrative 
in materia :finanziaria; 

7� reperire ed indicare le copie dei pareri 
dei Procuratori, annotando le decisioni poi emesse 
nei relativi procedimenti; 

8� promuovere la pubblicazione sistematica 
dei pareri della Procura, del repertorio delle decisioni 
e delle monografie giuridiche; 

9� comunicare ai funzionari del Ministero 
informazioni verbali su quanto potesse risultare 
dai propri fich�rios; 

10� preparare la proposta del bilancio (proposta 
or�amentaria) per i propri uffici (reparti�ao); 


no elencare i crediti relativi al personale; 

120 acquisire il materiale necessario per i 
propri servizi, accettando o rifiutando il materiale 
in eonformit� della vigente legislazione; 

13� controllare (fiscalizar) l'entrata di materiale 
nel deposito, registrando la data della consegna, 
l'indole del materiale, la quantit�, la qualit�, 
il peso ed il valore; 

14� invigilare per la custodia e la conserva


zione del materiale permanente e di consumo e 

provvedere per la relativa distribuzione per i 

vari organi della Procura in conformit� con le 

necessit� dei servizi; 

150 controllare l'uscita del materiale; 

16� controllare il materiale del deposito; 

17� provvedere la carta da consumare (pauto 

de consumo); 

18� catalogare i modelli stampati in uso; 

190 organizzare l'inventario dei beni mobili in 

uso negli uffici della Procura; 

20� fare la classificazione e la marcatura del 

materiale permanente; . 

210 provvedere per la manutenzione (reparo) 

del materiale permanente; 

22� proporre il cambio, la cessione od il 

depennamento (baixa) del materiale; 

230 esaminare le richieste, le note e le quie


tanze relative al materiale; � 

24� iscrivere e controllare la destinazione delle 

anticipazioni ricevute (aplica�:�o dos adiamentos); 

250 registrare (escriturar) il movimento degli 

stanziamenti di bilancio (dota�oes or�amenta


rias) assegnate alla Procura, salvo per. la parte 

afferente al personale, di maniera che siano imme


diatamente accertati (apurados) le rimanenze 

esistenti (saldos existentes); 

26� ricevere, registrare, distribuire ed archi


viare le carte (papeis) destinate alla Procura; 

27� numerare ed archiviare, classificandole 

con precise indicazioni, le copie degli uffici, le 

note (portarias), i telegrammi ed altri documenti 

spediti dalla Procura; 

28� registrare e controllare l'entrata e l'uscita 

di ogni nota e di ogni documento; 

29� fornire informazioni sull'andamento ed il 

disbrigo dei processi salvo per quelli che presen


tino indole riservata; 

30� ricevere il pubblico ed indirizzarlo sul 
modo di presentare le proprie domande, sollecitazioni 
e reclami (art. 17). 

Le Divisioni hanno attribuzioni stabilite nelle 
istruzioni che saranno emanate dal. Pr_ocuratore 
generale (art. 18). 

La Procura dell'Erario Nazionale ha compiti 
fissati dall'art. 19; questi sono analoghi, secondo 
la competenza territoriale, a quelli' elencati di 
sopra (art. 19); ugualmente dicasi per la Procura 
del Distretto Federale (art. 20 e 27) e per la Procura 
nello Stato di San Paolo (art. 22) e negli Stati 
(art. 23). 

Sono elencate le singole attribuzioni del personale, 
e cio� del Procuratore generale dell'Erario 
Nazionale (art. 24), dei Procuratori dell'Erario 
Nazionale (art. 25), del Procuratore-capo nel 
Distretto Federale (art. 26), del Procuratore-capo 
nel Distretto di San Paolo (art. 26), del vice-Procuratore 
(art. 28), dei Procuratori dell'Erario 
Nazionale addetti alle funzioni di rappresentanti 
dell'Erario presso i Consigli dei Contribuenti 
(Conselhos de Contribuintes) ed il Consiglio Superiore 
delle Tariffe (Conselho Superior de Tarifas) 
(art. 29). I cosiddetti Assistentes Juridicos sono 
addetti all'org�no centrale della Procura Generale 
od alla Procura nel Distretto Federale, in conformit� 
della designazione da parte del Procuratore 
Generale, che con ordinanza (portar�a) ne stabilir� 
le rispettive funzioni (art. 30). Sono infine stabilite 
le attribuzioni dei Capi di Sezione (art. 31) e dei 
Segretari (art. 32). 

Per quanto concerne le funzioni consultive in 

materia giuridica secondo i vari organi tenuti ad 

esprlm.ere il parere, questo dev'essere motivato 

(art. 33). La richiesta del parere non impedisce 

agli organi della Procura di esaminare altri aspetti 

delle questioni che possono interessare l'Erario 

(art. 33, par. 3). 

CAP. III. -LA DIFESA ERARIALE 

Il servizio di difesa giudiziaria dell'Erario ha 
precedenza sugli altri servizi e l'inosservanza di 
tale precetto costituisce mancanza di adempimento 
al proprio dovere (art. 35; art. 1� del decreto 


21.367 del 5 maggio 1952). Viene disciplinata la 
procedura organica di tale servizio (articoli 36-38). 
Per gli effetti disciplinari, ed in conformit� dello 
stato giuridico sul pubblico impiego (estatuto 
dos funcionarios), dev'essere accertata la responsabilit� 
del funzionario che, senza giusto motivo, 
causasse ritardo nell'andamento o nella istruzione 
delle domande giudiziarie (art. 38). 
L'inosservanza delle norme organiche tracciate 
negli articoli 37, 38 e 39 sar� comunicata alla 
Procura Generale ed alla Direzione Generale dell'Erario 
Nazionale (Diretoria Geral da Fazenda 
Nacional) perch� venga determinata, ai firp. _disciplinari 
ed in conformit� con lo stato giuridico sul_ 
pubblico impiego, la responsabilit� del funzionario 
che senza giusto motivo avesse cagionato un ritardo 
nell'andamento della istruzione delle domande 
giudiziarie di difesa degli interessi erariali (art. 39, 

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n. 2). Il Ministro delle Finanze � tenuto ad adottare 
istruzion onde disciplinare la forma di avocazione 
(requisi ��o), da parte della Procura dell'Erario 
Nazionale, dei processi previsti negli articoli 36 
e 39 ed il modo di assolvere agli obblighi relativi, 
adottando rigorose norme dirette ad impedire che 
gli interessi dell'Erario possano essere pregiudicati 
a causa di eventuali ritardi (art. 40). 
� disciplinata la materia concernente i crediti 
dell'Unione (articoli 41 e 42). Norme sono stabilite 
per il controllo dei contratti (fiscaliza�fo dos 
contratos). Per tale controllo sull'esecuzione dei 
contratti in cui fosse parte l'Erario Nazionale 
ed interessassero l'entrata dell'Unione, le Procure 
sono tenute a raccogliere i dati e le informazioni 
necessarie, in modo da provvedere: 

a) alla raccolta (coletfinea) di copie autentiche 
dei contratti celebrati; 

b) allo scadenzario (fi0 hario) di tali contratti; 

e) alla registrazione, in ordine cronologico, 
dei pagamenti relativi alle obbligazioni contrattuali 
(art. 43). 

Le Procure Erariali, in relazioni semestrali ed 
in comunicazioni che si rendessero necessarie, 
rappresenteranno gli atti effettuati nel controllo 
dei contratti e delle adottate provvidenze, suggerendo 
quelle che fossero richieste dalla fedele 
osservanza delle stipulazioni e dei termini pattuiti 
(art. 41). 

La Procura Generale, merc� gli elementi ottenuti 
dalle Procure e da altri organi, provvede a promuovere 
la rescissione dei contratti o la caducazione 
( caducidade) delle concessioni, sia consigliando 
la pronunzia (pronunciamento) dell'Autorit� 
amministrativa competente sia comunicando 
i necessari elementi all'organo del Ministero Pubblico 
perch� sia iniziata l'azione opportuna (art. 45). 

CAP. IV. -LA RAPPRESENTANZA ERARIALE 

Il Procuratore Generale dell'Erario Nazionale 
a mezzo proprio od a mezzo del Procuratore da 
esso prescelto, rappresenta l'Erario Nazionale, 
mediante provvedimento del Ministero delle 
Finanze, nelle assemblee delle societ� al cui 
capitale partecipi il Tesoro Nazionale (art. 46). 
La comunicazione dev'essere fatta con un'antecedenza 
di 48 ore al. minimo ed � accompagnata 
dalle istruzioni sul procedimento che dev'essere 
osservato (art. 46, par. unico). La Procura Generale 
conserva la collezione aggiornata degli statuti 
delle societ� di economia mista aventi importanza 
(ambito) federale, assieme con il registro delle 
date relative alle assemblee generali ordinarie 
(art. 47). Con la necessaria tempestivit�, il Ministero 
delle Finanze, a richiesta del Procuratore 
generale, designa il contabilista (contador) ed 
altri tecnici, per l'esame della relazione e dei conti 
delle societ� che debbono formare oggetto di valutazione 
del rappresentante dell'Erario (art. 47, 
par. 1); i funzionari di cui al precedente paragrafo 
forniranno al Procuratore Generale tutte le informazioni 
necessarie per il buon disimpegno della sua 
missione (art. 47, par. 2). A mezzo dei Procuratori 

dell'Erario Nazionale, mediante indicazione da 
parte del Procuratore Generale e decreto di designazione, 
l'Erario Nazionale � rappresentato presso 
i Consigli dei contribuenti e presso le due Camere 
del Consiglio superiore di tariffa da un Procuratore 
erariale avente la dencrminaziomr di Pl'ocntador 
representante da Fazenda o da un funzionario 
di carriera che abbia i requisiti di cui all'unico 
paragrafo dell'art. 18 della legge 2.(142 del 9 novembre 
1955. I Procuratori rappresentanti, ove sia 
necessario, consulteranno il Procuratore generale 
dell'Erario Nazionale sulle materie che presentino 
maggiore complessit�, sottoposte al loro esame 
(art. 48, par. unico). 

CAP. V. -L'ORARIO 

L'orario normale di lavoro dei funzionari � 
stabilito dal Procuratore generale, dai Procuratoricapi 
e dai Procuratori negli Stati; all'uopo 
dev'essere rispettato il minimo delle ore settimanali 
o mensili stabilito dal Servizio Pubblico 
(Servi�o Publico, art. 49). Compete al Procuratore 
Generale di stabilire le ore di lavoro dei Procuratori 
ed il modo di controllarne l'osservanza (art. 48, 
par. unico). 

CAP. VI. -LE SOSTITUZIONI 

Sono sostituiti automaticamente nei loro impedimenti 
ed assenze sino a trenta giorni: 
1� il Procuratore generale dal vice-Procuratore 
anziano; 

2� il Procuratore-capo nel Distretto federale 
dal Procuratore con maggiore anzianit�, nel servizio 
pubblico; 

3� il Procuratore capo nello Stato di San 
Paolo da altro Procuratore; 
4� i Capi delle Sezioni da un funzionario 
previamente designato con decreto (art. 50). 

Nei loro impedimenti sino a trenta giorni i 
Procuratori dell'Erario Nazionale negli Stati di 
terza categoria sono sostituiti da funzionari del 
Ministero delle Finanze, laureandi in diritto 
(bachareis em direito) che il Procuratore generale 
designer� con decreto, su indicazione del Procuratore 
che dev'essere sostituito; ove l'impedimento 
fosse superiore a trenta giorni, sar� nominato 
un sostituto interino su proposta del Procuratore 
generale, dovendo il candidato soddisfare ai requisiti 
legali per rivestire la funzione (art. 51). 
I Procuratori erariali di seconda categoria sono 
sostituiti da quelli di terza e quelli di prima da 
quelli di seconda, in conformit� della designazione 
da parte del Procuratore Generale e sino a che 
duri l'impedimento; � assicurata la facolt� di 
rifiuto (recusa) della designazione ed, ove tutti 
la dovessero esercitare, la sostituzi6ne si far�, 
nella forma dell'articolo a cui si riferisce il pre-sente 
paragrafo (art. 51, par. unico). 

I casi omessi nel Regimento su riportato sono 
risolti dal Procuratore Generale.