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ANNO VII -N. 11-12 
NOVEMBRE-DICEMBRE 1954 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO 

SOMMARIO 


I. 
ARTIOOLI ORIGINALI 
Note intomn al visto della Corte dei Conti, dell'avv. PASQUALE PAoNE, 
p. 251-257. 
Nota redazionale, p. 257-262. 

II. 
NOTE DI DOTTRINA 
1) G. G. F. HEGEL: Lineamenti di FiZosofi,a del diritto, recensione critica 
dell'avv. F. CASAMASSIMA, p. 263-266. 
2) N. DANIELE: Incostituzionalit� della legge e ricorso straordinario, recensione 
critica dell'avv. G. GuGLIELMI, p. 266-267. 
3) F. PERGOLESI: Codice Costituzionale, recensione critica, p. 267-268. 
4) G. BETTONI: L'Italiano nel mondo e la sua condizione giuridica seconrJ,o 

le legi'slazioni straniere e gli accordi internazionali, recensione critica 
dell'avv. A. TERRANOVA: p. 268. 

ID. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 

1) 
Competenza e giurisdizione -Autorit� giudiziaria e autorit� amministrativa 
-Annullamento di atti amministrativi -Concessione di contributo 
a Cooperative edilizie (Corte di Cass.), p. 269-271. 

2) Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione temporanea -(Corte 
di Cass.), p. 271-272. 
3) Imposta generale sull'entrata -Importazione di sterlina oro (sovrana) Art. 
17, L. 19 giugno 1940, n. 762. (Corte di Cass.) p. 272-274. 

4) 
Imposta di Registro -Cessione di immobile danneggiato ad una impresa 
che si obbliga di ricostruirlo e come corrispettivo dell'acquisto 
cede uno degli appartamenti che risulteranno dalla ricostruzione. (Corte 
di Cass.), p. 274-276. 

5) Imposte e tasse -I~. ll gennaio 1951 n. 25, art. 35 -Esonero dal 
pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie (Corte di Cass.), p. 276-277. 
6) Polizia -Discipline dei locali di meretricio -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato (Corte di Cass.), p. 277. 

IV. 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI 
MERITO 
1) 
Appello -Procura in calce apposta dopo la notificazione dell'atto Sentenza 
di pronuncia sulla competenza -Incompetenza per territorio 
e funzione -Art. 38 c.p.c. (Corte Appello di Roma), p. 278. 

2) Espropriazione per pubblica utilit� -Esecuzione di opera pubblica 
�diversa da quella prevista -Retrocessione -Identificazione dell'opera 
(Tribunale di Roma), p. 278-279. 
3) Imposta di registro -Pagamento -Prova (Tribunale di Roma), 

p. 
279-280. 
V. 
SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 281-290. 
VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 291-295. 

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ANNO VII -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1954 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO 


NOTE INTORNO AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI 


SOMMARIO. -Parte terza: 1. Il principio della duplicazione 
degli atti di controllo. Procedimento contabile 
in senso largo e in senso stretto; in particolare, differenza 
tra visto sul contratto e visto sul mandato. Rilevanza 
degli atti compresi nella procedura contabile in 
senso stretto rispetto alla situazione preesistente: esclusione 
del ricorso alle figure del requisito di efficacia 
incerto o certo. -2. La costruzione del SANDULLI basata 
sullo stato di pendenza di un diritto al pagamento 
contemporaneo allo stato di perfezione del diritto di 
credito. Critica. -3..11 diritto di credito del privato come 
situazione azionabile -in linea di massima -indipendentemente 
dallo svolgimento degli atti di procedura contabile 
in senso stretto. Affermazione dell'efficacia esterna 
di quest'ultimi atti. Impossibilit� di ritenere il diritto di 
credito una situazione affievolita rispetto al potere pubblicodi 
scegliere il tempo dell'adempimento. Necessit� di distinguere 
i casi in cui il visto sul mandato sia preceduto 
da un visto sul contratto e i casi in cui il visto sul mandato 
intervenga per la prima volta. -4. Analisi del modo 
d'essere che pu� assumere nei singoli casi la posizione 
soggettiva del privato creditore dello Stato. 

PARTE TERZA 

1. Il nostro ordinamento contabile � informato 
al principio della duplicazione degli atti di controllo. 
Sia il controllo di ragioneria che il visto 
della Corte, infatti, debbono intervenire tanto nella 
fase dell'impegno della spesa che in quella immediatamente 
anteriore al pagamento. Si pone, pertanto, 
il problema di stabilire la natura e la rilevanza 
del controllo della Corte sul titolo che incorpora 
l'ordine di pagamento. 
Nel procedimento preordinato all'adempimento 
delle obbligazioni pecuniarie dello Stato sogliono 
distinguersi tre fasi: dell'impegno, della liquidazione, 
del pagamento della spesa. Questi tre momenti, 
peraltro, non coincidono con quello che pu� dirsi 
�procedimento contabile stricto sensu )): que3t'ultimo 
� comprensivo dei soli stadi della liquidazione 
e del pagamento, da un lato, perch� solo la 
liquidazione e il pagamento si presentano in rapporto 
immediato all'esborso della somma e, quindi, 
all'estinzione dell'obbligazione, dall'altro, perch� 
non sempre la fase dell'impegno si presenta, alla 
insorgenza di una spesa, come momento cronologicamente 
distinto da quello della liquidazione e 
del pagamento della stessa (1). La tripartizione 
avanzata si basa sul rilievo che fliSSume il visto 
relativo all'atto di impegno: detto visto infatti 
-di norma -precede l'inizio della fase di liquidazione 
della spesa (2). 

La differenziazione tra visto inerente all'atto di 
impegno, che d'ora in poi chiameremo -in considerazione 
dell'esempio pi� cospicuo di atto d'impegno 
-visto sul contratto, e visto inerente 
all'ordine di pagamento, che d'ora in poi indicheremo 
-tenendo presente il pi� comune mezzo di 
pagamento -come visto sul mandato, merita di 
essere sottolineata. Il primo rappresenta il momento 
terminale di una serie di attivit� -tra le quali assai 
importanti quelle relative al controllo di ragioneria 
sull'impegno -che, esaminate in rapporto all'effetto 
consistente appunto nell'emanazione~del visto, 
rappresentano altrettanti momenti di un procedimento 
interno, alla stessa guisa di quelle attivit� 
che sono necessarie per emanare l'atto di approvazione; 
per l'approvazione e per il visto di un contratto, 
dunque, � necessario il compimento di una 
serie di atti che si atteggiano come presupposti 
dell'emanazione degli atti di controllo. La rilevanza 
di questi ultimi -come si � notato -�variamente 
risolta: per alcuni, -si tratterebbe di parti di un 
atto complesso, per altri, essi costituirebbero eventi 
condizionanti l'efficacia del contratto, per noi rappresentano 
negozi di accertamento dell'esistenza di 
un precedente effetto. Un punto, peraltro, � pacifico: 
la rilevanza degli atti da loro presupposti 
rimane assorbita dalla rilevanza che essi assumono 
direttamente verso l'esterno; in altre parole, l'incidenza 
dei primi nell'atto di impegno o nei suoi 
effetti � mediata dalla .rilevanza dell'approvazione 
e del visto. Diversamente deve dirsi per il visto 
sul mandato, quest'ultimo � esso il momento di 
un procedimento -che abbiamo chiamato contabile 
in senso stretto -1 il cui atto terminale � 
costituito dal pagamento. In tal caso, il visto � il 
presupposto del pagamento, la sua incidenza nella 
situazione preesistente � solo mediata: il pagamento, 
e solo esso, incide immediatamente in 
quest'ultima determinandone l'estinzione. 

Appare ora ben giustificato il presupposto da 
cui partono le pi� recenti indagini in argomento, 
e cio� che sia da farsi un'assimilazione tra il Visto 
sul mandato e gli altri atti in cui si specifica la 
liquidazione e il pagamento della spesa; che, anzi�,non 
debba porsi la questione della rilevanza del 
visto interveniente nella procedura contabile in 
senso stretto, sibbene quello, di pi� vasta portata, 
della rilevanza degli atti di tale procedura senza distinzione. 
Vedremo, peraltro, come tutto ci� sia va




-252 


lido in linea generale, e come invece la conclusione 
v�da corretta per i casi in cui la fase dell'impegno 
si identifichi nel tempo con quella di destinazione 
della spesa, cio� per le ipotesi in cui il visto com preso 
nella procedura contabile in senso stretto non 

costituisce la duplicazione del precedente atto di 
controllo. Ma vogliamo per il momento prescindere 
da questo particolare aspetto. 

Posto che gli atti della procedura preordinata 
alla liquidazione e al pagamento debbano avere 
tutti la identica rilevanza, ove si voglia inquadrare 
la loro incidenza nella situazione preesistente pare 
logico escludere che essi possano rilevare come 
altrettanti eventi condizionanti in senso tecnico. 
Una tale conclusione importerebbe l'annullamento 
di quanto fino ad ora si � costruito, il negare cio� 
la stessa preesistenza ad essi di una situazione, 
dato che l'evento condizionante, meglio, la serie di 
eventi condizionanti, subordinerebbe il sorgere degli 
effetti-definitivi: si dovrebbe ritenere, in realt�, che 
l'insorgenza dell'obbligazione dello Stato sia incerta 
fino al momento del pagamento. Oonsiderando allora 
che l'obbligo corrispettivo del privato sarebbe 
sorto almeno nel momento dell'emanazione favorevole 
degli atti di controllo sul contratto e divenuto 
gi� concretamente eseguibile, .il contratto 
stesso verrebbe trasformato in una specie di atto 
aleatorio, in un atto cio� per il quale cc sia gi�, definitivamente, 
sorta un'obbligazione o, ancor pi� in 
generale, una attribuzione patrimoniale a carico di 
una parte mentre invece non sia ancora sicuro se si 
produrr� un'attribuzione patrimoniale a carico dell'altra
� (3). Soluzione, questa, certo da respingersi. 

Potrebbe, peraltro, ritenersi che gli atti della 

procedura contabile in senso stretto costituiscano 

altrettanti termini la cui successiva scadenza avvi


cini progressivamente al soddisfacimento dell'ob


bligazione; in tal caso, l'estinzione di quest'ul


tima non sarebbe incerta, saremmo propriamente 

nel settore di� quegli eventi che dilazionano sem


plicemente l'esecuzione di un diritto gi� sorto. 

Anche questa tesi per� urterebbe contro......gravi 

difficolt�: si dovrebbe innanzi tutto dimostrare la 

possibilit� -accogliendo le comuni opinioni in 

tema di diritto soggettivo -di un evento che 

subordini il solo esercizio di un diritto; in secondo 

luogo, si dovrebbe sorvolare sulla ben strana conclu


sione che, nel caso, comprendendosi nella procedura 

l'atto di pagamento (4), uno degli eventi, quello 

:finale e decisivo, non costituirebbe gi� il termine 

iniziale per l'esercizio del diritto, ma il momento 

di estinzione dello stesso: riflettendo, la stessa co


struzione prospettata verrebbe a svanire. 

Un tentativo per una soluzione � stato fatto di re


cente dal Sandulli, e, come tutto quello che proviene 

da questo ~iurista, va attentamente considerato (5). 

Note 

.(ll Su ci� SANDULLI: La posizione dei creditori pecuniari 
dello stato, in �Riv. trini. di diritto pubblico'" 
1952, p. 551, 552; MARIA RIVALTA: L'esecuzione forzata 
sul denaro dello Stato, in �Rivista di diritto finanziario 
e scienza delle finanze'" 1953, I, p. 166 e segg. Sui problemi 
re~ativi alla posizione dei creditori pecuniari dello 
Stato, si vedano, oltre gli scritti citati, quelli del TERRANOVA 
in� Rassegna Avvocatura Stato'" gennaio-febbraio 

1953, p. 20-21 e in �Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza'" aprile 1953, n. 8, p. 566 
e segg.: L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dello 
Stato. Si cfr. anche FRAGOLA: L'esecuzione forzata sul 
denaro dello Stato attraverso il ricorso ai sensi dell'art. 27, 

n. 4, t.u. sul Consiglio di Stato, F.I�� 1952, J, col. 1486 e 
segg.; CAPACCIOLI: Esigibilit� dei crediti verso la pubblica 
amministrazione ed emissione dei titoli di spesa, in �Giurisprudenza 
completa Corte di Cassazione'" 1951, II, 
p. 936 e segg. 
(2) In alcuni casi il visto nella fase d'impegno non 
interviene o per volont� della legge (contratti che importino 
una spesa non superiore ad una data somma) 
o perch� non esiste la stessa fase dell'impegno (tutte le 
ipotesi di obbligazioni della Amministrazione da fatto 
involontario: in rem versio, sentenza passata in giudicato, 
ecc.). 
(3) RUBINO: La fattispecie, cit, p. 297. Lo stesso 
autore nel successivo volume: La compravendita, Milano, 
1950, p. 173, afferma: �si ritiene da alcuni che la condizione 
possa anche non essere apposta a tutto il contratto 
di compravendita nel suo complesso, ma solo .... all'obbligazione 
del prezzo. Che un tale contratto sia valido, 
niun dubbio; ci sembra per� che, cos� profondamente 
modificata la causa, esso non possa pi� essere qualificato 
come compravendita, ma come un contratto aleatorio 
innominato ". 
(4) Sul problema se la liberazione dello Stato avvenga 
con l'effettivo pagamento o con la semplice emissione 
del mandato, il cui effetto sarebbe una novazione del 
rapporto, L. GRECO: L'ordine amministrativo di pagamento 
e� il dfritto del creditore, in �Rivista della Corte 
dei Conti'" 1953, fase. 3-4, p. 7 e segg. Che la consegna 
del mandato estingua l'obbligazione, novandola, Corte 
Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1601/52, riportata in cc Rassegna 
Avvocatura Stato'" agosto-settembre 1952, p. 143 
e segg. Contra, GIANNINI A.D.: Elementi di diritto finanziario, 
cit., p. 321. 
(5) La posizione dei creditori pecuniari, cit. 
2. Il Sandulli pone per fermo che il controllo 
sul contratto condiziona il sorgere degli effetti di 
questo ultimo, in particolare, il sorgere del diritto 
di credito; che, una volta sorto, il diritto di credito 
pu� versare in uno stato di pendenza risolventesi 
nel momento in cui il credito stesso diventa liquido 
ed esigibile alla stregua delle leggi civili; che la 
maturazione del credito importa il sorgere in capo 
al creditore di un diritto al pagamento, il quale, a 
sua volta, versa in istato di pendenza fino a quando 
non sia espletata la procedura contabile in senso 
stretto. 
Piace riportare una frase dell'autore, riassumente 
l'essenziale del suo pensiero: cc In virt� della liquidit� 
ed esigibilit� del credito e dal momento in 
cui questo acquist� tali qualit�, il creditore ha 
maturato anche il diritto al pagamento. Tale diritto 
-non il diritto di credito, si noti bene _, 
rimane per� in istato di pendenza; esso esiste, ma 
non � ancora operante. La maturazione del credito 
ai sensi del codice civile -vale a dire l'acquisto da 
parte di esso della qualit� di liquidit� e di esigibilit� 
-ha fatto diventare attuale, completandone la 
fattispecie, il diritto di credito (e cio� ha fatto acquistare 
al creditore il diritto al pagamento); tuttavia 
fin quando manchino i vari adempimenti contabili 
dell'amministrazione -il diritto di pagamento nel 
cui sorgere, come si � visto, la maturazione del 

credito si risolve -rimane a sua volta inoperante � 
(1). Sulla base di ci�, secondo il Sandulli, per lo 
stato di pendenza del diritto al pagamento, dovrebbe 
concludersi che il creditore; 1) non potrebbe 
ottenere che una condanna c. d. cc in futuro �, in 
quanto il pagamento immediato e~ importerebbe una 


-253



sostituzione del giudice all'amministrazione nella 
emissione del titolo di spesa�; 2) non potrebbe, poi, 
ottenere una condanna al risarcimento del danno, 
perch� ci� porterebbe a sostenere che il privato 
abbia nei confronti dell'erario � un diritto soggettivo 
al sollecito corso della procedura contabile 
preordinata all'emissione del titolo di ,spesa�; 3) 
potrebbe, invece, adire il giudice amministrativo 
per ottenere una pronuncia di illegittimit� del 
comportamento omissivo della pubblica amministrazione: 
l'atto impugnato sarebbe il silenziorifiuto 
della amministrazione a esaurire la procedura 
contabile; la situazione fatta valere consisterebbe 
in un interesse legittimo del privato al 
sollecito corso della stessa procedura; 4) potrebbe, 
in un secondo momento, chiedere allo stesso giudice, 
in forza dell'art. 27 n. 4 della legge abolitiva del 
contenzioso amministrativo, �l'emissione dell'ordine 
di pagamento in sostituzione dell'amministrazione
�; 5) in ogni caso, dichiaratasi l'illegittimit� 
del contegno dell'amministrazione, potrebbe 
rivolgersi ai tribunali ordinari per ottenere il riconoscimento 
del diritto al risarcimento del danno. 

La costruzione del Sandulli appare tutta impostata 
sulla distinzione tra diritto di credito El diritto 
al pagamento e sulla possibilit� di ritenere che 
questi due diritti facciano capo simultaneamente 
e distintamente al creditore. Oon simile presupposto 
si giunge ad affermare che la deficienza degli 
atti della procedura contabile in senso stretto, 
mentre porrebbe in istato di pendenza il diritto al 
pagamento, non toccherebbe per nulla il diritto di 
credito (2). Ma � proprio il presupposto che non 
pu� condividersi. 

Il Sandulli collega il suo pensiero a quello del 
Barbero, eh.e gi� ebbe a formulare la distinzione 
tra momento di insorgenza dell'obbligazione e sca


. denza del debito. Precis� il Barbero: cc Obbligato 
significa non gi� e non tanto, e non necessariamente, 
essere attualmente in dovere di effettuare la prestazione 
in oggetto, ma significa essere ci definitivamente 
implicato nel vincolo giuridico �. Il dovere 
di adempiere, il cc debito � propriamente detto, potr� 
essere coe�vo o venire successivamente: � un'altra 
questione; quel che vale per I'obligatio e che ci 
sia il vincolo, � l'essere legati: legati ad una prestazione 
da compiere oggi o domani, e talvolta 
oggi e domani, ininterrottamente (obbligazioni 
negative) � (3). La distinzione � giustificata nell'ordine 
d'idee del Barbero, secondo cui il diritto 
di credito, anzi il credito (perch� diritti soggettivi, 
secondo detto autore, sarebbero solo quelli risolventisi 
in un agere-licere, cio� i diritti assoluti) consiste 
nell'aspettativa giuridicamente tutelata di un 
obbligo, o, altrimenti, nella semplice destinariet� 
di un obbligo; in tal modo, infatti, si pu� vedere 
il fenomeno dal punto di vista della sola situazione 
svantaggiosa, escludendo una delle 'obbiezioni rivolte 
alla teorica che ritiene un diritto soggetto 
a termine una situazione gi� sorta, ma non ancora 
esercitabile (4). Non altrettanto pu� dirsi per la 
costruzione del Sandulli. 

.Anche a voler ritenere, infatti, che il cc debito � 
del Barbero sia una entit� giuridica individua 
distinta dall'obbligazione, e che ad un certo momento 
obbligazione e debito coesistano in capo al 

debitore, la duplicazione -costruita dal lato passivo 
del rapporto -si rifletterebbe sul lato attivo 
di quest'ultimo nel senso che, accanto alla situazione 
del creditore come destinatariet� di un obbligo, 
si dovrebbe costruire una situazione dello 
stesso come destinatariet� dell'obbligo scaduto, cio� 
del debito (5); diversa �, invece, la conseguenza 
da trarsi quando il credito si faccia consistere, non 
nella semplice destinatariet� di un obbligo, situazione 
di' attesa, ma anche in un diritto al pagamento, 
situazione dinamica. Ritenendo infatti che 
la posizione del creditore si scomponga in un doppio 
ordine di posizioni vantaggiose, chi volesse 
spiegare la ragione dell'autonomia dei due diritti 
(diritto di credito e diritto al pagamento), non 
potendo rinvenirla in termini di �bene protetto, 
dovrebbe stabilirla in termini dt contenuto, e poich� 
l'elemento che manca prima della maturazione del 

credito -momento che segnerebbe l'automatico 
sorgere del diritto al p�i,gamento -� la pretesa, 
dovrebbe dire che, mentre il diritto al pagamento 
consisterebbe in un potere, cio� nella pretesa di 
esigere l'adempimento dell'obbligo, l'altro -il diritto 
di credito -consisterebbe nella semplice destinatariet� 
dell'obbligo (6). Il che, a parte il fatto 
che farebbe ricadere nell'obbiezione solita secondo 
cui non � immaginabile la titolarit� di un potere 
(o diritto al pagamento) che non possa esercitarsi 
(perch�, nel caso, ostacolato dal mancato adempimento 
della procedura contabile), � precisamente 
il risultato opposto al quale -coerentemente giunge 
il Barbero quando, costruito il credito come 
semplice destinatariet� di un obbligo, ne esclude 
ogni contenuto volitivo, . ogni nota di potere che 
non sia limitata alla fase patologica della situazione 
stessa. 

Infatti, anche per chi escluda qualsiasi ingrediente 
di potere dalla situazione di credito, sorge 
un potere di chiedere l'attuazione coattiva dell'adempimento, 
o il suo equivalente (nonch� il 
risarcimento del danno), nel momento in cui la 
situazione di destinatariet� o di aspettativa non 
ha pi� ragione di essere -cio� alla scadenza del 
debito insoddisfatto -, ma questo potere non pu� 
essere certo assimilato a quello in cui consiste il 
diritto al pagamento del Sandulli. Il primo potere 
risulta da una nuova fattispecie derivante dalla 
combinazione del credito pi� il fatto dell'inadempimento; 
al momento della c. d. scadenza del 
debito, da un lato, la situazione del creditore 
come aspettativa o destinatariet� cessa di essere 
operativa di per s�, e rimane valida in quanto 
storicamente esistita, dall'altro, la situazione di 
potere � riscontrabile come effetto della nuova 
fattispecie specificata . .Apprestando invece i mezzi 
di tutela di cui alla costruzione del Sandulli non 
pare possibile prescindere dall'alternativa seguente: 

o si ritiene che possa esistere una situazione di 
credito come destinatariet� di un obbligo, e allora 
dovrebbe essere irrilevante, ai fini del co.ns.eguimento 
dello stesso bene protetto da quella desti-natariet�, 
il diritto al pagamento come potere di 
esigere l'adempimento; o si ritiene rilevante, ai fini 
del conseguimento di detto bene, e indipendentemente 
dal fatto cc inadempimento�, l'esistenza in capo 
al soggetto attivo del diritto al pagamento, e allora 

-254 


la situazione creditoria non potrebbe che risultare 
da quest'ultimo: inutile dovrebbe considerarsi la 
destinatariet� dell'obbligo. 

Diritto di credito e diritto al pagamento sarebbero, 
dunque, due situazioni soggettive escludentisi 
a vicenda. Dal lato attivo del rapporto di 
credito non pu� ritenersi sussistente che una sola 
situazione, il diritto di credito, o il credito, tout-court. 

Note 

(1) Op. ult. cit., p. 551. 
(2) RIVALTA, op. cit., p. 167, 171, ove si riprendono 
le idee espresse dal SANDULLI. Anche il FRAGOLA, op. cit., 
col. 1487, parla di un interesse legittimo e di un diritto 
di credito �sottostante n. 
(3) BARBERO: Sistema istituzionale, cit., vol. II, p. 5 
(corsivi dell'autore).. Nell'ordine di idee tradizionale 
l'opinione pi� seguita � quella eh~ individua il diritto 
soggettiv� nei due schei:ni della facolt� giuridica pi� la 
pretesa (diritto assoluto) e della sola pretesa (diritto di 
obbligazione): per essa, LEVI: Teoria generale del diritto, 
Padova, 1950, p. 266 e segg. Un nuovo indirizzo bandisce 
la pretesa dalla categoria �diritto soggettivo n e, 
individuando quest'ultimo in un agere-licere, contrappone 
i diritti soggettivi cos� individuati ai crediti, intesi 
come semplici destinatariet� di obblighi: � la geniale 
concezione del BARBERO. Di tale autore� sono ora raccolti 
gli scritti sull'argomento in un sol volume, Saggi 
di teoria generale del diritto, Milano, 1953. 
Le idee del BARBERO sono state pi� o meno tenute 
presenti dal NATOLI: Il diritto soggettivo, Milano, 1939; 
dal GroRGIANNI: Contributo alla teoria dei diritti di godimento 
su cosa altrui, I, Milano 1940; dallo SPERDUTI: 
Contributo alla .teoria delle situazioni giuridiche soggettive, 
Milano, 1944; dal VmGA: Libert� giuridica e diritti 
fondamentali, Milano, 1947, ed altri; anche se alcuni di 
questi autori tentino di evitare l'estromissione del credito 
dalla categoria dei diritti soggettivi, cercando di 
rinvenire anche per il primo un agere-licere. Per l'accoglimento 
del nuovo indirizzo nel diritto amministrativo, 
ALESSI: Sistema cit., p. 437 e segg. 

(4) Il RUBINO; La fattispecie, cit. p. 118, precisa: 
�Se l'obbligazione consiste anzitutto inun doverprestare... 
diciamo che l'obbligazione ancora non � sorta fin quando 
semplicemente si dovr� prestare in un momento successivo, 
anche ove non esistano dubbi sul se e sul quando 
si dovr� prestare. Del resto, salendo ad uI�.a prospettiva 
pi� ampia, pu� osservarsi che, se il diritto subbiettivo 
contiene come elemento essenziale un << potere '" conferito 
alla volont� del subbietto, non pu� dirsi che il 
diritto sia sorto per un dato subbietto fin quando tale 
potere non sia a disposizione del subbietto, cio�lfin 
quando non possa venire esercitato da costui...... n. 
(5) Ci sembra invece che questa cbnclusione debba 
scartarsi, ove si seguano le idee del BARBERO. 
(6) Il SANDULLI concepisce il diritto soggettivo genericamente 
come �situazione di vantaggio n (Manuale 
di diritto amministrativo, Napoli 1952, p. 44 e segg.). 
Per il diritto amministrativo, nello stesso senso, MIELE: 
Principi di diritto amministrativo, Padova 1950, p. 57 
GIANNINI M. S.: Lezioni di diritto amministrativo, voI. I; 
p. 269; CASETTA: Diritto soggettivo e interesse legittimo: 
problemi della loro tutela giurisdizionale, in �Rivista 
trimestrale di diritto pubblico'" 1952, n. 3, p. 626 e 
segg. La definizione � stata per� giustamente criticata 
in quanto esclusivamente descrittiva, BARBERO: Sistemrt 
istituzionale, cit., vol. I, p. 120, nota 2. Definendo il 
diritto soggettivo come �situazione di vantaggio n esso 
potrebbe farsi consistere, indifferentemente, in un agerelicere 
pi� destinatariet� di obblighi; nella destinatariet� 
di obblighi; nella pretesa o potere di esigere l'adempimento 
di un obbligo; in un agere-ligere pi� pretesa. 
3. Escluso, per le ragioni dette, che il diritto di 
credito possa ritenersi soggetto ad un termine finale, 
scadente in occasione dell'ultimo atto della procedura 
contabile il cui effetto sia l'estinzione dell'obbligazione, 
a noi sembra di poter affermare un principio 
di massima, che cio� l'espletamento della procedura 
contabile in senso stretto (liquidazione e 
pagamento) non incida nella esigibilit� e nella liquidit� 
del credito del privato; e -0he i ooratteri per 
determinare l'azionabilit� in giudizio di questo 
diritto non siano influenzati dalla procedura contabile 
in senso stretto: il diritto del privato nei confronti 
della pubblica amministrazione, sotto questo 
aspetto, non si differenzia da un comune diritto di 
credito. 

Posto il principio di massima, � necessario formulare, 
per�, alcune precisazioni. 


Innanzi tutto, non deve ritenersi che le norme 
sulla procedura contabile in senso stretto siano 
norme interne, precetti non spieganti alcuna efficacia 
vincolante per il privato. Una tesi del genere 
sarebbe assurda; si pensi, per esempio, al privato 
che rifiuti di ricevere il mandato nei casi in cui la 
legge preveda il pagamento con questo mezzo. 
Peraltro, una volta stabilita la rilevanza anche 
esterna delle norme di contabilit�, non si "sar� mai 
sufficientemente insistito sulla necessit� di non confondere 
tra la rilevanza soggettivamente illimitata 
di tali norme, per quanto attiene al modo d'essere 
del comportamento dovuto dalla pubblica amministrazione, 
e l'eventuale diversa rilevanza degli eventi 
dalle stesse norme previsti, rilevanza consistente 
nel condizionare o dilazionare il diritto del privato. 
Tale ulteri�re rilevanza dovrebbe essere espressamente 
sancita e non pu� certo dedursi da norme che 
si limitano a prescrivere la forma dell'adempimento 
. .Alle obbiezioni mosse precedentemente alla 
tesi che vuole differito dalla procedura contabile il 
momento in cui la condotta deve essere tenuta 
dallo Stato debitore, pu� aggiungersi ora anche 
questo altro argomento: quella tesi si fonderebbe. 
sull'errore di ritenere che, dovendo l'atteggiamento 
fisico del debitore assumere determinate modalit� 
volute dalla legge, in particolare, essere il momento 
terminale di una serie di atti, la mancanza di una 
di tali formalit� giustifichi la mancanza dello stesso 
atteggiamento fisico dovuto alla sua scadenza. 

Collegato con le osservazioni precedenti �, poi, 
il problema relativo alla possibilit� di ritenere che 
il diritto di credito cc si trovi in istato di soggezione 
-e cio� di affievolimento -rispetto al potere 
pubblico di scegliere il tempo dell'adempimento� 
(1). Il fondamento di detto potere discrezionale, di 
ritardare o di negar13 il pagamento, � '!'rinvenuto 
nelle stesse norme di contabilit�. Secondo cil Sandulli, 
tali norme cc sono predisposte dall'ordinamento 
a garanzia del perfetto regime della pubblica 
economia; e i poteri che essi conferiscono agli organi 
amministrativi importano valutazioni di tempo e 
di modo, le quali devono essere ispirate al pi� 
accorto contemperamento delle pretese creditorie 
dei terzi, della pi� assoluta seriet� di riscontro, 
e della graduazione nel tempo delle esigenze "'pubbliche 
da soddisfare a spese delJ'.Erario � (2). In 
realt�, anche qui sembra trascurato l'aspetto p11ramente 
formale che assumono le norme relative alla 
procedura contabile; infatti, ci� che il legislatore 
ha voluto tutelare per mezzo di esse � "l'interesse 
pubblico alla regolarit� del comportamento amministrativo 
se e in quanto l'amministrazione abbia 



-255 -'-


deciso di adempiere: � solo dopo l'effettuazione 
di detta scelta -dinnanzi alla quale si trova il 
diritto soggettivo di credito del privato, e da cui 
esula qualsiasi estremo di discrezionalit� -che 
la rilevanza delle norme contabili pu� spiegare 
influenza sull'adempimento. Si pensi, infatti, al 
caso pi� evidente in cui la pubblica amministra.
zione~ abbia deciso di non adempiere alla propria 
obbligazione: in tale ipotesi, non�chel'amministrazione 
non'. .abbia voluto fare buon uso delle norme 
di contabilit� (3), non le usa semplicemente, perch� 
ha deciso di non soddisfare il credito. Questa 
confusione appare evidente in uno interessante 
scritto del Fragola, laddove, partiti dalla premessa 
che �la mancata iscrizione nel bilancio di una 
somma, destinata a soddisfare il debito, � certo 
una chiara manifestazione implicita di volont� 
di non voler pagare o di voler ritardare il pagamento 
nel corso dell'esercizio finanziario>>, si conclude 
poi che <<questa omissione amministrativa 
� certo un atto amministrativo, e come tale impugnabile 
davanti al Consiglio di Stato� (4.) La 
volont�, invece, di non voler pagare o di ritardare il 
pagamento -anche se si manifesta per mezzo della 
omissione di un atto della procedura contabile � 
una volont� assolutamente libera in linea di fatto, 
che si collega al potere altrettanto libero di negare 
l'adempimento: oltre tale libert� di fatto non esiste 
che, il vincolo non discrezionale dell'amministrazione. 
In seguito alla omissione di cui � cenno, 
dunque, emerge solo il comportamento lesivo in 
se stesso,~ non legittimato da alcun potere discrezionale; 
il. diritto soggettivo leso �, pertanto, un 
diritto soggettivo perfetto ed esso pu� farsi valere 
esclusivamente innanzi ai tribunali ordinari (5). 

Ratte queste precisazioni, che ci sembrano indispensabili, 
potrebbe dirsi che l'omissione di determinati 
atti della procedura contabile, ovvero~ alalcuni 
fatti che rendono irrealizzabile tale procedura, 
assumono, e non possono non assumere, una 
rilevanza obbiettiva impeditiva in fase di adempimento, 
ma � precisamente questa una parte del 
discorso:� che concluder� il nostro lavoro, e per il 
quale � necessario distinguere i casi in1 cui il visto 
sul mandato rappresenti la duplicazione; di un 
precedente visto intervenuto sul contratto, dai casi 
in cui il visto sul mandato inter;,.enga' per la prima 
volta, escludendo il fatto da cui deriva l'impegno, 
per legge o per propria natura, un visto precedente. 
La distinzione, che non abbiamo trovata fatta da 
alcuno, � di grande" importanza, ove si pensi che, 
mentre nel primo caso il visto ha innanzi a s� un 
diritto gi� fissato come situazione certa circa' la sua 
esistenza, e la eventuale volont� della Corte diretta 
a tale fine: deve considerarsi, verso l'esterno, giuridicamente 
un nihil agere, nel secondo caso, invece, il 
visto svolg(una duplice funzione: da un' lato, � diretto 
a fissare come certa una situazione (il diritto di 
credito del privato), obbiettivamente incerta circa 
la sua esistenza, dall'altro, � rivolta a consentire 
il pagamento: in:questa ipotesi, il visto0 sul mandato 
assomma in s� la rilevanza del visto sul contratto. 
Alla necessit� di detta fissazione non sfugge nessuna 
situazione soggettiva del privato, quale che sia 
la fonte da cui scaturisce; anche il diritto soggettivo 
di credito da una sentenza di� condanl)-a, che per la 

legge civile sia liquido ed esigibile, in quanto situazione 
soggettiva nei confronti della pubblica amministrazione 
implicante lo svolgimento della procedura 
contabile in senso stretto, comprensiva del 
visto interveniente per la prima _volta sul lI}~ndato, 
deve sempre considerarsi obbiettivamente incerta 
circa la sua esistenza. 

� questa una conseguenza tratta, in linea rigorosamente 
logica, dal principio della necessit� del 
controllo .contabile in diritto pubblico, e dalla 
esatta funzione da attribuire allo stesso visto sul 
contratto. 

� ora possibile concludere con una visione generale 
della posizione soggettiva del privato creditore 
dello Stato. 

Note 

(1) SANDULLI; La posizione dei creditori pecuniari, 
cit., p. 560. 
(2) Ibidem. 
(3) Cos� FRAGOLA, op. cit., col. 1487. 
(4) Op. cit, col. ~187, 1488. 
(5) Si � visto gi� quali siano le conclusioni che il 
Sandulli trae dalle sue premesse: sostanzialmente conforme 
la RIVALTA, op. cit., p. 170 e segg. Il FRAGOLA, 
per�, va oltre, e, nel caso in cui vi sia stata sentenza 
passata in giudicato con condanna dell'Amministrazione 
a determinate prestazioni pecuniarie, ritiene che il privato 
abbia un interesse legittimo da far valere innanzi 
al Consiglio di Stato, il quale potr� sostituirsi all'ammininistrazione, 
nel senso che: 1) se si tratti di semplice rifiuto 
dell'amministrazione di adempiere, dar� ordine alla 
ragioneria di. emettere il mandato o, addirittura, emetter� 
un'ordinanza equivalente all'emissione del mandato 
di ufficio, ingiungendo alla tesoreria di pagare; 2) se si 
tratti, invece, di inadempimento per semplice mancanza 
di fondi, col procedimento di cui al numero precedente 
prelever� o far� prelevare la somma dal fondo di riserva; 
3) se si tratti, infine, di inadempimento per inesistenza 
della previsione di spesa a bilancio, ordiner� alla ragioneria 
di includere .nel futuro bilancio la somma (op. 
cit., col. 1487 e segg.). 
4. Cominciano dal visto"' sul contratto. Si � 
detto che il privato si vede: a'ttribuito, all'atto della 
stipulazione, o pi� in genere del perfezionamento 
del contratto, un diritto sia pure incerto circa la sua 
esistenza. � nella stessa tendenza del diritto ad 
attuarsi che si rinviene la:� possibilit� del privato 
di far fissare alla pubblica amministrazione un 
termine per la emanazione degli atti di controllo 
(1). Decocso inutilmente il termine, il privato pu� 
agire in giudizio per la tutela defi propri interessi 
che assuma lesi. Il provvedimento che il~ giudice 
ordinario pu� emettere varia per� da caso a caso, 
a seconda del modo d'essere assunto dal comportamento 
della pubblica amministrazione. Fatta l'ipotesi 
pi� comprensiva del silenzio dell'organo di 
amministrazione attiva, quest'ultimo in: giudizio: 
a) pu� dichiarare di aver taciuto perch� intenzionato 
ad impedire il compiersi del procedimento. 
Detto rifiuto pu� essere. variament(motivato, 
in fatto e in diritto, ma si ipotizza qui che 
l'Amministrazione non faccia riferimento ad un 
rifiuto di registrazione da~parte della Corte, .Pr.oprio 
perch� una pronuncia di �quest'ultima non� sarebbe_ 
avvenuta. Il giudice, ove riconosca l'infondatezza 
dei motivi addotti dall'amministrazione, pu�, in 
ogni caso, dichiarare l'illegalit� del comportamento 
della stessa, condannandola al pagamento 
e al risarcimento del danno; 

,,,;;; ]� Jmlmmm' i&i&JA:::: "� miwa :fil&f :: mmkll&&&&iMWJM& 


-256 


b) pu� dichiarare di aver taciuto non avendo 
alcun provvedimento da emettere dato il rifiuto 
della Corte di vistare l'atto. Questo -che non � 
affatto un caso di scuola-:-� suscettibile di distinzioni 
a seconda che il rifiuto sia stato originato 
dall'illegalit� in genere della situazione preesistente 
(ivi compresa l'illegalit� meramente contabile 
della stessa), ovvero, in particolare, da alcune 
violazioni dell'ordinamento contabile che hanno 
preoccupato la dottrina pi� recente: cio�, dalla 
mancata previsione in bilancio della somma da. 
pagare o dalla sopravvenuta mancanza di fondi. 
La distinzione peraltro -come sar� subito chiaro 
-non rileva al fine di una diversa conclusione 
circa la tutela della posizione del privato. In ciascunaidelle 
dette ipotesi, infatti, rimane esclusa la 
possibilit� di condannare l'amministrazione al 
pagamento o al risarcimento del danno: il solo 
diritto che il privato pu� far valere, � il diritto alla 
restituzione del corrispettivo, diritto che, a sua 
volta, in linea generale, non esiste nelle ipotesi 
esaminate dato che le situazioni non sono eseguibili 
prima dell'intervento dell'atto di controllo. 

Il giudice non pu� condannare l'amministrazione' 
al pagamento, in quanto, consistendo il rifiuto 
di visto in un accertamento negativo della esistenza 
della situazione precedente, il cui effetto 
� retroattivo nel senso precisato, l'inizio della lite 
ha trovato gi� ripristinata la situazione anteriore 
al contratto, e neppure al giudice -per il principio 
di infungibilit� degli atti di controllo -� 
consentito di ritenere esistente una situazione gi� 
dichiarata inesistente dalla Corte . .Alle parti non 
rimarrebbe che il mezzo di riprodurre la situazione 
preesistente con un nuovo contratto. �, 

Il giudice, del resto, non pu� neppure condannare 
l'amministrazione al risarcimento del danno, perch� 
� il concetto stesso di danno da risarcire ad essere 
incompatibile con il rifiuto di visto. Ci� che � immeditamente 
rilevabile, nel caso, � proprio e solo l'inesistenza 
di una volont� di legge che garantisca un 
bene al privato. 

Le affermazioni di cui sopra sono ancora pi� 

evidenti nei casi in cui il rifiuto di visto sia da 

collegarsi alla mancata previsione in bilancio della 

spesa!o alla sopravvenuta mancanza di fondi (2). 

Nell'ipotesi, ricorre un esempio di impossibilit� 

giuridica della prestazione. Al giudice non � con


sentito di svolgere alcuna indagine sul punto 


neppure quella che il Fragola ritiene di dover am


mettere, e cio� l'indagine sull'atto amministrativo 

costituito dalla omissione della iscrizione d0lla spesa 

-in. quanto ogni suo esame in tal senso si risolve


rebbe in un sindacato dell'atto legislativo con cui si 

� approvato il bilancio. Nelle ipotesi, dunque, il 

giudice non pu� non rilevare l'esistenza dell'impedi


mento obbiettivo e pronunciare in conformit� (3). 

Pu�]'ora passarsi al visto sul mandato. 

I casi in cui il visto debba costituire la dupli


cazione di un visto precedente sono i pi� facili da 

esaminare sopratutto perch� ad essi pu� estendersi 

in grati parte quanto � stato detto. 

Se l'amministrazione non paga alla scadenza, 

l'inadempimento pu� essere stato determinato dalla 

volont� della pubblica amministrazione di non 

adempiere. In tal caso; previo accertamento della 

illegalit� del comportamento di questa ultima, il 
giudice condanna al pagamento ed al risarcimento 
1iel danno,. ed � solo ove non si ritenga possibile 
la esecuzione forzata contro lo Stato, neppure relativamente 
ai beni patrim0niali dispoaibili, che al 
privato non rimane che . attendere il volontario 
adempimento. 

L'inadempimento pu� essere stato determinato, 
per�, da mancata iscrizione della spesa il bilancio 

o da sopravvenuta mancanza di fondi. Nella specie, 
la pronuncia non pu� essere diversa da quella gi� =jj 
vista: il giudice potr� condannare l'amministra. 


zione alle restituzioni, ma non al risarcimento del .

l

danno. Peraltro, poich� nel caso esiste un diritto .."'-;:, 
certo circa la sua esistenza, (qui la rilevanza del 
visto � quella propria a qualsiasi atto della procedura 
contabile in senso stretto, e il suo rifiuto non 
ha l'effetto di dichiarare inesistente la situazione 
del privato) pu� riscontrarsi -ed � valutazione 
che il giudice far� caso per caso -anche un'impossibilit� 
temporanea della prestazione (art. 1256, 
secondo comma, O.O.) eliminabile, cio�, con l'iscrizione 
della spesa nel successivo bilancio (4). 

Le ipotesi in cui il visto non costituisca una duplicazione 
del precedente atto di controllo si presentano 
alquanto pi� complesse all'esame. 

Nella categoria devono comprendersi tutti i 
casi in cui -per qualsiasi ragione -non sia intervenuto 
un visto anteriormente allo svolgimento 
della procedura contabile in senso stretto, ivi compreso 
il caso sub a, cio� quello del diritto di credito 
del privato scaturente da una sentenza la quale 
presupponga un contratto di cui l'amministrazione 
non abbia mai provveduto all'inoltro alla Corte 
dei conti. 

Il novum in quest'ultimo caso -che rappresenta 
un caso limite -� costituito non solo dal diritto 
al risarcimento del danno -che trova la sua fonte 
immediata nella sentenza -come potrebbe ritenersi, 
ma anche dallo stesso diritto al pagamento 
-scaturente dal contratto -per H quale nessun 
visto si postula intervenuto, e la conseguenza 
consiste proprio nel ritenere che il diritto alla 
prestazione da parte del privato, nel suo complesso, 
sia una situazione incerta circa la sua stessa 
esistenza, nonostante abbia origine dal giudicato: 
conclusione certo inammissibile secondo le norme 
comuni, ma innegabile -secondo noi -a stregua 
dell'ordinamento pubblico ove vigono rigorosamente 
i principi della infungibilit� e della essenzialit� 
degli atti di controllo. t 

In tutti i casi che si esaminano ora, pertanto, 

deve negarsi al creditore l'azione esecutiva nei 

I 

confronti dello Stato. Se risulti che il debitore, 

! 

non volendo adempiere, abbia omesso perci� le 
stesse attivit�, necessarie all'espletamento della I 
procedura contabHe, in particolare non abbia mai i 
sollecitato H .con,trollo della Corte, al privato non 
rimane che adire H giudice per ottenere una pro


I 

nuncia di illegittimit� del comportamento amministrativo 
con la conseguente condanna al pagamento _ 
e al risarcimento del danno. Ove peraltro l'amministrazione 
insista nel suo comportamento omissivo, 1 
il privato non pu� che attendere la volontaria esecuzione 
dell'obbligo: � questo il caso corrispondente 
a quello esposto pi� sopra sub a. Rimane confer



dal primo. Senza considerare poi che � dubbio se al silen-
257 


mato cos� che, per qualsiasi situazione del privato 
anche se scaturente da sentenza, condizione necessaria 
dell'azione esecutiva � l'intervento di almeno 
un atto di controllo della Corte, che abbia per effetto 
di fissare come esistente la situazione di cm si 
tratta. Il ritenere altrimenti significherebbe ammettere 
che il giudice possa sostituirsi agli organi 
di controllo in detta :fissazione, conclusione contrastante 
con quanto fin qui si � venuto dicendo. 

Pu� peraltro dirsi che i casi in cui l'Amministrazione, 
dinanzi ad un giudicato che la condanni, 
ometta di sollecitare il controllo della Corte sono 
quasi del tutto ipotetici. Ci� che invece pu� avvenire 
con maggiore frequenza � il rifiuto della Corte 
di vistare un mandato che sia stato emesso sulla 
base di una sentenza passata in giudicato. Potrebbe 
a questo proposito venire in considerazione l'obbligo 
della Corte di conformarsi al giudicato. La 
limitata rilevanza di detto obbligo per� � subito 
evidente, ove si pensi che la Corte stessa, oltre la 
indagine sulla legalit� in genere della situazione, 
svolge un'indagine sulla legalit�" contabile della 
medesima, ch� sfugge invece al sindacato del giudice 
ordinario. Potr�, dunque, configurarsi un obbligo 
della Corte di riconoscere la qualificazione che 
il giudice ha dato alla situazione del privato, ma 
non potr� disconoscersi la possibilit� della prima 
di rifiutare il visto in caso di illegittimit� contabile 
della situaZione stessa. Con la conseguenza che, 
nel caso in cui il visto ~come si ipotizza qui sia 
intervenuto per la prima volta, la situazione 
stessa rimane :fissata come inesistente. 

Quanto detto pi� sopra si collega all'ultima ipotesi, 
e cio� a quella in cui il mancato adempimento 
sia avvenuto a causa del rifiuto della Corte 
di vistare il mandato; a detto rifiuto -quale ne 
sia la ragione (illegalit� in genere della situazione 
precedente; impossibilit� giuridica della prestazione) 
-deve sempre annettersi l'effetto della 
:fissazione come inesistente della situazione del privato; 
a quest'ultimo, dunque, dopo l'accertamento 
negativo, non si indirizza alcuna volont� 
di legge diretta a garantirgli un bene: ci� che al 
medesimo non pu� essere negato -proprio perch� 
� da escludersi l'aleatoriet� del rapporto -� 
solo il diritto ad ottenere la restituzione del corrispettivo, 
ove naturalmente questo sia possibile 
(esempio, contratto a prestazioni corrispettive 
che non sia stato vistato precedentemente in quanto 
di valore inferiore a una data somma). 

La conclusione tratta, seguendo le idee prospettate, 
ai fini di ritenere possibile l'attuazione coattiva 
del diritto di credito del privato, come si � visto, 
si collega ad una tendenza restrittiva. Quest'ultima, 
peraltro, � ricavata non dalle ben note argomentazioni 
con cui si nega l'ammissibilit� della esecuzione 
forzata contro lo Stato -problema che vogliamo 
lasciare aperto -ma dal principio per cui una 
situazione obbiettivamente incerta circa la sua 
esistenza non pu� attuarsi per mezzo della surrogazione 
della volont� del debitore. 

Note 

(1) Riteniamo che il termine debba essere fissato 
all'organo di amministrazione attiva, e non a quello di 
controllo, in quanto quest'ultimo agisce solo se eccitato 
zio della Corte possa attribuirsi la rilevanza di un rifiuto 
di vistare l'atto: sugli atti di controllo taciti, ROMANELLI: 
L'annullamento, cit. p. 335. 

(2) I casi debbono essere rniformemente risolti, cos� 
afferma anche la RrvALTA, op. cit., p. 172; contra, FRAGOLA, 
op. cit. col. 1489. . � 
(3) Che il bilancio costituisca atto legislativo dopo la 
approvazione del Parlamento, FRAGOLA, op. cit., col. 
1489, il quale, in considerazione di ci�, per il caso di 
mancata prefissione della spesa, deflette, sia pure parzialmente 
e, per noi, sempre erroneamente, dalla conclusione 
assunta per gli altri casi. Sul punto, ampiamente, 
RIVALTA, p. 163 e segg.; SANDULLI, op. cit., p�. 559.. 
(4) Che la mancata iscrizione nel bilancio non estingue 
il diritto di credito, � ritenuto dalla dottrina pi� recente 
(si veda SANDULLI, op. cit., p. 549 e autori ivi citati). 
11 principio, per�, � valido, secondo noi, solo nel caso 
esaminato nel testo. Per le ipotesi in cui la Corte abbia 
rifiutato il visto, la situazione precedente � stata dichiarata 
inesistente, e pertanto, non � suscettibile di reviviscenza 
(casi nel testo sub b). 
(5) Per gli interessi moratori deve concludersi che essi 
decorrono a carico dell'amministrazione dal momento 
in cui si verifichi uno dei fatti previsti dall'art. 1219 
c. c. � inutile dire, peraltro, che l'applicazione dei detti 
interessi dipende, da un lato, dalla pronuncia di illegalit� 
del comportamento amministrativo, rimanendo esclusa 
in tutte le ipotesi in cui sia impossibile la condanna 
del debitore al risarcimento del danno; dall'altro, dalla 
circostanza che il diritto sia gi� certo circa la sua esistenza. 
In pratica, dunque, anche verificandosi le prime 
due condizioni, deve negarsi l'obbligo della amministrazione 
al pagamento degli interessi moratori fino a quando 
non sia intervenuto per la prima volta il visto della 
Corte dei Conti. Per gli iilteressi corrispettivi siamo del 
parere che non possa negarsi la loro decorrenza di;tl momento 
in cui il credito del privato; divenuto liquido e?esigibile 
a stregua delle leggi civili, sia fissato come esistente 
per mezzo del visto della Corte dei Conti. Per 
un'ampia rassegna di giurisprudenza -non sempre 
concorde -si consultino le opere del SANDULLI e della 
RIVALTA. 
PASQUALE PAONE 

PROCURATORE DELLO STATO 

NOTA 

1. Obbligatoriet� dell'atto di controllo. -2. Limiti di tale 
obbligatoriet� secondo la legislazione.,vigente all'entrata 
in vigore della Costituzione. -3. Interpretazione e limiti 
di applicazione dell'art. 100 della Costituzione. -4. Limite 
attuale della obbligatoriet� del controllo in funzione dell'interpretazione 
dell'art. 100 della Costituzione e della 
leaislazione vigente. -5. La natura del controllo esclude 
la 0 possibilit� di un suo esercizio al di fuori dei limiti legislativi. 
-6. Contraria prassi di alcune Aziende autonome. 
Illegittimit� della prassi e relativi inconvenienti. 7. 
Studi per la riforma delle modalit� di esecuzione dei 
controlli ed orientamenti relativi. -8. Lineamenti di una 
riforma del controllo preventivo. 
� 1. A complemento~dello studio del Paone sull'atto 

di controllo di legittimit�, considerato dal punto di 

vista ontologico, reputiamo opportuno accennare 

brevemente alla funzione di controllo della Corte dei 

Con.ti, di cui quell'atto rappresenta la manifestazio


ne essenziale,. fermando particolarmente la nostra 

attenzione sul controllo preventivo di legittimit�. 

� da premettere che la fu:nzione di controllo, 

quando si esercita su determinati atti, costituisce 

attivit� obbligatoria e vincolata distiugU:en.dosL 

per tali caratteristiche fondamentali cos� dalla 

funzione consultiva che dalla amministrazione at


tiva. In.fatti, come � ben noto, l'attivit� consultiva 

� solo eccezionalmente obbligatoria, mentre � nor


malmente facoltativa; e l'attivit� di amministra


,,,;;M,::mrmmlfumti.% fuii:i:fuik iilliilii:i: 



-258 


zione attiva � solo eccezionalmente vincolata, 
mentre � normalmente discrezionale. 

Nell'attivit� di controllo, invece, i caratteri della 
facoltativit� e della discrezionalit� si ritrovano nel 
cos� detto controllo ispettivo e nel controllo sostitutivo, 
mentre sono, assolutamente, esclusi nel 
controllo sugli atti, sia preventivo che successivo. 

La prima conseguenza di tale premessa � che il 
controllo della Corte dei Conti, sia per quanto riguarda 
i suoi limiti sia per qanto riguarda le sue 
modalit�, � disciplinato completamente ed esclusivamente 
dalla legge, e non pu� essere regolato da 
norme di grado inferiore. 

2 . .Al momento� dell'entrata in vigore della Costituzione, 
la legge che regolava il controllo preventivo 
di legittimit� da parte della Corte dei Conti 
era ilT. U. approvato con R. decreto 12 luglio 1934, � 
n. 1214, e particolarmente gli articoli dal 17 al 37. 
L'art. 17 dispone: << I decreti reali, qualunque sia 
il Ministero da cui� emanano e qualunque ne sia 
l'oggetto, sono"'presentati. alla Corte perch�, esercitato 
il controflo di legittimit�, vi si apponga il visto 
e ne sia fatta la registrazione. 

�Potr� il regolamento stabilire quali decreti 
reali siano eccezionalmente-esentill' dal visto e dalla 
registrazione n. (Il Regolamento i~ parola � stato 
emanato con"'R. decreto 12 luglio 1934, n. 1932). 

L'art. 18 dispone che: <tsono presentati alla Corte 
per il visto e la registrazione!(s'intende preventivi) 
tutti i decreti con i quali si approvano contratti 
per un importo"'superiore a L. 20.000 e quelli con i 
quali stautorizzano altre spese per un importo superiore 
a L. 10.000,'"quando l'autorizzazione non sia 
contemporanea all'emissione dell'ordine dij pagamento. 
Sono pure present;ati alla Corte tutti gli 
atti di nomina,� promozione o cessazione dal servizio 
di impiegati ed agenti e quelli con i quali si 
conferiscono stipendi~ed altri assegni continuativi 
a carico dello Stato ,;, � 

L'art. 19 disciplina il riscontrofpreventivo dei 
mandati e degli!ordini di accr.editamento. 
Gli altri articoli regolano aspetti procedurali o, 
comunque, secondari del controllo preventivo. 

I limiti di valore conten.uti nel citato art. 18 sono 
stati elevati di venti volte con il decreto legislativo 
20 gennaio 1948, n. 18, e di sessanta volte con 
la legge 10 dicembre 1953, n. 936. � 

L'art. 28 dispone, infi.ne, che: <<Per le .Amministrazioni 
autonome e speciali aziende statali delle 
ferrovie, delle. Poste e Telegrafi, dei servizi telefonici, 
dei monopoli industriali, degli uffici per i lavori 
portuali, delle colonie, della Cassa dei Depositi 
e Prestiti con le gestioni annesse, dell'azienda della 
strada, delle foreste demaniali... la Corte esercita 
la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive 
disposizioni speciali�. 

Le disposizioni specialif che disciplinan.o il controllo 
sugli atti delle aziende autonome indicate 
nel citato art. 28, hanno in comune il principio Cl.i 
escludere il controllo preventivo stabilendo il solo 
controllo consuntivo. 

In particolare, per quanto riguarda l'.Amministrazione 
ferroviaria, questo principio � fissato negli 
art. 26 e 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429 mod,ificata 
dall'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1912, 

n. 128; per quanto rigua1da l'.Amininistrnzione postale 
nell'art. 16 del Decreto legge 29 aprile 1925, 
n. 520 e nell'art. 71 del Regolamento di Contabilit� 
per i Servizi delle Poste e Telegraf�, approvato 
con R. decreto 8 maggio 1933, p.. 841; per quanto 
riguarda l'Azienda . delle Foreste Demaniali nel 
Decreto legis. 17 febbraio 1927, n. 324; ed infine, 
per quanto riguarda l'.A.N . .A.S. nell'art. 50 del Decreto 
legis. 17 aprile 1948, n. 547. 
3. La Costituzione Repubblicana, a differenza 
dello Statuto .Albertino, contempla, espressamente, 
nell'art. 100 le attribuzioni della Corte dei Conti, 
stabilendo che essa << esercita il controllo preventivo 
di legittimit� sugli atti del Governo; ed anche quello 
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. 
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, 
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a 
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro 
eseguito n. 
Il contenuto di questo articolo ha dato luogo a 
controversie di interpretazione nella dottrina; ma 
prima di esaminarle ed esprimere in. materia il nostro 
punto di vista, riteniamo opportun.o tracciare 
rapidamente la storia dell'art. 100, attraverso, sopratutto, 
i lavori preparatori che lo hanno preceduto. 


L'art. 100 deriva dall'art. 2 del progetto redatto 
in sede di sottocommissione dell'assemblea costituente, 
il quale cos� disponeva: <<La Corte dei Conti 
esercita il controllo preventivo di legalit� sugli 
atti del Govern.o, nonch�, anche in via successiva, 
su quelli di gestione del bilancio dello Stato e degli 
enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria... 
n. La formula sopra trascritta, certamente 
non perfetta sul piano della tecnica legislativa, 
costituiva, evidentemente il risultato di un compromesso 
fra le varie tendenze manifestatesi nel corso 
della discussione. In particolare, l'on. Mortati aveva 
prop0sto di sostituire la dizione con" un'altra cos� 
concepita: <<La Corte dei Conti esercita il controllo 
preventivo di legittimit� sugli atti del Governo, 
nonch� quello preventivo e successivo sull'ammin.istrazione 
f�.nanziaria dello Stato e degli ent(alla cui 
gestione lo Stato concorre in via ordinaria con propri 
contributi, secondo le nmme stabilite~da apposita 
legge �. 

Su questa proposta avevano manifestato il proprio 
dissenso altri deputati; ma l'opinione~prevalente 
pu� dirsi sinteticamente e incisivamente riassunta 
in queste parole dell'on. Einaudi: << Desidero, 
poi, osservare che non � necessario n� opportuno 
che in tutti i casi il controllo della Corte dei Conti 
sia esercitato nella stessa maniera. Occorre, infatti, 
che sia esercitato compatibilmente con le esigenze 
di ogni data amministrazione . .Ad esempio, l'amministrazione 
ferroviaria deve far marciare ogni giorno 
regolarmente i treni e pu� essere, quindi, costretta 
a procedere ad alcune spese imme.diate per assicurare 
la regolarit� del servizio. In tal caso non �..p@sibile 
fare ricorso al sistema di. controllo usato 
normalmente dalla Corte dei Conti, perch� risulterebbe 
di intralcio al funzionamento delle Ferrovie. 
Ci� valga come esempio, perch� gi� la Corte 
dei Conti esercita il controllo sulle FF. SS. in maniera 


....... 25!) 


diversa d<:ti quelia C�� c�i ia �sercita su altre Amministrazioni 
dello Stato. Quello che interessa � 
che l'articolo della Costituzione, relativo alla Corte 
dei Conti, sia redatto in modo da non impedire 
l'uso di diverai sistemi di controllo a seconda delle 
esigenze particolari delle varie Amministrazioni 
dello Stato �. 

La proposta del Morta.ti fu, quindi, respinta e 
l'art. 2 fu ulteriormente modificato e trasfuso nell'attuale 
testo dell'art. 100. 

Vopinione della dottrina � orientata prevalentemente 
nel senso che l'art. 100 non stabilisca 
l'obbligo costituzionale di assoggettare al controllo 
preventivo di legittimit� tutti gli atti ancorch� non 
possano qualifi,carsi come << atti del governo �. 

Il Balladore Pallieri, che appare come lo scrittore 
pi� avanzato nel dare all'art. 100 una portata 
estensiva, ha osservato: <<(Dir. Cost., Milano 1949, 
pag. 325) �... la Corte dei Con.ti conserva pure il 
controllo sulla gestione del bilancio dello Stato. 
Il progetto, correttamente, parlava a questo riguardo 
di controllo preventivo, e successivo 
(((anche successivo n), secondo l'espressione ivi 
adoperata); l'attuale testo (spostato 1'(( anche �) 
parla solo pi� di controllo successivo; mai non vi � 
dubbio che verr� conservato anche il controllo 
preventivo, che � fondamentale ... �. 

Il Cantucci, che appare il pi� avanzato in senso 
contrario, risolve, addirittura i d11bbi di interpretazione 
dell'art. 100 nel senso che il controllo preventivo 
dt legittimit� della Corte dei Conti su atti 
diversi doi,gli atti del Governo, � diventato ora 
incostituzionale. 'Egli dice, infatti: << Nel progetto 
si era attribuito alla Corte dei Conti il controllo 
preventivo sulla gestione del bilancio dello Stato, 
ma il testo approvato dall'Assemblea Costituente 
attribuisce alla Corte soltanto il controllo successivo 
su tutti gli atti che importano spese per lo 
Stato, affiuch� queste siano mantenute nei limi.ti 
del bilancio con la revisione e con il riscontro, alla 
fine di ogni esercizio, dell'intero rendiconto consuntivo 
dello Stato... (in << Commentario Sistematico 
alla Costituzione italiana>> diretto da Levi e Calamandrei, 
vol. II, pag. 166). 

Tra questi due estremi, sta la grandissima maggioranza 
degli altri costituzionalisti che giudicano 
che la situazione sia rimasta immutata in riferimento 
a quella vigente al momento dell'entratain vigore della Costituzione. (V. PERGOLESI: Diritto 
costituzionale, nona ediz., Bologna, 1954, p. 226 
e segg.; CERETI: Corso di diritto costituzionale italiano, 
terza ediz., Torino, 1953, p. 234 e 236 segg.; 
LUCIFREDI: La nuova Costituzione italiana, Milano 
1952, p. 248; BISCARETTI DI RUFFIA: Diritto costituzionale, 
Napoli 1949, I, p. 566; MoNACO-CANSACCm: 
La nuova Costituzione italiana, seconda edizione, 
Torin(), 1948, p. 134). 

A nostro avviso, quali che siano i dubbi che la 
formulazione dell'art. 100 possa determinare, quello 
che appare certo � che non si � inteso stabilire 
costituzionalmente il controllo preventivo di legittimit� 
per gli atti di gestione, cos� come indubbiamente 
� stato stabilito per gli atti del Governo. 
Riteniamo, cio�, che l'obbligo costituzionale del 
controllo preventivo di legittimi.t� sia stato imposto 
con l'art. 100 solo per gli aitti del Governo, 

espressione della quale, peraltro, vedremo l'esatta 

portata interpretativa. 

La conferma, d'altronde, pi� esplicita della esattezza 
del nostro punto di vista, piuttosto che nella 
dottrina assolutamente dominainte, la si trova nella 
stessa legislazione degli anni successivi alla pro" 
mulgazion.e della Costituzione, allorch� non si � 
esitato a modificare con legge ordinaria i..� limiti 
di valore relativi alla sottoposizione degli atti di 
gestione del bilancio al controllo preventivo della 
Corte dei Conti (vedi il citato Decreto legislativo 

n. 18 del 20 gennaio 1948, e la legge 10 dicembre 
1953, n. 936). Invero, con l'elevazione dei 
limiti di valore stabiliti nell'art. 18 del T. U. sulla 
Corte dei Conti, si � venuta a disporre la esenzione 
dal controllo preventivo di legittimit� di una serie 
di atti di gestione del bilancio qualificati in ragione 
della loro entit� economica. Ora, se l'art. 100 della 
Costituzione avesse stabilito l'obbligo costituzionale 
del controllo preventivo per tutti gli atti di gestione 
del bilancio, � evidente che queste esenzioni, 
disposte con legge ordinaria, sarebbero incostituzionali. 
Precisata, nei sensi sopra riferiti, la portata 
dell'art. 100, per quanto riguarda il controllo preventivo 
di legittimit� degli atti di gestione del bilancio, 
occorre, per completarne l'esegesi, stabilire 
il significato della espressione << atti del Governo >>, 
per i quali, invece, l'art. 100 sancisce l'obbligo 
costituzionale del controllo preventivo. 

A nostro avviso, alla espressione << atti del Governo 
� deve attribuirsi il valore che � fatto palese 
dal significato delle parole per il che � sufficiente 
riferirsi al concetto di Governo quale � definito 
dall'art. 92 della Costituzione, secondo cui <<il 
Governo della Repubblica � composto del Presidente 
del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei Ministri>>. Atti del Governo, 
pertanto, potranno ritenersi soltanto quelli che promanano 
dall'organo collegiale <<Consiglio dei Ministri 
n. Naturalmente, poich� secondo il nostro 
ordinamento costituzionale gli atti sono sempre 
emanati o dal Presidente della Repubblica o da un 
Ministro, � evidente che l'intervento del Consiglio 
dei Ministri, ai fini della loro qualificazione come 
atti dei Governo, deve avvenire sotto forma di deli-� 
berazione preventiva della quale l'emanazione dell'atto 
costituisca esecuzione. 

Potrebbe obiettarsi che tale interpretazione sia 
eccessivamente formale ma in una materia cos� 
delicata quale quella del controllo di legittimit�, 
non pu� non riconoscersi quale unico legittimo 
criterio di identificazione degli atti da controllare 
proprio quello formale. 

Per includere nella categoria <<atti del Governo>> 
gli atti mediante i quali si articola e si realizza la 
amministrazione economica ed ordinaria dello Sta� 
to, primi i decreti ministeriali, dovrebbe sostenersi 
la equivalenza tra la nozione di << atti del Governo 
� e quella, illimitata di << atti del po.tere esecutivo 
�. Solo in tal modo potrebbero ricompren-_ 
dersi tra gli atti costituzionalmente soggetti al 
controllo di legittimit� tutti quelli previsti dall'art. 
18 del T. U. sulla Corte dei Conti. Ma, dopo 
quanto si � detto innanzi, una tale interpretazione 
non pu� non apparire come totalmente contra




-260 


stante cos� con la lettera e la ratio della disposizione 
come con la stessa interpretazione datane 
dal legislatore ordinario. 

4~ Esaminato lo stato della legislazione al momento 
dell'entrata in vigore della Costituzione, e, 
precisata, nei sensi sopra esposti, la interpretazione 
dell'art. 100 della Carta Costituzionale; resta da 
accertare quale influenza eserciti eventualmente 
detto art. 100 sulla legislazione precedente e quali 
limiti imponga al legislatore ordinario nella elaborazione 
delle leggi successive. 

In ordine al primo problema abbiamo gi�.visto 
come la dottrina prevalente ritenga che la legislazione 
precedente alla Costituzione (e, cio�, in sostanza 
il T. U. del 1934) non abbia subito alcuna 
modificazione in forza dell'art. 100 della Costituzione. 


Questa opinione ci sembra per� eccessiva. Riteniamo, 
cio�, che le eventuali esenzioni dal controllo 
preventivo disposte con legge ordinaria (o, peggio 
ancora, \con regolamento delegato, come il R. decreto 
n. 1332 del 12 luglio 1934), non abbiano 
pi� efficacia quando concernano atti che debbano 
qualificarsi � atti del Governo )) nei sensi sopra 
precisati. 

Per quanto riguarda, invece, la soggezione al 
controllo preventivo degli atti amministrativi diversi 
da quelli del Governo, riteniamo anche' noi 
che la situazione legislativa sia rimasta immutata, 
salvo, naturalmente, le ulteriori esenzioni disposte 
a mezzo di aumento dei limiti di valore con le citate 
leggi suecessive alla Costituzione. 

La tesi che la situazione sia rimasta immutata 
concerne, ovviamente, anche la materia del controllo 
degli atti delle aziende autonome e speciali, 
nel senso che, per. quanto riguarda queste, il controllo 
deve svolgersi solo in sede consuntiva in 
conformit� alle disposizioni dell'art. 28 del T. U., 
deUe varie leggi speciali sopra citate e del chiaro 
intendimento dei Costituenti, quale risulta espresso 
neUe sopra riferite parole dell'on. Einaudi. 

Per quel che concerne la identificazione dei limiti 
imposti dall'art. 100 della Costituzione al legislatore 
ordinario, mentre non pu� dubitarsi della 
legittimit� del suo potere di liberamente modificare 
il sistema di controllo sugli atti diversi da 
quelli del Governo, stabilendo esenzioni, disciplinando 
diversamente le modalit� e la procedura del 
controllo, ecc. appare altrettanto evidente che non 
potrebbe ritenersi costituzionalmente legittima una 
eventuale esenzione dal controllo preventivo di 
�atti del Governo))' nemmeno in quella forma indiretta 
che potrebbe scaturire da un'eventuale interpretazione 
che si intendesse dare a quest'espressione 
con legge ordinaria. 

Pu� apparire superfluo rilevare che altrettanto 
libero � da ritenersi il legislatore ordinario di assoggettare 
al controllo preventivo di legittimit� atti 
di gestione del bilancio che ne siano tuttora esenti. 

Il nostro punto di vista concorda, sostanzialmente, 
con le conclusioni del Comitato degli esperti 
istituito in seno alla Commissione Ministeriale per 
la riforma della Pubblica Amministrazione, il quale 
ha ritenuto che: <<la norma costituzionale IieUa sua 
enunciazione, se da un lato non consente di affer


mare che s� sia voluto precludere la possibilit�. di 
adottare in pi� larga misura il sistema del controUo 
postumo pre&entemente in uso per alcuni atti e per 
\lilcune amministrazioni a carattere industriale, in 
vista di particolari esigenze ohe .per esse sorgono, 
non consente tanto meno di affermare che si sia 
inteso stabilire una cos� sostanziale innovazione 
all'attuale sistema quale quella che per gli atti di 
gestione del bilancio il controUo della Corte debba 
essere soltanto successivo )) (Stato dei Lavori per la 
riforma della Pubblica Amministrazione, 19481953; 
vol. III, edito dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Roma, 1953, pag. 356). 

5. Dalla introduzione nella Costituzione repubblicana 
deU'art. 100 � seguito, a nostro avviso 
come risultato indiretto, ma ugualmente importante, 
un rafforzamento del principio, al quale sopra si � 
accennato secondo cui il controUo preventivo di 
legittimit�. pu� esercitarsi solo in forza di legge e nei 
limiti da essa tassativamente fissati. 
L'attribuzione, infatti, deUa qualit�. di funzione 
costituzionale all'attivit�. di controllo, esclude 
qualsiasi margine di discrezionalit� sia da parte 
dell'organo controllante, sia da parte degli organi i 
cui atti debbono essere controUati. Basterebbe, 
del resto, considerare gli effetti che l'atto di controllo 
preventivo ha, in forzai della norma costitu-� 
zionale, sugli atti'ad esso soggetti, secondo quanto � 
stato posto in rilievo nello studio del Paone, �per 
escludere che tali effetti possano provocarsi a mero 
arbitrio dell'organo amministrativo che ritenga, in 
ipotesi utile e conveniente richiedere il controllo su un 
atto che al controllo stesso per legge non � soggetto. 

Invero, un atto che la legge non assoggetta� al 
controllo preventivo di legittimit� e che, quindi, 
riconosce perfetto ed efficace indipendentemente 
da questo, non pu� perdere i requisiti di perfezione 
e di efficacia solo perch� l'organo che lo ha emanato 
intenda sottoporlo al riscontro preventivo, sia pure 
per garantirsi contro eventuali rilievi in sede di 
riscontro successivo. � evidente che, in tale ipotesi, 
l'altro soggetto del rapporto giuridico posto 
in essere dall'atto in questione, non avrebbe alcun 
dovere di subordinare la soddisfazione di pretese 
sorgenti dall'atto, al risultato favorevole di un 
controllo non previsto dalla legge. In altri termini, 
l'Amministrazione non potrebbe opporgli che la 
eventuale non esecuzione dell'atto non � ad essa 
imputabile ma all'organo di controllo. 

Ma a prescindere dal considerare gli inconvenienti 
che si potrebbero produrre, la questione va, indubbiamente, 
posta sul piano dei principi ed, in tal 
caso, sar�. molto arduo negare che l'esercizio di un 
potere di tanta importanza e rilevanza al di fuori 
dei limiti costituzionalmente e legislativamente 
stabiliti, ancorch� desiderato e sollecitato daUa 
stessa Amr'ninistrazj.one interessata, null'altro riesce 
a porre in essere che una attivit�, che, mentre 
risulta irrilevante dal punto di vista. giuridico, pu�, 
d'altra. parte, tradursi in una perdita di prestigie 
per il supremo organo di controllo che non pu� ignorare 
di non porre in essere l'esercizio di un potere 
legittimo, che nel caso non esiste, ma di svolgere 
una attivit�. di mero fatto o solo in quanto gradita 
e spontaneamente richiesta. 



-261 


6. �, perci�, da considerare assolutamente illegittima 
fa prassi seguita da alcune aziende autonome, 
soggette soltanto, come abbiamo visto, per 
chiara disposizione legislativa, al riscontro consuntivo, 
di sottoporre i loro atti al controllo preventivo 
della Corte dei Conti, ritenendo, forse, ci� possibile 
in mancanza di un esplicito divieto legislativo. 
N�, per giustificare tale prassi, varrebbe addurre 
che essa possa per lo meno considerarsi legittima 
quando venga adottata per atti di approvazione di 
contratti la cui efficacia sia subordinata pattiziamente 
all'esercizio favorevole del controllo. Infatti, 
� fin troppo evidente che non pu� dedursi come condizione 
di diritto privato lo esercizio di un'attivit� 
di carattere pubblico, soggetta nella sua esplicazione 
e nelle sue modalit� solo alla legge. 
� Non pu�, quindi, dubitarsi che gli organi responsabili 
sia delle Aziende Autonome che d.ella Corte, 
ai quali non pu� sfuggire la gravit� delle conseguenze 
di uno snaturamento delle funzioni dell'organo 
di controllo, cui fa detta prassi potr�. condurre, 
adotteranno i provvedimenti necessari a 
ricondurre l'esercizio del controllo nell'ambito della, 
normalit�.. Provvedimenti, d'altra parte, molto 
semplici; ch� non d'altro si tratta che tornare all'applicazione 
delle leggi vigenti! 

Mancheremmo, pera.ltro, di completezza se omettessimo 
di accennare alle circostanze che, se non a 
giustificare, possono valere, comunque, a spiegare 
una prassi cosi poco conform'3 alla, legge. 

Queste circostanze sono ora fortunatamente solo 
nel ricordo di quanti hanno seguito i paurosi sconvolgimenti 
imposti alla struttura statale dalla 
guerra e dal dopo guerra ed il successivo lento processo 
di riorgauizzazione e di assestamento. In 
tali anormali circostanze le maggiori lungaggini 
determinate nell'attivit�. delle Aziende autonome 
dal controllo preventivo, provvidamente escluso 
dall'antico saggio legislatore, potevano apparire il 
minor male di fronte ai vantaggi sperati se non dal 
controllo, inammissibile istituzionalmente, dagli 
autorevoli rllievi in ordine alla legittimit� di atti 
gi�. emanati e giuridica.mente perfetti. Superate 
quelle circostanze, attualmente, la prassi non solo 
non appare giustificabile, ma nemmeno semplicemente 
spiegabile. A meno che per trova1'e una spiegazione 
non si voglia considerare un aspetto certamente 
grave del problema della organizzazione amministrativa, 
specialmente delle Aziende Autonome 
a carattere industriale o commerciale: la frequente 
paura delle responsabilit�, anche di quelle inscindibili 
dalla carica ricoperta. 

Questa frequente ricerca di evadere le responsabilit� 
funzionali, che pu� trovare un'attenuante, 
qualche volta nella mancanza di piena fiducia nell'efficienza 
dei propri servizi o nella sproporzione 
fra le responsabilit� da assumersi ed i compensi 
morali e materiali ricevuti, potr�, forse, purtroppo, 
incoraggiare il perseverare in un% prassi che attraverso 
l'esercizio di un controllo non consentito 
dalla legge tende a trasferire altrove o, comunque, 
a diluire le responsabilit�. 

7. Per concludere questa breve nota, riteniamo 
utile tracciare un quadro schematico delle tendenze 
manifestatesi nel nuovo assetto costituzionale dello 
Stato per una riform::i. Jel controllo preventivo di 
legittimit�. 

Gi� in sede di lavori preliminari all'Assemblea 
Costituente la Commissione per la riforma dell'Amministrazione, 
presieduta dal .prof. Ugo Forti, 
esamin�, tra gli altri, il problema della disciplina 
dei controlli esterni nell'assetto del nuovo Stato 
democratico. In quella sede fu espressa la necessit� 
di una riforma che desse luogo ad un sistema 
meno complesso e pi� rispondente alle esigenze dell'amministrazione 
(si veda il volume: La legge generale 
sulla pubblica amministrazione. L'organizzazione 
amministrativa dello Stato ecc., edito dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1948, 

p. 252 e segg.). In particolare, la Commissione 
si ispir� nello svolgimento della indagine e nella 
precisazione delle proprie conclusioni, �al criterio 
di ricoJ:1oscere alle singole amministrazioni una piena 
libert� d'iniziativa integrata da un'organica distribuzione 
di servizi, da una rigorosa determinazione 
di competenze, da una pi� concreta ed effettiva 
responsabilit�. dei funzionari; alla tendenza moderna 
verso l'attuazione, nell'ambito dell'amministrazione 
pubblica, di forme organizzative e di metodo di 
lavoro analoghi a quelli propri dell'industria privata, 
in relazione al carattere di gestore .di attivit�. 
e servizi economici, assunto dallo Stato in misura 
sempre pi� accentuata�. Seguendo questi criteri 
ispiratori, la Commissione vot�, dopo un'ampia 
discussione del problema, l'abolizione dell'art. 17 � 
del T. U. sulla Corte, vale a dire l'abolizione del 
controllo di legittimit� sui decreti del Capo dello 
Stato. Circa il controllo 'preventivo sulle spese, 
constatata, da un lato, la coincidenza delle funzioni 
attribuite alle Ragionerie centrali e alla Corte, e, 
dall'altro, l'insopprimibilit�. del riscontro della 
Ragioneria, la Commissione propose l'esclusione del 
controllo preventivo della Corte dei Conti sugli ordini 
di pagamento di qualsiasi natura (mandati 
diretti, ruoli per le spese fisse, ordini di accreditamento); 
l'ammissione del controllo preventivo 
della Corte stessa sui decreti di approvazione dei 
contratti eccedenti un determinato importo, sulle 
autorizzazioni di spese eccedenti una certa somma, 
sui provvedimenti relativi al personale, sugli atti 
ai quali la Ragioneria non ritiene di apporre il suo 
visto, sugli atti previsti negli articoli 30, 41, 42 
della legge di contabilit�. 
Il Comitato successivamente istituito per lo studio 
della riforma della Pubblica Amministrazione, 
del quale si ,� gi� riportata l'opinione sull'interpretazione 
dell'art. 100 della Costitu.rione, relativamente 
al problema dei controlli sulla erogazione 
delle spese, ha ritenuta la opportunit� di conservare, 
in linea di massima, il principio informatore 
del vigente ordinamento opportunamente temperandoli, 
per�, con disposi.rioni intese: �io ad una 
estensione delle materie e dei casi da esentarsi dal 
controllo preventivo e da trasferirsi al controllo 
successivo della Corte dei Conti; 2� ad una� revisione 
degli attuali adempimenti procedurali e del-l'attuale 
ordinamento, che consenta di rendere ancora 
pi� spedito e tempestivo di quanto gi�. non 
sia attualmente lo svolgimento di tale azione di 
controllo da parte della Corte dei Conti, senza con 
ci� ridurne l'efficacia �. 



-262 

In tema di esenzioni dal controllo preventivo e,"fJ Come si vede, in questo caso, si � arrivati, addiprescindendo 
da quelle categorie di atti che attual-f' 
1 rittura, a costituire, per svolgere funzioni eminentemente 
sono soggette al solo controllo successivo, � .f? mente statali, una persona giuridica distinta dallo 
il Comitato ha esaminato l'estensione concreta delle fStato, al precipuo scopo di renderne efficiente 
esenzioni in rapporto ai decreti o atti in genere di ~l'attivit�. liberandola da Jorme di controllo riteautorizzazione 
di spesa e ai titoli di spesa a carico ' nute incompatibili con le esigenze di tempestivit�. 
del bilancio. .~e rapidit�. dell'azione da svolgere. 

Particolarmente, per i primi, il Comitato ha :>x, L'esperimento, d'altra parte, sembra che dia 
proposto di portare a 4.000.000 e a 2.000.000 il risultati soddisfacenti se � vero che da pi� parti si 
limite di somma al disotto del quale rimarrebbero chiede che enti similari vengano istituiti anche per 
esclusi dal controllo preventivo, rispettivamente, altri settori dell'Amministrazione statale. Cos�, 
i decreti di approvazione dei contratti e i decreti ad esempio, recentemente, si � chiesta l'istituzione 
di autorizzazione di spese. Oirca'i decreti di appro-di una cc Cassa per la strada� per la costruzione di 
vazione dei contratti, anzi, si � prospettata la pos-nuove autostrade (vedi recente discorso del Minisibilit�. 
di fissare il limite di somma a 5.000.000. stro dei Lavori Pubblici alla 4a Commissione per(
Stato dei lavori, cit. pag. 361 e segg.). manente del Senato). 

La Commissione ministeriale per la riforma della Qualunque opinione si possa avere circa l'effetlegge 
di contabilit� generale dello Stato sembra, tiva utilit� e adeguatezza sul piano della politica 
d.'altra p~te, orientata ne~ sens? di. ele;are l'esen-amministrativa, di soluzi~ni del genere, non pu� 
z10ne a lire 5.000.000 e di attribmre il controllo negarsi che esse comunque determinano un grave 
preventivo sugli atti, nei limiti di valore fra 5 e 50 turbamento nel1'armonia d~lla struttura organizzam~?
ni, a speciali comitati istituiti presso ~iascun tiva dello Stato ed appare, perci�, opportuno conMm~
stero. analogamente a qua�:to venne disposto tenerle nei pi� ristretti limiti cercando soluzioni pi� 
per i.I per10do della guerra coi:i-il R .. decret.o l.eg~e orgauiche e stabili nell'ambito stesso dell'am21 
gmgno 1940, n. 856, con risultati che si gmdi-ministrazione diretta dello Stato. 

cano soddisfacenti. 

A tal fine appare indispensabile e non ulterior


Riassumendo, la tendenza della dottrina, degli 

mente dilazionabile la eliminazione dalle modalit�. 

esperti e della legislazione �, chiaramente, nel 

di funzionamento dell'Amministrazione statale di 

senso non solo di conservare le esenzioni dal con


quelle lungaggini che derivano, innegabilmente,

trollo preventivo di legittimit�. disposte, istituzio


dall'eccessiva pesantezza e macchinosit� del con


nalmente, per le aziende autonome in termini gene


trollo preventivo di legittimit�.. A tal fine s.enza

rali, e per alcune categorie di atti per le altre ammi


adottare la soluzione drastica proposta dalla Com


nistrazioni, ma di allargare le esenzioni gi� esi


missione Forti, che vorrebbe limitato il controllo 

stenti per dar respiro sempre pi� ampio all'azione 

preventivo di legittimit� ai soli atti del Governo, 

amministrativa, conformemente alle esigenze di 

potrebbe seguirsi una linea mediana fra quella

rapidit� e tempestivit� della vita modem~. 

indicata dal Comitato degli esperti della Commis


sione per la riforma e quella indicata, a quanto

8. A completare il quadro delle tendenze manisembra, 
dalla Commissione per la riforma della legge 

festatesi in tema di riforma del controllo preventivo 

di contabilit�, e, quindi, in concreto, rinunziando

di legittimit� app�re opportuno accennare anche. 

all'idea di ripristinare i Comitati speciali previsti

ad episodi, di not.evole rilievo,. verificatisi in campo 

dal ricordato R. decreto legge 21 giugno 1940,

legislativo con la istituzione di enti, formalmente 

n. 856, elevare rispettivamente a 20.000.000 ed a
distinti dallo Stato ma che svolgono funzioni pro


10.000.000 i limiti di esenzione dal controllo preprie 
dello Stato e con mezzi, esclusivamente, da 

ventivo previsto dall'art. 18 del testo unico.

quest'ultimo forniti. 

In occasione della istituzione del pi� importante Sarebbe, inoltre, da studiare l'opportunit� di 
di essi, la Cassa del Mezzogiorno, si � apertamente sopprimere il controllo preventivo per altre amminidetto 
in parlamento che la formale separazione dalstrazioni, 
oltre le aziende autonome gi� conteml'Amministrazione 
diretta dello Stato� di un complate, 
che hanno, indubbiamente, particolari esi


plesso di funzioni pubbliche e di mezzi, che all'Amgenze 
di rapidit�. nell'espletamento della loro azione 

ministrazione stessa sostanzialmente appartengono, (ad esempio l'Amministrazione dei Lavori Pubappariva 
giustificata, sopratutto dalle necessit� blici, della Difesa, ecc.), mantenendo, ovviamente 
di sottrarre l'attivit� concreta inerente alle dette il controllo consuntivo e potenziandone l'efficacia. 
funzioni ai controlli cc inefficienti ed impaccianti � Per raggiungere tale ultimo risultato ci si potrebbe 
cui � soggetta l'attivit�. dell'Amministrazione stagiovare 
dalla ampia disponibilit� di mezzi e di 

tale. <<Bisogna avere il coraggio di dire (sono le personale che risulterebbe dalla limitazione del conparole 
del Presidente della Commissione speciale trollo preventivo. 
della Camera dei Deputati) che il controllo della Per far ci� come, si � detto, basta una semplice 
Corte dei Conti, in fase preventiva, mentre � imlegge 
ordinaria e, sopratutto, il coraggio di distacpacciante, 
�, d'altra parte, inefficiente da un certo carsi dagli schemi tradizionali per attuare una 
punto di vista, in quanto � controllo di mera legitriforma 
che, nel quadro co3tituzionale, rea;lizzi 
timit�. e non controllo di merito � (C. D.: Atti paruna 
pi� efficiente azione del Supremo organo di 
lamentari, 1950, p. 20. 161). controllo. 


I 


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-



NOTE' D I DOTTRINA 


��------------------------------------------


G.G.F. 
HEGEL: Lineamenti di Filosofia del diritto, 
trad�tti da F. Messineo, con le note alla filosofia 
del diritto tradotte da A. Plebe. (Ed. Laterza, 
Bari, 1954). � 
La Casa Editrice Laterza di Bari ha di recente 

pubblicato nella collezione <e Classici della Filosofia 

moderna >> la seconda edizione, o meglio la nuova 

edizione dei <e Lineamenti di filosofia del diritto>> 

dello Hegel. 

L'opera, pubblicata per la prima volta nel lontano 
1913 n~lla traduzione di Francesco Messineo 
(che se non andiamo errati � l'insigne civilista) era 
ormai divenuta una rarit� bibliografica pressoch� 
introvabile, accessibile solo nelle pubbliche raccolte. 

L'iniziativa dell'editore, quindi, intesa a colmare 
questo vuoto, viene incontro ad una necessit� vivamente 
ed effettivamente sentita, e costituisce un 
lodevole esempio di attivit� e seriet� editoriali. 
Fra l'attuale edizione e quella del 1913 non vi sono 
sostanziali differenze per ci� che riguarda la traduzione 
del testo dello Hegel e delle aggiunte curate 
dal Gans, che � sempre quella del Messineo, se 
pure qu� e l� variata e migliorata in qualche 
particolare. Ci� che costituisce una novit� (ed una 
gradevole sorpresa) � l'aggiunta, in appendice, della 
traduzione delle note manoscritte dello Hegel al 
testo originario, traduzione questa dovuta ad uno 
specialista. della materia, il dott. Armando Plebe, 
il quale ha affrontata la fatica di interpretare e 
di tradurre accuratamente il testo manoscritto (mai 
per l'innanzi recato in altra lingua), fornendolo 
altresi di note esplicative sobrie e precise. 

Lo Hegel lesse pi� volte all'Universit� di Berlino 
sulla filosofia del diritto (tra l'altro negli anni 1821, 
1822, 1822-23, 1824-25 e 1830-31), servendosi come 
base per le lezioni, del testo pubblicato a sua cura 
nel 1821 presso l'editore Nicolai di Berlino. Naturalmente 
i concetti esposti in forma lapidaria nell'opera 
a stampa subivano variazioni e sviluppi 
notevoli nella lezione orale, dei quali ci � rimasta 
fortunatamente traccia nelle aggiunte che Edoardo 
Gans ricav� sopratutto dagli appunti delle lezioni 
raccolte da vari discepoli e nelle note manoscritte 
(quelle oggi tradotte) che il filosofo stesso inseriva, 
ed il Plebe ci chiarisce bene il procedimento, nelle 
pagine bianche del testo originario. Sono, queste 
ultime, annotazioni e postille redatte in tempi diversi, 
quasi sempre schematiche, talvolta addirittura 
stenografiche, piene di accenni. e di sottintesi 1 
che servivano come spunto al Maestro per la trat~ 

tazione orale della materia. Lo Hegel fissava cos� 
sulla carta alcuni punti riservandosi poi di trattarli 
e svilupparli adeguatamente; cos� che in definitiva 
il testo originario ne esce arricchito e chiarito. 
La lettura e l'interpretazione di tali note si 
presenta tuttaltro che facile, anche perch� esse 
sono redatte nell'irto e sintetico linguaggio hegeliano 
ostico a chi non abbia con l'opera del filosofo 
una certa dimestichezza. A tale difficolt� sopperiscono 
per� i chiarimenti di cui il Plebe (venendo 
meno, a ragione, alle regole della raccolta), ha 
fornito la traduzione, ed in parte la semplice avvertenza 
di rapportare, ove ci� sia possibile, per la 
rispondenza, le note al testo originario. 

Abbiamo cosi sottocchio grazie a questa nuova 
edizione, approssimativamente il quadro completo 
del pensiero giuridico-politico, come sistema, dello 
Hegel, nel tempo della sua maturit� e del suo 
maggior rigoglio. Il testo fondamentale,� integrato 
dalle aggiunte del Gans ed arricchito da queste 
note ci appare cos� pi� chiaro e pi� completo, 
restandone agevolata la visione d'insieme. E ci� 
senza dire che molte di queste note hanno un particolare 
valore di per se stesse, per la ricchezza e la 
variet� del contenuto che offrono. (Vedi ad esempio 
quelle sulla volont�, sulla schiavit�, sul proposito 
e l'intenzione, sul male, sulla famiglia, sul 
matrimonio). 

Il Plebe nella breve prefazione che precede la 
sua traduzione, sembrandogli che questa possa 
apparire non solo non necessaria ma addirittura 
inopportuna, si industria di giustificare la sua opera 
contro le possibili critiche. Possiamo assicurare l'egregio 
Autore che, almeno per ci� che ci concerne, 
tale autodifesa preventiva non ha ragione d'essere: 
la giustificazione dell'opera � data in modo luminoso 
e decisivo dal risultato che da essa consegue: 
una migliore e pi� approfondita conoscenza 
del pensiero hegeliano. Dopo la profluvie di pubblicazione, 
traduzioni e studi sugli scritti giovanili 
dello Hegel (la cui importanza ai fini della comprensione 
del genuino pensiero del filosofo ci sembra 
in molta parte dei casi problematica), ben 
venga finalmente la traduzione di appunti e note 
che risalgono all'et� matura del filosofo. Siamo 
profondamente convinti che ad un acerbo� tentativo, 
torbido per il peso della materia che non si�--riesce 
a padroneggiare, commisto di elementi estranei, 
sia preferibile di gran lunga la linearit� e sia 
pure la povert� di un pensiero maturo, che � quello 
che solo. realmente conta agli effetti della filosofia 



-264 



e della sua storia. Tutto il resto, pertiene, nella 
migliore delle ipotesi, all� storia della cultura. 

Nel sistema hegeliano i problemi del diritto, della 
politica e della morale trovano il loro posto nella 
filosofia dello spirito. La scienza (filosofica), � divisa 
dello Hegel in tre parti: la logica, scienza dell'idea 
in s� e per s�; la filosofia della natura, come scienza 
dell'idea, nei suo farsi esterna a s�; la filosofia dello 
spirito, come scienza dell'idea che dal suo alienamento 
rientra in s�. La filosofia dello spirito, seguendo 
lo schema triadico proprio della mentalit� 
hegeliana, si divide a sua volta in tre momenti: 
lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, e lo spirito 
assoluto. Il diritto, la politica e la morale o 
pi� esattamente seguendo lo Hegel, il diritto la 
morale e l'ethos costituiscono i tre momenti dello 
spirito oggettivo inteso come la ragione che si 
spiega nella vita umana (1). 

Ciascuno di questi tre momenti contiene a sua 
volta in s� altri momenti e cos� il diritto, che � il 
momento pi� elementare, det�rminazione esteriore, 
esteriorit�, �: 1� la propriet�; 2� il contratto; 30 il 
torto. La moralit�, determinazione interiore, interiorit�, 
�: 10 il proponimento e la colpa; 2� l'intenzione 
e:.il benessere; 3� il benessere e la coscienza 
morale. L'eticit�, sintesi dt legalit� e moralit�, �: 
1o la famiglia; 2� la societ� civile; 3J lo Stato. 

I momenti del diritto e della eticit� a loro volta 

comprendono altri momenti, sottodivisioni o speci


ficazioni, che qui � inutile indicare. Lo spirito og


gettivo si sviluppa, cio�, come del resto le altri 

parti del sistema, in una successione di triadi fino 

a giungere al culmine supremo dell'ultima triade, 

quella dello spirito assoluto, coronamento e fasti


gio dell'intero sistema. 

Questa costruzione � dallo Hegel cos� spiegata: 

cc ....Ciascuna di queste determinazioni particolari, 

nelle quali appare l'idea, � insieme un momento di 

passaggio; perci� la singola scienza consiste tanto 

nel conoscere il suo contenuto come oggetto che �, 

quanto anche nel conoscere immediatamente in 

questo il suo passaggio alla sua sfera pi� alta. Il 

modo di rappresentare, che � proprio della divi


sione, ha perci� questo di inesatto, che pone le 

singole parti o scienze l'una accanto all'altra, quasi 

che esse fossero immobili e sostanzialmente diverse, 

come tante specie >> (2). 

Ribadisce poi chiarendo ilsuo concetto:� Ilmetodo, 

cos� come nella scienza, il concetto, si svolge da se 

stesso, ed � soltanto una progressione immanente 

e una produzione delle sue determinazioni; che il 

progresso non avvenga con l'assicurazione che ci 

sono vari rapporti, e poi con l'applicazione dell'u


niversale a una tale materia raccolta da altrove � 

similmente pnsupposto dalla logican (3). 

Senonch�, dov'� poi la progressione immanente 

e la produzione delle determinazioni, nel sistema~ 

Questo, per contro, appare come una armatura che 

(1) La filosofia del diritto, pertanto, in definitiva, � 
la considerazione pensante dei momenti di sviluppo nei 
quali l'idea nella sua libert� si concretizza nella realt� 
vivente. 
(2) Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 
paragrafo 18 (traduzione Croce). 

(3) Lineamenti di Filosofia del diritto, paragrafo 31 
(traduzione Messineo). 
comprime ed aduggia un contenuto vivo e mobile. 
Realizzata e dedotta non razionalmente e cio� speculativamente, 
per interna necessit�, essa � la ma. 
nifestazione pi� appariscente nella sua immediatezza 
esteriore, della sostanziale natura metafisica 
dell'opera dello Hegel, che fu definita l'ultima 
grande metafisica apparsa nella storia del pensiero. 


Nella sezione dello spirito� oggettivo, ad esempio, 
che � quella che ora ci occupa, il contenuto delle 
singole scienze (diritto, moralit�), non � gi� oggetto 
che �; non � cio� una determinazione del concetto 
universale che trova il proprio superamento nel 
passaggio al momento o grado pi� .elevato, ma 
che per ci� stesso . � conservata. I due momenti 
sono per contro definiti astratti; come tali non 
reali e non veri (errori :filosofici): la verit� di essi, 
cio�, � posta solo nel terzo momento, nella eticit� 
(vedi Lineamenti Filosofia del diritto, paragrafo 33, 
aggiunta 20 Gans, e nota al paragrafo 33). 

Non vi � cio� passaggio dal diritto alla morale e 
da questa all'ethos; passaggio per il quale l'eticit�, 
forma suprema, pur negando i due momenti del 
diritto e della moralit�, li conservi tuttavia arricchiti 
e inverati. Vi sono invece due momenti che 
sono due astrazioni irreali la cui verit� � solo il 
terzo momento: l'ethos. 

II diritto e la moralit�, cio�, svolgono qu�, nella 
sezione dello spirito oggettivo, la stessa, diciamo 
cos�, funzione che l'essere ed il nulla hanno nella 
prima triade della logica dell'essere: due astrazioni 
opposte fra loro e nello stesso tempo identiche, 
vere solo nel movimento, che consiste nel loro reciproco 
immediato annullarsi, e cio� nel divenire. 

Ma mentre, in effetti l'essere ed il nulla: il puro 
essere senza nessun'altra determinazione; ed il puro 
nulla, vuotezza, assenza di determinazioni e di 
contenuto, sono due momenti astratti la cui verit� 
� data dal terzo momento, il divenire, per cui 
meglio si dovrebbe dire che non vi sono in realt� 
tre momenti, ma uno solo, il div, nire, che � il reale; 
altrettanto non pu� dirsi del diritto e della morale. 
Il diritto e la morale non sono, come l'essere e il 
nulla, due astrazioni opposte fra loro e nella loro. 
astrattezza identiche, vere solo nella loro unit�, 
l'ethos, che � opposto in s�, perch� ha in s� l'opposizione 
(come il divenire), ma sono determinazioni 
concrete implicantesi reciprocamente. 

N�, se, abbandonando la considerazione della sintesi 
che � il reale e cio� la verit�, si volesse questa 
scindere tenendo fermi e separati i momenti di 
cui essa consiste e questi appunto considerare fuori 
della sintesi, si potrebbe mai affermare astratto 
e non vero il diritto. 

La determinazione qualitativa che esso rappresenta 
rompe infatti il nesso della opposizione, giacch� 
esso non � il puro essere o il puro nulla, e cio� 
un prodotto dell'intelletto astraente, ma un fare 
concreto dello spirito, una determinazione dello spi" 
rito nel suo universale concetto. 

Il suo rapporto nei confronti dl:l]l?i morale, non � 
quindi di opposizione, i momenti della quale haJ!nO 
realt� solo nella sintesi, unit� degli opposti, ma � 
di implicazione con quella. Il nesso che congiunge 
il diritto con la morale, cio�, non � quello dialettico 
della opposizione, ma quello della implicazione e 
della distinzione. 



�~ 265 ..,--


�E quanto sopra si � osservato a proposito dei 
momenti dello �spirito oggettivo, si pu� ripetere 
per tutte le altre parti del sistema (baster�. ricordare, 
nella sezione dello spirito assoluto, che. l'arte 
e la religione sono per lo Hegel due astrazioni vere 
solo nell'unit� della filosofia), il quale si presenta 
quindi con un carattere spiccato di formalismo rigido 
ed immobile a guisa di una� piramide che 
nega l'asserito dialettismo. 

La ragione di tale formalismo che non � solo un 
difetto esteriore, ma che ha conseguenze gravissime 
in tutto il sistema, � stata. a giusta ragione 
riposta nell'abuso (dovuto forse ad una particolare 
condizione psicologica), della forma triadica propria 
della sintesi degli opposti, che fu applicata 
dallo Hegel indistintamente a tutto il reale, senza 
riguardo per la peculiare natura del nesso che 
corre tra le determinazioni universali. di quello (1). 

Sembra perci� che la critica e la opposizione al 
sistema hegeliano, se nello Hegel si tiene fermo ,al 
sistema, siano pi� che giustificate e legittime. 

� necessario quindi seguendo l'esempio dei moderni 
interpreti e continuatori dell'opera sua, affrontare 
Hegel senza soffermarsi alla sua armatura 
sistematica e senza lasciarsi da quella opprimere, 
per andare a cogliere il suo vivo pensiero al di l� 
della immobilit� e della finitezza del sistema stesso. 

Quale ricchezza di contenuto, di pensiero storico, 
di profonda spiritualit� si offre allora! 

Se si guarda cos� alla sua Filosofia del Diritto 
questa si svela in sostanza come un trattato di 
etica, nel senso pi� completo della parola (e cio� 
di filosofia della pratica), concepito e sentito con 
una seriet� e profondit� che ha pochi riscontri 
nel1a storia del pensiero. (A puro titolo indicativo 
si vedano ad esempio oltre a quelli che seguono 
nel testo, il paragrafo 4: sulla libert� del volere; il 
paragrafo 15: sull'arbitrio; il paragrafo 139: sul male; 
il paragrafo 140: sulla moralit� e le sua deformazioni; 
il paragrafo 209: sul concetto di persona; il 
paragrafo 268: sul patriottismo;� il paragrafo 270: 
sul rapporto fra Stato e religione; il paragrafo 294 
sul rapporto di pubblico impiego; il paragrafo 319; 
sulla libert� di stampa; il paragrafo 328: sul valore 
militare, ecc.). 

E valendosi proprio dei criteri di interpretazione 
storica che lo stesso Hegel ha insegnato, per rend�rsi 
conto del valore e del significato dell'opera 
sua, occorre domandarsi, mettendo da parte quanto 
in lui v'� di caduco e di contingente, contro chi e 
che cosa egli abbia inteso combattere affermando 
le sue tesi di filosofia del diritto. 

Ed ecco, espressamente citati o soltanto sottintesi, 
l'egalitarismo e il giacobinismo, prodotto estremo 
del giusnaturalismo, di quella ragione che lo 
Hegel defin� astratta: paragrafi 29, 49, 183, 200, 
e 258. (2). 

Ecco le anime candide e sensibili di coloro che 

negavano al pensiero politico del Machiavelli il 

(1) B. CROCE: Saggio sullo Hegel, Bari, Laterza 1927. 
(5) Questi riferimenti ai paragrafi del testo hegeliano, 
come anche quelli che seguono, sono come delle anticipazioni 
puramente indicative delle manifestazioni pi� 
esteriori delle tesi negative e affermative; le quali, come 
� evidente, debbono ricavarsi dalla lettura dell'intera 
opera. 
diritto all'esistenza; del Machiavelli che lo Hegel 
innalz� agli onori della autentica meditazione, instaurando 
una pi� alta ragione di Stato. (paragrafi 
336 e 337). 

Ecco le istanze dell'etica Kantiana, ancora impligliate 
in antinomie, assumere un pi� profondo 
significato (paragrafo 133 e segg.); ecco, nel solco 
tracciato dal Kant, vigorosamente asserita l'intrin


. seca natura dello spirito, la libert�, che � la sua 
legge suprema (paragrafi 4, 48, 104 e segg., 141 e 
segg., 260). 

La, tesi contrattualistica dello Stato, negatrice 
della continuit� e la tesi dello Stato come di diritto 
privato (stato patrimoniale) sono risolutamente 
combattute dello Hegel assertore dello stato come 
suprema espressione dell'etica, negazione dell'individualismo 
e atomismo astratti (paragrafo 258). 

La sua polemica (che talvolta diviene sarcasmo) 
non � legata totalmente alle contingenze del momento, 
ma trascende l'occasionale per diventare 
parte integrante della lotta della ragione, della 
instaurata ragione storica, contro tutti gli astrattismi, 
tutte le divisioni del reale, tutte le affermazioni 
antistoriche. Hegel � il gran padre della storiografia 
del secolo XIX, il secolo della storia; con 
questa avvertenza riuscir� pi� facile intendere non 
solo i pi� riposti motivi della sua polemica, ma 
altresi la validit� e perpetuit� delle tesi che egli 
ci ha tramandato e che sono ormai patrimonio 
comune e� familiare di noi moderni: lo stato etico, 
la societ� civile, le classi, la classe media. 

Questi suoi concetti hanno informato di se tutta 
la vita morale del secolo XIX e quindi anche quella 
�del nostro tempo. 

L'influsso potente dello Hegel non va cercato 
per� nei suoi immediati seguaci, Michelet, Gabler, 
Hotho, Feurbach, Baur, Gans, Rosenkranz, ecc., 
i quali vissero nella cerchia angusta della scuola 
senza oltrepassarla e si limitarono per lo pi� a 
difendere religiosamente il pensiero del maestro (1 ). 
N� ovviall1ente nei diretti oppositori del suo pensiero 
la maggior parte dei quali, a parte il fatto che 
molto spesso lo fraint�sero, rappresentavano delle 
correnti di pensiero che l'idea hegeliana aveva abbassate 
a momento di s� e quindi superate. Tralasciando 
qui dal considerare le opposizioni mosse 
al sistema nella sua interezza (e cio� in sostanza 
alla nuova logica hegeliana) quali quelle dello 
Herbart, del Trendelenturg, del Giinther e del 
Pabst, sar� opportuno ricordare sommariamente 
talune delle critiche particolarmente mosse alla 
filosofia del diritto, provenienti per lo pi� da circoli 
giuridici tedeschi (Stahl, Ahrens, Puchta, Hugo ecc.). 

La sostanza di queste critiche, quando non erano 
veri e propri fraintendimenti, si contiene tutta 
nelle affermazioni che la dottrina hegeliana conduce 
al fatalismo, al quietismo, alla glorificazione 
del fatto compiuto e quindi della vittoria (preludio 
filosofico, come imaginosamente si esprime lo Ahrens, 
della massima che la forza vince il diritto); 

(1) Notizie sull� polemiche che ebbero luogo fra il 
Rosenkranz ed il RU.hle di Lilienstern ed il Braniss, fra 
il Gabler e il W eisse, fra il Feurbach e lo Stahl, fra il 
Michelet ed il Fichte E.E. in G.E. ERDMANN Lo sviluppo 
della speculazione tedesca dal Kant in poi, Lipsia, 1853, 

-266 


che il diritto risolve in s� la morale (abbiamo visto 

invece che � tutto il contrario); che il diritto non � 

gi� il prodotto della libert� della persona, perch� 

questa � sparita e sparisce nella universalit�. Lo 

Hegel, annullando: cc la convinzione che le verit� 

eterne del bene, del giusto e della morale sono il 

fondo sostanziale ed il filo conduttore nel tessuto 

della storia, che il vero successo non si lascia misu 


rare che alla tregua dei nobili scopi di libert� e 

cultura morale, intellettuale ed economica, ha con


tribuito per molta parte a pervertire la nozione 

del diritto e a spargere la confusione nelle idee 

morali e politiche �. La sua concezione dello stato 

� del tutto pagana, � un panteismo politico manife


stazione della sua essenziale visione panteistica delle 

cose. 

A parte la semplice e decisiva osservazione che 

la visione hegeliana non � panteismo, perch� in 

essa la sostanza � elevata a soggetto, � facile ri


levare come tale critica, del tutto superficiale ed 

estrinseca, non tocca il pensiero hegeliano che � 

pensiero storico, sintesi poderosa della vita storica 

del suo tempo, progressiva autocoscienza della li


bert� dello spirito (1). 

L'influsso delle idee hegeliane nel secolo XIX va 

piuttosto ricercato nel mondo della politica e della 

storiografia: sul terreno cio�, in cui quei concetti 

dovevano immediatamente operare sia pure acriti


camente. 

Il suo stato etico ad esempio, � servito agli asser


tori dell'idea dello stato come potenza (Droysen1 

Treitschke, e seguaci), come ai pi� puri liberali 

(i 
due Spaventa, De Sanctis, ecc.), mentre il con


cetto di classe ha germinato, tramite G.G. Schmidt 

(M. Stirner), nell'opera politica del Marx (che fu 
sostanzialmente un hegeliano dei pi� ortodossi), 
dello Hengels nonch� di F. Lassalle. 
La revisione critica e la comprensione del pensiero 
giuridico-politico dello Hegel � frutto del rinnovato 
storicismo del nostro tempo. Oggi i suoi 
concetti sul diritto, sulla morale e sulla politica 
non suscitano pi� in noi, come gi� ai loro tempi, 
riprovazione e quasi orrore, ma ci appaiono, quali 
sono, momenti storici del progressivo riconoscersi 
dello spirito (2). 

Che cosa � mai l'idea dello stato etico, spogliata 
del suo significato immediato di critica� negativa e 
contingente, se non l'asserzione vigorosa del rapporto 
di distinzione ed implicazione fra la politica, 
il diritto e la morale, per cui la angusta sfera del 
diritto e della politica dev'essere superata da quella 
della morale ed in quella inverarsiY Tesi questa che 
non ha solo un valore storico come negazione ed 
affermazione di un pensiero determinato, ma assurge 
al valore di un riconoscimento della legge 
stessa dello spirito. 

(I) Sulla questione vedere fra gli altri E. AHRENS: 
Corso di diritto naturale ed. Lipsia 1868, al quale appartengono 
le parole del testo fra virgolette. Non sar� fuor 
di luogo ricordare qui che lo Ahrens, nobilissima figura 
di uomo, era scolaro diretto di e.e. Krause, il teosofo; 
e che l'altro giurista oppositore dello Hegel, F.G. Stahl, 
fu seguace del peggiore Schelling, quello dell'indirizzo 
teosofico. � 
(2) � singolare il destino che incontra il genuino 
pensiero politico; nella riprovazione e nell'orrore Hegel 
� stato accomunato al Machiavelli. 
Il concetto di societ� civile � parso, ed a ragione, 

come la grande scoperta del pensiero politico dello 

Hegel. E che cosa altro mai � la societ� civile se 

non l'analisi limpida ed in certo senso rassegnata 

e chiaroveggente di que~la realt� c,h~ � lo stato come 

realt� politica, rapporto politico, che come tale di 

per s�, per essere una determinazione della pi� 

elementare forma pratica dello spirito, � prima 

della morale; e quindi non contro la morale, ma in 

essa destinata a risolversiY 

Il concetto di classe attraverso i movimenti poli


tici del secolo scorso � giunto fino a noi liberato 

dal sapore di contingenza che in s� recava, ampliato 

e approfondito da tutto il contributo polemico che 

su di esso � andato ad innestarsi. 

Il 
concetto di classe media (paragrafi 205, 297, 

305), spogliato di ogni suo storico e particolaristico 

riferimento, ha avuto il suo sviluppo e la sua defi


nizione speculativa nella affermazione liberale del 

Oroce (1). 

Come appare dei sommari accenni fatti, ci� che 
lo Hegel pens� sul diritto e sulla politica e quindi 
sulla morale � ben lungi dall'avere un valore puramente 
storico . .All'opera sua noi possiamo ancora 
oggi ricorrere per cercare la conferma delle istanze 
pi� profonde che la vita morale, politica e giuridica 
del nostro tempo ci pone; conferma che non � gi� 
l'adeguamento ad una misura astratta o convenzionale, 
ma la verifica di un momento eterno dello 
spirito nella sua libera autodeterminazione. 

* * * 

Queste sparse considerazioni ci ha suggerito la 
recente rilettura della nuova edizione dei Lineamenti 
di Filosofia del diritto dello Hegel, arricchita 
ad opera del Plebe della traduzione delle note 
manos'Critte del Maestro. 

Facendo nostre le parole che un grande filosofo 
pronunzi� in una analoga occasione, auguriamo 
quindi alla fatica del Plebe tutta la fortuna o meglio 
la meditazione che merita. 

F. CASAMASSIMA 
N. 
DANIELE: Incostituzionalit� della legge e ricorso 
straordinario, ne � Il Consiglio di Stato �, 1954, 
II, p. 1-9. 
In occasione di alcuni pareri del Consiglio di 
Stato in Adunanza generale, che ha negato la proponibilit� 
di questioni relative alla legittimit� costituzionale 
delle leggi ordinarie in sede di ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, il Daniele, 
dissentendo dal Cesareo (P. CESAREO: Il sindacato 
sulla costituzionalit� della legge da parte del 
potere esecutivo, in << Riv. Amm. �, 1953, p. 149 e 
segg.), dopo ampia disamina della questione esclude 
l'ammissibilit� del sindacato da p~te dell'Esecutivo, 
sia pure incidenter tantum, della legittimit~ 
costituzionale di una legge ordinaria e ci� anche 

(9) Questo punto che finora sembra essere sfuggito 
all'attenzione degli studiosi, meriterebbe di essere sviluppato 
e chiarito adeguatamente. 
rm~Ait&#JMJ 

-267 


perch�, diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere 
una pronuncia amministrativa non sindacabile 
da organi giurisdizionali, e perci�, irrevocabile 
su questioni di legittimit� costituzionale (contro il 
concetto di irrevocabilit� del decreto presidenziale, . 
che decide il ricorso straordinario vedi cc Rass. 
Avv. n, 1953, p. 1-11, 229, 278). 

Il Daniele, aderendo alla tesi sostenuta da una 
parte della dottrina ed accolta da qualche pronunziato 
giurisprudenziale, parte dalla premessa che 
la VII norma transitoria abbia natura innovativa 
ed efficacia attributiva di potere, consentendo alle 
autorit� giurisdizionali il sindacato sulla legittimit� 
costituzionale, in senso sostanziale, delle leggi ordinarie. 


Prima di esaminare la tesi del Daniele, ci sembra 

opportuno osservare in via preliminare che, quale 

delle due opinioni sia accolta (quella del Daniele o 

quella del Cesareo), quello che � certo � che, in 

base alla Costituzione ed alle norme integrative 

di essa finora emanate, non sussiste la possibilit� 

di risolvere questioni di legittimit� costituzionale 

che sorgano in Sede di dec>hiione sul ricorso straor


dinario. � invero, da escludere che la procedura 

regolata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948 

n. 1, possa applicarsi in sede di procedimento tendente 
alla decisione di ricorso straordinario,� non 
potendo questo mai equipararsi ad un giudizio, 
� n� potendo ipotizzarsi una rimessione alla Corte 
Costituzionale della quel;ltione di legittimit� costituzionale 
da parte del Capo dello Stato e tanto 
meno da parte dell'Adunanza generale del Consiglio 
di Stato in sede di parere. 

� questa, secondo noi, una riprova della incom


patibilit�, ripetutamente sostenuta, dell'istituto del 

ricorso straordinario, con tutto il sistema della no-� 

stra Costituzione, a meno di ridurre il ricorso stra. 
ordinario ad un semplice rimedio di carattere amministrativo, 
con tutte le conseguenze che deri~ano 
� da questa concezione anche ai fini dell'applicazione 


dell'art. 113 della Costituzione. 

Ci� premesso e tornando allo studio del Daniele, 

riteniamo che la citata norma VII delle disp. 

transitorie stabilendo che cc fino a quando non entri 

in funzione la Corte Costituzionale, la decisione 

delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo 

nelle. forme e nei limiti delle norme preesistenti 

all'entrata in vigore della Costituzione ))' abbia vo


luto soltanto confermare il preesistente potere, della 

c-q.i sopravvivenza si sarebbe potuto dubitare in 

presenza della regolamentazione costituzionale, di 

sindacare incidenter tantum ed agli eventuali fini 

di una disapplfoazione la legittimit� costituzionale, 

in senso formale, delle norme di legge ordinarie. 

Il potere di esercitare questo limitato sindacato, 
che rientra piuttosto nella identificazione ed interpretazione 
della norma giuridica regolatrice della 
fattispecie, � stato riconosciuto all'Esecutivo dagli 
stessi pareri del Consiglio di Stato in Adunanza 
generale, che, per�, lo ha confinato nell'esame della 

ritualit� della promulgazione e pubblicazione. 

All'accertamento di queste condizioni meramente 
estrinseche pu� aggiungersi, a nostro avviso, quello 
relativo alla competenza dell'organo, con il conseguente 
potere, dell'Amministrazione e del privato 
cittadino, di disapplicare (rectius; non applicare) le 

leggi ordinarie emanate in materie riservate alla 
Costituzione. 

All'infuori di questo accertamento, che non � 
tanto di legittimit� costituzionale, quanto di esistenza 
e di obbligatoriet� della legge ordinaria, 
non sarebbe consentito, a nostro avviso, n� all'Au~ 
torit� amministrativa, n� all'Autorit� giurisdizionale 
il sindacato, sia pure incidenter tantum, della 
legittimit� costituzionale della legge ordinaria. 

Ove, invece, si volesse consentire alla premessa 
del Daniele e ritenere, cio�, che la VII norma 
transitoria abbia attribuito, in relazione alla rigidit� 
della Costituzione, agli organi giurisdizionali 
il potere di sindacare incidenter tantum la sostanziale 
legittimit� costituzionale delle leggi ordinarie, 
non si potrebbe non convenire sulle conseguenze 
che l'A. trae dalla premessa. 

Deve, per�, osservarsi a tal proposito che la 
norma transitoria non menziona gli-organi di giu risdizione, 
ma stabilisce soltanto che le controversie 
sulla legittimit� costituzionale delle leggi ordinarie 
continueranno ad essere decise nella forma e nei 
limiti previsti dalle norme preesistenti. Occorrerebbe, 
perci�, dimostrare che nell'ordinamento anteriore 
all'entrata in vigore della Costituzione, il 
potere di decidere incidentalmente le menzionate 
controversie fosse riservato agli organi giurisdizionali 
e non pure attribuito all'Autorit� amministrativa 
nell'esercizio di attivit� contenziosa o, addirittura, 
giurisdizionale (Ministro-giudice). 

Contro l'attribuzione di un tale potere, inoltre, 

sta la norma dell'art. 136 della Costituzione, inter


pretata esattamente dal Daniele, il quale ritiene che 

la pronuncia d'illegittimit� costituzionale abbia per 

tutti e, cio�, anche per le parti in causa, effetto 

costitutivo ed ex nunc, salvi tutti gli effetti prodotti 

dalla legge anteriormente alla sua dichiarazione 

d'illegittimit� costituzionale. 

Se ci� � vero, se questo principio costituzionale 

deve ritenersi fondamentale, non pu� ammettersi 

che fino all'entrata in funzione della Corte Costi


tuzionale sia consentito agli organi giurisdizionali 

di dichiarare, sia pure incidentalmente, ma con 

effetti ex t-hnc l'illegittimit� costituzionale di 1rna 

legge ordinaria. 

Resta, pertanto, ferma, a nostro avviso, la di


stinzione fra accertamento della illegittimit� for


male, che attiene all'interpretazione, e sfodacato 

sulla legittimit� sostanziale, riservato alla Corte Co


stituzionale. Finch� questa non sar� entrata in fun


zione non sar� ammissibile altro che quel sindacato 

(rectius: accertamento), di legittimit� costituzionale 

(meramente formale), non riservato agli organi giu


risdizionali, ma che� pu� e deve essere attuato e 

dall'Autorit� amministrativa e dal privato. 

G. GUGLIELMI 
FERRUCCIO PERGOLESI: Codice Costituzionale Zanichelli, 
1954. � 

Se, come giustamente ril�va l'A., �a raccolta ili 
testi legislativi presenta sempre notevoli difficolt�, 
certamente superiori a quelle che il comune lettore 
possa supporre, esse divengono molto maggiori 



-268 


per un Oodice Oostituzionale nell'attuale momento, 
in cui la Costituzione � lungi dall'avere. piena applicazione, 
sia per la mancanza di alcune necessarie 
ed importanti leggi integrative, che pel contrasto 
di opinioni e di decisioni sulla vigenza o meno di 
norme anteriori, ideologicamente superate. 

Perci� la fatica dell'insigne docente di diritto 
costituzionale dell'ateneo bolognese rappresenta un 
contributo veramente prezioso e tempestivo agli 
studi e alle ricerche di diritto pubblico; e la consultazione 
del volume riuscir� assai utile a tecnici e 
pratici del diritto, anche per i numerosi richiami, 
le accuratissime note, gli ampi indici. 

G. 
BETTONI. -L'italiano nel mondo e la sua condizione 
giuridica secondo le legislazioni straniere 
e gli accordi internazionali. Istituto Poligrafico 
dello Stato, vol. I, Roma, 1954, p. V-1475. 
Il problema dell'emigrazione ha assunto, in 
questi ultimi tempi, notevole rilevanza nei rapporti 
internazionali fra gli Stati, tenuto conto dell'esigenza 
avvertita dai singoli Paesi di attuare, 
attraverso opportuni accordi, un piano di intelligente 
e fattiva distribuzione della mano d'opera 
nei settori di lavoro delle rispettive Nazioni. 

Particolare interesse avverte lo Stato italiano 

alla concreta soluzione di siffatto problema inter


nazionale, specie per quanto riflette le forme di 

assistenza che lo Stato presta ai cittadini chiamati 

a svolgere la loro opera nei Paesi esteri. 

Oltre il contributo assistenziale apportato istituzionalmente 
dalle nostre rappresentanze diplomatiche 
e consolari, si � ravvisato opportuno apprestare 
un ulteriore strumento di assistenza col 
pubblicare un'opera informativa che raccogliesse, 
in riferimento ai singoli Stati, quelle norme e quelle 
disposizioni che pi� direttamente interessano il 
cittadino italiano che presta la sua opera in territorio 
estero. 

A tale finalit� risponde in pieno il volume che 

recensiamo, edito sotto la direzione di F. M. Domi


ned� e di T. Perassi, e curato da Giangaleazzo 

Bettoni. 

�L'italiano nel mondo trova il suo precedente in 
altra pubblicazione: L'italiano all'estero e la sua condizione 
giuridica (ed. 1934), ma la natura stessa 
dell'opera non consente di considerare questa nuova 
pubblicazione come ug mero aggi9rnai:.nento della 
precedente. 

Il lungo tempo trascorso dalla data in c;ui venne 
edito L'italiano all'estero, ha imposto al Bettonidi 
acquisire ex novo tutto il materiale legislativo 
necessario per la compilazione del manuale. 

La sistematica adottata dall'A. si rivela di indubbia 
praticit� per la consultazione dell'opera. 

La trattazione � ripartita per singolo Stato, secondo 
l'ordine alfabetico. Essa, preceduta da uno 
opportuno indice, contiene una rapida, ma precisa, 
esposizione delle norme che disciplinano i singoli 
istituti considerati (Soggiorno e stabilimento; diritti 
civili in genere; istruzione; lavoro e attivit� economiche-
previdenza sociale; regime fiscale; regime 
valutario; cittadinanza e naturalizzazione; diritto 
internazionale privato; celebrazione del matrimonio; 
atti dello stato civile; diritto di propriet�; diritto di 
stare in giudizio e assistenza giudiziaria; esecutoriet� 
delle sentenze straniere; legalizzazione dei 
documenti: libert� di stampa; adizione dell'eredit�; 
ecc.). 

All'esposizione seguono due appendici legislative, 
in relazione ad ogni singolo Stato: nella prima � 
raccolta la legislazione interna, aggiornata al 30 
giugno 1953; nella seconda sono riportati gli accordi 
stipulati fra lo Stato estero e l'Italia, aggiornati 
al 31 dicembre 1953. 

I testi legislativi stranieri sono riprodotti in 
originale ovvero in traduzione ufficiale; per gli 
accordi internazionali si � adottato il testo ufficiale 
ovvero il testo avente tale carattere; per alcuni atti 
multilaterali si � ricorso alla traduzione italiana. 

La riproduzione dei testi legislativi operata in 
tal senso, consente di avere, cos�, a disposizione 
una raccolta interessante di legislazione straniera, 
talvolta non facilmente reperibile. 

L'opera merita, dunque, pieno consenso, non solo 
perch� si palesa quale efficiente strumento di assistenza 
per i connazionali residenti all'estero, ma 
anche perch� si traduce in una intelligente sintesi 
di cos� disparata e molteplice legislazione internazionale. 


A. T. 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Autorit� giudiziaria 
e amministrativa -Annullamento di atto 
amministrativo -Concessione di contributi per cooperative 
edilizie -Azione per la restituzione delle 
somme versate -Competenza dell'A.G.O. -Annullamento 
di atto amministrativo -Revoca -Differenza. 

(Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3357 /54 -Pres.: 
Galizia; Est.: Liguori; P.M.: Pafundi (Conf.) -Coop. 
Edil. C. E. A. C. I. S. c. Alto Comm. Igiene e Sanit� 
pubblica). 

La competenza a conoscere della azione proposta 
dalla pubblica amministrazione per la restituzione 
delle somme corrisposte a propri dipendenti 
a titolo di contributo per la costruzione di cooperative 
edilizie fra i dipendenti stessi, nel caso che 
il decreto di concessione venga annullato per vizi 
di legittimit�, spetta al giudice ordinario e non 
gi��: a quello amministrativo. 

Sussiste l'ipotesi di annullamento di un atto 
amministrativo tutte le volte in cui si ri�ra alla 
rimozione con efficacia ex tunc di un atto affetto 
da vizi di legittimit�.; sussiste invece l'ipotesi di 
revoca di un atto amministrativo qualora si tenda 
alla rimozione con effetto ex nunc di un atto non 

� pi� opportuno. Sar� pertanto annullabile un atto 
viziato da incompetenza, eccesso di potere e violazione 
di legge, revocabile un atto che, emanato 
nell'esercizio di un potere discrezionale, non appaia 
pi� conveniente. 
Dal che consegue che, mentre la pubblica amministrazione 
potr� procedere in qualsiasi momento, 
ed anche di ufficio, all'annullamento di un atto 
viziato da illegittimit�, data la sua contrariet�. 
alla legge, la revoca pu� essere invece pronunziata 
(sempre che l'atto non abbia creato nell'interessato 
un diritto perfetto non soggetto al fluttuare 
del pubblico interesse), qualora siano venute meno 
le ragioni di convenienza e di opportunit� che 
determinano l'emissione dell'atto, ormai non pi� 

rispondente al pubblico interesse. 

Trascriviamo anzitutto la motivazione della sentenza: 
cc Prima di passare alla disamina di quanto 
contraddittoriamente si sostiene dai patroni delle parti 
in ordine alla insorta questione di giurisdizione � 
d'uopo premettere quanto risulta in modo incontrastato 
dagli atti; 

cc E' pacifico che l'Alto Commissario per l'Igiene 
e la Sanit� pubblica negli anni 1948-49-50, concesse 
a diverse cooperative costituite sia fra i suoi dipen7 
denti che fra dipendenti statali vari contributi prelevando 
le relative somme dagli utili della gestione 

della penicillina per un importo di L. 300.010.000. 
e dai fondi in bilancio per un ammontare di li-

1:e 148.090.000. E' del pari incontroverso che, con 
separati provvedimenti in data 13 luglio 1951, lo 
stesso Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit� 
ebbe a revocare le fatte conc�ssioni e precisamente 
le assegnazioni di contributi sugli utili della gestione 
della penicillina, siccome improntate cc ad una erronea 
valutazione della disponibilit� dei predetti fondi e 
quelle sui fondi di bilancio � in quanto improntate 
<< ad una erronea disponibilit� dei fondi stanziati � 
per le finalit� di cui all'art. 282 del T. U. delle leggi 
sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. 
� Assume la ricorrente cooperativa che concretandosi 
i provvedimenti di concessione dei contributi 
(rectius: sussidi) in atti amministrativi emanati in 
base ad una valutazione meramente discrezionale, 
non potevano essere posti nel nulla, essendo dalla 
determinazione della pubblica amministrazione sorto 
nei beneficiari dei sussidi un diritto soggettivo perfetto. 


cc Si soggiunge poi che, dissimulando la revoca 
per pretesi motivi di legittimit� una revoca per motivi 
di opportunit�, l'azione promo~sa dall'Alto Commissario 
per l'Igiene e la Sanit� diretta alla restituzione 
delle somme erogate � da ritenersi improponibile. 
Si deduce, inoltre, che essendo i cennati provvedimenti 
di revoca illegittimi andrebbero in ogni caso, 

�disapplicati. 

�Oppone, dal canto suo, l'Avvocatura Generale 
dello Stato che, pur essendosi nei decreti del 13 luglio 
1951 parlato di �revoca� in realt� essi si sostanziano 
in veri e propri provvedimenti di annullamento delle 
fatte concessioni, in quanto mentre l'Alto Commissario 
nel disporre degli utili reaiizzati nella gestione 
della penicillina ag� al di fuori della sua competenza 
istituzionale e di quella di altro organo, ponendo, 
cos�, in essere un atto nullo per mancanza di potest�, 
non abbisognevole perch� la nullit� potesse spiegare 
i suoi effetti di alcuna dichiarazione di volont�, nel 
revocare le erogazioni fatte sui fondi di bilancio, si 
avvalse del potere di annullamento di ufficio per motivi 
di legittimit�, potere che non trova limiti in diritti 
od interessi di altri soggetti, non potendo esservi diritto 
a tutela giuridica fondata su atti invalidi per 
vizi di legittimit�. Venuto meno -si dice �-per 
effetto dei decreti di annullamento il titolo della cot�-cessione 
non vi ha dubbio che la competenza a conoscere 
della spiegata azione diretta alla restituzione 
della somma, a suo tempo corrisposta iu base a detto 
titolo si appartenga alla giurisdizione ordinaria. 



-270 


cc Ora che questo ultimo assunto si appalesi pienamente 
fondato agevole � il dimostrarlo. 

cc Se si considera, infatti, che quantunque nelle 
fonti e nella pratica si parli, non di rado, indiscriminatamente 
di cc annullamento � o di cc revoca � di 
un atto amministrativo, essi sono istituti nettamente 
distinti, essi corrispondono a diversit� di presupposti 
e di effetti, ben pochi rilievi inducono alla indubbia 
conclusione che i provvedimenti adottati dalt'Alto Commissario 
per l'Igiene e la Sanit� il 13 luglio 1951, 
pur se qualificati di revoca dei precedenti decreti di 
concessione di contributi, si sostanziano in realt� 
in un vero e proprio annullamento di tali decreti. 
E' noto che si ha annullamento tutte le volte in cui 
si mira alla rimozione con efficacia ex tunc di un 
atto affetto da vizi di legittimit�, e che si ha revoca 
ove si miri invece alla rimozione con effetto ex nunc 
di un atto non pi� opportuno. Sar�, pertanto, annullabile 
un atto viziato da incompetenza, eccesso 
di potere oviolazione di legge, revocabile in atto, che 
emanato nell'esercizio di un potere discrezionale non 
appaia pi� conveniente. Dal che consegue che, mentre 
la pubblica ammip,istrazione potr� procedere, in. qualsiasi 
momento ed anche di ufficio, all'annullamento 
di un atto viziato da illegittimit�, stante la sua 
contrariet� alla legge, la revoca pu� essere invece 
pronunziata ove siano venute meno le ragioni di 
convenienza o di opportunit� �he determinarono la 
emissione dell'atto, ormai pi� non rispondente al 
pubblico interesse. Vi sono, poi, casi in cui essa non 
� possibile; il che si verifica nell'ipotesi in cui l'atto 
abbia creato nell'interessato un diritto perfetto non 
soggetto al fluttuare del pubblico interesse. 

cc Ci� posto, poich� come lo stesso ricorrente non 
contesta nessuna disposizione di legge autorizzava 
l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit� a disporre 
degli utili realizzati nella gestione della penicillina, 
che dovevano essere versati nelle casse dello 
Stato a norma della legge di contabilit� approvata 
con r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare 
del disposto dell'art. 46 di detta legge (le somme di 
spettanza dello Stato introitate per qualsiasi titolo 
dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente 
versate nelle casse dello Stato nei termini 
stabiliti dalla leggi e dai regolamenti), non � chi 
non veda come i provvedimenti con i quali si dispose 
dei cennati utili in favore di varie Cooperative edilizie 
fossero inficiate da invalidit� assoluta siccome 
emessi fuori di qualsiasi competenza istituzionale dell'organo 
che ebbe ad erogarli. 

cc Vero � che nel decreto del 13 luglio 1951 si parla 
di revoca dei provvedimenti di concessione dei contributi 
ma a, prescindere dalla rilevata impropriet� 
terminologica che si suole spesso riscontrare nella 
pratica senza che ne resti, per altro, vulnerata la 
reale sostanza dell'atto, preci~andosi in detto decreto 
che le concesse erogazioni furono inprontate ad una 
erronea valutazione della disponibilit� dei fondi ricavati 
dagli utili della gestione della penicillina, evidente 
appare come il riferimento alla oggettiva realt� 
dei fondi dei quali si era disposto dimostri a chiare 
note come ci si trovi di fronte ad un annullamento 
per vizi di legittimit�, dei precedenti provvedimenti 
di concessione dei contributi e, non come si sostiene 
dai ricorrenti, ad una revoca di essi per motivi di 
opportunit�. 

cc E a conclusioni diverse non pu� giungersi in or: 
dine all'altro provvedimento del 13 luglio 1951 con 
il quale si posero nel nulla le concessioni dei contributi 
sui fondi di bilancio. Come emerge dal disposto 
dell'art. 282 del T. U. dette leggi sanitarie nel bi1ancio 
del ministero dell'interno sono stanziate, in appositi 
capitoli, somme da erogare per: a) contributi per il 
funzionamento dei dispensari antitubercolari ritenuti. 
dai consorzi; b) contributi ai comuni, alle provincie, 
alle istituzioni pubbliche di beneficienza, ai 
consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali 
luoghi di cura di infermi tubercolotici, per 
evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i 
bambini al contagio; e) sussidi diretti a favorire 
qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi ed 
assistenza agli infermi non considerati nelle lettere 
precedenti; d) sussidi per corsi di preparazione scientifica 
e di tirocinio pratico per il personale tecnico 
specializzato, medico o ausiliario. Ora, se si ha riguardo 
alle particolari e ben precisate finalit� per le 
quali detti fondi possono essere erogati, ci si convince 
agevolmente come a nessuna delle ipotizzate finalit� 
si possa ricondurre la erogazione di contributi edilizi, 
anche se attribuiti al dichiarato fine di una 
ccbuona sistemazione dei servizi igienici� quale mezzo 
di prevenzione cccontro le malattie infettive e diffusive, 
e segnatamente contro la tubercolosi�. 

cc Avendo, quindi, l'Alto Commissario per l'Igiene 
e la Sanit� col decreto su ricordato dichiarato di revocare, 
stante la erronea valutazione della disponibilit� 
dei fondi stanziati in bilancio, i provvedimenti di 
concessione di contributi sui detti fondi, chiaro appare 
come l'emesso decreto, nonostante la impropriet� 
della locuzione usata, si sostanzi nell'annullamento 
di ufficio per motivi di legittimit� dei cennati provvedimenti. 


cc Accertato, pertanto, che con i decreti det 13 lu


glio 1951 furono messi nel nulla i precedenti prov.
vedimenti di concessione di contributi, poich� ogni 
atto amministrativo produce i suoi effetti dal momento 
della sua emanazione onde la forza esecut �ria 
dei cennati decreti e conseguentemente la insorgenza 
dell'obbligo nei beneficiari di detti contributi alla restituzione 
delle somme, a suo tempo incassate, � di 
tutta evidenza come la competenza a conoscere della 
f!piegata azione, diretta al realizzo di tali somme o 
meglio all'attuazione degli effetti conseguenziati degli 
emessi provvedimenti di annullamento, si appar


tenga, sia avuto riguardo al petitum che alla causa 

petendi, alla giuri$dizione ordinaria. 

cc Dichiarandosi, quindi, la competenza della giuri


sdizione ordinaria a conoscere dell'azione per conva


lida di sequestro e di merito promossa dall'Alto Com


missario per l'Igiene e la Sanit� pubblica con la 

citazione notificata il 2 febbraio 1952 la ricorrente 

cooperativa va condannata alla perdita del deposito. � 

Per quanto si attiene, poi, al regolamento delle spese 

di questo grado, date le particolarit� del caso, appare� 

giusto ed equo dichiararle interamente compensate �. 

I prin�ipi enunciati dalla riportq,ta. sentenza della 

Corte Suprema, la quale ha accolto integralmente Ja 

tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

sono ormai pacifici. Non vi � dubbio, difatti, che, 

nel caso in cui lo Stato concede un contributo non 

soggetto a restituzione secondo l'atto di concessione 

o in base al potere che disciplina la concessione stessa, 

-271 


sorga nel �oncessionario un diritto soggettivo perfetto. 
Da ci� deriva .che l'atto amministrativo, il quale annulla 
per motivi di legittimit� il provvedimento di 
concessione, incide su un diritto soggettivo, e conseguentemente, 
sorgendo controversia sulla legittimit� 
di quell'atto di annullamento, la cognizione di questa 
appartiene al giudice ordinario, a norma dell'art. 2 
della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. 


Il fatto che l'amministrazione, nell'atto con cui 
fa venire meno la concessione del contributo, parli 
di revoca, anzich� di annullamento, non ha alcuna 
rilevanza, in quanto nella prassi amministrativa e 
nello stesso uso legislativo le espressioni << revoca � ed 
�annullamento� vengono usati promiscuamente, sebbene 
essi, secondo l'insegnamento quasi concorde della 
dottrina, corrispondano a due concetti nettamente distinti, 
la revoca alla eliminazione di un atto amministrativo 
per motivi di opportunit�, l'annullamento, 
invece, alla eliminazione di un atto per ragioni di 
legittimit�. 

Per la individuazione di un atto non conta la sua 
denominazione, mentre assume demsivo rilievo il motivo 
per cui esso � stato emanato. Per cui, qualora 
risulti come nella specie, che l'annullamento dei 
decreti di concessione di contributi avvenne perch� 
le concessioni stesse erano state effettuate su fondi 
che obbiettivamente erano sottratti a qualsiasi disponibilit� 
ovvero dovevano essere destinati a diversi e 
determinati usi, � evidente che la eliminazione degli 
atti ha avuto luogo per ragioni di legittimit� e, di 

conseguenza, ha intaccato diritti soggettivi e non 
gi� interessi legittimi. 
C. CARBONE 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILl.T�: 

I) Occupazione temporanea -Ipotesi previste dalla 
legge n. 2359 del 1865 e dalla legge n. 422 del 19a3 Nozione 
e differenze -Indennit� -.Determinazione. 
(Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1577 /54 -Pres.: 
Valenzi; Est. : Rossi; P .M., Pomodoro -Moschetta 

c. A.N.A.S.). . 
II) Occupazione temporanea -Protrazione oltre il biennio 
-Competenza del magistrato ordinario -Opere 
per i rimasti senza tetto -Norme speciali contenute 
nel d. l. l. 9 giugno 1945, n. 305 e nel r. d. l. 29 maggio 
1946, n. 437. (Corte di Cass., S.U., Sent n. 1702/54 
-Pres.: Galizia; Est.: Mastrapasqua; P.M.: Eula Comune 
Francavilla a Mare c. Alessi). 

III) Occupazione temporanea � Opere urgenti nei paesi 
colpiti dal terremoto calabro� siculo del 1908. (Corte 
di Cass., Sez. II, Sent. n. 2333 -Pres.: Oggioni; Est.: 
Maio; P .M. : Rossi -Scordamaglia c. Curia Mileto e 
Prefetto Calabria). 

IV) Occupazione d'urgenza -Debito di valuta: art. 1277 

c. c. -Indennit� di occupazione -Pretesa illegittimit� 
per mancata offerta e deposito dell'indennit� 
contestualmente all'occupazione o subito dopo -Atto 
legittimo � Mora del debitore: incidenza della sva� 
lutazione monetaria � Danni. (Corte di Cass., Sez. I, 
Sent. n. 2179/54 -Pres.: Acampora; Est.: Civiletti; 
P.M.: Caruso -Di Prisco e Tortora c. Ministero Difesa). 
I) L'ipotesi dell'occupazione disposta in base alla 
legge del 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione 
per pubblica utilit� non pu� confondersi con l'ipotesi 
della occupazione disposta a norma della legge 
8 febbraio 1923, n. 422. 

Mentre nella prima ipotesi la occupazione ha 
carattere di provvisoriet�, potendo cessare a seconda 
che ad essa segua o meno l'espropriazione, 
nel secondo caso l'occupazione ba, invece, carat~ 
tere definitivo per 1 'urgenza ed indiffo:r.ibilit� dei 
lavori che devono essere eseguiti onde il procedimento 
che tale urgenza ed indifferibilit� dichiara, 
rappresenta ]'atto iniziale dell'espropriazione e ne 
anticipa gli effetti facendo conseguire immediatamente 
quel definitivo possesso dell'immobile che, 
di regola, si attua con il decreto di esproprio. 

Quanto alla durata dell'occupazione, mentre 
quella disposta a norma dell'art. 73 della legge del 
1865 non pu�, in nessun caso essere protratta oltre 
il biennio, onde n� lo stesso inizio del procedimento 
di espropriazione, n� le opere eseguite con l'intenzione 
di procedere ad una occupazione definitiva 
possono giustificare l'occupazione oltre il termine 
suddetto, invece, l'occupazione disposta in base all'art. 
39 della legge. del 1923 non � legata all'osservanza 
del termine di due anni, a nulla rilevando 
la circostanza che detto termine sia stato enoneamente 
richiamato (come nella specie) nel decreto 
prefettizio. 

L'occupazione d'urgenza disposta ai sensi dell'art. 
23 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 422, essendo 
preordinata allo scopo di attuare immediatamente 
gli effetti dell'espropriazione, si concreta in un'espropriazione 
definitiva anticipata; la relativa indennit� 
va determinata in base all'interesse annuo 
sull'ammontare dell'indennit� definitiva la quale, 
a sua volta va stabilita in base al valore dcll'imc 
mobile alla data del decreto di esproprio. Di conseguenza 
nessun danno giuridicamente apprezzabile 
pu� in �concreto derivare all'espropriando dal 
ritardo nella emissione del decreto di espropriazione 
col quale si effettuer� il passaggio di propriet� 
dopo l'anticipato spossessamento a titolo definitivo 
dell'immobile. 

II) Quando siano decorsi due anni dal giorno in 
cui l'occupazione temporanea ha avuto luogo, senza 
che sia stato emesso il decreto di espropriazione, 
l'ulteriore occupazione diventa illegittima, perch� 
viola il diritto di propriet�, ed il proprietario dell'immobile 
occupato pu� adire il magistrato ordinario, 
sia che intenda conseguire la restituzione 
del bene, sia che limitila sua domanda alla liqui


. dazione di congrua indennit� per il biennio di 

occupazione legittima ed al risarcimento dei danni 

per il periodo successivo. 

Il d.1.1. 9 giugno 1945, n. 305 (testo unico delle 
disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto 
in seguito ad eventi bellici) e il r.d.l. 29 maggio 
1946, n. 437 (dichiarazione di pubblica utilit� delle 
opere previste nei programmi di assistenza e di 
riabilitazione concordati con l' UNRRA e di urgenza 
ed indifferibilit� dei relativi lavoro), con la 
generale dichiarazione di �pubblica utilit�� delle 
opere o con l'altrettanto generale riconoscimento 
della �urgenza ed indifferibilit�� dei lavori occorc 
renti per la loro esecuzione, eliminano le analoghe 
preventive dichiarazioni e riconoscimenti diversamente 
necessari caso per caso, ma, all'infuori di 
ci�, non pongono in essere alcuna regolamentazione 
diversa da quella prevista dalla legge a ca. 



dffii&J M==== w-w-wrnzw~ ,, ~&&&&&&zu;; 

l 
-272 


rattere generale del 1865 sulle espropriazioni per 
causa di pubblica utilit�: per conseguenza le occupazioni 
temporanee di immobili autorizzate dal 
Prefetto per l'esecuzione di tali lavori sono anch'esse 
soggette al termine massimo di due anni, stabilito 
dell'art. 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

III) La durata delle occupazioni temporanee 
dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione di 
opere urgenti nei paesi colpiti dalt erremoto calabro-
siculo del 28 dicembre 1908, non � soggetta 
al termine perentorio massimo di due anni, di cui 
al 1� comma dell'art. 73 della legge 25 giugno 
1865, n. 2359, poich� la legge speciale del 19 agosto 
1917, n. 1399, ha derogato, su questo punto, alla 
legge generale, stabilendo all'art. 185, che detta 
durata pu� essere fissata per cinque anni e che la 
stessa s� intende protratta di anno in anno fino a 
raggiungere complessivamente un decennio, quando 
non sia data licenza al proprietario sei mesi prima 

IV) Debiti pecuniari, per dettato dell'art. 1277 

e.e. sono quelli nei quali la prestazione della somma 
di denaro sia oggetto di obbligazione originaria. 
Debiti di valore sono quelli che si traducono in 
una prestazione in denaro soltanto per sostitutivo 
dell'obbligazione primaria e che, dovendo venire 
con questa in rapporto di equivalen.rn, sono necessariamente 
soggetti a subire gli effetti dell'alterazione 
di valore del bene che sono destinati a sostituire 
o a reintegrare. 

L'indennit� per occupazione temporanea, di cui 
all'art. 71 e segg. della legge 25 giugno 1865, 

n. 2359, � posta fin dall'origine come obbligazione 
pecuniaria. 
La mancata offerta e deposito dell'indennit� contestualmente 
all'occupazione o subito dopo non fa 
cadere il titolo dell'occupazione, che rimane pur 
sempre un atto legittimo. 

I/inerzia al riguardo dell'occupazione pu� essere 
vinta mediante la costituzione in mora, situazione 
che, ove sia fonte di danni prevedibili pel creditore, 
autorizza, l'applicazione dell'art. 1224 e.e. (ultimo 
comma). 

Abbiamo ritenuto opportuno di riunire le sopra 
trascritte massime di quattro recentissime sentenze 
della Corte Suprema in materia di occupazione di 
urgenza, sia per comodit� di consultazione, sia perch� 
esse si prestano anche a considerazioni di carattere 
generale sulle tendenze della giurisprudenza della 
Cassazione in questa ancora tormentata materia. 

Le prime tre sentenze concernono la durata delle 
occupazioni temporanee. 

Ci sembra chiaro che la prima di esse abbia un 
carattere pi� di massima delle altre due, che anzi, 
la seconda sentenza sembra piuttosto in contrasto con 
il principio affermato nella prima. 

Questo principio poteva, infatti, agevolmente formularsi 
nel senso che tutte le occupazioni d'urgenza 
preordinate ad espropriazione definitiva non fassero 
soggette al termine dei due anni previste dalla legge 
fondamentale del 1865. In questi termini il principio 
poteva ben applicarsi anche ai casi di occupazione 
di urgenza regolati appunto dalle leggi speciali sulla 
costruzioni di case per senza tetto, essendo evidente, 

in que1:1ti ca1:1i, che si tratta di occuJ>azione preordinata 
ad esproprio definitivo. Pu� perci� dirsi che la 
seconda sentenza segni nuovamente un passo indietro 
nei confronti della prima. Tuttavia, oscillazioni di 
questo tipo non sono insolite in una materia cos� delicata, 
n� d'altra parte debbono costituire motivo di 
preoccupazione, concorrendo esse al f armarsi di una 
giurisprudenza la cui consolidazione � necessariamente 
frutto di contrasti. Ci� si � appitnto verificato 
nella materia relativa alla natura giuridica della � 
indennit� di occupazione temporanea, alla quale si 
riferisce la quarta delle sentenze in rassegna. 

Com'� noto ai lettori di questa Rassegna, infatti, 
la Corte Suprema aveva gi� con la sentenza n.1432/51 
(<< Rass. Avv. n 1951, p. 140), affermato che l'indennit� 
dovuta per occupazione temporanea costituisce 
obbligazione pecuniaria fin dall'origine, cui � applicabile 
il principio nominalistico. Successivamente, 
peraltro, con la sentenza n. 1039/52 (� Rass. Avv. n 
1952, p. 71), la stessa Corte Suprema aveva affermato 
che il debito per indennit� di occupazione diventa 
debito di valuta solo dopo che l'amministrazione 
occupante determini unilateralmente la indennit� che 
intende pagare. 

Annotando questa sentenza ne mettevamo in rilievo 
il netto contrasto con la precedente, nonch� la deviazione 
da principi affermati in merito al concetto di 
obbligazione pecuniaria fin dall'origine. 


Con soddisfazione dobbiamo ora segnalare questa 
sentenza la quale con motivazione precisa (i cui punti 
fondamentali sono riportati nella massima), riafferma 
in questa materia i principi gi� seguiti nella 
sentenza del 1951, i quali sono, d'altronde, conformi 
a quelli oramai costantemente adottati nella materia 
analoga della indennit� di espropriazione. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Assoggettabilit� 
alla I. G. E. della importazione di sterlina 
oro (sovrana) (art. 17, legge 19 giugno 1940, n. 762). 

(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 3733/54 -Pres.: 
Acampora; Est.: Siciliani; P. M.: Colli -Ministero Finanze 
c. Bteche). 

L'imposta, relativa ai dazi di confine, si ricollega 
a ragioni di mero carattere :fi.scale o ad esigenze di 
protezione economica; l'imposta generale sulla 
entrata, invece, colpisce generalmente tutte le � 
entrate, corrispondenti a cessioni di merci o a prestazioni 
di servizi, s� che non vi � alcun rapporto 
necessario di dipendenza dell'una imposizione dall'altra, 
ben potendovi essere esenzione da dazio 
doganale per determinate merci e sottoposizione 
delle stesse merci all'imposta generale sull'entrata, 
all'atto della importazione. 

La moneta adempie alla funzione di strumento 
di scambio nell'ambito del paese, nel quale � emessa. 
Negli altri paesi forma oggetto di operazioni commerciali, 
di acquisto e vendita, sia ai f�,ni del rego~ 
lamento di rapporti privati (pagamento importazioni), 
sia ai fini di esigenze di Tesoreria (costituzione 
di scorte di divise). 

Appare evidente che la moneta estera -possa -�Ssere 
considerata come una merce e, come tale, 
formare oggetto di operazioni commerciali: ci� 
vale pi� che mai per la moneta aurea, la quale pu� 
servire, oltre che come strumento di scambio, anche 
per gli scopi diversi sopra accennati. 



-273 �-� 

Della interessante e nuova questione, cui si riferiscono 
le massime sopra riportate, si � gi� occupata 
questa Rassegna (1953, p. 30), con un breve commento 
alla sentenza del Tribunale di Roma, che aveva 
definito la vertenza, in conformit� della tesi sostenuta 
dalla Amministrazione. 

Nel frattempo, il Bteche si grav� da detta sentenza 
e la Corte di Appello di Roma (7 aprile-9 giugno 
1953, I Sez. Civ. -Pres.: Cataldi, Est.: La Porta), 
con un inopinato, quanto incongruo richiamo .alla 
legge doganale, ritenne di poter escludere il carattere 
di merce della sterlina-oro, in considerazione anche 
del corso legale che questa ha tuttora nel Paese di 
emissione, per non essere mai stato abrogato il Coinage 
Act del 1870, ed accolse, quindi, l'appello. 

Ad epilogo ed in conseguenza di tale giudizio si 
verific� un clamoroso incidente, che ebbe anche eco 
nella stampa. 

Il Bteche, in possesso della sentenza di secondo 
grado, intim� precetto all'amministrazione per il 
rimborso della imposta, che la Corte di Appello aveva 
dichiarato non dovuta, e, rimaste vane le sue premure, 
procedette al pignoramento di due autovetture, una , 
delle quali, di pertinenza, peraltro dell'Ispettorato 
Generale della JY�otorizzazione, addetta al servizio 
del Ministro delle Finanze. 

Tutto ci�, veramente, era stato previsto sin da 
quando fu noto l'esito del giudizio di appello, ed 
al fine di evitare incidenti con un suddito straniero, 
l'amministrazione anzioh� trincerarsi nelle sue prerogative 
(secondo i principi, infatti, per il rimborso 
di una tassa non � suffloiente una sentenza esecutiva, 
occorrendo invece quella definitiva), prefer� seguire 
le vie di giustizia e chiese, ai sensi dell'art. 373 c. p. o., 
la sospensione della sentenza ohe, intanto, era stata 
impugnata per Cassazione. 

La Corte di Appello, per�, trascurando i peculiari 
aspetti presentati (origine del credito vantato dal 
Bteohe, qualit� di suddito straniero di quest'ultimo, 
il che poteva rendere, quanto meno, problematico il 
1�eoupero della somma eroganda respinse l'istanza. 

Eppure, era lo Stato stesso, che, quale massimo 
soggetto giuridico, si era rivolto ai suoi giudici per 
la tutela di suoi f onda,mentali diritti. Il che concorre, 
se ve ne fosse bisogno, a rafforzare i dubbi sulla bont� 
della sistemazione, data dall'attuale codice di procedura, 
all'istituto della inibitoria. 

La debole ed incerta impostazione della sentenza di 
appello rese agevole la formulazione di tre motivi 
di ricorso. 

Con un primo, affermato ohe la moneta � tale 
solo-se vi � un precetto 'dell'ordinamento che le riconosca 
una funzione di scambio, s.i poneva in evidenza 
la erroneit� del collegamento stabilito dalla Corte di 
merito tra la legge sulla imposta generale sulla entrata 
e quella doganale, per escludere, quasi per tabulas, 
il carattere di merce della moneta aurea straniera, sul 
rifiesso che proprio la tariffa allegata alla legge doganale 
annovera tra le merci la moneta straniera metallica. 


Con un secondo, si sosteneva, in subordine, che 
la sterlina-oro, nonostante la mancanza di un atto 
formale di abrogazione del Coinage Aot del 1870, era 
trattata nel suo stesso Paese di origine come merce 
e che il contrario giudizio con cui la Corte di Appello 
aveva disatteso tale stato di cose, non involgeva una 

semplice questione di fatto, bens� una questione di 
diritto, in virt� dei noti principi sul collegamento 
tra gli ordinamenti giuridici. 

Con un terzo motivo, si denunziava la sentenza per 
aver violato le norme sulla disponibilit� delle prove 
e per aver insufficientemente �motivato -il � proprio 
giudizio circa un punto decisivo della controversia. 

La Corte di Cassazione, con la decisione, cui appartengono 
le massime riportate, ha ritenuto fondati 
tutti e tre i motivi di impugnativa. 

Ci� premesso, si riproduce integralmente, nella 
parte motiva, la sentenza del S. C., interessante, 
oltre ohe per la questione di portata generale, di cui 
alla prima delle massime trascritte, sulla autonomia 
delle due imposizioni (I.G.E. e doganale); per aver 
risoluto una questione, intorno alla quale non esistono 
precedenti, sulla tassabilit�, all'atto della wnportazione, 
ai sensi dell'art. 17, legge 1940, n. 762, 
delle monete straniere in metallo prezioso (oro e 
argento) e per aver affermato il principio, fermo nella 
scienza economica, ohe la moneta estera, ove non 
esista un precetto dello Stato che le assegni funzione 
di sca-mbio, viene, fuori del Paese di emissione, in 
considerazione soltanto come merce. 

<< Con i tre mezzi di ricorso denuncia il ricorrente 
la violazione in cui sarebbe incorsa la impugnata 
pronuncia delle norme della legge e della tariffa doganale, 
nonoh� della norma istitutiva del particolare 
tributo (art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762), 
oltre che la violazione e falsa applicazione dei principi 
ohe regolano il collegamento tra ordinamenti 
giuridici diversi, che sarebbero state compiute dalla 
pronuncia stessa, unitamente ad una violazione del~ 
l'obbligo di motivazione. Ci� per non essersi considerate 
le sterline-oro importate dal Bteohe merce assoggettabile 
ad imposta sulla entrata, a tale conclusione 
pervenendosi sull'erroneo e comunque non sufficientemente 
giustificato presupposto che le sterline 
abbiano corso legale in Inghilterra. 

E tali censure devono ritenersi fondate. 

P oioh� si discute circa l'applicabilit� dell'art. 17 
della legge 16 giugno 1940, n. 762, � opportuno 
trascrivere il testo della norma cc In corrispondenza 
dell'imposta stabilita dall'art. 1 ... sulle merci importate 
dall'Estero � dovuta, per il fatto obbiettivo 
dell'importazione una imposta, eco... � si che il 
problema ohe si pone all'interprete � quello di stabilire 
se l'oro monetato possa essere considerato �merce>> 

Tale problema la Corte di merito risolse in senso 
negativo; ma baster� dimostrare l'inconsistenza delle 
ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata 
perch� risulti evidente il fondamento del ricorso. 

Innanzi tutto, la Corte si rifer� alle norme della 
legge doganale con procedimento non giustificabile, 
in vista delle prof onde differenze fra le due imposizioni, 
quella dei dazi di confine e quella generale sulla 
entrata. La prima si ricollega a ragioni di mero 
carattere fiscale o ad esigenze di protezione economica, 
la seconda, invece, colpisce, generalmente, tutte le 
entrate corrispondenti a cessione di merci o a prestazione 
di servizi (art. 1 della legge n. 762 del 1940 
sopra citata), si che non vi � alcun rapporto necessa-rio 
di dipendenza dell'una imposizione dall'altra ben 
potendovi essere esenzione da dazio doganale per determinate 
merci e sottoposizione delle stesse merci all'imposta 
generale sull'entrata, all'atto dell'importazione. 

~.JiitM&.Jii.fiJilGiZZZiLW) m:::::: ;;;;;m, && ::m@L 

mmm mm!::iti 

-274 


La Corte di merito afferm�, poi, che la moneta 
metallica di uno Stato estero non � un bene diretto 

o di consumo, ma un bene essenzialmente strumentale, 
cio� uno strumento di scambio. E qui l'errore � manifesto. 
La moneta adempie alla funzione di strumento 
di scambio nell'ambito dcl paese, nel quale � emessa. 
Negli altri paesi forma oggetto di operazioni commerciali, 
di acquisto e vendita, sia ai fini di regolamento 
di rapporti privati (pagamento importazioni), 
sia ai fini di esigenze di Tesoreria (costituzione di 
scorte di divise). E, per quanto specialmente si attiene 
alla moneta metallica, � appena il caso di .ricordare 
che pu� f arscne commercio anche per fini di 
tesaurizzazione o per fini industriali. Ci� in via di 
massima dimostra l'erroneit� dell'affermazione della 
Corte, che ravvisa nella moneta metallica (sterlina.
oro), nulla pi� che strumento di scambio. E l'errore 
risulta maggiormente evidente ove si consideri che, 
cessata da un pezzo, per ragioni ben note, l'Unione 
JJ1onctaria Latina (1865), per cff ctto della quale le 
sterline-oro potevano essere date e ricevute in pagamento 
anche in Italia, non si vede come possa dirsi 
che in Italia le sterline-oro valgano come strumento 
di scambio. 

E v'ha di pi�. Essendo quasi dcl tutto cessata la 
circolazione della moneta aurea il commercio delle 
divise si riferisce quasi esclusivamente alla moneta 
cartacea, e l'oro monetato viene trattato a parte nelle 
borse, come destinato a scopi diversi dalle esigenze 
degli scambi commerciali, e quasi unicamente in 
vista del valore intrinseco dei singoli pezzi. 

Appare quindi evidente che la moneta estesa possa 
essere considerata come merce, e, come tale, formare 
oggetto di operazioni commerciali; e ci� 1)ale pi� che 
mai per la moneta aurea, la quale pu� servire, oltre 
che. come strumento di scambio, anche per gli scopi 
diversi sopra accennati. 

La Corte di merito ricord� gli articoli 1278 e 1279 

c. c. relativi ai debiti di somme determinate in moneta 
non avente corso legale e nello Stato; ma il 
ricordo non giova, giacch� se fosse necessario l'adempimento 
della clausola � effettivo � riferita a moneta 
non avente corso legale nello Stato (art. 1279 c. c.) 
ed il debitore dovesse acquistare le specie necessarie 
per estinguere la sua obbligazione, in tal caso si 
avrebbe l'acquisto di moneta-merce con tutte le conseguenze 
derivanti da un'operazione di tal genere. 
In JUltimo, la Corte di merito ritenne di dover 

indagare se la sterlina-oro circoli come moneta nel 

Regno Unito, ma l'indagine era del tutto irrilevante, 

giacch�, com'� stato sopra osservato, dal fatto della 

circolazione della sterlina-oro in Inghilterra non 

deriva alcuna conseguenza ai fini della contestazione 

in esame, dovendosi escludere che detta moneta valga 

legalmente in Italia come strumento di scambio, essa 

va considerata come merce, per le ragioni accennate. 

Le premesse osservazioni dimostrano, insieme, la 

assoluta inconsistenza delle ragioni poste dalla Corte 

di merito a sostegno della decisione impugnata ed il 

buon fondamento dei motivi del ricorso proposto dalla 

amministrazione finanziaria. Solo ad esuberanza 

converr� aggiungere un'ultima osservazione desunta 

dal testo dell'art. 17 sopra riferito. 

In esso � detto che l'imposta � dovuta sulle merci 
importate � in corrispondenza JJ di quella stabilita 
dall'art. 1 della stessa legge. 

In questo articolo si prevede l'ipotesi di cc cessione n 
di merci; nell'altro si prevede l'ipotesi dcl fatto obbiettivo 
della importazione; ma fra le due ipotesi vi 
� per legge cc corrispondenza n, il che vuol dire che 

�il trattamento delle merci cedute corrisponde a quello 
delle merci importate. Per le prime a base della 'imposizione 
� il fatto della cessione, per le altre, invece, 
a base dell'imposizione sta il fatto obbiettivo della 
importazione. E questo parallelismo consente di 
rilevare che se la cessione di oro monetato, seguita in 
Italia, merc� un'ordinaria operazione commerciale, 
non sft~gge all'imposizione generale per l'art. 1 della 
legge, altrettanto deve avvenire per lo stesso oro, al 

momento dell'importazione in Italia, per il corri.-' 
spondente art. 17 >>. 

G. MALINCONICO 
IMPOSTA DI REGISTRO -Cessione di immobile 
danneggiato ad un'impresa che si obbliga di ricostruirlo 
e che come corrispettivo dell'acquisto cede 
uno degli appartamenti che risulteranno dalla ricostruzione. 
(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2446/54 -
Pres.: Acampora; Rel.: Vistoso; P. M.: Pittiruti concl. 
diff.; Mantegna c. Ministero delle Finanze). 

Non pu� considerarsi soggetto a condizione sospensiva 
un contratto col quale un'impresa di 
costruzioni acquista, per ricostruirlo, un immobile 
danneggiato dalla guerra e al proprietario di esso 
cede come corrispettivo uno degli appartamenti 
che risulteranno dalla ricostruzione: e pertanto la 
relativa imposta di registro � immediatamente 
esigibile, sebbene la progettata ricostruzione non 
sia avvenuta e il contratto non abbia pertanto 

avuto esecuzione. 

� irrilevante ai fini dell'applicabilit� dell'imposta 
che detto contratto venga qualificato come 
vendita o come permuta; e in entrambi i casi la 
norma dell'art. 12 della legge di registro importa 
che non osti alla tassazione la nullit� derivante, 
in base all'art. 1472, 2� comma c. c., dal fatto 
che l'appartamento ceduto non sia venuto ad 
esistenza per non essere stato costruito. 

In questa perspicua sentenza, importante anche 
perch� relativa ad un tipo di contratto abbastanza 
frequente nella pratica delle ricostruzioni edilizie 
dopo le distruzioni belliche, hanno trovato acuta applicazione 
alcuni basilari principi in tema di registro. 

La fattispecie era invero alquanto delicata. 

Anzi tutto era controvertibile la definizione del 
rapporto), che oscillava fra la figura della vendita e 
quella della permuta: per la prima mancava infatti 
l'elemento del prezzo, in quanto il corrispettivo non 
era costituito da una somma di denaro ma da un 
appartamento costruendo, mentre circa la sussistenza 
degli estrerni della seconda poteva nascere il dubbio 
se, dovendo l'appartamento stesso ancora essere costruito, 
ostasse alla figura della permuta la .circostanza 
che una delle due cose dedotte in contratto fosse inesistente 
al momento della stipulazione . .. 

Inoltre, poich� nel contratto la ricostruzione-.dd.-_ 
l'immobile, e quindi la consegna dell'appartamento 
che da tale ricostruzione sarebbe dovuto risultare, 
erano collegate coll'eventualit� che non si presentassero 
circostanze di forza maggiore (come ad esempio il 
divieto di sfratto degli inquilini), le quali avessero 



-275 

impedito i lavori e di fatto tali circostanze si erano 
presentate in modo che le parti avevano rinunziato 
all'esecuzione del contratto, era facile incorrere nell'equivoco 
che tutto il rapporto dovesse considerarsi 
soggetto a condizione sospensiva, della quale fosse 
mancato l'avveramento: come infatti aveva ritenuto il 
Tribunale, sebbene la sua sentenza fosse poi stata 
riformata dalla Corte di Appello di Palermo, avverso 
il pronunziato della quale aveva ricorso la 
controparte. 

Ma il Supremo Collegio ha respinto il ricorso. 

Data l'importanza d_ella sentenza, trascriviamo la 
parte es.senziale della motivazione: � 

� ����� avendo la Corte d'Appello riconosciuto in 
definitiva che di permuta si trattasse, esse (le censure 
avversarie), si accentrano sulla particolarit� di tale 
permuta, che avrebbe dovuto seguire tra un bene presente 
(utile dominio dell'immobile di propriet� delle 
Mantegna) e un bene di l� da venire (primo piano 
e parte del secondo piano di un fabbricato da costruire) 
e sulla conseguenza che dal fatto di non essere la 
cosa promessa come controprestazione venuta ad 
esistenza, la Corte di merito avrebbe dovuto trarre ai 
fini fiscali. 

Sostengono infatti i ricorrenti che la vendita (o 
permuta) di cosa sperata, nella quale l'acquisto della 
propriet� si verifica non appena la cosa venga ad 
esistenza (art. 1472, 1555 c. c.), sia un contratto 
sottoposto a condizione sospensiva, essendo in esso 
l'efficacia del negozio subordinata. al verificarsi di 
un avveramento futuro ed incerto. E su tale presupposto 
basano il loro diritto ad ottenere il rimborso 
della tassa proporzionale corrisposta per la registrazione 
degli atti 14 marzo 1945 e 27 giugno 1947, non 
essendo, a norma dell'art. 17 della legge� di registro, 
per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione 
sospensiva, tale tassa dovuta fino a quando la condizione 
non si verifichi. 

S'infrange, per�, tale tesi contro la giuridica 
inesattezza della premessa. 

La condizione, costituendo solo elemento accidentale 
dei negozi giuridici gi� perfetti, non pu� essere 
confusa con i requisiti essenziali degli stessi, considerati 
nel loro tipo astratto, e posti dalla legge, indipendentemente 
dalla volont� delle parti, ancorch� il 
loro avveramento sia futuro ed incerto. 

Essa costituisce qualcosa di distinto dal negozio 
. cui inerisce ed i cui requisiti essenziali devono essersi 
gi� realizzati anche senza la sua opposizione. 

E distinti ne sono gli effetti, tra i quali ha particolare 
importanza quello della retroattivit� dell' avveramento 
al tempo in cui � stato concluso il contratto 
(art. 1360 c. c.), che � proprio dei negozi condizionati 
e costituirebbe, invece, un assurdo logico nei negozi sf orniti 
di elementi essenziali alla loro giuridica perfezione. 

Ci�, in sostanza, ritenne la Corte di Pa.lermo, e 
della esattezza della affermazione si ha conferma 
decisiva ove l'enunciazione teorica sia tradotta sul 
piano concreto della contestazione in esame; ch�, allora, 
non potr� non apparire di incontestabile evidenza 
come sia impossibile scorgere una condizione sospensiva 
in quella costruzione di un immobile la quale 
costituival-al contrario -nulla pi� che l'oggetto 
della obbligazione che la Societ� Costruzioni Edilizie 
aveva assunto nel rogito di permuta. 

Non pu� pertanto dirsi che il contratto di compravendita 
(o di permuta) di cosa sperata, nel quale 
l'elemento futuro ed incerto � rappresentato da uno 
dei requisiti essenziali del negozio, ecio� dall'oggetto, 
che non esiste ancora in rerum natura, .sia un contratto 
con condizione sospensiva. 

Ci� � sufficiente -non allontanandosi in genere il 

diritto tributario dai principi del diritto comune nel 

considerare gli stessi rapporti regolali e definiti dalla 

legge civile allo scopo di adeguare gli effetti al campo 

d'azione in cui opera -per. escludere l'applicabilit� 

alla fattispecie dell'art. 17 della legge di registro. 

N � ha alcuna importanza, ai fini della controversia, 

il fatto che la permuta debba, a norma dell'art. 1472 

c. c., ritenersi nulla per non essere la cosa promessa 
come controprestazione venuta ad esistenza, o, pi� 
esattamente, inefficace, essendo la nullit� in senso 
proprio per sua natura originaria. 
Secondo la legge di registro, il fatto giuridico che 
�determina il sorgere del rapporto d'imposta non �, 

infatti, il trasferimento di un bene 01 l'assunzione di 

una obbligazione, ma la stipulazione di un atto di 

vendita, di permuta o di mutuo. 

Ci� che conta, � unicamente l'esistenza di un 

atto che, considerato in s� e per s�, sia capace di 

produrre l'obbligazione, o di attuare il trasferimento, 

indipendentemente da tutte le circostanze che possano 

impedire la produzione dei suoi -e'ffetti. 

Da questo principio, che trova la sua giustificazione 

nella stessa natura del tributo e nella complessit� delle 

indagini che diversamente l'ufficio del registro do


vrebbe compiere per ogni atto onde accertare l'effettiva 

produzione degli effetti che dallo stesso dovrebbero 

scaturire, discende l'altro della assoluta irrilevanza 

dell'eventuale nullit� dell'atto che non sia privo delie 

caratteristiche proprie di quelli previsti dalla tariffa 

allegata alla legge. 

Un atto, comunque, nullo, � soggetto a registrazione, 

e conseguentemente al pagamento della tassa relativa al 

negozio giuridico in esso consacrato, come se fosse valido. 

Solo in alcuni casi, tassativamente determinati, 
l'accertamento della sua nullit� conferisce al contribuente 
il diritto di ottenere la restituzione di imposta 
pagata (artt. 11 e 14 della legge di registro); ma 
tra essi non rientra quello di nullit� della vendita 

o della permuta di cosa futura (rei speratae) per 
non essere la cosa venuta ad esistenza. 
L'atto chfJ'tale vendita e permuta contenga -voglia 

in essi ravvisarsi, come la prevalente dottrina ritiene, 

un contratto con effetti obbligatori o, come altri so


stiene, un negozio anticipato -� pur sempre un 

atto di compra-vendita o di una permuta, capac_e di 

produrre tutti i suoi effetti, e come tale deve essere 

tassato. 

Contro il rigore della legge fiscale che non consente 

deroga alla rigida applicazione dei suoi principi, 

vanamente le ricorrenti invocano l'assurdit� del 

fatto che si possa essere obbligati a versare a titolo 

di tributo somme rilevanti per una convenzione i 

cui effetti non ebbero ad attuarsi. 

Le norme tributarie, nelle quali assai �spesso p_re-... 

domina la necessit� di evitare le evasioni, non sempre 

concordano con la logica del diritto e con l'esigenza 

che questo sia sempre improntato ad un principio etico. 

N� vale opporre che, dot'endo, a norma dell'art. 51 
della legge di registro, la tassa deve essere applicata 



"TRFSFITS "TRFSFITS 
-276 


alla parte dei beni immobili o mobili che ha maggior 

valore, difetterebbe, nel caso di permuta di cosa pre


sente con cosa non ancora venuta ad esistenza, uno 

degli elementi della sua liquidazione. 

Non sussiste infatti, l'assoluta impossibilit� di 

determinare con riferimento alla data di un atto 

di vendita o di permi1.ta di cosa futura, il valore che 

un determinato bene, se esistente, alvrebbe avuto, 

specie quando l'atto stesso fornisca gli elementi per 

tale determinazione; come ebbe a verificarsi nel caso 

in esam~ in cui le parti ebbero cura di precisare le 

caratteristiche di costruzione o di rifinitura che gli 

appartamenti dati in permuta avrebbero dovuto 

avere, anche in ordine alla distribuzione degli ambienti 

e degli impianti. 

Tanto ci� � vero che le stesse parti attribuirono a 

tali appartamenti un valore, che poi l'Ufficio del 

Registro rettific� ... �. 

G. 0.AI.JEND.A 
IMPOSTE E TASSE -Legge 11 gennaio 1951 n. 25, 

art. 35 -Esonero dal pagamento delle sopratasse e 

pene pecuniarie -Condizioni. (Corte di Cass., Sez. I, 

Sent. n. 3296/54 -Pres.: Acampora; Est.. Novelli; 

P. M. Colli (conf.) -Rupi Farmaceutici c. Finanze). 
Le imposte pagate allo scopo di fruire dello eso-
nero previsto dall'art. 35 legge 11 gennaio 1951, 

n. 25, non sono ripetibili. 
Detto esonero � infatti ricollegato ad una defi,nitiva 
sistemazione tributaria del contribuente, non 
ad un atto di clemenza o di condono che il legislatore 
non intese accordare. 

La questione .concerneva la retta interpretazione 

dell'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, re


cante le norme sulla perequazione tributaria e sul 

rilevamento fiscale straordinario. 

A termini della disposizione in tale articolo rac


chiusa: e< i contribuenti che entro quattro mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, adem


piono alle operazioni e formalit� prescritte dalla legge 

sulle tasse ed imposte indirette sugli affari e paghino 

i tributi, compreso il complemento di imposta e gli 

accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati 

dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie 

comminate per le infrazioni delle leggi medesime. 

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso 

in cui siano in corso accertamenti e contestazioni �. 

Il quesito da risolvere, cos� come identificato dalla 

stessa Suprema Corte, si sostanziava nello �stabilire 

se il contribuente che abbia inteso beneficiare dell'e


sonero delle sopratasse, pene pecuniarie relative ad 

imposte indirette che siano state evase, possa dopo 

il pagamento del tributo, imposto per beneficiare del


l'esonero, contestare ulteriormente il debito tributario 

e ripetere q1tello che abbia pagato ii. 

La risposta negativa a tale quesito deriva dal


l'esistenza di un preciso intento legislativo rivolto, 

non gi� ad un provvedimento di clemenza (condono), 

bens� alla sistemazione � defi.nitiva ed alla elimina


zione completa delle contestazioni, all'atto stesso in 

cui entrava in vigore una legge recante norme pro


fondamente innovative al sistema tributario prece


dente, per cui si rendeva necessario di ridurre al 

minimo il periodo di transizione, sgombrando, per 

quanto possibile il terreno dalle vertenze in corso. 

La disposizione di cui all'art. 35 della legge n. 25 del 
1951, in sostanza, dal beneficio dell'esonero fa derivare 
il divieto di ulteriori contestazioni della imposizione. 

Il predetto intento legislativo pi� particolarmente 
� reso quanto mai evidente. innanzi. tutto dalla ,ytes.ya 
rubrica del titolo V nel quale � racchiusa la disposizione 
in esame: � norme per agevolare la sistemazione 
di determinate situazioni tributarie ))' rubrica che, 
ben � pu� valere ad interpretare il contenuto delle 
norme che seguono ))' specie se, come nel caso concreto, 
trova esatta e perfetta rispondenza nei lavori preparatori, 
dai quali emerge senza possibilit� di dubbio 
che fu concorde volere della Camera e del Senato di 
evitare assolutamente un provvedimento di clemenza, 
tanto che il suddetto titolo V venne introdotto nella 
legge allo scopo di � seppellire il passato n e costituire 
la � soluzione amichevole n delle controversie e 
il mezzo per � sgombrare rapidamente gli Uffl,ci dell'arretrato 
ii, al momento stesso in cui venivano instaurati 
� nuovi rapporti fra Fisco e contribuente )) 
(vedi relazione alla legge in �Le leggi n, p. 120 e 
segg.; 132 e segg.; 170 e segg.). 

Ma la precisa volont� di legge nei sensi esposti 
appare ancor pi� palese ove la disposizione dell'art. 35 
si inquadri nel sistema delle altre norme contenute 
nel titolo V (vedi artt. 33, 36, 40). Dette norme, 
invero, stabiliscono concordemente ed univocamente 
che i particolari benefici concessi a favore dei contribuenti 
debbano essere subordinati alla definizione ed 
eliminazione delle contestazioni. 

Di guisa che il pagamento del tributo con carattere 
di definitivit� rappresenta la condizione essenziale 
per l'applicazione dello esonero dalle sanzioni considerate 
nell'art. 35, perch� soltanto attraverso di esso 
si poteva conseguire lo scopo prefisso dal legislatore 
e consistente -come gi� posto in risalto -nella sistemazione 
rapida di controversie in materia tributaria. 

* * * 

Ammesso che secondo l'intento del legislatore il 
beneficio dell'esonero importa il divieto di ulteriori 
contestaeioni, la S. C. ha ritenuto tuttavia non potersi 
prescindere da una �qualsiasi n manifestazione 
negoziale che comunque ricolleghi il pagamento alla 
volont� del beneficiario dell'esonero di cui trattasi, 
con l'accettazione definitiva ed incondizionata della 
�tassazione)). E detta manifestazione e tale accettazione 
ha rilevato essere implicita nell'adempimento di quelle 
� operazioni i> e � formalit� n, cui fa cenno la legge. 

Ma ove queste operazioni e formalit� facciano difetto 
perch� (come avviene per la maggior parte delle 
imposte indirette), � richiesto solo il pagamento del 
tributo, la S.C. ha ritenuto che anche nel sempli�e 
pagamento del solo tributo possa essere insita l'accettazione 
della condizione imposta dall'art. 35, sempre 
che il pagamento stesso segua ad un atto della 
Amministrazione contenente il titolo per il tributo 
come per la relativa sopratassa e pene pecuniarie 
(era appunto il caso di specie), perch� in questa 
ipotesi, ma solo in questa ipotesi (semp_t:e. secondo la 
Corte), il pagamento predetto �non sarebbe stato :rice~ _ 
vuto se non con totale rispetto al titolo, comprensivo � 
cio� delle pene pecuniarie, ove non si. fosse fatto riferimento 
all'esonero di cui all'art. 35 della legge del 1951 �. 

Ora questa particolare distinzione lascia adito ad 

una certa perplessit�. Proprio in relazione all'in




-277 


tento specifico del provvedimento legislativo che ne 
occupa, intento cos� ben enucleato ed individuato 
dalla Corte Suprema, anche il semplice pagamento 
dell'imposta, se da un lato ammette il beneficio dell'esonero, 
deve d'altro canto necessariamente precludere 
ogni possibilit� di ulteriore contestazione, indipendentemente 
da qualsiasi manifestazione di volont�, 
di accertare definitivamente la tassazione. 

L'irripetibilit� del tributo non deriva tanto dalla 
definizione della tassazione, attraverso determinate manifestazioni 
di volont� esplicite o implicite, quanto 
dall'adempimento d�elle �operazioni>> e �formalit�))' 
prescritte, e dal pagamento del tributo, che sono� le 
condizioni alle quali per legge � subordinato l'esonero. 
E se dette condizioni si concretano nel solo pagamento, 
sar� solo questo adempimento che importer� 
come conseguenza, l'irripetibilit� del tributo versato. 

Sulla questione della ripetibilit� delle somme pagate 
a titolo d'imposta per fruire del condono tributario 
vedi in questa Rassegna 1950, p. 218. 

E' evidente che, nel caso in esame, esclusa la natura 
di condono nel provvedimento di esonero di che 
alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, non era possibile 
l'applicazione analogica dei criteri stabiliti dal c.p.p. 
per l'indulto penale, sui quali la Corte Suprema ha, 
per il condono tributario, �basato il principio della 
ripetibilit� delle somme pagate per fruirne. E' altrettanto 
evidente che essendo lo scopo pratico dei condoni 
tributari sostanzialmente identico a quello che s'� voluto 
raggiungere con l'art. 35 della legge cit., legge 

n. 25 del 1951, sar�""questa norma a costituire per 
l'avvenire lo schema di provvedimenti del genere. 
L. TAVASSI 
POLIZIA -Disciplina dei locali di meretricio -Interesse 
legittimo -Ricorso -Giurisdizione del Consiglio di 
Stato. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 99/54 -Pres.: 
Acampora; Est.: Mastropasqua; P. M.: Reale. -Prefetto 
di Verona c. Corti Maria Piera). 

Sussiste un interesse legittimo nel tenutario di 
una casa di. meretricio ad ottenere. l'apertura o la 
riapertura di essa. 

Il Consiglio di Stato ha pertanto giurisdizione a 
pronunciare sul ricorso proposto contro il provvedimento 
di chiusura di casa di meretricio. 

Trascriviamo la parte sostanziale della motivazione 
della sentenza: 

cc ����� �se una qualsiasi attivit� privata per quanto 
bassa e turpe � oggetto di facolt� permissive da parte 
di pubbliche autorit�, se queste nello esercizio delle 
facolt� stesse devono rispettare le norme di competenza 
dettate in relazione alla materia, nonch� uniformarsi 
a determinati criteri di merito posti dalla 
legge, se � finanche data al privato possibilit� di 
reclamare contro i provvedimenti in ipotesi a lui 
sfavorevoli, non pu� certo pii't negarsi l'esistenza di 
un interesse, ed interesse legittimo, del singolo, si 
tratti pure del tenutario, o della tenutaria, di una 
cosidetta casa chiusa, a che i provvedimenti amministrativi 
che lo riguardano abbiano il carattere di crisma 
della legalit� e ci� in perfetta coincidenza con 
l'interesse della pubblica amministrazione essendo questa, 
al pari del privato cittadino, interessata a mantenere 
nell'ambito delle legge l'operato dei propri organi)). 

Non riteniamo di poter aderire al punto di vista 
della Corte Suprema, poich� pensiamo che anche in 
questo caso si sia confuso l'interesse legittimo oggetto 
del ricorso giurisdizionale con l'interesse a ricorrere. 
E' quest'ultimo che sus.siste nel ~er1tutario di 
case di tolleranza (o anche di casa da giuoco), colpito 
da un provvedimento di polizia, ma non l'interesse 
legittimo. 

In nota ad una analoga decisione del Consiglio di 
Stato (vedi in questa Rassegna 1950, p. 172) mettevano 
in rilievo quello che secondo noi costituisce 
l'ostacolo fondamentale a far ritenere l'esistenza di 
un. interesse legittimo ad aprire o a riaprire una 
casa di tolleranza. Rilevavamo allora che non poteva 
essere considerato legittimo l'interesse ad esercitare 
un'attivit� che riduce il cittadino che la esercita ad 
un grado inferiore di status civitatis. 

Su questo punto la Corte Suprema non ha detto 
una parola mentre ci sembra che ci� sarebbe stato 
tanto pi� necessario in quanto con la motivazione 
sopra riferita, la quale prescinde ovviamente da ogni 
considerazione relativa alla legittimit� dell'interesse 
concreto tutelato in giudizio, si vierie implicitamente 
a ripristinare nella giurisdizione amministrativa la 

figura di giurisdizione di diritto obiettivo, ormai respinta 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza costanti. 

D'altronde, l'errore della Corte Suprema ci sembra 
che sia pur sempre quello (che inficia anche le decisioni 
del Consiglio di Stato in materia,) di riunire 
in un'unica categoria le attivit� permesse e le attivit� 
meramente tollerate, senza tener conto della fondamentale 
differenza tra le due; invero, mentre per .le 
prime l'autorizzazione di polizia tende solo alla disciplina 
del modo di svolgimento di un'attivit� in s� lecita, 
per le seconde l'intervento della polizia � solo 
previsto per limitare al massimo la rinunzia eccezionale 
dello Stato a punire un'attivit� delittuosa, la 
quale solo per contingenti esigenze sociali � tollerata 
come un male necessario. 

Per rendersi poi conto della impossibilit� di comprendere 
la gestione di case di tolleranza nella stessa 
categoria dell'esercizio di attivit� soggette alla semplice 
autorizzazione di polizia, basta rifiettere a quello 
che avverrebbe nel caso che, dichiarato illegittimo l' ordine 
di chiusura di un locale di meretricio, o il 
diniego di apertura di esso, l'autorit� amministrativa 
non desse esecuzione alla decisione giurisdizionale 
relativa. 

Esclusa infatti, per motivi fin troppo evidenti, la 

possibilit� di ottenere dal Consiglio di Stato in sede 

di applicazione dell'art. 27, n. 4, una ordinanza di 

apertura di simili locali, non sarebbe nemmeno ipo


tizzabile una pretesa da parte del tenutario di risar


cimento del danno der.ivante dal mancato esercizio, 

conseguente all'inesecuzione del g�udicato da parte 

della autorit� di polizia, avendo proprio la Corte 

Suprema costantemente escluso la propop,ibilit� di 

pretese del genere, come tendenti ad ottenere vantaggi 

dall'esercizio di attivit� turpi (si veda per tutte la 

sentenza n. 933 del 19 aprile 1949, in cc G_~ur. Compl 

Cass. Civ. n, 1950, I, 286). _ 

Ed � in questa impossibilit� di ottenere praticamente 
la soddisfazione del proprio interesse da parte del tenu. 
tario, che sta, secondo noi, la riprova decisiva della 
assoluta mancanza di tutela dell'interesse stesso, sotto 
qualsiasi forma, da parte dell'ordinamento giuridico. 



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
DELLE CORTI DI MERITO


. ,. 

APPELLO -Procura in calce apposta dopo la notificazione 
dell'atto -Validit� -Sentenza di pronuncia 
sulla competenza -Appello per le spese -Ammissibilit� 
-Incompetenza per territorio e funzione Inapplicabilit� 
dell'art. 38 c. p. c. (Corte App. di Roma, 
Sez. I; 17 maggio 1954. -Pres.: Manca; Est.: 
D'Amico -Cal1J,ndra c. Interno). 

La procura apposta in calce all'atto di appello 
dopo la relata di notifica, ma prima della costituzione 
della parte rappresentata � valida ai sensi 
dell'art. 125 c.p.c. modificato dall'art. 6, secondo 
comma, della legge 14 luglio 1950, n. 581. 

La sentenza, che non decidendo il merito della � 
causa, pronunzi sulla competenza e sulle spese, 
� impugnabile, limitatamente al secondo capo, 
soltanto con l'appello e non con l'istanza di regolamento 
di competenza. 

La cancellazione della causa dal ruolo, prevista 
dall'ultimo comma d�ll'art. 38 c. p. c., pu� essere 
disposta quando le parti siano . d'accordo sulla 
incompetenza territoriale del giudice adito, sempre 
che non si tratti di a:lcuno dei casi d'incom~ 
petenza previsti dal precedente art. 25, per le cause 
dello Stato. 

La prima massima non d� luogo ad osservazioni 
e la terza rappresenta, a nostro avviso, l'esatta applicazione 
dell'art. 38 c. p. c:, che nell'ultimo comma 
disciplina l'eccezione d'incompetenza per territorio, 
fuori dei casi previsti dall'art. 28, consentendo al 
giudice, qualora le altre parti aderiscano alla indicazione 
del giudice competente, di disporre la cancellazione 
della causa dal ruolo. Nei casi di incompetenza 
previsti dall'art. 28, e, per effetto del rinvio 
contenuto nell'ultima sua parte, dalle altre norme, 
che dispongano l'inderogabilit� della competenza p�r 
territorio (art. 25 c. p. c. in relazione al r. d. 30 
ottobre 1933, n. 1611), l'ultimo comma dell'art. 38 
non � applicabile e l'incompetenza deve essere dichiar.
ata con sentenza. N � l'accordo delle parti sulla 
indicazione del giudice competente potrebbe produrre 
gli effetti previsti dall'ultima parte del citato art. 38 

c. p. c. 
La seconda massima, invece, ci lascia notevolmente 
perplessi. L' art. 42 c. p. c. stabilisce che la 
sentenza, la quale, pronunciando sulla competenza, 
non decida il merito della causa, pu� essere impugnata 
soltanto con l'istanza per regolamento di competenza. 
L'appello �, pertanto, escluso per il combi


nato disposto degli artt. 42 e 339 c. p. c. La Corte 
ha ritenuto che la contraria tesi sia stata, sia pure 
implicitamente, accolta dalla Corte di Cassazione 
con le sentenze n. 1939/42 e n. 383/45, nelle quali 
si afferma che, in sede di regolamento di competenza, 
non pu� indagarsi sulla legittimit� della condanna 
alle spese espressa nella sentenza impugnata. Tale 
affermazione, per�, non importa, a nostro avviso, 
l'ammissibilit� dell'appello per il capo relativo alle 
spese, con la conseguenza che le sentenze in esame 
potrebbero e dovrebbero essere impugnate contemporaneamente 
sia con l'appello, che con l'istanza di 
regolamento di competenza; ma soltanto l'inammissibilit� 
di questa per motivi diversi dalla competenza. 
La pronunzia sulle spese, secondo l'insegnamento 
contenuto nella citata sentenza, segue, come accessorio, 
le sorti della pronuncia principale senza che sia 
possibile proporre, relativamente ad essa, impugnazione 
autonoma. Tale interpretazione, a nostro avviso, 
non � in contrasto coi principi generali dell'ordinamento 
processuale ed �, anzi, conforme allo spirito 
della norma contenuta nell'art. 91 c. p. c., che prevede 
la condanna alle spese come conseguenza necessaria 
della soccombenza, salvo l'esercizio, da parte 
del giudice, della facolt�, attribuitagli dal successivo 
art. 92, di compensarle, parzialmente o per intero, 

quando vi sia soccombmiza reciproca o concorrano 
altri giusti motivi. 

G. GUGLIELMI 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Esecuzione 
di opera pubblica diversa da quella prevista Improponibilit� 
della domanda di retrocessione Proponibilit� 
della domanda per risarcimento danni 
-Diritto alla retrocessione -Estremi -Identificazione 
dell'opera, per la quale si � proceduto ad 
espropriazione -Necessit� di far riferimento a tutti gli 
atti d�lla procedura espropriativa -Esecuzione delle 
par-ti essenziali dell'opera -Inesistenza del diritto. 
(Trib. Roma, Sez. I, 29 maggio/18 agosto 1954; Pres.: 
Boccia; Est. Granata -Fiory c. Trasporti). 

L'espropriato pu� chiedere direttamente il risarcimento 
dei danni, quanto l'espropriante abbia 
costruito sul fondo espropriato un'opera� pubblica 
diversa da quella per la quale fu pronunciata la 
espropriazione, non potendo l'autorit� giudiziaria 
ordinaria in tal caso, per la destinazione ad uso 
pubblico della cosa espropriata e per effetto dell'art. 
4 della legge 20 marzo 1865, .All. E, ordinare 



-279 


la retrocessione dell'immobile espropriato, ai sensi 
dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

Il diritto alla retrocessione dell'immobile espropriato 
si perfeziona egualmente, nonostante non 
sia ancora decorso il termine per la ultimazione 
dell'opera pubblica, quando la costruzione di questa 
sia divenuta impossibile o ad essa l'amministrazione 
espropriante abbia rinunciato con atto 
formale o col proprio inequivocabile comportamento 
(destinazione definitiva dell'immobile espropriato 
radicalmente diversa da quella progettata 
e posta a fondamento dell'espropriazione). 

L'opera, per cui � stata fatta l'espropriazione, 
s'identifica con riferimento a tutto il complesso 
della procedura di esproprio, traendo da tale complesso 
(progetto originario, varianti regolarmente 
approvate ecc.) gli elementi necessari per determinare 
il concreto contenuto della volont� della 
pubblica amministrazione. Non sussiste, pertanto, 
il diritto alla retrocessione quando sia stato eseguito 
nelle sue parti essenziali il complesso di opere, 
per la costruzione delle quali risulta effettuata 

.l'Pspropriazione: 

La causa decisa con la sentenza in esame, trae 

origine dalla circostanza che il decreto di espropria


zione, per mero errore materiale del compilatore, non 

conteneva espressa menzione di una variante, rego


larmente approvata, e designava l'opera pubblica 

con la stessa originaria denominazione, ad essa data 

prima della variante. Questa, per�, risultava da tutti 

gli atti della procedura" espropriativa e, fra l'altro, 

dall'elenco dei beni da espropriare. Non sussisteva, 

perci�, alcun dubbio che l'autorit� amministrativa, 

nel pronunziare l'espropriazione, avesse tenuto pre


sente il progetto modificato e, cio�, l'opera in effetti 

di poi eseguita. Il Tribunale, applicando a queste 

premesse di fatto, documentalmente provate, i prin


cipi generali sugli atti amministrativi, � pervenuto 

alla concliisione della inesistenza di un diritto alla 

retrocessione. Il decreto di espropriazione, infatti, 

� atto amministrativo negoziale e la volont� dell'auto


rit� amministratfoa di cui � espressione, va ricer


cata, secondo i comuni principi di ermeneutica, 

attraverso tu,tto il complesso procedimento di forma


zione, che si estrinseca in una serie di atti, collegati 

ontologicamente e che costituiscono il presupposto 

dell'atto finale, nel quale culmina il procedimento. 

La prima massima, cos� com'� stata formulata, 

appare ineccepibile, enunciando principi di diritto 

ormai consolidati. Nella specie, per�, la domanda, 

a nostro avviso, doveva essere dichiarata improponi


bile e ci� per due ordini di motivi. L'opera pubblica, 

come il Tribunale ha espressamente riconosciuto, 

era costituita da iin complesso di opere ferroviarie, 

in gran parte eseguite in conformit� dell'originario 

progetto. Il fondo espropriato agli attori era uno dci 

tanti necessari per la costruzione dell'opera e costi


tuiva una piccola parte dell'area complessivamente 

espropriata. La sua eventuale non utilizzazione dava 

luogo, pertanto, a un relitto, nel qual caso il diritto 

alla retrocessione non sorgeva se non dopo che il 

Prefetto avesse pronunciato sulla in1dilit� del bene 

ai fini della costr1izione dell'opera piibblica (Rel. 1942


1950, n. 595). Non essendo sorto il diritto alla retro


cessione, la domanda di risarcimento del danno do


veva dichiararsi improponibile. V'� di pi�: gli attori 
avevano chiesto la condanna dell'amministrazione 
al pagamento di somma di denaro pari al valore 
attuale del fondo espropriato. Ai sensi dell'art. 63 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'esercizio del 
diritto di retrocessione � condizionato alVof/erta di 
pagare il valore del fonda al momento della domanda. 
A prescindere dalla circostanza che una tale offerta 
non era stata fatta, la domanda era improponibile 
per assoluta ins�ussistenza, anche alla stregua delle 
richieste �attrici, di alcun danno. Per ottenere la 
retrocessione, infatti, gli attori avrebbero dovuto corrispondere 
all'amministrazione una somma pari al 
valore attuale del fondo, mentre l'impossibilit� della 
retrocessione non poteva attribuir loro che il diritto 
al pagamento di un'egual somma, per cui non sussisteva 
in concreto alcun danno. La domanda doveva 
essere dichiarata improponibile, perci�, quanto meno 
sotto il profilo del difetto d'interesse. 

G. GUGLIELMI 
IMPOSTA DI REGISTRO -Pagamento -Prova. 

(Trib. Roma, 22 marzo 1954, n. 817 -Pres.: Elia; 
Est.: Saja -Uff. Reg. Velletri c. Pesce). 

La norma di cui all'art. 149 legge registro (R. D. 
30 dicembre 1923, n. 3269), il quale dispone: <<non 
sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni od 
istanze quando non sia provato il pagamento dell'imposta 
mediante quietanza di cui all'art. 96 �, 
va interpretata conformemente all'energico criterio 
di attenuazione introdotto dalla dottrina e 
maggiormente dalla giurisprudenza, nel senso che 
sono sempre ammessi mezzi di prova equipollenti 
a quello espressamente indicato dalla legge. E 
non s,embra dubbia l'equipollenza tra la quietanza 
e la ricevuta dell'assegno con cui era stato eseguito 
il pagamento. 

Non sembra che si possa aderire, dal punto di vista 
processu.ale, a tale sentenza, einessa dal Tribunale 
di Roma in grado di appello, a totale conferma della 
sentenza del giudice di primo grado, in quanto si 
appalesa errata nell'interpretazione sia della lettera 
(ci� � chiaro), sia della ratio legis. Per giungere alla 
decisione di cui sopra, il Tribunale di Roma si � 
fondato su un duplice ordine di considerazioni giuridiche, 
di cui il secondo non � se non un corollario 
del primo. Ed infatti, dopo aver sostenuto che la 
disposizione di cui all'art. 149 legge registro � stata 
posta per � soddisfare le esigenze di speditezza e certezza 
proprie della materia tributaria, esigenze che 
potrebbero rimanere pregiudicate dalla ricerca della 
verit� liberamente effettuabile con ogni mezzo di 
prova � e dopo aver ricordato che giurisprudenza e 
dottrina sono sempre state concordi � nel ritenere 
ammissibili mezzi di prova equipollenti a quelli 
espressamente previsti dalla legge, il Tribunale ha 
ritenuto di poter sostenere che l'esibizione della ricevuta 
dell'assegno da parte del contribuente, costituendo 
mezzo di prova avente le medesime caratteristiche di 
quello indicato dalla legge, f asse equipollente alla -quietanza 
di pagamento e soddisf aciesse quindi pienamente 
alla norma dell'art. 149. 

Non � difficile peraltro individuare i punti deboli 

di tale motivazione, imperniata sv.lla ratio che sareb




-280 


be a base della norma in esame e sulla possibilit� 
di equipollenza fra quietanza regolare e ricevuta di 
assegno. Bisogna infatti tener presente che la norma 
di cui all'art. 149 legge registro, � una norma probatoria 
ed anzi rigorosamente probatoria, in quanto 
sancisce l'inammissibilit� di qualsiasi mezzo di 
prova, che non sia quello espressamente previsto. Ora 
� noto che tale specie di norme sono poste allo scopo 
di disciplinare l'assur,,zione o l'ammissibilit� delle 
prove, .dei mezzi cio� rappresentativi od indicativi 
del fatto da provare. Conseguentemente tali norme 
sono strettamente subordinate a questo fatto giuridico 
stesso, nel senso che il mezzo di prova che esse disciplinano 
o ammettono ad esclusione di altri deve 
essere, necessariamente, idoneo e sufficiente alla 
rappresentazione del <<tema probandi�, ch� altrimenti 
la norma sarebbe vana. Da questa osservazione sembra 
che si possano derivare due considerazioni: 
1) Nell'interpretazione di una norma probatoria bisogna 
tener sempre presente il fatto da provare, poich�, 
stante il collegamento di mezzo a fine tra l'una e 
l'altra, non � possibile comprendere la portata della 
norma, se la si consideri isolatamente. � logico poi 
che, nel caso che il fatto costituise.a esecuzione di 
una norma imperativa sostanziale, � a questa che 
bisogna risalire come prima fase del processo interpretativo. 
2) Perch� fra due diversi mezzi di prova 
si dia equipollenza, occorre che rispetto al cctema probandi)) 
entrambi abbiano la stessa efficacia rappresentativa: 
solo in tal caso infatti potranno ritenersi di 
ugual potenza (aequus e potens). 

Ci� premesso, se il fatto giuridico da provare, 
nel caso della disposizione contenuta nell'art. 149 
legge registro � l'adempimento dell'obbligo posto dalla 

norma che stabilisce il cc solve et repete �, norma che, 
prescindendo da ogni critica cc de iure condendo �, 
non v'� dubbio che trovi il suo fondamento politico 
nella inderogabile necessit� degli Enti pubblici di 
contare sugli effettivi prqventi i.nse.r#ti a ruolo, indipendentemente 
da ogni errore od irregolarit� che in 
questo si possono riscontrare (vedi LENTINI: �Giustizia 
Amm. �, 48, p. 138; GIANNINI: cc Diritto Tributario 
�, 51, p. 220 e segg.; ZANOBINI cc Corso �, vol.II) 
non sembra esatto ritenere che ratio della norma di 
cui all'art. 149, sia quella di soddisfare le esigenze 
di certezza e di speditezza proprie della materia tributaria, 
bens� quella di fornire la prova che l'Ente 
pubblico ha effettivamente riscosso in contanti il tributo, 
�intorno al quale si controverte. Ci� detto, cade 
conseguentemente anche la pretesa equipollenza fra 
quietanza e ricevuta dell'assegno poich�, se � vero 
che tale ricevuta garantisce l'accertamento rapido e 
sicuro della verit� nello stesso modo della quietanza, 
essi non solo hanno una diversa efficacia rappresentativa 
rispetto al � tema probandi )) , ma forniscono 
addirittura la prova di due fatti diversi, dando modo 
soltanto la quietanza di accertare" l'effettivo pagamento 
all'Erario del tributo, mentre la ricevuta dell'assegno 
� prova soltanto del versamento del denaro 
presso un banchiere, mentre nulla dice sull'iter successivo 
all'emissione dell'assegno; tanto che la riscossione 
puq � essere anche mancata, senza che di ci� 
possa ritenersi comunque responsabile l'erario. � 
infatti chi si � avvalso di un modo di pagamento 
irregolare, che ne deve subire tutti i rischi e le dannose 
conseguenze, come ha �anche giustamente ritenuto 
il Tribunale di Lecce con sentenza in data 
24 maggio 1954 .. (Rassegna 1954 pag. 205). 

Dott. DI TARSIA DI BELMONTE PAOLO 

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SEGNA.LAZIONI DI DOTTRINA 
E G I U R I S P R UD E.N Z A 


AGRICOLTURA 

1. Non pu� ordinarsi l'intervento giudiziale del 
Ministero dell'Agricoltura e Foreste nelle cause 
fra proprietari ed Ente di Riforma Agraria. (Trib. 
Ferrara, 24 maggio 1954 e 5 giugno 1954, Cont, 
8828 e 8937, Avv. Bologna). 
2. La pubblicazione di un piano di esproprio 
entro il termine prorogato dall'art. 2, legge n. 339 
del 1952, � legittima se si tratti solo di correggere 
errori materiali incorsi nella pubblicazione del 
piano avvenuta nel termine normale di cui allo 
art. 1, legge n. 333 del 1951. (Trib. Bari, 17 luglio 
1954, Cont. 15448, Avv. Bari). 
3. Per determinare le quote di scorporo nella 
riforma agraria devono coacervarsi non solo le 
propriet� situate in territorio suscettibili di trasformazione 
agraria, ma l'intera propriet� terriera 
ovunque sita. Legge n. 1206 del 1952. (Trib. Ferrara, 
24 maggio 1954, Cont. 8828, Avv. Bologna). 
4. Un bene oggetto di esproprio fondiario ai 
sensi della legge n. 841 del 1950, non pu� essere 
rivendicato: pu� solo proporsi da chi assuma lo 
esproprio illegittimo un'azione di accertamento 
negativo del diritto fatto valere dall'espropriante, 
azione che � di competenza del giudice del luogo 
ove l'ente di riforma ha la sua sede. (Trib. J;ocri, 
6 maggio 1954, Cont. 12622, Avv. Catanzaro). 
5. I beni, inefficacemente alienati secondo le 
leggi di riforma fondiaria, appartengono al patrimonio 
dell'alienante sia per la determinazione del 
patrimonio soggetto a scorporo sia per l'applicazione 
dello scorporo stesso. (Trib. Cosenza, 23 marzo 
19'54, Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 
6. Agli effetti delle leggi di riforma fondiaria 
sono donazioni in contemplazione di matrimonio 
sottratte alla sanzione di inefficacia ai fini dello 
scorporo, solo quelle in riguardo di determinato 
futuro matrimonio, purch�, per la legge Sila, compiute 
dopo il 1� gennaio 1948 e seguite dal previsto 
matrimonio non oltre l'entrata in vigore della 
relativa legge. (Trib. Cosenza, 23 marzo 1954, 
Cont. 12613, Avv. Catanzaro). 
(Vedi: 
Costituzione, l, 2, 3, 4; Foro dello Stato, 
2; Legittimazione, 1). 

.APPALTO 

1. Il verbale di aggiudicazione impegna immediatamente 
l'appaltatore e non ha rilievo la previsione 
di una successiva stipulazione di contratto 
scritto essendo questa prevista soltanto per maggiore 
solennit� e chiarezza. (Trib. Ancona, 17 agosto 
1954, Cont. 1843, Avv. Ancona). 
2. Il riconoscimento da parte dell'Amministrazione 
dei Lavori pubblici della cessione di crediti 
dell'appaltatore � assolutamente necessaria alla 
validit� della cessione e costituisce una facolt� 
del tutto discrezionale per l'Amministrazione. 
(Trib. L'Aquila, 8 giugno 1954, Cont. 5735, Avv. 
L'Aquila). 
3. L'appaltatore per conto del Ministero della 
Difesa e della Croce Rossa del vett�vagliamento, 
compie appropriandosi dei generi assegnatigli in 
natura solo violazione di norme annonarie, in 
quanto egli diviene proprietario dei generi stessi 
ed assume solo l'obbligo di distribuire ai degenti 
i cibi confe,zionati. (Trib. Pen. Bolzano, 20 maggio 
1954, Cont. 531, Avv. Trento). 
(Vedi: Competenza, 2; Imposta di registro, 6, 7; 
Legittimazione, 5) 

.APPELLO 

1. L'appello incidentale � ammissibile se proposto 
nella prima udienza intesa come quella in cui 
sotto il controllo dello istruttore viene determinato 
il tema della lite con la precisazione delle conclusioni 
non quelle di semplice rinvio. (Corte App. 
Messina, 30 giugno 1954, Cont. 5337, Avv. 
Messina). 
BENEFICENZA PUBBLICA 

(Vedi: Regione, 1). 

BONIFICHE 

(Vedi: Imposta straordinaria immobiliare, 1). 



282 


COMPETENZA 

1. Se un appalto � stato aggiudicato a Roma, 
ma il contratto formale sia stat� sottoscritto a 
Bologna, questa � la sede competente; specialmente 
poi per le domande di rimborso I.G.E. 
perch� i mandati di pagamento si presumono esigibili 
presso l'Ufficio del Tesoro di Bologna il quale 
deve operare le trattenute. (Trib. Bologna, 20 febbraio, 
1954, Cont. 7366, Avv. Bologna). 
2. Le quistioni d'imposta esulano dall'arbitrato 
obbligatorio per gli appalti delle opere pubbliche. 
(Trib. Bologna, 20 febbraio 1954, Cont. 7366, 
Avv. Bologna). 
3. La Corte di Appello � organo di giurisdizione 
ordinaria anche in sede di gravame contro una 
pronunzia della Giunta Provinciale Amministrativa 
sulla eleggibilit� di taluno. (Corte Appello, 
8 aprile 1954, Cont. 12790, Avv. Catanzaro). 
(Vedi: Agricoltura, 4). 

CONFISCA 

1. Poich� la confisca dei beni di un collaborazionista 
� titolo di acquisto originario da parte 
dello Stato, questi non risponde di quei debiti 
del condannato che non siano garantiti sui beni 
confiscati con garanzia reale. (Corte App. Bologna, 
25 febbraio 1954, Cont. 5820, Avv. Bologna). 
CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

1. Il contratto avente per oggetto un bene di 
patrimonio disponibile dello Stato deve ritenersi 
di locazione. (Trib. Bologna, 27 marzo 1954, 
Cont. 7964, Avv. Bologna), 
2. Se un impegno non risulti da un atto fi,rmato 
da un funzionario competente, ed approvato, lo 
Stato non pu� ritenersi responsabile n� contrattualmente, 
n� sotto il profi,lo di culpa in contrahendo 
inammissibile nei confronti delle pubbliche 
Amministraz_ioni. (Trib. Catanzaro, 7 aprile 1954, 
Cont. 12710, Avv. Catanzaro). 
3. L'accettazione fatta dall'Amministrazione di 
una cessione di crediti dell'appaltatore, con salvezza 
di ogni diritto dell'Amministrazione in dipendenza 
di eventuali inadempienze e responsabilit� 
dell'appaltatore non consente di opporre in compensazione 
al cessionario crediti verso il cedente 
sorti dopo la data dell'accettazione. (Trib. Bologna, 
8 maggio 1954, Cont. 8666, Avv. Bologna, questione 
aperta). 
4. Le manifestazioni verbali, atti concludenti, 
ecc. o la semplice accettazione di un canone di 
affitto da parte della pubblica amministrazione 
non integra la conclusione di un contratto, qualora 
questo non sia esteso in iscritto. (Trib. Trento, 
10 giugno 1954, Cont. 906, Avv. Trento; Corte 
App. Firenze, 28 novembre 1953, Cont. 14281, 
Avv. Flrenze; Trib. Bologna, 10 dicembre 1953; 
Cont. 7754, Avv. Bologna; Pret. Modena, 3 luglio 
1953, Cont. 7535, Avv. Bologna; Pret. Modena, 
25 luglio 1953, Cont. 7535.) 

5. L'Amministrazione deve subito pagare, morto 
uno dei creditori intestaitari del mandato, la quota 
di spettanza del creditore superstite, trattandosi 
di obbligazione divisibile e non solidale. Tribunale 
Genova, 30 aprile 1954, Cont. 20016, .Avv. Genova, 
questione aperta). 
6. Poich� l'indennit� per servizi prestati alle 
forze armate alleate � a carico dell'Amministrazione 
del Tesoro non pu� darsi ingresso ad una 
domanda riconvenzionale o a una eccezione di 
compensazione relativa ai cennati crediti, contro 
l'amministrazione della Marina. (Trib. Genova, 
24 luglio 1954, Cont. 17484, Avv. Genova). 
COSTITUZIONE 

1. Il giudice non pu� compiere un'indagine di 
politica legislativa per accertare se il legislatore 
conferisca forma di legge ad espropriazione al 
preordinato fi,ne di inibire la tutela giurisdizionale. 
(Trib. Ferrara, 2! maggio 1954 e 5 giugno 
1954, Cont. 8828 e 8937, Avv.. Bologna). 
2. Non � incostituzionale il decreto legislativo 
emesso nel tempo della delega, ma registrato e 
pubblicato dopo, ci� in particolare per i decreti 
di espropriazione . fondiaria. (Trib. Cosenza, 23 
marzo 1954, Oont. 12613, Avv. Catanzaro). 
3. I decreti presidenziali riguardanti zone del 
Delta Padano e i singoli decreti presidenziali di 
esproprio, non eccedono dalla delega, poich� questa 
non riguarda solo i latifondi bensi si riferisce 
ad un limite tradotto in reddito dominicale secondo 
le varie zone agrarie. (Trib. Ferrara, 24 maggio 
1954 e 5 giugno 1954, Cont. 8828 e 8937, 
Avv. Bologna). 
4. A sensi dell'art. 76 della Costituzione i principi 
ed i criteri della delega di cui alla legge n. 841 
del 1950, possono ritenersi determinati, cosi come 
defi,nito l'oggetto di tale delega. (Trib. Ferrara, 
24 maggio 1954 e 5 giugno 1954, Cont. 8828 
e 8937, Avv. Bologna). 
5. � ammissibile la delega del Parlamento al 
Governo per la emanazione di atti legislativi aventi 
per oggetto singole espropriazioni di determinati 
beni. (Trib. Ferrara, 24 maggio 1954 e 5 
giugno 1954, Cont. 8828 e 8937, Avv. Bologna). 
6. Nen'azione di revindica immobiliare av�nzata 
dalla ditta espropriata in sede di riforma agraria, 
il magistrato pu� esaminare le quistioni di costituzionalit� 
solo incidenter tantum. (Trib. Ferrara, 
24 maggio 1954 e 5 giugno 1954, Cont. 8828 e 
8937, Avv. Bologna). 
DANNI 

1. La svalutazione monetaria intervenuta nelle 
more del giudizio pu� farsi valere per la prima 
volta nel giudizio di rinvio salvo che un titolo 

-283 


(convenzionale) non accerti o concretizzi la somma 
dovuta nel qual caso l'obbligazione diventa di 
denaro e la successiva svalutazione irrilevante 
senza che, trattandosi di domanda nuova, possa 
richiedersi la svalutazione a titolo di danni di 
mora nell'esecuzione della transazione, titolo che 
comunque richiede la dimostrazione della concreta 
sussistenza e della prevedibilit� del danno. (Corte 
App. Brernia, 19 giugno 1954, Cont. 3271, Avv. 
Brescia). 

2. Il rimborso delle spese di cura, riparazione 
vestiario ecc, � debito di valuta non soggetto a 
rivalutazione. (Corte App. Bologna, 30 maggio 
1954, Cont. 6078, Avv. Bologna; Corte Appello 
Ancor.a, 13 settembre 1954, Cont. 49, Avv. Ancona). 
3. La liquidazione equitativa � sempre possibile 
se si � certi dell'esistenza del danno, ma questo 
non possa essere provato nel suo preciso ammontare. 
(Corte App. Ancona. 13 settembre 1954, 
Cont. 49, Avv. Ancona). 
4. L'azione per danni non patrimoniali non 
pu� essere proposta dagli eredi del leso, ma solo 
proseguita dopo la sua morte. (Trib. Genova, 
3 agosto 1954, Cont. 20224, Avv. Genova). 
DANNI DI GUERRA 

1. I prelevamenti o asportazioni di mobili, anche 
se appartenenti ad israeliti, da parte di forze tedesche, 
partigiane, coobelligeranti ecc., sono risarcibili 
solo come danni di guerra: pertanto nessuna 
azione giudiziaria � proponibile contro lo Stato 
italiano. (Trib. Bologna, 20 aprile 1954, Cont. 
5468/9093, Avv. Bologna). 
DONAZIONE 

1. La cessione della propriet� a titolo gratuito 
di un immobile da parte di un comune alla G.I.L. 
con richiamo ad una delibera podestarile con la 
quale il comune riteneva doveroso concorrere alla 
realizzazione delle istituzioni del regime, costituisce 
donazione. (Trib. L'Aquila, 15 luglio 1954, 
Cont. 6026, Avv. L'Aquila). 
2. La risoluzione della donazione per inadempienza 
dell'onere presuppone la esplicita previsione 
di essa nell'atto e un inadempimento dipendente 
da volont� del donatario. (Trib. Genova, 
22 febbraio 1954, Cont. 17 450, Avv. Genova) 
3. L'impossibilit� di un onere produce nullit� 
della donazione solo se coeva ad essa. (Corte App. 
Bologna, 18 febbraio 1954, Cont. 7343, Avv. Bologna). 
ELETTORATO 

1. Poich� il Prefetto nei giudizi sulla eleggibilit� 
ha veste di parte, l'appello alla Corte competente' 
contro una pronuncia della Giunta Provinciale 
.Amministrativa, se il Prefetto sia appellato, 
va notificato presso l'Avvocatura dello Stato. 
(Corte App. Catanzaro, 8 aprile 1954, Cont.12790, 
Avv. Catanza10). 

2. Il Prefetto � legittimato a proporre appello 
alla Giunta Provinciale .Amministrativa "Contro la 
decisione del Consiglio comunale che respinge la 
istanza del Prefetto di decadenza di un consigliere. 
(Corte App. Bologna, 18 dicembre 1953, Cont. 
8910 e altri 14, .Avv. Bologna). 
3. Il Consiglio di Prefettura ha natura giurisdizionale 
nella dichiarazione di responsabilit� 
amministrativa; finch� non sia intervenuto il giudicato 
pende una lite fra comune e amministrazione 
davanti detto Consiglio. (Corte App. Bologna, 
3 giugno 1954, Cont. 9621, Avv. Bologna; 
18 dicembre 1953, Cont. 8910 e altri 14, Avv. Bologna). 
4. Le cause di ineleggibilit� sopravvenute dopo 
l'elezione si trasformano in cause di decadenza. 
(Corte App. Bologna 18 dicembre 1953, Cont. 8910 
e altri 14, Avv. Bologna). 
5. La causa di ineleggibilit� ex art. 15, n. 6, 
legge n. 203 del 1951 -lite pendente -� autonoma 
rispetto alle altre cause e non si applica. 
quando ricorrano queste; per la lite pendente per� 
responsabilit� amministrativa provvede il n. 8,. 
che prescrive� una decisione passata in giudicato. 
(Corte App. Bologna, 3 giugno 1954, Cont. 9621, 
Avv. Bologna; 18 dicembre 1953, Cont. 8910 e 
altri 14, Avv. Bologna). 
6. Le liti che ictu oculi appaiono, senza deliberazione 
di merito incoate artificialmente per costituire 
una causa di ineleggibilit� di un Consigliere 
non valgono a tale effetto. (Corte App. Bologna, 
3 giugno 1954, Cont. 9621 .Avv. Bologna; 18 dicembre 
1953, Cont. 8910 e altri 14, .Avv. Bologna). 
(Vedi: Competenza, 3). 

ENTI E PERSONE GIURIDICHE 

1. Il termine di cui all'art. 600 c. c. non � applicabile 
agli enti da istituire ma solo a quelli gi� 
esistenti di fatto e non ancora riconosciuti. (Corte 
.App. Trento, 26 luglio 1954, Cont. 718, Avvocatura 
Trento). 
2. L'.A.N.P.I. quale persona giuridica riconosciuta, 
risponde delle obbligazioni, contrattuali o 
non, delle Sezioni periferiche. (Trib. Bologna, 24 
febbraio 1954, Cont. 8529, .Avv. Bologna). 
ESATTORE 

(Vedi: Solve et repete, 2). 

ESECUZIONE 

1. Il pregiudizio che costituisce la normale 
conseguenza della esecuzione di un giudicato in 
tema di rilascio di immobili gi� soggetti a vinco

-284 


lismo, non �, ai fini della sospensione di che allo 
art. 373 c.p.c. �danno grave ed irreparabile�. 
(Trib. Genova, Ord. 28 settembre 1954, Oont.20016, 
Avv. Genova). 

ESPR.OPRIAZIONE:PER PUBBLICA UTILIT� 

1. L'amministrazione che ha dichiarato l'utilit� 
dell'opera e il Prefetto che ha emesso il decreto 
di espropriazione non sono parti nella domanda 
di retrocessione ex art. 63, della legge n. 2959 
del 1865. (Trib. Ancona, 30 giugno 1954, Oont. 
1738, Avv. Ancona). 
2. Per la pubblicazione in estratto del piano 
di esproprio nel foglio annunzi. legali � rilevante 
ai fini del termine per i ricorsi la data impressa 
sul foglio stesso, non quella effettiva di stampatura, 
messa in vendita ecc. (Trib. Ferrara, 5 giugno 
1954, Oont. 8937, Ayv. Bologna). 
3. L'indennizzo non pu� considerarsi un equivalente 
economico dei beni espropriati. (Trib. Ferrara, 
24 marzo 1954 e 5 giugno 1954, Cont. 8828 
e 8937, Avv. Bologna). 
(Vedi: Agricoltura, 2). 

FORO DELLO STATO 

1. Poich� il Foro dello Stato, di carattere funzionale 
� inderogabile, il giudice d'appello erroneamente 
adito non deve esaminare la questione 
dell'efficacia conservativa dell'appello, ma dichiarare 
la propria incompetenza e liquidare le spese 
a carico dell'appellante chiudendo la sentenza il 
processo davanti esso giudice. (Trib. Pisa, 19 gennaio 
1954, Cont. 14884, Avv. Firenze). 
2. ~on vige il foro dello Stato nella procedura 
degli enti di riforma agraria per la presa di possesso 
dei beni scorporati. (Trib. Bologna, 29 gennaio 
1954, Cont. 7827, Avv. Bologna). 
(Vedi: Elettorato, l). 

GARANZIA 

1. � improponibile la domanda in garanzia proposta 
in comparsa di risposta da un convenuto 
contro altro convenuto, occorrendo autonoma 
citazione. (Trib. Genova, 3 agosto~ 1954, Cont. 
20244, Avv. Genova). 
GIUDIZIO (rapporto) 

1. L'assoluzione perch� il fatto non costituisce 
reato dall'imputazione di omicidio colposo preclude 
l'azione civile quando esclude che il comportamento 
dell'agente sia stato direttamente o 
indirettamente collegato con efficienza causale 
all'evento che viene unicamente invece imputato 
alla condotta dell'ultima. (Trib. Cagliari, 6 maggio 
1954, Cont. 10801, Avv. Cagliari). 
IMPIEGO PUBBLICO 

1. Poich� il rapporto d'impiego pubblico a differenza 
del privato, prescinde dalla natura intellettuale 
o manuale delle prestazioni o della loro 
durata, sono pubblici impiegati,� soggetti per le 
controversie d'impiego al giudice amministrativo, 
fattorini, commessi uscieri, ecc. anche se assunti 
con contratto a termine. (Trib. Crotone, 27 febbraio 
1954, Cont. 12505, Avv. Catanzaro). 
IMPOSTA COMPLEMENTARE 

1. Il giudice pu� solo indagare se i fatti indici 
per l'applicazione del metodo induttivo, e cio� il 
tenore di vita lussuoso, siano .stati contestati, non 
gi� se tali indici sussistano in concreto. (Trib. Bologna, 
30 aprile 1954, Cont. 8213, Avv. Bologna). 
IMPOSTA ENTRATA 

1. Una cooperativa agricola avente per oggetto 
la vendita per conto dei soci del prodotto da essi 
conferito esercita commissione, pertanto quanto 
sull'importo delle vendite venga trattenuto per 
far fronte alle spese generali, � assoggettabile 
all'I.G.E. (Trib. Trento, 28 giugno 1954, Cont. �727, 
Avv. Trento; id., Cont. 739, Avv. Trento; id., 
Cont. 856, Avv. Trento). 
(Vedi: Solve et repete, 3, 4). 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

1. La franchigia' doganale per le merci reimportate 
ex art. 12 Disp. Prelim. Tariffa, d. 1. n. 806 
del 1921, non si applica alla sovrimposta di. fabbricazione 
sui filati di che all'art. 4, d. 1. n. 1 del 
1947. (Trib. Genova, 21 giugno 1954, Cont. 2025, 
Avv. Genova). 
IMPOSTA PROFITTI DI CONTINGENZA 

1. Si ha duplicazione quando nel reddito .dichi,ac 
rato revocabile per profitti di compravendita sia 
stato compreso in tutto o in parte il ricavo Q.i ven~ 
dite per le quali il contribuente era stato gi� colpito 
da precedente tassazione. (Trib. I/Aquila, 
25 marzo 1954, Cont. 5622, Avv. L'Aquila)'. 
. 2. Gli affittuari dei fondi rustici per la vendita 
normale dei loro prodotti, possono;.,chiede:i;e l'applicazione 
del concordato collettivo) giugno 1948; 
e spetta all'Erario la prova dell'invito all'applicazione 
medesima. (Trib. L'Aquila 25 marzo 1954, 
Cont. 5622, Avv. L'Aquil.a). 

IMPOSTA PROFITTI DI GUERRA 

1. L'imposta sui profitti di g"�erra si_ ac!egua 
nel sistema di accertamento a quella di R. M.;-e 
come per questa� ultima l'accertamento del reddito 
da parte delle Commissioni, attua una estimazione 
semplice. (Corte .App. Bolognr, 14� agosto 
1953, Cont. 6237, .Avv. Bologna). 

285 


IMPOSTA DI REGISTRO 

1. Un'atto po~to in essere secondo la legge del 
tempo non pu� essere ernminato in Eede di registro 
in base ad una diversa legge sostantiva 
successiva, pel mo contenuto giuridico e la sua 
validit�. (Corte App. Genova, 15 gennaio 1954, 
Cont. 14171 e 14174, Avv. Genova). 
2. � complementare,� e quindi soggiace al salve 
et repete la richiesta dell'imposta proporzionale 
quando registrato l'atto di prima assegnazione di 
una casa al socio di una cooperativa, con tassa 
fissa, intervenga nel quinquennio la retrocessione 
volontaria della casa alla Cooperativa. (Trib. di 
Milano, 18 marzo 1954, Cont. 1944, Avv. Milano). 
3. � complementare non suppletiva l'imposta 
su un appalto che originariamente tassato con 
imposta fissa a sensi del d. 1. n. 322 del 1945, 
risulti poi non fruente di qm~l beneficio per essere 
gli stabili ricostruiti pi� ampi di quelli distrutti 
e ci� anche malgrado l'erronea definizione dell'ufficio. 
(Trib. Bologna, 15 luglio 1954, Cont. 7414, 
Avv. Bologna; id., 13 gennaio 1954, Cont. 7294, 
Avv. Bologna). 
4. Una promessa di appalto � assoggettabile 
soltanto a tassa fissa. (Corte App. Genova, 15 
gennaio 1954, Cont. 14171-1417 4, Avv. Genova). 
5. Se esista una delibera comunale di vendita 
di un'area, a cui dopo la costruzione di un fabbricato 
a cura dell'acquirente, segua altra delibera 
in base alla quale sia stipulato l'atto formale di 
vendita, � possibile assumere la prima delibera, 
ancorch� non registrata, per vincere la presunzione 
di accessione di cui all'art. 47 legge di registro, 
e non ha rilievo la circostanza che certe condizioni 
previste in tale delibera come inducenti decadenza 
dal diritto all'acquisto, si siano verificate, per 
caducare gli impegni assunti, mancando una volont�. 
del com�ne di avvalersi della decadenza. 
(Corte App. Bologna, 24 aprile 1954, Cont. 7889, 
Avv. Bologna, quistione aperta). 
6. Poich� la rescissione o risoluzione dei contratti 
non legittimano normalmente la restituzione dell'imposta 
percetta, non pu� riguardo �ll'appalto, 
fondarsi tale pretesa sull'art. 32 legge di registro, 
tranne che per forza maggiore che non pu� ravvisarsi, 
come factum principis nell'ordine di risoluzione 
emesso dall'Amministrazione appaltante, 
per motivi tecnici e in conformit� e clausola del 
contratto. (Trib. Bologna, 24 maggio 1954, Contenzioso 
7921, Avv. Bologna). 
7. Il diniego dell'approvazione ministeriale a 
cui le parti avevano condizionato la successiva 
efficacia nel tempo dell'atto sottoposto a registro, 
non integra gli estremi della forza maggiore di 
che all'art. 32 legge di registro. (Corte App. Genova, 
15 gennaio 1954, Cont. 14171-14174, Avvocatura 
Genova). 
8. Nella costituzione di un'associazione in partecipazione 
deve aversi riguardo non tanto al 
valore dei beni conferiti ma a quella particolare 
attivit� sociale in cui si concretizza il rapporto 
di partecipazione. Conferito un contratto � al 
valore dello stesso che deve commisurarsi l'imposta 
di registro. (Trib. Genova, 15 gennaio 1954, 
Cont. 19277; Avv. Genova). 

9. La tassazione nell'associazione in partecipazione, 
del conferimento di beni � applicabile anche 
quando i beni restino di propriet� del conferente. 
(Trib. Genova, 15 gennaio 1954, Cont. 19273, 
Avv. Genova). 
10. Per un'associazione in. partecipazione tutti 
gli associati sono tenuti in solido all'imposta di 
registro e non ha rilievo la circqstanza che dal 
contratto stesso risulti che l'uno o l'altro abbia 
effettuato il conferimento o tratto utile dall'affare. 
(Trib. Genova, 10 luglio 1954, Cont. 1956'7, Avvocatura 
Genova). 
11. L'imposta nella costituzione di una societ� 
r. 1. con oggetto l'esecuzione in comune degli appalti 
gi� assunti dai singoli soci, va commisurata 
sul capitale sottoscritto e non sull'importo � dei 
singoli appalti di cui i singoli soci restino. titolari 
e :finch� restino tali. (Trib. Genova, 28 giugno 
1954, Cont. 18881, Avv. Genova, quistione~aperta). 
12. L'atto di recesso volontario da parte di un 
socio assegnatario di un appartamento in cooperativa 
soggiace a norma dell'art. 65, IV comma, 
legge registro, alle normali imposte. (Trib. Milano, 
22 aprile 1954, Cont. 1943, Avv. Milano). 
13. Sono cessioni fra coeredi ai sensi dell'art. 8, 
lett. F, legge n. 234 del 1943, solo quelle intervenute 
fra chiamati alla stessa eredit� non quelle a 
favore dei successori di un coerede deceduto dopo 
l'apertura dell'eredit�. (Trib. Catanzaro, 7 aprile 
1954, Cont. 12134, Avv. Catanzaro). 
14. Non costituisce trasferimento tassabile una 
sentenza che per un'occupazione illegittima di 
suolo per la costruzione di un'opera pubblica condanni 
l'occupante soltanto al pagamento a titolo 
di risarcimento di danni di una somma pari al 
valore venale del terreno occupato senza stabilire 
circa la propriet�. (Trib. Catanzaro,~30 aprile 
1954, Cont. 12304, Avv. Catanzaro). 
15. L'imposta di titolo su una sentenza per una 
associazione in partecipazione � dovuta anche da 
quello degli associati rimasto contumace nel giudizio. 
(Trib. Genova, 10 luglio 1954, Cont. 19567, 
Avv. Genova). 
16. Le agevolazioni tributarie di che alla legge 
n. 174 del 1942, per le cessioni delle aziende degli 
optanti in Alto Adige, si applicano anche ai passaggi 
successivi ed anche nel caso di trasferimento 
parziale dell'azienda. (Trib. Trento, 3 maggio 1954, 
Cont. 875, Avv. Trento). � 
17. � vendita e non appalto e quindi non gode delle 
agevolazioni di cui ai decreti legge n. 322 
del 1945 e 221 del 1946, la fornitura in cui il valore 
delle materie prevale sulla mano d'opera o 
aventi per oggetto cose di ordinaria produzione 

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della ditta fornitrke. (Trib. Genova, 4 settembre 
1954, Contenzioso 20639, Avv. Genova; Trib. BoJogna,_ 
14 giugno 1954, Cont. 8396, Avv. Bologna). 

18. Ai fini delle esenzioni di cui ai d. I. n. 322 
del 1945 e n. 221 del 1946, � di appalto e non di 
compravendita il contratto avente per oggetto 
una cosa (impianto di sollevamento e trasporto 
sale), che pur rientrando nella produzione della 
ditta fornitrice sia attuato su specifiche prescrizioni 
dell'amministrazione committente la quale 
intervenga nel processo produttivo. (Trib. Bologna, 
21 maggio 1954, Cont. 7408, Avv. Bologna). 
. 19. L'agevolazione tributaria di che all'art. 2 

d. I. n. 221 del 1946, sul trasferimento per ricostruzione 
degli edifici sinistrati � applicabile all'edificio 
quale entit� architettonica propria suscettiva 
non solo di una razionale opera ricostruttiva, ma 
anche di ampliamento e miglior�e tecniche. (Tribunale 
Genova, 5 aprile 1954, Cont. 19955, Avvocatura 
Genova). 
20. Anche dopo il d. I. n. 221 del 1946, occorre 
la dichiarazione contestuale che il contratto riguarda 
opere di ricostruzione per fruire delle agevolazioni 
ex art. 6 d. 1. n. 322 del 1945. (Trib.nale 
Bologna, 20 febbraio 1954, Cont. 7366, Avvocatura 
Bologna). 
21. Poich� la richiesta ai notai di una terza 
nota ipotecaria non ha riscontro nella legge n� 
pu� fondarsi nell'art. 135 legge di registro, che 
fra l'altro non legittima il conservatore dei registri 
immobiliari di una competenza spettante agli 
uffici del registro, � illegittima l'ordinanza intendentizia 
di inflizione di una pena pecuniaria per 
il rifiuto di compilare i relativi moduli. (Tribunale 
Bologna, 12 luglio 1954, Cont. 7932 e 7942, 
Avv. Bologna). 
(Vedi: Obbligazioni e contratti, 5; Salve et repete, 
5 e 6). 

IMPOS'l'A DI RICCHEZZA MOBILE 

1. Per assoggettare un reddito ad imposta di 
R. M. non occorre che il soggetto rivesta la qualifica 
professionale inerente. (Trib. Genova, 28 
luglio 1954, Cont. 20246, Avv. Genova). 
2. Il rimborso dell'imposta di R. M. non pu� 
comprendere le multe e le spese di esecuzione. 
(Trib. Genova, 24 febbraio 1954, Cont. 19229, 
Avv. Genova). 
IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE 

1. Le opere di bonifica di I categoria appartengono 
al Demanio dello Stato fin da quando 
questo approva il primo progetto di bonificazione, 
pertanto gli impianti sono esenti dal prestito Redimibile 
5 % e relativa imposta straordinaria immo. 
biliare anche se 
intestati catastalmente al Consorzio. 
(Corte App. Bologna, 14 aprile 1954 e 6 maggio 
1954, Cont. 7118 e 7117, Avv. Bologna). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

1. La liquidazione dell'imposta sui cespiti omessi 
e accertati successivamente d� luogo a imposta 
complementare soggetta a salve eJ, repete1 ancorch� 
l'Ufficio abbia erroneamente qualificato il tributo 
come suppletivo. (Trib. L'Aquila, 5 marzo 
1954, Cont. 5486, Avv. L'Aquila). 
2. Per la presentazione del certificato di non 
avvenuta liquidazione del debito non c'� termine 
perentorio, bastando la certificazione che un mese 
prima dei due anni dalla denuncia di successione 
la liquidazione del debito non ancora era avvenuta; 
il termine di decadenza esiste invece per la presentazione 
della giustificazione. (Trib. Bologna, 
23 aprile 1954, Cont. 9192, Avv. Bologna). 
3. Le trasmissioni di usufrutto mortis causa, 
sono soggette a tributo solo sul netto delle passivit�. 
(Trib. Bologna, 23 agosto 1954, Cont. 9192, 
Avv. Bologna). 
IMPOSTE DOGANALI 

1. In caso di errata indicazione nella ingiunzione 
delle cose soggette a tributo �l'obbligo del salve et 
repete sorge dopo la notifica al contribuente di un 
atto di rettifica, persistendo dopo della quale il 
mancato pagamento l'opposizione va dichiarata 
improponibile. (Trib. Bologna, 14 giugno 1954, 
Cont. 8069, Avv. Bologna). 
IMPOSTE IN GENERE 

1. Rientra fra le questioni di fatto, e quindi di 
semplice estimazione, la valutazione degli elementi 
di prova idonei a stabilire la concomitanza con una 
determinata professione di altra diversa attivit�. 
lucrativa (Trib. Genova, 28 luglio 1954, Cont. 
20246, Avv. Genova). 
2. Spetta al giudice specificare se nella imposizione 
si sia violato il diritto del contribuente all'applicazione 
di un concordato collettivo. (Trib. 
L'Aquila, 25 marzo 1954, Cont. 5622, Avv. L'Aquila). 
3. L'esenzione tributaria all'Opera Nazionale 
Combattenti riguarda qualsiasi consentita attivit� 
dell'opera ancorch� vi ricorra un interesse prevalente 
ed esclusivo dell'altro contraente. Non fa 
esulare un atto dalla esenzione il difetto di qualche 
particolare condizione posta dalla legge (nella specie 
della attivit� assistenziale). Comunque la prova 
che l'atto �esuli dall'attivit� istituzionale dell'Ente 
spetta alla Finanza, n� il Giudice pu� sindacare 
intrinsecamente l'attivit� dell'Ente. Da ci� deriva 
. l'esonero del 
salve et repete. (Trib. Genova, 9 febbraio 
1954, Cont. 18954, Avv. Genova).� 

4. Per i benefici di cui all'art. 33 legge n. 25 
del 1951 occorre che la contestazione dello accertamento 
non sia ancora conclusa nel merito, conclusione 
che si verifica quando si sia pronunziata 
la Commissione provinciale, non essendo rilevante 

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il ricorso alla Centrale, in quanto quest'ultima giudica 
in diritto. (Trib. Civ. Bologna, 30 aprile 1954, � 
Cont. 7919-8013-8213, Avv. Bologna). 

5. Non � nullo, per mancata specificazione dei 
motivi, e comunque la nullit� non potrebbe essere 
fatta valere davanti al giudice ordinario, l'appello 
contro una delibera di Commissione amministrativa 
avente un solo capo di pronunzia o investita 
di gravame nel suo complesso. (Trib. Catanzaro, 
7 aprile 1954, Cont. 12134, Avv. Catanzaro). 
6. Un difetto di motivazione anche se assoluto 
non � motivo di inesistenza n� di una pronunzia 
giudiziale n� di una delibera di Commissione tributaria. 
(Trib. Catanzaro, 23 aprile 1954, Cont. 
11719, Avv. Catanzaro). 
(Vedi: Spese giudiziali, 2). 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 

1. Qualora l'ingiunzione amministrativa sia affetta 
da nullit� formale, l'Amministrazione pu� nel 
giudizio di opposizione chiedere che il giudice dichiarata 
la nullit� dell'ingiunzione pronunzi nel 
merito. (Trib. L'Aquila, 24 marzo 1954, Cont. 4564, 
Avv. L'Aquila). 
2. La revoca di una ingiunzione fiscale non attua 
una rinunzia agli atti del giudizio per cui quanto 
alle spese del giudizio di opposizione si possa far 
capo all'art. 306 c.p.c. ma una rinunzia alla pretesa: 
per la qual cosa il giudice deve in base alla fondatezza 
della domanda stabilire la soccombenza, e se 
l'opponente, malgrado la revoca dell'ingiunzione e 
la richiesta dell'amministrazione di compensazione 
delle spese, prosegua nel giudizio, pur non potendo 
conseguire condanna nelle spese per non avere preventivamente 
adito la via amministrativa, esso opponente 
va ritenuto soccombente. (Corte App. Brescia, 
14 luglio 1954, Cont. 3130 e 3060 Avv. Brescia). 
INTERVENTO IN CAUSA 

1. Anche dopo sentenza parziale, purch� prima 
della rimessione definitiva al collegio, pu� farsi 
intervento in causa. (Corte App. Trento, 31 maggio 
1954, Cont. 299, Avv. Trento). 
(Vedi: Agricoltura, l). 

ISRAELITI 

1. L'israelita pu� pel d.1.1. n. 393 del 1946, chiedere 
solo la restituzione del bene confiscatogli o il 
relativo prezzo; per ulteriori danni deve' provare la, 
colpa dell'Egeli nel tempo in cui esso era gestore 
per conto dello Stato. (Trib. Bologna, 20 aprile 
1954, Cont. 5468/9093, Avv. Bologna). 
LEGITTIMAZIONE 

1. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste non � 
parte in un giudizio sull'espropriazione per riforma 
fondiaria. (Trib. Bari, 17 luglio 1954, Cont. 15448, 
Avv. Bari). 
2. Per l'Amministrazione dei Lavor� pubblici � 
legittimato processuale il Provveditore Regionale 
Opere pubbliche non l'Ufficio del Genio Civile. 
(Trib. Bologna, 14 giugno 1954, Cont. 9263, Avv. 
Bologna; 7 aprile .1954, Cont. 8085, A vv, BQlogna; 
Corte App. Bologna, 18 marzo 1954, Cont. 7231, 
Avv. Bologna). 
3. � carente di legittimazione il Ministro dei 
Trasporti in un giudizio da instaurarsi fuori Roma 
contro l'amministrazione ferroviaria, competendo 
.tale legittimazione al locale Capo compartimento. 
(Corte App. Bologna, 25 febbraio 1954, Cont. 6092, 
Avv. Bologna). 
4. Per l'Alto Commissariato Sanita e Igiene solo 
legittimato, a pena altrimenti di nullit� assoluta 
ed insanabile � l'Alto Commissario non il Prefetto 
in loco anche in cause riguardanti l'Ufficio Sanitario 
Provinciale. (Trib. Ancona, 17 giugno 1954, 
Cont. 510, Avv. Ancona). 
5. Se in un appalto dell'amministrazione Lavori 
pubblici questa versa l'I.G.E. all'amministrazione 
finanziaria, la pretesa di esonero-rimborso va diretta 
contro quest'ultima non contro la prima. 
(Trib. Bologna, 20 febbraio 1954, Cont. 7366, Avv. 
Bologna). 
6. Anche dopo la istituzione del Commissario 
straordinario la rappresentanza della G.R.A. spetta 
al Ministro dei Trasporti, presidente. (Trib. Genova, 
3 agosto 1954, Cont. 20244, Avv. Genova). 
7. Se quale attore si costituisca in causa chi non 
abbia la legale rappresentanza di un ente, la successiva 
costituzione del vero rappresentante ed integrazione 
non salva la nullit� originaria della citazione. 
(Trib. Trento, 14 gennaio 1954, Cont. 7�3 
Avv. Trento~. 

8. L'omissione dell'indicazione dell'organo che 
rappresenta la persona giuridi(la convenuta non produce 
nullit� se � certo che lo scopo della legge, di 
portare cio� a conoscenza del convenuto le domande 
contro di lui, sia stato raggiunto. (Trib. Trento, 15 
aprile 1954, Cont. 594, Avv. Trento). 
9. La legitimatio ad processum per la societ� commerciaJi 
irregolari compete a qualsiasi socio. (Corte 
App. Bologna, 30 maggio 1954, Cont. 6078, Avv. 
Bologna). 
LOCAZIONE 

1. Non costituisce modifica al patto del pagamento.. 
al domicilio del locatore il comportamento 
di questo che per lungo tempo si sia recato a 
riscuotere il fitto al domicilio del conduttore. (Trib. 
Genova, 31luglio1954, Cont. 18696, Avv. G.en.ova). 
2. Le clausole di un contratto di data certa-sono 
opponibili al terzo acquirente anche se riferentisi 
al rimborso delle spese di stipulazione col precedente 
proprietario. (Pret. Merano, 8 maggio 1954, 
Oont. 828, Avv. Trento). 
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3. Una locazione di immobili per uso di pubblico 
ufficio � per l'Amministrazione pubblica un contratto 
privato soggetto alle norme comuni, e dovendo 
l'Amministrazione nelle obbligazioni a termine 
dare la prestazione (fitto), senza ulteriore 
richiesta, � costituita in mora pel semplice ritardo 
nell'adempimento. (Trib. Genova, 30 aprile 1954, 
Cont. 20016, Avv. Genova, questione aperta). 
4. Una locazione sorta dopo il r.d.l. n. 142 del 
1941 (che prorogava le locazioni in corso fin al 
termine dello stato di guerra), e terminata anteriormente 
alla prima legge vincolistica del dopo 
guerra (d.1.1. n. 669 del 1945), non � soggetta a 
disposizione vincolistica. (Trib. Genova, 31 luglio 
1954, Cont. 18696, Avv. Genova). 
5. Un contratto con decorrenza retrodatata funziona 
solo per regolare lo svolgimento di una locazione, 
mentre costituisce espresso riconoscimento 
della preesistenzlli di una locazione e della sua natura 
contrattuale. (Trib. Genova, 31 luglio 1954, Cont. 
18696, .Avv. Genova). 
6. Il convincimento erroneo delle parti nello stipulare 
una locazione, che questa sia soggetta a 
proroga non produce tale assoggettamento. (Trib. 
Bologna, 7giugno1954, Cont. 8696, .Avv. Bologna). 
7. Una locazione stipulata dopo il 1� marzo 1947 
con effetto retroattivo, � esclusa dalla proroga. (Tribunale 
Bologna, 27 marzo 1954, Cont. 7964, Avv. 
Bologna). 
8. Non competendo proroga legale alle locazioni 
post 1 marzo 194 7, neppure � possibile collegare la 
locazione con una precedente abusiva detenzione 
dell'immobile. (Trib. Bologna, 7 giugno 1954, Cont. 
8696, Avv. Bologna; Giud. Conc. S. Giovanni Marignano, 
8 febbraio 1954, Cont. 8571, .Avv; Bologna; 
Trib. Bologna 10 dicembre 1954, Oont. 7754, 
.Avv. Bologna; Pret. Modena, 3luglio�1953, Cont. 
7535, .Avv. Bologna). 
9. Il contratto stipulato dopo il febbraio 194 7 
per la� locazione di un immobile gi� soggetto a 
proroga, deve considerarsi frutto di libera contrattazione, 
se non costituisce rinnovo del contratto 
precedente. (Trib. Trento, 10 giugno 1954, Cont. 
609, .Avv. Trento). 
Id. Fattispecie del subentro di un terzo nel rapporto 
locatizio a condizioni contrattuali differenti. 
(Pret. Merano, 8 maggio 1954, Cont. 828, .Avv. 
Trento). 

10. La ritenzione a sensi dell'art. 15 legge n. 253 
del 1950, sui canoni successivi, delle somme pagate 
in pi� del blocco degli affitti, opera solo quando 
risolta amichevolmente o in contenzioso la controversia 
sullo ammontare dei fitti, sia obbiettivamente 
certo il pagamento di maggiori somme. (Trib. 
Genova, 31luglio1954, Cont. 18696, .Avv. Genova). 
NOTARIATO 

1. Poich� ai contratti rogati dal Segretario comunale 
si applica la legge notarile attraverso il richiamo 
delle norme di contabilit� generale dello 
Stato, � nulla per incompetenza dell'ufficiale rogante 
la donazione di un immobile di propriet� 
del Comune rogato dal Segretario comunale. (Trib. 
L'Aquila, 15 luglio 1954, Cont. 6026, �VV. L'Aquila). 


(Vedi: Imposta di registro, 21). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

1. Il momento cui va riferita la sussistenza o la 
liceit� della causa � quello della stipulazione del 
contratto. (Trib. Genova, 22 febbraio 1954, Cont. 
17450, .Avv. Genova). 
2. Ogni determinazione accessoria di volont� negoziale 
� rilevante se compenetrata nella struttura 
del negozio, e se per questo � prevista un determinato 
atto l'indagine deve farsi solo su quest'ultimo. 
(Trib. Genova, 22 febbraio 1954, Cont. 17450, 
.Avv. Genova). 
3 . .Annullata una compravendita il venditore deve 
restituire il puro prezzo ricevuto esclusa la rivalutazione. 
(Trib. Bologna, 20 febbraio 1954, Oont. 
6117, .Avv. Bologna). 
4. Il biglietto rilasciato all'ingresso di una autostrada 
rappresenta solo la ricevuta di una tassa 
pagata non la prova dell'adempimento di una obbligazione 
contrattuale. (Trib. Genova, 26 marzo 
1954, Oont. 17969, Avv. Genova). 
5. L'amministrazione beneficiaria di una fornitura 
deve rimborsare i tributi sotto il profilo dello 
arricchimento senza causa se risulti dalla convenzione 
che sia pure erroneamente sia stato considerato 
nei prezzi un �esonero fiscale. (Trib. Bologna, 
14 giugno 1954, Oont. 8396, Avv. Bologna). 
(Vedi: Locazfone, l; P.N.lf., 4). 

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 

1. Il mossiere di una caserma � �in colpa se senza. 
rispettare la precedenza assoluta dei veicoli circolanti 
su strada pubblica dia il segnale di uscita di 
un veicolo dalla caserma e cagioni un incidente. 
(Trib. Pen. Spoleto, 3 marzo 1954, Cont. 605, .Avv. 
Perugia). 
2. � in colpa l'operaio preposto alle ~operazioni 
di sezionamento per lavori su linee elettriche se 
per errata manovra cagiona la folgorazione di altro 
operaio che doveva prendere contatto con la linea 
da sezionare. (Corte .App. Pen. Perugia, 23 febbraio 
1954, Cont. 457, Avv. Perugia). 
3. Un invisibile e imprevedibile strato di ghiaccio 
formatosi accidentalmente su un tratto di asfalto 
che cagioni un improvviso sbandamento del veicolo 
scagiona l'autista da imputazione penale. (Trib. 
Pen. Perugia, 28 gennaio 1954, Oont. 593, .Avv. 
Perugia). 
4. � responsabile il motociclista che portando 
sul parafango posteriore altro passeggero, perda 
la padronanza del veicolo per eccessiva velocit�, 
dimostrata questa dalla violenza dell'incidente e 

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cagioni con ci� danni alla persona del passeggero. 
(Corte App. Pen. Trento, 14 aprile 1954, Cont. 977, 
Avv. Trento). 

5. E sempre responsabile dell'investimento l'autista 
che abbia investito un ciclista proveniente da 
destra anche se questi sia in colpa per aver proceduto 
senza freni in discesa a notevole velocit�, e 
ci� in quanto ad esso spettava la precedenza. 
(Trib. Pen. Trento, 22 giugno 1954, Cont. 999, Avv. 
Trento). 
PARTITI 

1. I partiti sono associazioni di fatto il cui ordinamento 
� costituito dagli accordi degli associati. 
(Trib. Bologna, 27 marzo 1954, Cont. 79M, Avv. 
Bologna). 
PECULATO 

1. Non commette peculato ma ricettazione il 
privato che senza partecipare materialmente all'asporto 
abbia ricevuta la merce in consegna allo 
scopo di rivenderla con utile proprio, e del reo di 
peculato. (Corte App. Pen. Trento, 29 aprile 1954, 
Cont. 907, Avv. Trento.). 
P.N.F. 
1. � carente di legittimazione attiva la societ� 
di mutuo soccorso che rivendichi i beni di altra 
societ� scioltasi molti anni prima e devoluti al 
p.n.f. non trattandosi dello stesso ente anche se 
abbia assunto del precedente il nome e lo Statuto, 
n� la sopravvivenza dell'a:ffectio societatis .� giuridicamente 
rilevante. (Corte App. Genova, 20 aprile 
1954, Cont. 15873, Avv. Genova). 
2. L'espressione di una donazione al p.n.f. �perch� 
sul terreno fosse costruita una casa del fascio >>, 
integra solo un motivo determinante, ma se anche 
integrasse un modo non pu� dichiararsi la nullit� 
della donazione se per soppressione del p.n.f. il 
terreno fosse stato dev�luto allo Stato senza che 
la casa fosse stata costruita. (Trib. Genova, 22 febbraio 
1954, Cont. 17 450,\"'Avv. Genova; Corte App. 
Bologna, 18 febbraio 1954, Cont. 7345, Avv. Bologna). 
3. Basta l'invito in questura per conferire col 
capo dell'O.V.R.A. in merito alla stipulazione di 
una vendita di terreno, invito fatto al venditore, 
per integrare violenza anche se non siano state 
fatte altre minaccie. (Trib. Bologna, 20 febbraio 
1954, Cont. 6117, Avv. Bologna). � 
4. L'inizio della prescrizione dell'azione di annullamento 
per violenza fatta dal fascismo decorre 
dalla definitiva caduta del regime. (Trib. Bologna, 
20 febbraio 1954, Cont. 6117, Avv. Bologna). 
PROFI'.l'TI DI REGIME 

1. Nei profitti di regime per qualifica espressa 
della Commissione amministrativa come giudice e 
per speciale natura paratributaria, permeata del 
carattere repressivo, non vige il principio generale 
delle due fasi del processo tributario. (Corte App. 
Bologna, 11marzo1954, Cont. 6404, Avv. Bologna). 

REGIONI 

1. L'esercizio def poteri inerenti alla pubblica 
beneficienza, compreso la potest� dell'intervento in 
causa spetta al Ministro dell'Interno e non ancora 
alla Regione Trentina fino alla emanazione della 
prescritte norme transitorie. (Corte App. Trento, 
26 luglio 1954, Cont. 718, Avv. Trento). 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

1. Gli atti compiuti dal capo della provincia 
r.s.i. per la confisca di beni di israeliti non sono 
riferibili allo Stato. (Trib. Bologna, 20 aprile 1954, 
Cont. 5468/9093, Avv. Bologna). 
RESPONSABILIT� CIVILE 

1. Poich� pur non esistendo un diritto soggettivo 
alla manutenzione di una strada pubblica la pubblica 
amministrazione deve osservare le norme di 
comune prudenza e diligenza, l'.ANAS � responsabile 
quando abbia omesso di segnalare a norma di 
legge i tratti da percorrere con prudenza a causa 
di caduta di pietre da monte. (Trib. Genova, 26 
marzo 1954, Cont. 17969, Avv. Genova). 
2. Non ha la responsabilit� del committente per 
i danni sofferti sul lavoro da operai dello stabilimento, 
l'Amministrazione Militare che affida, ancorch� 
spiegando e militarizzando le maestranze, 
ad una azienda industriale la provvista di gas 
yprite quando sia estranea all'organizzazione del 
lavoro ed alla assunzione ed impiego del personale. 
(Trib. L'Aquila, 6 maggio 1954, Cont 716, Avv. 
L'Aquila).. 
3. L'indennit� dovuta per l'abusiva occupazione 
di un immobile nasce da illecito civile; il relativo 
credito soggiace a prescrizione quinquennale decorrente 
da ogni singolo momento della occupazione. 
(Trib. Genova, 4 settembre 1954, Cont. 1975, Avv. 
Genova). 
4. Il solo verificarsi dell'evento dannoso smentisce 
l'esistenza di una precedenza di fatto ad un 
incrocio stradale e rende responsabile dei danni 
subiti dal veicolo con precedenza di diritto, salvo 
concorso di colpa di questo per velocit� eccessiva 
od omissione di segnali. (Corte App. Bologna, 30 
maggio 1954, Cont. 6078, Avv. Bologna). 
5. La frenata in due tempi -precauzionale e 
bloccaggio -esclude che l'investitore si sia visto 
tagliare improvvisamente la strada. (Trib. Genova, 
15 marzo 1954, Cont. 19732, Avv. Genova.j� � 
6. Per la riduzione dell'indennizzo occorre la prova 
non del semplice concorso casuale del fatto della 
vittima, ma del concorso del fatto colposo della 
.stessa. (Trib. Genova, 3 agosto 1954, Coi;it. 20244, 
Avv. Genova). 

-290 


7. In caso di scontro fra ve�coli chi chieda all'altro 
l'integrale risarcimento del danno deve provare 
la colpa esclusiva di esso non bas-tando la presunzione 
di cui all'art. 2054, 20 comma, e.e. (Tribunale 
di Genova, 4 giugno 1954, Cont. 19344, Avv. 
Genova). 
SEQUESTRO 

1. Le sommarie informazioni assunte dal presidente 
concordanti con un rapporto della polizia 
giudiziaria in atti sono sufficienti per convalidare 
nella contumacia del convenuto un sequestro conservativo. 
(Corte App. Trento, 27 aprile 1954, Cont. 
685, Avv. Trento). 
SocmT� 

(Vedi: Legittimazione, 9). 

SOLVE ET REPETE 

1. L'adempimento del solve et repete in corso del 
giudizio non sana il difetto originario della proposizione 
della domanda. (Trib. Genova, 10 luglio� . 
1954, Cont. 19567, Avv. Genova). 
2. Il terzo cauzionante per l'esattore � un coob-� 
bligato di questo e perci� � tenuto al solve et repete 
in una opposizione al precetto per la dichiarazione 
di invalidit�. della costituzione della cauzione. (Corte 
App. Messina, 30 giugno 1954, Cont. 5337, Avv.. 
Messina). 
3. Il ricorso al giudice contro la decisione delfa. 
Commissione provinciale che confermi l'accertamento 
in aumento dell'entrata dichiarata dal contribuente 
ai fini dell'I.G.E. da corrisp.QXlillersi irn 
abbonamento � soggetto al solve et repete� pe'l' lm 
detta differenza. (Trib. Cagliari, 9 agosto 1954!,, 
Cont. 434/52, Avv. Cagliari). 
4. Per l'art. 52 della legge n. 762 del 1940, va m 
tema di I.G.E., osservato il disposto del sol0e 
et repete. (Corte App. Bologna, 18 marzo 1954, 
Cont. 7231, Avv. Bologna). 
5. �Il ricorso per grave ed evidente errore di valutazione 
contro una decisione della Commissione 
provinciale che abbia elevato i valori accertati 
dalla Distrettuale soggiace al solve et repete sul 
maggior valore accertato. (Trib. Cagliari, 22 luglio 
1954, Cont. 243/53 Avv. Cagliari). 
6. Se sia contemporaneamente contestata un'imposta 
principale e una suppletiva e la determinazione 
di quest'ultima sia necessariamente connessa. 
con l'imposta principale, l'inosservanza del solve et 
repete su questa pu� rendere improponibile anche 
la questione nella imposta suppletiva: ma se oltre 
alle due contestazioni sorga una terza relativa a 
imposta complementare l'inosservanza del solve et 
repete su questa ultima non rende improponibili le 
contestazioni in corso sull'imposta principale e su 
quella suppletiva. (Corte App. Genova, 15 gennaio 
1954, Cont. 14171-14174, Avv. Genova). 
(Vedi: Imposta di successione, 1; Imposte doganali, 1)�. 

SPESE GIUDIZIALi 

1. Quando la parto Opp�nente avrebbe potuto 
ricorrere ad altra giurisdizione per aver ragione 
senza dispendio, le spese di ca,usa vanno compensate. 
(Trib. L'Aquila, 25 marzo 1954, Cont. 5622, 
Avv. L'Aquila). 
2. � principio fondamentale tributario che quan� 
do sia proposta azione senza esperire ricorsi amministrativi 
l'amministrazione neppure se soccombente 
possa essere condannata nelle spese. (Trib. Genova, 
24 febbraio 1954, Cont.19226, Avv. Genova). 
(Vedi: 
Foro dello Stato, 1; Ingiunzione amministrativa, 
2). 

STRA.DE 

(Vedi: Responsabilit� civile, 1). 

TEST.A.MENTO 

1. L'esecutore testamentario dura per un anno 
dall'accettazione se non interviene proroga; scaduto 
il qual termine non pu� pi� rappresentare. la gestione 
ereditaria e promuovere azioni per conto di 
essa. (Trib. Perugia, 10 febbraio 1954, Cont. 162, 
Avv. Perugia). 
2. Il testamento pur eseguibile in abstracto dal 
giorno della morte del testatore; lo � in concreto 
.solo dal momento in cui si ha legale conoscenza di 
esso e del suo contenuto. (Corte App. Trento, 26 
luglio 1954, Cont. 718, Avv. Trento). 
'TR.A.TT.A.TO DI P.A.CE 

1. L'amministrazione del tesoro � legittimata a 
riscuotere un credito ex tedesco per fornitura di 
merci a privati a sensi del d.l. n.177del1918, approvazione 
dell'Accordo di Washington. (Corte App. 
'Trento, 24 giugno 1954, Cont. 448, Avv. Trento). 
VEICOLI 

1. Le intestazioni di propriet�. nel Pubblico Regi:
s'tro Automobilistico sono presuntive iuris tantum, il 
giudice pu� utilizzare qualsiasi risultanza istruttoria. 
per individuare il vero proprietario. (Corte App.. 
Bologna 30maggio1954, Cont. 6078, Avv. Bologna) .. 
. 2. Lo scopo delle targhe dei veicoli di scuola guirda 
� di invitare gli altri conducenti a maggiore 
-prudenza in loro prossimit�.. (Trib. Genova, 15 
marzo 1954, Cont. 19732, .A.vv. Genova). 

3. Il cambiamento di direzione, ove non proibito 
�pu� avvenire in ogni senso, per� il diritto di prece.. 
-rdenza ai veicoli da destra ricorre anche nel caso di 
�'Cambiamenti di direzione. (Trib. Genova; 15 mar.:
zo 1954, Cont. 19732, Avv. Genov�). 
4. Nel sorpasso i maggiori obblighi di prudenza 
�incombono al veicolo sorpassante il cui conducente 
. deve valutare la manovra ed astenersene se essa 
presenta dei pericoli. (Trib. Genova, 15 marzo 1954, 
�Cont. 19732, Avv. Genova). 


INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTA Z.I O__ N I 


LA FORJ.YlULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN JJfODO LA SOLUZIONE CHE NE � STATA PRESA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA'.""-I) Se l'I.R.O. 
sia vincolato dal diritto ir,aliano nei rapporti col proprio 
personale, solo in quanto lo abbia fatto proprio nel relativo 
regolamento (n.. 165). -Il) Se il giudice italiano 
abbia giurisdizione sulle controversie tra l'I.R.O. e i 
propri dipendenti (n. 165). -III) Quale sia la natura 
giuridica dei par.ti intervenuti ua lo Stat0 e l'Opera 
Nazionale Mezzogiorno d'Italia per l'esecuzione di lavori 
di rilevante 1rn:eresse affidata dallo Stato tra gli altri Enti, 
all'Opera medesima, ai sensi dell'art. 4 del d. 1. 1. 
12 ottobre 1945, n. 690 (n. 166). -IV) Quale sia la 
natura giuridica del Dopolavoro Postelegrafonico (n. 167) 
-V) Se debba ritenersi assolutamente nulla la citazione 
per erronea indicazione dell'organo che rappresenta la 
amministrazione attrice (n. 168). -VI) Se l'Ufficio del 
Registro possa essere rappresentato dinanzi ai Tribunali 
dai propri funzionari senza bisogno dell'assistenza 
dei patrocinatori (n. 168). -VII) Quale sia la natura 
giuridica degli Archivi notarili (n. 169). 

� ATTI AMMINISTRATIVI -Quale sia la natura 
giuridica dell'accertamenw previsto dall'art. 10 della 
legge 23 maggio 1950, n. 253, da effettuarsi dal competente 
Ufficio del Genio civile (n. 8). 

�AUTOVEICOLI -Se sia legittima la requisizione in 
propriet� di un autoveicolo, disposta dalle autorit� di 
occupazione (n. 45). 

AVVOCATI E PROCURATORI -I) Se debba ritenersi 
assolutamente nulla la citazione per erronea indicazione 
dell'organo: che rappresenta l'amministrazione 
attrice (n. 24). -Il) Se l'Ufficio del Registro possa essere 
rappresentato dinanzi ai Tribunali dai propri funzionari 
senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori (n. 24). 

CINEMATOGRAFIA -Se divenuto definitivo il 
contesto, per trasgressione I.G.E. -a carico dei gestori di 
fatto di un cinema, possa l'amministrazione :finanziaria 
procedere a sequestro conservativo dei beni dell'intestatario 
della licenza di esercizio del~cinema stesso (n. 11). 

CITTADINANZA -Se, agli effetti della=decadenza 
del diritto a pensione, possa ritenersi abbia acquistato 
la cittadinanza straniera col concorso della propria volont� 
la cittadina italiana, la quale, sposando uno straniero, 
ne abbia seguito automaticamente la cittadinanza 
ai sensi della legge nazionale del medesimo (n. 9). 

COMPE'IENZA -I) Se, e~sendo insorta, in sede di 
esecuzione penale, controversia sulla propriet� della 
merce sequestrata e, quindi, sulla pertin(lnz31 della somma 
ricavata dalla vendita della merce medesima, il Tribunale 
civile, competente alla risoluzione, sia quello del 
luogo ove si � svolto il procedimento penale e l'incidente 
di esecuzione (n. 9). -Il) Se tale competenza sia funzionale 
e, perci�, inderogabile (n. 9). 

COMPROME~SO ED ARBITRI -I) Se siano 
dovute somme a titolo di onorari ai legali che abbiano 
assistito gli interessati, i quali abbiano fatto ricorso allo 
arbitraggio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 9 
del paragr. 2 del regolamento per il personale dell'I.R.O. 

(n. 8). -Il) Se l'arbitraggio deferito all'Avvocatura 
dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del paragrafo 2 del regolamento 
per il personale dell'I.R.O. costituisca un semplice 
rimedio interno amministrativo o una vera e propria 
procedura (n. 8). 
COSE RUBATE O SMARRITE -I) Se il diritto 
al premio, riconosciuto dall'art. 5, paragrafo 2, della 

C. T. delle F. S. a chi abbia ritrovato, nell'ambito degli 
impianti ferroviari una somma di denaro, sia soggetto 
alla prescrizione ordinaria ovvero alla prescrizione annuale 
di cui all'art. 66 delle C. T. medesime (n. 9). Il) 
Se il termine biennale, entro il quale il proprietario 
pu�, a norma dell'art. 5, paragrafo 4, C. T., rivendicare 
il proprio diritto sulle cose smarrite valga anche per il 
caso che trattisi di una somma di denaro (n. 9). -III) Se 
il termine, entro il quale il proprietario pu�, a norma 
dell'art. 5, paragrafo 4, C. T. rivendicare il proprio diritto 
sulle cose smarrite cominci a decorrere, nel caso che 
trattisi d'una somma di denaro, dalla data del ritrovamento 
ovvero dalla scadenza del termine di 90 giorni, 
ivi previsto per la vendita delle cose ritrovate (n. 9). 
DANNI DI GUERRA -I) Se lo Stato possa procedere 
al recupero delle spese per riparazioni di danni di 
guerra, eseguite di ufficio, avvalendosi della speciale 
procedura ingiuntiva di cui al T. U. 14 aprile 1910, 

n. 639 (n. 46). -Il) Se i condomini di un edificio per le 
cui riparazioni di danni di guerra, abbia provveduto 
d'ufficio il Genio civile, siano tenuti al solido ai"rimborso 
delle spese relative (n. 46). -III) Se la disposizione dr 
cui all'ultimo comma dell'art. 1 del d. 1. c. p. s., 6 settembre 
1946, n. 226, sia applicabile nel caso dell'esplosione 
di una polveriera, avvenuta nel 1948, per fatto 
doloso di un dipendente dell'amministrazione (n. 47). 



~!~~~~, 

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DAZI DOGANALI -Se possa concedersi, sia pure 
in via equitativa, la franchigia doganale su spedizioni 
all'estero, avvenute con bollett"a di esportazione semplice, 
ove l'interessato alleghi di aver ritenuto trattarsi di 
esportazione temporanea, per l'indicazione di cc reimportazione 
>>, contenuta, nella licenza, peraforo ai soli 
effetti valutari (n. 4}. 

DEMANIO -I) Se la dismissione dell'uso ferroviario 
di un bene importi la sdemanializzazione del bene stesso 

(n. 100). -II) Se le formalit� della sclassificazione dei 
beni demaniali, previste dall'art. 829 c. c., abbiano 
carattere semplicemente dichiarativo (n. 100). -III) Se 
i bacini a marea costituiscano pertinenza del demanio 
marittimo (n. 101). -IV) Se la cessione dei proventi 
delle opere di bonifica prevista ex art. 100 della legge 
n. 215 del 1933, coincida con la concessione di sfruttamento 
dei prodotti di pertinenze demaniali, comprese 
in un comprensorio di bonifica (n. 101). -V) Se la 
gestione dei proventi dei prodotti dei bacini a marea 
inclusi in un comprensorio di bonifica, ma che conservino 
i caratteri loro propri, compete all'amministrazione della 
Marina mercantile (n. 101). -VI) Se i beni demaniali 
incidenti in un comprensorio di bonifica, conservino la 
loro natura e la .mantengano 'a bonifica avvenuta, ove 
la loro struttura e funzione sia conservata (n. 101). VII) 
Se i consorzi di bonifica, senza concessione della 
autorit� marittima, possano far propri i proventi dei 
beni demaniali, incidenti. nei rispettivi comprensori 
(n. 101). -VIII) Se gli Archivi notarili abbiano beni 
soggetti al regime proprio del demanio pubblico (n. 102). 
-IX) Se sia ammissibile la comunione coattiva del 
muro di un immobile di propriet� di un Archivio notarile 
(n. 102). -X) Se sia compatibile con la natura e 
con la destinazione del demanio marittimo l'uso di libero 
transito, sul medesimo consentito (n. 103). -XI) Se 
le norme dello Statuto della Regione siciliana siano, 
per i beni . patrimoniali indisponibili dello Stato, di 
immediata applicazione a favore della Regione stessa 
(n. 104). 
ESECUZIONE FISCALE -Se, divenuto definitivo 
il contesto, per trasgressione I.G.E. a carico dei gestori 
di fatto di un cinema, possa l'amministrazione finanziaria 
procedere a sequestro conservativo dei beni dell'in� 
testatario della licenza di esercizio del cinema stesso 

(n. 31). 
ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se possa essere 
sottoposto ad espropriazione per p. u. un terreno, di 
propriet� delle F. S., gi� sede di stazione ferroviaria, 
poi abbandonato per spostamento della linea (n. 99). 

FALLIMENTO -I) Se sia soggetto a gravame il 
provvedimento del Tribunale di reiezione dell'istanza 
rivolta alla risoluzione del concordato (n. 16). -II) Se 
possa proporsi opposizione avverso lo stato passivo 
definitivo, nel quale un credito venga ammesso in via 
chirografaria, ove si sia in precedenza riscosso un acconto 
del credito stesso senza alcuna riserva (n. 17). -III) Se 
il privilegio che compete al credito erariale in base 
all'art. 97 della legge di registro (art. 2758, c. _c.), si& 
estensibile alla sopratassa (n. 18). 

FERROVIE -I) Se l'amministrazione delle F. S., 
possa regolare i rapporti con altri vettori, in occasione 
della effettuazione di treni turistici, mediante lo scambio 

di lettere c~mmerciali (n. 219). -II) Se la dismissione 
dell'uso ferroviario di un bene importi la sdemanializzazione 
del bene stesso (n. 220). -III) Se possa essere 
sottoposto ad espropriazione per p. u., un terreno, di 
propriei;� delle F. S., �gi� sede di ~ta,zione ferroviaria, 
poi abbandonato per spostamento della linea (n. 220). 
-IV) Se funzionari delle F. S. possano essere designati 
ai sensi delle vigenti norme, amministratori della Societ� 
concessionaria della pubblicit� nelle stazioni ferroviarie 
su richiesta della Societ� stessa (n. 221). -V) Se la 
amministrazione concedente sia tenuta a corrispondere 
ai concessionari la sovvenzione attribuita alla costruzione 
della ferrovia per l'intero periodo della concessione, 
solo nelle more della decisione da adottarsi circa 
la ricostruzione o l'abbandono totale o parziale della 
ferrovia sinistrata o anche che venga deciso l'abbandono 
totale o parziale della ferrovia stessa (n. 222). -VI) Se 
siano soggetti all'approvazione preventiva dell'Autorit.� 
preposta �alla disciplina del lavoro portuale, a norma 
dell'art. 174 del Regolamento per l'esecuzione del codice 
della navigazione, approvato con d. p. 15 febbraio 
1952, n. 328, i contratti di appalto che le Compagnie 
portuali stipulano con l'amministrazione F. S. per il 
discarico o trasloco del carbone in arrivo nei porti (n. 223). 
-VII) Se il diritto al premio riconosciuto dall'art. 5, 
paragrafo 2 delle C. T. delle F. S., a chi abbia ritrovato, 
nell'ambito degli impianti ferroviari una somma di 
denaro, sia soggetto alla prescrizione ordinaria, ovvero 
alla prescrizione annuale di cui all'art 66 del C T. 
medesime (n. 224). -VIII) Se il termine biennale, 
entro il quale il proprietario pu� a norma dell'art. 5, 
paragrafo 4, C. T., rivendicare il diritto sulle cose smarrite, 
valga anche per il caso che trattisi di una somma 
di denaro (n. 224). -IX) Se il termine, entro il quale 
il proprietario pu�, a norma dell'art. 5, paragrafo 4, 

C. T., rivendicare il proprio diritto sulle cose smarrite 
cominci a decorrere, nel caso che trattisi di una somma 
di denaro, dalla data del ritrovamento ovvero dalla 
scadenza del termine di 90 giorni, ivi previsto per_ la 
vendita delle cose ritrovate (n. 224). -X) Se l'obbligo 
ai concessionari di autolinee ai sensi dell'art. 5 della 
legge 8 gennaio 1952, n. 53, di provvedere al prelevamento 
e alla consegna degli effetti postali nelle stazioni 
esterne della corsa possa essere limitato nel senso che 
debba aversi riguardo alla distanza che intercede tra 
l'Ufficio postale e il punto di fermata dell'autolinea, s� 
che l'obbligo medesimo venga a cessare ove tale distanza 
superi tm certo limite di tolleranza, commisurabile a 
qualche centinaio di metri (n. 225). 
GUERRA -Se sia legittima la requisizione in propriet� 
di un autoveicolo, disposta dalle autorit� di 
occupazione (n. 127). 

IMPIEGO PUBBLICO -I) Se integri gli estremi di 
reato il fatto che una casa di cura, pur convenzionata, 
non voglia ri~overare gli assistiti dell'E.N.P.A.S., fuori 
dei casi di urgenza (n. 366). -II) Se integri gli estremi 
di reato l'istigazione contenuta in un ordine del giorno, 
di un Sindacato provinciale medici, .dir:etta a determinare 
la casa di cura della provincia a non ricoverare 
dipendenti statali assistiti dall'E.N.P.A.S. (n. 366). III) 
Se il servizio non di ruolo prestato precedentemente 
possa, per effetto dell'art. 9 del d. I. 7 aprile 1948, 

n. 
268, essere preso in considerazione oltre che ai fini 
del trattamento di quiescenza anche ai fini d13lla conti-
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-293


nuazione della preesistente assicurazione obbligatoria 

(n. 367). -IV) Se, ai sensi delle vigenti norme, un 
impiegato avventizio possa esercitare la facolt� di cessione 
dello stipendio, prevista dall'art. 6 del T. U. 
5 gennaio 1950, n. 180 (n. 368). -V) Se possa iniziarsi 
il procedimento disciplinare ove uno dei fatti contestati 
sia ancora oggetto di giudizio penale (n. 369). -VII) Se 
� l'indennit� di licenziamento spetti all'oper�io temporaneo 
in ogni caso di non rinnovo del contratto, cio� sia 
che al rinnovo si opponga !~amministrazione sia che si 
opponga l'operaio medesimo (n. 370). -VIII) Se gli 
impiegati di ruolo o non di ruolo dello Stato, i quali 
conseguono il mandato parlamentare, incorrano� nella 
incompatibilit� sancita dall'art. 1 (1� comma) della 
legge 13 febbraio 1953, n. 60 (n. 371). 

IMPOSTA DI REGISTRO -I) Se la tassa proporzionale 
di registro, percepita su di un preteso atto di 
trasferimento, vada restituita, ove, con sentenza; venga 
dichiarata la natura di promessa unilaterale di acquisto 
dell'atto stesso (n. 105). -II) Se il privilegio che 
compete al credito erariale 'in base all'art. 97 della 
legge di registro (art. 2758 c. c.), sia estensibile alla 
sopratassa (n. 106). -III) Se la delibera di aumento del 
capitale sociale per conguaglio monetario debbano scontare 
il tributo vigente al momento della delibera stessa 

o quello vigente al momento dell'omologazione (n. 107). 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE -I) Se il contribuente, 
il quale non abbia chiesto il beneficio dell'assorbimento 
dell'imposta sul valore globale dell'imposta 
straordinaria progressiva nel termine previsto dalla 
legge in relazione all'accertamento provvidorio d'imposta', 
possa far rivivere detto termine successivamente, 
in relazione alle somme accertate a titolo provvisorio 

(n. 14). -II) Se, qualora si effettui un ulteriore accertamento 
d'imposta progressiva, possa ammettersi tale 
assorbimento nei lirni~i in cui il debito d'imposta sul 
valore globale trovi capienza nelle maggiori somme 
successivamente accertate (n. 14).l 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -I) Se 
l'esenzione dell'I.G.E. prevista dal 5� comma dell'art. 9 
del d. 1. c. p. s. 29 giugno 1947, n. 779, sia applicabile 
ai pagamenti per riparazioni di navi francesi affondate e 
danneggiate, cui provveda, a mezzo di cantieri navali 
italiani, il Governo italiano in base a scambio di note 
fra l'Italia e la Francia, effettuato in Roma il 1� giugno 
1946, approvato e reso esecutivo con legge 13 novembre 
1947, n. 1422 (n. 45). -II) Se, relativamente ai patti 
intervenuti tra lo Stato e l'Opera Nazionale Mezzogiorno 
d'Italia per l'esecuzione di lavori di rilevante interesse, 
affidata dallo Stato all'Opera stessa ai sensi dell'art. 4 

d. 1. 1. 12 ottobre 1945, n. 690; l'O. N. M. I. sia esente 
dall'I. G. E. (n. 46). -III) Se la fornitura di carni 
macellate, effettuata nei confronti di istituti ospedalieri 
per i bisogni dei ricoverati, rientri nel concetto di vendita 
al mmuto, agli effetti dell'applicazione dell'I. G. E. 
(n. 47). 
IMPOSTE E TASSE -I) Se l'Ufficio del registro 
possa essere rappresentato dinanzi ai Tribunali dai propri 
funzionari senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori 

(n. 246). -II) Se il contribuente, il quale non abbia chiesto 
il beneficio dell'assorbimento dell'imposta sul valore 
dell'asse ereditario globale nell'imposta straordinaria 
progressiva nel termine previsto dalla legge in relazione 
all'accertamento provvisorio d'imposta, possa far rivivere 
detto termine successivamente, in relazione alle 
somme accertate a titolo provvisorio (n. 247). -III) Se, 
qualora si effettui un ulteriore accertamento di imposta 
progressiva, possa ammettersi tale assorbimento nei 
limiti in cui il debito di imposta sui valore�globale trovi 
capienza nelle maggiori somme successivamente accertate 

(n. 247). -IV) Se la norma dell'art. 6 (lo comma) del 
d. 1. c. p. s. 15 dicembre 1947, n. 1420, per la quale 
fino a che l'I. R. I. conservi la maggioranza delle azioni 
della Societ� finanziaria meccanica, l'imposta di negoziazione 
� limitata alle azioni di propriet� dei terzi, sia 
applicabile nel caso di aumento di capitale ohre il limite 
di 15 miliardi (n. 24.8). -V) Se il limite che il 
secondo comma dello stesso art. 6 precisa rispetto alla 
imposta di registro ed ipotecaria per gli aumenti di 
capitale, e cio� 15 miliardi, valga per tutte le dette imposte 
o soltanto per quelle relative agli a~ti e ai contratti 
ineremi ad aumenti di capitale (n. 248). -VI) Se le 
agevolazioni fiscali di cui all'art. 24 del T. U. 10 novembre 
1905, n. 647, competano sul contratto di appalto 
stipulato per l'esecuzione dei lavori concernenti opere 
di bonifica nell'Agro Romano, ove siano trascorsi i 
termini stabiliti dalla legge per l'esenzione medesima 
(n. 249). 
. INFORTUNI SUL LAVORO -I) Se possa confi


gurarsi una responsabilit� dell'amministrazione per 

l'incidente mortale di cui rimanga vittima, durante il 

servizio, un operaio da essa dipendente, ove non risulti 

in maniera positiva la colpa di dipendenti dell'ammi


nistrazione stessa, personalmente valutabile (n. 34). 


II) Se l'affidamento di mansioni diverse da quelle per 

cui era stato �ssun~o integri di per s� una colpa che 

possa porsi come causa efficiente della morte dell'ope� 

raio (n. 34). 

LOCAZIONI -I) Se la previa ii,dizione del giudice 

competente a� dichiarare cessata la proroga legale sia 
necessaria per ottenere l'effettuazione degli accertamenti 
da parte degli uffici del Genio civile (n. 83). II) 
Se il privato possa senz'altro pretendere che 11 Genio 
� civile proceda a detti accertamenti, ove sia gi� in corso 
un giudizio attinente al rapporto di locazione contestato, 
nel quale si controverta proprio. sulla natura, sull'entit� 
e sull'esecuzione dei lavori, che dovrebbero costituire 
oggetto dell'accertamento del Genio civile medesimo 

(n. 83). 
MUTUO -Se l'Istituto Mobiliare Italiano possa 
procedere alla risoluzione del contratto di mutuo, con 
conseguente incameramento, a decurtazione del debito, 
delle somme ancora depositate presso di esso, ove il 
motopeschereccio, la cui costruzione �ra stata finanziata 
col mutuo stesso, sia stato confiscato all'estero per fatto 
�llecito (n. 3). 

NAVI -I) Se l'aspirante, in possesso dei requisiti 

prescritti, abbia un diritto soggettivo perfetto o un inte


resse legittimo alla immatricolazione negli elenchi della 

gente di mare (n. 62). -II) Se l'Istituto Mobiliare 

Italiano possa procedere alla risoluzione del contratto_ 

di mutuo, con conseguente incameramento, a decurta


zione (j_el debito, delle somme ancora depositate 

presso di esso, ove il motopeschereccio, la cui costru


zione era stata finanziata col mutuo stesso, sia stato 

confiscato all'estero per fatto illecito (n. 63). -III) Se 



-294 


l'esenzione. dall'I. G. E., prevista dal 50 comma dello 
art. 9 del d. I. c. p. s. 29 giugno H'47, n. 779, sia applicabile 
ai pagamenti per riparazioni di n~vi francesi 
affondate e danneggiate, cui provveda, a mezzo di cantieri 
navali italiani, il Governo icaliano in base a scambio 
di note tra l'halia e la Francia, effettuato in Roma il 
io giugno i946, approvato e rern esecutivo con legge 
i3 novembre i947, n. i422 (n. 64). 

NOTIFICA -I) Se debba ritenersi assolutamente 
nulla la citazione per erronea indicazione dell'organo 
che rappresenta l'amministrazione attrice (n. 9). II) 
Se la mancanza delle ricevute di ritorno renda � inesistente 
�, la notificazione degli atti a mezzo posta 

(n. io). -III) Se possa iscriversi nei registri immobiliari 
un atto di pignoramento immobiliare, notificato per 
mezzo del servizio postale, ove non sia presentata al 
conservatore anche la ricevuta di ritorno, attestante 
l'avvenuta notifica (n. 10). 
PENA -Se l'espressione �pena pecuniaria >>, contenuta 
nell'art. 35 della legge 11 gennaio i95i, n. 25, 
si riferisca alle sole sanzioni amministrative oppure 
anche alla multa ed all'ammenda (n. 6). 

PENSIONI -I) Se, agli effetti della decadenza del 
diritto a pensione, possa ritenersi abbia acquistato la 
cittadinanza straniera col concorso della propria volont� 
la cittadina italiana, la quale, sposando uno straniero, 
ne abbia seguito automaticamente la cittadinanza ai 
sensi della legge nazionale del medesimo~ (n. 64). III) 
Se l'art. 38, io comma dell'ordinamento approvato 
con r. d. I. 3_ marzo i938, n. 680, concernente la decadenza
� della" moglie dal diritto a pensione indiretta, sia 
applicabile, ove, successivamente alla sentenza di separazione:
per colpa di lei, i coniugi siano tornati a convivere, 
separandosi poi.::_consensualmente (n. 65). 

PESCA -I) Se la cessione dei proventi delle opere 
di bonifica, prevista ex art. ioo della legge n. 2i5 del 
i933,: coincida con la concessione di sfruttamento dei 
prodotti di pertinenza demaniale, comprese in un:comprensorio 
di bonifica: (n. 3). -II) Se la gestione dei 
provem;i de(�prodotti di bacini a marea, inclusi in un 
comprensorio di bonifica, ma che conservino i caratteri 
loro propri, compete all'amministrazione:della Marina 
mercantile:(n. 3). -III) Se i consorzi di bonifica, senza 
concessione dell'autorit�-marittima, possano far propri 
i proventi dei beni demaniali, incidenti nei rispettivi 
comprensori (n. 3). 

PORTI -Se siano soggetti all'approvazione preventiva 
della autorit� preposta alla disciplina del lavoro 
portuale, a norma dell'art. i 74 del Regolamento per 
l'esecuzione del codice della~navigazione approvato con 

d. p. i5 febbraio 1952, n. 328, i~contratti di appalto 
che le Compagnie portuali stipulano con la amministrazione 
F. S. per il discarico e per il trasbordo del carbone 
in arrivo nei porti (n. 4). 
POSTE -Se l'obbligo imposto ai concessionari di 
autolinee ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio i952� 

m. 53, di provvedere al prelevamento e alla consegna 
degli effetti postali nelle stazioni estreme."della corsa, 
. pos!la essere limitato nel senso che debba aversi riguardo 
alla distanza che intercede tra l'Ufficio postale e il punto 
di fermata dell'autolinea (n. 43). 

PREVIDENZA ED ,ASSISTENZA -I) Se integri 
gli estremi di reato il fatto che una casa di cura, pur 
convenzionata, non voglia ricoverare gli assistiti dell'E.
N.P.A.S., fuori dei casi di urgenza (n. 11). -II) Se 
integri gli estremi di reato d'istigazione, contenuta in 
un ordine del giorno, di un sindacato provinciale medici, 
diretta a determinare le case di cura della provincia a 
non ricoverare dipendenti statali assistiti dall'E.N.P.A.S. 

(n. 11). -III) Se il servizio non di ruolo prestato precedentemente 
possa, per effetto dell'art. 9 del d. l. 
7 aprile i948, n. 268, essere preso in considerazione 
oltre che ai fini del trattamento di quiescenza, anche 
ai fini della continuazione della preesistente assicurazione 
obbligatoria (n. i2). 
RAPPORTI DI LAVORO -Se possa ipotizzarsi un 
rapporto di prestazione d'opera intellettuale tra due 
societ� (n. 27). 

REGIONI -Se le norme dello Statuto della Regiont:J 
siciliana siano, per i beni patrimoniali indisponibili 
dello Stato di immediata applicazione a favore della 
Regione stessa (n. 48). 

REQUISIZIONI -Se sia. legittima la requ1s1z10ne 
in propriet� di un autoveicolo, _disposta dalle autorit� 
di occupazione (n. i05). 

RESPONSABILITA' CIVILE -I) Quale sia il 
carattere dei. cos� detti danni alla vita di relazione (n. i5i). 
-II) Se nella formulazione dell'art. 4 del d. I. I. 5 otto� 
bre: i944, n. 249, recante norme sulla inefficacia giuridica 
di tutti gli atti e provvedimenti, sotto qualsiasi forma 
emessi dagli organi della r. s. i., relativi alla disposizione 
�di i;utti gli automezzi di qualsiasi tipo, appartenenti 
all'amministrazione dei Lavori pubblici,>>, debbano intendersi 
compresi anche gli automezzi assegnati alla 
disciolta Milizia della Strada, dipendente, per ogni 
ragione amministrativa dal Ministro dei Lavori pubblic�presidente 
dell'ex AA. SS. (n. i52). -III) Se lo 
Stato italiano sia responsabile per i danni cagionati 
dalla circolazione dei veicoli da parte di organi della 

r. s. i. (n. i53). -IV) Se la:_ caduta di una lastra di 
pietra, staccatasi da un balcone, integri l'ipotesi di 
rovina di edif�cio,fprevista dall'art. 2053 c. c. (n. i54). 
SOCIETA' -I) Se funzionari delle F. S. possano 
essere designati, ai sensi delle vigenti norme, amministratori 
della Societ� concessionaria della pubblicit� 
nelle stazioni ferroviarie, su richiesta della Societ� stessa 

(n. 56). -II) Se possa ipotizzarsi un rapporto di prestazione 
d'opera intellettuale fra due societ� (n.' 57). III) 
Se le delibere di aumento del capitale sociale per 
conguaglio monetario debbano scontare il tributo vigente 
al momento della delibera stessa o quello vigente 
al momento dell'omologazione (n. 58). -IV) Se la 
norma dell'art. 6 (1� comma) del d. I. c. p. s. 15 dicembre 
i947, n. 1420, per la quale fino a che l'I. R.I. 
conservi la maggioranza delle azioni della Societ�f�nanziaria 
meccanica, l'imposta di negoziazione � limitata � 
alle azioni di propriet� di terzi, sia applicabile nel caso 
di aumento di capitale oltre il limi~.e .di 15 miliardi 
(n. 59). -V) Se il limfoe che il secondo comwa _dello 
stesso art. 6 precisa rispetto alla imposta di registro ed 
ipotecaria per gli aumenti di capitale, cio� i5 miliardi, 
valga per tutte le dette imposte o soltanto per quelle 
relative agli atti e ai contratti inerend ad aumenti di 
capitale (n. 59). 

-295 

TRASCRIZIONE -Se possa iscriversi nei registri 
immobiliari un atto di pignoramento immobiliare notificato 
per mezzo del servizio postale, ove non sia presentata 
al conservatore anche la ricevuta di ritorno, 
attestante l'avvenuta notifica (n. 5). 

TRASPORTO -Se l'amministrazione delle F. S. 
possa regolare i rapporti con altri vettori, in occasione 
della effettuazione di treni turistici, mediante lo scambio 
di lettere commerciali (n. 33). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
-Se l'esenzione dalla I. G. E., prevista dal 5� comma 
dell'art. 9 del d. 1. c. p. s. 29 giugno 1947, n. 779, sia 
applicabile ai pagamenti per riparazioni di navi fran


ce3i affondate e danneggiate, cui provveda a mezzo 
di cantieri navali italiani, il Governo italiano in base 
a scambio di note fra l'Italia e la Francia, effettuato 
in Roma il 1� giugno 1946, approvato e reso esecutivo 
con legge 13 novembre 1947, n. 1422 �(n. 2). 

TURISMO -Se l'amministrazione delle F. S. possa 
regolare i rapporti con altri vettori, in occasione della 
effettuazione di treni turisi;ici, mediante lo scambio 
di lettere commerciali (n. 6). 

VENDITA -Se la fornitura .. di carni macellate, 
effei;tuai;a nei confronti di istituti ospedalieri per i bisogni 
dei ricoverati, rienni nel concetto di vendita al 
minuto, agli effetti dell'applicazione dell'I. G. E. (n. 13)� 

� ,maczw..w iZi&U;& , 
HG 



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(2107038) Roma, 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. O. 

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