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ANNO VIlI -N. 11-12 NOVEMBRE-DIOEMBRE 1955 

RASSEGNA MENSILE 
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 
SOMMARIO 
I. ARTIOOLI ORIGINALI 
1) Persone giuridiche -Organi ed organi dotati di personalit� giuridica, 
dell'a.vv. c. CARBONE, p. 223. 
2) L'organizzazione dell'Atlantico del nord e la giurisdizione italiana, dell'avv. 
P. PAONE, p. 234. 
II. NOTFJ DI DOTTRINA 
1) A. VA.RA.NESE: Oodice delle leggi sui lavori pubblici, 2a ed. Giu:ffr� 1955, 
Mila.no, recensione critica, p. 244. 
2) M. CABEZA DE V.A.e.A. -Informe a la Nacion, 1955, Quito; recensione 
critica dell'avv. A. TEBBANOV.A., p. 244. 
3) Memoria del Oonsejo de Defensa Fiscal, Santiago de Chile 1953; reoen� 
sione critica. dell'a.vv. A. TERRANOVA, p. 244. 
III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 
1) Amministrazione pubblica -Rappresentanza dell'Amministrazione 
dei Lavori Pubblici -Provveditorati regionali -Limiti (Trib. Sup. 
AA.PP.), p. 246. 
2) Contratti di guerra -Commissariato per la sistemazione e liquida.zione 
dei contra.tti di guerra -Natura giuridica. (Corte di Cass.), p. 247. 
3) Espropriazione per pubblica utilit� Decreto 
di approvazione del progetto 
-Termine per il compimento delle opere (Trib. Sup. AA.PP.), 
p. 246. 
4) Partiti politici -Rappresentanza. processuale delle Sezioni (Corte di 
Cass.), p. 247. 
5) Simulazione -Simulazione soggettiva. -Vendita. giudiziale (Corte di 
Cass.), p. 248. 
IV. ORIFJNTAMFJNTI GIURISPRUDENZIALI DFJLLFJ OORTI DI 
MFJRITO 
1) Aeronautica e Aeromobili-Danni a terzi sulla superficie -Aeromobile 
militare (C. Appello di Torino), p. 251. 
2) Polizia -Iscrizione la.pida.ria (Trib. di Roma), p. 254. 
3) Trasporto -Trasporto ferroviario -Responsabilit� delle FF. SS. -
Onere della prova (C. Appello di Catania), p. 255. 
V. SFJGNALAZIONI DI DOP.TRINA F1 GIURISPRUDENZA, p. 258. 
VI. INDIOFJ SISTFJMATIOO DFJLLFJ OONSULTAZIONI, p. 272. 
VII. RASSEGNA DI LFJGISLAZIONFJ, DOTTRINA F1 GIURISPRU. 
DFJNZA OOMPARATFJ, p. 276. 
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ANNO VIII - N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1955 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JAZIONE DI SERVIZIO 


PERSONE GIURIDICHE-ORGANI ED ORGANI 
DOTATI DI PERSONALIT� GIURIDICA 


SOMMARIO. -I. Nozione di organo. -II. Persona 
giuridica-organo. -III. Rapporti fra persona giuridica 
-organo ed ente di pertinenza. -IV. Norme regolatrici 
il funzionamento della persona giuridica-organo. 
-V. Responsabilit� per gli atti della persona giuridica-
organo. -VI. Controversie fra persona giuridica-
organo ed ente di pertinenza per questioni attinenti 
al rapporto di servizio. -VII. Organo dotato di 
personalit� giuridica. -VIII. Rapporti fra organo dotato 
di personalit� giuridica ed ente di pertinenza. 

I. 
La dottrina moderna � quasi pacifica nel ritenere 
che per organo di un ente s'intende l'elemento di 
questo, persona od ufficio, che fa volere ed agire 
l'ente stesso. 

Discordanza di vedute esiste, invece, per quanto 
riguarda gli elementi che compongono l'organo. 

Alcuni scrittori, difatti, ritengono che l'organo 
sia costituito sempre da un individuo, che fa parte 
della organizzazione dell'ente e fa volere questo, 
apprestandogli quegli elementi materiali e psichici 
che gli mancano (1); altri affermano che non la 
persona fisica, ma l'ufficio astrattamente considerato 
acquista la qualit� di organo, posto che 
solo l'ufficio riesce a compenetrarsi con l'ente di 
pertinenza (2); un indirizzo pi� recente, che trova 
sempre maggior seguito, osserva che l'ufficio non 
pu� assumersi in maniera astratta, avendo esso 

(1) � questo l'indirizzo che per primo prevalse nella 
dottrina pubblicistica e che oggi domina nella dottrina 
privatistica. Per quest'indirizzo cfr. specialmente: 
DONATI: La persona reale dello Stato, in cc Riv. di Diritto 
pubb. '" 1921, I, p. 10 e segg.; MICELI: La teoria degli organi 
nel Diritto pubblico, in cc Riv. di Dir. pubbl. � 1923, 
I, p. 361 e segg.; KELSEN: Lineamenti di una teoria generale 
dello Stato ed altri scritti, a cura di Volpicelli, 
Roma, 1932, pp. 17, 37, 55 e segg.; CARR� DE MALBERG: 
Oontribution � la theorie g�rerale de l'Etat, II, Paris 1922, 

p. 236 e segg. 
(2) RANELLETTI: Gli organi dello Stato, in ccRiv. di 
Dir. pubbl. � 1909, I, pp. 19-21; ESPOSITO: Organo, ufficio 
e soggettivit� dell'Ufficio, Padova 1932, p. 12 e segg. e 
bibliografia ivi citata; FORTI: Nozione e classificazione 
degli organi, in �Studi di Dir. pubbl. � I, Roma, 1937, 
pp. 184-185; FERRARA, Le persone giuridiche, in �Trattato 
di Dir. civ.� diretto da Vassalli, Torino, vol. II, 
t. II, p. 92-93; CRISAFULLI: Alcune considerazioni sugli 
organi dello Stato, in cc Archivio giuridico� 1938, volume 
XXXVI pp. 90-91; FoDERARO: Contributo alla teoria 
della personalit� degli organi dello Stato, Padova 1941, 
p. 40 e segg.; VITTA~ Diritto Amministrativo, I, Torino, 
1948, p. 161. 
sempre bisogno di una persona fisica per agire, e 

considera come organo l'istituzione, in cui com


prende quel complesso di elementi materiali e 

personali, concreti ed astratti, che sono coordinati 

e diretti ad esercitare l'attivit� dell'ente (3 ). 

A sostegno di questo ultimo indirizzo sta la 

considerazione che, se l'ufficio in astratto potesse 

considerarsi organo, non avrebbero alcuna rile


vanza le qualit� della persona fisica preposta al


l'ufficio, con la conseguenza che l'incapacit� del


l'individuo titolare di esso o l'illegittimit� della 

sua investitura non invaliderebbero l'atto emanato 

dall'ufficio stesso. 

Nel nostro ordinamento giuridico, invece, le 

qualit� dell'individuo preposto alla istituzione 

sono prese in considerazione .per determinare. la 

di lui capacit� e, quindi, quella dell'organo, la sua 

compatibilit� con l'ufficio e con l'atto emanato ecc. 

Gli esempi che si possono citare al riguardo sono 
�numerosi, ma ci limitiamo a ricordarne qualcuno. 

In base all'art. 324 cod. pen., che punisce il fun


zionario che prenda interesse privato in atti di 

uffificio, ed all'art. 279 della legge comunale e 

provinciale, che vieta agli amministratori dei 

corpi locali di prendere parte a deliberazioni che 

riguardino interessi loro o di parenti ed affini, si 

ritiene che sia illegittimo l'atto amministrativo 

che investe interessi personali della persona pre


posta all'organo che l'ha emesso ovvero quelli 

della sua famiglia (4). 

(3) ROMANO: Oorso di diritto amministrativo, Padova 
1937, p. 101, ricollegandosi alla nozione di istituzione 
elaborata nell'Ordinamento giuridico, Pisa 1908; dello 
stesso Autore, v. Organi, in �Frammenti di un 
dizionario giuridico>>, Milano, 1947, p. 157; ZANOBINI: 
Oorso di Diritto amministrativo, I, Milano, 1952, VI edizione, 
p. 110 e gi� nelle precedenti edizioni; FERRI: 
Le unioni di organi, Milano, 1943, p. 14 e segg.; MIELE: 
Principi di Diritto amministrativo, Pisa 1945, p. 94; 
SANDULLI: Manuale di Diritto amministrativo, Napoli 
1952, p. 88; MoRTATI: Istituzioni di Diritto pubbl., Padova 
1955, p. 149 e segg.; FERRARI: Gli organi ausiliari, 
Milano, 1953, p. 37 e segg.; CERETI: Oorso si Diritto costituzionale 
italiano, terza ediz., Torino 1953, pp. 57-58. 
(4) � discusso poi se, al di fuori di una espressa.disposizione 
legislativa, esista un principio generale secondo�� 
cui si ha illegittimit� dell'atto qualora uno o pi� soggetti 
titolari dell'organo legittimato ad emetterlo si 
trovino in una situazione attuale o potenziale d'incompatibilit� 
con l'atto stesso. In merito, cfr. NmRo, Sulla 
legittimazione degli organi amministrativi contenziosi, in 
�Foro it. >>, 1953, III. 78-79 e bibliografia ivi citata. 

-224 

Inoltre, secondo la giurisprudenza la incapacit� 
soggettiva di un componente un organo collegiale 
d� luogo al vizio di incompetenza di quest'ultimo 
e rende illegittimo l'atto emanato (5). 

In questi casi la validit� dell'atto, sotto il riflesso 
della legittima composizione dell'organo che 
l'ha emesso, viene accertata sulla base della compatibilit� 
della persona fisica preposta all'ufficio 
in relazione all'atto emanato ovvero della capacit� 
della persona stessa. 

Pertanto, poich� la posizfone soggettiva del titolare 
di un organo viene presa in considerazione 
per determinare se l'atto emanato da quell'organo 
sia valido, bisogna riconoscere che l'individuo � 
elemento necessario della nozione dell'ufficio. 

D'altra parte, che la sola persona non basti ad 
individuare l'organo discende dall'osservazione che 
non � qualsiasi volont� della persona preposta ad 
un ufficio che viene imputata a quest'ultimo, 
bens� solo quella che rientra nella competenza 
dell'ufficio stesso. Se per organo si volesse assumere 
soltanto la persona, mancherebbe qualsiasi 
elemento per discriminare tra volont� dell'ufficio 
espressa da tale persona e volont� di quest'ultima 
manifestata per fini propri. 

Per cui, per individuare l'organo, occorre necessariamente 
fare riferimento a quel complesso 
di funzioni e di poteri dell'ente che appartengono 
ad un determinato ufficio e che si estrinsecano 
attraverso il volere della persona preposta all'ufficio 
stesso. 

Ci� significa che non � organo qualsiasi ufficio, 
ma lo � solo quello che abbia attribuita dalla legge 
la competenza ad attuare un potere dell'ente, sia 
che tale attuazione avvenga con effetti esterni 
alla organizzazione dell'ente, sia che abbia luogo 
nell'interno di quell'organizzazione, purch� per�, 
in questo ultimo caso, con piena autonomia di 
fronte ad una successiva attivit� di altro organo 
dell'ente stesso. 

Senza dilungarci oltre su questo argomento, che 
interessa solo di riflesso e per cui sono sufficjenti 
i brevi accenni fatti, ci preme invece soffermarci 
su due aspetti dell'organo, i quali non sono stati 
ancora oggetto di esame particolare da parte della 
dottrina e sono stati assunti alquanto confusamente 
in recenti pronunciati della giurisprudenza, 
come si a'vr� modo di chiarire. 

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. n. 150 del 15 
maggio 1946, in �Rass. di Dir. pubbl. '" 1947, II, 308 
e segg. con nota contraria di E. ALIOTTA, il quale ritiene 
che la incompatibilit� del membro di un collegio 
dia luogo al vizio di violazione di legge, non gi� a quello 
di incompetenza. Nello stesso senso cfr. ZANOBINI: Oorso 
di Diritto amministrativo, Milano, 1952, sesta ediz., pagina 
145; NrnRo: op. cit., 77. 
Di particolare rilievo al riguardo � pure l'indirizzo 
della Corte di Cassazione, per cui la violazione delle 
norme organiche, che disciplinano la composizione 
numerica di un collegio giudicante, d� luogo ad inesistenza 
della sentenza ed a difetto di giurisdizione 
del giudice (v. da ultimo Cass. Sez. Unite Civili, 
sent. 3008 dell' 11 ottobre 1952, in �Foro it. � 1952, I, 
1321 e segg.). 

Per alcuni rilievi critici su questa sentenza ed in particolare 
sul concetto di inesistenza dell'atto v. DE V ALLES: 
Un concetto errato: Gli atti giuridici inesistenti, in 
�Foro it. " 1953, I, 505 e segg. 

II. 
Un primo aspetto � dato dalla possibilit� che 
titolare di un organo sia una persona giuridica, la 
quale conservi piena la-propria autonomia ove operi 
per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ma 
s'immedesimi, come la parte col tutto, con l'ente 
di pertinenza, quando agisce come organo di questo. 

� questo un aspetto che ormai incomincia ad 
essere bene individuato dalla dottrina pubblicistica, 
la quale osserva come nulla osti che un soggetto 
si presenti-0on statu~ diversi, avendo riguardo 
alle funzioni che esplica, s� che nella realt� giuridica 
egli rappresenti situazioni soggettive varie, 
ciascuna delle quali ha in lui un centro di riferimento 
(6). 

Il fenomeno � frequente relativamente alle persone 
fisiche. Un individuo pu� essere titolare di 
organi di diversi enti, venendo qualificato in tale 
veste, per ognuno di essi, dalla sfera di poteri e 
di doveri che ha attribuiti per far volere ed agire 
c�ascun ente. Il fenomeno poi acquista un aspetto 
pi� esteso se dalla realt� giuridic� si passa a quella 
sociale, in cui accade spesso che una stessa persona 
fisica sia titolare di pi� enti sociali, i quali pure 
hanno bisogno di persone fisiche per agire. 

Ci� � un corollario del principio secondo cui 
una stessa persona pu� costituire la base di ordinamenti 
diversi, ciascuno dei quali � caratterlzzato 
dai fini che intende realizzare. 

Quanto diciamo per la persona fisica vale anche 
per la persona giuridica, la quale persegue determinati 
fini che sono a base della sua istituzione, 
ma pu� anche essere assunta come titolare di un 
organo di un diverso ente ed operare, in questa 
funzione, per il raggiungimento degli scopi di quell'ente. 


Nel perseguinento dei suoi fini la persona giuridica 
ha una propria autonomia, mentre, quando 
agisce come organo di altro ente, si immedesima 
con questo e perde, nel relativo rapporto interno, 
la sua individualit�. 

La posizione della persona giuridica-organo, in 
sostanza, non ha nulla di diverso da quella dell'individuo-
organo (7). Come l'individuo ha un proprio 
status relativamente ai poteri e doveri che 

(6) Fra gli scrittori i quali ammettono che una persona 
giuridica possa essere preposta ad un organo di 
altro ente cfr.: JEMOLO: Organi dello Stato e persone giuridiche 
pubbliche, in cc Lo Stato >>, 1931, p. 333 e segg.; 
DE VALLES: Teoria giuridica della organizzazione dello 
Stato, Padova, 1931, I, pp. 273-274; vol. II, Padova 
1936, p. 40 e segg.; ESPOSITO, op. cit. p. 31, nota l; CRISAFULLI: 
Alcune considerazioni sulla teoria degli organi 
dello Stato, cit., p. 95; FoDERARO, op. cit. pp. 80-81; 
ROMANO, Organi cit., p. 158; Principi di Diritto costituzionale 
generale, seconda ed. Padova 1947, p. 152; GIANNINI 
M. S.: Lezioni di Diritto amministrativo, Milano 1950,. 
I, p. 145 e segg.; La figura giuridica della persona giuridica-
organo � espressamente ammessa nell'ordinamento 
canonico, disponendo il can. 451 del codex Juris cano


nici che titolare dell'ufficio parrocchiale pu� essere 
sacerdos vel persona moralis cui paroecia coll/Zta �13st .-1,n 
titulum. 

(7) Le espressioni persona giuridica-organo ed individuo-
organo vengono usate per indicare il soggetto 
titolare di un organo, non gi� l'organo che, come si � 
detto, � formato da un complesso di elementi materiali 
e personali. 

-225 


attengono alla sua sfera di soggetto privato o di 

soggetto legato da un rapporto di servizio con un 

ente, s� che egli pu� agire contro l'ente stesso per 

la tutela dei suoi diritti ed interessi, mentre non 

viene in considerazione come soggetto a s� quando 

operi come organo dell'ente, analogamente accade 

per la persona giuridica-organo. 

Il problema di cui� ci occupiano non ha nulla 

da vedere con quello della personalit� giuridica 

dell'organo, che continua ad affaticare la dottrina 

moderna e su cui si far� un accenno pi� avanti. 

Dal fatto che una persona giuridica possa essere 

preposta ad un organo, talvolta, si. � fatta discen


dere la tesi della personalit� giuridica dell'or


gano (8), ma tale opinione non ci sembra corretta. 

La struttura giuridica dell'organo, difatti, non 

� permeata dalla natura del suo titolare, ma � 

caratterizzata da elementi obiettivi. Se un organo 

� dotato di personalit� giuridica, lo � qualunque 

sia il soggetto ad esso preposto, persona fisica o 

persona giuridica, poich� la personalit� giuridica 

� una qualit� dell'ufficio-organo nella sua unit� e 

non gi� di un elemento di esso, quale � la persona 

del titolare. 

La nostra giurisprudenza, in alcune decisioni, 

pur senza riconoscere esplicitamente la figura della 

persona giuridica-organo, l'ha ammessa implici


tamente, affermando che taluni enti pubblici, uni


tamente ai compiti attinenti ai loro fini istituzio


nali, esercitano delle funzioni statali e si pongono, 

in questa veste, come organi dello Stato. 

Quando la Corte di Cassazione, per esempio, 
ha deciso che l'Ente economico della zootecnica � 
�un vero e proprio organo dello Stato..... al quale 
lo Stato ha delegato alcune funzioni delicate, di 
carattere strettamente statale� (9), ovvero che 
cc l'attribuzione della qualit� di organo (all'Ente 
di cui trattasi), soltanto per determinati compiti, 
e non gi� come elemento dell'Amministrazione 
Centrale, non fa venire meno e neppure limita 
la personalit� giuridica di un ente pubblico, distinta 
da quella dello Stato strictu sensu >i (10), 
ha assunto sostanzialmente l'Ente economico della 

(8) JEMOLO: Organi dello Stato, ecc., cit.,�p. 333. 
(9) Cass., Sez. Un. Civ., Sent. 781 del 22 maggio 
1948, in" Foro it. � 1949, I, 259 e segg. La Corte di Cassazione 
parla di delega di funzioni dello Stato all'Ente 
economico della zootecnica, ma l'espressione usata � 
impropria. La delega amministrativa, difatti, si ha 
quando il soggetto titolare di una funzione permette 
che un altro organo, espressamente previsto dalla legge, 
eserciti quella funzione (In merito cfr. FRANCHINI: La 
delegazione amminiBtrativa, Milano 1950, p. 50 e segg., 
il quale critica l'orientamento tradizionale secondo cui 
nella delega si ha un trasferimento dell'esercizio della 
funzione dal titolare di questa ad altro organo, osservando 
che l'esercizio della fu.zione trova la sua giustificazione 
non gi� nell'atto di delega bensl nella legge, 
con la conseguenza che l'atto del delegante non trasferisce 
l'esercizio della funzione, ma piuttosto ne permette 
l'esercizio stesso). Caratteristica della delega, 
quindi, � che il titolare possa esercitare direttamente 
la funzione. Il che non accade nella specie, in quanto 
lo Stato svolge talune funzioni Bolo a mezzo dell'Ente 
economico della zootecnica, il quale, pertanto, si pone, 
senza bisogno di alcun atto, come organo facultato ad 
esercitare quelle funzioni. 

(10) Cass. Sez. Unite Civili, Sent. 1352 del 27 maggio 
1949, in cc Foro Italiano� 1949, I, 1171 e segg. 
zootecnica come ente pubblico preposto ad un 

ufficio statale. 

Successivamente la Corte di Cassazione, con sen


tenza 21 luglio 1949 (11), modific� alquanto il con


tenuto delle precedenti decisioni, afformando che 

cc I'Ente economico della zootecnica non � in senso 

strutturale organo dello Stato, tuttavia, sotto 

l'aspetto funzionale, ne assume la posizione giu


ridica, quando si presenta come destinatario ed 

esecutore di un incarico specifico conferitogli dallo 

Stato ed attinente ad un pubblico interesse di 

carattere generale, del quale lo Stato stesso � tito


lare esclus�vo ed al quale non si ricollega alcun 

particolare interesse dell'Ente >i. 

Quale sia la natura del rapporto che passa fra 

lo Stato e l'Ente economico della zootecnica non 

� chiaro in questa sentenza, poich� si parla di or


gano, sia pure in senso funzionale, ed altres� di 

incarico conferito allo Stato. 

Ora, la qualit� di organo presuppone un rap


porto di organizzazione che sorge per il fatto che 

un ufficio abbia attribuita una sfera di poteri, 

dello Stato o di altro ente, sorge, cio�, in base ad 

un atto normativo, al di fuori di qualsiasi dichia


razione di volont� dell'ente di pertinenza, l'inca


rico, invece, si attua o ex lege ovvero in conseguenza 

di una dichiarazione di volont�, che si pone come 

titolo per lo specifico rapporto, il quale, per il suo 

contenuto, non pu� che essere . di rappresentanza. 

Come � stato posto in rilievo da un'autorevole 

dottrina, nel fatto che un ufficio agisca per un ente 

non � dato parlare di rappresentanza volontaria, 

in quanto l'ufficio-organo esiste indipendente


mente dalla volont� di quell'ente. Questo, quando 

nomina la persona preposta ad un suo organo, 
non trasferisce determinati poteri, posto che l'organo 
� gi� investito per legge di quei poteri, ma 
si limita ad una scelta del titolare dell'organo (12). 
L'ufficio-organo vuole ed agisce per l'ente di pertinenza 
in base alla stessa organizzazione di quest'ultimo, 
in virt� della quale una cerchia di poteri 
dell'ente viene esercitata necessariamente da 
quell'ufficio; ci� non accade nella rappresentanza, 
per cui i necessari. poteri vengono trasferiti dal 
rappresentato al rappresentante. 

La stessa dottrina osserva pure come, nel rapporto 
giuridico in esame, non si possa parlare di 
rappresentanza legale, poich� il rappresentante legale 
non assorbe completamente l'attivit� giuridica 
del rappresentato (13 ). Vi sono, difatti, delle 
attivit�, quali quella materiale che produce effetti 
giuridici, l'esercizio dei diritti di libert�, ecc. 

(II) V. in cc Giur. Italiana i> 1950, I, 1, 576. 
(12) FORTI: Teoria dell'organizzazione e delle perBon11 
giuridiche pubbliche, Napoli, 1948, p. 113 e segg. rilevando 
che cc nella rappresentanza, il meccanismo giuridico 
dell'istituto pone in gioco due volont� e l'effetto 
giuridico della rappresentanza � l'effetto combinato di 
queste due volont�; nel caso, invece, del rapporto organico, 
il meccanismo dell'istituto pone in esl!lere una 
sola volont�, quella della persona rivestita dall'ufficio,-avvertendo 
che se c'� stata una volont� che ha designato 
l'organo, il contenuto di questa volont� �, direi, 
formale, in quanto � intesa a designare questa persona, 
non ad attribuirle poteri giuridici, che essa acquista 
ope legiB "� 

(13) FORTI: Teoria dell'organizzazione, cit. p. 114. 

-226 


che non possono essere svolte dal rappresentante, 
ma attengono esclusivamente alla volont� diretta 
del rappresentato. Stante questi caratteri peculiari 
della rappresentanza legale, l'istituto non 
riesce a spiegare il fatto che un ente, per ogni sua 
attivit�, agisca a mezzo della volont� della persona 
preposta ad un suo ufficio e, conseguentemente, 
bisogna fare ricorso al rapporto di organizzazione. 

Chiarito questo punto, che � di particolare rilievo. 
per comprendere i rapporti correnti fra 'io 
Stato e talune persone giuridiche pubbliche delle 
quali ci occuperemo pi� oltre, si pu� passare ad 
esaminare la posizione giuridica dell'Ente economico 
della zootecnica nell'esercizio di funzioni statali. 

Questo ente, fra gli altri compiti demandatigli 
dalla legge istitutiva 18 maggio 1942, n. 566, 
aveva (14) quello di organizzare e dirigere l'ammasso 
obbligatorio dei prodotti e le altre forme di 
disciplina collettiva, nonch� di controllare le operazioni 
di raccolta e collocamento dei prodotti sottoposti 
ad ammasso in confomrit� dei piani predisposti 
dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. 

Si tratta, come si vede, di funzioni tipicamente 
statali e che si attuano sulla base di direttive del 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con una 
form�, cio�, che � propria dell'organizzazione a 
base gerarchica. 

� di particolare rilievo poi la circostanza che 
l'ente economico della zootecnica, limitatamente 
alle funzioni di natura statale, era sottoposto al 
potere direttivo dell'Amministrazione centrale dello 
Sti;Lto, la quale aveva la facolt� di annullare in ogni 
tempo gli atti illegittimi di quell'ente. Potere, questo, 
che appartiene al superiore gerarchico nei 
confronti dell'inferiore, ma manca normalmente 
alle autorit� di controllo. 

Ci sembra pertanto che per le accennate funzioni 
l'Ente economico della Zootecnica si poneva quale 
persona giuridica-organo dello Stato, come implicita.
mente aveva affermato la Corte di Cassazione 
nelle prime sentenze (15). 

Un altro esempio di persona giudica-organo 

dello Stato � fornito dalla Banca d'Italia che svolge 

il servizio di tesoreria provinciale per lo Stato in 

virt� della convenzione 30 ottobre 1894 approvata 

con R. D. 10 dicembre 1894, n. 533 (16). 

Le considerazioni precedentemente esposte per 

escludere il concetto di rappresentanza relativa


mente all'Ente economico della zootecnica valgono 

(14) Con D. L. Lgt. 26 aprile 1945 n. 367 gli enti 
economici della zootecnica sono stati posti in liquidazione. 
(15) Riconoscono che l'Ente economico della zootecnica 
abbia natura di persona giuridica-organo dello 
Stato: MosCHELLA: Tassa di occupazione di suolo pubblico, 
ecc, in <<Foro it. '" 1949, IV, 142-143; SANDULLI 
R.; In tema di ente economico della zootecnia ecc. in 
cc Foro it. �, 1949, I, 1174. Oontro: RANELLETTI: Sulla 
necessit� del previo esperimento dei ricorsi amministrativi, 
ecc. in cc Giur. It. >>, 1948, I, 1, 470; A proposito dei limiti 
soggettivi del principio cc solve et repete '" ecc., in cc Giurisprudenza 
It. >>, 1950, I, 1, 577 e segg. 
(16) In questo senso v. GIANNINI M. S.: Diritto amministrativo 
cit. p. 148, osservando che "l'esempio pi� 
frequente di persone giuridiche titolari di uffici � quello 
delle banche, tesorieri di enti pubblici o dello Stato"� 
Nel testo ci occupiano solo del servizio di tesoreria dello 
Stato poich� quello delle Provincie e dei Comuni d� 
per dimostrare come, anche in ordine al rapporto 
che intercede fra lo Stato e la Banca d'Italia, non si 
possa fare ricorso all'istituto della rappresentanza, 
ma sia d'uopo riferirsi al rapporto di organizzazione. 

Contro questa tesi � stato obiettato che la Banca 
d'Italia, nell'esercizio del servizio di tesoreria provinciale, 
non pu� assumersi come organo dello 
Stato in quanto agisce in nome proprio (17), ma 
l'argomento non ci sembra decisivo per escludere 
il rapporto giuridico esposto. 

Ci� che conta, difatti, non � vedere in nome di 
chi agisce un ufficio o un ente, ma accertare se esso 
imputi ad altro soggetto i propri atti e, nel caso 
positivo, esaminare in virt� di quale rapporto 
avvenga tale imputazione, 

Un Ministero agisce in nome proprio, ma ci� 
non toglie che i suoi atti siano dello Stato poich� 
a questo sono imputati quegli atti. 

Vero � che l'agire in nome proprio del Ministero ha 
un contenuto puramente formale, dato che sostanzialmente 
l'atto � dello Stato non avendo il Ministero 
personalit� giuridica, ma la situazione non cambia 
se l'ufficio sia dotato di personalit� giuridica. 

Nel caso di persona giuridica che svolge funzioni 
statali, difatti, la personalit� giuridica �, usando 
una espressione del Ferrara, �forma, che non porta 
ad un mutamento di sostanza�. L'atto � della persona 
giuridica perch� emesso da questa, ma � 
imputato direttamente allo Stato cos� come � imputato 
allo Stato l'atto di un Ministero. 

Stabilito che l'atto emesso dalla Banca d'Italia 
nell'esercizio di funzioni di tesoreria provinciale � 
imputato direttamente allo Stato, rimane facile 
determinare, per via di esclusione, come rapporto� 
di organizzazione quello che s'instaura fra essa e 
lo Stato, non potendo quel rapporto assumersi, 
come s'� detto, nello istituto della rappresentanza 

o della delegazione. 
Senza volere completare la categoria delle persone 
giuridiche-organi, la cui ricerca richiede un 
esame particolare del nostro ordinamento giuridico 
e ci allontanerebbe dai limiti che si vuol dare 
al presente scritto, ci sembra che sia pure persona 
giuridica-organo dello Stato il Comune che esercita 
funzioni statali in� talune materie indicate dalla 
legge comunale e provinciale (tenuta dei registri 
di stato civile, tenuta dei registri della popolazione, 
polizia, igiene e sanit�, ecc.). 

In questi casi, generalmente si ritiene dalla dottrina 
che sia il Sindaco, non il Comune, a svolgere 
le funzioni statali, agendo in tale veste come ufficiale 
di governo (18). 

luogo a figure varie (questi enti si rivolgono spesso per 
il servizio di tesoreria a ditte private incaricate della 
riscossione delle imposte dirette). Ci� per� non toglie 
che anche per detti enti possa ricorrere la figura della 
persona giuridica-organo. 

(17) �TREVES: Le imprese pubbliche, Torino 1950, 
p. 94. .. 
(18) DE VALLES: Teoria giuridica dell'organ{zza~ione 
dello Stato, vol. II, cit. pp. 40-41, secondo il quale n�Il'esercizio 
delle funzioni di governo esercitate dal Sindaco 
non sorge la persona-organo, bens� si versa nell'ipotesi 
di agenti di enti autarchici che, per essere preposti 
ad un loro ufficio, sono investiti contemporaneamente 
di una competenza statuale. Nella stesso senso, RAGGI: 
Il podest� e la sua duplice funzione, in cc Rass. di legisl. 

-227 

La. legge, per�, non assume il Sindaco ad organo 
dello Stato, bensi il Comune. Se essa parla del Sindaco 
e non del Comune � perch� si occupa delle 
accennate funzioni statali l� dove tratta delle funzioni 
del Sindaco quale organo del Comune. Per 
cui, come le funzioni del Sindaco organo comunale 
sono funzioni del Comune, analogamente le funzioni 
statali demandate al Sindaco non possono 
che essere riferite al Comune e da questo imputate 
allo Stato. 

Nessun rilievo assume ai fini di quanto diciamo 
la circostanza che le spese per l'esercizio per queste 
funzioni statali facciano carico al Comune . .Accade 
spesso, difatti, che l'onere per spese di funzioni 
statali gravi sul Comune ovvero sulla Provincia, 
sebbene questi enti non intervengano l:lell'esercizio 
delle funzioni stesse, che sono svolte direttamente 
da organi statali, come per esempio avviene in 
materia di manutenzione di edifici scolastici, per 
il servizio anticendi, ecc. 

Questo regime giuridico si giustifica col fatto 
che si tratta di funzioni statali dal cui esercizio il 
Comune, la Provincia, ecc., ricavano una utilit�. 

Nel caso di funzioni statali esercitate dal Co-� 
mune, e per esso dal Sindaco, l'onere delle spese 
non ha alcuna attinenza con il rapporto di organicit� 
che s'instaura fra Stato e Comune, ma si, 
inquadra nel sistema generale seguito dalla legge, 
per cui fanno carico al Comune, in tutto o in parte, 
le spese per l'esercizio di funzioni statali da cui esso 
riceve un particolare beneficio. 

III. 
Fra lo Stato e la persona giuridica preposta ad 
un organo di esso non si pu� instaurare un rapporto 
giuridico in senso proprio, cio� una relazione 
fra due soggetti che abbia rilevanza per l'ordinamento 
giuridico, in quanto la persona giuridica-
organo nei confronti dello Stato non si pone 
come soggetto a s�, bens� costituisce un ufficio che 
si immedesima nell'organizzazione di questo (19). 

La situazione che si verifica nella specie � per


fettamente uguale a quella che si determina fra 

la persona fisica titolare di un orga.no e l'ente di 

pertinenza. 

Come la persona fisica non si pone come sog


getto distinto dall'ente di pertinenza, quando 

operi come organo di questo, analogamente av


viene :Per la persona giuridica-organo. 

per i Comuni� 1937, p. 495. Contro: assumendo il Sindaco 
come organo dello Stato, v. JEMOLO: Organi dello Stato, 
cit. p. 333; D'ALESSIO: Istituzioni di Diritto amministrativo 
italiano, Torino 1939, I, p. 382. Sulle funzioni del 
Sindaco quale ufficiale del governo in generale cfr. specialmente, 
FORTI: Le attribuzioni del Sindaco come ufficiale 
di governo, in � Giur. it. >>, 1905, I, 1, 15 e segg. ed 
ora in �Studi di Diritto pubblico>>, Roma, 1937, p. 329 
e segg;; PICCARDI: Il Podest� quale amministratore del 
Comune e quale ufficiale del Governo, in � Riv. Amm. >>, 
1933, p. 113 e segg.; RAGGI: op. cit. p. 490 e segg. 

(19) Nel testo si parla di persona giuridica-organo 
dello Stato perch� la figura della persona giuridi�ia organo 
di solito ricorre nei confronti dello Stato. E evi. 
dente per� che tale figura si possa manifestare per qualsiasi 
ente,'''"come del resto si � posto in rilievo nelle 
pagine che precedono. 
La persona giuridica-organo, quindi, non pu� 
agire contro lo Stato per un atto di questo che 
investa la sfera di attivit� che essa esercita come 
organo. La soggettivit� dell'organo, per questa 
attivit�, si estrinseca all'esterno, mentre. di frontfl 
allo Stato viene meno in virt� del rapporto di organizzazione 
o di compenetrazione che s'instaura. 

� intuitivo, per�, che la persona giuridica, ove 
agisca per i suoi fini istituzionali e non gi� per 
quelli dello Stato, quando cio� non operi come 
organo di questo ultimo, � ente autonomo capace 
di entrare in rapporto giuridico con lo Stato, cos� 
come avviene per la persona fisica. 

Quanto a:ffermiano rappresenta un principio 
evidente, su cui non vi � discussione. Se vi abbiamo 
accennato � perch� esso ha importanza per 
distinguere la diversa posizione che assumono nei 
confronti dello Stato la persona giuridica-organo 
e l'organo dotato di personalit� giuridica. 

� questo un riflesso che, talvolta, non � stato 
colto nella sua giusta portata dalla giurisprudenza, 
la quaile, come si vedr� tra poco, ha assunto l'organo 
dotato di personalit� giuridica in una posizione 
analoga a quella della persona giuridicaorgano. 


IV. 
Un problema che merita un particolare esame � 
quello relativo al modo con cui la persona giuridica-
organo esercita le sue funzioni, pi� precisamente 
alle norme cui essa deve sottostare nell'esercizio 
di tali funzioni. 

Questo problema di recente � stato posto relativamente 
alla rappresentanza in giudizio della 
persona-organo, ma ha una portata generale, interessando 
qualsiasi attivit� che questa svolge in 
tale funzione. 

Ogni persona giuridica ha un proprio ordinamento, 
le cui norme disciplinano l'attivit� di essa. 
Quando la legge assume una persona giuridica 
come organo di altro ente per il perseguimento di 
particolari fini di quest'ultimo, se non pone delle 

norme che regolino l'attivit� della persona-organo, 

dovranno osservarsi, nell'esercizio di tale attivit�, 

le norme che stanno a base dell'ordinamento della 

persona giuridica (20). 

Questo principio � una logica conseguenza del


l'altro in base al quale un'amministrazione, qua


lunque sia la sua natura giuridica, � disciplinata 

dalle norme che regolano la sua organizzazione. 

Nel nostro ordinamento giuridico accade spesso 

che talune amministrazioni, specie se dotate di 

autonomia amministrativa o giuridica, siano di


sciplinate da norme particolari. Come in questi 

casi non si dubita che l'attivit� dell'amministra


zione sia regolata dalle norme poste a base della 

sua organizzazione, analogamente si deve conclu


dere per la persona-organo. � 

Si potrebbe osservare che, nell'atto in cui la 

persona giuridica agisce eone organo deiio Statq_ 

o di altro ente, essa s'incorpora in un ordinamento 
diverso da quello proprio e, quindi, � quell'ordina(
20) In questo senso v. MoRTATI: Istituzioni di Diritto 
pubblico, cit., p. 151. 

-228 


mento che bisogna prendere in considerazione 
per determinare le norme cui la persona-organo 
deve sottostare. 

L'obiezione per� non sarebbe fondata in quanto, 
se una persona giuridica viene elevata dalla 
legge ad organo dello Stato limitatamente ad alcune 
funzioni, senza che siano disciplinate le modalit� 
di esercizio di quelle funzioni, significa che 
si sono volute lasciare in vita, anche per questa 
materia, le norme che regolano la persona giuridica. 

Sulla base di questi principi si risolve la questione 
della rappresentanza in giudizio, su cui si 
� gi� pronunciata la giurisprudenza. 

La Corte' di Cassazione, nella citata sentenza del 
27 maggio 1949, ha respinto l'eccezione relativa al 
difetto di capacit� processuale dell'Ente economico 
della zootecnica -che era stata proposta per il 
fatto che quell'ente non era difeso dall'Avvocatura 
dello Stato, cui spetta la rappresentanza e difesa 
in giudizio di tutte le Amministrazioni dello Stato 
a norma dell'art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, 

n. 1611 -osservando che fra le principali estrinsecazioni 
della personalit� va �annoverata quella 
della libera difesa in giudizio delle proprie ragioni
�. 
Ma il principio della libera scelta del difensore in 
situazioni del genere non si pone come conseguenza 
della personalit� dell'ente, rappresenta piuttosto 
l'applicazione di una norma che disciplina l'organizzazione 
dell'ente. 

La personalit� dell'ente preposto ad un organo 
dello Stato � una qualit� del soggetto titolare, ma 
non � fonte di diritti, dal momento che, quando 
tale ente agisce come organo dello Stato, s'incorpora 
con quest'ultimo e perde i diritti inerenti 
alla sua autarchia. Le norme dell'ordinamento 
d0ll'eute vanno applicate -� questo un punto di 
particolare rilievo -perch� la legge, elevando la� 
persona giuridica ad organo dello Stato e nulla 
disponendo circa le norme da osservare nell'esercizio 
di tale funzione, implicitamente opera un 
rinvio alle norme di quell'ente. 

La legge, per�, nell'assumere una persona giuridica 
ad (l);rgano dello Stato o di altro ente, pu� 
disporre che quella persona, nell'esercizio della 
relativa funzione, sia tenuta all'osservanza delle 
norme di organizzazione dell'ente di pertinenza. 
In simile ipotesi � chiaro che l'attivit� della persona 
giuridica-organo sar� disciplinata esclusivamente 
dalle norme proprie di quell'ente. 

V. 
La persona giuridica-organo, come s'� detto, 
imputa all'ente di pertinenza gli atti che essa 
compie in tale qualit�. Di conseguenza fanno carico 
a quest'ente gli effetti patrimoniali di quegli 
atti, salvo che la legge disponga diversamente. 

Se gli effetti patrimoniali talvolta per legge 
sono posti a carico della stessa persona giuridicaorgano 
ci� avviene per circostanze estranee al 
rapporto di organizzazione. La iscrizione del 
cittadino nelle liste elettorali, per esempio, � atto 
dello Stato, sebbene venga compiuta dal Comune 
e faccia carico sulle spese di questo, rientrando 

essa in una funzione statale che � esercitata dal 

Comune nella sua qualit� di organo. 

La ragione di addossare, in alcuni casi, alla per


sona giuridica gli effetti patrimoniali degli atti che 

questa compie come organo di altro ente trova la 

sua giustificazione, avendo riguardo al nostro ordi


namento positivo, nel fatto che essa ricava una 

particolare utilit� propria. 

Qualora siano a carico della persona giuridica 

gli effetti patrimoniali per gli atti da essa compiuti 

come organo, grava pure su di essa la responsa


bilit� giuridica che possa discendere dagli stessi 

atti. 

Questo problema � assai dibattuto a proposito 

della responsabilit� per gli atti compiuti dal Sin


daco nella qualit� di ufficiale di governo o meglio 

per gli atti del Comune nella funzione di organo 

dello Stato. 

La dottrina prevalente ritiene che, pur dovendosi 
escludere in base ai principi generali la responsabilit� 
del Comune, dal momento che questo 
.agisce per lo Stato, tuttavia nella specie quell'ente 
autarchico deve considerarsi come responsabile, 
perch� sono poste a suo carico le spese necessarie 
per la esplicazione delle funzioni statali 
che gli sono affidate per legge (21). 

Taluni scrittori obiettano che la norma la quale 
pone a carfoo del Comune le spese necessarie per 
l'espletamento di funzioni statali � eccezionale e, 
quindi, non pu� assumersi per far gravare sul Comune 
stesso, in via di interpretazione anologica, 
la responsabilit� dell'esercizio di tali funzioni (22). 

L'indirizzo della giurisprudenza � in linea di 
massima nel senso di addossare al Comune la 

(21) FORTI: Le attribuzioni del Sindaco come ufficiale 
di Governo, cit. >>, p. 320 e segg.; Nota alla sent. 928 in 
data 31 marzo 1941 delle Sezioni Unite, in �Foro Ital. '" 
1941, I, 608 e segg., dove illustra ulteriormente la tesi 
della responsabilit� del Comune per gli atti che questo 
compie nella esplicazione di funzioni statali, sottolineando 
che "il nostro ordinamento abbia adottato una 
specie di decentramento finanziario " in base al quale 
l'onere della responsabilit� grava sul Comune. Nello 
stesso senso cfr. ZANOBINI: L'Amministrazione locale, 
Roma, 1932, pp. 111-112; LAZZARO: Gli organi istituzionali 
dell'Amministrazione locale, in �Trattato" diretto 
dall'Orlando, vol. II, p. l, Milano 1932, p. 1086. Taluni 
scrittori, all'argomento che � stato dedotto dall'onere 
delle spese per le funzioni statali svolte dal Comune, 
aggiungono, per sostenere la responsabilit� dell'ente 
autarchico, il fatto che quelle funzioni sono esercitate in 
modo principale per la tutela di interessi locali con la 
conseguenza che, giovandosi il Comune di tali provvedimenti, 
� esso che deve risentirne gli effetti patrimoniali. 
In questo senso cfr. BoRSI: Le funzioni del Comune 
italiano, in cc Trattato" diretto dall'Orlando, vol. II, p. 2, 
p. 205 e segg.; LESSONA: Le ordinanze sindacali d'urgenza, 
in �Riv. di Dir. pubbl. '" 1919, I, p. 397; DE GENNARO: 
La responsabilit� degli atti del Podest� quale ufficiale 
del Governo, in �Riv. di Dir. pubbl. '" 1942, I, 
pp. 58-59. 

(22) MARCHI: Gli uffici locali dell'Amministrazione generale 
dello Stato, in �Trattato" diretto dall'ORLANDO, 
vol II, p. l, Milano 1932, p. 409 e segg.; PICCARDI: Il 
Podest� quale amministratore del Comune e quale--ufficiale 
del Governo, cit., p. 119; D'ALESSIO; Istituzioni di 
Diritto amministrativo italiano, cit., pp. 382-383; ZANOBINI: 
Corso di Diritto amministrativo, vol. III, terza 
ediz., Milano 1946, p: 194, modificando l'opinione espressa 
ne L'amministrazione locale, cit. loc. cit.; VITTA; Diritto 
amministrativo, terza ediz. cit., vol. I, pp. 520-521. 



-229 


responsabilit� degli atti compiuti da questo nell'esercizio 
di funzioni statali (23). 

La tesi che addossa allo Stato la responsabilit� 
degli atti compiuti dal Comune nell'esercizio di 
funzioni statali, secondo noi, non tiene nella dovuta 
considerazione la norma che pone a carico 
del Comune le spese necessarie per l'espletamento 
di tale funzione. 

La legge, facendo gravare tali spese sull'ente 
autarchico, ha voluto fare assumere ad esso gli oneri 
di un'attivit� che � esercitata per lo Stato ma che 
investe pure interessi peculiari dell'ente stesso. 
Ci� d� luogo, come ha osservato il Forti (24), ad 
<<una specie di decentramento finanziario�, decentramento 
finanziario �che non pu� limitarsi alle sole 
spese, ma deve abbracciare qualsiasi e:ffetto derivi 
dall'attivit� cui ineriscono quelle spese. 

Come si vedr� in seguito, l'organo dello Stato 
dotato di personalit� giuridica, pur facendo parte 
della organizzazione amministrativa dello Stato, 
ha una sua gestione finanziaria autonoma, su cui 
soltanto fanno carico gli eftetti dei suoi atti. 

La situazione � uguale nel caso di persona giuridica-
organo, ove siano poste a carico di questa 
le spese di esercizio della relativa funzione. La 
legge in questa ipotesi ha dotato di gestione autonoma 
la persona giuridica-organo e, quindi, devono 
gravare solo su di essa gli effetti patrimoniali 
dei suoi atti. 

VI. 
Il titolo in base al quale la persona giuridica 

presta la sua attivit� allo Stato, agendo come or


gano di questo, d� luogo a un rapporto di ser


vizio. 

La prestazione dell'attivit� avviene gratuita


mente ovvero anche con un onere per la persona 

giuridica in quei casi in cui quest'ultima, nello 

esercizio della funzione statale, ricavi una diretta 

utilit� ; ha luogo, invece, dietro corrispettivo 

qualora la persona giuridica non consegua una 

tale utilit�, come accade per la Banca d'Italia che 

esercita il servizio di tesoreria provinciale. 

Il rapporto di servizio, che determina e condi


ziona la prestazione di un'attivit� della persona 

giuridica per lo Stato, si riverbera sulla competenza 

a conoscere le controversie cui pu� dar luogo 

quel rapporto. 

Il rapporto di servizio in esame, difatti, � perfet


tamente analogo a quello che s'instaura fra lo 

Stato e le persone fisiche preposte ai suoi uffici e, 

quindi, i principi i quali disciplinano le contro


versie che sorgono da questo ultimo rapporto si 

estendono, a nostro giudizio, anche al rapporto 

di servizio fra lo Stato e la persona giuridica


organo. 

Per l'art. 29, n. 1 del T. U. 26 giugno 1924, 

n. 1054 sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato <<i ricorsi relativi al rapporto 
d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, 
(23) Per un esame della giurisprudenza anteriore al 
1942 v. DE GENNARO, op. cit., p. 50 e segg. 
(24) FORTI: Nota alla sent. 928 in data 3 marzo 1941 
delle Sezioni Unite, in "Foro It." 1941, cit. 60~. 
3 

dagli enti ed istituti pubblici sottoposti a tutela 

o anche a semplice vigilanza dell'amministrazione 
centrale dello Stato.... � (25). 
Il rapporto .d'impiego di cui si occupa questa 
norma ormai � inteso come rarpporto di servizio 
che s'instaura fra l'ente pubblico e la persona adibita 
ad un suo ufficio ed in virt� del quale questa 
ultima presta la sua attivit� in maniera permanente 
per il conseguimento dei fini dell'ente stesso. 

Sebbene la norma abbia avuto di mira il rapporto 
di servizio fra l'ente pubblico e la persona fisica, 
dato che al tempo dell'entrata in vigore della legge 
in esame non si era affermata l'idea che titolare 
di un ufficio potesse essere una persona giuridica, 
ci sembra che nel rapporto d'impiego, o meglio di 
servizio, di cui si occupa l'art. 29, n. 1 rientri pure 
il rapporto che si pone fra lo Stato e la persona 
giuridica-organo. 

L'attribuzione di talune controversie, fra le 
quali quelle relative al rapporto d'impiego di cui si 
tratta, alla giurisdizione esclusiva degli organi di 
giustizia amministrativa, � stata determinata sia 
dalla difficolt� di separare in alcune materie i 
diritti dagli interessi sia dal carattere spiccatamente 
tecnico ed amministrativo da cui sono permeate 
le stesse materie. 

Essendo stata questa la ragione giustificativa 
della introduzione della giurisdizione esclusiva, 
non pare possa disconoscersi che, per quanto riguardit 
il rapporto di servizio, la situazione si presenti 
identica sia che quel rapporto s'instauri 
con una persona fisica sia che intercorra con una 
persona giuridica-organo. 

Le controversie in eEame sono attribuite alla 
giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato sempre 
che esse non investano materie che rientrano 
nella competenza della Corte dei Conti. 

.Anche la persona giuridica-organo, difatti, come 
la persona fisica adibita ad un ufficio statale, � 
sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, 
per quanto attiene alla responsabilit� civile e contabile, 
sempre che, s'intende, gli effetti patrimoniali 
dei suoi atti vengono imputati allo Stato. 

VII. 
Un secondo aspetto di particolare rilievo, su 
cui intendiamo soffermarci, � rappresentato dal 
fatto che l'organo po~sa essere qotato di personalit� 
giuridica. . 

L'insegnamento tradizionale nega la personalit� 
giuridica dell'organo, muovendo dall'osservazione 
che questo non � dissociabile dall'ente che fa volere. 
L'organo, si afferma, � lo strumento a mezzo 
del quale agisce l'ente di pertinenza, esprime una 

(25) Sulla giurisdizione esclusiva in materia di rapporto 
di pubblico impiego cfr. specialmente, LESSONA : 
La giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia 
d'impiego e i suoi limiti, in << Giur. It." 1925, I, 2, 561 
e segg. ; CAMMEO : Osservazioni in tema di competenza 
esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico 
impiego, in� Giur. Ital. >>, 1928, III, I e segg. ; Bozzr C.: 
La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto 
di pubblico impiego, in �Il Consiglio di Stato -Studi in 
occasione del centenario>>, voi. III, p. 125 e segg. 



-230 

volont� che non � sua ma � di quest'ente e, quindi, 
non pu� essere persona giuridica poich� diversamente 
esprimerebbe. una volont� propria (26). 

Una. parte della dottrina moderna critica tale 
insegnamento, osservando che da un punto di vista 
teorico nessuna ragione osta che tutti gli uffici 
di uno Stato siano persone giuridiche (27). .A 
suffragio di questo assunto poi . taluni scrittori si 
richiamano all'ordinamento inglese ed all'ordinamento 
canonico, nei quali tutti gli uffici darebbero 
luogo ad enti morali, senza che si verifichi la dissoluzione 
dell'istituzione e la sua incapacit� a volere 
(28). 

Sebbene gli esempi addotti da questi scrittori 
non siano del tutto probanti perch� si riferiscono 
ad un ordinamento giuridico in cui lo Stato ha 
natura diversa da quella dello Stato italiano e 
della maggior parte degli Stati ovvero perch� 
riguardano un ordinamento nel quale � .discusso 
se si abbiano organi dotati di personalit� giuridica 

o persone giuridiche-organi (29)1 tuttavia non si 
pu� non condividere l'assunto di questa dottrina 
quando afferma che il problema della natura degli 
organi � un problema di diritto positivo, posto che 
(26) FORTI: Nozione e classificazione degli organi, 
cit., p. 185 ; Teoria dell'organizzazione cit., p. 120 e 
segg.; DE V ALLES: Teoria giuridica dell'organizzazione 
dello Stato, cit., I, p. 122 e segg.; MIELE: Principi di Diritto 
amministrativo cit., p. 93 e segg.; ROMANO : Organi cit., 
p. 160 e segg.; SILVESTRI: L'attivit� interna della Pubblica 
Amministrazione, Milano 1950, p. 12 e segg.; 
MoRTATI: Istituzioni cit., p. 156. 
(27) v. ESPOSITO : Organo, uffecio, ecc. p. 29 e segg. 
e specialmente p. 76 e segg.; FERRARA: Le persone giuridiche, 
in �Trattato di Dir. civ. Ital. � diretto da Vassalli 
cit., p. 93 e gi� prima in Teoria sulle persone 
giuridiche Torino-Napoli 1915, pp. 639-640. Da quest'indirizzo 
va tenuto distinto quell'altro che, senza 
riconoscere la personalit� giuridica degli organi, attribuisce 
a questi, con diverse sfumature, una personalit� 
non piena (v. bibliografia citata in FoDERARo : Contributo, 
ecc. cit., p. 63 e segg.) o una personalit� nei rapo 
porti interorganici (CRISAFULLI, op. cit., p. 99; FoDERARO, 
op. cit., p. 175 e segg.) ovvero anche una soggettivit� 
strumentale (MIELE : Principi-cit., p. 85 e segg.). 
Diversa pure � la posizione di quegli scrittori i quali, non 
gi� sostengono che gli organi possono essere dotati di 
personalit� giuridica, ma ammettono senz'altro che 
nel nostro ordinamento giuridico� gli organi siano dotati 
di personalit� giuridica. In questo senso v. SABATINI : 
Il Pubblico Ministero nel diritto processuale penale, 
vol. I, Napoli, 1943, p. 89 e segg.; GASPARRI: Corso di 
dir. amministrativo, voi. I, Bologna 1953, pp. 186-187. 
(28) JEMOLO : Org�i,ni dello Stato cit., p. 332; ZANzuoonr: 
Istituzioni di Dir. pubblico, Milano 1941, pagin�i, 
28 ; GIANNINI M. S. : Diritto amministrativo cit. 
p 146 e segg. 
(29) � stato osservato (FODERARO: C�mtri�uto cit., 
p. 73 e segg.) come sia p�rfettamente logico ed aderente 
alla realt� che gli uffici siano dotati di personalit� giuridica 
nell'ordinamento inglese, posto che lo Stato 
inglese non � persona giuridica. Riguardo all'ordinamento 
giuridico inglese, quindi, � improprio parlare 
di organi dello Stato. I vari uffici agiscono ciascuno per 
proprio conto, senza essere organizzati in una persona 
giuridica che li comprenda tutti, come accade, invece, 
negli Stati forniti di personalit� giuridica. In merito, 
cfr. pure, BISOARETTI DI RUFFIA: Contributo alla teoria 
giuridica della formazione degli Stati, Milano, 1938, 
p. 138 e bibliografia ivi citata. 
Nell'ordinamento canonico, secondo un'autorevole dottrina, 
non � l'organo che assume la personalit� giuridica, 
ma � il titolare dell'ufficio che � una persona giuridica. 
In merito cfr. DEL GIUDICE : Istituzioni di Diritto cano


ogni ordinamento giuridico configura gli organi 
nel modo che reputa pi� opportuno (30). 

Se un ordinamento giuridico attribuisce la personalit� 
giuridica ad uno o pi� organi dello Statopersona 
� fuor di luogo sostenere unainconciliabilit� 
concettuale fra organo e persona giuridica, occorre 
piuttosto spiegarsi le ragioni di tale figura gi�.ridica 
ed inquadrarla nel particolare sistema giuridico. 

Il nostro ordinamento giuridico conosce la figura 
dell'organo dello Stato dotato di personalit� giuridica. 
Essa, anzi, si �. andata allargando in questi 
ultimi tempi, nell'intento di decentrare taluni servizi 
onde renderli maggiormente elastici, essendo 
caratteristica dell'organo dotato di personalit� 
giuridica di avere, nella gestione del proprio patrimonio, 
una libert� d'azione che non � consentita 
agli organi privi di personalit� (31). 

Organi dotati di personalit� giuridica, per 
esempio, sono l'Azienda di Stato per le For�ste 
demaniali (32), i Corpi provinciali dei vigili del 
f�oco (33) il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(34), l'Istituto Centrale di Statistica (35). 

L'enumerazione non vuole essere completa, poich�, 
avendo per obbiettivo di soffermarci in quest.a 

nico, Milano, 1941, p. 58; Corso di Diritto ecclesiastico, 
Milano, 1939, p. 50; FALCO: Corso di Diritto ecclesiastico, 
I, Padova, 1935, p. 103 e segg. : Contro, fra gli 
altri, JEMOLO, op. cit. p. 332 e segg. ; FEDELE : Sulla 
personalita giuridica dei singoli l!lnti ecclesiastici, in 
� Arch. Dir. eccl. >>, I, 1929, p. 267 e segg. 

(30) In questo senso cfr. GIANNINI M. S.: Diritto Amministrativo 
cit., p. 145, osservando che l'opinione la 
quale nega la personalit� giuridica degli organi " non 
tiene conto della relativit� degli ordinamenti giuridici 
e della regola per cui ogni ordinamento sceglie i propri 
soggetti e li raffigura come crede�. 
(31) TREVES G. : Le imprese pubbliche cit., p. 86. 
(32) Creata come azienda statale priva di personali:t� 
giuridica (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267), venne trasformata 
successivamente in ente autonomo (R. D. L. 
17 febbraio 1921, n. 324) � quindi nell'attuale figura di 
azienda di Stato dotata di personalit� giuridica (Legge 
5 gennaio 1933, n. 30). Ha gestione �utonoma, � posta 
alla dipendenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 
(art. 1), provvede ai propri servizi con personale statale 
(artt. 1 e 14), prepara il suo bilancio che � sottoposto 
all'approvazione del Parlamento in allegato al bilancio 
del Ministero dell'Agricoltura. e Foreste. Nei� giudizi 
attivi e passivi � rappresentata e difesa dall'Avvocatura 
dello Stato (art. 15). 
(33) Per la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 i corpi 
provinciali dei Vigili del fuoco sono dotati di personalit� 
giuridica (art. 2), fanno parte integrante del Corpo .nazionale 
dei vigili del fuoco, che � posto alla diretta dipendenza 
del Ministero dell'Interno (art. 1) e sono rappresentati 
e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. 
(34) Istituito con R. D. L. 25 giugno 1937, n. 1114, 
come cc supremo consiglio scientifico-tecnico dello Stato... 
posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo � 
(art. I) e dotato di personalit� giuridica, � stato trasformato 
con D. L. Lgt. 10 marzo 1945, n. 82, il quale 
lo definisce cc organo dello Stato dotato di personalit� 
giuridica n (art. 1). In giudizio � rappresentato e difeso 
dall'Avvocatm;a dello Stato (art. 21). 
(35) � stato istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, 
assumendo i servizi che gi� appartenevano alla .Direzione 
Generale di Statistica dell'allora� Ministero dell'Economia 
Nazionale. Definito da detta legge c�mecc 
Istituto di Stato �, successivamente, con il R. D. L. 
27 maggio 1929, n. 1285, venne qualificato "Istituto di 
Stato con personalit� giuridica e gestione autonoma � 
(art. 1). In giudizio � rappresentato e difeso, analogamente 
agli altri enti sui quali ci siamo soffermati, <lal1'
Avvocatura dello Stato (art. 20, secondo comma). 

-231 


sede sulle caratteristiche dell'organo-persona e 

sui suoi rapporti con lo Stato, tralasciando un 

esame particolare degli enti del nostro ordinamento 

giuridico cui va attribuita la qualifica di organi


persone, preferiamo limitarci agli enti indicati i 

quali con maggior sicurezza si possono inquadrare 

nella categoria di cui si tratta. 

Prima della recente istituzione del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, �coloro che negavano la 

personalit� giuridica degli organi dello Stato os


servavano che detti enti davano luogo ad una 

amministrazione disarticolata da quella statale e, 

quindi, non costituivano organi dello Stato (36). 

L'opinione non si reggeva in quanto, dall'insieme 

delle disposizioni che disciplinavano i corpi dei 

vigili del fuoco, l'Istituto Centrale di Statistica, 

l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, ecc. 

appariva chiaro che si trattava di amministrazioni 

statali. La qualifica poi di cc Istituto di Stato � 

attribuita all'Istituto Centrale di Statistica (arti


colo 1 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285) e 

quella di� �Azienda di Stato� con cui � denominata 

l'Azienda delle Foreste demaniali, costituivano 

elementi peculiari per dimostrare che il legislatore 

non aveva voluto disarticolare questi enti dal


1'Amministrazione dello Stato. 

Comunque, dopo il D. L. L. 1� marzo 1945, 

n. 82, sul iiordinamento del Consiglio Nazionale 
�delle Ricerche, una simile tesi non appare pi� 
sostenibile, affermandosi nell'art. 1 che tale Consiglio 
� � organo dello Stato dotato di personalit� 

giuridica ii. 

Se il legislatore, con una espressione che non pu� 

dar luogo a dubbi, ha definito il Consiglio N azio


nale delle ricerche organo dotato di personalit� 

giuridica, non rimane che riconoscere l'esistenza 

di organi dotati di personalit� giuridica nel nostro 

ordinamento giuridico (37). 

Ohe la figura dell'organo-persona giuridica sia 
riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico si 
ricava, peraltro, dal D. L. 7 aprile 1948, n. 262, sulla 
istituzione dei ruoli transitori nelle Amministrazioni 
dello Stato, il quale nell'art. 8 �dispone che, con 
successiva legge, saranno emanate le norme integrative 
e di attuazione, nonch� cc le norme di 
adeguamento agli ordinamenti speciali compresi 
quelli degli organi dello Stato con personalit� 
giuridica ii. 

� stato osservato che la dizione organo dotato 
di personalit� giuridica usata dal legislatore non � 
probante per sostenere che talune persone giuridiche 
pubbliche siano organi dello Stato �essendo 

(36) FERRA.RA: Le persone giuridiche cit., p. 124; 
FoDERARO, op. cit. p. 109 e segg. : Cfr. pure Cons. di 
Stato, Sez. IV, dee. 321 del 21 ottobre 1949 in � Rassegna 
di Dir. pubblico '" 1950, II, 736. � 
(37) La figura dell'organo dotato di personalit� giuridica 
� stata riconosciuta dalla Corte di Cass. nella 
sentenza 1921 del 25 giugno 1941 (in � Mass. Foro 
It. '" 1941, col. 476) a proposito dei Corpi dei Vigili 
del fuoco e recentemente riguardo all'UNPA (Cass. 
Civ. Sez. Un., sent. 1488 del 23 maggio 1952 in � Giur. 
Compi. Corte di Cass., 1952, terzo quadrimestre, 44 
e segg.) ed al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Sez. 
Unite, sent. 1472 dell'll. maggio 1954, massimata in 
� Mass. Foro Ital. n, 1951, 299). 
ben nota la frequente imprecis�one di linguaggio 

legislativo >i (38). 

Il rilievo non ci pare esatto, anche perch� tale 
espressione � stata usata quando si discuteva se 
talune persone giuridiche, che � perseguivano fini 
statali (Istituto Centrale di Statistica, Azienda delle 
Foreste demaniali, ecc.), costituivano amministrazioni 
statali ovvero erano disarticolate dall'Amministrazione 
dello Stato. Di fronte alle discussioni, 
che si agitavano in dottrina e in giurisprudenza, 
non sembra si possa ritenere che il legislatore 
abbia adoperato inavvertitamente una 
espressione che � tecnicamente precisa per risolvere 
il problema in un senso. Ci sembra corretto, 
invece, pensare che il legislatore, abbandonando 
il linguaggio tradizionale ed usando l'espressione 
in esame per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
-successivamente ripetuta con identico contenuto 
per indicare tutta una categoria di enti abbia 
voluto risolvere la questione che si dibatteva 
relativamente alla natura di talune persone giuridiche 
pubbliche che perseguivano fini statali. 

Si afferma da altri che la figura dell'organo 


persona non rientra in una categoria a s�, ma appar


tiene. a quella della persona giuridica titolare di 

un organo. La persona giuridica titolare di organo, 

si dice, si presenta sotto un duplice aspetto : tal


volta persegue sia fini propri sia scopi dell'ente di 

cui � organo, altra volta, invece, persegue solo' gli 

scopi dell'ente di pertinenza (39). 


Anche queste considerazioni non ci sembrano 
esatte. Fra la persona giuridica-organo e l'organo 
dotato di personalit� giuridica pass� una differenza 
netta. Nel primo caso la persona giuridica � titolare 
dell'organo e si pone sullo stesso piano della persona 
fisica, conservando dei fini propri da perseguire 
oltre. quelli attinenti all'attivit� dell'organo, nel 
secondo caso � l'organo in s�, cio� quel complesso 
di elementi materiali e personali cui sia demandato 
di agire per determinati fini dello Stato, che viene 
elevato a persona giuridica (40). 

Comprendiamo che, secondo gli schemi tradizionali, 
la figura dell'organo dotato di personalit� 
giuridica riesca poco comprensibile, ma non bisogna 
dimenticare che ogni schema giuridico trova la 
sua base in un ordinamento positivo. Per cui, se 
il nostro ordinamento giuridico ha subito delle tra-, 
sformazioni ed ha creato istituti che per lo innanzi 

(38) MORTATI : Istituzioni cit., p. 156. 
(39) LEDDA : Le persone giuridiche titolari di ufficio, 
in � Giur. Comp. Corte di Cass. '" Sez. Civili, 1952, terzo 
quadrimestre, passim e specialmente, p. 64 e segg. 
(40) Pensare che un ufficio non possa essere elevato a 
persona giuridica, perch�, come ritiene il LEDDA (op. 
cit. p. 67), di questa pu� far parte un complesso di beni 
e di persone, non la competenza, gli atti, i documenti, 
ecc., � infondato, in quanto tutti questi elementi afferiscono 
alla nozione di persona giuridica, la quale, 
costituita per il perseguimento di determini fini, ha una 
competenza che viene determinata dal suo atto di 
costituzione e predispone i necessari inezzi per a'tt�arla. 
Che i mezzi materiali necessari per il funzionamento dell'organo 
siano elementi di questo si rileva in maniera 
peculiare avendo riguardo agli organi che esplicano mansioni 
tecniche o che hanno bisogno di un complesso di 
mezzi materiali. In merito V. CANTUCCI La dipendenza 
d�gli organi da pi� enti e la funzione di controlo, in 
Studi Senesi, 1946, p. 22 dell'estratto. 

~&mY~~~Ai"'.@.ifilr:@'..:W".@"I 

-232 


non erano conosciuti, bisogna rinnovare gli schemi 
giuridici in relazione a tali istituti e non gi� adottare 
questi a schemi affermatisi quando diverso 
era il diritto positivo. 

VII. 
L'atto dell'organo-persona � imputabile ad esso 
stesso, ma, in virt� del rapporto che intercede fra 
tale organo e lo Stato, � riferibile pure a questo 
ultimo. Si ha, in sostanza, una duplicit� di imputazione: 
una nei confronti dell'organo-persona e 
che investe tutti gli effetti dell'atto ; l'altra nei 
riguardi dello Stato e che si riferisce all'atto in 
s�, esclusi gli effetti patrimoniali, che ricadono 
sull'organo-persona. 

Se gli effetti patrimoniali incidessero anche sullo 
Stato verrebbe meno la ragione che, almeno nel 
nostro ordinamento giuridico, determina la formazione 
dell'organo persona e che � caratterizzata 
dal fine di creare organizzazioni dotate di gestione 
autonoma. 

Ci� non significa, tuttavia, che l'atto dell'organo-
persona venga riferito allo Stato mediante 
un secondo procedimento di imputazione (41). 
L'imputazione dell'atto allo Stato � automatica, 
se a questo non si imputano anche gli effetti patrimoniali 
� perch� l'organo-persona ha una propria 
gestione finanziaria, cui fanno carico per legge gli 
effetti patrimoniali dell'atto. 

Fra organo dotato di personalit� giuridica e 
Stato non si pu� instaurare altro rapporto al di 
fuori di quello di organizzazione. 

L'organo-persona ha solo degli scopi che sono 
dello Stato. Se oltre ai fini dello Stato avesse anche 
dei fini propri, diversi e distinti da quelli, non sarebbe 
pi� un organo dotato di personalit� giuridica, 
ma costituirebbe una persona-organo. 

� questo un punto di particolare importanza 
che non � chiaro nella nostra giurisprudenza. 

Il Consiglio di Stato, decidendo un ricorso proposto 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche contro 
lo Stato, nell'esaminare la questione pregiudiziale 
di inammissibilit� che gli era stata prospettata, ha 
affermato che una possibilit� di contrasto fra Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e Stato, cio� fra 
organo ed ente di pertinenza, deve � essere senza 
altro ammessa come una necessaria conseguenza del 
coesistere in un medesimo ente delle due qualit� 
di organo dello Stato e di persona giuridica a s� 
stante n, aggiungendo che cc intanto pu� di fatto, 
concepirsi fra queste due qualit� vi sia una irriducibile 
incompatibilit� ed antinomia in quanto si 
riconosca che esse possono trovarsi riunite senza che 
l'una menomi l'altra fino a spogliarla dei caratteri 
e attributi che le sono essenziali� (42). 

Ma, cosi ragionando, si confonde l'organo dotato 
di personalit� giuridica con la persona giuridica


(41) Ci� ritiene GIANNINI M. S. : op. cit., p. 146, 
rilevandn che l'atto dell'organo-persona � cc direttamente 
imputabile all'organo sotto ogni aspetto, specie 
patrimoniale � e che � necessario cc esistano delle misure 
giuridiche per operare una seconda imputazione del!'
organo-persona allo Stato>>. 
(42) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. n. 387 dell'8 aprile 
1953, in cc Il Consiglio di Stato�, 1953, I, 295 e seguenti. 
organo. Se l'organo si compenetra e si immedesima 
nell'ente di pertinenza, come la parte col tutto, .ed 
assume figura a s� solo per la sfera di attribuzioni 
che gli sono demandate, non si vede perch� questo 
concetto, che � ormai pacifico nella nostra giurisprudenza, 
debba subire modificazioni nel caso in 
cui l'organo sia dotato di personalit� giuridica. 

La personalit� giuridica dell'organo � una qualit� 
di questo, opportuna o non opportuna, utile o non 
utile, non interessa indagare, ma certo non idonea 
a determinare un contrasto di interessi che non pu� 
esistere, dal momento che l'organo ha come fini 
propri solo quelli dell'ente di pertinenza. 

Il diritto alla integrit� della personalit� dell'organo-
persona, cui prima il Consiglio di Stato 
e dopo la Corte di Cassazione ( 43) si sono riehiamati 
per affermare l'autonomia del Consiglio Nazionale 
delle ricerche nei confronti dello Stato, non assume 
alcuna rilevanza giuridica quando si vuole far 
valere contro lo Stato, dato che la personalit� non 
� un attributo necessario per agire come organo. 

L'integrit� della personalit� costituisce il fine 
principale di una persona giuridica, in quanto 
attinente alla stessa esistenza di questa, perch� la 
persona giuridica pu� perseguire i suoi scopi solo 
difendendo la propria personalit�. Ci� per� non 
accade per l'organo dotato di personalit� giuridica 
poich�, come � stato messo in rilievo dal Giannini, 
cc l'organo-persona pu� perdere la personalit� e 
restare organo� (44). 

Se la personalit� giuridica non � un attributo 
necessario per la qualit� di organo, onde questo 
cio� possa esercitare la sua sfera di competenza, 
viene meno la necessit� di riconoscere, come ritiene 
la nostra giurisprudenza, un contrasto d'interessi 
quando l'organo operi per la difesa del 
diritto di personalit�. 

La persona fisica preposta ad un organo dello 
Stato pu� agire contro quest'ultimo per la difesa 
di diritti e interessi che attengono ad essa come 
soggetto a s�, indipendentemente dalla sfera di 
competenza che le � demandata dalla legge 
come titolare dell'organo, ma non ha interesse ad 
agire ove i diritti e gli interessi che vuole difendere 
incidano solo nella sfera di competenza dell'organo 
di cui essa � titolare. 

Ora, l'organo-persona che agisce per la difesa 
della propria personalit�, opera sostanzialmente 
per la difesa di una qualit� che inerisce alla sua 
sfera di competenza quale organo, qualit� che per di 
pi� non � necessaria perch� esso agisca come organo. 

La nostra giurisprudenza, ancorata ai principi 
che disciplinano la persona giuridica, non ha colto 
che l'autarchia dell'organo-persona vale nei confronti 
di soggetti diversi dall'ente di pertinenza 
ma non gi� di fronte a questo, poich� diversamente 
si svuoterebbe l'essenza dell'organo. 

Il rilievo svolto dalla Corte di Cassazione nella 
citata sentenza, secondo cui intendono in questo 
modo l'organo dotato di peraonalit� giuridica 
si considera la personalit� tamquam non .. esset, 

(43) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. cit. ; Cass. Sez. 
Un., Sent. 1472 dell'll maggio 1954, cii. in cc Mass. Foro 
It. �, 1954, 299. 
(44) GIANNINI M. S., Lezioni cit., p. 148. 

-233 


si ritorce facilmente rispondendo che, con l'ammettere 
un contrasto di interessi fra organo-persona 
ed ente di pertinenza, si assume la figura 
dell'organo tanquam non esset. 

Il vero � che il dotare di personalit� giuridica 
degli organi dello Stato ha lo scopo, nel nostro ordinamento, 
di snellire l'attivit� degli organi stessi, i 
quali, sia per le entrate, sia per le spese, agiscono 
senza sottostare all'organizzazione dell'ente di 
pertinenza. Tale personalit�, tuttavia, non � idonea 
a far sorgere un contrasto d'interessi con lo 
Stato, poich�, come si � detto, l'organo-persona 
non ha altri fini al di fuori di quello dello Stato e 
la stessa integrit� della persona giuridica non assurge 
a diritto od interesse di fronte allo Stato, 
dato che l'organo-persona continua ad agire come 
organo anche se dovesse perdere la personalit�. 

Un ulteriore argomento a favore di questa tesi 
� offerta dalla circostanza che gli enti di cui si sta 
discutendo sono rappresentati e difesi in giudizio 

(45) Cfr. note 32, 33, 34 e 35. 
in via obbligatoria, come si � accennato (45), analogamente 
a quanto accade per le .Amministrazioni 
dello Stato, dall'Avvocatura dello Stato. 

Una disposizione del genere, secondo noi, non 
era necessaria, non potendo essere dubbit> ehe un . 
organo dello Stato, qualunque sia la sua struttura, 
debba essere difeso dall'Avvocatura dello Stato, 
cui spetta la difesa e rappresentanza in giudizio 
di tutte le .Amministrazioni dello Stato, in base 
all'art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ma 
il fatto che essa sia stata posta significa che la 
legge ha voluto accentuare che fra l'organo dello 
Stato dotato di personalit� giuridica ed altra 
amministrazione dello Stato non pu� sorgere un 
contrasto d'interessi che dia luogo a contestazione 
giudiziaria, significa che �l'organo dello Stato dotato 
di personalit� giuridica, pur essendo formalmente 
un soggetto distinto dallo Stato, non assume 
autonomia di fronte a questo a causa del rapporto 
di organicit� che lo lega ad esso. 

CARMELO CARBONE 

Avvocato dello Stato 



=~/~'! 

! 

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATLANTICO DEL NORD 
E LA GIURISDIZIONE ITALIANA (*) 

1. In alcune recenti sentenze si sono decise con-1 2. Nel Trattato dell'Atlantico del nord(2), � possitroversie 
alle quali era interessata l'Organizzazione ,1 bile isolare due aspetti di esso giuridicamente im1


del 'f!rattato dell'Atlantico del nord (N.A.T.O).fiportanti: uno riguarda il valore obbligatorio da 
L'importanza delle decisioni � duplice: con esse,''�~'' annettere alle clausole del patto, che costituisce 
infatti, vengono risolte in primo luogo, alcune � un comune accordo internazionale; un altro, � 

questioni attinenti agli aspetti generali del fenomeno 
c. d. delle Unioni internazionali, e, nello 
stesso tempo, si prende partito in ordine ad alcuni 
problemi particolari, internazionalmen~e rilevanti, 
che attengono ai casi esaminati (1). 

! giudici si sono pronunciati sul primo punto in 
quanto hanno ritenuto che, per la soluzione delle 
fattispecie, fosse preliminare !'.accertamento della 
personalit� intern�zionale o meno dell'Organizzaiione 
dell'Atlantico del nord. In argomento, le 
Sezioni Unite della Corte banno affermato che la 
NATO costituisce un ente provvisto di personalit� 
giuridica internazionale, e che di esso pu� considerarsi 
organo il Quarter generale delle Forze 
armate del sud-Europa (H.A.F.S.E.). Il Tribunale 
di Firenze, invece, ha ritenuto la NATO niente 
altro che un'alleanza di Stati, come tale sfornita 
di personalit� internazionale; ha attribuito, peraltro, 
soggettivit� internazionale al Oomando supremo 
alleato in Europa (S.H.A.P.E.), considerando 
l'HAFSE un organo di quest'ultimo. 

Sul secondo ordine di problemi, deve osservarsi 
che le fattispecie da giudicare dalla Corte e dal 
Tribunale erano diverse. La Cassazione doveva 
decidere sull'esecuzione di un contratto di cui era 
parte l'HAFSE; il Tribunale, invece, doveva pronunciarsi 
sui diritti ed obblighi compresi in un 
rapporto d'impiego intercorso tra l'HAFSE e un 
nostro cittadino. Tuttavia, sia nell'una che nell'altra 
sentenza, a parte la soluzione del caso di specie, 
risulta confermato l'indirizzo giurisprudenziale italiano 
secondo cui lo Stato straniero, o l'ente ad 
esso assimilabile, � immune, come si dice con termine 
che chiariremo in seguito, dalla nostra giurisdizione, 
ma limitatamente alle controversie 
relative ad un rapporto in cui esso interviene quale 
soggetto di diritto pubblico. 

(*) Il lavoro � apparso nella Rivista di diritto inter� 
nazionale 1955, p. 358 ss. 

La Direzione della Rivista ha cortesemente consentito 
all'a. la pubblicazione dello scritto su questa Rassegna. 
Le sentenze cui ci si riferisce nello studio sono: 
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 14 giugno 1954, 

n. 1996 -Presid. Galizia -Est. Tavolaro -P. M. De 
Martini. -Branno c. NATO e Ministero della Difesa. 
TRIBUNALE DI FIRENZE, 2 gennaio 1954. Pres. Poggi Est. 
Gambrogi -Mazzanti c. HAFSE e Ministero della 
Difesa (entrambe riportate in Riv. di dir. internaz. 1955, 
p. 352 e in Giur. ital. 1954,I, 1, 904 ss; I, 2, 721 ss.). 
(1) In entrambe le cause � intervenuto il Ministero 
della Difesa, a norma dell'art. 103 del Codice di procedura 
civile. L'Avvocatura generale dello Stato ci ha cortesemente 
consentito di prendere visione della memoria a 
stampa innanzi alla Corte, redatta in data 30 dicembre 
1953, indicata, in seguito, col termine Memoria. La 
sentenza del Tribunale di Firenze � stata confermata 
dalla Corte d'Appello con decisione del 4 agosto 1955. 
relativo al fenomeno di organizzazione internazio


nale che il detto accordo ha occasionato. 

Per quest'ultimo aspetto, che ci interessa, �va 

considerato l'art. 9 del Trattato. Oon esso si� � 

istituito, innanzi tutto, un organo collegiale com


posto di Stati, denominato <e Oonsiglio � (3); si � 

prevista, poi, la costituzione di un Oomitato di 

difesa, formato, per deliberazione successiva del 

Oonsiglio, coi Capi di Stato Maggiore degli Stati 

membri (4); si � contemplata, infine, la possibilit� 

di creazione di organi ausiliari (5). Nell'ambito del


l'organizzazione un posto a s� hanno i Oomandi, 

(2) Stipulato a Washington il 4 aprile 1949, Il trattato 
� stato inserito nel diritto interno con legge 1 agosto 
1949, n. 465. Il testo, in lingua francese, � ne L.a legislazione 
italiana, 1949, I, p. 722 ss; ivi anche le relazioni 
parlamentari, tra le quali, l.'ampia relazione Ambrosini 
alla seconda commissione permanente della 
Camera, per la maggioranza. 
Successivamente, gli Stati aderenti al Trattato hanno 
stipulato, il 28 agosto 1952 in Parigi, il "Protocollo sullo 
statuto dei Quartieri generali militari internazionali 
istituiti in virt� del Trattato del Nord Atlantico'" e, 
il 19 giugno 1950 in Londra, la "Convenzione fra gli 
Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo 
status delle loro forze '" Entra~bi questi atti non sono 
stati ancora immessi nell'ordinamento interno, man� 
cando l'approvazione della Camera dei deputati. 

Sulla NATO si possono consultare, oltre le pi� recenti 
trattazioni generali del diritto internazionale (fra cui, 
BA.LLADORE-PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, 
Milano 1952, p. 156 s.; DELBEZ, Manuel de droit international 
public, Paris 1951, p. 352; GuGGENHEIM, Trait� 
de droit international public, t. I, Gen�ve 1953, p. 271 s.; 

t. II, p. 245, con citazioni; CAVA.R�, Le droit international 
public positif, Paris 1951, p. 467 ss.; RoussEAU, Droit 
international public, Paris 1953, p. 211 s. ), le seguenti 
opere specifiche: IiEINDEL, KALIJA.RVI, WILCOX, The 
North Atlantic Treaty in the United State Senate, in 
American Journal of Int. Law, 1949, p. 633 ss.; VAN 
KLEFFENS, Regionalism and political pacts with special 
reference to the North Atlantic Treaty, ibidem, p. 666 
ss.; KELSEN, Is the North Atlantic Treaty a Regional 
Arrangement?, ibidem, 1951, p. 162 ss.; GooDHA.RTH, 
The North Atlantic Treaty of 1949, in Recueil des cours 
de l'Acad�mie de droit int. de La Haye, 1951, II, p. 187 ss. 
Per l'informazione, si pu� consultare, nella rivista 
La comunit� internazionale, la rubrica e< Rassegne di 
fatti internazionali. Organizzazione internazionale >>. 
. (3) Nel Consiglio, dopo la sessione di Londra (3 mag


. gio 1951), 
gli Stati possono farsi rappresentare dai rispettivi 
capi di governo, dai ministri degli esteri, da 
altri ministri interessati alle materie in discussione. 

(4) Il Comitato di difesa ha espresso dal suo seno, 
attribuendogli le funzioni di organo esecutivo, un �Gruppo 
permanente" formato dai capi di stato maggiore 
degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia. 
(5) Il numero di questi organi � ora rilevante, --e r-iguarda 
sia gli aspetti militari che quelli civili dell'organizzazione. 
Tra i primi, l'Ufficio di produzione di difesa, 
il Gruppo consultivo per la ricerca e lo sviluppo aereonautico, 
ecc. Tra i secondi, il Comitato di difesa economico 
e finanziario, il Comitato della Comunit� atlantica, 
ecc. 

-235 


creati successivamente e messi alle dipendenze del 
Comitato di difesa, ai quali spetta di realizzare 
fini specifici per cui � sorta la Comunit� (6). 

Una volta scelto il procedimento logico che la 
Corte e il Tribunale hanno ritenuto corretto, procedimento 
consistente nel risolvere le questioni 
sull'immunit� giurisdizionale attraverso il previo 
accertamento della personalit� internazionale della 
NATO o dei Comandi, il problema considerato come 
preliminare andava esaminato in maniera diversa 
da quella seguita dai giudici: da questo rilievo scaturiscono 
motivi di critica alle loro sentenze. 

L'esistenza della complessa Organizzazione nordatlantica 
avrebbe dovuto indurre il Tribunale di 
Firenze a riflettere meglio circa la configuraz.ione 
della N .ATO come una mera alleanza. 

La posizione incerta del Tribunale � stata probabilmente 
causata dalle controverse opinioni della 
dottrina in tema di unioni (7). Il concetto di unione, 

(6) I Comandi sono attualmente in numero di quattro: 
Comando supremo alleato in Europa (SHAPE), Parigi; 
2) Comando supremo alleato dell'Oceano atlantico 
(SACLANT), Norfolk; 3) Gruppo strategico regionale 
Canad�-USA, Washington; 4) Comando della Manica, 
Londra. Ciascuno dei Comandi ne ha altri a s� subordinati. 
L'HAFSE (Comando Forze alleate sud-Europa) � 
subordinato al SHAPE. 
(7) Nessun elemento fra quelli indicati dalla dottrina 
� tale da distinguere l'unione dal fenomeno del mero 
rapporto giuridico. La cooperazione tra i membri (per 
essa, specialmente, BALDONI, Le unioni internazionali 
di Stati, in Rivista ital. per le scienze giuridiche 1931, 
p. 475 ss.) si pu� collegare anche a rapporti puramente 
contrattuali. L'interesse comune (cfr. op. ult. cit, p. 476) 
pu� soddisfarsi con rapporti contrattuali perch� esso 
non. implica l'esistenza di un'entit� diversa dai soggetti 
che sentono gli interessi semplici, entit� da considerare 
portatrice dell'interesse comune (cfr. CARNELUTTI, Sistema 
di dir. proc. civ., I, Padova 1936, p. 8; anche, 
in tema di contratti c. d. con comunione di scopo, Ru. 
BINO, Le associazioni riconosciute, Milano 1952, p. 1 ss., 
e, in tema di atti c0mplessi, SANDULLI, Il procedimento 
amministrativo, Milano 1940, p. 200 ss.). Del resto il 
concetto �di attivit� �nitaria (per cui PERASSI, Lezioni 
di diritto internazionale, Roma, ristampa s. d., p. 52), 
che, in generale, significa, non attivit� unica, ma attivit� 
risultante dalla somma di cond0tte di contenuto 
qualitativamente identico, � efficace cpme criterio per 
individuare l'unione in quanto si assuma quale elemento 
determinato dall'esistenza di uno o pi� organi. Questi 
ultimi, infatti, indicano che l'attivit� � di competeilZa 
esclusiva di certi soggetti e che, pertanto, la comunit� 
� un ordinamento giuridico (GASPARRI, Corso di diritto 
amministrativo, I, Bologna 1953, p. 151; GIANNINI M. S., 
Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano 1950, p. 12). 
La presenza di organi, invece, � assunta dalla dottrina 
per fondare la mera differentia specifica tra unioni c.d. 
semplici e unioni organizzate; cosi gli autori che so� 
stengono la sufficienza della mera cooperazione (MORELLI, 
Nozioni di diritto internazionale, Padova 1951, 
p. 158, per cui l'unione organizzata, la cui personalit� 
� un mero procedimento tecnico, � un rapporto non 
dissimile qualitativamente da quello contrattuale dell'unione 
semplice) e anche coloro che accolgono l'estremo 
dell'attivit� unitaria (dice bene il BALDONI, La Societ� 
delle Nazioni, Padova 1936, p. 59, che il Perassi, in ordi� 
ne alle unioni, esige l'esistenza di un'azione unitaria 
�prescindendo dai mezzi attraverso cui gli scopi sociali 
sono raggiunti")� 
L'attivit� unitaria, secondo noi, � mera conseguenza 
di una causa costituita dall'esistenza di un corpo sociale, 
o istituzione, e di un fenomeno di organizzazione 
in esso presente. Sul problema degli organi internazionali 
si pu� consultare FAVILLI, Sulla teoria degli organi 
in diritto internazionale, Trieste 1949. 

infatti, andrebbe rigorosamente limitato ...:_ a� differenza 
di quanto ritiene una parte autorevole della 
dottrina -alle ipotesi in cui fosse rinvenibile, 
non una rete pi� o meno vasta di meri rapporti 
giuridici internazionali tra Stati, ma un vero e 
proprio corpo sociale distinto dagli enti organizzati 
(8). L'esistenza poi di un ente o corpo sociale, 
di un'istituzione internazionale, dovrebbe ritenersi 
certa ogni qual volta fossero individuabili degli 
organi nell'ambito dell'unione (9); gli organi, infatti, 
denoterebbero una differenziazione di funzioni 
in seno all'ente, e, in definitiva, l'esistenza di 
un fenomeno autoritario nell'ordinamento in cui 
consiste il corpo sociale, fenomeno che � caratteristico 
delle istituzioni (10). Ove il Tribunale avesse 
tenuto presenti questi punti non avrebbe dubitato 
della inclusione della N .ATO tra le istituzioni 
internazionali, data l'esistenza di un complesso di 
organi creati in dipendenza del trattato. 

In verit�, i giudici hanno preso in esame l'aspetto 
dell'organizzazione, ma, in proposito, lasciando 
intravedere che per essi un corpo sociale internazionale 
potrebbe rinvenirsi solo nel caso dell'esistenza 
di �organi sociali� (11), si sono affrettati a concludere 
per la tesi dell'alleanza sulla base di due 

(8) GIULIANO, La comunit� internazionale e il diritto, 
Padova 1950, p. 252 s. Contra ROMANO, Corso di diritto 
internazionale, Padova 1933, p. 80, che pure ha contribuito 
pi� di ogni altro a porre la distinzione tra i concetti 
di istituzione e di rapporto giuridico; MONACO, 
Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, 

Torino 1949, p. 109, con citazioni. Il MONACO � tornato 
sull'argomento ne Gli istituti giuridic.i per la comunita 
internazionale, in Justitia, 1954, p. 293. s. 

(9) GASPARRI, op. loc. cit.; GIANNINI, op. cit. Per il 
diritto internazionale, gli autori richiamati in BALDONI, 
La Societa delle Nazioni cit., p. 59 nota 2. La presenza di 
un'organizzazione e, quindi, di un corpo sociale, pu� 
indursi anche dall'esistenza di un mero organo comune: 
Cfr. le osservazioni del GIULIANO, op. cit., p. 295 nota 
98 e p. 252 ss.; contra G. ARANGIO-RUIZ, Rapporti contrattuali 
tra Stati ed organizzazione internazionale, in 
Archivio Giuridico VIII (1950), p. 128 nota. 
(10) Il concetto di corpo sociale internazionale corrispondente 
ad un'unione va distinto dal concetto di corpo 
sociale in cui consiste l'ordinamento internazionale 
sulla base della involontariet� o necessariet� proprie 
soltanto al secondo (per una classificazione delle istituzioni 
cfr. CESARINI�SFORZA, Il diritto dei privati, in Rivista 
ital. per le scienze giuridiche 1929, p. 58 ss.; per 
l'ordinamento internazionale come comunit� necessaria, 
ROMANO, Corso cit. p. 23 s.; cfr., tuttavia, le osservazioni 
critiche del GIULIANO, op. cit., p. 254 ss.) e non� 
sulla specialit� dei fini che sarebbero propri soltanto 
al primo (sui fini generali dell'O.N.U., PERASSI, L'ordinamento 
delle Nazioni Unite, Padova 1950, p. 12); ma 
va distinto anche dal rapporto associativo-contrattuale, 
con cui condivide gli stessi elementi (cooperazione, scopo 
comune, volontariet�). Mentre infatti, il corpo sociale 
esprime un ordinamento obbiettivo retto da un'autorit�, 
ordinamento che disciplina i rapporti di coordinazione 
tra i membri e di soggezione tra questi e il corpo 
sociale, il rapporto associativo, mero rapporto di coordinazione, 
� disciplinato da un ordinamento superiore 
nel quale solo si potr� cercare il fenomeno autoritario. 
Quest'ultimo, poi, pu� andare dalla semplice rappresentazione 
psicologica di un'autorit�, che si fanno� gli organi;
z;zati nel corpo sociale, alla esistenza di organi, nelche 
si specifica propriamente la differenziazione di funzioni 
di cui al testo. 
(Il) Usando cosi un termine adoperato, in materia, 
dal PERASSI, Lezioni cit., p. 54 ss., e facendo intendere 
di voler ritenere, come questo autore, che ogni corpo 
sociale non possa essere che una persona giuridica. 


-236 


affermazioni, di cui una certamente non probante, 
e l'altra del tutto insufficiente (12); nello stesso 
tempo, continuando a farsi fuorviare da un equivoco 
di cui parleremo oltre, hanno fatto ricorso 
alla soggettivit�. internazionale dei Comandi supremi, 
conclusione, questa, veramente di difficile 
accoglimento, anche soltanto sotto l'aspetto teorico 
(13). La norma utilizzabile a tal fine sarebbe 
per il Tribunale, quella contenuta nell'art. 10 del 
cc Protocollo n, secondo la quale: cc Ogni Quartier 
Generale Supremo ha personalit�. giuridica. Esso 
ha la capacit�. di stipulare contratti e di acquistare 
od alienare beni... �; questa valutazione sarebbe 
poi stata immessa nell'ordinamento italiano mediante 
la norma contenuta nell'art. 17 delle disposizioni 
sulla legge in generale. Col ragionamento riportato, 
per�, ci sembra che il Tribunale sia incorso 
certamente in due errori consistenti: uno, nel ritenere 
la norma dell'art. 10 una norma attributiva 
della personalit�. internazionale ai Comandi, e 
non attributiva di un mero obbligo degli Stati di 
riconoscere la personalit�. agli stessi nei rispettivi 
ordinamenti interni; un altro, nel considerare operante 
in proposito una norma non idonea a richiamare 
disposizioni appartenenti all'ordinamento 

internazionale (14). 

La tesi, del resto, secondo cui la N.ATO � una 
persona. giuridica internazionale, assume, nella 
formulazione datane dalla suprema Corte, le proporzioni 
di una semplice affermazione. L'esistenza 
di un'istituzione, di un'unione internazionale, � 
indipendente dalla personalit�. giuridica che le pu� 
essere attribuita,(15). L'istituzione corrispondente 
all'unione potr� dar luogo ad una persona giuridica 
internazionale in quanto sia identificabile almeno 
una norma che assuma a proprio destinatario l'ente 
sociale e non, distintamente, gli Stati organizzati. 
Il ritenere la N.ATO un corpo sociale internazionale 
munito di soggettivit�. pu� non essere sbagliato (16), 
ma la Corte non ha certo offerto arg�menti a questa 
tesi, anzi ha mostrato di ammettere che un ente 
sociale, per il solo fatto di essere tale, sia anche 
persona giuridica. 

(12) Si � affermato, nella sentenza, che anche un'alleanza 
pu� esprimere dal suo seno uno o pi� organi comuni, 
ma non si � tenuto presente la singolarit� e temporaneit� 
degli organi comuni in questo caso (per una. 
critica della tesi che configurava la Societ� delle Nazioni 
come una mera alleanza, BALDONI, La Societ� delle 
Nazioni cit., p. 64 e nota 2 ivi; sui caratteri delle alleanze 
IDEM, Le unioni internazionali ecc. cit., p. 494 ss.). Si 
� affermato poi nella stessa sentenza non essere possibile 
stabilire se gli organi della NATO costituiscano organi 
comuni od organi sociali, anche se poi i giudici 
sembrano propendere per la prima soluzione. 
(13) Si dovrebbe ammettere, infatti, che gli organi 
possano presentarsi muniti di soggettivit�. 
(14) A parte il fatto che si sarebbe dovuto far riferimento, 
semmai, all'art. 16, 1� cap., disposizioni sulla 
legge in generale. Cfr. CANSACCHI. La N.A.T.O. e la 
giurisdizione italiana, in Giurispr. it., 1954, I, 2, 722 s. 
(15) Al concetto di corpo sociale si arriva indipendentemente 
da quello di soggetto di diritto. Vedi: ROMANO, 
L'ordinamento giuridico, Firenze 1945, p. 23 ss., spe.cialmente 
pp. 27 e 45. 
(16) Si sono pronunciati per la soggettivit� della 
NATO gli autori richiamati in CANSACCHI, op. cit., 
col. 723 nota 4 e il Cansacchi stesso con vari argomenti. 
Nello stesso senso anche MARAZZI, L'immunit� giurisdizionale 
della NATO, in Foro padano, 1955, I col. 12 s. 
3. Una critica serrata alla sentenza del Tribunale 
di Firenze � stata fatta dal Cansacchi 
il quale pure, peraltro, ha preferito seguire il 
cammino intrapreso dal Tribunale. .Allo scopo di 
ben inquadrare il pensiero dcll'autore, bisogna 
precisare che il fatto dell'esistenza di un'unione, 
la-cui struttura � formata in parte dall'organizzazione, 
intesa nello specifico senso di complesso di 
organi, fa sorgere la necessit�. di disciplina di una 
serie assai vasta di rapporti, il cui nucleo pi� importante 
� dato dalle relazioni tra gli individui che 
animano gli organi e l'ente o corpo sociale rappresentato 
dall'unione. � un dato obbiettivo, storicamente 
constatabile per tntte le pi� importanti 
unioni, quali, per esempio, la Societ� delle Nazioni 
e l'O.N.U., la costituzione, correlativamente all'unione, 
di un ordinamento -distinto da quello 
internazionale e dagli ordinamenti statuali -, le 
cui norme soddisfano l'esigenza di rendere possi" 
bile il funzionamento dell'unione stessa (17). Orbene, 
il Cansacchi, a differenza del Tribunale di 
Firenze, ha fatto riferimento, per stabilire la personalit�. 
dei Comandi, alla norma dell'art. 10 del 
cc Protocollo >J assumendola come norma dell'ordinamento 
interno dell'unione. Il capoverso dell'articolo 
16 delle nostre disposizioni sulla legge in 
generale consentirebbe l'attribuzione della personalit�. 
interna ai Comandi mediante rinvio alla norma 
che -corrispondentemente al disposto dell'articolo 
10 della convenzione -si � formata nell'ordinamento 
interno della N .ATO, e che attribuisce in 
detto ordinamento la personalit�. ai Comandi stessi. 
La costruzione del Cansacchi suscita vari dubbi, 
soprattutto relativainente all'applicazione del capoverso 
dell'art.16. Ci si potrebbe chiedere se la norma 
in esso contenuta riguardi anche le persone giuridiche 
straniere di diritto pubblico (18). Risolto positivamente 
questo punto, si potrebbe, quindi, esaminare 
la validit�. della disposizione relativamente a persone 
giuridiche appartenenti all'ordinamento interno 
di un'unione: la condizione di reciprocit�, 
apposta dal nostro legislatore al funzionamento 
della norma, esige, per l'operativit�. di quest'ultima, 
l'indagine sulla �condizione fatta nell'ordinamento 
richiamato alle persone giuridiche italiane e, naturalmente, 
la dimostrazione che in detto ordinamento 
possano presentarsi munite di soggettivit� 
anche persone� giuridiche straniere (19). Indagini, 

(17) I rapporti c)le si stabiliscono tra questo ordinamento 
e gli aspetti internazionalistici dell'unione sarebbero 
degni .di attenzione. Ci si limita qui a precisare 
che l'ordinamento interno dell'unione pu� ritenersi, non 
solo svincolato da qualsiasi rapporto di derivazione dall'ordinamento 
internazionale (su ci�, ultimamente, 
0DDINI, Elementi internazionalistici ed elementi interindividuali 
nell'organizzazione internazionale, in Riv. di 
dir. internaz., 1953, p. 410 ss.), ma anche del tutto indipendente 
dall'esistenza della soggettivit� internazionale 
dell'unione (su questo, MORELLI, L'Istituto internazionale 
di agricoltura e la giurisdizione italiana in Foro 
italiano, 1931, I, cnl. 1426 s.). 
(18) Cfr. ANZILOTTI, L'esenzione dcyli Stati stranieri 
dalla giurisdizione, in Riv. di dir. internaz., 191-0, P� 492, 
sull'applicazione dell'art. 3 del codice civile del 1865. 
(19) Il CANSACCHI, op. cit, col. 726 ss., fa anche l'altra 
ipotesi che la NATO costituisca per l'ordinamento italiano 
un'associazione riconosciuta. L'opinione del Cansacchi 
esaminata nel testo � stata accolta dalla Corte 
d'Appello di Firenze con la sentenza 4 agosto 1!!55. 

-237 


queste, tutte di indubbio interesse, ma che, nel 
nostro caso, possono omettersi per le considerazioni 
che subito si espongono. 

4. � giunto infatti il momento di chiedersi se, 
nella specie, esista veramente un rapporto di reciproca 
implicazione tra personalit� internazionale 
dell'unione, o di un ente diverso dagli Stati in 
unione, ed esenzione dalla giurisdizione rispetto 
alle liti in cui siano coinvolti interessi dell'unione 
stessa, di tal che si ponga, come preliminare alla 
decisione sull'immunit�, la ricerca della soggettivit� 
internazionale di un ente distinto dagli Stati 
associati. Per reciproca implicazione tra i due fenomeni 
si intende far riferiinento ad un vero e proprio 
condiziona.mento tra di essi: non sarebbe possibile 
riconoscere una data controversia, interessante 
un'unione, sottratta alla giurisdizione, se non esistesse 
la personalit� internazionale di un ente diverso 
dagli Stati associati. 

.Al problema cos� presentato la Corte ha Iisposto 
in maniera affermativa, quando ha condotto il suo 
ragionamento nel modo che segue: Indubbia


e( 

mente la NATO ... � un ente internazionale destinato 
prevalentemente alla reciproca difesa dei consociati 
e quindi una persona giuridica internazionale 
perfettamente autonoma rispetto a tutti e a 
ciascuno degli Stati partecipanti. Come tale essa 
� sottratta alla ingerenza della sovranit� dei singoli 
Stati... �. Lo stesso atteggiamento logico ha 
assunto il Tribunale di Firenze, quando, prima di 
pronunciarsi sulla immunit� giurisdizionale, ha 
sentito il bisogno di individuare un ente-soggetto 
internazionale nei Comandi supremi. Analogamente 
si � orientato il Cansacchi, che, pur confutando il 
Tribunale per la soluzione adottata, ha seguito 
quest'ultimo nell'impostazione del problema. 

Pu� osservarsi che un condizionamento come 
quello pi� sopra esposto ne implica un altro. Il 
riconoscimento della esenzione dalla giurisdizione, 
infatti, presuppone logicamente un soggetto, che 
da essa sia esente, considerato come persona, nell'ordinamento 
interno nel quale la funzione giurisdizionale 
viene svolta. Stabilire allora che l'esenzione 
possa riconoscersi solo quando il soggetto di 
diritto interno della cui esenzione si tratta sia 
anche soggetto di diritto internazion.ale -questo, 
infatti, deve ammettere la giurisprudenza perch� 
l'implicazione presupposta risulti logica -, significa, 
in realt�, porre anche un condizionamento 
tra soggettivit� interna e soggettivit� internazionale 
dell'ente che si considera. Nel caso che ci occupa, 
l'originario condizionamento stabilito dai 
giudici � perci� .scomponibile in due momenti: 
personalit� internazionale -personalit� interna 
dell'unione; personalit� interna dell'unione -immunit� 
giurisdizionale della stessa. Orbene, se ci� 
� vero, l'esplicata opinione dei giudici si dimostra 
erronea gi� da un punto di vista generale ed astratto 

�. un'osservazione indiscutibile quella per cui 
personalit� interna e personalit� internazionale 
non possano intendersi come aspetti dello stesso 
fenomeno, da potersi confondere sul piano giuridico; 
le due personalit� sono attribuite da due diversi 
ordinamenti: gli efl!etti corrispondenti ad esse rim~
ngono distinti, cos� come le valutazioni alle 

quali detti effetti vengono annessi (20). Tra personalit� 
interna e internazionale non pu�, dunque, 
esservi immedesimazione, ostandovi il principio 
della relativit� dei valori giuridici; ma allora, si 
aggiunge, dovr� ammettersi anche che la personalit� 
interna di un'unione e, quindi, la esenzione 
giurisdizionale di quest'ultima, potr� sussistere, 
in principio, senza la personalit� internazionale 
della stessa, e, inversamente, che la personalit� 
internazionale dell'unione potr� aversi senza la 
corrispondente personalit� interna: in quest'ultimo 
caso l'esenzione giurisdizionale, se e quando se ne 
possano riconoscere esistenti i presupposti, dovr� 
spettare agli stessi Stati associati in quanto soggetti 
dell'ordinamento statuale considerato. 

L'opinione sostenuta rimane confermata dal 
diritto internazionale positivo, non solo perch� 
le valutazioni in esso contenute, relative alla personalit� 
interna degli enti internazionali, pongono 
soltanto obblighi degli Stati, obblighi ai quali 
quest'ultimi possono -sia pure commettendo 
un illecito -non adeguare gli ordinamenti interni 
di cui sono portatori, ma anche perch� le 
dette norme internazionali -proprio per l'indipendenza 
dei fenomeni ritenuti condizionati tra 
loro -appaiono variamente limitate quanto alla 
sfera soggettiva della loro validit�. 

Si riconosce concordemente l'esistenza di un 
obbligo internazionale dello Stato di concedere uno 
standard di trattamento all'individuo straniero, 
indipendentemente dal modo d'essere dei rapporti 
internazionali tra lo Stato obbligato e quello della 
cui sudditanza si tratta (per esempio, quest'ultimo 
potr� anche non essere riconosciuto dal primo), e 
nel detto minimo si comprende l'obbligo dello Stato 
di riconoscere, nel proprio ordinamento, la soggettivit� 
dello straniero (21). 

Quanto alle persone giuridiche, invece, la dottrina 
� d'accordo nel ritenere che ad una sola categoria 
di esse debba attribuirsi sicuramente negli 
ordinamenti giuridici statuali la soggettivit�: queste 
persone sono gli Stati stranieri; la norma internazionale 
generale che pone l'obbligo si considera, 
per�, condizionata, nel suo funzionamento, al riconoscimento 
degli Stati in parola, effettuato dallo 
Stato che deve concedere loro la personalit� (22). 

(20) ANZILOTTI, L'esenzione, ecc, cit., p. 484 ss.; 
MORELLI, L'Istituto ecc. cit., col. 1427. 
(21) PERASSI, Lezioni di diritto internazionale, II 
(Introduzione al diritto internazionale privato), Padova 
1950, p. 70; NIBOYET, Trait� de droit international priv� 
fran�ais, t. II, Paris 1947, pp. 9 ss., 426; SERENI, La 
cittadinanza degli enti morali nel diritto internazionale 
in Riv. di dir. internaz., 1934, p. 452 s. ' 
(22) Per il riconoscimento della personalit� interna 
agli Stati, SERENI, op. cit, pp. 444, 456; NIBOYET, op. 
cit., p. 429 ss.; RuHLAND, Le probl�me des personnes 
morales en droit international priv�, in Recueil, 1933, 
III, p. 449; RIGAUD, Personnes morales, in R�pertoire 
de droit international, Paris, 1931,vol. X, p. 230 (con 
citazioni di giurisprudenza francese e belga). 
Per le persone giuridiche private, a parte te �vecchie 
dottrine che argomentavano dalla soluzione data al 
problema teorico della natura della persona giuridica 
(finzione o ente reale?) e per cui si veda, NrnOYET, op. cit., 

p. 427 ss., si riconosce la pi� ampia libert� dello Stato 
di attribuire loro. la personalit� (SERENI, op. cit. p. 456; 
NIBOYET, op. cit., p. 429). Per le persone giuridiche 
pubbliche, alcuni autori ritengono che lo Stato sia libero 

238 


Una volta ritenuto che l'unione dia luogo ad un 
fenomeno di soggettivit� del tutto assimilabile a 
quello degli Stati, questa norma funzioner� -con 
la limitazione vista -anche per le unioni, che 
acquisteranno, pertanto, soggettivit� giuridica interna 
mediante il procedimento ritenuto operante 
per gli Stati (23). Una volta ritenuto, invece, che 
l'unione sia munita di una personalit� di natura 
diversa da quella degli Stati, si potr� far ricorso 
ad una norma specificam�nte sorta per le unioni, 

in materia, come per quelle private. Cos� SERENI, op. cit., 

p. 466; contra NIBOYET, op. cit., p. 432; RIGAUD, op. 
cit., p. 231. 
Relativamente al riconoscimento della personalit� 
interna agli Stati, l'ANZILOTTI, op. cit., p. 487 ss., pose 
nettamente la distinzione tra riconoscimento come atto 
internazionale costitutivo (secondo l'opinione allora seguita) 
della personalit� internazionale e riconoscimento 
interno costitutivo della personalit� nell'ordinamento 
statuale. Il NrnoYET, invece, dice: cc ��.la personnalit� 
de tout Etat �tranger s'impose en France, par cela Seul 
que celui-ci a �t� reconnu conform�ment aux r�gles du 
droit des gens � (op. cit., p. 431), non lasciando capire 
se effettua la distinzione fatta dall'Anzilotti; come il 
Niboyet, RmAuo; op. cit. p. 230; RUHLAND, op. cit., 

p. 
449. 
� da notare che si distingue, come fa il NIBOYET, 
op. cit., p. 438 ss., tra personalit� che si vuole concessa 
automaticamente, salvo il limite dell'ordine pubblico, 
e capacit� di porre in essere atti di commercio giuridico. 
Il Niboyet, insistendo sulla distinzione dei due punti, 
ammette cos� che una persona giuridica straniera possa 
essere, in ogni caso, parte in un giudizio all'estero; cos� 
pure MAKAROV, Conception du droit international priv� 
d'apr�s la doctrine et la pratique russes (U.R.S.S.), in 
Recueil, 1931, I, p. 526 ss. Tuttavia, deve notarsi che 
fu proprio la giurisprudenza francese ad argomentare 
dalla mancanza di riconoscimento, la inesistenza dello 
Stato sovietico nel diritto francese e la vigenza in esso,� 
come ordinamento richiamato, del diritto czarista: cfr. 
ARMINJON, L'objet et la m�thode du droit international 
priv�, in RECUEIL, 1928, I, p. 466, con citazioni di giurisprudenza 
svizzera e francese anche contraria). La 
giurisprudenza americana neg� alla Russia la personalit� 
interna e la capacit� di stare in giudizio fino al riconoscimento 
dei Sovieti avvenuto nel 1933, e nonostante 
che, per il correlativo problema dell'immunit� giurisdizionale, 
la dottrina fosse giunta all'affermazione, in via 
generale, dell'indipendenza di quest'ultima dal riconoscimento 
dello Stato estero; eccezioni in senso diverso 
si ebbero per i casi Sokoloff v. National City Bank e 
Republic of China v. Merchants Fire Ass.: vedi FosTER, 
La th�orie anglaise du droit international priv�, in Recueil, 
1938, Il, p. 399 ss. 

Sul problema generale della situazione dello Stato 
straniero non riconosciuto negli ordinamenti interni 
degli altri Stati, PROVINCIALI, L'immunit� giurisdizionale 
degli Stati stranieri, Padova 1931, p. 71 ss. Il CAVAGLIERI 
(La situazione dello Stato straniero non riconosciuto, 
in Riv. di dir. internaz., 1932, p. 331) sostenne, 
dopo ampia disamina, la libert� di ciascuno Stato di 
riconoscere la personalit� interna allo Stato non riconosciuto. 
Si veda anche, sul caso Republic of Spain 

v. Arantzazu Mendi, la decisione dalla House of Lords, 
annotata dal DE NovA, L'esenzione di un'organizzazione 
insurrezionale dalla giurisdizione di uno Stato che l'ha 
riconosciuta come governo � de facto �, in Giurispr. campar. 
di dir. internaz. priv., X, (1944), p. 22 ss. 

(23) Si � discusso se questa norma possa estendersi 
alle unioni internazionali. Ritiene applicabili regole particolari 
il VENTURINI, Il riconoscimento nel diritto internazionale, 
Milano 1946, p. 77 nota 86; applica, invece, 
la norma suddetta, facendo ricorso alla finzione, il 
RUHLAND, op. cit., p. 459 ss., per la personalit� interna 
della Societ� della Nazioni; sempre per quest'ultima, il 
RIGAUD, op. cit., p. 236, applica la norma in via analogica; 
contra, implicitamente, NIBOYET, op. cit., p. 437. 
il cui contenuto -limitato in corrispondenza 
dell'efficacia soggettiva dell'accordo -� espresso 
dal Fedozzi nel seguente brano: � Mi pare si possa 
ritenere per sicuro un principio di questo contenuto: 
quando degli Stati creano Jln ente e gli conferiscono 
la personalit� internazionale, s'intende 
-anche se espressamente non lo dicano -che 
essi gli riconoscono anche la personalit� civile ciascuno 
nel proprio ordinamento� (24). 

La verit� � che i problemi dell'immunit�, nelle 
controversie in cui siano coinvolti interessi di una 
unione di Stati, possono andar risolti, indipendentemente 
da quelli della personalit� interna e internazionale 
dell'unione, sulla base di una spiegazione 
che prescinde dal riferimento ad altri ordinamenti 
allo scopo di individuare in essi una persona distinta 
dagli Stati associati. Per l'unione sprovvista 
di personalit�, infatti, sia che la si consideri, accogliendo 
sul piano teorico questa possibilit�, un 
corpo sociale senza personalit�, sia che la si consideri, 
invece, un mero rapporto contrattuale, per 
cui il concetto di personalit� abbia, semmai, valore 
di un procedimento tecnico, esiste sempre la possibilit� 
di configurare i suoi organi come apparati 
comuni o collettivi. L'agire dell'organo comune, 
potr� dirsi col Fedozzi, cc sar� considerato come agire 
di ciascuno Stato partecipante nell'esplicazione 
della personalit� civile ... � (25). Il meccanismo dell'organo 
comune -come � chiaro infatti -non 
impedir� la possibilit� di funzionamento della norma 
che obbliga all'attribuzione della personalit� 
interna agli Stati riconosciuti. Tenuti presenti 
questi principi, risulta evidente come i giudici 
avrebbero potuto affrontare direttamente la questione 
della esenzione dalla loro giurisdizione rispetto 
alla lite ad essi sottoposta, tralasciando i 
problemi della personalit� internazionale della 
NATO o dei Comandi. 

(24) Il diritto internazionale privato. Teorie generali 
e diritto civile, in Trattato di diritto internazionale, diretto 
da Fedozzi e Romano, Padova 1939, p. 53; NrBOYET, 
op. cit., p. 437. Quest'ultimo autore, limitatamente 
al diritto francese, ritiene che, non essendovi 
norma contraria, deve riconoscersi la personalit� a 
tutte le organizzazioni internazionali per il principio 
generale che la capacit� � la regola e l'incapacit� l'eccezione. 
Tuttavia, anche qui fa applicazione dei principi 
espressi in tema di riconoscimento della personalit� agli 
Stati, e di cui alla nota precedente. 
Rimane aperto, natura.mente, il problema se possa 
aversi una personalit� dell'unione con effetti limitati 
agli Stati partecipanti all'accordo (sull'ampliamento 
dell'attitudine di produzione della norma pacta sunt 
servanda, quanto alla sfera soggettiva di validit� delle 
norme prodotte, BARILE, La dottrina italiana di diritto 
internazionale pubblico, in Comunicazioni e studi dell'Istituto 
di diritto internazionale e straniero dell'Universit� 
di Milano, 1952; si vedano anche le osservazioni del 
BALLADORE-PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, 
cit., p. 152 ss.; QUADRI, Diritto internazionale pubblico, 
Palermo, 1949, p. 345). Si noti, peraltro, che relativamente 
all'ordinamento italiano, potrebbero considerarsi 
immesse sia l'una che l'altra delle norme internazionali 
precisate Pel testo, allo scopo di riconoscere la. NATO 
come una persona giuridica italiana; la prima, col procedimento 
di cui all'art. 10 della costituzione, o la seconda, 
con l'ordine di esecuzione del trattato. 
, (25) Il diritto internazionale privato ecc., cit., p. 53 s. 
E questa l'opinione di coloro che ritengono la personalit� 
dell'unione un procedimento tecnico. 



-239 


5. In precedenza si � parlato di esenzione dalla 
giurisdizione, evitando di porre il problema del. 
l'esatto valore da attribuire a questo termine. La 
questione della esenzione degli Stati esteri dalla 
gl.urisdizione ha subito una notevole evoluzione nel 
tempo. L'Anzilotti dimostr� l'ammissibilit�, in 
linea di principio, della soggezione di uno Stato alla 
giurisdizione di un altro; pervenne quindi alla 
dimostrazione di una norma internazionale consuetudinaria 
imponente l'esenzione per le attivit�, 
di qualunque genere esse fossero, compiute da uno 
Stato all'estero; detta norma fu esattamente individuata 
come valutazione riguardante un modo 
d'essere che gli Stati erano obbligati ad imprimere 
all'ordinamento processuale di cui si presentavano 
come gestori (26). L'attuale fase, alla quale si � 
giunti attraverso notevoli apporti della giurisprudenza 
e della dottrina (27), rimane caratterizzata, 
secondo noi, nei termini precisati dal Morelli 
(28). 

Si deve distinguere la soluzione del problema della 
esenzione dalla giurisdizione -intesa nel senso 
proprio di un dato trattamento processuale da fare 
allo Stato straniero -da quella del diverso problema 
della esenzione dello Stato estero dalle norme 
materiali dell'ordinamento. Il riacquisto, per il 
primo punto, col cadere in desuetudine della norma 
internazionale individuata dall'.Anzilotti, della pi� 
ampia libert� degli Stati, soltanto temperata da 
obblighi, imposti per certe materie, dal diritto in


(26) ANZILOTTI, L'esenzione ecc., cit., �. 518, s. 
(27) Per la dottrina italiana, si veda, Bosco, Lo stato 
attuale della questione dell'esenzione degli Stati esteri dalla 
giurisdizione interna, in Riv. di dir. internaz., 1929, 
p. 35 ss.; PROVINCIALI, L'immunit� giurisdizionale ecc. 
cit.; QUADRI, La giurisdizione sugli Stati esteri, Milano 
1939. Per la dottrina straniera, LAUTERPACHT, The 
Problem of jurisdictional Immunities of Foreign States, 
in British Year Book, 1951, p. 220 ss.; LEMONON, L'immunit� 
de furidiction et d'ex�cution forc�e des �tats �trangers, 
in Annuaire. de l'Institut de droit international, 
1952, t. I, p. 5 ss.; LALIVE, L'immunit� de furidiction de.s 
�tats et des organisations inte.rnationale.s, in Recueil, 
1953, III, p. 209 ss. 
Tra le note a sentenza pi� recenti; BARTOLOMEI, Sull'immunit� 
giuridisdizionale. degli Stati esteri, in Foro 
Italiano, 1949, I, col. 461 ss.; SPERDUTI, Sulla esenzione 
degli Stati esteri dalla giurisdizione, in Giurisprudenza 
completa della Corte di cassazione. Sezioni civili, 1948, 
III, p. 591 ss.; IDEM, L'esenzione degli Stati esteri 'dalla 
giurisdizione e il principio della buona fede, in Foro italiano, 
1952, I, col. 796 ss.; FRAGOLA, Sul rapportod'impiego 
dei dipendenti da enti internazionali che operano 
nel territorio dello Stato, in Foro italiano, 1954, I, 
col. 1028. Numerose altre note possono rinvenirsi nei 
volumi della Giurisprudenza comparata di diritto internazionale 
privato. Per altri riferimenti, Morelli, Diritto 
processuale civile internazionale, 211 ed. (Trattato di diritto 
internazionale diretto da Balladore-Pallieri, Morelli e 
Quadri, sez. II, vol. IV), Padova 1954 p. 189 ss. 

Per la pratica straniera pi� recente, Corte di cassazione 
francese, decisioni del 3 novembre 1952 e 5 febbraio 
1953, in J ournal du droit international, 1953, p. 654; 
1954, p. 782; Corte suprema argentina, decisione del 29 
settembre 1952, ibidem, 1954, p. 228, ABEL, Immunity 
of Foreign States Engaged in Commercial Operations, in 
American Journal of int. Law, 1951, p. 354 ss.; CASTEL, 
Immunity of a Foreign State /rom Execution: Frenc 
Practice, ibidem, 1952, p. 520 ss. DoMKE Immunity 
of foreign States /rom German furisdiction, ibidem, 1954, 

p. 302. 
(28) Diritto processuale civile internaz., loc. ult. cit. 
ternazionale generale o volontariamente assunti, 
lascia sempre aperto il secondo problema; in particolare, 
stabilito che la sottrazione alla cognizione 
del giudice italiano dei rapporti di cui era parte lo 
Stato straniero riguardava i rapporti sia dJ. diritto 
pubblico che di diritto privato posti in essere da 
quest'ultimo nel nostro ordinamento, l'esenzione 
dell'attivit� dello Stato straniero dal nostro diritto 
materiale riguarda ora le attivit� poste in essere 
dallo Stato stesso come soggetto di potest� pubbliche 
nel proprio .ordinamento o come soggetto 
di diritto internazionale. Il Morelli, considerando 
il problema soltanto nell'aspetto di diritto interno, 
aveva, in un primo tempo, parlato di � irrilevanza 
n di detti rapporti, poich� <e ��� esulano completamente 
dall'ordinamento giuridico italiano, e 
rispetto ad essi, pertanto, l'esercizio della giurisdizione 
italiana non � nemmeno astrattamente concepibile 
n (29), suscitando alcuni rilievi critici da 
parte della dottrina (3); successivamente peraltro 
l'autore ha esteso l'indagine all'aspetto internazionalistico 
del problema. Il pensiero del Morelli 
rimane fissato nel senso che: <e L'atteggiamento 
negativo assunto dall'ordinamento interno di.fronte 
a queste categorie di rapporti risponde tanto all'interesse 
dello Stato del cui ordinamento si tratta 
quanto all'interesse degli Stati stranieri. Quest'ultimo 
interesse � tutelato da una norma interna 
zionale che si desume dal principio del rispetto 
della indipendenza e dell'autonomia degli Stati 
stranieri; norma alla quale l'ordinamento italiano 
si � adi;i,ttato ... n (31). 

Pu� dunque osservarsi che quando si distingue 
tra atti iure gestionis e atti iure imperii, parlando 
per i secondi di immunit� giurisdizionale dello Stato 
estero, ci si riferisce, in realt�, non pi� alla esenzione 
in senso proprio di questi atti, in quanto verificatisi 
nel nostro ordinamento, ma, assumendo gli stessi 
nella qualit� di atti compiuti nell'ordinamento 
straniero, ci si riferisce alla esenzione dei medesimi 
dalle norme italiane di diritto materiale, val quanto 
dire, dal nostro ordinamento (32). 

(29) Il diritto processuale civile internazionale, in Trattato 
di diritto internazionale diretto da Fedozzi e Romano 
vol. VII, Padova 1938, p. 147. 
(30) SPERDUTI, L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione 
e il principio della buona fede, col.� 799 nota 4. 
(31) MORELLI, Diritto processuale, ecc. cit., 2a ed., 
p. 189; dello stesso autore, le osservazioni in Annuaire 
cit., p. 124 ss.; cos� anche, Sperduti, opp. citt. 
Altro problema � quello di vedere se la norma internazionale 
siffatta, per la genericit� del suo contenuto, 
non debba essere integrata sulla base di qualche altro 
criterio, come quello della buona fede; su ci�, oltre gli 
scritti citati dello Sperduti, BARILE, Bilevazione ed integrazione 
del diritto internazionale non scritto e la liberta di 
apprezzamento del giudice, in Comunicazioni e studi, 1953, 

p. 210, nota 181. 
(32) La giurisprudenza italiana, insieme a quella 
belga, dunque, ponendo per prima la distinzione tra 
atti iure imperii e atti iure gestionis ha in realt� contribuito 
alla abrogazione della norma internaziomtle � che 
imponeva l'esenzione della giurisdizione in senso proprio 
per qualsiasi specie di rapporti, di tal che, attualmente, 
la. distinzione stessa non pu� che considerarsi adeguamento 
all'ordinamento italiano all'obbligo di rispetto 
dell'indipendenza degli Stati stranieri. A questo punto 
pu� dirsi che non sembra convincente la tesi gi� sostenuta. 
dal PROVINCIALI (op. cit., p. 36 ss.). Lo sforzo di 

240 


Chiariti questi concetti, di cui solitamente non 
si fa un uso preciso, il problema � ora per noi quello 
di esaminare se possa parlarsi, anche per gli atti 
con cui si realizzino i fini di un'unione, di immunit� 
giurisdizionale. La questione va qui posta alla 
stregua del diritto internazionale generale, poich�, 
pur essendo possibile che le norme dell'accordo istitutivo 
dell'unione, o di altro atto successivo, impongano 
obblighi di esenzione dalla giurisdizione 
in senso proprio (33), nel nostro caso questa possibilit� 
non si verifica, o, meglio, non si � ancora 
verificata (34); per immunit� giurisdizionale della 
NATO nel nostro ordinamento intenderemo riferirci, 
quindi, alla esenzione di certi atti della NATO 
dalla legge italiana. 

6. L'irrilevanza all'estero degli atti compiuti da 
uno Stato quale potest� pubblica nel proprio ordinamento 
deve ritenersi, come si � visto, adempimento 
dell'obbligo che incombe a ciascuno Stato di 
rispettare l'indipendenza degli altri membri della 
comunit� internazionale. La soluzione del quesito 
sopra posto va ottenuta allora stabilendo un parallelo 
tra le unioni in quanto enti complessi o derivati 
della comunit� internazionale e gli Stati, in quanto 
enti semplici od originari della stessa comunit�, 
nel senso di vedere se i principi giustificativi dell'immunit� 
siano validi per tutti e due i tipi di 
enti (35). Debbono qui prospettarsi alcune indispensabili 
osservazioni. 
Per il diritto interno, lo Stato si identifica con 
il suo ordinamento giuridico, inteso come istituzione 
o~ organizzazione. I membri originari della comu


questo autore rivolto a dimostrare che il contenuto 
della norma internazionale individuata dall'Anzilotti 
sarebbe stato in realt� contenuto di una norma costituzionale 
dell'ordinamento internazionale imponente il 
rispetto dell'indipendenza degli Stati, non pu� dirsi 
riuscito poich� diversi nell'ampiezza sono gli obblighi 
sanzionati dalle due norme. L'obbligo sancito dal principio 
istituzionale della comunit�, il solo oggi vigente, 
� pi� ristretto di quello previsto dalla norma consuetudinaria 
abrogata; le due norme poi riguardano oggetti 
diversi: l'uno il diritto materiale interno; l'altro il diritto 
processuale interno; sull'ultimo punto, cfr. MORELLI, 
in Annuaire, cit., p. 126 s. 

(33) Per le immunit� concesse alle organizzazioni internazionali, 
GuGGENHEIM, op. cit., tome I, p. 545 ss. 
Recentemente, MoN.A.CO, L'immuni't� giurisdizionale delle� 
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, in Riv. di 
dir. internaz. 1953, p. 472 ss. 
(34) L'art. 11 del "Protocollo� dispone che �nessuna 
misura d'esecuzione o misura diretta alla confisca o al 
sequestro dei suoi beni o fondi potr� essere presa contro 
un Quartier Generale interalleato ecc. �. Il " Protocollo >>, 
come la cc Convenzione �, per�, gi� si � detto, non sono 
stati recepiti nell'ordinamento interno. 
(35) Rimangono cos� coinvolti i problemi pi� dibattuti 
del diritto internazionale, compresi tutti in quello 
pi� ampio che -con termine assai :usato di recente viene 
detto problema delle basi sociali dell'ordinamento 
internazionale. Per esso, GIULIANO, La Oomuni't� internazionale 
ecc., cit. G. AR.A.NGIO-RUIZ, Gli enti soggetti 
dell'ordinamento internazionale, Milano 1951; IDEM, 
Rapporti contrattuali, ecc. cit.; IDEM, Sulla dinamica 
della base sociale nel diritto internazionale, estratto dagli 
Annali della Facolt� gi:uridica dell'Universit� di Camerino, 
1953; BARILE, La dottrina italiana ecc. cit., p. 413 
ss.; SPERDUTI, Osservazioni sulle basi sociali dell'ordinamento 
internazionale, in Riv. di dir. internaz., 1955, 
p. 3 ss. 
nit� internazionale, invece, sono costituiti da enti 
corrispondenti a quelli c;he, nell'ambito degli ordinamenti 
interni e visti dall'interno di questi, reggono, 
come autorit� o enti di governo, l'istituzione. 
Nell'ordinamento internazionale; peraltro, non solo 
i soggetti originari di esso, nel loro sostrato materiale, 
non si identificano con gli elementi di quella 
che � la persona dello Stato nell'ordinamento interno, 
ma la stessa istituzione retta dall'ente di 
governo si presenta diversamente che nell'ordinamento 
interno, spogliata, cio�, della qualifica della 
giuridicit� e assunta come una complessa entit� di 
mero fatto. In questa entit� possono considerarsi 
compresi non solo gli uomini, ma anche le cose e le 
energie che servono alla vita di questi, le relazioni 
materiali come quelle puramente ideali tra di essi; 
pu� dirsi, in una parola, che essa si identifica con 
l'organizzazione della vita sociale la quale, vista 
dal suo interno, � essa stessa l'ordinamento statuale. 
Pu� aggiungersi che l'unit� di questa organizzazione 
costituisce qualcosa di pi� che un mero 
fatto: essa � un valore, un bene; rappresenta anzi 
il valore, il bene-interesse fondamentale della vita 
internazionale, in dipendenza del quale si instaura 
una rete di beni-interessi minori, tutti ad esso 
riconducibili. Considerato poi che, anche dal punto 
di vista interno, l'organizzazione, come ordinamento 
giuridico, � essa stessa un bene, una forma di 
vita avente un proprio valore, rimane chiara la 

corrispondenza tra l'interesse -di cui � portatrice 
all'interno la stessa organizzazione -alla 
propria esistenza e alla realizzazione dei fini per 
cui � sorta, e l'interesse -di cui � esponente all'esterno 
l'autorit� -all'esistenza dell'organizzazione 
e alla realizzazione dei fini di quest'ultima: 
gli enti� di governo appaiono soggetti dell'ordinamento 
internazionale non tanto perch� sovrani 
quanto perch� esponenti di questo interesse. Il 
fattore necessario, anche se non sufficiente, per 
l'acquisto della soggettivit� � che l'ente regga un 
ordinamento giuridico nel senso sostanziale e di 
fatto che tale concetto pu� assumere nell'ordinamento 
internazionale, e cio�,"regga una organizzazione 
sociale {36). 


Il diritto internazionale tutela il bene precisato, 

e l'interesse relativo, attribuendo alle autorit� un 

diritto assoluto alla sua protezione. Coi termini 

diritto di sovranit�, diritto all'indipendenza, al


l'eguaglianza e simili, si esprime, in vario modo, 

l'esigenza fondamentale di questa tutela, in fun


zione degli interessi che a ciascun ente di governo 

sono collegati. Si pu� spiegare cosi come la dottrina 

abbia potuto staccare il concetto di persona inter


nazionale da quello di ente sovrano. Nell'attuale 

fase di sviluppo dell'ordinamento internazionale solo 

una visione formalistica di quest'ultimo potrebbe 

far consistere nella sovranit� la nota individuatrice 

dei soggetti dell'ordinamento. Sottolineando giu


stamente il fatto della gestione degli interessi col


lettivi da parte dei soggetti internazionali, lo Sper


duti ha di. recente osservato come sia possibile rite


(36) Queste idee sono riprese da chi scrive nel saggio 
Teorie circa la protezione internazionale dell'attivit� dello 
Stato sugli individui, in Riv. di dir. internaz., 1956 fase. I. 




-241


nere che �partecipino alla vita internazionale anche 
enti non statali n� di governo dei popoli, ma i 
cui fini e le cui concrete possibilit� d'azione interessino 
in relazione all'obbiettivo di attuare in 
ogni utile maniera la disciplina della convivenza 
dei popoli della terra� (37). Le unioni, in quest'ordine 
di idee, si presentano come esponenti di interessi 
collettivi, con la sola differenza che esse 
presuppongono una societ� di enti originari gi� 
costituita (38); anche in relazione ad esse e per la 
tutela degli interessi che esse gestiscono dovr� 
ammettersi, pertanto, l'esistenza di un dovere di 
astensione di cui sia destinatario ciascun membro 
della comunit� internazionale. 

Infatti, l'unione costituente una persona nell'ordinamento 
internazionale generale � certo titolare 
di un diritto assoluto alla protezione dell'organizzazione 
in cui essa consiste, non distinguibile, quanto 
alla natura, dal diritto che spetta ai membri originari 
della comunit� in quanto portatori del rispettivo 
ordinamento statuale. In dipendenza .del 
vincolo unionistico si costituisce un fascio d'interessi, 
tutti quanti esprimibili nel costante interesse 
della comunit� particolare alla propria esistenza e 
alla realizzazione dei suoi fini; anche in. questo caso 
la comunit� ha un proprio autonomo valore, essa �, 
in se stessa, un bene (39). 

Nel caso poi che l'unione si consideri un mero 
vincolo contrattuale, e la sua personalit� un procedimento 
tecnico, la conclusione � analoga. N ell'ipotesi 
non si pu� annullare il dato obbiettivo dell'esistenza 
di un ordinamento interno dell'unione il 
quale rappresenta in s� un bene e un valore. In 
relazione ad esso, gli enti di governo, soggetti internazionali, 
in quanto parti del patto di unione, 
e, nello stesso tempo, partecipi al corpo sociale nel 
quale l'ordinamento interno dell'unione consiste, si 
presentano come esponenti, ciascuno, di una parte 
di interesse alla tutela del bene. Se sul piano internazionale 
ogni socio sar� esponente di quel tanto di 
interesse che porta alla cooperazione, interesse qualitativamente 
uguale a quello degli altri soci, il 
diritto assoluto alla protezione del bene si deve ritenere 
che tuteli questo interesse, da porsi accanto 
a quello che ciascuno Stato ha come portatore del 
corrispondente ordinamento statuale. L'assolutezza 
di tale diritto non � discutibile sol che si pensi 
che esso � correlativo alla posizione del titolare 

(37) Osservazioni ecc. cit., p. 7. 
(38) SPERDUTI, Osservazioni ecc. cit., p. 11 ss. 
(39) La differenza rispetto al diritto assoluto di cui 
sono portatori gli Stati quali esponenti della organizzazione 
sociale interna potr� porsi in termini di composizione 
del bene protetto. Il bene protetto in favore dell'unione 
� una �ntit� di fatto e complessa, anche nel 
senso che, oltre a comprendere l'organizzazione in cui 
consiste l'ordinamento interno dell'unione, include la 
stessa organizzazione in cui consiste l'ordinamento internazionale 
speciale dell'unione quale istituzione. Il 
bene, pertanto, essendo costituito da valori di fatto, 
e valori giuridici per lo stesso ordinamento internazionale, 
si presenter� interamente come entit� di mero 
fatto soltanto rispetto alla norma internazionale che attribuisce 
il diritto assoluto all'unione. Una distinzione 
analoga quanto alla fattispecie soggettiva delle norme 
relativamente alle unioni, BARILE, La dottrina ecc. cit., 
p. 440. 
come membro originario della comunit� internazionale 
(40). 

La visione sostanziale esposta consente di individuare 
un minimo comune denominatore, proprio 
della figura degli Stati e degli .altri ent,i-s.oggetti, 
costituito dagli interessi collettivi e dal bene corrispondente 
di cui tutti i membri della comunit� sono, 
rispettivamente, esponenti e portatori. L'esistenza 
di un diritto assoluto alla protezione della situazione 
di interesse in cui si trovano i soggetti dell'ordinamento, 
conduce a riconoscere l'immunit� a tutti 
i soggetti, anche a quelli che non hanno l'attributo 
della sovranit�. Il Monaco ha recentemente affermato: 
� ... all'antica concezione per cui l'esercizio 
della giurisdizione statale doveva escludersi nei 
confronti di ogni altra persona sovrana, se ne � sostituita 
un'altra pi� aderente ai motivi determinanti 
l'esenzione. Invero, ha aggiunto l'autore: cc ��� pi� 
logico e coerente sembra affermare che lo Stato o 
l'ente ha determinati privilegi ed esenzioni in ragione 
delle proprie funzioni e degli scopi che deve 
raggiungere� (41). La spiegazione funzionale dell'immunit� 
� imposta dal concetto di persona internazionale 
secondo una concezione sostanziale 
dell'ordinamento internazionale stesso. .Prolungando 
nella naturale direzione quest'ultima, dovr� 
ritenersi, pertanto, che l'immunit�, intesa come 
irrilevanza per gli ordinamenti statuali degli atti 
compiuti iure publioo nell'ordinamento interno 
dell'unione, � da riconoscersi a qualsiasi tipo di 
unione, quale che sia il risultato cui si giunge in 
ordine alla soggettivit� internazionale della stessa. 
Ed � appena il caso di dire che rimane cosi confermato, 
sotto il profilo sostanziale, quanto si � detto 
sui rapporti tra personalit� internazionale dell'unione 
e riconoscimento dell'immunit�. 

La suprema Corte non sembra, per�, essersi ispirata 
ad una visione sostanziale dell'ordinamento 
internazionale e della sua base sociale, poich� fa 
scaturire il riconoscimento dell'eventuale immunit� 
nella specie, dal fatto che la N.ATO sia un ente 
sovrano. La Corte stabilisce cosi una contrapposizione 
tra sovranit� dello Stato italiano e sovranit� 
della N.ATO ai fini della giustificazione dell'immunit�, 
che, impostando il problema su basi formalistiche, 
ne esclude la stessa soluzione; � indubbio, 
infatti, che non potr� mai parlarsi di sovranit� 
della N.ATO come della sovranit� di uno Stato (42). 

(40) Rimane risolta con la soluzione delle due ipotesi 
estreme anche quella mediana dell'unione cui venga 
riconosciuta personalit� internazionale limitatamente 
agli Stati partecipanti al patto. Per le varie ipotesi che 
possono farsi rispetto ad un'organizzazione internazionale, 
ScERNI, Se i tribunali italiani abbiano giurisdizione 
nelle controversie relative ai rapporti d'impiego presso 
l'Istituto internazionale di agricoltura, in Riv. di diritto 
internaz., 1930, p. 421, ss. 
(41) L'immunit� giurisdizionale ecc. cit., p. 474. Su 
considerazioni di ordine sostanziale la Corte di cassazione, 
Sez, unite, 14 luglio 1953, In Giur�l}lJ'l'.Udenza 
italiana, 1954, I, 1, col. 462 ss. (con nota di CANSAC:_ 
CHI, L'immunit� giurisdizionale dell'Ordine di Malta) 
ha affermato il diritto dell'Ordine di Malta all'immunit�. 
(42) Si veda la critica di ScERNI, op. cit., p. 416 ss., 
alla stessa impostazione del problema da parte di altre 
sentenze. 

-242 


Sulla questione, invece, sottoposta al suo esame, 
la Corte ha deciso in maniera sostanzialmente corretta. 
Il supremo Collegio, infatti, pervenuto alla 
determinazione che l'atto stipulato tra l'H.AFSE e 
l'attore Branno, col quale quest'ultimo si impegnava 
a gestire un ristorante nell'ambito del Quartier 
Generale, doveva considerarsi un comune contratto 
di natura privata patrimoniale, e non una 
concessione amministrativa -come pure aveva 
sostenuto la difesa dell'amministrazione, richiamandosi 
al tenore dell'atto e al contenuto di alcune 
clausole dello stesso (43) -, ha concluso per la rilevanza 
della convenzione nel nostro ordinamento 
giuridico e per l'esistenza della giurisdizione italiana 
sulla lite. A proposito di quanto poi la Corte 
dice sulla rilevabilit� d'ufficio dell'eventuale difetto 
di giurisdizione, deve osservarsi che � questa 
una affermazione che si inquadra esattamente nei 
risultati cui si � pervenuti in ordine alla natura 
dell'immunit� giurisdizionale. Tuttavia non sembrano 
inutili alcune osservazioni su questi ultimi 
punti. 

7. Deve dirsi che la Corte non ha distinto tra il 
significato proprio e quello improprio che il termine 
cc esenzione dalla giurisdizione n pu� assumere. 
Da un esame della decisione si ricava che la 
Cassazione ha considerato il problema dell'immunit� 
giurisdizionale come appartenente esclusivamente 
al diritto processuale, accogliendo cos� 
una spiegazione dell'immunit� stessa che, dato 
l'attuale modo d'essere del diritto pisitivo, non pu� 
condividersi. 
La Cassazione, iniziando la motivazione della 
sentenza, pone il principio che, data la rilevabilit� 
d'ufficio dell'eventuale difetto di giurisdizione, 
possa prescindersi dal comportamento processuale 
dell'ente straniero convenuto. Continuando, quindi, 
nella motivazione, la Corte dichiara che per i 
rapporti privati di cui sia parte l'ente straniero 
nell'ordinamento italiano a differenza di quanto 
deve diJ:si per le attivit� di diritto pubblico dall'ente 
medesimo svolte nel proprio ordinamento, 
la nostra giurisdizione possa liberamente esercitarsi. 
Sostiene il supremo Collegio che, per i rapporti 
di diritto privato: cc si ha rinuncia dell'ente 
internazionale all'immunit� giurisdizionale, giacch� 
esso nello stesso momento in cui, contrattando coi 
privati cittadini, accetta di sottostare alle norme 
del diritto privato italiano che regolano i negozi 
in tal modo conclusi, accetta anche di sottostare 
alla giurisdizione italiana n. A chiusura, infine, della 
motivazione, la Corte afferma -facendo scaturiJ:
e l'osservazione come conseguenza di quanto 
detto precedentemente -che, nella specie, sussistono 
le condizioni previste dall'art. 4 n. 1 del 
codice di procedura civile, e che, del resto, il Quatier 
generale convenuto, dichiarando di non volersi 
sottrarre alla giurisdizione italiana se il difetto 
di giurisdizione non fosse rilevabile d'ufficio, 
si � difeso nel merito della controversia. 

Orbene, relativamente alla prima affermazione 
della Corte, deve osservarsi che essa nulla ci dice 

(43) Memoria, p. 32 ss. 
circa l'accoglimento o meno da parte del Collegio 
della distinzione tra immunit� giurisdizionale in 
senso proprio e in senso improprio: quale che sia 
infatti la concezione che si abbia della esenzione 
dalla giurisdizione, il difetto di :potest� giurisdizionale 
� sempre questione rilevabile d'ufficio, configurandosi, 
nei due casi, l'eccezione del convenuto 
in tal senso come una eccezione impropriamente 
detta. In particolare, rispetto alla immunit� della 
legge, la pronuncia sul difetto di giurisdizione � 
svincolata dal comportamento processuale del convenuto 
perch� l'eventuale difetto di giurisdizione 
si collega all'inesistenza, nell'ordinamento in cui 
la giurisdizione si esercita, di norme materiali che 
disciplinano il rapporto in contestazione. .Accertata, 
per esempio, la radicale inesistenza di norme 
materiali sulla fattispecie, la Corte poteva prescindere 
dalle conclusioni delle parti in ordine alla 
giurisdizione. 

Ma la seconda affermazione chiarisce le opinioni 
della Corte in tema di immunit� nel senso che 
quest'ultima � considerata dal supremo Collegio 
come istituto esclusivamente di diritto processuale. 
Infatti, ove nella sentenza si fosse accolta l'opinione 
per cui la immunit� in ordine agli atti di diritto 
pubblico scaturisce dalla inesistenza di norme materiali 
italiane, la sottoposizione dei rapporti di 
diritto privato alla giurisdizione si sarebbe dovuta 
semplicemente collegare al fatto della disciplina 
di questi rapporti da parte della nostra legge e, 
naturalmente, all'esistenza di uno dei normali 
criteri di competenza giurisdizionale italiana. Nella 
specie, una volta ritenuto che l'ente non potesse 
presentarsi immune dalla legge, il rapporto andava 
trattato come qualsiasi altro di cui fosse parte 
uno straniero, e il criterio di competenza giurisdizionale 
doveva individuarsi propriamente in quello 
dell'art. 4 n. 2 del codice di procedura civile, dato 
che il contratto tra l'H.AFSE e il Branno non solo 
era stato stipulato in Napoli, �ma le obbligazioni 
da esso scaturenti �dovevano eseguirsi nello stesso 
luogo. Col ricorso, invece, al concetto di rinuncia 
-ricavata dal fatto stesso che l'ente straniero 
aveva contrattato come privato nel nostro ordinamento 
-rinuncia considerata come tacita accettazione 
della giurisdizione italiana, la Corte fa 
chiaramente intendere di ritenere regolata l'immunit� 
dal diritto processuale. In particolare, fa 
capire di ritenere che esista una norma negativa 
di competenza giurisdizionale prevedente come 
criterio, che esclude la nostra giurisdizione, la qualit� 
sovrana dell'ente straniero; e di ritenere anche 
che questa norma, peraltro, non entri in funzione 
per i rapporti di diritto privato poich�, rispetto 
ad essi, l'ente straniero, per il solo fatto di porli 
in essere, accetta la nostra giurisdizione. L'accettazione 
della giurisdizione italiana da parte dell'ente 
risulta cos� configurata in via generale come 
il criterio positivo di competenza giurisdizionale 
necessario per impedire l'efficacia d!:l.lla norma negativa 
di competenza giurisdizionale prev.ede.nte_ 
l'esenzione dell'ente sovrano. � 

L'impostazione del problema sotto l'aspetto 
esclusivamente processualistico ci sembra infine 
confermata da quanto la Corte dice chiudendo la 
motivazione della sentenza. A questo punto, la 



-243 


Corte considera rilevante, come argomento che 
dimostri, nella specie, il valido esercizio della potest� 
giurisdizionale, il fatto che il convenuto 
abbia svolto la difesa nel merito. In verit�, si � 
gi� visto come il comportamento processuale delle 
parti possa trascurarsi quando si tratti di riconoscere 
ad una di esse l'immunit� dalla legge. Ritenendo 
invece che dati rapporti, soggetti alla legge 
italiana, siano semplicemente sottratti alla cognizione 
dei nostri giudici, la circostanza che il convenuto 
abbia concluso nel merito pu� ritenersi 

rilevante ai fini di evitare il difetto di giurisdizione. 
Nella specie, la Corte, riconoscendo la NATO 
esente dal nostro ordinamento proe'essuale, e riscontrando 
la sussistenza di uno dei criteri di competenza 
giurisdizionale rispetto alla lite_esaminata, 
ammette che il comportamento processuale del 
convenuto costituisca una tacita rinuncia all'eccezione 
di difetto di giurisdizione. � in tal maniera 
che il Supreno Collegio giunge ad escludere l'esenzione 
dell'ente straniero dalla nostra giurisdizio 
ne. 

PASQUALE PAONE 

Procuratore dello Stato 



NOTE DI DOTTRINA 


~�------------------------------------------------------------------------------------


A. 
VARANESE: Codice delle leggi sui lavori pubblici, 
2a ediz., 1955, Giuffr�, Milano. 
Quando viene pubblicata una successiva edizione 
di un'opera. anche se quest'opera si concreta 
in una raccolta di leggi, � legittima aspirazione 
di rinvenire in essa qualcosa di diverso e non un 
mero aggiornamento dell'opera medesima. 

In questo tipo di raccolte legislative private, 
la cui utilit� � ormai indiscussa e che sono divenute 
in questi tempi per cos� dire di moda, due 
sono le finalit� che, fra le altre, il compilatore deve 
necessariamente raggiungere: l'attuazione di un 
razionale sistema di distribuzione della svariatissima 
materia e l'applicazione di un accessibile 
criterio di coordinamento dei testi legislativi riprodotti 
nella raccolta. 

Chi usa, nella pratica, siffatti strumenti di lavoro, 
vuole essere rapidamente informato di tutta 
la legislazione vigente in quel dato settore, senza 
doversi sobbarcare all'ardua fatica di operare, e 
proprio nel momento di maggiore urgenza, quel 
necessario coordinamento dei testi legislativi che 
si sono succeduti nel disciplinare una data materia. 


Il Varanese non ha deluso nessuna delle aspettative 
di cui � cenno, sia per aver �creato>> un'opera 
nuova, non lasciandosi sedurre da un mero aggiornamento 
del suo precedente pur pregevole lavoro, 
sia per aver attuato, perfezionandoli, i criteri che 
hanno informato altra raccolta legislativa, alla 
cui compilazione lo stesso .Autore ha preso parte. 

E lo sforzo di raccogliere ad unit� la molteplicit� 
delle norme si rispecchia evidentissimo, non 
solo in materia di contratti della pubblica .Amministrazione, 
dove l'informazione pu� dirsi completa, 
ma nei settori pi� difficili da compilare, 
come nella classificazione dei porti (forse unica 
come oggetto di pubblicazione), negli elenchi degli 
abitati da trasferire o da consolidare, e in quelli 
delle strade e delle acque pubbliche. 

Particolare pregio va infine rilevato per l'accurata 
compilazione dell'indice analitico in cui anche 
le voci gi� indicate nella precedente edizione si 
palesano notevolmente ampliate. 

*** 

M. 
CABEZ.A. DE VAOA: Informe a la Nacion, 1955, 
Quito. 
Il Procuratore Generale della Nazione dell'Equatore 
ha presentato al Congresso Nazionale il rapporto 
sull'attivit� spiegata dalla Procura Generale 
della Nazione, nei settori ad essa affidati dalla 

Costituzione della Repubblica e della legge sul 
Patrocinio dello Stato. 

.A tale eminente Organo statuale spettano, difatti, 
oltre che l'esplicazione della funzione di pubblico 
Ministero, le attivit� di difesa in giudizio e di 
consulenza della pubblica amministrazione. 

.Accennando all'accresciuto volume degli affari 
contenziosi, il che impedisce la definizione dei giudizi 
nel medesimo anno in cui sono stati proposti, 
il Procuratore Generale si sofferma sulla vastit� 
dei compiti consultivi affidati alla Procura Generale 
nell'interesse della pubblica .Amministrazione. 

Data notizia della partecipazione della Procura 
Generale al Congresso Internazionale del Pubblico 
Ministero (tenutosi a San Paolo del Brasile il 25 
gennaio 1954), e indicati i temi proposti e svolti 
dai delegati al Congresso (Diritto penale -Criminale 
-Scienza penitenziaria -Processo penale Diritto 
pubblico -Diritto costituzionale -Diritto 
civile e Pubblico Ministero), il Procuratore Generale 
ha allegato al rapporto le consultazioni che la 
Procura Generale ah reso alle singole .Autorit� 
amministrative. 

.Al riguardo, non pu� non essere segnalata la 
particolare utilit� di questa pubblicazione, la quale, 
accostandosi, sia pure in parte, al tipo della Relazione 
dell'Avvocatura dello Stato, offre modo di 
prendere cognizione dei numerosi argomenti che 
han.no formato oggetto di esauriente e perspicuo 
esame da parte della Procura Generale della 
Nazione. 

Non �, poi, infrequente l'occasione, offerta dal 
contenuto dei singoli elaborati consultivi, di ve


I

nire a conoscenza, altres�, delle linee essenziali 
dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo 
della Repubblica dell'Equatore, nonch� dei rap


I 

porti internazionali esistenti con gli altri Paesi. 

.A. T. 

I

I 

Memoria del Consejo de Defensa Fiscal, per l'anno 
1950, Santiago de Chile, 1953. 1 

! 

Il Consejo de Defen.sa Fiscal del Cile, cui spet' 
tano, secondo la relativa legge organica (n. 638 
del 1925), i compiti di assistenza e difesa in giu dizio 
e quelli di consulenza nell'interesse della 

IiPubblica .Amministrazione, presenta, ogni anno, 
al Presidente della Repubblica, una rel�zion.e _in~_ 
formativa sulla attivit� svolta nell'anno prece-

I 

dente. 
I 

La pubblicazione, di cui diamo notizia, � costil 
tuita da un succinto rapporto, a fini propriamente l 
Istatistici, e di due allegati. 



-245 


Il primo di essi contiene i pareri pi� importanti 
resi dal Consiglio di Difesa Fiscale alle singole 
.Amministrazioni; il secondo, � costituito da una 

. raccolta di giurisprudenza della Corte Suprema, 
riflettente i giudizi di maggiore rilievo che sono 
stati definiti nel 1950 e ai quali la Pubblica .Amministrazione 
ha partecipato. 
Le consultazioni di cui offre esempio la � Memoria 
� si presentano di notevole interesse e la 
tecnica adottata in sede di stesura del parere con


corre ad attribuire maggior pregio all'elaborato 
consultivo . 

La trattazione della questione sulla quale � richiesto 
l'avviso del Consiglio � preceduta da talune 
indicazioni riguardanti sia la materia da trattare, 
con le massime ricavate dalla motivazione ael 
parere, sia le disposizioni legislative citate. 

Le consultazioni vengono firmate da tutti 
componenti del Consiglio, data la sua natura di 
organo collegiale. 

A. T . 
�.. �=:��
. 


m::Ki1tmmrnrn1mK&nn rnE.rn mm xmrmf& rn1rurn1n1g~~[ffi~::#ZN~~mr1 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza 

dell'aminininistrazione dei lavori pubblici -Provve


ditorati regionali -Limiti. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Decreto 
di approvazione del progetto -Necessit� dell'indicazione 
di termini per il compimento delle 
espropriazioni e dei lavori -Decreto di espropriazione 
-Indicazione dell'indennit� di occupazione 
temporanea -Atto amministrativo non impugnato 
nei termini -Effetti. (Trib. Sup. AA. PP. n. 8/1955, 
Pres.: Anichini: Est.: Daniele; Societ� Terriera Milvia, 
Ministero LL. PP. e Prefetto di Roma). 

I provveditori regionali alle opere pubbliche, 

hanno, ai sensi dell'art. 8 del R. D. L. 18 gen


naio 1945, la rappresentanza in giudizio dell'ammi


nistrazione dei lavori pubblici lirnitatamente alle 

controversie, che sorgono nell'ambito della sfera 

delle attribuziani loro con~erite dalla legge, fra 

cui non ricadono i procedimenti di espropriazione 

per pubblica utilit�. 

Il provvedimento che, approvando un progetto, 

implicitamente dichiari la pubblica utilit� del-

l'opera, ove non contenga l'indicazione di ter


mini per l'espropriazione e per i lavori, conserva 

la sua efficacia senza limiti di tempo finch� non 

sia annullato o revocato. 

L'efficacia di un provvedimento, che non fosse 

stato impugnato nei termini, non pu� essere para


lizzata attraverso l'impugnativa di successivi atti 

amministrativi, che su di esso si basino. 

Il decreto di espropriazione deve indicare, ai 

sensi dell'art. 48 della legge n. 2359 del 1865, 

solo l'indennit� dovuta per l'espropriazione e non 

pure quella spettante all'espropriato per l'occupa


zione temporanea che abbia preceduto l'espro


priazione. 

La prima massima ci trova decisamente dissen


zienti nella ultima parte. Ai sensi dei DD. LL.18 gennaio 
1945, n. 16 e 27 giugno 1946, n. 37, come lo 
stesso Tribunale superiore ha riconosciuto, le attribuzioni 
dei provveditorati regionali sono estese alla 
gestione tecnica, amministrativa ed economica dei 
lavori non eccedenti determinati limiti di spesa. 
Dalla predetta gestione economica non pu� escludersi 
l'espropriazione delle aree occorrenti per la 
costruzione dell'opera pubblica, la spesa relativa 
alla quale fa parte integrante della spesa dell'opera. 
A questi principi astratti corrispondeva in concreto 
la circostanza che il decreto di espropriazione era 
stato richiesto, non dal Ministero dei LL. PP., 
ma dal Provveditorato alle 00. PP. del Lazio nella 
cui competenza rientravano i lavori, ed era stato 
emesso a suo favore. Non poteva, quindi, dubitarsi 
della esclusiva sua legittimazione processuale e, 
conseguentemente, doveva essere dichiarato inammis. 
sibile il ricorso, che ad esso Provveditorato non era 

stato notificato. (Per qualche riferimento vedi in \ 
questa Rassegna 1953, pag. 232). 

Nel merito il Tribunale Superiore ha ritenuto di 
poter decidere, in senso favorevole all'amministrazione, 
prescindendo dalla risoluRione di due delicate 
questioni, che la Avvocatura aveva ad esso sottoposte. 
La prima, di massima, riguarda l'a.pplicabilit� 
dell'art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359 alle dichiarazioni 
implicite di pubblica utilit� dell'opera; la 
seconda attiene all'applicabilit� della citata norma 
ai provvedimenti di approvazione dei progetti di 
opere idrauliche. 


L'art. 13, dianzi citato, stabilisce che il provvedimento, 
col quale � dichiarata la pubblica utilit� dell'opera, 
deve contenere l'indicazione dei termini, 
entro i quali debbono essere compiute le espropriazioni 
e i lavori. 


Noi riteniamo che tale norma non si applici ai 
provvedimenti di approvazione dei progetti, ai quali la 
legge ricollega l'effetto della dichiarazione di pubblica 
utilit� dell'opera e ci� perch� tali provvedimenti 
sono e rimangono di natura esclusivamente tecnica, 
essenzialmente diversi da quelli che dichiarano una 
opera di pubblica utilit�, essendo il loro contenuto per 
\ legge limitato all'accertamento dell'idoneit� e congruenza 
del progetto, dal punto di vista tecnico ed economico. 
�, d'altra parte, innegabile che i predetti termini 
non debbano essere indicati nel decreto di concessione 
di una grande derivazione d'acqua pubblica, che pure, 
ai sensi dell'art. 33 del T. U. 11 dicembre 1933, 


n. 1775, ha efficacia di dichiarazione di pubblica 
utilit� per tutti i lavori occorrenti per la derivazione. 
I termini predetti vanno inseriti, ai sensi del succes. 
sivo art. 40, nel disciplinare di concessione; ma ci� 
in forza di un'esplicita norma di legge. 


La giurisprudenza, sulla questione, � incerta e 
nel senso da noi sostenuto si � pi� volte pronunziato 
il Oonsiglio di Stato (Sez. V, 6 marzo 1953, n. 122; 
Sez. IV, 28 gennaio 1955, n. 89). 


Nella specie, poi, occorreva tener presente che trattavasi 
della costruzione di argini e golene, regolata 
dal T. U. 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche, 
che all'art. 14, attribuisce al decreto di approvazione 
del progetto valore di dichiarazione di pubblica 
utilit� a tutti gli effetti e che, al successivo 
art. 16, prevede la facolt� del Ministro di autorizzare, 
anno per anno eif, entro i limiti dei fondi all'uopo 
stanziati in bilancio, l'esecuzione delle opere 
idrauliche approvate. � evidente, quindi, che l' approvazione 
dei progetti, il pi� delle volte .di notevole 
importo, non pu� contenere alcun termine per l'espropriazione 
e per i lavori, questi dovendo ess�re 
attuati seco'Yldo l'ordine successivamente stabilito dal 
Ministro dei LL. PP. in relazione alle disponibilit� 
di bilancio . 


G. GUGLIELMI 

-247 


CONTRATTI DI GUERRA -Commissariato per la 
sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra Non 
� organo di giurisdizione -Ordinanza del Tribunale 
che dichiari estinto il processo -Natura Inesistenza 
di conflitto di giurisdizione e di attribuzione. 
(Cass. Sez. Unite Civili n. 1474/55, Pres.: Acampora; 
Est.: Civiletti; P. M. Caruso: Iacovitti c. Difesa 
Esercito). 

Il Ooli1missario per la sistemazione e liquida


zione dei contratti di guerra, di cui all'art. 5 D. L. 

25 marzo 1948, n. 674, non � organo giurisdizio


nale, ma esplica attivit� meramente amministra


tiva, soggetta a sindacato di legittimit� in sede 

giurisdizionale del Consiglio di Stato, quando si 

voglia far valere contro il deliberato commissa


riale un interesse legittimo, o in sede di giurisdi


zione ordinaria quando sia dedotta la lesione di 

un diritto soggettivo. 

L'ordinanza con la quale il Tribunale, avendo 

ritenuto che l'oggetto della controversia rien


trasse nella materia regolata dal D. L. 25 mar-' 

zo 1948, n. 674, ebbe a dichiarare l'estinzione del 

giudizio, ai sensi dell'art. 18 citato D. L. n. 674, 

lungi dal rappresentare una pronunzia attinente 

alla giurisdizione si risolve in una statuizione atti


nente esclusivamente al processo. 

L'ordinanza del Tribunale, che dia atto dell'estin


zione del processo, ai sensi deJJ:'art. 18 D. L. 25 
.marzo 1948, n. 674, e la successiva delibera del 
commissario per la liquidazione e sistemazione dei 
contratti di guerra, che dichiari la propria incompetenza 
a pronunziarsi sulla domanda, non integrano 
n� un conflitto negativo di giurisdizione, n� il 
conflitto di attribuzione previsto dall'art.. 362, 

n. 2 c. p. c. � 
Sull'esatteFJza delle massime enunciate non � davvero 

il caso di soffermarsi, tanto � evidente. Per qualche 

riferimento, specialmente in relazione ai mezzi di 

tutela giurisdizionale previsti dalla legge contro le 

delibere commissariali, rinviamo a quanto � stato 

gi� scritto nella RelaR'ione per gli anni 1942-1950, 

III, p. 310 e in questa Rassegna 1952, p. 192 e 

1954, p. 97 e 147; 

L'inesistenza di un conflitto di giurisdizione poteva 
facilmente argomentarsi e dalla natura amministrativa 
della d9libera commissariale e dagli effetti 
dell'ordinanza, che aveva dichiarato l'estinzione 
d9l processo e. che certamente non precludeva la proposizione 
d9ll'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 
8 D. L. 674 del 1948, avverso la delibera negativa 
del commissario. N� sussisteva confiitto di attribuzioni, 
perch� l'autorit� giudiziaria non aveva 
mai declinato la propria giurisdizione e ci� a prescindere 
dalla circostanza che, avendo il Commissario 
dichiarato la sua incompetenza in base al presupposto 
che la materia rientrasse nei danni di guerra, 
a rigore non esisteva nemmeno da parte dell'.A mnistrazione, 
unitariamente considerata, un rifiuto 
a provvldBre. 

G. GUGLIEI.MI 
PARTITI POLITICI-Rappresentanza processuale delle 
~ezi<?ni .d!'1i partiti politici -Hanno capacit� di stare 
in giudizio -La rappresentanza giudiziale compete 
al segretario sezionale. (Corte di Cass. III Sez., Sent
� nza n. 679/55; Pres.: Petraccone-Rel.� Lenti Giulio� 

P. M. Guido Guidi (Conci. conf.),'Sez. ;<Titn Nischio>: 
del P. C. I. c/ Ministero Finanze). 
La rappresentanza processuale di una Sezione 
del P. O. I. spetta al Segretario, la cui qualifica 
s'identifica con quella del presidente o del direttore 
delle associazioni di (}iversa natura. 

Confermando la sua precedente giurisprudenza in 
materia (25 novembre 1950, 2653 : 16 aprile 1952, 

n. 985) la Corte Suprema ha ribadito che le Sezioni 
di un Partito Politico hanno capacit� di stare in 
giudizio, in persona del loro Segretario, quali associazio,
ni di fatto la cui vita giur�lica � regolata dagli 
artt. 36-38 C. C. 
Di fronte alle oscillazioni delle Corti di Merito 
sul problema della capacit� e rappresentanza processuale 
delle Sezioni di un partito (Tribunale Varese 
9 gennaio 1952, in questa Rass. 1952, pag. 235 
c~n nota ; . Pretura Valdagno 20 marzo ; 1 O maggio 
1953 inedita), merita particolare segnalazione 
questa sentenza che, partendo dall'esatta configurazione 
del partito, insieme di pi� persone cui � 
comune la realizzazione o la conservazione di un 
sistema o programma politico nello Stato democratico, 
quale associazione di cui all'art. 36 c. c., priva 
del riconoscimento dello Stato, ha fatto una netta 
distinzione tra rappresentanza e responsabilit� cc politica 
� dell'organizzazione, e rappresentanza e responsabilit� 
cc giuridico-amministrativa '' derivante 
dall'attivit� svolta nei confronti dei terzi, 

cc La questione di cui si discute -ha affermato 
la Corte Suprema -e cio� a quale persona spetti 
la rappresentanza processuale di una sezione del 
partito comunista, non pu� risolversi, come ritiene 
il rioorrente, alla stregua iJ.9gli artt. 11, 12, 18, 
30 e 33 dello statuto di quel partito. 

cc Tali disposizioni, infatti, attengono alla costituzione 
organico-politica d9l P. C. I. e quindi 
sanciscono la mancanza di autonomia delle sezioni 
e delle cellule nei confronti delle federazioni e di queste 
nei confronti del Comitato Centrale nominata dxl Congresso 
del Partito, su di un piano del tutto diverso da 
quello in esame, e cio� sul piano della c. d. linea politica. 

cc La rappresentanza, al contrario, sul piano patrimoniale-
amministrativo � preveduta e regolata dall'art. 
4 7 -2� capoverso dello stesso statuto disposizione 
che non � affatto in contrasto con l~ disposizioni 
precedenti indicate, e particolarmente con 
quella di cui agli artt. 30 e 33, in quanto l'art. 47 
stabilisce una assoluta autonomia delle cellule sezioni, 
federazioni provinciali e regionali fra l~ro e 
nei confronti d9lla direzione del partito, appunto, 
dal punto di vista patrimoniale-amministrativo 
autonomia -si noti che non pu� compiutament; 
intendersi se non presupponendo proprio la capacit� 
giuridica di tali organi-politicamente dipendenti -�ad 
assumere impegni amministrativi e patrimoniali 
ed a partecipare attivamente e passivamente a giudizi 
mediante i rappresentanti locali �. 

Non � senza vivo piacere che si vede avallata dalla 
Corte Suprema la tesi sostenuta in questa Rassegna 



-248 


(loco citato) in ordine alla esistenza di un vincolo 
�i natura esclusivamente politica tra le associazioni 
periferiche, � nel senso che da quelle viene accettata 
la c. d. << linea di partito ))' non gi� qitindi vincolo 
giuridico nel senso che dei loro atti o fatti debba, 
rispondere l'associazione centrale )). 

� da augurarsi, quindi, che le Corti di Merito 
si conformino all'insegnamento della Corte Suprema, 
rigettando quelle eccezioni processuali attinenti alla 
capacit� e rappresentanza in giudizio che le associazioni 
periferiche dei partiti. politici ripropongono 
monotonamente con una ostina'i:ione degna di miglior 
causa. 

R. O. 
SIMULAZIONE � Simulazione soggettiva -Vendita giudiziale 
-Inammissibilit� -Dichiarazione di comando� 
Atto dissimulato relativo a trasferimenti immobiliari � 
Necessit� dell'atto scritto -Mandato senza ra.ppresentanza 
ad acquistare immobili -Necessit� del� 

l'atto scritto. (Cass., Sez. Un. Civ., 25 ottobre 1954, 
Pres.: Acampora; Est.: Liguori; P. M: De Martini; 
Dal Fabro, Finanze, Teruzzi e Weinman). 

La simulazione relativa per interposizione fittizia 
di persona presuppone un accordo a tre, fra 
interponente, interposto e l'altro subbietto del 
rapporto, che non � concepibile nel caso di vendita 
all'incanto, la quale si attua attraverso il giudizio 
ed in esplicazione di una funzione giurisdizionale. 

La dichiarazione di comando si sostanzia in un 
atto unilaterale, che non pu� essere avulso dal 
rapporto unitario di vendita giudiziale, nel quale 
s'inquadra; essa non potrebbe altrimenti configurarsi 
che colJle un mezzo di attuazione dell'interposizione 
fittizia di persona (simulazione soggettiva), 
che dovrebbe pur sempre riferirsi all'aggiudicazione. 


� L'atto dissimulato e quello simulato, nella ipo~ 
tesi di interposizione fittizia di persona, non coincidono, 
stante la diversit� dei soggetti di essi. 

Il contratto dissimulato, che attenga al trasferimento 
d'immobili, richiede l'atto scritto ad substantiam 
e, pertanto, non pu� trovare ingresso la 
prova per testimoni, ancorch� s'intenda far valere 
l'illiceit� dell'atto dissimulato, qualora questo sia 
nullo per difetto di forma. 

Il mandato senza rappresentanza ad acquistare 
beni imrp.obili deve risultare da atto scritto, sotto 
pena di nullit�, anche se conferito sotto l'imperio 
del codice abrogato. 

Le prime tre massime sono, a nostro avviso, esatte 
e, pertanto, ad esse pienamente aderiamo. La simulazione 
soggettiva postula necessariamente un accordo 
di almeno tre persone : i contraenti dell'atto simulato, 
fra cui � l'interponente o soggetto apparente, ed il 
terzo interposto, che � parte dell'atto dissimulato. 
Nella compra-vendita soggettivamente simulata, quindi, 
non � sufficiente l'accordo fra acquirente effettivo 
ed acquirente apparente, cio�, fra interposto e interponente, 
ma � indispensabile che a tale accordo partecipi 
il venditore. Ci� non pu� verificarsi, come ha 
ritenuto esattamente la Corte, nel caso di vendita giudiziale, 
che si attua attraverso il giudizio ed in esplicazione 
di una funzione giurisdizionale. Il consenso 
del proprietario del bene venduto giudizialmente � 

assolutamente privo di efficacia ; n� tale consenso 

pu� essere per esso validamente prestato dal giudice. 
La sentetiza simulata, soggettivamente ed oggettivamente, 
non � in effetti ipotizzabile. 'l'ale, per le 
cose dianzi dette, non �pu� definirsi, infatti, quella 
che sia stata l'effetto della collusione fra le parti 
senza il concorso del giudice, soggetta, com'� noto, 
a revocazione da parte del pubblico ministero, nei 
casi previsti dall'art. 397, n. 2, c. p. c., e ad opposizione 
di terzo, ai sensi del secondo comma dell' arti-. 
colo 404 o. p. c. L'ipotesi di simulazione si verificherebbe, 
in astratto, qualora il giudice partecipasse 
all'accordo, ma in tal caso non ricorrerebbe alcuno 
degli effetti del negozio simulato. Salva l'ipotesi 
della revocazione per dolo del giudice, ai sensi dell'art. 
395, n. 6 c. p. c., che difficilmente, per�, potrebbe 
essere fatta valere dalle� parti, le quali con il 
loro accordo avevano dato luogo o concorso alla causa 
�d'invalidit�, la sentenza, ancorch� simulata, produr


rebbe i suoi effetti appa;renti per il principio della 

cosa giudicata. Il rapporto dissimulato resterebbe privo 

di tutela giuridica. 

Ma, a n?stro avviso, il principio affermato dalla 

Corte di Cassazione pu� essere esteso ad ogni ipotesi 

di vendita all'incanto effettuata per mezzo di pub


blico ufficiale (notaio, pubblico mediatore, ufficiale 

giudiziario); questi, infatti, aderendo all'accordo 

simulatorio agire�be in violazione della legge ed 

esorbiterebbe dalle sue funzioni, con l.a conseguenza 

che l'aggiudicazione simulata sarebbe nulla ed al


trettanto dovrebbe dirsi per la vendita dissimulata, 

che resterebbe priva di ogni effetto. 

� innegabile, d'altronde, che la dichiarazione di 

comando, avulsa dalla aggiudicazione per persona da 

nominare, sia un atto unilaterale insuscettibile 

di simulazione ; come � innegabile la non coinci


denza, nel caso di interposizione fittizia di persona 

dell'atto dissimula�o e di quello simulato. � 

I 'fl,dubbiamente esatta ci sembra a'fl,che la quarta 

massima, esse'fl,do del tutto irrilevante l'illiceit� di 

un atto sostanzialmente nullo ; ci� quanto meno agli 

effetti civili. 

Con l'ultima massima la Corte ha deciso una deli


cata questione di principio, che �si agitava i'fl, dot


trina anche i'fl, riferimento ai mandati conferiti sotto 

l'imperio dell'abrogato codice civile Per il partico


lare interesse, che ha la questione medesima, rite


niamo opportuno riportare integralmente la motiiia


zione della sentenza ad essa relativa : 

<< Con il mezzo in esame viene riproposta la dibat


tuta e delicata questione sul se il mandato se'fl,za 

rappresenta'fl,za ad acquistare be'fl,i immobili debba 

risultare o meno da atto scritto, questione da esami


nare e decidere, per quanto si attiene al caso concreto, 

alla stregua delle 'fl,orme del codice abrogato, ma che 

queste Sezioni Unite rite'fl,go'fl,o, come gi� in causa 

Doria Doria, di dover affrontare e risolvere a'fl,che con 

riferimento al codice vigente. 

� 'fl,Oto che nel dissenso della dottrina che, specie 

in questi ultimi tempi, si � in pr.evalenza espressa 

per la soluzio'fl,e negativa del quesito, la giurispru


denza di questa Corte Suprema � stata pressoch� 

concorde per l'affermativa, e solo isolate recenti pro


nuncie han'fl,O opi'fl,ato per l'opposta conclusione, 

O'fl,de la opportu'fl,it� di un riesame del problema da 

parte di queste Sezioni U'fl,ite. 


-249 


A sostegno della tesi della necessit� dello scritto, 
sia sotto il vigore del nuovo codice, che di quello 
abrogato, si deduce che, clur mancando .nei testi legislativi 
una disposizione speciale che imponga l'atto 
scritto per il mandato senza, rappresentanza ad acquistare 
beni immobili, esistono nel codice vigente tutto un 
complesso di norme (artt. 1351, 1392 e 1403) le 
quali consacrano il principio secondo il qual,e ove un 
contratto abbia per oggetto l'acquisto diretto (articoli 
1392, 1399, 1403) o l'acquisto per successivo 
trasferimento (articoli 1351 e 1706 secondo comma) 
di un immobile in testa a persona diversa da quella 
che ha contrattato con la parte trasmittente, tale contratto 
deve risultare da atto scritto ed � dominato 
dalla possibilit� di esecuzione coatta specifica (articolo 
2932). 

E poich�, si dice, il mandato senza rappresentanza 
oltre agli altri elementi contiene anche un contratto 
preliminare, ed il contratto preliminare avente per 
oggetto il trasferimento di beni immobili, deve sotto 
pena di nullit�, essere fatto per atto pubblico o per 
scrittura privata, consegue anche per detto mandato 
l'obbligo dell'osservanza della forma scritta. 

Si soggiunge, poi, che a non diversa conclusione 
� dato pervenire ove tale mandato 8ia stato conferito 
sotto l'imperio dello abrogato codice, in quanto, stabilito 
per tutti i contr.atti preliminari contenenti 
l'obbligo di trasferire la possibilit� dell'adempimento 
specifico, e sancito, altres�, che una tale possibilit� 
pu� trovare attuazione anche nei riguardi 
di quelli conclusi sotto l'impero del codice abrogato 
(art. 182 e 246 delle disposizioni transitorie), non 
vi � luogo a discriminazione tra contratti preliminari 
posti in essere anteriormente o successivamente al 
21 aprile 1942 : tanto negli uni che negli altri la base 
legale della investitura anche coatta, al vero titolare 
deve trovare fondamento in un atto scritto. 

Assumono invece i sostenitori dell'opposta soluzione 
che dato il carattere aformalist.ico delle moderne 
legislazioni, dominate dal principio generale 
della pi� ampia libert� delle forme, dovendo considerarsi 
eccezionali, e come tali non sucettibili di 
interpretazione analogica, tutte quelle disposizioni 
che impongono di manifestare la volont� in una data 
forma, nell'assenza di una norma di legge che richieda 
per il mandato senza rappresentanza ad 
acquistare beni immobili ad substantiam l'atto 
scritto, � a tenersi per fermo che esso non debba 
necessariamente rivestire la forma scritta. 

N �, si dice, valgono ad indurre in diverso avviso 
le contrarie argomentazioni e le varie norme ci~i 
si fa riferimento dai sostenitori della soluzione affermativa 
del quesito, in quanto mentre � da escludersi 
la esistenza di �un principio generale secondo 
il quale tu.tte le convenzioni relative a beni immobili 
devono farsi per iscritto, le disposizioni richiamate, 
intese a regolare rapporti ed istituti del tutto diversi, 
non consentono la pretesa interpretazione estensiva. 

Non l'art. 1351, in quanto, mentre non � punto 
esatto che il mandato senza rappresentanza racchiuda, 
insieme ad altri elementi, un contratto preliminare, 
essendosi in dette norme fatta menzione dei soli 
contratti preliminari, e ci� per essersi inteso, cos�, 
risolvere una vecchia questione sorta specialmente 
con riguardo alla promessa di vendita immobiliare, 
� a ritenere inibito all'interprete argomentare che si 

siano considerati tutti i contratti che importano un 
obbligo di trasferire o di ritrasferire. 

Non l'art. 1392, emergendo dal testo di esso, ed 
ancora meglio dal coordinamento dello stesso con la 
disposizione di cui al successivo articolo.. :1704, ohe 
il rigore della forma scritta fu richiesto nel caso di 
gestione rappresentativa e non anche in quello di 
rappresentanza mediata o indiretta. 

Non l'art. 1399 in quanto nell'ipotesi da esso 
contemplaia l'obbligo della forma speciale deriva dalla 
rappresentanza e dall'intento di far retroagire gli effetti 
del negozio compiuto alla data della sua conclusione. 

Non l'art. 1403 la cui disposizione, relativa ad at~i 
destinati a produrre effetti tra rappresentato e terzo 
contraente, non pu� estendersi al mandato senza rappresentanza, 
in cui il rapporto si costituisce tra rappresentante 
e terzo, salvo l'obbligo per il primo di 
ritrasferire al mandatario. 

Non l'art. 1706, secondo comma, non fornendo 
esso alcun concreto elemento a favore della tesi della 
necessit� dello scritto nel caso di mandato senza 
rappresentanza ad acquistare beni immobili. 

Cos� sintetizzate le contrapposte argomentazioni 
che vengono addotte a sostegno dell'una o dell'altra 
delle ricordate soluzioni, queste Sezioni Unite, riprendendo 
in esame la questione gi� variamente risolta 
dalle sezioni semplici, dopo matura ed approfondita 
valutazione dei cennati contrastanti assunti, cui la 
giurisprudenza e la dottrina hanno portato largo 
contributo di elaborazione e chiarificazione, ritengono 
non poter dissentire dal prevalente orientamento 
di questa Suprema Corte, riaffermando,. come gi� in 
causa Doria-Doria, che al lume della legislazione 
vigente, il mandato sena rappresentanza ad acquistare 
bewi immobili, deve sotto pena di nullit�, risultare 
da atto scritto, anche se conferito sotto l'imperio 
del codice abrogato. 

Inducono ad una tale conclusione sia rilievi di 
ordine generale circa i principi informatori della 
nostra legislazione relativamente agli atti e contratti 
attinenti a beni immobili sia considerazioni di ordine 
particolare circa la natura contenuto e portata del 
mandato senza rappresentanza. 

� ben vero che, tanto l'art. 1314 dell'abrogato 
codice civile, che l'art. 1350 di quello vigente, nel 
procedere alla elencazione degli atti o contratti che 
devono farsi sotto pena di nullit�, per atto pubblico o 
per scrittura privata, non fanno menzione del mandato 
senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, 
ma dalla mancanza di una esplicita norma che 
ci� disponga non � dato senza altro inferire che detto 
mandato sia a ritenersi svincolato dall'osservanza 
della forma scritta . . 

Al contrario, ove si ponga mente ai diversi atti 
e contratti richiamati nei cennati articoli, ed ove si 
abbia riguardo alle disposizioni cui si fa riferimento 
dai sostenitori della soluzione che queste Sezioni Unite 
ritengono di dover adottare, appare evidente come il 
legislatore, pur senza addivenire alla enunciazione 
di un principio generale, abbia indubbiamente manifestato 
il proposito di accompagnare e riVestire ii:f 
particolari garanzie di forma tutti quegli atti e contratti 
che hanno per oggetto la contrattazione o il 
trasferimento di beni immobili. . 

Con ci� non si vuol negare il principio della libert� 
delle forme cui � ispirata, al pari delle moderne legi



-250 


slazioni, anche la nostra, n� disconoscere il particolare 
carattere delle norme che impongono per una 
determinata manifestazione l'osservanza di una data 
forma, ma porre in evidenza il principio che da esse 
presiede, principio che nelle stesse esteriorizzato, 
non pu� non trovare applicazione tutte le volte in 
cui soccorre l'eadem ratio. 

Ora ohe da ci� sia dato trarre un primo fondata 
argomento a conforto della soluzione indicata non 
pare dubbio. 

� noto, poi, che il legislatore del 1942, consacrando 
quello che era ormai diventato ius receptum 
sotto l'impero del codice abrogato ha disposto che 
� la procura non ha effetto se non � conferita oon le 
forme presoritte per il contratto che il rappresentante 
deve concludere�. 

A contrastare l'applicazione alle controversie in 
materia del principio consacrato in detta norma, 
si � osservato che essa, applicabile al oaso di gestione 
rappresentativa non pu� essere utilmente richiamata 
nell'ipotesi di rappresentanza mediata o indiretta, 
come � dato argomentare dal dettato della stessa e 
dalla correlazione con la disposizione di cui al successivo 
art. 1704, ma l'assunto, solo in apparenza fondato, 
non pu� essere condiviso. 

Se si considera, infatti, che, tanto nell'ipotesi in 
cui il ma�ndatario agisce in nome e per oonto del 
mandante, oome nell'altra in oui egli opera in nome 
proprio ma per oonto dello stesso mandante, gli effetti 
dell'attivit� da lui svolta finiscono in definitiva 
col ricadere sempre sul mandante, ci si convince agevolmente 
come nessun ostacolo concettuale e giuridico 
si frapponga all'applicazione del principio consacrato 
in detta norma anche nel caso della rappresentanza 
mediata, ricorrendo nell'una e nell'altra ipotesi 
l'ea�3m ratio. 

N�, basta, in quanto altro decisivo elemento 'a 
sostegno della necessit� della forma scritta, anche per 
il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni 
immobili, si rattrova nelle affinit� strutturali che si 
riscontrano tra esso e il contratto preliminare. 

Sancito il principio che anche quando il mandato 
sia esercitato dal mandatario in nome proprio, 
l'affare rimane sempre del mandante, il nuovo codice 
ha diversamente regolata la devoluzione a favare 
del mandante degli effetti utili degli affari trattati 
dal mandatario, disponendo che, mentre nel caso di 
mobili si opera l'immediato e automatico trasferimento 
di essi nel patrimonio del mandante ; ove si 
tratti, invece, di immobili o di mobili iscritti in pubblici 
registri il mandatario � obbligato a trasferirli 
al mandante, obbligo che nel caso di inadempimento 
� suscettibile di esecuzione in forma specifica. 

Stabilito, cos�, che il mandato senza rappresentanza 
importa l'obbligo per il mandatario di trasferire gli 
immobili ed i mobili iscritti in un pubblico registro 
acquistati in nome proprio, ma per conto del mandante, 
e che nel caso di inadempimento di un tale 

obbligo pu� farsi luogo ad esecuzione specifica, non � 
chi non veda come fondatamente si sia rilevato che 
un tale negozio presenti, nei rapporti interni tra 
mandante e mandatario, innegabili affinit� strutturali 
con il contratto prelirninare. 

Con ci� non si vuole identificare il" mandato senza 
rappresentanza con il contratto preliminare di trasferimento, 
ma unicamente dare atto di quanto 
appare innegabile, e cio� che con il mandato sorge, 
tra l'altro, un vincolo, che considerato in modo 
autonomo deriverebbe da un contratto preliminare. 
Si � osservato in contrario che, mentre nel mandato 
senza rappreserbtanza l'obbligo di trasferire si attua 
causa solutionis e non in forza di una propria causa 
intrinseca come avviene nel caso di contratto preliminare, 
la prevista possibilit� di esecuzione in forma 
specifica trova fondamento nel disposto dell'articolo 
1706 c. c., ma tanto l'una che l'altra obbiezione 
non valgono a contrarre le rilevanti affinit� strutturali 
rese manifeste dalla identit� di effetti e di risultato. 
Non la prima, in quanto se � vero che mentre 
il contratto preliminare � preordinato alla stipulazione 
di un contratto definitivo con la cui con elusione 
si estingue, il mandato senza rappresentanza 
ed il contratto posto in essere dal mandatario con il 
terzo sono indipendenti ed hanno una propria auto. 
nomia causale, � innegabile che un pactum de contrahendo 
inerisce al mandato senza rappresentanza. 
Non la seconda, in quanto la sancita possibilit�, 
nel caso di inadempimento, della esecuzione in forma 
, specifica non pu� essere altrimenti riguardata che 
come applicazione del principio di ordine generale 
. posto con l'art. 2932, il che non solo non contrasta, 
, . ma convalida la rilevante affinit� strutturale tra i due 

rapporti. 
Emergendo, quindi, da quanto si � osservato che 

. la nostra legislazione � informata al principio di 
accompagnare e rivestire di particolari garanzie, 
anche di forma, tutti gli atti e contratti inerenti a 
beni immobili, che stante un tale principio che presiede 
alle diverse norme positive non vi � luogo a 
discriminazioni nel caso di acquisto diretto (articoli 
1351 e 1393) o per successivo trasferimento 
(art. 1706, secondo comma e 1351) e che il mandato 
� senza rappresentanza presenta affinit� strutturali 
con il contratto preliminare di trasferimento, si ha 
ragione della conclusione innanzi enunciata per 
qibanto si attiene a detti mandati posti in essere sotto 
l'impero del codice vigente. 
Stabilito, poi, che i contratti preliminari di trasf erimento 
posti in essere anteriormente all'entrata 
in vigore del nuovo codice sono suscettibili di esecuzione 
in forma specifica ed accertato, altres�, che 
al mandato senza rappresentanza inerisce un paotum 
de contrahendo, evidente appare come l'obbligo della 
forma, scritta sia a ritenersi sussistente per detti 
mandati anche se conferiti sotto l'impero del codice 
abrogato�. 



@k&i&&Z 


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO 


AERONAUTICA -Aeromobile -Danni a terzi sulla 
superficie � Aeromobile appartenente allo Stato e 
guidato da un militare -Destinazione a scopi di 
natura civile � Esclusione del carattere militare -Prescrizione 
(C. N. art. 973). (Corte Appello Torino 1030 
giugno 1955; Pres.: De Litala; Est.: Ferrati; Compagnia 
United Underwriters e/ Ministero Difesa At ronautica). 


Non pu� considerarsi � aeromobile militare n ai 

fini della disapplicazione delle norme del Oodice 

della Navigazione prevista dall'art. 748 c. n., un 

aeromobile che, ancorch� appartenente all'Am


ministrazione Militare, eserciti un trasporto civile 

(nella specie : trasporto della squadra di calcio 

del Torino). .Ai sensi dell'art. 230 della legge di 

guerra, infatti, per qualificare un aromobile come 

militare � necessaria, oltre la sussistenza dei requi


siti indicati, anche la destinazione �ad uso mili


tare>>. 

Pertanto l'azione per il risarcimento del danno 

prodotto da aereo di propriet� dell'Amministra


zione militare nell'esercizio di un servizio <c non 

militare n si prescrive nel termine di un anno ai 

sensi dell'art. 973 c. n. 

I fatti che hanno dato origine alla vertenza decisa 

con la sentenza surriferita possono cos� brevemente 

riassumersi : 

Il 2 maggio 1947 un aereo dell'amministrazione 

militare Italiana, guidato dal cavitano Barattolo, 

rientrando alla base da un volo effettuato a Livorno 

p:;r trasportarvi la squadra di calcio del Torino, 

nrtava, nell'atterraggio, contro un hangar in cui 

erano custoditi due aerei Dakota e altri materiali 

di propriet� della Pan American Airwais inc. 

Con citazione del 12 aprile 1952 la Societ� assicu


ratrice United States Underwriters inc., agendo 

quale surrogataria della P. A. A., conveniva in giu


dizio, davanti al Tribunale di Torino, l'Ammini


strazione militare per ottenere il risarcimento del 

danno derivatole, valutato in dollari 244.666,69. 

L'Amministrazione militare, costituitasi in giudizio, 
eccepiva la prescrizione dell'azione ai sensi 
dell'art. 973 o. n., sostenendo che l'aereo de quo non 
potesse considerarsi militare ai fini della disapplicazione 
della norma del Codice della navigazione 
. prevista dall'art. 748 stesso codice; in subordine eccepiva 
la prescrizione biennale stabilita dal cpv. del


l'art. 2947 c. c. 

Il Tribunale di Torino, con sentenza 16 marzo 

1954, in accoglimento della tesi sostenuta dall'Avvo


catura, dichiarava prescritta l'azione. 

La sentenza, f>ubblicata sul cc Foro It. >> 1954 

(col. 1192-I) veniva criticata dal prof. Gaeta, il 

quale, operando un raffronto tra l'art. 744 e l'ar


ticolo 7 45 c. n. ne deduceva che, mentre il legislatore 

aveva assunto i criteri che fanno capo alla titola


rit� del diritto di propriet� sull'aeromobile e alla 

destinazione del medesimo per definire gli aeromo


bili di polizia, di dogana o di altro servizio di Stato, 

tali criteri non sono validi ver definire gli aeromobili 

militari, per i quali vi � un rinvio alle leggi speciali. 

Senonch�, nella ricerca di tali leggi speciali il 
' Gaeta, dopo aver dichiarato che sussiste una vera e 

propria lacuna legislativa, faceva richiamo alla 

definizione data dall'art. 3 della legge 20 agosto 1922 

n. 2207, dimenticando che tale legge era stata espressamente 
abrogata dall'art. 1329 c. n. e rifiutando 
l'applicazione della legge di guerra con la poco valida 
argomentazione che � si presenta molto problematica 
l'estensione dell'art. 230 della legge di guerra a rapporti 
sorti in tempo di pace e comunque estranei 
alla materia regolata dalla legge di guerra �. 
A tali obiezioni ha esaurientemente risposto la 

Corte d'Appello di Torino con la sentenza anno


tata; di cui riportiamo la parte essenziale della 

motivazione : 

cc L'art. 744 c. n. pone la distinzione fondamentale 
�'tra aeromobili di Stato ed aeromobili privaU ; ap


partengono alla prima categoria gli aeromobili 

militari e quelli, di propriet� dello Stato, destinati 

esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o 

ad altro servizio di Stato ; appartengono alla seconda 

tutti gli altri aeromobili. 

� Nella relazione ministeriale al codice di navigazione 
il criterio che presiede a quella distinzione 
� definito pi� razionale rispetto a quello a cui era 
informata la precedente legislazione aeronautica; 
si dice, infatti, ohe in luogo di far capo alla natura, 
pubblica o privata, dell'ente gestore dell'aeromobile, 
ovvero alla natura del servizio cui � adibito appariva 
pi� opportuno fondare normalmente la distinzione 
sull'esistenza del duplice requisito dell'appartenenza 
dell'aeromobile allo Stato e della destinazione ad 
una funzione o ad un servizio di Stato (relazione 


n. 469). 
Siccome peraltro l'art. 745 rinvia per la nozione di 
aeromobili militari alle leggi speciali ohe li considerino 
tali se ne � voluto dedurre senz'altro che i 
criteri ohe fanno capo alla titolarit� del diritto di 
propriet� sull'aeromobile ed alla destinazione del 
medesimo siano validi unicamente per definire gli 
aeromobili di polizia, di dogana o di altro servizio 
di Stato. 


�La deduzione non appare corretta, se con la stessa -_ 
si intende escludere ogni rilevanza all'elemento 
della destinazione per definire gli aeromobili militari; 
� d'uopo considerare, al contrario, che nella 
stessa relazione si precisa ohe solo per gli aeromobili 
militari non fu ritenuto opportuno richiedere l'ap-

XWZZKW 


252 


partenenza allo Stato, dal che si dovrebbe evincere 
non essere quello l'elemento che li caratterizza. Ad 
ogni modo, di fronte ad una tassativa disposizione 
quale quella dell'art. 745, il compito dell'interprete 
� chiaramente tracciato : ricercare quelle leggi speciali 
a cui il codice rinvia per la definizione di aeromobile 
militare. 

Non sembra alla O orte che questa ricerca debba essere 
infruttuosa, come si assume dall'appellante 
sulla scorta dell'opinione espressa da uno studioso 
a commento proprio della sentenza impugnata ; 
prima di affermare che si � in presenza di una lacuna 
legislativa, con le gravissime conseguenze che ne 
discendono, l'interprete deve aver attentamente esaminato 
tutte le norme cui � possibile far ricorso. 

� Ora � sicuramente erroneo richiamarsi, per definire 
gli aeromobili militari, alla nozione che, in 
conformit� della Convenzione di �Parigi del 1919, 
ne davano il R. D. 20 agosto 1923 n. 2207 ed il 
relativo regolamento approvato con R. D. 11 gennaio 
1925 n. 356. Questi testi legislativi sono stati 
espressamente abrogati dal codice di navigazione 
(art. 1329) e le argomentazioni che la stessa appellante 
aveva esattamente addotto in primo giudizio 
per contrastare l'assunto dell'Amministrazione, la 
quale aveva invocato anche la prescrizione biennale 
prevista dall'art. 44 della legge del 1923, valgono, 
del pari, per escludere che si possa rinvenire in quelle 
leggi, ormai abrogate, una nozione di aeromobile 
militare utilizzabile ancora oggi. 

� D'altronde, nella gi� menzionata relazione ministeriale, 
la definizione di aeromobile militare data dalla 
precedente legislazione (�sono militari gli aeromobili 
comandati da una persona in servizio militare, 
adibita a questo uffl,cio �) � criticata perch� fondata, 
su criteri, empirici e vaghi, di non facile accertamento, 
onde non pu� sorgere dubbio sulla volont� 
di sostituirne un'altra. 

� Esiste, invece, una legge speciale che contiene 
una definizione di aeromobile militare ed � la legge 
di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, numero 
1415, la quale, all'art. 230, precisa appunto 
quali aeromobili debbano considerarsi militari. 

� Ohe nel formulare l'art. 745 c. n. il legislatore 
abbia avuto presente quella norma � detto expressis 
verbis nella relazione ministeriale (n. 470) laddove 
si dice che le leggi speciali di guerra danno degli 
aeromobili militari � una pi� esauriente definizione 
� onde appariva opportuno � un rinvio � a 
dette leggi. 

� � vero che l'art. 745 parla genericamente di 
� leggi speciali n, a differenza dal testo del primitivo 
progetto del codice, che espressamente rinviava 
alla � legge di guerra � ma non sembra che questv 
valga ad infirmare il valore della relazione come mezzo 
di interpretazione della norma codificata, n� pu� 
attribuirsi a mero equivoco quanto si legge in quella 
relazione, la quale riporta integralmente il testo dell'art. 
230. 

La diversa dizione tra il progetto ed il testo definitivo 
del codice pu� agevolmente spiegarsi senza 
che si debba ritenere che il legislatore abbia inteso 
abbandonare il criterio apprestatogli dalla gi� esistente 
legge di guerra ; � sufflciente avere riguardo 
alla opportunit� che in un codice, destinato ad avere 
vigore per un lungo periodo di tempo, una nozione 

per esso rilevante non venga mutata esclusivamente 
da una legge dettata per speciali esigenze. 

� In sostanza il legislatore, astenendosi dal f ormulare 
egli stesso nel codice la nozione di aeromobile 
militare, ha avvertito la fi,eeessit� di ~fi, cristalUzzarla 
in termini che, con il progredire dei sistemi, 
avrebbero .potuto divenire insufficienti ed inidonei; 
ha preferito quindi il generico rinvio alla legislazione 
speciale, che meglio si adegua alle necessit� del momento 
; ma siccome la legge di guerra � sicuramente 
una legge speciale ed essa contiene quella definizione 
ohe il codice non fornisce, nofi, si vede per qual motivo, 
in assenza di altra specifica disposizione, non 
si debba far ricorso ad essa. � d'uopo quindi ritenere, 
allo stato attuale della legislazione, che aeromobili 
militari siano quelli definiti tali dal summenzionato 
art. 230 della legge di guerra, e cio� gli aeromobili 
des�inati ai;/, uso militare, qualora : 

� a) dimostrino la qualit� militare mediante 
il legittimo uso dei segni distintivi adottati a questo 
scopo dallo Stato al quale appartengono 

� b) siano sotto l'autorit� diretta, il controllo 
immediato e la responsabilit� dello Stato ; 
� e) siano comandati da persone iscritte nelle 
liste del personale militare ; 
cc d) siano equipaggiati da personale militare 

o militarizzato. 
cc Se allora si procede all'esame della fattispecie 
sulla scorta di quella definizione, appare agevole 
concludere che il Tribunale ha esattamente giudicato 
escludendo la natura militare dell'aeromobile de 
quo. Taluna delle caratteristiche esteriori che, secondo 
l'art. 230, devono concorrere per far qualificare 
militare un aeromobile, ricorreva sicuramente 
nella specie, poich� � pacifico che si trattava di aeromobile 
appartenente all'Amministrazione militare, 
comandato da un ufficiale facente parte dell'Arma 
aeronautica, e quindi posto sotto l'autorit� diretta, 
il controllo immediato e la responsabilit� dello Stato. 
� dubbio invece se ricorresse anche il requisito 
obiettivo di cui alla lettera a) dell'art. 230, giacch� 
non risulta con precisione se l'aeromobile fosse munito 
di quei particolari segni distintivi che valgono a 
d'imostrarne la qualit� militare ; l'Amministrazione 
pur non facendo delle specifiche contestazioni al 
riguardo, non ha nemmeno fatto delle ammissioni 
ed, al contrario, ha osservato come incombesse alla 
Societ� attrice l'onere di dimostrare che sussistevano 
tutti i requisiti richiesti dalla legge per far ritenere 
l'aereo de quo come militare, traendone la con8eguenza 
che, in difetto di tal prova, l'aeromobile non pote8se 
che qualificarsi come aeromobile di Stato, soggetto 
alla disciplina del codice della navigazione. 

cc Prescindendo, comunqite, da questo rilievo, deve 
con8iderarsi che, per qualificare come militare un 
aeromobile, occorre, a mente dell'art . .230, che esso 
sia destinato ad U8o militare, e nella specie la prova 
di tale destinazione non � stata minimamente fornita. 

cc L'importanza di quel requisito � giustamente 
posta in evidenza dall'appellata, la quakrileva come 
la deroga alla disciplina del codice di navigaziooe,disppsta 
dall'art. 748 a favore degli aeromobili militari, 
si giustifica soltanto in con8iderazione della 
particolare destinazione dell'aereo, il quale 8ia adibito 
ai fini militari inerenti alla difesa nazionale, 
giacch� la rigorosa disciplina del codice, il quale, 


-253 


tra l'altro, prevede �la responsabilit� dell'esercer1te 
l'aeromobile, per i danni da esso cagionati a terzi, 

male si sarebbe conciliata con le preminenti ragioni 
di pubblico interesse collegato con l'esercizio 
ampiamente discrezionale della difesa nazionale. 

� Ora � pacifico che l'aeromobile in questione era 
stato utilizzato per il trasporto di una squadra sportiva 
da Torino a Firenze, ed � di tutta evidenza 
come un simile servizio esuli completamente da quelle 
funzioni militari, in vista delle quali gli aeromobili 
militari sono diversamente disciplinati dai comuni 
aerei. 

cc Non vale obiettare che quel servizio di indole 
civile si era esaurito col trasporto della squadra, 
e che l'aeromobile, al momento del sinistro, era vuoto, 
e neppure sembra rilevante la obiezione che, non pu� 
aversi riguardo alla destinazione occasionalmente che, 
per contingenti circostanze, possa essere data al vei~ 
colo, in quanto sarebbe inconcepibile che la qualificazione 
giuridica di un aeromobile varii continuamente 
a seconda del suo impiego effettivo. 

� Gli � infatti che nella specie manca assolutatamente 
la prova che quello aeromobile fosse normalmente 
destinato ad usi militari, in quanto se 
ne ignorano persino le caratteristiche tecniche che 
potrebbero essere rilevanti ai fini di quell'indagine : 
la circostanza stessa che l'aeromobile, di ritorno dal 
trasporto della squadra dell'A. C. Torino, stesse atterrando 
ad un aeroporto civile, quale, � quello dell'Aeronautica 
d'Italia di Torino, costituisce un 
argomento in favore dell'assunto dell'appellata e 
contro la testi dell'appellante. 

� Non pu�, del resto, dimenticarsi che al tempo 

del sinistro -2 maggio 1947 -l'Italia si trovava 

ancora �in regime di armistizio, giacch� soltanto il 

16 settembre di quell'anno (art. 1� e 3� del D. L. 28 

novembre 194 7, n. 1430) entr� in vigore il trattato 

di pace di Parigi, il quale, per altro, impose notevo


lissime limitazioni alla fiotta aerea militare italiana 

(art. 64). 

�Appare quindi quanto mai verosimile ed atten


dibile l'assunto dell'Amministrazione, secondo il 

quale, avendo l'aviazione militare italiana doV1~to 

ridurre quasi a zero la sua attivit� militare in appli


cazione delle clausole armistiziali, gU aeromobili 

di propriet� dell'Amministrazione militare, in quel 

tempo, in quanto le loro caratteristiche lo consentis


sero, erano prevalentemente adibiti a scopi civili in 

modo da alleviare la crisi dei trasporti; in quell'in


dirizzo ben s'inquadra il trasporto da una citt� al


l'altra di una squadra calcistica appartenente ad una 

societ� privata n. 

La Corte d'Appello di Torino, avendo accolta la 

tesi principale sostenuta dall'Avvocatura, ha rite


nuto superfiuo scendere all'esame della subordinata 

che il Tribunale aveva riconosciuto esatta sia pure 

prospettandosi il problema in via ipotetica. 

A noi sembra che neppure tale tesi meriti le censure 

che gli sono state mosse dal Gaeta nell'articolo citato. 

Stabilisce l'art. 1 del c. n. che<< ove manchino dispo


sizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano 

di applicabili per analogia, si applica il diritto civile�. 

Il legislatore ha quindi stabilito una gradazione 

gerarchica delle fonti normative della navigazione, 

disponendo, ove manchi una norma specifica (e 

sarebbe il caso degli aerei militari), di far ricorso 

prima all'applicazione analogica di norme similari 
e in ultima ipotesi di quelle pi� ampie e generiche 
del Codice Civile. 

Ora non pu� negarsi, che tra le norme che << ratione 

�materiae ii pi� si avvicinano a �quelle detiaw per la 
navigazione aerea, vi siano quelle disposte per la 
circolazione dei veicoli. 

In verit� non sembra possa dubitarsi che in senso 
lessicale, etimologico, logico-funzionale, gli aeromobili 
sono veicoli e che il loro moto realizza una 
<< circolazione di veicoli n. La circolazione di questi 
speciali veicoli ha una disciplina ed una definizione 
tecnica speciale : la navigazione, regolata appunto da 
un codice della materia. 

Ma, cessando o ritenendo inapplicabile la disciplina 
speciale della navigazione aerea, si rientra nella 
pi� generale disciplina della circolazione dei veicoli 
nel cui concetto di << genus ii la prima sta come una 
<< species ii. 

La Commissione permanente dell'automobilismo, 
interpellata dal Ministero dei Trasporti sulla nozione 
e classificazione dei veicoli in genere ha espresso il 
proprio avviso nei seguenti termini : << veicoli debbonsi 
considerare tutte le macchine destinate al trasporto 
proprio di persone o cose o al traino, che si 
muovono sulla terra, nell'acqua o nell'aria, sostenute 
rispettivamente dalle reazioni del mezzo sul .quale o 
nel quale si muovono e che, durante il moto, siano 
manovrate direttamente o indirettamente dall'uomo ii. 

(OIGOLINI : La responsabilit� della circolazione 
stradale. Giuffr� 1954, pag. 15). 

E pi� oltre (pag. 24) lo stesso autore afferma: 
<< Infine altra esclusione di veicoli (che rientrerebbero 
parimenti nella nozione astratta di veicoli) contenuta 
implicitamente nel Codice Stradale, � quella concernente 
le navi e gli aeromobili, perch� il veicolo regolato 
dal Codice Stradale ha per presupposto che 
esso si muova su strade pubbliche ordinarie, mentre 
le navi si muovono nell'acqua e gli aeromobili 
nell'aria..Per gli aeromobili potrebbe farsi questione 
per i danni prodotti a terra durante le manovre 
di partenza e di atterraggio, ma le leggi particolari 
che li riguardano non consentono di scindere la 
circolazione di essi in varie fasi, pJich� assoggettano 
l'integrale navigazione a norme particolari 11. 

Quando tali norme particolari non sono applicabili 
(caso degli aeromobili militari) ne deriva l'applicabilit� 
delle norme generali in tema di circolazione 
(ora contenute nel Codice Civile e quindi svincolate 
dalla pi� ridotta sfera di applicabilit� del Codice 
Stradale) sopratutto quando, come nella fattispecie 
� avvenuto, l'areao non naviga nel cielo, ma si muove 
sulla terra nella manovra di atierraggio. 

Ne deriva quindi l'applicabilit� della prescrizione 
di cui al capoverso dell'art. 2947 c. c. che, con formula 
volutamente pi� ampia di quella dell'art. 2054 

c. c. si riferisce ad ogni specie di veicoli, non solo 
quelli idonei alla circolazione terrestre ma anche 
quelli idonei alla circolazione aerea e, se si vuole, alla 
circolazione marittima (si pensi ai nuovi merf~i anfibi). 
Questa norma generale sui termini di prescrizione 
dei danni prodotti da qualsiasi specie di veicoli 
pu� essere derogata solo dalle norme speciali per 
dati tipi di veicoli (treni, aerei civili, navi): altrimenti 
deve trovare piena applicazione. 

G. FIERRO 

-254 


POLIZIA -Iscrizione lapidaria -Orator:o non autorizzato 
-Artt. 113 T. U. leggi di P. S. e 663 c. p. (
Trib. di Roma, Sez. 2a sent. 9 luglio 1955, Pres.: Semerano; 
Imp.: Paden Cline Rex). 

L'apposizione di una iscrizione lapidaria indi


cante la sede di una confessione religiosa acatto


lica, apposta da un ministro di quel culto di cui la 

nomina non � stata approvata dall'Autorit� am


ministrativa, � un atto-presupposto per il governo 

spirituale dei fedeli. 

Tale apposizione, senza preventiva autorizza


zione dell'Autorit� di P. S. a sensi dell'art. 113 

delle leggi di P. S., � illegittima e configura l'ipo


tesi criminosa previssa dall'art. 663 c. p. 

I. Il Tribunale di Roma, oon la sentenza ohe 
brevemente si annota, in sede dibattimentale � andato 
in diverso avviso rispetto a quanto aveva precedentemente 
ritenuto in sede istruttoria nella stessa fattispecie, 
valutata per� allora nel comportamento tenuto 
dal funzionario di P. S. ohe aveva disposto la 
rimozione della iscrizione lapidaria (cons. in questa 
Rassegna, 1955, 112 e segg.). 
La conclusione a cui il Tribunale � pervenuto 
nella causa contro il Paden Cline Rex �, a nostro avviso, 
esatta, anche se la motivazione, pur ampia, 
contenuta in sentenza, appare suscettibile di opera 
di ortopedia ed il caso, il che � ancora di maggior 
rilievo, pu� essere sottoposto ad ulteriore pi� approfondita 
valutazione. 

Il Giudice ha, sostanzialmente, ritenuto che la 
iscrizione apposta dal predetto imputato verteva, 
� vero, in materia ecclesiastica, ma la eccezione di 
cui al primo comma dell'art. 113 del T. U. delle leggi 
di P. S. non era applicabile, in quanto non era 
stata osservata la legislazione ecclesiastica sul punto 
relativo alla pubblicazione ed affissione di atti riguardanti 
il governo spirituale dei fedeli, non essendo 
stata approvata la nomina del Paden Olive Rex quale 
ministro di culto ammesso nella repubblica. 

II. A noi sembra ohe l'inosservanza della legislazione 
suddetta consista nella violazione di norme 
diverse da quelle indicate dal Tribunale, investendo 
il fatto esaminato qualcosa di precedente, nell'iter 
dell'esercizio di un culto ammesso, rispetto al governo 
spirituale dei fedeli. 
Se n'� reso conto, in fondo, anche il nostro giudice, 
quando ha ammesso che la iscrizione lapidaria di cui 
si discute, a'itcor pi� ohe un atto relativo al governo 
spirituale dei fedeli deve essere considerato � come 
un atto presupposto per il governo spirituale dei 
fedeli stessi)). In effetti per governo spirituale dei 
fedeli sembra debba intendersi tutto quel complesso 
di istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini 
diocesani (ed atti analoghi) che sono indicati ad 
esemplificazione nell'art. 2 del �Concordato, per la 
pubblicazione ed affissione dei quali nell'interno ed 
alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad 
uffici del ministero sacerdotale non occorre l'autorizzazione 
dell'autorit� di P. S. La indicazione 
sulle mura di un edificio della sussistenza della sede 
di una confessione religiosa acattolica (contenente 
anche, non si dimentichi, un oratorio) non sembra 
configurare un atto attinente al governo spirituale 
dei fedeli, nulla contenendo la iscrizione lapidaria 

di dispositivo nei confronti di costoro, a prescindere 

dalla constatazione poi, ohe vien qui fatta nei limiti 

in cui possa valere, che anche l'ubicazione stessa di 

detta iscrizione, non apposta propriamente alle 

porte esterne dell'edificio, appar-0 contrastare la no


zione dell'atto sopraindicato di cui l'affissione � 

consentita, per il culto cattolico secondo l'art. 2 del 

Concordato e per i culti ammessi secondo l'art. 3 

del R. D. L. 289 del 1930, oltreoh� nell'interno, 

solo alle porte esterne dell'edificio destinato al culto. 

Ma, come si � detto, � agevole rilevare che, nell'iter 
dell'esercizio del culto della confessione � Chiesa di 
Cristo n, se anche l'apposizone della nota iscrizione 
lapidaria non riguardi, costituendo violazione delle 
norme in materia, in senso stretto il governo spirituale 
dei fede li, riguarda certamente qualcosa di antecedente 
e di ancor pi� importante : la segnalazione 
cio� non solo della sede amministrativa della oonf essione, 
ma anche la esistenza di un oratorio illegittimamente 
aperto al culto, senza l'osservanza cio� 
dell'art. 1 del citato R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. 

Se si osservasse a questo punto ohe non deve oonf 
ondersi tra apertura di oratorio non autorizzata e 
quindi illegittima e segnalazione della sussistenza 
di un oratorio illegittimamente aperto, sostenendosi 
in pi� ohe la illegittimit� del primo fatto non investe 
il secondo fatto (apposizione della nota iscrizione), 
si direbbe, a nostro avviso, cosa inesatta, apparendo 
evidente ohe, se non pu� essere aperto un oratorio 
al culto senza la prescritta autorizzazione, non si pu� 
neppure segnalare la sussistenza dell'oratorio medesimo 
oon la pretesa ohe la iscrizione segnalatrice 
verta in materia ecclesiastica. Non � il caso certo di 
ripeterci : basti ricordare ohe per materia ecclesiastica 
deve intendersi quella oonf orme e non anche 
quella contraria, alle leggi ecclesiastiche. 

III. Se il ragionamento ohe precede, svolgimento 
della tesi gi� sostenuta nella critica della richiamata 
sentenza del Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, 
�, come non sembra dubbio, esatto, appaiono evidenti 
le conclusioni alle quali si deve ulteriormente 
pervenire : a nostro parere non potrebbe neppure essere 
data l'autorizzazione di polizia ohe consentisse 
la segnalazione di un tempio o di un oratorio di oui 
l'apertura al culto non fasse stata, in precedenza, 
autorizzata. Un'autorizzazione del genere sarebbe 
contraria ai principi ohe regolano la materia e non 
sarebbe certo ragionevole sostenere la insussistenza 
della contravvenzione di oui all'art. 663 o. p. ool 
pretesto, di cui la speciosit� :appare ben evidente, ohe 
il precetto di chiedere l'autorizzazione non � violato 
ogni qualvolta questa non venga richiesta in quanto si 
versa in ipotesi di impossibilit�, per l'autorit� amministrativa, 
di dare l'autorizzazione per ottenere la 
quale la domanda � stata presentata. 
F. C. 

-255 

TRASPORTO � Trasporto ferroviario � Preclusione di 
questione decisa in primo grado e ritenuta assorbita 
in altre dalla Corte d'Appello �Responsabilit� delle 
FF. SS. per colpa grave: onere della prova e presunzioni. 
(Corte di Appello di Catania, sede di rinvio: 
sent. parz. 18 giugno-10 luglio 1954, P-res.: Zuccarello; 
Est.: Torresi, e definitiva 27 maggio-5 luglio 1955, 
Pres.: D'Angelo; Est.: Torresi; Amministrazione Ferroviaria 
e/ eredi Bottari). 

Qualora il Tribunale, pur accogliendo la domanda' 
abbia ritenuto infondato uno dei motivi addotti 
dall'attore come ragione della pretesa, e la Corte. 
sulla stessa questione, abbia omesso di decidere ritenendola 
assorbita in altre, non si costituisce sul 
punto giudicato n� preclusione. Pertanto, impugnata 
e cassata la sentenza di secondo grado per 
questioni attinenti ad altri aspetti della controversia, 
la Corte di rinvio decide, come magistrato di 
secondo grado rispetto al Tribunale originariamente 
adito, la questione rimasta impregiudicata. 

In caso di mancata riconsegna di merce affidata 
al vettore ferroviario, questi risponde di colpa 
grave, senza che il danneggiato ne debba dare 
la prova, qualora la spedizione sia stata effettuata 
il 23 febbraio 1946 allorch� le particolari circostanze 
di tempo e di luogo conseguenti al recente conflitto 
rendevano facilmente prevedibile la probabilit� 
di furti e quindi imponevano una particolare 
sorveglianza per l'assolvimento degli� obblighi 
di custodia. Nella omissione, in tali contingenze, 
di una particolare sorveglianza devono ravvisarsi 
gli estremi della colpa grave. 

L'esame delle questioni giuridiche decise dalla 

Corte di Catania presuppone una sommaria cono


scenza dei fatti che avevano originato la lite. 

Il 23 febbraio 1946 Bottari Adolfo sped� a s� 
stesso da Napoli a Messina cinque colli contenenti 
tessuti, del peso complessivo di kg. 341. La merce 
non giunse a destinazione. Il Bottari chiese per risarcimento 
del danno L. 801.952, tale essendo secondo il 
suo assunto il valore effettivo dei tessuti non riconsegnati. 
L'Amministrazione offr� L. 337.964, cio� 
il massimo dell'indennizzo consentito dall'art. 58 
delle C. e T. vigenti all'epoca del trasporto (L. 1000 
per kg. di merce). Il Bottari non accett� e con citazione 
del �25 settembre 1948 convenne l'Amministrazione 
innanzi al Tribunale di Messina. 

Sostenne il Bottari che la perdita della merce 

doveva imputarsi a colpa grave delle FF. SS., con 

coriseguente elevazione del massimo risarcibile a 

L. 2000 per kg. di merce, ai sensi dell'art. 10 delle 
C. e T. vigenti al momento del trasporto; ed inoltre 
che doveva trovare applicazione nella fattispecie il 
disposto del D. L. P. 29 marzo 1947, n. 164 (limite 
del risarcimento di cui all'art. 58 delle C. e T. elevate 
fino a L. 10.000 per kg.). 
Il Tribunale escluse sia il dolo sia la colpa grave 
da parte dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, 
ma ritenne applicabile il D. L. P. 29 marzo 1947, 
condannando l'Amministrazione al pagamento delle 
richieste L. 801.952. 
L'Amministrazione propose impugnativa, ed il Bottari 
appello incidentale lamentando il mancato riconoscimento 
della colpa grave delle ferrovie e chiedendo 
l'adeguamento dell'indennizzo in rapporto 
alla svalutazione monetaria. 

La Corte di Messina� conferm� la applicabilit� 
del D. L. P. 29 marzo 1947. Inoltre, qualificando 
il debito delle ferrovie di valore, ritenne l'indennizzo 
rivalutabile, e quindi ne elev� la entit� a 

L. 1.818.792. 
Giova sottolineare che la Corte, in ordine alla su11si


stenza di una colpa grave imputabile alle ferrovie, 

cos� testualmente si espresse: �Resta assorbita la que


stione se la perdita della merce sia stata determinata 

da dolo o da colpa grave ai fini della applicazione 

dell'art. 60 delle C. e T. che eleva per tali casi l'in


dennit� fino al doppio, non potendo la soluzione di 

essa incidere sull'importo delle indennit� che la 

Corte ha ritenuto di dovere liquidare nella misura 

sopraindicata �. 

Il Bottari, giovandosi del vigore esecutivo della 

sentenza di secondo grado, costrinse le ferrovie al 

pagamento delle L. 1.818. 792 con interensi. 

L'A mministraizione propose ricorso per cassazione 

e la C. S. a S. U. con decisione 30 ottobre 1952


28 gennaio 1953 ritenne il D. L. P. 29 marzo 194 7 

inapplicabile ai trasporti svoltisi prima della sua en


trata in vigore, e l'indennizzo per mancata riconse


gna di merce debito di valuta non maggiorabile a 

seguito di svalutazione monetaria, fatta salva la ipo


tesi prevista dall'art. 1224 c. c. di colpevole ritardo 

nella liquidazione e conseguente danno concreto. 

Come sede di rinvio venne prescelta la Corte di Ca


tania. 

Quivi la causa � stata riassunta a cura delle fer


rovie le quali hanno chiesto agli eredi del Bottari, 

deceduto nelle more del giudizio, la restituzione del


la differenza fra quanto percepito dal loro dante 

causa in virt� della sentenza della Corte di Messina, 
,~ l'indennizzo dovuto in L. 337 .964 (essendo stato 
quest'ultimo importo tempestivamente e validamente 
offerto, sembrava esclusa ogni applicabilit� nel caso 
concreto dell'art. 1224 c. c.). 

Ma la Corte di Catania con sentenza parziale del 
18 giugno -10 luglio 1954 -tuttavia soggetta ad impugnativa 
per riserva di ricorso -ha ritenuto 
impregiudicata la indagine sul grado della colpa 
imputabile alle ferrovie, ha ritenuto sussistente la 
�colpa grave, ed ha elevato la misura dell'indennizzo 
ai sensi dell'art. 60 C. e T. a L. 679.964 ; conseguentemente, 
poich� le ferrovie avevano offerto solo 

L. 337 .964, le ha ritenute in mora ed ai sensi dell'art. 
1224 capv. c. c. ha ammesso gli eredi Bottari 
a provare il maggior danno in concreto subito 
per il mancato pagamento di tale raddoppiato 
indennizzo. 
Testi addotti dagli eredi Bottari hanno deposto 

che per difetto di merce. e di capitali la ditta aveva 

dovuto sospendere ogni attvit� commerciale. 

La Corte con sentenza 27 maggio-5 luglio 1955 

ha stabilito in L. 350.000 il maggior danno per ritardo 

ingiustificato nel pagamento del rappoggiato in


dennizzo. 

La decisione della Corte di Catania si presta a 
diverse critiche. 

-

I. -Il fondamento della prima massima � quanto 
meno molto dubbio. 
Una questione pu� dirsi assorbita in un'altra 
quando la soluzione della prima comprenda in s� 
anche la soluzione della seconda, o faccia venir meno 


-256 -


presupposti che condizionano la sussistenza della 
seconda questione. Non pu� invece parlarsi di assorbimento 
allorch� all'esame del magistrato si propongano 
varie questio_ni, ciascuna delle quali sia di 
per s� risolutiva della lite, e che non siano subordinate 
l'una all'altra, bens� coesistenti, autonome, ed 
apparentabili solo da un punto di vista effettuale, 
cio� appunto in quanto questioni tutte di valore risolutivo. 
� 

Se l'attore fonda una propria pretesa su ragioni 
plurime, ciascuna delle quali isolatamente accolta 
comporterebbe l'accoglimento della domanda, non pu� 
verificarsi alcun assorbimento fra una questione e 
l'altra. Tutt'al pi� potr� dirsi che, ritenutasi dal 
magistrato fondata una delle avanzate ragioni, e dovendosi 
quindi accogliere in toto la domanda, sia 
superfiuo procedere all'esame delle altre ragioni, poich�, 
siano queste accolte o disattese, la decisione 
non muter�. 

Tale superfiuit� per� risulta apparente rifiettendo 
che in caso d'impugnativa. e qualora il giudice di 
secondo grado non condivida l'avviso del primo 
giudice sulla fondatezza del motivo accolto, dovr� 
esaminare le altre questioni prima non delibate, 
sicch� tali questioni sfuggiranno al duplice vaglio 
del doppio grado. 

Riteniamo quindi che il giudice non possa limitarsi 
all'esame di un motivo, per quanto risolutivo, 
e debba pronunciarsi su tutte le questioni attinenti 
alle ragioni della domanda o della eccezione, tranne 
che si tratti di questioni la cui soluzione esaurisca 
la sua funzione (ad esempio difetto di costituzione 
del rapporto processuale, incompetenza assoluta, ecc.). 
Ovviamente ci� non vale per la Cassazione, in quanto 
giudice ultimo. 

Nel caso in esame, opportunamente il Tribunale di 
Messina, accolse integralmente la domanda ritenendo 
applicabile il D. L. P. 29 marzo 1947, e tuttavia 
esamin� e decise anche l'altro motivo addotto 
dal Bottari a sostegno della sua pretesa : la sussistenza 
di una colpa grave imputabile all'Amministrazione. 
La Corte di Messina, al cui giudizio venne 
riproposta quest'ultima questione, omise di pronunciarsi, 
ritenendo, a torto, la questione assorbita, 
mentre per esaurire il proprio compito avrebbe 
dovuto pronunciars�, oltre che sulle altre questioni, 
anche sulla sussistenza o meno d'una colpa grave 
imputabile all'Amministrazione. 

Ci� posto, il Bottari da parte sua avrebbe dovuto 
proporre specifica lamentela alla Corte Suprema denunziando 
la omessa pronuncia della Corte di merito 
su una questione decisa in suo sfavore del Trib1J,nale 
e sulla quale invano aveva invocato con appello 
incidentale il riesame dei giudici di secondo grq,do. 
In mancanza, sul punto controverso il dibattito si 
deve intendere esaurito, restando ferma la decisione 
del Tribunale di Messina. 

Ossia la questione, in sede di rinvio, doveva ritenersi 
preclusa (vedasi sul tema : CARNELUTTI: � 
Effetti della Cassazione per omessa pronunzia, 
in �Rivista Diritto Processuale >> 1938, II, pagine 
68-69). 

Se cos� non fosse le varie ragioni relative ad una 
medesima domanda potrebbero essere esaminate e 
dfJcise una alla volta, ripercorrendo senza limiti la 

medesima causa tutto l'iter processuale (si ipotizzi 
una domanda fondata su parecchi motivi : accolta 
la domanda per il primo motivo ed esimendosi i 
giudici dall'esame degli altri motivi, qualora la decisione 
venga confermata-in appdlo e poi cassata, 
la Corte di rinvio dovrebbe prendere in esame, e 
per la prima volta, il secondo motivo ; venendo poi 
cassata quest'ultima sentenza, una ulteriore Corte 
di rinvio dovrebbe a sua volta prendere, e per la prima 
volta, in esame il terzo motivo, e cos� via). 

II. -La seconda massima � decisamente inaccettabile. 
Indubbiamente incombeva sul Bottari l'onere di 
provare il dolo e la colpa grave dell'Amministrazione. 
Tale prova non � stata mai offerta. Ma la Corte di 
Catania ha ritenuto la CJlpa grave accertabile in 
base alle seguenti generiche presunzioni. 

La guerra, nota la Corte, aveva disorganizzato il 
servizio ferroviario, tanto che con R. D. 17 agosto 
1944, n. 189 era stato disposto che ogni trasporto 
venisse accettato a rischio e pericolo del mittente 
; la dispersione dei tessuti spediti dal Bottari 
a s� stesso si verific� pochi giorni dopo l'entrata 
in vigore del D. L. L. 30 gennaio 1946, n. 10 che 
abrogava il R. D. 17 agosto 1944, allorch� p3r� il 
servizio dei trasporti non era stato ancora ben riorganizzato 
e mentre difettava in particolare una 
efficiente sorveglianza, essendo stata sciolta la Milizia 
ferroviaria e non ancora costituita la Polizia ferroviaria. 
Ci� posto, la Corte conclude: � era ovvio che 
l'Amministrazione consapevole di tutto ci�, avrebbe 
dovuto curare, specie proprio all'indomani del 
ritorno alla legge pre-bellica, con maggiore attenzione 
gli obblighi di custodia ad essa inerenti, non omettendo 
quella particolare sorveglianza che proprio 
le particolari circostanze di tempo e di luogo richiedevano. 
Ed � appunto nella omissione di tale particolare 
sorveglianza che la Corte ravvisa la gravit� 
della colpa�. 

Qui la critica, fin troppo facile, pii� essere sintetizzata. 


a) la Corte solleva la parte dell'onere della prova, 
e sostituisce alla prova presunzioni semplici e 
generiche ; � 

b) secondo la Corte la diligenza dell'uomo medio 
-nel cui difetto si compendia la colpa lieve non 
consisterebbe in una condotta adeguata alla prudenza 
che suole ispirare il bonus pater familias in 
ogni circostanza di tempo e di luogo, ma comporterebbe 
per l'uomo medio l'obbligo di essere diligentissimo 
in circostanze di tempo e di luogo particolar. 
mente difficili (l' Amministrazone avrebbe dovutu 
far miracoli per evitare il verificarsi di furti sul principio 
del 1946, e ci� non per una non provata disorganizzazione 
dei servizi, ma per il dilagare in quel 
tempo di reati di tutti i generi, fenomeno ricorrent.e 
dopo ogni guerra, specie se disastrosa come l'ultimo 
confiitto). Insomma la colpa grave 'IJ,.on consisterebbe 
nella nimia negligentia, ma nel difetto di una eccezionale 
diligenza da prestarsi in eccezionali contingenze, 
ed anche quando si tratti di contingenze 
eccezionali che si potraggono per anni e su tutto il 
territorio dello Stato. 


2 2 
-257 


e) tutte le mancate riconsegne di merce verificatesi 
nel 1946 e nel 1947 (almeno fino alla istituzione della 
Polizia ferroviaria, D. L. P.10luglio1947 n. 6 87), volendo 
seguire la Oorte di Oatania, avrebbero dovuto essere 
giudicate in base ad una presunzione di colpa grave. 

d) la Oorte inverte l'ordine logico del ragionamento. 
Invece di dire: unrJ, provata grave negligenza 
ha causato l'evento, afferma: l'essersi verificato 
l'evento costituisce prova d�i una grave negligenza 
imputabile al custode. 

e) infine la Oorte non ha minimamente sospettato 
che se il magistrato pu� accertare e giudicare un 
determinato comportamento dell'Amministrazione in 
relazione con una denunziata lesione di diritto, 
non pu� affatto sindacare l'org~nizzazione dei servizi 
amministrativi, della cui efficienza l'Amministrazione 
stessa � il solo giudice, e che pertanto era frustranea 
ed arbitraria ogni illazione generalizzata sul 
funzionamento del servizio ferroviario e della Polizia 
ferroviaria nel 1946. 

F. ANSALDI 

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA 
E G I �u R I S P R U D E N Z A 


ACCERTAMENTO (azione) 
(Vedi : Procedimento civile 2). 


ACQUE PUBBLICHE 

1. I frazionisti che vogliano impugnare u,na concessione 
di derivazione di 3,cqu,a potabile in favore 
di altra frazione non possono agire uti singuli o 
uti cives contro il Comune concessionario e il Mi.: � 
nistero LL.PP. se non sono autorizzati dalla G.P.A. 
e rappresentati in giudizio dalle apposite Commissioni 
previste dalla legge Comunale e prov. 
(Trib. AA.PP. Torino, 17 giugno 1955, Cont. 1660, 
Avv. Torino). 
AFFITTANZE AGRARIE 
(Vedi: Agricoltura 5, 6). 

.AGRICOLTORI BENEMERITI 

(Vedi: Agricoltura 1, 2, 3). 

AGRICOJ,TURA 

1. Nella procedura di recupero di contribu,ti ad 
agricoltori benemeriti, ex D. L. n. 250 del 1945 
non vi � eccesso di potere da parte dell'Amministrazione, 
per non aver tenu,to conto delle premesse 
del decreto, le qu,ali indicando sommariamente i 
motivi della norma non hanno effetto precettivo 
e non impongono il ricupero di tutti i contribu,ti 
erogati lasciando all'Amministrazione u,n potere 
discrezionale che fa venir meno la giurisdizione ; 
n� per mancato accertamento in contraddittorio 
delle somme da iscrivere a ruolo, perch� la legge 
non prevede e d'altronde sarebbe inu,tile essendo 
la misu,ra del debito determinata nella legge ; n� 
infine per ma:r;i.cata costitu,zione in mora perch� 
non necessaria, in qu,anto essa avviene con la legge 
o comunqu,e con la iscrizione a ru,olo in uno alla 
notifica della cartella esattoriale. (Trib. Bologna, 
30 aprile 1955, Cont. 6365-6881, Avv. Bologna). 
2. Rispetto al D. L. n. 250 del 1945 su,l recupero 
dei contribu,ti ad agricoltori benemeriti non vi � 
problema di legittimit� costitu,zionale, essendo 
esso anteriore alla costitu,zione ma solo dieventuale 
inefficacia a segu,ito di u,na su,ccessiva abrogazione. 
(Trib. Bologna, 30 aprile 1955, Cont. 63656881, 
Avv. Bologna). 
3. Le disposizioni dell'art. 3 e 42 della Costituzione 
non hanno rispetto al D. L. n. 250 del 
1945 su,1 recu,pero dei contribu,ti agli agricoltori 
benemeriti carattere di incompatibilit� e qu,indi 
abrogativo di quel decreto, e ci� sia per la natu,ra 
programmatica dei cennati �articoli sia perch� 
quanto all'art. 3 le persone tenute al rimborso 
non sono identificate per sesso, razza, lingu,a, religione, 
opinioni politiche o condizioni personali o 
sociali, ma per il fatto di aver beneficiato a su,o 
tempo dei coutribu.ti, e qu,anto all'art. 42 esso garantisce 
la privata propriet� da ogni ingiusto atten�� 
tato e tale non � l'obbligo del rimborso neppu,re 
equ,iparabile ad u,na espropriazione per p. u,. 
(Trib. Bologna, 30 aprile 1945, Cont. 6365-6881, 
Avv. Bologna). 

4. Solo i beni dotali oggetto di donazione per 
nozze, donati fino al 15 novembre 1949 sono 
esclu,si dallo scorporo (legge Sila); vi rientrano 
. invece le donazioni su,ccessive 
a tale data ai fini 
del compu,to del patrimonio del donante soggetto a 
scorporo. (Corte App. Potenza 1o giu,gno 1955 -
Cont. 651, Avv. Potenza). 

5. L'esclu,sione dalla proroga non � condizionata, 
in tema di riforma fondiaria, alla disdetta 
del condu,ttore entro il termine di tre mesi dalla 
scadenza della annata agraria in corso in qu,anto il 
regime di proroga diventa illico ed immediate 
incompatibile di fronte alla esigenza su,periore di 
pronta esecuzione delle opere di trasformazione e 
di miglioramento fondiario. (Corte App. Potenza, 
Sez. Agraria, 20 lu,glio 1955, Cont. 1588 e altri 
28, Avv. Potenza). 
6. Gli enti di riforma possono, in base all'art. 6 
L. n. 505 del 1950, con le modifiche ex art. 5 L. 
n. 435 del 1951, escludere dalla proroga anche gli 
affittu,ari coltivatori diretti di terreni sottoposti 
ad esproprio. (Trib. Potenza, 14 maggio 1955, 
Cont. 785, 804, 806, 807, 809, Avv. Potenza). 
7. Anche per gli sfratti disposti nell'interesse 
degli enti di riforma si applica la sospensione di 
un anno disposta dalla L. n. 765 del 1952, non essendovi 
alcuna deroga sul tal pu,nto; a favore 
degli enti stessi, alle norme generali su.i contratti 
agrari. (Pret. Pisticci, 5 giu,gno 1955, Cont. 1358, 
AV\'". Potenza, id. 29 gennaio 1955, Cont. 953, 
Avv. Potenza).: 
8. Competente sull'opposizione ad esecu,zione di 
sentenz�a di rilascio, per il beneficio .. d,ella sospensione 
ex art. 3 L. n. 765 del 1952, � il giudice. or.di-.. 
nario, non gi� la Sezione Specializzata agraria. 
(Pret. Pisticci, 5 giu,gno 1955, Corit. 1358, 

Avv. Potenza; id. 29 giugno 1955, Cont. 953, 

Avv. Potenza). 

(Vedi: Imposte in genere 9, 10; Truffa, 1-2). 


-259 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

1. Bench� nella esplicazione delle proprie fu.nzioni 
interne lo Stato abbia personalit� u,nitaria, 
tu.ttavia nei concreti rapporti giu,ridici con i terzi 
lo Stato non si presenta mai in tu.tta la su.a u,nit�, 
ma opera a mezzo di quegli organi specifici ai quali 
sono demandate le singole fu.nzioni. (Oorte App. 
Bologna, 10 marzo 1955, Oont. 6519, 6520, Avv. 
Bologna). . �� � 
2. A differenza delle altre organizzazioni del 
regime, la G. l. L. non fu. soppressa ma si aperse, 
per l'art. 6 del R.D.L. n. 704 del 1943, u,no stato di 
transizione tuttora perdu.rante durante il quale 
l'ente sopravvive con piena titolarit� di diritto. 
(Trib. Ohiavari, 2 maggio 1955, Cont. 20046, 
Avv. Genova). 
3. Il Oollocatore comunale della mano d'opera 
� un pu.bblico u,:fficiale. (Corte App. Pen. Genova, 
10 marzo 1955, Oont. 19977, Avv. Genova). 
(Vedi: Infortuni sul lavoro, 3; Legittimazione 2, 3). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) 

1. L'estraneo alla Pubblica Amministrazione 
che abbia partecipato a u.na qu.alsiasi ingerenza 
illecita del pu,bblico u,:fficiale in u.n atto dell'Amministrazione 
risponde, salvo che il fatto non costitu.
isca u.n reato pi� grave, di concorso nel delitto 
di interesse privato in atto d'u.:fficio. (Corte App. 
Pen. Genova, 4 giu.gno 1955, Cont. 18256, A vv. 
Genova). 
AMNISTIA 

1. Il ben.eficio dell'amnistia � sempre rapportato 
al nomen juris che il giudice ritenga con la ru.brica 
d'impu,tazione di attribuire al fatto contestato e 
ci� in qu.anto l'art. 592 c. p. p. au.torizza il giu,dice 
dell 'istru,zione o del giu.dizio a esaminare e decidere 
ogni questione relativa all'azione penale qu,ando tale 
esame sia necessario per applicare l'amnistia. 
(Oorte App. Pen. Genova, 4 giu,gno 1955, Oont. 
18256, Avv. Genova). 
(Vedi : Prescrizione 1). 

ANIMALI 

(Vedi : Circolazione stradale, 3). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

1. La consegna di u,n polittico, rinvenu,to in 
Germania, ad una sopraintendenza delle Gallerie, 
si intende fatta a titolo di deposito da parte del 
privato possessore : per ci� se lo Stato invocando 
il D. L. n. 385 del 1946 intende trattenere l'opera 
deve risarcire i danni. (Trib. Bologna, 14 marzo 
1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 
2. Il D. L. n. 601 del 1946 non imponeva la 
consegna allo Stato italiano di un dipinto tedesco 
importato da u.n soldato reduce da prigionia in 
Germania che ivi lo aveva sottratto alla distruzione 
da parte delle forze occu,panti. (Trib. Bologna, 
14 marzo 1955, Oont. 6935, Avv. Bologna). 
3. Ove u.n'opera d'arte sia detenuta dall'Ufficio 
Recu,pero di Roma ma sia stata in origine consegnata 
alla Sopraintendenza alle Gallerie di Bologna 
dal possessore che ora agisca in revindica, la 
competenza circa tale azione non spetta al Tribunale 
di Roma ma a quello di Bologna. (Trib. 
Bologna, 14 marzo 1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 
4. Lo Stato italiano �deve restitu.ire al rinvenitore 
u.n dipinto gi� esistente fino al 1945 in un 
castello tedesco presso Breslavia oggi incorporato 
nella repubblica polacca, e ci� perch� qu,est'u.ltima 
non � proprietaria a sensi dell'art. 75-77, par. 2 
Trattato di Pace. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, 
Cont. 6935, Avv. Bologna). 
(Vedi: Legittimazione, 4). 

APPALTO 

1. La competenza attribu,ita al Ministro per decidere 
su.lle controversie relative alla revisione 
dei prezzi dei pu,bblici appalti � di natu.ra giu.risdizionale. 
(Trib. Genova, 26 maggio 1955, Cont. 19676 
Avv. Genova). 
2. In tema di revisione dei prezzi dei pu.bblici 
appalti il D. L. C. P. S. n. 1501 del 1947 ha conferito 
alla Pu,bblica Amministrazione u.n potere 
discrezionale al quale non pu� contrapporrsi pel 
privato un diritto soggettivo. (Trib. Genova, 
26 maggio 1955, Cont. 19676, Avv. Genova). 
(Vedi: 
Contabilit� Gen. dello Stato 1 ; Imposta di 
~egistro 4, 5, 14). 

APPELLO 

1. L'intervento adesivo � ammissibile in grado di 
appello. (Corte App. Potenza, 10 giu.gno 1955, 
Cont. 651 Avv. Potenza). 
2. L'appellante non pu,� senza accettazione dell'altra 
parte rinu.nciare alla impu,gnativa gi� proposta. 
(Corte App. Potenza; Sez. Agraria, 20 lu.glio 
1955, Oont. 1588, e altri 28, Avv. Potenza). 
3. Dopo la legge n. 581 del 1950 la sentenza non 
definitiva che estrometta o assolva dall'osservanza 
del giu,dizio u.na o pi� parti passa in giu,dicato se 
non appellata entro l'anno dalla su.a pu,bblicazione, 
malgrado la formulazione di riserva di gravame e 
ci� perch� quest'ultima in tanto ha efficacia in 
qu.anto sia formulata contro� qu.ella parte che 
rimanga in giudizio. (Corte App. Gen�va, 17 maggio 
1955, Oont. 17658, Avv. Genova). 
APPROVAZIONE 
(Vedi: Imposta di Registro, 3). 


ATTO AMMINISTRATIVO 

1. Nessuna responsabilit� incontra l'Amministrazione 
Pu.bblica nell'espletamento di attivit� 
di polizia giudiziaria qu,ando qu,esta attivit� sia 
contenuta nei limiti della discrezionalit� ammessa 

-260 


dalla legge. (Trib. Genova, 31 marzo 1955, Oont. 
19700, Avv. Genova). 

(Vedi: Edilizia Economica 1 ; Requisizioni (alleate) 
1). 

AUTOTUTEIJA 

(Vedi : Demanio 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; Procedimento 
Civile, 1). 

0AMERE DI 00MMERCIO 
(Vedi: Imposta di registro, 12). 


0APITALE 
(Vedi: Imposta di negoziazione, 1, 2). 


0ARBURANTI 
(Vedi: Imposte di fabbricazione 2) 


OESSIONE 
(Vedi: Contabilit� Gen. dello Stato, l). 


0ICLISTA 
(Vedi: Circolazione Stradale, 1). 


0IRCOLAZIONE STRADALE 

1. La marcia di due ciclisti affiancati di cui uno 
sulla pista pedonale di terra battuta, l'altro sul 
margine estremo� destro dell'asfalto non costituisce 
violazione dell'art. 16 cod. strad. sull'obbligo della 
fila indiana. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Oont. 
6828, Avv. Bologna). 
2. Il guidatore del veicolo sorpassante assume 
su. di s� il rischio del sorpasso . derogando sia pu,re 
lecitamente al principio di mantenersi su.Ha destra 
stradale : anche qu,ando la larghezza della strada 
consentirebbe di sostare sulla parte destra della 
strada l'aggravamento del pericolo della circolazione 
sussiste pel fatto stesso del sorpasso specie in vista 
di altro veicolo incrociante e con nebbia incombente. 
(Trib. Parma, 8 gennaio 1955, Cont. 
8084, Avv. Bologna). 
3. L'impiego di u,n cavallo da traino ipersensibile 
ai rumori del traffico motorizzato di una 
grande arteria come la via. Emilia, e la conseguente 
impossibilit� di frenare il quadrupede imbizzarito 
non costituiscono il caso fortuito esonerativo 
da responsabilit� ex art. 2052 c. c. (Trib. 
Bologna, 22 marzo 1955, Cont. 6828, Avv. Bologna). 
(Vedi : Giudizio (rapporto), 1). 

0ITAZIONE 
(Vedi: Difesa dello Stato, 3.). 


00LLOCATORE 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 3.). 


COMODATO 

1. Non � indeterminabile il valore della cau,sa 
con la qu,ale il comodante miri ad ottenere dal 
comodatario la restituzione dell'immobile concesso, 
dovendosi fare riferimento per analogia alle norme 
dettate per la locazione dall'art. 12 c. p. c. (Trib. 
Ohiavari, 27 maggio 1955, Oont. 20046, Avv. Genova). 
COMPENSAZIONE 
(Vedi: Imposte in genere, 2). 


00MPETENZA 

(Vedi : Agricoltura, 8 ; Antichit� e belle arti, 3 ; 
Comodato, 1 ; Imposte in genere 15 ; Sequestro, 2). 

COMPETENZA (regolamento) 
(Vedi: Procedimento civile, 3). 

COMPRAVENDITA 
(Vedi: Imposta di Registro, 4; 5; 12; 14). 


00MUNI E PROVINCIE 
(Vedi: Acque pubbliche, 1 ; Strade, 1). 


CONCESSIONI 
(Vedi: Edilizia economica e popolare, 3). 


CONDANNA 
(Vedi: Contabilit� Generale dello Stato, 5). 


CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

1. L'accettazione da parte del Provveditorato 
alle 00. PP. di u.na cessione di credito da un appaltatore 
a terzi, accettazfone fatta con la riserva 
di su,bordinazione alla liquidazione della somme che 
sarebbero state riconosciute dovute e impregiu,dicato 
ogni diritto dell'Amministrazione per eventuali 
inadempienze e responsabilit� dell'appaltatore non 
consente all'Amministrazione di opporre al cessionario 
in compensazione crediti sorti verso il cedente 
dopo la data di accettazione. (Corte App. 
Bologna, 21 maggio 1955, Oont. 8666, Avv. Bologna). 
2. In mancanza della forma scritta richiesta ad 
substantiam per i contratti dello Stato non � 
esistente fra qu,esto ed u,n occupante dell'immobile 
patrimoniale alcun valido rapporto contrattuale 
anche se per l'occu,pazione l'occu,pante paga u,n 
corrispettivo. (Trib. Bologna, 26 maggio 1955, 
Oont. 9700, Avv. Bologna). 
3. Nel contratto di stampa, che si inquadra 
nel contratto di appalto, il � visto si stampi � non 
rappresenta il momento perfezio��tivo Q.el._contratto 
n� subordina l'efficacia del contratto stesso 
al gradimento del committente. Essa � u,na clausola 
d'u.so che presu,ppone un contratto concluso 
e gi� eseguito per la maggior parte del rapporto, 
attribu,endo al committente il diritto di verificare 

-261


la conformit� della bozza all'originale ed anche 
di correggere e variare, salvo le maggiori spese, 
ed infine di recedere dal contratto, tenendo indenne 
lo stampatore delle spese, del lavoro e del 
mancato guadagno. (Trib. Catania, 25 giugno 1955, 
Cont. 18039, .Avv. Catania). 

4. La risoluzione di un contratto di diritto privato 
con l'Amministrazione non pu,� essere pronunciata 
se l'Amministrazione non sia costituita in mora e 
a ci� occorre un'intimazione o richiesta scritta non 
soccorrendo l'art. 1219 n. 3 c. c. in quanto i pagamenti 
dell'Amministrazione non vanno eseguiti 
al domicilio del creditore. La citazione difettando 
della espressa richiesta dell'adempimento non � 
efficace a costituire in mora. (Pret. Vittoria, 4 luglio 
1955, Cont. 18742, .Avv. Catania). 
5. Quando l'Amministrazione stipula un contratto 
di diritto privato, il giudice pu,� dichiararlo 
risolto per inadempimento della .Amministrazione 
e condannare qu,esta al rilascio, come per la specie 
di un immobile in locazione adibito a pubblico uffici~. 
(Pret. Vittoria, 4 lu,glio 1955, Cont. 187 42, 
.Avv. Catania). 
(Vedi: Locazione, 1). 

CONTRATTO 

(Vedi : Contabilit� Generale dello Stato, 2, 4, 5). 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(Vedi : Imposta di Registro, 6, 7 ; Imposte in genere, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10). 

CONTRABBANDO 

(Vedi: Imposte di fabbricazione, 2). 

COSTITUZIONE 

1. La retroattivit� delle leggi civili rimane al 
di fuori del campo costituzionale con la conseguenza 
che il legislatore ordinario pu� insindacabilmente 
estendere la efficacia della norma a situ,azioni 
e fatti anteriori all'entrata in vigore della 
legge. (Corte .App. Potenza, 10 giugno 1955, Cont. 
651, .Avv. Potenza). 
(Vedi: Agricoltura 2, 3; Legge 1). 

CUSTODE 

(Vedi: Sequestro 1, 2). 

DANNI 

1. Gli interessi compensativi sul capitale di risarcimento 
dei danni permanenti decorrono dal 
giorno dell'inyestimento e non dalla data della cessazione 
dell'invalidit� temporanea assoluta, se 
questa ultima non sia stata risarcita dal colpevole. 
(Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Cont. 6828, .Avv. 
Bologna). 
(Vedi : Prescrizione, 1). 

DECRETO 

(Vedi: Espropriazione per p. u. 2). 

DEMANIO 

1. Se l'occupazione di un immobile dello Stato 
ha carattere abusivo, lo Stato pu,� coi su,oi poteri 
respingere l'offesa al proprio diritto, qu,ale che sia 
il regime patrimoniale del bene a tu,tela deL quale 
� rivolta l'azione amministrativa coercitiva. (Tribunale 
Torino, IO maggio 1955, Cont. 1302, .Avvocatura 
Torino). 
2. Le eccezioni da parte del privato di non demanialit� 
e di disponibilit� dello immobile non alterano 
il carattere intrinseco amministrativo e pubblicistico 
dei provvedimenti di autotutela di cui 
venga chiesta la revoca con l'azione di reintegra, s� 
che ne consegu,e l'inammissibilit� di u,na azione 
possessoria. (Pret. Rapallo, 8 aprile 1955, Cont. 
21313, .Avv. Genova). 
3. I beni ex p. n. f. sono entrati nel patrimonio 
dello Stato ma il rilascio pu,� venire intimato 
ed esegu,ito co~tro l'occu,pante mediante attivit� 
amministrativa (autotu,tela) con le forme del d. I. 
n. 159 del 1944, avverso le quali sono improponibili 
le azioni possessorie. (Pret. Porretta Terme, 
26 febbraio 1955, Cont. 10241, .Avv. Bologna) . 
4. Il carattere formale di patrimonio indisponibile 
dei beni ex p. n. f. fa s� che l'attivit� dell'Amministrazione 
diretta al governo dell'anzidetto 
patrimonio abbia natura amministrativa e non privatistica, 
e che qu,indi .sia accompagnata dalla f~colt� 
della autotu,tela. (Trib. Torino, 10 maggio 
1955, Cont. 1302, .Avv. Torino). 
5. L'atto con cu,i la Pubblica amministrazione 
destini u,n immobile ex p. n. f. a caserma di carabinieri 
� esplicazione di attivit� e funzioni pu,bblicistiche 
: i suoi effetti esecutori non possono essere 
modificati o revocati dal giu,dice e poich� l'istanza 
di reintegrazione degli occupanti dell'immobile, 
estromessi, tenderebbe ad una revoca dell'atto amministrativo 
tale istanza non .PU� essere ammessa. 
(Pret. Rapallo, 8 aprile 1955, Cont. 21313, .Avv. 
Genova). 
(Vedi: Edilizia economica e popolare, 2). 

DIFESA DELLO STATO 

1. La notifica della citazione direttamente all'Amministrazione 
dello Stato convenuta importa 
nu,llit� della citazione per difetto di un requisito 
sostanziale della citazione come vocatio in ius, 
impediente il sorgere di u,n valido rapporto processuale. 
(Trib. Catania, 15 aprile 1955, Cont. 18683, 
.Avv. Catania). 
2. II vizio della notifica di l~n atto presso l'Amministrazione 
dello Stato e non presso l'Avvocatura 
dello Stato non � sanata nemmeno con la comparizione 
dell'Amministrazione trattandosi di 'h�,llit� 
sostanziale che si risolve nella mancata citazione dell'organo 
competente a rapp~ese~tar~ l'..t\ID~inistrazione 
nella ricezione degh atti g1u,diZ'iari ad 
essa diretti. (Trib. Catania, 3 gennaio 1955, Contenzioso 
18659 .Av-y. Catania). 

-262 


3. La costituzione dell'Amministrazione convenuta 
non sana la nullit� diun atto di riassunzione 
notificato in violazione del disposto dell'art. 144 
c. p. c. e 11 T. U. n. 1611 del 1933, perch� il principio 
generale di sanatoria ex art. 156 c. p. c., che 
non esisteva quando fu. emesso il T. U. n. 1611 del 
1933 � derogato dal richiamo che l'art. 144 c. p. c. 
fa a detto T. U. che sancisce la insanabilit�. (Trib. 
Massa, 6 aprile 1955, Cont. 20935, Avv. Genova). 
4. Anche gli atti di riassunzione nei confronti 
di un'Amministrazione dello Stato sono soggetti 
alle norme di notifica di ogni altro atto ex art. 11 
T. U. n. 1611 del 1933, a nulla rilevando il fatto 
che con la riassunzione si operi soltanto una translatio 
judicis. (Trib. Massa, 6 aprile 1955, Contenzioso 
20935, Avv. Genova). 
DIRITTO DI LICENZA 

(Vedi: Navigazione, 1). 

DIRITTO E INTERESSE 

(Vedi: Appalto, 2; Ferrovie, 1; Tabacchi, 1). 

DISCIPLINA DEI PREZZI 

1. Il recupero da parte dello Stato delle differenze 
per aumento di prezzo delle giacenze presso 
l'assegnatario di prodotti soggetti a disciplina dei 
prezzi ha carattere di imposizione tributaria ed � 
quindi assistita dall'eccezione del salve et repete. 
(Trib. Potenza, 7 giugno 1955, Cont. 1762, Avvocatura 
Potenza). 
DONAZIONE 

(Vedi: Agricoltura, 4). 

DOTE 

(Vedi: Agricoltura, 4). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

1. Le norme ex art. 338-339 T. U. n. 1165 del 
1938, sul potere di ordinanza dell'Amministrazione 
circa le case economiche di su.a propriet�, potere 
che non � altro se non il riconoscimento del prineipio 
generale di esecutoriet� degli atti amministrativi, 
si applieano anche ai rapporti costituiti prima 
del vigore del detto testo unico. (Pret. Forl�, 13 
maggio 1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). 
2. Le ease postelegrafoniehe ex R. D. L. numero 
2243 del 1926 appartengono al patrimonio 
indisponibile dell'Amministrazione. (Pret. Forl�, 
13 maggio 1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). 
3. Il rapporto tra l'Amministrazione PP. TT. 
e i propri dipendenti o i dipendenti di altre Amministrazioni 
o anche i privati, pel godimento delle 
case PP. TT. ha natura di concessione contratto 
ancorch� il rapporto sia stato regolato sotto forma 
di contratto locatizio privato. (Pret. Forli, 13 maggio 
1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). 
ESATTORE 

(Vedi: Imposte in genere 1). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

1. Alla Pu,bbliea Amministrazione non � fissato 
un termine di rigore per la pronuncia della espropriazione. 
(Trib. Torino, 5 maggio 1955, Contenzioso 
581-2-3, Avv. Torino). 
2. Non � nullo il decreto di esproprio emesso 
ex art. 48 legge espr. p. u. con la formula cc autorizza 
l'occupazione definitiva dei beni � quando 
da altri elementi risulta che si sia inteso prorn:inciarne 
l'espropriazione. (Trib. Torino, 5 maggio 
1955, Cont. 581-2-3, Avv. Torino). 
3. L'opposizione a stima � improponibile prima 
che alla parte sia stato notificato il decreto di 
esproprio, ma ove ci� sia avvenuto in pendenza 
del giudizio cessa il motivo di improp�nibilit�. 
(Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, 
Avv. Torino). 
4. L'opposizione a stima deve essere notificata 
al Prefetto pena di improcedibilit� ma il motivo 
di improcedibilit� viene rimosso quando la notifieazione 
sia effettuata sia pure tardivamente, Ii.� 
deve integrarsi il giudizio ma basta procedere a 
sempliee notificazione non essendo il Prefetto 
parte in causa. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, 
Cont. 581-2-3, Avv. Torino). 
5. L'oeeupazione temporanea nei casi rn eui 
costituisce atto preparatorio della espropriazione 
va indennizzata unicamente eon gli interessi nella 
somma definitivamente liquidata eome indennit� 
di esproprio a far tempo dalla data dell'occupazione. 
(Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, 
Avv. Torino). 
EBTROMISSIONE 

(Vedi: Appello, 3). 

FALLIMENTO 

1. L'opposizione del curatore fallimentare all'ammissione 
di un eredito tributario non � soggetta 
al salve et repete. (Trib. Catania, 14 lu.glio 1955, 
Cont. 18030, Avv. Catania). 
FALSO 

1. Nel reato di falso il dolo consiste nella coscienza 
e volont� della falsa attestazione senza 
che occorra� anehe un fine specifico dell'agente. 
(Corte App. Pen. Genova, 4 giugno 1955, Contenzioso 
18256, Avv. Genova). 
2. In materia di falso se oltre�� alla comune 
efficacia certificatrice dei pu,bblici document�'atto 
abbia anche u.n effetto costitutivo di diritto si 
rientra nella specie di falso in atto pubblico ex 
art. 476 c. p. (Corte App. Pen. Genova, 4 giugno 
1955, Cont. 18256, Avv. Genova). 

263 


FERROVIE 

1. Il dovere dell'.Amministrazione che costruisce 
o gestisce una linea ferroviaria di ripristinare 
tutte le comunicazioni sia pubbliche che private si 
ispira all'interesse pubblico ma da esso non sorge 
un diritto soggettivo nel proprietario delle comunicazioni 
private, diritto inammissibile anche perch� 
si.risolverebbe in una servit� di passaggio a favore 
di fondi privati e gravante su un bene demaniale 
quale la strada ferrata. (Trib. Catania, 16 aprile 
1955, Cont. 18341, Avv. Catania). 
2. Il proprietario di una strada privata non ha 
verso !'.Amministrazione ferroviaria il diritto alla 
custodia del passaggio a livello, che anzi � all'Amministrazione 
ferroviaria che spetta la �facolt� di 
riversare l'onere della custodia dei passaggi a 
livello privati e la relativa responsabilit� sull'utente 
stesso, mediante chiusura con chiave da 
tenersi in consegna dall'utente. (Trib. Catania, 
16 aprile 1955, Cont. 18341, Avv. Catania). 
3. Poich� per l'art. 27 Regol. Ali. A, R. D., 
n. 148 del 1931, il raggiungimento del limite di 
et� non importa la cessazione automatica del rapporto 
di lavoro, questo non pu� considerarsi a 
tempo determinato e per conseguenza il prestatore 
di opera ha diritto al preavviso o all'indennit� 
sostitutiva di esso. (Corte App. Catania, Sez. Lavoro, 
8 marzo 1955, Cont. 18075, Avv. Catania). 
FINANZE 

(Vedi: Legittimazione, 5, 6, 7, 8, 9). 

GIACENZE 
(Vedi: Disciplina dei prezzi, 1). 


G. I. L. 
(Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). 
GIUDICATO 

(Vedi: Procedimento civile, 5). 

GIUDIZIO (rapporto) 

1. Il giudicato penale di condanna fissa irretrattabilmente 
anche agli effetti del giudizio civile 
risarcitorio sia nei confronti del reo che del responsabile 
civile proprietario del veicolo investitore, 
gli elementi della sussistenza, del fatto della 
sua illiceit� e della responsabilit� del conda~nato. 
(Trib. Bologna, 14 dicembre 1954, Cont. 8665, 
Avv. Bologna). 
GIURISDIZIONE 

(Vedi: Appalto, 1; Imposta Compl. sul reddito 1; 
Imposta Gen. sull'entrata, 1; Imposta di Registro, 
5, 8, 9, 10; Infortuni sul lavoro, l, 2). 

GUERRA 

1. L'obbligazione dello Stato di risarcimento di 
debiti partigiani va soddisfatta ex art. 12 D. L. L. 
n. 517 del 1948 con riferimento al valore della prestazione 
alla epoca. del prelievo e non a quello 
attuale. (Trib. Torino 4 aprile 1955, Cont. 1118, 
Avv. Torino). 

2. Il D. L. L. n. 517 del 1948 sul risarcimento dei 
debiti partigiani continua ad� avere vigore anche 
dopo la L. n. 968 del 1953 sul risarcimento dei 
danni di guerra che ha un ambito diverso dalla 
prima. (Trib. Torino, 4 aprile 1955, Cont. 1118, 
Avv. Torino). 
3. La reiezione da parte del Ministero del Tesoro 
dell'istanza di risarcimento per obbligazioni 
di forma2'ioni partigiane e ci� sotto il riflesso che 
l'obbligazione non risl�ti da atto scritto del competente 
comando partigiano anteriore alla cessazione 
della lotta di liberazione, non preclude in giudizio 
l'ulteriore eccezione cbe il risarcimento non sia 
dovuto perch� la prestazione sia sta~a di tenue entit� 
rispetto alla condizione economica del creditore 
condizione che va riferita all'ep0ca della prestazione 
e non a quella della domanda giudfaiale. 
(Trib. Torino, 4 aprile 1955; Cont. 1118, Avv. Torino). 
4. Il credito del cittadino verso lo Stato per 
risarcimento dei debiti partigiani non � compensabile 
col credito dello Stato verso il citt�dino per 
avocazione di profitti di regime, se l'iscrizione a 
ruolo di questi sia stata sospesa fino a quando i1 
contribuente non abbia riscosso il suo maggior 
credito verso i tedeschi per le forniture relative 
a.. profitto accert�to. (Trib. Torino, 4 apriie 1955, 
Cont. 1118, Avv. Torino). 
(Vedi: Antichit� e Belle arti, 1, 2). 

IMMOBILE 
(Vedi: Comodato, l). 


IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO 

l. In tema di accertamento sintetico di imposta 
complementare il sindacato del giudice si arre&ta 
all'accertamento della specificazione e contestazione 
dei fatti rivelat"ori di una maggiore capacit� 
contributiva e della idoneit� degli stessi a costituire 
premesse del procedimento induttivo, esclusa ogni 
indagine di fatto relativa alla semplice esistenza 
obbiettiva ed entit� del reddito. (Corte App. Bologna, 
14 aprile 1955, Cont. 7919-8013-8.213, Avvocatura 
Bologna). 
2. L'elevato tenore di vita del contribuente � 
solo, al pari della tassazione per l'imposta di famiglia 
uno degli indici rivelatori di maggior reddito 
che giustifica il ricorso al metodo sintetico, in tema 
di imposta complementare sul reddito, se sia corroborato 
da fatti concreti di cui non sia dubbia la 
esistenza. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1955, 
Cont. 7919-8013-8213, Avv. Bologna)... 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

1. Nelle controversie in materia di imposta 
generale sull'entrata, non � applicabile l'art. 29 
R. D. L. n. 1639del1936 e.pertanto non � ammesso 

-264 


ricorso al giudice per grave o evidente errore di 
apprezzamento o per mancanza o insu,:fficienza di 
calcolo. (Trib. Brescia, 17 giugno 1955, Oont. 3365, 
.Avv. Brescia). 

2. Ove sia provata dalla documentazione in 
atti la cessione di u,n esercizio commerciale non pu� 
applicarsi il temperamento giurispru,denziale dell'ictu 
oculi al principio del solve et repete. (Trib. 
Bologna, 10 dicembre 1954, Cont. 8845, .Avv. 
Bologna). 
3. L'art. 44 R. D. n. 2 del 1940 concede il privilegio 
generale mobiliare al credito dello Stato per 
imposta generale entrata e relative sopratasse, senza 
fare al riguardo alcuna limitazione di tempo ; e 
se richiama l'art. 1957 c. c. del 1865, corrispondente 
all'art. 2752 c. c. del 1942, ci� fu solo per stabilire 
che al detto privilegio compete lo stesso grado 
spettante a qu,e'lo previsto in detti articoli perci� 
il privilegio si applica anche per l'imposta e sopratassa 
relativa ad entrate preeedenti all'ultimo 
biennio. (Trib. Potenza, 8 giu,gno 1955, Oont. 1789, 
.Avv. Potenza; Trib. Potenza, 24 giugno 1955, 
Oont. 1782 .Avv. Potenza; id. 15 lu,glio 1955, 
Oont. 1790; .Avv. Potenza). 
(Vedi: Imposta di fabbricazione, 1, 2). 

IMPOSTA DI NEGOZI.AZIONE 

1. Ove sussistano l'inadeguatezza del capitale 
apparente di fronte al volume degli affari, la spropordone 
del capitale di fronte alle sovvenzioni, 
la continuit� delle sovvenzioni, l'identit� dell'unico 
azionista col finanz.iatore, ecc. i crediti dei soci 
verso la Societ� possono essere considerati come 
quote di capitale sussidiario ed essere assoggettati 
a imposta di negoz,iazione ; n� � di ostacolo a ci� il 
fatto che nel bilancio sociale tali quote sussidiarie 
siano indicate come debiti sociali, poich� il bilancio 
rispecchia solo una situazione econJmica 
non la configurazione giuridica dei rapporti (Corte 
.App. Genova, 19 luglio 1955, Cont. J 7114, .Avvocatura 
Genova). 
2. La valutazione delle quote di capitale su,ssidiario 
deve essere effettuata con la osservanza 
della procedu,ra ex art. 9 del R. D. n. 1975 del 
1938 per la determinazione dei valori azionari ; in 
difetto il valore tassabile � quello nominale. 
(Oorte .App. Genova, 19 luglio 1955, Oont. 17114, 
.Avvo catura Genova). 
IMPOSTA SUL REDDITO .AGRARIO. 

1. L'art. 30 L. n. 1231 del 1936 � abrogato o 
se pu,re possa ritenersi ancora in vigore serve solo 
a fornire alle Oommissioni Oensuarie in vfa preventiva 
il criterio della normalit� in aggiunta a quelli 
della mediet� e ordinariet� del reddito nella zona 
per la compilazione delle tariffe. (Trib. Bologna, 
13 aprile 1955, Oont. 9904, .Avv. Bologna). 
2. L'esenzione delle eccedenze dei redditi su 
qu,ello medio catastale � limitata alle sole eccedenze 
ricavate dall'agricoltore relativamente alle 
voci prese in considerazione per la redazione della 
tariffa del reddito agrario e non anche a qu.elle 
relative a voci non ritenute comunemente agrarie 
nella zona. (Trib. Bologna, 13 aprile 1955, Con. 9904, 
.Avv. Bologna). 

3. Dalla L. n. 976 del 1939 i redditi da ulteriori 
manipolazioni di prodotti agricoli sono tassati in 
Ricchezza Mobile ove derivando da operazioni non 
ordinarie nella zona siano a giudizio insindacabile 
delle Oommissioni Oensuarie esclusi dalle voci 
costituenti le tariffe catastali del reddito agrario. 
(Trib. Bologna, 13 aprile 1955, Oont. 9904, .Avvocatura 
Bologna). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

1. L'obbligo del pagamento della imposta di 
registro ha luogo ogni volta che sia chiesta la registrazione 
di un atto scritto contenente un negozio 
tassabile al di fuori dell'esistenza o meno degli 
effetti dell'atto. (Trib. Genova, 4 giugno 1955, 
Oont. 19026, .Avv. Genova) . 
2. L'accertamento della legale esistenza dell'atto 
che con la registrazione prende data certa nei 
confronti di terzi costituisce il momento determinante 
dell'imposta di registro, e la intrinseca natura 
delle manifestazioni di volont� di cui l'atto 
fa fede va desu,nta unicamente dall'atto essendo 
indifferente ai fini fiscali che le manifestazioni di 
volont� possano avere avuto prima e dopo dell'atto 
una. identica espressione in altro atto. (Tribunale 
Genova, 4 giu,gno 1955, Oont. 19026; .Avvocatura 
Genova). 
3. Se un atto soggetto ad approvazione sia volontariamente 
dalle parti sottoposto a registrazione 
prima che sia decorso il termine ex art. 81 legge 
Registro, esso atto soggiace a imposta proporzionale 
se abbia avuto esecuzione prima dell'approvazione. 
(Trib. Genova, 4 giugno 1955, Oontenzioso 
19026, .Avv. Genova) . 
4. La norma ex art. 5 L. n. 771 del 1941 per cui 
agli effetti dell'imposta di registro si considera 
vendita il contratto con il quale u,na ditta si obbliga 
a consegnare cose che costituiscano oggetto della 
sua ordinaria produzion.e, � inapplicabile se l'obbligazione 
consista non iu un dare ma in u,n facere. 
(Trib. Torino, 31 maggio 1955, Oont. 3, .Avv. Torino) 
. 
5. La definizione, ai fini dell'imposta di registro, 
di un contratto come vendita o come appalto � 
di competenza delle Oommissioni .Amministrative. 
(Trib. Torino, 31 maggio 1955, Oont. 3, .Avv. Torino). 
6. ll giu,dizio di congruit� in tema di imposta 
di registro deve essere proposto tlal�'.Amlll_ini~tr~zione 
entro il termine perentorio di sei mesi quando 
il contribu,ente abbia denunciato l'avvenuta esecuzione 
del contratto o l'Amministrazione ne sia 
altrimenti venuta a conoscenza, a pena di decadenza 
con l'effetto di non poter pi� modificare la 

-265 

tassazione or1gmaria. (Trib. Torino, 31 maggio 
1955, Cont. 3, Avv. Torino). 

7. La motivazione della decisione di una commissione 
amministrativa deve investire tutto il 
tema del contrasto tra contribuente e Amministrazione: 
la sommariet� art. 41 R. D. L. n. 1516 
del 1936, cosi come la concisione ex art. 132 c. p. c. 
� solo sbrigatezza della narrativa e riduzione all'essenziale 
senza per� escludere l'esame esauriente 
delle questioni. 
Seppur sommaria la decisione no. pu� prescindere 
da un accertamento analitico del resto indiscutibilmente 
imposto dall'art. 16 R. D. L. numero 
1639 del 1936, senza subordinarlo al difetto 
di altre condizioni o porloin alternativit� con altri 
elementi. (Trib. Torino Cont. 643, 
Avv. Torino). 

8. Ove il contribuente proponga la sola domanda 
di fissazione del valore imponibile agli effetti dell'imposta 
di registro il giudice non pu,� di sua 
iniziativa, ancorch� accerti un evidente e grave 
errore di apprezzamento annullare la decisione 
della Commissione, ma deve limitarsi a respingere 
la domanda. (Trib. Genova, 19 aprile 1955, Contenzioso 
A vv. Genova). 
9. Nelle impugnazioni di decisioni delle Commissioni 
Amministrative in sede di valutazione ai fini 
dell'imposta di registro � sottratta al giudice ordinario 
la determinazione del valore venale in com.ne 
commercio del bene oggetto del trasferimento. (Trib. 
Genova, 19 aprile 1955, Cont. 21338, Avv. Genova). 
10. Il giudice nelle controversie sul valore imponibile 
agli effetti dell'imposta di registro, pu,� 
disporre consulenze tecniche al fine di accertare il 
grave ed evidente errore di apprezzamento se questo 
non risulti prima facie dagli atti : ma una 
volta accertato l'errore non pu� procedere alla 
determinazione del valore imponibile ma solo pu� 
annullare la decisione della Commissione. (Tribunale 
di Genova, 19 aprile 1955, Cont. Avvocatura 
Genova). 
11. � improponibile per inosservanza del solve 
et repete l'impugnativa giudiziale di una decisione 
della Commissione Provinciale ove non precedu,ta 
dal pagamento dell'imposta accertata sul maggior 
valore stabilito ai fini dell'imposta di registro dalla 
detta Commissione. (Trib. Brescia, 26 maggio 1955, 
Cont. 3385 Avv. Brescia). 
12. �Non essendovi distinzione ontologica fra 
le Camere di Commercio e i consigli provinciali delle 
corporazioni per avere le prime preso il posto dei 
secondi soppressi la L. n. 315 del 1944 che ha 
ripristinato le Camere di Commercio non ha 
abrogato neppure per implicito l'ag!wolazione tributaria 
ex art. 71 della L. n. 2011 del 1943, per cu,i 
� esente da imposta di registro l'atto di acqu,isto 
da parte di u,na Camera di Commercio di u,n immobile 
destinato a propria sede. (Corte App. Bologna, 
3 febbraio 1955, Cont. 7177, Avv. Bologna, 
quistione aperta). 
13. � i.ID.posta complementare e non suppletiva 
malgrado che tale erronea qualifica sia stata 
data dall'Ufficio, e pertanto l'opposizione soggiace 
alla regola del solve et repete, l'imposta proporzionale 
di registro pretesa dall'Amministrazione per 
decadenza dal beneficio della registrazione a 
tassa fissa di tl.n atto di acquisto di terreno destinato 
a costruzione di u,n impianto industriale. 
(Trib. Catania, 18 m�ggio 1955, Cont. 18517, 
Avv. Catania). 
14. Il contratto per l'impianto di riscaldamento 
deve ritenersi di appalto e non di fornitura in 
qu,anto l'art. 1 della L. n. 771 del 1941 concerne solo 
qu,ei contratti atipici che riguardino cu,mulativamente 
obblighi di fare e di dare : pertanto se l'Amministrazione 
affermi essere prevalente in u,n 
dato contratto la fornitura dei materiali deve darme 
la prova. (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Oontenziono 
19985, Avv. Genova). 
IMPOSTA DI RICcREZZA MOBILE 

(Vedi: Imposta sul reddito agrario, 3). 

IMPOSTE DI FABBRJJlAZIONE. 

1. L'imposta su.gli spiriti � dovuta dal fabbricante 
al momento della produzione non solo nel 
caso di rescissione immediata ma anche quando 
disponendo il fabbricante di un magazzino fiduciario 
la riscossione sia differita al momento di 
uscita dello spirito da esso magazzino o da quello 
del commerciante all'ingrosso cu,i lo spirito sia 
stato ceduto schiavo di imposta e pertanto anche 
in qu,esto secondo caso l'imposta sugli spiriti 
venduti dal fabbricante al grossista concorre a 
formare in aggiunta al prezzo di vendita l'entrata 
lorda imponibile ai fini dell'imposta entrata. 
(Trib. Torino, 15 aprile 1955, Cont. 1715, Avvocatura 
Torino). 
2. L'evasione dall'imposta di fabbricazione non 
integra il contrabbando tipico della legge doganale, 
ma un reato speciale per destinazione di carburanti 
agevolati per u,so diversi da quello agricolo 
ex D. L. n. 878 del 1953 e D. L. n. 50 del 1950, e 
pertanto il giudice penale non ricorrendo connessione 
con un reato di contrabbando non pu,� conoscere 
della contemporanea evasione I. G. E. la 
cui definizione rientra ex R. D. L. n. 2 del 1940 
nella competenza della Intendenza di Finanza. 
(Trib. Pen. Bologna, 8 aprile 1955, Cont. 9937, 
Avv. Bologna). 
IMPOSTE IN GENERE 

1. L'annullamento dell'accertamento tributario 
non comporta la restitu,zione della indennit� 'di 
mora corrisposta pel ritardo del p'agamento delle 
rate di imposta scadute prima del de.cr.eto di 
sgravio. (Trib. Catania, 14 luglio 1955, Cont. 18030 
Avv. Catania). 
2. Un preteso credito di rimborso di imposta 
non pu� essere opposto in compensazione contro 
un credito dell'esattore ma deve essere fatto va

-266 

lere contro l'Amministrazione finanziaria. (Tribunale 
Oatania, 14 luglio 1955, Oont. 18(}30, Avvo


catura Oatania). 

3. Le decisioni delle Oommissioni Amministrative 
hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale. 
(Corte App. Genova, 19 luglio 1955, 
Oont. 17114, Avv. Genova). 
4. In materia tributaria le Commissioni Amministrative 
sono organi di giurisdizione e le loro 
pronunzie vere sentenze che debbono avere un 
contenuto autonomo escludente il richiamo immotivato 
ad altre decisioni o a quella stessa appellata. 
(Trib. Torino Cont. 643, 
Avv. Torino). 
5. Non pu� considerarsi definitiva una decisione 
della Oommissione Centrale delle Imposte che "fissata 
in linea di diritto la tassabilit� di un bene che 
si pretendeva esente, rimetta le parti alla Oommissione 
Provinciale per determinare la misu,ra del1 
'imponibile pre:via stima del bene. (Trib. Bologna, 
2 maggio 1955, Cont. 9387-9389, Avv. Bologna; 
id. 16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 9388, 
Avv. Bologna). 
6. Il termine di mesi sei per ricorrere al giudice 
in materia di imposta decorre dalla notifica della 
decisione Amministrativa se l'imposta diretta sia 
gi� stata iscritta a ruolo, e dalla pubblicazione del 
ruolo se la decisione sia stata notificata prima 
della pubblicazione stessa. (Trib. Bologna, 2 maggio 
1955, Cont. 9387, 9389 Avv. Bologna; id. 
16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 9388, A vv. 
Bologna). 
7. L'azione, in materia di imposte dirette � 
improponibile se non sia ancora avvenuta la pubblicazione 
del ruolo e la contribuente non abbia 
ottenuto una decisione definitiva (ancorch� di un 
solo grado) da parte delle Commissioni Amministrative 
in merito ad eventuale ricorso. (Trib. Bologna, 
2 maggio 1955, Cont. 9387, 9389, Avv. Bologna 
; id. 16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 
9388, Avv. Bologna). 
8. Per l'ammissione ai benefici fiscali ex articolo 
33 della L. n. 25 del 1951 � necessario che non 
sia ancora conclusa nel merito la contestazione sull'accertamento 
e tale requ,isito non ricorre quando 
sulla contestazione si sia gi� pronunciata la Oommissione 
di secondo grado e penda ricorso alla 
Centrale in quanto questa non � giudice di merito 
bensi di diritto. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1955, 
Cont. 7919, 8013, Avv. Bologna). 
9. La decadenza dai benefici fiscali disposti 
dalla legge sulla piccola propriet� contadina implica 
l'applicazione della sopratassa nei soli casi 
in cui l'acqu,irente abbia svolto un'attivit� dolosa, 
con false dichiarazioni, raggiri o false documentazioni 
per trarre in inganno l'ufficio competente ad 
attestare la sussistenza dei requisiti necessari per 
godere dei benefici fiscali. (Trib. Catania, 31 maggio 
1955, Cont. 18711, Avv. Catania). 
10. Intervenuta la decisione della Oommissione 
Centrale delle Imposte riguardante il modo di tassazione 
di un atto di compravendita di immobile 
per arrotondamento di piccola propriet� contadina 
e l'applicabilit� o meno dei benef�ci fiscali relativi, 
la impugnativa giudiziale deve essere fatta a 
pena di decadenza nei sei mesi dalla notifica della 
decisione stessa, anche qu.ando gli atti siano stati 
rinviati per la valutazione alla competente Oommissione 
Distrettuale e questa abbia successivamente 
deciso. (Trib. Potenza, 27 giugno 1955, Cont. 1781, 
Avv. Potenza). 
11. Poich� per la interpretazione del D. L. L. 
n. 221 del 1946 non si pu,� trascurare il punto di 
vista teleologico, e pertanto poich� la ricostruzione 
di un edificio non pu� limitarsi alla sola stru,ttura 
muraria richiedendo la funzionalit� di un edificio 
anche la fornitura di serramenta e di impianti vari, 
� compreso nell'esenzione fiscale predetta il contratto 
per l'impianto di riscaldamento (Trib. Genova, 
9 febbraio 1955, Cont. 19985 Avv. Genova). 
12. Ancorch� sia stata tolta alla dichiarazione 
del Sindaco con la L. n. 33 del 1949 la potest� certificativa 
attribuita col D. L. n. 322 del 1945, le 
attestazioni da lu.i rilasciate in quanto proveniente 
da un organo pubblico presuntivamente disinteressato 
e competente, hanno valore di prova. (Tribunale 
Bologna Cont. 7151, 
.Avv. Bologna). 
13. Per le agevolazioni fiscali per la ricostruzione 
dopo danni bellici ex D. L. L. n. 322 del 1945 
e n. 221 del 1946 non occorre una clausola contrattu,
ale o u,na esplicita dichiarazione formale circa 
il fine di ricostru,z'ione ma � sufficiente una semplice 
enunciazione che riveli detto fine, anche se espresso 
solo dalla su.a intitolazione. (Trib. Bologna 
Cont. 7251, Avv. Bologna). 
14. Il certificato del Sindaco circa l'entit� dei 
danni bellici e la dichiarazione dei contraenti ex 
art. 6 D. n. 322 del 1945 sono il mezzo per com provare 
la esistenza dei presu,pposti sostanziali 
per l'esenzione tributaria ed esauriscono il loro compito 
strumentale con l'accoglimento o il diniego 
dalla esenzione. (Trib. Bologna Contenzioso 
7251, Avv. Bologna). 
15. Ove l'opposizione ad ingiu,nzione fiscale 
riguardi gli atti esecutivi e non ponga in discussione 
l'obbligazione tributaria non vige la norma 
art. 8 T. U. n. 1611 del 1933 sul foro dello Stato. 
(Pret. Parma~ 26 febbraio 1955, Cont. 9255, A vvocatura 
Bologna). 
16. L'inosservanza del solve et repete in questioni 
imposta comporta il difetto temporaneo di giurisdizione 
solo se il giudizio rigu,ard� il rapporto 
di imposta non se verta sulla legittimit� degli attf 
esecutivi posti in essere in forza del T. U. n. 639 
del 1910. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Contenzioso 
9255, Avv. Bologna). 
(Vedi: Fallimento, 1). 


267 


IMPUTAZIONE 
(Vedi : Amnistia; 1). 


INDUSTRIA 

(Vedi: Imposta di Registro, 13; Requisizioni (alleate), 
2). 

INFORTUNI SUL LAVORO 

1. Ove il sostitu.to del portalettere chieda i 
benefici assicurativi ex D. L. n. 1275 del 1938, 
assumendo di essere legato all'Amministrazione 
PP. TT. da rapporto di impiego, il giu,dice ordinario 
difetta di giurisdizione essendo tale que. 
stione pregiu,diziale e 
di esclu.siva competenza . del 
Consiglio di Stato. (Trib. Bologna, 31 maggio 1955, 
Con.t. 8866, Avv. Bologna). 

2. La controversia sul diritto ad indennit� di 
infortu,nio sul lavoro ex R. D. n. 1275 del 1938 
(personale postelegrafonico) � obbligatoriamente 
deferita alla Commissione arbitrale ex art. 16 stesso 
R. D. e il giudice ordinario � carente di giurisdizione. 
(Trib. Bologna, 31 maggio 1955, Cont. 8866, 
Avv. Bologna). 
3. La documentazione IN.A.IL circa la somma 
erogata per infortunio di un dipendente statale � 
(senza bisogno di istruttoria) prova sufficiente per 
l'azione su.rrogatoria dello Stato verso il terzo responsabile 
investitore e obbligato a rimborsare lo 
Stato di quanto gi� versato all'I.N.A.I.L. (Tribunale 
Bologna; 14 dicembre 1955, Cont. 8665, 
Avv. Bologna). 
INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

1. L'ingiunzione fiscale � un atto amministrativo 
contenente ordine di pagamento emesso dall'Ufficio, 
la sua motivazione, necessaria per il 
controllo giurisdizionale, pu� essere succinta e deve 
ritenersi sufficiente allorch� l'interessato in base alle 
circostanze richiamate o altrimenti a lui note pu� 
rendersicontodelleragionideterminantil'atto. (Trib. 
Torino, 25 maggio 1955, Cont. 1612, Avv. Torino). 
2. L'ingiunzione amministrativa non necessita 
n� della formula esecu,tiva n� dell'autenticazione 
da parte del Cancelliere della Pretura vidimante. 
(Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Cont. 9255, 
Avv. Bologna). 
3. Non � prevista l'abbreviazione dei termini 
nella ingiunzione amministrativa. (Pret. Parma, 
26 febbraio 1955, Cont. 9255, Avv. Bologna). 
4. Ancorch� sia stata richiesta l'abbreviazione 
dei termini per una rinnovata ingiunzione amministrativa, 
ma il pignoramento sia avvenuto oltre i 
trenta giorni dalla notifica della prima ingiunzione 
(e nella specie oltre i sessanta) il pignoramento � 
valido, anche perch� la legge speciale non prevede 
alcuna decadenza di efficacia della ingiunzione 
amministrativa. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, 
Cont. 9255, Avv. Bologna). 
(Vedi: Imposte in genere, 15, 16). 

INTERESSI 
Vedi: Danni, 1). 


INTERVENTO 
(Vedi: Appello, 1). 


IPOTECHE 


1. La circolare 21 maggio 1951, n. 15732 con 
cui si modificava il mod. 10-bis diretta al controllo 
delle terze note ipotecarie non incide Sl� 
sistema disciplinato dall'art. 2669 c. c. ed � legittima 
sotto il profilo dell'art. 135 legge Registro 
che au.torizzando i funzionari del Registro a chiedere 
ai notai particolari adempimenti attivi legittima 
anche a farlo la direzione generale da cui la 
circolare venne emanata. (Corte App. Bologna, 
12 maggio 1955, Cont. 7932, 7942 Avv. Bologna). 
2. Se la direzione generale tasse e imposte indirette 
pu,� legittimamente avocare gli adempimenti 
richiesti ai notai ex art. 135 legge di registro, non 
pu� invece delegare ai conservatori dei registri 
immobiliari la richiesta degli adempimenti stessi, 
perch� i conservatori non appartengono all'Amministrazione 
del Registro. (Corte App. Bologna, 
12 maggio 1955, Cont. 7932, 7942, Avv. Bologna). 
LAVORI PUBBLICI 

(Vedi : Legittimazione 10 ; umicidio e lesioni colpose, 
1). 

LAVORO 
(Vedi: Ferrovie, 3; Legittimazione, 11; Truffa, l, 2). 


LEGGE 

1. Il criterio di accertamento di una abrogazione 
di legge � diverso da quello del sindacato di 
legittimit� costitu,zionale della legge, occorrendo 
accertare l'esistenza di una concreta volont� del 
legislatore diretta alla abrogazione; o almeno l'esistenza 
di una norma nu,ova assolutamente incompatibile 
con la prima. (Trib. Bologna, 30 aprile 1955, 
Cont. 6365, 6881, Avv. Bologna). 
(Vedi : 
Costituzione, 1 ; Edilizia Economia e popolare, 
1). 

LEGITTIMAZIONE 

1. Il difetto di legittimazione attiva pu� essere 
eliminato per manifestazione di volont� del soggetto 
che importi la regolarizzazione del difetto, 
con sanatoria che in qualunque stato e grado del 
giu.dizio avvenga opera retroattivamente facendo 
cadere l'interesse alla relativa eccezione e ci� 
tanto pi� quando si tratti di rapporto organico. 
(Trib. Chiavari, 27 maggio 1955, Cont. 20046, 
Avv. Genova). 
2. Poich� per la chiamata in giu,dizio di una 
Amministrazlne dello Stato � indispensabile l'indicazione 
inscindibile dell'Amministrazione e dell'organo 
che ne ha la rappresentanza � insanabilmente 
nu,lla la citazione con cu,i richiami in giu,dizio 

-268 


�la competente Amministrazione dello Stato in 
persona del suo legale rappresentante in loco e pro 
tempore �. (Trib. Genova, 16 maggio 1955, Contenz'ioso 
18538, Avv. Genova). 

3. La rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni 
compete agli organi propri di ciascuna 
che secondo le norme istituzionali sono investite 
di tale potere : poich� tale rapporto � organico 
le norme ex art. 182 c. p. c. non possono essere 
applicate al caso dell'Amministrazione citata in 
persona del suo legale rappresentante. (Trib. Alessandria, 
23 marzo 1955, Cont. Avv. Torino; 
Trib. Catania 23 marzo 1955. Cont. 18598, Avvocatura 
Catania). 
4. L'ufficio pel recupero delle opei:e di arte e del 
materiale bibliografico ex D. L. n. 385 del 1946 
e L. n. 323 del 1953, non ha la rappresentanza organica 
dell'Amministrazione; il rivendicante di 
cose detenute da tale ufficio deve perci� convenire 
in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione 
in persona del Ministro. (Trib. Bologna, 14 marzo 
1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 
5. La rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione 
finanziaria spetta all'Intendente di Finanza 
del luogo ove risiede il giudice competente 
secondo le norme del c. p. c. e del foro dello Stato. ; 
� quindi nulla la citazione dell'Amministrazione 
in persona del Ministro e tale nullit�. non � sanata 
dalla costitu,zione di esso Ministro. (Trib. Alessandria, 
23 marzo 1955, Cont. A vv. Torino). 
6. La citazione di un'Amministrazione dello Stato 
se non venga citato per essa l'organo che per legge 
ed inderogabilmente ne ha la rappresentanza, � 
insanabilmente nulla: per l'Amministrazione delle 
Finanze la rappresentanza spetta all'Intendente 
di Finanza, pertanto � nulla la citazione f~tta in 
persona del Ministro delle Finanze. (Trib. Bologna, 
. 3 giu,gno 1955, Cont. 8941, Avv. Bologna). 

7. La legittimazione alla causa per l'Amministrazione 
delle Tasse e Demanio appartiene all'Intendente 
di Finanza : l'erronea indicazione dell'organo 
rappresentativo comporta la nullit� assoluta e 
insanabile della citazione, e a nulla rileva la notifica 
dell'atto presso l'Avvocatura dello Stato semplice 
organo destinatario della consegna. (Tribunale 
Catania, 23 marzo 1955, Cont. 18598, Avvocatura 
Catania). 
8. Una causa tributaria cancellata dal ruolo 
pu� essere riassunta dall'Intendente di Finanza 
bench� nella prima fase si fosse costitu,ito il Ministro 
delle Finanze. (Trib. Torino, 31 maggio 1955, 
Cont. 3, A vv. Torino). � 
9. Il regolamento ex R. D. n. 2361 del 1865 
con l'annessa tabella richiamata nel T. U. R. D. 
n. 1611 del 1933 nel determinare le au,torit� centrali 
e periferiche competenti ad agire e resistere 
in giudizio per ciascun ramo dell'Amministrazione, 
non � stato modificato dalla infelice formula degli 
artt. 145; 147 legge di registro anche nel nuovo 
tes~o ex R. D. n. 2313 del 1936 ; la rappresentanza 
dell'.A.mministrazlne delle Finanze spetta perci� 
per gli organi periferici all'Intendente di Finanza 
e non al Procuratol'e dell'U:f:fieio del Registro, 
semplice organo esecutivo, e la relativa m�lit�, attenendo 
alla istituzione del rapporto processuale, 
� assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e gra� 
do, e insanabile malgrado la costituzione in giudizio 
dell'organo, incompetente, che eccepisce la 
nullit�. (Corte App. Bologna, 10 marzo 1955, Contenzioso 
6519, 6520, Avv. Bologna). 

10. Per le norme temporanee tu,ttora vigenti 
del R. L. L. n. 16 del 1945 la Tappresentanza in 
giu,dizio dell'Amministrazione dei LL. PP. spetta 
non al Ministro ma al Provveditore Regionale 
00. PP. (Trib. Catania 15 aprile 1955, Cont. 18683; 
Avv. Catania). 
11. Le organizzazioni sindacali nell'attualedisciplina 
legislativa sono semplici associazioni di fatto 
prive di personalit� giuridica e rappresentate in 
giu,dizio dalla persona alla qu.ale secondo gli accordi 
degli associati � conferita la presidenza o 
la direzione. (Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, 
Cont. 7754, Avv. Bologna). 
12. Non � nu.lla u,na citazione emessa da u,na 
Societ� per azioni se sia indicato soltanto genericamente 
il legale rappresentante pro tempore, 
non insorgendo incertezza per tale dizione sulla 
identificazione dell'attrice e su.i poteri di rappresentanza 
del detto legale rappresentante. (Tribunale 
Genova, 9 febbraio 1955, Cont. 19985, Avvocatura 
Genova). 
(Vedi: Acque pubbliche, 1). 

LIQUIDAZIONE 

(Vedi: Requisizioni (alleate), 1 ; Sequestro, 2). 

LITISCONSORZIO 

(Vedi: Appello, 3). 

LOCAZIONI 

1. Per stabilire nei confronti dell'Amministrazione 
Pubblica la data di stipu,lazione della locazione 
occorre riferirsi al momento in cui si � manifestata 
attraverso gli organi competenti e nelle 
forme di legge la volont� dell'Amministrazione e 
a IJ.Ulla rileva che il privato abbia avuto in precedenza 
il godimento dell'immobile ed abbia corrisposto 
regolarm,ente in precedenza il canone richiesto. 
(Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, 
Cont. 7754, Avv. Bologna). 
2. Per stabilire se su,ssista o meno il diritte alla 
proroga delle locazioni occorre richiamarsi alla 
data di stipulazione del contratto e ci� anche 
qu,ando le parti abbiano voluto fare retroagire gli 
effetti a data anteriore. (Corte App. Bologna, 
3 febbraio 1955, Cont. 7754, Avv. Bologna). 

269 


MORA 

(Vedi: Contabilit� Gen. dello Stato, 4; Imposte 
in genere, 1). 

NAVIGAZIONE 

1. L'art. 3 R. D. L. n. 894 del 1935 secondo 
cui le norme di applicazione e le eventuali esenzioni 
dal diritto di licenza dovevano disporsi con decreto 
del Ministro delle Finanze di concerto con gli 
altri va inteso nel senso che le norme di applicazione 
abbiano natura di regolamenti esecutivi e 
quelle di esecuzione invece di regolamento delegato 
costituendo materia riservata al legislatore e delegata 
al potere esecutivo quindi le esenzioni al 
tributo possono stabilirsi solo con norme generali 
e astratte non con provvedimenti convenzionali, 
e una clausola contrattuale che prometta o pattuisca 
l'esonero � radicalmente nu.lla perch� contraria 
ai principi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico dello Stato e dalla sua violazione non pu� 
sorgere titolo a risarcimento di danni ex contractu. 
(Oorte Appello Genova, 21 maggio 1955. Oontenzioso 
17676, Avv. Genova). 
NOTAIO 

(Vedi: Ipoteche, 1, 2). 

NOTIFICA 

�(Vedi: Difesa dello Stato, 1, 2, 4). 

OBBLIGAZIONI 

1. La transazione fra il creditore e uno dei 
debitori solidali con rimessa parziale del debito e 
riserva di pretendere l'intero dagli altri condebitori 
solidali, libera costoro solo per la parte di debito 
assunta dal condebitore stipu.lante. (Trib. Torino, 
22 aprile 1955, Oont. 596, Avv. Torino). 
OCCUPAZIONE 

(Vedi: Espropriazione per p. u. 5). 

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 

1. In caso di sistemazione provvisoria di una 
strada portuale in sede di ordinaria manutenzione 
il direttore dei lavori deve segnalare all'Ufficio 
del Genio Oivile il pericolo che la strada presenti 
al traffico incondizionato dei veicoli e ci� per attuare 
le indispensabili segnalazioni o addirittura 
modificare il progetto o l'esecuzione dell'opera: 
omettendo ci� del sinistro insorto risponde il direttore 
dei lavori e non l'ingegnere capo del Genio 
Oivile. (Trib. Pen. Savona; 4 maggio 1955, Oontenzioso 
21630, Avv. Genova). 
(Vedi: Danni, 1). 
PAR'rIGIANI 

(Vedi: Guerra, 1, 2, 3, 4). 

PASSAGGIO A LIVELLO 

(Vedi: Ferrovie, 1, 2). 

PATRIMONIO 

(Vedi: Demanio, 1, 2, 3, 4, 5,). 

PECULATO 

1. Per delitto di peculato � sufficiente un possesso 
qualsiasi della pubblica cosa, senza che occorra 
la materiale consegna o la diretta responsabilit� 
dell'imputato; basta cio� un potere di alta 
sorveglianza o una facolt� di disposizione in qualsiasi 
modo o forma talch� l'imputato possa con un 
atto dispositivo di sua competenza ottenere la 
materiale detenzione della cosa. (Oorte App. pen. 
Genova 4 giugno 1955, Oont. 18256, .Avv. Genova). 
P.N.F. 
(Vedi : Demanio, 3, 4, 5). 

POLIZIA GIUDIZIARIA 

(Vedi: Atto Amministr,ativo, 1). 

POSSESSO (azioni a tutela) 

(Vedi: Demanio, 2, 3, 5). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

(Vedi : Edilizia economica e popolare 2, 3 ; I nfortuni 
sul lavoro, 1, 2). 

PREFETTO 

(Vedi: Espropriazioni ver ]J. u., �). 

PRESCRIZIONE 

1. Quando il reato sia estinto per amnistia la 
prescrizione delle obbligazioni civili non decorre 
dalla sentenza di declaratoria di amnistia ma dalla 
data del decreto di amnistia. (Trib. Bologna, 22 
marzo 1955, Oont. 6828, Avv. Bologna). 
PRIVILEGIO 

(Vedi: Imposta Generale sull'entrata, 3). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

1. L'esecuzione dello sfratto in via Amministrariva 
di un occupante di ex casa p. n. f. non fa 
venir meno l'interesse all'accertamento dell'illegittimit� 
dell'occupazione quanto meno ai fini del 
risarcimento del danno. (Trib: Bologna, 26 marzo 
1955, Oont. 9700, Avv. Bologna). 
2. L'azione di mero accertamento pu� proporsi 
nei confronti della Pubblica Amministrazione in 
quanto un atto preparatorio di u.n provvedimento 
amministrativo pu� originare quella obiettiva 
incertezza del diritto che costituis<IB pregiudizio 
pel suo titolare. (Trib. Oatania, 16 aprile� 1955, 
Oont. 18341, Avv. Oatania). 3. 
La sentenza che� pronunci esclusivamente 
su.Ha competenza senza decidere il merito � impugnabile 
solo col regolamento di competenza. 

-270 _.:._ 


(Trib. Bologna, 28 marzo 1955, Oont. 7341, A vvocatura 
Bologna; Trib. Bologna, 26 marzo 1955, 
Oont, 9700, Avv. Bologna). 

4. La riunione per contemporanea pendenza 
davanti lo stesso giudice di due processi a uguale 
contenuto soggettivo e oggettivo � possibile anche 
quando l'uno sia in grado di appello e l'altro in 
primo grado, ma se da un esame preliminare si 
rileva che l'impugnazione era inammissibile e che 
la sentenza di primo grado � divenuta giudicato 
la riu,nione non � pi� possibile essendo pendente 
una sola lite. (Trib. Bologna, 26 marzo 1955, 
Oont. 9700, Avv. Bologna). 
5. Accertato con giu,dicato in una causa di opposizione 
ad ingiunzione amministrativa pel pagamento 
di una annualit� di canone, che il rapporto 
ha natura di conc~ssione amministrativa e non di 
affittanza agraria, sull'accertamento si � formata la 
cosa giu,dicata operante anche in un giudizio su,ccessivo 
relativo ad una su,ccessiva annu.alit� dello 
stesso canone. (Oorte App. Oatania, 18 giu,gno 1955, 
Oont. 17367, Avv. Oatania). 
PROFITTI DI REGIME 

(Vedi: Guerra, 4). 

RAPPRESENTANZA 

(Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). 

REATO CONTINUATO 

(Vedi: Violazioni tributarie, 1). 

RECUPERO 

(Vedi: Antichit� e Belle art, 1, 2, 4; Disciplina dei 
prezzi, 1). 

REQUISIZIONI (alleate) 

1. Ove la Oorte dei Oonti neghi il visto di esecutoriet� 
alla liqu.idazione di una indennit� su,pplementare 
u,na tantum, operata erroneamente dal1'
Amministrazione per u,na requisizione alleata il 
Ministero del Tesoro non � vincolato dal consenso 
prestato alla liquidazione dall� ditta requisita, 
poich� la liquidazione � un atto amministrativo 
revocabile e non una transazione o un riconoscimento 
di debito iu,re privato. (Trib. Bologna, 10 
gennaio 1955, Oont. 9483, Avv. Bologna). 
2. Nelle requisizioni alleate ex L. n. 10 del 
1951 e R. D. L. n. 451 del 1946 non � prevista 
l'indennit� u,na tantum supplementare alla indennit� 
di uso cos� come per gli stabilimenti industriali 
� previsto nelle requisizioni italiane. (Tribu nale 
Bologna, 10 gennaio 1955, Oont. 9483; Avvocatura 
Bologna). 
RESPONSABILIT� 

1. � da escludere la responsabilit� del privato 
convenuto in giudizio per danni dall'Amministrazione 
pubblica, ove in base al criterio della 
normalit� una consulenza tecnica disposta dal 
Tribu,nale ritenga che la colpa dell'Amministrazione 
concretatasi nella mancata posa a regola 
d'arte del cavo elettrico ad alta tensione danneggiato, 
sia stata, senz'altra concau~a, la causa 
determinante del danno (Trib. Genova, 16 maggio 
1955, Oont. 17419, Avv. Genova). 

(Vedi : Atto amministrativo, 1 ; Circolazione stradale, 
1; Giudizio (rapporto), l ; Strade, 1). 

RETRO.ATTIVIT� 

(Vedi: Costituzione, 1 ; Edilizia economica e popolare, 
1). 

REVINDIC.A 

(Vedi: Antichit� e Belle arti, 3). 

REVISIONE 

(Vedi: Appalto, 1, 2). 

RIASSUNZIONE 

(Vedi: Difesa dello Stato, 4 ; Legittimazione, 8). 

RICOSTRUZIONE 

(Vedi: Imposta di Registro, 14; Imposte in genere, 
11, 12, 13, 14). 


RINUNZIA 

(Vedi: Appello, 2). 

RIUNIONE 

(Vedi: Procedimento civile, 4). 

SANATORIA 

(Vedi: Difesa dello Stato, 2, 3 ; Legittimazione, 1). 

SCRITTO 

(Vedi: Contabilit� Gen. dello Stato, 2). 

SENTENZA 

1. � nu.Ila la sentenza che manchi. della firma 
di un giudice perch� in ferie, e ci� in quanto I'im-� 
pedimento del giudice a sottoscrivere deve consistere 
in una impossibilit� fisiopsichica riferita alla 
persona del giudice e non in una momentanea difficolt� 
del md.esimo. (Oorte App. Brescia, 10 giugno 
1955, Oont. 3215, Avv. Brescia). 
SEQUESTRO 

1. A.I custode in sequestro gh~9.i.ziale immobiliare 
compete compenso per l'opera prestata a!lcorch� 
non lo abbia richiesto all'atto della immissione 
in possesso, intendendosi limitato al solo 
sequestro mobiliare il richiamo nell'art. 676 c. p. c. 
degli artt. 521-522 c. p. e. (Oorte App. Bologna, 
3 giugno 1955, Oont. 8763, Avv. Bologna). 

-271 


2. Il compenso al custode nominato dal Presidente 
del Tribu.nale nella procedura di sequestro 
giudiziario anteriore alla causa va liqu,idato dallo 
stesso Presidente e non dal Giudice istruttore cui 
� stata affidata poi la causa di convalida e di merito. 
(Corte App. Bologna, 3 giugno 1955, Cont. 8763, 
Avv. Bologna). 
(Vedi: Tabacchi, 1). 

SFRATTO 

(Vedi: Agricoltura, 5, 7, 8). 

SOCIET� 

(Vedi: Legittimazione, 12). 

SOLIDARIET� 

(Vedi: Obbligazioni, 1). 

SOLVE ET REPETE 

(Vedi : Disciplina dei prezzi, 1 ; Fallimento, 1 ; 
Imposta Generale sulla entrata, 2; Imposta di 
Registro, 11, 13 ; Imposte in genere, 16). 

SORPASSO 

�(Vedi: Circolazione Stradale, 1). 

SOTTOSCRIZIONE 

(Vedi: Sentenza, 1). 

SPESE GIUDIZiALI 

1. L'atteggiamento di completa acqu.iescenza 
alla lite tenuto dal convenu,to e la mancanza di 
ogni sua eccezione sono giu,sti motivi per compensare 
interamente fra le parti e spese di lite. (Pret. 
Bordighera, 23 marzo 1955, Cont. 20718, Avv. Genova). 
SPIRITI 

(Vedi: Imposte di fabbricazione, 1). 

STAMPA 

(Vedi: Contabilit� Gen. dello Stato, 3). 

STIMA 

(Vedi: Espropriazione per p. u., 3, 4). 

S'rRADE 

1. La manu,tenzione e ht pulizia delle strade 
comu.nali compete al Comune anche qu.ando parte 
della strada sia stata oggetto di concessioni amministrative 
a favore di persone o amministrazioni: 
pertanto del danno subito dal privato pel cedimento 
di u,na lastra di pietre del marciapiede 
sovrastante un'intercapedine, risponde il Comu,ne. 
(Corte App. Genova, 17 maggio 1955, Cont. 17658, 
Avv. Genova). 
(Vedi: Omicidio e lesioni colpose, 1). 

SURROGAZIONE 

(Vedi: Infortuni sul lavoro, 3). 

TABACCHI 

1. Nella determinazione del prezzo dei tabacchi 
esteri sequestrati ed immediatamente devoluti 
all'Amministrazione dei Monopoli ex art. 109 
legge Monopoli, essa Amministrazione ha un potere 
discrezionale che affievolendo il diritto del 
privato non consente che, ove sia disposta la restitu,
zione del tabacco al privato, o, in mancanza, 
del prezzo, sia contestata davanti al giudice ordinario 
la determinazione dell'Amministrazione. 
(Trib. Genova, 31 marzo 1955; Cont. 19700, Avvocatura 
Genova). 
TRANSAZIONE 

(Vedi: Obbligazioni, 1). 

TRATTATO DI PACE 

(Vedi: Antichit� e Belle Arti, 4). 

TRUFFA 

1. Costituisce truffa aggravata in danno dello 
Stato l'aver conseguito il contributo statale per 
lavori agricoli straordinari ex D. L. P. n. 31 del 
1946, asserendo di avere esegu,ito lavori che o non 
sono stati compiu,ti affatto o lo sono stati in epoca 
anteriore o solo in parte, e documentando l'asserzione 
con falsi stati quindicinali di paga tendenti 
a dimostrare un impiego di mano d'opera disoccupata. 
(Corte App. Pen. Genova, 10 marzo 1955, 
Cont. 19977, Avv. Genova). 
2. Il controllo competente all'Ispettorato dell'Agricoltura 
ex D. L. P. n. 31 del 946 sulla sussistenza 
dei lavori agricoli straordinari ai fini 
del constributo statale, non elimina l'idoneit� del 
mezzo impiegato dal reo per perpetrare la tru,ffa, 
e cio� l'avvenuta indicazione dei lavori non eseguiti 
da parte del richiedente, e il relativo visto di controllo 
apposto compiacentemente da un collocatore 
comunale della mano d'opera integra il reato 
di falso in certificazione amministrativa e non 
quello di falso in atto pubblico. (Corte App. Pen. 
Genova, 10maggio1955, Cont. 19977, Avv. Genova). 
UFFICIALE PUBBLICO 

(Vedi: Amministrazione Pubblica, 3). 

V .A.LUTAZIONE 

(Vedi: Imposta Generale sull'entrata, 1; Imposta 
di Registro, 9, 10, 11). 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE 

1. La continuazione dei reati fiscali iio�i va _ 
contestata e definita ai sensi dell'art. 81 c. p. 
ma a stregua dell'art. 8 L. n. 4 del 1929 che pone 
rispetto al codice penale requ.isiti diversi. (Tribu,
nale Pen. Bologna, 8 aprile 1955, Cont. 9937, 
Avv. Bologna). 

INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


L� FORMULAZIONE DEL Qf.TESITO NON RIFLETTE IN �LOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA PRESA 

AERONAUTICA E AEROMOBILI. -I) Se e in quali 
casi l'Amministrazione sia tenuta alla pubblicazione 
della relazione e delle risultanze delle inchieste amministrative, 
relative agli incidenti di volo di aerei militari 
senza o con conseguenze dannose per persone o cose 

(n. 4). -II) Se l'addebito contabile al pilota sia legittimato 
nel caso di perdita o di danneggiamento del velivolo 
derivanti da fatto colposo non costituente reato 
(n. 4). -III) Se l'Amministrazione sia tenuta alla 
pubblicazione delle relazioni e delle risultanze delle 
inchieste amministrative relative agli incidenti di volo 
degli aerei civili, con o senza conseguenze dannose a 
persone o a cose (n. 4). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Ispettorato 
del Lavoro costituisca, agli effetti della tutela 
penale, un corpo amministrativo (n. 186). -II) Se 
gli indennizzi per requisizioni e danni alleati, di cui alla 

L. 9 gennaio 1951, n. 10; spettino alle Amministrazioni 
e alle Aziende di Stato (n. 187). -Ili) Se gli indennizzi 
per requisizioni e danni alleati, di cui alla L. 9 gennaio 
1951, n. 10, spettino agli Enti parastatali (n. 187). 
-IV) Se i detti indennizzi spettino agli enti con propria 
personalit� giuridica, che non siano amministra� 
zioni dello Stato, anche se vi sia una partecipazione dello 
Stato nel patrimonio (n. 187). 
AMNISTIAED INDULTO. -Se l'amnistia concessa 
con D. P. 19 dicembre 1953, n. 922, si applichi alle infra� 
zioni previste dall'art. 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 

(n. 14). 
APPALTO). -I) Se sia ammissibile il riesame dei 
provvedimenti revisionali gi� definiti (n. 205). -II) 
Se sia possibile e opportuno estendere ai contratti di 
fornitura le note clausole, gi� iscritte nei contratti di 
appalto di opere pubbliche, con le quali si impegnano 
le imprese appaltatrici all'attuazione verso i lavoratori 
dipendenti di condizioni salariali e normative non infe� 
riori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
di categoria (n. 206). 

BORSA. -I) Se, ai fini dell'accertamento dell'imposta 
di negoziazione �ai sensi dell'art. 4 del. D.L.C,P.S. 
5 settembre 1947, n. 1173, debba considerarsi quotato 
soltanto il titolo oggetto a quotazioni in borsa durante 
l'intero anno precedente (n. 7). -II) Se, ai fini dello 
accertamento dell'imposta di negoziazione ai sensi dell'art. 
4 del D.L.C.P.S. n. 1173/1947,possatenersiconto di 
un prezzo di compenso basato su prezzi nominali (n. 7). 

COMMERCIO -I) Se i ricevitori autorizzati delle 
schedine del concorso pronostici � Totocalcio � siano 
tenuti a munirsi della licenza di Pubblica sicurezza 

(n. 11) . ..,..--II) Se nell'attivit� di detti ricevitori possa 
riscontrarsi un'attivit� di intermediazione di affari (n. 11). 
CONFISCA -I) Se l'Intendente di Finanza eserciti 
un potere giurisdizionale in materia di esecuzione di 
confisca (n. 17). -II) Se il Presidente del Tribunale 
possa sospendere la esecuzione della confisca (n. 17). III) 
Se la notifica in forma esecutiva dell'ordinanza di 
confisca sia prescritta agli effetti dell'esecuzione (n. 17). 
-IV) Se, una volta adottato dalla P. A. il procedimento 
di cognizione, in luogo di quello di autotutela 
ammessa dall'art. 4 del D. L. 19 novembre 1946, n. 392, 
la P. A. stessa sia vincolata, e, pertanto, non possa procedere 
che in virt� del diritto comune, ossia mediante la 
procedura di rilascio, sulla base del giudicato (n. 17). V) 
Se lo jus retentionis, non fatto valere nel giudizio 
di cognizione che renda inefficace l'atto di disposizione, 
possa essere fatto valere in sede di esecuzione del giudicato 
che ha posto termine a quella controversia (n. 17). 

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO I) 
Se sia legittima la esclusione, da una licitazione privata 
per scheda segreta, di una ditta che abbia fatto 
pervenire l'offerta in busta soltanto chiusa senza sigillo 
e se, quindi, sia legittima l'aggiudicazione, avvenuta 
nel solo concorso degli altri partecipanti (n. 135). II) 
Quale sia la natura giuridica del negozio posto in 
essere quando l'Amministrazione emetta un mandato 
di pagamento per la liquidazione di indennizzo da trasporto, 
comunicandolo regolarmente alla parte interessata, 
senza, peraltro, che si sia ancora raggiunto l'accordo 
sulla misura dell'indennizzo (n. 136). -III) Quale 
sia la natura giuridica del negozio posto in essere quando 
l'Amministrazione emetta un mandato di pagamento 
per la liquidazione di indennizzo da trasporto notificandolo 
regolarmente alla parte interessata, previe intese 
intervenute con la medesima circa la cocreta entit� della 
liquidazione stessa (n. 136). 

CONTRABBANDO. -Se possano essere pretesi o 
meno i diritti di confine su sigarette estere contrabbandate 
e consumate, nel caso che la sentenza del magistrato 
penale non sia stata assolutatemte in grado di 
precisarne l'esatto quantitativo e, di conseguenza, abbia 
inflitto all'imputato la multa fissa prevista dall'art. 109 
della legge doganale (n. 26). 

COSTITUZIONE -I) Se gli artt. 8 e 19 della 
Costituzione concernenti la libert� di culto, abbia efficacia 
programmatica o precettiva (n. 4). -�II) Se 
l'art. 17 della Costituzione abbia modificato l'art. 18 
del vigente U. T. della legge di P. S. nel senso che non 
sia pi� necessario richiedere� il preavviso per. tenere una 
cerimonia religiosa di un culto ammesso in un tempio., cio� 
in un luogo aperto al pubblico (n, 4). 

DANNI DI GUERRA -I) Se gli indennizz_i per 
danni di guerra possano essere sottoposti a pignoramento 
o a sequestro (n. 52). -II) Se alle concessioni 




--i 


-273 


di indennizzi e di contributi per danni di guerra subiti 
nel territorio libero di Trieste e nei territori gi� sottoposti 
alla sovranit� italiana e in Albania, per i quali 
dispone in modo particolare e privilegiato l'art. 51 della 

L. 27 dicembre 1953, n. 968, debbano applicarsi le limitazioni 
previste dagli artt. �26 e 28 della stessa legge 
(n. 53). -III) Se, per le liquidazioni gi� effettuate, 
con la espressione cc analogamente '" usata dall'ultimo 
comma dell'art. 35 con riferimento agli indennizzi previsti 
dall'art. 51, il legislatore abbia voluto significare 
che per la determinazione di tali indennizzi si debba 
procedere con le stesse modalit� di procedura oppure 
abbia inteso applicare un diverso coefficiente, proporzionato 
al maggior coefficiente di rivalutazione, previsto 
dall'art. 51 in relazione al coefficiente �due� stabilito 
per gli altri danni di guerra (n. 53). 
DEMANIO -I) Se siano esperibili i rimedi di autotutela 
amministrativa relativamente ai beni del patrimonio 
indisponibile dello Stato (n. 120). -II) Se sia 
ammissibile la procedura di sfratto in via amministrativa 
relativamente agli immobili gi� di propriet� del soppresso 
p.n.f. (n. 120). 

DONAZIONI -I) Se l'uso gratuito di un immobile 
a suo tempo concesso all'O.N.B., abbia la consistenza di 
un diritto reale (n. 26). -II) Se la Giovent� Italiana, 
succeduta all'o.n.b. per il tramite della G.I.L. possa 

. avanzare pretese di sorta su di un immobile, concesso 
a suo tempo in uso gratuito dal Comune dell'o.n.b. e 
poi donato al p.n.f. con l'onere di fornire gratuitamente 
i locali alla detta o.n.b. per i suoi fini istituzionali (n. 26). 

ESECUZIONE FISCALE -I) Se -prevedendosi che 
la cauzione possa essere prestata dall'esattore anche 
" mediante ipoteca su beni stabili � -possano comprendersi 
nella cauzione esattoriale i macchinari contenuti 
in un fabbricato destinato ad opificio industriale (n. 33). 
-II) Se la norma dell'art. 97 della legge di riscossione 
sulle imposte dirette, che autorizza l'Esattore a continuare 
nelle procedure esecutive per la riscossione di 
tributi, nonostante lo stato di fallimento dei debitori, 
importi che l'Esattore medesimo possa far proprio il 
ricavato dell'esecuzione o che, il ricavato stesso vada 
sempre ripartito con il passivo fallimentare (n. 34). 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se il termine 
biennale, previsto, per le occupazioni d'urgenza, dallo 
art. 73 della legge organica sull'espropriazione per pubblica 
utilit�, sia applicabile alle occupazioni d'urgenz� 
disposte nell'interesse della Gestione INA-Casa dall'articolo 
23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (n. 116). 

FALLIMENTO -I) Se il curatore di un fallimento, 
per opporsi all'ammissione a~ passivo del fallimento di 
un credito di imposta, debba osservare il precetto del 
� solve et repete � (n. 21). -II) Se l'imposta di negoziazione, 
maturatasi dopo il fallimento, costituisca 
debito di massa (n. 22). -III) Se, in pendenza del 
fallimento dell'intimato, l'Amministrazione Finanzi&ria 
possa procedere alla riscossione della pena pecuniaria 
con una procedura esecutiva autonoma (n. 23). IV) 
Se l'Amministrazione finanziaria, per una pretesa di 
pena pecuniaria, possa ritenersi vincolata al concordato 
fallimentare s� che il pagamento della percentuale concordataria 
estingua la pena (n. 23). -V) Se il paga


mento di somme, effettuato dal fallito dopo la dichiarazione 
di fallimento, per pene pecuniarie sia ripetibile 

(n. 23). -VI) Se l'intimato, in istato di fallimento, 
il quale non abbia ottemperato all'ordine di pagamento 
della pena pecuniaria, debba considerarsi insolvibile e, 
se pertanto, l'intera pena pecuniaria, consideratacome 
non pagata, debba essere tramutata nella corrispondente 
pena detentiva (n. 24). -VII) Se la residua pena 
pecuniaria, non soddisfatta dal fallito, debba trasformarsi, 
a termine del fallimento, in pena detentiva (n. 24). 
VIII) Se la norma dell'art. 97 della legge di riscossione 
sulle imposte dirette, che autorizza l'Esattore a continuare 
nelle procedure esecutive per la riscossione dei 
tributi, nonostante lo stato di fallimento dei debitori, 
importi che l'Esattore medesimo possa far proprio il 
ricavato dell'esecuzione o che, il ricavato stesso vada 
sempre ripartito con il passivo fallimentare (n. 25). 
FERROVIE -I) Se la 9oncessione di vendita di 
biglietti ferroviari alle agenzie di viaggio, comporti necessariamente 
a carico di queste l'imposizione di un canone 

(n. 237). -II) Se agli operai temporanei addetti ai 
fondi salini di Cervia competa la concessione speciale O 
delle FF. SS. (n. 238). 
IGIENE E SANITA' -I) Se la disposizione dell'art. 
338 del U. T. delle leggi sanitarie, che sancisce il 
divieto di costruzioni entro il raggio di duecento metri 
dalle aree destinate a cimiteri, sia tuttora in vigore 


(n. 1). -II) Se il Prefetto, quando gi� preesista un 
cimitero, possa autorizzare costruzioni private a distanza 
minore. di. quella stabilita dalla legge (n. 1). -III) 
Se il suddetto divieto di costruzione nella zona di rispetto 
persista nei quindici anni della delibera di soppressione 
del cimitero, durante i quali, ai sensi degli artt. 74 e 
segg. del Regolamento generale di Poiizia mortuaria 
21 dicembre 1942, n. 1880, l'area relativa non pu� essere 
destinata ad uso diverso (n. 1). 
IMPIEGO PUBBLICO -I) Se, ai sensi dell'art. 7 

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, possa considerarsi 
risoluto di diritto il rapporto d'impiego di un dipendente 
non di ruolo, il quale sia stato sottoposto a procedimento 
penale, definito con sentenza che ha dichiarato 
non doversi procedere contro il medesimo, per le imputazioni 
ascrittegli, per intervenuta amnistia (n. 390). II) 
Se la decorrenza, agli effetti economici del provedimento 
di conferma in ruolo adottato ai sensi del D. L. 
n. 961 del 1947 dei direttori e degli insegnanti di musica, 
i quali, avendo ottenuto in sede giurisdizionale lo annullamento 
del provvedimento di esclusione dalla conferma, 
siano stati giudicati favorevolmente, in sede di riesame, 
dalla Commissione, sia quella della data dello stesso provvedimento 
di conferma, o quella della data di entrata 
in vigore del D.L.L. 15 febbraio 1945, n. 133 (n. 391). III) 
Se il personale non di ruolo dell'Amministrazione 
PP. TT., che abbia legittimamente partecipato ai concorsi 
per la nomina a impiegato di ruolo, banditi ai sensi 
del D. L. 13 aprile 1948, n. 592 possa ottenere la nomina, 
ove, per qualsiasi motivo cessi dall'impiego non-di ruolo 
prima della pubblicazione della graduatoria (n. 392). --IV) 
Se i requisiti che danno diritto al beneficio della 
partecipazione ad un concorso riservato debbano sussistere 
anche al momento della nomina (n. 392). -V) 
Quale sia lo stato giuridico dei salariti applicati alla 
coltivazione dei fondi saliferi di Cervia (n. 393). 

-274 


IMPOSTA DI R. M. -) Se, ai fini fiscali, una 
societ� possa invocare la facolt� di prorogadell'esercizio 
finanziario per derogare all'obbligo della dichiarazione 
annuale (n. 10). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -I) Se 
il trapasso di filati, temporaneamente importati, dall'importatore 
al trasformatore, per ulteriore� lavorazione, 
sia esente da I.G.E. (n. 51). -II) Se i reati, 
allorch� siano gi� estinti per prescrizione (anche senza 
una espressa declaratoria) possano farsi rivivere sotto 
l'istituto della continuazione (n. 52). -III) Se la 
norma dell'art. 94 Reg. I.G.E. per cui il conguaglio dell'imposta 
si opera nel mese di febbraio dell'anno successivo 
sulle varie denuncie settimanali di macellazione di 
capi di bestiame, legittimi la tesi della permanenza dei 
reati derivanti da violazioni alla legge I.G.E. per infedelta 
delle relative dAnuncie (n. 52). -IV) Se, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 25 del Regolamento approvato 
con R. D. 26 gennaio 1940, n. 10, essendo, in effetti inter 
partes il mandato limitato nel tempo, possa ritenersi 
operante il mandato a tempo indeterminato con deposito 
di merci, debitamente registrato, rilasciato dalla societ� 
agli agenti di vendita, per escludere il trasferimento impo� 
nibile (n. 53). -V) Se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
25 citato, tutte l� clausole disciplinanti il mandato 
a tempo indeterminato debbano risultare dall'atto 
relativo, debitamente registrato (n. 53). -VI) Se il 
Fisco possa essere considerato terzo in ordine a rapporti 
giuridici che costituiscono presupposto tributario (n. 53). 
-VI) Se, il privilegio previsto a favore dell'Erario 
per l'imposta entrata (art. 44 R. D. 9 gerlnaio 1940, 

n. 1621) e relativa sopratassa, si estenda alle pene pecuniarie 
(n. 54). -VIII) Se per le pene pecuniarie per 
infrazioni alla imposta generale sull'entrata sia applicabile 
la disposizione dell'art. 26 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 
(n. 54). 
IMPOSTE E TASSE. -I) Se, ai fini dell'accertamento 
della imposta di negoziazione ai sensi dell'art. 4 
del�D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 1173, debba considerarsi 
quotato soltanto il titolo soggetto a quotazioni 
in borsa durante l'intero anno precedente (n. 264). II) 
Se, ai fini dell'accertamento dell'imposta di negoziazione 
ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. n. 117:�/1947, 
possa tenersi conto di un prezzo di compenso basato su 
prezzi nominali (n. 264). -III) Se il curatore di un 
fallimento, per opporsi alla ammissione al passivo del 
fallimento di un credito di imposta, debba osservare il 
pl'.ecetto del �solve et repete � (n. 265). -IV) Se la 
imposta di negoziazione, maturatasi dopo il fallimento, 
costituisca debito di massa (n. 266). 

INGIURIA E DIFFAMAZIONE. -I) Se il delitto 
di calunnia sussista ogni qual volta si richiami in mala 
fede su di un fatto, costituente preteso reato, l'attenzio"
ne di qualsiasi autorit� che all'Amministrazione della 
Giustizia � comunque interessata, anche in sede preliminare 
allo svolgimento del processo vero e proprio (n. 1). 
-II) Se l'Ispettorato del Lavoro; costituisca, agli effetti 
della tutela penale, un Corpo Amministrativo (n. 1). III) 
Se sussistano gli estremi della comunicazione a due 

o a pi� persone, necessaria per integrare il reato di diffamazione, 
nella lettera inviata in via riservata ad un 
Ministro (n. 1). 
MANDATO. -Se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 
del Regolamento approvato con R. D. 26 gennaio 1940, 

n. 10, essendo, in effetti, inter partes il andato limitato 
nel tempo, possa ritenersi operante il mandato a tempo 
indeterminato e con deposioo di merci0�debitamente registrato, 
rilasciato dalla societ� agli agenti di vendita, 
per escludere il trasferimento imponibile (n. 6). 
PENE. -I) Se, in pendenza del fallimento dello 
intimato l'Amministrazione finanziaria possa procedere 
alla riscossione della pena pecuniaria con una procedura 
esecutiva autonoma (n. 8). -Il)' Se l'Amministrazione 
finanziaria, per una pretesa di pena pecuniaria, possa 
ritenersi vincolata al concordato fallimentare s� che il 
pagamento della percentuale concordataria estingua la 
pena. (n. 8). -III) Se il pagamento di somme, effettuato 
dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, 
per pene pecuniaria, sia ripetibile (n. 8). -IV) Se 
l'intimato, in istato di fallimento, il quale non abbia 
ottemperato all'ordine di pagamento della pena pecuniaria, 
debba considerarsi insolvibile e, se pertanto, 
l'intera pena pecuniaria considerata come non pagata, 
debba essere tramutata nella corrispondente pena detentiva 
(n. 9). -V) Se la residua pena pecuniaria, non 
soddisfatta dal fallito, debba trasformarsi, a termine del 
fallimento, in pena detentiva (n. 9). -VI) Se il privilegio, 
previsto a favore dell'Erario per l'imposta entrata 
(art. 44, R. D. 9 gennaio 1940, n. 1621), e relativa 
sopratassa, si estenda alle pene pecuniarie (n. 10). VII) 
Se per le pene pecuniarie per infrazioni all'imposta 
generale sulla entrata sia applicabile la disposizione 
dell'art. 26 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 (10). 

POLIZIA. -I) Se la P. A. sia tenuta a rinnovare 
l'autorizzazione all'apertura di casa di meretricio a 
favore dei successori della precedente tenutaria (n. 9). II) 
Se la P. A. sia tenuta a rilasciare a favore dei successori 
della tenutaria, nuova autorizzazione all'apertura 
di casa di meretricio, ove la precedente, intestata alla 
de cuis, sia nel frattempo scaduta (n. 9). -III) Se i 
ricevitori autorizzati delle schedine del concorso pronostici 
�Totocalcio � siano tenuti a munirsi della licenza 
di Pubblica Sicurezza (n. 10). -IV) Se l'art. 17 della 
Costituzione abbia modificato l'art. 18 del vigente T. U. 
delle leggi di P. S. nel senso che non sia pi� necessario 
richiedere il preavviso per tenere una cerimonia religiosa 
di un culto ammesso in un tempio, cio� in un luogo aperto 
al pubblico (n. 11). -V) Se l'autorit� di P. S. possa 
invitare l'associazione religiosa o, comunque, chi apre 
un tempio o un oratorio di un culto ammesso, senza la 
necessaria autorizzazione, e regolarizzare la condizione 
giuridica del tempio e ordinare che, nel frattempo, tale 
tempio sia chiuso (n. 11). 

POSTE. -I) Se il personale non di ruolo dell'Am


ministrazione PP. TT., che abbia legittimamente parte'
cipato ai concorsi per la nomina a impiegato di ruolo, 
bandita ai sensi del D. L. 13 aprile 19413., n. 592, possa 

ottenere la nomin!J-, ove, per qualsiasi motivo cessi dal-..


l'impiego non di ruolo prima della pubblicazione della 

graduatoria (n. 48). -II) Se i requisiti che danno 

diritto al beneficio della partecipazione ad un concorso 

riservato debbano sussistere anche al momento della 

nomina (n. 48). 



-275 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Quale sia 
la posizione� di diritto da riconoscersi, ai fini del trattamento 
definitivo di quiescenza, al sanitario che, avendo 
conseguito dalla Cassa di Previdenza la pensione o l'indennizzo 
una tantum, continui nel servizio. o riprenda il 
medesimo presso uno degli Enti contemplati dal regolamento 
della stessa Cassa (n. 15). -II) Se l'esercizio, 
da parte del sanitario il quale si trovi nella situazione 
descritta, delle facolt� previste dall'art. 57 della L. 

n. 1035/1939 in relazione agli artt. 24 e 26 della L. 
n. 610/1952 possa essere effettuato dopo la definitiva 
cessazione del rapporto di servizio (n. 15). 
PREZZI. -I) Se una revisione prezzi possa essere 
fondata su aumenti di costo presunti (n. 25). -II) 
Se l'Amministrazione, avendo a suo tempo ottenuto la 
accettazione, da parte della Ditta, della revisione presuntiva, 
ritenuta poi illegittillla dalla Corte dei Conti, 
possa rifiutarne il richiesto riesame e ripresentare alla 
Corte dei Conti medesima la precedente liquidazione, 
con la dimostrazione che, adottando i dati delle tabelle, 
di aumento dei costi, si ottiene un risultato pi� sfavorevole 
(n. 25). -III) Se la liquidazione revisionale sia 
suscettibile di riesame, quando l'Amministrazione vi 
riscontri un errore (n. 25). -IV) Se sia ammissibile il 
riesame dei provvedimenti revisionali gi� definitivi (n. 26). 

PROCEDIMENTO PENALE. -Se in linea di massima, 
il responsabile civile sia tenuto al risarcimento del 
danno, pur se non abbia partecipato al procedimento 
penale definitivo con la condanna del colpevole (n. 5). 

RAPPORTI DI LAVORO. -Se sia possibile e opportuno 
es.tendere ai contratti di fornitura le note 
clausole, gi� iscritte nei contratti di appalto di opere 
pubbliche, con le quali, si impegnano le imprese appaltatrici 
all'attuazione verso i lavoratori dipendenti di 
condizioni salariali e normative n�n inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria 

(n. 31). 
RELIGIONE. -I) Se gli artt. 8 e 19 della Costituzione, 
concernenti la libert� di culto, abbiano efficacia 
programmatica o precettiva (n. 1). -II) Se l'art. 17 
della Costituzione abbia modificato l'art. lff del vigente 

T. U. delle leggi di P. S. nel senso che non sia pi� necessario 
richiedere il preavviso per tenere una cerimonia 
religiosa di un culto ammesso in un tempio, cio� in un 
luogo aperto al pubblico (n. 1). -III) Se l'autorit� 
di P. S. possa invitare all'associazione religiosa o, comunque, 
chi apre un tempio o un oratorio di un culto ammesso 
senza la necessaria autorizzazione, a regolarizzare la 
condizione giuridica del tempo e ordinare che, nel frattempio, 
tale tempio sia chiuso (n. 1). -IV) Quali 
siano i caratteri e la natura del tempio o oratorio (n. 1). 
REQUISIZIONI. -I) Se gli indennizzi per requisizioni 
e danni alleati, di cui alla L. 9 gennaio 1951, n. 10, 
spettino alle Amministrazioni ed alle aziende di Stato 

(n. 111). -II) Se gli indennizzi per requisizioni e danni 
alleati, di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 10,spettino 
agli Enti parastatali (n. 111). -III) Se i detti indennizzi 
spettino agli enti con propria personalit� giuridica, 
che non siano amministrazioni dello Stato, anche se vi 
sia una partecipazione dello Stato nel patrimonio (n. 111). 
SOCIETA' -Se, ai fini fiscali, una societ� possa 
irivocare la facolt� di proroga dell'esercizio finanziario per 
derogare all'obbligo della dichiarazione annuale. (n. 68). 

STRADE. -I) Se un privato possa, senza necessit� 
di ottenere la relativa concessione, collegare telefonicamente 
due suoi stabilimenti industriali, attraverso un 
sottopassaggio ad una strada comunale che divide i due 
stabilimenti, sottopassaggio costruito da detto privato 
per concessione allo stesso fatto dal Comi.:tne competente 
(n. 19). -II) Se, per effetto di opere permanenti 
allo stesso proprietario, possano due parti dello stesso 
fondo o due fondi, separati dalla strada pubblica, considerarsi 
rispettivamente continui o contigue, ai sensi della 
legge e del Regolamento Postale (n. 19). -III) Se le 
categorie di �continuit� � e " contiguit� � di fondi, di 
cui alla legge e al Regolamento Postale, abbiano riferimento 
alle corrispondenti categorie civilistiche (n. 19). IV) 
Se il sottopassaggio ad una strada comunale, contenente 
le opere di allacciamento telefonico tra due stabilimenti 
della stessa ditta possa ritenersi � opera permanente 
� ai sensi e per gli effetti della legge e del Regolamento 
Postale (n. 19).-V) Se il divieto di cui all'art. 1, 

n. 11 del Codice Stradale, possa invocarsi nei confronti 
di un muretto posto solo a scopo di estetica e di confine 
(n. 20). 
TELEFONI. -I) Se un privato possa, senza necessit� 
di ottenere la relativa concessione, collegare telefo, 
nicamente due suoi stabilimenti industriali attraverso 
un sottopassaggio ad una strada comunale che divide 
i due stabilimenti, sottopassaggio costruito da detto 
privato per concessione allo stesso fatto dal Comune 
competente (n. 12). -II) Se, per effetto di opere 
permanenti appartenenti allo stesso proprietario, possano 
due parti dello stesso fondo o due fondi, separati 
dalla strada pubblica, considerarsi rispettivamente continui 
o contigue, a� sensi della legge e del Regolamento 
Postale (n. 12). -III) Se le categorie di "continuit�� 
e " contiguit� � di fondi, di cui alla legge e al Regolamento 
Postale, abbiano riferimento alle corrispondenti 
categorie civilistiche (n. 12). -IV) Se il sottopassaggio 
ad una strada comunale contenente le opere di allacciamento 
telefonico tra due stabilimenti della stessa ditta 
possa ritenersi cc opera permanente� ai sensi e per gli 
effetti della legge e del Regolamento Postale (n. 12). 

TERREMOTI. -Se possa procedersi .al recupero 
di somme risultante indebitamente corrisposte a varie 
ditte a titolo di contributo danni da terremoto, ove il 
pagamento dei contributi e la revisione degli atti tecnici 
siano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore 
del R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11 (n. 11). 

TRASPORTO. -I) Quale sia la natura giuridica del 
negozio posto in essere quando l'Amministrazione emetta 
un mandato di pagamento per la liquidazione di indennizzo 
da trasporto, comunicandolo regolarmente alla 
parte interessata, senza, peraltro, che si sia ancora 
raggiunto l'accordo sulla natura dell'indennizzo� (n. 37). 
-II) Quale sia la natura giuridica del negozio posto in"" 
essere quando l'Amministrazione emetta un mandato di 
pagamento per la liquidazione di indennizzo da trasporto, 
notificandolo regolarmente alla parte interessata, 
previe intese intervenute con la medesima circa la concreta 
entit� della liquidazione stessa (n. 37). 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA 
E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT� 


CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA 


AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO 


.A CURA DI S.ALV.ATORE SIC.A 

BOLIVIA 

A) Responsabilit� dello Stato 

1. -PRELIMINARI 
Non � semplice trattare la materia giuridica 
della Repubblica di Bolivia, tanto quella civile 
che amministrativa. La materia civile si riporta 
a vecchi codici il cui tentativo di aggiornamento 
non � riuscito. Il .Oodice civile (il primo del Sud 
.America) risale al 25 attobre 1830 (Oodigo Santa 
Oruz) e non sempre le disposizioni di aggiorna~ 
mento son.o contenute nei Oodigos bolivianos, compilati 
da Ramon Salinas Mariaca, La Paz, 1946. 
Il codice di procedura civile risale al 14 novembre 
1932 e non tutte le procedure sono contenute 
nei Prooedimientos bolivianos, compilati dallo stesso 
Ramon Salinas Mariaca, La Paz, 1946, Impr. y 
Edit. artistica. Le decisioni del Supremo Tribunale 
de Justicia (che corrisponde alla nostra Oorte di 
Oassazione) sono pubblicate nella Gaceta Judicia1, 
che � un organo ufficiale della Oorte stessa: � La 
materia amministrativa trova accanto a ve�ch�e 
leggi, ancora in vigore, cambiamenti molto recenti'. 

La costi.tuzione del 26 novembre 1947 tace in 
materia di responsabilit�. civile dello Stato; tac� 
il vecchio codice del 1830. La responsabilit�. noli 
contrattuale dovrebbe risalire ai funzionari e non 
alla .Amministrazione, secondo la Ley de prooedimiento 
oivil del 1832, rielaborata (anche nella 
numerazione degli articoli) ed immessa nella 

Oompilaoi�n de las Leyes de procedimiento oivii, 

approvata con decreto 20 febbraio 1878. In tale 
Oompilaoi6n si trova altres� la L,ey de Organizaci6n 
Judicial del 31 dicembre 1857, della quale occorre 
spesso parlare nel presente lavoro. 

La materia delle obbligazioni � restata quella 
del Oodice civile Santa Oruz del" 1830, che s'ispiro 
per tale parte al Oodice Napoleone; le modificazioni 
avvenute, anche in seno alle Oostituzioni che si 
sono succedute sino al 1947, si sono piuttosto 
rivolte alla materia del diritto di famiglia e successoria. 
La revisione del Oodice, ordinata con decreto 
del 1� settembre 1941, non ha raggiunto il suo 
scopo. 

2 
-IL 00DICE CIVILE E LA RESPONSABILIT� DEGLI 
ENTI PUBBLICI. 

Gli art. 996-970 (concernenti i quasi-delitti) 
del Oodice civile 1830 non fanno nessun riferimento 
alla responsabilit�. extra-contrattuale da parte 
dello Stato. � ammessa la responsabilit�. dei 

padroni e dei committenti per il danno cagionato 
dai domestici e dai loro commessi nell'esercizio 
delle funzioni alle quali sono destinati (art. 968). 

L'Anteproyecto del Oodigo boliviano, redatto da 
.Angel Ossorio (Imprenta Lopez, Buenos .Aires, 
1943), aveva dato un'altra sistemazione alla materia. 
In esso, al Oap. IV, venivano trattate le 
obbligazioni originate dalla colpa o negligenza o 
dall'abuso del diritto (art. 925-941). Veniva risolta 
esplicitamente la questione concernente la responsabilit�. 
dello Stato. Era disposto: lo Stato, .i muni:
cipi e gli enti pubblici (entidades oficiales) rispondono 
dei danni causati dai loro impiegati ed agenti, 
nell'esercizio delle loro funzioni, senza pregiudizio 
del diritto di rivolgersi contro costoro al fine di 
realizzare il risarcimento di quanto avessero dovuto 
provvedere ad indennizzare (abonar) per la loro 
colpa. Da tale responsabilit�. vanno esenti lo 
Stato, i municipi e gli enti pubblici, anche quando 
questi dovessero comprovare che usarono tutta la 
diligenza necessaria al fine di prevenire il danno 
(art. 928). 

Vale la pena di riportare quanto l'Ossorio, 
membro della Oomision codificadora (egli era un 
rifugiato politico spagnuolo), dice in proposito, 
commentando l'art. 928 dell'avanprogetto. Merita 
una particolare attenzione, dice l'Ossorio, quanto 
si riferisce allo Stato ed agli altri enti pubblici 
circa la discussione se lo Stato debba rispondere 
soltanto quando agisca come persona giuridica o 
anche quando eserciti la sua naturale funzione 
d'imperio; sono stato io sempre a favore, continua 
l'Ossorio, ili quest'ultima tesi giacch� mi � sembrata 
una insostenibile ( desadorada) negazione del 
diritto supporre che possa esistere al mondo una 
persona dotata di capacit�. la quale potesse essere 
irresponsabile dei propri atti. Per il passato lo 
erano i capi di Stato ma tale eccezione ormai gi� 
va scomparendo dalla legislazione moderna. L'eccezione 
di rendere irresponsabile lo Stato quando 
questo si presenta nella sua funzione d'imperio � 
la pi� inconcepibile eh.e si possa addurre: infatti 
non esiste nessun ente che abbia tante occasioni 
di responsabilit�. n� esiste ente alcuno che� abbia 
cos� molteplici attivit�.. Se il padre risponde per 
il bambino, ch'egli non pu� sorvegliare ad ogni 
momento e che abbia fatto cadere un vaso sulla 
strada, perch� non pu� rispondere lo Stato della 
condotta dei suoi agenti che abbiano �-ap-erto il 
fuoco contro persone senza dare i segnali regolamentari 
o senza che ve ne fosse stata la necessit�.'? 
Lo Stato, per le colpe dei su0i agenti, pu� portare 
ofl!esa alla salute, alla vita, alla tranquillit�., all'onore, 
agli interessi di tutti i suoi cittadini. Negare la 


-277 


responsabilit� dello Stato sarebbe come istituire 
un regime di governo assoluto. Oi� non si pu� 
comprendere in uno Stato di diritto. 

L'Ossorio vuole inoltre chiarire la seconda parte 
dell'art. 928, con cui si dispone che lo Stato e gli 
enti pubblici rispondano in qualunque caso, e 
cio� anche quando potesse essere provato che erano 
stati adottati tutti i mezzi necessari al fine di prevenire 
il danno. Dice l'Ossorio: Vedo cosi chiaro 
le cose di cui sopra che neppure ho voluto ammettere 
per lo Stato l'esenzione, applicabile per le 
altre persone, dalla responsabilit� quando si sia 
proceduto con lo zelo necessario; .mi � parso infatti 
inadeguato ammettere per lo Stato quanto � possibile 
per le altre persone. Il padre, il tutore, il direttore 
d'una scuola o di un ufficio si trovano in relazione 
personale e diretta con i minori della cui 
custodia sono incaricati e possono a questi offrire 
consigli, educarli, sorvegliarli, laddove un organo 
pubblico si trova in una situazione assolutamente 
contraria. Oome si potrebbe mai pensare che un 
ministro si comporti da buon padre di famiglia 
nei confronti di un minutante in un ufficio, di un 
agente addetto alla riscossione d'una imposta o 
della guardia che sia tenuta alla vigilanza di una 
strada'? Oome si potr� procedere a valutare se 
l'organo superiore abbia provveduto ad indirizzare 
l'educazione o la condotta di tutti i suoi dipendenti7 

� 
La relazione che passa tra lo Stato ed i suoi cittadini 
� molto singolare, giacch� non ha carattere 
volontario dalla parte di costoro; i cittadini infatti 
sono obbligati ad adempire alle leggi dello Stato 

o ad obbedire ai suoi agenti. Questi ultimi debbono 
essere assunti ed organizzati in modo che possano 
ispirare fiducia assoluta nel pubblico e, se vengono 
meno a tale fiducia, lo Stato deve rispondere per 
aver proceduto con negligenza ed inadeguatezza 
in uno dei suoi compiti pi� essenziali. Se la guardia 
spara avventatamente contro un passante o se 
l'agente della riscossione non consegna la ricevuta. 
della somma riscossa o l'impiegato perde la domanda 
avanzata dal ricorrente, lo Stato dir� sempre 
che si sia comportato come un buon padre di 
famiglia, giacch� i suoi ordini ed i regolamenti 
erano stati regolarmente adottati all'uopo. Tuttavia 
il rapporto tra lo Stato ed il cittadino � interrotto 
ed ha bisogno di riparazione. La potest� eminente 
dello Stato sulle persone, cose ed azioni importa 
che ci sia una responsabilit� assoluta che non 
permetta ad esso di mancare alla propria attivit� 
funzionale, lasciando poi ai cittadini l'onere di 
sostenere cause lunghe e costose contro funzionari 
probabilmente insolventi (Oomisi�n Oodificadora 
N acional de Bolivia, Anteproyecto . del Oodigo 
Oivil Boliviano por Angel Ossorio, Buenos Aires, 
1943, 2� vol. della Oollezione, pag. 416). 
La moderna concezione dell'Ossorio non trov� 
poi seguito in quanto l'avanprogetto di cui sopra 
non divent� mai una legge dello Stato. L'introduzione 
di un moderno Oodice civile avrebbe tolto 
molti dubbi che si presentano in materia di responsabilit� 
dello Stato. Non c'� dubbio che lo Stato 
risponda nella materia contrattuale che lo riguarda, 
salvo se vi siano colpe che ricadano, come vedremo, 
a carico del funzionario, per espressa disposizione 
di legge. � stata ammessa dalle Oorti la respon


sabilit� civile della Societ� ferroviarie (Ferrocarril 
Arica-La Paz; Bolivian Railway) per quasi-delitto, 
imputabile in parte ad un capo-stazione ((Revista 
de Estudios juridicos y sociales, Supplemento de 
legislaci�n y jurisprudencia, 2, Sucre, 1950r pag. 210 
e 211); ove lo Stato o gli enti pubblici avessero 
esercitato un servizio simile, si sarebbe dovuto 
riconoscere la loro responsabilit� civile. Dobbiamo 
quindi ammettere che resti la responsabilit� del 
funzionario nei casi che prevedono la Oostituzione 
e le leggi che qui indichiamo. 

3 -RESPONSABILIT� DEL FUNZIONARIO VERSO 
TERZI. 

La Oostituzione del 1947 stabilisce anzitutto che 
i funzionari i quali, fuori dello stato di assedio, 
abbiano adottato misure anticostituzionali sono 
obbligati a risarcire i danni civili ai privati, i quali 
provino che i funzionari abbiano contravvenuto, 
senza motivo alcuno, alle norme costituzionali ed 
ai diritti dei cittadini (art. 12). Nessuna eccezione 
� stabilita, al riguardo, al foro ordinario. 

Inoltre la legge di procedura civile del 14 novembre 
1832 stabilisce che a carico di ogni pubblico 
funzionario si possono esigere due specie di responsabilit�: 
1) per colpe personali; 2) per infrazioni 
di legge commesse nell'esercizio delle loro funzioni 
(art. 930). Le colpe personali sono appositamente 
elencate (art. 932) e producono azione popolare 
(art. 931); le responsabilit� per infrazione di legge 
possono essere imposte anche d'ufficio sia nei 
procedimenti penali che in quelli civili e riguardano 
sia i funzionari pubblici e sia coloro che esercitano 
giurisdizione (art. 933). Il Oodice penale del 6 novembre 
1834 punisce non solo i delitti ma anche 
le colpe a carico dei pubblici funzionari (art. 343414). 
La lentezza nella esecuzione dell'ordine superiore 
legalmente comunicato o l'omissione e la 
negligenza in tale esecuzione importano, la prima 
volta, la sospensione da sei mesi ad un anno, la 
seconda volta una doppia pena, la terza volta la 
privazione dell'impiego; vi � sempre la condanna 
al risarcimento dei danni (resarcimiento de los 
perjuicios) (Ood. pen. art. 375 e 376). La mancata 
esecuzione di una legge, decreto o regolamento che 
non importi una pena stabilita dal Oodice penale 
ma che si risolva in pregiudizio dei terzi sar� punita 
con la pena della sospensione da quindici a sei 
mesi (art. 378). Se il funzionario sia tenuto direttamente 
nel caso di tale art. 378 alla rifusione del 
danno, resta dubbio; non possediamo una raccolta 
di giurisprudenza che possa farci intendere l'orientamento 
attuale delle Oorti. 

Il J uicio de responsabilidad per le colpe personali 
e per l'infrazione alla legge ha carattere disciplinare 
ed incide sul rapporto di servizio. La L. 31 
ottobre 1884 ha disciplinato la responsabilit� degli 
alti funzionari dello Stato (Presidente e Vicepresidente 
della Repubblica; ministri; i )l'.lembri 
della Oorte Suprema; gli agenti diplomatici),_. 
elencati dall'art. 60 della vecchia Oostituzione del 
1880; detta L. 31 ottobre 1884 � stata richiamata 
dalla Oostituzione del 194 7. Il procedimento relativo 
alla responsabilit� degli alti funzionari � 
adesso regolato dalla L. 23 ottobre 1944. La L. 


-278 


26 ottobre 1890 concerne la responsabilit� dei 
magistrati della Oorte Suprema. 

Ripeto che detto juicio de responsabilidad contro 
i funzionari, contro i giudici, contro gli alti funzionari 
e membri della Oorte suprema hanno carattere 
oorreotional; la responsabilidad � un reato a carico 
di costoro sia per cattiva condotta (mala conducta) 
e sia per inadempimento degli oneri di servizio 
(art. 929 Legge di procedura civile). La responsabilit� 
civile a carico dei predetti dovrebbe intendersi 
come una conseguenza della riconosciuta 
responsabilit� nel juicio de responsabilidad. � stato 
affermato dalla giurisprudenza che tale giudizio 
non possa avvenire che nei confronti delle risoluzioni 
definitive, ove si tratti della responsabilit� 
dei giudici (detta rivista, pag. 230; la giurisprudenza 
� concorde come da Gaoeta Judioial nn. 741, pag. 13; 
745, pag. 35; 621, pag. 4; 748, pag. 73; 910, pag. 3; 
766, pag. 12) 

Sono specificate le responsabilit� dei ministri 
(art. 17), e del Presidente della Repubblica e Vice 
Presidente (art. 18) dalla detta legge di responsabilit� 
del 31 ottobre 1884; la costituzione 1947 dice 
Che i ministri sono responsabili degli atti di amministrazione 
dei loro rami rispettivi assieme al Presidente 
(art. 99) e che non esime i ministri dalla 
loro responsabilit� l'ordine scritto dal Presidente 
(art. 104); la responsabilit� politica � distinta da 
quella di cui alla legge del 31 ottobre 1884. I ministri 
sono responsabili delle spese oltre la capienza 
di bilancio (art. 17 n. 4 legge di responsabilit� del 
1884); non si ~onosce per� se tale responsabilit� 
valga verso i terzi per i relativi contratti. 

Riassumendo, potremmo concludere che, per gli 
a:tti di ordine privato, lo Stato e gli enti pubblici 
non potrebbero essere esclusi dalla responsabilit� 
extracontrattuale. Le pene correzionali stabilite 
a carico dei funzionari e dei giudici dovrebbero 
importare la responsabilit� a carico di costoro per 
i conseguenti danni civili. La Oontraloria General 
de la Repubblica (L. 5 maggio 1928) accerta la 
responsabilit� dei contabili e degli amministra.tori 
verso lo Stato (art. 12 e 13, ivi); impone 
multe e richiede la sospensione o la rimozione 
dell'impiegato (art. 32 e 33, ivi). Manca uno stato 
giuridico dei pubblici funzionari; norme organiche 
si trovano nel decr. supremo 10 gennaio 1903 
(Organizaci6n politica y administrativa). La L. 
17 novembre 1941 ha creato il Registro Nazionale 
dei beni appartenenti ai pubblici funzionari; esso 
dipende dal Ministero della giustizia che ha istituito 
servizi provinciali; tutti i funzionari debbono 
trasmettere uha dichiarazione giurata sul loro 
patrimonio attivo e passivo. 

B) L'Avvocatura della. Stato 

La legge sulla organizzazione giudiziaria del 
31 dicembre 1857 (Ley de organizaci6n Judicial) 
tratta, al titolo II (art. 173-186), del Pubblico 
Ministero; questo viene considerato come il naturale 
difensore della Pubblica .Amministrazione. 
Il Pubblico Ministero consiste di una magistratura 
composta dagli agenti del potere Esecutivo presso . 
i tribunali ed altre giurisdizioni (juzgados) al fine 
di rappresentare la societ� in tutte le cause che la 

interessano e richiedere l'applicazione e l'esecuzione 
delle leggi (art. 173, primo comma). Esso si esercita 
in nome della nazione; 1) dalle commissioni 
designate dalla Oamera dei deputati (per le accuse 
da parte della Oamera); 2) dal procuratore generalo 
(fiscal genera!); 3) dai procuratori distrettuali� 
(fiscales de distrito); 4) dai procuratori mandamentali 
(de partido) e dai suoi sostituti (agentes 
fiscales) (art. 173, 20 comma). I Procuratori (fiscales) 
sono i rappresentanti dell'Amministrazione 
e come tali provvedono a resistere (contestar) 
alle azioni (demandas) proposte contro lo Stato ed 
a promuovere (entablar) quelle che risultino convenienti 
al pubblico interesse (art. 174). I procuratori 
sono i difensori esclusivi (natos) della pubblica 
finanza presso le giurisdizioni, e sono parte nelle 
cause relative all'insegnamento, alla pubblica 
beneficenza ed in quelle penali in conformit� delle 
leggi di procedura penale (art. 175; art. 28 Oodice 
di procedura civ; art. 1 e seg. Ood. proc. pen.). 
Il procuratore generale deve possedere i requisiti 
che si richiedono per essere membro della Oorte 
suprema; i procuratori di distretto debbono possedere 
i requisiti che si richiedono per essere membro 
delle corti distrettuali; i procuratori di mandamento, 
quelli che si richiedono per essere giudici di 
mandamento; i sostituti di questi ultimi debbono 
possedere i requisiti per essere giudici istruttori; 
i fiscales non debbono essere stati condannati a 
pena restrittiva della libert� personale (pena 
corpora!) per delitti comuni in virt� di sentenza 
passata in giudicato (ejecutoriada) (art. 176, 10 
comma). La durata della carica di detti magistrati, 
salvo quella del procuratore generale, corrisponde 
al periodo costituzionale del governo che abbia 
proceduto alla loro nomina; tuttavia essi non possono 
essere rimossi n� sospesi in tale periodo se non 
per causa legalmente giustificata (art. 176, 2a 
comma). 

Il Procuratore Generale � nominato dal Presidente 
della Repubblica, su proposta di una terna 
presentata alla Oamera dei deputati (art. 177, 
10 comma); tale norma � stata modificata dalla 
Oostituzione del 26 novembre 1947, la quale prescrive, 
all'art. 150, che il Fiscal General � nominato 
dal Presidente della Repubblica su proposta del 
Senato. La carica di Procuratore Generale dura per 
dieci anni, e pu� essere riconfermata; egli non pu� 
essere destituito se non in virt� di una sentenza di 
condanna che sia pronunziata dalla Oorte Suprema. 

I procuratori distrettuali, quelli mandamentali 
e relativi sostituti sono nominati dal Presidente 
della Repubblica, in base ad una terna proposta 
del Procuratore Generale (art. 178). 

I procuratori sono tenuti a giurare dinanzi alla 
Oorte distrettuale, in pubblica udienza, di vigilare 
e fare invigilare sulla Oostituzione della Repubblica, 
di rimanere fedeli al governo e di adempiere correttamente 
ai propri doveri (art. 179 primo comma). 
I sostituti procuratori possono prestare il giuramento 
di presa di possesso della loro mi,ric._a, _sia 
dinanzi alla Oorte distrettuale e sia dinanzi al 
giudice mandamentale (art. 179, 2� comma). 

Il Procuratore Generale, il quale esercita le 
proprie funzioni presso la Oorte suprema, � il capo 
del pubblico ministero e non pu� essere n� diretto 

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n� sollecitato se non daf'"Governo (art. 180). Egli 
vigila, stimola ed ammonisce i procuratori distrettuali; 
altrettanto fanno questi per quelli mandamentali 
e questi ultimi per i sostituti (art. 181). A tale 
effetto, i membri del ministero pubblico sono obbligati, 
nei casi gravi, a fare un rapporto circostanziato 
sui procuratori dipendenti ai superiori immediati 
e questi al Procuratore Generale (art. 182). 

Il numero dei sostituti � determinato da apposite 
leggi secondo le esigenze e la estensione di ogni 
mandamento giudiziario (art. 183). 

A parte attribuzioni d'iniziativa penale, spettano 
le seguenti attribuzioni al pubblico Ministero; 
1) procedere d'ufficio in materia civile in 
tutti i casi espressamente previsti dalla legge 
(ved. anche art. 30 e 32, Cod. proc. civile); 2) intervenire 
nei casi in cui fosse stato richiesto dai tribunali 
e da altre giurisdizioni, in conformit� delle 
leggi (ved. anche art. 29 e 761 Cod. proc. civ.); 
3) vigilare a che i procuratori e sostituti adempiano 
ai doveri propri del pubblico ministero (art. 184). 
Nei casi d'impedimento o di assenza del Procuratore 
Generale, i procuratori distrettuali, quelli 
mandamentali ed i sostituti lo sostituiscono; 
costoro possono essere sostituiti in seguito ad 
ordine del procuratore generale (art. 185). Quanto 
� stabilito in tale titolo II della legge di Organizzazione 
giudiziaria deve intendersi che non arrechi 
pregiudizio dei chiarimenti (informes) e pareri 
( dictamenes) che il governo od i suoi agenti immediati 
dovessero richiedere ai procuratori in materia 
di amministrazione (art. 186). 

Il decreto del 10 gennaio 1903 (Reglamento de 
Organizacion Politica y .Administrativa) provvide 
a disciplinare un Procuratore del Governo (Fiscal 
de Gobierno). Seguiamo tale regolamento, che in 
sostanza aveva riportato la L. 12 ottobre 1855. 
� istituito un procuratore speciale con il nome di 
Fiscal de Gobierno affi.nch� intervenga, in rappresentanza 
del Pubblico Ministero, in tutte le operazioni 
(gestiones) che si svolgono presso il Potere 
Esecutivo, nei casi previsti dalle leggi (art. 41, 
Regol. 1903; art. 1 L. 12 ottobre 1895). La nomina 
e la durata delle funzioni di tale procuratore sono 
rette dalle disposizioni relative ai procuratori 
distrettuali (art. 42 Reg. 1903; art. 2 L. 12 ottobre 
1895). In caso di impedimento del Fiscal de 
Gobierno, esso sar� sostituito dai procuratori 
distrettuali o mandamentali secondo la segnalazione 
fatta dal Ministero competente per il servizio; il 
Ministero pu�, nei casi gravi, chiedere un rapporto 
speciale sulla materia da parte del Procuratore 
Generale della Repubblica (art. 43 Regol. 1903; 
art. 3 L. 12 ottobre 1895). Tali norme non avrebbero 
in nessun modo alterato l'organizzazione, la 
gerarchia e la disciplina del Ministero Pubblico, 
stabilita dalla Costituzione politica e dalle leggi 
(art. 44 Regol. 1903; art. 4 L. 12 ottobre 1895). 

La Resoluci6n suprema del 24 aprile 1920 ha 

stabilito i rapporti tra i procuratori e le autorit� 

di polizia. La pubblica sicurezza non dipende dal 

corpo dei procuratori in modo da dover ubbidire 

alle richieste di costoro come se si trattasse di 

ordine emanato da una superior~ autorit� (� richia


mata la circolare 17 novembre 1916). Le risolu


zioni di pubblica sicurezza vanno modificate diret


tamente dall'autorit� politica immediatamente superiore 
(ved. L. 11 novembre 1886, art. 13); in 
tal caso i procuratori debbono limitarsi a dirigere 
le loro osservazioni dinanzi detta autorit� al fine 
di richiedere l'osservanza della legge �(decreto 
supremo 23 maggio 1887). Sotto comminatoria di 
assoggettarli a responsabilit� penale in conformit� 
degli articoli 191 n. 5 e 216 n. 2 della legge di organizzazione 
giuriziaria del 31 dicembre 1857, i 
procuratori intimeranno agli agenti di pubblica 
sicurezza di adempiere alle incombenze di legge 
sia in materia civile che in quella penale. 

Il decreto 15 febbraio 1913 ha stabilito i doveri di 
Procuratori, in conformit� degli art. 173, 17 4 e 
175 della detta legge di organizzazione giudiziaria. 
Tale decreto lamentava nelle premesse che codesti 
articoli non erano stati intesi nella loro giusta 
portata e che pertanto occorreva chiarirli, nel senso 
che i procuratori non si sarebbero dovuti mutare in 
funzionari passivi che aspettassero di provvedere 
soltanto se sollecitati ad istanza di parte e quasi 
mai di ufficio; i procuratori avrebbero dovuto essere 
funzionari attivi, aventi propria iniziativa ed 
operanti d'ufficio, e ci� al fine di vegliare permanentemente 
sull'adempimento della legge, di difendere 
le libert� individuali e sociali, di denunziare 
il delitto e le irregolarit�, senza aspettare l'iniziativa 
di parte n� l'iniziativa superiore giacch� tali 
iniziative ed ordini, quando si fossero prodotti, 
avrebbero importato sostanzialmente rimproveri 
alla dimenticanza e trascuratezza dei doveri 
d'ufficio. Seguiamo il decreto 15 febbraio 1913. I 
procuratori distrettuali, mandamentali e sostituti 
stabiliscono un'ora determinata della mattina od 
altra ora della sera, durante le quali restano nei 
loro uffici per ricevere lagnanze, querele, denunzie 
e recl:;i,mi verbali o scritti dei cittadini (art. 1). 
Fuori delle ore indicate nell'articolo precedente, i 
detti procuratori provvedono a visitare le giurisdizioni 
e gli uffici ove abbiano affari in corso, a 
rivedere personalmente i ricorsi ed i processi in cui 
siano intervenuti, ad avanzare gli atti necessari, 
procedendo, nei casi legali di ufficio (art. 2). Essi 
provvederanno di ufficio alle incombenze relative 
ai delitos p�blicos, senza aspettare l'iniziativa della 
parte interessata (art. 3). Il competente procuratore 
vigiler� quotidianamente sul corso del giudizio, 
chiedendo eventualmente l'applicazione delle 
sanzioni per il giudice o funzionario che avesse 
causato il ritardo del processo (art. 4). Settimanalmente 
visitano le prigioni e conoscono gli arresti 
effettuati, garantendo i diritti e le libert� individuali 
(art. 5). Essi denunciano d'ufficio o ad iniziativa 
della stampa o su querela particolare i giudici 
ed i funzionari per ritardo nell'amministrazione 
della giustizia, per i reati di prevaricazione ed 
altri delitti (art. 6). Senza aspettare la previa 
approvazione e chiusura dei conti ai sensi della 
legge 7 novembre 1911, essi denunciano al competente 
giudice coloro che siano sospettati di malversazione 
e frode in materia di fondi pubblici ed i�consegnatari 
di valori e beni (art. 7). Sar� provveduto 
alle necessarie sostituzioni, in modo che mai 
possa mancare il Procuratore, salvo poi a regolarizzare 
le competenze (art. 9). I prefetti, i subprefetti, 
il Procuratore Generale, i procuratori imme




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diatamente superiori vigilano sulla condotta dei 
procuratori, comunicando mensilmente al Ministero 
di Giustizia le mancanze in cui fossero incorsi 
al fine di operare la trattenuta o la sospensione dello 
stipendio e di stabilire la rispettiva sanzione 
(art. 12.) 

La Resoluci�n suprema del 31 marzo 1914 stabil� 
che i fiscales non potessero abbandonare la localit� 
ove esercitassero le loro funzioni, se non nell'unico 
caso di trasferimento ordinario dal Oapo del pubblico 
Ministero o dal Governo e ci� quando circostanze 
straordinarie e di somma gravit� richiedessero 
la loro presenza presso un'altra giurisdizione. 

I sostituti procuratori sono giudicati dai giudici 
mandamentali per le accuse relative a delitti 
commessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 25, 

L. 19 dicembre 1905). 
� stata fatta questione circa la necessit� di 
provvedere alle spese per l'opera del Fiscal nell� 
cause (pleitos) intentate contro lo Stato (Lucas 
Sancedo Sevilla, Revista de estudios juridicos, 
politicos y sociales n. 22, dicembre 1950, pag. 15). 
Si � detto che l'articolo 302 del Oodice di procedura 
civile, senza far distinzione, aveva richiesto 
la condanna alle spese dell'attore quando non 
avesse provato l'azione; il seguente art. 36 dello 
stesso Oodice era stato poi preciso nell'esonerare 
dalle spese alcune incombenze dei fiscales; condannata 
alle spese la parte che avesse avuto un litigio 
con il fisco, non .si sarebbero messe a suo carico le 
spese gravanti a carico del fiscal, e ci� in base all'articolo 
304 del Oodice di proc. civ. Si � concluso, 
adduce il Sevilla, che non spettassero al fiscal il 
diritto e l'azione per le spese in caso di vittoria. 
L'autore si riporta particolarmente ai numerosi 
ricorsi di contenzioso amministrativo o d'inco


stituzionalit� delle leggi; la Oorte suprema ha 
proceduto a condannare alle spese i ricorrenti che 
non avessero provato la loro azione in base all'articolo 
302 del codice di procedura civile, e ad 
esimere il fiscal. L'autore �non pu� dire cosa succeda 
di tali condanne. Riporta le opinioni di coloro che 
negano il carico delle spese del fiscal in quanto 
questi � gi� un funzionario retribuito; peraltro lo 

Istatuto degli avvocati sospende dall'esercizio professionale 
coloro che disimpegnano una pubblica 

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funzione. Si domanda per� l'autore: Perch� si e: 
condanna alle spese, quando poi queste non si 

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rendono effettive~ La mancanza di sanzioni contro 
quelli che vogliono litigare con lo Stato ha fatto s� 
che i ricorsi si moltiplicass�ro; � giusto che il privato 
sia condannato al pagamento delle spese di giustizia 
(gastos de justicia), in cui si comprendono 
le spese processuali (costas processuales) e gli 
onorari (costas personales, costos). La Oorte Suprema, 
su richiesta del dott. Juan Francisco Prudencio 
in benefizio della Oassa di pensioni del 

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ramo giudiziario, ha ordinato che, in obbedienza 
alla legge, si dovesse rendere effettivo il pagamento 
delle spese di giustizia, ivi comprese le 
spese di onorario al Fiscal, nelle cause intentate 
contro lo Stato. 

BIBLIOGRAFIA 

lRIIGARRY Y PUENTE J., The legal responsability of 
the State as a �Juristic Person � in �Latin America>>, 
in� Tulane Law Review '"New Orleans, 18, n. 4, pag. 554583, 
giugno 1944. 

LucAs SANCEDO SEVILLA: Vocal de la Excma Corte 
Suprema de Justicia de la Republica (de Bolivia); La 
condena en costas en los pleitos con el Estado, in� Revista 
de Estudios Juridicos, Politicos y Sociales � 22 dicembre 
1950, pag. 15 e segg.).