...-.-


4:: ////;;', 

ANNO II -N. 11-12 NovEMBRE�D1c.c.;~� 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO 


IL SOLVE ET REPETE E LA COSTITUZIONE 


L'art G della, legge 20 m1M�zo l.SG5, n. 2248 sull'abolizione 
del contenzioso amministrativo� sau� 
cisce: � In ogm.i controversia, �d'bnrpoist11 gli a.tti 
di opposizione per essere ammissibili in giudizio 
debbono ~1sser�e a,ccom[Jaigna.ti ida>l cert'11icato di ip1agamento 
�ell'imposta, eccetto il caso che �S� tratti 
�i domanda di supplemento)), 

E' ques�to il [plI'incilpdio1 del solq;1e et repc1te, che 
�aJla dottrina. pi� antica e dall'a giurisprudenza, 
� .sfato inteso come limite della gim:1']s.di.zii-0ne del 
giudice rn.�dinario nella lite tributa.ria e conseguente 
applicazione a ta.Je lite dei principii fissati 
fla.!Ia stessa legge per delimitare l'attivim giul'is�izionale 
in rela1zione all'a.ttivit� amministrativa. 

.Infatti non .soltanto il principio � stalo i�itenuto 
una applicazione dell'esecutoriet� dell'alto. anuninistrativo, 
ma sopratutto una spedfica conseguenza 
del divieto di revoc.a e sospensione degli atti 

&~mministrativi da, parte dell'autorit� giudiziaria, 

Serch� in definitiva l'accoglimento della pretesa. 
del contribuente, che non abbia. previamente assolto 
all'obbligo del pagainento del trilhuto, viene 
a risolversi nella revoca dell'atto amministmtivo 
d�'imposiz.ione tribularia. Giustamente, perta.nto, 
� stato affe1�mato che il salve et rcpete non � un 
diritto singolrure, un privilegio della Finanz.a, :ma 
l'applicazione ai tributi di una norma generafo 
dii diiritto pu:bbliico (INGRosso: Diri.tto fi'Nwn.c., 
Vol. II, p. 56) . 
Pacificamente }ili� norma � �poi stata .intesa come 
principio generale applicabile a. tutte J.e entrate 
tributarie e non soltanto alle imposte dirette e indirette, 
ma anche alle tasse ed ai tributi speciali, 
no110h� a. tiutte le controve1rsie� tributa1rie (g.1udiz.ii 
di cognizione e di esecuzione) e �q11alunque sia il 
motiivo di QP'J10S1wione, 1sfa1 cll�e� la, ste1s1sa1 3!bibd:a, pe1r 
oggetto questioni di diritto materiale, che formale, 
con unica eccezione dei supplementi d'imposta. 
Nella dottrina pi� recente il principio � da alcun 
tempo oggetto di una critica, che intende negnre ad 
esso ogni ra,zionale fondamento, contestando che 
.ra.ppresenti una lo.g-ica� applicazione� di principii 
del vig�ente diritto puhblico, e quindi riducendolo 
a un non giustificato priviJ:egio della, Finanza. Si 
sostie111e, infatti, che da.ll'inoisse~vanz.a di �isso non 
deriverebbe a.ffatto, �ome sosteneva la. dottrina 
pi'� antica�, un temporaneo difetto di giurisdizione 
del Giudice ordina�rio, ma che � il principio in 
eisa/Jllle 1si conc11eti in mn ipre1Sill\PIP(>1sfo ipir()Ce1ss11�ale 

(rngigiettivo) o pi� s:pedfica.meute in u:na. eccezione 
processuale )) . l>all'anz.icletla premes:-;a teoriea si 
intendono dedurre dagU a1utoy1i, che la. rnistengono, 
i�ilievanti conseguenze p1"a.ticlie, �quali la non rileya�
bilit� <li ufficio da parte dei giudici della eccezione 
e la non piroponibiliti�, della stessa. per la 
prima voHJa nel giudizio di cassazione. ,Sostanzialmente 
�s'tntende idegr'adare il solve et re�pete ad uno 
degl1i adempi.menti imposti ta.lvolta dalla legge all'a
�ttore come condizione di ammis�sibilit� della sua 
domanda, �quale, per esempio, il reclamo all'Ammi:
ntstra1Zi-Ome fem"01V�la1ria iper le a.ziioni r1elartive 
al tras:po.rto di cose, di cui al!:'art. 64 del'.e condizioni 
e tariffe, �ecc. (GIANNINI : Jstitu.'1ioni diritto 
t1'ibut.) pag. 1'91. ALIBSSI: Dilf"itto a.mm .. , pag. 158) . 

La .questione venne esa:minrut.t nel 1936 al Centro 
italiano di studi per le scienze amministra.tive:. in 
tale occasione la tesi del: Giannirii ve~me ampiamente 
cOl11d'utata1 ida.l Di Gei11nair10, che esvos�e s1ull'importante 
argomento il punto di vista del�i'Av\
oeatura. Generale, ottenendo che le considerazioni 
dai l:ui �s1vo.Jt.e, is:p1�lmte da1i rp1reL:edenti sto.rici dell'is 
tit'uto e del coordinamento della norm�a con i 
principii del tlirilto puhhlico, prevalessero nel dibattito 
(Vedi ll'ela.zione A1mocatura Generale 1930Hl41' 
n. 57). 

J)a, qnell'eipoca, l'o.ffiensiva. della dottrina, ehe intend
�e svalutare il prineipio, � continnata ininterrotta�. 
Anche nella giurispwudenza tlella Corte .Su]
1J'ema., pure non ahbandonandosi le massinw tradizionali, 
si nota una rerfa perpJ.Pssit� cli motivazione 
sul fornlamPnto giuridieo dell'istituto, am1nettendosi 
h1, indi�pendenza concettuale del soli'e 
ut repcte claUa, iN'e1vocaibilit� giudiziaria .1leg�li aHi 
amminislrativi. Il SALVATORI (Uevol~1.zione llPl 
solve et repetle nella rccenfo giurisprudenza delna 
Qa.ssazi.on.e in G]ur. Oom1pl., Cu1ss., 1948, III, 

p. 47 -crftr. a1nche dello srteisso arut-011'e la nota. Lapubblica.
zione tlel1 ruolo come presuP'posto della 
a.zione giudiziaria�, ivi) 1'948, I, ll. 159), annotando 
la, dec.isione delle Sezioni Unite 27 maggio 1948, 
n. 67.3, rilevava. che �l'istituto pi� che una evoluzione 
sta tra.versando una vera e propria &isi, e 
che se non pu� diJrsi che abbia trionfato la. tesi del �-Giannini, 
pn� ben dirsi che sia sta�ta abbandonata 
li~ tesi tradizionale che considerava il salve et reTH::
te come una apiplica,zio1nesrpecifica, dell'art. 4 dt>ll:
i lr~:g'P snI eontenzioso amministrativo i>. 

"1"

-258-.. 

Una manifestazione della crisi del princ1prn � 
nel ra,pporto della Commissione ecpnomiica del MiuiAtero 
della Costituente al!'Asse:mlblea ('pa1�te V, 
Finanze): nella rela,-zione, ispirata molto chia,ramente 
dalle teoric11e del Giannini, non soltanto si 
qualifica come ingiusto, secondo la maggioranza, 
�eg}'interpellati, il prjncipio a�che nell'attuale �sistema 
del conten.zios:o tributario, ma si a:ffierma che 
es:so rarpprese111ti una, di:minu~oille lllon lieve d�Ue 
garenzie giurisdizionali previste attua.lmente a favor
�e del 10o:ntriibuente stes-so. 

Intendiamo prendere lo spunto da t:aJ:e affermazione 
per dimostrare non soltanto che il iprincipio 
del solve. et repcte non � in ailcun modo in contrasto 
con il principio della tutela giurisdizionale dei 
diritti e degl'interessi legittimi, a.ffermata com.e 
norma. costituziona,le dalla Oostitu.zione (art. 113), 
rn'a come proprio dallia, detta norma, s� i�nzionalmente 
interpretala. nell'armonico coordinamento 
dei suoi varii comma, si ricavi l'esigen~'t� as�soln la 
che. cardine del contenzioso tributa.rio debba rimanere, 
a.nelle nella prossima riforma., il solve et repetc, 
per il �quale il fondamento giuridico e raziona.
le resta �quello indicato dalla dottrina tradiziona,
le, che riceve anzi nuova conferma, delle norme 
de.Ila Oo1srtii.tuzii.one. 

1Sn. �q1Uieista Rrus1se1gm.a � �s.ta.ta dn,ta, la dhno1strai7'ioille 
che Ja. Costituzione della Repubblica italiana � ispirata 
al p.rinci�pio <lena divisione dei poteri (Vedi 
anno I, fase. 7-8, p.�I e segg. :nonch� lo� studio del 
Rocco F. in fase. '9) e come per i .rappnrti fra la 
funzione giurisdizionale e le attivit� degli a.Itri 
poteri statali la. co�stituzione non ha sostanzialmente 
innova.to all'a legislazione precedente,�util.izzando. 
anzi tutta. l'elaborazione scientifica e giurisprudenziale 
del diritto pl,bblico ii:Jaliano in tema 
dei limiti della funzione giurisd1ziona~e, �quale si 
� svolta, dalla leig1ge del 1865 aJ.la. crea.zione e sviluppo 
degli organi della giustizia wmminist'ra�tiva 
(per una. rapida sintesi Ili taJi sviluppi in relazione 
ad ,uma. particola.r1e arppolicaJ?Jione .del sofoe ot ropete 
cfr. lo studio del' 'l'oro in Hass.: Avv. ann�o II, 
Jl. 37). 

Anche dopo l'entra.ta in vigore della� nuova coRtitnzione 
la legge 20 marzo 1865, aHeg. E � sempre 
la norma, fondamentale, che fissa il limite deHa 
fmnzicme giu11�isdizionale con l'attiiviti�, ammiiniisb;a,tiva 
clello 1Stato. I prindpii informatori della legge 
del 1865 ricevettero, infatti, un ulteriore pe!'foziouamento 
con la leg1ge s1ui conflitti di at'tr1Lbiuzione 
<lel 1877, con la rref~zione e �Bviluppo degli organi 
della giustizia rnmministrativa, che attu� la tutela 
degl'interessi, con le norme del� codice di procPdum 
dvile relative al regolamento di g�iurisrliizione: mfu 
le norme !basilari della legge stessa rimasero ferme, 
conie cardine del diritto pubblico� ita,liano. Le 
&tesse hia0nno ,;_1s1piimito la. nuova. iOostituzioo�, di ooi 
nes1suna, norima. �' ~n belll.ch� miniml()1 co0ntra1sfo com 
la legge suddetta�. 

La legge,. sull'abolizione del contenzioso amministrativo 
era una. legge di schietta, ispirazione liberale, 
che ais,sicu:r� a tvtti i d.fuitti soggetti'Vi del 
citta.diJno sia. civili, che .politici fa, wt1ela, giwrisflizionale, 
aucorch� fossero Rta�ti emanati atti dalla 
Pnbhlica AmminiRtrazione: snlla materia. d'impo


sta concesse ai cittadini la tutela dell'azione avan


ti a.i giudici ordinarii, menti�e per il passato le 

controversie i�elative era-no riservate ai ti'ibunali 

del contenzioso amininistrat:ivo�. 

Il pI'inelpio del wtw et repete norr � stato una 

creazione cleHo :Stato autoritario, ma dsp�nde ad 

intime esiganze di log�ica. del sistema.:giuridico.. 

S'.e la legge del 1865 ha. potuto dai successivi svi


luppi legislativi esser�e perf�:fona.ta., non ;ha potuto 

peraltro, essere superata, perch� veramente' costi-. 

iuisce un. monumento di sapienza giuridica, in 
.quanto le varie no�rane, attuando un iperfetto, e�quilibrio 
fra i �poteri deUo Stato, sono intimamente e 

reciprocamente coordinati. 

l!1 principio del solvc et 1�epete non pu� cons1i


derarsi staccato. dai principii dell'esecutoriet� del


l'atto amministrativo e del divieto ;per 1 g�iudici 

ordinari <li revoca e modifiea dell'atto amministra


livo (a_llo d'im11osi1zione trilbutaria). Pertanto la 

dottrina. tradizioniile ha, sempre giustamente :insi-� 

stito nell'intilll.la correlazione del!'' istitnto _con 'i 

principii del.la legge. 

1Si � tenfri,to di critica1m1e fa, raziona.ljt�,; :con te.


stando elle esso� derivi dal principio d�lla e's�tn


toriet� �el1'a.tto. ainmini.strativo e del Q.ivietn di 

revoca e moidiJfica di esis�o i!Il ivia gelll.e11'a.le salllCira 

dall'art. 4. L'avversa dottrina a'vverte g�usta:pien


te l'impm1auza dell'indagine, perch�, llna .v-0lta 

eHJ.nh1<.t.to0 il fondamento raziona�le e g�iuridico,, sa


rebbe1 agevole dimostrare che l'istituto � �contra 

iuris rationem, U,n odioso privilegio del fisbo�,~ a!dC�i


rittnra incompatibile con i principii dello "Stato 

democratico. .. ' � ,.� � 

Infatti la relazione dell:a. Commissione eDoilo. 

mica, aiH'As0sem1ble:a Go1s.tit'l1.ente non si � �liimiitat~,,. 

alla. ripetizione degli argomenti, .con ~cui .al)itu.a:&f@ 

mente si combatte la razionalit� del principi~, m.?i 

� ainda.ta. ~i� oHtr<e affeirmamdo 1'.irngtustj~, dcl n11'\i:cy. 

dpio stesiso, ;p:ercih� esiso vulnerereb1be *l!ddirittura 

}a. tutela gtnrisdiiionale dei diritti del cittatl.i11tJ1 

Giunti a tal punto sarelilbe suffi.aienfti,:un'altro 

pa.sslQI, ohe, 1P1eir 1qua.nto e.i cons~,, no~v�: a~-01111 

stia.to te:Iitafo�, 1per afl'eirmare che Pis�titufo,san:ebib� 

tla.vv�ero �in colll.tra.sto -oon i ,pa"imcip�ii;<lelfa,;iv,ig-i�n1:if' 

Co1stituzfotn.e. _ ... 

Viene cos� posto a. fuoco. il grave e� de�licato.".prn


ble:ma d�ella compa.tihilit� dell'istituto con il pi;inc 

ci'Pio della tutela ginris<liziona.le dei diritti e' de�


gl'intereis1si legitUmi �SM1cito tlall'a,1't. 113. llt><lla. Oo


stitu1zione.' 

Come giit a,blJiamo enunciat(} il nostro assunto f. 

che la� tesi non soltanto � a.b�rante; in �quanto 

l'i.stituto � perfetta.mente compatibile con la mas


sima tutela giurisdizionale, lll.la che la stessa nor


ma dell'art. 113, considerata. integralm:ente nel


l'armonico coordinrumento delle sue parti, postula 

la, necessit� del solve et-repete, che doV'r� conti


nuare ad esisere un principio fondamentale del di


ritto tributario, essendo, in sostal,.l_Zi),, la trasp�si� 

ziOille a.Ua lire tribumfa di um. nommala li:mit:e 

aWattivit� giurisdizionale in relazione aU'atfivit� 

amministrativa, limite �che � stato riconfermatQ. in 

via generale dalla costituzione. 

Il ipdmo capoverso dell'art. 113, sul �qua-le unic�


mente, attraverso una interpretazione non rispon



-259 


dente n� allo spirito, n� alla lettera della norma, 
potrebbe cerca.rsi u_na giustificazione della tesi da 
noi combaittuta�, stabilisce: � La tu,tela giurisdizionale 
non p.� essere esdusa, o limitaita i particolari 
mezzi d'impub"llazione o per determinate categorie 
di atti >>. 

Come risulta dai ]:a;vori prepfwatori e come concor
�demente ha posto in evidenza, la pi� autorevole 
dottrina. (BAI.LADORID ,pALLIEJRI: Di1n~U.o oostitU�J., 

p. �234; AMOR'l'H: La c'Ostitiizion.e italiana ip. 112, 
ecc.) la. norma 1'illi]_)~�eseintia. 1UJ113J irea.ziione alla tein�enza, 
accentuatasi nel, periodo fa.sdsta, per esigenze 
dello stato autorita.rio, di sottralt'rie taluni 
pi'ovvedimenti amministrativi, in tutto o in parte, 
M 1s1inidraicaito 1giurisdi:zionale, 1()1 dich~a.i"Mldo, i iprov-
vedimenti stessi non illllpugna�biH o escludendo su 
di essi il penetrante sindacato di legittimit� dell'eccesso 
di pote-re o consentendo unicamente il ricorso 
in via straordina,ria a,l Capo dello Stato. 

Questa, � la portata della norma. costituzionale, 
che a<ffi�la aUa norma legislativa ordina.ria di sta.bili.
re per ogni sing�olo r�rpiporto giuridico le condizioni 
ed i limiti concreti per l'attuazione della 
tutela giurisdizionale. 

1

Se, [Jer ais:siu~do, vohiisse ritenersi inoo1stitu~ionale 
ogni no�rma di legge, che disciplinasse in concreto, 
fissandone i limiti di e�sercizio, n �potere di 
a~fone, d-oweib1be a.ffurmrursi no!Il soltanto fa, incostituz;
ionaliti1 del solve et repete, ma, per essere 
oonseigmiern.ti, la incostituziolilaJit� di-tutte le norme 
che stabiliscono termini� d_i 1wescrizione /breve 

o di deicaldenza. o s111ibo�11dinano l"azione alla,./)_)il'-O/)_)OGizione 
di ricorsi in via amministrativa o all'esper.
iimeinto di i:Jeintf!,tiJVi di conciliJa,z;ioiIH~. In tutti questi 
ras�i, con molta. �su1peir1ficialit�, potrebbe :pa1rlail"si 
vi UiOO. limifaiz.fone delfa, tutela, ginliriJsdiz,�01113!le da1 
paa."be del l�eigiisliatoo"e, ma ci� s~webhe jmes1atto �!n 
quanto fa :norma costituzionaJe n-on impone che1 i 
pI"esuipposti ip!roces1siooli e le co!l1diZ!iooi deill'~o.ne 
sia.no uniforimi per tutti i rapporti giuridici : una 
norma legislativa. potrebbe ritenersi incostituzionale, 
�soltia.nto, quamdo T'0Thde :p1ra.tic.rumimte ]Illl)_)o.s1sribile 
la tutela giurisdizionale: �Come, per esempio, 
potrebbe 1mmaigina.rtSi per� terilU.ini di dieca�d~a. 
Cl()IS� 1brevi, da �rendere impos1silbile o sommairnente 
difficilie di tistitui!l�e il giu.flizio. 
Il so111,'e et revete non esclude la tutela. giul'isdiziona.!
e: esso, .consentendo di adire l'Autorit� giudiziaria 
soltanto dopo il pagamento del fributo, 
no111 esdude 1:1ale tutelai, 1percl1� derterm:ina. una :iincompetenza� 
temporanea e� non definitiva. 

Al riguardo � opportuno ricordare brevemente 
come ampiamente si discusse in cl�ttrina della, vali-
dit� della clausola del 80lve et repete inserita in 
contra.cli sinallagima,tici privati. La dottrina fu 
i)l'ofonda~mente divisa, anzi poteva dirsi preva.lente 
la tesi di coloro, che negavano validit� alla, claus�la, 
come negozio di diritto proeessuale, inteso a 
limitru1~e la. igilllrisdiziollle �del ('Tiudioe. Il OHWVIDNDA 
(Js'tiit. �di dirritto prorcie.s.8., cp. 89) dkhiar� che� il 
pa;tto si risolve in un regolamento convenzionale 
della cognizione del giudice, il qilale si trov31 costretto 
a sepa,ralre l'eccezione-dall'aiione, cose che 
solo la legge pu�, per ragioni particolarissime (favor-
e del fisco, tuteJ'a del titolo cambiario) disporre 

2 

com uorma, esip1"es1sa. .� Ed! il OR1sTOFOLINI (Solve 
et repete in � iStudii delle scienze giuridiche e sociali 
dell'Universit� di Pavia �, n. 63, rp. 6-7) contestava 
� la validit� di patti che poirtano a limitare 
o a disciP'linare ad arbitrio de-Na volon:tl:\ privata 
l'escl'l'.izio del potere di giurisdi1zione, che � 
cos� geiloisa e d'a.ticosa1mentie coniquilistaita, p1reroga.tiva 
dello 1Stato �. 

Per la, validit� -ilella, clausola. si pronunzi� invece 
il 0ARNElLUTTI ( << Ri~v. diritto prroc-es:suale civile 
l> 1936, p. 81 e segg�.), il �qual:e dimostr� che l'effetto 
della clausola era �quello di subordinare a un 
one.re la proponibilit� delle eccezioni: quando l'onere 
sia adempiuto, al Giudice � libera-la via per�� 
1pro-nunz;iall'e a.nche sulle doma111de, che altrimenti 
si avrc~Jbero come non proposte. 

La, giurisprudenza del 'Supremo Collegio fu, invece, 
costa.ntissima nel riconos-cere validit� aHa 
cla.rniola, non ritenendo sussistenti le ragioni di 
ordine pubblico addotte in contrario. 

E' opportuno esporre gli argomenti addotti dal 
~�upremo Collegio per sostenere la validit� del!ta 
clausola., pe1-ch� alcuni di essi hanno� va�lidit� anche 
per il quesito che ci inte�ressa. Spig�olando dallie motiva~
ioni delle varie deci.f~ioni, cosi il PRmsurrr1 
(Solve et repete in �Nuovo Dig. It. �, Vol.. XII, 

p. l, p. 573) liiriassume: � La !llUUit� della clal\l!sola 
non � sancita dallai legg�e, n� si desume, dal suo sistema 
informa.to anzi al pl'incipio dell'a.utonomia 
<leUa volont� privata. Come non � invalido il patto 
dell'anticipazione del prezzo1 pur potendo accadere 
che mai la prcsta;.:.ione sia eseguita, a un di-
1n�esso non � illecito l'obbligo di da.re il corrispettivo 
p1�ima. che .sia accertato un inadempimiento che 
si eccepisce. Il pa,tto mfra a prevenire contestaziooi 
capriccio8e, 13 non elide, ma rimanda i;l1 regolwmento 
dei oontrasti secondo giustizia. Si paga 
in un dato m1ornento sotto riserva di ripetizione, 
ove Viriademvienza sia effetti'llYJJn~ente dimo8trata. 
l'Yll tutti i negozi pu� essere stabilito l'ordine de�gli 
adem.pimenti. Ohi deve per prirno non pu� sottrar8i. 
Non �vero che 8i violano oos� gli e8sentialia 
negotii e che si ammetta la riWU'Yll.~ia vreventiva ai 
mez2�i di protez-i'One prem.<;-U dalla ~egge. Jn, ileflnitiva 
i reqttisiti del. d'ir-itto ven.gono riconosciuti, 
n.� si abdiea a,d eoo1eiz:io11.i fondamentali-, le qu,aU bein 
posso'Ybo e8sPre sollevate, sebbrne la 1'i.sol'u-zione segna. 
�� ttn secondo tempo�. 
. Come � noto, nell'ambito de} diritto rwivato, il 
legislatore ha troncato ogni que�stione, riconoscendo 
]a, vaJiflit� �diel partto, rquale t�Jm!PO['aillea. p!l�eiclusione 
a.Ua parte onerata alla p.roponilbilit� di azioni 
ed ecce.z.ioni. Le o�pportune limitazioni dell'articolo 
1462 c. c. ,scmo igiusit:iific:a.te nell'rumbito di raij)�porti 
priva.tistici, ma non 1o sa�rebbero in rela-zione 
a una attivit� amministrativa, 1quale l'atto d'imposi1Z<
ione tribui.alria, che � assistita, dalla, presunzione 
cli legittimWt, che a,ccompa.gna gli a.tti amministrativi. 


Quello che � importante rilevare, e che giustifi.
oo. questa. rup[Ja.rente d:iig1r.es�sionie d�el n0is:tro teo.nra, 
� ohe fa, 1soos:i!htilit� della giiu['i�s1prudenza,, ne11a 
d.iihatt111ta questione sulla. yali:ditl� della clausola 
nei contratti di diritto p.riva.to, aveva recisa:mente 
esoluiso clie la �stesisa ]Illl)_)�o1rtra1'l�se una esclu.sfo1!e o 


-260 


lillllitazione grave della t.utela� giurisdiziona;l'e, per 
cui dovesse ritenersi contrario a, principii di ordine 
'Pubblico, 'e ci� Jlonosita!llte l'ailta autorit� di 
un ma.estro del diritto processuale �qua.le il Ohiovenda. 


Sarebbe, ,quindi, ::Mssurdo riconoscere all'a�utonomia 
privata la, possilbilit� d'inserire validamente 
nei contratti dausole, che subordinino il concreto 
eseJ�cizio della tutela giurisdizionale a.I verifica.rsi 
del presupposto del pa�gumento del prezzo, per 'poi 
nega.re tale potere al legislainr'e, il 'fJUa,):e, secondo 
il contra1io assunto, violerebbe addirittura la costituzione 
,staMlendo una incompetenza temporanea 
del Giudice. 

L'a-rt. 113. l�� opv., i'llteJ1fl!l'e'ta,to nel suo spi:rito e 
nella 1S1Ua. lertitell'aJ�e dfaione, ha. riferrimento UThieamente 
alla esclusione della tl1tela giurisdizionale 
dei diritti e degl'interessi. Il termine esclusione 
(nel progetto reda.tto daHa collllmissione dei settantacinque 
era� usafa .l'e,spressione soppressiorn') 
� tr01ppo chiaro, per potersi fare rientrare nella 
norma una incomipeten1za temporanea, cos� come fa, 
osservanza di particola.ri adempimenti per la proposizione 
dell'azione. 

In tail caso l'interp�rete farebbe evidentemente 
opera d'integrazione della norma, merc� un supp1'emento 
analogico, procedimento che non pn� essere 
consentito in un sistema giuridico, in cui vige 
una� costituzione rigida.. In esso, 1quando la. norm~ 
costituzionale non dispone, non pu� sussistere alcun 
limite per l'attiv~t� legislativa. 

Abbiamo arrche chia,rito in precedenza il sig.icato 
delle esp�ressioni (particola1ri mezzi d'impug;
n:az.ione e deteinmin:a,te ca;be~101rie dii atti) e non 
intendiamo ri1Jeforci. Il principio del salve et 
repete non eisclude che nella lite tributaria la tutela 
del diritto soggettivo del privato sia, coimplda: 
swr�, poi compito della, riforma del p.rocesso 
tributa.rio lo st'ndiare con quali modalit� 
possono essere portate all'esame del Giudice le 
questioni' relative alla valutazione del reddito, le 
cosidette questioni di estimazione semplfoe. 

Se il primo. carpover�so dell'art. 1rn non esducle 
la COlll[lilltibilit� oon i principii della vigente costitu1zione 
del 80lve et repef,,, la disposizione del 
secondo capoverso ribadisce la necessit� che nelil:a, 
nuova legislazione sia mantenuto fermo il principio. 


Lo stesso dis�pone: � La legge determina �quali 

organi di giurisdizione 'po,ssano annulla,re gli wtti 

delfaJ, pubblica. a1mminisfra,zione nei ('�R� e COn gli 

effetti previsti daHa legige stessa >>. 

Il valore e la portata della norma non pa.re sia 
stata valutata, a pieno dalla, dottrina. L'AMORTH 
(La costituzione italiana) p. �12) dichiara �che la 
limitazione dei poteri di pronunzia dei giudici 
riafferma il sistema in atto deUa gfostizia amministrativa 
italiana, che consente, di regola a�i soii 
giudici amministrativi il 'potere di annulfare provvedimenti 
dichiairati inva;Udi�. Il BALLADOREJ PALLiillRI 
(Diritto Oostit�uzion.ale); :p. 324, afferma, che 
la norma stessa� � pr~va di ogni det:erminazi0cne: 
all'illustre a1utore �, eividentiemente, .s.frng1gita la 
�portata dell� disposizioil�, �che non pu� ra,zlona.il'


mente es1sere int,er1preta;tia., oome una, me1ra, riaffermazione 
dello stato di fatto preesistente a.Ua costituzione 
circa i poteri del Giudice �per l'annullamento 
delFatto ammin}stra,tivo, 

La, norma invece �, a nostro -avviso di gran<lis


. ' 

suna, �mporLa.IlJza e sancisce una� de.J'le principali 
conseguenze della divisione dei poteri, cio� il 
limite della. funzione giurisdizionale in i�e!'azione 
aU'atto amminis:trativo, li.mite non assoluto per�, 
perch� il legislatore rm� derogarvi, come del resto 
'Ul\'Viilefile anche nella, le1gislaz.ione v1ge111 te (Zano
�bini, Dh'. aimm., vol. II, IJl. 16-5). 

La i�egola. �, 1quindi, che il Giudice �non possa 
annullare (e nell'annull'a.mento debbono di neces1sit� 
compre:nde1rsi la, moid:Lfioa, e la, ,sospe�11RimH~� dell'atto) 
l'a.tto ainilll'inistrativo, perch� ci� '1�apresenterebbe 
COil{'.1"et0 esercizio di attivit� a>rnmini


sira,tiva. � 

. rHolta,ntio una. eisipres1sa, cli:spoRiziione di legge 
pu� attrihuil"e a,t Gimlice -� e la norma costitnzionale 
ha. riferi:men to alla funzione giurisclizfonale 
nel suo complesso unitario, compresi, �quindi, 
gli ocrgani della giustizia� amminisfa'ativa -il po


fol'e di aamullamento die1l'a.tto ammin1st1raHvo. 8i 

c01ns1ide1ri, ,infine, che La norrn0r co1st.itnzfonale impone 
al legislatore cli determinare i casi, in cui 
l'annulfamento � consentito, escludendo 'quindi un 
potere glnerale di annullamento sia� per il Giudice 
ordinario che per l'amministrativo, e gli 
effetti dello stesso. 

�, .quindi, ria!'fferma,to come p~'incipio gene<ra.le, 

derogabile soltcmto per casi singoli con e�spressa 

disposizione di legge, il limite tra�Lzionaile del po


tere del Giudice in relazione all'atto wmministra


tivo. Non poiernlo p1�ocedere all'annullamento 

deWaHo, se non nei casi in cui sussiste la espressl@:W 

disposizione di legge, la. pronunzia giurisdizionale,"" 
dii fronte a.a un aitto amministrativo, chie aihbia 
leso un diritto sogg�ettivo, deve s:oJtanto limita,rsi 
a conosce1�e degli effetti di esso. 

1Se �ci� in linea g'enera,:.e impone la norma del 

secondo capoverso dell'art. 113 per tutte le liti, 

ci� � ancor vero anche per la� lite tributaria. 

Il problema del Nolre et repPtP ritorna, �quindi, 

al suo punto di partenza : anche in reilazione alla 

norma della, costituzione l'esatta soluzione del 

problema� de\'e im1postn,rsi snl!a indagine del fon


damento giuridico e razionale del principio. 

!il: ,quesito � semp1'e il medesimo : � come sostiene 
la dottrina tradizio,nale il solre et repete una 
cons�eguente a pplicanione della discriminazione 
lh,lla, .stfeim1 di co11111petenz:a. fira. giuri.sdiziione ed amrniinist1ra:
z.1one e'Cl 1una1 �ipiplica.z.ione del rp�rincirpio 
generale, che � sta,to ribacHto come criterio di mas1sima, 
dalla, costituzione, del divieto di annuna.mento 
da� parte del Giudice degli a.tti amministrativi? 


La dotti;ina. pi� recente ci� ha tentato di ne


g~.re, 'llm non s�embra che la dimostrazione .sia riu


scita. � 

Infatti il Giannini ha. posto in essere�11na sotme 
�d:iJstinz.ione tra, i lim1iti del pote1"e di dectsione 
del g.ind:Uce ed� i limiti della. giurr.isdizfo.ne. Seoondo 
l'iUrnsiffi'1e autorie la� norlllla, dell'a;rt.. 4 della, legge 
1suFaiboliz.fone del contenzfoso amrni!nLstm�tiivo, al



-!.!61


la. quale corr1s[pOlll�Le la 1disposizion�e del.l'a,rt. 113, 
2� c1piv. della Oostituzione, 1pi1"eswp:p{)lne ohe fa, do-


-mam!da. sii8' sfa,ta, iesamtnia,ta. nel merito e 1L'ite:ruuia 
fonrl:a,fa_,, menti~e laJ !ll.Orillla. d�el sol1Pe et rcpetc pollle 
un ostacolo aH'esiame d!eilla do1nua111�dtt da, pa�rfo de�l 
Giu�foe. 

Ln stesso Giam1ini per� (vedi .wz,i-e et repete in 
� HiYista Diritto Pubblico n, HJ.36, �p. 354) era, 
costretto aid a�mmettere che �la pronunzia� del g�iudice 
che dichiara ille�gittima la pretesa tributaria 
rae.ehiusa nell'atto di a.ccerlamento e, �quindi, non 
dovuta, fa, �sioimma1 richieista. daU'Ammirristi!'azione 

sostanzialrnente equivale ad uria revoca dell'atto 
a_,m1nin�stratfoo di aocerta1mento >> ma egli soggiungeva, 
che ci� fosse vero �S'ia nel caso che la 
prommzia fosse emanata prima del pagamento, 
che a. pagamento e:ffottnato. 

La� risposta con la� legislazione vig�ente era gi� 
nella dottrina tradizionale. Il Di GennaJ.�o chiar� 
come l'ordine di pagamento non soddisfatto r~qip1<
es1e111ta.ss1e un limit1e aU'a,tti:vit� giurriscfuional�e, 
limite che pi� non sussist~e ad ordine di pa.ga�merito 
eseguito; ed il Mortara� aveva, g�i� insegnato� che 
il s�ingolo rion pn� insorgere conh'o l'atto dell'amministrazione, 
ma soltanto ottenere la ri1parazione 
dei s�uoi effetti. Ecco perch� egli non pu� togliere 
esecutoriet� al ruolo di una imposta diretta, n� 
ri:fiu-tare oblbedienza alla ingiunzione -di paga.mento 
di una imposta indiretta. L'atto amministrativo 
o.ttiene cos� il suo effetto. La re�S'tituzit111e 
della somma non dovuta., pi� tardi ordinata c� 
es.eiguifo,, .s�eiblhene in .sostaillID �Si�:a, una. Te-vooo. di 

�que1l'atto, �pure dal punto di vista, formale, � la 
pura e semplice riparazione del diritto subbiettivo 
leso dag~H. .effetti di esso � (Oomm., Vol. I, pa~
na 230 e seg1uenti). 
La, distinzione fra potere di decisione e limite 
delJia, giurisdizione � certamente acuta., ma non 
� suffident.e per superare l'ostaco>lo� dell'annullamento 
deH'atto amministrativo d'impos1zione 
trillutaria., che, come abbiamo riferito, lo stesso 
Giannini � costretto ad ammettere come inderogabile 
conseguenza dell'ese�rcizio del potere giurisdiziona.
le nella. ilite tribufa.ria, �qnando il giudice 
didtiari non dovuta l'imposta: 
n 8'alvatori nello scritto cilato ha pwrlaio della 
necessit� d� ~ma. inter�petrazione sprcgiutliea.ta del 
NoTDe et repete per superare la crisi, che traiva.g�Ht-.. 
la dottrina, dimostrando come nella sostanza. sia 
ancor vPro l'insegnamento tradizionale e che neeessila, 
sopratutto valuta.re la sosbmza e g�li effetti 
deUa, decisione deil Ma1gistirato .sulla. oprposizione 
�el contribuente. 
Tale interpreta~ione deve tenere conto so11watntto 
dell'effetto sostanziale della pronunzia del 
Giudice: .questo �, inf.atti, �Virns:egna:mento c,01sta-
nte della Corte Suprema., come criteri� di deierminazion.
e della competenza, giurisdi1zionale: _� 
il criterio infatti del petitum' sos-tanziale, che richiede 
che per decidere sulla giurisdizione non 
basta r1ferirsi �alla. �so1a� formula, ier1mina.tiva. del-
l'isfanza (petitum) o a.lla sofa, oan8a petendi, ma 
occorre tenere conto di entrambi. 

Se l'effetto sosta�nziale della pronunzia nella 
lit,e tributaria. norn [p�U� es�sere che l'annrulla1merrito 

dell'�a.tto amminis�tra,tivo� d'im:posfaione t1rib!uta.ria., 
e ci� per effetto idella isola. dichia.1�.1,zfone d'iHegittimiti�, 
del tri!buto, il pot�re di tMrnulla1mento dell'a.
tto alllllministra.tivo ipu�, in ba.s>t~ aUa1 co1stituz1i!one 
1vigente 1derrva.re a.1 Gtudice .solta.nto da. una.espir�e1s� 
sa disiposiztione di legge. 

E' �questa poi, la, pi� importante �cons.eguenza 
deilla1 .norma del secondo caipover.so dell'art. 113, 
che, �Come limite tle!la ghuisrlizione, � noTma� di 

immediata rvpplica1z'ione. 

Deri1va. da, ci� e,}rn� s�e a.niehe, p1e1' arvventull'a, fosse 
a hrogafa, la norma dcli 'art. 6 della legge 20 marzo 
1865 a�llegato fiJ e le Ringole leggi tributarie. non 
(�outenesHern nemmeno alcun riferimento a;l, 8olv�e 
et rPpete la situazione gim�idiea rimn.rrebbe immutata. 


L'Antoritt\ giudiziaria, dovendo� tenere pres:
ente eome limite della giurisdizione la norma 
dcU'airt. 113� 2� :cipv., no111 ipotrieibb~ <lich~ar~we 
non dov,uti trihntil, �qnalorai il pagamento noin 
fosse gi� sta.to effettuato perch� tale pronunzia 
si risolverebbe, per inderogahi1le necessit� di logica 
giuridica, nell'annullamento dell'atto� amministrativo 
<l'imposizione tributa.ria. 


Quindi anche, secondo la vigente costituzione, 
la lite tributa�ria _non �pn� allontanarsi <1a1l suo 
seherna tradizionale di azione di ripetizione d'indebito. 


:Solfanto la legge pu� a ci� derogare, come gi� 
a.vviene per le azioni per imposte su'P'plet:ive. 


Nella norma� del .sieeondo ca.poverso �ell'a.rticolo 
113 �, �quiJndi, cont.enurto in gieirme il p�rrnncipio 
del sol<ve et rcpete, cos� come lo stesso era in 
germe contenuto nella norma dell'a�rt. 4 della. legge 
20 marzo 1865 allegato FJ. 


Il p�rriJnci,pfo :non � d'altra. piaa:te un.a mera ri:petizione 
del divieto di annullamento, in �quanto 
da esso deriva. inoltre il divieto di a1zione di accertamento 
negativo in materia d'imposte (vedi P,as8cgna 
Avvocat1u�a,, 19'48, fase. 7-8, rp. 20) e:�mrprrointa 
la lite tributaria, dell�e sue �pa.rticolari caratteristiche. 


Lo� stesso, perta1nto, dal punto di vi.sfa giuridico 
dovr� essere conservato nella. legislazione di rifor~
ma del contenzioso tributario. 

Ab~iiiamo trahtRCiato finnra. l'esame di ar�gomenti 

meno rilevanti daJ punto di v:iJs't3' :g�iurriidico: si � 
talvolta afferma1to che il fondamento. dell'istituto 
sia pi� in nna� esigenza politica, che giuridica;


1

la regola. si giustificherebbe principalmente come 
mezzo di coazione per assicura.re allo Stato la riscossione 
dei tributi (Oa.ss:. 7 maggio 1948 in 
�Giur. Compl�. ll 1948, III, p. 48). 

' A nost.ro �aJV1Viso, quafora �si alhbandoni 1a girustilficazio!
ne ra~ionaile, che de1riva daH':imttma, logica 
del sistema g�im'idico, si pu� scivolare in un terreno 
meno -solido sul quale 'l'applicazione dcli prindpio, 
con il suo inevita�bile rigore, pu� sembra.i'� 
ingiustificato, �qruas'i -come un odioso privilegio 
dello �Stato. 

Anche ipier� clail piu.nto di viS'ta della. giusiJHica-zione 
politica del'l'istitnto, sembra che sia una vi-
sirme alquanto limitata �quella che pone la� giustificazione 
della, reg>ola, come mero mezw di coerciziio:
ne a'l :piagaimento drella. imlPosta. 


-262 


La esigenza politica, nello stesso tempo ch,e 
giJuriidicai, � viceve1�sia. ben pi� profonda, : l!L ne:ce�lsit� 
giuridica che le imposte, debitamente accertate, 
siano riscosse, senza. che da parte dei giudici 
possa sospender.si l!lJ riscossione, � nella, certezza 
del biland:o dello 1Sta.to, che pe1� esip:re;ssa, diJS\POsfaione 
costituzionale, costituisce �un tutto unico, . 
nel qu:aJe deve esservi perfet'fa correlazione fra le 
entrate p1reviste, fra. cui iprj,nc:iiprui queUe dii. n3r 
tura� tributaria e le spe�se. 

Se ai giudic:i, sia pure per casi singoli, venisse 
concesso di pot�re sospendere la ris�cossione dei 
tributi, ne �potrebbe derivare uno s�quilibrio del 
bilancio. Da. �Ci� la indedinabi'le necessit� che il 
potere di annullamento deU'a.tto d'imposizione 
qms1sa. oeiss1e1r1e oonseintito a1l giudice soltanto !in ca�si 
eocezionali (es. imposta. suppletiva di registro)'. 

Lo stesso pericolo non esiste, �quando si atteggr, 

come � stato sempre, la lite tributaria, quale 
azione di ripetizione d'indebito, percb� nel ,ca.so 
nel bila�ncio sia esaurito il relativo capitolo per 
il rimborso d'imposte, lo !Stato dovr� pr�vvedere 
con nuovi stanz:ia!Illenti in lbila.n�io secondo le ordinarie 
norme della contaibi'lit� di 1Stato, potendo 
anche rinviare al futuro esercizio il pagamento. 

.Alla obbie1zione, che il principio si riso1ve in un 
sa{lrifizio dei 1liritti del privato, deve ri.spondersi 
che il problema, certamente meritevole della massima� 
conside.razione, dovr�, risolversi corf un perfezionamento 
della pro�cedura-di aiccertameuto tributario, 
in modo che si abbia la massima garnnzia 
che esso risponda a giustizia cd eqnit<'L, ma non 
con Ia; sop1wes,sione di un istituto, che risponde a 
razionaH esigenze di logica. gimidica., ed ha a suo 
favore la tradizione di una lunga esperienza. 

GIUSEPPE BELLI 

AVVOCATO J)~]LLO STATO 



.NOTE DI .DOTTRINA 


BA:SCHIERI -BIANCHI D'E$PINOSA -GIANNATTASIO 
: La Costituzione italiana. (Firenze, Casa 
editrice Nocci�li). � 

. Quest'op�era. dei tre giovani e V3!1enti ma,o>isitra.ti 
fio~�.ntini ci ~mb1�a, veramente degna den:. lusing~.
1era prefa~10ne che per essa ha. voluto scrivere 
Piero OaJamandreL 

Di �questa prelfa~i-One ci piace riporta.re. qui una 
fondamentale a.ffermazione: �non vi .sail'� d'ora in 
a1vanti giudi~io in cui il iGiudice nel costruire la 

. . ' 

p1�emes-sa ma&g101�e del �suo �sillogismo non sia, te~
ut? a rifarsi aUa,. Co.stituzfone, pe1� saggfar:e prehmma.
1imente la, legittimit�. costituzionale di�ua 
l:gi~e ordinar~a ~he �Sfa pe1� arppJ.icar�S�. Ii S1enso giur1d1JC~) 
1del Gmd1oe dovr� pa.ssa,re a,ttraJVerso uua 
nec~issa�ria !aise pr1eilimiua,.rte affida.fa, a 1quella, che 
saira �d'om mna1nzi la sua. virt� pi� vigile cio� alla 
sua. s�ens:ibilit� costituz.iona1le �. 

Ci s�mbra._di non ancla.r�e errati se 1�iteniamo ebe 
questa, prop0>siziione dell'insigne giurista, debba, va: 

~renon solo per i .giudici, ma. per tutti colori) che 
sp�ecie nell'�eserciziio di pubblich�e funzioni debborn; 
:11piplfoa.rie il diritto. 1E 1questo conferma la.' esa.ttezza 
d�ella linea�. �s�egu�ta. daJla, nostra Rassegna Ji far 
sem'pre ma,gigio�re �parte arta tra.tta,zione di problemi 
costituzionllili. � 
;Ma.Jgrado fa pluraJW1 degli a.utori, e malgrado 
la forma, di commento anailitico, ci sembra., da 
una r�1pida: �J.ettura�, che l'opera, albbia ma.ntenuto 
fa promessa, fa.tita nell'avveritenza e, cio� che es.sa 
tra.tti i prrohlemi genera1li da, un p�nto di 'vista unitario; 
:rnentre una�.solida dottrina., una va.sta. inf~
n�;ma.z10ne (che pem.ltro non a1�pesantisce l'esposiz1001Je), 
-ima� prudenza tanto pi� �lodevole in quanto 
non �S�emp�re a.dottMa specie dad. g1ovani giuristi, 
nel tra.tta11'10� la, marteria OO�stituzionaJe, contraddisti11guono 
�questo libro, s� da �fa.rne un contributo 
notevole ano studio del nuovo o~dinamento giuridico 
itailiano 
Q'ue.st� prem~esso, in via. genera.1e, paissia.mo ad 
un 1som.ma1rfo e�same di quelle ip.a.riti deH'opera. che 
1'1gua.rdauo materia che pi� �particofa.rmente interessa 
il nostro eampo di a.ttivit�.. 
Notia:mo, anzitutto, che nel commento aill'a.rt. 28, 
bench� si sia a1ttribuito a. �questa norma, un carattere 
�profonda.mente rivoluzionM'�O >>, non ci si 
� 1Juttavfa., ,spinti sino ad aderi~e a. quella. tendenza 
dottrina.le, ��tutt'a�lfro� �he .fo�daita., la 1qua-1e vorrebbt; 
i�i<loilosoore l� :1.�esrponsrubilitrv ,s11ss.idfa.ria: dell'Am" 
ministrazfo.ne a";nche per gli a.tti dolosi �dei-fl"�nzfo. 

nari e diipendenti. Inrf'artti, nel commento si dice 
espl~ci~aimente che. � unico presu�pp.o,sto perch� si 
roohzizi taile �estemnone (se. della, re1sponsaibilit� civile 
~Ha Puibbli?a� ~mministmzione) � -appm'e 
q:1m1s1 �S'Uperfluo 11 d.irlo -che Fatto ... le.s1ivo del 
diritto .sia aitto � del funziom.a.rio o �del d~p�endem.te 
>> in 1qiuanto taJe, cioi� compiuto' nell'esewcfaio 
d1elle prqprie iiuooioni ... >> ; ci�, a. nost~o 13N'Viso 
esclude l'ip�?tesi idi aitto doloso che non p�u� ma� 
es1s1er�e OOIIIllpmto d3.l funziioinairio in quaillto ta1e ma 

�s?lo d~H':imid~iVidu?, .ma.ga;ri a1ppiro1fittando d1ella. qua.ht� 
�d1 ;J�unzl!OlllaI'lO. 1Sh:�l'a~"t. 28 si veda. in questa 
Ras~er[frw, 1949, pa.g. 169 e, s1eigig. 
Non adeg'ua.tamente s:viluppa.to ci sembra. invece, 
:il corm:mento aH'a.rt. 113; �difetto �qu:est.o, d'altronde, 
comune anche alle altre traitta~ioni del 
g:eneri.�e. Oi �si limitai, infatti, a, di'.rte che con qu1esta 
disposizione si � inteso rea.!cire aJla, tendenza 

.... ~ ' 

pa.h1co�a1rmente forte duraillte il ventennio, di 
escludere la tutela, giurisdiz.ionatle contro, i� prorvvedimenti 
dell'Autorit� ammip.istraitiva. � ma, non 
ci si' pros�petta. il proh1ema., che pur s~�I"ge daUa 
chiaea. dizione dell'articolo, se ~'esclusione della 
tutela. giurisdizionaile non� -dehbai confe!"ma,1,si nei 
ca.si in cui non rap'Presenta, che una. con.seguenza 
della, inesistenzll! di. diritti o interessi legittimi 
tu1Jelaibili e la �n01~ma. che la. pone a1bibia, quindi ca~
ttere 1diehfa.ra,tivo. Questo probl-ema., per esempio, 
so~ge di front~ aJ.l'art. 7 del tuttora vigente 

T. U. della. legge di P. S., metr'e ci sembra che 
sor.ga, anche in 1-ela<zione a~ door�ito ministeriale 
che amnulla.. la. del1bera�filone della Oommiissfone 
prefettizia :1.��ela.tiva. a.ll'eserciz.io di lo�cali di mea."etricio, 
ipiotesi indicata proprio nel commento cl(e 
i�ecensiamo e aJla �qua.le a, nostro a.vviso non si arppHca, 
l'innovazione dell'a,rt. 113. 
.Questa, omissione �di considera.re il p:rohlema, anche 
soitto l'aspeitto della, 1'lussistenza1 del diritto o 
inte1�es�Soe �legittimo da tutelare, come ])re1sup�posto 
ess:enzia.Jie per :l'a.pplica,zione dell'airt. 113 si i�isen te 
anche nel .commento dell'a�rt.' 134, laiddo'Ve, appunto, 
con eccessiva. russolutezz.a, si a.ffeT1ma, �he 
ma.i potreibibe sor1ge�re un conflitto di a.tfoibuzfoni, 
nel ca,so che la Pubblica Amministr�a,zione eccep-isse 
la. inS.inda.cabHit� giurisdizionale di 1quaJche suo 
atto. Oi. pa.re, invece., che �proprfo secondo le acute 
�os1serva~oni contenute nel commento {.l,l detto 
Mt. 134, un tale conflitto pofoebibe ben sorrgiere anche 
in 1queF{toi .Ca.se�, �sol che la, ,q11estione fosse soll�vata 
.wtfa Pas.petto _di mancam.za. assoluta di di-. 
ritto o inte:rii:ls-.se: legittimo tutela.bile nella, materia 
c�nsidec1;ata. ' _ ��



-264 


Infatti, a.I contrario di quello che rit.eingono a.1etrni 
aiutori anche di pri:mo piano, e concordaindo 
inrvece con fa, tesi da. noi �sostenuta e apipoggiafa 
dal iRocco e ,da, a1tri (vedi in questa. R'a~1segna, 
1948, faisc. 7-8, 'l_Xlrig. 1 e .segg.; fa,sc. 9, pa1g. 1 e 
segg.; 1949, pa.g. 101 e s1ejgg.) il commento all'a.
i-t. 134 ammette sem/alrtro che i conflitti di a.ttr
�~buz.ione devoluti aillai competenza. della Oorte CostituzionaJe 
isono ipot.izzaibi.li proiprio tra il pot:er1e 
esecutivo e il potere giudi.ii�a,rio 1e �sorigono quaJldo 
� il poter'e esecutivo ailfermi che il potere giindiziar�
io (G:i:udi.ce orilinairfo o amminisrtra,Uvo) aibbia 
operaito uno stra.riifl'amento di poter'e dichiaraJldo 
illegittLmo nn a.tto amministra.tivo per motivi attinenti: 
esclusivamente alla sua convenienza, e non 
taJi ida. determiinrurine l'illegi�timit� sotto il profilo 
d�ell'ecoosso di potel'e, ovvero abbia., annulla.to un 

a.t to a,rp.ministra.tiivo �senza, av�ell'ne la. competenza. 
o fuori dci ca,s.i p�revisti dailla le~e �. 
Ora., non �Si ivede pe1� quaJe motivo un fa.le conflitto 
non dovrebbe .sorg�ere quando il .pooor1e esecutiivo 
a.fi)ermi che nella materiai dedotta. aJl'esame 
dell'Autorit� giud.izfaria non sono ipoU.zzabili n� 
diritti n� interes�si legittimi, e si � perci� fuori 
del caimpo rfaervaito a,l portiere giurisidiziona,le. Le 
oonseguen~e dfquesta. pos.izione del coinme:nto sono 
cosi gravi da, porta:re aJl'a,fferma,zione della sinda.ca1bHit� 
giurisdizionale degli a.tti [politici, quando 

�questi albbfano la, � forma di a.tti amministra.tivi ))' 
cio�, in alfoe p3ieo}e, si potrebbe a.rriva11'e aJla. sindaca1bilit� 
giurisdiziona�le anche dellai dichiaT'aiZione 
di guer�ra, la, �qua.le non cessa di eis,sere un atto 
forma.lmente a.mministira.tivo (a.rt. 87 della. Oostituz.
ione) �sol p�El'l'ch� >Sia, :pr1ooeuuto <fa una. delibe�ra.ziollle 
del Patrlame:nto. 
Acuta e convincente ci sembrai anche la. tesi, sostenuta. 
nel commento aJla VJI Disposizione transitoria
�, �secondo lai quaJ:e ~ poteri dei Giudice ordina.
rio in reilae;ione aJ sindacato di costituzionalit� 
delle� leggi, rpirima, del fumonameinto della, Corte 
OostituzionaJe 1si estendono anche ail sindacato di 
costituzionaUt� sostanziale, me:ntl'e aprpaIT'e conforme 
aillai giurisprudenza, dominante l'o;p:inione sec1ondo 
la, quale fa, Oostituz,ione si div:i:de�rehbe in 
nor~me [piriecettiVoe, di i:mm,ediarta app1icae.ione e norme 
�direttive che .sru�ebbero destina.te al legislafore. 

Notiailllo infine che il commento alla XVI Disposizione 
tr3'n�sitoria coILCorda sostainzia.lmeinte cou 
la tesi da. noi esposta. in questa, R,a.,'i'15egna, 1949, 
pag. 84. (A. B.). 

POMINI : Il divieto della doppia imposizione rispetto , 
agli atti simulati. (in. Rivista Dir. Fin.an.ziari� 
Scienza delle Finanze�, 1949i II, 213). 

Nota critica a.1lar deeisione della Oommissione 
Oentrale delle Imposte, s�ez. VI, 31 marg1gio 1949, 

n. 3�947 (Riv. e Zoe. oi.t.), la, quaile ha ritenuto che 
]a, sentenza. che riconoisca. lai �simula,z,ione relati�va 
contenuta in un a.tto tra,slatiivo di ;propriet� (m�Ua 
S[lecie: vendita, ~s.simulante dona.z.ione) � sogigetta 
a.n'imposta, proporzionale di trarstfe:rh:nento. 
L'autore si duole che, nonostante lai quasi nuani:
me concordia. della dottl"ina sul regime tr:i!buta-� 

r�io degli atti simulat.i, 1'Ammiillstrazion-e e la. Giu� 
risp�rud:enza, persistono nel vedere nei ca.si di simula.
zione relati:va, l'esistenza. di due neg~zi, � simulato 
e il diss�imulato, con la. conseguente� fa.s,sa.bilit� 
di entra.mbi. Sostiene VA. che la controver
�sia va. riisolta, non in ha,se a. cr�i,teri civilistici, q:mli 
quelli adotta.ti d�a.Ua Oommissfone centra.le, bens� 
aJla, �stregua dei prrinci:pi di dfritto tributa.rio sulla 
capao�t� oon.tributiva, Secondo il Pomini, erroneo 
� il ragionaimento della. Commissione oentraJe quando 
�questa, a�fferma. che la s�entenza, di accertamento 
della, �simulazione importa, novazione del negozio 
giuridico simulato �e d�, quin�di, luoig�o a nuovo negozio, 
taisoo.bile in vi0. a.utonoma.. l'nrfatti la novaz,
ione � un tipico a.tto contra.ttua1e, che pre�suppone 
l'�incontro delle v��l�ont� priv3Arte, ci� che, nella 
�specie, manca. aissolutamente; n.� [>Otrebibe ritener


�Si che la �sentenz,ai ,s,i sia. soltanto Hmitaita a sc�opirire 
il rapporto nova.tivo, perclr� le pairti vollero 
un solo negozio, quello dis.s,imulato; mancano 
�quindi sia. l'oggetto della novaizione, siai l'aniirr11M 
novand;i. 

Vicev�ersa�, a norma. del ilYrinc:�pfo generale de�l rlivierto 
della doppia. imposizione, la OommiRsione 
centra.le, secondo, I'A., 3,vreibbe do�vu to rHeva.r�e che 
la, oavnsa. dell'ohbligazione tdburta.r:�;a, ~ra urrica; 
precisamente e11:;a-costituita, dall'effettivo t.rasfe~ 
riimmi.to deUa riioohe~a, ogigetto de�l contra.tto dissi:
mulaito. Pertwto, accerita,to�, con la, S�enfonz.a, la 
esistenza, della simufaziion� rela.tiiva�, le: pia.rti avr-e1bbero 
dQIVUtO 1pagare �soltanto la� diifjerern~ tra, l'impostai 
aifferente ana. comprr01vendita, e l'imposta a;ff�rente 
a.Ua,. d�:ria1z.ione, e non soggiaoere ad una 
nuova, tais.sa.z,ione sulla, dona.z,ione medesima�. � 

An�cora nna voUa vi.e1w iln .cUs10U�Ssione il probNZ!J 
rn,,a ddla tia.ssa.biUt�, agli effetti della legge di. registro, 
degli atti vizia.ti da sitm/u),azione rerlativai_: 
ed wnoora wna volta dcvv riconos'Clersi ohe le concluwiJon�
iJ di oorloro ohe ritengono illegittimo Vorimita1rnf3'
ft.to della giulf"is�pru.dmioo, a favore della (/-Op� 
pia tasisaziione, vengo'lio a c1on.tra1starre con. l'inegui'
l'OOO oontenitto deitla legge d'i registro. 

I nt�anto, sembro opporluno tralasaiarre l'esam.�e 
della motivaziione aidJottata da.ila Oommi81sion.e centrale 
suUa� na.tura nova.Uva, deilla 8entl3noo ohe acovrta 
la simula~ione, del ohe si ha ragione d'i dubitwre; 
infatti o la novazi.one era effettivamente 
vol1l�ta daiVe pwrti, ed allot(J) ci si trooo iM fronte a 
due negozi va.lidi, il noooto eit il novalYbte, e non 
80rge oodM-itt,nm q'n,e8U.one sulla legittimit� della 
do1ppia t(J)ssooiooo; o os1;;a non evra 'Voluta, ed a.Z � 
lora il Gi1l.dioe nmi pu.� sostititirc la sua volont� 
a que1lla, oonoordemen.te crontrwria, delle parti., 
esiolud:endorsi, cros�, anc�he il oompo di appUcaz�onc 
d�il'wrt. 29~3.2 aod ioe C'i1Jile . ' 

Litmitan.do la oon.troversia noi pi� propri, c�onfini 
if;.el diritto tri&utairi.o giova., ari.zitutto, os,s�ervarc 
che i~ o. d. principio della OO!p<ff}it� cron.tribtt.iiva 
non. va a.8sunto oome dogma itrn;rruu,tabile-, m�a _va 
�interpretato e adottato aU.a 8treigua d�.el.le singole 
leggi trib�utal/"'i.e. Esso .trova ap1plicazione pi� ampia 
e -potrebbe diit'.~i __,. pil� inte:graleJ nel oam po 
deU..e iJmposte. itwette, illJ, QUi la rioohwza rliene 
cong;i;derata neZ suo miqrrrien~o statioo. 


-265 


Per quarnto attierz,e,� �inrVccc, a.lle imposte indi


. Mtte, ed itn pwrtioo1Zwre aU'iwpoisrta di registro� .va 
ten�uto presente i.l disp<Nsto degli arrtiooU 1, 8, 11, 
12, 14 e 18 d<�Jl~a, legge d�i registro. Da tali norme 
si MSMm<J in mod'o incontroverso ohe sono a,ssoggettati 
al paga;men.to deWiimvo�sta tanto i tra.sf'erimenti, 
quanto gli artti, oorrispondan.o o rn.eno, 
q�zwsti itUi.rni, all'inter~to negoiziale delle parti (.<salV1e 
le tassn.tfoe eooezioni di C'/.t4 a.U'ar1t. 14). AppUcamilo 
tali prino�pi aUa faUi6'peoi<J dtJci,sa d'l.Ua 
Cornumi,ss�im1e cientral.e, ne �isoend1e ohe, �ind1t᝝ia-. 
m.ente, l'aUo sim,u�l�a�to dove1Ya es1s.ere ais.s�o;q-gett'ato 

a.l pagaim,ento (teU'iimposta. Ma ci� non importa che 
l'atto �is,siimulato ne possa, atlldar,e esente, pe~�cih1~ 
C'SS'O ha per con.ten1t�to un effettii:o .trasferim.1Jnto. 
D'altron.de, noi/'/; pu� sorg@re qMe<Btione in �propogi.
to di fronte aI ohiaro disipo1sfo doll'a,rt. 72 della 
logge di registro, la q1ta,le C'S'Plf'e!Stsamente pre.,:C'd1� 
l'a8�soggettabilU� dieUa Bentenza anohe alla c. d. 
tais:Sa� di titolo; e, nella ,,,pe.cie, iil titolo � dato plf'oprio 
da,lla co11/1Jenzi.mie diJsBitmtila.ta� relati1~�a al trasferimmito 
a. titolo gra.tu.ito. 

Si piit�, per;oi�, e.%'ere d'aooordo co�l Pomini. nel 
ritem.ore �he l1aitto ooono1rnioo d(}ll traisferimento (' 
dato 1la�l n.ogozio d4J.'l�si1m11~latoj ina non si pu� P'Vt� 
01'/'serlo qttan1d'og'bi afferma,
\ 
ohe la . taS1s1ooiotne del-. 
l'atto sim!U�laito � senoo, 0(1,'l.l;Sa.. La caitsm o'�. inve1M, 
ed � data dalla 1-egige, laddO"l)e e&sia, nell'art. 1l 
d�i�spone ohe la ta.<ssa � dovuta w1who nei oa.~i di 
regis1tracione di atti 00111JUn.que nulli. 

Si pone, d.u,nqu�e, una pm1esumptio ohe tutte le 
tass1aizi.oni abbiano itna oaitsa e, 001erentonwnte) si 
e1s1o'f:U1de la ri�potizione delle i1nposte regolarimente 

,Jintendii: s�ecun�um legem) perciette (wt. 12) . .Solo 

'ey=jh deterrrui..n.ati oaisi, pre1/'i.<1ti dU;l 8'/lociessitoo1 art. 14, 
la, legg�e oonsen1te la ripetfoione e viene, in tal [rtti.sa., 
a rioono�sl()tere l'�lf/;cid.en,za d�lla manoaniza della 
ca1Usa1 tribU�talf'ia. Natura.lmente, � sitperfiuo, a qit.esto 
p'roposito, not.a,re ohe '(J'ipotes�i d�ol n. 2 doll'art. 
,14 � del tutto egtlf�a,n.ea a�l oo,.s�o di R1peaie, per


oh� detta. ipotesi si riferisoe a nwUit� md'ioale dell'atto 
verifi.oata.si inlkipendJYr1;tomen,te daila volon.t� 
e dal oon.s1enso de�~'{)e� parti. 

Ed, a,lio,,.a, non si riesoe a' o.Dm([Jrendere oomv U 
Pomi!J'l,ii, p<O-ssia g'iu,stifieane, BUl pia!J'l,O po<Sitiv�o, la 
solu.zion�e ohe ogli a,dotta: oio� l'itnteyrazfone dJe,z 
pagaimeri.to effettuato per il primo n.egozio (wimttlato). 
Infatti, ritenuto ~ oome V' A. s�t�e'8'8'0 r'itie


. ne -ohe l'wtto eoon.omioo da oolpi1re � q1f,(Jllo oont
�enuto .1H3'l s�eoondo negozio, (d<issimu,.lato'), pare che 
il Pomirni venga ad am1mettere ur1ui sof"ta di � c1omp'(
J'J'b81a.zi-One � tra qMa,nto domt,to a,Ua Firnarww per 
que&t'ttUirmo ne1goizio e quan.to as<Seri1tam1oote dovttto 
da�lla Firw,n,za per i'aooortata sim.ula~ione del 
pr'�im�O j ed.a, oi� faooia di1s<0iend1e1re l'obblig1az�ion,e d'el 
pagamento effettivo� della differenza. Ma � ilr1tit:itiv10 
ohe, -oo.s� argowen.tand�o, lJ. A. tra,scura d@l tutto 
di por-mente a.l plf'ecl()tto dcWart. 12 delVa leflq<'. 

i.l qua~o viicta la restitu.zfon.c �delle irn;([Joi.~te, salvi i 
c,.a,8i dJi ouri a.ll'art. 14 ! Ed aJlora�, venendo la� compensa.
zione >> a manca,re di un elemento ess.enzfa.le, 
quello rPlativo all'esistenza, <li uno dei debiti, ne 
di,~:o(JIJ't{l;e ohe il pagament.O per il negozio d'is8im..ulU;
to non pu� es.'l'ere ohC' irutegrale. 
La d'Qtt~a � ben lungi dall'es8ere oonoorde nel 
senso d�ell'A., c1ome qu�esti afferma�. Cfr., infatti, 
nel &elfl;w oon.trario, GIANNINI: Elementi di dir. 
finatl1Ziarfo, 1945, pag. 236; BA'ITISTA-lAMMARINO: 
Ta,sse di rie:gtsfro, 1935, vol. I, pa.g. 18. In giuris-
pru,d.erun, in sen'!o oontrarrio alla tesi d.el POMINI, 
Cfr. Ga.<s8. 9 maggio 1930, i-n � Riv. le,q. fi1s-c. �, 
1930, col. 435; ca~s. 27 lMgli.o 1939, in � Rep. 
Foro Jtal. �, 1939, voc:e R!eyi,'ftro, n. 60; Cass., 
28 maggio 1943, n. 133�6, in, <<Foro Jtal. �, 1943, 
I, 924; Cas'S., 14 gcnn.wio 1946, n. 27, in �Foro 
lta.Z. �, 1946, I. 467; Comim.. Centr., 8 aprile 1948, 

n. 96842, i.in � Riv. leg. fiso. �, 1948, ool. 855. In 
genera.le, per quanto attiene al regime trib11,tario 
degli atti simulati, cfr. nota di A. S., itn q-Ue8ta 
Ra,ssegna., 1948, pag. 13; e not.a dli .N. G., nella 
stessa., 1949, pa.g. 146 (M. S.). 

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


AM~INI.STRAZIONE PUBBLlCA -Rappresentanza 
giudiziale -Erronea indicazione dell'organo che 
rappresenta l'Ente -Rappresentanza processuale 
dell'Avv~catur~ dello Stato -Effetti. (Corte di Cass., 
Sez. Umte, Sent. n. 1657-49 -Pres. ed Est.: Ferrara, 

P. M.: Macaluso, -Ministero Aaricoltura e Foreste Gran 
Magistero Ordine Maurizia~o contro Ditta Cerere 
e Trabucco). . 
La, mpvr@8entanza dvi. dilritto di aJcuni Enti pubblici 
(nella srpeo1e dell'Ordine d�ei 1818. Marurizfo .e 
La.z.z;a.ro) sp�ttainte, senza, 1bisogno di manrlato, a,l1'
Aivvooatura d�l.101 1Stafo, e m concreto a1ss'llll'ta, 
sa�la, le eventua.U ir:reg.ofa.rit�, incor�s'e nella. designatZ;
ioi::u:~ dell'organo della persona, giul'idica pnhhlica 
che ne1l'a,tto giudiZiiaJe si qualifica erro,neamente 
ra,pp1~esenta,nte dell'Ente, 1quando non vi sia 
dubbio sull'identit� d1ell'Ente imbiblico che sfo.. ln 
giudizio e non si esigano 1srpeciaili aufor:iz,za.zioni per 
le liti a.ttive e rpa1s,sive. 

Qite8ta 8entenoo, hai i];ato OOOa8�O%e a taluni d,i 
afferrnare ohe orm.ai la Ootrte Suprnma aq:trc'libe 
mittato deci8ia1mente la 8Ua giwri8prud.e"Mja in ma. 
teria di r<a;pvrn8entamru p-rooe88'Ual.e e so81tarndafe 
deU'Ammini..<J'tra~1io'ne .aello Sta.to, gilitri8pro.aen.za 
ohe 8e1m1brav�a form1a ai criteri per8:picuamcnte 
m14t'ncfoU n.ella 8en.tenza n. 1127.47 riportata in 
q1testa Ha.ssegna, 1948, F'a.810. 1-2, pa�g. 9. 

Pen.si.wmo, tnUari.a, cihe ne8suna �n,1novazfon.e nbbia 
portato la presente sentenza a taU ori.teri e 
ohie, per esempio, la m.a18�8i�ma che dai es18a ha ored1tto 
�di tra1rre la � Rivi8ta di Legi�8lazion.e Fiscale>> 
(1949, Col. 917) non. irnterpreU. ei8aUamente il 
pen8ioro deilla Oorte. In fon,do, 8em.bra ohe la lUvistia 
mtddett.a voglia fair c'r'ed0ere c1he, cion.trariam.
ente a quan.to gemplf'e finora. la Corte Sucpirema 
ha ritenu.to, la oo8tituzion.e i.n giwwizio deW An:vcatttm 
dello Stato va.lga a 8�anare ogni difetto di 
notifioazione, 8� ohe, per e8;empio, nmi. p088a eeeepirsi 
u.lteriorm.ente ~a n.uUi.t� della �citazion�e quwndo 
in wna oa%8a rie1latima. a' tra.sporti ferroviari 'l:enga 
c�itato ii 111irni8tero dei 'l'ra.sporti. in per8ona del 
Mini.8tro, �inv�eoe (f.et Ua'P'o Uorncparti�m1en.to delle 
F'Ji'. SS. al q1ta.le la ra1ppresentanza della Amnnini8tra.
zion.e 8p1etta 8eoon,do le C. T. E' aipprna il 
ca8o di notalf'.e ohe .1tna. tale wi.terpreita.zione ap1iare 
�in.a,'ooottabile e per qumnto, irn pro.tiro, le eooezioni 
di n.uUiit� per errrata i.ndioa.zione dell'orgatno che 
rappre81en.ta in girudizio la Amimini8t1mzion,e t:engono 
soUm;a.te so.fo itn oa8i gravi, non. pu� oonsent�wi 
a�lourna indwlgevnza 8U0Ua q'll.C'8tfone di prini,oi.pio, 
poicih� le norme ohe reg'Olano la ra;pvre8en�taniRta 
808tarn~iale deU.a Amm<�l/iI,8trazione dello Stato 
in. 'g'�ndi.rio, 8ono norn�e ohe, aq:en�do per oggetto 

la ,ripa.rtizione di oompet.en.ze tra pubblici uffiC'i 

8ono inderogabili, e la loro riola�:io%e d'e'l)e oonsi~ 

derar18i a..ssoln.ta.men:te insmiabUe. 

.D,a.ltra parte b�asta e8a,min.are la ma88i.ma l:!Opra 
npcrrtata per renderrsi oointo cihe 0881a si riferi:see 
ai~ wn.a s1peoie nella, qua..le la ec1M<,'�one di difetto 
d~ ravip1re18en�tanza de1ll'organo oo�8titwUo itn git!dizio 
era puiramen.te /01rma1e, tratta.ndo8i di un l!:nt.e 
p11>bblioo aa organizzazia.'fte n.on oovmp1leS�8a oome 
qttella sta.t(J;le, itn. rela<Zione a�l .qna,le i poteri riel 
d.i.rettore genera.lei no% sono affatto �<LWer8i da q1telli 
del. 001mmi88a1�io Straordinario o del Gran Mae8tro. 
Infirri.e, l'eooez�iori.e era 8t.ata 80l~leviata non 
wall' En.t�, il quaile @ra. ri1001rre<nte, m,a daUa con


trop�a.rt.e. 

COSA GIUDICATA -Ter:;:i, sentenza di� condanna contro 
il conducente preposto -Separato giudizio contro il 
c'?mmittente non proprietario dell'autoveicolo. (Corte 
di Cass.,, Sent. n. 2063, Sez. III -Pres.: Valenr.i, 

P. M.: Di Stefano, Est., Criscuoli -BANAL contro 
Soc. Funivia del Colle. 
Da~la, pr'esunzione di colpa. s~ncita daJllarrt. 205f;:i:; 
a, ca,r1co del conducente, per 11 danno iprodotto VJW 
p1ersone o cose daUa chcolaizfon.e dell'auto'VefooJo 
diseende, in hais.e a,Ua, .Sellltplioo esistenza, del rarp'. 
porto instit0:rio, fa, TEls1p-0nsahilit� del committente 
no:r� prop�rfofa,rio dell'arutoveicolo, 1s.enza. che nei 
confrollti di questo spett.i a1l da.nneggia,fo di fornirei 
la ]}l'01Va, che il sinistro si � verirfi.ca.t-0 'P'PI' wlpa. 
del conducente. 

Il committente tnttaivia, al pa.ri dd rp�r:eiposto <'On� 
ducente, l� l~gittima,fo a, fornire la, inte1�a, ipr()IVa 
Hbera.toria. che la l�egge a.mmetfo a. :favore di 1quest'ultimo 
in modo da dimostraire che il commesso 
non � in colrpa., pu� 1es,i:mersi da quella, responsabilit�, 
che a.ltrimt>:nti sa['ebbe a, 1suo ca,ricn :pe'r ipresnnziione 
jtt,ri.s et dc jure. 

'l'aile provai Hberatorfa. il committente potr�. fornire 
anche qua.fo.ra. con s�nfonza pa,ssa.ta1 in giudica.
to ,emessa ,in 1serpa,rait-0 igiudizfo civile, cui riima1s� 
estrain�eo il committente meidesimo, sfa .stafa.. affermafa, 
fa respo111sahilit.�, del conduc�nte p,r;eiposto; 
ci� 1qua.le applicazione del principio (airt. 1306 c. c.) 
S�econdo la 1sentenzia, pronunzria.ta tra� il cr1edit01'1e 

o uno dei deibitori in solido non ha. effotto contro 
gli ailtri deibitm�i. 
L'~mportan~a e Va gravit� deUa prre8ente deci8ion.
e � n.el.l'wv1err a0ppl,ioato a1l ciom�m�itten.te., sia pvit1re 
attraverso la 1;ia in,diretta deU'a.ocertam.en.to della 
eolpia diJl condhw�onte, la p�1Y:s11�nzione di cu'i all'a
�rt. 2054, Cod<ice ci�i;i,le. 


-267 


Con .ta,Zc_ 8ta.tu,ic'ionc il Sll�prcm<J Golleg'io 8mnbra 
8i. sia d.i:scio�sta.to dalla s11a. precioden.te giuri.


�1P'i'll�don.e1r.i per ou.i � p1r08'llJl'fJ�01sto deUa rcsp'On�sa.bilU� 
d�el corrwnitt&nfo � la oolpa d:el comrnesso, 
onde se quosta Ma posta iu llu1bbio da.v giu.dicl(Jto 
pena,l.e, rw�n pu� essere r}.riws�sa in. diisows&imw nel 
f!i1td�i�:io ciili;i>le oontro i.l ao1mmiUer�te >> (ofr. Ca.ss�az., 
13 giugno 19J~, n. 16>02, Gni.di.cdli o. Ra.mollo). 
J�J' i:nifatU c1hiaro ohe se in tailc 1:renten.ea. si dic�
hi.arraw es�olitsa la rospon.sabilit� dcl oom�mitten.te 
dal d'tt�bbio Mtlla colpa del oorul/U�Oente i'.n. sede pe~ 
na�le, rz.o.n s-i. a.ppli.cia�1:>r.i nei suoi c1onifron.ti la. presurneione 
di �1~espons:abi.lit� la quale1 n�ovn avre�bbe 
iro�vato ostaoo.ZO nel. d1tbbio .m(relement0 soggrtu:
vo in s1ed�e penale gi.i~sta la c�ostan.te gi1tri�8prudenza. 


Ora. sembra a noi che taVe rn.�ttta.m.ento dii, ind1i.ri.
e"Zo pos�sa la.s�cfa.1"e qualohe dAlbbio: la� 1�es�ponsabi.
lit� d.el com1mi.ttente per: il fa.tto del ci�1mm.esso d'isc1en,
de infatti dall'art. 2:0J9 del Codice civi.Te, e 
n.mi come qit>Clla del �plf".opri.etario del veiaolo da.l 
2-054. Ma l'alf't. 2049 ha per fon�damen.to. la, colpa 
d�a parte d�el commesso c1h.e dei;1e es�se1re d.~mos:tra�ta 
da palf"te dii ohi rioo�rre C'O�ntro il ciomimittente, mentre 
l'art. 2054, n.o.n,. e.5i�g'e la. p�rova d�ella. oolpa realizza,
n.do so15tan~ia.~mon.te un oa8o d�i resp'()nsab'ili.t� 

og~<j'C'ttivia (cfr. GrnsrANA: OoinceHo di dnnno giuridico, 
1944, 241). 

V'� �noiltre d.a ri.ioi,�are che v�i po&sono es�s�e1~c oa�8'D, 
applltnto pe�r l'es�tensione della re:sponsa.biU.t�, ew 
a.rt. 2054, pier m'i il co�ndiwen.te debba rispond:erc 
in solido oon il proprfota.r'i� p�r itn fa.tto ohe n�On 
pU.�� asicir�v�ersi mai. a sita cl(}llpa�, a�d e8., per un difetto
� di eost�r1,1.~ione dell'aut01xricrolo, oi� die sarebbe 
a;ssurdo porre a. ca�rioo del commiUente, s�ia 
<Jlfu:re oo~ �diritto a ri1mlsa. �pe~'BO il .propi'��etar�io dol 

1#.;e1C'O�lo, �i�l ohe a�1?i;ierrebbe 8e si. CPpphcia.s�s�e l'art. 2054 
e si po'fl,@Ssc Ta presit.nzione generioa. ivii s�ta~biUta 
anohe CP suo ca.rioo. 

. La terza �ina.ssima� per' cui -i.i 001rnm.itten.te pu� 
dare l'a prov1a libe�ra.toria anohe dopo la c1o'Jl1dan.na 
del conduoen.t.e pa8Rata in gwd�i.ciato�, ci B�em.b.r� infine 
pos�sa. esten,d:crsi wn.cihe a�l prop>rietalf"io, cihe � 
del 'pa�ri wn debitore i'"' soli.do e che qiiin,di lr.i sentenza 
pena.fo n�on debba avere effi.caoia neppure nei 
.moi confrmi,ti. 

ESECUZIONE FORZATA. -Esecuzione mobiliare Opposizione 
-Domanda in separazione -Moglie del 
debitore -Art. 622 C.P.C. -Mobili pignorati in 
casa della moglie. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. 

n. 1734-39, -Pres.: Cuxcio, Est., Petrella, P. M. Roberto 
-Gravagnolo contro Soc. In. Pelli e Confezioni). 
Ai sensi �e.U'a.r1t. 622 c.p.c., la. moglie convivenk 
con il ma.rito n.on pn� .propor�re o�pposizioue a.Un 
eisecnz.ione mobiliar�e, pro�mossa. nei confoon Li del 
ma.rito stesso, solo r:ela,tivamente ai mobili che siano 
stati pd1gnorati nella, ca.sa di costui. � 

L'o1p1posizione pu� �es.sere,.invece, proposta. a.Uorch� 
i mobili 1s.iano stati p�i1gno1�3Jti n�:lla carusa. in 
cui la. mo1glie opponent�e sia. prl()�1wiefo,rfa o, cc:n�.nnquie, 
detentrice in virt� di un ra.piporto 91bbligatorio. 


La. m1a..8'sirma parre esatta. Essa cion..segtte strettam.
ent.o d�aUa appli.cl(J�:ione derfl'ad, 513 del o.p.�.< 

s~C'ondo U qttalc', twl pignoraim.cnto rnobili.a1re, ln 
noerca. dolile cose d(J; p1i.gn.orn�rc dC'pe C'88C'l'O fatta 
nella casa. del debitore e ncg<U, a.ztri litoyhi a lui 
appartenenU, e1ssendo tass�at'ivl(Jrrncnte i/ti.d-icl(Jte le 
ccieezioa�ni a. qu.e1stCP r1egola. . . 

Si �i;iod�a Z'ANDRIOLI: Commento a.I �.P.C'., Seconda 
Ed., Vol. III, va�g. 273. 

GUERRA -Danni di guerra -Natura della pretesa al 
risarcimento -Interesse -Carattere degli organi preposti 
alla liquidazione. Corte di Cass., Sez. Unite, 
Sent. n. 210~-49 -Pres:. Pellegrini, Est.: Gabrieli, 

P. M.: De Villa -Impresa Casaluce, contro Ministero 
. Difesa Eserqito). 
La le~�ge� 21U. ottobre 1940, u. 1543, innova aJla 
legislaziioue emanata. in occa.siom~ della. prima, guerra. 
mondia.le in qum1to accorda. a.l danneg1gia.to per 
fa.tto di 1gUP!l'ra1 non un diritto soigg""ettivo perfetto, 
bens�i 1'interes-s.e leg�ittimo� ad una. er0iga1zione da. li


�fl uidarsi da org�ani di ca.ra tter:e aimministra.tiv�� e 
non giuI"is�dizionale. ' 
La 8C'nten.:a � in netto covntra.s�lo C'On quell� prec:
edevnte� de1U:e stcss'e Sezfon�i Unite n. 1381/47 (Vca,
ila i.n. que.'jta R.a.ss1e1gna., 1948, Faso. 1-2, pa.g. 8). 

Questa sien.ten.za � staita1 amwtat.a es�awrieVJ'l..tem�nte 
ed aanta�rnmite in senso fav()rrevofo d�a�l Navelli, 
in � Giur. Oo�nvpl. Corte� d1J Oa.s�sa~. �, 1947, 
Vol. XXVI) pa.g. 1223. e seguenti,. 

La. tersi. secioqi.do la qit.ale a.Ua p1retesa al ri.sarci.


inento ai dannti dii guerra dov'Y'ebbe ri-conosiorersi la 

n.a.fitra di inte�resser legittimo� fi~ sosten�itta d�r.il Con


siglio di. Stato, Sez�. IV, in itna d1e1cii8ion� p!Ubbli


cuta .m�l ��]foro It. �; 19�47, III, 113. 

NeUa p�re:sente 8onten.za la Oo,~te Su.prema ac


cenna ad. itna pl/".eoed.ente ..sua d�eoi8ione, n. 172:7 

d�el 2~ d~c.embro 1947, lai q11a1le aprebbe ricionos1ciitto 

carattere di O'rgavni aimrn�ini.str'atfoi alle Cornmtis


sfonti per il ris�arrC'imetvto d�ei. dann.i (]Ji gqierra, in 

eontr'CP8'to e.on qitanto affe>rmr.ito1 dal�&v 81Uocii1taita 

8en.ten::Ja n. 11381/47. Sen01wh� n.erla, s:en.ten::Ja� nii


mero 172.7 qn�0>sta afferma::Jione fi~ faUa in modo 

del wtto in.ai1dien.taz.e e ftlggevole, .sen~a a�dd11trrre 

airgo1menti ta.li clhe f acoiano pensar.e ad un. rn.n


tam.ent o d.i. ind~d�zo effettiv1ani.ente volitto; que�sta 

opr�rt>ione tr�ov1a� oonfer�nw. in. q1u11nto � scritto in una 

nota a qu.e8ta .s�eVJ'l..t.enza sulla giurispvrudenzu Ua


liana, 1948, I, 1, 3�51. 

Dato i.l oar'attr-re s�trettamen.tc ero�onomi.oo de~l~oggetto 
dolla. pre�tewa al risaroim1en.to die.i danni. di 
gzterra, la� 8ttr.i quaUficazionie c101r1Ae i:ntere1s1se legi:ttiirno 
appa.rc pvilitttosto diff�iioi,fo i})a sosten.eire. 

IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubblici diversi dallo 

. Stato -Licenziamento dipendenti -Indennit� carovita 


'Computabilit�. (Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 1949 

-Rie. Palomhieri contro Commissariato G. I.). 

Il computo .d>ell'foclennit� ca.rovita nelle indrenn.
iti� di Hoonzfa.mento deve �es�s�erre :a.mmes�SO per i <lip:
endenti del Commissa.l'io della iG. I. come � sitato 
cleciso dalla V 1S�e1zfone nei casi s-imili a q�uelfo sotto.
posto a�ll'~srnme del Oolleg:fo il qua.lre non ha ra.gione 
di discosrta,rsi cJa, un orientamento che risponde 
ai princiip1 di 1giustiz.ia. e a. una. f'�s.a:tta int~
rprefa.z,io�n:e della< no�rnia in v1go�re, 


-268 

. La sooten.'(;a ohe annotiamo <L� per paoifioo e oonsolMato 
un indirizzo ohe, a noistro parere, deve 
i<nil.'eoe es1,<rere r'�IBS(JJminato e abbwniJ,<>rw,.to : quel.io, 
oio�, dhc l!VnJlxJnlfllit� di owrovita debba oompittwrsi 
nella r@lribu~ione per gU impiegati di Enti pu.bblvoi 
(nolla speioie Commissariaito oo~Va G. I. a 
i'tbtti gli effetti @rl in. p1(J!l"tfoola.re a,,gl�i effetti della 
iniden!llit� rti liicl(}'1'tLZiamento. 

GH argomonti portati da,lla deoi1s'�01w doVla V Sezione 
dcl Oon.sig1lfo di Stato (v. Gon.s. di Stato, 
Sez. V, n. 182 d@l 19 mairz'o 1949) po�ssono oonsidorarrs
�i if,uc: ii 71rmno d.eWappU.aabi.lit� a,,gli Enti 
p�it�bblfoi d@Wwrt. 10 delZa 1.cg1g�e s1bll'ilm1piego p<riva.
to e d.cU'art. 212�1 God:. cw. i quali stabUiscon,o 
che ai fini d:olla indmvn.it� di lfocnzi<U1neri.to deb � 
bono oom!ptf;tarsi rutto le inirlewnit� di cairattere 
c~m,t�n.uativo, wrgomento a,,dombrato nella motWadone; 
e .il .~1oc1ovndo ohe l'i.ndenl/1,it� di carovita .� 
cBo'ltusa, d�aill'art. 7 della legg�e. clhe la istitu.vooe (dc_
creto regi.sTativo luogo�tenenziale 21 no>t"l@mbro 1945, 

n. 7�2:2) dal com.puto nel tmtt�anwnto d'<i quiescen!W, 
e s1J.Ua �in1denrnit� rti lioenzia,nwnto p�ereh� a<i pension.
aU statali � .('JOrrisposta a parte, in aggiurnta 
a.Z'la� pensione, una �nlZ.en~vi.t� cwrovita. Sembra poi 
c�he a� tali a,,rgomenti 8e n.e voglna ag�giun.gero 1tn 
a,,ltro: quello olw gli inbpiegati statali hanno la stabilit�. 
Infi1ne �si afferma. nella sentonza che la soludon.
e adotta�ta, in d�er.og�a o� su.peramioo.to dell'art. 
7, rispond1c ad. U�n 8enso di equit�. 
Ne8suno .i])i, tali argom.miti; n.� qu�e'lli espre18�si, n� 

qtteUi adombnz.ti resiste ad una. crritica serena.. 

Non il pr-i,mo peroh� l, arrt. 1() d.eJ.la leigg�e sull'im


piego p'f'ivato e l'art. 2121 de~ Cortfoe o�vi.le s�on.o 

no<rm,e sussidiarie per i.z pen,1onal.e d<i1pen,d.ente da 

Enti. pu0bbli.ci1 e oedon�O per gi1U0risprwdenza �ostarn


te dello stMso Oonsi.glio d~ Stat�o, a.lle norme di 

urn regola.m.ento, oio� aUa di.s1oip.zina da.ta,,.si daWEn


te. Ora � ohiaro che se un Ente pu.bbU.c10 ha ap


plioato al suo personale, oanw glfr:n.e ita_ra f~c?ltc~ 

l'art. 15� deila UJgp�e sopiracita.ta � le dli81posi.z�11oni 

sitlla in�dennit� oa�rovita ))' tale sua, volont� di con


form.ars�i atta lC'!}'ge n�Ol/'I! pu0� n�oin ipreralere su.i 

7irin�oipii su.ssidia�ri .d.ellc due norme 8'0pra ci.tate. 
Per ou.i Da d.eli!bera ohe estende l'ind;(Jffl,n.it� di cia.rovita 
al pers"Dnal.e di 1tn-En�te 71ubbli.c:o � norma 
pr�in.oipa�le in e1seciitzionc dli l.egy�e e n.on. pu� es�8'erc 
oan.cellata e. sitperata daUe rwrrrne cu.i si rioorre in 

�vi.a su88id-iaria Bopra citate. 
Tarntomeno i.l secl()n,do peroh� os8o spieg�a solo la 

n.o-n co1mpu.tabili.t� no~ tra.ttamen.to di q1ties1een~a, 

cio� nolla prima� delle dne fiigure v�rerine daUa 

legge, ma non inftu.en~ il/'I! alcul/1, mod.o la. n�on oom


plf;tabilit� Mill'� in.denm�t� di iic1en-ziamento >>. Ed 

� v.eramen;to strano �Ohe di fron.te ad um.a leg�ge ohe 

con.sid�ra duefi.gure: la qu<iesoen1?,a e ia ind�enn.it�, 

cZ.Oven.rto esamin.are ivna i.po�tesi rientrornte nella� se


con�da figura si facoia rijeri�men.to @ si interpreti 

la pri�m�a taoen.do dell�a seooni�a, c�orm.e se e8�sa no>n 

csiste�sse. 

E~ que8�to il vizio pr�� g<rave d.e,ZVa. sontenza in esa


m�e e fa ponsare ohe� il 0011.siglio d�i #tato! P<;!' pr~


sif;n.te -ma oome v�eidrremo errate -ra.gwn~� eqU1


ta,tive si sia in.dotto a tentare in qualohe m'Odo di 
8uporare -od obli.forare? -U prooi�so di&posto 
d�oll'art. 7 d�Olla legge. 

Resta il terzo a,rgormento, a,,dombt'ato del pari 
ohe U primo, ma al/'l!oh' es�so poggia su d�i un errore 
cviden.te: l'osisten~ della sta.bilit� pffl" gli �mpicgati 
stataili, � viera s�_, ma 8olo per qit<Jlli di ruolo: 
gli attiri hanno un rapipo<rto ohe per tanti punti 
della sua di&oipUna si a.v�vale d'i i8tituti ela,borwti 
dal driril to primato. N � si i>"a r�edere alouna differenza 
tra essi (oio� tra il per&onale n.on di ruolo) 

o que'1.lo dei Vl(l.ri ooti pu0bb�zi;;oi. Ora proprio pclf" tale 
per&ona.te ohe non gorle .d.i s�ta�biUt�, la no�rirna dell'a,,
rt. 7 � 8'tata 1ribadita e oonjerrnata dall'art. 9 
d�el noto dectretoi 4 arpril@ 1947, n.. 207, p�er (Jl.ti non 
ptt� esscrv�i d!ubbio ohe essa trova. a0pp.Uaazionc an.ehe 
nei oonjronti dol personal':e ohe non. ha 8tabiilit� 
e ohe gode non di. tra�ttamen�to di qu.fos1c1cn1?,'a, 
ma dli inidenn<it.� di lieen~ento. On.a.e an-c�lie ques
�to argomen.to si pa,lesa sen.za OO�lore ed anm l'esegesi 
dleUe vario leggi Cl()nfer1m.a la. rolon.t� del l&,qis~
atore .dJ, eseluitere l'inden.n.U� cwrov�i.ta dal ciornptf;
to a,,nohe per il perwona.Ze n�on� st;a.biU: e fru.entc 
di indenn.it� rti lfoen~iwmento dello 8fosso gener�e, 
e natwra di quella degl-i en.ti. pubblici, oome ad es.. 
nella, 8'pecfo la �G. I. 
Re8ta aUora il preteso argom.ento equ.itativo: e 
a prnposito cU esso s�i d�C1J'C' e88ere ehi(J!l"i: o si canooU.
a n�on solo �n.elle mot�vazfon.i., ma nella� legye 
la 08piressimie mde.nlfllit� d�i lfoen~i.airnen.to e si, sopprime 
oonteim.poraneaim.ente l'art. 9 e si compttta 
l'ind1enn.it� oaro'l.:'ita in t.utti i c�asi di risoluzione 
dei ra�pporrto senoo dfiJritto a pension.e, e aUora dal 
punto �di �vi8tQ, delta equ.U� .n.uUa rta d.ire; mia 8e 
si prrietendes�s1e, oome. 'la� s.entenza in� e8ame, di oompittare 
l'in.de1111vit� di oa.rovita per i:l solo perrs10001le 
degli enti pubblfoi, si oonimetterebbe Ul/1,a grave ingi1t.
stizia a rtanno� sia del personalo di ruolo che 
non ha an.oora mat1trato i.l diri.tto a pen,si.one, siffw 

rti qiwllo non di ruolo d1ello� Stato. ~ 

Ed � oontro il pro�filarrsi di q-ite8fa gravi.ssii1n.a �di8parit
� imgiu0stifi.eata iJh.e prote�stiarmo. Mentre la 
le[.rgC, d00C11"eto le!J�.8'ia.tiv? Zuogotenenzia.l_e fil n~e�mbre 
1945, n. 722, autoritJZU>t-a la ewten.sione1 d.c"' benefi,
oi eoonomricvi diwposti. per gli sfo.tali ai d.ipcnd.
onti d.a E,nti pubblioi, peroh� non 8i applicas1scro 
trattamenti superiori, in qii.es�to modo 'la� 8tes,s<i 
indennit� 1jerrcbbe ait a.rr�oaaire agli uni it.n vallltaggio 
ben di!l/erso ohe a~gli altri. 

Un uUirmo ri.fi.ev'O: d!nohe per l"indenn.it� sorcUa 
rtel oarov1.;oita, P'G/f" gli impiegati. privati: d�ella oont:
ingen~a i con.tratti eollottWi harnno in w~ p?�imo 
tomrpo al�mc1w esci7iu1sa la 001m.putabilit�. E 8e ta.iu~u: 
dooi8ion�i deUa M a0gistratura di merito harmo potu.
to s-upe1rare le olazt�Sl()�le de'i oovntratti collettivi 
i/11,VOCl{]/f/;do l'art. 2121 diel Godioe cJUi essi non pot01.:
oano rterog(J!l"e' qu+Jsto n.on pu� farsi oontro una 
norm�a di le�gg.e q1ta.le � qu1ella rtoll'art. 7 ohe non 
vien.e meno ohe p�er abrogazione dia pwrte del legi8latore 
an�c~ie se si po�"i'8a rai/)'/)i.sare l'opportunit� 
di il!na modi.fioa per il oa,(f'attere s�twbile ohe � v�enuta 

aid a�8�sume�re l'indennit� st(}lssa. 

Ora il Oon.siglio di Sta.to ha �orertuto di voter 
swp�e>r(J!l"e un(J, no1"1'1Ul. d�i logge ta08 siat�va e rJ; 081Jll'f:'88a 
ool ri.ahia,,mo a prin.oip% gen.eraU e ad altre norme 
di logge avnteriori e sussidiarie c�ontro ogni oriterio 
iU in.terprct~ione del'Da, legge. 


-269 


Peroi.� aiispwhiamo ohe it Supremo Oo'YIASesso Ain


mi.nli,.~tratw'O voglia rie8'(JJ/'f/,;fJnarre le Bue decisioni 
sug�gerendo, se orede, et1en."f!ttaim.ente a.l l.egislhtore 
di modriftoore la legge, ina �amdole la retta interpretaz
�ione fim;oh,� esi&'te in sede giuri8dizionale oos� 
omne ha fa.tto ,anohe in quesfo oa.so, irb ;;;ode consultira 
nei paqiori espressi agli orgalf/Ji della Am1min�istraziovne 
su,lVa, st'essa questione. V. S. 

IMPIEGO PUBBLICO -Epurazione -Sezione speciale 
del Consiglio di Stato -Natura giurisdizionale. (Corte 
di Cass. Sez. Unite, Sent. n. 2467/49 -Pres. : Pellegrini, 
Est. : Di Liberti, P. M. : Eula -Ist. Credito 
Agr. Sardegna cop.tro Medas). 

La, 1sezi:one srp�1Ciale del Oons1glio di :Stato; istituita 
daH'air;t. 11 del decreto legi:sil.a,tdJvo luogo�tenenzia.
le 9 nov�1lll1bre 1945, n. 702, con il collllpHo 
di giu!�ica�re rn �seide idi rfoo~l~SO contro le decisioni 
delle Commissioni di epurazione, di cui all'art. 4, 
l�eN:. a) <J.eUa, stes1sa, leigge h:ai matura e funzioni di 
oirgano g-iiur:iJs1dizionah~ e non rumministraitiivo. 

Le sue decisioni hainno '.J)errtanfo� ca.ra�ttere di 
semtenz;e, e contro d1 ess�e � ammi:sisi'bile il rico1�so 
a.ne seziiollli unite d�ella, Su1p1rema. Owte di Grussazfoa:
m iper llllOitivi atti:neinti a:il:a giur'isidizione. 

Con ptr<Jced.en.te s1er1.tenza n. �1591/47 la Corto 
Sitprema atJeva d<Jo:iwo itn senso' oontrario (v. in 
�Foro Jt. � 1947, I, 783). �' 

Il m41lamento ,dq, girurrisprudenza� si deve, evi<�;n 
t<Jmont.o aisorivere aUa infiu.enoo di de�viBioni del 
OonsigUo di Stato, vl quale ha;� oostwntemevnte rioonosoilu:
to 01lla sua s.ezionc ivpoo4iJ,le oarottere giurisdhiona.
le. 

Si tratta., ora, �dri vedere s1e ta,le s�zion.e 8peaia.ZC 
sia �omipresa tra le giurisdfa�iom B�peaiali in ge� 
'ffflrro, per-le ,q�ua.li l'ait. lJJl ~ella Oo�stituzione _am


. mette il ri()IO'fSO per aa.ssazione ar1;ohe per violaZ'ione 
,dii leg�ge, o se sia d'<J; equiparratrsi aUe �s�ziOni 
ord�nairie (fol Consiglio� ili Stato, oontro-le dn:ai8ioni 
deUe qua,li � mmm@sso �Biolo� il �rioorso per difetto 
di git1vriS1dizi.on.e. 

IMPOSTE E TASSE -Opere di bonifica di competenza 
statale -Dichidrazione di ultimazione -Effetti Prestito 
redimibile 5 % ed imposta straordinaria sulla 
propriet� immobiliare. (Corte di �cass , I Sez., Sent. 

n. 2098-49 -Pres.: Giaquinto, P. M.: Lorizio, Rel.: 
Roberto -Amministrazione Finanze contro Consorzio 
della Bonifica Romana). 
I.1e oipm~e .di bonifica pOISlsomo r:ien:1.1m1re nelfa, categoria 
dei beni del demaiuio aocidemtale dello sta.to 
o I'iteiber:si sottoiposte a1l 1regi:me della, demanialit� 
a'lll:orch� sodidi!s1fiuo aid un 1pubbliico genetrafo 
int.ereiss�e e sfa, i!nter1vea:rnta, con la form0tle dichiar1az.
ione 1di ultima,zioine �i s�en1si dell'a.rt. 16 del 

T. U. 13 fobbriaio 1933, n. 215, la malllifesta.zione 
di volont� della Pubbfilica. Amm�IIli!stl"'atZione che ald 
els\Se attr:i.lbu:iJsca OOlr�rt:rtere� piuhbl:iJco.. 
Per gill i!mrrnob:i:li destinati ald O'P�ere di bon1fica, 
a�nche idi 'P'UJbhlico genera,1e i!ntereissie, ed inteisita:.ti, 
prima. Id.ella 1dichiiara,zioue di ulti'ma~ione deille 01pe!
l'e, nei ruoli delle p:roipiri-et� immoibil:�a.ri :per l'anno 
1937 ai icoinsorzi, 1s�ono i corusiOQ�zi tenuti a�l PT'eisit:ito 
eid alfa� impois:ta s-traortd1imw1a idi ood ai d-ooret.i 5 oitilob1re 
193�6 e 10 nmeimbTe 193'6, n. 1933. 

La sp"e<Jie venuta aU'ewa.mc deii Supremo Conegio 
riguarda l'assoggettabilvt� dei oonsorzi di bonifica 
al prestUo redihnibiie e aua, rela.ti!Va vmpos.
ta immobi.liare di oui a.i deoreti 5 ottobre 193�6, 

n. 1743, e 10 novembre193�6, n. 1933, per gli imm�Obili 
.destiJnaU alle" opere d.i .bonifi100 intestati alla 
itata if,.oll'i!mposizione a.i oonso'f"zi. 
Com/~ noto il prestito e l'imposta in qiws'lionc. 

oobpisomio ir; pos1S'C'ss�ori d'iCi ter-rem e fabbr1Joati 
quali risultamo nei ruoli d�oll.e propriet� itmmob�iUari 
per l'anoio� 1937 ed, ove la situazione cata,Btale 
sia d�imostra.ta� nmz, risponden.te alla effettiva 8ituazione 
di poS'S<J&'SiO, i reali po&se.ssori degli immobili 
stessi (artiool/i .2, 4 e 18 del deoreto 3 ottobre 
193'6). � 

Era ,'ftato ritenruto ,daUa aorte di App-cllo rJi 

Bologna .ohe per esser-e diemaniali. tu.tte ie ovorc d;i 

bonifi1oa i oorn.so'f"zi non po�s1sono oonsiderarsi vos


8'eis1sori delle 1opere stesse o de1gli imvmobili rela


tilDi, cmde, n01iostante la loiro faorizio'flle ne1. ruoli, 

nor1; sono (1;8'Soggetta.bili a.rla. imposizione. � 

Ha osservato il Su.premo Collegio ohe_ le opere 

(J,i bonrifi�oo �rpossono essere d'i!mpor-tam~a �iihn'btata, 

e 0011w tali (]Jppartenere ad Eri.ti diversi dallo f:, ta� 

to, e �pos1s,ono� es�sere di p>U�bbUco generale inte.res8e, 

e �come tali rientriare nel 1it<Jmall'/;fo aooiden.tale dcllu 

Stato a sensi del oop'Overso iteli'art. 812l2 Uod.foe 

cri!IJ.i1le, n�C'l qu..a,le wno testualmente in.dioaU gli 

acq1wdotti e. sorio da inte'(l;dersi oompresi, per la 

identit� di fun.zione eoonorrviAca e somale, i C<l!ltali 

di naviga:<1ionie, d'irrigazf,one e di bonifica. 

JIa poi soggiumto� �Ohe -<<.mentre per i bfJni <lel 

demanrio neoe8�sario non oooorrre, ad� attribuir-e il 

oairatt.ere denwnia,le, y,rna� manifestazione di oolon


t� dof3Uo Stato, es.s,enito sufjioiente il fatto ddla 

Z.Oro esis�tenZ<Ji (e:d ove una tale manifestazione di 

v:olont� in.terv�enga ha s�lo va�lore diohiaraUvo), 

per i beni iwV'ooe de1l d<em(J,lf/,io aooiden.ta�le si ri� 

cihiede una sveoifi�oa manife1sta.zione di volont� --� 

clhe pu,� es�s�ere una lei!Jg<J o Ulf/; atto am,mini..~tra.tivo 

ed� ha effi<Jaioia, wsttit1i.tiva _, d'i d'est�nare il be.no 

a una p>U�bblioo fltnzione o ()I01ri.itr1;que sottoporlo 

al regime aeua, demanialit��. 

Di oon�S'C!Jlhenza, poic1h� io opere di bonifica a(fi 

da1te ai oon.8orz.i per la C'seeritzfovne, a.nc�he di JJ'ttb


blico generale intems�se, non. nas�oono demaniali, 

rna po8sono a.oqu�i8tare tale �oarattere 8ofo quan.do 

interv�enga� la formale -dfohia'razio1w di uUima.zione 

di c8se p1revista (JJWart. 16 dei T. U. s�Ulla bonifi�ca 

integrale, che � la man.ifesfo,z�ione dfJllla volont�. 

d:cU,A.rnmirnis�trozion�e deilla. deisUnazionc delle ope


re ste8Ne alla p>U�bb.Uca ftinzione, ha oonoluso e-ho, 

fi'(fl,.o a qttarido taile diohiarazione non intervenga, 

non, pu.� neppure du.bita!f'si .ohe le opere di b�on�ifica, 

ari.ohe dri p>U<bblioo� g1enera,le imteresse, sono in ef


f<Jttiv'.o posse.sw dei oon.sorzi, i quali per� 8ono te


nziti ai re�latWi tributi. 

La sientenza � oerto Vm.tport(J,lf/,te per quanto ri


� 

guarda la doefi;nizione della. na,t�urra d).(}lle over p. di 
bonifi.oo� ;n,,ella sistemazione genernie d@lla materia, 
ma, oi pare meritevole di nota soprattutto per quan


t.o r�iguar,da l,assoggetlt(]Jbilit� ariJ tributi d.ei oonsorzi 
wi boniftoa ohe vengo'l'/,O rioonosaiuti effett�'d 
pos8essori e produttori ,dq, beni e dri rwohezza ta8� 

-270 


sabile (Gfr. PIDTROCCBI: Tassa1bilit� dei contribuii. Sembra,, tuttwpia, che la prresenza della '�!d.enUt� 
n tili eid aiva.nzri idi bil~HllC!io dei coalJsorzi di bo111i.tlica dolla ra�tio non basterebbe da sola a giu.stificarre 
integra�le, in <f Giur. Opere Pubblicihc �, 1939, II)' rattrib uz�io-ne del oa,ra,ttere interp�reta.tivo ad wna 
15'2). norma� ohe, come qnolla �n esa�me, esten.d� a eia.si 
non prev�i8ti e.<spros�satmente. �tn trattarnento tributa.
ri.o di fa,,;ore. Come � n.oto, infwtti, la iden.tit�

IMPOSTE E TASSE -R. M. -Esecuzione -Interessi 

da Mutui assunti da Comuni etc. -Ps stiti con emis� d'eU.a, ratio e1os.Ut.ui:s�ee il fonda,niento della in.tcr


sione di titoli obbligatori. (Corte di Cass., Sez. I, pretazione a,n,a,,fog~c-a la qu.a,le non � oon.s�on,tita in 
Sent. n. 1737-49 -Pres.: Giaquinto, Est.: Messina, 

m�ateria� <U nonnie di os�enzion6 tlf'ibuta1ria�. 

P. M.: Pomodoro -Finanze �ontro Comune di Genova). 
Per qitarnto riguarda la partfoolare materia, � 
da, nota,re ahe� il reg.io decrreto-legg�e 1�2: ltt1f}'lfo 193'6,

La� �es�enzione dall'imposta di ricchezza moh�lie, ac


n.. 375, fw oovnivorti�to in leigige oon 7.a, legge 7 marzo

cordatia daJJa,. le,gge 28 girngno 1928, n. 1608, ri


1938, dopo e<ssere sta.to integra.Zmen.te a�b�rogato. e 

guarda, solt.alD.to gli interessi dipiendentl dai mutui 

sostituito d;a,z regfo d�ecreto-le1gg�e1 17 luglio 1937,

a,s,s.unti da.11e p�rovincie�, o da.i comuni con Ca�s�se 

n. 1400.
d~ ris�parmio nelle forme 01,dinar1e dell'atto puhblico1 
o della. scdttura privafa e non si e�stende1 perci� 
aii ipr�es1titi wnt.ra.tti con e1missione di p1~estiti obOBBLIGAZIONI 
E CONTRATTI -Contratti prelimi� 
bliigae;iona.ri, ;per i quaili rihnane in vigo1"e1 il de1-nari -Obbligo di vendere un fondo determinato ad 


un d,;;terminato prezzo -Applicabilit� del principio

cr1eto l�e1gg1e 20 setteanb1�e 19216, n. 1�643, che accorda 

nominalistico di cui all'art. 1277 codice civile. Corte

la, �esenzione solo a.Ue �Oibhliiga,zfoni emesise dai detti 

di Cass., Sent. 2007-49, Sez I -Pres.: Pellegrini;

Enti dopo la. da.fa, �di pubblica.zion�e de:l decreto P. M.: Gualtieri, Est.: Cicolini -Marotta contro 
sfo.sso�. � 'Marotta). 

O'on la, p;,~e1s1ente sentenza la, Co(f"te hai aonfermat�o Ohi ~mediante un e011tratto p�reliminare o p�ee 

la s11a, preoeden.te gi.wrisprudenoo i.n materia) la ed.fetto di un modru,s impostogli da.I dona,nt�e nella 
cui pri�m.a, maAiifes�ta�zi�n.e fu. la sen.tenz'li 11 gen�don&
z.ione di un fondo -ahbiai aissunfo l'obbliiga�na�o 
1'937 in oaus'li Am1mini.8trazione Firn,a,nziari.a zfone dci vende1'� un determinafo fondo pe1� un deaon.
tt:'o Com.une di Cremona (F. I, 1937," I, 149'). t�erminafo pr�e�~zo, nulla altro pu� .pretendere� da.I 
Rcoen.temente, la� Oort�e Suprema avev1a, d.er:iso neleom:
pira.tore, in co�r1�ispet:tivo del precletto fondo, 

lo s-tesso sen.so ima oa11,t.s�a, tra l'Amm.ini1stir�azione ti�at.taudo&i, in �questo ca1so, di deibito� di va.Iuta, 
dieUe Fi'n.anz.e e i.Z Comune di Moden.a (F. I., 1948, al �quale1 � aippUcaibile il principio nominaJ.isrtfoo sfaI, 
1060 OOl/t nota, dtil Rebori). bilito daJl'a�rt. 1277 Oodice civHe. 


In1 fondo, la te:si �d�eMa, Corte Suprema 8Ulla ina.pp.
z.ioa.bilit� d�lla, eisenzione tribittdria,, agli. irniere8-La soluz.fo.ne adotta.ta, dal Suprem.o Oollergio 
.~i dei mqt.tui obbli1gacionari, �� sulla lin.ea c�o�s�tantc1wmbra, 
sostwn~'l�in.en.te giu8ta. Tu�ttwm& es.Qa, q;a 


mente segu�ta. d.a.lla Oort.e il}'/, rna�teria di in.terpreaonfron.
ta.ta c1on l,ailtra, deU.a, 8en.tenza 28 apri1f1i[Jt 
tazcion.e restrittiv-a di norme di es�en.zione tribu194c9, 
n. 103 (in � Git{!f". Jta,l. ii I, 1, 32�6), nelz'&� 
twria,. quale la, Corte S11vrema ritenrne ohe, i% mso di 

n.ttllit� di 11,.n, c-ontraotto di eomrpra1Pe1n.dita,, la restituzi'o.
ne d-el prezzo costituiva, un debito d-i valore. 

IMPOSTA DI REGISTR9 -Trasferimento di gestione 

E, pr'oba,bile i.nfatti che q.uest& dimers�il� di so�

di filiale di azienda di credito -Tassa applicabile. 

luzione non sia d:el tutto g11ws�tifioa.bilo : se 8i do � 

(Corte di Cass., Sez. �r, Se:q.t. n. 1735-49 -Pres.: Can. 
nada Bartoli, Est.: Di Macco, P. M .. Binazzi, -vesse eon.si.dcra�re U prrezzo� c1ome eq1~iva.lente ecoBanca 
Naz.,ionale del Lavoro contro Finanze). nmniioo d.e1lla oosn, oooM"rerebbe pervenke aU,itn.ica 
solu�.Jion.e di riten&r'e ohe sia l'obbligazione d'e.Z 

L'aa�t. ,55 �del regio idiecT1eto-le1gigie 12 mail.''ZiO 1936, 

.cornrprratore peir� il pagamento del prezzo, sia l'ob


n. 37'5, che a�ssogigetta. a tas,sai fossa di reigistro il 
bli.g'o del ven,ditore d�i rim.borsairlo nel oaso 'ii nul


traip�a.s.so di hellli, a.tfar,ira :e� pa.ssivit� attinenti a�d 

lit� dicl c10n.tr;atto siano debiti di valore; 8e ilflvece 
una. a.zienda, cli credito che .si sostituisca ad un'ald1


ove.'iJse aon.si.delf'a.r8i ii prez�zo pi� semplioemeni:e

tra. nell'�es�ercizio di singole s.edi e filiali di que�s.t'iul


omn.e oggetto dell'obbligazfone del comv!/"alore, si 
t.ima, non � aipiplicabile quando l'a\Zienda c1es.siopu� 
ritenere aol su.premo Collegio che tale obbli�nairia
� �Sia. stafa, autor'ie<za.ta, ad insedia.r�si con una 

ga.zimw aostituisoa debi.to dri va�luta�, m�a, sembra ahc 

p�rop�ria. 1filiaJe in clefor�mina.te pfa.z,z;e ov1e a1giva la 

�u,gttal:e oon�figit'f'a:<jione d�ebba, darsi w1u;ihe aU'obbUii.
z.ienda. cedente, deUa, �quale aihbia, rilevato in bloc


ga,zfon.e del v�en1ditore di ri1m.borsare il prezzo in 

co le attivit�.. 

ca.s'O di null#� del oontra,tto. 

La, Corte Su1prem.a, ha aoc1col'to in pie�no la tesi 

SENTENZA -Ordinanza collegiale sottoscritt<.:. dal solo

q.cw Avvooo:bu1�a,, ohe esoli.t.deva. il oa,rattere itnter


Presidente, non equivale a sentenza. (C9rte di Cass.,

preta.tivo a.l 001m1m.a a�ggiitn.to d1(J)lla lerg�ge 7 arprile � � 

. Sez. II, Sent. n. 1654-49 -Pres.: Azara, Est.: Pepe,
193.S, n. �6316", a,ll'a,rt. 5,5 del regio aeoreto-l.egge P. M.: Car'uso -Benevento contrQ. l\fogiello). 
12� mari'zo 1'93.6, n. 37!5. 
L'es1c1zu,siol/te dri ta.le cwra,ttere inteir'preta1tivo � Una, oridini;wza, collegiale, che, � 1sottoscritta �dal 
..~tat.a, ,d1alla <Joerte appo,CJgiata frthl�la cionsiilerazion.e s-0:10 Pr�esid�ente e non anche daii Giudici facenti 
'rhc nel s�t/J,rl�tto comma aggiunto man.ciava la ea.dem pairte del GoUegio, non pu� equiva.lere ad un� 1s�en
�l"a�tio in re,zaZione � <1i!Jli a�ltri commi deWqrt, 55, tenzia pur aive:ndo. di questo l'intrinseco contenuto. 


-271 


Tt' questa una ne.ocissari�a ed C'8a.tta prccisaz:ionc 
della oosta'lite giu.risp1�ud,eriza deUa Coirte �Snp1�cma) 
seoondo la qn<J;le << per a.c1cJC!rt(J;re la nat1�'a dei 
provvodimen.fo d.ei Giwdice se nf! dev�e oon.sirlerat�o 
il contenuto; e qualora la questfone d�a ri,��okere 
(lebba neoesarria.men�te fo1�rna�re oggetto di 8ent�n. 
za) oome la-pq�onunoia suUa giruriisd:idone) il pirovvodimevn.
to va defin.ito sevn.tenza n (v. da. �1tlt�rno senten.
va. n.. 1865/48, in queista Ra,s~egna., 1948, Fa~ 
sciioolo 11-12, pag. 27). 

E) ev�id(rnte) invfff"o) ohe qu.e1sta. giuri..spruden�zn 
non pu� essere intesa n1el s�enso c1he valga a tra� 
�-1for<marre in sent,enoo anohc qttel plf'I01Jvi:1ed�nen.to 
dol Giud!�!ee ohe non. ha gl:i es1senciali, requisiti di 
fot�ma1) propri: della s1ente1nza stessa.. Tuttada ) ui 
sembra c1he quosf'i, requi,s#i es.s,enzfaili si riJd.uorJ/no 
propio aUa fi'!rima di tut�i i gifu,di,c�i) olemen,to questo 
ohe d.' alt�ron1de, pi� che at:la for"ma, a.ttienc aUa 
sostanz'(J; (liel provv�edinwnto decfaorio. (Si veda in� 
proposito �a sen,tenzia, n .. 13791/49). 

Sulla portaita ael"ta dis�tin,zione fra sentenza ed 
ordinan,za.) si vodano z,e acute o8serva,zi.oni. i/)ello 
ANDRIOLI in Oommento al C. P. C., II E�diz: Vol. I, 
pa1g. 350 e s�ogy. � . 

TRATTATI.E CONVflNZIONI INTERNAZIONALI Convenzione 
dell'Aja 29 luglio 1899 sulle leggi di 
guerr�. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2331-49 -
Pres.: Giaquinto, P. M.: lTavolaro, Est.: Santoni Chiesa 
co11.tro Soc. Minimax). 

La 1'ie1quisfaionie, :eififettuata dall'AutorHlli milita.
re nermica ocCU[Ja�nte in te1n1itorio na.zionale f> 

m. airbitrairia., se non sia, conforme aHe disrpo1s1zioni
f.W d1ell'aa.'1. 52 del 1reigofaimento interna,zio!Ila,le de11' Aja 
del 28 luglio 1898, conoern.ente le h~ggi di guerra 
e mt:i;ficaito dall'Ita.lia, con re1gio decreto 9 d.icembre 
1900, n. 604, cihe cons1e111.te la, !l'eiqn1tsizionie di cose 
.e s1er:viz.io in danno di priva.ti cittadini, soltanto 
per i 1b:iisogni del1e tiruiprpe di occu1pa,zione. E tiaJe 
� airihitract�fot�. si riw;la. non solo qua,nclo non sia, la 
requisfaione es,egnita. co111 le ~p~r1esca.�itte o co1nsuiete 
~m"lnalit�, ma. anche 1quando, sostainzia.I.mente, sotito 
le aippaireirne di ima I'<equisizione destina,'k'li a, sopperir:@ 
a.i bisogni delle forz1e di occupa.ziione, si compia, 
ri.ma1vera. e ip�ropria 1spolia.zione del privwto cittadino 
impos�Siessa,ndosi dellfy sua, cosa. per rivende1rlai 
o a,ssegnarla, dietro, pag�amen tD di un qual 
sia,si pre1izo1 ad a.ltro :e1~ivaito. 

La Ra1s1segna, ha piit.bblimito (1949, fase. n. 2, 
pag. ,58) la� sen.t~n,za aeua Corte dii Appello d.i 
Torin.o, su1z,la iJm.pqi,gn�ativa deUa qua.le ha avtttto 
rnodo di pron11Mt,ziarsi ora l'a Oorte di casisa.zionc. 

.Ne'lla �sente~ ,d)eUa Corte d)Appello .era1io afferm,
ati .dJu,e irnp�rtalft.ti prinoipt. Jn, pdmo luogo fu 
r.iten,1tto c1he la Convenzione del.l' Aja 29 'f;u,glio 189!} 
non, sia appli,oobile nell'o�rdinam,entoi qiuridico italiano 
s.e non nei lirn,iti i,n, ciud e�s1sai vi � stata in.tro 
dotta oon la l�egge di guorra 8 zu.gU.o 193.S, n.. 1415. 
Su qU�C8tO p~tnto V10dasi r1iudspr1.t1den�z�a cita.tu in 
quosta� Ha1s.segna, i!IYi) per la aottrin�a veda.si :MANz.~
1q if!-qttesta lfas;;egna1, 1949, n.. 5, pag. 133. , 

In Neco1ulo iuogo fu 1�i1tcnuto ohe corn11�nq11r: 
l'art. 52 oon.sen.te aU-'eserdito oc1C'1tpante di req1hisire 
beni. &i p1riv1a.ti solo per i bi.wgnii delle foi'ze di 
ocio1.tpazione; di mo�o C'he � �1lleigi.ttima u~i.a. re1quigizio1ne 
d.i coga, C'he in.v�eicie d�i C'S',''ere d�estinata a 
tali. bisogni, piene ri1cen.auta a torzi. Sii ryuest.o 
punto v�e1da.~i CasBa:<J. 191 rnagg'i�o l9:47, n. 780, in 
� Mais18. ]l'oro Ita.l. ))' col. 178. 

.Di. questi. d1t.e prini.civi la, C01rte Supre1n,a s�i � 
8offer<m,at<J; a1d esaiminare ed aocoglierei il s-eioon.ao, 
riobadenil'lo ilft. ta.Ze rnodo la p1mpria, gi1trispiru1denza; 
non � sc1esa aWes1a�me d.el scc�ondo) r'iltenewdolo superfluo. 
� 

TRATTATO DI PACE -1) Annesso XVI-A -Validit� 
dei contratti stipulati nel corso della guerra tra cittadini 
nemici. -2) Art. 78 par. 1 e 2 -Obbligazione 
del Governo italiano di "ristabilire" e" restituire" 
-Limite -Validit� delle disposizioni gene�rali 
applicabili anche ai cittadini italiani (specie : proroga 
legislativa delle locazioni). (Commissione di 
conciliazione italo-francese, Lugano 29 agosto-16 novembre 
1949 �-Giud. fed. Bolla, terzo membro 
Est. Sorrentino, rappr. del Gov. it.; P�rier de ]'�ral, 
rappr. del Gov. Fr.; -Governo Francese (nell'interesse 
della signora Guillemot-Jacquimift.) contro Governo 
italiano). 

1) Va.nnes,so XVI-A a,l � 1 sitafoisce la. risolu 
zione di contratti interrvennti prima, della, guerl'a 
tra� ;pe1rson�e div.enuite nelffiiche 1e per la. cui e1secuz"
ione1 sia nec.essa.r'io il pierma,nere d'ei raipp�rti tn1 
le pairti. Costituisornno de�roghe a, fa,le disposizione 
1quelle cotnfotmte nei �� 2 e 3, il 1quaJe ult:�mo statuisce 
la, vailidit� d'e1i raipporti (transaietion) anche 
se collegate ad uu contratto da, risolver1s1i a,i sensi 
del � 1, ov�e siano 1stati eseguiti con l'a,ut0rizm,z;ione: 
di una, delle Poitenze aUeafo ed aissociate. 

E' quindi ipienamente valido un coritra.tto di loca,
zfone istipulato do1po fo scoppio �cleille ost.ilit� dal 
procumitore di un citta,clino fra,nceise� con un cittadino 
ita.Uano ; nessun a�rgrnn1ento1 a con.trario per 
la, rLsoluz;fone di taJe confra,tto .pu� d�esumersi da� 
citato � 3 il qua,le raippreisenfa solo un eccezione 
aJ disij)osfo del � 1 e rifliette (cos� come il � 1) :muca;
mente i contratti stiipulati 1prima della, guerra.. 


2) Pre:supiposto per l'a[l,p1lfoa,z;io-ne "sfa del � 1 
'\l'It:ailie reta1bli,swra) .che del � 2 (le Gouvernement 
itaHen rosti�twi:ra) dell'aJ>t. 78 � l'adozione di s1peciaJ.
i misure in fompo di guerra, a. ca1rico dei beni 
delle Na,z;ioni Unite o di loro cittadini. L'obbliga. 
zione d�el iGov�erno itailia,no � limitata. alla. rimo: 
zfone �di tali misur1e e dei loro effetti e �Si estingue 
con detfa, i�~mo�zione. Pe.i'tanto 01v1e aJl'aMo del se1questro 
d1egli appairitaimenti di p1rov�rrefa di un cittaid:
i1no :franoosie eira:no loc..'1ti ai cittadini italiani, 
il Governo itailiano, re�vocafo il s1equestro non � 
tenuto ailtr1es� ad esp�e:Ue11.'e i locatori, perchi� mancn1 

, ogni mez�zo; di ca.usaUta, tra, la. restituzione ip�r1eite1sn 
idia,l <Gorv�ell.'1110 fll'llil1C�1se e le mrsri.ue adotfri:ti� . diura,
nte la, guerra. dal Govercno itailiano nei 00nf:ronti � 
di detti appmrtamenti. . 

La, dizione del � 2: �le Gouvernement ita.lien 
.restituir� tous les biens... libreis de touteis hy1poithe



-212 


. ques et cha1l'ges quelconques >> non pu� essere 

interp�retaitai nel senso che con H te1�niine � cha:";,me1s 

quclconques >> .sfasi fatto Yirforimento a.i limiti ri-. 

sultantJi, nel diritto di disiposizdooe dei beni, daUe 

misure Iiegis1a,tirve generaili iprese nei confronti di 

tut.ti i .beni compresi quelli ita.Iiani. In conformit� 

il � 4, lettera d) prevede il paga.mento di un inden


niw:io per oom1pensarie la pel'dita ed i daillni deri


vant.i da misurie 1srpeciaili adotta.te nei confronti di 

beni nemici. Nel caiso di danno derirvamrte da mi


sura generale (1qua.le � la, pro1�oga, dieHe locaiztioni) 

il cittadino delle Narzioni Unite non rpu� rivendi


ca.re il diritto ad indennizzo. Altrimenti non sa


rehb� 1sfa.ta, neoes�saria la disposfaiJOne co:ntemuta 

nel� 6. 

La Commissione che ha� emesso la �Surripo�rfa ta 

decisione i� l'organo previsto daH'01rt. 83 del Tralf:


tafo di P~oo. Sulla. natura giuridica di questo 

oi:lgano da0r81lllo ma1ggio�ri 0precisa,zioni nella.� iRas


seg'na di Legisla~ione >> (v. inlfra -nel Ooimmento 

al decreto Presidenziale 20 ottoibre 1949, n 884). 

Qui ;possiamo dirie che la, difesa� dieHo Stato Ita.


liano a1vanti a. 1queste Commis1sioni costituisce un 

a.litro vaisto caimrpio diell'a.ttiv~t� deU' Arvvocaitura 

dello 1Sta1to, alla quale tale difesa. istiituziona,l


niente spettai. � 

In un p�rossimo articolo, utilfaza,ndo ma.gigio�ri 

esiperiienoo rela.tiJv�e al fiunziona.mento .dJelle JpTe


dette Oomm:iiss:i.oni, tentereano dii iniquadm,rle si


s temaitiommenite nel.I' ordina.mento giuridico intei�n o 

e internaziona.le compito ique1sto r:eso :pi� d]ftficile

' .

dalle ine:vitahili interfeTenz;e di elementi extragm


ridici. 

L'o�ggetto� df!'lia oon.troversia era di a.s:s�ai� soo;rso 

rUiev�o, in qua.nto .da parte del Governo frarnce�se 
si teni],,fYl)(J; aJd, o.ftenere dhe la� si!gnora Guillemo�t. 
J a,oquimin fo,sse reilntegrata n.el godimento di due 

a�ppwrta.m�entiJ s1Jti 1m Roma d<i 8'1.ta prop;iet�_ ~ 

loca.ti m.tbi.to dopo l'ilnizio d.eDW, guerr<J; a mttadini 

ita,liami: Vft. SGStamza qu.in�di U.na mo1dJes�ta a~on.e 

di sfraU.o. Perailtro a sn�,'?tegno ileUa si1;a pvreteisa 

l'Agcn.te de�l �Govierno francese ameva 8ollevato dqte 

irri.p�o�rtarnti8,sime qtte8tio%i di m(JJll'Sirna; l'aoao._r1li


1nonto de.Uh te8i fra�noese i.n or'ditne a tale qtwst.io


ne avrebbe. gravemente p1r'fl!J�IU<mioato fondamen


tali intere1S18'� italiani. 

Iri or:dine aUa deitta aontrloversi.a erano state 

11ottopow�te aUa Oommis�simie di Ooncilia~ione ilnte


grata da1l te:rzo� a.rbitro qita.ttro qt1esitn.: il 71vri;mo 

a,tti.nent.c all'ilnterpretazione dell' AnirM.J1S�so XVI, 

leittem a�) (e S<e[J'Yt4tamente del pa1ragmfo 3) de1l 

Trat:tato di Pa.ce, gli aUri fJr.e oirca la pretesa 

inapp1/Jioa�bi1titi� nei oonj'r'olflAti ,aer,. otit,wcPimri '(f,e,ihte 

Nazioni Uni.te deUe disposizioni lei{J1!8l<J;time it.alia


n.e su.iia proroga f orzoS<a dei c1oontratU di!. lol(')azioone. 
In pieno <JJocoglimi�n.to deUe de1d1U~oni sn8tenru.te 
nieU'mteresse del Governo italiano � sta�to deciso : 
. a,) ohe le driJsvposizioni oontenUte n.e.l pa.mgr!. 3 
(JeU' Anne�s�so XVI oostifuisoono solo eocezione e 
deroga wlle dAisposizioni aon.tenrU,fe nel parag�rafo 1; 
cli oonseguenza � stata ri:tenu.ta l<J; piena validi1t� 
dci cion,tratti stipu~ati dopo l'in~io deUe ostilit� 
tra citta�d'�ll'Vi deUe N~io'flli, Unite e oittaitini Ua


lian.i, (J/Jt�ohe se nei loro oonfronti non � irlitervenitta . 

a.piprovazione-da parte d.ei, GO'i'<Yl'ni delle Naz�ioni 

Unite; 

h) ohe 'le disposizioni c101itenitfo nei paragr�a: 

fi 1 e 2 �eil'art. 78 tJrovMio av�pUoaziooo solo ove 

sia oonoo>rs�a wn/attimU� s'P'ecifi100 del Governo ifo


liano sui beni dei oift(JJ(Zin.i d.elle Nazioni Unite 

sottoposU a m.WiM-re della Zegi.'Ylazione d~ guerra. itfb 

quanto beni n.ernfoi; ci� peroh� i termi.ni r�tablir 

e restituir '[tr@Stt�p1pongon.o itna [Yl"e<oed.en.f<; atti1iit� 

de1l Goveir�n.o Ualimno, di approosi.one itso o di8po


siizione dei benti. dJe;lle Nazioni Unite e dei loro cit


tadtim.i; 

e) ohe il term,ine cha.rges deU;'art. 78. dol va


r;agr. 2 stia (JJ(}, i;n,,diCJare solo gli oneri di cawaltere 

1'e3"1e; e ohe qititn�di nel siti}).die:tto tier'mine non po�8


sano mN~ere oompresi i pirovvedimenti ge1wr:ali cho 

colp~s�oon.o i oittadini itaUani ed ooea.sional!rnente 

i oitt<J;.d4;ni stranieiri so~q,ryetti a,Ua Zegislooione ita


liana ra.tfon loci: quali le dis1posizioni ~egi8la0time 

su.lla plf'oroga dJeUe Dooazioni. 

Parrti,cola,re ilmporta1i,za nel quaivro del 001mple8


so aonten,~�ioso ohe imlve8te (e po�tif'� investire) le 
Oo�mmiissioni di Gonoiliazione proviste dall'IJJY't. 83 
del Trattaito di Paoe1, rapipires�enta w, s�e�oonda deUa 
�tes�i aooolta OO'/'l. la decisi.one in esaane. Qu.ella, cio~) 
ohe l�nvita l'obbUgazione ilnternaziol/'IJ.al.e S'a<n�oita 
dall'arrt. 78 d�l Tra.ttato di Paoe alW, rimo~ione 
d'ella. m.isitm ait.ottata n,ei oonfronti dei beni. d.euc 
Na~1ioni [Tnite e dei loro cittwd/itn,i e a.gli effeitti 

cbell,.a misl/J/f'a steis�sa. 

Al i-iguaJrdo nell'mterosse del Governo ita.Ziano 

si e. aostantermente sos�te'l'l/Utio ohe � i.l par. 1 dello 

alf't. 78 oostituisoe il titolo eit il gen.erioo p�ream


bofo del7e disposizion.i oonten.ute ne1i paragrafi. sito


ee,s;sVvi. Es�:~o d~lin!'.ita.. la .Polf'tata d~T.l'intero arti-@? 

oo�lo e fornisoe i criteri d!'vnterrrretazione dell~ no-r-&Jf 

riie' pa!l'"tioolarri statttite nei pl(Jh'(J!gr1a1fi seguenti; ma� 

non oontriene alouna dispo8Wi.one cui oorrisponda 

1ttfba� svpeai,fiioa obblig,(J,IZ�one inte'f'naziona.le da pa;rtc 

del �Governo Jta.liano >>. Nella decisione in esame 

non leggewi tes�i;tu,a,f,rm.ente1 ;una siffatta propo8i:<.:ionc. . 

Pemltr-o l'ospUmto rioonosmmento ,della lirmitazio�


ne dell'obbliga~ione dol Governo it(]Jliwno a.ila, ri


mozio'Yl.e dollo spocifiJehe rnA,,sui/":e d'i guerra, porta 

a.Ue �s�tess1e oooorete c1onsegu.en!l:e; i mttadini delle 

Nazioni Unite non pos18ono prcten4ere il ri8arm


men.to iliei dawni loro derivati ,(tallo stato di [f'lU?lf''f'a 

o�V'e difetti il mezzo diJ owu,s1aUt� tra il dal/'l!fto s�tesBo 

od una svpcoifioa m��S'U!f'a di guerra adottata1 nei loro 

oonfr'onti: n�On possono, in genere, itn difetto di 

ta�le pre8upposto, rrretenilere la� res:titu.zfone nella 

situazione quo ante di fatto o di diiritto. 

In perfetta aderen~a a ta.le pritnci,pfo ia senten(S~ 

dJi Lu.gwno ha ilnfatti affermato: � Il Tra.tt<J;to di 

P(]Joe no�n ha oerta�mente volitto ohe le mis<Ure ge


noratli pere18'e nei oo'/'l.frovnti di tu�tti i beni neil oors�o 

d,ella guerrla ()C18�sfoo i loro effetti, a parrtirre dal 

giorno della p'(J;OO, nei soli riguar.di d�ei beYflli. dei 

cittmdini deUe NMJionli Unite, a.llorch� non-llar�ere


duto di dover iimporr1e al iGoverno italiamo la. r~pa.


raiZ,ione della. perdita o dei da1nni verilfica,tisi nel 

corso della. guerra >>. 

(N. G.). 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
�n E L L E e o R T I DI M E R I T o 


APPELLO CIVILE-Costituzione tardiva dell'appellante 
-Pro'!edibili!� -Art. 384, n. 1, 171 c.p.c. (Appello 
Catama 6.apnle 1949 -Ente di Colonizzazione del latifondo 
siciliano contro Mineo e Rizzo). 

L'iwp�ello non pu� essere dic�1ia.rato imrpro0etlliMle 
se .Paprpellaillte, pur non avendo os.sm�va.to il 
termine di cos�tituzione, 1si sfa costituito ana p11ma 
udfonza, is.truttorria,, . 

La ma.&sifma) atUnente al problema relat.Vt,'O ag'li 
effetti deUa manoata oostitu.z.'ion.e i.n termine deUe 
pI;rti) del qu<J;l.o altre volte � stato> fa.Uo o~o in 
que&ta Ha1sse1gna (1948, pa.g. 9; 1949, pa.gg. 44 e 
185), merita di os�sere gegnaila.ta peroM em,es1sa in 
ttna fat.ti&peoie in otti l'arppellante si eira oostituito 
drq.p9 i tonmini d�i oostituztiono d'.oll'aippellato eques.
t'ult.imo� si era oostituifo aU'w<Uen~a di tratt(J,!Zio


"'.. ne innam~i l'istru.ttolf"e. Ji'a.ttispede nuova) se si 

WJ# oc1oettua l'A. pp. Rom.a 4 marrzo 11)43 (in � Foro 
It. �, 1943, I) 685, oon os.c;crva.z.ionc oritioa dell'Andlrioli), 
nel quq,le: si ritiene en~mcia<to il 1nedeisimo 
pirfir1;oipio ohe si d.eswme ora .daUa dcoi~�ione d�lla 
Corte dii Oatafiia, e oh.fJ in un oerto smMw pu� ricollegwr�
s1 a;li'odmi:tammito (J;d.ottafo �dalla Suvrema 
Corte) pcr�il g.iud.izi<> dri primo grado, oon la 
sentmi:;1a 11 o.ttobre 194�6 (in �/l'oro It. �, 1947, 1, 
19�1), sc:cion,dro oui. il procio8sn noni 8i est�n.guc se l'mttorc 
s�i oostititisoo n.e[ tC'f'1m,ine fi.'!sato� per il oon.
�c1c�niito) se'l'k?!<.i cihc ques�t)ultirrno s�i sia. cvstit'IJ;ito in 
d!Ctto t ormin�c (efr. art. 7 d.eore to legis�l-ati.vo� 5 m0f)g1io 
1948, n. 483). La� ma.s.sima segnalata si sping�e, 
por�) an.ciora oltre rommett en.do, sia pu11�a pevr. vm11.
zicito-) cil&e la oostitu.zfonc d.eWappellante po&sa 
avven.i�re arndie a.l di l� del termine di oos�tituzionc 
dcll'avpeUato, iiebben� non oostitu1i.to. Ora) � esatto 
qttesto? � 
Sono gi� staU �rilevati in qu.esta 1Ba.ss�Jgna. (1949, 
pa.g. 45) i moti�vi ohe liasciano pl(J!l"lpl.e8'si suWacciogl�rn.
en.to� del prilfl;oipio, pera.Uro nepp�nre cosfa.n.te, 
d.el Su.pre1mo OoUegio. Interessa. qui tuttavia" mettere 
in riU.evv�o al.citlfl;e cionsidermzio'fl4 poci.iliari al 
prooe1dWriento di appello che pO�iJIS�ono folf"se fare apparri.
re nolfl; del tutto in~qviJIMtifioata la mas�sim.a rip01rt(
J;ta) arnohe n.el O(MO in ooi l'a�ppellato non sia.si 
c10stituito in termi.ne. 
Com'� noto,. non oonten.oodo V' art. 348, n. 1, 

c.p.o. alcuna indicazi.on.e di terrnrini) � incer-to entro 
q1tali tennin.i debba avvenire la oostitu.zianc in 
yfadizio dc�UJa.ppellante affilfl,oh� egli po..~sa evitare 
la di.ohiarn~ion.e di im.pro-oodibilit� deU'a![J�pcUo. 
Secon.do a.iouni (iD'ONoFiuo: O:nrumemto, I) n. 680; 
BosIDLLI: I.mp�roced1bilit� dell'appello per ma,ncata 
cost.ituz.i-01n.e dell'a1ppella.nte, in� lRiv. ,dir. pro-e. �, 
1948, I) 42; TAM'.BURRINO: Estin~ioue per mancata 
co�stitu~ione d1elle pa.rti �e improc.etllibilit� dell'a1ipello 
in� Giur. Oaiss. Civ-. �, 1946, II) 580) oodesti 
term.i�ni) picr il r~ohia�mo oonten1Uto neWan. 347 

o. p. o., sarebbero irri.m.edi�abilmente qucUi indioaf'i 
pier l'wttore rteU'art. 1165. 
R.Uengon�O inveoe i vi� (ANDRIOLI: loc. cit. e 
Commento, I, �641; 1SATTA: Diritto rp�roc�es�s. civ., 
1948, n. 111; 1Dm :MAro: Manuale del nuovo iprooesso 
civ., 1942, n. 199; Oass. 8 marzo 1945, � iForo it. �, 
1944-1946, I, 171, 6 agosto 1946, � tGim'. Oa.ss. 
C'i:v. �, 1946, 577, 5 maggio 1947, � Ma1s.s. Foro 
it. �, n.. 687; 12 mangio 1947, �Foro it. �, 1948, 
I, 962') pril� fonid.at(J;m.erile olve) 8e. Z'app�ellato si � 
oos�Utuito nel termiln.e ass,egna,togli, l'a.ppcUan.tc 
pu� oosti.tu.ir.c;i fimo alla prima u,dienza di tmttn� 
zione. E oi� 8ia per il prinoi1pio .gcneral.e di eco 
nomia proc�cwsitale, in virt� d.el quale gii (i,tti pro


M8�8ttali mziiati son.O! OOlfl;afliJ ,(};al r:ag�giwr1;gi1m.mito 
ddlo soopo e gli aitti prooe81su.aii tarid.ivi c1on.<rervano 
effi.rxwia pevr i.i owrattere 01rdi.nari.o e roon pcrcvriforio 
dei relativi teri1nini. (ofr. 0ARNmLU'fTI: 'l.'�'r


m.rne perentorio per la coistituz;ion�e delle pu.rU? in 
� Riv. dir!. proo. oiv. �, 1943, II, 124), sia per lB scgumiU 
aJtre oon,,'/idera~on.i, prroprie del procedimento 
di a.ppello: 

1) in d!ifetto roi un. [,�rnite d.i tompo stalJi.li.fo per 
la coNtituzimi.e d.eUo appcUa.nte, Nernb ra arb i tra�rio 
creare ttna dClowd�eri,.za, noifl, pre1/'��.~ta. d.alla. legge, attesa 
la groo�i.t� a OU��� e&sa dmrebbe l.uogo, qua.Zc il 
pa8's<J;ggio in g�iuidr�,oato della sen.t~a imp1ugnata ). 

2) e.ssend.o lo spirito �d�eUa legge in.teso a�d a�ge
�volare la t11atta.ziovne dc�l gra1Va1m.e) oom.e �risn.Zta arncihc 
dalVart. 130 d.eUe niorni.e d'attuaz�ionc, cd C8Nen.<
fo d.)a:f;tra parte necios�sario aooerta.re wnn V{Jlont.
� non oqu~�vooadeWapiellant.e di di�8�ertare il giudi,
zio, tJi,r;11prooe�di1biUt� d,elfwppelfo pu� essere die1hia1rata 
solo qnando ancihe una oos�tiWzione tardiva 
� plf"eolrll�sa. all'mp1pcllante; 


-274 


3) il ri�n�vio di;sposto d�U'art. 347 o.p.o. si 1'ifcrisec 
.a tu-tte le fo11me d�i co-mpari:iio�ne in p.rimo 
rtrado, co'rrnprcsa. quella ri.taroata, pre"V'ista dal capov. 
dell'alft. 171, co-n. la� cionsequenK:a ohe la c'Ostiht.
ziqne. dell'a.ppeVlato ptro�trae Z'effioo:oi.a, della. costituzion.
e a'l;�rersalf"�ia fino alla prima udfonza 
co1wo aUe norme suU-'ostinzion.e sem.bra, im:e1c1e, 
i1str'1tttoria, anteriorment�e alla qttale una� sall'lzionc 
di i1mproc1edibilit.� arppalf''e in.oppo�rtuna ed eoc,e�ssi.
va-. 

8er_tmi.ch� qnest'�ttUima con.sid.eradone non� � affatto 
paoi.fioa, poi�oh� 0ssa, oltre ad: e1ssere c�onte�8tata 
in dottrina1 (ofr. 1'.l'AMBrHRINO: op. e loc. cit.; 
BosIDLLI: op. e loc. cit.), �'respivnlta davz:a stes1sa 
Ga.s�saZ"iovrt�c (s�cn.t. 10 a.gosto 1946, � Repert. Poro 
it. ))' 19-�6, << App. G�i1;�. ))' n. 225 0 1�ecen.temen.te 
81ent. rn, mwr'Z!o 1948, �Poro it. ))' 1948, I, 10'5i6) 
sitl riUe'1/o c1he la dis�posi;;:ion.e oontentUta. nelZ'wr 
ti.colo 171 o.p.o. no-n � ciom.patibile ct0n le norme ohe 

regolano la matm�i.a d<flla 001sUtitzimi.e deVlc pa�rti 
in a1p1piello, in� quanto lq, manoata oos�titut;;ione delfappdla;;
i.tc attua non qi�. 1tn c1aso d�i es�ti.n~'i�one 
bens� .1tn oos�o di im.prooedibilU.�, .e tra i due istiltt.
ti v�i e una, ,profondai differen.za. 

Infatti, mentre per aversi estinziO'lW del prociesso 
pier inatti:i.7i.t� deVlei .parU basta il solo fatto 
01bbfot.t:ivo detla loro inattiv�it� (c'fr. ZANzuccnu 
D~ritt:o� !Plroce1s�stuaJe c.ivH�e, 1946�, Il, pag. 1350, 
per l'i.niproC"edi.b-ilit� dell'avvcUo � .il/'lv�ece n�eC'essa.
ri.a .la d1iJmost11azione d�i una. voilon t� non e1quivoca 
dell'appeUan.te di n.on ooltfoare U gra1/ame (c'fr. 
Rela~. n.iinis�t. diispos. attuaz. ))' n. 34; 0ARNID:LUTTI: 
Istituzioni, n. 448). In altri termini, petroh� 
pos�sa. giun.gersi �aUa gra'l;e oonseguen~a di; ritenere 
con8�1tm.ato i.l diritto di iimpU;gnazione per l'in.o�s8erv
�a�n$1(1. d�ei. te1rmin.i (non peren.tori) di costituzione 
dove eoS8.ertv�i u,ri 001nportamento ta-le dell'ap


pellante da la�8:oiare i;nten1�ere dhiairamen.te ohe egli 
non ha �in.tere11se d�i otten.erc il riei8ame della pri


m.a d1ec1i.sionc, aUa. qiia.le � pertanto nece�ssario a.s-' 
8�D�U�mre d-e'fiinitiva stabilit�. Go8� coime de�l re�s'fo 
1

a1/m'.enc n.ei casi di manoa1ta presen.tazione del fa-
s�oic'01l.o dell'appeUane (a:rt. 348, n. 2) e di manoata 
c:omv1airiziJorn.e di q-uest'ulti�mo alla prima udienza 

(art. 348, n. 3 e alfft. 130 norme att.), oasi nei 
quali l'istrn.frttore aeve aiocertare se. tali omis�sioni 
ri�SI?On�iano ad..ttn,effcttilva volont� di abband�ona!f"e 
�il giitdiizio o se, pi!uttosto, es�sc sfa.tw state deterinJn.
a,te da� tutt,a.lfri motfoi. Inoltre, poi) l'estinzio1ie 
dl .proce�s"So si rierifioa quand�o non si costi-
f.zt�i.~oono o B'i cos�ti.t'Uisioono fuori tcr'min�e einframhe 
lc parti., oppure quan.�o, os�s.endo oon.titrmacc 80 10 
l'a.ttore, i:z oonf//�er11ttto non C'hiBde� che il qizutizi.o 
sia� prosog11tito (art. 2'90). L'irnprooedribilU� deffappeUo, 
irvve.ee, ha lttogo peer il .drifetto wi costituzion-e 
del .solio appieUan�te e a pre8cin,dere non soU.an.to 
d1aUa m�a1J1,C'a.ta riohim~ta deU'appellato d�i proseguire 
il g�u.di~fo ma a pvres1civndore anohe _da. itna apposifo 
i~tan..'Sa, d�i qu.c8t'u,ltimo in.tosa a ff!ll"la d.4ch�irare 
(c'fr. ZAN�zuccm: o;p. ciL, I, pag: 406; rJiuri


8JJ'1'itd.enza oon.soli1d�ata, c'fr'. Gass .. 18 novembre 
1948, in �Poro it. JJ, 19.!9, I,. 7). , 
Ora., esi�s�t.en.do tali uiffercnz�e (a torto ne,qa.te da 
BosmLLI, Ioc. cit.) aUa iimprociedi,7JiUt� dell'arppe.zro 

per difetto d�i oo8ti.tuzi.onc d�ell'app�ellantc rwn PO�"sono 
a�pplioar�si � le norme su.U' esUnzi.on�: del pvrooesso 
per frtattiv.U� delle >pa-rti; tall'ltiJ. veto ohe, 
. c�ome � stato notato (ofr. TAMBURRINO: loc. cit.); 

. lo stes1so leffis."ta.tore per inflfo�a,,re le oonser1uen;,;c 

� 

deill'11mvpr/o1oediibilit� nt0n }1;a rinvia�to aUa norima ohe 
.<rta�bili.s�ce gli effcUi �dell'estin,oione (art. 338) ma 
ha stabilito 1tna norm.a, s�peeia.le (alf't. 3�58). Il riam.
m.i1ssibile quando, pure' in apvpelfo, si veri.fi.cih1i 
l'inattivit� di mi.trarnbe le pa�rti, oio� quando, manoam1d:
o la oostit~tzione in termini. tarnto d�e'll'a,pvpella,
n.fe quan.to d:eU'atppellato, s�i � proprio in, prcsenZ"
a dri zin C'(J;SO di estin@ione del ptrooe&so (si intevn.
de, del prooesso drarppello e non gia d1eli'initer't0 
g�wdiZ'io, C'Om�e smnbra, sia sosten.uto da BosEJLLI, 
loo. cit.; it cihe, dopo tutto, sarebbe in contrasto 
con lo> ste~~'80 art. 338). Ri.ten.ere: ohe, anohe iin tale 
ipotesi, diebba essere d.iCJkiarata l'ilmrprooedibUit� 
per una prete1sa. prevalen.za d�eli'inattivit� di C'hi 
ha avuto J'in.iziatfoa di provocwre la� nitova fase 
p1roc�es1suale, ilfb v-erit�, sem-bra oontr10 la le'g�ge st�ssa, 
la qu�a.ZC qua.n.do, aU'wrt. 348, n.. 1, rifa.oen1dosi 
a.z/'fa1J1,tico ilstituto d0l rigetto d!appeillo sen;;,ia e:s�a�me, 
oommfoa J'improceidibili.t� dell'appello, pre'
Code soltall'lto l'ipotes�i ohe � l'aippeUai1,1rte non. si, co


8titu�isce)) senz'altra. aggiunta.. L'aUra ipotesi in 
mti non si ct0�st.itiiisoono (o �1i costifJuisoono fuori 
tcrim,ine) .n.� l'app�ellan.te n.� l'wppellato, i.potes�i del 
tuUo estra'l'!ea a.l preC'edente storioo 1Jlnmed'ia�to della 
i11nprooedi.bilU� deU' appello�, rea-lizza., i,nvece, 
u,na for1nva di inattivit� ohe la legge prev1ed1e come 
OfJA.i<Ba dli estinzfone del p'l''<J'Cl@ss0: per tit.tt'altri fimi, 
e pl'eic>bsamente per i.~ c1on.teim.perarrwnto dd princflpio 
di.sposit�IDo ool prin.cipio dell'irm1pu.lso ufficiale 
del proces�so. Contemperamento� neC'essiario anche 
nel prooC1d�rnento <i/appello�, dove an�C'O'f"Gi domMiaeyp 
il po1tere df, inizia.tivn deUe pa!rti. 

f!Jd .aIVor�a se,, per il difetto drii c:osti.tuzione del 
solo appeillan.te non� posisono r'iohiamar8i i prill'l1c�ipi 
con8 aor:ati n.ell'a,rt. 171 o.p.c�., � e"IYid�en.te ohe v�ien 
mieno qU�eU!itnfoa ragione ohe ind'u�ce a fur dip�enaeire 
l'effioad{i,' della �o�stituzione ta'r'di.1.;a. dell'ap


� d ,, l 

l~�ellan.te dalla tcm.pesti'l;�a oostitu~ci-o>rte el� apvp�e fmto, 
os1s�endo vroprio questa l'ipotes�i oonfornp~a�ta_ 
nel capoverso �d-ell'art. 17.1 c.p�.o. Le altre ragion.i 
riferite al n. 1 e al n. 2, se idonee aid amm"etterc 
wna u.#le costituci'i.one ta�r'd-iva dcll'app�ellam.te, no1n 
impUc�no per� neces1sar~wmente la detta di;penden.Z
�a, n� iimvportano, in gener0, alcurna parr'ticolare fissaz1Aori.
e di limi.ti1 di ternp�o. Infatti, tanto a riohia.mo 
.detlla volont� non equit,ooa deWapveillam.te di 
d1i,seir�tare U giudiz'io� quanto il rilimo suU'as�se>rtZ"a 
di; un.a qiia.lsiasi indioa.zion�e d4 termini deU'ar't. 348 
n. 1, lasoiano anaora in,determin.ato il momento 
fino al qtt�alc Z'aippellante p!U� oostituir8i utilmente. 
E poioh� l'IJ/f't. 3.:50 pan.e la �Wicihia.razione di ifm,proae
�dibiliit� tra i C'Ollnipiti asscgn.a.t� aU'istritttorc nella 
prim�a udienza di comrparizionc, non som.bra. afferrria1
�e oosa con.tra la volont� della1 legge �B -~i 
dice ohe la ciosti.tuZ"�ione d'e1Dl,app0llal/'lte1 � utiile fino 
a tale urJ,i:enza. E ci� ind'ipend.entemen.te tanto del-
l'av'1Jen1Uta co8ti.tuzion0 dell'ap�pellato quari.to dell'e"
Ve:n.tuale soa�demza, dci termri!fl!i1 per siffMta� �c'O



-275 


I 

8titit~one, s�1mpre ohe, nahtralmien.te, il processo 
. non sia sta.fa .<J,~ohiarato ewti:ntr;>. Quin�d�i, se fa�pvella.
to si � costituito in te�rrnilrw, l'appel�iJn.te potr� 
costituirsi fino .alla pr�i1ma ttdi~a istru.ttorl�a. 


Se l'a1ppella.to sii � a�istitui.to, inveoe, dopo l(J; sdiaden1<
Ja dei ter1111ini a lit-i as�segnati, la costitu�,�i.on.e 
tar<J,iva doll'appellwnte pvu� wn.cora e$sere utile solo 

�a oond1i!<J'ione ohe �.l rtiudioe isbrntt�rc non a.bbia� gi� 
d�ohiarato l'estinzione del prooesso .d/appello, per 
non es-s:ers�i aostitltite tempestil/Jam.ente entrlam.be le 
r>arti, determ1�lft.<J;n1dO COS� il p(MSayg�ib fm, gi'u�dfoa.to 
d�ella senitenoo i1mpugrna�ta (art. 33S). Lo stess� 
deve dir1s1i se s'iA oostitwis�oo solo l'appellan.te e dopo 
i terr'mArni fissati per la 00<1:ditu1<,1i.one dell'wppellato. 
A.vv�enu.ta poi la tardiva ooBti:fu,zione delV'wpip�ellante, 
non potr� pi� e�Mere diohiara.ta l'es#1nzione dd 
p.rociesso li/ aippelfo, pe'l"'oh� qu@s�ta � irmp�ed4ta� da�lla 
attivit� di Ul/'l,a sol.a parte, n.� potr� esser:@ diohiarata 
r imtproo@dibi.lit� pevrcih� ma'11ca il suo pr'eswpposto. 


L'irmprocedibiliti�, qurin.di, � Ul/'I, istituto ohe pre


.i::uppovne non tanto urna oostitu!<Jione tariUva� qua.nto 
pmttosto Ca m.a1no�ln1<Ja aissolu.ta di, oostituzion.e 
dell'appeUante. Questo, iln sosta'11!<Ja, � i:l prinoipio 
ohe pu.� desurmeVf"Bi .daUa d1eoision�e segnalataj pr'in�cripio 
ohe pn� ess�ere con.dimso� sen�,�a d4ffi�oolt� da 
chi, col OARNELUTl'I ('De1rimine pereintorrio ecc, loc. 
cit.), ritiene ohe &i, st@s1sa os�tinzione dol prooe.ss.o 
pu� oosere dioht'arata� solo quan,do rnwnca a.ssoluta1nmite 
la oos'lituzi.one di entrmmbe le parrti. Principio, 
oomun.qu.e, aderente aUo spirito della legge, 
peroh� tiene conto dri queWelemooto 8VUbiettirvo itn.tenciona.
le di 1dri8erZ'ione del yravaime, vl cwi aceert 
mmento, estran@o alla diohiariazione di estimione, 

�> � in.sito in1p01c'e nella diohia>t'a!<Ji:One di imrpooetdibi


\ffe' lit� ). elemento intenziol'fl<ale cihe la oostitu.zione, anche 
twrd.irva, ritv�ela in�SU.S1sisteinte. E ciodosta i11'terpretal<
Jio;n,.e, se novn andi(J,(fYl,o errati, risuUa anche 
oo;n,.forme all'art. 26 �ifol D. L. '5 ma.ggioi 1948, nu.mero 
483, iLove � espre&samente stabiilito ohe � l'a1ppeillo 
� diohiarato imip.rocedribile, anohe d'ufjicio1: 
1) se F�appellante non si � oostituito :fino ana 
p~�ima, udienza. da;vanbi a.ll'istruttore �, dan.dosi 
tuttwm.a faoo~t� a1Wistruttore) in om�a.ygio a.ll'elemento 
intenZ'ionale di oui sopra) di rinvia!f'e, oon 
ordirn.anoo noni im�pitgnabile, la oaus:a ad una p-ro18sima 
itdien!<J:a se risulti o appaia prob�a�ile ohe la� 
manoata aostit'U!Zio'fl�e d.e.zi' apvellante possa essere 
stata <wnsata. da un legittimo iimpe:dimooto. 
La. soTlu.!/!ione proposta� n.on poitr� drirsi ohe esponga. 
l'a1ppe1vlato alla sor'pr'esa di un.a, sentenza erncB.~a 
a .-ma ilnsapu.ta, per'oh� egli n�0'1i potr� disinfores&
arsi del prooes�so fino a quando non. s1wr� ernc�8sa 
una� prontt'11zia ohe lo di.ohiari estinto per l'i;nattivit� 
8U�a o per qu.elfo d.el sito avversario, n� potr� 
dirsi iniqua) percih�, garen.tend:o la pos1sibiiit� <li 
una taridiv:a co8t.itu.zion�:J non solo all'lJ,p'[)eVlato ma 
anc1he a�Wwppettante, � in perfetta arrimon4a col 
prin.oi.pio di egu.ag�lian�,�a delle parti ne>l proce&so. 
Solo a.ggra'V"a� fo�rse un pooo il oom�pito deil.l'istru�ttore)
� m�a � i1l si.stoma vigente ohe gli attr'i.butis1c1e 
1t.n 001mrplesso di tau poteri da ren1derlo quasi arbitro 
dei dewtini d�cUa� cwt~s�a. 

(A. N.) 
DENUNCIA DI DANNO TEMUTO -Provvedimenti 
provvisori del Pretore -Forma di senten~a Contenuto 
di ordina.nza -Inappellabilit�. (Tribunale 
di Genova 23 luglio 1949 -Pres.: Valerio Est.: 

.Gallesio-Piu.ia -Ronco e altri contro Ministero 
LL. PP..e Imp:resa Jacazio). 

Per sta,bilire la, ntum di un provvedimento gin-, 
diziale. devesi :tener .conto della, �so1stalllza, e degli 
effetti di e~so, e non deilla, lfoi:r'llla. 

Il Pr101vivedhnento1 con -il quale il Preto.re diJChiara 
inammissibile la denunci�, di� danno t:e.muto nei 
co!llifrooti deiUa pubblica Amllllinistrae.ionie ed 
ordina. i tp1'ovvedimenti nece1s1sall"i ponendoli ~' ca.ri:
co di 1ID a1m�o conv.enuto, con ID,, rimeission� deille 
pairti dinanzi aJ. Giudfoe comtpiefonte per il merito, 
rimallle u�na ordinanz,a arn.che sie il Pretore aibbd:a 
dovuto esa1mi�l:a11~ e risolvere 1questioni px1eg.i:udiziali. 
Non muta la, natura, di ordimM.~ai il fatto che 
H provvedfa:ruento atbbia, a1s1s1nnto la forma di sentenza., 
per �esip~es1si11 pronunciai del P'rietm1e; e Fappello 
contro tal1e proivved~ment'o � perd� inammissiJbile 
. 

La, prima 1nassimia � 01'mai oonsoli1data (ofr. MoRTARA 
: Oommentario, vol. IV, n.. 198, p�. 326 ; Cass. 
6 aplf'i.le 19.t9, iivi oo~. 174, entrambe c'On riohi.a1m.i). 
Seim.bra di&sevn.tire i�l SATTA (1Dir. P;roc. Oiv. ed. 
1948, p. 121) sec1on>ll�o� i.l qita.Ze � il p!f"ovve1dim.ento 
d�@l giJuidrioe non � dato� nella for1ina deU;a senteni�:a, 

d.ell'or'd,il/'l,anoo o deil �d�c1reto a sooon.da. d,el suo 
oo'ft.tenu�to, m.a � la legge sfos1s�a ohe' p1re�sorive nei 
8ingoli oaisi la. forni.a dd provv�edimento. Ami a.b � 
piwmo vi8to ohe ci so'flo dei! c1asi. in oui l'oridinanzia 
ha il cionten~do d.ella S>ooteriza : �ma tit.ttavia quel 
che oonta � geirrv.pre la for'ma, e la� dis1m1plrim.a del 
provve1d�imen.to rimwne quella d.err.oirrdina'1'tz-a )). In 
reailt�, l'afferm1atziovne del Satta va, in.te�sa m1.m 
gra.no .salis ; v�ero � soltan.to cihe la oegge J avendo 
il potere iJ,i preis1c�rirvere � in. qi~au c�asi il Giru.di>cc. 
plf'On,uvnoi sen.t.enza, olJidilftanza. o de�orr.eto � (131 del 
Codioe p1'ooe1dura civilei), piu� &tabilire la forima 
delfor'lltinanza anohe irn oaisi in oui sia n.eci@ssaria 
la risolhwi.ovne di questi.ani fra le palY'lti (ofa�. OmoVIDNDA: 
l8t'itu.t., 11sez.,,1 p. 350, 3156), oi� oh@ Wnpeidi&
oe all'()li1ditn,an.za, n.ovnos�tarn.te U sito oonteniito, 
di oU.enere ejfi1oac1ia� di seri,tema. 

Ma og:n.i qu.al voUa l'ortdin.an.za,) previ.sta in re1lazionei 
a1d un determinato agn.tenuto, pr'onitncia e 
deoride questioni fuori d@ltipotesi espressMri.ent.e 
prievista, in tal caso i 8Uoi effetti van.no oltre queiUi 
oonte:m,pla.ti daUa legge, e la fovrm,a d.ev�e� oetdere 
alla wst(J;rl<Z'a de.l .� prooedim.en.to. 

Nel Cl(J;SO d�lla dewun�fia, di nuova orpera e d'i 
daJrlln,o temuto � ben noto cih.e l' Avvooatura dello 
Sta.to si batt� <J, lurngo�, sotto l'i�m�pero del prreeed-
ente codioe) per una i1mmedia1ta a.ppeVlabilit� dei 
provvedU!nenti eimessi da.i Preto'f'e (U,e1a~ione della 

R. Avvocatura Era1rfa.1e, 1912-ll.9�25, p. 70-71; Rela.
zione della R. Avvocatura E�r-iadal.e, 1926-1929, 
[>. 162). 
La t@si. deWA vv01ca0tura non trov� il oon.senso 
della giitrisprUJd.enZ'a: e novn m.i,giiotr fortitn.a ebbero 
altri s�poraidioi fon.tativi, alm,evn.o nei oasi., in 
cui il Pretore si limita .a plf"onu.ciare pr'ovvedim.enti 
di calf'attere pf"01.J'Visorio) rimctten.do al Collegio 


__..;. 276 


p'f31r l'osa;me del merito (ofr. Oasis. 31 lugPio l939, 
�I/oro I.t. �, 1940J I, 200 con a�mpi riokiam,i). Solo 
nei oasi in� au.i� il P'iietoere.@m.et te un peroooedimento 
definMili:o (diokiarando la propria incompetenza) 
rwga;ndo i presiupposti iJ;,ella den.ivrwi,a o la perop�onibilU� 
della domanda), si ri.a.onobbe che il prov1;
c:d1Jmen.to a.equisterebbe natura ed effetto <ti senten~
a (Gasg, 4 marzo 1941, � Giur. It. � 1941, I, 
1, 261; oa.s�s. 3 luglio 1946, � Rep. Gitur. Jt. �, 
1947, 'IJ()<Je: � Sent. civ. �, n. 3, 4) e sarebbe im


modia.ta1men.te itmp!lt�gna.bile. 

Va a'[1gi1tnto ohe l'inappellabi.zit� dei perowedim.
ent( pretoriz.i in ma,teria (U 'azioni poswssorie �, 

nel~la sfrnttu.ra delle impu.g~ioni seoondo il vigente 
Codice di peroaedit.ra civile, oonefrma�ta dal 
oarattere� non definitico del proime�dimento. Qttalc 
ohe sia la sita natura, t'n tutti i oasi in oui il proiiveditmento 
c�ontiene la ri.mes.~io�ne al giudice eompetente 
per il merito non pu� considerarsi definitivo, 
e omne tale non sarebbe suscettibile di irn-. 
mediata� im/Yttgna.z:ione (279, 339 Co�dfoe proced,ura 
ci1;ile, 311 Godioe proeedura civile)., 

SitUa i�rn!fJ1:,0pOnibilit� d,eize azi.oni pOs8e8SOric 
nei confronti della Pubblica Ammini..~tra.zione.. 
vedi la nota ria8sttntii;oa del Gmcc1Ano1 in � Ginr. 
It. �, l!H7, I, 2, 123. (A. O.). 


.RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE 

DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE�


1949 

1. 
Legge 24 ottobre 1949, n. 803 (G. U., n. 259): Termine 
perentorio per la rimessa delle fatture attinenti 
alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate 
ai Comuni anteriormente al 1� luglio 1947. -Si 
tratta dell'introduzione di un termine di prescrizione 
la cui brevit� � giustificata dal fatto che il 
diritto al pagamento � ormai nato da molti anni e 
l'indugio nella riscossione � da addebitarsi proprio 
ai fornitori. La legge � stata emanata in seguito a 
parere di questa Avvocatura generale su alcune 
questioni insorte. � 
�'2. Legge 10 novembre 1949, n. 805 (G. U., n. 260 
suppl.): Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 
1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte 
straordinarie sul patrimonio. Si veda la importantissima 
relazione in �Le Leggi�, 1949, pag. 936 e seguenti. 
-Notevole l'art. 10 il quale introduce l'istituto 
del sequestro conservativo, analogo a quello 
vigente per la imposta�sui profitti di guerra. Questo 
sequestro, peraltro, richiede giudizio di convalida, 
a differenza dell'altro regolato dall'art. 19 del Testo 
Unico della legge sull'imposta straordinaria sui 
profitti di guerra. 

3. Legge 24 ottobre 1949, n. 810 (G. U., n. 264): 
Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, 

n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione 
e la liquidazione dei contratti di guerra. La 
norma pi� importante contenuta in qu~sta legge 
� l'art. 4, il quale estende a tutti i contratti di noleggio 
e gestioni di navi, anche se non qualificabili 
com.e contratti di guerra il principio della non influenza 
.della svalutazione monetaria .sulle liquidazioni 
dei compensi spettanti. Potrebbe addirittura 
pensarsi che tra le pretese fondate sui ritardi nella 
liquidazione e che sono escluse dal computo a favore 
delle parti private ci siano anche quelle relative 
agli interessi, i quali sono appunto basati sul 
ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. 
Naturalmente, per le liquidazioni dei contratti 
di noleggio non costituenti contratti di guerra, 
non possono applicarsi le norme processuali contenute 
nel decreto legislativo n. 674 del 1948. Si veda, 
per quanto riguarda quest'ultimo decreto legislativo 
n. 674 quanto � det.to in questa Rassegna, 1948, 

n. 6, pag. 13. 
4. Legge 7 novembre 1949, n. 857 (G. U., n. 279): 
Nuova disciplina delle industrie della macinazione 
e della panificazione. -Le licenze previste dall'articolo 
6 di questa legge sono autorizzazioni amministrative. 
Il rifiuto di concederle pu� ledere soltanto 
interessi legittimi e non diritti soggettivi. Il 
.ricorso al Consiglio di Stato � ammesso soltanto 
contro il provvedimento del Ministero dell'industria 
e commercio previsto dall'art. 15, il quale configura 
un caso di ricorso, gerarchico improprio. 

5. Legge 12 novembre 1949, n. 860 (G. U., n. 280): 
Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia 
civile, notificati anteriormente al 1� luglio 19415. Questa 
legge, certo molto necessaria, ha il grave 
difetto di essere giunta in ritardo e fallisce cos� in 
gran parte agli scopi che doveva conseguire. 

6. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, 
n. 884 (G. U., n. 286): Funzionamento delle Commissioni 
di Conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato 
di Pace. -La natura giuridica di queste Com.missioni 
pu� sembrare dubbia, m,a certo vi sono molte ragioni 
per ritenere che esse abbiano carattere giurisdizionale; 
ci�, soprattutto, non appare discutibile nel caso in 
cui si nomini il terzo membro, appartenente a Stato 
neutrale, quando non si raggiunga l'accordo tra i due 
membri rappresentanti rispettivamente dell'Italia e 
dell'altro Stato ex nemico. Naturalmente si tratta di 
giurisdizioni aventi carattere internazionale che perci� 
stesso non possono essere ricondotte nella cate--goria 
delle giurisdizioni speciali, cos� com.e sono 
comunemente intese nel diritto interno. Dato, comunque, 
questo loro carattere potrebbe ritenersi 
�che la difesa degli, interessi del nostro Stato dinnanzi 


278 


, ad .esse spetti de iure all'Avvocatura dello Stato, 
la qual� (arg. ex art. 1 T. U. 30 ottobre 1933, numero 
1611) ha istituzionalmente la funzione di 
rappresentare e' difendere l'Amministrazione statale 
davanti tutte le giurisdizioni ed in qualunque_ 
sede. Comunque ogni questione che poteva sorgere, 
� stata in patica eliminata nominando agenti del 
Governo italiano (che, per l'art. 3, svolgono appunto 
le funzioni di difensori degli interessi dello Stato 
Italiano), degli avvocati dello Stato, i quali, in questa, 
come in tutte le altre attivit� di Istituto; sono 
soggetti ai poteri di vigilanza e coordinamento del1'
Avvocato Generale dello Stato. 

7. 
Legge �1� dicembre 1949, n. $96 (G~ V., n. 289.): 
Cessazione dell'effecacia, a -decQrrere dal 31 dicembre 
1950 dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 1� 
febbraio 191/i, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione 
delle co_s_e .mobili di pertinenza dello Stato da parte 
di illegittimi possessori. -La cessazione dell'efficacia 
si riferisce, naturalmente, ai casi in cui le notizie 
previste dall'art. 2 del decreto legislativo numero 
32 siano fornite dopo il 31 dicembre 1950, 
ma non ai casi in cui, fornite le notizie anteriormente, 
l'Amministrazione non abbia entro il suddetto 
termine deciso, nella sua assoluta discrezionalit�, 
sulla conc�ssione del premio. 

INDICE SISTEMATI�co 
DELI_JE C ON SUL T.A ZIO N I 


AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Amministrazione 
abbia l'obbligo di indennizzare uno 
scrutatore che sia rimasto infortunato durante il suo 
l:lervizio presso un seggio elettorale (n. 95). -II) Se 
la esenzione doganale accordata a favore dell'U.N.

k R.R.A copra anche i successivi passaggi della merce 

fu. importata (n. 96). 

p 

ANTICHIT� E BELLE ARTI. -Se la dichiarazione 
di inefficacia, ai sensi del decreto l�gislativo 
5 ottobre 1944, n. 249, della autorizzazione data dalla 
Sopraintendenza alle Belle Arti ad un particolare 
uso di un edificio artistico valga a porre nel nulla tutte 
le delibere comunali adottate in base a tale autorizzazione-(
n. 10). 

APPALTO. -I) Se la questione della applicabilit� 
alla clausola di �revisione dei prezzi della Legge del 
1938 o di altre disposizioni, sia di competenza del Collegio 
arbitrale o invece del Ministero dei lavori pub


9'1ici (n. 113). -II)' Se la concessione del premio di 
� acceleramento escluda la possibilit� di chiedere la 
revisione dei prezzi (n. 114). 

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se 

.la Federazione Italiana Consorzi Agrari possa pretendere 
il discarico di partite di generi alimentari di 
importazione, di cui alla.gestione per conto dello Stato, 
per il solo fatto che i verbali di constatazione degli 
ammanchi risultano sottoscritti anche da agenti della 
polizia giudiziaria (n. 17). 

ASSICURAZIONI. -I) Se si applichi la prescri~ 
zione quinquennale a danno di un lavoratore a carico 
del quale siano state effettuate le ritenute per contributi 
assicurativi, poi non versa~i per essersene illecitamente 
appropriato il rappresentante del datore di 
lavoro (n. 17). -II) Se ai� contributi assicurativi 
versati in Africa Orientale possa attribuirsi lo stesso 
valore dei contributi versati in Italia (n. 18).-----'-III) Se 
ai fini della costituzione delle riserve matematiche 
e delle cauzioni delle imprese assicuratrici possano 
essere utilizzati i titoli emessi dall'Istituto di Credito 
per le Imprese di pubblica utilit� e dall'I. N. I. (numero 
19). 

AUTOVEICOLI. -I) Se le norme in materia di 
revisione� delle patenti per la condotta di autoveicoli 
debbano essere interpretate in modo da escludere che 
in sede di revisione siano richiesti requisiti di ~doneit� 

fisica maggiori di quelli richiesti in sede di concessione 
di patente (n. 20). -II) Se per gli autoveicoli della 

G. R. A. spetti l'esenzione dalla tassa di circolazione 
(n. 21). � 
AVVOCATI E PROCURATORI. -Se l'Amministrazione 
debba riniborsare ad un proprio impiegato 
le spese da lui sostenute per la assistenza in giudizio 
da parte di avvocati liberi professionisti per lite derivante 
da ragioni di servizio (n. 11). 

CINEMATOGRAFIA. -Se, per il solo fatto di 
essere stata annotata nel registro cinematografico, 
una citazione intimata ad un p~oduttore cinematografico 
e conte:n,ente la pretesa di avere una part_e del 
premio pr�visto dalle leggi vigenti, giustifichi il mancato 
pagamento del premio stesso da parte dell'Amministrazione 
al produttore (n. 4). 

COMUNI E PROVINCIE. -Se sia caduta in de. 
suetudine la norma dell'articolo 102 del regio decreto 

30 dicembre 1923, n. 2839 sull'obbligo della rati.fica 

prefettizia della deliberazione dei Commissari prefettizi 

(n. 19). 
CONFISCA. -I) Quali siano gli effetti1 dell'ordinanza 
di confisca, non ancora seguita dal decreto 
intendentizio di che all'articolo 4, decreto legislativo 
19 novembre 1946, n. 392 (n. 3). -Il) Se dopo emesso e 
trascritto il decreto intendentizio in esecuzione di 
ordinanza di confisca; possa l'Amministrazione procedere 
alla apprensione in via amministrativa delle cose 
confiscate (n. 3). 

CON'.I;'ABILITA DELLO STATO. -I) Se la ritenuta 
sugli stipendi e pensioni per debiti derivanti 
da responsabilit� amministrative sia regolata dal1'
art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (n. 57). 
-II) Se la ritenuta per i debiti derivanti da erronea 
liquidazione di maggiori assegni nei confronti di impiegati 
e pensionati sia regolata dal decreto legislativo 
19 gennaio ~939, n. 295 (n. 57). -III) Quale sia il 
significato della espressione �debito scaduto " di che 
al decreto -legislativo 7 maggio 1948, n. 656 (n. 58). IV) 
Se il termine previsto dall'art. 1 del decreto,legislativo 
7 maggio 1948, n. 656, sia di prescrizione o di 
decadenza (n. 58). 

CONTRABBANDO. -Quale sia la natura dei cosidetti 
atti sintomatici di contrabbando (n. 12). 


-280


DEMANIO. ~ Se ai beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile della Pubblica Amministrazione 
sia applicabile l'articolo 053 Codice civile �(n 65). 

ELEZIONI. -.Se l'Amministrazione abbia l'obbligo. 
di indennizzare uno scrutatore che sia rimasto 
infortunatQ .durante ilJmo servizio presso un seggio 
elettorale (n. 1). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se il diritto 
stabilito a favore dei Comuni di avere dallo Stato i 
fabbricati �appartenenti ad Enti ecclesiastici soppressi 
comprenda anche il diritto ad ottenere l'area risultante 
dalla distruzione del fabbricato avvenuta per 
fattci bellico (n. 7) 

ESECUZIONE FISCALE. -Se per insinuare nel 
passivo fallimentare un credito tributario per profitti 
di contingenza sia necessario iscrivere a ruolo l'intero 
carico prima dell'accertamento definitivo (n. 15). 

� ESECUZIONE FORZATA. -Se siano pignorabili 
gli animali acquistati d�i coltivatori diretti con i contributi 
di che al decreto-legislativo presidenziale 1� luglio 
1946, n. 31 (n. 7). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 
-I) Se anche alle occupazioni di urgenza disposte per 
la costruzione di cimiteri alleati di che al decreto-legislativo 
5 luglio 1945, n~ 429, si applichino i principi stabiliti 
dalla Corte Suprema in materia di pagamento della 
indennit� relativa, sotto forma di interessi sulla iridennit� 
di espropriazione (n. 46). -II) Se un'accordo 
per la determinazione del prezzo di un immobile in 
vista di un'eventuale compravendita, possa impegnare 
l'alienante quando la vendita non sia avvenuta, a 
subire quel prezzo come indennit� di espropriazione 

(n. 47). 
� 
FALLIMEN.TO. -Se per l'insinuazione al �passivo 
ftimmentare di un credito tributario per profitti di 
contingenza sia necessaria �l'iscrizione a ruolo in via 
provvisoria dell'intero carico (n. l). 

FALSO. -.Se costituisca falso materiale o falso 
ideologico il fatto . di colui che formi un documento 
ideologicamente falso qualificandosi falsamente come 
titolare del potere certificante (n. 2). 

FERROVIE. -Se ed entro quali limiti lo straniero 
abbia. diritto al risarcimento di danni deriva:q.tigli da 
infortunio ferroviario in Italia (n. 89). 

. GUERRA. -I) Quale sia il significato del termine 
cc debito scaduto� ai sensi ~del decreto-legislativo 7 maggio 
1948, n. 656 (n. 104). -II) Se la cattura da parte 
dell'Esercito itaiiano di automezzi militari in Francia 
escluda l'obbligo di pagare su tali automezzi dazio doganale 
quando essi dal Governo italiano vengano 
venduti a privati (n. 105). 

IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se nei confronti dell'impiegato 
che si dimetta quando l'ente pubblico � 
in liquidazione si applichino le stesse norme che secondo 
il regolamento si ~pplicherebbero nel caso di 
dimissioni in genere (n. 198). -II) Se nei confronti 

di un lavoratore che abbia interrotto il rapporto di 
lavoro nel 1938 per adempiere agli obblighi di leva e 
sia stato poi tratt.enuto in servizfo militare fino al 1942 
si applichi il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 
1946, n. 138 e il decreto-legislativo 28 gennaio 1948, 


n. 52 (n. 199). -III) Se l'Amministrazione sia obbligata 
a risarcire i danni subiti da un impiegato che sia 
stato rapinato mentre si recava in gita di servizio (nu. 
mero 200). -IV) Se un sottufficiale il quale, sfruttando 
un errore del distretto, sia rimasto illegittimamente 
nella posizione di licenza straordinaria per alcuni anni, 


� possa poi pretendere di essere riassunto basandosi 
sulla circostanza che era stato ammesso alla carriera 
continuativa (n. 201). -V) Se si possa, dopo l'emanazione 
del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262 procedere 
a licenziamenti di impiegati non di ruolo in applicazione 
dell'art. 9 del decreto-legislativo 1� ottobre 1947, 
n. 1121 (n. 202). -VI) Se l'indennit� sost�tutiva del 
preavviso e quella di anzianit�, qualora la risoluzione 
del rapporto di impiego sia avvenuta per morte� ;, 
dell'impiegato debbano. essere attribuite secondo le n 
norme della successione legittima (n. 302). -VII) mili 
Quali siano le norme da seguire per la ritenuta sugli ~ 
stipendi .degli impiegati per debiti derivanti da responsabilit� 
amministrative o da percezione di somme 
a titolo di assegni non dovuti (n. 204). -VIII) Se 
l'Amministrazione sia tenuta e rimborsare ad un impiegato 
le somme spese per assistenza giudiziale prestatagli 
da avvocato libero professionista in un processo 
derivante da causa di servizio (n. 205). 
IMPOSTE E TASSE. ~ I) Se sia dovuto il dazio 
doganale su cose apprese dallo Stato all'estero a titolo 
di preda bellica e succslssivamente rivendute in 
Italia a privati (n. 115). -'II) A chi facciano carico 
le spese per il funzionamento de�le Commissioni cen{f.@ 
suarie provinciali (n. 116). -III) Se una ditta appai-' 
tatrice del servizio delle imposte di consumo possa 
cedere l'~ppalto quando a suo carico sia stato iniziato 
procedimento per far dichiarare la sua decadenza dall'appalto 
medesimo (n. 117). -IV) Se il sindaco, nel.� 
deliberare la concessione di un servizio di appalto .di 
imposte di consumo, possa variare le clausole contenute 
nel relativo capitolato, sia a favore che contro 

. 
l'appaltatore (n. 118). -V) Se la esenzione doganale 
accordata a favore dell'U. N. R. R. A. copra anche .i 
successivi passaggi della merce importata (n. 119). VI) 
Se la G.R.A. sia esente da tassa di circolazione per i 
suoi autoveicoli (n. 120). -VII) Se la G. R. A. sia 
esente dalla tassa di concessione governativa di cui. 
all'art. 184 della tabella (n. 120). -VIII) Se i decreti 
legislativi in materia finanziaria siano validi anche se 
non emanati di concerto con il Ministro delle finanze 

(n. 120). -IX) Se per le trasmissioni mortis causa 
fra �figli naturali di un medesimo genitore sia dovuta 
l'imposta successoria come per le successioni tra 
estranei (n. 121). 
IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se la vendita 
effettuata da una societ� per lo sfruttamento dei boschi 
del taglio di un bosco e di tutte le attre!fzature 
necessarie per effettuare il taglio .stesso, costituisca, 
ai fini dell'imposta sull'entata vendita di azienda (numero 
16). -II) Se l'art. 9 del decreto-legislativo 3 mag-� 
gio 1948, n. 799 possa applicarsi anche al ca?o di vendite 



-281 


da parte del produttore delle merci per tramite di commissionari 
(n. 17). -III) Se, ai fini dell'imposta sull'entrata, 
il trattamento da farsi ai pagamenti per for,nitura 
di gas, acqua ed energia elettrica, effettuate in 
relazione ad immobili requisiti dagli alleati, debba 
essere quello praticato per le forniture analoghe fatte 
all'Amministrazione dello Stato (n. 18). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se sia dovuta la 
tassa di tr.asferimento su un contratto di compraven_ 
dita mobiliare non redatto in iscritto quando l'esistenza 
del contratto stesso risulti da una sentenza 
resa in giudizi� tra uno dei contraenti ed il mediatore 
che pretende il compenso per la mediazione (n. 58). 
-II) Se l'errore di calcolo o il grave ed evidente errore 
di apprezzamento possano essere ipotizzati in 
relazione al mancato esercizio da parte delle Commissioni 
tributarie, del potere di aumentare lo accertamento 
(n. 59). 

; IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -I) Se ai 

fu. fini delfimposta di R. M. la gestione di esattorie e ri


F cevitorie da parte del B.anco di Napoli possa considerarsi
� azienda distinta da quella relativa alla gestione 
dell'attivit� creditizia del Banco stesso (n. 1). -II) 
Se l'imposta di R. M;. pagata da societ� di navigazione 
sugli utili risultanti dal loro bilancio possa essere con� 
siderata maggiore spesa al fine della corresponsione 
dei sussidi straordinari previsti dalla legge 23 gen_ 
naio 1941, n. 52 (n. 2). 

INFORTUNI SUL LAVORO. -Se si applichi la 
'prescrizione quinquennale all'azione di risarcimento 
del danno promossa da un lavoratore a carico del quale 

siano state effettuate le ritenute dei contributi assi-
6.@;'~i,trativi, ritenute non versate per essersene appropriato 
'%"fin funzionario dell'ente datore di lavoro (n. 14). 

LOTTO E LOTTERIE. -Se l'art. 240 del Regolamento 
per .i servizi del Lotto si applichi solo in regime 
locatizio normale (n. 8). 

NAVI. -Quali siano i limiti della discrezionalit� 
dell'Amministrazione nella concessione del contributo 
straordinario alle societ� di navigazione, previsto dalla 
legge 23 gennaio 1941, n. 52 (n. 39). � 

OPERE PUBBLICHE. -A chi spetti lapropriet� 
dei materiali di risulta degli edifici che vengono demoliti 
dallo Stato nell'esercizio .della sua attivit� di riparazione 
dei danni di guerra (n. 11). 

REQUISIZIONI. -�l) Quale sia l'influenza della 
svalutazione monetaria sulla indennit� di requisizione 
e sull'indennizz~ per danni derivanti dalla requisizione 
stessa (n. 72). -II) Se sia dovuto un indennizzo 
per la costruzione di opere stabili su un fondo r�quisito 
(n. 72). -III) Se i danni derivanti da requisizione 
debbano valutarsi con riferimento all'epoca di riconsegna 
della cosa requisita (n. 73). 

SERVIT�. -Se l'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, sull'onere delle spese relative 
agli spostamenti di servit� di elettrodotto abbia carattere, 
innovativo (n. 4). 

SOCIETA' COMMERCIALI. -I) Se il diritto al 
dividendo sorga nell'azionista solo dopo la deliberazione 
dell'Assemblea di ripartizipne degli utili (n. 14). 
-II) Se la cessione delle azioni prim,a della suddetta 
deliberazione assembleare importi la cessione del 
diritto al dividendo (n. ~4). 

'STAMPA. -Se la mancata pubblicazione entro il 
termine previsto .dal secondo comma dell'art. 5 della 
legge 8 febbraio 1948, n. 4 7, delle rettifiche pretefle 
dagli interessati in relazione a notizie di giornali quo�diani 
integri di per s� sola il rifiuto passibile di sanzione 
penale (n. 1). 

SUCCESSIONI. -I) Se le trasmissioni mortis 
causa tra figli naturali di uno stesso genitore siano 
cpnsiderate, ai fini trib�tari, come successioni tra 
estranei (n. 21). -II) Se l'indennit� sostitutiva del 
preavviso e quella di anzianit�, qualora la risoluzione 
del rapporto di impiego sia avvenuta per morte 
dell'impiegato debbano essere attribuite secondo le 
norme della successione legittima (n. 22). 

TRATTATO DI PACE. -I) Se ai fini del paragrafo 
9 lett. d) dell'art. 78 del Trattato di Pace pu� considerarsi 
proprietario il portatore dell'originale della 
polizza di carico di merci requisite mentre si trovava 
a bordo di navi nemiche (n. 12). -II) Quali siano i 
rapporti tra Armistizio, Trattato di Pace e Memoran.
dum di intesa di Washington ai fini del trattamento 
dei beni tedeschi in Italia (n. 13). -III) Se il Governo 
italiano abbia l'obbligo di annullare atti di disposizione 
compiuti su beni tedeschi in conformit� della 
nostra legge di guerra (n. 13). 


-282 


Dati statistici relativi agli affari nuovi pervenuti nell'anno 1949 

-

AFFARI CONTENZIOSI 

AFFARI 

' 

CONSULTIVI 

Penali 

Esecutivi

Civili 

TOTALE 

numero 

numero

numero 

uumero 

uumero 

-�-�-------� '------�------


�


Avvocatura Generale dello Stato ............ 
)) Distrettuale Ancona ............ 


)) )) Aquila ............. 
)) )) Bari .............. 
)) )) Bologna ........... 
)) )) Brescia ............ 
)) )) Cagliari ............ 
)) )) Caltanissetta ....... 
)) )) Catania ....... .... 
)) )) Catanzaro .......... 
1) )) Firenze ............. 
)) )) Genova ... .. ...... 
', 
l) )) Lecce .... : ......... 
l1 )) Messina ............ 
)) )) Milano ............. 
)) )) Napoli ............. 
)) )) Palermo ........... 
)) )) Per~gia ............ 
)) )) Potenza ........... 
)) )) Torino .............. 
)) )) Trento ............. 
)) )) Trieste ............. 
)) )) Venezia ............ 
TOTALE ... 

3.993 
64 
115 
154 
218 
87 
190 
49 
107 
149 
::'68 
415 
140 
70 
719 
l.078 
412 
54 
43 
312 
74 
49 
294 
,_ 
172 
12 
15 
46 
47 
22 
11 
1 
25 
20 
48 
44 
39 
7 
101 
301 
6 
4 
9 
23 
13 
5 
27 
. 
��-. 
893 
89 
84 
227 
8 
145 
176 
20 
260 
:;1 
57 
234 
157 
62 
628 
385 
98 
13 
21 
191 
30 
73 
6 
5.058 
165 
214 
427 
273 
254 
377 
70 
392 
200 
473 
693 
336 
139 
1.448 
1.764 
516 
71 
73 
526 
117 
127 
327 
(1) 3.908 
383 
166 
495 
1.215 
261 
288 
113 
314 
343 
1.113 
369 
312 
229 
728 
1.487 
379 
164 
99 
631 
247 
169 
1.380 
:=: 
9.15:l 997 3.888 14.030 14.792 


(1) Non compresi n. 890 consultivi speciali (direttive alle Avvocature distrettuali in singole cause). 
Raffronto tra l'anno 1939-e 1949 

1939 1949 

Affari contenziosi ................. -.............. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 .018 14.030 
Affari c0nsultivi ........................... � .. � �. �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13.021 


14.792 
TOTALE . . . 26.039 28.822 

@oN questo numero la �Rassegna� ohiude il 

wno seoondo a.nino di v-ita. 

Dfr�c ohe ossa � ogg�i quale m�a stata. irn� ongi.nc 
c1on�oep�ita n.on swrebbe affermazione dc�l tiitto e�sattn. 
Nata.) �nfatU.) pre�va.lan.t.omente por urna esrigen:::
a in,te�rna di coordi.ruimento) ha r<J,;p�i1damieri.t e atti~ 
rato l'aUertoZ'i<Yn�e del:ie Arnanrini8tra.;Jimvi dello Sta.t 
to, degli ai~vocati c dey'li studiosi) cpstringendoci 
~ a dwrlc quol.ia diff�i"siorM ohe �non era neU.e ilr!tten.~ 
zioni iniz.iali) siooh� Z.�' tinYbtwra. � s�ta.ta) ilr!t breve 

tempo, qivilntuplioatOJ. 

Questo lar:go oon-sen�so d<i, oui ia nostro inidativa 
� stata aggotto) se � motivo pe.�r noi di compiacimento) 
non do'Vr'� por� faroi p'(ff'de�re di 1/i8ta que'lle 

� 
chie� erwno1e restano le fi1w,"fi.t� deUa <~ Ra,.s�s�egna �, 
la qua.le non VU�Ol ess�ere wn. arohivio giurridfoo od 
ima p<J;les�tra pe�r s�twdri astra.Ui, per quarnto in.teressarnti) 
ma portavoae� dei nostiri quotidi(J!fl1i problerrvi 
oorn-0reti e. delie tesi ohej neU'irnoesisa!fl;te v�iceridia 
de�Ua V��ta giudfa�iarria) sono diismt.s�s1e nelle 
wulc dei no8tri palwzzi dJi goj,u.stizia. 

...., Tan;to meglio sar� s�e la eao di qiieisti di.bM.tiN 
.rcher� la. oercihia del nosifro Istitut.o per giiurn.rfere 
al/'/,Ohe aiie Amministra.z>iowi) ai magi.sfrati, 
rigli studiosi ed ai eol:~eghi del Foro. Da una p~� 
preoisa e tempestwa 001n0Boenza delle nostre tesi 
!l<J; part-e �di oo�s� larga sohiera df, ammliinis'fratori 
e g�triRti ohe) nei di11xrs�i campi di loro� competenza) 
.'l'i ocou.pa.no d.el oonterM:ioso s�tata.le, � ila 
attcnd.er.si 1tna magg�iiore re1oiprooa. oompren8ione 

r: non trasowrabil'i valntaggi di �rapiidit� e chiarOOZJa 
nr'U�a soluzione il/'/,. eoncrreto deZle .sin.go�le vertenze. 
Le finalit�; eh e oi provoniamo d�!fl;no) per s� 
stei:Nse) ragion.e ddla no8tra vn.s�i8tenz�a nel chiedet'e 
la eoUaboraz�ione di tn.ttii i <X>lleghi a.ila reda.
zion.e del no.stra periodtioo, il quale) per es�.s�ere 
pa1ri a.Z oo�mpito a.sse�gn.a.tog'li) dm;e� potere offrire 
11.na .sin.toNi de�l lavoro ohe si svolg1e� i.n ttU.tti gli 
'llffioi d.ell' A.m1ooatura delZo 8ta.to. E, perei�, ~881tna, 
ma.teria.. ne.s.suna q1t�estione va tra.sourrata 
quando abbia iin qualche ilr!ttere8s�e) a.noorch� si, d.ibatta 
1d1inwnzi le1 magi.strature di m.erito o affiori 
fo affari eon�,1iltivi trattati dalle Av'l/ocature 
dfatrett11ali. 

P�urtroppo do1bbiamo rilevare che la ooliabomzione 
rie�hi.esta � in larga,p<J;rte marn,,ea�ta o) pe.r lo 
meno da parte dei colleghi delle Avvocatu.re ddstrett-
Mali) n.on � stata qu,ella ehe er<J; d:a attend.ersi. 
Non ignoriainvo oort-a.men.te le diffiooU� nell-e quali 
si dibatte oggi la maggior palf"te. Mi nostri Uffici 
a 001t.sa dell'aitm.entata m.ole d�el lavoro e dell'i.na


<fognato n.iimero degli avvooaU e proouratori in 
B'ervizio. Le 8laU.~tiohc ohe p1tbblich�11mo in. questo 
1�m.mero de')'llWn,da.no un notevole a:Umento di la


voro in rapporto al 1939) mentre nei oonfronti d�i 
quell'amno gl:i avvocati e proeuratori in servizio 
sono� diimhrwvili. La ooperttt�t'a d:ene v<Liea.nze e�8istenti 
vnoontra) d'attr~a 1wrtc) delle dijji,oolt� dci 
ordine pratico (rla.ta la neoes'sit� di U!fl;a rigorosa 
selezfone che_ costilti�wc una� esigenza insoppriJnibile) 
.e so�lo gra.d11altn('nte potranno essere elimi1'/
KJ,f�e. Ma fmttanto i 200 avvocati e procurrator_i 
1"fl S�Or'V�~O dev�ono f a1t� fr'OYrt0tiC ll�d Ul/'/,U� mole dfi lavoro 
il C'lfti indice � dato dal numero d�egli affari (29.0�O 
circa) contenziOBi e oonsitlti�i;ii. peirv�en.it.ti nel solo 
anno 1949. 

Peraltro.il dis,agio a.ttraverso ii qua�le si svo"lge 
oggi ii nos.fro lavoro� non se1mbra pos,sa. gi!Ustifeoare 
la la�nienta.ta im..~uf]ieiente collabor-azi.on.e. L'argo


. mento 8arebbe oonfe'lt"ente S'C si ricihriedes81e l'inrvio 
di sioritU dii owr<J,;tt.ere purrrom.en.te dotvrinario�; non 
l�o � imlv�ec1e) quando la oo�llabom.zi.onie <J,;lla Rassegna 
srotu�risie:e) od a.~m,eno dovrebbe� s�oaturi;re�) c�ome itn 
n�'turale prroodoUo doUo studio de1lfo q~stioni tmttate 
neUe i;irng�ol�e vertenk!le) o deUo studfo� che si 
� dovuto fare por� inq1tadrar�c n.ei suoi esatti termini 
Ul/'/,�a qU!iBtnone od u.n istitu.to girurrid.i:Oo n1wvo 
in s�eil.e c'Orn,,suUima. Cos� oonoevpita) la 001l�labor:a, 
z�ione non cJstituiscc che u'n asp�etto) e non certo 
il meno i1m1portan.te) d,ez n.ogtr�o qtwtiJd/i.ano lavoro, 
la owi iitiilit� 'if;eve esBere� ,\�en.tittl� da tiitti: e) pa1t-tioolarmonte) 
dai pi� giovani ooilleghi, ai. quaU si 
offre l.'ocioasione (ohe m1si non p088ono e non deibbono) 
n10l l.O'f'O stosso irnterosseJ la.soiar ead.ere) di 
di1.~tingit.ersi e d'i d1frmostra1re -m concreto i,l pro'pri.
o .a.ttaoca1rn.cn.to� al n,o,stro la11o�ro prnfes,8i.onale. 
Nel ri.nn.ova1tie anooro urna voltia l'invito ad una 
pi1't inten.sa. ooUa.borazione per il nuovo a.n.no e�ogl�imo 
l'oooa~"ione� perr rivolgere �wn eilog"io ea ttn 
vivo rin.g1ra.z>iaim�en.fo al collega avV'. Aristide Sal


11atori) il quale, andw durante il 1949 h.CJ; curato 
in lar'{JCJ; parte la rerd.azione deUa Ra..s�scgna o pror1:
ednto al suo coordina�rn1ento. Un particolare ringraz-
iarncn.to i;a. an.crhc ai oolleigh� Di Ciommo e Graziano) 
ohe hal/'/,l/'/,.O prre�istato una oolla.b�1razione partioolarrnente 
internsia ed utile. Dev:e po~ es�sere ricord-
ata l'a'PPlf'~ata colZabora1<:ione dei e-0-llegh�: 
Oarugno, BeUi) Toro) Aria,g) Buonvino) Carat,"ita, 
lJ'oliffiW) V wrvesi) 8imi) Cata.ian�O) La Sala) Raf


.facle Bronzini, Gu.glielmi, Chiarotti, Eebori) Manza1ri) 
Malirnaonioo) Terra1nova) 8rwareis:e) Nigido, 
Chicco) Ca.rafa. 


(6104804) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.