...-.- 4:: ////;;', ANNO II -N. 11-12 NovEMBRE�D1c.c.;~� RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JA.ZIONE DI SERVIZIO IL SOLVE ET REPETE E LA COSTITUZIONE L'art G della, legge 20 m1M�zo l.SG5, n. 2248 sull'abolizione del contenzioso amministrativo� sau� cisce: � In ogm.i controversia, �d'bnrpoist11 gli a.tti di opposizione per essere ammissibili in giudizio debbono ~1sser�e a,ccom[Jaigna.ti ida>l cert'11icato di ip1agamento �ell'imposta, eccetto il caso che �S� tratti �i domanda di supplemento)), E' ques�to il [plI'incilpdio1 del solq;1e et repc1te, che �aJla dottrina. pi� antica e dall'a giurisprudenza, � .sfato inteso come limite della gim:1']s.di.zii-0ne del giudice rn.�dinario nella lite tributa.ria e conseguente applicazione a ta.Je lite dei principii fissati fla.!Ia stessa legge per delimitare l'attivim giul'is�izionale in rela1zione all'a.ttivit� amministrativa. .Infatti non .soltanto il principio � stalo i�itenuto una applicazione dell'esecutoriet� dell'alto. anuninistrativo, ma sopratutto una spedfica conseguenza del divieto di revoc.a e sospensione degli atti &~mministrativi da, parte dell'autorit� giudiziaria, Serch� in definitiva l'accoglimento della pretesa. del contribuente, che non abbia. previamente assolto all'obbligo del pagainento del trilhuto, viene a risolversi nella revoca dell'atto amministmtivo d�'imposiz.ione tribularia. Giustamente, perta.nto, � stato affe1�mato che il salve et rcpete non � un diritto singolrure, un privilegio della Finanz.a, :ma l'applicazione ai tributi di una norma generafo dii diiritto pu:bbliico (INGRosso: Diri.tto fi'Nwn.c., Vol. II, p. 56) . Pacificamente }ili� norma � �poi stata .intesa come principio generale applicabile a. tutte J.e entrate tributarie e non soltanto alle imposte dirette e indirette, ma anche alle tasse ed ai tributi speciali, no110h� a. tiutte le controve1rsie� tributa1rie (g.1udiz.ii di cognizione e di esecuzione) e �q11alunque sia il motiivo di QP'J10S1wione, 1sfa1 cll�e� la, ste1s1sa1 3!bibd:a, pe1r oggetto questioni di diritto materiale, che formale, con unica eccezione dei supplementi d'imposta. Nella dottrina pi� recente il principio � da alcun tempo oggetto di una critica, che intende negnre ad esso ogni ra,zionale fondamento, contestando che .ra.ppresenti una lo.g-ica� applicazione� di principii del vig�ente diritto puhblico, e quindi riducendolo a un non giustificato priviJ:egio della, Finanza. Si sostie111e, infatti, che da.ll'inoisse~vanz.a di �isso non deriverebbe a.ffatto, �ome sosteneva la. dottrina pi'� antica�, un temporaneo difetto di giurisdizione del Giudice ordina�rio, ma che � il principio in eisa/Jllle 1si conc11eti in mn ipre1Sill\PIP(>1sfo ipir()Ce1ss11�ale (rngigiettivo) o pi� s:pedfica.meute in u:na. eccezione processuale )) . l>all'anz.icletla premes:-;a teoriea si intendono dedurre dagU a1utoy1i, che la. rnistengono, i�ilievanti conseguenze p1"a.ticlie, �quali la non rileya� bilit� <li ufficio da parte dei giudici della eccezione e la non piroponibiliti�, della stessa. per la prima voHJa nel giudizio di cassazione. ,Sostanzialmente �s'tntende idegr'adare il solve et re�pete ad uno degl1i adempi.menti imposti ta.lvolta dalla legge all'a �ttore come condizione di ammis�sibilit� della sua domanda, �quale, per esempio, il reclamo all'Ammi: ntstra1Zi-Ome fem"01V�la1ria iper le a.ziioni r1elartive al tras:po.rto di cose, di cui al!:'art. 64 del'.e condizioni e tariffe, �ecc. (GIANNINI : Jstitu.'1ioni diritto t1'ibut.) pag. 1'91. ALIBSSI: Dilf"itto a.mm .. , pag. 158) . La .questione venne esa:minrut.t nel 1936 al Centro italiano di studi per le scienze amministra.tive:. in tale occasione la tesi del: Giannirii ve~me ampiamente cOl11d'utata1 ida.l Di Gei11nair10, che esvos�e s1ull'importante argomento il punto di vista del�i'Av\ oeatura. Generale, ottenendo che le considerazioni dai l:ui �s1vo.Jt.e, is:p1�lmte da1i rp1reL:edenti sto.rici dell'is tit'uto e del coordinamento della norm�a con i principii del tlirilto puhhlico, prevalessero nel dibattito (Vedi ll'ela.zione A1mocatura Generale 1930Hl41' n. 57). J)a, qnell'eipoca, l'o.ffiensiva. della dottrina, ehe intend �e svalutare il prineipio, � continnata ininterrotta�. Anche nella giurispwudenza tlella Corte .Su] 1J'ema., pure non ahbandonandosi le massinw tradizionali, si nota una rerfa perpJ.Pssit� cli motivazione sul fornlamPnto giuridieo dell'istituto, am1nettendosi h1, indi�pendenza concettuale del soli'e ut repcte claUa, iN'e1vocaibilit� giudiziaria .1leg�li aHi amminislrativi. Il SALVATORI (Uevol~1.zione llPl solve et repetle nella rccenfo giurisprudenza delna Qa.ssazi.on.e in G]ur. Oom1pl., Cu1ss., 1948, III, p. 47 -crftr. a1nche dello srteisso arut-011'e la nota. Lapubblica. zione tlel1 ruolo come presuP'posto della a.zione giudiziaria�, ivi) 1'948, I, ll. 159), annotando la, dec.isione delle Sezioni Unite 27 maggio 1948, n. 67.3, rilevava. che �l'istituto pi� che una evoluzione sta tra.versando una vera e propria &isi, e che se non pu� diJrsi che abbia trionfato la. tesi del �-Giannini, pn� ben dirsi che sia sta�ta abbandonata li~ tesi tradizionale che considerava il salve et reTH:: te come una apiplica,zio1nesrpecifica, dell'art. 4 dt>ll: i lr~:g'P snI eontenzioso amministrativo i>. "1" -258-.. Una manifestazione della crisi del princ1prn � nel ra,pporto della Commissione ecpnomiica del MiuiAtero della Costituente al!'Asse:mlblea ('pa1�te V, Finanze): nella rela,-zione, ispirata molto chia,ramente dalle teoric11e del Giannini, non soltanto si qualifica come ingiusto, secondo la maggioranza, �eg}'interpellati, il prjncipio a�che nell'attuale �sistema del conten.zios:o tributario, ma si a:ffierma che es:so rarpprese111ti una, di:minu~oille lllon lieve d�Ue garenzie giurisdizionali previste attua.lmente a favor �e del 10o:ntriibuente stes-so. Intendiamo prendere lo spunto da t:aJ:e affermazione per dimostrare non soltanto che il iprincipio del solve. et repcte non � in ailcun modo in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degl'interessi legittimi, a.ffermata com.e norma. costituziona,le dalla Oostitu.zione (art. 113), rn'a come proprio dallia, detta norma, s� i�nzionalmente interpretala. nell'armonico coordinamento dei suoi varii comma, si ricavi l'esigen~'t� as�soln la che. cardine del contenzioso tributa.rio debba rimanere, a.nelle nella prossima riforma., il solve et repetc, per il �quale il fondamento giuridico e raziona. le resta �quello indicato dalla dottrina tradiziona, le, che riceve anzi nuova conferma, delle norme de.Ila Oo1srtii.tuzii.one. 1Sn. �q1Uieista Rrus1se1gm.a � �s.ta.ta dn,ta, la dhno1strai7'ioille che Ja. Costituzione della Repubblica italiana � ispirata al p.rinci�pio <lena divisione dei poteri (Vedi anno I, fase. 7-8, p.�I e segg. :nonch� lo� studio del Rocco F. in fase. '9) e come per i .rappnrti fra la funzione giurisdizionale e le attivit� degli a.Itri poteri statali la. co�stituzione non ha sostanzialmente innova.to all'a legislazione precedente,�util.izzando. anzi tutta. l'elaborazione scientifica e giurisprudenziale del diritto pl,bblico ii:Jaliano in tema dei limiti della funzione giurisd1ziona~e, �quale si � svolta, dalla leig1ge del 1865 aJ.la. crea.zione e sviluppo degli organi della giustizia wmminist'ra�tiva (per una. rapida sintesi Ili taJi sviluppi in relazione ad ,uma. particola.r1e arppolicaJ?Jione .del sofoe ot ropete cfr. lo studio del' 'l'oro in Hass.: Avv. ann�o II, Jl. 37). Anche dopo l'entra.ta in vigore della� nuova coRtitnzione la legge 20 marzo 1865, aHeg. E � sempre la norma, fondamentale, che fissa il limite deHa fmnzicme giu11�isdizionale con l'attiiviti�, ammiiniisb;a,tiva clello 1Stato. I prindpii informatori della legge del 1865 ricevettero, infatti, un ulteriore pe!'foziouamento con la leg1ge s1ui conflitti di at'tr1Lbiuzione <lel 1877, con la rref~zione e �Bviluppo degli organi della giustizia rnmministrativa, che attu� la tutela degl'interessi, con le norme del� codice di procPdum dvile relative al regolamento di g�iurisrliizione: mfu le norme !basilari della legge stessa rimasero ferme, conie cardine del diritto pubblico� ita,liano. Le &tesse hia0nno ,;_1s1piimito la. nuova. iOostituzioo�, di ooi nes1suna, norima. �' ~n belll.ch� miniml()1 co0ntra1sfo com la legge suddetta�. La legge,. sull'abolizione del contenzioso amministrativo era una. legge di schietta, ispirazione liberale, che ais,sicu:r� a tvtti i d.fuitti soggetti'Vi del citta.diJno sia. civili, che .politici fa, wt1ela, giwrisflizionale, aucorch� fossero Rta�ti emanati atti dalla Pnbhlica AmminiRtrazione: snlla materia. d'impo sta concesse ai cittadini la tutela dell'azione avan ti a.i giudici ordinarii, menti�e per il passato le controversie i�elative era-no riservate ai ti'ibunali del contenzioso amininistrat:ivo�. Il pI'inelpio del wtw et repete norr � stato una creazione cleHo :Stato autoritario, ma dsp�nde ad intime esiganze di log�ica. del sistema.:giuridico.. S'.e la legge del 1865 ha. potuto dai successivi svi luppi legislativi esser�e perf�:fona.ta., non ;ha potuto peraltro, essere superata, perch� veramente' costi-. iuisce un. monumento di sapienza giuridica, in .quanto le varie no�rane, attuando un iperfetto, e�quilibrio fra i �poteri deUo Stato, sono intimamente e reciprocamente coordinati. l!1 principio del solvc et 1�epete non pu� cons1i derarsi staccato. dai principii dell'esecutoriet� del l'atto amministrativo e del divieto ;per 1 g�iudici ordinari <li revoca e modifiea dell'atto amministra livo (a_llo d'im11osi1zione trilbutaria). Pertanto la dottrina. tradizioniile ha, sempre giustamente :insi-� stito nell'intilll.la correlazione del!'' istitnto _con 'i principii del.la legge. 1Si � tenfri,to di critica1m1e fa, raziona.ljt�,; :con te. stando elle esso� derivi dal principio d�lla e's�tn toriet� �el1'a.tto. ainmini.strativo e del Q.ivietn di revoca e moidiJfica di esis�o i!Il ivia gelll.e11'a.le salllCira dall'art. 4. L'avversa dottrina a'vverte g�usta:pien te l'impm1auza dell'indagine, perch�, llna .v-0lta eHJ.nh1<.t.to0 il fondamento raziona�le e g�iuridico,, sa rebbe1 agevole dimostrare che l'istituto � �contra iuris rationem, U,n odioso privilegio del fisbo�,~ a!dC�i rittnra incompatibile con i principii dello "Stato democratico. .. ' � ,.� � Infatti la relazione dell:a. Commissione eDoilo. mica, aiH'As0sem1ble:a Go1s.tit'l1.ente non si � �liimiitat~,,. alla. ripetizione degli argomenti, .con ~cui .al)itu.a:&f@ mente si combatte la razionalit� del principi~, m.?i � ainda.ta. ~i� oHtr<e affeirmamdo 1'.irngtustj~, dcl n11'\i:cy. dpio stesiso, ;p:ercih� esiso vulnerereb1be *l!ddirittura }a. tutela gtnrisdiiionale dei diritti del cittatl.i11tJ1 Giunti a tal punto sarelilbe suffi.aienfti,:un'altro pa.sslQI, ohe, 1P1eir 1qua.nto e.i cons~,, no~v�: a~-01111 stia.to te:Iitafo�, 1per afl'eirmare che Pis�titufo,san:ebib� tla.vv�ero �in colll.tra.sto -oon i ,pa"imcip�ii;<lelfa,;iv,ig-i�n1:if' Co1stituzfotn.e. _ ... Viene cos� posto a. fuoco. il grave e� de�licato.".prn ble:ma d�ella compa.tihilit� dell'istituto con il pi;inc ci'Pio della tutela ginris<liziona.le dei diritti e' de� gl'intereis1si legitUmi �SM1cito tlall'a,1't. 113. llt><lla. Oo stitu1zione.' Come giit a,blJiamo enunciat(} il nostro assunto f. che la� tesi non soltanto � a.b�rante; in �quanto l'i.stituto � perfetta.mente compatibile con la mas sima tutela giurisdizionale, lll.la che la stessa nor ma dell'art. 113, considerata. integralm:ente nel l'armonico coordinrumento delle sue parti, postula la, necessit� del solve et-repete, che doV'r� conti nuare ad esisere un principio fondamentale del di ritto tributario, essendo, in sostal,.l_Zi),, la trasp�si� ziOille a.Ua lire tribumfa di um. nommala li:mit:e aWattivit� giurisdizionale in relazione aU'atfivit� amministrativa, limite �che � stato riconfermatQ. in via generale dalla costituzione. Il ipdmo capoverso dell'art. 113, sul �qua-le unic� mente, attraverso una interpretazione non rispon -259 dente n� allo spirito, n� alla lettera della norma, potrebbe cerca.rsi u_na giustificazione della tesi da noi combaittuta�, stabilisce: � La tu,tela giurisdizionale non p.� essere esdusa, o limitaita i particolari mezzi d'impub"llazione o per determinate categorie di atti >>. Come risulta dai ]:a;vori prepfwatori e come concor �demente ha posto in evidenza, la pi� autorevole dottrina. (BAI.LADORID ,pALLIEJRI: Di1n~U.o oostitU�J., p. �234; AMOR'l'H: La c'Ostitiizion.e italiana ip. 112, ecc.) la. norma 1'illi]_)~�eseintia. 1UJ113J irea.ziione alla tein�enza, accentuatasi nel, periodo fa.sdsta, per esigenze dello stato autorita.rio, di sottralt'rie taluni pi'ovvedimenti amministrativi, in tutto o in parte, M 1s1inidraicaito 1giurisdi:zionale, 1()1 dich~a.i"Mldo, i iprov- vedimenti stessi non illllpugna�biH o escludendo su di essi il penetrante sindacato di legittimit� dell'eccesso di pote-re o consentendo unicamente il ricorso in via straordina,ria a,l Capo dello Stato. Questa, � la portata della norma. costituzionale, che a<ffi�la aUa norma legislativa ordina.ria di sta.bili. re per ogni sing�olo r�rpiporto giuridico le condizioni ed i limiti concreti per l'attuazione della tutela giurisdizionale. 1 Se, [Jer ais:siu~do, vohiisse ritenersi inoo1stitu~ionale ogni no�rma di legge, che disciplinasse in concreto, fissandone i limiti di e�sercizio, n �potere di a~fone, d-oweib1be a.ffurmrursi no!Il soltanto fa, incostituz; ionaliti1 del solve et repete, ma, per essere oonseigmiern.ti, la incostituziolilaJit� di-tutte le norme che stabiliscono termini� d_i 1wescrizione /breve o di deicaldenza. o s111ibo�11dinano l"azione alla,./)_)il'-O/)_)OGizione di ricorsi in via amministrativa o all'esper. iimeinto di i:Jeintf!,tiJVi di conciliJa,z;ioiIH~. In tutti questi ras�i, con molta. �su1peir1ficialit�, potrebbe :pa1rlail"si vi UiOO. limifaiz.fone delfa, tutela, ginliriJsdiz,�01113!le da1 paa."be del l�eigiisliatoo"e, ma ci� s~webhe jmes1atto �!n quanto fa :norma costituzionaJe n-on impone che1 i pI"esuipposti ip!roces1siooli e le co!l1diZ!iooi deill'~o.ne sia.no uniforimi per tutti i rapporti giuridici : una norma legislativa. potrebbe ritenersi incostituzionale, �soltia.nto, quamdo T'0Thde :p1ra.tic.rumimte ]Illl)_)o.s1sribile la tutela giurisdizionale: �Come, per esempio, potrebbe 1mmaigina.rtSi per� terilU.ini di dieca�d~a. Cl()IS� 1brevi, da �rendere impos1silbile o sommairnente difficilie di tistitui!l�e il giu.flizio. Il so111,'e et revete non esclude la tutela. giul'isdiziona.! e: esso, .consentendo di adire l'Autorit� giudiziaria soltanto dopo il pagamento del fributo, no111 esdude 1:1ale tutelai, 1percl1� derterm:ina. una :iincompetenza� temporanea e� non definitiva. Al riguardo � opportuno ricordare brevemente come ampiamente si discusse in cl�ttrina della, vali- dit� della clausola del 80lve et repete inserita in contra.cli sinallagima,tici privati. La dottrina fu i)l'ofonda~mente divisa, anzi poteva dirsi preva.lente la tesi di coloro, che negavano validit� alla, claus�la, come negozio di diritto proeessuale, inteso a limitru1~e la. igilllrisdiziollle �del ('Tiudioe. Il OHWVIDNDA (Js'tiit. �di dirritto prorcie.s.8., cp. 89) dkhiar� che� il pa;tto si risolve in un regolamento convenzionale della cognizione del giudice, il qilale si trov31 costretto a sepa,ralre l'eccezione-dall'aiione, cose che solo la legge pu�, per ragioni particolarissime (favor- e del fisco, tuteJ'a del titolo cambiario) disporre 2 com uorma, esip1"es1sa. .� Ed! il OR1sTOFOLINI (Solve et repete in � iStudii delle scienze giuridiche e sociali dell'Universit� di Pavia �, n. 63, rp. 6-7) contestava � la validit� di patti che poirtano a limitare o a disciP'linare ad arbitrio de-Na volon:tl:\ privata l'escl'l'.izio del potere di giurisdi1zione, che � cos� geiloisa e d'a.ticosa1mentie coniquilistaita, p1reroga.tiva dello 1Stato �. Per la, validit� -ilella, clausola. si pronunzi� invece il 0ARNElLUTTI ( << Ri~v. diritto prroc-es:suale civile l> 1936, p. 81 e segg�.), il �qual:e dimostr� che l'effetto della clausola era �quello di subordinare a un one.re la proponibilit� delle eccezioni: quando l'onere sia adempiuto, al Giudice � libera-la via per�� 1pro-nunz;iall'e a.nche sulle doma111de, che altrimenti si avrc~Jbero come non proposte. La, giurisprudenza del 'Supremo Collegio fu, invece, costa.ntissima nel riconos-cere validit� aHa cla.rniola, non ritenendo sussistenti le ragioni di ordine pubblico addotte in contrario. E' opportuno esporre gli argomenti addotti dal ~�upremo Collegio per sostenere la validit� del!ta clausola., pe1-ch� alcuni di essi hanno� va�lidit� anche per il quesito che ci inte�ressa. Spig�olando dallie motiva~ ioni delle varie deci.f~ioni, cosi il PRmsurrr1 (Solve et repete in �Nuovo Dig. It. �, Vol.. XII, p. l, p. 573) liiriassume: � La !llUUit� della clal\l!sola non � sancita dallai legg�e, n� si desume, dal suo sistema informa.to anzi al pl'incipio dell'a.utonomia <leUa volont� privata. Come non � invalido il patto dell'anticipazione del prezzo1 pur potendo accadere che mai la prcsta;.:.ione sia eseguita, a un di- 1n�esso non � illecito l'obbligo di da.re il corrispettivo p1�ima. che .sia accertato un inadempimiento che si eccepisce. Il pa,tto mfra a prevenire contestaziooi capriccio8e, 13 non elide, ma rimanda i;l1 regolwmento dei oontrasti secondo giustizia. Si paga in un dato m1ornento sotto riserva di ripetizione, ove Viriademvienza sia effetti'llYJJn~ente dimo8trata. l'Yll tutti i negozi pu� essere stabilito l'ordine de�gli adem.pimenti. Ohi deve per prirno non pu� sottrar8i. Non �vero che 8i violano oos� gli e8sentialia negotii e che si ammetta la riWU'Yll.~ia vreventiva ai mez2�i di protez-i'One prem.<;-U dalla ~egge. Jn, ileflnitiva i reqttisiti del. d'ir-itto ven.gono riconosciuti, n.� si abdiea a,d eoo1eiz:io11.i fondamentali-, le qu,aU bein posso'Ybo e8sPre sollevate, sebbrne la 1'i.sol'u-zione segna. �� ttn secondo tempo�. . Come � noto, nell'ambito de} diritto rwivato, il legislatore ha troncato ogni que�stione, riconoscendo ]a, vaJiflit� �diel partto, rquale t�Jm!PO['aillea. p!l�eiclusione a.Ua parte onerata alla p.roponilbilit� di azioni ed ecce.z.ioni. Le o�pportune limitazioni dell'articolo 1462 c. c. ,scmo igiusit:iific:a.te nell'rumbito di raij)�porti priva.tistici, ma non 1o sa�rebbero in rela-zione a una attivit� amministrativa, 1quale l'atto d'imposi1Z< ione tribui.alria, che � assistita, dalla, presunzione cli legittimWt, che a,ccompa.gna gli a.tti amministrativi. Quello che � importante rilevare, e che giustifi. oo. questa. rup[Ja.rente d:iig1r.es�sionie d�el n0is:tro teo.nra, � ohe fa, 1soos:i!htilit� della giiu['i�s1prudenza,, ne11a d.iihatt111ta questione sulla. yali:ditl� della clausola nei contratti di diritto p.riva.to, aveva recisa:mente esoluiso clie la �stesisa ]Illl)_)�o1rtra1'l�se una esclu.sfo1!e o -260 lillllitazione grave della t.utela� giurisdiziona;l'e, per cui dovesse ritenersi contrario a, principii di ordine 'Pubblico, 'e ci� Jlonosita!llte l'ailta autorit� di un ma.estro del diritto processuale �qua.le il Ohiovenda. Sarebbe, ,quindi, ::Mssurdo riconoscere all'a�utonomia privata la, possilbilit� d'inserire validamente nei contratti dausole, che subordinino il concreto eseJ�cizio della tutela giurisdizionale a.I verifica.rsi del presupposto del pa�gumento del prezzo, per 'poi nega.re tale potere al legislainr'e, il 'fJUa,):e, secondo il contra1io assunto, violerebbe addirittura la costituzione ,staMlendo una incompetenza temporanea del Giudice. L'a-rt. 113. l�� opv., i'llteJ1fl!l'e'ta,to nel suo spi:rito e nella 1S1Ua. lertitell'aJ�e dfaione, ha. riferrimento UThieamente alla esclusione della tl1tela giurisdizionale dei diritti e degl'interessi. Il termine esclusione (nel progetto reda.tto daHa collllmissione dei settantacinque era� usafa .l'e,spressione soppressiorn') � tr01ppo chiaro, per potersi fare rientrare nella norma una incomipeten1za temporanea, cos� come fa, osservanza di particola.ri adempimenti per la proposizione dell'azione. In tail caso l'interp�rete farebbe evidentemente opera d'integrazione della norma, merc� un supp1'emento analogico, procedimento che non pn� essere consentito in un sistema giuridico, in cui vige una� costituzione rigida.. In esso, 1quando la. norm~ costituzionale non dispone, non pu� sussistere alcun limite per l'attiv~t� legislativa. Abbiamo arrche chia,rito in precedenza il sig.icato delle esp�ressioni (particola1ri mezzi d'impug; n:az.ione e deteinmin:a,te ca;be~101rie dii atti) e non intendiamo ri1Jeforci. Il principio del salve et repete non eisclude che nella lite tributaria la tutela del diritto soggettivo del privato sia, coimplda: swr�, poi compito della, riforma del p.rocesso tributa.rio lo st'ndiare con quali modalit� possono essere portate all'esame del Giudice le questioni' relative alla valutazione del reddito, le cosidette questioni di estimazione semplfoe. Se il primo. carpover�so dell'art. 1rn non esducle la COlll[lilltibilit� oon i principii della vigente costitu1zione del 80lve et repef,,, la disposizione del secondo capoverso ribadisce la necessit� che nelil:a, nuova legislazione sia mantenuto fermo il principio. Lo stesso dis�pone: � La legge determina �quali organi di giurisdizione 'po,ssano annulla,re gli wtti delfaJ, pubblica. a1mminisfra,zione nei ('�R� e COn gli effetti previsti daHa legige stessa >>. Il valore e la portata della norma non pa.re sia stata valutata, a pieno dalla, dottrina. L'AMORTH (La costituzione italiana) p. �12) dichiara �che la limitazione dei poteri di pronunzia dei giudici riafferma il sistema in atto deUa gfostizia amministrativa italiana, che consente, di regola a�i soii giudici amministrativi il 'potere di annulfare provvedimenti dichiairati inva;Udi�. Il BALLADOREJ PALLiillRI (Diritto Oostit�uzion.ale); :p. 324, afferma, che la norma stessa� � pr~va di ogni det:erminazi0cne: all'illustre a1utore �, eividentiemente, .s.frng1gita la �portata dell� disposizioil�, �che non pu� ra,zlona.il' mente es1sere int,er1preta;tia., oome una, me1ra, riaffermazione dello stato di fatto preesistente a.Ua costituzione circa i poteri del Giudice �per l'annullamento delFatto ammin}stra,tivo, La, norma invece �, a nostro -avviso di gran<lis . ' suna, �mporLa.IlJza e sancisce una� de.J'le principali conseguenze della divisione dei poteri, cio� il limite della. funzione giurisdizionale in i�e!'azione aU'atto amminis:trativo, li.mite non assoluto per�, perch� il legislatore rm� derogarvi, come del resto 'Ul\'Viilefile anche nella, le1gislaz.ione v1ge111 te (Zano �bini, Dh'. aimm., vol. II, IJl. 16-5). La i�egola. �, 1quindi, che il Giudice �non possa annullare (e nell'annull'a.mento debbono di neces1sit� compre:nde1rsi la, moid:Lfioa, e la, ,sospe�11RimH~� dell'atto) l'a.tto ainilll'inistrativo, perch� ci� '1�apresenterebbe COil{'.1"et0 esercizio di attivit� a>rnmini sira,tiva. � . rHolta,ntio una. eisipres1sa, cli:spoRiziione di legge pu� attrihuil"e a,t Gimlice -� e la norma costitnzionale ha. riferi:men to alla funzione giurisclizfonale nel suo complesso unitario, compresi, �quindi, gli ocrgani della giustizia� amminisfa'ativa -il po fol'e di aamullamento die1l'a.tto ammin1st1raHvo. 8i c01ns1ide1ri, ,infine, che La norrn0r co1st.itnzfonale impone al legislatore cli determinare i casi, in cui l'annulfamento � consentito, escludendo 'quindi un potere glnerale di annullamento sia� per il Giudice ordinario che per l'amministrativo, e gli effetti dello stesso. �, .quindi, ria!'fferma,to come p~'incipio gene<ra.le, derogabile soltcmto per casi singoli con e�spressa disposizione di legge, il limite tra�Lzionaile del po tere del Giudice in relazione all'atto wmministra tivo. Non poiernlo p1�ocedere all'annullamento deWaHo, se non nei casi in cui sussiste la espressl@:W disposizione di legge, la. pronunzia giurisdizionale,"" dii fronte a.a un aitto amministrativo, chie aihbia leso un diritto sogg�ettivo, deve s:oJtanto limita,rsi a conosce1�e degli effetti di esso. 1Se �ci� in linea g'enera,:.e impone la norma del secondo capoverso dell'art. 113 per tutte le liti, ci� � ancor vero anche per la� lite tributaria. Il problema del Nolre et repPtP ritorna, �quindi, al suo punto di partenza : anche in reilazione alla norma della, costituzione l'esatta soluzione del problema� de\'e im1postn,rsi snl!a indagine del fon damento giuridico e razionale del principio. !il: ,quesito � semp1'e il medesimo : � come sostiene la dottrina tradizio,nale il solre et repete una cons�eguente a pplicanione della discriminazione lh,lla, .stfeim1 di co11111petenz:a. fira. giuri.sdiziione ed amrniinist1ra: z.1one e'Cl 1una1 �ipiplica.z.ione del rp�rincirpio generale, che � sta,to ribacHto come criterio di mas1sima, dalla, costituzione, del divieto di annuna.mento da� parte del Giudice degli a.tti amministrativi? La dotti;ina. pi� recente ci� ha tentato di ne g~.re, 'llm non s�embra che la dimostrazione .sia riu scita. � Infatti il Giannini ha. posto in essere�11na sotme �d:iJstinz.ione tra, i lim1iti del pote1"e di dectsione del g.ind:Uce ed� i limiti della. giurr.isdizfo.ne. Seoondo l'iUrnsiffi'1e autorie la� norlllla, dell'a;rt.. 4 della, legge 1suFaiboliz.fone del contenzfoso amrni!nLstm�tiivo, al -!.!61 la. quale corr1s[pOlll�Le la 1disposizion�e del.l'a,rt. 113, 2� c1piv. della Oostituzione, 1pi1"eswp:p{)lne ohe fa, do- -mam!da. sii8' sfa,ta, iesamtnia,ta. nel merito e 1L'ite:ruuia fonrl:a,fa_,, menti~e laJ !ll.Orillla. d�el sol1Pe et rcpetc pollle un ostacolo aH'esiame d!eilla do1nua111�dtt da, pa�rfo de�l Giu�foe. Ln stesso Giam1ini per� (vedi .wz,i-e et repete in � HiYista Diritto Pubblico n, HJ.36, �p. 354) era, costretto aid a�mmettere che �la pronunzia� del g�iudice che dichiara ille�gittima la pretesa tributaria rae.ehiusa nell'atto di a.ccerlamento e, �quindi, non dovuta, fa, �sioimma1 richieista. daU'Ammirristi!'azione sostanzialrnente equivale ad uria revoca dell'atto a_,m1nin�stratfoo di aocerta1mento >> ma egli soggiungeva, che ci� fosse vero �S'ia nel caso che la prommzia fosse emanata prima del pagamento, che a. pagamento e:ffottnato. La� risposta con la� legislazione vig�ente era gi� nella dottrina tradizionale. Il Di GennaJ.�o chiar� come l'ordine di pagamento non soddisfatto r~qip1< es1e111ta.ss1e un limit1e aU'a,tti:vit� giurriscfuional�e, limite che pi� non sussist~e ad ordine di pa.ga�merito eseguito; ed il Mortara� aveva, g�i� insegnato� che il s�ingolo rion pn� insorgere conh'o l'atto dell'amministrazione, ma soltanto ottenere la ri1parazione dei s�uoi effetti. Ecco perch� egli non pu� togliere esecutoriet� al ruolo di una imposta diretta, n� ri:fiu-tare oblbedienza alla ingiunzione -di paga.mento di una imposta indiretta. L'atto amministrativo o.ttiene cos� il suo effetto. La re�S'tituzit111e della somma non dovuta., pi� tardi ordinata c� es.eiguifo,, .s�eiblhene in .sostaillID �Si�:a, una. Te-vooo. di �que1l'atto, �pure dal punto di vista, formale, � la pura e semplice riparazione del diritto subbiettivo leso dag~H. .effetti di esso � (Oomm., Vol. I, pa~ na 230 e seg1uenti). La, distinzione fra potere di decisione e limite delJia, giurisdizione � certamente acuta., ma non � suffident.e per superare l'ostaco>lo� dell'annullamento deH'atto amministrativo d'impos1zione trillutaria., che, come abbiamo riferito, lo stesso Giannini � costretto ad ammettere come inderogabile conseguenza dell'ese�rcizio del potere giurisdiziona. le nella. ilite tribufa.ria, �qnando il giudice didtiari non dovuta l'imposta: n 8'alvatori nello scritto cilato ha pwrlaio della necessit� d� ~ma. inter�petrazione sprcgiutliea.ta del NoTDe et repete per superare la crisi, che traiva.g�Ht-.. la dottrina, dimostrando come nella sostanza. sia ancor vPro l'insegnamento tradizionale e che neeessila, sopratutto valuta.re la sosbmza e g�li effetti deUa, decisione deil Ma1gistirato .sulla. oprposizione �el contribuente. Tale interpreta~ione deve tenere conto so11watntto dell'effetto sostanziale della pronunzia del Giudice: .questo �, inf.atti, �Virns:egna:mento c,01sta- nte della Corte Suprema., come criteri� di deierminazion. e della competenza, giurisdi1zionale: _� il criterio infatti del petitum' sos-tanziale, che richiede che per decidere sulla giurisdizione non basta r1ferirsi �alla. �so1a� formula, ier1mina.tiva. del- l'isfanza (petitum) o a.lla sofa, oan8a petendi, ma occorre tenere conto di entrambi. Se l'effetto sosta�nziale della pronunzia nella lit,e tributaria. norn [p�U� es�sere che l'annrulla1merrito dell'�a.tto amminis�tra,tivo� d'im:posfaione t1rib!uta.ria., e ci� per effetto idella isola. dichia.1�.1,zfone d'iHegittimiti�, del tri!buto, il pot�re di tMrnulla1mento dell'a. tto alllllministra.tivo ipu�, in ba.s>t~ aUa1 co1stituz1i!one 1vigente 1derrva.re a.1 Gtudice .solta.nto da. una.espir�e1s� sa disiposiztione di legge. E' �questa poi, la, pi� importante �cons.eguenza deilla1 .norma del secondo caipover.so dell'art. 113, che, �Come limite tle!la ghuisrlizione, � noTma� di immediata rvpplica1z'ione. Deri1va. da, ci� e,}rn� s�e a.niehe, p1e1' arvventull'a, fosse a hrogafa, la norma dcli 'art. 6 della legge 20 marzo 1865 a�llegato fiJ e le Ringole leggi tributarie. non (�outenesHern nemmeno alcun riferimento a;l, 8olv�e et rPpete la situazione gim�idiea rimn.rrebbe immutata. L'Antoritt\ giudiziaria, dovendo� tenere pres: ente eome limite della giurisdizione la norma dcU'airt. 113� 2� :cipv., no111 ipotrieibb~ <lich~ar~we non dov,uti trihntil, �qnalorai il pagamento noin fosse gi� sta.to effettuato perch� tale pronunzia si risolverebbe, per inderogahi1le necessit� di logica giuridica, nell'annullamento dell'atto� amministrativo <l'imposizione tributa.ria. Quindi anche, secondo la vigente costituzione, la lite tributa�ria _non �pn� allontanarsi <1a1l suo seherna tradizionale di azione di ripetizione d'indebito. :Solfanto la legge pu� a ci� derogare, come gi� a.vviene per le azioni per imposte su'P'plet:ive. Nella norma� del .sieeondo ca.poverso �ell'a.rticolo 113 �, �quiJndi, cont.enurto in gieirme il p�rrnncipio del sol<ve et rcpete, cos� come lo stesso era in germe contenuto nella norma dell'a�rt. 4 della. legge 20 marzo 1865 allegato FJ. Il p�rriJnci,pfo :non � d'altra. piaa:te un.a mera ri:petizione del divieto di annullamento, in �quanto da esso deriva. inoltre il divieto di a1zione di accertamento negativo in materia d'imposte (vedi P,as8cgna Avvocat1u�a,, 19'48, fase. 7-8, rp. 20) e:�mrprrointa la lite tributaria, dell�e sue �pa.rticolari caratteristiche. Lo� stesso, perta1nto, dal punto di vi.sfa giuridico dovr� essere conservato nella. legislazione di rifor~ ma del contenzioso tributario. Ab~iiiamo trahtRCiato finnra. l'esame di ar�gomenti meno rilevanti daJ punto di v:iJs't3' :g�iurriidico: si � talvolta afferma1to che il fondamento. dell'istituto sia pi� in nna� esigenza politica, che giuridica; 1 la regola. si giustificherebbe principalmente come mezzo di coazione per assicura.re allo Stato la riscossione dei tributi (Oa.ss:. 7 maggio 1948 in �Giur. Compl�. ll 1948, III, p. 48). ' A nost.ro �aJV1Viso, quafora �si alhbandoni 1a girustilficazio! ne ra~ionaile, che de1riva daH':imttma, logica del sistema g�im'idico, si pu� scivolare in un terreno meno -solido sul quale 'l'applicazione dcli prindpio, con il suo inevita�bile rigore, pu� sembra.i'� ingiustificato, �qruas'i -come un odioso privilegio dello �Stato. Anche ipier� clail piu.nto di viS'ta della. giusiJHica-zione politica del'l'istitnto, sembra che sia una vi- sirme alquanto limitata �quella che pone la� giustificazione della, reg>ola, come mero mezw di coerciziio: ne a'l :piagaimento drella. imlPosta. -262 La esigenza politica, nello stesso tempo ch,e giJuriidicai, � viceve1�sia. ben pi� profonda, : l!L ne:ce�lsit� giuridica che le imposte, debitamente accertate, siano riscosse, senza. che da parte dei giudici possa sospender.si l!lJ riscossione, � nella, certezza del biland:o dello 1Sta.to, che pe1� esip:re;ssa, diJS\POsfaione costituzionale, costituisce �un tutto unico, . nel qu:aJe deve esservi perfet'fa correlazione fra le entrate p1reviste, fra. cui iprj,nc:iiprui queUe dii. n3r tura� tributaria e le spe�se. Se ai giudic:i, sia pure per casi singoli, venisse concesso di pot�re sospendere la ris�cossione dei tributi, ne �potrebbe derivare uno s�quilibrio del bilancio. Da. �Ci� la indedinabi'le necessit� che il potere di annullamento deU'a.tto d'imposizione qms1sa. oeiss1e1r1e oonseintito a1l giudice soltanto !in ca�si eocezionali (es. imposta. suppletiva di registro)'. Lo stesso pericolo non esiste, �quando si atteggr, come � stato sempre, la lite tributaria, quale azione di ripetizione d'indebito, percb� nel ,ca.so nel bila�ncio sia esaurito il relativo capitolo per il rimborso d'imposte, lo !Stato dovr� pr�vvedere con nuovi stanz:ia!Illenti in lbila.n�io secondo le ordinarie norme della contaibi'lit� di 1Stato, potendo anche rinviare al futuro esercizio il pagamento. .Alla obbie1zione, che il principio si riso1ve in un sa{lrifizio dei 1liritti del privato, deve ri.spondersi che il problema, certamente meritevole della massima� conside.razione, dovr�, risolversi corf un perfezionamento della pro�cedura-di aiccertameuto tributario, in modo che si abbia la massima garnnzia che esso risponda a giustizia cd eqnit<'L, ma non con Ia; sop1wes,sione di un istituto, che risponde a razionaH esigenze di logica. gimidica., ed ha a suo favore la tradizione di una lunga esperienza. GIUSEPPE BELLI AVVOCATO J)~]LLO STATO .NOTE DI .DOTTRINA BA:SCHIERI -BIANCHI D'E$PINOSA -GIANNATTASIO : La Costituzione italiana. (Firenze, Casa editrice Nocci�li). � . Quest'op�era. dei tre giovani e V3!1enti ma,o>isitra.ti fio~�.ntini ci ~mb1�a, veramente degna den:. lusing~. 1era prefa~10ne che per essa ha. voluto scrivere Piero OaJamandreL Di �questa prelfa~i-One ci piace riporta.re. qui una fondamentale a.ffermazione: �non vi .sail'� d'ora in a1vanti giudi~io in cui il iGiudice nel costruire la . . ' p1�emes-sa ma&g101�e del �suo �sillogismo non sia, te~ ut? a rifarsi aUa,. Co.stituzfone, pe1� saggfar:e prehmma. 1imente la, legittimit�. costituzionale di�ua l:gi~e ordinar~a ~he �Sfa pe1� arppJ.icar�S�. Ii S1enso giur1d1JC~) 1del Gmd1oe dovr� pa.ssa,re a,ttraJVerso uua nec~issa�ria !aise pr1eilimiua,.rte affida.fa, a 1quella, che saira �d'om mna1nzi la sua. virt� pi� vigile cio� alla sua. s�ens:ibilit� costituz.iona1le �. Ci s�mbra._di non ancla.r�e errati se 1�iteniamo ebe questa, prop0>siziione dell'insigne giurista, debba, va: ~renon solo per i .giudici, ma. per tutti colori) che sp�ecie nell'�eserciziio di pubblich�e funzioni debborn; :11piplfoa.rie il diritto. 1E 1questo conferma la.' esa.ttezza d�ella linea�. �s�egu�ta. daJla, nostra Rassegna Ji far sem'pre ma,gigio�re �parte arta tra.tta,zione di problemi costituzionllili. � ;Ma.Jgrado fa pluraJW1 degli a.utori, e malgrado la forma, di commento anailitico, ci sembra., da una r�1pida: �J.ettura�, che l'opera, albbia ma.ntenuto fa promessa, fa.tita nell'avveritenza e, cio� che es.sa tra.tti i prrohlemi genera1li da, un p�nto di 'vista unitario; :rnentre una�.solida dottrina., una va.sta. inf~ n�;ma.z10ne (che pem.ltro non a1�pesantisce l'esposiz1001Je), -ima� prudenza tanto pi� �lodevole in quanto non �S�emp�re a.dottMa specie dad. g1ovani giuristi, nel tra.tta11'10� la, marteria OO�stituzionaJe, contraddisti11guono �questo libro, s� da �fa.rne un contributo notevole ano studio del nuovo o~dinamento giuridico itailiano Q'ue.st� prem~esso, in via. genera.1e, paissia.mo ad un 1som.ma1rfo e�same di quelle ip.a.riti deH'opera. che 1'1gua.rdauo materia che pi� �particofa.rmente interessa il nostro eampo di a.ttivit�.. Notia:mo, anzitutto, che nel commento aill'a.rt. 28, bench� si sia a1ttribuito a. �questa norma, un carattere �profonda.mente rivoluzionM'�O >>, non ci si � 1Juttavfa., ,spinti sino ad aderi~e a. quella. tendenza dottrina.le, ��tutt'a�lfro� �he .fo�daita., la 1qua-1e vorrebbt; i�i<loilosoore l� :1.�esrponsrubilitrv ,s11ss.idfa.ria: dell'Am" ministrazfo.ne a";nche per gli a.tti dolosi �dei-fl"�nzfo. nari e diipendenti. Inrf'artti, nel commento si dice espl~ci~aimente che. � unico presu�pp.o,sto perch� si roohzizi taile �estemnone (se. della, re1sponsaibilit� civile ~Ha Puibbli?a� ~mministmzione) � -appm'e q:1m1s1 �S'Uperfluo 11 d.irlo -che Fatto ... le.s1ivo del diritto .sia aitto � del funziom.a.rio o �del d~p�endem.te >> in 1qiuanto taJe, cioi� compiuto' nell'esewcfaio d1elle prqprie iiuooioni ... >> ; ci�, a. nost~o 13N'Viso esclude l'ip�?tesi idi aitto doloso che non p�u� ma� es1s1er�e OOIIIllpmto d3.l funziioinairio in quaillto ta1e ma �s?lo d~H':imid~iVidu?, .ma.ga;ri a1ppiro1fittando d1ella. qua.ht� �d1 ;J�unzl!OlllaI'lO. 1Sh:�l'a~"t. 28 si veda. in questa Ras~er[frw, 1949, pa.g. 169 e, s1eigig. Non adeg'ua.tamente s:viluppa.to ci sembra. invece, :il corm:mento aH'a.rt. 113; �difetto �qu:est.o, d'altronde, comune anche alle altre traitta~ioni del g:eneri.�e. Oi �si limitai, infatti, a, di'.rte che con qu1esta disposizione si � inteso rea.!cire aJla, tendenza .... ~ ' pa.h1co�a1rmente forte duraillte il ventennio, di escludere la tutela, giurisdiz.ionatle contro, i� prorvvedimenti dell'Autorit� ammip.istraitiva. � ma, non ci si' pros�petta. il proh1ema., che pur s~�I"ge daUa chiaea. dizione dell'articolo, se ~'esclusione della tutela. giurisdizionaile non� -dehbai confe!"ma,1,si nei ca.si in cui non rap'Presenta, che una. con.seguenza della, inesistenzll! di. diritti o interessi legittimi tu1Jelaibili e la �n01~ma. che la. pone a1bibia, quindi ca~ ttere 1diehfa.ra,tivo. Questo probl-ema., per esempio, so~ge di front~ aJ.l'art. 7 del tuttora vigente T. U. della. legge di P. S., metr'e ci sembra che sor.ga, anche in 1-ela<zione a~ door�ito ministeriale che amnulla.. la. del1bera�filone della Oommiissfone prefettizia :1.��ela.tiva. a.ll'eserciz.io di lo�cali di mea."etricio, ipiotesi indicata proprio nel commento cl(e i�ecensiamo e aJla �qua.le a, nostro a.vviso non si arppHca, l'innovazione dell'a,rt. 113. .Questa, omissione �di considera.re il p:rohlema, anche soitto l'aspeitto della, 1'lussistenza1 del diritto o inte1�es�Soe �legittimo da tutelare, come ])re1sup�posto ess:enzia.Jie per :l'a.pplica,zione dell'airt. 113 si i�isen te anche nel .commento dell'a�rt.' 134, laiddo'Ve, appunto, con eccessiva. russolutezz.a, si a.ffeT1ma, �he ma.i potreibibe sor1ge�re un conflitto di a.tfoibuzfoni, nel ca,so che la Pubblica Amministr�a,zione eccep-isse la. inS.inda.cabHit� giurisdizionale di 1quaJche suo atto. Oi. pa.re, invece., che �proprfo secondo le acute �os1serva~oni contenute nel commento {.l,l detto Mt. 134, un tale conflitto pofoebibe ben sorrgiere anche in 1queF{toi .Ca.se�, �sol che la, ,q11estione fosse soll�vata .wtfa Pas.petto _di mancam.za. assoluta di di-. ritto o inte:rii:ls-.se: legittimo tutela.bile nella, materia c�nsidec1;ata. ' _ �� -264 Infatti, a.I contrario di quello che rit.eingono a.1etrni aiutori anche di pri:mo piano, e concordaindo inrvece con fa, tesi da. noi �sostenuta e apipoggiafa dal iRocco e ,da, a1tri (vedi in questa. R'a~1segna, 1948, faisc. 7-8, 'l_Xlrig. 1 e .segg.; fa,sc. 9, pa1g. 1 e segg.; 1949, pa.g. 101 e s1ejgg.) il commento all'a. i-t. 134 ammette sem/alrtro che i conflitti di a.ttr �~buz.ione devoluti aillai competenza. della Oorte CostituzionaJe isono ipot.izzaibi.li proiprio tra il pot:er1e esecutivo e il potere giudi.ii�a,rio 1e �sorigono quaJldo � il poter'e esecutivo ailfermi che il potere giindiziar� io (G:i:udi.ce orilinairfo o amminisrtra,Uvo) aibbia operaito uno stra.riifl'amento di poter'e dichiaraJldo illegittLmo nn a.tto amministra.tivo per motivi attinenti: esclusivamente alla sua convenienza, e non taJi ida. determiinrurine l'illegi�timit� sotto il profilo d�ell'ecoosso di potel'e, ovvero abbia., annulla.to un a.t to a,rp.ministra.tiivo �senza, av�ell'ne la. competenza. o fuori dci ca,s.i p�revisti dailla le~e �. Ora., non �Si ivede pe1� quaJe motivo un fa.le conflitto non dovrebbe .sorg�ere quando il .pooor1e esecutiivo a.fi)ermi che nella materiai dedotta. aJl'esame dell'Autorit� giud.izfaria non sono ipoU.zzabili n� diritti n� interes�si legittimi, e si � perci� fuori del caimpo rfaervaito a,l portiere giurisidiziona,le. Le oonseguen~e dfquesta. pos.izione del coinme:nto sono cosi gravi da, porta:re aJl'a,fferma,zione della sinda.ca1bHit� giurisdizionale degli a.tti [politici, quando �questi albbfano la, � forma di a.tti amministra.tivi ))' cio�, in alfoe p3ieo}e, si potrebbe a.rriva11'e aJla. sindaca1bilit� giurisdiziona�le anche dellai dichiaT'aiZione di guer�ra, la, �qua.le non cessa di eis,sere un atto forma.lmente a.mministira.tivo (a.rt. 87 della. Oostituz. ione) �sol p�El'l'ch� >Sia, :pr1ooeuuto <fa una. delibe�ra.ziollle del Patrlame:nto. Acuta e convincente ci sembrai anche la. tesi, sostenuta. nel commento aJla VJI Disposizione transitoria �, �secondo lai quaJ:e ~ poteri dei Giudice ordina. rio in reilae;ione aJ sindacato di costituzionalit� delle� leggi, rpirima, del fumonameinto della, Corte OostituzionaJe 1si estendono anche ail sindacato di costituzionaUt� sostanziale, me:ntl'e aprpaIT'e conforme aillai giurisprudenza, dominante l'o;p:inione sec1ondo la, quale fa, Oostituz,ione si div:i:de�rehbe in nor~me [piriecettiVoe, di i:mm,ediarta app1icae.ione e norme �direttive che .sru�ebbero destina.te al legislafore. Notiailllo infine che il commento alla XVI Disposizione tr3'n�sitoria coILCorda sostainzia.lmeinte cou la tesi da. noi esposta. in questa, R,a.,'i'15egna, 1949, pag. 84. (A. B.). POMINI : Il divieto della doppia imposizione rispetto , agli atti simulati. (in. Rivista Dir. Fin.an.ziari� Scienza delle Finanze�, 1949i II, 213). Nota critica a.1lar deeisione della Oommissione Oentrale delle Imposte, s�ez. VI, 31 marg1gio 1949, n. 3�947 (Riv. e Zoe. oi.t.), la, quaile ha ritenuto che ]a, sentenza. che riconoisca. lai �simula,z,ione relati�va contenuta in un a.tto tra,slatiivo di ;propriet� (m�Ua S[lecie: vendita, ~s.simulante dona.z.ione) � sogigetta a.n'imposta, proporzionale di trarstfe:rh:nento. L'autore si duole che, nonostante lai quasi nuani: me concordia. della dottl"ina sul regime tr:i!buta-� r�io degli atti simulat.i, 1'Ammiillstrazion-e e la. Giu� risp�rud:enza, persistono nel vedere nei ca.si di simula. zione relati:va, l'esistenza. di due neg~zi, � simulato e il diss�imulato, con la. conseguente� fa.s,sa.bilit� di entra.mbi. Sostiene VA. che la controver �sia va. riisolta, non in ha,se a. cr�i,teri civilistici, q:mli quelli adotta.ti d�a.Ua Oommissfone centra.le, bens� aJla, �stregua dei prrinci:pi di dfritto tributa.rio sulla capao�t� oon.tributiva, Secondo il Pomini, erroneo � il ragionaimento della. Commissione oentraJe quando �questa, a�fferma. che la s�entenza, di accertamento della, �simulazione importa, novazione del negozio giuridico simulato �e d�, quin�di, luoig�o a nuovo negozio, taisoo.bile in vi0. a.utonoma.. l'nrfatti la novaz, ione � un tipico a.tto contra.ttua1e, che pre�suppone l'�incontro delle v��l�ont� priv3Arte, ci� che, nella �specie, manca. aissolutamente; n.� [>Otrebibe ritener �Si che la �sentenz,ai ,s,i sia. soltanto Hmitaita a sc�opirire il rapporto nova.tivo, perclr� le pairti vollero un solo negozio, quello dis.s,imulato; mancano �quindi sia. l'oggetto della novaizione, siai l'aniirr11M novand;i. Vicev�ersa�, a norma. del ilYrinc:�pfo generale de�l rlivierto della doppia. imposizione, la OommiRsione centra.le, secondo, I'A., 3,vreibbe do�vu to rHeva.r�e che la, oavnsa. dell'ohbligazione tdburta.r:�;a, ~ra urrica; precisamente e11:;a-costituita, dall'effettivo t.rasfe~ riimmi.to deUa riioohe~a, ogigetto de�l contra.tto dissi: mulaito. Pertwto, accerita,to�, con la, S�enfonz.a, la esistenza, della simufaziion� rela.tiiva�, le: pia.rti avr-e1bbero dQIVUtO 1pagare �soltanto la� diifjerern~ tra, l'impostai aifferente ana. comprr01vendita, e l'imposta a;ff�rente a.Ua,. d�:ria1z.ione, e non soggiaoere ad una nuova, tais.sa.z,ione sulla, dona.z,ione medesima�. � An�cora nna voUa vi.e1w iln .cUs10U�Ssione il probNZ!J rn,,a ddla tia.ssa.biUt�, agli effetti della legge di. registro, degli atti vizia.ti da sitm/u),azione rerlativai_: ed wnoora wna volta dcvv riconos'Clersi ohe le concluwiJon� iJ di oorloro ohe ritengono illegittimo Vorimita1rnf3' ft.to della giulf"is�pru.dmioo, a favore della (/-Op� pia tasisaziione, vengo'lio a c1on.tra1starre con. l'inegui' l'OOO oontenitto deitla legge d'i registro. I nt�anto, sembro opporluno tralasaiarre l'esam.�e della motivaziione aidJottata da.ila Oommi81sion.e centrale suUa� na.tura nova.Uva, deilla 8entl3noo ohe acovrta la simula~ione, del ohe si ha ragione d'i dubitwre; infatti o la novazi.one era effettivamente vol1l�ta daiVe pwrti, ed allot(J) ci si trooo iM fronte a due negozi va.lidi, il noooto eit il novalYbte, e non 80rge oodM-itt,nm q'n,e8U.one sulla legittimit� della do1ppia t(J)ssooiooo; o os1;;a non evra 'Voluta, ed a.Z � lora il Gi1l.dioe nmi pu.� sostititirc la sua volont� a que1lla, oonoordemen.te crontrwria, delle parti., esiolud:endorsi, cros�, anc�he il oompo di appUcaz�onc d�il'wrt. 29~3.2 aod ioe C'i1Jile . ' Litmitan.do la oon.troversia noi pi� propri, c�onfini if;.el diritto tri&utairi.o giova., ari.zitutto, os,s�ervarc che i~ o. d. principio della OO!p<ff}it� cron.tribtt.iiva non. va a.8sunto oome dogma itrn;rruu,tabile-, m�a _va �interpretato e adottato aU.a 8treigua d�.el.le singole leggi trib�utal/"'i.e. Esso .trova ap1plicazione pi� ampia e -potrebbe diit'.~i __,. pil� inte:graleJ nel oam po deU..e iJmposte. itwette, illJ, QUi la rioohwza rliene cong;i;derata neZ suo miqrrrien~o statioo. -265 Per quarnto attierz,e,� �inrVccc, a.lle imposte indi . Mtte, ed itn pwrtioo1Zwre aU'iwpoisrta di registro� .va ten�uto presente i.l disp<Nsto degli arrtiooU 1, 8, 11, 12, 14 e 18 d<�Jl~a, legge d�i registro. Da tali norme si MSMm<J in mod'o incontroverso ohe sono a,ssoggettati al paga;men.to deWiimvo�sta tanto i tra.sf'erimenti, quanto gli artti, oorrispondan.o o rn.eno, q�zwsti itUi.rni, all'inter~to negoiziale delle parti (.<salV1e le tassn.tfoe eooezioni di C'/.t4 a.U'ar1t. 14). AppUcamilo tali prino�pi aUa faUi6'peoi<J dtJci,sa d'l.Ua Cornumi,ss�im1e cientral.e, ne �isoend1e ohe, �ind1tia-. m.ente, l'aUo sim,u�l�a�to dove1Ya es1s.ere ais.s�o;q-gett'ato a.l pagaim,ento (teU'iimposta. Ma ci� non importa che l'atto �is,siimulato ne possa, atlldar,e esente, pe~�cih1~ C'SS'O ha per con.ten1t�to un effettii:o .trasferim.1Jnto. D'altron.de, noi/'/; pu� sorg@re qMe<Btione in �propogi. to di fronte aI ohiaro disipo1sfo doll'a,rt. 72 della logge di registro, la q1ta,le C'S'Plf'e!Stsamente pre.,:C'd1� l'a8�soggettabilU� dieUa Bentenza anohe alla c. d. tais:Sa� di titolo; e, nella ,,,pe.cie, iil titolo � dato plf'oprio da,lla co11/1Jenzi.mie diJsBitmtila.ta� relati1~�a al trasferimmito a. titolo gra.tu.ito. Si piit�, per;oi�, e.%'ere d'aooordo co�l Pomini. nel ritem.ore �he l1aitto ooono1rnioo d(}ll traisferimento (' dato 1la�l n.ogozio d4J.'l�si1m11~latoj ina non si pu� P'Vt� 01'/'serlo qttan1d'og'bi afferma, \ ohe la . taS1s1ooiotne del-. l'atto sim!U�laito � senoo, 0(1,'l.l;Sa.. La caitsm o'�. inve1M, ed � data dalla 1-egige, laddO"l)e e&sia, nell'art. 1l d�i�spone ohe la ta.<ssa � dovuta w1who nei oa.~i di regis1tracione di atti 00111JUn.que nulli. Si pone, d.u,nqu�e, una pm1esumptio ohe tutte le tass1aizi.oni abbiano itna oaitsa e, 001erentonwnte) si e1s1o'f:U1de la ri�potizione delle i1nposte regolarimente ,Jintendii: s�ecun�um legem) perciette (wt. 12) . .Solo 'ey=jh deterrrui..n.ati oaisi, pre1/'i.<1ti dU;l 8'/lociessitoo1 art. 14, la, legg�e oonsen1te la ripetfoione e viene, in tal [rtti.sa., a rioono�sl()tere l'�lf/;cid.en,za d�lla manoaniza della ca1Usa1 tribU�talf'ia. Natura.lmente, � sitperfiuo, a qit.esto p'roposito, not.a,re ohe '(J'ipotes�i d�ol n. 2 doll'art. ,14 � del tutto egtlf�a,n.ea a�l oo,.s�o di R1peaie, per oh� detta. ipotesi si riferisoe a nwUit� md'ioale dell'atto verifi.oata.si inlkipendJYr1;tomen,te daila volon.t� e dal oon.s1enso de�~'{)e� parti. Ed, a,lio,,.a, non si riesoe a' o.Dm([Jrendere oomv U Pomi!J'l,ii, p<O-ssia g'iu,stifieane, BUl pia!J'l,O po<Sitiv�o, la solu.zion�e ohe ogli a,dotta: oio� l'itnteyrazfone dJe,z pagaimeri.to effettuato per il primo n.egozio (wimttlato). Infatti, ritenuto ~ oome V' A. s�t�e'8'8'0 r'itie . ne -ohe l'wtto eoon.omioo da oolpi1re � q1f,(Jllo oont �enuto .1H3'l s�eoondo negozio, (d<issimu,.lato'), pare che il Pomirni venga ad am1mettere ur1ui sof"ta di � c1omp'( J'J'b81a.zi-One � tra qMa,nto domt,to a,Ua Firnarww per que&t'ttUirmo ne1goizio e quan.to as<Seri1tam1oote dovttto da�lla Firw,n,za per i'aooortata sim.ula~ione del pr'�im�O j ed.a, oi� faooia di1s<0iend1e1re l'obblig1az�ion,e d'el pagamento effettivo� della differenza. Ma � ilr1tit:itiv10 ohe, -oo.s� argowen.tand�o, lJ. A. tra,scura d@l tutto di por-mente a.l plf'ecl()tto dcWart. 12 delVa leflq<'. i.l qua~o viicta la restitu.zfon.c �delle irn;([Joi.~te, salvi i c,.a,8i dJi ouri a.ll'art. 14 ! Ed aJlora�, venendo la� compensa. zione >> a manca,re di un elemento ess.enzfa.le, quello rPlativo all'esistenza, <li uno dei debiti, ne di,~:o(JIJ't{l;e ohe il pagament.O per il negozio d'is8im..ulU; to non pu� es.'l'ere ohC' irutegrale. La d'Qtt~a � ben lungi dall'es8ere oonoorde nel senso d�ell'A., c1ome qu�esti afferma�. Cfr., infatti, nel &elfl;w oon.trario, GIANNINI: Elementi di dir. finatl1Ziarfo, 1945, pag. 236; BA'ITISTA-lAMMARINO: Ta,sse di rie:gtsfro, 1935, vol. I, pa.g. 18. In giuris- pru,d.erun, in sen'!o oontrarrio alla tesi d.el POMINI, Cfr. Ga.<s8. 9 maggio 1930, i-n � Riv. le,q. fi1s-c. �, 1930, col. 435; ca~s. 27 lMgli.o 1939, in � Rep. Foro Jtal. �, 1939, voc:e R!eyi,'ftro, n. 60; Cass., 28 maggio 1943, n. 133�6, in, <<Foro Jtal. �, 1943, I, 924; Cas'S., 14 gcnn.wio 1946, n. 27, in �Foro lta.Z. �, 1946, I. 467; Comim.. Centr., 8 aprile 1948, n. 96842, i.in � Riv. leg. fiso. �, 1948, ool. 855. In genera.le, per quanto attiene al regime trib11,tario degli atti simulati, cfr. nota di A. S., itn q-Ue8ta Ra,ssegna., 1948, pag. 13; e not.a dli .N. G., nella stessa., 1949, pa.g. 146 (M. S.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AM~INI.STRAZIONE PUBBLlCA -Rappresentanza giudiziale -Erronea indicazione dell'organo che rappresenta l'Ente -Rappresentanza processuale dell'Avv~catur~ dello Stato -Effetti. (Corte di Cass., Sez. Umte, Sent. n. 1657-49 -Pres. ed Est.: Ferrara, P. M.: Macaluso, -Ministero Aaricoltura e Foreste Gran Magistero Ordine Maurizia~o contro Ditta Cerere e Trabucco). . La, mpvr@8entanza dvi. dilritto di aJcuni Enti pubblici (nella srpeo1e dell'Ordine d�ei 1818. Marurizfo .e La.z.z;a.ro) sp�ttainte, senza, 1bisogno di manrlato, a,l1' Aivvooatura d�l.101 1Stafo, e m concreto a1ss'llll'ta, sa�la, le eventua.U ir:reg.ofa.rit�, incor�s'e nella. designatZ; ioi::u:~ dell'organo della persona, giul'idica pnhhlica che ne1l'a,tto giudiZiiaJe si qualifica erro,neamente ra,pp1~esenta,nte dell'Ente, 1quando non vi sia dubbio sull'identit� d1ell'Ente imbiblico che sfo.. ln giudizio e non si esigano 1srpeciaili aufor:iz,za.zioni per le liti a.ttive e rpa1s,sive. Qite8ta 8entenoo, hai i];ato OOOa8�O%e a taluni d,i afferrnare ohe orm.ai la Ootrte Suprnma aq:trc'libe mittato deci8ia1mente la 8Ua giwri8prud.e"Mja in ma. teria di r<a;pvrn8entamru p-rooe88'Ual.e e so81tarndafe deU'Ammini..<J'tra~1io'ne .aello Sta.to, gilitri8pro.aen.za ohe 8e1m1brav�a form1a ai criteri per8:picuamcnte m14t'ncfoU n.ella 8en.tenza n. 1127.47 riportata in q1testa Ha.ssegna, 1948, F'a.810. 1-2, pa�g. 9. Pen.si.wmo, tnUari.a, cihe ne8suna �n,1novazfon.e nbbia portato la presente sentenza a taU ori.teri e ohie, per esempio, la m.a18�8i�ma che dai es18a ha ored1tto �di tra1rre la � Rivi8ta di Legi�8lazion.e Fiscale>> (1949, Col. 917) non. irnterpreU. ei8aUamente il pen8ioro deilla Oorte. In fon,do, 8em.bra ohe la lUvistia mtddett.a voglia fair c'r'ed0ere c1he, cion.trariam. ente a quan.to gemplf'e finora. la Corte Sucpirema ha ritenu.to, la oo8tituzion.e i.n giwwizio deW An:vcatttm dello Stato va.lga a 8�anare ogni difetto di notifioazione, 8� ohe, per e8;empio, nmi. p088a eeeepirsi u.lteriorm.ente ~a n.uUi.t� della �citazion�e quwndo in wna oa%8a rie1latima. a' tra.sporti ferroviari 'l:enga c�itato ii 111irni8tero dei 'l'ra.sporti. in per8ona del Mini.8tro, �inv�eoe (f.et Ua'P'o Uorncparti�m1en.to delle F'Ji'. SS. al q1ta.le la ra1ppresentanza della Amnnini8tra. zion.e 8p1etta 8eoon,do le C. T. E' aipprna il ca8o di notalf'.e ohe .1tna. tale wi.terpreita.zione ap1iare �in.a,'ooottabile e per qumnto, irn pro.tiro, le eooezioni di n.uUiit� per errrata i.ndioa.zione dell'orgatno che rappre81en.ta in girudizio la Amimini8t1mzion,e t:engono soUm;a.te so.fo itn oa8i gravi, non. pu� oonsent�wi a�lourna indwlgevnza 8U0Ua q'll.C'8tfone di prini,oi.pio, poicih� le norme ohe reg'Olano la ra;pvre8en�taniRta 808tarn~iale deU.a Amm<�l/iI,8trazione dello Stato in. 'g'�ndi.rio, 8ono norn�e ohe, aq:en�do per oggetto la ,ripa.rtizione di oompet.en.ze tra pubblici uffiC'i 8ono inderogabili, e la loro riola�:io%e d'e'l)e oonsi~ derar18i a..ssoln.ta.men:te insmiabUe. .D,a.ltra parte b�asta e8a,min.are la ma88i.ma l:!Opra npcrrtata per renderrsi oointo cihe 0881a si riferi:see ai~ wn.a s1peoie nella, qua..le la ec1M<,'�one di difetto d~ ravip1re18en�tanza de1ll'organo oo�8titwUo itn git!dizio era puiramen.te /01rma1e, tratta.ndo8i di un l!:nt.e p11>bblioo aa organizzazia.'fte n.on oovmp1leS�8a oome qttella sta.t(J;le, itn. rela<Zione a�l .qna,le i poteri riel d.i.rettore genera.lei no% sono affatto �<LWer8i da q1telli del. 001mmi88a1�io Straordinario o del Gran Mae8tro. Infirri.e, l'eooez�iori.e era 8t.ata 80l~leviata non wall' En.t�, il quaile @ra. ri1001rre<nte, m,a daUa con trop�a.rt.e. COSA GIUDICATA -Ter:;:i, sentenza di� condanna contro il conducente preposto -Separato giudizio contro il c'?mmittente non proprietario dell'autoveicolo. (Corte di Cass.,, Sent. n. 2063, Sez. III -Pres.: Valenr.i, P. M.: Di Stefano, Est., Criscuoli -BANAL contro Soc. Funivia del Colle. Da~la, pr'esunzione di colpa. s~ncita daJllarrt. 205f;:i:; a, ca,r1co del conducente, per 11 danno iprodotto VJW p1ersone o cose daUa chcolaizfon.e dell'auto'VefooJo diseende, in hais.e a,Ua, .Sellltplioo esistenza, del rarp'. porto instit0:rio, fa, TEls1p-0nsahilit� del committente no:r� prop�rfofa,rio dell'arutoveicolo, 1s.enza. che nei confrollti di questo spett.i a1l da.nneggia,fo di fornirei la ]}l'01Va, che il sinistro si � verirfi.ca.t-0 'P'PI' wlpa. del conducente. Il committente tnttaivia, al pa.ri dd rp�r:eiposto <'On� ducente, l� l~gittima,fo a, fornire la, inte1�a, ipr()IVa Hbera.toria. che la l�egge a.mmetfo a. :favore di 1quest'ultimo in modo da dimostraire che il commesso non � in colrpa., pu� 1es,i:mersi da quella, responsabilit�, che a.ltrimt>:nti sa['ebbe a, 1suo ca,ricn :pe'r ipresnnziione jtt,ri.s et dc jure. 'l'aile provai Hberatorfa. il committente potr�. fornire anche qua.fo.ra. con s�nfonza pa,ssa.ta1 in giudica. to ,emessa ,in 1serpa,rait-0 igiudizfo civile, cui riima1s� estrain�eo il committente meidesimo, sfa .stafa.. affermafa, fa respo111sahilit.�, del conduc�nte p,r;eiposto; ci� 1qua.le applicazione del principio (airt. 1306 c. c.) S�econdo la 1sentenzia, pronunzria.ta tra� il cr1edit01'1e o uno dei deibitori in solido non ha. effotto contro gli ailtri deibitm�i. L'~mportan~a e Va gravit� deUa prre8ente deci8ion. e � n.el.l'wv1err a0ppl,ioato a1l ciom�m�itten.te., sia pvit1re attraverso la 1;ia in,diretta deU'a.ocertam.en.to della eolpia diJl condhw�onte, la p�1Y:s11�nzione di cu'i all'a �rt. 2054, Cod<ice ci�i;i,le. -267 Con .ta,Zc_ 8ta.tu,ic'ionc il Sll�prcm<J Golleg'io 8mnbra 8i. sia d.i:scio�sta.to dalla s11a. precioden.te giuri. �1P'i'll�don.e1r.i per ou.i � p1r08'llJl'fJ�01sto deUa rcsp'On�sa.bilU� d�el corrwnitt&nfo � la oolpa d:el comrnesso, onde se quosta Ma posta iu llu1bbio da.v giu.dicl(Jto pena,l.e, rw�n pu� essere r}.riws�sa in. diisows&imw nel f!i1td�i�:io ciili;i>le oontro i.l ao1mmiUer�te >> (ofr. Ca.ss�az., 13 giugno 19J~, n. 16>02, Gni.di.cdli o. Ra.mollo). J�J' i:nifatU c1hiaro ohe se in tailc 1:renten.ea. si dic� hi.arraw es�olitsa la rospon.sabilit� dcl oom�mitten.te dal d'tt�bbio Mtlla colpa del oorul/U�Oente i'.n. sede pe~ na�le, rz.o.n s-i. a.ppli.cia�1:>r.i nei suoi c1onifron.ti la. presurneione di �1~espons:abi.lit� la quale1 n�ovn avre�bbe iro�vato ostaoo.ZO nel. d1tbbio .m(relement0 soggrtu: vo in s1ed�e penale gi.i~sta la c�ostan.te gi1tri�8prudenza. Ora. sembra a noi che taVe rn.�ttta.m.ento dii, ind1i.ri. e"Zo pos�sa la.s�cfa.1"e qualohe dAlbbio: la� 1�es�ponsabi. lit� d.el com1mi.ttente per: il fa.tto del ci�1mm.esso d'isc1en, de infatti dall'art. 2:0J9 del Codice civi.Te, e n.mi come qit>Clla del �plf".opri.etario del veiaolo da.l 2-054. Ma l'alf't. 2049 ha per fon�damen.to. la, colpa d�a parte d�el commesso c1h.e dei;1e es�se1re d.~mos:tra�ta da palf"te dii ohi rioo�rre C'O�ntro il ciomimittente, mentre l'art. 2054, n.o.n,. e.5i�g'e la. p�rova d�ella. oolpa realizza, n.do so15tan~ia.~mon.te un oa8o d�i resp'()nsab'ili.t� og~<j'C'ttivia (cfr. GrnsrANA: OoinceHo di dnnno giuridico, 1944, 241). V'� �noiltre d.a ri.ioi,�are che v�i po&sono es�s�e1~c oa�8'D, applltnto pe�r l'es�tensione della re:sponsa.biU.t�, ew a.rt. 2054, pier m'i il co�ndiwen.te debba rispond:erc in solido oon il proprfota.r'i� p�r itn fa.tto ohe n�On pU.�� asicir�v�ersi mai. a sita cl(}llpa�, a�d e8., per un difetto � di eost�r1,1.~ione dell'aut01xricrolo, oi� die sarebbe a;ssurdo porre a. ca�rioo del commiUente, s�ia <Jlfu:re oo~ �diritto a ri1mlsa. �pe~'BO il .propi'��etar�io dol 1#.;e1C'O�lo, �i�l ohe a�1?i;ierrebbe 8e si. CPpphcia.s�s�e l'art. 2054 e si po'fl,@Ssc Ta presit.nzione generioa. ivii s�ta~biUta anohe CP suo ca.rioo. . La terza �ina.ssima� per' cui -i.i 001rnm.itten.te pu� dare l'a prov1a libe�ra.toria anohe dopo la c1o'Jl1dan.na del conduoen.t.e pa8Rata in gwd�i.ciato�, ci B�em.b.r� infine pos�sa. esten,d:crsi wn.cihe a�l prop>rietalf"io, cihe � del 'pa�ri wn debitore i'"' soli.do e che qiiin,di lr.i sentenza pena.fo n�on debba avere effi.caoia neppure nei .moi confrmi,ti. ESECUZIONE FORZATA. -Esecuzione mobiliare Opposizione -Domanda in separazione -Moglie del debitore -Art. 622 C.P.C. -Mobili pignorati in casa della moglie. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1734-39, -Pres.: Cuxcio, Est., Petrella, P. M. Roberto -Gravagnolo contro Soc. In. Pelli e Confezioni). Ai sensi �e.U'a.r1t. 622 c.p.c., la. moglie convivenk con il ma.rito n.on pn� .propor�re o�pposizioue a.Un eisecnz.ione mobiliar�e, pro�mossa. nei confoon Li del ma.rito stesso, solo r:ela,tivamente ai mobili che siano stati pd1gnorati nella, ca.sa di costui. � L'o1p1posizione pu� �es.sere,.invece, proposta. a.Uorch� i mobili 1s.iano stati p�i1gno1�3Jti n�:lla carusa. in cui la. mo1glie opponent�e sia. prl()�1wiefo,rfa o, cc:n�.nnquie, detentrice in virt� di un ra.piporto 91bbligatorio. La. m1a..8'sirma parre esatta. Essa cion..segtte strettam. ent.o d�aUa appli.cl(J�:ione derfl'ad, 513 del o.p.�.< s~C'ondo U qttalc', twl pignoraim.cnto rnobili.a1re, ln noerca. dolile cose d(J; p1i.gn.orn�rc dC'pe C'88C'l'O fatta nella casa. del debitore e ncg<U, a.ztri litoyhi a lui appartenenU, e1ssendo tass�at'ivl(Jrrncnte i/ti.d-icl(Jte le ccieezioa�ni a. qu.e1stCP r1egola. . . Si �i;iod�a Z'ANDRIOLI: Commento a.I �.P.C'., Seconda Ed., Vol. III, va�g. 273. GUERRA -Danni di guerra -Natura della pretesa al risarcimento -Interesse -Carattere degli organi preposti alla liquidazione. Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 210~-49 -Pres:. Pellegrini, Est.: Gabrieli, P. M.: De Villa -Impresa Casaluce, contro Ministero . Difesa Eserqito). La le~�ge� 21U. ottobre 1940, u. 1543, innova aJla legislaziioue emanata. in occa.siom~ della. prima, guerra. mondia.le in qum1to accorda. a.l danneg1gia.to per fa.tto di 1gUP!l'ra1 non un diritto soigg""ettivo perfetto, bens�i 1'interes-s.e leg�ittimo� ad una. er0iga1zione da. li �fl uidarsi da org�ani di ca.ra tter:e aimministra.tiv�� e non giuI"is�dizionale. ' La 8C'nten.:a � in netto covntra.s�lo C'On quell� prec: edevnte� de1U:e stcss'e Sezfon�i Unite n. 1381/47 (Vca, ila i.n. que.'jta R.a.ss1e1gna., 1948, Faso. 1-2, pa.g. 8). Questa sien.ten.za � staita1 amwtat.a es�awrieVJ'l..tem�nte ed aanta�rnmite in senso fav()rrevofo d�a�l Navelli, in � Giur. Oo�nvpl. Corte� d1J Oa.s�sa~. �, 1947, Vol. XXVI) pa.g. 1223. e seguenti,. La. tersi. secioqi.do la qit.ale a.Ua p1retesa al ri.sarci. inento ai dannti dii guerra dov'Y'ebbe ri-conosiorersi la n.a.fitra di inte�resser legittimo� fi~ sosten�itta d�r.il Con siglio di. Stato, Sez�. IV, in itna d1e1cii8ion� p!Ubbli cuta .m�l ��]foro It. �; 19�47, III, 113. NeUa p�re:sente 8onten.za la Oo,~te Su.prema ac cenna ad. itna pl/".eoed.ente ..sua d�eoi8ione, n. 172:7 d�el 2~ d~c.embro 1947, lai q11a1le aprebbe ricionos1ciitto carattere di O'rgavni aimrn�ini.str'atfoi alle Cornmtis sfonti per il ris�arrC'imetvto d�ei. dann.i (]Ji gqierra, in eontr'CP8'to e.on qitanto affe>rmr.ito1 dal�&v 81Uocii1taita 8en.ten::Ja n. 11381/47. Sen01wh� n.erla, s:en.ten::Ja� nii mero 172.7 qn�0>sta afferma::Jione fi~ faUa in modo del wtto in.ai1dien.taz.e e ftlggevole, .sen~a a�dd11trrre airgo1menti ta.li clhe f acoiano pensar.e ad un. rn.n tam.ent o d.i. ind~d�zo effettiv1ani.ente volitto; que�sta opr�rt>ione tr�ov1a� oonfer�nw. in. q1u11nto � scritto in una nota a qu.e8ta .s�eVJ'l..t.enza sulla giurispvrudenzu Ua liana, 1948, I, 1, 3�51. Dato i.l oar'attr-re s�trettamen.tc ero�onomi.oo de~l~oggetto dolla. pre�tewa al risaroim1en.to die.i danni. di gzterra, la� 8ttr.i quaUficazionie c101r1Ae i:ntere1s1se legi:ttiirno appa.rc pvilitttosto diff�iioi,fo i})a sosten.eire. IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubblici diversi dallo . Stato -Licenziamento dipendenti -Indennit� carovita 'Computabilit�. (Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 1949 -Rie. Palomhieri contro Commissariato G. I.). Il computo .d>ell'foclennit� ca.rovita nelle indrenn. iti� di Hoonzfa.mento deve �es�s�erre :a.mmes�SO per i <lip: endenti del Commissa.l'io della iG. I. come � sitato cleciso dalla V 1S�e1zfone nei casi s-imili a q�uelfo sotto. posto a�ll'~srnme del Oolleg:fo il qua.lre non ha ra.gione di discosrta,rsi cJa, un orientamento che risponde ai princiip1 di 1giustiz.ia. e a. una. f'�s.a:tta int~ rprefa.z,io�n:e della< no�rnia in v1go�re, -268 . La sooten.'(;a ohe annotiamo <L� per paoifioo e oonsolMato un indirizzo ohe, a noistro parere, deve i<nil.'eoe es1,<rere r'�IBS(JJminato e abbwniJ,<>rw,.to : quel.io, oio�, dhc l!VnJlxJnlfllit� di owrovita debba oompittwrsi nella r@lribu~ione per gU impiegati di Enti pu.bblvoi (nolla speioie Commissariaito oo~Va G. I. a i'tbtti gli effetti @rl in. p1(J!l"tfoola.re a,,gl�i effetti della iniden!llit� rti liicl(}'1'tLZiamento. GH argomonti portati da,lla deoi1s'�01w doVla V Sezione dcl Oon.sig1lfo di Stato (v. Gon.s. di Stato, Sez. V, n. 182 d@l 19 mairz'o 1949) po�ssono oonsidorarrs �i if,uc: ii 71rmno d.eWappU.aabi.lit� a,,gli Enti p�it�bblfoi d@Wwrt. 10 delZa 1.cg1g�e s1bll'ilm1piego p<riva. to e d.cU'art. 212�1 God:. cw. i quali stabUiscon,o che ai fini d:olla indmvn.it� di lfocnzi<U1neri.to deb � bono oom!ptf;tarsi rutto le inirlewnit� di cairattere c~m,t�n.uativo, wrgomento a,,dombrato nella motWadone; e .il .~1oc1ovndo ohe l'i.ndenl/1,it� di carovita .� cBo'ltusa, d�aill'art. 7 della legg�e. clhe la istitu.vooe (dc_ creto regi.sTativo luogo�tenenziale 21 no>t"l@mbro 1945, n. 7�2:2) dal com.puto nel tmtt�anwnto d'<i quiescen!W, e s1J.Ua �in1denrnit� rti lioenzia,nwnto p�ereh� a<i pension. aU statali � .('JOrrisposta a parte, in aggiurnta a.Z'la� pensione, una �nlZ.en~vi.t� cwrovita. Sembra poi c�he a� tali a,,rgomenti 8e n.e voglna ag�giun.gero 1tn a,,ltro: quello olw gli inbpiegati statali hanno la stabilit�. Infi1ne �si afferma. nella sentonza che la soludon. e adotta�ta, in d�er.og�a o� su.peramioo.to dell'art. 7, rispond1c ad. U�n 8enso di equit�. Ne8suno .i])i, tali argom.miti; n.� qu�e'lli espre18�si, n� qtteUi adombnz.ti resiste ad una. crritica serena.. Non il pr-i,mo peroh� l, arrt. 1() d.eJ.la leigg�e sull'im piego p'f'ivato e l'art. 2121 de~ Cortfoe o�vi.le s�on.o no<rm,e sussidiarie per i.z pen,1onal.e d<i1pen,d.ente da Enti. pu0bbli.ci1 e oedon�O per gi1U0risprwdenza �ostarn te dello stMso Oonsi.glio d~ Stat�o, a.lle norme di urn regola.m.ento, oio� aUa di.s1oip.zina da.ta,,.si daWEn te. Ora � ohiaro che se un Ente pu.bbU.c10 ha ap plioato al suo personale, oanw glfr:n.e ita_ra f~c?ltc~ l'art. 15� deila UJgp�e sopiracita.ta � le dli81posi.z�11oni sitlla in�dennit� oa�rovita ))' tale sua, volont� di con form.ars�i atta lC'!}'ge n�Ol/'I! pu0� n�oin ipreralere su.i 7irin�oipii su.ssidia�ri .d.ellc due norme 8'0pra ci.tate. Per ou.i Da d.eli!bera ohe estende l'ind;(Jffl,n.it� di cia.rovita al pers"Dnal.e di 1tn-En�te 71ubbli.c:o � norma pr�in.oipa�le in e1seciitzionc dli l.egy�e e n.on. pu� es�8'erc oan.cellata e. sitperata daUe rwrrrne cu.i si rioorre in �vi.a su88id-iaria Bopra citate. Tarntomeno i.l secl()n,do peroh� os8o spieg�a solo la n.o-n co1mpu.tabili.t� no~ tra.ttamen.to di q1ties1een~a, cio� nolla prima� delle dne fiigure v�rerine daUa legge, ma non inftu.en~ il/'I! alcul/1, mod.o la. n�on oom plf;tabilit� Mill'� in.denm�t� di iic1en-ziamento >>. Ed � v.eramen;to strano �Ohe di fron.te ad um.a leg�ge ohe con.sid�ra duefi.gure: la qu<iesoen1?,a e ia ind�enn.it�, cZ.Oven.rto esamin.are ivna i.po�tesi rientrornte nella� se con�da figura si facoia rijeri�men.to @ si interpreti la pri�m�a taoen.do dell�a seooni�a, c�orm.e se e8�sa no>n csiste�sse. E~ que8�to il vizio pr�� g<rave d.e,ZVa. sontenza in esa m�e e fa ponsare ohe� il 0011.siglio d�i #tato! P<;!' pr~ sif;n.te -ma oome v�eidrremo errate -ra.gwn~� eqU1 ta,tive si sia in.dotto a tentare in qualohe m'Odo di 8uporare -od obli.forare? -U prooi�so di&posto d�oll'art. 7 d�Olla legge. Resta il terzo a,rgormento, a,,dombt'ato del pari ohe U primo, ma al/'l!oh' es�so poggia su d�i un errore cviden.te: l'osisten~ della sta.bilit� pffl" gli �mpicgati stataili, � viera s�_, ma 8olo per qit<Jlli di ruolo: gli attiri hanno un rapipo<rto ohe per tanti punti della sua di&oipUna si a.v�vale d'i i8tituti ela,borwti dal driril to primato. N � si i>"a r�edere alouna differenza tra essi (oio� tra il per&onale n.on di ruolo) o que'1.lo dei Vl(l.ri ooti pu0bb�zi;;oi. Ora proprio pclf" tale per&ona.te ohe non gorle .d.i s�ta�biUt�, la no�rirna dell'a,, rt. 7 � 8'tata 1ribadita e oonjerrnata dall'art. 9 d�el noto dectretoi 4 arpril@ 1947, n.. 207, p�er (Jl.ti non ptt� esscrv�i d!ubbio ohe essa trova. a0pp.Uaazionc an.ehe nei oonjronti dol personal':e ohe non. ha 8tabiilit� e ohe gode non di. tra�ttamen�to di qu.fos1c1cn1?,'a, ma dli inidenn<it.� di lieen~ento. On.a.e an-c�lie ques �to argomen.to si pa,lesa sen.za OO�lore ed anm l'esegesi dleUe vario leggi Cl()nfer1m.a la. rolon.t� del l&,qis~ atore .dJ, eseluitere l'inden.n.U� cwrov�i.ta dal ciornptf; to a,,nohe per il perwona.Ze n�on� st;a.biU: e fru.entc di indenn.it� rti lfoen~iwmento dello 8fosso gener�e, e natwra di quella degl-i en.ti. pubblici, oome ad es.. nella, 8'pecfo la �G. I. Re8ta aUora il preteso argom.ento equ.itativo: e a prnposito cU esso s�i d�C1J'C' e88ere ehi(J!l"i: o si canooU. a n�on solo �n.elle mot�vazfon.i., ma nella� legye la 08piressimie mde.nlfllit� d�i lfoen~i.airnen.to e si, sopprime oonteim.poraneaim.ente l'art. 9 e si compttta l'ind1enn.it� oaro'l.:'ita in t.utti i c�asi di risoluzione dei ra�pporrto senoo dfiJritto a pension.e, e aUora dal punto �di �vi8tQ, delta equ.U� .n.uUa rta d.ire; mia 8e si prrietendes�s1e, oome. 'la� s.entenza in� e8ame, di oompittare l'in.de1111vit� di oa.rovita per i:l solo perrs10001le degli enti pubblfoi, si oonimetterebbe Ul/1,a grave ingi1t. stizia a rtanno� sia del personalo di ruolo che non ha an.oora mat1trato i.l diri.tto a pen,si.one, siffw rti qiwllo non di ruolo d1ello� Stato. ~ Ed � oontro il pro�filarrsi di q-ite8fa gravi.ssii1n.a �di8parit � imgiu0stifi.eata iJh.e prote�stiarmo. Mentre la le[.rgC, d00C11"eto le!J�.8'ia.tiv? Zuogotenenzia.l_e fil n~e�mbre 1945, n. 722, autoritJZU>t-a la ewten.sione1 d.c"' benefi, oi eoonomricvi diwposti. per gli sfo.tali ai d.ipcnd. onti d.a E,nti pubblioi, peroh� non 8i applicas1scro trattamenti superiori, in qii.es�to modo 'la� 8tes,s<i indennit� 1jerrcbbe ait a.rr�oaaire agli uni it.n vallltaggio ben di!l/erso ohe a~gli altri. Un uUirmo ri.fi.ev'O: d!nohe per l"indenn.it� sorcUa rtel oarov1.;oita, P'G/f" gli impiegati. privati: d�ella oont: ingen~a i con.tratti eollottWi harnno in w~ p?�imo tomrpo al�mc1w esci7iu1sa la 001m.putabilit�. E 8e ta.iu~u: dooi8ion�i deUa M a0gistratura di merito harmo potu. to s-upe1rare le olazt�Sl()�le de'i oovntratti collettivi i/11,VOCl{]/f/;do l'art. 2121 diel Godioe cJUi essi non pot01.: oano rterog(J!l"e' qu+Jsto n.on pu� farsi oontro una norm�a di le�gg.e q1ta.le � qu1ella rtoll'art. 7 ohe non vien.e meno ohe p�er abrogazione dia pwrte del legi8latore an�c~ie se si po�"i'8a rai/)'/)i.sare l'opportunit� di il!na modi.fioa per il oa,(f'attere s�twbile ohe � v�enuta aid a�8�sume�re l'indennit� st(}lssa. Ora il Oon.siglio di Sta.to ha �orertuto di voter swp�e>r(J!l"e un(J, no1"1'1Ul. d�i logge ta08 siat�va e rJ; 081Jll'f:'88a ool ri.ahia,,mo a prin.oip% gen.eraU e ad altre norme di logge avnteriori e sussidiarie c�ontro ogni oriterio iU in.terprct~ione del'Da, legge. -269 Peroi.� aiispwhiamo ohe it Supremo Oo'YIASesso Ain mi.nli,.~tratw'O voglia rie8'(JJ/'f/,;fJnarre le Bue decisioni sug�gerendo, se orede, et1en."f!ttaim.ente a.l l.egislhtore di modriftoore la legge, ina �amdole la retta interpretaz �ione fim;oh,� esi&'te in sede giuri8dizionale oos� omne ha fa.tto ,anohe in quesfo oa.so, irb ;;;ode consultira nei paqiori espressi agli orgalf/Ji della Am1min�istraziovne su,lVa, st'essa questione. V. S. IMPIEGO PUBBLICO -Epurazione -Sezione speciale del Consiglio di Stato -Natura giurisdizionale. (Corte di Cass. Sez. Unite, Sent. n. 2467/49 -Pres. : Pellegrini, Est. : Di Liberti, P. M. : Eula -Ist. Credito Agr. Sardegna cop.tro Medas). La, 1sezi:one srp�1Ciale del Oons1glio di :Stato; istituita daH'air;t. 11 del decreto legi:sil.a,tdJvo luogo�tenenzia. le 9 nov�1lll1bre 1945, n. 702, con il collllpHo di giu!�ica�re rn �seide idi rfoo~l~SO contro le decisioni delle Commissioni di epurazione, di cui all'art. 4, l�eN:. a) <J.eUa, stes1sa, leigge h:ai matura e funzioni di oirgano g-iiur:iJs1dizionah~ e non rumministraitiivo. Le sue decisioni hainno '.J)errtanfo� ca.ra�ttere di semtenz;e, e contro d1 ess�e � ammi:sisi'bile il rico1�so a.ne seziiollli unite d�ella, Su1p1rema. Owte di Grussazfoa: m iper llllOitivi atti:neinti a:il:a giur'isidizione. Con ptr<Jced.en.te s1er1.tenza n. �1591/47 la Corto Sitprema atJeva d<Jo:iwo itn senso' oontrario (v. in �Foro Jt. � 1947, I, 783). �' Il m41lamento ,dq, girurrisprudenza� si deve, evi<�;n t<Jmont.o aisorivere aUa infiu.enoo di de�viBioni del OonsigUo di Stato, vl quale ha;� oostwntemevnte rioonosoilu: to 01lla sua s.ezionc ivpoo4iJ,le oarottere giurisdhiona. le. Si tratta., ora, �dri vedere s1e ta,le s�zion.e 8peaia.ZC sia �omipresa tra le giurisdfa�iom B�peaiali in ge� 'ffflrro, per-le ,q�ua.li l'ait. lJJl ~ella Oo�stituzione _am . mette il ri()IO'fSO per aa.ssazione ar1;ohe per violaZ'ione ,dii leg�ge, o se sia d'<J; equiparratrsi aUe �s�ziOni ord�nairie (fol Consiglio� ili Stato, oontro-le dn:ai8ioni deUe qua,li � mmm@sso �Biolo� il �rioorso per difetto di git1vriS1dizi.on.e. IMPOSTE E TASSE -Opere di bonifica di competenza statale -Dichidrazione di ultimazione -Effetti Prestito redimibile 5 % ed imposta straordinaria sulla propriet� immobiliare. (Corte di �cass , I Sez., Sent. n. 2098-49 -Pres.: Giaquinto, P. M.: Lorizio, Rel.: Roberto -Amministrazione Finanze contro Consorzio della Bonifica Romana). I.1e oipm~e .di bonifica pOISlsomo r:ien:1.1m1re nelfa, categoria dei beni del demaiuio aocidemtale dello sta.to o I'iteiber:si sottoiposte a1l 1regi:me della, demanialit� a'lll:orch� sodidi!s1fiuo aid un 1pubbliico genetrafo int.ereiss�e e sfa, i!nter1vea:rnta, con la form0tle dichiar1az. ione 1di ultima,zioine �i s�en1si dell'a.rt. 16 del T. U. 13 fobbriaio 1933, n. 215, la malllifesta.zione di volont� della Pubbfilica. Amm�IIli!stl"'atZione che ald els\Se attr:i.lbu:iJsca OOlr�rt:rtere� piuhbl:iJco.. Per gill i!mrrnob:i:li destinati ald O'P�ere di bon1fica, a�nche idi 'P'UJbhlico genera,1e i!ntereissie, ed inteisita:.ti, prima. Id.ella 1dichiiara,zioue di ulti'ma~ione deille 01pe! l'e, nei ruoli delle p:roipiri-et� immoibil:�a.ri :per l'anno 1937 ai icoinsorzi, 1s�ono i corusiOQ�zi tenuti a�l PT'eisit:ito eid alfa� impois:ta s-traortd1imw1a idi ood ai d-ooret.i 5 oitilob1re 193�6 e 10 nmeimbTe 193'6, n. 1933. La sp"e<Jie venuta aU'ewa.mc deii Supremo Conegio riguarda l'assoggettabilvt� dei oonsorzi di bonifica al prestUo redihnibiie e aua, rela.ti!Va vmpos. ta immobi.liare di oui a.i deoreti 5 ottobre 193�6, n. 1743, e 10 novembre193�6, n. 1933, per gli imm�Obili .destiJnaU alle" opere d.i .bonifi100 intestati alla itata if,.oll'i!mposizione a.i oonso'f"zi. Com/~ noto il prestito e l'imposta in qiws'lionc. oobpisomio ir; pos1S'C'ss�ori d'iCi ter-rem e fabbr1Joati quali risultamo nei ruoli d�oll.e propriet� itmmob�iUari per l'anoio� 1937 ed, ove la situazione cata,Btale sia d�imostra.ta� nmz, risponden.te alla effettiva 8ituazione di poS'S<J&'SiO, i reali po&se.ssori degli immobili stessi (artiool/i .2, 4 e 18 del deoreto 3 ottobre 193'6). � Era ,'ftato ritenruto ,daUa aorte di App-cllo rJi Bologna .ohe per esser-e diemaniali. tu.tte ie ovorc d;i bonifi1oa i oorn.so'f"zi non po�s1sono oonsiderarsi vos 8'eis1sori delle 1opere stesse o de1gli imvmobili rela tilDi, cmde, n01iostante la loiro faorizio'flle ne1. ruoli, nor1; sono (1;8'Soggetta.bili a.rla. imposizione. � Ha osservato il Su.premo Collegio ohe_ le opere (J,i bonrifi�oo �rpossono essere d'i!mpor-tam~a �iihn'btata, e 0011w tali (]Jppartenere ad Eri.ti diversi dallo f:, ta� to, e �pos1s,ono� es�sere di p>U�bbUco generale inte.res8e, e �come tali rientriare nel 1it<Jmall'/;fo aooiden.tale dcllu Stato a sensi del oop'Overso iteli'art. 812l2 Uod.foe cri!IJ.i1le, n�C'l qu..a,le wno testualmente in.dioaU gli acq1wdotti e. sorio da inte'(l;dersi oompresi, per la identit� di fun.zione eoonorrviAca e somale, i C<l!ltali di naviga:<1ionie, d'irrigazf,one e di bonifica. JIa poi soggiumto� �Ohe -<<.mentre per i bfJni <lel demanrio neoe8�sario non oooorrre, ad� attribuir-e il oairatt.ere denwnia,le, y,rna� manifestazione di oolon t� dof3Uo Stato, es.s,enito sufjioiente il fatto ddla Z.Oro esis�tenZ<Ji (e:d ove una tale manifestazione di v:olont� in.terv�enga ha s�lo va�lore diohiaraUvo), per i beni iwV'ooe de1l d<em(J,lf/,io aooiden.ta�le si ri� cihiede una sveoifi�oa manife1sta.zione di volont� --� clhe pu,� es�s�ere una lei!Jg<J o Ulf/; atto am,mini..~tra.tivo ed� ha effi<Jaioia, wsttit1i.tiva _, d'i d'est�nare il be.no a una p>U�bblioo fltnzione o ()I01ri.itr1;que sottoporlo al regime aeua, demanialit��. Di oon�S'C!Jlhenza, poic1h� io opere di bonifica a(fi da1te ai oon.8orz.i per la C'seeritzfovne, a.nc�he di JJ'ttb blico generale intems�se, non. nas�oono demaniali, rna po8sono a.oqu�i8tare tale �oarattere 8ofo quan.do interv�enga� la formale -dfohia'razio1w di uUima.zione di c8se p1revista (JJWart. 16 dei T. U. s�Ulla bonifi�ca integrale, che � la man.ifesfo,z�ione dfJllla volont�. d:cU,A.rnmirnis�trozion�e deilla. deisUnazionc delle ope re ste8Ne alla p>U�bb.Uca ftinzione, ha oonoluso e-ho, fi'(fl,.o a qttarido taile diohiarazione non intervenga, non, pu.� neppure du.bita!f'si .ohe le opere di b�on�ifica, ari.ohe dri p>U<bblioo� g1enera,le imteresse, sono in ef f<Jttiv'.o posse.sw dei oon.sorzi, i quali per� 8ono te nziti ai re�latWi tributi. La sientenza � oerto Vm.tport(J,lf/,te per quanto ri � guarda la doefi;nizione della. na,t�urra d).(}lle over p. di bonifi.oo� ;n,,ella sistemazione genernie d@lla materia, ma, oi pare meritevole di nota soprattutto per quan t.o r�iguar,da l,assoggetlt(]Jbilit� ariJ tributi d.ei oonsorzi wi boniftoa ohe vengo'l'/,O rioonosaiuti effett�'d pos8essori e produttori ,dq, beni e dri rwohezza ta8� -270 sabile (Gfr. PIDTROCCBI: Tassa1bilit� dei contribuii. Sembra,, tuttwpia, che la prresenza della '�!d.enUt� n tili eid aiva.nzri idi bil~HllC!io dei coalJsorzi di bo111i.tlica dolla ra�tio non basterebbe da sola a giu.stificarre integra�le, in <f Giur. Opere Pubblicihc �, 1939, II)' rattrib uz�io-ne del oa,ra,ttere interp�reta.tivo ad wna 15'2). norma� ohe, come qnolla �n esa�me, esten.d� a eia.si non prev�i8ti e.<spros�satmente. �tn trattarnento tributa. ri.o di fa,,;ore. Come � n.oto, infwtti, la iden.tit� IMPOSTE E TASSE -R. M. -Esecuzione -Interessi da Mutui assunti da Comuni etc. -Ps stiti con emis� d'eU.a, ratio e1os.Ut.ui:s�ee il fonda,niento della in.tcr sione di titoli obbligatori. (Corte di Cass., Sez. I, pretazione a,n,a,,fog~c-a la qu.a,le non � oon.s�on,tita in Sent. n. 1737-49 -Pres.: Giaquinto, Est.: Messina, m�ateria� <U nonnie di os�enzion6 tlf'ibuta1ria�. P. M.: Pomodoro -Finanze �ontro Comune di Genova). Per qitarnto riguarda la partfoolare materia, � da, nota,re ahe� il reg.io decrreto-legg�e 1�2: ltt1f}'lfo 193'6, La� �es�enzione dall'imposta di ricchezza moh�lie, ac n.. 375, fw oovnivorti�to in leigige oon 7.a, legge 7 marzo cordatia daJJa,. le,gge 28 girngno 1928, n. 1608, ri 1938, dopo e<ssere sta.to integra.Zmen.te a�b�rogato. e guarda, solt.alD.to gli interessi dipiendentl dai mutui sostituito d;a,z regfo d�ecreto-le1gg�e1 17 luglio 1937, a,s,s.unti da.11e p�rovincie�, o da.i comuni con Ca�s�se n. 1400. d~ ris�parmio nelle forme 01,dinar1e dell'atto puhblico1 o della. scdttura privafa e non si e�stende1 perci� aii ipr�es1titi wnt.ra.tti con e1missione di p1~estiti obOBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Contratti prelimi� bliigae;iona.ri, ;per i quaili rihnane in vigo1"e1 il de1-nari -Obbligo di vendere un fondo determinato ad un d,;;terminato prezzo -Applicabilit� del principio cr1eto l�e1gg1e 20 setteanb1�e 19216, n. 1�643, che accorda nominalistico di cui all'art. 1277 codice civile. Corte la, �esenzione solo a.Ue �Oibhliiga,zfoni emesise dai detti di Cass., Sent. 2007-49, Sez I -Pres.: Pellegrini; Enti dopo la. da.fa, �di pubblica.zion�e de:l decreto P. M.: Gualtieri, Est.: Cicolini -Marotta contro sfo.sso�. � 'Marotta). O'on la, p;,~e1s1ente sentenza la, Co(f"te hai aonfermat�o Ohi ~mediante un e011tratto p�reliminare o p�ee la s11a, preoeden.te gi.wrisprudenoo i.n materia) la ed.fetto di un modru,s impostogli da.I dona,nt�e nella cui pri�m.a, maAiifes�ta�zi�n.e fu. la sen.tenz'li 11 gen�don& z.ione di un fondo -ahbiai aissunfo l'obbliiga�na�o 1'937 in oaus'li Am1mini.8trazione Firn,a,nziari.a zfone dci vende1'� un determinafo fondo pe1� un deaon. tt:'o Com.une di Cremona (F. I, 1937," I, 149'). t�erminafo pr�e�~zo, nulla altro pu� .pretendere� da.I Rcoen.temente, la� Oort�e Suprema avev1a, d.er:iso neleom: pira.tore, in co�r1�ispet:tivo del precletto fondo, lo s-tesso sen.so ima oa11,t.s�a, tra l'Amm.ini1stir�azione ti�at.taudo&i, in �questo ca1so, di deibito� di va.Iuta, dieUe Fi'n.anz.e e i.Z Comune di Moden.a (F. I., 1948, al �quale1 � aippUcaibile il principio nominaJ.isrtfoo sfaI, 1060 OOl/t nota, dtil Rebori). bilito daJl'a�rt. 1277 Oodice civHe. In1 fondo, la te:si �d�eMa, Corte Suprema 8Ulla ina.pp. z.ioa.bilit� d�lla, eisenzione tribittdria,, agli. irniere8-La soluz.fo.ne adotta.ta, dal Suprem.o Oollergio .~i dei mqt.tui obbli1gacionari, �� sulla lin.ea c�o�s�tantc1wmbra, sostwn~'l�in.en.te giu8ta. Tu�ttwm& es.Qa, q;a mente segu�ta. d.a.lla Oort.e il}'/, rna�teria di in.terpreaonfron. ta.ta c1on l,ailtra, deU.a, 8en.tenza 28 apri1f1i[Jt tazcion.e restrittiv-a di norme di es�en.zione tribu194c9, n. 103 (in � Git{!f". Jta,l. ii I, 1, 32�6), nelz'&� twria,. quale la, Corte S11vrema ritenrne ohe, i% mso di n.ttllit� di 11,.n, c-ontraotto di eomrpra1Pe1n.dita,, la restituzi'o. ne d-el prezzo costituiva, un debito d-i valore. IMPOSTA DI REGISTR9 -Trasferimento di gestione E, pr'oba,bile i.nfatti che q.uest& dimers�il� di so� di filiale di azienda di credito -Tassa applicabile. luzione non sia d:el tutto g11ws�tifioa.bilo : se 8i do � (Corte di Cass., Sez. �r, Se:q.t. n. 1735-49 -Pres.: Can. nada Bartoli, Est.: Di Macco, P. M .. Binazzi, -vesse eon.si.dcra�re U prrezzo� c1ome eq1~iva.lente ecoBanca Naz.,ionale del Lavoro contro Finanze). nmniioo d.e1lla oosn, oooM"rerebbe pervenke aU,itn.ica solu�.Jion.e di riten&r'e ohe sia l'obbligazione d'e.Z L'aa�t. ,55 �del regio idiecT1eto-le1gigie 12 mail.''ZiO 1936, .cornrprratore peir� il pagamento del prezzo, sia l'ob n. 37'5, che a�ssogigetta. a tas,sai fossa di reigistro il bli.g'o del ven,ditore d�i rim.borsairlo nel oaso 'ii nul traip�a.s.so di hellli, a.tfar,ira :e� pa.ssivit� attinenti a�d lit� dicl c10n.tr;atto siano debiti di valore; 8e ilflvece una. a.zienda, cli credito che .si sostituisca ad un'ald1 ove.'iJse aon.si.delf'a.r8i ii prez�zo pi� semplioemeni:e tra. nell'�es�ercizio di singole s.edi e filiali di que�s.t'iul omn.e oggetto dell'obbligazfone del comv!/"alore, si t.ima, non � aipiplicabile quando l'a\Zienda c1es.siopu� ritenere aol su.premo Collegio che tale obbli�nairia � �Sia. stafa, autor'ie<za.ta, ad insedia.r�si con una ga.zimw aostituisoa debi.to dri va�luta�, m�a, sembra ahc p�rop�ria. 1filiaJe in clefor�mina.te pfa.z,z;e ov1e a1giva la �u,gttal:e oon�figit'f'a:<jione d�ebba, darsi w1u;ihe aU'obbUii. z.ienda. cedente, deUa, �quale aihbia, rilevato in bloc ga,zfon.e del v�en1ditore di ri1m.borsare il prezzo in co le attivit�.. ca.s'O di null#� del oontra,tto. La, Corte Su1prem.a, ha aoc1col'to in pie�no la tesi SENTENZA -Ordinanza collegiale sottoscritt<.:. dal solo q.cw Avvooo:bu1�a,, ohe esoli.t.deva. il oa,rattere itnter Presidente, non equivale a sentenza. (C9rte di Cass., preta.tivo a.l 001m1m.a a�ggiitn.to d1(J)lla lerg�ge 7 arprile � � . Sez. II, Sent. n. 1654-49 -Pres.: Azara, Est.: Pepe, 193.S, n. �6316", a,ll'a,rt. 5,5 del regio aeoreto-l.egge P. M.: Car'uso -Benevento contrQ. l\fogiello). 12� mari'zo 1'93.6, n. 37!5. L'es1c1zu,siol/te dri ta.le cwra,ttere inteir'preta1tivo � Una, oridini;wza, collegiale, che, � 1sottoscritta �dal ..~tat.a, ,d1alla <Joerte appo,CJgiata frthl�la cionsiilerazion.e s-0:10 Pr�esid�ente e non anche daii Giudici facenti 'rhc nel s�t/J,rl�tto comma aggiunto man.ciava la ea.dem pairte del GoUegio, non pu� equiva.lere ad un� 1s�en �l"a�tio in re,zaZione � <1i!Jli a�ltri commi deWqrt, 55, tenzia pur aive:ndo. di questo l'intrinseco contenuto. -271 Tt' questa una ne.ocissari�a ed C'8a.tta prccisaz:ionc della oosta'lite giu.risp1�ud,eriza deUa Coirte �Snp1�cma) seoondo la qn<J;le << per a.c1cJC!rt(J;re la nat1�'a dei provvodimen.fo d.ei Giwdice se nf! dev�e oon.sirlerat�o il contenuto; e qualora la questfone d�a ri,��okere (lebba neoesarria.men�te fo1�rna�re oggetto di 8ent�n. za) oome la-pq�onunoia suUa giruriisd:idone) il pirovvodimevn. to va defin.ito sevn.tenza n (v. da. �1tlt�rno senten. va. n.. 1865/48, in queista Ra,s~egna., 1948, Fa~ sciioolo 11-12, pag. 27). E) ev�id(rnte) invfff"o) ohe qu.e1sta. giuri..spruden�zn non pu� essere intesa n1el s�enso c1he valga a tra� �-1for<marre in sent,enoo anohc qttel plf'I01Jvi:1ed�nen.to dol Giud!�!ee ohe non. ha gl:i es1senciali, requisiti di fot�ma1) propri: della s1ente1nza stessa.. Tuttada ) ui sembra c1he quosf'i, requi,s#i es.s,enzfaili si riJd.uorJ/no propio aUa fi'!rima di tut�i i gifu,di,c�i) olemen,to questo ohe d.' alt�ron1de, pi� che at:la for"ma, a.ttienc aUa sostanz'(J; (liel provv�edinwnto decfaorio. (Si veda in� proposito �a sen,tenzia, n .. 13791/49). Sulla portaita ael"ta dis�tin,zione fra sentenza ed ordinan,za.) si vodano z,e acute o8serva,zi.oni. i/)ello ANDRIOLI in Oommento al C. P. C., II E�diz: Vol. I, pa1g. 350 e s�ogy. � . TRATTATI.E CONVflNZIONI INTERNAZIONALI Convenzione dell'Aja 29 luglio 1899 sulle leggi di guerr�. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2331-49 - Pres.: Giaquinto, P. M.: lTavolaro, Est.: Santoni Chiesa co11.tro Soc. Minimax). La 1'ie1quisfaionie, :eififettuata dall'AutorHlli milita. re nermica ocCU[Ja�nte in te1n1itorio na.zionale f> m. airbitrairia., se non sia, conforme aHe disrpo1s1zioni f.W d1ell'aa.'1. 52 del 1reigofaimento interna,zio!Ila,le de11' Aja del 28 luglio 1898, conoern.ente le h~ggi di guerra e mt:i;ficaito dall'Ita.lia, con re1gio decreto 9 d.icembre 1900, n. 604, cihe cons1e111.te la, !l'eiqn1tsizionie di cose .e s1er:viz.io in danno di priva.ti cittadini, soltanto per i 1b:iisogni del1e tiruiprpe di occu1pa,zione. E tiaJe � airihitract�fot�. si riw;la. non solo qua,nclo non sia, la requisfaione es,egnita. co111 le ~p~r1esca.�itte o co1nsuiete ~m"lnalit�, ma. anche 1quando, sostainzia.I.mente, sotito le aippaireirne di ima I'<equisizione destina,'k'li a, sopperir:@ a.i bisogni delle forz1e di occupa.ziione, si compia, ri.ma1vera. e ip�ropria 1spolia.zione del privwto cittadino impos�Siessa,ndosi dellfy sua, cosa. per rivende1rlai o a,ssegnarla, dietro, pag�amen tD di un qual sia,si pre1izo1 ad a.ltro :e1~ivaito. La Ra1s1segna, ha piit.bblimito (1949, fase. n. 2, pag. ,58) la� sen.t~n,za aeua Corte dii Appello d.i Torin.o, su1z,la iJm.pqi,gn�ativa deUa qua.le ha avtttto rnodo di pron11Mt,ziarsi ora l'a Oorte di casisa.zionc. .Ne'lla �sente~ ,d)eUa Corte d)Appello .era1io afferm, ati .dJu,e irnp�rtalft.ti prinoipt. Jn, pdmo luogo fu r.iten,1tto c1he la Convenzione del.l' Aja 29 'f;u,glio 189!} non, sia appli,oobile nell'o�rdinam,entoi qiuridico italiano s.e non nei lirn,iti i,n, ciud e�s1sai vi � stata in.tro dotta oon la l�egge di guorra 8 zu.gU.o 193.S, n.. 1415. Su qU�C8tO p~tnto V10dasi r1iudspr1.t1den�z�a cita.tu in quosta� Ha1s.segna, i!IYi) per la aottrin�a veda.si :MANz.~ 1q if!-qttesta lfas;;egna1, 1949, n.. 5, pag. 133. , In Neco1ulo iuogo fu 1�i1tcnuto ohe corn11�nq11r: l'art. 52 oon.sen.te aU-'eserdito oc1C'1tpante di req1hisire beni. &i p1riv1a.ti solo per i bi.wgnii delle foi'ze di ocio1.tpazione; di mo�o C'he � �1lleigi.ttima u~i.a. re1quigizio1ne d.i coga, C'he in.v�eicie d�i C'S',''ere d�estinata a tali. bisogni, piene ri1cen.auta a torzi. Sii ryuest.o punto v�e1da.~i CasBa:<J. 191 rnagg'i�o l9:47, n. 780, in � Mais18. ]l'oro Ita.l. ))' col. 178. .Di. questi. d1t.e prini.civi la, C01rte Supre1n,a s�i � 8offer<m,at<J; a1d esaiminare ed aocoglierei il s-eioon.ao, riobadenil'lo ilft. ta.Ze rnodo la p1mpria, gi1trispiru1denza; non � sc1esa aWes1a�me d.el scc�ondo) r'iltenewdolo superfluo. � TRATTATO DI PACE -1) Annesso XVI-A -Validit� dei contratti stipulati nel corso della guerra tra cittadini nemici. -2) Art. 78 par. 1 e 2 -Obbligazione del Governo italiano di "ristabilire" e" restituire" -Limite -Validit� delle disposizioni gene�rali applicabili anche ai cittadini italiani (specie : proroga legislativa delle locazioni). (Commissione di conciliazione italo-francese, Lugano 29 agosto-16 novembre 1949 �-Giud. fed. Bolla, terzo membro Est. Sorrentino, rappr. del Gov. it.; P�rier de ]'�ral, rappr. del Gov. Fr.; -Governo Francese (nell'interesse della signora Guillemot-Jacquimift.) contro Governo italiano). 1) Va.nnes,so XVI-A a,l � 1 sitafoisce la. risolu zione di contratti interrvennti prima, della, guerl'a tra� ;pe1rson�e div.enuite nelffiiche 1e per la. cui e1secuz" ione1 sia nec.essa.r'io il pierma,nere d'ei raipp�rti tn1 le pairti. Costituisornno de�roghe a, fa,le disposizione 1quelle cotnfotmte nei �� 2 e 3, il 1quaJe ult:�mo statuisce la, vailidit� d'e1i raipporti (transaietion) anche se collegate ad uu contratto da, risolver1s1i a,i sensi del � 1, ov�e siano 1stati eseguiti con l'a,ut0rizm,z;ione: di una, delle Poitenze aUeafo ed aissociate. E' quindi ipienamente valido un coritra.tto di loca, zfone istipulato do1po fo scoppio �cleille ost.ilit� dal procumitore di un citta,clino fra,nceise� con un cittadino ita.Uano ; nessun a�rgrnn1ento1 a con.trario per la, rLsoluz;fone di taJe confra,tto .pu� d�esumersi da� citato � 3 il qua,le raippreisenfa solo un eccezione aJ disij)osfo del � 1 e rifliette (cos� come il � 1) :muca; mente i contratti stiipulati 1prima della, guerra.. 2) Pre:supiposto per l'a[l,p1lfoa,z;io-ne "sfa del � 1 '\l'It:ailie reta1bli,swra) .che del � 2 (le Gouvernement itaHen rosti�twi:ra) dell'aJ>t. 78 � l'adozione di s1peciaJ. i misure in fompo di guerra, a. ca1rico dei beni delle Na,z;ioni Unite o di loro cittadini. L'obbliga. zione d�el iGov�erno itailia,no � limitata. alla. rimo: zfone �di tali misur1e e dei loro effetti e �Si estingue con detfa, i�~mo�zione. Pe.i'tanto 01v1e aJl'aMo del se1questro d1egli appairitaimenti di p1rov�rrefa di un cittaid: i1no :franoosie eira:no loc..'1ti ai cittadini italiani, il Governo itailiano, re�vocafo il s1equestro non � tenuto ailtr1es� ad esp�e:Ue11.'e i locatori, perchi� mancn1 , ogni mez�zo; di ca.usaUta, tra, la. restituzione ip�r1eite1sn idia,l <Gorv�ell.'1110 fll'llil1C�1se e le mrsri.ue adotfri:ti� . diura, nte la, guerra. dal Govercno itailiano nei 00nf:ronti � di detti appmrtamenti. . La, dizione del � 2: �le Gouvernement ita.lien .restituir� tous les biens... libreis de touteis hy1poithe -212 . ques et cha1l'ges quelconques >> non pu� essere interp�retaitai nel senso che con H te1�niine � cha:";,me1s quclconques >> .sfasi fatto Yirforimento a.i limiti ri-. sultantJi, nel diritto di disiposizdooe dei beni, daUe misure Iiegis1a,tirve generaili iprese nei confronti di tut.ti i .beni compresi quelli ita.Iiani. In conformit� il � 4, lettera d) prevede il paga.mento di un inden niw:io per oom1pensarie la pel'dita ed i daillni deri vant.i da misurie 1srpeciaili adotta.te nei confronti di beni nemici. Nel caiso di danno derirvamrte da mi sura generale (1qua.le � la, pro1�oga, dieHe locaiztioni) il cittadino delle Narzioni Unite non rpu� rivendi ca.re il diritto ad indennizzo. Altrimenti non sa rehb� 1sfa.ta, neoes�saria la disposfaiJOne co:ntemuta nel� 6. La Commissione che ha� emesso la �Surripo�rfa ta decisione i� l'organo previsto daH'01rt. 83 del Tralf: tafo di P~oo. Sulla. natura giuridica di questo oi:lgano da0r81lllo ma1ggio�ri 0precisa,zioni nella.� iRas seg'na di Legisla~ione >> (v. inlfra -nel Ooimmento al decreto Presidenziale 20 ottoibre 1949, n 884). Qui ;possiamo dirie che la, difesa� dieHo Stato Ita. liano a1vanti a. 1queste Commis1sioni costituisce un a.litro vaisto caimrpio diell'a.ttiv~t� deU' Arvvocaitura dello 1Sta1to, alla quale tale difesa. istiituziona,l niente spettai. � In un p�rossimo articolo, utilfaza,ndo ma.gigio�ri esiperiienoo rela.tiJv�e al fiunziona.mento .dJelle JpTe dette Oomm:iiss:i.oni, tentereano dii iniquadm,rle si s temaitiommenite nel.I' ordina.mento giuridico intei�n o e internaziona.le compito ique1sto r:eso :pi� d]ftficile ' . dalle ine:vitahili interfeTenz;e di elementi extragm ridici. L'o�ggetto� df!'lia oon.troversia era di a.s:s�ai� soo;rso rUiev�o, in qua.nto .da parte del Governo frarnce�se si teni],,fYl)(J; aJd, o.ftenere dhe la� si!gnora Guillemo�t. J a,oquimin fo,sse reilntegrata n.el godimento di due a�ppwrta.m�entiJ s1Jti 1m Roma d<i 8'1.ta prop;iet�_ ~ loca.ti m.tbi.to dopo l'ilnizio d.eDW, guerr<J; a mttadini ita,liami: Vft. SGStamza qu.in�di U.na mo1dJes�ta a~on.e di sfraU.o. Perailtro a sn�,'?tegno ileUa si1;a pvreteisa l'Agcn.te de�l �Govierno francese ameva 8ollevato dqte irri.p�o�rtarnti8,sime qtte8tio%i di m(JJll'Sirna; l'aoao._r1li 1nonto de.Uh te8i fra�noese i.n or'ditne a tale qtwst.io ne avrebbe. gravemente p1r'fl!J�IU<mioato fondamen tali intere1S18'� italiani. Iri or:dine aUa deitta aontrloversi.a erano state 11ottopow�te aUa Oommis�simie di Ooncilia~ione ilnte grata da1l te:rzo� a.rbitro qita.ttro qt1esitn.: il 71vri;mo a,tti.nent.c all'ilnterpretazione dell' AnirM.J1S�so XVI, leittem a�) (e S<e[J'Yt4tamente del pa1ragmfo 3) de1l Trat:tato di Pa.ce, gli aUri fJr.e oirca la pretesa inapp1/Jioa�bi1titi� nei oonj'r'olflAti ,aer,. otit,wcPimri '(f,e,ihte Nazioni Uni.te deUe disposizioni lei{J1!8l<J;time it.alia n.e su.iia proroga f orzoS<a dei c1oontratU di!. lol(')azioone. In pieno <JJocoglimi�n.to deUe de1d1U~oni sn8tenru.te nieU'mteresse del Governo italiano � sta�to deciso : . a,) ohe le driJsvposizioni oontenUte n.e.l pa.mgr!. 3 (JeU' Anne�s�so XVI oostifuisoono solo eocezione e deroga wlle dAisposizioni aon.tenrU,fe nel parag�rafo 1; cli oonseguenza � stata ri:tenu.ta l<J; piena validi1t� dci cion,tratti stipu~ati dopo l'in~io deUe ostilit� tra citta�d'�ll'Vi deUe N~io'flli, Unite e oittaitini Ua lian.i, (J/Jt�ohe se nei loro oonfronti non � irlitervenitta . a.piprovazione-da parte d.ei, GO'i'<Yl'ni delle Naz�ioni Unite; h) ohe 'le disposizioni c101itenitfo nei paragr�a: fi 1 e 2 �eil'art. 78 tJrovMio av�pUoaziooo solo ove sia oonoo>rs�a wn/attimU� s'P'ecifi100 del Governo ifo liano sui beni dei oift(JJ(Zin.i d.elle Nazioni Unite sottoposU a m.WiM-re della Zegi.'Ylazione d~ guerra. itfb quanto beni n.ernfoi; ci� peroh� i termi.ni r�tablir e restituir '[tr@Stt�p1pongon.o itna [Yl"e<oed.en.f<; atti1iit� de1l Goveir�n.o Ualimno, di approosi.one itso o di8po siizione dei benti. dJe;lle Nazioni Unite e dei loro cit tadtim.i; e) ohe il term,ine cha.rges deU;'art. 78. dol va r;agr. 2 stia (JJ(}, i;n,,diCJare solo gli oneri di cawaltere 1'e3"1e; e ohe qititn�di nel siti}).die:tto tier'mine non po�8 sano mN~ere oompresi i pirovvedimenti ge1wr:ali cho colp~s�oon.o i oittadini itaUani ed ooea.sional!rnente i oitt<J;.d4;ni stranieiri so~q,ryetti a,Ua Zegislooione ita liana ra.tfon loci: quali le dis1posizioni ~egi8la0time su.lla plf'oroga dJeUe Dooazioni. Parrti,cola,re ilmporta1i,za nel quaivro del 001mple8 so aonten,~�ioso ohe imlve8te (e po�tif'� investire) le Oo�mmiissioni di Gonoiliazione proviste dall'IJJY't. 83 del Trattaito di Paoe1, rapipires�enta w, s�e�oonda deUa �tes�i aooolta OO'/'l. la decisi.one in esaane. Qu.ella, cio~) ohe l�nvita l'obbUgazione ilnternaziol/'IJ.al.e S'a<n�oita dall'arrt. 78 d�l Tra.ttato di Paoe alW, rimo~ione d'ella. m.isitm ait.ottata n,ei oonfronti dei beni. d.euc Na~1ioni [Tnite e dei loro cittwd/itn,i e a.gli effeitti cbell,.a misl/J/f'a steis�sa. Al i-iguaJrdo nell'mterosse del Governo ita.Ziano si e. aostantermente sos�te'l'l/Utio ohe � i.l par. 1 dello alf't. 78 oostituisoe il titolo eit il gen.erioo p�ream bofo del7e disposizion.i oonten.ute ne1i paragrafi. sito ee,s;sVvi. Es�:~o d~lin!'.ita.. la .Polf'tata d~T.l'intero arti-@? oo�lo e fornisoe i criteri d!'vnterrrretazione dell~ no-r-&Jf riie' pa!l'"tioolarri statttite nei pl(Jh'(J!gr1a1fi seguenti; ma� non oontriene alouna dispo8Wi.one cui oorrisponda 1ttfba� svpeai,fiioa obblig,(J,IZ�one inte'f'naziona.le da pa;rtc del �Governo Jta.liano >>. Nella decisione in esame non leggewi tes�i;tu,a,f,rm.ente1 ;una siffatta propo8i:<.:ionc. . Pemltr-o l'ospUmto rioonosmmento ,della lirmitazio� ne dell'obbliga~ione dol Governo it(]Jliwno a.ila, ri mozio'Yl.e dollo spocifiJehe rnA,,sui/":e d'i guerra, porta a.Ue �s�tess1e oooorete c1onsegu.en!l:e; i mttadini delle Nazioni Unite non pos18ono prcten4ere il ri8arm men.to iliei dawni loro derivati ,(tallo stato di [f'lU?lf''f'a o�V'e difetti il mezzo diJ owu,s1aUt� tra il dal/'l!fto s�tesBo od una svpcoifioa m��S'U!f'a di guerra adottata1 nei loro oonfr'onti: n�On possono, in genere, itn difetto di ta�le pre8upposto, rrretenilere la� res:titu.zfone nella situazione quo ante di fatto o di diiritto. In perfetta aderen~a a ta.le pritnci,pfo ia senten(S~ dJi Lu.gwno ha ilnfatti affermato: � Il Tra.tt<J;to di P(]Joe no�n ha oerta�mente volitto ohe le mis<Ure ge noratli pere18'e nei oo'/'l.frovnti di tu�tti i beni neil oors�o d,ella guerrla ()C18�sfoo i loro effetti, a parrtirre dal giorno della p'(J;OO, nei soli riguar.di d�ei beYflli. dei cittmdini deUe NMJionli Unite, a.llorch� non-llar�ere duto di dover iimporr1e al iGoverno italiamo la. r~pa. raiZ,ione della. perdita o dei da1nni verilfica,tisi nel corso della. guerra >>. (N. G.). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI �n E L L E e o R T I DI M E R I T o APPELLO CIVILE-Costituzione tardiva dell'appellante -Pro'!edibili!� -Art. 384, n. 1, 171 c.p.c. (Appello Catama 6.apnle 1949 -Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano contro Mineo e Rizzo). L'iwp�ello non pu� essere dic�1ia.rato imrpro0etlliMle se .Paprpellaillte, pur non avendo os.sm�va.to il termine di cos�tituzione, 1si sfa costituito ana p11ma udfonza, is.truttorria,, . La ma.&sifma) atUnente al problema relat.Vt,'O ag'li effetti deUa manoata oostitu.z.'ion.e i.n termine deUe pI;rti) del qu<J;l.o altre volte � stato> fa.Uo o~o in que&ta Ha1sse1gna (1948, pa.g. 9; 1949, pa.gg. 44 e 185), merita di os�sere gegnaila.ta peroM em,es1sa in ttna fat.ti&peoie in otti l'arppellante si eira oostituito drq.p9 i tonmini d�i oostituztiono d'.oll'aippellato eques. t'ult.imo� si era oostituifo aU'w<Uen~a di tratt(J,!Zio "'.. ne innam~i l'istru.ttolf"e. Ji'a.ttispede nuova) se si WJ# oc1oettua l'A. pp. Rom.a 4 marrzo 11)43 (in � Foro It. �, 1943, I) 685, oon os.c;crva.z.ionc oritioa dell'Andlrioli), nel quq,le: si ritiene en~mcia<to il 1nedeisimo pirfir1;oipio ohe si d.eswme ora .daUa dcoi~�ione d�lla Corte dii Oatafiia, e oh.fJ in un oerto smMw pu� ricollegwr� s1 a;li'odmi:tammito (J;d.ottafo �dalla Suvrema Corte) pcr�il g.iud.izi<> dri primo grado, oon la sentmi:;1a 11 o.ttobre 194�6 (in �/l'oro It. �, 1947, 1, 19�1), sc:cion,dro oui. il procio8sn noni 8i est�n.guc se l'mttorc s�i oostititisoo n.e[ tC'f'1m,ine fi.'!sato� per il oon. �c1c�niito) se'l'k?!<.i cihc ques�t)ultirrno s�i sia. cvstit'IJ;ito in d!Ctto t ormin�c (efr. art. 7 d.eore to legis�l-ati.vo� 5 m0f)g1io 1948, n. 483). La� ma.s.sima segnalata si sping�e, por�) an.ciora oltre rommett en.do, sia pu11�a pevr. vm11. zicito-) cil&e la oostitu.zfonc d.eWappellante po&sa avven.i�re arndie a.l di l� del termine di oos�tituzionc dcll'avpeUato, iiebben� non oostitu1i.to. Ora) � esatto qttesto? � Sono gi� staU �rilevati in qu.esta 1Ba.ss�Jgna. (1949, pa.g. 45) i moti�vi ohe liasciano pl(J!l"lpl.e8'si suWacciogl�rn. en.to� del prilfl;oipio, pera.Uro nepp�nre cosfa.n.te, d.el Su.pre1mo OoUegio. Interessa. qui tuttavia" mettere in riU.evv�o al.citlfl;e cionsidermzio'fl4 poci.iliari al prooe1dWriento di appello che pO�iJIS�ono folf"se fare apparri. re nolfl; del tutto in~qviJIMtifioata la mas�sim.a rip01rt( J;ta) arnohe n.el O(MO in ooi l'a�ppellato non sia.si c10stituito in termi.ne. Com'� noto,. non oonten.oodo V' art. 348, n. 1, c.p.o. alcuna indicazi.on.e di terrnrini) � incer-to entro q1tali tennin.i debba avvenire la oostitu.zianc in yfadizio dc�UJa.ppellante affilfl,oh� egli po..~sa evitare la di.ohiarn~ion.e di im.pro-oodibilit� deU'a![J�pcUo. Secon.do a.iouni (iD'ONoFiuo: O:nrumemto, I) n. 680; BosIDLLI: I.mp�roced1bilit� dell'appello per ma,ncata cost.ituz.i-01n.e dell'a1ppella.nte, in� lRiv. ,dir. pro-e. �, 1948, I) 42; TAM'.BURRINO: Estin~ioue per mancata co�stitu~ione d1elle pa.rti �e improc.etllibilit� dell'a1ipello in� Giur. Oaiss. Civ-. �, 1946, II) 580) oodesti term.i�ni) picr il r~ohia�mo oonten1Uto neWan. 347 o. p. o., sarebbero irri.m.edi�abilmente qucUi indioaf'i pier l'wttore rteU'art. 1165. R.Uengon�O inveoe i vi� (ANDRIOLI: loc. cit. e Commento, I, �641; 1SATTA: Diritto rp�roc�es�s. civ., 1948, n. 111; 1Dm :MAro: Manuale del nuovo iprooesso civ., 1942, n. 199; Oass. 8 marzo 1945, � iForo it. �, 1944-1946, I, 171, 6 agosto 1946, � tGim'. Oa.ss. C'i:v. �, 1946, 577, 5 maggio 1947, � Ma1s.s. Foro it. �, n.. 687; 12 mangio 1947, �Foro it. �, 1948, I, 962') pril� fonid.at(J;m.erile olve) 8e. Z'app�ellato si � oos�Utuito nel termiln.e ass,egna,togli, l'a.ppcUan.tc pu� oosti.tu.ir.c;i fimo alla prima u,dienza di tmttn� zione. E oi� 8ia per il prinoi1pio .gcneral.e di eco nomia proc�cwsitale, in virt� d.el quale gii (i,tti pro M8�8ttali mziiati son.O! OOlfl;afliJ ,(};al r:ag�giwr1;gi1m.mito ddlo soopo e gli aitti prooe81su.aii tarid.ivi c1on.<rervano effi.rxwia pevr i.i owrattere 01rdi.nari.o e roon pcrcvriforio dei relativi teri1nini. (ofr. 0ARNmLU'fTI: 'l.'�'r m.rne perentorio per la coistituz;ion�e delle pu.rU? in � Riv. dir!. proo. oiv. �, 1943, II, 124), sia per lB scgumiU aJtre oon,,'/idera~on.i, prroprie del procedimento di a.ppello: 1) in d!ifetto roi un. [,�rnite d.i tompo stalJi.li.fo per la coNtituzimi.e d.eUo appcUa.nte, Nernb ra arb i tra�rio creare ttna dClowd�eri,.za, noifl, pre1/'��.~ta. d.alla. legge, attesa la groo�i.t� a OU��� e&sa dmrebbe l.uogo, qua.Zc il pa8's<J;ggio in g�iuidr�,oato della sen.t~a imp1ugnata ). 2) e.ssend.o lo spirito �d�eUa legge in.teso a�d a�ge �volare la t11atta.ziovne dc�l gra1Va1m.e) oom.e �risn.Zta arncihc dalVart. 130 d.eUe niorni.e d'attuaz�ionc, cd C8Nen.< fo d.)a:f;tra parte necios�sario aooerta.re wnn V{Jlont. � non oqu~�vooadeWapiellant.e di di�8�ertare il giudi, zio, tJi,r;11prooe�di1biUt� d,elfwppelfo pu� essere die1hia1rata solo qnando ancihe una oos�tiWzione tardiva � plf"eolrll�sa. all'mp1pcllante; -274 3) il ri�n�vio di;sposto d�U'art. 347 o.p.o. si 1'ifcrisec .a tu-tte le fo11me d�i co-mpari:iio�ne in p.rimo rtrado, co'rrnprcsa. quella ri.taroata, pre"V'ista dal capov. dell'alft. 171, co-n. la� cionsequenK:a ohe la c'Ostiht. ziqne. dell'a.ppeVlato ptro�trae Z'effioo:oi.a, della. costituzion. e a'l;�rersalf"�ia fino alla prima udfonza co1wo aUe norme suU-'ostinzion.e sem.bra, im:e1c1e, i1str'1tttoria, anteriorment�e alla qttale una� sall'lzionc di i1mproc1edibilit.� arppalf''e in.oppo�rtuna ed eoc,e�ssi. va-. 8er_tmi.ch� qnest'�ttUima con.sid.eradone non� � affatto paoi.fioa, poi�oh� 0ssa, oltre ad: e1ssere c�onte�8tata in dottrina1 (ofr. 1'.l'AMBrHRINO: op. e loc. cit.; BosIDLLI: op. e loc. cit.), �'respivnlta davz:a stes1sa Ga.s�saZ"iovrt�c (s�cn.t. 10 a.gosto 1946, � Repert. Poro it. ))' 19-�6, << App. G�i1;�. ))' n. 225 0 1�ecen.temen.te 81ent. rn, mwr'Z!o 1948, �Poro it. ))' 1948, I, 10'5i6) sitl riUe'1/o c1he la dis�posi;;:ion.e oontentUta. nelZ'wr ti.colo 171 o.p.o. no-n � ciom.patibile ct0n le norme ohe regolano la matm�i.a d<flla 001sUtitzimi.e deVlc pa�rti in a1p1piello, in� quanto lq, manoata oos�titut;;ione delfappdla;; i.tc attua non qi�. 1tn c1aso d�i es�ti.n~'i�one bens� .1tn oos�o di im.prooedibilU.�, .e tra i due istiltt. ti v�i e una, ,profondai differen.za. Infatti, mentre per aversi estinziO'lW del prociesso pier inatti:i.7i.t� deVlei .parU basta il solo fatto 01bbfot.t:ivo detla loro inattiv�it� (c'fr. ZANzuccnu D~ritt:o� !Plroce1s�stuaJe c.ivH�e, 1946�, Il, pag. 1350, per l'i.niproC"edi.b-ilit� dell'avvcUo � .il/'lv�ece n�eC'essa. ri.a .la d1iJmost11azione d�i una. voilon t� non e1quivoca dell'appeUan.te di n.on ooltfoare U gra1/ame (c'fr. Rela~. n.iinis�t. diispos. attuaz. ))' n. 34; 0ARNID:LUTTI: Istituzioni, n. 448). In altri termini, petroh� pos�sa. giun.gersi �aUa gra'l;e oonseguen~a di; ritenere con8�1tm.ato i.l diritto di iimpU;gnazione per l'in.o�s8erv �a�n$1(1. d�ei. te1rmin.i (non peren.tori) di costituzione dove eoS8.ertv�i u,ri 001nportamento ta-le dell'ap pellante da la�8:oiare i;nten1�ere dhiairamen.te ohe egli non ha �in.tere11se d�i otten.erc il riei8ame della pri m.a d1ec1i.sionc, aUa. qiia.le � pertanto nece�ssario a.s-' 8�D�U�mre d-e'fiinitiva stabilit�. Go8� coime de�l re�s'fo 1 a1/m'.enc n.ei casi di manoa1ta presen.tazione del fa- s�oic'01l.o dell'appeUane (a:rt. 348, n. 2) e di manoata c:omv1airiziJorn.e di q-uest'ulti�mo alla prima udienza (art. 348, n. 3 e alfft. 130 norme att.), oasi nei quali l'istrn.frttore aeve aiocertare se. tali omis�sioni ri�SI?On�iano ad..ttn,effcttilva volont� di abband�ona!f"e �il giitdiizio o se, pi!uttosto, es�sc sfa.tw state deterinJn. a,te da� tutt,a.lfri motfoi. Inoltre, poi) l'estinzio1ie dl .proce�s"So si rierifioa quand�o non si costi- f.zt�i.~oono o B'i cos�ti.t'Uisioono fuori tcr'min�e einframhe lc parti., oppure quan.�o, os�s.endo oon.titrmacc 80 10 l'a.ttore, i:z oonf//�er11ttto non C'hiBde� che il qizutizi.o sia� prosog11tito (art. 2'90). L'irnprooedribilU� deffappeUo, irvve.ee, ha lttogo peer il .drifetto wi costituzion-e del .solio appieUan�te e a pre8cin,dere non soU.an.to d1aUa m�a1J1,C'a.ta riohim~ta deU'appellato d�i proseguire il g�u.di~fo ma a pvres1civndore anohe _da. itna apposifo i~tan..'Sa, d�i qu.c8t'u,ltimo in.tosa a ff!ll"la d.4ch�irare (c'fr. ZAN�zuccm: o;p. ciL, I, pag: 406; rJiuri 8JJ'1'itd.enza oon.soli1d�ata, c'fr'. Gass .. 18 novembre 1948, in �Poro it. JJ, 19.!9, I,. 7). , Ora., esi�s�t.en.do tali uiffercnz�e (a torto ne,qa.te da BosmLLI, Ioc. cit.) aUa iimprociedi,7JiUt� dell'arppe.zro per difetto d�i oo8ti.tuzi.onc d�ell'app�ellantc rwn PO�"sono a�pplioar�si � le norme su.U' esUnzi.on�: del pvrooesso per frtattiv.U� delle >pa-rti; tall'ltiJ. veto ohe, . c�ome � stato notato (ofr. TAMBURRINO: loc. cit.); . lo stes1so leffis."ta.tore per inflfo�a,,re le oonser1uen;,;c � deill'11mvpr/o1oediibilit� nt0n }1;a rinvia�to aUa norima ohe .<rta�bili.s�ce gli effcUi �dell'estin,oione (art. 338) ma ha stabilito 1tna norm.a, s�peeia.le (alf't. 3�58). Il riam. m.i1ssibile quando, pure' in apvpelfo, si veri.fi.cih1i l'inattivit� di mi.trarnbe le pa�rti, oio� quando, manoam1d: o la oostit~tzione in termini. tarnto d�e'll'a,pvpella, n.fe quan.to d:eU'atppellato, s�i � proprio in, prcsenZ" a dri zin C'(J;SO di estin@ione del ptrooe&so (si intevn. de, del prooesso drarppello e non gia d1eli'initer't0 g�wdiZ'io, C'Om�e smnbra, sia sosten.uto da BosEJLLI, loo. cit.; it cihe, dopo tutto, sarebbe in contrasto con lo> ste~~'80 art. 338). Ri.ten.ere: ohe, anohe iin tale ipotesi, diebba essere d.iCJkiarata l'ilmrprooedibUit� per una prete1sa. prevalen.za d�eli'inattivit� di C'hi ha avuto J'in.iziatfoa di provocwre la� nitova fase p1roc�es1suale, ilfb v-erit�, sem-bra oontr10 la le'g�ge st�ssa, la qu�a.ZC qua.n.do, aU'wrt. 348, n.. 1, rifa.oen1dosi a.z/'fa1J1,tico ilstituto d0l rigetto d!appeillo sen;;,ia e:s�a�me, oommfoa J'improceidibili.t� dell'appello, pre' Code soltall'lto l'ipotes�i ohe � l'aippeUai1,1rte non. si, co 8titu�isce)) senz'altra. aggiunta.. L'aUra ipotesi in mti non si ct0�st.itiiisoono (o �1i costifJuisoono fuori tcrim,ine) .n.� l'app�ellan.te n.� l'wppellato, i.potes�i del tuUo estra'l'!ea a.l preC'edente storioo 1Jlnmed'ia�to della i11nprooedi.bilU� deU' appello�, rea-lizza., i,nvece, u,na for1nva di inattivit� ohe la legge prev1ed1e come OfJA.i<Ba dli estinzfone del p'l''<J'Cl@ss0: per tit.tt'altri fimi, e pl'eic>bsamente per i.~ c1on.teim.perarrwnto dd princflpio di.sposit�IDo ool prin.cipio dell'irm1pu.lso ufficiale del proces�so. Contemperamento� neC'essiario anche nel prooC1d�rnento <i/appello�, dove an�C'O'f"Gi domMiaeyp il po1tere df, inizia.tivn deUe pa!rti. f!Jd .aIVor�a se,, per il difetto drii c:osti.tuzione del solo appeillan.te non� posisono r'iohiamar8i i prill'l1c�ipi con8 aor:ati n.ell'a,rt. 171 o.p.c�., � e"IYid�en.te ohe v�ien mieno qU�eU!itnfoa ragione ohe ind'u�ce a fur dip�enaeire l'effioad{i,' della �o�stituzione ta'r'di.1.;a. dell'ap � d ,, l l~�ellan.te dalla tcm.pesti'l;�a oostitu~ci-o>rte el� apvp�e fmto, os1s�endo vroprio questa l'ipotes�i oonfornp~a�ta_ nel capoverso �d-ell'art. 17.1 c.p�.o. Le altre ragion.i riferite al n. 1 e al n. 2, se idonee aid amm"etterc wna u.#le costituci'i.one ta�r'd-iva dcll'app�ellam.te, no1n impUc�no per� neces1sar~wmente la detta di;penden.Z �a, n� iimvportano, in gener0, alcurna parr'ticolare fissaz1Aori. e di limi.ti1 di ternp�o. Infatti, tanto a riohia.mo .detlla volont� non equit,ooa deWapveillam.te di d1i,seir�tare U giudiz'io� quanto il rilimo suU'as�se>rtZ"a di; un.a qiia.lsiasi indioa.zion�e d4 termini deU'ar't. 348 n. 1, lasoiano anaora in,determin.ato il momento fino al qtt�alc Z'aippellante p!U� oostituir8i utilmente. E poioh� l'IJ/f't. 3.:50 pan.e la �Wicihia.razione di ifm,proae �dibiliit� tra i C'Ollnipiti asscgn.a.t� aU'istritttorc nella prim�a udienza di comrparizionc, non som.bra. afferrria1 �e oosa con.tra la volont� della1 legge �B -~i dice ohe la ciosti.tuZ"�ione d'e1Dl,app0llal/'lte1 � utiile fino a tale urJ,i:enza. E ci� ind'ipend.entemen.te tanto del- l'av'1Jen1Uta co8ti.tuzion0 dell'ap�pellato quari.to dell'e" Ve:n.tuale soa�demza, dci termri!fl!i1 per siffMta� �c'O -275 I 8titit~one, s�1mpre ohe, nahtralmien.te, il processo . non sia sta.fa .<J,~ohiarato ewti:ntr;>. Quin�d�i, se fa�pvella. to si � costituito in te�rrnilrw, l'appel�iJn.te potr� costituirsi fino .alla pr�i1ma ttdi~a istru.ttorl�a. Se l'a1ppella.to sii � a�istitui.to, inveoe, dopo l(J; sdiaden1< Ja dei ter1111ini a lit-i as�segnati, la costitu�,�i.on.e tar<J,iva doll'appellwnte pvu� wn.cora e$sere utile solo �a oond1i!<J'ione ohe �.l rtiudioe isbrntt�rc non a.bbia� gi� d�ohiarato l'estinzione del prooesso .d/appello, per non es-s:ers�i aostitltite tempestil/Jam.ente entrlam.be le r>arti, determ1�lft.<J;n1dO COS� il p(MSayg�ib fm, gi'u�dfoa.to d�ella senitenoo i1mpugrna�ta (art. 33S). Lo stess� deve dir1s1i se s'iA oostitwis�oo solo l'appellan.te e dopo i terr'mArni fissati per la 00<1:ditu1<,1i.one dell'wppellato. A.vv�enu.ta poi la tardiva ooBti:fu,zione delV'wpip�ellante, non potr� pi� e�Mere diohiara.ta l'es#1nzione dd p.rociesso li/ aippelfo, pe'l"'oh� qu@s�ta � irmp�ed4ta� da�lla attivit� di Ul/'l,a sol.a parte, n.� potr� esser:@ diohiarata r imtproo@dibi.lit� pevrcih� ma'11ca il suo pr'eswpposto. L'irmprocedibiliti�, qurin.di, � Ul/'I, istituto ohe pre .i::uppovne non tanto urna oostitu!<Jione tariUva� qua.nto pmttosto Ca m.a1no�ln1<Ja aissolu.ta di, oostituzion.e dell'appeUante. Questo, iln sosta'11!<Ja, � i:l prinoipio ohe pu.� desurmeVf"Bi .daUa d1eoision�e segnalataj pr'in�cripio ohe pn� ess�ere con.dimso� sen�,�a d4ffi�oolt� da chi, col OARNELUTl'I ('De1rimine pereintorrio ecc, loc. cit.), ritiene ohe &i, st@s1sa os�tinzione dol prooe.ss.o pu� oosere dioht'arata� solo quan,do rnwnca a.ssoluta1nmite la oos'lituzi.one di entrmmbe le parrti. Principio, oomun.qu.e, aderente aUo spirito della legge, peroh� tiene conto dri queWelemooto 8VUbiettirvo itn.tenciona. le di 1dri8erZ'ione del yravaime, vl cwi aceert mmento, estran@o alla diohiariazione di estimione, �> � in.sito in1p01c'e nella diohia>t'a!<Ji:One di imrpooetdibi \ffe' lit� ). elemento intenziol'fl<ale cihe la oostitu.zione, anche twrd.irva, ritv�ela in�SU.S1sisteinte. E ciodosta i11'terpretal< Jio;n,.e, se novn andi(J,(fYl,o errati, risuUa anche oo;n,.forme all'art. 26 �ifol D. L. '5 ma.ggioi 1948, nu.mero 483, iLove � espre&samente stabiilito ohe � l'a1ppeillo � diohiarato imip.rocedribile, anohe d'ufjicio1: 1) se F�appellante non si � oostituito :fino ana p~�ima, udienza. da;vanbi a.ll'istruttore �, dan.dosi tuttwm.a faoo~t� a1Wistruttore) in om�a.ygio a.ll'elemento intenZ'ionale di oui sopra) di rinvia!f'e, oon ordirn.anoo noni im�pitgnabile, la oaus:a ad una p-ro18sima itdien!<J:a se risulti o appaia prob�a�ile ohe la� manoata aostit'U!Zio'fl�e d.e.zi' apvellante possa essere stata <wnsata. da un legittimo iimpe:dimooto. La. soTlu.!/!ione proposta� n.on poitr� drirsi ohe esponga. l'a1ppe1vlato alla sor'pr'esa di un.a, sentenza erncB.~a a .-ma ilnsapu.ta, per'oh� egli n�0'1i potr� disinfores& arsi del prooes�so fino a quando non. s1wr� ernc�8sa una� prontt'11zia ohe lo di.ohiari estinto per l'i;nattivit� 8U�a o per qu.elfo d.el sito avversario, n� potr� dirsi iniqua) percih�, garen.tend:o la pos1sibiiit� <li una taridiv:a co8t.itu.zion�:J non solo all'lJ,p'[)eVlato ma anc1he a�Wwppettante, � in perfetta arrimon4a col prin.oi.pio di egu.ag�lian�,�a delle parti ne>l proce&so. Solo a.ggra'V"a� fo�rse un pooo il oom�pito deil.l'istru�ttore) � m�a � i1l si.stoma vigente ohe gli attr'i.butis1c1e 1t.n 001mrplesso di tau poteri da ren1derlo quasi arbitro dei dewtini d�cUa� cwt~s�a. (A. N.) DENUNCIA DI DANNO TEMUTO -Provvedimenti provvisori del Pretore -Forma di senten~a Contenuto di ordina.nza -Inappellabilit�. (Tribunale di Genova 23 luglio 1949 -Pres.: Valerio Est.: .Gallesio-Piu.ia -Ronco e altri contro Ministero LL. PP..e Imp:resa Jacazio). Per sta,bilire la, ntum di un provvedimento gin-, diziale. devesi :tener .conto della, �so1stalllza, e degli effetti di e~so, e non deilla, lfoi:r'llla. Il Pr101vivedhnento1 con -il quale il Preto.re diJChiara inammissibile la denunci�, di� danno t:e.muto nei co!llifrooti deiUa pubblica Amllllinistrae.ionie ed ordina. i tp1'ovvedimenti nece1s1sall"i ponendoli ~' ca.ri: co di 1ID a1m�o conv.enuto, con ID,, rimeission� deille pairti dinanzi aJ. Giudfoe comtpiefonte per il merito, rimallle u�na ordinanz,a arn.che sie il Pretore aibbd:a dovuto esa1mi�l:a11~ e risolvere 1questioni px1eg.i:udiziali. Non muta la, natura, di ordimM.~ai il fatto che H provvedfa:ruento atbbia, a1s1s1nnto la forma di sentenza., per �esip~es1si11 pronunciai del P'rietm1e; e Fappello contro tal1e proivved~ment'o � perd� inammissiJbile . La, prima 1nassimia � 01'mai oonsoli1data (ofr. MoRTARA : Oommentario, vol. IV, n.. 198, p�. 326 ; Cass. 6 aplf'i.le 19.t9, iivi oo~. 174, entrambe c'On riohi.a1m.i). Seim.bra di&sevn.tire i�l SATTA (1Dir. P;roc. Oiv. ed. 1948, p. 121) sec1on>ll�o� i.l qita.Ze � il p!f"ovve1dim.ento d�@l giJuidrioe non � dato� nella for1ina deU;a senteni�:a, d.ell'or'd,il/'l,anoo o deil �d�c1reto a sooon.da. d,el suo oo'ft.tenu�to, m.a � la legge sfos1s�a ohe' p1re�sorive nei 8ingoli oaisi la. forni.a dd provv�edimento. Ami a.b � piwmo vi8to ohe ci so'flo dei! c1asi. in oui l'oridinanzia ha il cionten~do d.ella S>ooteriza : �ma tit.ttavia quel che oonta � geirrv.pre la for'ma, e la� dis1m1plrim.a del provve1d�imen.to rimwne quella d.err.oirrdina'1'tz-a )). In reailt�, l'afferm1atziovne del Satta va, in.te�sa m1.m gra.no .salis ; v�ero � soltan.to cihe la oegge J avendo il potere iJ,i preis1c�rirvere � in. qi~au c�asi il Giru.di>cc. plf'On,uvnoi sen.t.enza, olJidilftanza. o de�orr.eto � (131 del Codioe p1'ooe1dura civilei), piu� &tabilire la forima delfor'lltinanza anohe irn oaisi in oui sia n.eci@ssaria la risolhwi.ovne di questi.ani fra le palY'lti (ofa�. OmoVIDNDA: l8t'itu.t., 11sez.,,1 p. 350, 3156), oi� oh@ Wnpeidi& oe all'()li1ditn,an.za, n.ovnos�tarn.te U sito oonteniito, di oU.enere ejfi1oac1ia� di seri,tema. Ma og:n.i qu.al voUa l'ortdin.an.za,) previ.sta in re1lazionei a1d un determinato agn.tenuto, pr'onitncia e deoride questioni fuori d@ltipotesi espressMri.ent.e prievista, in tal caso i 8Uoi effetti van.no oltre queiUi oonte:m,pla.ti daUa legge, e la fovrm,a d.ev�e� oetdere alla wst(J;rl<Z'a de.l .� prooedim.en.to. Nel Cl(J;SO d�lla dewun�fia, di nuova orpera e d'i daJrlln,o temuto � ben noto cih.e l' Avvooatura dello Sta.to si batt� <J, lurngo�, sotto l'i�m�pero del prreeed- ente codioe) per una i1mmedia1ta a.ppeVlabilit� dei provvedU!nenti eimessi da.i Preto'f'e (U,e1a~ione della R. Avvocatura Era1rfa.1e, 1912-ll.9�25, p. 70-71; Rela. zione della R. Avvocatura E�r-iadal.e, 1926-1929, [>. 162). La t@si. deWA vv01ca0tura non trov� il oon.senso della giitrisprUJd.enZ'a: e novn m.i,giiotr fortitn.a ebbero altri s�poraidioi fon.tativi, alm,evn.o nei oasi., in cui il Pretore si limita .a plf"onu.ciare pr'ovvedim.enti di calf'attere pf"01.J'Visorio) rimctten.do al Collegio __..;. 276 p'f31r l'osa;me del merito (ofr. Oasis. 31 lugPio l939, �I/oro I.t. �, 1940J I, 200 con a�mpi riokiam,i). Solo nei oasi in� au.i� il P'iietoere.@m.et te un peroooedimento definMili:o (diokiarando la propria incompetenza) rwga;ndo i presiupposti iJ;,ella den.ivrwi,a o la perop�onibilU� della domanda), si ri.a.onobbe che il prov1; c:d1Jmen.to a.equisterebbe natura ed effetto <ti senten~ a (Gasg, 4 marzo 1941, � Giur. It. � 1941, I, 1, 261; oa.s�s. 3 luglio 1946, � Rep. Gitur. Jt. �, 1947, 'IJ()<Je: � Sent. civ. �, n. 3, 4) e sarebbe im modia.ta1men.te itmp!lt�gna.bile. Va a'[1gi1tnto ohe l'inappellabi.zit� dei perowedim. ent( pretoriz.i in ma,teria (U 'azioni poswssorie �, nel~la sfrnttu.ra delle impu.g~ioni seoondo il vigente Codice di peroaedit.ra civile, oonefrma�ta dal oarattere� non definitico del proime�dimento. Qttalc ohe sia la sita natura, t'n tutti i oasi in oui il proiiveditmento c�ontiene la ri.mes.~io�ne al giudice eompetente per il merito non pu� considerarsi definitivo, e omne tale non sarebbe suscettibile di irn-. mediata� im/Yttgna.z:ione (279, 339 Co�dfoe proced,ura ci1;ile, 311 Godioe proeedura civile)., SitUa i�rn!fJ1:,0pOnibilit� d,eize azi.oni pOs8e8SOric nei confronti della Pubblica Ammini..~tra.zione.. vedi la nota ria8sttntii;oa del Gmcc1Ano1 in � Ginr. It. �, l!H7, I, 2, 123. (A. O.). .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE� 1949 1. Legge 24 ottobre 1949, n. 803 (G. U., n. 259): Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1� luglio 1947. -Si tratta dell'introduzione di un termine di prescrizione la cui brevit� � giustificata dal fatto che il diritto al pagamento � ormai nato da molti anni e l'indugio nella riscossione � da addebitarsi proprio ai fornitori. La legge � stata emanata in seguito a parere di questa Avvocatura generale su alcune questioni insorte. � �'2. Legge 10 novembre 1949, n. 805 (G. U., n. 260 suppl.): Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio. Si veda la importantissima relazione in �Le Leggi�, 1949, pag. 936 e seguenti. -Notevole l'art. 10 il quale introduce l'istituto del sequestro conservativo, analogo a quello vigente per la imposta�sui profitti di guerra. Questo sequestro, peraltro, richiede giudizio di convalida, a differenza dell'altro regolato dall'art. 19 del Testo Unico della legge sull'imposta straordinaria sui profitti di guerra. 3. Legge 24 ottobre 1949, n. 810 (G. U., n. 264): Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. La norma pi� importante contenuta in qu~sta legge � l'art. 4, il quale estende a tutti i contratti di noleggio e gestioni di navi, anche se non qualificabili com.e contratti di guerra il principio della non influenza .della svalutazione monetaria .sulle liquidazioni dei compensi spettanti. Potrebbe addirittura pensarsi che tra le pretese fondate sui ritardi nella liquidazione e che sono escluse dal computo a favore delle parti private ci siano anche quelle relative agli interessi, i quali sono appunto basati sul ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Naturalmente, per le liquidazioni dei contratti di noleggio non costituenti contratti di guerra, non possono applicarsi le norme processuali contenute nel decreto legislativo n. 674 del 1948. Si veda, per quanto riguarda quest'ultimo decreto legislativo n. 674 quanto � det.to in questa Rassegna, 1948, n. 6, pag. 13. 4. Legge 7 novembre 1949, n. 857 (G. U., n. 279): Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. -Le licenze previste dall'articolo 6 di questa legge sono autorizzazioni amministrative. Il rifiuto di concederle pu� ledere soltanto interessi legittimi e non diritti soggettivi. Il .ricorso al Consiglio di Stato � ammesso soltanto contro il provvedimento del Ministero dell'industria e commercio previsto dall'art. 15, il quale configura un caso di ricorso, gerarchico improprio. 5. Legge 12 novembre 1949, n. 860 (G. U., n. 280): Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1� luglio 19415. Questa legge, certo molto necessaria, ha il grave difetto di essere giunta in ritardo e fallisce cos� in gran parte agli scopi che doveva conseguire. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884 (G. U., n. 286): Funzionamento delle Commissioni di Conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di Pace. -La natura giuridica di queste Com.missioni pu� sembrare dubbia, m,a certo vi sono molte ragioni per ritenere che esse abbiano carattere giurisdizionale; ci�, soprattutto, non appare discutibile nel caso in cui si nomini il terzo membro, appartenente a Stato neutrale, quando non si raggiunga l'accordo tra i due membri rappresentanti rispettivamente dell'Italia e dell'altro Stato ex nemico. Naturalmente si tratta di giurisdizioni aventi carattere internazionale che perci� stesso non possono essere ricondotte nella cate--goria delle giurisdizioni speciali, cos� com.e sono comunemente intese nel diritto interno. Dato, comunque, questo loro carattere potrebbe ritenersi �che la difesa degli, interessi del nostro Stato dinnanzi 278 , ad .esse spetti de iure all'Avvocatura dello Stato, la qual� (arg. ex art. 1 T. U. 30 ottobre 1933, numero 1611) ha istituzionalmente la funzione di rappresentare e' difendere l'Amministrazione statale davanti tutte le giurisdizioni ed in qualunque_ sede. Comunque ogni questione che poteva sorgere, � stata in patica eliminata nominando agenti del Governo italiano (che, per l'art. 3, svolgono appunto le funzioni di difensori degli interessi dello Stato Italiano), degli avvocati dello Stato, i quali, in questa, come in tutte le altre attivit� di Istituto; sono soggetti ai poteri di vigilanza e coordinamento del1' Avvocato Generale dello Stato. 7. Legge �1� dicembre 1949, n. $96 (G~ V., n. 289.): Cessazione dell'effecacia, a -decQrrere dal 31 dicembre 1950 dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 1� febbraio 191/i, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle co_s_e .mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori. -La cessazione dell'efficacia si riferisce, naturalmente, ai casi in cui le notizie previste dall'art. 2 del decreto legislativo numero 32 siano fornite dopo il 31 dicembre 1950, ma non ai casi in cui, fornite le notizie anteriormente, l'Amministrazione non abbia entro il suddetto termine deciso, nella sua assoluta discrezionalit�, sulla conc�ssione del premio. INDICE SISTEMATI�co DELI_JE C ON SUL T.A ZIO N I AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se l'Amministrazione abbia l'obbligo di indennizzare uno scrutatore che sia rimasto infortunato durante il suo l:lervizio presso un seggio elettorale (n. 95). -II) Se la esenzione doganale accordata a favore dell'U.N. k R.R.A copra anche i successivi passaggi della merce fu. importata (n. 96). p ANTICHIT� E BELLE ARTI. -Se la dichiarazione di inefficacia, ai sensi del decreto l�gislativo 5 ottobre 1944, n. 249, della autorizzazione data dalla Sopraintendenza alle Belle Arti ad un particolare uso di un edificio artistico valga a porre nel nulla tutte le delibere comunali adottate in base a tale autorizzazione-( n. 10). APPALTO. -I) Se la questione della applicabilit� alla clausola di �revisione dei prezzi della Legge del 1938 o di altre disposizioni, sia di competenza del Collegio arbitrale o invece del Ministero dei lavori pub 9'1ici (n. 113). -II)' Se la concessione del premio di � acceleramento escluda la possibilit� di chiedere la revisione dei prezzi (n. 114). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se .la Federazione Italiana Consorzi Agrari possa pretendere il discarico di partite di generi alimentari di importazione, di cui alla.gestione per conto dello Stato, per il solo fatto che i verbali di constatazione degli ammanchi risultano sottoscritti anche da agenti della polizia giudiziaria (n. 17). ASSICURAZIONI. -I) Se si applichi la prescri~ zione quinquennale a danno di un lavoratore a carico del quale siano state effettuate le ritenute per contributi assicurativi, poi non versa~i per essersene illecitamente appropriato il rappresentante del datore di lavoro (n. 17). -II) Se ai� contributi assicurativi versati in Africa Orientale possa attribuirsi lo stesso valore dei contributi versati in Italia (n. 18).-----'-III) Se ai fini della costituzione delle riserve matematiche e delle cauzioni delle imprese assicuratrici possano essere utilizzati i titoli emessi dall'Istituto di Credito per le Imprese di pubblica utilit� e dall'I. N. I. (numero 19). AUTOVEICOLI. -I) Se le norme in materia di revisione� delle patenti per la condotta di autoveicoli debbano essere interpretate in modo da escludere che in sede di revisione siano richiesti requisiti di ~doneit� fisica maggiori di quelli richiesti in sede di concessione di patente (n. 20). -II) Se per gli autoveicoli della G. R. A. spetti l'esenzione dalla tassa di circolazione (n. 21). � AVVOCATI E PROCURATORI. -Se l'Amministrazione debba riniborsare ad un proprio impiegato le spese da lui sostenute per la assistenza in giudizio da parte di avvocati liberi professionisti per lite derivante da ragioni di servizio (n. 11). CINEMATOGRAFIA. -Se, per il solo fatto di essere stata annotata nel registro cinematografico, una citazione intimata ad un p~oduttore cinematografico e conte:n,ente la pretesa di avere una part_e del premio pr�visto dalle leggi vigenti, giustifichi il mancato pagamento del premio stesso da parte dell'Amministrazione al produttore (n. 4). COMUNI E PROVINCIE. -Se sia caduta in de. suetudine la norma dell'articolo 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 sull'obbligo della rati.fica prefettizia della deliberazione dei Commissari prefettizi (n. 19). CONFISCA. -I) Quali siano gli effetti1 dell'ordinanza di confisca, non ancora seguita dal decreto intendentizio di che all'articolo 4, decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392 (n. 3). -Il) Se dopo emesso e trascritto il decreto intendentizio in esecuzione di ordinanza di confisca; possa l'Amministrazione procedere alla apprensione in via amministrativa delle cose confiscate (n. 3). CON'.I;'ABILITA DELLO STATO. -I) Se la ritenuta sugli stipendi e pensioni per debiti derivanti da responsabilit� amministrative sia regolata dal1' art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (n. 57). -II) Se la ritenuta per i debiti derivanti da erronea liquidazione di maggiori assegni nei confronti di impiegati e pensionati sia regolata dal decreto legislativo 19 gennaio ~939, n. 295 (n. 57). -III) Quale sia il significato della espressione �debito scaduto " di che al decreto -legislativo 7 maggio 1948, n. 656 (n. 58). IV) Se il termine previsto dall'art. 1 del decreto,legislativo 7 maggio 1948, n. 656, sia di prescrizione o di decadenza (n. 58). CONTRABBANDO. -Quale sia la natura dei cosidetti atti sintomatici di contrabbando (n. 12). -280 DEMANIO. ~ Se ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Pubblica Amministrazione sia applicabile l'articolo 053 Codice civile �(n 65). ELEZIONI. -.Se l'Amministrazione abbia l'obbligo. di indennizzare uno scrutatore che sia rimasto infortunatQ .durante ilJmo servizio presso un seggio elettorale (n. 1). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se il diritto stabilito a favore dei Comuni di avere dallo Stato i fabbricati �appartenenti ad Enti ecclesiastici soppressi comprenda anche il diritto ad ottenere l'area risultante dalla distruzione del fabbricato avvenuta per fattci bellico (n. 7) ESECUZIONE FISCALE. -Se per insinuare nel passivo fallimentare un credito tributario per profitti di contingenza sia necessario iscrivere a ruolo l'intero carico prima dell'accertamento definitivo (n. 15). � ESECUZIONE FORZATA. -Se siano pignorabili gli animali acquistati d�i coltivatori diretti con i contributi di che al decreto-legislativo presidenziale 1� luglio 1946, n. 31 (n. 7). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. -I) Se anche alle occupazioni di urgenza disposte per la costruzione di cimiteri alleati di che al decreto-legislativo 5 luglio 1945, n~ 429, si applichino i principi stabiliti dalla Corte Suprema in materia di pagamento della indennit� relativa, sotto forma di interessi sulla iridennit� di espropriazione (n. 46). -II) Se un'accordo per la determinazione del prezzo di un immobile in vista di un'eventuale compravendita, possa impegnare l'alienante quando la vendita non sia avvenuta, a subire quel prezzo come indennit� di espropriazione (n. 47). � FALLIMEN.TO. -Se per l'insinuazione al �passivo ftimmentare di un credito tributario per profitti di contingenza sia necessaria �l'iscrizione a ruolo in via provvisoria dell'intero carico (n. l). FALSO. -.Se costituisca falso materiale o falso ideologico il fatto . di colui che formi un documento ideologicamente falso qualificandosi falsamente come titolare del potere certificante (n. 2). FERROVIE. -Se ed entro quali limiti lo straniero abbia. diritto al risarcimento di danni deriva:q.tigli da infortunio ferroviario in Italia (n. 89). . GUERRA. -I) Quale sia il significato del termine cc debito scaduto� ai sensi ~del decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 656 (n. 104). -II) Se la cattura da parte dell'Esercito itaiiano di automezzi militari in Francia escluda l'obbligo di pagare su tali automezzi dazio doganale quando essi dal Governo italiano vengano venduti a privati (n. 105). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se nei confronti dell'impiegato che si dimetta quando l'ente pubblico � in liquidazione si applichino le stesse norme che secondo il regolamento si ~pplicherebbero nel caso di dimissioni in genere (n. 198). -II) Se nei confronti di un lavoratore che abbia interrotto il rapporto di lavoro nel 1938 per adempiere agli obblighi di leva e sia stato poi tratt.enuto in servizfo militare fino al 1942 si applichi il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e il decreto-legislativo 28 gennaio 1948, n. 52 (n. 199). -III) Se l'Amministrazione sia obbligata a risarcire i danni subiti da un impiegato che sia stato rapinato mentre si recava in gita di servizio (nu. mero 200). -IV) Se un sottufficiale il quale, sfruttando un errore del distretto, sia rimasto illegittimamente nella posizione di licenza straordinaria per alcuni anni, � possa poi pretendere di essere riassunto basandosi sulla circostanza che era stato ammesso alla carriera continuativa (n. 201). -V) Se si possa, dopo l'emanazione del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262 procedere a licenziamenti di impiegati non di ruolo in applicazione dell'art. 9 del decreto-legislativo 1� ottobre 1947, n. 1121 (n. 202). -VI) Se l'indennit� sost�tutiva del preavviso e quella di anzianit�, qualora la risoluzione del rapporto di impiego sia avvenuta per morte� ;, dell'impiegato debbano. essere attribuite secondo le n norme della successione legittima (n. 302). -VII) mili Quali siano le norme da seguire per la ritenuta sugli ~ stipendi .degli impiegati per debiti derivanti da responsabilit� amministrative o da percezione di somme a titolo di assegni non dovuti (n. 204). -VIII) Se l'Amministrazione sia tenuta e rimborsare ad un impiegato le somme spese per assistenza giudiziale prestatagli da avvocato libero professionista in un processo derivante da causa di servizio (n. 205). IMPOSTE E TASSE. ~ I) Se sia dovuto il dazio doganale su cose apprese dallo Stato all'estero a titolo di preda bellica e succslssivamente rivendute in Italia a privati (n. 115). -'II) A chi facciano carico le spese per il funzionamento de�le Commissioni cen{f.@ suarie provinciali (n. 116). -III) Se una ditta appai-' tatrice del servizio delle imposte di consumo possa cedere l'~ppalto quando a suo carico sia stato iniziato procedimento per far dichiarare la sua decadenza dall'appalto medesimo (n. 117). -IV) Se il sindaco, nel.� deliberare la concessione di un servizio di appalto .di imposte di consumo, possa variare le clausole contenute nel relativo capitolato, sia a favore che contro . l'appaltatore (n. 118). -V) Se la esenzione doganale accordata a favore dell'U. N. R. R. A. copra anche .i successivi passaggi della merce importata (n. 119). VI) Se la G.R.A. sia esente da tassa di circolazione per i suoi autoveicoli (n. 120). -VII) Se la G. R. A. sia esente dalla tassa di concessione governativa di cui. all'art. 184 della tabella (n. 120). -VIII) Se i decreti legislativi in materia finanziaria siano validi anche se non emanati di concerto con il Ministro delle finanze (n. 120). -IX) Se per le trasmissioni mortis causa fra �figli naturali di un medesimo genitore sia dovuta l'imposta successoria come per le successioni tra estranei (n. 121). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se la vendita effettuata da una societ� per lo sfruttamento dei boschi del taglio di un bosco e di tutte le attre!fzature necessarie per effettuare il taglio .stesso, costituisca, ai fini dell'imposta sull'entata vendita di azienda (numero 16). -II) Se l'art. 9 del decreto-legislativo 3 mag-� gio 1948, n. 799 possa applicarsi anche al ca?o di vendite -281 da parte del produttore delle merci per tramite di commissionari (n. 17). -III) Se, ai fini dell'imposta sull'entrata, il trattamento da farsi ai pagamenti per for,nitura di gas, acqua ed energia elettrica, effettuate in relazione ad immobili requisiti dagli alleati, debba essere quello praticato per le forniture analoghe fatte all'Amministrazione dello Stato (n. 18). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se sia dovuta la tassa di tr.asferimento su un contratto di compraven_ dita mobiliare non redatto in iscritto quando l'esistenza del contratto stesso risulti da una sentenza resa in giudizi� tra uno dei contraenti ed il mediatore che pretende il compenso per la mediazione (n. 58). -II) Se l'errore di calcolo o il grave ed evidente errore di apprezzamento possano essere ipotizzati in relazione al mancato esercizio da parte delle Commissioni tributarie, del potere di aumentare lo accertamento (n. 59). ; IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -I) Se ai fu. fini delfimposta di R. M. la gestione di esattorie e ri F cevitorie da parte del B.anco di Napoli possa considerarsi � azienda distinta da quella relativa alla gestione dell'attivit� creditizia del Banco stesso (n. 1). -II) Se l'imposta di R. M;. pagata da societ� di navigazione sugli utili risultanti dal loro bilancio possa essere con� siderata maggiore spesa al fine della corresponsione dei sussidi straordinari previsti dalla legge 23 gen_ naio 1941, n. 52 (n. 2). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se si applichi la 'prescrizione quinquennale all'azione di risarcimento del danno promossa da un lavoratore a carico del quale siano state effettuate le ritenute dei contributi assi- 6.@;'~i,trativi, ritenute non versate per essersene appropriato '%"fin funzionario dell'ente datore di lavoro (n. 14). LOTTO E LOTTERIE. -Se l'art. 240 del Regolamento per .i servizi del Lotto si applichi solo in regime locatizio normale (n. 8). NAVI. -Quali siano i limiti della discrezionalit� dell'Amministrazione nella concessione del contributo straordinario alle societ� di navigazione, previsto dalla legge 23 gennaio 1941, n. 52 (n. 39). � OPERE PUBBLICHE. -A chi spetti lapropriet� dei materiali di risulta degli edifici che vengono demoliti dallo Stato nell'esercizio .della sua attivit� di riparazione dei danni di guerra (n. 11). REQUISIZIONI. -�l) Quale sia l'influenza della svalutazione monetaria sulla indennit� di requisizione e sull'indennizz~ per danni derivanti dalla requisizione stessa (n. 72). -II) Se sia dovuto un indennizzo per la costruzione di opere stabili su un fondo r�quisito (n. 72). -III) Se i danni derivanti da requisizione debbano valutarsi con riferimento all'epoca di riconsegna della cosa requisita (n. 73). SERVIT�. -Se l'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sull'onere delle spese relative agli spostamenti di servit� di elettrodotto abbia carattere, innovativo (n. 4). SOCIETA' COMMERCIALI. -I) Se il diritto al dividendo sorga nell'azionista solo dopo la deliberazione dell'Assemblea di ripartizipne degli utili (n. 14). -II) Se la cessione delle azioni prim,a della suddetta deliberazione assembleare importi la cessione del diritto al dividendo (n. ~4). 'STAMPA. -Se la mancata pubblicazione entro il termine previsto .dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 4 7, delle rettifiche pretefle dagli interessati in relazione a notizie di giornali quo�diani integri di per s� sola il rifiuto passibile di sanzione penale (n. 1). SUCCESSIONI. -I) Se le trasmissioni mortis causa tra figli naturali di uno stesso genitore siano cpnsiderate, ai fini trib�tari, come successioni tra estranei (n. 21). -II) Se l'indennit� sostitutiva del preavviso e quella di anzianit�, qualora la risoluzione del rapporto di impiego sia avvenuta per morte dell'impiegato debbano essere attribuite secondo le norme della successione legittima (n. 22). TRATTATO DI PACE. -I) Se ai fini del paragrafo 9 lett. d) dell'art. 78 del Trattato di Pace pu� considerarsi proprietario il portatore dell'originale della polizza di carico di merci requisite mentre si trovava a bordo di navi nemiche (n. 12). -II) Quali siano i rapporti tra Armistizio, Trattato di Pace e Memoran. dum di intesa di Washington ai fini del trattamento dei beni tedeschi in Italia (n. 13). -III) Se il Governo italiano abbia l'obbligo di annullare atti di disposizione compiuti su beni tedeschi in conformit� della nostra legge di guerra (n. 13). -282 Dati statistici relativi agli affari nuovi pervenuti nell'anno 1949 - AFFARI CONTENZIOSI AFFARI ' CONSULTIVI Penali Esecutivi Civili TOTALE numero numero numero uumero uumero -�-�-------� '------�------ � Avvocatura Generale dello Stato ............ )) Distrettuale Ancona ............ )) )) Aquila ............. )) )) Bari .............. )) )) Bologna ........... )) )) Brescia ............ )) )) Cagliari ............ )) )) Caltanissetta ....... )) )) Catania ....... .... )) )) Catanzaro .......... 1) )) Firenze ............. )) )) Genova ... .. ...... ', l) )) Lecce .... : ......... l1 )) Messina ............ )) )) Milano ............. )) )) Napoli ............. )) )) Palermo ........... )) )) Per~gia ............ )) )) Potenza ........... )) )) Torino .............. )) )) Trento ............. )) )) Trieste ............. )) )) Venezia ............ TOTALE ... 3.993 64 115 154 218 87 190 49 107 149 ::'68 415 140 70 719 l.078 412 54 43 312 74 49 294 ,_ 172 12 15 46 47 22 11 1 25 20 48 44 39 7 101 301 6 4 9 23 13 5 27 . ��-. 893 89 84 227 8 145 176 20 260 :;1 57 234 157 62 628 385 98 13 21 191 30 73 6 5.058 165 214 427 273 254 377 70 392 200 473 693 336 139 1.448 1.764 516 71 73 526 117 127 327 (1) 3.908 383 166 495 1.215 261 288 113 314 343 1.113 369 312 229 728 1.487 379 164 99 631 247 169 1.380 :=: 9.15:l 997 3.888 14.030 14.792 (1) Non compresi n. 890 consultivi speciali (direttive alle Avvocature distrettuali in singole cause). Raffronto tra l'anno 1939-e 1949 1939 1949 Affari contenziosi ................. -.............. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 .018 14.030 Affari c0nsultivi ........................... � .. � �. �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13.021 14.792 TOTALE . . . 26.039 28.822 @oN questo numero la �Rassegna� ohiude il wno seoondo a.nino di v-ita. Dfr�c ohe ossa � ogg�i quale m�a stata. irn� ongi.nc c1on�oep�ita n.on swrebbe affermazione dc�l tiitto e�sattn. Nata.) �nfatU.) pre�va.lan.t.omente por urna esrigen::: a in,te�rna di coordi.ruimento) ha r<J,;p�i1damieri.t e atti~ rato l'aUertoZ'i<Yn�e del:ie Arnanrini8tra.;Jimvi dello Sta.t to, degli ai~vocati c dey'li studiosi) cpstringendoci ~ a dwrlc quol.ia diff�i"siorM ohe �non era neU.e ilr!tten.~ zioni iniz.iali) siooh� Z.�' tinYbtwra. � s�ta.ta) ilr!t breve tempo, qivilntuplioatOJ. Questo lar:go oon-sen�so d<i, oui ia nostro inidativa � stata aggotto) se � motivo pe.�r noi di compiacimento) non do'Vr'� por� faroi p'(ff'de�re di 1/i8ta que'lle � chie� erwno1e restano le fi1w,"fi.t� deUa <~ Ra,.s�s�egna �, la qua.le non VU�Ol ess�ere wn. arohivio giurridfoo od ima p<J;les�tra pe�r s�twdri astra.Ui, per quarnto in.teressarnti) ma portavoae� dei nostiri quotidi(J!fl1i problerrvi oorn-0reti e. delie tesi ohej neU'irnoesisa!fl;te v�iceridia de�Ua V��ta giudfa�iarria) sono diismt.s�s1e nelle wulc dei no8tri palwzzi dJi goj,u.stizia. ...., Tan;to meglio sar� s�e la eao di qiieisti di.bM.tiN .rcher� la. oercihia del nosifro Istitut.o per giiurn.rfere al/'/,Ohe aiie Amministra.z>iowi) ai magi.sfrati, rigli studiosi ed ai eol:~eghi del Foro. Da una p~� preoisa e tempestwa 001n0Boenza delle nostre tesi !l<J; part-e �di oo�s� larga sohiera df, ammliinis'fratori e g�triRti ohe) nei di11xrs�i campi di loro� competenza) .'l'i ocou.pa.no d.el oonterM:ioso s�tata.le, � ila attcnd.er.si 1tna magg�iiore re1oiprooa. oompren8ione r: non trasowrabil'i valntaggi di �rapiidit� e chiarOOZJa nr'U�a soluzione il/'/,. eoncrreto deZle .sin.go�le vertenze. Le finalit�; eh e oi provoniamo d�!fl;no) per s� stei:Nse) ragion.e ddla no8tra vn.s�i8tenz�a nel chiedet'e la eoUaboraz�ione di tn.ttii i <X>lleghi a.ila reda. zion.e del no.stra periodtioo, il quale) per es�.s�ere pa1ri a.Z oo�mpito a.sse�gn.a.tog'li) dm;e� potere offrire 11.na .sin.toNi de�l lavoro ohe si svolg1e� i.n ttU.tti gli 'llffioi d.ell' A.m1ooatura delZo 8ta.to. E, perei�, ~881tna, ma.teria.. ne.s.suna q1t�estione va tra.sourrata quando abbia iin qualche ilr!ttere8s�e) a.noorch� si, d.ibatta 1d1inwnzi le1 magi.strature di m.erito o affiori fo affari eon�,1iltivi trattati dalle Av'l/ocature dfatrett11ali. P�urtroppo do1bbiamo rilevare che la ooliabomzione rie�hi.esta � in larga,p<J;rte marn,,ea�ta o) pe.r lo meno da parte dei colleghi delle Avvocatu.re ddstrett- Mali) n.on � stata qu,ella ehe er<J; d:a attend.ersi. Non ignoriainvo oort-a.men.te le diffiooU� nell-e quali si dibatte oggi la maggior palf"te. Mi nostri Uffici a 001t.sa dell'aitm.entata m.ole d�el lavoro e dell'i.na <fognato n.iimero degli avvooaU e proouratori in B'ervizio. Le 8laU.~tiohc ohe p1tbblich�11mo in. questo 1�m.mero de')'llWn,da.no un notevole a:Umento di la voro in rapporto al 1939) mentre nei oonfronti d�i quell'amno gl:i avvocati e proeuratori in servizio sono� diimhrwvili. La ooperttt�t'a d:ene v<Liea.nze e�8istenti vnoontra) d'attr~a 1wrtc) delle dijji,oolt� dci ordine pratico (rla.ta la neoes'sit� di U!fl;a rigorosa selezfone che_ costilti�wc una� esigenza insoppriJnibile) .e so�lo gra.d11altn('nte potranno essere elimi1'/ KJ,f�e. Ma fmttanto i 200 avvocati e procurrator_i 1"fl S�Or'V�~O dev�ono f a1t� fr'OYrt0tiC ll�d Ul/'/,U� mole dfi lavoro il C'lfti indice � dato dal numero d�egli affari (29.0�O circa) contenziOBi e oonsitlti�i;ii. peirv�en.it.ti nel solo anno 1949. Peraltro.il dis,agio a.ttraverso ii qua�le si svo"lge oggi ii nos.fro lavoro� non se1mbra pos,sa. gi!Ustifeoare la la�nienta.ta im..~uf]ieiente collabor-azi.on.e. L'argo . mento 8arebbe oonfe'lt"ente S'C si ricihriedes81e l'inrvio di sioritU dii owr<J,;tt.ere purrrom.en.te dotvrinario�; non l�o � imlv�ec1e) quando la oo�llabom.zi.onie <J,;lla Rassegna srotu�risie:e) od a.~m,eno dovrebbe� s�oaturi;re�) c�ome itn n�'turale prroodoUo doUo studio de1lfo q~stioni tmttate neUe i;irng�ol�e vertenk!le) o deUo studfo� che si � dovuto fare por� inq1tadrar�c n.ei suoi esatti termini Ul/'/,�a qU!iBtnone od u.n istitu.to girurrid.i:Oo n1wvo in s�eil.e c'Orn,,suUima. Cos� oonoevpita) la 001l�labor:a, z�ione non cJstituiscc che u'n asp�etto) e non certo il meno i1m1portan.te) d,ez n.ogtr�o qtwtiJd/i.ano lavoro, la owi iitiilit� 'if;eve esBere� ,\�en.tittl� da tiitti: e) pa1t-tioolarmonte) dai pi� giovani ooilleghi, ai. quaU si offre l.'ocioasione (ohe m1si non p088ono e non deibbono) n10l l.O'f'O stosso irnterosseJ la.soiar ead.ere) di di1.~tingit.ersi e d'i d1frmostra1re -m concreto i,l pro'pri. o .a.ttaoca1rn.cn.to� al n,o,stro la11o�ro prnfes,8i.onale. Nel ri.nn.ova1tie anooro urna voltia l'invito ad una pi1't inten.sa. ooUa.borazione per il nuovo a.n.no e�ogl�imo l'oooa~"ione� perr rivolgere �wn eilog"io ea ttn vivo rin.g1ra.z>iaim�en.fo al collega avV'. Aristide Sal 11atori) il quale, andw durante il 1949 h.CJ; curato in lar'{JCJ; parte la rerd.azione deUa Ra..s�scgna o pror1: ednto al suo coordina�rn1ento. Un particolare ringraz- iarncn.to i;a. an.crhc ai oolleigh� Di Ciommo e Graziano) ohe hal/'/,l/'/,.O prre�istato una oolla.b�1razione partioolarrnente internsia ed utile. Dev:e po~ es�sere ricord- ata l'a'PPlf'~ata colZabora1<:ione dei e-0-llegh�: Oarugno, BeUi) Toro) Aria,g) Buonvino) Carat,"ita, lJ'oliffiW) V wrvesi) 8imi) Cata.ian�O) La Sala) Raf .facle Bronzini, Gu.glielmi, Chiarotti, Eebori) Manza1ri) Malirnaonioo) Terra1nova) 8rwareis:e) Nigido, Chicco) Ca.rafa. (6104804) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.